Presidenza del presidente Lo Porto
PRESIDENTE Avverto che dei processi verbali delle sedute 130 e
131 sarà data lettura successivamente.
Il punto I dell'ordine del giorno sarà svolto alla ripresa
pomeridiana dei lavori.
ATTRIBUZIONE DEL SEGGIO RESOSI VACANTE A SEGUITO DELLA SCOMPARSA
DELL'ONOREVOLE ANTONINO CROCE
PRESIDENTE Si passa al II punto all'ordine del giorno:
"Attribuzione del seggio resosi vacante, a seguito della scomparsa
dell'onorevole Antonino Croce".
Comunico che, ai fini dell'attribuzione del seggio resosi
vacante a seguito della scomparsa dell'onorevole Antonino (detto
Nino) Croce, proclamato eletto nel collegio circoscrizionale di
Trapani (per la lista avente il contrassegno 'Forza Italia'), e nel
collegio regionale - collegio per il quale aveva optato - per la
lista regionale avente il contrassegno 'La Casa delle Libertà -
Cuffaro Presidente', la Commissione Verifica Poteri, nella riunione
del 25 marzo 2003, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, ha
deliberato all'unanimità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e del combinato
disposto dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e
successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 60 della legge
regionale 20 marzo 1951, n. 29 (legge elettorale siciliana), di
attribuire il seggio lasciato vacante dall'onorevole Antonino Croce
al candidato NERI Sebastiano, primo dei non eletti della medesima
lista regionale, che segue immediatamente l'ultimo dei proclamati
eletti, (a seguito di opzione dell'onorevole Cimino per il collegio
circoscrizionale di Agrigento), onorevole Catania Giuseppe.
Non sorgendo osservazioni, l'Assemblea prende atto delle
conclusioni della Commissione per la verifica dei poteri.
Proclamo, quindi, eletto deputato dell'Assemblea regionale
siciliana il candidato Sebastiano Neri, salva la sussistenza di
motivi di ineleggibilità o di incompatibilità preesistenti e non
conosciuti fino a questo momento.
Avverto che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la
presentazione di eventuali proteste o reclami, ai sensi
dell'articolo 61, comma 3, della legge regionale 20 marzo 1951, n.
29.
(L'onorevole NERI entra in Aula)
Poiché l'onorevole Neri è presente in Aula, lo invito a
prestare il giuramento di rito.
Do lettura della formula del giuramento stabilita dall'articolo
6 delle norme di attuazione dello Statuto siciliano: "Giuro di
essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare
lealmente le leggi dello Stato e della Regione e di esercitare con
coscienza le funzioni inerenti al mio ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione siciliana".
(L'onorevole Neri pronunzia ad alta voce le parole: "Lo giuro")
Dichiaro immesso l'onorevole Neri nelle funzioni di deputato
all'Assemblea regionale siciliana.
La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 17.00.
(La seduta sospesa alle ore 12.47, è ripresa alle ore 17.18)
Presidenza del vicepresidente Fleres
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FLERES
PRESIDENTE La seduta è ripresa.
BURGARETTA APARO, segretario, dà lettura dei processi verbali
delle sedute numero 130 e 131 che, non sorgendo osservazioni, si
intendono approvati.
Presidenza del vicepresidente Fleres
COMUNICAZIONE DI PARERI RICHIESTI
PRESIDENTE Comunico che sono pervenute dal Governo ed assegnate
alle Commissioni legislative le seguenti richieste di parere:
AFFARI ISTITUZIONALI (I)
- "Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia -
Designazione componente in seno al collegio dei revisori" (n.
128)
- "Opera Pia Istituto Santa Lucia di Palermo - Designazione
presidente e componente del consiglio di amministrazione" (n.
130)
SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI)
- "Modalità di accesso ai contributi regionali previsti
dall'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 33 -
Schema di decreto assessoriale" (n. 129)
PERVENUTI IN DATA 26 MARZO 2003
TRASMESSI IN DATA 1 APRILE 2003
COMUNICAZIONE DI INVIO DI DISEGNI DI LEGGE ALLE
COMPETENTI COMMISSIONI LEGISLATIVE
PRESIDENTE Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati
inviati alle competenti Commissioni legislative:
AFFARI ISTITUZIONALI (I)
- "Norme per il coordinamento ed il sostegno delle attività a
favore dei giovani" (n. 597)
- di iniziativa parlamentare
- PARERE V COMMISSIONE
ATTIVITA' PRODUTTIVE (III)
- "Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
riguardante disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di
riordino dei regimi di aiuto alle imprese" (n. 600)
- di iniziativa governativa
AMBIENTE E TERRITORIO (IV)
- "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed
altre disposizioni in materia di energia" (n. 599)
- di iniziativa parlamentare
SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI)
- "Istituzione del servizio di ristorazione differenziata delle
mense delle pubbliche amministrazioni per intolleranti ed
allergici agli alimenti" (n. 598)
- di iniziativa parlamentare
- "Norme per la tutela della salute nell'esercizio di interventi
di tatuaggio permanente e di piercing" (n. 601)
- di iniziativa parlamentare
- "Istituzione dell'Agenzia sanitaria regionale" (n. 603)
- di iniziativa governativa
COMMISSIONE SPECIALE PER LA REVISIONE DELLO STATUTO REGIONALE
- "Disegno di legge voto per la modifica del Titolo II Sezione I
dello Statuto della Regione siciliana. Disciplina del Consiglio
delle autonomie locali" (n. 602)
- di iniziativa parlamentare
(INVIATI IN DATA 1 APRILE 2003)
ANNUNZIO DI INTERROGAZIONE
PRESIDENTE Comunico che è stata presentata la seguente
interrogazione con richiesta di risposta orale:
- n. 1118 "Provvedimenti circa l'approvazione del piano
regolatore generale e delle relative prescrizioni esecutive da
parte del Comune di Fiumefreddo di Sicilia", degli onorevoli
Villari, Raiti, Barbagallo, Liotta, Crisafulli, Garofalo e
Spampinato.
Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni
mediante sistema elettronico.
Onorevoli colleghi, poichè è in corso una riunione di carattere
istituzionale, sospendo la seduta, avvertendo che la stessa
riprenderà alle ore 18.00.
(La seduta, sospesa alle ore 17,30, è ripresa alle ore 18.15)
Presidenza del vicepresidente Fleres
SEGUITO DELLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN.
554-557-562-588/A "BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE SICILIANA
PER L'ANNO FINANZIARIO 2003 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO
2003-2005" E N. 553/A "DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E FINANZIARIE
PER L'ANNO 2003"
PRESIDENTE La seduta è ripresa.
Si passa al terzo punto all'ordine del giorno: Discussione di
disegni di legge.
Si procede con il seguito della discussione congiunta dei
disegni di legge nn. 554-557-562-588/A "Bilancio di previsione
della Regione siciliana per l'anno finanziario 2003 e bilancio
pluriennale per il triennio 2003-2005" posto al n. 1) dell'ordine
del giorno e n. 553/A "Disposizioni programmatiche e finanziarie
per l'anno 2003", posto al n. 2) dell'ordine del giorno.
Invito i componenti la II Commissione legislativa permanente
'Bilancio' a prendere posto al banco delle Commissioni.
Onorevoli colleghi, ricordo che ieri sera avevamo sospeso la
trattazione del disegno di legge finanziaria all'articolo 39, che
era stato votato.
Si passa all'articolo 40. Ne dò lettura:
<Art. 40.
Concessione benefici legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
1. Gli aiuti ed i benefici previsti dagli articoli 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 59 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32 e dall'articolo 1 della legge regionale
30 ottobre 2002, n. 16, per progetti e programmi di
investimento di importo non superiore a 200 migliaia di euro,
sono concessi secondo le disposizioni sulla procedura
automatica stabilite dall'articolo 186 della legge regionale
23 dicembre 2000, n. 32. Per progetti e programmi di
investimento di importo superiore si applicano le
disposizioni dell'articolo 187 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32 sulla procedura valutativa.>
PRESIDENTE Comunico che gli emendamenti 75.43, 75.31 e 75.7
sono identici al testo. Non capisco come mai ciò sia accaduto.
Probabilmente, il testo che era circolato in un primo momento, sul
quale sono stati formulati gli emendamenti, mancava di una pagina.
Solo in questo modo riesco a giustificarlo, perché è identico al
testo. C'è un emendamento soppressivo. Risultano invertiti,
onorevole Micciché, sono inseriti prima anziché dopo, ma il testo è
identico. Inoltre, l'emendamento 32.1, che era stato presentato
all'articolo 32, in realtà, è riferito all'articolo 40, tant'è vero
che l'avevamo trasferito a questo articolo per la sua discussione.
CAPODICASA relatore di minoranza. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CAPODICASA Signor Presidente, il fatto che vi siano ben tre
emendamenti con il medesimo contenuto, significa che non c'è stata
una svista da parte di un solo gruppo parlamentare, ma vi è qualche
problema che, in questo momento, non riusciamo ad individuare.
PRESIDENTE Il testo è identico, onorevole Capodicasa.
CAPODICASA Sì, ho visto; noto, infatti, che vi sono tre
emendamenti di cui uno a firma dell'onorevole Ferro, uno a firma
dell'onorevole Speziale e l'altro a firma dell'onorevole Crisafulli,
che hanno il medesimo contenuto.
PRESIDENTE Da una parte c'è un emendamento identico al testo,
dall'altra c'è quello soppressivo. Onorevole Capodicasa, quindi,
cosa fa, ritira quello soppressivo?
CAPODICASA relatore di minoranza. Non essendo l'unico
firmatario, ritengo vada ritirato quello che ripropone il testo.
PRESIDENTE Pongo in votazione congiuntamente gli emendamenti
40.2 e 40.4.
Il parere del Governo?
PAGANO assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(Non sono approvati)
Dichiaro superati gli emendamenti 75.43, 75.31 e 75.7.
Informo che l'emendamento 32.1, a firma degli onorevoli
Speziale ed altri, già comunicato all'articolo 32, deve intendersi
riferito all'articolo 40. Lo dichiaro decaduto per assenza dall'Aula
dei firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 40, nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 41. Ne do lettura:
<Art. 41.
Disposizioni sull'ESA
1. In deroga alle vigenti disposizioni, l'Ente di sviluppo
agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme provenienti
dall'avanzo di amministrazione scaturenti dal proprio conto
consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2001, decurtate
dell'importo utilizzato ai sensi dell'articolo 19 della legge
regionale 2 agosto 2002, n. 5, per i seguenti fini
istituzionali:
a) ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili
e relativi impianti (capitolo 252);
b) spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo
sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali
(capitolo 260);
c) spese per la realizzazione di programmi di lavoro di
cui all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73
delle sezioni operative di assistenza tecnica (capitolo 261);
d) spese per la manutenzione di programmi di interventi ed
opere pubbliche di interesse agricolo (capitolo 257);
e) spese per la manutenzione straordinaria di strade
(capitolo 267);
f) spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria
di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti,
consorzi, cooperative, etc. (capitolo 507).>
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti
allegati: dal Governo 75.G e 42.1; dall'onorevole Crisafulli 41.1.
Pongo in votazione l'emendamento 75.G. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Comunico che l'emendamento 41.2, a firma del Governo è
sostitutivo dell'emendamento 41.1.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Onorevole Crisafulli, mi pare che nel contenuto sia
identico al suo, non è un emendamento di spesa; è equiparato perché
consente che i dirigenti generali - si riferisce, infatti ai
dirigenti generali ... attualmente, la situazione è questa: per
nominare il direttore dell'ESA...
CRISAFULLI Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CRISAFULLI Signor Presidente, onorevoli colleghi, in base a ciò
si potrebbe determinare che si equipara l'incarico di direttore
generale degli enti etc. etc. a quello di dirigenti generali della
Regione siciliana, e viene conferito l'incarico anche ai dirigenti
dell'amministrazione regionale; si allarga la platea, cioé, a
duemila e cinquecento persone.
PRESIDENTE Si allarga la platea.
FORMICA Sia esterni che interni.
CRISAFULLI Il mio emendamento diceva che possono essere
nominati ad interim gli attuali dirigenti generali di fascia A, qui
significa che può essere nominato direttore dell'ESA chiunque sia
dirigente, anche di passaggio.
ACIERNO Dirigenti generali?
CRISAFULLI No può avere l'incarico di dirigente generale
chiunque.
FORMICA Passiamo all'emendamento 41.1?
PRESIDENTE Facciamo replicare il Governo.
CRISAFULLI Condivide con noi o condivide con altri? Ritira
l'emendamento, facciamo l'altro? Credo sia più specifico
l'emendamento 41.1.
PRESIDENTE Onorevole assessore Pagano, se la spiegazione è
quella che ha fornito l'onorevole Crisafulli, ritengo sia
accoglibile la formulazione presentata, anche perché, attualmente,
restringe la possibilità di conferire l'incarico ai dirigenti
generali e non determina, dunque, eventuali ulteriori aspettative
nei confronti di altri.
PAGANO assessore per il bilancio e le finanze. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
PAGANO assessore per il bilancio e le finanze. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo detto più volte che il
Governo, in questa manovra finanziaria, non accetterà o perlomeno è
in una fase di riflessione profonda momento per momento su tutto ciò
che riguarda la materia del personale. Qui non si tratta di una cosa
positiva piuttosto che negativa. Non discutiamo della bontà della
norma; vogliamo approfondirla, perché in linea generale, sulla base
di quanto è stato appena detto metodologicamente, dovremmo dire di
no.
Quindi, insisto nel dire che l'emendamento dev'essere
accantonato.
PRESIDENTE Comunico che l'emendamento 41.2 è stato accantonato.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'articolo 42. Ne do lettura:
<Art. 42.
Modifica dell'articolo 39 della legge regionale
26 marzo 2002, n. 2
1. L'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2
è così modificato:
'1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, l'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni e i
trasporti, previo parere della competente commissione
dell'Assemblea regionale siciliana, adotta con proprio
decreto il calendario ufficiale delle manifestazioni ed
eventi di grande richiamo turistico che hanno luogo nell'anno
successivo e che comprendono tutte le manifestazioni ed
eventi culturali, artistici, folkloristici e sportivi, di
iniziativa pubblica e privata, di riconosciuto valore e
grande capacità di richiamo e di intrattenimento turistico,
che si realizzano nel territorio regionale. L'inserimento
delle manifestazioni nel calendario ufficiale regionale non
attribuisce comunque diritto a finanziamento regionale.
2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni
e i trasporti è autorizzato a promuovere e realizzare
direttamente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e
soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza e
capacità tecnica e finanziaria, manifestazioni ed eventi e a
realizzare iniziative in esecuzione del piano regionale di
propaganda. E' autorizzato, altresì, ad intervenire
finanziariamente a sostegno delle spese di realizzazione
delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti
terzi, entro il limite massimo del 20 per cento delle spese
complessive riconosciute ammissibili a valere sullo
stanziamento dell'UPB 12.2.1.3.1.
3. L'Assessorato regionale del turismo, delle
comunicazione e dei trasporti può richiedere agli operatori
turistici di sostenere in tutto o in parte gli oneri di
partecipazione degli stessi alle manifestazioni turistiche
promosse o patrocinate dalla Regione'.>
CAPODICASA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CAPODICASA Signor Presidente, onorevoli colleghi, sto
cominciando ad essere critico di me stesso a proposito dello
strumento della legge finanziaria, perché è diventato una specie di
'carro-merci' dove viene collocato di tutto, in una situazione
regnante in Aula che non è la più congeniale ad approfondire nel
merito le questioni; per questo motivo, molte vicende trovano spazio
nella finanziaria, per la difficoltà di essere approfondite ed
essere meglio delibate.
Abbiamo qui, ad esempio, l'articolo 42 che, a mio giudizio, non
avrebbe alcun titolo per far parte del disegno di legge finanziaria,
perché non comporta risparmi, non è riferito a materia finanziaria,
non accelera la spesa; esso ha un contenuto di disciplina normativa
dell'articolo 39 della legge 2 del 2002. Guardate in che modo
disciplina. Non voglio riferirmi all'articolo nella sua interezza,
ma faccio due esempi, due riferimenti.
Inizio dal primo. Leggendo il secondo comma si evince che
l'Assessore regionale per il turismo e le comunicazioni è
autorizzato a promuovere e realizzare direttamente, anche mediante
convenzioni con enti pubblici e soggetti di organismi privati,
eventi e manifestazioni. Organizziamo direttamente, come
assessorato, eventi e manifestazioni. Poco ci manca che ci
trasformiamo in imprenditori. E' poco credibile, onorevole
Assessore al turismo - che in questo momento mi sta ascoltando - che
l'assessorato gestisca direttamente eventi e manifestazioni che,
suppongo, abbiano una grande rilevanza organizzativa poichè trattasi
di manifestazioni a carattere regionale. E' molto credibile che
tutto ciò avvenga secondo la procedura più avanti definita e cioè
attraverso convenzioni con organismi e soggetti privati, senza
alcuna gara, senza alcuna selezione. E' l'assessorato a gestire
direttamente grandi eventi e manifestazioni attraverso un soggetto
privato e glieli affida.
Siamo perfettamente in linea con tutto ciò che peraltro per
l'assessorato al turismo ed ai trasporti, mi pare, stia ormai
diventando una regola, perchè abbiamo visto in qualche articolo
precedente che questa stessa procedura è stata ipotizzata per altre
situazioni, ad esempio, quella relativa all'impiantistica sportiva.
Quindi, eliminiamo le gare? Stiamo dicendo questo? Eliminiamo le
gare per la selezione, per l'affidamento della gestione di eventi e
manifestazioni sportive che possono significare qualsiasi cosa? Se
in Sicilia dovessere nuovamente tenersi le Universiadi, potremmo
gestirle direttamente magari affidandole ad un ente privato senza
alcuna selezione? Mi chiedo a cosa miri questo articolo.
Inoltre, il fatto che tutto ciò avvenga in esecuzione e
realizzazione del Piano regionale delle manifestazioni, può trovare
significato nel fatto che tutto il Piano regionale viene gestito
direttamente per il tramite di un ente o soggetto privato. Cosa si
vuole fare in questa Regione? Mi chiedo quale sia la logica di tutto
ciò. Stiamo abbassando la soglia della trasparenza negli atti della
pubblica amministrazione regionale come mai era avvenuto nella
Regione siciliana.
Aggiungo, inoltre, che al comma terzo, vi è la ciliegina sulla
torta: l'assessorato regionale per il turismo può richiedere agli
operatori turistici di sostenere in tutto o in parte gli oneri di
partecipazione degli stessi alle manifestazioni turistiche promosse
o patrocinate dalla Regione. Può chiederlo alla luce di cosa? Del
fatto che l'Assessore provi simpatia nei confronti dell'operatore,
che l'operatori paghi la tangente o no? Si può capire come viene
disciplinata una materia così delicata?
Mi chiedo a discrezioni di cosa e di chi può essere fatta tale
richiesta? Qualcuno può spiegare all'Aula in che direzione ci stiamo
muovendo?
Onorevole Presidente, pensavo che la Presidenza dichiarasse
improponibile questo articolo perchè non è attinente alla materia in
questione. Si tratta di materia che attiene all'affidamento degli
appalti, perchè di appalti si tratta.
Nulla hanno di diverso, rispetto a tutto ciò che noi
normalmente affidiamo, come amministrazione, attraverso una
selezione. A volte richiediamo l'appalto per affidare un servizio di
200 mila euro e poi, magari, una cosa che costa quattro miliardi la
diamo, neanche con trattativa privata, ma per affidamento, così ad
intuito.
PRESIDENTE Devo dire che la materia del turismo e dello sport
non porta bene all'Aula, considerato che ieri ci sono stati dodici
deputati iscritti a parlare su un argomento simile, e già adesso ce
ne sono quattro.
MICCICHE' Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
MICCICHE' Richiamandomi all'intervento dell'onorevole
Capodicasa non posso fare altro che continuare a contestare questa
norma.
Con questa norma si vorrebbero espropriare tutti quei comuni
che effettuano grandi eventi di spettacoli, iniziative di richiamo
turistico nazionale, come per esempio la sagra del mandorlo in fiore
di Agrigento, il carnevale di Sciacca. Si arriverebbe al punto che,
per tutte le manifestazioni che hanno un richiamo grosso in Sicilia,
la gestione delle ditte che danno affidamento per la gestione degli
spettacoli o il supporto logistico delle manifestazioni, sarebbe
direttamente affidata dall'Assessore, il che va in contro tendenza
con la devolution, e con gli accentramenti delle competenze agli
enti locali. Da questo punto di vista faremmo un grosso passo
indietro.
Cioè, toglieremmo la competenza dei comuni e delle provincie
per tutte quelle iniziative che hanno carattere prettamente
localistico, territoriale. Credo che si farebbe un passo indietro
veramente esagerato.
Si va verso una sorta di privatizzazione dell'iniziativa
culturale, attraverso la grande organizzazione assessoriale. Cioè
l'Assessorato al turismo e spettacolo diventerà una grande
baraccopoli o un baraccone di iniziative, darà l'affidamento di un
miliardo, di mezzo miliardo o di tre miliardi per grandi eventi
indicando, in modo discrezionale, le ditte che dovranno assumere
l'onere di tale gestione, di tale iniziativa culturale o turistica.
Sono veramente sbalordito da questa proposta governativa. Ma
non solo, ciò che mi ha spinto a chiedere la parola - già
l'onorevole Capodicasa è stato abbastanza esauriente - è
l'emendamento 42.6 il quale recita: "al primo comma dell'articolo 42
sopprimere le parole da previo a siciliana".
Se non si sta attenti non capisce bene di cosa si tratta.
Praticamente: "entro il mese di giugno di ciascun anno l'Assessore
regionale per il turismo le comunicazioni e i trasporti, previo
parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale
siciliana, adotta con proprio decreto...", cioè si toglie la
competenza di quel controllo da parte dell'Assemblea regionale
siciliana, della competente commissione legislativa.
Noi deputati non abbiamo nessuna competenza - vero è che non
abbiamo potere di gestire direttamente l'iniziativa, che è di
competenza dell'Assessorato - però, chi ha scritto questo articolo
in precedenza pensava di dare un contentino all'Assemblea, ai
deputati, e adesso si vuole togliere persino questo. Come a dire:
voi dovete essere soltanto degli sciocchi esecutori dei nostri
ordini, dovete votare questo e basta, non vi spetta altro.
Onorevole Assessore, io non rivendico la spartizione della
torta, non faccio neppure parte di questa Commissione, quindi potrei
anche fregarmene, ma è il principio che non va bene.
Oggi si sta facendo questo ragionamento per la Commissione
competente, che viene esautorata quando già in precedenza era stato
previsto il contrario, domani si farà per altre Commissioni; cioè,
esautorare, togliere qualsiasi tipo di controllo di verifica da
parte dell'organo legislativo.
Questo è il motivo che mi ha spinto ad intervenire - già le
cose dette dall'onorevole Capodicasa erano esaurienti -, mi sembra
che dagli appalti dei lavori pubblici si passa agli appalti dei
lavori culturali. Oggi non si parla più di lavori pubblici - non è
più remunerativo dopo le vicende di tangentopoli - ormai, si fa il
meno possibile per quanto riguarda il settore dell'edilizia o dei
lavori pubblici. L'unica industria che è rimasta in piedi è quella
culturale, le manifestazioni di vari eventi con grande richiamo
regionale.
Capisco che questo può servire per incrementare il potere e il
controllo da parte dell'esecutivo - vero è che c'è questa tendenza
-, capisco anche che si cerca di diminuire il controllo da parte
dell'Assemblea, dell'organo di controllo e legislativo, però, non
capisco e non comprendo perchè si vuole togliere le competenze ai
comuni e alle provincie. Sarebbe un grosso guaio, ad esempio la
sacra del mandorlo in fiore e la sagra della pesca di Bivona, i
grandi eventi culturali che ci sono in Sicilia, la si toglie al
territorio, ma stiamo impazzendo
CASCIO assessore per il turismo, le comunicazione e i trasporti.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà
CASCIO assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo chiarire, perchè a
volte si parla senza conoscere bene la materia di cui si sta
trattando.
L'articolo 42, sostanzialmente, non modifica nulla della legge
già in vigore; l'unica cosa che va a modificare è la eliminazione
della soglia del trenta per cento.
Forse non sapete che, queste manifestazioni possono essere già
organizzate direttamente dall'Assessorato regionale al turismo,
secondo il piano di propaganda; esiste una soglia di sbarramento che
è del trenta per cento. Quindi, non cambia nulla rispetto alla
legislazione attualmente in vigore. C'è semplicemente una soglia di
sbarramento che prevede che il settanta per cento dei fondi
complessivi vadano utilizzati per le manifestazioni di promozione
della Sicilia, e il trenta per cento vengano utilizzati per
l'organizzazione, anche diretta, di manifestazioni sportive.
L'articolo 42 prevedeva di togliere il 30 per cento, e potere così
lasciare maggiore discrezionalità all'attività del Governo.
Per quanto riguarda, invece, la solidarizzazione dell'onorevole
Miccichè che faceva riferimento al sub emendamento soppressivo del
passaggio in Commissione - che, peraltro, proviene da un emendamento
della Commissione di merito -, si voleva semplicemente evitare di
allungare i tempi, perchè il piano regionale delle manifestazioni di
alto livello, che è finanziato nella misura 4,18 del POR, è un piano
che ha già un crono programma dal comitato di sorveglianza del POR.
Per cui, questo passaggio in Commissione avrebbe l'effetto di
allungare i tempi rischiando di perdere i fondi comunitari, e
sostanzialmente non sortirebbe nessuno effetto, perchè i criteri per
accedere a questo calendario di manifestazioni non sono criteri che
possono essere dettati né dall'Assessore né dalla Commissione,
sono criteri che vengono da regole comunitarie che non possono
subire modifiche né dal Governo né dalla Commissione parlamentare
ma provengono da una selezione accurata che fanno le aziende
provinciali del turismo, per cui non servirebbe assolutamente a
nulla.
Poichè mi rendo conto che il clima dell'Assemblea,
non è utile e produttivo, anzi, mi consiglia di non andare avanti su
questo argomento, mi faccio carico di presentare un emendamento
soppressivo dell'intero articolo 42.
PRESIDENTE Il Governo annuncia la presentazione di un
emendamento soppressivo dell'articolo 42. Chiedo se questo è
sufficiente a far venire meno la richiesta di intervento dei
colleghi che si erano iscritti a parlare.
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, onorevoli colleghi a questo punto
non intervengo più sul merito dell'articolo. Volevo soltanto
confermare quanto già espresso in IV Commissione, quando si è
esaminata la proposta di articolo aggiuntivo del Governo - nella
persona dell'assessore Cascio - e lo si è approvato così come
riportato sul testo.
Ho ascoltato con grande interesse l'intervento dell'onorevole
Capodicasa, ho ascoltato anche la replica del Governo che ha preso
per buono il parere soggettivo dell'onorevole Capodicasa. Il Governo
ritira un articolo che è già stato valutato dalla competente
Commissione legislativa; è stato approvato dalla maggioranza che
sostiene il Governo, ed è bastato un solo intervento in Aula da un
componente dell'opposizione per fare fare marcia indietro al
Governo. Credo che oggi abbiamo iniziato al meglio i lavori sulla
legge finanziaria.
CINTOLA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CINTOLA Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo fare una
brevissima riflessione.
Il Governo ha presentato nella legge finanziaria l'articolo 42,
la Commissione di merito ne ha discusso, e ne abbiamo parlato
abbondantemente anche in Commissione bilancio. Il previo parere
della Commissione che era stato inserito, obbligatorio e vincolante,
fu eliminato in Commissione bilancio, cioè, il parere andava bene,
ma non obbligatorio e vincolante.
Ritengo virtuose le osservazioni fatte dall'onorevole
Capodicasa, ma non confacenti al diritto già acquisito. Avendo
compreso che che si tratta soltanto di eliminare il 30% e basta, non
sono daccordo al ritiro e alla bocciatura dal parte del Governo del
suo stesso emendamento.
Sarei invece più propenso ad una riscrittura dell'articolo 42
che tenga conto della pubblicità - ancorché non è prevista nelle
regole precedenti -, stabilendo il da farsi attraverso un'asta
pubblica che avvenga nel giro di cinque o dieci giorni, in maniera
tale che ci sia maggiore trasparenza, quindi riscrivendo l'articolo
non annullandolo. Una trasparenza che serve agli altri, non a noi,
perché noi sappiamo, come maggioranza, come Governo di
centrodestra, che tutti questi ammennicoli non ci servono, perché
abbiamo una dirittura nel modo di amministrare che ci porta lontano
dalle tangenti e dalle commistioni con i privati.
Allora dico sì Dobbiamo andare avanti e riscrivere l'articolo
42, con un minimo di attenzione in più che il legislatore non aveva
previsto. Considerato che con l'articolo in questione altro non si
fa che togliere quel 30 per cento, basterebbe aggiungere una
normativa di due o tre righe, che possa dare una maggiore
trasparenza nei confronti dei terzi, dell'operato di questo Governo
di centrodestra. Io mi sentirei di accoglierla e di suggerirla al
Governo.
Ribadisco che è necessaria una riscrizione dell'articolo 42,
non la eliminazione, che può essere anche formulata nei cinque o
dieci minuti successivi, in modo che dia da un lato la trasparenza
e, perché no, preveda anche che il parere, quando viene richiesto
con urgenza alla Commissione, se non perviene entro i cinque giorni
successivi sia da considerarsi come se fosse reso.
CASCIO assessore per il turismo, le comunicazioni e
i trasporti. Non serve a niente. E' tecnicamente inutile.
CINTOLA E' da quando si dice che tecnicamente è inutile, che
politicamente è inutile, che c'è una Assemblea di 90 deputati eletta
dal popolo, sarà inutile e ripetitivo, non capisco.
E' come se ci fosse un distacco tra l'esecutivo e il
Parlamento. Io non lo riterrei inutile anche se può essere
pleonastico. Allora, riscriviamo l'articolo con un minimo di
trasparenza in più, lasciando il parere pleonastico della
Commissione parlamentare per questa simbiosi che noi cerchiamo e
vogliamo trovare tra esecutivo e Parlamento. Altro che togliere il
parere della Commissione, così come era previsto nell'emendamento
presentato dal Governo e che fa bene a ritirare.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, è stata presentato l'emendamento
soppressivo all'articolo 42 numero 42.7, a firma dell'Assessore
Cascio. Onorevole Cracolici è sufficiente?
CRACOLICI Signor Presidente se c'è l'emendamento soppressivo va
bene.
PRESIDENTE Onorevole Crisafulli per lei è sufficiente?
CRISAFULLI Per me va bene.
CAPODICASA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CAPODICASA Signor Presidente, onorevoli colleghi, accolgo
l'emendamento soppressivo del Governo. Anche io ne avevo presentato
uno, pertanto non posso che essere consenziente. Vorrei però
ricordare che l'articolo 39 della legge n. 2 del 2002, che
l'articolo n. 42 intendeva modificare, non prevede esattamente le
stesse cose.
Ma non stiamo discutendo oggi l'articolo 39 della legge n. 2
del 2002, lo abbiamo già fatto a suo tempo, cioè nella finanziaria
dell'anno scorso; e questo non fa togliere una virgola alle cose che
abbiamo detto poc'anzi e che avevamo già discusso l'anno passato.
Addirittura l'articolo 42 intende togliere quel minimo di
disciplina contenuta nell'articolo 39 cioè, in questo caso, lo si
intendeva sopprimere del tutto.
Vorrei aggiungere, però, onorevoli colleghi, che se l'Assessore
propone l'emendamento soppressivo, non lo fa in ossequio ad un
intervento dell'opposizione, lo fa probabilmente perchè si rende
conto che è azzardato insistere sull'argomento.
Onorevole Acierno, continua a fare l'ultimo giapponese. Lei ha
dichiarato che in Commissione la maggioranza di questo Governo ha
approvato l'articolo 42, e quindi non si può toccare più
Lei fa la conta di quanti interventi si svolgono per poi poter
modificare una posizione...
PRESIDENTE Onorevole Capodicasa, si rivolga all'Aula.
CAPODICASA Non è importante il contenuto degli interventi, per
lei è solo una questione di quantità?
Onorevole Acierno, prima di essere deputato regionale quale
Parlamento ha frequentato? Anche alla Camera mi risulta che gli
emendamenti dell'opposizione, se sono accoglibili, vengono accolti
ancorché la maggioranza in Commissione si fosse espressa in modo
diverso.
Ho fatto attenzione alle sue parole, ma ormai mi sono convinto
che è molto difficile ricondurla ad una buona creanza parlamentare.
Presidente io confermo il mio giudizio: quella forma di
affidamento, in questo campo, è una forma poco trasparente e
troveremo il modo, alla prima occasione, di rimetterla in
discussione.
BENINATI Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
BENINATI Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi riferisco
all'articolo 42, così come è stato esitato dalla Commissione. Devo
ricordare a tutti, maggioranza ed opposizione, che la Commissione
aveva trovato una serenità in questo articolo proprio con le parole
"previo parere della Commissione".
Pertanto devo dire che - sarà l'Aula, sarà la confusione - non
penso che qualunque altro meccanismo con questa cautela sia un
articolo che possa creare chissà cosa, quindi, illustre Governo, la
invito a ritirare l'emendamento soppressivo dell'articolo 42 e -
questa è una valutazione che forse poi farà, ma non sarò io a dirlo
- a dare il parere favorevole all'articolo 42.
Questa è la mia proposizione, perchè la Commissione aveva -
nella presentazione di questo articolo - ritenuto di essere cauta
proprio per quanto si è detto, inserendo le parole "previo parere
della Commissione".
Poi se questo parere serva effettivamente, è un altro discorso,
ma è stata una garanzia. Pertanto, con questa aggiunta, l'articolo
42 andava bene così come era stato formalizzato.
MOSCHETTO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
MOSCHETTO Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di
fare una precisazione, perché non credo che dallo stenografico
risulti che eravamo in fase di votazione, infatti era stato appena
annunciato l'emendamento 42.7 da parte del Governo soppressivo
dell'articolo 42. Quindi non eravamo in votazione.
PRESIDENTE No, onorevole Moschetto, la Presidenza aveva
precisato chiedendo ai deputati che si erano iscritti a parlare se
l'emendamento soppressivo fosse stato sufficiente per ritirare la
richiesta di intervento e passare direttamente al voto
dell'emendamento 42.7; poiché così era stato confermato alla
Presidenza si stava passando alla votazione dell'emendamento 42.7.
MOSCHETTO In ogni caso anziché parlare sull'ordine dei lavori,
chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
MOSCHETTO Signor Presidente, invito l'Assessore a rivedere la
propria posizione sull'emendamento 42.7 soppressivo dell'articolo
42.
Infatti, avendo discusso ampiamente in sede di Commissione e
condividendo l'emendamento 42.5, il semplice fatto che dal dibattito
sia emersa la non condivisione dell'emendamento 42.6 presentato dal
Governo, non credo che possa consentire il senso della discussione
altrettanto ampia, arrivando addirittura al ritiro di tutto quanto
l'articolato.
Pertanto, invito l'Assessore a ritirare gli emendamenti 42.7 e
42.6, a mettere ai voti il 42.5 e poi tutto l'articolo 42 nel testo
risultante.
CASCIO assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CASCIO assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
Signor Presidente, ritenevo che il dibattito fosse concluso, ma
visto che l'Assemblea ha ritenuto di continuarlo - e, in
considerazione anche degli spunti che vengono fuori dai componenti
della Commissione di merito, della IV Commissione, che su questo
articolo ha lungamente dibattuto e si è già pronunziata - ritengo
opportuno e doveroso, anche per rispetto nei confronti
dell'Assemblea che già si è espressa su questa materia, ritirare
l'emendamento 42.6 e l'emendamento 42.7.
CRACOLICI Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CRACOLICI Signor Presidente, onorevoli colleghi, in pochi minuti
abbiamo assistito ad una recita a soggetto. Non so se bisogna
chiedere ai colleghi se sulla base della quantità degli interventi,
si decida qual'è l'orientamento del Governo.
Ho molto rispetto dei lavori della Commissione, ma vorrei
capire nel merito l'articolo 42.
Nel 95 per cento del suo contenuto, infatti, è la
riproposizione netta dell'articolo 39 della legge n.2, salvo due
aspetti: uno è il famoso limite del 30 per cento, quindi in qualche
modo si penalizza la possibilità di sostegno a manifestazioni
sportive che prevedeva da un minimo del 20 fino a un massimo del 30
per cento; me la cosa che più mi ha colpito è l'estinzione della
possibilità e dell'autorizzazione data all'Assessore al turismo di
procedere anche mediante convenzioni per la realizzazione di
iniziative, in esecuzione del piano di propaganda che credo sia il
piano di comunicazione. Significa che la Regione con questo
articolo non si sta occupando di sport o di manifestazioni, sta
decidendo di utilizzare questa norma per estendere, attraverso la
stessa, attraverso la possibilità del procedimento in convenzione
l'affidamento diretto, del piano di comunicazione della Regione. Se
ho capito bene, questo è l'articolo. Perchè tutto il resto è acqua
fresca.
Vorrei capire il senso di questa norma
Si dice con questa norma, al secondo comma, di estendere dopo
la parola "eventi" la realizzazione di iniziative in esecuzione del
piano regionale di propaganda, col soggetto che l'Assessore
autorizza, a procedere mediante convenzione. Allora, onorevole
Assessore, suggerirei per evitare incomprensioni, intanto di
interpretazione di una norma, non per far valere i muscoli della
maggioranza o della minoranza, ma perchè è una norma che riscrive
ciò che esiste già ed è norma della Regione, di ritirare questo
articolo così come il Governo aveva annunciato. Procedere, quindi,
serenamente; così come è scritta è una norma che lascia adito a più
di un dubbio.
Non capisco il fatto del 20-30 per cento, l'Assessore me lo
spiega in un modo, io l'ho interpretato in altro modo
Insomma, le norme, al di là delle convinzioni dell'Assessore,
devono essere leggibili per qualunque cittadino, sulla Gazzetta
Ufficiale.
Pertanto, ritengo sia opportuno soprassedere ed invito il
Governo a ritirare questo articolo.
FERRO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FERRO Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto
stabilire quanto meno la condivisione di un metodo di lavori
parlamentari. Noi abbiamo un articolato, degli emendamenti, dei
pareri espressi dalle Commissioni. Se tutto questo fosse
sufficiente, non ci sarebbe bisogno di stare qui in Aula a discutere
articolo per articolo, emendamento per emendamento.
Alla fine bisogna confrontarci per vedere se le posizioni anche
differenti che ci possono essere nel merito delle singole questioni,
possono essere modificate o meno in un senso o nell'altro, che
appartengano alla maggioranza o che appartengano alla minoranza.
Perchè ogni volta che si affronta un tema, qualunque esso sia, c'è
una sorta di vulnus, francamente a dir poco incomprensibile per
chiunque svolga normalmente e serenamente il ruolo di parlamentare.
Nel merito della questione, non condivido il metodo con il
quale l'Assessore sta trattando questo articolo, per due questioni
fondamentali.
La prima questione è quella dell'affidamento diretto legato
alle manifestazioni; a me non scandalizza nulla tuttavia vorrei
fare chiarezza. L'affidamento diretto alla manifestazioni può
essere condiviso solo nella misura in cui ci siano manifestazioni
come si svolgono in Sicilia di cui è titolare un soggetto ben
definito da parte, in questo caso se parliamo di manifestazioni
sportive, delle federazioni sportive. Un esempio per tutti, gli
Internazionali di tennis: è certo che la titolarità di quel torneo
appartiene al Circolo del Tennis di Palermo. In questo caso
l'affidamento diretto lo ritengo comprensibile. Ma l'affidamento
diretto vincolato a chi ha la titolarità della manifestazione è un
conto, Assessore, l'affidamento diretto per tutti è un altro conto,
perchè poi significa che oltre le manifestazioni che hanno un
titolare ce ne sono mille altre che si possono fare con lo stesso
metodo che quanto meno è discutibile.
La seconda questione, è già stata sollevata dall'onorevole
Cracolici, mi riferisco al piano di propaganda con affidamento
diretto.
Onorevole assessore, lei saprà senz'altro, qual è la cifra a
cui ammonta il piano di propaganda, credo corrisponda a svariati
miliardi, lei si assume la responsabilità di propagandare l'immagine
della Sicilia, scegliendo personalmente, indipendentemente dai
soggetti che in qualche modo sono in grado di portare offerte
diverse per essere esaminate, procedendo, quindi, a una sorta di
gara che possa permettere alle aziende di essere competitive e in
fondo alla Regione Siciliana di guadagnarci per aver avuto un
servizio reso in modo adeguato.
Il problema non è sopprimere l'articolo o meno, presentare un
emendamento o non presentarlo. Sarebbe, forse, utile una riscrittura
che tenga conto delle questioni che stiamo ponendo responsabilmente,
con grande senso della misura e senza giocare sulle divisioni
altrui. Questo, ripeto, credo possa essere utile ai fini di
impostare bene una programmazione di attività sportive e culturali
per i prossimi anni, che dia certezza agli operatori, ma anche
certezza di qualità della proposta che il Governo dovrebbe fare.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo
procedendo in maniera un pò atipica rispetto alla discussione e
all'approvazione di questo emendamento. Abbiamo assistito a brusche
accelerazioni, a repentine frenate e ad una ulteriore
accelerazione. E' stato citato, più volte, il lavoro fatto dalla
Commissione di merito, onorevole Assessore, e la motivazione del
ritiro è stata giustificata con un voler garantire legittimazione al
lavoro svolto dall'Assemblea, ma per Assemblea lei intendeva, se non
sbaglio, il lavoro fatto in Commissione. E quindi bisogna con
puntualità riportarsi al dibattito svolto all'interno della
Commissione di merito, a cui chiaramente lei ha partecipato.
Apprezziamo, innanzitutto, che lei abbia ritirato la proposta
del Governo di eliminare l'obbligatorio, ma non vincolante parere
della Commissione di merito. Quello era stato un emendamento
proposto da alcuni deputati di opposizione, che non contraddice,
secondo noi, la procedura comunitaria così come lei ha fatto
riferimento, perché una volta individuato il decreto, le procedure
comunitarie potranno essere - assessore mi corregga se sbaglio -
adottate esclusivamente rispetto agli eventi che sono inseriti
all'interno del decreto che viene emanato, previo parere, torno a
ripetere, obbligatorio ma non vincolante della Commissione. Quindi,
questo sicuramente è apprezzabile.
Abbiamo contestato in quella sede, e quindi è naturale che
anche qua si riproducano le eccezioni fatte già in sede di
Commissione di merito, rispetto invece alle procedure per
l'affidamento degli eventi individuati attraverso il suo decreto.
Ritengo che una soluzione, forse non è stata apprezzata per
l'eccessivo disinteresse che l'Aula dimostra nei confronti di chi
interviene, l'abbia suggerita l'onorevole Cintola. Sono vere le
considerazioni che muovono il Governo nel presentare questo
articolo, perché è vero, probabilmente, che il limite del 30 per
cento sia a volte troppo vincolante rispetto all'azione di Governo,
ma sono altrettanto vere le esigenze di pubblicità e trasparenza
evidenziate dall'onorevole Capodicasa.
L'onorevole Cintola aveva fatto una proposta, ritengo saggia, e
aveva chiesto che venisse ritirato il secondo comma e che fosse
inserito qualche emendamento o, comunque, qualche intervento che
garantisse quelle che sono le esigenze evidenziate dagli interventi
di tutti i deputati dell'opposizione.
Pertanto, faccio mia la proposta dell'onorevole Cintola e cioé
chiedere un ulteriore colpo di scena a quest'Aula dopo il ritiro
dell'emendamento, il ritiro del ritiro dell'emendamento e, quindi,
sospendere l'esame di questo articolo e verificare se c'è la
possibilità, in un clima sereno, di poter coniugare le due esigenze:
quella di non vincolare eccessivamente il Governo nel dare
esecuzione a ciò che è stato previsto, previo parere della
Commissione; e garantire la pubblicità e la trasparenza, cosa che
ritengo sia richiesta dalla coscienza di tutti i deputati.
ODDO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ODDO Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel condividere
l'intervento dell'onorevole Cracolici volevo un attimo ritornare su
quanto sollevato dall'onorevole Capodicasa e fare un esempio
concreto.
Nella parte dove si dice che: 'l'Assessore può 'affidare
direttamente o, comunque, mediante convenzione con enti pubblici e
soggetti ed organismi privati' si aggiunge poi di 'comprovata
esperienza, capacità tecnica e finanziaria'.
Dunque, mi chiedo e chiedo al Governo: la comprovata capacità
tecnica e finanziaria da chi è valutata sostanzialmente? Mi do una
risposta immediata E' valutata dagli stessi uffici
dell'Assessorato. In base a cosa? In base a un provvedimento che,
evidentemente, qui non è sancito e che poi necessariamente dovrà
esserlo.
Allora, questa norma non solo si presenta dal punto di vista
della sua attuazione assolutamente incerta, ma c'è un altro punto
che va assolutamente sottolineato: non è possibile adottare un
sistema di questo tipo che va all'affidamento diretto, alla
convenzione, eludendo qualsiasi modello più o meno vigente che si
richiama ad altre leggi di sistema legato a procedure di evidenza
pubblica.
Questo è il punto essenziale della discussione, cioè non è
possibile che noi affidiamo il tutto nelle mani dell'Assessore
Cascio - in questa occasione - o altri assessori che verranno nel
momento in cui in base a, non si capisce bene quali criteri e non si
capisce bene a quale valutazione, si può decidere di affidare
direttamente un determinato tipo di spesa di questa natura che ha
anche una sua importanza non solo per quanto concerne il piano
regionale, come richiamava il collega Cracolici, ma per quanto
concerne anche il livello e la qualità degli interventi stessi.
Allora un sistema che si richiamava a procedura di evidenza
pubblica è assolutamente necessario e aggiungo è necessario anche
perchè l'amministrazione pubblica deve comunque da questo punto di
vista attestarsi a qualche procedura che permetta un possibile
risparmio.
Cioè non possiamo convincerci che dinanzi a questo articolo
siccome è comunque più o meno uguale all'articolo richiamato della
precedente finanziaria (l'articolo 39) non viene sollevato un
problema che è assolutamente essenziale e centrale.
Non è possibile Su questo evidentemente bisogna chiaramente
dire chi è favorevole ad affidare, in questo modo, servizi di questa
natura, così delicati.
Inoltre, si permette di impegnare spese rilevanti, infatti,
sappiamo cosa significa piano regionale di propaganda, sappiamo cosa
significano gli altri servizi di cui si sta parlando.
Allora procedura di evidenza pubblica; risparmio della pubblica
amministrazione; comparazione in termini di qualità dei progetti che
vengono presentati da parte di coloro che operano in questo settore.
Questi sono i modelli che si possono più o meno condividere.
Onorevole Assessore, si riscriva questo articolo
Si inserisca una procedura di evidenza pubblica senza
inventarci niente che possa richiamare a leggi vigenti.
Facciamo in modo che si privilegi la qualità progettuale.
Bisogna risparmiare qualcosa, mi pare che la pubblica
amministrazione questo dovrebbe farlo senza che nessuno lo chieda.
Solo in questo caso avremmo fatto un buon lavoro con tutto il
rispetto nei confronti dei colleghi che l'hanno fatto in altre sedi.
LEONTINI Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
LEONTINI Signor Presidente, volevo precisare che richiedo
l'accantonamento dell'articolo 42, tenendo conto anche di alcune
riflessioni fatte in Aula, fermo restando però che alcune delle
motivazioni sollevate in questo momento sono aggiuntive,
artificiose. Infatti, l'attuale modalità di espletamento e di
attuazione delle manifestazioni è assolutamente quello che in questo
momento strumentalmente in Aula si finge di contestare; attualmente
l'Assessore regionale al turismo agisce secondo queste modalità fino
ad ora non contestate.
Ora si stanno contestando perchè c'è un dibattito in Aula.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi l'articolo 42 è momentaneamente
accantonato.
Si riprende l'esame dell'articolo 41.
CASTIGLIONE assessore per l'agricoltura e le foreste. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CASTIGLIONE assessore per l'agricoltura e le foreste. Signor
Presidente, per quanto riguarda l'incarico di dirigente generale
dell'ESA, bisognerebbe aggiungere dirigenti generali
dell'amministrazione regionale.
Quindi limitarlo ai dirigenti generali, non ai dirigenti così
come opportunamente è stato rilevato.
Pertanto, mi accingo a presentare un emendamento aggiuntivo: ai
dirigenti aggiungere dirigenti generali.
CRISAFULLI Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CRISAFULLI Signor Presidente, l'idea dell'Assessore sarebbe
quella di emendare l'emendamento del Governo, specificando
all'ultimo periodo: dirigenti generali della Regione siciliana.
Vorremmo il testo, non si votano le opinioni, si votano i
testi.
PRESIDENTE Comunico che è stato presentato dal Governo il
seguente subemendamento: aggiungere alla parola "dirigenti" la
parola "generali".
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 41.2 a firma del Governo. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 41, nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 41.3, è spostato ad altre parte dell'esame del
disegno di legge.
Si passa all'articolo 43. Ne do lettura:
Art. 43.
Assegnazioni agli enti locali
1. Per il triennio 2003 - 2005 le assegnazioni annuali a
favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni
amministrative conferite in base alla vigente legislazione e
a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in
745.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con
popolazione superiore a 5000 abitanti, ad esclusione dei
comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5 per
cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di
almeno lo 0,50 per cento o nella maggior misura che sarà
deliberata dalla conferenza Regione-autonomie locali, a spese
di investimento.
2. Per l'esercizio 2003 l'assegnazione a favore delle
province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative
conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di
sostegno allo sviluppo, è determinata in 144.634 migliaia di
euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore alle stesse attribuito ai sensi
dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2,
stimato definitivamente in 60.000 migliaia di euro, ed è
destinata, per una quota pari almeno al 5 per cento, con
l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo
0,50 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata
dalla conferenza Regione-autonomie locali, a spese di
investimento.
3. Le quote dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 da
assegnare in conto capitale possono essere destinate al
pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli
enti per il finanziamento di spese di investimento.
4. Per l'esercizio 2004 l'assegnazione annuale alle
province è ridotta in base ad una stima, pari a 60.000
migliaia di euro, del gettito dell'anno 2003. Sulla base dei
dati finali dell'anno 2003, comunicati ai sensi dell'articolo
10, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2,
è determinata la riduzione definitiva della medesima
assegnazione. L'Assessore al Bilancio e alle Finanze provvede
alle conseguenti variazioni di bilancio.
5. A decorrere dall'esercizio 2005 le assegnazioni
annuali a favore delle province per lo svolgimento delle
funzioni amministrative conferite in base alla vigente
legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, sono
determinate detraendo allo stanziamento previsto nel bilancio
regionale per l'anno 2001 un importo corrispondente alle
somme complessivamente introitate dalle stesse province
nell'anno 2003 per effetto delle disposizioni dell'articolo
10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
6. All'articolo 76, comma 4, della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, dopo le parole 'Un'ulteriore somma pari
15.494 migliaia di euro' sono aggiunte le parole 'da
iscrivere in un apposito capitolo di spesa.'.
7. Al comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2 è aggiunto il seguente comma:
'1 bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali
la somma di 3.000 migliaia di euro viene destinata quale
contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento
del servizio di trasporto rifiuti via mare'.
8. Per il triennio 2003-2005 continua ad applicarsi la
disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni.
9. La conferenza Regione-autonomie locali determina la
percentuale a valere sui fondi di cui al comma 1, da
destinare da parte dei comuni alla partecipazione finanziaria
per l'attuazione degli interventi e dei servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari connesse all'attuazione
della legge 8 novembre 2000, n. 328.
10. All'articolo 2 comma 4 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2 le parole 'pari all'1 per cento' sono sostituite
dalle parole 'pari al 3 per cento'.
11. I residui attivi relativi ai trasferimenti regionali
sono esclusi, analogamente ai residui derivanti dai
trasferimenti erariali, dal computo della somma totale dei
residui attivi di fine esercizio che concorrono
all'accertamento della condizione di ente locale
strutturalmente deficitario ai sensi delle vigenti
disposizioni statali.
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
dagli onorevoli Barbagallo ed altri 40.1 e 43.2; dal Governo 75.G e
75.G bis; dagli onorevoli Zago ed altri 43.3; dall'onorevole
Giannopolo 40.5; dall'onorevole Ardizzone 43.1; dall'onorevole
Giannopolo ed altri 40.3.
SPEZIALE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPEZIALE Signor Presidente, questo articolo è stato uno dei
punti di discussione che noi abbiamo sviluppato nell'ambito dei
lavori della Commissione e già in quella sede è stato modificato.
Tuttavia rimane ancora per noi irrisolta una questione che
riguarda i trasferimento nei confronti delle province regionali le
quali hanno lamentato più volte che la norma così come è stata
esitata non soddisfa le loro esigenze.
Esiste una modifica sostanziale del tasso di trasferimenti nei
confronti delle province ed il Governo fa riferimento in modo
specifico al fatto che adesso alle province sono state assegnata da
parte di una norma nazionale quote aggiuntive che aumentano il
gettito di riscossione delle province.
Da parte dei Presidenti delle province ci viene segnalato che
il gettito complessivo che deriverebbe dal nuovo introito previsto
diciamo dalla norma nazionale che decurta di fatto i trasferimenti
dell'anno 2002, non coprirebbe il mancato trasferimento da parte
della Regione Siciliana.
Il Governo è distratto, infatti ha sostenuto che il monte
trasferimenti alle province sarebbe rimasto invariato rispetto al
2002. Avendo fatto una operazione in cui si dice: decurto la somma
ma viene compensata dagli introiti derivanti dall'applicazione della
normativa nazionale, da parte dei Presidenti della provincia ci
viene comunicato invece che c'è stato un errato calcolo da parte del
Governo regionale.
Mi chiedo se non sia il caso a questo punto se il Governo
mantiene l'orientamento di mantenere inalterato il tasso di
trasferimento nei confronti alle province, di accantonare questo
articolo verificare e quantificare qual è il tasso di trasferimenti
che deve essere effettuato nei confronti delle province alla luce
dell'applicazione della nuova norma e degli introiti già avuti nel
2002 da parte delle province e se, come sostengono le province, c'è
una riduzione ed una contrazione dei trasferimenti, trovare il modo
come compensare.
Se da parte del Governo invece ci viene dimostrato, nell'ambito
di valutazioni aritmetiche, che i trasferimenti che il Governo
riduce vengono adeguatamente compensati dal nuovo provvedimento
nazionale che fra l'altro nel resto delle province italiane si
applica dal 1999, nulla quaestio.
Cioè noi non solleviamo il problema. Se invece il calcolo
dimostra che c'è una riduzione dei trasferimenti noi riteniamo che
l'articolo vada accantonato, riquantificato e riadeguando i
trasferimenti nei confronti delle province.
PAGANO assessore per il bilancio e le finanze. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
PAGANO assessore per il bilancio e le finanze. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, in maniera sintetica perché su
questo argomento abbiamo discusso in sede ANCI, in sede di
Conferenza regionale autonomie locali, veramente a lungo, onorevole
Speziale.
Si tratta di un finto problema giacché le provincie continuano
a richiedere una differenza di 60 milioni di euro che, secondo il
loro parere, vengono meno a seguito della compensazione da parte
dello Stato, della finanziaria del 1999.
Noi abbiamo dimostrato sia tecnicamente che operativamente che
nulla è venuto meno. Il motivo per cui abbiamo scritto la norma
esattamente in questi termini, condivisa, in sede di Conferenza
regioni-autonomie locali anche dai rappresentanti delle provincie, è
perchè in questa maniera diamo garanzie e certezze alle provincie
stesse, qualora dovesse nascere un contenzioso fra noi e lo Stato
per il recupero delle somme, in questo modo possiamo garantirlo.
Ripeto, posso assicurare che politicamente, intendendo per
politicamente in gli organi politici di rappresentanza che hanno
discusso con il Governo della Regione, il problema è stato
chiarito.
Ritengo, quindi, che la norma proposta è assolutamente
sufficiente a garantire tutto Se dovesse servire al Parlamento
ulteriore garanzia, possiamo confermare che qualora il contenzioso
dovesse sortire effetti negativi, il Governo stesso restituirà le
somme.
BARBAGALLO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
BARBAGALLO Signor Presidente, gli Enti locali siciliani vivono
una fase di grande difficoltà; non sfugge a nessuno che soprattutto
i comuni più piccoli non riescono spesso ad erogare servizi
necessari e indispensabili per la popolazione.
Nel bilancio di questo anno stiamo decurtando per gli Enti
locali, ulteriore somme rispetto a quelle corrisposte per il 2002.
Sono firmatario di un emendamento che prevede un aumento,
proprio perché la politica per le autonomie locali dovrebbe
caratterizzare l'impegno di una Regione che si rende conto delle
difficoltà oggettive dovute al patto di stabilità nazionale e anche
al patto di stabilità regionale che introduce elementi di grande
rigidità anche in ordine alla tipologia di spesa.
Mi auguro non si verifichi quanto accaduto lo scorso anno: gli
Enti locali hanno ricevuto circa trecento miliardi a fine anno, in
quanto lo stanziamento iniziale era inferiore di almeno il 20 per
cento rispetto a quello dell'anno precedente.
Lo stanziamento per gli Enti locali venga adeguato attraverso
l'accoglimento del mio emendamento.
ARDIZZONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà
ARDIZZONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per
illustrare, molto brevemente, l'emendamento da me sottoscritto.
Ho il dovere di evidenziarlo nella qualità di Presidente di
Commissione. Probabilmente l'onorevole Beninati è più fortunato o
sicuramente più bravo, infatti, in quarta Commissione era stato
inserito un emendamento all'articolo 42 che prevedeva il parere
preventivo della Commissione stessa. Sicuramente per un errore
materiale di riscrittura, non me lo ritrovo nell'articolato che è
stato presentato all'Aula. Mi riferisco all'emendamento 43.1;
all'unanimità la Commissione aveva approvato questo emendamento.
Si prevedeva che la Commissione si pronunciasse, in maniera non
certamente non vincolante, sul decreto dell'Assessore regionale agli
enti locali, che stabiliva la misura, la durata e la modalità di
erogazione dei contributi previsti dal comma quattro.
Ricordo a me stesso che si tratta di quei contributi che sono
destinati agli Enti locali che versano in condizioni di disagio.
Un emendamento del Governo, estende alla gestione ed alla
realizzazione di forme associative e di cooperazione, si tratta di
un 5 per cento che viene accantonato e che nella
disponibilità dell'Assessorato agli Enti locali.
Vorrei subito precisare che la Commissione non intende
assolutamente esercitare soltanto una funzione di controllo, ma
esige, attraverso l'approvazione di questo emendamento, la
possibilità di avere quantomeno delle informazioni, perché le
ritiene importanti per legiferare.
Abbiamo più volte chiesto - ed in proposito abbiamo visto la
buona volontà dell'Assessore D'Aquino, gliene va dato atto - ai
funzionari di avere cognizione dei contributi straordinari che erano
stati, a mio avviso, legittimamente e giustamente assegnati ai 390
enti locali ed alle nove province della Regione siciliana.
Per legiferare, ripeto, c'è bisogno di informazioni
Questo è un passaggio importante che permetterà alla
Commissione di merito di avere quante più informazioni dettagliate
possibili sulle modalità di assegnazione di questi fondi; essa
legifererà meglio, contribuendo proprio a quelle forme associative
di aggregazione e di cooperazione tra gli Enti locali che
favoriscono la riduzione dei costi.
Sono convinto che l'assessore Pagano - e lo stesso assessore
D'Aquino, così come diligentemente ha fatto poc'anzi l'assessore
Cascio - possa soltanto esprimere parere favorevole in ordine a
questo emendamento.
SPEZIALE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPEZIALE Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
soltanto per ottenere un chiarimento. In seguito all'applicazione
del decreto legislativo nazionale numero 446, abbiamo stabilito di
decurtare i trasferimenti alle province. Essendo stata questa una
norma attuata nelle altre province nazionali dal 1999, in Sicilia
dal 2002, e potendo oggi, nel 2003, 'consuntivare' gli introiti
delle province, possiamo stabilire quanto dobbiamo compensare e se
gli introiti che le province hanno ricevuto in applicazione di
questa norma coprono interamente la riduzione del trasferimento che
stiamo provvedendo con l'attuale legge.
Per cui la mia proposta di accantonamento non derivava dal
fatto che il Governo dichiari politicamente 'poi vedremo', ma che
quantifichi, faccia sapere quanto le province hanno introitato nel
2002 in applicazione di tale norma; soltanto dopo che abbiamo
quantificato possiamo stabilire se quanto hanno introitato copre la
riduzione del trasferimento che effettuiamo, quindi facciamo
soltanto un calcolo aritmetico e matematico. Non capisco perché
non si può accantonare. Fornisca al Parlamento questi dati,
dopodiché lo approviamo.
PRESIDENTE L'emendamento 40.1 è improponibile.
Si passa all'emendamento 75.G al comma 6, a firma del Governo.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 43.3.
ZAGO Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 40.5. Lo pongo in votazione.
SPEZIALE Lo faccio mio.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
PAGANO assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 43.1, a firma dell'onorevole
Ardizzone. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
PAGANO assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 43.2.
BARBAGALLO Chiedo l'accantonamento.
PRESIDENTE L'emendamento 43.2 è momentaneamente accantonato.
Si passa all'emendamento 40.3 a firma degli onorevoli
Giannopolo e Speziale. Lo pongo in votazione.
Il parere del Governo?
PAGANO assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Contrario
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 75.G (dopo il comma 11). Lo pongo in
votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 75.G (aggiuntivo). Lo pongo in
votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 75.G bis. Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(E' approvato)
Preciso che l'emendamento 40.3 è da considerarsi aggiuntivo e,
pertanto, sarà trattato successivamente.
Pongo in votazione l'articolo 43 nel testo risultante.
SPEZIALE Chiedo il voto segreto.
PAGANO assessore per il bilancio e le finanze. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
PAGANO assessore per il bilancio e le finanze. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione
dell'intera Aula.
Prendo atto, del fatto che l'opposizione, nella persona
dell'onorevole Speziale, ha avanzato la richiesta di procedere a
votazione segreta sull'articolo 43. Ricordo che questo articolo è
fondamentale, perché rappresenta l'impalcatura dell'intera manovra
finanziaria oggi al nostro esame. Vorrei ricordare, anche
all'opposizione, che questo articolo non è un articolo qualsiasi.
Le fondamenta di questa legge finanziaria poggiano essenzialmente su
questo articolo. Quindi, comprendo che la finalità dell'opposizione
potrebbe essere destabilizzante, però, nel caso specifico, siccome
la non approvazione di tale articolo minerebbe l'intera manovra
invito, con senso di responsabilità, a non operare in tal senso. E'
comunque dovere del Governo rappresentare in maniera chiara il
significato del voto a cui si accinge l'Aula.
SPEZIALE Ribadisco la mia richiesta di procedere a votazione
segreta.
PRESIDENTE Prendo atto di tale richiesta.
PAGANO assessore per il bilancio e le finanze. Chiedo la
sospensione di cinque minuti.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi la seduta è sospesa per cinque
minuti.
(La seduta sospesa alle ore 19.40, è ripresa alle ore 19.42)
La seduta è ripresa.
CONGEDI
Comunica che sono pervenute richieste di congedo relative agli
onorevoli Granata, Stancanelli, Mancuso, Lo Giudice, Cristaudo,
Nicotra, Misuraca e D'Antoni.
Non sorgendo osservazioni, i congedi si intendono accordati.
Pongo in votazione l'articolo 43.
SPEZIALE Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto.
VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO DELL'ARTICOLO 43.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, essendo la richiesta appoggiata
a termini di Regolamento anche dagli onorevoli Cracolici, Oddo,
Zago, Panarello, Raiti, Ferro, Capodicsa e Villari, indico la
votazione per scrutinio segreto dell'articolo 43.
Dichiaro aperta la votazione.
Invito gli onorevoli deputati a munirsi di scheda per il voto
segreto.
Onorevoli colleghi, anche per evitare che si ripresenti il
solito problema del sistema che non funziona perchè la scheda è
stata collocata male o perchè qualche collega anziché premere nel
senso giusto spinge i tasti colorati che si vedono all'interno del
box della votazione, esplicito ulteriormente il significato del voto
e la procedura per la votazione, anche per accogliere la proposta
avanzata ieri dall'onorevole Vicari di effettuare un breve corso di
qualificazione professionale relativamente al voto.
Votiamo l'articolo 43 con il parere favorevole del Governo e
della Commissione.
Chiarisco il significato del voto: chi vota verde vota a favore
dell'articolo, chi vota rosso voto contro l'articolo, chi vota
bianco si astiene.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
RISULTATO DELLA VOTAZIONE
PRESIDENTE Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
segreto:
Presenti e votanti 64
Maggioranza 33
Favorevoli 42
Contrari 20
Astenuti 2
L'Assemblea approva.
Si passa all'articolo 44. Ne do lettura:
Art. 44.
Programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche.
Proroga termine
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito
dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 per
l'anno 2003 il programma triennale e l'elenco annuale delle
opere pubbliche sono adottati, anche separatamente
dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 30
giugno 2003.
Comunico che è stato presentato l'emendamento 44.1
dell'onorevole Panarello.
CRACOLICI Mi sembra un emendamento tecnico
PANARELLO Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione
l'articolo 44.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 45. Ne do lettura:
Art. 45.
Autorizzazione utilizzo risorse trasferite
1. Le risorse finanziarie trasferite agli enti locali per
le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 23
gennaio 1998, n. 3, relative agli esercizi finanziari 2000 e
2001, possono essere utilizzate negli anni 2003 e 2004.
Comunico che è stato presentato l'emendamento 45.1 degli
onorevoli Crisafulli ed altri. Lo pongo in votazione. Il parere del
Governo?
PAGANO assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'articolo 45.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 47 che era stato accantonato. Ne do
lettura:
Art. 47.
Sostegno delle piccole e medie imprese
1. L'IRCAC è autorizzato ad erogare alle piccole e medie
imprese rientranti nei limiti dimensionali stabiliti dalla
disciplina comunitaria, che operano nei settori
dell'industria vetraria, tessile, cartaria e delle materie
plastiche, prestiti a tasso agevolato per far fronte alle
spese di avvio dell'attività e di gestione, compresa la
formazione di scorte. L'agevolazione è concessa alle imprese
che hanno realizzato nuovi insediamenti produttivi
avvalendosi dei finanziamenti della legge 9 dicembre 1992, n.
488, secondo l'ordine cronologico di approvazione delle
relative graduatorie.
2. Nei limiti fissati dal Regolamento CE 69/01 della
commissione 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti de minimis,
il prestito erogato al tasso dell'1 per cento per un importo
non superiore al predetto contributo pubblico ottenuto ai
sensi della legge n. 488 del 1992. Il prestito ha una durata
di trentasei mesi e può essere rinnovato per lo stesso
periodo sussistendo le condizioni economiche e finanziarie
dell'impresa.
3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 per lo stesso
importo massimo può essere concessa, su richiesta
dell'impresa, in forma mista in parte come prestito a tasso
agevolato e per la restante parte con il contributo a fondo
perduto.
4. Per le finalità del presente articolo l'IRCAC utilizza
le disponibilità del fondo a gestione separata istituito con
l'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni.
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti
allegati: dagli onorevoli Ortisi ed altro 47.3; dall'onorevole
Incardona 47.5 e 47.4; dagli onorevoli Tumino ed altri 47.2; dalla
Commissione 47.1; dall'onorevole Giannopolo 47.6; dal Governo 47.7 e
47.7.1; dagli onorevoli Incardona ed altri 47.8.
Si passa all'emendamento 47.3. Lo pongo in votazione.
Il parere del Governo?
PAGANO assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 47.5. Lo pongo in votazione.
Il parere del Governo?
PAGANO assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Non sorgendo osservazioni, l'articolo 47 con i relativi
emendamenti è accantonato.
Si passa all'articolo 48. Ne do lettura:
Art. 48.
Rimborso anticipazioni consorzi ASI
1. Al fine di consentire la risoluzione dei contenziosi,
sulla base di lodi arbitrali e/o decisioni giurisdizionali,
relativi all'acquisizione di aree mediante espropriazione o
derivanti dalla realizzazione di infrastrutture,
indipendentemente dall'ente finanziatore, l'Assessore
regionale per l'industria è autorizzato a prorogare i termini
di restituzione delle anticipazioni concesse ai consorzi per
le aree di sviluppo industriale ai sensi dell'articolo 26
della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, anche se non
ancora utilizzate. La proroga dei termini per la restituzione
delle anticipazioni non può superare cinque anni.
2. I consorzi per le aree di sviluppo industriale
devono predisporre un piano di rientro delle anticipazioni a
partire dal terzo anno. Alla scadenza della proroga
l'Assessorato regionale dell'industria provvede al recupero
delle somme anticipate e non ancora rimborsate mediante
compensazione con i contributi a qualsiasi titolo concessi ai
sensi dell'articolo 29 della legge regionale 4 gennaio 1984,
n. 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 al capitolo di spesa 642402
del bilancio della Regione non si applicano i commi 2 e 3
dell'articolo 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Ardizzone ed
altri l'allegato emendamento 48.1.
ARDIZZIONE Chiedo di illustrare l'emendamento.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ARDIZZONE Signor presidente, onorevoli colleghi, con questo
emendamento a firma anche degli onorevoli Lo Monte e Ioppolo, si
intende esplicitare in maniera più chiara, per evitare poi problemi
nel momento dell'applicazione dell'articolo stesso, che esso è un
articolo virtuoso, in quanto offre la possibilità di anticipare, da
parte dell'assessore per l'industria, ai Consorzi ASI quelle somme
occorrenti all'acquisizione anche mediante espropri, o meglio come
recita la legge "riterrei necessari per l'insediamento e
l'ampliamento degli insediamenti propri industriali".
Ricordo che in base ad una modifica del Codice di procedura
civile, peraltro non tanto recente, le decisioni giurisdizionali già
di primo grado sono esecutive; siccome poi possono nascere
ulteriori contenziosi, vorrei sapere dall'onorevole Pagano che cosa
si intende per decisioni giurisdizionali. La invito ad ascoltarmi.
Quindi, ritengo opportuno inserire le parole 'di primo grado'; un
altro inserimento riguarda la realizzazione anche in concessione
perché dobbiamo ricordare che i consorzi, nella gran parte dei
casi, intervengono attraverso i concessionari. Al fine di evitare
un contenzioso e per esplicitare meglio la norma è stato presentato
questo emendamento.
PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento 48.1. Il parere
del Governo?
PAGANO assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 48 nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 49. Ne do lettura:
Art. 49.
Disposizioni per il settore agricolo
1. In relazione all'assegnazione a favore della Regione,
disposta in attuazione del comma 4 octies, dell'articolo 13,
del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella
legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche ed
integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le
finanze è autorizzato, per l'anno 2003, ad effettuare
operazioni finanziarie per l'attualizzazione del relativo
credito. L'entrata derivante dalle operazioni finanziarie di
cui al presente comma è vincolata al finanziamento degli
interventi previsti dai commi 4 bis e 4 ter del medesimo
articolo 13, nonchè dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. Al cofinanziamento regionale degli interventi di cui
al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dal comma 2,
dell'articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e
successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli istituti ed enti anche regionali esercenti
l'attività creditizia possono prorogare, con durata
concordata tra le parti, non oltre la data del 30 giugno 2004
le passività di carattere agricolo, nonché i ratei relativi
ai prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole
e bestiame in scadenza entro il 31 dicembre 2003, ancorchè
già prorogati purchè contratti anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti
allegati: dal Governo 75.G bis (al comma 3); dall'onorevole
Incardona 49.1 e 49.2.
Comunico, altresì, che è stato presentato dal Governo
l'allegato emendamento 49.3, che assorbe l'emendamento 75.G bis del
Governo e l'emendamento 100, aggiuntivo, dell'onorevole Incardona.
SULL'ORDINE DEI LAVORI
SPAMPINATO Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, soltanto
adesso che siamo arrivati all'articolo 49, ho letto l'emendamento
47.7 presentato dal Governo. Soltanto dopo che la votazione era
stata chiusa, ho sentito che l'emendamento proposto da me e
dall'onorevole Incardona era stato votato e bocciato.
PRESIDENTE No onorevole Spampinato, l'articolo 47 è stato
accantonato. E' stato bocciato soltanto l'emendamento soppressivo.
SPAMPINATO Signor Presidente, se fosse stato distribuito anche a
lei in maniera tempestiva, si sarebbe accorto certamente che non
poteva essere messo in votazione l'articolo soppressivo vista la
modifica, così come cita il primo comma.
PRESIDENTE No, onorevole Spampinato, quello che lei ha in mano è
un emendamento che ha pari dignità degli altri. Si parte dal più
distante che è comunque quello soppressivo. E' distante nella
misura in cui esiste l'articolo, diversamente se l'articolo non
esiste più non è distante. Quindi, lo ripeto, il più distante è
quello che sopprime l'articolo.
SPAMPINATO Non hanno senso le considerazioni che faccio
sull'IRCAC se adesso parliamo di IRFIS. Ecco perchè ritengo che,
anche se quell'emendamento era soppressivo, bisognava prima vedere
se modificava l'oggetto dell'articolo. Mi rimetto alla capacità
interpretativa del Presidente.
PRESIDENTE Ritorniamo all'emendamento 49.3 del Governo. Lo
pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 75.G bis e 100 sono pertanto superati.
INCARDONA Dichiaro di ritirare gli emendamenti 49.1 e
49.2.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prendo atto.
CRISAFULLI Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CRISAFULLI Signor Presidente, onorevoli colleghi, gradirei che
l'Aula avesse chiaro che è stato approvato un emendamento che,
sostanzialmente, consente agli istituti di credito e ai produttori
agricoli di rinegoziare, in accordo fra le parti, i tassi di
riferimento e la durata dei mutui accesi.
A mio avviso, non occorre che si faccia una legge regionale
perché le banche ed i privati possono concordare, quando vogliono,
di stabilire durate diverse ed interessi concordati. Si pone,
comunque, un problema, onorevole Cracolici: vi è una procedura
autorizzata dalla Regione con il recepimento in Sicilia della legge
Saccomandi, che consentiva agli istituti di credito la dilazione dei
debiti acquisiti dalle aziende agricole; fino a quando il mutuo non
era acceso, era sospeso il pagamento, poi iniziava l'erogazione.
Nel periodo dall'entrata in vigore della legge al momento
dell'accensione del mutuo di proroga erano maturati degli interessi
dei quali la Regione aveva deciso di farsi carico. So perfettamente
quali sono i vincoli comunitari, ma so anche che vi è un problema.
Ho fatto predisporre un emendamento che avrei gradito fosse stato
inserito al testo, non fra gli emendamenti aggiuntivi, invece, nel
testo non me lo sono ritrovato.
Invito l'onorevole Assessore a procurarselo, perché,
verosimilmente, potrebbe, non dico risolvere, ma comunque,
consentire un percorso risolutivo del contenzioso fra banche e
privati, perché gli interessi maturati sono corposi e vengono
richiesti in un'unica soluzione da parte degli istituti di credito.
Ogni azienda potrebbe essere chiamata a dare, in base
all'operazione di mutuo che ha fatto, 20, 30, 40 milioni di vecchie
lire che, rispetto a ciò che oggi è la capacità produttiva del mondo
agricolo, avrebbero una difficoltà di resistenza, un costo oneroso
eccessivo.
Pur non condividendo la soluzione da lei trovata, che mi pare
più formale che sostanziale - rendetevi conto, però, che è complesso
trovare una soluzione più articolata - su tale testo esprimo un voto
di astensione e gradirei che lei, successivamente, anche in virtù
dei lavori finali del disegno di legge finanziaria, prendesse
visione dell'emendamento proposto che, probabilmente, l'aiuterà a
risolvere, in maniera positiva, le altre questioni.
PRESIDENTE Pongo in votazione l'articolo 49, nel testo
risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
CASTIGLIONE assessore per l'agricoltura e le foreste. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CASTIGLIONE assessore per l'agricoltura e le foreste. Signor
Presidente, intervengo anche per informare l'Aula che questo
articolo appena votato è di straordinaria importanza perché
permette di attivare in Sicilia il decreto omnibus, quel decreto
nazionale, predisposto in occasione dell'emergenza ultima della
siccità e che permette il ripianamento delle passività delle aziende
agricole, un ripianamento decennale.
Con questo articolo assicuriamo il cofinanziamento da parte
della Regione, quindi l'attivazione di diciotto milioni di euro per
dieci anni; un fatto straordinario, e sostanzialmente, superiamo
anche una legge regionale.
Con l'articolo 58 della legge 2 del 2002, la Regione siciliana
aveva permesso, senza copertura finanziaria, un ripianamento delle
passività limitandolo al mese di giugno. Siccome il decreto omnibus
prevedeva la data del 31 marzo, oggi permettiamo alle aziende
agricole che hanno beneficiato della legge regionale e che, quindi,
verrebbero penalizzate, di allargare questo ambito di applicazione
della legge permettendo a tutti di avere il riconoscimento ed i
favori del decreto omnibus. Quindi, di fatto sana una situazione.
Per quanto riguarda il tema sollevato dall'onorevole
Crisafulli, che chiaramente introduce un tema in regime di aiuti da
parte dello Stato e che è quindi un tema che approfondiremo anche
prima della conclusione dei lavori d'Aula, si potrebbe anche
verificare sul piano tecnico quale sia una via d'uscita.
PRESIDENTE Si passa all'articolo 55. Ne do lettura:
<Art. 55.
Diritto di accesso
1. Dopo l'articolo 28 della legge 30 aprile 1991, n. 10, è
aggiunto il seguente articolo 28 bis:
'1. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana, per
l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai
documenti amministrativi, secondo le disposizioni di cui agli
articoli precedenti.
2. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di
deputato regionale, di cui all'articolo 7 dello Statuto della
Regione siciliana, devono essere considerate motivazioni
sufficienti per l'esercizio del diritto di accesso di cui al
presente articolo.
3. I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei
costi di riproduzione nonchè da qualsiasi altro diritto'.>
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti
allegati: dagli onorevoli Fleres ed altri 55.1; dagli onorevoli
Capodicasa e Speziale 55.1.1.
Pongo in votazione l'emendamento 55.1. Il parere del Governo?
PAGANO assessore per il Bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della commissione e relatore di
maggioranza. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 55.1. Il parere del Governo?
PAGANO assessore per il Bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della commissione e relatore di
maggioranza. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 55 nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 56. Ne do lettura:
<Art. 56.
Disposizioni per l'ARPA
1. All'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001,
n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente comma 2
bis:
'2 bis. Per la definizione dell'assetto organizzativo
dell'ARPA Sicilia trovano applicazione il comma 2
dell'articolo 5, il comma 2 dell'articolo 7 e gli articoli 11
e 53 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e gli
articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 19 giugno 1999
n. 229, salvo i necessari adeguamenti disposti con apposito
regolamento. Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le
figure dirigenziali, si applica il Contratto collettivo
nazionale del servizio sanitario.'.
b) alla lettera a) del comma 6 le parole 'non
immediatamente' sono soppresse;
c) alla lettera a) del comma 6 è aggiunto il seguente
periodo: 'Lo stesso nomina un direttore tecnico e un
direttore amministrativo in possesso del diploma di laurea
ai quali si applicano l'articolo 3 bis, commi 8, 10 e 11 del
Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229'. Il trattamento
delle tre figure apicali è equiparato a quello delle aziende
sanitarie locali di massima dimensione'.
3. A decorrere dal trentesimo giorno successivo
dall'entrata in vigore della presente legge il personale dei
laboratori di igiene e profilassi ancorchè temporaneamente
amministrato dalla AUSL di appartenenza e nelle more del
definitivo inquadramento ha comunque un rapporto di
dipendenza funzionale esclusivo dell'ARPA.>
Comunico che sono stati presentati gli emendamenti allegati
56.2 dall'onorevole Tumino e 56.1 dagli onorevoli Antinoro ed altri.
Comunico che l'onorevole Panarello sottoscrive l'emendamento
56.1 di cui è primo firmatario l'onorevole Antinoro.
L'Assemblea ne prende atto.
PAGANO assessore per il Bilancio e le finanze. Chiedo
l'accantonamento dell'articolo 56.
PRESIDENTE Dispongo l'accantonamento dell'articolo 56.
Si passa all'articolo 59. Ne do lettura.
<Art. 59.
Controlli veterinari
1. I controlli veterinari effettuati a destinazione sugli
allevamenti transumanti o che si spostano per urgenti motivi
di alimentazione in base a quanto previsto dall'articolo 14
del D.P.R. n. 320 del 1954, devono essere oggetto di
compensazione economica da parte dell'Azienda unità sanitaria
locale di partenza, presso la quale tali allevamenti sono
censiti, a favore del settore di sanità pubblica veterinaria,
competente sui territori di destinazione, che ha effettuato
gli accertamenti sanitari.>
Comunico che è stato presentato l'allegato emendamento
soppressivo 59.1 dall'onorevole Cracolici.
CRACOLICI Lo ritiro.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 59.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 60. Ne do lettura:
<Art. 60.
Forniture beni e servizi aziende sanitarie
ed ospedaliere
1. Alle forniture di beni e servizi per le aziende unità
sanitarie locali e ospedaliere, effettuate ai sensi del comma
1 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, si applicano rispettivamente i limiti di
importo previsti dal comma 3 dell'articolo 31 e dal comma 2
dell'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.>
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti
allegati: dagli onorevoli Acierno ed altri 75.20; dall'onorevole
Giannopolo 60.1; dagli onorevoli Cracolici ed altri 60.2 e 219.
Preciso che quest'ultimo, già considerato come emendamento
aggiuntivo, è identico nel testo all'emendamento 60.2 e, pertanto, è
da ritenersi trasferito all'articolo 60.
CRACOLICI Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CRACOLICI Signor Presidente, l'emendamento 219 è già inserito
nell'emendamento 60.2.
Vorrei parlare a proposito di questo emendamento, perchè credo
che noi dobbiamo correggere una stortura che si è prodotta con una
norma che abbiamo, se non sbaglio, inserito nella scorsa
finanziaria, dove abbiamo recepito in Sicilia l'obbligo di
utilizzare il sistema CONSIP per l'acquisto di beni anche da parte
degli enti della Regione sottoposti a vigilanza.
Questo emendamento ha l'obiettivo di tutelare soprattutto la
piccola e media impresa che viene messa fuori mercato, soprattutto
in una Regione come la nostra, perché è evidente che, quando si
partecipa ad una gara sul piano nazionale - oltre tutto per
partecipare alle gare nel sistema CONSIP bisogna avere le filiali -
le nostre aziende o diventano dipendenti da altre grandi imprese
nazionali, oppure sono fuori mercato e in ogni caso sono fuori
mercato perchè è chiaro che non possono reggere un sistema
concorrenziale.
Tra l'altro, abbiamo anche verificato che alcuni servizi che
vengono acquisiti attraverso il sistema CONSIP costano di più di
quanto costino utilizzando il metodo di gara aperto al sistema
imprenditoriale esistente.
L'emendamento si propone di individuare una soglia sotto la
quale si procede con gara normale, sopra la stessa soglia si procede
attraverso il sistema CONSIP. La soglia che in qualche modo si
propone a questo Parlamento di individuare è di 150.000 euro, alla
quale si applica una disposizione normativa rispetto all'altra.
Credo che con questa norma saniamo un effetto devastante che si
è determinato soprattutto per le aziende artigiane siciliane che in
qualche modo vengono escluse dalla possibilità di vendere alle
amministrazioni pubbliche i loro prodotti.
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso che
associarmi all'intervento dell'onorevole Cracolici, anche se
l'emendamento da me presentato - il 75.20 - all'articolo 60 è ancora
più restrittivo rispetto alle posizioni del gruppo dei DS. Infatti,
l'esperienza maturata nella Regione Sicilia dal 2001 - data di
entrata in vigore della convenzione con CONSIP - ad oggi, ha
prodotto solo effetti devastanti.
Io sono convinto che bisogna tendere nella gestione dei soldi
pubblici all'economia, ma non bisogna neanche fare un'economia di
facciata, perchè, se da un canto l'amministrazione pubblica
attraverso la convenzione del circuito CONSIP acquista beni e
servizi sicuramente a prezzo molto basso rispetto alla media del
mercato, di contro la piccola e media impresa locale non è più in
condizioni di lavorare con tutto quello che ne sta già conseguendo.
Ci sono aziende nel settore della pulizia che occupano 400,
500, anche 1000 dipendenti, eppure oggi non possono più lavorare se
non in una condizione di ricatto, nella veste di subappaltatori di
imprese che si aggiudicano le gare CONSIP.
E' giusto che io dica all'Aula che l'ultima gara che ha
riguardato anche la Regione Sicilia sul cosiddetto 'Global Service',
e quindi pulizia manutenzione di ascensori e quant'altro, prevedeva
nelle condizioni minime di partecipazione che l'azienda avesse
realizzato negli esercizi finanziaria 1999 e 2000 un fatturato
globale non inferiore nel biennio a 70 miliardi di vecchie lire,
pari a 36 milioni di euro. Allora, quante sono le imprese in
Sicilia nel settore delle pulizie o delle manutenzioni degli
ascensori che hanno un fatturato di questa portata? Nessuna Ma le
stesse imprese sono quelle che poi svolgono il lavoro pagando un
aggio che è variabile tra il 30 ed il 36 per cento all'impresa
aggiudicataria.
Allora la verità qual è? La verità è che oggi il meccanismo
CONSIP è fallito nel suo essere, perché è scientificamente provato
che lo Stato aggiudica una gara per cento lire, l'aggiudicatario
rivende la gara al suo subappaltatore con un prezzo variabile tra le
60 e le 65 lire; le condizioni a questo punto sono due: o il
subappaltatore pur di non fallire, o meglio di ritardare il suo
fallimento, lavora sottocosto con quelle 60 o 65 lire o il
subappaltatore riesce a svolgere quel servizio con un risparmio a
cui lo Stato rinuncia, pari al 30, 35 per cento.
Allora, Assessore Pagano, io credo che questa sia una cosa
estremamente importante perché parliamo di risparmi per la Pubblica
amministrazione. Allora, se l'impresa siciliana che subappalta la
gara CONSIP riesce a svolgere quel servizio praticando alla ditta
aggiudicataria uno sconto variabile tra il 30 e il 35 per cento, io
credo che noi potremmo abrogare l'articolo 8 della finanziaria 2001;
il che non significa rinunciare a CONSIP, perché il Governo può
immediatamente presentare una norma che ci salvaguardi da un reale
risparmio. Perché la sensazione che è avvalorata poi dai fatti
concreti è che questo risparmio che noi stiamo producendo
sull'acquisto di forniture di beni e servizi costerà più del triplo
allo stato sociale, che dovrà far fronte a fallimenti e quindi a
nuova disoccupazione.
Allora io inviterei il rappresentante del Governo a valutare
con grande attenzione sia la proposta di Nuova Sicilia di
abrogazione dell'articolo 8 e delle successive modificazioni, sia
l'emendamento Cracolici e trovare in Aula una formula che garantisca
la piccola e media impresa, quella cartoleria del comune di 300
abitanti che ha sempre fornito la risma di carta per la
fotocopiatrice e che oggi non è più in condizioni di vendere una
risma di carta al Comune, perché il Comune è obbligato a pagarla
non al prezzo di mercato ma secondo la convenzione CONSIP.
CRACOLICI Questo purtroppo noi non lo possiamo modificare
ACIERNO Credo che la proposta dell'onorevole Cracolici di
portare a 150 mila euro il tetto limite per operare fuori CONSIP
forse è azzardata, ma io la condivido. Allora suggerisco al Governo
- perché mi piacerebbe che il nostro Governo si assumesse questa
titolarità - di proporre una via mediata e fissare tra i 50 mila ed
i 75 mila euro la soglia entro la quale si possono bandire le gare
fuori CONSIP, ma fuori fondamentalmente convenzione CONSIP, perché
pensare che si possa vendere una fotocopiatrice allo stesso prezzo
di una fornitura di un milione di fotocopiatrici è impossibile.
Questo è il senso.
Allora, siccome noi abbiamo un dovere, che è quello di creare
sicuramente economia nella gestione del denaro pubblico, ma di
creare occupazione in questa Terra, non possiamo continuare, dopo
l'esperienza maturata in questi due anni, ad avvalorare una tesi che
persegue un obiettivo esattamente antitetico.
PRESIDENTE Comunico che gli onorevoli Mercadante, Leontini e
Baldari hanno chiesto di apporre la loro firma all'emendamento 60.2.
L'Assemblea ne prende atto.
ANTINORO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà
ANTINORO Signor Presidente, onorevoli colleghi, fermo restando
che anche io appongo la mia firma all'emendamento 60.2 e al 75.20,
volevo suggerire un percorso, cioè chiedere al Governo, se è
d'accordo, di accantonare un attimo l'articolo, considerato che mi
pare, anche da umori registrati in Aula, che tutti i colleghi siano
d'accordo. Fermo restando quanto già detto dall'onorevole Acierno,
che sottoscrivo in pieno, aggiungo anche che probabilmente stiamo
rendendo la vita difficile non solo alle piccole aziende di cui si
parlava prima, ma la stiamo rendendo altrettanto difficile ai nostri
enti locali che oggi, per riuscire ad approvvigionarsi di piccole
forniture, devono rivolgersi alla CONSIP, riuscire ad ottenere dalla
CONSIP la gara, riuscire ad avere inviata la fornitura, cioè c'è
tutta una lungaggine burocratica con una procedura farraginosa.
Considerato che in quarta Commissione, quando si è parlato
della modifica che riguardava la fornitura di beni e servizi agli
enti locali, quindi non solo alle azienda sanitarie e ospedaliere ma
anche ai comuni e alle province, si ci era trovati d'accordo tutti,
maggioranza e opposizione su questo tema, direi che sarebbe
opportuno sospendere l'esame dell'articolo con gli emendamenti per
riscrivere un sub emendamento che, oltre che alle aziende
ospedaliere e alle aziende sanitarie, allarghi anche agli enti
locali ...
PRESIDENTE Onorevole Assessore Pagano, l'onorevole Antinoro
chiede l'accantonamento dell'articolo 60 per una riscrittura; la
Presidenza fa presente che la materia potrebbe pure essere spostata
alla legge sugli appalti già incardinata.
ANTINORO Se è così, io ritiro la mia richiesta e preferisco
andare avanti su un tema già risolto.
PRESIDENTE Onorevole Antinoro, forse l'Assessore Pagano è già
nelle condizioni di fornire i necessari chiarimenti.
PAGANO assessore per il Bilancio e le finanze. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
PAGANO assessore per il Bilancio e le finanze. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni che sono state addotte
per far si che vengano esentati dalle procedure CONSIP le aziende
che forniscono beni sino a 50 o 150 mila euro - ognuno ha presentato
emendamenti diversi, che comunque tendono a creare una sorta di zona
franca finanziaria per aziende piccole che possono operare in questo
settore - trova favorevole il Governo, perché noi ci rendiamo conto
che ci sono delle nicchie che devono essere tutelate, però c'è un
problema, e lo dico con grande chiarezza: noi abbiamo presentato
all'articolo 75, che riguarda 'Abrogazione e modifiche di norme', un
emendamento che é esattamente all'interno di questa logica, che è
all'interno di 100 mila euro e la chiudiamo li, anche perchè ...
ACIERNO Lo facciamo ora
PAGANO assessore per il Bilancio e le finanze. Se questo
emendamento all'articolo 75 dovesse creare problemi rispetto
all'impostazione che abbiamo dato, io devo fare mia l'ipotesi del
Presidente dell'Assemblea e chiedere non solo l'accantonamento ma la
trattazione durante la materia della legge sugli appalti. Quindi o
evitiamo la confusione e rimane l'emendamento del Governo, che mette
ordine per tutti e che crea un giusto equilibrio all'interno delle
soglie minime oppure chiederò lo stralcio e il riposizionamento
nella legge sugli appalti.
ANTINORO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ANTINORO Signor Presidente, onorevoli colleghi, potremmo anche
accogliere il suggerimento del Governo, siccome però nella
confusione si potrebbe scrivere qualche strafalcioneria, accantonare
un attimo l'articolo e riscrivere un sub emendamento nella maniera
migliore probabilmente ottiene l'effetto voluto sia dal Governo che
dai deputati, in modo tale che riusciamo a dare finalmente una
regolamentazione certa e definitiva al problema.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, su richiesta dell'Assessore
dispongo l'accantonamento dell'articolo 60.
Si passa all'articolo 61. Ne do lettura:
<Art. 61.
Immobili da destinare a sedi istituzionali
1. Nell'ambito delle dotazioni di bilancio destinate al
pagamento di fitti per gli immobili ad uso
dell'Amministrazione regionale, per l'acquisto o la
realizzazione di immobili da destinare a sedi istituzionali
dell'Amministrazione regionale, la Regione è autorizzata a
contrarre con gli istituti di credito mutui di durata massima
ventennale.
2. Per l'attuazione del comma 1 si applicano le
disposizioni del comma 6 dell'articolo 11 della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Su disposizione del Presidente della Regione gli
immobili ubicati nella città di Catania e/o negli altri
capoluoghi di provincia che sono o saranno nella
disponibilità dell'Amministrazione regionale, possono essere
adibiti a sede di strutture operative e di rappresentanza
della Presidenza della Regione e degli Assessorati regionale
o ad uffici dell'Assemblea regionale siciliana e di organi ed
organismi di rilievo istituzionale.>
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti
allegati: dall'onorevole Tumino 61.1; dall'onorevole Capodicasa
61.2.
RAITI Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
RAITI Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo esprimere
le mie perplessità in relazione all'articolo 61, facendo riferimento
a quanto tra l'altro ho detto durante la discussione generale della
legge finanziaria.
Questo articolo 61, per quanto mi riguarda, mi crea una serie
di perplessità non indifferenti. Da un lato, è vero che la finalità
che il Governo vuole perseguire - se non mi sbaglio, onorevole
Assessore Pagano - è quella di limitare il pagamento dei fitti per
immobili da parte della Regione, perché nella sostanza si dice:
utilizziamo quelle risorse per acquistare gli immobili, così
diventiamo proprietari di un patrimonio immobiliare, anziché pagare
fitti, nel qual caso né siamo proprietari degli immobili, né col
tempo questa norma potrebbe consentire di fare un risparmio di spesa
e di acquisire al patrimonio della Regione gli immobili che servono
a svolgere attività istituzionale. Da questo punto di vista non ho
nulla da dire.
Le mie perplessità nascono successivamente, riguardo al comma
3, nel quale si dice che, su disposizione del Presidente della
Regione - quindi vi è un'ampia discrezionalità da parte del
Presidente della Regione, che in questo modo verrebbe ad esercitare
un potere senza nessun controllo di alcun tipo - gli immobili
ubicati nella città di Catania e/o negli altri capoluoghi di
provincia che sono oggi nella disponibilità e che lo saranno domani
a seguito degli investimenti che noi faremmo per quanto già
stabilito dall'articolo 1, possono essere adibiti a sede e struttura
di rappresentanza della Presidenza della Regione.
Già questo mi crea alcuni problemi, perché, se è vero - com'è
vero - che possiamo acquistare degli immobili, è anche vero che ci
sono degli immobili che già sono di proprietà della Regione e che
possono essere adibiti, già per ciò stesso, alla rappresentanza del
Governo della Regione o comunque degli Assessorati. Non credo che
sia opportuno creare delle condizioni per acquistare ulteriori
immobili per fare ulteriori sedi, con l'ampia discrezionalità da
parte del potere esecutivo.
Ma la cosa diventa ancora più simpatica - se mi consentite di
dire - nella parte finale del capoverso, nel quale si dice 'questi
immobili possono essere adibiti anche a sede dell'Assemblea
regionale siciliana o di altri organismi di rilievo istituzionale'.
Quindi, significa che noi possiamo spostare il Parlamento, facciamo
una sede a Catania, una ad Enna, una a Ragusa; ma per fare cosa? E
per quale attività? Io ritengo che l'attività legislativa è una
sola, che l'attività legislativa si svolge in quest'Aula, in questo
palazzo, non capisco quale può essere la funzione di avvicinare
l'Assemblea regionale siciliana ai cittadini del territorio, mentre
è comprensibile, anzi auspicabile, che si avvicini l'Amministrazione
al cittadino, ma il potere legislativo che si avvicini al cittadino
è una cosa che sta fuori da ogni logica.
Poi diventa ancora più ampia successivamente, quando si dice
che si può acquistare e dotare di queste strutture territoriali
qualsiasi organo ed organismo di rilievo istituzionale. Così
facendo, noi apriremo una maglia di ampia e assoluta discrezionalità
nell'acquisto e nella gestione di un patrimonio immobiliare per
finalità che certamente non sono quelle di avvicinare il servizio ai
cittadini.
Sarebbe possibile, a seguito dell'approvazione di una norma di
questo genere, che l'onorevole Crisafulli, come vicepresidente
dell'Assemblea, possa aprire una sede istituzionale dell'Assemblea
regionale ad Enna o l'onorevole Fleres a Catania o altri vice
presidenti in altri luoghi.
Ritengo che questa norma debba essere assolutamente abrogata o
quantomeno limitata nella disciplina e nelle finalità, perché, così
facendo, si aprirebbero delle maglie che procureranno sicuramente
delle spese enormi a cui seguiranno, oltre a quelle per l'acquisto
dell'immobile, le spese per l'acquisto di attrezzature, per la
gestione del personale ed altro ancora.
Io credo che la Regione già abbia abbastanza carrozzoni da
dismettere e quindi non dovrebbe crearne altri
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, facendo mie le
perplessità rispetto all'eccessiva discrezionalità che viene
concessa, con il terzo comma, al Presidente della Regione, credo -
ma ritengo che lo farà il Governo - di rassicurare l'onorevole
Raiti, perché, dal punto di vista statutario, l'attività legislativa
non si può che svolgere in quest'Aula e quindi questi edifici
possono essere necessariamente, eventualmente ed esclusivamente
adibiti a sedi si rappresentanza.
Io intervengo anche per chiedere, anche se non l'ho
formalizzato in un emendamento - credo che sia l'assessore per gli
Enti locali a proporlo - circa questa strana dizione rispetto ad un
privilegio che si fa per la città di Catania, ed intervengo da
catanese: perché specificare 'nella città di Catania e/o negli altri
capoluoghi di Provincia'? Perché non parlare esclusivamente......
PRESIDENTE Onorevole Spampinato, immagino perché il tema è
contenuto nel programma del Governo Cuffaro.
SPAMPINATO Non è una risposta, signor Presidente
PRESIDENTE Ed io non sono il Governo, ma immagino che il motivo
sia questo.
SPAMPINATO Io mi rivolgo al Governo: noi abbiamo sempre
sollecitato forme di decentramento rispetto all'attività
amministrativa del Governo della Regione e, quindi, da questo punto
di vista, noi riteniamo che il programma del Governo Cuffaro non si
sia realizzato.
Secondo me, sono stati aperti uffici o sedi di rappresentanza
soltanto dell'assessorato dell'Industria. Ma, signor Presidente, il
tema è un altro: perché specificare nella legge 'la città di
Catania' e non parlare genericamente degli altri capoluoghi di
provincia?
Parla un catanese, e ritengo, anche da un punto di vista
letterario, che ciò sia una incongruenza rispetto al tema generale
di una norma di legge che necessariamente deve essere 'generale'
nelle sue indicazioni e non debba specificare 'Catania e/o altri
capoluoghi di provincia'.
Parlare genericamente dei capoluoghi di provincia credo che sia
sufficiente. Mi farebbe piacere avere una risposta da parte del
Governo.
TUMINO Ritiro l'emendamento 61.1 a mia firma.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'emendamento 61.2 dell'onorevole
Capodicasa. Il parere del Governo?
PAGANO assessore per il Bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'articolo 61. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 63. Ne do lettura:
<Art. 63.
Personale enti parco
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30
ottobre 1995, n. 7, come sostituito dall'articolo 8 della
legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, le parole 'dipendente
dall'Amministrazione regionale o da enti pubblici' sono
sostituite dalla parola 'comandato'.
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30
ottobre 1995, n. 7, come sostituito dall'articolo 8 della
legge regionale 25 marzo 1996, n. 7 le parole '31 marzo 1995'
sono sostituite dalle parole '28 febbraio 2003' e le parole
da 'o che' a 'interrotto' sono soppresse.>
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti
allegati: dagli onorevoli Barbagallo ed altri 63.2; dall'onorevole
Villari 63.1; dagli onorevoli Giannopolo ed altri 63.4 e 63.3.
Preciso che all'emendamento 63.2 la legge regionale indicata è
da intendersi "n. 7", e che all'emendamento 63.1 le parole "al 31
gennaio 2003" sono da intendersi "al 28 febbraio 2003".
Comunico, altresì, che l'onorevole Cristaudo è presente e che
pertanto viene meno la richiesta di congedo.
L'Assemblea ne prende atto.
VILLARI Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
VILLARI Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero
innanzitutto chiarire una cosa rispetto all'emendamento da me
presentato- che le peraltro ha già anticipato - cioè che c'era
un'incongruenza legata proprio alla data, dovuta al fatto che
l'emendamento è stato predisposto in riferimento alla bozza della
finanziaria, successivamente modificata dalla Commissione, per cui
la data, come lei ha giustamente sottolineato, è diversa da quella
che è nel testo base.
L'altra cosa che volevo dire è che, l'emendamento facendo,
appunto, riferimento ad una stesura precedente della finanziaria
aveva assunto la forma di un subemendamento presentato ad un
emendamento già approvato dalla Commissione.
In realtà l'inserimento dell'emendamento da me proposto, cioè
il 63.1 si ricollega alla fine del comma cui fa riferimento la legge
numero 7 del 1995 e cioè a dire, per essere più chiari: nella parte
in cui figura questa espressione "L'anzianità o qualifica posseduta
al momento del passaggio nell'amministrazione di provenienza" si
inserisce l'emendamento "o nei posti che nel frattempo si sono resi
disponibili anche se la qualifica diversa operando l'opportuna
modifica degli stessi".
Ciò, in quanto, signor Presidente, coloro che erano stati messi
in comando dopo il 31 marzo del 1995 non sono stati posti nella
condizione di fare la domanda oppure, avendo fatto la domanda, la
stessa è stata rigettata perchè comandati dopo il 31 dicembre del
1995.
Per cui io inviterei il Governo ad esprimere parere favorevole
sull'emendamento e l'Aula ad approvarlo perchè sana una situazione
che già negli altri parchi della Sicilia, Nebrodi e Madonie, è stata
risolta.
PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento 63.2.
Il parere del Governo?
PAGANO assessore al bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto, chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 63.1. Il parere del Governo?
PAGANO assessore al bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto, chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 63.4. Il parere del Governo?
PAGANO assessore al bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto, chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 63.3. Il parere del Governo?
PAGANO assessore al bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto, chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'articolo 63.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 64.
Ne do lettura:
"Art. 64
Cessione gratuita di computers e di attrezzature
non più in uso presso l'Amministrazione regionale
1. Per contribuire allo sviluppo della conoscenza
informatica dei giovani, la Regione siciliana, su richiesta
delle scuole e dei centri sociali, cede gratuitamente alle
stesse le relative attrezzature non più utilizzate presso i
propri uffici, né richiesti dagli enti sottoposti a vigilanza
e/o tutela della Regione. Il passaggio di proprietà avviene
mediante firma di apposito contratto di cessione a titolo
gratuito."
Comunico che è stato presentato il seguente emendamento
allegati:
- dall'onorevole Papania
emendamento 64.1.
Non sorgendo osservazioni, l'articolo 64 ed il relativo
emendamento sono accantonati.
Si passa all'articolo 66.
Ne dò lettura:
Art. 66.
Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata
1. Gli ultimi due periodi del comma 1 dell'articolo 49
della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 sono sostituiti dal
seguente:
'L'Osservatorio ha la propria sede principale a Palermo;
le spese annuali per le sedi secondarie non possono essere
superiori ad un ottavo del contributo regionale.'.
2. Il comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6 è sostituito dal seguente:
'2. Il Consiglio di Presidenza dell'Osservatorio è
costituito:
a) da due membri di nomina, rispettivamente, del
Presidente dell'Assemblea regionale siciliana e del
Presidente della Regione siciliana;
b) dal Presidente dell'Istituto superiore internazionale
di scienze criminali di Siracusa o altro rappresentante dello
stesso Istituto.'.
3. La prima seduta del Consiglio di presidenza
dell'Osservatorio è convocata dal Presidente della Regione."
Lo dichiaro improponibile.
Si passa all'articolo 67.
Ne dò lettura:
"Art. 67.
Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7
1. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come modificato ed integrato con l'articolo 6 della legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7, si applica con le modifiche
apportate con l'articolo 7, comma 1, lettera d, della legge 1
agosto 2002, n. 166.
2. Alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 17, della
legge n. 109/1994, come modificato dall'articolo 11 della
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono aggiunte le
seguenti parole: 'o per ordinanza; per le opere marittime e
portuali possono altresì avvalersi del Genio civile per le
opere marittime'.
3. Dopo il primo comma dell'articolo 29 della legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7, è aggiunto il seguente comma:
'2. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32'.
4. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 30 della
legge 109/94 le parole 'del fideiussore' sono sostituite con
le parole 'di un fideiussore'.
5. All'articolo 36 della legge regionale 2 agosto 2002, n.
7, è aggiunto il seguente comma:
'Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1
continuano ad applicarsi le vigenti leggi regionali in
materia di espropriazioni ed occupazioni'.
6. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 2
agosto 2002, n. 7, è interpretato nel senso che l'espressione
'bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo
competente' deve essere riferita ad opere già finanziate o
comunque provviste di copertura finanziaria; tale espressione
ricomprende altresì tutti i procedimenti nonchè i contratti,
anche in corso, discendenti dai predetti bandi di gara 'già
approvati', per i quali continua ad applicarsi la disciplina
previgente in materia, anche se formalmente abrogata dalle
disposizioni di cui all'articolo 42 della citata legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7.
7. Dopo il comma 8 dell'articolo 41 della legge regionale
2 agosto 2002, n. 7, sono aggiunti i seguenti:
'9. Le competenze ad esprimere pareri tecnici sulle
perizie di variante e/o suppletive, sui nuovi prezzi e sulle
riserve dell'appaltatore per i lavori sottoposti alla
disciplina previgente alla presente legge rimangono ascritte
agli organi tecnici individuati dall'articolo 3 della legge
regionale 2 settembre 1998, n. 21.
10. Entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nell'elenco annuale di cui
all'articolo 8 e nei programmi di spesa regionali di cui
all'articolo 9 possono essere incluse opere dotate di
progetti di massima già muniti di tutte le autorizzazioni e
dei pareri acquisiti prima dell'entrata in vigore della
presente legge."
L'articolo 67 è stato stato spostato al disegno di legge sui
lavori pubblici.
Si passa all'articolo 68.
Ne dò lettura:
"Art. 68.
Agenzia regionale per le politiche mediterranee
1. E' istituita, alle dipendenze della Presidenza della
Regione, l'Agenzia per le politiche mediterranee.
2. Scopi dell'Agenzia sono:
a) la divulgazione delle opportunità offerte dalle
politiche dello Stato, dell'Unione europea e delle altre
istituzioni internazionali, nei Paesi del Mediterraneo, e la
sensibilizzazione del tessuto imprenditoriale regionale in
relazione all'accesso alle forme di finanziamento ed alle
opportunità economiche ad esse connesse;
b) la prestazione di consulenza ad enti pubblici e
privati nella realizzazione di progetti da finanziare da
parte dello Stato, dell'Unione europea e delle altre
istituzioni internazionali;
c) la gestione della programmazione per i progetti
formulati da imprese operanti in Sicilia;
d) la promozione e la realizzazione, nell'area
euromediterranea, di iniziative che favoriscano il dialogo
tra le culture e le civiltà, la promozione e la salvaguardia
dei diritti fondamentali, dei diritti umani e di
cittadinanza, in cooperazione con altre istituzioni similari
anche private, incluse le Case Sicilia istituite
dall'articolo 89 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
A tal fine viene costituito in seno all'Agenzia apposito
Dipartimento, che presenta al consiglio di amministrazione
dell'Agenzia una relazione semestrale sull'attività svolta e
sulle eventuali iniziative da realizzare anche avvalendosi
delle competenze in materia di rapporti internazionali
previste dall'articolo 117 della Costituzione;
e) la prestazione di attività di consulenza in favore
della Giunta regionale e dell'Assemblea regionale siciliana;
f) lo svolgimento di attività di ricerca sulle questioni
giuridiche, economiche e sociali rilevanti per le politiche
mediterranee.
3. Per la realizzazione delle proprie finalità,
l'Agenzia può stipulare convenzioni con enti, istituti ed
organismi specializzati, pubblici e privati.
4. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto
pubblico ed ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti
del proprio bilancio.
5. L'attività dell'Agenzia si svolge nell'ambito delle
direttive generali emanate dal Presidente della Regione. Il
consiglio di amministrazione predispone, all'inizio di
ciascun triennio, un programma pluriennale di massima e
formula, entro il 30 settembre di ciascun anno, il programma
annuale, e, entro il 30 aprile, la relazione sull'attività
svolta nell'anno precedente. I programmi e la relazione sono
approvati dal Presidente della Regione.
6. Gli enti sottoposti a controllo della Regione e gli
enti locali possono avvalersi dell'assistenza dell'Agenzia ai
fini della realizzazione di iniziative di rilevanza
mediterranea.
7. Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore;
d) il collegio dei revisori.
8. Il Presidente dell'Agenzia è nominato dal Presidente
della Regione e resta in carica tre anni. Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il
consiglio di amministrazione.
Il Presidente è scelto tra:
a) gli appartenenti alla carriera diplomatica, anche in
quiescenza, che ricoprano o abbiano ricoperto un grado non
inferiore a quello di consigliere di ambasciata;
b) i professori ordinari, anche in quiescenza, presso le
università italiane statali e non statali, nelle discipline
del diritto internazionale, diritto comunitario, diritto
commerciale, statistica, economia internazionale,
organizzazione internazionale e discipline affini;
c) le personalità che hanno maturato consolidata
esperienza nell'area mediterranea, con specifico riferimento
alla promozione e/o alla realizzazione di attività culturali,
economiche e politico-sociali. Nella suddetta categoria
vanno compresi coloro i quali ricoprono o abbiano ricoperto
la carica di deputato nazionale, regionale o di senatore
della Repubblica.
9. Il consiglio di amministrazione è l'organo preposto
all'amministrazione dell'Agenzia, può delegare funzioni a
taluno dei suoi componenti e può nominare consulenti
fissandone il compenso. Esso è composto dal presidente e da
sei membri, di cui tre nominati dal Presidente della Regione
e tre dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Del
consiglio di amministrazione fa parte altresì, quale
componente di diritto, il responsabile del Dipartimento per
il dialogo tra le culture e la salvaguardia dei diritti
umani, di cui al comma 2, lettera d). Il consiglio di
amministrazione resta in carica tre anni ed i suoi componenti
possono essere riconfermati una sola volta. Non possono far
parte del consiglio di amministrazione soggetti che rivestono
incarichi pubblici elettivi e non.
10. Il direttore è nominato dal consiglio di
amministrazione fra soggetti di comprovata esperienza e
professionalità nel campo giuridico ed economico. Il
direttore sovraintende al personale ed al funzionamento degli
uffici. Cura, sotto la vigilanza del consiglio di
amministrazione, l'esecuzione delle deliberazioni degli
organi dell'Agenzia; esercita tutte le altre funzioni
demandategli dai regolamenti approvati dal consiglio.
Svolge, altresì, le funzioni di segretario del medesimo
consiglio di amministrazione. Il direttore resta in carica
tre anni e l'incarico è rinnovabile.
11. Il collegio dei revisori è composto da tre membri
effettivi, compreso il Presidente, e da tre supplenti,
nominati dal Presidente della Regione di concerto con il
Presidente dell'Assemblea regionale siciliana tra gli
iscritti all'apposito registro previsto dall'articolo 1 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei
revisori verifica trimestralmente la contabilità e trasmette
ogni anno al Presidente della Regione ed al Presidente
dell'Assemblea regionale siciliana, allegata al conto
consuntivo, una relazione concernente la gestione contabile
dell'Agenzia.
12. Il Presidente della Regione, con proprio decreto,
stabilisce l'ammontare del compenso spettante al presidente,
ai componenti il consiglio di amministrazione, al direttore
ed ai revisori.
13. La dotazione organica del personale dipendente
dell'Agenzia è fissata con decreto del Presidente della
Regione ed è individuata tra il personale in servizio presso
l'Amministrazione regionale.
14. L'Agenzia si avvale dei locali individuati ed
assegnati gratuitamente dalla Presidenza della Regione.
15. L'Agenzia stabilisce con propri regolamenti le
norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento
e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al
controllo di legittimità del Presidente della Regione entro
il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento
degli stessi.
16. Per le finalità del presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di
1.500 migliaia di euro, cui si provvede con le disponibilità
della U.P.B. 1.4.1.5.2.
17. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede
ai sensi della lettera g), del comma 2, dell'articolo 3 della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche
ed integrazioni."
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti
allegati:
- dagli onorevoli Forgione ed altri 68.2;
- dagli onorevoli Liotta ed altri 68.4, 68.3, 68.5, 68.6;
- dall'onorevole Lo Giudice 68.7;
- dagli onorevoli Tumino ed altri 68.8, 68.9;
- dall'onorevole Crisafulli 68.10;
- dagli onorevoli Miccichè ed altri 68.1.
CRACOLICI L'articolo 66 è improponibile, mentre l'articolo 68 è
proponibile?
PRESIDENTE Onorevole Cracolici, relativamente all'articolo 68,
sarà stato informato del fatto che si è tenuta una Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari dell'opposizione con il
Presidente dell'Assemblea, il cui esito, immagino le sia stato
comunicato dal suo Capo Gruppo.
SPEZIALE Se è così bisogna fare tutto.
PRESIDENTE Onorevole Speziale, io sono andato avanti sulla base
di un' indicazione, se le cose sono cambiate l'articolo 68 ed i
relativi emendamenti sono accantonati.
Si passa all'articolo 73
Ne dò lettura:
"Art. 73.
Consorzi di bonifica
1. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 29
maggio 1995, n. 45 è aggiunta la seguente lettera:
'h) provvedono inoltre alla progettazione e realizzazione
delle opere di cui all'articolo 2, comma 1, della presente
legge'.
2. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29
maggio 1995, n. 45 dopo le parole 'articolo 8 lettera g)'
sono aggiunte le parole 'e lettera h)'.
3. I Piani di organizzazione variabile di cui alle norme
della contrattazione collettiva di settore sono ridefiniti
dai Consorzi di bonifica sulla base delle direttive stabilite
dell'Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste.
4. In presenza di disponibilità di posti nei Piani di
organizzazione variabile rideterminati ai sensi del comma
3, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste, autorizza la copertura dei
posti medesimi, che deve avvenire prioritariamente
attraverso la trasformazione a tempo indeterminato dei
rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 30 della
legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, all'articolo 3 della
legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, nonché del
personale assunto per l'esecuzione di interventi di
manutenzione delle opere di bonifica.
5. Ai fini del comma 4, ciascun Consorzio di bonifica
adotta apposita graduatoria secondo l'anzianità di servizio
e/o il numero di giornate lavorative effettivamente prestate
dai lavoratori di cui al comma 4.
6. Al personale di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono
estese le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge
regionale 6 agosto 1997, n. 27 e successive modifiche ed
integrazioni.
7. Nelle more di approvazione dei Piani di classifica
previsti dall'articolo 10 della legge regionale 25 maggio
1995, n. 45, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, sentiti i Consorzi di bonifica e le organizzazioni
di categoria, determina con proprio decreto, entro il 31
maggio 2003 i valori massimi dei ruoli per il riparto della
contribuenza a carico dei consorziati.
8. Entro i sessanta giorni successivi alla notifica del
decreto assessoriale di cui al comma 7, è fatto carico ai
Consorzi di provvedere all'adozione di appositi atti
deliberativi finalizzati alla riscossione dei contributi di
cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 1995,
n. 45.
9. La mancata adozione dei predetti atti deliberativi
entro il termine indicato al comma 8 comporta l'automatica
decadenza degli organi di amministrazione sia ordinari o
straordinari, che provvisori.
10. Entro il 31 marzo di ciascun anno, i Consorzi
provvedono all'adozione degli atti deliberativi finalizzati
alla riscossione dei contributi di cui all'articolo 10 della
legge regionale 29 maggio 1995, n. 45. La mancata adozione
degli atti deliberativi del presente comma entro il termine
del 31 dicembre comporta la perdita del dieci per cento del
contributo corrisposto ai sensi dell'articolo 2 della legge
regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e l'avvio da parte
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
delle eventuali azioni di responsabilità erariale nei
confronti degli amministratori e/o dei funzionari
inadempienti.
11. Il contributo regionale di cui all'articolo 2 della
legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive
modifiche, per l'anno 2003 è pari al 90 per cento delle spese
consortili, per l'anno 2004 è pari all'85 per cento e per il
2005 è pari all'80 per cento.
12. E' fatto obbligo ai commissari liquidatori previsti
dall'articolo 31, comma 5, della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10 di definire la liquidazione dei soppressi
Consorzi di bonifica individuati dalla Tabella A allegata
alla legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 entro il 31 maggio
2003 e di rendere contestualmente conto della loro gestione
all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
L'incarico di commissario liquidatore cessa in ogni caso
entro il 30 giugno 2003.
13. Per il triennio 2003-2005 il finanziamento regionale
per la manutenzione ordinaria delle opere di bonifica non in
esercizio non può superare per ciascun Consorzio il 70 per
cento dell'importo finanziato per l'anno 2002.
14. Il consiglio di amministrazione dei Consorzi di
bonifica è formato da un numero massimo di cinque membri, di
cui uno di diritto in rappresentanza della Regione siciliana
designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste con funzioni di Presidente. I restanti componenti del
Consiglio sono eletti tra i soggetti facenti parte
dell'assemblea elettorale di cui all'articolo 12 della legge
regionale 29 maggio 1995, n. 45.
15. Sono abrogati l'articolo 13 della legge regionale 29
maggio 1995, n. 45, la lettera a) del comma 1 dell'articolo
16 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45 e l'articolo
17 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45.
16. A decorrere dal 2003 sono a carico dei Consorzi i
canoni di locazione corrisposti per il mantenimento delle
sedi periferiche, mentre rimangono a carico della Regione i
canoni di locazione relativi agli immobili destinati a sede
principale."
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti
allegati: dagli onorevoli Morinello ed altri 73.13; dagli onorevoli
Liotta ed altri 73.4, 73.5, 73.6, 73.7, 73.8, 73.9, 73.10; dagli
onorevoli Giambrone ed altri 73.24; dall'onorevole Crisafulli 73.3 e
22.2; dall'onorevole Cintola 73.2; dagli onorevoli Crisafulli ed
altri 73.1 e 22.2; dagli onorevoli Giannopolo ed altri 73.16, 73.15
e 73.14; dall'onorevole Giannopolo 73.17, 73.19. 73.18, 73.20,
73.21, 73.11 e 73.22; dagli onorevoli Baldari ed altri 73.25; dagli
onorevoli Speziale ed altri 73.12.
L'articolo 73 con i relativi emendamenti sono accantonato.
Si passa all'articolo 74,
Ne dò lettura:
"Art. 74.
Ricerca e coltivazione delle sostanze minerali
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 56 della legge
regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è aggiunto il seguente
comma:
'Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, il
soggetto titolare che abbia ceduto il permesso o la
concessione a terzi, senza la preventiva autorizzazione di
cui al comma 1, può presentare istanza di autorizzazione in
sanatoria alla suddetta cessione nel termine di trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, purchè il
soggetto cessionario sia in possesso dei necessari requisiti
di legge. Il soggetto cessionario è tenuto al pagamento dei
relativi oneri concessori anche riferiti ad anni pregressi.'."
Comunico che è stato presentato il seguente emendamento
allegato: dagli onorevoli Miccichè ed altri 74.1.
Pongo in votazione l'emendamento 74.1. Il parere del Governo?
PAGANO assessore al bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto, chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'articolo 74.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 75
Ne dò lettura:
"Art. 75.
Abrogazione e modifiche di norme
1. Il comma 20 dell'articolo 1 della legge regionale 8
luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è
abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2 dopo le parole 'delle banche dati' sono
aggiunte le seguenti parole: 'Al fine di consentire ai comuni
di migliorare l'accertamento dei propri tributi, il
protocollo potrà stabilire le tecniche di utilizzo della
banca dati dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per
la visualizzazione dei redditi analiticamente dichiarati dai
contribuenti'.
3. All'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 26 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il
seguente comma:
'2 bis. Con gli stessi fini e modalità dei commi 1 e 2 è
concesso con decorrenza dall'esercizio finanziario 2003 un
contributo annuo all'Unione nazionale mutilati ed invalidi
per servizio, all'Unione nazionale invalidi civili ed
all'Associazione nazionale mutilati, invalidi civili.'.
4. Alla fine del primo comma dell'articolo 59 della legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono aggiunti i seguenti
punti:
'10) da un dottore agronomo forestale libero
professionista, iscritto al relativo albo professionale su
terna proposta dalla Federazione regionale degli ordini
professionali;
11) dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile
competente per territorio.'.
5. All'articolo 81 della legge regionale 26 marzo 2002, n.
2 le parole 'tre quote quadrimestrali anticipate, di cui la
prima' sono sostituite con le parole 'due quote semestrali
anticipate, rispettivamente' e dopo le parole 'del bilancio
stesso' sono aggiunte le parole 'ed entro il quindici luglio
dell'anno di riferimento'.
6. Al comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, le parole 'maggio 2003' sono sostituite con
le parole 'dicembre 2004'.
7. All'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32 dopo le parole 'soggetto
beneficiario' sono aggiunte le parole 'compresi i consorzi di
garanzia fidi'; al secondo periodo dopo le parole 'in ogni
caso il tasso' sopprimere le parole 'comprensivo di ogni
onere accessorio'.
8. All'articolo 60, comma 1, punto 2) della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32 le parole da 'contributi in
conto interessi' a 'lire 1.000 milioni' sono sostituite con
le parole 'contributi in conto interessi sui mutui contratti
con gli istituti di credito, per un importo superiore a
100.000 euro e fino a 516.458,90 euro.
9. Al comma 1 dell'articolo 172 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32 le parole da 'dei consorzi possono fare
parte' a 'enti pubblici' sono sostituite con le parole 'dei
consorzi possono fare parte enti pubblici ed enti locali'.
10. All'articolo 94, comma 4, della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32 dopo le parole 'duecento soci' sono
aggiunte le parole 'a prescindere dal numero di soci che ha
fruito delle garanzie o che intenda fruire'.
11. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 30
ottobre 2002, n. 16 le parole 'anche in deroga al numero
minimo di associati previsti dalla relativa normativa di
settore' sono soppresse.
12. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7
agosto 1990, n. 25 dopo le parole 'e/o con sistemi allo
stesso assimilabili' sono aggiunte le parole 'che sono
individuati con decreto dell'Assessore per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca'.
13. Al primo capoverso del comma 1, dell'articolo 2, della
legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, alla fine del primo
periodo sono aggiunte le parole 'unitamente agli emendamenti
approvati in sede di adozione ed alle osservazioni e le
opposizioni accolte dal Consiglio comunale, anche come
prescrizioni esecutive del Piano regolatore generale'.
14. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 7
agosto 1977, n. 30, è abrogato.
15. All'articolo 23, comma 4, della legge regionale 2
agosto 2002, n. 7 dopo le parole 'dei principali quotidiani'
è aggiunta la parola 'regionali'.
16. Al comma 5 dell'articolo 127 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2 è soppressa la parola 'non'.
17. All'articolo 64 della legge regionale 26 marzo 2002,
n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è cosi sostituita 'Valorizzazione beni
culturali e riserve naturali';
b) è aggiunto il seguente comma:
'5. L'Assessorato regionale per il territorio e
l'ambiente applica, in quanto compatibili, le disposizioni
del presente articolo, con riferimento alle riserve
naturali'.
18. Alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20,dopo il
comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
'4. Gli interventi sono rivolti anche agli studenti
iscritti alle università non statali legalmente riconosciute
che rilasciano titoli di studio. Detti soggetti accedono
agli interventi di cui all' articolo 3 solo ove ricorrano le
condizioni di merito e di reddito previste per i rimanenti
destinatari'.
b) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 è
aggiunta la seguente:
'g) un rappresentante degli studenti che frequentano i
consorzi universitari istituiti nelle province sulle quali
gli E.R.S.U. esercitano la propria competenza territoriale.'
19. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10
dicembre 2001, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni,
la parola 'appositamente' è soppressa.
20. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10
dicembre 2001, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni,
la parola 'appositamente' è soppressa.
21. Al comma 4 dell'articolo 79 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2 le parole 'ai commi 1 e 2' sono sostituite
con le parole 'ai commi 1 e 3'.
22. Al comma 2 dell'articolo 88 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2 le parole 'su richiesta del Presidente della
Regione' sono soppresse.
23. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7
agosto 1990, n. 23 dopo le parole 'a tal fine' aggiungere la
parola 'anche' e al comma 5 dopo le parole 'Per la
progettazione' aggiungere le parole 'la conduzione, lo
sviluppo'.
24. All'articolo 42 della legge regionale 3 maggio 2001,
n. 6 sostituire le parole 'nei confronti della Sicilcassa
S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa' con le parole
'e dell'Istituto autonomo delle case popolari di Palermo nei
confronti degli istituti di credito' e sostituire le parole
'del suddetto istituto di credito' con le parole 'di ciascuno
dei suddetti enti'.
25. All'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1993,
n. 15 è aggiunto il seguente comma:
'5. Le disposizioni di cui al comma 1 in conformità a
quanto previsto per i rappresentanti di autorità
ministeriali, dal comma 1, lettera h),dell'articolo 13 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 non si applicano
ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale individuati
fra i dipendenti in servizio, con profilo professionale non
inferiore a funzionario, che abbiano svolto mansioni inerenti
il controllo dei conti pubblici'.
26. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 15
maggio 1993, n. 15 le parole 'in possesso dei requisiti di
cui al comma 1' sono eliminate.
27. Per le finalità assistenziali e
amministrativo-gestionali delle strutture dei presìdi del
Servizio sanitario regionale, la locuzione 'enti ospedalieri'
di cui alle leggi vigenti, si intende sostituita dalla
locuzione 'Aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere'.
28. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10, dopo le parole 'dipendenti regionali
genitori' sono aggiunte le parole 'o coniugi non legalmente
od effettivamente separati'.
29. Al comma 2 dell'articolo 16 bis della legge regionale
9 maggio 1984, n. 26 sono soppresse le parole 'soli' e
'all'1 novembre 2002'.
30. Alla fine dell'articolo 36 della legge regionale 23
dicembre 2002, n. 23 è aggiunto il seguente inciso: 'nonché
per le spese di funzionamento della commissione giudicatrice
di cui al bando di gara previsto dal decreto del Presidente
della Regione 2 aprile 2002'.
31. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 7
maggio 2001, n. 6 dopo la parola '2003' aggiungere le parole
', 2004 e 2005'.
32. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10 dopo le parole 'Palazzo d'Orlèans' sono
aggiunte le parole 'nonché l'Ufficio speciale per i controlli
di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in
Sicilia'.
33. A decorrere dall'anno 2003 al capitolo di spesa
550801 del bilancio della Regione non si applica il disposto
dei commi 2 e 3 dell'articolo 102 della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6.
34. L'articolo 63 della legge regionale 3 maggio
2OO1, n. 6, è così modificato:
'Art. 63. - 1. La Presidenza della Regione è autorizzata
ad avanzare richiesta alla RESAIS S.p.A. per continuare ad
utilizzare personale della stessa società, per le esigenze
funzionali dei propri uffici, già in avvalimento alla data di
approvazione della presente legge, nei confronti del quale
non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli
4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5'.
35. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 52 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) sostituire le parole 'alla data del 31 dicembre 1999'
con le parole 'alla data del 31 dicembre 2002';
b) alla fine della lettera aggiungere il seguente periodo:
'Il contributo in conto interesse è concesso per una sola
volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo
beneficio.'
36. Alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 63 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) sostituire le parole 'alla data del 31 dicembre 1999'
con le parole 'alla data del 31 dicembre 2002';
b) alla fine della lettera aggiungere le parole 'Il
contributo in conto interesse è concesso per una sola volta
alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo
beneficio.'
37. L'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 1986,
n. 3 è così sostituito:
'Art. 13. - Il rinnovo delle commissioni provinciali per
l'artigianato di cui all'articolo 10, deve avvenire entro i
sessanta giorni antecedenti la scadenza della commissione in
carica.
38. Al comma 2 dell'articolo 94, della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32, come modificato dalla legge regionale 3
maggio 2001, n. 6, cassare le parole 'e a euro 516.456,90' e
sostituirle con le parole 'e fino al massimo di euro
1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine'.
39. I commi 18, 18 bis e 18 ter dell'articolo 55 della
legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.
40. All'ultimo periodo della lettera c), comma 1,
dell'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32, come modificato dalla legge regionale 3 maggio 2001, n.
6 cassare le parole 'e a euro 516.456,90' e sostituirle con
le parole 'e fino al massimo di euro 1.549.370,70 per
operazioni a medio e lungo termine'.
41. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 8
novembre 1988, n. 39, sono abrogati.
42. Al comma 2, dell'articolo 20, della legge regionale
23 dicembre 2000, n. 30 cassare la parola 'capoluogo' ed al
comma 3 cassare la parola 'consiliari o'.
43. L'articolo 27 della legge regionale 23 ottobre 2000,
n. 30 è soppresso.
44. All'articolo 120 della legge regionale 3 maggio 2001,
n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Con decreto dell'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo
parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale
siciliana, sono determinati i criteri e le modalità per la
concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1';
b) è aggiunto il seguente comma:
'3. Le disposizioni assessoriali di cui al comma 2 si
applicano anche alle istanze eventualmente già presentate
riferitesi ad eventi dannosi verificatesi successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge'.
45. All'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1964,
n. 34 è aggiunto il seguente comma:
'A decorrere dall'anno 2003 una quota pari al 5 per cento
del contributo di cui al primo comma è destinato
all'Associazione retinopatici ed ipovedenti siciliani
(A.R.I.S.) per il raggiungimento degli scopi sociali; una
quota pari al 5 per cento è destinata alla sede siciliana
dell'Associazione nazionale privi della vista; una quota pari
al 5 per cento è destinata all'Associazione A.N.P.V.I.
onlus'.
46. La lettera b), del comma 5, dell'articolo 19 della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è così sostituito:
'b) per la concessione di acque termali il canone risulta
determinato applicando l'aliquota del 5 per cento sul
fatturato annuo delle aziende termali; entro il 31 gennaio di
ogni anno le aziende termali debbono corrispondere il saldo
dell'anno precedente e un acconto per l'anno in corso pari al
50 per cento di quanto versato complessivamente nell'anno
precedente.
47. Il titolo I della legge regionale 28 giugno 1966, n.
14 è abrogato."
L'articolo 75 è accantonato.
Si riprende l'esame dell'articolo 47, in precedenza
accantonato.
Comunico che è stato presentato dal Governo l'allegato
subemendamento 47.7.2 all'emendamento 47.7, sempre del Governo.
PAGANO assessore per il bilancio e le finanze. Chiedo di
parlare sull'articolo 47.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
PAGANO assessore per il bilancio e le finanze. Signor
Presidente, avevamo presentato l'emendamento 47.7 che
sostanzialmente riscriveva l'articolo 47 di cui al testo base che,
qualora dovesse servire, potrei ulteriormente spiegarlo.
Successivamente il Governo si è reso conto che il comma 1 e il
comma 2 dell'emendamento presentato al Governo non erano
praticabili, per cui ne abbiamo chiesto la soppressione.
Successivamente, andiamo in progress, abbiamo soppresso anche
dell'emendamento 47.7 il comma 4.
Quindi di fatto della versione 47.7 rimane in vita solo il
comma 3 che è aggiuntivo all'articolo 47.
SPEZIALE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPEZIALE Signor Presidente, nel momento in cui si è deciso di
accantonare l'articolo 47, lo abbiamo fatto perchè il Governo aveva
presentato l'emendamento 47.7 che è abbastanza complesso ed ha
riferimenti normativi soprattutto al comma 3.
Non mi pare che il chiarimento del Governo faccia venire meno
le ragioni che ci avevano spinto all'accantonamento dell'articolo
perchè il punto 3 è talmente complesso che necessita di un
approfondimento da parte di tutti i parlamentari.
Per cui, signor Presidente, reitero la richiesta che l'articolo
47 rimanga accantonato.
CRISAFULLI Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CRISAFULLI Onorevoli colleghi, prescindo dalla richiesta di
ulteriore accantonamento perchè, se si dovesse ritenere, ai fini di
un approfondimento, utile accantonare non è compito mio stabilire
se debba essere accolto o meno.
Mi permetto di dare un giudizio sull' ipotesi così come viene
articolata dal Governo. Il testo base rimarrebbe e l'emendamento
47.7 del Governo cassa il comma 1, il comma 2 e il comma 4.
Rimarrebbe il comma 3 come testo aggiuntivo che in sostanza affronta
il cofinanziamento o l'ulteriore finanziamento di una norma fatta
nella finanziaria n. 25 del 1993, che lei dovrebbe ricordare,
onorevole Fleres, che consentiva la possibilità di aiuto alle
imprese per poter avere disponibilità di risorse di mezzi propri ai
fini della realizzazione di opere di strutture e anche di fatti
organizzativi interni.
Questa legge nel 1993 funzionò e oggi si riattiva il fondo per
consentire una circolazione, credo di capire questo, di risorse in
grado di sostenere l'imprenditoria siciliana, prevedendo un
dispositivo che allarga anche ad altri settori della nostra
imprenditoria.
Credo che l'idea sostenuta dal mio Gruppo parlamentare di fare
una scelta in direzione del sostegno all'attività di impresa per
garantire occupazione e sviluppo trova accoglimento in questo
sforzo e che questa è una scelta che aiuta il mondo imprenditoriale
e mette in condizione di tornare a vivere in maniera positiva ed
attiva norme che hanno funzionato nella nostra Regione.
PRESIDENTE Onorevole Assessore, ritiene di dovere replicare?
PAGANO assessore per il bilancio e le finanze. La proposta che
fa l'onorevole Speziale di accantonare l'emendamento in effetti
potrebbe essere accolta, come sono 15 sono 16 gli articoli
accantonati; domani certamente dobbiamo finire e sarà una giornata
cruciale.
Però, proprio perchè sarà una giornata estremamente complessa,
che vedrà impegnato il Governo e il Parlamento in estenuanti momenti
di confronto - ho visto che sono rimasti gli articoli più pesanti e
nello stesso tempo andremo al rendez-vous finale - ritengo che sia
indispensabile, quanto è più possibile, togliere materia di
competizione o per lo meno che possa essere oggi adeguatamente
spiegata.
E mi pare che sia proprio il caso dell'articolo 47, che è
complesso solo perché ha visto un iter assolutamente disarticolato
nel suo divenire, giacché il Governo, come è stato detto, ha
presentato un articolato, poi ha cassato alcuni di questi articoli,
e quindi il tutto potrebbe sembrare non agevole, ma in verità non è
così.
La norma esplicativa, infatti, però...
PRESIDENTE Onorevole Pagano, per l'economia dei lavori,
l'articolo è accantonato o no?
PAGANO assessore per il bilancio e le finanze. No.
PRESIDENTE Onorevole Speziale, per l'economia dei lavori, lei
insiste sulla richiesta di accantonamento?
SPEZIALE Si.
PRESIDENTE L'articolo 47 con i relativi emendamenti è
ulteriormente accantonato.
Si riprende l'esame dell'articolo 64 con l'emendamento 64.1, in
precedenza accantonati.
Il Governo ha rimeditato la sua posizione ed è favorevole.
Pongo dunque in votazione l'emendamento 64.1.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 64 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani 3 aprile
2003, alle ore 10.00, con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del vicepresidente Fleres
I - COMUNICAZIONI
II - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:
1) "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno
finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio
2003-2005". (NN. 554-557-562-588/A). (Seguito)
Relatore di maggioranza: on.le Savona
Relatore di minoranza: on.le Capodicasa
2) "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003".
(N. 553/A). (Seguito)
Relatore di maggioranza: on.le Savona
Relatore di minoranza: on.le Capodicasa
3) "Istituzione dell'Assessorato della famiglia, delle politiche
sociali e delle autonomie locali". (N. 553/A - stralcio 1)
(Seguito)
Relatore: on.le Savarino
4) "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto
2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee".
(N. 553/A - stralcio 2) (Seguito)
Relatore: on.le Vicari
III - ELEZIONE DI QUATTRO COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO
PER LA GESTIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER IL COMMERCIO
ISTITUITO PRESSO L'IRFIS CON L'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE
4 AGOSTO 1978, N. 26.
IV - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO PER
LA GESTIONE DEI FONDI ISTITUITI PRESSO L'IRFIS PER LE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE, PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 6
MAGGIO 1981, N. 96.
V - ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE
DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE.
VI - ELEZIONE DI UNDICI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE PER LA
TUTELA DELL'AMBIENTE.
VII - ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE PER I
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI.
VIII - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL
CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE
SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI.
IX - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL
CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA
DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAFICA,
AUDIOVISIVA.
X - ELEZIONE DI SEI COMPONENTI ESPERTI DEL COMITATO REGIONALE
PER LA PROGRAMMAZIONE SPORTIVA.
XI - ELEZIONE DI TRE MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE PER LA
PROGRAMMAZIONE SPORTIVA SCELTI TRA I COMPONENTI DEI CONSIGLI
PROVINCIALI SCOLASTICI.
XII - ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE PER
LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE.
XIII - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLO IACP DI PALERMO.
XIV - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLO IACP DI CATANIA.
XV - ELEZIONE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO DIRETTIVO
DELL'AZIENDA MEZZI MECCANICI DEL PORTO DI MESSINA.
XVI - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
AGGIORNAMENTO EDUCATIVI.
La seduta è tolta alle ore 20.45.
(Licenziato dal Servizio Resoconti alle ore 23.15)