Presidenza del presidente Lo Porto
PAFFUMI segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.
Congedo
PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Capodicasa ha chiesto
congedo per la seduta odierna.
L'Assemblea ne prende atto.
Comunicazione relativa a mozione
PRESIDENTE. Comunico che in data 20 gennaio 2004 è pervenuta
la nota prot. 00537 del Presidente della Regione, concernente la
mozione n. 236 Iniziative in memoria delle vittime della strage
dell'11 settembre 2001 . In tale nota lo stesso Presidente della
Regione comunica iniziative assunte in merito alla vicenda oggetto
della mozione.
Ricordo all'Assemblea che la mozione numero 236, a suo tempo
demandata alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari
per la determinazione della data di discussione , ha titolo e
contenuto identico all'ordine del giorno n, 303, approvato nella
seduta n. 174 del 12-13 novembre 2003.
Dichiaro, pertanto, superata la mozione n. 236 e preciso che la
missiva del Presidente della Regione costituisce seguito
dell'ordine del giorno n. 303 approvato dall'Assemblea, e avverto
che sarà pubblicata (con l'annessa documentazione) in allegato al
resoconto della presente seduta.
Annunzio di presentazione di disegni di legge
PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni
di legge:
Ordinamento del sistema di formazione professionale e
organizzazione delle politiche regionali del lavoro (766), degli
onorevoli Leontini, Moschetto, Baldari, Beninati, Catania
Giuseppe, Confalone, Fleres, Giambrone, Leanza Edoardo, Leanza
Vincenzo, Maurici, Mercadante, Misuraca, Scoma, Vicari in data 21
gennaio 2004;
Norme per l'istituzione del Servizio civile regionale e
coordinamento con il Servizio civile nazionale (767), degli
onorevoli Vitrano, Barbagallo, Genovese, Gurrieri, Tumino, Zangara
in data 21 gennaio 2004.
Comunicazione di richieste di parere
PRESIDENTE. Comunico che le seguenti richieste di parere,
pervenute dal Governo, sono state assegnate alle competenti
Commissioni legislative:
AFFARI ISTITUZIONALI (I)
- Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo.
Ricostituzione collegio dei revisori (n. 241/I)
- pervenuto in data 20 gennaio 2004
- Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) -
Ricostituzione del consiglio di amministrazione (n. 242/I)
- pervenuto in data 20 gennaio 2004
- IACP di Trapani - Nomina presidente e vice presidente del
consiglio di amministrazione (n. 243/I)
- pervenuto in data 20 gennaio 2004
- IACP di Siracusa - Nomina presidente e vice presidente del
consiglio di amministrazione (n. 244/I)
- pervenuto in data 20 gennaio 2004
- IACP di Agrigento - Nomina presidente e vice presidente del
consiglio di amministrazione (n. 245/I)
- pervenuto in data 20 gennaio 2004
- IACP di Caltanissetta - Nomina presidente e vice presidente
del consiglio di amministrazione (n. 246/I)
- pervenuto in data 20 gennaio 2004
(TRASMESSI IN DATA 21 GENNAIO 2004)
Comunicazione di pareri resi
PRESIDENTE. Comunico i seguenti pareri resi in data 21 gennaio
2004 dalla competente Commissione legislativa Ambiente e
Territorio' (IV).
- Delibera CIPE n. 17/2003. Individuazione interventi
trasporti (n. 239/IV )
- reso in data 20 gennaio 2004
- trasmesso in data 21 gennaio 2004
- Piano attuativo del trasporto delle merci e della logistica
della Regione siciliana (n. 240/IV-II)
- reso in data 20 gennaio 2004
- trasmesso in data 21 gennaio 2004
Comunicazione di apposizione di firma a disegni di legge
PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Maurici e Papania in data
21 gennaio 2004, hanno chiesto rispettivamente con nota n. 927 e
n. 930 di apporre la propria firma al disegno di legge n. 763
Norme sul diritto di pesca. Abolizione dei diritti esclusivi di
pesca a firma degli onorevoli Lo Curto e Rotella.
Comunico altresì che l'onorevole Ortisi, sempre in data 21
gennaio 2004, ha chiesto di apporre la propria firma al disegno
di legge n. 765 Istituzione del difensore civico regionale per
l'infanzia e l'adolescenza a firma degli onorevoli Barbagallo ed
altri.
Annunzio di interrogazioni
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente
interrogazione con richiesta di risposta orale:
- N. 1492 - Revoca dell'autorizzazione alla ditta 'D.B. group
s.p.a.' per l'attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi.
- Presidente Regione
- Firmatari: Nicotra Raffaele; Amendolia Antonino
Avverto che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno
per essere svolta al suo turno.
Comunico che è stata presentata la seguente interrogazione
con richiesta di risposta scritta:
- N. 1493 - Orientamenti del Governo della Regione per il
riordino del sistema pensionistico.
- Presidente Regione
- Assessore Presidenza
- Assessore Bilancio
- Firmatari: Virzi' Gioacchino; Ioppolo Giovanni.
Avverto che la stessa è stata già inviata al Governo.
Annunzio di interpellanza
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente
interpellanza:
- N. 157 - Motivi della revoca della concessione dell'area alla
Smeb-Cantieri Navali S.p.A. di Messina.
- Presidente Regione
- Assessore Industria
- Firmatario: Morinello Salvatore.
Trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza che il
Governo abbia dichiarato che respinge l'interpellanza o abbia
fatto conoscere il giorno in cui intende trattarla,
l'interpellanza stessa sarà iscritta all'ordine del giorno per
essere svolta al suo turno.
Annunzio di mozione
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente
mozione:
- N. 258 - Istituzione del servizio di farmacia nelle strutture
sanitarie private che esercitano attività di ricovero e terapia
equipollenti alle strutture pubbliche.
- Spampinato Giuseppe; Ortisi Egidio; Raiti Salvatore;
- Papania Antonino
- Presentata il 20/01/04
Avverto che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della
seduta successiva perchè se ne determini la data di discussione.
Informo, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni
mediante sistema elettronico.
Presidenza del presidente Lo Porto
Determinazione della data di discussione di mozioni
PRESIDENTE. Si passa al punto II dell'ordine del giorno: Lettura,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e 153
del Regolamento interno, delle mozioni numero 256 Misure
per garantire la sicurezza degli aeroporti siciliani , degli
onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici, Scoma e Mercadante
e numero 257 Interventi per impedire frodi commerciali
e danni all'agricoltura a seguito delle recenti direttive in
materia di succhi di frutta ,degli onorevoli Fleres, Maurici,
Mercadante, Beninati, Catania Giuseppe, Scoma, e Leontini.
Invito il deputato segretario a darne lettura.
PAFFUMI, segretario:
L'Assemblea regionale siciliana
premesso che:
il traffico negli aeroporti siciliani è in continua e costante
crescita;
negli ultimi anni si sono moltiplicate le Compagnie aeree che
effettuano esclusivamente voli charter';
gli aeromobili adibiti ai servizi charter' sono soggetti ad un
uso intensivo, attese le peculiarità del trasporto effettuato;
la recente tragedia consumatasi in Egitto lascia preoccupanti
interrogativi, relativamente alla sicurezza degli aeromobili di
proprietà di alcune società che organizzavano voli charter, con
particolare riferimento alla loro manutenzione ed ai controlli
periodici;
alcuni paesi europei hanno stilato degli elenchi di vettori aerei
di linea ai quali è stato inibito di sorvolare il proprio
territorio, non reputando idonei gli aeromobili utilizzati;
Considerato che nei consigli d'amministrazione delle società di
gestione degli aeroporti siciliani siedono soggetti rappresentanti
di enti pubblici e della stessa Regione siciliana,
impegna il Governo della Regione
a predisporre ed adottare un piano per la sicurezza degli
aeroporti, al fine di ottenere dalle autorità competenti
assicurazioni sulla corretta ed attenta verifica degli aeromobili
che fanno scalo in Sicilia, intervenendo in tal senso anche presso
le società di gestione degli scali affinché collaborino in tale
opera di prevenzione del rischio aereo;
a riferire all'Assemblea regionale siciliana sugli esiti delle
iniziative intraprese in materia entro il termine di 60 giorni
dall'approvazione della presente mozione. (256)
FLERES-CATANIA GIUSEPPE-
MAURICI-SCOMA-MERCADANTE
L'Assemblea regionale siciliana
premesso che:
- recentemente, il Ministro per le attività produttive ha
diramato direttive miranti a consentire l'immissione sul mercato
di bevande al gusto di frutta che possono non contenere succhi;
- tale decisione arreca evidenti danni all'economia agricola
siciliana, con particolare riferimento all'agrumicoltura;
essa potrebbe, inoltre ingenerare confusione tra i consumatori e
persino favorire facili frodi legate alla confezione ed alla
denominazione del prodotto;
- su tali problematiche si sono già registrate precise prese di
posizione da parte delle associazioni degli agricoltori e dei
consumatori,
impegna il Governo della Regione
a richiedere la deroga del provvedimento e, nelle more, ad
attivare appositi controlli, di concerto con le autorità preposte
alla vigilanza sanitaria ed alimentare, nonché con le Camere di
Commercio e gli Assessorati regionali competenti, affinché vengano
impediti tentativi di frode legati all'uso improprio di
confezioni, immagini o denominazioni che potrebbero trarre in
inganno i consumatori circa l'acquisto e la degustazione dei
prodotti in questione. (257)
FLERES-MAURICI-MERCADANTE-BENINATI
CATANIA GIUSEPPE- SCOMA-LEONTINI
PRESIDENTE. Dispongo che le predette mozioni vengano demandate
alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari perché ne
determini la data di discussione.
Presidenza del presidente Lo Porto
Seguito della discussione del disegno di legge nn. 534-537-421-
424-426-458/A 'Disciplina dell'istituto del referendum nella
Regione siciliana e norme sull'iniziativa legislativa popolare e
dei Consigli comunali o provinciali'.
PRESIDENTE. Si passa al punto III dell'ordine del giorno: Seguito
della discussione del disegno di legge numero 534-537-421-424-
426-458/A Disciplina dell' istituto del referendum nella
Regione siciliana e norme sull'iniziativa popolare e dei Consigli
comunali o provinciali .
Ricordo che l'esame del disegno di legge era stato sospeso nella
seduta 183 del 20 gennaio 2004 dopo la chiusura della discussione
generale ed il passaggio all'esame degli articoli.
FLERES. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi questa mattina mi
sono permesso di consultare i presidenti dei Gruppi Parlamentari
presenti, il Governo e il Presidente della Commissione
relativamente alla procedura da seguire per la trattazione di
questo disegno di legge.
Avendo preso atto che molti articoli non presentano alcun
emendamento e che l'articolo 4, che riassume gli articoli 4, 5, 6,
7, 8 e 9 del testo, è esclusivamente procedurale, sostanzialmente
di natura tecnica, trattandosi delle modalità da seguire per
pervenire alla presentazione del quesito, quindi, non presenta
risvolti politici, l'orientamento comune, posso dire unanime, dei
colleghi è quello di continuare con gli articoli che non
presentano emendamenti, incluso l'articolo 4 di riscrittura che -
ripeto - è veramente tecnico-procedurale.
Successivamente alla discussione e alla votazione degli articoli
che non presentano emendamenti, affrontare quelli che presentano
emendamenti e che, dunque, presuppongono anche la possibilità che
si avvii un dibattito più o meno articolato, in quanto in linea di
massima hanno contenuti di natura politica o tecnica.
Se non ci dovesse essere nulla in contrario, questo potrebbe
essere un modo per consentire di procedere rapidamente nella
votazione dei diversi articoli che non presentano particolari
difficoltà e utilizzare proficuamente la mattinata di oggi.
FORGIONE. L'articolo 4 non è come dice lei, onorevole Fleres.
FLERES. Gli uffici, onorevole Forgione, mi hanno riferito che
l'articolo 4 è meramente tecnico. Se non dovesse essere così, la
mia proposta si limita intanto a quegli articoli che non
presentano emendamenti.
Ripeto, comunque, che se non dovesse essere così, se dovessero
esserci osservazioni, limiterei la mia proposta soltanto agli
articoli che non presentano alcun emendamento.
PRESIDENTE. Chiedo l'opinione del relatore, onorevole Ortisi.
ORTISI, relatore. Signor Presidente, siamo d'accordo con la
proposta dell'onorevole Fleres, escludendo l'articolo 4 dal
momento che il collega Forgione ritiene che non fa riferimento ad
un emendamento di natura tecnica.
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:
«Titolo I
Finalità
Articolo 1
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 13 bis dello
Statuto, disciplina l'istituto del referendum nella Regione
siciliana.
2. Disciplina, altresì, in attuazione dell'articolo 12, comma 2,
dello Statuto l'iniziativa legislativa popolare e dei consigli
comunali o provinciali».
MICCICHE'. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MICCICHE'. Signor Presidente, onorevoli colleghi, approfitto di
questo intervento per arrivare velocemente al nocciolo della
questione che ci porterà ad un dibattito serrato nel momento in
cui affronteranno gli emendamenti.
Ribadisco la mia totale opposizione all'unanimità, me escluso,
che in questo momento serpeggia intorno a questo disegno di legge
e non per esporre la facile contraddizione delle norme proposte in
questo disegno di legge, ma per ribadire il fatto che ci troviamo
di fronte ad un disegno di legge totalmente privo di efficacia e
di qualsiasi utilità per la popolazione siciliana.
PRESIDENTE. Onorevole Miccichè, le ricordo che la discussione
generale è stata chiusa, lei può solo intervenire sull'articolo 1.
Dobbiamo rispettare le regole perché sono quelle che ci
permettono di sopravvivere. Lei non ha ritenuto di parlare in sede
di discussione generale e adesso parli dell'articolo 1
MICCICHE'. Mi riferisco proprio all'articolo 1, signor
Presidente, poichè è la finalità della legge, successivamente
seguono una serie di norme che vanificano l'originalità della
proposta scritta nel nostro Statuto.
Pertanto, esprimo il mio voto contrario all'erronea posizione di
tutta l'Assemblea.
FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo molto
brevemente solo per sottolineare il valore della legge che stiamo
discutendo.
In questo momento sia la Commissione per lo Statuto che la I
Commissione si stanno occupando di quella che è stata definita da
me personalmente, così come da lei, dal Presidente della Regione
e da molti altri colleghi, "la stagione delle riforme", il
momento cioè nel quale l'Assemblea riscrive le regole che
disciplinano il suo funzionamento, il riequilibrio tra i poteri
del Governo e del Parlamento, i rapporti tra l'istituzione-
Regione, nelle sue articolazioni Governo e Parlamento, e i
cittadini tutti.
E' estremamente importante, vorrei dire emblematico, che tale
stagione delle riforme parta proprio dai referendum, cioè dallo
strumento che il Parlamento siciliano offre ai cittadini per
esprimere la loro opinione relativamente ad una proposta di legge
o all'ipotesi di abrogazione di una legge già esistente. Lo
ritengo un momento di massima democrazia, dopo quello legato alle
elezioni che costituiscono il Parlamento stesso ed il Governo e
intendo, da questo punto di vista, sottolinearne l'importanza.
Così come, signor Presidente, onorevoli colleghi, sono sempre più
convinto che la stagione delle riforme, come l'abbiamo definita,
può proseguire rapidamente con l'approvazione delle modifiche
dello Statuto, a cui stiamo lavorando in Commissione con molto
impegno; con la legge elettorale; dico pure con le norme di
attuazione dello Statuto che la Commissione per lo Statuto stessa,
a mio avviso, deve pensare di poter elaborare modificando la legge
istitutiva della medesima e aggiungendo alle sue competenze le
norme attuative dello Statuto.
Nonché, con altre due materie che non voglio trascurare, una è
già all'ordine del giorno dell'Assemblea, l'altra non lo è, ma che
è bene che lo sia. Mi riferisco alla legge sul mobbing e alla
legge che istituirà il difensore civico. Sono convinto che la
stagione delle riforme debba proseguire con questi importanti
strumenti normativi, proprio perché essi rappresentano e
sanciscono i diritti di cittadinanza, i diritti dei cittadini
siciliani nei confronti del Parlamento, nei confronti del Governo.
Dunque, concludo ribadendo questa grande opportunità che
l'Assemblea regionale siciliana ha oggi affrontando e discutendo
rapidamente, per quanto possibile, la legge istitutiva del
referendum abrogativo e consultivo e con le successive leggi che
il Parlamento sarà chiamato a discutere, prima fra tutte la
riforma dello Statuto e, a seguire, la riforma elettorale, la
legge sul mobbing e, mi auguro fortissimamente, la legge
istitutiva del difensore civico regionale che determinerebbe un
ulteriore strumento di democrazia e di tutela dei cittadini nei
loro rapporti con la Pubblica amministrazione e, in particolare,
con il Governo della Regione e con il Parlamento stesso.
PRESIDENTE. Non essendoci altri iscritti a parlare, pongo in
votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Prima di passare all'articolo 2, ricordo, agli onorevoli Fleres e
Ortisi che hanno proposto l'accantonamento degli articoli ai quali
sono stati presentati emendamenti, che, certamente, possiamo
procedere in tal senso, ma con la precisazione che, così facendo,
rischiamo di generare la votazione di un documento incoerente.
Onorevole Fleres, non so se ha seguito la mia opinione personale;
la ripeto: se si procede con gli articoli non emendati,
affrontando successivamente quelli emendati, rischiamo di
approvare articoli non coerenti con quelli successivamente
emendabili.
Probabilmente non accadrà, ma il rischio c'è, ve lo dico perché
siate avvertiti di questa possibilità. Per cui o procediamo
secondo l'articolato, come proposto nel testo, o andiamo avanti,
come proposto dai colleghi, correndo il rischio che vi ho già
illustrato.
Personalmente, ritengo sia più utile approfondire volta per
volta.
FORGIONE. Può succedere solo per un paio di articoli, signor
Presidente.
PRESIDENTE. Ma è già tanto, onorevole Forgione. Onorevole Fleres,
lei è d'accordo?
FLERES. Signor Presidente, sono convinto che l'articolo 4 sia
indispensabile per tutto il resto. Se è necessario un
approfondimento, si può sospendere per 5 minuti.
PRESIDENTE. La seduta è sospesa.
(La seduta sospesa alle ore 12.16, è ripresa alle ore 12.20)
La seduta è ripresa.
FLERES. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLERES. Signor Presidente, le perplessità espresse dall'onorevole
Forgione e da qualche altro collega riguardavano le modalità
attraverso le quali pervenire all'ammissibilità del referendum.
Abbiamo chiarito che con l'emendamento formulato dalla
Commissione ci siamo omologati con la normativa nazionale. Con
questo chiarimento, quindi, sia l'onorevole Forgione che gli altri
colleghi hanno ritenuto di potere avviare la discussione e la
votazione dell'articolo 4, ritenendo lo stesso meramente tecnico,
così come appunto avevamo pensato in un primo momento.
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Titolo II
Referendum abrogativo
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 2
Richiesta e votazione referendaria
1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge
regionale, è indetto a seguito di richiesta di almeno
cinquantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni
siciliani o di tre consigli provinciali o di dieci consigli
comunali rappresentativi di almeno un decimo degli abitanti della
Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale.
2. Il referendum non può essere richiesto sulle leggi tributarie
e di bilancio.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
chiamati ad eleggere l'Assemblea regionale siciliana.
4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e
se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto
mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea regionale.
6. Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito
che sia gia' stato dichiarato inammissibile, se non è trascorso
almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità».
Non sorgendo osservazioni, dispongo l'accantonamento
dell'articolo 2.
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Articolo 3
Quesito referendario
1. Il quesito referendario, che si intende sottoporre alla
votazione popolare, consiste nella formula:
'volete che sia abrogato/a ...' seguita dalla indicazione della
data, numero e titolo della legge sulla quale il referendum è
richiesto.
2. Qualora si richieda referendum per abrogazione parziale, nella
formula indicata al comma 1 deve essere inserita anche
l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali
il referendum sia richiesto.
3. Qualora si richieda referendum per la abrogazione di parte o
di uno o di più articoli di legge, oltre all'indicazione della
legge e dell'articolo di cui ai commi 1 e 2, è inserita
l'indicazione del comma ed è altresì integralmente trascritto il
testo delle disposizioni di legge delle quali sia proposta
l'abrogazione.
4. Il quesito contiene inoltre la sintesi dell'oggetto del
referendum per favorire la chiarezza e l'univocità del quesito e
dimostrare l'omogeneità e la coerenza delle disposizioni oggetto
del referendum. La sintesi, che forma parte integrante del
quesito, è premessa alla formula di cui al comma 1.
5. Può essere omessa la sintesi del quesito quando le altre
indicazioni di per sé soddisfino le esigenze di chiarezza e
univocità del quesito.
6. Il quesito è formulato in termini semplici e chiari ed è
riferito a problemi omogenei e ben individuati. Le disposizioni
oggetto della stessa istanza di referendum rispondono a criteri di
omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti
legislativi».
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Articolo 4
Presentazione del quesito d'iniziativa popolare
1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa,
almeno tre elettori dell'Assemblea regionale siciliana, che
assumono la qualità di promotori della raccolta, depositano presso
la segreteria della Commissione regionale per il referendum,
istituita con la legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14:
a) il testo del quesito referendario, come precisato
dall'articolo 3, su fogli recanti in calce le firme, corredate
dell'indicazione di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge
regionale 23 ottobre 2001, n. 14 ed autenticate secondo quanto
previsto nel comma 3 dello stesso articolo 6, di non meno di
trecento e non piu' di quattrocento cittadini iscritti nelle liste
elettorali di un qualsiasi comune della Regione; le firme sono
presentate raggruppate per comune di iscrizione nelle liste
elettorali dei sottoscrittori;
b) una relazione illustrativa della proposta di referendum
abrogativo;
c) i certificati, anche collettivi, comprovanti l'iscrizione dei
promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali di
un comune della Regione. I sindaci rilasciano tali certificati
entro 48 ore dalla richiesta.
2. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 4, i
promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali
ulteriori recapiti, di tre persone alle quali viene attribuita la
funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di
referendum. Tali incaricati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento stesso;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela
del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi
nel verbale, si intende che gli incaricati possano agire
disgiuntamente.
3. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 2 sono
effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
4. Il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia
ai promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito,
riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere
sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito
referendario a norma della lettera a) del comma 1;
b) sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni
riguardanti le firme stesse;
c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lettera
a);
d) circa gli incaricati di cui al comma 2.
5. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1, il
responsabile del procedimento verifica che almeno trecento delle
firme di cui al comma 1, lettera a) siano regolarmente autenticate
e siano corredate dei certificati di iscrizione nelle liste
elettorali di un comune della Regione.
6. Se la verifica di cui al comma 5 dà risultato negativo, il
responsabile del procedimento dichiara improcedibile la richiesta
di referendum e il procedimento è concluso. Se dà risultato
positivo, il responsabile del procedimento presenta il testo del
quesito e la relazione illustrativa alla Commissione di cui al
comma 1; della dichiarazione di improcedibilità o della
trasmissione alla Commissione e' data comunicazione agli
incaricati di cui al comma 2».
Comunico che è stato presentato dall'onorevole Spampinato
l'emendamento 4.2.
SPAMPINATO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
4.1, interamente sostitutivo degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del
testo del disegno di legge.
Onorevole Ardizzone, intende illustrarlo?
ARDIZZONE, presidente della Commissione. Si illustra da sè.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo introdotto
dall'emendamento 4.1.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo introdotto
dall'emendamento 4.1.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che sono stati presentati i seguenti subemendamenti:
- dall'onorevole Raiti: 4.5;
- dall'onorevole Spampinato: 7.1.
Pongo in votazione il subemendamento 4.5 a firma dell'onorevole
Raiti. Il parere della Commissione?
ARDIZZONE, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Dispongo l'accantonamento del subemendamento 7.1 a firma
dell'onorevole Spampinato in quanto richiede il parere della
Commissione Bilancio poiché comporta spesa.
Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo introdotto
dall'emendamento 4.1.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo introdotto
dall'emendamento 4.1.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che è stato presentato dall'onorevole Spampinato il
subemendamento 8.1.
Il subemendamento 8.1 è superato.
Comunico che è stato presentato dalla Commissione il
subemendamento 4.1.2.
Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo introdotto
dall'emendamento 4.1, come emendato.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che è stato presentato dall'onorevole Spampinato il
subemendamento 3.1.
Il subemendamento 3.1 è superato.
Comunico che sono stati presentati dall'onorevole Spampinato i
subemendamenti 5.1 e 5.2, entrambi riferiti all'articolo 9.
Pongo in votazione il subemendamento 5.1. Il parere della
Commissione?
ARDIZZONE, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione il subemendamento 5.2. Il parere della
Commissione?
ARDIZZONE, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo pertanto in votazione l'articolo 9, come emendato.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:
«Articolo 10
Richiesta del referendum da parte dei consigli provinciali o
comunali
1. Le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali
contenenti il quesito referendario come determinato dall'articolo
3, sono trasmesse dai presidenti delle province o dai sindaci dei
comuni interessati alla segreteria della Commissione regionale per
il referendum.
2. Il quesito referendario deve essere assolutamente identico in
tutte le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali. Le
deliberazioni contenenti un quesito anche minimamente diverso sono
considerate come distinte iniziative di referendum.
3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la
presentazione del quesito:
a) in caso di iniziativa esercitata da consigli provinciali, nel
giorno in cui perviene alla segreteria della Commissione la
deliberazione del terzo consiglio provinciale;
b) in caso di iniziativa esercitata da consigli comunali, nel
giorno in cui perviene alla segreteria della Commissione l'ultima
deliberazione di consiglio comunale necessaria ad integrare il
requisito di cui al comma 1 dell'articolo 2.
4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire alla
segreteria della Commissione nel termine perentorio di centoventi
giorni dalla data della deliberazione del consiglio provinciale o
comunale che ha deliberato per primo.
5. Nelle deliberazioni i consigli provinciali o i consigli
comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 2
dell'articolo 4. I nomi degli incaricati devono essere gli stessi
per tutti i consigli; in caso di difformità vale l'indicazione
data dal consiglio comunale o provinciale che ha presentato la
prima deliberazione.
6. Ricevuta la prima deliberazione il responsabile del
procedimento ne trasmette copia alla Commissione regionale per il
referendum. La Commissione svolge l'esame di ammissibilità entro i
successivi trenta giorni, secondo quanto disposto dall'articolo 5.
7. Dopo la deliberazione di ammissibilità, il responsabile del
procedimento riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad
integrare il requisito di cui al comma 1 dell'articolo 2 siano
pervenute entro il termine di cui al comma 4. Quando il riscontro
dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso
del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà
comunicazione alla Commissione, che delibera la regolarità della
proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del
procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa.
8. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca
di una o più deliberazioni dei consigli provinciali o comunali,
vengano a mancare, prima della dichiarazione di ammissibilità del
quesito, le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2.
9. Entro trenta giorni dalla delibera di regolarità di cui al
comma 7, la Commissione verifica la procedibilità definitiva del
referendum secondo quanto previsto dall'articolo 9».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dall'onorevole Ardizzone: emendamento 10.1;
- dall'onorevole Spampinato: emendamenti 10.2, 10.3, 10.4 e
10.5.
Pongo in votazione l'emendamento 10.1. Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
SPAMPINATO. Ritiro gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 10, così come emendato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:
«Capo II
Svolgimento del referendum
Articolo 11.
Indizione del referendum
1. I referendum abrogativi si svolgono in una tornata annuale. Il
Presidente della Regione decreta entro il 1 luglio di ogni anno
l'indizione dei referendum con riferimento a tutte le
deliberazioni di procedibilità definitiva pervenutegli entro il 31
marzo, fissando la data di convocazione degli elettori in una
domenica tra l'1 novembre ed il 15 dicembre.
2. Il decreto del Presidente della Regione indica la data di
svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i
quesiti da sottoporre agli elettori.
3. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Regione, è notificato al presidente della Corte d'appello di
Palermo ed è comunicato ai sindaci.
4. Il Presidente della Regione dà inoltre notizia del decreto di
indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei sindaci,
almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.
I manifesti devono riportare integralmente ed esclusivamente il
decreto del Presidente della Regione.
5. Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti referendum
nazionali, il Presidente della Regione, previa intesa con il
Ministro dell'Interno, può disporre, con le modalità di cui ai
commi 2, 3, e 4, che le consultazioni sui referendum concernenti
leggi regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum
nazionali, fissando la relativa data, modificando quella
eventualmente già fissata, anche al di fuori del periodo previsto
dal comma 1. In tal caso restano valide, in quanto possibile, le
operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni
per lo svolgimento del referendum; esse sono individuate con
decreto del Presidente della Regione».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dalla Commisione: 11.3;
- dall'onorevole Miccichè: 11.;
- dall'onorevole Sanzeri: 11.2.
MICCICHE' Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MICCICHE'. Signor Presidente, sono stati saltati alcuni articoli
dove non c'erano emendamenti, poichè l'articolo 11 prevede anche
una modifica da parte del Presidente della Commissione, relativa
alla fissazione della data della convocazione dei comizi
elettorali dei referendum in una domenica tra il 1 novembre ed il
15 dicembre, avevo chiesto la soppressione di questo comma.
Il Presidente della Commissione ha presentato anch'egli un
emendamento di modifica che mi soddisfa in quanto va incontro
alle richieste da me presentate nell'ambito di questo disegno di
legge.
Però devo dire che non è sufficiente, infatti, se le elezioni non
sono abbinate, se questa data non è abbinata ad una consultazione
elettorale di tipo amministrativo, ritorno al concetto già
espresso in precedenza e cioè che questo referendum è inefficace.
Pertanto, se il Presidente della Commissione, onorevole
Ardizzone, vuole confermare l'emendamento ritiro il mio
emendamento.
LIOTTA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LIOTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
sull'emendamento del Presidente della Commissione. Mi sembra di
comprendere che la questione del periodo in cui si debba svolgere
il referendum, posta dall'onorevole Miccichè già in discussione
generale, che è una questione non peregrina, ma di sostanza, sia
stata in qualche modo affrontata in senso positivo dal Presidente
della Commissione.
La scelta di indire il referendum in una domenica tra il 15 e il
30 giugno va in questa direzione, ma tuttavia mi chiedo il motivo
per cui si è voluto fare le cose a metà, perchè in una domenica
tra il 15 aprile ed il 30 giugno.
Ovviamente, il fatto che non significa abbinamento con altre
tornate elettorali, era stato fatto notare dall'onorevole Miccichè
prima
Può verificarsi il caso, a questo punto, che nell'anno in cui ci
fossero elezioni di carattere amministrativo o quant'altro, si va
a votare a distanza di una settimana, per esempio, tra una tornata
referendaria ed una tornata amministrativa. Francamente lo ritengo
sbagliato e non soltanto sotto il profilo economico, ma
rischierebbe di disorientare gli elettori, poiché non capirebbero
il motivo per cui vengono chiamati alle elezioni per esprimersi in
una tornata referendaria con una distanza di una o massimo due
settimane da una tornata amministrativa.
Credo che sia opportuna una riflessione ulteriore, se si è
addivenuti ad una soluzione che andava, in qualche modo, verso le
indicazioni date dall'onorevole Miccichè e se si vuole
effettivamente dare un senso a questa legge di cui non condivido
altre cose, per esempio il fatto che un referendum possa essere
valido con il 30 per cento dei voti, ritengo che il referendum
deve essere valido con il 50 per cento più uno dei votanti,
altrimenti non ha senso.
Ha senso, invece, il fatto - e vi rivolgo un invito, perchè mi
sembra che stiamo lavorando a questo disegno di legge con grande
serenità e grande condivisione del percorso scelto - di
accantonare questo punto ed accedere ad un'ulteriore fase di
riflessione fra il Presidente della Commissione e i Presidenti dei
Gruppi parlamentari, considerato che non si tratta di questione
di poco conto.
ARDIZZONE, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARDIZZONE, presidente della Commissione. Signor Presidente, il
problema viene affrontato all'articolo 14, che concerne i periodi
di sospensione del referendum. La Commissione, almeno, si era
orientata verso il non abbinamento, comunque, è un problema che
può essere affrontato all'articolo 14.
FORGIONE. Nei tre mesi successivi.
ARDIZZONE, presidente della Commissione. Nei tre mesi successivi.
Siamo dell'avviso, così come avviene nel resto d'Italia, di non
abbinare le elezioni amministrative con i referendum. Però è un
problema che viene affrontato all'articolo 14.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.3, della
Commissione. Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Dichiaro preclusi gli emendamenti 11.1 e 11.2.
Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:
«Articolo 12
Concentrazione di istanze referendarie
1. Con il decreto di indizione del referendum, previsto
dall'articolo 11, il Presidente della Regione, su conforme parere
della Commissione regionale per il referendum, dispone la
concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano
uniformità o analogia di materia.
2. Il Presidente della Regione, su conforme parere della
Commissione di cui al comma 1:
a) apporta al testo delle istanze da concentrare le correzioni
eventualmente necessarie od opportune per rendere chiaro il
quesito da porre agli elettori;
b) stabilisce, se necessario od opportuno, un nuovo testo della
sintesi del quesito referendario, ai fini di cui al comma 4
dell'articolo 3.
3. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri di cui ai commi
1 e 2 entro dieci giorni dalla richiesta».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dalla Commissione:
emendamento 12.1;
- dagli onorevoli Raiti e Ferro:
emendamento 12.2.
Pongo in votazione l'emendamento 12.1. Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 12.2, a firma degli onorevoli Raiti e
Ferro. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
ARDIZZONE, presidente della Commissione. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali .Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:
«Articolo 13
Norme di raccordo del procedimento referendario regionale
con quello nazionale
1. Quando le consultazioni sui referendum abrogativi concernenti
disposizioni regionali si effettuano contestualmente a
quelle relative ai referendum nazionali, si applicano le procedure
e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente
articolo.
2. Le operazioni di scrutinio concernenti referendum abrogativi
regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di
scrutinio concernenti i referendum nazionali. Con decreto del
Presidente della Regione nel rispetto dei principi di economia, di
celerità e di accuratezza della operazioni di spoglio - sono
stabiliti l'ordine ed i tempi dello scrutinio per i referendum
regionali.
3. Per la predisposizione, la consegna e il ritiro dei
certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei duplicati
si applicano le procedure e i termini previsti dalla normativa
statale.
4. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano,
ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di
sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali
operazioni sono a carico della Regione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:
«Articolo 14
Periodi di sospensione del referendum
1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo,
relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea
regionale e nei sei mesi successivi all'elezione della nuova
Assemblea regionale;
b) in caso di anticipato scioglimento dell'Assemblea: nel periodo
intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione della nuova
Assemblea regionale;
c) nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data
fissata per elezioni politiche o amministrative che riguardino
almeno la metà dei comuni e delle province della Regione o
interessino comunque la metà degli elettori della Regione.
2. I referendum abrogativi già indetti per una domenica che venga
a ricadere in uno dei periodi di cui al comma 1, sono trasferiti,
con decreto del Presidente della Regione pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Regione, alla prima tornata utile».
ORTISI, relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORTISI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare
che la questione posta dall'onorevole Liotta sia fondata. Dobbiamo
dire che la Commissione è stata orientata in un senso e quindi ha
elaborato il testo coerentemente all'obiettivo da raggiungere e
anche alla metodologia proposta un po' da tutti. Tuttavia, siccome
la questione è fondata, propongo di accantonare l'articolo e di
riflettere; l'intenzione era quella di non accavallare,
considerato che nella prima parte dell'articolo 14 si fa
riferimento alle elezioni dell'Assemblea regionale e per il resto
si fa riferimento a ciò che avviene su scala nazionale. Se
possiamo contemperare le due cose, cioè evitare la contemporaneità
e naturalmente con le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea
regionale, tuttavia non escludendo contestualmente, con altre
evenienze elettorali, parliamone; se troviamo un punto d'accordo,
perché no?.
PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo nel senso
richiesto.
Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:
«Articolo 15
Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del
referendum abrogativo
1. Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia
intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce
il referendum, il Presidente della Regione, con proprio decreto
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione, dichiara che il
referendum non ha più luogo.
2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della
disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della
Regione, su conforme parere della Commissione regionale per il
referendum, stabilisce con decreto pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Regione, se la consultazione referendaria debba
avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del
referendum, ovvero se il referendum non ha più luogo.
3. Nel caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da
altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle
disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Regione,
su conforme parere della Commissione, stabilisce se la
consultazione debba avere ugualmente luogo e quali siano le
disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova
normativa non abbia modificato i principi ispiratori della
complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei
singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle
nuove disposizioni. Il decreto del Presidente della Regione è
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
4. Ove ritenga che il referendum, nei casi di cui ai commi 2 e 3,
debba avere luogo, Il Presidente della Regione, su conforme parere
della Commissione, provvede, col decreto di indizione del
referendum alla riformulazione del quesito referendario».
Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
15.1.
Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:
«Articolo 16
Disciplina della votazione
1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini
iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio
universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, la ripartizione dei comuni per sezioni elettorali e la
scelta di luoghi di riunione sono regolate secondo quanto previsto
dalle disposizioni della legislazione vigente».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:
«Articolo 17
Operazioni di voto e di scrutinio
1. L'ufficio di sezione per il referendum, di cui all'arti colo
14 legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, è composto da un
presidente, da tre scrutatori, di cui uno a scelta del presidente
assume le funzioni di vice presidente e di un segretario.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché
alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio centrale
possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo
ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti o dei gruppi
politici rappresentati in Assemblea regionale ed un incaricato dei
promotori del referendum, di cui all'articolo 4, comma 2 ed
all'articolo 10, comma 5.
3. Alle designazioni dei rappresentanti provvede, per i seggi e
per gli uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato
ai sensi di legge, da parte del presidente o del segretario
provinciale del partito o gruppo politico e per l'ufficio centrale
persona munita di mandato autenticato da parte del presidente o
del segretario regionale del partito o del gruppo politico».
Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
17.1. Lo pongo in votazione.
Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:
«Articolo 18
Schede e orario di voto
1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo
unico e di identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite
dall'Assessorato regionale degli enti locali con le
caratteristiche risultanti dai modelli approvati con decreto del
Presidente della Regione.
2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di
referendum, così come determinato dall'articolo 3 letteralmente
riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguano, bene in
evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: 'Si
all'abrogazione' - 'No all'abrogazione'.
3. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante
schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum
sottoposte al voto.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un
segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo
che la contiene.
5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'ufficio
di cui al comma 1 dell'articolo 17, riprese le operazioni
elettorali alle ore sei del giorno fissato per la votazione, abbia
terminato le operazioni preliminari e terminano alle ore ventidue
del giorno stesso».
Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
18.1. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:
«Articolo 19
L'ufficio provinciale per il referendum
1. Presso il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il
capoluogo della provincia, è costituito l'ufficio provinciale per
il referendum, composto da tre magistrati nominati dal presidente
del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che
indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le
funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti
per sostituire i primi in caso di impedimento.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere
del tribunale designato dal presidente medesimo.
3. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di
sezione per il referendum dei comuni della provincia, l'ufficio
provinciale dei referendum dà atto del numero degli elettori che
hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto
al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei
quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale;
uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio
regionale per il referendum di cui all'articolo 20, unitamente ai
verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il
referendum e ai documenti annessi ed uno viene trasmesso
all'Assessorato regionale degli enti locali.
5. Gli incaricati dei promotori del referendum hanno la facoltà
di prendere cognizione e di far copia dell'esemplare del verbale
depositato presso la cancelleria del tribunale».
Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
19.1. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:
«Articolo 20
Ufficio regionale per il referendum. Proclamazione del
risultato
1. Presso la Corte d'appello di Palermo è costituito l'Ufficio
regionale per il referendum composto da tre magistrati nominati
dal presidente della Corte d'appello entro quaranta giorni dalla
data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati, il
più anziano svolge le funzioni di presidente. Sono nominati anche
tre magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di
impedimento. Le funzioni di segretario sono esercitate da un
cancelliere della Corte d'appello designato dal presidente
medesimo.
2. L'Ufficio regionale per il referendum, ricevuti i verbali di
tutti gli uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in
pubblica adunanza, facendosi assistere per l'esecuzione materiale
dei calcoli da esperti designati dal presidente, all'accertamento
della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi
diritto e quindi, qualora questo risulti positivo,
all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti
validi contrari alla legge su cui si vota ed alla conseguente
proclamazione dei risultati del referendum.
3. Il segretario redige il verbale delle operazioni in tre
esemplari. Un esemplare è depositato presso l'Ufficio stesso,
unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici
provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono
trasmessi rispettivamente al Presidente della Regione, al
Presidente dell'Assemblea regionale ed all'Assessorato regionale
degli enti locali».
Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
20.1. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:
«Articolo 21
Proteste e reclami
1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di
votazione e scrutinio presentati agli uffici provinciali per il
referendum o all'Ufficio regionale, decide quest'ultimo, nella
pubblica adunanza di cui all'articolo 20, prima di procedere alle
operazioni previste».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 22. Ne do lettura:
«Articolo 22
Modalità della proclamazione
1. L'Ufficio regionale per il referendum procede alla
proclamazione dei risultati del referendum mediante attestazione
che la legge sottoposta a referendum ha riportato, considerando i
voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito ed
un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che
il numero dei voti affermativi non è maggiore del numero dei voti
negativi.
2. Nel caso in cui non abbia partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, l'Ufficio di cui al comma 1 ne
dà atto dichiarando l'invalidità della consultazione».
L'articolo 22 è accantonato.
Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:
«Articolo 23
Dichiarazione di avvenuta abrogazione
1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole
all'abrogazione delle disposizioni oggetto di esso, il Presidente
della Regione, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta
abrogazione.
2. Il decreto è pubblicato immediatamente nella Gazzetta
ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione.
3. Il Presidente della Regione può ritardare, nel decreto stesso,
indicandone espressamente i motivi, l'entrata in vigore
dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni
dalla data della pubblicazione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:
«Articolo 24
Risultato del referendum contrario all'abrogazione
1. Qualora il risultato del referendum sia contrario
all'abrogazione, il Presidente della Regione, dopo aver ricevuto
la relativa comunicazione dall'Ufficio regionale, cura la
pubblicazione del risultato stesso nella Gazzetta ufficiale della
Regione.
2. La proposta respinta non puo' essere ripresentata prima che
siano trascorsi cinque anni».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:
«Articolo 25
Oggetto
1. L'Assemblea regionale può deliberare, a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, l'indizione di referendum consultivi a norma
dell'articolo 13 bis dello Statuto, tendenti a conoscere
l'opinione della popolazione regionale circa i princìpi, gli
indirizzi o gli orientamenti:
a) di progetti di legge regionali;
b) di proposte di regolamenti e di provvedimenti amministrativi
di interesse generale di competenza della Giunta regionale, o del
Presidente della Regione;
c) di proposte di mozioni o di risoluzioni che impegnino
l'Assemblea regionale o la Giunta, o il Presidente della Regione,
all'adozione, secondo la rispettiva competenza, di atti
legislativi, o regolamentari, o di provvedimenti amministrativi di
interesse generale.
2. Possono formare oggetto di referendum solo le proposte
regolarmente presentate, secondo le norme del Regolamento interno
dell'Assemblea o del Regolamento interno della Giunta regionale, o
che, in caso di provvedimenti di competenza del Presidente della
Regione, siano state regolarmente formalizzate».
Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
25.1.
MICCICHE'. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MICCICHE'. Signor Presidente, chiederei al proponente della
soppressione di questi due commi, di spiegarne le ragioni.
ARDIZZONE, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARDIZZONE, presidente della Commissione. E' il cosiddetto
referendum consultivo. Da un approfondito esame riteniamo che non
abbia senso indire un referendum consultivo su proposte di
Regolamento di provvedimenti amministrativi che non farebbero
altro che aggravare il procedimento.
Siccome si tratta di iniziativa legislativa, è opportuno che si
indica sui progetti di legge regionali.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 25.1. Il parere del
Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 26. Ne do lettura:
«Articolo 26
Richiesta di referendum consultivo
1. La richiesta di referendum consultivo per gli atti di cui
all'articolo 25 può essere presentata esclusivamente:
a) dai deputati regionali e dalla Giunta regionale, per le
proposte di tutti gli atti di competenza dell'Assemblea regionale;
b) dal Presidente della Regione, sentita la Giunta, e dalla
Giunta regionale, rispettivamente per le proposte di provvedimenti
di competenza del Presidente della Regione e della Giunta
regionale.
2. La richiesta di referendum consultivo contiene:
a) una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei
richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;
b) il quesito referendario, formulato a norma dei commi 4, 5 e 6
dell'articolo 3, in quanto compatibili.
3. La presentazione all'Assemblea regionale della proposta di
referendum consultivo sospende il procedimento di esame e di
approvazione degli atti cui la proposta si riferisce. L'Assemblea
delibera sulla proposta di referendum entro quindici giorni dalla
iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno».
Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
26.1. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 27. Ne do lettura:
«Articolo 27
Indizione del referendum
1. La deliberazione dell'Assemblea che approva la richiesta di
referendum consultivo è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua
adozione, al Presidente della Regione.
2. Il Presidente della Regione, entro cinque giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indìce il
referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i
novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di
indizione. Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno,
specie se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad
altre consultazioni referendarie anche nazionali o a consultazioni
elettorali. Compatibilmente con la natura del referendum, si
applica, altresì, quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 14».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 28. Ne do lettura:
«Articolo 28
Procedimento
1. Per lo svolgimento del referendum si osservano le disposizioni
del Capo II del Titolo II in ordine alla costituzione degli Uffici
elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla
proclamazione dei risultati e ai reclami.
2. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero
degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.
3. I risultati del referendum sono pubblicati a cura del
Presidente della Regione nella Gazzetta ufficiale della Regione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 29. Ne do lettura:
«Articolo 29
Esito del referendum ed efficacia
1. L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a
referendum riprende dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dei risultati del referendum stesso. L'atto di approvazione
definitiva, nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum
continuino il loro corso, dà atto dell'intervenuto referendum e
motiva le eventuali difformità del contenuto dell'atto rispetto
all'esito del referendum. Se l'atto ha natura legislativa, le
stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione al
progetto redatta dalla Commissione assembleare referente».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 30. Ne do lettura:
«Articolo 30
Concorrenza di proposte
L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei
Presidenti dei gruppi parlamentari, decide in ordine al
procedimento di approvazione delle proposte di legge regionale
presentate dopo l'approvazione della richiesta di referendum
consultivo e attinenti a questioni sottoposte al referendum
stesso».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che è stato presentato dall'onorevole Spampinato
l'emendamento 30.1, che introduce un articolo aggiuntivo.
SPAMPINATO. Chiedo di parlare per illustrarlo.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPAMPINATO. Signor Presidente, questo articolo tende, a mio
avviso, a coprire una lacuna nel procedimento previsto
dall'articolo 132 della Costituzione, per quanto riguarda la
costituzione di nuove regioni o la modifica di regioni.
LIOTTA. Modifichiamo noi la Costituzione?
SPAMPINATO. No, non modifichiamo la Costituzione. L'articolo 132
testualmente recita: "Si può con legge costituzionale, sentiti i
consigli regionali...". L'articolo cerca di regolamentare questo
passo della Costituzione. Ovvero, quando è iniziato il
procedimento, quando è stato indetto ed espletato il referendum e
si è ottenuto il quorum richiesto dalla Carta costituzionale, il
Costituente prevede che il Consiglio regionale debba esprimere un
parere.
Questo articolo è stato mutuato da una legge nazionale che però
non ha regolamentato anche questo aspetto. Riteniamo, quindi, che
sia di competenza dell'Assemblea regionale, in questo caso,
procedere a regolamentare questo passo dell'articolo 132 e
prevedere il modo in cui - noi riteniamo attraverso l'approvazione
di una mozione - procedere ed esprimere il parere così come
richiesto dall'articolo 132 della Costituzione.
Questo è l'intento dell'emendamento. Tra l'altro, in
considerazione del fatto che la regolamentazione di procedura di
competenza statale è regolamentata all'interno della legge che
regolamenta anche il referendum abrogativo, riteniamo che questo
sia, tra l'altro, il luogo legislativo dove introdurre questa
norma.
FLERES. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, capisco dove vuole
arrivare l'onorevole Spampinato. Lo capisco e lo condivido nel
senso che sono convinto che se noi affermiamo il principio di
sussidiarietà voluto dalla Costituzione e sosteniamo il diritto
dei cittadini a partecipare ai processi di riforma e dunque anche
di diversa articolazione del territorio, come abbiamo fatto -
peraltro l'onorevole Moschetto è stato uno degli artefici, insieme
al sottoscritto, di questa ipotesi per i comuni - non possiamo
negare che il medesimo diritto, quanto meno in termini di
principio, debba e possa valere per le province e persino per la
Regione.
Personalmente, sono convinto che la Sicilia è fatta di due parti
profondamente diverse tra loro, sia sul piano culturale,
economico, della configurazione sociale relativamente a questi due
ambiti territoriali. Intendo riferirmi espressamente alla Sicilia
occidentale e alla Sicilia orientale. Con ciò non intendo dire che
non esista un'identità regionale, ma che potrebbe essere
funzionale, dal punto di vista istituzionale, un'articolazione
territoriale di natura consortile o di altra natura, la quale
preveda un coordinamento disgiunto tra parti diverse della Sicilia
che presentano storicamente, sociologicamente, economicamente,
culturalmente posizioni diverse.
Non credo però, onorevole Spampinato, che questo tema proprio
per la sua estrema delicatezza ed estrema importanza possa essere
ricondotto all'interno di una legge che disciplina il referendum,
che riguarda le procedure legislative. Peraltro, sulle procedure
legislative riguardanti norme ordinarie relativamente ad altri
aspetti di natura costituzionale, statutaria, sulla forma di
Governo e sul sistema elettorale, se non ricordo male, l'Assemblea
verrà chiamata a pronunziarsi in altro momento, quando discuterà
le modifiche dello Statuto.
Allora mi permetto di suggerire all'onorevole Spampinato, e su
questo mi troverà assolutamente disponibile ad affrontare ed
approfondire questo aspetto (peraltro come lei sa, io
pubblicamente ho assunto questa posizione con una lettera inviata
ai deputati che ha suscitato le ire di qualche mio collega di
partito), che un tema di questa natura e di questa portata possa
essere inserito senza il necessario approfondimento, senza la
necessaria maturazione all'interno di un testo che invece come
stiamo vedendo non presenta particolari difficoltà di natura
politica, ideologica e culturale tra i diversi gruppi.
Dunque mi permetto, onorevole Spampinato, di suggerirle ed anche
in questo caso le manifesto la mia disponibilità, di presentare un
ordine del giorno che invece promuova con il Governo e con
l'Assemblea un articolato dibattito su quelli che devono essere
gli strumenti di natura istituzionale più aderenti a quelle che
sono le configurazioni storiche, economiche, sociali e
quant'altro, riguardanti le diverse aree della Sicilia. In questo
caso le anticipo la mia disponibilità a sottoscrivere, insieme a
lei, un atto di questo genere che invece rappresenterebbe l'inizio
di un confronto che ha la sua dimensione istituzionale, il suo
spazio istituzionale, che merita proprio per l'entità del problema
che solleva.
SPAMPINATO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPAMPINATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho nessuna
difficoltà a ritirare il subemendamento all'emendamento sulla base
di una considerazione, che nel momento in cui è stato pensato e
proposto questo emendamento, non esistevano considerazioni di
natura politica che mi spingevano a presentarlo, fermo restando
che condivido le considerazioni fatte dall'onorevole Fleres, ma
cercavo di essere astrattamente al di sopra delle considerazioni
politiche per cercare di regolamentare un passaggio che secondo me
rimane scoperto per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 132
della Costituzione.
PRESIDENTE. Chiede di cambiarlo in ordine del giorno?
SPAMPINATO. Mi riservo di modificarlo in ordine del giorno anche
perché, durante l'intervento dell'onorevole Fleres, alle mie
spalle già sentivo già parlare di secessione. Non era mia
intenzione essere provocatorio, volevo colmare una lacuna
legislativa, fermo restando che chiaramente le considerazioni di
natura politica non possono che essere suscitate da questa mia
proposta. Dichiaro di ritirare l'emendamento 30.1.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'articolo 31. Ne do lettura:
«Articolo 31
Rinvio legislativo
1. Per quanto non previsto dai Titoli II e III si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni regionali relative
all'elezione dell'Assemblea regionale».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 32. Ne do lettura:
«Articolo 32
Esercizio dell'iniziativa
1. In attuazione dell'articolo 12, comma 2, dello Statuto,
l'iniziativa delle leggi è esercitata da:
a) almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei
comuni della Regione siciliana;
b) almeno tre consigli provinciali;
c) un numero di consigli comunali di comuni della Regione non
inferiore a quaranta, che rappresentino almeno il 10 per cento
della popolazione siciliana.
2. L'iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione
di un progetto di legge redatto in articoli ed accompagnato da una
relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto. La proposta
che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della
Regione deve contenere, nel testo del progetto di legge o nella
relazione, tutti gli elementi necessari per determinare
l'ammontare della spesa e i mezzi per farvi fronte».
Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
32.1 che sostituisce interamente gli articoli da 32 a 36 del testo
e che introduce gli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e 42.
Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo introdotto
dall'emendamento 32.1. Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo introdotto
dall'emendamento 32.1. Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Comunico che all'articolo 34 è stato presentato dall'onorevole
Spampinato l'emendamento 33.1.
Dispongo l'accantonamento dell'articolo 34 e del relativo
emendamento.
Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo introdotto
dall'emendamento 32.1.
Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 36 nel testo introdotto
dall'emendamento 32.1.
Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 37 nel testo introdotto
dall'emendamento 32.1.
Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo introdotto
dall'emendamento 32.1.
Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 39 nel testo introdotto
dall'emendamento 32.1.
Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 40 nel testo introdotto
dall'emendamento 32.1.
Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo introdotto
dall'emendamento 32.1.
Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 42 nel testo introdotto
dall'emendamento 32.1.
Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si riprende l'esame dell'articolo 34 in precedenza accantonato.
Pongo in votazione l'emendamento 33.1.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa alla votazione dell'emendamento 32.1, come in precedenza
emendato.
ACIERNO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ACIERNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per
avere un chiarimento dalla Presidenza. Questo emendamento che
abbiamo appena approvato recita gli articoli da 32 a 36 sono
sostituiti dai seguenti. Intanto sono sostituiti fino all'articolo
42 che non esisteva neanche nel testo originario, quindi, di
fatto, con questo emendamento abbiamo approvato articoli
aggiuntivi agli articoli del testo originario.
PRESIDENTE. Questo rilievo andava mosso al momento in cui è stata
proposta la presentazione del maxi emendamento, che lei può
condividere o meno.
ACIERNO. Signor Presidente, personalmente ho condiviso il
maxiemendamento, in quanto l'ho votato. Stavo intervenendo
sull'ordine dei lavori, se lei mi fa concludere il quesito che
vorrei porre alla Presidenza
Vorrei farle notare che poiché il maxi emendamento riguardava la
riscrittura degli articoli da 32 a 36, in realtà in questo maxi
emendamento si è andati fino all'articolo 42; è la formulazione
che non è propriamente corretta, perché non abbiamo riscritto gli
articoli da 32 a 36.
PRESIDENTE Dispongo che in sede di coordinamento formale si
tenga conto della nuova numerazione degli articoli risultante
dall'approvazione dell'emendamento 32.1.
Onorevoli colleghi, pongo in votazione l'emendamento 32.1. Il
parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Comunico che all'articolo 36 sono stati presentati i seguenti
emendamenti recanti articoli aggiuntivi:
- dall'onorevole Moschetto: 36 A.1 e 36 A.2;
- dall'onorevole Lo Giudice: 36 A.3.
Dichiaro improponibili i predetti emendamenti.
FLERES. Signor Presidente, quali sono gli articoli accantonati?
PRESIDENTE. Sono rimasti accantonati l'articolo 2, 14 e 22.
La seduta è sospesa per cinque minuti.
(La seduta sospesa alle ore 12.56, è ripresa alle ore 13.02)
La seduta è ripresa.
ARDIZZONE, presidente della Commissione. Chiedo di parlare
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARDIZZONE. presidente della Commissione Signor Presidente,
onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'articolo 14, vi è
un'intesa che lascia la discrezionalità all'Assessorato per
la famiglia, quindi al Governo, di poter accorpare il
referendum con le elezioni.
PRESIDENTE. E' stato formalizzato l'emendamento,
naturalmente con riserva di parlarne alla ripresa,
considerato che non possiamo completare l'iter questa
mattina per ragioni di ovvia opportunità.
L'articolo 36 è già stato approvato con il
maxiemendamento. Si riprende l'esame dell'articolo 2 in
precedenza accantonato.
MICCICHE'. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MICCICHE'. Signor Presidente, credo che il nodo della
questione stia proprio nell'articolo 2, sul limite o
cosiddetto "quorum" per la validità di un referendum.
Onorevoli colleghi, non è una questione di principio, ma
una questione politica a farmi affermare che questo
referendum, nel momento in cui si pone un limite del 50% -
perché si dice che la nostra Costituzione prevede il quorum
del 50% affinché un referendum sia valido - che ciò sia
sbagliato perché non si tiene conto del fatto che stiamo
approvando una legge che prevede l'istituzione di un
referendum che non deve cambiare le regole democratiche che
ci siamo dati dopo la Costituzione, dopo lo Statuto di
questa Regione; stiamo approvando uno strumento per dare ai
cittadini la possibilità di esercitare a pieno la
democrazia.
Qualcuno mi ha fatto rilevare - e io stesso l'ho fatto -
che si tratta di una materia molto complessa se cerchiamo
d'impiantarla sotto il profilo costituzionale, ma è chiaro
che la Costituzione non è l'oracolo; la Costituzione
comprende delle norme che i padri costituenti hanno fissato
per mantenere lo stato democratico in questo Paese.
Mi rendo conto però che vi sono norme della Costituzione
che stanno per essere modificate, come l'articolo 135 o
l'articolo che prevede la modifica dell'assetto
autonomistico delle Regioni (se così si può dire). Si sta
facendo un gran parlare della devolution: è una norma che
sta cambiando l'attuale assetto in una direzione che io non
condivido.
Non si capisce per quale ragione si ponga la questione
del quorum che riguarda non leggi nazionali, ma materie di
leggi regionali, considerato che qui si sono posti dei
limiti a determinati argomenti, materie che non devono
essere trattate - e su questo possiamo anche concordare -,
ma qui si tratta di modificare leggi sbagliate.
Perchè abbiamo paura di dare ai cittadini, ai siciliani,
uno strumento per poter abolire leggi sbagliate che questa
Regione non vuole eliminare? Perché non diamo questo
strumento ai siciliani, agli elettori? Abbiamo paura? Se si
tratta di questo ne prendiamo atto, ma i siciliani devono
sapere che quest'Assemblea ha paura di dare un vero
strumento democratico ai cittadini.
Qualcuno dice: "Tu non puoi far decidere la minoranza".
In questo momento, però, è la minoranza che sta decidendo
contro la maggioranza dei siciliani, perché ormai è un
fatto consolidato che più del 25% dei siciliani diserti le
urne del referendum - dobbiamo sommare a questi altre
percentuali del "non voto" organizzato che non costituisce
la maggioranza, ma una parte ben organizzata, a prescindere
dagli schieramenti.
E' dunque la minoranza che sta battendo la maggioranza.
Poi, per entrare nel merito dell'emendamento, sono
disposto a lasciare questa dicitura purché ci sia un
abbinamento scritto all'interno di questa legge, un
abbinamento delle consultazioni referendarie con quelle
amministrative, provinciali probabilmente, o comunali,
possibilmente il più esteso possibile, per consentire la
più ampia partecipazione.
Qualcuno mi ha fatto rilevare che ciò creerà confusione;
non è assolutamente vero. E' stato approvato l'emendamento
a firma dell'onorevole Ardizzone, presidente della
Commissione, che sposta la consultazione referendaria tra
Natale e Capodanno - come giustamente avevo contestato - e
io sono stato favorevole alla sua approvazione perché
andava nella mia direzione. Ciò, comunque, non significa
che questo venga abbinato a qualsiasi tipo di consultazione
amministrativa, provinciale o comunale. So che non è giusto
non effettuare l'abbinamento con le elezioni regionali o
nazionali, ma con quelle amministrative sì.
Io, quindi, sono disposto a ritirare anche questo
emendamento, purché si assuma la posizione da me indicata e
sono disposto anche ad aumentare, ad esempio, il numero
delle firme per avere la possibilità di un referendum - da
50 mila si può arrivare anche a 100 mila - ma dobbiamo
rendere possibile ed attuativo, applicabile fino alla fine
del suo esito il referendum, altrimenti non si capisce cosa
stiamo dando ai siciliani.
Ho usato una frase molto colorita: Stiamo dando ai
siciliani una pistola scarica, anzi una pistola a salve; fa
il botto ma non fa danno, perché non ci colpisce, perché ci
metteremmo a ridere, perché i siciliani avranno in mano
tante pistole a salve .
Capisco che è un termine -come dire - violento, ma in
questo caso la violenza si sta facendo in modo subdolo nei
confronti dei siciliani. Stiamo dando uno strumento
inefficace, che non può andare in porto perché conosciamo le
consuetudini siciliane; anzi, dobbiamo aiutare i siciliani a
conoscere e ad esercitare al meglio la democrazia.
Concludo, onorevoli colleghi, dicendo che ho fatto
riferimento al referendum che ha portato alla Repubblica:
Repubblica o Monarchia. Ma se noi avessimo applicato questa
norma adesso non saremmo qui a discutere, ma ci sarebbero
ancora i baroni a rappresentare la Sicilia; sarebbe ancora
la monarchia a decidere chi deve rappresentare i siciliani.
Questa è la verità, questa è la vera conclusione. Abbiamo
paura di dare in mano ai siciliani la vera democrazia.
FLERES. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero
intervenire per sostenere la tesi contenuta nel testo della
Commissione, non fosse altro che per una ragione: la
democrazia è fondata sull'equilibrio dei poteri, ma è
fondata anche sulla maggioranza che si attribuisce la
responsabilità delle decisioni. Nessuna democrazia,
onorevole Miccichè, è fondata su una minoranza che si
attribuisce la responsabilità delle decisioni. E non si può
bilanciare un voto parlamentare su una legge che è
realizzata da una maggioranza; non parlo di questa
maggioranza né di un'altra maggioranza, ma della
maggioranza parlamentare che si viene a determinare
ribaltando il medesimo a carico di una minoranza di
cittadini. Sarebbe l'inverso della democrazia.
Ma c'è un altro aspetto che desidero sottolineare: il
valore dell'iniziativa referendaria, onorevole Miccichè,
non risiede né sul numero di cittadini che pongono il
quesito referendario, né, paradossalmente, sul numero di
cittadini che partecipano alla consultazione referendaria.
Il valore della consultazione referendaria risiede nel
radicamento del quesito referendario tra i cittadini. Vi
sono esempi macroscopici nella storia del nostro Paese. Vi
sono stati referendum come quello sull'aborto o sul
divorzio che hanno visto la presenza di maggioranze
fortissime di elettori che sono andati a pronunziarsi a
favore o contro quel quesito referendario, e non perché
l'uno o l'altro fosse sostenuto da una maggioranza di
centrodestra o di centrosinistra, ma perché era sostenuto
da una cultura popolare forte, da una determinazione, da un
convincimento popolare forte.
Vi sono stati quesiti referendari che non hanno avuto
la medesima fortuna, perché, probabilmente, si è
determinata un'inflazione del ricorso allo strumento
referendario che ha determinato una delegittimazione del
medesimo.
Ed allora, onorevoli colleghi, la forza del referendum
risiede nella fondatezza del quesito, nell'autorevolezza,
nel radicamento della convinzione dei cittadini
relativamente al quesito. Possiamo accompagnare i cittadini
a votare con dei pullman, su una determinata questione
della quale non sono convinti, ma, anche se dovessimo
ottenere un risultato - quello che riteniamo più favorevole
- questo non sarebbe rispondente a quella che è la reale
volontà dei cittadini.
Intendo dire, quindi, che dobbiamo stabilire un punto
di equilibrio tra il diritto a chiedere una pronunzia e
l'altrettanto valido e autorevole diritto di chi partecipa
a quella pronunzia ed ha il diritto di essere chiamato
"disturbato", "coinvolto" su una determinata scelta, che
sia però una scelta realmente importante, realmente
autorevole, realmente rilevante dal punto di vista sociale,
economico, politico e quant'altro.
Onorevoli colleghi, per queste ragioni, convinto che i
cittadini abbiano sempre ragione e che, con la loro
determinazione, con il loro atteggiamento, imbocchino
sempre la strada migliore - la storia è più intelligente di
noi - e che siano sempre più intelligenti di noi, sbagliamo
quando pensiamo di poter invertire l'ordine dei fattori,
l'ordine di rappresentatività di questi valori.
Per queste e per altre ragioni che non sto qui a
sottolineare ed anche perché il tono del mio intervento sia
abbastanza chiaro, mi allineo assolutamente a quella che è
la proposta della Commissione, che considero la più
equilibrata per tutti gli aspetti che convergono
all'interno del ragionamento che ho appena finito di
sviluppare.
FORGIONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FORGIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se c'è
una cosa che non possiamo fare concludendo l'iter di
approvazione di questo disegno di legge è svilirne il
significato, ridimensionarne il valore e portare avanti una
propaganda che non fa onore a chi la propone, perché, per
la prima volta, stiamo dotando questa Regione di uno
strumento di partecipazione popolare attiva e lo stiamo
facendo, ritengo, nel migliore dei modi. Spero che questa
modalità di discussione su una materia di carattere
istituzionale possa essere da noi sviluppata al meglio
nella discussione sulla riforma dello Statuto ed ancora di
più, visto che parliamo di regole condivise al momento
della discussione della nuova legge elettorale.
Non se ne voglia qualcuno se considero la Costituzione,
in un certo senso, un oracolo civile; altro non è se non un
oracolo civile, anzi della stessa se ne fa spesso uso ed
abuso in modo improprio. Non a caso, c'è chi la vuole
smantellare; i padri costituenti, non a caso, fissavano un
tetto alla soglia di validità dei referendum, perchè credo
che la validità di un referendum sia direttamente collegata
al ruolo ed alla centralità del Parlamento, che è il luogo
della democrazia rappresentativa.
Non siamo in una democrazia plebiscitaria ed il ricorso
al referendum, per quanto mi riguarda, è sempre legittimo
quando si chiama il popolo a pronunciarsi su una legge, su
un orientamento, quando si chiede al popolo di farsi
promotore di un'iniziativa legislativa per forzare anche le
volontà di un Parlamento, come facciamo noi nella seconda
parte di questa legge. La centralità del Parlamento, però,
per quanto mi riguarda, in una democrazia parlamentare, è
assoluta. Allora, il ricorso al referendum per mettere in
discussione una legge approvata dal Parlamento, o
addirittura il ricorso all'iniziativa legislativa, deve
avere una solennità tale da mettere a nudo la disparità tra
la volontà parlamentare e la volontà popolare.
Se proprio si dovesse prendere in considerazione,
signor Presidente, uno degli emendamenti previsti in questo
articolo, prenderei in considerazione l'emendamento a firma
dell'onorevole Capodicasa, sapendo che la nostra è una
Regione che ha un fortissimo tasso di emigrazione che
modifica oggettivamente la composizione dell'elettorato
attivo e che, quindi, oggettivamente, la soglia del 50 per
cento viene drogata' dalla impossibilità alla
partecipazione al voto in un referendum come in un'elezione
politica da parte di quei cittadini che sono costretti ad
una condizione di emigrazione e di non presenza nella
nostra Regione. Mi rendo conto anche del fatto che ciò
porrebbe problemi di costituzionalità; tra l'altro ho preso
visione del disegno di legge dell'onorevole Miccichè, nella
parte in cui prevede la soglia del 50 per cento più 1. Mi
rendo conto però del fatto che si possa cambiare opinione
dal momento della proposta di un disegno di legge al
momento del dibattito in Aula.
Signor Presidente, ritengo che la proposta della
Commissione corrisponda a tutte le esigenze che abbiamo di
fronte. Ma una cosa vorrei che tutti noi facessimo e cioè
apprezzare e valorizzare questo strumento, non dire che lo
strumento che stiamo approvando, già al momento in cui lo
approviamo è falso e abbiamo preso in giro la gente. No,
finalmente la gente ha la possibilità di pronunciarsi su
materie importantissime dell'attività legislativa di questo
Parlamento; ha la possibilità di proporre leggi di
iniziativa popolare.
E anche quando trattiamo la questione delle soglie,
parliamo di una materia delicata. Cito l'esempio della
Svizzera dove, se non ci fosse stata la soglia del 50 per
cento, avremmo avuto dei pacchetti di provvedimenti
razzisti che avrebbero messo in discussione il carattere di
civiltà sociale dell'ordinamento costituzionale svizzero.
Ritengo che in una materia di questo genere, invece,
stiamo scegliendo la strada di una sorta di "soglia di
salvaguardia". E, da questo punto di vista, non indeboliamo
il carattere democratico dello strumento, ne valorizziamo
invece la forza che deve avere nella costruzione del
consenso attorno ai quesiti che vengono proposti.
Certo, poi ci sarà la volontà politica, signor
Presidente, da parte dei governi e dell'assessorato
competente di non indire i referendum in date in cui si
disincentiva la partecipazione popolare, magari
accorpandoli con altre elezioni. Ma questo è un elemento
che ha a che fare con la politica e noi sappiamo bene che
la politica spesso ha svilito le leggi da essa stessa
approvate. Ma questa è un'altra materia.
Mi fermerei al carattere democratico che anche una
decisione come quella che noi stiamo assumendo, invece,
garantisce.
PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti
emendamenti:
- dall'onorevole Spampanato: 2.6;
- dalla Commissione: 2.4 e 2.5;
- dall'onorevole Micciché: 2.1 e 2.2;
- dagli onorevoli Raiti e Ferro: 2.7;
- dall'onorevole Capodicasa: 2.3.
Si passa all'emendamento 2.6 dell'onorevole Spampinato.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
ARDIZZONE, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali
e le autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 2.4. Lo pongo in votazione. Il
parere della Commissione?
ARDIZZONE, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali
e le autonomie locali . Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 2.1, a firma dell'onorevole
Miccichè.
MICCICHE'. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Onorevole Miccichè, le ricordo
che ha cinque minuti a disposizione.
MICCICHE'. Signor Presidente, rispetterò il termine dei
cinque minuti, ma mi preme sottolineare che qualcuno ha
fatto riferimento al fatto che il mio disegno di legge
prevedeva anche la soglia del 50 per cento. A parte il
fatto che dobbiamo precisare che sono stato il primo
deputato a presentare un disegno di legge in materia - e le
date le potete benissimo riscontrare - credo che uno possa
cambiare idea. Ma non si tratta solo di questo. Il fatto è
che nel mio disegno di legge non è prevista la
impossibilità di non abbinare le consultazioni elettorali
con quelle referendarie, perchè questa è la vera materia
del contendere. Se abbinassimo le consultazioni
amministrative con quelle referendarie, probabilmente,
questa preoccupazione non ci sarebbe perché, in quel caso,
accompagneremmo i cittadini ad una educazione democratica,
della partecipazione democratica nel proprio Paese, perchè
questo è il vero problema, il nocciolo della questione.
Credo che oggi abbiamo in mano la possibilità di dare ai
siciliani il vero strumento e non entro nel merito di tutte
le discussioni polemiche che ci sono state anche nei miei
confronti, ma fa parte del gioco e del dibattito
democratico.
La consultazione referendaria è valida quanto la
partecipazione popolare è realmente partecipata, ma
sappiamo benissimo che in Sicilia questo non è mai
avvenuto, tranne in casi sporadici (i referendum sul
divorzio, sull'aborto e sul nucleare); la restante parte
delle consultazioni referendarie in Sicilia ha avuto sempre
una partecipazione al di sotto del 50 per cento. E questi
sono dati che noi tutti possiamo riscontrare.
Allora, partendo da questa valutazione e considerato
che stiamo approvando un referendum che non abroga norme
fondamentali dell'assetto democratico della nostra Regione,
ma leggi ordinarie, in modo tale che i cittadini possano
partecipare realmente e che la maggioranza del 49,49 per
cento può partecipare tranquillamente e non può essere
sconfitta da una sparuta minoranza che si nasconde dietro
il non voto fisiologico - e, ripeto, il non voto
fisiologico - è accertato dai dati statistici che in tutte
le consultazioni referendarie in Sicilia supera il 25 per
cento. Basta che si organizzi il 25 per cento, per
boicottare il referendum che sconfigge il 49,49 per cento
dei siciliani che vanno a votare. Questa è la sostanza
della questione.
Ecco perchè dico che stiamo dando ai siciliani un'arma
a salve, uno strumento referendario che non potrà mai
essere approvato, tranne che tutti i partiti - e questo
costituirebbe un suicidio - partecipino all'abrogazione
delle norme, perchè la maggior parte di quest'Assemblea,
che fa parte della maggioranza, non vuole essere messa in
discussione da parte dei cittadini.
Certo, è una posizione molto forte e lo capisco, non
per fare il "bastian contrario" ma è la verità. Basta
andare ad analizzare i dati referendari degli ultimi anni.
Mi auguro, signor Presidente, che quando tratteremo
l'articolo 14, potremo esaminare la parte di cui si è
parlato poc'anzi.
ORTISI, relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORTISI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non
replicheremo le argomentazioni che abbiamo esplicitato a
sostegno del disegno di legge, di questo passaggio in
particolare, però è giusto che anche un singolo deputato
che esprima una posizione diversa venga gratificato da un
ragionamento.
Allora, onorevole collega, noi si è scelto per una
democrazia rappresentativa, che è diversa dalla democrazia
diretta. Vorrei ricordare che sin dalle origini il concetto
di democrazia non è stato mai teorizzato, è stato applicato
e dopo si è costruita la filosofia sul concetto.
I primi a votare votavano con la mano, comandavano meno
e poi delegavano a chi eleggevano le conseguenze
applicative. Oggi, affidiamo la legislazione ad un
Parlamento ad un'Assemblea. E' l'eccezionalità che fa
ricorrere ad uno strumento di democrazia diretta. E come
tutte le eccezioni che confermano la regola, essa
rappresenta la migliore affermazione della validità della
democrazia rappresentativa. Non va vanificata, anzi,
andrebbero rafforzati i paletti a favore della democrazia
rappresentativa, ma siccome i riferimenti al fatto, non al
diritto, dell'onorevole Miccichè - lo ripeto - sono giusti,
nel senso che quando lo stesso fa riferimento all'alta
incidenza migratoria del nostro territorio, e quindi a
tantissimi cittadini virtuali che non votano, ha
perfettamente ragione. Pertanto, si è pervenuti ad una
seconda possibilità, onorevole Micciché, all'articolo 14
concordiamo con l'onorevole Forgione affinchè il referendum
possa essere, a volte, accorpato anche alle tornate
amministrative. Questo per invogliare la gente ad andare a
votare.
Ma sui processi di maturazione delle collettività non
possiamo incidere legislativamente, quello è un fatto
pedagogico e non legislativo, un fatto che appartiene ai
fenomeni di media-lunga durata, quelli studiati dai
francesi; qui da noi quelle cose non sono tradotte neanche
nei comportamenti.
Voglio ricordare al collega ed amico Micciché che molto
spesso il massimalismo di attacco danneggia le masse
popolari, non le aiuta. In questo caso, quando le masse
popolari che votano ed eleggono novanta deputati, delegano
loro la possibilità ed il diritto di fare leggi, e quando
noi facciamo leggi rappresentiamo al cento per cento coloro
che ci hanno eletti.
Solo in momenti eccezionali possiamo essere
contraddetti; e quei momenti eccezionali sono i passaggi
epocali, quelli che negli anni '70 portarono - come
giustamente si ricordava poc'anzi - al referendum sul
divorzio, al referendum sull'aborto, perché si capiva -
come adesso stiamo facendo con il nuovo Statuto - che, come
tutte le creazioni storiche e culturali, esse probabilmente
avevano fatto il loro tempo, e bisognava dunque
intervenire.
Allora, il referendum sostitutivo della democrazia
rappresentativa, come elemento di democrazia diretta, deve
essere esplicitato, altrimenti se ne perde l'importanza,
solo in casi eccezionali. Ed in questo senso va il disegno
di legge, ed in questo senso abbiamo cercato di
salvaguardare con la modifica dell'articolo 14 quanto da
lei paventato, onorevole Miccichè, che io condivido nel
fatto e non nel diritto.
Paradossalmente sarei stato d'accordo ad aumentare il
numero delle firme necessarie per indire il referendum,
perché, così facendo, si rischia di indìre continuamente
referendum che poi svuoteranno, come avviene a livello
nazionale, il significato vero del referendum.
Noi difendiamo il referendum blindandolo, non aprendolo
al mondo. Per questo la invito a trovare questa concordia,
onorevole Miccichè, considerato che è stato recepito quanto
da lei osservato e quanto osservato anche dall'onorevole
Liotta in ordine all'accorpamento, accorpamento che certo
fa alzare il quorum dei partecipanti, possibile per le
elezioni amministrative, per le nazionali e per le europee,
e non chiaramente con le regionali.
GIANNOPOLO. Che è la vera cosa
ORTISI, relatore. Che è il vero problema, dice bene
l'onorevole Giannnopolo. La invito pertanto a riflettere
sull'argomento, onorevole Miccichè.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.1
dell'onorevole Micciché. Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali
e le autonomie locali. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
ORTISI relatore. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi, chi è contrario
resti seduto.
(Non è approvato).
Si passa all'emendamento 2.7 degli onorevoli Raiti ed
altri.
RAITI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAITI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
per annunciare il ritiro dell'emendamento in quanto il
ragionamento testé esplicato dall'onorevole Ortisi va
nella direzione che era da noi auspicata e quindi, essendo
favorevoli, la accogliamo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 2.2 dell'onorevole Micciché.
MICCICHE'. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.
PRESIDENTE. Lei è già intervenuto per l'illustrazione dei
suoi emendamenti.
MICCICHE'. Ma questo è un altro emendamento.
PRESIDENTE. Onorevole Micciché, diventa veramente
difficile far rispettare le regole senza la cui
applicazione questa Assemblea stenta molto a produrre. Le
ricordo che il Regolamento prevede un'unica discussione su
tutti gli emendamenti. Pertanto, lei può intervenire solo
per dichiarazione di voto.
MICCICHE'. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MICCICHE'. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
intervengo brevemente per annunciare la mia disponibilità a
ritirare gli emendamenti a mia firma, compreso quello
soppressivo all'articolo 14, purché la Commissione si
impegni a presentare un emendamento che recepisca le
problematiche poste, principalmente quella di abbinare il
referendum con le consultazione elettorali.
ORTISI, relatore. L'abbiamo già preannunziato, onorevole
Miccichè.
MICCICHE'. Non ho ancora preso visione di questo
emendamento, ma se l'intendimento della Commissione è
questo, sono disposto a ritirare l'emendamento soppressivo.
In questo caso sono d'accordo perché nel testo del disegno
di legge non sono previsti limiti di partecipazione, di
consultazione o di abbinamento, ed è questo il problema che
ho posto fin dall'inizio.
Ribadisco quindi che sono disposto a ritirare
l'emendamento a mia firma, purché ci sia questa condizione.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 2.3, a firma dell'onorevole Capodicasa,
decade per assenza dall'Aula del firmatario.
Si passa all'emendamento 2.5, della Commissione. Lo pongo
in votazione
Il parere del Governo?
D'AQUINO, assessore per la famiglia, le politiche sociali
e le autonomie locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 2.
ACIERNO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ACIERNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
per preannunciare la mia astensione dal voto sull'articolo
2, astensione motivata da una perplessità: il referendum è
l'istituto per eccellenza rivolto ai cittadini, al popolo
sovrano. In questo articolo, invece, si è voluto tenere
conto dei consigli comunali e dei consigli provinciali, e
in più è stato approvato un emendamento a firma
dell'onorevole Spampinato il quale regolamenta che i
consigli provinciali devono rappresentare almeno il 15 per
cento della popolazione, e che i consigli comunali, invece,
devono essere almeno 40.
Considerato che lo spirito del referendum è dare al
popolo uno strumento democratico per intervenire
sull'attività legislativa, io ritengo superfluo ricreare
una commistione tra la rappresentanza politica, perché un
consiglio comunale, o un consiglio provinciale sono sempre
una rappresentanza di popolo espressa in politica. Non ha
senso, quindi, avere giocato su questi numeri - come se tre
province non siano già rappresentative del popolo - e avere
creato limiti e paletti quantitativi. Queste sono le
classiche formule della politica che tenta di dare
strumenti democratici al popolo sovrano - che dovrebbe
rappresentare - e che, invece, si inventa arzigogolature
legislative per creare e per frenare quello che è invece il
vero spirito della norma.
Allora, sarebbe stato più logico, secondo me, non
prevedere i consigli provinciali e i consigli comunali, ma
prevedere il popolo, così come stabilito dall'istituto del
referendum.
Il referendum è degli elettori, è dei cittadini, e mi
voglio riagganciare a quanto ho ascoltato circa il
cittadino emigrato; noi ci riferiamo sempre a chi può
esercitare il diritto di voto nella Regione siciliana, e
non è più un problema di emigrazione: è un problema di
diritto sacrosanto che ognuno deve potere, in democrazia,
esercitare.
Anche per questo invito i colleghi a non entrare nel
merito di calcoli statistici e numerici; questo Parlamento
ha espresso una volontà - altrimenti questa legge non
sarebbe oggi in Aula - che è quella di dotare di uno
strumento legislativo - il referendum - i cittadini.
Personalmente, pensavo che avremmo potuto fare una
legge più semplice e più democratica avendo sentito
parlare più volte di democrazia partecipativa.
Bene, la democrazia partecipativa è uno strumento
fondamentale, sancito anche dalla nostra Costituzione: è la
politica che spesso dimentica di essere qui attraverso un
processo di democrazia partecipativa, e si spoglia di
questo suo momento di rappresentatività del popolo sovrano
come se, ad un certo punto, fossimo un soggetto terzo. E'
come se il tempo si cristallizzasse e, comunque, non
scorresse più verso l'appuntamento elettorale.
Il referendum è lo strumento del popolo, e se il popolo
sente la necessità di dover utilizzare lo strumento
referendario non ha bisogno dell'evento elettorale per
andare ad esprimere una volontà contraria al momento
legislativo. La verità è che, alla fine, gli strumenti
referendari vengono utilizzati sempre dalla politica e mai
dal popolo.
Io non ricordo, nei miei 44 anni di vita, di un
movimento veramente popolare che abbia creato i presupposti
di un referendum: ho sempre visto partiti politici farsi
promotori di iniziative referendarie. Per cui alla fine è
veramente ridicolo tutto questo, perché è la raccolta delle
firme il momento più importante, e non la partecipazione al
voto, ed è lì che dovevamo incidere sul serio.
Perché se c'è da parte del popolo sovrano e della sua
maggioranza la volontà di intervenire attraverso il
referendum per modificare una legge considerata impopolare,
era quello il momento del confronto, e invece in Sicilia -
come già a livello nazionale - attraverso questa norma, i
siciliani continueranno a subire e alcune forze politiche
cominceranno ad attivare lo strumento referendario per fare
mera propaganda politica.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo
risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si riprende l'esame dell'articolo 14.
RAITI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 14.5
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
ARDIZZONE, Presidente della Commissione. Dichiaro di
ritirare l'emendamento 14.4.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Comunico che è stato presentato dalla Commissione il
seguente emendamento:
emendamento 14.6:
«La lettera c) è soppressa. Dopo il comma 1 aggiungere
il seguente 1 bis:
Il Presidente della Regione, valutato il numero ed il
contenuto delle istanze referendarie dichiarate
procedibili, può stabilire l'abbinamento di referendum
con altre consultazioni elettorali ».
ACIERNO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ACIERNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo
emendamento esplica esattamente quello che ho appena finito
di dire: il referendum è del popolo, non è della politica
Invito i presentatori a ritirare questo emendamento perché
l'abbinamento di referendum con altre consultazioni
elettorali - per come leggo in questo testo - inquinerebbe
il momento democratico partecipativo del popolo sovrano, il
quale si troverà in mezzo ad una campagna elettorale che
tratterà temi ben diversi da quelli che il popolo ha voluto
trattare attraverso la richiesta di referendum.
Allora, se la politica propagandistica intende
inquinare il momento di democrazia partecipativa del
popolo, che si solleva contro una cattiva legge - perché
questo è il senso di un referendum - attraverso questo
emendamento, frutto di una mediazione veramente di
altissimo profilo politico, abbina il referendum ad una
campagna elettorale, per esempio, per le politiche, per
esempio per le amministrative, per esempio per altri
momenti che sono profondamente diversi dalla richiesta del
popolo sovrano, anzi che inquinano quello che deve essere
la propaganda che il popolo ha il diritto di fare per
tentare di convincere più cittadini ad andare a votare per
il referendum.
FORMICA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FORMICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
per invitare i presentatori dell'emendamento ad una
riflessione: spesso in passato, con i quesiti referendari e
con l'abbinamento di più elezioni - rappresentanti di
quartiere, consigli comunali o consigli regionali - si è
verificata una forte disaffezione da parte dell'elettorato,
che di frequente non ha partecipato al voto e, quando lo ha
fatto, l'alto numero di schede con cui è stato costretto a
confrontarsi, ha creato una grande confusione.
A tal proposito esprimo la mia perplessità e il parere
contrario su questo emendamento.
MICCICHE'. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MICCICHE'. 'Il re è nudo'. Le perplessità manifestate
negli ultimi due interventi chiariscono la posizione che
alcuni partiti, specie quelli della maggioranza, hanno
assunto sul referendum.
Onorevoli colleghi, avete criticato in parte la mia
posizione sulla questione del quorum, e sono convinto che
alla maggioranza di questo Parlamento del referendum non
gliene importa assolutamente nulla, ha soltanto bisogno di
una 'verniciata' di ottimismo e di buona amministrazione
propagandistica. Ma, nel momento in cui non si sostiene la
partecipazione elettorale e referendaria, viene preclusa la
volontà del popolo sovrano, viene preclusa la possibilità
di dare ai siciliani un vero strumento di democrazia. Altro
che popolo sovrano
Ho condiviso in parte l'intervento dell'onorevole
Fleres, quando ha detto che gli elettori non sono stupidi,
sono intelligenti, che non hanno bisogno di guide
taumaturgiche. Purtroppo, però, il nostro elettorato, i
nostri concittadini siciliani, sono stati abituati in modo
contorto a pensare che l'inquinamento delle elezioni è
causato da problemi tecnici ed organizzativi.
Il problema vero è che si ha paura che i siciliani
possano decidere con la propria testa. Io non ho paura a
trovarmi davanti più schede da votare, perché sono
consapevole che quelle schede rappresentano la sostanza
delle cose, i segni e le parole hanno un valore che è
quello della democrazia.
Non è la paura che impedisce di partecipare alle
consultazioni elettorali. La paura appartiene soltanto a
chi teme di perdere il controllo del potere.
Condivido parzialmente l'intervento dell'onorevole
Ortisi che si riferiva alla democrazia, alla partecipazione
diretta e delegata. Però, nel momento in cui ho presentato
il disegno di legge, ho ritenuto, erroneamente, che il
limite dell'abbinamento non esisteva. Ecco perché,
successivamente, ho presentato un emendamento che si
riferiva al quorum, perché pensavo che una consultazione
referendaria di tipo amministrativo e ordinario non
rappresenta un ostacolo a chissà quale disegno contorto di
un popolo che vuole vendicarsi e quindi vuole eliminare,
non solo le leggi cattive, ma anche gli amministratori
cattivi, i parlamentari cattivi. Non è questo
Questo è un fatto politico intrinseco, magari di
conseguenza nelle successive elezioni. Ma poiché la
consultazione elettorale regionale è scorporata dalla
consultazione referendaria, quale preoccupazione dovremmo
avere? Anzi potrebbe essere un aiuto, uno stimolo a fare
meglio le leggi di questo Parlamento, per questa nostra
Regione.
Per tale motivo sostengo l'emendamento 14.6 e ritiro il
mio emendamento soppressivo, perché era questo che da
settimane andavo sostenendo. La mia battaglia è proprio
questa, quella di abbinare l'elezione referendaria con le
elezioni amministrative.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che, aprendosi un
dibattito così vasto su questo argomento, intendo
accantonare l'emendamento affinché se ne discuta nella
seduta successiva.
FORGIONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FORGIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tenuto
conto che questa legge è stata costruita in un clima
positivo, mi pare che il Presidente della Commissione, con
questo emendamento, aveva trovato un giusto equilibrio.
Nell'emendamento non è previsto che il Governo, il
Presidente della Regione, valutato il numero ed il
contenuto - quindi anche eventuali affinità delle materie
trattate dal quesito referendario - deve abbinare, nella
prima tornata elettorale prevista di voto amministrativo o
di voto politico, perché abbiamo tutti escluso il voto per
l'Assemblea regionale siciliana, un referendum.
Nell'emendamento è scritto: "valutato il numero dei quesiti
ed il contenuto dei quesiti, può stabilire
l'abbinamento...." tra l'altro delegando l'eventuale
accorpamento al Governo della Regione, ovviamente
all'Assessorato per gli enti locali che deve istruire la
proposta sulla base di quello che viene avanzato dalla
Commissione di Garanzia per il Referendum.
Andare ad inserire una pregiudiziale rispetto a questa
possibilità, una pregiudiziale escludente, manifesta una
diversa volontà, onorevole Acierno A maggior ragione
quando parliamo di Referendum, parliamo di uno strumento
che consegniamo al popolo, ma dal quale i partiti non sono
esclusi.
Quindi, secondo la logica dell'onorevole Acierno,
creeremmo una commistione tra la volontà popolare e la
volontà dei partiti, e l'iniziativa propagandistica dei
partiti. Come se, nel corso della nostra storia, lo
strumento referendario non fosse stato utilizzato da
partiti o da comitati promotori di referendum all'interno
dei quali i partiti - soggetti organizzati nella vita
politica, così come prescrive la Costituzione - esercitano
la propria funzione.
Allora, caricare di significato questo, mette a nudo
un'altra volontà; allora lì si che emerge il sospetto: non
si vuole raggiungere il quorum.
A maggior ragione che avevamo trovato un equilibrio
tutti, perché tutti noi sappiamo che in Sicilia
l'elettorato attivo è drogato da una forte componente di
emigrazione che comunque altera il quoziente minimo
previsto. Perché abbiamo ormai un dato strutturato, che è
la componente di elettorato attivo emigrato, la quale
altera quel voto; e noi non ci siamo fatti carico,
onorevole Pistorio, di abbassare il quoziente al 40 per
cento. Abbiamo lasciato il quoziente al 50 per cento,
sapendo che c'è un 10 per cento di elettorato, ormai
strutturato, che non partecipa al voto perché emigrato.
Detto questo, non abbiamo imposto per legge
l'accorpamento, gli abbiamo messo il vincolo del Governo,
del numero dei quesiti, e della natura del contenuto.
Arretrare su questo evidenzierebbe una diversa volontà che,
a questo punto dell'iter legislativo, risulterebbe
incomprensibile.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché devo chiudere
l'iscrizione a parlare, desidero sapere il numero di quanti
intendano ancora chiedere la parola.
Tenuto conto della delicatezza e dell'importanza
dell'argomento trattato, considerate e apprezzate le
circostanze, comunico che l'emendamento viene da me
accantonato. Se credete di destinare i vostri interventi al
momento in cui parleremo dell'articolo 14, riconoscerò che
l'Assemblea esprime una concretezza produttiva; viceversa,
non posso negare la parola a chiunque me la chieda.
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNOPOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
intervengo brevemente per invitare i colleghi, in questo
lasso di tempo che ci separa dalla prossima seduta, a
riflettere al fine di valutare al meglio la portata
dell'emendamento. Da quanto fin qui è stato detto -
dall'onorevole Formica in primo luogo, ma immagino che
anche altri deputati della maggioranza potrebbero
apprestarsi a condividerlo - mi pare che emerga una
esagerazione. Innanzitutto occorre specificare che
l'articolo 14 esclude già l'abbinamento con le elezioni
regionali, infatti, prevede unicamente l'abbinamento tra
elezioni politiche ed elezioni amministrative.
Questo esercizio di discrezionalità viene conferito al
Presidente della Regione, il quale, immagino, possa anche
valutare la congruità o meno dell'abbinamento con le
elezioni politiche. E allora, rimarrebbe soltanto
l'abbinamento con le elezioni amministrative, che non ha la
portata dirompente che qui si vuole far intendere, perché
le elezioni amministrative sono state sempre delle elezioni
molto parziali.
Oltretutto, non bisogna neanche sottovalutare il lato
economico-finanziario considerato che, procedere ad un
abbinamento delle elezioni, significa anche ridurre
notevolmente le spese.
Quindi, se i deputati valutassero meglio la portata
dell'emendamento, ne comprenderebbero certamente la bontà e
- a mio avviso - potrebbe approvarsi anche adesso.
FLERES. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo
soltanto illustrare ai colleghi la ragione per la quale si
è pervenuto alla predisposizione di questo emendamento.
Stavamo discutendo di ridurre la soglia dei partecipanti alla
consultazione referendaria dal 50 per cento più uno al 40 o al 30
per cento: ciò perché alcuni colleghi sostenevano il fatto che
l'appeal esercitato dal referendum, rispetto all'elettore, è
piuttosto basso. Il sottoscritto ed altri sostenevamo, al
contrario, tesi diverse: e cioè che l'appeal referendario dipende
dalla qualità del quesito, dal radicamento della convinzione
popolare rispetto al quesito medesimo che viene posto, e dunque,
sicuramente, non bisogna esagerare rispetto al ricorso dello
strumento referendario.
E, tuttavia, allo stesso tempo, non si voleva negare
l'opportunità, l'esigenza che debba essere alta la partecipazione
dei cittadini alla consultazione referendaria. Non vi è dubbio che
nessun Parlamento, nessuna democrazia, può temere la
partecipazione popolare ad una consultazione elettorale o ad una
consultazione referendaria.
Ebbene, la mediazione che ha prodotto questo emendamento era
proprio quella di individuare una sede nella quale, comunque, la
percentuale di elettori fosse alta, cioè quella legata alla
presenza di una consultazione elettorale, amministrativa, politica
(non regionale, l'avevamo esclusa espressamente) ovvero europea.
Ciò, lo ribadisco, al fine di garantire la possibilità
dell'abbinamento. Durante il dibattito sulla posizione
dell'onorevole Miccichè - che riguardava la riduzione della
percentuale di partecipanti al voto referendario - è emerso il
rischio, però, del cosiddetto inquinamento del voto elettorale,
amministrativo o altro, da parte della consultazione referendaria:
un tema sicuramente presente, non lo si può certamente negare
Allora, come fare a contemperare le due cose? Come fare, cioè, da
una parte, a contemperare l'esigenza e l'opportunità di fornire al
cittadino la possibilità di partecipare - il più copiosamente
possibile - al quesito referendario, attraverso la finestra
dell'abbinamento con altre elezioni e, dall'altra parte, il non
inquinamento delle elezioni con la consultazione referendaria
medesima?
La soluzione individuata era quella di attribuire al Presidente
della Regione la possibilità - non l'obbligo, la possibilità - di
stabilire l'abbinamento, anche sulla base, parliamoci chiaro,
della qualità del quesito referendario: perché non c'è dubbio che
se dobbiamo stabilire l'abrogazione di una legge riguardante una
materia assolutamente marginale, assolutamente priva di grandi
questioni di natura politica al proprio interno, ebbene, non credo
affatto che possa generarsi una commistione, una confusione nel
voto, nell'eventualità di un abbinamento della consultazione
referendaria con quella elettorale.
Nel caso in cui il quesito dovesse, invece, determinare forti
caratterizzazioni di natura politica - e dunque il rischio di una
confusione - ecco, sulla base di una valutazione di natura
politica (perché questo prevede l'emendamento) ciò consentirebbe
al Presidente della Regione di non stabilire l'abbinamento.
Personalmente, credo che l'emendamento, così come formulato, non
determini chissà quali rischi. Lo si può, per carità ,
ulteriormente aggiustare, si può per così dire annacquare la
funzione del Presidente della Regione, passando per una fase
consultiva più ampia per avere una caratterizzazione politica un
po' più diffusa, un po' più rappresentativa, certamente sì; però,
io non tornerei indietro rispetto alla mediazione da una parte,
tra il numero di partecipanti e, dall'altra, sulle opportunità.
PRESIDENTE. A questo punto, preciso che si procede a votazione,
atteso che la discussione emersa è stata così ampliamente
realizzata che è inutile che io accantoni l'emendamento.
O si discute per poi votare o, diversamente, dispongo
l'accantonamento e non faccio parlare più nessuno.
ORTISI. E' quello che noi proponevamo
PRESIDENTE Non sorgendo osservazioni, dispongo l'accantonamento
dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti.
MANCUSO. Rispetto la sua decisione
PRESIDENTE. Onorevole Mancuso, mi scusi, lei potrà intervenire
successivamente.
Comunico, pertanto, che gli articoli accantonati sono il 14 ed
il 22.
Comunicazione relativa al disegno di legge
«Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing
nei luoghi di lavoro»
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che da parte
dell'onorevole Antinoro, presidente della V Commissione
legislativa, è pervenuta la nota di cui do lettura:
«Avendo appreso, al termine dei lavori della Commissione, che la
Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 359 del 19
dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 24 dicembre 2003 n. 51, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 11
luglio 2002, n. 16 in materia di mobbing, chiedo alla S.V. di
rinviare in Commissione il disegno di legge nn. 555-581-595-628-
640-717-735/A, per un ulteriore approfondimento alla luce
dell'orientamento manifestato dalla Consulta».
Dispongo pertanto il rinvio del predetto disegno di legge in
Commissione.
Sull'eccidio di Nassiryia al fine di sollecitare l'esame del
relativo disegno di legge
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNOPOLO. Signor Presidente, intervengo per avanzare alla
Presidenza una richiesta e, così pure, ai Capigruppo ed al
Parlamento insieme: è stato annunciato - ed in verità mai fatto
ufficialmente in quest'Aula - dicevo, è stato annunciato fuori dal
Parlamento, in occasione dell'eccidio di Nassiryia, che sarebbe
stato assunto l'impegno, in tempi rapidi, di varare la norma che
estendeva i benefici della legge antimafia ai familiari delle
vittime della strage.
Poiché mi risultano essere stati depositati diversi disegni di
legge in materia - e credo che tutto il Parlamento possa e debba
convenire sulla necessità di procedere celermente al relativo
esame. Le chiedo, signor Presidente, di farsi carico presso il
Governo e la Commissione affinché sia posto prossimamente
all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge, così da
poterlo esitare già nella prossima settimana.
PRESIDENTE. Rappresenterò l'argomento nella prossima seduta di
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
ARDIZZONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARDIZZONE. Signor Presidente, faccio mio l'invito dell'onorevole
Giannopolo perché trattasi di un argomento di competenza della I
Commissione.
Con l'occasione, non per piaggeria, signor Presidente, ma perché
veramente lo sento, ho apprezzato la sua intenzione di accantonare
l'emendamento 14.6, giacché lo spirito che ci ha animato
nell'esitare il disegno di legge era quello della massima
condivisione e collaborazione.
Per cui, ancora una volta, la ringrazio per la sensibilità
dimostrata, perché - lo ribadisco a me stesso - abbiamo avviato
con questo stesso spirito la stagione delle riforme.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rinvio, pertanto, la seduta a
martedì 27 gennaio 2004, alle ore 17.00, con il seguente ordine
del giorno:
I - Comunicazioni
II - Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83,
lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione:
N. 258 «Istituzione del servizio di farmacia nelle strutture
sanitarie private che esercitano attività di ricovero e terapia
equipollenti alle strutture pubbliche», a firma degli onorevoli
Spampinato, Ortisi, Raiti e Papania;
III - Discussione del disegno di legge:
«Disciplina dell'istituto del referendum nella Regione siciliana
e norme sull'iniziativa legislativa popolare e dei Consigli
comunali o provinciali (nn. 534-537-421-424-426-458/A) (Seguito)
Onorevoli colleghi, preciso che nella stessa giornata di martedì,
27 gennaio 2004, alle ore 10.00, è convocata la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari.
La seduta è tolta alle ore 14.10
Presidenza del presidente Lo Porto
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XIII LEGISLATURA
SEDUTA N. 184 DEL 22 GENNAIO 2004
ALLEGATO:
EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
DISEGNO DI LEGGE DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL REFERENDUM NELLA
REGIONE SICILIANA E NORME SULL'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E
DEI CONSIGLI COMUNALI O PROVINCIALI (NN. 534-537-421-424-426-
458/A)
- All'articolo 4:
Emendamento 4.1:
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 4.
1.Al fine di raccogliere le firme di almeno 50.000 elettori
necessarie a promuovere la richiesta prevista dall'articolo 2, i
promotori della raccolta, in numero non inferiore a 10, devono
presentarsi muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione
nelle liste elettorali di un comune della Regione presso la
segreteria della Commissione regionale per il referendum, di cui
all'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, la
cui nuova denominazione è la seguente Commissione regionale per
i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa . Essi
depositano presso la segreteria della Commissione:
a) il testo del quesito referendario, in tre esemplari, come
precisato dall'articolo 3, su fogli recanti in calce le firme
dei promotori, corredate dalle indicazioni ed autenticate a
norma dell'articolo 6.
b) una relazione illustrativa della proposta di referendum
abrogativo, in tre esemplari;
c) i certificati, anche collettivi, comprovanti l'iscrizione dei
promotori nelle liste elettorali nel comune della Regione;
d) i fogli da vidimare occorrenti per la raccolta delle firme
necessarie alla consultazione referendaria che si intende
promuovere, contenenti le indicazioni di cui all'articolo 5,
comma 1.
2. Il Presidente della Commissione regionale per i procedimenti
referendari e di iniziativa legislativa o suo delegato svolge la
funzione di responsabile del procedimento, avvalendosi della
segreteria di cui al comma 4, dell'articolo 8, della legge
regionale 23 ottobre 2001, n. 14.
3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i
promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali
ulteriori recapiti, di tre persone alle quali viene attribuita
la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di
referendum. Tali incaricati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento
stesso;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a
tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da
riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati possano
agire disgiuntamente.
4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono
effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
5. Il responsabile del procedimento redige il verbale che
certifica l'avvenuto deposito, rilasciandone copia ai promotori
e trasmette un esemplare dei documenti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 al Presidente dell'Assemblea regionale e al
Presidente della Regione.
Art. 5.
Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme
1. Le firme per la richiesta di referendum popolare, ad
eccezione di quelle dei promotori di cui al comma 1
dell'articolo 4, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati
a norma del comma 2. Ciascun foglio da vidimare contiene,
stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come
determinato dall'articolo 3. Il formato dei fogli è libero. Le
firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli
sui quali è stampato il quesito referendario.
2. Entro venti giorni dal deposito di cui al comma 5
dell'articolo 4, il responsabile del procedimento:
a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta
delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero
d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione agli incaricati di cui
al comma 3 dell'articolo 4, uno almeno dei quali provvede al
ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a
cura del responsabile del procedimento, processo verbale.
Art. 6.
Raccolta delle firme
1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito
referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono
indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed
il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le
firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non
corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.
2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate, a pena
di nullità. Sono competenti per l'autenticazione:
a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche e
integrazioni;
b) i deputati regionali che abbiano dichiarato per iscritto la
loro disponibilità al Presidente dell'Assemblea regionale.
3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è
effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in
ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma
2. In tal caso essa deve indicare il numero di firme
complessivamente autenticate.
4. Le firme sono presentate raggruppate per comune d'iscrizione
nelle liste elettorali dei sottoscrittori.
5. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle
firma dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore
analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.
6. L'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della
Sicilia è comprovata dai relativi certificati, anche
collettivi, dei sottoscrittori. I sindaci rilasciano tali
certificato entro 48 ore dalla richiesta.
Subemendamento 4.5:
Al comma 6 dell'articolo 6, dopo la parola i sindaci inserire
le parole o loro delegati
Art. 7.
Esame di regolarità della richiesta di referendum
1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di
referendum sono raccolte ed autenticate entro i novanta giorni
successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col
numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa
fede la data di autenticazione delle firme.
2. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso la
segreteria della Commissione regionale per i procedimenti
referendari e di iniziativa legislativa, a cura di almeno uno
degli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 4. Ai fogli
sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste
elettorali. Il termine di venti giorni è stabilito a pena di
decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile
del procedimento ed è comunicata agli incaricati stessi. Del
deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento,
processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i
depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al
comma 1 e depositate;
b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
c) sulla regolarità delle certificazioni;
d) sulla assenza di firme doppie.
3. Entro quaranta giorni dal deposito di cui al comma 2 il
responsabile del procedimento verifica:
a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti
corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui
fogli vidimati, e se tali firme sono almeno cinquantamila;
b) se almeno cinquantamila delle firme di cui alla lettera a),
risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
c) se almeno cinquantamila delle firme di cui alla lettera b)
sono autenticate secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma
2;
d) se almeno cinquantamila delle firme di cui alla lettera c)
sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore
nelle liste elettorali di un comune della Regione.
4. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le
firme:
a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 5, o
con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla
stessa norma;
b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
c) non regolarmente autenticate, o non corredate della
certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune
della Regione.
5. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto
del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3 e 4 e
delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Commissione
regionale per il referendum ed è comunicato agli incaricati di
cui al comma 3 dell'articolo 4.
6. La richiesta di referendum abrogativo è dichiarata invalida,
in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito
di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri
di cui ai commi 3 e 4, il numero delle firme validamente
autenticate e corredate da certificazione di iscrizione nelle
liste elettorali di un comune della Regione sia inferiore a
cinquantamila.
7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al
comma 5, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Commissione
delibera sulla regolarità della richiesta di referendum
abrogativo. La deliberazione è trasmessa in copia, entro cinque
giorni dalla data di adozione, a cura del responsabile del
procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 4.
Qualora la richiesta di referendum sia dichiarata irregolare, la
relativa deliberazione è trasmessa al Presidente dell'Assemblea
regionale ed al Presidente della Regione.
8. Qualora la richiesta di referendum abrogativo sia dichiarata
regolare la relativa deliberazione, corredata della
documentazione necessaria all'esame dell'articolo 9 viene
inviata a cura del responsabile del procedimento alla Segreteria
generale dell'Assemblea regionale per l'inoltro alla Commissione
di garanzia di cui all'articolo 8.
Art. 8.
Commissione di garanzia per i procedimenti referendari
1. E' istituita la Commissione di garanzia per i procedimenti
referendari con il compito di giudicare l'ammissibilità delle
istanze di referendum abrogativo, di dichiarare la
procedibilità definitiva dei referendum e di rendere i pareri
di cui alla presente legge.
2. La Commissione ha la durata della legislatura. I suoi
componenti possono essere confermati in carica una sola volta.
3. La Commissione è composta da:
a) il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che la
presiede;
b) l'Avvocato generale della Regione;
c) tre professori di ruolo di materie giuridiche presso le tre
Università degli studi siciliane, indicati ciascuno dai tre
Rettori delle suddette Università.
4. Ai componenti della Commissione di garanzia di cui alla
lettera c), sono dovuti i compensi stabiliti all'inizio di ogni
legislatura dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea
regionale.
5. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
6. La Commissione di garanzia si avvale, per l'espletamento dei
suoi compiti, degli uffici dell'Assemblea regionale.
Subemendamento 4.1.2:
All'articolo 8, comma 3, aggiungere la seguente lettera:
d) quattro avvocati abilitati all'esercizio della professione
presso le giurisdizioni superiori, indicati ciascuno dai
Presidenti degli Ordini forensi con sede presso le quattro corti
d'appello della Sicilia
All'articolo 8, comma 4, aggiungere, dopo le parole lettera
c) le parole ed alla lettera d)
Art. 9.
Ammissibilità del quesito referendario e
Procedibilità definitiva del referendum
1. La Commissione di garanzia di cui all'articolo 8 valuta
l'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo, entro i
trenta giorni successivi al ricevimento della deliberazione di
regolarità della richiesta di referendum di cui all'articolo 7,
pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:
a) all'oggetto materiale del referendum, accertando che il
quesito riguardi leggi regionali;
b) al rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni
posti dall'articolo 2;
c) alla chiarezza ed all'univocità del quesito, come definito
all'articolo 3;
d) all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto
del quesito.
2. Ai fini della ammissibilità la Commissione verifica inoltre
che in caso di risultato positivo del referendum non si produca
il venire meno di normative a contenuto costituzionalmente o
statutariamente vincolato od obbligatorio.
3. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 4, sono
informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della
Commissione, della riunione in cui la stessa avvierà l'esame del
quesito. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere
ascoltati dalla Commissione ed illustrare il quesito
referendario. Possono produrre, nella stessa sede, relazioni e
documenti, del cui esame la Commissione deve dar conto nelle
premesse della sua decisione. La Commissione può convocare in
ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o
ulteriore elementi di valutazione.
Qualora si riscontrassero vizi formali, la Commissione assegna
il termine di 48 ore per sanare le irregolarità riscontrate.
Qualora la Commissione deliberi l'inammissibilità del quesito ne
dà comunicazione ai soggetti di cui al comma 10.
4. Qualora si pronunci a favore dell'ammissibilità, la
Commissione di garanzia verifica inoltre:
a) se è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, delle
leggi o delle singole disposizioni cui si riferisce il
referendum;
b) nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o
parziale, se essa è accompagnata da altra disciplina della
stessa materia.
5. Nel caso sia intervenuta abrogazione totale della disciplina
sottoposta a referendum, la Commissione delibera l'improcedibilità
del referendum.
6. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della
disciplina sottoposta a referendum, la Commissione verifica se le
disposizioni rimaste in vigore devono essere sottoposte a
referendum, procedendo, se necessario, alla eventuale
modificazione del quesito. A tal fine la Commissione acquisisce,
con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 5, il parere e le
osservazioni degli incaricati di cui al comma 2 dell'articolo 4.
7. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da
altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle
disposizioni oggetto del referendum, la Commissione riscontra se
la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della
complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei
singoli precetti. A tal fine acquisisce, con le modalità di cui al
comma 3 dell'articolo 5, il parere e le osservazioni degli
incaricati di cui al comma 2 dell'articolo 4.
8. Se dal riscontro di cui ai commi 3 e 4 risulta che la nuova
disciplina modifica sostanzialmente la disciplina preesistente, la
Commissione delibera l'improcedibilità del referendum.
9. Se dal riscontro di cui ai commi 3 e 4 risulta che la nuova
disciplina è sostanzialmente uguale alla disciplina preesistente,
la Commissione decide la procedibilità del referendum, modificando
per quanto necessario il quesito referendario.
10. Le decisioni di cui ai commi 5, 8 e 9 sono comunicate dal
Presidente dell'Assemblea regionale, entro cinque giorni dalla
loro adozione:
a) all'Assemblea regionale siciliana;
b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 4;
c) al Presidente della Regione che ne dispone la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.
Subemendamento 5.1:
Al comma 2 dopo le parole vincolato od obbligatorio aggiungere
le parole o di leggi statali di attuazione di normativa CE o di
altri obblighi internazionali
Subemendamento 5.2:
Al comma 3 dopo le parole elementi di valutazione aggiungere
il seguente periodo: Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto
non chiaro ed univoco, ovvero violi solo in parte i limiti,
divieti e condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge,
o si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto
vincolato, la Commissione, con provvedimento motivato, può
disporre una sola volta la sospensione del procedimento,
assegnando agli incaricati un termine non superiore ai venti
giorni per riformulare l'istanza
- All'articolo 10:
Subemendamento 10.1:
All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole alla segreteria
della Commissione regionale per il referendum con le parole
alla Segreteria generale dell'Assemblea regionale per l'inoltro
alla Commissione di garanzia di cui all'articolo ..
All'articolo 10, comma 3, lettere a) e b), e comma 4 sostituire
le parole alla segreteria della Commissione con le parole
alla Segreteria generale dell'Assemblea
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Tra la data della prima deliberazione e quella dell'ultima
deliberazione necessaria ad integrare il requisito di cui al
comma 1 dell'articolo 2, non possono intercorrere più di novanta
giorni .
All'articolo 10, comma 6, cassare il primo periodo. Sostituire
le parole la Commissione svolge l'esame con le parole la
Commissione di garanzia svolge l'esame di ammissibilità entro i
successivi trenta giorni secondo quanto disposto dall'articolo
8, nonché verifica la procedibilità definitiva del referendum ai
sensi dell'articolo 9 .
- All'articolo 11:
Subemendamento 11.3:
All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole 1 luglio con
le parole 15 marzo ; le parole 31 marzo con le parole 15
febbraio ; le parole tra il 1 novembre e il 15 dicembre con
le parole tra il 15 aprile e il 30 giugno .
All'articolo 11, comma 3, dopo le parole di Palermo aggiungere
le parole ai presidenti dei tribunali dei comuni capoluogo di
provincia .
All'articolo 11, comma 4 sostituire le parole ed esclusivamente
il decreto del Presidente della Regione con le parole il testo
del quesito sottoposto a referendum .
- All'articolo 12:
Subemendamento 12.1:
All'articolo 12, comma 1, sostituire le parole per il
referendum con le parole di garanzia di cui all'articolo 8
- All'articolo 15:
Subemendamento 15.1:
Ai commi 2 e 3 sostituire le parole Commissione regionale per
il referendum con le parole della Commissione di garanzia di
cui all'articolo 8
- All'articolo 17:
Subemendamento 17.1:
All'articolo 17, comma 1, aggiungere il seguente periodo: Alle
ore 16.00 del giorno che precede la votazione il presidente
costituisce l'Ufficio e procede all'autenticazione delle schede
- All'articolo 18:
Subemendamento 18.1:
All'articolo 18, comma 4, dopo la parola matita aggiungere la
parola copiativa .
All'articolo 18, comma 5 dopo le parole hanno inizio
aggiungere le parole alle ore 7.00
All'articolo 18, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: 6.
Decorso l'orario di votazione ed effettuate le operazioni di
riscontro, l'Ufficio procede alle operazioni di scrutinio ed
alla redazione del verbale in duplice esemplare. Un esemplare
viene depositato presso il comune cui appartiene la sezione
unitamente al plico contenente le schede valide; l'altro
esemplare del verbale, unitamente al plico contenente le schede
nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di
voto, le schede contestate ed i reclami scritti viene trasmesso
con corriere speciale all'Ufficio provinciale per il
referendum .
- All'articolo 19:
Subemendamento 19.1:
Il comma 4, dell'articolo 19, è così sostituito: 4. Di tutte le
operazioni è redatto verbale in duplice esemplare, dei quali uno
resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente
ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione
e ai documenti annessi; l'altro viene inviato, per mezzo di
corriere speciale, all'Ufficio regionale per il referendum di
cui all'articolo 20 .
- All'articolo 20:
Subemendamento 20.1:
All'articolo 20, comma 3, sopprimere le parole ed
all'Assessorato regionale degli enti locali .
- All'articolo 25:
Subemendamento 25.1:
All'articolo 25, comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
- All'articolo 26:
Subemendamento 26.1:
All'articolo 26, comma 1, sopprimere la lettera b).
- All'articolo 32:
Subemendamento 32.1:
Gli articoli da 32 a 36 sono sostituiti dai seguenti:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 32.
Titolari del diritto di iniziativa legislativa
1. La proposta dei progetti di legge d'iniziativa popolare, ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, dello Statuto, è esercitata:
a) da almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste
elettorali dei comuni della Regione siciliana;
b) da almeno tre consigli provinciali;
c) da non meno di quaranta consigli comunali rappresentativi di
almeno il 10 per cento della popolazione siciliana.
Art. 33.
Requisiti
1. La proposta di iniziativa legislativa deve contenere il testo
del progetto di legge, redatto in articoli ed essere
accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il
contenuto.
2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del
bilancio della Regione, ovvero minori entrate, deve contenere
nel testo del progetto di legge o nella relazione, gli elementi
necessari per la determinazione del relativo onere finanziario
e/o i mezzi per fronteggiare il minore introito.
Art. 34.
Limiti
1. L'esercizio dell'iniziativa legislativa non è ammesso per le
proposte riguardanti:
a) leggi tributarie e di bilancio;
b) leggi di cui all'articolo 17 bis dello Statuto;
c) leggi di recepimento della normativa comunitaria;
d) leggi in materia di attività internazionale della Regione
2. L'iniziativa non può essere esercitata nell'anno antecedente
la scadenza dell'Assemblea regionale. Per iniziativa si intende
il deposito del testo della proposta a norma dell'articolo 35.
3. Le competenti strutture della Giunta regionale sono tenute a
fornire l'assistenza concernente gli aspetti finanziari della
proposta.
Subemendamento 33.1:
Al comma 1 dell'articolo 34, aggiungere le parole e di
organizzazione interna della Regione e degli enti locali
Capo II
Iniziativa degli elettori
Art. 35.
Esercizio dell'iniziativa popolare
1. Al fine di raccogliere le firme di almeno 10.000 elettori
necessarie a esercitare l'iniziativa legislativa di cui
all'articolo 32, i promotori della raccolta, in numero non
inferiore a 10, devono presentarsi muniti di certificati
comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un
comune della Regione presso la segreteria della Commissione
regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa
legislativa. Essi depositano presso la segreteria della
Commissione:
a) il testo e la relazione illustrativa della proposta oggetto
dell'iniziativa legislativa, in tre esemplari, redatto ai
sensi dell'articolo 33, su fogli recanti in calce le firme
dei promotori, corredate dalle indicazioni ed autenticate a
norma dell'articolo 7.
b) i certificati, anche collettivi, comprovanti l'iscrizione
dei promotori nelle liste elettorali nel comune della
Regione;
c) i fogli da vidimare occorrenti per la raccolta delle firme
necessarie alla presentazione dell'iniziativa legislativa,
contenenti le indicazioni di cui all'articolo 36, comma 1.
2. Il Presidente della Commissione regionale per i procedimenti
referendari e di iniziativa legislativa o suo delegato svolge la
funzione di responsabile del procedimento, avvalendosi della
segreteria di cui all'articolo 8, comma 4, della legge
regionale 23 ottobre 2001, n. 14.
3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i
promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali
ulteriori recapiti, di tre persone alle quali viene attribuita
la funzione di rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa
legislativa. Tali incaricati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il
procedimento;
b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento
stesso;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a
tutela dell'iniziativa legislativa. In mancanza di
precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende
che gli incaricati possano agire disgiuntamente.
4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono
effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
5. Il responsabile del procedimento redige il verbale che
certifica l'avvenuto deposito, rilasciandone copia ai promotori
e trasmette un esemplare dei documenti di cui alla lettera a)
del comma 1 al Presidente dell'Assemblea regionale e al
Presidente della Regione
Art. 36.
Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme
1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa
legislativa, ad eccezione di quelle dei promotori, sono
raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 2.
Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il
testo del progetto di legge o della proposta. Il formato dei
fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli
separati da quelli sui quali è stampato il testo del progetto o
della proposta.
2. Entro venti giorni dal deposito di cui al comma 5
dell'articolo 35, il responsabile del procedimento:
a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta
delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero
d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione agli incaricati di cui
al comma 3 dell'articolo 4, uno almeno dei quali provvede al
ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è
redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo
verbale.
Art. 37.
Raccolta delle firme
1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al progetto o
alla proposta, la propria firma. Le firme devono essere
corredata delle indicazioni ed autenticate a norma dell'articolo
7.
Art. 38.
Esame di regolarità della proposta
1. Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di
iniziativa legislativa sono raccolte ed autenticate entro i
novanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio
vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine
sono nulle. Fà fede la data di autenticazione delle firme.
2. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
1 i fogli contenenti le firme sono depositati presso la
segreteria della Commissione regionale per i procedimenti
referendari e di iniziativa legislativa, a cura di almeno uno
degli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35. Ai fogli
sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste
elettorali. Il termine di venti giorni è stabilito a pena di
decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile
del procedimento ed è comunicata agli incaricati stessi. Del
deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento,
processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni che i
depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al
comma 1 e depositate;
b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
c) sulle regolarità delle certificazioni;
d) sulla assenza di firme doppie.
3. Entro quaranta giorni dal deposito il responsabile del
procedimento verifica:
a) il rispetto del termine di cui al comma 2;
b) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti
corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui
fogli vidimati e se tali firme, con l'aggiunta di quelle di
cui alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 35,
riscontrate regolari, sono almeno diecimila;
c) se almeno diecimila delle firme di cui alla lettera b)
risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
d) se almeno diecimila delle firme di cui alla lettera b) sono
autenticate secondo quanto disposto dall'articolo 38;
e) se almeno diecimila delle firme di cui alla lettera d) sono
corredate del certificato di iscrizione del sottoscrittore
nelle liste elettorali di un comune della Regione, o della
relativa regolare dichiarazione sostitutiva.
4. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto
del risultato dei riscontri effettuati a norma del comma 3 e
delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Commissione
regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa
legislativa ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3
dell'articolo 35.
5. La proposta di iniziativa legislativa è dichiarata invalida,
in quanto irricevibile, nel caso in cui per effetto dei
riscontri di cui al comma 3, il numero delle firme validamente
autenticate e corredate di certificazione di iscrizione nelle
liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a
diecimila
6. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al
comma 4 e sulla base dei dati in esso contenuti, la Commissione
delibera sulla validità della proposta di iniziativa
legislativa. La deliberazione è trasmessa in copia, entro cinque
giorni dalla data di adozione a cura del responsabile del
procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo
35. Qualora la proposta di iniziativa legislativa sia dichiarata
irregolare la relativa deliberazione è trasmessa al Presidente
dell'Assemblea regionale e al Presidente della Regione.
7. Qualora la proposta di iniziativa legislativa sia dichiarata
regolare la relativa deliberazione, nonché la documentazione
necessaria per l'esame di cui all'articolo 39, viene inviata, a
cura del responsabile del procedimento, alla Segreteria generale
dell'Assemblea per l'inoltro al Presidente dell'Assemblea.
Dell'invio di tale deliberazione è data comunicazione agli
incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35.
Art. 39.
Esame di ammissibilità della proposta
1. Il Presidente dell'Assemblea regionale valuta l'ammissibilità
della proposta entro i successivi trenta giorni, pronunciandosi
espressamente in merito a:
a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta;
b) conformità della proposta alle norme dello Statuto regionale
e della Costituzione;
c) sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 33;
d) insussistenza dei limiti di cui all'articolo 34.
2. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35, possono
chiedere di essere ascoltati dal Presidente dell'Assemblea
regionale nei dieci giorni successivi alla trasmissione della
proposta. Possono, inoltre, liberamente produrre relazioni e
documenti, del cui esame il Presidente dell'Assemblea regionale
deve dar conto nelle premesse della decisione. Il Presidente
dell'Assemblea regionale può convocare in ogni momento gli
incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori
elementi di valutazione.
3. La decisione del Presidente dell'Assemblea sull'ammissibilità
della proposta viene comunicata a cura degli uffici
dell'Assemblea agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo
35.
Art. 40.
Trasmissione alla Commissione legislativa competente
1. Dopo la deliberazione di ammissibilità della proposta il
Presidente dell'Assemblea regionale trasmette la proposta alla
Commissione legislativa competente per materia, dandone
comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, agli
incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35.
2. La Commissione legislativa comunica la data in cui la
proposta verrà discussa agli incaricati di cui al comma 3
dell'articolo 35. Essi hanno facoltà di intervenire alla seduta
della Commissione per illustrare la proposta e di presentare
documenti e relazioni.
3. La Commissione, a norma del Regolamento interno
dell'Assemblea regionale, presenta alla stessa la propria
relazione,
4. Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione della
proposta, senza che la stessa si sia pronunciata, la proposta è
iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima
seduta dell'Assemblea.
Capo III
Iniziativa dei consigli provinciali e comunali
Art. 41.
Modalità di presentazione della proposta
1. Le deliberazioni dei consigli provinciali e comunali che
approvano il progetto della proposta sono trasmesse dai
Presidenti delle province o dai sindaci dei comuni proponenti
alla Segreteria generale dell'Assemblea regionale.
2. La proposta si considera presentata nel giorno in cui
perviene alla Segreteria generale l'ultima deliberazione di
consiglio provinciale o comunale necessaria ad integrare il
requisito di cui alle lettere b) e/o c) del comma 1
dell'articolo 32. Tra la data della prima deliberazione e quella
dell'ultima deliberazione necessaria ad integrare il requisito
di cui alle lettere b) e/o c) del comma 1 dell'articolo 32, non
possono intercorrere più di novanta giorni.
3. Nella deliberazione i consigli provinciali o i consigli
comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3
dell'articolo 35, che devono essere gli stessi per tutti. In
caso di difformità vale l'indicazione data dal consiglio che ha
presentato la prima deliberazione.
4. Ricevuta la prima deliberazione di un consiglio provinciale o
comunale, il Segretario generale o suo delegato che svolge la
funzione di responsabile del procedimento, ne trasmette copia
al Presidente dell'Assemblea regionale che svolge l'esame di
ammissibilità, secondo quanto disposto dall'articolo 39.
5. Il responsabile del procedimento, dopo la decisione di
ammissibilità, riscontra che tutte le deliberazioni necessarie
ad integrare i requisiti di cui alle lettere b) e/o c) del comma
1 dell'articolo 32, siano pervenute entro il termine di cui al
comma 2. Appena il riscontro dà esito positivo, e quindi
eventualmente anche prima del decorso del termine sopra
indicato, il Presidente dell'Assemblea delibera sulla validità
della proposta. Si applicano, a tal fine, i termini e le
procedure di cui agli articoli 39 e 40.
6. Se il riscontro dà esito negativo, il Presidente
dell'Assemblea regionale dichiara la decadenza dell'iniziativa
legislativa.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 42.
Proposte non esaminate nel corso della legislatura
1. Le proposte di iniziativa legislativa non decadono con la
scadenza o lo scioglimento dell'Assemblea regionale.
2. Qualora sia già stata deliberata la validità della proposta,
l'esame continua nella legislatura successiva, previa presa
d'atto da parte della competente Commissione.
- All'articolo 2:
Emendamento 2.6:
Al comma 1, dopo le parole consigli provinciali aggiungere le
parole rappresentativi di almeno il 15 per cento degli abitanti
della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento. ;
sostituire le parole 10 consigli comunali con le parole 40
consigli comunali .
Emendamento 2.4:
All'articolo 2 sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il referendum non può essere richiesto sulle seguenti leggi
regionali:
a ) leggi tributarie e di bilancio;
b) leggi di cui all'articolo 17 bis dello Statuto;
c) leggi o disposizioni di legge regionale connesse al
funzionamento degli organi statutari della Regione;
d) leggi o disposizioni di legge che rinviano per la loro
disciplina ed attuazione al Regolamento ed agli atti interni
degli organi dell'Assemblea regionale siciliana;
e) leggi sull'organizzazione e sul personale
dell'Amministrazione regionale;
f) leggi di recepimento della normativa comunitaria;
g) leggi in materia di attività internazionale della Regione.
Emendamento 2.5:
Al comma 5 sostituire le parole negli otto mesi con le parole
nell'anno anteriore alla scadenza dell'Assemblea regionale e nei
sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi
elettorali per l'elezione dell'Assemblea stessa