Presidenza del presidente Cristaldi
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISTALDI
La seduta è aperta alle ore 22.15.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che del processo
verbale della seduta n. 190 verrà data lettura in altra seduta.
Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del
Regolamento interno, che nel corso della seduta potrà procedersi
a votazione mediante sistema elettronico.
DISCUSSIONE DI DISEGNI DI LEGGE
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa al primo punto
dell'ordine del giorno che reca discussione di disegni di legge e
segnatamente del disegno di legge numeri 368-662-675/A "Misure di
accompagnamento per interruzione e limitazione dell'attività di
pesca. Norme stralciate 1".
Invito i componenti la III Commissione a prendere posto
nell'apposito banco.
In assenza del relatore ha facoltà di parlare l'onorevole
Catania, vicepresidente della Commissione.
CATANIA, vicepresidente della Commissione. Mi rimetto al testo
della relazione scritta.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Non
avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame
degli articoli.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 1.
Ne dò lettura:
Art. 1.
1. Le misure di accompagnamento sociale previste dalla
legge n. 164/98 per il caso di interruzioni tecniche della
pesca si applicano alle unità di pesca iscritte nei
Compartimenti marittimi della Sicilia.
2. I periodi di interruzioni tecniche della pesca
previsti all'articolo 3 della legge n. 164/98 decorrono, per
l'anno 1998, dalla data di pubblicazione della presente
legge. Le imprese di pesca sono autorizzate a beneficiare di
un periodo di interruzione tecnica anche inferiore a giorni
45, nel qual caso la relativa indennità sarà commisurata ai
giorni di effettiva sospensione dell'attività di pesca.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata
per l'anno finanziario 1998 la spesa di lire 30.000 milioni.
4. All'onere di lire 30.000 milioni si provvede: quanto
a lire 500 milioni con riduzione di pari importo della spesa
autorizzata per l'anno 1998 dagli articoli 1, 2 e 3 della
legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 e successive modifiche
ed integrazioni (capitolo 35370); quanto a lire 4.000 milioni
con riduzione di pari importo della spesa autorizzata per
l'anno 1998 dall'articolo 18 della legge regionale 25 marzo
1986, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo
75230); quanto a lire 4.000 con riduzione di pari importo per
la spesa autorizzata per l'anno 1998 dall'articolo 19 della
legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e successive modifiche
ed integrazioni (capitolo 75231); quanto a lire 11.250
milioni mediante riduzione di pari importo della spesa
autorizzata per l'anno 1998 dall'articolo 48 della legge
regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed
integrazioni (capitolo 75240) e quanto a lire 10.250 milioni
mediante riduzione degli importi di lire 9.500 milioni e di
lire 750 milioni degli stanziamenti previsti nell'anno 1998
rispettivamente ai capitoli di spesa 75415 e 75419.
5. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 6,
lettera d), della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7 è
ridotta di lire 10.250 milioni (capitolo 75669).
6. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6, attuativo dell'articolo 1,
comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i fondi
relativi ad assegnazioni finanziarie dello Stato inerenti
leggi di settore non impegnate alla data del 31 dicembre
1996, sono destinate nell'esercizio finanziario 1998 quanto a
lire 9.000 milioni al finanziamento delle finalità previste
dagli articoli 82 e 85 della legge n. 96/81 e quanto a lire
750 milioni al finanziamento delle finalità previste dagli
articoli 21 e 22 della legge regionale n. 23/86 mediante
l'utilizzo di parte delle economie statali relative alla
legge 16 maggio 1970, n. 281, articolo 9.
Comunico che all'articolo 1 è stato presentato il seguente
emendamento 1.1 a firma del Governo
Lo pongo in votazione. Parere della Commissione?
CATANIA, Vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2, ne dò lettura:
Art. 2.
Divieto di pesca nei golfi
1. Ai soggetti interessati dal divieto previsto
dall'articolo 9 della legge regionale n. 25/90 è concesso,
per l'anno 1998, un contributo una tantum nella misura del 75
per cento di quanto corrisposto nell'anno 1997 in
applicazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale
n. 6/97.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a
carico dell'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 7.000
milioni, cui si provvede mediante riduzione quanto a lire 680
milioni del capitolo 35507, quanto a lire 320 milioni del
capitolo 35510, quanto a lire 1.500 milioni del capitolo
75415, quanto a lire 1.500 milioni del capitolo 75419, quanto
a lire 1.000 milioni del capitolo 75423, quanto a lire 1.000
milioni del capitolo 75417 e quanto a lire 1.000 milioni
mediante riduzione della spesa autorizzata per l'ano 1998
dagli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 23 ottobre
1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo
35370).
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3, ne dò lettura:
Art. 3.
Norma di salvaguardia comunitaria
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono
subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie
in materia di aiuti di stato, nonchè alla definizione delle
procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del
Trattato istitutivo della Comunità europea.
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 4, ne dò lettura:
Art. 4.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione.
Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, avverto che la votazione finale avverrà
successivamente.
Presidenza del presidente Cristaldi
DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE NUMERI 368 662 675/A <<MISURE
DI ACCOMPAGNAMENTO PER INTERRUZIONI E LIMITAZIONI
DELL'ATTIVITA' DI PESCA. Norme stralciate 2.
PRESIDENTE. Si passa al disegno di legge "Interventi
urgenti per il settore della pesca (nn. 368-662-675/A Norme
stralciate 2).
La Commissione è già insediata, invito pertanto l'onorevole
Fleres a svolgere la relazione.
FLERES, relatore. Mi rimetto al testo della relazione allegato
al disegno di legge.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Dichiaro aperta la discussione generale. Non avendo alcun
deputato chiesto di parlare dichiaro chiusa la discussione
generale e pongo in votazione il passaggio agli articoli.
Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dò lettura dell'art. 1:
Art. 1
Interventi in dipendenza di calamità
1. L'Assessore, in caso di comprovate emergenze
derivanti da calamità naturali o collegate ad altre cause,
che abbiano determinato una riduzione, anche temporanea,
dell'attività di pesca, è autorizzato ad erogare alle imprese
di pesca indennità commisurate ai periodi per i quali risulta
accertata tale riduzione e determinate secondo i parametri di
cui alla tabella 2 dell'Allegato IV al Regolamento CE n.
3699/93.
2. Per i predetti eventi, l'Assessore è autorizzato ad
erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati
alla riduzione dell'attività di pesca, un'indennità
giornaliera, rivalutabile, pari a lire sessantamila.
3. I giorni nei quali, a causa dei predetti eventi
eccezionali, l'attività di pesca abbia subito la riduzione
prevista dal comma 2, sono comunque computati ai fini del
raggiungimento del minimo di attività richiesto dal comma 1
dell'articolo 2.
4. L'Assessore, sentiti i Prefetti o le autorità
marittime delle province interessate, ovvero a seguito di
segnalazione degli stessi e previo parere reso dal consiglio
regionale della pesca, sulla base di apposita delibera della
Giunta di Governo, individua con proprio decreto le
fattispecie concrete di volta in volta rilevanti ai fini
della concessione delle provvidenze di cui al presente
articolo.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata
la spesa di lire 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi
finanziari 1999 e 2000.
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dò lettura dell'art. 2:
Art. 2
Aiuto all'occupazione
1. Ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da
pesca interessate alle limitazioni di cui all'articolo 1 e
che, nel corso dell'anno, abbiano effettuato almeno 181
giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti
marittimi della Sicilia, è corrisposto un aiuto nella misura
forfettaria di lire 4.800.000 annue. L'importo è annualmente
aggiornato sulla base delle rilevazioni ISTAT sul costo della
vita.
2. Vanno computati come giorni di navigazione anche i
giorni di malattia o infortunio, nonchè quelli di assenza per
forza maggiore sino ad un massimo di 20 giorni. Le cause di
forza maggiore verranno individuate nel Regolamento di
attuazione della presente legge.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata
la spesa di lire 60.000 milioni per ciascuno degli esercizi
finanziari 1999 e 2000.
CAPODICASA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPODICASA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
solo per sottolineare che a questa norma stralciata nel testo
organico era prevista la copertura anche per il 1998, nel testo
stralciato la copertura è prevista solo per il '99 e 2000. Questo
ha provocato una certa agitazione tra le marinerie. Pertanto
ritengo che essendo ormai l'iter concluso, questa sera,
approviamo così come è però credo che devono essere consapevoli i
colleghi, i gruppi parlamentari che in sede di assestamento di
bilancio, di variazioni se si faranno, nelle prossime settimane,
superata la crisi, questo problema deve essere affrontato e
possibilmente risolto.
La norma sostanziale è qui contenuta, si tratterebbe poi di
dare un appostamento finanziario per il 1998.
PRESIDENTE. Onorevole Capodicasa, prendiamo atto delle
dichiarazioni e della volontà politica dell'Aula di affrontare
questo problema. Tutto questo rimane agli atti anche ai fini
interpretativi dello stesso articolo 2.
Pongo in votazione l'articolo 2.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dò lettura dell'art. 3:
Art. 3.
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli
1 e 2 ammontanti a lire 80.000 milioni per ciascuno degli
anni 1999 e 2000 trovano riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione codice 1003.
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dò lettura dell'art. 4:
Art. 4
Contributo straordinario consorzi ripopolamento ittico
1. Gli interventi di cui all'articolo 21 della legge
regionale 27 maggio 1987, n. 26 come modificato ed integrato
dall'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25,
sono prorogati per l'anno 1998.
2. Per l'avvio dell'attività del consorzio di cui
all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 33, è
autorizzata l'erogazione di un contributo, comprensivo del
compenso dovuto al commissario straordinario incaricato di
provvedervi. Le competenze di detto consorzio si estendono
lungo la fascia di mare compresa tra i territori dei comuni
di Calatabiano e Siracusa.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a
carico dell'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 800
milioni, di cui lire 600 milioni per le finalità del comma 1
e lire 200 milioni per quelle del comma 2.
4. Le competenze del consorzio di ripopolamento ittico
del Golfo di Castellammare si estendono al tratto di mare
compreso tra Punta San Vito e Capo del Saraceno di Monte
Cofano.
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5, ne dò lettura:
Art. 5
Sussidi familiari vittime naufragi
1. L'assessore è autorizzato ad erogare, in favore dei
nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o
dispersi in naufragi o incidenti comunque collegati alla
stessa attività di pesca dipendenti da risvolti
internazionali, avvenuti nell'esercizio dell'attività di
pesca, di natanti da pesca iscritti nei compartimenti
marittimi della Sicilia, un sussidio straordinario di lire 70
milioni.
2. Il sussidio straordinario di cui al comma precedente
è incrementato di lire 20 milioni per ciascuno dei figli, non
maggiorenni a carico, alla data dell'evento, ivi compresi i
figli nascituri, dei marittimi deceduti o dispersi.
3. L'assessore è autorizzato ad erogare in favore dei
nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o
dispersi a seguito del naufragio dei motopescherecci Santa
Venera e Santa Lucia iscritti nel compartimento marittimo di
Catania, un sussidio straordinario di lire 50 milioni.
4. Il sussidio di cui al comma 3 è incrementato di lire
10 milioni per ciascuno dei figli, minorenni alla data
dell'evento, ivi compresi i nascituri, dei marittimi deceduti
o dispersi.
5. All'articolo 16 della legge regionale 16 ottobre
1997, n. 39, le parole da 'nel naufragio' a 'Porto Empedocle'
sono sostituite con le altre 'a seguito della scomparsa" del
motopeschereccio Raffaele avvenuta nella notte tra il 20 e il
21 novembre 1996, iscritto nei registri dell'ufficio
marittimo di Martin sicuro (Pescara)'.
6. Le somme vengono accreditate all'istituto bancario
segnalato dal richiedente.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a
carico dell'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 200
milioni.
Informo che per mero errore materiale al comma 2, dopo le
parole "dei figli non maggiorenni" e prima delle parole "a
carico", non è stato inserita la parola "o".
Non sorgendo osservazioni pongo in votazione l'articolo 5,
con la rettifica testè comunicata.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 6, ne dò lettura.
Art. 6.
Norma finanziaria
1. Alla spesa di lire 1.000 milioni derivante
dall'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5 si provvede
mediante riduzione della spesa autorizzata per l'anno 1998
dagli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge regionale 23 ottobre
1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni quanto a
lire 890 milioni sul capitolo 35370 e lire 100 milioni sul
capitolo 35372 e quanto a lire 10 milioni sul capitolo 35507.
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 7. Ne do lettura.
Art. 7.
Contributo straordinario motopesca "Orchidea"
1. A favore degli armatori del motopesca "Orchidea" del
compartimento marittimo di Mazara del Vallo è autorizzato un
contributo straordinario di lire 300 milioni a parziale
rimborso dei danni subiti dal natante a seguito dell'incidente
verificatori nel canale di Sicilia nel corso del corrente anno,
previa presentazione di apposita perizia giurata.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 300 milioni cui
si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento
iscritto nel bilancio della Regione per l'anno 1998 al capitolo
75415.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 8. Ne do lettura.
Art. 8.
Sanzioni
1. Per le violazioni riguardanti l'esercizio dell'attività di
pesca si applicano le sanzioni previste dalla normativa
statale.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 non
comporta alcuna limitazione nella fruizione delle agevolazioni
previste dalla presente legge, salvo che per l'effettuazione
dell'attività di pesca nei periodi vietati, nel qual caso il
trasgressore decade dal diritto a percepire le eventuali
indennità previste per l'intero periodo.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai
procedimenti tuttora pendenti per la mancata concessione di
agevolazioni relative agli anni pregressi.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 9. Ne do lettura.
Art. 9
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, avverto che la votazione finale di
questo disegno di legge avverrà successivamente.
Presidenza del presidente Cristaldi
DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE NUMERO 777/A <<INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DELLA LETTERA e), DEL COMMA 3, DELL'ARTICOLO 1 DELLA
LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1991, NUMERO 48, CONCERNENTE NORME
IN TEMA DI AUTONOMIE LOCALI, CHE HA RECEPITO IL COMMA 3,
DELL'ARTICOLO 31, DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, NUMERO 142>>.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa al disegno di
legge posto al n. 3 dell'ordine del giorno "Interpretazione
autentica della lettera e), del comma 3, dell'articolo 1 della
legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, concernente norme in
tema di autonomie locali, che ha recepito il comma 3,
dell'articolo 31, della legge 8 giugno 1990, n. 142".
Invito i componenti la prima Commissione a prendere posto al
banco alla medesima assegnato.
Ha facoltà di parlare l'onorevole Cintola per svolgere la
relazione.
CINTOLA, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al testo
della relazione scritta.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Comunico
che è stato presentato dagli onorevoli Lo Monte, Adragna,
Barbagallo G., Papania, Spagna, Zangara il seguente ordine del
giorno numero 233:
"Iniziative volte a garantire lo svolgimento dell'azione
politico-amministrativa agli Amministratori locali impegnati
nell'opera di rinnovamento morale e sociale del territorio.
L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
CONSIDERATO che:
- in questi giorni il Sindaco di Sant'Angelo di Brolo,
Francesco Paolo Cortolillo è stato vittima di un chiaro segnale
intimidatorio conclusosi con l'incendio della propria auto
posteggiata sotto l'abitazione ed il danneggiamento un'altra
auto che si trovava nei pressi;
- il fatto, di evidente natura criminale, ha creato apprensione
e preoccupazione in tutta la comunità santangiolese;
RILEVATO
che analoghi ed allarmanti tentativi d'intimidazione nei
confronti di esponenti politici locali si sono susseguiti in
quest'ultimo periodo sul territorio della nostra Regione, non
ultimo il barbaro assassinio di Mico Geraci, candidato a
Sindaco di Caccamo per le prossime amministrative;
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
- ad attivare ogni azione utile a garantire il pieno e sereno
svolgimento dell'azione politico-amministrativa agli
Amministratori locali impegnati in una tenace opera di
rinnovamento morale e sociale del territorio.
RICEVUTO. Comunico che appongo la mia firma all'ordine del
giorno.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione
l'ordine del giorno. Il parere del Governo?
DRAGO, presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Non avendo alcun deputato chiesto di parlare sulla discussione
generale, la dichiaro chiusa.
Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 1. Ne do lettura.
Art. 1.
1. La data a decorrere dalla quale i consigli comunali
devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti ed
indifferibili, a norma della lettera e) dell'articolo 1 della
legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, deve intendersi
quella della pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, mediante affissione del relativo
manifesto, da parte dei sindaci dei singoli comuni.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura.
Art. 2.
1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati nelle
more tra la data dell'adozione del decreto dell'Assessore
regionale per gli enti locali di fissazione della data delle
elezioni e la sua pubblicazione da parte del sindaco.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura.
Art. 3.
1. La presente norma si applica anche agli atti
deliberativi adottati dai consigli comunali per i quali sia
stata pronunciata ordinanza di annullamento da parte della
competente sezione del comitato regionale di controllo.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Presidenza del presidente Cristaldi
Onorevoli colleghi, prima di passare all'articolo 4 comunico
che è stato presentato il seguente ordine del giorno numero 223,
ne dò lettura:
Iniziative per la pace nel Kosovo.
L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
CONSIDERATO che il lungo periodo di incubazione della questione
"Kosovo", nell'ex Jugoslavia, è sfociato in guerra aperta con
distruzioni di interi villaggi e con massacri della popolazione
civile, al 90% di etnia labanese;
RITENUTO indubbio che col collasso della Repubblica Socialista
Federativa di Jugoslavia, reggentesi sulla Costituzione emanata dal
maresciallo Tito nel 1974, ognuno dei Popoli in essa già ricompresi
ha diritto di esercitare la propria opzione ed ad avare riconosciuta
la propria autonomia:
Atteso che Sloveni, Ccroati, Bosniaci, Macedoni, Montenegrini e
Serbi si sono costituiti in nuove unità politico- amministrative, e
un tale diritto non può essere negato al popolo albanese del Kosovo,
il cui diritto godeva già diuna larga autonomia non solo come
Regione ma anche quale elemento costitutivo della Repubblica Socia-
lista Federativa di Jugoslavia".
Evidenziato che l'impegno italiano in Albania avrebbe dovuto far
porre nella giusta attenzione il problema degli Albanesi in Kosovo,
dove maggiormente vengono negati i loro diritti.
Sottolinea l'urgenza di trovare con gli USA l'Inghilterra, la
Francia e la Germania, una soluzione alla questione del Kosovo;
Preso atto che un groviglio di elementi storici, geografici, etnici,
culturali, religioni, ma soprattutto di una intollerante ed antidem-
ocrativa dirigenza politica ha creato una contesa tra Popoli,
egualmente meritevoli di vivere in pace;
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
a farsi interprete presso il Governo Nazionale e il Ministro degli
Affari Esteri dei voti di quest'Assemblea, perchè l'Italia assolva
il suo ruolo con rinnovato impegno offrendo la sua indipendenza
terzietà a garanzia di colloqui di pace tra Serbi, Albanesi del
Kosovo.
E tanto perchè
a) l'Italia: Paese frontaliero, membro dell'UE e del gruppo di
contatto con l'ex Jugoslavia, ha un modello di riferimento, nello
Statuto dell'Alto Adige, da poter offrire, negli interessi della
pace, per ipotizzare la realizzazione di una terza Repubblica
(Repubblica del Kosovo), cara agli Albanesi, da federare, sotto
precise garanzie internazionali, a Serbia e Montenegro;
a) senza colloqui di pace, oltre al problema profughi kosovari, si
potrà fatalmente verificare una radicalizzazione delle posizioni
dell'UCK (esercito di liberazione del Kosovo), con sbocchi davvero
terroristici, alla stregua dell'IRA, e dell'ETA.
DI MARTINO F.-VIRZI-GIANNOPOLO-
COSTA-PEZZINO-CAPUTO ed altri
Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
DRAGO, presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Preciso che l'ordine del giorno è approvato con l'astensione
dell'onorevole Forgione.
Presidenza del presidente Cristaldi
Si passa all'articolo 4.
<<Art. 4.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.>>
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Avverto che la votazione avverrà in un momento successivo.
Presidenza del presidente Cristaldi
DISCUSSIONE DEL D.D.L. "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ANNO FINANZIARIO 1998>>(n. 698/A)
PRESIDENTE. Si passa alla discussione del disegno di legge
"Variazione al bilancio di previsione della Regione siciliana per
l'anno finanziario 1998 - Stralcio relativo ai capitoli 14727,
56901, 32216, 33651, 34051, 37002, 38126, 38117 ed ai capitoli
1101 e 2005 dell'Azienda delle foreste demaniali (n. 698/A).
Invito la II Commissione legislativa "Bilancio e finanze" a
prendere posto al banco delle commissioni.
Ha facoltà di parlare l'onorevole Petrotta, relatore del
disegno di legge, per svolgere la relazione.
PETROTTA, presidente della Commissione e relatore. Mi rimetto
al testo della relazione scritta.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Non
avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame
degli articoli.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 1.
<<Art. 1.
1. Per l'esercizio 1998 è autorizzata l'ulteriore spesa di
lire 18.660 milioni quale contributo a pareggio del bilancio
dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione siciliana
(Cap. 56901).
2. L'incremento del contributo di cui al comma precedente
è finalizzato alle spese per la ricostruzione di boschi
demaniali nella disponibilità dell'Azienda deteriorati e
distrutti, nonchè per l'effettuazione di piccole opere di
bonifica connesse e per risarcimenti ed altre opere ivi
compreso il miglioramento di boschi e di arbusti da seme
(Cap. 2005).
3. Per l'esercizio 1998 è, altresì, autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 2.500 milioni per le finalità di
cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n.
36 (Cap. 14727).
4. All'onere di lire 21.160 milioni derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 3 del presente articolo si
provvede quanto a lire 860 milioni con parte delle
disponibilità del capitolo 54571 e quanto a lire 20.300
milioni con la riduzione delle spese autorizzate dalle leggi
appresso elencate per gli importi indicati a fianco di
ciascuna di esse:
- Legge regionale 13/90 art. 1, 2, 3, 13 e successive
modifiche (cap. 15715) lire 1.000 milioni;
- Legge regionale 33/97 art. 8, 22 (cap. 16261) lire 1.000
milioni;
- Legge regionale 13/86 art. 27 e successive integrazioni
(cap. 55690) lire 1.300 milioni;
- Legge regionale 13/86 art. 30 e successive integrazioni
(cap. 55691) lire 2.000 milioni;
- Legge regionale 16/96 art. 31 e successive modifiche
(cap. 56760) lire 10.000 milioni;
- legge regionale 16/96 art. 26 e successive modifiche
(cap. 56786) lire 5.000 milioni.
5. In applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti
commi nel bilancio della Regione ed in quello dell'Azienda
delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno
1998 sono introdotte le seguenti variazioni:
BILANCIO DELLA REGIONE
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 14727 + 2.500 milioni;
Cap. 15715 - 1.000 milioni;
Cap. 16261 - 1.000 milioni;
Cap. 54871 - 860 milioni;
Cap. 55690 - 1.300 milioni;
Cap. 55691 - 2.000 milioni;
Cap. 56760 - 10.000 milioni;
Cap. 56786 - 5.000 milioni;
Cap. 56901 + 18.860 milioni
BILANCIO FF.DD. REGIONE SICILIANA (appendice n. 1)
STATO DI PREVISIONE SULL'ENTRATA
Cap. 1101 + 18.660 milioni.
STATO DI PREVISIONE SULLA SPESA
Cap. 2005 + 18.660 milioni>>
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2.
<<Art. 2
Variazioni allo stato di previsione della spesa
1. Cap. 21160 - 3.000 milioni;
Cap. 21162 - 2.000 milioni;
Cap. 37002 + 5.000 milioni.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3.
<<Art. 3.
1. '1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 15 della
legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito
dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38 è
ridotto di lire 35.000 milioni e le relative somme sono
versate in entrata nel bilancio della Regione, senza oneri di
commissione.
2. Per le finalità degli articoli 11 e 12 della legge
regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e
integrazioni, è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire
35.000 milioni.
3. All'onere di lire 35.000 milioni derivante dal comma 2,
ricadente sull'esercizio finanziario 1998, si farà fronte con
le maggiori entrate del bilancio della Regione siciliana per
l'anno 1998 derivanti dai rientri del fondo di rotazione di
cui al comma 1.
4. Il comitato amministrativo per la gestione del fondo di
cui al comma 1 è soppresso. I compiti inerenti la gestione
del suddetto fondo vengono svolti dall'Amministrazione
regionale.
5. I capitoli 32216, 33651 e 34051 del bilancio della
Regione siciliana per l'anno 1998 sono incrementati
rispettivamente di lire 50 milioni, lire 50 milioni e lire
350 milioni.
6. All'onere di lire 450 milioni derivante dal comma 5,
ricadente nell'esercizio finanziario 1998, si fà fronte con
la pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33007 del
bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario
medesimo'.>>
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 4.
<<Art. 4
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge regionale 8 gennaio 1986, n. 3, il contributo
integrativo in favore del Teatro Stabile di Catania è
incrementato, per l'anno 1998, di lire 1.200 milioni.
2. Il contributo integrativo in favore dell'Ente Teatro di
Messina è incrementato, per l'anno 1998, di lire 1.000
milioni.
3. All'onere di lire 2.200 milioni derivante dai commi
precedenti per l'esercizio finanziario 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del
capitolo 87502 del Bilancio della Regione.
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5.
<<Art. 5.
1. Al fine di adeguare le previsioni del quadro sintetico
di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1998
alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione
regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze
è autorizzato ad apportare al medesimo quadro, con propri
decreti, variazioni compensative tra le previsioni delle
singole amministrazioni nonchè tra i titoli. L'Assessore per
il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad apportare
variazioni correlate alle previsioni di entrate ed alle spese
derivanti da leggi approvate nel corso dell'esercizio
finanziario corrente.>>
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 6.
<<Art. 6.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.>>
Lo pongo ai voti.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, si passa alla votazione finale dei
disegni di legge.
Presidenza del presidente Cristaldi
VOTAZIONE FINALE DEL DISEGNO DI LEGGE: "MISURE DI
ACCOMPAGNAMENTO PER INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DELL'ATTIVITA'
DI PESCA" (nn. 368-662-675/A Norme stralciate I)
PRESIDENTE. Si passa alla votazione finale del disegno di
legge: "Misure di accompagnamento per interruzioni e limitazioni
dell'attività di pesca" (nn. 368-662-675/A Norme stralciate I)
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il
pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si
astiene preme il pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
Onorevoli colleghi, comunico che per un guasto tecnico non
potremo procedere alla votazione mediante sistema elettronico.
Indico, pertanto, la votazione per appello nominale.
Spiego il significato del voto: chi è favorevole risponde
sì; chi è contrario risponde no; chi si astiene dichiara mi
astengo.
Invito il deputato segretario a procedere all'appello.
PIRO, segretario (procede all'appello nominale)
PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a procedere
al secondo appello.
PIRO, segretario, (procede al secondo appello)
RISULTATO DELLA VOTAZIONE
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per appello
nominale del disegno di legge "Misure di accompagnamento per
interruzioni e limitazioni dell'attività di pesca" (nn.
368-662-675/A) - Norme stralciate I)
Presenti 68;
Votanti 68;
Maggioranze 35;
hanno risposto si 68;
hanno risposto no, nessuno;
astenuti, nessuno.
(L'Assemblea approva)
Presidenza del presidente Cristaldi
VOTAZIONE FINALE DEL DISEGNO DI LEGGE: "MISURE DI
ACCOMPAGNAMENTO PER INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DELL?ATTIVITA'
DI PESCA" (nn. 368-662-675/A Norme stralciate II)
PRESIDENTE. Si passa alla votazione finale del disegno di
legge: "Interventi urgenti per il settore della pesca" (norme
stralciate II).
Indico la votazione per appello nominale.
Spiego il significato del voto: chi è favorevole risponde
sì; chi è contrario risponde no; chi si astiene dichiara mi
astengo.
Invito il deputato segretario a procedere all'appello.
PIRO, segretario (procede all'appello nominale).
PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a procedere
al secondo appello.
PIRO, segretario, ((procede al secondo appello)
RISULTATO DELLA VOTAZIONE
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per appello
nominale del disegno di legge "Interventi urgenti per il settore
della pesca" (368 - 662 - 675/A - Norme stralciate II):
Presenti e votanti 67
Astenuti 0
Maggioranza 34
Hanno votato sì 67
Hanno votato no nessuno
(L'Assemblea approva)
Presidenza del presidente Cristaldi
VOTAZIONE FINALE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 777/A
PRESIDENTE. Si passa alla votazione finale del disegno di
legge: "Interpretazione autentica della lettera e), del comma 3,
dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48,
concernente norme in tema di autonomie locali, che ha recepito il
comma 3, dell'articolo 31, della legge 8 giugno 1990, n.142" (n.
777/A)
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il
pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si
astiene preme il pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
RISULTATO DELLA VOTAZIONE
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione:
Presenti e votanti 66
Astenuti 1
Maggioranza 34
Hanno votato sì 65
Hanno votato no nessuno
(L'Assemblea approva)
Presidenza del presidente Cristaldi
VOTAZIONE FINALE DEL DISEGNO DI LEGGE : "VARIAZIONI AL BILANCIO
DI PREVISIONE DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ANNO FINANZIARIO
1998"(I provvedimento)
PRESIDENTE. Si passa alla votazione finale del disegno di
legge "Variazione al bilancio di previsione della Regione
siciliana per l'anno finanziario 1998 - Stralcio relativo ai
capitoli 14727, 56901, 32216, 33651, 34051, 37002, 38126, 38117
ed ai capitoli 1101 e 2005 dell'Azienda delle foreste demaniali
(n. 698/A).
Comunico che ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento
interno è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:
"all'articolo 3, dove si dice 'la presente norma si applica ...'
è da intendersi 'la presente legge si applica..'"
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Indico la votazione per scrutinio nominale.
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il
pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si
astiene preme il pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
RISULTATO DELLA VOTAZIONE
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione:
Presenti e votanti 68
Astenuti 3
Maggioranza 35
Hanno votato sì 64
Hanno votato no 1
(L'Assemblea approva)
Presidenza del presidente Cristaldi
DRAGO, presidente della Regione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DRAGO, presidente della Regione. Signor Presidente, così
come annunciato questa mattina e con le stesse motivazioni,
confermo le mie dimissioni irrevocabili da Presidente della
Regione.
Presidenza del presidente Cristaldi
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo opportuno e doveroso
ringraziare il Presidente della Regione per la sensibilità
dimostrata in occasione della trattazione dei disegni di legge
testè approvati.
Permettetemi, altresì, di ringraziare l'intero Parlamento
per l'alto senso di responsabilità dimostrata.
La seduta è tolta; i deputati saranno convocati a domicilio.
La seduta è tolta alle ore 23.00
(Licenziato dal Servizio Resoconti alle ore 00.55)