Presidenza del presidente Cristaldi
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISTALDI
La seduta è aperta alle ore 11.55.
TRICOLI, segretario f.f., dà lettura del processo verbale
della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si
intende approvato.
PRESIDENTE. Si passa al primo punto dell'ordine del giorno:
Comunicazioni.
ANNUNZIO DI INTERROGAZIONI
- con richiesta di risposta scritta:
N. 3006 - Opportuni interventi relativi alle modifiche
nell'attribuzione della direzione negli istituti
verticalizzati nei comuni di Capizzi e Cesarò (ME).
- Presidente Regione
- Assessore Beni Culturali
***
Speranza Bartolo; Scalici Antonino
----------------
N. 3007 - Mancata erogazione dei finanziamenti da parte
delle AA.UU.SS.LL. alle case di cura private.
- Presidente Regione
- Assessore Sanità
***
Virzì Gioacchino
----------------
N. 3008 - Opportuni interventi per corrispondere i
contributi di cui all'art. 1 della l.r. n. 25 dell'1 ottobre
1998 alle tonnare di Favignana e San Cusumano.
- Assessore Beni Culturali
***
Oddo Camillo
----------------
ANNUNZIO DI INTERPELLANZA
N. 335 - Immediata revoca del 'nulla osta' concesso sui
progetti di variante al Piano regolatore generale di
Caltanissetta per l'adeguamento agli standards urbanistici
della zona 'A' ed iniziative per una revisione complessiva
dei due progetti che tenga nel giusto conto il patrimonio
urbanistico e storico-artistico dell'intera area.
- Assessore Beni Culturali
***
Mele Manlio; Guarnera Vincenzo; Lo Certo Sebastiano; Ortisi
Egidio
----------------
PRESIDENTE. Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma nono,
del Regolamento interno che nel corso della seduta potrà
procedersi a votazione mediante sistema elettronico.
Presidenza del presidente Cristaldi
SVOLGIMENTO UNIFICATO DI INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
CONCERNENTI I LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'.
PRESIDENTE. Si passa al punto II dell'ordine del giorno:
"Svolgimento unificato di interrogazioni ed interpellanze
concernenti i 'lavori di pubblica utilità'".
Non essendo presente in Aula l'Assessore competente,
propongo il prelievo del punto III all'ordine del giorno.
Resta così stabilito.
Presidenza del presidente Cristaldi
SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE "MISURE DI
FINANZA REGIONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE,
CONTABILITA' E CONTROLLO" (N. 884/A - STRALCIO).
PRESIDENTE. Si passa al punto III dell'ordine del giorno:
Discussione di disegno di legge.
Si procede con il seguito della discussione del disegno di
legge numero 884/A - Stralcio "Misure di finanza regionale e
disposizioni in materia di programmazione, contabilità e
controllo".
Invito i componenti la seconda Commissione, 'Bilancio', a
prendere posto nell'apposito banco.
Onorevoli colleghi, prima di passare al secondo punto
dell'ordine del giorno, permettete, a nome dell'Assemblea
regionale siciliana, di porre il saluto alla scuola media
"Alberigo Gentile" di Palermo che ha voluto far visita a palazzo
dei Normanni. Un saluto specifico ai ragazzi ed al corpo docenti.
RINVIO DELLO SVOLGIMENTO UNIFICATO DI INTERROGAZIONI ED
INTERPELLANZE CONCERNENTI I LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'.
PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno:
Svolgimento unificato di interpellanze concernenti i lavori di
pubblica utilità.
L'Assessore al ramo non è presente. Onorevoli colleghi, se
non sorgono osservazioni posticipiamo il secondo punto all'ordine
del giorno a dopo il terzo perchè l'Assessore non è ancora
arrivato. Pongo in votazione il prelievo del terzo punto
all'ordine del giorno. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
dDISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 884/A
PRESIDENTE. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno:
Discussione di disegni di legge.
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo, e
già diffuso, il preannunciato emendamento 1.9, allegato al
presente verbale, riassuntivo del disegno di legge in esame.
Ricordo che i deputati potranno presentare subemendamenti
sino alle ore 14,00 di oggi.
TRICOLI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TRICOLI. Signor Presidente, nella serata di ieri ci è stato
consegnato questo maxi emendamento 1.9. L'1.9 contiene in toto
gli articoli già approdati in quest'aula e che sono stati,
diciamo, vagliati dalla competente commissione legislativa che è,
appunto, la seconda commissione.
Contiene, inoltre, alcune parti che, invece, non sono state
apprezzate per certi versi dalle commissioni o sulle quali c'è,
probabilmente, la necessità di valutare se la riscrittura di
questo articolo ai sensi del Regolamento, cioè in base al testo
scritto e agli emendamenti presentati sia, diciamo così,
attinente al testo; mi spiego meglio, c'è la necessità di
valutare, secondo il mio modesto parere, da parte del Presidente
dell'Assemblea l'ammissibilità di tutte le parti di questo
maxi-emendamento, che per quanto riguarda i trenta articoli che
già erano approdati all'Assemblea nulla quaestio, per quanto
riguarda, invece, altre parti che non fanno parte del testo del
disegno di legge, bisogna andare a vedere dove la riscrittura
tiene conto di emendamenti che ab origine erano ammissibili e
dove, invece, prende in considerazione emendamenti che comunque
sarebbero stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza
dell'Assemblea.
Non voglio fare esempi, devo dire che, attenzione, in larga
parte è quello che tutti ci aspettavamo, ma in alcune parti
introduce delle novità che probabilmente non sono relative al
testo del disegno di legge e in alcuni casi potrebbe comportare
maggiori spese, non nel senso che necessiti di una copertura
finanziaria, perchè il Governo è stato abbastanza attento su
questo punto, ma comunque determina inevitabilmente nella fase
successiva dei maggiori oneri che bisognerebbe valutare.
Allora, anche per capire come noi dobbiamo atteggiarci circa
la presentazione dei subemendamenti a questo emendamento, abbiamo
bisogno, io ritengo, di una decisione della Presidenza
dell'Assemblea circa l'ammissibilità di tutte le parti e
successivamente un termine, sicuramente, più ampio di quello
concesso ieri alle ore 14 di oggi per la presentazione dei
subemendamenti, che potrebbe essere, per esempio se la decisione
della Presidenza dell'Assemblea e soprattutto il lavoro degli
uffici intervenisse entro oggi, certamente martedì mattina che mi
sembra un termine congruo sia per noi, sia per il Governo, sia
per l'esito positivo del disegno di legge. Grazie.
DI MARTINO , presidente della Commissione e relatore. Chiedo
di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI MARTINO . Chiedo scusa per la raucedine innanzitutto. Io
concordo con l'onorevole Tricoli per il rinvio del termine per la
presentazione degli emendamenti, non posso concordare sull'altra
questione nel senso che vi è stata già una determinazione della
Presidenza dell'Assemblea che ha deciso che le Commissioni
avevano un certo termine per esprimere il parere, trascorso
infruttuosamente quel termine si intendeva reso per tutti gli
emendamenti.
Ritengo, quindi, che il maxi-emendamento del Governo è in
perfetta linea con le norme regolamentari, se vi è un problema
politico evidentemente si affronterà man mano che si va avanti
nell'esame del maxi-emendamento. Grazie.
PRESIDENTE. Signor Presidente, il quesito che poneva
l'onorevole Tricoli, ma anche la considerazione che esprimeva era
legata non tanto a ciò che è il recepimento di emendamenti già
presentati, ma l'avere introdotto, se ho ben capito, argomenti
completamente nuovi esula un pò dal contenuto degli emendamenti,
ma credo che la vicenda in fin dei conti sia superabile perchè
avendo intenzione la Presidenza di dare un congruo tempo per
giungere alla nuova seduta è possibile, anche, individuare un
eventuale passaggio dalla Commissione di merito per esprimere un
parere e concordare anche in questo caso che, qualora questo
parere non venga reso entro i termini, comunque l'Aula lo
considera reso.
Questo mi pare se il Governo non ha nulla da eccepire su
questo potrebbe essere.
STANCANELLI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STANCANELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io
intervengo perchè il problema che ha posto l'onorevole Tricoli
non è come lo ha interpretato il Presidente della Commissione
perchè in effetti si era stabilito che tutti gli emendamenti che
andavano alle Commissioni e che non venivano, entro un
determinato periodo esaminati, dovevano considerarsi accolti e
questo è vero.
Il problema che ha posto l'onorevole Tricoli è diverso: la
Commissione finanze, la sera del 17 marzo u.s. decise di portare
in Aula un disegno di legge non diverso nel senso che era un
altro, ma più limitato in relazione a quello che era stato messo
prima in discussione, invece di 54 articolo circa 35-36, quindi è
su quel testo che stiamo discutendo; a noi pare che nel maxi
emendamento siano stati inserite norme che fanno riferimento alle
norme stralciate, ora se è vero che quest norme potevano essere
portate in Aula come emendamenti se erano attinenti al disegno di
legge che era stato esitato dalla Commissione nulla quaest, ma se
se sono norme che non hanno nessuna attinenza a quello esitato a
questo punto allora riteniamo che siano improponibili per cui la
richiesta dell'onorevole Tricoli è in riferimento al potere del
Presidente dell'ARS di dichiarare proponibili o improponibili
delle norme non perchè non sono state esaminate e quindi devono
tornare in Commissione, ma perchè sono altra cosa in relazione al
disegno di legge che noi dobbiamo discutere.
PRESIDENTE. Onorevole Stancanelli, io prendo atto della sua
precisazione lei si renderà conto che questo lavoro è per certi
versi un po' complesso e allora se i deputati individuano, anche
informalmente, le parti che secondo loro ricadono nel caso da lei
citato lo facciano conoscere al Presidente e il Presidente
tenterà in qualche maniera di trovare la soluzione.
STANCANELLI. Scusi Signor Presidente, in questo senso si
spiega anche la proposta dell'onorevole Tricoli e mi pare che sia
d'accordo anche il Presidente della Commissione, di allungare il
termine per la presentazione di emendamenti che potrebbe essere
orientativamente posta a martedì prossimo avere la possibilità di
presentare i subemendamenti e di fare anche questo lavoro sulle
norme che noi riteniamo non siano proponibili.
PRESIDENTE. Sì, ad una sola condizione: io non ho alcuna
difficoltà, e se il Governo ritiene di eccepire vorrei pregare
l'assessore Piro comunque di far cenno al Presidente, io non ho
alcuna difficoltà a consentire questo, tenendo conto comunque,
secondo i lavori predisposti questo disegno di legge dovrà essere
posto in votazione entro la fine della prossima settimana.
STANCANELLI. ...soltanto il termine per la presentazione degli
emendamenti fermo restando quello che si è stabilito in relazione
ai lavori.
PRESIDENTE. Bene, allora per la prima parte abbiamo detto che
lavoreremo con la Presidenza secondo anche un incontro informale
che può essere fatto con suggerimenti che possono essere dati al
Presidente, per questa seconda parte, invece, chiedo il parere
del Governo.
PIRO. Assessore per il bilancio e le finanze. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIRO, Assessore per il bilancio e le finanze. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda la richiesta
che è stata prospettata di avere un tempo più congruo per
l'analisi del maxi emendamento e la presentazione dei
subemendamenti, in considerazione del fatto che così com'è stato
da ella annunciato ieri sera la seduta riprenderà venerdì
prossimo, il Governo non ha nulla in contrario a che si possa
consentire un termine più congruo, mi pare sia stato indicato
nella giornata di martedì, che è un termine credo congruo per la
presentazione dei subemendamenti e utile comunque per un'analisi
e un approfondimento dei subemendamenti stessi che dovessero
eventualmente essere presentati, quindi da questo punto di vista,
Presidente, da parte del Governo non c'è nessuna contrarietà
anzi.
Vorrei però, Signor Presidente se mi consente, brevemente
evidenziare un paio di punti: ovviamente il Governo ha fatto un
sforzo intanto per presentare un maxi emendamento che non
contenesse elementi di evidente incompatibilità con l'assetto
della legge perchè questo è stato comunque l'intendimento fin
dall'inizio del Governo cioè quello di avere una legge
finanziaria che mantenesse un assetto legato a norme di
programmazione e di controllo e norme volte alla riduzione di
spese ed a incremento di entrate.
E tuttavia, è evidente che se da parte del Presidente
dell'Assemblea, dovesse essere rilevato qualche elemento di
contrasto insanabile fino al punto di essere giudicato
improponibile, il Governo prenderà atto delle eventuali
valutazioni della Presidenza.
Tuttavia ancora, il testo presentato è un testo che così
come peraltro vuole il nostro Regolamento, è un testo non
soltanto che accorpa in un unico articolo per le problematiche
che sono emerse e per le ragioni che qui ha evidenziato ieri sera
il Presidente della Regione, ma è un testo che si è sforzato di
tener conto innanzitutto del dibattito che si è sviluppato in
questi giorni in Assemblea, ma anche nelle varie prese di
posizione. Degli emendamenti che sono stati presentati,
emendamenti signor Presidente che sono quelli del Governo ma
quelli che sono pervenuti dalle Commissioni in sede di
espressione di parere e ovviamente degli emendamenti d'Aula che
sono stati presentati dai deputati.
Ovviamente, essendo stata presentata una mole piuttosto
consistente di emendamenti, 5.000 emendamenti ovviamente si è
tenuto conto di quegli emendamenti che avevano, questi si, una
loro compatibilità con il testo. Quindi il testo si ripresenta
non solo come maxi-emendamento ma anche come testo di riscrittura
del testo già presentato. Per quanto riguarda il resto se è
necessario, signor Presidente, un approfondimento in Commissione
credo che in questi giorni potrà essere fatto ma riterrei non
opportuno un ulteriore passaggio sotto forma di parere, mi pare
che non sia stato chiesto per altro...
STANCANELLI. No, siamo contrari addirittura.
PIRO, assessore per il bilancio e le finanze. ... per ogni
approfondimento che si volesse fare il Governo è disponibile.
PRESIDENTE. Si prende atto delle dichiarazioni del Governo e
ci comportiamo secondo la linea concordata. Onorevoli colleghi se
siamo d'accordo procediamo in questi termini: apriamo la
discussione generale direttamente sull'emendamento 1.9 di
riscrittura, non apriamo la discussione generale sull'articolo 1
del disegno di legge in Aula dando per scontato chiediamo tempo
sino alla serata del martedì per la presentazione degli
emendamenti. Non sorgendo osservazione resta così stabilito. E'
aperta la discussione generale sull'emendamento 1.9.
TRICOLI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TRICOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiaramente è
un emendamento che abbiamo letto questa notte, dunque procederò
un po' "a braccio" su alcune considerazioni. Rimangono intanto le
mie perplessità che avevo già avanzato in sede di discussione
generale sulla mancata opportunità in questa sede legislativa di
agganciare la programmazione al bilancio. Cioè dire anche in
termini strutturali chi è stato assessore per il bilancio e le
finanze non ha potuto non rilevare che è assolutamente
inopportuno continuare a tenere separate la direzione
programmazione e la direzione bilancio, soprattutto in una fase
in cui i fondi uno e i fondi regionali sono sempre meno
consistenti e i fondi comunitari invece sono, fino ad oggi,
cospicui e invece un problema circa la allocazione corretta delle
risorse è stato determinato probabilmente proprio da questa
mancata correlazione tra direzione programmazione e direzione
bilancio.
E dunque rimangono tutte le mie perplessità in ordine ad un
sistema che condivido nella sua filosofia ma non condivido invece
nella estrinsecazione pratiche che avrebbe appunto invece avrebbe
avuto miglior sorte se in questa sede si fosse stabilità che
anche in termini operativi l'assessore per il bilancio e le
finanze è anche assessore per la programmazione. Non si è voluto
accogliere questa opportunità rimandando ad un secondo tempo che
non sappiamo se sarà lontano o vicino questa ulteriore riforma
dell'amministrazione regionale.
Su questo maxi-emendamento ho visto che vi sono alcune cose
che naturalmente comportano inevitabilmente un aggravio di spese
come quello che riguarda il riconoscimento della indennità di
pubblica sicurezza ai custodi dei beni culturali e monumentali
che assumeranno anche i compiti di vigilanza. Io ho perplessità
su questo articolo, vero è che proprio recentemente alcuni giorni
fa l'Assemblea regionale siciliana ha approvato un ordine del
giorno che impegnava il Governo a fare ciò ma proprio in quella
sede io prendendo la parola ebbi modo di sollevare alcune riserve
in merito a questa opportunità soprattutto perchè ritengo che i
compiti degli istituti di vigilanza non possano essere messi
sullo stesso piano ai compiti che potrebbero svolgere i custodi
con un, appunto, particolare corso di riqualificazione che gli
dia la opportunità di essere armati sul posto di lavoro.
Ci sono tutta una serie poi di norme che riguardano i Comuni
che meritano un approfondimento maggiore che faremo nel momento
in cui presenteremo gli emendamenti ma che già sollevano delle
perplessità, perplessità perchè introducono tutta una serie di
lacci e lacciuoli che mirano a condizionare la spesa delle
amministrazioni locali e che ovviamente attraverso una analisi
più approfondita che nei prossimi giorni faremo, andremo a vedere
che cosa si annida dietro questo maxi emendamento.
Ci sono comunque una serie di nuove norme che francamente
bisogna ancora andare a comprendere nel suo pieno significato e
probabilmente in sede di illustrazione degli emendamenti che
avremo la possibilità di fare la prossima settimana saremo molto
più precisi. Ci sono alcune novità, mi pare, circa lo
sfruttamento delle risorse minerarie e termali laddove si dice
che per esempio nove decies ai fini dello sfruttamento delle
risorse minerarie e termali ricadenti all'interno del territorio
il Comune è autorizzato a costituire società miste a prevalente
capitale privato.
Ora io voglio capire che cosa significa questo perchè dare
l'autorizzazione al Comune a costituire la società mista è una
cosa, dare l'autorizzazione al Comune a costituire una società
mista a prevalente capitale privato significa di fatto la
alienazione di alcuni beni sui quali occorre fare un attimo un
ragionamento perchè bisogna comprendere quali sono i limiti che i
Comuni possono avere nello sfruttamento di queste risorse
minerarie che, ripeto, lo ricordo a me stesso, non sono risorse
nella disponibilità ai Comuni, ma sono risorse proprie della
Regione e quindi pur avendo un apprezzamento per questa spinta,
come dire liberista, chiamiamola così, è chiaro che questo
liberismo non si può spingere fino al punto di consentire ai
Comuni uno sfruttamento delle risorse minerarie e termali che non
sono dei Comuni ma sono della Regione senza alcun paletto che
venga posto in questa iniziativa legislativa.
Ci sono una serie proprio appunto di novità che già erano
presenti precedentemente, mi pare che però vi siano delle novità
negative nella misura in cui per esempio le cantine di Noto e
Milazzo che dovevano essere incorporate nell'Istituto regionale
della vite e del vino da cui oggi dipendono si è corretto un poco
il tiro dicendo che si garantisce l'espletamento da parte
dell'Istituto incorporante delle specifiche funzioni già
esercitate dalle incorporate cantine sperimentali.
A questo punto non si capisce che cosa voglia dire, atteso
che o queste cantine esistono e vivono attraverso un proprio
budget, un proprio patrimonio oppure vengono soppresse ma dire
che vengono incorporate ma si continua tutto come era prima mi
sembra un po' una forma gattopardesca di dire cambiare tutto per
non cambiare nulla, e a questo punto non capisco perché rimanga
questa novità legislativa. Ci sono alcune norme sulla pubblica
amministrazione che dobbiamo approfondire ulteriormente, alcune
attribuzioni ai direttori della Regione siciliana che dobbiamo
analizzare con maggiore attenzione, ci sono anche alcune novità
riguardanti soprattutto il settore della agricoltura e i consorzi
di bonifica che, signor Presidente, non si può dimenticare che
sono certamente tra i principali artefici del dissesto della
Regione siciliana. I consorzi di bonifica sono ormai dei
carrozzoni, che servono spesso soltanto alla gestione di un
rapporto privilegiato con la popolazione sui quali insistono tali
consorzi e che, certamente, avrebbe bisogno di un maggiore
approfondimento e, questo, naturalmente lo faremo. Vogliamo
capire che cosa significa quando si dice, per esempio, alla
lettera e) 'l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
per le funzioni non trasferite ai consorzi di nuova istituzione
di cui all'articolo 6, etc., nomina un commissario liquidatore
scelto tra i funzionari in servizio dell'Amministrazione
regionale per ogni singolo gruppo di consorzi soppressi e
ricompresi nel territorio del consorzio di bonifica'.
Perché si potrebbe annidare, dietro questa norma, uno
strumento per potere immediatamente procedere alla decapitazione
di una serie di vertici per fare posto poi ad altri vertici. Ci
sono tutta una serie di norme che, secondo me, determinano un
maggiore onere a carico del bilancio della Regione e, dunque,
bisognerà vederli con maggiore approfondimento. Ecco, ci sono
tutta una serie di cose veramente nuove che certamente erano
ricompresi negli emendamenti, ma proprio perché non sono poi
stati vagliati attentamente, soprattutto alla commissione
bilancio, si è determinato un disorientamento del Parlamento
regionale.
Ci cono tutta una serie di norme sul personale
dell'Amministrazione regionale ma soprattutto sul personale degli
enti locali, su cui vorremmo discutere e approfondire il
dibattito. L'articolo 23 sexies dice 'gli enti locali che
inquadrano personale nella propria dotazione organica o al di
fuori di essa per mobilità derivante da esubero da altri enti
locali, sulla base della legislazione vigente, usufruiranno dei
corrispondenti trasferimenti finanziari regionali riguardanti il
medesimo personale in mobilità, già assunto in forza di
autorizzazione regionale. Bisogna capire se c'è un maggiore onere
a carico dello Stato. Tutte cose che vedremo, signor Presidente,
quando all'esame degli emendamenti, andremo a capire meglio che
cosa dobbiamo fare di questa legge finanziaria.
STANCANELLI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STANCANELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io
intervengo in questa discussione generale facendo presente,
innanzitutto, che il maxi emendamento presentato, data la
corposità e per questo ringraziamo sia il Presidente che il
Governo che ha accolto la nostra richiesta di rinviare a martedì
la presentazione dei sub-emendamenti, abbisogna di una
approfondita lettura. Io mi limiterò ad evidenziare alcuni punti
che ritengo poi possano fare parte dei sub-emendamenti che
personalmente, come alleanza nazionale, presenteremo perché
riteniamo che alcuni di questi elementi vadano ben considerati
dall'Assemblea ai fini delle proprie determinazioni.
Innanzitutto ritengo che debba attenzionarsi la parte
dell'emendamento relativa alla legittimazione delle sedi
armentizie, perché mi pare che questa parte della norma sia molto
ampia e possa portare a degli inconvenienti nel momento in cui
l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad
libitum a legittimare gli insediamenti di coloro i quali negli
anni hanno avuto questo possesso degli immobili. Mi pare,
leggendo la norma, che la legittimazione che l'Assessore può fare
possa essere considerata molto ampia. Non vorrei che si
arrivasse a cedere proprietà a chi non abbia i titoli
espressamente previsti dalla norma. E quindi in questo senso
presenteremo degli emendamenti che almeno diano certezza di
diritto.
Altro argomento che ho già sollevato in Commissione Bilancio
e che è stato oggetto di emendamento all'originario disegno di
legge e che sarà oggetto di subemendamento è quello relativo
all'IRCAC che per i suoi compiti di istituto si vedeva
riconosciuto dalla Regione con la legge finanziaria dell'anno
scorso l'1,75 per cento di commissione sui crediti in sofferenza.
Devo dire che in questo disegno di legge l'1,75 per cento
viene portato a 1,50, però l'anomalia che ho fatto presente già
in Commissione, ma che non è stata tolta è quella che fa
riferimento ai crediti nel loro valore nominale nonostante sia
avvenuta, avvenga nel corso degli anni la svalutazione dei
crediti stessi per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.
Allora succede che dei crediti in sofferenza al loro valore
nominale possono essere portati per anni, per decenni, possono
non essere chiuse queste partite ed essere lasciate anche con una
lira sola; però il loro valore nominale iniziale poteva essere
per miliardi e allora si ottiene il duplice risultato che l'IRCAC
riesce ad avere le agevolazioni fiscali portandole in detrazione,
ma nello stesso tempo, lasciando il valore nominale, prende ogni
anno l'1,50 per cento sul credito in sofferenza.
Mi pare sia una cosa che non porti risparmio alle casse
della Regione; questo disegno di legge aggiunge all'IRCAC
un'ulteriore commissione del 40 per cento; in Commissione era
stato previsto il 30 per cento sui crediti effettivamente
riscossi.
Ci rendiamo conto che tutto quello che viene recuperato
praticamente va nelle casse dell'IRCAC e non nelle casse della
Regione. La Regione deve pagare questa operazione. Quindi ci
prefiggiamo di presentare alcuni emendamenti che non sono di
natura ostruzionistica, ma vogliono migliorare il testo.
Ritengo che sia importante il discorso relativo alla
soppressione di alcuni enti inutili. Ne mancano parecchi, noi
proporremo la soppressione di circa cinquanta enti che riteniamo
inutili; abbiamo già presentato in Commissione Bilancio un
emendamento assieme all'onorevole Tricoli. Ma quello che ci
meraviglia è che troviamo in questo maxi-emendamento ...
PIRO, assessore per il bilancio e le finanze. Non enti,
commissioni, comitati.
STANCANELLI. Sì, commissioni e comitati. Quello che ci
meraviglia è che troviamo in questo maxi-emendamento la
riproposizione - ecco perché abbiamo posto il problema della
proponibilità di alcune norme presenti in esso - di norme che non
sono state esaminate dalla Commissione Bilancio e che sicuramente
avranno formato oggetto di qualche emendamento governativo, ma
che non riteniamo che possa essere proponibile in questa sede,
perché non è attinente ad alcuna fattispecie. Mi riferisco in
particolare all'abolizione dell'ufficio della sezione della
motorizzazione di Catania e della direzione compartimentale di
Palermo ...
DI MARTINO , presidente della Commissione e relatore. Forse
non c'è.
STANCANELLI. C'è, Purtroppo c'è, quindi riterremo che debba
essere considerato improponibile. Se la Presidenza non fosse di
quest'avviso, presenteremo un emendamento soppressivo anche
perché è in contrasto con tutta la legislazione nazionale, che
ha un'indicazione diversa in relazione alle sezioni provinciali
delle motorizzazioni.
Non vorrei che questa norma, che non è stata esaminata
non perché non abbiamo avuto il tempo, ma perché è stata
stralciata dalla Commissione Bilancio, rientri dalla finestra.
Quindi, su questo ci attrezzeremo sia per proporre la
improponibilità sia per l'eventuale emendamento soppressivo e, se
è necessario, per regolamentare in Sicilia la materia così come è
regolamentata in tutto il resto d'Italia.
Io non ho avuto il tempo, devo dire, di fare altre
valutazioni sul maxi-emendamento per cui mi riservo di
intervenire sui singoli emendamenti quando verranno in
discussione.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Caputo. Ne ha
facoltà.
CAPUTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è sempre un
privilegio parlare dopo il vicepresidente del mio gruppo
parlamentare perché ciò mi dà modo di ampliare il campo
dell'intervento.
A me spiace che qui in Aula ci sia solo l'Assessore pro
tempore al bilancio e alla programmazione, ma indubbiamente è un
uditorio sicuramente qualificato e puntuale.
Voglio subito sollevare una pregiudiziale di natura
procedurale e formale, che rimetto all'attenzione anche del
Governo e dalla Presidenza dell'Assemblea per quanto riguarda il
prosieguo dell'analisi di questo importante e straordinario,
sotto l'aspetto, non me ne voglia l'assessore, onorevole Piro,
sotto l'aspetto dell'ingresso in Aula, come procedura, di un
unico emendamento che sostituisca interamente la Finanziaria.
Io non so l'apprezzamento che i colleghi deputati faranno
nei giorni successivi e nei dibattiti successivamente alla
discussione generale di questa proposta del governo, che
indubbiamente ha il pregio per l'opposizione e per la Sicilia di
dimostrare che questo governo non esiste più nei fatti e nella
composizione.
E' un governo che non ha più i numeri per garantire all'Aula
un approfondito, sereno e tempestivo dibattito su un documento
importante che è la programmazione finanziaria precedente al
bilancio, ma al contempo ci dà la possibilità di capire e di
denunziare all'opinione pubblica siciliana e non soltanto alle
forze politiche presenti in quest'Aula che questo governo non ha
più i tempi per andare avanti e assicurare un'idonea
programmazione d'Aula in rapporto a quelli che sono gli obiettivi
di questo governo, ammesso che ne abbia mai avuto uno dal giorno
del suo frettoloso e rocambolesco insediamento.
Io sono convinto che la discussione di questo documento,
perché non ho altri termini per chiamarlo, dovrei chiamarlo
maxi-emendamento, maxi-subemendamento, dovrei chiamare ribaltone
di una Finanziaria di un governo nato dal ribaltone, ma io credo
che non è possibile sottoporre all'Aula dal punto di vista
procedurale un maxi-emendamento.
E' vero che nei corridoi, signor Presidente dell'Assemblea,
si è sentito che c'è una prassi consolidata, addirittura nella
storia di questo Parlamento, nella storia recente c'è la prassi,
credo che con il governo Leanza si sia dato vita ad un
subemendamento, ma mi pare una grande forzatura giuridica fare
passare per una consuetudine un unico ed isolato episodio
all'interno di questo Parlamento. Addirittura mi è stato detto
che la Camera o il Senato per ben due volte nella sua storia
abbia seguito questa prassi.
Si parla di una legge, la cosiddetta "legge 148", ma io
credo, per quelli che sono i miei ricordi professionali,
scolastici e universitari, che due casi isolati nel contesto
storico di un Parlamento nazionale e un caso isolato nel contesto
storico di un Parlamento siciliano non consentano di parlare
(e qui mi rivolgo al mio amico e collega avvocato del Gruppo di
Forza Italia), di una prassi consolidata che ci consenta di
stravolgere invece quella prassi consolidata che è l'esame della
Finanziaria da parte del Parlamento regionale.
Credo, altresì, che questo subemendamento sia improponibile
e credo che sicuramente i colleghi dell'opposizione - perché
dalla maggioranza ci potremmo solo aspettare in Aula un
appiattimento non solo mentale ma anche politico - potranno
approfondire questo argomento.
Non credo, infatti, che sia possibile con un
subemendamento, con un unico maxi-emendamento (siamo in tema di
maxi-processi, di maxi ribaltoni) addirittura scavalcare la legge
e prevedere lo scioglimento di enti e di istituti come le Terme o
come le Aziende di turismo siciliano. Con un comma di questo
emendamento, addirittura nell'articolo 12, si parla che "nel
quadro generale del riordino del settore turistico l'assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti attiva
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge...".
Cioè praticamente noi abbiamo trasformato questo emendamento in
una legge, e addirittura tre mesi dopo questa legge si dà delega
all'assessore al turismo di sciogliere tutte le 21 aziende
siciliane comprese le Terme, compresi gli altri istituti di
natura e promozione termale e turistica, e può addirittura con il
successivo articolo 12bis, "si da delega ai singoli assessori di
riordinare un settore"
Signore Presidente dell'Assemblea, lei è stato - prima della
sua elezione allo scranno più alto del Parlamento siciliano - un
autorevolissimo e prestigioso deputato dell'opposizione. In altri
tempi lei avrebbe - giustamente come ha fatto in altri casi, come
la legge 7 e come il dibattito sugli enti locali siciliani -
gridato allo scandalo, avrebbe gridato all'assalto di quello che
è lo stravolgimento di una normativa perché non è possibile con
un emendamento scavalcare la legge, trasformare un emendamento in
legge, perché ho le mie perplessità dal punto di vista
giuridico, normativo e procedurale. E addirittura delegare
assessori a riordinare un settore che appunto perché è nato con
legge deve essere risolto con legge.
Addirittura le Aziende sono nate con Regio-decreto e non
possono essere cancellate con un colpo di mano.
Quindi, signor Presidente, la invito dal punto di vista
della sua posizione di tutela del Parlamento siciliano e di
massimo organo che deve garantire il rispetto delle procedure per
l'osservanza della legge - perché su questo sarà coinvolto, da
parte del Gruppo di Alleanza nazionale e mio personale, anche il
Commissario dello Stato - che venga rispettata la procedura.
Perché non è possibile che si crei un precedente
pericolosissimo che è quello che quando un Governo attuale o
futuro - ma non sarà possibile perché nessun governo futuro potrà
mai essere così claudicante come quello attuale, che io amo
chiamare "pro-tempore" - possa in virtù e invocando le notorie
difficoltà politiche ed amministrative proporre al Parlamento lo
stravolgimento di un assetto normativo consolidato.
Quindi signor Presidente, io ritengo - ed è una mozione
procedurale questa qui che rassegno agli uffici di Presidenza e
al Parlamento - che non sia possibile procedere all'esame di
questo emendamento e che la finanziaria debba ritornare in Aula
nella sua interezza.
In ogni caso mi riservo poi di intervenire nelle fasi
successive del dibattito.
PRESIDENTE. Onorevole Caputo, lei ha sollevato alcune
questioni di carattere politico e naturalmente ha il pieno
diritto di sollevarle chiedendo anche, a chi di dovere, di
poterle dare anche delle risposte.
Lei ha sollevato delle questioni procedurali, le ha motivate
e ha fatto riferimento a casi utilizzati in passato, e lo ha
fatto anche con dovizia di particolari. Lei ha posto la domanda
ma si è data anche la risposta.
Mi permetto dirle che per quanto riguarda il contenuto di
alcune parti dell'emendamento che non dovessero essere di suo
gradimento, lei ha facoltà di presentare l'emendamento
soppressivo e di chiedere che l'Aula si pronunci su esso. Sono
certo che questo le può essere sufficiente a garanzia
dell'andamento corretto dei lavori. Non credo che esistano gli
estremi della pregiudiziale; vorrei evitare che lei insistesse
perché diversamente sarei costretto ad interrompere la questione
garantendo comunque tutto lo spazio necessario perché si possa
discutere sul contenuto dell'emendamento. In nessun caso sarà
limitato il dibattito da questo punto di vista.
CAPUTO. Le sono grato, signor Presidente.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Briguglio. Ne ha
facoltà.
BRIGUGLIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, naturalmente
l'emendamento al disegno di legge n. 884, alla finanziaria,
presentato dal Governo (abbiamo avuto poco tempo per poterlo
leggere ed analizzare) merita sicuramente un'analisi più attenta.
Ci saremmo aspettati che nella congerie di innovazioni, che pure
i colleghi precedentemente hanno sottolineato, figurassero degli
emendamenti o, comunque, delle parti migliorative del testo della
finanziaria. Riservandoci - come ho detto - di meglio esaminare
il testo, abbiamo l'impressione che la filosofia politica del
provvedimento non muti con questo intervento del Governo sul
testo, anzi, in qualche misura ci sembra che peggiori.
Intanto notiamo che c'è una in qualche modo cornice che
attesta che questa è una finanziaria, anche in questa nuova
versione, in cui mancano norme sostanziali indirizzate allo
sviluppo ed all'occupazione e direi anche con uno scarso sforzo
di fantasia da parte del Governo che io credo, non solo il
Parlamento ma, legittimamente, le categorie più disagiate, i ceti
più deboli e comunque la società siciliana si sarebbero
aspettati.
Non c'è nemmeno un percorso di coerenza. La soppressione di
enti che pure è presente in questo disegno di legge nell'ottica
del contenimento della spesa e del riordino e della
razionalizzazione di questa materia su cui più volte ci siamo
soffermati non ha un quadro di riferimento organico e
complessivo, obbedisce quindi ad una logica non obiettiva e
sicuramente ad una logica politica.
Ci saremmo aspettati, e questo poteva essere anche in
qualche modo accettabile, che si facesse, si cogliesse questa
occasione per una ricognizione ed una opera di repulisti, di
"pulizia amministrativa" portando il Parlamento ad una
soppressione di enti obiettivamente inutili, superflui o,
comunque, non più aderenti alla realtà di oggi. Certamente
un'area di questo tipo sarebbe stata quella delle opere pie che
non viene intaccata da questo disegno di legge e questo è
sicuramente un omaggio ai ceti politici centristi e neo-centristi
che nella continuità dei governi di questa Regione occupa, non
soltanto fisicamente ma anche politicamente ed anche sul piano
della cultura politica, occupa sempre spazi preponderanti.
Credo anche che alcune, ma questo avremo modo
successivamente di dirlo, pruriginosità di alcuni settori della
maggioranza che sostengono questo Governo in nome della difesa
dei valori della legalità ed anche dell'ambiente siano fortemente
compromessi da tutta l'area delle norme ampiamente sponsorizzate
che comunque ha sicuramente un tutore di eccezione nell'onorevole
assessore per l'agricoltura. Ci sono delle disposizioni, a mio
parere, di dubbia costituzionalità, ma non spetta a me
naturalmente un vaglio tecnico di questo tipo. In particolare gli
articoli 13 e 14 del maxi-emendamento che consentono,
addirittura, all'assessore regionale per l'agricoltura di
procedere alla vendita di porzioni di sedi viarie che non siano
necessarie al transito. E poi, bisognerà vedere quali sono, qui
si vendono pezzi di sedi viarie della regione.
Qual è l'autorità e con quali criteri saranno stabiliti. In
qualche caso potremmo dire che è anche facile immaginare quale
autorità determinerà quali sono questi pezzi dello stradario
delle sedi viarie della regione che non sono destinate al
transito.
Ci sono dei parametri per la vendita di queste aree, anche
ricadenti in zone A, B, C. Il che vuol dire in zone che sono
previste dagli strumenti urbanistici anche come espansione
edilizia o, comunque, di piena destinazione edilizia secondo
canoni che mi sembrano del tutto incoerenti rispetto
all'obbiettivo che l'amministrazione e che il governo della
regione si è posto, o dice di porsi, con questo disegno di legge,
che è quello di incamerare quante più risorse finanziarie è
possibile.
Perchè il punto di riferimento, il parametro, è quello del
valore agricolo medio delle culture o il doppio del valore
agricolo medio delle culture che, rispetto a grandi aree che
ricadono, lo ripeto, noi su questo quando discuteremo nel merito
degli emendamenti a questa parte ci soffermeremo a lungo, credo
che debba portare ad una riflessione approfondita. Così come, una
riflessione approfondita va posta rispetto alla previsione della
sospensione anche di provvedimenti amministrativi già emessi, che
vanno a sanzionare l'occupazione abusiva di queste aree, anche
con costruzioni.
Qui abbiamo, addirittura, la legittimazione di occupazioni
di terre di uso civico destinate a terreni agrari o boschivi che
perdono questa destinazione, così dice in modo elegante la norma,
anche per effetto di strumenti urbanistici, e questo è un fatto
normativo, o di edificazione. Quindi, già l'edificazione può fare
perdere questa destinazione, come dire, naturalistica a cui
siamo, credo, tutti affezionati però lo dobbiamo dimostrare
concretamente.
Noi rispetto a questo, siccome noi crediamo che bisogna
operare con la massima trasparenza e non vogliamo che dietro
questa norma ci siano maxi operazioni o maxi regali, abbiamo
presentato, signor Presidente, due ordini del giorno che in modo
selettivo, senza alcun intento ostruzionistico, chiedono che il
governo pubblichi, annualmente, l'elenco dei beneficiari
corredato di tutti i dati nella Gazzetta ufficiale della regione
siciliana, perchè si abbia piena cognizione di chi sono i
beneficiari e in quali proporzioni in qualche modo consistano i
beneficiari stessi.
Quindi, io credo che dinanzi a questo testo, vorrei
ricordarne anche così, diciamo prima face, in prima analisi che
si pretende di potere, in qualche modo, effettuare delle
operazioni di risanamento del bilancio con norme che colpiscono,
in modo pesante, anche i dipendenti della regione in dei diritti
soggettivi, direi, in una sfera, non nella sfera dei privilegi su
cui credo che con il governo Provenzano, in modo particolare con
la prima legge finanziaria della regione, si operò in modo
abbastanza chirurgico. Ma, signor Presidente, quando viene
soppressa la possibilità della cessione del quinto dello
stipendio, con un incameramento forzoso di somme, e su questo
credo che ci siano anche dubbi da un punto di vista
costituzionale, che sono già state versate dai dipendenti, che
vengono così colpiti nel diritto, i diritti fondamentali, direi
in diritti sociali quale è quello di potere accedere alla
cessione del quinto dello stipendio per, come dire, bisogni
primari quale quello della costruzione della prima abitazione,
quale è quello delle spese di matrimonio e così via, noi crediamo
che il Governo, in ciò sollecitato dal Parlamento e certamente da
noi, debba in qualche modo innestare una riflessione perchè,
concludo, sotto questo profilo non siamo più in un'ottica di
rigore ma su una linea di anti-socialità che noi senza intento
ostruzionistico, ma in modo fermo intendiamo contrastare.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Vicari. Ne ha
facoltà.
VICARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo avuto
modo di poter visionare questo testo pervenutoci nella scorsa
nottata, soltanto nella parte precedente debbo dire che non si
tratta di un emendamento di un vero testo sostitutivo.
Io vorrei ricordare all'Aula i percorsi avuti, i percorsi
che sono stati tenuti nelle Commissioni dagli articoli del
precedente, dell'iniziale testo di legge.
Sono successe cose, credo almeno non a mia conoscenza, nella
storia di questa legislatura che non sono sostenibili e che
dovrebbero essere censurate anche dal Presidente di questa
onorevole Assemblea.
Si è verificato che nelle Commissioni competenti, ad
esempio, il Governo ha presentato degli emendamenti sostitutivi
di tali articoli che sono stati approvati dalle Commissioni
competenti e che poi non abbiamo più ritrovato nel secondo testo
di legge modificativo.
Si è anche verificato che emendamenti apprezzati
positivamente nella loro interezza dalla Commissione o dalle
Commissioni competenti, che non abbiamo più ritrovato nel testo
pervenuto in Aula; questo è un percorso che, credo, vada
assolutamente censurato e che dovrebbe essere fermato per il
futuro nel rispetto di un Parlamento e nel rispetto di una
democrazia.
Abbiamo anche assistito poi a fatti incoerenti che
certamente non dimostrano compattezza e coesione e chiarezza
all'interno dell'attuale maggioranza in riferimento ad alcuni
temi che, in un primo momento venivano presentati all'interno di
una finanziaria, nel secondo testo scomparivano del tutto, si
assisteva in Commissione a dichiarazioni degli Assessori
competenti, nel senso di contrarietà al testo della finanziaria
in discussione nelle Commissioni e quindi, scomparivano e
venivano cassati nel corso dell'istruttoria nelle Commissioni;
non abbiamo più ritrovato nel secondo disegno di legge sulla
finanziaria e che invece oggi quasi come per un miracolo,
ritroviamo nuovamente in questo emendamento.
Il riferimento, e partirei proprio dall'ultimo, è alla legge
Galli dove in più discussioni l'Assessore per i lavori pubblici,
aveva ritenuto che così come era proposto non poteva essere
trattato il recepimento della legge 36, che andava trattato con
un'apposita norma legislativa che recepisse la legge 36, la legge
nazionale 36 la cosiddetta legge Galli, e che venisse anche
adeguata al sistema territoriale ed idrico della nostra Regione.
Così si era determinata anche la Commissione a quanto pare
però il Governo, nel corso dei propri lavori, ha ripetutamente
cambiato idea, e una cosa sulla quale ci ritrovavamo tutti
d'accordo era sull'individuazione degli ambiti territoriali,
proposti inizialmente nel numero di 5, questo numero
corrispondeva già esattamente ad alcune società o ad alcune
aziende che dovevano andare a gestire questi ambiti territoriali
assolutamente sconnessi nella loro omogeneità territoriale, dove
per esempio trovavamo pezzi di città di Palermo con pezzi di
città di Trapani in un ambito territoriale ottimale e così via,
altre città divise ma accorpate sotto un unico ambito
territoriale ottimale, provocandone indubbiamente un disservizio,
una diseconomia e comunque rispecchiavano già società, ripeto, o
aziende esterne che dovevano andarle a gestire.
In questa proposta non ritroviamo più il numero di 5, ma non
ritroviamo neanche quel senso di massima, anche se poi ripeto era
stato accantonato, che era quello di individuare gli ambiti
territoriali ottimali con il numero corrispondente delle province
regionali, e su questo noi avevamo già proposto un emendamento,
sarà adesso un subemendamento per individuare gli ambiti
territoriali ottimali nel numero di 9 così quante sono le
province e comunque far sì che la formazione di questi ambiti non
sia di esclusiva pertinenza del Presidente della Regione e anche
le loro modifiche, ma sia, come esiste nella legge Galli e così
come esiste nella Regione Lombardia, che ha fatto un recepimento
della legge Galli ottimale, cioè la migliore, sono testi di
ingegneria idraulica che sostengono che la Regione Lombardia nel
recepire la legge Galli ha fatto una legge migliorativa e su
quell'esempio gli ambiti territoriali ottimali venivano
modificati ogni 3 anni su proposta di comuni o altri soggetti
interessati.
In questo caso invece, questa norma prevede un accentramento
ed una esclusiva competenza e pertinenza sia di istituzione che
di modifica del Presidente della Regione.
Per quanto riguarda altri aspetti, per esempio legati ai
beni culturali non vengono tenute in considerazione, nel comma 5,
le Fondazioni che invece sono esistenti hanno lo stesso tipo di
servizi e fruizioni che hanno sia i musei che le gallerie che le
zone archeologiche, e su questo vorrei fare un ragionamento che
poi serve anche per lanciare un sassolino, un pensiero a questo
Parlamento che poi spero possa recepire nelle sedi opportune e
quindi in un successivo disegno di legge sulla distribuzione dei
proventi dei biglietti venduti nei musei, gallerie e zone
archeologiche; cioè noi dobbiamo sgomberare un modo di operare ed
intendere il territorio regionale siciliano come un territorio
assolutamente omogeneo identico senza concentrare i nostri
sforzi, i nostri investimenti in alcune aree che sono tipicamente
e notoriamente, anche riconosciute in tutto il mondo, come zone
principali di attrazione turistica.
Ci sono alcuni territori della nostra Regione che ci fanno
conoscere in tutto il mondo, il patrimonio della Valle dei
Templi, di Monreale, di Cefalù, di Piazza Armerina, di Noto, di
Erice e di altri, non appartengono indubbiamente a noi ma
appartengono ad una coscienza collettiva mondiale.
Allora, andare a trattare questi centri e tutto quello che
significa di supporto a questi centri come una qualsiasi altra
città o paese della Sicilia significa non avere chiaro da un
punto di vista di concentrazione turistica, quello che il Governo
vuole fare.
Quindi farei una distinzione tra centri di serie A e così
via, ma non perché siano migliori di altri ma perché
indubbiamente sono quelli in cui si concentra una popolazione
fluttuante maggiore, in alcuni periodi dell'anno, rispetto ad
altri.
E allora rispetto a questa concentrazione che fa sì anche
che Comuni con popolazioni residenti di 10.000 abitanti subiscono
a seguito di questo patrimonio architettonico, culturale ed
ambientale, delle punte di presenze che arrivano anche a 60.000 a
70.000, significa che dobbiamo avere un rapporto con questi enti
locali più elastico e non in maniera fredda, così come avviene
attualmente.
Questo significa che per esempio l'erogazione dei fondi che
la regione dà a questi enti locali non può essere limitatamente
alla popolazione residente ma anche alla popolazione fluttuante.
E così, concludendo il mio intervento, questi proventi, per
ritornare da dove sono partita, dovrebbero essere distribuiti in
maniera proporzionale alla somma della popolazione residente e
fluttuante al fine di assicurare, garantire poi l'investimento di
questi proventi in quei beni che insistono in quei territori.
PIRO, assessore per il bilancio e le finanze. Chiedo una
sospensione tecnica di cinque minuti.
PRESIDENTE. La seduta è sospesa per 5 minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 13.08, è ripresa alle ore 13.15)
La seduta è ripresa.
E' iscritto a parlare l'onorevole Bufardeci, ne ha facoltà.
BUFARDECI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo,
volendo però precisare, per ragioni di chiarezza e di onestà, che
un simile, corposo maxi-emendamento come viene definito,
certamente necessita di un approfondimento che non ho avuto il
tempo di potere maturare.
La semplice lettura non penso sia sufficiente a potere
affermare di conoscere perfettamente il testo, perché soltanto
fare i riferimenti e i raffronti normativi, comporta un lasso di
tempo assolutamente superiore a quello che fino adesso è stato
possibile dedicare a questa attività.
Lo dico per dovere e lo dico per significare anche che il
mio intervento sarà assolutamente limitato alle considerazioni
generali che mi sento di potere formulare sul testo e ad alcune
considerazioni di carattere politico, che vorrei sottoporre
all'attenzione di un'Aula che peraltro tristemente vede soltanto
due deputati della maggioranza presenti, che è un fatto credo
importante e grave.
Io vorrei significare, per quanto riguarda questo testo, che
è nostra intenzione cercare di migliorarlo perché questo testo,
secondo me, ha un vizio di origine, è un testo presuntuoso ed è
un testo assolutamente esorbitante rispetto a quelle che sono le
materiali possibilità e di questo Governo e della sua eventuale
maggioranza; è anche presuntuoso perché ritiene, in sede di
eventuale richiesta di fiducia, di potere sorpassare 'de plano'
tutte le questioni che, viceversa, a mio avviso, dovevano essere
oggetto di una ben maggiore attenzione delle commissioni di
merito prima e della commissione finanza dopo.
Sin da adesso, voglio intanto anticipare - lo hanno fatto
probabilmente altri colleghi che mi hanno preceduto, ma mi
interessa rimarcarlo - che credo che nella formulazione di questo
maxi-emendamento vi siano delle parti assolutamente nuove, non
parti riformulate del vecchio testo della finanziario, né parti
che siano oggetto di una rivisitazione frutto dell'accoglimento
degli emendamenti o dei sub-emendamenti presentati al testo base,
all'884.
Credo che, laddove questa affermazione venisse confermata da
effettive presenze nel testo di parti assolutamente nuove, quindi
non frutto di riformulazioni, ma frutto di vera e propria novità,
è chiaro che l'iter procedurale dei lavori deve essere
assolutamente corretto e diverso, non è possibile, infatti,
trattarlo direttamente in Aula, senza che prima le commissioni
abbiano a esprimersi.
Credo che questo sia avvenuto, ma ribadisco, la lettura che
ho dato fino adesso non mi consente di poterlo affermare con la
certezza che devo a quest'Aula, quindi lo pongo come
interrogativo, ma lo pongo anche come pregiudiziale sin da
subito, nelle ipotesi che questa affermazione abbia ad essere
confermata dai fatti.
Voglio anche dire che è presuntuosa questa finanziaria
perché ritiene - ribadisco - in unica soluzione, di trattare una
serie di argomenti che, a mio avviso, abbisognavano di altri
tempi, di altre forme e di altre modalità. Non è a mio avviso
ipotizzabile, in questa fase, potere andare a dirimere
controversie significative, ovvero recepire norme importantissime
con un testo che diventa effettivamente, a mio avviso, un
omnibus. In buona parte questo testo rappresenta la summa di
tante cose.
E io credo che questo testo sia presuntuoso, poi, perché, a
mio avviso, non si rende conto di quelle che sono, in questo
stato, politico ed economico della nostra Regione e di questo
Governo, le effettive necessità che i siciliani hanno. I
siciliani hanno necessità di avere uno strumento finanziario
agile, hanno bisogno di avere uno strumento finanziario che sia
quanto più rigoroso possibile e che vada quindi nel segno delle
maggiori entrate e delle minori uscite, di una razionalizzazione
e di una modernizzazione della spesa.
Tutto questo, francamente, credo che vi sia solo molto
parzialmente in questo testo. Mi auguro che eventualmente la
discussione e il confronto politico possa portare ad una
valutazione diversa e quindi ad una serena sintesi che porti
l'Aula a valutare esclusivamente le parti di questo maxi
emendamento che abbiano riguardo e pertinenza con i due concetti
che ho testé espresso: maggiori entrate, minori uscite.
Tutto il resto, a mio avviso, deve essere assolutamente
stralciato da quest'Aula. Perché quest'Aula farebbe un lavoro
frettoloso, un lavoro assolutamente e proceduralmente errato,
perché - ribadisco - non avremmo avuto quegli approfondimenti
necessari, quelle verifiche necessarie, quelle audizioni
necessarie a secondo il contenuto della riforma: in primo luogo
mi riferisco certamente alla legge Galli. In questa Sicilia non
abbiamo ancora la legge sulle autorità di bacino e già parliamo
della legge Galli e credo che questa possa rappresentare
un'ulteriore forzatura.
Credo che anche su questo un passaggio di commissione di
merito era assolutamente necessario. E poi andare alla
discussione d'Aula. Non ribadisco un omnibus come credo che sia
questo.
Così come anche una forma di spoliazione dei compiti
dell'Assemblea presente in questo testo abbisognava di ben altro
uditorio, innanzitutto questa mattina, ma bisognava di ben altri
passaggi istruttori prima, procedurali dopo e comunque definitivi
di discussione.
Per cui credo di dire il vero quando affermo che questa è
una finanziaria assolutamente presuntuosa e che a mio avviso non
è quello che è stato contrabbandato all'esterno: la sintesi delle
posizioni del Governo presenti in questo Parlamento.
Credo sia una cosa ben diversa. Credo che questo testo abbia
riservato delle sgradevoli e sgradite novità ad alcune parti di
questa maggioranza.
Allora qualche indicazione voglio darla anche sul tema di
merito. Ribadisco la pregiudiziale per quanto riguarda il
contenuto di novità, se confermato (come mi pare) dal testo,
rispetto alla formulazione originaria del disegno di legge 884,
ivi compresi emendamenti e sub emendamenti. E dopo avere fatto
queste considerazioni di carattere così generale e politico,
scendendo nel merito è chiaro che noi lavoreremo innanzitutto
perché a questa finanziaria venga posto un tetto. Un tetto
all'indebitamento, che crediamo essere la parte principale e
sostanziale di una vera e propria finanziaria.
Credo che questo vada fatto e vada messo anche alla luce del
conseguente strumento del bilancio che andremo ad approvare
subito dopo.
Credo che se noi stralciassimo questi due comparti, faremmo
una cattiva finanziaria prima, e un pessimo bilancio dopo.
Così come credo che i primi tre articoli che sono quelli che
nella sostanza un po' spogliano i compiti dell'Assemblea, in
pratica si può ipotizzare la possibilità che il Governo vada
avanti con una legge unica, una sola legge alla fine dell'anno
che diventa la summa del tutto. Questo credo che non sia
assolutamente possibile ...
DI MARTINO , presidente della Commissione e relatore. E'
l'opposto.
BUFARDECI. No assolutamente. Mi dispiace che il presidente
della Commissione abbia questo giudizio, ma credo che non sia
proprio così, perché il fatto di presentare il disegno di legge
della programmazione e della finanza, se poi lei lo correla ad
una serie di voci dell'articolo 3, in modo particolare quando va
a parlare di quelli che devono essere gli obiettivi, le
variazioni, gli indirizzi, e lo determina questo in atti
esecutivi del Governo, si rende conto che si vuole baipassare
l'attività parlamentare della Commissione. Questo è il mio
convincimento, onorevole Di Martino.
Sfogliando e leggendo questa finanziaria vorrei capire, per
esempio, se all'articolo 5 ter (è materia di necessario
approfondimento) il Governo ha intesto con tale formulazione dare
seguito all'impegno che l'Aula ha espresso non più tardi
dell'altro ieri in materia di agenti di custodia, laddove ha
approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a far sì
che tutto quel personale, agente di custodia, dipendente della
Regione in particolare alle dipendenze dell'Assessorato dei beni
culturali e della pubblica istruzione, circa 1200 unità, in
possesso di quei requisiti indicati dalla normativa come titolari
di un servizio e di un'attività di pubblica sicurezza, sono quei
soggetti che vengono indicati in quest'articolo 5 ter.
Francamente non lo derivo. E vorrei capire se l'ultima
formulazione, viceversa, approntata non più tardi di qualche ora
fa dal governo, tenga invece conto dell'impegno che l'Aula ha
deliberato, a grande maggioranza, per quanto riguarda proprio la
posizione, viceversa, di una tutela prima dei beni culturali
attraverso gli agenti di custodia che già esistono, debitamente
riqualificati e formati, e poi successivamente con un rapporto di
assoluta fruizione, ma successivo al momento della tutela che
compete a quelle figure professionali.
Così come credo che ci sia da capire il perché ci sia
bisogno di un comma 8 all'articolo 1 della Finanziaria che
prevede questa stranezza per la quale la Regione deve istituire
un'anagrafe dei beni demaniali del patrimonio immobiliare.
Il tempo è finito, concludo il mio pensiero, perché altri
tempi avrebbe bisogno un intervento su un emendamento di 42
pagine.
Questa anagrafe mi stranizza perché vi è un gruppo preposto
all'Assessorato alla Presidenza, il Gruppo IV, che si occupa
esclusivamente del patrimonio.
Andare ad istituire un'anagrafe per accertare quello che la
Regione possiede, laddove già c'è un Gruppo, che peraltro, lo
ricordo per esperienza personale, aveva già maturato
un'esperienza ed un'attività amministrativa notevoli perché
avevamo già determinato tutti gli immobili di proprietà della
Regione e avevamo fatto già un elenco che era già sottoposto
all'attenzione della prima Commissione perché fosse dato il
parere perché si procedesse alla vendita di tutti quei beni.
Andare a creare un'anagrafe o andare a determinare il
commissario ad acta per un compito che è precipuo della Regione,
perché ribadisco il Gruppo IV, al patrimonio della Presidenza
della Regione non fa altro che i compiti che vengono assegnati
dalla legge con questo comma 8.
Francamente mi pare un'assurdità che noi, compensando
un'attività che spetterebbe all'attività amministrativa, invece
pensiamo di fare una cosa avulsa qual è l'anagrafe tributaria,
laddove la Regione dovrebbe già conoscere o attrezzarsi per
sapere.
Questa ed una serie di altre considerazioni cercherò di
esprimere, riservandomi di intervenire alla prossima seduta di
Aula.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Beninati. Ne ha
facoltà.
BENINATI. Signor Presidente, onorevole Assessore, onorevoli
colleghi, il così ormai denominato maxiemendamento, devo dire, ci
ha fatto dormire poco questa notte, almeno a me, perché per
poterlo leggere certamente ho impiegato diverse ore e, anche con
un po' di imbarazzo, su alcune cose devo riconoscere che il
governo, ho potuto vedere, è entrato nel merito su alcuni
emendamenti che in parte erano stati accantonati nella seconda
Commissione ed anche qui un po' confusamente su alcune cose si è
preso atto, su altre.
Ecco, voglio dire, c'è un po' di attenzione che io ritengo
sia giusto che l'Aula ponga all'emendamento perché con un spirito
costruttivo, cercare di migliorare con una corretta
visualizzazione di alcuni passaggi, anche perché, venendo meno
gli articoli e i testi, in effetti, il maxiemendamento è
difficile anche da interpretare su alcune norme perché quantomeno
non c'è un testo di riferimento e quindi non sarà facile, se si
vuole fare un lavoro attento, si potrebbe anche cercare di
intervenire su alcuni commi ma prima bisogna capire tutti questi
articoli di riferimento a leggi e in effetti non è facile.
Io da quello che ho potuto e che ritengo di intravedere in
questo maxi-emendamento, essenzialmente noto una buona parte
della norma finanziaria che fu stralciata. Però anche io ho
qualche perplessità perché qualche particolari argomentazioni che
erano state oltretutto trattate nella commissione di merito - io
mi riferisco alla mia, la quarta - sono reinseriti non certamente
con quel principio.
E' vero che c'è qualche emendamento presentato dal Governo
in quella fase e mi riferisco in particolare sugli ambiti della
legge Galli, ma nella parte che cita il maxi emendamento non lo
cita come fu ora ripresentato nell'emendamento del Governo.
E quindi richiamo l'attenzione su questo passaggio perché
potremmo intravedere poi qualche problematica anche su
irregolarità o meno di questo atto. Il mio vuole essere un
contributo fattivo affinché dopo che c'è uno sforzo alla fine di
volere portare per quello che possibile, è chiaro con alcuni
emendamenti che io personalmente con alcuni colleghi del mio
Gruppo abbiamo pure sottoscritto e che riteniamo che il Governo
ne prenda atto, però poi non si inficia tutto perché possono
esserci delle perplessità.
In particolare vorrei dire che ho notato anche su alcune
introduzioni di emendamenti che onestamente non c'entrano
totalmente nulla anche con il tipo di comma di cui si tratta. Io
intervengo proprio sul particolare, mi riferisco ad un
emendamento, ad un comma, il 10 sexiest che riguarda un problema
inerente un vecchio dramma della città di Messina, del
risanamento, in cui noi praticamente in un colpo vogliamo
togliere dalle competenze che la legge 10 ha dato all'Istituto
autonomo case popolari per conferirle al comune di Messina, ma
non si capisce il perché.
Ora voglio dire che, secondo me, non è una norma finanziaria
perché non c'entra totalmente niente. E certamente se dei
ritardi, per cui l'unico modo per cui si potrebbe andare ad
imputare una norma del genere, ci sono stati in questi anni
sull'attivazione dei piani di risanamento, dovremmo guardarli
attentamente e quindi chiediamo anche l'attenzione del Governo,
che non è certamente per l'Istituto autonomo case popolari ma è
stato per una mancanza di strumenti urbanistici che il comune di
Messina purtroppo non ha - come buona parte della Sicilia - e non
ha potuto fare i piani di risanamento.
Finalmente dalla legge del 1990 in questi ultimi mesi si
iniziano ad intravedere le prime approvazioni di questi piani di
risanamento della città di Messina e oggi, questo comma, vorrebbe
togliere le competenze all'Istituto per conferire incarichi di
progettazione e di direzione dei lavori che la legge 10 dava
all'Istituto quasi per punirlo perché non lo aveva fatto prima ma
non lo poteva fare.
Ecco perché richiamo l'attenzione del Governo su alcune
cose, di non entrare su temi che poi non hanno nessuna pertinenza
perché lì si parlava di case popolari in questo comma, mentre qui
invece si parla di risanamento. Perché l'Istituto delle case
popolari ha a che vedere solo la gestione ma non ha niente a che
vedere con la realtà delle case popolari. Il risanamento di
Messina - che è una legge del 1990 - è ben altra cosa di norme, è
tutto un insieme di iniziative che invece il comma 15 fa sulle
casi popolari.
Io invito, quindi il Governo a fare anzi un attimo di
attenzione a quanto da me detto e cercare di rivedere questo
comma 10 sexies.
Certamente io con alcuni colleghi del gruppo abbiamo
previsto un emendamento soppressivo per le motivazioni che sono
state dette.
Vorrei aggiungere anche un passaggio proprio su quanto detto
prima, che riguarda la legge Galli.
Io credo che non è possibile, anche lo sforzo del Governo
che vedo che vuole indubbiamente cercare di recepire questa
legge, però non è possibile, per motivi anche logici, parlare
della legge "Galli" se non parliamo anche sulla legge che
riguarda i suoli e mi riferisco in particolare alla norma del
1989 che proprio interviene, la numero 183 dello Stato, sulla
difesa dei suoli.
In Sicilia, in atto, di queste recepimento di norma non c'è
traccia per cui ritengo che il recepimento della "Galli" così
come è stato proposto non funziona perchè è vero che il Governo,
ho visto, ha fatto uno sforzo, anche se è uno sforzo un poco
anomalo perchè il fulcro fondamentale della legge "Galli" sono
gli ambiti territoriali, "ottimali" così chiamati. Il momento in
cui si recepisce la legge "Galli" ma non si dice nulla sugli
ambiti territoriali ottimali, rimandando tutto ad un decreto del
Governo credo che si faccia, intanto, un atto, anche se si rinvia
alla commissione sul parere se gli ambiti che il decreto poi farà
sono giusti o non sono giusti ma si dimentica totalmente che
preliminarmente la legge "Galli" la Regione siciliana deve
legiferare sulla legge numero 183 del 1989 sulla difesa dei suoli
che camminano totalmente assieme. Perchè una riguarda i bacini
idrografici e tutto il contesto che ne segue fino ad arrivare al
punto dell'autorità di bacino che è il presupposto essenziale
nella legge "Galli" per alcuni accorgimenti. Mancando questa
realtà dell'autorità di bacino la legge "Galli" non può
formalmente decollare.
Allora io vorrei che sia chiaro questo, non che io sia
contro il recepimento della legge "Galli" ma così come è
formalizzata, così come è stata introdotta, sia in prima battuta
nella finanziaria che nella seconda adesso, come nella legge
stralcio, prova ne è che in quarta Commissione fu totalmente
azzerata la legge "Galli" tranne alla fine che si fece un
meccanismo anche per vedere di superare alcuni passaggi ma
certamente se era poi l'ottimale o il meno ottimale, se gli
ambiti erano i nove delle nove province o meno non è stata anche
data l'opportunità di avere dei chiarimenti dal Governo su questa
iniziativa. Per quanto, vorrei che il Governo sia attento,
onorevole Piro, a questo, che sul dissesto la legge 183 del 1989
cammina congiuntamente per fare un equo ed un corretto
recepimento della legge "Galli". Di tutto questo non c'è nulla,
quindi, ritengo inopportuno oggi trattare del recepimento della
legge Galli.
Concludo anche con una nota su alcuni emendamenti che sono
stati presentati, certamente su quello dei 150 metri che vorrei,
per l'ennesima volta, dire a quest'Aula che non è un emendamento
di sanatoria ma è un emendamento che il Governo in effetti,
parimenti, interviene su alcune sanatorie mentre questo, tipo di
"usi civici" e le "trazzere", è un emendamento di recupero dei
piani di recupero. Dico questo perchè così sia chiaro e resti
anche alla memoria e la riattivazione di una legge la numero 17
del 1994 che bloccò i piani di recupero. Con una norma, un
emendamento presentato dal sottoscritto e da alcuni miei colleghi
vogliamo rimettere in moto i piani di recupero, quindi in quelle
fasce, proprio per regolarizzare una volta per tutte il
territorio della Sicilia che tutti siamo convinti che, deturpato
nelle coste, ma che da quando è nata la legge sulla sanatoria che
permetteva di sanare anche in quei casi ma poi fu chiarito che in
quei casi non si poteva sanare perchè c'era il vincolo e via
dicendo, di fatto non si è fatto nulla.
Quindi è bene che un problema del genere si affronti anche
perchè porterebbe entrate alla Regione e non di poco, non alla
Regione, ma ai Comuni.
Bene, io ringrazio e certamente mi riserverò in altri
interventi in quello che mi è concesso di entrare nel merito.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Croce. Ne ha
facoltà.
Se non ci sono altri interventi con l'onorevole Croce
chiudiamo la discussione generale, subito dopo l'intervento del
Governo se l'onorevole Assessore chiede di parlare. Resta così
stabilito.
CROCE. Signor Presidente, signor Assessore, onorevole Piro,
colleghi, questa mattina i giornali recitano in questo modo:
"Bagarre sulla finanziaria, voto di fiducia sul maxi-emendamento,
ostruzionismo del Polo e la Banca che ha concesso il mutuo alla
Regione chiede a che punto è la manovra, è in arrivo una
schiarita...
PIRO, Assessore per il bilancio e le finanze. Non è vero, è
una bufala, come è noto i giornali non sono la Cassazione
CROCE. Questo l'ho letto ne 'La Repubblica', io rispetto anche
quando non dicono la verità, se lei dice che non hanno detto la
verità, però il giornale parla.
E' in arrivo una schiarita, Governo ed opposizione che
trattano, poi si parla di sanatoria, in questo caso si parla
molto della sanatoria che il Parlamento nazionale ha dedicato al
Parco di Agrigento e, quindi, una cosa molto significativa e devo
dire interessante dal punto di vista dell'orientamento che questo
Parlamento si deve dare in relazione ai problemi nazionali e,
quindi, anche la possibilità di vedere risolti altri problemi che
non sono soltanto quelli della Valle dei Templi dove seimila
cittadini vedono quasi risolta la questione della sanatoria.
Qui, invece, ci si accanisce di più e allora questa
sanatoria, questo riordino del territorio lo vogliono, non lo
vogliono comunque io sono tra coloro che si batterà perché questo
provvedimento possa ottenere da questo Parlamento un
apprezzamento favorevole.
E, allora, parliamo di questo maxi emendamento che è un
fatto storico, devo dire, che per la prima volta, almeno sono
parlamentare alla prima esperienza, quindi, dico che in questi
due anni non è mai capitata una cosa del genere.
Se il Governo ha deciso di fare questo maxi emendamento ci
deve essere una ragione e le ragioni le andremo così a scoprire
man mano che andremo avanti e, allora, io mi desidero fermarmi
soltanto su alcuni aspetti di questo maxi emendamento anche
perché vede, caro onorevole Piro, io apprezzo molto il suo
sforzo, il suo intervento nel cercare di modernizzare questa
macchina e, quindi, l'istituzione regionale, ma vedo anche che
lei ha dovuto cozzare a mio avviso, visto che non ha presentato
una vera finanziaria, contro "carri armati" presenti nella sua
maggioranza che inseguono le solite politiche, le vecchie
politiche, le clientele.
Quindi, lei ha provato a fare qualche cosa, ha cercato di
dare un contenuto a questa manovra, ma si è fermato soltanto
all'enunciazione perché vede questa finanziaria non tocca
argomenti importanti, di orientamento, di riordino e, quindi,
anche di prospettive di una Regione, non affronta le politiche
dello sviluppo di questa Regione, affronta semplicemente e
timidamente alcuni passaggi che rientrano così nell'ambito della
ricerca di nuove risorse e di un contenimento, poca cosa devo
dire, della spesa, ma non affronta seriamente la questione e,
quindi, quel rigore che questo Governo intende stabilire su tutte
le questioni presenti nell'ambito di questa Regione.
Un accumulo di potere che si riversa sempre di più verso
l'esecutivo e, quindi, un accentramento e un esercizio di potere
che si nota andando a scorrere questo maxi emendamento, però come
dico che questa non è una finanziaria e, quindi, è un disegno di
legge, dico anche che ci sono dentro delle norme che sicuramente
devono fare riflettere in relazione ad alcuni provvedimenti,
anche se vanno rivisti, modificati e verificati, come per esempio
le questioni relative ai beni culturali, come l'articolo 31 che
detta elementi di chiarezza rispetto ad alcuni problemi sospesi o
negati. Quindi un disegno di legge che, sopratutto anche nei
beni culturali, manca soprattutto un aspetto fondamentale che
mentre si parla di una questione di riordini e quindi anche
dell'impegno dei custodi in maniera più organica nell'esercizio
delle funzioni, nel ruolo di questo settore strategico, non c'è
traccia, per esempio, sulla questione della legge regionale n.
46, dove tanti dipendenti (e sapete di che cosa sto parlando)
vivono certamente una stagione difficile.
Quindi, spero che quando arriveremo a trattare questo
emendamento, se riusciremo, il Parlamento prenderà atto che
questo è un argomento da affrontare insieme a quella che può
essere la problematica dei beni culturali e quindi anche del
personale dei beni cultura, compresa anche la riforma e quindi la
possibilità di poter iniziare una fase nuova nell'ambito anche
delle privatizzazioni, dove c'è presente un forte richiamo e
quindi anche la consapevolezza che bisogna andare oltre quelle
che sono le vecchie politiche e quindi avviare una stagione di
orientamento verso i privati. Quindi la possibilità e il
recepimento della Ronchi mi pare un atto qualificante che il
precedente Governo aveva già, in un certo senso, iniziato.
Allora, vede onorevole Piro, per onestà personale debbo
ammettere che ci sono argomenti validi, però questi argomenti si
inseriscono in un contesto che li rendono non certamente
praticabili. Mi riferisco soprattutto a questo Governo che a mio
avviso non è in grado di affrontare problemi seri della
collettività siciliana e se lo è in questo momento e rimane
ancorato a questo max emendamento è perché bisogna andare alle
elezioni europee. Allora, è bene che alcuni personaggi della
politica regionale stanno a cavallo perché debbono affrontare le
elezioni europee. Soltanto questo lega alcuni personaggi ad un
Governo di questa pasta, di questa specie.
Allora, la riflessione va fatta fino in fondo e va fatta
soprattutto sulle questioni importanti, come diceva l'onorevole
Beninati quando si parla di territorio. Il territorio per
un'istituzione importante come la Regione è alla base del
ragionamento e dello sviluppo della stessa istituzione per quanto
riguarda la possibilità di creare posti di lavoro, di recuperare
momenti della politica e disattenzione della politica precedente.
Quando parliamo del riordino urbanistico in Sicilia parliamo
di un argomento importantissimo che questo Parlamento non può non
discutere. Mi riferisco anche alle sollecitazioni dell'onorevole
Zangara, se sono vere queste sollecitazioni, che dice che bisogna
mettere mano, e mi pare c'è un'intervista proprio di oggi, nel
senso di un riordino urbanistico per quanto riguarda la costa e
quindi tutta la fattispecie dei 150 metri dalla battigia. Io
capisco che l'onorevole Piro non sarà d'accordo, capisco che
l'onorevole Zanna non sarà d'accordo, che l'onorevole Forgione
impazzirà quando si parlerà di questo argomento; impazzirà
sicuramente perché lui non essendo siciliano può conoscere i
problemi della Sicilia, ma non può capirli.
Allora qui bisogna capire i problemi dei siciliani, se siamo
qui è per capire non solo per conoscere. Allora il ragionamento
che deve fare l'onorevole Forgione, che sicuramente quando sbarca
lo stretto di Messina si trova con una legislazione diversa, e
quindi non ha questi problemi, è quello di rivedere la sua
impostazione politica, soprattutto perché l'onorevole Forgione è
stato eletto in Sicilia e quindi deve fare i conti con i
siciliani. Ecco perché io faccio un richiamo, un richiamo di
una critica costruttiva al Governo, all'onorevole Forgione,
all'onorevole Piro, all'onorevole Liotta, a tutti quelli che si
sono battuti contro le sanatorie e io sono d'accordo che non
bisogna fare le sanatorie indiscriminate, ma sono d'accordo che
bisogna recuperare, riordinare dal punto di vista urbanistico
questo territorio.
Quindi argomenti importanti come questi non trovano posto ma
trovano posto altri momenti della politica delle clientele dove
qualche potente assessore riesce...ecco perchè quanto dico
all'onorevole Piro cozza con determinate logiche un potente
assessore passa attraverso la proposta che non è certamente della
sanatoria dei 150 metri o dai laghi o dai boschi, ma passa
attraverso la sanatoria indiscriminata devo dire che è quella
degli usi civici, voi potete dire tutto quello che volete questa
è una sanatoria e lo dimostreremo allorquando inizieremo questa
pratica perchè dobbiamo verificare fino in fondo qual è il
territorio eventualmente più beneficiato di questa presunta
sanatoria. Quindi mi avvio alle conclusioni dicendo questo: noi
di Forza Italia abbiamo pensato sempre di dare il nostro
contributo anche quando abbiamo fatto ostruzionismo e l'abbiamo
fatto qui dentro i cittadini hanno visto che cosa abbiamo detto e
che cosa abbiamo fatto, abbiamo bloccato il Parlamento perchè era
giusto bloccarlo, ma oggi è arrivato il momento in cui dobbiamo
in un certo senso guardare avanti e guardare avanti significa non
accordi sotto banco e non compromessi con nessuno ma guardare
effettivamente che questa istituzione deve svolgere un ruolo e
una funzione importanti per una politica di sviluppo.
Quindi, caro Presidente, caro onorevole Piro, noi non siamo
d'accordo su questa questione e non siamo d'accordo anche
rispetto al modo come questa questione arriva perchè apre un
precedente che sicuramente farà discutere anche in avvenire
comunque mi riservo, per quanto riguarda gli emendamenti che il
mio gruppo e personalmente ho già firmato, di intervenire per
chiarire meglio alcuni aspetti e per migliorare questa
finanziaria, caro onorevole Piro, per migliorarla perchè io mi
auguro che questo Parlamento faccia tesoro di alcune proposte che
sono proposte valide che vedono gli interessi della collettività
amministrata.
PIRO, Assessore per il bilancio e le finanze. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIRO, Assessore per il bilancio e le finanze. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, in maniera molto breve, il
Governo non può che prendere atto con particolare soddisfazione
per il fatto che finalmente si sia potuti entrare nel merito
della discussione e ancora una volta il Governo manifesta ciò che
aveva peraltro dichiarato più volte e cioè il fatto che non vi è
nessuna intenzione pregiudiziale relativa alle questioni che
vengono poste, il Governo intende affrontarle nel merito e se è
il caso, come peraltro già avvenuto e testimoniato dai contenuti
del maxi emendamento presentato, anche essere disponibili a
recepirlo.
Il maxiemendamento, come ha spiegato ieri sera il Presidente
della Regione è nato in una situazione particolare e credo che a
questo punto serva anche ad entrare nel merito della discussione.
Molte questioni sono state sollevate, io non intendo in
questo momento rispondere, Presidente, anche per esigenze di
tempo ce ne sarà modo quando si passerà all'esame degli
emendamenti, voglio soltanto però dire due cose per quanto
riguarda la questione della sanatoria: il punto onorevole Croce,
non è tanto se bisogna disquisire in astratto sulla sanatoria si
o sulla sanatoria no, il punto è che fino a questo momento come
dimostra anche la legge che l'altro giorno il Parlamento
nazionale ha definitivamente approvato rispetto alla Valle dei
Templi, non si è ancora potuto superare nel nostro Paese quel
principio ripetutamente e sistematicamente affermato e
riaffermato alla Corte Costituzionale per il quale non è
possibile ammettere a sanatoria edificazioni intervenute laddove
esistono vincoli di inedificabilità assoluta.
Quando questo problema dovesse essere superato e nei modi in
cui dovesse essere superato, io credo possibile affrontare anche
il tema che lei ha affrontato.
Altra cosa è la questione degli usi civici: gli usi civici
purtroppo, devo dire purtroppo sono stati sopravanzati dai fatti
ma qui la sanatoria c'entra poco perchè qui si tratta, per
esempio per quanto riguarda la città di Palermo, di riconoscere
il fatto che il piano regolatore precedente prevedeva la
edificazione in alcune aree, benchè gravate da usi civici, e che
i cittadini hanno costruito dietro regolare concessione edilizia,
si tratta quindi non di sanatoria edilizia ma di trovare il
sistema per adeguare a ciò che i cittadini legittimamente...
BENINATI. E' una concessione abusiva.
PIRO, assessore per il bilancio e le finanze. ... hanno fatto,
quindi si tratta di una questione abbastanza diversa. L'ultima
questione che mi premeva sollevare per quanto riguarda la legge
Galli. Abbiamo abbondantemente chiarito che a giudizio del
Governo l'adozione della legge Galli era strettamente correlata
alla questione della finanziaria.
Onorevole Beninati, la legge Galli si può recepire anche
senza recepimento della legge 183. Se ci volesse qualche altra
dimostrazione le ricordo che una sentenza di un Tribunale di
Palermo ha mandato assolti precedenti amministratori di questa
Regione su una questione legata alla 183 nel presupposto che la
legge 183 comunque si applica alla nostra Regione. Tra l'altro la
nostra Regione, lei sa, non vorrei, come dire, riferirmi all'alto
pensiero del mio collega Rotella, ma lei lo sa è un'isola e non
mi pare che in questa regione ci siano fiumi che appartengono a
questa e ad altra Regione, quindi la Regione è un unico bacino
altra cosa sono le questioni del Po, del Tevere dove ci sono
diverse Regioni e l'autorità di bacino era assolutamente
necessaria, in relazione anche alla questione della gestione
delle risorse idriche proprio per superare la interregionalità.
La Regione è un solo bacino, con la 183 la Regione le funzioni ce
le ha già, la legge Galli quindi si può recepire.
Presidenza del presidente Cristaldi
PRESIDENTE. Grazie onorevole Piro anche perché so che
forzatamente ha dovuto sintetizzare il suo intervento ci sarà
occasione nel caso di chiarire ulteriormente la posizione del
Governo. Onorevoli colleghi dichiaro chiusa la discussione
generale sulla riscrittura degli articoli emendamento 1.9 e
informo l'Aula che l'Assemblea terrà seduta venerdì 16 aprile
1999 alle ore 10.30 con il seguente ordine del giorno:
I - COMUNICAZIONI
II - SVOLGIMENTO UNIFICATO DI INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
CONCERNENTI I "LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'". (V. ALLEGATO)
III - DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE:
- "Misure di finanza regionale e disposizioni in materia di
programmazione, contabilità e controllo" (n. 884/A-STRALCIO)
(Seguito)
Relatore: On. Di Martino
La seduta è tolta alle ore 13.58.
(Licenziato dal Servizio Resoconti alle ore 14.50)
A L L E G A T O
DISEGNO DI LEGGE N. 884/A-STRALCIO DELLA COMMISSIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA REGIONE
Art. 1.
Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio
1. La formulazione delle previsioni di entrata e di spesa
del bilancio della Regione siciliana è ispirata al metodo
della programmazione finanziaria.
2. A tal fine il Governo della Regione presenta
all'Assemblea regionale siciliana:
a) entro il 30 giugno il documento di programmazione
economico-finanziaria;
b) entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre
il disegno di legge finanziaria ed il disegno di legge del
bilancio annuale e del bilancio pluriennale.
3. I disegni di legge di cui al comma 2, lettera b) sono
approvati dall'Assemblea regionale siciliana entro il 31
dicembre di ciascun anno.
Art. 2.
Documento di programmazione economico-finanziaria
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo della
Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana, ai fini
delle conseguenti deliberazioni da adottare entro il 31
luglio di ciascun anno, il documento di programmazione
economico - finanziaria che definisce la manovra di finanza
pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
2. Nel documento di programmazione economico -
finanziaria, premessa la valutazione degli andamenti
dell'economia siciliana, tenendo conto dei risultati e delle
prospettive dell'economia internazionale e nazionale, sono
indicati:
a) i parametri economici essenziali utilizzati per
identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi
del settore pubblico regionale;
b) gli obiettivi macro-economici individuati dal Governo
regionale per il periodo considerato ed in particolare quelli
riguardanti lo sviluppo del reddito e dell'occupazione, alla
luce anche degli indirizzi e delle scelte contenuti nei
documenti di programmazione economico - finanziaria
comunitari e nazionali;
c) gli obiettivi, definiti in rapporto alle previsioni del
prodotto interno lordo regionale, del fabbisogno della
Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore
pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o
contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto
della Regione, al netto ed al lordo degli interessi e del
debito della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del
settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti
o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto
della Regione, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale;
d) gli obiettivi, coerenti con le previsioni di cui alle
lettere b) e c), di riduzione del fabbisogno complessivo ed
in particolare delle spese correnti della Regione e delle
aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale
che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi
titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto
ed al lordo degli interessi, per ciascuno degli anni compresi
nel bilancio pluriennale;
e) gli indirizzi per procedere alla variazione delle
entrate e delle spese del bilancio della Regione siciliana e
delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico
regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a
qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione
per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;
f) gli indirizzi per la legislazione di spesa regionale
per il periodo compreso nel bilancio pluriennale necessari
per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere b)
c) e d) nel rispetto degli indirizzi di cui alla lettera e) e
con la valutazione di massima dell'effetto
economico-finanziario di ciascun tipo di intervento
legislativo in rapporto all'andamento tendenziale.
3. Il documento di programmazione economico - finanziaria
indica i criteri e le regole che devono essere adottati
nella predisposizione del disegno di legge finanziaria, di
cui all'articolo 3 evidenziando il riferimento agli indirizzi
di cui alle lettere e) ed f) del comma 2.
4. Il documento di programmazione economico - finanziaria
indica i criteri ed i parametri per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale.
5. Per la definizione del documento di programmazione
economico-finanziaria di cui al presente articolo, il Governo
della Regione consulta preventivamente le organizzazioni
sindacali, le categorie del mondo del lavoro e della
produzione e la Conferenza Regione-autonomie locali.
Art. 3.
Legge finanziaria
1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge
del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo
presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di
legge 'finanziaria' con i tempi e le modalità di cui
all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e
gli indirizzi fissati dal documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina
annualmente il quadro di riferimento finanziario per il
periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il
medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre
misure che incidono sulla determinazione del gettito delle
entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal
1 gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al
mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale,
conformemente a quanto previsto dal documento di
programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c) all'eventuale rifinanziamento, per un periodo non
superiore a quello considerato dal bilancio pluriennale,
delle principali leggi regionali di spesa;
d) all'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni
legislative di spesa;
e) alla determinazione, per le leggi regionali che
dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f) alla introduzione, in leggi di spesa vigenti, di
modifiche procedurali e di misure di aggiornamento delle
modalità di intervento al fine di consentire il conseguimento
delle loro finalità;
g) alla abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono
esauriti o non più idonee alla realizzazione degli indirizzi
fissati dal documento di programmazione
economico - finanziaria.
3. La legge finanziaria non può disporre nuove o maggiori
spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge finanziaria è approvato
dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge
concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione
siciliana.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE
ENTRATE E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Art. 4.
Disposizioni in materia di entrate
1. Al fine di incrementare l'ammontare delle risorse
finanziarie acquisibili, onde ridurre il ricorso
all'indebitamento nel limite programmato, la Regione provvede
alla razionalizzazione e al potenziamento delle attività di
accertamento delle entrate proprie derivanti da beni
demaniali e patrimoniali o connesse all'attività
amministrativa di competenza o derivanti da tributi
direttamente deliberati.
2. A tale scopo le singole amministrazioni regionali, cui
sono assegnate le entrate proprie previste dal 'Quadro di
classificazione delle entrate della Regione', ai sensi degli
articoli 220 e 226 del Regolamento di contabilità generale
dello Stato, debbono curarne, sotto la propria
responsabilità, a tutela degli interessi della Regione,
l'accertamento, vigilare sulla riscossione e verificare che i
versamenti siano correttamente imputati.
3. I singoli rami dell'Amministrazione regionale avranno
cura di elaborare semestralmente un'apposita relazione sullo
stato di realizzazione delle entrate per i capitoli alle
stesse attribuiti, da trasmettere, tramite le coesistenti
Ragionerie centrali che esprimeranno il loro avviso,
all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze
riferisce alla Giunta regionale sullo stato di realizzazione
di tutte le entrate di competenza regionale, proponendo gli
eventuali interventi ritenuti necessari per la tutela
dell'erario della Regione.
5. Le entrate del bilancio della Regione accertate
contabilmente fino all'esercizio 1997 a fronte delle quali,
alla chiusura dell'esercizio 1998, non corrispondono crediti
da riscuotere, sono eliminate dalle scritture contabili e i
relativi importi contribuiscono alla determinazione del
risultato finanziario di gestione dell'esercizio 1998
medesimo.
6. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e
le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede
all'individuazione delle somme da eliminare a norma del
precedente comma 5; copia di detti decreti è allegata al
rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio
1998.
7. Al comma 1 dell'articolo 7, della legge regionale 30
marzo 1998, n. 5, le parole 'e 2' sono soppresse e sono
aggiunti i seguenti commi:
'1 bis. Con decreto dell'Assessore regionale per il
bilancio e le finanze sono stabilite in via generale le
modalità di versamento e di compensazione delle somme versate
a titolo di acconto, nonchè ogni altra disposizione
attuativa.
1 ter. Con decreto del medesimo Assessore sarà annualmente
determinata la somma dovuta dal concessionario per i
rispettivi ambiti ed individuato il capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana
al quale dovranno essere versate le somme relative.
1 quater. In caso di mancato versamento nel termine
previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60,
relativi all'espropriazione della cauzione del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
richiamati dall'articolo 1 della legge regionale 8 settembre
1990, n. 35'.
Art. 5.
Proventi per la fruizione di servizi
1. La fruizione delle aree attrezzate nonché dei servizi
organizzati presso i parchi, le riserve naturali e le oasi
naturali, con esclusione delle strutture non alberghiere
adibite a rifugio o bivacco montano, istituiti nel territorio
della Regione, è consentita dietro pagamento di un biglietto.
2. Le somme derivanti dalla vendita dei biglietti di cui
al precedente comma 1 sono acquisite dagli enti parco, dai
gestori delle riserve, delle oasi naturali e delle aree
attrezzate e sono destinate alla manutenzione delle aree
protette e all'incremento delle dotazioni dei servizi.
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, su proposta degli Assessori competenti per ramo, il
Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le
modalità di emissione e di distribuzione del biglietto,
nonché di determinazione e riscossione del relativo prezzo
per la fruizione dei servizi di cui al comma 1.
4. Il 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita
dei biglietti di accesso a musei, gallerie ed alle zone
archeologiche e monumentali regionali è direttamente versato
ai comuni nel cui territorio gli stessi ricadono,
limitatamente a quei siti per i quali gli stessi comuni
partecipino alla gestione con la fornitura di beni e servizi,
sulla base di apposite convenzioni stipulate con
l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e
della pubblica istruzione. Nel caso in cui sono individuati
più comuni contermini interessati alla gestione dei siti, i
proventi sono assegnati equamente agli stessi o alle
associazioni tra gli stessi comuni.
5. Ogni tre anni, l'Assessore regionale per i beni
culturali, ambientali e per la pubblica istruzione adegua le
tariffe d'ingresso ai musei, gallerie, aree archeologiche,
parchi, giardini e siti monumentali tenuto conto di quanto
previsto dal decreto 11 dicembre 1997, n. 507 del Ministro
per i beni culturali ed ambientali e successive modifiche ed
integrazioni.
6. Per il triennio 2000-2002, le tariffe saranno adeguate
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
7. Nell'ambito della Regione siciliana, il Comitato
previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto 11 dicembre
1997, n. 507 è composto:
- dal direttore regionale dei beni culturali, ambientali
ed educazione permanente, che lo presiede;
- da due soprintendenti per i beni culturali ed
ambientali;
- da un direttore di museo regionale;
- da un funzionario, con qualifica non inferiore a
dirigente, in servizio presso l'Assessorato regionale dei
beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
8. Le mostre direttamente promosse e organizzate
dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione sono soggette al pagamento dei
diritti d'ingresso. I diritti d'ingresso per tali
manifestazioni saranno determinati di volta in volta
dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione con proprio provvedimento, sentito
il Comitato di cui al precedente comma 7. La partecipazione
di tutti i soggetti privati, italiani e stranieri, ivi
comprese le associazioni ed i comitati, alle attività
culturali della Regione o a quelle cui la Regione concorre
finanziariamente, è regolata dall'articolo 2 della legge 8
ottobre 1997, n. 352.
9. Entro 120 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, presso tutti i musei, le gallerie, le
biblioteche e le zone archeologiche e monumentali dipendenti
dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione sono attivati i servizi aggiuntivi
di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4 e successive
modifiche ed integrazioni.
10. Al fine di potenziare i servizi di vigilanza e
custodia e favorire il regolare funzionamento di musei,
gallerie, biblioteche, siti archeologici e monumentali e ogni
altro istituto periferico dell'Amministrazione regionale dei
beni culturali e ambientali, nonché per garantire l'eventuale
prolungamento degli orari di apertura e la fruizione degli
stessi, l'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione può utilizzare,
affidandone allo stesso le relative mansioni, il personale
del ruolo dell'Amministrazione regionale con qualifiche
corrispondenti, nonché il personale impegnato in lavori
socialmente utili di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e quello di società
costituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge
regionale 4 aprile 1995, n. 26.
11. L'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione è, altresì,
autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, con le
organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali ed
iscritte nel registro generale di cui alla legge regionale 7
giugno 1994, n. 22, le convenzioni di cui all'articolo 10
della medesima legge.
12. Lo svolgimento, ai sensi dei commi 10 e 11, delle
mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia non
comporta il riconoscimento della qualifica di agente di
pubblica sicurezza.
13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
stabilisce, con proprio decreto, le tariffe di ingresso al
complesso monumentale Palazzo reale di Palermo, tenendo
conto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge
regionale 7 aprile 1997, n. 6, anche degli oneri derivanti
dalla manutenzione ordinaria del suddetto complesso
monumentale.
14. E' autorizzata, per la migliore fruizione
dell'immobile di cui al precedente comma 13, la stipula di
apposite convenzioni fra la Regione siciliana, l'Assemblea
regionale siciliana e gli altri enti pubblici interessati
alla gestione di singole parti del medesimo complesso
monumentale.
15. All'articolo 1 della legge regionale 19 novembre
1966, n. 29 è aggiunto il seguente comma:
'Al fine di realizzare un'azione coordinata ed efficace di
ricerca e recupero del patrimonio archeologico subacqueo
giacente nel mare prospiciente le coste della Sicilia,
l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione potrà stipulare convenzioni con
Carabinieri, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Marina
Militare, Polizia, Vigili del Fuoco, nonché con enti e
società aventi particolari specializzazioni nel settore della
ricerca e operatività in mare'.
16. L'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Giunta di
Governo e previo assenso del Consiglio regionale per i beni
culturali e ambientali, è autorizzato a stipulare intese con
istituti universitari italiani ed esteri per la
predisposizione e attuazione di campagne di scavi sui siti
archeologici. Tali intese possono essere raggiunte nella
forma della convenzione anche con istituzioni private
italiane od estere che si propongono anche l'uso del bene
archeologico.
Art. 6.
Tassa per il diritto allo studio
1. Il gettito della tassa per il diritto allo studio di
cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, è devoluto alle
Opere universitarie dell'Isola.
2. L'importo dovuto da ogni studente per ciascun anno
accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di
studio universitario delle Università statali e legalmente
riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti
superiori di grado universitario è determinato in lire
centoventimila; gli studenti capaci e meritevoli privi di
mezzi sono esonerati parzialmente o totalmente dal pagamento
di detta tassa secondo i criteri previsti per le tasse
universitarie. Ulteriori agevolazioni verranno determinate
con decreto del Presidente della Regione su proposta
dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e
per la pubblica istruzione.
3. Detto ammontare viene annualmente aggiornato entro il
mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di
riferimento, con deliberazione della Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione.
4. Il gettito di cui al comma 1 è interamente utilizzato
dalle Opere universitarie per l'erogazione delle borse di
studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre
1991, n. 390.
5. Le Opere universitarie devono trasmettere, alla fine
di ogni esercizio finanziario, alla Direzione regionale
pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione apposito
rendiconto dell'attività svolta, dell'utilizzo dei proventi
di cui al comma 1, del numero e del valore delle borse di
studio e dei prestiti d'onore concessi, nonché delle somme
rimborsate per tasse erroneamente versate e non dovute.
6. Nelle more del recepimento della legge 2 dicembre 1991,
n. 390, in Sicilia non trova applicazione il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997,
limitatamente alla parte riguardante i criteri per la
formazione delle graduatorie e per la fruizione dei benefici
e dei servizi per il diritto allo studio. Le opere
universitarie sono autorizzate ad utilizzare i criteri
previsti dalla legge regionale 24 dicembre 1997, n. 47.
Art. 7.
Recupero somme non utilizzate
1. Le somme erogate ai comuni, ai consorzi di comuni ed ai
consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese, ai
sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 18 giugno
1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, non
utilizzate alla data del 31 dicembre 1998, sono versate dai
medesimi, entro e non oltre il termine di 45 giorni, in
apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle somme erogate ai sensi degli articoli 49 e 58 della
legge regionale 15 maggio 1986, n. 27.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle disponibilità derivanti dalle economie conseguite a
seguito della ultimazione delle opere realizzate con le somme
di cui ai commi 1 e 2.
4. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 3, con riferimento a
ciascuna somma erogata, si considerano utilizzate se:
a) il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo così
come definito dal comma 3 dell'articolo 20 della legge
regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
b) gli enti di cui al comma 1 risultino dotati di
programmi di attuazione della rete fognante già approvati
dall'Assessorato regionale del territorio ed ambiente;
c) gli enti di cui al comma 1 abbiano già adottato le
deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di
appalto.
5. Le somme erogate ai comuni singoli o associati ed alle
II.PP.A.B., ai sensi degli articoli 45, lettera b), e 47
della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, non utilizzate
entro il 31 dicembre 1998, sono versate dai medesimi, entro e
non oltre il termine di 45 giorni, in apposito capitolo di
entrata del bilancio della Regione.
6. Le somme di cui al comma 5 si considerano utilizzate
se agli impegni assunti corrispondono effettive obbligazioni
nei confronti di terzi.
7. Gli enti di cui ai commi 1 e 5 entro il termine
perentorio di 45 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge sono obbligati a dare dimostrazione delle somme
utilizzate all'Assessorato che ha disposto il finanziamento,
dandone contestuale comunicazione all'Assessorato del
bilancio e delle finanze.
8. Qualora le somme relative ai finanziamenti delle leggi
regionali di cui al presente articolo dovessero esistere nei
sottoconti di tesoreria istituiti ai sensi dell'articolo 21
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, l'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze dispone, entro il
termine di cui al comma 7 , il relativo incameramento. Una
quota non inferiore al 50 per cento è destinata al
rifinanziamento di interventi nello stesso settore in cui
erano originariamente destinati.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle somme di cui ai commi 1 e 3 assegnate e non ancora
erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Il termine di cui all'articolo 10 della legge
regionale 18 giugno 1977, n. 39, così come sostituito
dall'articolo 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27,
per l'esercizio finanziario 1999 è prorogato al 30 giugno.
Art. 8.
Istituzione anagrafe dei beni del demanio e
del patrimonio immobiliare
1. E' istituita presso la Presidenza della Regione
siciliana, mediante adeguati sistemi informatici, l'anagrafe
dei beni demaniali e del patrimonio immobiliare a qualsiasi
titolo detenuto od utilizzato dall'Amministrazione regionale
e dagli enti ed aziende regionali, previa verifica e
rivalutazione dei beni stessi.
2. Le Amministrazioni regionali, gli enti e le aziende
regionali sono tenuti a fornire entro 90 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge tutti gli elementi idonei per
la iscrizione dei detti beni all'anagrafe istituita ai sensi
del comma 1; ogni variazione è soggetta al preventivo
nulla-osta della Presidenza.
3. L'Assessore destinato alla Presidenza è autorizzato a
nominare commissari ad acta in mancanza degli adempimenti
connessi nei termini sopra stabiliti.
4. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6, dopo la parola 'permanente' sono aggiunte
le seguenti parole: 'nei termini e con le modalità di cui
all'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e
successive modifiche ed integrazioni'.
5. I beni di cui al comma 1, suscettibili di valutazione
economica sono iscritti nel rendiconto patrimoniale della
Regione in base ai valori rivalutati risultanti dall'anagrafe
dei beni medesimi.
6. Le misure catastali effettuate dalla Regione siciliana
per l'accertamento del proprio patrimonio immobiliare sono
esenti dal pagamento di ogni diritto.
Art. 9.
Aggiornamento rendite patrimoniali, canoni e
altri proventi del demanio
1. Il canone superficiario di cui all'articolo 13 della
legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54 è determinato in lire
7.600 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie
compresa nell'area del permesso. Il canone superficiario di
cui all'articolo 33 della legge regionale 1 ottobre 1956, n.
54 è determinato in lire 19.200 per ogni ettaro e frazione di
ettaro della superficie compresa nell'area della concessione.
Detti canoni sono rivalutati, rispetto al 31 dicembre 1999,
ogni biennio con decreto dell'Assessore regionale per
l'industria, in base all'indice di svalutazione della lira
(indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati). Il pagamento del canone superficiario deve
essere effettuato in forma anticipata entro il 31 gennaio di
ciascun anno.
2. Il canone annuo sostitutivo della partecipazione ai
profitti d'impresa di cui all'articolo 25, lettera g) della
legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54 è così determinato:
a) per la concessione di acque minerali:
1) produzione annua fino a 5.000.000 di litri: canone
annuo anticipato fisso pari a lire 10 milioni;
2) produzione superiore a 5.000.000 di litri e fino a
35.000.000 di litri: lire 2,00 per ogni litro d'acqua;
3) produzione eccedente i 35.000.000 di litri: lire 0,025
per ogni litro d'acqua;
b) per la concessione di acque termali:
1) produzione annua fino a 10.000.000 di litri: canone
annuo anticipato fisso pari a lire 15 milioni;
2) produzione superiore a 10.000.000 di litri e fino a
50.000.000 di litri: lire 0,5 per ogni litro d'acqua;
3) produzione eccedente i 50.000.000 di litri: lire 0,009
per ogni litro d'acqua.
3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'industria
viene disposta, sentito il Consiglio regionale delle miniere,
la revisione dei suindicati parametri e valori. Per le
produzioni di acque minerali superiori a 5.000.000 di litri e
per quelle di acque termali superiori a 10.000.000 di litri,
conseguite nell'anno, il relativo corrispettivo è versato dal
concessionario sull'apposito capitolo di bilancio della
Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per l'industria
sono approvate le modalità di attuazione delle disposizioni
contenute nei commi 2 e 3. Tutti i canoni relativi ai titoli
minerari vigenti sono adeguati secondo le precedenti
disposizioni con decorrenza dall'esercizio finanziario in
corso.
5. I fitti e gli altri redditi di beni immobili
patrimoniali, i canoni, censi, livelli ed altre annue
prestazioni attive, i diritti erariali, le royalties dovute
sulle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi nella
terraferma e nel mare territoriale adiacente alle coste della
Sicilia, i proventi delle concessioni di acque pubbliche e di
spiagge e pertinenze lacuali, i proventi delle concessioni di
beni del demanio marittimo e tutti gli altri proventi
comunque denominati derivanti dalla concessione o comunque
dall'uso di beni patrimoniali e demaniali della Regione, sono
rivalutati alla data del 31 dicembre 1998 in base all'indice
di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati)
corrispondente all'anno in cui sono stati istituiti o
revisionati i proventi medesimi.
6. Gli importi così rivalutati non possono comunque
essere inferiori a quelli determinati, per le varie
fattispecie, secondo criteri e modalità stabiliti da leggi e
altri provvedimenti dello Stato.
7. Gli importi rivalutati sono stabiliti con decreti del
Presidente della Regione su proposta dei competenti Assessori
da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
8. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano, in
quanto compatibili, anche agli enti e alle aziende regionali;
i relativi provvedimenti di rivalutazione sono adottati dai
rispettivi organi di amministrazione entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 10.
Cessione alloggi popolari
1. L'articolo 16 della legge regionale 22 marzo 1963, n.
26, integrato dall'articolo 6 della legge regionale 12 maggio
1975, n. 21, è così sostituito:
'Art. 16. Gli alloggi costruiti o da costruire a totale
carico della Regione per le categorie meno abbienti vengono
ceduti in proprietà in unica soluzione ovvero in non oltre 25
anni mediante rate mensili costanti posticipate calcolate al
tasso di interesse legale in vigore alla data della cessione.
Il prezzo di cessione è pari al 50 per cento del valore
determinato applicando i criteri di cui all'articolo 2, commi
1, 2 e 3, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e
successive modificazioni e integrazioni'.
2. Il comma 7, dell'articolo 137, della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25 è sostituito dal seguente comma:
'7. Alla stipula dell'atto di erogazione finale e
quietanza di mutuo resta a carico del mutuatario, oltre al
rimborso del capitale, un onere pari al 50 per cento del
tasso di riferimento così come determinato bimestralmente dal
Ministero del tesoro. Il superiore tasso di interesse, a
carico del mutuatario, comunque, non potrà superare il limite
massimo del 5 per cento annuo'.
3. Nel comma 1, dell'articolo 31, della legge regionale 6
aprile 1996, n. 22 le parole 'sufficienti a contenere
l'onere a carico del mutuatario nella misura del 5 per cento
annuo, oltre al rimborso del capitale', sono sostituite dalle
seguenti: 'sufficienti a contenere l'onere a carico del
mutuatario, oltre al rimborso del capitale, nella misura del
50 per cento del tasso di riferimento, così come determinato
bimestralmente dal Ministero del Tesoro. Il superiore tasso
di interesse, a carico del mutuatario, comunque, non potrà
superare il limite massimo del 5 per cento annuo'.
4. All'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1994,
n. 43 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:
Art. 1 bis
'Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati
a totale carico o con il contributo regionale possono essere
alienati nella misura del 100 per cento'.
Art. 11.
Privatizzazione e cessione di aziende e riordino
delle partecipazioni regionali
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo della Regione procede alla
trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e
dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per
azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana.
I diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazione ed i trasporti.
2. Le società per azioni derivate dalle aziende di cui al
comma 1, succedono a queste nella totalità dei rapporti
giuridici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo della Regione attiva le procedure
per la trasformazione dell'Azienda siciliana
trasporti (A.S.T.) e, secondo il disposto dell'articolo 1,
comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'Ente
acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni.
4. Entro il termine di cui ai commi 1 e 3, gli
Assessorati regionali, secondo le rispettive competenze,
dovranno individuare, fra gli enti e aziende sottoposti a
tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avviate
le procedure di privatizzazione previste per le aziende di
cui ai commi medesimi.
5. Entro tre mesi dal predetto termine il Governo della
Regione predispone un programma di riordino delle proprie
partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività,
scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni
altro atto necessario. Il Presidente della Regione trasmette
il programma di riordino delle partecipazioni all'Assemblea
regionale siciliana per l'acquisizione del parere da parte
delle competenti Commissioni legislative permanenti. Decorso
il termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta, il
parere si intende acquisito favorevolmente ed il programma
diviene esecutivo.
6. Per l'attuazione delle finalità del presente articolo
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della
legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni, tenendo conto della necessità del mantenimento
degli attuali livelli occupazionali nonchè delle disposizioni
dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 12.
Soppressione o incorporazione di enti ed aziende
1. Nel quadro del generale riordino del settore
turistico, l'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti attiva, entro 3 mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, le procedure necessarie per
la soppressione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo
dell'Isola.
2. La Scuola magistrale ortofrenica regionale (S.M.O.R.),
istituita con la legge regionale 4 aprile 1955, n. 33, è
soppressa con effetto dal 1 gennaio 2000. Con la medesima
decorrenza, il personale in servizio è inquadrato, anche in
soprannumero, nel ruolo del personale non insegnante
dell'Istituto professionale per ciechi 'T. Ardizzone Gioeni'
di Catania. Il maturato economico acquisito è mantenuto ad
personam ed è riassorbito con i futuri miglioramenti
retributivi. I beni di proprietà della Scuola sono acquisiti
al patrimonio regionale e la Regione succede alla totalità
dei rapporti giuridici dell'ente soppresso. Con decreto
dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione, da emanare entro il 31 luglio
1999, sono stabilite le modalità di applicazione del presente
comma.
3. Con decorrenza dal primo giorno del secondo mese
successivo all'entrata in vigore della presente legge,
l'Opera universitaria dell'Istituto superiore per
l'educazione fisica (I.S.E.F.) di Palermo è soppressa. Le
relative funzioni, i diritti e le obbligazioni della
soppressa Opera universitaria sono attribuiti alle Opere
universitarie delle Università degli Studi di Palermo e
Catania secondo l'ubicazione degli istituti ricompresi nei
relativi ambiti territoriali. Con decreto dell'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni
attuative del presente comma.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le Cantine sperimentali di Noto e Milazzo
sono incorporate dall'Istituto regionale della vite e del
vino (I.R.V.V.) ed entro tre mesi dalla data medesima
l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, organo
tutorio dell'Istituto regionale della vite e del vino
(I.R.V.V.), emanerà le disposizioni per l'attuazione delle
finalità di cui al presente comma.
5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, gli assessori competenti per ramo attivano le
procedure necessarie per la soppressione dei seguenti enti ed
istituti:
- Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra
(ISMIG);
- Istituto incremento ippico di Catania;
- Istituto zootecnico di Palermo;
- Stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la
Sicilia;
- Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna.
Art. 13.
Alienazione degli antichi suoli armentizi e
delle sedi viarie disponibili
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è
autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli
armentizi che non risultino indicati in catasto come trazzera
o sede viaria. E' altresì autorizzato a procedere alla
vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano
necessarie al transito e non risultino destinate negli
strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di
uso pubblico.
2. La legittimazione e la vendita possono avvenire su
istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti:
a) titolare di provvedimenti di sistemazione precari in
essere al momento di entrata in vigore della presente legge;
b) possessore che risulti proprietario o comproprietario
del bene alla stregua dei pubblici registri;
c) proprietari frontisti.
3. La legittimazione e la vendita sono altresì subordinate
al pagamento da parte dell'istante del prezzo di concessione
del terreno richiesto determinato al netto del soprassuolo e
con relazione ai valori agricoli medi definiti ai sensi della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 riferiti alla regione agraria
di appartenenza nel modo seguente:
a) per i suoli destinati a verde agricolo con densità
fondiaria fino a 0,03 mc/mq il valore agricolo medio della
coltura esistente o di quella adiacente; per l'area di sedime
dei fabbricati e relativa corte insistenti il valore agricolo
medio della coltura più redditizia; qualora si tratti di
fabbricato unico del richiedente utilizzato come abitazione
dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato,
ovvero da un suo discendente in linea retta, il valore
agricolo medio della coltura più redditizia riferito alla
relativa area di sedime viene ridotto alla metà ovvero
ad un terzo, ove si tratti di abitazione avente i requisiti
dell'edilizia economica e popolare. Il prezzo di cessione
del sedime del fabbricato non può essere comunque inferiore
al valore agricolo medio del terreno circostante;
b) per i suoli ricadenti nelle zone territoriali omogenee
A, B, C, D ed F definite dal decreto ministeriale 2 aprile
1968 inedificabili per altra causa o edificabili con densità
fondiaria da più di 0,03 fino a 1 mc/mq il doppio del valore
agricolo medio della coltura più redditizia; per i suoli già
edificati in zona costiera il triplo del valore agricolo
medio della coltura più redditizia;
c) per i suoli edificabili con densità territoriale
maggiore di 1 mc/mq il valore è determinato moltiplicando il
doppio del valore agricolo medio della coltura più redditizia
per l'indice di cubatura che risulta nello strumento
urbanistico in vigore;
d) su istanza del richiedente in base al valore venale del
suolo.
4. L'istanza per l'avvio delle procedure di cui al comma
1 dovrà essere presentata, entro dodici mesi dall'entrata in
vigore della presente legge o entro 60 giorni dalla notifica
dell'avvio del procedimento di accertamento dell'occupazione,
all'Ufficio Tecnico Speciale per le trazzere di Sicilia che
redigerà il verbale di liquidazione da sottoporre
all'approvazione dell'Assessore.
5. Nel caso in cui l'area alla quale si riferisce
l'istanza di legittimazione sia cointestata nei pubblici
registri immobiliari ad una pluralità di soggetti, il decreto
di legittimazione ha effetto in favore di tutti i
cointestatari anche se l'istanza è presentata da uno solo di
essi. In ogni caso dovrà essere versata l'intera somma
prevista al comma 3. Nelle more del provvedimento di
legittimazione la concessione delle zone demaniali è
subordinata al pagamento del canone annuo pari ad un
ventesimo del valore dell'area determinato secondo quanto
previsto al medesimo comma 3, con un minimo di lire 50.000.
Il provvedimento di legittimazione comporta per le aree
illegittimamente occupate un risarcimento danni pari ad un
ventesimo del valore determinato secondo quanto previsto al
predetto comma 3 relativamente all'ultimo quinquennio di
occupazione pregressa.
6. Con l'istanza di cui al comma 2 è sospesa l'adozione
dei provvedimenti sanzionatori da parte dell'Amministrazione
regionale relativamente ai suoli trazzerali abusivamente
occupati non catastati come trazzere o sedi viarie.
L'adozione dei provvedimenti predetti resterà altresì sospesa
fino alla definizione delle procedure iniziate a seguito
della presentazione delle istanze limitatamente ai beni
relativamente ai quali viene richiesta la cessione. Le
eventuali sanzioni amministrative precedentemente irrogate
relative alle indennità pregresse oltre il quinquennio
saranno abbattute del 75 per cento in favore di coloro che a
seguito di istanza otterranno la cessione dei beni di cui
alla presente legge. Nelle more della definizione dei
singoli procedimenti resta sospesa la riscossione delle
sanzioni già irrogate. Fino al trentesimo giorno successivo
alla data di notifica dell'avviso con cui si dà avvio alla
procedura di reintegra potrà essere presentata istanza di
legittimazione tardiva. In tal caso il prezzo stabilito dal
comma 3 è aumentato del 30 per cento.
7. Tutte le zone demaniali trazzerali che alla data di
entrata in vigore della presente legge risultino di fatto
occupate da corpi stradali e già erroneamente assunti in
consistenza da enti pubblici sono da intendersi trasferiti
dall'Amministrazione regionale ai detti enti che ne cureranno
la manutenzione.
8. Le porzioni di sedi viarie del demanio trazzerale in
regime di coesistenza con altri tipi di demanio sono
trasferite, su richiesta del sindaco e per comprovati motivi
di pubblica utilità, al demanio comunale.
9. Sono trasferite al demanio comunale le sedi viarie
pubbliche rappresentate nei fogli di mappa catastali, sin
dall'impianto, come 'Regie' che:
a) non siano state trasformate in rotabile;
b) non risultino di pertinenza di Comuni e Province;
c) non risultino ancora dichiarate demaniali con apposito
decreto.
Art. 14.
Nuove norme in tema di legittimazioni di terre comunali
di uso civico
1. Nel territorio della Regione siciliana le
legittimazioni delle occupazioni di terre di uso civico di
cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766
possono effettuarsi con le procedure previste dalla predetta
legge e dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 e
successive modifiche ed integrazioni, anche qualora esse
ricadono in zone che alla data del 31 dicembre 1997 abbiano
perduto, per effetto degli strumenti urbanistici o di
edificazioni, la destinazione di terreni agrari, boschivi
ovvero pascolativi.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 si prescinde dalle
condizioni delle lettere a) e c) dell'articolo 9 della legge
16 giugno 1927, n. 1766.
3. La già avvenuta edificazione non preclude la
legittimazione che può essere concessa unicamente a chi
risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza
purchè in regola con le norme e gli strumenti urbanistici.
4. Analogamente a quanto disposto al comma 3 , si procede
nei casi di edificazione di cui al comma 1 dell'articolo 23
della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, qualora siano
stati curati tutti gli adempimenti di legge per il rilascio
della concessione in sanatoria.
5. L'avvenuta legittimazione tiene luogo della
manifestazione di disponibilità di cui al comma 2
dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.
6. Il diniego di concessione in sanatoria comporta di
diritto la revoca della legittimazione.
7. Ai fini del successivo provvedimento di reintegra il
sindaco comunica entro 30 giorni al commissario per la
liquidazione degli usi civici della Sicilia il diniego di
concessione in sanatoria.
8. Ricevuta la comunicazione il commissario provvede alla
reintegra del comune senza necessità di alcun'altra attività
istruttoria.
9. Nel concedere la legittimazione delle terre di cui ai
commi precedenti, il commissario impone sul bene occupato a
favore del comune a carico del richiedente un canone di
natura enfiteutica il cui capitale è così determinato:
a) per le costruzioni, dal valore agricolo medio della
coltura più redditizia della corrispondente regione agraria
determinato per l'anno precedente ai sensi dell'articolo 16
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed
integrazioni, aumentato di una somma pari agli interessi di
dieci annualità, calcolato in ragione dell'area di sedime
delle edificazioni e nella ipotesi di edificazioni su più
elevazioni grava nella sua interezza su ciascuna elevazione.
In caso di più occupatori della stessa elevazione il canone è
rapportato alla superficie occupata oggetto di
legittimazione;
b) per le terre e per le pertinenze degli edificati, dal
valore agricolo medio ridotto ad un terzo della coltura più
redditizia della corrispondente regione agraria determinato
per l'anno precedente ai sensi dell'articolo 16 della legge
22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed
integrazioni, aumentato degli interessi di dieci annualità.
10. Per i casi di cui alla lettere a) del comma 9 il
capitale viene ridotto alla metà ove alla data del 31
dicembre 1997 l'edificazione sia l'unica del richiedente e
venga utilizzata come abitazione propria dallo stesso, o dal
coniuge, legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo
discendente in linea retta; è ridotto ad un terzo e non viene
aumentato degli interessi ove si tratti di abitazione avente
i requisiti dell'edilizia economica e popolare utilizzata al
momento dell'entrata in vigore della presente legge
direttamente dall'occupatore, o dal coniuge, legalmente
separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea
retta.
11. Per le edificazioni per le quali non sia stata
richiesta la legittimazione o la stessa non sia stata
concessa, il commissario per la liquidazione degli usi civici
emette provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale
ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
come recepita nel territorio della Regione siciliana.
12. L'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
17 è così modificato:
'1. I rimborsi delle spese e le competenze dei delegati
tecnici, degli istruttori e dei periti demaniali per le
operazioni disposte ai sensi della legge 16 giugno 1927, n.
1766, determinati in misura pari ai compensi di cui alla
legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modifiche ed
integrazioni, liquidate dal commissario per la liquidazione
degli usi civici, nonché le somme dovute ai sensi
dell'articolo 80 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
sono dovute direttamente dal comune interessato. Tutte le
spese giudiziarie di cui all'articolo 29 della legge 16
giugno 1927, n. 1766 vengono poste, a titolo di anticipo, a
carico del comune interessato.
Art. 15.
Acquisizione all'erario regionale dei ribassi d'asta
1. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori
finanziati dall'Amministrazione regionale agli enti di cui
all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21,
affluiscono integralmente in entrata del bilancio regionale.
2. Il comma 3 dell'articolo 152 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25 è così sostituito:
'3. Possono essere finanziate perizie di variante e
suppletive dei lavori di cui al comma 1, entro il limite
complessivo di cui all'articolo 23, comma 3, della legge
regionale 29 aprile 1985, n. 21 così come sostituito
dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n.
10'.
3. Nel bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999 -
Rubrica Assessorato bilancio e finanze - è iscritto un fondo
destinato a far fronte agli oneri derivanti dal finanziamento
delle perizie di variante e suppletive previste dall'articolo
152 della legge regionale 15 settembre 1993, n. 25, così come
modificato dalla presente legge.
4. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio
1998 sui capitoli di spesa del bilancio della Regione
siciliana istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo
152 della legge regionale 15 settembre 1993, n. 25 (ribassi
d'asta), costituiscono economie di spesa e contribuiscono al
miglioramento del risultato finanziario di gestione dell'anno
medesimo.
5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è
autorizzato ad iscrivere nei capitoli di spesa relativi al
finanziamento delle perizie di variante e suppletive le somme
richieste dai singoli rami dell'Amministrazione regionale
mediante prelevamenti dal fondo di cui al comma 3.
6. A decorrere dall'esercizio 2000 non è più consentito
disporre finanziamenti per perizie di variante e suppletive e
le relative norme cessano di avere vigore con la medesima
decorrenza.
7. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 alle Camere
di commercio della Sicilia è attribuita una quota pari al 10
per cento delle somme riscosse nell'esercizio finanziario
1998 per ribassi d'asta di cui al comma 14 dell'articolo 23
della legge regionale 28 aprile 1985, n. 21, come sostituito
dal comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 30 marzo
1998, n. 5. Detta quota è ripartita fra le Camere di
commercio con decreto dell'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca al fine
di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in
proporzione al numero dei dipendenti in servizio e in
quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito
fondo per il pagamento delle pensioni.
8. E' abrogato il comma 14 dell'articolo 23 della legge
regionale 28 aprile 1985, n. 21, come per ultimo sostituito
dal comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 30 marzo
1998, n. 5; sono abrogate altresì tutte le disposizioni
incompatibili o comunque in contrasto con il presente
articolo.
Art. 16.
Modifiche al sistema sanzionatorio
1. I commi 8 e 14 dell'articolo 2 della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6 sono abrogati e il comma 19 del medesimo
articolo è sostituito dal seguente:
'19. Sulle somme dovute si applica la misura del saggio
degli interessi fissata dalla legislazione vigente'.
2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 30
marzo 1998, n. 5 è abrogato; in conseguenza di detta
abrogazione trovano applicazione le disposizioni dei decreti
legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18 dicembre 1997, n.
203 del 5 giugno 1998, n. 422 del 19 novembre 1998 e
successive modifiche ed integrazioni.
3. L'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 1986, n.
27 è così sostituito:
'Articolo 43 - 1. Ferma restando l'applicazione delle
sanzioni penali previste dagli articoli 21, 23 e 24 della
legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma:
a) di lire 3.000 per metro cubo di volume edificato, a
carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe
A, in caso di mancato adeguamento ai limiti e nei tempi di
cui agli articoli 24 e 27;
b) di lire 3.000 per metro cubo di volume edificato, a
carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe
B, in caso di mancato adeguamento ai limiti e nei tempi di
cui agli articoli 25 e 28;
c) da lire 500.000 a lire 5.000.000 a carico dei titolari
degli scarichi appartenenti alla classe C, in caso di mancato
adeguamento ai limiti e alle prescrizioni nei tempi di cui
agli articoli 26 e 29;
d) di lire 500.000 a carico dei titolari di scarichi che
non osservino l'obbligo di cui all'articolo 38;
e) di lire 50.000 per metro cubo/die a carico dei titolari
di scarichi produttivi in pubbliche fognature, in caso di non
osservanza dei limiti fissati dalla tabella 2 allegata alla
presente legge e delle prescrizioni dell'ente gestore;
f) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per i titolari di
insediamenti civili che hanno attivato lo scarico dopo la
presentazione della richiesta di autorizzazione, in assenza
del certificato di abitabilità o di agibilità previsti dalla
vigente legislazione'.
4. Dopo l'articolo 43 della legge regionale 15 maggio
1986, n. 27 sono aggiunti i seguenti articoli:
'Art. 43 bis - 1. Chiunque apra o comunque effettui
scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno
da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate
nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver
richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma
dell'articolo 15, della legge 10 maggio 1976, n. 319, ovvero
continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la
citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito
con la sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire
100.000.000; detta sanzione è ridotta rispettivamente a lire
500.000 e a lire 5.000.000 per i titolari di scarichi civili
che hanno denunciato la posizione dello scarico e le modalità
di smaltimento in procedimenti amministrativi atti ad
ottenere autorizzazioni, nulla osta o altri atti formali di
assenso presso la stessa amministrazione deputata al rilascio
dell'autorizzazione dello scarico.
2. Si applica una sanzione ridotta da lire 500.000 a lire
3.000.000 ai proprietari di autoveicoli che scarichino reflui
al di fuori delle pubbliche fognature, semprechè la capacità
totale dei serbatoi di accumulo non superi 0,25 mc.
Art. 43 ter - 1. Fuori dai casi di cui all'articolo
precedente, chiunque effettui o mantenga uno scarico senza
osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di
autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 24.000.000.
2. La sanzione amministrativa è ridotta a lire 500.000 nel
caso di versamento di reflui da parte di autoveicoli al di
fuori delle aree specificamente individuate ed autorizzate
dal comune in cui le stesse ricadono ma entro pubbliche
fognature.
3. Si applica altresì la sanzione amministrativa di lire
1.000.000 ai proprietari di civili abitazioni che danno in
locazione un immobile avente recapito in pubblica fognatura
per un uso diverso da quello cui era originariamente adibito
o autorizzato.
Articolo 43 quater - 1. Per l'applicazione delle sanzioni
amministrative di cui ai precedenti articoli 43, 43 bis e 43
ter, opera il principio di legalità di cui al comma 3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472'.
5. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di
cui al comma 3, dell'articolo 11, ovvero di omissione della
tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 1,
dell'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie in
misura ridotta da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 per i
rifiuti non pericolosi e da lire 2.000.000 a lire 10.000.000
per i rifiuti pericolosi, semprechè dai dati riportati negli
altri documenti previsti dalla normativa in materia di
rifiuti o da altre scritture contabili obbligatorie si
possano ugualmente ricostruire le informazioni per legge
dovute.
6. Le sanzioni in misura ridotta di cui al comma 5 operano
esclusivamente nei confronti dei produttori di rifiuti che
occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15
dipendenti. In caso di accertate reiterate violazioni si
applicano le sanzioni amministrative in misura intera.
7. Limitatamente alla commercializzazione mediante vendita
al dettaglio di imballaggi non conformi a quanto previsto
dall'articolo 43 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria in
misura ridotta di lire 100.000. In caso di accertate
reiterate violazioni che abbiano riguardo alla
commercializzazione dello stesso tipo di imballaggio si
applica la sanzione amministrativa in misura intera.
8. Fermo restando quant'altro stabilito nel sistema
sanzionatario di cui al Titolo V, Capo I del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, così come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389,
per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
in esse previste opera il principio di legalità di cui al
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
9. Per le violazioni richiamate nei commi precedenti,
accertate alla data di entrata in vigore della presente
legge, per le quali il procedimento di irrogazione non ha
ancora dato luogo alla ordinanza-ingiunzione ovvero
all'ordinanza di archiviazione, di cui all'articolo 18 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in
misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge,
sempre che lo stesso venga effettuato entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
10. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dal
comma 1, dell'articolo 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove non si provveda entro
i termini previsti da quanto prescritto nella diffida di cui
alla lettera a) del medesimo articolo, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura di lire 150.000 per
ogni giorno compreso tra il termine ultimo assegnato nella
diffida e l'avvenuta notifica del provvedimento di
sospensione o di revoca di cui alle successive lettere b) e
c) dello stesso articolo.
11. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione
ottemperi, seppure in ritardo, alle prescrizioni impostegli
con la diffida, la sanzione amministrative pecuniaria di cui
al comma 9, viene ridotta ad un terzo per ogni giorno di
ritardo compreso tra il termine ultimo assegnato nella
diffida e l'avvenuta eliminazione delle irregolarità.
Dell'avvenuta eliminazione delle irregolarità ai fini della
cessazione degli effetti della sanzione amministrativa
pecuniaria deve essere data tempestiva comunicazione all'ente
che ha rilasciato l'autorizzazione e alla provincia regionale
competente per territorio, mediante dichiarazione resa ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
successive modifiche ed integrazioni.
12. In materia di accertamento degli illeciti
amministrativi, per le violazioni in materia ambientale,
accertate dopo l'entrata in vigore della presente legge,
l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui
all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la
provincia regionale competente per territorio, cui spetta
l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di
archiviazione, di cui all'articolo 18 della stessa legge.
13. L'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, emessa
dall'autorità provinciale in attuazione delle disposizioni di
cui al precedente comma 12, è regolata dagli articoli 22 e 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 12,
in conformità al principio di sussidiarietà di cui
all'articolo 3B del trattato sull'istituzione della Comunità
economica europea, è attribuita alle province regionali una
quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del
presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto
generale consuntivo della Regione del secondo esercizio
antecedente quello di competenza.
15. Ai fini della determinazione dell'inosservanza dei
limiti di accettabilità di cui alle tabelle 3, 4, 5 e 6
allegate alla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, si
considerano operanti le disposizioni di cui all'allegato 1
lett. D, della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991.
TITOLO III
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E IL
CONTENIMENTO DELLE SPESE
Art. 17.
Attenuazione della rigidità della spesa
1. A decorrere dall'esercizio 1999 le spese continuative
annue fissate dalle leggi della Regione sotto indicate sono
iscritte in bilancio a norma dell'articolo 4, secondo comma,
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche ed integrazioni, in misura non superiore a quella
iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1998:
- legge regionale 30 ottobre 1995, n. 78, articolo 4
(capitolo 10525);
- legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, articoli 10 e 13
(capitolo 55004);
- legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, articolo 41
(capitolo 55904);
- legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, articolo 30, comma 1
(capitolo 19017;
- legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, articolo 30, comma 2
(capitolo 41953);
- legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, articolo 23
(capitolo 24954);
- legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, articolo 10
(capitolo 75204);
- legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, articolo 48
(capitolo 75240).
2. Per l'anno 1999 i contributi e gli altri trasferimenti
in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri
organismi comunque denominati, nonchè le altre spese
continuative annue diverse da quelle di cui al comma 1, sono
iscritti in bilancio in misura non superiore a quella
iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1998. Per il
biennio 2000-2001 l'ammontare dei predetti contributi e
trasferimenti è ridotto in misura non inferiore al 10 per
cento, in ragione di almeno il 5 per cento annuo.
3. La misura prevista dall'articolo 2, primo comma, della
legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive
modifiche ed integrazioni non può essere superiore, per
l'anno 2000, all'85 per cento e per l'anno 2001 al 75 per
cento.
4. All'articolo 29, lettera b), della legge regionale 4
gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni
sono aggiunte le parole: 'in misura comunque non superiore al
50 per cento delle spese di funzionamento e di
organizzazione'. All'articolo 29, lettera d), della medesima
legge le parole '60 per cento' sono sostituite con le
seguenti: '50 per cento'.
Art. 18.
Disposizioni in materia di residui passivi e di
residui perenti
1. Le disposizioni dell'articolo 11, quarto comma, della
legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive aggiunte e
modificazioni, non si applicano per l'esercizio 1998.
2. I residui passivi e i residui perenti vigenti alla
chiusura dell'esercizio 1998 su capitoli di spesa relativi a
limiti poliennali di impegno cui non corrispondono
obbligazioni di pagamento in scadenza entro l'esercizio
medesimo, sono eliminati, rispettivamente, dal conto
consuntivo del bilancio e dal conto generale del patrimonio
per l'esercizio stesso, salva la loro riproduzione negli
esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate
di ciascun limite di impegno, a norma dell'articolo 8 della
legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli impegni di parte
corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino
all'esercizio 1997 e quelli di conto capitale assunti fino
all'esercizio 1996 o, qualora trattasi di opere di cui alla
categoria 9 del bilancio, fino all'esercizio 1993, ai quali,
alla chiusura dell'esercizio 1998, non corrispondono
obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture
contabili e i relativi importi contribuiscono al
miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 1998
medesimo.
4. Per gli interventi finanziati ai sensi della legge
regionale 9 agosto 1988, n. 26 (zone interne), le
disposizioni del comma 3 si applicano agli impegni assunti a
tutto l'esercizio 1998. Gli stanziamenti eventualmente
rimodulati a carico di esercizi successivi sono eliminati
dagli esercizi medesimi. Le disposizioni contenute nel
presente comma non si applicano agli interventi relativi ai
programmi approvati dalla Giunta regionale con delibera n.
438 del 17 novembre 1998, sempre che gli stessi si traducano,
entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
in obbligazioni giuridicamente perfette determinate
nell'ammontare e nel soggetto creditore.
5. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e
le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si
procederà all'accertamento delle somme da eliminare a norma
dei commi 2, 3 e 4; copia di detti decreti sarà allegata al
rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio
1998.
Art. 19.
Consorzi di bonifica
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2,
della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, l'articolo 4
della legge regionale 25 maggio 1997, n. 16 è abrogato.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
nomina un commissario liquidatore per tutte le funzioni non
trasferite a ciascun consorzio di nuova istituzione e per i
rapporti giuridici attivi e passivi di cui all'articolo 24,
comma 9, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.
Art. 20.
Razionalizzazione e armonizzazione tassi di interesse
e rinegoziazione mutui
1. I tassi di interesse fissati dalle leggi regionali in
materia di incentivazione alle imprese sono uniformati al
criterio di cui al comma 2.
2. La determinazione del tasso agevolato è rapportato al
40 per cento del tasso di riferimento fissato per il settore
industria, commercio e attività assimilate con i criteri di
cui al decreto del Ministero del tesoro del 22 dicembre 1994.
3. L'intensità dell'aiuto finanziario della Regione non
potrà in ogni caso superare, in termini di equivalente
sovvenzione netta, i limiti fissati dalla Unione europea per
le aree con ritardo di sviluppo di cui all'Obiettivo 1.
4. Il tasso come sopra determinato si applica a quelle
operazioni perfezionate contrattualmente dopo l'entrata in
vigore della presente legge.
5. Al fine di favorire la rinegoziazione dei mutui
concessi alle cooperative edilizie, che usufruiscono di
contributi a carico della Regione, in armonia a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 30
marzo 1998, n. 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata
a rideterminare la misura del contributo già concesso, in
favore delle cooperative o dei singoli assegnatari di
alloggi, che procedono alla predetta rinegoziazione, in
misura tale da porre a loro carico per interessi e spese
accessorie un tasso non superiore al 3 per cento, fermi
restando i tassi di maggior favore.
6. La rideterminazione del contributo di cui al
precedente comma 5 verrà comunque effettuata a condizione che
l'onere complessivo a carico della Regione non sia superiore
a quello risultante dai piani di ammortamento già in essere.
Art. 21.
Contenimento spese per acquisto di beni e servizi
1. Le spese per acquisto di beni e servizi relative al
funzionamento della Regione e degli enti del settore pubblico
regionale che usufruiscono di contributi o trasferimenti di
parte corrente a qualsiasi titolo a carico diretto o
indiretto della Regione, escluse le spese obbligatorie e
d'ordine e quelle relative alle manutenzioni e ai servizi di
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'anno 1999
sono ridotte in misura non inferiore al 15 per cento delle
corrispondenti spese iscritte nel bilancio per l'esercizio
1998.
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25
marzo 1986, n. 15, è sostituito dal seguente:
'Per l'opera prestata dagli istituti suddetti e a ristoro
delle spese di amministrazione sostenute viene riconosciuta
ai medesimi, dall'1 gennaio 1999, una commissione annuale
pari allo 0,50 per cento calcolata sulle somme incassate per
rate di ammortamento ed eventuali interessi di mora o per
rimborsi anticipati operati dai mutuatari o conseguiti per
effetto di procedure esecutive'.
Art. 22.
Razionalizzazione della spesa sanitaria
1. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per
l'acquisto di beni e servizi, i direttori generali delle
aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere sono tenuti ad
avvalersi delle risultanze degli osservatori centrale e
regionale degli acquisti e dei prezzi di cui al comma 30,
dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. In sede di assegnazione delle quote l'Assessore
regionale per la sanità tiene conto dei risultati conseguiti
dalle stesse aziende in termini di razionalizzazione ed
economicità della spesa, in modo che gli obiettivi di
risparmio assegnati gravino in misura inversamente
proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto i migliori
risultati di razionalizzazione ed economicità della spesa,
nonché di risanamento. Devono in ogni modo essere
salvaguardati in sede di riparto delle somme relative alla
spesa sanitaria gli obiettivi di tutela della salute previsti
dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionali
nonché gli standard qualitativi in atto nelle singole
strutture.
3. Per il ripiano del disavanzo del settore sanitario a
carico del bilancio della Regione le aziende sanitarie e le
aziende ospedaliere devono alienare prioritariamente il
patrimonio non destinato ad attività assistenziali. A tal
fine dette aziende, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, devono presentare
all'Assessorato regionale della sanità un inventario dei
propri beni patrimoniali e richiedere specifica
autorizzazione di alienazione. Delle predette alienazioni le
aziende devono dare comunicazione all'Assessorato regionale
del bilancio e delle finanze.
4. L'erogazione delle ultime tre mensilità delle quote di
compartecipazione regionale alla spesa sanitaria è
condizionata alla presentazione all'Assessorato regionale
della sanità del conto consuntivo dell'anno precedente. La
mancata presentazione del conto consuntivo entro l'esercizio
successivo a quello cui si riferisce comporta, inoltre,
l'immediata decadenza del direttore generale.
5. I direttori generali delle aziende unità sanitarie
locali sono tenuti, nella veste di commissari liquidatori
delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito
territoriale della rispettive aziende, a presentare
all'Assessorato regionale della sanità, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, i conti
consuntivi delle soppresse unità sanitarie locali.
L'inadempienza della citata disposizione senza giustificato
motivo comporta l'immediata decadenza dall'incarico di
direttore generale.
Art. 23.
Blocco concorsi
1. Fino al 31 dicembre 1999 è fatto divieto
all'Amministrazione regionale ed agli enti del settore
pubblico regionale che usufruiscono di contributi o
trasferimenti di parte corrente a qualsiasi titolo a carico
diretto o indiretto della Regione di indire concorsi per
l'assunzione di nuovo personale.
2. Per le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e gli
altri enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le
vigenti norme statali.
Art. 24.
Soppressione fondo concessione prestiti
1. Il Fondo per la concessione di prestiti ai dipendenti
e pensionati della Regione costituito ai sensi dell'articolo
16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e successive
modifiche ed integrazioni è soppresso. Sono conseguentemente
abrogate le disposizioni di cui ai commi primo, secondo,
terzo, ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 16
predetto.
2. In relazione a quanto disposto al comma 1, il
contributo per fondo credito a carico del personale di cui al
quarto comma dell'articolo 30 della legge regionale 23
febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è
soppresso e la relativa disposizione è abrogata. I contributi
versati fino alla data di entrata in vigore della presente
legge non sono rimborsabili.
3. Il contributo di quiescenza a carico del personale
previsto dal comma 1, dell'articolo 30 della legge regionale
23 febbraio 1962, n. 2 è incrementato dello 0,50 per cento.
4. Sono fatti salvi gli impegni assunti e i pagamenti
disposti a carico dei capitoli 50552 e 50553 dell'esercizio
provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1999, nei
limiti dei dodicesimi utilizzabili a norma della relativa
legge di approvazione.
5. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare
convenzioni con banche ed altre istituzioni finanziarie, per
la concessione di prestiti a tasso agevolato al personale
regionale in servizio e in quiescenza, dietro cessione di
quote dello stipendio o della pensione per periodi di cinque
o dieci anni e fino ad un massimo di un quinto di tali
emolumenti comprensivi dell'indennità di contingenza e al
netto delle ritenute di legge, con garanzia contro i rischi
di perdite a carico dell'Amministrazione regionale nei limiti
dell'indennità di buonuscita maturata dal dipendente.
6. Negli stessi termini devono intendersi autorizzati i
legali rappresentanti degli enti per i cui dipendenti operi
il regime della equiparazione giuridica ed economica al
personale regionale.
Art. 25.
Disposizioni di adeguamento alla legge
23 dicembre 1998, n. 448
1. Al comma 1, dell'articolo 7, della legge regionale 7
agosto 1997, n. 30, dopo la parola ' assunzione' aggiungere
'ovvero dal 37 al 72 mese per le assunzioni che ricadono
sotto la previsione dell'articolo 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448'.
2. Al comma 1, dell'articolo 7, della legge regionale 7
agosto 1997, n. 30 aggiungere:
'1 bis. L'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione, concede l'autorizzazione allo sgravio
contributivo dal primo al settantaduesimo mese esclusivamente
per le assunzioni non previste dall'articolo 3, della legge
23 dicembre 1998, n. 448'.
3. Al comma 2, dell'articolo 5, della legge regionale 7
agosto 1997, n. 30 sostituire le parole '45 giorni' con '90
giorni'.
Art. 26.
Disposizioni per l'attuazione di interventi
dello Stato e dell'Unione europea
1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 12,
dell'articolo 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
assegnazioni finanziarie dello Stato attuative di leggi di
settore che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre
1998 e quelle per le quali alla stessa data non siano stati
adottati i provvedimenti amministrativi di identificazione
dei beneficiari sono iscritte in un apposito fondo dello
stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l'anno 1999, rubrica Assessorato del bilancio e le
finanze.
2. Con apposita legge o con la legge di bilancio sarà
approvato il piano di riutilizzo del fondo di cui al
comma 1, per interventi nel settore cui le disponibilità
erano originariamente destinate.
3. Con la stessa legge saranno determinate le eventuali
utilizzazioni alternative dei fondi ordinari della Regione
previsti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1999 a
sostegno di interventi il cui finanziamento venga posto,
interamente o parzialmente, a carico del fondo di cui al
comma 1.
4. E' attribuita alla Presidenza della Regione la
competenza relativa all'attuazione degli interventi per
l'utilizzazione dei finanziamenti erogati alla Regione ai
sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito
nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, e della delibera CIPE
del 18 dicembre 1996.
5. Le amministrazioni cui compete l'attuazione dei
singoli sottoprogrammi, delle singole misure previste dal
programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999, delle
sovvenzioni globali, degli altri programmi di iniziativa
comunitaria nonché dei progetti relativi, sono tenute a
definire entro il 30 giugno 1999 l'istruttoria concernente i
relativi interventi a fine dell'adozione degli atti
giuridicamente vincolanti di cui alle decisioni comunitarie
di approvazione dei programmi stessi entro i termini
previsti.
6. Decorso il termine del 30 giugno 1999, il Presidente
della Regione, previa diffida ad adempiere entro 15 giorni
alle disposizioni previste nel comma 5, nomina, per gli enti
diversi dall'Amministrazione regionale, un commissario per
l'adozione dei necessari adempimenti entro i successivi 30
giorni.
7. Le misure ed i sottoprogrammi che alla data del 31
agosto 1999 non hanno dato luogo ad atti giuridicamente
vincolanti o la cui adozione non sia compatibile con i tempi
fissati dall'Unione europea, come verificato dal commissario
di cui al comma 6, sono riprogrammati entro il 30 settembre
1999 dal Presidente della Regione sentita la Giunta regionale
di Governo.
8. Gli uffici periferici di ciascun ramo
dell'Amministrazione regionale sono tenuti a costituire,
entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
unità operative per la vigilanza, il controllo ed il
monitoraggio delle opere finanziate dal programma operativo
plurifondo della Sicilia 1994-1999. Gli Assessorati
sprovvisti di uffici periferici a valenza tecnica sono tenuti
ad avvalersi delle sezioni costituite presso gli uffici del
genio civile.
9. Per l'anno in corso la Commissione per l'esame delle
questioni concernenti l'attività della Comunità europea
dell'Assemblea regionale siciliana provvede ad emanare i
pareri di propria competenza entro dieci giorni dal
ricevimento delle richieste. Trascorso detto termine il
parere si intende reso favorevolmente.
10. Gli atti finalizzati agli adempimenti relativi
all'attuazione del programma operativo plurifondo della
Sicilia 1994-1999 costituiscono priorità operative. Gli
uffici interessati sono tenuti a darvi corso con precedenza
ad ogni altro adempimento, anche in deroga alle disposizioni
del comma 3 dell'articolo 4, della legge regionale 30 aprile
1991, n. 10.
11. Ferma restando la data del 31 dicembre 1999 quale
termine ultimo per l'assunzione di impegni giuridicamente
vincolanti relativi a finanziamenti a carico del programma
operativo plurifondo della Sicilia 1994/1999, le somme
assegnate ad uffici periferici della Regione possono essere
utilizzate dagli stessi per il finanziamento di progetti
presentati anche in anni successivi all'assegnazione
medesima.
12. Dopo il comma 4, dell'articolo 16, della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6, è inserito il seguente
comma 4 bis:
'4 bis. I direttori regionali, relativamente
all'attuazione dei programmi indicati al comma precedente,
esercitano i compiti ed i poteri previsti dall'articolo 16
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche ed integrazioni'.
13. La Regione siciliana, d'intesa con Italia investimenti
S.p.A., anche per il tramite di Itainvest Sicilia S.p.A., è
autorizzata a promuovere interventi di ristrutturazione e
riconversione dell'apparato produttivo, finalizzati allo
sviluppo economico della Sicilia, utilizzando a tal fine le
somme di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 maggio
1991, n. 23.
14. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma
12, Italia investimenti S.p.A. e Itainvest Sicilia S.p.A.
applicheranno le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'industria del 15 marzo 1996 e successive modifiche ed
integrazioni e potranno avvalersi di tutti gli strumenti
operativi ivi previsti.
15. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare
con Italia investimenti S.p.A., anche per il tramite di
Itainvest Sicilia S.p.A., apposite convenzioni per il
conseguimento delle finalità di cui ai commi 12 e 13.
Art. 27.
Requisiti di onorabilità e professionalità
1. In ordine ai requisiti di onorabilità e professionalità
dei soggetti che svolgono attività di amministrazione,
direzione e controllo presso banche aventi sede centrale e
succursali esclusivamente nel territorio della Regione
siciliana, nonchè in ordine alle cause di decadenza e
sospensione delle cariche, si applicano le disposizioni
statali vigenti.
2. Dell'avvenuta verifica dei requisiti, effettuata dal
consiglio di amministrazione della banca, viene data
comunicazione all'Assessore regionale per il bilancio e le
finanze entro quindici giorni.
3. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di
amministrazione entro trenta giorni dalla avvenuta verifica
o, in caso di difetto sopravvenuto, entro trenta giorni dal
momento in cui ne abbia avuto conoscenza. In caso di inerzia
la decadenza è pronunciata dall'Assessore regionale per il
bilancio e le finanze.
4. Dell'avvenuta verifica dei requisiti di esperienza e
onorabilità dei soggetti che svolgono attività di
amministrazione, direzione e controllo presso banche
nazionali aventi sede centrale nella Regione siciliana viene
data comunicazione anche all'Assessore regionale per
il bilancio e le finanze.
5. La sospensione delle cariche di cui al comma 1 è
dichiarata con le modalità di cui al comma 3.
6. In ordine ai requisiti di onorabilità dei partecipanti
al capitale delle banche aventi sede centrale e succursali
esclusivamente nel territorio della Regione siciliana, si
applicano le disposizioni statali vigenti.
7. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge
regionale 16 gennaio 1989, n. 1 in ordine ai requisiti di
onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e di
onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche
incompatibili con il presente articolo.
Art. 28.
Disposizioni per l'IRCAC
1. L'articolo 12, della legge regionale 30 marzo 1998, n.
5, è sostituito dal seguente:
'1. All'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n.
6, è aggiunto il seguente comma:
'2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di
cui al comma 1, confluiscono altresì i fondi di cui
all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12
con le correlate attività, ad eccezione del fondo di
dotazione'.
2. Per l'attività di gestione e recupero crediti è
riconosciuta all'Istituto regionale per il credito alla
cooperazione (I.R.C.A.C.) una commissione pari all'1,50 per
cento rapportata al valore nominale dei crediti stessi,
ancorchè svalutati per avvalersi della previsioni normative
di cui all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Al predetto Istituto è riconosciuta altresì una
commissione pari al 30 per cento rapportata all'ammontare dei
crediti in sofferenza effettivamente recuperati nel corso
dell'esercizio, con esclusione dei recuperi ottenuti nei
confronti della Regione a fronte di fidejussioni dalla stessa
prestate. L'I.R.C.A.C. è autorizzato a fare gravare le
eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati, nei
fondi stessi.
Art. 29.
Razionalizzazione della spesa informatica e norme
sul coordinamento dei sistemi informativi regionali
1. Al fine di razionalizzare la spesa per la realizzazione
di sistemi informativi ed in attesa dell'istituzione di una
'authority' regionale per l'informatica, al coordinamento dei
sistemi informativi regionali di cui al comma 5,
dell'articolo 6, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15
sono affidate, in quanto applicabili, le competenze di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 con particolare
riguardo a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 di detto
decreto legislativo.
2. Per esprimere i pareri di cui all'articolo 8 citato,
il coordinamento si avvale di una commissione interna
nominata dall'Assessore regionale per il bilancio e le
finanze. Il parere predetto sostituisce ogni altro parere
tecnico-economico e deve essere richiesto obbligatoriamente
nei limiti previsti dall'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 39 del 1993.
3. L'utilizzazione di sistemi automatizzati risponde
oltre che alle finalità di cui al comma 5, dell'articolo 6,
della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 ai seguenti
obiettivi e criteri:
a) miglioramento dei servizi;
b) trasparenza dell'azione amministrativa;
c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni
pubbliche;
d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa;
e) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
f) rispetto degli standard definiti anche in armonia con
le normative comunitarie;
g) collegamento con il sistema statistico nazionale.
4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e
l'interconnessione dei sistemi informativi, tutte le
amministrazioni regionali, gli enti locali, le aziende
sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono destinatari di
atti di indirizzo e di raccomandazione.
5. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio
personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione
dei propri sistemi informativi automatizzati. Ove sussistano
particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente
motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a
terzi, anche tramite concessione, al solo scopo del primo
impianto dei sistemi e della formazione iniziale del
personale. In ogni caso, le amministrazioni sono responsabili
dei progetti di informatizzazione e del controllo dei
risultati, conservano la titolarità dei programmi
applicativi e dovranno occuparsi della gestione dei sistemi.
6. Gli atti amministrativi adottati da tutte le
amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi
informativi automatizzati. Nell'ambito delle amministrazioni
l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la
trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante
sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di
atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono
essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del
responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o
emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli
atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la
stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento
prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del
soggetto responsabile.
7. Al coordinamento informatico oltre ai compiti di cui ai
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ed ai compiti di cui all'articolo 8
del protocollo d'intesa del 27 giugno 1991, tra il
dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e le regioni sono affidate le seguenti
attività:
a) coordinare lo scambio dei flussi informativi tra le
diverse fonti regionali, sub regionali ed extra-regionali;
b) promuovere il collegamento tra tutti i sistemi
informativi delle Amministrazioni regionali al fine dello
scambio di informazioni e per evitare duplicazioni di
interventi e di costi;
c) gestire il sito ufficiale della Regione siciliana sulla
rete internazionale internet. A tal fine il coordinamento
collabora con tutte le amministrazioni regionali che
utilizzeranno detto sito per pubblicare documenti di propria
competenza e di pubblica utilità. Svolge il servizio di
provider a favore delle amministrazioni regionali;
d) promuovere e realizzare un idoneo sistema informativo
al fine dell'attuazione del controllo di gestione di cui
all'articolo 32 della presente legge.
8. Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al
presente articolo ed in attesa della istituzione di un
apposito ruolo informatico dell'Amministrazione regionale, la
dotazione organica del coordinamento deve essere incrementata
mediante l'assegnazione di personale delle altre
amministrazioni regionali.
9. Il coordinamento, con le modalità, in quanto
applicabili, dell'articolo 9 del citato decreto legislativo
n. 39 del 1993 predispone apposito programma triennale per
l'informatizzazione dei vari servizi ed uffici regionali da
sottoporre all'approvazione della Giunta di Governo.
10. E' abrogato il comma 1, dell'articolo 33 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6; sono abrogate tutte le altre
norme in contrasto con il presente articolo. Agli eventuali
oneri discendenti dall'applicazione del presente articolo si
fa fronte con funzionamento del coordinamento dei sistemi
informativi regionali e del relativo centro elettronico che
per il triennio 1999-2001 viene fissato annualmente in misura
pari a quello del bilancio di previsione per l'esercizio 1998
ridotto in misura del 10 per cento.
Art. 30.
Riserve negli appalti pubblici
1. Le riserve di appalti pubblici a favore delle imprese
ubicate nel territorio della Regione siciliana, contenute
nella legislazione regionale, vengono estese alle imprese
ubicate nel territorio di tutte le regioni economicamente
svantaggiate individuate dalla normativa comunitaria.
Art. 31.
Abrogazioni e modifiche di norme
1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che
istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni,
previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e comunque fino
al 31 dicembre 1999, è prorogata la durata in carica dei
componenti del Comitato regionale radiotelevisivo, eletti ai
sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 1993,
n. 12.
2. Al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale
18 giugno 1977, n. 39 le parole 'al 100 per cento ' sono
sostituite dalle parole 'al 90 per cento' e al primo comma
dell'articolo 11 della legge medesima le parole '95 per
cento' sono sostituite dalle parole '85 per cento'.
3. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6, dopo le parole 'a carico del bilancio
regionale', sono aggiunte le seguenti 'o che, comunque,
beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo, a carico del
bilancio regionale, con esclusione dei trasferimenti in conto
capitale'.
4. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6 è sostituito dal seguente:
'4. I direttori regionali provvedono alla gestione delle
spese correnti di amministrazione, adottando tutti gli atti
ad esse relativi, e propongono, ove se ne presenti la
necessità, le relative variazioni di bilancio, con esclusione
delle variazioni in diminuzione dai capitoli di spese
obbligatorie'.
5. Sono abrogate le seguenti norme:
a) la lettera c) dell'articolo 1 della legge regionale 23
aprile 1956, n. 31;
b) la legge regionale 6 giugno 1990, n. 8, l'articolo 4
della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10; l'articolo 13
della legge regionale 27 marzo 1996, n. 10, come modificato
dall'articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 11;
l'articolo 45 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33;
c) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 27 dicembre
1969, n. 51, l'articolo 24 della legge regionale 16 agosto
1975, n. 67 e l'articolo 8, comma 1, della legge regionale 1
agosto 1990, n. 15; conseguentemente con la legge di
bilancio per l'esercizio finanziario 1999 si provvederà alla
rideterminazione dello stanziamento del capitolo 36704.
6. Il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 18
febbraio 1986, n. 3 è così sostituito:
'1. A favore degli artigiani che richiedono finanziamenti
a medio termine per operazioni di credito concessi
dall'Artigiancassa, destinati all'attività artigianale, non
agevolate dalla vigente normativa di settore, è concesso un
contributo in conto interessi pari ad un punto percentuale, a
condizione che il tasso artigiano offerto per le operazioni
di finanziamento non sia superiore a due punti percentuali
sull'Euribor'.
TITOLO IV
NORME IN MATERIA DI CONTABILITA' E CONTROLLO
Art. 32.
Controlli interni e di gestione
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi
programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse
pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica
amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa
si adotta il controllo di gestione.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a
verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati
dagli organi di indirizzo e, attraverso l'analisi delle
risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la
quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità
dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello
di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti
obiettivi.
3. Il controllo di gestione si articola almeno in tre
fasi:
a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi da
verificare;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi
nonchè rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano
degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di
attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il
grado di economicità dell'azione intrapresa.
4. Il controllo si differenzia dagli atti ispettivi in
quanto svolto secondo criteri di mutualità al fine di
contribuire al raggiungimento dei risultati attesi ed è
attuato con riferimento ai singoli rami dell'Amministrazione
regionale verificando in maniera complessiva i mezzi
finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi,
i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i
servizi a carattere produttivo, i ricavi.
5. I dirigenti ai quali sia affidata la titolarità di
uffici o i dirigenti che in alternativa svolgono funzioni
ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi
specifici previsti dall'ordinamento debbono periodicamente
relazionare all'organo di indirizzo tramite il servizio di
controllo di gestione di cui al comma 6. I dirigenti,
inoltre, devono continuamente monitorare le loro operazioni
ed attivare pronte reazioni nei confronti di tutte le
irregolarità, le antieconomicità, le inefficienze e le
operazioni inefficaci scoperte.
6. Nei singoli rami dell'Amministrazione regionale sono
istituiti servizi di controllo di gestione, con il compito di
verificare l'efficacia, l'efficienza e la economicità
dell'azione amministrativa rapportando le risorse acquisite
ed i costi dei servizi, ove possibile, per unità di prodotto.
7. I servizi determinano almeno annualmente, anche su
indicazione degli organi di vertice, i parametri di
riferimento del controllo e ne danno notizia
all'amministrazione sottoposta a controllo.
8. Gli uffici di cui al comma 6 operano in posizione di
autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di
direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle
dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di
personale con qualifica dirigenziale in possesso dei
requisiti di cui alla lettera a), del comma 2, dell'articolo
10, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 e
coadiuvati da personale di varia qualifica in servizio presso
l'Amministrazione regionale. Con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore del ramo
dell'amministrazione competente, si provvede alla
individuazione del contingente di personale suddiviso nelle
varie qualifiche.
9. E' istituito un servizio di controllo di gestione
centrale che opera in posizione di autonomia e risponde
direttamente al Presidente della Regione che ha il compito di
coordinare i servizi di controllo di gestione delle varie
amministrazioni, nonchè di verificare il raggiungimento degli
obiettivi dell'intera Amministrazione regionale in rapporto a
quanto previsto nel documento di programmazione
economico-finanziaria. Per l'espletamento di dette funzioni
si avvale di apposito sistema informativo coordinato e
gestito dal coordinamento dei sistemi informativi regionali a
norma dell'articolo 32.
10. Detto servizio relaziona almeno ogni trimestre sui
risultati della sua attività al Presidente ed elabora entro
il 31 maggio di ogni anno un rapporto di gestione
riguardante l'intero esercizio precedente.
11. I dirigenti di cui al comma 8 non possono essere
inquadrati nello stesso servizio per un periodo inferiore ad
anni tre e superiore ad anni cinque.
12. All'inquadramento del personale di cui al comma 8 si
provvede con decreto del Presidente della Regione su proposta
dell'Assessore regionale alla presidenza.
Art. 33.
Ragionerie centrali
1. Le ragionerie centrali previste dalla legge regionale
29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed
integrazioni, fino al riordino delle norme sull'ordinamento
del governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana,
provvedono alla tenuta delle scritture contabili delle
operazioni relative alla gestione delle entrate e delle spese
di bilancio ed alla gestione del patrimonio della Regione,
nonchè al riscontro ed alla registrazione degli atti emanati
dalle coesistenti amministrazioni attive, secondo le
disposizioni della contabilità generale dello Stato.
Art. 34.
Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria
1. L'articolo 7 della regionale 8 luglio 1977, n. 47, è
così costituito:
'Art. 7.
Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria
Le leggi della Regione che importino nuove o maggiori
spese, ovvero minori entrate, devono indicare la relativa
copertura finanziaria che è determinata esclusivamente
attraverso le seguenti modalità:
a) mediante utilizzo delle somme accantonate nei fondi
globali previsti dall'articolo 10, restando precluso
l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per
iniziative di parte corrente;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa;
c) mediante nuove o maggiori entrate, restando in ogni
caso esclusa la copertura di nuove o maggiori spese correnti
con entrate in conto capitale.
I disegni di legge di iniziativa governativa che
comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate,
devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta
dalle amministrazioni competenti e verificata
dall'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze, per
la quantificazione degli oneri recati da ciascuna
disposizione e delle relative coperture finanziarie, con la
specificazione per la spesa corrente e per le minori entrate,
degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme
e, per la spesa in conto capitale, della modulazione relativa
agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere
complessivo.
Per i disegni di legge di iniziativa parlamentare che
comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate,
esitati dalle competenti commissioni di merito, la
Commissione bilancio, finanze e programmazione,
preliminarmente all'esame, deve acquisire da parte del
Governo regionale la relazione di cui al comma 2, ai fini
della verifica tecnica della quantificazione degli oneri.
La Commissione bilancio, finanze e programmazione deve,
altresì, richiedere al Governo l'aggiornamento della
relazione tecnica nell'ipotesi in cui i disegni di legge di
cui ai commi 2 e 3 abbiano subito modifiche o emendamenti
comportanti nuovi o maggiori oneri.
Le leggi della Regione che autorizzano spese per un solo
anno indicano la relativa copertura finanziaria a carico
dell'esercizio cui si riferiscono.
Le leggi della Regione che autorizzano spese in conto
capitale a carattere pluriennale quantificano l'ammontare
complessivo della spesa per tutto il periodo della loro
efficacia, nonchè le quote di competenza relative al primo
anno e quelle a carico degli anni successivi considerati nel
bilancio pluriennale vigente; indicano altresì la copertura
finanziaria per gli anni medesimi che deve trovare riscontro
nel bilancio pluriennale vigente. Con la legge di
approvazione del bilancio o con la legge di assestamento le
quote ricadenti in ciascuno degli anni considerati nel
bilancio pluriennale possono essere rimodulate nei limiti
dell'ammontare complessivo autorizzato dalle relative leggi
di spesa.
L'Amministrazione regionale può stipulare contratti o
comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma
indicata dalle leggi pluriennali di cui al comma precedente.
I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei
limiti delle autorizzazioni annuali di cassa.
Le leggi della Regione che autorizzano spese correnti a
carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto
per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale
vigente e ne indicano la relativa copertura finanziaria a
carico del bilancio medesimo. Esse indicano inoltre l'onere a
regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese
obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell'onere
annuo alla legge di approvazione del bilancio.
Le leggi regionali di spesa approvate dopo il 30 novembre
non possono recare oneri a carico del bilancio di competenza
dell'esercizio in corso, salvo casi di particolare urgenza e
necessità.'
Art. 35.
Impegni di spesa
1. L'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n.
47 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal
seguente:
'Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei
rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza
dell'esercizio le sole somme dovute dalla Regione a seguito
di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine
dell'esercizio stesso. Gli impegni assunti possono riferirsi
soltanto alla competenza dell'esercizio in corso.
Nel corso dell'esercizio possono essere prenotati impegni
relativi a procedure in via di espletamento. Con riguardo ai
provvedimenti relativi agli impegni prenotati, qualora non
venga assunta entro il termine dell'esercizio la conseguente
obbligazione giuridica, gli impegni medesimi decadono e sono
contabilizzati nel rendiconto generale come economie di
spesa. Quando la prenotazione di impegno è riferita a
procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e
non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta
in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti
relativi alla gara già adottati.
Le spese correnti relative agli organi della Regione, agli
stipendi ed altri assegni fissi al personale, a pensioni ed
assegni congeneri sono impegnate contestualmente
all'emissione del relativo titolo di spesa e possono
riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
Per le altre spese correnti a pagamento non differito, le
competenti amministrazioni provvedono all'emissione dei
relativi titoli di spesa contestualmente all'assunzione degli
impegni.
Per le spese correnti possono essere assunti impegni
estesi a carico dell'esercizio successivo, previo assenso
dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, ove
ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei
servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre
continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a
più esercizi, previo assenso dell'Assessore regionale per il
bilancio e le finanze, a norma della consuetudine o qualora
l'amministrazione riconosca la necessità o la convenienza.
Per le spese in conto capitale relative ad opere o
interventi ripartiti in più esercizi è consentito assumere
impegni di durata pluriennale nei limiti dell'intera somma
autorizzata dalle leggi di spesa, a norma dell'articolo 7,
settimo comma, ovvero, per le spese non fissate da specifiche
leggi di spesa, nei limiti stabiliti da appositi articoli
della legge di approvazione del bilancio.
Tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del
presente articolo costituiscono alla chiusura dell'esercizio
economie di spesa, salvo le somme stanziate per spese in
conto capitale relative all'esecuzione di opere e di lavori
pubblici in genere che, anche se non impegnate, possono
essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento,
nel solo esercizio successivo - mediante decreti motivati
delle competenti amministrazioni - al termine del quale, se
ancora non impegnate, costituiscono economie di spesa; si
considerano però impegnate:
a) le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione
di mutui in corrispondenza e per l'ammontare dei mutui
contratti;
b) le spese in conto capitale finanziate con l'emissione
di prestiti obbligazionari in corrispondenza dell'ammontare
dei prestiti emessi e riscossi;
c) le spese connesse ad accertamenti di entrate relative
ad assegnazioni comunitarie, statali e di altri enti aventi
destinazione vincolata e le spese relative all'eventuale
cofinanziamento delle assegnazioni medesime.
Gli atti di programmazione comportanti spese a carattere
pluriennale sono controfirmati dall'Assessore regionale per
il bilancio e le finanze'.
Art. 36.
Abrogazione di norme relative ai nulla osta per il pagamento
delle spese perente e relativo reintegro.
1. E' abrogato l'articolo 12 bis della legge regionale 8
luglio 1977, n. 47, introdotto dall'articolo 6 della legge
regionale 28 dicembre 1979, n. 256.
Art. 37.
Esecuzioni forzate nei confronti dell'Amministrazione regionale
e degli enti pubblici non economici.
1. A decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo
all'entrata in vigore della presente legge si applicano
all'Amministrazione regionale e agli enti pubblici non
economici della Regione le disposizioni di cui all'articolo
14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. Entro il termine di cui al comma 1 l'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze emana, con proprio
decreto, le relative modalità attuative.
Art. 38.
Disposizioni per i revisori contabili
1. La disposizione del comma 6, dell'articolo 5, della
legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, non si applica ai
dipendenti dell'Amministrazione regionale nominati nei
collegi dei revisori di enti ed aziende in rappresentanza
dell'amministrazione medesima, ai quali continua ad
applicarsi l'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993,
n. 15.
Art. 39.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.