Presidenza del presidente Lo Porto
PAFFUMI segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende
approvato.
Presidenza del presidente Lo Porto
DELIBERAZIONE IN ORDINE AL MEMORANDUM DI INTESA SOTTOSCRITTI
CON I PRESIDENTI DEI CONSIGLI REGIONALI DELL ALBANIA E DELLA
ROMANIA
PRESIDENTE Si passa al I punto all'ordine del giorno:
Deliberazione in ordine ai Memorandum di intesa sottoscritti con
i Presidenti dei Consigli regionali dell Albania e della Romania .
Ha facoltà di parlare il relatore, Vice Presidente Vicario
onorevole Fleres.
FLERES, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'atto
di indirizzo su cui l'Assemblea regionale siciliana è chiamata a
pronunciarsi riguarda due Memorandum di intesa stipulati
dall'Assemblea regionale siciliana congiuntamente alla Conferenza
dei Presidenti dei parlamenti regionali con i Presidenti dei
parlamenti regionali dell'Albania e della Romania.
Si tratta di Memorandum che impegnano i rispettivi parlamenti
italiani, rumeni ed albanesi a collaborare, soprattutto con
riferimento alla formazione dei quadri dirigenti, alle procedure
utilizzate, ai sistemi informatici, agli aspetti di natura
culturale, storica e linguistica - e sappiamo quanto sia
importante, questo, per le minoranze albanesi presenti in Sicilia
- consentendo un rafforzamento dei rapporti di natura
istituzionale da una parte, di natura socio-culturale dall'altra,
ma anche di natura economica tra questi organismi.
Credo che sia un momento importante, un momento particolarmente
alto, da parte dell'Assemblea regionale siciliana, perché
sicuramente il rafforzamento dei rapporti di natura internazionale
consolida l'immagine della Sicilia, del nostro Parlamento nei
confronti dei parlamenti degli altri Paesi.
Devo dire, con grande soddisfazione personale, che, durante gli
incontri tenutisi con i Presidenti delle regioni albanesi e
rumene, ho registrato una grandissima attenzione e disponibilità
nei confronti della Sicilia, oltre che una conoscenza profonda
delle nostre realtà, delle nostre problematiche, delle nostre
esigenze, nonchè la possibilità che abbiamo di interagire con i
sistemi presenti i quei Paesi, in un processo di integrazione
europea, che è sempre più profondo e che si avvia, come tutti noi
sappiamo, ad un allargamento progressivo dei confini dell'Unione
stessa. Non credo che sia opportuno aggiungere altro.
Con il documento che approveremo stasera, si tratta, comunque, di
impegnare il Governo a collaborare con l'Assemblea per l'avvio di
questi processi, soprattutto con l'utilizzazione delle risorse
comunitarie che sono messe a disposizione proprio per consolidare
i rapporti tra i diversi Paesi.
PRESIDENTE Comunico che è stato presentato dall onorevole
Fleres l ordine del giorno numero 290. Ne do lettura:
L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
VISTO l art. 117, ultimo comma, della Costituzione;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Memorandum di intesa, sottoscritto a Termoli il 5 luglio
2003 tra i Presidenti delle Assemblee legislative regionali
del Molise, Calabria, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna,
Puglia e Sicilia ed i Presidenti dei Consigli regionali di
Tirana, Berat, Dibra, Durres, Elbasan, Fier, Gjirokastra,
Korca, Kubes, Lezha, Shkodra, Vlora;
VISTO il Memorandum di intesa, sottoscritto a Firenze il 20
settembre 2003 tra i Presidenti delle Assemblee legislative
regionali della Toscana, della Emilia Romagna, del Molise,
della Basilicata e della Sicilia ed i Presidenti dei Consigli
di Contea rumeni di Iasi, Prahova, Harghita, Dolj, Brasov e
Valcea;
CONSIDERATO che entrambi gli accordi prevedono forme di
collaborazione al fine di realizzare progetti di gemellaggio e
partenariato in materia di funzionamento delle Assemblee
regionali, per promuovere eventi culturali ed istituzionali,
nonché per favorire azioni di scambio interterritoriali
coinvolgendo enti e istituzioni, anche in vista della migliore
integrazione economica;
CONSIDERATO che tali accordi sono stati ratificati dal Consiglio
di Presidenza dell A.R.S.;
CONSIDERATO che per dare seguito alle iniziative ivi contenute
occorre assicurare il relativo sostegno finanziario,
FA PROPRIO
l operato del Consiglio di Presidenza dell Assemblea Regionale
Siciliana;
e
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ad assumere i necessari provvedimenti di natura finanziaria
per assicurare l attuazione degli accordi sottoscritti.»
(290)
Lo pongo in votazione.
ACIERNO Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo
parlamentare Nuova Sicilia si asterrà dal voto per un motivo
estremamente semplice: in quest ordine del giorno si fa proprio
l'operato del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale
siciliana; come lei sa, il Consiglio di Presidenza è
regolamentato, per la sua formazione, dal Regolamento
dell'Assemblea ed è previsto anche nello Statuto della Regione
siciliana che, attraverso il Regolamento, si faccia funzionare la
macchina di questa Assemblea. Ebbene, sino ad oggi, in palese e,
ripeto, in palese - violazione delle norme del nostro Regolamento,
c'è il Gruppo parlamentare Nuova Sicilia, regolarmente costituito
ad inizio di legislatura, a cui viene negato il diritto di avere
un suo rappresentante in seno all'Ufficio di Presidenza.
PRESIDENTE La prego, concluda, perché si deve attenere
all'argomento.
ACIERNO Io intervengo per dichiarazione di voto e mi sto
attenendo perfettamente all'argomento, poiché si fa riferimento al
Consiglio di Presidenza, signor Presidente.
Noi non ci sentiamo di potere deliberare nessun passaggio che
viene prodotto da un Ufficio di Presidenza il quale, a distanza di
oltre due anni dall'inizio di questa legislatura, non è mai stato
completato nei suoi componenti.
Allora invito, ancora una volta, il Presidente dell'Assemblea a
farsi carico di portare all'ordine del giorno della prima seduta
utile l'elezione del rappresentante del Gruppo parlamentare Nuova
Sicilia in seno all'Ufficio di Presidenza.
CAPODICASA Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CAPODICASA Signor Presidente, onorevoli colleghi, rimango un
po' perplesso sulla parte impegnativa dell'ordine del giorno,
laddove si dice che "impegna il Presidente della Regione ad
assumere i necessari provvedimenti di natura finanziaria", non
specificando quali siano tali provvedimenti. Cosa si chiede? Un
disegno di legge per stanziare un somma ...
PRESIDENTE ... Onorevole Capodicasa, però poi è detto
nell ordine del giorno per assicurare l attuazione degli accordi
sottoscritti .
CAPODICASA Signor Presidente, esiste un capitolo di spesa in
cui sono appostate delle somme, già deliberate in sede di bilancio
per l anno 2003, che riguardano attività di solidarietà
internazionale. Ci sarebbero, quindi, già i presupposti normativi
e finanziari perché si dia copertura ordinariamente, senza
ulteriori interventi legislativi, a quanto prevede l'ordine del
giorno; si tratta di accordi di gemellaggio, che rientrano,
quindi, pienamente nella fattispecie della legge finanziaria.
Se noi riteniamo che la spesa debba essere inserita in quella
fattispecie normativa, possiamo benissimo fissarlo. Sappiamo che
non possiamo emendare l'ordine del giorno, però la Presidenza
potrebbe precisarlo verbalmente. Onorevole Fleres, mi rivolgo a
lei quale firmatario dell'ordine del giorno: considerato che già
esiste un capitolo di bilancio: pur non potendo modificare
l ordine del giorno perché il Regolamento non lo consente, secondo
me varrebbe la pena precisare, anche verbalmente, che si intende
esattamente utilizzare i fondi previsti per l'attività
internazionale di solidarietà e di cooperazione. Internazionale,
perchè è proprio questa la dizione. In mancanza di tale
precisazione, rimarrebbe un impegno generico, per cui il
Presidente dirà che poi presenterà un disegno di legge ad hoc, il
che ovviamente non può essere esaustivo del problema.
PRESIDENTE In effetti, potrebbe essere una soluzione se si
precisa meglio questa parte motiva, con riferimento alla posta di
bilancio cui accenna l'onorevole Capodicasa.
FLERES relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FLERES relatore. Onorevole Capodicasa, condivido perfettamente
le osservazioni da lei formulate e quindi è da intendersi in
questo senso.
Noi non abbiamo voluto aggiungere attraverso quale strumento
pervenire al sostegno finanziario alle iniziative di cui si occupa
l'ordine del giorno solo per non pregiudicare una soluzione
rispetto ad un'altra; però lei ha perfettamente ragione, esiste
già nel bilancio della Regione e nella legge finanziaria la
relativa norma a supporto, che consente l'attivazione di questi
interventi e che apposta le relative cifre da utilizzare per i
medesimi. Quindi, è da intendersi nel senso indicato
dall'onorevole Capodicasa.
BALDARI Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
BALDARI Signor Presidente, dichiaro il mio voto a favore
dell'ordine del giorno.
MICCICHE' Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
MICCICHE' Signor Presidente, anch'io esprimo il mio voto
favorevole. Però faccio mie le osservazioni dell'onorevole
Capodicasa ed aggiungo che, se c è l impegno da parte del
Presidente della Regione, come recita la parte dispositiva, ci
dovrebbe essere, per le stesse ragioni istituzionali, anche per
gli altri ordini del giorno approvati in questa Assemblea,
l'impegno di spesa per quanto riguarda determinati provvedimenti
con fini contributivi, di tipo istituzionale.
Mi riferisco ai contributi che riguardano associazioni
Emergence : su un preciso ordine del giorno ancora si aspetta
l'attuazione di un provvedimento da parte del Presidente della
Regione. Per tale ragione chiedo al Presidente di vigilare su
questi ordini del giorno.
PRESIDENTE Pongo in votazione l'ordine del giorno numero 290.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Presidenza del presidente Lo Porto
SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA AL
REGOLAMENTO DELL ASSEMBLEA (Doc. I)
PRESIDENTE Si passa al II punto dell ordine del giorno:
Seguito della discussione delle proposte di modifica al
Regolamento dell Assemblea (Doc. I)
Invito i componenti la Commissione per il Regolamento a
prendere posto al banco delle Commissioni.
Ricordo che l esame delle proposte di modifica era stato sospeso
nella seduta numero 159 del 24 settembre 2003.
Si riprende l esame dell emendamento 32.1, a firma
dell'onorevole Capodicasa, in precedenza accantonato.
CAPODICASA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CAPODICASA Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordo che
su questo emendamento la Commissione si era impegnata a presentare
delle modifiche.
PRESIDENTE Comunico che sono stati presentati i seguenti
emendamenti:
dagli onorevoli Cintola e Fleres: emendamento 32.2:
<<All articolo 32, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nelle sedute della Commissione il numero legale è presunto.
Si procede all accertamento, qualora ciò sia chiesto da due
componenti e la Commissione debba procedere a votazione. I
richiedenti non sono considerati presenti agli effetti del computo
del numero legale.>>;
dagli onorevoli Lo Curto e Acierno: subemendamento 32.3
all emendamento 32.2:
Sostituire i richiedenti non sono con le parole i
richiedenti sono..
CAPODICASA Dichiaro di ritirare l emendamento 32.1.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
FLERES Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FLERES Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero
riconoscere la collaborazione e la sinergia che si è venuta a
stabilire tra la maggioranza e l'opposizione, relativamente alla
individuazione di percorsi regolamentari il più possibile
condivisi.
Mi rendo conto che ci sono posizioni non eludibili, non
emendabili, né da parte della maggioranza né da parte della
opposizione, sulle quali sarà poi l'Aula a sciogliere il nodo.
Devo dire, però, che si è registrata una attenzione e una
disponibilità fondate esclusivamente, non sulla difesa ideologica
delle soluzioni individuate, bensì sulla conoscenza delle
procedure regolamentari, sulla esperienza maturata in Aula dai
diversi colleghi nelle fattispecie che abbiamo esaminato.
Relativamente all'emendamento 32.2 il tema che si affronta è
quello del numero legale presunto in Commissione. Quella che si
propone è una soluzione che abbiamo dibattuto più volte e che
consentirà alle Commissioni di operare con maggiore celerità, ma
soprattutto consentirà ai deputati di essere maggiormente
partecipi ai lavori della Commissione, che diventerà il cuore
dell'attività parlamentare.
Abbiamo giustamente voluto garantire il corretto andamento dei
lavori della Commissione nel momento in cui la stessa esprime un
voto e, dunque, abbiamo previsto la possibilità che la verifica
del numero legale possa avvenire su richiesta di due deputati, i
quali non si computano nel numero legale. Questo perché la
maggioranza non vuole esimersi dalla responsabilità di garantire
la governabilità, di garantire un percorso normativo secondo le
indicazioni che essa stessa si è data.
In questo emendamento si equilibrano sostanzialmente due
esigenze: da una parte, quella di dare celerità ai lavori della
Commissione e dare maggiore responsabilità, maggiore ruolo ai
deputati che ne fanno parte; dall'altra la garanzia per
l'opposizione di potere comunque rispettare il ruolo che esercita
e, quindi, ottenere la verifica del numero legale ogni qualvolta
lo riterrà opportuno, senza contribuire alla formazione del
medesimo e mantenendo in capo alla maggioranza la responsabilità
dell'esistenza del numero legale.
PRESIDENTE Onorevole Fleres, mi sembra di capire che sarà
necessaria la presenza di almeno sette deputati.
FLERES Si, signor Presidente.
PRESIDENTE Allora avevo inteso bene. Quindi, nello svolgimento
dei lavori della Commissione cambia poco.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, mi dispiace smentire la
dichiarazione testè fatta dall'onorevole Fleres, ma i gruppi della
Margherita - che fino adesso non mi sembra siano al Governo,
quindi fanno parte delle minoranze, delle opposizioni - non hanno
partecipato a nessuna intesa circa l'approvazione delle proposte
di modifica al Regolamento interno dell'Assemblea regionale.
A noi avrebbe fatto piacere dare un contributo, e credo che
l'abbiamo fatto in Commissione; purtroppo questo si è interrotto
bruscamente nel momento in cui, come spesso accade in questa Aula,
si è proceduto ad approvare in maniera frettolosa articoli su cui
non c'era nessun accordo.
I due gruppi della Margherita sono fermi ad una posizione di
scontro della maggioranza nei confronti dell'opposizione, non di
dialogo. Non siamo a conoscenza di nessuna successiva fase di
questo rapporto; quindi, ci riserviamo di valutare, articolo per
articolo, le proposte che la Commissione proporrà a nome della
maggioranza.
TUMINO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
TUMINO Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell emendamento
32.2 si ripete un problema gravissimo che riguarda anche
l'attività d'Aula, dove è previsto che il numero legale possa
essere chiesto da non meno di cinque deputati. Si è verificato, in
occasione della discussione sul bilancio interno dell'Assemblea,
che in Aula non fossero presenti neppure cinque deputati, ma di
fatto venne approvato ugualmente il bilancio, nonostante qualcuno
dei presenti avesse sollevato la questione della verifica del
numero legale.
Ci troviamo adesso in una situazione analoga: il numero legale è
presunto; quindi, anche se è presente un solo componente, la
Commissione può procedere nei lavori, perché per sollevare il
problema del numero legale occorrono almeno due componenti
presenti.
Ritengo che ciò sia dannoso per il funzionamento di qualunque
organo. Pertanto, sarebbe opportuno mantenere un limite di
presenze per la validità delle sedute in Commissione.
PRESIDENTE Onorevole Tumino, è evidente che quando il numero
legale è presunto si può procedere anche con un solo componente, a
parte che ciò sarebbe assolutamente impossibile perché almeno il
Presidente deve essere presente. Si va avanti fino alle votazioni,
perché il meccanismo della votazione rimane inalterato, ed è
quello il momento in cui si può chiedere la verifica del numero
legale.
TUMINO Signor Presidente, consideriamo l ipotesi di una seduta
di Commissione dove sono presenti solo il Presidente e un
deputato. Il Presidente apre la seduta e va avanti; il deputato
non è in condizione di chiedere la verifica del numero legale
perché occorrono almeno due richiedenti, però può avere anche
l'esigenza di interrompere la seduta. Allo stesso modo avviene in
Aula quando sono presenti meno di cinque deputati e non è
possibile chiedere la verifica del numero legale.
Ritengo che questa anomalia vada corretta in modo democratico,
per esempio stabilendo che il numero legale venga considerato tale
in presenza di almeno tre deputati, e la richiesta di verifica del
numero legale possa essere fatta da due deputati. Allora, in
questo caso, ci sarebbero le presenze necessarie per potere
proseguire i lavori. Così come quando in Aula sono presenti meno
di cinque deputati, secondo me, non si dovrebbe lavorare.
Il numero legale, a mio parere, deve non essere presunto perché
deve essere consentita, in qualsiasi momento, la verifica del
numero legale stesso. C'è un errore di fondo, e occorre valutare
l'opportunità di correggerlo, in questo momento per quel che
concerne le sedute di Commissione, successivamente anche in
riferimento all'attività d Aula.
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, onorevoli colleghi, la
riformulazione dell'emendamento sostitutivo 32.2, secondo me, non
è corretta. E anomalo e contraddittorio pensare che chi chiede la
verifica del numero legale non debba essere computato ai fini del
numero legale stesso. Di norma, in tutti i regolamenti
assembleari, quando si avanza la richiesta di verifica del numero
legale, i richiedenti devono essere obbligatoriamente computati;
diversamente si da titolo a costoro di chiedere una verifica alla
quale, però, loro non partecipano.
E necessario prevedere che i due componenti - che sono il
numero minimo per chiedere la verifica del numero legale - devono
essere computati ai fini del numero legale stesso, altrimenti
risulta del tutto inutile prevedere tale verifica.
Se questo è il frutto della mediazione che ci ha comunicato il
vicepresidente Fleres circa gli accordi intercorsi tra maggioranza
ed opposizione per la riforma del Regolamento, tanto vale
mantenere il nostro Regolamento nella sua attuale stesura, a meno
che non si preveda nella riscrittura che i due componenti sono
computati ai fini del numero legale.
CAPODICASA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CAPODICASA Signor Presidente, onorevoli colleghi, a proposito
degli accordi tra maggioranza ed opposizione di cui parlava
l'onorevole Fleres, è bene precisare che non è intervenuto alcun
accordo di carattere globale. Ci sono diversi punti che non ci
vedono concordi, ma l'onorevole Fleres parlava di una
disponibilità da parte di alcuni deputati dell'opposizione ad un
dialogo sulla materia, cosa che mi pare del tutto ovvia e
naturale.
Il nostro Gruppo è rimasto attestato sull'esito dei lavori della
Commissione, salvo qualche marginale argomento che abbiamo
sottolineato attraverso i nostri emendamenti; quindi, di volta in
volta, dichiareremo, come mi pare sia giusto fare, il nostro
accordo o il nostro dissenso.
Nel caso specifico, c'è un emendamento a mia firma all
articolo 4 del testo esitato dalla Commissione (secondo il quale
il numero legale in Commissione è presunto), e, precisamente,
l emendamento 32.1 che prevede una ipotesi di verifica del numero
legale su richiesta di almeno un componente della Commissione.
Mi è stato obiettato dai colleghi della maggioranza che c era un
orientamento diverso, volto ad irrigidire la norma. L onorevole
Acierno sa bene che attualmente il numero legale in Commissione
non è presunto: è il funzionario della Commissione che verifica,
senza che ci sia alcun parlamentare a richiederlo, l esistenza del
numero legale per poter procedere, non solo al momento della
votazione, ma anche per aprire la seduta o per procedere ad una
discussione generale.
Adesso si dice che il numero legale è presunto, quindi si può
lavorare in Commissione con un numero di deputati inferiore al
numero legale, come del resto avviene in Aula. Non esiste
Parlamento al mondo dove il numero legale non sia presunto perché,
altrimenti, si assisterebbe alla paralisi dei Parlamenti.
Successivamente, è diritto delle opposizioni chiedere la verifica
del numero legale, ed allora scatta il meccanismo regolamentare.
Pertanto, modificando il sistema vigente e introducendo il
numero legale presunto, dobbiamo prevederne anche il meccanismo di
verifica.
Sono contrario all introduzione di un sistema di verifica che
preveda il computo dei deputati proponenti. In una Commissione
parlamentare composta da quaranta deputati, come previsto al
Parlamento nazionale, il fatto che due deputati possano chiedere
la verifica del numero legale non muta di molto le grandezze.
Tuttavia, se due deputati, in una Commissione di tredici
componenti, chiedono la verifica del numero legale e vengono
computati, ciò equivale a dire - onorevole Acierno - che lei
dispensa la maggioranza dall'essere presente in Commissione.
Se c'è un aspetto che mi pare sia largamente condiviso in questo
passaggio d'Aula, è la necessità di imporre la presenza dei
parlamentari ai lavori di Commissione. Se noi invece decidiamo
diversamente perché tanto ci sono quelli dell'opposizione che
sono obbligati ad essere presenti perché, se non sono presenti, la
maggioranza con due deputati si fa le leggi , ecco che li
dispensiamo dall'essere presenti.
Ritengo allora che sia una posizione equilibrata quella che
abbiamo previsto: in primo luogo, perché un solo parlamentare non
può chiedere la verifica; in secondo luogo, perchè questo non si
traduca in un vantaggio per la maggioranza che invece è tenuta ad
essere presente al momento della votazione.
E' un vantaggio perché bastano cinque deputati della maggioranza
per fare una legge, nel caso in cui i due richiedenti vengano
computati ai fini del numero legale. Onorevole Acierno, lei che si
è battuto insieme all'onorevole Cintola contro l'assenteismo in
Aula e in Commissione, non può introdurre meccanismi che
favoriscono l'assenteismo, ancorché un assenteismo di
maggioranza.
ACIERNO Io non ho mai favorito simili meccanismi.
CAPODICASA Credo che quando si garantisce il numero legale
presunto, e quindi si può procedere nei lavori di Commissione fino
a quanto non venga richiesta una verifica - e come lei sa ciò non
può intervenire speciosamente siano garantiti entrambi i punti.
CINTOLA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CINTOLA Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sarei
intervenuto, ma intendo suggellare con il mio intervento la
posizione espressa dall'onorevole Capodicasa.
Questa maggioranza è, allo stato, maggioranza. Se questa o
un'altra maggioranza - che possa subentrare all attuale fra dieci
o quindici anni - pensa di introdurre la presunzione dei numeri
necessari per la maggioranza sia in Aula che in Commissione, noi
non ci stiamo più.
Questo salvaguarda anche chi può essere maggioranza e in quel
momento maggioranza non è in Commissione: due componenti della
maggioranza possono interrompere un discorso avviato
dall opposizione che è presente perché quel numero legale presunto
non stravolge l'idea, il progetto, il disegno di legge, il parere
che la maggioranza ha fornito. Nello stesso tempo, il fatto che
noi presumiamo il numero legale, però non diamo la patente di
deputato a chi si assenta senza giustificazione alcuna sia in
Commissione che in Aula, è una conferma della volontà che questa
Presidenza ha già ampiamente illustrato alla stampa come volontà
personale, per dare maggiore impulso alle presenze in Aula, in
modo che ciascun deputato svolga fino in fondo il proprio ruolo,
il proprio potere-dovere nei confronti dei siciliani.
Non c'è accordo né con una singola forza dell opposizione né con
le opposizioni; ci sono stati incontri informali: tant è vero che
su un emendamento come questo che poteva sembrare frutto di una
intesa, anche occasionale, noi stiamo perdendo un'ora di tempo per
dire delle ovvietà.
E' ovvio che il numero legale presunto favorisce chi vuole
lavorare, però è altrettanto ovvio ed importante che per una
minoranza ci sia il rispetto della legalità dei numeri e per una
maggioranza ci sia il dovere di essere presente. Se così non è,
ritengo giusto che non vada avanti l iter dei procedimenti
legislativi, e che questo accada per la responsabilità forte di
chi si assenta senza una dovuta e certa volontà di farlo avendo il
dovere - quello che l'onorevole Acierno ha sempre avuto di
essere presente. Non si può agire in termini drastici e tali da
dover dire: "basta che si presuma il numero legale, io vado avanti
ugualmente, talché il numero della maggioranza è sempre maggiore
di quello della minoranza". Non è così: come maggioranza abbiamo
il dovere di essere presenti.
E se poi ci dovesse essere la responsabilità di chi chiede la
verifica del numero legale per bloccare una legge? Sì, questo ha
senso può anche essere un senso negativo - in Aula, dove viene
rappresentato con i numeri perché c'è da raggiungere la
maggioranza di 46 deputati, un numero grande che ci porta però ad
una legge, non ci porta a dare un parere su un disegno di legge.
Cosa ben diversa, perché lì siamo in una fase istruttoria, mentre
qui siamo in fase legislativa.
Quindi, voler fare riferimento ai numeri che vengono computati
in Aula per raggiungere la maggioranza ha senso perché siamo in
sede legislativa. Lì, nelle Commissioni ne ha meno. Venire poi qui
in Aula o in Commissione a fare i 'Pierini' della classe, o a
fare i 'bastian contrari' a tutti i costi, non serve né alla
maggioranza né all'opposizione. Non serve alla Sicilia
Dire che il numero legale è presunto è segno di responsabilità.
Dire che due bastino per bloccare la votazione di un articolo o di
un parere è giusto che sia così, come è giusto non computarli
perché se c'è la maggioranza questa deve far valere la sua
presenza, i suoi numeri e la sua volontà di andare avanti, al
servizio e della maggioranza e degli interessi della Sicilia.
C'è un articolo che non contiene niente di nuovo, perché so
della volontà della Presidenza di questa Assemblea che non solo se
l'è posta come idea cardine, ma oggi la vuole far diventare idea
fattiva e amministrativamente valida per l'Assemblea: stabilire,
in Consiglio di Presidenza, che il deputato assente abbia una
penalità nella diaria, abbia a doverne subire un costo personale.
Noi abbiamo il dovere di essere presenti sia in Aula che in
Commissione, di fare il nostro dovere nei confronti della Sicilia
e dei siciliani. Questo non è frutto di inciuci, è frutto di una
valutazione serena, che dà ad ognuno lo spazio necessario, che non
strozza il dibattito, che non impone volontà, che fa diventare
regolamento per tutti, maggioranza ed opposizione, una idea valida
che andiamo a votare.
Gli stessi colleghi dei DS non sono presenti in due in ogni
Commissione, per cui non c'è neppure la volontà di un partito
maggiormente rappresentativo dal punto di vista numerico che possa
avere detto: "dato che siamo in due, quando vogliamo blocchiamo
tutto".
Ecco perché ritengo giusto l'articolo, ritengo giusta
l'impostazione che abbiamo dato e giusto altresì passare al voto
per chiudere la questione in quanto, anche nelle argomentazioni
che ho posto a base di questo mio intervento, non ho voluto
disconoscere la impostazione dell'onorevole Acierno basata su
alcuni criteri, che sono pure validi. Ma, alla fine, di fronte al
fatto che dobbiamo dimostrare che il consenso popolare ci é stato
dato per rappresentarlo in ogni maniera, abbiamo il dovere insieme
di sapere che dobbiamo rappresentarlo con le presenze sia in
Commissione che in Aula e con il dovere stesso, onorevole Acierno,
dato che ne abbiamo discusso insieme già da due anni, che siano
penalizzati coloro i quali non si presentano né in Aula né in
Commissione.
Se c'é da penalizzare qualcuno - continuo a non avere peli
sulla lingua - penalizzerei ancora una volta questo Governo,
completamente assente da un dibattito al quale pare non sia
interessato, come se i componenti non fossero dei deputati e
come se non potessero tornare a continuare la nostra battaglia,
nella speranza che un altro Governo, quantomeno, ci degni della
sua presenza in un contesto così importante, qual é quello del
Regolamento.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, vorrei precisare che gli
argomenti sottoposti all'Aula sono tutti puntuali e validi,
tranne dovere dimenticare o dovere negare, onorevole Acierno,
che qualche passo in avanti si sta facendo, rispetto al testo
originario. Infatti, fino ad ora, le commissioni non hanno avuto
il dovere di verificare il numero legale; quello é scontato. In
ogni Assemblea democratica il numero legale va verificato.
Nel vecchio Regolamento, all'articolo 32, c'é di più, anzi di
peggio: vi é una norma che impone al Presidente di verificare la
presenza di almeno cinque componenti; diversamente, non può
aprire la seduta. Altro che numero legale
L avere già introdotto il principio che il numero legale é
presunto - salvo una misura di tutela da parte di chi ritiene di
eccepire una manovra o un'altra ci pone dinanzi ad un
compromesso che un'Aula, in materia regolamentare, fatalmente, é
tenuta a compiere.
Mi permetto però di obiettare che il compromesso lo capisco -
considerato che si tratta di un'Aula che rappresenta tutte le
parti politiche - e, alla fine, lo condivido, ma con una
correzione, se me lo consentite, perché non mi suona bene,
onorevole Cintola, il suo emendamento laddove è scritto: "i
richiedenti - cioè coloro che lo dicono materialmente in un
consesso istituzionale - non sono considerati presenti". Semmai
si potrebbe dire: "non sono considerati presenti agli effetti
del computo". Se hanno chiesto, sono presenti.
Propongo di riformulare l emendamento 32.2, secondo comma,
ultimo periodo, nel modo seguente: "I richiedenti non sono
computati agli effetti del numero legale".
Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.
CINTOLA Va bene, signor Presidente.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, le parole
dell'onorevole Capodicasa hanno confermato che si é verificato,
ritengo, un grave torto politico-istituzionale nei confronti di
una forza politica e parlamentare dell Assemblea regionale. Il
nostro senso di responsabilità, però, ci porta ad andare oltre
e, così come detto nel mio primo intervento, di valutare
serenamente - e non pregiudizialmente rispetto al fatto
verificatosi nelle scorse ore - il contenuto delle proposte che
ci vengono sottoposte.
Per questo motivo intervengo, a nome del mio Gruppo politico,
per dichiararmi favorevole a questo emendamento poiché ritengo
che finalmente si possa dare una svolta ai lavori delle
commissioni. L esperienza anche di neoparlamentare, infatti, mi
porta a vivere momenti di frustrazione nella ricerca - anche
telefonica - del singolo deputato, per poter iniziare la
discussione su alcuni argomenti di particolare rilievo, non
potendo procedere nei lavori solo per mancanza del presunto
numero legale.
Credo si sia trovata una soluzione equilibrata e dichiaro
pertanto il voto favorevole mio e del Gruppo da me
rappresentato.
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei
intervenire a termini di Regolamento, avendo presentato il
subemendamento; vorrei però riprendere il suo intervento, perché
come lei sa, signor Presidente, sono sempre molto attento - in
positivo e in negativo - a ciò che viene detto dalla Presidenza.
Siamo partiti dall'emendamento 32.1, dell onorevole
Capodicasa, che aggiungeva all'emendamento all'articolo 4: fino
a quando un suo componente non ne richieda la verifica . Questo
emendamento è stato riscritto con l emendamento sostitutivo
32.2, dell onorevole Cintola, che al comma 1 dell'articolo 32
prevede che nelle sedute della Commissione il numero legale è
presunto .
Lei ha fatto notare, giustamente, che è stato già compiuto un
passo avanti rispetto a quanto previsto dal nostro Regolamento
ed io come componente della Commissione Regolamento ne sono
consapevole. Se lei, signor Presidente, legge il testo
licenziato per l'Aula dalla Commissione Regolamento troverà che
già la stessa aveva scritto nel nuovo testo: nelle sedute di
ciascuna commissione il numero legale è presunto ; quindi non
c'è nessun sostegno, nessuna novità nella riformulazione
dell'emendamento 32.1.
E' una ripetizione rispetto a quanto la Commissione in due
anni aveva già prodotto. Dico ciò perché, per quanto riguarda la
parte afferente ai lavori della Commissione, tutti abbiamo
cercato di trovare il sistema per rendere funzionale il lavoro
delle commissioni legislative. Come lei ha giustamente ricordato
citando l'attuale articolo 32, non è possibile neanche iniziare
la seduta, cioè non si può neppure procedere alla lettura del
verbale se non vi è la presenza di almeno cinque componenti.
Tutto ciò - considerata l esperienza che ho maturato negli
ultimi due anni - ha fatto sì che quasi quotidianamente
aggirassimo la norma (ma non è un buon esercizio da parte del
legislatore) utilizzando l'Ufficio di Presidenza per svolgere le
audizioni: cosa ridicola perché, come ricordava l'onorevole
Capodicasa, neppure al Parlamento nazionale, dove le commissioni
sono composte da più di quaranta componenti, il numero legale è
sempre presunto e si procede a lavorare sulle discussioni
generali, sulle audizioni, sull'esame degli emendamenti da parte
del relatore senza che ci sia bisogno di una verifica del numero
legale. Verifica che in Commissione, così come in Aula, avviene
al momento di votazioni qualificate.
Rispetto all'emendamento e alla sua riscrittura, ho posto una
questione di rispetto delle norme e credo che il Regolamento
debba sempre prescindere dalla politica perchè oggi c'è una
maggioranza ma domani potrebbe essercene un'altra; quindi i
regolamenti sono a salvaguardia dell'attività legislativa di
questo Parlamento.
Quando affronto il tema della non computabilità di chi chiede
il numero legale, pongo una questione: quando in quest'Aula
viene chiesta la verifica del numero legale, il richiedente
viene computato o no ai fini del numero legale? Certamente sì,
viene computato, ma ancor di più, signor Presidente, nel momento
in cui in una commissione viene chiesta la verifica del numero
legale da due componenti, chi dice che debbano essere di
opposizione? Non deve essere così per quanto mi riguarda, per il
lavoro che ho svolto fino ad oggi in seno alla Commissione
Regolamento. Non deve essere il Regolamento della maggioranza di
centrodestra, ma il Regolamento dell'Assemblea regionale
siciliana.
Oggi, quindi, due componenti di commissione posso essere
trasversali, possono essere uno di centrodestra ed uno di
centrosinistra; due componenti possono essere solo di
maggioranza, signor Presidente. Ed io vorrei chiedere: secondo
quale ragionamento logico diamo modo a due componenti di fermare
i lavori di una commissione legislativa?
Ma le dirò di più, visto e considerato che l'onorevole
Cintola ha firmato un emendamento che sostiene le tesi
dell'onorevole Capodicasa. Vorrei ricordare all'onorevole
Capodicasa che quando un lavoratore sciopera per esercitare il
suo sacrosanto diritto di rinunciare allo stipendio di quella
giornata lavorativa, non utilizza lo strumento dello sciopero
dicendo: ho diritto di scioperare e quindi mi dovete anche
pagare. Allora, chi vuole esercitare il diritto di verificare il
numero legale deve essere computato ai fini del numero legale
Altrimenti, signor Presidente, questa riscrittura, per la parte
che concerne la verifica del numero legale, diventa una vera e
propria farsa alla quale, personalmente, per il lavoro svolto in
questi ultimi due anni e mezzo, non intendo partecipare.
PRESIDENTE Pongo in votazione il subemendamento 32.3.
TUMINO Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
TUMINO Signor Presidente, onorevoli colleghi, considero
validissima l affermazione dell onorevole Acierno, ma in un
contesto più generale. Infatti non è possibile pensare che la
seduta sia valida qualunque sia il numero, anzi non è possibile
che la validità sia presunta e poi considerare i due deputati
che, eventualmente, chiedono la verifica del numero legale come
non facenti parte ai fini della stessa verifica. Considero ho
detto poc anzi, e lo ripeto a lei ed alla Commissione
necessario prevedere un numero di presenze, per quanto piccolo
esso sia, per dichiarare valida la seduta della Commissione.
Considero, altresì, importante prevedere anche il numero di tre
componenti e, per rendere valida la seduta, che il numero legale
sia richiesto da almeno due dei componenti presenti in quel
determinato momento.
Ma ciò presuppone che sia fissato un numero minimo per
considerare valida la seduta.
PRESIDENTE Pongo in votazione il subemendamento 32.3.
Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l emendamento 32.2, a firma dell onorevole
Cintola, come in precedenza riformulato. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E approvato)
L emendamento 32.1 è ritirato.
L Assemblea ne prende atto.
PRESIDENTE Si passa all articolo 5, in precedenza
accantonato.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all' articolo 6, in precedenza accantonato, con
l emendamento interamente sostitutivo 64 bis.1 dell onorevole
Fleres ed il subemendamento 64 bis.3 degli onorevoli Cintola e
Fleres.
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, vorrei farle notare che
l'approvazione dell'articolo 5, così come proposto dal testo
della Commissione, è superato da quanto abbiamo appena
approvato. Infatti, se il numero legale è presunto, non c'è
nessun motivo di inserire nel Regolamento che la seduta dopo
un'ora che non è stata aperta , vuol dire che non c'è neanche
il Presidente.
FLERES Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FLERES Signor Presidente, bisogna essere più attenti e più
cauti quando si esprimono opinioni, soprattutto bisogna
conoscere bene gli argomenti di cui si parla.
Chi lo dice, onorevole Acierno, che una seduta non è
dichiarata aperta solo perché manca il numero legale? Può
mancare l'assessore, può non essere presente uno dei presidenti
e quindi può essere presente la maggioranza della Commissione e
non uno dei presidenti.
Onorevole Acierno, lei ha perso l opportunità di tacere
dimostrando all'Aula che è opportuno documentarsi meglio sulle
cose che si dicono. Ma siccome lei non ascolta i deputati più
anziani, che magari hanno maggiore esperienza e maggiore
tolleranza rispetto alle posizioni che vengono assunte, insiste
e continua a fare osservazioni che servono non a consentire un
andamento armonico della seduta, così come abbiamo tentato di
costruire, ma soltanto ad inserire elementi di protagonismo.
Vuol dire che la prossima volta nel Regolamento dedicheremo
un'ora agli show dell'onorevole Acierno.
Signor Presidente, procediamo con l esame degli altri
articoli, visto che l'articolo 5 è già stato votato.
PRESIDENTE In ogni caso, onorevole Acierno, assicuro che,
in sede di coordinamento, si può effettuare qualche correzione.
CAPODICASA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CAPODICASA Signor Presidente, con questo emendamento
dell'onorevole Fleres, che credo poi sia stato fatto proprio da
altri parlamentari, si amplia la fattispecie legislativa per
quanto concerne la sede redigente da attribuire alla commissione
di merito.
Il Presidente sa, come anche i colleghi, che il testo esitato
dalla Commissione prevedeva che questa procedura fosse adottata
solo per la redazione dei testi unici, essendo materia assai
delicata e complessa, con un tasso di contenuto tecnico-
giuridico molto alto e quindi da trattare con la dovuta
attenzione.
L'onorevole Fleres estende questa procedura ai disegni di
legge ordinari, fatta eccezione per quelli in materia
elettorale, in materia statutaria, per le leggi finanziarie e
di bilancio.
Signor Presidente, questa procedura potrebbe far sorgere
obiezioni laddove non ci fosse una norma di salvaguardia che
preveda - io parlo del testo esitato dalla Commissione che un
ventesimo dei componenti dell'Assemblea o un terzo dei
componenti della Commissione ne chiedano il ritorno alla
procedura ordinaria.
Il lavoro svolto in Commissione a tale proposito - il
Presidente lo ricorderà - è stato molto approfondito e devo dire
che la Commissione ha trattato l'argomento con moltissima
prudenza, in quanto si tratta di uno strumento delicato che
richiede norme di garanzia e di riequilibrio che la Commissione
stessa aveva individuato nel numero di parlamentari che possono
richiedere la procedura ordinaria: un ventesimo dei deputati
presenti in quest'Aula e un terzo dei deputati presenti in
Commissione.
Io sarei d'accordo - e parlo anche a nome del mio Gruppo
all estensione della procedura dei disegni di legge ordinaria,
fatta eccezione per quelli in materia statutaria, elettorale,
eccetera, ma non a questa estensione con il contemporaneo
aumento del numero dei parlamentari che possono richiedere la
procedura ordinaria. Ovviamente parliamo in linea generale,
perchè capisco bene che le opposizioni avranno, comunque, sempre
in quest'Aula una presenza numerica tale da potere richiedere la
procedura ordinaria, ma non vedevamo e non vedo l'esigenza di
aumentare il numero dei richiedenti come previsto
dall'emendamento dell'onorevole Cintola.
In ogni caso noi voteremo contro tale aumento. Se la
maggioranza dell'Assemblea non riterrà di dover accettare questa
nostra obiezione, ne prenderemo atto, considerato che comunque
la norma garantisce la richiesta di procedura ordinaria da
parte di nove parlamentari in Aula o di cinque parlamentari
della Commissione.
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, su questo emendamento dell
onorevole Fleres c'è una contraddizione in essere espressa tra
il comma 1 e il comma 2. La sede redigente che noi stiamo
tentando di introdurre è sicuramente un elemento innovativo nel
Regolamento di questa Assemblea, ma, spesso e volentieri, nei
dibattiti che si sono susseguiti in Commissione è stato eccepito
dai gruppi del centrosinistra che è, tutto sommato, contestabile
l'idea che davanti ad una limitata produzione legislativa
dell'Aula si tentassero meccanismi di accelerazione del processo
legislativo delle commissioni. Su questo c'è stato un ampio
dibattito.
Secondo il mio punto di vista, alla base di una sede
redigente occorre che il Presidente dell'Assemblea acquisisca
prioritariamente l'accordo di tutti i gruppi, tant'è che nella
formulazione di questo emendamento è prevista anche
l'integrazione delle commissioni legislative da parte dei
componenti dei gruppi che in quella commissione potrebbero non
essere rappresentati.
Prevediamo anche, in questo emendamento, un meccanismo che
può in qualunque momento, prima del voto finale dell'Aula,
interrompere il procedimento della sede redigente e ridare la
normalità dell' iter legislativo alla legge in essere.
Pongo solo una questione; potrebbe essere pure una semplice
riformulazione, non deve essere, con tutto il rispetto per il
Presidente e per i suoi Vicepresidenti, un'iniziativa propria
del Presidente. Secondo me, la sede redigente deve essere
accolta dal Presidente su richiesta unanime dei presidenti dei
Gruppi parlamentari, cioè quanto, più o meno, previsto dal comma
2 di questo emendamento, perché diventerebbe complicato per il
Presidente dell'Assemblea, che ha sentito i suoi Vicepresidenti,
assegnare una sede redigente e poi sentirsi dire da tre gruppi
parlamentari che non ne vogliono sentire parlare.
Io ritengo, anche a salvaguardia dell'istituzione del
Presidente dell'Assemblea, che la sede redigente sia importante
e che il Presidente debba avere il potere di assegnarla quando
c'è l'unanimità sulla richiesta della sede redigente da parte
dei gruppi.
PRESIDENTE Questa mi sembra un'osservazione abbastanza
ragionevole. A questo punto vorrei chiedere alla Commissione, e
per essa all'onorevole Fleres che è stato il promotore di una
riunione informale che so essersi svolta oggi, se queste
osservazioni sono state poste.
ACIERNO Da me sì
PRESIDENTE Quindi si è arrivati in Aula con un testo che è
di maggioranza, non di unanimità.
FLERES Sì.
PRESIDENTE Ho capito, possiamo andare avanti, però ritengo
che il Presidente abbia il pieno diritto di contribuire
all'elaborazione di un testo il più possibile valido.
L'onorevole Acierno sostiene un argomento che ha un suo
fondamento: non affidare solamente al Presidente ed ai
VicePresidenti la decisione che la materia vada in sede
redigente, perché, giustamente, a parte che ci sono 90 colleghi
che potrebbero
CINTOLA C'è un subemendamento.
PRESIDENTE No, questo riguarda un altro argomento,
onorevole Cintola, mi segua un momento, perchè non cambierebbe
niente: l'onorevole Acierno in fondo propone l attribuzione
all'unanimità o, se preferite, a livello di Commissioni
legislative, a livello di Camera dei Deputati in sede
deliberante è prevista l'unanimità, per cui non è
antidemocratica l'idea. Però si può anche dissentire, si crei
però un margine: i due terzi, i tre quarti, quello che vogliamo,
ma che ci sia bisogno di investire l'Aula di questa importante
decisione, per evitare il pericolo che il Presidente decida,
sentiti i Vicepresidenti, e che poi l'Aula dissente. Questo non
mi sembrerebbe congruo, nè nobile.
FLERES Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FLERES Signor Presidente, vorrei chiarire il senso di
questa parte dell'emendamento: la procedura a cui si fa
riferimento riguarda esclusivamente i testi unici, non
l'individuazione delle altre leggi; per l'individuazione delle
altre leggi la procedura prevede la consultazione della
Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari.
Cosa sono i testi unici rispetto a questa modifica di
Regolamento che stiamo facendo? Sono quei testi che
rappresentano, senza l'immissione di nuova materia, la somma
aritmetica delle norme esistenti. Quindi, stiamo soltanto
dicendo che le Commissioni mettono insieme, fanno la somma delle
disposizioni di legge operanti in un determinato settore e le
rendono organiche.
Quindi non c'è l'espressione di una volontà politica diversa
da quella che sottende all'approvazione della legge nel momento
in cui la legge stessa è approvata. Non c'è una volontà politica
che deve essere attivata da questo punto di vista, dato che non
si introduce nuova materia per espressa previsione del
Regolamento, tant è che in altra parte del Regolamento noi
stiamo dicendo cosa sono i testi unici.
PRESIDENTE Il comma 2 che ruolo avrebbe?
FLERES La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari può individuare, nell'ambito della
programmazione altri disegni di legge da esaminare in sede
redigente.
PRESIDENTE Ma senza precisare con quale criterio:
unanimità, tre quarti, due terzi.
FLERES Signor Presidente, la Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari è disciplinata in altra parte del
Regolamento e si dice in che modo può operare con questo
Regolamento. Quindi, si rifà alla regola generale che
disciplina il comportamento della Conferenza dei Presidenti
dei gruppi parlamentari. Possiamo pure leggerlo, ma come
lei sa, questo Regolamento innova rispetto a prima: prima
era prevista l'unanimità, come lei sa, e nel caso in cui
non si fosse raggiunta l'Aula veniva chiamata a
pronunziarsi; adesso, invece, c'è una procedura leggermente
diversa che non richiede necessariamente l'unanimità.
E dunque, sostanzialmente, mentre per quanto riguarda i
testi unici che riguardano esclusivamente la composizione
di natura tecnica, la ricucitura di natura tecnica di norme
già approvate e vigenti - e quindi senza espressione di
ulteriore volontà politica ma soltanto di natura tecnica -
per i testi che immettono nella legislazione regionale
nuova materia è naturalmente e giustamente previsto un
passaggio di natura politica che è la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari, il cui funzionamento è
disciplinato in altra parte del Regolamento.
PRESIDENTE Comunico che è stato presentato dagli
onorevoli Ortisi ed altri il subemendamento 64 bis.4,
soppressivo del comma 2 dell emendamento 64 bis.1.
LIOTTA Chiedo di parlare per illustrarlo.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
LIOTTA Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho
ascoltato con molta attenzione le argomentazioni che
l'onorevole Fleres fa a sostegno dell emendamento a sua
firma che devo dire, peraltro, nell'impianto generale,
condivido perché mi pare che intervenga sulla materia con
una organicità apprezzabile, fatte salve alcune ineleganze
che avverto e altre cose che, invece, sono condivisibili
riguardante la individuazione, la definizione dei testi
unici. La ratio di tutto questo impianto sarebbe quella di
affidare a una sede redigente la redazione, appunto, di
testi unici che sarebbero il collage, il coordinamento di
testi già esistenti e non di modificazioni innovative di
materie complesse e organiche.
Se è questa la ratio, io la condivido e comprendo
anche, nella sua ineleganza - mi perdoni onorevole Fleres -
il meccanismo studiato per la proporzionalità del voto
all'interno della Commissione. Altri meccanismi, forse,
possono essere proposti o studiati; tuttavia, mi rendo
conto che c'è una esigenza di rappresentare, nella sede
redigente, i rapporti tra gruppi, maggioranza e opposizione
all'interno dell'Aula.
E fin qui mi convince. E', invece, il comma 2 che non
mi convince, ed è per questa ragione che sono firmatario di
un subemendamento che tende a sopprimerlo. Perché il comma
2, onorevole Fleres, non si limita semplicemente ad
attribuire alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari la possibilità di assegnare la sede redigente
al altri disegni di legge (al di fuori di quelli esclusi
esplicitamente), ma scardina nella maniera più totale
l'impianto complessivo del suo emendamento che, peraltro,
potrebbe essere condivisibile, tolto questo comma.
Perché dico che scardina tutto l'impianto complessivo?
Perché anche quella ineleganza cui ho fatto riferimento
quando ho parlato dell esigenza di rispettare le
proporzioni nella composizione parlamentare in Aula, nel
momento in cui l iter del disegno di legge avviene in sede
redigente che ciò non significhi limitarsi a fare il
collage di norme esistenti, ma entrare nel merito di
materie innovative, così come ovviamente un qualsiasi
disegno di legge ordinario deve fare. A quel punto, quel
meccanismo non mi sembra più sufficiente per rappresentare
l'Aula; non è vero, infatti, che ogni qualvolta si affronta
in Aula una materia innovativa e non un coordinamento di
norme esistenti, singoli parlamentari possono essere
surrogabili e sostituibili così come avviene, invece, in
sede redigente con il meccanismo della rappresentanza
proporzionale del voto.
Non è possibile attribuire, attraverso il comma 2, alla
tipologia di disegni di legge ordinari la sede redigente,
che, invece, condivido perfettamente per quanto riguarda i
Testi Unici, perché nei disegni di legge ordinari ciascun
parlamentare in Aula, trattandosi di materia nuova e non di
coordinamento, così come ha individuato l'onorevole Fleres
nel suo emendamento, ha il diritto, per esempio, di
esprimersi in dissenso, e questo ovviamente è riservato
anche alla fase successiva dell esame dell articolato e del
voto finale.
Comprendo bene l'osservazione che ha già in animo
l'onorevole Fleres, comprendo bene che il dissenso può
essere manifestato in Aula sia per quanto riguarda la
votazione dei singoli articoli sia per la votazione finale
del disegno di legge. Tuttavia, è sottratta una facoltà:
la modifica in Aula. Al deputato viene, comunque,
sottratta, al di là della sua dichiarazione di voto e della
possibilità che gli rimane di votare o non votare
quell'articolo, che pure il suo Gruppo in rappresentanza ha
votato in Commissione redigente, di modificare quel testo
che è innovativo. Comprendo benissimo che ciò in sede di
redazione di un Testo Unico, così come lo intende
l'onorevole Fleres, può essere irrilevante, ma in sede di
articolazione di una legge innovativa - a mio avviso - non
è affatto irrilevante.
E questa la ragione per cui ho presentato un
subemendamento al comma 2 dell'emendamento Fleres, ed
invito tutti i colleghi a prendere in seria considerazione
quanto ho appena detto. Tutto l'impianto dell'emendamento
64 bis.1 si regge, ha una sua logica, ha una sua ratio
purché si elimini il comma 2. L introduzione del comma 2
nel nostro Regolamento rappresenterebbe una stortura che
potrebbe produrre guai seri in futuro.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, in riferimento a quanto
detto dall'onorevole Fleres sul rinvio alla disciplina
della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari,
ribadisco, senza timore di sposare una causa anziché
un'altra ma nell intenzione di dare un contributo positivo,
che il richiamo alla regola che disciplina la Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non è congruo.
Infatti, se si attribuisce la sede redigente ad un
provvedimento ordinario, e non soltanto ai Testi Unici o si
dà l'unanimità dei consensi o si rischia che l'Aula, alla
fine, eccepisca che la redigente sia stata arbitraria.
Questa è la mia opinione ma, ripeto, è l'opinione di un
deputato non del Presidente.
FLERES Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FLERES Signor Presidente, su questo argomento si può
pure decidere. Desidero esprimere il percorso logico
attraverso il quale si è pervenuti a questa stesura anche
per rasserenare l'onorevole Liotta.
Lei sa, onorevole Liotta, che io in quest Aula sono
stato opposizione e sono stato maggioranza, sono stato
Governo e ho avuto l'onore - e ho l'onore - di presiedere,
talvolta, le sedute, dunque per mia formazione mentale
tento di mettermi nei panni di tutte le espressioni
politiche di maggioranza e di opposizione, di tutte le
funzioni di Governo e di Aula.
Perché siamo arrivati a questa determinazione e perché
abbiamo scritto il comma 2? Intanto, noi pensavamo alle
leggine , non certo a provvedimenti complessi. Pensavamo a
quelle leggi di un solo articolo che servono a sbloccare
materie di entità minore. Certo, tutte le leggi hanno pari
dignità, però, non c'è dubbio che alcune affrontano
questioni non di fondamentale importanza, quindi, pensavamo
che questo comma 2 potesse servire a ciò.
Tuttavia, devo dire che mentre lei argomentava in senso
contrario, io mi convincevo sempre più del valore di
questo comma 2 per un motivo semplice, onorevole Lotta:
attualmente nelle Commissioni legislative non sono
rappresentati tutti i Gruppi parlamentari e, dunque, quel
diritto, che lei rivendica giusto, oggi non viene
esercitato in quanto nelle Commissioni parlamentari non
sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari, cosa che
invece accadrebbe con la sede redigente. Infatti, come lei
ha avuto modo di apprezzare, e le sono grato, la sede
redigente vede la presenza di tutti i Gruppi parlamentari.
Inoltre, è pure possibile addivenire alla ipotesi
formulata dal Presidente dell'Assemblea di irrigidire il
percorso in Conferenza dei capigruppo introducendo
l'unanimità. Io non ho nulla in contrario anche perchè,
ripeto, la fattispecie a cui pensavamo quando abbiamo
scritto questo comma, è una fattispecie da ricondurre a
quei provvedimenti di legge di secondaria importanza.
Non credo che sarebbe opportuno utilizzare questo
percorso per un disegno di legge complesso, sicuramente
non si sarebbe potuto utilizzare per il buono scuola o per
la legge 32 o per altre leggi che presentano una
complessità ed una varietà di argomenti di difficile
approccio, pensavamo a materie più semplici.
Per questo, sul piano personale si può pure pensare ad
un subemendamento che preveda eventualmente l'irrigidimento
del percorso in seno alla Conferenza dei capigruppo per
l'attribuzione della sede redigente relativamente alla
fattispecie di cui al comma 2.
Se questo può servire a trovare una soluzione, io sono
sicuramente favorevole.
CINTOLA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CINTOLA Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa
Assemblea in tante occasioni ha ribadito che abbiamo un
esecutivo forte, un Presidente eletto dal popolo,
assessori anch essi espressione di una volontà popolare e
abbiamo detto altresì che il ruolo dell'Assemblea viene
diminuito, o questo molti ritengono.
Io sono tra coloro i quali non l'ha mai ritenuto una
deminutio, non mi piango addosso e mi rendo conto
seriamente che si tratta soltanto di scarsa volontà di
essere presenti in Assemblea sminuendone il ruolo.
La Commissione in sede redigente significherebbe approvare
disegni di leggi di iniziativa parlamentare: se ciò lo
raccordiamo al fatto che questo Regolamento prevede un
terzo del tempo e dei disegni di legge da accordare alle
minoranze, ciò significherà che in sede redigente parte
dei disegni di legge che provengono dalla minoranza saranno
esitati più celermente.
Onorevole Liotta, diamo al Parlamento, non nella sua
unanimità di vertice della Conferenza dei capigruppo, la
possibilità di legiferare in sede di Commissione
redigente; diamo la possibilità all'Assemblea nella sua
interezza, al di là della maggioranza totalitaria o di una
stragrande maggioranza, o maggioranza che dir si voglia, di
far diventare immediatamente legge una volontà del
parlamentare; tentiamo di riequilibrare i poteri tra
l'Esecutivo e l'Assemblea.
Quando noi a questo vogliamo mettere l orpello del voler
essere presenti a tutti i costi, mi fa venire in mente la
famosa battuta del padre di famiglia quando dice: "io non
mi preoccupo che mio figlio perda quando gioca a carte; mi
preoccupo quando lui gioca per recuperare quello che ha
perso".
Da buon deputato che qui dentro trascorre ben
quattordici ore al giorno, che non teme le sanzioni perché
le invoca per gli assenti, il volere richiamare una
unanimità che si vede anche oggi nei banchi di quest Aula,
si vede nella stragrande presenza di deputati che sono
interessati fortemente al dibattito essendo assenti, quando
si parla di unanimità, si parla di singolo deputato. Il
Gruppo Misto rappresentato da un solo deputato potrebbe da
solo essere l'unico a bloccare gli 89 deputati di questa
Assemblea. E' un'assurdità antidemocratica, è da regime
totalitario In democrazia ci muoviamo come se fosse un
regime totalitario, simile al regime fascista
A me pare, signor Presidente, che la Commissione in
sede redigente, intanto per i testi unici non fa che
accorpare leggi che sono state già votate, che sono leggi
della Regione. E ci ritroviamo poi con le leggi omnibus,
con le finanziarie che sono dei governi di centrosinistra o
di centrodestra, con le più disparate norme inserite in
leggi il cui oggetto non ha niente a che fare con quelle
norme.
Sui testi unici, che altro non sono se non
l'accorpamento di norme che l'Assemblea ha già approvato,
dubbi non ce ne sono perché la Commissione in sede
redigente può lavorare: essa, infatti, non fa altro che
dare a tutti i Comuni ed alla Regione la possibilità
effettiva di avere intere materie ricomprese in testi
organici.
Per quelle altre leggi, come le leggi di programma, le
leggi di bilancio, il DPEF, la finanziaria, siccome c'è
sempre in Aula la possibilità, su ogni singolo articolo, di
esprimere la propria valutazione, di costruire maggioranze
trasversali e non, i voti segreti su ogni singolo articolo
e sull'intera materia, allora non si comprende perché un
potere forte che l Assemblea può avere anche nei confronti
dell'Esecutivo che è diventato fortissimo (continuo a
guardare i banchi del Governo e mi rendo conto di quanto
sia diventato forte tale potere). Infatti, l'assenza
dall'Aula non fa altro che dimostrare questo grosso
distacco che c'è tra chi fa parte dell'Esecutivo e chi deve
fare le leggi per l'Esecutivo che è assente.
Per un Esecutivo assente, ci sono molti deputati che
oggi stanno lavorando. Ma allora lavoriamo perché anche noi
abbiamo dei disegni di legge che possono arrivare in Aula e
diventare leggi con una velocità ben diversa da quella che
finora hanno avuto.
Consacriamo allora un nostro potere, un nostro ruolo
che possa far sì che leggi snelle e veloci arrivino a
compimento e diamo quindi all'Assemblea il ruolo che merita
e, cioè, di un Parlamento eletto dal popolo.
Quali sono i pericoli e i rischi? Onorevole Liotta,
onorevole Acierno, ma quali sono i pericoli e i rischi di
una Commissione redigente nella quale tutti i gruppi sono
rappresentati in rapporto al voto popolare e, quindi, anche
in quelle Commissioni c'è la rappresentatività dell'intera
Assemblea?
In quella stessa Commissione redigente può benissimo essere
presente qualsivoglia deputato a fare le proprie
osservazioni; non può votare, ma può parlare, può
discutere, può presentare emendamenti, può legiferare come
se fosse in Aula, garantendo un percorso veloce tale, però,
da poter anticipare, anche, con la nostra volontà, alcune
cose importanti che servono allo sviluppo della Sicilia, a
non deturpare le coste, a fare cose serie, più veloci che
ridanno ruolo a questa Assemblea da lei presieduta, signor
presidente, al di là di unanimismi che sono sciocchi ed
assurdi.
Non é che noi vogliamo coartare le minoranze, vogliamo
procedere regolamentari con una larga maggioranza; senza
la larga maggioranza non si potrà mai votare in Aula il
disegno di legge, preparato in commissione redigente.
Ecco perché a me pare che, al di là delle
preoccupazioni della forma, più che della sostanza, noi
dobbiamo insistere sull'emendamento per dare, forse anche
per certi aspetti per la prima volta, maggiore
consistenza, potestà e ruolo all'Assemblea.
Quell'emendamento, non é stato formulato dall'onorevole
Fleres e dall'onorevole Cintola; perché tutti gli
emendamenti a firma Cintola e Fleres, per essere chiari,
sono dell intera maggioranza, infatti abbiamo firmato solo
noi perché mancava qualche capogruppo, quindi sono pure di
Rotella che li ha votati, non avrà informato l'onorevole
Acierno, pazienza, vuol dire che chiederemo un maggiore
raccordo nei gruppi
Sono di tutti i gruppi della maggioranza: non si
tratta soltanto di Fleres e Cintola, ma sono anche
emendamenti di Alleanza nazionale, Forza Italia, Nuova
Sicilia, Patto per la Sicilia. Tutti i gruppi che
rappresentano la maggioranza.
Anche questo vorrei che suonasse bene all'Aula. Qui non
ci sono due patriarchi o due estensori materiali signor
presidente, c'é la volontà di una maggioranza che vuole
colloquiare con la minoranza.
Non ci chiedete, però un unanimismo perché é di regimi
dittatoriali. Non é democrazia, l'unanimismo, perché
significa che un solo deputato può avere più forza di 89
rappresentanti del popolo.
Preoccupazioni di golpe, qui non ne abbiamo, ci
preoccupiamo delle grandi leggi. In noi c è la volontà di
creare i presupposti maggiori per contare di più, per
rendere maggiori servizi alla Sicilia.
Io non mi soffermerei più un secondo su questo, a dire
che stiamo innovando e che stiamo trovando, noi stessi, le
energie e le forze per sostituirci a chi non sempre fa,
fino in fondo, il proprio dovere.
PRESIDENTE Comunico che è stato presentato
dall onorevole Fleres il subemendamento 64 bis.5:
Al comma 2 dell emendamento 64 bis.1 aggiungere, dopo le
parole Gruppi parlamentari le altre: all unanimità.
CAPODICASA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CAPODICASA Signor presidente, onorevoli colleghi, la
esplicitazione fatta poco fa dall'onorevole Fleres,
firmatario dell'emendamento, circa le ragioni che lo hanno
indotto a proporre la modifica del testo che era stato
esitato dalla Commissione, ampliando la procedura della
sede redigente anche ad altri disegni di legge, mi pare che
dia con maggiore esattezza la dimensione del problema che
abbiamo innanzi.
L'onorevole Fleres ha detto che questo ampliamento,
nella sua idea, voleva intervenire per disciplinare la
trattazione nella Commissione di disegni di legge di
piccola entità.
Non era pensato per disegni di legge complessi; mi pare
del tutto ovvio che esiste già nella norma lo strumento per
bloccarli, da parte dei parlamentari, così come l'onorevole
Cintola ci ricordava proprio in questo istante.
L'esigenza della unanimità della Conferenza dei
capigruppo per autorizzare il Presidente a assegnare in
sede redigente un testo, a mio avviso, ha valore
soprattutto ai fini del risparmio di tempo nella procedura,
perché un'assegnazione in sede redigente di un disegno di
legge complesso che si sa o che è prevedibile che
l'opposizione non consentirà che arrivi al suo sbocco
finale, per ovvie ragioni di merito, ma anche di carattere
politico generale, ritengo possa solamente indurre ad un
dispendio di tempo. Quindi sarebbe opportuno, già nel
disciplinare questa materia, prevedere e porvi qualche
rimedio.
Facciamo un esempio: un disegno di legge - diceva
l'onorevole Fleres - come quello del buono scuola; la
Conferenza dei Capigruppo, anche a maggioranza, può
assegnarlo in sede redigente, ma è del tutto ovvio che
l'opposizione, i cinque deputati della commissione o i nove
dell'Aula ad un certo punto dell'iter procedurale la
bloccheranno e chiederanno la procedura ordinaria. Infatti,
si tratta di una materia che ha valore anche emblematico,
oltreché sostanziale di merito. L'opposizione chiederà che
venga dibattuta in Aula perché c'è una maggiore
trasparenza, perché c'è una ripercussione sugli organi di
stampa e sulla pubblica opinione
Allora, chiedere la preventiva unanimità forse può
evitare che un disegno di legge affidato in sede redigente
non trovi poi a valle il blocco da parte dei parlamentari
che hanno il diritto di farlo. Quindi, si tratta di
risparmiare tempo, perché, altrimenti, a quel punto la
Commissione avrebbe lavorato per settimane e poi, quando
il testo giunge in Aula ci sarebbe sempre qualcuno a dire:
no torniamo all'iter originario , e quindi si tratterebbe
di tornare in Commissione per l'esame ordinario.
A questo punto, avendo chiarito, l'onorevole Fleres,
quali erano le sue intenzioni, sarebbe opportuno correggere
l emendamento perché le due cose si integrino: l'esigenza
posta da alcuni colleghi e - se il Presidente lo ricorda -
noi stessi lo abbiamo individuato in Commissione al punto
che avevamo in quella sede abbiamo escluso che
l'ampliamento per altri disegni di legge ordinari potesse
essere contemperato - con quella tesi che qui l'onorevole
Fleres ha esposto.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, l esame del problema è
stato pressoché concluso, non risolto finché non si voterà:
Comunico che è stato presentato dall onorevole Fleres il
subemendamento 64 bis.5 che prevede che la Conferenza dei
capigruppo debba decidere all unanimità.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà stato.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, la
prima parte del mio intervento la dedico a questo punto
dell'articolato, perché siamo firmatari di un
subemendamento che ci dichiariamo pronti a ritirare se
viene posto in votazione ed approvato il subemendamento
dell'onorevole Fleres.
Tenete presente che ci sentiamo garantiti da
un'attribuzione del disegno di legge in sede redigente con
l'unanimità dei Capigruppi ; in questo caso siamo pronti a
ritirarlo.
Le chiediamo, comunque, la possibilità di sottoporre
all'attenzione dell'Aula altre considerazioni. L'avere
allargato la possibilità di attribuire questa procedura non
solo ai testi unici, ma anche ai disegni di legge, ritengo
debba far ritornare l'Assemblea a prendere in
considerazione il testo originale licenziato dalla
Commissione, che prevedeva dopo il voto in Commissione, il
voto in Aula articolo per articolo.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FLERES
Signor Presidente, onorevole Fleres, considerato che è
anche lei firmatario dell'emendamento in trattazione, ed
lei è stato a proporre la modifica che qui chiedo di
reintrodurre - ritengo che aver inserito anche la
possibilità di approvare dei disegni di legge, anche
articolati - la possibilità oltre che alla facoltà del
voto finale anche quella della votazione per singolo
articolo.
PRESIDENTE Onorevole Spampinato questa parte non è stata
modificata.
SPAMPINATO Lei col suo emendamento propone la modifica
della proposta della Commissione che prevedeva, invece, la
votazione articolo per articolo e votazione finale..
PRESIDENTE Onorevole Spampinato l'emendamento 64 bis 1
non modifica la procedura di voto, in Aula, dei disegni di
legge e quindi la votazione articolo per articolo permane.
SPAMPINATO Signor Presidente, lei fa riferimento
all'articolo invece di volerlo citare espressamente. Se
questa è l'interpretazione che diamo alla norma siamo su
questo d'accordo. Particolare perplessità invece sorge
rispetto all'ipotesi contenuta al punto 4 dell emendamento
sostitutivo dell emendamento 64 bis.1. Qui sostanzialmente,
signor Presidente, prevediamo un voto plurimo che ritengo
essere sostanzialmente incostituzionale.
PRESIDENTE Onorevole Spampinato, la fine del periodo
del comma 1 dell emendamento in trattazione, riporta:: "la
deliberazione degli articoli riservata all'Assemblea la
votazione finale con sole dichiarazioni di voto a norma
dell articolo 131" ...
SPAMPINATO Signor Presidente, allora si fa riferimento
al procedimento normale, votazione articolo per articolo e
votazione finale del testo del disegno di legge. Questo è
quello che sostanzialmente chiedevamo.
La considerazione che stavo svolgendo era riferita al
comma 4 della proposta di modifica da lei presentata. Il
comma 4 di questo articolo, secondo me, configura un voto
plurimo, quindi una ipotesi incostituzionale, in quanto il
voto di ogni deputato, così come prevede il nostro,
Statuto vale 1 come gli altri 89. Capisco perfettamente le
ragioni della previsione di questo meccanismo ma, ritengo,
in considerazione, ripeto, della incostituzionalità della
previsione del voto plurimo, di ideare un meccanismo
diverso per poter garantire la maggioranza parlamentare
anche all'interno dell'Assemblea. Signor Presidente, è una
mia personale considerazione, perché potrebbe essere
oggetto di impugnativa del Commissario dello Stato. Ritengo
che non esista in nessuna normativa, né regionale né
nazionale che ad un deputato venga attribuito un voto
plurimo. E' una considerazione che pongo alla Presidenza.
E' chiaro che voterò contrario se sarà mantenuta questa
previsione.
PRESIDENTE Onorevole Spampinato, questo è un tema che
ci siamo posti, stiamo confrontandoci con altri parlamenti
regionali, dove questa norma è applicata, nel modo in cui è
indicato nell'emendamento. Diversi parlamenti regionali
come la Liguria, la Toscana e il Veneto già applicano
questa disposizione che non presenta, quindi, elementi di
incostituzionalità.
Sugli atti regolamentari dell'Assemblea regionale
siciliana non può essere attivata la procedura di
costituzionalità, ma ciò vale per gli altri consigli
regionali; tale procedura non è stata attivata perchè non
si intravedono caratteri di incostituzionalità per una
semplice ragione: il diritto di voto, del singolo
parlamentare, viene espresso in Aula. La Commissione in
sede redigente, appunto, predispone un testo, e lo
consegna all'Aula che dovrà votarlo.
Dunque, il diritto di esprimersi, in un senso o
nell'altro, relativamente al disegno di legge, deve
avvenire in Aula. La Commissione non lede nessun
diritto, ma predispone esclusivamente un testo che poi
l'Aula approverà o meno.
Onorevoli colleghi, non essendoci altri iscritti a
parlare, pongo in votazione il subemendamento 64 bis.5.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'onorevole Ortisi dichiara di ritirare l'emendamento
64 bis 4.
(L'Assemblea ne prende atto)
Pongo in votazione il sub emendamento 64 bis 3 a firma
degli onorevoli Cintola e Fleres: sostituire "un ventesimo
con un decimo", "un terzo con due quinti".
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 64 bis 1 così come
emendato.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 7, in precedenza accantonato, con i
relativi emendamenti.
Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cintola e
Fleres il subemendamento 67 ter.7.
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, mi rivolgo a lei nella
qualità di presidente, ma anche di proponente
dell emendamento. Infatti ritengo questo emendamento
sicuramente il più importante della riforma del
Regolamento. Tuttavia, sollevo una questione non
all estensore dell'emendamento, ma al Presidente pro
tempore dell'Assemblea.
Con il comma 2 del 67 ter.2 stiamo impegnando,
aggiungo - per fortuna - il Regolamento della nostra
Assemblea a dire che: sono improponibili gli emendamenti
di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori
spese, ovvero diminuzione di entrate e non siamo corredati
dalla relazione redatta nei termini di cui al comma 1 .
Avere introdotto o introdurre nel nostro Regolamento il
principio della relazione tecnica è un importantissimo
passo avanti nella produzione di una maggiore qualità
legislativa di questa Assemblea.
Però, le pongo una ulteriore riflessione pratica: non
vorrei continuassimo ad ammordernare le nostre norme
sapendo in partenza che all'atto pratico diventeranno
inapplicabili. Dando voce al sottoscritto che in
quest'Aula sicuramente intervengo spesso e volentieri per
fare notare come ci sia a volte la prevaricazione delle
norme regolamentari. Però mi pongo una domanda quasi
retorica: quante volte abbiamo assistito all'attività
emendativa del Governo in Aula, che avviene nella frazione
di attimi, e proprio su temi che comportano o nuova spesa
o minori entrate?
Nel momento in cui introduciamo un meccanismo legato
all'attività emendativa del Governo - e lì porrò un'altra
questione - e lo obblighiamo a fornire anche la relazione
tecnica, credo che così formulato rispetto al potere
emendativo classico del Governo in Aula, perchè cosa
diversa sarebbe nelle Commissioni dove c'è maggior tempo
dedicato all'esame di un disegno di legge. Ma essendo
facoltà del Governo emendare in Aula, in qualunque
momento, noi rischiamo - introducendo questa norma a
carattere generale sull'emendabilità dei testi di legge da
parte del Governo - di ingolfare i lavori dell'Aula perché
di volta in volta, chiunque potrebbe eccepire che
l'emendamento presentato, sul momento, dal Governo non è
adeguatamente supportato dalla relazione tecnica, così come
si vuole prevedere nei testi di riforma.
Allora, potremmo pensare diversamente, riscrivendo
questo emendamento richiedendo che le relazioni tecniche,
sia sui disegni di legge che sugli emendamenti,
accompagnino gli emendamenti e i disegni di legge,
esclusivamente in Commissione.
PRESIDENTE Comunico all'Aula che nell'emendamento 67 ter
7 c'è un refuso tipografico. Vanno cassate le parole "al
loro esame"., nel primo rigo. E' un errore di stampa.
CAPODICASA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CAPODICASA Signor Presidente, è il tema centrale di
questa discussione che abbiamo già cominciato ad
approfondire in sede di discussione generale del disegno di
legge, e nel momento in cui con una decisione di
maggioranza si sopprime quella parte che io considero la
più innovativa del testo esitato dalla Commissione, mi
tocca l'obbligo di esplicitare un radicale dissenso
rispetto all'operazione che si tenta di condurre.
Quale era la ratio dalla quale siamo partiti nel
prendere la decisione di rivisitare il Regolamento
dell'Assemblea? Credo che fosse soprattutto quella di
rivisitare il Regolamento interno dell'Assemblea alla luce
delle modifiche dell'architettura istituzionale,
intervenuta con la legge di riforma costituzionale: cioè il
fatto che si sia enormemente accresciuto il potere
dell'esecutivo rispetto al legislativo, ed occorreva
rivedere sul piano regolamentare, ma ancora di più
bisognerà farlo attraverso la legge applicativa, che è
prevista dalla Statuto, approvato dal Parlamento nazionale,
il riequilibro dei poteri tra esecutivo e legislativo e
dare all'Assemblea regionale quel potere di controllo
sull'esecutivo, e aggiungerei, quasi una sua maggiore
autonomia rispetto all'esecutivo, nell'esercitare la
funzione legislativa.
La mia opinione è che il testo che fino ad oggi abbiamo
esitato ha mancato il primo obiettivo cioè quello di
riequilibrare i poteri. Anzi, se proprio vogliamo dirla
tutta, in alcune parti lo accresce, infatti affida
all'esecutivo una capacità di cogenza sui lavori
parlamentari e sull'autonomia del Parlamento che prima
l'esecutivo non possedeva.
L'altra ratio era quella di disciplinare in modo nuovo
e più penetrante la procedura parlamentare, cioè l'iter
parlamentare delle leggi; io credo che la Commissione
abbia fatto bene ad orientarsi verso un'ipotesi che
ovviamente rimane una ipotesi perfettibile e proprio perché
perfettibile, nella discussione generale sul testo esitato
dalla Commissione avevamo dichiarato la nostra totale
disponibilità a rivederlo sia per quanto concerne la
designazione o l'elezione, sia per quanto concerne i
poteri.
Mi riferisco a ciò che è stato definito nel testo:
'organismo tecnico'. Cioè di un organismo che, promanando
da una volontà politico-istituzionale assumesse una
funzione quasi super partes. L'aggettivo tecnico che è
stato posto dopo il sostantivo organismo aveva
esattamente questo significato: quello di individuare un
organismo che avesse funzione puramente tecnica, fornendo
un preventivo esame, dei disegni di legge e/o degli
emendamenti, da trasmettere al Parlamento ed alle
Commissioni attraverso una congrua relazione.
L'obiezione che è sorta nel corso di queste settimane,
nel corso dell'esame del testo, era che, un organismo
siffatto, avrebbe finito per prevaricare la decisione
politica. A mio avviso, questa obiezione è impropria, o
quantomeno non la considero fondata per il semplice motivo
che la scelta finale, anche in presenza di un diverso
parere di questo organismo tecnico sulla proponibilità o
sulla improponibilità degli emendamenti, sul loro impatto
normativo, sociale e finanziario, rimane comunque rimessa
alla sede politica, istituzionale, cioè alla Commissione,
quando l'esame viene svolto in Commissione, all'Aula
quando l'esame verrà svolto in Aula, ed al Presidente
dell'Assemblea, quando incontra, nell'esercizio delle sue
funzioni, i compiti che sono precipui della Presidenza
dell'Assemblea.
La scelta radicale - compiuta dall'emendamento a firma
Fleres, ma che come noi sappiamo ha avuto l'avallo degli
altri Gruppi della maggioranza - di cancellare questa
funzione, questa terzietà della funzione, annullando
qualunque ipotesi di mediazione o qualunque ipotesi di
lavoro, intorno all'idea che lì era stata formulata per
perfezionarla, per precisarla, la trovo scandalosa; la
trovo scandalosa per le seguenti ragioni: primo, perchè
significa non tenere conto della lezione che ci viene dai
fatti che ci dicono che questo modo di fare leggi, senza
alcun filtro di natura tecnica, ha determinato leggi
obbrobriose nella loro sistematica legislativa; e molto
spesso ha indotto il Commissario dello Stato ad esprimere
giudizi pesanti sul modo di legiferare di questa
Assemblea.
L'altro elemento, che a mio avviso suona scandalo, è
che su questo organismo tecnico la Commissione si è
lungamente esercitata, vedendone tutti i risvolti.
Quel testo ha avuto l'accordo di tutti i presenti, ivi
compresi alcuni colleghi che oggi firmano un emendamento
abrogativo. Va ricordato che la Commissione Regolamento è
presieduta dal Presidente dell'Assemblea, la più alta
carica Istituzionale che, è anche una figura di garanzia.
Quindi, io considero veramente grave l'atto che si
compie, tanto più che in un primo momento l'onorevole
Fleres aveva pensato di sostituire questo organo
tecnico , contenuto nel testo esitato dalla Commissione,
con un'altra figura, un'altra fattispecie che l'onorevole
Fleres definiva Comitato per la legislazione , mutuando
questa figura da una analoga che esiste nel Parlamento
nazionale: un organo composto da parlamentari, ma anche
da figure tecniche, ma, comunque, i parlamentari in misura
prevalente. Loro assolvono alla funzione che, qui, noi
avremmo immaginato per l'organo tecnico: un preventivo
esame dei testi con il conseguente giudizio dato, sui
disegni di legge, da parte di questo organo parlamentare
sull'impatto amministrativo, finanziario, normativo e anche
sociale.
Volendo, come vuol fare l'emendamento 67 ter.2,
abrogare l'organo tecnico e avendo l'onorevole Fleres già
provveduto a ritirare l'emendamento relativo al cosiddetto
Comitato per la legislazione , altro non si fa che
rimettere tutta la materia, così come fino ad oggi è
avvenuto, alla libera interpretazione del Governo.
Giustamente l'obiezione sorge immediata, signor Presidente,
perché la tautologia contenuta in questo emendamento, con
ciò che esiste già nell'attuale Regolamento, è del tutto
evidente.
Nel vigente Regolamento esiste già l'obbligo per il
Governo di presentare relazioni tecniche di accompagnamento
ai disegni di legge. il Governo lo fece nelle primissime
fasi, quelle successive all'approvazione di questa
procedura riportata nel Regolamento.
PRESIDENTE Onorevole Capodicasa, le ricordo che
l Assemblea si è dotata di un ufficio il quale si occupa
del controllo del bilancio e che è di supporto proprio
all'attività parlamentare a cui si fa riferimento.
Non si è ritenuto di dargli dignità di organo per una
serie di considerazioni di natura politica, che lei ben
conosce, in quanto argomentate in altre sedi. Comunque un
rafforzamento dell'azione parlamentare, tramite un ufficio,
un organismo, cioè un soggetto che si occupi di dare
supporto informativo, documentale a quella che è l'attività
parlamentare, è stato previsto.
CAPODICASA Signor Presidente, io contesto esattamente
questa scelta. Cioè quella di affidare ad un ufficio, il
compito di supportare l'attività parlamentare, senza
conferirgli rilevanza regolamentare, oserei dire persino
statutaria. Questo organo risulta essere in una posizione
di debolezza, di pura consulenza. Infatti interviene alla
luce di ciò che sa, alla luce di ciò che può. E non è la
luce di ciò che deve sapere e alla luce di ciò che può, mi
consenta questa licenza, che 'può potere'. Nel senso che un
organo che ha rilevanza regolamentare, pone il Governo di
fronte ad una esigenza che è di carattere regolamentare, e
quindi chiede la documentazione a sostegno e l'Assemblea
avrebbe il diritto-dovere, alla luce di questa norma, di
dotare i propri uffici dei necessari collegamenti on-line
con, l'Amministrazione del bilancio.
E' un'altra cosa Un ufficio di supporto è un ufficio a
cui un parlamentare chiede un parere, cosa che già oggi
brillantemente facciamo con i funzionari che seguono
l'attività della Commissione bilancio, ma non si va oltre.
Ma l'organo tecnico non aveva la funzione di
controllare solo la copertura finanziaria ma di dare un
giudizio, quello che in gergo viene definito drafting, cioè
sulla razionalità della norma, della sua connessione con la
normativa esistente per vedere l'impatto con la nuova
normativa, per vedere, per esempio, la compatibilità con la
normativa comunitaria. Una serie di cose, cioè, che questa
Assemblea, purtroppo, oggi non è in grado di realizzare;
ciò non per responsabilità degli uffici, che sappiamo che
quando sono messi nelle condizioni di lavorare, lavorano in
modo eccellente, quanto perché noi non abbiamo l'obbligo
di ricorrere a questo organo, ne facciamo volentieri a
meno, così come Governo. Si va avanti sulla base di una
estemporaneità e di una improvvisazione.
Volevamo disciplinare tutto questo senza nessuna
prevaricazione, tanto che avevo affermato, che non ci
interessava la sua composizione.
Si vogliono prendere personalità esterne? Della Corte
dei conti? Docenti universitari? O, esperti in materie
giuridiche? Qualcosa che garantisca, una valutazione ex
ante delle norme da esaminare e che il suo fosse un
pronunciamento trasparente, messo a conoscenza, in modo
formale, dei parlamentari sia in Commissione che in
quest Aula?
Considero grave che la maggioranza abbia fatto marcia
indietro, l'emendamento presentato infatti lo è, pur
essendo abbastanza sensibili per la mia parte a
intervenire, e già lo avevo fatto con alcuni emendamenti, a
correggere quella parte del testo che poteva eccessivamente
gravare i Gruppi parlamentari minori che non erano
opportunamente attrezzati per reggere questo ulteriore
onere.
Ciò non si è voluto fare.
Questo emendamento lo considero del tutto superfluo:
non innova, non aggiunge, è ridondante rispetto al testo
già esistente.
Signor Presidente, forse varrebbe la pena che la
maggioranza - e già io nel dire la maggioranza un po'
rabbrividisco, perché in materia regolamentare non dovrebbe
esserci una maggioranza precostituita - che si pronuncia sui
documenti, se vuole abrogare l'organo tecnico lo faccia
senza introdurre però una procedura che, a mio avviso, è
assolutamente superflua e forse può perfino ingenerare
anche qualche equivoco.
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, l'emendamento 67 ter.7
ingenera confusione.
Sembrerebbe quasi che l'Assemblea volesse dire al Governo
di presentare, giustamente, relazioni su quanto prevede di
fare. Lo stesso vale per le leggi di iniziativa popolare o
che siano dei comuni e delle province; invece, quando si
parla di iniziative legislative o emendative del Parlamento
non c'è bisogno di relazione tecnica. Mi pare che, così
come formulato, vi sia un controsenso e sono convinto che
non vuole essere questo il senso.
PRESIDENTE Il problema è questo: il singolo deputato non
è nelle condizioni di elaborare una relazione tecnica di
questo genere perché non ha gli elementi necessari per
farlo, quindi sovraccaricarlo di un onere di questo genere
significherebbe, di fatto, impedirgli di esercitare
l'attività parlamentare perché dovrebbe procurarsi con
mezzi propri i supporti di carattere statistico, i dati
eccetera per potere elaborare una relazione tecnica. E'
per questo che abbiamo presentato il subemendamento 67
ter.7, cioè è a favore dell'azione del parlamentare.
ACIERNO Signor Presidente, so perfettamente che è a
favore dell'attività parlamentare, però, siccome lei ha
appena finito di dire che sono stati potenziati gli uffici
dell'Assemblea che sono a supporto di ogni singolo
deputato, se il senso dell'emendamento 67 ter.2 è quello di
evitare un'attività legislativa ed emendativa che produca
spesa o minore entrata dando un supporto tecnico, che è la
relazione, questa è la sede legislativa del Parlamento non
è il Governo, la sede legislativa non è il governo, il
governo è esecutivo. Allora, la relazione tecnica deve
essere data prima alla sede legislativa e poi alla sede
dell'esecutivo, invece come stiamo formulando anche col
subemendamento, noi ci stiamo preoccupando solo della sede
esecutiva omettendo totalmente la sede legislativa.
Pertanto, chiedo solamente un po' di buon senso perché
questo non è un problema politico, noi stiamo lavorando sul
Regolamento; non possiamo andare a dire agli altri: voi
dovete fare così e noi no. Non ha senso operare in questa
maniera. Io non voglio convincere nessuno e quello che dico
lo dico perché, quantomeno, rimanga agli atti a futura
memoria, però è esattamente come quando abbiamo affrontato,
su proposta dell'onorevole Pagano, la diminuzione dei
gettoni dei componenti i consigli di circoscrizione e tutti
abbiamo detto a Pagano: certo, ma cominciamo allora a
diminuire allora i gettoni dei parlamentari, perché noi non
possiamo intervenire sul gettone di un consigliere di
circoscrizione senza mettere mano ai nostri. E così le
dico, signor Presidente - e la invito su questo a
riflettere - noi non possiamo dire a tutti che devono, su
norme di spesa, presentare una relazione tecnica mentre ai
parlamentari, che rappresentano il potere legislativo dire
che loro, invece, relazione tecnica non ne devono
presentare perché non hanno i mezzi. E lì, mi permetto di
ricordarle che ogni singolo parlamentare, al di là
dell'indennità per la funzione che svolge
PRESIDENTE Non parlo di mezzi economici, parlo di mezzi
di informazione, di strumenti di informazione.
ACIERNO Ma i mezzi economici che vengono dati a supporto
dell'attività parlamentare e le strutture di questa
Assemblea, di cui lei ha parlato, consentono al deputato di
poter tranquillamente elaborare una relazione tecnica
rispetto ad una proposta legislativa che intende
presentare.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, poco fa lei ci ha fatto
l'excursus dei ruoli che ha rivestito nella sua carriera di
parlamentare ricordandoci che ha svolto la funzione di
semplice parlamentare di maggioranza e opposizione, di
Presidente di Commissione, di membro del Governo, oggi di
Presidente dell'Assemblea e questo ce lo ricordava per
motivare la ratio che spinge lei nella presentazione degli
emendamenti cercando di fare un regolamento quanto più
obiettivo possibile, anche se in sede informale, a
microfoni spenti, ci ha confessato che un certo interesse
nei confronti della maggioranza nel pensare questi
emendamenti l'ha messo.
Credo che questo sia l'esempio più chiaro che evidenzia
questa sua parziale distrazione rispetto all'obiettività
che tutti noi, in qualche modo, dobbiamo tenere nel cercare
di approvare il migliore testo possibile, il testo più
condiviso.
Ricordo a me stesso che i lavori di Commissione che
sono durati mesi avevano prodotto rispetto a questo tema un
testo ben preciso e anche un testo concordato in gran parte
dalla maggioranza, se non dalla unanimità dei componenti
della Commissione.
La considerazione principale che si faceva
nell'immaginare la presentazione in Commissione delle
relazioni tecniche ed immaginare, altresì, un organo
esterno su cui non siamo arrivati a determinare, a decidere
in maniera concreta la configurazione reale ma che
sicuramente immaginavamo terzo rispetto ai poteri del
Governo, nasceva dalla considerazione generale, condivisa
da tutti, che vi era un'esigenza in considerazione del
sistema presidenziale introdotto dalla riforma
costituzionale del 2001, un riequilibrio dei poteri nei
confronti del Parlamento siciliano, un riequilibrio che si
sarebbe dovuto determinare cercando di immaginare ulteriori
forme di controllo rispetto all'attività di governo.
Ecco perché io sono portato, per queste considerazioni,
a ritenere giuste le motivazioni che spingono l'onorevole
Capodicasa, ma credo tutti i componenti di quella
Commissione, sia di maggioranza che di minoranza, a non
accettare l'impostazione che invece oggi poniamo in Aula.
Non c'è bisogno di un nuovo articolo per dare poteri ad
organismi interni all'amministrazione regionale, per poter
dare pareri al Governo nella presentazione dei disegni di
legge. E' una cosa necessaria, dovuta, già regolamentata.
L'innovazione che noi volevamo portare era quella di
attribuire ad un organo non governativo la possibilità di
verificare la compatibilità delle proposte di legge che
venivano presentate all'interno della Commissione.
Questa è la considerazione che faccio all'Assemblea
alla quale chiedo di essere un momento meno distratta
rispetto all'attuale livello di interesse perché credo che
sia forse la norma più innovativa se viene interpretata
così come era stata pensata.
Diversamente la considero solamente un doppione di
qualcosa che già esiste e, quindi, inutile rispetto alle
finalità che ci siamo date.
PRESIDENTE Pongo in votazione il subemendamento 67
ter.7. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 67 ter.2, come in
precedenza modificato. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Pertanto, l emendamento 67 ter.3, di identico
contentuo, è assorbito.
Gli emendamenti 67 ter.4, 67 ter.5 e 67 ter.6 sono
preclusi.
Si riprende l'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti
accantonati.
Pongo in votazione l'emendamento 67 quater.1,
soppressivo dell intero articolo.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pertanto, gli emendamenti 67 quater.2, e 67 quater.3
sono assorbiti.
L emendamento 67 quater.5 è precluso.
Si riprende l esame dell'articolo 9 e degli emendamenti
accantonati.
Ricordo che era stato già approvato, nella seduta 159,
l emendamento 68 bis.1 al comma 1.
Preciso, quindi, che, essendo stato soppresso
l articolo 8, tutti i riferimenti all organismo tecnico
contenuti nel testo devono intendersi caducati e tutti i
relativi emendamenti sono preclusi.
Pertanto, gli emendamenti 68 bis.3, 68 bis.4, 68
bis.5, 68 bis.6, 68 bis.7 e 68 bis.8 sono preclusi.
Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.
(E' approvato)
Si riprende l esame dell articolo 10 e degli
emendamenti accantonati.
Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cintola
e Fleres l emendamento 69.3 di identico contenuto
all emendamento 32.2, in precedenza approvato.
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella
riscrittura, proposta adesso con l'emendamento 69.3, viene
superata una cosa che, all'unanimità, era stata decisa in
Commissione e cioè che il numero legale poteva essere
richiesto dopo l'approvazione del verbale della seduta
precedente.
PRESIDENTE Onorevole Acierno, mi permetto di darle una
informazione, peraltro suggerita dagli uffici molto
opportunamente. Le commissioni sono di due tipi e, dunque,
la previsione normativa va omologata a tutti e due i tipi
di commissione e cioè alle commissioni in senso generale ed
alle commissioni in senso legislativo; ci possono essere
commissioni di inchiesta, commissioni di studio, eccetera.
Avendo votato l'emendamento 32.2 che ha il medesimo
testo, dobbiamo, fare altrettanto nell'altra parte, cioè
quella che disciplina le commissioni, in senso generale,
altrimenti si verificherebbe una sperequazione.
ACIERNO Sono perfettamente d'accordo. Basterebbe
aggiungere, alla riformulazione che il numero legale può
essere chiesto dopo l'approvazione del verbale della seduta
precedente. Se lo approviamo adesso, vale anche nel testo
già votato, per analogia.
Se vede la formulazione esitata dalla Commissione
sull'articolo 10, noi diciamo che "La seduta, in ciascuna
Commissione comincia con la lettura del verbale della
seduta precedente che, se non vi sono osservazioni, si
intende approvato".
Non può essere chiesta la verifica del numero legale
prima dell'approvazione del verbale. Allora, voi, con la
riscrittura avete tolto questa cosa, per cui per approvare
il verbale della seduta precedente, si può chiedere la
verifica del numero legale e sarebbe un errore.
PRESIDENTE Onorevole Acierno, ho capito che esiste un
problema. Ho bisogno di consultare gli uffici per qualche
minuto pertanto, sospendo brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 20.45, è ripresa alle ore
20.48)
La seduta è ripresa.
Onorevole Acierno, ha ragione: c'è un problema di
sistemazione delle due parti, infatti l'emendamento 69.3
non sostituisce l intero primo comma dell articolo 69, nel
testo contenuto nell articolo 10, ma soltanto il secondo
periodo.
LIOTTA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
LIOTTA Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo
l'interpretazione che lei sta dando della proposta di
modifica...
PRESIDENTE Non si intende sostitutivo di tutto il comma
1 dell'articolo 10, ma soltanto della seconda parte: 'non
può essere chiesta la verifica del numero legale prima
dell'approvazione del verbale', per ovvie ragioni di
compatibilità con quello che abbiamo votato.
LIOTTA Così l'avevo inteso e non ero incorso
nell'equivoco che sembrava essere evidente all'onorevole
Acierno. Tuttavia, mi pare il caso di farle notare, signor
Presidente, che quando abbiamo preso in esame l'articolo
32, mentre abbiamo modificato il comma 1 e poi abbiamo
aggiunto che la verifica del numero legale può essere
chiesta da due deputati, non abbiamo proceduto alla
modifica del comma 2 che, invece, esplicitamente richiede
per qualsiasi deliberazione in Commissione, nel momento in
cui si fa una votazione in Commissione, la presenza della
maggioranza dei componenti assegnati ad essa. Questo
rimane
Dopodiché siccome si può chiedere il numero legale
soltanto in fase di votazione, anche non chiedendo il
numero legale, il comma 2 di fatto impone, in fase di
votazione, un'implicita verifica del numero legale, perché
non c'è validità della deliberazione se non c'è la presenza
della maggioranza dei componenti assegnati alla Commissione
e invito gli uffici a fare più attenzione riguardo a
questo.
PRESIDENTE Onorevole Liotta, gli uffici fanno
attenzione, ma è naturale che per le deliberazioni debba
essere presente...
LIOTTA .. La richiesta di verifica del numero legale è
una cosa assolutamente inutile, nel momento in cui, in
presenza di una votazione, si verifica automaticamente il
numero legale.
PRESIDENTE Onorevole Liotta, abbiamo previsto che la
verifica del numero legale può essere fatta quando si vota,
solo questo, e deve essere richiesta da almeno due deputati
che non si computano ai fini del numero legale.
Pongo in votazione l'emendamento 69.3.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 10, nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 69.1 e 69.2 sono superati.
LIOTTA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
LIOTTA Signor Presidente, onorevoli colleghi, la
proposta di modifica fatta dalla Commissione insiste su un
tema, quello delle assenze in Commissione. Questo tema ne
comprende un altro: le sanzioni alle assenze, mentre il
tema delle sanzioni alle assenze in Commissione non viene
affrontato e si avverte la necessità di affrontarlo.
In questa proposta di modifica non si comprende,
invece, chiaramente l'assenza lla quale si fa riferimento
se sia riferita al numero legale o ad altra materia.
PRESIDENTE Onorevole Liotta, per aiutarla, la materia
delle assenze è disciplinata alla fine, in un emendamento
di riscrittura a firma mia e dell'onorevole Cintola che
rinvia al Consiglio di Presidenza la disciplina relativa
alle sanzioni, diciamo così, da applicare ai deputati
che...
LIOTTA Mi ha aiutato moltissimo, signor Presidente,
infatti adesso si motiva ancora di più il mio intervento.
PRESIDENTE Vorrei invitarla prima a leggere
quell'emendamento, perché può darsi, invece, che...
sortisca l'effetto che lei desidera.
Si riprende l esame dell articolo 11. Possiamo
eventualmente accantonare l'articolo 11, se lei è
d'accordo, così avrà il tempo di poter approfondire anche
con l'onorevole Cintola. Pertanto, l articolo 11 è
accantonato.
Si riprende l esame dell articolo 12.
Comunico che è stato presentato dagli onorevoli
Speziale, Cintola ed altri l emendamento aggiuntivo 162.3,
vertente su materia connessa all articolo 12.
L emendamento non può essere accolto per una semplice
ragione: con Regolamento dell'Assemblea non possiamo
introdurre disposizioni che...
SPEZIALE C'è una diversa formulazione concordata con gli
uffici.
PRESIDENTE Se c'è una diversa formulazione la prendiamo
in considerazione. Ma in quella versione non potrebbe
essere accolto, ripeto perché con regolamento
dell'Assemblea non possiamo introdurre vincoli e obblighi
per il Governo.
Dispongo l accantonamento dell articolo 12 e
dell emendamento 162.3.
Si riprende l esame dell emendamento 169 ter.1.
Comunico che allo stesso sono stati presentati dagli
onorevoli Cintola e Fleres il subemendamento 69 ter.1 al
primo comma e poi l emendamento 69 ter.2 interamente
sostitutivo dell emendamento 69 ter.1.
CAPODICASA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CAPODICASA Signor Presidente, onorevoli colleghi,
apprezzo lo sforzo dei firmatari di questo emendamento teso
a farsi carico di obiezioni che avevamo avanzato in varie
sedi. E però devo dire che nonostante il testo lenisca in
qualche modo la virulenza del testo originario,
dell'emendamento originario, volto a introdurre anche per
la Commissione le procedure di discussione che sono
presenti in Aula, che avrebbe irrigidito oltre misura i
lavori della Commissione e probabilmente avrebbe nuociuto
seriamente alla fisiologia del procedimento legislativo in
Aula, tuttavia la soluzione trovata, devo dire che mi
lascia molto contrario, perché equivale a introdurre nei
lavori di Commissione il contingentamento dei tempi che, a
mio avviso, è assolutamente ultroneo, direbbe una persona
che conosco.
La procedura dell'articolo 68 bis è una procedura
innovativa e l'ultimo testo che abbiamo approvato è
talmente nuovo che ancora non si è provveduto neanche a
ristampare un nuovo Regolamento per l'Aula che contenga
l'articolo 68 bis.
PRESIDENTE Onorevole Capodicasa, dispongo
l accantonamento dell'emendamento 69 ter.1 e dei relativi
subemendamenti.
Si riprende l'esame dell articolo 13.
Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta 159 era
stato approvato l emendamento 73 bis 1.1, al primo comma.
Pongo in votazione l articolo 13, come già modificato
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 14.
SPAMPINATO Avevamo concordato una sospensione.
PRESIDENTE Alle ore 21.00, onorevole Spampinato.
Pongo in votazione l'articolo 14. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 15. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 16. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a mercoledì, 8
ottobre 2003, alle ore 17.30, con il seguente ordine del
giorno:
Presidenza del presidente Lo Porto
I - COMUNICAZIONI
II - SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA AL
REGOLAMENTO DELL ASSEMBLEA (Doc. I)
Relatore: il Presidente
III - ELEZIONE DI QUATTRO COMPONENTI DEL COMITATO
AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER IL
COMMERCIO ISTITUITO PRESSO L'IRFIS CON L'ART. 9 DELLA LEGGE
REGIONALE 4 AGOSTO 1978, N. 26.
IV - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO
PER LA GESTIONE DEI FONDI ISTITUITI PRESSO L'IRFIS PER LE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE, PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO
1981, N. 96.
V - ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE
DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE.
VI - ELEZIONE DI UNDICI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE PER
LA TUTELA DELL'AMBIENTE.
VII - ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE PER I
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI.
VIII - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE
DEL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE
SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI.
IX - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE
DEL CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA
DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAFICA, AUDIOVISIVA.
X - ELEZIONE DI SEI COMPONENTI ESPERTI DEL COMITATO REGIONALE
PER LA PROGRAMMAZIONE SPORTIVA.
XI - ELEZIONE DI TRE MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE PER LA
PROGRAMMAZIONE SPORTIVA SCELTI TRA I COMPONENTI DEI
CONSIGLI PROVINCIALI SCOLASTICI.
XII - ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE.
XIII - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLO IACP DI PALERMO.
XIV - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLO IACP DI CATANIA.
XV - ELEZIONE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO DIRETTIVO
DELL'AZIENDA MEZZI MECCANICI DEL PORTO DI MESSINA.
XVI - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
AGGIORNAMENTO EDUCATIVI.
La seduta è tolta alle ore 21.00
Licenziato dal Servizio Lavori d Aula alle ore 23.45
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XIII LEGISLATURA
SEDUTA N. 162 DELL 1 OTTOBRE 2003
ALLEGATO:
EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL ASSEMBLEA (Doc. I anno
2003)
- All articolo 4:
Emendamento 32.2:
All articolo 32, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nelle sedute della Commissione il numero legale è presunto.
Si procede all accertamento, qualora ciò sia chiesto da due
componenti e la Commissione debba procedere a votazione. I
richiedenti non sono computati agli effetti del numero legale.
- All articolo 6:
Subemendamento 64 bis.3 all emendamento 64 bis.1
Al comma 6 sostituire la parola ventesimo con la parola
decimo ; sostituire le parole un terzo con le parole due
quinti .
Subemendamento 64 bis.5 all emendamento 64 bis.1:
Al comma 2 dopo le parole gruppi parlamentari aggiungere le
parole all unanimità .
Emendamento 64 bis.1:
L articolo 64 bis è sostituito dal seguente:
Art. 64 bis
1. Fatta eccezione per i disegni di legge in materia
statutaria ed elettorale, per il disegno di legge finanziaria e
per quelli di approvazione dei bilanci di previsione della
Regione e dei connessi documenti finanziari, il Presidente,
sentiti i Vice Presidenti, può, dandone comunicazione
all Assemblea, assegnare in sede redigente alle commissioni
permanenti i disegni di legge recanti testi unici per la
deliberazione degli articoli, riservata all Assemblea la
votazione finale con sole dichiarazioni di voto a norma
dell articolo 131.
2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari può
individuare, nell ambito della programmazione dei lavori, altri
disegni di legge da esaminare in sede redigente.
3. Nelle commissioni operanti in sede redigente deve essere
assicurata la presenza di tutti i gruppi parlamentari. A tal fine
il Presidente effettua le integrazioni sulla base delle
designazioni fornite dai gruppi parlamentari.
4. Ogni Gruppo rappresentato nella commissione esprime tanti
voti quanti sono i deputati appartenenti al corrispondente
Gruppo in Aula . Ogni commissario esprime i voti allo stesso
attribuiti in una quota pari al totale di quelli rappresentati
dal Gruppo medesimo diviso per il numero dei componenti dello
stesso nella commissione.
5. Per la discussione e la votazione degli articoli nelle
commissioni in sede redigente si osservano, in quanto
applicabili, le norme sulla discussione e la votazione in
Assemblea.
6. Fino al momento della votazione finale da parte
dell Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura
normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta
il Governo o un ventesimo dei componenti dell Assemblea o un
terzo dei componenti della Commissione.
7. Ai fini del presente articolo si intende per disegno di legge
recante un testo unico quello avente per oggetto il riordino e
il coordinamento della legislazione vigente in un determinato
settore. In tale disegno di legge non possono essere introdotte
norme con efficacia innovativa.
- All articolo 7:
Subemendamento 67 ter.7 all emendamento 67 ter.2:
Al comma 3, sopprimere le parole di iniziativa parlamentare e
le altre nonché per gli emendamenti di iniziativa parlamentare
al loro esame
Emendamento 67 ter.2:
L articolo 67 ter è sostituito dal seguente:
Art. 67 ter
1. Non possono essere assegnate alle competenti commissioni
legislative permanenti i disegni di legge di iniziativa
governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero
diminuzione di entrate e non siano corredati dalla relazione
tecnica, conforme alle prescrizioni di legge, sulla
quantificazione degli oneri recanti da ciascuna disposizione e
delle relative coperture.
2. Sono improponibili gli emendamenti di iniziativa governativa
che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di
entrate e non siano corredati dalla relazione redatta nei
termini di cui al comma 1.
3. Le commissioni competenti per materia e, in ogni caso, la
Commissione Bilancio possono richiedere al Governo la relazione
di cui al comma 1 per i disegni di legge di iniziativa
parlamentare, di iniziativa popolare ovvero di iniziativa dei
Consigli comunali e provinciali, nonché per gli emendamenti di
iniziativa parlamentare al loro esame, ai fini della
verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi
recati. La relazione deve essere trasmessa dal Governo nel
termine di cinque giorni dalla ricezione della richiesta.
Trascorso infruttuosamente tale termine le commissioni
procedono all esame dei disegni di legge e/o emendamenti .
- All articolo 8:
Emendamento 67 quater.1:
L articolo 67 quater è soppresso .
- All articolo 10:
Emendamento 69.3:
All articolo 69 sostituire il secondo periodo del comma 1 con
il seguente:
Nelle sedute della Commissione il numero legale è presunto. Si
procede all accertamento, qualora ciò sia chiesto da due
componenti e la Commissione debba procedere a votazione. I
richiedenti non sono computati agli effetti del numero legale.