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Resoconto d'Aula della Seduta n. 184 di giovedì 22 gennaio 2004
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   Presidenza del presidente Lo Porto


   PAFFUMI segretario, dà lettura del processo verbale della  seduta
  precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

                                Congedo

   PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Capodicasa ha chiesto
  congedo per la seduta odierna.
      L'Assemblea ne prende atto.

                   Comunicazione relativa a mozione

   PRESIDENTE. Comunico che in data 20   gennaio   2004 è  pervenuta
  la nota  prot. 00537  del Presidente della Regione, concernente la
  mozione  n. 236  Iniziative in memoria delle vittime della  strage
  dell'11  settembre 2001 . In tale nota lo stesso Presidente  della
  Regione comunica iniziative assunte in merito alla vicenda oggetto
  della mozione.

   Ricordo  all'Assemblea che la mozione numero  236,  a  suo  tempo
  demandata  alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi  parlamentari
  per  la  determinazione della data di discussione ,  ha  titolo  e
  contenuto  identico all'ordine del giorno n, 303, approvato  nella
  seduta n. 174 del 12-13 novembre 2003.

   Dichiaro, pertanto, superata la mozione n. 236 e preciso  che  la
  missiva   del   Presidente  della  Regione   costituisce   seguito
  dell'ordine del giorno n. 303 approvato dall'Assemblea, e  avverto
  che sarà pubblicata (con l'annessa documentazione) in allegato  al
  resoconto della presente seduta.

             Annunzio di presentazione di disegni di legge

   PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni
  di legge:

    Ordinamento   del   sistema   di  formazione   professionale   e
  organizzazione delle politiche regionali del lavoro  (766),  degli
  onorevoli   Leontini,   Moschetto,  Baldari,   Beninati,   Catania
  Giuseppe,  Confalone,  Fleres, Giambrone, Leanza  Edoardo,  Leanza
  Vincenzo, Maurici, Mercadante, Misuraca, Scoma, Vicari in data  21
  gennaio 2004;

    Norme   per  l'istituzione  del  Servizio  civile  regionale   e
  coordinamento  con   il  Servizio civile nazionale   (767),  degli
  onorevoli Vitrano, Barbagallo, Genovese, Gurrieri, Tumino, Zangara
  in data 21 gennaio 2004.

                 Comunicazione di richieste di parere

   PRESIDENTE.  Comunico  che  le   seguenti  richieste  di  parere,
  pervenute  dal  Governo,  sono  state  assegnate  alle  competenti
  Commissioni  legislative:

                       AFFARI ISTITUZIONALI (I)

    -      Istituto  dei  ciechi  Florio  e  Salamone  di   Palermo.
       Ricostituzione collegio dei revisori  (n. 241/I)
  -    pervenuto in data 20 gennaio 2004

    -    Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) -
       Ricostituzione del consiglio di amministrazione  (n. 242/I)
  -   pervenuto in data 20 gennaio 2004

    -     IACP di Trapani - Nomina presidente e vice presidente  del
       consiglio di amministrazione  (n. 243/I)
       -   pervenuto in data 20 gennaio 2004

    -     IACP di Siracusa - Nomina presidente e vice presidente del
       consiglio di amministrazione  (n. 244/I)
       -   pervenuto in data 20 gennaio 2004

    -    IACP di  Agrigento - Nomina presidente e vice presidente del
       consiglio di amministrazione  (n. 245/I)
       -   pervenuto in data 20 gennaio 2004

    -    IACP di Caltanissetta - Nomina presidente e vice presidente
       del consiglio di amministrazione  (n. 246/I)
       -   pervenuto in data 20 gennaio 2004

                  (TRASMESSI IN DATA 21 GENNAIO 2004)

                     Comunicazione di pareri resi

   PRESIDENTE.  Comunico i seguenti pareri resi in data  21  gennaio
  2004   dalla   competente  Commissione  legislativa   Ambiente   e
  Territorio' (IV).

      -    Delibera CIPE n. 17/2003. Individuazione interventi
        trasporti  (n. 239/IV )
      -   reso in data 20 gennaio 2004
  -   trasmesso in data 21 gennaio 2004

      -    Piano attuativo del trasporto delle merci e della logistica
        della Regione siciliana  (n. 240/IV-II)
  -   reso in data 20 gennaio 2004
  -   trasmesso in data 21 gennaio 2004

       Comunicazione di apposizione di firma a disegni di legge

   PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Maurici e Papania in  data
  21  gennaio 2004, hanno chiesto rispettivamente con nota n. 927  e
  n.  930   di apporre la propria firma al disegno di legge  n.  763
   Norme  sul diritto di pesca. Abolizione dei diritti esclusivi  di
  pesca  a firma degli onorevoli Lo Curto e Rotella.

   Comunico  altresì  che  l'onorevole Ortisi,  sempre  in  data  21
  gennaio  2004,  ha chiesto di apporre la propria firma al  disegno
  di  legge  n. 765  Istituzione del difensore civico regionale  per
  l'infanzia e l'adolescenza  a firma degli onorevoli Barbagallo  ed
  altri.

                      Annunzio di interrogazioni

   PRESIDENTE.   Comunico  che  è  stata   presentata  la   seguente
  interrogazione con richiesta di risposta orale:

      -   N. 1492 - Revoca dell'autorizzazione alla ditta 'D.B. group
        s.p.a.' per l'attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi.
  -   Presidente Regione
  -   Firmatari: Nicotra Raffaele; Amendolia Antonino

       Avverto  che la stessa sarà iscritta all'ordine del  giorno
  per essere svolta al suo turno.
       Comunico  che è stata presentata la seguente interrogazione
  con richiesta di risposta scritta:

      -    N. 1493 - Orientamenti del Governo della Regione per il
        riordino del sistema pensionistico.
  -   Presidente Regione
  -   Assessore Presidenza
  -   Assessore Bilancio
  -   Firmatari: Virzi' Gioacchino; Ioppolo Giovanni.

      Avverto che la stessa è stata già inviata al Governo.

                       Annunzio di interpellanza

       PRESIDENTE.  Comunico  che è stata presentata  la  seguente
  interpellanza:

      -   N. 157 - Motivi della revoca della concessione dell'area alla
        Smeb-Cantieri Navali S.p.A. di Messina.
  -   Presidente Regione
  -   Assessore Industria
  -   Firmatario: Morinello Salvatore.

       Trascorsi  tre giorni dall'odierno annunzio  senza  che  il
  Governo  abbia dichiarato che respinge l'interpellanza  o  abbia
  fatto   conoscere   il   giorno  in   cui   intende   trattarla,
  l'interpellanza stessa sarà  iscritta all'ordine del giorno  per
  essere svolta al suo turno.

                          Annunzio di mozione

        PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente
  mozione:

      -   N. 258 - Istituzione del servizio di farmacia nelle strutture
        sanitarie private che esercitano attività di ricovero e terapia
        equipollenti alle strutture pubbliche.
  -   Spampinato Giuseppe; Ortisi Egidio; Raiti Salvatore;
  -   Papania Antonino
  -   Presentata il 20/01/04

   Avverto che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della
  seduta successiva perchè se ne determini la data di discussione.

   Informo, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
  interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni
  mediante sistema elettronico.


   Presidenza del presidente Lo Porto


          Determinazione della data di discussione di mozioni

   PRESIDENTE. Si passa al punto II dell'ordine del giorno: Lettura,
  ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e  153
  del  Regolamento  interno,  delle mozioni numero 256   Misure
  per garantire la sicurezza degli aeroporti siciliani , degli
  onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici, Scoma  e   Mercadante
  e  numero   257   Interventi   per   impedire  frodi   commerciali
  e   danni all'agricoltura a seguito delle recenti direttive in
  materia di succhi di frutta ,degli onorevoli Fleres, Maurici,
  Mercadante, Beninati, Catania Giuseppe, Scoma, e Leontini.
   Invito il deputato segretario a darne lettura.

   PAFFUMI, segretario:

                     L'Assemblea regionale siciliana

   premesso che:

   il  traffico negli aeroporti siciliani è in continua  e  costante
  crescita;
   negli  ultimi  anni si sono moltiplicate le Compagnie  aeree  che
  effettuano esclusivamente voli  charter';
   gli  aeromobili adibiti ai servizi  charter' sono soggetti ad  un
  uso intensivo, attese le peculiarità del trasporto effettuato;
   la  recente  tragedia  consumatasi in Egitto lascia  preoccupanti
  interrogativi,  relativamente alla sicurezza degli  aeromobili  di
  proprietà  di  alcune società che organizzavano voli charter,  con
  particolare  riferimento alla loro manutenzione  ed  ai  controlli
  periodici;
   alcuni paesi europei hanno stilato degli elenchi di vettori aerei
  di  linea  ai  quali  è  stato inibito  di  sorvolare  il  proprio
  territorio, non reputando idonei gli aeromobili utilizzati;

   Considerato che nei consigli d'amministrazione delle  società  di
  gestione degli aeroporti siciliani siedono soggetti rappresentanti
  di enti pubblici e della stessa Regione siciliana,

                   impegna il Governo della Regione

   a  predisporre  ed  adottare  un piano  per  la  sicurezza  degli
  aeroporti,   al   fine  di  ottenere  dalle  autorità   competenti
  assicurazioni sulla corretta ed attenta verifica degli  aeromobili
  che fanno scalo in Sicilia, intervenendo in tal senso anche presso
  le  società di gestione degli scali affinché collaborino  in  tale
  opera di prevenzione del rischio aereo;
   a  riferire all'Assemblea regionale siciliana  sugli esiti  delle
  iniziative  intraprese in materia entro il termine  di  60  giorni
  dall'approvazione della presente mozione. (256)

  FLERES-CATANIA GIUSEPPE-
  MAURICI-SCOMA-MERCADANTE

                   L'Assemblea regionale siciliana

   premesso che:

   -  recentemente,  il  Ministro  per  le  attività  produttive  ha
  diramato  direttive miranti a consentire l'immissione sul  mercato
  di bevande al gusto di frutta che possono non contenere succhi;
   -  tale  decisione  arreca evidenti danni  all'economia  agricola
  siciliana, con particolare riferimento all'agrumicoltura;
   essa potrebbe, inoltre ingenerare confusione tra i consumatori  e
  persino  favorire  facili  frodi legate alla  confezione  ed  alla
  denominazione del prodotto;
   -  su tali problematiche si sono già registrate precise prese  di
  posizione  da  parte delle associazioni degli  agricoltori  e  dei
  consumatori,

                   impegna il Governo della Regione

   a  richiedere  la  deroga del provvedimento  e,  nelle  more,  ad
  attivare  appositi controlli, di concerto con le autorità preposte
  alla  vigilanza sanitaria ed alimentare, nonché con le  Camere  di
  Commercio e gli Assessorati regionali competenti, affinché vengano
  impediti   tentativi   di  frode  legati  all'uso   improprio   di
  confezioni,  immagini  o denominazioni che  potrebbero  trarre  in
  inganno  i  consumatori  circa l'acquisto e  la  degustazione  dei
  prodotti in questione. (257)

  FLERES-MAURICI-MERCADANTE-BENINATI
  CATANIA GIUSEPPE- SCOMA-LEONTINI

   PRESIDENTE. Dispongo che le predette mozioni vengano demandate
  alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari  perché  ne
  determini la data di discussione.


   Presidenza del presidente Lo Porto


    Seguito della discussione del disegno di legge nn. 534-537-421-
     424-426-458/A 'Disciplina dell'istituto del referendum nella
   Regione siciliana e norme sull'iniziativa legislativa popolare e
                 dei Consigli comunali o provinciali'.

   PRESIDENTE. Si passa al punto III dell'ordine del giorno: Seguito
  della discussione del disegno di   legge   numero 534-537-421-424-
  426-458/A   Disciplina    dell' istituto  del  referendum  nella
  Regione siciliana e norme sull'iniziativa popolare e dei Consigli
  comunali o provinciali .
   Ricordo che l'esame del disegno di legge era stato sospeso  nella
  seduta  183 del 20 gennaio 2004 dopo la chiusura della discussione
  generale ed il passaggio all'esame degli articoli.

   FLERES. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FLERES.  Signor Presidente, onorevoli colleghi questa mattina  mi
  sono  permesso di consultare i presidenti dei Gruppi  Parlamentari
  presenti,   il   Governo   e  il  Presidente   della   Commissione
  relativamente  alla  procedura da seguire per  la  trattazione  di
  questo disegno di legge.
   Avendo  preso  atto  che  molti  articoli  non  presentano  alcun
  emendamento e che l'articolo 4, che riassume gli articoli 4, 5, 6,
  7,  8 e 9 del testo, è esclusivamente procedurale, sostanzialmente
  di  natura  tecnica,  trattandosi delle modalità  da  seguire  per
  pervenire  alla  presentazione del quesito, quindi,  non  presenta
  risvolti politici,  l'orientamento comune, posso dire unanime, dei
  colleghi  è  quello  di  continuare  con  gli  articoli  che   non
  presentano emendamenti, incluso l'articolo 4 di riscrittura che  -
  ripeto - è veramente tecnico-procedurale.
   Successivamente alla discussione e alla votazione degli  articoli
  che  non  presentano emendamenti, affrontare quelli che presentano
  emendamenti e che, dunque, presuppongono anche la possibilità  che
  si avvii un dibattito più o meno articolato, in quanto in linea di
  massima hanno contenuti di natura politica o tecnica.
   Se  non  ci  dovesse essere nulla in contrario,  questo  potrebbe
  essere  un  modo  per  consentire di procedere  rapidamente  nella
  votazione  dei  diversi  articoli che non  presentano  particolari
  difficoltà e  utilizzare proficuamente la mattinata di oggi.

   FORGIONE. L'articolo 4 non è come dice lei, onorevole Fleres.

   FLERES.  Gli  uffici, onorevole Forgione, mi hanno  riferito  che
  l'articolo 4 è meramente tecnico. Se non dovesse essere  così,  la
  mia   proposta  si  limita  intanto  a  quegli  articoli  che  non
  presentano emendamenti.
   Ripeto,  comunque, che se non dovesse essere così,  se  dovessero
  esserci  osservazioni,  limiterei la mia  proposta  soltanto  agli
  articoli che non presentano alcun emendamento.

   PRESIDENTE. Chiedo l'opinione del relatore, onorevole Ortisi.

   ORTISI,  relatore.  Signor Presidente,  siamo  d'accordo  con  la
  proposta  dell'onorevole  Fleres,  escludendo  l'articolo  4   dal
  momento che il collega Forgione ritiene che non fa riferimento  ad
  un emendamento di natura tecnica.

   PRESIDENTE. Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

                               «Titolo I
                               Finalità

                              Articolo 1

   1.  La  presente legge, in attuazione dell'articolo 13 bis  dello
  Statuto,  disciplina  l'istituto  del  referendum  nella   Regione
  siciliana.

   2.  Disciplina, altresì, in attuazione dell'articolo 12, comma 2,
  dello  Statuto  l'iniziativa legislativa popolare e  dei  consigli
  comunali o provinciali».

   MICCICHE'. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MICCICHE'.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, approfitto  di
  questo  intervento  per  arrivare velocemente  al  nocciolo  della
  questione  che ci porterà ad un dibattito serrato nel  momento  in
  cui  affronteranno gli emendamenti.
   Ribadisco  la mia totale opposizione all'unanimità,  me  escluso,
  che  in questo momento serpeggia intorno a questo disegno di legge
  e non per esporre la facile contraddizione delle norme proposte in
  questo  disegno di legge, ma per ribadire il fatto che ci troviamo
  di  fronte ad un disegno di legge totalmente privo di efficacia  e
  di qualsiasi utilità per la popolazione siciliana.

   PRESIDENTE.  Onorevole Miccichè, le ricordo  che  la  discussione
  generale è stata chiusa, lei può solo intervenire sull'articolo 1.
   Dobbiamo  rispettare  le  regole  perché  sono  quelle   che   ci
  permettono di sopravvivere. Lei non ha ritenuto di parlare in sede
  di discussione generale e adesso parli dell'articolo 1

   MICCICHE'.   Mi   riferisco  proprio   all'articolo   1,   signor
  Presidente,  poichè  è  la finalità della  legge,  successivamente
  seguono  una  serie  di norme che vanificano  l'originalità  della
  proposta scritta nel nostro Statuto.
   Pertanto,  esprimo il mio voto contrario all'erronea posizione di
  tutta l'Assemblea.

   FLERES.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo  molto
  brevemente solo per sottolineare il valore della legge che  stiamo
  discutendo.
   In  questo  momento sia la Commissione per lo Statuto  che  la  I
  Commissione si stanno occupando di quella che è stata definita  da
  me  personalmente, così come da lei,  dal Presidente della Regione
  e  da  molti  altri  colleghi,  "la stagione  delle  riforme",  il
  momento  cioè  nel  quale  l'Assemblea  riscrive  le  regole   che
  disciplinano  il suo funzionamento, il riequilibrio tra  i  poteri
  del  Governo  e  del  Parlamento, i  rapporti  tra  l'istituzione-
  Regione,  nelle  sue  articolazioni  Governo  e  Parlamento,  e  i
  cittadini tutti.
   E'  estremamente  importante, vorrei dire emblematico,  che  tale
  stagione  delle riforme parta proprio dai referendum,  cioè  dallo
  strumento  che  il  Parlamento siciliano offre  ai  cittadini  per
  esprimere la loro opinione relativamente ad una proposta di  legge
  o  all'ipotesi  di  abrogazione di una legge  già  esistente.   Lo
  ritengo un momento di massima democrazia, dopo quello legato  alle
  elezioni  che costituiscono il Parlamento stesso ed il  Governo  e
  intendo, da questo punto di vista, sottolinearne l'importanza.
   Così come, signor Presidente, onorevoli colleghi, sono sempre più
  convinto  che la stagione delle riforme, come l'abbiamo  definita,
  può  proseguire  rapidamente  con l'approvazione  delle  modifiche
  dello  Statuto,  a cui stiamo lavorando in Commissione  con  molto
  impegno;  con  la  legge elettorale; dico pure  con  le  norme  di
  attuazione dello Statuto che la Commissione per lo Statuto stessa,
  a mio avviso, deve pensare di poter elaborare modificando la legge
  istitutiva  della  medesima e aggiungendo alle sue  competenze  le
  norme attuative dello Statuto.
   Nonché,  con altre due materie che non voglio trascurare,  una  è
  già all'ordine del giorno dell'Assemblea, l'altra non lo è, ma che
  è  bene  che lo sia. Mi riferisco alla legge sul mobbing  e   alla
  legge  che  istituirà il difensore civico. Sono  convinto  che  la
  stagione  delle  riforme debba proseguire  con  questi  importanti
  strumenti   normativi,   proprio  perché  essi   rappresentano   e
  sanciscono  i  diritti  di cittadinanza, i diritti  dei  cittadini
  siciliani nei confronti del Parlamento, nei confronti del Governo.
   Dunque,   concludo  ribadendo  questa  grande   opportunità   che
  l'Assemblea  regionale siciliana ha oggi affrontando e  discutendo
  rapidamente,  per  quanto  possibile,  la  legge  istitutiva   del
  referendum abrogativo e consultivo e con le successive  leggi  che
  il  Parlamento  sarà  chiamato a discutere,  prima  fra  tutte  la
  riforma  dello  Statuto  e, a seguire, la riforma  elettorale,  la
  legge   sul  mobbing  e,  mi  auguro  fortissimamente,  la   legge
  istitutiva  del  difensore civico regionale che determinerebbe  un
  ulteriore  strumento di democrazia e di tutela dei  cittadini  nei
  loro  rapporti con la Pubblica amministrazione e, in  particolare,
  con il Governo della Regione e con il Parlamento stesso.

   PRESIDENTE.  Non  essendoci altri iscritti a  parlare,  pongo  in
  votazione  l'articolo  1. Chi è favorevole  resti  seduto,  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Prima di passare all'articolo 2, ricordo, agli onorevoli Fleres e
  Ortisi che hanno proposto l'accantonamento degli articoli ai quali
  sono  stati  presentati  emendamenti,  che,  certamente,  possiamo
  procedere in tal senso,  ma con la precisazione che, così facendo,
  rischiamo di generare la votazione di un documento incoerente.
   Onorevole Fleres, non so se ha seguito la mia opinione personale;
  la   ripeto:  se  si  procede  con  gli  articoli  non   emendati,
  affrontando   successivamente  quelli   emendati,   rischiamo   di
  approvare   articoli  non  coerenti  con  quelli   successivamente
  emendabili.
   Probabilmente non accadrà, ma il rischio c'è, ve lo  dico  perché
  siate  avvertiti  di  questa possibilità.  Per  cui  o  procediamo
  secondo  l'articolato, come proposto nel testo, o andiamo  avanti,
  come  proposto  dai colleghi, correndo il rischio che  vi  ho  già
  illustrato.
   Personalmente,  ritengo  sia più utile   approfondire  volta  per
  volta.

   FORGIONE.  Può  succedere solo per un paio  di  articoli,  signor
  Presidente.

   PRESIDENTE. Ma è già tanto, onorevole Forgione. Onorevole Fleres,
  lei è d'accordo?

   FLERES.  Signor  Presidente, sono convinto che l'articolo  4  sia
  indispensabile   per   tutto  il  resto.  Se   è   necessario   un
  approfondimento, si può sospendere per 5 minuti.

   PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

     (La seduta sospesa alle ore 12.16, è ripresa alle ore 12.20)

   La seduta è ripresa.

   FLERES. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FLERES. Signor Presidente, le perplessità espresse dall'onorevole
  Forgione  e  da  qualche  altro collega riguardavano  le  modalità
  attraverso le quali pervenire all'ammissibilità del referendum.
   Abbiamo   chiarito   che   con  l'emendamento   formulato   dalla
  Commissione  ci  siamo omologati con la normativa  nazionale.  Con
  questo chiarimento, quindi, sia l'onorevole Forgione che gli altri
  colleghi  hanno  ritenuto di potere avviare la  discussione  e  la
  votazione  dell'articolo 4, ritenendo lo stesso meramente tecnico,
  così come appunto avevamo pensato in un primo momento.

   PRESIDENTE. Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                              «Titolo II
                         Referendum abrogativo

                                Capo I
                         Disposizioni generali

                              Articolo 2
                  Richiesta e votazione referendaria

   1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge
  regionale,   è   indetto  a  seguito  di   richiesta   di   almeno
  cinquantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei  comuni
  siciliani  o  di  tre  consigli provinciali o  di  dieci  consigli
  comunali rappresentativi di almeno un decimo degli abitanti  della
  Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale.

   2.  Il referendum non può essere richiesto sulle leggi tributarie
  e di bilancio.

   3.  Hanno  diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
  chiamati ad eleggere l'Assemblea regionale siciliana.

   4.   La  proposta  soggetta  a  referendum  è  approvata  se   ha
  partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto,  e
  se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

   5. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto
  mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea regionale.

   6.  Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito
  che  sia  gia' stato dichiarato inammissibile, se non è  trascorso
  almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità».

   Non     sorgendo    osservazioni,    dispongo    l'accantonamento
  dell'articolo 2.
   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                              «Articolo 3
                         Quesito referendario

   1.  Il  quesito  referendario, che  si  intende  sottoporre  alla
  votazione popolare, consiste nella formula:

   'volete  che sia abrogato/a ...' seguita dalla indicazione  della
  data,  numero  e  titolo della legge sulla quale il  referendum  è
  richiesto.

   2. Qualora si richieda referendum per abrogazione parziale, nella
  formula   indicata   al  comma  1  deve  essere   inserita   anche
  l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui  quali
  il referendum sia richiesto.

   3.  Qualora si richieda referendum per la abrogazione di parte  o
  di  uno  o  di più articoli di legge, oltre all'indicazione  della
  legge  e  dell'articolo  di  cui  ai  commi  1  e  2,  è  inserita
  l'indicazione  del comma ed è altresì integralmente trascritto  il
  testo  delle  disposizioni  di  legge  delle  quali  sia  proposta
  l'abrogazione.

   4.  Il  quesito  contiene  inoltre la  sintesi  dell'oggetto  del
  referendum per favorire la chiarezza e l'univocità del  quesito  e
  dimostrare  l'omogeneità e la coerenza delle disposizioni  oggetto
  del  referendum.  La  sintesi,  che  forma  parte  integrante  del
  quesito, è premessa alla formula di cui al comma 1.

   5.  Può  essere  omessa la sintesi del quesito  quando  le  altre
  indicazioni  di  per  sé  soddisfino le esigenze  di  chiarezza  e
  univocità del quesito.

   6.  Il  quesito  è formulato in termini semplici e  chiari  ed  è
  riferito  a  problemi omogenei e ben individuati. Le  disposizioni
  oggetto della stessa istanza di referendum rispondono a criteri di
  omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti
  legislativi».

   Lo pongo in votazione.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                              «Articolo 4
            Presentazione del quesito d'iniziativa popolare

   1.  Al  fine  di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa,
  almeno  tre  elettori  dell'Assemblea  regionale  siciliana,   che
  assumono la qualità di promotori della raccolta, depositano presso
  la  segreteria  della  Commissione regionale  per  il  referendum,
  istituita con la legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14:

   a)   il   testo   del   quesito  referendario,   come   precisato
  dall'articolo  3,  su fogli recanti in calce le  firme,  corredate
  dell'indicazione  di cui al comma 2 dell'articolo  6  della  legge
  regionale  23  ottobre 2001, n. 14 ed autenticate  secondo  quanto
  previsto  nel  comma 3 dello stesso articolo 6,  di  non  meno  di
  trecento e non piu' di quattrocento cittadini iscritti nelle liste
  elettorali  di  un qualsiasi comune della Regione; le  firme  sono
  presentate  raggruppate  per  comune  di  iscrizione  nelle  liste
  elettorali dei sottoscrittori;

   b)  una  relazione  illustrativa  della  proposta  di  referendum
  abrogativo;

   c)  i certificati, anche collettivi, comprovanti l'iscrizione dei
  promotori  e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali  di
  un  comune  della  Regione. I sindaci rilasciano tali  certificati
  entro 48 ore dalla richiesta.

   2.  All'atto  della redazione del verbale di cui al  comma  4,  i
  promotori  indicano  anche i nomi, il domicilio  e  gli  eventuali
  ulteriori recapiti, di tre persone alle quali viene attribuita  la
  funzione  di  rappresentare i sottoscrittori  della  richiesta  di
  referendum. Tali incaricati:

   a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;

   b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento stesso;

   c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela
  del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi
  nel   verbale,  si  intende  che  gli  incaricati  possano   agire
  disgiuntamente.

   3.  Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 2 sono
  effettuate   mediante   lettera   raccomandata   con   avviso   di
  ricevimento.

   4.  Il  responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia
  ai  promotori,  il verbale che, certificando l'avvenuto  deposito,
  riporta  le  dichiarazioni che i promotori sono tenuti  a  rendere
  sotto la loro responsabilità:

   a)   sul   numero  delle  firme  apposte  in  calce  al   quesito
  referendario a norma della lettera a) del comma 1;

   b)  sulla  regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni
  riguardanti le firme stesse;

   c)  sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lettera
  a);

   d) circa gli incaricati di cui al comma 2.

   5.  Entro  dieci  giorni  dal deposito di  cui  al  comma  1,  il
  responsabile  del procedimento verifica che almeno trecento  delle
  firme di cui al comma 1, lettera a) siano regolarmente autenticate
  e  siano  corredate  dei  certificati di  iscrizione  nelle  liste
  elettorali di un comune della Regione.

   6.  Se  la  verifica di cui al comma 5 dà risultato negativo,  il
  responsabile del procedimento dichiara improcedibile la  richiesta
  di  referendum  e  il  procedimento è concluso.  Se  dà  risultato
  positivo,  il responsabile del procedimento presenta il testo  del
  quesito  e  la relazione illustrativa alla Commissione di  cui  al
  comma   1;   della  dichiarazione  di  improcedibilità   o   della
  trasmissione   alla   Commissione  e'  data   comunicazione   agli
  incaricati di cui al comma 2».

   Comunico   che  è  stato  presentato  dall'onorevole   Spampinato
   l'emendamento 4.2.

   SPAMPINATO. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Comunico  che  è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
   4.1, interamente sostitutivo degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del
   testo del disegno di legge.
   Onorevole Ardizzone, intende illustrarlo?

   ARDIZZONE, presidente della Commissione. Si illustra da sè.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il  parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo  introdotto
  dall'emendamento 4.1.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo   in   votazione   l'articolo  5   nel   testo   introdotto
  dall'emendamento 4.1.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico che sono stati presentati i seguenti subemendamenti:
   -   dall'onorevole Raiti: 4.5;
  -   dall'onorevole Spampinato: 7.1.

   Pongo  in  votazione il subemendamento 4.5 a firma dell'onorevole
   Raiti. Il parere della Commissione?

   ARDIZZONE, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Dispongo  l'accantonamento  del   subemendamento  7.1   a   firma
  dell'onorevole  Spampinato  in quanto  richiede  il  parere  della
  Commissione Bilancio poiché comporta spesa.
   Pongo   in   votazione   l'articolo  6   nel   testo   introdotto
  dall'emendamento 4.1.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo   in   votazione   l'articolo  7   nel   testo   introdotto
  dall'emendamento 4.1.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico  che  è  stato presentato dall'onorevole  Spampinato  il
  subemendamento 8.1.
   Il subemendamento 8.1 è superato.
   Comunico   che   è   stato   presentato  dalla   Commissione   il
  subemendamento 4.1.2.
   Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo   in   votazione   l'articolo  8   nel   testo   introdotto
  dall'emendamento 4.1, come emendato.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico  che  è  stato presentato dall'onorevole  Spampinato  il
  subemendamento 3.1.
   Il subemendamento 3.1 è superato.
   Comunico  che  sono stati presentati dall'onorevole Spampinato  i
  subemendamenti 5.1 e 5.2, entrambi riferiti all'articolo 9.
   Pongo  in  votazione   il subemendamento 5.1.   Il  parere  della
  Commissione?

   ARDIZZONE, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione   il subemendamento 5.2.   Il  parere  della
  Commissione?

   ARDIZZONE, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo pertanto in votazione l'articolo 9, come emendato.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                             «Articolo 10
     Richiesta del referendum da parte dei consigli provinciali o
                               comunali

   1.   Le   deliberazioni  dei  consigli  provinciali  o   comunali
  contenenti  il quesito referendario come determinato dall'articolo
  3,  sono trasmesse dai presidenti delle province o dai sindaci dei
  comuni interessati alla segreteria della Commissione regionale per
  il referendum.

   2.  Il quesito referendario deve essere assolutamente identico in
  tutte  le  deliberazioni dei consigli provinciali o  comunali.  Le
  deliberazioni contenenti un quesito anche minimamente diverso sono
  considerate come distinte iniziative di referendum.

   3.  L'iniziativa  referendaria si  considera  esercitata  con  la
  presentazione del quesito:

   a)  in caso di iniziativa esercitata da consigli provinciali, nel
  giorno  in  cui  perviene  alla segreteria  della  Commissione  la
  deliberazione del terzo consiglio provinciale;

   b)  in  caso  di iniziativa esercitata da consigli comunali,  nel
  giorno  in cui perviene alla segreteria della Commissione l'ultima
  deliberazione  di consiglio comunale necessaria  ad  integrare  il
  requisito di cui al comma 1 dell'articolo 2.

   4.   L'ultima   deliberazione  necessaria  deve  pervenire   alla
  segreteria  della Commissione nel termine perentorio di centoventi
  giorni dalla data della deliberazione del consiglio provinciale  o
  comunale che ha deliberato per primo.

   5.  Nelle  deliberazioni  i  consigli provinciali  o  i  consigli
  comunali  indicano  i nomi degli incaricati  di  cui  al  comma  2
  dell'articolo 4. I nomi degli incaricati devono essere gli  stessi
  per  tutti  i  consigli; in caso di difformità vale  l'indicazione
  data  dal  consiglio comunale o provinciale che ha  presentato  la
  prima deliberazione.

   6.   Ricevuta   la   prima  deliberazione  il  responsabile   del
  procedimento ne trasmette copia alla Commissione regionale per  il
  referendum. La Commissione svolge l'esame di ammissibilità entro i
  successivi trenta giorni, secondo quanto disposto dall'articolo 5.

   7.  Dopo  la deliberazione di ammissibilità, il responsabile  del
  procedimento  riscontra che tutte le deliberazioni  necessarie  ad
  integrare  il  requisito di cui al comma 1 dell'articolo  2  siano
  pervenute  entro il termine di cui al comma 4. Quando il riscontro
  dà  esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso
  del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà
  comunicazione  alla Commissione, che delibera la regolarità  della
  proposta.  Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile  del
  procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa.

   8.  Non  si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca
  di  una  o  più deliberazioni dei consigli provinciali o comunali,
  vengano a mancare, prima della dichiarazione di ammissibilità  del
  quesito, le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2.

   9.  Entro  trenta giorni dalla delibera di regolarità di  cui  al
  comma  7, la Commissione verifica la procedibilità definitiva  del
  referendum secondo quanto previsto dall'articolo 9».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   -   dall'onorevole Ardizzone:  emendamento 10.1;
  -   dall'onorevole Spampinato: emendamenti 10.2, 10.3, 10.4 e
  10.5.

   Pongo in votazione l'emendamento 10.1. Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   SPAMPINATO. Ritiro gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in  votazione  l'articolo 10, così come  emendato.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

                               «Capo II
                      Svolgimento del referendum

                             Articolo 11.
                       Indizione del referendum

   1. I referendum abrogativi si svolgono in una tornata annuale. Il
  Presidente della Regione decreta entro il 1  luglio di  ogni  anno
  l'indizione   dei   referendum  con   riferimento   a   tutte   le
  deliberazioni di procedibilità definitiva pervenutegli entro il 31
  marzo,  fissando  la data di convocazione degli  elettori  in  una
  domenica tra l'1 novembre ed il 15 dicembre.

   2.  Il  decreto del Presidente della Regione indica  la  data  di
  svolgimento  del  referendum e riporta,  per  ogni  referendum,  i
  quesiti da sottoporre agli elettori.

   3.  Il  decreto  è  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della
  Regione,  è  notificato  al presidente della  Corte  d'appello  di
  Palermo ed è comunicato ai sindaci.

   4.  Il Presidente della Regione dà inoltre notizia del decreto di
  indizione  mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei  sindaci,
  almeno  trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.
  I  manifesti  devono riportare integralmente ed esclusivamente  il
  decreto del Presidente della Regione.

   5.  Nel  caso  che  nel corso dell'anno siano indetti  referendum
  nazionali,  il  Presidente della Regione,  previa  intesa  con  il
  Ministro  dell'Interno, può disporre, con le modalità  di  cui  ai
  commi  2,  3, e 4, che le consultazioni sui referendum concernenti
  leggi  regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum
  nazionali,   fissando   la  relativa  data,   modificando   quella
  eventualmente già fissata, anche al di fuori del periodo  previsto
  dal  comma 1. In tal caso restano valide, in quanto possibile,  le
  operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni
  per  lo  svolgimento  del referendum; esse  sono  individuate  con
  decreto del Presidente della Regione».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -   dalla Commisione: 11.3;
  -   dall'onorevole Miccichè: 11.;
  -   dall'onorevole Sanzeri: 11.2.

   MICCICHE' Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MICCICHE'. Signor Presidente, sono stati saltati alcuni  articoli
  dove  non c'erano emendamenti, poichè l'articolo 11 prevede  anche
  una  modifica da parte del Presidente della Commissione,  relativa
  alla   fissazione  della  data  della  convocazione   dei   comizi
  elettorali dei referendum in una domenica tra il 1  novembre ed il
  15 dicembre, avevo chiesto la soppressione di questo comma.
   Il  Presidente  della  Commissione  ha  presentato  anch'egli  un
  emendamento  di  modifica che  mi soddisfa in quanto  va  incontro
  alle  richieste da me presentate nell'ambito di questo disegno  di
  legge.
   Però devo dire che non è sufficiente, infatti, se le elezioni non
  sono  abbinate, se questa data non è abbinata ad una consultazione
  elettorale  di  tipo  amministrativo,  ritorno  al  concetto   già
  espresso in precedenza e cioè che  questo referendum è inefficace.
   Pertanto,   se   il   Presidente  della  Commissione,   onorevole
  Ardizzone,   vuole   confermare  l'emendamento   ritiro   il   mio
  emendamento.

   LIOTTA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LIOTTA.   Signor   Presidente,  onorevoli  colleghi,   intervengo
  sull'emendamento del Presidente della Commissione.  Mi  sembra  di
  comprendere che la questione del periodo in cui si debba  svolgere
  il  referendum,  posta dall'onorevole Miccichè già in  discussione
  generale,  che è una questione non peregrina, ma di sostanza,  sia
  stata  in qualche modo affrontata in senso positivo dal Presidente
  della Commissione.
   La  scelta di indire il referendum in una domenica tra il 15 e il
  30  giugno va in questa direzione, ma tuttavia mi chiedo il motivo
  per  cui   si è voluto fare le cose a metà, perchè in una domenica
  tra il 15 aprile ed il 30 giugno.
   Ovviamente,  il  fatto  che non significa abbinamento  con  altre
  tornate elettorali, era stato fatto notare dall'onorevole Miccichè
  prima
   Può verificarsi il caso, a questo punto, che nell'anno in cui  ci
  fossero elezioni di carattere amministrativo o quant'altro, si  va
  a votare a distanza di una settimana, per esempio, tra una tornata
  referendaria ed una tornata amministrativa. Francamente lo ritengo
  sbagliato   e   non  soltanto  sotto  il  profilo  economico,   ma
  rischierebbe di disorientare gli elettori, poiché non  capirebbero
  il motivo per cui vengono chiamati alle elezioni per esprimersi in
  una  tornata  referendaria con una distanza di una o  massimo  due
  settimane da una tornata amministrativa.
   Credo  che  sia  opportuna una riflessione ulteriore,   se  si  è
  addivenuti ad una soluzione che andava, in qualche modo, verso  le
  indicazioni   date  dall'onorevole  Miccichè  e    se   si   vuole
  effettivamente dare un senso a questa legge di  cui  non condivido
  altre  cose,  per esempio il fatto che un referendum possa  essere
  valido  con  il  30 per cento dei voti, ritengo che il  referendum
  deve  essere  valido  con il 50 per cento  più  uno  dei  votanti,
  altrimenti non ha senso.
   Ha  senso,  invece, il fatto - e vi rivolgo un invito, perchè  mi
  sembra  che stiamo lavorando a questo disegno di legge con  grande
  serenità  e   grande  condivisione  del  percorso  scelto   -   di
  accantonare   questo  punto ed accedere ad  un'ulteriore  fase  di
  riflessione fra il Presidente della Commissione e i Presidenti dei
  Gruppi  parlamentari, considerato che  non si tratta di  questione
  di poco conto.

   ARDIZZONE, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ARDIZZONE,  presidente della Commissione. Signor  Presidente,  il
  problema viene affrontato all'articolo 14, che concerne i  periodi
  di  sospensione  del referendum. La Commissione,  almeno,  si  era
  orientata  verso il non abbinamento, comunque, è un  problema  che
  può essere affrontato all'articolo 14.

   FORGIONE. Nei tre mesi successivi.

   ARDIZZONE, presidente della Commissione. Nei tre mesi successivi.
  Siamo  dell'avviso, così come avviene nel resto d'Italia,  di  non
  abbinare  le elezioni amministrative con i referendum. Però  è  un
  problema che viene affrontato all'articolo 14.

   PRESIDENTE.   Pongo  in  votazione  l'emendamento   11.3,   della
  Commissione. Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Dichiaro preclusi gli emendamenti 11.1 e 11.2.
   Pongo  in  votazione l'articolo 11 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:
                             «Articolo 12
                Concentrazione di istanze referendarie

   1.   Con   il  decreto  di  indizione  del  referendum,  previsto
  dall'articolo 11, il Presidente della Regione, su conforme  parere
  della   Commissione  regionale  per  il  referendum,  dispone   la
  concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano
  uniformità o analogia di materia.

   2.   Il  Presidente  della  Regione,  su  conforme  parere  della
  Commissione di cui al comma 1:

   a)  apporta  al testo delle istanze da concentrare le  correzioni
  eventualmente  necessarie  od  opportune  per  rendere  chiaro  il
  quesito da porre agli elettori;

   b)  stabilisce, se necessario od opportuno, un nuovo testo  della
  sintesi  del  quesito referendario, ai fini  di  cui  al  comma  4
  dell'articolo 3.

   3.  La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri di cui ai commi
  1 e 2 entro dieci giorni dalla richiesta».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dalla Commissione:
   emendamento 12.1;

   -   dagli onorevoli Raiti e Ferro:
   emendamento 12.2.

   Pongo in votazione l'emendamento 12.1. Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento 12.2, a firma degli onorevoli  Raiti  e
  Ferro. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

   ARDIZZONE, presidente della Commissione. Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali .Contrario.

   PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole si alzi; chi  è  contrario  resti
  seduto.

                           (Non è approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 12 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:
                             «Articolo 13
       Norme di raccordo del procedimento referendario regionale
                         con quello nazionale

   1.  Quando le consultazioni sui referendum abrogativi concernenti
  disposizioni     regionali    si    effettuano  contestualmente  a
  quelle relative ai referendum nazionali, si applicano le procedure
  e  i  termini  previsti dalla legislazione statale e dal  presente
  articolo.

   2.  Le  operazioni di scrutinio concernenti referendum abrogativi
  regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di
  scrutinio  concernenti  i referendum nazionali.  Con  decreto  del
  Presidente della Regione nel rispetto dei principi di economia, di
  celerità  e  di  accuratezza della operazioni di  spoglio  -  sono
  stabiliti  l'ordine ed i tempi dello scrutinio  per  i  referendum
  regionali.

   3.   Per  la  predisposizione,  la  consegna  e  il  ritiro   dei
  certificati  di iscrizione nelle liste elettorali e dei  duplicati
  si  applicano  le  procedure e i termini previsti dalla  normativa
  statale.

   4. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano,
  ai  fini  degli  onorari dei componenti gli uffici  elettorali  di
  sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti  a  tali
  operazioni sono a carico della Regione».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:
                             «Articolo 14
                 Periodi di sospensione del referendum

   1.  Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo,
  relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:

   a)   nei  sei  mesi  che  precedono  la  scadenza  dell'Assemblea
  regionale  e  nei  sei  mesi successivi all'elezione  della  nuova
  Assemblea regionale;

   b) in caso di anticipato scioglimento dell'Assemblea: nel periodo
  intercorrente  tra la pubblicazione del decreto di  indizione  dei
  comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione della nuova
  Assemblea regionale;

   c)  nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla  data
  fissata  per  elezioni politiche o amministrative  che  riguardino
  almeno  la  metà  dei  comuni e delle  province  della  Regione  o
  interessino comunque la metà degli elettori della Regione.

   2. I referendum abrogativi già indetti per una domenica che venga
  a  ricadere in uno dei periodi di cui al comma 1, sono trasferiti,
  con decreto del Presidente della Regione pubblicato nella Gazzetta
  ufficiale della Regione, alla prima tornata utile».

   ORTISI, relatore. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ORTISI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi  pare
  che la questione posta dall'onorevole Liotta sia fondata. Dobbiamo
  dire che la Commissione è stata orientata in un senso e quindi  ha
  elaborato  il  testo coerentemente all'obiettivo da raggiungere  e
  anche alla metodologia proposta un po' da tutti. Tuttavia, siccome
  la  questione è fondata, propongo di accantonare l'articolo  e  di
  riflettere;   l'intenzione   era  quella   di   non   accavallare,
  considerato  che  nella  prima  parte  dell'articolo  14   si   fa
  riferimento alle elezioni dell'Assemblea regionale e per il  resto
  si  fa  riferimento  a  ciò che avviene  su  scala  nazionale.  Se
  possiamo contemperare le due cose, cioè evitare la contemporaneità
  e  naturalmente  con  le  elezioni per il  rinnovo  dell'Assemblea
  regionale,  tuttavia  non  escludendo contestualmente,  con  altre
  evenienze  elettorali, parliamone; se troviamo un punto d'accordo,
  perché no?.

   PRESIDENTE.  Non  sorgendo  osservazioni,  dispongo   nel   senso
  richiesto.
   Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:

                             «Articolo 15
          Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del
                         referendum abrogativo

   1.  Qualora, prima della data di svolgimento del referendum,  sia
  intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce
  il  referendum,  il Presidente della Regione, con proprio  decreto
  pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione, dichiara che il
  referendum non ha più luogo.

   2.   Nel  caso  sia  intervenuta  l'abrogazione  parziale   della
  disciplina  cui  si riferisce il referendum, il  Presidente  della
  Regione,  su  conforme parere della Commissione regionale  per  il
  referendum,  stabilisce  con  decreto  pubblicato  nella  Gazzetta
  ufficiale  della  Regione, se la consultazione referendaria  debba
  avere  ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto  del
  referendum, ovvero se il referendum non ha più luogo.

   3.  Nel  caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata  da
  altra  disciplina  della  stessa  materia,  o  di  modifica  delle
  disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della  Regione,
  su   conforme   parere  della  Commissione,   stabilisce   se   la
  consultazione  debba  avere ugualmente  luogo  e  quali  siano  le
  disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la  nuova
  normativa  non  abbia  modificato  i  principi  ispiratori   della
  complessiva  disciplina preesistente o i contenuti essenziali  dei
  singoli  precetti, il referendum si effettua solo  o  anche  sulle
  nuove  disposizioni.  Il decreto del Presidente  della  Regione  è
  pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

   4. Ove ritenga che il referendum, nei casi di cui ai commi 2 e 3,
  debba avere luogo, Il Presidente della Regione, su conforme parere
  della   Commissione,  provvede,  col  decreto  di  indizione   del
  referendum alla riformulazione del quesito referendario».

   Comunico  che  è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
  15.1.
   Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali.  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 15 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:
                             «Articolo 16
                      Disciplina della votazione

   1.  Hanno  diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini
  iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

   2.  La  votazione  si  svolge in una sola  giornata  a  suffragio
  universale, con voto diretto, libero e segreto.

   3.  L'elettorato  attivo, la tenuta e la  revisione  delle  liste
  elettorali, la ripartizione dei comuni per sezioni elettorali e la
  scelta di luoghi di riunione sono regolate secondo quanto previsto
  dalle disposizioni della legislazione vigente».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti  seduto;  chi  è
  contario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:
                             «Articolo 17
                   Operazioni di voto e di scrutinio

   1.  L'ufficio di sezione per il referendum, di cui all'arti  colo
  14  legge  regionale  23 ottobre 2001, n. 14,  è  composto  da  un
  presidente, da tre scrutatori, di cui uno a scelta del  presidente
  assume le funzioni di vice presidente e di un segretario.

   2.  Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché
  alle  operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio  centrale
  possono  assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo
  ed  un rappresentante supplente di ognuno dei partiti o dei gruppi
  politici rappresentati in Assemblea regionale ed un incaricato dei
  promotori  del  referendum,  di cui all'articolo  4,  comma  2  ed
  all'articolo 10, comma 5.

   3.  Alle designazioni dei rappresentanti provvede, per i seggi  e
  per gli uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato
  ai  sensi  di  legge,  da parte del presidente  o  del  segretario
  provinciale del partito o gruppo politico e per l'ufficio centrale
  persona  munita di mandato autenticato da parte del  presidente  o
  del segretario regionale del partito o del gruppo politico».

   Comunico  che  è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
  17.1. Lo pongo in votazione.
   Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 17 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:
                             «Articolo 18
                        Schede e orario di voto

   1.  Le  schede per il referendum, di carta consistente,  di  tipo
  unico  e  di identico colore per ciascuna richiesta, sono  fornite
  dall'Assessorato   regionale   degli   enti    locali    con    le
  caratteristiche risultanti dai modelli approvati con  decreto  del
  Presidente della Regione.

   2.  Esse  contengono  il  quesito formulato  nella  richiesta  di
  referendum,  così come determinato dall'articolo  3  letteralmente
  riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguano, bene in
  evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore:  'Si
  all'abrogazione' - 'No all'abrogazione'.

   3.  All'elettore  vengono  consegnate, per  la  votazione,  tante
  schede  di  colore diverso quante sono le richieste di  referendum
  sottoposte al voto.

   4.  L'elettore  vota tracciando sulla scheda, con la  matita,  un
  segno  sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo
  che la contiene.

   5.  Le  operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'ufficio
  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  17,  riprese  le  operazioni
  elettorali alle ore sei del giorno fissato per la votazione, abbia
  terminato le operazioni preliminari e terminano alle ore  ventidue
  del giorno stesso».

   Comunico  che  è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
  18.1. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 18 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:
                             «Articolo 19
                L'ufficio provinciale per il referendum

   1.  Presso  il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso  il
  capoluogo della provincia, è costituito l'ufficio provinciale  per
  il  referendum, composto da tre magistrati nominati dal presidente
  del  tribunale  entro quaranta giorni dalla data del  decreto  che
  indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume  le
  funzioni  di presidente. Sono nominati anche magistrati  supplenti
  per sostituire i primi in caso di impedimento.

   2.  Le  funzioni di segretario sono esercitate da un  cancelliere
  del tribunale designato dal presidente medesimo.

   3. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di
  sezione  per  il referendum dei comuni della provincia,  l'ufficio
  provinciale  dei referendum dà atto del numero degli elettori  che
  hanno  votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto
  al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

   4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei
  quali  uno  resta depositato presso la cancelleria del  tribunale;
  uno  viene  inviato,  per mezzo di corriere speciale,  all'Ufficio
  regionale per il referendum di cui all'articolo 20, unitamente  ai
  verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il
  referendum   e  ai  documenti  annessi  ed  uno  viene   trasmesso
  all'Assessorato regionale degli enti locali.

   5.  Gli  incaricati dei promotori del referendum hanno la facoltà
  di  prendere cognizione e di far copia dell'esemplare del  verbale
  depositato presso la cancelleria del tribunale».

   Comunico  che  è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
  19.1.  Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 19 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:

                             «Articolo 20
        Ufficio regionale per il referendum. Proclamazione del
                               risultato

   1.  Presso  la Corte d'appello di Palermo è costituito  l'Ufficio
  regionale  per  il referendum composto da tre magistrati  nominati
  dal  presidente della Corte d'appello entro quaranta giorni  dalla
  data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati,  il
  più  anziano svolge le funzioni di presidente. Sono nominati anche
  tre  magistrati  supplenti  per sostituire  i  primi  in  caso  di
  impedimento.  Le  funzioni di segretario  sono  esercitate  da  un
  cancelliere   della  Corte  d'appello  designato  dal   presidente
  medesimo.

   2.  L'Ufficio regionale per il referendum, ricevuti i verbali  di
  tutti  gli uffici provinciali ed i relativi allegati, procede,  in
  pubblica  adunanza, facendosi assistere per l'esecuzione materiale
  dei  calcoli da esperti designati dal presidente, all'accertamento
  della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi
  diritto    e    quindi,    qualora   questo   risulti    positivo,
  all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti
  validi  contrari  alla legge su cui si vota  ed  alla  conseguente
  proclamazione dei risultati del referendum.

   3.  Il  segretario  redige  il verbale delle  operazioni  in  tre
  esemplari.  Un  esemplare  è depositato presso  l'Ufficio  stesso,
  unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici
  provinciali   per  il  referendum.  I  rimanenti  esemplari   sono
  trasmessi   rispettivamente  al  Presidente  della   Regione,   al
  Presidente  dell'Assemblea regionale ed all'Assessorato  regionale
  degli enti locali».

   Comunico  che  è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
  20.1. Lo pongo in votazione.  Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo risultante. Chi è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:

                             «Articolo 21
                          Proteste e reclami

   1.  Sulle  proteste  e sui reclami relativi  alle  operazioni  di
  votazione  e scrutinio presentati agli uffici provinciali  per  il
  referendum  o  all'Ufficio regionale, decide  quest'ultimo,  nella
  pubblica adunanza di cui all'articolo 20, prima di procedere  alle
  operazioni previste».

     Lo  pongo  in votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 22. Ne do lettura:

                             «Articolo 22
                     Modalità della proclamazione

   1.   L'Ufficio   regionale   per  il  referendum   procede   alla
  proclamazione  dei risultati del referendum mediante  attestazione
  che la legge sottoposta a referendum ha riportato, considerando  i
  voti  validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito  ed
  un  minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario,  che
  il  numero dei voti affermativi non è maggiore del numero dei voti
  negativi.

   2.  Nel  caso  in  cui non abbia partecipato  alla  votazione  la
  maggioranza degli aventi diritto, l'Ufficio di cui al comma  1  ne
  dà atto dichiarando l'invalidità della consultazione».

    L'articolo 22 è  accantonato.
    Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:

                             «Articolo 23
                 Dichiarazione di avvenuta abrogazione

   1.   Qualora   il   risultato  del  referendum   sia   favorevole
  all'abrogazione delle disposizioni oggetto di esso, il  Presidente
  della   Regione,   con   proprio  decreto,   dichiara   l'avvenuta
  abrogazione.

   2.   Il   decreto  è  pubblicato  immediatamente  nella  Gazzetta
  ufficiale  della  Regione ed ha effetto  a  decorrere  dal  giorno
  successivo a quello della pubblicazione.

   3. Il Presidente della Regione può ritardare, nel decreto stesso,
  indicandone   espressamente   i  motivi,   l'entrata   in   vigore
  dell'abrogazione  per un termine non superiore a  sessanta  giorni
  dalla data della pubblicazione».

     Lo  pongo  in votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:

                             «Articolo 24
          Risultato del referendum contrario all'abrogazione

   1.   Qualora   il   risultato   del  referendum   sia   contrario
  all'abrogazione, il Presidente della Regione, dopo  aver  ricevuto
  la   relativa  comunicazione  dall'Ufficio  regionale,   cura   la
  pubblicazione del risultato stesso nella Gazzetta ufficiale  della
  Regione.

   2.  La  proposta respinta non puo' essere ripresentata prima  che
  siano trascorsi   cinque anni».

     Lo  pongo  in votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 25.  Ne do lettura:

                             «Articolo 25
                                Oggetto

   1.  L'Assemblea regionale può deliberare, a maggioranza  assoluta
  dei  suoi componenti, l'indizione di referendum consultivi a norma
  dell'articolo   13  bis  dello  Statuto,  tendenti   a   conoscere
  l'opinione  della  popolazione regionale  circa  i  princìpi,  gli
  indirizzi o gli orientamenti:

   a) di progetti di legge regionali;

   b)  di  proposte di regolamenti e di provvedimenti amministrativi
  di  interesse generale di competenza della Giunta regionale, o del
  Presidente della Regione;

   c)  di  proposte  di  mozioni  o  di  risoluzioni  che  impegnino
  l'Assemblea regionale o la Giunta, o il Presidente della  Regione,
  all'adozione,   secondo   la  rispettiva   competenza,   di   atti
  legislativi, o regolamentari, o di provvedimenti amministrativi di
  interesse generale.

   2.  Possono  formare  oggetto  di  referendum  solo  le  proposte
  regolarmente presentate, secondo le norme del Regolamento  interno
  dell'Assemblea o del Regolamento interno della Giunta regionale, o
  che,  in caso di provvedimenti di competenza del Presidente  della
  Regione, siano state regolarmente formalizzate».

   Comunico  che  è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
  25.1.

   MICCICHE'. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MICCICHE'.  Signor  Presidente,  chiederei  al  proponente  della
  soppressione di questi due commi, di spiegarne le ragioni.

   ARDIZZONE, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ARDIZZONE,   presidente  della  Commissione.  E'  il   cosiddetto
  referendum consultivo. Da un approfondito esame riteniamo che  non
  abbia  senso  indire  un  referendum  consultivo  su  proposte  di
  Regolamento  di  provvedimenti amministrativi  che  non  farebbero
  altro che aggravare il procedimento.
   Siccome si tratta di iniziativa legislativa, è opportuno  che  si
  indica sui progetti di legge regionali.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 25.1. Il parere  del
  Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 25 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 26. Ne do lettura:

                             «Articolo 26
                  Richiesta di referendum consultivo

   1.  La  richiesta di referendum consultivo per gli  atti  di  cui
  all'articolo 25 può essere presentata esclusivamente:

   a)  dai  deputati  regionali e dalla  Giunta  regionale,  per  le
  proposte di tutti gli atti di competenza dell'Assemblea regionale;

   b)  dal  Presidente  della Regione, sentita la  Giunta,  e  dalla
  Giunta regionale, rispettivamente per le proposte di provvedimenti
  di   competenza  del  Presidente  della  Regione  e  della  Giunta
  regionale.

   2. La richiesta di referendum consultivo contiene:

   a)  una  relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni  dei
  richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;

   b) il quesito referendario, formulato a norma dei commi 4, 5 e  6
  dell'articolo 3, in quanto compatibili.

   3.  La  presentazione all'Assemblea regionale della  proposta  di
  referendum  consultivo  sospende il procedimento  di  esame  e  di
  approvazione degli atti cui la proposta si riferisce.  L'Assemblea
  delibera sulla proposta di referendum entro quindici giorni  dalla
  iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno».

   Comunico  che  è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
  26.1. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 26 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 27. Ne do lettura:

                             «Articolo 27
                       Indizione del referendum

   1.  La  deliberazione dell'Assemblea che approva la richiesta  di
  referendum consultivo è trasmessa, entro cinque giorni  dalla  sua
  adozione, al Presidente della Regione.

   2.   Il  Presidente  della  Regione,  entro  cinque  giorni   dal
  ricevimento  della  comunicazione di cui al  comma  1,  indìce  il
  referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso  tra  i
  novanta  ed  i  centoventi  giorni  dal  giorno  del  decreto   di
  indizione. Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno,
  specie se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad
  altre consultazioni referendarie anche nazionali o a consultazioni
  elettorali.  Compatibilmente  con la  natura  del  referendum,  si
  applica, altresì, quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 14».

     Lo  pongo  in votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 28. Ne do lettura:

                             «Articolo 28
                             Procedimento

   1. Per lo svolgimento del referendum si osservano le disposizioni
  del Capo II del Titolo II in ordine alla costituzione degli Uffici
  elettorali,   alle  operazioni  di  voto  e  di  scrutinio,   alla
  proclamazione dei risultati e ai reclami.

   2. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero
  degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.

   3.  I  risultati  del  referendum  sono  pubblicati  a  cura  del
  Presidente della Regione nella Gazzetta ufficiale della Regione».

     Lo  pongo  in votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 29. Ne do lettura:

                             «Articolo 29
                   Esito del referendum ed efficacia

   1. L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte  a
  referendum riprende dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
  dei  risultati  del  referendum  stesso.  L'atto  di  approvazione
  definitiva,  nel caso in cui le proposte sottoposte  a  referendum
  continuino  il loro corso, dà atto dell'intervenuto  referendum  e
  motiva  le  eventuali difformità del contenuto dell'atto  rispetto
  all'esito  del  referendum. Se l'atto ha  natura  legislativa,  le
  stesse  indicazioni  devono essere contenute  nella  relazione  al
  progetto redatta dalla Commissione assembleare referente».

     Lo  pongo  in votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 30. Ne do lettura:

                             «Articolo 30
                        Concorrenza di proposte

   L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei
  Presidenti   dei  gruppi  parlamentari,  decide   in   ordine   al
  procedimento  di  approvazione delle proposte di  legge  regionale
  presentate  dopo  l'approvazione  della  richiesta  di  referendum
  consultivo  e  attinenti  a  questioni  sottoposte  al  referendum
  stesso».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico   che  è  stato  presentato  dall'onorevole   Spampinato
  l'emendamento 30.1, che introduce un articolo aggiuntivo.

   SPAMPINATO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SPAMPINATO.  Signor  Presidente, questo  articolo  tende,  a  mio
  avviso,   a   coprire   una   lacuna  nel  procedimento   previsto
  dall'articolo  132  della Costituzione,  per  quanto  riguarda  la
  costituzione di nuove regioni o la modifica di regioni.

   LIOTTA. Modifichiamo noi la Costituzione?

   SPAMPINATO. No, non modifichiamo la Costituzione. L'articolo  132
  testualmente recita: "Si può con legge costituzionale,  sentiti  i
  consigli  regionali...". L'articolo cerca di regolamentare  questo
  passo   della   Costituzione.  Ovvero,  quando   è   iniziato   il
  procedimento, quando è stato indetto ed espletato il referendum  e
  si  è ottenuto il quorum richiesto dalla Carta costituzionale,  il
  Costituente prevede che il Consiglio regionale debba esprimere  un
  parere.
   Questo  articolo è stato mutuato da una legge nazionale che  però
  non  ha regolamentato anche questo aspetto. Riteniamo, quindi, che
  sia  di  competenza  dell'Assemblea  regionale,  in  questo  caso,
  procedere  a  regolamentare  questo  passo  dell'articolo  132   e
  prevedere il modo in cui - noi riteniamo attraverso l'approvazione
  di  una  mozione  -  procedere ed esprimere il  parere  così  come
  richiesto dall'articolo 132 della Costituzione.
   Questo   è   l'intento   dell'emendamento.   Tra   l'altro,    in
  considerazione del fatto che la regolamentazione di  procedura  di
  competenza  statale è regolamentata all'interno  della  legge  che
  regolamenta anche il referendum abrogativo, riteniamo  che  questo
  sia,  tra  l'altro,  il luogo legislativo dove  introdurre  questa
  norma.

   FLERES. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, capisco dove vuole
  arrivare  l'onorevole Spampinato. Lo capisco e  lo  condivido  nel
  senso  che  sono  convinto che se noi affermiamo il  principio  di
  sussidiarietà  voluto dalla Costituzione e sosteniamo  il  diritto
  dei  cittadini a partecipare ai processi di riforma e dunque anche
  di  diversa  articolazione del territorio, come  abbiamo  fatto  -
  peraltro l'onorevole Moschetto è stato uno degli artefici, insieme
  al  sottoscritto, di questa ipotesi per i comuni  -  non  possiamo
  negare  che  il  medesimo  diritto,  quanto  meno  in  termini  di
  principio, debba e possa valere per le province e persino  per  la
  Regione.
   Personalmente, sono convinto che la Sicilia è fatta di due  parti
  profondamente   diverse  tra  loro,  sia  sul   piano   culturale,
  economico, della configurazione sociale relativamente a questi due
  ambiti  territoriali. Intendo riferirmi espressamente alla Sicilia
  occidentale e alla Sicilia orientale. Con ciò non intendo dire che
  non   esista   un'identità  regionale,  ma  che  potrebbe   essere
  funzionale,  dal  punto  di vista istituzionale,  un'articolazione
  territoriale  di  natura consortile o di altra  natura,  la  quale
  preveda un coordinamento disgiunto tra parti diverse della Sicilia
  che presentano storicamente,    sociologicamente,  economicamente,
  culturalmente posizioni diverse.
     Non  credo però, onorevole Spampinato, che questo tema  proprio
  per  la sua estrema delicatezza ed estrema importanza possa essere
  ricondotto  all'interno di una legge che disciplina il referendum,
  che  riguarda le procedure legislative. Peraltro, sulle  procedure
  legislative  riguardanti norme ordinarie  relativamente  ad  altri
  aspetti  di  natura  costituzionale, statutaria,  sulla  forma  di
  Governo e sul sistema elettorale, se non ricordo male, l'Assemblea
  verrà  chiamata a pronunziarsi in altro momento, quando  discuterà
  le modifiche dello Statuto.
   Allora  mi permetto di suggerire all'onorevole Spampinato,  e  su
  questo  mi  troverà  assolutamente disponibile  ad  affrontare  ed
  approfondire   questo   aspetto  (peraltro   come   lei   sa,   io
  pubblicamente ho assunto questa posizione con una lettera  inviata
  ai  deputati  che ha suscitato le ire di qualche  mio  collega  di
  partito),  che un tema di questa natura e di questa portata  possa
  essere  inserito  senza  il necessario approfondimento,  senza  la
  necessaria  maturazione all'interno di un testo  che  invece  come
  stiamo  vedendo  non  presenta particolari  difficoltà  di  natura
  politica, ideologica e culturale tra i diversi gruppi.
   Dunque mi permetto, onorevole Spampinato, di suggerirle ed  anche
  in questo caso le manifesto la mia disponibilità, di presentare un
  ordine  del  giorno  che invece promuova  con  il  Governo  e  con
  l'Assemblea  un articolato dibattito su quelli che  devono  essere
  gli  strumenti di natura istituzionale più aderenti a  quelle  che
  sono   le   configurazioni   storiche,   economiche,   sociali   e
  quant'altro, riguardanti le diverse aree della Sicilia. In  questo
  caso  le anticipo la mia disponibilità a sottoscrivere, insieme  a
  lei, un atto di questo genere che invece rappresenterebbe l'inizio
  di  un  confronto che ha la sua dimensione istituzionale,  il  suo
  spazio istituzionale, che merita proprio per l'entità del problema
  che solleva.

   SPAMPINATO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SPAMPINATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho nessuna
  difficoltà a ritirare il subemendamento all'emendamento sulla base
  di  una  considerazione, che nel momento in cui è stato pensato  e
  proposto  questo  emendamento,  non esistevano  considerazioni  di
  natura  politica che mi spingevano a presentarlo,  fermo  restando
  che  condivido le considerazioni fatte dall'onorevole  Fleres,  ma
  cercavo  di  essere astrattamente al di sopra delle considerazioni
  politiche per cercare di regolamentare un passaggio che secondo me
  rimane scoperto per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 132
  della Costituzione.

   PRESIDENTE. Chiede di cambiarlo in ordine del giorno?

   SPAMPINATO. Mi riservo di modificarlo in ordine del giorno  anche
  perché,  durante  l'intervento  dell'onorevole  Fleres,  alle  mie
  spalle  già  sentivo  già  parlare  di  secessione.  Non  era  mia
  intenzione   essere  provocatorio,  volevo  colmare   una   lacuna
  legislativa,  fermo restando che chiaramente le considerazioni  di
  natura  politica non possono che essere suscitate  da  questa  mia
  proposta. Dichiaro di ritirare l'emendamento 30.1.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'articolo 31. Ne do lettura:

                             «Articolo 31
                          Rinvio legislativo

   1.  Per quanto non previsto dai Titoli II e III si applicano,  in
  quanto    compatibili,   le   disposizioni   regionali    relative
  all'elezione dell'Assemblea regionale».

     Lo  pongo  in votazione. Chi è favorevole resti seduto,  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 32. Ne do lettura:

                             «Articolo 32
                       Esercizio dell'iniziativa

   1.  In  attuazione  dell'articolo 12,  comma  2,  dello  Statuto,
  l'iniziativa delle leggi è esercitata da:

   a) almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei
  comuni della Regione siciliana;

   b) almeno tre consigli provinciali;

   c)  un  numero di consigli comunali di comuni della  Regione  non
  inferiore  a  quaranta, che rappresentino almeno il 10  per  cento
  della popolazione siciliana.

   2.  L'iniziativa degli elettori si esercita con la  presentazione
  di un progetto di legge redatto in articoli ed accompagnato da una
  relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto. La proposta
  che  comporti  nuove o maggiori spese a carico del bilancio  della
  Regione  deve contenere, nel testo del progetto di legge  o  nella
  relazione,   tutti   gli   elementi  necessari   per   determinare
  l'ammontare della spesa e i mezzi per farvi fronte».

   Comunico  che  è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
  32.1 che sostituisce interamente gli articoli da 32 a 36 del testo
  e che introduce gli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e 42.
   Pongo   in   votazione   l'articolo  32  nel   testo   introdotto
  dall'emendamento 32.1. Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo   in   votazione   l'articolo  33  nel   testo   introdotto
  dall'emendamento 32.1.  Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico  che  all'articolo 34 è stato presentato  dall'onorevole
  Spampinato l'emendamento 33.1.
   Dispongo   l'accantonamento  dell'articolo  34  e  del   relativo
  emendamento.
   Pongo   in   votazione   l'articolo  35  nel   testo   introdotto
  dall'emendamento 32.1.
   Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo   in   votazione   l'articolo  36  nel   testo   introdotto
  dall'emendamento 32.1.
   Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo   in   votazione   l'articolo  37  nel   testo   introdotto
  dall'emendamento 32.1.
   Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo   in   votazione   l'articolo  38  nel   testo   introdotto
  dall'emendamento 32.1.
   Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo   in   votazione   l'articolo  39  nel   testo   introdotto
  dall'emendamento 32.1.
   Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo   in   votazione   l'articolo  40  nel   testo   introdotto
  dall'emendamento 32.1.
   Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo   in   votazione   l'articolo  41  nel   testo   introdotto
  dall'emendamento 32.1.
   Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo   in   votazione   l'articolo  42  nel   testo   introdotto
  dall'emendamento 32.1.
   Il parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si riprende l'esame dell'articolo 34 in precedenza accantonato.
   Pongo in votazione l'emendamento 33.1.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo risultante.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa alla votazione dell'emendamento 32.1, come in precedenza
  emendato.

   ACIERNO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ACIERNO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  intervengo  per
  avere  un  chiarimento  dalla Presidenza. Questo  emendamento  che
  abbiamo  appena  approvato recita gli articoli da  32  a  36  sono
  sostituiti dai seguenti. Intanto sono sostituiti fino all'articolo
  42  che  non  esisteva  neanche nel testo originario,  quindi,  di
  fatto,   con   questo   emendamento  abbiamo  approvato   articoli
  aggiuntivi agli articoli del testo originario.

   PRESIDENTE. Questo rilievo andava mosso al momento in cui è stata
  proposta  la  presentazione  del maxi  emendamento,  che  lei  può
  condividere o meno.

   ACIERNO.   Signor  Presidente,  personalmente  ho  condiviso   il
  maxiemendamento,   in  quanto  l'ho  votato.  Stavo   intervenendo
  sull'ordine  dei lavori, se lei mi fa concludere  il  quesito  che
  vorrei porre alla Presidenza
   Vorrei farle notare che poiché il maxi emendamento riguardava  la
  riscrittura  degli articoli da 32 a 36, in realtà in  questo  maxi
  emendamento  si  è andati fino all'articolo 42; è la  formulazione
  che  non è propriamente corretta, perché non abbiamo riscritto gli
  articoli da 32 a 36.

    PRESIDENTE   Dispongo  che in sede di coordinamento  formale  si
  tenga  conto  della  nuova numerazione degli  articoli  risultante
  dall'approvazione dell'emendamento 32.1.
   Onorevoli  colleghi,  pongo in votazione l'emendamento  32.1.  Il
  parere del Governo?

   D'AQUINO,  assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

     Comunico che all'articolo 36 sono stati presentati i seguenti
  emendamenti recanti articoli aggiuntivi:

      -   dall'onorevole Moschetto: 36 A.1 e 36 A.2;
            - dall'onorevole Lo Giudice: 36 A.3.

   Dichiaro improponibili i predetti emendamenti.

   FLERES. Signor Presidente, quali sono gli articoli accantonati?

   PRESIDENTE. Sono rimasti accantonati l'articolo 2, 14 e 22.

   La seduta è sospesa per cinque minuti.

     (La seduta sospesa alle ore 12.56, è ripresa alle ore 13.02)

   La seduta è ripresa.

  ARDIZZONE, presidente della Commissione. Chiedo di parlare

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    ARDIZZONE. presidente della Commissione Signor Presidente,
  onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'articolo 14, vi  è
  un'intesa che lascia la discrezionalità all'Assessorato  per
  la  famiglia,  quindi  al Governo,  di  poter  accorpare  il
  referendum con le elezioni.

    PRESIDENTE.    E'    stato   formalizzato   l'emendamento,
  naturalmente   con   riserva  di  parlarne   alla   ripresa,
  considerato  che  non  possiamo  completare  l'iter   questa
  mattina per ragioni di ovvia opportunità.
       L'articolo   36   è   già  stato   approvato   con   il
  maxiemendamento.  Si  riprende l'esame  dell'articolo  2  in
  precedenza accantonato.

    MICCICHE'. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    MICCICHE'.  Signor  Presidente, credo che  il  nodo  della
  questione  stia  proprio  nell'articolo  2,  sul  limite   o
  cosiddetto  "quorum"  per  la  validità  di  un  referendum.
  Onorevoli  colleghi, non è una questione  di  principio,  ma
  una   questione  politica  a  farmi  affermare  che   questo
  referendum, nel momento in cui si pone un limite del  50%  -
  perché  si dice che la nostra Costituzione prevede il quorum
  del  50%  affinché un referendum sia valido -  che  ciò  sia
  sbagliato  perché  non si tiene conto del fatto  che  stiamo
  approvando  una  legge  che  prevede  l'istituzione  di   un
  referendum che non deve cambiare le regole democratiche  che
  ci  siamo  dati  dopo la Costituzione, dopo  lo  Statuto  di
  questa Regione; stiamo approvando uno strumento per dare  ai
  cittadini   la  possibilità  di  esercitare   a   pieno   la
  democrazia.
      Qualcuno mi ha fatto rilevare - e io stesso l'ho fatto -
  che  si  tratta di una materia molto complessa se  cerchiamo
  d'impiantarla sotto il profilo costituzionale, ma  è  chiaro
  che   la  Costituzione  non  è  l'oracolo;  la  Costituzione
  comprende delle norme che i padri costituenti hanno  fissato
  per mantenere lo stato democratico in questo Paese.
      Mi rendo conto però che vi sono norme della Costituzione
  che  stanno  per  essere modificate, come l'articolo  135  o
  l'articolo    che    prevede   la   modifica    dell'assetto
  autonomistico  delle Regioni (se così si può dire).  Si  sta
  facendo  un gran parlare della devolution: è una  norma  che
  sta  cambiando l'attuale assetto in una direzione che io non
  condivido.
      Non  si  capisce per quale ragione si ponga la questione
  del quorum che riguarda non  leggi nazionali, ma materie  di
  leggi  regionali,  considerato che qui  si  sono  posti  dei
  limiti  a  determinati  argomenti, materie  che  non  devono
  essere  trattate - e su questo possiamo anche concordare  -,
  ma qui si tratta di modificare leggi sbagliate.
      Perchè abbiamo paura di dare ai cittadini, ai siciliani,
  uno  strumento per poter abolire leggi sbagliate che  questa
  Regione  non  vuole  eliminare?  Perché  non  diamo   questo
  strumento ai siciliani, agli elettori? Abbiamo paura? Se  si
  tratta  di questo ne prendiamo atto, ma i siciliani   devono
  sapere  che  quest'Assemblea  ha  paura  di  dare  un   vero
  strumento democratico ai cittadini.
      Qualcuno  dice: "Tu non puoi far decidere la minoranza".
  In  questo  momento, però, è la minoranza che sta  decidendo
  contro  la  maggioranza dei siciliani,  perché  ormai  è  un
  fatto  consolidato che più del 25% dei siciliani diserti  le
  urne  del  referendum  -  dobbiamo sommare  a  questi  altre
  percentuali  del "non voto" organizzato che non  costituisce
  la  maggioranza, ma una parte ben organizzata, a prescindere
  dagli schieramenti.
     E' dunque la minoranza che sta battendo la maggioranza.
    Poi,   per  entrare  nel  merito  dell'emendamento,   sono
  disposto  a  lasciare  questa  dicitura  purché  ci  sia  un
  abbinamento   scritto  all'interno  di  questa   legge,   un
  abbinamento  delle  consultazioni  referendarie  con  quelle
  amministrative,  provinciali  probabilmente,   o   comunali,
  possibilmente  il  più esteso possibile, per  consentire  la
  più ampia partecipazione.
    Qualcuno  mi  ha fatto rilevare che ciò creerà confusione;
  non  è  assolutamente vero. E' stato approvato l'emendamento
  a   firma   dell'onorevole   Ardizzone,   presidente   della
  Commissione,  che  sposta la consultazione referendaria  tra
  Natale e Capodanno - come giustamente avevo contestato  -  e
  io  sono  stato  favorevole  alla  sua  approvazione  perché
  andava  nella  mia direzione. Ciò, comunque,  non  significa
  che  questo venga abbinato a qualsiasi tipo di consultazione
  amministrativa, provinciale o comunale. So che non è  giusto
  non  effettuare  l'abbinamento con le elezioni  regionali  o
  nazionali, ma con quelle amministrative sì.
     Io,   quindi,  sono  disposto  a  ritirare  anche  questo
  emendamento, purché si assuma la posizione da me indicata  e
  sono  disposto  anche ad aumentare, ad  esempio,  il  numero
  delle firme per avere la possibilità di un referendum  -  da
  50  mila  si  può arrivare anche a 100 mila  -  ma  dobbiamo
  rendere  possibile ed attuativo, applicabile fino alla  fine
  del suo esito il referendum,  altrimenti non si capisce cosa
  stiamo dando ai siciliani.
        Ho  usato una frase molto colorita:  Stiamo  dando  ai
  siciliani una pistola scarica, anzi una pistola a salve;  fa
  il  botto ma non fa danno, perché non ci colpisce, perché ci
  metteremmo  a  ridere, perché i siciliani  avranno  in  mano
  tante pistole a salve .
      Capisco  che è un termine -come dire - violento,  ma  in
  questo  caso la violenza si sta facendo in modo subdolo  nei
  confronti   dei   siciliani.  Stiamo  dando  uno   strumento
  inefficace, che non può andare in porto perché conosciamo le
  consuetudini siciliane; anzi, dobbiamo aiutare i siciliani a
  conoscere e ad esercitare al meglio la democrazia.
      Concludo,  onorevoli  colleghi,  dicendo  che  ho  fatto
  riferimento  al  referendum che ha portato alla  Repubblica:
  Repubblica o Monarchia. Ma se noi avessimo applicato  questa
  norma  adesso  non saremmo qui a discutere, ma ci  sarebbero
  ancora  i baroni a rappresentare la Sicilia; sarebbe  ancora
  la  monarchia a decidere chi deve rappresentare i siciliani.
  Questa  è  la verità, questa è la vera conclusione.  Abbiamo
  paura di dare in mano ai siciliani la vera democrazia.

      FLERES. Chiedo di parlare.

      PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

       FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero
  intervenire per sostenere la tesi contenuta nel testo  della
  Commissione,  non  fosse  altro  che  per  una  ragione:  la
  democrazia  è  fondata  sull'equilibrio  dei  poteri,  ma  è
  fondata  anche  sulla  maggioranza  che  si  attribuisce  la
  responsabilità   delle   decisioni.   Nessuna    democrazia,
  onorevole  Miccichè,  è  fondata su  una  minoranza  che  si
  attribuisce la responsabilità delle decisioni. E non si  può
  bilanciare  un  voto  parlamentare  su  una  legge   che   è
  realizzata   da  una  maggioranza;  non  parlo   di   questa
  maggioranza   né   di   un'altra   maggioranza,   ma   della
  maggioranza   parlamentare  che  si  viene   a   determinare
  ribaltando  il  medesimo  a  carico  di  una  minoranza   di
  cittadini. Sarebbe l'inverso della democrazia.
         Ma c'è un altro aspetto che desidero sottolineare: il
  valore  dell'iniziativa  referendaria,  onorevole  Miccichè,
  non  risiede  né  sul  numero di cittadini  che  pongono  il
  quesito  referendario, né, paradossalmente,  sul  numero  di
  cittadini  che  partecipano alla consultazione referendaria.
  Il  valore  della  consultazione  referendaria  risiede  nel
  radicamento  del  quesito referendario tra i  cittadini.  Vi
  sono  esempi macroscopici nella storia del nostro Paese.  Vi
  sono   stati  referendum  come  quello  sull'aborto  o   sul
  divorzio   che  hanno  visto  la  presenza  di   maggioranze
  fortissime  di  elettori che sono andati  a  pronunziarsi  a
  favore  o  contro quel quesito referendario,  e  non  perché
  l'uno  o  l'altro  fosse  sostenuto da  una  maggioranza  di
  centrodestra  o di centrosinistra, ma perché  era  sostenuto
  da  una cultura popolare forte, da una determinazione, da un
  convincimento popolare forte.
         Vi sono stati quesiti referendari che non hanno avuto
  la   medesima   fortuna,   perché,   probabilmente,   si   è
  determinata   un'inflazione  del  ricorso   allo   strumento
  referendario  che  ha  determinato una delegittimazione  del
  medesimo.
       Ed  allora, onorevoli colleghi, la forza del referendum
  risiede  nella  fondatezza del quesito,  nell'autorevolezza,
  nel    radicamento   della   convinzione    dei    cittadini
  relativamente al quesito. Possiamo accompagnare i  cittadini
  a  votare  con  dei  pullman, su una  determinata  questione
  della  quale  non  sono  convinti, ma,  anche  se  dovessimo
  ottenere  un risultato - quello che riteniamo più favorevole
  -  questo  non sarebbe rispondente a quella che è  la  reale
  volontà dei cittadini.
       Intendo  dire, quindi, che dobbiamo stabilire un  punto
  di  equilibrio  tra il diritto a chiedere  una  pronunzia  e
  l'altrettanto  valido e autorevole diritto di chi  partecipa
  a  quella  pronunzia  ed ha il diritto  di  essere  chiamato
  "disturbato",  "coinvolto" su una  determinata  scelta,  che
  sia   però   una  scelta  realmente  importante,   realmente
  autorevole, realmente rilevante dal punto di vista  sociale,
  economico, politico e quant'altro.
       Onorevoli colleghi, per queste ragioni, convinto che  i
  cittadini  abbiano  sempre  ragione  e  che,  con  la   loro
  determinazione,   con  il  loro  atteggiamento,   imbocchino
  sempre la strada migliore - la storia è più intelligente  di
  noi  - e che siano sempre più intelligenti di noi, sbagliamo
  quando  pensiamo  di poter invertire l'ordine  dei  fattori,
  l'ordine di rappresentatività di questi valori.
       Per  queste  e  per altre ragioni che  non  sto  qui  a
  sottolineare ed anche perché il tono del mio intervento  sia
  abbastanza chiaro, mi allineo assolutamente a quella  che  è
  la   proposta  della  Commissione,  che  considero  la   più
  equilibrata   per   tutti   gli   aspetti   che   convergono
  all'interno  del  ragionamento  che  ho  appena  finito   di
  sviluppare.

    FORGIONE. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    FORGIONE.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  se  c'è
  una  cosa  che  non  possiamo  fare  concludendo  l'iter  di
  approvazione  di  questo  disegno di  legge  è  svilirne  il
  significato, ridimensionarne il valore e portare avanti  una
  propaganda  che non fa onore a chi la propone,  perché,  per
  la  prima  volta,  stiamo  dotando  questa  Regione  di  uno
  strumento  di  partecipazione popolare attiva  e  lo  stiamo
  facendo,  ritengo, nel migliore dei modi. Spero  che  questa
  modalità   di  discussione  su  una  materia  di   carattere
  istituzionale  possa  essere da  noi  sviluppata  al  meglio
  nella  discussione sulla riforma dello Statuto ed ancora  di
  più,  visto  che  parliamo di regole  condivise  al  momento
  della discussione della nuova legge elettorale.
       Non se ne voglia qualcuno se considero la Costituzione,
  in  un certo senso, un oracolo civile; altro non è se non un
  oracolo  civile, anzi della stessa se ne fa  spesso  uso  ed
  abuso  in  modo  improprio. Non a caso,  c'è  chi  la  vuole
  smantellare;  i padri costituenti, non a caso, fissavano  un
  tetto  alla soglia di validità dei referendum, perchè  credo
  che  la validità di un referendum sia direttamente collegata
  al  ruolo ed alla centralità del Parlamento, che è il  luogo
  della democrazia rappresentativa.
       Non siamo in una democrazia plebiscitaria ed il ricorso
  al  referendum, per quanto mi riguarda,  è sempre  legittimo
  quando  si chiama il popolo a pronunciarsi su una legge,  su
  un  orientamento,  quando  si  chiede  al  popolo  di  farsi
  promotore di un'iniziativa legislativa per forzare anche  le
  volontà  di  un Parlamento, come facciamo noi nella  seconda
  parte  di questa legge. La centralità del Parlamento,  però,
  per  quanto  mi riguarda, in una democrazia parlamentare,  è
  assoluta.  Allora, il ricorso al referendum per  mettere  in
  discussione   una   legge  approvata   dal   Parlamento,   o
  addirittura  il  ricorso  all'iniziativa  legislativa,  deve
  avere una solennità tale da mettere a nudo la disparità  tra
  la volontà parlamentare e la volontà popolare.
       Se  proprio  si  dovesse  prendere  in  considerazione,
  signor  Presidente, uno degli emendamenti previsti in questo
  articolo, prenderei in considerazione l'emendamento a  firma
  dell'onorevole  Capodicasa, sapendo  che  la  nostra  è  una
  Regione  che  ha  un  fortissimo tasso  di  emigrazione  che
  modifica   oggettivamente  la  composizione  dell'elettorato
  attivo  e che, quindi, oggettivamente, la soglia del 50  per
  cento    viene     drogata'   dalla    impossibilità    alla
  partecipazione al voto in un referendum come in  un'elezione
  politica  da  parte di quei cittadini che sono costretti  ad
  una  condizione  di  emigrazione e  di  non  presenza  nella
  nostra  Regione.  Mi rendo conto anche  del  fatto  che  ciò
  porrebbe problemi di costituzionalità; tra l'altro ho  preso
  visione del disegno di legge dell'onorevole Miccichè,  nella
  parte  in cui prevede la soglia del 50 per cento più  1.  Mi
  rendo  conto  però del fatto che si possa cambiare  opinione
  dal   momento  della  proposta di un  disegno  di  legge  al
  momento del dibattito in Aula.
       Signor  Presidente,  ritengo  che  la  proposta   della
  Commissione corrisponda a tutte le esigenze che  abbiamo  di
  fronte.  Ma una cosa vorrei che tutti noi facessimo  e  cioè
  apprezzare e valorizzare questo strumento, non dire  che  lo
  strumento  che stiamo approvando, già al momento in  cui  lo
  approviamo  è  falso e abbiamo preso in giro la  gente.  No,
  finalmente  la  gente ha la possibilità di  pronunciarsi  su
  materie importantissime dell'attività legislativa di  questo
  Parlamento;   ha  la  possibilità  di  proporre   leggi   di
  iniziativa popolare.
         E  anche quando trattiamo la questione delle  soglie,
  parliamo  di  una  materia delicata.  Cito  l'esempio  della
  Svizzera  dove, se non ci fosse stata la soglia del  50  per
  cento,   avremmo   avuto  dei  pacchetti  di   provvedimenti
  razzisti che avrebbero messo in discussione il carattere  di
  civiltà sociale dell'ordinamento costituzionale svizzero.
       Ritengo  che  in una materia di questo genere,  invece,
  stiamo  scegliendo  la strada di una  sorta  di  "soglia  di
  salvaguardia". E, da questo punto di vista, non  indeboliamo
  il  carattere  democratico dello strumento, ne  valorizziamo
  invece  la  forza  che  deve  avere  nella  costruzione  del
  consenso attorno ai quesiti che vengono proposti.
       Certo,   poi  ci  sarà  la  volontà  politica,   signor
  Presidente,   da   parte  dei  governi  e   dell'assessorato
  competente  di  non indire i referendum in date  in  cui  si
  disincentiva    la    partecipazione    popolare,     magari
  accorpandoli  con altre elezioni. Ma questo  è  un  elemento
  che  ha  a che fare con la politica e noi sappiamo bene  che
  la  politica  spesso  ha svilito le  leggi  da  essa  stessa
  approvate. Ma questa è un'altra materia.
         Mi  fermerei al carattere democratico che  anche  una
  decisione  come  quella  che noi stiamo  assumendo,  invece,
  garantisce.

    PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i  seguenti
    emendamenti:
    -   dall'onorevole Spampanato: 2.6;
  -   dalla Commissione: 2.4  e  2.5;
  -   dall'onorevole Micciché: 2.1 e 2.2;
  -   dagli onorevoli Raiti e Ferro: 2.7;
  -   dall'onorevole Capodicasa: 2.3.

    Si passa all'emendamento 2.6 dell'onorevole Spampinato.
    Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    ARDIZZONE, presidente della Commissione. Favorevole.

    PRESIDENTE. Il parere del Governo?

    D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche  sociali
    e le autonomie  locali. Favorevole.

    PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
    si alzi.

                            (E' approvato)

    Si  passa  all'emendamento 2.4. Lo pongo in votazione.  Il
    parere della Commissione?

    ARDIZZONE, presidente della Commissione. Favorevole.

    PRESIDENTE. Il parere del Governo?

    D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche  sociali
    e le autonomie  locali . Favorevole.

    PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
    si alzi.

                            (E' approvato)

    Si  passa  all'emendamento  2.1,  a  firma  dell'onorevole
    Miccichè.

    MICCICHE'. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Onorevole Miccichè, le  ricordo
    che ha cinque minuti a disposizione.

    MICCICHE'.  Signor Presidente, rispetterò il  termine  dei
  cinque  minuti,  ma mi preme sottolineare  che  qualcuno  ha
  fatto  riferimento  al  fatto che il mio  disegno  di  legge
  prevedeva  anche  la soglia del 50 per  cento.  A  parte  il
  fatto  che  dobbiamo  precisare  che  sono  stato  il  primo
  deputato a presentare un disegno di legge in materia - e  le
  date  le potete benissimo riscontrare - credo che uno  possa
  cambiare idea. Ma non si tratta solo di questo. Il  fatto  è
  che   nel   mio   disegno  di  legge  non  è   prevista   la
  impossibilità  di  non abbinare le consultazioni  elettorali
  con  quelle  referendarie, perchè questa è la  vera  materia
  del    contendere.    Se   abbinassimo   le    consultazioni
  amministrative   con  quelle  referendarie,   probabilmente,
  questa  preoccupazione non ci sarebbe perché, in quel  caso,
  accompagneremmo  i cittadini ad una educazione  democratica,
  della  partecipazione democratica nel proprio Paese,  perchè
  questo  è  il  vero  problema, il nocciolo della  questione.
  Credo  che  oggi abbiamo in mano la possibilità di  dare  ai
  siciliani il vero strumento e non entro nel merito di  tutte
  le  discussioni polemiche che ci sono state anche  nei  miei
  confronti,   ma   fa  parte  del  gioco  e   del   dibattito
  democratico.
       La   consultazione  referendaria  è  valida  quanto  la
  partecipazione   popolare   è  realmente   partecipata,   ma
  sappiamo  benissimo  che  in  Sicilia  questo  non   è   mai
  avvenuto,  tranne  in  casi  sporadici  (i  referendum   sul
  divorzio,  sull'aborto e sul nucleare);  la  restante  parte
  delle  consultazioni referendarie in Sicilia ha avuto sempre
  una  partecipazione al di sotto del 50 per cento.  E  questi
  sono dati che noi tutti possiamo riscontrare.
       Allora,  partendo da questa valutazione  e  considerato
  che  stiamo  approvando un referendum che non  abroga  norme
  fondamentali dell'assetto democratico della nostra  Regione,
  ma  leggi  ordinarie, in modo tale che i  cittadini  possano
  partecipare  realmente e che la maggioranza  del  49,49  per
  cento  può  partecipare tranquillamente  e  non  può  essere
  sconfitta  da  una sparuta minoranza che si nasconde  dietro
  il   non   voto  fisiologico  -  e,  ripeto,  il  non   voto
  fisiologico - è accertato dai dati statistici che  in  tutte
  le  consultazioni referendarie in Sicilia supera il  25  per
  cento.  Basta  che  si  organizzi  il  25  per  cento,   per
  boicottare  il referendum che sconfigge il 49,49  per  cento
  dei  siciliani  che  vanno a votare. Questa  è  la  sostanza
  della questione.
       Ecco  perchè dico che stiamo dando ai siciliani un'arma
  a  salve,  uno  strumento referendario  che  non  potrà  mai
  essere  approvato,  tranne che tutti i partiti  -  e  questo
  costituirebbe  un  suicidio  -  partecipino  all'abrogazione
  delle  norme,  perchè  la maggior parte di  quest'Assemblea,
  che  fa  parte della maggioranza, non vuole essere messa  in
  discussione da parte dei cittadini.
       Certo,  è  una posizione molto forte e lo capisco,  non
  per  fare  il  "bastian contrario" ma  è  la  verità.  Basta
  andare ad analizzare i dati referendari degli ultimi anni.
       Mi  auguro,  signor  Presidente, che quando  tratteremo
  l'articolo  14,  potremo esaminare la  parte  di  cui  si  è
  parlato poc'anzi.

    ORTISI, relatore. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    ORTISI.  Onorevole  Presidente,  onorevoli  colleghi,  non
  replicheremo  le  argomentazioni che abbiamo  esplicitato  a
  sostegno  del  disegno  di legge,  di  questo  passaggio  in
  particolare,  però  è giusto che anche un  singolo  deputato
  che  esprima una posizione diversa venga gratificato  da  un
  ragionamento.
    Allora,  onorevole  collega,  noi  si  è  scelto  per  una
  democrazia  rappresentativa, che è diversa dalla  democrazia
  diretta.  Vorrei ricordare che sin dalle origini il concetto
  di  democrazia non è stato mai teorizzato, è stato applicato
  e dopo si è costruita la filosofia sul concetto.
       I primi a votare votavano con la mano, comandavano meno
  e   poi   delegavano   a  chi  eleggevano   le   conseguenze
  applicative.   Oggi,   affidiamo  la  legislazione   ad   un
  Parlamento  ad  un'Assemblea.  E'  l'eccezionalità  che   fa
  ricorrere  ad uno strumento di democrazia diretta.  E   come
  tutte   le   eccezioni  che  confermano  la   regola,   essa
  rappresenta  la  migliore affermazione della validità  della
  democrazia   rappresentativa.  Non  va   vanificata,   anzi,
  andrebbero  rafforzati i paletti a favore  della  democrazia
  rappresentativa, ma siccome i riferimenti al fatto,  non  al
  diritto, dell'onorevole Miccichè - lo ripeto - sono  giusti,
  nel  senso  che  quando  lo stesso fa  riferimento  all'alta
  incidenza  migratoria  del nostro  territorio,  e  quindi  a
  tantissimi   cittadini   virtuali   che   non   votano,   ha
  perfettamente  ragione. Pertanto,  si  è  pervenuti  ad  una
  seconda  possibilità,  onorevole Micciché,  all'articolo  14
  concordiamo con l'onorevole Forgione affinchè il  referendum
  possa   essere,  a  volte,  accorpato  anche  alle   tornate
  amministrative. Questo per invogliare la gente ad  andare  a
  votare.
       Ma  sui processi di maturazione delle collettività  non
  possiamo  incidere  legislativamente,  quello  è  un   fatto
  pedagogico  e  non legislativo, un fatto che  appartiene  ai
  fenomeni   di   media-lunga  durata,  quelli  studiati   dai
  francesi; qui da noi quelle cose non sono  tradotte  neanche
  nei comportamenti.
       Voglio ricordare al collega ed amico Micciché che molto
  spesso  il  massimalismo  di  attacco  danneggia  le   masse
  popolari,  non  le aiuta. In questo caso,  quando  le  masse
  popolari  che votano ed eleggono novanta deputati,  delegano
  loro  la  possibilità ed il diritto di fare leggi, e  quando
  noi  facciamo leggi rappresentiamo al cento per cento coloro
  che ci hanno eletti.
       Solo    in   momenti   eccezionali   possiamo    essere
  contraddetti;  e  quei momenti eccezionali sono  i  passaggi
  epocali,  quelli  che  negli  anni  '70  portarono  -   come
  giustamente  si  ricordava  poc'anzi  -  al  referendum  sul
  divorzio,  al  referendum sull'aborto, perché  si  capiva  -
  come  adesso stiamo facendo con il nuovo Statuto - che, come
  tutte  le creazioni storiche e culturali, esse probabilmente
  avevano   fatto   il   loro  tempo,   e   bisognava   dunque
  intervenire.
       Allora,  il  referendum  sostitutivo  della  democrazia
  rappresentativa, come elemento di democrazia  diretta,  deve
  essere  esplicitato,  altrimenti se ne  perde  l'importanza,
  solo  in  casi eccezionali. Ed in questo senso va il disegno
  di   legge,   ed   in  questo  senso  abbiamo   cercato   di
  salvaguardare  con la modifica dell'articolo  14  quanto  da
  lei  paventato,  onorevole Miccichè, che  io  condivido  nel
  fatto e non nel diritto.
    Paradossalmente  sarei  stato d'accordo  ad  aumentare  il
  numero  delle  firme  necessarie per indire  il  referendum,
  perché,  così  facendo, si  rischia di indìre  continuamente
  referendum  che  poi  svuoteranno, come  avviene  a  livello
  nazionale, il significato vero del referendum.
       Noi difendiamo il referendum blindandolo, non aprendolo
  al  mondo.  Per questo la invito a trovare questa concordia,
  onorevole Miccichè, considerato che è stato recepito  quanto
  da  lei  osservato  e quanto osservato anche  dall'onorevole
  Liotta  in  ordine all'accorpamento, accorpamento che  certo
  fa  alzare  il  quorum dei partecipanti,  possibile  per  le
  elezioni  amministrative, per le nazionali e per le europee,
  e non chiaramente con le regionali.

    GIANNOPOLO. Che è la vera cosa

    ORTISI,  relatore.  Che  è  il vero  problema,  dice  bene
    l'onorevole  Giannnopolo. La invito pertanto a  riflettere
    sull'argomento, onorevole Miccichè.

    PRESIDENTE.   Pongo   in   votazione   l'emendamento   2.1
    dell'onorevole Micciché. Il parere del Governo?

    D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche  sociali
    e le autonomie locali. Contrario.

    PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     ORTISI  relatore. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi,  chi  è  contrario
    resti seduto.

                          (Non è approvato).

         Si passa all'emendamento 2.7 degli onorevoli Raiti ed
  altri.

    RAITI. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    RAITI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  intervengo
  per  annunciare  il  ritiro dell'emendamento  in  quanto  il
  ragionamento   testé  esplicato  dall'onorevole  Ortisi   va
  nella  direzione che era da noi auspicata e quindi,  essendo
  favorevoli, la accogliamo.

    PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
        Si passa all'emendamento 2.2 dell'onorevole Micciché.

    MICCICHE'. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

    PRESIDENTE. Lei è già intervenuto per l'illustrazione  dei
    suoi emendamenti.

    MICCICHE'. Ma questo è un altro emendamento.

    PRESIDENTE.   Onorevole   Micciché,   diventa    veramente
  difficile   far   rispettare  le   regole   senza   la   cui
  applicazione  questa Assemblea stenta molto a  produrre.  Le
  ricordo  che il Regolamento prevede un'unica discussione  su
  tutti  gli  emendamenti. Pertanto, lei può intervenire  solo
  per dichiarazione di voto.

    MICCICHE'. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MICCICHE'.    Signor   Presidente,   onorevoli    colleghi,
   intervengo brevemente per annunciare la mia disponibilità a
   ritirare  gli  emendamenti  a mia  firma,  compreso  quello
   soppressivo  all'articolo  14,  purché  la  Commissione  si
   impegni  a  presentare  un  emendamento  che  recepisca  le
   problematiche poste, principalmente quella di  abbinare  il
   referendum con le consultazione elettorali.

    ORTISI,  relatore. L'abbiamo già preannunziato,  onorevole
    Miccichè.

    MICCICHE'.   Non  ho  ancora  preso  visione   di   questo
  emendamento,  ma  se  l'intendimento  della  Commissione   è
  questo, sono disposto a ritirare l'emendamento soppressivo.
    In questo caso sono d'accordo perché nel testo del disegno
  di  legge  non  sono  previsti limiti di partecipazione,  di
  consultazione o di abbinamento, ed è questo il problema  che
  ho posto fin dall'inizio.
    Ribadisco   quindi   che   sono   disposto   a    ritirare
  l'emendamento a mia firma, purché ci sia questa condizione.

    PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
    L'emendamento  2.3,  a  firma  dell'onorevole  Capodicasa,
  decade per assenza dall'Aula del firmatario.
    Si  passa all'emendamento 2.5, della Commissione. Lo pongo
    in votazione
    Il parere del Governo?

    D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche  sociali
    e le autonomie locali. Favorevole.

    PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
    si alzi.

                            (E' approvato)

    Pongo in votazione l'articolo 2.

    ACIERNO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    ACIERNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
  per  preannunciare la mia astensione dal voto  sull'articolo
  2,  astensione motivata da una perplessità: il referendum  è
  l'istituto  per eccellenza rivolto ai cittadini,  al  popolo
  sovrano.  In  questo articolo, invece, si  è  voluto  tenere
  conto  dei  consigli comunali e dei consigli provinciali,  e
  in   più   è   stato  approvato  un  emendamento   a   firma
  dell'onorevole  Spampinato  il  quale  regolamenta   che   i
  consigli provinciali devono rappresentare almeno il  15  per
  cento  della popolazione, e che i consigli comunali, invece,
  devono essere almeno 40.
       Considerato  che lo spirito del referendum  è  dare  al
  popolo    uno    strumento   democratico   per   intervenire
  sull'attività  legislativa,  io ritengo  superfluo  ricreare
  una  commistione tra la rappresentanza politica,  perché  un
  consiglio  comunale, o un consiglio provinciale sono  sempre
  una  rappresentanza di popolo espressa in politica.  Non  ha
  senso, quindi, avere giocato su questi numeri - come se  tre
  province non siano già rappresentative del popolo - e  avere
  creato  limiti  e  paletti  quantitativi.  Queste  sono   le
  classiche   formule  della  politica  che  tenta   di   dare
  strumenti  democratici  al popolo  sovrano  -  che  dovrebbe
  rappresentare  -  e  che, invece, si inventa  arzigogolature
  legislative per creare e per frenare quello che è invece  il
  vero spirito della norma.
       Allora,  sarebbe  stato  più logico,  secondo  me,  non
  prevedere  i consigli provinciali e i consigli comunali,  ma
  prevedere  il popolo, così come stabilito dall'istituto  del
  referendum.
       Il  referendum è degli elettori, è dei cittadini, e  mi
  voglio   riagganciare  a  quanto  ho  ascoltato   circa   il
  cittadino  emigrato;  noi  ci riferiamo  sempre  a  chi  può
  esercitare  il  diritto di voto nella Regione  siciliana,  e
  non  è  più  un  problema di emigrazione: è un  problema  di
  diritto  sacrosanto che ognuno deve potere,  in  democrazia,
  esercitare.
       Anche  per  questo invito i colleghi a non entrare  nel
  merito  di  calcoli statistici e numerici; questo Parlamento
  ha  espresso  una  volontà  - altrimenti  questa  legge  non
  sarebbe  oggi  in  Aula  - che è quella  di  dotare  di  uno
  strumento legislativo -  il referendum  - i cittadini.
       Personalmente,  pensavo  che avremmo  potuto  fare  una
  legge   più  semplice  e  più  democratica  avendo   sentito
  parlare più volte di democrazia partecipativa.
       Bene,  la  democrazia  partecipativa  è  uno  strumento
  fondamentale, sancito anche dalla nostra Costituzione: è  la
  politica  che  spesso dimentica di essere qui attraverso  un
  processo  di  democrazia  partecipativa,  e  si  spoglia  di
  questo  suo momento di rappresentatività del popolo  sovrano
  come  se,  ad un certo punto, fossimo un soggetto terzo.  E'
  come  se  il  tempo  si  cristallizzasse  e,  comunque,  non
  scorresse più verso l'appuntamento elettorale.
       Il referendum è lo strumento del popolo, e se il popolo
  sente   la   necessità  di  dover  utilizzare  lo  strumento
  referendario  non  ha  bisogno  dell'evento  elettorale  per
  andare   ad  esprimere  una  volontà  contraria  al  momento
  legislativo.  La  verità  è che, alla  fine,  gli  strumenti
  referendari vengono utilizzati sempre dalla politica  e  mai
  dal popolo.
       Io  non  ricordo,  nei  miei 44 anni  di  vita,  di  un
  movimento  veramente popolare che abbia creato i presupposti
  di  un  referendum: ho sempre visto partiti  politici  farsi
  promotori  di iniziative referendarie. Per cui alla  fine  è
  veramente ridicolo tutto questo, perché è la raccolta  delle
  firme il momento più importante, e non la partecipazione  al
  voto, ed è lì che dovevamo incidere sul serio.
       Perché  se c'è da parte del popolo sovrano e della  sua
  maggioranza   la  volontà  di  intervenire   attraverso   il
  referendum  per modificare una legge considerata impopolare,
  era  quello il momento del confronto, e invece in Sicilia  -
  come  già  a livello nazionale - attraverso questa norma,  i
  siciliani  continueranno a subire e alcune  forze  politiche
  cominceranno ad attivare lo strumento referendario per  fare
  mera propaganda politica.

    PRESIDENTE.  Pongo  in votazione l'articolo  2  nel  testo
    risultante.
  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Si riprende l'esame dell'articolo 14.

    RAITI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 14.5

    PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

    ARDIZZONE,  Presidente  della  Commissione.  Dichiaro   di
    ritirare l'emendamento 14.4.

    PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
      Comunico  che  è  stato presentato dalla Commissione  il
      seguente emendamento:

      emendamento 14.6:

      «La  lettera c) è soppressa. Dopo il comma 1  aggiungere
      il seguente 1 bis:
       Il  Presidente della Regione, valutato il numero ed  il
      contenuto    delle   istanze   referendarie   dichiarate
      procedibili,  può stabilire l'abbinamento di  referendum
      con altre consultazioni elettorali ».

    ACIERNO. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    ACIERNO.  Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  questo
  emendamento esplica esattamente quello che ho appena  finito
  di dire: il referendum è del popolo, non è della politica
    Invito i presentatori a ritirare questo emendamento perché
  l'abbinamento   di   referendum  con   altre   consultazioni
  elettorali  -  per come leggo in questo testo - inquinerebbe
  il  momento democratico partecipativo del popolo sovrano, il
  quale  si  troverà in mezzo ad una campagna  elettorale  che
  tratterà temi ben diversi da quelli che il popolo ha  voluto
  trattare attraverso la richiesta di referendum.
       Allora,   se   la   politica  propagandistica   intende
  inquinare   il  momento  di  democrazia  partecipativa   del
  popolo,  che  si solleva contro una cattiva legge  -  perché
  questo  è  il  senso  di un referendum -  attraverso  questo
  emendamento,   frutto   di  una  mediazione   veramente   di
  altissimo  profilo  politico, abbina il  referendum  ad  una
  campagna  elettorale,  per esempio, per  le  politiche,  per
  esempio  per  le  amministrative,  per  esempio  per   altri
  momenti  che sono profondamente diversi dalla richiesta  del
  popolo  sovrano, anzi che inquinano quello che  deve  essere
  la  propaganda  che  il popolo ha il  diritto  di  fare  per
  tentare  di convincere più cittadini ad andare a votare  per
  il referendum.

    FORMICA. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    FORMICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
  per   invitare  i  presentatori  dell'emendamento   ad   una
  riflessione: spesso in passato, con i quesiti referendari  e
  con  l'abbinamento  di  più  elezioni  -  rappresentanti  di
  quartiere,  consigli comunali o consigli regionali  -  si  è
  verificata  una forte disaffezione da parte dell'elettorato,
  che di frequente non ha partecipato al voto e, quando lo  ha
  fatto,  l'alto numero di schede con cui è stato costretto  a
  confrontarsi, ha creato una grande confusione.
      A  tal  proposito  esprimo  la mia  perplessità  e  il  parere
  contrario su questo emendamento.

    MICCICHE'. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    MICCICHE'.  'Il  re  è  nudo'. Le perplessità  manifestate
  negli  ultimi  due interventi chiariscono la  posizione  che
  alcuni  partiti,  specie  quelli  della  maggioranza,  hanno
  assunto sul referendum.
       Onorevoli  colleghi, avete criticato in  parte  la  mia
  posizione  sulla questione del quorum, e sono  convinto  che
  alla  maggioranza  di questo Parlamento del  referendum  non
  gliene  importa assolutamente nulla, ha soltanto bisogno  di
  una  'verniciata'  di  ottimismo e di buona  amministrazione
  propagandistica. Ma, nel momento in cui non si  sostiene  la
  partecipazione elettorale e referendaria, viene preclusa  la
  volontà  del  popolo sovrano, viene preclusa la  possibilità
  di  dare ai siciliani un vero strumento di democrazia. Altro
  che popolo sovrano
       Ho   condiviso  in  parte  l'intervento  dell'onorevole
  Fleres,  quando ha detto che gli elettori non sono  stupidi,
  sono   intelligenti,  che  non  hanno   bisogno   di   guide
  taumaturgiche.  Purtroppo, però,  il  nostro  elettorato,  i
  nostri  concittadini siciliani, sono stati abituati in  modo
  contorto  a  pensare  che l'inquinamento  delle  elezioni  è
  causato da problemi tecnici ed organizzativi.
       Il  problema  vero è che si ha paura  che  i  siciliani
  possano  decidere con la propria testa. Io non  ho  paura  a
  trovarmi   davanti  più  schede  da  votare,   perché   sono
  consapevole  che  quelle  schede rappresentano  la  sostanza
  delle  cose,  i  segni e le parole hanno  un  valore  che  è
  quello della democrazia.
       Non  è  la  paura  che  impedisce di  partecipare  alle
  consultazioni  elettorali. La paura  appartiene  soltanto  a
  chi teme di perdere il controllo del potere.
       Condivido   parzialmente  l'intervento   dell'onorevole
  Ortisi  che si riferiva alla democrazia, alla partecipazione
  diretta  e  delegata. Però, nel momento in cui ho presentato
  il  disegno  di  legge,  ho ritenuto, erroneamente,  che  il
  limite   dell'abbinamento   non   esisteva.   Ecco   perché,
  successivamente,  ho  presentato  un  emendamento   che   si
  riferiva  al  quorum, perché pensavo che  una  consultazione
  referendaria   di  tipo  amministrativo  e   ordinario   non
  rappresenta  un ostacolo a chissà quale disegno contorto  di
  un  popolo  che  vuole vendicarsi e quindi vuole  eliminare,
  non  solo  le  leggi  cattive, ma anche  gli  amministratori
  cattivi, i parlamentari cattivi. Non è questo
       Questo  è  un  fatto  politico  intrinseco,  magari  di
  conseguenza   nelle  successive  elezioni.  Ma   poiché   la
  consultazione   elettorale  regionale  è  scorporata   dalla
  consultazione  referendaria, quale  preoccupazione  dovremmo
  avere?  Anzi  potrebbe essere un aiuto, uno stimolo  a  fare
  meglio  le  leggi  di questo Parlamento, per  questa  nostra
  Regione.
       Per tale motivo sostengo l'emendamento 14.6 e ritiro il
  mio  emendamento  soppressivo,  perché  era  questo  che  da
  settimane  andavo  sostenendo. La mia  battaglia  è  proprio
  questa,  quella di abbinare l'elezione referendaria  con  le
  elezioni amministrative.

    PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che, aprendosi  un
  dibattito   così   vasto   su  questo   argomento,   intendo
  accantonare  l'emendamento  affinché  se  ne  discuta  nella
  seduta successiva.

    FORGIONE. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    FORGIONE.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  tenuto
  conto  che  questa  legge  è stata  costruita  in  un  clima
  positivo,  mi pare che il Presidente della Commissione,  con
  questo emendamento, aveva trovato un giusto equilibrio.
    Nell'emendamento  non  è  previsto  che  il  Governo,   il
  Presidente   della  Regione,  valutato  il  numero   ed   il
  contenuto  -  quindi anche eventuali affinità delle  materie
  trattate  dal  quesito referendario - deve  abbinare,  nella
  prima  tornata elettorale prevista di voto amministrativo  o
  di  voto politico, perché abbiamo tutti escluso il voto  per
  l'Assemblea     regionale    siciliana,    un    referendum.
  Nell'emendamento è scritto: "valutato il numero dei  quesiti
  ed    il    contenuto    dei    quesiti,    può    stabilire
  l'abbinamento...."   tra   l'altro   delegando   l'eventuale
  accorpamento   al   Governo   della   Regione,    ovviamente
  all'Assessorato  per gli enti locali che  deve  istruire  la
  proposta  sulla  base  di quello che  viene  avanzato  dalla
  Commissione di Garanzia per il Referendum.
    Andare  ad  inserire una pregiudiziale rispetto  a  questa
  possibilità,  una  pregiudiziale escludente,  manifesta  una
  diversa   volontà,  onorevole  Acierno   A  maggior  ragione
  quando  parliamo  di Referendum, parliamo di  uno  strumento
  che  consegniamo al popolo, ma dal quale i partiti non  sono
  esclusi.
    Quindi,   secondo   la   logica  dell'onorevole   Acierno,
  creeremmo  una  commistione tra la  volontà  popolare  e  la
  volontà  dei  partiti,  e l'iniziativa  propagandistica  dei
  partiti.  Come  se,  nel  corso  della  nostra  storia,   lo
  strumento   referendario  non  fosse  stato  utilizzato   da
  partiti  o  da comitati promotori di referendum  all'interno
  dei  quali  i  partiti  -  soggetti organizzati  nella  vita
  politica,  così come prescrive la Costituzione -  esercitano
  la propria funzione.
    Allora,  caricare  di  significato questo,  mette  a  nudo
  un'altra  volontà; allora lì si che emerge il sospetto:  non
  si vuole raggiungere il quorum.
       A  maggior  ragione che avevamo trovato  un  equilibrio
  tutti,   perché   tutti   noi  sappiamo   che   in   Sicilia
  l'elettorato  attivo  è drogato da una forte  componente  di
  emigrazione   che   comunque  altera  il  quoziente   minimo
  previsto.  Perché abbiamo ormai un dato strutturato,  che  è
  la  componente  di  elettorato  attivo  emigrato,  la  quale
  altera   quel  voto;  e  noi  non  ci  siamo  fatti  carico,
  onorevole  Pistorio,  di abbassare il quoziente  al  40  per
  cento.  Abbiamo  lasciato  il quoziente  al  50  per  cento,
  sapendo  che  c'è  un  10  per cento  di  elettorato,  ormai
  strutturato, che non partecipa al voto perché emigrato.
       Detto   questo,   non   abbiamo   imposto   per   legge
  l'accorpamento,  gli abbiamo messo il vincolo  del  Governo,
  del  numero  dei  quesiti,  e della  natura  del  contenuto.
  Arretrare su questo evidenzierebbe una diversa volontà  che,
  a   questo   punto   dell'iter   legislativo,   risulterebbe
  incomprensibile.

    PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi,  poiché  devo   chiudere
  l'iscrizione a parlare, desidero sapere il numero di  quanti
  intendano ancora chiedere la parola.
    Tenuto   conto   della   delicatezza   e   dell'importanza
  dell'argomento   trattato,  considerate  e   apprezzate   le
  circostanze,  comunico  che  l'emendamento   viene   da   me
  accantonato. Se credete di destinare i vostri interventi  al
  momento  in cui parleremo dell'articolo 14, riconoscerò  che
  l'Assemblea  esprime una concretezza produttiva;  viceversa,
  non posso negare la parola a chiunque me la chieda.

    GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    GIANNOPOLO.   Signor   Presidente,   onorevoli   colleghi,
  intervengo  brevemente per invitare i  colleghi,  in  questo
  lasso  di  tempo  che  ci separa dalla  prossima  seduta,  a
  riflettere  al  fine  di  valutare  al  meglio  la   portata
  dell'emendamento.  Da  quanto  fin  qui  è  stato  detto   -
  dall'onorevole  Formica  in primo  luogo,  ma  immagino  che
  anche    altri   deputati   della   maggioranza   potrebbero
  apprestarsi  a  condividerlo  -  mi  pare  che  emerga   una
  esagerazione.    Innanzitutto   occorre   specificare    che
  l'articolo  14  esclude già l'abbinamento  con  le  elezioni
  regionali,  infatti,  prevede unicamente  l'abbinamento  tra
  elezioni politiche ed elezioni amministrative.
    Questo  esercizio  di discrezionalità viene  conferito  al
  Presidente  della Regione, il quale, immagino,  possa  anche
  valutare  la  congruità  o  meno  dell'abbinamento  con   le
  elezioni    politiche.   E   allora,   rimarrebbe   soltanto
  l'abbinamento con le elezioni amministrative, che non ha  la
  portata  dirompente che qui si vuole far  intendere,  perché
  le  elezioni amministrative sono state sempre delle elezioni
  molto parziali.
    Oltretutto,  non  bisogna neanche  sottovalutare  il  lato
  economico-finanziario  considerato  che,  procedere  ad   un
  abbinamento   delle   elezioni,  significa   anche   ridurre
  notevolmente le spese.
    Quindi,  se  i  deputati  valutassero  meglio  la  portata
  dell'emendamento, ne comprenderebbero certamente la bontà  e
  - a mio avviso - potrebbe approvarsi anche adesso.

    FLERES. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    FLERES.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  volevo
  soltanto  illustrare ai colleghi la ragione per la quale  si
  è pervenuto alla predisposizione di questo emendamento.
   Stavamo  discutendo  di ridurre la soglia dei  partecipanti  alla
  consultazione referendaria dal 50 per cento più uno al 40 o al  30
  per  cento:  ciò perché alcuni colleghi sostenevano il  fatto  che
  l'appeal  esercitato  dal  referendum,  rispetto  all'elettore,  è
  piuttosto   basso.  Il  sottoscritto  ed  altri  sostenevamo,   al
  contrario, tesi diverse: e cioè che l'appeal referendario  dipende
  dalla  qualità  del  quesito,  dal radicamento  della  convinzione
  popolare  rispetto al quesito medesimo che viene posto, e  dunque,
  sicuramente,  non  bisogna  esagerare rispetto  al  ricorso  dello
  strumento referendario.
   E,   tuttavia,   allo  stesso  tempo,  non   si   voleva   negare
  l'opportunità,  l'esigenza che debba essere alta la partecipazione
  dei cittadini alla consultazione referendaria. Non vi è dubbio che
  nessun    Parlamento,   nessuna   democrazia,   può   temere    la
  partecipazione popolare ad una consultazione elettorale o  ad  una
  consultazione referendaria.
   Ebbene,  la  mediazione  che ha prodotto questo  emendamento  era
  proprio  quella di individuare una sede nella quale, comunque,  la
  percentuale  di  elettori  fosse alta,  cioè  quella  legata  alla
  presenza di una consultazione elettorale, amministrativa, politica
  (non  regionale, l'avevamo esclusa espressamente) ovvero  europea.
  Ciò,   lo   ribadisco,  al  fine  di  garantire   la   possibilità
  dell'abbinamento.   Durante   il   dibattito    sulla    posizione
  dell'onorevole  Miccichè  -  che  riguardava  la  riduzione  della
  percentuale  di partecipanti al voto referendario -  è  emerso  il
  rischio,  però,  del cosiddetto inquinamento del voto  elettorale,
  amministrativo o altro, da parte della consultazione referendaria:
  un tema sicuramente presente, non lo si può certamente negare
   Allora, come fare a contemperare le due cose? Come fare, cioè, da
  una parte, a contemperare l'esigenza e l'opportunità di fornire al
  cittadino  la  possibilità di partecipare -  il  più  copiosamente
  possibile  -  al  quesito  referendario,  attraverso  la  finestra
  dell'abbinamento con altre elezioni e, dall'altra  parte,  il  non
  inquinamento  delle  elezioni  con la  consultazione  referendaria
  medesima?
   La  soluzione individuata era quella di attribuire al  Presidente
  della Regione la possibilità - non l'obbligo, la possibilità -  di
  stabilire  l'abbinamento,  anche sulla  base,  parliamoci  chiaro,
  della qualità del quesito referendario: perché non c'è dubbio  che
  se  dobbiamo stabilire l'abrogazione di una legge riguardante  una
  materia  assolutamente marginale, assolutamente  priva  di  grandi
  questioni di natura politica al proprio interno, ebbene, non credo
  affatto  che  possa generarsi una commistione, una confusione  nel
  voto,  nell'eventualità  di  un  abbinamento  della  consultazione
  referendaria con quella elettorale.
   Nel  caso  in  cui il quesito dovesse, invece, determinare  forti
  caratterizzazioni di natura politica - e dunque il rischio di  una
  confusione  -  ecco,  sulla  base di  una  valutazione  di  natura
  politica  (perché questo prevede l'emendamento) ciò  consentirebbe
  al Presidente della Regione di non stabilire l'abbinamento.
   Personalmente, credo che l'emendamento, così come formulato,  non
  determini   chissà   quali  rischi.  Lo  si  può,   per   carità ,
  ulteriormente  aggiustare,  si può per  così  dire  annacquare  la
  funzione  del  Presidente della Regione,  passando  per  una  fase
  consultiva  più ampia per avere una caratterizzazione politica  un
  po'  più diffusa, un po' più rappresentativa, certamente sì; però,
  io  non  tornerei indietro rispetto alla mediazione da una  parte,
  tra il numero di partecipanti e, dall'altra, sulle opportunità.

   PRESIDENTE.  A questo punto, preciso che si procede a  votazione,
  atteso   che  la  discussione  emersa  è  stata  così  ampliamente
  realizzata che è inutile che io accantoni l'emendamento.
   O   si   discute   per  poi  votare  o,  diversamente,   dispongo
  l'accantonamento e non faccio parlare più nessuno.

   ORTISI. E' quello che noi proponevamo

    PRESIDENTE  Non sorgendo osservazioni, dispongo l'accantonamento
  dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti.

   MANCUSO. Rispetto la sua decisione

   PRESIDENTE.  Onorevole Mancuso, mi scusi, lei  potrà  intervenire
  successivamente.
     Comunico, pertanto, che gli articoli accantonati sono il 14  ed
  il 22.

              Comunicazione relativa al disegno di legge
   «Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing
                         nei luoghi di lavoro»

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che da parte
  dell'onorevole Antinoro, presidente della V Commissione
  legislativa, è pervenuta la nota di cui do lettura:
   «Avendo appreso, al termine dei lavori della Commissione, che la
  Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 359 del 19
  dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
  Repubblica del 24 dicembre 2003 n. 51, ha dichiarato la
  illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 11
  luglio 2002, n. 16 in materia di mobbing, chiedo alla S.V. di
  rinviare in Commissione il disegno di legge nn. 555-581-595-628-
  640-717-735/A, per un ulteriore approfondimento alla luce
  dell'orientamento manifestato dalla Consulta».
   Dispongo  pertanto  il rinvio del predetto disegno  di  legge  in
  Commissione.

     Sull'eccidio di Nassiryia al fine di sollecitare l'esame del
                       relativo disegno di legge

   GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   GIANNOPOLO.  Signor  Presidente,  intervengo  per  avanzare  alla
  Presidenza  una  richiesta  e, così  pure,  ai  Capigruppo  ed  al
  Parlamento  insieme: è stato annunciato - ed in verità  mai  fatto
  ufficialmente in quest'Aula - dicevo, è stato annunciato fuori dal
  Parlamento,  in occasione dell'eccidio di Nassiryia,  che  sarebbe
  stato  assunto l'impegno, in tempi rapidi, di varare la norma  che
  estendeva  i  benefici della legge antimafia  ai  familiari  delle
  vittime della strage.
   Poiché  mi  risultano essere stati depositati diversi disegni  di
  legge  in materia - e credo che tutto il Parlamento possa e  debba
  convenire  sulla  necessità di procedere  celermente  al  relativo
  esame.  Le  chiedo, signor Presidente, di farsi carico  presso  il
  Governo   e   la  Commissione  affinché  sia  posto  prossimamente
  all'ordine  del  giorno  l'esame del disegno  di  legge,  così  da
  poterlo esitare già nella prossima settimana.

   PRESIDENTE.  Rappresenterò l'argomento nella prossima  seduta  di
  Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

   ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ARDIZZONE.  Signor Presidente, faccio mio l'invito dell'onorevole
  Giannopolo perché trattasi di un argomento di competenza  della  I
  Commissione.
   Con  l'occasione, non per piaggeria, signor Presidente, ma perché
  veramente lo sento, ho apprezzato la sua intenzione di accantonare
  l'emendamento  14.6,  giacché  lo  spirito  che  ci   ha   animato
  nell'esitare  il  disegno  di  legge  era  quello  della   massima
  condivisione e collaborazione.
   Per  cui,  ancora  una  volta, la ringrazio  per  la  sensibilità
  dimostrata,  perché - lo ribadisco a me stesso -  abbiamo  avviato
  con questo stesso spirito la stagione delle riforme.

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, rinvio, pertanto,  la  seduta  a
  martedì  27  gennaio 2004, alle ore 17.00, con il seguente  ordine
  del giorno:

   I - Comunicazioni

   II  -  Lettura,  ai  sensi e per gli effetti degli  articoli  83,
  lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione:
   N.  258  «Istituzione  del servizio di farmacia  nelle  strutture
  sanitarie  private che esercitano attività di ricovero  e  terapia
  equipollenti  alle strutture pubbliche», a firma  degli  onorevoli
  Spampinato, Ortisi, Raiti e Papania;

   III - Discussione del disegno di legge:
   «Disciplina dell'istituto del referendum nella Regione  siciliana
  e  norme  sull'iniziativa  legislativa  popolare  e  dei  Consigli
  comunali o provinciali  (nn. 534-537-421-424-426-458/A)  (Seguito)

   Onorevoli colleghi, preciso che nella stessa giornata di martedì,
  27  gennaio  2004, alle ore 10.00, è convocata la  Conferenza  dei
  Presidenti dei Gruppi parlamentari.

                   La seduta è tolta alle ore 14.10


   Presidenza del presidente Lo Porto



                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
                           XIII LEGISLATURA

                   SEDUTA N. 184 DEL 22 GENNAIO 2004

                               ALLEGATO:

             EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

  DISEGNO  DI LEGGE  DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL REFERENDUM  NELLA
  REGIONE SICILIANA E NORME SULL'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE  E
  DEI  CONSIGLI  COMUNALI O PROVINCIALI  (NN.  534-537-421-424-426-
  458/A)

    -   All'articolo 4:

   Emendamento 4.1:

  Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e  9 sono sostituiti dai seguenti:

                                Art. 4.

  1.Al  fine  di  raccogliere le firme di almeno  50.000  elettori
  necessarie a promuovere la richiesta prevista dall'articolo 2, i
  promotori  della raccolta, in numero non inferiore a 10,  devono
  presentarsi muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione
  nelle  liste  elettorali di un comune della  Regione  presso  la
  segreteria della Commissione regionale per il referendum, di cui
  all'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14,  la
  cui nuova denominazione è la seguente  Commissione regionale per
  i  procedimenti  referendari e di iniziativa legislativa .  Essi
  depositano presso la segreteria della Commissione:

  a)  il  testo  del quesito referendario, in tre esemplari,  come
  precisato  dall'articolo 3, su fogli recanti in calce  le  firme
  dei  promotori,  corredate dalle indicazioni  ed  autenticate  a
  norma dell'articolo 6.

  b)  una  relazione  illustrativa della  proposta  di  referendum
  abrogativo, in tre esemplari;

  c) i certificati, anche collettivi, comprovanti l'iscrizione dei
  promotori nelle liste elettorali nel comune della Regione;

  d)  i  fogli da vidimare occorrenti per la raccolta delle  firme
  necessarie  alla  consultazione  referendaria  che  si   intende
  promuovere,  contenenti le indicazioni di  cui  all'articolo  5,
  comma 1.

  2.  Il Presidente della Commissione regionale per i procedimenti
  referendari e di iniziativa legislativa o suo delegato svolge la
  funzione  di  responsabile del procedimento,  avvalendosi  della
  segreteria  di  cui al comma 4, dell'articolo  8,   della  legge
  regionale 23 ottobre 2001, n. 14.

  3.  All'atto della redazione del verbale di cui al  comma  5,  i
  promotori  indicano anche i nomi, il domicilio e  gli  eventuali
  ulteriori  recapiti, di tre persone alle quali viene  attribuita
  la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di
  referendum. Tali incaricati:

  a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;

  b)   intervengono  personalmente  nelle  fasi  del  procedimento
  stesso;

  c)  esercitano  le  azioni, i ricorsi e le  altre  iniziative  a
  tutela  del referendum. In mancanza di precisazioni diverse,  da
  riportarsi  nel  verbale, si intende che gli incaricati  possano
  agire disgiuntamente.

  4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono
  effettuate   mediante  lettera  raccomandata   con   avviso   di
  ricevimento.

  5.  Il  responsabile  del procedimento  redige  il  verbale  che
  certifica  l'avvenuto deposito, rilasciandone copia ai promotori
  e  trasmette un esemplare dei documenti di cui alle lettere a) e
  b)  del  comma  1  al Presidente dell'Assemblea regionale  e  al
  Presidente della Regione.

                                Art. 5.

           Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme

  1.  Le  firme  per  la  richiesta  di  referendum  popolare,  ad
  eccezione   di  quelle  dei  promotori  di  cui   al   comma   1
  dell'articolo 4, sono raccolte esclusivamente su fogli  vidimati
  a  norma  del  comma  2.  Ciascun foglio da  vidimare  contiene,
  stampato  in  epigrafe, il testo del quesito  referendario  come
  determinato dall'articolo 3. Il formato dei fogli è  libero.  Le
  firme  non  possono essere raccolte su fogli separati da  quelli
  sui quali è stampato il quesito referendario.

  2.   Entro  venti  giorni  dal  deposito  di  cui  al  comma   5
  dell'articolo 4, il responsabile del procedimento:

  a)  procede  alla vidimazione dei fogli destinati alla  raccolta
  delle  firme.  A  tal fine appone su ciascun  foglio  il  numero
  d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;

  b)  dà notizia dell'avvenuta vidimazione agli incaricati  di cui
  al  comma  3  dell'articolo 4, uno almeno dei quali provvede  al
  ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a
  cura del responsabile del procedimento, processo verbale.

                                Art. 6.

                         Raccolta delle firme

  1.  L'elettore  appone sui fogli vidimati, in calce  al  quesito
  referendario,  la  propria firma. Accanto  ad  ogni  firma  sono
  indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita  ed
  il  Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.  Le
  firme   prive  di  tali  indicazioni,  o  con  indicazioni   non
  corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.

  2.  Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate, a pena
  di nullità. Sono competenti per l'autenticazione:

   a)   tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14  della
     legge  21  marzo  1990,  n.  53  e  successive  modifiche   e
     integrazioni;
   b)  i deputati regionali che abbiano dichiarato per iscritto la
     loro disponibilità al Presidente dell'Assemblea regionale.
  3.  L'autenticazione  reca l'indicazione della  data  in  cui  è
  effettuata  e  può essere unica per tutte le firme contenute  in
  ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al  comma
  2.   In   tal  caso  essa  deve  indicare  il  numero  di  firme
  complessivamente autenticate.

  4.  Le firme sono presentate raggruppate per comune d'iscrizione
  nelle liste elettorali dei sottoscrittori.

  5.  Il  pubblico ufficiale che procede all'autenticazione  delle
  firma  dà  atto  della  manifestazione di volontà  dell'elettore
  analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

  6.  L'iscrizione  nelle  liste elettorali  di  un  comune  della
  Sicilia   è   comprovata    dai  relativi   certificati,   anche
  collettivi,  dei  sottoscrittori.  I  sindaci  rilasciano   tali
  certificato entro 48 ore dalla richiesta.

   Subemendamento 4.5:

  Al comma 6 dell'articolo 6,  dopo la parola  i sindaci  inserire
  le parole  o loro delegati

                                Art. 7.
           Esame di regolarità della richiesta di referendum
  1.  Le  sottoscrizioni per la presentazione della  richiesta  di
  referendum  sono raccolte ed autenticate entro i novanta  giorni
  successivi  alla  data di vidimazione del  foglio  vidimato  col
  numero  uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle.  Fa
  fede la data di autenticazione delle firme.

    2.  Entro  venti giorni dalla scadenza del termine di  cui  al
  comma  1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso  la
  segreteria   della  Commissione  regionale  per  i  procedimenti
  referendari  e di iniziativa legislativa, a cura di  almeno  uno
  degli  incaricati di cui al comma 3 dell'articolo  4.  Ai  fogli
  sono   allegati   i  certificati  di  iscrizione   nelle   liste
  elettorali.  Il termine di venti giorni è stabilito  a  pena  di
  decadenza.  La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile
  del  procedimento  ed è comunicata agli incaricati  stessi.  Del
  deposito  è  redatto, a cura del responsabile del  procedimento,
  processo  verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni,  che  i
  depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

  a)  sul  numero delle firme raccolte entro il termine di cui  al
  comma 1 e depositate;

  b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;

  c) sulla regolarità delle certificazioni;

  d) sulla assenza di firme doppie.

    3.  Entro  quaranta giorni dal deposito di cui al comma  2  il
  responsabile del procedimento verifica:

  a)   se   il  numero  delle  firme  dichiarate  dai  depositanti
  corrisponde  a  quello delle firme effettivamente  presenti  sui
  fogli vidimati, e se tali firme  sono almeno cinquantamila;

  b)  se almeno cinquantamila delle firme di cui alla lettera  a),
  risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;

  c)  se  almeno cinquantamila delle firme di cui alla lettera  b)
  sono autenticate secondo quanto disposto dall'articolo 5,  comma
  2;

  d)  se  almeno cinquantamila delle firme di cui alla lettera  c)
  sono  corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore
  nelle liste elettorali di un comune della Regione.

  4.  Sono  dichiarate nulle dal responsabile del procedimento  le
  firme:

  a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 5,  o
  con  indicazioni  non  corrispondenti a quanto  richiesto  dalla
  stessa norma;

  b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;

  c)   non   regolarmente  autenticate,  o  non  corredate   della
  certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un  comune
  della Regione.

  5. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto
  del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3 e 4 e
  delle  loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Commissione
  regionale  per il referendum ed è comunicato agli incaricati  di
  cui al comma 3 dell'articolo 4.

  6.  La richiesta di referendum abrogativo è dichiarata invalida,
  in  quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito
  di  cui  al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri
  di  cui  ai  commi  3  e  4, il numero delle  firme  validamente
  autenticate  e  corredate da certificazione di iscrizione  nelle
  liste  elettorali  di un comune della Regione  sia  inferiore  a
  cinquantamila.

  7.  Entro  dieci giorni dal ricevimento del verbale  di  cui  al
  comma 5, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Commissione
  delibera   sulla  regolarità  della  richiesta   di   referendum
  abrogativo. La deliberazione è trasmessa in copia, entro  cinque
  giorni  dalla  data  di  adozione, a cura del  responsabile  del
  procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 4.
  Qualora la richiesta di referendum sia dichiarata irregolare, la
  relativa  deliberazione è trasmessa al Presidente dell'Assemblea
  regionale ed al Presidente della Regione.

  8.  Qualora la richiesta di referendum abrogativo sia dichiarata
  regolare    la   relativa   deliberazione,   corredata     della
  documentazione  necessaria  all'esame  dell'articolo   9   viene
  inviata a cura del responsabile del procedimento alla Segreteria
  generale dell'Assemblea regionale per l'inoltro alla Commissione
  di garanzia di cui all'articolo 8.

                                Art. 8.

        Commissione di garanzia per i procedimenti referendari

  1.  E'  istituita la Commissione di garanzia per i  procedimenti
  referendari  con  il compito di giudicare l'ammissibilità  delle
  istanze   di   referendum   abrogativo,    di   dichiarare    la
  procedibilità  definitiva dei referendum e di rendere  i  pareri
  di cui alla presente legge.

  2.  La  Commissione  ha  la  durata della  legislatura.  I  suoi
  componenti possono essere confermati in carica una sola volta.

  3. La Commissione è composta da:

    a)   il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che  la
      presiede;
  b)  l'Avvocato generale della Regione;
  c)  tre professori di ruolo di materie giuridiche presso le tre
  Università degli studi siciliane, indicati ciascuno dai tre
  Rettori delle suddette Università.
  4.  Ai  componenti  della Commissione di garanzia  di  cui  alla
  lettera c), sono dovuti i compensi stabiliti all'inizio di  ogni
  legislatura   dal   Consiglio   di   Presidenza   dell'Assemblea
  regionale.

  5.  La  Commissione  delibera a maggioranza  assoluta  dei  suoi
  componenti.

  6.  La Commissione di garanzia si avvale, per l'espletamento dei
  suoi compiti, degli uffici dell'Assemblea regionale.

   Subemendamento 4.1.2:

   All'articolo 8, comma 3, aggiungere la seguente lettera:

   d)  quattro  avvocati abilitati all'esercizio della professione
  presso   le  giurisdizioni  superiori,  indicati  ciascuno   dai
  Presidenti degli Ordini forensi con sede presso le quattro corti
  d'appello della Sicilia

   All'articolo  8, comma 4, aggiungere, dopo le  parole   lettera
  c)  le parole  ed alla lettera d)

                                Art. 9.
               Ammissibilità del quesito referendario e
                Procedibilità definitiva del referendum
  1.  La  Commissione  di  garanzia di  cui  all'articolo  8  valuta
  l'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo, entro  i
  trenta  giorni  successivi al ricevimento della  deliberazione  di
  regolarità  della richiesta di referendum di cui  all'articolo  7,
  pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:
    a)  all'oggetto  materiale del referendum, accertando  che  il
    quesito riguardi leggi regionali;
    b)  al  rispetto  dei limiti, dei divieti e  delle  condizioni
    posti dall'articolo 2;
    c)  alla chiarezza ed all'univocità del quesito, come definito
    all'articolo 3;
    d)  all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto
    del quesito.
  2.  Ai  fini della ammissibilità la Commissione verifica inoltre
  che  in caso di risultato positivo del referendum non si produca
  il  venire  meno  di normative a contenuto costituzionalmente  o
  statutariamente vincolato od obbligatorio.

  3.  Gli  incaricati  di  cui al comma 3  dell'articolo  4,  sono
  informati,  con almeno cinque giorni di anticipo, a  cura  della
  Commissione, della riunione in cui la stessa avvierà l'esame del
  quesito. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere
  ascoltati   dalla   Commissione   ed   illustrare   il   quesito
  referendario. Possono produrre, nella stessa sede,  relazioni  e
  documenti,  del  cui esame la Commissione deve dar  conto  nelle
  premesse  della sua decisione. La Commissione può  convocare  in
  ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti  o
  ulteriore elementi di valutazione.

  Qualora  si riscontrassero vizi formali, la Commissione  assegna
  il  termine  di  48 ore per sanare le irregolarità  riscontrate.
  Qualora la Commissione deliberi l'inammissibilità del quesito ne
  dà comunicazione ai soggetti di cui al comma 10.

  4.   Qualora   si  pronunci  a  favore  dell'ammissibilità,   la
  Commissione di garanzia verifica inoltre:

   a)  se  è  intervenuta l'abrogazione, totale o parziale,  delle
     leggi  o  delle  singole disposizioni  cui  si  riferisce  il
     referendum;
   b)  nel  caso  in cui sia intervenuta l'abrogazione,  totale  o
     parziale,  se  essa è accompagnata da altra disciplina  della
     stessa materia.
  5. Nel caso sia intervenuta abrogazione totale della disciplina
  sottoposta a referendum, la Commissione delibera l'improcedibilità
  del referendum.
  6.   Nel   caso  sia  intervenuta  l'abrogazione  parziale   della
  disciplina sottoposta a referendum, la Commissione verifica se  le
  disposizioni   rimaste  in  vigore  devono  essere  sottoposte   a
  referendum,    procedendo,   se   necessario,    alla    eventuale
  modificazione  del quesito. A tal fine la Commissione  acquisisce,
  con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 5, il parere e  le
  osservazioni degli incaricati di cui al comma 2 dell'articolo 4.
  7. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da
  altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle
  disposizioni oggetto del referendum, la Commissione riscontra se
  la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della
  complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei
  singoli precetti. A tal fine acquisisce, con le modalità di cui al
  comma 3 dell'articolo 5, il parere e le osservazioni degli
  incaricati di cui al comma 2 dell'articolo 4.
  8.  Se  dal riscontro di cui ai commi 3 e 4 risulta che  la  nuova
  disciplina modifica sostanzialmente la disciplina preesistente, la
  Commissione delibera l'improcedibilità del referendum.
    9.  Se dal riscontro di cui ai commi 3 e 4 risulta che la  nuova
  disciplina  è sostanzialmente uguale alla disciplina preesistente,
  la Commissione decide la procedibilità del referendum, modificando
  per quanto necessario il quesito referendario.
  10. Le decisioni di cui ai commi 5, 8 e 9 sono comunicate dal
  Presidente dell'Assemblea regionale,  entro cinque giorni dalla
  loro adozione:
    a)  all'Assemblea regionale siciliana;
    b)  agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 4;
    c)    al   Presidente  della  Regione  che   ne   dispone   la
       pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.

   Subemendamento 5.1:

  Al comma 2 dopo le parole  vincolato od obbligatorio  aggiungere
  le parole  o di leggi statali di attuazione di normativa CE o di
  altri obblighi internazionali

   Subemendamento 5.2:

  Al  comma  3 dopo le parole  elementi di valutazione  aggiungere
  il  seguente periodo:  Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto
  non  chiaro  ed  univoco, ovvero violi solo in parte  i  limiti,
  divieti e condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge,
  o  si  riferisca  a  leggi che abbiano solo in  parte  contenuto
  vincolato,  la  Commissione,  con  provvedimento  motivato,  può
  disporre   una  sola  volta  la  sospensione  del  procedimento,
  assegnando  agli  incaricati un termine non superiore  ai  venti
  giorni per riformulare l'istanza

    -   All'articolo 10:

   Subemendamento 10.1:

  All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole  alla  segreteria
  della  Commissione regionale per il referendum   con  le  parole
   alla Segreteria generale dell'Assemblea regionale per l'inoltro
  alla Commissione di garanzia di cui all'articolo  ..

  All'articolo 10, comma 3, lettere a) e b), e comma 4  sostituire
  le  parole   alla segreteria della Commissione   con  le  parole
   alla Segreteria generale dell'Assemblea

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

   4.  Tra  la data della prima deliberazione e quella dell'ultima
  deliberazione  necessaria ad integrare il requisito  di  cui  al
  comma 1 dell'articolo 2, non possono intercorrere più di novanta
  giorni .

  All'articolo  10, comma 6, cassare il primo periodo.  Sostituire
  le  parole   la  Commissione svolge l'esame  con le  parole   la
  Commissione di garanzia svolge l'esame di ammissibilità entro  i
  successivi  trenta giorni secondo quanto disposto  dall'articolo
  8, nonché verifica la procedibilità definitiva del referendum ai
  sensi dell'articolo 9 .

    -   All'articolo 11:

   Subemendamento 11.3:

  All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole  1   luglio   con
  le  parole   15 marzo ; le parole  31 marzo  con le  parole   15
  febbraio ;  le parole  tra il 1  novembre e il 15 dicembre   con
  le parole  tra il 15 aprile e il 30 giugno .

  All'articolo 11, comma 3, dopo le parole  di Palermo  aggiungere
  le  parole  ai presidenti dei tribunali dei comuni capoluogo  di
  provincia .

  All'articolo 11, comma 4 sostituire le parole  ed esclusivamente
  il decreto del Presidente della Regione  con le parole  il testo
  del quesito sottoposto a referendum .

    -   All'articolo 12:

   Subemendamento 12.1:

  All'articolo  12,  comma  1,  sostituire  le  parole    per   il
  referendum  con le parole  di garanzia di cui all'articolo 8

    -   All'articolo 15:

   Subemendamento 15.1:

  Ai  commi 2 e 3 sostituire le parole  Commissione regionale  per
  il  referendum  con le parole  della Commissione di garanzia  di
  cui all'articolo 8

    -   All'articolo 17:

   Subemendamento 17.1:

  All'articolo 17, comma 1, aggiungere il seguente periodo:   Alle
  ore  16.00  del  giorno che precede la votazione  il  presidente
  costituisce l'Ufficio e procede all'autenticazione delle schede

    -   All'articolo 18:

   Subemendamento 18.1:

  All'articolo 18, comma 4, dopo la parola  matita  aggiungere  la
  parola  copiativa .

  All'articolo   18,  comma  5  dopo  le  parole   hanno   inizio
  aggiungere le parole  alle ore 7.00

  All'articolo  18, dopo il comma 5, è aggiunto il  seguente:   6.
  Decorso  l'orario  di votazione ed effettuate le  operazioni  di
  riscontro,  l'Ufficio procede alle operazioni  di  scrutinio  ed
  alla  redazione del verbale in duplice esemplare.  Un  esemplare
  viene  depositato  presso il comune cui  appartiene  la  sezione
  unitamente  al  plico  contenente  le  schede  valide;   l'altro
  esemplare del verbale, unitamente al plico contenente le  schede
  nulle,  quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione  di
  voto,  le schede contestate ed i reclami scritti viene trasmesso
  con   corriere   speciale   all'Ufficio   provinciale   per   il
  referendum .

    -   All'articolo 19:

   Subemendamento 19.1:

  Il comma 4, dell'articolo 19, è così sostituito:  4. Di tutte le
  operazioni è redatto verbale in duplice esemplare, dei quali uno
  resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente
  ai  verbali di votazione  e di scrutinio degli uffici di sezione
  e  ai  documenti annessi; l'altro viene inviato,  per  mezzo  di
  corriere  speciale, all'Ufficio regionale per il  referendum  di
  cui all'articolo 20 .

    -   All'articolo 20:

   Subemendamento 20.1:

  All'articolo   20,   comma   3,   sopprimere   le   parole    ed
  all'Assessorato regionale degli enti locali .

    -   All'articolo 25:

   Subemendamento 25.1:

  All'articolo 25, comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

    -   All'articolo 26:

   Subemendamento 26.1:

  All'articolo 26, comma 1, sopprimere la lettera b).

    -   All'articolo 32:

   Subemendamento 32.1:

  Gli articoli da 32 a 36 sono sostituiti dai seguenti:

                                Capo I
                         Disposizioni generali
                               Art. 32.
            Titolari del diritto di iniziativa legislativa

  1.  La proposta dei progetti di legge d'iniziativa popolare,  ai
  sensi dell'articolo 12, comma 1, dello Statuto, è esercitata:

   a)   da   almeno  diecimila  cittadini  iscritti  nelle   liste
     elettorali dei comuni della Regione siciliana;
   b) da almeno tre consigli provinciali;
   c) da non meno di quaranta consigli comunali rappresentativi di
     almeno il 10 per cento della popolazione siciliana.

                               Art. 33.

                               Requisiti

  1. La proposta di iniziativa legislativa deve contenere il testo
  del   progetto   di  legge,  redatto  in  articoli   ed   essere
  accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed  il
  contenuto.

  2.  La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del
  bilancio  della  Regione, ovvero minori entrate, deve  contenere
  nel  testo del progetto di legge o nella relazione, gli elementi
  necessari  per la determinazione del relativo onere  finanziario
  e/o i mezzi per fronteggiare il minore introito.

                               Art. 34.
                                Limiti

  1.  L'esercizio dell'iniziativa legislativa non è ammesso per le
  proposte riguardanti:

  a) leggi tributarie e di bilancio;

  b) leggi di cui all'articolo 17 bis dello Statuto;

  c) leggi di recepimento della normativa comunitaria;

  d) leggi in materia di attività internazionale della Regione

  2.  L'iniziativa non può essere esercitata nell'anno antecedente
  la  scadenza dell'Assemblea regionale. Per iniziativa si intende
  il deposito del testo della proposta a norma dell'articolo 35.

  3. Le competenti strutture della Giunta regionale sono tenute  a
  fornire  l'assistenza concernente gli aspetti  finanziari  della
  proposta.

   Subemendamento 33.1:

  Al  comma  1  dell'articolo  34,  aggiungere  le  parole   e  di
  organizzazione interna della Regione e degli enti locali

                                Capo II
                       Iniziativa degli elettori
                               Art. 35.
                  Esercizio dell'iniziativa popolare

  1.  Al  fine  di raccogliere le firme di almeno 10.000  elettori
  necessarie   a  esercitare  l'iniziativa  legislativa   di   cui
  all'articolo  32,  i  promotori della raccolta,  in  numero  non
  inferiore   a  10,  devono  presentarsi  muniti  di  certificati
  comprovanti  la  loro iscrizione nelle liste  elettorali  di  un
  comune  della  Regione  presso la segreteria  della  Commissione
  regionale   per  i  procedimenti  referendari  e  di  iniziativa
  legislativa.   Essi  depositano  presso  la   segreteria   della
  Commissione:

   a)  il testo e la relazione illustrativa della proposta oggetto
     dell'iniziativa  legislativa, in tre  esemplari,  redatto  ai
     sensi  dell'articolo 33, su fogli recanti in calce  le  firme
     dei  promotori, corredate dalle indicazioni ed autenticate  a
     norma dell'articolo 7.
   b)  i  certificati, anche collettivi, comprovanti  l'iscrizione
     dei   promotori  nelle  liste  elettorali  nel  comune  della
     Regione;
   c)  i  fogli da vidimare occorrenti per la raccolta delle firme
     necessarie  alla  presentazione dell'iniziativa  legislativa,
     contenenti le indicazioni di cui all'articolo 36, comma 1.
  2.  Il Presidente della Commissione regionale per i procedimenti
  referendari e di iniziativa legislativa o suo delegato svolge la
  funzione  di  responsabile del procedimento,  avvalendosi  della
  segreteria  di  cui  all'articolo  8,   comma  4,  della   legge
  regionale 23 ottobre 2001, n. 14.

  3.  All'atto della redazione del verbale di cui al  comma  5,  i
  promotori  indicano anche i nomi, il domicilio e  gli  eventuali
  ulteriori  recapiti, di tre persone alle quali viene  attribuita
  la  funzione  di  rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa
  legislativa. Tali incaricati:

   a)     ricevono   tutte   le   comunicazioni   riguardanti   il
     procedimento;
   b)   intervengono  personalmente nelle  fasi  del  procedimento
     stesso;
   c)  esercitano  le  azioni, i ricorsi e le altre  iniziative  a
     tutela   dell'iniziativa   legislativa.   In   mancanza    di
     precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale,  si  intende
     che gli incaricati possano agire disgiuntamente.
  4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono
  effettuate   mediante  lettera  raccomandata   con   avviso   di
  ricevimento.

  5.  Il  responsabile  del procedimento  redige  il  verbale  che
  certifica  l'avvenuto deposito, rilasciandone copia ai promotori
  e  trasmette un esemplare dei documenti di cui alla  lettera  a)
  del  comma  1  al  Presidente  dell'Assemblea  regionale  e   al
  Presidente della Regione

                               Art. 36.
           Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme

  1.  Le  firme per la presentazione della proposta di  iniziativa
  legislativa,  ad  eccezione  di  quelle  dei  promotori,    sono
  raccolte  esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma  2.
  Ciascun  foglio da vidimare contiene, stampato in  epigrafe,  il
  testo  del  progetto di legge o della proposta. Il  formato  dei
  fogli  è  libero. Le firme non possono essere raccolte su  fogli
  separati da quelli sui quali è stampato il testo del  progetto o
  della proposta.

  2.   Entro  venti  giorni  dal  deposito  di  cui  al  comma   5
  dell'articolo 35, il responsabile del procedimento:

   a)  procede  alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta
     delle  firme. A tal fine appone su ciascun foglio  il  numero
     d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
   b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione agli incaricati  di cui
     al  comma 3 dell'articolo 4, uno almeno dei quali provvede al
     ritiro  dei  fogli.  Della  consegna  dei  fogli  vidimati  è
     redatto,  a cura del responsabile del procedimento,  processo
     verbale.
                               Art. 37.
                         Raccolta delle firme

  1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al progetto  o
  alla   proposta,  la  propria  firma.  Le  firme  devono  essere
  corredata delle indicazioni ed autenticate a norma dell'articolo
  7.

                               Art. 38.
                  Esame di regolarità della proposta

  1.  Le  sottoscrizioni per la presentazione  della  proposta  di
  iniziativa  legislativa  sono raccolte ed  autenticate  entro  i
  novanta  giorni successivi alla data di vidimazione  del  foglio
  vidimato  col  numero uno. Le firme raccolte dopo  tale  termine
  sono nulle. Fà fede la data di autenticazione delle firme.

  2. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
  1  i  fogli  contenenti  le  firme  sono  depositati  presso  la
  segreteria   della  Commissione  regionale  per  i  procedimenti
  referendari  e di iniziativa legislativa, a cura di  almeno  uno
  degli  incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35.  Ai  fogli
  sono   allegati   i  certificati  di  iscrizione   nelle   liste
  elettorali.  Il termine di venti giorni è stabilito  a  pena  di
  decadenza.  La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile
  del  procedimento  ed è comunicata agli incaricati  stessi.  Del
  deposito  è  redatto, a cura del responsabile del  procedimento,
  processo  verbale  in cui sono raccolte le dichiarazioni  che  i
  depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

   a)  sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui  al
     comma 1 e depositate;
   b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
   c) sulle regolarità delle certificazioni;
   d) sulla assenza di firme doppie.
  3.  Entro  quaranta   giorni dal deposito  il  responsabile  del
  procedimento verifica:

   a)  il rispetto del termine di cui al comma 2;
   b)   se  il  numero  delle  firme  dichiarate  dai  depositanti
     corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti  sui
     fogli  vidimati e se tali firme, con l'aggiunta di quelle  di
     cui   alla   lettera  a),  del  comma  1  dell'articolo   35,
     riscontrate regolari, sono almeno diecimila;
   c)  se  almeno  diecimila delle firme di cui  alla  lettera  b)
     risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
   d)  se almeno diecimila delle firme di cui alla lettera b) sono
     autenticate secondo quanto disposto dall'articolo 38;
   e)  se almeno diecimila delle firme di cui alla lettera d) sono
     corredate  del  certificato di iscrizione del  sottoscrittore
     nelle  liste elettorali di un comune della Regione,  o  della
     relativa regolare dichiarazione sostitutiva.
  4. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto
  del  risultato dei riscontri effettuati a norma del  comma  3  e
  delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla  Commissione
  regionale   per  i  procedimenti  referendari  e  di  iniziativa
  legislativa ed è comunicato agli incaricati di cui  al  comma  3
  dell'articolo 35.

  5.  La proposta di iniziativa legislativa è dichiarata invalida,
  in  quanto  irricevibile,  nel caso  in  cui   per  effetto  dei
  riscontri  di cui al comma 3, il numero delle firme  validamente
  autenticate  e  corredate di certificazione di iscrizione  nelle
  liste  elettorali  di un Comune della Regione  sia  inferiore  a
  diecimila

  6.  Entro  dieci giorni dal ricevimento del verbale  di  cui  al
  comma  4 e sulla base dei dati in esso contenuti, la Commissione
  delibera   sulla   validità   della   proposta   di   iniziativa
  legislativa. La deliberazione è trasmessa in copia, entro cinque
  giorni  dalla  data  di  adozione a cura  del  responsabile  del
  procedimento,  agli incaricati di cui al comma  3  dell'articolo
  35. Qualora la proposta di iniziativa legislativa sia dichiarata
  irregolare  la relativa deliberazione è trasmessa al  Presidente
  dell'Assemblea regionale e al Presidente della Regione.

  7.  Qualora la proposta di iniziativa legislativa sia dichiarata
  regolare  la  relativa deliberazione, nonché  la  documentazione
  necessaria per l'esame di cui all'articolo 39, viene inviata,  a
  cura del responsabile del procedimento, alla Segreteria generale
  dell'Assemblea   per  l'inoltro  al  Presidente  dell'Assemblea.
  Dell'invio  di  tale  deliberazione è  data  comunicazione  agli
  incaricati  di cui al comma 3 dell'articolo 35.

                               Art. 39.
                 Esame di ammissibilità della proposta

  1. Il Presidente dell'Assemblea regionale valuta l'ammissibilità
  della  proposta entro i successivi trenta giorni, pronunciandosi
  espressamente in merito a:

   a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta;
   b) conformità della proposta alle norme dello Statuto regionale
     e della Costituzione;
   c) sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 33;
   d) insussistenza dei limiti di cui all'articolo 34.
  2.  Gli  incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35,  possono
  chiedere  di  essere  ascoltati  dal  Presidente  dell'Assemblea
  regionale  nei  dieci giorni successivi alla trasmissione  della
  proposta.  Possono,  inoltre, liberamente produrre  relazioni  e
  documenti, del cui esame il Presidente dell'Assemblea  regionale
  deve  dar  conto nelle premesse della decisione.  Il  Presidente
  dell'Assemblea  regionale  può convocare  in  ogni  momento  gli
  incaricati   suddetti  per  chiedere  chiarimenti  o   ulteriori
  elementi di valutazione.

  3. La decisione del Presidente dell'Assemblea sull'ammissibilità
  della   proposta   viene  comunicata   a   cura   degli   uffici
  dell'Assemblea  agli incaricati di cui al comma 3  dell'articolo
  35.

                               Art. 40.
         Trasmissione alla Commissione legislativa competente

  1.  Dopo  la  deliberazione di ammissibilità della proposta   il
  Presidente  dell'Assemblea regionale trasmette la proposta  alla
  Commissione   legislativa  competente   per   materia,   dandone
  comunicazione,  a  cura del responsabile del procedimento,  agli
  incaricati di cui  al comma 3 dell'articolo 35.

  2.  La  Commissione  legislativa comunica  la  data  in  cui  la
  proposta  verrà  discussa agli incaricati  di  cui  al  comma  3
  dell'articolo 35. Essi hanno facoltà di intervenire alla  seduta
  della  Commissione per illustrare la proposta  e  di  presentare
  documenti e relazioni.

  3.   La   Commissione,   a   norma   del   Regolamento   interno
  dell'Assemblea  regionale,  presenta  alla  stessa  la   propria
  relazione,

  4.  Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione della
  proposta, senza che la stessa si sia pronunciata, la proposta  è
  iscritta  al  primo  punto dell'ordine del  giorno  della  prima
  seduta dell'Assemblea.

                               Capo III

            Iniziativa dei consigli provinciali e comunali
                               Art. 41.
               Modalità di presentazione della proposta
  1.  Le  deliberazioni dei consigli provinciali  e  comunali  che
  approvano   il  progetto  della  proposta  sono  trasmesse   dai
  Presidenti  delle  province o dai sindaci dei comuni  proponenti
  alla Segreteria generale dell'Assemblea regionale.

  2.  La  proposta  si  considera presentata  nel  giorno  in  cui
  perviene  alla  Segreteria generale  l'ultima  deliberazione  di
  consiglio  provinciale  o comunale necessaria  ad  integrare  il
  requisito   di  cui  alle  lettere  b)  e/o  c)  del   comma   1
  dell'articolo 32. Tra la data della prima deliberazione e quella
  dell'ultima  deliberazione necessaria ad integrare il  requisito
  di cui alle lettere b) e/o  c) del comma 1 dell'articolo 32, non
  possono intercorrere più di novanta giorni.

  3.  Nella  deliberazione  i consigli provinciali  o  i  consigli
  comunali  indicano i nomi degli incaricati di  cui  al  comma  3
  dell'articolo  35, che devono essere gli stessi  per  tutti.  In
  caso di difformità vale l'indicazione data dal consiglio che  ha
  presentato la prima deliberazione.

  4. Ricevuta la prima deliberazione di un consiglio provinciale o
  comunale,  il Segretario generale o suo delegato che  svolge  la
  funzione  di  responsabile del procedimento, ne trasmette  copia
  al  Presidente  dell'Assemblea regionale che svolge  l'esame  di
  ammissibilità, secondo quanto disposto dall'articolo 39.

  5.  Il  responsabile  del procedimento,  dopo  la  decisione  di
  ammissibilità,  riscontra che tutte le deliberazioni  necessarie
  ad integrare i requisiti di cui alle lettere b) e/o c) del comma
  1  dell'articolo 32, siano pervenute entro il termine di cui  al
  comma  2.  Appena  il  riscontro dà  esito  positivo,  e  quindi
  eventualmente   anche  prima  del  decorso  del  termine   sopra
  indicato,  il Presidente dell'Assemblea delibera sulla  validità
  della  proposta.  Si  applicano, a tal  fine,  i  termini  e  le
  procedure di cui agli  articoli 39 e 40.

  6.   Se   il   riscontro  dà  esito  negativo,   il   Presidente
  dell'Assemblea  regionale dichiara la decadenza  dell'iniziativa
  legislativa.

                                Capo IV

                          Disposizioni finali
                               Art. 42.
          Proposte non esaminate nel corso della legislatura
  1.  Le  proposte di iniziativa legislativa non decadono  con  la
  scadenza o lo scioglimento dell'Assemblea regionale.

  2.  Qualora sia già stata deliberata la validità della proposta,
  l'esame  continua  nella  legislatura successiva,  previa  presa
  d'atto da parte della competente Commissione.

    -   All'articolo 2:

   Emendamento 2.6:

  Al  comma 1, dopo le parole  consigli provinciali  aggiungere le
  parole  rappresentativi di almeno il 15 per cento degli abitanti
  della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento. ;

  sostituire  le parole  10 consigli comunali  con le  parole   40
  consigli comunali .

   Emendamento 2.4:

  All'articolo  2 sostituire il comma 2 con il seguente:

   2.  Il referendum non può essere richiesto sulle seguenti leggi
  regionali:

   a ) leggi tributarie e di bilancio;
   b) leggi di cui all'articolo 17 bis dello Statuto;
   c)   leggi  o  disposizioni  di  legge  regionale  connesse  al
     funzionamento degli organi statutari della Regione;
   d)  leggi  o  disposizioni di legge che rinviano  per  la  loro
     disciplina ed attuazione al Regolamento ed agli atti  interni
     degli organi dell'Assemblea regionale siciliana;
   e)     leggi     sull'organizzazione     e    sul     personale
     dell'Amministrazione regionale;
   f) leggi di recepimento della normativa comunitaria;
   g) leggi in materia di attività internazionale della Regione.

   Emendamento 2.5:

   Al comma 5 sostituire le parole  negli otto mesi  con le parole
    nell'anno anteriore alla scadenza dell'Assemblea regionale e nei
   sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi
   elettorali per l'elezione dell'Assemblea stessa