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Resoconto d'Aula della Seduta n. 381 di venerdì 20 aprile 2001
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   Presidenza del presidente Cristaldi

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ç Comunicazioni

$ Presidenza del presidente Cristaldi

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   La seduta è aperta alle ore 7.23.

    PRESIDENTE. Avverto  che  del  processo  verbale  della seduta
 precedente verrà data lettura in altra seduta.
      Informo,  ai   sensi   dell'articolo   127,   comma  9,  del
 Regolamento interno, che  nel corso della seduta potrà procedersi
 a votazioni mediante sistema elettronico.
      Si passa  al I punto dell'ordine del giorno:  Discussione di
 disegni di legge.

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ç Discussione o seguito della discussione del ddl n. 1075 ed altri/A

$ Presidenza del presidente Cristaldi

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   SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  DEL DISEGNO DI LEGGE "INTEGRAZIONI E
   MODIFICHE  ALLA  LEGGE  REGIONALE  1  SETTEMBRE  1997,  N.  33,
   CONCERNENTE 'NORME PER  LA PROTEZIONE, LA TUTELA E L'INCREMENTO
   DELLA FAUNA SELVATICA  E  PER  LA REGOLAMENTAZIONE DEL PRELIEVO
   VENATORIO. DISPOSIZIONI  PER  IL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE'"
   (N.1075-775-832-1038-1054-1055-1087-1097-1131/A)

    PRESIDENTE. Si procede con il seguito  dell'esame  del disegno
 di   legge  numeri  1075-775-832-1032-1054-1055-1087-1097-1131/A)
 "Integrazione e modifiche alla legge regionale  1 settembre 1997,
 n.   33,  concernente  'Norme  per  la protezione,  la  tutela  e
 l'incremento della fauna selvatica e per  la regolamentazione del
 prelievo  venatorio'.   Disposizioni per il  settore  agricolo  e
 forestale",  posto al numero 1) e sospeso  nella  seduta  n.  363
 dell'1 marzo scorso.
      Invito la competente  Commissione  a prendere posto al banco
 delle commissioni.
      Comunico che sono stati presentati dal  Governo  i  seguenti
 emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 22: 17.5.3 e 22.1.
      Comunico, altresì,  che  è  stato presentato dagli onorevoli
 Virzì,  Zanna,   Cintola,  Ricotta  ed  altri  un  subemendamento
 all'emendamento 17.5.3.
      Dichiaro improponibile il subemendamento.
      Pongo in votazione l'emendamento 17.5.3.
      Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

      Si  passa all'emendamento 22.1, del Governo.
      Il parere della Commissione?

    FLERES, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

    PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
      Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

    FLERES,   presidente della Commissione e relatore.  Chiedo  di
 parlare.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    FLERES,     presidente della Commissione e relatore.    Signor
 Presidente, era stato  accantonato  un  articolo  del  disegno di
 legge,   su    richiesta    dell'assessore    Cuffaro,   per   un
 approfondimento ed una riformulazione.
      L'articolo, che è stato riformulato e ripresentato, riguarda
 il    trasferimento    dei    dipendenti    dalle    ripartizioni
 faunistico-venatorie alla Forestale.

    PRESIDENTE.  Onorevole  Fleres, la Presidenza l'ha esaminato e
 lo ha dichiarato improponibile.

    FLERES,     presidente della Commissione e relatore.    Signor
 Presidente, non era un emendamento, era un articolo accantonato.

    PRESIDENTE. Lei era distratto.

    FLERES,  presidente della Commissione e relatore.  Secondo  me
 erano distratti gli uffici.

    PRESIDENTE. Si passa all'articolo 23: Ne do lettura:

                                'Art. 23

         1.  La  presente  legge  sarà  pubblicata  nella  Gazzetta
      ufficiale  della  Regione  siciliana  ed entrerà in vigore il
      giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

         2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti di osservarla e di
      farla osservare come legge della Regione.'

      Lo pongo in votazione.
      Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   VOTAZIONE FINALE PER  SCRUTINIO  NOMINALE  DEL DISEGNO DI LEGGE
   "INTEGRAZIONI E  MODIFICHE  ALLA  LEGGE  REGIONALE  1 SETTEMBRE
   1997, N.  33, CONCERNENTE 'NORME PER LA PROTEZIONE, LA TUTELA E
   L'INCREMENTO DELLA  FAUNA  SELVATICA  E PER LA REGOLAMENTAZIONE
   DEL PRELIEVO VENATORIO.  DISPOSIZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO E
   FORESTALE'" (N.1075-775-832-1038-1054-1055-1087-1097-1131/A)

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ç Votazione finale per scrutinio segreto del ddl n. 1075 ed altri/A

$ Presidenza del presidente Cristaldi

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    PRESIDENTE.  Si  passa alla votazione finale  del  disegno  di
 legge n. 1075/A ed altri.
      Comunico che,  ai  sensi  dell'articolo  117 del Regolamento
 interno, è stato presentato il seguente emendamento:

   - all'articolo  22, comma 2, sostituire nella tabella le parole
   'dirigente  regionale  o equiparato' con 'direttore regionale o
   equiparato'.
      Lo pongo in votazione.
      Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

      Indìco  la  votazione  finale  per  scrutinio  nominale  del
 disegno   di  legge.
      Chiarisco il significato del voto:  chi  vota  sì  preme  il
 pulsante verde;  chi vota no preme  il  pulsante  rosso;  chi  si
 astiene preme il pulsante bianco.
      Dichiaro aperta la votazione.

                    (Si procede alla votazione)

      Dichiaro chiusa la votazione.

                       RISULTATO DELLA VOTAZIONE

    PRESIDENTE.  Proclamo  l'esito  della  votazione per scrutinio
 nominale:

       Presenti e votanti ........  52
       Maggioranza ...............  26
       Favorevoli ................  44
       Contrari ..................   2
       Astenuto ..................   6

                       (L'Assemblea approva)

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ç Discussione o seguito della discussione del ddl n. 756/A

$ Presidenza del presidente Cristaldi

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   DISCUSSIONE  DEL  DISEGNO  DI  LEGGE  "NORME  A  SOSTEGNO DELLE
   ATTIVITA'  DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI.
   ISTITUZIONE  DEL  CENTRO  'HELEN KELLER' DI MESSINA. INCREMENTO
   DELLA PRODUZIONE DELLA STAMPERIA BRAILLE DI CATANIA" (N. 756/A)

    PRESIDENTE.  Si passa alla discussione del disegno di legge n.
 756/A  "Norme  a  sostegno delle attività del Consiglio regionale
 dell'Unione   Italiana  Ciechi.  Istituzione  del  centro  'Helen
 Keller'  di  Messina. Incremento della produzione della stamperia
 Braille di Catania", posto al numero 2).
      Invito  i  componenti  la  Commissione  legislativa "Servizi
 sociali e sanitari" a prendere posto al banco delle commissioni.
      In assenza del relatore,  ha  facoltà di parlare l'onorevole
 Ricotta per svolgere la relazione.

    RICOTTA, presidente della  commissione. Dichiaro di rimettermi
 al testo della relazione scritta.

    PRESIDENTE.  Dichiaro  aperta  la  discussione  generale.  Non
 avendo alcun deputato chiesto  di  parlare,  dichiaro  chiusa  la
 discussione generale e pongo  in votazione il passaggio all'esame
 degli articoli. Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario si
 alzi.

                           (E' approvato)

    PRESIDENTE. Si passa all'articolo 1. Ne do lettura.
                               Art. 1.

   1.  E'  istituito,  con  sede  a  Messina,  il Centro regionale
   'Helen  Keller'  dell'Unione italiana ciechi a servizio dei non
   vedenti e degli ipovedenti.

   2. Sono attribuite al Centro le seguenti funzioni:

   a)   scuola   per   cani   guida,   allevamento,  selezione  ed
   addestramento  dei  cani  guida,  assegnazione  del cane al non
   vedente  ed  educazione  del  non vedente all'utilizzo del cane
   guida;

   b)  recupero  socio-lavorativo dei ciechi e degli ipovedenti di
   qualsiasi  età  mediante  l'acquisizione  delle tecniche, delle
   metodologie,  degli  ausilii  e  di  qualsiasi  altro strumento
   necessario   ad   elevare   il   livello   di  autosufficienza,
   orientamento  e  mobilità  in  ambiente  domestico,  lavorativo
   interno ed esterno, anche attraverso l'uso del bastone bianco.

      Lo pongo in votazione.
      Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.

                           (E' approvato)

      Si passa all'articolo 2. Ne do lettura.
                                Art. 2.

   1.  L'Assessore  regionale  per gli enti locali è autorizzato a
   concedere  al consiglio di amministrazione del Centro regionale
   'Helen Keller' dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia,
   il  contributo  per le spese di primo impianto ed il contributo
   annuo  di  gestione  di  cui all'articolo 8, comma 1, vincolato
   alle funzioni di cui all'articolo 1.

   2.  L'erogazione del contributo di cui al comma 1 avviene sulla
   base   del   preventivo  di  spesa  presentato  all'Assessorato
   regionale  degli  enti  locali dal consiglio di amministrazione
   del  Centro regionale 'Helen Keller'.  Dell'impiego della somma
   erogata  il  consiglio di amministrazione del Centro è tenuto a
   presentare    apposito   rendiconto   annuale   all'Assessorato
   regionale degli enti locali.

   3.  La  corresponsione  del  contributo  di  gestione di cui al
   comma   1,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2002,  è
   subordinato   alla  verifica,  di  competenza  dell'Assessorato
   regionale   degli   enti   locali,  dell'avvenuta  assegnazione
   gratuita  nell'anno  precedente  di  almeno  30  cani guida per
   ciechi.

   4.  La  gestione del Centro regionale 'Helen Keller' è affidata
   ad un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di
   cui   quattro  designati  da  Consiglio  regionale  dell'Unione
   italiana  ciechi  ed  uno  designato dall'Assessorato regionale
   degli    enti    locali.    I    componenti    del    consiglio
   d'amministrazione del Centro regionale 'Helen Keller' durano in
   carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

   5.  Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità
   del  Centro  regionale  'Helen  Keller'  sono  esercitate da un
   collegio  di  tre  revisori  dei  conti  iscritti  all'Albo dei
   revisori  dei  conti  nominati  rispettivamente  dall'Assessore
   regionale  per  il  bilancio  e  le  finanze,  con  funzioni di
   presidente,  dall'Assessore  regionale  per  gli  enti locali e
   dall'Assessore  regionale  per  la  sanità.  I  componenti  del
   collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e
   possono  essere  riconfermati  una  sola  volta.  I compensi da
   corrispondere  ai  componenti  del  collegio  dei  revisori dei
   conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico
   dell'Unione italiana ciechi.

      Lo pongo in votazione.
      Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.

                           (E' approvato)

      Si passa all'articolo 3. Ne do lettura.
                                Art. 3.

   1.  E' interamente abrogata la legge regionale 4 dicembre 1978,
   n. 52.

   2.  Dal  piano  triennale  di interventi in favore dei soggetti
   portatori  di  handicap  di  cui  alla legge regionale 28 marzo
   1986,  n.  16  sono soppresse le seguenti parole:  'L'Assessore
   regionale  per  gli  enti  locali  è  autorizzato  a  concedere
   all'Istituto  per  i ciechi, opere riunite, 'Florio e Salamone'
   di  Palermo,  e all'Istituto per i ciechi 'Ardizzone Gioeni' di
   Catania,  un  contributo  annuale  a destinazione vincolata per
   l'impianto  e  la  gestione  di  una  scuola  per cani guida da
   assegnare  gratuitamente  ai non vedenti.  Tale finanziamento è
   quantificato,   complessivamente  per  entrambi,  in  lire  300
   milioni per  le  spese di impianto ed in lire 300 milioni annui
   per le spese di gestione'.

      Lo pongo in votazione.
      Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.

                           (E' approvato)

      Si passa all'articolo 4. Ne do lettura.
                                Art. 4.

   1.  L'Unione  italiana  ciechi, ente morale di diritto privato,
   attraverso  le  nove  sezioni  provinciali operanti in Sicilia,
   oltre  ai  compiti già previsti dal suo statuto e dalle vigenti
   leggi,  svolge  le  seguenti  altre attività a servizio dei non
   vedenti:

   a) educazione all'apprendimento ed all'utilizzo della scrittura
   Braille   e   dei   sussidi   tifloinformatici,  elettronici  e
   multimediali, necessari alla crescita culturale dei non vedenti
   e degli ipovedenti;

   b)  educazione  all'uso  corretto  della  manualità  come fonte
   primaria informativa e cognitiva per minorati della vista;

   c)  organizzazione  di  manifestazioni  culturali e di attività
   integrative  e  ricreativo-sportive per un formativo e corretto
   uso del tempo libero dei non vedenti;

   d)  promozione  e  svolgimento di corsi per l'apprendimento del
   sistema  di  scrittura  e lettura Braille e di alfabetizzazione
   informatica  per insegnanti curriculari, insegnanti di sostegno
   e genitori di alunni non vedenti;

   e) collaborazione con la stamperia Braille per la distribuzione
   di  libri in Braille ed a caratteri ingranditi per ipovedenti e
   di  quant'altro  la  stamperia  regionale  Braille  produce  in
   esecuzione  alle  leggi  regionali  16 novembre 1984, n. 93 e 1
   marzo 1995, n. 16;

   f) organizzazione di servizi specialistici volti al sostegno ed
   all'integrazione  socio-scolastica  degli alunni non vedenti ed
   ipovedenti;

   g)   promozione  ed  organizzazione  di  servizi  specialistici
   residenziali   e/o  territoriali  volti  all'assistenza  ed  al
   recupero sociale dei ciechi pluriminorati e anziani;

   h)   attività   permanente  di  informazione,  preparazione  ed
   aggiornamento  destinata alle famiglie ed agli insegnanti sulle
   delicate problematiche inerenti la cecità e l'ipovisione;

   i) assegnazione del materiale tiflotecnico di cui alla legge 28
   marzo 1986, n. 16;

   l) promozione di corsi musicali per non vedenti;

   m)  promozione  di  iniziative culturali e sociali per favorire
   l'integrazione    dei   non   vedenti   siciliani   nell'ambito
   internazionale  ed in particolare in quello dell'Unione europea
   e dei Paesi del Mediterraneo.

   2.  Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità
   del   consiglio  regionale  dell'Unione  italiana  ciechi  sono
   esercitate  da  un  collegio di tre revisori dei conti iscritti
   all'Albo   dei  revisori  dei  conti  nominati  rispettivamente
   dall'Assessore  regionale  per  il  bilancio  e le finanze, con
   funzioni  di  presidente, dall'Assessore regionale per gli enti
   locali  e dall'Assessore regionale per la sanità.  I componenti
   del  collegio  dei  revisori dei conti durano in carica quattro
   anni  e  possono essere riconfermati una sola volta. I compensi
   da  corrispondere  ai  componenti del collegio dei revisori dei
   conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico
   dell'Unione italiana ciechi.

      Lo pongo in votazione.
      Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.

                           (E' approvato)

      Si passa all'articolo 5. Ne do lettura.
                                Art. 5.

   1. Il  personale  di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge
   regionale  4  dicembre  1978,  n.  52  in servizio alla data di
   entrata  in  vigore della presente legge presso i tre soppressi
   Centri  di  servizio  culturale  per  non  vedenti  di Palermo,
   Catania   e   Messina   è  impiegato  dal  Consiglio  regionale
   dell'Unione  italiana  ciechi  per  le  finalità previste dalla
   presente legge.

      Lo pongo in votazione.
      Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.

                           (E' approvato)

      Si passa all'articolo 6. Ne do lettura.
                                Art. 6.

   1.  La stamperia regionale Braille, oltre a volumi in caratteri
   Braille,  può produrre materiale tiflotecnico, tiflodidattico e
   libri  con  caratteri  ingranditi  per  ipovedenti e ogni altro
   materiale   didattico,   anche  informatico,  può  servire  per
   l'inserimento  scolastico e l'integrazione sociale dei minorati
   della vista.

   2.  La gestione della stamperia regionale Braille è affidata ad
   un  consiglio  di  amministrazione composto da cinque membri di
   cui  quattro  designati  dall'Unione  italiana  ciechi  ed  uno
   designato  dall'Assessorato  regionale  dei  beni  culturali ed
   ambientali  e  della  pubblica  istruzione.  I  componenti  del
   consiglio  d'amministrazione  della stamperia regionale Braille
   durano  in  carica  tre  anni e possono essere riconfermati una
   sola volta.

   3.  Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità
   della   stamperia  regionale  Braille  sono  esercitate  da  un
   collegio  di  tre  revisori  dei  conti  iscritti  all'Albo dei
   revisori  dei conti nominati rispettivamente uno dall'Assessore
   regionale  per  il  bilancio  e  le  finanze,  con  funzioni di
   presidente  e due dall'Assessore regionale per i beni culturali
   ed  ambientali  e per la pubblica istruzione.  I componenti del
   collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e
   possono  essere  riconfermati  una  sola  volta.  I compensi da
   corrispondere  ai  componenti  del  collegio  dei  revisori dei
   conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico
   dell'Unione italiana ciechi.

      Lo pongo in votazione.
      Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.

                           (E' approvato)

      Si passa all'articolo 7. Ne do lettura.
                                Art. 7.

   1.  Il  contributo  annuo  in  favore della stamperia regionale
   Braille  di  cui  alla  legge  regionale  n.  152  del  1980, a
   decorrere  dall'esercizio  finanziario  2001,  è  assegnato  al
   consiglio  di amministrazione della stamperia regionale Braille
   dell'Unione italiana ciechi.

   2.  L'erogazione del contributo di cui al comma 1 avviene sulla
   base   del   preventivo   di   spesa   presentato   annualmente
   all'Assessorato  regionale  dei  beni culturali ed ambientali e
   della  pubblica  istruzione  dal  consiglio  di amministrazione
   della  stamperia  regionale  Braille.  Dell'impiego della somma
   erogata  il  consiglio  di  amministrazione  della  stamperia è
   tenuto   a   presentare   apposito  rendiconto  all'Assessorato
   regionale  dei  beni  culturali  ed ambientali e della pubblica
   istruzione.

      Lo pongo in votazione.
      Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.

                           (E' approvato)

      Si passa all'articolo 8. Ne do lettura.
                                Art. 8.

   1.   Per  le  finalità  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  è
   autorizzata  in  favore  del  consiglio  di amministrazione del
   Centro  regionale  'Helen Keller' della Unione italiana ciechi,
   per  l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 500 milioni
   per gli  oneri di primo impianto e di lire 200 milioni a titolo
   di  contributo  per  le  spese  di  gestione.  Per gli esercizi
   successivi la spesa per il contributo di gestione è autorizzata
   in lire 1.200 milioni per ciascun anno.

   2.  Per  le finalità di cui all'articolo 4, il contributo annuo
   autorizzato  dall'articolo  1  della  legge  regionale 7 agosto
   1990,  n.  28  in  favore  del  consiglio regionale dell'Unione
   italiana  ciechi, per l'esercizio finanziario 2001, è elevato a
   lire  4.000  milioni.  Il rendiconto relativo all'impiego delle
   somme  assegnate  è inviato annualmente dal Consiglio regionale
   ciechi all'Assessorato regionale degli enti locali.

   3.  Per  le  finalità  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  il
   contributo   annuo  autorizzato  dall'articolo  2  della  legge
   regionale  30  dicembre 1980, n. 152 in favore del consiglio di
   amministrazione  della  stamperia  Braille dell'Unione italiana
   ciechi,  è  elevato,  per  l'esercizio  finanziario 2001 a lire
   4.000  milioni.  Per gli esercizi successivi l'onere è valutato
   in lire 800 milioni per ciascun anno.

   4.  All'onere  di lire 4.500 milioni autorizzato dalla presente
   legge  per  l'esercizio  finanziario 2001 si provvede con parte
   delle  disponibilità  del  cap.  215704 - Codice accantonamento
   1001  -  del  bilancio  della Regione per l'esercizio medesimo.
   Gli  oneri  ricadenti  negli  esercizi  finanziari 2002 e 2003,
   valutati  in  lire  3.000  milioni  per  ciascun  anno  trovano
   riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

   5.  Le  attrezzature e la stamperia di cui all'articolo 8 della
   legge  regionale 4 dicembre 1978, n.  52 rimangono acquisite al
   patrimonio della Regione.

      Lo pongo in votazione.
      Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Comunico  che  è  stato  presentato  dagli  onorevoli La Corte,
 Morinello e Guarnera, un emendamento aggiuntivo, allegato.
      L'emendamento è dichiarato improponibile.
      Si passa all'articolo 9. Ne do lettura.
                                Art. 9.

   1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
   della Regione siciliana.

   2. E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
   osservare come legge della Regione.

      Lo pongo in votazione.
      Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.

                           (E' approvato)
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ç Votazione finale per scrutinio nominale del ddl n. 756/A

$ Presidenza del presidente Cristaldi

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   VOTAZIONE   FINALE   PER  SCRUTINIO  NOMINALE  DEL  DISEGNO  DI
   LEGGE:   "NORME   A  SOSTEGNO  DELLE  ATTIVITA'  DEL  CONSIGLIO
   REGIONALE  DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI.  ISTITUZIONE DEL CENTRO
   'HELEN  KELLER'  DI  MESSINA. INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DELLA
   STAMPERIA BRAILLE DI CATANIA" (N. 756/A)

    PRESIDENTE.  Indìco la votazione finale per scrutinio nominale
 del  disegno  di legge n.  756/A "Norme a sostegno delle attività
 del Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi.  Istituzione
 del centro 'Helen Keller' di Messina. Incremento della produzione
 della stamperia Braille di Catania".
      Chiarisco il significato del voto:  chi  vota  sì  preme  il
 pulsante verde;  chi vota no preme  il  pulsante  rosso;  chi  si
 astiene preme il pulsante bianco.
      Dichiaro aperta la votazione.

                    (Si procede alla votazione)

   (Nel corso della votazione gli onorevoli Lo  Giudice, Cintola e
   Speranza dichiarano di avere votato favorevolmente)

      Dichiaro chiusa la votazione.

                       RISULTATO DELLA VOTAZIONE

   Proclamo l'esito della votazione per scrutinio nominale:

       Presenti e votanti .......  48
       Favorevoli ...............  45
       Astenuti .................   3

                         (L'Assemblea approva)

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ç Discussione o seguito della discussione del ddl n. 1147/A

$ Presidenza del presidente Cristaldi

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   DISCUSSIONE DEL  DISEGNO  DI LEGGE "NORME PER IL RICONOSCIMENTO
   PRE RUOLO PER TUTTO IL PERSONALE INQUADRATO A NORMA DELLA LEGGE
   REGIONALE 25 OTTOBRE 1985, N. 39 (N. 1147/A)

    PRESIDENTE.  Si  passa  alla discussione del disegno di legge:
 "Norme per il  riconoscimento  pre  ruolo  per tutto il personale
 inquadrato a norma  della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39"
 (n. 1147/A), posto al numero 3).
      Invito   i   componenti  la  prima  Commissione  legislativa
 "Affari istituzionali"   a   prendere   posto   al   banco  delle
 commissioni.
      In assenza  del  relatore, ha facoltà di parlare l'onorevole
 Monaco per svolgere la relazione.

    MONACO,   vicepresidente   della   Commissione.   Dichiaro  di
 rimettermi al testo della relazione scritta.

    PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
      Non avendo  alcun  deputato  chiesto  di  parlare,  dichiaro
 chiusa la discussione  generale e pongo in votazione il passaggio
 all'esame degli articoli.

                            (E' approvato)

      Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

                                Articolo 1.

         1.  Le disposizioni contenute al comma 9, dell'articolo 39
      della legge regionale 15  maggio 2000, n.  10 si applicano al
      personale immesso in  ruolo ai sensi della legge regionale 25
      ottobre 1985, n. 39,  in  atto  in servizio presso le Aziende
      unità sanitarie  locali  ed  ospedaliere,  ai  dipendenti  in
      servizio degli enti sottoposti a vigilanza della Regione e ai
      dipendenti inquadrati ai sensi della legge regionale 5 agosto
      1982, n. 93.

      Lo pongo in votazione.
      Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

      Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                                Articolo 2.

         1.   La presente  legge  sarà  pubblicata  nella  Gazzetta
      ufficiale della Regione  siciliana  ed  entrerà  in vigore il
      giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

         2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti di osservarla e di
      farla osservare come legge della Regione.

      Lo pongo in votazione.
      Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

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ç Comunicazioni

$ Presidenza del presidente Cristaldi

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                                CONGEDI

    PRESIDENTE.  Comunico  che  si intendono in congedo i deputati
 che lo erano nella seduta precedente.
      Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

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ç Votazione finale per scrutinio nominale del ddl n. 1147/A

$ Presidenza del presidente Cristaldi

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   VOTAZIONE FINALE  PER  SCRUTINIO  NOMINALE DEL DISEGNO DI LEGGE
   "NORME PER IL  RICONOSCIMENTO  PRE RUOLO PER TUTTO IL PERSONALE
   INQUADRATO A NORMA DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1985, N. 39
   (N. 1147/A)

       PRESIDENTE.   Indìco  la  votazione  finale  per  scrutinio
 nominale del disegno  di  legge  "Norme per il riconoscimento pre
 ruolo per tutto  il  personale  inquadrato  a  norma  della legge
 regionale 25 ottobre 1985, n.  39" (n.  1147/A).
      Chiarisco il significato del voto:  chi  vota  sì  preme  il
 pulsante verde;  chi vota no preme  il  pulsante  rosso;  chi  si
 astiene preme il pulsante bianco.
      Dichiaro aperta la votazione.

                    (Si procede alla votazione)

      Dichiaro chiusa la votazione.

                       RISULTATO DELLA VOTAZIONE

    PRESIDENTE.  Proclamo  l'esito  della  votazione per scrutinio
 nominale:

       Presenti e votanti .......  50
       Maggioranza ..............  26
       Favorevoli ...............  48
       Contrari .................   2

                         (L'Assemblea approva)

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ç Discussione o seguito della discussione del ddl n. 1176/A

$ Presidenza del presidente Cristaldi

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   DISCUSSIONE  DEL DISEGNO DI LEGGE "ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE
   DELL'ARTICOLO  39  DELLA  LEGGE  REGIONALE  15  MAGGIO 2000, N.
   15" (N.1176/A)

    PRESIDENTE.  Si passa alla discussione del disegno di legge n.
 1176/A "Estensione dell'applicazione dell'articolo 39 della legge
 regionale 15 maggio 2000, n. 15", posto al numero 4).

    CAPODICASA. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    CAPODICASA.  Signor Presidente, poiché  era  stato  dichiarato
 anche  dalla  Presidenza  dell'Assemblea che  si  sarebbe  tenuta
 un'ulteriore seduta per affrontare questi disegni  di  legge, non
 eravamo attrezzati per preparare qualche emendamento.
      E'  mia intenzione presentare un emendamento ma non ho avuto
 il  tempo  di consultare la documentazione per farlo e gli uffici
 non sono in grado di darmi dei riferimenti normativi.  A tal fine
 sarebbe, pertanto, opportuno sospendere la seduta.

    PRESIDENTE.  Onorevole  Capodicasa,  non  si può derogare alla
 concessione  delle 24 ore per la presentazione degli emendamenti,
 perché  è uno strumento della democrazia.  Potremmo  decidere  di
 convocare  la  seduta  per  domani  mattina  alle  ore  7.00.  La
 Presidenza   non  ha  alcuna  difficoltà,   tuttavia   la   norma
 regolamentare delle 24 ore non può essere violata.

    CAPODICASA. Signor Presidente, poiché si tratta  di disegno di
 legge che poi affronteremo nel merito,  ciascuno  potrà esprimere
 la propria opinione. In ogni caso esso interviene  in una materia
 concernente  personale  già  in  servizio,  sulla  quale  abbiamo
 lungamente discusso in commissione.
      Intendo porre il problema dei tecnici della sanatoria di cui
 alla  legge  numero  26, per i quali è stata emessa una sentenza.
 Io  ho  partecipato  ad  un  convegno regionale, a cui sono stati
 invitati  tutti  i  colleghi  e in quella occasione é  stata data
 notizia  che  é  intervenuta  una  sentenza  del  T.A.R.  che  dà
 ragione  ai  tecnici  della sanatoria per quanto concerne il loro
 rapporto  di  lavoro con gli enti locali. Io intendevo presentare
 un  emendamento  che riprendesse il contenuto di quella sentenza,
 ma vorrei avere il tempo di predisporlo.

    PRESIDENTE.  Onorevole  Capodicasa,  poiché è intenzione della
 presidenza  rinviare la seduta al pomeriggio del 2 maggio, se non
 sorgono  osservazioni  potremmo chiudere la discussione generale,
 votare   il   passaggio  all'esame  degli  articoli  e  concedere
 quarantotto ore ai parlamentari per presentare gli emendamenti.
      Onorevoli colleghi, dichiaro aperta la discussione generale.
 Non  avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la
 discussione  generale e pongo in votazione il passaggio all'esame
 degli articoli.

    CROCE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    CROCE.  Signor   presidente,   onorevoli   colleghi,  siamo  a
 chiusura  ormai  di  questa nottata e mattinata e non so se siano
 già stati presentati degli emendamenti. Lei ha detto che forse lo
 sono già stati.
      Pregherei  l'onorevole  Capodicasa  e  tutti  i  colleghi di
 ritirare gli eventuali emendamenti; successivamente potrà esserci
 un  momento  di  sintesi per dare ascolto ad una voce autorevole,
 quale  quella  dell'onorevole  Capodicasa,  su  un argomento così
 interessante.  Questa  non  é  una  preghiera personale, ma é  un
 problema che interessa tutto il Parlamento.  In tal modo potremmo
 chiudere la sessione serenamente.

    CAPODICASA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    CAPODICASA. Signor presidente,  onorevoli  colleghi, se il mio
 emendamento deve diventare motivo per cui il disegno di legge non
 venga esaminato, io non lo presenterò. Faccio fatica, in quanto é
 un  impegno che ho assunto pubblicamente - come ho detto poc'anzi
 - in occasione di un convegno, al quale  erano  presenti trecento
 tecnici della sanatoria convenuti da tutta la Sicilia (sono stati
 loro  a  sollevare  questo  problema),  nel corso  del  quale  ho
 replicato  loro  che non sarebbe stato  possibile  presentare  un
 emendamento in merito, al che mi hanno suggerito di presentarlo a
 questo disegno di legge.
      Poiché  mi  era sembrato di capire, almeno  così  era  stato
 detto, che ci sarebbe stata un'altra seduta in  cui  esaminare il
 disegno di legge, non avevo  predisposto l'emendamento. Tuttavia,
 se questo deve diventare un ostacolo, non lo presenterò.
      Rivolgo, però, una domanda precisa al Governo a proposito di
 questo disegno di legge; in Commissione esso é  stato esitato con
 l'impegno  da  parte  del  Governo che in Aula avrebbe fornito un
 parere dell'ufficio legislativo e legale sulle norme contenute.
      Era questa la condizione per affrontare il disegno di legge.
 Se  il Governo è in condizione di fornire tale parere, noi questa
 mattina  siamo  disponibili ad andare avanti e ognuno assumerà le
 posizioni  che riterrà opportune. Diversamente, comunque, dovremo
 convocare  un'altra  seduta  perché  la commissione ha posto quel
 parere  come condizione, essendovi una parte di essa che riteneva
 di non dovere esitare il disegno di legge, in attesa del suddetto
 parere,  e,  ribadisco,  il  Governo in quella sede aveva assunto
 l'impegno  che,  invece,  si sarebbe fornito del parere nel tempo
 intercorrente  tra  la  conclusione  dell'esame  in Commissione e
 l'iscrizione   del   disegno   di  legge  all'ordine  del  giorno
 dell'Aula.
      Solo  a seguito di tale impegno la Commissione ha esitato il
 disegno di legge.
      Pertanto  vorrei  sapere  se  siamo in grado di esaminare il
 disegno  di  legge  o meno, perché  in tal caso io non presenterò
 alcun emendamento.

    PRESIDENTE. Credo di  aver  capito  che l'onorevole Capodicasa
 ritirerà  il  suo  emendamento  nel  caso  non ve ne siano altri,
 perché  in caso contrario l'onorevole Capodicasa, legittimamente,
 presenterà  il suo.
      Gli  emendamenti  fino  a  questo  momento  pervenuti sono i
 seguenti:  1.1 a firma dell'onorevole Crisafulli, 1.1 bis a firma
 dell'onorevole  Crisafulli, 1.3 a firma degli onorevoli La Corte,
 Morinello, Guarnera.
      Onorevole   Capodicasa,   lei  non  è  firmatario  di  alcun
 emendamento,   onorevole  Crisafulli  lei  intende  ritirare  gli
 emendamenti a sua firma?

    CRISAFULLI. Non li ritiro.

    PRESIDENTE.   Poiché   l'onorevole   Crisafulli   non  intende
 ritirarli,  il disegno di legge non può essere discusso in questa
 seduta.

    FLERES. Chiedo una breve sospensione della seduta.

    PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, la seduta è sospesa per
 5 minuti.

   (La seduta, sospesa alle ore 7.51, è ripresa alle ore 7.56).

   La seduta è ripresa.
      Pongo  in  votazione  il passaggio all'esame degli articoli.
 Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

      Onorevoli colleghi, essendo stati presentati emendamenti, il
 disegno di legge, a termini di Regolamento, verrà esaminato nella
 seduta successiva.
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ç Ordine del giorno della seduta successiva

$ Presidenza del presidente Cristaldi

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      La  seduta  è  rinviata a martedì 2 maggio  2001,  alle  ore
 17.30,col seguente ordine del giorno:


    I - COMUNICAZIONI

   II - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

   1) "Estensione dell'applicazione  dell'articolo  39  della  legge
         regionale 15 maggio 2000, n. 15" (n. 1176/A)

         Relatore: on.le Aulicino

   2) "Istituzione del Comitato  regionale  di  controllo sugli atti
         degli enti locali" (nn. 1045-448-594-744-1021-1040/A)

         Relatore: on.le Cimino


   La seduta è tolta alle ore 7.58

   (Licenziato dal Servizio Resoconti alle ore 10.30)
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