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Resoconto d'Aula della Seduta n. 132 di mercoledì 02 aprile 2003
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   Presidenza del presidente Lo Porto


     PRESIDENTE   Avverto che  dei processi verbali delle sedute 130 e
  131 sarà data lettura successivamente.
       Il punto I dell'ordine  del  giorno  sarà  svolto  alla ripresa
  pomeridiana dei lavori.

   ATTRIBUZIONE DEL SEGGIO  RESOSI  VACANTE A SEGUITO DELLA SCOMPARSA
   DELL'ONOREVOLE ANTONINO CROCE

     PRESIDENTE    Si  passa   al  II  punto  all'ordine  del  giorno:
  "Attribuzione del seggio  resosi  vacante, a seguito della scomparsa
  dell'onorevole Antonino Croce".
       Comunico  che, ai  fini  dell'attribuzione  del  seggio  resosi
  vacante a seguito  della  scomparsa  dell'onorevole  Antonino (detto
  Nino) Croce, proclamato  eletto  nel  collegio  circoscrizionale  di
  Trapani (per la lista  avente il contrassegno 'Forza Italia'), e nel
  collegio regionale - collegio per  il  quale  aveva  optato - per la
  lista regionale avente il  contrassegno  'La  Casa  delle  Libertà -
  Cuffaro Presidente', la  Commissione Verifica Poteri, nella riunione
  del 25 marzo 2003, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, ha
  deliberato all'unanimità, ai  sensi  dell'articolo 1, comma 3, della
  legge  costituzionale  31  gennaio  2001,  n.  2,  e  del  combinato
  disposto dell'articolo 16 della  legge  17  febbraio 1968, n.  108 e
  successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 60 della legge
  regionale 20 marzo 1951,  n.  29  (legge  elettorale  siciliana), di
  attribuire il seggio  lasciato vacante dall'onorevole Antonino Croce
  al candidato NERI Sebastiano,  primo  dei  non eletti della medesima
  lista regionale, che  segue  immediatamente  l'ultimo dei proclamati
  eletti, (a seguito di  opzione dell'onorevole Cimino per il collegio
  circoscrizionale di Agrigento), onorevole Catania Giuseppe.
       Non  sorgendo   osservazioni,  l'Assemblea  prende  atto  delle
  conclusioni della Commissione per la verifica dei poteri.
       Proclamo,  quindi,  eletto  deputato  dell'Assemblea  regionale
  siciliana il candidato  Sebastiano  Neri,  salva  la  sussistenza di
  motivi di ineleggibilità  o  di  incompatibilità  preesistenti e non
  conosciuti fino a questo momento.
       Avverto che da oggi decorre  il  termine  di  20  giorni per la
  presentazione   di  eventuali   proteste   o   reclami,   ai   sensi
  dell'articolo 61, comma 3,  della  legge regionale 20 marzo 1951, n.
  29.

                       (L'onorevole NERI entra in Aula)

       Poiché   l'onorevole Neri è  presente  in  Aula,  lo  invito  a
  prestare il giuramento di rito.
       Do lettura della formula del giuramento stabilita dall'articolo
  6 delle norme di  attuazione  dello  Statuto  siciliano:  "Giuro  di
  essere fedele alla Repubblica  italiana ed al suo Capo, di osservare
  lealmente le leggi dello Stato  e  della Regione e di esercitare con
  coscienza le funzioni inerenti al mio ufficio al solo scopo del bene
  inseparabile dello Stato e della Regione siciliana".

      (L'onorevole Neri  pronunzia  ad alta voce le parole: "Lo giuro")

       Dichiaro immesso l'onorevole  Neri  nelle  funzioni di deputato
  all'Assemblea regionale siciliana.
       La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 17.00.

        (La seduta sospesa alle ore 12.47,  è  ripresa alle ore 17.18)


   Presidenza del vicepresidente Fleres


                     PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FLERES

     PRESIDENTE  La seduta è ripresa.

     BURGARETTA  APARO,  segretario,  dà  lettura dei processi verbali
  delle sedute  numero  130  e  131 che, non sorgendo osservazioni, si
  intendono approvati.


   Presidenza del vicepresidente Fleres


                  COMUNICAZIONE  DI  PARERI RICHIESTI

     PRESIDENTE   Comunico che sono pervenute dal Governo ed assegnate
  alle Commissioni legislative le seguenti richieste di parere:

                             AFFARI ISTITUZIONALI (I)

    -  "Istituto   zooprofilattico   sperimentale   della   Sicilia  -
    Designazione componente in  seno  al  collegio  dei  revisori" (n.
    128)

    -  "Opera Pia Istituto  Santa  Lucia  di  Palermo  -  Designazione
    presidente e componente  del  consiglio  di  amministrazione"  (n.
    130)

                          SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI)

    -  "Modalità  di   accesso   ai   contributi   regionali  previsti
    dall'articolo 4 della legge  regionale  8  novembre 1988, n.  33 -
    Schema di decreto assessoriale" (n. 129)

                         PERVENUTI IN DATA 26 MARZO 2003
                         TRASMESSI IN DATA 1 APRILE 2003

          COMUNICAZIONE DI INVIO DI DISEGNI DI LEGGE ALLE
          COMPETENTI COMMISSIONI LEGISLATIVE

     PRESIDENTE  Comunico che i  seguenti  disegni di legge sono stati
  inviati alle competenti Commissioni legislative:

                             AFFARI ISTITUZIONALI (I)

    - "Norme per il  coordinamento  ed  il  sostegno  delle attività a
    favore dei giovani" (n. 597)

    - di iniziativa parlamentare

    - PARERE V COMMISSIONE

                            ATTIVITA' PRODUTTIVE (III)

    -  "Modifiche  alla legge  regionale  23  dicembre  2000,  n.  32,
    riguardante disposizioni per  l'attuazione  del POR 2000-2006 e di
    riordino dei regimi di aiuto alle imprese" (n. 600)
           - di iniziativa governativa

                            AMBIENTE E TERRITORIO (IV)

    - "Disciplina  della  programmazione  energetica  territoriale  ed
    altre disposizioni in materia di energia" (n. 599)

    - di iniziativa parlamentare

                          SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI)

    - "Istituzione del  servizio  di  ristorazione differenziata delle
    mense  delle   pubbliche   amministrazioni   per  intolleranti  ed
    allergici agli alimenti" (n. 598)

    - di iniziativa parlamentare

    - "Norme per la  tutela  della salute nell'esercizio di interventi
    di tatuaggio permanente e di piercing" (n. 601)

    - di iniziativa parlamentare

    - "Istituzione dell'Agenzia sanitaria regionale" (n. 603)

    - di iniziativa governativa

           COMMISSIONE SPECIALE PER LA REVISIONE DELLO STATUTO REGIONALE

    - "Disegno di legge voto per  la  modifica del Titolo II Sezione I
    dello Statuto della  Regione  siciliana.  Disciplina del Consiglio
    delle autonomie locali" (n. 602)

    - di iniziativa parlamentare

                         (INVIATI IN DATA 1 APRILE 2003)

                       ANNUNZIO DI INTERROGAZIONE

     PRESIDENTE    Comunico  che   è   stata  presentata  la  seguente
  interrogazione con richiesta di risposta orale:

    -  n.   1118   "Provvedimenti   circa   l'approvazione  del  piano
    regolatore generale e  delle  relative  prescrizioni  esecutive da
    parte del Comune  di  Fiumefreddo  di  Sicilia",  degli  onorevoli
    Villari,  Raiti,   Barbagallo,   Liotta,  Crisafulli,  Garofalo  e
    Spampinato.

       Avverto, ai sensi  dell'articolo  127, comma 9, del Regolamento
  interno che nel corso  della  seduta  potrà  procedersi  a votazioni
  mediante sistema elettronico.

       Onorevoli colleghi, poichè è in corso una riunione di carattere
  istituzionale,  sospendo  la   seduta,   avvertendo  che  la  stessa
  riprenderà alle ore 18.00.

      (La seduta, sospesa alle ore 17,30, è ripresa alle ore 18.15)


   Presidenza del vicepresidente Fleres


    SEGUITO  DELLA  DISCUSSIONE  CONGIUNTA  DEI  DISEGNI  DI LEGGE NN.
    554-557-562-588/A  "BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE SICILIANA
    PER L'ANNO FINANZIARIO 2003 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO
    2003-2005"  E N.  553/A "DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E FINANZIARIE
    PER L'ANNO 2003"

     PRESIDENTE    La  seduta è  ripresa.
       Si passa al terzo  punto all'ordine del giorno:  Discussione di
  disegni di legge.
       Si procede con  il  seguito  della  discussione  congiunta  dei
  disegni  di legge  nn.  554-557-562-588/A  "Bilancio  di  previsione
  della Regione siciliana  per  l'anno  finanziario  2003  e  bilancio
  pluriennale per il triennio  2003-2005"  posto al n.  1) dell'ordine
  del giorno e  n.  553/A  "Disposizioni  programmatiche e finanziarie
  per  l'anno  2003",  posto   al   n.   2)  dell'ordine  del  giorno.
       Invito i componenti  la  II  Commissione legislativa permanente
  'Bilancio' a prendere posto al banco delle Commissioni.

       Onorevoli colleghi, ricordo  che  ieri  sera avevamo sospeso la
  trattazione del disegno  di  legge  finanziaria all'articolo 39, che
  era stato votato.
       Si passa all'articolo 40. Ne dò lettura:

                                 <Art. 40.
       Concessione benefici legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

          1.  Gli aiuti ed i benefici  previsti  dagli  articoli 48,
       50,  51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 59 della legge regionale 23
       dicembre 2000, n.  32 e dall'articolo 1 della legge regionale
       30   ottobre  2002,  n.  16,  per  progetti  e  programmi  di
       investimento di importo non superiore a 200 migliaia di euro,
       sono   concessi   secondo  le  disposizioni  sulla  procedura
       automatica  stabilite dall'articolo 186 della legge regionale
       23  dicembre  2000,  n.  32.  Per  progetti  e  programmi  di
       investimento   di   importo   superiore   si   applicano   le
       disposizioni  dell'articolo  187  della  legge  regionale  23
       dicembre 2000, n. 32 sulla procedura valutativa.>

        PRESIDENTE   Comunico  che gli emendamenti 75.43, 75.31 e 75.7
  sono identici al  testo.  Non  capisco  come  mai  ciò sia accaduto.
  Probabilmente, il testo  che  era circolato in un primo momento, sul
  quale sono  stati  formulati gli emendamenti, mancava di una pagina.
  Solo in questo  modo  riesco  a giustificarlo, perché  è identico al
  testo.   C'è   un   emendamento  soppressivo.  Risultano  invertiti,
  onorevole Micciché, sono inseriti prima anziché  dopo, ma il testo è
  identico.  Inoltre,  l'emendamento  32.1,  che  era stato presentato
  all'articolo 32,  in realtà, è riferito all'articolo 40, tant'è vero
  che l'avevamo trasferito a questo articolo per la sua discussione.

     CAPODICASA  relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     CAPODICASA   Signor  Presidente,  il  fatto  che vi siano ben tre
  emendamenti con  il  medesimo contenuto, significa che non c'è stata
  una svista da  parte di un solo gruppo parlamentare, ma vi è qualche
  problema che, in questo momento, non riusciamo ad individuare.

     PRESIDENTE  Il testo è identico, onorevole Capodicasa.

     CAPODICASA   Sì,  ho  visto;  noto,  infatti,  che  vi  sono  tre
  emendamenti di cui  uno  a  firma  dell'onorevole Ferro, uno a firma
  dell'onorevole Speziale e l'altro a firma dell'onorevole Crisafulli,
  che hanno il medesimo contenuto.

     PRESIDENTE  Da  una  parte  c'è un emendamento identico al testo,
  dall'altra  c'è  quello  soppressivo.  Onorevole Capodicasa, quindi,
  cosa fa, ritira quello soppressivo?

     CAPODICASA    relatore   di   minoranza.   Non   essendo  l'unico
  firmatario, ritengo vada ritirato quello che ripropone il testo.

     PRESIDENTE   Pongo  in  votazione  congiuntamente gli emendamenti
  40.2 e 40.4.
       Il parere del Governo?

     PAGANO  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore  di
  maggioranza. Contrario.

     PRESIDENTE  Chi  è  contrario  resti  seduto; chi è favorevole si
  alzi.

                         (Non sono approvati)

       Dichiaro superati gli emendamenti 75.43, 75.31 e 75.7.

       Informo  che   l'emendamento  32.1,  a  firma  degli  onorevoli
  Speziale ed  altri,  già comunicato all'articolo 32, deve intendersi
  riferito all'articolo 40. Lo dichiaro decaduto per assenza dall'Aula
  dei firmatari.
       Pongo in votazione l'articolo 40, nel testo risultante.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'articolo 41. Ne do lettura:

                                 <Art. 41.
                           Disposizioni sull'ESA

          1. In deroga alle vigenti disposizioni, l'Ente di sviluppo
       agricolo è autorizzato  ad  utilizzare  le  somme provenienti
       dall'avanzo di  amministrazione  scaturenti dal proprio conto
       consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2001, decurtate
       dell'importo utilizzato ai sensi dell'articolo 19 della legge
       regionale  2  agosto  2002,   n.   5,  per  i  seguenti  fini
       istituzionali:

          a) ricostruzione,  ripristino e trasformazione di immobili
       e relativi impianti (capitolo 252);

          b) spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo
       sviluppo dell'agricoltura  di  specifici  ambiti territoriali
       (capitolo 260);

          c) spese per la  realizzazione  di  programmi di lavoro di
       cui all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73
       delle sezioni operative di assistenza tecnica (capitolo 261);

          d) spese per la manutenzione di programmi di interventi ed
       opere pubbliche  di interesse agricolo (capitolo 257);

          e)  spese per  la  manutenzione  straordinaria  di  strade
       (capitolo 267);

          f) spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria
       di dighe ed impianti  idrici  anche  in  concessione ad enti,
       consorzi, cooperative, etc. (capitolo 507).>

       Comunico che  sono  stati  presentati  i  seguenti  emendamenti
  allegati:  dal Governo 75.G e 42.1;  dall'onorevole Crisafulli 41.1.
       Pongo  in   votazione   l'emendamento  75.G.  Il  parere  della
  Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore  di
  maggioranza. Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi  è  favorevole  resti  seduto; chi è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Comunico  che   l'emendamento  41.2,  a  firma  del  Governo  è
  sostitutivo dell'emendamento 41.1.
       Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore  di
  maggioranza. Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi  è  favorevole  resti  seduto; chi è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       PRESIDENTE. Onorevole Crisafulli, mi pare che nel contenuto sia
  identico al suo,  non è un emendamento di spesa; è equiparato perché
  consente che  i  dirigenti  generali  -  si  riferisce,  infatti  ai
  dirigenti generali  ...  attualmente,  la  situazione è questa:  per
  nominare il direttore dell'ESA...

     CRISAFULLI  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     CRISAFULLI  Signor  Presidente, onorevoli colleghi, in base a ciò
  si potrebbe  determinare  che  si  equipara  l'incarico di direttore
  generale degli enti  etc.  etc. a quello di dirigenti generali della
  Regione siciliana,  e  viene conferito l'incarico anche ai dirigenti
  dell'amministrazione  regionale;  si  allarga  la  platea,  cioé,  a
  duemila e cinquecento persone.

     PRESIDENTE  Si allarga la platea.

     FORMICA  Sia esterni che interni.

        CRISAFULLI  Il  mio  emendamento  diceva  che  possono  essere
  nominati ad interim gli  attuali dirigenti generali di fascia A, qui
  significa che può  essere  nominato  direttore dell'ESA chiunque sia
  dirigente,  anche di passaggio.

     ACIERNO  Dirigenti generali?

        CRISAFULLI   No   può  avere  l'incarico di dirigente generale
  chiunque.

     FORMICA  Passiamo all'emendamento 41.1?

     PRESIDENTE  Facciamo replicare il Governo.

        CRISAFULLI   Condivide  con  noi o condivide con altri? Ritira
  l'emendamento,   facciamo   l'altro?   Credo   sia   più   specifico
  l'emendamento 41.1.

     PRESIDENTE   Onorevole  assessore  Pagano,  se  la  spiegazione è
  quella  che   ha   fornito   l'onorevole   Crisafulli,  ritengo  sia
  accoglibile  la  formulazione presentata, anche perché, attualmente,
  restringe  la  possibilità  di  conferire  l'incarico  ai  dirigenti
  generali e  non  determina,  dunque, eventuali ulteriori aspettative
  nei confronti di altri.

     PAGANO   assessore  per  il  bilancio  e  le  finanze.  Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     PAGANO   assessore   per   il   bilancio  e  le  finanze.  Signor
  Presidente, onorevoli  colleghi,  abbiamo  detto  più  volte  che il
  Governo, in  questa manovra finanziaria, non accetterà o perlomeno è
  in una fase di riflessione profonda momento per momento su tutto ciò
  che riguarda la materia del personale. Qui non si tratta di una cosa
  positiva piuttosto  che  negativa.  Non discutiamo della bontà della
  norma; vogliamo approfondirla, perché  in linea generale, sulla base
  di quanto  è  stato appena detto metodologicamente, dovremmo dire di
  no.
       Quindi,   insisto   nel   dire   che  l'emendamento  dev'essere
  accantonato.

     PRESIDENTE  Comunico che l'emendamento 41.2 è stato accantonato.
       L'Assemblea ne prende atto.
       Si passa all'articolo 42. Ne do lettura:

                                 <Art. 42.
             Modifica dell'articolo 39  della  legge regionale
                            26 marzo 2002, n. 2

          1. L'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2
       è così modificato:

          '1. Entro il mese  di  giugno di ciascun anno, l'Assessore
       regionale   per   il    turismo,   le   comunicazioni   e   i
       trasporti,  previo   parere   della   competente  commissione
       dell'Assemblea  regionale   siciliana,   adotta  con  proprio
       decreto  il  calendario  ufficiale  delle  manifestazioni  ed
       eventi di grande richiamo turistico che hanno luogo nell'anno
       successivo  e che  comprendono  tutte  le  manifestazioni  ed
       eventi culturali,  artistici,  folkloristici  e  sportivi, di
       iniziativa  pubblica e  privata,  di  riconosciuto  valore  e
       grande capacità di  richiamo  e di intrattenimento turistico,
       che si  realizzano  nel  territorio regionale.  L'inserimento
       delle manifestazioni  nel  calendario ufficiale regionale non
       attribuisce comunque diritto a finanziamento regionale.

          2.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni
       e  i  trasporti  è  autorizzato  a  promuovere  e  realizzare
       direttamente, anche  mediante convenzioni con enti pubblici e
       soggetti ed  organismi  privati  di  comprovata  esperienza e
       capacità tecnica e  finanziaria, manifestazioni ed eventi e a
       realizzare iniziative  in  esecuzione  del piano regionale di
       propaganda.   E'   autorizzato,   altresì,   ad   intervenire
       finanziariamente a  sostegno  delle  spese  di  realizzazione
       delle  manifestazioni  promosse  ed  organizzate  da soggetti
       terzi,  entro  il limite massimo del 20 per cento delle spese
       complessive   riconosciute   ammissibili   a   valere   sullo
       stanziamento dell'UPB 12.2.1.3.1.

          3.    L'Assessorato    regionale    del   turismo,   delle
       comunicazione e  dei  trasporti può richiedere agli operatori
       turistici di sostenere  in  tutto  o  in  parte  gli oneri di
       partecipazione  degli  stessi  alle manifestazioni turistiche
       promosse o patrocinate dalla Regione'.>

     CAPODICASA  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     CAPODICASA     Signor   Presidente,   onorevoli   colleghi,   sto
  cominciando ad  essere  critico  di  me  stesso  a  proposito  dello
  strumento della  legge finanziaria, perché è diventato una specie di
  'carro-merci' dove  viene  collocato  di  tutto,  in  una situazione
  regnante in Aula  che  non  è  la più congeniale ad approfondire nel
  merito le questioni; per questo motivo, molte vicende trovano spazio
  nella finanziaria,  per  la  difficoltà  di  essere  approfondite ed
  essere meglio delibate.
       Abbiamo qui, ad esempio, l'articolo 42 che, a mio giudizio, non
  avrebbe alcun titolo per far parte del disegno di legge finanziaria,
  perché  non comporta risparmi, non è riferito a materia finanziaria,
  non accelera la  spesa; esso ha un contenuto di disciplina normativa
  dell'articolo 39 della  legge  2  del  2002.  Guardate  in  che modo
  disciplina. Non  voglio  riferirmi all'articolo nella sua interezza,
  ma faccio due  esempi, due riferimenti.
       Inizio dal  primo.  Leggendo  il  secondo  comma  si evince che
  l'Assessore  regionale   per   il   turismo  e  le  comunicazioni  è
  autorizzato a  promuovere  e realizzare direttamente, anche mediante
  convenzioni con  enti  pubblici  e  soggetti  di  organismi privati,
  eventi    e    manifestazioni.   Organizziamo   direttamente,   come
  assessorato,  eventi   e   manifestazioni.  Poco  ci  manca  che  ci
  trasformiamo   in   imprenditori.   E'   poco  credibile,  onorevole
  Assessore al turismo - che in questo momento mi sta ascoltando - che
  l'assessorato  gestisca  direttamente  eventi  e manifestazioni che,
  suppongo, abbiano una grande rilevanza organizzativa poichè trattasi
  di manifestazioni  a  carattere  regionale.  E'  molto credibile che
  tutto ciò avvenga  secondo  la  procedura più avanti definita e cioè
  attraverso convenzioni  con  organismi  e  soggetti  privati,  senza
  alcuna gara,  senza  alcuna  selezione.  E'  l'assessorato a gestire
  direttamente grandi  eventi  e manifestazioni attraverso un soggetto
  privato e glieli affida.
       Siamo perfettamente  in  linea  con  tutto ciò che peraltro per
  l'assessorato al  turismo  ed  ai  trasporti,  mi  pare,  stia ormai
  diventando una  regola,  perchè  abbiamo  visto  in qualche articolo
  precedente che  questa stessa procedura è stata ipotizzata per altre
  situazioni,  ad esempio, quella relativa all'impiantistica sportiva.
  Quindi, eliminiamo  le  gare?  Stiamo  dicendo questo? Eliminiamo le
  gare per la  selezione, per l'affidamento della gestione di eventi e
  manifestazioni sportive  che  possono significare qualsiasi cosa? Se
  in Sicilia  dovessere  nuovamente  tenersi  le Universiadi, potremmo
  gestirle direttamente  magari  affidandole  ad un ente privato senza
  alcuna selezione? Mi chiedo a cosa miri questo articolo.
       Inoltre, il  fatto  che  tutto  ciò  avvenga  in  esecuzione  e
  realizzazione del  Piano regionale delle manifestazioni, può trovare
  significato nel  fatto  che  tutto  il Piano regionale viene gestito
  direttamente per il  tramite  di un ente o soggetto privato. Cosa si
  vuole fare in questa Regione? Mi chiedo quale sia la logica di tutto
  ciò. Stiamo  abbassando la soglia della trasparenza negli atti della
  pubblica amministrazione  regionale  come  mai  era  avvenuto  nella
  Regione siciliana.
       Aggiungo, inoltre, che  al comma terzo, vi è la ciliegina sulla
  torta: l'assessorato  regionale  per  il turismo può richiedere agli
  operatori turistici di  sostenere  in  tutto o in parte gli oneri di
  partecipazione  degli stessi alle manifestazioni turistiche promosse
  o patrocinate dalla  Regione.  Può  chiederlo alla luce di cosa? Del
  fatto che  l'Assessore  provi simpatia nei confronti dell'operatore,
  che l'operatori paghi  la  tangente  o  no? Si può capire come viene
  disciplinata una materia così delicata?
       Mi chiedo a  discrezioni di cosa e di chi può essere fatta tale
  richiesta? Qualcuno può spiegare all'Aula in che direzione ci stiamo
  muovendo?
       Onorevole  Presidente,  pensavo  che  la Presidenza dichiarasse
  improponibile questo articolo perchè non è attinente alla materia in
  questione. Si  tratta  di  materia che attiene all'affidamento degli
  appalti, perchè di appalti si tratta.
       Nulla   hanno   di  diverso,  rispetto  a  tutto  ciò  che  noi
  normalmente   affidiamo,   come   amministrazione,   attraverso  una
  selezione. A volte richiediamo l'appalto per affidare un servizio di
  200  mila euro e poi, magari, una cosa che costa quattro miliardi la
  diamo,  neanche  con trattativa privata, ma per affidamento, così ad
  intuito.

     PRESIDENTE  Devo  dire  che  la materia del turismo e dello sport
  non porta  bene  all'Aula, considerato che ieri ci sono stati dodici
  deputati iscritti  a parlare su un argomento simile, e già adesso ce
  ne sono quattro.

     MICCICHE'  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     MICCICHE'      Richiamandomi     all'intervento    dell'onorevole
  Capodicasa non  posso  fare altro che continuare a contestare questa
  norma.
       Con  questa  norma  si vorrebbero espropriare tutti quei comuni
  che  effettuano  grandi eventi di spettacoli, iniziative di richiamo
  turistico nazionale, come per esempio la sagra del mandorlo in fiore
  di Agrigento,  il carnevale di Sciacca. Si arriverebbe al punto che,
  per tutte le manifestazioni che hanno un richiamo grosso in Sicilia,
  la gestione  delle ditte che danno affidamento per la gestione degli
  spettacoli  o  il  supporto  logistico delle manifestazioni, sarebbe
  direttamente  affidata  dall'Assessore, il che va in contro tendenza
  con la  devolution,  e  con  gli accentramenti delle competenze agli
  enti locali.  Da  questo  punto  di  vista  faremmo  un grosso passo
  indietro.
       Cioè,  toglieremmo  la  competenza dei comuni e delle provincie
  per   tutte   quelle  iniziative  che  hanno  carattere  prettamente
  localistico,  territoriale.  Credo  che si farebbe un passo indietro
  veramente  esagerato.
       Si  va  verso  una  sorta  di  privatizzazione  dell'iniziativa
  culturale,  attraverso  la  grande organizzazione assessoriale. Cioè
  l'Assessorato   al   turismo   e  spettacolo  diventerà  una  grande
  baraccopoli o  un  baraccone di iniziative, darà l'affidamento di un
  miliardo, di  mezzo  miliardo  o  di  tre miliardi per grandi eventi
  indicando,  in  modo  discrezionale,  le ditte che dovranno assumere
  l'onere di tale gestione, di tale iniziativa culturale o turistica.
       Sono  veramente  sbalordito  da questa proposta governativa. Ma
  non  solo, ciò  che  mi  ha  spinto  a  chiedere  la  parola  -  già
  l'onorevole   Capodicasa   è   stato   abbastanza   esauriente  -  è
  l'emendamento 42.6 il quale recita: "al primo comma dell'articolo 42
  sopprimere le parole da previo a siciliana".
       Se non  si  sta  attenti  non  capisce  bene di cosa si tratta.
  Praticamente: "entro  il  mese di giugno di ciascun anno l'Assessore
  regionale per  il  turismo  le  comunicazioni  e i trasporti, previo
  parere   della   competente   Commissione  dell'Assemblea  regionale
  siciliana,  adotta  con  proprio  decreto...",  cioè  si  toglie  la
  competenza  di  quel  controllo  da  parte  dell'Assemblea regionale
  siciliana,  della  competente  commissione legislativa.
       Noi deputati  non  abbiamo  nessuna competenza - vero è che non
  abbiamo  potere  di  gestire  direttamente  l'iniziativa,  che  è di
  competenza  dell'Assessorato  - però, chi ha scritto questo articolo
  in  precedenza  pensava  di  dare  un  contentino  all'Assemblea, ai
  deputati, e  adesso  si  vuole togliere persino questo. Come a dire:
  voi  dovete  essere  soltanto  degli  sciocchi  esecutori dei nostri
  ordini, dovete votare questo e basta, non vi spetta altro.
       Onorevole  Assessore,  io  non  rivendico  la spartizione della
  torta, non faccio neppure parte di questa Commissione, quindi potrei
  anche fregarmene,  ma  è il principio che non va bene.
       Oggi  si  sta  facendo  questo  ragionamento per la Commissione
  competente, che  viene esautorata quando già in precedenza era stato
  previsto il  contrario,  domani si farà per altre Commissioni; cioè,
  esautorare,  togliere  qualsiasi  tipo  di  controllo di verifica da
  parte dell'organo  legislativo.
       Questo è il  motivo  che  mi  ha spinto ad intervenire - già le
  cose  dette  dall'onorevole Capodicasa erano esaurienti -, mi sembra
  che dagli  appalti  dei  lavori  pubblici  si passa agli appalti dei
  lavori culturali. Oggi  non  si parla più di lavori pubblici - non è
  più remunerativo  dopo  le vicende di tangentopoli - ormai, si fa il
  meno possibile  per  quanto  riguarda il settore dell'edilizia o dei
  lavori pubblici.  L'unica  industria che è rimasta in piedi è quella
  culturale,  le  manifestazioni  di  vari  eventi con grande richiamo
  regionale.
       Capisco che  questo può servire per incrementare il potere e il
  controllo da  parte  dell'esecutivo - vero è che c'è questa tendenza
  -, capisco  anche  che  si  cerca di diminuire il controllo da parte
  dell'Assemblea,  dell'organo  di  controllo e legislativo, però, non
  capisco e  non  comprendo  perchè si vuole togliere le competenze ai
  comuni e  alle  provincie.  Sarebbe  un  grosso guaio, ad esempio la
  sacra del mandorlo  in  fiore  e  la  sagra della pesca di Bivona, i
  grandi eventi  culturali  che  ci  sono  in Sicilia, la si toglie al
  territorio, ma stiamo impazzendo

     CASCIO  assessore per il turismo, le comunicazione e i trasporti.
  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà

     CASCIO  assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  volevo chiarire, perchè a
  volte si  parla  senza  conoscere  bene  la  materia  di  cui si sta
  trattando.
       L'articolo  42, sostanzialmente, non modifica nulla della legge
  già in  vigore;  l'unica  cosa che va a modificare è la eliminazione
  della soglia del trenta per cento.
       Forse  non sapete che, queste manifestazioni possono essere già
  organizzate  direttamente  dall'Assessorato  regionale  al  turismo,
  secondo il piano di propaganda; esiste una soglia di sbarramento che
  è del  trenta  per  cento.  Quindi,  non  cambia nulla rispetto alla
  legislazione  attualmente in vigore. C'è semplicemente una soglia di
  sbarramento  che  prevede  che  il  settanta  per  cento  dei  fondi
  complessivi  vadano  utilizzati  per le manifestazioni di promozione
  della  Sicilia,  e  il  trenta  per  cento  vengano  utilizzati  per
  l'organizzazione,   anche   diretta,   di  manifestazioni  sportive.
  L'articolo 42  prevedeva  di togliere il 30 per cento, e potere così
  lasciare maggiore discrezionalità all'attività del Governo.
       Per quanto riguarda, invece, la solidarizzazione dell'onorevole
  Miccichè  che  faceva riferimento al sub emendamento soppressivo del
  passaggio in Commissione - che, peraltro, proviene da un emendamento
  della Commissione  di  merito  -, si voleva semplicemente evitare di
  allungare i tempi, perchè il piano regionale delle manifestazioni di
  alto livello, che è finanziato nella misura 4,18 del POR, è un piano
  che ha  già un crono programma dal comitato di sorveglianza del POR.
  Per  cui,  questo  passaggio  in  Commissione  avrebbe  l'effetto di
  allungare i  tempi  rischiando  di  perdere  i  fondi  comunitari, e
  sostanzialmente non sortirebbe nessuno effetto, perchè i criteri per
  accedere a  questo calendario di manifestazioni non sono criteri che
  possono  essere  dettati  né  dall'Assessore  né  dalla Commissione,
  sono criteri  che  vengono  da  regole  comunitarie  che non possono
  subire  modifiche né  dal Governo né  dalla Commissione parlamentare
  ma provengono  da  una  selezione  accurata  che  fanno  le  aziende
  provinciali  del  turismo,  per  cui  non servirebbe assolutamente a
  nulla.
       Poichè   mi   rendo   conto   che   il   clima  dell'Assemblea,
  non è utile e produttivo, anzi, mi consiglia di non andare avanti su
  questo  argomento,  mi  faccio  carico  di presentare un emendamento
  soppressivo dell'intero articolo 42.

     PRESIDENTE    Il   Governo   annuncia   la  presentazione  di  un
  emendamento   soppressivo  dell'articolo  42.  Chiedo  se  questo  è
  sufficiente a  far  venire  meno  la  richiesta  di  intervento  dei
  colleghi che si erano iscritti a parlare.

     ACIERNO  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     ACIERNO   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi a questo punto
  non   intervengo  più  sul  merito  dell'articolo.  Volevo  soltanto
  confermare quanto  già  espresso  in  IV  Commissione,  quando  si è
  esaminata la  proposta  di  articolo  aggiuntivo del Governo - nella
  persona dell'assessore  Cascio  -  e  lo  si  è  approvato così come
  riportato sul testo.
       Ho  ascoltato  con grande interesse l'intervento dell'onorevole
  Capodicasa, ho  ascoltato  anche la replica del Governo che ha preso
  per buono il parere soggettivo dell'onorevole Capodicasa. Il Governo
  ritira un  articolo  che  è  già  stato  valutato  dalla  competente
  Commissione  legislativa;  è  stato  approvato dalla maggioranza che
  sostiene il Governo,  ed  è bastato un solo intervento in Aula da un
  componente   dell'opposizione  per  fare  fare  marcia  indietro  al
  Governo.  Credo  che  oggi abbiamo iniziato al meglio i lavori sulla
  legge finanziaria.

     CINTOLA  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     CINTOLA   Signor  Presidente, onorevoli colleghi, volevo fare una
  brevissima  riflessione.
       Il Governo ha presentato nella legge finanziaria l'articolo 42,
  la Commissione  di  merito  ne  ha  discusso,  e  ne abbiamo parlato
  abbondantemente  anche  in  Commissione  bilancio.  Il previo parere
  della Commissione che era stato inserito, obbligatorio e vincolante,
  fu eliminato  in  Commissione bilancio, cioè, il parere andava bene,
  ma non  obbligatorio  e  vincolante.
       Ritengo   virtuose   le   osservazioni   fatte   dall'onorevole
  Capodicasa,  ma  non  confacenti  al  diritto  già acquisito. Avendo
  compreso che che si tratta soltanto di eliminare il 30% e basta, non
  sono daccordo  al ritiro e alla bocciatura dal parte del Governo del
  suo stesso emendamento.
       Sarei  invece  più propenso ad una riscrittura dell'articolo 42
  che tenga  conto  della  pubblicità - ancorché  non è prevista nelle
  regole  precedenti  -,  stabilendo  il  da  farsi attraverso un'asta
  pubblica che  avvenga  nel giro di cinque o dieci giorni, in maniera
  tale  che ci sia maggiore trasparenza, quindi riscrivendo l'articolo
  non annullandolo.  Una  trasparenza che serve agli altri, non a noi,
  perché   noi   sappiamo,   come   maggioranza,   come   Governo   di
  centrodestra,  che  tutti  questi ammennicoli non ci servono, perché
  abbiamo una  dirittura nel modo di amministrare che ci porta lontano
  dalle tangenti e dalle commistioni con i privati.
       Allora  dico sì  Dobbiamo andare avanti e riscrivere l'articolo
  42, con un  minimo di attenzione in più che il legislatore non aveva
  previsto. Considerato  che  con l'articolo in questione altro non si
  fa che  togliere  quel  30  per  cento,  basterebbe  aggiungere  una
  normativa  di   due  o  tre  righe,  che  possa  dare  una  maggiore
  trasparenza  nei confronti dei terzi, dell'operato di questo Governo
  di centrodestra.  Io  mi  sentirei di accoglierla e di suggerirla al
  Governo.
       Ribadisco  che  è  necessaria una riscrizione dell'articolo 42,
  non la  eliminazione,  che  può  essere anche formulata nei cinque o
  dieci minuti  successivi,  in modo che dia da un lato la trasparenza
  e, perché  no,  preveda  anche che il parere, quando viene richiesto
  con urgenza  alla Commissione, se non perviene entro i cinque giorni
  successivi sia da considerarsi come se fosse reso.

     CASCIO     assessore  per  il  turismo,  le     comunicazioni  e
  i trasporti. Non serve a niente. E' tecnicamente inutile.

     CINTOLA  E' da quando  si  dice  che  tecnicamente è inutile, che
  politicamente è inutile, che c'è una Assemblea di 90 deputati eletta
  dal popolo, sarà inutile e ripetitivo, non capisco.
       E'  come  se  ci   fosse  un  distacco  tra  l'esecutivo  e  il
  Parlamento.   Io  non  lo  riterrei  inutile  anche  se  può  essere
  pleonastico.   Allora,  riscriviamo  l'articolo  con  un  minimo  di
  trasparenza   in   più,   lasciando   il  parere  pleonastico  della
  Commissione  parlamentare  per  questa  simbiosi che noi cerchiamo e
  vogliamo trovare  tra  esecutivo e Parlamento. Altro che togliere il
  parere  della  Commissione,  così come era previsto nell'emendamento
  presentato dal Governo e che fa bene a ritirare.

     PRESIDENTE  Onorevoli  colleghi, è stata presentato l'emendamento
  soppressivo  all'articolo  42  numero  42.7,  a firma dell'Assessore
  Cascio.  Onorevole Cracolici è sufficiente?

     CRACOLICI  Signor Presidente  se c'è l'emendamento soppressivo va
  bene.

     PRESIDENTE  Onorevole Crisafulli per lei è sufficiente?

     CRISAFULLI  Per me va bene.

     CAPODICASA  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     CAPODICASA    Signor   Presidente,  onorevoli  colleghi,  accolgo
  l'emendamento  soppressivo del Governo. Anche io ne avevo presentato
  uno,  pertanto  non  posso  che  essere  consenziente.  Vorrei  però
  ricordare  che   l'articolo  39  della  legge  n.  2  del  2002, che
  l'articolo  n.  42  intendeva modificare, non prevede esattamente le
  stesse cose.
       Ma non  stiamo  discutendo  oggi l'articolo 39 della legge n. 2
  del 2002,  lo  abbiamo già fatto a suo tempo, cioè nella finanziaria
  dell'anno scorso; e questo non fa togliere una virgola alle cose che
  abbiamo detto poc'anzi e che avevamo già discusso l'anno passato.
       Addirittura  l'articolo  42  intende  togliere  quel  minimo di
  disciplina contenuta  nell'articolo  39  cioè, in questo caso, lo si
  intendeva sopprimere del tutto.
       Vorrei aggiungere, però, onorevoli colleghi, che se l'Assessore
  propone l'emendamento  soppressivo,  non  lo  fa  in  ossequio ad un
  intervento  dell'opposizione,  lo  fa  probabilmente perchè si rende
  conto che è azzardato insistere sull'argomento.
       Onorevole  Acierno, continua a fare l'ultimo giapponese. Lei ha
  dichiarato che  in  Commissione  la maggioranza di questo Governo ha
  approvato l'articolo 42, e quindi non si può toccare più
       Lei fa la conta di  quanti interventi si svolgono per poi poter
  modificare una posizione...

     PRESIDENTE  Onorevole Capodicasa, si rivolga all'Aula.

     CAPODICASA   Non  è importante il contenuto degli interventi, per
  lei è solo una questione di quantità?
       Onorevole  Acierno,  prima  di  essere deputato regionale quale
  Parlamento ha  frequentato?  Anche  alla  Camera  mi risulta che gli
  emendamenti  dell'opposizione,  se sono accoglibili, vengono accolti
  ancorché la  maggioranza  in  Commissione  si fosse espressa in modo
  diverso.
       Ho fatto attenzione alle  sue parole, ma ormai mi sono convinto
  che è molto difficile ricondurla  ad una buona creanza parlamentare.
       Presidente  io  confermo  il  mio  giudizio:  quella  forma  di
  affidamento, in  questo  campo,  è  una  forma  poco  trasparente  e
  troveremo   il   modo,   alla  prima  occasione,  di  rimetterla  in
  discussione.

     BENINATI  Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     BENINATI   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi, mi riferisco
  all'articolo 42,  così  come è stato esitato dalla Commissione. Devo
  ricordare  a  tutti,  maggioranza ed opposizione, che la Commissione
  aveva trovato  una serenità in questo articolo proprio con le parole
  "previo parere della Commissione".
       Pertanto devo  dire che - sarà l'Aula, sarà la confusione - non
  penso che  qualunque  altro  meccanismo  con  questa  cautela sia un
  articolo che  possa creare chissà cosa, quindi, illustre Governo, la
  invito  a  ritirare  l'emendamento  soppressivo dell'articolo 42 e -
  questa è una  valutazione che forse poi farà, ma non sarò io a dirlo
  - a dare il parere favorevole all'articolo 42.
       Questa è  la  mia  proposizione,  perchè la Commissione aveva -
  nella presentazione  di  questo  articolo - ritenuto di essere cauta
  proprio per  quanto  si  è detto, inserendo le parole "previo parere
  della Commissione".
       Poi se questo parere serva effettivamente, è un altro discorso,
  ma è  stata  una garanzia. Pertanto, con questa aggiunta, l'articolo
  42 andava bene così come era stato formalizzato.

     MOSCHETTO  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     MOSCHETTO   Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di
  fare  una  precisazione,  perché  non  credo  che dallo stenografico
  risulti che  eravamo  in fase di votazione, infatti era stato appena
  annunciato  l'emendamento  42.7  da  parte  del  Governo soppressivo
  dell'articolo 42.  Quindi non eravamo in votazione.

     PRESIDENTE    No,   onorevole   Moschetto,  la  Presidenza  aveva
  precisato  chiedendo  ai deputati che si erano iscritti a parlare se
  l'emendamento  soppressivo  fosse  stato sufficiente per ritirare la
  richiesta   di   intervento   e   passare   direttamente   al   voto
  dell'emendamento   42.7;  poiché  così  era  stato  confermato  alla
  Presidenza si stava passando alla votazione dell'emendamento 42.7.

     MOSCHETTO   In  ogni caso anziché parlare sull'ordine dei lavori,
  chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     MOSCHETTO   Signor  Presidente,  invito l'Assessore a rivedere la
  propria  posizione  sull'emendamento  42.7 soppressivo dell'articolo
  42.
       Infatti,  avendo  discusso  ampiamente in sede di Commissione e
  condividendo l'emendamento 42.5, il semplice fatto che dal dibattito
  sia  emersa la non condivisione dell'emendamento 42.6 presentato dal
  Governo, non  credo  che possa consentire il senso della discussione
  altrettanto  ampia,  arrivando addirittura al ritiro di tutto quanto
  l'articolato.
       Pertanto,  invito l'Assessore a ritirare gli emendamenti 42.7 e
  42.6, a mettere  ai voti il 42.5 e poi tutto l'articolo 42 nel testo
  risultante.

     CASCIO  assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     CASCIO  assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
  Signor  Presidente,  ritenevo  che  il  dibattito fosse concluso, ma
  visto  che   l'Assemblea   ha   ritenuto  di  continuarlo  -  e,  in
  considerazione  anche  degli spunti che vengono fuori dai componenti
  della Commissione  di  merito,  della  IV Commissione, che su questo
  articolo ha  lungamente  dibattuto  e si è già pronunziata - ritengo
  opportuno   e   doveroso,   anche   per   rispetto   nei   confronti
  dell'Assemblea che  già  si  è  espressa su questa materia, ritirare
  l'emendamento 42.6 e l'emendamento 42.7.

     CRACOLICI  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     CRACOLICI  Signor Presidente, onorevoli colleghi, in pochi minuti
  abbiamo  assistito  ad  una  recita  a  soggetto.  Non so se bisogna
  chiedere ai  colleghi se sulla base della quantità degli interventi,
  si decida qual'è l'orientamento del Governo.
       Ho  molto  rispetto  dei  lavori  della  Commissione, ma vorrei
  capire nel  merito l'articolo 42.
       Nel  95   per   cento   del   suo   contenuto,  infatti,  è  la
  riproposizione  netta  dell'articolo  39  della legge n.2, salvo due
  aspetti: uno è  il famoso limite del 30 per cento, quindi in qualche
  modo  si  penalizza  la  possibilità  di  sostegno  a manifestazioni
  sportive che prevedeva  da un minimo del 20 fino a un massimo del 30
  per cento; me  la  cosa  che  più mi ha colpito è l'estinzione della
  possibilità  e  dell'autorizzazione data all'Assessore al turismo di
  procedere   anche  mediante  convenzioni  per  la  realizzazione  di
  iniziative,  in  esecuzione del piano di propaganda che credo sia il
  piano   di  comunicazione.  Significa  che  la  Regione  con  questo
  articolo  non  si  sta  occupando  di sport o di manifestazioni, sta
  decidendo  di  utilizzare  questa norma per estendere, attraverso la
  stessa,  attraverso  la  possibilità del procedimento in convenzione
  l'affidamento  diretto, del piano di comunicazione della Regione. Se
  ho  capito  bene, questo è l'articolo. Perchè tutto il resto è acqua
  fresca.
       Vorrei capire  il  senso di questa norma
       Si dice  con  questa norma, al secondo comma, di estendere dopo
  la parola  "eventi" la realizzazione di iniziative in esecuzione del
  piano   regionale   di  propaganda,  col  soggetto  che  l'Assessore
  autorizza,  a  procedere  mediante  convenzione.  Allora,  onorevole
  Assessore,   suggerirei   per  evitare  incomprensioni,  intanto  di
  interpretazione di  una  norma,  non  per far valere i muscoli della
  maggioranza o  della  minoranza,  ma perchè è una norma che riscrive
  ciò che  esiste  già  ed  è  norma della Regione, di ritirare questo
  articolo  così  come il Governo aveva annunciato. Procedere, quindi,
  serenamente; così come  è scritta è una norma che lascia adito a più
  di un dubbio.
       Non capisco  il  fatto  del  20-30 per cento, l'Assessore me lo
  spiega in  un  modo, io l'ho interpretato in altro modo
       Insomma,  le  norme, al di là delle convinzioni dell'Assessore,
  devono  essere  leggibili  per  qualunque  cittadino, sulla Gazzetta
  Ufficiale.
       Pertanto,  ritengo  sia  opportuno  soprassedere  ed  invito il
  Governo a ritirare questo articolo.

     FERRO  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     FERRO  Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto
  stabilire  quanto  meno  la  condivisione di  un  metodo  di  lavori
  parlamentari.  Noi  abbiamo un articolato,  degli  emendamenti,  dei
  pareri   espressi   dalle  Commissioni.  Se   tutto   questo   fosse
  sufficiente, non ci sarebbe bisogno di stare qui in Aula a discutere
  articolo  per  articolo,  emendamento  per   emendamento.
       Alla fine bisogna confrontarci per vedere se le posizioni anche
  differenti che ci possono essere nel merito delle singole questioni,
  possono essere  modificate  o  meno  in  un  senso o nell'altro, che
  appartengano  alla  maggioranza  o  che appartengano alla minoranza.
  Perchè ogni  volta  che si affronta un tema, qualunque esso sia, c'è
  una sorta  di  vulnus,  francamente  a  dir poco incomprensibile per
  chiunque  svolga normalmente e serenamente il ruolo di parlamentare.
       Nel merito  della  questione,  non  condivido  il metodo con il
  quale  l'Assessore  sta trattando questo articolo, per due questioni
  fondamentali.
       La  prima  questione  è  quella dell'affidamento diretto legato
  alle  manifestazioni;  a  me  non  scandalizza nulla tuttavia vorrei
  fare   chiarezza.  L'affidamento  diretto  alla  manifestazioni  può
  essere condiviso  solo  nella  misura in cui ci siano manifestazioni
  come si  svolgono  in  Sicilia  di  cui  è  titolare un soggetto ben
  definito da  parte,  in  questo  caso  se parliamo di manifestazioni
  sportive,  delle  federazioni  sportive.  Un  esempio per tutti, gli
  Internazionali di  tennis:  è certo che la titolarità di quel torneo
  appartiene  al  Circolo  del  Tennis  di  Palermo.  In  questo  caso
  l'affidamento  diretto  lo  ritengo comprensibile.  Ma l'affidamento
  diretto vincolato  a  chi ha la titolarità della manifestazione è un
  conto, Assessore,  l'affidamento diretto per tutti è un altro conto,
  perchè poi  significa  che  oltre  le  manifestazioni  che  hanno un
  titolare ce ne  sono  mille  altre che si possono fare con lo stesso
  metodo che  quanto meno è discutibile.
       La  seconda  questione,  è  già  stata sollevata dall'onorevole
  Cracolici,  mi  riferisco  al  piano  di  propaganda con affidamento
  diretto.
       Onorevole assessore,  lei  saprà  senz'altro, qual è la cifra a
  cui ammonta  il  piano  di  propaganda, credo corrisponda a svariati
  miliardi, lei si assume la responsabilità di propagandare l'immagine
  della   Sicilia,  scegliendo  personalmente,  indipendentemente  dai
  soggetti che  in  qualche  modo  sono  in  grado  di portare offerte
  diverse per  essere  esaminate,  procedendo,  quindi, a una sorta di
  gara che  possa  permettere  alle aziende di essere competitive e in
  fondo alla  Regione  Siciliana  di  guadagnarci  per  aver  avuto un
  servizio reso in modo adeguato.
       Il problema  non  è sopprimere l'articolo o meno, presentare un
  emendamento o non presentarlo. Sarebbe, forse, utile una riscrittura
  che tenga conto delle questioni che stiamo ponendo responsabilmente,
  con grande  senso  della  misura  e  senza  giocare  sulle divisioni
  altrui.  Questo,  ripeto,  credo  possa  essere  utile  ai  fini  di
  impostare  bene  una programmazione di attività sportive e culturali
  per i  prossimi  anni,  che  dia  certezza  agli operatori, ma anche
  certezza di qualità della proposta che il Governo dovrebbe fare.

     SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     SPAMPINATO    Signor   Presidente,   onorevoli  colleghi,  stiamo
  procedendo  in  maniera  un  pò  atipica rispetto alla discussione e
  all'approvazione di questo emendamento.  Abbiamo assistito a brusche
  accelerazioni,    a    repentine   frenate   e   ad  una   ulteriore
  accelerazione.  E'  stato  citato,  più volte, il lavoro fatto dalla
  Commissione  di  merito,  onorevole  Assessore, e la motivazione del
  ritiro è stata giustificata con un voler garantire legittimazione al
  lavoro svolto dall'Assemblea, ma per Assemblea lei intendeva, se non
  sbaglio, il  lavoro  fatto  in  Commissione.  E  quindi  bisogna con
  puntualità   riportarsi   al   dibattito  svolto  all'interno  della
  Commissione di merito, a cui chiaramente lei ha partecipato.
       Apprezziamo,  innanzitutto,  che lei abbia ritirato la proposta
  del  Governo  di  eliminare l'obbligatorio, ma non vincolante parere
  della  Commissione  di  merito.  Quello  era  stato  un  emendamento
  proposto  da  alcuni  deputati  di opposizione, che non contraddice,
  secondo  noi,  la  procedura  comunitaria  così  come  lei  ha fatto
  riferimento,  perché  una volta individuato il decreto, le procedure
  comunitarie  potranno  essere  -  assessore mi corregga se sbaglio -
  adottate  esclusivamente  rispetto  agli  eventi  che  sono inseriti
  all'interno  del  decreto  che viene emanato, previo parere, torno a
  ripetere,  obbligatorio ma non vincolante della Commissione. Quindi,
  questo sicuramente è apprezzabile.
       Abbiamo  contestato  in  quella  sede,  e quindi è naturale che
  anche  qua  si  riproducano  le  eccezioni  fatte  già  in  sede  di
  Commissione   di   merito,   rispetto   invece  alle  procedure  per
  l'affidamento degli eventi individuati attraverso il suo decreto.
       Ritengo che  una  soluzione,  forse  non è stata apprezzata per
  l'eccessivo disinteresse  che  l'Aula  dimostra nei confronti di chi
  interviene, l'abbia  suggerita  l'onorevole  Cintola.  Sono  vere le
  considerazioni  che   muovono   il  Governo  nel  presentare  questo
  articolo, perché è  vero,  probabilmente,  che  il limite del 30 per
  cento sia  a volte troppo vincolante rispetto all'azione di Governo,
  ma sono  altrettanto  vere  le  esigenze di pubblicità e trasparenza
  evidenziate dall'onorevole Capodicasa.
       L'onorevole Cintola aveva fatto una proposta, ritengo saggia, e
  aveva  chiesto  che  venisse  ritirato  il secondo comma e che fosse
  inserito  qualche  emendamento  o,  comunque, qualche intervento che
  garantisse  quelle che sono le esigenze evidenziate dagli interventi
  di tutti i deputati dell'opposizione.
       Pertanto,  faccio mia la proposta dell'onorevole Cintola e cioé
  chiedere  un  ulteriore  colpo  di scena a quest'Aula dopo il ritiro
  dell'emendamento,  il  ritiro del ritiro dell'emendamento e, quindi,
  sospendere  l'esame  di  questo  articolo  e  verificare  se  c'è la
  possibilità, in un clima sereno, di poter coniugare le due esigenze:
  quella   di   non  vincolare  eccessivamente  il  Governo  nel  dare
  esecuzione   a  ciò  che  è  stato  previsto,  previo  parere  della
  Commissione; e  garantire  la  pubblicità e la trasparenza, cosa che
  ritengo sia richiesta dalla coscienza di tutti i deputati.

     ODDO  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     ODDO   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  nel condividere
  l'intervento  dell'onorevole Cracolici volevo un attimo ritornare su
  quanto   sollevato  dall'onorevole  Capodicasa  e  fare  un  esempio
  concreto.
       Nella parte  dove  si  dice  che:  'l'Assessore  può  'affidare
  direttamente o,  comunque,  mediante convenzione con enti pubblici e
  soggetti ed  organismi  privati'  si  aggiunge  poi  di  'comprovata
  esperienza, capacità tecnica e finanziaria'.
       Dunque,  mi  chiedo e chiedo al Governo: la comprovata capacità
  tecnica  e  finanziaria da chi è valutata sostanzialmente? Mi do una
  risposta    immediata     E'    valutata    dagli    stessi   uffici
  dell'Assessorato.  In base  a  cosa? In base a un provvedimento che,
  evidentemente, qui  non  è  sancito  e che poi necessariamente dovrà
  esserlo.
       Allora,  questa  norma  non solo si presenta dal punto di vista
  della  sua  attuazione  assolutamente incerta, ma c'è un altro punto
  che  va  assolutamente  sottolineato:  non  è  possibile adottare un
  sistema   di  questo  tipo  che  va  all'affidamento  diretto,  alla
  convenzione, eludendo  qualsiasi  modello  più o meno vigente che si
  richiama  ad  altre  leggi di sistema legato a procedure di evidenza
  pubblica.
       Questo  è  il  punto  essenziale  della discussione, cioè non è
  possibile  che  noi  affidiamo  il  tutto  nelle mani dell'Assessore
  Cascio  -  in  questa occasione - o altri assessori che verranno nel
  momento in cui in base a, non si capisce bene quali criteri e non si
  capisce  bene  a  quale  valutazione, si  può  decidere  di affidare
  direttamente  un  determinato  tipo di spesa di questa natura che ha
  anche una sua  importanza  non  solo  per  quanto  concerne il piano
  regionale, come  richiamava  il  collega  Cracolici,  ma  per quanto
  concerne anche il livello e la qualità degli interventi stessi.
       Allora  un  sistema  che  si richiamava a procedura di evidenza
  pubblica è  assolutamente  necessario  e aggiungo è necessario anche
  perchè l'amministrazione  pubblica  deve comunque da questo punto di
  vista attestarsi  a  qualche  procedura  che  permetta  un possibile
  risparmio.
       Cioè  non  possiamo  convincerci  che dinanzi a questo articolo
  siccome  è  comunque più o meno uguale all'articolo richiamato della
  precedente  finanziaria  (l'articolo  39)  non  viene  sollevato  un
  problema che è assolutamente essenziale e centrale.
       Non è  possibile   Su  questo evidentemente bisogna chiaramente
  dire chi è favorevole ad affidare, in questo modo, servizi di questa
  natura, così delicati.
       Inoltre, si  permette  di  impegnare  spese rilevanti, infatti,
  sappiamo cosa significa piano regionale di propaganda, sappiamo cosa
  significano gli altri servizi di cui si sta parlando.
       Allora procedura di evidenza pubblica; risparmio della pubblica
  amministrazione; comparazione in termini di qualità dei progetti che
  vengono presentati da parte di coloro che operano in questo settore.
       Questi sono i modelli che si possono più o meno condividere.
       Onorevole Assessore, si riscriva questo articolo
       Si  inserisca   una   procedura   di  evidenza  pubblica  senza
  inventarci niente che possa richiamare a leggi vigenti.
       Facciamo in  modo  che  si  privilegi  la  qualità progettuale.
  Bisogna   risparmiare    qualcosa,   mi   pare   che   la   pubblica
  amministrazione questo  dovrebbe  farlo senza che nessuno lo chieda.
  Solo in questo  caso  avremmo  fatto  un  buon  lavoro  con tutto il
  rispetto nei confronti dei colleghi che l'hanno fatto in altre sedi.

     LEONTINI  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     LEONTINI    Signor  Presidente,  volevo  precisare  che  richiedo
  l'accantonamento dell'articolo  42,  tenendo  conto  anche di alcune
  riflessioni fatte  in  Aula,  fermo  restando  però che alcune delle
  motivazioni   sollevate   in   questo   momento   sono   aggiuntive,
  artificiose.  Infatti,  l'attuale  modalità  di  espletamento  e  di
  attuazione delle manifestazioni è assolutamente quello che in questo
  momento strumentalmente  in Aula si finge di contestare; attualmente
  l'Assessore regionale al turismo agisce secondo queste modalità fino
  ad ora non contestate.
       Ora si stanno contestando perchè c'è un dibattito in Aula.

     PRESIDENTE   Onorevoli  colleghi  l'articolo 42 è momentaneamente
  accantonato.
       Si riprende  l'esame  dell'articolo  41.

     CASTIGLIONE  assessore  per l'agricoltura e le foreste. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     CASTIGLIONE   assessore  per  l'agricoltura  e le foreste. Signor
  Presidente, per  quanto  riguarda  l'incarico  di dirigente generale
  dell'ESA,     bisognerebbe     aggiungere     dirigenti     generali
  dell'amministrazione   regionale.
       Quindi limitarlo  ai  dirigenti generali, non ai dirigenti così
  come  opportunamente   è   stato  rilevato.
       Pertanto, mi accingo a presentare un emendamento aggiuntivo: ai
  dirigenti aggiungere dirigenti generali.

     CRISAFULLI  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     CRISAFULLI   Signor  Presidente,  l'idea  dell'Assessore  sarebbe
  quella  di   emendare   l'emendamento   del   Governo,  specificando
  all'ultimo periodo: dirigenti generali della Regione siciliana.
       Vorremmo il testo,  non  si  votano  le  opinioni,  si votano i
  testi.

     PRESIDENTE  Comunico  che  è  stato  presentato  dal  Governo  il
  seguente  subemendamento:  aggiungere  alla  parola  "dirigenti"  la
  parola "generali".
       Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore  di
  maggioranza. Favorevole.

     PRESIDENTE  Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Pongo in votazione  l'emendamento  41.2 a firma del Governo. Il
  parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore  di
  maggioranza. Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi è  favorevole  resti  seduto,  chi è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Pongo in votazione  l'articolo 41, nel testo risultante.
       Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       L'emendamento 41.3,  è  spostato  ad altre parte dell'esame del
  disegno di legge.
       Si passa all'articolo 43. Ne do lettura:

                                Art. 43.
                       Assegnazioni agli enti locali

          1.  Per il triennio 2003 - 2005 le  assegnazioni annuali a
       favore  dei  comuni,  per  lo   svolgimento   delle  funzioni
       amministrative conferite in base alla  vigente legislazione e
       a  titolo  di  sostegno  allo  sviluppo,  sono determinate in
       745.000  migliaia  di euro e sono destinate, per i comuni con
       popolazione  superiore  a  5000  abitanti,  ad esclusione dei
       comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5 per
       cento  con  l'obbligo  di  incremento annuale della stessa di
       almeno  lo  0,50  per  cento  o nella maggior misura che sarà
       deliberata dalla conferenza Regione-autonomie locali, a spese
       di investimento.

          2.   Per l'esercizio 2003 l'assegnazione  a  favore  delle
       province,  per lo svolgimento delle  funzioni  amministrative
       conferite  in base alla vigente legislazione e  a  titolo  di
       sostegno  allo sviluppo, è determinata in 144.634 migliaia di
       euro,  al  netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni
       contro  la responsabilità civile derivante dalla circolazione
       dei   veicoli  a  motore  alle  stesse  attribuito  ai  sensi
       dell'articolo  10  della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2,
       stimato  definitivamente  in  60.000  migliaia  di euro, ed è
       destinata,  per  una  quota  pari  almeno al 5 per cento, con
       l'obbligo  di  incremento  annuale  della stessa di almeno lo
       0,50  per  cento  o  nella maggior misura che sarà deliberata
       dalla   conferenza   Regione-autonomie  locali,  a  spese  di
       investimento.

          3. Le  quote  dei  trasferimenti  di cui ai commi 1 e 2 da
       assegnare  in  conto  capitale  possono  essere  destinate al
       pagamento  delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli
       enti per il finanziamento di spese di investimento.

          4.   Per  l'esercizio  2004  l'assegnazione  annuale  alle
       province  è  ridotta  in  base ad una stima,  pari  a  60.000
       migliaia di euro, del gettito dell'anno 2003.  Sulla base dei
       dati finali dell'anno 2003, comunicati ai sensi dell'articolo
       10,  comma  2,  della  legge  regionale 26 marzo 2002, n.  2,
       è   determinata  la   riduzione  definitiva   della  medesima
       assegnazione. L'Assessore al Bilancio e alle Finanze provvede
       alle conseguenti variazioni di bilancio.

          5.   A  decorrere  dall'esercizio  2005   le  assegnazioni
       annuali  a  favore delle province per  lo  svolgimento  delle
       funzioni  amministrative  conferite  in  base   alla  vigente
       legislazione  e  a  titolo di sostegno  allo  sviluppo,  sono
       determinate detraendo allo stanziamento previsto nel bilancio
       regionale  per  l'anno 2001 un  importo  corrispondente  alle
       somme  complessivamente  introitate  dalle   stesse  province
       nell'anno 2003 per effetto delle  disposizioni  dell'articolo
       10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

          6.  All'articolo  76,  comma  4,  della legge regionale 26
       marzo  2002,  n.  2,  dopo le parole 'Un'ulteriore somma pari
       15.494  migliaia  di   euro'  sono  aggiunte  le  parole  'da
       iscrivere in un apposito capitolo di spesa.'.

          7. Al comma 1  dell'articolo  76  della legge regionale 26
       marzo 2002, n.  2 è aggiunto il seguente comma:

          '1 bis.  Nell'ambito  delle  assegnazioni agli enti locali
       la somma di 3.000  migliaia  di  euro  viene  destinata quale
       contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento
       del servizio di trasporto rifiuti via mare'.

          8.  Per  il  triennio  2003-2005 continua ad applicarsi la
       disposizione  di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge
       regionale  7  marzo  1997,  n.  6  e  successive modifiche ed
       integrazioni.

          9.  La  conferenza  Regione-autonomie  locali determina la
       percentuale  a  valere sui  fondi  di  cui  al  comma  1,  da
       destinare da parte dei comuni alla partecipazione finanziaria
       per   l'attuazione    degli    interventi   e   dei   servizi
       socio-assistenziali  e socio-sanitari connesse all'attuazione
       della legge 8 novembre 2000, n. 328.

          10.  All'articolo 2 comma 4 della legge regionale 26 marzo
       2002, n.  2 le  parole 'pari all'1 per cento' sono sostituite
       dalle parole 'pari al 3 per cento'.

          11.  I  residui attivi relativi ai trasferimenti regionali
       sono   esclusi,  analogamente   ai   residui   derivanti  dai
       trasferimenti  erariali,  dal  computo della somma totale dei
       residui    attivi    di   fine   esercizio   che   concorrono
       all'accertamento    della    condizione    di   ente   locale
       strutturalmente    deficitario   ai   sensi   delle   vigenti
       disposizioni statali.

       Comunico che  sono  stati  presentati  i  seguenti emendamenti:
  dagli onorevoli Barbagallo ed altri 40.1 e 43.2;  dal Governo 75.G e
  75.G  bis;  dagli  onorevoli  Zago  ed  altri  43.3;  dall'onorevole
  Giannopolo   40.5;  dall'onorevole  Ardizzone  43.1;  dall'onorevole
  Giannopolo ed altri 40.3.

     SPEZIALE  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     SPEZIALE  Signor  Presidente,  questo  articolo  è  stato uno dei
  punti di  discussione  che  noi  abbiamo  sviluppato nell'ambito dei
  lavori della Commissione  e  già  in quella sede è stato modificato.
       Tuttavia rimane  ancora  per  noi  irrisolta  una questione che
  riguarda i  trasferimento  nei confronti delle province regionali le
  quali hanno lamentato più  volte  che  la  norma  così  come è stata
  esitata  non   soddisfa   le  loro  esigenze.
       Esiste una  modifica sostanziale del tasso di trasferimenti nei
  confronti delle province  ed  il  Governo  fa  riferimento  in  modo
  specifico al fatto  che adesso alle province sono state assegnata da
  parte di una  norma  nazionale  quote  aggiuntive  che  aumentano il
  gettito di riscossione delle province.
       Da parte dei  Presidenti  delle province ci viene segnalato che
  il gettito  complessivo  che deriverebbe dal nuovo introito previsto
  diciamo dalla norma  nazionale  che decurta di fatto i trasferimenti
  dell'anno 2002,  non  coprirebbe  il  mancato trasferimento da parte
  della Regione Siciliana.
       Il Governo è  distratto,  infatti  ha  sostenuto  che  il monte
  trasferimenti alle  province  sarebbe  rimasto invariato rispetto al
  2002. Avendo fatto una  operazione  in cui si dice: decurto la somma
  ma viene compensata dagli introiti derivanti dall'applicazione della
  normativa nazionale,  da  parte  dei  Presidenti  della provincia ci
  viene comunicato invece che c'è stato un errato calcolo da parte del
  Governo regionale.
       Mi chiedo se non  sia  il  caso  a  questo  punto se il Governo
  mantiene  l'orientamento   di   mantenere  inalterato  il  tasso  di
  trasferimento nei  confronti  alle  province,  di accantonare questo
  articolo verificare e  quantificare qual è il tasso di trasferimenti
  che deve essere  effettuato  nei  confronti delle province alla luce
  dell'applicazione della nuova  norma  e degli introiti già avuti nel
  2002 da parte delle  province e se, come sostengono le province, c'è
  una riduzione ed  una contrazione dei trasferimenti, trovare il modo
  come compensare.
       Se da parte del Governo invece ci viene dimostrato, nell'ambito
  di valutazioni  aritmetiche,  che  i  trasferimenti  che  il Governo
  riduce vengono  adeguatamente  compensati  dal  nuovo  provvedimento
  nazionale che fra  l'altro  nel  resto  delle  province  italiane si
  applica  dal 1999,  nulla  quaestio.
       Cioè noi non  solleviamo  il  problema.  Se  invece  il calcolo
  dimostra che c'è  una  riduzione dei trasferimenti noi riteniamo che
  l'articolo  vada   accantonato,   riquantificato   e  riadeguando  i
  trasferimenti nei confronti delle province.

     PAGANO   assessore per  il  bilancio  e  le  finanze.  Chiedo  di
  parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     PAGANO   assessore   per   il   bilancio  e  le  finanze.  Signor
  Presidente, onorevoli  colleghi,  in  maniera  sintetica  perché  su
  questo  argomento  abbiamo   discusso  in  sede  ANCI,  in  sede  di
  Conferenza regionale  autonomie locali, veramente a lungo, onorevole
  Speziale.
       Si tratta di un finto problema giacché  le provincie continuano
  a richiedere una differenza  di  60  milioni di euro che, secondo il
  loro parere, vengono  meno  a  seguito  della compensazione da parte
  dello Stato, della finanziaria del 1999.
       Noi abbiamo  dimostrato sia tecnicamente che operativamente che
  nulla è venuto meno.  Il  motivo  per  cui  abbiamo scritto la norma
  esattamente in  questi  termini,  condivisa, in  sede  di Conferenza
  regioni-autonomie locali anche dai rappresentanti delle provincie, è
  perchè in questa  maniera  diamo  garanzie e certezze alle provincie
  stesse, qualora dovesse  nascere  un  contenzioso fra noi e lo Stato
  per il recupero delle somme, in questo modo possiamo garantirlo.
       Ripeto, posso  assicurare  che  politicamente,  intendendo  per
  politicamente in  gli  organi  politici  di rappresentanza che hanno
  discusso  con  il   Governo  della  Regione,  il  problema  è  stato
  chiarito.
       Ritengo,  quindi,   che   la  norma  proposta  è  assolutamente
  sufficiente a  garantire  tutto   Se  dovesse  servire al Parlamento
  ulteriore garanzia,  possiamo  confermare che qualora il contenzioso
  dovesse sortire  effetti  negativi,  il Governo stesso restituirà le
  somme.

     BARBAGALLO  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     BARBAGALLO  Signor Presidente,  gli  Enti locali siciliani vivono
  una fase di grande difficoltà;  non sfugge a nessuno che soprattutto
  i  comuni  più  piccoli  non  riescono  spesso  ad  erogare  servizi
  necessari e indispensabili per  la  popolazione.
       Nel bilancio di  questo  anno  stiamo  decurtando  per gli Enti
  locali, ulteriore somme  rispetto a quelle corrisposte per il 2002.
       Sono firmatario  di  un  emendamento  che  prevede  un aumento,
  proprio  perché   la  politica  per  le  autonomie  locali  dovrebbe
  caratterizzare l'impegno di  una  Regione  che  si rende conto delle
  difficoltà oggettive dovute  al patto di stabilità nazionale e anche
  al patto di  stabilità  regionale  che  introduce elementi di grande
  rigidità anche in  ordine  alla  tipologia  di  spesa.
       Mi auguro non  si verifichi quanto accaduto lo scorso anno: gli
  Enti locali hanno  ricevuto  circa trecento miliardi a fine anno, in
  quanto lo stanziamento  iniziale  era  inferiore di almeno il 20 per
  cento rispetto  a  quello  dell'anno precedente.
       Lo stanziamento  per  gli Enti locali venga adeguato attraverso
  l'accoglimento del mio emendamento.

     ARDIZZONE  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà

     ARDIZZONE  Signor  Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per
  illustrare, molto  brevemente,  l'emendamento da me sottoscritto.
       Ho il dovere  di  evidenziarlo  nella  qualità di Presidente di
  Commissione. Probabilmente  l'onorevole  Beninati  è più fortunato o
  sicuramente più  bravo,  infatti,  in  quarta  Commissione era stato
  inserito un  emendamento  all'articolo  42  che  prevedeva il parere
  preventivo della  Commissione  stessa.  Sicuramente  per  un  errore
  materiale di riscrittura,  non  me  lo ritrovo nell'articolato che è
  stato  presentato   all'Aula.  Mi  riferisco  all'emendamento  43.1;
  all'unanimità la Commissione aveva approvato questo emendamento.
       Si prevedeva che la Commissione si pronunciasse, in maniera non
  certamente non vincolante, sul decreto dell'Assessore regionale agli
  enti locali, che stabiliva  la  misura,  la  durata e la modalità di
  erogazione dei contributi previsti dal comma quattro.
       Ricordo a me stesso  che  si tratta di quei contributi che sono
  destinati agli Enti locali che versano in condizioni di disagio.
       Un emendamento  del  Governo,  estende  alla  gestione  ed alla
  realizzazione di forme  associative  e di cooperazione, si tratta di
  un   5   per    cento    che   viene   accantonato   e   che   nella
  disponibilità dell'Assessorato agli Enti locali.
       Vorrei  subito   precisare   che  la  Commissione  non  intende
  assolutamente esercitare  soltanto  una  funzione  di  controllo, ma
  esige,  attraverso   l'approvazione   di   questo   emendamento,  la
  possibilità  di  avere  quantomeno  delle  informazioni,  perché  le
  ritiene importanti per  legiferare.
       Abbiamo più volte chiesto  -  ed  in proposito abbiamo visto la
  buona volontà dell'Assessore  D'Aquino,  gliene  va  dato  atto - ai
  funzionari di avere cognizione dei contributi straordinari che erano
  stati, a mio  avviso, legittimamente  e giustamente assegnati ai 390
  enti locali ed  alle  nove  province  della  Regione siciliana.
       Per legiferare, ripeto,  c'è bisogno di informazioni
       Questo  è   un   passaggio   importante   che  permetterà  alla
  Commissione di merito  di  avere quante più informazioni dettagliate
  possibili sulle modalità  di  assegnazione  di  questi  fondi;  essa
  legifererà meglio,  contribuendo  proprio a quelle forme associative
  di  aggregazione  e   di   cooperazione  tra  gli  Enti  locali  che
  favoriscono  la  riduzione   dei   costi.
       Sono convinto che  l'assessore  Pagano  - e lo stesso assessore
  D'Aquino, così  come  diligentemente  ha  fatto poc'anzi l'assessore
  Cascio - possa soltanto  esprimere  parere  favorevole  in  ordine a
  questo emendamento.

     SPEZIALE  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     SPEZIALE    Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  intervengo
  soltanto per  ottenere  un chiarimento.  In seguito all'applicazione
  del decreto legislativo  nazionale  numero 446, abbiamo stabilito di
  decurtare i trasferimenti  alle  province.  Essendo stata questa una
  norma attuata nelle  altre  province  nazionali dal 1999, in Sicilia
  dal 2002, e  potendo  oggi,  nel  2003,  'consuntivare' gli introiti
  delle province, possiamo  stabilire  quanto dobbiamo compensare e se
  gli introiti che  le  province  hanno  ricevuto  in  applicazione di
  questa norma coprono  interamente la riduzione del trasferimento che
  stiamo provvedendo con l'attuale  legge.
       Per cui la  mia  proposta  di  accantonamento  non derivava dal
  fatto che il  Governo  dichiari  politicamente 'poi vedremo', ma che
  quantifichi, faccia sapere  quanto  le province hanno introitato nel
  2002  in applicazione  di  tale  norma;  soltanto  dopo  che abbiamo
  quantificato possiamo stabilire  se quanto hanno introitato copre la
  riduzione  del   trasferimento   che  effettuiamo,  quindi  facciamo
  soltanto un calcolo  aritmetico  e  matematico.  Non  capisco perché
  non  si  può   accantonare.  Fornisca  al  Parlamento  questi  dati,
  dopodiché  lo approviamo.

     PRESIDENTE    L'emendamento   40.1   è  improponibile.
       Si passa all'emendamento 75.G  al comma 6, a firma del Governo.
  Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore  di
  maggioranza. Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi  è  favorevole  resti  seduto; chi è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'emendamento 43.3.

     ZAGO  Dichiaro di ritirarlo.

     PRESIDENTE  L'Assemblea  ne prende atto.
       Si passa all'emendamento 40.5. Lo pongo in votazione.

     SPEZIALE  Lo faccio mio.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     PAGANO  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore  di
  maggioranza. Contrario.

     PRESIDENTE  Chi  è  contrario  resti  seduto; chi è favorevole si
  alzi.

                            (Non è approvato)

       Si   passa   all'emendamento   43.1,   a  firma  dell'onorevole
  Ardizzone.  Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

     PAGANO  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore  di
  maggioranza. Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi  è  favorevole  resti  seduto; chi è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'emendamento 43.2.

     BARBAGALLO  Chiedo l'accantonamento.

     PRESIDENTE   L'emendamento 43.2 è momentaneamente accantonato.
       Si  passa   all'emendamento   40.3   a  firma  degli  onorevoli
  Giannopolo e Speziale.  Lo pongo in votazione.
       Il parere del Governo?

     PAGANO  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

     SAVONA   vicepresidente   della   Commissione   e   relatore   di
  maggioranza. Contrario

     PRESIDENTE  Chi è  contrario  resti  seduto;  chi è favorevole si
  alzi.

                            (Non è approvato)

       Si passa all'emendamento 75.G  (dopo  il comma 11). Lo pongo in
  votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA   vicepresidente   della   Commissione   e   relatore   di
  maggioranza. Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi è  contrario  resti  seduto;  chi è favorevole si
  alzi.

                             (E'  approvato)

       Si  passa   all'emendamento  75.G  (aggiuntivo).  Lo  pongo  in
  votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA   vicepresidente   della   Commissione   e   relatore   di
  maggioranza. Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi è  contrario  resti  seduto;  chi è favorevole si
  alzi.

                             (E'  approvato)

       Si passa all'emendamento 75.G bis. Lo pongo in votazione.
  Il parere della Commissione?

     SAVONA   vicepresidente   della   Commissione   e   relatore   di
  maggioranza. Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi è  contrario  resti  seduto;  chi è favorevole si
  alzi.

                             (E'  approvato)

       Preciso che l'emendamento  40.3 è da considerarsi aggiuntivo e,
  pertanto, sarà trattato successivamente.
       Pongo in votazione l'articolo 43 nel testo risultante.

     SPEZIALE  Chiedo il voto segreto.

     PAGANO     assessore per il bilancio e le finanze.    Chiedo   di
  parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     PAGANO        assessore per il bilancio e le finanze.      Signor
  Presidente,  onorevoli  colleghi,   vorrei  richiamare  l'attenzione
  dell'intera Aula.
       Prendo  atto,   del  fatto  che  l'opposizione,  nella  persona
  dell'onorevole Speziale, ha  avanzato  la  richiesta  di procedere a
  votazione segreta sull'articolo  43.  Ricordo  che questo articolo è
  fondamentale,  perché  rappresenta l'impalcatura dell'intera manovra
  finanziaria  oggi   al   nostro   esame.   Vorrei  ricordare,  anche
  all'opposizione, che questo  articolo  non  è un articolo qualsiasi.
  Le fondamenta di questa legge finanziaria poggiano essenzialmente su
  questo articolo.  Quindi, comprendo che la finalità dell'opposizione
  potrebbe essere  destabilizzante,  però, nel caso specifico, siccome
  la non approvazione  di  tale  articolo  minerebbe  l'intera manovra
  invito, con senso di responsabilità, a non operare in tal senso.  E'
  comunque dovere del  Governo  rappresentare  in  maniera  chiara  il
  significato del voto a cui si accinge l'Aula.

     SPEZIALE  Ribadisco la  mia  richiesta  di  procedere a votazione
  segreta.

     PRESIDENTE  Prendo atto di tale richiesta.

     PAGANO     assessore per il bilancio e le finanze.    Chiedo   la
   sospensione di cinque minuti.

     PRESIDENTE  Onorevoli colleghi la seduta  è  sospesa  per  cinque
  minuti.

         (La seduta sospesa alle ore 19.40, è ripresa alle ore 19.42)

    La seduta è ripresa.

                                 CONGEDI

    Comunica che sono  pervenute  richieste  di  congedo relative agli
  onorevoli Granata,  Stancanelli,  Mancuso,  Lo  Giudice,  Cristaudo,
  Nicotra, Misuraca e D'Antoni.
       Non sorgendo osservazioni, i congedi si intendono accordati.
       Pongo in votazione l'articolo 43.

     SPEZIALE   Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto.

           VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO DELL'ARTICOLO 43.

     PRESIDENTE   Onorevoli  colleghi, essendo la richiesta appoggiata
  a termini di  Regolamento  anche  dagli  onorevoli  Cracolici, Oddo,
  Zago,  Panarello, Raiti,  Ferro,  Capodicsa  e  Villari,  indico  la
  votazione per scrutinio segreto dell'articolo 43.
       Dichiaro aperta la votazione.
       Invito gli onorevoli deputati  a  munirsi di scheda per il voto
  segreto.
       Onorevoli colleghi, anche  per  evitare  che  si  ripresenti il
  solito problema del sistema  che  non  funziona  perchè  la scheda è
  stata collocata male  o  perchè qualche collega anziché  premere nel
  senso giusto spinge i  tasti  colorati che si vedono all'interno del
  box della votazione, esplicito ulteriormente il significato del voto
  e la procedura per  la  votazione, anche  per accogliere la proposta
  avanzata ieri dall'onorevole  Vicari di effettuare un breve corso di
  qualificazione professionale relativamente al voto.
       Votiamo l'articolo 43 con  il  parere  favorevole del Governo e
  della Commissione.
       Chiarisco il significato del voto: chi vota verde vota a favore
  dell'articolo, chi vota  rosso  voto  contro  l'articolo,  chi  vota
  bianco si astiene.

                       (Si procede alla votazione)

       Dichiaro chiusa la votazione.

                        RISULTATO DELLA VOTAZIONE

        PRESIDENTE  Proclamo  l'esito  della  votazione  per scrutinio
  segreto:

               Presenti e votanti 64
               Maggioranza        33
               Favorevoli         42
               Contrari           20
               Astenuti            2

       L'Assemblea approva.
       Si passa all'articolo 44. Ne do lettura:

                                  Art. 44.
        Programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche.
                              Proroga termine

          1.  In  deroga  a  quanto  disposto dall'articolo 14 della
       legge   11   febbraio   1994,   n.   109,   come   sostituito
       dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 per
       l'anno  2003  il programma triennale e l'elenco annuale delle
       opere    pubbliche   sono   adottati,   anche   separatamente
       dall'approvazione  del  bilancio  di  previsione, entro il 30
       giugno 2003.

       Comunico   che    è   stato   presentato   l'emendamento   44.1
  dell'onorevole Panarello.

     CRACOLICI  Mi sembra un emendamento tecnico

     PANARELLO  Dichiaro di ritirarlo.

     PRESIDENTE   L'Assemblea  ne  prende  atto.  Pongo  in  votazione
  l'articolo 44.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'articolo 45. Ne do lettura:

                                  Art. 45.
                 Autorizzazione utilizzo risorse trasferite

          1.  Le risorse finanziarie trasferite agli enti locali per
       le finalità  di  cui  all'articolo 4 della legge regionale 23
       gennaio 1998,  n. 3, relative agli esercizi finanziari 2000 e
       2001, possono essere utilizzate negli anni 2003 e 2004.

       Comunico  che  è  stato  presentato  l'emendamento  45.1  degli
  onorevoli Crisafulli ed altri.  Lo pongo in votazione. Il parere del
  Governo?

     PAGANO  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

     SAVONA   vicepresidente   della   Commissione   e   relatore   di
  maggioranza. Contrario.

     PRESIDENTE  Chi è  contrario  resti  seduto;  chi è favorevole si
  alzi.

                            (Non è approvato)

       Pongo in votazione l'articolo 45.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'articolo  47  che  era  stato  accantonato.  Ne do
  lettura:

                                  Art. 47.
                   Sostegno delle piccole e medie imprese

          1. L'IRCAC è autorizzato  ad  erogare alle piccole e medie
       imprese rientranti  nei  limiti  dimensionali stabiliti dalla
       disciplina   comunitaria,    che    operano    nei    settori
       dell'industria vetraria,  tessile,  cartaria  e delle materie
       plastiche, prestiti a  tasso  agevolato  per  far fronte alle
       spese di avvio  dell'attività  e  di  gestione,  compresa  la
       formazione di scorte.  L'agevolazione è concessa alle imprese
       che   hanno    realizzato   nuovi   insediamenti   produttivi
       avvalendosi dei finanziamenti della legge 9 dicembre 1992, n.
       488,  secondo  l'ordine  cronologico  di  approvazione  delle
       relative graduatorie.

          2. Nei  limiti  fissati  dal  Regolamento  CE  69/01 della
       commissione 12  gennaio 2001, relativo agli aiuti de minimis,
       il prestito  erogato al tasso dell'1 per cento per un importo
       non  superiore  al  predetto  contributo pubblico ottenuto ai
       sensi della legge  n. 488 del 1992. Il prestito ha una durata
       di trentasei  mesi  e  può  essere  rinnovato  per  lo stesso
       periodo  sussistendo  le  condizioni economiche e finanziarie
       dell'impresa.

          3. L'agevolazione di  cui  ai  commi  1  e 2 per lo stesso
       importo   massimo   può   essere   concessa,   su   richiesta
       dell'impresa, in  forma  mista in parte come prestito a tasso
       agevolato e  per  la restante parte con il contributo a fondo
       perduto.

          4. Per  le finalità del presente articolo l'IRCAC utilizza
       le disponibilità  del fondo a gestione separata istituito con
       l'articolo 63  della  legge  regionale  7  marzo 1997, n. 6 e
       successive modifiche ed integrazioni.

       Comunico che  sono  stati  presentati  i  seguenti  emendamenti
  allegati: dagli  onorevoli  Ortisi  ed  altro  47.3;  dall'onorevole
  Incardona 47.5 e 47.4;  dagli onorevoli Tumino ed altri 47.2;  dalla
  Commissione 47.1; dall'onorevole Giannopolo 47.6; dal Governo 47.7 e
  47.7.1; dagli onorevoli Incardona ed altri 47.8.
       Si passa all'emendamento 47.3. Lo pongo in votazione.
       Il parere del Governo?

     PAGANO  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

     SAVONA   vicepresidente   della   Commissione   e   relatore   di
  maggioranza. Contrario.

     PRESIDENTE  Chi è  contrario  resti  seduto;  chi è favorevole si
  alzi.

                            (Non è approvato)

       Si passa all'emendamento 47.5. Lo pongo in votazione.
       Il parere del Governo?

     PAGANO  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

     SAVONA   vicepresidente   della   Commissione   e   relatore   di
  maggioranza. Contrario.

     PRESIDENTE  Chi è  contrario  resti  seduto;  chi è favorevole si
  alzi.

                            (Non è approvato)

       Non  sorgendo   osservazioni,  l'articolo  47  con  i  relativi
  emendamenti è accantonato.
       Si passa all'articolo 48. Ne do lettura:

                                  Art. 48.
                    Rimborso anticipazioni consorzi ASI

          1.  Al fine di consentire la  risoluzione dei contenziosi,
       sulla base di lodi arbitrali  e/o  decisioni giurisdizionali,
       relativi  all'acquisizione  di aree mediante espropriazione o
       derivanti     dalla    realizzazione    di    infrastrutture,
       indipendentemente    dall'ente    finanziatore,   l'Assessore
       regionale per l'industria è autorizzato a prorogare i termini
       di restituzione  delle anticipazioni concesse ai consorzi per
       le aree  di  sviluppo  industriale  ai sensi dell'articolo 26
       della legge regionale  4  gennaio  1984,  n.  1, anche se non
       ancora utilizzate. La proroga dei termini per la restituzione
       delle anticipazioni non può superare cinque anni.

          2.   I  consorzi  per  le  aree  di  sviluppo  industriale
       devono  predisporre un piano di rientro delle anticipazioni a
       partire   dal   terzo   anno.  Alla  scadenza  della  proroga
       l'Assessorato  regionale  dell'industria provvede al recupero
       delle  somme  anticipate  e  non  ancora  rimborsate mediante
       compensazione con i contributi a qualsiasi titolo concessi ai
       sensi dell'articolo  29 della legge regionale 4 gennaio 1984,
       n. 1.

          3. A decorrere  dall'anno 2003 al capitolo di spesa 642402
       del bilancio della Regione  non  si  applicano  i commi 2 e 3
       dell'articolo 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

       Comunico che è  stato  presentato  dagli onorevoli Ardizzone ed
  altri l'allegato emendamento 48.1.

     ARDIZZIONE  Chiedo di illustrare l'emendamento.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     ARDIZZONE   Signor  presidente,  onorevoli  colleghi,  con questo
  emendamento a firma anche  degli  onorevoli  Lo  Monte e Ioppolo, si
  intende esplicitare in  maniera più chiara, per evitare poi problemi
  nel momento dell'applicazione  dell'articolo  stesso,  che esso è un
  articolo virtuoso, in  quanto offre la possibilità di anticipare, da
  parte dell'assessore per  l'industria,  ai Consorzi ASI quelle somme
  occorrenti all'acquisizione  anche  mediante espropri, o meglio come
  recita  la   legge  "riterrei   necessari   per   l'insediamento   e
  l'ampliamento degli insediamenti propri industriali".
       Ricordo che in base  ad  una  modifica  del Codice di procedura
  civile, peraltro non tanto recente, le decisioni giurisdizionali già
  di  primo  grado   sono   esecutive;  siccome  poi  possono  nascere
  ulteriori contenziosi,  vorrei sapere dall'onorevole Pagano che cosa
  si intende per  decisioni  giurisdizionali. La invito ad ascoltarmi.
  Quindi, ritengo opportuno inserire  le  parole 'di primo grado';  un
  altro inserimento  riguarda  la  realizzazione  anche in concessione
  perché  dobbiamo ricordare  che  i  consorzi,  nella  gran parte dei
  casi, intervengono attraverso  i  concessionari. Al  fine di evitare
  un contenzioso e per  esplicitare meglio la norma è stato presentato
  questo emendamento.

     PRESIDENTE   Pongo  in  votazione  l'emendamento 48.1.  Il parere
  del Governo?

     PAGANO  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

     SAVONA   vicepresidente   della   Commissione   e   relatore   di
  maggioranza.  Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Pongo in votazione  l'articolo  48 nel testo risultante.
       Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

    Si passa all'articolo 49. Ne do lettura:

                                  Art. 49.
                    Disposizioni per il settore agricolo

          1.  In  relazione all'assegnazione a favore della Regione,
       disposta in attuazione del  comma 4 octies, dell'articolo 13,
       del decreto legge 8 luglio  2002,  n.  138,  convertito nella
       legge  8  agosto  2002, n.  178  e  successive  modifiche  ed
       integrazioni,  l'Assessore regionale per  il  bilancio  e  le
       finanze  è  autorizzato,  per   l'anno  2003,  ad  effettuare
       operazioni finanziarie  per  l'attualizzazione  del  relativo
       credito. L'entrata derivante  dalle operazioni finanziarie di
       cui al presente comma  è  vincolata  al  finanziamento  degli
       interventi previsti dai commi 4 bis  e  4  ter  del  medesimo
       articolo 13, nonchè dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

          2. Al cofinanziamento regionale   degli  interventi di cui
       al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dal comma 2,
       dell'articolo 88 della legge regionale 26  marzo 2002, n. 2 e
       successive modifiche ed integrazioni.

          3.  Gli  istituti  ed   enti   anche  regionali  esercenti
       l'attività   creditizia   possono   prorogare,   con   durata
       concordata tra le parti, non oltre la data del 30 giugno 2004
       le passività di carattere  agricolo,  nonché i ratei relativi
       ai prestiti di dotazione  per l'acquisto di macchine agricole
       e bestiame in scadenza entro  il  31  dicembre 2003, ancorchè
       già prorogati purchè contratti  anteriormente  alla  data  di
       entrata in vigore della presente legge.

       Comunico che  sono  stati  presentati  i  seguenti  emendamenti
  allegati:   dal  Governo  75.G  bis  (al  comma  3);  dall'onorevole
  Incardona 49.1 e 49.2.
       Comunico,  altresì,   che   è   stato  presentato  dal  Governo
  l'allegato emendamento 49.3,  che assorbe l'emendamento 75.G bis del
  Governo e  l'emendamento  100, aggiuntivo, dell'onorevole Incardona.

                         SULL'ORDINE DEI LAVORI

     SPAMPINATO  Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     SPAMPINATO    Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  soltanto
  adesso che siamo  arrivati  all'articolo  49, ho letto l'emendamento
  47.7 presentato dal  Governo.  Soltanto  dopo  che  la votazione era
  stata  chiusa,  ho  sentito  che  l'emendamento  proposto  da  me  e
  dall'onorevole Incardona era stato votato e bocciato.

     PRESIDENTE   No  onorevole  Spampinato,  l'articolo  47  è  stato
  accantonato. E' stato bocciato soltanto l'emendamento soppressivo.

     SPAMPINATO  Signor Presidente, se fosse stato distribuito anche a
  lei in maniera  tempestiva,  si  sarebbe  accorto certamente che non
  poteva essere messo  in  votazione  l'articolo  soppressivo vista la
  modifica, così come cita il primo comma.

     PRESIDENTE  No, onorevole Spampinato, quello che lei ha in mano è
  un emendamento che ha  pari  dignità  degli  altri. Si parte dal più
  distante  che è  comunque  quello  soppressivo.  E'  distante  nella
  misura in cui  esiste  l'articolo,  diversamente  se  l'articolo non
  esiste più non è  distante.  Quindi,  lo  ripeto,  il più distante è
  quello che sopprime l'articolo.

     SPAMPINATO    Non   hanno  senso  le  considerazioni  che  faccio
  sull'IRCAC se adesso  parliamo  di  IRFIS.  Ecco perchè ritengo che,
  anche se  quell'emendamento  era soppressivo, bisognava prima vedere
  se modificava l'oggetto  dell'articolo.  Mi  rimetto  alla  capacità
  interpretativa del Presidente.

     PRESIDENTE   Ritorniamo  all'emendamento  49.3  del  Governo.  Lo
  pongo in votazione.  Il parere della Commissione?

     SAVONA   vicepresidente   della   Commissione   e   relatore   di
  maggioranza.  Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi è  favorevole  resti  seduto;  chi è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Gli emendamenti 75.G bis e 100 sono pertanto superati.

     INCARDONA    Dichiaro   di   ritirare   gli  emendamenti  49.1  e
  49.2.

     PRESIDENTE   L'Assemblea  ne  prendo  atto.

     CRISAFULLI  Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     CRISAFULLI  Signor  Presidente,  onorevoli colleghi, gradirei che
  l'Aula avesse chiaro  che  è  stato  approvato  un  emendamento che,
  sostanzialmente, consente agli  istituti  di credito e ai produttori
  agricoli  di rinegoziare, in  accordo  fra  le  parti,  i  tassi  di
  riferimento e la durata dei mutui accesi.
       A mio avviso, non  occorre  che  si  faccia una legge regionale
  perché  le banche  ed i privati possono concordare, quando vogliono,
  di  stabilire durate  diverse  ed  interessi  concordati.  Si  pone,
  comunque, un problema,  onorevole  Cracolici:  vi  è  una  procedura
  autorizzata dalla Regione  con il recepimento in Sicilia della legge
  Saccomandi, che consentiva agli istituti di credito la dilazione dei
  debiti acquisiti dalle aziende agricole;  fino a quando il mutuo non
  era acceso, era sospeso il pagamento, poi iniziava l'erogazione.
       Nel  periodo  dall'entrata  in  vigore  della  legge al momento
  dell'accensione  del mutuo di proroga erano maturati degli interessi
  dei quali la Regione aveva deciso di farsi carico.  So perfettamente
  quali sono  i  vincoli comunitari, ma so anche che vi è un problema.
  Ho  fatto  predisporre  un emendamento che avrei gradito fosse stato
  inserito  al  testo, non fra gli emendamenti aggiuntivi, invece, nel
  testo  non  me  lo  sono  ritrovato.
       Invito    l'onorevole   Assessore   a   procurarselo,   perché,
  verosimilmente,  potrebbe,   non   dico   risolvere,   ma  comunque,
  consentire un percorso  risolutivo  del  contenzioso  fra  banche  e
  privati, perché  gli  interessi  maturati  sono  corposi  e  vengono
  richiesti in un'unica soluzione da parte degli istituti di credito.
       Ogni   azienda   potrebbe  essere  chiamata  a  dare,  in  base
  all'operazione  di mutuo che ha fatto, 20, 30, 40 milioni di vecchie
  lire che, rispetto a ciò che oggi è la capacità produttiva del mondo
  agricolo, avrebbero una  difficoltà  di resistenza, un costo oneroso
  eccessivo.
       Pur  non  condividendo la soluzione da lei trovata, che mi pare
  più formale che sostanziale - rendetevi conto, però, che è complesso
  trovare una soluzione più articolata - su tale testo esprimo un voto
  di astensione e  gradirei  che  lei, successivamente, anche in virtù
  dei  lavori finali  del  disegno  di  legge  finanziaria,  prendesse
  visione dell'emendamento  proposto  che,  probabilmente, l'aiuterà a
  risolvere, in maniera positiva, le altre questioni.

     PRESIDENTE    Pongo   in   votazione  l'articolo  49,  nel  testo
  risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

     CASTIGLIONE  assessore  per l'agricoltura e le foreste. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     CASTIGLIONE   assessore  per  l'agricoltura  e le foreste. Signor
  Presidente,   intervengo  anche  per  informare  l'Aula  che  questo
  articolo  appena   votato   è  di  straordinaria  importanza  perché
  permette di attivare  in  Sicilia  il  decreto omnibus, quel decreto
  nazionale, predisposto  in  occasione  dell'emergenza  ultima  della
  siccità e che permette il ripianamento delle passività delle aziende
  agricole,   un   ripianamento   decennale.
       Con questo  articolo  assicuriamo  il  cofinanziamento da parte
  della Regione, quindi  l'attivazione di diciotto milioni di euro per
  dieci anni;  un  fatto  straordinario,  e sostanzialmente, superiamo
  anche una legge regionale.
       Con l'articolo 58 della  legge 2 del 2002, la Regione siciliana
  aveva permesso,  senza  copertura finanziaria, un ripianamento delle
  passività limitandolo al  mese di giugno. Siccome il decreto omnibus
  prevedeva la data  del  31  marzo,  oggi  permettiamo  alle  aziende
  agricole che hanno  beneficiato della legge regionale e che, quindi,
  verrebbero penalizzate,  di  allargare questo ambito di applicazione
  della legge permettendo a  tutti  di  avere  il  riconoscimento ed i
  favori del decreto omnibus.  Quindi, di fatto sana una situazione.
       Per  quanto   riguarda   il   tema   sollevato   dall'onorevole
  Crisafulli, che chiaramente introduce  un tema in regime di aiuti da
  parte dello Stato e  che  è  quindi un tema che approfondiremo anche
  prima  della  conclusione  dei  lavori  d'Aula,  si  potrebbe  anche
  verificare sul piano tecnico quale sia una via d'uscita.

     PRESIDENTE  Si passa all'articolo 55. Ne do lettura:

                                 <Art. 55.
                             Diritto di accesso

          1. Dopo l'articolo 28 della legge 30 aprile 1991, n. 10, è
       aggiunto il seguente articolo 28 bis:

          '1.  I  deputati  dell'Assemblea  regionale siciliana, per
       l'esercizio delle  loro funzioni, hanno diritto di accesso ai
       documenti amministrativi, secondo le disposizioni di cui agli
       articoli precedenti.

          2. Le  esigenze  conoscitive  connesse  con la funzione di
       deputato regionale, di cui all'articolo 7 dello Statuto della
       Regione  siciliana,  devono  essere  considerate  motivazioni
       sufficienti per  l'esercizio del diritto di accesso di cui al
       presente articolo.

          3. I  deputati  regionali  sono esentati dal pagamento dei
       costi di riproduzione nonchè da qualsiasi altro diritto'.>

       Comunico  che sono  stati  presentati  i  seguenti  emendamenti
  allegati: dagli onorevoli Fleres  ed  altri  55.1;  dagli  onorevoli
  Capodicasa e Speziale 55.1.1.
       Pongo in votazione l'emendamento 55.1. Il parere del Governo?

     PAGANO  assessore per il Bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   commissione   e   relatore  di
  maggioranza. Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi  è  favorevole  resti  seduto; chi è contrario si
  alzi.
                             (E' approvato)

       Pongo in votazione l'emendamento 55.1. Il parere del Governo?

     PAGANO  assessore per il Bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   commissione   e   relatore  di
  maggioranza. Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi  è  favorevole  resti  seduto; chi è contrario si
  alzi.
                             (E' approvato)

       Pongo in votazione l'articolo 55 nel testo risultante.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'articolo 56. Ne do lettura:

                                 <Art. 56.
                           Disposizioni per l'ARPA

          1.  All'articolo 90 della legge regionale  3  maggio 2001,
       n. 6  sono apportate le seguenti modifiche:

          a) alla fine del comma  2  è  aggiunto il seguente comma 2
       bis:

          '2 bis.  Per  la  definizione  dell'assetto  organizzativo
       dell'ARPA   Sicilia   trovano   applicazione   il   comma   2
       dell'articolo 5, il comma 2 dell'articolo 7 e gli articoli 11
       e 53 della legge regionale  3  novembre  1993,  n.  30  e gli
       articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 19 giugno 1999
       n. 229, salvo i  necessari  adeguamenti disposti con apposito
       regolamento.   Al personale  dell'Agenzia,  ivi  comprese  le
       figure  dirigenziali,  si  applica  il  Contratto  collettivo
       nazionale del servizio sanitario.'.

          b)  alla   lettera   a)   del   comma  6  le  parole  'non
       immediatamente' sono soppresse;

          c) alla lettera a) del  comma  6  è  aggiunto  il seguente
       periodo:  'Lo  stesso  nomina   un  direttore  tecnico  e  un
       direttore amministrativo in  possesso  del  diploma di laurea
       ai quali si  applicano l'articolo 3 bis, commi 8, 10 e 11 del
       Decreto legislativo  19 giugno 1999, n.  229'. Il trattamento
       delle tre  figure apicali è equiparato a quello delle aziende
       sanitarie  locali  di  massima  dimensione'.

          3.   A   decorrere   dal   trentesimo   giorno  successivo
       dall'entrata in  vigore della presente legge il personale dei
       laboratori  di  igiene  e profilassi ancorchè temporaneamente
       amministrato dalla  AUSL  di  appartenenza  e  nelle more del
       definitivo   inquadramento   ha   comunque   un  rapporto  di
       dipendenza funzionale esclusivo dell'ARPA.>

       Comunico che  sono  stati  presentati  gli emendamenti allegati
  56.2 dall'onorevole Tumino e 56.1 dagli onorevoli Antinoro ed altri.
       Comunico  che  l'onorevole  Panarello sottoscrive l'emendamento
  56.1 di cui è primo firmatario l'onorevole Antinoro.
       L'Assemblea ne prende atto.

     PAGANO   assessore   per   il   Bilancio  e  le  finanze.  Chiedo
  l'accantonamento dell'articolo 56.

     PRESIDENTE  Dispongo l'accantonamento dell'articolo 56.
       Si passa all'articolo 59. Ne do lettura.

                                 <Art. 59.
                            Controlli veterinari

          1.  I controlli veterinari effettuati a destinazione sugli
       allevamenti transumanti  o che si spostano per urgenti motivi
       di alimentazione  in  base a quanto previsto dall'articolo 14
       del  D.P.R.  n.  320  del  1954,  devono  essere  oggetto  di
       compensazione economica da parte dell'Azienda unità sanitaria
       locale di  partenza,  presso  la  quale tali allevamenti sono
       censiti, a favore del settore di sanità pubblica veterinaria,
       competente  sui  territori di destinazione, che ha effettuato
       gli accertamenti sanitari.>

       Comunico   che   è   stato  presentato  l'allegato  emendamento
  soppressivo 59.1 dall'onorevole Cracolici.

     CRACOLICI  Lo ritiro.

     PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
       Pongo in votazione l'articolo 59.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'articolo 60. Ne do lettura:

                                 <Art. 60.
                 Forniture beni e servizi aziende sanitarie
                               ed ospedaliere

          1. Alle  forniture  di beni e servizi per le aziende unità
       sanitarie locali e ospedaliere, effettuate ai sensi del comma
       1 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999,
       n.   229,   si   applicano   rispettivamente   i   limiti  di
       importo previsti  dal  comma 3 dell'articolo 31 e dal comma 2
       dell'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.>

       Comunico  che sono  stati  presentati  i  seguenti  emendamenti
  allegati:  dagli onorevoli  Acierno  ed altri 75.20;  dall'onorevole
  Giannopolo 60.1;  dagli onorevoli  Cracolici  ed  altri  60.2 e 219.
  Preciso  che  quest'ultimo,   già   considerato   come   emendamento
  aggiuntivo, è identico nel testo all'emendamento 60.2 e, pertanto, è
  da ritenersi trasferito all'articolo 60.

     CRACOLICI  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     CRACOLICI   Signor Presidente,  l'emendamento  219 è già inserito
  nell'emendamento 60.2.
       Vorrei parlare a proposito  di questo emendamento, perchè credo
  che noi dobbiamo correggere una  stortura  che si è prodotta con una
  norma  che  abbiamo,  se   non   sbaglio,   inserito   nella  scorsa
  finanziaria,  dove  abbiamo   recepito   in   Sicilia  l'obbligo  di
  utilizzare il sistema CONSIP per  l'acquisto  di beni anche da parte
  degli enti della Regione sottoposti a vigilanza.
       Questo emendamento ha  l'obiettivo  di  tutelare soprattutto la
  piccola e media impresa  che  viene messa fuori mercato, soprattutto
  in una Regione come la  nostra,  perché  è  evidente  che, quando si
  partecipa  ad  una  gara sul  piano  nazionale  -  oltre  tutto  per
  partecipare alle gare nel sistema  CONSIP bisogna avere le filiali -
  le nostre aziende o  diventano  dipendenti  da  altre grandi imprese
  nazionali, oppure sono fuori mercato  e  in  ogni  caso  sono  fuori
  mercato  perchè  è  chiaro   che  non  possono  reggere  un  sistema
  concorrenziale.
       Tra l'altro, abbiamo anche  verificato  che  alcuni servizi che
  vengono acquisiti attraverso il  sistema  CONSIP  costano  di più di
  quanto costino utilizzando il  metodo  di  gara  aperto  al  sistema
  imprenditoriale esistente.
       L'emendamento  si  propone  di  individuare una soglia sotto la
  quale si procede con gara normale, sopra la stessa soglia si procede
  attraverso il sistema CONSIP. La  soglia  che  in  qualche  modo  si
  propone a questo Parlamento di  individuare  è di 150.000 euro, alla
  quale si applica una disposizione normativa rispetto all'altra.
       Credo che con questa norma saniamo un effetto devastante che si
  è  determinato soprattutto per le aziende artigiane siciliane che in
  qualche  modo  vengono  escluse  dalla  possibilità  di vendere alle
  amministrazioni pubbliche i loro prodotti.

     ACIERNO Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     ACIERNO   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi, non posso che
  associarmi   all'intervento   dell'onorevole   Cracolici,  anche  se
  l'emendamento da me presentato - il 75.20 - all'articolo 60 è ancora
  più restrittivo rispetto alle  posizioni del gruppo dei DS. Infatti,
  l'esperienza maturata nella Regione  Sicilia  dal  2001  -  data  di
  entrata  in  vigore della convenzione  con  CONSIP  -  ad  oggi,  ha
  prodotto solo effetti devastanti.
       Io sono convinto che bisogna tendere nella  gestione  dei soldi
  pubblici all'economia, ma non  bisogna  neanche  fare un'economia di
  facciata,  perchè,  se   da   un  canto  l'amministrazione  pubblica
  attraverso  la  convenzione del  circuito  CONSIP  acquista  beni  e
  servizi sicuramente a prezzo  molto  basso  rispetto  alla media del
  mercato, di contro la piccola e  media  impresa  locale non è più in
  condizioni di lavorare con tutto quello che ne sta già conseguendo.
       Ci sono aziende nel  settore  della  pulizia  che occupano 400,
  500, anche 1000 dipendenti, eppure  oggi non possono più lavorare se
  non in una condizione di  ricatto,  nella veste di subappaltatori di
  imprese che si aggiudicano le gare CONSIP.
       E'  giusto  che io dica  all'Aula  che  l'ultima  gara  che  ha
  riguardato anche la Regione Sicilia sul cosiddetto 'Global Service',
  e quindi pulizia manutenzione  di ascensori e quant'altro, prevedeva
  nelle  condizioni minime  di  partecipazione  che  l'azienda  avesse
  realizzato  negli esercizi finanziaria  1999  e  2000  un  fatturato
  globale non inferiore nel biennio  a  70  miliardi  di vecchie lire,
  pari  a 36 milioni di  euro.  Allora,  quante  sono  le  imprese  in
  Sicilia  nel  settore  delle  pulizie  o  delle  manutenzioni  degli
  ascensori che hanno un fatturato  di  questa portata? Nessuna  Ma le
  stesse imprese sono quelle che  poi  svolgono  il  lavoro pagando un
  aggio che è variabile tra il  30  ed  il  36  per  cento all'impresa
  aggiudicataria.
       Allora la verità qual è?  La  verità  è  che oggi il meccanismo
  CONSIP è fallito nel  suo essere, perché  è scientificamente provato
  che lo Stato aggiudica  una  gara  per  cento lire, l'aggiudicatario
  rivende la gara al suo subappaltatore con un prezzo variabile tra le
  60 e le 65 lire;  le condizioni  a  questo  punto  sono  due:  o  il
  subappaltatore pur di non fallire,  o  meglio  di  ritardare  il suo
  fallimento,  lavora  sottocosto  con  quelle  60  o  65  lire  o  il
  subappaltatore riesce a svolgere  quel  servizio  con un risparmio a
  cui lo Stato rinuncia, pari  al  30,  35 per cento.
       Allora, Assessore Pagano, io  credo  che  questa  sia  una cosa
  estremamente importante perché  parliamo di risparmi per la Pubblica
  amministrazione. Allora, se  l'impresa  siciliana  che subappalta la
  gara CONSIP riesce a  svolgere  quel  servizio praticando alla ditta
  aggiudicataria uno sconto variabile tra il  30 e il 35 per cento, io
  credo che noi potremmo abrogare l'articolo 8 della finanziaria 2001;
  il che non significa rinunciare  a  CONSIP,  perché  il  Governo può
  immediatamente presentare una norma  che  ci salvaguardi da un reale
  risparmio. Perché  la sensazione  che  è  avvalorata  poi  dai fatti
  concreti  è  che  questo   risparmio   che   noi  stiamo  producendo
  sull'acquisto di forniture di beni  e servizi costerà più del triplo
  allo stato sociale, che dovrà  far  fronte  a  fallimenti e quindi a
  nuova disoccupazione.
       Allora io inviterei il  rappresentante  del  Governo a valutare
  con  grande  attenzione  sia   la   proposta  di  Nuova  Sicilia  di
  abrogazione dell'articolo 8  e  delle  successive modificazioni, sia
  l'emendamento Cracolici e trovare in Aula una formula che garantisca
  la piccola e media impresa,  quella  cartoleria  del  comune  di 300
  abitanti  che  ha  sempre  fornito   la   risma   di  carta  per  la
  fotocopiatrice e che oggi non  è  più  in  condizioni di vendere una
  risma di carta al Comune,  perché  il  Comune  è obbligato a pagarla
  non al prezzo di mercato ma secondo la convenzione CONSIP.

     CRACOLICI  Questo purtroppo noi non lo possiamo modificare

     ACIERNO   Credo  che  la  proposta  dell'onorevole  Cracolici  di
  portare a 150 mila euro  il  tetto  limite  per operare fuori CONSIP
  forse è azzardata, ma io la condivido.  Allora suggerisco al Governo
  - perché  mi piacerebbe che  il  nostro  Governo si assumesse questa
  titolarità - di proporre una via mediata  e fissare tra i 50 mila ed
  i 75 mila euro la soglia entro  la  quale si possono bandire le gare
  fuori CONSIP, ma  fuori  fondamentalmente convenzione CONSIP, perché
  pensare che si possa  vendere  una fotocopiatrice allo stesso prezzo
  di una fornitura di  un  milione  di  fotocopiatrici  è impossibile.
  Questo è il senso.
       Allora, siccome noi abbiamo un  dovere,  che è quello di creare
  sicuramente  economia nella gestione  del  denaro  pubblico,  ma  di
  creare occupazione in questa  Terra,  non  possiamo continuare, dopo
  l'esperienza maturata in questi due anni, ad avvalorare una tesi che
  persegue un obiettivo esattamente antitetico.

     PRESIDENTE   Comunico che  gli  onorevoli  Mercadante, Leontini e
  Baldari hanno chiesto di apporre la loro firma all'emendamento 60.2.
  L'Assemblea ne prende atto.

     ANTINORO  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà

     ANTINORO   Signor  Presidente, onorevoli colleghi, fermo restando
  che anche io appongo la  mia  firma all'emendamento 60.2 e al 75.20,
  volevo  suggerire  un percorso,  cioè  chiedere  al  Governo,  se  è
  d'accordo, di accantonare un  attimo  l'articolo, considerato che mi
  pare, anche da umori registrati  in Aula, che tutti i colleghi siano
  d'accordo.  Fermo restando  quanto già detto dall'onorevole Acierno,
  che sottoscrivo in pieno,  aggiungo  anche  che probabilmente stiamo
  rendendo la vita difficile non  solo  alle piccole aziende di cui si
  parlava prima, ma la stiamo rendendo altrettanto difficile ai nostri
  enti locali che oggi,  per  riuscire  ad approvvigionarsi di piccole
  forniture, devono rivolgersi alla CONSIP, riuscire ad ottenere dalla
  CONSIP la gara, riuscire ad  avere  inviata  la  fornitura, cioè c'è
  tutta una lungaggine  burocratica  con  una  procedura  farraginosa.
       Considerato che in quarta  Commissione,  quando  si  è  parlato
  della modifica che riguardava la  fornitura  di  beni e servizi agli
  enti locali, quindi non solo alle azienda sanitarie e ospedaliere ma
  anche ai comuni e alle  province, si ci era trovati d'accordo tutti,
  maggioranza  e  opposizione  su   questo  tema,  direi  che  sarebbe
  opportuno sospendere l'esame  dell'articolo  con gli emendamenti per
  riscrivere  un  sub  emendamento   che,   oltre   che  alle  aziende
  ospedaliere  e alle aziende  sanitarie,  allarghi  anche  agli  enti
  locali ...

     PRESIDENTE   Onorevole  Assessore  Pagano,  l'onorevole  Antinoro
  chiede  l'accantonamento  dell'articolo  60  per una riscrittura; la
  Presidenza  fa presente che la materia potrebbe pure essere spostata
  alla legge sugli appalti già incardinata.

     ANTINORO   Se è così, io  ritiro  la  mia  richiesta e preferisco
  andare avanti su un tema già risolto.

     PRESIDENTE   Onorevole  Antinoro, forse  l'Assessore Pagano è già
  nelle condizioni di fornire i necessari chiarimenti.

     PAGANO   assessore  per il  Bilancio  e  le  finanze.  Chiedo  di
  parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     PAGANO    assessore   per   il  Bilancio  e  le  finanze.  Signor
  Presidente, onorevoli colleghi, le  ragioni  che  sono state addotte
  per far si che vengano  esentati  dalle  procedure CONSIP le aziende
  che forniscono beni sino a 50 o 150 mila euro - ognuno ha presentato
  emendamenti diversi, che comunque tendono a creare una sorta di zona
  franca finanziaria per aziende piccole che possono operare in questo
  settore - trova favorevole il  Governo, perché noi ci rendiamo conto
  che ci sono delle nicchie  che  devono  essere tutelate, però c'è un
  problema, e lo dico  con  grande  chiarezza:  noi abbiamo presentato
  all'articolo 75, che riguarda 'Abrogazione e modifiche di norme', un
  emendamento che é esattamente  all'interno  di  questa logica, che è
  all'interno di 100 mila euro e la chiudiamo li, anche perchè ...

     ACIERNO  Lo facciamo ora

     PAGANO   assessore  per il  Bilancio  e  le  finanze.  Se  questo
  emendamento  all'articolo  75   dovesse   creare  problemi  rispetto
  all'impostazione che abbiamo dato,  io  devo  fare mia l'ipotesi del
  Presidente dell'Assemblea e chiedere non solo l'accantonamento ma la
  trattazione durante la materia  della legge sugli appalti.  Quindi o
  evitiamo la confusione e rimane l'emendamento del Governo, che mette
  ordine per tutti e che  crea  un giusto equilibrio all'interno delle
  soglie minime oppure chiederò  lo  stralcio  e  il  riposizionamento
  nella legge sugli appalti.

     ANTINORO  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     ANTINORO   Signor  Presidente, onorevoli colleghi, potremmo anche
  accogliere   il   suggerimento   del  Governo,  siccome  però  nella
  confusione si potrebbe scrivere qualche strafalcioneria, accantonare
  un attimo l'articolo e  riscrivere  un sub emendamento nella maniera
  migliore probabilmente ottiene l'effetto  voluto sia dal Governo che
  dai deputati, in modo tale  che  riusciamo  a  dare  finalmente  una
  regolamentazione certa e definitiva al problema.

     PRESIDENTE    Onorevoli  colleghi,  su  richiesta  dell'Assessore
  dispongo l'accantonamento dell'articolo 60.
       Si passa all'articolo 61. Ne do lettura:

                                 <Art. 61.
                 Immobili da destinare a sedi istituzionali

          1. Nell'ambito delle dotazioni di  bilancio  destinate  al
       pagamento    di    fitti    per    gli    immobili   ad   uso
       dell'Amministrazione   regionale,   per   l'acquisto   o   la
       realizzazione  di  immobili da destinare a sedi istituzionali
       dell'Amministrazione regionale,  la  Regione  è autorizzata a
       contrarre con gli istituti di credito mutui di durata massima
       ventennale.

          2.   Per   l'attuazione   del  comma  1  si  applicano  le
       disposizioni   del  comma  6  dell'articolo  11  della  legge
       regionale 8  luglio  1977,  n.  47  e successive modifiche ed
       integrazioni.

          3.  Su  disposizione  del  Presidente  della  Regione  gli
       immobili  ubicati  nella  città  di  Catania  e/o negli altri
       capoluoghi   di   provincia   che   sono   o   saranno  nella
       disponibilità  dell'Amministrazione regionale, possono essere
       adibiti  a  sede  di  strutture operative e di rappresentanza
       della  Presidenza della Regione e degli Assessorati regionale
       o ad uffici dell'Assemblea regionale siciliana e di organi ed
       organismi di rilievo istituzionale.>

       Comunico  che sono  stati  presentati  i  seguenti  emendamenti
  allegati:  dall'onorevole  Tumino  61.1;  dall'onorevole  Capodicasa
  61.2.

     RAITI  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     RAITI   Signor Presidente,  onorevoli  colleghi, volevo esprimere
  le mie perplessità in relazione all'articolo 61, facendo riferimento
  a quanto tra l'altro ho  detto durante la discussione generale della
  legge finanziaria.
       Questo articolo 61, per quanto  mi  riguarda, mi crea una serie
  di perplessità non indifferenti.  Da un lato, è vero che la finalità
  che il Governo vuole perseguire  -  se  non  mi  sbaglio,  onorevole
  Assessore Pagano - è quella  di  limitare il pagamento dei fitti per
  immobili da parte della  Regione,  perché  nella  sostanza  si dice:
  utilizziamo  quelle  risorse   per  acquistare  gli  immobili,  così
  diventiamo proprietari di  un patrimonio immobiliare, anziché pagare
  fitti, nel qual caso né  siamo  proprietari  degli immobili, né  col
  tempo questa norma potrebbe consentire di fare un risparmio di spesa
  e di acquisire al patrimonio  della Regione gli immobili che servono
  a svolgere attività istituzionale. Da  questo  punto di vista non ho
  nulla da dire.
       Le mie perplessità  nascono  successivamente, riguardo al comma
  3, nel quale si dice  che,  su  disposizione  del  Presidente  della
  Regione  -  quindi  vi  è  un'ampia  discrezionalità  da  parte  del
  Presidente della Regione, che  in questo modo verrebbe ad esercitare
  un  potere senza nessun controllo  di  alcun  tipo  -  gli  immobili
  ubicati  nella  città di  Catania  e/o  negli  altri  capoluoghi  di
  provincia che sono oggi nella  disponibilità e che lo saranno domani
  a  seguito  degli  investimenti  che  noi  faremmo  per  quanto  già
  stabilito dall'articolo 1, possono essere adibiti a sede e struttura
  di rappresentanza della Presidenza della Regione.
       Già questo mi crea alcuni  problemi,  perché, se è vero - com'è
  vero - che possiamo acquistare  degli  immobili, è anche vero che ci
  sono degli immobili che già  sono  di  proprietà della Regione e che
  possono essere adibiti, già  per ciò stesso, alla rappresentanza del
  Governo della Regione o  comunque  degli Assessorati.  Non credo che
  sia  opportuno creare  delle  condizioni  per  acquistare  ulteriori
  immobili per fare ulteriori  sedi,  con  l'ampia  discrezionalità da
  parte del potere esecutivo.
       Ma la cosa diventa ancora  più  simpatica - se mi consentite di
  dire - nella parte finale  del  capoverso, nel quale si dice 'questi
  immobili  possono  essere   adibiti   anche  a  sede  dell'Assemblea
  regionale siciliana o di  altri organismi di rilievo istituzionale'.
  Quindi, significa che noi  possiamo spostare il Parlamento, facciamo
  una sede a Catania, una ad Enna, una a Ragusa;  ma per fare cosa?  E
  per quale attività? Io  ritengo  che  l'attività  legislativa  è una
  sola, che l'attività legislativa  si svolge in quest'Aula, in questo
  palazzo, non capisco quale  può  essere  la  funzione  di avvicinare
  l'Assemblea regionale siciliana  ai cittadini del territorio, mentre
  è comprensibile, anzi auspicabile, che si avvicini l'Amministrazione
  al cittadino, ma il potere  legislativo che si avvicini al cittadino
  è una cosa che sta fuori  da  ogni  logica.
       Poi diventa ancora più  ampia  successivamente,  quando si dice
  che si può acquistare  e  dotare  di  queste  strutture territoriali
  qualsiasi  organo  ed   organismo  di  rilievo  istituzionale.  Così
  facendo, noi apriremo una maglia di ampia e assoluta discrezionalità
  nell'acquisto e nella gestione  di  un  patrimonio  immobiliare  per
  finalità che certamente non sono quelle di avvicinare il servizio ai
  cittadini.
       Sarebbe possibile, a seguito  dell'approvazione di una norma di
  questo  genere,  che  l'onorevole  Crisafulli,  come  vicepresidente
  dell'Assemblea, possa aprire  una  sede istituzionale dell'Assemblea
  regionale  ad Enna o l'onorevole  Fleres  a  Catania  o  altri  vice
  presidenti in altri luoghi.
       Ritengo che questa norma  debba essere assolutamente abrogata o
  quantomeno limitata nella disciplina  e nelle finalità, perché, così
  facendo, si aprirebbero  delle  maglie  che procureranno sicuramente
  delle spese enormi a cui  seguiranno,  oltre a quelle per l'acquisto
  dell'immobile,  le spese per  l'acquisto  di  attrezzature,  per  la
  gestione del personale ed altro ancora.
       Io credo che la  Regione  già  abbia  abbastanza  carrozzoni da
  dismettere e quindi non dovrebbe crearne altri

     SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     SPAMPINATO  Signor Presidente, onorevoli colleghi, facendo mie le
  perplessità  rispetto   all'eccessiva   discrezionalità   che  viene
  concessa, con il terzo comma,  al  Presidente della Regione, credo -
  ma ritengo che lo farà  il  Governo  -  di  rassicurare  l'onorevole
  Raiti, perché, dal punto di vista statutario, l'attività legislativa
  non  si può che svolgere  in  quest'Aula  e  quindi  questi  edifici
  possono  essere  necessariamente,  eventualmente  ed  esclusivamente
  adibiti a sedi si rappresentanza.
       Io  intervengo  anche  per   chiedere,   anche   se   non  l'ho
  formalizzato in un emendamento -  credo  che sia l'assessore per gli
  Enti locali a proporlo -  circa questa strana dizione rispetto ad un
  privilegio che si fa per  la  città  di  Catania,  ed  intervengo da
  catanese: perché specificare 'nella città di Catania e/o negli altri
  capoluoghi di Provincia'? Perché non parlare esclusivamente......

     PRESIDENTE  Onorevole  Spampinato,  immagino  perché  il  tema  è
  contenuto nel programma del Governo Cuffaro.

     SPAMPINATO  Non è una risposta, signor Presidente

     PRESIDENTE  Ed io non  sono il Governo, ma immagino che il motivo
  sia questo.

     SPAMPINATO   Io  mi   rivolgo  al  Governo:  noi  abbiamo  sempre
  sollecitato   forme    di    decentramento   rispetto   all'attività
  amministrativa del Governo della  Regione e, quindi, da questo punto
  di vista, noi riteniamo che  il programma del Governo Cuffaro non si
  sia realizzato.
       Secondo me, sono stati  aperti  uffici o sedi di rappresentanza
  soltanto dell'assessorato dell'Industria.  Ma, signor Presidente, il
  tema  è  un altro: perché  specificare  nella  legge  'la  città  di
  Catania'  e non parlare  genericamente  degli  altri  capoluoghi  di
  provincia?
       Parla  un catanese, e ritengo,  anche  da  un  punto  di  vista
  letterario, che ciò sia  una  incongruenza rispetto al tema generale
  di una norma di  legge  che  necessariamente  deve essere 'generale'
  nelle sue indicazioni e  non  debba  specificare  'Catania e/o altri
  capoluoghi di provincia'.
       Parlare genericamente dei capoluoghi di provincia credo che sia
  sufficiente.  Mi farebbe piacere  avere  una  risposta  da parte del
  Governo.

     TUMINO  Ritiro l'emendamento 61.1 a mia firma.

    PRESIDENTE. L'Assemblea ne  prende  atto.
       Pongo   in    votazione   l'emendamento   61.2   dell'onorevole
  Capodicasa. Il parere del Governo?

     PAGANO  assessore per il Bilancio e le finanze. Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente  della   Commissione   e   relatore   di
  maggioranza. Contrario.

     PRESIDENTE  Chi è contrario  resti  seduto;  chi  è favorevole si
  alzi.

                            (Non è approvato)

       Pongo  in  votazione l'articolo  61.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'articolo 63.  Ne do lettura:

                                 <Art. 63.
                            Personale enti parco

          1.  Al  comma  1  dell'articolo 7 della legge regionale 30
       ottobre  1995,  n.  7,  come sostituito dall'articolo 8 della
       legge  regionale  25  marzo 1996, n. 7, le parole 'dipendente
       dall'Amministrazione  regionale  o  da  enti  pubblici'  sono
       sostituite dalla parola 'comandato'.

          2.  Al  comma  2  dell'articolo 7 della legge regionale 30
       ottobre  1995,  n.  7,  come sostituito dall'articolo 8 della
       legge regionale 25 marzo 1996, n. 7 le parole '31 marzo 1995'
       sono  sostituite  dalle parole '28 febbraio 2003' e le parole
       da 'o che' a 'interrotto' sono soppresse.>

       Comunico  che sono  stati  presentati  i  seguenti  emendamenti
  allegati: dagli onorevoli  Barbagallo ed altri 63.2;  dall'onorevole
  Villari 63.1;  dagli onorevoli Giannopolo ed altri 63.4 e 63.3.
       Preciso che all'emendamento 63.2  la legge regionale indicata è
  da intendersi "n.  7", e  che  all'emendamento 63.1 le parole "al 31
  gennaio 2003" sono da intendersi "al 28 febbraio 2003".
       Comunico, altresì, che l'onorevole  Cristaudo  è presente e che
  pertanto viene meno la richiesta di congedo.
       L'Assemblea ne prende atto.

     VILLARI  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     VILLARI    Signor   Presidente,   onorevoli   colleghi,  desidero
  innanzitutto  chiarire  una  cosa  rispetto  all'emendamento  da  me
  presentato- che le  peraltro  ha  già  anticipato  -  cioè che c'era
  un'incongruenza legata  proprio  alla  data,  dovuta  al  fatto  che
  l'emendamento è  stato  predisposto  in riferimento alla bozza della
  finanziaria,  successivamente  modificata dalla Commissione, per cui
  la data, come  lei  ha giustamente sottolineato, è diversa da quella
  che è nel testo base.
       L'altra cosa  che  volevo  dire  è  che, l'emendamento facendo,
  appunto, riferimento  ad  una  stesura  precedente della finanziaria
  aveva assunto  la  forma  di  un  subemendamento  presentato  ad  un
  emendamento già approvato dalla Commissione.
       In realtà l'inserimento  dell'emendamento  da me proposto, cioè
  il 63.1 si ricollega alla fine del comma cui fa riferimento la legge
  numero 7 del 1995 e cioè a  dire, per essere più chiari: nella parte
  in cui figura questa  espressione "L'anzianità o qualifica posseduta
  al momento del  passaggio  nell'amministrazione  di  provenienza" si
  inserisce l'emendamento "o nei posti  che nel frattempo si sono resi
  disponibili  anche se  la  qualifica  diversa  operando  l'opportuna
  modifica degli stessi".
       Ciò, in quanto, signor Presidente, coloro che erano stati messi
  in comando dopo il 31 marzo  del  1995  non  sono  stati posti nella
  condizione di fare la domanda  oppure,  avendo  fatto la domanda, la
  stessa è stata rigettata perchè  comandati  dopo  il 31 dicembre del
  1995.
       Per cui io inviterei  il Governo ad esprimere parere favorevole
  sull'emendamento e l'Aula ad  approvarlo  perchè sana una situazione
  che già negli altri parchi della Sicilia, Nebrodi e Madonie, è stata
  risolta.

     PRESIDENTE  Pongo in votazione  l'emendamento 63.2.
       Il parere del Governo?

     PAGANO  assessore al bilancio e le finanze. Contrario.

     PRESIDENTE Il parere della Commissione?

     SAVONA  vicepresidente della Commissione. Contrario.

     PRESIDENTE  Chi è contrario  resti  seduto,  chi  è favorevole si
  alzi.

                            (Non è approvato)

       Pongo in votazione l'emendamento 63.1. Il parere del Governo?

     PAGANO  assessore al bilancio e le finanze. Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

     SAVONA  vicepresidente della Commissione. Contrario.

     PRESIDENTE  Chi è contrario  resti  seduto,  chi  è favorevole si
  alzi.

                            (Non è approvato)

       Pongo in votazione l'emendamento 63.4. Il parere del Governo?

     PAGANO  assessore al bilancio e le finanze. Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

     SAVONA  vicepresidente della Commissione. Contrario.

     PRESIDENTE  Chi è contrario  resti  seduto,  chi  è favorevole si
  alzi.

                            (Non è approvato)

       Pongo in votazione l'emendamento 63.3. Il parere del Governo?

     PAGANO  assessore al bilancio e le finanze. Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

     SAVONA  vicepresidente della Commissione. Contrario.

     PRESIDENTE  Chi è contrario  resti  seduto,  chi  è favorevole si
  alzi.

                            (Non è approvato)

       Pongo in votazione l'articolo 63.
       Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'articolo 64.
       Ne do lettura:

                                "Art. 64

             Cessione  gratuita  di computers e di attrezzature
             non più in uso presso l'Amministrazione regionale

          1.   Per  contribuire  allo   sviluppo   della  conoscenza
       informatica dei giovani, la Regione  siciliana, su  richiesta
       delle scuole e dei centri sociali,  cede  gratuitamente  alle
       stesse le relative attrezzature non più  utilizzate  presso i
       propri uffici, né richiesti dagli enti sottoposti a vigilanza
       e/o tutela  della  Regione. Il passaggio di proprietà avviene
       mediante firma  di  apposito  contratto  di cessione a titolo
       gratuito."
       Comunico  che  è   stato   presentato  il seguente  emendamento
  allegati:
       - dall'onorevole Papania
         emendamento   64.1.

       Non  sorgendo  osservazioni,   l'articolo   64  ed  il relativo
  emendamento sono accantonati.
       Si passa all'articolo 66.
       Ne dò lettura:
                                  Art. 66.
           Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata

          1. Gli  ultimi  due  periodi  del comma 1 dell'articolo 49
       della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 sono sostituiti dal
       seguente:

          'L'Osservatorio  ha  la propria sede principale a Palermo;
       le spese  annuali  per  le sedi secondarie non possono essere
       superiori ad un ottavo del contributo regionale.'.

          2. Il comma 2  dell'articolo  49  della  legge regionale 3
       maggio 2001, n. 6 è sostituito dal seguente:

          '2.   Il   Consiglio  di  Presidenza  dell'Osservatorio  è
       costituito:

          a)   da   due   membri  di  nomina,  rispettivamente,  del
       Presidente   dell'Assemblea   regionale   siciliana   e   del
       Presidente della Regione siciliana;

          b)  dal  Presidente dell'Istituto superiore internazionale
       di scienze criminali di Siracusa o altro rappresentante dello
       stesso Istituto.'.

          3.   La   prima   seduta   del   Consiglio  di  presidenza
       dell'Osservatorio è convocata dal Presidente della Regione."

       Lo dichiaro  improponibile.

       Si passa all'articolo  67.
       Ne dò lettura:
                                 "Art. 67.
             Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7

          1. L'articolo 8 della  legge  11  febbraio  1994, n.  109,
       come modificato ed  integrato  con  l'articolo  6 della legge
       regionale 2 agosto 2002,  n.  7,  si applica con le modifiche
       apportate con l'articolo 7, comma 1, lettera d, della legge 1
       agosto 2002, n. 166.

          2. Alla lettera c)  del  comma  1, dell'articolo 17, della
       legge n. 109/1994,  come  modificato  dall'articolo  11 della
       legge  regionale  2 agosto  2002,  n.  7,  sono  aggiunte  le
       seguenti parole: 'o  per  ordinanza; per le opere marittime e
       portuali possono altresì  avvalersi  del  Genio civile per le
       opere marittime'.

          3.  Dopo il  primo  comma  dell'articolo  29  della  legge
       regionale 2 agosto 2002,  n. 7, è aggiunto il seguente comma:

          '2. E' fatto  salvo  quanto disposto dall'articolo 9 della
       legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32'.

          4. Nel primo periodo  del  comma  1 dell'articolo 30 della
       legge 109/94 le  parole 'del fideiussore' sono sostituite con
       le parole 'di un fideiussore'.

          5. All'articolo 36 della legge regionale 2 agosto 2002, n.
       7, è aggiunto il  seguente comma:

          'Sino all'entrata in vigore  del decreto di cui al comma 1
       continuano  ad  applicarsi  le  vigenti  leggi  regionali  in
       materia di espropriazioni ed occupazioni'.

          6. Il comma 2  dell'articolo  41  della  legge regionale 2
       agosto 2002, n. 7, è interpretato nel senso che l'espressione
       'bandi  di   gara   già   approvati   dall'organo   esecutivo
       competente' deve essere  riferita  ad  opere già finanziate o
       comunque provviste di copertura finanziaria; tale espressione
       ricomprende altresì tutti  i procedimenti nonchè i contratti,
       anche in corso, discendenti  dai  predetti bandi di gara 'già
       approvati', per i  quali continua ad applicarsi la disciplina
       previgente in materia,  anche  se  formalmente abrogata dalle
       disposizioni  di  cui  all'articolo  42  della  citata  legge
       regionale 2 agosto 2002, n. 7.

          7. Dopo il comma  8 dell'articolo 41 della legge regionale
       2  agosto 2002, n.  7,  sono  aggiunti  i  seguenti:

          '9.   Le competenze  ad  esprimere  pareri  tecnici  sulle
       perizie di variante e/o  suppletive, sui nuovi prezzi e sulle
       riserve  dell'appaltatore   per   i  lavori  sottoposti  alla
       disciplina previgente  alla presente legge rimangono ascritte
       agli organi tecnici  individuati  dall'articolo 3 della legge
       regionale 2 settembre 1998,  n.  21.

          10.  Entro e non  oltre  dodici mesi dalla data di entrata
       in vigore della  presente  legge,  nell'elenco annuale di cui
       all'articolo 8 e nei  programmi  di  spesa  regionali  di cui
       all'articolo  9  possono   essere  incluse  opere  dotate  di
       progetti di massima già  muniti  di tutte le autorizzazioni e
       dei  pareri acquisiti  prima  dell'entrata  in  vigore  della
       presente legge."

       L'articolo 67 è stato stato  spostato  al  disegno di legge sui
  lavori pubblici.
       Si passa all'articolo 68.
       Ne dò lettura:

                                 "Art. 68.
              Agenzia regionale per le politiche mediterranee

              1.  E' istituita, alle dipendenze della Presidenza della
         Regione, l'Agenzia per le politiche mediterranee.

              2.  Scopi dell'Agenzia sono:

              a)  la  divulgazione  delle  opportunità  offerte  dalle
         politiche dello Stato,  dell'Unione  europea  e  delle  altre
         istituzioni internazionali, nei  Paesi del Mediterraneo, e la
         sensibilizzazione del  tessuto  imprenditoriale  regionale in
         relazione all'accesso alle forme  di  finanziamento  ed  alle
         opportunità economiche ad esse connesse;

              b)  la prestazione di  consulenza  ad  enti  pubblici  e
         privati  nella realizzazione di  progetti  da  finanziare  da
         parte  dello   Stato,   dell'Unione  europea  e  delle  altre
         istituzioni internazionali;

              c)  la  gestione della  programmazione  per  i  progetti
         formulati da imprese operanti in Sicilia;

              d)  la  promozione   e   la   realizzazione,   nell'area
         euromediterranea, di iniziative  che  favoriscano  il dialogo
         tra le culture e le  civiltà, la promozione e la salvaguardia
         dei   diritti   fondamentali,  dei   diritti   umani   e   di
         cittadinanza, in cooperazione  con altre istituzioni similari
         anche   private,   incluse    le   Case   Sicilia   istituite
         dall'articolo 89 della legge regionale  26 marzo 2002, n.  2.
         A tal fine viene  costituito  in  seno  all'Agenzia  apposito
         Dipartimento, che presenta  al  consiglio  di amministrazione
         dell'Agenzia una relazione  semestrale sull'attività svolta e
         sulle eventuali  iniziative  da  realizzare anche avvalendosi
         delle  competenze   in  materia  di  rapporti  internazionali
         previste dall'articolo 117 della Costituzione;

              e) la prestazione di  attività  di  consulenza in favore
         della Giunta regionale e dell'Assemblea regionale siciliana;

              f) lo svolgimento di attività di ricerca sulle questioni
         giuridiche, economiche e sociali  rilevanti  per le politiche
         mediterranee.

              3.   Per  la   realizzazione   delle  proprie  finalità,
         l'Agenzia può stipulare convenzioni  con  enti,  istituti  ed
         organismi specializzati, pubblici e privati.

              4.   L'Agenzia   ha  personalità  giuridica  di  diritto
         pubblico ed ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti
         del proprio bilancio.

              5.  L'attività  dell'Agenzia si svolge nell'ambito delle
         direttive generali emanate  dal  Presidente della Regione. Il
         consiglio  di   amministrazione   predispone,  all'inizio  di
         ciascun  triennio, un  programma  pluriennale  di  massima  e
         formula, entro il 30  settembre di ciascun anno, il programma
         annuale,  e,  entro  il 30 aprile, la relazione sull'attività
         svolta nell'anno precedente.  I programmi e la relazione sono
         approvati dal Presidente della Regione.

              6.  Gli enti sottoposti  a controllo della Regione e gli
         enti locali possono avvalersi dell'assistenza dell'Agenzia ai
         fini della   realizzazione   di   iniziative   di   rilevanza
         mediterranea.

              7.  Sono organi dell'Agenzia:

              a) il presidente;

              b) il consiglio di  amministrazione;

              c) il direttore;

              d) il collegio dei revisori.

              8.  Il Presidente dell'Agenzia è nominato dal Presidente
         della Regione e resta in carica tre anni. Il Presidente ha la
         rappresentanza legale  dell'Agenzia,  convoca  e  presiede il
         consiglio di amministrazione.

              Il Presidente è scelto tra:

              a) gli appartenenti  alla carriera diplomatica, anche in
         quiescenza, che ricoprano  o  abbiano  ricoperto un grado non
         inferiore  a  quello  di  consigliere  di  ambasciata;

              b) i professori ordinari, anche in quiescenza, presso le
         università italiane statali e  non  statali, nelle discipline
         del  diritto  internazionale,  diritto  comunitario,  diritto
         commerciale,     statistica,     economia     internazionale,
         organizzazione  internazionale e  discipline  affini;

              c)  le  personalità   che   hanno  maturato  consolidata
         esperienza nell'area  mediterranea, con specifico riferimento
         alla promozione e/o alla realizzazione di attività culturali,
         economiche   e  politico-sociali.  Nella  suddetta  categoria
         vanno  compresi  coloro i quali ricoprono o abbiano ricoperto
         la  carica  di  deputato  nazionale,  regionale o di senatore
         della Repubblica.

              9. Il  consiglio  di amministrazione è l'organo preposto
         all'amministrazione  dell'Agenzia,  può  delegare  funzioni a
         taluno  dei   suoi   componenti  e  può  nominare  consulenti
         fissandone il compenso.  Esso  è composto dal presidente e da
         sei membri, di  cui tre nominati dal Presidente della Regione
         e tre  dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Del
         consiglio  di   amministrazione   fa   parte  altresì,  quale
         componente di  diritto,  il responsabile del Dipartimento per
         il dialogo tra  le  culture  e  la  salvaguardia  dei diritti
         umani,  di cui al  comma  2,  lettera  d).  Il  consiglio  di
         amministrazione resta in carica tre anni ed i suoi componenti
         possono essere riconfermati  una  sola volta. Non possono far
         parte del consiglio di amministrazione soggetti che rivestono
         incarichi pubblici elettivi e non.

              10.   Il  direttore   è   nominato   dal   consiglio  di
         amministrazione  fra  soggetti  di  comprovata  esperienza  e
         professionalità  nel   campo   giuridico   ed  economico.  Il
         direttore sovraintende al personale ed al funzionamento degli
         uffici.  Cura,  sotto   la   vigilanza   del   consiglio   di
         amministrazione,   l'esecuzione   delle  deliberazioni  degli
         organi  dell'Agenzia;   esercita   tutte  le  altre  funzioni
         demandategli  dai   regolamenti   approvati   dal  consiglio.
         Svolge,  altresì, le  funzioni  di  segretario  del  medesimo
         consiglio di amministrazione. Il  direttore  resta  in carica
         tre anni e l'incarico è rinnovabile.

              11.  Il collegio dei  revisori  è composto da tre membri
         effettivi,  compreso  il  Presidente,  e  da  tre  supplenti,
         nominati dal Presidente della  Regione  di  concerto  con  il
         Presidente   dell'Assemblea   regionale   siciliana  tra  gli
         iscritti  all'apposito  registro previsto dall'articolo 1 del
         decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  88.  Il collegio dei
         revisori  verifica trimestralmente la contabilità e trasmette
         ogni  anno  al  Presidente  della  Regione  ed  al Presidente
         dell'Assemblea   regionale   siciliana,   allegata  al  conto
         consuntivo,  una  relazione concernente la gestione contabile
         dell'Agenzia.

              12.  Il Presidente  della  Regione, con proprio decreto,
         stabilisce l'ammontare  del compenso spettante al presidente,
         ai componenti il  consiglio  di amministrazione, al direttore
         ed ai revisori.

              13.  La  dotazione  organica  del  personale  dipendente
         dell'Agenzia  è fissata  con  decreto  del  Presidente  della
         Regione ed è individuata  tra il personale in servizio presso
         l'Amministrazione regionale.

              14.   L'Agenzia si  avvale  dei  locali  individuati  ed
         assegnati gratuitamente dalla Presidenza della Regione.

              15.  L'Agenzia  stabilisce  con  propri  regolamenti  le
         norme concernenti  l'organizzazione interna, il funzionamento
         e la gestione finanziaria.  I  regolamenti  sono  soggetti al
         controllo di legittimità del  Presidente  della Regione entro
         il  termine perentorio di  quindici  giorni  dal  ricevimento
         degli stessi.

              16.   Per   le   finalità   del   presente   articolo  è
         autorizzata,  per  l'esercizio  finanziario 2003, la spesa di
         1.500 migliaia  di euro, cui si provvede con le disponibilità
         della U.P.B.  1.4.1.5.2.

              17.  Per  gli esercizi finanziari successivi si provvede
         ai sensi della lettera g), del comma 2, dell'articolo 3 della
         legge regionale  27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche
         ed integrazioni."

       Comunico  che sono  stati  presentati  i  seguenti  emendamenti
  allegati:
       -  dagli onorevoli Forgione  ed  altri  68.2;
       - dagli onorevoli Liotta  ed  altri  68.4,  68.3,  68.5,  68.6;
       - dall'onorevole Lo Giudice  68.7;
       - dagli onorevoli Tumino  ed  altri 68.8, 68.9;
       - dall'onorevole Crisafulli 68.10;
       - dagli onorevoli Miccichè ed altri 68.1.

     CRACOLICI  L'articolo  66 è improponibile, mentre l'articolo 68 è
  proponibile?

     PRESIDENTE   Onorevole  Cracolici, relativamente all'articolo 68,
  sarà stato informato del fatto che  si  è  tenuta una Conferenza dei
  Presidenti  dei  Gruppi   parlamentari   dell'opposizione   con   il
  Presidente dell'Assemblea,  il  cui  esito,  immagino  le  sia stato
  comunicato dal suo Capo Gruppo.

     SPEZIALE  Se è così bisogna fare tutto.

     PRESIDENTE  Onorevole  Speziale, io sono andato avanti sulla base
  di un' indicazione, se le cose  sono  cambiate  l'articolo  68  ed i
  relativi emendamenti sono accantonati.
       Si passa all'articolo 73
       Ne dò lettura:

                                 "Art. 73.
                            Consorzi di bonifica

          1.  All'articolo 8,  comma  2,  della  legge  regionale 29
       maggio 1995, n.  45 è aggiunta la seguente lettera:

          'h) provvedono  inoltre alla progettazione e realizzazione
       delle opere di cui  all'articolo  2,  comma 1, della presente
       legge'.

          2.  All'articolo 2,  comma  1,  della  legge  regionale 29
       maggio 1995, n. 45  dopo  le  parole  'articolo 8 lettera g)'
       sono aggiunte le parole 'e lettera h)'.

          3.  I Piani di organizzazione variabile  di cui alle norme
       della contrattazione  collettiva  di  settore sono ridefiniti
       dai Consorzi di bonifica sulla base delle direttive stabilite
       dell'Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste.

          4.  In presenza di disponibilità di  posti  nei  Piani  di
       organizzazione  variabile rideterminati ai  sensi  del  comma
       3, la Giunta  regionale, su proposta dell'Assessore regionale
       per l'agricoltura e  le  foreste,  autorizza la copertura dei
       posti   medesimi,   che   deve    avvenire   prioritariamente
       attraverso  la   trasformazione  a  tempo  indeterminato  dei
       rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 30 della
       legge regionale 25 maggio  1995, n.  45, all'articolo 3 della
       legge  regionale  30   ottobre   1995,   n.  76,  nonché  del
       personale  assunto   per   l'esecuzione   di   interventi  di
       manutenzione delle opere di bonifica.

          5.   Ai fini del comma 4, ciascun  Consorzio  di  bonifica
       adotta apposita  graduatoria  secondo l'anzianità di servizio
       e/o il numero  di giornate lavorative effettivamente prestate
       dai lavoratori di cui al comma 4.

          6.  Al personale di cui ai  commi  1,  2,  3,  4  e 5 sono
       estese le disposizioni  di  cui  all'articolo  5  della legge
       regionale 6 agosto 1997,  n.  27  e  successive  modifiche ed
       integrazioni.

          7.   Nelle more di approvazione dei  Piani  di  classifica
       previsti  dall'articolo 10 della legge  regionale  25  maggio
       1995, n. 45,  l'Assessore  regionale  per  l'agricoltura e le
       foreste, sentiti i  Consorzi  di bonifica e le organizzazioni
       di categoria, determina  con  proprio  decreto,  entro  il 31
       maggio 2003 i valori  massimi  dei ruoli per il riparto della
       contribuenza a carico dei consorziati.

          8.  Entro i sessanta giorni successivi  alla  notifica del
       decreto assessoriale di cui  al  comma  7,  è fatto carico ai
       Consorzi  di   provvedere   all'adozione   di  appositi  atti
       deliberativi finalizzati  alla  riscossione dei contributi di
       cui all'articolo 10  della  legge  regionale  29 maggio 1995,
       n. 45.

          9.   La mancata adozione dei  predetti  atti  deliberativi
       entro il termine  indicato  al  comma 8 comporta l'automatica
       decadenza degli organi  di  amministrazione  sia  ordinari  o
       straordinari, che provvisori.

          10.   Entro  il  31  marzo di  ciascun  anno,  i  Consorzi
       provvedono all'adozione degli  atti  deliberativi finalizzati
       alla riscossione dei contributi di cui  all'articolo 10 della
       legge regionale 29 maggio 1995, n.  45.  La  mancata adozione
       degli atti deliberativi del presente comma  entro  il termine
       del 31 dicembre comporta la perdita del  dieci  per cento del
       contributo corrisposto ai sensi dell'articolo  2  della legge
       regionale  30  dicembre 1977,  n.  106  e  l'avvio  da  parte
       dell'Assessorato regionale  dell'agricoltura  e delle foreste
       delle  eventuali   azioni   di  responsabilità  erariale  nei
       confronti   degli    amministratori    e/o   dei   funzionari
       inadempienti.

          11.  Il contributo  regionale  di cui all'articolo 2 della
       legge  regionale  30   dicembre  1977, n.  106  e  successive
       modifiche, per l'anno 2003 è pari al 90 per cento delle spese
       consortili, per l'anno 2004 è  pari all'85 per cento e per il
       2005 è pari all'80 per cento.

          12.  E' fatto obbligo ai  commissari  liquidatori previsti
       dall'articolo 31, comma  5,  della  legge regionale 27 aprile
       1999,  n.  10  di  definire  la  liquidazione  dei  soppressi
       Consorzi di bonifica  individuati  dalla  Tabella  A allegata
       alla legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 entro il 31 maggio
       2003 e di  rendere  contestualmente conto della loro gestione
       all'Assessorato regionale  dell'agricoltura  e delle foreste.
       L'incarico di commissario  liquidatore  cessa  in  ogni  caso
       entro il 30 giugno 2003.

          13.  Per il triennio 2003-2005  il finanziamento regionale
       per la manutenzione ordinaria delle opere  di bonifica non in
       esercizio non può  superare  per  ciascun Consorzio il 70 per
       cento dell'importo finanziato per l'anno 2002.

          14.   Il  consiglio  di amministrazione  dei  Consorzi  di
       bonifica è formato da un numero massimo  di cinque membri, di
       cui uno di diritto in rappresentanza  della Regione siciliana
       designato  dall'Assessore regionale per  l'agricoltura  e  le
       foreste con funzioni di Presidente. I restanti componenti del
       Consiglio  sono  eletti   tra   i   soggetti   facenti  parte
       dell'assemblea elettorale di  cui all'articolo 12 della legge
       regionale 29 maggio 1995, n. 45.

          15.  Sono abrogati l'articolo 13 della  legge regionale 29
       maggio 1995, n. 45,  la  lettera a) del comma 1 dell'articolo
       16 della legge regionale  29 maggio 1995, n.  45 e l'articolo
       17 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45.

          16.  A decorrere dal 2003 sono a  carico  dei  Consorzi  i
       canoni  di locazione corrisposti per  il  mantenimento  delle
       sedi periferiche, mentre rimangono a carico  della  Regione i
       canoni di locazione relativi agli immobili  destinati  a sede
       principale."

       Comunico  che sono  stati  presentati  i  seguenti  emendamenti
  allegati: dagli onorevoli Morinello ed altri 73.13;  dagli onorevoli
  Liotta ed altri 73.4, 73.5,  73.6,  73.7,  73.8, 73.9, 73.10;  dagli
  onorevoli Giambrone ed altri 73.24; dall'onorevole Crisafulli 73.3 e
  22.2;  dall'onorevole Cintola  73.2;  dagli  onorevoli Crisafulli ed
  altri 73.1 e 22.2;  dagli onorevoli Giannopolo ed altri 73.16, 73.15
  e 73.14;  dall'onorevole  Giannopolo  73.17,  73.19.  73.18,  73.20,
  73.21, 73.11 e 73.22; dagli onorevoli Baldari ed altri 73.25;  dagli
  onorevoli Speziale ed altri 73.12.

       L'articolo 73 con i relativi emendamenti sono accantonato.

       Si passa all'articolo 74,
       Ne dò lettura:

                                 "Art. 74.
               Ricerca e coltivazione delle sostanze minerali

          1. Dopo il  secondo  comma  dell'articolo  56  della legge
       regionale 1 ottobre 1956,  n.  54,  è  aggiunto  il  seguente
       comma:

          'Al fine di  salvaguardare  i  livelli  occupazionali,  il
       soggetto  titolare  che   abbia   ceduto  il  permesso  o  la
       concessione a terzi,  senza  la  preventiva autorizzazione di
       cui al comma 1, può  presentare  istanza di autorizzazione in
       sanatoria alla suddetta cessione nel termine di trenta giorni
       dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  purchè  il
       soggetto cessionario sia  in possesso dei necessari requisiti
       di legge.  Il soggetto  cessionario è tenuto al pagamento dei
       relativi oneri concessori anche riferiti ad anni pregressi.'."
       Comunico  che  è   stato  presentato  il  seguente  emendamento
  allegato: dagli onorevoli Miccichè  ed altri 74.1.
       Pongo in votazione l'emendamento  74.1. Il parere del Governo?

     PAGANO  assessore al bilancio e le finanze. Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

     SAVONA  vicepresidente della Commissione. Contrario.

     PRESIDENTE  Chi è contrario  resti  seduto,  chi  è favorevole si
  alzi.

                            (Non è approvato)

       Pongo in votazione l'articolo 74.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                              (E' approvato)

       Si passa all'articolo 75
       Ne dò lettura:
                                 "Art. 75.
                      Abrogazione e modifiche di norme

          1. Il  comma  20  dell'articolo  1 della legge regionale 8
       luglio 1977, n.  47  e successive modifiche ed integrazioni è
       abrogato.

          2.  Al  comma  2  dell'articolo 2 della legge regionale 26
       marzo 2002,  n.  2  dopo  le  parole 'delle banche dati' sono
       aggiunte le seguenti parole: 'Al fine di consentire ai comuni
       di   migliorare   l'accertamento   dei   propri  tributi,  il
       protocollo  potrà  stabilire  le  tecniche  di utilizzo della
       banca  dati  dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per
       la  visualizzazione dei redditi analiticamente dichiarati dai
       contribuenti'.

          3.  All'articolo 19 della legge regionale  6  aprile 1996,
       n. 26 e  successive  modifiche  ed integrazioni è aggiunto il
       seguente comma:

          '2 bis. Con gli stessi  fini  e modalità dei commi 1 e 2 è
       concesso con  decorrenza  dall'esercizio  finanziario 2003 un
       contributo annuo  all'Unione  nazionale  mutilati ed invalidi
       per  servizio,   all'Unione   nazionale  invalidi  civili  ed
       all'Associazione nazionale mutilati, invalidi civili.'.

          4.  Alla fine del primo comma dell'articolo 59 della legge
       regionale 27 dicembre 1978, n. 71,  sono  aggiunti i seguenti
       punti:

          '10)    da    un   dottore   agronomo   forestale   libero
       professionista,  iscritto  al  relativo albo professionale su
       terna  proposta  dalla  Federazione  regionale  degli  ordini
       professionali;

          11)  dall'ingegnere  capo  dell'ufficio  del  Genio civile
       competente per territorio.'.

          5. All'articolo 81 della legge regionale 26 marzo 2002, n.
       2  le  parole 'tre quote quadrimestrali anticipate, di cui la
       prima'  sono  sostituite  con le parole 'due quote semestrali
       anticipate,  rispettivamente'  e dopo le parole 'del bilancio
       stesso'  sono aggiunte le parole 'ed entro il quindici luglio
       dell'anno di riferimento'.

          6.  Al  comma  2 dell'articolo 90 della legge regionale 26
       marzo 2002, n. 2, le parole 'maggio 2003' sono sostituite con
       le parole 'dicembre 2004'.

          7.  All'articolo  16,  comma  1,  lettera  a)  della legge
       regionale  23  dicembre  2000, n. 32 dopo le parole 'soggetto
       beneficiario' sono aggiunte le parole 'compresi i consorzi di
       garanzia  fidi';  al  secondo periodo dopo le parole 'in ogni
       caso  il  tasso'  sopprimere  le  parole 'comprensivo di ogni
       onere accessorio'.

          8.   All'articolo  60,  comma  1,  punto  2)  della  legge
       regionale 23 dicembre 2000, n. 32 le parole da 'contributi in
       conto  interessi'  a 'lire 1.000 milioni' sono sostituite con
       le  parole 'contributi in conto interessi sui mutui contratti
       con  gli  istituti  di  credito,  per  un importo superiore a
       100.000 euro e fino a 516.458,90 euro.

          9.  Al  comma 1 dell'articolo 172 della legge regionale 23
       dicembre  2000, n. 32 le parole da 'dei consorzi possono fare
       parte'  a  'enti pubblici' sono sostituite con le parole 'dei
       consorzi possono fare parte enti pubblici ed enti locali'.

          10. All'articolo  94,  comma  4,  della legge regionale 23
       dicembre 2000,  n.  32  dopo  le  parole 'duecento soci' sono
       aggiunte le  parole  'a prescindere dal numero di soci che ha
       fruito delle garanzie o che intenda fruire'.

          11. All'articolo  5,  comma  2,  della  legge regionale 30
       ottobre 2002,  n.  16  le  parole  'anche in deroga al numero
       minimo  di  associati  previsti  dalla  relativa normativa di
       settore' sono soppresse.

          12. All'articolo  9,  comma  1,  della  legge  regionale 7
       agosto 1990,  n.  25  dopo  le  parole  'e/o con sistemi allo
       stesso  assimilabili'  sono  aggiunte  le  parole  'che  sono
       individuati  con  decreto dell'Assessore per la cooperazione,
       il commercio, l'artigianato e la pesca'.

          13. Al primo capoverso del comma 1, dell'articolo 2, della
       legge regionale  15  maggio  2002,  n. 4, alla fine del primo
       periodo  sono aggiunte le parole 'unitamente agli emendamenti
       approvati in  sede  di  adozione  ed  alle  osservazioni e le
       opposizioni   accolte  dal  Consiglio  comunale,  anche  come
       prescrizioni esecutive del Piano regolatore generale'.

          14.  Il  comma  2 dell'articolo 36 della legge regionale 7
       agosto 1977, n. 30, è abrogato.

          15.  All'articolo  23,  comma  4,  della legge regionale 2
       agosto  2002, n. 7 dopo le parole 'dei principali quotidiani'
       è aggiunta la parola 'regionali'.

          16.  Al comma 5 dell'articolo 127 della legge regionale 26
       marzo 2002, n. 2 è soppressa la parola 'non'.

          17.  All'articolo  64 della legge regionale 26 marzo 2002,
       n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

          a)  la rubrica  è  cosi  sostituita  'Valorizzazione  beni
       culturali e riserve naturali';

          b)  è  aggiunto   il   seguente  comma:

          '5.   L'Assessorato   regionale   per   il   territorio  e
       l'ambiente applica,  in  quanto  compatibili, le disposizioni
       del  presente   articolo,   con   riferimento   alle  riserve
       naturali'.

          18.  Alla  legge regionale 25 novembre 2002, n. 20,dopo il
       comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

          '4.   Gli interventi  sono  rivolti  anche  agli  studenti
       iscritti alle  università non statali legalmente riconosciute
       che rilasciano titoli  di  studio.  Detti  soggetti  accedono
       agli interventi di cui all'  articolo 3 solo ove ricorrano le
       condizioni di merito e  di  reddito  previste per i rimanenti
       destinatari'.

          b) dopo la lettera f)  del  comma  1  dell'articolo  10  è
       aggiunta la seguente:

          'g) un rappresentante  degli  studenti  che  frequentano i
       consorzi universitari  istituiti  nelle  province sulle quali
       gli E.R.S.U. esercitano la propria competenza territoriale.'

          19.  Al  comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10
       dicembre 2001, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni,
       la parola 'appositamente' è soppressa.

          20.  Al  comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10
       dicembre 2001, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni,
       la parola 'appositamente' è soppressa.

          21.  Al  comma 4 dell'articolo 79 della legge regionale 26
       marzo  2002, n.  2 le parole 'ai commi 1 e 2' sono sostituite
       con le parole 'ai commi 1 e 3'.

          22.  Al  comma 2 dell'articolo 88 della legge regionale 26
       marzo 2002, n. 2 le parole 'su richiesta del Presidente della
       Regione' sono soppresse.

          23.  Al comma 2  dell'articolo  6  della legge regionale 7
       agosto 1990, n.  23 dopo le parole 'a tal fine' aggiungere la
       parola  'anche'  e  al  comma   5  dopo  le  parole  'Per  la
       progettazione'  aggiungere   le  parole  'la  conduzione,  lo
       sviluppo'.

          24.  All'articolo 42  della legge regionale 3 maggio 2001,
       n.  6 sostituire  le  parole  'nei confronti della Sicilcassa
       S.p.A.  in liquidazione  coatta amministrativa' con le parole
       'e dell'Istituto autonomo  delle case popolari di Palermo nei
       confronti degli istituti  di  credito' e sostituire le parole
       'del suddetto istituto di credito' con le parole 'di ciascuno
       dei suddetti enti'.

          25.  All'articolo 9  della legge regionale 15 maggio 1993,
       n. 15 è aggiunto il  seguente comma:

          '5.  Le disposizioni di cui  al  comma  1  in conformità a
       quanto   previsto    per   i   rappresentanti   di   autorità
       ministeriali, dal comma  1,  lettera  h),dell'articolo 13 del
       decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  419 non si applicano
       ai  rappresentanti dell'Amministrazione regionale individuati
       fra i dipendenti  in  servizio, con profilo professionale non
       inferiore a funzionario, che abbiano svolto mansioni inerenti
       il controllo dei conti pubblici'.

          26.  Al comma 3  dell'articolo  9 della legge regionale 15
       maggio 1993, n.  15 le  parole  'in possesso dei requisiti di
       cui al comma  1' sono  eliminate.

          27.     Per      le      finalità      assistenziali     e
       amministrativo-gestionali delle  strutture  dei  presìdi  del
       Servizio sanitario regionale, la locuzione 'enti ospedalieri'
       di  cui alle  leggi  vigenti,  si  intende  sostituita  dalla
       locuzione 'Aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere'.

          28.  Al comma 1  dell'articolo 39 della legge regionale 15
       maggio 2000, n.  10,  dopo  le  parole  'dipendenti regionali
       genitori' sono aggiunte  le  parole 'o coniugi non legalmente
       od effettivamente separati'.

          29.  Al comma 2 dell'articolo 16 bis della legge regionale
       9 maggio 1984, n.  26  sono  soppresse  le  parole  'soli'  e
       'all'1 novembre 2002'.

          30.  Alla fine  dell'articolo  36 della legge regionale 23
       dicembre 2002, n.  23 è aggiunto il seguente inciso:  'nonché
       per le spese  di funzionamento della commissione giudicatrice
       di cui al bando di  gara  previsto dal decreto del Presidente
       della Regione 2 aprile  2002'.

          31. Al  comma  1  dell'articolo 28 della legge regionale 7
       maggio 2001, n.  6 dopo la parola '2003' aggiungere le parole
       ', 2004 e 2005'.

          32.  Al comma 2  dell'articolo 16 della legge regionale 15
       maggio 2000, n. 10  dopo  le  parole 'Palazzo d'Orlèans' sono
       aggiunte le parole 'nonché l'Ufficio speciale per i controlli
       di secondo livello  sulla  gestione  dei fondi strutturali in
       Sicilia'.

          33.  A decorrere  dall'anno  2003  al  capitolo  di  spesa
       550801 del bilancio della  Regione non si applica il disposto
       dei commi 2 e 3  dell'articolo  102  della  legge regionale 3
       maggio 2001, n. 6.

          34.   L'articolo  63   della   legge  regionale  3  maggio
       2OO1, n. 6, è così modificato:

          'Art. 63. - 1.  La  Presidenza della Regione è autorizzata
       ad avanzare richiesta  alla  RESAIS S.p.A.  per continuare ad
       utilizzare personale della  stessa  società,  per le esigenze
       funzionali dei propri uffici, già in avvalimento alla data di
       approvazione della presente  legge,  nei  confronti del quale
       non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli
       4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5'.

          35. Alla  lettera  c), del comma 1, dell'articolo 52 della
       legge regionale  23  dicembre  2000, n.  32 sono apportate le
       seguenti modifiche:

          a) sostituire  le  parole 'alla data del 31 dicembre 1999'
       con  le   parole   'alla  data  del  31  dicembre  2002';

          b) alla fine della lettera aggiungere il seguente periodo:
       'Il contributo  in  conto  interesse  è concesso per una sola
       volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo
       beneficio.'

          36. Alla  lettera  d), del comma 1, dell'articolo 63 della
       legge regionale  23  dicembre  2000, n.  32 sono apportate le
       seguenti modifiche:

          a) sostituire  le  parole 'alla data del 31 dicembre 1999'
       con le parole 'alla data del 31 dicembre 2002';

          b) alla  fine  della  lettera  aggiungere  le  parole  'Il
       contributo in  conto  interesse è concesso per una sola volta
       alle imprese  che  non  abbiano  già  usufruito  del medesimo
       beneficio.'

          37.  L'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 1986,
       n. 3 è così sostituito:

          'Art. 13.  -  Il rinnovo delle commissioni provinciali per
       l'artigianato di  cui  all'articolo 10, deve avvenire entro i
       sessanta  giorni antecedenti la scadenza della commissione in
       carica.

          38. Al  comma 2 dell'articolo 94, della legge regionale 23
       dicembre 2000, n. 32, come modificato dalla legge regionale 3
       maggio 2001, n.  6, cassare le parole 'e a euro 516.456,90' e
       sostituirle  con  le  parole  'e  fino  al  massimo  di  euro
       1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine'.

          39. I commi  18,  18  bis  e 18 ter dell'articolo 55 della
       legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

          40.   All'ultimo   periodo  della  lettera  c),  comma  1,
       dell'articolo 97  della  legge regionale 23 dicembre 2000, n.
       32, come  modificato  dalla legge regionale 3 maggio 2001, n.
       6 cassare  le  parole 'e a euro 516.456,90' e sostituirle con
       le parole  'e  fino  al  massimo  di  euro  1.549.370,70  per
       operazioni a medio e lungo termine'.

          41. I commi 2 e  3 dell'articolo 6 della legge regionale 8
       novembre 1988, n. 39, sono abrogati.

          42.  Al  comma  2, dell'articolo 20, della legge regionale
       23 dicembre  2000, n.  30 cassare la parola 'capoluogo' ed al
       comma 3 cassare la parola 'consiliari o'.

          43. L'articolo  27  della legge regionale 23 ottobre 2000,
       n.  30 è soppresso.

          44. All'articolo  120 della legge regionale 3 maggio 2001,
       n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) il  comma  2  è  sostituito dal seguente:

          '2.   Con   decreto   dell'Assessore   regionale   per  la
       cooperazione,  il commercio, l'artigianato e la pesca, previo
       parere  della competente Commissione dell'Assemblea regionale
       siciliana, sono  determinati  i  criteri e le modalità per la
       concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1';

          b) è  aggiunto  il  seguente comma:

          '3.  Le  disposizioni  assessoriali  di  cui al comma 2 si
       applicano  anche  alle  istanze  eventualmente già presentate
       riferitesi  ad  eventi  dannosi  verificatesi successivamente
       alla data di entrata in vigore della presente legge'.

          45. All'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1964,
       n. 34 è aggiunto il seguente comma:

          'A decorrere  dall'anno 2003 una quota pari al 5 per cento
       del  contributo   di   cui   al   primo   comma  è  destinato
       all'Associazione   retinopatici   ed   ipovedenti   siciliani
       (A.R.I.S.)  per  il  raggiungimento  degli scopi sociali; una
       quota pari  al  5  per  cento è destinata alla sede siciliana
       dell'Associazione nazionale privi della vista; una quota pari
       al  5  per  cento  è  destinata  all'Associazione  A.N.P.V.I.
       onlus'.

          46.  La lettera b),  del  comma  5, dell'articolo 19 della
       legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è così sostituito:

          'b) per la concessione  di acque termali il canone risulta
       determinato  applicando  l'aliquota   del  5  per  cento  sul
       fatturato annuo delle aziende termali; entro il 31 gennaio di
       ogni anno le  aziende  termali debbono corrispondere il saldo
       dell'anno precedente e un acconto per l'anno in corso pari al
       50 per cento  di  quanto  versato  complessivamente nell'anno
       precedente.

          47.  Il  titolo I della legge regionale 28 giugno 1966, n.
       14 è abrogato."

       L'articolo 75 è accantonato.
       Si   riprende   l'esame   dell'articolo   47,   in   precedenza
  accantonato.
       Comunico  che  è   stato   presentato  dal  Governo  l'allegato
  subemendamento 47.7.2 all'emendamento 47.7, sempre del Governo.

     PAGANO   assessore per il  bilancio  e  le  finanze.   Chiedo  di
  parlare sull'articolo 47.

     PRESIDENTE Ne ha facoltà.

     PAGANO    assessore  per  il   bilancio   e  le  finanze.  Signor
  Presidente,    avevamo    presentato    l'emendamento    47.7    che
  sostanzialmente riscriveva l'articolo 47  di  cui al testo base che,
  qualora   dovesse    servire,   potrei    ulteriormente   spiegarlo.
       Successivamente il Governo si è reso  conto che il comma 1 e il
  comma  2  dell'emendamento   presentato   al   Governo   non   erano
  praticabili,  per  cui   ne   abbiamo   chiesto   la   soppressione.
  Successivamente,  andiamo  in   progress,  abbiamo  soppresso  anche
  dell'emendamento 47.7 il comma  4.
       Quindi di fatto della versione  47.7  rimane  in  vita  solo il
  comma 3 che è aggiuntivo all'articolo 47.

     SPEZIALE  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     SPEZIALE  Signor Presidente, nel  momento  in  cui si è deciso di
  accantonare l'articolo 47, lo  abbiamo fatto perchè il Governo aveva
  presentato  l'emendamento 47.7 che  è  abbastanza  complesso  ed  ha
  riferimenti normativi soprattutto al comma  3.
       Non mi pare che il  chiarimento  del Governo faccia venire meno
  le ragioni che  ci  avevano  spinto all'accantonamento dell'articolo
  perchè  il  punto  3  è  talmente  complesso  che  necessita  di  un
  approfondimento da parte di  tutti  i parlamentari.
       Per cui, signor Presidente, reitero la richiesta che l'articolo
  47 rimanga accantonato.

     CRISAFULLI  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     CRISAFULLI  Onorevoli  colleghi,  prescindo  dalla  richiesta  di
  ulteriore accantonamento perchè, se  si dovesse ritenere, ai fini di
  un approfondimento, utile  accantonare  non  è compito mio stabilire
  se debba essere accolto o meno.
       Mi permetto di dare un  giudizio  sull' ipotesi così come viene
  articolata dal Governo.  Il  testo  base  rimarrebbe e l'emendamento
  47.7  del  Governo cassa il comma 1,  il  comma  2  e  il  comma  4.
  Rimarrebbe il comma 3 come testo aggiuntivo che in sostanza affronta
  il cofinanziamento o l'ulteriore  finanziamento  di  una norma fatta
  nella finanziaria n.  25  del  1993,  che  lei  dovrebbe  ricordare,
  onorevole  Fleres,  che consentiva  la  possibilità  di  aiuto  alle
  imprese per poter  avere disponibilità di risorse di mezzi propri ai
  fini della realizzazione di opere  di  strutture  e  anche  di fatti
  organizzativi interni.
       Questa legge nel 1993 funzionò e  oggi si riattiva il fondo per
  consentire una circolazione, credo  di  capire questo, di risorse in
  grado  di  sostenere   l'imprenditoria   siciliana,   prevedendo  un
  dispositivo  che  allarga  anche   ad  altri  settori  della  nostra
  imprenditoria.
       Credo che l'idea sostenuta  dal mio Gruppo parlamentare di fare
  una scelta in direzione  del  sostegno  all'attività  di impresa per
  garantire  occupazione  e  sviluppo  trova  accoglimento  in  questo
  sforzo e che  questa è una scelta che aiuta il mondo imprenditoriale
  e mette in  condizione  di  tornare  a vivere in maniera positiva ed
  attiva norme che hanno funzionato nella nostra Regione.

     PRESIDENTE  Onorevole Assessore, ritiene di dovere replicare?

     PAGANO  assessore per il  bilancio e le finanze.  La proposta che
  fa l'onorevole  Speziale  di  accantonare  l'emendamento  in effetti
  potrebbe  essere  accolta,  come   sono  15  sono  16  gli  articoli
  accantonati;  domani certamente dobbiamo  finire e sarà una giornata
  cruciale.
       Però, proprio perchè  sarà una giornata estremamente complessa,
  che vedrà impegnato il Governo e il Parlamento in estenuanti momenti
  di confronto - ho visto che  sono rimasti gli articoli più pesanti e
  nello stesso tempo andremo al  rendez-vous  finale - ritengo che sia
  indispensabile, quanto  è   più   possibile,  togliere   materia  di
  competizione o per lo  meno  che  possa  essere  oggi  adeguatamente
  spiegata.
       E  mi pare che sia proprio  il  caso  dell'articolo  47, che  è
  complesso solo perché  ha  visto un iter assolutamente disarticolato
  nel  suo divenire, giacché  il  Governo,  come  è  stato  detto,  ha
  presentato un articolato, poi  ha cassato alcuni di questi articoli,
  e quindi il tutto potrebbe sembrare  non agevole, ma in verità non è
  così.
       La norma esplicativa, infatti, però...

     PRESIDENTE    Onorevole  Pagano,   per   l'economia  dei  lavori,
  l'articolo è accantonato o no?

     PAGANO  assessore per il bilancio e le finanze. No.

     PRESIDENTE  Onorevole Speziale,  per  l'economia  dei lavori, lei
  insiste sulla richiesta di accantonamento?

        SPEZIALE  Si.

     PRESIDENTE   L'articolo  47   con   i   relativi   emendamenti  è
  ulteriormente accantonato.
       Si riprende l'esame dell'articolo 64 con l'emendamento 64.1, in
  precedenza accantonati.
       Il Governo ha rimeditato la  sua posizione ed è favorevole.
       Pongo dunque in votazione l'emendamento 64.1.
       Il parere della Commissione?

     SAVONA  vicepresidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Pongo in votazione l'articolo  64  nel  testo risultante. Chi è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Onorevoli colleghi, la seduta  è  rinviata  a  domani  3 aprile
  2003, alle ore 10.00, con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del vicepresidente Fleres


      I - COMUNICAZIONI

     II - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

      1) "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno
          finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio
          2003-2005". (NN. 554-557-562-588/A).  (Seguito)
          Relatore di maggioranza: on.le Savona
          Relatore di minoranza: on.le Capodicasa

      2) "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003".
          (N. 553/A).  (Seguito)
         Relatore di maggioranza: on.le Savona
         Relatore di minoranza: on.le Capodicasa

      3) "Istituzione dell'Assessorato della famiglia, delle politiche
          sociali e delle autonomie locali". (N. 553/A - stralcio 1)
          (Seguito)
          Relatore: on.le Savarino

      4) "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto
          2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee".
          (N. 553/A - stralcio 2) (Seguito)
          Relatore: on.le Vicari

    III - ELEZIONE  DI  QUATTRO COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO
          PER LA  GESTIONE  DEL  FONDO  DI  ROTAZIONE PER IL COMMERCIO
          ISTITUITO PRESSO L'IRFIS CON L'ART.  9 DELLA LEGGE REGIONALE
          4 AGOSTO 1978, N.  26.

     IV - ELEZIONE  DI  TRE COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO PER
          LA GESTIONE  DEI  FONDI  ISTITUITI  PRESSO  L'IRFIS  PER  LE
          PICCOLE E  MEDIE  IMPRESE,  PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 6
          MAGGIO 1981, N.  96.

      V - ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE
          DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE.

     VI - ELEZIONE DI  UNDICI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE PER LA
          TUTELA DELL'AMBIENTE.

    VII - ELEZIONE DI  NOVE  COMPONENTI  DEL CONSIGLIO REGIONALE PER I
          BENI CULTURALI ED AMBIENTALI.

   VIII - ELEZIONE DI  TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL
          CENTRO REGIONALE  PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE
          SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI.

     IX - ELEZIONE DI  TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL
          CENTRO  REGIONALE  PER  L'INVENTARIO,  LA CATALOGAZIONE E LA
          DOCUMENTAZIONE    GRAFICA,   FOTOGRAFICA,   AEROFOTOGRAFICA,
          AUDIOVISIVA.

      X - ELEZIONE DI SEI COMPONENTI ESPERTI DEL COMITATO REGIONALE
          PER LA PROGRAMMAZIONE SPORTIVA.

     XI - ELEZIONE  DI  TRE  MEMBRI  DEL  COMITATO  REGIONALE  PER  LA
          PROGRAMMAZIONE SPORTIVA SCELTI TRA I COMPONENTI DEI CONSIGLI
          PROVINCIALI SCOLASTICI.

    XII - ELEZIONE  DI  CINQUE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE PER
          LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE.

   XIII - ELEZIONE  DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
          DELLO IACP DI PALERMO.

    XIV - ELEZIONE  DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
          DELLO IACP DI CATANIA.

     XV - ELEZIONE   DI   UN   COMPONENTE   DEL   COMITATO   DIRETTIVO
          DELL'AZIENDA MEZZI MECCANICI DEL PORTO DI MESSINA.

    XVI - ELEZIONE   DI   TRE   COMPONENTI   DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO
          DELL'ISTITUTO   REGIONALE   DI  RICERCA,  SPERIMENTAZIONE  E
          AGGIORNAMENTO EDUCATIVI.

       La seduta è tolta alle ore 20.45.

       (Licenziato dal Servizio Resoconti alle ore 23.15)