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Resoconto d'Aula della Seduta n. 180 di lunedì 29 dicembre 2003
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   Presidenza del presidente Lo Porto


    BURGARETTA  APARO  segretario, dà lettura del  processo  verbale
  della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende
  approvato.

    PRESIDENTE   Onorevoli colleghi, in considerazione  dell'assenza
  di  rappresentanti  del Governo,  dispongo  che  la  seduta  venga
  rinviata a giovedì 8 gennaio 2004, alle ore 17.00, con il medesimo
  ordine del giorno.
   Comunico, inoltre che, nella mattinata di giovedì 8 gennaio 2004,
  alle  ore  10.30,   è convocata la Conferenza dei  Presidenti  dei
  Gruppi parlamentari per fissare il calendario della nuova sessione
  dei lavori d'Aula.
   Colgo infine l'occasione per formulare i miei più cordiali auguri
  al  dottor Gianliborio Mazzola che, per la prima volta,   esercita
  la  sua funzione di Segretario Generale, ed a tutti voi auguro  un
  buon anno.
   La  seduta è, pertanto, rinviata a giovedì, 8 gennaio 2004,  alle
  ore 17.00 con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del presidente Lo Porto


  I    -   Comunicazioni.
  II   -   Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83,
  lettera D), E 153  del Regolamento interno, della mozione:

     n. 253 -  Seguito  della  sentenza della Corte Costituzionale
             n.   314   del   2003  in  materia   di    anticipato
             collocamento a riposo esteso al personale degli  enti
             locali.

                    L'Assemblea Regionale Siciliana

  Premesso che:

       - con   la   sentenza  21  ottobre  2003,  n. 314  la   Corte
         costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale del
         disegno di legge n. 1176, approvato dall'Assemblea regionale
         siciliana il 2 maggio 2001, recante "Estensione dell'applicazione
         dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10";

       -   tale normativa estendeva ai dipendenti in servizio presso gli
         enti locali, al personale immesso in ruolo ai sensi della legge
         regionale 25 ottobre  1985, n. 39 sull'occupazione giovanile, ai
         dipendenti degli enti sottoposti a vigilanza della regione ed ai
         dipendenti dei soppressi patronati scolastici, la possibilità di
         anticipato  collocamento a riposo e poneva a carico degli enti di
         appartenenza l'onere finanziario conseguente  all'applicazione di
         tali benefici;

       - tra le motivazioni esposte a fondamento della pronuncia di
         illegittimità, assume particolare rilievo quella basata sulla
         violazione dello "status di autonomia degli enti locali previsto
         dagli articoli 5 e 128 (nella versione anteriore alla riforma del
         2001) della Costituzione";

       - a dire  della Corte, "non si adempie all'onere costituzionalmente
         imposto  dall' articolo 81, quarto comma, della Costituzione,  di
         indicare i mezzi finanziari necessari per fare fronte  alle spese
         previste, in quanto  ci  si  limita esclusivamente a menzionare i
         soggetti su cui tale onere verrebbe a gravare";

       - inoltre, la Corte rileva come, con la norma dichiarata illegittima
         si finirebbe  "per incidere negativamente una seconda volta  sulla
         autonomia degli enti locali,   imponendo loro di impegnare proprie
         risorse per finanziare decisioni incidenti sui propri apparati  da
         altri assunte e, potenzialmente, anche in contrasto con l'interesse
         al buon  funzionamento dei  propri apparati amministrativi";

         Ritenuto che:

       - la censura  mossa  dalla  Corte  coglie  nel segno, poiché non si
         tratta di  certo  della   prima  norma   approvata   all' insegna
         "dell'armiamoci e partite", che grava  gli enti locali  di oneri
         sempre  maggiori  senza una preventiva  verifica   della
         disponibilità finanziaria;

       - è ovvio  che gli enti in questione  nulla possono  rispetto ad
         una legislazione  regionale  poco  attenta  ed anzi  orientata
         verso la politica dello "scaricabarile";

         Considerato che:

       - l'approvazione di norme onerose  per gli enti locali avviene
         contestualmente alla progressiva  riduzione dei trasferimenti
         in loro favore  nonché ai ritardi ormai cronici  nelle effettive
         erogazioni di tali trasferimenti;

     -   a causa  di ciò, le difficoltà degli enti locali, ed in
         particolare dei comuni, sono sempre maggiori, mettendo a rischio
         la possibilità  di garantire ai cittadini  servizi di particolare
         rilievo,

                        impegna il Presidente  della Regione

       - ad  ottemperare alle prescrizioni della Corte  costituzionale
         nella  predisposizione di  atti e  provvedimenti  di  propria
         competenza e di competenza della Giunta di Governo, al fine di
         salvaguardare  gli enti  locali  da  oneri  finanziari  che
         metterebbero a rischio lo svolgimento delle attività istituzionali
         degli enti medesimi.

         (17 novembre  2003)

         Barbagallo - Genovese - Gurrieri - Tumino - Vitrano - Zangara

       III   -  Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della Ru-
                brica Cooperazione, commercio, artigianato e pesca.

                      La seduta è tolta alle ore 18.00