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Resoconto d'Aula della Seduta n. 162 di mercoledì 01 ottobre 2003
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   Presidenza del presidente Lo Porto


   PAFFUMI   segretario,  dà  lettura del  processo  verbale  della
 seduta  precedente,  che,  non sorgendo osservazioni,  si  intende
 approvato.


   Presidenza del presidente Lo Porto


 DELIBERAZIONE IN ORDINE AL MEMORANDUM DI INTESA SOTTOSCRITTI
 CON I PRESIDENTI DEI CONSIGLI REGIONALI DELL ALBANIA E DELLA
 ROMANIA

   PRESIDENTE   Si  passa  al  I  punto  all'ordine   del   giorno:
  Deliberazione in ordine ai Memorandum di intesa sottoscritti  con
 i Presidenti dei Consigli regionali dell Albania e della Romania .
  Ha  facoltà  di  parlare  il relatore,  Vice  Presidente  Vicario
 onorevole Fleres.

  FLERES,  relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi,  l'atto
 di  indirizzo su cui l'Assemblea regionale siciliana è chiamata  a
 pronunciarsi   riguarda  due  Memorandum   di   intesa   stipulati
 dall'Assemblea regionale siciliana congiuntamente alla  Conferenza
 dei  Presidenti  dei  parlamenti regionali con  i  Presidenti  dei
 parlamenti regionali dell'Albania e della Romania.
  Si  tratta  di  Memorandum che impegnano i rispettivi  parlamenti
 italiani,  rumeni  ed  albanesi  a  collaborare,  soprattutto  con
 riferimento  alla formazione dei quadri dirigenti, alle  procedure
 utilizzate,  ai  sistemi  informatici,  agli  aspetti  di   natura
 culturale,   storica  e  linguistica  -  e  sappiamo  quanto   sia
 importante, questo, per le minoranze albanesi presenti in  Sicilia
 -   consentendo   un   rafforzamento  dei   rapporti   di   natura
 istituzionale da una parte, di natura socio-culturale  dall'altra,
 ma anche di natura economica tra questi organismi.
  Credo  che  sia un momento importante, un momento particolarmente
 alto,   da   parte  dell'Assemblea  regionale  siciliana,   perché
 sicuramente il rafforzamento dei rapporti di natura internazionale
 consolida  l'immagine  della Sicilia, del  nostro  Parlamento  nei
 confronti dei parlamenti degli altri Paesi.
  Devo  dire, con grande soddisfazione personale, che, durante  gli
 incontri   tenutisi  con  i Presidenti delle  regioni  albanesi  e
 rumene,  ho  registrato una grandissima attenzione e disponibilità
 nei  confronti  della  Sicilia, oltre che una conoscenza  profonda
 delle  nostre  realtà,  delle nostre problematiche,  delle  nostre
 esigenze,  nonchè la possibilità che abbiamo di interagire  con  i
 sistemi  presenti  i  quei Paesi, in un processo  di  integrazione
 europea, che è sempre più profondo e che si avvia, come tutti  noi
 sappiamo,  ad un allargamento progressivo dei confini  dell'Unione
 stessa. Non credo che sia opportuno aggiungere altro.
  Con il documento che approveremo stasera, si tratta, comunque, di
 impegnare il Governo a collaborare con l'Assemblea per l'avvio  di
 questi  processi,  soprattutto con l'utilizzazione  delle  risorse
 comunitarie  che sono messe a disposizione proprio per consolidare
 i rapporti tra i diversi Paesi.

   PRESIDENTE   Comunico  che  è  stato  presentato  dall onorevole
 Fleres l ordine del giorno numero 290. Ne do lettura:

                   L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

 VISTO l art. 117, ultimo comma, della Costituzione;

 VISTO lo Statuto regionale;

 VISTO  il Memorandum di intesa, sottoscritto a Termoli il 5 luglio
     2003  tra  i Presidenti delle Assemblee legislative  regionali
     del  Molise,  Calabria, Abruzzo, Basilicata,  Emilia  Romagna,
     Puglia  e  Sicilia ed i Presidenti dei Consigli  regionali  di
     Tirana,  Berat,  Dibra,  Durres, Elbasan,  Fier,  Gjirokastra,
     Korca, Kubes, Lezha, Shkodra, Vlora;

 VISTO  il  Memorandum  di intesa, sottoscritto  a  Firenze  il  20
     settembre  2003  tra i Presidenti delle Assemblee  legislative
     regionali  della  Toscana, della Emilia Romagna,  del  Molise,
     della  Basilicata e della Sicilia ed i Presidenti dei Consigli
     di  Contea rumeni di Iasi, Prahova, Harghita, Dolj,  Brasov  e
     Valcea;

 CONSIDERATO   che   entrambi  gli  accordi  prevedono   forme   di
     collaborazione al fine di realizzare progetti di gemellaggio e
     partenariato  in  materia  di  funzionamento  delle  Assemblee
     regionali,  per  promuovere eventi culturali ed istituzionali,
     nonché   per  favorire  azioni  di  scambio  interterritoriali
     coinvolgendo enti e istituzioni, anche in vista della migliore
     integrazione economica;

 CONSIDERATO  che tali accordi sono stati ratificati dal  Consiglio
     di Presidenza dell A.R.S.;

 CONSIDERATO  che  per dare seguito alle iniziative  ivi  contenute
     occorre assicurare il relativo sostegno finanziario,

                             FA PROPRIO

 l operato  del  Consiglio  di Presidenza dell Assemblea  Regionale
     Siciliana;

                                  e

                 IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 ad assumere i necessari provvedimenti di natura finanziaria
 per assicurare l attuazione degli accordi sottoscritti.»
 (290)

  Lo pongo in votazione.

   ACIERNO  Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

   PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

   ACIERNO   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  il   Gruppo
 parlamentare  Nuova  Sicilia si asterrà dal  voto  per  un  motivo
 estremamente  semplice: in quest ordine del giorno si  fa  proprio
 l'operato  del  Consiglio  di Presidenza dell'Assemblea  regionale
 siciliana;   come   lei   sa,  il  Consiglio   di   Presidenza   è
 regolamentato,   per   la   sua   formazione,   dal    Regolamento
 dell'Assemblea  ed  è previsto anche nello Statuto  della  Regione
 siciliana che, attraverso il Regolamento, si faccia funzionare  la
 macchina di questa Assemblea. Ebbene, sino ad oggi, in palese   e,
 ripeto, in palese - violazione delle norme del nostro Regolamento,
 c'è  il Gruppo parlamentare Nuova Sicilia, regolarmente costituito
 ad  inizio di legislatura, a cui viene negato il diritto di  avere
 un suo rappresentante in seno all'Ufficio di Presidenza.

    PRESIDENTE   La prego, concluda, perché si deve  attenere
   all'argomento.

   ACIERNO   Io  intervengo per dichiarazione  di  voto  e  mi  sto
 attenendo perfettamente all'argomento, poiché si fa riferimento al
 Consiglio di Presidenza, signor Presidente.
  Noi  non  ci  sentiamo di potere deliberare nessun passaggio  che
 viene prodotto da un Ufficio di Presidenza il quale, a distanza di
 oltre  due anni dall'inizio di questa legislatura, non è mai stato
 completato nei suoi componenti.
  Allora  invito, ancora una volta, il Presidente dell'Assemblea  a
 farsi  carico di portare all'ordine del giorno della prima  seduta
 utile  l'elezione del rappresentante del Gruppo parlamentare Nuova
 Sicilia in seno all'Ufficio di Presidenza.

   CAPODICASA  Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

   PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

   CAPODICASA   Signor Presidente, onorevoli colleghi,  rimango  un
 po'  perplesso  sulla  parte impegnativa dell'ordine  del  giorno,
 laddove  si  dice  che  "impegna il Presidente  della  Regione  ad
 assumere  i  necessari provvedimenti di natura  finanziaria",  non
 specificando  quali siano tali provvedimenti. Cosa si  chiede?  Un
 disegno di legge per stanziare un somma ...

   PRESIDENTE   ...  Onorevole  Capodicasa,  però   poi   è   detto
 nell ordine del giorno  per assicurare l attuazione degli  accordi
 sottoscritti .

   CAPODICASA  Signor Presidente, esiste un capitolo  di  spesa  in
 cui sono appostate delle somme, già deliberate in sede di bilancio
 per   l anno   2003,  che  riguardano  attività   di   solidarietà
 internazionale. Ci sarebbero, quindi, già i presupposti  normativi
 e   finanziari  perché  si  dia  copertura  ordinariamente,  senza
 ulteriori  interventi legislativi, a quanto prevede  l'ordine  del
 giorno;  si  tratta  di  accordi di  gemellaggio,  che  rientrano,
 quindi, pienamente nella fattispecie della legge finanziaria.
  Se  noi  riteniamo che la spesa debba essere inserita  in  quella
 fattispecie  normativa, possiamo benissimo fissarlo. Sappiamo  che
 non  possiamo  emendare l'ordine del giorno,  però  la  Presidenza
 potrebbe  precisarlo verbalmente. Onorevole Fleres, mi  rivolgo  a
 lei  quale firmatario dell'ordine del giorno: considerato che  già
 esiste  un  capitolo  di  bilancio:  pur  non  potendo  modificare
 l ordine del giorno perché il Regolamento non lo consente, secondo
 me  varrebbe la pena precisare, anche verbalmente, che si  intende
 esattamente   utilizzare   i   fondi   previsti   per   l'attività
 internazionale  di solidarietà e di cooperazione.  Internazionale,
 perchè   è  proprio  questa  la  dizione.  In  mancanza  di   tale
 precisazione,  rimarrebbe  un  impegno  generico,   per   cui   il
 Presidente dirà che poi presenterà un disegno di legge ad hoc,  il
 che ovviamente non può essere esaustivo del problema.

   PRESIDENTE   In  effetti, potrebbe essere una  soluzione  se  si
 precisa meglio questa parte motiva, con riferimento alla posta  di
 bilancio cui accenna l'onorevole Capodicasa.

   FLERES  relatore. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

   FLERES   relatore. Onorevole Capodicasa, condivido perfettamente
 le  osservazioni  da  lei formulate e quindi è  da  intendersi  in
 questo senso.
  Noi  non  abbiamo  voluto aggiungere attraverso  quale  strumento
 pervenire al sostegno finanziario alle iniziative di cui si occupa
 l'ordine  del  giorno  solo  per non  pregiudicare  una  soluzione
 rispetto  ad  un'altra; però lei ha perfettamente ragione,  esiste
 già  nel  bilancio  della  Regione e nella  legge  finanziaria  la
 relativa  norma a supporto, che consente l'attivazione  di  questi
 interventi  e  che apposta le relative cifre da utilizzare  per  i
 medesimi.   Quindi,   è   da   intendersi   nel   senso   indicato
 dall'onorevole Capodicasa.

   BALDARI  Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

   PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

   BALDARI   Signor  Presidente,  dichiaro il  mio  voto  a  favore
 dell'ordine del giorno.

   MICCICHE'  Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

   MICCICHE'   Signor  Presidente,  anch'io  esprimo  il  mio  voto
 favorevole.   Però  faccio  mie  le  osservazioni   dell'onorevole
 Capodicasa  ed  aggiungo  che,  se  c è  l impegno  da  parte  del
 Presidente  della  Regione, come recita la parte  dispositiva,  ci
 dovrebbe  essere, per le stesse ragioni istituzionali,  anche  per
 gli  altri  ordini  del  giorno  approvati  in  questa  Assemblea,
 l'impegno  di  spesa per quanto riguarda determinati provvedimenti
 con fini contributivi, di tipo istituzionale.
  Mi   riferisco   ai   contributi  che   riguardano   associazioni
  Emergence :  su  un preciso ordine del giorno ancora  si  aspetta
 l'attuazione  di  un provvedimento da parte del  Presidente  della
 Regione.  Per  tale ragione chiedo al Presidente  di  vigilare  su
 questi ordini del giorno.

   PRESIDENTE  Pongo in votazione l'ordine del giorno  numero  290.
 Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)


   Presidenza del presidente Lo Porto


       SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA AL
                 REGOLAMENTO DELL ASSEMBLEA (Doc. I)

   PRESIDENTE   Si  passa  al  II  punto  dell ordine  del  giorno:
 Seguito   della   discussione  delle  proposte  di   modifica   al
 Regolamento dell Assemblea (Doc. I)
  Invito  i  componenti  la  Commissione   per  il  Regolamento   a
 prendere posto al banco delle Commissioni.
  Ricordo  che l esame delle proposte di modifica era stato sospeso
 nella seduta numero 159 del 24 settembre 2003.
  Si    riprende   l esame   dell emendamento   32.1,    a    firma
 dell'onorevole Capodicasa, in precedenza accantonato.

   CAPODICASA  Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

   CAPODICASA  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  ricordo  che
 su questo emendamento la Commissione si era impegnata a presentare
 delle modifiche.

   PRESIDENTE   Comunico  che  sono stati  presentati  i   seguenti
 emendamenti:
  dagli onorevoli Cintola e Fleres: emendamento 32.2:
  <<All articolo 32, sostituire il comma 1 con il seguente:
   1. Nelle sedute della Commissione il numero legale è presunto.
  Si  procede  all accertamento, qualora ciò  sia  chiesto  da  due
 componenti  e  la  Commissione  debba  procedere  a  votazione.  I
 richiedenti non sono considerati presenti agli effetti del computo
 del numero legale.>>;
  dagli   onorevoli   Lo  Curto  e  Acierno:  subemendamento   32.3
 all emendamento 32.2:
  Sostituire    i  richiedenti  non  sono    con   le   parole    i
 richiedenti sono..

   CAPODICASA  Dichiaro di ritirare l emendamento 32.1.

   PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.

   FLERES  Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

   FLERES    Signor   Presidente,  onorevoli   colleghi,   desidero
 riconoscere  la collaborazione e la sinergia che  si  è  venuta  a
 stabilire  tra la maggioranza e l'opposizione, relativamente  alla
 individuazione   di  percorsi  regolamentari  il   più   possibile
 condivisi.
  Mi   rendo  conto  che  ci  sono  posizioni  non  eludibili,  non
 emendabili,  né  da  parte della maggioranza  né  da  parte  della
 opposizione, sulle quali sarà poi l'Aula a sciogliere il nodo.
  Devo  dire,  però,  che  si è registrata  una  attenzione  e  una
 disponibilità fondate esclusivamente, non sulla difesa  ideologica
 delle   soluzioni   individuate,  bensì  sulla  conoscenza   delle
 procedure  regolamentari, sulla esperienza maturata  in  Aula  dai
 diversi colleghi nelle fattispecie che abbiamo esaminato.
  Relativamente  all'emendamento 32.2 il tema  che  si  affronta  è
 quello  del numero legale presunto in Commissione. Quella  che  si
 propone  è  una soluzione che abbiamo dibattuto più  volte  e  che
 consentirà  alle Commissioni di operare con maggiore celerità,  ma
 soprattutto   consentirà  ai  deputati  di   essere   maggiormente
 partecipi  ai  lavori della Commissione, che  diventerà  il  cuore
 dell'attività parlamentare.
  Abbiamo  giustamente voluto garantire il corretto  andamento  dei
 lavori  della Commissione nel momento in cui la stessa esprime  un
 voto  e,  dunque, abbiamo previsto la possibilità che la  verifica
 del  numero legale possa avvenire su richiesta di due deputati,  i
 quali  non  si  computano  nel numero  legale.  Questo  perché  la
 maggioranza  non vuole esimersi dalla responsabilità di  garantire
 la  governabilità, di garantire un percorso normativo  secondo  le
 indicazioni che essa stessa si è data.
  In   questo   emendamento  si  equilibrano  sostanzialmente   due
 esigenze:  da  una parte, quella di dare celerità ai lavori  della
 Commissione  e  dare maggiore responsabilità,  maggiore  ruolo  ai
 deputati   che   ne  fanno  parte;  dall'altra  la  garanzia   per
 l'opposizione di potere comunque rispettare il ruolo che  esercita
 e,  quindi, ottenere la verifica del numero legale ogni  qualvolta
 lo  riterrà  opportuno,  senza  contribuire  alla  formazione  del
 medesimo  e  mantenendo in capo alla maggioranza la responsabilità
 dell'esistenza del numero legale.

   PRESIDENTE   Onorevole  Fleres, mi sembra  di  capire  che  sarà
 necessaria la presenza di almeno sette deputati.

   FLERES  Si, signor Presidente.

   PRESIDENTE  Allora avevo inteso bene. Quindi, nello  svolgimento
 dei lavori della Commissione cambia poco.

   SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

   SPAMPINATO    Signor   Presidente,  mi  dispiace   smentire   la
 dichiarazione testè fatta dall'onorevole Fleres, ma i gruppi della
 Margherita  -  che  fino adesso non mi sembra  siano  al  Governo,
 quindi fanno parte delle minoranze, delle opposizioni - non  hanno
 partecipato  a nessuna intesa circa l'approvazione delle  proposte
 di modifica al Regolamento interno dell'Assemblea regionale.
  A  noi  avrebbe  fatto piacere dare un contributo,  e  credo  che
 l'abbiamo  fatto in Commissione; purtroppo questo si è  interrotto
 bruscamente nel momento in cui, come spesso accade in questa Aula,
 si è proceduto ad approvare in maniera frettolosa  articoli su cui
 non c'era nessun accordo.
  I  due  gruppi  della Margherita sono fermi ad una  posizione  di
 scontro della maggioranza nei confronti dell'opposizione,  non  di
 dialogo.  Non  siamo  a conoscenza di nessuna successiva  fase  di
 questo  rapporto; quindi, ci riserviamo di valutare, articolo  per
 articolo,  le  proposte che la Commissione proporrà a  nome  della
 maggioranza.

   TUMINO  Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

   TUMINO   Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell emendamento
 32.2   si  ripete  un  problema  gravissimo  che  riguarda   anche
 l'attività  d'Aula,  dove è previsto che il  numero  legale  possa
 essere chiesto da non meno di cinque deputati. Si è verificato, in
 occasione  della  discussione sul bilancio interno dell'Assemblea,
 che  in Aula non fossero presenti neppure cinque deputati,  ma  di
 fatto  venne approvato ugualmente il bilancio, nonostante qualcuno
 dei  presenti  avesse  sollevato la questione della  verifica  del
 numero legale.
  Ci troviamo adesso in una situazione analoga: il numero legale  è
 presunto;  quindi,  anche se è presente  un  solo  componente,  la
 Commissione  può  procedere nei lavori, perché  per  sollevare  il
 problema   del  numero  legale  occorrono  almeno  due  componenti
 presenti.
  Ritengo  che  ciò sia dannoso per il funzionamento  di  qualunque
 organo.  Pertanto,  sarebbe  opportuno  mantenere  un  limite   di
 presenze per la validità delle sedute in Commissione.

   PRESIDENTE   Onorevole Tumino, è evidente che quando  il  numero
 legale è presunto si può procedere anche con un solo componente, a
 parte  che ciò sarebbe assolutamente impossibile perché almeno  il
 Presidente deve essere presente. Si va avanti fino alle votazioni,
 perché  il  meccanismo  della votazione rimane  inalterato,  ed  è
 quello  il  momento in cui si può chiedere la verifica del  numero
 legale.

   TUMINO  Signor Presidente, consideriamo l ipotesi di una  seduta
 di  Commissione  dove  sono  presenti  solo  il  Presidente  e  un
 deputato.  Il Presidente apre la seduta e va avanti;  il  deputato
 non  è  in  condizione di chiedere la verifica del  numero  legale
 perché  occorrono  almeno due richiedenti, però  può  avere  anche
 l'esigenza di interrompere la seduta. Allo stesso modo avviene  in
 Aula  quando  sono  presenti  meno di  cinque  deputati  e  non  è
 possibile chiedere la verifica del numero legale.
  Ritengo  che  questa anomalia vada corretta in modo  democratico,
 per esempio stabilendo che il numero legale venga considerato tale
 in presenza di almeno tre deputati, e la richiesta di verifica del
 numero  legale  possa  essere fatta da due  deputati.  Allora,  in
 questo  caso,  ci  sarebbero  le presenze  necessarie  per  potere
 proseguire  i lavori. Così come quando in Aula sono presenti  meno
 di cinque deputati, secondo me, non si dovrebbe lavorare.
  Il  numero legale, a mio parere,  deve non essere presunto perché
 deve  essere  consentita, in qualsiasi momento,  la  verifica  del
 numero  legale stesso. C'è un errore di fondo, e occorre  valutare
 l'opportunità  di  correggerlo, in questo  momento  per  quel  che
 concerne  le  sedute  di  Commissione,  successivamente  anche  in
 riferimento all'attività d Aula.

   ACIERNO  Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

   ACIERNO     Signor    Presidente,   onorevoli    colleghi,    la
 riformulazione dell'emendamento sostitutivo 32.2, secondo me,  non
 è corretta. E  anomalo e contraddittorio pensare che chi chiede la
 verifica del numero legale non debba essere computato ai fini  del
 numero   legale   stesso.  Di  norma,  in  tutti   i   regolamenti
 assembleari, quando si avanza la richiesta di verifica del  numero
 legale,  i  richiedenti devono essere obbligatoriamente computati;
 diversamente si da titolo a costoro di chiedere una verifica  alla
 quale, però,  loro non partecipano.
  E   necessario  prevedere  che i due componenti  -  che  sono  il
 numero  minimo per chiedere la verifica del numero legale - devono
 essere  computati  ai  fini del numero legale  stesso,  altrimenti
 risulta del tutto inutile prevedere tale verifica.
  Se  questo  è il frutto della mediazione che ci ha comunicato  il
 vicepresidente Fleres circa gli accordi intercorsi tra maggioranza
 ed   opposizione  per  la  riforma  del  Regolamento,  tanto  vale
 mantenere il nostro Regolamento nella sua attuale stesura, a  meno
 che  non  si preveda nella riscrittura  che i due componenti  sono
 computati ai fini del numero legale.

   CAPODICASA  Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

   CAPODICASA  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  a  proposito
 degli  accordi  tra  maggioranza ed  opposizione  di  cui  parlava
 l'onorevole  Fleres, è bene precisare che non è intervenuto  alcun
 accordo  di  carattere globale. Ci sono diversi punti che  non  ci
 vedono   concordi,   ma   l'onorevole  Fleres   parlava   di   una
 disponibilità da parte di alcuni deputati dell'opposizione  ad  un
 dialogo  sulla  materia,  cosa che  mi  pare  del  tutto  ovvia  e
 naturale.
  Il  nostro Gruppo è rimasto attestato sull'esito dei lavori della
 Commissione,  salvo  qualche  marginale  argomento   che   abbiamo
 sottolineato attraverso i nostri emendamenti; quindi, di volta  in
 volta,  dichiareremo,  come mi pare sia  giusto  fare,  il  nostro
 accordo o il nostro dissenso.
  Nel  caso  specifico,  c'è  un   emendamento  a  mia  firma  all
 articolo  4 del testo esitato dalla Commissione (secondo il  quale
 il  numero  legale  in Commissione è presunto),  e,  precisamente,
 l emendamento 32.1 che prevede una ipotesi di verifica del  numero
 legale su richiesta di almeno un componente della Commissione.
  Mi  è stato obiettato dai colleghi della maggioranza che c era un
 orientamento  diverso, volto ad irrigidire la  norma.  L onorevole
 Acierno  sa  bene che attualmente il numero legale in  Commissione
 non  è  presunto: è il funzionario della Commissione che verifica,
 senza che ci sia alcun parlamentare a richiederlo, l esistenza del
 numero  legale  per  poter procedere, non solo  al  momento  della
 votazione,  ma anche per aprire la seduta o per procedere  ad  una
 discussione generale.
  Adesso  si  dice che il numero legale è presunto, quindi  si  può
 lavorare  in  Commissione con un numero di deputati  inferiore  al
 numero  legale,  come  del  resto  avviene  in  Aula.  Non  esiste
 Parlamento al mondo dove il numero legale non sia presunto perché,
 altrimenti,   si   assisterebbe  alla  paralisi  dei   Parlamenti.
 Successivamente, è diritto delle opposizioni  chiedere la verifica
 del numero legale, ed allora scatta il meccanismo regolamentare.
  Pertanto,   modificando  il  sistema vigente  e  introducendo  il
 numero legale presunto, dobbiamo prevederne anche il meccanismo di
 verifica.
  Sono  contrario  all introduzione di un sistema di  verifica  che
 preveda  il  computo dei deputati proponenti. In  una  Commissione
 parlamentare  composta  da  quaranta deputati,  come  previsto  al
 Parlamento  nazionale, il fatto che due deputati possano  chiedere
 la  verifica  del  numero legale non muta di molto  le  grandezze.
 Tuttavia,   se  due  deputati,  in  una  Commissione  di   tredici
 componenti,  chiedono  la  verifica del numero  legale  e  vengono
 computati,  ciò  equivale a dire - onorevole  Acierno  -  che  lei
 dispensa la maggioranza dall'essere presente in Commissione.
  Se  c'è un aspetto che mi pare sia largamente condiviso in questo
 passaggio  d'Aula,  è  la  necessità di imporre  la  presenza  dei
 parlamentari  ai  lavori di Commissione. Se noi  invece  decidiamo
 diversamente  perché   tanto ci sono quelli  dell'opposizione  che
 sono obbligati ad essere presenti perché, se non sono presenti, la
 maggioranza  con  due  deputati si  fa  le  leggi ,  ecco  che  li
 dispensiamo dall'essere presenti.
  Ritengo  allora  che  sia  una posizione equilibrata  quella  che
 abbiamo previsto: in primo luogo, perché un solo parlamentare  non
 può  chiedere la verifica; in secondo luogo, perchè questo non  si
 traduca in un vantaggio per la maggioranza che invece è tenuta  ad
 essere presente al momento della votazione.
  E'  un vantaggio perché bastano cinque deputati della maggioranza
 per  fare  una  legge,  nel caso in cui i due richiedenti  vengano
 computati ai fini del numero legale. Onorevole Acierno, lei che si
 è  battuto  insieme all'onorevole Cintola contro l'assenteismo  in
 Aula   e  in  Commissione,  non  può  introdurre  meccanismi   che
 favoriscono    l'assenteismo,   ancorché    un   assenteismo    di
 maggioranza.

   ACIERNO  Io non ho mai favorito simili meccanismi.

   CAPODICASA   Credo  che quando si garantisce  il  numero  legale
 presunto, e quindi si può procedere nei lavori di Commissione fino
 a quanto non venga richiesta una verifica - e come lei sa ciò  non
 può intervenire speciosamente   siano garantiti entrambi i punti.

   CINTOLA  Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

   CINTOLA   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  non   sarei
 intervenuto,  ma  intendo  suggellare con  il  mio  intervento  la
 posizione espressa dall'onorevole Capodicasa.
  Questa  maggioranza  è,  allo stato,  maggioranza.  Se  questa  o
 un'altra maggioranza - che possa subentrare all attuale fra  dieci
 o  quindici  anni - pensa di introdurre la presunzione dei  numeri
 necessari  per la maggioranza sia in Aula che in Commissione,  noi
 non ci stiamo più.
  Questo  salvaguarda anche chi può essere maggioranza  e  in  quel
 momento  maggioranza  non è in Commissione: due  componenti  della
 maggioranza    possono    interrompere   un    discorso    avviato
 dall opposizione che è presente perché quel numero legale presunto
 non  stravolge l'idea, il progetto, il disegno di legge, il parere
 che  la  maggioranza ha fornito. Nello stesso tempo, il fatto  che
 noi  presumiamo  il numero legale, però non diamo  la  patente  di
 deputato  a  chi si assenta senza giustificazione  alcuna  sia  in
 Commissione che in Aula, è una conferma della volontà  che  questa
 Presidenza  ha già ampiamente illustrato alla stampa come  volontà
 personale,  per dare  maggiore impulso alle presenze in  Aula,  in
 modo  che ciascun deputato svolga fino in fondo il proprio  ruolo,
 il proprio potere-dovere nei confronti dei siciliani.
  Non  c'è accordo né con una singola forza dell opposizione né con
 le  opposizioni; ci sono stati incontri informali: tant è vero che
 su  un  emendamento come questo che poteva sembrare frutto di  una
 intesa, anche occasionale, noi stiamo perdendo un'ora di tempo per
 dire delle ovvietà.
  E'  ovvio  che  il  numero legale presunto  favorisce  chi  vuole
 lavorare,  però  è  altrettanto ovvio ed importante  che  per  una
 minoranza ci sia il rispetto della legalità dei numeri e  per  una
 maggioranza  ci sia il dovere di essere presente. Se così  non  è,
 ritengo  giusto  che   non  vada avanti  l iter  dei  procedimenti
 legislativi,  e che questo accada per la responsabilità  forte  di
 chi si assenta senza una dovuta e certa volontà di farlo avendo il
 dovere  -  quello  che l'onorevole Acierno ha sempre  avuto     di
 essere  presente. Non si può agire in termini drastici e  tali  da
 dover dire: "basta che si presuma il numero legale, io vado avanti
 ugualmente,  talché il numero della maggioranza è sempre  maggiore
 di  quello della minoranza". Non è così: come maggioranza  abbiamo
 il dovere di essere presenti.
  E  se  poi  ci dovesse essere la responsabilità di chi chiede  la
 verifica  del numero legale per bloccare una legge? Sì, questo  ha
 senso    può anche essere un senso negativo - in Aula, dove  viene
 rappresentato   con  i  numeri  perché  c'è  da   raggiungere   la
 maggioranza di 46 deputati, un numero grande che ci porta però  ad
 una  legge, non ci porta a dare un parere su un disegno di  legge.
 Cosa ben diversa,  perché lì siamo in una fase istruttoria, mentre
 qui siamo in fase legislativa.
  Quindi,  voler  fare riferimento ai numeri che vengono  computati
 in  Aula  per raggiungere la maggioranza ha senso perché siamo  in
 sede legislativa. Lì, nelle Commissioni ne ha meno. Venire poi qui
 in  Aula  o in Commissione a fare i 'Pierini' della classe,  o   a
 fare  i  'bastian  contrari' a tutti i costi, non  serve  né  alla
 maggioranza né all'opposizione. Non serve alla Sicilia
  Dire  che  il numero legale è presunto è segno di responsabilità.
 Dire che due bastino per bloccare la votazione di un articolo o di
 un  parere  è  giusto che sia così, come è giusto  non  computarli
 perché  se  c'è  la  maggioranza  questa deve far  valere  la  sua
 presenza,  i  suoi  numeri e la sua volontà di andare  avanti,  al
 servizio e della maggioranza e degli interessi della Sicilia.
  C'è  un  articolo  che non contiene niente di  nuovo,  perché  so
 della volontà della Presidenza di questa Assemblea che non solo se
 l'è  posta come idea cardine, ma oggi la vuole far diventare  idea
 fattiva  e  amministrativamente valida per l'Assemblea: stabilire,
 in  Consiglio  di  Presidenza, che il deputato assente  abbia  una
 penalità nella diaria, abbia a doverne subire un costo personale.
  Noi  abbiamo  il  dovere di essere presenti sia in  Aula  che  in
 Commissione, di fare il nostro dovere nei confronti della  Sicilia
 e  dei siciliani. Questo non è frutto di inciuci, è  frutto di una
 valutazione serena, che dà ad ognuno lo spazio necessario, che non
 strozza  il  dibattito, che non impone volontà, che  fa  diventare
 regolamento per tutti, maggioranza ed opposizione, una idea valida
 che andiamo a votare.
  Gli  stessi  colleghi dei DS non sono presenti  in  due  in  ogni
 Commissione,  per  cui non c'è neppure la volontà  di  un  partito
 maggiormente rappresentativo dal punto di vista numerico che possa
 avere  detto:  "dato che siamo in due, quando vogliamo  blocchiamo
 tutto".
  Ecco   perché   ritengo    giusto  l'articolo,   ritengo   giusta
 l'impostazione che abbiamo dato e  giusto altresì passare al  voto
 per  chiudere  la questione in quanto, anche nelle  argomentazioni
 che  ho  posto  a  base di questo mio intervento,  non  ho  voluto
 disconoscere  la  impostazione dell'onorevole  Acierno  basata  su
 alcuni criteri, che sono pure validi. Ma, alla fine, di fronte  al
 fatto  che dobbiamo dimostrare che il consenso popolare ci é stato
 dato per rappresentarlo in ogni maniera, abbiamo il dovere insieme
 di  sapere  che  dobbiamo rappresentarlo con le  presenze  sia  in
 Commissione che in Aula e con il dovere stesso, onorevole Acierno,
 dato  che  ne abbiamo discusso insieme già da due anni, che  siano
 penalizzati  coloro i quali non si presentano né  in  Aula  né  in
 Commissione.
      Se  c'é  da penalizzare qualcuno - continuo a non avere  peli
  sulla  lingua  -  penalizzerei ancora una volta  questo  Governo,
  completamente  assente  da un dibattito al  quale  pare  non  sia
  interessato,  come  se i componenti non fossero  dei  deputati  e
  come  se  non potessero tornare a continuare la nostra battaglia,
  nella  speranza che un altro Governo, quantomeno, ci degni  della
  sua  presenza in un contesto così importante, qual é  quello  del
  Regolamento.

       PRESIDENTE   Onorevoli colleghi, vorrei  precisare  che  gli
  argomenti  sottoposti  all'Aula sono  tutti  puntuali  e  validi,
  tranne  dovere  dimenticare o dovere negare,  onorevole  Acierno,
  che  qualche  passo in avanti si sta facendo, rispetto  al  testo
  originario. Infatti, fino ad ora, le commissioni non hanno  avuto
  il  dovere di verificare il numero legale; quello é scontato.  In
  ogni Assemblea democratica il numero legale va verificato.
      Nel vecchio Regolamento, all'articolo 32, c'é di più, anzi di
  peggio: vi é una norma che impone al Presidente di verificare  la
  presenza  di   almeno  cinque componenti; diversamente,  non  può
  aprire la seduta. Altro che numero legale
      L avere  già introdotto il principio che il numero  legale  é
  presunto - salvo una misura di tutela da parte di chi ritiene  di
  eccepire  una  manovra  o  un'altra     ci  pone  dinanzi  ad  un
  compromesso che un'Aula, in materia regolamentare, fatalmente,  é
  tenuta a compiere.
      Mi permetto però di obiettare che il compromesso lo capisco -
  considerato  che  si tratta di un'Aula che rappresenta  tutte  le
  parti  politiche  -  e,  alla fine,  lo  condivido,  ma  con  una
  correzione,  se  me  lo consentite, perché  non  mi  suona  bene,
  onorevole  Cintola,  il  suo emendamento laddove  è  scritto:  "i
  richiedenti  -  cioè  coloro che lo dicono  materialmente  in  un
  consesso  istituzionale - non sono considerati presenti".  Semmai
  si  potrebbe  dire: "non sono considerati presenti  agli  effetti
  del computo". Se hanno chiesto, sono presenti.
      Propongo  di  riformulare l emendamento 32.2, secondo  comma,
  ultimo  periodo,  nel  modo seguente:  "I  richiedenti  non  sono
  computati agli effetti del numero legale".
      Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

       CINTOLA  Va bene, signor Presidente.

       SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

       PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

       SPAMPINATO  Signor Presidente, onorevoli colleghi, le parole
  dell'onorevole Capodicasa hanno confermato che si  é  verificato,
  ritengo,  un grave torto politico-istituzionale nei confronti  di
  una  forza politica e parlamentare dell  Assemblea regionale.  Il
  nostro  senso  di responsabilità, però, ci porta ad andare  oltre
  e,  così  come  detto  nel  mio  primo  intervento,  di  valutare
  serenamente   -  e  non  pregiudizialmente  rispetto   al   fatto
  verificatosi  nelle scorse ore - il contenuto delle proposte  che
  ci vengono sottoposte.
      Per questo motivo intervengo, a nome del mio Gruppo politico,
  per  dichiararmi favorevole a questo emendamento  poiché  ritengo
  che   finalmente  si  possa  dare  una  svolta  ai  lavori  delle
  commissioni. L esperienza anche di neoparlamentare,  infatti,  mi
  porta  a  vivere  momenti di frustrazione nella ricerca  -  anche
  telefonica  -  del  singolo  deputato,  per  poter  iniziare   la
  discussione  su  alcuni  argomenti di  particolare  rilievo,  non
  potendo  procedere  nei  lavori solo per  mancanza  del  presunto
  numero legale.
      Credo  si  sia trovata una soluzione equilibrata  e  dichiaro
  pertanto   il   voto   favorevole  mio  e  del   Gruppo   da   me
  rappresentato.

       ACIERNO  Chiedo di parlare.

       PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

       ACIERNO   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,   vorrei
  intervenire  a  termini  di  Regolamento,  avendo  presentato  il
  subemendamento; vorrei però riprendere il suo intervento,  perché
  come  lei sa, signor Presidente, sono sempre molto attento  -  in
  positivo e in negativo - a ciò che viene detto dalla Presidenza.
         Siamo   partiti   dall'emendamento  32.1,   dell onorevole
  Capodicasa, che aggiungeva all'emendamento all'articolo 4:   fino
  a  quando un suo componente non ne richieda la verifica .  Questo
  emendamento  è  stato  riscritto  con  l emendamento  sostitutivo
  32.2,  dell onorevole Cintola, che al comma  1  dell'articolo  32
  prevede  che  nelle sedute della Commissione il numero  legale  è
  presunto .
      Lei ha fatto notare, giustamente, che è stato già compiuto un
  passo  avanti  rispetto a quanto previsto dal nostro  Regolamento
  ed  io  come  componente della Commissione  Regolamento  ne  sono
  consapevole.   Se  lei,  signor  Presidente,   legge   il   testo
  licenziato  per l'Aula dalla Commissione Regolamento troverà  che
  già  la  stessa aveva scritto nel nuovo testo:  nelle  sedute  di
  ciascuna  commissione  il numero legale è presunto ;  quindi  non
  c'è   nessun   sostegno,  nessuna  novità  nella   riformulazione
  dell'emendamento 32.1.
      E'  una  ripetizione rispetto a quanto la Commissione in  due
  anni aveva già prodotto. Dico ciò perché, per quanto riguarda  la
  parte  afferente  ai  lavori  della  Commissione,  tutti  abbiamo
  cercato  di trovare il sistema per rendere funzionale  il  lavoro
  delle  commissioni legislative. Come lei ha giustamente ricordato
  citando  l'attuale articolo 32, non è possibile neanche  iniziare
  la  seduta,  cioè non si può neppure procedere alla  lettura  del
  verbale se non vi è la presenza di almeno cinque componenti.
        Tutto ciò - considerata l esperienza che ho maturato  negli
  ultimi   due  anni  -  ha  fatto  sì  che  quasi  quotidianamente
  aggirassimo  la norma (ma non è un buon esercizio  da  parte  del
  legislatore) utilizzando l'Ufficio di Presidenza per svolgere  le
  audizioni:  cosa  ridicola  perché,  come  ricordava  l'onorevole
  Capodicasa,  neppure al Parlamento nazionale, dove le commissioni
  sono  composte da più di quaranta componenti, il numero legale  è
  sempre  presunto  e  si  procede  a  lavorare  sulle  discussioni
  generali, sulle audizioni, sull'esame degli emendamenti da  parte
  del  relatore senza che ci sia bisogno di una verifica del numero
  legale.  Verifica che in Commissione, così come in Aula,  avviene
  al momento di votazioni qualificate.
      Rispetto all'emendamento e alla sua riscrittura, ho posto una
  questione  di  rispetto delle norme e credo  che  il  Regolamento
  debba  sempre  prescindere dalla politica  perchè  oggi  c'è  una
  maggioranza  ma  domani  potrebbe essercene  un'altra;  quindi  i
  regolamenti  sono  a  salvaguardia dell'attività  legislativa  di
  questo Parlamento.
      Quando affronto il tema della non computabilità di chi chiede
  il  numero  legale,  pongo una questione:  quando  in  quest'Aula
  viene  chiesta  la  verifica del numero  legale,  il  richiedente
  viene  computato o no ai fini del numero legale?  Certamente  sì,
  viene  computato, ma ancor di più, signor Presidente, nel momento
  in  cui  in una commissione viene chiesta la verifica del  numero
  legale  da  due  componenti,  chi  dice  che  debbano  essere  di
  opposizione? Non deve essere così per quanto mi riguarda, per  il
  lavoro  che  ho  svolto  fino ad oggi in  seno  alla  Commissione
  Regolamento. Non deve essere il Regolamento della maggioranza  di
  centrodestra,   ma   il   Regolamento  dell'Assemblea   regionale
  siciliana.
      Oggi,  quindi,  due  componenti di commissione  posso  essere
  trasversali,  possono  essere  uno  di  centrodestra  ed  uno  di
  centrosinistra;   due   componenti   possono   essere   solo   di
  maggioranza,  signor Presidente. Ed io vorrei  chiedere:  secondo
  quale  ragionamento logico diamo modo a due componenti di fermare
  i lavori di una commissione legislativa?
      Ma  le  dirò  di  più,  visto e considerato  che  l'onorevole
  Cintola   ha  firmato  un  emendamento  che  sostiene   le   tesi
  dell'onorevole   Capodicasa.   Vorrei   ricordare   all'onorevole
  Capodicasa  che quando un lavoratore sciopera per  esercitare  il
  suo  sacrosanto  diritto di rinunciare allo stipendio  di  quella
  giornata  lavorativa,  non utilizza lo strumento  dello  sciopero
  dicendo:  ho  diritto  di  scioperare e quindi  mi  dovete  anche
  pagare. Allora, chi vuole esercitare il diritto di verificare  il
  numero  legale  deve essere computato ai fini del numero  legale
  Altrimenti, signor Presidente, questa riscrittura, per  la  parte
  che  concerne la verifica del numero legale, diventa una  vera  e
  propria farsa alla quale, personalmente, per il lavoro svolto  in
  questi ultimi due anni e mezzo, non intendo partecipare.

       PRESIDENTE  Pongo in votazione il subemendamento 32.3.

       TUMINO  Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

       PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

       TUMINO   Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  considero
  validissima  l affermazione  dell onorevole  Acierno,  ma  in  un
  contesto  più  generale. Infatti non è possibile pensare  che  la
  seduta  sia valida qualunque sia il numero, anzi non è  possibile
  che  la  validità sia presunta e poi considerare i  due  deputati
  che,  eventualmente, chiedono la verifica del numero legale  come
  non  facenti parte ai fini della stessa verifica. Considero    ho
  detto  poc anzi,  e  lo  ripeto  a  lei  ed  alla  Commissione
  necessario  prevedere un numero di presenze, per  quanto  piccolo
  esso  sia,  per  dichiarare valida la seduta  della  Commissione.
  Considero, altresì, importante prevedere anche il numero  di  tre
  componenti e, per rendere valida la seduta, che il numero  legale
  sia  richiesto  da  almeno due dei componenti  presenti  in  quel
  determinato momento.
      Ma  ciò  presuppone  che sia fissato  un  numero  minimo  per
  considerare valida la seduta.

       PRESIDENTE  Pongo in votazione il subemendamento 32.3.
       Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

                          (Non è approvato)

      Pongo in votazione l emendamento 32.2, a firma dell onorevole
  Cintola,  come in precedenza riformulato. Chi è favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E  approvato)

      L emendamento 32.1 è ritirato.

      L Assemblea ne prende atto.

       PRESIDENTE    Si  passa  all   articolo  5,  in   precedenza
  accantonato.
        Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

      Si  passa  all'  articolo 6, in precedenza  accantonato,  con
  l emendamento  interamente sostitutivo  64  bis.1  dell onorevole
  Fleres  ed il subemendamento 64 bis.3  degli onorevoli Cintola  e
  Fleres.

       ACIERNO  Chiedo di parlare.

       PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

       ACIERNO    Signor  Presidente,  vorrei  farle   notare   che
  l'approvazione  dell'articolo 5, così  come  proposto  dal  testo
  della   Commissione,   è  superato  da  quanto   abbiamo   appena
  approvato.  Infatti,  se il numero legale  è  presunto,  non  c'è
  nessun  motivo  di inserire nel Regolamento che  la  seduta  dopo
  un'ora  che non è stata aperta   , vuol dire che non c'è  neanche
  il Presidente.

       FLERES  Chiedo di parlare.

       PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

       FLERES  Signor Presidente, bisogna essere più attenti e  più
  cauti   quando   si   esprimono  opinioni,  soprattutto   bisogna
  conoscere bene gli argomenti di cui si parla.
      Chi  lo  dice,  onorevole  Acierno,  che  una  seduta  non  è
  dichiarata  aperta  solo  perché  manca  il  numero  legale?  Può
  mancare  l'assessore, può non essere presente uno dei  presidenti
  e  quindi può essere presente la maggioranza della Commissione  e
  non uno dei presidenti.
      Onorevole  Acierno,  lei ha perso l   opportunità  di  tacere
  dimostrando  all'Aula che è opportuno documentarsi  meglio  sulle
  cose  che  si  dicono. Ma siccome lei non ascolta i deputati  più
  anziani,   che  magari  hanno  maggiore  esperienza  e   maggiore
  tolleranza  rispetto alle posizioni che vengono assunte,  insiste
  e  continua  a fare osservazioni che servono non a consentire  un
  andamento  armonico  della seduta, così come abbiamo  tentato  di
  costruire,  ma  soltanto  ad inserire elementi  di  protagonismo.
  Vuol  dire  che  la  prossima volta nel  Regolamento  dedicheremo
  un'ora agli show dell'onorevole Acierno.
      Signor   Presidente,  procediamo  con  l esame  degli   altri
  articoli, visto che l'articolo 5 è già stato votato.

       PRESIDENTE   In ogni caso, onorevole Acierno, assicuro  che,
  in sede di coordinamento, si può effettuare qualche correzione.

       CAPODICASA  Chiedo di parlare.

       PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

       CAPODICASA    Signor  Presidente,  con  questo   emendamento
  dell'onorevole Fleres, che credo poi sia stato fatto  proprio  da
  altri  parlamentari,  si  amplia la fattispecie  legislativa  per
  quanto  concerne la sede redigente da attribuire alla commissione
  di merito.
      Il Presidente sa, come anche i colleghi, che il testo esitato
  dalla  Commissione prevedeva che questa procedura fosse  adottata
  solo  per  la  redazione dei testi unici, essendo  materia  assai
  delicata   e  complessa,  con  un  tasso  di  contenuto  tecnico-
  giuridico  molto  alto  e  quindi  da  trattare  con  la   dovuta
  attenzione.
      L'onorevole  Fleres estende questa procedura  ai  disegni  di
  legge   ordinari,   fatta  eccezione  per   quelli   in   materia
  elettorale,  in  materia statutaria, per le leggi  finanziarie  e
  di bilancio.
      Signor  Presidente,  questa procedura  potrebbe  far  sorgere
  obiezioni  laddove  non ci fosse una norma  di  salvaguardia  che
  preveda - io parlo del testo esitato dalla Commissione    che  un
  ventesimo   dei  componenti  dell'Assemblea  o   un   terzo   dei
  componenti   della  Commissione  ne  chiedano  il  ritorno   alla
  procedura ordinaria.
      Il  lavoro  svolto  in  Commissione a  tale  proposito  -  il
  Presidente lo ricorderà - è stato molto approfondito e devo  dire
  che   la  Commissione  ha  trattato  l'argomento  con  moltissima
  prudenza,  in  quanto  si  tratta di uno strumento  delicato  che
  richiede  norme di garanzia e di riequilibrio che la  Commissione
  stessa  aveva individuato nel numero di parlamentari che  possono
  richiedere  la  procedura ordinaria: un  ventesimo  dei  deputati
  presenti  in  quest'Aula  e  un terzo dei  deputati  presenti  in
  Commissione.
      Io  sarei  d'accordo - e parlo anche a nome del mio Gruppo
  all estensione  della procedura dei disegni di  legge  ordinaria,
  fatta  eccezione  per  quelli in materia statutaria,  elettorale,
  eccetera,  ma  non  a  questa  estensione  con  il  contemporaneo
  aumento  del  numero dei parlamentari che possono  richiedere  la
  procedura  ordinaria.  Ovviamente  parliamo  in  linea  generale,
  perchè  capisco bene che le opposizioni avranno, comunque, sempre
  in  quest'Aula una presenza numerica tale da potere richiedere la
  procedura  ordinaria, ma non vedevamo e non  vedo  l'esigenza  di
  aumentare    il    numero   dei   richiedenti    come    previsto
  dall'emendamento dell'onorevole Cintola.
      In  ogni  caso  noi  voteremo  contro  tale  aumento.  Se  la
  maggioranza dell'Assemblea non riterrà di dover accettare  questa
  nostra  obiezione, ne prenderemo atto, considerato  che  comunque
  la  norma  garantisce  la  richiesta di procedura  ordinaria   da
  parte  di  nove  parlamentari in Aula o  di  cinque  parlamentari
  della Commissione.

       ACIERNO  Chiedo di parlare.

       PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

       ACIERNO   Signor  Presidente, su  questo  emendamento  dell
  onorevole  Fleres c'è una contraddizione in essere  espressa  tra
  il  comma  1  e  il  comma 2. La sede redigente  che  noi  stiamo
  tentando  di introdurre è sicuramente un elemento innovativo  nel
  Regolamento  di  questa Assemblea, ma, spesso e  volentieri,  nei
  dibattiti che si sono susseguiti in Commissione è stato  eccepito
  dai  gruppi del centrosinistra che è, tutto sommato, contestabile
  l'idea   che  davanti  ad  una  limitata  produzione  legislativa
  dell'Aula si tentassero meccanismi di accelerazione del  processo
  legislativo  delle  commissioni. Su questo  c'è  stato  un  ampio
  dibattito.
      Secondo  il  mio  punto  di vista,  alla  base  di  una  sede
  redigente  occorre  che  il Presidente dell'Assemblea  acquisisca
  prioritariamente  l'accordo di tutti i gruppi, tant'è  che  nella
  formulazione    di   questo   emendamento   è   prevista    anche
  l'integrazione  delle  commissioni  legislative  da   parte   dei
  componenti  dei  gruppi che in quella commissione potrebbero  non
  essere rappresentati.
      Prevediamo  anche, in questo emendamento, un  meccanismo  che
  può  in  qualunque  momento,  prima del  voto  finale  dell'Aula,
  interrompere  il procedimento della sede redigente  e  ridare  la
  normalità dell' iter legislativo alla legge in essere.
      Pongo  solo una questione; potrebbe essere pure una  semplice
  riformulazione,  non deve essere, con tutto il  rispetto  per  il
  Presidente  e  per  i suoi Vicepresidenti, un'iniziativa  propria
  del  Presidente.  Secondo  me,  la  sede  redigente  deve  essere
  accolta  dal  Presidente su richiesta unanime dei presidenti  dei
  Gruppi parlamentari, cioè quanto, più o meno, previsto dal  comma
  2  di  questo emendamento, perché diventerebbe complicato per  il
  Presidente  dell'Assemblea, che ha sentito i suoi Vicepresidenti,
  assegnare  una sede redigente e poi sentirsi dire da  tre  gruppi
  parlamentari che non ne vogliono sentire parlare.
      Io   ritengo,  anche  a  salvaguardia  dell'istituzione   del
  Presidente  dell'Assemblea, che la sede redigente sia  importante
  e  che  il Presidente debba avere il potere di assegnarla  quando
  c'è  l'unanimità  sulla richiesta della sede redigente  da  parte
  dei gruppi.

       PRESIDENTE   Questa  mi  sembra  un'osservazione  abbastanza
  ragionevole.  A questo punto vorrei chiedere alla Commissione,  e
  per  essa all'onorevole Fleres che  è stato il promotore  di  una
  riunione  informale  che  so   essersi  svolta  oggi,  se  queste
  osservazioni sono state poste.

       ACIERNO  Da me sì

       PRESIDENTE  Quindi si è arrivati in Aula con un testo che  è
  di maggioranza, non di unanimità.

       FLERES  Sì.

       PRESIDENTE  Ho capito, possiamo andare avanti, però  ritengo
  che   il  Presidente   abbia  il  pieno  diritto  di  contribuire
  all'elaborazione di un testo il più possibile valido.
      L'onorevole  Acierno  sostiene un argomento  che  ha  un  suo
  fondamento:   non   affidare  solamente  al  Presidente   ed   ai
  VicePresidenti  la  decisione  che  la  materia  vada   in   sede
  redigente,  perché, giustamente, a parte che ci sono 90  colleghi
  che potrebbero

       CINTOLA  C'è un subemendamento.

       PRESIDENTE    No,   questo  riguarda  un  altro   argomento,
  onorevole  Cintola, mi segua un momento, perchè  non  cambierebbe
  niente:  l'onorevole  Acierno  in  fondo  propone  l attribuzione
  all'unanimità   o,  se  preferite,  a  livello   di   Commissioni
  legislative,   a   livello  di  Camera  dei  Deputati   in   sede
  deliberante   è   prevista   l'unanimità,   per   cui    non    è
  antidemocratica  l'idea. Però si può anche  dissentire,  si  crei
  però  un margine: i due terzi, i tre quarti, quello che vogliamo,
  ma  che  ci  sia bisogno di investire l'Aula di questa importante
  decisione,  per  evitare il pericolo che  il  Presidente  decida,
  sentiti  i Vicepresidenti, e che poi l'Aula dissente. Questo  non
  mi sembrerebbe congruo, nè nobile.

       FLERES  Chiedo di parlare.

       PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

       FLERES   Signor  Presidente, vorrei  chiarire  il  senso  di
  questa  parte  dell'emendamento:  la  procedura  a  cui   si   fa
  riferimento    riguarda  esclusivamente  i   testi   unici,   non
  l'individuazione  delle  altre leggi; per l'individuazione  delle
  altre   leggi   la  procedura  prevede  la  consultazione   della
  Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari.
      Cosa  sono  i  testi  unici rispetto  a  questa  modifica  di
  Regolamento   che   stiamo   facendo?   Sono   quei   testi   che
  rappresentano,  senza  l'immissione di nuova  materia,  la  somma
  aritmetica   delle  norme  esistenti.  Quindi,  stiamo   soltanto
  dicendo che le Commissioni mettono insieme, fanno la somma  delle
  disposizioni  di legge operanti in un determinato  settore  e  le
  rendono organiche.
       Quindi non c'è l'espressione di una volontà politica diversa
  da  quella che sottende all'approvazione della legge nel  momento
  in  cui la legge stessa è approvata. Non c'è una volontà politica
  che  deve essere attivata da questo punto di vista, dato che  non
  si   introduce   nuova  materia  per  espressa   previsione   del
  Regolamento,  tant è  che  in altra  parte  del  Regolamento  noi
  stiamo dicendo cosa sono i testi unici.

        PRESIDENTE  Il comma 2 che ruolo avrebbe?

    FLERES    La   Conferenza  dei  Presidenti   dei   Gruppi
 parlamentari    può    individuare,    nell'ambito     della
 programmazione altri disegni di legge da esaminare  in  sede
 redigente.

    PRESIDENTE   Ma  senza  precisare  con  quale   criterio:
   unanimità, tre quarti, due terzi.

    FLERES   Signor Presidente, la Conferenza dei  Presidenti
 dei  Gruppi parlamentari è disciplinata in altra  parte  del
 Regolamento  e  si dice in che modo può operare  con  questo
 Regolamento.  Quindi,  si  rifà  alla  regola  generale  che
 disciplina  il comportamento della Conferenza dei Presidenti
 dei  gruppi  parlamentari. Possiamo pure leggerlo,  ma  come
 lei  sa,  questo Regolamento innova rispetto a prima:  prima
 era  prevista l'unanimità, come lei sa, e nel  caso  in  cui
 non   si   fosse   raggiunta  l'Aula   veniva   chiamata   a
 pronunziarsi; adesso, invece, c'è una procedura  leggermente
 diversa che non richiede necessariamente l'unanimità.
     E dunque, sostanzialmente, mentre per quanto riguarda  i
 testi  unici  che riguardano esclusivamente la  composizione
 di  natura tecnica, la ricucitura di natura tecnica di norme
 già  approvate  e  vigenti - e quindi senza  espressione  di
 ulteriore  volontà politica ma soltanto di natura tecnica  -
 per  i  testi  che  immettono nella  legislazione  regionale
 nuova  materia  è  naturalmente e  giustamente  previsto  un
 passaggio  di  natura  politica  che  è  la  Conferenza  dei
 Presidenti  dei Gruppi parlamentari, il cui funzionamento  è
 disciplinato in altra parte del Regolamento.

    PRESIDENTE    Comunico  che  è  stato  presentato   dagli
 onorevoli  Ortisi  ed  altri  il  subemendamento  64  bis.4,
 soppressivo del comma 2 dell emendamento 64 bis.1.

    LIOTTA  Chiedo di parlare per illustrarlo.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    LIOTTA    Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,    ho
 ascoltato   con  molta  attenzione  le  argomentazioni   che
 l'onorevole  Fleres  fa  a sostegno dell emendamento  a  sua
 firma  che  devo  dire,  peraltro,  nell'impianto  generale,
 condivido  perché mi pare che intervenga sulla  materia  con
 una  organicità apprezzabile, fatte salve alcune  ineleganze
 che   avverto  e  altre cose che, invece, sono condivisibili
 riguardante  la  individuazione, la  definizione  dei  testi
 unici.  La ratio di tutto questo impianto sarebbe quella  di
 affidare  a  una  sede redigente la redazione,  appunto,  di
 testi  unici  che sarebbero il collage, il coordinamento  di
 testi  già  esistenti e non di modificazioni  innovative  di
 materie complesse e organiche.
      Se  è  questa  la  ratio, io la condivido  e  comprendo
 anche, nella sua ineleganza - mi perdoni onorevole Fleres  -
 il  meccanismo  studiato  per la  proporzionalità  del  voto
 all'interno  della  Commissione.  Altri  meccanismi,  forse,
 possono  essere  proposti  o studiati;  tuttavia,  mi  rendo
 conto  che  c'è  una esigenza di rappresentare,  nella  sede
 redigente,  i rapporti tra gruppi, maggioranza e opposizione
 all'interno dell'Aula.
        E fin qui mi convince. E', invece, il comma 2 che non
 mi  convince, ed è per questa ragione che sono firmatario di
 un  subemendamento che tende a sopprimerlo. Perché il  comma
 2,   onorevole  Fleres,  non  si  limita  semplicemente   ad
 attribuire   alla  Conferenza  dei  Presidenti  dei   Gruppi
 parlamentari  la possibilità di assegnare la sede  redigente
 al  altri  disegni di legge (al di fuori di  quelli  esclusi
 esplicitamente),  ma  scardina  nella  maniera  più   totale
 l'impianto  complessivo del suo emendamento  che,  peraltro,
 potrebbe essere condivisibile, tolto questo comma.
      Perché  dico che scardina tutto l'impianto complessivo?
 Perché  anche  quella  ineleganza cui ho  fatto  riferimento
 quando   ho   parlato   dell esigenza   di   rispettare   le
 proporzioni   nella composizione parlamentare in  Aula,  nel
 momento  in cui l iter del disegno di legge avviene in  sede
 redigente  che  ciò  non significhi  limitarsi   a  fare  il
 collage  di  norme  esistenti,  ma  entrare  nel  merito  di
 materie   innovative,  così  come  ovviamente  un  qualsiasi
 disegno  di  legge ordinario deve fare. A quel  punto,  quel
 meccanismo  non mi sembra più sufficiente per  rappresentare
 l'Aula;  non è vero, infatti, che ogni qualvolta si affronta
 in  Aula  una  materia innovativa e non un coordinamento  di
 norme   esistenti,  singoli  parlamentari   possono   essere
 surrogabili  e  sostituibili così come avviene,  invece,  in
 sede   redigente  con  il  meccanismo  della  rappresentanza
 proporzionale del voto.
      Non è possibile attribuire, attraverso il comma 2, alla
 tipologia  di  disegni di legge ordinari la sede  redigente,
 che,  invece, condivido perfettamente per quanto riguarda  i
 Testi  Unici,  perché nei disegni di legge ordinari  ciascun
 parlamentare in Aula, trattandosi di materia nuova e non  di
 coordinamento,  così come ha individuato l'onorevole  Fleres
 nel  suo  emendamento,  ha  il  diritto,  per  esempio,   di
 esprimersi  in  dissenso, e questo  ovviamente  è  riservato
 anche alla fase successiva dell esame dell articolato e  del
 voto finale.
        Comprendo  bene l'osservazione che ha  già  in  animo
 l'onorevole  Fleres,  comprendo bene  che  il  dissenso  può
 essere  manifestato  in  Aula sia  per  quanto  riguarda  la
 votazione dei singoli  articoli sia per la votazione  finale
 del  disegno  di legge. Tuttavia,  è sottratta una  facoltà:
 la   modifica   in   Aula.  Al  deputato  viene,   comunque,
 sottratta, al di là della sua dichiarazione di voto e  della
 possibilità   che  gli  rimane  di  votare  o   non   votare
 quell'articolo, che pure il suo Gruppo in rappresentanza  ha
 votato  in  Commissione redigente, di modificare quel  testo
 che  è  innovativo. Comprendo benissimo che ciò in  sede  di
 redazione   di  un  Testo  Unico,  così  come   lo   intende
 l'onorevole Fleres, può essere irrilevante, ma  in  sede  di
 articolazione di una legge innovativa - a mio avviso  -  non
 è affatto irrilevante.
      E    questa  la  ragione  per  cui  ho  presentato   un
 subemendamento  al  comma  2  dell'emendamento  Fleres,   ed
 invito  tutti  i colleghi a prendere in seria considerazione
 quanto  ho  appena  detto. Tutto l'impianto dell'emendamento
 64  bis.1  si  regge, ha una sua logica, ha  una  sua  ratio
 purché  si  elimini il comma 2. L introduzione del  comma  2
 nel  nostro  Regolamento rappresenterebbe una  stortura  che
 potrebbe produrre guai seri in futuro.

    PRESIDENTE  Onorevoli colleghi, in riferimento  a  quanto
 detto  dall'onorevole  Fleres  sul  rinvio  alla  disciplina
 della  Conferenza  dei  Presidenti dei Gruppi  parlamentari,
 ribadisco,  senza  timore  di  sposare  una  causa   anziché
 un'altra  ma nell intenzione di dare un contributo positivo,
 che  il  richiamo alla regola che disciplina  la  Conferenza
 dei  Presidenti  dei  Gruppi  parlamentari  non  è  congruo.
 Infatti,  se  si  attribuisce  la  sede  redigente   ad   un
 provvedimento ordinario, e non soltanto ai Testi Unici o  si
 dà  l'unanimità dei consensi o si rischia che  l'Aula,  alla
 fine,  eccepisca  che  la redigente  sia  stata  arbitraria.
 Questa  è  la  mia opinione ma, ripeto, è l'opinione  di  un
 deputato non del Presidente.

    FLERES  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FLERES   Signor  Presidente, su questo argomento  si  può
 pure   decidere.  Desidero  esprimere  il  percorso   logico
 attraverso  il  quale si è pervenuti a questa stesura  anche
 per rasserenare l'onorevole Liotta.
      Lei  sa,  onorevole Liotta, che io in  quest Aula  sono
 stato  opposizione  e  sono stato  maggioranza,  sono  stato
 Governo  e  ho avuto l'onore - e ho l'onore - di presiedere,
 talvolta,  le  sedute,  dunque per  mia  formazione  mentale
 tento   di  mettermi  nei  panni  di  tutte  le  espressioni
 politiche  di  maggioranza  e di opposizione,  di  tutte  le
 funzioni di Governo e di Aula.
      Perché  siamo arrivati a questa determinazione e perché
 abbiamo  scritto  il comma  2? Intanto, noi  pensavamo  alle
  leggine , non certo a provvedimenti complessi. Pensavamo  a
 quelle  leggi  di un solo articolo che servono  a  sbloccare
 materie  di entità minore. Certo, tutte le leggi hanno  pari
 dignità,   però,  non  c'è  dubbio  che  alcune   affrontano
 questioni  non di fondamentale importanza, quindi, pensavamo
 che questo comma 2 potesse servire a ciò.
      Tuttavia, devo dire che mentre lei argomentava in senso
 contrario,  io  mi  convincevo sempre   più  del  valore  di
 questo   comma  2  per un motivo semplice, onorevole  Lotta:
 attualmente   nelle   Commissioni   legislative   non   sono
 rappresentati  tutti i Gruppi parlamentari  e, dunque,  quel
 diritto,   che   lei  rivendica  giusto,  oggi   non   viene
 esercitato  in  quanto  nelle Commissioni  parlamentari  non
 sono  rappresentati  tutti i Gruppi parlamentari,  cosa  che
 invece  accadrebbe con la sede redigente. Infatti, come  lei
 ha  avuto  modo  di  apprezzare, e le sono  grato,  la  sede
 redigente vede la presenza di tutti i Gruppi parlamentari.
      Inoltre,  è  pure  possibile  addivenire  alla  ipotesi
 formulata  dal  Presidente dell'Assemblea di  irrigidire  il
 percorso   in   Conferenza   dei   capigruppo   introducendo
 l'unanimità.  Io  non  ho nulla in contrario  anche  perchè,
 ripeto,  la  fattispecie  a  cui  pensavamo  quando  abbiamo
 scritto  questo  comma, è una fattispecie  da  ricondurre  a
 quei provvedimenti di legge di secondaria importanza.
      Non  credo  che  sarebbe  opportuno  utilizzare  questo
 percorso  per  un  disegno di  legge complesso,  sicuramente
 non  si sarebbe potuto utilizzare per il buono scuola o  per
 la   legge   32  o  per  altre  leggi  che  presentano   una
 complessità  ed  una  varietà  di  argomenti  di   difficile
 approccio, pensavamo a materie più semplici.
      Per questo, sul piano personale si può pure pensare  ad
 un  subemendamento che preveda eventualmente l'irrigidimento
 del  percorso  in  seno alla Conferenza dei  capigruppo  per
 l'attribuzione  della  sede  redigente  relativamente   alla
 fattispecie di cui al comma 2.
     Se  questo può servire a trovare una soluzione, io  sono
     sicuramente favorevole.

    CINTOLA  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    CINTOLA   Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  questa
 Assemblea  in  tante occasioni ha ribadito  che  abbiamo  un
 esecutivo   forte,   un  Presidente   eletto   dal   popolo,
 assessori   anch essi espressione di una volontà popolare  e
 abbiamo  detto  altresì  che il ruolo  dell'Assemblea  viene
 diminuito,  o questo  molti ritengono.
      Io  sono tra coloro i quali  non l'ha mai ritenuto  una
 deminutio,   non  mi  piango  addosso  e  mi   rendo   conto
 seriamente  che  si  tratta soltanto di  scarsa  volontà  di
 essere presenti in Assemblea sminuendone il ruolo.
   La Commissione in sede redigente significherebbe approvare
 disegni  di  leggi  di iniziativa parlamentare:  se  ciò  lo
 raccordiamo  al  fatto  che questo Regolamento  prevede   un
 terzo  del  tempo e dei disegni di legge da  accordare  alle
 minoranze,  ciò  significherà che  in sede  redigente  parte
 dei  disegni di legge che provengono dalla minoranza saranno
 esitati più celermente.
   Onorevole  Liotta,  diamo  al Parlamento,  non  nella  sua
 unanimità  di  vertice della Conferenza dei  capigruppo,  la
 possibilità   di   legiferare   in   sede   di   Commissione
 redigente;  diamo  la  possibilità all'Assemblea  nella  sua
 interezza, al di là della maggioranza totalitaria o  di  una
 stragrande maggioranza, o maggioranza che dir si voglia,  di
 far   diventare   immediatamente  legge  una   volontà   del
 parlamentare;  tentiamo  di  riequilibrare  i   poteri   tra
 l'Esecutivo e l'Assemblea.
    Quando noi a questo vogliamo mettere l  orpello del voler
 essere  presenti a tutti i costi, mi fa venire in  mente  la
 famosa  battuta del padre di famiglia quando dice:  "io  non
 mi  preoccupo che mio figlio perda quando gioca a carte;  mi
 preoccupo  quando  lui gioca per recuperare  quello  che  ha
 perso".
      Da   buon   deputato  che  qui  dentro  trascorre   ben
 quattordici  ore al giorno, che non teme le sanzioni  perché
 le   invoca  per  gli  assenti,  il  volere  richiamare  una
 unanimità  che si vede anche oggi nei banchi di  quest Aula,
 si  vede  nella  stragrande presenza di  deputati  che  sono
 interessati fortemente al dibattito essendo assenti,  quando
 si  parla  di  unanimità, si parla di singolo  deputato.  Il
 Gruppo  Misto rappresentato da un solo deputato potrebbe  da
 solo  essere  l'unico a bloccare gli 89 deputati  di  questa
 Assemblea.  E'  un'assurdità antidemocratica,  è  da  regime
 totalitario   In  democrazia ci muoviamo come  se  fosse  un
 regime totalitario, simile al regime fascista
      A  me  pare,  signor Presidente, che la Commissione  in
 sede  redigente,  intanto  per i  testi  unici  non  fa  che
 accorpare  leggi che sono state già votate, che  sono  leggi
 della  Regione.  E ci ritroviamo poi con le  leggi  omnibus,
 con le finanziarie che sono dei governi di centrosinistra  o
 di  centrodestra,  con le più disparate  norme  inserite  in
 leggi  il  cui oggetto non ha niente a che fare  con  quelle
 norme.
      Sui   testi   unici,  che  altro  non   sono   se   non
 l'accorpamento  di norme  che l'Assemblea ha già  approvato,
 dubbi  non  ce  ne  sono  perché  la  Commissione  in   sede
 redigente  può  lavorare: essa, infatti, non  fa  altro  che
 dare  a  tutti  i  Comuni  ed alla  Regione  la  possibilità
 effettiva  di  avere  intere  materie  ricomprese  in  testi
 organici.
 Per  quelle  altre  leggi, come le leggi  di  programma,  le
 leggi  di  bilancio,  il DPEF, la finanziaria,  siccome  c'è
 sempre in Aula la possibilità, su ogni singolo articolo,  di
 esprimere  la propria valutazione, di costruire  maggioranze
 trasversali  e non, i voti segreti su ogni singolo  articolo
 e  sull'intera  materia, allora non si comprende  perché  un
 potere  forte che l Assemblea può avere anche nei  confronti
 dell'Esecutivo  che  è  diventato  fortissimo  (continuo   a
 guardare  i  banchi del Governo e mi rendo conto  di  quanto
 sia   diventato  forte  tale  potere).  Infatti,   l'assenza
 dall'Aula   non  fa  altro  che  dimostrare  questo   grosso
 distacco che c'è tra chi fa parte dell'Esecutivo e chi  deve
 fare le leggi per l'Esecutivo che è assente.
      Per  un  Esecutivo assente, ci sono molti deputati  che
 oggi stanno lavorando. Ma allora lavoriamo perché anche  noi
 abbiamo dei disegni di legge che possono arrivare in Aula  e
 diventare  leggi con una velocità ben diversa da quella  che
 finora hanno avuto.
      Consacriamo  allora un nostro potere,  un nostro  ruolo
 che  possa  far  sì  che leggi snelle e  veloci  arrivino  a
 compimento e diamo quindi all'Assemblea il ruolo che  merita
 e, cioè, di un Parlamento eletto dal popolo.
      Quali  sono  i  pericoli e i rischi? Onorevole  Liotta,
 onorevole  Acierno, ma quali sono i pericoli e i  rischi  di
 una  Commissione redigente nella quale tutti i  gruppi  sono
 rappresentati in rapporto al voto popolare e, quindi,  anche
 in  quelle  Commissioni c'è la rappresentatività dell'intera
 Assemblea?
 In  quella stessa Commissione redigente può benissimo essere
 presente   qualsivoglia   deputato   a   fare   le   proprie
 osservazioni;    non  può  votare,  ma  può   parlare,   può
 discutere,  può presentare emendamenti, può legiferare  come
 se  fosse in Aula, garantendo un percorso veloce tale, però,
 da  poter  anticipare, anche, con la nostra volontà,  alcune
 cose importanti  che servono allo sviluppo della Sicilia,  a
 non  deturpare le coste, a fare cose serie, più veloci   che
 ridanno  ruolo a questa Assemblea da lei presieduta,  signor
 presidente,  al  di là di unanimismi che  sono  sciocchi  ed
 assurdi.
      Non  é che noi vogliamo coartare le minoranze, vogliamo
 procedere   regolamentari con una larga  maggioranza;  senza
 la  larga  maggioranza non si potrà mai votare  in  Aula  il
 disegno di legge, preparato in commissione redigente.
      Ecco   perché   a  me  pare  che,  al   di   là   delle
 preoccupazioni  della  forma, più che  della  sostanza,  noi
 dobbiamo  insistere sull'emendamento per dare,  forse  anche
 per   certi   aspetti   per   la  prima   volta,    maggiore
 consistenza, potestà e ruolo all'Assemblea.
      Quell'emendamento, non é stato formulato dall'onorevole
 Fleres   e   dall'onorevole  Cintola;   perché   tutti   gli
 emendamenti  a  firma Cintola e Fleres, per  essere  chiari,
 sono  dell intera maggioranza, infatti abbiamo firmato  solo
 noi  perché mancava qualche capogruppo, quindi sono pure  di
 Rotella  che  li ha votati,  non avrà informato  l'onorevole
 Acierno,  pazienza,  vuol dire che  chiederemo  un  maggiore
 raccordo nei gruppi
      Sono   di  tutti  i  gruppi della maggioranza:  non  si
 tratta   soltanto  di  Fleres  e  Cintola,  ma  sono   anche
 emendamenti  di  Alleanza nazionale,  Forza  Italia,   Nuova
 Sicilia,   Patto  per  la  Sicilia.   Tutti  i  gruppi   che
 rappresentano la maggioranza.
      Anche questo vorrei che suonasse bene all'Aula. Qui non
 ci  sono  due  patriarchi o due estensori  materiali  signor
 presidente,  c'é  la  volontà di una maggioranza  che  vuole
 colloquiare con la minoranza.
      Non  ci chiedete, però un unanimismo perché é di regimi
 dittatoriali.   Non   é  democrazia,  l'unanimismo,   perché
 significa  che un solo deputato può avere più  forza  di  89
 rappresentanti del popolo.
      Preoccupazioni  di  golpe,  qui  non  ne  abbiamo,   ci
 preoccupiamo  delle grandi leggi. In noi c è la  volontà  di
 creare  i  presupposti  maggiori per  contare  di  più,  per
 rendere maggiori servizi alla Sicilia.
      Io  non mi soffermerei più un secondo su questo, a dire
 che  stiamo innovando e che stiamo trovando, noi stessi,  le
 energie  e  le  forze per sostituirci a chi non  sempre  fa,
 fino in fondo, il proprio dovere.

    PRESIDENTE     Comunico   che    è    stato    presentato
   dall onorevole Fleres il subemendamento 64 bis.5:
   Al comma 2 dell  emendamento 64 bis.1 aggiungere, dopo  le
   parole  Gruppi parlamentari  le altre:  all unanimità.

        CAPODICASA  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    CAPODICASA   Signor  presidente, onorevoli  colleghi,  la
 esplicitazione   fatta   poco  fa   dall'onorevole   Fleres,
 firmatario dell'emendamento, circa le ragioni che  lo  hanno
 indotto  a  proporre  la modifica del testo  che  era  stato
 esitato  dalla  Commissione, ampliando  la  procedura  della
 sede redigente anche ad altri disegni di legge, mi pare  che
 dia  con  maggiore esattezza la dimensione del problema  che
 abbiamo innanzi.
      L'onorevole  Fleres  ha detto che  questo  ampliamento,
 nella  sua  idea,  voleva intervenire  per  disciplinare  la
 trattazione  nella  Commissione  di  disegni  di  legge   di
 piccola entità.
      Non era pensato per disegni di legge complessi; mi pare
 del  tutto ovvio che esiste già nella norma lo strumento per
 bloccarli,  da parte dei parlamentari, così come l'onorevole
 Cintola ci ricordava proprio in questo istante.
      L'esigenza   della  unanimità  della   Conferenza   dei
 capigruppo  per  autorizzare il Presidente  a  assegnare  in
 sede   redigente   un  testo,  a  mio  avviso,   ha   valore
 soprattutto ai fini del risparmio di tempo nella  procedura,
 perché  un'assegnazione in sede redigente di un  disegno  di
 legge   complesso  che  si  sa  o  che  è  prevedibile   che
 l'opposizione  non  consentirà  che  arrivi  al  suo  sbocco
 finale,  per ovvie ragioni di merito, ma anche di  carattere
 politico  generale, ritengo  possa solamente indurre  ad  un
 dispendio  di  tempo.  Quindi  sarebbe  opportuno,  già  nel
 disciplinare  questa  materia,  prevedere  e  porvi  qualche
 rimedio.
      Facciamo  un  esempio: un disegno  di  legge  -  diceva
 l'onorevole  Fleres  -  come quello  del  buono  scuola;  la
 Conferenza   dei   Capigruppo,  anche  a  maggioranza,   può
 assegnarlo  in  sede  redigente, ma è del  tutto  ovvio  che
 l'opposizione, i cinque deputati della commissione o i  nove
 dell'Aula  ad  un  certo  punto  dell'iter  procedurale   la
 bloccheranno e chiederanno la procedura ordinaria.  Infatti,
 si  tratta  di  una materia che ha valore anche emblematico,
 oltreché  sostanziale di merito. L'opposizione chiederà  che
 venga   dibattuta   in   Aula  perché   c'è   una   maggiore
 trasparenza,  perché c'è una ripercussione sugli  organi  di
 stampa e sulla pubblica opinione
      Allora,  chiedere  la  preventiva unanimità  forse  può
 evitare  che un disegno di legge affidato in sede  redigente
 non  trovi  poi a valle il blocco da parte dei  parlamentari
 che  hanno  il  diritto  di  farlo.  Quindi,  si  tratta  di
 risparmiare  tempo, perché, altrimenti,   a  quel  punto  la
 Commissione  avrebbe lavorato per settimane e  poi,   quando
 il  testo giunge in Aula ci sarebbe sempre qualcuno a  dire:
  no  torniamo all'iter originario , e quindi si  tratterebbe
 di  tornare in Commissione per l'esame ordinario.
      A  questo  punto, avendo chiarito, l'onorevole  Fleres,
 quali  erano le sue intenzioni, sarebbe opportuno correggere
 l emendamento  perché  le due cose si integrino:  l'esigenza
 posta  da alcuni colleghi e - se il Presidente lo ricorda  -
 noi  stessi lo abbiamo individuato in Commissione  al  punto
 che   avevamo   in   quella   sede   abbiamo   escluso   che
 l'ampliamento  per altri disegni di legge  ordinari  potesse
 essere  contemperato - con quella tesi che  qui  l'onorevole
 Fleres ha esposto.

    PRESIDENTE  Onorevoli colleghi, l esame del   problema  è
 stato  pressoché concluso, non risolto finché non si voterà:
 Comunico  che  è stato presentato dall onorevole  Fleres  il
 subemendamento  64 bis.5 che prevede che la  Conferenza  dei
 capigruppo debba decidere all unanimità.

    SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà stato.

    SPAMPINATO   Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  la
 prima  parte  del mio intervento la dedico  a  questo  punto
 dell'articolato,    perché    siamo    firmatari    di    un
 subemendamento  che  ci dichiariamo  pronti  a  ritirare  se
 viene  posto  in  votazione ed approvato  il  subemendamento
 dell'onorevole Fleres.
      Tenete   presente   che   ci  sentiamo   garantiti   da
 un'attribuzione del disegno di legge in sede  redigente  con
 l'unanimità dei Capigruppi ; in questo caso siamo  pronti  a
 ritirarlo.
      Le  chiediamo,  comunque, la possibilità di  sottoporre
 all'attenzione   dell'Aula  altre  considerazioni.   L'avere
 allargato la possibilità di attribuire questa procedura  non
 solo  ai  testi unici, ma anche ai disegni di legge, ritengo
 debba    far    ritornare   l'Assemblea   a   prendere    in
 considerazione   il   testo   originale   licenziato   dalla
 Commissione,  che prevedeva dopo il voto in Commissione,  il
 voto in Aula  articolo per articolo.

                PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FLERES

      Signor Presidente, onorevole Fleres, considerato che  è
 anche  lei  firmatario dell'emendamento in  trattazione,  ed
 lei  è  stato  a  proporre la modifica che qui   chiedo   di
 reintrodurre   -   ritengo  che  aver  inserito   anche   la
 possibilità  di  approvare  dei  disegni  di  legge,   anche
 articolati  -  la  possibilità  oltre che alla  facoltà  del
 voto   finale  anche  quella  della  votazione  per  singolo
 articolo.

    PRESIDENTE  Onorevole Spampinato questa parte non è stata
   modificata.

    SPAMPINATO  Lei col suo emendamento propone  la  modifica
 della  proposta della Commissione che prevedeva, invece,  la
 votazione articolo per articolo e votazione finale..

    PRESIDENTE  Onorevole Spampinato l'emendamento 64  bis  1
 non  modifica la procedura di voto, in Aula, dei disegni  di
 legge e quindi la  votazione articolo per articolo permane.

    SPAMPINATO    Signor  Presidente,  lei   fa   riferimento
 all'articolo  invece  di  volerlo citare  espressamente.  Se
 questa  è  l'interpretazione che diamo alla norma  siamo  su
 questo  d'accordo.  Particolare  perplessità  invece   sorge
 rispetto  all'ipotesi contenuta al punto 4  dell emendamento
 sostitutivo  dell emendamento 64 bis.1. Qui sostanzialmente,
 signor  Presidente, prevediamo  un voto plurimo che  ritengo
 essere  sostanzialmente incostituzionale.

    PRESIDENTE   Onorevole Spampinato, la  fine  del  periodo
 del   comma 1 dell emendamento in trattazione, riporta:: "la
 deliberazione  degli  articoli  riservata  all'Assemblea  la
 votazione  finale con sole dichiarazioni  di  voto  a  norma
 dell articolo 131" ...

    SPAMPINATO   Signor Presidente, allora si fa  riferimento
 al procedimento normale, votazione  articolo per articolo  e
 votazione  finale del testo del disegno di legge.  Questo  è
 quello che sostanzialmente chiedevamo.
     La  considerazione  che stavo svolgendo era riferita  al
 comma   4  della proposta di modifica da lei presentata.  Il
 comma  4  di questo articolo, secondo me, configura un  voto
 plurimo,  quindi una ipotesi incostituzionale, in quanto  il
 voto  di   ogni  deputato,   così come  prevede  il  nostro,
 Statuto  vale 1 come gli altri 89. Capisco perfettamente  le
 ragioni  della previsione di questo meccanismo ma,  ritengo,
 in  considerazione,  ripeto, della incostituzionalità  della
 previsione   del  voto  plurimo,  di  ideare  un  meccanismo
 diverso  per  poter  garantire la  maggioranza  parlamentare
 anche  all'interno dell'Assemblea. Signor Presidente, è  una
 mia   personale   considerazione,  perché   potrebbe  essere
 oggetto  di impugnativa del Commissario dello Stato. Ritengo
 che  non  esista  in  nessuna  normativa,  né  regionale  né
 nazionale  che  ad  un  deputato venga  attribuito  un  voto
 plurimo.  E'  una considerazione che pongo alla  Presidenza.
 E'  chiaro  che  voterò contrario se sarà  mantenuta  questa
 previsione.

    PRESIDENTE   Onorevole Spampinato,  questo è un tema  che
 ci siamo posti,  stiamo confrontandoci con altri  parlamenti
 regionali, dove questa norma è applicata, nel modo in cui  è
 indicato   nell'emendamento.  Diversi  parlamenti  regionali
 come  la  Liguria,  la  Toscana e il Veneto   già  applicano
 questa  disposizione che non presenta, quindi,  elementi  di
 incostituzionalità.
      Sugli   atti  regolamentari  dell'Assemblea   regionale
 siciliana   non   può  essere  attivata  la   procedura   di
 costituzionalità,  ma  ciò vale   per  gli   altri  consigli
 regionali;   tale procedura non è stata attivata perchè  non
 si  intravedono  caratteri   di incostituzionalità  per  una
 semplice   ragione:   il  diritto  di  voto,   del   singolo
 parlamentare,  viene  espresso in Aula.  La  Commissione  in
 sede   redigente,  appunto,  predispone  un  testo,   e   lo
 consegna all'Aula  che dovrà votarlo.
      Dunque,  il  diritto  di  esprimersi,  in  un  senso  o
 nell'altro,   relativamente  al  disegno  di   legge,   deve
 avvenire    in  Aula.   La  Commissione  non   lede   nessun
 diritto,  ma   predispone esclusivamente un  testo  che  poi
 l'Aula approverà o meno.
      Onorevoli  colleghi,  non essendoci  altri  iscritti  a
 parlare, pongo in votazione il subemendamento 64 bis.5.
     Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                        (E' approvato)

     L'onorevole  Ortisi  dichiara di ritirare  l'emendamento
     64 bis 4.

                  (L'Assemblea ne prende atto)

      Pongo  in votazione il sub emendamento 64 bis 3 a firma
 degli  onorevoli  Cintola e Fleres: sostituire "un ventesimo
 con un decimo", "un terzo con due quinti".
        Chi  è  favorevole resti seduto, chi è  contrario  si
 alzi.

                        (E' approvato)

     Pongo  in  votazione l'emendamento 64 bis  1  così  come
     emendato.
 Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                        (E' approvato)

 Si  passa all'articolo 7, in precedenza accantonato,  con  i
 relativi emendamenti.
 Comunico  che è stato presentato dagli onorevoli  Cintola  e
 Fleres il subemendamento 67 ter.7.

    ACIERNO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ACIERNO   Signor  Presidente,  mi  rivolgo  a  lei  nella
 qualità    di    presidente,   ma   anche   di    proponente
 dell emendamento.   Infatti   ritengo   questo   emendamento
 sicuramente   il   più   importante   della   riforma    del
 Regolamento.   Tuttavia,   sollevo    una   questione    non
 all estensore   dell'emendamento,  ma  al   Presidente   pro
 tempore dell'Assemblea.
      Con  il   comma  2  del  67  ter.2  stiamo  impegnando,
 aggiungo  -   per  fortuna  -  il Regolamento  della  nostra
 Assemblea  a  dire che:  sono improponibili gli  emendamenti
 di  iniziativa governativa che comportino nuove  o  maggiori
 spese,  ovvero diminuzione di entrate e non siamo  corredati
 dalla relazione redatta nei termini di cui al comma 1 .
      Avere introdotto o introdurre nel nostro Regolamento il
 principio  della  relazione  tecnica  è  un  importantissimo
 passo  avanti  nella  produzione  di  una  maggiore  qualità
 legislativa di questa Assemblea.
      Però,  le pongo una ulteriore riflessione pratica:  non
 vorrei   continuassimo  ad  ammordernare  le  nostre   norme
 sapendo   in  partenza  che  all'atto  pratico  diventeranno
 inapplicabili.   Dando  voce  al   sottoscritto   che     in
 quest'Aula  sicuramente intervengo spesso e  volentieri  per
 fare  notare  come  ci  sia a volte la prevaricazione  delle
 norme   regolamentari.  Però  mi  pongo  una  domanda  quasi
 retorica:    quante  volte  abbiamo  assistito  all'attività
 emendativa  del Governo in Aula, che avviene nella  frazione
 di  attimi, e  proprio su temi che comportano o nuova  spesa
 o minori entrate?
      Nel  momento  in cui introduciamo un meccanismo  legato
 all'attività  emendativa del Governo - e lì  porrò  un'altra
 questione  -  e lo obblighiamo a fornire  anche la relazione
 tecnica,   credo  che  così  formulato  rispetto  al  potere
 emendativo   classico  del Governo  in  Aula,  perchè   cosa
 diversa  sarebbe  nelle Commissioni dove c'è  maggior  tempo
 dedicato  all'esame  di un disegno  di   legge.  Ma  essendo
 facoltà   del   Governo   emendare  in  Aula,  in  qualunque
 momento,  noi  rischiamo  -  introducendo  questa  norma   a
 carattere generale sull'emendabilità dei testi di  legge  da
 parte  del Governo - di ingolfare i lavori dell'Aula  perché
 di   volta   in   volta,  chiunque  potrebbe  eccepire   che
 l'emendamento  presentato, sul momento, dal  Governo  non  è
 adeguatamente supportato dalla relazione tecnica, così  come
 si vuole prevedere nei testi di riforma.
      Allora,   potremmo  pensare  diversamente,  riscrivendo
 questo  emendamento  richiedendo che le relazioni  tecniche,
 sia   sui   disegni   di   legge  che   sugli   emendamenti,
 accompagnino   gli  emendamenti  e  i  disegni   di   legge,
 esclusivamente   in Commissione.

    PRESIDENTE  Comunico all'Aula che nell'emendamento 67 ter
 7  c'è  un  refuso tipografico. Vanno cassate le parole  "al
 loro esame"., nel primo rigo. E' un errore di stampa.

    CAPODICASA  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    CAPODICASA   Signor  Presidente, è il  tema  centrale  di
 questa   discussione   che   abbiamo   già   cominciato   ad
 approfondire in sede di discussione generale del disegno  di
 legge,   e   nel  momento  in  cui  con  una  decisione   di
 maggioranza  si  sopprime quella parte che io  considero  la
 più  innovativa  del  testo esitato  dalla  Commissione,  mi
 tocca   l'obbligo   di  esplicitare  un  radicale   dissenso
 rispetto all'operazione che si tenta di condurre.
      Quale  era  la  ratio  dalla quale  siamo  partiti  nel
 prendere   la   decisione  di  rivisitare   il   Regolamento
 dell'Assemblea?  Credo  che  fosse  soprattutto  quella   di
 rivisitare il Regolamento interno dell'Assemblea  alla  luce
 delle     modifiche     dell'architettura     istituzionale,
 intervenuta con la legge di riforma costituzionale: cioè  il
 fatto   che   si  sia  enormemente  accresciuto  il   potere
 dell'esecutivo  rispetto  al  legislativo,   ed    occorreva
 rivedere   sul  piano  regolamentare,  ma  ancora   di   più
 bisognerà  farlo  attraverso la  legge  applicativa,  che  è
 prevista  dalla Statuto, approvato dal Parlamento nazionale,
 il  riequilibro dei  poteri  tra esecutivo e  legislativo  e
 dare   all'Assemblea  regionale  quel  potere  di  controllo
 sull'esecutivo,  e  aggiungerei,   quasi  una  sua  maggiore
 autonomia   rispetto   all'esecutivo,   nell'esercitare   la
 funzione legislativa.
      La mia opinione è che il testo che fino ad oggi abbiamo
 esitato  ha  mancato  il  primo  obiettivo  cioè  quello  di
 riequilibrare  i  poteri. Anzi, se  proprio  vogliamo  dirla
 tutta,   in   alcune  parti  lo  accresce,  infatti   affida
 all'esecutivo   una   capacità   di   cogenza   sui   lavori
 parlamentari  e  sull'autonomia  del  Parlamento  che  prima
 l'esecutivo non possedeva.
      L'altra ratio era quella di disciplinare in modo  nuovo
 e  più  penetrante la procedura parlamentare,  cioè   l'iter
 parlamentare  delle  leggi;  io  credo  che  la  Commissione
 abbia   fatto  bene  ad  orientarsi  verso  un'ipotesi   che
 ovviamente rimane una ipotesi perfettibile e proprio  perché
 perfettibile,  nella discussione generale sul testo  esitato
 dalla   Commissione  avevamo  dichiarato  la  nostra  totale
 disponibilità  a  rivederlo  sia  per  quanto  concerne   la
 designazione  o  l'elezione,  sia  per  quanto  concerne   i
 poteri.
      Mi  riferisco  a  ciò che è stato definito  nel  testo:
 'organismo  tecnico'. Cioè  di un organismo che,  promanando
 da   una   volontà  politico-istituzionale   assumesse   una
 funzione  quasi  super partes. L'aggettivo  tecnico   che  è
 stato   posto   dopo    il  sostantivo    organismo    aveva
 esattamente  questo significato: quello  di  individuare  un
 organismo  che  avesse funzione puramente tecnica,  fornendo
 un   preventivo  esame,  dei  disegni  di  legge  e/o  degli
 emendamenti,   da   trasmettere  al   Parlamento   ed   alle
 Commissioni attraverso una congrua relazione.
      L'obiezione che è sorta nel corso di queste  settimane,
 nel  corso  dell'esame  del testo,  era  che,  un  organismo
 siffatto,   avrebbe  finito  per  prevaricare  la  decisione
 politica.  A  mio avviso, questa obiezione è   impropria,  o
 quantomeno  non la considero fondata per il semplice  motivo
 che  la  scelta  finale,  anche in presenza  di  un  diverso
 parere  di questo  organismo tecnico  sulla proponibilità  o
 sulla  improponibilità degli emendamenti, sul  loro  impatto
 normativo,  sociale e  finanziario, rimane comunque  rimessa
 alla  sede  politica, istituzionale, cioè  alla Commissione,
 quando   l'esame  viene  svolto   in  Commissione,  all'Aula
 quando  l'esame  verrà  svolto in  Aula,  ed  al  Presidente
 dell'Assemblea,  quando incontra, nell'esercizio  delle  sue
 funzioni,  i  compiti  che  sono precipui  della  Presidenza
 dell'Assemblea.
      La  scelta radicale - compiuta dall'emendamento a firma
 Fleres,  ma  che  come noi sappiamo ha avuto l'avallo  degli
 altri  Gruppi  della  maggioranza  -  di  cancellare  questa
 funzione,   questa   terzietà  della  funzione,   annullando
 qualunque  ipotesi  di  mediazione o  qualunque  ipotesi  di
 lavoro,  intorno  all'idea che lì era  stata  formulata  per
 perfezionarla,  per  precisarla,  la  trovo  scandalosa;  la
 trovo  scandalosa  per  le seguenti ragioni:  primo,  perchè
 significa  non tenere conto della lezione che ci  viene  dai
 fatti  che  ci  dicono che questo modo di fare leggi,  senza
 alcun  filtro  di  natura tecnica,  ha  determinato    leggi
 obbrobriose  nella  loro sistematica  legislativa;  e  molto
 spesso  ha  indotto il Commissario dello Stato ad  esprimere
 giudizi    pesanti   sul  modo  di  legiferare   di   questa
 Assemblea.
      L'altro  elemento, che a mio avviso suona  scandalo,  è
 che  su  questo  organismo  tecnico  la  Commissione  si   è
 lungamente esercitata, vedendone tutti i risvolti.
       Quel testo ha avuto l'accordo di tutti i presenti, ivi
 compresi  alcuni  colleghi che oggi firmano  un  emendamento
 abrogativo.  Va ricordato che la Commissione  Regolamento  è
 presieduta  dal  Presidente  dell'Assemblea,  la  più   alta
 carica Istituzionale che,  è anche una figura di garanzia.
        Quindi,  io considero veramente grave l'atto  che  si
 compie,  tanto  più  che  in  un primo  momento  l'onorevole
 Fleres   aveva   pensato  di  sostituire   questo     organo
 tecnico ,  contenuto  nel testo esitato  dalla  Commissione,
 con  un'altra  figura, un'altra fattispecie che  l'onorevole
 Fleres  definiva    Comitato per la legislazione ,  mutuando
 questa  figura  da  una  analoga che esiste  nel  Parlamento
 nazionale:    un organo composto da parlamentari,  ma  anche
 da   figure tecniche, ma, comunque, i parlamentari in misura
 prevalente.   Loro assolvono alla funzione  che,  qui,   noi
 avremmo  immaginato  per  l'organo tecnico:   un  preventivo
 esame  dei  testi  con il conseguente   giudizio  dato,  sui
 disegni  di  legge,  da parte di questo organo  parlamentare
 sull'impatto amministrativo, finanziario, normativo e  anche
 sociale.
      Volendo,   come  vuol  fare  l'emendamento  67   ter.2,
 abrogare  l'organo tecnico e avendo l'onorevole  Fleres  già
 provveduto  a ritirare l'emendamento relativo al  cosiddetto
  Comitato  per  la  legislazione ,  altro  non  si  fa   che
 rimettere  tutta  la  materia, così  come  fino  ad  oggi  è
 avvenuto,   alla   libera   interpretazione   del   Governo.
 Giustamente  l'obiezione sorge immediata, signor Presidente,
 perché  la  tautologia contenuta in questo emendamento,  con
 ciò  che  esiste già nell'attuale Regolamento, è  del  tutto
 evidente.
      Nel  vigente Regolamento  esiste già l'obbligo  per  il
 Governo  di presentare relazioni tecniche di accompagnamento
 ai  disegni  di legge.  il Governo lo fece nelle  primissime
 fasi,   quelle   successive   all'approvazione   di   questa
 procedura riportata nel  Regolamento.

    PRESIDENTE     Onorevole  Capodicasa,  le   ricordo   che
 l Assemblea  si è dotata di un  ufficio  il quale si  occupa
 del  controllo  del  bilancio e che è  di  supporto  proprio
 all'attività parlamentare a cui si fa riferimento.
     Non si è  ritenuto di dargli dignità di  organo  per una
 serie  di  considerazioni di natura politica,  che  lei  ben
 conosce,   in quanto argomentate in altre sedi. Comunque  un
 rafforzamento dell'azione parlamentare, tramite un  ufficio,
 un  organismo,  cioè  un  soggetto che  si  occupi  di  dare
 supporto  informativo, documentale a quella che è l'attività
 parlamentare, è stato previsto.

    CAPODICASA   Signor  Presidente, io contesto  esattamente
 questa  scelta. Cioè quella   di affidare ad un ufficio,  il
 compito   di   supportare  l'attività  parlamentare,   senza
 conferirgli   rilevanza regolamentare, oserei  dire  persino
 statutaria.  Questo organo risulta essere  in una  posizione
 di  debolezza, di pura consulenza. Infatti  interviene  alla
 luce  di  ciò che sa, alla luce di ciò che può. E non  è  la
 luce  di ciò che deve sapere e alla luce di ciò che può,  mi
 consenta questa licenza, che 'può potere'. Nel senso che  un
 organo  che  ha rilevanza regolamentare, pone il Governo  di
 fronte  ad una esigenza che è di carattere regolamentare,  e
 quindi  chiede  la documentazione a sostegno e   l'Assemblea
 avrebbe  il  diritto-dovere, alla luce di questa  norma,  di
 dotare  i  propri uffici dei necessari collegamenti  on-line
 con, l'Amministrazione del bilancio.
      E' un'altra cosa  Un ufficio di supporto è un ufficio a
 cui  un  parlamentare chiede un parere, cosa  che  già  oggi
 brillantemente  facciamo  con  i  funzionari   che   seguono
 l'attività della Commissione bilancio, ma non si  va oltre.
      Ma    l'organo   tecnico  non  aveva  la  funzione   di
 controllare  solo la copertura finanziaria  ma  di  dare  un
 giudizio, quello che in gergo viene definito drafting,  cioè
 sulla razionalità della norma, della sua connessione con  la
 normativa  esistente  per  vedere  l'impatto  con  la  nuova
 normativa, per vedere, per esempio, la compatibilità con  la
 normativa  comunitaria. Una serie di cose, cioè, che  questa
 Assemblea,  purtroppo, oggi non è in  grado  di  realizzare;
 ciò  non  per responsabilità degli uffici, che sappiamo  che
 quando sono messi nelle condizioni di lavorare, lavorano  in
 modo  eccellente, quanto perché   noi non abbiamo  l'obbligo
 di  ricorrere  a  questo  organo, ne facciamo  volentieri  a
 meno,  così  come Governo. Si va avanti sulla  base  di  una
 estemporaneità e di una improvvisazione.
      Volevamo   disciplinare  tutto  questo  senza   nessuna
 prevaricazione,  tanto  che  avevo  affermato,  che  non  ci
 interessava la sua  composizione.
      Si  vogliono prendere personalità esterne? Della  Corte
 dei  conti?  Docenti  universitari? O,  esperti  in  materie
 giuridiche?   Qualcosa che garantisca,  una  valutazione  ex
 ante  delle  norme  da  esaminare e  che  il  suo  fosse  un
 pronunciamento  trasparente, messo  a  conoscenza,  in  modo
 formale,   dei  parlamentari  sia   in  Commissione  che  in
 quest Aula?
      Considero  grave che la maggioranza abbia fatto  marcia
 indietro,   l'emendamento  presentato  infatti  lo  è,   pur
 essendo   abbastanza   sensibili  per   la   mia   parte   a
 intervenire, e già lo avevo fatto con alcuni emendamenti,  a
 correggere  quella parte del testo che poteva eccessivamente
 gravare   i   Gruppi  parlamentari  minori  che  non   erano
 opportunamente  attrezzati  per  reggere  questo   ulteriore
 onere.
      Ciò non si è voluto fare.
        Questo  emendamento lo considero del tutto superfluo:
 non  innova,  non aggiunge, è ridondante rispetto  al  testo
 già esistente.
      Signor  Presidente,  forse  varrebbe  la  pena  che  la
 maggioranza - e  già  io  nel dire  la  maggioranza  un  po'
 rabbrividisco, perché in materia regolamentare non  dovrebbe
 esserci una maggioranza precostituita - che si pronuncia sui
 documenti,  se vuole  abrogare  l'organo  tecnico  lo faccia
 senza  introdurre  però  una procedura che, a mio  avviso, è
 assolutamente  superflua  e  forse  può  perfino  ingenerare
 anche qualche equivoco.

    ACIERNO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ACIERNO   Signor  Presidente,  l'emendamento   67   ter.7
   ingenera confusione.
   Sembrerebbe quasi che l'Assemblea volesse dire al  Governo
 di  presentare, giustamente, relazioni su quanto prevede  di
 fare. Lo stesso vale per  le leggi di iniziativa popolare  o
 che  siano  dei comuni e delle province; invece,  quando  si
 parla  di iniziative legislative o emendative del Parlamento
 non  c'è  bisogno di relazione tecnica. Mi  pare  che,  così
 come  formulato, vi sia un controsenso e sono  convinto  che
 non vuole essere questo il senso.

    PRESIDENTE  Il problema è questo: il singolo deputato non
 è  nelle  condizioni di elaborare una relazione  tecnica  di
 questo  genere  perché  non ha gli  elementi  necessari  per
 farlo,  quindi sovraccaricarlo di un onere di questo  genere
 significherebbe,   di   fatto,  impedirgli   di   esercitare
 l'attività  parlamentare  perché  dovrebbe  procurarsi   con
 mezzi  propri  i  supporti di carattere statistico,  i  dati
 eccetera   per  potere elaborare una relazione  tecnica.  E'
 per  questo  che  abbiamo presentato  il  subemendamento  67
 ter.7, cioè è a favore dell'azione del parlamentare.

    ACIERNO   Signor  Presidente, so perfettamente  che  è  a
 favore  dell'attività  parlamentare, però,  siccome  lei  ha
 appena  finito di dire che sono stati potenziati gli  uffici
 dell'Assemblea   che  sono  a  supporto  di   ogni   singolo
 deputato, se il senso dell'emendamento 67 ter.2 è quello  di
 evitare  un'attività legislativa ed emendativa  che  produca
 spesa o minore entrata dando un supporto tecnico, che  è  la
 relazione,  questa è la sede legislativa del Parlamento  non
 è  il  Governo,  la sede legislativa non è  il  governo,  il
 governo  è  esecutivo.  Allora, la  relazione  tecnica  deve
 essere  data  prima alla sede legislativa e  poi  alla  sede
 dell'esecutivo,  invece  come stiamo  formulando  anche  col
 subemendamento, noi ci stiamo preoccupando solo  della  sede
 esecutiva omettendo totalmente la sede legislativa.
      Pertanto, chiedo solamente un po' di buon senso  perché
 questo non è un problema politico, noi stiamo lavorando  sul
 Regolamento;  non  possiamo andare a dire  agli  altri:  voi
 dovete  fare così e noi no. Non ha senso operare  in  questa
 maniera. Io non voglio convincere nessuno e quello che  dico
 lo  dico  perché,  quantomeno, rimanga agli  atti  a  futura
 memoria,  però è esattamente come quando abbiamo affrontato,
 su   proposta  dell'onorevole  Pagano,  la  diminuzione  dei
 gettoni dei componenti i consigli di circoscrizione e  tutti
 abbiamo  detto  a  Pagano: certo,  ma  cominciamo  allora  a
 diminuire allora i gettoni dei parlamentari, perché noi  non
 possiamo  intervenire  sul  gettone  di  un  consigliere  di
 circoscrizione  senza  mettere mano ai  nostri.  E  così  le
 dico,   signor  Presidente  -  e  la  invito  su  questo   a
 riflettere  - noi non possiamo dire a tutti che  devono,  su
 norme  di spesa, presentare una relazione tecnica mentre  ai
 parlamentari,  che rappresentano il potere legislativo  dire
 che   loro,   invece,  relazione  tecnica  non   ne   devono
 presentare  perché non hanno i mezzi. E lì, mi  permetto  di
 ricordarle  che  ogni  singolo  parlamentare,   al   di   là
 dell'indennità per la funzione che svolge

    PRESIDENTE  Non parlo di mezzi economici, parlo di  mezzi
   di informazione, di  strumenti di informazione.

    ACIERNO  Ma i mezzi economici che vengono dati a supporto
 dell'attività   parlamentare  e  le  strutture   di   questa
 Assemblea, di cui lei ha parlato, consentono al deputato  di
 poter   tranquillamente  elaborare  una  relazione   tecnica
 rispetto   ad   una   proposta   legislativa   che   intende
 presentare.

    SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SPAMPINATO  Signor Presidente, poco fa lei  ci  ha  fatto
 l'excursus dei ruoli che ha rivestito nella sua carriera  di
 parlamentare  ricordandoci che  ha  svolto  la  funzione  di
 semplice  parlamentare  di  maggioranza  e  opposizione,  di
 Presidente  di Commissione, di membro del Governo,  oggi  di
 Presidente  dell'Assemblea  e questo  ce  lo  ricordava  per
 motivare  la ratio che spinge lei nella presentazione  degli
 emendamenti  cercando  di  fare un  regolamento  quanto  più
 obiettivo   possibile,  anche  se  in  sede  informale,    a
 microfoni  spenti, ci ha confessato che un  certo  interesse
 nei   confronti   della  maggioranza  nel   pensare   questi
 emendamenti l'ha messo.
      Credo che questo sia l'esempio più chiaro che evidenzia
 questa  sua  parziale  distrazione rispetto  all'obiettività
 che  tutti noi, in qualche modo, dobbiamo tenere nel cercare
 di  approvare  il  migliore testo possibile,  il  testo  più
 condiviso.
      Ricordo  a  me  stesso che i lavori di Commissione  che
 sono durati mesi avevano prodotto rispetto a questo tema  un
 testo  ben preciso e anche un testo concordato in gran parte
 dalla  maggioranza,  se non dalla unanimità  dei  componenti
 della Commissione.
      La    considerazione   principale   che    si    faceva
 nell'immaginare   la  presentazione  in  Commissione   delle
 relazioni   tecniche  ed  immaginare,  altresì,  un   organo
 esterno  su cui non siamo arrivati a determinare, a decidere
 in   maniera  concreta  la  configurazione  reale   ma   che
 sicuramente  immaginavamo  terzo  rispetto  ai  poteri   del
 Governo,  nasceva  dalla considerazione generale,  condivisa
 da  tutti,  che  vi  era un'esigenza in  considerazione  del
 sistema     presidenziale    introdotto    dalla     riforma
 costituzionale  del  2001, un riequilibrio  dei  poteri  nei
 confronti del Parlamento siciliano, un riequilibrio  che  si
 sarebbe  dovuto determinare cercando di immaginare ulteriori
 forme di controllo rispetto all'attività di governo.
      Ecco perché io sono portato, per queste considerazioni,
 a  ritenere  giuste le motivazioni che spingono  l'onorevole
 Capodicasa,   ma   credo  tutti  i  componenti   di   quella
 Commissione,  sia  di maggioranza che di  minoranza,  a  non
 accettare l'impostazione che invece oggi poniamo in Aula.
      Non c'è bisogno di un nuovo articolo per dare poteri ad
 organismi  interni all'amministrazione regionale, per  poter
 dare  pareri al Governo nella presentazione dei  disegni  di
 legge.  E' una cosa necessaria, dovuta, già regolamentata.
      L'innovazione  che noi volevamo portare era  quella  di
 attribuire  ad  un organo non governativo la possibilità  di
 verificare  la  compatibilità delle proposte  di  legge  che
 venivano presentate all'interno della Commissione.
      Questa  è  la  considerazione che faccio  all'Assemblea
 alla  quale  chiedo  di  essere un  momento  meno  distratta
 rispetto  all'attuale livello di interesse perché credo  che
 sia  forse  la  norma  più innovativa se viene  interpretata
 così come era stata pensata.
      Diversamente  la  considero solamente  un  doppione  di
 qualcosa  che  già esiste e, quindi, inutile  rispetto  alle
 finalità che ci siamo date.

    PRESIDENTE   Pongo  in  votazione  il  subemendamento  67
   ter.7.  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
   alzi.

                        (E' approvato)

      Pongo  in  votazione l'emendamento 67  ter.2,  come  in
 precedenza modificato. Chi è favorevole resti seduto; chi  è
 contrario si alzi.

                        (E' approvato)

      Pertanto,   l emendamento   67   ter.3,   di   identico
 contentuo, è assorbito.
      Gli  emendamenti  67 ter.4, 67 ter.5 e  67  ter.6  sono
 preclusi.

      Si riprende l'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti
 accantonati.
      Pongo   in   votazione   l'emendamento   67   quater.1,
 soppressivo dell intero articolo.
     Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                        (E' approvato)

      Pertanto,  gli emendamenti 67 quater.2, e  67  quater.3
 sono assorbiti.
      L emendamento  67 quater.5 è precluso.

      Si riprende l esame dell'articolo 9 e degli emendamenti
 accantonati.
      Ricordo che era stato già approvato, nella seduta  159,
 l emendamento 68 bis.1 al comma 1.
      Preciso,   quindi,   che,   essendo   stato   soppresso
 l articolo  8,  tutti  i  riferimenti all organismo  tecnico
 contenuti  nel testo devono intendersi caducati  e  tutti  i
 relativi emendamenti sono preclusi.
      Pertanto,  gli  emendamenti  68  bis.3,  68  bis.4,  68
 bis.5, 68 bis.6, 68 bis.7 e 68 bis.8 sono preclusi.

     Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo risultante.
     Chi è favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.

                        (E' approvato)

      Si   riprende   l esame  dell articolo   10   e   degli
 emendamenti accantonati.
      Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cintola
 e   Fleres   l emendamento  69.3   di   identico   contenuto
 all emendamento 32.2, in precedenza approvato.

    ACIERNO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ACIERNO   Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  nella
 riscrittura, proposta adesso con l'emendamento  69.3,  viene
 superata  una cosa che, all'unanimità, era stata  decisa  in
 Commissione  e  cioè  che  il numero  legale  poteva  essere
 richiesto  dopo  l'approvazione  del  verbale  della  seduta
 precedente.

    PRESIDENTE  Onorevole Acierno, mi permetto di  darle  una
 informazione,   peraltro  suggerita   dagli   uffici   molto
 opportunamente. Le commissioni sono di due tipi  e,  dunque,
 la  previsione normativa va omologata a tutti e due  i  tipi
 di  commissione e cioè alle commissioni in senso generale ed
 alle  commissioni  in senso legislativo; ci  possono  essere
 commissioni di inchiesta, commissioni di studio, eccetera.
      Avendo  votato  l'emendamento 32.2 che ha  il  medesimo
 testo,  dobbiamo,  fare altrettanto nell'altra  parte,  cioè
 quella  che  disciplina le commissioni, in  senso  generale,
 altrimenti si verificherebbe una sperequazione.

    ACIERNO    Sono   perfettamente   d'accordo.   Basterebbe
 aggiungere,  alla  riformulazione che il numero  legale  può
 essere  chiesto dopo l'approvazione del verbale della seduta
 precedente.  Se lo approviamo adesso, vale anche  nel  testo
 già votato, per analogia.
      Se  vede  la  formulazione  esitata  dalla  Commissione
 sull'articolo 10, noi diciamo che  "La seduta,  in  ciascuna
 Commissione  comincia  con  la  lettura  del  verbale  della
 seduta  precedente  che,  se non vi  sono  osservazioni,  si
 intende approvato".
      Non  può  essere chiesta la verifica del numero  legale
 prima  dell'approvazione del verbale. Allora,  voi,  con  la
 riscrittura  avete tolto questa cosa, per cui per  approvare
 il  verbale  della  seduta precedente, si  può  chiedere  la
 verifica del numero legale e sarebbe  un errore.

    PRESIDENTE   Onorevole Acierno, ho capito che  esiste  un
 problema.  Ho bisogno di consultare gli uffici  per  qualche
 minuto pertanto, sospendo brevemente la seduta.

       (La seduta, sospesa alle ore 20.45, è ripresa alle ore
                               20.48)

      La seduta è ripresa.

      Onorevole  Acierno,  ha ragione:  c'è  un  problema  di
 sistemazione  delle  due parti, infatti  l'emendamento  69.3
 non  sostituisce l intero primo comma dell articolo 69,  nel
 testo  contenuto  nell articolo 10, ma soltanto  il  secondo
 periodo.

    LIOTTA  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    LIOTTA   Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  secondo
 l'interpretazione  che  lei  sta  dando  della  proposta  di
 modifica...

    PRESIDENTE  Non si intende sostitutivo di tutto il  comma
 1  dell'articolo 10, ma soltanto della seconda  parte:  'non
 può  essere  chiesta  la verifica del  numero  legale  prima
 dell'approvazione  del  verbale',  per  ovvie   ragioni   di
 compatibilità con quello che abbiamo votato.

    LIOTTA    Così   l'avevo  inteso  e   non   ero   incorso
 nell'equivoco  che  sembrava essere  evidente  all'onorevole
 Acierno.  Tuttavia, mi pare il caso di farle notare,  signor
 Presidente,  che  quando abbiamo preso in  esame  l'articolo
 32,  mentre  abbiamo modificato il comma  1  e  poi  abbiamo
 aggiunto  che  la  verifica  del numero  legale  può  essere
 chiesta   da  due  deputati,  non  abbiamo  proceduto   alla
 modifica  del  comma 2 che, invece, esplicitamente  richiede
 per  qualsiasi deliberazione in Commissione, nel momento  in
 cui  si  fa una votazione in Commissione, la presenza  della
 maggioranza   dei  componenti  assegnati  ad  essa.   Questo
 rimane
        Dopodiché  siccome si può chiedere il  numero  legale
 soltanto  in  fase  di  votazione, anche  non  chiedendo  il
 numero  legale,  il  comma 2 di fatto  impone,  in  fase  di
 votazione,  un'implicita verifica del numero legale,  perché
 non  c'è validità della deliberazione se non c'è la presenza
 della  maggioranza dei componenti assegnati alla Commissione
 e  invito  gli  uffici  a  fare più  attenzione  riguardo  a
 questo.

    PRESIDENTE    Onorevole   Liotta,   gli   uffici    fanno
 attenzione,  ma  è  naturale che per le deliberazioni  debba
 essere presente...

    LIOTTA ..  La richiesta di verifica del numero  legale  è
 una  cosa  assolutamente inutile, nel  momento  in  cui,  in
 presenza  di  una votazione, si verifica automaticamente  il
 numero legale.

    PRESIDENTE   Onorevole Liotta, abbiamo  previsto  che  la
 verifica del numero legale può essere fatta quando si  vota,
 solo  questo, e deve essere richiesta da almeno due deputati
 che non si computano ai fini del numero legale.
     Pongo in votazione l'emendamento 69.3.
     Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                        (E' approvato)

     Pongo  in votazione l'articolo 10, nel testo risultante.
     Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                        (E' approvato)

     Gli emendamenti 69.1 e 69.2 sono superati.

    LIOTTA  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    LIOTTA    Signor  Presidente,  onorevoli   colleghi,   la
 proposta di modifica fatta dalla Commissione insiste  su  un
 tema,  quello delle assenze in Commissione. Questo  tema  ne
 comprende  un  altro: le sanzioni alle  assenze,  mentre  il
 tema  delle sanzioni alle assenze in Commissione  non  viene
 affrontato e si avverte la necessità di affrontarlo.
      In  questa  proposta  di  modifica  non  si  comprende,
 invece,  chiaramente l'assenza  lla quale si fa  riferimento
 se sia  riferita al numero legale o ad altra materia.

    PRESIDENTE   Onorevole Liotta, per aiutarla,  la  materia
 delle  assenze  è disciplinata alla fine, in un  emendamento
 di  riscrittura  a  firma mia e dell'onorevole  Cintola  che
 rinvia  al  Consiglio  di Presidenza la disciplina  relativa
 alle  sanzioni,  diciamo  così,  da  applicare  ai  deputati
 che...

    LIOTTA   Mi  ha  aiutato moltissimo,  signor  Presidente,
 infatti adesso si motiva ancora di più il mio intervento.

    PRESIDENTE     Vorrei   invitarla   prima    a    leggere
 quell'emendamento,   perché  può   darsi,   invece,   che...
 sortisca l'effetto che lei desidera.
      Si   riprende   l esame  dell articolo   11.   Possiamo
 eventualmente   accantonare  l'articolo   11,   se   lei   è
 d'accordo,  così  avrà il tempo di poter approfondire  anche
 con   l'onorevole   Cintola.  Pertanto,  l articolo   11   è
 accantonato.

      Si riprende l esame dell articolo 12.
      Comunico   che  è  stato  presentato  dagli   onorevoli
 Speziale,  Cintola ed altri l emendamento aggiuntivo  162.3,
 vertente su materia connessa all articolo 12.
        L emendamento non può essere accolto per una semplice
 ragione:   con   Regolamento  dell'Assemblea  non   possiamo
 introdurre disposizioni che...

    SPEZIALE  C'è una diversa formulazione concordata con gli
   uffici.

    PRESIDENTE  Se c'è una diversa formulazione la  prendiamo
 in  considerazione.  Ma  in  quella  versione  non  potrebbe
 essere    accolto,    ripeto    perché    con    regolamento
 dell'Assemblea  non possiamo introdurre vincoli  e  obblighi
 per il Governo.
   Dispongo     l accantonamento    dell articolo    12     e
 dell emendamento 162.3.
   Si riprende l esame dell emendamento 169 ter.1.
   Comunico  che  allo  stesso sono  stati  presentati  dagli
 onorevoli  Cintola e Fleres il subemendamento  69  ter.1  al
 primo   comma  e  poi  l emendamento  69  ter.2  interamente
 sostitutivo dell emendamento 69 ter.1.

    CAPODICASA  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    CAPODICASA    Signor   Presidente,  onorevoli   colleghi,
 apprezzo lo sforzo dei firmatari di questo emendamento  teso
 a  farsi  carico di obiezioni che avevamo avanzato in  varie
 sedi.  E  però devo dire che nonostante il testo lenisca  in
 qualche    modo   la   virulenza   del   testo   originario,
 dell'emendamento  originario, volto a introdurre  anche  per
 la   Commissione  le  procedure  di  discussione  che   sono
 presenti  in  Aula, che avrebbe irrigidito  oltre  misura  i
 lavori  della  Commissione e probabilmente avrebbe  nuociuto
 seriamente  alla fisiologia del procedimento legislativo  in
 Aula,  tuttavia  la  soluzione trovata,  devo  dire  che  mi
 lascia  molto  contrario, perché equivale a  introdurre  nei
 lavori  di Commissione il contingentamento dei tempi che,  a
 mio  avviso,  è assolutamente ultroneo, direbbe una  persona
 che conosco.
      La  procedura  dell'articolo 68  bis  è  una  procedura
 innovativa   e  l'ultimo  testo  che  abbiamo  approvato   è
 talmente  nuovo  che  ancora non si è provveduto  neanche  a
 ristampare  un  nuovo  Regolamento per l'Aula  che  contenga
 l'articolo 68 bis.

       PRESIDENTE      Onorevole     Capodicasa,     dispongo
 l accantonamento dell'emendamento 69 ter.1  e  dei  relativi
 subemendamenti.
   Si riprende l'esame dell articolo 13.
      Onorevoli  colleghi, ricordo che nella seduta  159  era
 stato approvato l emendamento 73 bis 1.1, al primo comma.
      Pongo  in  votazione l articolo 13, come già modificato
 Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                        (E' approvato)

     Si passa all'articolo 14.

    SPAMPINATO  Avevamo concordato una sospensione.

    PRESIDENTE  Alle ore 21.00, onorevole Spampinato.
      Pongo  in  votazione l'articolo 14.  Chi  è  favorevole
 resti seduto; chi è contrario si  alzi.

                        (E' approvato)

      Pongo  in  votazione l'articolo 15.  Chi  è  favorevole
 resti seduto; chi è contrario si alzi.

                        (E' approvato)

      Pongo  in  votazione l'articolo 16.  Chi  è  favorevole
 resti seduto; chi è contrario si alzi.

                        (E' approvato)

      Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a mercoledì, 8
 ottobre  2003, alle ore 17.30,  con il seguente  ordine  del
 giorno:


   Presidenza del presidente Lo Porto


       I  -     COMUNICAZIONI
 II  -    SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA AL
 REGOLAMENTO DELL ASSEMBLEA  (Doc. I)

         Relatore:  il Presidente

       III   -    ELEZIONE  DI  QUATTRO  COMPONENTI  DEL  COMITATO
         AMMINISTRATIVO PER LA  GESTIONE  DEL  FONDO DI ROTAZIONE PER IL
         COMMERCIO ISTITUITO PRESSO L'IRFIS CON L'ART. 9 DELLA LEGGE
         REGIONALE 4 AGOSTO 1978, N. 26.
 IV  -    ELEZIONE  DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO
 PER LA GESTIONE  DEI  FONDI  ISTITUITI  PRESSO  L'IRFIS PER LE
 PICCOLE E  MEDIE IMPRESE, PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO
 1981, N. 96.
 V  -     ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE
 DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE.
 VI  -    ELEZIONE DI UNDICI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE PER
 LA TUTELA DELL'AMBIENTE.
 VII  -   ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE PER I
 BENI CULTURALI ED AMBIENTALI.
 VIII  -   ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE
 DEL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE
 SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI.
 IX  -    ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE
 DEL CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA
 DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAFICA, AUDIOVISIVA.
 X  -     ELEZIONE DI SEI COMPONENTI ESPERTI DEL COMITATO REGIONALE
 PER LA PROGRAMMAZIONE SPORTIVA.
 XI  -    ELEZIONE DI TRE MEMBRI  DEL COMITATO REGIONALE PER LA
 PROGRAMMAZIONE  SPORTIVA   SCELTI   TRA  I  COMPONENTI  DEI
 CONSIGLI PROVINCIALI SCOLASTICI.
 XII  -   ELEZIONE DI  CINQUE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE
 PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE.
 XIII  -  ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
 AMMINISTRAZIONE DELLO IACP DI PALERMO.
 XIV  -   ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
 AMMINISTRAZIONE DELLO IACP DI CATANIA.
 XV  -    ELEZIONE DI UN COMPONENTE DEL  COMITATO  DIRETTIVO
 DELL'AZIENDA MEZZI MECCANICI DEL PORTO DI MESSINA.
 XVI  -   ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
 DELL'ISTITUTO REGIONALE  DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE  E
 AGGIORNAMENTO EDUCATIVI.

                  La seduta è tolta alle ore 21.00

        Licenziato dal Servizio Lavori d Aula alle ore 23.45

                    ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
                          XIII LEGISLATURA

                 SEDUTA N. 162 DELL 1  OTTOBRE  2003

                              ALLEGATO:

            EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

 PROPOSTE DI  MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL ASSEMBLEA (Doc. I   anno
                                2003)

   - All articolo  4:

 Emendamento 32.2:
   All articolo 32, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1.  Nelle  sedute della Commissione il numero legale è presunto.
 Si  procede  all accertamento, qualora ciò  sia  chiesto  da  due
 componenti   e  la  Commissione debba procedere  a  votazione.  I
 richiedenti non sono computati agli effetti del numero legale.

   -   All articolo 6:

  Subemendamento 64 bis.3 all emendamento 64 bis.1
  Al  comma  6  sostituire la parola   ventesimo   con  la  parola
  decimo ;   sostituire  le parole  un terzo  con le  parole   due
 quinti  .

  Subemendamento 64 bis.5 all emendamento 64 bis.1:
  Al comma 2  dopo le parole   gruppi parlamentari   aggiungere le
 parole    all unanimità   .

 Emendamento 64 bis.1:
  L articolo 64 bis è sostituito dal seguente:
                             Art. 64 bis
   1.   Fatta  eccezione   per  i  disegni  di  legge  in  materia
      statutaria ed elettorale, per il disegno di legge  finanziaria  e
      per quelli di approvazione dei bilanci  di previsione  della
      Regione  e dei connessi documenti finanziari, il Presidente,
      sentiti  i  Vice  Presidenti,   può,  dandone  comunicazione
      all Assemblea, assegnare in sede redigente  alle commissioni
      permanenti  i disegni di legge recanti  testi unici  per  la
      deliberazione  degli articoli, riservata   all Assemblea  la
      votazione  finale  con sole  dichiarazioni di voto  a  norma
      dell articolo 131.
 2.  La Conferenza  dei Presidenti dei Gruppi parlamentari  può
 individuare,  nell ambito della programmazione dei lavori,   altri
 disegni di legge  da esaminare in sede redigente.
 3.  Nelle commissioni  operanti in sede redigente deve essere
 assicurata la presenza  di tutti i gruppi parlamentari. A tal fine
 il  Presidente  effettua le integrazioni  sulla base delle
 designazioni  fornite  dai gruppi parlamentari.
 4.  Ogni Gruppo rappresentato nella commissione  esprime  tanti
 voti quanti sono  i deputati appartenenti  al corrispondente
 Gruppo in Aula . Ogni commissario esprime i voti allo stesso
 attribuiti  in una  quota pari  al totale  di quelli rappresentati
 dal Gruppo medesimo diviso  per il numero dei componenti  dello
 stesso  nella commissione.
 5.  Per la discussione e la votazione degli articoli nelle
 commissioni in sede redigente  si osservano, in quanto
 applicabili, le norme sulla discussione  e la votazione  in
 Assemblea.
 6.  Fino al momento della votazione finale da parte
 dell Assemblea, il disegno di legge  è sottoposto  alla procedura
 normale di esame  e di approvazione  qualora ne facciano richiesta
 il Governo  o un ventesimo  dei componenti dell Assemblea o un
 terzo dei componenti della Commissione.
 7.  Ai fini del presente articolo si intende per disegno di legge
 recante un testo unico quello  avente per oggetto  il riordino e
 il coordinamento  della legislazione vigente  in un determinato
 settore. In tale disegno di legge non possono essere  introdotte
 norme  con efficacia innovativa.
   -   All articolo 7:
 Subemendamento 67 ter.7 all emendamento  67 ter.2:
  Al comma 3, sopprimere le parole  di iniziativa parlamentare   e
 le  altre   nonché per gli emendamenti di iniziativa parlamentare
 al loro esame

 Emendamento 67 ter.2:
    L articolo 67 ter è  sostituito dal seguente:
                             Art. 67 ter
   1.   Non  possono essere  assegnate alle competenti commissioni
      legislative   permanenti  i disegni di legge di   iniziativa
      governativa   che comportino nuove o maggiori spese   ovvero
      diminuzione di entrate  e non siano corredati  dalla relazione
      tecnica,   conforme  alle   prescrizioni  di  legge,   sulla
      quantificazione degli oneri recanti  da ciascuna disposizione  e
      delle relative coperture.
 2.  Sono improponibili gli emendamenti  di iniziativa governativa
 che comportino  nuove o maggiori spese  ovvero  diminuzione di
 entrate  e non siano corredati  dalla relazione  redatta  nei
 termini di cui al comma 1.
 3.  Le commissioni competenti per materia  e, in ogni caso, la
 Commissione  Bilancio   possono richiedere al Governo la relazione
 di cui al comma 1  per i disegni di legge di iniziativa
 parlamentare,  di iniziativa popolare ovvero  di iniziativa  dei
 Consigli  comunali e provinciali, nonché  per gli emendamenti di
 iniziativa   parlamentare  al  loro   esame, ai fini della
 verifica tecnica  della quantificazione degli oneri  da essi
 recati. La relazione  deve essere trasmessa dal Governo  nel
 termine di cinque giorni  dalla ricezione  della richiesta.
 Trascorso  infruttuosamente  tale termine  le commissioni
 procedono  all esame  dei disegni di legge  e/o emendamenti .

   -   All articolo 8:

 Emendamento 67 quater.1:
  L articolo 67 quater è soppresso .

   -   All articolo 10:

 Emendamento 69.3:
  All articolo 69  sostituire il secondo periodo del comma 1  con
 il  seguente:
  Nelle  sedute della Commissione il numero legale è presunto.  Si
 procede  all accertamento,  qualora  ciò  sia  chiesto   da   due
 componenti  e  la  Commissione debba  procedere  a  votazione.  I
 richiedenti non sono computati  agli effetti del numero legale.