Presidenza del presidente Lo Porto
BURGARETTA APARO , segretario, dà lettura del processo verbale
della seduta numero 200 del 20 aprile 2004 che, non sorgendo
osservazioni, si intende approvato.
PRESIDENTE Avverto che del processo verbale della seduta
precedente sarà data lettura nella seduta successiva.
Attribuzione del seggio resosi vacante a seguito della scomparsa
dell'onorevole Vincenzo Leanza
Presidenza del presidente Lo Porto
PRESIDENTE Si passa al punto I dell'ordine del giorno:
Attribuzione del seggio resosi vacante a seguito della scomparsa
dell'onorevole Vincenzo Leanza.
Comunico che, ai fini dell'attribuzione del seggio resosi
vacante a seguito della scomparsa dell'onorevole Vincenzo Gaetano
Leanza, proclamato eletto nel collegio circoscrizionale di
Messina (per la lista avente il contrassegno 'Forza Italia'), e
nel collegio regionale - collegio per il quale aveva optato - per
la lista regionale avente il contrassegno 'La Casa delle Libertà
- Cuffaro Presidente', la Commissione per la verifica dei poteri,
nella riunione tenutasi il 20 aprile 2004, dopo aver proceduto ai
necessari accertamenti, ha deliberato all'unanimità, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio
2001, n. 2, e del combinato disposto dell'articolo 16 della legge
17 febbraio 1968, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni,
e dell'articolo 60 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29
(legge elettorale siciliana), di attribuire il seggio lasciato
vacante dall'onorevole Vincenzo Gaetano Leanza al candidato Maria
Grazia Elena BRANDARA, prima dei non eletti della medesima lista
regionale, che segue immediatamente l'ultimo dei proclamati
eletti, onorevole Sebastiano Neri, subentrato, per il collegio
regionale, all'onorevole Croce, deceduto.
Non sorgendo osservazioni, l'Assemblea prende atto delle
conclusioni della Commissione per la verifica dei poteri.
Proclamo, quindi, eletto deputato dell'Assemblea regionale
siciliana il candidato Maria Grazia Elena Brandara, salva la
sussistenza di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità
preesistenti e non conosciuti fino a questo momento.
Avverto che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la
presentazione di eventuali proteste o reclami, ai sensi
dell'articolo 61, comma 3, della legge regionale 20 marzo 1951,
n. 29.
(L'onorevole Brandara entra in Aula)
Poiché l'onorevole Brandara è presente in Aula, la invito a
prestare il giuramento di rito.
Do lettura della formula del giuramento prevista dall'articolo
6 delle Norme di attuazione dello Statuto siciliano: "Giuro di
essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di
osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione e di
esercitare con coscienza le funzioni inerenti al mio ufficio al
solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione
siciliana".
(L'onorevole Brandara pronunzia ad alta voce le parole: "Lo
giuro")
Dichiaro immessa l'onorevole Brandara nelle funzioni di
deputato all'Assemblea regionale siciliana.
Annunzio di presentazione di disegni di legge
PRESIDENTE Comunico che sono stati presentati i seguenti
disegni di legge:
«Interventi a favore degli allevatori partecipanti
all'attuazione del piano di sorveglianza sierologia e del piano
vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)» (n.
851)
- d'iniziativa governativa
- presentato dal Presidente della Regione (CUFFARO) su proposta
dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste (CASTIGLIONE) in
data 20 aprile 2004
«Norme elettorale per gli enti locali sulla sfiducia al
sindaco» (n. 852)
- d'iniziativa parlamentare
- presentato dall'onorevole Moschetto in data 21 aprile 2004
«Norme per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti
per l'autrotazione» (n. 853)
- d'iniziativa parlamentare
- presentato dagli onorevoli Ioppolo, Formica, Incardina,
Infurna, Neri, Virzì in data 21 aprile 2004
Comunicazione di apposizione di firma
PRESIDENTE Comunico che l'onorevole Crisafulli, in data 21
aprile 2004, ha chiesto di apporre la propria firma al disegno di
legge n. 850 «Norme per l'elezione del Presidente della Regione
siciliana a suffragio universale diretto. Nuove norme per
l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e
successive modificazioni» a firma dell'onorevole Infurna.
Annunzio di interrogazioni
PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura
dell'interrogazione con richiesta di risposta orale presentata.
BURGARETTA APARO , segretario f.f.:
«Al Presidente della Regione, all'Assessore alla presidenza e
all'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione, premesso che:
con disposizione interassessoriale dell'Assessorato del lavoro,
della previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione e dell'Assessorato alla presidenza della Regione
del 2 agosto 2002 prot. 3531, avente per oggetto 'Articoli 11 e
12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive
modifiche ed integrazioni - progetti di utilità collettiva
attivati presso la Regione siciliana', si convalidano i
provvedimenti di mobilità autorizzati in data antecedente alla
stessa;
con deliberazione della Giunta regionale n. 302 del 14 ottobre
2003 Mobilità presso l'Assessorato regionale dei beni culturali
ed ambientali e della pubblica istruzione di lavoratori con
contratto di diritto privato - Legge regionale n. 85 del 1995' è
stata condivisa la proposta dell'Assessore regionale destinato
alla Presidenza in tema di mobilità per i lavoratori con
contratto di diritto privato;
l'Assessorato dei beni culturali con nota del 17 luglio 2002,
prot. 587, con oggetto Mobilità lavoratori con contratto di
diritto privato' fa presente il persistente notevole fabbisogno
di personale per il proprio dipartimento richiedendo di adottare
il provvedimento di competenza per la mobilità del personale che
ne aveva fatto richiesta nei termini previsti dalla circolare n.
9/2001/AG-I e corredato dai prescritti nulla osta delle
Amministrazioni di provenienza;
con note n. 9175/6 e n. 4190/9 l'Ispettorato provinciale del
lavoro di Trapani ha inoltrato all'Assessorato regionale del
lavoro esplicita richiesta di personale indispensabile al
raggiungimento degli obiettivi di progetti predisposti ed attuati
dall'Ufficio;
le persone individuate e richieste dall'Ispettorato provinciale
del lavoro di Trapani, ovvero Marino Maria Patrizia, Manzo Maria
Rosa, Napoli Rosanna, rientrano nei requisiti richiesti con la
disposizione interassessoriale del 2 agosto 2002 sopra
richiamata;
per sapere quali iniziative intendano intraprendere per porre
in essere un immediato intervento per soddisfare il fabbisogno di
personale dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Trapani e
per garantire pari diritti al personale che ha avanzato richiesta
di mobilità nei tempi e nei modi previsti dalla disposizione
interassessoriale del 2 agosto 2002» (1658)
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)
ODDO
PRESIDENTE. L'interrogazione testé annunziata sarà iscritta
all'ordine del giorno per essere svolta al proprio turno.
Invito il deputato segretario a dare lettura delle
interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate.
BURGARETTA APARO , segretario f.f.:
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i lavori
pubblici, premesso che:
giorno 8 aprile 2004 sulla SS 113, che collega Messina e
Palermo, all'altezza del km. 87+00, tra Patti e Gioiosa Marea,
davanti all'albergo Capo Skino si è verificato un improvviso
cedimento della sede stradale nella sottostante spiaggia;
a seguito della frana, che si è sviluppata con un fronte di
decine di metri, è scattato l'allarme e dopo un sopralluogo dei
tecnici dell'Anas è stata disposta la chiusura della strada;
lo studio di fattibilità dello svincolo autostradale in zona
Zappardino si trova da tempo nella mani degli amministratori ed è
inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche del comune di
Gioiosa Marea;
constatato che:
sulla stessa data inspiegabilmente e senza ulteriore atto
formale la strada è stata riaperta al traffico è stato dalle ore
21.00 alle ore 24.00 e che poi nuovamente è stato dichiarato
pericoloso il transito;
gli abitanti del luogo si trovano isolati per via della
particolare conformazione geomorfologica dei luoghi;
ritenuto che:
la riapertura della strada abbia determinato un notevole
rischio per gli utenti;
debbano essere promosse le opportune azioni per dare
un'alternativa viaria all'abitato;
per sapere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare
per porre fine ai disagi suindicati». (1659)
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)
RAITI
Al Presidente della Regione e all'Assessore per il turismo, le
comunicazioni ed i trasporti, premesso che:
le società sportive, gli enti di promozione e le scuole
svolgono l'attività sportiva grazie ai contributi che vengono
erogati dall'Assessorato regionale del Turismo ai sensi delle
leggi regionali nn. 18 del 1986, 31 del 1984 e 8 del 1978;
è stato decretato il piano di riparto dei contributi
dell'attività sportiva per la stagione 1999/2000 con il decreto
dell'Assessore regionale per il turismo 4337/X/TUR del 29
dicembre 2000;
il perdurare dei ritardi nell'erogazione dei contributi crea
gravi danni dal punto di vista economico, per via
dell'esposizione finanziaria pregressa, oltre che notevoli disagi
nella programmazione di nuova attività sportiva;
ritenuto che l'iter di assegnazione dei contributi di cui sopra
necessita di tempi più brevi, al fine di permettere un più sereno
svolgimento ed una più agevole programmazione delle attività
sportive;
per sapere se intendano procedere al sollecito pagamento dei
contributi arretrati dovuti ed, allo stesso tempo, provvedere per
il futuro allo snellimento dell'iter burocratico delle richieste
di contributo.
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)
RAITI
PRESIDENTE Le interrogazioni testé annunziate sono state già
inviate al Governo.
Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni
mediante sistema elettronico.
Presidenza del presidente Lo Porto
Determinazione della data di discussione di mozione
PRESIDENTE Si passa al punto II dell'ordine del giorno:
Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera
d), e 153 del Regolamento interno, della seguente mozione:
numero 281 «Misure contro lo sfruttamento del lavoro minorile».
Ne do lettura:
«L'Assemblea Regionale Siciliana
premesso che:
da statistiche effettuate il lavoro minorile registra
percentuali particolarmente alte, concentrate soprattutto in
alcune città d'Italia;
l'età media oscilla tra i sette ed i quattordici anni e la
maggiore concentrazione si ha nei settori dell'artigianato e del
commercio;
gli orari di lavoro variano dalle quattro alle otto ore
giornaliere, ed ovviamente si tratta di mano d'opera a basso
costo;
anche in Sicilia questo fenomeno è, purtroppo, presente:
giornalmente le nostre strade sono piene di ragazzi, in età
scolare, che improvvisano un mestiere, ed anche in molti negozi e
botteghe lavorano dei bambini,
impegna il Governo della Regione
a prevedere misure contro lo sfruttamento del lavoro minorile,
ponendo in essere quanto necessario affinché vengano attivate
tutte le procedure utili contro la dispersione scolastica;
a porre in essere quanto necessario per l'attivazione di una
più organica politica giovanile, con particolare riferimento alle
attività culturali ed alle attività sportive, anche in raccordo
con gli enti locali;
ad avviare, di concerto con gli Ispettorati del lavoro,
un'accurata indagine mirante a bloccare il fenomeno dello
sfruttamento del lavoro minorile».
FLERES - CATANIA G. - MAURICI - SCOMA
Dispongo che la mozione testé annunziata sia demandata alla
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari perché se ne
determini la data di discussione.
Presidenza del presidente Lo Porto
«Schema di progetto di legge costituzionale da proporre, ai
sensi dell'articolo 18 dello Statuto, al Parlamento, recante
Modifiche allo Statuto della Regione' » (580-472-578-602-652/A)
Si passa al punto III dell'ordine del giorno: Discussione del
disegno di legge.
Invito i componenti la Commissione speciale per la revisione
dello Statuto regionale a prendere posto nell'apposito banco.
Invito il relatore di maggioranza a svolgere la relazione.
PISTORIO relatore di maggioranza. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, nell'accingermi a leggere all'Assemblea la
relazione che accompagna lo schema per la modifica dello Statuto,
informo i colleghi che per scelta unanime della Commissione
procederò alla lettura della relazione già predisposta in termini
pienamente completi dall'onorevole Vincenzo Leanza, Presidente
fino a pochi giorni fa di questa Commissione.
(Applausi)
La scelta della Commissione non vuole essere un omaggio
rituale, per quanto solenne, alla memoria dell'amico e
parlamentare, ma un apprezzamento per il metodo che ha ispirato
l'azione del Presidente, che ha consentito il raggiungimento di
un traguardo da tutti apprezzato, quale la definizione condivisa
di uno schema di disegno di legge.
Con questa premessa - che mi sembrava doverosa - mi accingo a
leggere la relazione.
«Onorevoli colleghi,
lo Statuto speciale siciliano ha costituito, per lungo tempo,
un modello istituzionale di riferimento nella costruzione di uno
Stato autenticamente regionale, nonché una componente essenziale
dell'identità politica della nostra Regione, in cui si sono
riconosciute forze politiche di tradizioni e orientamenti
culturali e politici assai differenti.
Il successo e la vitalità di un documento costituzionale si
ritrova, per l'appunto, nella sua capacità di durare nel tempo,
accompagnando, senza irrigidirla in un'artificiale camicia di
forza, l'evoluzione politica, sociale ed economica. Lo Statuto
siciliano ha saputo accompagnare fasi assai diverse della nostra
storia e, nei passaggi cruciali, ha dimostrato di offrire risorse
istituzionali e simboliche di grande spessore e utilità
nell'affrontare le grandi trasformazioni del 'secolo breve' con
le sue radicali contrapposizioni ideologiche e le sfide lanciate
nel nuovo secolo che si è appena aperto e che vengono comunemente
sintetizzate con le seguenti espressioni: 'globalizzazione',
'crisi dello Stato nazione', 'società del rischio', 'integrazione
europea', 'multiculturalismo'.
E' in questo quadro che si inserisce la riforma del titolo V
della parte seconda della Costituzione, che ha fatto entrare
l'Italia nell''era del federalismo'. Ora, il disegno di legge
costituzionale in corso di esame da parte del Parlamento italiano
sta completando il processo di riforma, correggendo alcuni dei
principali difetti della riforma del 2001, tra cui la mancata
previsione di una Camera di rappresentanza regionale. Si tratta
di una linea di politica costituzionale stabile, al di là delle
maggioranze politiche del momento, perché serve ad adeguare
l'apparato istituzionale alle richiamate profonde trasformazioni
della società, dell'economia e della politica. Rispetto a queste
profonde trasformazioni, la 'filosofia politico-istituzionale'
dello Statuto speciale siciliano conserva una sorprendente
attualità. Lo Statuto infatti opta decisamente per un
'federalismo cooperativo', in cui si realizza la cooperazione tra
i diversi attori di un sistema di governo 'multilivello',
accoglie i principi del 'federalismo fiscale', riconosce la piena
autonomia politica degli enti locali, disegna un'ampia autonomia
legislativa e amministrativa della Regione, riconosce il
carattere pattizio e paritario delle relazioni costituzionali tra
Stato e Regione. Questa 'filosofia politico- istituzionale' si
vuole conservare, aggiornandone le applicazioni sul piano della
tecnica istituzionale, anche in relazione all'avvenuta riforma
del titolo V della Parte seconda della gloriosa Costituzione
repubblicana.
Proprio il convincimento dell'attualità delle ragioni
ispiratrici dello Statuto del 1946, unitamente al rilievo che lo
Statuto autonomistico ha avuto nella costruzione dell'identità
politica della nostra Regione, ha indotto a conservare l'impianto
dello Statuto del 1946 aggiornandolo ed integrandolo attraverso
specifici emendamenti. D'altra parte come dimostra ampiamente la
storia della Costituzione americana che ha superato i due secoli
di vita i documenti costituzionali di successo sono quelli che
restano vigenti nel mutare dei tempi subendo delle modifiche
attraverso la tecnica degli emendamenti. Si è così voluto
confermare la perdurante vitalità ed attualità dell'anima e della
struttura dello Statuto siciliano del 1946, adeguandolo ai tempi
mutati. Ed è importante sottolineare come nel dibattito recente
si è avuta una contrapposizione tra la linea di politica
costituzionale che puntava alla separazione netta tra Stato e
Regioni e quella linea che, invece, sottolineava le ragioni della
cooperazione, pur nella garanzia della più ampia autonomia
regionale. Quest'ultima linea di politica istituzionale vede nel
federalismo uno strumento per garantire la possibilità di
differenziazioni tra diverse aree territoriali, di politiche
pubbliche che trovino radice nelle specifiche esigenze locali, ma
mantiene fermissima, contro ogni tentazione di un 'federalismo
disgregatore' che alimenta il falso mito delle 'piccole patrie',
l'unità politica dello Stato e la cooperazione tra i differenti
livelli territoriali di governo.
Si tratta di una linea politica che ha trovato conferma
recentemente nella sentenza della Corte costituzionale n. 303 del
2003 e nella spinta all'introduzione di un Senato federale.
Questa logica istituzionale, che rientra nel DNA dello Statuto
siciliano, si è inteso ribadire vigorosamente con il testo che si
consegna all'attenzione dell'Aula. Accanto a questa logica
ispiratrice, ce ne sono altre due che vale la pena di evidenziare
fin da subito. La prima, ed è qui una grande innovazione,
riguarda la valorizzazione del 'potere estero' della Regione
Siciliana. Nell'era del federalismo', in cui si afferma
pacificamente la differenziazione tra Regioni, la specialità va
costruita su basi nuove rispetto al passato. La scelta fatta con
questa proposta è di assecondare al massimo la vocazione verso le
relazioni internazionali che la posizione geografica, la storia e
la cultura hanno regalato alla Sicilia.
C'è poi un'altra ragione ispiratrice che va sottolineata ed è
quella per cui dalla 'democrazia immediata', in cui il Presidente
della Regione è eletto direttamente dal popolo-sovrano, non si
può e non si deve tornare indietro. La forma di governo
tratteggiata nella presente proposta è quella di un Governo forte
legittimato dall'investitura popolare diretta, politicamente
responsabile di fronte ai cittadini siciliani, inserito in un
meccanismo istituzionale che lo vede affiancare da un'Assemblea
altrettanto forte, perché titolare di estesi poteri legislativi e
di controllo. Si è infatti dell'avviso che non è più possibile
far tornare indietro le lancette della storia istituzionale
quando la forza dell'Assemblea e dei deputati regionali si
misurava sul 'potere della crisi', cioè sul potere di provocare
la caduta dei Governi. La velocità di reazione imposta
dall'economia, dalla tecnica e dalle trasformazioni sociali,
richiedono una 'democrazia governante', una 'democrazia della
decisione', che sappia accoppiare investitura popolare, potere e
responsabilità. Un ritorno al passato, ai 'governi deboli' che
duravano in media meno di un anno ed erano sempre sottoposti ai
veti ed ai ricatti dei tanti attori politici non sarebbe
sopportata dalla nostra società. Questo non significa certamente
volere un'Assemblea debole, ma significa invece che bisogna
sforzarsi, sia sul piano delle istituzioni che su quello della
cultura politica, di costruire la forza dell'Assemblea su basi
completamente nuove rispetto al passato.
Bisogna però evidenziare che sugli specifici equilibri della
forma di governo in seno alla Commissione per la revisione dello
Statuto non c'è stata unanimità di vedute.
Com'è noto, questa Commissione è stata istituita con la legge
regionale n. 13 del 23 ottobre 2001, con il compito di elaborare
una proposta organica di statuto. La Commissione ha operato nel
segno della massima cooperazione tra i suoi componenti, adottando
un approccio bipartisan, visto che la politica costituzionale
riguarda la costruzione della 'Casa di tutti' e, pertanto,
trascende l'usuale contrapposizione tra maggioranza ed
opposizione.
Tutto ciò, naturalmente, non poteva impedire che alcune
diversità di vedute permanessero. Piuttosto che raggiungere un
accordo a tutti i costi, si è preferito procedere comunque alla
scrittura di una proposta, quanto più possibile organica e
coerente, rinviando all'Aula l'esplicitazione delle posizioni
differenti e la scelta definitiva. Questo è, per esempio, il caso
delle regole che riguardano le conseguenze delle dimissioni del
Presidente eletto sulla stabilità dell'Assemblea oppure il regime
dei decreti legislativi ed,in generale, il tema del potere
normativo del Governo.
Particolarmente intenso ed utile è stato l'apporto
partecipativo offerto dai vertici siciliani dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province
siciliane (UPS), nonché dall'AICCRE. Il loro contributo è stato
particolarmente utile per delineare il rinnovato sistema dei
rapporti tra la Regione e le autonomie locali, nel quadro degli
attuali orientamenti tendenti a valorizzare il principio
dell'autogoverno e il sistema delle autonomie. La Commissione ha
ritenuto inoltre necessario ascoltare in merito al testo
unificato dalla medesima elaborato il Presidente della Regione,
onorevole Salvatore Cuffaro.
Passando sinteticamente all'esame delle principali innovazioni
contenute nel disegno di legge all'esame dell'Aula, va
innanzitutto evidenziata la scelta della Commissione di porre
come premessa ed introduzione del testo articolato un
preambolo , quale parte preliminare ed integrante dello Statuto,
nel quale sono contenuti i principi cardine ed ispiratori della
nostra Regione. In tale ambito è in particolare riaffermata la
specificità dell'identità storica, geografica, culturale e
politica della Sicilia, è ribadito il principio dell'autonomia e
dell'autogoverno, è esaltato il valore del dialogo e quello della
tolleranza.
Per quanto concerne invece il testo normativo deve essere,
primariamente, evidenziata la formulazione del primo comma
dell'articolo 1 che accoglie, anche all'interno dell'assetto dei
poteri regionali, il principio della equiordinazione dei
diversi livelli di governo del territorio, sancendo che i
comuni, le province regionali e la Regione costituiscono le
istituzioni territoriali autonome, rappresentative della Comunità
siciliana .
Particolarmente significativo, nel senso della modernizzazione
del funzionamento delle istituzioni, è poi il nuovo testo
dell'articolo 4 che razionalizza ed ampia la disciplina
dell'organizzazione dell'Assemblea. A tale riguardo, il secondo
comma dispone espressamente che il Regolamento dell'Assemblea,
contenente le disposizioni relative alla sua organizzazione ed
all'esercizio di tutte le sue funzioni sia adottato con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti; mentre
il quarto comma del medesimo articolo prevede la costituzione del
cosiddetto Comitato per la legislazione al quale è demandato il
compito di assicurare la qualità della legislazione regionale e
l'osservanza dei precetti di tecnica legislativa . Inoltre, il
quarto comma dell'articolo 12 del testo all'esame introduce, in
Statuto, il procedimento legislativo caratterizzato dalla
Commissione in sede redigente, con il rinvio al Regolamento per
le relative discipline di funzionamento.
Si stabilisce poi che il Regolamento preveda sia procedure
idonee ad assicurare lo svolgimento del programma di governo sia
meccanismi atti a garantire che un'adeguata quota dei lavori
parlamentari sia riservata all'esame dei disegni di legge di
iniziativa dei Gruppi di opposizione.
Riguardo all'insindacabilità dei deputati regionali, il testo
(articolo 6) amplia tale prerogativa estendendola anche alle
opinioni espresse a causa delle loro funzioni, compresa
l'attività di critica e di denuncia politica, espressa anche
attraverso i mezzi di comunicazione . Tale ampliamento è in linea
con una tendenza istituzionale espressa in alcune leggi di altre
regioni, nonché nella recente legge statale n. 140 del 2003.
L'articolo 7, introduce in Statuto l'istituto delle Commissioni
d'inchiesta, che rappresenta senza dubbio uno strumento
essenziale nell'ambito dei rinnovati e potenziati poteri di
controllo e di informazione che l'Assemblea deve avere
nell'ambito della nuova forma di governo ad elezione diretta del
Capo dell'Esecutivo; prevede altresì che il Governo regionale
presenti all'Assemblea il proprio programma, nonché programmi
distinti per settori specifici e campi di intervento. Ribadendo
il principio dell'elezione diretta del Presidente della Regione
(articolo 9, comma 1) si è così fissato un punto importante
nell'articolazione della nuova forma di governo introdotta dalla
legge costituzionale n. 2, cioè che Il Presidente della Regione,
nel corso di un'apposita seduta, presenta all'Assemblea regionale
il programma dell'Esecutivo e comunica la composizione della
Giunta regionale. Il Governo presenta, altresì, all'Assemblea
regionale, che li esamina, i programmi di attività distinti per
campi di intervento o per rami di amministrazione, verifiche del
loro stato di attuazione e rapporti sulla sua attività, nonché
elabora e presenta un rapporto annuale relativo alla
programmazione economica e finanziaria .
Il sistema delle fonti è stato oggetto di un approfondito
riordino. L'articolo 11 bis le elenca, aggiungendo a quelle
esistenti le leggi statutarie cioè le leggi direttamente
applicative di alcune norme dello Statuto ed in particolare le
leggi sull'elezione e sull'autoscioglimento dell'Assemblea,
sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti tra
Governo ed Assemblea, sui referendum e sulle modifiche della
forma di governo.
Si è, inoltre, introdotta la figura dei decreti legislativi
regionali con limitazione di materia ed in particolare unicamente
per l'attuazione del diritto comunitario. Riguardo al
procedimento di formazione di tali atti legislativi è stato
previsto, oltre che la delega legislativa, il parere vincolante
della competente commissione dell'Assemblea. Ai fini della
certezza del diritto e della più facile conoscenza delle leggi da
parte dei cittadini si è inoltre stabilito (articolo 11 bis, 3
comma) il divieto di abrogazione tacita e l'obbligo di
pubblicazione del testo risultante dalle modifiche apportate.
Si è poi voluto valorizzare (articolo 2 bis) la fonte
regolamentare ed ampliarne lo spazio, elencando le diverse
tipologie di regolamenti, introducendo espressamente la
possibilità della disciplina regolamentare delle materie non
coperte da disciplina legislativa e prevedendo la competenza del
Regolamento riguardo all'organizzazione ed al funzionamento
dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni di
principio dettate dalla legge, nonché riguardo ai procedimenti
amministrativi ed al conferimento di funzioni agli enti locali.
Si è altresì sancito il carattere sussidiario dei regolamenti
regionali rispetto ai regolamenti degli enti locali. Rilevante è
altresì, per lo snellimento della produzione normativa, la
delegificazione, cioè il passaggio di alcuni spazi normativi
dalla legge al regolamento (comma 4).
Per quanto riguarda la fattispecie relativa alla ripartizione
di competenza legislativa materiale tra lo Stato e la Regione,
per un verso si è tenuto conto della linea contenuta
nell'articolo 10 della legge n. 3 del 2001 che prevede
l'applicabilità alle Regioni a Statuto speciale delle maggiori
condizioni di autonomia quali risultanti da un confronto tra il
testo statutario ed il testo costituzionale novellato; per altro
verso si è seguito (diversamente dalla legge costituzionale n.
3/2001, che prevede l'elencazione delle materie di competenza
statuale e di quelle concorrenti, residuando in tal modo alle
Regioni ogni altra competenza), il criterio della doppia
enumerazione delle competenze statuali e regionali, con
l'aggiunta di una clausola di chiusura attributiva di ogni altra
competenza alla Regione.
Precisamente, all'articolo 14 dello Statuto, si sono elencate
le materie di competenza esclusiva della Regione, meglio
precisando le materie dei beni e delle attività culturali e
dell'ambiente, aggiungendo (in linea con il nuovo articolo 117)
la formazione professionale e l'organizzazione del mercato del
lavoro; l'istruzione elementare (originariamente inserita nella
legislazione esclusiva) è stata inclusa nel più vasto concetto di
'istruzione' che viene ascritto tra le materie di competenza
concorrente (in linea con l'articolo 117 novellato).
L'articolo 14 bis dello Statuto, elenca le materie di
competenza statuale. Tale elenco si basa su quello analogo
contenuto nell'articolo 117 Costituzione, così come modificato,
ma da questo si è espunto (attribuendo così tali materie alla
Regione), la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali, nonché la previdenza sociale (quest'ultima prevista
come competenza concorrente: v. articolo 17 dello Statuto).
In ordine alla disciplina dei rapporti fra la Regione e gli
Enti locali l'oggetto di riflessione su cui si è confrontata la
Commissione è stato in particolare rappresentato dal superamento
del conferimento di funzioni col concetto di cui all'articolo 118
comma 1 della Costituzione secondo cui 'le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza'.
Anche in seguito alla ripetuta interlocuzione con le
associazioni rappresentative degli Enti locali, la Commissione,
in esito ad un approfondito dibattito, ha infine stabilito di
accogliere la dizione utilizzata dalla norma costituzionale
richiamata, prevedendo per l'appunto che 'le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario e per realizzare un armonico
sviluppo a livello provinciale o regionale, siano conferite alle
Province o alla Regione, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza'. A tal proposito,
in ottemperanza alla scelta compiuta dal legislatore
costituzionale che ha riformato il titolo V della parte seconda
della Carta fondamentale, eliminando, in generale la tipologia
dei controlli esterni dello Stato sugli atti delle Regioni e
degli Enti locali, la nuova formulazione dell'articolo 15,
comma 2, ha eliminato la dizione 'controllo' sugli Enti locali,
dall'ambito della disciplina legislativa regionale, limitandola
'alle circoscrizioni ed all'ordinamento'.
Inoltre, si è convenuto di inserire, in Statuto, all'articolo
16 bis, la previsione del Consiglio regionale delle Autonomie
locali, già costituzionalmente sancito dall'articolo 123,
comma 4 Costituzione, come organo di rappresentanza degli Enti
Locali con funzioni consultive e di cooperazione nei confronti
della Regione.
Parallelamente, in esito agli incontri avuti con le
rappresentanze sindacali, del modo del lavoro, dell'impresa,
delle categorie produttive, la Commissione ha valutato
positivamente l'inserimento nello Statuto (articolo 16 ter), del
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, quale organo di
consulenza dell'Assemblea e del Governo regionale, per
l'elaborazione della legislazione economica e sociale.
Uno specifico richiamo deve essere fatto in questa sede
all'accoglimento nello Statuto (rispettivamente agli articoli 15,
terzo comma, e 16) del principio di sussidiarietà, sia in senso
verticale che in senso orizzontale (già menzionato al preambolo)
ed accolto, in ambedue i significati, dalla Costituzione
novellata (articolo 118 primo comma e quarto comma).
Il testo in esame ha inoltre dedicato un'apposita norma
(articolo 19 bis) alla competenza regionale in materia
comunitaria sotto il profilo "ascendente", con la previsione
della "partecipazione della Regione, nelle materie di propria
competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari". Si è altresì stabilita la cosiddetta
potestà "discendente" da parte della Regione, nell'ambito di
attuazione degli atti comunitari che disciplinino ambiti
materiali soggetti alla competenza regionale sia esclusiva che
concorrente. Il secondo comma dell'articolo 19 bis dispone
altresì che la Regione, nell'ambito delle materie di sua
competenza e per le questioni di diretto interesse, partecipi
come componente alle delegazioni del Governo dello Stato presso
gli organi della Unione europea.
Il Testo di revisione statutaria regolamenta poi il cosiddetto
"potere estero della Regione. Secondo il comma terzo
dell'articolo 19 bis, la Regione partecipa all'elaborazione e
alla formazione dei trattati che il Governo statale, anche su
iniziativa della Regione stessa, intenda stipulare con Stati
esteri, in quanto riguardino materie di competenza regionale o
incidano sugli interessi socio-economici della Sicilia.
Detti trattati sono stipulati, congiuntamente, dallo Stato e
dalla Regione. Inoltre, secondo il quarto comma del medesimo
articolo, nelle materie di propria competenza, la Regione, nel
rispetto dei principi di diritto internazionale e comunitario,
può concludere accordi e intese con Stati ed Enti territoriali
interni ad altro Stato, con esclusione dei trattati
internazionali di natura politica.
Si è altresì normata (nel quinto comma dello stesso articolo 19
bis) la cosiddetta attività di rilievo internazionale della
Regione, attività cioè che non comporta vincoli od obblighi
giuridici ma si sostanzia in attività promozionali all'estero,
non comportanti impegni. Riguardo ai rapporti tra gli organi
regionali in questa materia, si è stabilito che il Governo
regionale debba informare previamente l'Assemblea regionale
siciliana (articolo 19, settimo comma) di tutte le attività
"estere" che il medesimo intenda compiere, incluse la
sottoscrizione di accordi, intese, protocolli di intesa,
dichiarazione di intenti o altri atti ad essi equiparabili,
nonché l'assunzione unilaterale di impegni.
Riguardo alla disciplina statutaria delle funzioni del
Presidente della Regione e della Giunta regionale, l'articolo 20
del testo in esame, non si discosta dalla vigente normativa,
salvo che per la previsione di cui si è avuto modo di accennare a
proposito dei regolamenti regionali, della disciplina di tali
funzioni, mediante regolamenti di organizzazione, salva la
normativa di principio fissata con legge regionale.
Con riferimento al contenzioso di costituzionalità (articoli 24
e seguenti), s'è prevista la possibilità di impugnativa dei
decreti legislativi regionali, mentre con apposite previsioni si
è meglio distinto (rispetto al testo originale dello Statuto) il
sindacato di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti
aventi forza di legge promosso in via principale e disciplinato
in sede statutaria, dai conflitti di attribuzione, regolati dalla
disciplina statale generale.
Si è infine stabilito di conservare la figura del Commissario
dello Stato ed il meccanismo di sindacato attualmente vigente,
per ragioni di certezza, modificando in parte i termini
cronologici previsti per la trasmissione delle delibere
legislative, per l'esito del controllo effettuato da parte del
Commissario, nonché per la decisione sull'eventuale impugnativa
da parte della Corte.
A sottolineare il ruolo di terzietà e di garanzia del sistema
svolto dal suddetto istituto, il testo in esame prevede che il
Commissario dello Stato sia nominato non più dal Governo ma
d'intesa dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal
Presidente della Regione.
Per quanto riguarda la materia di cui all'articolo 23
dell'attuale Statuto, anche in seguito ad apposita audizione con
i rappresentanti della Corte dei Conti, si è valutata
positivamente la possibilità di inserire nel nuovo Statuto una
norma che attribuisca alla Corte, in conformità ai principi della
Costituzione che regolano le sue funzioni ed ai fini del
coordinamento della finanza pubblica, il controllo
sull'Amministrazione regionale e sugli Enti locali territoriali,
nonché sui loro enti strumentali e sulle altre istituzioni
pubbliche di autonomia, aventi sede nella Regione.
L'articolo 23, secondo comma del testo di revisione, prevede
che le Sezioni del Consiglio di Stato, denominate in Sicilia
'Consiglio di giustizia amministrativa' siano composte anche di
membri designati dal Presidente della Regione, mentre il quinto
comma, dello stesso articolo, in una visione pattizia' dei
rapporti con lo Stato stabilisce che i Presidenti di sezione
della Corte dei Conti ed il Presidente del Consiglio di giustizia
amministrativa siano nominati d'accordo dai Governi dello Stato e
della Regione.
Particolarmente dibattuta e sceverata all'interno della
Commissione è stata la materia finanziaria ed in particolare il
contenuto delle disposizioni vigenti riguardanti gli articoli 36
e 38. Sono stati sentiti, per i necessari approfondimenti, in
ripetute occasioni, alcuni autorevoli accademici di diritto
finanziario e di scienza delle finanze e si è giunti, grazie
anche all'ausilio degli organi tecnici dell'Assessorato al
Bilancio, ad una nuova formulazione degli articoli in questione.
In particolare il nuovo testo proposto dall'articolo 36, elenca
partitamente ed in modo chiaro e specifico tutte le entrate
finanziarie regionali precisando, con una definizione
legislativa, cosa si intenda per entrate tributarie erariali. A
tal fine si è utilizzato il principio di territorialità o
'riferibilità' territoriale dell'introito tributario, già
utilizzato dal nuovo testo del comma 2 dell'articolo 119 della
Costituzione, recependo pertanto un concetto che è ormai parte
integrante dell'assetto costituzionale dello Stato. Rimangono
invece interamente riservate allo Stato le entrate derivanti dai
tabacchi, dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.
In ordine all'articolo 38, ed al Fondo di solidarietà nazionale
con la nuova formulazione proposta si è inteso soprattutto
fissare, con un indice fisso e quantitativamente verificabile,
rappresentato dalla spesa per infrastrutture, l'entità delle
risorse assegnate, a questo titolo, alla Regione. In tal modo si
intenderebbe vincolare lo Stato all'erogazione annuale di un
quantum definito costituzionalmente, evitando l'alea delle
negoziazioni condotte, anno per anno, in sede di legge
finanziaria dello Stato. Secondo la disposizione in parola si
prevede che il fondo non vada più agganciato al minor ammontare
dei redditi di lavoro nella Regione, rispetto alla media
nazionale bensì al deficit infrastrutturale della Sicilia,
rispetto al resto del Paese. Infatti le risorse assegnate a
questo titolo alla Regione, da considerare 'aggiuntive' rispetto
alla ripartizione ordinaria della spesa statale, sono destinate a
compensare la minore dotazione infrastrutturale economica e
civile del territorio regionale rispetto alla media nazionale e
sono pari ad un decimo della spesa pubblica per la realizzazione
di infrastrutture nel territorio nazionale. Si è infine stabilito
espressamente che la Regione siciliana partecipi altresì alla
ripartizione del fondo perequativo di cui al comma 3
dell'articolo 119 della Costituzione.
Un'apposita norma (la nuova formulazione dell'articolo 39)
sancisce altresì che nell'ambito delle politiche di riequilibrio
e di sviluppo delle aree in ritardo strutturale, ed in linea con
la tutela costituzionale comunitaria delle regioni insulari, lo
Stato e la Regione perseguano l'obiettivo comune dello sviluppo
dell'Isola e della crescita dei livelli di occupazione.
Nella medesima direzione, accogliendo due concetti maturati in
ambito comunitario e richiamati dal Trattato costitutivo
dell'Unione Europea (articolo 158 e articolo 299), si prevede che
lo Stato programmi, previa intesa con la Regione, gli interventi
di propria competenza riguardanti la Sicilia, in materia di
infrastrutture e collegamenti per il trasporto di persone e
merci, con l'obiettivo del superamento degli svantaggi sociali ed
economici derivanti dalla condizione di 'insularità' della
Sicilia e di 'ultraperifericità' delle sue isole minori.
Con riguardo alle procedure per la revisione dello Statuto,
infine, il testo all'esame nell'articolo 41 ter ha fatto propria
la proposta contenuta nel disegno di legge n. 578 dell'on.
Capodicasa, nella quale si prevede un'innovazione rilevante e
cioè che l'iniziativa per le modifiche dello Statuto sia
riservata all'Assemblea e che da tale testo il Parlamento
nazionale possa discostarsi soltanto qualora rilevi elementi
contrastanti con i principi fondamentali della Costituzione.
In ultimo va ricordato che apposita norma fa sì che l'Assemblea
regionale con propria deliberazione, adottata a maggioranza dei
due terzi possa estendere all'ordinamento siciliano le maggiori
forme di autonomia attribuite alle altre regioni.
A conclusione dei lavori, la Commissione ha ritenuto, per
meglio illustrare il suo percorso politico, di approvare e
trasmettere all'Aula un documento dal quale potesse evincersi
innanzitutto la dialettica costruttiva ed il proficuo apporto
fornito dai commissari, al di là del gruppo politico di
appartenenza ed inoltre la piena condivisione raggiunta su alcune
questioni importanti che innovano rispetto allo Statuto vigente.
In questo senso va ricordato che è stata raggiunta una forte
compattezza in ordine alle materie da attribuire alla competenza
legislativa dell'Assemblea, alle tematiche relative ai rapporti
finanziari tra Stato e Regione, al cosiddetto 'potere estero'
della Regione ed alla sua partecipazione alla formazione degli
atti comunitari ed alla previsione del principio di
sussidiarietà. Si è invece ritenuto di demandare all'Aula
l'approfondimento di alcune delicate tematiche affrontate nel
corso dei lavori e rispetto alle quali è apparso opportuno
coinvolgere l'intera assemblea plenaria.
La Commissione ha svolto con spirito di fattiva collaborazione
il compito affidatole di elaborare le nuove regole costituzionali
della Regione. Si rimette pertanto al giudizio dell'Aula nella
quale il dibattito sarà senz'altro ampio ed articolato per un
ulteriore perfezionamento del testo.
PRESIDENTE Invito l'onorevole Forgione a svolgere la
relazione di minoranza. Avverto che subito dopo si procederà alla
votazione finale dei disegni di legge all'ordine del giorno ed
esattamente: "Disciplina dell'attività di guida turistica, guida
ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida
subacquea , "Interventi a favore dei figli delle vittime del
disastro aereo di Montagna Longa e delle vittime superstiti della
strage di Portella della Ginestra" e Disposizioni in materia di
Camere di commercio .
FORGIONE relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli
colleghi il gruppo parlamentare di Rifondazione comunista ha
contribuito, sia nel lavoro della Commissione che nello sviluppo
del dibattito politico di questi mesi, alla riscrittura dello
Statuto autonomista.
Lo abbiamo fatto, prima, presentando un nostro autonomo disegno
di legge, successivamente con un nostro convegno di
approfondimento aperto al contributo delle altre forze politiche,
del mondo accademico, delle forze sociali, lavorando nella
sottocommissione che ha prodotto il testo finale.
Non abbiamo avuto un atteggiamento pregiudiziale e dobbiamo
dare atto allo scomparso Presidente Leanza di aver contribuito a
creare un clima di confronto positivo, come, del resto, deve
essere sempre per la ridefinizione di una 'Carta fondamentale'
qual è il nostro Statuto.
Con questo spirito continueremo a lavorare in questa Aula ed in
questa direzione vanno i nostri emendamenti, aperti al contributo
di tutti i deputati e di tutte le forze politiche, consapevoli e
convinti come siamo che, in una materia come lo Statuto, non vi
possano essere vincoli di maggioranza e minoranza politica ma,
proprio perché si affrontano e si ridefiniscono regole e principi
impegnativi per tutti, occorre la più larga ricerca del consenso.
Perché, dunque, questa relazione di minoranza?
Il semplice voto contrario del mio Gruppo avrebbe pur potuto
motivarla di per sé ma, secondo me, non sarebbe stato
sufficiente.
La ragione vera sta nel dissenso radicale e di fondo su un
punto centrale e qualificante dell'intero impianto ed assetto
istituzionale che il nuovo Statuto disegna per il futuro della
Sicilia: la scelta del modello presidenzialista attraverso
l'elezione diretta del Presidente della Regione.
Non una diversa visione rispetto ad un sistema elettorale, ma
un dissenso su una visione della democrazia, del rapporto tra il
Parlamento ed il Governo, tra la società e le istituzioni, tra i
rappresentanti e i rappresentati.
Abbiamo vissuto tutti noi in prima persona in questa prima
parte della legislatura quanto il ruolo ed il potere di un
Presidente eletto direttamente dal popolo alteri il rapporto con
il Parlamento, ne svuoti le funzioni, affermi una sorta di zona
franca del potere nella quale ogni fonte di legittimità delle
decisioni risiede esclusivamente nel ruolo del presidente.
Anche gli assessori, sia quelli che ricoprono il ruolo di
deputato sia quelli extraparlamentari, hanno la legittimazione
della loro funzione nel Presidente e non nel Parlamento, e ciò
altera ulteriormente l'equilibrio dei poteri e delle funzioni
istituzionali.
Il Parlamento viene così ridotto al luogo della ratifica e non
della costruzione delle decisioni ed è costantemente condizionata
la sua autonomia perché la possibile sfiducia del Presidente ne
comporta automaticamente lo scioglimento.
E' un po' come il gatto che si morde la coda, per di più in una
condizione generale di crisi della politica, soprattutto in
Sicilia, nella quale le rappresentanze elette tendono a
autotutelarsi ed autoriprodursi, non certo a suicidarsi.
In questo meccanismo è la politica a perdere di autonomia, è il
Parlamento a perdere autorevolezza, le istituzioni a diventare
impermeabili ai fermenti ed ai conflitti sociali, ed il Governo,
invece, ad affermare una supremazia di funzione e di
condizionamento su tutti gli altri organi istituzionali. Anche il
sistema dei controlli ed i meccanismi di trasparenza ne escono
incrinati.
Il Senato ha approvato una riforma che prevede la possibilità
che il Capo del Governo nazionale sciolga le Camere. Giustamente
lo schieramento delle opposizioni ha gridato allo scandalo,
rialzando la bandiera di una cultura democratica che, prima con
l'antifascismo e poi con la Costituzione, è stata fondamentale
per la formazione della nuova Italia e del suo equilibrio
istituzionale. Ma perché gli stessi partiti delle opposizioni su
scala nazionale non si indignano per la costituzionalizzazione
nel nuovo Statuto di una forma di governo che, anche attraverso
il ricatto delle dimissioni del Presidente della Regione, di
fatto conferisce un vero e proprio potere di scioglimento
dell'Assemblea nazionale? Lo stesso potere conferito dal Senato
al Presidente del Consiglio.
Perché non prevedere, quindi, la votazione del Governo da parte
dell'Assemblea, con la conseguente possibilità di sfiduciare
individualmente gli assessori attraverso una apposita mozione
parlamentare?
O ancora, di fronte a motivi di impedimento o dimissioni del
Presidente, anche se eletto dal popolo, perché non svincolare il
suo destino da quello dell'Assemblea regionale, riconsegnando i
poteri, sino alla fine della legislatura ad una nuova elezione
parlamentare di un nuovo Presidente introducendo eventualmente,
anche all'atto dell'elezione di un nuovo Presidente, persino il
vincolo di una possibile clausola antiribaltone?
Avremmo sperato che questo nostro dissenso o almeno questi
nostri interrogativi non fossero solitari, che nel dibattito di
questi mesi incontrassero quelle culture democratiche e
parlamentariste partecipative, tradizionalmente espresse da larga
parte dell'ispirazione politica del cattolicesimo democratico o
che incontrassero quelle culture antiautoritarie espresse
storicamente dalla sinistra, sia quella di origine socialista che
comunista o almeno, per rimanere strettamente all'attualità
politica, che le nostre posizioni incrociassero quelle più
indignate dei partiti di centrosinistra nei confronti della
riforma istituzionale approvata al Senato.
Purtroppo, questo non è successo e la causa è tutta interna. Io
credo alla ubriacatura del maggioritario che ha segnato, quasi in
modo ideologico, il dibattito politico di questi ultimi anni e
che ha privilegiato il tema della governabilità. Si potrebbe
dire, per usare le parole di Totò, a prescindere , la
governabilità a prescindere dalla rappresentanza, a prescindere
dall'equilibrio dei poteri, a prescindere dalla centralità del
parlamento, a prescindere dal ruolo delle assemblee elettive. Ma
questo non solo non ha semplificato il sistema politico, ma ha
portato, per ironia della sorte, allo spappolamento' dei partiti
e alla loro moltiplicazione, all'affermazione di logiche e
pratiche notabilari', al distacco dei cittadini dalla politica e
ad un fenomeno più grave di autonomizzazione delle funzioni di
governo da ogni forma di controllo democratico.
Poniamo, quindi, una questione discriminante: la forma di
governo e l'assetto istituzionale della Regione.
Avremmo preferito rinvigorire nello Statuto la funzione del
Parlamento, rafforzare le forme della partecipazione, avviare un
percorso reale di democrazia partecipativa, ripartire dal punto
di fallimento reale della nostra autonomia speciale:
l'autogoverno sociale delle risorse. Su questo, la nostra
autonomia, che pure tutti vogliamo rilanciare, ha segnato il suo
fallimento e quello delle classi dirigenti che si sono succedute
negli ultimi cinquanta anni.
Onorevoli colleghi, ho voluto affrontare, in questa breve
relazione, la ragione prima della nostra opposizione e del nostro
voto contrario, convinto come sono che le altre questioni, pur
importanti, non abbiano il carattere sovraordinatore dell'intero
disegno di legge che ha la scelta del modello presidenziale.
Ovviamente, non parlo di questioni che non sono secondarie:
della democrazia di genere e dei relativi percorsi per
affermarla, del tema del carattere pubblico dei beni e dei
servizi, a partire dai quali affermare diritti universali di
cittadinanza, dei temi dei migranti nel futuro di un'Isola di
frontiera come la nostra, legata all'idea del dialogo e
dell'incontro tra le religioni e le civiltà del Mediterraneo e
non solo di esso.
Su questo torneremo nel confronto che si svilupperà in questa
sede. Ma credo che ancora ci sia spazio per una riflessione che
riproponga, come del resto ci viene suggerito anche dalle vicende
politiche e non di queste ultime settimane, l'analisi che qui, a
nome del Gruppo parlamentare di Rifondazione comunista, ho
cercato di porre alla vostra attenzione e che motiva la nostra
contrarietà al disegno di legge in discussione nell' Aula.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, avverto che il seguito della
discussione generale avrà luogo nella successiva seduta.
Informo, altresì, che nella prossima settimana la Commissione
per la riforma dello Statuto e la prima Commissione legislativa
si riuniranno congiuntamente in una minisessione di tre giorni,
dedicata alla riforma della legge elettorale.
FLERES Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FLERES Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò
telegrafico. Il mio intervento punta a sollecitare, avendo
sentito anche numerosi colleghi, l'individuazione di un
calendario dei lavori relativo alla discussione dello Statuto che
sia il più possibile preciso e dettagliato, al fine di consentire
a ciascun deputato, vista la solennità che richiede il dibattito,
di prepararsi, documentarsi ed organizzare la propria attività in
funzione dell'indicazione precisa delle giornate durante le quali
l'Assemblea verrà chiamata a discutere lo Statuto.
Come lei sa - ne abbiamo parlato anche questa mattina a Roma -
reputo estremamente positiva l'indicazione da lei pervenuta circa
l'opportunità di concedere qualche giorno - senza paralizzare con
questo i lavori dell'Assemblea - per la presentazione degli
emendamenti, in modo tale che i deputati abbiano il tempo
necessario per la loro elaborazione, ma soprattutto gli uffici
possano predisporre la documentazione a supporto dei rispettivi
emendamenti presentati, proprio perché su questo tema non
possiamo correre alcun rischio.
L'argomento è troppo importante per affrontarlo in maniera
frettolosa, come talvolta l'Aula è costretta a fare su altre
questioni. Quindi, lo ribadisco, la richiesta che mi permetto di
formulare è che la Presidenza individui un calendario preciso
relativo al dibattito sul disegno di legge che riguarda la
riforma dello Statuto.
PISTORIO relatore di maggioranza. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
PISTORIO relatore di maggioranza. Signor Presidente, ho
ascoltato l'intervento dell'onorevole Fleres e volevo dirle che
proprio questa mattina, in Commissione, a proposito di ciò, vi
era stato l'auspicio dell'intera Commissione perchè vi fosse un
calendario preciso dei nostri lavori sulla riforma dello Statuto.
Se lei è d'accordo, la Commissione potrebbe essere la sede
dove poter individuare questo calendario da proporre alla
Presidenza dell'Assemblea.
PRESIDENTE Lei nella sua qualità di vicepresidente della
Commissione è autorizzato a proporlo.
Presidenza del presidente Lo Porto
Congedi
PRESIDENTE Comunico che sono pervenute richieste di congedo per
gli onorevoli Scoma, Leontini, Vicari, Beninati, Cascio, Costa,
Mancuso e Neri.
L'Assemblea ne prende atto.
Presidenza del presidente Lo Porto
Votazione finale del disegno di legge Disciplina dell'attività
di guida turistica, guida ambientale-escursionistica,
accompagnatore turistico e guida subacquea
(nn. 620-220-257-308-368-378-413-430-481-594-623-686/A)
PRESIDENTE Si passa al punto V dell'ordine del giorno:
Votazione finale di disegni di legge.
Si passa alla votazione finale del disegno di legge
Disciplina dell'attività di guida turistica, guida ambientale-
escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea (nn.
620 - 220 - 257 - 308 - 368 - 378 - 413 - 430 - 481 -594 -623 -
686/A), posto al numero 1).
Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il
coordinamento formale del disegno di legge.
(E' approvata)
Presidenza del presidente Lo Porto
Indìco la votazione finale per scrutinio nominale del disegno
di legge Disciplina dell'attività di guida turistica, guida
ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida
subacquea ( nn. 620 - 220 - 257 - 308 - 368 - 378 - 413 - 430 -
481 -594 -623 - 686/A).
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il
pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si
astiene preme il pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
Presenti e Votanti 49
Maggioranza 25
Favorevoli 32
Contrari 3
Astenuti 14
(L'Assemblea approva)
RAITI Dichiaro di avere votato a favore del disegno di
legge.
Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
Interventi a favore dei figli delle vittime del disastro aereo
di Montagna Longa e delle vittime superstiti della strage di
Portella della Ginestra (nn. 828-824-Norme stralciate/A)
PISTORIO relatore di maggioranza. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
PISTORIO Signor Presidente, intendo comunicare il mio voto di
astensione, avendo accettato l'invito del mio Capogruppo a non
votare contro il provvedimento. D'altronde l'argomento è
controverso, ma comprendo le regole della politica.
Presidenza del presidente Lo Porto
PRESIDENTE Indìco la votazione finale per scrutinio nominale
del disegno di legge "Interventi a favore dei figli delle vittime
del disastro aereo di Montagna Longa e delle vittime superstiti
della strage di Portella della Ginestra." (nn. 828-824-Norme
stralciate/A).
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il
pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si
astiene preme il pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
nominale del disegno di legge numeri 828-824-Norme stralciate/A:
Presenti e votanti ....... 47
Maggioranza ............. 24
Favorevoli ........... .. 36
Contrari ............... . 1
Astenuti .............. . 10
(L'Assemblea approva)
Presidenza del presidente Lo Porto
Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
"Disposizioni in materia di camere di commercio" (nn. 392-402-763
- stralcio 1 bis/a)
PRESIDENTE Indìco la votazione finale per scrutinio nominale
del disegno di legge "Disposizioni in materia di Camere di
commercio" (nn. 392-402-763 - Stralcio 1 bis/A).
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il
pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si
astiene preme il pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
nominale del disegno di legge nn. 392-402-763-stralcio 1 bis/A:
Presenti e votanti .. .. 49
Maggioranza ............. 25
Favorevoli .... ........ 40
Contrari .. ............... 7
Astenuti ................. 2
(L'Assemblea approva)
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, sospendo la seduta per cinque
minuti al fine di concordare in via informale con i Presidenti
dei Gruppi parlamentari il prosieguo dei lavori per esaminare il
disegno di legge di riforma dello Statuto.
(La seduta, sospesa alle ore 19.05, è ripresa alle ore 19.10)
La seduta è ripresa.
Presidenza del presidente Lo Porto
Comunicazione del calendario dei lavori
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, in relazione all'incontro
informale avuto con i Presidenti dei Gruppi parlamentari,
comunico che nei giorni di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29
aprile l'Assemblea terrà seduta il pomeriggio per completare la
discussione generale del disegno di legge relativo alla riforma
dello Statuto. Entro la stessa data di giovedì 29 aprile scade
il termine per la presentazione degli emendamenti.
Durante la mattina dei predetti giorni di martedì 27, mercoledì
28 e giovedì 29 aprile, si terrà la riunione congiunta della
Commissione per la riforma dello Statuto e della prima
Commissione legislativa per affrontare il tema della riforma
della legge elettorale.
La seduta pertanto è rinviata a martedì, 27 aprile 2004, alle
ore 17.30, con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del presidente Lo Porto
I. Comunicazioni
II.Discussione del disegno di legge: Schema di progetto di legge
costituzionale da proporre, ai sensi dell'articolo 18 dello
Statuto, al Parlamento recante 'Modifiche allo Statuto della
Regione' (nn. 580-472-578-602-652/A) (Seguito)
Relatore di maggioranza: On.le Pistorio
Relatore di minoranza: On.le Forgione
La seduta è tolta alle ore 19.12.
Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 21.00
La seduta è tolta alle ore 19.05.
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
Dott. Giovanni Tomasello