PRESIDENZA del Presidente Angelo Capitummino
LA SEDUTA E' APERTA ALLE ORE 17.35
PLUMARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente
che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.
COMUNICAZIONE DI PARERI RESI
PRESIDENTE comunica che da parte della competente Commissione legislativa è
stato reso il seguente parere:
AMBIENTE E TERRITORIO (IV)
- Legge regionale 16.5.1978, n. 8, art. 2 - L.r. n. 6 del 15.3.1994 - L.r.
n. 40 del 3.11.1994 - Stanziamento di lire 37.550.000.000 (n. 573)
- reso in data 8 febbraio 1995
- inviato in data 15 febbraio 1995
Dà il preavviso di votazione mediante procedimento elettronico, ai sensi
dell'articolo 127, nono comma, del Regolamento interno.
PRESIDENZA del Presidente Angelo Capitummino
DETERMINAZIONE DELLA DATA DI DISCUSSIONE DI MOZIONE
PRESIDENTE passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Lettura ai sensi
e per gli effetti degli articoli 83, lettera b), e 153 del Regolamento interno
della mozione:
N. 189 - Iniziative presso gli Organi nazionali per potenziare e rendere
sicuri i collegamenti aerei da e per la Sicilia.
Carullo Antonio; Speziale Calogero; Gurrieri Alfredo; Cuffaro Salvatore
Propone che la determinazione della data di discussione delle mozioni venga
demandata alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Non
sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.
PRESIDENZA del Presidente Angelo Capitummino
DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE "CONTRIBUTO ANNUALE ALLA
FONDAZIONE MUSEO MANDRALISCA DI CEFALU', ALL'ASSOCIAZIONE
ISTITUTO INTERNAZIONALE DEL PAPIRO DI SIRACUSA,
ALL'ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TRADIZIONI
POPOLARI MUSEO DELLE MARIONETTE DI PALERMO ED ALLA FONDAZIONE
FAMIGLIA DI CALANOVELLA A CAPO D'ORLANDO" (N. 694/A)
PRESIDENTE passa al terzo punto dell'ordine del giorno che reca:
"Discussione di disegni di legge" e segnatamente alla discussione del disegno
di legge n. 694/A posto al numero uno.
Invita l'onorevole Di Martino a svolgere la relazione.
DI MARTINO, relatore, dichiara di rimettersi al testo della relazione
scritta.
PRESIDENTE non chiedendo alcuno la parola, dichiara conclusa la discussione
generale e pone in votazione il passaggio all'esame degli articoli.
(E' approvato)
Dà lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione è autorizzato a corrispondere annualmente un contributo di lire 300
milioni alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù e di lire 100 milioni
all'Associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa, di lire 300
milioni all'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo
delle Marionette di Palermo e di lire 300 milioni alla Fondazione Famiglia
Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando per il perseguimento dei fini
istituzionali.
Comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- Dall'onorevole Piro:
Aggiungere: di lire 100 milioni all'Associazione Centro internazionale
studi di estetica di Palermo, di lire 200 milioni alla Fondazione Leonardo
Sciascia di Racalmuto.
Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente: Al fine di assicurare il
funzionamento del Museo archeologico di Centuripe (EN) l'Assessore regionale
per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato
a concedere al comune stesso la somma di lire 300 milioni annui.
PIRO illustrando l'emendamento a sua firma, fa presente che lo stesso era
stato oggetto di un parere favorevole della Commissione bilancio relativamente
alla copertura finanziaria, ed era stato inviato alla commissione di merito
per l'apprezzamento di competenza.
DI MARTINO, relatore, ritiene che l'onorevole Piro abbia sollevato un
problema di carattere generale: quello dell'intervento della Commissione
bilancio sul merito dei disegni di legge elaborati dalle commissioni
competenti.
A suo avviso, occorre chiarire in via definitiva se la Commissione Bilancio
è competente anche nel merito dei disegni di legge inviati dalle competenti
commissioni essenzialmente per la copertura finanziaria, configurandosi
pertanto come una sorta di "supercommissione".
In relazione all'emendamento presentato dall'onorevole Piro, osserva che
attualmente la Commissione cultura procede ad audizioni di esperti in materia
culturale al fine di predisporre una iniziativa legislativa compiuta in tema
di sostegno regionale alle istituzioni culturali.
PRESIDENTE dichiara gli emendamenti improponibili.
Pone in votazione l'articolo 1.
(E' approvato)
Dà lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge pari a lire
1000 milioni per l'anno 1994 si farà fronte mediante utilizzo del capitolo
21257 del bilancio della Regione che presenta le relative disponibilità.
Lo pone in votazione.
(E' approvato)
Dà lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Lo pone in votazione.
(E' approvato)
Avverte che la votazione finale del disegno di legge avrà luogo
successivamente.
PRESIDENZA del Presidente Angelo Capitummino
PRESIDENZA del Vicepresidente Mario Mazzaglia
DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE 9.12.80 N. 127 IN ORDINE AI GIACIMENTI DI
MATERIALI DA CAVA" (N.850/A).
PRESIDENTE passa all'esame del disegno di legge posto al numero 2 del terzo
punto dell'ordine del giorno: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
9 dicembre 1980, n. 127 in ordine ai giacimenti dei materiali di cava" (n.
850/A).
MARTINO, Presidente della Regione, dichiara che il Governo, pur consapevole
della rilevanza del disegno di legge, si riserva di valutare di chiedere
l'eventuale rinvio in commissione degli emendamenti che dovessero importare la
regolamentazione di fattispecie originariamente non previste dal medesimo
disegno di legge.
CONSIGLIO dichiara che il gruppo del PDS è favorevole all'immediato esame
del disegno di legge, a condizione che non ne venga stravolta la struttura
fondamentale. Altrimenti, rimarca, è auspicabile un rinvio del suo esame.
CRISTALDI afferma che il disegno di legge n. 850/A assume una valenza di
carattere sociale tale da segnalare la sua approvazione come prioritaria
rispetto a quella degli altri disegni di legge. Chiede pertanto una immediata
trattazione del disegno di legge.
GALIPO' si dichiara consapevole della delicatezza della problematica
affrontata mediante il disegno di legge n. 850/A.
Al fine di pervenire all'approvazione del disegno di legge, invita i
colleghi a mostrare senso di responsabilità ritirando quegli emendamenti che
appesantiscono il testo esitato dalla Commissione di merito.
PRESIDENTE ricorda che è venuto meno l'oggetto del contendere essendo stata
ritirata la richiesta di rinvio in precedenza presentata dal Governo.
LA PORTA accoglie con soddisfazione la decisione del Presidente della
Regione di proseguire i lavori mantenendo gli impegni in precedenza assunti
con i rappresentanti delle istituzioni e dei sindacati della provincia di
Trapani.
Evidenzia che il disegno di legge in discussione trae origine dalla mancata
redazione del Piano regionale delle cave, strumento qualificante della legge
regionale n. 127/1980.
Sostiene la necessità di introdurre gli opportuni strumenti legislativi a
favore di un settore in espansione dell'economia siciliana.
CANINO invita la Presidenza dell'Assemblea a chiarire la propria posizione
nei confronti dei numerosi emendamenti presentati. Teme infatti che stia
ingenerandosi un meccanismo tale da obbligare l'Assemblea a rinviare
l'approvazione del disegno di legge.
Ritiene necessario pervenire all'approvazione del disegno di legge entro la
fine della sessione così come stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei
gruppi parlamentari. Successivamente sarà opportuno riaffrontare il tema
della della produzione dei materiali da cava tenendo conto delle istanze degli
imprenditori ed in particolare di quelli dediti alla loro commercializzazione.
MAGRO dichiara di avere presentato numerosi emendamenti che ritiene
pertinenti al disegno di legge in discussione nonchè diretti al miglioramento
della normativa di un settore di grande importanza per l'economia siciliana.
PRESIDENTE dichiara che la Presidenza assicurerà la massima osservanza del
Regolamento interno in ordine all'ammissibilità degli emendamenti.
PIRO ritiene necessario stemperare i toni della discussione in quanto un
clima esacerbato non consente l'approvazione di leggi efficaci.
Afferma che numerosi aspetti del disegno di legge richiedono un approfondito
dibattito e l'introduzione di correttivi.
Chiede ai colleghi di affrontare con la massima attenzione il disegno di
legge per evitare corse contro il tempo inutili e pericolose.
PRESIDENTE invita il relatore a svolgere la relazione.
FLERES Presidente della Commissione si rimette al testo della relazione
scritta.
PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
MAGRO sottolinea la crisi attraversata dal settore dei materiali lapidei.
Ritiene necessario introdurre una normativa che coniughi il libero esercizio
di un'attività imprenditoriale con la tutela dell'ambiente.
Rileva che la legge regionale n. 24/91 pone dei limiti restrittivi al
rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuove cave mentre non è stato
ancora approvato il piano regionale dei materiali da cava previsto dalla legge
regionale n. 127/80.
Poichè molte autorizzazioni vanno a scadere è prevedibile la chiusura di
molte cave siciliane entro breve termine.
Si dichiara disponibile a ritirare tutti gli emendamenti che ha presentato
tranne quello concernente l'ampliamento del 30 per cento della capacità
estrattiva delle cave esistenti.
Ritiene più opportuno consentire l'ampliamento delle cave esistenti
piuttosto che autorizzare l'apertura di nuove cave. Chiede al Governo di
pronunciarsi sull'esigenza di consentire l'ampliamento delle cave e sulla
necessità di sveltire le procedure burocratiche relative alle autorizzazioni.
Sottolinea l'esigenza di qualificare la produzione lapidea con
certificazioni di qualità come richiesto in ambito comunitario.
LIBERTINI si augura che la discussione sul disegno di legge si svolga senza
ostruzionismi; rileva che il disegno di legge andava opportunamente sottoposto
all'esame della IV Commissione legislativa per evitare l'inserimento
"precipitoso" di norme che meritano una più ampia riflessione.
Precisa che la maggior parte delle cinquecento cave siciliane è localizzata
nelle province di Trapani e Catania.
Condivide l'obiettivo fondamentale della normativa in esame che è quello di
sostenere il settore estrattivo del materiale lapideo di pregio.
Lamenta che la legge regionale n. 127/80 a distanza di quindici anni dalla
sua promulgazione non sia ancora pienamente attuata.
Si è proceduto con delle sostanziali sanatorie che di fatto sanciscono la
sconfitta del Parlamento regionale nella sua azione regolatrice del settore.
Si deve prendere atto di questo fallimento e riscrivere tutta la
legislazione del comparto estrattivo tenendo conto dell'esperienza maturata e
delle realtà produttive.
Vanno superati tutti gli inutili "lacci e lacciuoli" che hanno bloccato il
rilancio di questo settore produttivo.
Sottolinea che l'articolo 1 del disegno di legge in discussione prevede una
procedura straordinaria anche per il rilascio delle autorizzazioni ad attività
estrattive di materiali lapidei di pregio in aree sottoposte a vincolo
archeologico, paesaggistico, idrogeologico o forestale.
E' previsto infatti che per l'attività di cava in zone vincolate il nulla
osta dell'amministrazione competente si intenda rilasciato qualora
l'amministrazione stessa non si sia pronunziata nel termine perentorio di
sessanta giorni dalla richiesta.
Questo criterio é troppo semplicistico. Basta infatti ricordare che si
verrebbe a creare addirittura una disparità rispetto agli interventi meno
significativi da operare nelle stesse aree vincolate, per i quali dovrebbe
essere seguita la procedura ordinaria. Nello stesso tempo, invece, l'attività
estrattiva sarebbe autorizzata con il semplice silenzio assenso.
Per tutelare l'interesse pubblico dovrebbe essere prevista una disciplina
più articolata per la formazione del silenzio assenso attribuendo la
competenza ad un'apposita conferenza di servizio, alla quale potrebbero essere
imposti termini per garantire la conclusione del procedimento amministrativo
in tempi ragionevoli.
E' possibile una procedura semplificata per la riapertura delle cave inerti
o per l'avvio di cave di modesta entità.
Affrontando i problemi senza atteggiamenti prevenuti, si potrà approvare un
disegno di legge il quale, se non sarà proprio motivo di gloria per
l'Assemblea, potrà essere comunque un provvedimento decoroso di cui non
vergognarsi.
PIRO reputa che abbia ragione l'onorevole Libertini quando ascrive
l'esigenza di questo disegno di legge (ed anche il fatto che si sia chiamati
ad esaminare la materia su pressione di importanti eventi sociali) alla
cattiva coscienza dell'Amministrazione regionale.
La Regione infatti é in una grave condizione di ritardo per non avere
ancora emanato il piano generale delle cave e quello dell'estrazione dei
materiali lapidei di pregio. Infatti, l'esigenza di tale piano era stata
individuata già con la legge regionale n. 127 del 1980.
La mancanza di tali strumenti di regolamentazione ha prodotto disastri
enormi, perchè per sei o sette volte si è dovuto prorogare il regime di
autorizzazione provvisoria, rendendo possibili una pletora di attività abusive
che hanno deturpato e devastato il territorio della Regione.
Ma vi è di più: spesso le imprese regolarmente autorizzate hanno dovuto
convivere con quelle che facevano a meno delle norme, operando dunque a costi
più bassi.
Ricorda di avere personalmente cercato di evitare le attività di cava nella
montagna di Centuripe, monte Scalpello, importante habitat naturale.
Afferma che la legge regionale numero 24 del 1991 articolò un insieme di
norme che formavano un complesso logico e coerente, e che la stessa legge
prevedeva l'emanazione entro sei mesi del piano generale delle cave e di
quello dei materiali lapidei di pregio, affidandone la redazione all'EMS, al
quale veniva riconosciuta a tale scopo una dotazione finanziaria.
Lamenta il fatto che a distanza di quattro anni non siano stati attuate le
parti più importanti della legge regionale numero 24 del 1991.
A suo giudizio uno dei problemi più rilevanti è quello della mancata
approvazione dei piani con grave danno per gli addetti al settore che si
trovano a dovere operare in una situazione di incertezza. Avanza il sospetto
che vi sia stata una volontà diretta alla mancata approvazione del piano. Ma
anche in assenza di un piano di carattere generale nulla impediva alla Regione
di regolamentare a parte, con norme- stralcio, l'estrazione del marmo.
Ma se è un fatto prioritario quello di garantire l'occupazione è parimenti
prioritario garantire pure la tutela dell'ambiente.
Da un altro punto di vista osserva poi che non ci si può riferire alla
situazione specifica del settore dell'estrazione del marmo per poi ampliare
surrettiziamente l'oggetto del disegno di legge. Ricorda a tal proposito che
l'articolo 89 della legge regionale numero 127 del 1980 ricomprende tra il
materiale di pregio, oltre il marmo, le argille, le calcariniti e altro
materiale che l'Assessore per l'industria può individuare con un decreto. Se
si ci vuole riferire solamente al marmo si sa bene che l'estrazione di tale
materiale è limitato ad alcune zone del trapanese ed a Piana degli Albanesi,
se ci si vuole riferire invece ad altri materiali le zone territoriali
coinvolte sono più ampie.
Il disegno di legge che nasce da una esigenza specifica non può essere
utilizzato per affrontare settori di carattere diverso rispetto al fine che si
dichiara di volere perseguire.
Un'altra questione che riguarda il settore è quella della eccessiva
lungaggine a cui le aziende devono sottostare per ottenere le autorizzazioni
per esercitare la loro attività. E' necessario, pertanto, accelerare le
procedure; non ritiene però che le soluzioni prospettate nel disegno di legge
siano tra le migliori.
Sottolinea poi la rilevanza della questione ambientale, che costituisce un
tema delicatissimo attraverso il quale vanno affrontate tutte le problematiche
attinenti alla modificazione del territorio.
Altre questioni di rilievo sono rappresentate dalla 'sanatoria' e dalla
definizione delle inadempienze.
Conclude affermando che, soltanto avendo il coraggio di procedere ad una
corretta riformulazione del testo pervenuto in Aula, si potranno introdurre
regole certe e adeguate rispetto alla delicatezza dei temi connessi con
l'estrazione dei materiali lapidei.
LA PORTA manifesta alcune perplessità sulla formulazione del disegno di
legge 850/A, sottolineando come i ritardi e le inadempienze dei governi
regionali che si sono succeduti in questi anni abbiano determinato una
situazione insostenibile nel settore dei materiali da cava.
Ricorda come l'onorevole Martino, in qualità di assessore per l'industria di
un passato governo, procedette alla nomina di un comitato incaricato di
predisporre il piano regionale per il settore estrattivo. A distanza di
quindici anni dall'insediamento di quel comitato, tuttavia, la Regione non ha
ancora un piano regionale riguardante le cave.
Sostiene l'esigenza che il disegno di legge venga elaborato con grande
attenzione da parte delle forze politiche, ed assicura che il gruppo del PDS
non si sottrarrà ad una valutazione positiva di eventuali proposte che mirino
a fugare le perplessità che il disegno di legge, così come pervenuto in Aula,
ingenera.
ABBATE, Assessore per l'industria, dichiara che il Governo attribuisce
grande rilevanza al disegno di legge e, personalmente, ritiene che non sia
opportuno differenziare nell'ambito del settore estrattivo una categoria di
materiali di pregio, ed un'altra di materiali non di pregio.
La posizione del Governo è di apertura rispetto ad emendamenti che
tendessero a migliorare la formulazione del testo del disegno di legge.
In tal senso suggerisce all'onorevole Magro di ritirare gli emendamenti
presentati, per attestarsi sull'emendamento - articolo 5 bis, in merito al
quale il Governo ha previsto una parziale modifica.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MAZZAGLIA
PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e pone in votazione il
passaggio all'esame degli articoli.
(E' approvato)
Dà lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
1. Sino all'approvazione del piano regionale dei materiali da cava di cui
all'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 le autorizzazioni
relative ad attività estrattive di materiali lapidei di pregio, di cui
all'art. 39 della stessa legge sono concesse dall'ingegnere capo del distretto
minerario nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione
dell'istanza, la quale è corredata dai seguenti documenti:
a) estratto della mappa catastale dell'area interessata all'attività
estrattiva;
b) relazione geomineraria corredata da planimetrie quotate e sezioni
rappresentanti le modalità di coltivazioni proposte, con l'indicazione del
tipo di materiale da estrarre, del volume della produzione preventivata, della
durata della coltivazione, dei macchinari e delle unità lavorative da
impiegare;
c) dichiarazione di disponibilità dell'area e di inesistenza di vincoli
archeologici, paesaggistici, idrogeologici e forestali. Qualora l'area da
utilizzare sia sottoposta a vincolo, il richiedente allega all'istanza il
nulla osta rilasciato dall'Amministrazione competente;
d) attestato di cui all'art. 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22.
2. La certificazione di cui alle lettere c), d) del comma 1 si intende
rilasciata positivamente qualora l'Amministrazione competente non si sia
pronunciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.
3. Per le attività di cui al comma 1 si prescinde dai pareri di cui all'art.
9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e dal nulla osta di cui
all'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1981, n. 181 e la distanza di
cui alla lettera d) dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n.
24 è determinata con ordinanza del sindaco."
Comunica che all'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Piro ed altri:
Emendamento 1.11:
- L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Autorizzazione per l'estrazione dei materiali lapidei di pregio
1. Sino all'approvazione del Piano regionale dei materiali lapidei di
pregio, di cui all'articolo 40 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127,
l'attività estrattiva degli stessi materiali lapidei di pregio, come
individuati dall'art. 39 della stessa legge, è autorizzata dall'ingegnere
Capo del Distretto Minerario territorialmente competente nel termine di 180
giorni dalla data di presentazione delle istanze, con le modalità di cui ai
commi seguenti.
2. L'ingegnere Capo del Distretto Minerario, convoca ai fini istruttori e
con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 30 aprile
1991, n. 10 e successive modifiche, apposita Conferenza di servizi, da
tenersi entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, cui partecipano i
responsabili del procedimento ex art. 4 della l.r. 30 aprile 1991, n. 10
delle Amministrazioni di cui al successivo comma 4. Entro 90 giorni
dall'integrazione degli atti eventualmente richiesti, le Amministrazioni
interessate devono comunicare al Distretto Minerario i provvedimenti di
competenza, che si considerano resi positivamente trascorso infruttuosamente
tale termine. in ogni caso le Amministrazioni interessate hanno ugualmente
l'obbligo di completare l'iter di propria competenza, comunicando anche
successivamente le proprie determinazioni. L'ingegnere capo del Distretto
Minerario entro i successivi 30 giorni rilascia l'autorizzazione; se ritenuto
necessario indice apposita Conferenza di servizi, il cui svolgimento deve
essere comunicato almeno 7 giorni prima dalla data di convocazione.
3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
l'Assessorato regionale all'industria, di concerto con gli Assessorati
regionali al territorio e ambiente, dei beni culturali e ambientali,
dell'agricoltura e foreste, emana apposita circolare contenente gli atti da
allegare all'istanza. Nelle more gli atti ed elaborati sono quelli previsti
dall'art. 12 della l.r. 9 dicembre 1980, n. 127 e dalla circolare
dell'Assessorato regionale al Territorio e ambiente n. 24165 del 16 maggio
1988, integrata dall'attestazione resa al comune su tutti i vincoli gravanti
sull'area ai sensi delle normative nazionali e regionali.
4. L'istanza e gli elaborati progettuali devono essere contestualmente
presentati al Distretto Minerario, all'Assessorato regionale al Territorio e
ambiente e al Servizio geologico e geofisico del Corpo regionale delle
miniere, al comune e alle amministrazioni competenti al rilascio di pareri e
nulla osta relativi ai vincoli vigenti nell'area. Detta documentazione dovrà
essere prodotta in duplice copia di cui conforme alla normativa sul bollo, al
Distretto minerario ed in singola copia, in carta libera, alle altre
Amministrazioni prima citate.";
- dagli onorevoli Piro ed altri:
Emendamento 1.12:
Al 1 comma sostituire le parole:
"di materiali lapidei di pregio di cui all'art. 39 della stessa legge" con
le parole: "del marmo e delle altre pietre per uso ornamentale".
- dall'onorevole Libertini:
Emendamento 1.7:
- Il comma 1 è così sostituito:
"Sino all'approvazione del piano regionale dei materiali di cava di cui
all'articolo 1 della l.r. 9 dicembre 1980, n. 127, le autorizzazioni
relative ad attività estrattive di materiali lapidei di pregio, di cui
all'art. 39 della stessa legge, possono essere rilasciate dall'ingegnere capo
del Distretto minerario anche in deroga al divieto di cui all'art. 7, l.r.
15.5.1991, n.24, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
2. Restano saldi i divieti previsti da norme regionali, statali e
comunitarie riguardanti parchi e riserve naturali e altre aree naturali
protette.";
- dall'onorevole Libertini:
Emendamento 1.8:
"I commi 2 e 3 sono soppressi.";
- dall'onorevole Magro:
Emendamento 1.1:
All'articolo 1 punto 1 sono soppresse le parole "lapidei di pregio di cui
all'art. 39 della stessa legge" esse sono sostituite dalle parole "da cava";
- dall'onorevole Magro:
Emendamento 1.2:
All'articolo 1, punto 1 alla lettera c) aggiungere dopo le parole "da
utilizzare" le parole "non sia disponibile";
- dall'onorevole Magro:
Emendamento 1.3:
All'articolo 1, punto 1 la lettera d) è sostituita dal seguente: "studio di
fattibilità e progetto di massima delle opere di recupero ambientale";
- dall'onorevole Magro:
Emendamento 1.4:
All'articolo 1, punto 1 dopo la lettera d) aggiungere il seguente comma:e)
entro il termine di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza il Distretto
Minerario ne inoltra copia all'Assessorato regionale per il territorio e
l'ambiente ed al Comune competente per il territorio. I suddetti uffici
rilasciano rispettivamente il nulla osta all'impianto previsto dall'articolo 5
della legge regionale 29/12/1981, numero 181 e l'attestato e l'approvazione di
cui all'articolo 2 della legge regionale 26/03/1982, numero 22 entro il
termine dei successivi 180, trascorso il quale detti pareri si intendono
favorevolmente resi. Eventuali determinazioni negative devono essere
motivate;
- dall'onorevole Magro:
Emendamento 1.5:
L'articolo 1, punto 2 viene così sostituito:
"per le attività di cui al comma 1 si prescinde dai pareri di cui
all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, numero 127 nonchè
dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, numero 24. Si prescinde
dal nulla osta di cui all'articolo 5 della legge regionale 181/81 e dalla
presentazione della documentazione di cui al punto d) dell'articolo 1 per le
attività estrattive da cava già autorizzate dei materiali lapidei di pregio di
cui all'articolo 39 della L.R. 127/802;
- dall'onorevole Magro:
Emendamento 1.6:
"Il punto 3 dell'articolo 1 è soppresso";
STRANO dichiara che il Gruppo parlamentare di Alleanza nazionale è
favorevole all'approvazione del disegno di legge in considerazione
dell'urgente necessità di un aggiornamento della normativa vigente.
Preannunzia, in tal senso, il ritiro di alcuni emendamenti presentati in
attesa di un piano generale che regoli l'esercizio dell'attività estrattiva
della Regione siciliana.
MAGRO, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, dichiara di ritirare
tutti gli emendamenti presentati, ad esclusione dell'emendamento articolo 5
bis.
(L'Assemblea ne prende atto)
GULINO sottolinea la necessità che vengano approvate leggi effettivamente
applicabili
Invita, quindi, il Governo a riformulare con maggiore chiarezza il terzo
comma dell'articolo 1, onde evitare equivoci interpretativi.
Teme che l'attuale formulazione della norma consenta all'Assessorato
regionale di scaricare sui sindaci la propria responsabilità.
PIRO chiede all'Assessore per l'industria di spiegare quale sorte abbiano
avuto i 5 miliardi e mezzo stanziati per la redazione del piano regionale
delle cave.
Ove l'Assessore non fornisse gli indispensabili chiarimenti, preannunzia la
presentazione di emendamenti e la richiesta di istituire una commissione di
indagine.
ABBATE, Assessore per l'industria, assicura che il Governo condivide le
posizioni espresse dall'onorevole Gulino.
Per ciò che riguarda la questione posta dall'onorevole Piro precisa di
attendere gli accertamenti d'ufficio per poter fornire un'adeguata risposta.
PRESIDENTE passa all'emendamento 1.11 dell'onorevole Piro.
PIRO illustra l'emendamento 1.11 precisando che lo stesso intende dare tempi
certi e procedure definite per le fasi autorizzative.
Ritiene che l'ingegnere capo del distretto minerario debba essere il piano
responsabile dell'intero provvedimento autorizzativo.
Propone l'istituzione di una conferenza dei servizi per il rilascio del
parere e del prescritto nullaosta entro un termine definito, decorso il quale,
il nullaosta si deve intendere concesso.
Va evitato in ogni caso un deplorevole "mercato delle vacche"
La formulazione dell'articolo 1 comporta l'eliminazione di passaggi
autorizzativi che sono invece ineliminabili e necessari.
Ritiene che i materiali lapidei di pregio vadano definiti anche in funzione
dei bacini estrattivi: altrimenti non si comprende perché le cave di argilla
di S. Stefano di Camastra non abbiano bisogno di specifico nullaosta mentre
per quelle di Termini Imerese è espressamente richiesto.
Se lo scopo che si prefigge l'articolo 1 è quello della certezza dei tempi e
dei passaggi procedurali questo non può ottenersi eliminando fasi
assolutamente necessarie.
LIBERTINI fa presente che il successivo emendamento 1.9 a sua firma,
collocato dagli uffici successivamente, è collegato con l'emendamento 1.11
dell'onorevole Piro e rischia di essere precluso dall'eventuale approvazione
di quest'ultimo.
Ritiene opportuno che l'Assemblea si pronunzi sull'eventuale abrogazione
dell'articolo 7 della legge regionale n. 24/1991.
Dichiara di condividere l'emendamento 1.11 dell'onorevole Piro che ritiene
applicabile; evidenzia l'esigenza di esaminare prioritariamente l'emendamento
1.7 e successivamente gli emendamenti 1.9 e 1.11.
Sottolinea la propria adesione alle valutazioni espresse dall'onorevole
Piro, in ordine al pericolo di illegittimità costituzionale della stesura
approvata dalla Commissione di merito.
Ciò in quanto al terzo comma viene eliminato il parere dell'Ispettorato
delle foreste nel caso di vincolo idrogeologico; infatti la volontà di non
voler prendere in considerazione l'interesse alla difesa del suolo può essere
elemento di illegittimità.
Lo stesso vale per la disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra
le attività estrattive in zone vincolate (che verrebbero autorizzate con il
formarsi del silenzio assenso in sessanta giorni) rispetto alle altre attività
economiche e civili, pur meno pericolose per il territorio, che resterebbero
soggette alla più gravosa procedura ordinaria.
Per questo motivo chiede l'accantonamento dell'articolo 1 e degli
emendamenti allo stesso presentato, in modo che si possa consentire
un'adeguata riflessione.
PRESIDENTE comunica che è stato presentato dalla Commissione il seguente
emendamento 1.13 al terzo comma dell'articolo 1:
- dopo "Sindaco" aggiungere "anche in deroga alla distanza ivi indicata con
un minimo di 50 metri".
Pone separatamente in votazione gli emendamenti 1.11 dell'onorevole Piro,
1.9 dell'onorevole Libertini e 1.7 dell'onorevole Libertini.
(Non sono approvati)
Passa all'esame dell'emendamento 1.12 dell'onorevole Piro.
PIRO afferma che il proprio emendamento ha lo scopo di distinguere la
notevole rilevanza economica dell'estrazione del marmo, rispetto ad altre
realtà pur comprese nella definizione di cui all'articolo 39 della legge n.
127, che assimila ai materiali lapidei di pregio anche la pietra pomice di
Lipari, le argille di Caltagirone, di Santo Stefano e di Sciacca e le
calcareniti di Trapani, lasciando addirittura la possibilità che nell'elenco
siano inclusi altri prodotti in base al decreto dell'Assessore per
l'industria.
PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 1.12 dell'onorevole Piro.
(E' approvato)
Pone in votazione l'emendamento n. 1.8 dell'onorevole Libertini.
(Non è approvato)
Pone in votazione l'emendamento n. 1.13 della Commissione
(E' approvato)
LIBERTINI chiede delucidazioni all'Assessore in ordine alla norma approvata.
ABBATE Assessore per l'industria, in ordine alla richiesta dell'onorevole
Libertini, afferma che era necessaria una deroga all'articolo 7 della legge
regionale n. 24 del 1991 in base al quale non era possibile riattivare le cave
di Custonaci.
Per quanto concerne l'osservazione dell'onorevole Piro, ricorda che
l'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991 prevedeva che l'Ente
minerario siciliano, nel termine di 18 mesi, elaborasse un piano relativo ai
materiali da cava ed a quelli lapidei di pregio, prevedendo una provvista
finanziaria di 5500 milioni.
Solo nel 1994 l'EMS ha indetto una gara per conferire l'incarico a ditte
specializzate. In base a tale gara sono pervenute molte offerte con un
ribasso del 60 o 70 per cento; per questo motivo il Commissario straordinario
dell'EMS ha istituito una commissione tecnica per accertare l'eventuale
anomalia di tali offerte.
Afferma di non conoscere ancora l'esito dei lavori di tale Commissione.
LIBERTINI, affermando che era sotto gli occhi di tutti la necessità di
sanare alcune cave che si trovano a distanza inferiore ai 500 metri, precisa
che il proprio quesito non riguardava l'opportunità di tale deroga, ma se
nella legge statale vi fossero alcune norme poste a tutela della salute, dalle
quali poteva derivare un elemento di illegittimità per la deroga.
Fa presente inoltre che in base alla norma proposta potrebbe sembrare che al
Sindaco è demandata una mera funzione di accertamento.
Ritiene che si sia approvata una norma indecente nella forma e nella
sostanza ed esprime amarezza per la mancata discussione dei problemi
evidenziati.
Vi è il rischio, poi, che si possa approfittare dei meccanismi della legge
per ampliare l'attività estrattiva a fattispecie in atto non contemplate.
Le soluzioni adottate dovevano essere più razionali. Per questo motivo
esprime voto contrario all'articolo 1.
PIRO ritiene che l'approvazione dell'emendamento proposto dal suo gruppo
mitighi alcuni aspetti negativi dell'articolo 1; tuttavia permangono, così
come evidenziato dall'onorevole Libertini, molti punti critici.
In particolare, non ritiene soddisfacente la soluzione adottata in materia
di autorizzazioni, con riferimento soprattutto alle questioni legate
all'impatto ambientale.
Preannunzia la presentazione di un ordine del giorno perchè si istituisca
una Commissione di indagine sui ritardi con cui l'Ente minerario provvede a
svolgere alcuni compiti ad esso attribuiti.
PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 1 nel testo risultante.
(E' approvato)
Dà lettura dell'articolo 2.
Articolo 2.
1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 è rilasciata per un periodo massimo
di quindici anni, in relazione alla qualità e all'entità del materiale da
estrarre e può essere rinnovata, a richiesta, previa nuova istruttoria da
parte del distretto minerario.
2. L'istanza di rinnovo è presentata almeno centocinquanta giorni prima
della scadenza dell'autorizzazione.
3. Nel caso in cui l'istanza di rinnovo non preveda modifiche alle modalità
di coltivazione a suo tempo approvate, il distretto minerario, entro novanta
giorni dalla richiesta, rilascia la relativa autorizzazione.
4. Nel caso in cui l'istanza di rinnovo preveda modifiche alle modalità di
coltivazione a suo tempo approvate, si procede ai sensi dell'art. 1.
Trascorsi centoventi giorni dalla presentazione, in mancanza di formale e
motivato rigetto, l'istanza si intende accolta."
Comunica che sono stati presentati dagli onorevoli Piro ed altri i seguenti
emendamenti:
2.6 - Il comma 2 è così sostituito:
"2. L'istanza di rinnovo è presentata almeno 180 giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione";
- Emendamento 2.8:
- Alla fine dell'articolo 2 aggiungere il seguente comma:
"5. Nei casi di istanza di rinnovo di autorizzazioni rilasciate ai sensi
della l.r. 9.12.1980, n. 127, per l'estrazione del marmo e delle altre
pietre per uso ornamentale, la distanza dai nuclei abitati di cui alla lettera
d) dell'art. 7 della l.r. 15.05.1991, n. 24, è determinata con ordinanza del
sindaco nel rispetto delle norme di polizia mineraria".
Emendamento 2.7:
- I comma 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:
"3. Qualora l'istanza di rinnovo preveda l'ampliamento dell'attività di cava
l'autorizzazione deve essere rilasciata con le modalità di cui all'art. 1.
Se l'istanza prevede il completamento del programma di coltivazione
precedentemente autorizzato in quanto non svolto nel periodo concesso ed in
assenza di modifiche del regime vincolistico sull'area, l'autorizzazione è
resa dall'ingegnere capo del Distretto minerario, senza il ricorso all'iter
procedurale di cui all'art. 1. Il Distretto minerario trasmette copia del
provvedimento autorizzatorio alle Amministrazioni elencate nel medesimo art.
1, comma 4".
Comunica, altresì, che sono stati ritirati gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3,
2.4 dell'onorevole Magro e l'emendamento 2.5 dell'onorevole Piro.
(L'Assemblea ne prende atto)
Pone in votazione l'emendamento 2.6 dell'onorevole Piro.
(E' approvato)
FLERES, Presidente della Commissione, chiede l'accantonamento
dell'emendamento 2.8 dell'onorevole Piro.
PRESIDENTE dispone nel senso richiesto.
PIRO, illustrando l'emendamento 2.7, afferma che scopo dello stesso è quello
di eliminare una incongruenza contenuta nel disegno di legge in riferimento
alle modalità di attivazione delle cave.
Osserva che l'emendamento fa riferimento ai programmi di coltivazione.
A seguito delle modifiche già intervenute, ritiene vada cassato l'ultimo
periodo.
FLERES, Presidente della Commissione, si dichiara favorevole a presentare un
subemendamento nel senso richiesto dall'onorevole Piro.
PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento:
- dalla Commissione: sopprimere l'ultimo periodo dell'emendamento 2.7.
Pone in votazione il subemendamento all'emendamento 2.7.
(E' approvato)
Pone in votazione l'emendamento 2.7 nel testo risultante.
(E' approvato)
Pone in votazione l'emendamento 2.8 in precedenza accantonato.
(E' approvato)
Pone in votazione l'articolo 2 nel testo risultante.
(E' approvato)
Dà lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
1. Il rilascio dell'autorizzazione o del rinnovo della stessa è subordinato
al versamento della somma prevista dall'art. 19, della legge regionale 9
dicembre 1980, n. 127, con le modalità ivi previste e alla presentazione
della dichiarazione di cui al comma quinto dell'articolo 19 della l.r. 127/80.
2. Alla fattispecie di cui all'articolo 1 non si applica l'art. 4 della l.r.
26 marzo 1982, n. 22.
3. Il recupero ambientale delle aree interessate alle attività estrattive
di materiali lapidei di pregio è effettuato ad esaurimento del giacimento, con
le modalità di cui al comma 3 dell'art. 2 della l.r. 15 maggio 1991, 24.
Comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
3.5 - dagli onorevoli Piro ed altri:
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Opere di recupero ambientale"
1. L'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è soppresso:
2. La progettazione esecutiva e l'onere dell'esecuzione degli interventi di
recupero ambientale dei luoghi interessati dall'attività estrattiva
autorizzata ai sensi della presente legge sono a carico dell'esercente
dell'attività medesima.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 della legge
regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e dell'articolo 1 della presente legge è
subordinato alla stipula di apposita polizza fidejussoria bancaria o
assicurativa, a favore dell'Assessorato regionale per il territorio e
l'ambiente, posta a garanzia dell'esecuzione delle opere di recupero
ambientale.
4. L'importo della polizza è aggiornato ogni tre anni in base agli indici
ISTAT di rivalutazione calcolati sul costo della vita.
I distretti minerari vigilano sulla puntuale corresponsione ed adeguamento
triennale della polizza di cui al comma precedente.
5. L'importo della garanzia è calcolato moltiplicando il volume complessivo
da cavare per il costo unitario di recupero stabilito mediante apposita
tabella predisposta dall'Assessorato regionale all'industria, da sottoporre al
parere della commissione di cui all'art. 2 della legge regionale 9 dicembre
1980, n. 127 ed approvata con decreto dell'Assessore regionale al territorio
e ambiente entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. La tabella di cui al comma precedente determina il costo unitario di
recupero ambientale, individuando classi di tipologie di cava sulla base dei
volumi, delle superfici e della natura del materiale da estrarre. Nelle more
le polizze per le nuove autorizzazioni vengono definite sulla base della
tabella di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 19 della legge
regionale 9 dicembre 1980, n. 127.
Entro 180 giorni dall'emanazione della tabella di cui al comma precedente,
tutte le polizze già stipulate vengono adeguate alla medesima.
7. Unitamente alla polizza fidejussoria il richiedente deve produrre
apposita dichiarazione sottoscritta anche dal proprietario dei terreni
interessati o altro avente titolo, con la quale è autorizzato l'accesso ai
luoghi per le operazioni di recupero ambientale.
8. Nel corso o al termine dei lavori di coltivazione della cava, e comunque
non oltre 180 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione distrettuale,
sulla base dello studio di fattibilità e progetto di massima di cui all'art.
12 lettera d) della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, l'esercente
presenta il progetto esecutivo delle opere per il recupero ambientale della
zona all'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente che lo approva,
sentito il comune interessato e il distretto minerario.
9. Entro un anno dall'approvazione del progetto esecutivo l'esercente
provvede all'esecuzione delle opere di recupero ambientale.
10. L'ingegnere capo del Distretto minerario, a conclusione dei lavori,
redige apposito certificato di esecuzione delle opere da trasmettere
all'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente per lo svincolo della
fideiussione stipulata dall'esercente"
3.6
dagli onorevoli Piro ed altri: i commi 1 e 2 sono soppressi.
3.7
dagli onorevoli Piro ed altri: il comma 3 è così sostituito:
3. Il recupero ambientale delle aree interessate alle attività estrattive di
materiali lapidei di pregio è effettuato al completamento del programma di
utilizzazione del giacimento con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2
della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24.
PIRO illustra gli emendamenti a sua firma, con particolare riferimento
all'emendamento 3.5.
Mette in rilievo che l'emendamento 3.5 va considerato aggiuntivo e non
sostitutivo, a seguito delle modifiche già intervenute da parte dell'Aula.
L'emendamento mira ad una riformulazione sostanziale dell'articolo 19 della
legge regionale n. 127/1980, ponendo termine ad una sfasatura temporale tra le
richieste di contributo e la realizzazione dei programmi di estrazione a causa
della quale l'intero onere per la realizzazione dei piani di recupero è sinora
ricaduto sulla finanza pubblica.
Rimane aperto il problema della realizzazione di opere di recupero
ambientale nell'ambito di fondi di proprietà privata, situazione che desta
notevoli perplessità di ordine giuridico messe, per altro, già in rilievo da
un apposito parere del Consiglio di giustizia amministrativa, che ha
sottolineato l'esigenza di sottoporre all'Assemblea il problema.
PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 3.5.
(Non è approvato)
Pone in votazione l'emendamento l'emendamento 3.6 degli onorevoli Piro ed
altri.
(Non è approvato)
Pone in votazione l'emendamento 3.7 degli onorevoli Piro ed altri.
(Non è approvato)
Comunica che dagli onorevoli Cristaldi ed altri è stato presentato il
seguente emendamento:
emendamento 3.9
Emendamento aggiuntivo al comma 2 dell'articolo 3. Dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente: 2/bis - La somma di cui al comma 1 si può rateizzare in
sei rate semestrali senza interessi, di cui la prima da versare al rilascio
dell'autorizzazione.
Lo pone in votazione.
(E' approvato)
Pone in votazione l'articolo 3 nel testo risultante.
(E' approvato)
Dà lettura dell'articolo 4.
Articolo 4
1. Per le cave relative all'attività di cui all'art. 1, in esercizio alla
data di entrata in vigore della presente legge e non regolarmente autorizzate
in conformità a quanto disposto dalla l.r. 9/12/1980, n. 127 e successive
modificazioni e integrazioni, e per quelle i cui titolari abbiano subito
l'esclusione decennale ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 9 dicembre
1980 n. 127, coloro che intendano proseguire l'esercizio ne fanno richiesta
al distretto minerario entro il termine di novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, producendo la documentazione di cui all'art. 1.
Comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
dagli onorevoli Piro ed altri:
emendamento 4.6
l'articolo 4 è soppresso;
dall'onorevole Libertini emendamento 4.5
Nel comma 1, in fine, le parole "di cui all'articolo 1" sono sostituite con
"di cui all'articolo 1 bis";
Dagli onorevoli Cristaldi ed altri:
emendamento 4.9
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente: "1/bis Nelle more i
titolari medesimi sono autorizzati a proseguire l'esercizio comunicando al
Distretto minerario il nominativo del direttore dei lavori forniti dei
requisiti previsti dal Regolamento di polizia mineraria";
dalla Commissione:
emendamento 4.10
Dopo sindaco aggiungere "anche in deroga alla distanza ivi indicata con un
minimo di 50 metri";
dagli onorevoli Cristaldi ed altri:
emendamento 4.8
"Il comma 2 dell'articolo 4 è soppresso";
dagli onorevoli Cristaldi ed altri:
emendamento 4.7
"Nel comma 3 dell'articolo 4 le parole '20 milioni' sono modificate in '10
milioni.
Ricorda che l'onorevole Magro ha ritirato i propri emendamenti: 4.1, 4.2,
4.3,4.4.
Pone in votazione l'emendamento 4.6, degli onorevoli Piro ed altri.
(Non è approvato)
Dichiara decaduto l'emendamento 4.5 dell'onorevole Libertini.
Pone in votazione l'emendamento 4.9 degli onorevoli Cristaldi ed altri.
(E' approvato)
CRISTALDI anche a nome degli altri firmatari dichiara di ritirare
l'emendamento 4.8.
(L'Assemblea ne prende atto)
PRESIDENTE pone separatamente in votazione gli emendamenti 4.10 della
Commissione e 4.7 degli onorevoli Cristaldi ed altri.
(Sono approvati)
Pone in votazione l'articolo 4 nel testo risultante.
(E' approvato)
Dà lettura dell'articolo 5.
Titolo II
Articolo 5
1. Al terzo comma dell'art. 19 della l.r. 9 dicembre 1980, n. 127 le
parole "in misura non inferiore a 2 milioni e non superiore a 50 milioni" sono
sostituite con le seguenti "in misura non inferiore a 5 milioni".
Comunica che è stato presentato il seguente emendamento:
dagli onorevoli Cristaldi ed altri:
emendamento 5.2
Dopo le parole "non inferiore a 5 milioni sono aggiunte le parole "e non
superiori a 50 milioni".
Lo pone in votazione.
(E' approvato)
Pone in votazione l'articolo 5 nel testo risultante.
(E' approvato)
Comunica che è stato presentato dall'onorevole Magro il seguente
emendamento:
emendamento 5.1
All'articolo 22 della legge regionale 9/12/1980, n. 127, sono aggiunti i
seguenti commi:
1. Nel caso in cui la domanda di rinnovo non preveda modifiche al programma
di utilizzazione del giacimento a suo tempo assentito, il Distretto minerario
rilascia la relativa autorizzazione entro 120 giorni dalla richiesta,
prescindendo dai pareri di cui all'articolo 9 della legge regionale 9/12/80,
n. 127, dall'attestato di cui all'art. 2 della legge regionale 26/3/82, n.
22, dal nulla osta all'impianto di cui all'articolo 5 della legge regionale
29/12/81, n. 181, e dai casi di divieto di cui all'art. 7 della legge
regionale 15/5/91, n. 24. Alla domanda deve essere allegata una relazione
tecnica corredata da idonee planimetrie e sezioni rappresentanti le fasi di
lavorazione ancora da realizzare".
2. Qualora il rinnovo riguardi attività già esentate dalla presentazione
dello studio di fattibilità e progetto di massima delle opere di recupero
ambientale di cui all'art. 12 lett. d) (legge regionale 127/80), alla domanda
e alla documentazione di cui al comma precedente deve essere allegato il
suddetto studio.
3. L'istanza e la documentazione di cui ai commi precedenti sono trasmesse
dal Distretto minerario, entro 10 giorni dal ricevimento, al Comune
interessato per l'approvazione dello studio di fattibilità e progetto di
massima delle opere di recupero ambientale di cui all'art. 12 lett. d) della
legge regionale 127/80. La decisione del Comune s'intende positivamente
rilasciata in mancanza di formale e motivato rigetto, da comunicare al
Distretto minerario nel termine perentorio dei successivi 60 giorni.
4. Fino all'approvazione del piano regionale dei materiali da cava, di cui
all'articolo 1 della legge regionale 9/12/80, n. 127:
"Il rinnovo di autorizzazione che preveda aree in ampliamento rispetto a
quelle autorizzate, anche per i casi di cui alla legge regionale 15/5/91, n.
24art. 7, viene, effettuato applicando le procedure già previste dalla legge
regionale 29/12/80, numero 127 e successive modificazioni, qualora
l'ampliamento non superi il 30 per cento delle aree a suo tempo autorizzate".
5. Nei casi di rinnovo dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti,
nonchè per le attività già autorizzate, l'esecuzione delle opere di recupero
ambientale, anche se previste nel corso dei lavori di coltivazione, dovrà
avvenire nelle aree non più suscettibili di sfruttamento ed in ogni caso dovrà
essere effettuata ad esaurimento del giacimento".
Comunica che all'emendamento 5.1 dell'onorevole Magro è stato presentato dal
Governo il seguente emendamento:
emendamento 5.3:
al quarto comma dopo le parole "qualora l'ampliamento" sostituire le parole
"non superi il 30 per cento" con le parole "fino al 30 per cento".
FLERES, Presidente della Commissione chiede l'accantonamento degli
emendamenti 5.1 e 5.3.
PRESIDENTE dispone nel senso richiesto e dà lettura dell'articolo 6.
Articolo 6
1. Il primo comma lettera b) dell'art. 26 della legge regionale 9 dicembre
1980 n. 127, è sostituito con il seguente:
b) "grave inadempienza agli obblighi ed alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di autorizzazione".
Comunica che allo stesso sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Piro ed altri:
Emendamento 6.2:
"L'articolo 6 è soppresso";
- dall'onorevole Libertini:
Emendamento 6.1:
"L'articolo 6 è soppresso";
PIRO rileva che l'articolo 6 intende favorire gli esercenti attività
estrattive di cave, ma la definizione del concetto di cava viene affidato alla
discrezionalità di chi dovrà applicare la normativa, per cui vi è il fondato
rischio che verranno ad ampliarsi le tipologie estrattive.
PRESIDENTE pone congiuntamente in votazione gli emendamenti 6.1 e 6.2 di
identica formulazione.
(Non sono approvati)
Pone in votazione l'articolo 6.
(E' approvato)
Dà lettura dell'articolo 7.
Articolo 7
1. All'art. 29 della l.r. 9 dicembre 1980, n. 127 il secondo comma è
sostituito dal seguente
"Nei casi previsti dal precedente comma, con il provvedimento di sospensione
dei lavori è disposta l'applicazione a carico del trasgressore della sanzione
amministrativa di lire 40 milioni che è raddoppiata in caso di prima recidiva,
triplicata in seguito, e aumentata della metà nel caso in cui il trasgressore
non ottemperi immediatamente all'ordine di sospensione. Alla riscossione
delle somme si provvede con le procedure della legge 24 dicembre 1975, n. 706
e successive modifiche e integrazioni. Per l'ottemperanza si intende un
periodo continuato di inattività di almeno un anno dal momento di notifica
della sospensione".
Lo pone in votazione.
(E' approvato)
Comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Piro ed altri:
Emendamento 7.6
"Articolo 7 bis - E' esclusa ogni attività estrattiva o di modifica dell'uso
e della copertura del suolo nelle zone definite Biotopi di interesse
comunitario a seguito della convenzione di Rio di Janeiro e a seguito
dell'emanazione della legge 124/94. La perimetrazione di tali aree è
identificata nello strumento comunitario CORINE BIOTOPES";
- dall'onorevole Abbate:
Emendamento 7.7:
"Articolo 7 bis - 1. Al fine di agevolare le piccole e medie imprese
industriali ed artigiane, appartenenti al settore estrattivo e/o di
lavorazione dei materiali lapidei di pregio di cui all'art. 39 della l.r. 9
dicembre 1980, n. 127, che abbiano contratto finanziamenti a medio e lungo
termine ai sensi della legislazione nazionale o regionale, consentendo
l'ulteriore rateizzazione del debito in linea capitale, con un nuovo piano di
ammortamento, le disponibilità del fondo di rotazione, istituito presso
l'Irfis ai sensi dell'art. 44 della l.r. 9.12.1980, n. 127, sono utilizzate
anche per la corresponsione alle banche interessate, in un'unica soluzione ed
in via anticipata, dell'importo degli interessi dovuti dalle imprese stesse,
relativi alle rate non pagate degli anni 1993, 1994 ed alla prima semestralità
del 1995.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore
regionale per l'industria impartisce le direttive in ordine ai criteri ed alle
modalità da applicarsi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.
3. L'intensità degli aiuti non può comunque essere superiore a quella
determinata dall'Unione europea per gli aiuti de minimis".
Pone in votazione l'emendamento 7.6 dell'onorevole Piro.
(Non è approvato)
Pone in votazione l'emendamento 7.7 del Governo:
(E' approvato)
Pone in votazione l'articolo 7 nel testo risultante.
(E' approvato)
Riprende l'esame dell'emendamento 5/bis dell'onorevole Magro in precedenza
accantonato.
FLERES, Presidente della Commissione, rileva che la limitazione posta
con l'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Piro ai settori del marmo e
degli altri materiali ornamentali quali destinatari del disegno di legge, non
consente l'esame di un emendamento che attiene ad altra materia e che valuta
pertanto come improponibile.
MAGRO afferma che il libero confronto in Aula sulla crisi complessiva del
settore estrattivo non può concludersi con un epilogo di questo tipo.
Vi è una inadempienza del Governo per la mancata approvazione del piano
regionale di settore.
Non appena scadranno le concessioni, vi sarà un blocco totale dell'attività
estrattiva con gravi ripercussioni sull'economia siciliana e sui livelli
occupazionali.
Invita il Governo ad essere coerente rispetto agli impegni assunti. Ricorda
in proposito di avere rinunziato ad un grande numero di emendamenti purché si
affrontasse il problema degli ampliamenti che non superano il 30 per cento.
Ritiene che in tali fattispecie occorra una deroga rispetto all'articolo 7,
in attesa della definizione del piano generale.
GRAZIANO, Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e
la pesca, dà atto all'onorevole Magro di avere ritirato i propri emendamenti a
fronte della disponibilità del Governo ad esaminare il problema evidenziato.
Ritiene tuttavia che il disegno di legge in discussione abbia lo scopo di
rispondere alla particolare emergenza di un preciso settore; per questo
motivo la odierna risposta straordinaria non esaurisce l'azione che il Governo
deve svolgere.
La materia proposta dall'onorevole Magro ha implicazioni di ordine di
recupero ambientale che richiedono un esame attento e autonomo.
Afferma che il Governo si impegna ad affrontare il problema evidenziato con
un apposito disegno di legge, che deve scaturire dal concerto tra
l'Assessorato dell'industria e quello dell'ambiente.
CONSIGLIO si chiede se l'onorevole Magro abbia contezza delle implicazioni
che deriverebbero dalle norme contenute nel quinto comma del suo emendamento,
in base alle quali nei casi di rinnovo delle autorizzazioni per aree in
ampliamento, "l'esecuzione delle opere di recupero ambientale, anche se
previste nel corso dei lavori di coltivazione, dovrà avvenire nelle aree non
più suscettibili di sfruttamento ed in ogni caso dovrà essere effettuata ad
esaurimento del giacimento".
MAGRO precisa che il recupero ambientale delle cave nello stadio finale,
invece che nel corso della coltivazione, eviterebbe l'apertura di nuove cave
nel caso in cui un giacimento sia ulteriormente sfruttabile.
Constata con amarezza il diverso atteggiamento del Governo rispetto a quanto
affermato in precedenza; pur tuttavia apprezza l'impegno che oggi il Governo
ha assunto e, solo alla luce di tale impegno, ritira il proprio emendamento
articolo 5 bis.
(L'Assemblea ne prende atto)
PRESIDENTE pertanto decade l'emendamento 5.3 presentato dal Governo
all'emendamento articolo 5 bis dell'onorevole Magro.
Dà lettura dell'articolo 8.
Articolo 8
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Lo pone in votazione.
(E' approvato)
Avverte che alla votazione finale del disegno di legge si procederà in altra
seduta.
Rinvia la seduta a domani, giovedì 16 febbraio 1995, alle ore 10,30.
PRESIDENZA del Vicepresidente Mario Mazzaglia
ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA SUCCESSIVA
I - COMUNICAZIONI
II - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:
1)"Istituzione della Giornata annuale dei donatori di
organi e di premi annuali intitolati a Nicholas Green" (n.
822/A) Relatore: onorevole Battaglia Giovanni
2) "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche" (N.
733 - 448/A); Relatore: onorevole Fleres
3) "Interventi a sostegno della stamperia Braille" (n.
704/A). Relatore: onorevole Gurrieri
4) "Provvedimenti urgenti in materia di conferimento di
rifiuti solidi urbani" (n. 660/A); Relatore: onorevole
Petralia
5) "Interventi a favore di operai forestali deceduti
nell'incendio boschivo in contrada Mitoggio nel comune di
Castellana di Sicilia" (n. 590/A) Relatore: onorevole
Giuliana
6) "Integrazione e modifica della legge regionale 13
dicembre 1983, n. 119 e successive aggiunte e
modificazioni recante interventi creditizi per
l'acquisizione di commesse da parte di imprese industriali"
(Keller) (n. 928/A) Relatore: onorevole Basile
7) "Individuazione delle aziende ospedaliere di riferimento
regionale (stralcio Piano sanitario)" (n. 918/A) Relatore:
onorevole Giovanni Battaglia
8) "Disciplina della proroga degli organi amministrativi"
(nn. 929 - 931 - norme stralciate/A). Relatore: onorevole
Silvestro.
9) "Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese
della Sicilia" (839/A). Relatore: onorevole Fleres.
10) "Contributi a favore del 'Centro per lo studio ed il
trattamento dei neurolesi lungodegenti' di Messina e del
'Registro tumori di popolazione' della provincia di Ragusa"
(n.893/A). Relatore: onorevole Battaglia Giovanni.
11) "Riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati dal
personale inquadrato nei ruoli degli enti locali" (nn. 137
- 253/A). Relatore: onorevole Silvestro.
12) "Norme finanziare e riordino legislativo del settore
agricolo" (Rifinanziamento credito agrario) (N. 805 - norme
stralciate/A). Relatore: onorevole Gurrieri.
13) "Norme per favorire il risanamento e il reintegro degli
allevamenti zootecnici colpiti da malattie infettive;
istituzione dell'anagrafe zootecnica e norme finanziare in
materia agricola" (75 - 81 - 669 -735/A). Relatore:
onorevole Gurrieri.
14) "Riordino delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura" (n. 763/A). Relatore: onorevole
Basile.
15) "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10
gennaio 1995, n. 8 recante provvedimenti per i dipendenti
dell'Italkali addetti al comparto alcalino" (n. 934/A).
Relatore: onorevole Mazzaglia.
16) "Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 15
maggio 1991, n. 27 'Interventi a favore dell'occupazione' "
(n. 786/A). Relatore: onorevole Granata.
17) "Norme sui consorzi di bonifica" (nn. 460 - 110 - 358 -
394 - 408/A). Relatore: onorevole Mazzaglia.
18) "Recepimento decreto legislativo 7.12.1993, n. 517 e
norme per il personale dei servizi di guardia medica e
festiva e medicina dei servizi" (n. 743/A).
Relatore: onorevole Cantone.
19) "Contributi di esercizio 1995 in favore delle Aziende
di trasporto pubblico" (n. 937/A).
Relatore: onorevole Sudano.
20) "Interventi a favore delle imprese danneggiate dal
fallimento della SIRAP S.p.A." (n. 835/A).
Relatore: onorevole Cuffaro.
21) "Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 31
maggio 1994, n. 17. Nuova disposizione sull'attività
edilizia relativa ai fabbricati rurali" (n. 942/A).
Relatore: onorevole Montalbano.
22) "Sospensione dell'applicazione delle norme relative al
trattamento anticipato di pensione per il personale
regionale e disposizione concernenti l'Amministrazione
regionale ed il relativo personale" (n. 815/A).
Relatore: onorevole Sciotto.
III - ELEZIONE DI QUINDICI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI
DELLA REGIONE SICILIANA.
IV - ELEZIONE DI NOVE "VOLONTARI" DELL'OSSERVATORIO
REGIONALE SUL VOLONTARIATO.
V - ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE DI
SANITA'.
VI - ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE.
VII - ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DEL COMITATO CONSULTIVO
REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO TURISTICO.
VIII - ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI.
IX - ELEZIONE DI UNDICI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE
PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE.
X - ELEZIONE DI VENTUNO COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE
FEMMINILE.
XI - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'IACP DI PALERMO.
XII - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI PALERMO.
XIII - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI CATANIA.
XIV - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI MESSINA.
XV - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE
DEL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E
PER LE SCIENZE NATURALI E APPLICATE AI BENI CULTURALI.
XVI - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA
GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA
CATALOGAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA,
AEROFOTOGRAMMETRICA, AUDIOVISIVA.
XVII - VOTAZIONE FINALE DI DISEGNI DI LEGGE:
1) - Provvedimenti per il completamento del presidio 'Villa
delle Ginestre' di Palermo" (NN. 899 - 883/A)
2) - Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 15
maggio 1991, n. 27. Abrogazione di norme" (N. 905/A)
3) - Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 5
settembre 1990, n. 35, concernente il termine di
concessione del servizio di riscossione dei tributi" (N.
906/A)
4) - Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandralisca
di Cefalù, all'Associazione Istituto internazionale del
papiro di Siracusa, all'Asssociazione per la conservazione
delle tradizioni popolari Museo delle marionette di Palermo
ed alla Fondazione Famiglia di Cavanovella a Capo d'Orlando
(n. 694/A).
5) - "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
9.12.1980, n, 127 in ordine ai giacimenti di materiali da
cava" (n. 850/A).
LA SEDUTA E' TOLTA ALLE ORE 21.10
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Licenziato dal Servizio dei Resoconti alle ore 22.10