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Resoconto d'Aula della Seduta n. 150 di giovedì 10 luglio 2003
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   Presidenza del vicepresidente FLERES


   PRESIDENTE   Avverto che del verbale della  seduta  numero  149,
 verrà data lettura nella seduta successiva.


   Presidenza del vicepresidente FLERES


         DETERMINAZIONE DELLA DATA DI DISCUSSIONE DI MOZIONI

    PRESIDENTE   Si  passa  al punto II  dell'ordine  del  giorno:
   lettura, ai sensi e per gli effetti, dell'articolo 83,  lettera
   d)  e  153 delle mozioni  n. 224  Interventi per la dismissione
   della   partecipazione  dell EMS  in  Italkali ,   e   n.   225
    provvedimenti  circa  la  realizzazione  di   un   Centro   di
   eccellenza  presso  l ospedale   Giglio   di  Cefalù .  Ne   do
   lettura:

                  L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
    PREMESSO  che l'Ems (Ente minerario siciliano), Ente  già
    soppresso in virtù di una legge regionale (la  n.  5  del
    1999),  detiene  ancora  il 51  per  cento  delle  azioni
    dell'Italkali  S.p.A., società che in Sicilia  opera  nel
    settore     della     coltivazione,     estrazione      e
    commercializzazione dei sali alcalini;
    CONSIDERATO   che  nel  maggio  scorso,  nei   quotidiani
    dell'Isola,è  stato  pubblicato un  bando,  a  firma  del
    Commissario  liquidatore degli Enti economici  regionali,
    professoressa  Rosalba Alesi, con il quale  si  intendono
    acquisire domande di partecipazione di 'società nazionali
    ed  estere', con esperienza nel settore 'delle operazioni
    di   collocamento  della  partecipazione   azionaria   di
    proprietà dell'Ems nella Italkali S.p.A.';
    RILEVATO  che la mancata dismissione della partecipazione
    in  Italkali  da parte dell'Ems ostacola la realizzazione
    di  programmi di sviluppo industriale nella provincia  di
    Agrigento  annunziati  da Italkali,  sui  quali  è  stato
    espresso  apprezzamento sia da parte del Ministero  delle
    Attività   produttive,  sia  da  parte   dell'Assessorato
    regionale dell'industria;
    ACCLARATO  che Italkali, attualmente, opera soltanto  nel
    campo   della  coltivazione,  dell'estrazione   e   della
    commercializzazione del salgemma e che  la  realizzazione
    di  programmi di sviluppo industriale nella provincia  di
    Agrigento  si sostanzierebbe nell'annunciata  volontà  di
    coltivare, estrarre e lavorare la kainite in un'area  del
    sottosuolo   compresa  tra  Porto  Empedocle,  Siculiana,
    Casteltermini, Racalmuto e Milena;
    PRECISATO  che  esiste  già  la  richiesta,  avanzata  da
    Italkali al Consorzio Asi di Agrigento, di 120 mila metri
    quadrati di terreno dove realizzare gli impianti  per  la
    lavorazione del materiale estratto, e che il programma di
    sviluppo  Italkali riguardante la provincia di  Agrigento
    prevede la lavorazione di un milione e 200 tonnellate  di
    kainite  all'anno,  per  una produzione  preventivata  di
    circa   200  mila  tonnellate  di  solfato  di   potassio
    all'anno,  più  altre produzioni (solfato di  magnesio  e
    cloruro di sodio);
    SOTTOLINEATO  che tale programma di sviluppo  industriale
    per  la  provincia di Agrigento prevede la  creazione  di
    circa  400 posti di lavoro più altri occupati non  appena
    gli  impianti entreranno a regime e che, tra l'altro,  la
    mancata utilizzazione dei giacimenti siciliani ha  finito
    in questi anni con il favorire interessi non italiani;
    PRESO  ATTO  che l'opinione pubblica di Agrigento,  nelle
    espressioni più qualificate delle istituzioni cattoliche,
    territoriali,  sindacali e politiche,  sollecita  già  da
    tempo  la risoluzione dei problemi che fino ad oggi hanno
    impedito  la  realizzazione  dei  programmi  di  sviluppo
    industriale,
                  IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
   a  stipulare  il contratto di programma con  Italkali  per
   l'attuazione  dell'iniziativa  a  Realmonte  e   a   Porto
   Empedocle e ad intervenire presso il liquidatore  dell'Ems
   affinchè  assuma ogni iniziativa prevista dal  Regolamento
   per le dismissioni delle partecipazioni regionali (Dprs n.
   37   dell'1  settembre  1997)  per  la  dismissione  della
   partecipazione dell'Ems in Italkali nei tempi strettamente
   necessari  per l'espletamento delle procedure, facendo  in
   modo  che  il contenzioso in corso tra Ems e Italkali  non
   diventi  elemento ostativo alla dismissione  della  stessa
   partecipazione di Ems in Italkali.  (224)

                           SEGRETO - SANZERI - AMENDOLIA -
                           PAFFUMI - NICOTRA - ANTINORO

                  L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

    PREMESSO che:
          -  l'art.  9 bis del D.lvo n. 502/1992 e successive
           modifiche  e  integrazioni prevede la  possibilità
           di  avviare sperimentazioni gestionali che abbiano
           ad  oggetto  nuove  forme  di  collaborazione  tra
           strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale   e
           soggetti   privati   allo  scopo   di   migliorare
           l'efficienza  e  l'efficacia dei servizi  e  delle
           prestazioni sanitarie;
          -   le  sperimentazioni  gestionali  devono  essere
           coerenti  con  il Piano sanitario regionale  e  al
           tempo  stesso  devono essere  motivate  sul  piano
           della convenienza economica;
          -  le  sperimentazioni gestionali  dovranno  essere
           sostenute  da  società  di capitali  a  prevalenza
           pubblica   o   dovranno   realizzare   forme    di
           collaborazione  con  soggetti  privati  affidabili
           sul  piano  finanziario  e  non  aventi  scopi  di
           lucro;
    CONSIDERATO che:
          -  il Governo regionale con delibera n. 440 del  23
           dicembre   2002   ha   approvato   il   protocollo
           d'intenti tra l'AUSL n. 6, il Comune di  Cefalù  e
           la  Fondazione  'San Raffaele di Monte  Tabor'  di
           Milano;
          -  con tale protocollo si è dato inizio al progetto
           di   sperimentazione   gestionale   a   prevalente
           indirizzo  oncologico da avviare presso l'Ospedale
           Giglio  di  Cefalù, attraverso la costituzione  di
           una  nuova  Fondazione  alla  quale  affidare   in
           convenzione la sperimentazione medesima;
          -   con  la  delibera  del  Governo  regionale   di
           approvazione del protocollo d'intenti, la  Regione
           ha   assunto  anche  l'impegno  a  rifondere  alla
           Fondazione  San Raffaele la somma di 250.000  euro
           per    la   predisposizione   del   progetto    di
           sperimentazione;
          -  nel  mese di gennaio 2003 è stata costituita  la
           Fondazione  San  Raffaele-Giglio  di  Cefalù   con
           relativo   atto   costitutivo   e   statuto,   con
           l'intervento dell'AUSL n. 6 di Palermo, il  Comune
           di Cefalù e la Fondazione San Raffaele di Milano;
          - in uno con l'atto costitutivo è stato indicato il
           Consiglio    di   amministrazione   della    nuova
           Fondazione;
          -  nello Statuto della Fondazione è stato previsto,
           all'art.  13, che il Direttore generale, al  quale
           vengono  conferiti  ampi poteri,  è  nominato  dal
           socio di minoranza;
          -  all'art.  11 dello Statuto è stato previsto  che
          quasi   tutte   le  deliberazioni   del   Consiglio
          d'amministrazione devono essere assunte con il voto
          favorevole   di  almeno  uno  dei  due   componenti
          nominati   dalla  Fondazione  San  Raffaele,   pena
          evidentemente la nullità dell'atto;
    CONSIDERATO ALTRESÌ che:
          -  la  motivazione fondamentale che ha ispirato  il
           progetto     di     sperimentazione     gestionale
           risiederebbe nell'obiettivo di eliminare  i  costi
           della  mobilità sanitaria regionale  passiva,  che
           incidono notevolmente nel bilancio della Regione;
          - il progetto di sperimentazione presentato prevede
           l'attivazione  di  cinque aree specialistiche  (la
           chirurgia  urologica,  l'ortopedia,  la  chirurgia
           neurologica,      l'oncologia      medica,      la
           riabilitazione)  e  il  contestuale  trasferimento
           del  servizio  immuno-trasfusionale  del  servizio
           psichiatrico diagnosi e cura, ad altra sede;
          -  dalle  previsioni del progetto  emergerebbe  che
           l'attivazione  della sperimentazione comporterebbe
           anche  la  soppressione  del  servizio  di  pronto
           soccorso e del reparto di ostetricia;
    TENUTO CONTO che:
          -  all'art. 13 della convenzione tra l'Ausl n. 6  e
           la    Fondazione   Giglio-San   Raffaele,    viene
           stabilito in deroga ad ogni procedura di  legge  e
           amministrativa, che l'accreditamento  della  nuova
           struttura  sanitaria  avverrà automaticamente  per
           le   attività  che  diventeranno  operative  nella
           prima fase di sperimentazione;
          -   è   prevista  difatti  solo  una  verifica   in
           contraddittorio  tra la AUSL e la  Fondazione  con
           esclusione  della Regione e successivamente,  solo
           per  le parti mancanti, una semplice dichiarazione
           congiunta  di responsabilità da parte  della  AUSL
           n.  6  della  Fondazione, di cui la Regione  dovrà
           semplicemente prendere atto;
          -  all'art.  9 in violazione del comma 2  punto  e)
           dell'art.  9  bis  del D.lgs.  502/92,  vien  data
           facoltà  alla  Fondazione di  ricorrere  a  terzi,
           anche  a  quelli  collegati direttamente  all'Ente
           fondatore  privato,  per  la  gestione  attraverso
           processi    di   esternalizzazione   di    aspetti
           dell'attività"  ...  sanitaria,  di  ricerca,   di
           formazione e di amministrazione ...";
          -   all'art.  13  viene  stabilità,  anche  qui  in
           violazione  di  ogni previsione di legge,  che  al
           finanziamento  delle  attività  della   Fondazione
           impegnata   nella  sperimentazione  si  provvederà
           attraverso  varie  misure,  quasi  tutte   assunte
           arbitrariamente,  e fra queste  il  riconoscimento
           di  DRG per ospedali della fascia A maggiorati per
           l'anno 2003 e 2004 del 44,8413 per cento e del  30
           per cento per i successivi anni;
          - nella convenzione stipulata tra la AUSL n. 6 e la
           Fondazione non solo non si dà atto della  coerenza
           del  progetto  di  sperimentazione  gestionale  al
           Piano    sanitario   regionale,    come    prevede
           l'articolo  9  bis  del  D.lgs.  502/92,  nè  alla
           programmazione    sanitaria    e    fra     questa
           innanzitutto    quella    relativa    alla    rete
           ospedaliera,  come  prevede  l'articolo  29  della
           legge regionale n. 4 del 2003;
          -  addirittura si opera una sorta di capovolgimento
           stabilendo  un  obbligo in capo  alla  Regione  di
           uniformare   la   propria  programmazione   e   le
           funzioni   di   controllo  e  di  indirizzo   agli
           obiettivi del progetto di sperimentazione;
          -  sempre  all'art.  13 di detta convenzione  viene
           stabilito,   in   violazione   della   legge   che
           stabilisce   i  pagamenti  a  DRG  a   prestazione
           avvenuta,   che   allo  scopo  di   garantire   la
           disponibilità di risorse iniziali sarà  attribuita
           alla  Fondazione un'anticipazione pari al  50  per
           cento del budget presunto per l'anno 2003;
          -  all'art.  15 della convenzione, nel disciplinare
           le     condizioni    che    debbono     sottostare
           all'eventuale   decisione   di   procedere    alla
           risoluzione del rapporto contrattuale, non  si  fa
           alcun  riferimento  al disposto  dell'art.  9  bis
           comma  2  punto  d) che prevede fra  le  cause  di
           risoluzione  anche  quelle  discendenti  dalla   "
           ...accertata  esposizione debitoria nei  confronti
           di terzi del privato;
          -  inoltre viene in modo scandaloso attribuita  una
           facoltà  insindacabile di risoluzione del rapporto
           convenzionale  da  parte di uno dei  contraenti  ,
           così   da   configurare  una  sorta   di   "pactum
           sceleris"   inaccettabile   soprattutto   per   la
           pubblica     amministrazione    e    ulteriormente
           avvalorato     dalle    modalità     di     nomina
           dell'eventuale collegio arbitrale;
          -  appare  esagerata la mole di risorse finanziarie
           messa  a  disposizione e promessa per il  progetto
           di  sperimentazione gestionale che va molto  oltre
           quelle che ragionevolmente potevano prevedersi  in
           forza   dell'art.  2  comma  5   del   DM   sanità
           14.12.1994;
          -  sicuramente  appare illogica  e  illegittima  la
           clausola  che  attribuisce  all'AUSL  l'onere  del
           pagamento  dei miglioramenti contrattuali  per  il
           personale  che  era  alle  sue  dipendenze  e  poi
           trasferitosi     alla    Fondazione,     dovendosi
           ricomprendere  questi miglioramenti  tra  i  costi
           remunerati   con  i  DRG  che  vengono  aggiornati
           periodicamente dalla Regione;
          - non viene fornita alcuna garanzia sul rispetto di
           procedure  trasparenti e oggettive di reclutamento
           del  personale  ex  novo e  di  quello  che  dovrà
           transitare dall'AUSL 6 alla Fondazione;
          -  appare alquanto singolare la previsione all'art.
           6  della  convenzione per la quale  la  Fondazione
           viene  chiamata a supportare le procedure di  gare
           per    l'acquisto   di   attrezzature    la    cui
           responsabilità sta solo ed esclusivamente in  capo
           alla AUSL n. 6 e alla Ragione;
    TENUTO CONTO infine che dai provvedimenti adottati non si
    evince  in  nessuna parte qual'è il quadro delle  risorse
    finanziarie certe al quale fare riferimento;
    TUTTO CIO' PREMESSO e nella ulteriore considerazione  che
    il  progetto  di sperimentazione gestionale dell'ospedale
    Giglio  di  Cefalù  con  la partenership  decisiva  della
    Fondazione  San Raffaele di Milano, appare inficiato  sul
    piano della legittimità e della convenienza economica per
    la Regione e per la stessa collettività, in quanto: a) la
    procedura di autorizzazione seguita dal Governo regionale
    è carente (è stato dato prima il via libera attraverso un
    semplice  protocollo di intenti e poi è  stato  approvato
    l'atto   della   convenzione  che  non  rientrava   nelle
    competenze  della Giunta regionale); b) non è conveniente
    sul  piano economico, in quanto il costo medio  per  ogni
    intervento  fatto  in sede a Cefalù risulta  superiore  a
    quello  fatto in sede a Milano (si ricorda che una  delle
    motivazioni essenziali era la riduzione dei costi  dovuti
    alla   mobilità  sanitaria  regionale  passiva);  c)   il
    soggetto  giuridico  individuato, la Fondazione,  con  il
    coinvolgimento   della   parte   pubblica    senza    una
    disposizione  normativa chiara e senza alcun conferimento
    di  beni  patrimoniali,  non  appare  conforme  a  quanto
    previsto  dall'art.  9  bis che  individua  invece  nella
    costituzione  di una società mista di capitali  la  forma
    più    corretta;    d)   il   profilo    del    Consiglio
    d'amministrazione  della nuova Fondazione  in  ordine  ai
    requisiti  e alle modalità di nomina dei suoi componenti,
    soprattutto  quelli di nomina pubblica,  fatta  eccezione
    per il prof. Veronesi, non è assolutamente adeguato e non
    garantisce  l'efficacia e la buona riuscita del  progetto
    di  sperimentazione; e) la convenzione  in  oggetto,  che
    costituisce  sicuramente atto di  programmazione,  non  è
    stata  sottoposta all'esame per il relativo parere  della
    competente Commissione legislativa dell'ARS,
                  IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
          - a revocare le proprie deliberazioni n. 440 del 23
           dicembre  2002  e  141 del 7 maggio  2003  con  le
           quali    si    autorizzava   la    sperimentazione
           gestionale  per la realizzazione di un  centro  ad
           alta  specialità  a  prevalenza oncologica  presso
           l'Ospedale    Giglio    di    Cefalù,    con    la
           collaborazione  della Fondazione San  Raffaele  di
           Milano;
          -   a   disporre  la  revoca  di  tutti  gli   atti
           conseguenziali compiuti dalla AUSL n. 6 che  hanno
           dato attuazione al progetto;
          -  a definire una nuova proposta di sperimentazione
           gestionale  presso  l'Ospedale Giglio  di  Cefalù,
           coerente    con   la   programmazione    sanitaria
           regionale  e  finalizzata a realizzare  sempre  un
           polo  di eccellenza sanitaria, indirizzato  a  far
           crescere  il  sistema sanitario  regionale  in  un
           rapporto  virtuoso e produttivo con il privato  di
           qualità,   evitando  quindi  che  la   sanità   di
           eccellenza  e i relativi investimenti pubblici  si
           possano    risolvere   in   un   fatto   meramente
           speculativo;
          -  a  salvaguardare e potenziare  i  servizi  e  le
          prestazioni    sanitarie    attualmente     forniti
          dall'Ospedale      di      Cefalù       modificando
          conseguentemente   le  previsioni   contenute   nel
          progetto    attuale    di    sperimentazione    che
          prevedevano,  in  sostanza,  la  soppressione   del
          pronto soccorso, del servizio di traumatologia, del
          servizio  di immunotrasfuzione, della ostetricia  e
          del servizio psichiatrico.  (225)

                                 GIANNOPOLO - FERRO -
                                 ZANGARA - FORGIONE

 Dispongo   che   le  mozioni  predette  vengano  demandate   alla
 Conferenza  dei Presidenti dei Gruppi parlamentari perché  se  ne
 determini la data di discussione.


   Presidenza del vicepresidente FLERES


  DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE  PROVVEDIMENTI PER LA PROMOZIONE
         DEI GIOCHI MONDIALI MILITARI 2003  (NN. 621-419/A)

  PRESIDENTE   Si  passa  al  punto  IV  dell'ordine  del  giorno:
 discussione dei disegni di legge.
 Si   procede  con  l esame  del  disegno  di  legge  nn.621-419/A
 "Provvedimenti  per  la promozione dei giochi  mondiali  militari
 2003", posto al numero 2).
 Invito   i   componenti   la  quarta  Commissione   "Ambiente   e
 territorio" a prendere posto nell'apposito banco.
 Ha facoltà di parlare il relatore per svolgere la relazione.

  GURRIERI   relatore.   Mi  rimetto  al  testo  della   relazione
 scritta.

  PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
 Dichiaro  aperta  la  discussione  generale.  Non  avendo   alcun
 deputato  chiesto  di  parlare, dichiaro  chiusa  la  discussione
 generale  e  pongo  in  votazione il  passaggio  all'esame  degli
 articoli.
 Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                        (E' approvato)

 Avverto  che il termine per la presentazione degli emendamenti  è
 fissato per lunedì 14 luglio 2003, alle ore 14.00.
 Onorevoli  colleghi, la seduta è rinviata a mercoledì  16  luglio
 2003, alle ore 17.30, con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del vicepresidente FLERES


 I  -   COMUNICAZIONI.

 II -  SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA AL
    REGOLAMENTO DELL ASSEMBLEA  (Doc. I)
          Relatore: il Presidente

 III- DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

   1)    Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia  (nn.
      553 stralcio 1 bis-197-208-243-244-381/A) (Seguito)
      Relatore: on. Giovanni Ardizzone

   2)   Norme a favore della medicina umanitaria  (n. 417)

   3)   Provvedimenti per la promozione dei Giochi mondiali
   militari 2003
      (nn. 621-419/A) (Seguito)
      Relatore:  on. Sebastiano Guerrieri

 IV -    ELEZIONE DI QUATTRO COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO
    PER  LA   GESTIONE   DEL  FONDO DI ROTAZIONE PER  IL  COMMERCIO
    ISTITUITO  PRESSO L'IRFIS CON L'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE  4
    AGOSTO 1978, N. 26.

 V  -    ELEZIONE   DI  TRE COMPONENTI DEL COMITATO  AMMINISTRATIVO
    PER LA GESTIONE  DEI  FONDI  ISTITUITI  PRESSO  L'IRFIS PER  LE
    PICCOLE  E   MEDIE  IMPRESE, PREVISTO DALLA LEGGE  REGIONALE  6
    MAGGIO 1981, N. 96.

 VI -     ELEZIONE  DI  NOVE  COMPONENTI DELLA  CONSULTA  REGIONALE
    DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE.

 VII-    ELEZIONE  DI UNDICI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE  PER
    LA TUTELA DELL'AMBIENTE.

 VIII     -    ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DEL CONSIGLIO  REGIONALE
    PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI.

 IX   - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL
    CENTRO  REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO  E  PER  LE
    SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI.

 X  -    ELEZIONE  DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER  LA  GESTIONE
    DEL  CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE  E  LA
    DOCUMENTAZIONE     GRAFICA,    FOTOGRAFICA,    AEROFOTOGRAFICA,
    AUDIOVISIVA.

 XI -    ELEZIONE DI SEI COMPONENTI ESPERTI DEL COMITATO  REGIONALE
    PER LA PROGRAMMAZIONE SPORTIVA.

 XII  -    ELEZIONE  DI TRE MEMBRI  DEL COMITATO REGIONALE  PER  LA
    PROGRAMMAZIONE   SPORTIVA   SCELTI   TRA   I   COMPONENTI   DEI
    CONSIGLI PROVINCIALI SCOLASTICI.

 XIII-    ELEZIONE  DI  CINQUE COMPONENTI DELLA CONSULTA  REGIONALE
    PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE.

 XIV-      ELEZIONE   DI   TRE   COMPONENTI   DEL   CONSIGLIO    DI
    AMMINISTRAZIONE DELLO IACP DI PALERMO.

 XV -      ELEZIONE   DI   TRE   COMPONENTI   DEL   CONSIGLIO    DI
    AMMINISTRAZIONE DELLO IACP DI CATANIA.

 XVI -   ELEZIONE   DI  UN  COMPONENTE  DEL   COMITATO    DIRETTIVO
      DELL'AZIENDA MEZZI MECCANICI DEL PORTO DI MESSINA.

 XVII   -  ELEZIONE  DI  TRE  COMPONENTI  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO
    DELL'ISTITUTO   REGIONALE   DI  RICERCA,   SPERIMENTAZIONE    E
    AGGIORNAMENTO EDUCATIVI.

                 (La seduta è tolta alle ore 11.45)

      Licenziato dal Servizio dei Lavori d Aula alle ore 14.30.