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Resoconto d'Aula della Seduta n. 241 di venerdì 09 aprile 1999
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   Presidenza del presidente Cristaldi


                 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISTALDI

    La seduta è aperta alle ore 11.55.

     TRICOLI, segretario f.f.,  dà  lettura  del  processo  verbale
  della  seduta  precedente  che,  non  sorgendo  osservazioni,  si
  intende approvato.

     PRESIDENTE. Si passa  al  primo  punto dell'ordine del giorno:
  Comunicazioni.

                        ANNUNZIO DI INTERROGAZIONI

               - con richiesta di risposta scritta:

      N. 3006 - Opportuni  interventi  relativi  alle  modifiche
    nell'attribuzione          della  direzione  negli  istituti
    verticalizzati nei comuni di Capizzi e Cesarò (ME).
      - Presidente Regione
      - Assessore Beni Culturali
      ***
    Speranza Bartolo; Scalici Antonino
                          ----------------
      N. 3007 - Mancata erogazione dei  finanziamenti  da  parte
    delle AA.UU.SS.LL. alle case di cura private.
      - Presidente Regione
      - Assessore Sanità
      ***
    Virzì Gioacchino
                          ----------------
      N.   3008  -  Opportuni  interventi  per  corrispondere  i
    contributi di cui all'art. 1 della l.r. n. 25 dell'1 ottobre
    1998 alle tonnare di Favignana e San Cusumano.
      - Assessore Beni Culturali
      ***
    Oddo Camillo
                          ----------------

                         ANNUNZIO DI INTERPELLANZA

      N. 335 - Immediata revoca del 'nulla  osta'  concesso  sui
    progetti   di  variante  al  Piano  regolatore  generale  di
    Caltanissetta per l'adeguamento agli  standards  urbanistici
    della zona 'A' ed iniziative per una  revisione  complessiva
    dei due progetti che tenga nel giusto  conto  il  patrimonio
    urbanistico e storico-artistico dell'intera area.
      - Assessore Beni Culturali
      ***
    Mele Manlio; Guarnera Vincenzo; Lo Certo Sebastiano;  Ortisi
    Egidio
                          ----------------

     PRESIDENTE.  Avverto, ai  sensi dell'articolo 127, comma nono,
  del  Regolamento  interno   che  nel  corso  della  seduta  potrà
  procedersi a votazione mediante sistema elettronico.


   Presidenza del presidente Cristaldi


    SVOLGIMENTO UNIFICATO DI INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
    CONCERNENTI I LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'.

     PRESIDENTE.  Si  passa  al  punto  II  dell'ordine del giorno:
  "Svolgimento   unificato   di   interrogazioni  ed  interpellanze
  concernenti i 'lavori di pubblica utilità'".
       Non  essendo  presente   in   Aula  l'Assessore  competente,
  propongo il prelievo del punto III all'ordine del giorno.
       Resta così stabilito.


   Presidenza del presidente Cristaldi


    SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  DEL  DISEGNO  DI  LEGGE  "MISURE  DI
    FINANZA REGIONALE  E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE,
    CONTABILITA' E CONTROLLO" (N. 884/A - STRALCIO).

     PRESIDENTE.  Si passa al punto  III  dell'ordine  del  giorno:
  Discussione di disegno di legge.
       Si procede con il seguito della  discussione  del disegno di
  legge  numero 884/A - Stralcio "Misure  di  finanza  regionale  e
  disposizioni  in  materia  di   programmazione,   contabilità   e
  controllo".
       Invito i componenti la seconda  Commissione,  'Bilancio',  a
  prendere posto nell'apposito banco.
       Onorevoli  colleghi,  prima  di  passare  al  secondo  punto
  dell'ordine   del   giorno,  permettete,  a  nome  dell'Assemblea
  regionale  siciliana,  di  porre  il  saluto  alla  scuola  media
  "Alberigo Gentile" di  Palermo che ha voluto far visita a palazzo
  dei Normanni. Un saluto specifico ai ragazzi ed al corpo docenti.

    RINVIO   DELLO   SVOLGIMENTO  UNIFICATO  DI  INTERROGAZIONI  ED
    INTERPELLANZE CONCERNENTI I LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'.

     PRESIDENTE.  Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno:
  Svolgimento unificato  di  interpellanze  concernenti i lavori di
  pubblica utilità.
       L'Assessore al  ramo non è presente.  Onorevoli colleghi, se
  non sorgono osservazioni posticipiamo il secondo punto all'ordine
  del giorno a  dopo  il  terzo  perchè  l'Assessore  non  è ancora
  arrivato.   Pongo  in  votazione  il  prelievo  del  terzo  punto
  all'ordine del giorno.  Chi  è  favorevole  resti  seduto,  chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    dDISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 884/A

     PRESIDENTE.  Si  passa  al terzo punto dell'ordine del giorno:
  Discussione di  disegni  di legge.

        PRESIDENTE.  Comunico che è stato presentato dal Governo, e
  già  diffuso,  il  preannunciato  emendamento  1.9,  allegato  al
  presente verbale, riassuntivo del disegno di legge in esame.
       Ricordo  che  i  deputati potranno presentare subemendamenti
  sino alle ore 14,00 di oggi.

     TRICOLI. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     TRICOLI. Signor Presidente,  nella  serata  di ieri ci è stato
  consegnato questo  maxi  emendamento  1.9. L'1.9 contiene in toto
  gli articoli già  approdati  in  quest'aula  e  che  sono  stati,
  diciamo, vagliati dalla competente commissione legislativa che è,
  appunto, la seconda commissione.
       Contiene, inoltre,  alcune parti che, invece, non sono state
  apprezzate per certi  versi  dalle commissioni o sulle quali c'è,
  probabilmente, la  necessità  di  valutare  se  la riscrittura di
  questo articolo ai  sensi  del Regolamento, cioè in base al testo
  scritto  e   agli   emendamenti  presentati  sia,  diciamo  così,
  attinente  al testo;  mi  spiego  meglio,  c'è  la  necessità  di
  valutare, secondo il  mio modesto parere, da parte del Presidente
  dell'Assemblea  l'ammissibilità  di  tutte  le  parti  di  questo
  maxi-emendamento, che  per  quanto riguarda i trenta articoli che
  già erano  approdati  all'Assemblea  nulla  quaestio,  per quanto
  riguarda, invece, altre  parti  che non fanno parte del testo del
  disegno di legge,  bisogna  andare  a  vedere dove la riscrittura
  tiene conto di  emendamenti  che  ab  origine erano ammissibili e
  dove, invece,  prende  in considerazione emendamenti che comunque
  sarebbero   stati   dichiarati   inammissibili  dalla  Presidenza
  dell'Assemblea.
       Non  voglio fare esempi, devo dire che, attenzione, in larga
  parte  è  quello  che  tutti  ci  aspettavamo, ma in alcune parti
  introduce  delle  novità  che  probabilmente non sono relative al
  testo  del  disegno di legge e in alcuni casi potrebbe comportare
  maggiori  spese,  non  nel  senso  che necessiti di una copertura
  finanziaria, perchè  il  Governo  è  stato  abbastanza attento su
  questo  punto,  ma  comunque determina inevitabilmente nella fase
  successiva dei maggiori oneri che bisognerebbe valutare.
       Allora, anche per capire come noi dobbiamo atteggiarci circa
  la presentazione dei subemendamenti a questo emendamento, abbiamo
  bisogno,   io   ritengo,   di   una  decisione  della  Presidenza
  dell'Assemblea   circa   l'ammissibilità  di  tutte  le  parti  e
  successivamente  un  termine,  sicuramente,  più  ampio di quello
  concesso  ieri  alle  ore  14  di  oggi  per la presentazione dei
  subemendamenti,  che potrebbe essere, per esempio se la decisione
  della  Presidenza  dell'Assemblea  e  soprattutto il lavoro degli
  uffici intervenisse entro oggi, certamente martedì mattina che mi
  sembra  un  termine  congruo sia per noi, sia per il Governo, sia
  per l'esito positivo del disegno di legge. Grazie.

     DI  MARTINO , presidente  della Commissione e relatore. Chiedo
  di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     DI  MARTINO .  Chiedo  scusa per la raucedine innanzitutto. Io
  concordo con l'onorevole Tricoli per il rinvio del termine per la
  presentazione  degli emendamenti, non posso concordare sull'altra
  questione  nel  senso che vi è stata già una determinazione della
  Presidenza  dell'Assemblea  che  ha  deciso  che  le  Commissioni
  avevano  un  certo  termine  per  esprimere  il parere, trascorso
  infruttuosamente  quel  termine  si  intendeva reso per tutti gli
  emendamenti.
       Ritengo,  quindi,  che  il maxi-emendamento del Governo è in
  perfetta  linea  con  le norme regolamentari, se vi è un problema
  politico  evidentemente  si  affronterà man mano che si va avanti
  nell'esame del maxi-emendamento. Grazie.

     PRESIDENTE.   Signor   Presidente,   il   quesito  che  poneva
  l'onorevole Tricoli, ma anche la considerazione che esprimeva era
  legata non tanto  a  ciò  che è il recepimento di emendamenti già
  presentati, ma  l'avere  introdotto,  se ho ben capito, argomenti
  completamente nuovi  esula un pò dal contenuto degli emendamenti,
  ma credo che  la  vicenda  in fin dei conti sia superabile perchè
  avendo intenzione la  Presidenza  di  dare  un  congruo tempo per
  giungere alla  nuova  seduta  è  possibile, anche, individuare un
  eventuale passaggio  dalla Commissione di merito per esprimere un
  parere e concordare  anche  in  questo  caso  che, qualora questo
  parere  non venga  reso  entro  i  termini,  comunque  l'Aula  lo
  considera reso.
       Questo  mi  pare  se  il Governo non ha nulla da eccepire su
  questo potrebbe essere.

     STANCANELLI. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     STANCANELLI.   Signor  Presidente,  onorevoli   colleghi,   io
  intervengo  perchè il problema che ha posto  l'onorevole  Tricoli
  non  è  come lo ha interpretato il Presidente  della  Commissione
  perchè in effetti si era stabilito che tutti gli  emendamenti che
  andavano   alle  Commissioni  e  che  non  venivano,   entro   un
  determinato  periodo esaminati, dovevano considerarsi  accolti  e
  questo è vero.
       Il  problema  che ha posto l'onorevole Tricoli è diverso: la
  Commissione  finanze, la sera del 17 marzo u.s. decise di portare
  in  Aula  un  disegno  di  legge non diverso nel senso che era un
  altro,  ma più limitato in relazione a quello che era stato messo
  prima in discussione, invece di 54 articolo circa 35-36, quindi è
  su  quel  testo  che  stiamo  discutendo; a noi pare che nel maxi
  emendamento siano stati inserite norme che fanno riferimento alle
  norme  stralciate,  ora se è vero che quest norme potevano essere
  portate in Aula come emendamenti se erano attinenti al disegno di
  legge che era stato esitato dalla Commissione nulla quaest, ma se
  se  sono norme che non hanno nessuna attinenza a quello esitato a
  questo  punto allora riteniamo che siano improponibili per cui la
  richiesta  dell'onorevole  Tricoli è in riferimento al potere del
  Presidente  dell'ARS  di  dichiarare  proponibili o improponibili
  delle  norme  non perchè non sono state esaminate e quindi devono
  tornare in Commissione, ma perchè sono altra cosa in relazione al
  disegno di legge che noi dobbiamo discutere.

     PRESIDENTE.  Onorevole  Stancanelli,  io prendo atto della sua
  precisazione  lei  si renderà conto che questo lavoro è per certi
  versi  un po' complesso e allora se i deputati individuano, anche
  informalmente, le parti che secondo loro ricadono nel caso da lei
  citato  lo  facciano  conoscere  al  Presidente  e  il Presidente
  tenterà in qualche maniera di trovare la soluzione.

     STANCANELLI.  Scusi  Signor  Presidente,  in  questo  senso si
  spiega anche la proposta dell'onorevole Tricoli e mi pare che sia
  d'accordo  anche il Presidente della Commissione, di allungare il
  termine  per  la presentazione di emendamenti che potrebbe essere
  orientativamente posta a martedì prossimo avere la possibilità di
  presentare  i  subemendamenti e di fare anche questo lavoro sulle
  norme che noi riteniamo non siano proponibili.

     PRESIDENTE.  Sì, ad  una  sola  condizione:  io  non ho alcuna
  difficoltà, e se  il  Governo  ritiene di eccepire vorrei pregare
  l'assessore Piro comunque  di  far cenno al Presidente, io non ho
  alcuna difficoltà  a  consentire  questo, tenendo conto comunque,
  secondo i lavori predisposti questo disegno di legge dovrà essere
  posto in votazione entro la fine della prossima settimana.

     STANCANELLI. ...soltanto il termine per la presentazione degli
  emendamenti fermo restando quello che si è stabilito in relazione
  ai lavori.

     PRESIDENTE.  Bene, allora per la prima parte abbiamo detto che
  lavoreremo  con la Presidenza secondo anche un incontro informale
  che  può essere fatto con suggerimenti che possono essere dati al
  Presidente,  per  questa  seconda parte, invece, chiedo il parere
  del Governo.

     PIRO.  Assessore  per  il  bilancio  e  le  finanze. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     PIRO,   Assessore   per  il  bilancio  e  le  finanze.  Signor
  Presidente,  onorevoli colleghi, per quanto riguarda la richiesta
  che  è  stata  prospettata  di  avere  un  tempo  più congruo per
  l'analisi   del   maxi   emendamento   e   la  presentazione  dei
  subemendamenti,  in considerazione del fatto che così com'è stato
  da  ella  annunciato  ieri  sera  la  seduta  riprenderà  venerdì
  prossimo,  il  Governo  non  ha nulla in contrario a che si possa
  consentire  un  termine  più  congruo, mi pare sia stato indicato
  nella  giornata di martedì, che è un termine credo congruo per la
  presentazione  dei subemendamenti e utile comunque per un'analisi
  e  un  approfondimento  dei  subemendamenti  stessi che dovessero
  eventualmente essere presentati, quindi da questo punto di vista,
  Presidente,  da  parte  del  Governo  non c'è nessuna contrarietà
  anzi.
       Vorrei  però,  Signor  Presidente se mi consente, brevemente
  evidenziare  un  paio di punti: ovviamente il Governo ha fatto un
  sforzo  intanto  per  presentare  un  maxi  emendamento  che  non
  contenesse  elementi  di  evidente  incompatibilità con l'assetto
  della  legge  perchè  questo  è stato comunque l'intendimento fin
  dall'inizio   del   Governo   cioè  quello  di  avere  una  legge
  finanziaria   che   mantenesse  un  assetto  legato  a  norme  di
  programmazione  e  di  controllo  e norme volte alla riduzione di
  spese ed a incremento di entrate.
       E  tuttavia,  è  evidente  che  se  da  parte del Presidente
  dell'Assemblea,  dovesse  essere  rilevato  qualche  elemento  di
  contrasto   insanabile   fino   al   punto  di  essere  giudicato
  improponibile,   il   Governo   prenderà   atto  delle  eventuali
  valutazioni della Presidenza.
       Tuttavia  ancora,  il  testo  presentato è un testo che così
  come  peraltro  vuole  il  nostro  Regolamento,  è  un  testo non
  soltanto che accorpa  in  un  unico articolo per le problematiche
  che sono emerse e per le ragioni che qui ha evidenziato ieri sera
  il Presidente della Regione,  ma  è un testo che si è sforzato di
  tener conto innanzitutto  del  dibattito  che  si è sviluppato in
  questi  giorni in  Assemblea,  ma  anche  nelle  varie  prese  di
  posizione.   Degli   emendamenti   che   sono  stati  presentati,
  emendamenti signor  Presidente  che  sono  quelli  del Governo ma
  quelli  che   sono   pervenuti   dalle  Commissioni  in  sede  di
  espressione di  parere  e ovviamente degli emendamenti d'Aula che
  sono stati  presentati  dai  deputati.
       Ovviamente,  essendo  stata  presentata  una  mole piuttosto
  consistente di  emendamenti,  5.000  emendamenti  ovviamente si è
  tenuto conto di  quegli  emendamenti  che avevano, questi si, una
  loro compatibilità con  il  testo.  Quindi il testo si ripresenta
  non solo come maxi-emendamento ma anche come testo di riscrittura
  del testo già  presentato.  Per  quanto  riguarda  il  resto se è
  necessario,  signor Presidente, un approfondimento in Commissione
  credo che in  questi  giorni  potrà  essere fatto ma riterrei non
  opportuno un ulteriore  passaggio  sotto forma di parere, mi pare
  che non sia stato chiesto per altro...

     STANCANELLI. No, siamo contrari addirittura.

     PIRO,  assessore  per  il  bilancio e le finanze. ... per ogni
  approfondimento che si volesse fare il Governo è disponibile.

     PRESIDENTE.  Si  prende atto delle dichiarazioni del Governo e
  ci comportiamo secondo la linea concordata. Onorevoli colleghi se
  siamo   d'accordo   procediamo  in  questi  termini:  apriamo  la
  discussione   generale   direttamente   sull'emendamento  1.9  di
  riscrittura,  non apriamo la discussione generale sull'articolo 1
  del  disegno  di legge in Aula dando per scontato chiediamo tempo
  sino   alla   serata  del  martedì  per  la  presentazione  degli
  emendamenti.  Non  sorgendo osservazione resta così stabilito. E'
  aperta la discussione generale sull'emendamento 1.9.

     TRICOLI. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     TRICOLI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiaramente è
  un  emendamento  che abbiamo letto questa notte, dunque procederò
  un po' "a braccio" su alcune considerazioni. Rimangono intanto le
  mie  perplessità  che  avevo  già avanzato in sede di discussione
  generale  sulla mancata opportunità in questa sede legislativa di
  agganciare  la  programmazione  al  bilancio.  Cioè dire anche in
  termini  strutturali  chi  è stato assessore per il bilancio e le
  finanze   non   ha   potuto  non  rilevare  che  è  assolutamente
  inopportuno   continuare   a   tenere   separate   la   direzione
  programmazione  e  la direzione bilancio, soprattutto in una fase
  in cui  i  fondi  uno  e  i  fondi  regionali  sono  sempre  meno
  consistenti  e  i  fondi  comunitari  invece  sono, fino ad oggi,
  cospicui e invece un problema circa la allocazione corretta delle
  risorse  è  stato  determinato  probabilmente  proprio  da questa
  mancata  correlazione  tra  direzione  programmazione e direzione
  bilancio.
       E dunque rimangono  tutte le mie perplessità in ordine ad un
  sistema che condivido nella sua filosofia ma non condivido invece
  nella estrinsecazione pratiche che avrebbe appunto invece avrebbe
  avuto miglior sorte  se  in  questa  sede  si fosse stabilità che
  anche in termini  operativi  l'assessore  per  il  bilancio  e le
  finanze è anche  assessore per la programmazione. Non si è voluto
  accogliere questa  opportunità rimandando ad un secondo tempo che
  non sappiamo se  sarà  lontano  o vicino questa ulteriore riforma
  dell'amministrazione  regionale.
       Su questo maxi-emendamento  ho visto che vi sono alcune cose
  che naturalmente  comportano inevitabilmente un aggravio di spese
  come quello  che  riguarda  il  riconoscimento della indennità di
  pubblica sicurezza  ai  custodi  dei beni culturali e monumentali
  che assumeranno anche  i compiti di vigilanza.  Io ho perplessità
  su questo articolo, vero è che proprio recentemente alcuni giorni
  fa l'Assemblea  regionale  siciliana  ha  approvato un ordine del
  giorno che impegnava  il  Governo a fare ciò ma proprio in quella
  sede io prendendo la parola ebbi modo di sollevare alcune riserve
  in merito a  questa  opportunità soprattutto perchè ritengo che i
  compiti degli  istituti  di  vigilanza  non  possano essere messi
  sullo stesso piano  ai  compiti che potrebbero svolgere i custodi
  con un,  appunto,  particolare  corso di riqualificazione che gli
  dia la opportunità  di essere armati sul posto di lavoro.
       Ci sono tutta una serie poi di norme che riguardano i Comuni
  che meritano  un  approfondimento maggiore che faremo nel momento
  in cui presenteremo  gli  emendamenti  ma che già sollevano delle
  perplessità, perplessità  perchè  introducono  tutta una serie di
  lacci e lacciuoli  che  mirano  a  condizionare  la  spesa  delle
  amministrazioni locali  e  che  ovviamente attraverso una analisi
  più approfondita che nei prossimi giorni faremo, andremo a vedere
  che cosa si annida dietro questo maxi emendamento.
       Ci sono comunque  una  serie  di nuove norme che francamente
  bisogna ancora andare  a  comprendere nel suo pieno significato e
  probabilmente in  sede  di  illustrazione  degli  emendamenti che
  avremo la possibilità  di fare la prossima settimana saremo molto
  più  precisi.   Ci   sono   alcune  novità,  mi  pare,  circa  lo
  sfruttamento delle  risorse  minerarie  e termali laddove si dice
  che per esempio  nove  decies  ai  fini  dello sfruttamento delle
  risorse minerarie  e termali ricadenti all'interno del territorio
  il Comune è  autorizzato  a costituire società miste a prevalente
  capitale privato.
       Ora io voglio  capire  che cosa significa questo perchè dare
  l'autorizzazione al Comune  a  costituire  la società mista è una
  cosa, dare  l'autorizzazione  al  Comune a costituire una società
  mista  a  prevalente  capitale  privato  significa  di  fatto  la
  alienazione di alcuni  beni  sui  quali occorre fare un attimo un
  ragionamento perchè bisogna comprendere quali sono i limiti che i
  Comuni  possono   avere  nello  sfruttamento  di  queste  risorse
  minerarie che, ripeto,  lo  ricordo a me stesso, non sono risorse
  nella disponibilità  ai  Comuni,  ma  sono  risorse proprie della
  Regione e quindi  pur  avendo un apprezzamento per questa spinta,
  come dire  liberista,  chiamiamola  così,  è  chiaro  che  questo
  liberismo non si  può  spingere  fino  al  punto di consentire ai
  Comuni uno sfruttamento delle risorse minerarie e termali che non
  sono dei Comuni  ma  sono  della  Regione senza alcun paletto che
  venga posto in questa iniziativa legislativa.
       Ci sono una  serie  proprio  appunto di novità che già erano
  presenti precedentemente, mi  pare che però vi siano delle novità
  negative nella misura  in  cui  per  esempio le cantine di Noto e
  Milazzo  che  dovevano essere incorporate nell'Istituto regionale
  della vite e del vino da cui oggi dipendono si è corretto un poco
  il  tiro  dicendo  che  si  garantisce  l'espletamento  da  parte
  dell'Istituto   incorporante   delle   specifiche   funzioni  già
  esercitate dalle incorporate cantine sperimentali.
       A questo punto  non  si capisce che cosa voglia dire, atteso
  che o queste  cantine  esistono  e  vivono  attraverso un proprio
  budget, un  proprio  patrimonio  oppure vengono soppresse ma dire
  che vengono incorporate  ma  si  continua tutto come era prima mi
  sembra  un po' una forma gattopardesca di dire cambiare tutto per
  non  cambiare nulla, e a questo punto non capisco perché  rimanga
  questa  novità  legislativa.  Ci sono alcune norme sulla pubblica
  amministrazione  che  dobbiamo approfondire ulteriormente, alcune
  attribuzioni  ai  direttori  della Regione siciliana che dobbiamo
  analizzare  con  maggiore attenzione, ci sono anche alcune novità
  riguardanti soprattutto il settore della agricoltura e i consorzi
  di  bonifica  che,  signor Presidente, non si può dimenticare che
  sono  certamente  tra  i  principali  artefici del dissesto della
  Regione   siciliana.  I  consorzi  di  bonifica  sono  ormai  dei
  carrozzoni,  che  servono  spesso  soltanto  alla  gestione di un
  rapporto privilegiato con la popolazione sui quali insistono tali
  consorzi  e  che,  certamente,  avrebbe  bisogno  di  un maggiore
  approfondimento  e,  questo,  naturalmente  lo  faremo.  Vogliamo
  capire  che  cosa  significa  quando  si  dice, per esempio, alla
  lettera  e) 'l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
  per  le  funzioni non trasferite ai consorzi di nuova istituzione
  di  cui  all'articolo  6, etc., nomina un commissario liquidatore
  scelto   tra   i   funzionari  in  servizio  dell'Amministrazione
  regionale  per  ogni  singolo  gruppo  di  consorzi  soppressi  e
  ricompresi nel territorio del consorzio di bonifica'.
       Perché  si  potrebbe  annidare,  dietro  questa  norma,  uno
  strumento per  potere immediatamente procedere alla decapitazione
  di una serie di vertici  per  fare posto poi ad altri vertici. Ci
  sono tutta una serie  di  norme  che,  secondo me, determinano un
  maggiore onere a  carico  del  bilancio  della Regione e, dunque,
  bisognerà vederli  con  maggiore  approfondimento.  Ecco, ci sono
  tutta una serie  di  cose  veramente  nuove  che certamente erano
  ricompresi negli emendamenti,  ma  proprio  perché  non  sono poi
  stati   vagliati   attentamente,   soprattutto  alla  commissione
  bilancio, si  è  determinato  un  disorientamento  del Parlamento
  regionale.
       Ci  cono  tutta   una   serie   di   norme   sul   personale
  dell'Amministrazione regionale ma soprattutto sul personale degli
  enti  locali,  su   cui  vorremmo  discutere  e  approfondire  il
  dibattito.  L'articolo  23  sexies  dice  'gli  enti  locali  che
  inquadrano personale nella  propria  dotazione  organica  o al di
  fuori di essa per  mobilità  derivante  da  esubero da altri enti
  locali, sulla  base  della legislazione vigente, usufruiranno dei
  corrispondenti  trasferimenti finanziari regionali riguardanti il
  medesimo  personale  in   mobilità,   già  assunto  in  forza  di
  autorizzazione regionale. Bisogna capire se c'è un maggiore onere
  a carico dello  Stato. Tutte cose che vedremo, signor Presidente,
  quando all'esame degli  emendamenti,  andremo a capire meglio che
  cosa dobbiamo fare di questa legge finanziaria.

     STANCANELLI. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     STANCANELLI.   Signor   Presidente,   onorevoli  colleghi,  io
  intervengo  in  questa  discussione  generale  facendo  presente,
  innanzitutto,  che   il  maxi  emendamento  presentato,  data  la
  corposità e per  questo  ringraziamo  sia  il  Presidente  che il
  Governo che ha accolto  la nostra richiesta di rinviare a martedì
  la  presentazione   dei   sub-emendamenti,   abbisogna   di   una
  approfondita lettura. Io  mi limiterò ad evidenziare alcuni punti
  che  ritengo poi  possano  fare  parte  dei  sub-emendamenti  che
  personalmente,   come  alleanza  nazionale,  presenteremo  perché
  riteniamo che alcuni  di  questi  elementi vadano ben considerati
  dall'Assemblea ai fini delle proprie determinazioni.
       Innanzitutto  ritengo   che  debba  attenzionarsi  la  parte
  dell'emendamento   relativa   alla   legittimazione   delle  sedi
  armentizie, perché mi pare che questa parte della norma sia molto
  ampia e possa portare  a  degli  inconvenienti nel momento in cui
  l'Assessore per l'agricoltura  e  le  foreste  è  autorizzato  ad
  libitum a legittimare gli  insediamenti  di  coloro i quali negli
  anni  hanno  avuto  questo  possesso  degli  immobili.  Mi  pare,
  leggendo la norma, che la legittimazione che l'Assessore può fare
  possa  essere  considerata   molto   ampia.  Non  vorrei  che  si
  arrivasse  a  cedere  proprietà   a   chi   non  abbia  i  titoli
  espressamente previsti dalla  norma.  E  quindi  in  questo senso
  presenteremo  degli emendamenti  che  almeno  diano  certezza  di
  diritto.
       Altro argomento che ho già sollevato in Commissione Bilancio
  e che è  stato  oggetto  di emendamento all'originario disegno di
  legge e che sarà  oggetto  di  subemendamento  è  quello relativo
  all'IRCAC  che  per  i   suoi   compiti  di  istituto  si  vedeva
  riconosciuto dalla Regione  con  la  legge  finanziaria dell'anno
  scorso l'1,75 per cento di commissione sui crediti in sofferenza.
       Devo dire che  in  questo  disegno di legge l'1,75 per cento
  viene portato a  1,50,  però l'anomalia che ho fatto presente già
  in Commissione, ma  che  non  è  stata  tolta  è  quella  che  fa
  riferimento ai  crediti  nel  loro valore nominale nonostante sia
  avvenuta, avvenga  nel  corso  degli  anni  la  svalutazione  dei
  crediti stessi per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.
       Allora succede che dei  crediti in sofferenza al loro valore
  nominale possono essere portati  per  anni,  per decenni, possono
  non essere chiuse queste partite ed essere lasciate anche con una
  lira sola; però il  loro  valore  nominale iniziale poteva essere
  per miliardi e allora si ottiene il duplice risultato che l'IRCAC
  riesce ad avere le agevolazioni fiscali portandole in detrazione,
  ma nello stesso tempo,  lasciando il valore nominale, prende ogni
  anno l'1,50 per cento sul credito in sofferenza.
       Mi pare sia una cosa  che  non  porti  risparmio  alle casse
  della  Regione;   questo  disegno  di  legge  aggiunge  all'IRCAC
  un'ulteriore commissione del 40  per  cento;  in  Commissione era
  stato  previsto  il  30  per  cento  sui  crediti  effettivamente
  riscossi.
       Ci rendiamo  conto  che  tutto  quello  che viene recuperato
  praticamente va nelle  casse  dell'IRCAC  e non nelle casse della
  Regione.  La Regione deve  pagare  questa  operazione.  Quindi ci
  prefiggiamo di presentare alcuni  emendamenti  che  non  sono  di
  natura ostruzionistica, ma vogliono migliorare il testo.
       Ritengo  che   sia  importante  il  discorso  relativo  alla
  soppressione di  alcuni  enti  inutili.  Ne mancano parecchi, noi
  proporremo la  soppressione di circa cinquanta enti che riteniamo
  inutili;   abbiamo già  presentato  in  Commissione  Bilancio  un
  emendamento  assieme all'onorevole  Tricoli.  Ma  quello  che  ci
  meraviglia è che troviamo in questo maxi-emendamento ...

     PIRO, assessore per  il  bilancio  e  le  finanze.  Non  enti,
  commissioni, comitati.

     STANCANELLI.  Sì,  commissioni   e  comitati.  Quello  che  ci
  meraviglia  è  che   troviamo   in   questo  maxi-emendamento  la
  riproposizione - ecco perché  abbiamo  posto  il  problema  della
  proponibilità di alcune norme presenti in esso - di norme che non
  sono state esaminate dalla Commissione Bilancio e che sicuramente
  avranno formato oggetto  di  qualche  emendamento governativo, ma
  che non riteniamo che  possa  essere  proponibile in questa sede,
  perché non è attinente  ad  alcuna  fattispecie.  Mi riferisco in
  particolare  all'abolizione   dell'ufficio  della  sezione  della
  motorizzazione di Catania  e  della  direzione compartimentale di
  Palermo ...

     DI MARTINO , presidente  della  Commissione e relatore.  Forse
  non c'è.

     STANCANELLI. C'è,  Purtroppo  c'è,  quindi riterremo che debba
  essere considerato  improponibile.  Se la Presidenza non fosse di
  quest'avviso,  presenteremo   un  emendamento  soppressivo  anche
  perché  è in contrasto  con  tutta la legislazione nazionale, che
  ha un'indicazione diversa  in  relazione alle sezioni provinciali
  delle motorizzazioni.
       Non vorrei che questa  norma,  che  non  è  stata  esaminata
  non  perché   non abbiamo avuto  il  tempo,  ma  perché  è  stata
  stralciata dalla Commissione Bilancio, rientri dalla finestra.
       Quindi,  su questo  ci  attrezzeremo  sia  per  proporre  la
  improponibilità sia per l'eventuale emendamento soppressivo e, se
  è necessario, per regolamentare in Sicilia la materia così come è
  regolamentata in tutto il resto d'Italia.
       Io  non  ho  avuto  il  tempo,  devo  dire,  di  fare  altre
  valutazioni  sul  maxi-emendamento   per   cui   mi   riservo  di
  intervenire   sui  singoli   emendamenti   quando   verranno   in
  discussione.

     PRESIDENTE. E' iscritto  a  parlare  l'onorevole Caputo. Ne ha
  facoltà.

     CAPUTO. Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  è sempre un
  privilegio  parlare  dopo   il   vicepresidente  del  mio  gruppo
  parlamentare  perché   ciò  mi  dà  modo  di  ampliare  il  campo
  dell'intervento.
       A me spiace che  qui  in  Aula  ci  sia solo l'Assessore pro
  tempore al bilancio  e alla programmazione, ma indubbiamente è un
  uditorio sicuramente qualificato e puntuale.
       Voglio  subito   sollevare   una   pregiudiziale  di  natura
  procedurale e  formale,  che  rimetto  all'attenzione  anche  del
  Governo e dalla  Presidenza dell'Assemblea per quanto riguarda il
  prosieguo dell'analisi  di  questo  importante  e  straordinario,
  sotto l'aspetto, non  me  ne  voglia l'assessore, onorevole Piro,
  sotto l'aspetto dell'ingresso  in  Aula,  come  procedura,  di un
  unico emendamento che sostituisca interamente la Finanziaria.
       Io non so  l'apprezzamento  che  i colleghi deputati faranno
  nei  giorni  successivi  e  nei  dibattiti  successivamente  alla
  discussione  generale   di   questa  proposta  del  governo,  che
  indubbiamente ha il  pregio per l'opposizione e per la Sicilia di
  dimostrare che questo  governo  non  esiste più nei fatti e nella
  composizione.
       E' un governo che non ha più i numeri per garantire all'Aula
  un approfondito, sereno  e  tempestivo  dibattito su un documento
  importante che  è  la  programmazione  finanziaria  precedente al
  bilancio, ma al contempo  ci  dà  la  possibilità  di capire e di
  denunziare all'opinione  pubblica  siciliana  e non soltanto alle
  forze politiche presenti  in quest'Aula che questo governo non ha
  più  i  tempi   per   andare   avanti   e   assicurare  un'idonea
  programmazione d'Aula in rapporto a quelli che sono gli obiettivi
  di questo governo, ammesso  che ne abbia mai avuto uno dal giorno
  del suo frettoloso e rocambolesco insediamento.
       Io sono convinto  che  la  discussione  di questo documento,
  perché non ho  altri  termini  per  chiamarlo,  dovrei  chiamarlo
  maxi-emendamento,  maxi-subemendamento, dovrei chiamare ribaltone
  di una Finanziaria di un governo  nato dal ribaltone, ma io credo
  che  non è possibile  sottoporre  all'Aula  dal  punto  di  vista
  procedurale un maxi-emendamento.
       E' vero  che nei corridoi, signor Presidente dell'Assemblea,
  si è sentito  che  c'è  una prassi consolidata, addirittura nella
  storia di questo  Parlamento, nella storia recente c'è la prassi,
  credo  che  con  il  governo  Leanza  si  sia  dato  vita  ad  un
  subemendamento, ma mi  pare  una  grande forzatura giuridica fare
  passare  per  una  consuetudine  un  unico  ed  isolato  episodio
  all'interno di questo  Parlamento.  Addirittura  mi è stato detto
  che la Camera o  il  Senato  per  ben  due volte nella sua storia
  abbia seguito questa prassi.
       Si parla di  una  legge,  la  cosiddetta  "legge 148", ma io
  credo,  per  quelli   che   sono  i  miei  ricordi professionali,
  scolastici e universitari, che  due  casi  isolati  nel  contesto
  storico di un Parlamento nazionale e un caso isolato nel contesto
  storico di un Parlamento  siciliano  non  consentano  di  parlare
  (e qui mi rivolgo al mio  amico  e collega avvocato del Gruppo di
  Forza Italia), di una  prassi  consolidata  che  ci  consenta  di
  stravolgere invece quella prassi  consolidata che è l'esame della
  Finanziaria da parte del Parlamento regionale.
       Credo, altresì, che  questo subemendamento sia improponibile
  e credo che sicuramente  i  colleghi  dell'opposizione  -  perché
  dalla  maggioranza  ci  potremmo   solo   aspettare  in  Aula  un
  appiattimento  non solo mentale  ma  anche  politico  -  potranno
  approfondire questo argomento.
       Non   credo,   infatti,    che    sia   possibile   con   un
  subemendamento, con un unico  maxi-emendamento  (siamo in tema di
  maxi-processi, di maxi ribaltoni) addirittura scavalcare la legge
  e prevedere lo scioglimento di enti e di istituti come le Terme o
  come le Aziende di turismo  siciliano.  Con  un  comma  di questo
  emendamento, addirittura nell'articolo  12,  si  parla  che  "nel
  quadro generale del  riordino  del  settore turistico l'assessore
  regionale per il turismo,  le  comunicazioni e i trasporti attiva
  entro tre mesi dall'entrata  in  vigore della presente legge...".
  Cioè praticamente noi  abbiamo  trasformato questo emendamento in
  una legge, e addirittura tre mesi  dopo questa legge si dà delega
  all'assessore  al  turismo di  sciogliere  tutte  le  21  aziende
  siciliane  comprese le Terme,  compresi  gli  altri  istituti  di
  natura e promozione termale e turistica, e può addirittura con il
  successivo articolo 12bis, "si  da delega ai singoli assessori di
  riordinare un settore"
       Signore Presidente dell'Assemblea, lei è stato - prima della
  sua elezione allo scranno  più alto del Parlamento siciliano - un
  autorevolissimo e prestigioso deputato dell'opposizione. In altri
  tempi lei avrebbe - giustamente come ha fatto in altri casi, come
  la legge 7 e  come  il  dibattito  sugli  enti locali siciliani -
  gridato allo scandalo,  avrebbe gridato all'assalto di quello che
  è lo stravolgimento di  una  normativa perché non è possibile con
  un emendamento scavalcare la legge, trasformare un emendamento in
  legge,  perché   ho   le  mie  perplessità  dal  punto  di  vista
  giuridico,  normativo   e  procedurale.  E  addirittura  delegare
  assessori a riordinare un  settore che appunto perché  è nato con
  legge deve essere risolto con legge.
       Addirittura le Aziende  sono  nate  con  Regio-decreto e non
  possono essere cancellate con un colpo di mano.
       Quindi, signor Presidente,  la  invito  dal  punto  di vista
  della sua posizione  di  tutela  del  Parlamento  siciliano  e di
  massimo organo che deve garantire il rispetto delle procedure per
  l'osservanza della legge  -  perché  su questo sarà coinvolto, da
  parte del Gruppo di  Alleanza nazionale e mio personale, anche il
  Commissario dello Stato  -  che  venga  rispettata  la procedura.
       Perché  non  è   possibile   che   si   crei  un  precedente
  pericolosissimo che è  quello  che  quando  un  Governo attuale o
  futuro - ma non sarà possibile perché nessun governo futuro potrà
  mai essere così  claudicante  come  quello  attuale,  che  io amo
  chiamare "pro-tempore" -  possa  in  virtù e invocando le notorie
  difficoltà politiche  ed amministrative proporre al Parlamento lo
  stravolgimento di un assetto normativo consolidato.
       Quindi signor Presidente,  io  ritengo  -  ed  è una mozione
  procedurale questa qui  che  rassegno agli uffici di Presidenza e
  al Parlamento -  che  non  sia  possibile  procedere all'esame di
  questo emendamento e  che  la finanziaria debba ritornare in Aula
  nella sua interezza.
       In  ogni caso mi  riservo  poi  di  intervenire  nelle  fasi
  successive del dibattito.

     PRESIDENTE.   Onorevole   Caputo,   lei  ha  sollevato  alcune
  questioni  di carattere  politico  e  naturalmente  ha  il  pieno
  diritto di sollevarle  chiedendo  anche,  a  chi  di  dovere,  di
  poterle dare anche delle risposte.
       Lei ha sollevato delle questioni procedurali, le ha motivate
  e ha fatto riferimento  a  casi  utilizzati  in  passato, e lo ha
  fatto anche con dovizia di  particolari.  Lei ha posto la domanda
  ma si è data anche la risposta.
       Mi permetto dirle  che  per  quanto riguarda il contenuto di
  alcune parti dell'emendamento  che  non  dovessero  essere di suo
  gradimento,  lei   ha   facoltà   di   presentare   l'emendamento
  soppressivo e di chiedere che  l'Aula  si  pronunci su esso. Sono
  certo  che  questo  le   può   essere   sufficiente   a  garanzia
  dell'andamento corretto dei lavori.  Non  credo  che esistano gli
  estremi della pregiudiziale;  vorrei  evitare  che lei insistesse
  perché diversamente sarei  costretto ad interrompere la questione
  garantendo comunque tutto lo  spazio  necessario  perché si possa
  discutere sul contenuto  dell'emendamento.  In  nessun  caso sarà
  limitato il dibattito da questo punto di vista.

     CAPUTO. Le sono grato, signor Presidente.

     PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Briguglio. Ne ha
  facoltà.

     BRIGUGLIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, naturalmente
  l'emendamento  al disegno di  legge  n.  884,  alla  finanziaria,
  presentato dal Governo (abbiamo  avuto  poco  tempo  per  poterlo
  leggere ed analizzare) merita sicuramente un'analisi più attenta.
  Ci saremmo aspettati che  nella congerie di innovazioni, che pure
  i colleghi precedentemente  hanno sottolineato, figurassero degli
  emendamenti o, comunque, delle parti migliorative del testo della
  finanziaria. Riservandoci - come  ho  detto - di meglio esaminare
  il testo, abbiamo l'impressione  che  la  filosofia  politica del
  provvedimento non muti con  questo  intervento  del  Governo  sul
  testo, anzi, in qualche misura ci sembra che peggiori.
       Intanto  notiamo che c'è una in  qualche  modo  cornice  che
  attesta  che  questa è una finanziaria,  anche  in  questa  nuova
  versione,  in  cui  mancano norme  sostanziali  indirizzate  allo
  sviluppo ed all'occupazione e direi anche  con  uno scarso sforzo
  di  fantasia  da  parte del Governo che io  credo,  non  solo  il
  Parlamento ma, legittimamente, le categorie più disagiate, i ceti
  più  deboli  e  comunque  la  società   siciliana   si  sarebbero
  aspettati.
       Non c'è nemmeno un percorso di  coerenza. La soppressione di
  enti che pure è presente in questo  disegno  di legge nell'ottica
  del   contenimento   della   spesa  e  del   riordino   e   della
  razionalizzazione di questa materia su cui  più  volte  ci  siamo
  soffermati   non  ha  un  quadro  di   riferimento   organico   e
  complessivo,  obbedisce  quindi  ad una logica  non  obiettiva  e
  sicuramente ad una logica politica.
       Ci  saremmo  aspettati,  e  questo poteva  essere  anche  in
  qualche  modo accettabile, che si facesse,  si  cogliesse  questa
  occasione  per una ricognizione ed una  opera  di  repulisti,  di
  "pulizia   amministrativa"   portando  il   Parlamento   ad   una
  soppressione  di  enti  obiettivamente   inutili,   superflui  o,
  comunque,  non  più  aderenti  alla realtà  di  oggi.  Certamente
  un'area di questo tipo sarebbe stata quella  delle  opere pie che
  non  viene  intaccata  da  questo disegno di  legge  e  questo  è
  sicuramente un omaggio ai ceti politici centristi e neo-centristi
  che nella continuità dei governi di  questa  Regione  occupa, non
  soltanto fisicamente ma anche politicamente ed  anche  sul  piano
  della cultura politica, occupa sempre spazi preponderanti.
       Credo   anche   che   alcune,   ma    questo   avremo   modo
  successivamente di dirlo, pruriginosità di  alcuni  settori della
  maggioranza che sostengono questo Governo in  nome  della  difesa
  dei valori della legalità ed anche dell'ambiente siano fortemente
  compromessi da tutta l'area delle  norme ampiamente sponsorizzate
  che comunque ha sicuramente un tutore di eccezione nell'onorevole
  assessore per l'agricoltura. Ci sono delle  disposizioni,  a  mio
  parere,  di  dubbia  costituzionalità,  ma  non   spetta   a   me
  naturalmente un vaglio tecnico di questo tipo. In particolare gli
  articoli  13  e   14   del   maxi-emendamento   che   consentono,
  addirittura,  all'assessore   regionale   per   l'agricoltura  di
  procedere alla vendita di porzioni  di  sedi viarie che non siano
  necessarie al transito.  E  poi, bisognerà vedere quali sono, qui
  si vendono pezzi di sedi viarie della regione.
       Qual è l'autorità e  con quali criteri saranno stabiliti. In
  qualche caso potremmo dire  che  è  anche facile immaginare quale
  autorità determinerà quali  sono  questi  pezzi  dello  stradario
  delle  sedi  viarie della  regione  che  non  sono  destinate  al
  transito.
       Ci  sono  dei parametri per la vendita di queste aree, anche
  ricadenti in  zone  A,  B,  C.  Il che vuol dire in zone che sono
  previste   dagli  strumenti  urbanistici  anche  come  espansione
  edilizia  o,  comunque,  di  piena  destinazione edilizia secondo
  canoni   che   mi   sembrano   del   tutto   incoerenti  rispetto
  all'obbiettivo  che  l'amministrazione  e  che  il  governo della
  regione si è posto, o dice di porsi, con questo disegno di legge,
  che  è  quello  di  incamerare  quante  più risorse finanziarie è
  possibile.
       Perchè  il  punto di riferimento, il parametro, è quello del
  valore  agricolo  medio  delle  culture  o  il  doppio del valore
  agricolo  medio  delle  culture  che,  rispetto a grandi aree che
  ricadono,  lo ripeto, noi su questo quando discuteremo nel merito
  degli  emendamenti  a questa parte ci soffermeremo a lungo, credo
  che debba portare ad una riflessione approfondita. Così come, una
  riflessione  approfondita va posta rispetto alla previsione della
  sospensione anche di provvedimenti amministrativi già emessi, che
  vanno  a  sanzionare  l'occupazione abusiva di queste aree, anche
  con costruzioni.
       Qui  abbiamo,  addirittura, la legittimazione di occupazioni
  di terre  di uso civico destinate a terreni agrari o boschivi che
  perdono questa destinazione, così dice in modo elegante la norma,
  anche  per  effetto di strumenti urbanistici, e questo è un fatto
  normativo, o di edificazione. Quindi, già l'edificazione può fare
  perdere  questa  destinazione,  come  dire,  naturalistica  a cui
  siamo,  credo,  tutti  affezionati  però  lo  dobbiamo dimostrare
  concretamente.
       Noi  rispetto  a  questo,  siccome  noi crediamo che bisogna
  operare  con  la  massima  trasparenza  e non vogliamo che dietro
  questa  norma  ci  siano  maxi  operazioni o maxi regali, abbiamo
  presentato,  signor Presidente, due ordini del giorno che in modo
  selettivo,  senza  alcun intento ostruzionistico, chiedono che il
  governo   pubblichi,   annualmente,   l'elenco   dei  beneficiari
  corredato  di tutti i dati nella Gazzetta ufficiale della regione
  siciliana,  perchè  si  abbia  piena  cognizione  di  chi  sono i
  beneficiari  e  in quali proporzioni in qualche modo consistano i
  beneficiari stessi.
       Quindi,   io  credo  che  dinanzi  a  questo  testo,  vorrei
  ricordarne  anche  così, diciamo prima face, in prima analisi che
  si   pretende  di  potere,  in  qualche  modo,  effettuare  delle
  operazioni  di risanamento del bilancio con norme che colpiscono,
  in  modo pesante, anche i dipendenti della regione in dei diritti
  soggettivi, direi, in una sfera, non nella sfera dei privilegi su
  cui  credo che con il governo Provenzano, in modo particolare con
  la  prima  legge  finanziaria  della  regione,  si  operò in modo
  abbastanza   chirurgico.  Ma,  signor  Presidente,  quando  viene
  soppressa   la   possibilità  della  cessione  del  quinto  dello
  stipendio,  con  un  incameramento  forzoso di somme, e su questo
  credo   che   ci   siano   anche  dubbi  da  un  punto  di  vista
  costituzionale,  che  sono  già state versate dai dipendenti, che
  vengono così colpiti nel  diritto,  i diritti fondamentali, direi
  in  diritti  sociali quale  è  quello  di  potere  accedere  alla
  cessione  del quinto dello  stipendio  per,  come  dire,  bisogni
  primari quale quello  della  costruzione  della prima abitazione,
  quale è quello delle spese di matrimonio e così via, noi crediamo
  che il Governo, in ciò sollecitato dal Parlamento e certamente da
  noi, debba in qualche  modo  innestare  una  riflessione  perchè,
  concludo, sotto questo profilo  non  siamo  più  in  un'ottica di
  rigore ma su una linea  di  anti-socialità  che noi senza intento
  ostruzionistico, ma in modo fermo intendiamo contrastare.

     PRESIDENTE. E' iscritto  a  parlare  l'onorevole Vicari. Ne ha
  facoltà.

     VICARI. Signor  Presidente,  onorevoli colleghi, abbiamo avuto
  modo di poter  visionare  questo  testo  pervenutoci nella scorsa
  nottata, soltanto nella  parte  precedente  debbo dire che non si
  tratta di un emendamento di un vero testo sostitutivo.
       Io vorrei ricordare  all'Aula  i  percorsi avuti, i percorsi
  che  sono stati  tenuti  nelle  Commissioni  dagli  articoli  del
  precedente, dell'iniziale testo di legge.
       Sono successe cose, credo almeno non a mia conoscenza, nella
  storia di questa  legislatura  che  non  sono  sostenibili  e che
  dovrebbero  essere  censurate  anche  dal  Presidente  di  questa
  onorevole Assemblea.
       Si  è   verificato  che  nelle  Commissioni  competenti,  ad
  esempio, il  Governo  ha presentato degli emendamenti sostitutivi
  di tali articoli  che  sono  stati  approvati  dalle  Commissioni
  competenti e che poi  non abbiamo più ritrovato nel secondo testo
  di legge modificativo.
       Si   è   anche   verificato   che   emendamenti   apprezzati
  positivamente nella  loro  interezza  dalla  Commissione  o dalle
  Commissioni competenti, che  non  abbiamo più ritrovato nel testo
  pervenuto  in  Aula;  questo  è  un  percorso  che,  credo,  vada
  assolutamente censurato e  che  dovrebbe  essere  fermato  per il
  futuro nel rispetto di  un  Parlamento  e  nel  rispetto  di  una
  democrazia.
       Abbiamo  anche   assistito   poi   a  fatti  incoerenti  che
  certamente non  dimostrano  compattezza  e  coesione  e chiarezza
  all'interno dell'attuale  maggioranza  in  riferimento  ad alcuni
  temi che, in  un primo momento venivano presentati all'interno di
  una finanziaria, nel  secondo  testo  scomparivano  del tutto, si
  assisteva  in   Commissione   a   dichiarazioni  degli  Assessori
  competenti, nel senso  di  contrarietà al testo della finanziaria
  in  discussione   nelle  Commissioni  e  quindi,  scomparivano  e
  venivano cassati  nel  corso  dell'istruttoria nelle Commissioni;
  non abbiamo più  ritrovato  nel  secondo  disegno  di legge sulla
  finanziaria  e che  invece  oggi  quasi  come  per  un  miracolo,
  ritroviamo nuovamente in questo emendamento.
       Il riferimento, e partirei proprio dall'ultimo, è alla legge
  Galli dove in  più discussioni l'Assessore per i lavori pubblici,
  aveva ritenuto che  così  come  era  proposto  non  poteva essere
  trattato il recepimento  della  legge 36, che andava trattato con
  un'apposita norma legislativa che recepisse la legge 36, la legge
  nazionale 36 la  cosiddetta  legge  Galli, e  che  venisse  anche
  adeguata al sistema territoriale ed idrico della nostra Regione.
       Così si era  determinata  anche la Commissione a quanto pare
  però il Governo,  nel  corso  dei propri lavori, ha ripetutamente
  cambiato idea, e  una  cosa  sulla  quale  ci  ritrovavamo  tutti
  d'accordo  era  sull'individuazione  degli  ambiti  territoriali,
  proposti  inizialmente   nel   numero   di   5,   questo   numero
  corrispondeva già  esattamente  ad  alcune  società  o  ad alcune
  aziende che  dovevano andare a gestire questi ambiti territoriali
  assolutamente  sconnessi nella loro omogeneità territoriale, dove
  per esempio trovavamo  pezzi  di  città  di  Palermo con pezzi di
  città di Trapani  in  un ambito territoriale ottimale e così via,
  altre  città   divise   ma   accorpate   sotto  un  unico  ambito
  territoriale ottimale, provocandone indubbiamente un disservizio,
  una diseconomia  e comunque rispecchiavano già società, ripeto, o
  aziende esterne che dovevano andarle a gestire.
       In questa proposta non ritroviamo più il numero di 5, ma non
  ritroviamo neanche quel senso di massima, anche se poi ripeto era
  stato accantonato,  che  era  quello  di  individuare  gli ambiti
  territoriali ottimali con il numero corrispondente delle province
  regionali, e su  questo  noi avevamo già proposto un emendamento,
  sarà  adesso   un   subemendamento  per  individuare  gli  ambiti
  territoriali  ottimali nel  numero  di  9  così  quante  sono  le
  province e comunque far sì che la formazione di questi ambiti non
  sia di esclusiva  pertinenza del Presidente della Regione e anche
  le loro modifiche, ma  sia, come  esiste nella legge Galli e così
  come esiste nella  Regione Lombardia, che ha fatto un recepimento
  della legge Galli  ottimale,  cioè  la  migliore, sono  testi  di
  ingegneria idraulica  che sostengono che la Regione Lombardia nel
  recepire la legge  Galli  ha  fatto  una  legge migliorativa e su
  quell'esempio   gli   ambiti   territoriali   ottimali   venivano
  modificati ogni 3  anni  su  proposta  di comuni o altri soggetti
  interessati.
       In questo caso invece, questa norma prevede un accentramento
  ed una esclusiva competenza e pertinenza sia di  istituzione  che
  di modifica del Presidente della Regione.
       Per  quanto  riguarda altri aspetti, per esempio  legati  ai
  beni culturali non vengono tenute in considerazione, nel comma 5,
  le Fondazioni che invece sono esistenti hanno lo stesso  tipo  di
  servizi e fruizioni che hanno sia i musei che le gallerie  che le
  zone archeologiche, e su questo vorrei fare un  ragionamento  che
  poi serve anche per lanciare un sassolino, un pensiero  a  questo
  Parlamento  che poi spero possa recepire nelle sedi  opportune  e
  quindi in un successivo disegno di legge sulla  distribuzione dei
  proventi  dei  biglietti  venduti  nei  musei,  gallerie  e  zone
  archeologiche; cioè noi dobbiamo sgomberare un modo di operare ed
  intendere il  territorio  regionale  siciliano come un territorio
  assolutamente   omogeneo  identico  senza  concentrare  i  nostri
  sforzi, i nostri investimenti in alcune aree che sono tipicamente
  e notoriamente, anche  riconosciute  in tutto il mondo, come zone
  principali di attrazione turistica.
       Ci sono alcuni  territori  della nostra Regione che ci fanno
  conoscere in tutto  il  mondo,  il  patrimonio  della  Valle  dei
  Templi, di Monreale,  di  Cefalù, di Piazza Armerina, di Noto, di
  Erice  e di  altri,  non  appartengono  indubbiamente  a  noi  ma
  appartengono ad una coscienza collettiva mondiale.
       Allora, andare a trattare questi centri e tutto  quello  che
  significa di supporto  a  questi  centri come una qualsiasi altra
  città o paese  della  Sicilia  significa  non  avere chiaro da un
  punto di vista di concentrazione turistica, quello che il Governo
  vuole fare.
       Quindi farei una  distinzione  tra  centri di serie A e così
  via,  ma  non   perché   siano   migliori   di  altri  ma  perché
  indubbiamente sono  quelli  in  cui  si concentra una popolazione
  fluttuante maggiore,  in  alcuni  periodi  dell'anno, rispetto ad
  altri.
       E allora rispetto  a  questa  concentrazione che fa sì anche
  che Comuni con popolazioni residenti di 10.000 abitanti subiscono
  a seguito  di  questo  patrimonio  architettonico,  culturale  ed
  ambientale, delle punte di presenze che arrivano anche a 60.000 a
  70.000, significa che  dobbiamo avere un rapporto con questi enti
  locali più elastico  e  non  in maniera fredda, così come avviene
  attualmente.
       Questo significa  che per esempio l'erogazione dei fondi che
  la regione dà  a  questi enti locali non può essere limitatamente
  alla popolazione residente ma anche alla popolazione fluttuante.
       E così,  concludendo il mio intervento, questi proventi, per
  ritornare da  dove sono partita, dovrebbero essere distribuiti in
  maniera proporzionale  alla  somma  della popolazione residente e
  fluttuante al fine di assicurare, garantire poi l'investimento di
  questi proventi in quei beni che insistono in quei territori.

     PIRO,  assessore  per  il  bilancio  e  le finanze. Chiedo una
  sospensione tecnica di cinque minuti.

     PRESIDENTE. La seduta è sospesa per 5 minuti.

    (La seduta, sospesa alle ore 13.08, è ripresa alle ore 13.15)

    La seduta è ripresa.

    E' iscritto a parlare l'onorevole Bufardeci, ne ha facoltà.

     BUFARDECI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo,
  volendo però precisare, per ragioni di chiarezza e di onestà, che
  un   simile,  corposo   maxi-emendamento   come  viene  definito,
  certamente necessita di  un  approfondimento  che non ho avuto il
  tempo di potere maturare.
       La semplice  lettura  non  penso  sia  sufficiente  a potere
  affermare di  conoscere  perfettamente il testo, perché  soltanto
  fare i riferimenti  e i raffronti normativi, comporta un lasso di
  tempo assolutamente superiore  a  quello  che fino adesso è stato
  possibile dedicare a questa attività.
       Lo dico per dovere  e  lo  dico per significare anche che il
  mio  intervento  sarà  assolutamente limitato alle considerazioni
  generali che mi sento  di  potere formulare sul testo e ad alcune
  considerazioni  di  carattere  politico,  che  vorrei  sottoporre
  all'attenzione di  un'Aula che peraltro tristemente vede soltanto
  due deputati della  maggioranza  presenti,  che  è un fatto credo
  importante e grave.
       Io vorrei significare, per quanto riguarda questo testo, che
  è nostra  intenzione  cercare di migliorarlo perché questo testo,
  secondo me, ha  un  vizio di origine, è un testo presuntuoso ed è
  un testo  assolutamente esorbitante rispetto a quelle che sono le
  materiali possibilità  e  di questo Governo e della sua eventuale
  maggioranza; è  anche  presuntuoso  perché  ritiene,  in  sede di
  eventuale richiesta  di  fiducia, di potere sorpassare 'de plano'
  tutte le  questioni che, viceversa, a mio avviso, dovevano essere
  oggetto di  una  ben  maggiore  attenzione  delle  commissioni di
  merito prima e della commissione finanza dopo.
       Sin da  adesso,  voglio  intanto anticipare - lo hanno fatto
  probabilmente altri  colleghi  che  mi  hanno  preceduto,  ma  mi
  interessa rimarcarlo - che credo che nella formulazione di questo
  maxi-emendamento  vi  siano  delle parti assolutamente nuove, non
  parti riformulate  del  vecchio testo della finanziario, né parti
  che siano  oggetto  di una rivisitazione frutto dell'accoglimento
  degli emendamenti o dei sub-emendamenti presentati al testo base,
  all'884.
       Credo che, laddove questa affermazione venisse confermata da
  effettive presenze nel testo di parti assolutamente nuove, quindi
  non frutto di riformulazioni, ma frutto di vera e propria novità,
  è  chiaro   che   l'iter   procedurale  dei  lavori  deve  essere
  assolutamente corretto  e  diverso,  non  è  possibile,  infatti,
  trattarlo direttamente  in  Aula,  senza che prima le commissioni
  abbiano a esprimersi.
       Credo che  questo sia avvenuto, ma ribadisco, la lettura che
  ho dato fino  adesso  non mi consente di poterlo affermare con la
  certezza  che   devo   a   quest'Aula,   quindi   lo  pongo  come
  interrogativo, ma  lo  pongo  anche  come  pregiudiziale  sin  da
  subito, nelle  ipotesi  che  questa  affermazione abbia ad essere
  confermata dai fatti.
       Voglio  anche  dire  che  è  presuntuosa  questa finanziaria
  perché ritiene -  ribadisco - in unica soluzione, di trattare una
  serie di argomenti  che,  a  mio  avviso,  abbisognavano di altri
  tempi, di altre forme  e  di  altre  modalità. Non è a mio avviso
  ipotizzabile,  in   questa   fase,   potere   andare  a  dirimere
  controversie significative, ovvero recepire norme importantissime
  con  un testo  che  diventa  effettivamente,  a  mio  avviso,  un
  omnibus. In buona  parte  questo  testo rappresenta la  summa  di
  tante cose.
       E io credo  che questo testo sia presuntuoso, poi, perché, a
  mio avviso, non  si  rende  conto  di  quelle che sono, in questo
  stato, politico  ed  economico  della  nostra Regione e di questo
  Governo,  le   effettive  necessità  che  i  siciliani  hanno.  I
  siciliani  hanno  necessità  di  avere  uno strumento finanziario
  agile, hanno  bisogno  di avere uno strumento finanziario che sia
  quanto più rigoroso  possibile  e che vada quindi nel segno delle
  maggiori entrate  e delle minori uscite, di una razionalizzazione
  e di una modernizzazione della spesa.
       Tutto  questo,  francamente,  credo  che  vi  sia solo molto
  parzialmente  in  questo  testo.  Mi  auguro che eventualmente la
  discussione   e  il  confronto  politico  possa  portare  ad  una
  valutazione diversa  e  quindi  ad  una  serena sintesi che porti
  l'Aula   a  valutare  esclusivamente  le  parti  di  questo  maxi
  emendamento che  abbiano riguardo e pertinenza con i due concetti
  che ho testé espresso: maggiori entrate, minori uscite.
       Tutto il  resto,  a  mio  avviso,  deve essere assolutamente
  stralciato da  quest'Aula.  Perché  quest'Aula  farebbe un lavoro
  frettoloso,  un  lavoro  assolutamente  e proceduralmente errato,
  perché - ribadisco - non  avremmo  avuto  quegli  approfondimenti
  necessari,   quelle   verifiche   necessarie,   quelle  audizioni
  necessarie a secondo  il  contenuto della riforma: in primo luogo
  mi riferisco certamente  alla legge Galli.  In questa Sicilia non
  abbiamo ancora la  legge  sulle autorità di bacino e già parliamo
  della  legge   Galli  e  credo  che  questa  possa  rappresentare
  un'ulteriore forzatura.
       Credo che  anche  su  questo  un passaggio di commissione di
  merito   era   assolutamente   necessario.   E  poi  andare  alla
  discussione d'Aula.  Non  ribadisco un omnibus come credo che sia
  questo.
       Così  come  anche  una  forma  di  spoliazione  dei  compiti
  dell'Assemblea presente  in questo testo abbisognava di ben altro
  uditorio, innanzitutto  questa mattina, ma bisognava di ben altri
  passaggi istruttori prima, procedurali dopo e comunque definitivi
  di discussione.
       Per cui  credo  di  dire il vero quando affermo che questa è
  una finanziaria  assolutamente presuntuosa e che a mio avviso non
  è quello che è stato contrabbandato all'esterno: la sintesi delle
  posizioni del Governo presenti in questo Parlamento.
       Credo sia una cosa ben diversa. Credo che questo testo abbia
  riservato delle sgradevoli  e  sgradite novità ad alcune parti di
  questa maggioranza.
       Allora  qualche  indicazione  voglio darla anche sul tema di
  merito.   Ribadisco  la  pregiudiziale  per  quanto  riguarda  il
  contenuto di  novità,  se  confermato (come  mi  pare) dal testo,
  rispetto  alla  formulazione originaria del disegno di legge 884,
  ivi compresi  emendamenti  e  sub emendamenti. E dopo avere fatto
  queste  considerazioni  di  carattere  così  generale e politico,
  scendendo  nel  merito  è  chiaro che noi lavoreremo innanzitutto
  perché a  questa  finanziaria  venga  posto  un  tetto.  Un tetto
  all'indebitamento, che  crediamo  essere  la  parte  principale e
  sostanziale di una vera e propria finanziaria.
       Credo che questo vada fatto e vada messo anche alla luce del
  conseguente  strumento  del  bilancio  che  andremo  ad approvare
  subito dopo.
       Credo che  se noi stralciassimo questi due comparti, faremmo
  una cattiva finanziaria prima, e un pessimo bilancio dopo.
       Così come credo che i primi tre articoli che sono quelli che
  nella  sostanza  un  po'  spogliano  i compiti dell'Assemblea, in
  pratica si  può  ipotizzare  la  possibilità  che il Governo vada
  avanti con  una  legge  unica, una sola legge alla fine dell'anno
  che diventa  la  summa  del  tutto.  Questo  credo  che  non  sia
  assolutamente possibile ...

     DI  MARTINO ,  presidente  della  Commissione  e  relatore. E'
  l'opposto.

     BUFARDECI.  No  assolutamente.  Mi  dispiace che il presidente
  della Commissione  abbia  questo  giudizio,  ma credo che non sia
  proprio così,  perché  il fatto di presentare il disegno di legge
  della programmazione  e  della  finanza, se poi lei lo correla ad
  una serie  di voci dell'articolo 3, in modo particolare quando va
  a  parlare   di  quelli  che  devono  essere  gli  obiettivi,  le
  variazioni,   gli  indirizzi,  e  lo  determina  questo  in  atti
  esecutivi del  Governo,  si  rende  conto che si vuole baipassare
  l'attività  parlamentare  della  Commissione.  Questo  è  il  mio
  convincimento, onorevole Di Martino.
       Sfogliando  e leggendo questa finanziaria vorrei capire, per
  esempio,   se   all'articolo   5  ter (è  materia  di  necessario
  approfondimento) il Governo ha intesto con tale formulazione dare
  seguito  all'impegno   che  l'Aula  ha  espresso  non  più  tardi
  dell'altro ieri in  materia  di  agenti  di  custodia, laddove ha
  approvato un ordine del  giorno  che  impegna il Governo a far sì
  che tutto  quel  personale,  agente di custodia, dipendente della
  Regione in  particolare alle dipendenze dell'Assessorato dei beni
  culturali e  della  pubblica  istruzione,  circa  1200  unità, in
  possesso di quei requisiti indicati dalla normativa come titolari
  di un servizio  e di un'attività di pubblica sicurezza, sono quei
  soggetti che vengono indicati in quest'articolo 5 ter.
       Francamente non  lo  derivo.  E  vorrei  capire  se l'ultima
  formulazione, viceversa,  approntata non più tardi di qualche ora
  fa dal governo,  tenga  invece  conto  dell'impegno che l'Aula ha
  deliberato, a  grande maggioranza, per quanto riguarda proprio la
  posizione, viceversa,  di  una  tutela  prima  dei beni culturali
  attraverso gli  agenti  di custodia che già esistono, debitamente
  riqualificati e formati, e poi successivamente con un rapporto di
  assoluta fruizione,  ma  successivo  al  momento della tutela che
  compete a quelle figure professionali.
       Così come credo  che  ci  sia  da  capire  il  perché ci sia
  bisogno di  un  comma  8  all'articolo  1  della  Finanziaria che
  prevede questa  stranezza  per la quale la Regione deve istituire
  un'anagrafe dei beni demaniali del patrimonio immobiliare.
       Il tempo è  finito,  concludo  il mio pensiero, perché altri
  tempi avrebbe bisogno  un  intervento  su  un  emendamento  di 42
  pagine.
       Questa anagrafe  mi stranizza perché vi è un gruppo preposto
  all'Assessorato alla  Presidenza,  il  Gruppo  IV,  che si occupa
  esclusivamente del patrimonio.
       Andare ad  istituire un'anagrafe per accertare quello che la
  Regione possiede,  laddove  già  c'è  un Gruppo, che peraltro, lo
  ricordo    per   esperienza   personale,   aveva   già   maturato
  un'esperienza   ed  un'attività  amministrativa  notevoli  perché
  avevamo già  determinato  tutti  gli  immobili di proprietà della
  Regione e avevamo  fatto  già  un  elenco  che era già sottoposto
  all'attenzione della  prima  Commissione  perché  fosse  dato  il
  parere perché si procedesse alla vendita di tutti quei beni.
       Andare a  creare  un'anagrafe  o  andare  a  determinare  il
  commissario ad acta  per un compito che è precipuo della Regione,
  perché ribadisco  il  Gruppo  IV, al  patrimonio della Presidenza
  della Regione non  fa  altro  che i compiti che vengono assegnati
  dalla legge con questo comma 8.
       Francamente   mi  pare  un'assurdità  che  noi,  compensando
  un'attività  che  spetterebbe all'attività amministrativa, invece
  pensiamo di  fare  una  cosa avulsa qual è l'anagrafe tributaria,
  laddove la  Regione  dovrebbe  già  conoscere  o  attrezzarsi per
  sapere.
       Questa ed  una  serie  di  altre  considerazioni cercherò di
  esprimere, riservandomi  di  intervenire  alla prossima seduta di
  Aula.

     PRESIDENTE. E'  iscritto a parlare l'onorevole Beninati. Ne ha
  facoltà.

     BENINATI.  Signor  Presidente,  onorevole Assessore, onorevoli
  colleghi, il così ormai denominato maxiemendamento, devo dire, ci
  ha fatto dormire  poco  questa  notte,  almeno  a  me, perché per
  poterlo leggere certamente  ho impiegato diverse ore e, anche con
  un po' di  imbarazzo,  su  alcune  cose  devo  riconoscere che il
  governo,  ho potuto  vedere,  è  entrato  nel  merito  su  alcuni
  emendamenti che  in  parte  erano stati accantonati nella seconda
  Commissione ed anche qui  un po' confusamente su alcune cose si è
  preso atto, su altre.
       Ecco, voglio dire,  c'è  un po' di attenzione che io ritengo
  sia giusto che l'Aula ponga all'emendamento perché con un spirito
  costruttivo,    cercare    di   migliorare   con   una   corretta
  visualizzazione di  alcuni  passaggi,  anche perché, venendo meno
  gli  articoli  e  i  testi,  in  effetti,  il  maxiemendamento  è
  difficile anche da interpretare su alcune norme perché quantomeno
  non c'è un testo  di  riferimento e quindi non sarà facile, se si
  vuole fare un  lavoro  attento,  si  potrebbe  anche  cercare  di
  intervenire su alcuni  commi ma prima bisogna capire tutti questi
  articoli di riferimento a leggi e in effetti non è facile.
       Io da  quello  che ho potuto e che ritengo di intravedere in
  questo  maxi-emendamento,  essenzialmente  noto  una  buona parte
  della  norma  finanziaria  che  fu  stralciata.  Però anche io ho
  qualche perplessità perché qualche particolari argomentazioni che
  erano  state oltretutto trattate nella commissione di merito - io
  mi riferisco alla mia, la quarta - sono reinseriti non certamente
  con quel principio.
       E' vero  che  c'è qualche emendamento presentato dal Governo
  in quella fase  e  mi riferisco in particolare sugli ambiti della
  legge Galli, ma  nella  parte che cita il maxi emendamento non lo
  cita come fu ora ripresentato nell'emendamento del Governo.
       E quindi  richiamo  l'attenzione  su questo passaggio perché
  potremmo   intravedere   poi   qualche   problematica   anche  su
  irregolarità o meno  di  questo  atto.  Il  mio  vuole  essere un
  contributo fattivo affinché  dopo che c'è uno sforzo alla fine di
  volere portare per  quello  che  possibile,  è  chiaro con alcuni
  emendamenti che  io  personalmente  con  alcuni  colleghi del mio
  Gruppo abbiamo pure  sottoscritto  e che riteniamo che il Governo
  ne prenda atto,  però  poi  non  si  inficia tutto perché possono
  esserci delle perplessità.
       In particolare vorrei  dire  che  ho  notato anche su alcune
  introduzioni   di   emendamenti  che  onestamente  non  c'entrano
  totalmente nulla anche con  il tipo di comma di cui si tratta. Io
  intervengo  proprio   sul   particolare,   mi   riferisco  ad  un
  emendamento, ad un  comma, il 10 sexiest che riguarda un problema
  inerente  un   vecchio   dramma   della  città  di  Messina,  del
  risanamento,  in  cui  noi  praticamente  in  un  colpo  vogliamo
  togliere dalle competenze  che  la  legge 10 ha dato all'Istituto
  autonomo case popolari  per  conferirle  al comune di Messina, ma
  non si capisce il perché.
       Ora voglio dire che, secondo me, non è una norma finanziaria
  perché  non  c'entra  totalmente  niente.  E  certamente  se  dei
  ritardi, per cui  l'unico  modo  per  cui  si  potrebbe andare ad
  imputare una norma  del  genere,  ci  sono  stati  in questi anni
  sull'attivazione  dei  piani  di  risanamento, dovremmo guardarli
  attentamente e  quindi  chiediamo anche l'attenzione del Governo,
  che non è  certamente  per l'Istituto autonomo case popolari ma è
  stato per una  mancanza di strumenti urbanistici che il comune di
  Messina purtroppo non ha - come buona parte della Sicilia - e non
  ha potuto fare i piani di risanamento.
       Finalmente dalla legge  del  1990  in  questi ultimi mesi si
  iniziano ad intravedere  le prime approvazioni di questi piani di
  risanamento della città di Messina e oggi, questo comma, vorrebbe
  togliere le  competenze  all'Istituto  per conferire incarichi di
  progettazione e di  direzione  dei  lavori  che  la legge 10 dava
  all'Istituto quasi per punirlo perché non lo aveva fatto prima ma
  non lo poteva fare.
       Ecco perché  richiamo  l'attenzione  del  Governo  su alcune
  cose, di non entrare su temi che poi non hanno nessuna pertinenza
  perché lì si parlava di case popolari in questo comma, mentre qui
  invece si  parla  di  risanamento.  Perché  l'Istituto delle case
  popolari ha a che  vedere solo la gestione ma non ha niente a che
  vedere con la  realtà  delle  case  popolari.  Il  risanamento di
  Messina - che è una legge del 1990 - è ben altra cosa di norme, è
  tutto un insieme  di  iniziative  che invece il comma 15 fa sulle
  casi popolari.
       Io invito, quindi  il  Governo  a  fare  anzi  un  attimo di
  attenzione a quanto  da  me  detto  e  cercare di rivedere questo
  comma 10 sexies.
       Certamente  io   con  alcuni  colleghi  del  gruppo  abbiamo
  previsto un  emendamento  soppressivo per le motivazioni che sono
  state dette.
       Vorrei aggiungere anche un passaggio proprio su quanto detto
  prima, che riguarda la legge Galli.
       Io credo che  non  è  possibile, anche lo sforzo del Governo
  che vedo  che  vuole  indubbiamente  cercare  di  recepire questa
  legge, però non  è  possibile,  per  motivi anche logici, parlare
  della  legge "Galli"  se  non  parliamo  anche  sulla  legge  che
  riguarda i suoli  e  mi  riferisco  in particolare alla norma del
  1989 che proprio  interviene,  la  numero  183 dello Stato, sulla
  difesa dei suoli.
       In Sicilia, in  atto, di queste recepimento di norma non c'è
  traccia per cui  ritengo  che  il  recepimento della "Galli" così
  come è stato  proposto non funziona perchè è vero che il Governo,
  ho visto, ha fatto  uno  sforzo,  anche  se  è uno sforzo un poco
  anomalo perchè  il  fulcro  fondamentale della legge "Galli" sono
  gli ambiti  territoriali, "ottimali" così chiamati. Il momento in
  cui si recepisce  la  legge  "Galli"  ma  non si dice nulla sugli
  ambiti territoriali  ottimali, rimandando tutto ad un decreto del
  Governo credo che si faccia, intanto, un atto, anche se si rinvia
  alla commissione sul parere se gli ambiti che il decreto poi farà
  sono giusti o  non  sono  giusti  ma  si dimentica totalmente che
  preliminarmente  la  legge  "Galli"  la  Regione  siciliana  deve
  legiferare sulla legge numero 183 del 1989 sulla difesa dei suoli
  che camminano  totalmente  assieme.  Perchè una riguarda i bacini
  idrografici e tutto  il contesto che ne segue fino ad arrivare al
  punto dell'autorità  di  bacino  che  è il presupposto essenziale
  nella legge  "Galli"  per  alcuni  accorgimenti.  Mancando questa
  realtà  dell'autorità   di   bacino  la  legge  "Galli"  non  può
  formalmente decollare.
       Allora io vorrei  che  sia  chiaro  questo,  non  che io sia
  contro  il  recepimento  della  legge  "Galli"  ma  così  come  è
  formalizzata, così come  è stata introdotta, sia in prima battuta
  nella finanziaria  che  nella  seconda  adesso,  come nella legge
  stralcio, prova ne  è  che  in  quarta  Commissione fu totalmente
  azzerata la legge  "Galli"  tranne  alla  fine  che  si  fece  un
  meccanismo anche  per  vedere  di  superare  alcuni  passaggi  ma
  certamente se era  poi  l'ottimale  o  il  meno  ottimale, se gli
  ambiti erano i nove  delle nove province o meno non è stata anche
  data l'opportunità di avere dei chiarimenti dal Governo su questa
  iniziativa. Per  quanto,  vorrei  che  il  Governo  sia  attento,
  onorevole Piro, a  questo, che sul dissesto la legge 183 del 1989
  cammina  congiuntamente   per   fare   un  equo  ed  un  corretto
  recepimento della legge  "Galli".  Di tutto questo non c'è nulla,
  quindi, ritengo  inopportuno  oggi trattare del recepimento della
  legge Galli.
       Concludo anche con  una  nota su alcuni emendamenti che sono
  stati presentati, certamente  su quello dei 150 metri che vorrei,
  per l'ennesima volta,  dire a quest'Aula che non è un emendamento
  di sanatoria ma  è  un  emendamento  che  il  Governo in effetti,
  parimenti, interviene  su alcune sanatorie mentre questo, tipo di
  "usi civici" e  le  "trazzere",  è un emendamento di recupero dei
  piani di recupero.  Dico  questo  perchè  così sia chiaro e resti
  anche alla memoria  e  la riattivazione di una legge la numero 17
  del 1994 che  bloccò  i  piani  di  recupero.  Con  una norma, un
  emendamento presentato dal sottoscritto e da alcuni miei colleghi
  vogliamo rimettere in  moto i piani di recupero, quindi in quelle
  fasce,  proprio   per   regolarizzare  una  volta  per  tutte  il
  territorio della  Sicilia che tutti siamo convinti che, deturpato
  nelle coste, ma che da quando è nata la legge sulla sanatoria che
  permetteva di sanare anche in quei casi ma poi fu chiarito che in
  quei casi non  si  poteva  sanare  perchè  c'era il vincolo e via
  dicendo, di fatto non si è fatto nulla.
       Quindi è bene  che  un problema del genere si affronti anche
  perchè  porterebbe  entrate  alla Regione e non di poco, non alla
  Regione, ma ai Comuni.
       Bene,  io ringrazio  e  certamente  mi  riserverò  in  altri
  interventi in quello che mi è concesso di entrare nel merito.

     PRESIDENTE.  E'  iscritto  a  parlare l'onorevole Croce. Ne ha
  facoltà.
       Se  non ci  sono  altri  interventi  con  l'onorevole  Croce
  chiudiamo la discussione  generale,  subito dopo l'intervento del
  Governo se l'onorevole  Assessore  chiede  di parlare. Resta così
  stabilito.

     CROCE. Signor  Presidente,  signor  Assessore, onorevole Piro,
  colleghi, questa mattina  i  giornali  recitano  in  questo modo:
  "Bagarre sulla finanziaria, voto di fiducia sul maxi-emendamento,
  ostruzionismo del Polo e la  Banca  che ha concesso il mutuo alla
  Regione  chiede  a che punto  è  la  manovra,  è  in  arrivo  una
  schiarita...

     PIRO, Assessore per il bilancio  e  le  finanze. Non è vero, è
  una bufala, come è noto i giornali non sono la Cassazione

     CROCE. Questo l'ho letto ne 'La Repubblica', io rispetto anche
  quando  non  dicono la verità, se lei dice che non hanno detto la
  verità, però il giornale parla.
       E' in arrivo  una  schiarita,  Governo  ed  opposizione  che
  trattano, poi si parla  di  sanatoria,  in  questo  caso si parla
  molto della sanatoria che  il Parlamento nazionale ha dedicato al
  Parco di Agrigento e, quindi, una cosa molto significativa e devo
  dire interessante dal punto di vista dell'orientamento che questo
  Parlamento si deve dare  in  relazione  ai  problemi nazionali e,
  quindi, anche la possibilità di vedere risolti altri problemi che
  non sono soltanto quelli  della  Valle  dei  Templi  dove seimila
  cittadini vedono quasi risolta la questione della sanatoria.
       Qui,  invece,  ci  si  accanisce  di  più  e  allora  questa
  sanatoria, questo riordino  del  territorio  lo  vogliono, non lo
  vogliono comunque io sono tra coloro che si batterà perché questo
  provvedimento   possa    ottenere   da   questo   Parlamento   un
  apprezzamento favorevole.
       E, allora, parliamo di  questo  maxi  emendamento  che  è un
  fatto storico, devo dire,  che  per  la  prima volta, almeno sono
  parlamentare alla prima  esperienza,  quindi,  dico che in questi
  due anni non è mai capitata una cosa del genere.
       Se il Governo ha  deciso  di fare questo maxi emendamento ci
  deve essere una ragione e  le  ragioni le andremo così a scoprire
  man mano che andremo  avanti  e,  allora, io mi desidero fermarmi
  soltanto su alcuni  aspetti  di  questo  maxi  emendamento  anche
  perché  vede, caro onorevole  Piro,  io  apprezzo  molto  il  suo
  sforzo, il suo  intervento  nel  cercare  di  modernizzare questa
  macchina e, quindi,  l'istituzione  regionale,  ma vedo anche che
  lei ha dovuto cozzare a  mio  avviso, visto che non ha presentato
  una vera finanziaria,  contro  "carri  armati" presenti nella sua
  maggioranza  che  inseguono   le  solite  politiche,  le  vecchie
  politiche, le clientele.
       Quindi, lei ha provato  a  fare  qualche cosa, ha cercato di
  dare un contenuto a  questa  manovra,  ma  si  è fermato soltanto
  all'enunciazione  perché   vede   questa  finanziaria  non  tocca
  argomenti importanti, di  orientamento,  di  riordino  e, quindi,
  anche di prospettive di  una  Regione,  non affronta le politiche
  dello  sviluppo  di  questa  Regione,  affronta  semplicemente  e
  timidamente alcuni passaggi  che rientrano così nell'ambito della
  ricerca di nuove risorse  e  di  un  contenimento, poca cosa devo
  dire, della spesa, ma  non  affronta  seriamente  la questione e,
  quindi, quel rigore che questo Governo intende stabilire su tutte
  le questioni presenti nell'ambito di questa Regione.
       Un accumulo di potere  che  si  riversa  sempre di più verso
  l'esecutivo e, quindi, un  accentramento e un esercizio di potere
  che si nota andando a scorrere questo maxi emendamento, però come
  dico che questa non è  una finanziaria e, quindi, è un disegno di
  legge, dico anche che  ci sono dentro delle norme che sicuramente
  devono  fare  riflettere  in  relazione  ad alcuni provvedimenti,
  anche se vanno rivisti, modificati e verificati, come per esempio
  le  questioni  relative ai beni culturali, come l'articolo 31 che
  detta elementi di chiarezza rispetto ad alcuni problemi sospesi o
  negati.  Quindi  un  disegno  di  legge che, sopratutto anche nei
  beni  culturali,  manca  soprattutto  un aspetto fondamentale che
  mentre  si  parla  di  una  questione  di riordini e quindi anche
  dell'impegno  dei  custodi in maniera più organica nell'esercizio
  delle  funzioni,  nel ruolo di questo settore strategico, non c'è
  traccia,  per  esempio,  sulla questione della legge regionale n.
  46,  dove  tanti  dipendenti  (e sapete di che cosa sto parlando)
  vivono certamente una stagione difficile.
       Quindi,  spero  che  quando  arriveremo  a  trattare  questo
  emendamento,  se riusciremo,  il  Parlamento  prenderà  atto  che
  questo è un argomento da  affrontare  insieme  a  quella  che può
  essere la problematica dei  beni  culturali  e  quindi  anche del
  personale dei beni cultura, compresa anche la riforma e quindi la
  possibilità di poter  iniziare  una  fase nuova nell'ambito anche
  delle privatizzazioni, dove  c'è  presente  un  forte  richiamo e
  quindi anche la  consapevolezza  che  bisogna andare oltre quelle
  che sono le vecchie politiche  e  quindi  avviare una stagione di
  orientamento  verso  i   privati.  Quindi  la  possibilità  e  il
  recepimento della Ronchi mi  pare  un  atto  qualificante  che il
  precedente Governo aveva già, in un certo senso, iniziato.
       Allora, vede onorevole  Piro,  per  onestà  personale  debbo
  ammettere che ci sono  argomenti validi, però questi argomenti si
  inseriscono  in  un   contesto  che  li  rendono  non  certamente
  praticabili. Mi riferisco soprattutto  a questo Governo che a mio
  avviso  non  è  in   grado  di  affrontare  problemi  seri  della
  collettività siciliana e se lo  è  in  questo  momento  e  rimane
  ancorato a questo max  emendamento  è  perché bisogna andare alle
  elezioni europee. Allora,  è  bene  che  alcuni  personaggi della
  politica regionale stanno  a cavallo perché debbono affrontare le
  elezioni europee. Soltanto  questo  lega  alcuni personaggi ad un
  Governo di questa pasta, di questa specie.
       Allora, la riflessione va fatta fino in  fondo  e  va  fatta
  soprattutto sulle questioni importanti,  come  diceva l'onorevole
  Beninati  quando  si  parla  di  territorio.  Il  territorio  per
  un'istituzione  importante  come  la  Regione  è  alla  base  del
  ragionamento e dello sviluppo della stessa istituzione per quanto
  riguarda la possibilità di creare posti  di lavoro, di recuperare
  momenti della politica e disattenzione della politica precedente.
       Quando parliamo del riordino urbanistico in Sicilia parliamo
  di un argomento importantissimo che questo Parlamento non può non
  discutere. Mi riferisco anche  alle sollecitazioni dell'onorevole
  Zangara, se sono vere queste sollecitazioni, che dice che bisogna
  mettere mano, e mi pare c'è un'intervista  proprio  di  oggi, nel
  senso di un riordino urbanistico per quanto  riguarda  la costa e
  quindi  tutta la fattispecie dei 150  metri  dalla  battigia.  Io
  capisco  che l'onorevole Piro non  sarà  d'accordo,  capisco  che
  l'onorevole Zanna non sarà d'accordo,  che  l'onorevole  Forgione
  impazzirà  quando  si  parlerà  di  questo  argomento;  impazzirà
  sicuramente  perché lui non essendo  siciliano  può  conoscere  i
  problemi della Sicilia, ma non può  capirli.
       Allora qui bisogna capire i problemi dei siciliani, se siamo
  qui è per capire non solo per  conoscere.  Allora il ragionamento
  che deve fare l'onorevole Forgione, che sicuramente quando sbarca
  lo stretto di Messina si trova con  una  legislazione  diversa, e
  quindi  non  ha  questi problemi, è quello  di  rivedere  la  sua
  impostazione politica, soprattutto perché  l'onorevole Forgione è
  stato  eletto  in  Sicilia  e  quindi deve fare  i  conti  con  i
  siciliani.  Ecco perché  io faccio un  richiamo,  un  richiamo di
  una  critica  costruttiva  al  Governo,  all'onorevole  Forgione,
  all'onorevole Piro, all'onorevole Liotta, a  tutti  quelli che si
  sono  battuti contro le sanatorie e io  sono  d'accordo  che  non
  bisogna  fare  le sanatorie indiscriminate, ma sono d'accordo che
  bisogna  recuperare,  riordinare  dal  punto di vista urbanistico
  questo territorio.
       Quindi argomenti importanti come questi non trovano posto ma
  trovano posto altri momenti  della  politica delle clientele dove
  qualche  potente  assessore   riesce...ecco  perchè  quanto  dico
  all'onorevole  Piro cozza  con  determinate  logiche  un  potente
  assessore passa attraverso la proposta che non è certamente della
  sanatoria  dei 150 metri o dai  laghi  o  dai  boschi,  ma  passa
  attraverso la sanatoria indiscriminata  devo  dire  che  è quella
  degli usi civici, voi potete  dire tutto quello che volete questa
  è una sanatoria e  lo  dimostreremo allorquando inizieremo questa
  pratica  perchè  dobbiamo  verificare  fino  in  fondo  qual è il
  territorio  eventualmente  più  beneficiato  di  questa  presunta
  sanatoria.  Quindi  mi avvio alle conclusioni dicendo questo: noi
  di  Forza  Italia  abbiamo  pensato  sempre  di  dare  il  nostro
  contributo  anche  quando abbiamo fatto ostruzionismo e l'abbiamo
  fatto qui dentro i cittadini hanno visto che cosa abbiamo detto e
  che cosa abbiamo fatto, abbiamo bloccato il Parlamento perchè era
  giusto  bloccarlo,  ma oggi è arrivato il momento in cui dobbiamo
  in un certo senso guardare avanti e guardare avanti significa non
  accordi  sotto  banco  e  non compromessi con nessuno ma guardare
  effettivamente  che  questa  istituzione deve svolgere un ruolo e
  una funzione importanti per una politica di sviluppo.
       Quindi, caro Presidente, caro  onorevole Piro, noi non siamo
  d'accordo  su  questa  questione  e  non  siamo  d'accordo  anche
  rispetto al modo come  questa  questione  arriva  perchè  apre un
  precedente  che sicuramente  farà  discutere  anche  in  avvenire
  comunque mi riservo, per  quanto  riguarda gli emendamenti che il
  mio gruppo e personalmente  ho  già  firmato,  di intervenire per
  chiarire  meglio  alcuni   aspetti   e   per   migliorare  questa
  finanziaria, caro onorevole Piro,  per  migliorarla  perchè io mi
  auguro che questo Parlamento faccia tesoro di alcune proposte che
  sono proposte valide che  vedono gli interessi della collettività
  amministrata.

     PIRO,  Assessore per il  bilancio  e  le  finanze.  Chiedo  di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     PIRO,  Assessore  per  il   bilancio   e  le  finanze.  Signor
  Presidente,  onorevoli  colleghi,  in  maniera  molto  breve,  il
  Governo non può che  prendere  atto con particolare soddisfazione
  per il fatto che finalmente  si  sia  potuti  entrare  nel merito
  della discussione e ancora una volta il Governo manifesta ciò che
  aveva peraltro dichiarato più volte e  cioè il fatto che non vi è
  nessuna  intenzione pregiudiziale  relativa  alle  questioni  che
  vengono poste, il Governo intende  affrontarle  nel merito e se è
  il caso, come peraltro  già avvenuto e testimoniato dai contenuti
  del  maxi emendamento  presentato,  anche  essere  disponibili  a
  recepirlo.
       Il maxiemendamento, come ha spiegato ieri sera il Presidente
  della Regione è nato in una  situazione particolare e credo che a
  questo punto serva anche ad entrare nel merito della discussione.
       Molte questioni sono state  sollevate,  io  non  intendo  in
  questo momento rispondere,  Presidente,  anche  per  esigenze  di
  tempo  ce  ne  sarà   modo  quando  si  passerà  all'esame  degli
  emendamenti,  voglio  soltanto però  dire  due  cose  per  quanto
  riguarda la questione della  sanatoria: il punto onorevole Croce,
  non è tanto se bisogna  disquisire in astratto sulla sanatoria si
  o sulla sanatoria no, il punto  è  che fino a questo momento come
  dimostra  anche  la  legge   che  l'altro  giorno  il  Parlamento
  nazionale ha definitivamente  approvato  rispetto  alla Valle dei
  Templi, non si è ancora  potuto  superare  nel  nostro Paese quel
  principio   ripetutamente    e   sistematicamente   affermato   e
  riaffermato  alla  Corte  Costituzionale   per  il  quale  non  è
  possibile ammettere a  sanatoria edificazioni intervenute laddove
  esistono vincoli di inedificabilità assoluta.
       Quando questo problema dovesse essere superato e nei modi in
  cui dovesse essere superato,  io credo possibile affrontare anche
  il tema che lei ha affrontato.
       Altra cosa è la questione  degli  usi civici: gli usi civici
  purtroppo, devo dire purtroppo  sono stati sopravanzati dai fatti
  ma  qui la sanatoria c'entra  poco  perchè  qui  si  tratta,  per
  esempio per quanto riguarda  la  città di Palermo, di riconoscere
  il  fatto  che  il   piano  regolatore  precedente  prevedeva  la
  edificazione in alcune aree, benchè  gravate da usi civici, e che
  i cittadini hanno costruito dietro regolare concessione edilizia,
  si tratta quindi non di  sanatoria  edilizia  ma  di  trovare  il
  sistema per adeguare a ciò che i cittadini legittimamente...

     BENINATI. E' una concessione abusiva.

     PIRO, assessore per il bilancio e le finanze. ... hanno fatto,
  quindi si tratta  di  una  questione abbastanza diversa. L'ultima
  questione che mi premeva  sollevare  per quanto riguarda la legge
  Galli.  Abbiamo  abbondantemente  chiarito  che  a  giudizio  del
  Governo l'adozione della  legge  Galli era strettamente correlata
  alla questione della  finanziaria.
       Onorevole  Beninati,  la  legge  Galli si può recepire anche
  senza  recepimento  della legge 183.  Se ci volesse qualche altra
  dimostrazione  le  ricordo  che  una  sentenza di un Tribunale di
  Palermo  ha  mandato  assolti precedenti amministratori di questa
  Regione  su  una questione legata alla 183 nel presupposto che la
  legge 183 comunque si applica alla nostra Regione. Tra l'altro la
  nostra Regione, lei sa, non vorrei, come dire, riferirmi all'alto
  pensiero  del  mio collega Rotella, ma lei lo sa è un'isola e non
  mi  pare  che in questa regione ci siano fiumi che appartengono a
  questa  e  ad  altra Regione, quindi la Regione è un unico bacino
  altra  cosa  sono  le  questioni  del Po, del Tevere dove ci sono
  diverse   Regioni   e  l'autorità  di  bacino  era  assolutamente
  necessaria,  in  relazione  anche  alla  questione della gestione
  delle  risorse  idriche proprio per superare la interregionalità.
  La Regione è un solo bacino, con la 183 la Regione le funzioni ce
  le ha già, la legge Galli quindi si può recepire.


   Presidenza del presidente Cristaldi


     PRESIDENTE.  Grazie  onorevole   Piro   anche  perché  so  che
  forzatamente ha dovuto  sintetizzare  il  suo  intervento ci sarà
  occasione nel caso  di  chiarire  ulteriormente  la posizione del
  Governo.  Onorevoli   colleghi  dichiaro  chiusa  la  discussione
  generale  sulla riscrittura  degli  articoli  emendamento  1.9  e
  informo l'Aula che  l'Assemblea  terrà  seduta  venerdì 16 aprile
  1999 alle ore 10.30 con il seguente ordine del giorno:

    I - COMUNICAZIONI

   II - SVOLGIMENTO  UNIFICATO DI INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
      CONCERNENTI I "LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'". (V. ALLEGATO)

  III - DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE:

   - "Misure  di  finanza  regionale  e  disposizioni  in  materia  di
      programmazione, contabilità  e  controllo"  (n.  884/A-STRALCIO)
      (Seguito)

      Relatore: On. Di Martino

  La seduta è tolta alle ore 13.58.

         (Licenziato dal Servizio Resoconti alle ore 14.50)
                             A L L E G A T O

    DISEGNO DI LEGGE N. 884/A-STRALCIO DELLA COMMISSIONE

                              TITOLO I

            DISPOSIZIONI IN MATERIA  DI  PROGRAMMAZIONE
                ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA REGIONE

                               Art. 1.
       Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

      1.  La formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
   del  bilancio  della Regione siciliana è ispirata  al  metodo
   della programmazione finanziaria.

      2.  A  tal   fine   il   Governo  della  Regione  presenta
   all'Assemblea regionale siciliana:

      a)  entro il 30  giugno  il  documento  di  programmazione
   economico-finanziaria;

      b) entro il primo giorno non festivo del mese  di  ottobre
   il  disegno di legge finanziaria ed il disegno di  legge  del
   bilancio annuale e del bilancio pluriennale.

      3. I disegni di  legge  di cui al comma 2, lettera b) sono
   approvati dall'Assemblea  regionale  siciliana  entro  il  31
   dicembre di ciascun anno.

                               Art. 2.
         Documento di programmazione economico-finanziaria

      1.  Entro il 30  giugno  di  ogni  anno,  il Governo della
   Regione presenta  all'Assemblea  regionale siciliana, ai fini
   delle conseguenti  deliberazioni  da  adottare  entro  il  31
   luglio  di  ciascun  anno,  il  documento  di  programmazione
   economico - finanziaria  che  definisce la manovra di finanza
   pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.

      2.   Nel   documento   di   programmazione   economico   -
   finanziaria,   premessa   la   valutazione   degli  andamenti
   dell'economia  siciliana, tenendo conto dei risultati e delle
   prospettive  dell'economia  internazionale  e nazionale, sono
   indicati:

      a)   i   parametri  economici  essenziali  utilizzati  per
   identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi
   del settore pubblico regionale;

      b)  gli  obiettivi macro-economici individuati dal Governo
   regionale per il periodo considerato ed in particolare quelli
   riguardanti  lo sviluppo del reddito e dell'occupazione, alla
   luce  anche  degli  indirizzi  e  delle  scelte contenuti nei
   documenti   di   programmazione   economico   -   finanziaria
   comunitari e nazionali;

      c) gli obiettivi, definiti in rapporto alle previsioni del
   prodotto  interno  lordo  regionale,  del   fabbisogno  della
   Regione  e  delle  aziende  e di tutti gli enti  del  settore
   pubblico  regionale  che  usufruiscono  di   finanziamenti  o
   contributi  a qualsiasi titolo a carico diretto  o  indiretto
   della  Regione,  al netto ed al lordo degli interessi  e  del
   debito della Regione e delle aziende e di tutti gli  enti del
   settore pubblico regionale che usufruiscono  di finanziamenti
   o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto  o indiretto
   della Regione, per ciascuno degli anni compresi  nel bilancio
   pluriennale;

      d) gli obiettivi, coerenti con le previsioni di  cui  alle
   lettere b) e c), di riduzione del fabbisogno  complessivo  ed
   in  particolare  delle spese correnti della Regione  e  delle
   aziende  e di tutti gli enti del settore  pubblico  regionale
   che  usufruiscono di finanziamenti o contributi  a  qualsiasi
   titolo a carico diretto o indiretto della Regione,  al  netto
   ed al lordo degli interessi, per ciascuno degli anni compresi
   nel bilancio pluriennale;

      e)  gli  indirizzi  per  procedere alla  variazione  delle
   entrate e delle spese del bilancio della Regione  siciliana e
   delle  aziende  e  di  tutti  gli enti del  settore  pubblico
   regionale  che usufruiscono di finanziamenti o  contributi  a
   qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto  della  Regione
   per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;

      f)  gli indirizzi per la legislazione di  spesa  regionale
   per  il periodo compreso nel bilancio  pluriennale  necessari
   per il conseguimento degli obiettivi di cui alle  lettere  b)
   c) e d) nel rispetto degli indirizzi di cui alla lettera e) e
   con     la     valutazione     di     massima    dell'effetto
   economico-finanziario   di   ciascun   tipo   di   intervento
   legislativo in rapporto all'andamento tendenziale.

      3. Il  documento di programmazione economico - finanziaria
   indica i criteri  e  le  regole  che  devono  essere adottati
   nella predisposizione  del  disegno  di legge finanziaria, di
   cui all'articolo 3 evidenziando il riferimento agli indirizzi
   di cui alle lettere e)  ed  f) del comma 2.

      4. Il documento di programmazione economico  - finanziaria
   indica  i  criteri  ed  i  parametri  per la  formazione  del
   bilancio annuale e pluriennale.

      5.  Per  la  definizione  del  documento di programmazione
   economico-finanziaria di cui al presente articolo, il Governo
   della  Regione  consulta  preventivamente  le  organizzazioni
   sindacali,  le  categorie   del  mondo  del  lavoro  e  della
   produzione e la Conferenza Regione-autonomie locali.

                              Art. 3.
                        Legge finanziaria

      1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge
   del  bilancio annuale e del bilancio pluriennale  il  Governo
   presenta  all'Assemblea  regionale  siciliana il  disegno  di
   legge  'finanziaria'  con  i  tempi  e  le  modalità  di  cui
   all'articolo 1.

      2.  La legge  finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e
   gli  indirizzi   fissati   dal  documento  di  programmazione
   economico-finanziaria  ai  sensi  dell'articolo  2, determina
   annualmente il  quadro  di  riferimento  finanziario  per  il
   periodo compreso nel  bilancio  pluriennale e provvede per il
   medesimo periodo:

      a) alle variazioni delle  aliquote  e  di  tutte  le altre
   misure che incidono  sulla  determinazione  del gettito delle
   entrate di competenza  regionale, normalmente con effetto dal
   1  gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

      b) alla determinazione  del  limite massimo del ricorso al
   mercato finanziario e  del  saldo  netto  da  finanziare  per
   ciascuno degli  anni  considerati  dal  bilancio pluriennale,
   conformemente   a    quanto   previsto   dal   documento   di
   programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;

      c)  all'eventuale  rifinanziamento,  per  un  periodo  non
   superiore  a  quello  considerato dal  bilancio  pluriennale,
   delle principali leggi regionali di spesa;

      d)  all'eventuale  riduzione,  per  ciascuno   degli  anni
   considerati  dal  bilancio  pluriennale,   di  autorizzazioni
   legislative di spesa;

      e)  alla  determinazione,   per  le  leggi  regionali  che
   dispongono  spese   a   carattere  pluriennale,  delle  quote
   destinate  a gravare  su  ciascuno  degli  anni  considerati;

      f)  alla  introduzione,  in  leggi  di  spesa  vigenti, di
   modifiche  procedurali  e  di  misure  di aggiornamento delle
   modalità di intervento al fine di consentire il conseguimento
   delle loro finalità;

      g) alla abrogazione di leggi  di  spesa i cui effetti sono
   esauriti o non  più idonee alla realizzazione degli indirizzi
   fissati       dal       documento      di      programmazione
   economico - finanziaria.

      3. La legge finanziaria  non può disporre nuove o maggiori
   spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

      4.    Il   disegno  di  legge  finanziaria   è   approvato
   dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge
   concernente il bilancio annuale e pluriennale  della  Regione
   siciliana.

                             TITOLO II

     DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE
           ENTRATE E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

                              Art. 4.
                 Disposizioni in materia di entrate

      1.  Al  fine  di  incrementare  l'ammontare  delle risorse
   finanziarie    acquisibili,    onde    ridurre   il   ricorso
   all'indebitamento nel limite programmato, la Regione provvede
   alla  razionalizzazione  e al potenziamento delle attività di
   accertamento   delle   entrate   proprie  derivanti  da  beni
   demaniali    e    patrimoniali    o   connesse   all'attività
   amministrativa   di   competenza   o   derivanti  da  tributi
   direttamente deliberati.

      2. A  tale scopo le singole amministrazioni regionali, cui
   sono assegnate  le  entrate  proprie  previste dal 'Quadro di
   classificazione  delle entrate della Regione', ai sensi degli
   articoli 220  e  226  del Regolamento di contabilità generale
   dello    Stato,    debbono    curarne,   sotto   la   propria
   responsabilità,  a  tutela  degli  interessi  della  Regione,
   l'accertamento, vigilare sulla riscossione e verificare che i
   versamenti siano correttamente imputati.

      3.  I singoli rami dell'Amministrazione  regionale avranno
   cura di elaborare semestralmente un'apposita  relazione sullo
   stato  di  realizzazione  delle entrate per i  capitoli  alle
   stesse  attribuiti,  da trasmettere, tramite  le  coesistenti
   Ragionerie   centrali  che  esprimeranno  il   loro   avviso,
   all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

      4.   L'Assessore  regionale per il bilancio e  le  finanze
   riferisce alla Giunta regionale sullo stato  di realizzazione
   di tutte le entrate di competenza regionale,  proponendo  gli
   eventuali  interventi  ritenuti  necessari  per   la   tutela
   dell'erario della Regione.

      5.   Le  entrate  del  bilancio  della  Regione  accertate
   contabilmente fino all'esercizio 1997 a fronte  delle  quali,
   alla chiusura dell'esercizio 1998, non  corrispondono crediti
   da riscuotere, sono eliminate dalle scritture contabili  e  i
   relativi  importi  contribuiscono  alla   determinazione  del
   risultato   finanziario  di  gestione   dell'esercizio   1998
   medesimo.

      6.  Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e
   le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede
   all'individuazione delle  somme  da  eliminare  a  norma  del
   precedente comma 5;  copia  di  detti  decreti  è allegata al
   rendiconto  generale consuntivo della Regione per l'esercizio
   1998.

      7.  Al comma 1 dell'articolo 7, della legge  regionale  30
   marzo 1998,  n.  5,  le  parole  'e  2' sono soppresse e sono
   aggiunti i seguenti commi:

      '1  bis.   Con  decreto  dell'Assessore regionale  per  il
   bilancio  e  le  finanze  sono stabilite in via  generale  le
   modalità di versamento e di compensazione delle somme versate
   a   titolo  di  acconto,  nonchè  ogni   altra   disposizione
   attuativa.

      1 ter. Con decreto del medesimo Assessore sarà annualmente
   determinata  la  somma   dovuta   dal  concessionario  per  i
   rispettivi ambiti ed  individuato  il capitolo dello stato di
   previsione dell'entrata  del bilancio della Regione siciliana
   al quale dovranno essere versate le somme relative.

      1  quater. In  caso  di  mancato  versamento  nel  termine
   previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo
   1997, n. 79, convertito  nella  legge 28 maggio 1997, n. 140,
   si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60,
   relativi all'espropriazione  della  cauzione  del decreto del
   Presidente  della   Repubblica   28   gennaio  1988,  n.  43,
   richiamati dall'articolo  1 della legge regionale 8 settembre
   1990, n. 35'.

                              Art. 5.
                Proventi per la fruizione di servizi

      1.  La  fruizione delle aree attrezzate nonché dei servizi
   organizzati presso  i  parchi,  le riserve naturali e le oasi
   naturali,  con  esclusione  delle  strutture  non alberghiere
   adibite a rifugio o bivacco montano, istituiti nel territorio
   della Regione, è consentita dietro pagamento di un biglietto.

      2.  Le  somme derivanti dalla vendita dei biglietti di cui
   al precedente  comma  1  sono acquisite dagli enti parco, dai
   gestori delle  riserve,  delle  oasi  naturali  e  delle aree
   attrezzate  e  sono  destinate  alla  manutenzione delle aree
   protette e all'incremento delle dotazioni dei servizi.

      3.  Entro  tre  mesi dall'entrata in vigore della presente
   legge, su  proposta  degli  Assessori competenti per ramo, il
   Presidente  della  Regione  disciplina con proprio decreto le
   modalità  di  emissione  e  di  distribuzione  del biglietto,
   nonché  di  determinazione  e riscossione del relativo prezzo
   per la fruizione dei servizi di cui al comma 1.

      4.  Il  30  per cento dei proventi derivanti dalla vendita
   dei biglietti  di  accesso  a  musei,  gallerie  ed alle zone
   archeologiche  e monumentali regionali è direttamente versato
   ai   comuni   nel   cui   territorio   gli  stessi  ricadono,
   limitatamente a  quei  siti  per  i  quali  gli stessi comuni
   partecipino alla gestione con la fornitura di beni e servizi,
   sulla    base   di   apposite   convenzioni   stipulate   con
   l'Assessorato  regionale  dei  beni  culturali e ambientali e
   della pubblica  istruzione.  Nel caso in cui sono individuati
   più comuni  contermini  interessati alla gestione dei siti, i
   proventi   sono   assegnati  equamente  agli  stessi  o  alle
   associazioni tra gli stessi comuni.

      5.  Ogni  tre  anni,  l'Assessore  regionale  per  i  beni
   culturali, ambientali  e per la pubblica istruzione adegua le
   tariffe  d'ingresso  ai  musei, gallerie, aree archeologiche,
   parchi, giardini  e  siti  monumentali tenuto conto di quanto
   previsto dal  decreto  11 dicembre 1997, n.  507 del Ministro
   per i  beni culturali ed ambientali e successive modifiche ed
   integrazioni.

      6.  Per il triennio 2000-2002, le tariffe saranno adeguate
   entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
   legge.

      7.   Nell'ambito  della  Regione  siciliana,  il  Comitato
   previsto dall'articolo 3  dello  stesso  decreto  11 dicembre
   1997, n. 507 è composto:

      -  dal  direttore regionale dei beni culturali, ambientali
   ed educazione permanente, che lo presiede;

      -  da   due   soprintendenti   per  i  beni  culturali  ed
   ambientali;

      - da un direttore di museo regionale;

      -  da  un  funzionario,  con  qualifica  non  inferiore  a
   dirigente,  in  servizio  presso  l'Assessorato regionale dei
   beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

      8.   Le   mostre   direttamente   promosse  e  organizzate
   dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
   della  pubblica  istruzione  sono soggette al  pagamento  dei
   diritti    d'ingresso.  I   diritti   d'ingresso   per   tali
   manifestazioni   saranno   determinati   di  volta  in  volta
   dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
   per la pubblica istruzione con proprio provvedimento, sentito
   il  Comitato  di cui al precedente comma 7. La partecipazione
   di  tutti  i  soggetti  privati,  italiani  e  stranieri, ivi
   comprese   le  associazioni  ed  i  comitati,  alle  attività
   culturali della  Regione  o  a quelle cui la Regione concorre
   finanziariamente,  è  regolata  dall'articolo 2 della legge 8
   ottobre 1997, n. 352.

      9.   Entro  120  giorni  dalla  entrata  in  vigore  della
   presente  legge,  presso  tutti  i  musei,  le  gallerie,  le
   biblioteche  e le zone archeologiche e monumentali dipendenti
   dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
   della  pubblica istruzione sono attivati i servizi aggiuntivi
   di cui  alla  legge  14  gennaio  1993,  n.  4  e  successive
   modifiche ed integrazioni.

      10.  Al  fine  di  potenziare  i  servizi  di  vigilanza e
   custodia  e  favorire  il  regolare  funzionamento  di musei,
   gallerie, biblioteche, siti archeologici e monumentali e ogni
   altro  istituto periferico dell'Amministrazione regionale dei
   beni culturali e ambientali, nonché per garantire l'eventuale
   prolungamento  degli  orari  di apertura e la fruizione degli
   stessi,  l'Assessore  regionale  per  i  beni   culturali  ed
   ambientali  e  per  la  pubblica istruzione  può  utilizzare,
   affidandone  allo stesso le relative mansioni,  il  personale
   del  ruolo  dell'Amministrazione  regionale   con  qualifiche
   corrispondenti,  nonché   il  personale impegnato  in  lavori
   socialmente   utili  di  cui  all'articolo  1   del   decreto
   legislativo  1  dicembre  1997, n.  468 e quello  di  società
   costituite ai  sensi  del comma 3 dell'articolo 3 della legge
   regionale 4 aprile 1995, n. 26.

      11.  L'Assessore  regionale  per  i  beni   culturali   ed
   ambientali   e  per  la  pubblica  istruzione   è,   altresì,
   autorizzato   a   stipulare,  a  titolo  gratuito,   con   le
   organizzazioni di volontariato aventi finalità  culturali  ed
   iscritte nel registro generale di cui alla legge  regionale 7
   giugno  1994,  n. 22, le convenzioni di cui  all'articolo  10
   della medesima legge.

      12. Lo svolgimento, ai sensi dei  commi  10  e  11,  delle
  mansioni di addetto ai servizi di  vigilanza  e  custodia  non
  comporta  il  riconoscimento  della  qualifica  di  agente  di
  pubblica sicurezza.

      13.  Entro novanta giorni  dalla data di entrata in vigore
   della  presente  legge, l'Assessore  regionale  per   i  beni
   culturali  ed  ambientali  e  per  la   pubblica   istruzione
   stabilisce,  con proprio decreto, le tariffe di  ingresso  al
   complesso  monumentale  Palazzo  reale  di  Palermo,  tenendo
   conto, ai  sensi  del  comma  1  dell'articolo  3 della legge
   regionale 7  aprile  1997, n.  6, anche degli oneri derivanti
   dalla   manutenzione   ordinaria   del   suddetto   complesso
   monumentale.

      14.    E'   autorizzata,   per   la   migliore   fruizione
   dell'immobile di cui  al  precedente  comma 13, la stipula di
   apposite convenzioni  fra  la  Regione siciliana, l'Assemblea
   regionale siciliana  e  gli  altri  enti pubblici interessati
   alla  gestione   di  singole  parti  del  medesimo  complesso
   monumentale.

      15.  All'articolo  1  della  legge  regionale  19 novembre
   1966, n. 29 è aggiunto il seguente comma:

      'Al fine di realizzare un'azione coordinata ed efficace di
   ricerca  e  recupero  del  patrimonio  archeologico subacqueo
   giacente  nel  mare  prospiciente  le  coste  della  Sicilia,
   l'Assessore  regionale  per  i beni culturali ed ambientali e
   per la  pubblica  istruzione  potrà stipulare convenzioni con
   Carabinieri, Guardia  Costiera,  Guardia  di  Finanza, Marina
   Militare, Polizia,  Vigili  del  Fuoco,  nonché  con  enti  e
   società aventi particolari specializzazioni nel settore della
   ricerca e operatività in mare'.

      16.  L'Assessore   regionale   per  i  beni  culturali  ed
   ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Giunta di
   Governo e previo  assenso  del Consiglio regionale per i beni
   culturali e  ambientali, è autorizzato a stipulare intese con
   istituti   universitari    italiani    ed   esteri   per   la
   predisposizione e  attuazione  di  campagne di scavi sui siti
   archeologici. Tali  intese  possono  essere  raggiunte  nella
   forma  della   convenzione   anche  con  istituzioni  private
   italiane od estere che  si  propongono  anche  l'uso del bene
   archeologico.

                              Art. 6.
                  Tassa per il diritto allo studio

      1.  Il  gettito  della tassa per il diritto allo studio di
   cui  alla  legge  28  dicembre 1995, n.  549, è devoluto alle
   Opere universitarie dell'Isola.

      2.  L'importo  dovuto  da  ogni  studente per ciascun anno
   accademico  di  immatricolazione  o di iscrizione ai corsi di
   studio  universitario  delle  Università statali e legalmente
   riconosciute,  degli  Istituti  universitari e degli Istituti
   superiori  di  grado  universitario  è  determinato  in  lire
   centoventimila;  gli  studenti  capaci  e meritevoli privi di
   mezzi  sono esonerati parzialmente o totalmente dal pagamento
   di  detta  tassa  secondo  i  criteri  previsti  per le tasse
   universitarie.  Ulteriori  agevolazioni  verranno determinate
   con   decreto   del  Presidente  della  Regione  su  proposta
   dell'Assessore  regionale  per i beni culturali, ambientali e
   per la pubblica istruzione.

      3.  Detto ammontare  viene annualmente aggiornato entro il
   mese di aprile  dell'anno  accademico  precedente a quello di
   riferimento, con  deliberazione  della  Giunta  regionale, su
   proposta dell'Assessore regionale  per  i  beni  culturali ed
   ambientali e per la pubblica istruzione.

      4.  Il  gettito di cui al comma 1 è interamente utilizzato
   dalle  Opere  universitarie  per  l'erogazione delle borse di
   studio  e  dei  prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre
   1991, n. 390.

      5.  Le  Opere  universitarie devono trasmettere, alla fine
   di  ogni  esercizio  finanziario,  alla  Direzione  regionale
   pubblica   istruzione  dell'Assessorato  regionale  dei  beni
   culturali  ed ambientali e della pubblica istruzione apposito
   rendiconto  dell'attività  svolta, dell'utilizzo dei proventi
   di cui al  comma  1,  del  numero e del valore delle borse di
   studio e  dei  prestiti d'onore concessi, nonché  delle somme
   rimborsate per tasse erroneamente versate e non dovute.

      6. Nelle more del recepimento della legge 2 dicembre 1991,
   n.  390,  in  Sicilia  non  trova applicazione il Decreto del
   Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del 30 aprile 1997,
   limitatamente   alla  parte  riguardante  i  criteri  per  la
   formazione delle  graduatorie e per la fruizione dei benefici
   e  dei   servizi   per  il  diritto  allo  studio.  Le  opere
   universitarie   sono  autorizzate  ad  utilizzare  i  criteri
   previsti dalla legge regionale 24 dicembre 1997, n. 47.

                              Art. 7.
                   Recupero somme non  utilizzate

      1. Le somme erogate ai comuni, ai consorzi di comuni ed ai
   consorzi  misti  tra  comuni ed enti pubblici o  imprese,  ai
   sensi  degli articoli 10 e 11 della legge regionale 18 giugno
   1977,  n.  39,  e  successive  modifiche ed integrazioni, non
   utilizzate  alla  data del 31 dicembre 1998, sono versate dai
   medesimi,  entro  e  non  oltre  il  termine di 45 giorni, in
   apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

      2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano anche
   alle  somme  erogate  ai  sensi  degli articoli 49 e 58 della
   legge regionale 15 maggio 1986, n. 27.

      3.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano anche
   alle  disponibilità  derivanti  dalle  economie  conseguite a
   seguito della ultimazione delle opere realizzate con le somme
   di cui ai commi 1 e 2.

      4.  Le  somme  di cui ai commi 1, 2 e 3, con riferimento a
   ciascuna somma erogata, si considerano utilizzate se:

      a) il progetto  dell'opera  finanziata  sia esecutivo così
   come  definito  dal comma  3  dell'articolo  20  della  legge
   regionale 12 gennaio 1993, n. 10;

      b)  gli  enti  di  cui  al  comma  1  risultino  dotati di
   programmi  di  attuazione  della  rete fognante già approvati
   dall'Assessorato regionale del territorio ed ambiente;

      c)  gli  enti  di  cui  al comma 1 abbiano già adottato le
   deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di
   appalto.

      5.  Le somme erogate ai comuni singoli o associati ed alle
   II.PP.A.B.,  ai  sensi  degli articoli 45, lettera b),  e  47
   della  legge regionale 9 maggio 1986, n. 22,  non  utilizzate
   entro il 31 dicembre 1998, sono versate dai medesimi, entro e
   non oltre  il  termine  di 45 giorni, in apposito capitolo di
   entrata del bilancio della Regione.

      6.  Le  somme  di cui al comma 5 si considerano utilizzate
   se  agli impegni assunti corrispondono effettive obbligazioni
   nei confronti di terzi.

      7.  Gli  enti  di  cui  ai  commi  1  e 5 entro il termine
   perentorio di 45 giorni dall'entrata in vigore della presente
   legge   sono  obbligati  a  dare  dimostrazione  delle  somme
   utilizzate  all'Assessorato che ha disposto il finanziamento,
   dandone   contestuale   comunicazione   all'Assessorato   del
   bilancio e delle finanze.

      8.  Qualora le somme relative ai finanziamenti delle leggi
   regionali di cui al presente articolo dovessero  esistere nei
   sottoconti di tesoreria istituiti ai sensi  dell'articolo  21
   della  legge  regionale  7  marzo  1997,  n.  6,  l'Assessore
   regionale  per  il  bilancio e le finanze dispone,  entro  il
   termine  di cui al comma 7 , il relativo  incameramento.  Una
   quota  non  inferiore  al  50  per  cento  è   destinata   al
   rifinanziamento  di  interventi nello stesso settore  in  cui
   erano originariamente destinati.

      9.  Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano
   anche alle somme di cui ai commi 1 e 3 assegnate e non ancora
   erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.

      10.  Il   termine  di  cui  all'articolo  10  della  legge
   regionale  18  giugno  1977,  n.  39,  così  come  sostituito
   dall'articolo 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27,
   per l'esercizio finanziario 1999 è prorogato al 30 giugno.

                              Art. 8.
             Istituzione anagrafe dei beni del demanio e
                    del patrimonio immobiliare

      1.   E'  istituita  presso  la  Presidenza  della  Regione
   siciliana, mediante adeguati sistemi  informatici, l'anagrafe
   dei beni demaniali e del patrimonio immobiliare  a  qualsiasi
   titolo detenuto od utilizzato  dall'Amministrazione regionale
   e  dagli  enti  ed  aziende  regionali,  previa   verifica  e
   rivalutazione dei beni stessi.

      2.  Le  Amministrazioni regionali, gli enti e  le  aziende
   regionali sono tenuti a fornire entro 90  giorni dall'entrata
   in vigore della presente legge tutti gli elementi  idonei per
   la iscrizione dei detti beni all'anagrafe istituita  ai sensi
   del  comma  1;  ogni  variazione  è  soggetta  al  preventivo
   nulla-osta della Presidenza.

      3.  L'Assessore destinato alla Presidenza è  autorizzato a
   nominare  commissari  ad acta in mancanza  degli  adempimenti
   connessi nei termini sopra stabiliti.

      4. Al  comma  1  dell'articolo  11 della legge regionale 7
   marzo 1997,  n.  6, dopo la parola 'permanente' sono aggiunte
   le seguenti  parole:  'nei  termini  e con le modalità di cui
   all'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n.  35 e
   successive modifiche ed integrazioni'.

      5.  I  beni di cui al comma 1, suscettibili di valutazione
   economica  sono  iscritti  nel  rendiconto patrimoniale della
   Regione in base ai valori rivalutati risultanti dall'anagrafe
   dei beni medesimi.

      6. Le misure catastali effettuate dalla  Regione siciliana
   per  l'accertamento del proprio patrimonio  immobiliare  sono
   esenti dal pagamento di ogni diritto.

                              Art.  9.
            Aggiornamento rendite patrimoniali, canoni e
                    altri proventi del demanio

      1.  Il  canone  superficiario di cui all'articolo 13 della
   legge  regionale  1 ottobre 1956, n. 54 è determinato in lire
   7.600 per  ogni  ettaro e frazione di ettaro della superficie
   compresa  nell'area del permesso.  Il canone superficiario di
   cui all'articolo  33 della legge regionale 1 ottobre 1956, n.
   54 è determinato in lire 19.200 per ogni ettaro e frazione di
   ettaro della superficie compresa nell'area della concessione.
   Detti  canoni  sono rivalutati, rispetto al 31 dicembre 1999,
   ogni   biennio   con  decreto  dell'Assessore  regionale  per
   l'industria,  in  base  all'indice di svalutazione della lira
   (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
   ed  impiegati).  Il  pagamento  del canone superficiario deve
   essere effettuato  in forma anticipata entro il 31 gennaio di
   ciascun anno.

      2. Il canone  annuo  sostitutivo  della  partecipazione ai
   profitti d'impresa  di cui all'articolo 25, lettera  g) della
   legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54 è così determinato:

      a) per la concessione di acque minerali:

      1) produzione annua fino  a  5.000.000  di  litri:  canone
   annuo anticipato fisso pari a lire 10 milioni;

      2) produzione superiore a  5.000.000  di  litri  e  fino a
   35.000.000 di litri: lire 2,00 per ogni litro d'acqua;

      3) produzione eccedente i 35.000.000 di litri:  lire 0,025
   per ogni litro d'acqua;

      b) per la  concessione di acque termali:

      1) produzione annua fino  a  10.000.000  di litri:  canone
   annuo anticipato fisso pari a lire 15 milioni;

      2) produzione superiore a  10.000.000  di  litri  e fino a
   50.000.000 di litri: lire 0,5 per ogni litro d'acqua;

      3) produzione eccedente i 50.000.000 di litri:  lire 0,009
   per ogni litro d'acqua.

      3.  Con  decreto  dell'Assessore regionale per l'industria
   viene disposta, sentito il Consiglio regionale delle miniere,
   la  revisione  dei  suindicati  parametri  e  valori.  Per le
   produzioni di acque minerali superiori a 5.000.000 di litri e
   per quelle  di acque termali superiori a 10.000.000 di litri,
   conseguite nell'anno, il relativo corrispettivo è versato dal
   concessionario   sull'apposito  capitolo  di  bilancio  della
   Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

      4.  Con decreto dell'Assessore regionale  per  l'industria
   sono approvate le modalità di attuazione  delle  disposizioni
   contenute nei commi 2 e 3. Tutti i canoni relativi  ai titoli
   minerari   vigenti  sono  adeguati  secondo   le   precedenti
   disposizioni  con  decorrenza dall'esercizio  finanziario  in
   corso.

      5.   I  fitti  e  gli  altri  redditi  di   beni  immobili
   patrimoniali,  i  canoni,  censi,  livelli  ed   altre  annue
   prestazioni attive, i diritti erariali, le  royalties  dovute
   sulle  coltivazioni  di idrocarburi liquidi e  gassosi  nella
   terraferma e nel mare territoriale adiacente alle coste della
   Sicilia, i proventi delle concessioni di acque pubbliche e di
   spiagge e pertinenze lacuali, i proventi delle concessioni di
   beni  del  demanio  marittimo  e  tutti  gli  altri  proventi
   comunque  denominati derivanti dalla concessione  o  comunque
   dall'uso di beni patrimoniali e demaniali della Regione, sono
   rivalutati alla data del 31 dicembre 1998 in  base all'indice
   di  svalutazione  della  lira  (indice  ISTAT dei  prezzi  al
   consumo   per   le   famiglie   di   operai   ed   impiegati)
   corrispondente  all'anno  in  cui  sono  stati   istituiti  o
   revisionati i proventi medesimi.

      6.   Gli  importi  così  rivalutati non  possono  comunque
   essere   inferiori  a  quelli  determinati,  per   le   varie
   fattispecie, secondo criteri e modalità stabiliti da  leggi e
   altri provvedimenti dello Stato.

      7.  Gli importi rivalutati sono stabiliti con  decreti del
   Presidente della Regione su proposta dei competenti Assessori
   da  emanarsi  entro  tre  mesi dall'entrata in  vigore  della
   presente legge.

      8.   Le  disposizioni  dei  commi 5 e 6 si  applicano,  in
   quanto compatibili, anche agli enti e alle aziende regionali;
   i relativi provvedimenti di rivalutazione sono  adottati  dai
   rispettivi   organi   di  amministrazione  entro   tre   mesi
   dall'entrata in vigore della presente legge.

                              Art. 10.
                     Cessione alloggi popolari

      1. L'articolo 16 della  legge  regionale 22 marzo 1963, n.
   26, integrato dall'articolo 6 della legge regionale 12 maggio
   1975, n.  21, è così sostituito:

      'Art. 16.  Gli alloggi costruiti o da costruire  a  totale
   carico della Regione per le categorie meno  abbienti  vengono
   ceduti in proprietà in unica soluzione ovvero in non oltre 25
   anni mediante rate mensili costanti posticipate  calcolate al
   tasso di interesse legale in vigore alla data della cessione.

      Il prezzo di cessione è  pari  al  50 per cento del valore
   determinato applicando i criteri di cui all'articolo 2, commi
   1, 2 e 3, della legge  regionale  3  novembre  1994, n.  43 e
   successive modificazioni e integrazioni'.

      2. Il comma 7, dell'articolo  137, della legge regionale 1
   settembre 1993, n. 25 è sostituito dal seguente comma:

      '7.  Alla  stipula   dell'atto   di  erogazione  finale  e
   quietanza di mutuo resta  a  carico  del mutuatario, oltre al
   rimborso del capitale, un onere  pari  al  50  per  cento del
   tasso di riferimento così come determinato bimestralmente dal
   Ministero del tesoro.  Il  superiore  tasso  di  interesse, a
   carico del mutuatario, comunque, non potrà superare il limite
   massimo del 5 per cento annuo'.

      3.  Nel comma 1, dell'articolo 31, della legge regionale 6
   aprile  1996,  n.   22  le  parole 'sufficienti  a  contenere
   l'onere a carico del mutuatario nella misura del 5  per cento
   annuo, oltre al rimborso del capitale', sono sostituite dalle
   seguenti:  'sufficienti  a  contenere  l'onere a  carico  del
   mutuatario, oltre al rimborso del capitale, nella  misura del
   50 per cento del tasso di riferimento, così  come determinato
   bimestralmente dal Ministero del Tesoro. Il  superiore  tasso
   di  interesse, a carico del mutuatario, comunque,  non  potrà
   superare il limite massimo del 5 per cento annuo'.

      4. All'articolo  1  della legge regionale 3 novembre 1994,
   n. 43 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

                             Art. 1 bis

      'Gli  alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati
   a totale  carico o con il contributo regionale possono essere
   alienati nella misura del 100 per cento'.

                              Art. 11.
         Privatizzazione e cessione di aziende e riordino
                  delle partecipazioni regionali

      1.  Entro sei mesi dalla  data  di entrata in vigore della
   presente  legge,  il   Governo  della  Regione  procede  alla
   trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e
   dell'Azienda autonoma  delle Terme di Acireale in società per
   azioni, le  cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana.
   I   diritti   corporativi   sono   esercitati  dall'Assessore
   regionale per il turismo, le comunicazione ed i trasporti.

      2.  Le società per azioni derivate dalle aziende di cui al
   comma  1, succedono a  queste  nella  totalità  dei  rapporti
   giuridici.

      3.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della
   presente legge, il Governo  della Regione attiva le procedure
   per      la     trasformazione     dell'Azienda     siciliana
   trasporti  (A.S.T.)  e,  secondo il disposto dell'articolo 1,
   comma 83,  della  legge  28  dicembre 1995, n. 549, dell'Ente
   acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni.

      4.   Entro  il  termine  di  cui  ai  commi  1  e  3,  gli
   Assessorati  regionali,  secondo  le  rispettive  competenze,
   dovranno  individuare,  fra gli enti e aziende  sottoposti  a
   tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avviate
   le  procedure di privatizzazione previste per le  aziende  di
   cui ai commi medesimi.

      5.  Entro tre mesi dal predetto termine il  Governo  della
   Regione  predispone  un programma di riordino  delle  proprie
   partecipazioni  azionarie  mediante  cessioni   di  attività,
   scambi  di  partecipazioni, fusioni, incorporazioni  ed  ogni
   altro atto necessario.  Il Presidente della Regione trasmette
   il programma di riordino delle  partecipazioni  all'Assemblea
   regionale  siciliana per l'acquisizione del parere  da  parte
   delle competenti Commissioni legislative  permanenti. Decorso
   il termine  di  45 giorni dalla ricezione della richiesta, il
   parere  si  intende  acquisito favorevolmente ed il programma
   diviene esecutivo.

      6.  Per  l'attuazione delle finalità del presente articolo
   si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  10 della
   legge regionale 7 marzo 1997,  n. 6 e successive modifiche ed
   integrazioni, tenendo conto  della necessità del mantenimento
   degli attuali livelli occupazionali nonchè delle disposizioni
   dell'articolo  34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
   29 e successive modifiche ed integrazioni.

                              Art. 12.
          Soppressione o incorporazione di enti ed aziende

      1.   Nel   quadro   del   generale  riordino  del  settore
   turistico,   l'Assessore   regionale   per   il  turismo,  le
   comunicazioni e i trasporti attiva, entro 3 mesi dall'entrata
   in  vigore  della presente legge, le procedure necessarie per
   la soppressione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo
   dell'Isola.

      2.  La Scuola magistrale ortofrenica regionale (S.M.O.R.),
   istituita con  la  legge  regionale  4 aprile 1955, n.  33, è
   soppressa con  effetto  dal  1 gennaio 2000.  Con la medesima
   decorrenza,  il  personale in servizio è inquadrato, anche in
   soprannumero,   nel   ruolo   del  personale  non  insegnante
   dell'Istituto professionale per ciechi 'T.  Ardizzone Gioeni'
   di  Catania.  Il  maturato economico acquisito è mantenuto ad
   personam   ed   è  riassorbito  con  i  futuri  miglioramenti
   retributivi.  I beni di proprietà della Scuola sono acquisiti
   al  patrimonio  regionale  e la Regione succede alla totalità
   dei  rapporti  giuridici  dell'ente  soppresso.  Con  decreto
   dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
   per la  pubblica  istruzione,  da  emanare entro il 31 luglio
   1999, sono stabilite le modalità di applicazione del presente
   comma.

      3.  Con  decorrenza  dal  primo  giorno  del  secondo mese
   successivo  all'entrata  in   vigore  della  presente  legge,
   l'Opera    universitaria    dell'Istituto    superiore    per
   l'educazione fisica (I.S.E.F.) di  Palermo  è  soppressa.  Le
   relative  funzioni,  i   diritti   e  le  obbligazioni  della
   soppressa  Opera universitaria  sono  attribuiti  alle  Opere
   universitarie  delle Università  degli  Studi  di  Palermo  e
   Catania secondo l'ubicazione  degli  istituti  ricompresi nei
   relativi  ambiti  territoriali.  Con  decreto  dell'Assessore
   regionale  per  i  beni  culturali  ed  ambientali e  per  la
   pubblica istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata
   in vigore della presente legge, sono emanate  le disposizioni
   attuative del presente comma.

      4.  Entro sei mesi dalla  data  di entrata in vigore della
   presente  legge,  le  Cantine  sperimentali di Noto e Milazzo
   sono  incorporate  dall'Istituto  regionale  della vite e del
   vino  (I.R.V.V.)  ed  entro  tre  mesi  dalla  data  medesima
   l'Assessore  regionale per l'agricoltura e le foreste, organo
   tutorio   dell'Istituto  regionale  della  vite  e  del  vino
   (I.R.V.V.),  emanerà  le  disposizioni per l'attuazione delle
   finalità di cui al presente comma.

      5.  Entro  tre  mesi dall'entrata in vigore della presente
   legge,   gli   assessori  competenti  per  ramo  attivano  le
   procedure necessarie per la soppressione dei seguenti enti ed
   istituti:

      - Istituto  siciliano  dei  mutilati ed invalidi di guerra
   (ISMIG);

      - Istituto incremento ippico di Catania;

      - Istituto zootecnico di Palermo;

      - Stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la
   Sicilia;

      - Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna.

                              Art. 13.
            Alienazione degli antichi suoli armentizi e
                   delle sedi viarie disponibili

      1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è
   autorizzato   a   procedere  alla  legittimazione  dei  suoli
   armentizi che non risultino indicati in catasto come trazzera
   o  sede  viaria.  E'  altresì  autorizzato  a  procedere alla
   vendita   delle   porzioni  di  sedi  viarie  che  non  siano
   necessarie  al  transito  e  non  risultino  destinate  negli
   strumenti  urbanistici  in  vigore a riconosciute esigenze di
   uso pubblico.

      2.  La  legittimazione  e  la  vendita possono avvenire su
   istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti:

      a)  titolare  di  provvedimenti di sistemazione precari in
   essere al momento di entrata in vigore della presente legge;

      b)  possessore  che risulti proprietario o comproprietario
   del  bene  alla  stregua  dei pubblici registri;

      c) proprietari frontisti.

      3. La legittimazione e la vendita sono altresì subordinate
   al  pagamento da parte dell'istante del prezzo di concessione
   del  terreno richiesto determinato al netto del soprassuolo e
   con relazione ai valori agricoli medi definiti ai sensi della
   legge 22  ottobre  1971, n. 865 riferiti alla regione agraria
   di appartenenza nel modo seguente:

      a) per  i  suoli  destinati  a  verde agricolo con densità
   fondiaria fino  a  0,03  mc/mq il valore agricolo medio della
   coltura esistente o di quella adiacente; per l'area di sedime
   dei fabbricati e relativa corte insistenti il valore agricolo
   medio della  coltura  più  redditizia;  qualora  si tratti di
   fabbricato  unico  del richiedente utilizzato come abitazione
   dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato,
   ovvero da  un  suo  discendente  in  linea  retta, il  valore
   agricolo  medio  della  coltura  più redditizia riferito alla
   relativa area  di  sedime  viene  ridotto  alla  metà  ovvero
   ad un  terzo, ove  si tratti di abitazione avente i requisiti
   dell'edilizia  economica  e  popolare.  Il prezzo di cessione
   del sedime  del  fabbricato non può essere comunque inferiore
   al valore agricolo medio del terreno circostante;

      b)  per i suoli ricadenti nelle zone territoriali omogenee
   A, B,  C,  D  ed F definite dal decreto ministeriale 2 aprile
   1968 inedificabili  per altra causa o edificabili con densità
   fondiaria da più  di 0,03 fino a 1 mc/mq il doppio del valore
   agricolo medio  della coltura più redditizia; per i suoli già
   edificati in  zona  costiera  il  triplo  del valore agricolo
   medio della coltura più redditizia;

      c)  per  i  suoli  edificabili  con  densità  territoriale
   maggiore di  1 mc/mq il valore è determinato moltiplicando il
   doppio del valore agricolo medio della coltura più redditizia
   per   l'indice   di  cubatura  che  risulta  nello  strumento
   urbanistico in vigore;

      d) su istanza del richiedente in base al valore venale del
   suolo.

      4.  L'istanza per l'avvio  delle procedure di cui al comma
   1 dovrà  essere presentata, entro dodici mesi dall'entrata in
   vigore della  presente legge o entro 60 giorni dalla notifica
   dell'avvio del procedimento di accertamento dell'occupazione,
   all'Ufficio Tecnico  Speciale  per le trazzere di Sicilia che
   redigerà   il   verbale   di   liquidazione   da   sottoporre
   all'approvazione dell'Assessore.

      5.   Nel  caso  in  cui  l'area alla  quale  si  riferisce
   l'istanza  di  legittimazione sia  cointestata  nei  pubblici
   registri immobiliari ad una pluralità di soggetti, il decreto
   di  legittimazione  ha  effetto   in   favore   di   tutti  i
   cointestatari anche se l'istanza  è presentata da uno solo di
   essi.  In  ogni  caso  dovrà  essere  versata  l'intera somma
   prevista  al   comma  3.  Nelle  more  del  provvedimento  di
   legittimazione   la   concessione   delle  zone  demaniali  è
   subordinata  al   pagamento  del  canone  annuo  pari  ad  un
   ventesimo  del  valore  dell'area  determinato secondo quanto
   previsto al  medesimo  comma 3, con un minimo di lire 50.000.
   Il  provvedimento  di  legittimazione  comporta  per  le aree
   illegittimamente  occupate  un  risarcimento danni pari ad un
   ventesimo  del  valore determinato secondo quanto previsto al
   predetto  comma  3  relativamente  all'ultimo  quinquennio di
   occupazione pregressa.

      6.  Con  l'istanza  di cui al comma 2 è sospesa l'adozione
   dei  provvedimenti sanzionatori da parte dell'Amministrazione
   regionale  relativamente  ai  suoli  trazzerali  abusivamente
   occupati   non   catastati   come  trazzere  o  sedi  viarie.
   L'adozione dei provvedimenti predetti resterà altresì sospesa
   fino  alla  definizione  delle  procedure  iniziate a seguito
   della  presentazione  delle  istanze  limitatamente  ai  beni
   relativamente  ai  quali  viene  richiesta  la  cessione.  Le
   eventuali  sanzioni  amministrative  precedentemente irrogate
   relative   alle  indennità  pregresse  oltre  il  quinquennio
   saranno abbattute del  75 per cento in favore di coloro che a
   seguito di  istanza  otterranno  la  cessione dei beni di cui
   alla   presente  legge.  Nelle  more  della  definizione  dei
   singoli  procedimenti  resta  sospesa  la  riscossione  delle
   sanzioni  già  irrogate. Fino al trentesimo giorno successivo
   alla data  di  notifica  dell'avviso con cui si dà avvio alla
   procedura  di  reintegra  potrà  essere presentata istanza di
   legittimazione tardiva.  In  tal caso il prezzo stabilito dal
   comma 3 è aumentato del 30 per cento.

      7.   Tutte le zone demaniali trazzerali che alla  data  di
   entrata in  vigore  della  presente  legge risultino di fatto
   occupate da  corpi  stradali  e  già  erroneamente assunti in
   consistenza  da  enti  pubblici sono da intendersi trasferiti
   dall'Amministrazione regionale ai detti enti che ne cureranno
   la manutenzione.

      8. Le  porzioni  di  sedi viarie del demanio trazzerale in
   regime   di  coesistenza  con  altri  tipi  di  demanio  sono
   trasferite, su  richiesta del sindaco e per comprovati motivi
   di pubblica utilità, al demanio comunale.

      9.  Sono  trasferite  al  demanio  comunale le sedi viarie
   pubbliche  rappresentate  nei  fogli  di mappa catastali, sin
   dall'impianto, come 'Regie' che:

      a) non siano state trasformate in rotabile;

      b) non risultino di pertinenza di Comuni e Province;

      c)  non risultino ancora dichiarate demaniali con apposito
   decreto.

                              Art. 14.
      Nuove norme in tema di legittimazioni di terre comunali
                           di uso civico

      1.    Nel   territorio   della   Regione    siciliana   le
   legittimazioni  delle occupazioni di terre di uso  civico  di
   cui  all'articolo  9  della  legge  16 giugno 1927,  n.  1766
   possono effettuarsi con le procedure previste  dalla predetta
   legge  e  dal  regio  decreto  26  febbraio  1928, n.  332  e
   successive  modifiche  ed  integrazioni, anche  qualora  esse
   ricadono in zone che alla data del 31 dicembre  1997  abbiano
   perduto,  per  effetto  degli  strumenti  urbanistici   o  di
   edificazioni,  la  destinazione di terreni  agrari,  boschivi
   ovvero pascolativi.

      2.   Nelle  ipotesi di cui al comma 1 si  prescinde  dalle
   condizioni delle lettere a) e c) dell'articolo 9  della legge
   16 giugno 1927, n. 1766.

      3.   La   già  avvenuta  edificazione  non   preclude   la
   legittimazione  che  può  essere  concessa unicamente  a  chi
   risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza
   purchè in regola con le norme e gli strumenti urbanistici.

      4. Analogamente a quanto disposto al comma 3 ,  si procede
   nei casi di edificazione di cui al comma 1  dell'articolo  23
   della  legge regionale 10 agosto 1985, n. 37,  qualora  siano
   stati curati tutti gli adempimenti di legge per  il  rilascio
   della concessione in sanatoria.

      5.   L'avvenuta   legittimazione   tiene    luogo    della
   manifestazione   di   disponibilità   di  cui  al   comma   2
   dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.

      6.  Il  diniego  di concessione in sanatoria  comporta  di
   diritto la revoca della legittimazione.

      7.  Ai fini del successivo provvedimento di  reintegra  il
   sindaco  comunica  entro  30  giorni  al commissario  per  la
   liquidazione  degli  usi civici della Sicilia il  diniego  di
   concessione in sanatoria.

      8.  Ricevuta la comunicazione il commissario provvede alla
   reintegra  del comune senza necessità di alcun'altra attività
   istruttoria.

      9.  Nel concedere la legittimazione delle terre di  cui ai
   commi precedenti, il commissario impone sul bene  occupato  a
   favore  del  comune  a  carico del richiedente un  canone  di
   natura enfiteutica il cui capitale è così determinato:

      a) per le  costruzioni, dal  valore  agricolo  medio della
   coltura più  redditizia  della corrispondente regione agraria
   determinato per l'anno  precedente  ai sensi dell'articolo 16
   della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed
   integrazioni, aumentato di  una  somma pari agli interessi di
   dieci annualità, calcolato  in  ragione  dell'area  di sedime
   delle edificazioni e  nella  ipotesi  di  edificazioni su più
   elevazioni grava nella  sua interezza su ciascuna elevazione.
   In caso di più occupatori della stessa elevazione il canone è
   rapportato    alla    superficie    occupata    oggetto    di
   legittimazione;

      b)  per  le terre e per le pertinenze degli edificati, dal
   valore  agricolo  medio ridotto ad un terzo della coltura più
   redditizia  della  corrispondente regione agraria determinato
   per l'anno  precedente  ai sensi dell'articolo 16 della legge
   22   ottobre   1971,  n.  865  e  successive   modifiche   ed
   integrazioni, aumentato degli interessi di dieci annualità.

      10.   Per  i  casi di cui alla lettere a) del comma  9  il
   capitale  viene  ridotto  alla  metà  ove  alla data  del  31
   dicembre  1997 l'edificazione sia l'unica del  richiedente  e
   venga utilizzata come abitazione propria dallo stesso,  o dal
   coniuge, legalmente separato o divorziato, ovvero da  un  suo
   discendente in linea retta; è ridotto ad un terzo e non viene
   aumentato degli interessi ove si tratti di  abitazione avente
   i requisiti dell'edilizia economica e popolare  utilizzata al
   momento   dell'entrata   in  vigore  della   presente   legge
   direttamente  dall'occupatore,  o  dal   coniuge,  legalmente
   separato o divorziato, ovvero da un suo discendente  in linea
   retta.

      11.  Per  le  edificazioni  per  le  quali non  sia  stata
   richiesta  la  legittimazione  o  la  stessa  non  sia  stata
   concessa, il commissario per la liquidazione degli usi civici
   emette provvedimento di acquisizione al  patrimonio  comunale
   ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
   come recepita nel territorio della Regione siciliana.

      12.  L'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
   17 è così modificato:

      '1.  I rimborsi delle spese e le competenze  dei  delegati
   tecnici,  degli  istruttori  e  dei periti demaniali  per  le
   operazioni disposte ai sensi della legge 16 giugno  1927,  n.
   1766,  determinati  in  misura pari ai compensi di  cui  alla
   legge  8  luglio  1980,  n.  319  e successive  modifiche  ed
   integrazioni, liquidate dal commissario per  la  liquidazione
   degli   usi  civici,  nonché   le  somme  dovute   ai   sensi
   dell'articolo 80 del regio decreto 26 febbraio 1928,  n.  332
   sono  dovute  direttamente dal comune interessato.  Tutte  le
   spese  giudiziarie  di  cui  all'articolo 29 della  legge  16
   giugno 1927, n. 1766 vengono poste, a titolo di  anticipo,  a
   carico del comune interessato.

                              Art. 15.
        Acquisizione all'erario regionale dei ribassi d'asta

      1.  Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta  dei  lavori
   finanziati  dall'Amministrazione regionale agli enti  di  cui
   all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985,  n.  21,
   affluiscono integralmente in entrata del bilancio regionale.

      2.  Il comma 3  dell'articolo  152 della legge regionale 1
   settembre  1993,  n.  25 è così sostituito:

      '3.  Possono  essere  finanziate  perizie  di  variante  e
   suppletive  dei  lavori  di cui al comma 1, entro  il  limite
   complessivo  di  cui  all'articolo 23, comma 3,  della  legge
   regionale  29  aprile  1985,  n.  21  così   come  sostituito
   dall'articolo  54 della legge regionale 12 gennaio  1993,  n.
   10'.

      3.  Nel bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999 -
   Rubrica Assessorato bilancio e finanze - è iscritto  un fondo
   destinato a far fronte agli oneri derivanti dal finanziamento
   delle perizie di variante e suppletive previste dall'articolo
   152 della legge regionale 15 settembre 1993, n. 25, così come
   modificato dalla presente legge.

      4.   Le somme non impegnate alla  chiusura  dell'esercizio
   1998  sui  capitoli  di  spesa  del  bilancio  della  Regione
   siciliana istituiti ai sensi e per gli  effetti dell'articolo
   152  della legge regionale 15 settembre 1993, n. 25  (ribassi
   d'asta), costituiscono economie di spesa e  contribuiscono al
   miglioramento del risultato finanziario di gestione dell'anno
   medesimo.

      5.  L'Assessore regionale per il bilancio e le  finanze  è
   autorizzato  ad iscrivere nei capitoli di spesa  relativi  al
   finanziamento delle perizie di variante e suppletive le somme
   richieste  dai  singoli rami  dell'Amministrazione  regionale
   mediante  prelevamenti  dal  fondo  di cui al comma 3.

      6.  A decorrere dall'esercizio 2000 non è  più  consentito
   disporre finanziamenti per perizie di variante e suppletive e
   le  relative  norme cessano di avere vigore con  la  medesima
   decorrenza.

      7. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001  alle  Camere
   di commercio della Sicilia è attribuita una quota pari  al 10
   per  cento  delle somme riscosse  nell'esercizio  finanziario
   1998 per ribassi d'asta di cui al comma 14  dell'articolo  23
   della legge regionale 28 aprile 1985, n. 21,  come sostituito
   dal comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale  30  marzo
   1998,  n.  5.   Detta  quota  è  ripartita fra le  Camere  di
   commercio  con  decreto  dell'Assessore  regionale   per   la
   cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca  al fine
   di  consentire il riequilibrio dei bilanci delle  stesse,  in
   proporzione  al  numero  dei  dipendenti  in  servizio  e  in
   quiescenza, onde provvedere alla costituzione di  un apposito
   fondo per il pagamento delle pensioni.

      8.  E' abrogato il  comma  14 dell'articolo 23 della legge
   regionale 28 aprile 1985, n. 21, come per  ultimo  sostituito
   dal comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale  30  marzo
   1998,  n.  5;   sono abrogate altresì tutte  le  disposizioni
   incompatibili  o  comunque  in  contrasto  con   il  presente
   articolo.

                              Art. 16.
                 Modifiche al sistema sanzionatorio

      1. I commi 8 e 14 dell'articolo 2 della legge  regionale 7
   marzo  1997,  n. 6 sono abrogati e il comma 19  del  medesimo
   articolo è sostituito dal seguente:

      '19. Sulle  somme  dovute  si applica la misura del saggio
   degli interessi fissata dalla legislazione vigente'.

      2.  Il comma 2  dell'articolo  8  della legge regionale 30
   marzo  1998,  n.  5  è  abrogato;   in conseguenza  di  detta
   abrogazione trovano applicazione le disposizioni  dei decreti
   legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18 dicembre  1997, n.
   203  del  5  giugno  1998,  n.  422  del 19 novembre  1998  e
   successive modifiche ed integrazioni.

      3. L'articolo 43 della legge regionale 15 maggio  1986, n.
   27 è così sostituito:

      'Articolo  43  -  1. Ferma restando  l'applicazione  delle
   sanzioni  penali  previste dagli articoli 21, 23 e  24  della
   legge  10  maggio  1976,  n.  319 e successive  modifiche  si
   applica  la  sanzione  amministrativa  del pagamento  di  una
   somma:

      a)  di  lire 3.000 per metro cubo di volume  edificato,  a
   carico  dei  titolari degli scarichi appartenenti alla classe
   A, in  caso  di  mancato adeguamento ai limiti e nei tempi di
   cui agli articoli 24 e 27;

      b)  di  lire 3.000 per metro cubo di volume  edificato,  a
   carico dei titolari degli scarichi appartenenti  alla  classe
   B,  in caso di mancato adeguamento ai limiti e nei  tempi  di
   cui agli articoli 25 e 28;

      c) da lire 500.000 a lire 5.000.000 a carico  dei titolari
   degli scarichi appartenenti alla classe C, in caso di mancato
   adeguamento  ai limiti e alle prescrizioni nei tempi  di  cui
   agli articoli 26 e 29;

      d) di lire 500.000 a carico dei titolari di  scarichi  che
   non osservino l'obbligo di cui all'articolo 38;

      e) di lire 50.000 per metro cubo/die a carico dei titolari
   di scarichi produttivi in pubbliche fognature, in caso di non
   osservanza  dei  limiti fissati dalla tabella 2 allegata alla
   presente legge e delle prescrizioni dell'ente gestore;

      f)  da  lire  500.000 a lire 5.000.000 per i  titolari  di
   insediamenti  civili  che hanno attivato lo scarico  dopo  la
   presentazione della richiesta di autorizzazione,  in  assenza
   del certificato di abitabilità o di agibilità  previsti dalla
   vigente legislazione'.

      4.  Dopo  l'articolo  43 della legge regionale  15  maggio
   1986, n. 27 sono aggiunti i seguenti articoli:

      'Art.  43  bis  -  1.  Chiunque apra o  comunque  effettui
   scarichi  civili  e delle pubbliche fognature, servite o meno
   da  impianti  pubblici  di  depurazione, nelle acque indicate
   nell'articolo  1,  sul  suolo  o  nel  sottosuolo, senza aver
   richiesto   l'autorizzazione  di  cui  al  tredicesimo  comma
   dell'articolo 15, della legge 10 maggio 1976, n.  319, ovvero
   continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la
   citata  autorizzazione  sia stata negata o revocata, è punito
   con  la  sanzione  amministrativa  da  lire 10.000.000 a lire
   100.000.000;  detta sanzione è ridotta rispettivamente a lire
   500.000 e  a lire 5.000.000 per i titolari di scarichi civili
   che hanno denunciato la posizione dello scarico e le modalità
   di   smaltimento   in  procedimenti  amministrativi  atti  ad
   ottenere  autorizzazioni,  nulla osta o altri atti formali di
   assenso presso la stessa amministrazione deputata al rilascio
   dell'autorizzazione dello scarico.

      2. Si applica una sanzione ridotta da lire 500.000  a lire
   3.000.000 ai proprietari di autoveicoli che scarichino reflui
   al di fuori delle pubbliche fognature, semprechè  la capacità
   totale dei serbatoi di accumulo non superi 0,25 mc.

      Art.  43  ter  -  1.  Fuori dai casi di  cui  all'articolo
   precedente,  chiunque effettui o mantenga uno  scarico  senza
   osservare  le  prescrizioni  indicate  nel  provvedimento  di
   autorizzazione  è  punito  con  la   sanzione  amministrativa
   pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 24.000.000.

      2. La sanzione amministrativa è ridotta a lire 500.000 nel
   caso  di versamento di reflui da parte di autoveicoli  al  di
   fuori  delle aree specificamente individuate  ed  autorizzate
   dal  comune  in  cui  le stesse ricadono ma  entro  pubbliche
   fognature.

      3. Si applica altresì la sanzione amministrativa  di  lire
   1.000.000  ai proprietari di civili abitazioni che  danno  in
   locazione un immobile avente recapito in  pubblica  fognatura
   per un uso diverso da quello cui era  originariamente adibito
   o autorizzato.

      Articolo 43 quater - 1. Per l'applicazione  delle sanzioni
   amministrative di cui ai precedenti articoli 43, 43 bis  e 43
   ter,  opera  il  principio  di  legalità  di cui al  comma  3
   dell'articolo  3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
   472'.

      5. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di
   cui al comma 3, dell'articolo 11, ovvero  di  omissione della
   tenuta del registro di carico e scarico di  cui  al  comma 1,
   dell'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
   22,  si applicano le sanzioni  amministrative  pecuniarie  in
   misura  ridotta  da  lire 1.000.000 a lire  5.000.000  per  i
   rifiuti non pericolosi e da lire 2.000.000  a lire 10.000.000
   per i rifiuti pericolosi, semprechè dai  dati riportati negli
   altri  documenti  previsti  dalla  normativa  in  materia  di
   rifiuti  o  da  altre  scritture  contabili  obbligatorie  si
   possano  ugualmente  ricostruire le  informazioni  per  legge
   dovute.

      6. Le sanzioni in misura ridotta di cui al comma 5 operano
   esclusivamente nei confronti dei produttori  di  rifiuti  che
   occupano  un  numero  di  unità  lavorative  inferiore  a  15
   dipendenti.  In  caso  di accertate  reiterate  violazioni si
   applicano le sanzioni amministrative in misura intera.

      7. Limitatamente alla commercializzazione mediante vendita
   al  dettaglio di imballaggi non conformi  a  quanto  previsto
   dall'articolo 43 del decreto legislativo 5  febbraio 1997, n.
   22,  si  applica  la sanzione  amministrativa  pecuniaria  in
   misura  ridotta  di  lire  100.000.  In   caso  di  accertate
   reiterate    violazioni    che    abbiano    riguardo    alla
   commercializzazione  dello  stesso  tipo  di  imballaggio  si
   applica la sanzione amministrativa in misura intera.

      8.  Fermo  restando  quant'altro  stabilito   nel  sistema
   sanzionatario  di  cui  al  Titolo  V,  Capo  I  del  decreto
   legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, così  come  modificato ed
   integrato dal decreto legislativo 8 novembre  1997,  n.  389,
   per l'applicazione delle  sanzioni  amministrative pecuniarie
   in  esse previste opera il principio di legalità  di  cui  al
   comma 3 dell'articolo 3 del decreto  legislativo  18 dicembre
   1997, n. 472.

      9. Per le  violazioni  richiamate  nei  commi  precedenti,
   accertate alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente
   legge, per  le  quali  il  procedimento di irrogazione non ha
   ancora   dato   luogo   alla   ordinanza-ingiunzione   ovvero
   all'ordinanza  di archiviazione, di cui all'articolo 18 della
   legge 24  novembre  1981,  n.  689, è ammesso il pagamento in
   misura ridotta  di  cui all'articolo 16 della medesima legge,
   sempre che  lo  stesso venga effettuato entro 60 giorni dalla
   data di entrata in vigore della presente legge.

      10.  Fatte salve  le  sanzioni amministrative previste dal
   comma 1, dell'articolo  10,  del decreto del Presidente della
   Repubblica 24 maggio 1988, n.  203, ove non si provveda entro
   i termini previsti da  quanto prescritto nella diffida di cui
   alla lettera a) del medesimo articolo, si applica la sanzione
   amministrativa pecuniaria nella  misura  di  lire 150.000 per
   ogni giorno compreso  tra  il  termine ultimo assegnato nella
   diffida  e   l'avvenuta   notifica   del   provvedimento   di
   sospensione o di revoca di  cui  alle successive lettere b) e
   c) dello stesso articolo.

      11.  Qualora  il   soggetto  titolare  dell'autorizzazione
   ottemperi, seppure in ritardo,  alle  prescrizioni impostegli
   con la diffida, la sanzione amministrative  pecuniaria di cui
   al  comma 9, viene ridotta ad un terzo  per  ogni  giorno  di
   ritardo  compreso  tra  il  termine  ultimo  assegnato  nella
   diffida  e  l'avvenuta   eliminazione   delle   irregolarità.
   Dell'avvenuta eliminazione delle irregolarità  ai  fini della
   cessazione  degli  effetti   della   sanzione  amministrativa
   pecuniaria deve essere data tempestiva comunicazione all'ente
   che ha rilasciato l'autorizzazione e alla provincia regionale
   competente  per territorio, mediante  dichiarazione  resa  ai
   sensi  dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,  n.  15  e
   successive modifiche ed integrazioni.

      12.   In    materia   di   accertamento   degli   illeciti
   amministrativi, per  le  violazioni  in  materia  ambientale,
   accertate dopo l'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
   l'autorità  competente  a   ricevere   il   rapporto  di  cui
   all'articolo 17 della legge 24  novembre  1981,  n. 689, è la
   provincia regionale  competente  per  territorio,  cui spetta
   l'emissione      dell'ordinanza-ingiunzione     ovvero     di
   archiviazione, di cui all'articolo 18 della stessa legge.

      13.  L'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, emessa
   dall'autorità provinciale in attuazione delle disposizioni di
   cui al precedente comma 12, è regolata dagli articoli 22 e 23
   della legge 24 novembre 1981, n. 689.

      14. Per lo svolgimento  dell'attività  di cui al comma 12,
   in  conformità  al   principio   di   sussidiarietà   di  cui
   all'articolo 3B  del trattato sull'istituzione della Comunità
   economica europea, è  attribuita  alle province regionali una
   quota  pari al 15  per  cento  del  gettito  derivante  dalle
   sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del
   presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto
   generale  consuntivo  della  Regione  del  secondo  esercizio
   antecedente quello di competenza.

      15. Ai  fini  della  determinazione  dell'inosservanza dei
   limiti di accettabilità di cui  alle  tabelle  3,  4,  5  e 6
   allegate alla legge regionale  15  maggio  1986,  n.  27,  si
   considerano operanti le  disposizioni  di  cui all'allegato 1
   lett. D, della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991.

                             TITOLO III
             DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E IL
                      CONTENIMENTO DELLE SPESE

                              Art. 17.
              Attenuazione della rigidità della spesa

      1. A decorrere dall'esercizio 1999 le  spese  continuative
   annue fissate dalle leggi della Regione sotto  indicate  sono
   iscritte in bilancio a norma dell'articolo 4,  secondo comma,
   della  legge  regionale  8 luglio 1977, n.  47  e  successive
   modifiche ed integrazioni, in misura non superiore  a  quella
   iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1998:

      - legge regionale 30 ottobre 1995, n. 78, articolo 4
        (capitolo 10525);
      - legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, articoli 10 e 13
        (capitolo 55004);
      - legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, articolo 41
        (capitolo 55904);
      - legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, articolo 30, comma 1
        (capitolo 19017;
      - legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, articolo 30, comma 2
        (capitolo 41953);
      - legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, articolo 23
        (capitolo 24954);
      - legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, articolo 10
        (capitolo 75204);
      - legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, articolo 48
        (capitolo 75240).

      2. Per l'anno 1999 i contributi e gli  altri trasferimenti
   in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri
   organismi   comunque  denominati,  nonchè  le   altre   spese
   continuative annue diverse da quelle di cui al comma  1, sono
   iscritti  in  bilancio  in  misura  non  superiore  a  quella
   iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1998.  Per  il
   biennio  2000-2001  l'ammontare  dei  predetti  contributi  e
   trasferimenti  è  ridotto in misura non inferiore al  10  per
   cento, in ragione di almeno il 5 per cento annuo.

      3. La misura  prevista dall'articolo 2, primo comma, della
   legge  regionale  30  dicembre  1977,  n.  106  e  successive
   modifiche ed  integrazioni  non  può  essere  superiore,  per
   l'anno 2000, all'85 per  cento  e  per  l'anno 2001 al 75 per
   cento.

      4.  All'articolo 29, lettera b), della legge  regionale  4
   gennaio  1984, n.  1 e successive modifiche  ed  integrazioni
   sono aggiunte le parole: 'in misura comunque non superiore al
   50   per   cento   delle   spese   di  funzionamento   e   di
   organizzazione'.  All'articolo 29, lettera d), della medesima
   legge le  parole  '60  per  cento'  sono  sostituite  con  le
   seguenti: '50 per cento'.

                              Art. 18.
          Disposizioni in materia di residui passivi e di
                          residui perenti

      1.  Le  disposizioni dell'articolo 11, quarto comma, della
   legge regionale  8 luglio 1977, n. 47 e successive aggiunte e
   modificazioni, non si applicano per l'esercizio 1998.

      2.   I  residui passivi e i residui perenti  vigenti  alla
   chiusura  dell'esercizio 1998 su capitoli di spesa relativi a
   limiti   poliennali   di   impegno   cui   non  corrispondono
   obbligazioni  di  pagamento  in  scadenza  entro  l'esercizio
   medesimo,   sono   eliminati,  rispettivamente,   dal   conto
   consuntivo  del  bilancio e dal conto generale del patrimonio
   per  l'esercizio  stesso,  salva  la  loro riproduzione negli
   esercizi  successivi  ai fini del pagamento delle ultime rate
   di ciascun  limite  di impegno, a norma dell'articolo 8 della
   legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2.

      3. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli impegni di parte
   corrente  assunti  a carico del bilancio della  Regione  fino
   all'esercizio  1997 e quelli di conto capitale  assunti  fino
   all'esercizio 1996 o, qualora trattasi di opere di  cui  alla
   categoria 9 del bilancio, fino all'esercizio 1993,  ai quali,
   alla   chiusura   dell'esercizio  1998,   non   corrispondono
   obbligazioni  da  pagare,  sono  eliminati   dalle  scritture
   contabili   e   i   relativi   importi    contribuiscono   al
   miglioramento del risultato di gestione  dell'esercizio  1998
   medesimo.

      4.  Per  gli  interventi  finanziati  ai sensi della legge
   regionale   9   agosto   1988,   n.  26  (zone  interne),  le
   disposizioni del  comma 3 si applicano agli impegni assunti a
   tutto   l'esercizio   1998.  Gli  stanziamenti  eventualmente
   rimodulati  a  carico  di  esercizi successivi sono eliminati
   dagli   esercizi  medesimi.  Le  disposizioni  contenute  nel
   presente  comma  non si applicano agli interventi relativi ai
   programmi  approvati  dalla  Giunta regionale con delibera n.
   438 del 17 novembre 1998, sempre che gli stessi si traducano,
   entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
   in    obbligazioni    giuridicamente   perfette   determinate
   nell'ammontare e nel soggetto creditore.

      5. Con decreti dell'Assessore regionale per il  bilancio e
   le  finanze,  sentite  le  competenti   amministrazioni,   si
   procederà all'accertamento delle somme da eliminare  a  norma
   dei commi 2, 3 e 4; copia di detti decreti sarà  allegata  al
   rendiconto generale consuntivo della Regione  per l'esercizio
   1998.

                              Art. 19.
                        Consorzi di bonifica

      1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2,
   della  legge  regionale  25  maggio 1995, n. 45, l'articolo 4
   della legge regionale 25 maggio 1997, n. 16 è abrogato.

      2.  L'Assessore  regionale  per l'agricoltura e le foreste
   nomina  un  commissario liquidatore per tutte le funzioni non
   trasferite a  ciascun  consorzio di nuova istituzione e per i
   rapporti  giuridici  attivi e passivi di cui all'articolo 24,
   comma 9, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.

                              Art. 20.
      Razionalizzazione e  armonizzazione  tassi  di interesse
                     e rinegoziazione mutui

      1.  I tassi di interesse fissati  dalle leggi regionali in
   materia  di  incentivazione  alle  imprese sono uniformati al
   criterio di cui al comma 2.

      2.  La  determinazione del tasso agevolato è rapportato al
   40  per cento del tasso di riferimento fissato per il settore
   industria,  commercio  e attività assimilate con i criteri di
   cui al decreto del Ministero del tesoro del 22 dicembre 1994.

      3.  L'intensità  dell'aiuto  finanziario della Regione non
   potrà  in  ogni  caso  superare,  in  termini  di equivalente
   sovvenzione  netta, i limiti fissati dalla Unione europea per
   le aree con ritardo di sviluppo di cui all'Obiettivo 1.

      4.  Il  tasso  come  sopra determinato si applica a quelle
   operazioni  perfezionate  contrattualmente  dopo l'entrata in
   vigore della presente legge.

      5.  Al  fine  di  favorire  la  rinegoziazione  dei  mutui
   concessi  alle  cooperative  edilizie,  che  usufruiscono  di
   contributi  a carico  della  Regione,  in  armonia  a  quanto
   previsto dall'articolo 2,  comma  4, della legge regionale 30
   marzo 1998, n.  5,  l'Amministrazione regionale è autorizzata
   a rideterminare la  misura  del  contributo  già concesso, in
   favore  delle  cooperative   o  dei  singoli  assegnatari  di
   alloggi,  che  procedono  alla  predetta  rinegoziazione,  in
   misura tale da porre a  loro  carico  per  interessi  e spese
   accessorie un tasso non  superiore  al  3  per  cento,  fermi
   restando i tassi di maggior favore.

      6.   La   rideterminazione   del   contributo  di  cui  al
   precedente comma 5 verrà comunque effettuata a condizione che
   l'onere complessivo  a carico della Regione non sia superiore
   a quello risultante dai piani di ammortamento già in essere.

                              Art. 21.
         Contenimento spese per acquisto di beni e servizi

      1.   Le spese per acquisto di beni e servizi  relative  al
   funzionamento della Regione e degli enti del settore pubblico
   regionale che usufruiscono di contributi o  trasferimenti  di
   parte  corrente  a  qualsiasi  titolo  a  carico   diretto  o
   indiretto  della  Regione,  escluse le spese  obbligatorie  e
   d'ordine e quelle relative alle manutenzioni e ai  servizi di
   prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'anno 1999
   sono  ridotte in misura non inferiore al 15 per  cento  delle
   corrispondenti  spese iscritte nel bilancio  per  l'esercizio
   1998.

      2. Il  comma  2  dell'articolo  5 della legge regionale 25
   marzo 1986, n. 15, è sostituito dal seguente:

      'Per l'opera prestata  dagli istituti suddetti e a ristoro
   delle spese  di  amministrazione sostenute viene riconosciuta
   ai  medesimi,  dall'1  gennaio  1999, una commissione annuale
   pari allo  0,50 per cento calcolata sulle somme incassate per
   rate di  ammortamento  ed  eventuali  interessi di mora o per
   rimborsi  anticipati  operati  dai mutuatari o conseguiti per
   effetto di procedure esecutive'.

                              Art. 22.
            Razionalizzazione  della  spesa  sanitaria

      1.  Al  fine  di  ottimizzare  l'impiego delle risorse per
   l'acquisto di beni  e  servizi,  i  direttori  generali delle
   aziende unità sanitarie  locali ed ospedaliere sono tenuti ad
   avvalersi  delle  risultanze  degli  osservatori  centrale  e
   regionale degli acquisti e dei  prezzi  di  cui  al comma 30,
   dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n.  662.

      2.   In  sede  di  assegnazione  delle  quote  l'Assessore
   regionale  per la sanità tiene conto dei risultati conseguiti
   dalle  stesse  aziende  in  termini  di  razionalizzazione ed
   economicità  della  spesa,  in  modo  che  gli  obiettivi  di
   risparmio    assegnati   gravino   in   misura   inversamente
   proporzionale  sulle  aziende  che  hanno ottenuto i migliori
   risultati  di  razionalizzazione  ed economicità della spesa,
   nonché   di   risanamento.   Devono   in   ogni  modo  essere
   salvaguardati  in  sede  di riparto delle somme relative alla
   spesa sanitaria gli obiettivi di tutela della salute previsti
   dalle  disposizioni  in vigore e dai piani sanitari nazionali
   nonché   gli  standard  qualitativi  in  atto  nelle  singole
   strutture.

      3.  Per  il  ripiano del disavanzo del settore sanitario a
   carico  del  bilancio della Regione le aziende sanitarie e le
   aziende   ospedaliere  devono  alienare  prioritariamente  il
   patrimonio  non  destinato  ad attività assistenziali.  A tal
   fine  dette  aziende, entro tre mesi dalla data di entrata in
   vigore    della    presente    legge,    devono    presentare
   all'Assessorato  regionale  della  sanità  un  inventario dei
   propri    beni    patrimoniali    e    richiedere   specifica
   autorizzazione di alienazione.  Delle predette alienazioni le
   aziende  devono  dare comunicazione all'Assessorato regionale
   del bilancio e delle finanze.

      4.  L'erogazione delle ultime tre mensilità delle quote di
   compartecipazione    regionale   alla   spesa   sanitaria   è
   condizionata  alla  presentazione  all'Assessorato  regionale
   della  sanità  del conto consuntivo dell'anno precedente.  La
   mancata  presentazione del conto consuntivo entro l'esercizio
   successivo  a  quello  cui  si  riferisce  comporta, inoltre,
   l'immediata decadenza del direttore generale.

      5.  I  direttori  generali  delle  aziende unità sanitarie
   locali  sono  tenuti,  nella  veste di commissari liquidatori
   delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito
   territoriale   della   rispettive   aziende,   a   presentare
   all'Assessorato   regionale  della  sanità,  entro  sei  mesi
   dall'entrata   in   vigore  della  presente  legge,  i  conti
   consuntivi    delle   soppresse   unità   sanitarie   locali.
   L'inadempienza della  citata  disposizione senza giustificato
   motivo  comporta   l'immediata   decadenza  dall'incarico  di
   direttore generale.

                             Art. 23.
                        Blocco  concorsi

      1.   Fino   al   31   dicembre   1999   è   fatto  divieto
   all'Amministrazione   regionale  ed  agli  enti  del  settore
   pubblico   regionale   che   usufruiscono   di  contributi  o
   trasferimenti  di  parte corrente a qualsiasi titolo a carico
   diretto  o  indiretto  della  Regione  di indire concorsi per
   l'assunzione   di   nuovo   personale.

      2.  Per le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e gli
   altri  enti  del Servizio sanitario nazionale si applicano le
   vigenti norme statali.

                              Art. 24.
              Soppressione fondo concessione prestiti

      1.  Il Fondo per la concessione  di prestiti ai dipendenti
   e  pensionati della Regione costituito ai sensi dell'articolo
   16  della  legge regionale 3 maggio 1979, n.  73 e successive
   modifiche ed integrazioni è soppresso.  Sono conseguentemente
   abrogate  le  disposizioni  di  cui  ai commi primo, secondo,
   terzo,  ottavo,  nono,  decimo  e undicesimo dell'articolo 16
   predetto.

      2.   In  relazione  a  quanto  disposto  al  comma  1,  il
   contributo per fondo credito a carico del personale di cui al
   quarto  comma  dell'articolo  30  della  legge  regionale  23
   febbraio 1962, n.  2 e successive modifiche ed integrazioni è
   soppresso e la relativa disposizione è abrogata. I contributi
   versati fino  alla  data  di entrata in vigore della presente
   legge non sono rimborsabili.

      3. Il contributo  di  quiescenza  a  carico  del personale
   previsto  dal comma 1, dell'articolo 30 della legge regionale
   23  febbraio 1962, n.  2 è incrementato dello 0,50 per cento.

      4.  Sono  fatti  salvi  gli  impegni assunti e i pagamenti
   disposti  a  carico dei capitoli 50552 e 50553 dell'esercizio
   provvisorio  del bilancio della Regione per l'anno  1999, nei
   limiti  dei  dodicesimi  utilizzabili  a norma della relativa
   legge  di  approvazione.

      5.  Il  Presidente della Regione è autorizzato a stipulare
   convenzioni  con banche ed altre istituzioni finanziarie, per
   la  concessione  di  prestiti  a tasso agevolato al personale
   regionale  in  servizio  e  in quiescenza, dietro cessione di
   quote  dello stipendio o della pensione per periodi di cinque
   o  dieci  anni  e  fino  ad  un  massimo di un quinto di tali
   emolumenti  comprensivi  dell'indennità  di  contingenza e al
   netto delle  ritenute  di legge, con garanzia contro i rischi
   di perdite a carico dell'Amministrazione regionale nei limiti
   dell'indennità di buonuscita maturata dal dipendente.

      6. Negli stessi  termini  devono  intendersi autorizzati i
   legali rappresentanti degli  enti  per i cui dipendenti operi
   il  regime della  equiparazione  giuridica  ed  economica  al
   personale regionale.

                              Art. 25.
               Disposizioni di adeguamento alla legge
                      23 dicembre 1998, n. 448

      1.  Al  comma  1, dell'articolo 7, della legge regionale 7
   agosto  1997,  n. 30, dopo la parola ' assunzione' aggiungere
   'ovvero  dal  37   al 72  mese per le assunzioni che ricadono
   sotto  la previsione dell'articolo 3, della legge 23 dicembre
   1998,  n.  448'.

      2.  Al  comma  1, dell'articolo 7, della legge regionale 7
   agosto   1997,   n.   30   aggiungere:

      '1   bis.   L'Assessore   regionale   per  il  lavoro,  la
   previdenza    sociale,    la   formazione   professionale   e
   l'emigrazione,   concede    l'autorizzazione   allo   sgravio
   contributivo dal primo al settantaduesimo mese esclusivamente
   per  le  assunzioni non previste dall'articolo 3, della legge
   23 dicembre 1998, n. 448'.

      3. Al  comma  2,  dell'articolo 5, della legge regionale 7
   agosto 1997,  n.  30 sostituire le parole '45 giorni' con '90
   giorni'.
                              Art. 26.
            Disposizioni per l'attuazione di interventi
                 dello Stato e dell'Unione europea

      1.  In  attuazione  delle disposizioni di cui al comma 12,
   dell'articolo  45,  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
   assegnazioni  finanziarie  dello  Stato attuative di leggi di
   settore che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre
   1998  e  quelle per le quali alla stessa data non siano stati
   adottati  i  provvedimenti  amministrativi di identificazione
   dei  beneficiari  sono  iscritte  in  un apposito fondo dello
   stato  di  previsione  della spesa del bilancio della Regione
   per  l'anno  1999,  rubrica  Assessorato  del  bilancio  e le
   finanze.

      2.  Con  apposita  legge  o  con la legge di bilancio sarà
   approvato  il  piano  di  riutilizzo  del  fondo  di  cui  al
   comma  1,  per  interventi  nel  settore cui le disponibilità
   erano originariamente destinate.

      3.  Con la stessa legge  saranno  determinate le eventuali
   utilizzazioni alternative dei  fondi  ordinari  della Regione
   previsti  nel  bilancio  per  l'esercizio  finanziario 1999 a
   sostegno  di  interventi  il  cui  finanziamento venga posto,
   interamente  o  parzialmente,  a  carico  del fondo di cui al
   comma 1.

      4.  E'  attribuita  alla   Presidenza   della  Regione  la
   competenza  relativa  all'attuazione   degli  interventi  per
   l'utilizzazione dei finanziamenti  erogati  alla  Regione  ai
   sensi  del  decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito
   nella  legge  20 dicembre 1996, n. 641, e della delibera CIPE
   del 18 dicembre 1996.

      5.   Le   amministrazioni  cui  compete  l'attuazione  dei
   singoli  sottoprogrammi,  delle  singole  misure previste dal
   programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999, delle
   sovvenzioni  globali,  degli  altri  programmi  di iniziativa
   comunitaria  nonché  dei  progetti  relativi,  sono  tenute a
   definire  entro il 30 giugno 1999 l'istruttoria concernente i
   relativi   interventi   a   fine   dell'adozione  degli  atti
   giuridicamente  vincolanti  di cui alle decisioni comunitarie
   di   approvazione   dei  programmi  stessi  entro  i  termini
   previsti.

      6.  Decorso  il  termine del 30 giugno 1999, il Presidente
   della  Regione,  previa  diffida ad adempiere entro 15 giorni
   alle  disposizioni previste nel comma 5, nomina, per gli enti
   diversi  dall'Amministrazione  regionale,  un commissario per
   l'adozione  dei  necessari  adempimenti entro i successivi 30
   giorni.

      7. Le misure ed i sottoprogrammi  che  alla  data  del  31
   agosto  1999  non hanno dato  luogo  ad  atti  giuridicamente
   vincolanti o la cui adozione non  sia compatibile con i tempi
   fissati dall'Unione europea,  come verificato dal commissario
   di  cui  al comma 6, sono riprogrammati entro il 30 settembre
   1999 dal Presidente della Regione sentita la Giunta regionale
   di Governo.

      8.    Gli    uffici    periferici    di    ciascun    ramo
   dell'Amministrazione  regionale  sono  tenuti  a  costituire,
   entro 15 giorni dall'entrata in  vigore della presente legge,
   unità  operative  per  la  vigilanza,   il  controllo  ed  il
   monitoraggio delle opere  finanziate  dal programma operativo
   plurifondo   della   Sicilia   1994-1999.   Gli   Assessorati
   sprovvisti di uffici periferici a valenza tecnica sono tenuti
   ad  avvalersi  delle sezioni costituite presso gli uffici del
   genio civile.

      9.  Per l'anno in corso la  Commissione  per l'esame delle
   questioni   concernenti  l'attività  della  Comunità  europea
   dell'Assemblea  regionale  siciliana  provvede  ad  emanare i
   pareri   di   propria   competenza  entro  dieci  giorni  dal
   ricevimento  delle  richieste.  Trascorso  detto  termine  il
   parere si intende reso favorevolmente.

      10.   Gli  atti   finalizzati  agli  adempimenti  relativi
   all'attuazione   del  programma  operativo  plurifondo  della
   Sicilia   1994-1999  costituiscono  priorità  operative.  Gli
   uffici  interessati  sono tenuti a darvi corso con precedenza
   ad  ogni altro adempimento, anche in deroga alle disposizioni
   del  comma 3 dell'articolo 4, della legge regionale 30 aprile
   1991, n. 10.

      11. Ferma restando la  data  del  31  dicembre  1999 quale
   termine ultimo  per  l'assunzione  di  impegni giuridicamente
   vincolanti relativi a  finanziamenti  a  carico del programma
   operativo  plurifondo   della  Sicilia  1994/1999,  le  somme
   assegnate ad uffici  periferici  della Regione possono essere
   utilizzate dagli stessi  per  il  finanziamento  di  progetti
   presentati  anche   in   anni   successivi   all'assegnazione
   medesima.

      12.   Dopo  il  comma  4,  dell'articolo  16, della  legge
   regionale  7  marzo  1997,  n.  6,  è  inserito  il  seguente
   comma 4 bis:

      '4    bis.    I    direttori    regionali,   relativamente
   all'attuazione  dei  programmi  indicati al comma precedente,
   esercitano  i  compiti  ed i poteri previsti dall'articolo 16
   del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29 e successive
   modifiche ed integrazioni'.

      13. La Regione siciliana, d'intesa con Italia investimenti
   S.p.A.,  anche  per il tramite di Itainvest Sicilia S.p.A., è
   autorizzata  a  promuovere  interventi  di ristrutturazione e
   riconversione   dell'apparato  produttivo,  finalizzati  allo
   sviluppo  economico  della Sicilia, utilizzando a tal fine le
   somme  di  cui all'articolo 8 della legge regionale 15 maggio
   1991, n. 23.

      14.  Per la realizzazione degli interventi di cui al comma
   12,  Italia  investimenti  S.p.A.  e Itainvest Sicilia S.p.A.
   applicheranno  le disposizioni di cui al decreto del Ministro
   dell'industria  del  15  marzo 1996 e successive modifiche ed
   integrazioni  e  potranno  avvalersi  di  tutti gli strumenti
   operativi ivi previsti.

      15. Il Presidente della Regione  è autorizzato a stipulare
   con  Italia  investimenti S.p.A., anche  per  il  tramite  di
   Itainvest  Sicilia  S.p.A.,   apposite   convenzioni  per  il
   conseguimento delle finalità di cui ai commi 12 e 13.

                              Art. 27.
             Requisiti di onorabilità e professionalità

      1. In ordine ai requisiti di onorabilità e professionalità
   dei   soggetti  che  svolgono  attività  di  amministrazione,
   direzione  e  controllo  presso banche aventi sede centrale e
   succursali   esclusivamente   nel  territorio  della  Regione
   siciliana,  nonchè  in  ordine  alle  cause  di  decadenza  e
   sospensione  delle  cariche,  si  applicano  le  disposizioni
   statali  vigenti.

      2.  Dell'avvenuta  verifica  dei requisiti, effettuata dal
   consiglio   di   amministrazione   della  banca,  viene  data
   comunicazione  all'Assessore  regionale  per il bilancio e le
   finanze entro quindici giorni.

      3.   Il  difetto  dei  requisiti  determina  la  decadenza
   dall'ufficio.    Essa   è   dichiarata   dal   consiglio   di
   amministrazione  entro  trenta giorni dalla avvenuta verifica
   o,  in  caso di difetto sopravvenuto, entro trenta giorni dal
   momento  in cui ne abbia avuto conoscenza. In caso di inerzia
   la  decadenza  è  pronunciata dall'Assessore regionale per il
   bilancio e le finanze.

      4.  Dell'avvenuta  verifica  dei requisiti di esperienza e
   onorabilità   dei   soggetti   che   svolgono   attività   di
   amministrazione,   direzione   e   controllo   presso  banche
   nazionali  aventi sede centrale nella Regione siciliana viene
   data   comunicazione   anche   all'Assessore   regionale  per
   il  bilancio  e  le finanze.

      5.  La  sospensione  delle  cariche  di  cui  al comma 1 è
   dichiarata con le modalità di cui al comma 3.

      6.  In ordine ai requisiti di onorabilità dei partecipanti
   al  capitale  delle  banche aventi sede centrale e succursali
   esclusivamente  nel  territorio  della  Regione siciliana, si
   applicano le disposizioni statali vigenti.

      7.  Sono  abrogate  le  disposizioni contenute nella legge
   regionale  16  gennaio  1989,  n. 1 in ordine ai requisiti di
   onorabilità  e professionalità degli esponenti aziendali e di
   onorabilità   dei   partecipanti  al  capitale  delle  banche
   incompatibili con il presente articolo.

                              Art. 28.
                      Disposizioni per l'IRCAC

      1.  L'articolo 12, della legge regionale 30 marzo 1998, n.
   5,  è  sostituito  dal seguente:

      '1. All'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n.
   6, è aggiunto il seguente comma:

      '2.  Nel  fondo  costituito in virtù delle disposizioni di
   cui  al   comma  1,  confluiscono  altresì  i  fondi  di  cui
   all'articolo 3  della legge regionale 7 febbraio 1963, n.  12
   con  le   correlate  attività,  ad  eccezione  del  fondo  di
   dotazione'.

      2.  Per  l'attività  di  gestione  e  recupero  crediti  è
   riconosciuta  all'Istituto  regionale  per  il  credito  alla
   cooperazione  (I.R.C.A.C.)  una commissione pari all'1,50 per
   cento rapportata  al  valore  nominale  dei  crediti  stessi,
   ancorchè  svalutati  per avvalersi della previsioni normative
   di cui  all'articolo  66  del  testo  unico delle imposte sui
   redditi,   approvato   con   decreto   del  Presidente  della
   Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

      3.   Al  predetto  Istituto  è  riconosciuta  altresì  una
   commissione pari al 30 per cento rapportata all'ammontare dei
   crediti  in  sofferenza  effettivamente  recuperati nel corso
   dell'esercizio,  con  esclusione  dei  recuperi  ottenuti nei
   confronti della Regione a fronte di fidejussioni dalla stessa
   prestate. L'I.R.C.A.C.   è  autorizzato  a  fare  gravare  le
   eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati, nei
   fondi stessi.

                              Art. 29.
         Razionalizzazione  della spesa informatica e norme
        sul coordinamento dei sistemi informativi regionali

      1. Al fine di razionalizzare la spesa per la realizzazione
   di  sistemi  informativi ed in attesa dell'istituzione di una
   'authority' regionale per l'informatica, al coordinamento dei
   sistemi   informativi   regionali   di   cui   al   comma  5,
   dell'articolo 6, della legge regionale 11 maggio 1993, n.  15
   sono affidate, in quanto applicabili, le competenze di cui al
   decreto  legislativo 12 febbraio 1993, n.  39 con particolare
   riguardo a  quanto  previsto dagli articoli 7, 8 e 9 di detto
   decreto legislativo.

      2.  Per  esprimere  i pareri di cui all'articolo 8 citato,
   il   coordinamento  si  avvale  di  una  commissione  interna
   nominata  dall'Assessore  regionale  per  il  bilancio  e  le
   finanze.  Il  parere  predetto  sostituisce ogni altro parere
   tecnico-economico  e  deve essere richiesto obbligatoriamente
   nei  limiti  previsti  dall'articolo  8  del  citato  decreto
   legislativo n. 39 del 1993.

      3.   L'utilizzazione  di  sistemi  automatizzati  risponde
   oltre  che  alle finalità di cui al comma 5, dell'articolo 6,
   della legge  regionale  11  maggio  1993,  n.  15 ai seguenti
   obiettivi e criteri:

      a)  miglioramento  dei servizi;

      b) trasparenza dell'azione amministrativa;

      c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni
   pubbliche;

      d)  contenimento  dei  costi  dell'azione  amministrativa;

      e)  integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;

      f)  rispetto  degli standard definiti anche in armonia con
   le  normative  comunitarie;

      g) collegamento con il sistema statistico nazionale.

      4.    Allo    scopo   di   conseguire   l'integrazione   e
   l'interconnessione   dei   sistemi   informativi,   tutte  le
   amministrazioni   regionali,  gli  enti  locali,  le  aziende
   sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono destinatari di
   atti di indirizzo e di raccomandazione.

      5.  Le  amministrazioni  provvedono  di  norma con proprio
   personale  alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione
   dei  propri sistemi informativi automatizzati. Ove sussistano
   particolari   necessità   di  natura  tecnica,  adeguatamente
   motivate,  le amministrazioni possono conferire affidamenti a
   terzi,  anche  tramite  concessione,  al solo scopo del primo
   impianto   dei   sistemi  e  della  formazione  iniziale  del
   personale. In ogni caso, le amministrazioni sono responsabili
   dei   progetti  di  informatizzazione  e  del  controllo  dei
   risultati,    conservano    la   titolarità   dei   programmi
   applicativi e dovranno occuparsi della gestione dei sistemi.

      6.   Gli   atti   amministrativi   adottati  da  tutte  le
   amministrazioni  sono  di norma predisposti tramite i sistemi
   informativi automatizzati.  Nell'ambito delle amministrazioni
   l'immissione,  la  riproduzione  su  qualunque  supporto e la
   trasmissione  di  dati,  informazioni  e  documenti  mediante
   sistemi  informatici  o  telematici,  nonché  l'emanazione di
   atti  amministrativi  attraverso  i  medesimi sistemi, devono
   essere   accompagnate  dall'indicazione  della  fonte  e  del
   responsabile  dell'immissione,  riproduzione,  trasmissione o
   emanazione.  Se  per  la  validità di tali operazioni e degli
   atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la
   stessa  è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento
   prodotto   dal  sistema  automatizzato,  del  nominativo  del
   soggetto responsabile.

      7. Al coordinamento informatico oltre ai compiti di cui ai
   commi 1, 2,  3,  4, 5 e 6 ed ai compiti di cui all'articolo 8
   del   protocollo   d'intesa   del   27  giugno  1991, tra  il
   dipartimento  della  funzione  pubblica  della Presidenza del
   Consiglio dei ministri e le regioni sono affidate le seguenti
   attività:

      a) coordinare lo  scambio  dei  flussi  informativi tra le
   diverse  fonti  regionali,  sub regionali ed extra-regionali;

      b)   promuovere   il  collegamento  tra  tutti  i  sistemi
   informativi  delle  Amministrazioni  regionali  al fine dello
   scambio   di  informazioni  e  per  evitare  duplicazioni  di
   interventi e di costi;

      c) gestire il sito ufficiale della Regione siciliana sulla
   rete  internazionale  internet.  A  tal fine il coordinamento
   collabora   con   tutte   le  amministrazioni  regionali  che
   utilizzeranno  detto sito per pubblicare documenti di propria
   competenza  e  di  pubblica  utilità.  Svolge  il servizio di
   provider a favore delle amministrazioni regionali;

      d)  promuovere  e realizzare un idoneo sistema informativo
   al  fine  dell'attuazione  del  controllo  di gestione di cui
   all'articolo 32 della presente legge.

      8. Al fine del  raggiungimento  delle  finalità  di cui al
   presente  articolo ed  in  attesa  della  istituzione  di  un
   apposito ruolo informatico dell'Amministrazione regionale, la
   dotazione organica del coordinamento deve essere incrementata
   mediante    l'assegnazione    di    personale   delle   altre
   amministrazioni regionali.

      9.   Il   coordinamento,   con   le  modalità,  in  quanto
   applicabili,  dell'articolo  9 del citato decreto legislativo
   n.  39  del  1993 predispone apposito programma triennale per
   l'informatizzazione  dei  vari servizi ed uffici regionali da
   sottoporre all'approvazione della Giunta di Governo.

      10.  E'  abrogato il comma 1, dell'articolo 33 della legge
   regionale  7 marzo 1997, n.  6;  sono abrogate tutte le altre
   norme  in  contrasto con il presente articolo. Agli eventuali
   oneri  discendenti dall'applicazione del presente articolo si
   fa  fronte  con  funzionamento  del coordinamento dei sistemi
   informativi  regionali  e del relativo centro elettronico che
   per il triennio 1999-2001 viene fissato annualmente in misura
   pari a quello del bilancio di previsione per l'esercizio 1998
   ridotto in misura del 10 per cento.

                              Art. 30.
                   Riserve negli appalti pubblici

      1.  Le  riserve di appalti pubblici a favore delle imprese
   ubicate  nel  territorio  della  Regione siciliana, contenute
   nella  legislazione  regionale,  vengono  estese alle imprese
   ubicate  nel  territorio  di  tutte le regioni economicamente
   svantaggiate individuate dalla normativa comunitaria.

                              Art. 31.
                  Abrogazioni e modifiche di norme

      1.  Nelle more dell'approvazione della legge regionale che
   istituisce   il  Comitato  regionale  per  le  comunicazioni,
   previsto dalla legge  31 luglio 1997, n. 249, e comunque fino
   al 31 dicembre  1999,  è  prorogata  la  durata in carica dei
   componenti  del Comitato regionale radiotelevisivo, eletti ai
   sensi dell'articolo  2 della legge regionale 12 gennaio 1993,
   n. 12.

      2.  Al primo  comma dell'articolo 10 della legge regionale
   18 giugno 1977, n.  39  le  parole  'al  100 per cento ' sono
   sostituite dalle parole  'al  90  per cento' e al primo comma
   dell'articolo 11 della  legge  medesima  le  parole  '95  per
   cento' sono sostituite dalle parole '85 per cento'.

      3. Al comma  1  dell'articolo  31  della legge regionale 7
   marzo 1997, n.  6,  dopo  le  parole  'a  carico del bilancio
   regionale', sono  aggiunte  le  seguenti  'o  che,  comunque,
   beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo, a carico del
   bilancio regionale, con esclusione dei trasferimenti in conto
   capitale'.

      4. Il comma  4  dell'articolo  15  della legge regionale 7
   marzo  1997, n. 6 è sostituito dal seguente:

      '4. I  direttori  regionali provvedono alla gestione delle
   spese correnti  di  amministrazione, adottando tutti gli atti
   ad  esse relativi,  e  propongono,  ove  se  ne  presenti  la
   necessità, le relative variazioni di bilancio, con esclusione
   delle  variazioni   in  diminuzione  dai  capitoli  di  spese
   obbligatorie'.

      5.   Sono   abrogate  le  seguenti norme:

      a) la  lettera c) dell'articolo 1 della legge regionale 23
   aprile 1956, n. 31;

      b) la  legge  regionale  6 giugno 1990, n. 8, l'articolo 4
   della legge  regionale  23  maggio 1994, n. 10; l'articolo 13
   della legge  regionale  27 marzo 1996, n. 10, come modificato
   dall'articolo 9  della legge regionale 28 marzo 1996, n.  11;
   l'articolo 45 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33;

      c) gli  articoli  2  e 3 della legge regionale 27 dicembre
   1969, n.  51,  l'articolo  24 della legge regionale 16 agosto
   1975, n.  67 e l'articolo 8, comma 1, della legge regionale 1
   agosto   1990,  n.  15;  conseguentemente  con  la  legge  di
   bilancio  per l'esercizio finanziario 1999 si provvederà alla
   rideterminazione dello stanziamento del capitolo 36704.

      6. Il  comma  1  dell'articolo 40 della legge regionale 18
   febbraio 1986, n. 3 è così sostituito:

      '1.  A favore degli artigiani che richiedono finanziamenti
   a   medio   termine   per   operazioni  di  credito  concessi
   dall'Artigiancassa,  destinati  all'attività artigianale, non
   agevolate  dalla  vigente normativa di settore, è concesso un
   contributo in conto interessi pari ad un punto percentuale, a
   condizione  che  il tasso artigiano offerto per le operazioni
   di  finanziamento  non  sia superiore a due punti percentuali
   sull'Euribor'.

                             TITOLO IV
            NORME IN MATERIA DI CONTABILITA' E CONTROLLO

                              Art. 32.
                  Controlli interni e di gestione

      1. Al fine di  garantire  la realizzazione degli obiettivi
   programmati, la corretta  ed economica gestione delle risorse
   pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica
   amministrazione  e  la trasparenza dell'azione amministrativa
   si adotta il controllo di gestione.

      2. Il controllo di  gestione  è  la  procedura  diretta  a
   verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati
   dagli  organi di  indirizzo  e,  attraverso  l'analisi  delle
   risorse acquisite e della  comparazione  tra  i  costi  e  la
   quantità e  qualità  dei  servizi  offerti,  la  funzionalità
   dell'organizzazione,  l'efficacia, l'efficienza ed il livello
   di  economicità  nell'attività  di realizzazione dei predetti
   obiettivi.

      3. Il controllo  di  gestione  si  articola  almeno in tre
   fasi:

      a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi da
   verificare;

      b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed  ai  proventi
   nonchè rilevazione dei risultati raggiunti;

      c) valutazione dei dati  predetti  in  rapporto  al  piano
   degli  obiettivi al fine  di  verificare  il  loro  stato  di
   attuazione e di  misurare  l'efficacia,  l'efficienza  ed  il
   grado di economicità dell'azione intrapresa.

      4. Il controllo si  differenzia  dagli  atti  ispettivi in
   quanto  svolto  secondo  criteri  di  mutualità  al  fine  di
   contribuire  al  raggiungimento  dei  risultati  attesi  ed è
   attuato  con riferimento ai singoli rami dell'Amministrazione
   regionale   verificando   in   maniera  complessiva  i  mezzi
   finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi,
   i  risultati  qualitativi  e  quantitativi  ottenuti e, per i
   servizi a carattere produttivo, i ricavi.

      5.  I  dirigenti  ai quali sia affidata la  titolarità  di
   uffici  o  i dirigenti che in alternativa  svolgono  funzioni
   ispettive, di consulenza, studio e ricerca o  altri incarichi
   specifici  previsti dall'ordinamento  debbono  periodicamente
   relazionare  all'organo di indirizzo tramite il  servizio  di
   controllo  di  gestione  di  cui  al  comma 6.  I  dirigenti,
   inoltre, devono continuamente monitorare le  loro  operazioni
   ed  attivare  pronte  reazioni  nei  confronti  di  tutte  le
   irregolarità,  le  antieconomicità,  le  inefficienze   e  le
   operazioni inefficaci scoperte.

      6. Nei singoli  rami  dell'Amministrazione  regionale sono
   istituiti servizi di controllo di gestione, con il compito di
   verificare  l'efficacia,   l'efficienza   e   la  economicità
   dell'azione amministrativa  rapportando  le risorse acquisite
   ed i costi dei servizi, ove possibile, per unità di prodotto.

      7. I servizi  determinano  almeno  annualmente,  anche  su
   indicazione  degli  organi   di   vertice,   i  parametri  di
   riferimento    del   controllo    e    ne    danno    notizia
   all'amministrazione sottoposta a controllo.

      8.  Gli uffici di cui al comma 6 operano in  posizione  di
   autonomia   e  rispondono  esclusivamente  agli   organi   di
   direzione politica. Ad essi è attribuito,  nell'ambito  delle
   dotazioni  organiche  vigenti,  un  apposito  contingente  di
   personale   con  qualifica  dirigenziale  in   possesso   dei
   requisiti di cui alla lettera a), del comma  2, dell'articolo
   10,  del  decreto  legislativo  29  ottobre  1998, n.  387  e
   coadiuvati da personale di varia qualifica in servizio presso
   l'Amministrazione regionale. Con decreto del Presidente della
   Regione,     su     proposta    dell'Assessore    del    ramo
   dell'amministrazione    competente,    si    provvede    alla
   individuazione  del  contingente di personale suddiviso nelle
   varie qualifiche.

      9. E'  istituito  un  servizio  di  controllo  di gestione
   centrale che  opera  in  posizione  di  autonomia  e risponde
   direttamente al Presidente della Regione che ha il compito di
   coordinare i  servizi  di  controllo  di gestione delle varie
   amministrazioni, nonchè di verificare il raggiungimento degli
   obiettivi dell'intera Amministrazione regionale in rapporto a
   quanto    previsto    nel    documento    di   programmazione
   economico-finanziaria.  Per  l'espletamento di dette funzioni
   si  avvale  di  apposito  sistema  informativo  coordinato  e
   gestito dal coordinamento dei sistemi informativi regionali a
   norma dell'articolo 32.

      10.  Detto  servizio  relaziona  almeno ogni trimestre sui
   risultati della  sua  attività al Presidente ed elabora entro
   il  31  maggio   di   ogni   anno  un  rapporto  di  gestione
   riguardante  l'intero esercizio precedente.

      11.  I  dirigenti  di  cui al comma 8 non  possono  essere
   inquadrati nello stesso servizio per un periodo  inferiore ad
   anni tre e superiore ad anni cinque.

      12. All'inquadramento  del  personale di cui al comma 8 si
   provvede con decreto del Presidente della Regione su proposta
   dell'Assessore regionale alla presidenza.

                              Art. 33.
                        Ragionerie centrali

      1.  Le ragionerie centrali previste dalla  legge regionale
   29   dicembre  1962,  n.   28  e  successive   modifiche   ed
   integrazioni, fino al riordino delle  norme  sull'ordinamento
   del governo e dell'Amministrazione della  Regione  siciliana,
   provvedono  alla  tenuta  delle  scritture   contabili  delle
   operazioni relative alla gestione delle entrate e delle spese
   di  bilancio ed alla gestione del patrimonio  della  Regione,
   nonchè al riscontro ed alla registrazione degli  atti emanati
   dalle   coesistenti   amministrazioni  attive,   secondo   le
   disposizioni della contabilità generale dello Stato.

                              Art. 34.
     Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

      1. L'articolo  7  della  regionale 8 luglio 1977, n. 47, è
   così costituito:

                              'Art. 7.
     Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

      Le  leggi  della  Regione che importino nuove  o  maggiori
   spese,  ovvero  minori entrate, devono indicare  la  relativa
   copertura  finanziaria  che  è   determinata   esclusivamente
   attraverso le seguenti modalità:

      a)  mediante  utilizzo delle somme accantonate  nei  fondi
   globali   previsti   dall'articolo  10,   restando   precluso
   l'utilizzo   di   accantonamenti  del  conto   capitale   per
   iniziative di parte corrente;

      b)   mediante  riduzione  di   precedenti   autorizzazioni
   legislative di spesa;

      c)  mediante  nuove o maggiori entrate, restando  in  ogni
   caso esclusa la copertura di nuove o maggiori  spese correnti
   con entrate in conto capitale.

      I   disegni  di  legge  di  iniziativa   governativa   che
   comportino  nuove  o maggiori spese, ovvero  minori  entrate,
   devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta
   dalle     amministrazioni     competenti     e     verificata
   dall'Assessorato regionale per il bilancio e le  finanze, per
   la   quantificazione   degli   oneri   recati   da   ciascuna
   disposizione e delle relative coperture finanziarie,  con  la
   specificazione per la spesa corrente e per le minori entrate,
   degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme
   e, per la spesa in conto capitale, della modulazione relativa
   agli  anni  compresi  nel bilancio pluriennale  e  dell'onere
   complessivo.

      Per  i  disegni  di legge di iniziativa  parlamentare  che
   comportino  nuove  o  maggiori spese ovvero  minori  entrate,
   esitati   dalle   competenti   commissioni  di   merito,   la
   Commissione     bilancio,     finanze    e    programmazione,
   preliminarmente   all'esame,  deve  acquisire  da  parte  del
   Governo regionale  la  relazione  di  cui al comma 2, ai fini
   della verifica tecnica della quantificazione degli oneri.

      La  Commissione  bilancio,  finanze e programmazione deve,
   altresì,   richiedere   al   Governo   l'aggiornamento  della
   relazione tecnica  nell'ipotesi  in cui i disegni di legge di
   cui ai  commi  2  e  3 abbiano subito modifiche o emendamenti
   comportanti nuovi o maggiori oneri.

      Le leggi  della  Regione che autorizzano spese per un solo
   anno  indicano  la  relativa  copertura  finanziaria a carico
   dell'esercizio cui si riferiscono.

      Le  leggi  della  Regione che autorizzano spese  in  conto
   capitale  a  carattere pluriennale  quantificano  l'ammontare
   complessivo  della  spesa  per  tutto il periodo  della  loro
   efficacia,  nonchè le quote di competenza relative  al  primo
   anno e quelle a carico degli anni successivi  considerati nel
   bilancio pluriennale vigente; indicano altresì  la  copertura
   finanziaria per gli anni medesimi che deve  trovare riscontro
   nel   bilancio   pluriennale  vigente.   Con  la   legge   di
   approvazione del bilancio o con la legge di  assestamento  le
   quote  ricadenti  in  ciascuno  degli  anni  considerati  nel
   bilancio  pluriennale  possono essere rimodulate  nei  limiti
   dell'ammontare complessivo autorizzato dalle  relative  leggi
   di spesa.

      L'Amministrazione  regionale  può  stipulare  contratti  o
   comunque  assumere  impegni  nei  limiti   dell'intera  somma
   indicata dalle leggi pluriennali di cui al  comma precedente.
   I  relativi  pagamenti devono comunque essere  contenuti  nei
   limiti delle autorizzazioni annuali di cassa.

      Le  leggi della Regione che autorizzano spese  correnti  a
   carattere  permanente quantificano l'onere  annuale  previsto
   per  ciascuno  degli anni compresi nel  bilancio  pluriennale
   vigente  e  ne indicano la relativa copertura  finanziaria  a
   carico del bilancio medesimo. Esse indicano inoltre l'onere a
   regime  ovvero,  nel  caso  in  cui  non si tratti  di  spese
   obbligatorie, possono rinviare la  quantificazione dell'onere
   annuo alla legge di approvazione del bilancio.

      Le leggi regionali di spesa approvate dopo il  30 novembre
   non possono recare oneri a carico del bilancio  di competenza
   dell'esercizio in corso, salvo casi di particolare  urgenza e
   necessità.'

                              Art. 35.
                         Impegni di spesa

      1. L'articolo 11 della  legge  regionale 8 luglio 1977, n.
   47 e successive  modifiche  ed  integrazioni è sostituito dal
   seguente:

      'Gli  impegni  di  spesa  sono  assunti  nei   limiti  dei
   rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

      Formano   impegno   sugli   stanziamenti   di   competenza
   dell'esercizio le sole somme dovute dalla Regione  a  seguito
   di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro  il termine
   dell'esercizio stesso.  Gli impegni assunti possono riferirsi
   soltanto alla competenza dell'esercizio in corso.

      Nel corso dell'esercizio possono essere  prenotati impegni
   relativi a procedure in via di espletamento. Con  riguardo ai
   provvedimenti  relativi agli impegni prenotati,  qualora  non
   venga assunta entro il termine dell'esercizio  la conseguente
   obbligazione giuridica, gli impegni medesimi decadono  e sono
   contabilizzati  nel  rendiconto  generale  come  economie  di
   spesa.   Quando  la  prenotazione  di  impegno è  riferita  a
   procedure di gara bandite prima della fine  dell'esercizio  e
   non concluse entro tale termine, la prenotazione  si  tramuta
   in impegno e conservano validità gli atti ed  i provvedimenti
   relativi alla gara già adottati.

      Le spese correnti relative agli organi della Regione, agli
   stipendi ed  altri  assegni fissi al personale, a pensioni ed
   assegni     congeneri    sono    impegnate    contestualmente
   all'emissione   del   relativo  titolo  di  spesa  e  possono
   riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

      Per le altre spese correnti a pagamento non  differito, le
   competenti  amministrazioni  provvedono   all'emissione   dei
   relativi titoli di spesa contestualmente all'assunzione degli
   impegni.

      Per  le  spese  correnti  possono essere  assunti  impegni
   estesi  a  carico dell'esercizio successivo,  previo  assenso
   dell'Assessore  regionale per il bilancio e le  finanze,  ove
   ciò  sia  indispensabile  per  assicurare la  continuità  dei
   servizi.   Quando si tratti di spese per affitti o  di  altre
   continuative  e ricorrenti l'impegno può anche  estendersi  a
   più esercizi, previo assenso dell'Assessore regionale  per il
   bilancio e le finanze, a norma della consuetudine  o  qualora
   l'amministrazione riconosca la necessità o la convenienza.

      Per  le  spese  in  conto  capitale  relative ad  opere  o
   interventi  ripartiti in più esercizi è  consentito  assumere
   impegni  di durata pluriennale nei limiti  dell'intera  somma
   autorizzata  dalle leggi di spesa, a norma  dell'articolo  7,
   settimo comma, ovvero, per le spese non fissate da specifiche
   leggi di  spesa,  nei  limiti  stabiliti da appositi articoli
   della legge di approvazione del bilancio.

      Tutte le quote di  stanziamento  non impegnate a norma del
   presente articolo  costituiscono alla chiusura dell'esercizio
   economie di spesa,  salvo  le  somme  stanziate  per spese in
   conto capitale  relative  all'esecuzione di opere e di lavori
   pubblici in  genere  che,  anche  se  non  impegnate, possono
   essere  mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento,
   nel  solo  esercizio  successivo  - mediante decreti motivati
   delle competenti  amministrazioni  - al termine del quale, se
   ancora  non  impegnate,  costituiscono  economie di spesa; si
   considerano però impegnate:

      a) le spese  in conto capitale finanziate con l'assunzione
   di  mutui in  corrispondenza  e  per  l'ammontare  dei  mutui
   contratti;

      b) le spese  in  conto capitale finanziate con l'emissione
   di prestiti  obbligazionari  in corrispondenza dell'ammontare
   dei prestiti emessi e riscossi;

      c) le spese connesse ad accertamenti di  entrate  relative
   ad assegnazioni comunitarie, statali e di altri  enti  aventi
   destinazione  vincolata  e  le spese  relative  all'eventuale
   cofinanziamento delle assegnazioni medesime.

      Gli atti di programmazione comportanti spese  a  carattere
   pluriennale sono controfirmati dall'Assessore  regionale  per
   il bilancio e le finanze'.

                              Art. 36.
    Abrogazione di norme relative ai nulla osta per il pagamento
             delle spese perente e relativo reintegro.

      1. E' abrogato l'articolo  12  bis della legge regionale 8
   luglio 1977, n.  47,  introdotto  dall'articolo 6 della legge
   regionale 28 dicembre 1979, n. 256.

                              Art. 37.
  Esecuzioni forzate nei confronti dell'Amministrazione regionale
                e degli enti pubblici non economici.

      1.  A decorrere dal quarantacinquesimo  giorno  successivo
   all'entrata  in  vigore  della  presente legge  si  applicano
   all'Amministrazione  regionale  e  agli  enti   pubblici  non
   economici della Regione le disposizioni di  cui  all'articolo
   14  del decreto legge 31 dicembre 1996, n.  669,  convertito,
   con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.

      2.   Entro  il  termine  di  cui  al comma  1  l'Assessore
   regionale  per  il bilancio e le finanze emana,  con  proprio
   decreto, le relative modalità attuative.

                              Art. 38.
               Disposizioni per i revisori contabili

      1.  La  disposizione del comma 6, dell'articolo  5,  della
   legge  regionale  20 giugno 1997, n.  19, non si  applica  ai
   dipendenti   dell'Amministrazione  regionale   nominati   nei
   collegi  dei  revisori di enti ed aziende  in  rappresentanza
   dell'amministrazione   medesima,   ai   quali   continua   ad
   applicarsi l'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993,
   n. 15.

                              Art. 39.

      1.  La  presente  legge  sarà  pubblicata  nella  Gazzetta
   ufficiale della Regione siciliana.

      2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti di osservarla e di
   farla osservare come legge della Regione.