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Resoconto d'Aula della Seduta n. 249 di mercoledì 15 febbraio 1995
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   PRESIDENZA del Presidente Angelo Capitummino


       LA SEDUTA E' APERTA ALLE ORE 17.35


   PLUMARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente
 che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

       COMUNICAZIONE DI PARERI RESI

   PRESIDENTE  comunica che da parte della competente Commissione legislativa è
 stato reso il seguente parere:

                          AMBIENTE E TERRITORIO (IV)

   - Legge  regionale 16.5.1978, n.  8, art. 2 - L.r. n. 6 del 15.3.1994 - L.r.
 n. 40 del 3.11.1994 - Stanziamento di lire 37.550.000.000 (n. 573)
   - reso in data 8 febbraio 1995
   - inviato in data 15 febbraio 1995

   Dà  il  preavviso  di  votazione mediante procedimento elettronico, ai sensi
 dell'articolo 127, nono comma, del Regolamento interno.

   PRESIDENZA del Presidente Angelo Capitummino



       DETERMINAZIONE DELLA DATA DI DISCUSSIONE DI MOZIONE

   PRESIDENTE  passa al secondo punto dell'ordine del giorno:  Lettura ai sensi
 e per gli effetti degli articoli 83, lettera b), e 153 del Regolamento interno
 della mozione:

   N.  189  -  Iniziative  presso gli Organi nazionali per potenziare e rendere
 sicuri i collegamenti aerei da e per la Sicilia.
   Carullo Antonio;  Speziale Calogero;  Gurrieri Alfredo;  Cuffaro Salvatore

   Propone  che la determinazione della data di discussione delle mozioni venga
 demandata   alla  Conferenza  dei  Presidenti  dei  Gruppi  parlamentari.  Non
 sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

   PRESIDENZA del Presidente Angelo Capitummino


       DISCUSSIONE DEL  DISEGNO  DI  LEGGE  "CONTRIBUTO  ANNUALE ALLA
       FONDAZIONE  MUSEO  MANDRALISCA  DI  CEFALU',  ALL'ASSOCIAZIONE
       ISTITUTO    INTERNAZIONALE    DEL    PAPIRO    DI    SIRACUSA,
       ALL'ASSOCIAZIONE   PER   LA   CONSERVAZIONE  DELLE  TRADIZIONI
       POPOLARI MUSEO  DELLE MARIONETTE DI PALERMO ED ALLA FONDAZIONE
       FAMIGLIA DI CALANOVELLA A CAPO D'ORLANDO" (N. 694/A)

   PRESIDENTE   passa   al   terzo  punto  dell'ordine  del  giorno  che  reca:
 "Discussione  di disegni di legge" e segnatamente alla discussione del disegno
 di legge n. 694/A posto al numero uno.
   Invita l'onorevole Di Martino a svolgere la relazione.

   DI  MARTINO,  relatore,  dichiara  di  rimettersi  al  testo della relazione
 scritta.

   PRESIDENTE  non chiedendo alcuno la parola, dichiara conclusa la discussione
 generale e pone in votazione il passaggio all'esame degli articoli.


                               (E' approvato)

   Dà lettura dell'articolo 1.

                                 Articolo 1

   1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
 istruzione è autorizzato a corrispondere annualmente un contributo di lire 300
 milioni  alla  Fondazione  Museo  Mandralisca  di Cefalù e di lire 100 milioni
 all'Associazione  Istituto  internazionale del papiro di Siracusa, di lire 300
 milioni  all'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo
 delle  Marionette  di  Palermo  e di lire 300 milioni alla Fondazione Famiglia
 Piccolo  di  Calanovella  a  Capo  d'Orlando  per  il  perseguimento  dei fini
 istituzionali.

   Comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - Dall'onorevole Piro:

   Aggiungere:  di  lire  100  milioni  all'Associazione  Centro internazionale
 studi  di  estetica  di  Palermo, di lire 200 milioni alla Fondazione Leonardo
 Sciascia di Racalmuto.

   Dopo  l'articolo  1  è  aggiunto  il  seguente:  Al  fine  di  assicurare il
 funzionamento  del  Museo archeologico di Centuripe (EN) l'Assessore regionale
 per i  beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato
 a concedere al comune stesso la somma di lire 300 milioni annui.

   PIRO  illustrando  l'emendamento  a sua firma, fa presente che lo stesso era
 stato oggetto di un parere favorevole della Commissione bilancio relativamente
 alla  copertura  finanziaria,  ed era stato inviato alla commissione di merito
 per l'apprezzamento di competenza.


   DI  MARTINO,  relatore,  ritiene  che  l'onorevole  Piro  abbia sollevato un
 problema  di  carattere  generale:  quello  dell'intervento  della Commissione
 bilancio   sul  merito  dei  disegni  di  legge  elaborati  dalle  commissioni
 competenti.
   A  suo avviso, occorre chiarire in via definitiva se la Commissione Bilancio
 è  competente  anche  nel merito dei disegni di legge inviati dalle competenti
 commissioni   essenzialmente  per  la  copertura  finanziaria,  configurandosi
 pertanto come una sorta di "supercommissione".
   In  relazione  all'emendamento  presentato  dall'onorevole Piro, osserva che
 attualmente  la Commissione cultura procede ad audizioni di esperti in materia
 culturale  al  fine di predisporre una iniziativa legislativa compiuta in tema
 di sostegno regionale alle istituzioni culturali.


   PRESIDENTE dichiara gli emendamenti improponibili.
   Pone in votazione l'articolo 1.

                               (E' approvato)

   Dà lettura dell'articolo 2.

                                 Articolo 2

   1.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge pari a lire
 1000  milioni  per  l'anno  1994 si farà fronte mediante utilizzo del capitolo
 21257 del bilancio della Regione che presenta le relative disponibilità.

   Lo pone in votazione.

                               (E' approvato)

   Dà lettura dell'articolo 3.

                                 Articolo 3

   1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
 Siciliana.

   2. E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
 come legge della Regione.

   Lo pone in votazione.

                               (E' approvato)

   Avverte   che   la   votazione  finale  del  disegno  di  legge  avrà  luogo
 successivamente.

   PRESIDENZA del Presidente Angelo Capitummino
   PRESIDENZA del Vicepresidente Mario Mazzaglia

       DISCUSSIONE  DEL  DISEGNO DI LEGGE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
       ALLA LEGGE REGIONALE 9.12.80 N. 127 IN ORDINE AI GIACIMENTI DI
       MATERIALI DA CAVA" (N.850/A).

   PRESIDENTE passa  all'esame del disegno di legge posto al numero 2 del terzo
 punto dell'ordine del giorno:  "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
 9 dicembre  1980,  n.  127  in ordine ai giacimenti dei materiali di cava" (n.
 850/A).


   MARTINO,  Presidente della Regione, dichiara che il Governo, pur consapevole
 della  rilevanza  del  disegno  di  legge,  si riserva di valutare di chiedere
 l'eventuale rinvio in commissione degli emendamenti che dovessero importare la
 regolamentazione  di  fattispecie  originariamente  non  previste dal medesimo
 disegno di legge.


   CONSIGLIO  dichiara  che  il gruppo del PDS è favorevole all'immediato esame
 del disegno  di  legge,  a  condizione che non ne venga stravolta la struttura
 fondamentale.  Altrimenti, rimarca, è auspicabile un rinvio del suo esame.


   CRISTALDI afferma  che  il  disegno di legge n.  850/A assume una valenza di
 carattere  sociale  tale  da  segnalare  la  sua approvazione come prioritaria
 rispetto  a quella degli altri disegni di legge. Chiede pertanto una immediata
 trattazione del disegno di legge.


   GALIPO'   si  dichiara  consapevole  della  delicatezza  della  problematica
 affrontata mediante il disegno di legge n. 850/A.
   Al  fine  di  pervenire  all'approvazione  del  disegno  di  legge, invita i
 colleghi  a  mostrare senso di responsabilità ritirando quegli emendamenti che
 appesantiscono il testo esitato dalla Commissione di merito.


   PRESIDENTE  ricorda che è venuto meno l'oggetto del contendere essendo stata
 ritirata la richiesta di rinvio in precedenza presentata dal Governo.


   LA  PORTA  accoglie  con  soddisfazione  la  decisione  del Presidente della
 Regione  di  proseguire  i lavori mantenendo gli impegni in precedenza assunti
 con  i  rappresentanti  delle  istituzioni  e dei sindacati della provincia di
 Trapani.
   Evidenzia  che il disegno di legge in discussione trae origine dalla mancata
 redazione  del  Piano regionale delle cave, strumento qualificante della legge
 regionale n.  127/1980.
   Sostiene  la  necessità  di introdurre gli opportuni strumenti legislativi a
 favore di un settore in espansione dell'economia siciliana.


   CANINO  invita  la Presidenza dell'Assemblea a chiarire la propria posizione
 nei  confronti  dei  numerosi  emendamenti  presentati.  Teme infatti che stia
 ingenerandosi   un   meccanismo  tale  da  obbligare  l'Assemblea  a  rinviare
 l'approvazione del disegno di legge.
   Ritiene  necessario pervenire all'approvazione del disegno di legge entro la
 fine  della  sessione  così come stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei
 gruppi  parlamentari.  Successivamente  sarà  opportuno  riaffrontare  il tema
 della della produzione dei materiali da cava tenendo conto delle istanze degli
 imprenditori ed in particolare di quelli dediti alla loro commercializzazione.


   MAGRO   dichiara  di  avere  presentato  numerosi  emendamenti  che  ritiene
 pertinenti  al disegno di legge in discussione nonchè diretti al miglioramento
 della normativa di un settore di grande importanza per l'economia siciliana.


   PRESIDENTE  dichiara  che la Presidenza assicurerà la massima osservanza del
 Regolamento interno in ordine all'ammissibilità degli emendamenti.


   PIRO  ritiene  necessario  stemperare  i toni della discussione in quanto un
 clima esacerbato non consente l'approvazione di leggi efficaci.
   Afferma che numerosi aspetti del disegno di legge richiedono un approfondito
 dibattito e l'introduzione di correttivi.
   Chiede  ai  colleghi  di  affrontare con la massima attenzione il disegno di
 legge per evitare corse contro il tempo inutili e pericolose.


   PRESIDENTE invita il relatore a svolgere la relazione.


   FLERES  Presidente della  Commissione  si  rimette  al testo della relazione
 scritta.


   PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.


   MAGRO sottolinea la crisi attraversata dal settore dei materiali lapidei.
   Ritiene necessario introdurre una normativa che coniughi il libero esercizio
 di un'attività imprenditoriale con la tutela dell'ambiente.
   Rileva  che  la  legge  regionale  n.  24/91  pone dei limiti restrittivi al
 rilascio  delle autorizzazioni per l'apertura di nuove cave mentre non è stato
 ancora approvato il piano regionale dei materiali da cava previsto dalla legge
 regionale n. 127/80.
   Poichè  molte  autorizzazioni  vanno  a scadere è prevedibile la chiusura di
 molte cave siciliane entro breve termine.
   Si  dichiara  disponibile a ritirare tutti gli emendamenti che ha presentato
 tranne  quello  concernente  l'ampliamento  del  30  per  cento della capacità
 estrattiva delle cave esistenti.
   Ritiene   più   opportuno  consentire  l'ampliamento  delle  cave  esistenti
 piuttosto  che  autorizzare  l'apertura  di  nuove cave.  Chiede al Governo di
 pronunciarsi  sull'esigenza  di  consentire  l'ampliamento  delle cave e sulla
 necessità di sveltire le procedure burocratiche relative alle autorizzazioni.
   Sottolinea   l'esigenza   di   qualificare   la   produzione   lapidea   con
 certificazioni di qualità come richiesto in ambito comunitario.


   LIBERTINI si  augura che la discussione sul disegno di legge si svolga senza
 ostruzionismi; rileva che il disegno di legge andava opportunamente sottoposto
 all'esame   della   IV   Commissione  legislativa  per  evitare  l'inserimento
 "precipitoso" di norme che meritano una più ampia riflessione.
   Precisa  che la maggior parte delle cinquecento cave siciliane è localizzata
 nelle province di Trapani e Catania.
   Condivide  l'obiettivo fondamentale della normativa in esame che è quello di
 sostenere il settore estrattivo del materiale lapideo di pregio.
   Lamenta che  la  legge regionale n. 127/80 a distanza di quindici anni dalla
 sua promulgazione non sia ancora pienamente attuata.
   Si  è  proceduto  con delle sostanziali sanatorie che di fatto sanciscono la
 sconfitta del Parlamento regionale nella sua azione regolatrice del settore.
   Si   deve   prendere  atto  di  questo  fallimento  e  riscrivere  tutta  la
 legislazione  del comparto estrattivo tenendo conto dell'esperienza maturata e
 delle realtà produttive.
   Vanno  superati  tutti gli inutili "lacci e lacciuoli" che hanno bloccato il
 rilancio di questo settore produttivo.
   Sottolinea  che l'articolo 1 del disegno di legge in discussione prevede una
 procedura straordinaria anche per il rilascio delle autorizzazioni ad attività
 estrattive  di  materiali  lapidei  di  pregio  in  aree  sottoposte a vincolo
 archeologico, paesaggistico, idrogeologico o forestale.
   E' previsto  infatti  che  per l'attività di cava in zone vincolate il nulla
 osta   dell'amministrazione   competente   si   intenda   rilasciato   qualora
 l'amministrazione  stessa  non  si  sia  pronunziata nel termine perentorio di
 sessanta giorni dalla richiesta.
   Questo  criterio  é  troppo  semplicistico.  Basta  infatti ricordare che si
 verrebbe  a  creare  addirittura  una  disparità rispetto agli interventi meno
 significativi  da  operare  nelle  stesse aree vincolate, per i quali dovrebbe
 essere seguita la procedura ordinaria.  Nello stesso tempo, invece, l'attività
 estrattiva sarebbe autorizzata con il semplice silenzio assenso.
   Per  tutelare  l'interesse  pubblico dovrebbe essere prevista una disciplina
 più   articolata  per  la  formazione  del  silenzio  assenso  attribuendo  la
 competenza ad un'apposita conferenza di servizio, alla quale potrebbero essere
 imposti  termini  per garantire la conclusione del procedimento amministrativo
 in tempi ragionevoli.
   E'  possibile una procedura semplificata per la riapertura delle cave inerti
 o per l'avvio di cave di modesta entità.
   Affrontando  i problemi senza atteggiamenti prevenuti, si potrà approvare un
 disegno di  legge  il  quale,  se  non  sarà  proprio  motivo  di  gloria  per
 l'Assemblea,  potrà  essere  comunque  un  provvedimento  decoroso  di cui non
 vergognarsi.


   PIRO   reputa   che  abbia  ragione  l'onorevole  Libertini  quando  ascrive
 l'esigenza di  questo  disegno di legge (ed anche il fatto che si sia chiamati
 ad  esaminare  la  materia  su  pressione  di  importanti eventi sociali) alla
 cattiva coscienza dell'Amministrazione regionale.
   La Regione  infatti  é  in  una  grave  condizione  di ritardo per non avere
 ancora  emanato  il  piano  generale  delle  cave e quello dell'estrazione dei
 materiali  lapidei  di  pregio.  Infatti,  l'esigenza  di tale piano era stata
 individuata già con la legge regionale n. 127 del 1980.
   La  mancanza  di  tali  strumenti  di  regolamentazione ha prodotto disastri
 enormi, perchè  per  sei  o  sette  volte  si  è dovuto prorogare il regime di
 autorizzazione provvisoria, rendendo possibili una pletora di attività abusive
 che hanno deturpato e devastato il territorio della Regione.
   Ma  vi  è  di  più:  spesso le imprese regolarmente autorizzate hanno dovuto
 convivere con  quelle che facevano a meno delle norme, operando dunque a costi
 più bassi.
   Ricorda  di avere personalmente cercato di evitare le attività di cava nella
 montagna di Centuripe, monte Scalpello, importante habitat naturale.
   Afferma che  la  legge  regionale  numero 24 del 1991 articolò un insieme di
 norme che  formavano  un  complesso  logico  e coerente, e che la stessa legge
 prevedeva  l'emanazione  entro  sei  mesi  del  piano generale delle cave e di
 quello  dei  materiali lapidei di pregio, affidandone la redazione all'EMS, al
 quale veniva riconosciuta a tale scopo una dotazione finanziaria.
   Lamenta il  fatto  che a distanza di quattro anni non siano stati attuate le
 parti più importanti della legge regionale numero 24 del 1991.
   A  suo  giudizio  uno  dei  problemi  più  rilevanti  è quello della mancata
 approvazione dei  piani  con  grave  danno  per  gli addetti al settore che si
 trovano  a dovere operare in una situazione di incertezza.  Avanza il sospetto
 che vi  sia stata una volontà diretta alla mancata approvazione del piano.  Ma
 anche in assenza di un piano di carattere generale nulla impediva alla Regione
 di regolamentare a parte, con norme- stralcio, l'estrazione del marmo.
   Ma  se  è un fatto prioritario quello di garantire l'occupazione è parimenti
 prioritario garantire pure la tutela dell'ambiente.
   Da un  altro  punto  di  vista  osserva  poi che non ci si può riferire alla
 situazione  specifica  del  settore dell'estrazione del marmo per poi ampliare
 surrettiziamente  l'oggetto del disegno di legge.  Ricorda a tal proposito che
 l'articolo  89  della  legge  regionale numero 127 del 1980 ricomprende tra il
 materiale  di  pregio,  oltre  il  marmo,  le  argille, le calcariniti e altro
 materiale  che l'Assessore per l'industria può individuare con un decreto.  Se
 si ci  vuole  riferire  solamente al marmo si sa bene che l'estrazione di tale
 materiale è  limitato  ad alcune zone del trapanese ed a Piana degli Albanesi,
 se  ci  si  vuole  riferire  invece  ad  altri  materiali le zone territoriali
 coinvolte sono più ampie.
   Il disegno  di  legge  che  nasce  da  una esigenza specifica non può essere
 utilizzato per affrontare settori di carattere diverso rispetto al fine che si
 dichiara di volere perseguire.
   Un'altra  questione  che  riguarda  il  settore  è  quella  della  eccessiva
 lungaggine  a  cui le aziende devono sottostare per ottenere le autorizzazioni
 per  esercitare  la  loro  attività.  E'  necessario,  pertanto, accelerare le
 procedure;  non ritiene però che le soluzioni prospettate nel disegno di legge
 siano tra le migliori.
   Sottolinea  poi  la rilevanza della questione ambientale, che costituisce un
 tema delicatissimo attraverso il quale vanno affrontate tutte le problematiche
 attinenti alla modificazione del territorio.
   Altre  questioni  di  rilievo  sono  rappresentate dalla 'sanatoria' e dalla
 definizione delle inadempienze.
   Conclude  affermando  che,  soltanto  avendo il coraggio di procedere ad una
 corretta  riformulazione  del  testo pervenuto in Aula, si potranno introdurre
 regole  certe  e  adeguate  rispetto  alla  delicatezza  dei temi connessi con
 l'estrazione dei materiali lapidei.


   LA  PORTA  manifesta  alcune  perplessità  sulla formulazione del disegno di
 legge  850/A,  sottolineando  come  i  ritardi  e  le inadempienze dei governi
 regionali  che  si  sono  succeduti  in  questi  anni  abbiano determinato una
 situazione insostenibile nel settore dei materiali da cava.
   Ricorda come l'onorevole Martino, in qualità di assessore per l'industria di
 un  passato  governo,  procedette  alla  nomina  di  un comitato incaricato di
 predisporre  il  piano  regionale  per  il  settore estrattivo.  A distanza di
 quindici  anni dall'insediamento di quel comitato, tuttavia, la Regione non ha
 ancora un piano regionale riguardante le cave.
   Sostiene  l'esigenza  che  il  disegno  di  legge venga elaborato con grande
 attenzione da  parte  delle forze politiche, ed assicura che il gruppo del PDS
 non  si sottrarrà ad una valutazione positiva di eventuali proposte che mirino
 a fugare  le perplessità che il disegno di legge, così come pervenuto in Aula,
 ingenera.


   ABBATE,  Assessore  per  l'industria, dichiara che  il  Governo  attribuisce
 grande rilevanza al disegno di legge e, personalmente,  ritiene  che  non  sia
 opportuno differenziare nell'ambito del settore  estrattivo  una  categoria di
 materiali di pregio, ed un'altra di materiali non di pregio.
   La  posizione  del  Governo  è  di  apertura  rispetto  ad  emendamenti  che
 tendessero a migliorare la formulazione del testo del disegno di legge.
   In  tal  senso  suggerisce  all'onorevole  Magro di ritirare gli emendamenti
 presentati,  per  attestarsi  sull'emendamento  - articolo 5 bis, in merito al
 quale il Governo ha previsto una parziale modifica.

                   PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MAZZAGLIA

   PRESIDENTE  dichiara  chiusa  la discussione generale e pone in votazione il
 passaggio all'esame degli articoli.

                               (E' approvato)

   Dà lettura dell'articolo 1.

                                 Articolo 1

   1.  Sino  all'approvazione  del piano regionale dei materiali da cava di cui
 all'art.  1  della  legge  regionale 9 dicembre 1980, n. 127 le autorizzazioni
 relative  ad  attività  estrattive  di  materiali  lapidei  di  pregio, di cui
 all'art. 39 della stessa legge sono concesse dall'ingegnere capo del distretto
 minerario  nel  termine  di  centoventi  giorni  dalla  data  di presentazione
 dell'istanza, la quale è corredata dai seguenti documenti:

   a)   estratto  della  mappa  catastale  dell'area  interessata  all'attività
 estrattiva;

   b)  relazione  geomineraria  corredata  da  planimetrie  quotate  e  sezioni
 rappresentanti  le  modalità  di  coltivazioni proposte, con l'indicazione del
 tipo di materiale da estrarre, del volume della produzione preventivata, della
 durata  della  coltivazione,  dei  macchinari  e  delle  unità  lavorative  da
 impiegare;

   c)  dichiarazione  di  disponibilità  dell'area  e di inesistenza di vincoli
 archeologici,  paesaggistici,  idrogeologici  e  forestali.  Qualora l'area da
 utilizzare  sia  sottoposta  a  vincolo,  il richiedente allega all'istanza il
 nulla osta rilasciato dall'Amministrazione competente;

   d) attestato di cui all'art. 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22.

   2. La  certificazione  di  cui  alle  lettere  c), d) del comma 1 si intende
 rilasciata  positivamente  qualora  l'Amministrazione  competente  non  si sia
 pronunciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.

   3. Per le attività di cui al comma 1 si prescinde dai pareri di cui all'art.
 9 della  legge  regionale  9  dicembre  1980,  n.  127 e dal nulla osta di cui
 all'art.  5  della  legge regionale 24 dicembre 1981, n.  181 e la distanza di
 cui alla  lettera  d) dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n.
 24 è determinata con ordinanza del sindaco."

   Comunica che all'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Piro ed altri:
   Emendamento 1.11:

   - L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
   "Autorizzazione per l'estrazione dei materiali lapidei di pregio

   1.  Sino  all'approvazione  del  Piano  regionale  dei  materiali lapidei di
 pregio, di  cui all'articolo 40 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127,
 l'attività   estrattiva   degli  stessi  materiali  lapidei  di  pregio,  come
 individuati  dall'art.  39  della  stessa  legge, è autorizzata dall'ingegnere
 Capo  del  Distretto  Minerario territorialmente competente nel termine di 180
 giorni dalla  data  di  presentazione delle istanze, con le modalità di cui ai
 commi seguenti.

   2.  L'ingegnere  Capo  del Distretto Minerario, convoca ai fini istruttori e
 con  le  modalità  previste  dall'articolo  15 della legge regionale 30 aprile
 1991,  n.  10  e  successive  modifiche,  apposita  Conferenza  di servizi, da
 tenersi  entro  60  giorni dalla presentazione dell'istanza, cui partecipano i
 responsabili del  procedimento  ex  art.  4  della l.r. 30 aprile 1991, n.  10
 delle   Amministrazioni  di  cui  al  successivo  comma  4.  Entro  90  giorni
 dall'integrazione  degli  atti  eventualmente  richiesti,  le  Amministrazioni
 interessate  devono  comunicare  al  Distretto  Minerario  i  provvedimenti di
 competenza,  che  si considerano resi positivamente trascorso infruttuosamente
 tale  termine.  in  ogni  caso le Amministrazioni interessate hanno ugualmente
 l'obbligo  di  completare  l'iter  di  propria  competenza,  comunicando anche
 successivamente  le  proprie  determinazioni.  L'ingegnere  capo del Distretto
 Minerario entro i successivi 30 giorni rilascia l'autorizzazione;  se ritenuto
 necessario  indice  apposita  Conferenza  di  servizi, il cui svolgimento deve
 essere comunicato almeno 7 giorni prima dalla data di convocazione.

   3.   Entro   120   giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
 l'Assessorato   regionale  all'industria,  di  concerto  con  gli  Assessorati
 regionali   al  territorio  e  ambiente,  dei  beni  culturali  e  ambientali,
 dell'agricoltura  e  foreste,  emana apposita circolare contenente gli atti da
 allegare  all'istanza.  Nelle  more gli atti ed elaborati sono quelli previsti
 dall'art.   12   della  l.r.  9  dicembre  1980,  n.  127  e  dalla  circolare
 dell'Assessorato  regionale  al  Territorio e ambiente n.  24165 del 16 maggio
 1988,  integrata  dall'attestazione resa al comune su tutti i vincoli gravanti
 sull'area ai sensi delle normative nazionali e regionali.

   4.  L'istanza  e  gli  elaborati  progettuali  devono essere contestualmente
 presentati  al  Distretto Minerario, all'Assessorato regionale al Territorio e
 ambiente  e  al  Servizio  geologico  e  geofisico  del  Corpo regionale delle
 miniere,  al  comune e alle amministrazioni competenti al rilascio di pareri e
 nulla  osta relativi ai vincoli vigenti nell'area.  Detta documentazione dovrà
 essere prodotta  in duplice copia di cui conforme alla normativa sul bollo, al
 Distretto  minerario  ed  in  singola  copia,  in  carta  libera,  alle  altre
 Amministrazioni prima citate.";

   - dagli onorevoli Piro ed altri:
   Emendamento 1.12:

   Al 1  comma sostituire le parole:
   "di materiali  lapidei  di pregio di cui all'art. 39 della stessa legge" con
 le parole: "del marmo e delle altre pietre per uso ornamentale".

   - dall'onorevole Libertini:
   Emendamento 1.7:

   - Il comma 1 è così sostituito:
   "Sino  all'approvazione  del  piano  regionale  dei materiali di cava di cui
 all'articolo  1  della  l.r.  9  dicembre  1980,  n.  127,  le  autorizzazioni
 relative  ad  attività  estrattive  di  materiali  lapidei  di  pregio, di cui
 all'art.  39 della stessa legge, possono essere rilasciate dall'ingegnere capo
 del Distretto  minerario  anche  in deroga al divieto di cui all'art.  7, l.r.
 15.5.1991, n.24, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

   2.   Restano  saldi  i  divieti  previsti  da  norme  regionali,  statali  e
 comunitarie  riguardanti  parchi  e  riserve  naturali  e  altre aree naturali
 protette.";

   - dall'onorevole Libertini:
   Emendamento 1.8:

   "I commi 2 e 3 sono soppressi.";

   - dall'onorevole Magro:
   Emendamento 1.1:

   All'articolo 1  punto  1  sono soppresse le parole "lapidei di pregio di cui
 all'art. 39 della stessa legge" esse sono sostituite dalle parole "da cava";

   - dall'onorevole Magro:
   Emendamento 1.2:

   All'articolo  1,  punto  1  alla  lettera  c)  aggiungere dopo le parole "da
 utilizzare" le parole "non sia disponibile";

   - dall'onorevole Magro:
   Emendamento 1.3:

   All'articolo 1,  punto 1 la lettera d) è sostituita dal seguente: "studio di
 fattibilità e progetto di massima delle opere di recupero ambientale";

   - dall'onorevole Magro:
   Emendamento 1.4:

   All'articolo  1,  punto 1 dopo la lettera d) aggiungere il seguente comma:e)
 entro il termine di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza il Distretto
 Minerario  ne  inoltra  copia  all'Assessorato  regionale  per il territorio e
 l'ambiente  ed  al  Comune  competente  per  il  territorio. I suddetti uffici
 rilasciano rispettivamente il nulla osta all'impianto previsto dall'articolo 5
 della legge regionale 29/12/1981, numero 181 e l'attestato e l'approvazione di
 cui  all'articolo  2  della  legge  regionale  26/03/1982,  numero 22 entro il
 termine  dei  successivi  180,  trascorso  il  quale detti pareri si intendono
 favorevolmente   resi.   Eventuali   determinazioni   negative  devono  essere
 motivate;

   - dall'onorevole Magro:
   Emendamento 1.5:

   L'articolo 1, punto 2 viene così sostituito:
   "per le  attività  di  cui  al  comma  1  si  prescinde  dai  pareri  di cui
 all'articolo  9  della  legge  regionale  9  dicembre  1980, numero 127 nonchè
 dell'articolo  7 della legge regionale 15 maggio 1991, numero 24. Si prescinde
 dal nulla  osta  di  cui  all'articolo  5 della legge regionale 181/81 e dalla
 presentazione  della  documentazione di cui al punto d) dell'articolo 1 per le
 attività estrattive da cava già autorizzate dei materiali lapidei di pregio di
 cui all'articolo 39 della L.R. 127/802;

   - dall'onorevole Magro:
   Emendamento 1.6:

   "Il punto 3 dell'articolo 1 è soppresso";


   STRANO   dichiara  che  il  Gruppo  parlamentare  di  Alleanza  nazionale  è
 favorevole   all'approvazione   del   disegno   di   legge  in  considerazione
 dell'urgente necessità di un aggiornamento della normativa vigente.
   Preannunzia,  in  tal  senso,  il ritiro di alcuni emendamenti presentati in
 attesa  di  un  piano generale che regoli l'esercizio dell'attività estrattiva
 della Regione siciliana.


   MAGRO,  prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, dichiara di ritirare
 tutti  gli  emendamenti  presentati, ad esclusione dell'emendamento articolo 5
 bis.

                        (L'Assemblea ne prende atto)


   GULINO  sottolinea  la  necessità che vengano approvate leggi effettivamente
 applicabili
   Invita,  quindi,  il  Governo  a riformulare con maggiore chiarezza il terzo
 comma dell'articolo 1, onde evitare equivoci interpretativi.
   Teme   che  l'attuale  formulazione  della  norma  consenta  all'Assessorato
 regionale di scaricare sui sindaci la propria responsabilità.


   PIRO  chiede  all'Assessore  per l'industria di spiegare quale sorte abbiano
 avuto i  5  miliardi  e  mezzo  stanziati per la redazione del piano regionale
 delle cave.
   Ove  l'Assessore non fornisse gli indispensabili chiarimenti, preannunzia la
 presentazione  di  emendamenti  e la richiesta di istituire una commissione di
 indagine.


   ABBATE,  Assessore per l'industria,  assicura  che  il  Governo condivide le
 posizioni espresse dall'onorevole Gulino.
   Per  ciò  che  riguarda  la  questione  posta dall'onorevole Piro precisa di
 attendere gli accertamenti d'ufficio per poter fornire un'adeguata risposta.


   PRESIDENTE passa all'emendamento 1.11 dell'onorevole Piro.


   PIRO illustra l'emendamento 1.11 precisando che lo stesso intende dare tempi
 certi e procedure definite per le fasi autorizzative.
   Ritiene  che  l'ingegnere capo del distretto minerario debba essere il piano
 responsabile dell'intero provvedimento autorizzativo.
   Propone  l'istituzione  di  una  conferenza  dei servizi per il rilascio del
 parere e del prescritto nullaosta entro un termine definito, decorso il quale,
 il nullaosta si deve intendere concesso.
   Va evitato in ogni caso un deplorevole "mercato delle vacche"
   La   formulazione   dell'articolo  1  comporta  l'eliminazione  di  passaggi
 autorizzativi che sono invece ineliminabili e necessari.
   Ritiene  che i materiali lapidei di pregio vadano definiti anche in funzione
 dei  bacini  estrattivi: altrimenti non si comprende perché le cave di argilla
 di  S.  Stefano  di Camastra non abbiano bisogno di specifico nullaosta mentre
 per quelle di Termini Imerese è espressamente richiesto.
   Se lo scopo che si prefigge l'articolo 1 è quello della certezza dei tempi e
 dei   passaggi   procedurali   questo   non   può  ottenersi  eliminando  fasi
 assolutamente necessarie.


   LIBERTINI  fa  presente  che  il  successivo  emendamento  1.9  a sua firma,
 collocato  dagli  uffici  successivamente,  è collegato con l'emendamento 1.11
 dell'onorevole  Piro  e rischia di essere precluso dall'eventuale approvazione
 di quest'ultimo.
   Ritiene  opportuno  che  l'Assemblea  si pronunzi sull'eventuale abrogazione
 dell'articolo 7 della legge regionale n. 24/1991.
   Dichiara  di  condividere l'emendamento 1.11 dell'onorevole Piro che ritiene
 applicabile;  evidenzia l'esigenza di esaminare prioritariamente l'emendamento
 1.7 e successivamente gli emendamenti 1.9 e 1.11.
   Sottolinea  la  propria  adesione  alle  valutazioni espresse dall'onorevole
 Piro,  in  ordine  al  pericolo  di illegittimità costituzionale della stesura
 approvata dalla Commissione di merito.
   Ciò  in  quanto  al  terzo  comma viene eliminato il parere dell'Ispettorato
 delle  foreste  nel  caso di vincolo idrogeologico;  infatti la volontà di non
 voler  prendere in considerazione l'interesse alla difesa del suolo può essere
 elemento di illegittimità.
   Lo stesso  vale per la disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra
 le  attività  estrattive  in zone vincolate (che verrebbero autorizzate con il
 formarsi del silenzio assenso in sessanta giorni) rispetto alle altre attività
 economiche  e  civili, pur meno pericolose per il territorio, che resterebbero
 soggette alla più gravosa procedura ordinaria.
   Per   questo   motivo   chiede  l'accantonamento  dell'articolo  1  e  degli
 emendamenti   allo   stesso  presentato,  in  modo  che  si  possa  consentire
 un'adeguata riflessione.


   PRESIDENTE  comunica  che  è  stato presentato dalla Commissione il seguente
 emendamento 1.13 al terzo comma dell'articolo 1:

   -  dopo "Sindaco" aggiungere "anche in deroga alla distanza ivi indicata con
 un minimo di 50 metri".
   Pone  separatamente  in  votazione gli emendamenti 1.11 dell'onorevole Piro,
 1.9 dell'onorevole Libertini e 1.7 dell'onorevole Libertini.

                            (Non sono approvati)

   Passa all'esame dell'emendamento 1.12 dell'onorevole Piro.


   PIRO  afferma  che  il  proprio  emendamento  ha  lo scopo di distinguere la
 notevole  rilevanza  economica  dell'estrazione  del  marmo, rispetto ad altre
 realtà  pur  comprese  nella definizione di cui all'articolo 39 della legge n.
 127, che  assimila  ai  materiali  lapidei di pregio anche la pietra pomice di
 Lipari, le  argille  di  Caltagirone,  di  Santo  Stefano  e  di  Sciacca e le
 calcareniti  di  Trapani, lasciando addirittura la possibilità che nell'elenco
 siano   inclusi   altri   prodotti  in  base  al  decreto  dell'Assessore  per
 l'industria.


   PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 1.12 dell'onorevole Piro.

                               (E' approvato)

   Pone in votazione l'emendamento n. 1.8 dell'onorevole Libertini.

                              (Non è approvato)

   Pone in votazione l'emendamento n. 1.13 della Commissione

                               (E' approvato)

   LIBERTINI chiede delucidazioni all'Assessore in ordine alla norma approvata.


   ABBATE  Assessore  per l'industria,  in ordine alla richiesta dell'onorevole
 Libertini,  afferma  che  era necessaria una deroga all'articolo 7 della legge
 regionale n. 24 del 1991 in base al quale non era possibile riattivare le cave
 di Custonaci.
   Per   quanto   concerne  l'osservazione  dell'onorevole  Piro,  ricorda  che
 l'articolo  1  della  legge  regionale  n.  24  del  1991 prevedeva che l'Ente
 minerario  siciliano,  nel termine di 18 mesi, elaborasse un piano relativo ai
 materiali  da  cava  ed  a  quelli lapidei di pregio, prevedendo una provvista
 finanziaria di 5500 milioni.
   Solo nel  1994  l'EMS  ha  indetto una gara per conferire l'incarico a ditte
 specializzate.  In  base  a  tale  gara  sono  pervenute  molte offerte con un
 ribasso del 60 o 70 per cento;  per questo motivo il Commissario straordinario
 dell'EMS  ha  istituito  una  commissione  tecnica  per  accertare l'eventuale
 anomalia di tali offerte.
   Afferma di non conoscere ancora l'esito dei lavori di tale Commissione.


   LIBERTINI,  affermando  che  era  sotto  gli  occhi di tutti la necessità di
 sanare alcune  cave  che si trovano a distanza inferiore ai 500 metri, precisa
 che  il  proprio  quesito  non  riguardava l'opportunità di tale deroga, ma se
 nella legge statale vi fossero alcune norme poste a tutela della salute, dalle
 quali poteva derivare un elemento di illegittimità per la deroga.
   Fa presente inoltre che in base alla norma proposta potrebbe sembrare che al
 Sindaco è demandata una mera funzione di accertamento.
   Ritiene  che  si  sia  approvata  una  norma  indecente  nella forma e nella
 sostanza   ed  esprime  amarezza  per  la  mancata  discussione  dei  problemi
 evidenziati.
   Vi è  il  rischio, poi, che si possa approfittare dei meccanismi della legge
 per ampliare l'attività estrattiva a fattispecie in atto non contemplate.
   Le  soluzioni  adottate  dovevano  essere  più  razionali. Per questo motivo
 esprime voto contrario all'articolo 1.


   PIRO  ritiene  che  l'approvazione  dell'emendamento proposto dal suo gruppo
 mitighi  alcuni  aspetti  negativi dell'articolo 1;  tuttavia permangono, così
 come evidenziato dall'onorevole Libertini, molti punti critici.
   In  particolare,  non ritiene soddisfacente la soluzione adottata in materia
 di   autorizzazioni,   con   riferimento  soprattutto  alle  questioni  legate
 all'impatto ambientale.
   Preannunzia  la  presentazione  di un ordine del giorno perchè si istituisca
 una  Commissione  di  indagine sui ritardi con cui l'Ente minerario provvede a
 svolgere alcuni compiti ad esso attribuiti.


   PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 1 nel testo risultante.

                               (E' approvato)

             Dà lettura dell'articolo 2.

                                Articolo 2.

   1.  L'autorizzazione  di cui all'art.  1 è rilasciata per un periodo massimo
 di  quindici  anni,  in  relazione  alla qualità e all'entità del materiale da
 estrarre  e  può  essere  rinnovata,  a richiesta, previa nuova istruttoria da
 parte del distretto minerario.

   2.  L'istanza  di  rinnovo  è  presentata almeno centocinquanta giorni prima
 della scadenza dell'autorizzazione.

   3.  Nel caso in cui l'istanza di rinnovo non preveda modifiche alle modalità
 di  coltivazione  a suo tempo approvate, il distretto minerario, entro novanta
 giorni dalla richiesta, rilascia la relativa autorizzazione.

   4. Nel  caso  in cui l'istanza di rinnovo preveda modifiche alle modalità di
 coltivazione  a  suo  tempo  approvate,  si  procede  ai  sensi  dell'art.  1.
 Trascorsi  centoventi  giorni  dalla  presentazione,  in mancanza di formale e
 motivato rigetto, l'istanza si intende accolta."

   Comunica  che sono stati presentati dagli onorevoli Piro ed altri i seguenti
 emendamenti:

   2.6 - Il comma 2 è così sostituito:
   "2. L'istanza di rinnovo è presentata almeno 180 giorni prima della scadenza
 dell'autorizzazione";

   - Emendamento 2.8:
   - Alla fine dell'articolo 2 aggiungere il seguente comma:
   "5.  Nei  casi  di  istanza di rinnovo di autorizzazioni rilasciate ai sensi
 della  l.r.  9.12.1980,  n.  127,  per  l'estrazione  del  marmo e delle altre
 pietre per uso ornamentale, la distanza dai nuclei abitati di cui alla lettera
 d) dell'art. 7 della l.r.  15.05.1991, n.  24, è determinata con ordinanza del
 sindaco nel rispetto delle norme di polizia mineraria".

   Emendamento 2.7:
   - I comma 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:
   "3. Qualora l'istanza di rinnovo preveda l'ampliamento dell'attività di cava
 l'autorizzazione deve essere rilasciata con le modalità di cui all'art.  1.
   Se   l'istanza  prevede  il  completamento  del  programma  di  coltivazione
 precedentemente  autorizzato  in  quanto non svolto nel periodo concesso ed in
 assenza  di  modifiche  del  regime vincolistico sull'area, l'autorizzazione è
 resa  dall'ingegnere  capo  del Distretto minerario, senza il ricorso all'iter
 procedurale  di  cui  all'art.  1.  Il Distretto minerario trasmette copia del
 provvedimento  autorizzatorio  alle Amministrazioni elencate nel medesimo art.
 1, comma 4".

   Comunica,  altresì,  che  sono stati ritirati gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3,
 2.4 dell'onorevole Magro e l'emendamento 2.5 dell'onorevole Piro.

                        (L'Assemblea ne prende atto)

   Pone in votazione l'emendamento 2.6 dell'onorevole Piro.

                               (E' approvato)

   FLERES,     Presidente  della Commissione,      chiede      l'accantonamento
 dell'emendamento 2.8 dell'onorevole Piro.


   PRESIDENTE dispone nel senso richiesto.


   PIRO, illustrando l'emendamento 2.7, afferma che scopo dello stesso è quello
 di eliminare una incongruenza contenuta nel disegno  di  legge  in riferimento
 alle modalità di attivazione delle cave.
   Osserva che l'emendamento fa riferimento ai programmi di coltivazione.
   A seguito delle modifiche già intervenute,  ritiene  vada  cassato  l'ultimo
 periodo.


   FLERES, Presidente della Commissione, si dichiara favorevole a presentare un
 subemendamento nel senso richiesto dall'onorevole Piro.


   PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento:

   - dalla Commissione:  sopprimere l'ultimo periodo dell'emendamento 2.7.

   Pone in votazione il subemendamento all'emendamento 2.7.

                               (E' approvato)

   Pone in votazione l'emendamento 2.7 nel testo risultante.

                               (E' approvato)

   Pone in votazione l'emendamento 2.8 in precedenza accantonato.

                               (E' approvato)

   Pone in votazione l'articolo 2 nel testo risultante.

                               (E' approvato)

   Dà lettura dell'articolo 3.

                              Articolo 3

   1. Il rilascio dell'autorizzazione o del rinnovo  della stessa è subordinato
 al  versamento della somma prevista dall'art.  19,  della  legge  regionale  9
 dicembre  1980, n.  127, con le modalità ivi  previste  e  alla  presentazione
 della dichiarazione di cui al comma quinto dell'articolo 19 della l.r. 127/80.

   2. Alla fattispecie di cui all'articolo 1 non si applica l'art. 4 della l.r.
 26 marzo 1982, n. 22.

   3.  Il recupero ambientale delle aree  interessate  alle attività estrattive
 di materiali lapidei di pregio è effettuato ad esaurimento del giacimento, con
 le modalità di cui al comma 3 dell'art. 2 della l.r. 15 maggio 1991, 24.

   Comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

       3.5 - dagli onorevoli Piro ed altri:

   l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

   "Opere di recupero ambientale"

   1. L'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è soppresso:
   2. La progettazione esecutiva e l'onere  dell'esecuzione degli interventi di
 recupero   ambientale   dei  luoghi   interessati   dall'attività   estrattiva
 autorizzata  ai  sensi  della  presente legge  sono  a  carico  dell'esercente
 dell'attività medesima.
   3.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  di cui  all'articolo  9  della  legge
 regionale 9 dicembre 1980, n.  127 e dell'articolo 1  della  presente  legge è
 subordinato  alla  stipula  di  apposita   polizza   fidejussoria  bancaria  o
 assicurativa,  a  favore  dell'Assessorato  regionale   per  il  territorio  e
 l'ambiente,  posta  a  garanzia  dell'esecuzione   delle   opere  di  recupero
 ambientale.
   4. L'importo della polizza è aggiornato ogni tre anni  in  base  agli indici
 ISTAT di rivalutazione calcolati sul costo della vita.
   I distretti minerari vigilano sulla  puntuale  corresponsione ed adeguamento
 triennale della polizza di cui al comma precedente.
   5. L'importo della garanzia è calcolato  moltiplicando il volume complessivo
 da  cavare  per  il costo unitario di  recupero  stabilito  mediante  apposita
 tabella predisposta dall'Assessorato regionale all'industria, da sottoporre al
 parere della commissione di cui all'art.  2 della  legge  regionale 9 dicembre
 1980, n.  127 ed approvata con decreto  dell'Assessore regionale al territorio
 e ambiente entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
   6.  La tabella di cui al comma precedente determina  il  costo  unitario  di
 recupero ambientale, individuando classi di tipologie di  cava  sulla base dei
 volumi, delle superfici e della natura del materiale  da  estrarre. Nelle more
 le  polizze  per le nuove autorizzazioni vengono  definite  sulla  base  della
 tabella di cui ai commi secondo, terzo e quarto  dell'articolo  19 della legge
 regionale 9 dicembre 1980, n. 127.
   Entro 180 giorni dall'emanazione della tabella di  cui  al comma precedente,
 tutte le polizze già stipulate vengono adeguate alla medesima.
   7.  Unitamente  alla  polizza  fidejussoria  il  richiedente  deve  produrre
 apposita  dichiarazione  sottoscritta  anche  dal   proprietario  dei  terreni
 interessati o altro avente titolo, con la quale  è  autorizzato  l'accesso  ai
 luoghi per le operazioni di recupero ambientale.
   8. Nel corso o al termine dei lavori di  coltivazione della cava, e comunque
 non oltre 180 giorni dalla data  di scadenza dell'autorizzazione distrettuale,
 sulla base dello studio di fattibilità e progetto di  massima  di cui all'art.
 12  lettera  d) della legge regionale 9 dicembre  1980,  n.  127,  l'esercente
 presenta il progetto esecutivo delle opere per  il  recupero  ambientale della
 zona all'Assessorato regionale per il territorio e  l'ambiente che lo approva,
 sentito il comune interessato e il distretto minerario.
   9.  Entro  un  anno dall'approvazione  del  progetto  esecutivo  l'esercente
 provvede all'esecuzione delle opere di recupero ambientale.
   10.  L'ingegnere capo del Distretto minerario,  a  conclusione  dei  lavori,
 redige  apposito  certificato  di  esecuzione   delle   opere  da  trasmettere
 all'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente per lo svincolo della
 fideiussione stipulata dall'esercente"

       3.6
       dagli onorevoli Piro ed altri: i commi 1 e 2 sono soppressi.

       3.7
       dagli onorevoli Piro ed altri: il comma 3 è così sostituito:

   3. Il recupero ambientale delle aree interessate alle attività estrattive di
 materiali lapidei di pregio è effettuato al  completamento  del  programma  di
 utilizzazione del giacimento con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2
 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24.


   PIRO  illustra  gli emendamenti a sua  firma,  con  particolare  riferimento
 all'emendamento 3.5.
   Mette  in  rilievo che l'emendamento 3.5 va  considerato  aggiuntivo  e  non
 sostitutivo, a seguito delle modifiche già intervenute da parte dell'Aula.
   L'emendamento mira ad una riformulazione  sostanziale dell'articolo 19 della
 legge regionale n. 127/1980, ponendo termine ad una sfasatura temporale tra le
 richieste di contributo e la realizzazione dei programmi di estrazione a causa
 della quale l'intero onere per la realizzazione dei piani di recupero è sinora
 ricaduto sulla finanza pubblica.
   Rimane  aperto  il  problema  della  realizzazione   di  opere  di  recupero
 ambientale nell'ambito di fondi di proprietà  privata,  situazione  che  desta
 notevoli perplessità di ordine giuridico messe, per altro,  già  in rilievo da
 un  apposito  parere  del  Consiglio  di   giustizia  amministrativa,  che  ha
 sottolineato l'esigenza di sottoporre all'Assemblea il problema.


   PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 3.5.

                              (Non è approvato)

   Pone in votazione l'emendamento l'emendamento 3.6  degli  onorevoli  Piro ed
 altri.

                              (Non è approvato)

   Pone in votazione l'emendamento 3.7 degli onorevoli Piro ed altri.

                              (Non è approvato)

   Comunica  che  dagli  onorevoli Cristaldi ed altri  è  stato  presentato  il
 seguente emendamento:
   emendamento 3.9
   Emendamento  aggiuntivo  al  comma  2 dell'articolo 3. Dopo  il  comma  2  è
 aggiunto il seguente:  2/bis - La somma di cui al comma 1 si può rateizzare in
 sei rate semestrali senza interessi, di cui la prima  da  versare  al rilascio
 dell'autorizzazione.
   Lo pone in votazione.

                               (E' approvato)

   Pone in votazione l'articolo 3 nel testo risultante.

                               (E' approvato)

   Dà lettura dell'articolo 4.

                               Articolo 4

   1.  Per le cave relative all'attività di cui all'art.  1,  in esercizio alla
 data di entrata in vigore della presente legge  e non regolarmente autorizzate
 in conformità a quanto disposto dalla l.r.  9/12/1980,  n.  127  e  successive
 modificazioni  e  integrazioni, e per quelle i  cui  titolari  abbiano  subito
 l'esclusione decennale ai sensi dell'art.  29 della legge regionale 9 dicembre
 1980 n.  127, coloro che intendano proseguire  l'esercizio  ne fanno richiesta
 al  distretto minerario entro il termine di  novanta  giorni  dall'entrata  in
 vigore della presente legge, producendo la documentazione di cui all'art.  1.

   Comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   dagli onorevoli Piro ed altri:

       emendamento 4.6
   l'articolo 4 è soppresso;

   dall'onorevole Libertini emendamento 4.5
   Nel comma 1, in fine, le parole "di cui  all'articolo 1" sono sostituite con
 "di cui all'articolo 1 bis";

   Dagli onorevoli Cristaldi ed altri:
   emendamento 4.9
   Dopo il comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il  seguente: "1/bis Nelle more i
 titolari medesimi sono autorizzati a  proseguire  l'esercizio  comunicando  al
 Distretto  minerario  il  nominativo  del direttore  dei  lavori  forniti  dei
 requisiti previsti dal Regolamento di polizia mineraria";

   dalla Commissione:
   emendamento 4.10
   Dopo sindaco aggiungere "anche in deroga alla distanza  ivi  indicata con un
 minimo di 50 metri";

   dagli onorevoli Cristaldi ed altri:
   emendamento 4.8
   "Il comma 2 dell'articolo 4 è soppresso";

   dagli onorevoli Cristaldi ed altri:
   emendamento 4.7
   "Nel comma 3 dell'articolo 4 le parole '20 milioni'  sono  modificate in '10
 milioni.

   Ricorda che l'onorevole Magro ha ritirato i  propri  emendamenti:  4.1, 4.2,
 4.3,4.4.

   Pone in votazione l'emendamento 4.6, degli onorevoli Piro ed altri.

                              (Non è approvato)

   Dichiara decaduto l'emendamento 4.5 dell'onorevole Libertini.
   Pone in votazione l'emendamento 4.9 degli onorevoli Cristaldi ed altri.

                               (E' approvato)

   CRISTALDI  anche  a  nome  degli  altri   firmatari   dichiara  di  ritirare
 l'emendamento 4.8.

                        (L'Assemblea ne prende atto)


   PRESIDENTE  pone  separatamente  in votazione  gli  emendamenti  4.10  della
 Commissione e 4.7 degli onorevoli Cristaldi ed altri.

                              (Sono approvati)

   Pone in votazione l'articolo 4 nel testo risultante.

                               (E' approvato)

   Dà lettura dell'articolo 5.

                                Titolo II

                                 Articolo 5

   1.   Al terzo comma dell'art. 19 della l.r.  9  dicembre  1980,  n.  127  le
 parole "in misura non inferiore a 2 milioni e non superiore a 50 milioni" sono
 sostituite con le seguenti "in misura non inferiore a 5 milioni".

   Comunica che è stato presentato il seguente emendamento:
         dagli onorevoli Cristaldi ed altri:
   emendamento 5.2
   Dopo le parole "non inferiore a 5 milioni sono  aggiunte  le  parole  "e non
 superiori a 50 milioni".

   Lo pone in votazione.

                               (E' approvato)

   Pone in votazione l'articolo 5 nel testo risultante.

                               (E' approvato)


   Comunica  che  è  stato  presentato   dall'onorevole   Magro   il   seguente
 emendamento:
   emendamento 5.1
   All'articolo 22 della legge regionale 9/12/1980, n.  127,  sono  aggiunti  i
 seguenti commi:
   1. Nel caso in cui la domanda di rinnovo  non preveda modifiche al programma
 di utilizzazione del giacimento a suo tempo  assentito, il Distretto minerario
 rilascia  la  relativa  autorizzazione  entro   120  giorni  dalla  richiesta,
 prescindendo dai pareri di cui all'articolo 9  della  legge regionale 9/12/80,
 n. 127, dall'attestato di cui all'art. 2 della  legge  regionale  26/3/82,  n.
 22, dal nulla osta all'impianto di cui all'articolo  5  della  legge regionale
 29/12/81,  n.  181,  e  dai casi di divieto di  cui  all'art.  7  della  legge
 regionale 15/5/91, n.  24.  Alla domanda deve  essere  allegata  una relazione
 tecnica corredata da idonee planimetrie e sezioni  rappresentanti  le  fasi di
 lavorazione ancora da realizzare".
   2. Qualora il rinnovo riguardi attività  già  esentate  dalla  presentazione
 dello  studio di fattibilità e progetto di massima  delle  opere  di  recupero
 ambientale di cui all'art. 12 lett.  d) (legge regionale 127/80), alla domanda
 e  alla  documentazione di cui al comma precedente  deve  essere  allegato  il
 suddetto studio.
   3. L'istanza e la documentazione di cui ai  commi  precedenti sono trasmesse
 dal  Distretto  minerario,  entro  10  giorni   dal   ricevimento,  al  Comune
 interessato  per  l'approvazione dello studio di  fattibilità  e  progetto  di
 massima delle opere di recupero ambientale di cui all'art.  12  lett. d) della
 legge  regionale  127/80.  La decisione  del  Comune  s'intende  positivamente
 rilasciata  in  mancanza  di  formale e motivato  rigetto,  da  comunicare  al
 Distretto minerario nel termine perentorio dei successivi 60 giorni.
   4. Fino all'approvazione del piano regionale dei materiali  da  cava, di cui
 all'articolo 1 della legge regionale 9/12/80, n.  127:
   "Il rinnovo di autorizzazione che preveda aree  in  ampliamento  rispetto  a
 quelle autorizzate, anche per i casi di cui alla  legge  regionale 15/5/91, n.
 24art.  7, viene, effettuato applicando le procedure  già previste dalla legge
 regionale   29/12/80,   numero  127  e   successive   modificazioni,   qualora
 l'ampliamento non superi il 30 per cento delle aree a suo tempo autorizzate".
   5.  Nei  casi di rinnovo dell'autorizzazione di  cui  ai  commi  precedenti,
 nonchè per le attività già autorizzate, l'esecuzione  delle  opere di recupero
 ambientale,  anche se previste nel corso dei  lavori  di  coltivazione,  dovrà
 avvenire nelle aree non più suscettibili di sfruttamento ed in ogni caso dovrà
 essere effettuata ad esaurimento del giacimento".

   Comunica che all'emendamento 5.1 dell'onorevole Magro è stato presentato dal
 Governo il seguente emendamento:
   emendamento 5.3:
   al quarto comma dopo le parole "qualora  l'ampliamento" sostituire le parole
 "non superi il 30 per cento" con le parole "fino al 30 per cento".


   FLERES,  Presidente  della  Commissione    chiede   l'accantonamento   degli
 emendamenti 5.1 e 5.3.


   PRESIDENTE dispone nel senso richiesto e dà lettura dell'articolo 6.

                                 Articolo 6

   1.  Il primo comma lettera b) dell'art.  26 della legge regionale 9 dicembre
 1980 n.  127, è sostituito con il seguente:

   b)  "grave inadempienza agli obblighi ed  alle  prescrizioni  contenute  nel
 provvedimento di autorizzazione".

   Comunica che allo stesso sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   - dagli onorevoli Piro ed altri:
   Emendamento 6.2:
   "L'articolo 6 è soppresso";

   - dall'onorevole Libertini:
   Emendamento 6.1:
   "L'articolo 6 è soppresso";


   PIRO  rileva  che  l'articolo  6 intende  favorire  gli  esercenti  attività
 estrattive di cave, ma la definizione del concetto di cava viene affidato alla
 discrezionalità di chi dovrà applicare la normativa, per cui  vi  è il fondato
 rischio che verranno ad ampliarsi le tipologie estrattive.


   PRESIDENTE pone congiuntamente in votazione gli emendamenti  6.1  e  6.2  di
 identica formulazione.

                            (Non sono approvati)

   Pone in votazione l'articolo 6.

                               (E' approvato)

   Dà lettura dell'articolo 7.

                               Articolo 7

   1.  All'art.  29 della l.r.  9 dicembre 1980, n.  127  il  secondo  comma  è
 sostituito dal seguente

   "Nei casi previsti dal precedente comma, con il provvedimento di sospensione
 dei lavori è disposta l'applicazione a carico  del trasgressore della sanzione
 amministrativa di lire 40 milioni che è raddoppiata in caso di prima recidiva,
 triplicata in seguito, e aumentata della metà nel caso  in cui il trasgressore
 non  ottemperi  immediatamente  all'ordine di  sospensione.  Alla  riscossione
 delle somme si provvede con le procedure della legge 24 dicembre 1975, n.  706
 e  successive  modifiche e integrazioni.  Per  l'ottemperanza  si  intende  un
 periodo continuato di inattività di almeno un anno  dal  momento  di  notifica
 della sospensione".

   Lo pone in votazione.

                               (E' approvato)

   Comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
         - dagli onorevoli Piro ed altri:

   Emendamento 7.6
   "Articolo 7 bis - E' esclusa ogni attività estrattiva o di modifica dell'uso
 e  della  copertura  del  suolo  nelle  zone  definite  Biotopi  di  interesse
 comunitario  a  seguito  della  convenzione  di Rio di  Janeiro  e  a  seguito
 dell'emanazione  della  legge  124/94.   La  perimetrazione  di  tali  aree  è
 identificata nello strumento comunitario CORINE BIOTOPES";

   - dall'onorevole Abbate:
   Emendamento 7.7:
   "Articolo  7  bis  - 1. Al fine di agevolare  le  piccole  e  medie  imprese
 industriali  ed  artigiane,  appartenenti  al   settore   estrattivo   e/o  di
 lavorazione dei materiali lapidei di pregio di cui all'art.  39  della  l.r. 9
 dicembre 1980, n.  127, che abbiano contratto finanziamenti  a  medio  e lungo
 termine  ai  sensi  della  legislazione  nazionale  o  regionale,  consentendo
 l'ulteriore rateizzazione del debito in linea capitale, con  un nuovo piano di
 ammortamento,  le  disponibilità  del fondo  di  rotazione,  istituito  presso
 l'Irfis ai sensi dell'art. 44 della l.r.  9.12.1980,  n.  127, sono utilizzate
 anche per la corresponsione alle banche interessate,  in un'unica soluzione ed
 in via anticipata, dell'importo degli interessi  dovuti  dalle imprese stesse,
 relativi alle rate non pagate degli anni 1993, 1994 ed alla prima semestralità
 del 1995.
   2.  Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore
 regionale per l'industria impartisce le direttive in ordine ai criteri ed alle
 modalità da applicarsi per l'attuazione delle disposizioni  di cui al presente
 articolo.
   3.   L'intensità  degli aiuti non può comunque  essere  superiore  a  quella
 determinata dall'Unione europea per gli aiuti de minimis".

   Pone in votazione l'emendamento 7.6 dell'onorevole Piro.

                              (Non è approvato)

   Pone in votazione l'emendamento 7.7 del Governo:

                               (E' approvato)

   Pone in votazione l'articolo 7 nel testo risultante.

                               (E' approvato)

   Riprende l'esame dell'emendamento 5/bis dell'onorevole  Magro  in precedenza
 accantonato.


   FLERES, Presidente   della   Commissione, rileva che  la  limitazione  posta
 con l'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Piro ai settori del marmo e
 degli altri materiali ornamentali quali destinatari del  disegno di legge, non
 consente l'esame di un emendamento che attiene ad altra  materia  e che valuta
 pertanto come improponibile.


   MAGRO afferma che il libero confronto in Aula  sulla  crisi  complessiva del
 settore estrattivo non può concludersi con un epilogo di questo tipo.
   Vi  è una inadempienza del Governo per la  mancata  approvazione  del  piano
 regionale di settore.
   Non appena scadranno le concessioni, vi sarà  un blocco totale dell'attività
 estrattiva  con  gravi ripercussioni sull'economia  siciliana  e  sui  livelli
 occupazionali.
   Invita il Governo ad essere coerente rispetto agli impegni assunti.  Ricorda
 in proposito di avere rinunziato ad un grande numero di emendamenti purché  si
 affrontasse il problema degli ampliamenti che non superano il 30 per cento.
   Ritiene che in tali fattispecie occorra una  deroga rispetto all'articolo 7,
 in attesa della definizione del piano generale.


   GRAZIANO,  Assessore  per  la  cooperazione,  il  commercio, l'artigianato e
 la pesca, dà atto all'onorevole Magro di avere ritirato i propri emendamenti a
 fronte della disponibilità del Governo ad esaminare il problema evidenziato.
   Ritiene tuttavia che il disegno di legge in discussione  abbia  lo  scopo di
 rispondere  alla  particolare  emergenza di un  preciso  settore;  per  questo
 motivo la odierna risposta straordinaria non esaurisce l'azione che il Governo
 deve svolgere.
   La  materia  proposta  dall'onorevole Magro ha  implicazioni  di  ordine  di
 recupero ambientale che richiedono un esame attento e autonomo.
   Afferma che il Governo si impegna ad affrontare  il problema evidenziato con
 un  apposito  disegno  di  legge,  che  deve   scaturire   dal   concerto  tra
 l'Assessorato dell'industria e quello dell'ambiente.


   CONSIGLIO si chiede se l'onorevole Magro  abbia  contezza delle implicazioni
 che deriverebbero dalle norme contenute nel quinto  comma del suo emendamento,
 in  base  alle  quali nei casi di rinnovo delle  autorizzazioni  per  aree  in
 ampliamento,  "l'esecuzione  delle  opere di  recupero  ambientale,  anche  se
 previste nel corso dei lavori di coltivazione, dovrà  avvenire  nelle aree non
 più suscettibili di sfruttamento ed in ogni caso  dovrà  essere  effettuata ad
 esaurimento del giacimento".


   MAGRO precisa che il recupero ambientale delle  cave  nello  stadio  finale,
 invece che nel corso della coltivazione, eviterebbe  l'apertura  di nuove cave
 nel caso in cui un giacimento sia ulteriormente sfruttabile.
   Constata con amarezza il diverso atteggiamento del Governo rispetto a quanto
 affermato in precedenza;  pur tuttavia apprezza l'impegno  che oggi il Governo
 ha assunto e, solo alla luce di tale impegno,  ritira  il  proprio emendamento
 articolo 5 bis.

                        (L'Assemblea ne prende atto)


   PRESIDENTE  pertanto  decade  l'emendamento  5.3   presentato   dal  Governo
 all'emendamento articolo 5 bis dell'onorevole Magro.
   Dà lettura dell'articolo 8.

                              Articolo 8

   1. La presente legge sarà pubblicata nella  Gazzetta ufficiale della Regione
 siciliana  ed  entrerà  in  vigore il giorno successivo  a  quello  della  sua
 pubblicazione.

   2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e  di  farla  osservare
 come legge della Regione.

   Lo pone in votazione.

                               (E' approvato)

   Avverte che alla votazione finale del disegno di legge si procederà in altra
 seduta.
   Rinvia la seduta a domani, giovedì 16 febbraio 1995, alle ore 10,30.

   PRESIDENZA del Vicepresidente Mario Mazzaglia

      ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA SUCCESSIVA


   I - COMUNICAZIONI

  II - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:


          1)"Istituzione  della  Giornata  annuale  dei  donatori  di
          organi  e di premi annuali intitolati a Nicholas Green" (n.
          822/A) Relatore:  onorevole Battaglia Giovanni

          2)  "Norme  riguardanti il commercio su aree pubbliche" (N.
          733 - 448/A);  Relatore: onorevole Fleres

          3)  "Interventi  a  sostegno  della  stamperia Braille" (n.
          704/A).  Relatore: onorevole Gurrieri

          4)  "Provvedimenti  urgenti  in  materia di conferimento di
          rifiuti  solidi  urbani"  (n.  660/A);  Relatore: onorevole
          Petralia

          5)  "Interventi  a  favore  di  operai  forestali  deceduti
          nell'incendio boschivo  in  contrada Mitoggio nel comune di
          Castellana  di  Sicilia"  (n.  590/A)  Relatore:  onorevole
          Giuliana

          6)  "Integrazione  e  modifica  della  legge  regionale  13
          dicembre   1983,   n.   119   e   successive   aggiunte   e
          modificazioni     recante    interventi    creditizi    per
          l'acquisizione di commesse da parte di imprese industriali"
          (Keller) (n. 928/A) Relatore: onorevole Basile

          7) "Individuazione delle aziende ospedaliere di riferimento
          regionale (stralcio Piano sanitario)" (n.  918/A) Relatore:
          onorevole Giovanni Battaglia

          8) "Disciplina  della  proroga degli organi amministrativi"
          (nn.  929  - 931 - norme stralciate/A). Relatore: onorevole
          Silvestro.

          9) "Provvedimenti  a  favore  delle piccole e medie imprese
          della Sicilia" (839/A). Relatore: onorevole Fleres.

          10) "Contributi a  favore  del  'Centro per lo studio ed il
          trattamento dei  neurolesi  lungodegenti'  di Messina e del
          'Registro tumori di popolazione' della provincia di Ragusa"
          (n.893/A). Relatore: onorevole Battaglia Giovanni.

          11)  "Riconoscimento  dei  servizi  pre-ruolo  prestati dal
          personale inquadrato  nei ruoli degli enti locali" (nn. 137
          - 253/A). Relatore: onorevole Silvestro.

          12) "Norme  finanziare  e  riordino legislativo del settore
          agricolo" (Rifinanziamento credito agrario) (N. 805 - norme
          stralciate/A). Relatore: onorevole Gurrieri.

          13) "Norme per favorire il risanamento e il reintegro degli
          allevamenti   zootecnici  colpiti  da  malattie  infettive;
          istituzione  dell'anagrafe zootecnica e norme finanziare in
          materia  agricola"  (75  -  81  -  669  -735/A).  Relatore:
          onorevole Gurrieri.

          14)   "Riordino   delle  Camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e agricoltura" (n. 763/A). Relatore: onorevole
          Basile.

          15) "Integrazioni  e  modifiche  alla  legge  regionale  10
          gennaio 1995,  n.  8 recante provvedimenti per i dipendenti
          dell'Italkali  addetti  al  comparto  alcalino" (n. 934/A).
          Relatore: onorevole Mazzaglia.

          16) "Modifiche  all'articolo  14  della  legge regionale 15
          maggio 1991, n. 27 'Interventi a favore dell'occupazione' "
          (n. 786/A). Relatore: onorevole Granata.

          17) "Norme sui consorzi di bonifica" (nn. 460 - 110 - 358 -
          394 - 408/A). Relatore: onorevole Mazzaglia.

          18) "Recepimento  decreto  legislativo  7.12.1993, n. 517 e
          norme per  il  personale  dei  servizi  di guardia medica e
          festiva e  medicina  dei  servizi"  (n.  743/A).
          Relatore:  onorevole Cantone.

          19) "Contributi  di  esercizio 1995 in favore delle Aziende
          di  trasporto  pubblico"  (n.  937/A).
          Relatore: onorevole Sudano.

          20) "Interventi  a  favore  delle  imprese  danneggiate dal
          fallimento   della  SIRAP  S.p.A."  (n.  835/A).
          Relatore:  onorevole Cuffaro.

          21) "Modifica  dell'articolo  7  della  legge  regionale 31
          maggio   1994,  n.  17.  Nuova  disposizione  sull'attività
          edilizia   relativa   ai  fabbricati  rurali"  (n.  942/A).
          Relatore: onorevole Montalbano.

          22)  "Sospensione dell'applicazione delle norme relative al
          trattamento   anticipato   di  pensione  per  il  personale
          regionale   e  disposizione  concernenti  l'Amministrazione
          regionale ed  il  relativo personale" (n. 815/A).
          Relatore: onorevole Sciotto.


 III - ELEZIONE   DI   QUINDICI  COMPONENTI  DEL  CONSIGLIO  DI
       AMMINISTRAZIONE   DELL'AZIENDA  DELLE FORESTE  DEMANIALI
       DELLA REGIONE SICILIANA.

  IV - ELEZIONE    DI   NOVE   "VOLONTARI"   DELL'OSSERVATORIO
       REGIONALE SUL VOLONTARIATO.

   V - ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE DI
       SANITA'.

  VI - ELEZIONE  DI  CINQUE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE
       PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE.

 VII - ELEZIONE  DI  NOVE  COMPONENTI  DEL COMITATO CONSULTIVO
       REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO TURISTICO.

VIII - ELEZIONE  DI  NOVE  COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE
       PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI.

  IX - ELEZIONE  DI UNDICI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE
       PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE.

   X - ELEZIONE DI VENTUNO COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE
       FEMMINILE.

  XI -  ELEZIONE   DI   TRE   COMPONENTI   DEL   CONSIGLIO   DI
        AMMINISTRAZIONE DELL'IACP DI PALERMO.

 XII -  ELEZIONE   DI   TRE   COMPONENTI   DEL  CONSIGLIO  DI
        AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI PALERMO.

XIII -  ELEZIONE   DI   TRE   COMPONENTI  DEL  CONSIGLIO  DI
        AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI CATANIA.

 XIV -  ELEZIONE   DI   TRE   COMPONENTI   DEL  CONSIGLIO  DI
        AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI MESSINA.

  XV -  ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE
        DEL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E
        PER LE SCIENZE NATURALI E APPLICATE AI BENI CULTURALI.

 XVI -  ELEZIONE  DI  TRE  COMPONENTI  DEL  COMITATO  PER  LA
        GESTIONE  DEL  CENTRO  REGIONALE  PER  L'INVENTARIO,  LA
        CATALOGAZIONE  E LA DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA,
        AEROFOTOGRAMMETRICA, AUDIOVISIVA.

XVII - VOTAZIONE FINALE DI DISEGNI DI LEGGE:

          1) - Provvedimenti per il completamento del presidio 'Villa
          delle Ginestre' di Palermo" (NN.  899 - 883/A)

          2)  - Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 15
          maggio 1991, n.  27.  Abrogazione di norme" (N.  905/A)

          3)  -  Modifica  dell'articolo  31  della legge regionale 5
          settembre   1990,   n.   35,   concernente  il  termine  di
          concessione  del  servizio  di riscossione dei tributi" (N.
          906/A)

          4)  -  Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandralisca
          di  Cefalù,  all'Associazione  Istituto  internazionale del
          papiro  di Siracusa, all'Asssociazione per la conservazione
          delle tradizioni popolari Museo delle marionette di Palermo
          ed alla Fondazione Famiglia di Cavanovella a Capo d'Orlando
          (n. 694/A).

          5)  -  "Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  regionale
          9.12.1980,  n,  127 in ordine ai giacimenti di materiali da
          cava" (n. 850/A).


        LA SEDUTA E' TOLTA ALLE ORE 21.10


    *******************************

       Licenziato dal Servizio dei Resoconti alle ore 22.10