Presidenza del presidente Lo Porto
BURGARETTA APARO segretario, dà lettura del processo verbale
della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende
approvato.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, in considerazione dell'assenza
di rappresentanti del Governo, dispongo che la seduta venga
rinviata a giovedì 8 gennaio 2004, alle ore 17.00, con il medesimo
ordine del giorno.
Comunico, inoltre che, nella mattinata di giovedì 8 gennaio 2004,
alle ore 10.30, è convocata la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari per fissare il calendario della nuova sessione
dei lavori d'Aula.
Colgo infine l'occasione per formulare i miei più cordiali auguri
al dottor Gianliborio Mazzola che, per la prima volta, esercita
la sua funzione di Segretario Generale, ed a tutti voi auguro un
buon anno.
La seduta è, pertanto, rinviata a giovedì, 8 gennaio 2004, alle
ore 17.00 con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del presidente Lo Porto
I - Comunicazioni.
II - Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83,
lettera D), E 153 del Regolamento interno, della mozione:
n. 253 - Seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n. 314 del 2003 in materia di anticipato
collocamento a riposo esteso al personale degli enti
locali.
L'Assemblea Regionale Siciliana
Premesso che:
- con la sentenza 21 ottobre 2003, n. 314 la Corte
costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale del
disegno di legge n. 1176, approvato dall'Assemblea regionale
siciliana il 2 maggio 2001, recante "Estensione dell'applicazione
dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10";
- tale normativa estendeva ai dipendenti in servizio presso gli
enti locali, al personale immesso in ruolo ai sensi della legge
regionale 25 ottobre 1985, n. 39 sull'occupazione giovanile, ai
dipendenti degli enti sottoposti a vigilanza della regione ed ai
dipendenti dei soppressi patronati scolastici, la possibilità di
anticipato collocamento a riposo e poneva a carico degli enti di
appartenenza l'onere finanziario conseguente all'applicazione di
tali benefici;
- tra le motivazioni esposte a fondamento della pronuncia di
illegittimità, assume particolare rilievo quella basata sulla
violazione dello "status di autonomia degli enti locali previsto
dagli articoli 5 e 128 (nella versione anteriore alla riforma del
2001) della Costituzione";
- a dire della Corte, "non si adempie all'onere costituzionalmente
imposto dall' articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di
indicare i mezzi finanziari necessari per fare fronte alle spese
previste, in quanto ci si limita esclusivamente a menzionare i
soggetti su cui tale onere verrebbe a gravare";
- inoltre, la Corte rileva come, con la norma dichiarata illegittima
si finirebbe "per incidere negativamente una seconda volta sulla
autonomia degli enti locali, imponendo loro di impegnare proprie
risorse per finanziare decisioni incidenti sui propri apparati da
altri assunte e, potenzialmente, anche in contrasto con l'interesse
al buon funzionamento dei propri apparati amministrativi";
Ritenuto che:
- la censura mossa dalla Corte coglie nel segno, poiché non si
tratta di certo della prima norma approvata all' insegna
"dell'armiamoci e partite", che grava gli enti locali di oneri
sempre maggiori senza una preventiva verifica della
disponibilità finanziaria;
- è ovvio che gli enti in questione nulla possono rispetto ad
una legislazione regionale poco attenta ed anzi orientata
verso la politica dello "scaricabarile";
Considerato che:
- l'approvazione di norme onerose per gli enti locali avviene
contestualmente alla progressiva riduzione dei trasferimenti
in loro favore nonché ai ritardi ormai cronici nelle effettive
erogazioni di tali trasferimenti;
- a causa di ciò, le difficoltà degli enti locali, ed in
particolare dei comuni, sono sempre maggiori, mettendo a rischio
la possibilità di garantire ai cittadini servizi di particolare
rilievo,
impegna il Presidente della Regione
- ad ottemperare alle prescrizioni della Corte costituzionale
nella predisposizione di atti e provvedimenti di propria
competenza e di competenza della Giunta di Governo, al fine di
salvaguardare gli enti locali da oneri finanziari che
metterebbero a rischio lo svolgimento delle attività istituzionali
degli enti medesimi.
(17 novembre 2003)
Barbagallo - Genovese - Gurrieri - Tumino - Vitrano - Zangara
III - Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della Ru-
brica Cooperazione, commercio, artigianato e pesca.
La seduta è tolta alle ore 18.00