Presidenza del presidente Cristaldi
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ç Comunicazioni
$ Presidenza del presidente Cristaldi
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La seduta è aperta alle ore 7.23.
PRESIDENTE. Avverto che del processo verbale della seduta
precedente verrà data lettura in altra seduta.
Informo, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del
Regolamento interno, che nel corso della seduta potrà procedersi
a votazioni mediante sistema elettronico.
Si passa al I punto dell'ordine del giorno: Discussione di
disegni di legge.
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ç Discussione o seguito della discussione del ddl n. 1075 ed altri/A
$ Presidenza del presidente Cristaldi
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SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE "INTEGRAZIONI E
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1997, N. 33,
CONCERNENTE 'NORME PER LA PROTEZIONE, LA TUTELA E L'INCREMENTO
DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL PRELIEVO
VENATORIO. DISPOSIZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE'"
(N.1075-775-832-1038-1054-1055-1087-1097-1131/A)
PRESIDENTE. Si procede con il seguito dell'esame del disegno
di legge numeri 1075-775-832-1032-1054-1055-1087-1097-1131/A)
"Integrazione e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997,
n. 33, concernente 'Norme per la protezione, la tutela e
l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del
prelievo venatorio'. Disposizioni per il settore agricolo e
forestale", posto al numero 1) e sospeso nella seduta n. 363
dell'1 marzo scorso.
Invito la competente Commissione a prendere posto al banco
delle commissioni.
Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti
emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 22: 17.5.3 e 22.1.
Comunico, altresì, che è stato presentato dagli onorevoli
Virzì, Zanna, Cintola, Ricotta ed altri un subemendamento
all'emendamento 17.5.3.
Dichiaro improponibile il subemendamento.
Pongo in votazione l'emendamento 17.5.3.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 22.1, del Governo.
Il parere della Commissione?
FLERES, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
FLERES, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLERES, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, era stato accantonato un articolo del disegno di
legge, su richiesta dell'assessore Cuffaro, per un
approfondimento ed una riformulazione.
L'articolo, che è stato riformulato e ripresentato, riguarda
il trasferimento dei dipendenti dalle ripartizioni
faunistico-venatorie alla Forestale.
PRESIDENTE. Onorevole Fleres, la Presidenza l'ha esaminato e
lo ha dichiarato improponibile.
FLERES, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, non era un emendamento, era un articolo accantonato.
PRESIDENTE. Lei era distratto.
FLERES, presidente della Commissione e relatore. Secondo me
erano distratti gli uffici.
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 23: Ne do lettura:
'Art. 23
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.'
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
VOTAZIONE FINALE PER SCRUTINIO NOMINALE DEL DISEGNO DI LEGGE
"INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE
1997, N. 33, CONCERNENTE 'NORME PER LA PROTEZIONE, LA TUTELA E
L'INCREMENTO DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL PRELIEVO VENATORIO. DISPOSIZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO E
FORESTALE'" (N.1075-775-832-1038-1054-1055-1087-1097-1131/A)
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ç Votazione finale per scrutinio segreto del ddl n. 1075 ed altri/A
$ Presidenza del presidente Cristaldi
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PRESIDENTE. Si passa alla votazione finale del disegno di
legge n. 1075/A ed altri.
Comunico che, ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento
interno, è stato presentato il seguente emendamento:
- all'articolo 22, comma 2, sostituire nella tabella le parole
'dirigente regionale o equiparato' con 'direttore regionale o
equiparato'.
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Indìco la votazione finale per scrutinio nominale del
disegno di legge.
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il
pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si
astiene preme il pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
RISULTATO DELLA VOTAZIONE
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
nominale:
Presenti e votanti ........ 52
Maggioranza ............... 26
Favorevoli ................ 44
Contrari .................. 2
Astenuto .................. 6
(L'Assemblea approva)
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ç Discussione o seguito della discussione del ddl n. 756/A
$ Presidenza del presidente Cristaldi
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DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE "NORME A SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI.
ISTITUZIONE DEL CENTRO 'HELEN KELLER' DI MESSINA. INCREMENTO
DELLA PRODUZIONE DELLA STAMPERIA BRAILLE DI CATANIA" (N. 756/A)
PRESIDENTE. Si passa alla discussione del disegno di legge n.
756/A "Norme a sostegno delle attività del Consiglio regionale
dell'Unione Italiana Ciechi. Istituzione del centro 'Helen
Keller' di Messina. Incremento della produzione della stamperia
Braille di Catania", posto al numero 2).
Invito i componenti la Commissione legislativa "Servizi
sociali e sanitari" a prendere posto al banco delle commissioni.
In assenza del relatore, ha facoltà di parlare l'onorevole
Ricotta per svolgere la relazione.
RICOTTA, presidente della commissione. Dichiaro di rimettermi
al testo della relazione scritta.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Non
avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame
degli articoli. Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario si
alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 1. Ne do lettura.
Art. 1.
1. E' istituito, con sede a Messina, il Centro regionale
'Helen Keller' dell'Unione italiana ciechi a servizio dei non
vedenti e degli ipovedenti.
2. Sono attribuite al Centro le seguenti funzioni:
a) scuola per cani guida, allevamento, selezione ed
addestramento dei cani guida, assegnazione del cane al non
vedente ed educazione del non vedente all'utilizzo del cane
guida;
b) recupero socio-lavorativo dei ciechi e degli ipovedenti di
qualsiasi età mediante l'acquisizione delle tecniche, delle
metodologie, degli ausilii e di qualsiasi altro strumento
necessario ad elevare il livello di autosufficienza,
orientamento e mobilità in ambiente domestico, lavorativo
interno ed esterno, anche attraverso l'uso del bastone bianco.
Lo pongo in votazione.
Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura.
Art. 2.
1. L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a
concedere al consiglio di amministrazione del Centro regionale
'Helen Keller' dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia,
il contributo per le spese di primo impianto ed il contributo
annuo di gestione di cui all'articolo 8, comma 1, vincolato
alle funzioni di cui all'articolo 1.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 avviene sulla
base del preventivo di spesa presentato all'Assessorato
regionale degli enti locali dal consiglio di amministrazione
del Centro regionale 'Helen Keller'. Dell'impiego della somma
erogata il consiglio di amministrazione del Centro è tenuto a
presentare apposito rendiconto annuale all'Assessorato
regionale degli enti locali.
3. La corresponsione del contributo di gestione di cui al
comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, è
subordinato alla verifica, di competenza dell'Assessorato
regionale degli enti locali, dell'avvenuta assegnazione
gratuita nell'anno precedente di almeno 30 cani guida per
ciechi.
4. La gestione del Centro regionale 'Helen Keller' è affidata
ad un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di
cui quattro designati da Consiglio regionale dell'Unione
italiana ciechi ed uno designato dall'Assessorato regionale
degli enti locali. I componenti del consiglio
d'amministrazione del Centro regionale 'Helen Keller' durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
5. Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità
del Centro regionale 'Helen Keller' sono esercitate da un
collegio di tre revisori dei conti iscritti all'Albo dei
revisori dei conti nominati rispettivamente dall'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di
presidente, dall'Assessore regionale per gli enti locali e
dall'Assessore regionale per la sanità. I componenti del
collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati una sola volta. I compensi da
corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei
conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico
dell'Unione italiana ciechi.
Lo pongo in votazione.
Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura.
Art. 3.
1. E' interamente abrogata la legge regionale 4 dicembre 1978,
n. 52.
2. Dal piano triennale di interventi in favore dei soggetti
portatori di handicap di cui alla legge regionale 28 marzo
1986, n. 16 sono soppresse le seguenti parole: 'L'Assessore
regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere
all'Istituto per i ciechi, opere riunite, 'Florio e Salamone'
di Palermo, e all'Istituto per i ciechi 'Ardizzone Gioeni' di
Catania, un contributo annuale a destinazione vincolata per
l'impianto e la gestione di una scuola per cani guida da
assegnare gratuitamente ai non vedenti. Tale finanziamento è
quantificato, complessivamente per entrambi, in lire 300
milioni per le spese di impianto ed in lire 300 milioni annui
per le spese di gestione'.
Lo pongo in votazione.
Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura.
Art. 4.
1. L'Unione italiana ciechi, ente morale di diritto privato,
attraverso le nove sezioni provinciali operanti in Sicilia,
oltre ai compiti già previsti dal suo statuto e dalle vigenti
leggi, svolge le seguenti altre attività a servizio dei non
vedenti:
a) educazione all'apprendimento ed all'utilizzo della scrittura
Braille e dei sussidi tifloinformatici, elettronici e
multimediali, necessari alla crescita culturale dei non vedenti
e degli ipovedenti;
b) educazione all'uso corretto della manualità come fonte
primaria informativa e cognitiva per minorati della vista;
c) organizzazione di manifestazioni culturali e di attività
integrative e ricreativo-sportive per un formativo e corretto
uso del tempo libero dei non vedenti;
d) promozione e svolgimento di corsi per l'apprendimento del
sistema di scrittura e lettura Braille e di alfabetizzazione
informatica per insegnanti curriculari, insegnanti di sostegno
e genitori di alunni non vedenti;
e) collaborazione con la stamperia Braille per la distribuzione
di libri in Braille ed a caratteri ingranditi per ipovedenti e
di quant'altro la stamperia regionale Braille produce in
esecuzione alle leggi regionali 16 novembre 1984, n. 93 e 1
marzo 1995, n. 16;
f) organizzazione di servizi specialistici volti al sostegno ed
all'integrazione socio-scolastica degli alunni non vedenti ed
ipovedenti;
g) promozione ed organizzazione di servizi specialistici
residenziali e/o territoriali volti all'assistenza ed al
recupero sociale dei ciechi pluriminorati e anziani;
h) attività permanente di informazione, preparazione ed
aggiornamento destinata alle famiglie ed agli insegnanti sulle
delicate problematiche inerenti la cecità e l'ipovisione;
i) assegnazione del materiale tiflotecnico di cui alla legge 28
marzo 1986, n. 16;
l) promozione di corsi musicali per non vedenti;
m) promozione di iniziative culturali e sociali per favorire
l'integrazione dei non vedenti siciliani nell'ambito
internazionale ed in particolare in quello dell'Unione europea
e dei Paesi del Mediterraneo.
2. Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità
del consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi sono
esercitate da un collegio di tre revisori dei conti iscritti
all'Albo dei revisori dei conti nominati rispettivamente
dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con
funzioni di presidente, dall'Assessore regionale per gli enti
locali e dall'Assessore regionale per la sanità. I componenti
del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro
anni e possono essere riconfermati una sola volta. I compensi
da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei
conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico
dell'Unione italiana ciechi.
Lo pongo in votazione.
Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5. Ne do lettura.
Art. 5.
1. Il personale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge
regionale 4 dicembre 1978, n. 52 in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge presso i tre soppressi
Centri di servizio culturale per non vedenti di Palermo,
Catania e Messina è impiegato dal Consiglio regionale
dell'Unione italiana ciechi per le finalità previste dalla
presente legge.
Lo pongo in votazione.
Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 6. Ne do lettura.
Art. 6.
1. La stamperia regionale Braille, oltre a volumi in caratteri
Braille, può produrre materiale tiflotecnico, tiflodidattico e
libri con caratteri ingranditi per ipovedenti e ogni altro
materiale didattico, anche informatico, può servire per
l'inserimento scolastico e l'integrazione sociale dei minorati
della vista.
2. La gestione della stamperia regionale Braille è affidata ad
un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di
cui quattro designati dall'Unione italiana ciechi ed uno
designato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione. I componenti del
consiglio d'amministrazione della stamperia regionale Braille
durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una
sola volta.
3. Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità
della stamperia regionale Braille sono esercitate da un
collegio di tre revisori dei conti iscritti all'Albo dei
revisori dei conti nominati rispettivamente uno dall'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di
presidente e due dall'Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione. I componenti del
collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati una sola volta. I compensi da
corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei
conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico
dell'Unione italiana ciechi.
Lo pongo in votazione.
Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 7. Ne do lettura.
Art. 7.
1. Il contributo annuo in favore della stamperia regionale
Braille di cui alla legge regionale n. 152 del 1980, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2001, è assegnato al
consiglio di amministrazione della stamperia regionale Braille
dell'Unione italiana ciechi.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 avviene sulla
base del preventivo di spesa presentato annualmente
all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione dal consiglio di amministrazione
della stamperia regionale Braille. Dell'impiego della somma
erogata il consiglio di amministrazione della stamperia è
tenuto a presentare apposito rendiconto all'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione.
Lo pongo in votazione.
Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 8. Ne do lettura.
Art. 8.
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è
autorizzata in favore del consiglio di amministrazione del
Centro regionale 'Helen Keller' della Unione italiana ciechi,
per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 500 milioni
per gli oneri di primo impianto e di lire 200 milioni a titolo
di contributo per le spese di gestione. Per gli esercizi
successivi la spesa per il contributo di gestione è autorizzata
in lire 1.200 milioni per ciascun anno.
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, il contributo annuo
autorizzato dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto
1990, n. 28 in favore del consiglio regionale dell'Unione
italiana ciechi, per l'esercizio finanziario 2001, è elevato a
lire 4.000 milioni. Il rendiconto relativo all'impiego delle
somme assegnate è inviato annualmente dal Consiglio regionale
ciechi all'Assessorato regionale degli enti locali.
3. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, il
contributo annuo autorizzato dall'articolo 2 della legge
regionale 30 dicembre 1980, n. 152 in favore del consiglio di
amministrazione della stamperia Braille dell'Unione italiana
ciechi, è elevato, per l'esercizio finanziario 2001 a lire
4.000 milioni. Per gli esercizi successivi l'onere è valutato
in lire 800 milioni per ciascun anno.
4. All'onere di lire 4.500 milioni autorizzato dalla presente
legge per l'esercizio finanziario 2001 si provvede con parte
delle disponibilità del cap. 215704 - Codice accantonamento
1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2002 e 2003,
valutati in lire 3.000 milioni per ciascun anno trovano
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.
5. Le attrezzature e la stamperia di cui all'articolo 8 della
legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52 rimangono acquisite al
patrimonio della Regione.
Lo pongo in votazione.
Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che è stato presentato dagli onorevoli La Corte,
Morinello e Guarnera, un emendamento aggiuntivo, allegato.
L'emendamento è dichiarato improponibile.
Si passa all'articolo 9. Ne do lettura.
Art. 9.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Lo pongo in votazione.
Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.
(E' approvato)
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ç Votazione finale per scrutinio nominale del ddl n. 756/A
$ Presidenza del presidente Cristaldi
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VOTAZIONE FINALE PER SCRUTINIO NOMINALE DEL DISEGNO DI
LEGGE: "NORME A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI. ISTITUZIONE DEL CENTRO
'HELEN KELLER' DI MESSINA. INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DELLA
STAMPERIA BRAILLE DI CATANIA" (N. 756/A)
PRESIDENTE. Indìco la votazione finale per scrutinio nominale
del disegno di legge n. 756/A "Norme a sostegno delle attività
del Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi. Istituzione
del centro 'Helen Keller' di Messina. Incremento della produzione
della stamperia Braille di Catania".
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il
pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si
astiene preme il pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
(Nel corso della votazione gli onorevoli Lo Giudice, Cintola e
Speranza dichiarano di avere votato favorevolmente)
Dichiaro chiusa la votazione.
RISULTATO DELLA VOTAZIONE
Proclamo l'esito della votazione per scrutinio nominale:
Presenti e votanti ....... 48
Favorevoli ............... 45
Astenuti ................. 3
(L'Assemblea approva)
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ç Discussione o seguito della discussione del ddl n. 1147/A
$ Presidenza del presidente Cristaldi
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DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE "NORME PER IL RICONOSCIMENTO
PRE RUOLO PER TUTTO IL PERSONALE INQUADRATO A NORMA DELLA LEGGE
REGIONALE 25 OTTOBRE 1985, N. 39 (N. 1147/A)
PRESIDENTE. Si passa alla discussione del disegno di legge:
"Norme per il riconoscimento pre ruolo per tutto il personale
inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39"
(n. 1147/A), posto al numero 3).
Invito i componenti la prima Commissione legislativa
"Affari istituzionali" a prendere posto al banco delle
commissioni.
In assenza del relatore, ha facoltà di parlare l'onorevole
Monaco per svolgere la relazione.
MONACO, vicepresidente della Commissione. Dichiaro di
rimettermi al testo della relazione scritta.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio
all'esame degli articoli.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:
Articolo 1.
1. Le disposizioni contenute al comma 9, dell'articolo 39
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 si applicano al
personale immesso in ruolo ai sensi della legge regionale 25
ottobre 1985, n. 39, in atto in servizio presso le Aziende
unità sanitarie locali ed ospedaliere, ai dipendenti in
servizio degli enti sottoposti a vigilanza della Regione e ai
dipendenti inquadrati ai sensi della legge regionale 5 agosto
1982, n. 93.
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
Articolo 2.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
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ç Comunicazioni
$ Presidenza del presidente Cristaldi
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CONGEDI
PRESIDENTE. Comunico che si intendono in congedo i deputati
che lo erano nella seduta precedente.
Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.
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ç Votazione finale per scrutinio nominale del ddl n. 1147/A
$ Presidenza del presidente Cristaldi
.* ------------------------------------------------------------------
VOTAZIONE FINALE PER SCRUTINIO NOMINALE DEL DISEGNO DI LEGGE
"NORME PER IL RICONOSCIMENTO PRE RUOLO PER TUTTO IL PERSONALE
INQUADRATO A NORMA DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1985, N. 39
(N. 1147/A)
PRESIDENTE. Indìco la votazione finale per scrutinio
nominale del disegno di legge "Norme per il riconoscimento pre
ruolo per tutto il personale inquadrato a norma della legge
regionale 25 ottobre 1985, n. 39" (n. 1147/A).
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il
pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si
astiene preme il pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
RISULTATO DELLA VOTAZIONE
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
nominale:
Presenti e votanti ....... 50
Maggioranza .............. 26
Favorevoli ............... 48
Contrari ................. 2
(L'Assemblea approva)
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ç Discussione o seguito della discussione del ddl n. 1176/A
$ Presidenza del presidente Cristaldi
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DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE "ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N.
15" (N.1176/A)
PRESIDENTE. Si passa alla discussione del disegno di legge n.
1176/A "Estensione dell'applicazione dell'articolo 39 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 15", posto al numero 4).
CAPODICASA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPODICASA. Signor Presidente, poiché era stato dichiarato
anche dalla Presidenza dell'Assemblea che si sarebbe tenuta
un'ulteriore seduta per affrontare questi disegni di legge, non
eravamo attrezzati per preparare qualche emendamento.
E' mia intenzione presentare un emendamento ma non ho avuto
il tempo di consultare la documentazione per farlo e gli uffici
non sono in grado di darmi dei riferimenti normativi. A tal fine
sarebbe, pertanto, opportuno sospendere la seduta.
PRESIDENTE. Onorevole Capodicasa, non si può derogare alla
concessione delle 24 ore per la presentazione degli emendamenti,
perché è uno strumento della democrazia. Potremmo decidere di
convocare la seduta per domani mattina alle ore 7.00. La
Presidenza non ha alcuna difficoltà, tuttavia la norma
regolamentare delle 24 ore non può essere violata.
CAPODICASA. Signor Presidente, poiché si tratta di disegno di
legge che poi affronteremo nel merito, ciascuno potrà esprimere
la propria opinione. In ogni caso esso interviene in una materia
concernente personale già in servizio, sulla quale abbiamo
lungamente discusso in commissione.
Intendo porre il problema dei tecnici della sanatoria di cui
alla legge numero 26, per i quali è stata emessa una sentenza.
Io ho partecipato ad un convegno regionale, a cui sono stati
invitati tutti i colleghi e in quella occasione é stata data
notizia che é intervenuta una sentenza del T.A.R. che dà
ragione ai tecnici della sanatoria per quanto concerne il loro
rapporto di lavoro con gli enti locali. Io intendevo presentare
un emendamento che riprendesse il contenuto di quella sentenza,
ma vorrei avere il tempo di predisporlo.
PRESIDENTE. Onorevole Capodicasa, poiché è intenzione della
presidenza rinviare la seduta al pomeriggio del 2 maggio, se non
sorgono osservazioni potremmo chiudere la discussione generale,
votare il passaggio all'esame degli articoli e concedere
quarantotto ore ai parlamentari per presentare gli emendamenti.
Onorevoli colleghi, dichiaro aperta la discussione generale.
Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame
degli articoli.
CROCE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROCE. Signor presidente, onorevoli colleghi, siamo a
chiusura ormai di questa nottata e mattinata e non so se siano
già stati presentati degli emendamenti. Lei ha detto che forse lo
sono già stati.
Pregherei l'onorevole Capodicasa e tutti i colleghi di
ritirare gli eventuali emendamenti; successivamente potrà esserci
un momento di sintesi per dare ascolto ad una voce autorevole,
quale quella dell'onorevole Capodicasa, su un argomento così
interessante. Questa non é una preghiera personale, ma é un
problema che interessa tutto il Parlamento. In tal modo potremmo
chiudere la sessione serenamente.
CAPODICASA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPODICASA. Signor presidente, onorevoli colleghi, se il mio
emendamento deve diventare motivo per cui il disegno di legge non
venga esaminato, io non lo presenterò. Faccio fatica, in quanto é
un impegno che ho assunto pubblicamente - come ho detto poc'anzi
- in occasione di un convegno, al quale erano presenti trecento
tecnici della sanatoria convenuti da tutta la Sicilia (sono stati
loro a sollevare questo problema), nel corso del quale ho
replicato loro che non sarebbe stato possibile presentare un
emendamento in merito, al che mi hanno suggerito di presentarlo a
questo disegno di legge.
Poiché mi era sembrato di capire, almeno così era stato
detto, che ci sarebbe stata un'altra seduta in cui esaminare il
disegno di legge, non avevo predisposto l'emendamento. Tuttavia,
se questo deve diventare un ostacolo, non lo presenterò.
Rivolgo, però, una domanda precisa al Governo a proposito di
questo disegno di legge; in Commissione esso é stato esitato con
l'impegno da parte del Governo che in Aula avrebbe fornito un
parere dell'ufficio legislativo e legale sulle norme contenute.
Era questa la condizione per affrontare il disegno di legge.
Se il Governo è in condizione di fornire tale parere, noi questa
mattina siamo disponibili ad andare avanti e ognuno assumerà le
posizioni che riterrà opportune. Diversamente, comunque, dovremo
convocare un'altra seduta perché la commissione ha posto quel
parere come condizione, essendovi una parte di essa che riteneva
di non dovere esitare il disegno di legge, in attesa del suddetto
parere, e, ribadisco, il Governo in quella sede aveva assunto
l'impegno che, invece, si sarebbe fornito del parere nel tempo
intercorrente tra la conclusione dell'esame in Commissione e
l'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno
dell'Aula.
Solo a seguito di tale impegno la Commissione ha esitato il
disegno di legge.
Pertanto vorrei sapere se siamo in grado di esaminare il
disegno di legge o meno, perché in tal caso io non presenterò
alcun emendamento.
PRESIDENTE. Credo di aver capito che l'onorevole Capodicasa
ritirerà il suo emendamento nel caso non ve ne siano altri,
perché in caso contrario l'onorevole Capodicasa, legittimamente,
presenterà il suo.
Gli emendamenti fino a questo momento pervenuti sono i
seguenti: 1.1 a firma dell'onorevole Crisafulli, 1.1 bis a firma
dell'onorevole Crisafulli, 1.3 a firma degli onorevoli La Corte,
Morinello, Guarnera.
Onorevole Capodicasa, lei non è firmatario di alcun
emendamento, onorevole Crisafulli lei intende ritirare gli
emendamenti a sua firma?
CRISAFULLI. Non li ritiro.
PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Crisafulli non intende
ritirarli, il disegno di legge non può essere discusso in questa
seduta.
FLERES. Chiedo una breve sospensione della seduta.
PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, la seduta è sospesa per
5 minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 7.51, è ripresa alle ore 7.56).
La seduta è ripresa.
Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, essendo stati presentati emendamenti, il
disegno di legge, a termini di Regolamento, verrà esaminato nella
seduta successiva.
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ç Ordine del giorno della seduta successiva
$ Presidenza del presidente Cristaldi
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La seduta è rinviata a martedì 2 maggio 2001, alle ore
17.30,col seguente ordine del giorno:
I - COMUNICAZIONI
II - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:
1) "Estensione dell'applicazione dell'articolo 39 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 15" (n. 1176/A)
Relatore: on.le Aulicino
2) "Istituzione del Comitato regionale di controllo sugli atti
degli enti locali" (nn. 1045-448-594-744-1021-1040/A)
Relatore: on.le Cimino
La seduta è tolta alle ore 7.58
(Licenziato dal Servizio Resoconti alle ore 10.30)
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