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Resoconto d'Aula della Seduta n. 191 di venerdì 16 ottobre 1998
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   Presidenza del presidente Cristaldi


                 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISTALDI

       La seduta è aperta alle ore 22.15.

        PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi,  avverto che del processo
  verbale della seduta n.  190 verrà data lettura in altra seduta.

       Avverto,  ai  sensi   dell'articolo   127,   comma   9,  del
  Regolamento interno, che  nel corso della seduta potrà procedersi
  a votazione mediante sistema elettronico.

                    DISCUSSIONE DI DISEGNI DI LEGGE

     PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi,  si  passa  al  primo  punto
  dell'ordine del giorno che reca discussione di disegni di legge e
  segnatamente del disegno di legge numeri 368-662-675/A "Misure di
  accompagnamento  per  interruzione e limitazione dell'attività di
  pesca. Norme stralciate 1".
       Invito  i  componenti  la  III  Commissione a prendere posto
  nell'apposito banco.
       In  assenza  del  relatore ha facoltà di parlare l'onorevole
  Catania, vicepresidente della Commissione.

     CATANIA, vicepresidente della Commissione. Mi rimetto al testo
  della relazione scritta.

     PRESIDENTE.  Dichiaro  aperta  la  discussione  generale.  Non
  avendo  alcun  deputato  chiesto  di  parlare, dichiaro chiusa la
  discussione  generale e pongo in votazione il passaggio all'esame
  degli articoli.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 1.
       Ne dò lettura:

                                   Art. 1.

             1. Le  misure  di accompagnamento sociale previste dalla
        legge n.  164/98  per  il caso di interruzioni tecniche della
        pesca  si   applicano   alle  unità  di  pesca  iscritte  nei
        Compartimenti marittimi della Sicilia.

             2.  I  periodi  di  interruzioni  tecniche  della  pesca
        previsti all'articolo  3 della legge n. 164/98 decorrono, per
        l'anno 1998,  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
        legge. Le  imprese di pesca sono autorizzate a beneficiare di
        un periodo  di  interruzione tecnica anche inferiore a giorni
        45, nel  qual  caso la relativa indennità sarà commisurata ai
        giorni di effettiva sospensione dell'attività di pesca.

             3. Per  le  finalità del presente articolo è autorizzata
        per l'anno finanziario 1998 la spesa di lire 30.000 milioni.

             4. All'onere  di lire 30.000 milioni si provvede: quanto
        a lire 500  milioni con riduzione di pari importo della spesa
        autorizzata per l'anno  1998  dagli  articoli  1, 2 e 3 della
        legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 e successive modifiche
        ed integrazioni (capitolo 35370); quanto a lire 4.000 milioni
        con riduzione  di  pari  importo  della spesa autorizzata per
        l'anno 1998  dall'articolo  18 della legge regionale 25 marzo
        1986, n.  13 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo
        75230); quanto a lire 4.000 con riduzione di pari importo per
        la spesa  autorizzata  per l'anno 1998 dall'articolo 19 della
        legge regionale  25  marzo 1986, n. 13 e successive modifiche
        ed  integrazioni  (capitolo  75231);  quanto  a  lire  11.250
        milioni  mediante  riduzione  di  pari  importo  della  spesa
        autorizzata per  l'anno  1998  dall'articolo  48  della legge
        regionale 11  maggio  1993,  n.  15 e successive modifiche ed
        integrazioni (capitolo  75240) e quanto a lire 10.250 milioni
        mediante riduzione  degli  importi di lire 9.500 milioni e di
        lire 750  milioni  degli stanziamenti previsti nell'anno 1998
        rispettivamente ai capitoli di spesa 75415 e 75419.

             5.  L'autorizzazione  di spesa prevista dall'articolo 6,
        lettera d), della  legge  regionale  8  maggio  1998,  n. 7 è
        ridotta di lire 10.250 milioni (capitolo 75669).

             6. Ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  2,  della  legge
        regionale 7  marzo  1997,  n.  6,  attuativo dell'articolo 1,
        comma 148, della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662, i fondi
        relativi  ad  assegnazioni  finanziarie  dello Stato inerenti
        leggi di  settore  non  impegnate  alla  data del 31 dicembre
        1996, sono destinate nell'esercizio finanziario 1998 quanto a
        lire 9.000  milioni  al finanziamento delle finalità previste
        dagli articoli 82 e  85  della legge n. 96/81 e quanto a lire
        750 milioni  al  finanziamento  delle finalità previste dagli
        articoli 21 e  22  della  legge  regionale  n. 23/86 mediante
        l'utilizzo di  parte  delle  economie  statali  relative alla
        legge 16 maggio 1970, n. 281, articolo 9.

       Comunico  che  all'articolo 1 è stato presentato il seguente
  emendamento 1.1 a firma del Governo
       Lo pongo in votazione. Parere della Commissione?

     CATANIA, Vicepresidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

       Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo risultante.

       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 2, ne dò lettura:

                                   Art. 2.

                          Divieto di pesca nei golfi

             1.   Ai   soggetti   interessati  dal  divieto  previsto
        dall'articolo 9  della  legge  regionale n. 25/90 è concesso,
        per l'anno 1998, un contributo una tantum nella misura del 75
        per  cento   di   quanto   corrisposto   nell'anno   1997  in
        applicazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale
        n. 6/97.

             2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a
        carico dell'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 7.000
        milioni, cui si provvede mediante riduzione quanto a lire 680
        milioni del capitolo 35507,  quanto  a  lire  320 milioni del
        capitolo 35510, quanto  a  lire  1.500  milioni  del capitolo
        75415, quanto a lire 1.500 milioni del capitolo 75419, quanto
        a lire 1.000 milioni  del capitolo 75423, quanto a lire 1.000
        milioni del capitolo 75417  e  quanto  a  lire  1.000 milioni
        mediante riduzione della  spesa  autorizzata  per  l'ano 1998
        dagli articoli 1, 2  e  3  della  legge  regionale 23 ottobre
        1997, n. 27  e successive modifiche ed integrazioni (capitolo
        35370).

       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 3, ne dò lettura:
                                   Art. 3.
                      Norma di salvaguardia comunitaria

             1. Gli  interventi  di  cui  alla  presente  legge  sono
        subordinati  al  rispetto delle vigenti normative comunitarie
        in materia  di  aiuti di stato, nonchè alla definizione delle
        procedure di  cui  all'articolo  93,  paragrafi  2  e  3, del
        Trattato istitutivo della Comunità europea.

       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 4, ne dò lettura:

                                   Art. 4.

         1.  La  presente  legge  sarà  pubblicata  nella  Gazzetta
      Ufficiale della Regione  siciliana  ed  entrerà  in vigore il
      giorno successivo alla sua pubblicazione.
       Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo risultante.

       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Onorevoli  colleghi, avverto che la votazione finale avverrà
  successivamente.


   Presidenza del presidente Cristaldi


    DISCUSSIONE DEL  DISEGNO DI LEGGE NUMERI 368 662 675/A <<MISURE
    DI    ACCOMPAGNAMENTO    PER    INTERRUZIONI    E   LIMITAZIONI
    DELL'ATTIVITA' DI PESCA. Norme stralciate 2.

        PRESIDENTE.  Si  passa  al  disegno  di  legge  "Interventi
  urgenti per  il  settore  della  pesca  (nn.  368-662-675/A Norme
  stralciate 2).
       La Commissione  è già insediata, invito pertanto l'onorevole
   Fleres a svolgere la relazione.

     FLERES, relatore. Mi rimetto al testo della relazione allegato
  al disegno di legge.

     PRESIDENTE.  L'Assemblea  ne  prende  atto.
       Dichiaro  aperta  la discussione generale.  Non avendo alcun
  deputato  chiesto  di  parlare  dichiaro  chiusa  la  discussione
  generale e pongo in votazione il passaggio agli articoli.
       Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Dò lettura dell'art. 1:

                                    Art. 1
                   Interventi in dipendenza di calamità

             1.   L'Assessore,   in   caso  di  comprovate  emergenze
        derivanti  da  calamità  naturali o collegate ad altre cause,
        che  abbiano  determinato  una  riduzione,  anche temporanea,
        dell'attività di pesca, è autorizzato ad erogare alle imprese
        di pesca indennità commisurate ai periodi per i quali risulta
        accertata tale riduzione e determinate secondo i parametri di
        cui alla  tabella  2  dell'Allegato  IV  al Regolamento CE n.
        3699/93.

             2.  Per  i predetti eventi, l'Assessore è autorizzato ad
        erogare,  ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati
        alla   riduzione   dell'attività   di   pesca,   un'indennità
        giornaliera, rivalutabile, pari a lire sessantamila.

             3.  I  giorni  nei  quali,  a  causa dei predetti eventi
        eccezionali,  l'attività  di  pesca abbia subito la riduzione
        prevista dal  comma  2,  sono  comunque computati ai fini del
        raggiungimento  del  minimo di attività richiesto dal comma 1
        dell'articolo 2.

             4.   L'Assessore,  sentiti  i  Prefetti  o  le  autorità
        marittime delle province  interessate,  ovvero  a  seguito di
        segnalazione degli stessi e  previo parere reso dal consiglio
        regionale della pesca, sulla  base di apposita delibera della
        Giunta  di  Governo,   individua   con   proprio  decreto  le
        fattispecie concrete di volta  in  volta  rilevanti  ai  fini
        della  concessione  delle  provvidenze  di  cui  al  presente
        articolo.

             5.  Per  le finalità del presente articolo è autorizzata
        la  spesa  di lire 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi
        finanziari 1999 e 2000.

       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Dò lettura dell'art. 2:

                                    Art. 2
                            Aiuto all'occupazione

             1.  Ai  componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da
        pesca  interessate  alle  limitazioni di cui all'articolo 1 e
        che,  nel  corso  dell'anno,  abbiano  effettuato  almeno 181
        giorni  di  navigazione su natanti iscritti nei compartimenti
        marittimi  della Sicilia, è corrisposto un aiuto nella misura
        forfettaria  di lire 4.800.000 annue. L'importo è annualmente
        aggiornato sulla base delle rilevazioni ISTAT sul costo della
        vita.

             2.  Vanno  computati  come giorni di navigazione anche i
        giorni di malattia o infortunio, nonchè quelli di assenza per
        forza maggiore sino ad un  massimo  di 20 giorni. Le cause di
        forza  maggiore   verranno  individuate  nel  Regolamento  di
        attuazione della presente legge.

             3.  Per  le finalità del presente articolo è autorizzata
        la  spesa  di lire 60.000 milioni per ciascuno degli esercizi
        finanziari 1999 e 2000.

     CAPODICASA. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     CAPODICASA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
  solo  per  sottolineare  che  a questa norma stralciata nel testo
  organico  era  prevista la copertura anche per il 1998, nel testo
  stralciato la copertura è prevista solo per il '99 e 2000. Questo
  ha provocato  una  certa  agitazione  tra  le marinerie. Pertanto
  ritengo  che   essendo   ormai   l'iter  concluso,  questa  sera,
  approviamo così come è però credo che devono essere consapevoli i
  colleghi, i  gruppi  parlamentari  che in sede di assestamento di
  bilancio, di  variazioni se si faranno, nelle prossime settimane,
  superata la  crisi,  questo  problema  deve  essere  affrontato e
  possibilmente risolto.
       La norma  sostanziale è qui contenuta, si tratterebbe poi di
  dare un appostamento finanziario per il 1998.

     PRESIDENTE.   Onorevole   Capodicasa,   prendiamo  atto  delle
  dichiarazioni  e  della  volontà politica dell'Aula di affrontare
  questo  problema.  Tutto  questo  rimane  agli atti anche ai fini
  interpretativi dello stesso articolo 2.
       Pongo in  votazione  l'articolo 2.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Dò lettura dell'art. 3:

                                   Art. 3.
                              Norma finanziaria

             1.  Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli
        1  e  2  ammontanti  a lire 80.000 milioni per ciascuno degli
        anni  1999  e 2000 trovano riscontro nel bilancio pluriennale
        della Regione codice 1003.

       Lo pongo  in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Dò lettura dell'art. 4:

                                 Art. 4
            Contributo straordinario consorzi ripopolamento ittico

             1.  Gli interventi di  cui  all'articolo  21 della legge
        regionale 27 maggio 1987, n.  26 come modificato ed integrato
        dall'articolo 7 della legge  regionale  7 agosto 1990, n. 25,
        sono prorogati per l'anno 1998.

             2.   Per l'avvio  dell'attività  del  consorzio  di  cui
        all'articolo 3 della legge regionale  6 aprile 1995, n. 33, è
        autorizzata l'erogazione  di  un  contributo, comprensivo del
        compenso dovuto  al  commissario  straordinario incaricato di
        provvedervi. Le competenze  di  detto  consorzio si estendono
        lungo la fascia di mare  compresa  tra i territori dei comuni
        di Calatabiano e Siracusa.

             3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a
        carico  dell'esercizio  finanziario 1998 la spesa di lire 800
        milioni,  di cui lire 600 milioni per le finalità del comma 1
        e lire 200 milioni per quelle del comma 2.

             4. Le competenze  del  consorzio di ripopolamento ittico
        del Golfo di Castellammare  si  estendono  al  tratto di mare
        compreso tra Punta San Vito  e  Capo  del  Saraceno  di Monte
        Cofano.
       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 5, ne dò lettura:

                                     Art. 5
                      Sussidi familiari vittime naufragi

             1.  L'assessore  è autorizzato ad erogare, in favore dei
        nuclei   familiari  di  ciascuno  dei  marittimi  deceduti  o
        dispersi  in  naufragi  o  incidenti  comunque collegati alla
        stessa    attività    di   pesca   dipendenti   da   risvolti
        internazionali,   avvenuti  nell'esercizio  dell'attività  di
        pesca,   di  natanti  da  pesca  iscritti  nei  compartimenti
        marittimi della Sicilia, un sussidio straordinario di lire 70
        milioni.

             2.  Il sussidio straordinario di cui al comma precedente
        è incrementato di lire 20 milioni per ciascuno dei figli, non
        maggiorenni  a  carico, alla data dell'evento, ivi compresi i
        figli nascituri, dei marittimi deceduti o dispersi.

             3.  L'assessore  è  autorizzato ad erogare in favore dei
        nuclei   familiari  di  ciascuno  dei  marittimi  deceduti  o
        dispersi  a  seguito  del naufragio dei motopescherecci Santa
        Venera  e Santa Lucia iscritti nel compartimento marittimo di
        Catania, un sussidio straordinario di lire 50 milioni.

             4. Il  sussidio di cui al comma 3 è incrementato di lire
        10  milioni  per  ciascuno  dei  figli,  minorenni  alla data
        dell'evento, ivi compresi i nascituri, dei marittimi deceduti
        o dispersi.

             5.  All'articolo  16  della  legge  regionale 16 ottobre
        1997, n. 39, le parole da 'nel naufragio' a 'Porto Empedocle'
        sono sostituite  con le altre 'a seguito della scomparsa" del
        motopeschereccio Raffaele avvenuta nella notte tra il 20 e il
        21   novembre   1996,   iscritto  nei  registri  dell'ufficio
        marittimo di Martin sicuro (Pescara)'.

             6.  Le  somme  vengono accreditate all'istituto bancario
        segnalato dal richiedente.

             7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a
        carico  dell'esercizio  finanziario 1998 la spesa di lire 200
        milioni.

       Informo  che  per  mero errore materiale al comma 2, dopo le
  parole  "dei  figli  non  maggiorenni"  e  prima  delle parole "a
  carico", non è stato inserita la parola "o".
       Non  sorgendo  osservazioni pongo in votazione l'articolo 5,
  con la rettifica testè comunicata.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 6, ne dò lettura.

                                   Art. 6.
                              Norma finanziaria

             1.  Alla  spesa   di   lire   1.000   milioni  derivante
        dall'applicazione dei precedenti articoli  4  e 5 si provvede
        mediante riduzione della  spesa  autorizzata  per l'anno 1998
        dagli articoli 1, 2, 3  e  5 della legge regionale 23 ottobre
        1997, n. 27 e  successive  modifiche ed integrazioni quanto a
        lire 890 milioni sul capitolo  35370  e  lire 100 milioni sul
        capitolo 35372 e quanto a lire 10 milioni sul capitolo 35507.

       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 7. Ne do lettura.

                                Art. 7.
             Contributo straordinario motopesca "Orchidea"

    1.  A  favore  degli  armatori  del  motopesca  "Orchidea"  del
    compartimento marittimo  di  Mazara  del Vallo è autorizzato un
    contributo   straordinario  di  lire  300  milioni  a  parziale
    rimborso dei  danni subiti dal natante a seguito dell'incidente
    verificatori nel canale di Sicilia nel corso del corrente anno,
    previa presentazione di apposita perizia giurata.

    2.  Per  le  finalità  del  presente articolo è autorizzata per
    l'esercizio finanziario  1998  la spesa di lire 300 milioni cui
    si provvede  con  riduzione  di pari importo dello stanziamento
    iscritto nel bilancio della Regione per l'anno 1998 al capitolo
    75415.

       Lo pongo in  votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 8. Ne do lettura.

                                   Art. 8.
                                   Sanzioni

    1.  Per  le violazioni riguardanti l'esercizio dell'attività di
    pesca   si  applicano  le  sanzioni  previste  dalla  normativa
    statale.

    2.  L'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  al  comma  1  non
    comporta  alcuna limitazione nella fruizione delle agevolazioni
    previste  dalla  presente  legge, salvo che per l'effettuazione
    dell'attività di  pesca  nei  periodi vietati, nel qual caso il
    trasgressore  decade  dal  diritto  a  percepire  le  eventuali
    indennità previste per l'intero periodo.

    3.  Le disposizioni  di cui al precedente comma si applicano ai
    procedimenti  tuttora  pendenti  per  la mancata concessione di
    agevolazioni relative agli anni pregressi.

       Lo pongo in  votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 9. Ne do lettura.

                                    Art. 9

    1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
    della  Regione   siciliana  ed  entrerà  in  vigore  il  giorno
    successivo alla sua pubblicazione.

    2. E' fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge della Regione.

       Lo pongo in  votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Onorevoli  colleghi,  avverto  che  la  votazione  finale di
  questo disegno di legge avverrà successivamente.


   Presidenza del presidente Cristaldi


    DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE NUMERO 777/A <<INTERPRETAZIONE
    AUTENTICA  DELLA LETTERA e), DEL COMMA 3, DELL'ARTICOLO 1 DELLA
    LEGGE  REGIONALE 11 DICEMBRE 1991, NUMERO 48, CONCERNENTE NORME
    IN  TEMA  DI  AUTONOMIE  LOCALI,  CHE  HA  RECEPITO IL COMMA 3,
    DELL'ARTICOLO 31, DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, NUMERO 142>>.

        PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi,  si  passa  al disegno di
  legge  posto  al  n.  3  dell'ordine  del giorno "Interpretazione
  autentica  della  lettera  e), del comma 3, dell'articolo 1 della
  legge  regionale  11  dicembre  1991, n. 48, concernente norme in
  tema   di   autonomie   locali,  che  ha  recepito  il  comma  3,
  dell'articolo 31, della legge 8 giugno 1990, n. 142".
       Invito i componenti la prima Commissione a prendere posto al
  banco alla medesima assegnato.
       Ha facoltà  di  parlare  l'onorevole Cintola per svolgere la
  relazione.

     CINTOLA,  relatore.  Signor  Presidente,  mi  rimetto al testo
  della relazione scritta.

    PRESIDENTE.  Dichiaro  aperta la discussione generale. Comunico
  che  è  stato  presentato  dagli  onorevoli  Lo  Monte,  Adragna,
  Barbagallo G.,  Papania,  Spagna,  Zangara il seguente ordine del
  giorno numero 233:

    "Iniziative   volte  a  garantire  lo  svolgimento  dell'azione
    politico-amministrativa  agli  Amministratori  locali impegnati
    nell'opera di rinnovamento morale e sociale del territorio.

                    L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

    CONSIDERATO che:

    -  in  questi  giorni  il  Sindaco  di  Sant'Angelo  di  Brolo,
    Francesco Paolo Cortolillo è stato vittima di un chiaro segnale
    intimidatorio  conclusosi  con  l'incendio  della  propria auto
    posteggiata  sotto  l'abitazione  ed il danneggiamento un'altra
    auto che si trovava nei pressi;

    - il fatto, di evidente natura criminale, ha creato apprensione
    e preoccupazione in tutta la comunità santangiolese;

    RILEVATO

    che   analoghi  ed  allarmanti  tentativi  d'intimidazione  nei
    confronti di  esponenti  politici  locali si sono susseguiti in
    quest'ultimo  periodo  sul territorio della nostra Regione, non
    ultimo il  barbaro  assassinio  di  Mico  Geraci,  candidato  a
    Sindaco di Caccamo per le prossime amministrative;

                    IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

    - ad attivare  ogni  azione utile a garantire il pieno e sereno
    svolgimento     dell'azione     politico-amministrativa    agli
    Amministratori   locali   impegnati  in  una  tenace  opera  di
    rinnovamento morale e sociale del territorio.

     RICEVUTO. Comunico  che  appongo  la  mia firma all'ordine del
  giorno.

     PRESIDENTE.  L'Assemblea  ne  prende atto.  Pongo in votazione
  l'ordine del giorno. Il parere del Governo?

     DRAGO, presidente della Regione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Lo  pongo  in  votazione.  Chi  è favorevole resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Non avendo  alcun deputato chiesto di parlare sulla discussione
  generale, la dichiaro chiusa.
       Pongo  in  votazione  il passaggio all'esame degli articoli.
  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 1. Ne do lettura.

                                 Art. 1.

          1.  La  data  a  decorrere dalla quale i consigli comunali
       devono   limitarsi   ad   adottare   gli   atti   urgenti  ed
       indifferibili, a norma della lettera e) dell'articolo 1 della
       legge regionale  11  dicembre  1991,  n.  48, deve intendersi
       quella della  pubblicazione  del  decreto  di  indizione  dei
       comizi   elettorali,   mediante   affissione   del   relativo
       manifesto, da parte dei sindaci dei singoli comuni.

       Lo pongo in  votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 2. Ne do lettura.

                                  Art. 2.

          1.  Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati nelle
       more  tra  la  data  dell'adozione del decreto dell'Assessore
       regionale  per gli enti locali di fissazione della data delle
       elezioni e la sua pubblicazione da parte del sindaco.

       Lo pongo in  votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 3. Ne do lettura.

                                  Art. 3.

          1.   La   presente   norma  si  applica  anche  agli  atti
       deliberativi  adottati  dai consigli comunali per i quali sia
       stata  pronunciata  ordinanza  di annullamento da parte della
       competente sezione del comitato regionale di controllo.

       Lo pongo in  votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                                  (E' approvato)


   Presidenza del presidente Cristaldi


       Onorevoli colleghi, prima di passare all'articolo 4 comunico
  che è  stato presentato il seguente ordine del giorno numero 223,
  ne dò lettura:

                    Iniziative per la pace nel Kosovo.

                     L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

    CONSIDERATO  che  il  lungo  periodo  di incubazione della questione
    "Kosovo",  nell'ex  Jugoslavia,  è  sfociato  in  guerra  aperta con
    distruzioni  di  interi  villaggi  e  con massacri della popolazione
    civile, al 90% di etnia labanese;

    RITENUTO  indubbio  che  col  collasso  della  Repubblica Socialista
    Federativa  di Jugoslavia, reggentesi sulla Costituzione emanata dal
    maresciallo Tito  nel 1974, ognuno dei Popoli in essa già ricompresi
    ha diritto di esercitare la propria opzione ed ad avare riconosciuta
    la propria autonomia:

    Atteso  che  Sloveni,  Ccroati,  Bosniaci,  Macedoni, Montenegrini e
    Serbi si  sono costituiti in nuove unità politico- amministrative, e
    un tale diritto non può essere negato al popolo albanese del Kosovo,
    il cui  diritto  godeva  già  diuna  larga  autonomia  non solo come
    Regione  ma anche quale elemento costitutivo della Repubblica Socia-
    lista Federativa di Jugoslavia".

    Evidenziato  che  l'impegno  italiano  in Albania avrebbe dovuto far
    porre nella  giusta attenzione il problema degli Albanesi in Kosovo,
    dove maggiormente vengono negati i loro diritti.

    Sottolinea  l'urgenza  di  trovare  con  gli  USA  l'Inghilterra, la
    Francia e la Germania, una soluzione alla questione del Kosovo;

    Preso atto che un groviglio di elementi storici, geografici, etnici,
    culturali, religioni, ma soprattutto di una intollerante ed antidem-
    ocrativa  dirigenza  politica  ha  creato  una  contesa  tra Popoli,
    egualmente meritevoli di vivere in pace;

                     IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

    a farsi  interprete  presso il Governo Nazionale e il Ministro degli
    Affari  Esteri  dei voti di quest'Assemblea, perchè l'Italia assolva
    il suo  ruolo  con  rinnovato  impegno  offrendo la sua indipendenza
    terzietà a  garanzia  di  colloqui  di  pace tra Serbi, Albanesi del
    Kosovo.

    E tanto perchè

    a) l'Italia:  Paese  frontaliero,  membro  dell'UE  e  del gruppo di
    contatto con  l'ex  Jugoslavia,  ha un modello di riferimento, nello
    Statuto  dell'Alto  Adige,  da  poter offrire, negli interessi della
    pace,  per  ipotizzare  la  realizzazione  di  una  terza Repubblica
    (Repubblica  del  Kosovo),  cara  agli  Albanesi, da federare, sotto
    precise garanzie internazionali, a Serbia e Montenegro;

    a) senza  colloqui  di pace, oltre al problema profughi kosovari, si
    potrà  fatalmente  verificare  una  radicalizzazione delle posizioni
    dell'UCK  (esercito  di liberazione del Kosovo), con sbocchi davvero
    terroristici, alla stregua dell'IRA, e dell'ETA.

                                     DI MARTINO F.-VIRZI-GIANNOPOLO-
                                     COSTA-PEZZINO-CAPUTO ed altri

       Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

     DRAGO, presidente della Regione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi  è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

       Preciso che l'ordine del giorno è approvato con l'astensione
  dell'onorevole Forgione.


   Presidenza del presidente Cristaldi


       Si passa all'articolo 4.
                                 <<Art. 4.

         1.  La  presente  legge  sarà  pubblicata  nella  Gazzetta
      Ufficiale della Regione  siciliana  ed  entrerà  in vigore il
      giorno successivo alla sua pubblicazione.

         2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti di osservarla e di
      farla osservare come legge della Regione.>>

       Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Avverto che la votazione avverrà in un momento successivo.


   Presidenza del presidente Cristaldi


     DISCUSSIONE DEL D.D.L. "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
    DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ANNO FINANZIARIO 1998>>(n. 698/A)

     PRESIDENTE. Si passa alla  discussione  del  disegno  di legge
  "Variazione al bilancio di previsione della Regione siciliana per
  l'anno finanziario 1998 -  Stralcio  relativo  ai capitoli 14727,
  56901, 32216, 33651, 34051, 37002,  38126,  38117  ed ai capitoli
  1101 e 2005 dell'Azienda delle foreste demaniali (n. 698/A).
       Invito la  II Commissione legislativa "Bilancio e finanze" a
  prendere posto al banco delle commissioni.
       Ha  facoltà  di  parlare  l'onorevole Petrotta, relatore del
  disegno di legge, per svolgere la relazione.

     PETROTTA,  presidente della Commissione e relatore. Mi rimetto
  al testo della relazione scritta.

     PRESIDENTE.  Dichiaro  aperta  la  discussione  generale.  Non
  avendo alcun  deputato  chiesto  di  parlare,  dichiaro chiusa la
  discussione generale  e pongo in votazione il passaggio all'esame
  degli articoli.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Si passa all'articolo 1.

                              <<Art. 1.

         1. Per l'esercizio 1998 è autorizzata l'ulteriore spesa di
      lire  18.660 milioni quale contributo a pareggio del bilancio
      dell'Azienda  delle Foreste demaniali della Regione siciliana
      (Cap. 56901).

         2.  L'incremento del contributo di cui al comma precedente
      è  finalizzato  alle  spese  per  la  ricostruzione di boschi
      demaniali  nella  disponibilità  dell'Azienda  deteriorati  e
      distrutti, nonchè per  l'effettuazione  di  piccole  opere di
      bonifica connesse e  per  risarcimenti  ed  altre  opere  ivi
      compreso il miglioramento di  boschi  e  di  arbusti  da seme
      (Cap. 2005).

         3.  Per   l'esercizio   1998   è,   altresì,   autorizzata
      l'ulteriore spesa di lire  2.500  milioni  per le finalità di
      cui all'articolo 12 della  legge regionale 23 maggio 1991, n.
      36 (Cap. 14727).

         4.    All'onere   di   lire   21.160   milioni   derivanti
      dall'applicazione  dei  commi  1 e 3 del presente articolo si
      provvede   quanto   a   lire  860  milioni  con  parte  delle
      disponibilità  del  capitolo  54571  e  quanto  a lire 20.300
      milioni  con la riduzione delle spese autorizzate dalle leggi
      appresso  elencate  per  gli  importi  indicati  a  fianco di
      ciascuna di esse:

         -  Legge  regionale  13/90  art.  1, 2, 3, 13 e successive
      modifiche (cap. 15715) lire 1.000 milioni;

         - Legge regionale 33/97 art. 8, 22 (cap. 16261) lire 1.000
      milioni;

         -  Legge regionale 13/86 art. 27 e successive integrazioni
      (cap. 55690) lire 1.300 milioni;

         -  Legge regionale 13/86 art. 30 e successive integrazioni
      (cap. 55691) lire 2.000 milioni;

         -  Legge  regionale  16/96  art. 31 e successive modifiche
      (cap. 56760) lire 10.000 milioni;

         -  legge  regionale  16/96  art. 26 e successive modifiche
      (cap. 56786) lire 5.000 milioni.

         5. In applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti
      commi  nel  bilancio  della Regione ed in quello dell'Azienda
      delle  foreste  demaniali  della Regione siciliana per l'anno
      1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

                          BILANCIO DELLA REGIONE
                     STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

         Cap. 14727 + 2.500 milioni;

         Cap. 15715 - 1.000 milioni;

         Cap. 16261 - 1.000 milioni;

         Cap. 54871 - 860 milioni;

         Cap. 55690 - 1.300 milioni;

         Cap. 55691 - 2.000 milioni;

         Cap. 56760 - 10.000 milioni;

         Cap. 56786 - 5.000 milioni;

         Cap. 56901 + 18.860 milioni

            BILANCIO FF.DD. REGIONE SICILIANA (appendice n. 1)
                     STATO DI PREVISIONE SULL'ENTRATA

         Cap. 1101 + 18.660 milioni.

                     STATO DI PREVISIONE SULLA SPESA

         Cap. 2005 + 18.660 milioni>>

    Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa  all'articolo 2.

                               <<Art. 2
             Variazioni allo stato di previsione della spesa

         1. Cap. 21160 - 3.000 milioni;

         Cap. 21162 - 2.000 milioni;

         Cap. 37002 + 5.000 milioni.

    Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Si passa all'articolo 3.

                               <<Art. 3.

         1. '1. Il  fondo di rotazione di cui all'articolo 15 della
      legge  regionale  4  giugno  1980,  n.  55,  come  sostituito
      dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38 è
      ridotto  di  lire  35.000  milioni  e  le relative somme sono
      versate in entrata nel bilancio della Regione, senza oneri di
      commissione.

         2. Per le  finalità  degli  articoli  11  e 12 della legge
      regionale 21 dicembre  1995,  n.  85 e successive modifiche e
      integrazioni, è autorizzata  per l'anno 1998 la spesa di lire
      35.000 milioni.

         3. All'onere di lire 35.000 milioni derivante dal comma 2,
      ricadente sull'esercizio finanziario 1998, si farà fronte con
      le maggiori  entrate del bilancio della Regione siciliana per
      l'anno  1998  derivanti dai rientri del fondo di rotazione di
      cui al comma 1.

         4. Il comitato amministrativo per la gestione del fondo di
      cui  al  comma  1 è soppresso. I compiti inerenti la gestione
      del   suddetto   fondo  vengono  svolti  dall'Amministrazione
      regionale.

         5. I capitoli  32216,  33651  e  34051  del bilancio della
      Regione   siciliana   per   l'anno   1998  sono  incrementati
      rispettivamente di lire  50  milioni,  lire 50 milioni e lire
      350 milioni.

         6. All'onere di  lire  450  milioni derivante dal comma 5,
      ricadente  nell'esercizio  finanziario 1998, si fà fronte con
      la  pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33007 del
      bilancio  della  Regione  siciliana  per  l'anno  finanziario
      medesimo'.>>
       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto;  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Si passa all'articolo 4.

                               <<Art. 4

         1. Per le finalità  di  cui all'articolo 1, comma 1, della
      legge  regionale  8   gennaio   1986,  n.  3,  il  contributo
      integrativo  in  favore  del  Teatro  Stabile  di  Catania  è
      incrementato, per l'anno 1998, di lire 1.200 milioni.

         2. Il contributo integrativo in favore dell'Ente Teatro di
      Messina  è  incrementato,  per  l'anno  1998,  di  lire 1.000
      milioni.

         3. All'onere di  lire  2.200  milioni  derivante dai commi
      precedenti per  l'esercizio  finanziario  1998,  si  provvede
      mediante  corrispondente  riduzione  delle  disponibilità del
      capitolo 87502 del Bilancio della Regione.

       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto;  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Si passa all'articolo 5.

                               <<Art. 5.

         1. Al fine di  adeguare le previsioni del quadro sintetico
      di cassa allegato al  bilancio  della Regione per l'anno 1998
      alle   effettive   esigenze   di   ciascuna   amministrazione
      regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze
      è autorizzato ad apportare  al  medesimo  quadro,  con propri
      decreti,  variazioni compensative  tra  le  previsioni  delle
      singole  amministrazioni nonchè tra i titoli. L'Assessore per
      il  bilancio  e le finanze è altresì autorizzato ad apportare
      variazioni correlate alle previsioni di entrate ed alle spese
      derivanti   da   leggi  approvate  nel  corso  dell'esercizio
      finanziario corrente.>>
       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto;  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Si passa all'articolo 6.

                               <<Art. 6.

         1.   La presente  legge  sarà  pubblicata  nella  Gazzetta
      ufficiale  della Regione siciliana ed entrerà  in  vigore  il
      giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

         2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti di osservarla e di
      farla osservare come legge della Regione.>>
       Lo  pongo ai voti.
       Chi è favorevole resti seduto;  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Onorevoli  colleghi,  si passa  alla  votazione  finale  dei
  disegni di legge.


   Presidenza del presidente Cristaldi


    VOTAZIONE   FINALE   DEL   DISEGNO   DI   LEGGE:   "MISURE   DI
    ACCOMPAGNAMENTO PER  INTERRUZIONI  E LIMITAZIONI DELL'ATTIVITA'
    DI PESCA" (nn. 368-662-675/A Norme stralciate I)

     PRESIDENTE. Si  passa  alla  votazione  finale  del disegno di
  legge: "Misure di accompagnamento  per interruzioni e limitazioni
  dell'attività di pesca" (nn. 368-662-675/A Norme stralciate I)
       Chiarisco il significato del voto:  chi  vota  sì  preme  il
  pulsante verde;  chi vota no preme  il  pulsante  rosso;  chi  si
  astiene preme il pulsante bianco.
       Dichiaro aperta la votazione.
       Onorevoli colleghi, comunico che  per  un guasto tecnico non
  potremo procedere alla  votazione  mediante  sistema elettronico.
       Indico, pertanto, la votazione  per appello nominale.
       Spiego il  significato  del  voto: chi è favorevole risponde
  sì;  chi è  contrario  risponde  no;  chi  si astiene dichiara mi
  astengo.
       Invito il deputato segretario a procedere all'appello.

     PIRO, segretario (procede all'appello nominale)

     PRESIDENTE.   Invito   il   deputato  segretario  a  procedere
  al secondo appello.

     PIRO, segretario, (procede al secondo appello)

                       RISULTATO DELLA VOTAZIONE

     PRESIDENTE.  Proclamo  l'esito  della  votazione  per  appello
  nominale del disegno di  legge  "Misure  di  accompagnamento  per
  interruzioni  e  limitazioni   dell'attività   di   pesca"   (nn.
  368-662-675/A) - Norme stralciate I)

      Presenti 68;

      Votanti 68;

      Maggioranze 35;

      hanno risposto si 68;

      hanno risposto no, nessuno;

      astenuti, nessuno.

                            (L'Assemblea  approva)


   Presidenza del presidente Cristaldi


    VOTAZIONE   FINALE   DEL   DISEGNO   DI   LEGGE:   "MISURE   DI
    ACCOMPAGNAMENTO PER  INTERRUZIONI  E LIMITAZIONI DELL?ATTIVITA'
    DI PESCA" (nn. 368-662-675/A Norme stralciate II)

     PRESIDENTE. Si passa alla  votazione  finale  del  disegno  di
  legge: "Interventi urgenti per  il  settore  della  pesca" (norme
  stralciate II).
       Indico la votazione per appello nominale.
       Spiego il  significato  del  voto: chi è favorevole risponde
  sì;  chi è  contrario  risponde  no;  chi  si astiene dichiara mi
  astengo.
       Invito il deputato segretario a procedere all'appello.

     PIRO, segretario (procede all'appello nominale).

     PRESIDENTE.   Invito   il   deputato  segretario  a  procedere
  al secondo appello.

     PIRO, segretario, ((procede al secondo appello)

                      RISULTATO DELLA VOTAZIONE

     PRESIDENTE.  Proclamo  l'esito  della  votazione  per  appello
  nominale del  disegno di legge "Interventi urgenti per il settore
  della pesca" (368 - 662 - 675/A - Norme stralciate II):

       Presenti e votanti 67
       Astenuti            0
       Maggioranza        34
       Hanno votato sì    67
       Hanno votato no    nessuno

                        (L'Assemblea approva)


   Presidenza del presidente Cristaldi


            VOTAZIONE FINALE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 777/A

    PRESIDENTE. Si  passa  alla  votazione  finale  del  disegno di
  legge:  "Interpretazione autentica della lettera e), del comma 3,
  dell'articolo 1  della  legge regionale 11 dicembre 1991, n.  48,
  concernente norme in tema di autonomie locali, che ha recepito il
  comma 3, dell'articolo  31, della legge 8 giugno 1990, n.142" (n.
  777/A)
       Chiarisco il  significato  del  voto:  chi  vota sì preme il
  pulsante verde; chi  vota  no  preme  il  pulsante  rosso; chi si
  astiene preme il pulsante bianco.
       Dichiaro aperta la votazione.

                     (Si procede alla votazione)

       Dichiaro chiusa la votazione.

                      RISULTATO DELLA VOTAZIONE

     PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione:

       Presenti e votanti    66
       Astenuti               1
       Maggioranza           34
       Hanno votato sì       65
       Hanno votato no       nessuno

                        (L'Assemblea approva)


   Presidenza del presidente Cristaldi


    VOTAZIONE FINALE DEL DISEGNO DI LEGGE : "VARIAZIONI AL BILANCIO
    DI PREVISIONE  DELLA  REGIONE  SICILIANA PER L'ANNO FINANZIARIO
    1998"(I provvedimento)

     PRESIDENTE. Si  passa  alla  votazione  finale  del disegno di
  legge  "Variazione   al  bilancio  di  previsione  della  Regione
  siciliana per  l'anno  finanziario  1998  -  Stralcio relativo ai
  capitoli 14727,  56901,  32216, 33651, 34051, 37002, 38126, 38117
  ed ai  capitoli  1101 e 2005 dell'Azienda delle foreste demaniali
  (n. 698/A).
       Comunico che  ai  sensi  dell'articolo  117  del Regolamento
  interno è  stato  presentato dal Governo il seguente emendamento:
  "all'articolo 3, dove  si dice 'la presente norma si applica ...'
  è da intendersi 'la presente legge si applica..'"
       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Indico la votazione per scrutinio nominale.
       Chiarisco il  significato  del  voto:  chi  vota sì preme il
  pulsante verde; chi  vota  no  preme  il  pulsante  rosso; chi si
  astiene preme il pulsante bianco.
       Dichiaro aperta la votazione.

                     (Si procede alla votazione)

                      RISULTATO DELLA VOTAZIONE

    PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione:

       Presenti e votanti    68
       Astenuti               3
       Maggioranza           35
       Hanno votato sì       64
       Hanno votato no        1

                        (L'Assemblea approva)


   Presidenza del presidente Cristaldi


     DRAGO, presidente della Regione. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     DRAGO,   presidente della Regione.   Signor  Presidente,  così
  come annunciato  questa  mattina  e  con  le  stesse motivazioni,
  confermo le  mie  dimissioni  irrevocabili  da  Presidente  della
  Regione.


   Presidenza del presidente Cristaldi


     PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi, ritengo opportuno e doveroso
  ringraziare  il  Presidente  della  Regione  per  la  sensibilità
  dimostrata in  occasione  della  trattazione dei disegni di legge
  testè  approvati.
       Permettetemi,  altresì,  di  ringraziare l'intero Parlamento
  per l'alto senso di responsabilità dimostrata.
       La seduta è tolta; i deputati saranno convocati a domicilio.

                  La seduta è tolta alle ore 23.00

         (Licenziato dal Servizio Resoconti  alle  ore 00.55)