Resoconti delle sedute d'Aula Banche dati

Risultati di ricerca

Titolo

Resoconto d'Aula della Seduta n. 202 di mercoledì 21 aprile 2004
  • Versione PDF
  • Versione Testuale
                                        

   Presidenza del presidente Lo Porto


    BURGARETTA APARO , segretario, dà lettura del processo  verbale
  della  seduta  numero 200 del 20 aprile 2004  che,  non  sorgendo
  osservazioni, si intende approvato.

    PRESIDENTE   Avverto  che  del processo  verbale  della  seduta
  precedente sarà data lettura nella seduta successiva.

  Attribuzione del seggio resosi vacante a seguito della scomparsa
                   dell'onorevole Vincenzo Leanza


   Presidenza del presidente Lo Porto


    PRESIDENTE   Si  passa  al  punto  I  dell'ordine  del  giorno:
  Attribuzione del seggio resosi vacante a seguito della  scomparsa
  dell'onorevole Vincenzo Leanza.
   Comunico  che,  ai  fini  dell'attribuzione  del  seggio  resosi
  vacante a seguito della scomparsa dell'onorevole Vincenzo Gaetano
  Leanza,  proclamato  eletto  nel  collegio  circoscrizionale   di
  Messina  (per la lista avente il contrassegno 'Forza Italia'),  e
  nel collegio regionale - collegio per il quale aveva optato - per
  la  lista regionale avente il contrassegno 'La Casa delle Libertà
  - Cuffaro Presidente', la Commissione per la verifica dei poteri,
  nella riunione tenutasi il 20 aprile 2004, dopo aver proceduto ai
  necessari  accertamenti,  ha deliberato all'unanimità,  ai  sensi
  dell'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale  31  gennaio
  2001, n. 2, e del combinato disposto dell'articolo 16 della legge
  17  febbraio 1968, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni,
  e  dell'articolo 60 della legge regionale 20 marzo  1951,  n.  29
  (legge  elettorale siciliana), di attribuire il  seggio  lasciato
  vacante dall'onorevole Vincenzo Gaetano Leanza al candidato Maria
  Grazia Elena BRANDARA, prima dei non eletti della medesima  lista
  regionale,  che  segue  immediatamente  l'ultimo  dei  proclamati
  eletti, onorevole  Sebastiano  Neri, subentrato,  per il collegio
  regionale, all'onorevole Croce, deceduto.
   Non   sorgendo  osservazioni,  l'Assemblea  prende  atto   delle
  conclusioni della Commissione per la verifica dei poteri.
   Proclamo,   quindi,  eletto  deputato  dell'Assemblea  regionale
  siciliana  il  candidato Maria Grazia Elena  Brandara,  salva  la
  sussistenza  di  motivi di ineleggibilità  o  di  incompatibilità
  preesistenti e non conosciuti fino a questo momento.
   Avverto  che  da  oggi decorre il termine di 20  giorni  per  la
  presentazione   di  eventuali  proteste  o  reclami,   ai   sensi
  dell'articolo 61, comma 3, della legge regionale 20  marzo  1951,
  n. 29.

                (L'onorevole Brandara entra in Aula)

   Poiché  l'onorevole Brandara è presente in  Aula,  la  invito  a
  prestare il giuramento di rito.
   Do  lettura  della formula del giuramento prevista dall'articolo
  6  delle  Norme di attuazione dello Statuto siciliano: "Giuro  di
  essere  fedele  alla  Repubblica italiana  ed  al  suo  Capo,  di
  osservare  lealmente le leggi dello Stato e della  Regione  e  di
  esercitare  con coscienza le funzioni inerenti al mio ufficio  al
  solo  scopo  del  bene inseparabile dello Stato e  della  Regione
  siciliana".

     (L'onorevole Brandara pronunzia ad alta voce le parole: "Lo
                               giuro")

   Dichiaro   immessa  l'onorevole  Brandara  nelle   funzioni   di
  deputato all'Assemblea regionale siciliana.

            Annunzio di presentazione di disegni di legge

    PRESIDENTE   Comunico  che  sono stati  presentati  i  seguenti
  disegni di legge:
   «Interventi    a    favore    degli   allevatori    partecipanti
  all'attuazione del piano di sorveglianza sierologia e  del  piano
  vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)»  (n.
  851)
   - d'iniziativa governativa
   -  presentato dal Presidente della Regione (CUFFARO) su proposta
  dell'Assessore  per l'agricoltura e le foreste  (CASTIGLIONE)  in
  data 20 aprile 2004

   «Norme  elettorale  per  gli  enti  locali  sulla  sfiducia   al
  sindaco» (n. 852)
   - d'iniziativa parlamentare
   - presentato dall'onorevole Moschetto in data 21 aprile 2004

   «Norme  per  la  riduzione del prezzo alla pompa dei  carburanti
  per l'autrotazione» (n. 853)
   - d'iniziativa parlamentare
   -   presentato  dagli  onorevoli  Ioppolo,  Formica,  Incardina,
  Infurna, Neri, Virzì in data 21 aprile 2004

                Comunicazione di apposizione di firma

    PRESIDENTE   Comunico che l'onorevole Crisafulli,  in  data  21
  aprile 2004, ha chiesto di apporre la propria firma al disegno di
  legge  n. 850 «Norme per l'elezione del Presidente della  Regione
  siciliana  a  suffragio  universale  diretto.  Nuove  norme   per
  l'elezione  dell'Assemblea  regionale  siciliana.  Modifiche   ed
  integrazioni  alla  legge  regionale  20  marzo  1951,  n.  29  e
  successive modificazioni» a firma dell'onorevole Infurna.

                     Annunzio di interrogazioni

   PRESIDENTE.  Invito  il  deputato  segretario  a  dare   lettura
  dell'interrogazione con richiesta di risposta orale presentata.

    BURGARETTA APARO , segretario f.f.:

   «Al  Presidente della Regione, all'Assessore alla  presidenza  e
  all'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
  professionale e l'emigrazione, premesso che:

   con  disposizione interassessoriale dell'Assessorato del lavoro,
  della  previdenza  sociale,  della  formazione  professionale   e
  dell'emigrazione e dell'Assessorato alla presidenza della Regione
  del  2 agosto 2002 prot. 3531, avente per oggetto 'Articoli 11  e
  12  della  legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85  e  successive
  modifiche  ed  integrazioni  -  progetti  di  utilità  collettiva
  attivati   presso  la  Regione  siciliana',  si   convalidano   i
  provvedimenti  di  mobilità autorizzati in data antecedente  alla
  stessa;

   con  deliberazione della Giunta regionale n. 302 del 14  ottobre
  2003  Mobilità presso l'Assessorato regionale dei beni  culturali
  ed  ambientali  e  della pubblica istruzione  di  lavoratori  con
  contratto di diritto privato - Legge regionale n. 85 del 1995'  è
  stata  condivisa  la proposta dell'Assessore regionale  destinato
  alla  Presidenza  in  tema  di  mobilità  per  i  lavoratori  con
  contratto di diritto privato;

   l'Assessorato  dei beni culturali con nota del 17  luglio  2002,
  prot.  587,  con  oggetto Mobilità lavoratori  con  contratto  di
  diritto  privato' fa presente il persistente notevole  fabbisogno
  di  personale per il proprio dipartimento richiedendo di adottare
  il  provvedimento di competenza per la mobilità del personale che
  ne  aveva fatto richiesta nei termini previsti dalla circolare n.
  9/2001/AG-I   e  corredato  dai  prescritti  nulla   osta   delle
  Amministrazioni di provenienza;

   con  note  n.  9175/6 e n. 4190/9 l'Ispettorato provinciale  del
  lavoro  di  Trapani  ha inoltrato all'Assessorato  regionale  del
  lavoro   esplicita  richiesta  di  personale  indispensabile   al
  raggiungimento degli obiettivi di progetti predisposti ed attuati
  dall'Ufficio;

   le  persone individuate e richieste dall'Ispettorato provinciale
  del  lavoro di Trapani, ovvero Marino Maria Patrizia, Manzo Maria
  Rosa,  Napoli Rosanna, rientrano nei requisiti richiesti  con  la
  disposizione   interassessoriale  del   2   agosto   2002   sopra
  richiamata;

   per  sapere quali iniziative intendano intraprendere  per  porre
  in essere un immediato intervento per soddisfare il fabbisogno di
  personale  dell'Ispettorato provinciale del lavoro di  Trapani  e
  per garantire pari diritti al personale che ha avanzato richiesta
  di  mobilità  nei  tempi e nei modi previsti  dalla  disposizione
  interassessoriale del 2 agosto 2002» (1658)

         (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

                                                               ODDO

   PRESIDENTE.  L'interrogazione  testé  annunziata  sarà  iscritta
  all'ordine del giorno per essere svolta al proprio turno.
   Invito   il   deputato   segretario   a   dare   lettura   delle
  interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate.

    BURGARETTA APARO , segretario f.f.:

   «Al  Presidente  della  Regione e  all'Assessore  per  i  lavori
  pubblici, premesso che:

   giorno  8  aprile  2004  sulla SS 113,  che  collega  Messina  e
  Palermo,  all'altezza del km. 87+00, tra Patti e  Gioiosa  Marea,
  davanti  all'albergo  Capo  Skino si è verificato  un  improvviso
  cedimento della sede stradale nella sottostante spiaggia;

   a  seguito  della frana, che si è sviluppata con  un  fronte  di
  decine  di metri, è scattato l'allarme e dopo un sopralluogo  dei
  tecnici dell'Anas è stata disposta la chiusura della strada;

   lo  studio  di fattibilità dello svincolo autostradale  in  zona
  Zappardino si trova da tempo nella mani degli amministratori ed è
  inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche del comune  di
  Gioiosa Marea;

   constatato che:

   sulla  stessa  data  inspiegabilmente  e  senza  ulteriore  atto
  formale la strada è stata riaperta al traffico è stato dalle  ore
  21.00  alle  ore  24.00 e che poi nuovamente è  stato  dichiarato
  pericoloso il transito;

   gli  abitanti  del  luogo  si  trovano  isolati  per  via  della
  particolare conformazione geomorfologica dei luoghi;

   ritenuto che:

   la   riapertura  della  strada  abbia  determinato  un  notevole
  rischio per gli utenti;

   debbano   essere   promosse  le  opportune   azioni   per   dare
  un'alternativa viaria all'abitato;

   per  sapere  quali  provvedimenti urgenti si intendano  adottare
  per porre fine ai disagi suindicati». (1659)

        (L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

                                                              RAITI

   Al Presidente della Regione e all'Assessore per il turismo,  le
  comunicazioni ed i trasporti, premesso che:

   le  società  sportive,  gli  enti  di  promozione  e  le  scuole
  svolgono  l'attività  sportiva grazie ai contributi  che  vengono
  erogati  dall'Assessorato regionale del Turismo  ai  sensi  delle
  leggi regionali nn. 18 del 1986, 31 del 1984 e 8 del 1978;

   è   stato   decretato  il  piano  di  riparto   dei   contributi
  dell'attività sportiva per la stagione 1999/2000 con  il  decreto
  dell'Assessore  regionale  per  il  turismo  4337/X/TUR  del   29
  dicembre 2000;

   il  perdurare  dei ritardi nell'erogazione dei  contributi  crea
  gravi   danni   dal   punto   di   vista   economico,   per   via
  dell'esposizione finanziaria pregressa, oltre che notevoli disagi
  nella programmazione di nuova attività sportiva;

   ritenuto che l'iter di assegnazione dei contributi di cui  sopra
  necessita di tempi più brevi, al fine di permettere un più sereno
  svolgimento  ed  una  più agevole programmazione  delle  attività
  sportive;

   per  sapere  se  intendano procedere al sollecito pagamento  dei
  contributi arretrati dovuti ed, allo stesso tempo, provvedere per
  il  futuro allo snellimento dell'iter burocratico delle richieste
  di contributo.

        (L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

                                                              RAITI

    PRESIDENTE  Le interrogazioni testé annunziate sono  state  già
  inviate al Governo.
   Avverto,  ai  sensi dell'articolo 127, comma 9, del  Regolamento
  interno  che nel corso della seduta potrà procedersi a  votazioni
  mediante sistema elettronico.


   Presidenza del presidente Lo Porto


         Determinazione della data di discussione di mozione

    PRESIDENTE   Si  passa  al  punto II  dell'ordine  del  giorno:
  Lettura,  ai  sensi e per gli effetti degli articoli 83,  lettera
  d), e 153 del Regolamento interno, della seguente mozione:

   numero 281 «Misure contro lo sfruttamento del lavoro minorile».

   Ne do lettura:

                  «L'Assemblea Regionale Siciliana

   premesso che:

   da   statistiche   effettuate  il   lavoro   minorile   registra
  percentuali  particolarmente  alte,  concentrate  soprattutto  in
  alcune città d'Italia;

   l'età  media  oscilla  tra i sette ed i quattordici  anni  e  la
  maggiore concentrazione si ha nei settori dell'artigianato e  del
  commercio;

   gli  orari  di  lavoro  variano  dalle  quattro  alle  otto  ore
  giornaliere,  ed  ovviamente si tratta di mano  d'opera  a  basso
  costo;

   anche   in  Sicilia  questo  fenomeno  è,  purtroppo,  presente:
  giornalmente  le  nostre strade sono piene  di  ragazzi,  in  età
  scolare, che improvvisano un mestiere, ed anche in molti negozi e
  botteghe lavorano dei bambini,

                  impegna il Governo della Regione

   a  prevedere misure contro lo sfruttamento del lavoro  minorile,
  ponendo  in  essere quanto necessario affinché  vengano  attivate
  tutte le procedure utili contro la dispersione scolastica;

   a  porre  in essere quanto necessario per l'attivazione  di  una
  più organica politica giovanile, con particolare riferimento alle
  attività  culturali ed alle attività sportive, anche in  raccordo
  con gli enti locali;

   ad   avviare,  di  concerto  con  gli  Ispettorati  del  lavoro,
  un'accurata  indagine  mirante  a  bloccare  il  fenomeno   dello
  sfruttamento del lavoro minorile».

                              FLERES - CATANIA G. - MAURICI - SCOMA

   Dispongo  che  la  mozione testé annunziata sia  demandata  alla
  Conferenza  dei Presidenti dei Gruppi parlamentari perché  se  ne
  determini la data di discussione.


   Presidenza del presidente Lo Porto


     «Schema di progetto di legge costituzionale da proporre, ai
    sensi dell'articolo 18 dello Statuto, al Parlamento, recante
   Modifiche allo Statuto della Regione' » (580-472-578-602-652/A)

   Si  passa  al punto III dell'ordine del giorno: Discussione  del
  disegno di legge.

   Invito  i  componenti la Commissione speciale per  la  revisione
  dello Statuto regionale a prendere posto nell'apposito banco.
   Invito il relatore di maggioranza a svolgere la relazione.

    PISTORIO    relatore   di   maggioranza.   Signor   Presidente,
  onorevoli  colleghi, nell'accingermi a leggere  all'Assemblea  la
  relazione che accompagna lo schema per la modifica dello Statuto,
  informo  i  colleghi  che  per scelta unanime  della  Commissione
  procederò alla lettura della relazione già predisposta in termini
  pienamente  completi dall'onorevole Vincenzo  Leanza,  Presidente
  fino a pochi giorni fa di questa Commissione.

                             (Applausi)

   La   scelta  della  Commissione  non  vuole  essere  un  omaggio
  rituale,   per   quanto  solenne,  alla  memoria   dell'amico   e
  parlamentare, ma un apprezzamento per il metodo che  ha  ispirato
  l'azione  del Presidente, che ha consentito il raggiungimento  di
  un  traguardo da tutti apprezzato, quale la definizione condivisa
  di uno schema di disegno di legge.
   Con  questa premessa - che mi sembrava doverosa - mi  accingo  a
  leggere la relazione.

   «Onorevoli colleghi,
   lo  Statuto  speciale siciliano ha costituito, per lungo  tempo,
  un  modello istituzionale di riferimento nella costruzione di uno
  Stato  autenticamente regionale, nonché una componente essenziale
  dell'identità  politica  della nostra Regione,  in  cui  si  sono
  riconosciute   forze  politiche  di  tradizioni  e   orientamenti
  culturali e politici assai differenti.
   Il  successo  e  la  vitalità di un documento costituzionale  si
  ritrova,  per l'appunto, nella sua capacità di durare nel  tempo,
  accompagnando,  senza  irrigidirla in un'artificiale  camicia  di
  forza,  l'evoluzione politica, sociale ed economica.  Lo  Statuto
  siciliano ha saputo accompagnare fasi assai diverse della  nostra
  storia e, nei passaggi cruciali, ha dimostrato di offrire risorse
  istituzionali   e  simboliche  di  grande  spessore   e   utilità
  nell'affrontare le grandi trasformazioni del 'secolo  breve'  con
  le  sue radicali contrapposizioni ideologiche e le sfide lanciate
  nel nuovo secolo che si è appena aperto e che vengono comunemente
  sintetizzate  con  le  seguenti  espressioni:  'globalizzazione',
  'crisi dello Stato nazione', 'società del rischio', 'integrazione
  europea', 'multiculturalismo'.
   E'  in  questo quadro che si inserisce la riforma del  titolo  V
  della  parte  seconda della Costituzione, che  ha  fatto  entrare
  l'Italia  nell''era del federalismo'. Ora, il  disegno  di  legge
  costituzionale in corso di esame da parte del Parlamento italiano
  sta  completando il processo di riforma, correggendo  alcuni  dei
  principali  difetti della riforma del 2001, tra  cui  la  mancata
  previsione di una Camera di rappresentanza regionale.  Si  tratta
  di  una linea di politica costituzionale stabile, al di là  delle
  maggioranze  politiche  del momento,  perché  serve  ad  adeguare
  l'apparato  istituzionale alle richiamate profonde trasformazioni
  della  società, dell'economia e della politica. Rispetto a queste
  profonde  trasformazioni,  la 'filosofia  politico-istituzionale'
  dello   Statuto  speciale  siciliano  conserva  una  sorprendente
  attualità.   Lo   Statuto  infatti  opta   decisamente   per   un
  'federalismo cooperativo', in cui si realizza la cooperazione tra
  i  diversi  attori  di  un  sistema  di  governo  'multilivello',
  accoglie i principi del 'federalismo fiscale', riconosce la piena
  autonomia  politica degli enti locali, disegna un'ampia autonomia
  legislativa   e  amministrativa  della  Regione,   riconosce   il
  carattere pattizio e paritario delle relazioni costituzionali tra
  Stato  e  Regione. Questa 'filosofia politico- istituzionale'  si
  vuole  conservare, aggiornandone le applicazioni sul piano  della
  tecnica  istituzionale, anche in relazione  all'avvenuta  riforma
  del  titolo  V  della  Parte seconda della gloriosa  Costituzione
  repubblicana.
   Proprio    il   convincimento   dell'attualità   delle   ragioni
  ispiratrici dello Statuto del 1946, unitamente al rilievo che  lo
  Statuto  autonomistico  ha avuto nella costruzione  dell'identità
  politica della nostra Regione, ha indotto a conservare l'impianto
  dello  Statuto del 1946 aggiornandolo ed integrandolo  attraverso
  specifici emendamenti. D'altra parte come dimostra ampiamente  la
  storia  della Costituzione americana che ha superato i due secoli
  di  vita  i documenti costituzionali di successo sono quelli  che
  restano  vigenti  nel  mutare dei tempi subendo  delle  modifiche
  attraverso  la  tecnica  degli  emendamenti.  Si  è  così  voluto
  confermare la perdurante vitalità ed attualità dell'anima e della
  struttura dello Statuto siciliano del 1946, adeguandolo ai  tempi
  mutati.  Ed è importante sottolineare come nel dibattito  recente
  si  è  avuta  una  contrapposizione  tra  la  linea  di  politica
  costituzionale  che puntava alla separazione netta  tra  Stato  e
  Regioni e quella linea che, invece, sottolineava le ragioni della
  cooperazione,  pur  nella  garanzia  della  più  ampia  autonomia
  regionale. Quest'ultima linea di politica istituzionale vede  nel
  federalismo  uno  strumento  per  garantire  la  possibilità   di
  differenziazioni  tra  diverse aree  territoriali,  di  politiche
  pubbliche che trovino radice nelle specifiche esigenze locali, ma
  mantiene  fermissima, contro ogni tentazione di  un  'federalismo
  disgregatore' che alimenta il falso mito delle 'piccole  patrie',
  l'unità  politica dello Stato e la cooperazione tra i  differenti
  livelli territoriali di governo.
   Si  tratta  di  una  linea  politica  che  ha  trovato  conferma
  recentemente nella sentenza della Corte costituzionale n. 303 del
  2003  e  nella  spinta  all'introduzione di un  Senato  federale.
  Questa  logica  istituzionale, che rientra nel DNA dello  Statuto
  siciliano, si è inteso ribadire vigorosamente con il testo che si
  consegna  all'attenzione  dell'Aula.  Accanto  a  questa   logica
  ispiratrice, ce ne sono altre due che vale la pena di evidenziare
  fin  da  subito.  La  prima,  ed è qui  una  grande  innovazione,
  riguarda  la  valorizzazione del 'potere  estero'  della  Regione
  Siciliana.   Nell'era  del  federalismo',  in  cui   si   afferma
  pacificamente  la differenziazione tra Regioni, la specialità  va
  costruita su basi nuove rispetto al passato. La scelta fatta  con
  questa proposta è di assecondare al massimo la vocazione verso le
  relazioni internazionali che la posizione geografica, la storia e
  la cultura hanno regalato alla Sicilia.
   C'è  poi un'altra ragione ispiratrice che va sottolineata  ed  è
  quella per cui dalla 'democrazia immediata', in cui il Presidente
  della  Regione è eletto direttamente dal popolo-sovrano,  non  si
  può  e  non  si  deve  tornare  indietro.  La  forma  di  governo
  tratteggiata nella presente proposta è quella di un Governo forte
  legittimato   dall'investitura  popolare  diretta,  politicamente
  responsabile  di fronte ai cittadini siciliani,  inserito  in  un
  meccanismo  istituzionale che lo vede affiancare da  un'Assemblea
  altrettanto forte, perché titolare di estesi poteri legislativi e
  di  controllo.  Si è infatti dell'avviso che non è più  possibile
  far  tornare  indietro  le  lancette della  storia  istituzionale
  quando  la  forza  dell'Assemblea e  dei  deputati  regionali  si
  misurava  sul 'potere della crisi', cioè sul potere di  provocare
  la   caduta   dei  Governi.  La  velocità  di  reazione   imposta
  dall'economia,  dalla  tecnica  e dalle  trasformazioni  sociali,
  richiedono  una  'democrazia governante', una  'democrazia  della
  decisione', che sappia accoppiare investitura popolare, potere  e
  responsabilità.  Un ritorno al passato, ai 'governi  deboli'  che
  duravano  in media meno di un anno ed erano sempre sottoposti  ai
  veti  ed  ai  ricatti  dei  tanti  attori  politici  non  sarebbe
  sopportata  dalla nostra società. Questo non significa certamente
  volere  un'Assemblea  debole,  ma significa  invece  che  bisogna
  sforzarsi,  sia sul piano delle istituzioni che su  quello  della
  cultura  politica, di costruire la forza dell'Assemblea  su  basi
  completamente nuove rispetto al passato.
   Bisogna  però  evidenziare che sugli specifici  equilibri  della
  forma  di governo in seno alla Commissione per la revisione dello
  Statuto non c'è stata unanimità di vedute.
   Com'è  noto, questa Commissione è stata istituita con  la  legge
  regionale  n. 13 del 23 ottobre 2001, con il compito di elaborare
  una  proposta organica di statuto. La Commissione ha operato  nel
  segno della massima cooperazione tra i suoi componenti, adottando
  un  approccio  bipartisan, visto che la  politica  costituzionale
  riguarda  la  costruzione  della 'Casa  di  tutti'  e,  pertanto,
  trascende   l'usuale   contrapposizione   tra   maggioranza    ed
  opposizione.
   Tutto   ciò,  naturalmente,  non  poteva  impedire  che   alcune
  diversità  di  vedute permanessero. Piuttosto che raggiungere  un
  accordo  a tutti i costi, si è preferito procedere comunque  alla
  scrittura  di  una  proposta, quanto  più  possibile  organica  e
  coerente,  rinviando  all'Aula l'esplicitazione  delle  posizioni
  differenti e la scelta definitiva. Questo è, per esempio, il caso
  delle  regole che riguardano le conseguenze delle dimissioni  del
  Presidente eletto sulla stabilità dell'Assemblea oppure il regime
  dei  decreti  legislativi  ed,in generale,  il  tema  del  potere
  normativo del Governo.
   Particolarmente    intenso   ed   utile   è   stato    l'apporto
  partecipativo  offerto  dai  vertici siciliani  dell'Associazione
  nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle  province
  siciliane (UPS), nonché dall'AICCRE. Il loro contributo  è  stato
  particolarmente  utile  per delineare il  rinnovato  sistema  dei
  rapporti  tra la Regione e le autonomie locali, nel quadro  degli
  attuali   orientamenti  tendenti  a  valorizzare   il   principio
  dell'autogoverno e il sistema delle autonomie. La Commissione  ha
  ritenuto   inoltre  necessario  ascoltare  in  merito  al   testo
  unificato  dalla medesima elaborato il Presidente della  Regione,
  onorevole Salvatore Cuffaro.
   Passando  sinteticamente all'esame delle principali  innovazioni
  contenute   nel   disegno  di  legge  all'esame   dell'Aula,   va
  innanzitutto  evidenziata la scelta della  Commissione  di  porre
  come   premessa   ed   introduzione  del  testo   articolato   un
   preambolo , quale parte preliminare ed integrante dello Statuto,
  nel  quale sono contenuti i principi cardine ed ispiratori  della
  nostra  Regione. In tale ambito è in particolare  riaffermata  la
  specificità   dell'identità  storica,  geografica,  culturale   e
  politica della Sicilia, è ribadito il principio dell'autonomia  e
  dell'autogoverno, è esaltato il valore del dialogo e quello della
  tolleranza.
   Per  quanto  concerne  invece il testo  normativo  deve  essere,
  primariamente,  evidenziata  la  formulazione  del  primo   comma
  dell'articolo 1 che accoglie, anche all'interno dell'assetto  dei
  poteri  regionali,  il  principio  della   equiordinazione    dei
  diversi  livelli  di  governo  del territorio,  sancendo  che   i
  comuni,  le  province  regionali e la  Regione  costituiscono  le
  istituzioni territoriali autonome, rappresentative della Comunità
  siciliana .
   Particolarmente  significativo, nel senso della  modernizzazione
  del  funzionamento  delle  istituzioni,  è  poi  il  nuovo  testo
  dell'articolo   4  che  razionalizza  ed  ampia   la   disciplina
  dell'organizzazione dell'Assemblea. A tale riguardo,  il  secondo
  comma  dispone  espressamente che il Regolamento  dell'Assemblea,
  contenente  le  disposizioni relative alla sua organizzazione  ed
  all'esercizio di tutte le sue funzioni sia adottato con  il  voto
  favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti; mentre
  il quarto comma del medesimo articolo prevede la costituzione del
  cosiddetto  Comitato per la legislazione  al quale è demandato il
  compito di  assicurare la qualità della legislazione regionale  e
  l'osservanza  dei precetti di tecnica legislativa .  Inoltre,  il
  quarto  comma dell'articolo 12 del testo all'esame introduce,  in
  Statuto,   il   procedimento  legislativo  caratterizzato   dalla
  Commissione  in sede redigente, con il rinvio al Regolamento  per
  le relative discipline di funzionamento.
   Si  stabilisce  poi  che  il Regolamento preveda  sia  procedure
  idonee ad assicurare lo svolgimento del programma di governo  sia
  meccanismi  atti  a garantire che un'adeguata  quota  dei  lavori
  parlamentari  sia  riservata all'esame dei disegni  di  legge  di
  iniziativa dei Gruppi di opposizione.
   Riguardo  all'insindacabilità dei deputati regionali,  il  testo
  (articolo  6)  amplia  tale prerogativa estendendola  anche  alle
  opinioni   espresse   a  causa  delle  loro  funzioni,   compresa
  l'attività  di  critica  e di denuncia politica,  espressa  anche
  attraverso i mezzi di comunicazione . Tale ampliamento è in linea
  con  una tendenza istituzionale espressa in alcune leggi di altre
  regioni, nonché nella recente legge statale n. 140 del 2003.
   L'articolo  7, introduce in Statuto l'istituto delle Commissioni
  d'inchiesta,   che   rappresenta  senza  dubbio   uno   strumento
  essenziale  nell'ambito  dei rinnovati  e  potenziati  poteri  di
  controllo   e   di  informazione  che  l'Assemblea   deve   avere
  nell'ambito della nuova forma di governo ad elezione diretta  del
  Capo  dell'Esecutivo;  prevede altresì che il  Governo  regionale
  presenti  all'Assemblea  il proprio programma,  nonché  programmi
  distinti  per settori specifici e campi di intervento.  Ribadendo
  il  principio dell'elezione diretta del Presidente della  Regione
  (articolo  9,  comma 1)   si è così fissato un  punto  importante
  nell'articolazione della nuova forma di governo introdotta  dalla
  legge costituzionale n. 2, cioè che  Il Presidente della Regione,
  nel corso di un'apposita seduta, presenta all'Assemblea regionale
  il  programma  dell'Esecutivo e comunica  la  composizione  della
  Giunta  regionale.  Il  Governo presenta, altresì,  all'Assemblea
  regionale,  che li esamina, i programmi di attività distinti  per
  campi di intervento o per rami di amministrazione, verifiche  del
  loro  stato  di attuazione e rapporti sulla sua attività,  nonché
  elabora   e   presenta   un   rapporto  annuale   relativo   alla
  programmazione economica e finanziaria .
   Il  sistema  delle  fonti  è stato oggetto  di  un  approfondito
  riordino.  L'articolo  11  bis le elenca,  aggiungendo  a  quelle
  esistenti   le   leggi  statutarie  cioè  le  leggi  direttamente
  applicative  di  alcune norme dello Statuto ed in particolare  le
  leggi   sull'elezione  e  sull'autoscioglimento   dell'Assemblea,
  sull'elezione  del Presidente della Regione e  sui  rapporti  tra
  Governo  ed  Assemblea,  sui referendum e sulle  modifiche  della
  forma di governo.
   Si  è,  inoltre,  introdotta la figura dei  decreti  legislativi
  regionali con limitazione di materia ed in particolare unicamente
  per   l'attuazione   del   diritto   comunitario.   Riguardo   al
  procedimento  di  formazione di tali  atti  legislativi  è  stato
  previsto,  oltre che la delega legislativa, il parere  vincolante
  della   competente  commissione  dell'Assemblea.  Ai  fini  della
  certezza del diritto e della più facile conoscenza delle leggi da
  parte  dei cittadini si è inoltre stabilito (articolo 11  bis,  3
  comma)   il   divieto  di  abrogazione  tacita  e  l'obbligo   di
  pubblicazione del testo risultante dalle modifiche apportate.
   Si   è   poi  voluto  valorizzare  (articolo  2  bis)  la  fonte
  regolamentare  ed  ampliarne  lo  spazio,  elencando  le  diverse
  tipologie   di   regolamenti,   introducendo   espressamente   la
  possibilità  della  disciplina regolamentare  delle  materie  non
  coperte da disciplina legislativa e prevedendo la competenza  del
  Regolamento   riguardo  all'organizzazione  ed  al  funzionamento
  dell'Amministrazione  regionale  secondo   le   disposizioni   di
  principio  dettate dalla legge, nonché riguardo  ai  procedimenti
  amministrativi ed al conferimento di funzioni agli  enti  locali.
  Si  è  altresì  sancito il carattere sussidiario dei  regolamenti
  regionali rispetto ai regolamenti degli enti locali. Rilevante  è
  altresì,  per  lo  snellimento  della  produzione  normativa,  la
  delegificazione,  cioè  il passaggio di  alcuni  spazi  normativi
  dalla legge al regolamento (comma 4).
   Per  quanto  riguarda la fattispecie relativa alla  ripartizione
  di  competenza legislativa materiale tra lo Stato e  la  Regione,
  per   un   verso   si  è  tenuto  conto  della  linea   contenuta
  nell'articolo  10  della  legge  n.  3  del  2001   che   prevede
  l'applicabilità  alle Regioni a Statuto speciale  delle  maggiori
  condizioni di autonomia quali risultanti da un confronto  tra  il
  testo  statutario ed il testo costituzionale novellato; per altro
  verso  si  è seguito (diversamente dalla legge costituzionale  n.
  3/2001,  che  prevede l'elencazione delle materie  di  competenza
  statuale  e  di quelle concorrenti, residuando in tal  modo  alle
  Regioni   ogni  altra  competenza),  il  criterio  della   doppia
  enumerazione   delle  competenze  statuali   e   regionali,   con
  l'aggiunta di una clausola di chiusura attributiva di ogni  altra
  competenza alla Regione.
   Precisamente,  all'articolo 14 dello Statuto, si  sono  elencate
  le   materie  di  competenza  esclusiva  della  Regione,   meglio
  precisando  le  materie  dei beni e delle  attività  culturali  e
  dell'ambiente, aggiungendo (in linea con il nuovo  articolo  117)
  la  formazione professionale e l'organizzazione del  mercato  del
  lavoro;  l'istruzione elementare (originariamente inserita  nella
  legislazione esclusiva) è stata inclusa nel più vasto concetto di
  'istruzione'  che  viene ascritto tra le  materie  di  competenza
  concorrente (in linea con l'articolo 117 novellato).
   L'articolo   14  bis  dello  Statuto,  elenca  le   materie   di
  competenza  statuale.  Tale  elenco si  basa  su  quello  analogo
  contenuto  nell'articolo 117 Costituzione, così come  modificato,
  ma  da  questo  si è espunto (attribuendo così tali materie  alla
  Regione),  la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema  e  dei  beni
  culturali,  nonché  la previdenza sociale (quest'ultima  prevista
  come competenza concorrente: v. articolo 17 dello Statuto).
   In  ordine  alla disciplina dei rapporti fra la  Regione  e  gli
  Enti  locali l'oggetto di riflessione su cui si è confrontata  la
  Commissione  è stato in particolare rappresentato dal superamento
  del conferimento di funzioni col concetto di cui all'articolo 118
  comma   1    della   Costituzione  secondo   cui   'le   funzioni
  amministrative  sono  attribuite  ai  Comuni,  salvo   che,   per
  assicurarne  l'esercizio unitario, siano  conferite  a  Province,
  Regioni  e  Stato,  sulla  base dei  principi  di  sussidiarietà,
  differenziazione ed adeguatezza'.
   Anche   in   seguito   alla  ripetuta  interlocuzione   con   le
  associazioni  rappresentative degli Enti locali, la  Commissione,
  in  esito  ad  un approfondito dibattito, ha infine stabilito  di
  accogliere  la  dizione  utilizzata  dalla  norma  costituzionale
  richiamata,   prevedendo   per   l'appunto   che   'le   funzioni
  amministrative   sono  attribuite  ai  Comuni  salvo   che,   per
  assicurarne  l'esercizio unitario e per  realizzare  un  armonico
  sviluppo a livello provinciale o regionale, siano conferite  alle
  Province   o   alla   Regione,  sulla  base   dei   principi   di
  sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza'. A tal proposito,
  in    ottemperanza   alla   scelta   compiuta   dal   legislatore
  costituzionale che ha riformato il titolo V della  parte  seconda
  della  Carta  fondamentale, eliminando, in generale la  tipologia
  dei  controlli  esterni dello Stato sugli atti  delle  Regioni  e
  degli  Enti locali,  la  nuova  formulazione   dell'articolo  15,
  comma 2, ha eliminato la dizione 'controllo' sugli  Enti  locali,
  dall'ambito  della disciplina legislativa regionale,  limitandola
  'alle circoscrizioni ed all'ordinamento'.
   Inoltre,  si  è convenuto di inserire, in Statuto,  all'articolo
  16  bis,  la  previsione del Consiglio regionale delle  Autonomie
  locali,  già  costituzionalmente sancito  dall'articolo      123,
  comma 4 Costituzione, come  organo di rappresentanza  degli  Enti
  Locali  con  funzioni consultive e di cooperazione nei  confronti
  della Regione.
   Parallelamente,   in   esito  agli   incontri   avuti   con   le
  rappresentanze  sindacali,  del modo  del  lavoro,  dell'impresa,
  delle   categorie   produttive,  la   Commissione   ha   valutato
  positivamente l'inserimento nello Statuto (articolo 16 ter),  del
  Consiglio  regionale dell'economia e del lavoro, quale organo  di
  consulenza   dell'Assemblea   e  del   Governo   regionale,   per
  l'elaborazione della legislazione economica e sociale.
   Uno   specifico  richiamo  deve  essere  fatto  in  questa  sede
  all'accoglimento nello Statuto (rispettivamente agli articoli 15,
  terzo  comma, e 16) del principio di sussidiarietà, sia in  senso
  verticale  che in senso orizzontale (già menzionato al preambolo)
  ed   accolto,   in  ambedue  i  significati,  dalla  Costituzione
  novellata (articolo 118 primo comma e quarto comma).
   Il   testo  in  esame  ha  inoltre  dedicato  un'apposita  norma
  (articolo   19   bis)  alla  competenza  regionale   in   materia
  comunitaria  sotto  il profilo "ascendente",  con  la  previsione
  della  "partecipazione della Regione, nelle  materie  di  propria
  competenza,  alle  decisioni dirette alla formazione  degli  atti
  normativi  comunitari".  Si  è altresì  stabilita  la  cosiddetta
  potestà  "discendente"  da parte della  Regione,  nell'ambito  di
  attuazione   degli   atti  comunitari  che  disciplinino   ambiti
  materiali  soggetti alla competenza regionale sia  esclusiva  che
  concorrente.  Il  secondo  comma  dell'articolo  19  bis  dispone
  altresì  che  la  Regione,  nell'ambito  delle  materie  di   sua
  competenza  e  per  le questioni di diretto interesse,  partecipi
  come  componente alle delegazioni del Governo dello Stato  presso
  gli organi della Unione europea.
   Il  Testo  di revisione statutaria regolamenta poi il cosiddetto
  "potere   estero    della  Regione.  Secondo   il   comma   terzo
  dell'articolo  19  bis, la Regione partecipa  all'elaborazione  e
  alla  formazione  dei trattati che il Governo statale,  anche  su
  iniziativa  della  Regione stessa, intenda  stipulare  con  Stati
  esteri,  in  quanto riguardino materie di competenza regionale  o
  incidano sugli interessi socio-economici della Sicilia.
   Detti  trattati sono stipulati, congiuntamente,  dallo  Stato  e
  dalla  Regione.  Inoltre, secondo il quarto  comma  del  medesimo
  articolo,  nelle materie di propria competenza, la  Regione,  nel
  rispetto  dei  principi di diritto internazionale e  comunitario,
  può  concludere  accordi e intese con Stati ed Enti  territoriali
  interni   ad   altro   Stato,   con   esclusione   dei   trattati
  internazionali di natura politica.
   Si  è altresì normata (nel quinto comma dello stesso articolo 19
  bis)  la  cosiddetta  attività  di rilievo  internazionale  della
  Regione,  attività  cioè  che non comporta  vincoli  od  obblighi
  giuridici  ma  si sostanzia in attività promozionali  all'estero,
  non  comportanti  impegni. Riguardo ai rapporti  tra  gli  organi
  regionali  in  questa  materia, si è  stabilito  che  il  Governo
  regionale   debba  informare  previamente  l'Assemblea  regionale
  siciliana  (articolo  19, settimo comma)  di  tutte  le  attività
  "estere"   che   il   medesimo  intenda  compiere,   incluse   la
  sottoscrizione   di  accordi,  intese,  protocolli   di   intesa,
  dichiarazione  di  intenti  o altri atti  ad  essi  equiparabili,
  nonché l'assunzione unilaterale di impegni.
   Riguardo   alla   disciplina  statutaria  delle   funzioni   del
  Presidente della Regione e della Giunta regionale, l'articolo  20
  del  testo  in  esame, non si discosta dalla  vigente  normativa,
  salvo che per la previsione di cui si è avuto modo di accennare a
  proposito  dei  regolamenti regionali, della disciplina  di  tali
  funzioni,  mediante  regolamenti  di  organizzazione,  salva   la
  normativa di principio fissata con legge regionale.
   Con riferimento al contenzioso di costituzionalità (articoli  24
  e  seguenti),  s'è  prevista la possibilità  di  impugnativa  dei
  decreti legislativi regionali, mentre con apposite previsioni  si
  è  meglio distinto (rispetto al testo originale dello Statuto) il
  sindacato di legittimità costituzionale delle leggi e degli  atti
  aventi  forza  di legge promosso in via principale e disciplinato
  in sede statutaria, dai conflitti di attribuzione, regolati dalla
  disciplina statale generale.
   Si  è  infine  stabilito di conservare la figura del Commissario
  dello  Stato  ed il meccanismo di sindacato attualmente  vigente,
  per   ragioni  di  certezza,  modificando  in  parte  i   termini
  cronologici   previsti   per  la  trasmissione   delle   delibere
  legislative,  per l'esito del controllo effettuato da  parte  del
  Commissario,  nonché per la decisione sull'eventuale  impugnativa
  da parte della Corte.
   A  sottolineare il ruolo di terzietà e di garanzia  del  sistema
  svolto  dal suddetto istituto, il testo in esame prevede  che  il
  Commissario  dello  Stato sia nominato non  più  dal  Governo  ma
  d'intesa  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e   dal
  Presidente della Regione.
   Per   quanto   riguarda  la  materia  di  cui  all'articolo   23
  dell'attuale Statuto, anche in seguito ad apposita audizione  con
  i   rappresentanti  della  Corte  dei  Conti,   si   è   valutata
  positivamente  la possibilità di inserire nel nuovo  Statuto  una
  norma che attribuisca alla Corte, in conformità ai principi della
  Costituzione  che   regolano  le sue  funzioni  ed  ai  fini  del
  coordinamento    della    finanza    pubblica,    il    controllo
  sull'Amministrazione regionale e sugli Enti locali  territoriali,
  nonché  sui  loro  enti  strumentali e  sulle  altre  istituzioni
  pubbliche di autonomia, aventi sede nella Regione.
   L'articolo  23,  secondo comma del testo di  revisione,  prevede
  che  le   Sezioni del Consiglio di Stato, denominate  in  Sicilia
  'Consiglio di giustizia amministrativa' siano composte  anche  di
  membri  designati dal Presidente della Regione, mentre il  quinto
  comma,  dello  stesso  articolo, in una  visione   pattizia'  dei
  rapporti  con  lo  Stato stabilisce che i Presidenti  di  sezione
  della Corte dei Conti ed il Presidente del Consiglio di giustizia
  amministrativa siano nominati d'accordo dai Governi dello Stato e
  della Regione.
   Particolarmente   dibattuta   e  sceverata   all'interno   della
  Commissione  è stata la materia finanziaria ed in particolare  il
  contenuto delle disposizioni vigenti riguardanti gli articoli  36
  e  38.  Sono stati sentiti, per i  necessari approfondimenti,  in
  ripetute  occasioni,  alcuni  autorevoli  accademici  di  diritto
  finanziario  e  di  scienza delle finanze e si è  giunti,  grazie
  anche  all'ausilio  degli  organi  tecnici  dell'Assessorato   al
  Bilancio, ad una nuova formulazione degli articoli in questione.
   In  particolare il nuovo testo proposto dall'articolo 36, elenca
  partitamente  ed  in  modo chiaro e specifico  tutte  le  entrate
  finanziarie    regionali   precisando,   con   una    definizione
  legislativa, cosa si intenda per entrate tributarie  erariali.  A
  tal  fine  si  è  utilizzato  il principio  di  territorialità  o
  'riferibilità'   territoriale   dell'introito   tributario,   già
  utilizzato dal nuovo testo del  comma 2 dell'articolo  119  della
  Costituzione,  recependo pertanto un concetto che è  ormai  parte
  integrante  dell'assetto costituzionale  dello  Stato.  Rimangono
  invece interamente riservate allo Stato le entrate derivanti  dai
  tabacchi, dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.
   In  ordine all'articolo 38, ed al Fondo di solidarietà nazionale
  con  la  nuova  formulazione proposta  si  è  inteso  soprattutto
  fissare,  con  un indice fisso e quantitativamente  verificabile,
  rappresentato  dalla  spesa  per infrastrutture,  l'entità  delle
  risorse assegnate, a questo titolo, alla Regione. In tal modo  si
  intenderebbe  vincolare  lo Stato all'erogazione  annuale  di  un
  quantum   definito  costituzionalmente,  evitando  l'alea   delle
  negoziazioni   condotte,  anno  per  anno,  in  sede   di   legge
  finanziaria  dello Stato. Secondo la disposizione  in  parola  si
  prevede  che il fondo non vada più agganciato  al minor ammontare
  dei   redditi  di  lavoro  nella  Regione,  rispetto  alla  media
  nazionale   bensì  al  deficit  infrastrutturale  della  Sicilia,
  rispetto  al  resto  del Paese. Infatti le  risorse  assegnate  a
  questo  titolo alla Regione, da considerare 'aggiuntive' rispetto
  alla ripartizione ordinaria della spesa statale, sono destinate a
  compensare  la  minore  dotazione  infrastrutturale  economica  e
  civile  del territorio regionale rispetto alla media nazionale  e
  sono  pari ad un decimo della spesa pubblica per la realizzazione
  di infrastrutture nel territorio nazionale. Si è infine stabilito
  espressamente  che  la Regione siciliana partecipi  altresì  alla
  ripartizione   del  fondo  perequativo  di   cui   al   comma   3
  dell'articolo 119 della Costituzione.
   Un'apposita  norma  (la  nuova  formulazione  dell'articolo  39)
  sancisce  altresì che nell'ambito delle politiche di riequilibrio
  e  di sviluppo delle aree in ritardo strutturale, ed in linea con
  la  tutela costituzionale comunitaria delle regioni insulari,  lo
  Stato  e  la Regione perseguano l'obiettivo comune dello sviluppo
  dell'Isola e della crescita dei livelli di occupazione.
   Nella  medesima direzione, accogliendo due concetti maturati  in
  ambito   comunitario   e  richiamati  dal  Trattato   costitutivo
  dell'Unione Europea (articolo 158 e articolo 299), si prevede che
  lo  Stato programmi, previa intesa con la Regione, gli interventi
  di  propria  competenza  riguardanti la Sicilia,  in  materia  di
  infrastrutture  e  collegamenti per il  trasporto  di  persone  e
  merci, con l'obiettivo del superamento degli svantaggi sociali ed
  economici  derivanti  dalla  condizione  di  'insularità'   della
  Sicilia e di 'ultraperifericità' delle sue isole minori.
   Con  riguardo  alle  procedure per la revisione  dello  Statuto,
  infine,  il testo all'esame nell'articolo 41 ter ha fatto propria
  la  proposta  contenuta  nel disegno di  legge  n.  578  dell'on.
  Capodicasa,  nella  quale si prevede un'innovazione  rilevante  e
  cioè  che  l'iniziativa  per  le  modifiche  dello  Statuto   sia
  riservata  all'Assemblea  e  che  da  tale  testo  il  Parlamento
  nazionale  possa  discostarsi soltanto  qualora  rilevi  elementi
  contrastanti con i principi fondamentali della Costituzione.
   In  ultimo va ricordato che apposita norma fa sì che l'Assemblea
  regionale  con propria deliberazione, adottata a maggioranza  dei
  due  terzi possa estendere all'ordinamento siciliano le  maggiori
  forme di autonomia attribuite alle altre regioni.
   A  conclusione  dei  lavori,  la Commissione  ha  ritenuto,  per
  meglio  illustrare  il  suo  percorso politico,  di  approvare  e
  trasmettere  all'Aula  un documento dal quale  potesse  evincersi
  innanzitutto  la  dialettica costruttiva ed il  proficuo  apporto
  fornito  dai  commissari,  al  di  là  del  gruppo  politico   di
  appartenenza ed inoltre la piena condivisione raggiunta su alcune
  questioni importanti che innovano rispetto allo Statuto vigente.
   In  questo  senso va ricordato che è stata raggiunta  una  forte
  compattezza in ordine alle materie da attribuire alla  competenza
  legislativa  dell'Assemblea, alle tematiche relative ai  rapporti
  finanziari  tra  Stato e Regione, al cosiddetto  'potere  estero'
  della  Regione  ed alla sua partecipazione alla formazione  degli
  atti   comunitari   ed   alla   previsione   del   principio   di
  sussidiarietà.  Si  è  invece  ritenuto  di  demandare   all'Aula
  l'approfondimento  di  alcune delicate tematiche  affrontate  nel
  corso  dei  lavori  e  rispetto alle quali  è  apparso  opportuno
  coinvolgere l'intera assemblea plenaria.
   La  Commissione  ha svolto con spirito di fattiva collaborazione
  il compito affidatole di elaborare le nuove regole costituzionali
  della  Regione.  Si rimette pertanto al giudizio dell'Aula  nella
  quale  il  dibattito sarà senz'altro ampio ed articolato  per  un
  ulteriore perfezionamento del testo.

    PRESIDENTE    Invito  l'onorevole  Forgione   a   svolgere   la
  relazione di minoranza. Avverto che subito dopo si procederà alla
  votazione  finale dei disegni di legge all'ordine del  giorno  ed
  esattamente: "Disciplina dell'attività di guida turistica,  guida
  ambientale-escursionistica,  accompagnatore  turistico  e   guida
  subacquea ,  "Interventi  a favore dei figli  delle  vittime  del
  disastro aereo di Montagna Longa e delle vittime superstiti della
  strage di Portella della Ginestra" e  Disposizioni in materia  di
  Camere di commercio .

    FORGIONE   relatore di minoranza. Signor Presidente,  onorevoli
  colleghi  il  gruppo  parlamentare di Rifondazione  comunista  ha
  contribuito, sia nel lavoro della Commissione che nello  sviluppo
  del  dibattito  politico di questi mesi, alla  riscrittura  dello
  Statuto autonomista.
   Lo  abbiamo fatto, prima, presentando un nostro autonomo disegno
  di   legge,   successivamente   con   un   nostro   convegno   di
  approfondimento aperto al contributo delle altre forze politiche,
  del  mondo  accademico,  delle  forze  sociali,  lavorando  nella
  sottocommissione che ha prodotto il testo finale.
   Non  abbiamo  avuto  un atteggiamento pregiudiziale  e  dobbiamo
  dare atto allo scomparso Presidente Leanza di aver contribuito  a
  creare  un  clima  di confronto positivo, come, del  resto,  deve
  essere  sempre  per la ridefinizione di una 'Carta  fondamentale'
  qual è il nostro Statuto.
   Con questo spirito continueremo a lavorare in questa Aula ed  in
  questa direzione vanno i nostri emendamenti, aperti al contributo
  di tutti i deputati e di tutte le forze politiche, consapevoli  e
  convinti come siamo che, in una materia come lo Statuto,  non  vi
  possano  essere vincoli di maggioranza e minoranza  politica  ma,
  proprio perché si affrontano e si ridefiniscono regole e principi
  impegnativi per tutti, occorre la più larga ricerca del consenso.
   Perché, dunque, questa relazione di minoranza?
   Il  semplice  voto contrario del mio Gruppo avrebbe  pur  potuto
  motivarla   di   per  sé  ma,  secondo  me,  non  sarebbe   stato
  sufficiente.
   La  ragione  vera sta nel dissenso radicale e  di  fondo  su  un
  punto  centrale  e qualificante dell'intero impianto  ed  assetto
  istituzionale  che il nuovo Statuto disegna per il  futuro  della
  Sicilia:   la  scelta  del  modello  presidenzialista  attraverso
  l'elezione diretta del Presidente della Regione.
   Non  una  diversa visione rispetto ad un sistema elettorale,  ma
  un  dissenso su una visione della democrazia, del rapporto tra il
  Parlamento ed il Governo, tra la società e le istituzioni, tra  i
  rappresentanti e i rappresentati.
   Abbiamo  vissuto  tutti  noi in prima persona  in  questa  prima
  parte  della  legislatura quanto il ruolo  ed  il  potere  di  un
  Presidente eletto direttamente dal popolo alteri il rapporto  con
  il  Parlamento, ne svuoti le funzioni, affermi una sorta di  zona
  franca  del  potere  nella quale ogni fonte di legittimità  delle
  decisioni risiede esclusivamente nel ruolo del presidente.
   Anche  gli  assessori,  sia quelli che  ricoprono  il  ruolo  di
  deputato  sia  quelli extraparlamentari, hanno la  legittimazione
  della  loro funzione nel Presidente e non nel Parlamento,  e  ciò
  altera  ulteriormente l'equilibrio dei poteri  e  delle  funzioni
  istituzionali.
   Il  Parlamento viene così ridotto al luogo della ratifica e  non
  della costruzione delle decisioni ed è costantemente condizionata
  la  sua autonomia perché la possibile sfiducia del Presidente  ne
  comporta automaticamente lo scioglimento.
   E'  un po' come il gatto che si morde la coda, per di più in una
  condizione  generale  di  crisi della  politica,  soprattutto  in
  Sicilia,   nella  quale  le  rappresentanze  elette   tendono   a
  autotutelarsi ed autoriprodursi, non certo a suicidarsi.
   In  questo meccanismo è la politica a perdere di autonomia, è il
  Parlamento  a perdere autorevolezza, le istituzioni  a  diventare
  impermeabili ai fermenti ed ai conflitti sociali, ed il  Governo,
  invece,   ad   affermare  una  supremazia  di   funzione   e   di
  condizionamento su tutti gli altri organi istituzionali. Anche il
  sistema  dei controlli ed i meccanismi di trasparenza  ne  escono
  incrinati.
   Il  Senato  ha approvato una riforma che prevede la  possibilità
  che  il Capo del Governo nazionale sciolga le Camere. Giustamente
  lo  schieramento  delle  opposizioni ha  gridato  allo  scandalo,
  rialzando  la bandiera di una cultura democratica che, prima  con
  l'antifascismo  e  poi con la Costituzione, è stata  fondamentale
  per  la  formazione  della  nuova Italia  e  del  suo  equilibrio
  istituzionale. Ma perché gli stessi partiti delle opposizioni  su
  scala  nazionale  non  si indignano per la costituzionalizzazione
  nel  nuovo  Statuto di una forma di governo che, anche attraverso
  il  ricatto  delle  dimissioni del Presidente della  Regione,  di
  fatto  conferisce  un  vero  e  proprio  potere  di  scioglimento
  dell'Assemblea nazionale? Lo stesso potere conferito  dal  Senato
  al Presidente del Consiglio.
   Perché non prevedere, quindi, la votazione del Governo da  parte
  dell'Assemblea,  con  la  conseguente possibilità  di  sfiduciare
  individualmente  gli  assessori attraverso una  apposita  mozione
  parlamentare?
   O  ancora,  di  fronte a motivi di impedimento o dimissioni  del
  Presidente, anche se eletto dal popolo, perché non svincolare  il
  suo  destino da quello dell'Assemblea regionale, riconsegnando  i
  poteri,  sino  alla fine della legislatura ad una nuova  elezione
  parlamentare  di un nuovo Presidente introducendo  eventualmente,
  anche  all'atto dell'elezione di un nuovo Presidente, persino  il
  vincolo di una possibile clausola antiribaltone?
   Avremmo  sperato  che  questo nostro dissenso  o  almeno  questi
  nostri  interrogativi non fossero solitari, che nel dibattito  di
  questi   mesi   incontrassero  quelle  culture   democratiche   e
  parlamentariste partecipative, tradizionalmente espresse da larga
  parte  dell'ispirazione politica del cattolicesimo democratico  o
  che   incontrassero   quelle  culture  antiautoritarie   espresse
  storicamente dalla sinistra, sia quella di origine socialista che
  comunista  o  almeno,  per  rimanere  strettamente  all'attualità
  politica,  che  le  nostre  posizioni  incrociassero  quelle  più
  indignate  dei  partiti  di centrosinistra  nei  confronti  della
  riforma istituzionale approvata al Senato.
   Purtroppo, questo non è successo e la causa è tutta interna.  Io
  credo alla ubriacatura del maggioritario che ha segnato, quasi in
  modo  ideologico, il dibattito politico di questi ultimi  anni  e
  che  ha  privilegiato  il tema della governabilità.  Si  potrebbe
  dire,   per  usare  le  parole  di  Totò,   a  prescindere ,   la
  governabilità  a prescindere dalla rappresentanza, a  prescindere
  dall'equilibrio  dei poteri, a prescindere dalla  centralità  del
  parlamento, a prescindere dal ruolo delle assemblee elettive.  Ma
  questo  non solo non ha semplificato il sistema politico,  ma  ha
  portato, per ironia della sorte, allo  spappolamento' dei partiti
  e  alla  loro  moltiplicazione,  all'affermazione  di  logiche  e
  pratiche  notabilari', al distacco dei cittadini dalla politica e
  ad  un  fenomeno più grave di autonomizzazione delle funzioni  di
  governo da ogni forma di controllo democratico.
   Poniamo,  quindi,  una  questione  discriminante:  la  forma  di
  governo e l'assetto istituzionale della Regione.
   Avremmo  preferito  rinvigorire nello Statuto  la  funzione  del
  Parlamento, rafforzare le forme della partecipazione, avviare  un
  percorso  reale di democrazia partecipativa, ripartire dal  punto
  di    fallimento   reale   della   nostra   autonomia   speciale:
  l'autogoverno  sociale  delle  risorse.  Su  questo,  la   nostra
  autonomia, che pure tutti vogliamo rilanciare, ha segnato il  suo
  fallimento e quello delle classi dirigenti che si sono  succedute
  negli ultimi cinquanta anni.
   Onorevoli  colleghi,  ho  voluto  affrontare,  in  questa  breve
  relazione, la ragione prima della nostra opposizione e del nostro
  voto  contrario, convinto come sono che le altre  questioni,  pur
  importanti,  non abbiano il carattere sovraordinatore dell'intero
  disegno di legge che ha la scelta del modello presidenziale.
   Ovviamente,  non  parlo di questioni che  non  sono  secondarie:
  della   democrazia  di  genere  e  dei  relativi   percorsi   per
  affermarla,  del  tema  del carattere pubblico  dei  beni  e  dei
  servizi,  a  partire  dai quali affermare diritti  universali  di
  cittadinanza,  dei temi dei migranti nel futuro  di  un'Isola  di
  frontiera   come  la  nostra,  legata  all'idea  del  dialogo   e
  dell'incontro  tra le religioni e le civiltà del  Mediterraneo  e
  non solo di esso.
   Su  questo  torneremo nel confronto che si svilupperà in  questa
  sede.  Ma credo che ancora ci sia spazio per una riflessione  che
  riproponga, come del resto ci viene suggerito anche dalle vicende
  politiche e non di queste ultime settimane, l'analisi che qui,  a
  nome  del  Gruppo  parlamentare  di  Rifondazione  comunista,  ho
  cercato  di porre alla vostra attenzione e che motiva  la  nostra
  contrarietà al disegno di legge in discussione nell' Aula.

    PRESIDENTE   Onorevoli colleghi, avverto che il  seguito  della
  discussione generale avrà  luogo nella successiva seduta.
   Informo,  altresì, che nella prossima settimana  la  Commissione
  per  la  riforma dello Statuto e la prima Commissione legislativa
  si  riuniranno congiuntamente in una minisessione di tre  giorni,
  dedicata alla riforma della legge elettorale.

    FLERES  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FLERES     Signor   Presidente,   onorevoli   colleghi,    sarò
  telegrafico.  Il  mio  intervento  punta  a  sollecitare,  avendo
  sentito   anche   numerosi  colleghi,  l'individuazione   di   un
  calendario dei lavori relativo alla discussione dello Statuto che
  sia il più possibile preciso e dettagliato, al fine di consentire
  a ciascun deputato, vista la solennità che richiede il dibattito,
  di prepararsi, documentarsi ed organizzare la propria attività in
  funzione dell'indicazione precisa delle giornate durante le quali
  l'Assemblea verrà chiamata a discutere lo Statuto.
   Come  lei sa - ne abbiamo parlato anche questa mattina a Roma  -
  reputo estremamente positiva l'indicazione da lei pervenuta circa
  l'opportunità di concedere qualche giorno - senza paralizzare con
  questo  i  lavori  dell'Assemblea - per  la  presentazione  degli
  emendamenti,  in  modo  tale  che i  deputati  abbiano  il  tempo
  necessario  per la loro elaborazione, ma soprattutto  gli  uffici
  possano  predisporre la documentazione a supporto dei  rispettivi
  emendamenti  presentati,  proprio  perché  su  questo  tema   non
  possiamo correre alcun rischio.
   L'argomento  è  troppo  importante per  affrontarlo  in  maniera
  frettolosa,  come talvolta l'Aula è costretta  a  fare  su  altre
  questioni. Quindi, lo ribadisco, la richiesta che mi permetto  di
  formulare  è  che  la Presidenza individui un calendario  preciso
  relativo  al  dibattito  sul disegno di  legge  che  riguarda  la
  riforma dello Statuto.

    PISTORIO  relatore di maggioranza. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    PISTORIO   relatore  di  maggioranza.  Signor  Presidente,   ho
  ascoltato  l'intervento dell'onorevole Fleres e volevo dirle  che
  proprio  questa mattina, in Commissione, a proposito di  ciò,  vi
  era stato l'auspicio dell'intera  Commissione perchè vi fosse  un
  calendario preciso dei nostri lavori sulla riforma dello Statuto.
     Se  lei  è d'accordo, la Commissione potrebbe essere  la  sede
  dove   poter  individuare  questo  calendario  da  proporre  alla
  Presidenza dell'Assemblea.

    PRESIDENTE   Lei  nella  sua qualità  di  vicepresidente  della
  Commissione è autorizzato a proporlo.


   Presidenza del presidente Lo Porto


                                   Congedi

    PRESIDENTE  Comunico che sono pervenute richieste  di congedo per
  gli onorevoli  Scoma,  Leontini, Vicari,  Beninati,  Cascio, Costa,
  Mancuso e Neri.
   L'Assemblea ne prende atto.


   Presidenza del presidente Lo Porto


   Votazione finale del disegno di legge  Disciplina dell'attività
        di guida turistica, guida ambientale-escursionistica,
             accompagnatore turistico e guida subacquea
       (nn. 620-220-257-308-368-378-413-430-481-594-623-686/A)

    PRESIDENTE   Si  passa  al  punto  V  dell'ordine  del  giorno:
  Votazione finale di disegni di legge.
      Si   passa  alla   votazione  finale  del  disegno  di  legge
   Disciplina  dell'attività di guida turistica, guida  ambientale-
  escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea  (nn.
  620  - 220 - 257 - 308 - 368 - 378 - 413 - 430 - 481 -594 -623  -
  686/A), posto al numero 1).
   Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il
  coordinamento formale del disegno di legge.

                           (E' approvata)


   Presidenza del presidente Lo Porto


   Indìco la votazione finale per scrutinio nominale del disegno
  di legge   Disciplina dell'attività di guida turistica, guida
  ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida
  subacquea  ( nn. 620 - 220 - 257 - 308 - 368 - 378 - 413 - 430 -
  481 -594 -623 - 686/A).
   Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il
  pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si
  astiene preme il pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.
   (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la votazione.

   Risultato della votazione

   Presenti e Votanti          49
   Maggioranza                 25
   Favorevoli                  32
   Contrari                     3
   Astenuti                    14

                        (L'Assemblea approva)

    RAITI  Dichiaro di  avere votato a favore del disegno di
  legge.

    Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
    Interventi a favore dei figli delle vittime del disastro aereo
    di Montagna Longa e delle vittime superstiti della strage di
     Portella  della Ginestra  (nn. 828-824-Norme stralciate/A)

    PISTORIO  relatore di maggioranza. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    PISTORIO  Signor Presidente, intendo comunicare il mio voto  di
  astensione,  avendo accettato l'invito del mio Capogruppo  a  non
  votare   contro   il  provvedimento.  D'altronde  l'argomento   è
  controverso, ma comprendo le regole della politica.


   Presidenza del presidente Lo Porto


    PRESIDENTE   Indìco la votazione finale per scrutinio  nominale
  del disegno di legge "Interventi a favore dei figli delle vittime
  del  disastro aereo di Montagna Longa e delle vittime  superstiti
  della  strage  di  Portella della Ginestra."  (nn.  828-824-Norme
  stralciate/A).
   Chiarisco  il  significato  del  voto:  chi  vota  sì  preme  il
  pulsante  verde;  chi  vota no preme il pulsante  rosso;  chi  si
  astiene preme il pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

                     (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la votazione.

                      Risultato della votazione

    PRESIDENTE   Proclamo  l'esito della  votazione  per  scrutinio
  nominale del disegno di legge  numeri 828-824-Norme stralciate/A:

   Presenti e votanti ....... 47
   Maggioranza ............. 24
   Favorevoli ........... .. 36
   Contrari ...............  . 1
   Astenuti .............. . 10

                        (L'Assemblea approva)


   Presidenza del presidente Lo Porto


    Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
  "Disposizioni in materia di camere di commercio" (nn. 392-402-763
                         - stralcio 1 bis/a)

    PRESIDENTE   Indìco la votazione finale per scrutinio  nominale
  del  disegno  di  legge  "Disposizioni in materia  di  Camere  di
  commercio" (nn. 392-402-763 - Stralcio 1 bis/A).
   Chiarisco  il  significato  del  voto:  chi  vota  sì  preme  il
  pulsante  verde;  chi  vota no preme il pulsante  rosso;  chi  si
  astiene preme il pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

                     (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la votazione.

                      Risultato della votazione

    PRESIDENTE   Proclamo  l'esito della  votazione  per  scrutinio
  nominale del disegno di legge nn. 392-402-763-stralcio 1 bis/A:

   Presenti e votanti .. .. 49
   Maggioranza .............   25
   Favorevoli .... ........    40
    Contrari .. ............... 7
    Astenuti  ................. 2

                        (L'Assemblea approva)

    PRESIDENTE  Onorevoli colleghi, sospendo la seduta  per  cinque
  minuti  al  fine di concordare in via informale con i  Presidenti
  dei Gruppi parlamentari il prosieguo dei lavori per esaminare  il
  disegno di legge di riforma dello Statuto.

    (La seduta, sospesa alle ore 19.05, è ripresa alle ore 19.10)

   La seduta è ripresa.


   Presidenza del presidente Lo Porto


               Comunicazione del calendario dei lavori

    PRESIDENTE    Onorevoli  colleghi,  in  relazione  all'incontro
  informale   avuto  con  i  Presidenti  dei  Gruppi  parlamentari,
  comunico che nei giorni di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì  29
  aprile  l'Assemblea terrà seduta il pomeriggio per completare  la
  discussione  generale del disegno di legge relativo alla  riforma
  dello  Statuto. Entro la stessa data di giovedì  29 aprile  scade
  il termine per la presentazione degli emendamenti.
   Durante  la mattina dei predetti giorni di martedì 27, mercoledì
  28  e  giovedì  29  aprile, si terrà la riunione congiunta  della
  Commissione   per  la  riforma  dello  Statuto  e   della   prima
  Commissione  legislativa per affrontare  il  tema  della  riforma
  della legge elettorale.
   La  seduta pertanto è rinviata a martedì, 27 aprile 2004,   alle
  ore 17.30, con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del presidente Lo Porto


      I. Comunicazioni
  II.Discussione del disegno di legge:  Schema di progetto di legge
  costituzionale da proporre, ai sensi dell'articolo 18 dello
  Statuto, al  Parlamento  recante   'Modifiche allo Statuto della
  Regione'  (nn. 580-472-578-602-652/A) (Seguito)

   Relatore di maggioranza:  On.le Pistorio

   Relatore di minoranza:  On.le  Forgione

                 La seduta è tolta  alle ore 19.12.

        Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 21.00

   La seduta è tolta alle ore 19.05.

                     DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
                            Il Direttore
                      Dott. Giovanni Tomasello