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Resoconto d'Aula della Seduta n. 196 di martedì 06 aprile 2004
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   Presidenza del presidente Lo Porto


    PRESIDENTE   Avverto  che  del  processo  verbale  della  seduta
  precedente sarà data lettura nella seduta successiva.

    Affidamento  temporaneo  delle funzioni  di  deputato  regionale
  supplente  a  seguito  della  sospensione  dell'onorevole  Antonio
  Borzacchelli dalla carica di deputato regionale (articolo 3  legge
  n. 30/94).

    PRESIDENTE   Si  passa  al  punto  I  dell'ordine  del   giorno:
   Affidamento  temporaneo  delle  funzioni  di  deputato  regionale
  supplente  a  seguito  della  sospensione  dell'onorevole  Antonio
  Borzacchelli dalla carica di deputato regionale (articolo 3  legge
  n. 30/94).
   Comunico  che  in  applicazione  della  legge  30  del  1994,  la
  Commissione  per la verifica dei poteri, ai sensi dell'articolo  3
  della  medesima legge, esperiti i necessari accertamenti ai  sensi
  dell'articolo  1, comma 3, della legge costituzionale  31  gennaio
  2001,  n. 2, e del combinato disposto dall'articolo 16 della legge
  17   febbraio   1968,   n.  108  e  successive   modificazioni   e
  integrazioni, e dell'articolo 60 della legge regionale n.  29  del
  1951  e  successive  modifiche ed integrazioni  (legge  elettorale
  siciliana), nella seduta n. 6 del 6 aprile 2004, ha deliberato  di
  affidare   l'esercizio  temporaneo  delle  funzioni  di   deputato
  regionale  supplente  ad Acanto Giuseppe  il  quale,  nella  lista
  provinciale   avente   il  contrassegno    Biancofiore    per   la
  circoscrizione  di  Palermo,  lista  in  cui  è  stato  eletto   l
  'onorevole  Antonio  Borzacchelli  (detto  Borza),  sospeso  dalla
  carica  di  deputato  regionale con  decreto  del  Presidente  del
  Consiglio   del  30  marzo  2004,  pervenuto  a  questa  Assemblea
  regionale  in  data 5 aprile 2004, segue immediatamente  con  voti
  1.941 l'unico degli eletti, l 'onorevole Borzacchelli.
   Non   sorgendo  osservazioni,  l'Assemblea  prende   atto   delle
  conclusioni della Commissione per la verifica dei poteri.
   Dichiaro,  quindi,  supplente per il temporaneo  esercizio  delle
  funzioni    di   deputato   dell'Assemblea   regionale   siciliana
  l'onorevole  Giuseppe Acanto, salva la sussistenza  di  motivi  di
  ineleggibilità o di incompatibilità preesistenti e non  conosciuti
  fino a questo momento.
   Avverto  che  da  oggi decorre il termine di  20  giorni  per  la
  presentazione   di   eventuali  proteste  o   reclami   ai   sensi
  dell'articolo 61, comma 3, della legge regionale 20 marzo 1951, n.
  29 successive modifiche ed integrazioni.

                  (L'onorevole Acanto entra in Aula)

   Poichè  l  'onorevole  Acanto è presente in  Aula,  lo  invito  a
  prestare il giuramento di rito.
   Do lettura della formula del giuramento stabilita dall'articolo 6
  delle  Norme  di  attuazione dello Statuto  siciliano:  "Giuro  di
  essere fedele alla Repubblica Italiana e al suo Capo, di osservare
  lealmente le leggi dello Stato e della Regione e di esercitare con
  coscienza  le funzioni inerenti al mio ufficio al solo  scopo  del
  bene inseparabile dello Stato e della Regione Siciliana".

   (L'onorevole Acanto pronuncia a voce alta le parole: "Lo giuro")

    PRESIDENTE   Dichiaro immesso l'onorevole Acanto nelle  funzioni
  di deputato supplente dell'Assemblea regionale siciliana.

     Avverto,  ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del  Regolamento
  interno,  che nel corso della seduta potrà procedersi a  votazione
  mediante procedimento elettronico.


   Presidenza del presidente Lo Porto


   Determinazione della data di discussione della mozione numero 278

    PRESIDENTE   Si  passa  al  punto  II  dell'ordine  del  giorno:
  Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera  d)
  e   153   del  Regolamento  interno,  della  mozione  numero   278
   Iniziative per rendere inefficace, nell'interesse della  Regione,
  il  Decreto  legge 29 marzo 2004, n. 80, riguardante  disposizioni
  urgenti  in  materia  di enti locali,  degli onorevoli  Panarello,
  Speziale,  Cracolici,  Capodicasa, Genovese, Morinello,  Miccichè,
  Giannopolo,  Raiti, Ferro, Orlando, Forgione, Barbagallo,  Ortisi,
  Liotta, Villari e Oddo.
                            (Ne dà lettura)

    Dispongo   che   la  predetta  mozione  venga   demandata   alla
  Conferenza  dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, perché  se  ne
  determini la data di discussione.


   Presidenza del presidente Lo Porto


   Richiesta di procedura d'urgenza per l'esame del disegno di legge
                              numero 831

    FLERES  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FLERES   Signor Presidente, ho inviato una nota alla  Presidenza
  dell'Assemblea  con la quale, insieme all'onorevole  Leontini,  si
  chiede  all'Aula  -  ed  è  stato  accennato  in  Conferenza   dei
  Presidenti  dei Gruppi parlamentari - di esprimersi favorevolmente
  sulla  procedura d'urgenza riguardante il disegno di legge  numero
  831   Interventi  straordinari  per  favorire  l'occupazione ,  di
  iniziativa governativa, relativo al reddito minimo di inserimento.
   Vi sono alcuni comuni della Sicilia dove è già stato sperimentato
  tale  reddito minimo di inserimento; c'è una proposta del  Governo
  che    consentirebbe   di   non   disperdere   questa   esperienza
  sviluppatasi, appunto, nei comuni dell'ennese.
   Questa è la richiesta che desidero formulare, qualora l'Aula  non
  fosse  contraria e qualora  ci fosse la disponibilità  per  potere
  votare la procedura d'urgenza per questo disegno di legge.

    PRESIDENTE  Onorevole Fleres, la richiesta sarà posta all'ordine
  del giorno della seduta successiva.


   Presidenza del presidente Lo Porto


   Discussione  del  disegno di legge  Interventi  in  favore  dei
   figli  delle  vittime del disastro aereo di  Montagna  Longa  e
   delle   vittime  superstiti  della  strage  di  Portella  delle
   Ginestre.  (nn. 828-824NS/A)

    PRESIDENTE   Si  passa  al  punto III  dell'ordine  del  giorno:
  Discussione dei disegni di legge.
   Onorevoli  colleghi,  si passa all'esame  del  disegno  di  legge
   Interventi  in favore dei figli delle vittime del disastro  aereo
  di  Montagna  Longa  e delle vittime superstiti  della  strage  di
  Portella delle Ginestre.  (nn. 828-824NS/A), posto al numero 1).
   Invito   i   componenti  la  I  Commissione  a   prendere   posto
  nell'apposito banco.
   Ha  facoltà  di  parlare  il relatore, onorevole  Lo  Monte,  per
  svolgere la relazione.

    LO  MONTE , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi,  mi
  rimetto al testo della relazione scritta.

    PRESIDENTE  Dichiaro aperta la discussione generale.
   Non avendo alcun  deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la
  discussione generale.
   Pongo in votazione  il passaggio all'esame degli articoli. Chi  è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Avverto  che  da  questo  momento  decorre  il  termine,  di  cui
  all'articolo  112, comma 5, del Regolamento interno,  per  l'esame
  degli emendamenti presentati.


   Presidenza del presidente Lo Porto


   Seguito dell'esame del disegno di legge  Disciplina dell'attività
  di     guida    turistica,    guida    ambientale-escursionistica,
  accompagnatore turistico e guida subacquea.  (nn. 620-220-257-308-
  368-378-413-430-481-594-623-686/A)

    PRESIDENTE  Si passa al seguito dell'esame del disegno di  legge
   Disciplina  dell'attività di guida turistica,  guida  ambientale-
  escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea.  (nn.
  620-220-257-308-368-378-413-430-481-594-623-686/A),    posto    al
  numero 2).
   Invito   i   componenti  la  IV  Commissione  a  prendere   posto
  nell'apposito banco.
   Ricordo che l'esame del disegno di legge era stato sospeso  nella
  seduta  n.  190  del  10  marzo 2004,  dopo  l'approvazione  degli
  articoli 1 e 2.
   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                             Articolo 3.
                       Corsi di aggiornamento

   1.  In  alternativa all'esame di cui al comma 3 dell'articolo  2,
  coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge
  siano    in   possesso   dell'abilitazione   all'esercizio   della
  professione di guida turistica in uno dei comuni o delle  province
  della  Regione  possono  essere  iscritti  alla  relativa  Sezione
  dell'albo regionale previa frequenza obbligatoria di un  corso  di
  aggiornamento  di  600 ore organizzato, anche in sedi  decentrate,
  dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e  dei
  trasporti in collaborazione con le Università siciliane.

   2.  Il corso di aggiornamento è organizzato secondo modalità  che
  tengano conto dell'abilitazioni all'esercizio della professione di
  guida già in possesso degli iscritti.

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

  -   dagli   onorevoli  Giambrone,  Leontini  e   Confalone:   3.6,
  interamente sostitutivo dell'articolo 3;
  - dagli onorevoli Beninati, Confalone, Fleres: 3.1 e 3.2;
  - dall'onorevole Raiti: 3.3;
  - dall'onorevole Villari: 3.4 e 3.5;
  - dagli onorevoli Speziale, Oddo e Zago: 3.7;
  -   dagli   onorevoli   Beninati  e  Zago:  subemendamento   3.6.1
  all'emendamento 3.6;
  - dalla Commissione: subemendamento 3.6.2 all'emendamento 3.6.

   Si passa al subemendamento 3.6.1.  Il parere della Commissione?

    BENINATI  presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CASCIO   assessore  per  il  turismo,  le  comunicazioni   e   i
  trasporti. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in  votazione. Chi  é  favorevole  resti
  seduto; chi é contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa al subemendamento 3.6.2. Il parere della Commissione?

    BENINATI  presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CASCIO   assessore  per  il  turismo,  le  comunicazioni   e   i
  trasporti. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione.  Chi  é  favorevole  resti
  seduto; chi é contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 3.6.

    BENINATI   presidente della Commissione e  relatore.  Chiedo  di
  parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    BENINATI   presidente  della  Commissione  e  relatore.   Signor
  Presidente,  su  questo  emendamento  la  Commissione  aveva   già
  espresso   parere   favorevole.  Pertanto,  confermo   il   parere
  favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CASCIO   assessore  per  il  turismo,  le  comunicazioni   e   i
  trasporti. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione.  Chi  é  favorevole  resti
  seduto; chi é contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 3.1.  Il parere della Commissione?

    BENINATI  presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CASCIO   assessore  per  il  turismo,  le  comunicazioni   e   i
  trasporti. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione.  Chi  é  favorevole  resti
  seduto; chi é contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 3.2.

    ACIERNO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ACIERNO   Signor  Presidente, l'emendamento   3.6.1  assorbe  di
  fatto gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4 e il 3.7.

    PRESIDENTE   Gli    emendamenti  3.2,  3.3,  3.4  e   3.7   sono
  assorbiti.
   Si passa all'emendamento 3.5. Il parere della Commissione?

    BENINATI  presidente della Commissione e relatore. Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CASCIO   assessore  per  il  turismo,  le  comunicazioni   e   i
  trasporti. Contrario.

    PRESIDENTE  Lo pongo in votazione. Chi é contrario resti seduto;
  chi é favorevole si alzi.

                           (Non é approvato)

   Pongo  ai  voti  l'articolo  3,  nel  testo  risultante.  Chi   é
  favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                               Articolo 4.
          Definizione    dell'attività    di    accompagnatore
          turistico

   1.  E' accompagnatore turistico chi, per professione, accoglie  o
  accompagna  singole  persone o gruppi di  persone  durante  viaggi
  attraverso  il  territorio  nazionale  o  all'estero  per   curare
  l'attuazione   dei   programmi  di   viaggio   predisposti   dagli
  organizzatori  e assicurare i necessari servizi di assistenza  per
  tutta   la  durata  del  viaggio,  fornendo  inoltre  informazioni
  significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di
  fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

   2. E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle
  comunicazioni    e   dei   trasporti   l'albo   regionale    degli
  accompagnatori  turistici la cui iscrizione  consente  l'esercizio
  dell'attività di accompagnatore turistico. L'iscrizione all'albo è
  subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 3.

   3.  L'abilitazione all'esercizio dell'attività di  accompagnatore
  si  consegue attraverso la frequenza di appositi corsi  di  durata
  non  inferiore alle 600 ore, riservati a coloro i quali  siano  in
  possesso  di  diploma di scuola media superiore, ed al superamento
  del  relativo  esame.  I  corsi sono organizzati  dall'Assessorato
  regionale  del  turismo, delle comunicazioni e  dei  trasporti  in
  collaborazione con le università siciliane o con gli  istituti  di
  istruzione secondaria della Regione.

   4.  Con  decreto  dell'Assessore regionale  per  il  turismo,  le
  comunicazioni e i trasporti, sono individuate le certificazioni di
  competenza attestate da istituti di istruzione secondaria,  nonché
  le  tipologie  di  corsi dell'area di professionalizzazione  e  di
  corsi  PON,  organizzati  dai  predetti  istituti,  utili  per  il
  riconoscimento di un credito formativo valido ai fini dell'esonero
  parziale o totale dalla frequenza dei corsi di cui al comma 3.

   5.  Restano valide le abilitazioni all'esercizio dell'attività di
  corriere  o  accompagnatore  turistico  rilasciate  alla  data  di
  entrata  in  vigore  della  presente legge  nel  territorio  della
  Regione.

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Beninati, Confalone, Fleres: 4.1 e 4.2;
   - dall'onorevole Raiti: 4.3;
   - dalla Commissione: emendamento 4.4, aggiuntivo del comma 6.

   Si passa all'emendamento 4.2. Il parere della Commissione?

    BENINATI  presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CASCIO   assessore  per  il  turismo,  le  comunicazioni   e   i
  trasporti. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione.  Chi  é  favorevole  resti
  seduto; chi é contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 4.1. Il parere della Commissione?

    BENINATI  presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CASCIO   assessore  per  il  turismo,  le  comunicazioni   e   i
  trasporti. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione.  Chi  é  favorevole  resti
  seduto; chi é contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 4.3.

    ACIERNO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ACIERNO  Signor Presidente, nei lavori della Commissione, sia in
  quelli  preparatori che in quelli successivi al rinvio del disegno
  di legge, avevo invitato l'onorevole Raiti, in coerenza con quanto
  abbiamo  previsto  e  già  approvato per le  guide  turistiche,  a
  ridurre  ad  un  monte  ore,  equivalente  a  trecento  e  non   a
  quattrocento, i corsi poichè diventa poco credibile il  fatto  che
  una  guida  turistica debba sostenere un corso  di  trecento  ore,
  mentre   un  accompagnatore  turistico  -  che  svolge  un   ruolo
  sicuramente   importante,  ma  molto  meno   complesso   -   debba
  frequentare un corso che prevede un monte ore superiore.
   Nella  logica  degli accordi politici che si sono  raggiunti,  se
  lei,   onorevole  Presidente,  potesse  invitare  il  presentatore
  dell'emendamento  a  modificare quella cifra  da  400  a  300,  mi
  darebbe modo di dare anche il mio parere favorevole.

    PRESIDENTE    Onorevole   Raiti,  concorda   con   la   proposta
  dell'onorevole Acierno?

    RAITI  Sì, signor Presidente.

    PRESIDENTE  Onorevoli colleghi, comunico che è stato  presentato
  dall'onorevole    Raiti    il   seguente   subemendamento    4.3.1
  all'emendamento 4.3 dello stesso onorevole Raiti:
   "sostituire le parole  quattrocento ore' con le parole   trecento
  ore'".
   Il parere della Commissione?

    BENINATI  presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CASCIO   assessore  per  il  turismo,  le  comunicazioni   e   i
  trasporti. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione.  Chi  é  favorevole  resti
  seduto; chi é contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento 4.3 come  modificato.  Chi  é
  favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 4.4.

    BENINATI   presidente della Commissione e  relatore.  Chiedo  di
  parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà

    BENINATI   presidente  della  Commissione  e  relatore.   Signor
  Presidente,  vorrei precisare che la IV Commissione  ha  trasmesso
  alla  Presidenza,  insieme al parere, anche alcuni  emendamenti  a
  firma della stessa.

    ACIERNO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà

    ACIERNO   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  per  quanto
  attiene l'emendamento 4.4 ho già espresso in IV Commissione le mie
  perplessità,  che non sono tanto riferite alla norma  per  come  è
  stata  formulata, bensì alle sanzioni che la norma stessa  prevede
  nel  suo complesso: di fatto, questo disegno di legge consente  di
  avere  l'iscrizione  sia  all'albo  delle  guide  turistiche,  sia
  all'albo degli accompagnatori turistici.
   Sicuramente  vi  sono  dei momenti in cui si può  tranquillamente
  scindere  e  capire  quale  ruolo  e  quale  funzione  in   quella
  circostanza stia svolgendo la persona. Ritengo però che  ci  siano
  anche  dei momenti in cui non si può capire se quella persona  sta
  svolgendo  il  ruolo di guida o di accompagnatore.  Lasciamo  alla
  interpretazione di chi è preposto il verificare se ci sia  o  meno
  inadempienza  nei confronti della legge e quindi ad  applicare  le
  sanzioni al trasgressore.
   Credo  che  sarebbe  opportuno, considerato  che  nel  corpo  del
  disegno  di legge sono state previste due figure professionalmente
  diverse  -  la  guida  turistica è una  figura  che  richiede  una
  specializzazione tale per cui è difficile che possa anche svolgere
  il  ruolo  di  accompagnatore turistico -  prevedere  che  chi  si
  iscrive ad un albo non può farlo in un altro.
   Diversamente, non ha senso prevedere la possibilità di esercitare
  una  funzione  e poi però vietare l'esercizio contemporaneo  della
  stessa  funzione;  infatti, un accompagnatore turistico  -  che  è
  anche iscritto all'albo delle guide - accompagnerà in un tragitto,
  in  pullman,  un  gruppo  di turisti e non potrà  rappresentare  e
  descrivere  quanto  in quel tratto di strada vedranno  perché,  in
  quel  preciso momento, sta violando la norma, trovandosi  lì  come
  accompagnatore e non come guida
   Ovvero,  se  è  nel pullman come guida turistica  e  una  persona
  dovesse  avere  un problema fisico - e quindi necessità di  essere
  accompagnato  in  ospedale - ebbene, essendo presente  come  guida
  turistica  non  lo potrà fare perché svolge in quel  frangente  il
  ruolo di accompagnatore, pur essendo iscritto nei due albi
   Preferirei  che si semplificasse l'emendamento in esame.  Capisco
  le  intenzioni  di chi l'ha presentato, che, pur  essendo  firmato
  dalla  Commissione, in realtà è stato approvato a maggioranza;  ma
  andare   a  cercare  il  pelo  nell'uovo   incartando'  le  figure
  professionali,  quando  invece la scelta del  legislatore  avrebbe
  dovuto essere di una chiarezza estrema nel disciplinare l'attività
  di guida turistica, visto che la nostra scelta è appunto quella di
  qualificare,  anche attraverso la professione di guida  turistica,
  l'offerta turistica siciliana
     Pensare  che  una guida possa anche iscriversi  all'albo  degli
  accompagnatori  -  e  quindi dover legiferare e  regolamentare  lo
  svolgimento di questa professione - è l'errore di base: molto  più
  semplice sarebbe prevedere che chi è iscritto all'albo delle guide
  non  possa  farlo per l'albo degli accompagnatori e  viceversa,  a
  meno che non rinunci ad una delle due iscrizioni.

    PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

    BENINATI  presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CASCIO    assessore  per  il  turismo,  le  comunicazioni  e   i
  trasporti. Mi rimetto all'Aula.

    PRESIDENTE   Pongo  in  votazione  l'emendamento  4.4.   Chi   è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo in votazione  l'articolo 4, nel testo risultante.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

                             Articolo 5.
     Definizione dell'attività di guida ambientale-escursionistica

   1.  E'  guida  ambientale-escursionistica chi svolge le  seguenti
  attività:

   a)  conduce  persone  singole o gruppi  di  turisti  in  ambienti
  terrestri   o   acquatici,  compresi  parchi  ed  aree   protette,
  illustrandone le caratteristiche ambientali;

   b)  affianca,  in  ambito  scolastico,  il  corpo  insegnante  in
  iniziative e programmi di educazione ambientale;

   c)  individua,  anche in collaborazione con enti o  altre  figure
  professionali,  gli itinerari escursionistici con  caratteristiche
  ambientali, definendone la migliore viabilità secondo la  validità
  delle  interrelazioni degli aspetti legati  al  territorio,  e  ne
  stabilisce  il  tracciato,  nonché le tappe  e  la  più  opportuna
  segnaletica  e cartellonistica; gli itinerari possono  svilupparsi
  anche  in  ambienti antropizzati, quali giardini o parchi  urbani,
  per renderli didatticamente fruibili.

   2.  L'attività di guida ambientale-escursionistica oltre i  2.000
  metri di quota deve essere svolta unitamente alla presenza di  una
  guida alpina o maestro di alpinismo per ciascuna comitiva.

    Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

  - dagli onorevoli Beninati, Raiti, Fleres, Ioppolo: 5.1 e 5.2;
  - dall'onorevole Raiti: 5.3.

   Si passa all'emendamento 5.2. Il parere della Commissione?

    BENINATI  presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CASCIO   assessore  per  il  turismo,  le  comunicazioni   e   i
  trasporti. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 5.3. Il parere della Commissione?

    BENINATI  presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CASCIO   assessore  per il turismo, comunicazioni  e  trasporti.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 5.1. Il parere della Commissione?

    BENINATI  presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CASCIO   assessore  per  il  turismo,  le  comunicazioni   e   i
  trasporti. Favorevole.

    ACIERNO  Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ACIERNO   Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo  per
  dichiarare la mia astensione anche relativamente a questo articolo
  in   quanto,   secondo  me,  abbiamo  generato  grande  confusione
  considerato  che con l'articolo 5  stiamo definendo l'attività  di
  guida  ambientale escursionistica. All'articolo 1, già  approvato,
  con  il quale definiamo la professione di guida turistica, abbiamo
  stabilito  che  è guida turistica chi accompagna  nelle  visite  a
  siti, a beni paesaggistici e naturalistici.
   Anche  in  questo caso, ritengo che questi due articoli creeranno
  un'enorme  confusione; voglio capire quale sia  la differenza  tra
  chi  accompagna  persone, come guida turistica,  a  visitare  beni
  paesaggistici  e  naturalistici e, piuttosto, la guida  ambientale
  che  porterà comunque a visitare tali beni. Ripeto, stiamo creando
  un'enorme   confusione   e  creeremo  un   enorme   conflitto   di
  attribuzioni,  di  ruoli  e  di  competenze.   Purtroppo  mi  devo
  astenere,  signor  Presidente, perché  in  Commissione  non  si  è
  riusciti a ragionare ed a raggiungere  un accordo che definisse  i
  campi,  perché se la scelta è stata quella di definire professioni
  e  albi,  che poi ogni professione crei una commistione di  ruoli,
  alla fine non mi spiego come le sanzioni saranno applicate non  me
  lo  spiego;  e  se  uno sarà guida ambientale, potrà  fare,  però,
  quello che, di fatto, fa la guida turistica.
    Onestamente  non posso votare contro perché, di  fatto,  è
  una  legge  di  questa maggioranza, però sono  obbligato  ad
  astenermi.

     PRESIDENTE    Con    il  voto  contrario   dell'onorevole
    Acierno, pongo in votazione l'emendamento 5.1.  Il  parere
    del Governo?

     CASCIO  assessore per il turismo, le comunicazioni  ed  i
    trasporti. Favorevole.

     PRESIDENTE   Chi  è  favorevole  resti  seduto;   chi   è
    contrario si alzi.

                         (E' approvato)

      Pongo  in  votazione l'articolo 5, nel testo risultante.
      Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                         (E' approvato)

    Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

                               Art. 6.
                 Albo regionale delle guide ambientali
                           escursionistiche

        1.  E'  istituito presso l'Assessorato  regionale  del
      turismo,  delle  comunicazioni e dei  trasporti,  l'albo
      regionale delle guide ambientali escursionistiche la cui
      iscrizione consente l'esercizio dell'attività  di  guida
      ambientale-escursionistica nella  Regione.  L'iscrizione
      all'albo      è     subordinata     al     conseguimento
      dell'abilitazione di cui al comma 2.

        2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida
      ambientale-escursionistica  si  consegue  attraverso  il
      superamento  di  un  esame teorico-pratico  riservato  a
      coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea
      in   discipline   biologiche  e  naturali,   ambientali,
      geologiche, agrarie e forestali, nonché a coloro i quali
      abbiano   frequentato  appositi  corsi  di  durata   non
      inferiore alle 800 ore, riservati a coloro i quali siano
      in possesso di diploma di scuola media superiore.

        3.  Sono  ammessi all'esame di cui al  comma  2  anche
      coloro  i  quali, alla data di entrata in  vigore  della
      presente       legge,      abbiano            esercitato
      l'attività            di          guida      ambientale-
      escursionistica,  anche in forma non  continuativa,  per
      almeno  due  anni  ovvero abbiano frequentato  corsi  di
      formazione professionale di durata non inferiore  a  400
      ore diretti allo svolgimento di tale attività.

        4.   Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per   il
      turismo,  le  comunicazioni  ed  i  trasporti,   emanato
      d'intesa  con l'Assessore regionale per il territorio  e
      l'ambiente   e  previo  parere     della      competente
      Commissione      legislativa  dell'Assemblea   regionale
      siciliana, sono disciplinati l'accesso, le materie e  la
      composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi  e
      dell'esame di cui al comma 2.

      Comunico    che   è   stato   presentato   il   seguente
      emendamento:

      -   dagli onorevoli Raiti, Ferro, Confalone e Beninati: 6.1.

      Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     BENINATI    presidente  della  Commissione  e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CASCIO  assessore per il turismo, le comunicazioni ed   i
    trasporti. Favorevole.

     ACIERNO   Chiedo di mettere a verbale la  mia  astensione
    dal voto.

     PRESIDENTE   Pongo  in votazione l'emendamento  6.1,  con
    l'astensione  dell'onorevole  Acierno.  Il  parere   della
    Commissione?

     BENINATI    presidente  della  Commissione  e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CASCIO  assessore per il turismo, le comunicazioni ed   i
    trasporti. Favorevole.

     PRESIDENTE   Chi  è  favorevole  resti  seduto;   chi   è
    contrario si alzi.

                         (E' approvato)

      Pongo in votazione  l'articolo 6, nel testo risultante.
      Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                         (E' approvato)

      Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:
                                 Art. 7.
              Disciplina dell'attività di guida subacquea

        1.  E' guida subacquea chi accompagna singoli o gruppi
      di persone di numero non superiore a 6 ed in possesso di
      brevetto  in  itinerari  subacquei,  descrivendo   prima
      dell'immersione  il  percorso, le caratteristiche  della
      biologia,  della flora e della fauna marina  e  fornendo
      significative  informazioni  sulle  corrispondenti  zone
      emerse.

        2.  E'  istituito presso l'Assessorato  regionale  del
      turismo,  delle  comunicazioni e  dei  trasporti  l'albo
      regionale   delle  guide  subacquee  la  cui  iscrizione
      consente  l'esercizio dell'attività di  guida  subacquea
      nelle  aree  marine protette della Regione. L'iscrizione
      all'albo  è  subordinata  al  superamento  di  un  esame
      teorico-pratico che verifica il possesso  delle  abilità
      pratiche della guida di gruppi subacquei in immersione e
      la  conoscenza di: biologia marina, tecnica  e  medicina
      iperbarica,   tecnica  subacquea  pratica   e   teorica,
      elementi di pronto soccorso, di metereologia e carteggio
      nautico nonché di almeno una lingua straniera.

        3.  L'esame di cui al comma 2 è riservato a chi sia in
      possesso   di   attestato  di  qualifica   professionale
      conseguito  previo superamento di un corso di formazione
      di  almeno  800  ore o sia in possesso  di  un  brevetto
      sportivo di livello equivalente a tre stelle CMAS  o  di
      corrispondente livello per le altre Federazioni.

        Comunico   che  sono  stati  presentati   i   seguenti
      emendamenti:
      -   dall'onorevole Beninati: 7.1;
  -   dagli onorevoli Beninati e Zago: 7.2, interamente sostitutivo
  dell'articolo;
  -   dal Governo: 7.3, interamente sostitutivo dell'articolo;
  -   dalla Commissione: emendamento 7.4, soppressivo dell'articolo
  7.

     BENINATI  presidente della Commissione e relatore. Chiedo
  di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     BENINATI  presidente della Commissione e relatore. Signor
  Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento  è  stato
  riformulato dal Governo. La Commissione ha lavorato, ed  era
  legittimata  a  farlo  senza la presenza  del  Governo,  non
  ritenendola    in  quel  momento  necessaria.   Quindi,   ha
  proseguito i lavori presentando l'emendamento soppressivo  e
  lasciando al Governo la valutazione su questa materia.
    Il Governo ha riformulato in Aula l' articolo 7. Pertanto,
  ritiro l'emendamento soppressivo dell'articolo 7.
     Il parere sull'emendamento 7.5 è favorevole.

     PRESIDENTE    L'Assemblea   prende   atto   del    ritiro
  dell'emendamento 7.4.
    Comunico  che  è  stato  presentato dalla  Commissione  l'
  emendamento 7.5, interamente sostitutivo dell'articolo.
    Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     BENINATI    presidente  della  Commissione  e   relatore.
    Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CASCIO  assessore per il turismo,  le comunicazioni ed  i
    trasporti. Favorevole.

     PRESIDENTE   Chi  è  favorevole  resti  seduto;   chi   è
    contrario si alzi.

                         (E' approvato)

    Pertanto,  sono assorbiti gli  emendamenti   7.2,   7.3  e
  7.1.
    Pongo  in  votazione  l'articolo 7,  nel testo risultante.
  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                         (E' approvato)

  Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

                              Art. 8.
                      Ambito di applicazione

        1.  In  ossequio  agli articoli 49 e 50  del  Trattato
      istitutivo  della Comunità europea, le  disposizioni  di
      cui  alla  presente legge non si applicano  ai  soggetti
      provenienti da Stati membri dell'Unione europea, diversi
      dall'Italia,   che  esercitano  in  regime   di   libera
      prestazione   di   servizi  le  professioni   turistiche
      disciplinate dalla presente legge.

        2.  Le disposizioni di cui alla presente legge non  si
        applicano altresì:

        a)  limitatamente alla professione di guida turistica,
      ai  dipendenti  di enti pubblici che, nell'ambito  dello
      svolgimento   delle   proprie  funzioni   istituzionali,
      svolgono   le  attività  di  illustrazione  delle   sedi
      dell'ente di appartenenza;

        b)  limitatamente  alla professione di  accompagnatore
      turistico,  a  chi svolge attività di accoglienza  e  di
      accompagnamento  da  e  per  gli  aeroporti  e  stazioni
      ferroviarie   e  marittime  in  qualità   di   titolare,
      direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggi.

      Comunico   che   sono   stati  presentati   i   seguenti
      emendamenti:

      -   dall'onorevole Villari: 8.3, interamente soppressivo
         dell'articolo;
  -   dagli onorevoli Beninati, Raiti, Confalone, Fleres: 8.1;
  -   dagli onorevoli Beninati, Confalone, Fleres: 8.2;
  -   dagli onorevoli Speziale e Oddo: 8.4;
  -   dall'onorevole Beninati: 8.5;
  -   dalla Commissione: 8.7, riferito al comma 2;
  -   dal Governo: 8.6.

    Pongo  in  votazione l'emendamento 8.3.  Il  parere  della
  Commissione?

     BENINATI    presidente  della  Commissione  e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo.

     CASCIO   assessore per il turismo, le comunicazioni  e  i
    trasporti. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi  è  favorevole   resti  seduto;  chi   è
    contrario si alzi.

                        (Non è approvato)

    Si passa all'emendamento 8.1.

     ACIERNO  Dichiaro di ritirarlo.

     PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
    Si passa all'emendamento 8.2. Lo pongo in votazione.
    Il parere della Commissione?

     BENINATI    presidente  della  Commissione  e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CASCIO  assessore per il turismo, le comunicazioni ed   i
  trasporti. Favorevole.

     PRESIDENTE   Chi  è  favorevole  resti  seduto;   chi   è
  contrario si alzi.

                         (E' approvato)

      Si passa all'emendamento 8.5. Lo pongo in votazione.
      Il parere della Commissione?

     BENINATI    presidente  della  Commissione  e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CASCIO  assessore per il turismo,  le comunicazioni ed  i
  trasporti. Favorevole.

     PRESIDENTE   Chi  è  favorevole  resti  seduto;   chi   è
  contrario si alzi.

                         (E' approvato)

    Si passa all'emendamento 8.4.

     ODDO  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     ODDO   Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso  che,
  anche  quando le Commissioni lavorano e raggiungono,  più  o
  meno,  un'intesa   -  che è sempre cosa buona  e  giusta  -,
  sarebbe  comunque  opportuna una maggiore  attenzione  nello
  svolgimento  dei  lavori d'Aula perché, per quanto  concerne
  l'articolo 3, esprimo una mia raccomandazione,  non mi  pare
  che abbiamo fatto una cosa giusta.
    Vi  era  un  emendamento,  a firma  mia  e  dell'onorevole
  Speziale,  che  tendeva invece a sostituire la  cifra   600'
  con   150'  per quanto concerne la durata del corso,  e  che
  avrebbe  dovuto  essere posto in votazione prima  di  quello
  che  l'Aula ha approvato riguardante le  300 ore'. E' ovvio,
  infatti,  che,  dal  punto di vista regolamentare,  dovevamo
  far  votare  prima  quello più lontano e non  quello  invece
  mediano.
    Non  so  come la Presidenza intende procedere al riguardo,
  però  sentivo  la  necessità  di dirlo,  signor  Presidente,
  perché  è ovvio che su  300' si è determinato il voto d'Aula
  ed  è chiaro che il mio emendamento non era stato assorbito,
  ma   doveva  essere  posto  in  votazione  prima  di  quello
  relativo a  300 ore'.
       Andiamo,   poi,  all'emendamento  su  cui   l'onorevole
  Beninati  si  è  affrettato ad esprimere  parere  contrario.
  Capisco che...

        BENINATI   presidente  della Commissione  e  relatore.
  L'emendamento   successivo   è   stato   predisposto   dalla
  Commissione sostituendo le mansioni.

     ODDO   Penso  che  l'onorevole Zago  non  sia  contrario,
  signor Presidente.
    Sarebbe il caso, dal punto di vista dell'articolazione dei
  lavori, che quando la Commissione esprime parere vi  sia  un
  minimo di rispetto per i colleghi.
      Vorrei  articolare invece nel merito il  mio  brevissimo
  intervento.
    Credo  che  al comma 2, al punto a), quando  si  dice  "le
  disposizioni  di  cui al ... della presente  legge,  non  si
  applicano  altresì limitatamente alla professione  di  guida
  turistica,  ai  dipendenti di enti pubblici che  nell'ambito
  dello   svolgimento  delle  proprie  funzioni  istituzionali
  svolgono   delle  attività  di  illustrazione   delle   sedi
  dell'Ente  di  appartenenza",  credo  che  creiamo  non  una
  confusione, creiamo un mostro,  qualcosa di poco definito.
    Cosa  significa  ...."limitatamente  alle  professioni  di
  guida   turistica  aggiungere  le  parole  'o  laureati   in
  conservazione dei beni culturali e ai soggetti  in  possesso
  di  titolo di specializzazione in archeologia o di  superato
  master  nel  settore dei beni culturali'"? Emendamento  8.7:
  "alla  lettera a) del comma 2 sostituire le parole 'funzione
  istituzionale'  con  le  parole  'mansioni'".  Ma  è  peggio
  ancora, scusate
    Esprimo  il mio pensiero e manifesto già molte perplessità
  anche  per  il  modo con cui la Commissione  ha  cercato  di
   mettere una pezza' sulle questioni legate al punto  a)  del
  comma  2. Ciò in quanto legittimiamo una figura che  non  ha
  bisogno  di  essere legittimata, perché se occorre  svolgere
  mansioni  specifiche per quanto concerne  anche  le  visite,
  rispetto   all'attività   di   illustrazione,   delle   sedi
  dell'Ente  di appartenenza non mi pare che dobbiamo  normare
  qualcosa. Perché dobbiamo complicarci la vita?
       Dobbiamo  legittimare una figura  che  è  assolutamente
  ibrida,  che non viene assolutamente configurata, in  questo
  momento,  come  guida ma è in deroga invece  a  quella  che,
  poi, sarà la normativa a cui stiamo dando vita, cercherà  di
  assolvere funzioni che non sono di guida turistica.
       Questo  aspetto  lo toglierei. Le mansioni  svolte  dal
  personale qui indicato possono continuare ad essere  svolte.
  Se  cerchiamo,  addirittura, di approvare un articolo  dove,
  in  deroga,  comunque  cerchiamo di configurare  una  figura
  assolutamente  ibrida  e fuori da ogni  logica  rispetto  al
  resto  dell'articolato,  non credo che  faremo  qualcosa  di
  buono.
       Non  voglio  atteggiarmi come colui che ha percepito  i
  limiti  di  questa norma, ma mi pare inutile, pleonastico  e
  fuori  da  ogni logica quanto si sta facendo. Siccome  credo
  che  le  norme  si  dovrebbero approvare nella  maniera  più
  semplice  possibile,  così da essere  attuate  senza  alcuna
  difficoltà, mi permetto di insistere, onorevole  Beninati  e
  signor  Presidente, perché siamo ancora in tempo per evitare
  di dar vita ad una norma poco funzionale.

        BENINATI   presidente  della Commissione  e  relatore.
  Chiedo di parlare sull'emendamento.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     BENINATI  presidente della Commissione e relatore. Signor
  Presidente,  sull'argomento devo  dire  che  le  perplessità
  sono  state dell'intera Commissione e si é discusso a lungo.
  Effettivamente,  questo emendamento - devo  dire,  in  buona
  parte  di  leggi nazionali esistono delle deroghe -, é stato
  inserito  -  per essere precisi ed anche perché  resti  agli
  atti  -,  per  il  seguente motivo: se non  mettiamo  questo
  comma  a), si verificherebbe che presso Palazzo dei Normanni
  per  farlo  visitare  ad  ospiti - non  certamente  turisti,
  perché  é ovvio che il gruppo turistico deve avere la  guida
  turistica  -,  i quali vogliono visionarne le bellezze,  per
  assurdo ci vorrebbe la guida.
    Pertanto,  la  dizione  del comma a)  é  scritta  in  modo
  chiaro;  poi, se vogliamo dire che non é così, ma penso  che
  sia  chiaro.  Infatti è: "limitatamente alla professione  di
  guida  turistica",  cioè  la deroga ai  dipendenti  pubblici
  nell'ambito   dello  svolgimento  delle  proprie   funzioni.
  Addirittura,  si  é pensato che fosse meglio  sostituire  la
  parola   "funzioni"  con  "mansioni",   che   é   al   comma
  successivo,   proprio   perché  é  già   detto   all'interno
  dell'Amministrazione,  del  plesso  in  cui  si  opera  che,
  effettivamente,   si   ha   quell'incarico   di   fare    da
  illustratore  del  sito  in  cui  quel  soggetto  si   trova
  istituzionalmente  impiegato.
    Quindi,  non entra in competizione con le guide  perché  é
  ovvio   che   sarebbe  paradossale.  Certamente   le   guide
  turistiche  accompagnano i gruppi, é questo  il  lavoro  che
  fanno  le  guide: accompagnare i gruppi turistici. Pertanto,
  devo  riferire  all'onorevole Oddo  che  in  Commissione  ne
  abbiamo  discusso  a lungo e si é trovata quella  soluzione,
  più  che  giusta,  fermo restando che,  poi,  con  il  comma
  successivo,    si    sostituiva    la    parola    "funzioni
  istituzionali"  con  la  parola "mansioni",  proprio  perché
  all'interno dell'Amministrazione di cui si parla  vi  è  chi
  ha  questo  incarico  -  perché  potrebbe  essere  qualunque
  figura  istituzionale -, ad esempio,  per  fare  visitare  i
  luoghi  quando vengono le scolaresche,  sarebbe paradossale,
  poi, che occorresse la guida.

     MICCICHE'  Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     MICCICHE'  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  questo
  emendamento   mi   sembra   illegittimo,   incostituzionale,
  perché  crea una disparità enorme fra soggetti  che,  a  mio
  avviso,   negli   articoli  precedenti  erano  riconosciuti,
  attraverso  tutta  una  serie  di  passaggi   che  la  legge
  prevede nella massima trasparenza.
       Questo  mi  sembra  un colpo di mano quasi  "da  ultima
  spiaggia",  quando  non si arriva a raggiungere  determinati
  obiettivi.  Come,  per esempio, nel caso  degli  emendamenti
  precedenti che non sono passati in Commissione -  ora  posso
  capire perché in Commissione non sono passati, alla fine  si
  è  trovato un escamotage per eludere una serie di norme che,
  in  modo  trasparente, dall'articolo 1 fino  all'articolo  7
  sono state approvate.
       Con  l'articolo 8 è stata inserita una norma che, a mio
  avviso  -  ha  ragione l'onorevole Oddo -,  è  veramente  un
  colpo   di  mano  che  vanifica  gli  articoli  che  abbiamo
  approvato   fino  a  qualche  minuto  fa.  Sono   nettamente
  contrario  a  questo emendamento 8.6, perché   stravolge  lo
  spirito del disegno di legge.
       L'emendamento 8.6 è a firma della Commissione,  non  so
  se   si  tratti  della  Commissione  a  maggioranza.  Vorrei
  capire,  onorevole Beninati, è della Commissione  nella  sua
  interezza o  a maggioranza?

     BENINATI    presidente  della  Commissione  e   relatore.
  Onorevole  Miccichè, lei ancora non conosce il parere  della
  Commissione  sull'emendamento 8.6, in  quanto  non  è  stato
  ancora espresso.

     MICCICHE'  Su questo stiamo parlando.

     BENINATI   presidente della Commissione  e  relatore.  Se
  vuole  glielo  anticipo:  il  parere  della  Commissione   è
  contrario.

     MICCICHE'  Dall'intervento fatto dall'onorevole  Oddo  ho
  potuto capire questo.

     BENINATI   presidente della Commissione e  relatore.  Lei
  sta parlando di un altro emendamento.

     PRESIDENTE   Onorevoli colleghi, siamo in fase  di  esame
  dell'emendamento  8.4.  L'onorevole Oddo  ha  parlato  anche
  dell'emendamento 8.7, ma non riferendosi al  parere  che  il
  presidente della Commissione non ha ancora dato.

     ODDO  Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE   Lo  ha già fatto, onorevole  Oddo.  Non  può
  parlare due volte sullo stesso argomento.
      Pongo  in  votazione l'emendamento 8.4.  Il  parere  del
      Governo?

     CASCIO  assessore per il turismo, le comunicazioni  ed  i
    trasporti. Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

     BENINATI    presidente  della  Commissione  e   relatore.
    Contrario.

     PRESIDENTE   Chi  è  favorevole  resti  seduto;   chi   è
    contrario si alzi.

                        (Non è approvato)

    Si  passa  all'emendamento 8.6 del Governo.  Lo  pongo  in
  votazione. Il parere della Commissione?

     BENINATI    presidente  della  Commissione  e   relatore.
    Contrario.

     PRESIDENTE   Chi  è  favorevole  resti  seduto;   chi   è
    contrario si alzi.

                         (E' approvato)

       Ho  testualmente  detto "lo pongo in votazione  con  il
  parere   contrario  della  Commissione  e   favorevole   del
  Governo".

     MICCICHE'  C'è stato un equivoco.

     PRESIDENTE   Dichiaro  nulla la  votazione  precedente  e
  chiedo il parere della Commissione, che è contraria,  e  del
  Governo,  che è il presentatore e, quindi, è favorevole.  Il
  Governo ha facoltà di spiegarci cosa intende fare.

     CASCIO  assessore per il turismo, le comunicazioni  ed  i
  trasporti. L'emendamento 8.6 è della Commissione,  non   del
  Governo.

     PRESIDENTE   Assessore Cascio, c'è una  contesa  tra  chi
  debba sottoscrivere questo emendamento, se la Commissione  o
  il  Governo.  E' pervenuta da parte dell'Assessore  al  ramo
  una richiesta di far proprio questo emendamento.

     MICCICHÈ    Signor  Presidente,  chiedo  di   intervenire
    nuovamente.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     MICCICHE'   Signor Presidente, ritengo che sia  un  fatto
  positivo prevenire piuttosto che curare, prevenire è  meglio
  che  curare. Credo che, grazie all'onorevole Oddo che  aveva
  sollevato  un  problema che indirettamente avevo  frainteso,
  ho  centrato  la  questione:  c'è  una  contesa  all'interno
  della stessa maggioranza.
      Vorrei capire come mai qui c'è scritto che si tratta  di
  un   emendamento  della  Commissione,  mentre  pare  che  il
  presidente Beninati ne abbia smentito la paternità.
       Il Presidente adesso comunica che questo emendamento  è
  del  Governo,  a  firma dell'Assessore  al  ramo,  forse  si
  riferisce all'assessore Cascio o all'assessore Granata.

     PRESIDENTE ...dell'assessore Granata.

     MICCICHE'   Signor  Presidente,  la  ringrazio   per   il
  chiarimento  che  mi  ha dato modo  di  capire  di  cosa  si
  tratta.  Pertanto l'emendamento deve andare  in  discussione
  dato che lo si stava votando in maniera poco chiara.
       A  prescindere  dal problema tecnico di  votazione,  si
  tratta   -   ripeto  -  di  un  emendamento  che   non   può
  assolutamente trovare accoglimento in quest'Aula.

     PRESIDENTE   Onorevoli colleghi, si potrebbe  accantonare
  l'emendamento ma, se insistete, lo pongo ai voti.

     BENINATI  presidente della Commissione e relatore. Chiedo
    di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     BENINATI  presidente della Commissione e relatore. Signor
  Presidente,  la Commissione ha espresso parere contrario  su
  questo  emendamento, così come è stato formalizzato, perché,
  se  lo  si inserisce fra le deroghe, di fatto vanificherebbe
  totalmente  la legge fin qui fatta perché, in  effetti,  tra
  le  deroghe per le guide vi sarebbe pure quella che  chi  ha
  questi titoli può esercitare l'attività senza essere guida.
    Siccome all'articolo 1 è previsto che chi ha questi titoli
  non  è escluso dal fare la guida turistica, ma semplicemente
  deve  fare l'esame per iscriversi a fare la guida, così come
  è   scritto   l'emendamento  si   approverebbe   una   norma
  incoerente   perché  nessuno  preclude  a  chi   ha   questa
  specializzazione  o  laurea  di iscriversi  nell'albo  delle
  guide,  deve però rispettare le regole che rispettano tutti:
  fare  l'esame.  Altrimenti  stabiliremmo  due  pesi  e   due
  misure:  ad  alcuni  soggetti in possesso  di  lauree  brevi
  facciamo  fare  l'esame  per  iscriversi  all'albo;   queste
  figure,  invece,  diventerebbero  autonome  senza  sostenere
  l'esame.  Per  questo motivo la Commissione ha  ritenuto  di
  non  condividere l'emendamento che, forse, non è  stato  ben
  interpretato nella formulazione.
      Chi  ha questi titoli può, quindi, tranquillamente  fare
  l'esame ed iscriversi nell'albo delle guide turistiche.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CASCIO  assessore per il turismo, le comunicazioni  ed  i
  trasporti.  Signor  Presidente,  innanzitutto,  essendo   un
  emendamento  che nasce dall'iniziativa di un  esponente  del
  Governo, secondo me più correttamente doveva essere  firmato
  dal   Governo.  Qui  invece  esce  come  emendamento   della
  Commissione per cui...

     BENINATI   presidente della Commissione  e  relatore.  E'
    stato un errore materiale.

     CASCIO  assessore per il turismo, le comunicazioni  ed  i
  trasporti.  E'  stato un errore materiale  che  però  mi  ha
  fatto confondere.
       Nel   merito,  condivido  in  pieno  quanto  detto  dal
  Presidente  della  Commissione, nel  senso  che  andremmo  a
  creare  una  categoria privilegiata rispetto a quella  delle
  guide  turistiche  che oggi stiamo normando.  Quindi,  nulla
  osta  al  fatto che questi giovani laureati possano accedere
  alla   professione  di  guida  turistica,   fermo   restando
  l'abilitazione e l'iscrizione all'albo.
       Allora,    essendo    l'emendamento    firmato    dalla
  Commissione, mi rimetto all'Aula col parere contrario  della
  Commissione; se fosse firmato dal Governo, lo ritirerei.

     PRESIDENTE  Se è firmato dalla Commissione il parere deve
  essere  favorevole. Assessore Cascio, non  possiamo  forzare
  la logica del regolamento.

     BENINATI  presidente della Commissione e relatore. E' del
    Governo.

     PRESIDENTE    Veramente  l'assessore  Cascio   ha   detto
  un'altra  cosa   Siete contrari all'accantonamento,  sia  il
  Governo che la Commissione?

     CASCIO  assessore per il turismo, le comunicazioni ed   i
  trasporti. Il Governo è contrario.

     BENINATI  presidente della Commissione e relatore. Per me
    si può procedere.

     CASCIO  assessore per il turismo, le comunicazioni  ed  i
  trasporti.  Devo intenderlo a firma del Governo? Allora,  il
  Governo ritira l'emendamento.

     PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
    Si  passa  all'emendamento 8.7. Lo pongo in votazione.  Il
  parere della Commissione?

     BENINATI    presidente  della  Commissione  e   relatore.
    Favorevole

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CASCIO  assessore per il turismo, le comunicazioni  ed  i
    trasporti. Favorevole.

     PRESIDENTE   Chi  è  favorevole  resti  seduto;   chi   è
  contrario si alzi.

                         (E' approvato)

    Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo risultante.

     ODDO  Chiedo di parlare su dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     ODDO    Signor   Presidente,   onorevoli   colleghi,   se
  l'Assemblea  regionale siciliana nella sua  pianta  organica
  non  dispone di personale che ha mansioni specifiche  citate
  in  questo  articolo,  lo dobbiamo assumere?  Non  siete  in
  grado   di   dirmelo,  perchè  è  ovvio,  per  come   stiamo
  procedendo, è così
    Ecco  perché,  onorevole Beninati, se nel mansionario,  se
  nella  pianta  organica  non  abbiamo  un  soggetto  che   è
  inquadrato   in  questa  maniera  e  nel  modo  come   viene
  specificato  nell'articolato, è  ovvio  che  domani  dovremo
  assumerlo.  Non  ci  sono dubbi,  abbiamo  fatto  una  bella
  cosa.  Almeno  non  facciamogli fare un  corso  particolare,
  cambiamo  il  mansionario  e diamogli  queste  mansioni.  Ma
  qualcosa   la  dobbiamo  pur  fare,  perchè  se   è   legato
  semplicemente anche alla utilità, al fatto che  è  evidente,
  è  giusto che poi, all'interno anche dell'Assemblea, vi  sia
  la  possibilità, senza che nessuno lo contesti, di avere  un
  personale di questo tipo, con mansioni di questo tipo.
       Mi pare tuttavia che tutto ciò sia stato concepito  con
  estrema, mi permetto di dire, superficialità.
     Pertanto,  signor Presidente, senza  insistere sulle  cose,  mi
  pare che tutto sommato in pochi secondi si possa dire ciò che  uno
  pensa,  io voto contrario, perché secondo me  non sta né in  cielo
  né  in  terra  il  modo in cui abbiamo concepito  questo  articolo
  rispetto  ad  una  discussione  che  invece  volgeva  in  un'altra
  maniera, nel senso che pur con la presenza di alcuni errori bene o
  male il lavoro svolto ha prodotto un testo di tutto rispetto.

    PRESIDENTE  Pongo ai voti l'articolo 8 nel testo risultante. Chi
  è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                         (E' approvato)

    PRESIDENTE  Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                              Art. 9.
                    Tesserino di riconoscimento

        1.  All'atto  dell'iscrizione agli Albi  di  cui  alla
      presente  legge l'Assessorato regionale per il  turismo,
      le comunicazioni ed i trasporti rilascia all'interessato
      un  tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati
      i  dati contenuti nell'elenco nonché, limitatamente alla
      professione    di   guida   turistica,   le    eventuali
      specializzazioni linguistiche. Il tesserino è sottoposto
      a vidimazione triennale.

        2.  Il  tesserino di riconoscimento deve  essere  reso
        visibile     durante     l'esercizio     dell'attività
        professionale.

         Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto.
  Chi è contrario si alzi.

                          (E' approvato)

        PRESIDENTE  Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                               Art. 10.
                             Tariffe

        1.  Le  tariffe da applicare per le prestazioni  delle
      professioni turistiche disciplinate dalla presente legge
      sono  fissate  per un biennio con decreto dell'Assessore
      regionale  per  il  turismo,  le  comunicazioni   ed   i
      trasporti   sentite  le  organizzazioni   di   categoria
      maggiormente rappresentative a livello regionale.

        2. Le tariffe di cui al comma 1 vengono adottate entro
        il  30  giugno  dell'anno precedente a quello  cui  si
        riferiscono.

       Il  Presidente comunica che sono stati presentati i seguenti
     emendamenti:

    -  dagli  onorevoli Beninati, Confalone, Fleres,  Ioppolo:
    10.1;
    - dall'onorevole Villari: 10.2 e 10.3;
    - dagli onorevoli Speziale e Oddo: 10.4.

       Si  passa all'emendamento 10.1 degli onorevoli Beninati
  ed altri.

     PRESIDENTE   Il parere del Governo?

     CASCIO   assessore per il turismo, le comunicazioni  e  i
    trasporti. Favorevole.

     PRESIDENTE  Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
    seduto, chi è contrario si alzi.

                         (E' approvato)

     PRESIDENTE   Si  passa  all'emendamento  10.2   a   firma
    dell'onorevole Villari.
    Il parere della Commissione?

     BENINATI  presidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CASCIO   assessore per il turismo, le comunicazioni  e  i
    trasporti. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione.   Chi  è  favorevole
    resti seduto, chi è contrario si alzi.

                         (E' approvato)

     ODDO  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     ODDO   Signor Presidente, onorevoli colleghi, con estrema
  schiettezza  vorrei comprendere qual è stato il  lavoro,  la
  discussione  che  ha  portato la Commissione  a  sentire  la
  necessità  di proporre la formula "sentite le organizzazioni
  di   categoria   maggiormente  rappresentative   a   livello
  regionale".  Finora credo che le cose siano  andate  bene  o
  male  nello  stesso  modo in cui tutto ciò  è  avvenuto  per
  secoli  -  e di questo l'Assessore Cascio mi può sicuramente
  dare  conferma - vale a dire su proposta delle  associazioni
  di  categoria. Il che non mi pare che abbia,  dal  punto  di
  vista  anche  del  merito, sortito effetti  negativi;  anzi,
  devo  dire  che  c'è  stato  da questo  punto  di  vista  un
  livello,  fra  virgolette, di concertazione  buono:  non  ci
  sono  stati  conflitti,  non si sono registrate  difficoltà,
  anzi,  per  la verità, è uno dei settori in cui, per  prassi
  consolidata,  ciascuno può obiettivamente   esprimere  anche
  la  sua  soddisfazione  perché  evidentemente  qualcosa  nel
  corso  di questi anni, anche da questo punto di vista, credo
  sia   stato  fatto,  quindi  se  funziona  non  vedo  perché
  dobbiamo invece apportare delle modifiche.
     Il termine "sentite" mi lascia perplesso. Perché?  Perché
  il   termine  "sentite"  può  significare  tutto  e  niente.
  "Sentite"  su  che cosa? Sulle tariffe? Allora se  "sentite"
  significa   che   le  organizzazioni  fanno  una   proposta,
  specifichiamo  che  è  su  loro proposta.  Perché  "sentite"
  potrebbe anche significare: sento cosa tu ne pensi poi  alla
  fine  vediamo  un  po' che fare. Credo che la  proposta  per
  quanto  concerne anche le tariffe, che non  è  vincolante  e
  non  è  stata  vincolante fino ad oggi,  deve  essere  fatta
  dalle organizzazioni di categoria.
     Credo sia giusto farla anche per quanto concerne non solo
  il  livello di rappresentatività che indichiamo appunto  nel
  livello  regionale, ma anche per un'esperienza  consolidata.
  Cioè  non  è  il primo anno, non sarà il primo anno  in  cui
  evidentemente andremo a sperimentare anche il sistema  delle
  tariffe.
    Vorrei  essere ancora più chiaro. Questo termine "sentite"
  mi  pare sinceramente come voler esprimere, da un  lato, una
  forma  di  timidezza, dall'altro, che non si voglia  mettere
  mano.  Pertanto,  direi  di  specificarlo  meglio   in  modo
  chiaro,  che  si tratta su proposta delle organizzazioni  di
  categoria.  E' ovvio che se la Commissione ha  svolto  anche
  su   questo  un  ragionamento  che  può  essere  convincente
  rispetto  alle mie argomentazioni, sono pronto ad accettarle
  e a condividerle.

     PRESIDENTE   Si  passa all'emendamento  10.4.  Il  parere
    della Commissione?

     BENINATI  presidente della commissione. Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del governo?

     CASCIO   assessore per il turismo, le comunicazioni  e  i
    trasporti. Contrario.

     PRESIDENTE   Pongo  ai  voti l'emendamento  10.4.  Chi  é
    favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.

                        (Non é approvato)

    Si  passa  all'emendamento  10.3  a  firma  dell'onorevole
    Villari.

     VILLARI  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     VILLARI  Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo
  emendamento  desidero soltanto dire che sono  disponibile  a
  ritirare  l'emendamento,  però  vorrei  che  da  parte   del
  Governo  venisse  precisato il fatto che  le  organizzazioni
  professionali  interessate,  in  questo  caso  quelle  delle
  guide  turistiche,  possano essere  ascoltate.  Poco  fa  si
  disquisiva un po', ma non era un disquisizione formale,  sul
  termine   "sentite"  o  "su  proposta  delle  organizzazioni
  sindacali".  Quello  che  interessa  è  che,  da  parte  del
  governo,  si  esprima  chiaramente il percorso  per  cui  si
  tenga  conto di un parametro minimo di riferimento, rispetto
  al   quale,   si  sentano  le  organizzazioni  sindacali   e
  concordando con esse i parametri minimi applicati  che  ogni
  anno, l'assessore dovrà poi verificare.
       Per  quanto mi riguarda, sono interessato al fatto  che
  sia  questo  il senso complessivo che poi voteremo,  per  il
  resto sono disponibile a ritirare l'emendamento.

     BENINATI    presidente  della  Commissione.   Chiedo   di
    parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     BENINATI     presidente   della    Commissione.    Signor
  presidente,  onorevoli  colleghi, purtroppo  non  ho  potuto
  intervenire  prima, anche se abbiamo votato il  comma  10.4,
  volevo   precisare  che  la  Commissione  non   ha   deciso,
  certamente,  a maggioranza, questo le posso dire,  onorevole
  Oddo,  ma  si  é ritenuto opportuno che le proposte  vengano
  fatte  dall'Assessore  e le organizzazioni  sindacali,  come
  sempre si é fatto, vengano convocate e sentite.
       Sarebbe paradossale che il Governo avesse l'obbligo  di
  fare  quello che propongono le organizzazioni sindacali.  E'
  quasi   una   prassi   dire   "sentire   le   organizzazioni
  sindacali".  Perciò,  per  quanto già  votato,  mi  sembrava
  giusto  dire che nessuno tende ad escluderle, ma non si  può
  neanche  dire  che le organizzazioni sindacali  decidano  le
  tariffe.

     PRESIDENTE   Si  passa all'emendamento  10.3.  Il  parere
    della Commissione?

     BENNATI  presidente della Commissione. Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CASCIO   assessore per il turismo, le comunicazioni  e  i
  trasporti.  Visto  che  l'onorevole  Villari  ha   ritirato,
  ovviamente  con  la  rassicurazioni del  Governo  di  trarre
  spunto  dalle  sue dichiarazioni, io dico che  non  solo  il
  Governo  sentirà le organizzazioni sindacali, ma  non  potrà
  non   tenere   in   considerazione  i   valori   minimi   di
  riferimento.

     VILLARI  Dichiaro di ritirare l'emendamento 10.3.

    L'Assemblea ne prende atto

     ODDO  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     ODDO   Signor  presidente,  io  capisco  che  quando   si
  determina  un certo clima, dà fastidio articolare un  minimo
  di  dibattito. Lo comprendo e per la verità mi lascia  molto
  sereno.  Però,  e  può  essere che sia un  mio  pregiudizio,
  l'assessore  Cascio sarà sicuramente pronto a smentirmi,  ma
  questa  forma  di  approccio, anche per quanto  concerne  la
  questione  del  "sentite le organizzazioni di  categoria"  é
  comunque un tratto importante che fa parte della cultura  di
  questo   Governo.  E'  molto  sottile,  poco  palpabile   si
  potrebbe  dire, perchè? Perchè alla fine dobbiamo  dire  che
  il  fatto di andare proprio alla concertazione, di audire le
  organizzazioni, di far tirar fuori alle stesse una  proposta
  specifica,  qui si parla di soldi, si parla di  un  quantum,
  il termine "sentite" può significare tutto e niente.
      Se  parliamo di un contratto dei metalmeccanici è chiaro
  che  "sentite  le organizzazioni sindacali" può  significare
  una   cosa,  se  parliamo  di  tariffe   lo  stesso  termine
  significa  tutto  e niente. Può significare:  "io  vi  sento
  perchè  sono  costretto, poi, ovviamente mi  determinerò  in
  base  a  ciò  che mi convince di più". Quasi che  fosse  una
  forma  di  tolleranza. Può darsi che  sia  soltanto  un  mio
  pregiudizio,  ma  non credo che anche  da  questo  punto  di
  vista  non  ci  sia  da  cogliere  questa  convinzione   che
  rappresenta,  a mi avviso, un fatto culturale, di  fastidio.
  La  proposta delle organizzazioni, perchè? Io la sento,  poi
  alla  fine  però  agisco  come credo.  E  sarà,  ripeto  per
  l'ennesima volta, un mio personalissimo pregiudizio,  ma  io
  vedo  questo  anche  in  questa  formulazione,  perchè   "su
  proposta  delle  associazioni di categoria"  che  da  sempre
  hanno  proposto comunque un quadro tariffario, che da sempre
  sono  state da questo punto di vista al centro anche di  ciò
  che   significa  il  loro  lavoro  remunerato,  non  è   una
   cosuzza  così, remunerato in un modo o nell'altro
     Il Governo ritiene che basta sentirle, ma non fargli fare
  la  proposta   L'Assessore Cascio stasera  (certo  gli  atti
  relativi ad una discussione non contano niente dal punto  di
  vista  normativo e giuridico) potrebbe dire che l'attuazione
  della   legge   rispetto  a  questo  punto   significa   che
  "sentite"significa far fare loro una proposta,  attivare  un
  tavolo di concertazione, lo potrebbe dire però in modo  tale
  che  il  mio pregiudizio venga a cadere e io possa veramente
  -   come  pensavo di fare - votare in maniera  più  convinta
  questo disegno di legge.
       Altrimenti,  nutro  un  sospetto,  e  probabilmente  da
  questo  punto di vista sono anche un poco paranoico,  perchè
  non  si  tocca? Tutto è stato dettato da una logica;  vorrei
  capire dunque qual è la logica del "sentite". Assessore,  fa
  una  telefonata? Cosa ne pensate? Li riunisce  un  giorno  e
  dice  loro:  cosa  ne  pensate  di  queste  tariffe  che  io
  propongo  come Assessore? Perchè "sentite" questo significa
  Non  farlo proporre a loro, ma proporlo il Governo, cioè  si
  entra  in  quei  meccanismi che fino ad oggi  invece,  e  si
  parla  di  lavoro e di remunerazione di quel  lavoro,  hanno
  comunque  prodotto  degli effetti che   non  mi  pare  siano
  dannosi.

     PRESIDENTE   Pongo in votazione l'articolo 10  nel  testo
    risultante. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
    si alzi.

                            (E' approvato)

     PRESIDENTE  Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

                             Art. 11.
           Attività di vigilanza e sanzioni amministrative

        1.  I comuni esercitano le funzioni amministrative  di
      vigilanza  e  controllo sulle attività professionali  di
      cui  alla  presente  legge. Tali  funzioni,  nell'ambito
      delle aree protette, sono esercitate dall'ente gestore.

        2.  Per violazioni della presente legge i comuni e gli
      enti   gestori   delle   aree  protette   applicano   ai
      contravventori le seguenti sanzioni amministrative:

        a)  euro 3.000 per l'esercizio dell'attività di  guida
      turistica,   di  accompagnatore  turistico,   di   guida
      ambientale-escursionistica e di  guida  subacquea  senza
      possesso   della  relativa  abilitazione  o   iscrizione
      all'albo;

        b) euro 100 per la mancata esibizione del tesserino di
        riconoscimento;

        c)  euro  5.000  per  le  imprese  turistiche  che  si
        avvalgono di soggetti non abilitati.

        3.  I  proventi  delle  sanzioni sono  introitati  dal
      Comune o dagli enti gestori delle aree protette a titolo
      di  copertura delle spese per l'attività di vigilanza  e
      controllo.

        4.  I  comuni  e gli enti gestori delle aree  protette
      sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale  del
      turismo,  delle comunicazioni e dei trasporti copia  dei
      verbali delle contravvenzioni elevate ai sensi del comma
      2   nonché   copia  degli  eventuali  reclami  pervenuti
      sull'esercizio delle attività della presente legge.

     PRESIDENTE    Comunico  che  è  stato  presentato   dalla
  Commissione l'emendamento 11.1. Il parere del Governo?

     CASCIO   assessore per il turismo, le comunicazioni  e  i
    trasporti. Favorevole.

    PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole  resti
    seduto, chi è contrario si alzi.

                      (E' approvato)

    PRESIDENTE.  Pongo in votazione l'articolo  11  nel  testo
    risultante. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
    si alzi.

                      (E' approvato)

    PRESIDENTE. Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

                              Art. 12.
                Revoca e sospensione dell'abilitazione

        1.   Oltre   che  nei  casi  previsti  dalle   vigenti
      disposizioni   di  legge,  l'abilitazione  all'esercizio
      delle professioni disciplinate dalla presente legge  può
      essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:

        a)  reiterate  violazioni delle  disposizioni  di  cui
        all'articolo 11;

        b)      comportamento     scorretto     nell'esercizio
        dell'attività professionale.

        2.  In  caso  di reiterata sospensione o  in  casi  di
        particolare   gravità   l'abilitazione   può    essere
        revocata.

        3.   La   sospensione  e  la  revoca   sono   disposte
      dall'Assessore    regionale   per   il    turismo,    le
      comunicazioni  ed  i trasporti sulla  base  dei  verbali
      delle contravvenzioni elevate dai competenti organi  del
      Comune o dell'ente gestore dell'area protetta nel  quale
      si   è   verificata  l'infrazione,  nonché  dei  reclami
      pervenuti dai clienti.

    Lo  pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi
    è contrario si alzi.

                      (E' approvato)

     Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti
  aggiuntivi all'articolo 12:

    - dagli onorevoli Savarino e Leontini: 12.1;
    - dall'onorevole Beninati: 12.2.
    - dall'onorevole Vicari: 12.3.

  Comunico   altresì  che  è  stato  presentato  dalla   Commissione
  l'emendamento  12.4,  che  recepisce i contenuti  dell'emendamento
  12.3 dell'onorevole Vicari.

  Si passa all'emendamento 12.1. Lo dichiaro assorbito.

  Si passa all'emendamento 12.2, dell'onorevole Beninati.

    PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     CASCIO   assessore per il turismo, le comunicazioni  e  i
    trasporti. Favorevole.

     PRESIDENTE  Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
    seduto, chi è contrario si alzi.

                      (E' approvato)

  Si passa all'emendamento 12.4 della Commissione.
  Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

     CASCIO   assessore per il turismo, le comunicazioni  e  i
    trasporti. Favorevole.

    PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole  resti
    seduto, chi è contrario si alzi.

                      (E' approvato)

  Pertanto l'emendamento 12.3 è assorbito.

  Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

                             Art. 13.

        1.  La  presente legge sarà pubblicata nella  Gazzetta
        Ufficiale della Regione siciliana.

        2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
        di farla osservare come legge della Regione.

    Lo  pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi
    è contrario si alzi.

                      (E' approvato)

    Avverto  che  la  votazione finale del  disegno  di  legge
    avverrà nella seduta successiva.

       Discussione  del disegno di legge  Disposizioni  in  materia
     di Camera di commercio
       (392 ed altri - stralcio 1 bis/A)

        PRESIDENTE   Si passa al disegno di legge  Disposizioni  in
     materia  di Camera di commercio , nn. 392-402-763- stralcio  1
     bis/A, iscritto al numero 3).
       In  assenza  del  relatore,  a  nome  della  Commissione  ha
     facoltà  di  parlare  l'onorevole Lo Curto,  per  svolgere  la
     relazione.

           LO  CURTO.  Mi  rimetto al  testo  della  relazione
  scritta.

     ODDO  Signor Presidente, questo non è un bel modo di procedere.
    Faccio  presente  che ricopro la carica di vicepresidente  della
    Commissione ed a me il Presidente Infurna aveva detto di seguire
    questo disegno di legge.

           PRESIDENTE  E' aperta la discussione generale.

           RAITI  Chiedo di parlare.

     RAITI   Signor  Presidente, in relazione  al  disegno  di
  legge  sulle  Camere  di Commercio, mi  pare,  se  non  vado
  errato,   che   questo  provvedimento  abbia   per   oggetto
  principale  e  fondamentale  la estensione  del  mandato  da
  quattro  a  cinque  anni  dei  componenti  delle  Camere  di
  Commercio.  Esso prevede anche la diminuzione dei componenti
  da tre a quattro.
       Se  è  questo lo scopo precipuo della norma, e cosi  mi
  pare  da  un  significato letterale  della  stessa,  che  ci
  stiamo  immettendo in un settore in cui la  Regione  non  ha
  assolutamente competenza, in quanto le Camere  di  Commercio
  sono  costituite da una serie di organismi privati  i  quali
  scelgono  a  norma di statuto come disciplinare  la  propria
  vita interna.
          Il   fatto   che  l'Assemblea  regionale   siciliana
  intervenga  ope  legis  per dire chi sono  i  rappresentanti
  delle   Camere  di  Commercio,  quanto  durano   in   carica
  eccetera,  mi  sembra  una invasione di campo  assolutamente
  inaccettabile,  ingiustificabile: E dal mio punto  di  vista
  crea anche un problema di legittimità costituzionale.
         Su  ciò  noi  dovremo  assolutamente  ragionare;  non
  possiamo  consentire a chicchessia di entrare  su  sfere  di
  competenza  del diritto privato. Rischiamo che la  norma  di
  legge  possa  essere  vista come un sopruso  al  di  là  dei
  problemi  di  legittimità, ma nel merito, nei confronti  dei
  componenti le Camere di Commercio.
       Noi  imponiamo, stabiliamo con norma la  disciplina  di
  tutte  le  Camere  di  Commercio della Sicilia,  in  maniera
  diversa dalla loro singola volontà. Noi facciamo dunque  una
  proroga  di  fatto  di un anno di coloro i  quali  già  sono
  insediati   nelle   Camere   di  Commercio,   senza   alcuna
  giustificazione.  Vorrei capire qual è  la  motivazione  che
  spinge   ad   una  invasione  di  campo  ai   limiti   della
  legittimità,  con  la  palese  violazione  del   l'autonomia
  stabilita  dal  Codice Civile, procedendo ad una  progogatio
  che  ha,  che  potrebbe avere tutto il sapore  di  carattere
  clientelare preelettorale e che comunque certamente  non  fa
  alcun  bene  alle istituzioni medesime, cui  il  disegno  di
  legge che stiamo trattando si riferisce.
       Vorrei  che  i  miei  dubbi venissero  fugati  e  dalla
  Commissione  e  dal  Governo, ripeto, che  su  questa  norma
  bisogna  riflettere parecchio, altrimenti rischiamo di  fare
  un'azione  non  degna di questo Parlamento e in  quel  caso,
  noi  certamente  voteremmo contro.

     VILLARI  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha faccoltà.

     VILLARI   Signor Presidente, onorevoli colleghi,   vorrei
  dire  che  se  la  questione sta nei termini  in  cui   l'ha
  descritta    l'onorevole   Raiti,   anch'io   avrei    delle
  perplessità rispetto al testo che è stato proposto  qui  per
  quanto  attiene alla durata da quattro a cinque  anni  degli
  organi delle Camere di Commercio.
    Se  non  ho  capito male - e in questo senso chiedo  delle
  rassicurazioni -, noi operiamo legittimamente  come  Regione
  siciliana,  in  quanto esercitiamo potestà  e  controllo  su
  questi   organi,   per   cui  stiamo   operando   in   piena
  legittimità. Quindi, se l'onorevole Raiti ritiene di  dovere
  avere  una qualche rassicurazione in ordine alla legittimità
  da  parte della Regione che il Governa si esprima su questo,
  tuttavia,  a  me  pare da quello che ho capito  che  non  si
  pongano questi problemi e che la Regione stiano operando  in
  piena  legittimità. Anzi, io concordo con il  fatto  che  si
  vada  a  questa  proroga,  a questo allungamento  dei  tempi
  della  durata degli organi della Camere di Commercio  perché
  ciò  fa  sì che le Camere di Commercio si pongano  in  linea
  con  la  gestione di altri organi istituzionali,  così  come
  avviene  per i Consigli comunali, vale a dire per la  durata
  del   mandato   dei  sindaci  e  cosi  via:   Personalmente,
  pertanto, mi dichiaro favorevole a questo disegno di legge.

     PRESIDENTE  Onorevoli colleghi, vorrei precisare però che
  la  questione  sollevata dall'onorevole Raiti  probabilmente
  si  tradurrà nella presentazione di un emendamento, cosa che
  l'onorevole  Raiti  potrà  fare  nel  corso  dell'iter   del
  provvedimento.  Infatti, l'unico strumento è  l'emendamento.
  Ma  allo stato non è stato presentato, quindi le ricordo che
  se  lei  volesse  farlo,  ha ventiquattro  ore  per  poterlo
  presentare.

     GIANNOPOLO  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO    Signor  Presidente,  dichiaro   di   essere
  fortemente perplesso sull'articolo 1 che riguarda  in  buona
  sostanza  la  proroga  d'emblée senza alcuna  motivazione  e
  riguarda  la  proroga  di un anno. Ma  perché?  Non  è  dato
  sapere.  Noi non possiamo fare una legge che proroga  di  un
  anno  un organo senza alcuna motivazione. Sarebbe stato  più
  logico   fare  una  premessa  all'articolo  1  in   cui   si
  specificava  che "nelle more del riordino,  nelle  more  del
  recepimento  della riforma nazionale" allora, avrebbe  avuto
  un   senso,  ma  io  temo  che  scritto  così  le  obiezioni
  dell'onorevole Raiti possono essere ulteriormente  sollevate
  e  ci potremmo trovare anche in presenza di una eccezione di
  costituzionalità.
      O  si  stabilisce che gli organi durino in carica cinque
  anni,  e  quella è una riforma, ma non si può  concepire  la
  proroga  punto e basta. Io avrei preferito invece che  fosse
  stata recepita la norma nazionale e dal recepimento di  tale
  norma  discendesse  intanto questo  primo  provvedimento  al
  quale  far  seguire  altri  che il  Governo  si  riserva  di
  presentare  attraverso un disegno di legge di  riordino.  Ma
  questo deve essere scritto, altrimenti, se rimane così  come
  è formulato io annuncio il mio personale voto contrario

     PRESIDENTE   Onorevoli colleghi, non  conosco  il  parere
  della  Commissione  di  merito,  ma  c'è  stato,  e   queste
  delicate  obiezioni   credo siano state  già  affrontate  in
  Commissione.  Ritengo che il provvedimento sia stato  votato
  all'unanimità. Devo consigliare di non insistere  troppo  su
  questa  materia  perché  la  questione  diventa  poi   assai
  delicata  e  potrebbe verificarsi l'ipotesi  di  un  vero  e
  proprio conflitto.
       Dichiaro   chiusa  la  discussione  generale  e   pongo   in
     votazione il passaggio all'esame degli articoli:
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Avverto  che  da  questo momento decorre  il  termine,  di  cui
     all'articolo  112,  comma  5, del  Regolamento  interno,   per
     l'esame degli emendamenti presentati.

   Onorevoli  colleghi, la seduta è rinviata a domani,  mercoledì  7
  aprile 2004, alle ore 17.30, con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del presidente Lo Porto


       I   -    COMUNICAZIONI

       II   -   RICHIESTA DI PROCEDURA D'URGENZA PER IL DISEGNO DI LEGGE:
          Interventi straordinari per favorire l'occupazione  (n. 831)

       III   -  SVOLGIMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 140, COMMA 5, DEL
         REGOLAMENTO INTERNO, DI INTERROGAZIONI DELLE RUBRICHE:

         A)    Agricoltura e foreste   (V. allegato)
  B)    Beni culturali e ambientali e pubblica istruzione   (V.
  allegato)
  C)    Famiglia, politiche sociali e autonomie locali  (V.
  allegato)
  D)     Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed
  emigrazione   (V.allegato)
  E)    Sanità  (V. allegato)
  F)    Territorio e ambiente   (V. allegato)
  G)    Turismo, comunicazioni e trasporti   (V. allegato)
  H)    Presidenza della Regione  (V. allegato)

       IV   -   DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

   1)   Interventi in favore dei figli delle vittime del  disastro
   aereo  di  Montagna  Longa  e delle  vittime  superstiti  della
   strage  di  Portella  delle Ginestre.   (nn.  828-824  -N.S./A)
   (Seguito)
            Relatore:  On.le  Lo Monte

   2)   Disposizioni in materia di Camere di commercio.  (nn. 392-
   402-763 - Stralcio 1 bis/A) (Seguito)
            Relatore:  On.le  Infurna

   3)   Schema di progetto di legge costituzionale da proporre  ai
   sensi  dell'articolo  18 dello Statuto  al  Parlamento  recante
    Modifiche  allo  Statuto della Regione'  (nn. 580-472-578-602-
   652/A)
            Relatore di maggioranza:  On.le  Leanza Vincenzo
            Relatore di minoranza:  On.le  Forgione.

       V   -    VOTAZIONE FINALE DEL DISEGNO DI LEGGE:

   -    Disciplina   dell'attività  di  guida   turistica,   guida
   ambientale-escursionistica, accompagnatore  turistico  e  guida
   subacquea .  (nn.  620-220-257-308-368-378-413-430-481-594-623-
   686/A)

                   La seduta è tolta alle ore 20.30

       Licenziato dal Servizio dei Lavori d'Aula alle ore 23.30

                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
                           XIII LEGISLATURA

                   SEDUTA N. 196 DEL  6 APRILE  2004

                               ALLEGATO:

             EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

  DISEGNO  DI  LEGGE    DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI GUIDA  TURISTICA,
  GUIDA  AMBIENTALE-ESCURSIONISTICA, ACCOMPAGNATORE TURISTICO E GUIDA
  SUBACQUEA .     (NN.   620-220-257-308-368-378-413-430-481-594-623-
  686/A).

    -   All'articolo 3:

   Emendamento 3.6:

  Sostituire l'articolo con il seguente:

   Art.  3  - Corsi di aggiornamento - 1. In alternativa all'esame
  di  cui al comma 3 dell'articolo 2, coloro i quali alla data  di
  entrata  in  vigore  della  presente  legge  siano  in  possesso
  dell'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di   guida
  turistica  in  uno dei comuni o delle province della  Regione  e
  coloro   i   quali   conseguiranno  l'abilitazione   a   seguito
  dell'espletamento di concorsi già banditi prima dell'entrata  in
  vigore  della  presente  legge  possono  essere  iscritti   alla
  relativa    sezione   dell'albo   regionale   previa   frequenza
  obbligatoria   di  un  corso  di  aggiornamento   di   600   ore
  organizzato,   anche   in   sedi  decentrate,   dell'Assessorato
  regionale  del turismo, delle comunicazioni e dei  trasporti  in
  collaborazione con le Università siciliane .

   Subemendamento 3.6.2:

  Alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole   che ha l'obbligo
  di istituirlo entro centoventi giorni dalla data dell'entrata in
  vigore della legge .

   Subemendamento 3.6.1:

  All'emendamento  36.6  sostituire le parole   600  ore   con  le
  parole  300 ore .

   Emendamento 3.1:

  Al  comma 1 sostituire le parole  alla relativa sezione  con  le
  parole   in ciascuna sezione .

    -   All'articolo 4:

   Emendamento 4.2:

  Al  comma  2, alla fine del primo periodo, aggiungere le  parole
   indicata al comma 1 .

   Emendamento 4.1:

  Al comma 3, dopo le parole  della Regione , aggiungere le parole
   o  con  gli enti di formazione professionale accreditati  dalla
  Regione .

   Emendamento 4.3  (come modificato dal 4.3.1):

  Al  comma  3  sostituire le parole  600 ore  con le parole   300
  ore .

   Emendamento 4.4:

  Aggiungere il seguente comma:

   6.  Nell'ambito  di  una stessa attività di  accompagnamento  a
  singole  persone  o gruppi è vietato svolgere contemporaneamente
  l'esercizio  di  accompagnatore turistico e di guida  turistica,
  anche  quando  l'operatore  fosse in  possesso  di  entrambe  le
  abilitazioni all'uopo previste dalla legge.

    -   All'articolo  5:

   Emendamento 5.2:

  Al  comma  2, dopo la parola  alpina , aggiungere le  parole   o
  vulcanologica

   Emendamento 5.3:

  Al  comma  2,  dopo la parola  comitiva.  aggiungere  le  parole
   Nelle  isole  di  Vulcano  e Stromboli  le  attività  di  guida
  ambientale-escursionistica  deve  essere  svolta   sempre   alla
  presenza di guide vulcanologiche .

   Emendamento 5.1:

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

   3.  Si  prescinde dalla presenza di una guida alpina, maestro  di
  alpinismo  o vulcanologica qualora l'attività oltre i 2.000  metri
  di  quota  venga espletata a bordo di mezzi dei concessionari  dei
  servizi    pubblici   di   trasporto   sull'Etna,   su   itinerari
  escursionistici   e/o  tracciati  predeterminati,  preventivamente
  autorizzati.

    -   All'articolo 6:

   Emendamento 6.1:

  Alla  fine del comma 3 aggiungere il seguente periodo:  o  siano
  in  possesso di qualifiche di accompagnatore di escursionismo  o
  equipollenti rilasciate da associazioni riconosciute  a  livello
  nazionale.

    -   All'articolo 7:

   Emendamento 7.5 (interamente sostitutivo dell'articolo):

  "Art. 7 - 1. E' istituito presso l''Assessorato regionale per il
  turismo,  le comunicazioni e i trasporti l'albo regionale  delle
  guide   subacquee,   la  cui  iscrizione  consente   l'esercizio
  dell'attività  di  guida  subacquea  anche  nelle  aree   marine
  protette della regione.

  2. E' guida subacquea chi, regolarmente iscritto all'Albo di cui
  al  comma 1, accompagna in itinerari subacquei  singoli o gruppi
  di  massimo  sei  presone  in  possesso  di  brevetto  subacqueo
  riconosciuto, descrivendo prima dell'immersione il percorso,  le
  caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina
  e  fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone
  emerse.

  3.  L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso  del  titolo
  attestante  la  qualifica di guida subacquea  che  potrà  essere
  conseguita  previo  conseguimento di  un  brevetto  sportivo  di
  livello  equivalente  a  tre stelle  CMAS  o  di  corrispondente
  livello per altre Federazioni.

  4.  Le  guide   subacquee, al fine di aumentare  il  richiamo  e
  l'offerta turistica  e con lo scopo di tutelare l'ambiente, solo
  durante  lo svolgimento di visite guidate organizzate da  Diving
  Center  o  Scuole  Sub,  regolarmente iscritte  alla  Camera  di
  commercio, potranno ormeggiare nelle zone di riserva  A-B-C  per
  il   tempo  necessario  al  corretto  svolgimento  della  visita
  subacquea.

  5.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni  e  i
  trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
  legge,    provvede   con  successivo  decreto   a   disciplinare
  l'attività  di Diving Center e Scuole Sub."

    -   All'articolo 8:

   Emendamento 8.2:

  Al  comma  1,  dopo le parole  non si applicano   aggiungere  le
  parole  fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 2 e
  3 .

   Emendamento 8.5:

  Al  comma 1 sostituire le parole  provenienti da  con le  parole
   cittadini di .

   Emendamento 8.7:

  Alla  lettera  a)  del  comma 2 sostituire le  parole   funzioni
  istituzionali  con la parola  mansioni .

    -   All'articolo 10:

   Emendamento 10.1:

  Dopo la parola  tariffe , aggiungere la parola  minime .

   Emendamento 10.2:

  Al comma 1, terzo rigo, dopo la parola   fissate , sostituire le
  parole   ... per un  con la parola  ogni .

    -   All'articolo 11:

   Emendamento 11.1:

  Alle  lettere  a)  e  c) del comma 2 sono aggiunte  le  seguenti
  parole:   o  per  violazioni  a  quanto  previsto  dal  comma  6
  dell'articolo 4 della presente legge .

    -   All'articolo 12:

   Emendamento 12.2:

  Aggiungere il seguente articolo:

   Art.  12  bis.  1. E' requisito di iscrizione agli  albi  della
  presente  legge  essere  residenti  o  eleggere  domicilio   nel
  territorio della Regione. .

   Emendamento 12.4:

  Dopo l'articolo 12 è aggiunto  il seguente articolo:

   Art.  12  bis - Norma finanziaria - 1. Per le finalità  di  cui
  agli  articoli  2,  3,  4,  6   e 7  della   presente  legge,  è
  autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004,  la spesa  di 200
  migliaia  di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità
  dell'U.P.B.  4.2.1.5.2. - capitolo 215704 - accantonamento  1001
  del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
  Per   ciascuno  degli  esercizi  finanziari  2005  e  2006,    è
  autorizzata  la  spesa  di  200  migliaia  di  euro,  che  trova
  riscontro  nel  bilancio  pluriennale della  Regione   -  U.P.B.
  4.2.1.5.2 - codice 120201 - accantonamento 1001.".

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