Presidenza del vicepresidente FLERES
PRESIDENTE Avverto che del verbale della seduta numero 149,
verrà data lettura nella seduta successiva.
Presidenza del vicepresidente FLERES
DETERMINAZIONE DELLA DATA DI DISCUSSIONE DI MOZIONI
PRESIDENTE Si passa al punto II dell'ordine del giorno:
lettura, ai sensi e per gli effetti, dell'articolo 83, lettera
d) e 153 delle mozioni n. 224 Interventi per la dismissione
della partecipazione dell EMS in Italkali , e n. 225
provvedimenti circa la realizzazione di un Centro di
eccellenza presso l ospedale Giglio di Cefalù . Ne do
lettura:
L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
PREMESSO che l'Ems (Ente minerario siciliano), Ente già
soppresso in virtù di una legge regionale (la n. 5 del
1999), detiene ancora il 51 per cento delle azioni
dell'Italkali S.p.A., società che in Sicilia opera nel
settore della coltivazione, estrazione e
commercializzazione dei sali alcalini;
CONSIDERATO che nel maggio scorso, nei quotidiani
dell'Isola,è stato pubblicato un bando, a firma del
Commissario liquidatore degli Enti economici regionali,
professoressa Rosalba Alesi, con il quale si intendono
acquisire domande di partecipazione di 'società nazionali
ed estere', con esperienza nel settore 'delle operazioni
di collocamento della partecipazione azionaria di
proprietà dell'Ems nella Italkali S.p.A.';
RILEVATO che la mancata dismissione della partecipazione
in Italkali da parte dell'Ems ostacola la realizzazione
di programmi di sviluppo industriale nella provincia di
Agrigento annunziati da Italkali, sui quali è stato
espresso apprezzamento sia da parte del Ministero delle
Attività produttive, sia da parte dell'Assessorato
regionale dell'industria;
ACCLARATO che Italkali, attualmente, opera soltanto nel
campo della coltivazione, dell'estrazione e della
commercializzazione del salgemma e che la realizzazione
di programmi di sviluppo industriale nella provincia di
Agrigento si sostanzierebbe nell'annunciata volontà di
coltivare, estrarre e lavorare la kainite in un'area del
sottosuolo compresa tra Porto Empedocle, Siculiana,
Casteltermini, Racalmuto e Milena;
PRECISATO che esiste già la richiesta, avanzata da
Italkali al Consorzio Asi di Agrigento, di 120 mila metri
quadrati di terreno dove realizzare gli impianti per la
lavorazione del materiale estratto, e che il programma di
sviluppo Italkali riguardante la provincia di Agrigento
prevede la lavorazione di un milione e 200 tonnellate di
kainite all'anno, per una produzione preventivata di
circa 200 mila tonnellate di solfato di potassio
all'anno, più altre produzioni (solfato di magnesio e
cloruro di sodio);
SOTTOLINEATO che tale programma di sviluppo industriale
per la provincia di Agrigento prevede la creazione di
circa 400 posti di lavoro più altri occupati non appena
gli impianti entreranno a regime e che, tra l'altro, la
mancata utilizzazione dei giacimenti siciliani ha finito
in questi anni con il favorire interessi non italiani;
PRESO ATTO che l'opinione pubblica di Agrigento, nelle
espressioni più qualificate delle istituzioni cattoliche,
territoriali, sindacali e politiche, sollecita già da
tempo la risoluzione dei problemi che fino ad oggi hanno
impedito la realizzazione dei programmi di sviluppo
industriale,
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
a stipulare il contratto di programma con Italkali per
l'attuazione dell'iniziativa a Realmonte e a Porto
Empedocle e ad intervenire presso il liquidatore dell'Ems
affinchè assuma ogni iniziativa prevista dal Regolamento
per le dismissioni delle partecipazioni regionali (Dprs n.
37 dell'1 settembre 1997) per la dismissione della
partecipazione dell'Ems in Italkali nei tempi strettamente
necessari per l'espletamento delle procedure, facendo in
modo che il contenzioso in corso tra Ems e Italkali non
diventi elemento ostativo alla dismissione della stessa
partecipazione di Ems in Italkali. (224)
SEGRETO - SANZERI - AMENDOLIA -
PAFFUMI - NICOTRA - ANTINORO
L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
PREMESSO che:
- l'art. 9 bis del D.lvo n. 502/1992 e successive
modifiche e integrazioni prevede la possibilità
di avviare sperimentazioni gestionali che abbiano
ad oggetto nuove forme di collaborazione tra
strutture del Servizio sanitario nazionale e
soggetti privati allo scopo di migliorare
l'efficienza e l'efficacia dei servizi e delle
prestazioni sanitarie;
- le sperimentazioni gestionali devono essere
coerenti con il Piano sanitario regionale e al
tempo stesso devono essere motivate sul piano
della convenienza economica;
- le sperimentazioni gestionali dovranno essere
sostenute da società di capitali a prevalenza
pubblica o dovranno realizzare forme di
collaborazione con soggetti privati affidabili
sul piano finanziario e non aventi scopi di
lucro;
CONSIDERATO che:
- il Governo regionale con delibera n. 440 del 23
dicembre 2002 ha approvato il protocollo
d'intenti tra l'AUSL n. 6, il Comune di Cefalù e
la Fondazione 'San Raffaele di Monte Tabor' di
Milano;
- con tale protocollo si è dato inizio al progetto
di sperimentazione gestionale a prevalente
indirizzo oncologico da avviare presso l'Ospedale
Giglio di Cefalù, attraverso la costituzione di
una nuova Fondazione alla quale affidare in
convenzione la sperimentazione medesima;
- con la delibera del Governo regionale di
approvazione del protocollo d'intenti, la Regione
ha assunto anche l'impegno a rifondere alla
Fondazione San Raffaele la somma di 250.000 euro
per la predisposizione del progetto di
sperimentazione;
- nel mese di gennaio 2003 è stata costituita la
Fondazione San Raffaele-Giglio di Cefalù con
relativo atto costitutivo e statuto, con
l'intervento dell'AUSL n. 6 di Palermo, il Comune
di Cefalù e la Fondazione San Raffaele di Milano;
- in uno con l'atto costitutivo è stato indicato il
Consiglio di amministrazione della nuova
Fondazione;
- nello Statuto della Fondazione è stato previsto,
all'art. 13, che il Direttore generale, al quale
vengono conferiti ampi poteri, è nominato dal
socio di minoranza;
- all'art. 11 dello Statuto è stato previsto che
quasi tutte le deliberazioni del Consiglio
d'amministrazione devono essere assunte con il voto
favorevole di almeno uno dei due componenti
nominati dalla Fondazione San Raffaele, pena
evidentemente la nullità dell'atto;
CONSIDERATO ALTRESÌ che:
- la motivazione fondamentale che ha ispirato il
progetto di sperimentazione gestionale
risiederebbe nell'obiettivo di eliminare i costi
della mobilità sanitaria regionale passiva, che
incidono notevolmente nel bilancio della Regione;
- il progetto di sperimentazione presentato prevede
l'attivazione di cinque aree specialistiche (la
chirurgia urologica, l'ortopedia, la chirurgia
neurologica, l'oncologia medica, la
riabilitazione) e il contestuale trasferimento
del servizio immuno-trasfusionale del servizio
psichiatrico diagnosi e cura, ad altra sede;
- dalle previsioni del progetto emergerebbe che
l'attivazione della sperimentazione comporterebbe
anche la soppressione del servizio di pronto
soccorso e del reparto di ostetricia;
TENUTO CONTO che:
- all'art. 13 della convenzione tra l'Ausl n. 6 e
la Fondazione Giglio-San Raffaele, viene
stabilito in deroga ad ogni procedura di legge e
amministrativa, che l'accreditamento della nuova
struttura sanitaria avverrà automaticamente per
le attività che diventeranno operative nella
prima fase di sperimentazione;
- è prevista difatti solo una verifica in
contraddittorio tra la AUSL e la Fondazione con
esclusione della Regione e successivamente, solo
per le parti mancanti, una semplice dichiarazione
congiunta di responsabilità da parte della AUSL
n. 6 della Fondazione, di cui la Regione dovrà
semplicemente prendere atto;
- all'art. 9 in violazione del comma 2 punto e)
dell'art. 9 bis del D.lgs. 502/92, vien data
facoltà alla Fondazione di ricorrere a terzi,
anche a quelli collegati direttamente all'Ente
fondatore privato, per la gestione attraverso
processi di esternalizzazione di aspetti
dell'attività" ... sanitaria, di ricerca, di
formazione e di amministrazione ...";
- all'art. 13 viene stabilità, anche qui in
violazione di ogni previsione di legge, che al
finanziamento delle attività della Fondazione
impegnata nella sperimentazione si provvederà
attraverso varie misure, quasi tutte assunte
arbitrariamente, e fra queste il riconoscimento
di DRG per ospedali della fascia A maggiorati per
l'anno 2003 e 2004 del 44,8413 per cento e del 30
per cento per i successivi anni;
- nella convenzione stipulata tra la AUSL n. 6 e la
Fondazione non solo non si dà atto della coerenza
del progetto di sperimentazione gestionale al
Piano sanitario regionale, come prevede
l'articolo 9 bis del D.lgs. 502/92, nè alla
programmazione sanitaria e fra questa
innanzitutto quella relativa alla rete
ospedaliera, come prevede l'articolo 29 della
legge regionale n. 4 del 2003;
- addirittura si opera una sorta di capovolgimento
stabilendo un obbligo in capo alla Regione di
uniformare la propria programmazione e le
funzioni di controllo e di indirizzo agli
obiettivi del progetto di sperimentazione;
- sempre all'art. 13 di detta convenzione viene
stabilito, in violazione della legge che
stabilisce i pagamenti a DRG a prestazione
avvenuta, che allo scopo di garantire la
disponibilità di risorse iniziali sarà attribuita
alla Fondazione un'anticipazione pari al 50 per
cento del budget presunto per l'anno 2003;
- all'art. 15 della convenzione, nel disciplinare
le condizioni che debbono sottostare
all'eventuale decisione di procedere alla
risoluzione del rapporto contrattuale, non si fa
alcun riferimento al disposto dell'art. 9 bis
comma 2 punto d) che prevede fra le cause di
risoluzione anche quelle discendenti dalla "
...accertata esposizione debitoria nei confronti
di terzi del privato;
- inoltre viene in modo scandaloso attribuita una
facoltà insindacabile di risoluzione del rapporto
convenzionale da parte di uno dei contraenti ,
così da configurare una sorta di "pactum
sceleris" inaccettabile soprattutto per la
pubblica amministrazione e ulteriormente
avvalorato dalle modalità di nomina
dell'eventuale collegio arbitrale;
- appare esagerata la mole di risorse finanziarie
messa a disposizione e promessa per il progetto
di sperimentazione gestionale che va molto oltre
quelle che ragionevolmente potevano prevedersi in
forza dell'art. 2 comma 5 del DM sanità
14.12.1994;
- sicuramente appare illogica e illegittima la
clausola che attribuisce all'AUSL l'onere del
pagamento dei miglioramenti contrattuali per il
personale che era alle sue dipendenze e poi
trasferitosi alla Fondazione, dovendosi
ricomprendere questi miglioramenti tra i costi
remunerati con i DRG che vengono aggiornati
periodicamente dalla Regione;
- non viene fornita alcuna garanzia sul rispetto di
procedure trasparenti e oggettive di reclutamento
del personale ex novo e di quello che dovrà
transitare dall'AUSL 6 alla Fondazione;
- appare alquanto singolare la previsione all'art.
6 della convenzione per la quale la Fondazione
viene chiamata a supportare le procedure di gare
per l'acquisto di attrezzature la cui
responsabilità sta solo ed esclusivamente in capo
alla AUSL n. 6 e alla Ragione;
TENUTO CONTO infine che dai provvedimenti adottati non si
evince in nessuna parte qual'è il quadro delle risorse
finanziarie certe al quale fare riferimento;
TUTTO CIO' PREMESSO e nella ulteriore considerazione che
il progetto di sperimentazione gestionale dell'ospedale
Giglio di Cefalù con la partenership decisiva della
Fondazione San Raffaele di Milano, appare inficiato sul
piano della legittimità e della convenienza economica per
la Regione e per la stessa collettività, in quanto: a) la
procedura di autorizzazione seguita dal Governo regionale
è carente (è stato dato prima il via libera attraverso un
semplice protocollo di intenti e poi è stato approvato
l'atto della convenzione che non rientrava nelle
competenze della Giunta regionale); b) non è conveniente
sul piano economico, in quanto il costo medio per ogni
intervento fatto in sede a Cefalù risulta superiore a
quello fatto in sede a Milano (si ricorda che una delle
motivazioni essenziali era la riduzione dei costi dovuti
alla mobilità sanitaria regionale passiva); c) il
soggetto giuridico individuato, la Fondazione, con il
coinvolgimento della parte pubblica senza una
disposizione normativa chiara e senza alcun conferimento
di beni patrimoniali, non appare conforme a quanto
previsto dall'art. 9 bis che individua invece nella
costituzione di una società mista di capitali la forma
più corretta; d) il profilo del Consiglio
d'amministrazione della nuova Fondazione in ordine ai
requisiti e alle modalità di nomina dei suoi componenti,
soprattutto quelli di nomina pubblica, fatta eccezione
per il prof. Veronesi, non è assolutamente adeguato e non
garantisce l'efficacia e la buona riuscita del progetto
di sperimentazione; e) la convenzione in oggetto, che
costituisce sicuramente atto di programmazione, non è
stata sottoposta all'esame per il relativo parere della
competente Commissione legislativa dell'ARS,
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
- a revocare le proprie deliberazioni n. 440 del 23
dicembre 2002 e 141 del 7 maggio 2003 con le
quali si autorizzava la sperimentazione
gestionale per la realizzazione di un centro ad
alta specialità a prevalenza oncologica presso
l'Ospedale Giglio di Cefalù, con la
collaborazione della Fondazione San Raffaele di
Milano;
- a disporre la revoca di tutti gli atti
conseguenziali compiuti dalla AUSL n. 6 che hanno
dato attuazione al progetto;
- a definire una nuova proposta di sperimentazione
gestionale presso l'Ospedale Giglio di Cefalù,
coerente con la programmazione sanitaria
regionale e finalizzata a realizzare sempre un
polo di eccellenza sanitaria, indirizzato a far
crescere il sistema sanitario regionale in un
rapporto virtuoso e produttivo con il privato di
qualità, evitando quindi che la sanità di
eccellenza e i relativi investimenti pubblici si
possano risolvere in un fatto meramente
speculativo;
- a salvaguardare e potenziare i servizi e le
prestazioni sanitarie attualmente forniti
dall'Ospedale di Cefalù modificando
conseguentemente le previsioni contenute nel
progetto attuale di sperimentazione che
prevedevano, in sostanza, la soppressione del
pronto soccorso, del servizio di traumatologia, del
servizio di immunotrasfuzione, della ostetricia e
del servizio psichiatrico. (225)
GIANNOPOLO - FERRO -
ZANGARA - FORGIONE
Dispongo che le mozioni predette vengano demandate alla
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari perché se ne
determini la data di discussione.
Presidenza del vicepresidente FLERES
DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PROVVEDIMENTI PER LA PROMOZIONE
DEI GIOCHI MONDIALI MILITARI 2003 (NN. 621-419/A)
PRESIDENTE Si passa al punto IV dell'ordine del giorno:
discussione dei disegni di legge.
Si procede con l esame del disegno di legge nn.621-419/A
"Provvedimenti per la promozione dei giochi mondiali militari
2003", posto al numero 2).
Invito i componenti la quarta Commissione "Ambiente e
territorio" a prendere posto nell'apposito banco.
Ha facoltà di parlare il relatore per svolgere la relazione.
GURRIERI relatore. Mi rimetto al testo della relazione
scritta.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Dichiaro aperta la discussione generale. Non avendo alcun
deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli
articoli.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Avverto che il termine per la presentazione degli emendamenti è
fissato per lunedì 14 luglio 2003, alle ore 14.00.
Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a mercoledì 16 luglio
2003, alle ore 17.30, con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del vicepresidente FLERES
I - COMUNICAZIONI.
II - SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA AL
REGOLAMENTO DELL ASSEMBLEA (Doc. I)
Relatore: il Presidente
III- DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:
1) Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia (nn.
553 stralcio 1 bis-197-208-243-244-381/A) (Seguito)
Relatore: on. Giovanni Ardizzone
2) Norme a favore della medicina umanitaria (n. 417)
3) Provvedimenti per la promozione dei Giochi mondiali
militari 2003
(nn. 621-419/A) (Seguito)
Relatore: on. Sebastiano Guerrieri
IV - ELEZIONE DI QUATTRO COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO
PER LA GESTIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER IL COMMERCIO
ISTITUITO PRESSO L'IRFIS CON L'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 4
AGOSTO 1978, N. 26.
V - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO
PER LA GESTIONE DEI FONDI ISTITUITI PRESSO L'IRFIS PER LE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE, PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 6
MAGGIO 1981, N. 96.
VI - ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE
DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE.
VII- ELEZIONE DI UNDICI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE PER
LA TUTELA DELL'AMBIENTE.
VIII - ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI.
IX - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL
CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE
SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI.
X - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE
DEL CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA
DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAFICA,
AUDIOVISIVA.
XI - ELEZIONE DI SEI COMPONENTI ESPERTI DEL COMITATO REGIONALE
PER LA PROGRAMMAZIONE SPORTIVA.
XII - ELEZIONE DI TRE MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE PER LA
PROGRAMMAZIONE SPORTIVA SCELTI TRA I COMPONENTI DEI
CONSIGLI PROVINCIALI SCOLASTICI.
XIII- ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE.
XIV- ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLO IACP DI PALERMO.
XV - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLO IACP DI CATANIA.
XVI - ELEZIONE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO DIRETTIVO
DELL'AZIENDA MEZZI MECCANICI DEL PORTO DI MESSINA.
XVII - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
AGGIORNAMENTO EDUCATIVI.
(La seduta è tolta alle ore 11.45)
Licenziato dal Servizio dei Lavori d Aula alle ore 14.30.