Attuale
27 dic 2022 Assegnato per esame Commissione SESTA
19 apr 2023 Riassegnato per esame Commissione QUINTA
Storico
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, obiettivo primario del presente disegno di legge è quello di recepire le professioni di educatore professionale socio-pedagogico, di pedagogista, di educatore per i servizi educativi per l'infanzia e di adeguare e modificare i requisiti di accesso alle suddette qualifiche e per le qualifiche professionali socio-pedagogico adeguarle e modificarle sotto il profilo eminentemente educativo. Le professioni di educatore professionale socio- pedagogico, di pedagogista e di educatore per i servizi educativi per l'infanzia sono state disciplinate per la prima volta a livello nazionale con la legge di Bilancio 205/2017, all'articolo 1, commi 594 - 601, e con il D.lgs. 65/2017, attribuendo le funzioni educative esclusivamente ai professionisti con titolo di Laurea in Scienze dell'Educazione e Formazione. La legge 205/2017 e il D.lgs. 65/2017 disciplinano le professioni di educatore professionale sociopedagogico e di educatore all'infanzia indicando le modalità di attribuzione alle suddette qualifiche professionali, richiedendo la laurea in Scienze dell'Educazione con indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia per acquisire la qualifica di educatore per l'infanzia, la laurea in Scienze dell'Educazione per acquisire la qualifica professionale di educatore professionale socio- pedagogico al fine di operare come educatore in tutti gli altri settori quali le residenze per anziani, i servizi per disabili, le case famiglia per minori, i servizi educativi per persone in condizione di dipendenza, ecc. La Legge 205/2017, in particolare, disciplina le professioni di Pedagogista e di Educatore socio- pedagogico, delineando gli ambiti professionali e indicando i requisiti necessari al fine del conseguimento della relativa qualifica. Il comma 594 precisa che L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, . operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio- assistenziali, nei confronti di persone di ogni età '. Specifica, inoltre, il suddetto comma, che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano negli ambiti educativo e formativo, scolastico, socio- assistenziale limitatamente agli aspetti socio educativi, della genitorialità e della famiglia, culturale, giudiziario, ambientale, sportivo e motorio, dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Il comma 595 dell'art. 1 stabilisce le modalità di attribuzione delle suddette qualifiche che sono per l'educatore professionale socio-pedagogico la laurea L19, quella di pedagogista il diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Il D.lgs. 65/2017 disciplina il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni e prevede e disciplina la figura dell'educatore per i servizi educativi per l'infanzia. L'art. 2 del D.Lgs 65/2017, dopo aver precisato al primo comma che Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all'articolo 1.', stabilisce che i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti. L'art. 4, c.1, lett. e) del suddetto Decreto legislativo prevede i titoli di accesso al profilo di educatore per i servizi educativi per l'infanzia che sono la laurea in Scienze dell'Educazione L19 a indirizzo specifico o la laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. L'art. 14, precisa al comma 3 che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto'. Rilevato che la legge 205/2017 e il D.lgs. 65/2017 a livello nazionale danno un riconoscimento giuridico alla figura dell'Educatore Professionale socio-pedagogico, di pedagogista e di educatore all'infanzia e che la normativa in atto vigente nella Regione siciliana richiede un adeguamento alla suddetta normativa, anche in conformità del comma 597 dell'art. 1 della Legge 205/2017 che sancisce espressamente che: In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato ai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale . Il recepimento della normativa nazionale appare doveroso anche per dare risposta agli operatori del settore che attendono una definizione univoca della loro professione. Pertanto, per quanto sopra esposto, si auspica un positivo accoglimento del presente disegno di legge. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Finalità della legge Professioni di educatore professionale socio-pedagogico, di pedagogista e di educatore per i servizi educativi per l'infanzia Recepimento dell'art. 1. commi da 594 - 601 della legge 205/2017 e del D.lgs. 65/2017 1. La presente legge riconosce, valorizza e recepisce le professioni di educatore professionale socio-pedagogico, di pedagogista e di educatore per i servizi educativi per l'infanzia in conformità a quanto disposto dell'art. 1. commi da 594 - 601 della legge 205/2017 e del D.lgs. 65/2017. 2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 594 - 601 della legge 205/2017, e di cui al D.lgs. 65/2017, e successive modifiche, trovano applicazione nella Regione siciliana. Art. 2. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.