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Resoconto d'Aula della Seduta n. 217 di giovedì 17 giugno 2004
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   Presidenza del presidente Lo Porto


    MICCICHE'   segretario f.f., dà lettura  del  processo  verbale
  della  seduta  numero 215 del  26  maggio 2004  che, non sorgendo
  osservazioni, si intende approvato.
   Avverte che del verbale della seduta numero 216 si darà  lettura
  successivamente.

           Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

     PRESIDENTE   Comunico che sono pervenute le  risposte  scritte
  alle seguenti interrogazioni:

   -da parte dell'Assessore per la famiglia:

      n.  1080  - Manutenzione del manto stradale e rimozione  di
      discariche abusive in alcune strade di Catania.
      Firmatari:  Fleres Salvatore;  Catania  Giuseppe;   Maurici
      Giuseppe

      n.  1099 - Completamento delle opere di urbanizzazione  del
      viale San Teodoro (quartiere San Giorgio) a Catania.
      Firmatari:  Fleres Salvatore;  Catania  Giuseppe;   Maurici
      Giuseppe

      n. 1114 - Interventi per bonificare un'estesa area verde in
      via Beccaria a Catania.
      Firmatari:  Fleres Salvatore;  Catania  Giuseppe;   Maurici
      Giuseppe

      n.  1318   -   Ripristino  dei  principi  di   legalità   e
      trasparenza  amministrativa presso il Comune  di  Letojanni
      (ME).
      Firmatario: Genovese Francantonio

      n.  1342  - Misure per il ripristino della sicurezza  nella
      strada provinciale San Giovanni La Punta-Trecastagni (CT).
      Firmatari:  Fleres Salvatore;  Catania  Giuseppe;   Maurici
      Giuseppe

      n.   1354  -  Iniziative  in  merito  al  concorso  a  Capo
      Dipartimento cultura ed assistenza, bandito dal  Comune  di
      San Giovanni La Punta nel 1998.
      Firmatario: Formica Santi

      n.  1377 - Notizie circa la pulizia dei tombini nel  comune
      di Giarre (CT).
      Firmatari:  Fleres Salvatore;  Maurici  Giuseppe;   Catania
      Giuseppe

      n.   1500  -  Misure  per  il  corretto  smaltimento  delle
      centinaia  di traversine depositate nella vecchia  stazione
      ferroviaria del comune di Acireale (CT).
      Firmatari:  Fleres Salvatore;  Catania  Giuseppe;   Maurici
      Giuseppe

   -- da parte dell'Assessore per il Lavoro:

      n. 1312 - Notizie sulla ripartizione dei cantieri di lavoro
      finanziari nei paesi colpiti dall''emergenza Etna'.
      Firmatario: Raiti Salvatore

      n. 1605 - Opportune iniziative per ripristinare l'ordine ed
      il  regolare funzionamento dei servizi presso il Comune  di
      Capaci (PA).
      Firmatario:  Cracolici Antonino

      - da parte dell'Assessore per la Sanità

      n.  1581  -  Opportune iniziative allo scopo di tutelare  i
      pazienti stomizzati.
      Firmatari: Forgione Francesco; Liotta Santo

      n.  1601  - Urgente adozione di opportune misure per  porre
      fine  alla  violazione  della  normativa  vigente  per   la
      fornitura   di   ausili  protesici   per   incontinenti   e
      stomizzati.
      Firmatario: Villari Giovanni

      - da parte dell'Assessore per il Territorio

      n.  1070 - Monitoraggio della qualità dell'aria, dell'acqua
      e del suolo nel territorio siciliano.
      Firmatari:  Catania Giuseppe;  Fleres  Salvatore;   Maurici
      Giuseppe

      - da parte dell'Assessore per il Turismo

      n.  1586 - Interventi per velocizzare l'emanazione da parte
      dell'Assessore  per  il  turismo,  le  comunicazioni  e   i
      trasporti del decreto relativo all'attivazione della I e II
      quota  di contributo a carico della Regione con riferimento
      al Consorzio Trapani Turismo.
      Firmatario:  Oddo Camillo

      n.  1599  -  Iniziative urgenti per accelerare i lavori  di
      manutenzione  e di miglioramento della tratta Piedimonte  -
      Santa Venera della Ferrovia circumetenea.

      Firmatario:  Villari Giovanni.

        Avverto  che le stesse saranno pubblicate in allegato  al
      resoconto stenografico della seduta odierna

            Annunzio di presentazione di disegno di legge

     PRESIDENTE   Comunico  che  é  stato  presentato  il  seguente
  disegno di legge:

      - Provvedimenti  a  favore  delle scuole,  delle  università
        siciliane e della società civile per contribuire, mediante
        l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile
        democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e
        diffusa e contro i poteri occulti   (n. 884)
     - d'iniziativa parlamentare
     - presentato dagli onorevoli Papania, Ortisi, Manzullo,
       Spampinato, Galletti, Vitrano in data 16 giugno 2004.

   Annunzio di presentazione di disegni di legge e relativo invio
                     alle competenti Commissioni

    PRESIDENTE   Comunico che i seguenti  disegni  di  legge  sono
  stati   presentati   ed   inviati  alla  competente   Commissione
  legislativa  Ambiente e Territorio (IV):

      - Norme  per  il  potenziamento dell'offerta di  opportunità
        turistiche attraverso la realizzazione o il miglioramento delle
        strutture di camper service  (n. 880)
     -  d'iniziativa parlamentare
     -  presentato dall'onorevole Zago in data 26 maggio 2004
     -  inviato in data 1 giugno 2004

     -  Modifica dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre
        2000,  n. 32, riguardante il sistema di aiuti al  bed  and
        breakfast  (n. 881)
     -  d'iniziativa parlamentare
     -  presentato dall'onorevole Zago in data 27 maggio 2004
     -  inviato in data 1 giugno 2004

      - Interventi  finanziari per incentivare le  amministrazioni
        pubbliche a dotarsi di vetture elettriche non inquinanti  (n.
        882)
   -   d'iniziativa parlamentare
   -   presentato dall'onorevole Zago in data 27 maggio 2004
   -   inviato in data 1 giugno 2004

      - Norme  riguardanti  la libera circolazione  sui  mezzi  di
        trasporto   pubblico   locale  delle   Forze   dell'Ordine
        nell'espletamento delle loro funzioni  (n. 883)
  -     d'iniziativa governativa
  -  presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta
     dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i
     trasporti (Cascio)  in data 28 maggio 2004
  -  parere I Commissione
  -  inviato in data 1 giugno 2004.

     Comunicazione di invio di disegni di legge alle competenti
                             Commissioni

    PRESIDENTE   Comunico che i seguenti  disegni  di  legge  sono
  stati inviati alle competenti Commissioni:

                     AMBIENTE E TERRITORIO (IV)

   - Disciplina delle aree di sosta all'aria aperta per il turismo
     itinerante  (n. 877)
  -  d'iniziativa parlamentare

   -  Disposizioni per favorire lo sviluppo della pratica sportiva
      delle persone disabili  (n. 878)
  -   d'iniziativa parlamentare

                 CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)

    -  Istituzione del reddito sociale minimo (Rsm) per combattere
       la disoccupazione e il lavoro  precario   (n. 879)
  -    d'iniziativa parlamentare

                  (inviati in data 26 maggio 2004)

                Comunicazione di richieste di parere

    PRESIDENTE   Comunico  che  le seguente  richieste  di  parere
    pervenute  dal  Governo  sono  state  assegnate  alle  competenti
    Commissioni:

                      AFFARI ISTITUZIONALI (I)

    -  Consiglio di giustizia amministrativa. Sezione consultiva.
       Designazione componenti da parte del Presidente della Regione
       (n. 290/I)
  -    pervenuto in data 25 maggio 2004
  -    trasmesso in data 25 maggio 2004

    -   IACP di Messina. Designazione componente effettivo del
        collegio sindacale: dott. Comune Roberto  (n. 291/I)
  -     pervenuto in data 31 maggio 2004
  -     trasmesso in data 1 giugno 2004

     -  IACP di Siracusa. Designazione componente effettivo del
        collegio sindacale: dott. Montalto Salvatore  (n. 292/I)
     -  pervenuto in data 31 maggio 2004
     - trasmesso in data 1 giugno 2004

    -  Opera Pia  Centro di assistenza polifunzionale E. Perez e M.
       Raimondi - G. Pezzillo' di Santa Flavia (PA). Designazione
       componente del consiglio di amministrazione: sig,ra Rispoli Luci a
       Maria  (n. 293/I)
  -    pervenuto in data 31 maggio 2004
  -    trasmesso in data 1 giugno 2004

    -   Opera  Pia  Ente camposanto di S. Spirito' di Palermo.
        Designazione componente del consiglio di amministrazione: sig.
        Santangelo Giancarlo  (n. 294/I)
  -     pervenuto in data 31 maggio 2004
  -     trasmesso in data 1 giugno 2004

     -  Opera Pia  Madonna delle Grazie' di Bisaquino. Designazione
        componente del consiglio di amministrazione: sig. Merendino
        Giuseppe  (n. 295/I)
    -   pervenuto in data 31 maggio 2004
    -   trasmesso in data 1 giugno 2004

    -  Opera Pia  Casa di Risposo SS. Annunziata' di Piana degli
       Albanesi  (PA). Designazione componente del consiglio  di
       amministrazione: sig. Cino Luigi  (n. 296/I)
  -    pervenuto in data 31 maggio 2004
  -    trasmesso in data 1 giugno 2004

     -  Legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, art. 55, comma 5.
        Direttore  generale Azienda regionale di riferimento  per
        l'emergenza di II livello - Ospedale Vittorio Emanuele di Gela:
        dott. Failla Corrado  (n. 297/I)
     -  pervenuto in data 31 maggio 2004
     -  trasmesso in data 1 giugno 2004

    -   Opera Pia  Istituto S. Lucia' di Palermo. Designazione
        componente del consiglio di amministrazione: sig. Bellavista
        Mario  (n. 298/I)
  -     pervenuto in data 31 maggio 2004
  -     trasmesso in data 1 giugno 2004

     -  Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia. Designazione
        presidente del collegio dei revisori: dott. Di Fede Giovanni  (n.
        300)
  -     pervenuto in data 11 giugno 2004
  -     trasmesso in data 14 giugno 2004

                   SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI)

     -  Legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, art. 29. Determinazione
        valore ISEE  (n. 299/VI)
     -  pervenuto in data 4 giugno 2004
     -  trasmesso in data 5 giugno 2004.

           Comunicazione di trasmissione di deliberazioni

    PRESIDENTE   Comunico  che  il  Presidente  della  Regione  ha
  trasmesso copia delle seguenti deliberazioni:

   -nn. 19-52 e nn. 57-71 del mese di febbraio 2004
   -nn. 72-122 e nn. 130-133 del mese di marzo 2004
   -nn. 134-156 del mese di aprile 2004
   -(pervenute in data 4 giugno 2004)

    -n.  206  del  31  maggio 2004  POR Sicilia  2000/2006  -
       Riprogrammazione di metà periodo - Adozione definitiva
  -(pervenuta in data 12 giugno 2004)

    -n. 207 del 31 maggio 2004  POR Sicilia 2000/2006 - Modifica
       della sottomisura 4.01 b) e della misura 4.15 del Complemento di
       Programmazione
  -(pervenuta in data 12 giugno 2004).

   Comunicazione di trasmissione di atti alla Corte Costituzionale

    PRESIDENTE    Comunico   che   il   Tribunale   amministrativo
  regionale della Sicilia, Sezione II reg. ordinanza n. 180/04, sul
  ricorso  n.  1231/88  proposto  da  Martino  Angela,  contro   la
  soprintendenza  ai beni culturali ed ambientali di  Palermo,  per
  l'annullamento del provvedimento prot. n. 775, pos. BB.NN.  26455
  dell'1.2.1988  e di tutti gli atti preparatori, conseguenziali  e
  connessi,   ha  sospeso  il  giudizio  e  disposto  la  immediata
  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale ritenendo  non
  manifestamente   infondata  la  questione   di   costituzionalità
  dell'art. 17, comma 11, della legge regionale 16 aprile 2003,  n.
  4   Disposizioni programmatiche e finanziarie per  l'anno  2003 ,
  per   contrasto  con  gli  articoli  3,  117,  126  e  127  della
  Costituzione.
                     Annunzio di interrogazioni

    PRESIDENTE   Invito  il  deputato segretario  a  dare  lettura
  delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

    MICCICHE'  segretario f.f.:

      - con richiesta di risposta orale:

      N.  1717  -  Revisione  dei  criteri  adottati  nell'ultima
      ripartizione dei fondi regionali per lo sport.
      - Assessore Turismo
      Firmatario: Zago Salvatore

      N.  1721  - Provvedimenti urgenti a salvaguardia del  primo
      stralcio dei finanziamenti pubblici in provincia di Messina
      di  cui  ai  fondi POR 2000/2006 ed alle delibere  CIPE  in
      favore delle aree depresse.
      - Presidente Regione
      Firmatario: Ardizzone Giovanni

      N.  1729  -  Notizie  circa i criteri di  formazione  delle
      graduatorie   relative   alle   assunzioni   di   personale
      ausiliario specializzato  e  di  OTA  introdotti   con   il
      decreto  assessoriale  n.  46  del  2004,  con  particolare
      riferimento all'AUSL n. 7 di Ragusa.
      - Assessore Lavoro
      Firmatario: Zago Salvatore

      N.  1731   -   Interventi   per  l'ammodernamento   ed   il
      potenziamento della tratta ferroviaria Catania - Siracusa -
      Licata e per l'inclusione del comune di Scicli nel progetto
      Pegasus.
      - Assessore Turismo
      - Assessore Beni Culturali
      Firmatario: Zago Salvatore

      N.  1732 - Interventi per una rapida soluzione dei problemi
      connessi all'aumento dei prezzi delle materie prime a forte
      concentrazione ferrosa.
      - Assessore Industria
      Firmatario: Zago Salvatore

     PRESIDENTE    Le   interrogazioni  testé  annunziate   saranno
  iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.
   Invito   il   deputato   segretario   a   dare   lettura   delle
  interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate.

    MICCICHE'  segretario f.f.:

    -con richiesta di risposta scritta:

      N.   1714   -   Iniziative  al  fine  di   pervenire   alla
      composizione  delle  controversie aperte  a  seguito  della
      nuova  e  diversa interpretazione dell'art. 12 della  legge
      regionale n. 21 del 1986.
      - Assessore Presidenza
      Firmatario: Barbagallo Giovanni

      N. 1715 - Notizie in ordine al mancato utilizzo della casa-
      albergo  per  anziani realizzata in contrada  Isabella  del
      Comune di Sciacca (AG).
      - Presidente Regione
      - Assessore Famiglia
      Firmatario: Segreto Giuseppe

      N.  1716  -  Blocco  dei  lavori di  realizzazione  di  una
      spiaggia in località Punta Spalmatore nell'isola di Ustica.
      - Presidente Regione
      - Assessore Territorio
      Firmatario: Forgione Francesco

      N.  1718  -  Notizie  circa i criteri di  formazione  delle
      graduatorie concorsuali per l'assunzione di personale delle
      qualifiche di ausiliario socio-sanitario specializzato e di
      O.T.A. presso l'Azienda USL n. 7 di Ragusa.
      - Assessore Lavoro
      Firmatario: Gurrieri Sebastiano

      N.  1719  - Misure per la tutela dei lavoratori civili  del
      Distretto militare di Catania.
      - Presidente Regione
      - Assessore Famiglia
      Firmatari:  Fleres  Salvatore;  Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe

      N.  1720 - Interventi per la riqualificazione delle  strade
      provinciali 179 e 188 in territorio di Caltagirone  (CT)  e
      di Niscemi (CL).
      - Assessore Famiglia
      Firmatari:  Fleres  Salvatore;  Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe

      N. 1722 - Interventi per migliorare la transitabilità della
      strada provinciale Linguaglossa - Zafferana (CT).
      - Assessore Famiglia
      Firmatari:  Fleres  Salvatore;  Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe

      N.  1723 - Interventi in favore dei commercianti del comune
      di Vizzini (CT) e miglior utilizzo del personale di Polizia
      municipale.
      - Assessore Cooperazione
      - Assessore Famiglia
      Firmatari:  Fleres  Salvatore;  Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe

      N.  1724  -  Interventi per migliorare le condizioni  della
      strada provinciale 138 Ponte Banca - Paternò (CT).
      - Assessore Famiglia
      Firmatari:  Fleres  Salvatore;  Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe

      N.  1725  -  Interventi  per migliorare  le  condizioni  di
      viabilità di Contrada Ombra, nel comune di Mascalucia (CT).
      - Assessore Famiglia
      Firmatari:  Fleres  Salvatore;  Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe

      N. 1726 - Interventi per garantire l'illuminazione pubblica
      in molte strade di Acireale (CT).
      - Assessore Famiglia
      Firmatari:  Fleres  Salvatore;  Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe

      N.  1727  - Interventi per l'eliminazione dell'infestazione
      di  'processionaria'  all'interno delle  pinete  nel  Parco
      dell'Etna.
      - Assessore Agricoltura
      - Assessore Sanità
      - Assessore Famiglia
      Firmatari:  Fleres  Salvatore;  Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe

      N.  1728  - Provvedimenti urgenti in materia di prevenzione
      sismica  per  gli edifici privati nei comuni della  Sicilia
      orientale.
      - Presidente Regione
      Firmatario: Ioppolo Giovanni

      N.  1730  -  Motivi dell'esclusione, dalle piante organiche
      degli  insegnanti  di sostegno degli ex istituti  regionali
      d'arte  e  del non tempestivo aggiornamento delle  relative
      graduatorie.
      - Assessore Beni Culturali
      Firmatario: Cracolici Antonino

      N.  1733  -  Misure per la riqualificazione e la  messa  in
      sicurezza  di  piazza  I. Roberto del quartiere  Cibali  di
      Catania.
      - Assessore Famiglia
      Firmatari:  Fleres  Salvatore;  Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe

      N. 1734 - Interventi per ridurre la pericolosità della
      strada principale del comune di Tremestieri Etneo (CT).
      - Assessore Famiglia
      Firmatari:  Fleres  Salvatore;  Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe

      N. 1735 - Notizie circa la gestione dei campi sportivi in
      località Divisa di Caltagirone (CT).
      - Assessore Famiglia
      Firmatario:  Fleres  Salvatore; Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe

      N. 1736 - Interventi per ripristinare il semaforo di via S.
      Sofia e per la riqualificazione della via Lago di Nicito di
      Catania.
      - Assessore Famiglia
      Firmatari:  Fleres  Salvatore;  Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe
      -
      N.   1737   -  Interventi  per  la  rimozione  dei  rifiuti
      accumulati  all'ingresso  della  frazione  Capomulini   del
      Comune di Acireale (CT).
      - Assessore Famiglia
      Firmatari:  Fleres  Salvatore;  Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe

      N. 1738 - Interventi per migliorare le condizioni di
      alcune strade del rione Semini di Caltagirone (CT).
      - Assessore Famiglia
      Firmatari:  Fleres  Salvatore;  Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe.

    PRESIDENTE  Le interrogazioni testé annunziate sono state  già
  inviate al Governo.

                      Annunzio di interpellanza

    PRESIDENTE   Invito  il  deputato segretario  a  dare  lettura
  della interpellanza presentata.

    MICCICHE'  segretario f.f.:

                    «All'Assessore   per  il   territorio   e
                    l'ambiente,
                 premesso che:

                 con provvedimento di codesto Assessorato  n.
                 4574  del 1998 è stato espresso diniego alla
                 richiesta formulata dal circolo nautico  'Il
                 Corallo  M.  Marchica' di  Sciacca,  con  la
                 quale si richiedeva la rideterminazione  del
                 canone  demaniale  marittimo  per  adeguarlo
                 alla normativa vigente (art. 39 cod. nav.  e
                 art.  37 DPR n. 328 del 1952) che stabilisce
                 l'applicazione     del      canone      c.d.
                 'ricognitorio'  per  gli  enti  pubblici   e
                 privati non aventi fini di lucro;

                 il  suddetto circolo nautico rientra  tra  i
                 soggetti  di  cui  alla  normativa   citata,
                 essendo   espressamente  previsto  nel   suo
                 statuto    lo   svolgimento   di    attività
                 promozionali,   volte  alla  fruizione   del
                 mare, senza fini di lucro;

                 tale   previsione  statutaria  è  confermata
                 nella  pratica corrente del circolo  nautico
                 'Il  Corallo' che non ricava alcun  provento
                 dall'attività  di assistenza  per  i  propri
                 soci  e  per  tutti i cittadini,  anche  non
                 soci,    che   intendono   avvalersi   delle
                 numerose prestazioni da esso erogate  (corsi
                 di   vela,   corsi  per  patenti   nautiche,
                 convegni,    assistenza    ai    diportisti,
                 eccetera);

                 a  dimostrazione  delle  'finalità  sociali'
                 con  cui  il  circolo disimpegna le  proprie
                 attività,  va ricordato che nessun dividendo
                 è  mai  stato  ripartito tra i  soci  e  che
                 tutto  è  stato destinato alla fornitura  di
                 servizi ed alle attività sociali;

                 al   contrario,  la  negazione  del   canone
                 ricognitorio,    da   parte    di    codesto
                 Assessorato,  costringe  il  circolo  ad  un
                 sensibile  aumento delle quote di iscrizione
                 per  i  soci  al  fine di potere  coprire  i
                 costi  delle attività svolte in favore degli
                 utenti;

                 questa  situazione  finisce  per  inibire  o
                 comunque  gravare  impropriamente  di  oneri
                 aggiuntivi  la corretta fruizione  del  mare
                 da parte degli utenti;

                 l'interesse  principale dell'ente  pubblico,
                 al   contrario,  dovrebbe  essere  volto   a
                 facilitare  il contatto con il mare,  perché
                 solo  da  ciò  può derivare il  rispetto  di
                 questo bene, la sua tutela e salvaguardia;

                 le    motivazioni   addotte    da    codesto
                 Assessorato  per  giustificare  il   proprio
                 diniego, appaiono capziose ed in alcune  sue
                 parti  infondate,  soprattutto  laddove   si
                 definisce  il  concetto di  'provento',  cui
                 ovviamente  non  può  essere  ricondotto  il
                 pagamento  delle  quote  associative  o   la
                 corresponsione di somme, da parte  di  soci,
                 a   puro  titolo  di  rimborso  delle  spese
                 sostenute   dal  circolo  per  le   attività
                 sociali;

           per conoscere   se  si  voglia  riconsiderare   la
                 materia  in oggetto al fine di rimuovere  un
                 orientamento che avrebbe, come  ha,  l'unica
                 conseguenza  di scoraggiare ed  inibire  una
                 corretta  ed auspicabile fruizione del  mare
                 da  parte  dei  cittadini e la pratica,  per
                 fini   sociali  ed  educativi,  di  attività
                 sportive legate al mare».(182)

                                  CAPODICASA  - DE BENEDICTIS
                                  -
                                  ZAGO

    PRESIDENTE   Trascorsi tre giorni dall'odierno  annunzio  senza
  che  il Governo abbia dichiarato di respingere l'interpellanza  o
  abbia  fatto  conoscere  il  giorno  in  cui  intende  trattarla,
  l'interpellanza stessa sarà iscritta all'ordine  del  giorno  per
  essere svolte al suo turno.

                         Annunzio di mozione

    PRESIDENTE   Invito  il  deputato segretario  a  dare  lettura
  della mozione presentata.

    MICCICHE'  segretario f.f.:

                         «L'Assemblea regionale siciliana

   Premesso che:

   l'attività della distilleria Bertolino S.p.A., sita a  Partinico
  (PA),  è  da più di un ventennio al centro di una forte  polemica
  per  la  posizione che occupa (all'interno del centro abitato)  e
  per le emissioni che produce;

   la  distilleria  Bertolino S.p.A è stata in  passato  condannata
  per inquinamento, con sentenza passata in giudicato;

   innumerevoli   esposti-denunce  all'autorità  giudiziaria   sono
  stati  avanzati nel tempo da parte dei cittadini di  Partinico  e
  dei  paesi limitrofi in ordine al perdurare di una situazione  di
  rischio  per  la salute e per l'ambiente (uno dei quali  con  ben
  diecimila firme, tutte accompagnate dagli estremi di un documento
  di identità);

   la  cittadinanza  tutta  si  è mossa  con  numerose  proteste  e
  denunce   inoltrate  al  Comune  di  Partinico,  alla   Provincia
  regionale di Palermo e alla Regione siciliana e che da ultimo, il
  14  u.s.  una fiaccolata di protesta contro l'inquinamento  della
  distilleria ha visto la partecipazione di ben diecimila cittadini
  (dato fornito dal locale Commissariato di Polizia);

   dell'annosa vicenda si sono occupati ampiamente la stampa  e  le
  reti televisive nazionali, che hanno pubblicamente evidenziato  i
  gravissimi  effetti  inquinanti  derivanti  dalla  presenza   nel
  territorio della distilleria;

   dai  dati  del laboratorio mobile attrezzato per il  rilevamento
  dell'inquinamento  atmosferico  della  Provincia   regionale   di
  Palermo, posto davanti ad una scuola elementare a duecento  metri
  da  detta  distilleria, è stato più volte rilevato il superamento
  del  valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana
  per il PM10, nonché alti valori di idrocarburi non metanici e che
  più  volte  gli  esami degli scarichi liquidi  della  distilleria
  hanno  evidenziato  il  superamento dei valori  consentiti  dalla
  legge;

   le  emissioni in atmosfera della predetta distilleria sono state
  autorizzate provvisoriamente dal decreto assessoriale  n.  134/17
  dell'11  marzo  1995  e  che da allora non  si  è  provveduto  né
  all'adeguamento   dell'autorizzazione  alle  nuove   disposizioni
  intervenute  né  alla emissione di un decreto  di  autorizzazione
  definitiva;

   Considerato che:

   in  data 5 aprile 2004 il dirigente del Servizio 3 - Prevenzione
  dell'inquinamento  atmosferico,  elettromagnetico,   acustico   e
  rischio  industriale  -  dell'Assessorato Territorio  e  ambiente
  della  Regione siciliana, in applicazione dell'art. 4 del  D.P.R.
  n.  203  del  1988  ha  emesso il decreto  del  responsabile  del
  Servizio  n.  368, applicando alle emissioni in  atmosfera  della
  predetta  distilleria,  provocate dalla  combustione  di  vinacce
  esauste' e buccette', i limiti e le prescrizioni del punto 3  del
  sub  allegato  1  dell'allegato  2  del  decreto  ministeriale  5
  febbraio  1998  (Decreto Ronchi), che ne riporta testualmente  la
  dizione, ed alle emissioni provocate dalla combustione del biogas
  i  limiti  e  le  prescrizioni di cui al punto 2 sub  allegato  1
  dell'allegato 2 dello stesso D.A.;

   nella  conferenza dei servizi del 6 aprile 2004 tutti  gli  enti
  interessati   (S.I.A.V.,   Distretto   sanitario    n.     7    e
  Dipartimento   prevenzione dell'ASL 6, D.A.P.  di  Palermo,  ARPA
  Sicilia,  Comune di Partinico, Provincia regionale di  Palermo  e
  servizi  1 e 3 dell'ARTA) hanno unanimemente determinato  che  il
  regime  cui sottoporre le autorizzazioni, tanto della buccetta  e
  del biogas quanto degli essiccatori utilizzati dalla distilleria,
  è quello di cui al richiamato Decreto Ronchi;

   in  data  23  aprile  2004 la distilleria  Bertolino  S.p.A.  ha
  presentato  un'istanza di revisione del richiamato  DRS  n.  368,
  invece  che  il  prescritto  ricorso al Tribunale  amministrativo
  regionale o al Presidente della Regione;

   in  pari  data,  a  conclusione di una riunione tenutasi  presso
  l'Ufficio di gabinetto dell'ARTA tra il Presidente della  Regione
  -  Commissario  delegato per l'emergenza rifiuti - e  l'Assessore
  per  il  territorio  e  l'ambiente, si è deciso  di  riaprire  il
  procedimento   di   revisione   del   DRS   n.   368   escludendo
  l'applicazione delle norme in materia di rifiuti;

   il   28   aprile  il  sostituto  Dirigente  generale  dell'ARTA,
  richiamando una nota del vice Commissario per l'emergenza rifiuti
  del  26  aprile  ed una presunta richiesta della  Presidenza  del
  Consiglio dei Ministri volta a garantire una corretta ed uniforme
  interpretazione normativa del DPCM 8 marzo 2004', ha assegnato al
  Dirigente  responsabile  del  Servizio  3  dell'ARTA  il  termine
  perentorio di tre giorni per la revisione del DRS n. 368;

   il  giorno successivo, il Dirigente responsabile del Servizio 3,
  facendo  presenti alcune anomalie della richiesta  di  revisione:
  (la  cosiddetta 'richiesta della Presidenza del Consiglio'  è  in
  realtà  uno scritto senza protocollo né firma, su carta intestata
  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e recante la dicitura
  appunto  per  il  Ministro  On.le Matteoli',  sostanzialmente  un
  appunto anonimo, risalente al 31 marzo 2004' ( ); 'i limiti e  le
  prescrizioni  di  cui  al  DRS  368  sono  stati  precedentemente
  applicati ad altre distillerie'; 'al verbale della conferenza dei
  servizi  del  6  aprile  2004 sono state apportate  variazioni  e
  modifiche  sostanziali rispetto a quanto riportato nel  verbale',
  originariamente  trasmesso); ha precisato che il  DRS  n.  368  è
  relativo  alle  emissioni in atmosfera e non  alla  gestione  dei
  rifiuti  e  che  quindi  esula dalle competenze  del  Commissario
  straordinario per l'emergenza rifiuti ed ha concluso chiedendo la
  convocazione  urgente  di una riunione  volta  a  chiarire  tutto
  quanto  sopra esposto, cui partecipino l'Assessore, il  Dirigente
  responsabile  del Servizio 1 dell'A.R.T.A. ed i  dirigenti  dello
  scrivente Servizio che si occupano di inquinamento atmosferico';

   il  4  maggio  il sostituto Dirigente generale, liquidando  come
  'non  conducenti' i rilievi del dirigente, ha avocato la pratica,
  disponendo  che  il dirigente responsabile dell'unità  operativa,
  dr.  Alessandro Pellerito, predisponesse uno schema di decreto  a
  firma  del  Dirigente generale, precisando nel  contempo  che  il
  Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, onorevole Salvatore
  Cuffaro,  aveva  fatto  propria la nota del  Dipartimento  per  i
  rapporti con il Parlamento, cioè l'appunto anonimo, risalente  al
  31 marzo 2004 ( );

   il  6 maggio il Dirigente del Servizio 3 riassumeva, in una nota
  al   sostituto  Dirigente  generale,  la  vicenda  e   concludeva
  sostenendo  che questo servizio non ha potuto dare  seguito  alle
  disposizioni  ricevute,  non  per inadempienza  bensì  perché  in
  mancanza  di  elementi di supporto e probanti e che  l'esecuzione
  della   revisione,   così  come  richiesta   avrebbe   comportato
  l'emanazione  di un provvedimento illegittimo, la  violazione  di
  norme   di   riferimento  nazionale,  la  mancata  tutela   delle
  popolazioni  esposte  e dell'ambiente, nonché  una  posizione  di
  favore  nei  confronti  di  un soggetto privato,  elementi  tutti
  questi  che  avrebbero potuto esporre e condurre  il  servizio  a
  provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria;

   nello   stesso  giorno  anche  il  dr.  Pellerito  rappresentava
  l'impossibilità a poter dar seguito alla richiesta di  revisione,
  ribadendo  che il famoso scritto anonimo, spacciato per richiesta
  della  Presidenza  del  Consiglio, appare  strettamente  ispirato
  dalle  note inviate al Ministero dell'Ambiente dall'Assodistil  e
  precisando   anche  che  il  parere  reso  dal  Commissario   per
  l'emergenza  rifiuti non può modificare la normativa vigente,  la
  quale può essere modificata con altro atto normativo, cioè con un
  apposito regolamento normativo nazionale;

   il  7 maggio il sostituto Dirigente generale col DDG n. 503  del
  2004  ha  decretato di sospendere l'efficacia del DRS n. 368  del
  2004   nelle  parti  contenenti  prescrizioni          scaturenti
  dall'applicazione del Decreto Ronchi, ripristinando  in  sostanza
  le illegittime prescrizioni favorevoli alla distilleria Bertolino
  e  ignorando  le  misure più cautelative e gli  accorgimenti  più
  idonei  per  tutelare  la  salute  delle  popolazioni  esposte  e
  l'ambiente fisico, in ragione dell'allocazione della ditta in  un
  centro  abitato,  della  vicinanza di plessi  scolastici,  nonché
  della  mancanza  di  sistemi  di  abbattimento  degli  inquinanti
  gassosi con riferimento all'anidride solforosa;

   Ritenuto  che  quanto  sopra  esposto  rappresenti,  con   tutta
  evidenza, da parte del Presidente della Regione una posizione  di
  favore  nei  confronti  di  un soggetto  privato  ed  un'indebita
  ingerenza  in un procedimento amministrativo, con la  conseguenza
  dell'emanazione, da parte del Dirigente generale dell'ARTA, di un
  provvedimento  illegittimo, che viola  le  norme  di  riferimento
  nazionale,  che non tutela le popolazioni esposte e l'ambiente  e
  che  è difforme da tutte le altre autorizzazioni già concesse  in
  materia  a  distillerie  del  territorio  nazionale  e  regionale
  (Trapas di Petrosino ed Enodistil di Alcamo),

                  impegna il Governo della Regione

   a  revocare il decreto del Dirigente dell'ARTA n. 503  del  2004
  ed a porre in essere tutti i provvedimenti e gli strumenti idonei
  ad  assicurare alle popolazioni del partinicese la liberazione da
  ogni  tipo  di  inquinamento ed il diritto alla salute  e  ad  un
  ambiente sano». (290)

   BARBAGALLO - ORTISI - SPEZIALE - FORGIONE - FERRO - GAROFALO -
   LIOTTA - RAITI - CRACOLICI - ZANGARA - GIANNOPOLO - ORLANDO

     PRESIDENTE   Avverto  che  la mozione  testé  annunziata  sarà
  iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva perché  se
  ne determini la data di discussione.

   Avverto,  ai  sensi dell'articolo 127, comma 9, del  Regolamento
  interno  che nel corso della seduta potrà procedersi a  votazioni
  mediante sistema elettronico.

  Rinvio dello svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della
                  rubrica  Territorio ed ambiente

    PRESIDENTE   Si  passa  al  punto II  all'ordine  del  giorno:
  Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del Regolamento
  interno   di   interrogazioni  ed  interpellanze  della   rubrica
   Territorio ed ambiente .
   Avverte,  ai  sensi dell'articolo 127, comma 9, del  Regolamento
  interno  che nel corso della seduta potrà procedersi a  votazioni
  mediante sistema elettronico.

   Comunico   che,  con  nota  del  11  giugno  2004,   l'Assessore
  regionale per il Territorio e l'ambiente ha fatto presente di non
  poter  presenziare  alla seduta odierna per concomitanti  impegni
  istituzionali   di   rappresentanza   della   Regione   siciliana
  all'estero.
   Dispongo,  pertanto,  il  rinvio  dello  svolgimento  del  punto
  secondo dell'ordine del giorno.


   Presidenza del presidente Lo Porto


   Discussione del disegno di legge «Provvedimenti per favorire la
    ristrutturazione e la riqualificazione del trasporto merci in
    Sicilia attraverso l uso del trasporto combinato strada-mare»
                               (700/A)

    PRESIDENTE   Si  passa  al punto III  all'ordine  del  giorno:
  Discussione di disegni di legge.
   Si  procede  al seguito della discussione del disegno  di  legge
  numero 700/A  Provvedimenti per favorire la ristrutturazione e la
  riqualificazione del trasporto merci in Sicilia attraverso  l uso
  del trasporto combinato strada-mare ,  iscritto al numero 1).
   Ricordo  che  l'esame  del disegno di legge  si  era  interrotto
  nella  seduta  n. 214 del 25 maggio 2004, dopo la chiusura  della
  discussione generale ed il passaggio all'esame degli articoli.
   Invito  i  componenti la quarta Commissione a prendere posto  al
  banco delle Commissioni.
   Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

                             «Titolo I
                   Principi generali e definizioni

                             Art. 1.
                             Finalità

   1.  Al  fine  di promuovere l'utilizzo dei servizi marittimi  di
  trasporto  combinato strada-mare nelle rotte fra  i  porti  della
  Sicilia   ed  i  porti  situati  nella  parte  continentale   del
  territorio  nazionale,  è  istituito  un  sistema  temporaneo  di
  incentivi,  erogabili per un periodo di tre anni, destinati  alle
  imprese  aventi sede nei paesi dell'Unione europea  operanti  nel
  settore dell'autotrasporto per conto proprio o di terzi.

   2.  Gli  incentivi consistono nel rimborso di  una  quota  delle
  maggiori  spese sostenute dall'autotrasportatore che utilizza  il
  trasporto marittimo in luogo di quello su strada, alle condizioni
  e  secondo  le  modalità definite dalla presente legge.  L'entità
  dell'incentivo è calcolata in base al differenziale fra  i  costi
  esterni  del  trasporto 'tutto strada' e di quelli del  trasporto
  combinato strada-mare.

   3.  La  presente  legge,  favorendo la  percezione  diretta  dei
  minori  costi  esterni  imposti alla collettività  attraverso  la
  riduzione delle percorrenze stradali e l'utilizzo alternativo  di
  un  vettore  marittimo  per  il  trasporto  dei  mezzi  rotabili,
  persegue le seguenti finalità:

   a)   contribuire  alla  riduzione  delle  esternalità   negative
  generate,  a  carico  dell'ambiente  e  della  collettività,  dal
  trasporto  merci su strada con particolare riferimento  ai  costi
  ambientali  derivanti dalle difficili condizioni infrastrutturali
  ed  operative cui sono soggetti i trasportatori che  servono  via
  strada le relazioni fra continente e Sicilia;

   b)   promuovere,   presso   gli  operatori   dell'autotrasporto,
  l'utilizzo  di  modalità di trasporto sostenibili  dal  punto  di
  vista  ambientale, incentivando in particolare  la  continuità  e
  l'intensità del trasferimento modale;

   c)  incentivare una modifica strutturale dell'attuale sistema di
  trasporto  merci da e verso la Sicilia, inducendo le  imprese  di
  autotrasporto a ricorrere stabilmente a soluzioni più  efficienti
  sul  piano  organizzativo,  anche  nell'ottica  dell'aggregazione
  organizzativa  di  imprese di ridotte  dimensioni,  ai  fini  del
  miglior  uso  del trasporto combinato strada-mare e della  tutela
  ambientale».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi é favorevole resti seduto;  chi  é
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                             «Aricolo. 2
                             Definizioni

   1. Ai fini della presente legge si intende per:

   a)  mezzo  pesante: i veicoli o i complessi di  veicoli  per  il
  trasporto  di  cose aventi massa complessiva massima  autorizzata
  superiore  a  12 tonnellate, nonché i semirimorchi stradali.  Non
  sono  considerati  mezzi  pesanti i  trattori  stradali  singoli,
  indipendentemente dalla loro massa;

   b)  bonus  ambientale: il contributo economico  massimo  erogato
  dalla   Regione  a  fronte  dell'imbarco  di  un  mezzo  pesante,
  accompagnato  o  meno dal relativo autista. L'unità  di  bonus  è
  riferita  ad un singolo metro lineare, considerando la  lunghezza
  del mezzo pesante stradale;

   c)  parte  fissa  del  bonus:  la parte  del  bonus  ambientale,
  corrispondente al 25 per cento dello stesso, il cui diritto sorge
  immediatamente, per tutto il periodo di applicazione del bonus, a
  seguito  dell'imbarco  del  mezzo  pesante  sul  mezzo  marittimo
  comprovato   dal   possesso  della  relativa  polizza   d'imbarco
  quietanzata;

   d)  parte  premio  del  bonus:  la parte  del  bonus  ambientale
  rimanente  la  cui erogazione è subordinata al conseguimento,  da
  parte  dell'impresa,  dell'aumento  percentuale  del  ricorso  al
  trasporto  combinato  strada-mare calcolato  su  base  periodica,
  secondo i criteri stabiliti all'articolo 10;

   e)   periodo  di  applicazione  del  bonus:  l'ambito  temporale
  stabilito nei modi previsti all'articolo 11, della durata massima
  di 3 anni, durante il quale l'uso del trasporto combinato strada-
  mare fa sorgere il diritto di percezione del bonus ambientale;

   f)  periodo di utilizzo del bonus: l'ambito temporale,  compreso
  nel  periodo  di  applicazione, di uso  effettivo  del  trasporto
  combinato strada-mare da parte di ogni singolo beneficiario».

   Comunico  che  all'articolo 2 é stato  presentato  l'emendamento
  2.1  a  firma  dell'onorevole Zago.  Per  assenza  dall'Aula  del
  firmatario, l'emendamento decade.
   Pongo  in votazione l'articolo 2. Chi é favorevole resti seduto;
  chi é contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                             «Articolo 3
                        Beneficiari del bonus

   1.   Possono   beneficiare  del  bonus  ambientale  le   imprese
  stabilite nel territorio dell'Unione europea che esercitino,  per
  conto proprio o di terzi, attività di autotrasporto.

   2.  Possono beneficiare del bonus ambientale, oltre alle singole
  imprese   di   trasporto,  i  gruppi  di  imprese  temporanei   o
  permanenti,  i  consorzi, le associazioni di  imprese,  i  gruppi
  europei di interesse economico da ora in poi denominati 'soggetti
  di aggregazione'».

   Comunico  che  all'articolo 3 é stato  presentato  l'emendamento
  3.1 a firma del Governo. Lo pongo in votazione.
   Il parere della Commissione?

    BENINATI  presidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 3 nel testo  risultante.  Chi  é
  favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                             «Articolo 4
                  Principi generali di applicazione

   1.  Il  Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni concede
  il  bonus ambientale ai soggetti individuati all'articolo 3  come
  contributo per l'imbarco di mezzi pesanti, accompagnati o meno da
  autisti, su navi idonee al trasporto di mezzi rotabili.

   2.  Il  bonus  ambientale  è concesso  per  l'uso  di  qualunque
  servizio marittimo che colleghi un porto della Sicilia a un porto
  situato  nel territorio nazionale o viceversa, esclusi i  servizi
  individuati all'articolo 17.

   3.  E'  fatta  salva la libera scelta del vettore  marittimo,  a
  condizione che si tratti di impresa abilitata alla prestazione di
  servizi  di cabotaggio marittimo ai sensi del Regolamento  CE  n.
  3577/92.

   4.  Il  diritto  alla  percezione del bonus ambientale  sorge  a
  seguito  dell'effettivo svolgimento del viaggio via mare  su  una
  delle  tratte  interessate dalla presente legge e  del  pagamento
  della prestazione al vettore marittimo.

   5.  Il  bonus  è  riferito all'imbarco  di  ogni  singolo  mezzo
  pesante e la sua entità è differenziata:

   a)  in  relazione ai caratteri geografici della rotta marittima,
  definiti  in  base  all'appartenenza  dei  porti  di  origine   e
  destinazione del servizio marittimo agli archi costieri  definiti
  all'articolo 5;

   b)  in base alla dimensione del mezzo pesante, espressa in metri
  lineari».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi é favorevole resti seduto;  chi  é
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

                             «Articolo 5
                          Ambito geografico

   1.  Ai  fini  della  determinazione  dell'entità  del  bonus  in
  relazione  alle  rotte su cui si effettua il trasporto  combinato
  strada-mare, sono individuati otto archi costieri.

   2.  L'ambito geografico degli archi costieri è definito in  modo
  univoco  come il territorio compreso fra le località di cui  alla
  Tabella A».

  Do lettura della tabella A annessa all'articolo 5:

       Tabella A - Definizione geografica degli archi costieri

  Arco costiero           da località             a località

  Occidentale siculo     Finale (PA inclusa)     Gela (CL inclusa)

  Orientale siculo       Gela (CL inclusa)     Finale (PA inclusa)

  Alto-tirrenico     Confine Italo-Francese     Castingliocello
  (Imperia inclusa)      (Livorno inclusa)

  Medio-tirrenico         Castigliocello            Sperlonga
  (Livorno inclusa)       (Latina inclusa)

  Basso-tirrenico           Sperlonga          Cittadella del Capo
  (Latina inclusa)      (Cosenza inclusa)

  Jonico/basso-adriatico          Cariati                S.   Salvo
  Marina
  (Cosenza inclusa)        (Chieti inclusa)

  Medio-adriatico         S. Salvo Marina            Cattolica
  (Chieti inclusa)        (Rimini inclusa)

  Alto-adriatico            Cattolica         Confine Italo-sloveno
  (Rimini inclusa)        (Trieste inclusa)

  La  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvata)

  Pongo  in votazione l'articolo 5. Chi é favorevole resti  seduto;
  chi é contrario si alzi.

                           (E' approvato)

  Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

                             «Articolo 6
                          Entità del bonus

  1.  L'importo massimo del bonus, corrispondente alla somma  della
  parte fissa e delle parti premio, espresso in euro per ogni metro
  lineare imbarcato, è riportato nella Tabella B.

  2.  Tale importo è differenziato in base ai criteri geografici di
  cui  all'articolo 5 ed è riferito all'anno di entrata  in  vigore
  della presente legge. Il bonus è indicizzato, di anno in anno, al
  tasso di inflazione programmata.

  3.  Il  bonus  è  applicabile sia ai servizi in partenza  che  ai
  servizi in arrivo nei porti della Sicilia».

  Comunico che all'articolo 6 é stato presentato l'emendamento 6.1,
  a firma del Governo. Lo pongo in votazione.
  Il parere della Commissione?

   BENINATI  presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

  Pongo  in  votazione l'articolo 6, nel testo  risultante.  Chi  é
  favorevole resti seduto, chi é contrario si alzi.
                           (E' approvato)

  Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                             «Articolo 7
                    Bonus per mezzi pesanti vuoti

  1.  Per  il  trasporto di mezzi pesanti vuoti è  riconosciuto,  a
  metro  lineare,  il  30  per  cento di quanto  specificato  nella
  Tabella B.

  2. La quota del 30 per cento è applicata, ai mezzi pesanti vuoti,
  sia  per quel che concerne la parte fissa che la parte premio del
  bonus».

  Do lettura della tabella B annessa all'articolo 7:

  Tabella B - Quantificazione del bonus ambientale a metro lineare,
   secondo ambiti geografici delle rotte marittime (nei due versi)

  Bonus ambientale

  (Euro a metro lineare per il mezzo
  pesante imbarcato come pieno)

  Origini  e  destinazioni Arco occidentale siculo  Arco  orientale
  siculo
  (arco costiero)

  Arco Tirrenico                9,9                        8,5
  settentrionale

  Arco Tirrenico                8,0                        6,2
  centrale

  Arco Tirrenico                5,4                        4,4
  meridionale

  Arco Adriatico                9,8                        8,8
  settentrionale

  Arco Adriatico                6,5                        5,7
  centrale

  Arco Adriatico                6,1                         5,4
  meridionale

  La  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvata)

  Pongo  in votazione l'articolo 7. Chi é favorevole resti  seduto;
  chi é contrario si alzi.

                           (E' approvato)

  Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

                             «Articolo 8
      Inizio del periodo di utilizzo per i singoli beneficiari

  1.  I  soggetti di cui all'articolo 3 possono aderire al  sistema
  del  bonus ambientale in qualunque momento durante il periodo  di
  applicazione del bonus.

  2. Ai fini della determinazione dell'entità del bonus spettante a
  ciascun  avente diritto, per inizio del periodo di  utilizzo  del
  bonus  si  intende  il primo giorno del mese nel  quale  l'avente
  diritto ha imbarcato il primo mezzo, indipendentemente dalla data
  effettiva  dell'imbarco. L'unità temporale di  riferimento  è  il
  trimestre.  Per  ciascun  avente diritto  i  trimestri  decorrono
  dall'inizio del periodo di utilizzo del bonus.

  3.  In  nessun caso l'imbarco di mezzi pesanti avvenuto  dopo  il
  termine del periodo di applicazione del bonus comporta il diritto
  al bonus ambientale».

  Lo  pongo  in  votazione. Chi é favorevole resti  seduto;  chi  é
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

  Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                             «Articolo 9
       Struttura del bonus ambientale ai fini dell'erogazione

  1. Il bonus, calcolato in base ai criteri di cui agli articoli  6
  e  7,  è costituito da una parte fissa, corrispondente al 25  per
  cento  del  bonus,  e  da  una  parte premio,  corrispondente  al
  rimanente 75 per cento.

  2.  Il  diritto alla parte fissa del bonus sorge,  per  tutto  il
  periodo di utilizzo, a seguito dell'imbarco del mezzo pesante sul
  mezzo  marittimo, comprovato dal possesso della relativa  polizza
  d'imbarco quietanzata.

  3.  Il  diritto alla parte premio del bonus sorge, per il singolo
  beneficiario,  a  partire dal termine del secondo  trimestre  del
  periodo di utilizzo ed è subordinato al superamento di soglie  di
  incremento percentuale del traffico su base periodica rispetto ai
  periodi  precedenti, secondo i criteri stabiliti dal  decreto  di
  cui al comma 2 dell'articolo 10».

  Lo  pongo  in  votazione. Chi é favorevole resti  seduto;  chi  é
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

  Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                            «Articolo 10
        Diritto alla percezione della parte premio del bonus

  1. I beneficiari hanno diritto alla parte del premio del bonus  a
  condizione  che  essi  conseguano, come imprese  singole  o  come
  soggetti  di aggregazione, un incremento progressivo del  ricorso
  al trasporto combinato strada-mare.

  2. Per la corresponsione della parte premio del bonus l'Assessore
  regionale  per  il turismo, le comunicazioni e i  trasporti,  nei
  limiti   delle   disponibilità  di  bilancio   nel   periodo   di
  applicazione del bonus, fissa con proprio decreto i  criteri  per
  la   valutazione   dell'incremento  del  traffico  effettivamente
  realizzato  dalle  aziende di autotrasporto sia  individuali  sia
  quali soggetti di aggregazione».

  Lo  pongo  in  votazione. Chi é favorevole resti  seduto;  chi  é
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

  Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

                            «Articolo 11
                  Ambito temporale di applicazione

  1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni  ed  i
  trasporti stabilisce, con proprio decreto, la data di inizio  del
  periodo di applicazione del bonus.

  2.  Eventuali sospensioni dell'applicazione del provvedimento, di
  cui  all'articolo 18, non interrompono il computo del periodo  di
  applicazione».

  Lo  pongo  in  votazione. Chi é favorevole resti  seduto;  chi  é
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

  Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

                            «Articolo 12
                 Registro delle imprese beneficiarie

  1.  E'  istituito, presso il Dipartimento regionale  trasporti  e
  comunicazioni, il registro dei beneficiari del bonus.

  2. Il registro è suddiviso nelle seguenti parti:

  a) elenco delle imprese singole;

  b)  elenco  dei  'soggetti di aggregazione' di  cui  al  comma  2
  dell'articolo 3.

  3.  Per  ogni 'soggetto di aggregazione' il registro  riporta  la
  denominazione  delle  imprese  che  vi  partecipano.  Le  imprese
  partecipanti  a un soggetto di aggregazione non possono  accedere
  al contributo come imprese individuali.

  4.  Il  Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni cura  il
  costante aggiornamento del registro.

  5. Ogni impresa di cui all'articolo 3 può accedere al sistema del
  bonus  presentando domanda di adesione al sistema di bonus  e  di
  iscrizione  al  registro al Dipartimento  regionale  trasporti  e
  comunicazioni».

  Lo  pongo  in  votazione. Chi é favorevole resti  seduto;  chi  é
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

  Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

                            «Articolo 13
               Iscrizione dei soggetti di aggregazione

  1.  Alla  domanda  di  iscrizione al  registro,  le  imprese  che
  intendono   percepire  il  bonus  attraverso   i   'soggetti   di
  aggregazione'   devono   allegare  una  apposita   dichiarazione,
  sottoscritta, con la quale cedono il diritto alla riscossione  ad
  uno  dei  medesimi soggetti, iscritto nel registro  di  cui  alla
  lettera b) dell'articolo 12.

  2.  La dichiarazione comporta, da parte delle singole imprese, la
  rinuncia   a  qualunque  credito  nei  confronti  della   Regione
  siciliana derivante dall'applicazione della presente legge.

  3.  Ai fini del raggiungimento dell'incremento di traffico di cui
  all'articolo 10, gli imbarchi effettuati dai mezzi pesanti  dalle
  singole imprese che hanno ceduto il diritto al bonus al 'soggetto
  di  aggregazione' sono imputati al 'soggetto di aggregazione' cui
  esse appartengono.

  4.  Le  variazioni di traffico connesse all'ingresso o all'uscita
  di imprese dal soggetto di aggregazione, nel corso del periodo di
  utilizzo,  sono computate ai fini dell'applicazione dell'articolo
  10.

  5.  Ciascuna impresa ha facoltà di recedere in ogni momento dalla
  partecipazione  ai  'soggetti  di  aggregazione'  e  di  revocare
  contestualmente la cessione del credito, dandone comunicazione al
  Dipartimento regionale trasporti e comunicazione. Nel registro di
  cui  all'articolo 12 è annotata la data del recesso delle singole
  imprese  dai  soggetti  di  aggregazione,  sia  nella  parte  del
  registro  relativa alla singola impresa che nella parte  relativa
  al  soggetto  di aggregazione. Nei confronti dell'amministrazione
  regionale  il  recesso  ha  effetto dal  primo  giorno  del  mese
  successivo  a  quello di invio della comunicazione, a  condizione
  che questa sia inviata almeno quindici giorni prima della fine di
  quest'ultimo. In caso contrario, il recesso ha effetto dal  primo
  giorno del secondo mese successivo a quello della ricezione della
  comunicazione».

  Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

                            «Articolo 14
              Carta di identificazione e di ammissione

  1. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di cui al
  comma  5 dell'articolo 12, il Dipartimento regionale trasporti  e
  comunicazioni,  verificata la regolarità della  stessa,  rilascia
  agli  aventi diritto una carta di identificazione e di ammissione
  al sistema del bonus ambientale, che può avere anche il carattere
  di 'card' elettronica.

  2.  Per  i  soggetti  di aggregazione una copia  della  carta  di
  identificazione  e  ammissione può essere attribuita  a  ciascuna
  delle  imprese  partecipanti, fermo restando  che  il  diritto  a
  ricevere  il  pagamento del bonus rimane in capo al  soggetto  di
  aggregazione».

  Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

  Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:

                            «Articolo 15
                        Erogazione del bonus

  1.   Al  fine  di  ottenere  l'erogazione  degli  importi  dovuti
  relativamente a tutte le parti del bonus ambientale,  le  imprese
  iscritte  al programma, al termine di ogni trimestre del  periodo
  di  utilizzo,  possono  presentare domanda ai  competenti  uffici
  della Regione secondo quanto previsto dall'Allegato I.

  2.  Salvi  i  casi  previsti al comma 3  e  all'articolo  16,  il
  versamento  del  bonus  avviene  dopo  la  conclusione  di   ogni
  trimestre  del  periodo  di utilizzo,  entro  trenta  giorni  dal
  ricevimento della domanda e della relativa documentazione.

  3.  Su  richiesta  del  beneficiario il versamento  della  'quota
  fissa'  può avvenire anche a cadenza mensile negli stessi modi  e
  con gli stessi termini di cui ai commi 1 e 2.

  4.  Il  versamento  avviene  attraverso  accredito  su  un  conto
  corrente bancario o postale indicato dallo stesso soggetto avente
  diritto o su quello di un'agenzia indicata dal soggetto stesso  o
  tramite  l'invio  di  un assegno non circolare  con  raccomandata
  spedita alla sede legale del soggetto avente diritto.

  5.  L'erogazione del bonus è subordinata alla presentazione, alla
  Regione  degli originali della polizza di imbarco, quietanzate  e
  timbrate dalla compagnia di navigazione.

  6.  Nel caso in cui il titolare della polizza abbia ceduto ad  un
  'soggetto  di  aggregazione' i diritti al bonus,  coloro  che  ne
  esercitano la rappresentanza provvedono a richiedere e a ricevere
  il bonus, in luogo dell'impresa intestataria della polizza».

  Do lettura dell'allegato I:

                            «ALLEGATO I

  Per le imprese inserite nel registro dei soggetti beneficiari  di
  cui  all'articolo  12, la domanda relativa alla  riscossione  del
  bonus  può  essere  presentata al termine di  ogni  mese  per  il
  ricevimento  della 'quota fissa' e al termine di ogni  trimestre,
  escluso il primo per ricevere le ulteriori quote.

  Oltre  ai  dati  del  servizio  marittimo  utilizzato  (data   di
  partenza,  ora  di  partenza,  ragione  sociale  della  compagnia
  marittima  e  nome della nave), le polizze, che  dovranno  essere
  quietanzate dal vettore marittimo, indicheranno in modo leggibile
  la   ragione  sociale  del  soggetto  autotrasportatore  che   ha
  stipulato  la polizza, la targa del mezzo pesante imbarcato  e  i
  metri lineari del mezzo pesante imbarcato.

  Per  ogni mezzo imbarcato sarà registrata la targa dell'autocarro
  o  dell'autotreno e, in caso di semirimorchi o di autoarticolati,
  quella del semirimorchio.

  Alle   polizze   sarà   allegata  una  copia   della   carta   di
  identificazione  e  di ammissione rilasciata  al  soggetto  dalla
  Regione.

  Nei casi contemplati dall'articolo 19, dovrà essere allegata alle
  polizze   d'imbarco  l'autocertificazione  relativa  a  qualunque
  ulteriore  aiuto ricevuto per i mezzi imbarcati per  i  quali  si
  richiede il bonus.

  Le  polizze  inviate  mensilmente per la  riscossione  anticipata
  della  parte  fissa del bonus costituiscono base della  richiesta
  per l'ottenimento delle parti premio del bonus.

  La  richiesta  si completa automaticamente con il ricevimento  da
  parte  della  Regione  di tutte le polizze  riferite  al  periodo
  trimestrale (o annuale) per cui si richiedono le parti premio del
  bonus».

  Pongo  in votazione l'allegato I. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

  Pongo  in votazione l'articolo 15. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

  Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:

                            «Articolo 16
        Pagamento indiretto del bonus e 'buoni di detrazione'

  1.  Sulla  base  di accordi fra Regione e vettori marittimi,  cui
  possono   essere  ammessi  anche  i  soggetti  di   aggregazione,
  l'erogazione  del  bonus da parte dell'amministrazione  regionale
  può   avvenire   con   l'emissione  di  'buoni   di   detrazione'
  utilizzabili come mezzo di pagamento, parziale o totale, del nolo
  marittimo per l'imbarco di mezzi pesanti.

  2.  E'  fatta salva, in ogni caso, la facoltà dei beneficiari  di
  avvalersi del versamento diretto del bonus ai sensi dell'articolo
  15.

  3. I 'buoni di detrazione' sono documenti emessi dalla Regione  o
  da  suoi  mandatari, intestati al beneficiario del  bonus  e  non
  cedibili, riportanti l'entità del contributo e la coppia di archi
  costieri  corrispondenti  alla rotta marittima  per  l'uso  della
  quale sono stati conseguiti.

  4.  I  'buoni  di  detrazione'  non sono  utilizzabili  su  rotte
  marittime   che  collegano  archi  costieri  diversi  da   quelli
  specificati.

  5.  La somma erogabile a titolo di bonus ambientale relativamente
  ad   un  periodo  può  essere  divisa  fra  molteplici  buoni  di
  detrazione.

  6.  I  'buoni di detrazione' possono rappresentare sia  la  parte
  fissa che la parte premio del bonus.

  7.  I  'buoni di detrazione' relativi esclusivamente  alla  parte
  fissa    del    bonus   possono   essere   emessi,   su    delega
  dell'amministrazione regionale, anche dal vettore marittimo o  da
  un  suo  rappresentante  che operi come  agente  di  vendita  dei
  servizi  marittimi.  In tale ipotesi, l'eventuale  percezione  da
  parte  di  singole imprese iscritte ai soggetti  di  aggregazione
  della  parte  fissa del bonus fa venire meno, per i  soggetti  di
  aggregazione,      qualunque      credito      nei      confronti
  dell'amministrazione regionale con riguardo alla  medesima  quota
  fissa.

  8.  Nel  caso  di corresponsione indiretta del bonus  il  vettore
  marittimo  o  il  suo  rappresentante  di  vendita  agisce,   nei
  confronti del beneficiario del bonus, esclusivamente come  agente
  mandatario   dell'amministrazione   regionale   con   delega   al
  pagamento.

  9.  L'Assessore  regionale per il turismo, le comunicazioni  e  i
  trasporti  definisce, con decreto, i modi e le procedure  per  la
  realizzazione  e  la regolamentazione del sistema  dei  buoni  di
  detrazione».

  Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

  Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:

                            «Articolo 17
       Esclusione di servizi dal sistema del bonus ambientale

  1.  Al fine di evitare ogni possibile azione di distorsione della
  concorrenza nei confronti dei servizi per l'attraversamento dello
  Stretto  di  Messina, è escluso dal sistema del bonus  ambientale
  l'utilizzo di servizi marittimi attivi fra porti della Sicilia  e
  porti  situati  nel tratto costiero compreso fra le  località  di
  Cittadella del Capo (CS) e Trebisacce (CS)».

  Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

  Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

                            «Articolo 18
                     Interruzione e sospensione

  1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni  ed  i
  trasporti,  con  decreto,  può  interrompere  definitivamente   o
  sospendere,  anche  a  tempo  indeterminato,  l'applicazione  del
  bonus.

  2. Costituiscono causa di interruzione o di sospensione:

  a)  l'aumento ingiustificato delle tariffe da parte delle imprese
  di trasporto marittimo;

  b)  l'adozione, da parte di istituzioni nazionali o regionali, di
  atti  di  contenuto  analogo suscettibili di attribuire  vantaggi
  ingiustificati alle imprese beneficiarie.

  3. Sono fatti salvi i diritti maturati dalle imprese in relazione
  a  ciascun  imbarco  effettuato entro l'ultimo  giorno  del  mese
  indicato nell'atto di sospensione o interruzione.

  4.  Fatto  salvo  quanto previsto al comma  2  dell'articolo  11,
  l'Assessore  regionale  per il turismo,  le  comunicazioni  ed  i
  trasporti può disporre la cessazione della sospensione».

  Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

  Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

                            «Articolo 19
               Cumulo con altri provvedimenti di aiuto

  1. Il bonus di cui al presente provvedimento non è cumulabile con
  altri  aiuti erogati all'autotrasporto dall'Unione europea, dallo
  Stato  o  da  altre  regioni, concessi al fine  di  compensare  i
  maggiori costi di trasporto combinato strada-mare, in particolare
  quando   siano  commisurati  alla  riduzione  dei  costi  esterni
  generati dal trasporto stradale.

  2.  Qualora ai fini indicati al comma 1 l'Unione europea  o  enti
  nazionali  eroghino  aiuti  ambientali  ai  beneficiari  di   cui
  all'articolo  3,  questi  ultimi, al  fine  dell'ammissione  alla
  fruizione  del bonus ambientale da parte della Regione siciliana,
  possono   ricevere,   per   ogni   periodo,   esclusivamente   il
  differenziale  tra la somma cui il soggetto ha diritto  ai  sensi
  della  presente legge e l'aiuto ricevuto o maturato per lo stesso
  periodo.

  3.  I  beneficiari di cui all'articolo 3 che godono di  aiuti  da
  parte  dell'Unione  europea  o  di altri  enti  pubblici,  devono
  allegare     alla    domanda    di    erogazione    del     bonus
  un'autocertificazione relativa alle somme già percepite, o per le
  quali sia maturato il diritto alla riscossione, a titolo di aiuto
  al  trasporto  combinato  strada-mare  ai  fini  ambientali,  nel
  periodo per cui si richiede il bonus della Regione siciliana.

  4.  Qualora per l'erogazione del bonus si applichi il sistema del
  pagamento indiretto, il decreto previsto al comma 9 dell'articolo
  16,  definisce le modalità applicative del divieto di  cumulo  di
  cui al comma 1».

  Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

  Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:

                            «Articolo 20
                          Norma finanziaria

  1.  Per  le  finalità  dell'articolo 1  della  presente  legge  è
  autorizzata,  per il triennio 2004-2006, la spesa complessiva  di
  35  mila  migliaia  di euro, di cui 1.000 migliaia  di  euro  per
  l'esercizio  finanziario  2004 e  17.000  migliaia  di  euro  per
  ciascuno degli anni 2005 e 2006.

  Agli   oneri   indicati  al  comma  1,  per   ciascun   esercizio
  finanziario, si provvede, ai sensi del comma 14 dell'articolo  45
  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448 e successive  modifiche  e
  integrazioni,  con parte delle disponibilità di cui  all'articolo
  134  della  legge  23  dicembre 2000,  n.  388  (UPB  12.3.2.6.3,
  capitolo 876002)».

   Comunico  che ai sensi dell'articolo 111 comma 2 del Regolamento
  Interno dell'Assemblea, gli emendamenti  20.1, 20.6, 20.8,  20.2,
  20.3, 20.4, 20.5, 20.7 e 20.9 sono dichiarati improponibili.

  Pongo in votazione  l'articolo 20. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

  Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:

                            «Articolo 21
                      Clausola di salvaguardia

  1.  Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al
  rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di  aiuti
  di   Stato,  nonché  alla  definizione  delle  procedure  di  cui
  all'articolo  88,  paragrafi 2 e 3 del Trattato istitutivo  della
  Comunità europea».

  Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

  Si passa all'articolo 22. Ne do lettura:

                            «Articolo 22
                  Modifiche e abrogazione di norme

  1.  Gli articoli 21 e 22 della legge regionale 23 dicembre  2000,
  n. 32 sono abrogati.

  2.  All'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 25
  novembre 2002, n. 20 sono aggiunte le seguenti parole 'anche  per
  il raggiungimento delle sedi delle università siciliane'».

  Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)


   Presidenza del presidente Lo Porto


  Comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

    n.  367  Iniziative per evitare l'interruzione dei collegamenti
  marittimi Trapani-Tunisi, gestiti dalla Tirrenia , dell'onorevole
  Lo Curto;

    n.   377     Iniziative  per  scongiurare  l'interruzione   dei
  collegamenti  marittimi Trapani-Tunisi, gestiti dalla  Tirrenia ,
  dell'onorevole Lo Curto;

    n.  381    Misure  per garantire la sicurezza degli  aereoporti
  siciliani , degli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici;

    n.  385   Completamento  del Piano regionale  dei  trasporti  e
  della  mobilità ,  degli  onorevoli  Villlari,  Moschetto,  Zago,
  Liotta, Ferro, Capodicasa e De Benedictis;

    n. 409 Copertura finanziaria per i  collegamenti  marittimi con
  le isole minori, dell'onorevole Acierno;

    n.  410   Completa  attuazione delle  iniziative  previste  dal
  Patto territoriale delle Isole Eolie , dell'onorevole Beninati.

   Ricordo che viene in considerazione pure l'ordine del giorno  n.
  396    Interventi   per  l'esatta  determinazione   dell'attività
  cantieristica  navale e di rimessaggio , degli onorevoli  Fleres,
  Catania Giuseppe, Maurici, che era stato comunicato nella  seduta
  n.  213  del  20  maggio  2004 e di cui  era  stata  rinviata  la
  trattazione.
   Avverto  che  la votazione dei predetti ordini del  giorno  sarà
  effettuata prima della votazione finale del disegno di legge.


   Presidenza del presidente Lo Porto


   Do lettura dell'articolo 23:

                            «Articolo 23

   1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta  ufficiale
  della Regione siciliana.

   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
  osservare come legge della Regione».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo   in   votazione  la  delega  alla   Presidenza   per   il
  coordinamento formale del disegno di legge n. 700/A.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvata)

   Avverto  che  alla  votazione finale del  disegno  di  legge  si
  procederà successivamente.


   Presidenza del presidente Lo Porto


   Seguito  della discussione del disegno di legge   numeri  646  -
  763  Stralcio  II  - 776/A   Interventi urgenti  per  il  settore
  lapideo  e  disposizioni  per il riequilibrio  del  prezzo  della
  benzina nelle isole minori

    PRESIDENTE   Si  procede  al  seguito  della  discussione   del
  disegno  di  legge   numeri  646  -  763  Stralcio  II  -   776/A
   Interventi urgenti per il settore lapideo e disposizioni per  il
  riequilibrio  del  prezzo  della  benzina  nelle  isole  minori ,
  iscritto al numero 2).
   Ricordo  che  l'esame  del disegno di legge  si  era  interrotto
  nella  seduta  n. 214 del 25 maggio 2004, dopo la chiusura  della
  discussione generale ed il passaggio all'esame degli articoli.

   Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

                             «Art. 1.
                Interventi   urgenti  per  le   imprese   del
                settore lapideo di pregio

         1.  Al  fine di consentire il superamento del  grave
      stato  di  crisi  del  settore e  il  mantenimento  dei
      livelli   occupazionali  delle  imprese  operanti   nel
      settore  dei  materiali lapidei di  pregio,  così  come
      individuati  ai  sensi e per gli  effetti  della  legge
      regionale  9  dicembre 1980, n. 127, sono disposti  gli
      interventi di cui ai seguenti commi.

         2.  E' sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per  le
      imprese  beneficiarie  e sarà  effettuato  in  coda  al
      piano  di  ammortamento dopo la naturale  scadenza  del
      finanziamento, il pagamento delle rate  scadute  e  non
      pagate  alla  data di entrata in vigore della  presente
      legge, nonché di quelle che andranno a scadere fino  al
      31 dicembre 2005 relative a:

         a)  finanziamenti agevolati concessi dall'IRFIS,  ai
      sensi   dell'articolo  20  della  legge  regionale   18
      febbraio   1986,  n.  7  e  successive   modifiche   ed
      integrazioni, e dell'articolo 32 della legge  regionale
      11  maggio  1993,  n.  15  e  successive  modifiche  ed
      integrazioni;

         b)  crediti d'esercizio e mutui concessi dall'IRCAC,
      ai  sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n.  12
      e successive modifiche ed integrazioni.

         3.  L'articolo  73  della legge regionale  26  marzo
      2002,  n.  2, non si applica alle garanzie concesse  ai
      sensi  dell'articolo  20,  ultimo  comma,  della  legge
      regionale 18 febbraio 1986, n. 7.

         4.  Gli  aiuti  previsti dalla presente  legge  sono
      concessi nell'ambito del de minimis.

         5.  Per le finalità di cui ai commi 2 e 5, il  fondo
      di  rotazione istituito presso l'Istituto regionale per
      il  finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) con
      l'articolo  44  della legge regionale 9 dicembre  1980,
      n.  127,  è  incrementato,  nell'esercizio  finanziario
      2004,  di  125  migliaia di euro. Per le  finalità  del
      comma  4,  il fondo unico costituito presso  l'Istituto
      regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC),  ai
      sensi  dell'articolo 63 della legge regionale  7  marzo
      1997,  n. 6, è incrementato, nell'esercizio finanziario
      2004, di 125 migliaia di euro.

         6.  All'onere  di  250 migliaia di euro  discendenti
      dall'applicazione  del  comma  7,  si   provvede,   per
      l'esercizio   finanziario   2004,   con   parte   delle
      disponibilità  dell'UPB 4.2.1.5.2 - capitolo  215704  -
      accantonamento  1001  del bilancio  della  Regione  per
      l'esercizio finanziario medesimo».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                              «Art. 2.
                Semplificazione  delle procedure  di  rinnovo
                delle  autorizzazioni alla  coltivazione  dei
                giacimenti da cava

         1.  I titolari delle cave autorizzate ai sensi della
      legge  regionale 9 dicembre 1980, n. 127  e  successive
      modifiche  ed  integrazioni  che  presentino,  entro  i
      termini  previsti,  istanza di rinnovo  finalizzata  al
      completamento    del    programma    di    coltivazione
      precedentemente autorizzato, in quanto non  svolto  nel
      periodo concesso, sono autorizzati dall'ingegnere  capo
      del  Distretto  minerario in deroga alla  procedura  di
      cui  all'articolo  9 della legge regionale  9  dicembre
      1980,  n.  127  e  di cui all'articolo  1  della  legge
      regionale  1  marzo 1995, n. 19, all'articolo  2  della
      legge   regionale  26  marzo  1982,   n.   22,   nonché
      all'articolo  91 della legge regionale 3  maggio  2001,
      n.  6.  Il  Distretto minerario decide nel  termine  di
      novanta  giorni  dalla presentazione della  domanda  di
      rinnovo,  alla quale deve essere allegata  la  seguente
      documentazione:

         a)  dichiarazione di disponibilità  dell'area  e  di
         non mutato regime vincolistico sull'area;

         b)   nulla   osta,  rilasciato  dall'amministrazione
      competente,  qualora  il regime vincolistico  sull'area
      abbia subito modifiche alla domanda di rinnovo;

         c)   relazione  tecnica  riguardante  i  lavori   di
      coltivazione  svolti  e  quelli  da  svolgere  per   il
      completamento     del     programma     precedentemente
      autorizzato, con particolare riferimento ai  volumi  di
      materiale già cavato e quelli ancora da coltivare;

         d)  planimetria aggiornata dello stato dei luoghi  e
         relative sezioni a scala adeguata.

         2.  Con  la  procedura di cui  al  comma  1  possono
      essere  autorizzati i rinnovi delle autorizzazioni  che
      prevedano,  nell'ambito dell'area  già  assentita,  una
      modifica    planoaltimetrica    del    programma     di
      utilizzazione del giacimento a suo tempo approvato.

         3.  Per  i  materiali  da cava,  disciplinati  dalla
      legge  regionale 9 dicembre 1980, n. 127  e  successive
      modifiche  ed  integrazioni, fino all'approvazione  dei
      relativi  piani  regionali di  cui  all'articolo  4  ed
      all'articolo  40 della medesima legge,  le  istanze  di
      rinnovo che prevedano un ampliamento dell'area di  cava
      non  superiore al 30 per cento rispetto alla precedente
      autorizzazione, finalizzato esclusivamente a  garantire
      una  coltivazione  più razionale del giacimento  nonché
      una  migliore  sicurezza  delle  lavorazioni  e  difesa
      dell'ambiente,  sono  autorizzate  dall'ingegnere  capo
      del  distretto minerario competente per territorio  nel
      termine   di   novanta  giorni,  secondo  le   modalità
      previste  dall'articolo 1, commi 1  e  2,  della  legge
      regionale   1  marzo  1995,  n.  19,  in  deroga   alle
      procedure  di cui all'articolo 91 della legge regionale
      3 maggio 2001, n. 6.

         4.  L'esercente l'attività estrattiva può sospendere
      la   stessa,   previa  autorizzazione   del   Distretto
      minerario,  ogni qualvolta ciò si renda necessario  per
      esigenze tecniche, economiche e commerciali».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                              «Art. 3.
              Disposizioni  per  il riequilibrio  del  prezzo
              della benzina nelle isole minori

         1.  Al  fine  di compensare gli squilibri  derivanti
      dalla  perifericità  e  marginalità  territoriale,   il
      Presidente   della  Regione  destina   ai   comuni   di
      Pantelleria  e  delle altre isole minori un  contributo
      annuale  per  favorire l'allineamento del prezzo  della
      benzina alla pompa e il costo di acquisto di bombole  a
      gas  da parte dei consumatori, a quelli praticati sulla
      terraferma.

         2.   Il   contributo  regionale,  nei  limiti  delle
      disponibilità  finanziarie  di  cui  al  comma   4,   è
      determinato  con decreto del Presidente  della  Regione
      ed  è  ripartito  tra i comuni in base  al  numero  dei
      residenti,  secondo le modalità stabilite nel  medesimo
      decreto.

         3.    I   comuni   definiscono   le   modalità    di
      presentazione, da parte dei gestori degli  impianti  di
      distribuzione  dei  carburanti  e  dei  titolari  degli
      esercizi  commerciali in cui si pratica la  vendita  di
      bombole a gas, della documentazione necessaria  per  la
      liquidazione  dei contributi compensativi dei  maggiori
      oneri   di   trasporto  sopportati   e   gravanti   sui
      consumatori.  I  contributi sono liquidati  nei  limiti
      delle  disponibilità finanziarie ed entro importi  che,
      in  ogni  caso,  non  possono essere  sovracompensativi
      rispetto   alla  differenza  di  prezzo  praticata   in
      ragione dei maggiori oneri di trasporto.

         4.   Per   le  finalità  del  presente  articolo   è
      autorizzata  la  spesa  di 250  migliaia  di  euro  per
      ciascuno degli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006.

         5.  Agli  oneri  di  cui  al  presente  articolo  si
      provvede,  per l'esercizio finanziario 2004, con  parte
      delle  disponibilità  del  U.P.B.  4.2.1.5.2,  capitolo
      215704,  accantonamento 1001 del bilancio della Regione
      per l'esercizio finanziario medesimo.

         6.  Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa
      trova   riscontro   nel  bilancio   pluriennale   della
      Regione,    U.P.B.    4.2.1.5.2,    codice    12.02.01,
      accantonamento 1001».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Dichiaro  improponibili i seguenti emendamenti recanti  articoli
  aggiuntivi all'articolo 3:

   dal Governo: 3.3 e 3.4;
   dagli onorevoli Lo Monte, Basile, Acanto e Sbona: 3.1;
   dagli onorevoli Antinoro e Paffumi: 3.2;
   dagli onorevoli Giannopolo e Antinoro: 3.5.

   Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                              «Art. 4.

         1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
      ufficiale della Regione siciliana.

         2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
      e di farla osservare come legge della Regione».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto,  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo   in   votazione  la  delega  alla   Presidenza   per   il
  coordinamento  formale  del  disegno  di  legge  numeri   646-763
  Stralcio II - 776/A.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvata)

   Avverto  che  la votazione finale del disegno di  legge  avverrà
  successivamente.

        Discussione  del disegno di legge «Norme  per  l'elezione
      del   Presidente  della  Regione  siciliana   a   suffragio
      universale   e   diretto.  Nuove   norme   per   l'elezione
      dell'Assemblea    regionale   siciliana.    Modifiche    ed
      integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1951,  n.  29  e
      successive modificazioni» (850 - 265 - 338 - 409  -  480  -
      498 - 641 - 642 - 660 - 669 -775 - 779/A)

    PRESIDENTE   Si  passa alla Discussione del  disegno  di  legge
  «Norme  per  l'elezione del Presidente della Regione siciliana  a
  suffragio  universale  e  diretto.  Nuove  norme  per  l'elezione
  dell'Assemblea  regionale  siciliana. Modifiche  ed  integrazioni
  alla   legge   regionale  20  marzo  1951,  n.  29  e  successive
  modificazioni» (850 - 265 - 338 - 409 - 480 - 498 - 641 -  642  -
  660 - 669 -775 - 779/A, iscritto al numero 3).
   Ricordo  che  l'esame  del disegno di legge  si  era  interrotto
  nella  seduta numero 211 del 13 maggio 2004, dopo lo  svolgimento
  della relazione.
   Dichiaro aperta la discussione generale.
   Non  avendo  alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro  chiusa
  la  discussione  generale  e  pongo  in  votazione  il  passaggio
  all'esame degli articoli.

   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Il  termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per
  mercoledì, 23 giugno 2004.
   Non sorgendo osservazioni, così resta  stabilito.
   Onorevoli  colleghi,  la seduta è rinviata a martedì  22  giugno
  2004, alle ore 17.30, con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del presidente Lo Porto


       I   - Comunicazioni
  II   - Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83,
  lettera d) e 153 del Regolamento interno, della mozione:

         N. 290    -     "Provvedimenti   per   assicurare   alle
               popolazioni  del  partinicese  l'eliminazione   di
               ogni  tipo  di  inquinamento ed  il  diritto  alla
               salute e ad un ambiente sano.

                      BARBAGALLO - ORTISI - SPEZIALE - FORGIONE -
                    FERRO GAROFANO - LIOTTA - RAITI - CRACOLICI -
                                     ZANGARA GIANNOPOLO - ORLANDO

       III   -  Discussione dei disegni di legge:

         1)  Schema di progetto di legge costituzionale da proporre ai
             sensi dell'articolo 18 dello Statuto al Parlamento nazionale
             recante   Modifiche allo Statuto della Regione'.  (nn. 580-472-
             578-602-652/A)
  2)   Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana
  a suffragio universale diretto. Nuove norme per l'elezione
  dell'Assemblea regionale siciliana. Modifiche ed integrazioni
  alla legge regionale 30 marzo 1951, n. 29 e successive
  modificazioni.  (nn. 850-265-338-409-480-498-641-642-660-669-775-
  779/A) (Seguito)
  3)  Disciplina dell'esercizio dell'attività di ottico  (n. 287/A)

       IV   - Votazione finale dei disegni di legge:

         - Provvedimenti per favorire la ristrutturazione e  la
             riqualificazione del trasporto merci in Sicilia attraverso l'uso
             del trasporto  combinato strada-mare  (n. 700/A);

  - Interventi urgenti per il settore lapideo e disposizioni per
  il riequilibrio del    prezzo della benzina nelle isole minori
  (nn. 646-763 Stralcio II - 776/A).

                  La seduta è tolta alle ore 19.05.

        Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 21.20

                     DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
                            Il Direttore
                      Dott. Giovanni Tomasello

   ALLEGATO

   Risposte scritte ad interrogazioni

   FLERES  -  CATANIA G. - MAURICI. - «All'Assessore per  gli  enti
  locali, premesso che:

   -  in  via  Calabrese, ubicata tra viale Mario Rapisarda  e  via
  Fava,   la   spazzatura  non  raccolta  e  la  cenere   vulcanica
  rappresentano un intralcio alla circolazione e un pericolo per la
  salute pubblica;

   - nelle strade adiacenti la via Calabrese, nei mesi
   addietro, è stato rifatto il manto stradale;

   -   la  via  Calabrese,  nonostante  l'asfalto  sconnesso  e  la
  presenza di numerose buche, non è stata oggetto di alcun tipo  di
  intervento di manutenzione stradale;

   -  all'altezza del numero civico 19 di via Matteo  Ricci  esiste
  una discarica abusiva che rappresenta un evidente ostacolo per la
  circolazione e un serio pericolo per i residenti delle abitazioni
  limitrofe;

   per  sapere  quali provvedimenti si intendano  porre  in  essere
  affinché nella via Calabrese e nella via Matteo Ricci si provveda
  alla  rimozione  delle  discariche  esistenti,  alla  conseguente
  bonifica  del terreno, se necessario, e al ripristino  del  manto
  stradale». (1080)

   Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero  1080,  si
  comunica quanto segue.
   La  pulizia  di Via Calabrese è assicurata nel turno  di  lavoro
  22.00 - 04.00 con un'alta percentuale di copertura mensile  ed  è
  stata  interessata  nei  giorni 20 e 21  di  maggio  2003  da  un
  intervento  di  pulizia  straordinario  finalizzato  anche   alla
  rimozione della sabbia vulcanica.
   Riguardo  invece  al rifacimento del manto stradale,  lo  stesso
  sarà  effettuato non appena l'Amministrazione comunale di Catania
  avrà  a  disposizione, nel rispetto delle priorità, la necessaria
  risorsa finanziaria.
   Per  quanto concerne la discarica di Via Matteo Ricci,  giacente
  su  un terreno privato, l'Amministrazione comunale di Catania,  a
  conoscenza  della problematica sin dall'ottobre 2001, momento  in
  cui  ha iniziato l'iter a carico della proprietà del terreno,  ha
  provveduto a ripristinare con mezzi e personale propri, lo  stato
  di  salubrità dei luoghi con interventi effettuati  il  16  e  17
  novembre 2001.
   Tuttavia  la  facilità di accesso al terreno  ha  consentito,  e
  consente, ad ignoti un ulteriore deposito di rifiuti, motivo  per
  cui  dovrà avviare un altro procedimento a carico della proprietà
  del  terreno, alla stessa stregua di quello del 2001,  imponendo,
  stavolta,  oltre la rimozione dei rifiuti anche la  realizzazione
  di una adeguata recinzione che impedisca l'accesso».

                                            L'Assessore D'AQUINO

   FLERES  -  CATANIA G. - MAURICI . - «All'Assessore per gli  enti
  locali, premesso che:

   -  la  seconda carreggiata del viale San Teodoro è stata  chiusa
  al  transito  del  traffico, pare per  pericolo  di  frane;  tale
  decisione  inevitabilmente influisce sulla viabilità  dell'intero
  quartiere;

   -  nel  viale San Teodoro e nelle strade adiacenti pare che  non
  sia mai stata installata la segnaletica stradale, nè sia presente
  alcuna    indicazione,    circostanza   che    rende    difficile
  l'individuazione delle singole unità abitative;

   -  sembra inoltre che la mancata costruzione di una strada renda
  impossibile  l'utilizzo  dei garages  di  una  delle  cooperative
  edilizie sorte nei pressi del viale San Teodoro;

   per  sapere  quali provvedimenti si intendano  porre  in  essere
  affinché   vengano  ultimate  le  opere  di  urbanizzazione   nel
  quartiere San Giorgio». (1099)

   Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero  1099,  si
  comunica  che per la realizzazione della seconda carreggiata  del
  viale San Teodoro, tra le cui opere in progetto sono presenti sia
  la segnaletica stradale che i totem in calcestruzzo riportanti il
  numero    civico    di    ogni   singolo   complesso    edilizio,
  l'Amministrazione comunale di Catania nel mese di  novembre  2003
  ha  indetto  ed  espletato apposita gara di appalto  di  pubblico
  incanto.
   Riguardo  invece alla mancanza di una strada che renda possibile
  l'accesso  ad  alcuni  alloggi,  si  comunica  che  nel  mese  di
  settembre  2003  l'A.C.  ha aggiudicato  la  gara  relativa  alla
  realizzazione di detta strada (Reti del Nucleo L5)».

                                            L'Assessore D'AQUINO

   FLERES  -  CATANIA G. - MAURICI . - «All'Assessore per gli  enti
  locali, premesso che:

   -  in  via Cesare Beccaria, poco prima della Caserma dei  Vigili
  del Fuoco, esiste un'ampia zona verde;

   -   il   terreno  in  questione  è  interessato  da  una   folta
  vegetazione  che,  complice l'assoluta assenza di  interventi  di
  pulizia e/o manutentivi, ha agevolato il proliferare di zanzare e
  topi,  con i rischi e fastidi conseguenti per gli abitanti  degli
  edifici circostanti;

   considerato che:

   -  la  situazione di assoluto abbandono del terreno in questione
  e  la  presenza  di  vegetazione rigogliosa,  fusti  ed  erbacce,
  comportano, in estate, un rischio incendi assai elevato;

   -  adiacenti alla zona in questione ci sono la Caserma Sommaruga
  e un edificio di nove piani;

   per sapere:

   -  quali provvedimenti si intendano porre in essere affinché  la
  zona in questione venga bonificata;

   -  se  non  si  ritenga, inoltre, di poter destinare  l'area  in
  questione alla realizzazione di un parco urbano». (1114)

   Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero  1114,  si
  comunica quanto segue.
   L'area in cui insiste la via Beccaria, tra le Vie Ferri ed  Ala,
  estesa  circa  mq.  3.700, appartiene al demanio  del  comune  di
  Catania  con destinazione urbanistica in base al vigente  PRG  ad
  edilizia  scolastica.  Pertanto in  quell'area  non  è  possibile
  realizzare alcun parco urbano.
   Per    quanto    concerne   invece   la   bonifica    dell'area,
  l'Amministrazione comunale di Catania ha già attivato a mezzo dei
  propri uffici le opportune procedure. Inoltre, al fine di evitare
  il  verificarsi  di  tale fenomeno, nelle more dell'utilizzazione
  dell'area  conformemente alle previsioni urbanistiche, il  comune
  di  Catania,  a seguito di verifiche tecniche, sta  valutando  la
  possibilità di realizzare un parcheggio provvisorio e precario».

                                            L'Assessore D'AQUINO

   GENOVESE  .  - «Al Presidente della Regione e All'Assessore  per
  la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, premesso
  che:

   -  in  data  11.8.2003, con prot. n. 9173,  un  consigliere  del
  Comune  di  Letojanni,  Daniela Filetti,  nella  sua  qualità  di
  consigliere  comunale  ha presentato al  Sindaco  del  Comune  di
  Letojanni  ed  alla  Segreteria dello stesso,  una  istanza,  con
  carattere d'urgenza, per il rilascio di una copia degli elaborati
  grafo-tecnici riguardanti il progetto di massima del  P.R.G.  del
  comune  di  Letojanni  di cui al punto 2 dell'ordine  del  giorno
  della seduta di Consiglio comunale del 7 agosto 2003 ;

   -  in  data 2.9.2003, con nota n. 9791 di pari data a firma  del
  Sindaco  e  della  Segreteria comunale, è stato  comunicato  allo
  stesso consigliere comunale il rigetto dell'istanza di cui sopra,
  in  quanto 'gli atti di cui si richiede l'accesso fanno parte  di
  carteggi  in fase istruttoria ... su cui non è ancora intervenuto
  l'Organo deliberante ...';

   ritenuto che:

   -  le  motivazioni addotte risultano pretestuose e inammissibili
  per i seguenti motivi:

   1)   un   consigliere  comunale,  eletto  democraticamente   dai
  cittadini  è  parte  organica dell'Organo deliberante  richiamato
  nella  nota  prot.  n.  9791/2003 e,  pertanto,  per  l'effettivo
  esercizio  delle  proprie  funzioni,  ha  bisogno  di  conoscere,
  comprendere ed approfondire la tematica in oggetto, nei termini e
  nei  modi  che  la vigente legge in materia consente.  L'art.  56
  della  legge  n.  9 del 6 marzo 1986 stabilisce,  infatti  che  i
  consiglieri  comunali  e  provinciali per  l'effettivo  esercizio
  delle  funzioni  a  loro  attribuite  hanno  diritto  a  prendere
  visione,  ad  avere tutte le informazioni relative  all'esercizio
  del loro mandato e ad ottenere, senza onere di spesa, copia degli
  atti   deliberativi  e  degli  atti  preparatori   negli   stessi
  richiamati (TAR Campania-Salerno 15 marzo 1996 n. 186);

   2)  tra l'altro, tale diritto, ove non fosse normato da apposito
  regolamento  delle adunanze consiliari (la nota  di  rigetto  non
  contiene  riferimento  alcuno e, quindi, non  è  previsto)  viene
  esercitato  facendo  richiesta  verbale  al  Segretario  comunale
  (responsabile  della tenuta degli atti) in orario d'ufficio  (TAR
  Lombardia,  Milano  27 luglio 1994), il quale  ha  l'obbligo  del
  rilascio  di copia di tutti gli atti richiesti in ottemperanza  a
  quanto  disposto dall'art. 199 dell'OREL e dell'art.  3  comma  5
  della legge 142 del 1990 che, in maniera inequivocabile asserisce
  che:  'il  consigliere ha diritto di ottenere direttamente  dagli
  uffici  e,  quindi,  non  dal Sindaco  gli  atti  utili  ai  fini
  dell'esercizio del mandato ...';

   ritenuto, inoltre, che:

   -   la   tempestività  del  rilascio  al  Consigliere  di  copie
  informali  di  atti  è  d'obbligo in quanto l'esercizio  di  tale
  diritto  attiene  alla funzione pubblica di cui  è  portatore  il
  consigliere comunale stesso, e non al soddisfacimento di  un  suo
  interesse individuale e privato (Cons. Stato, Sez. V. 8 settembre
  1994, n. 976L, TAR Toscana, Sez. 1, 2 luglio 1996, n. 603);

   -  non  è  applicabile ai consiglieri l'opposizione del  segreto
  d'ufficio  nell'esercizio del loro diritto  di  prendere  visione
  degli atti e di avere rilasciato copia degli stessi, poichè  essi
  hanno  l'obbligo  di non divulgare le notizie e  le  informazioni
  acquisite  (TAR  Calabria-Reggio Calabria, 14 febbraio  1996,  n.
  127);

   ritenuto,  infine, che è illegittimo e perseguibile  penalmente,
  il  provvedimento del Sindaco che vieta il rilascio di  copie  di
  atti  di  ufficio ai consiglieri (TAR Campania-Salerno, 15  marzo
  1996, n. 186);

   per  sapere se alla luce dei fatti e delle considerazioni  sopra
  esposte,  il  Governo della Regione non ritenga di dove  adottare
  con  urgenza tutti i necessari ed opportuni provvedimenti al fine
  di  assicurare il ripristino nel Comune di Letojanni dei principi
  della legalità e della trasparenza amministrativa». (1318)

           (L'interrogante chiede risposta  con urgenza).

   Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero  1318,  si
  comunica quanto segue.
   La  richiesta del comune di Letojanni, Daniela Filetti,  tendeva
  ad  ottenere  copia degli elaborati grafo-tecnici riguardanti  la
  bozza  del  PRG la cui discussione era stata inserita  all'ordine
  del giorno della seduta del 7 agosto 2003.
   Gli   atti  in  questione,  compresa  la  relativa  proposta   e
  relazione  tecnica,  sono  stati  a  disposizione  di   tutti   i
  consiglieri  nella  segreteria  per  il  periodo  previsto  dalla
  normativa (tre giorni), durante il quale poteva essere esercitato
  il diritto di visione.
   A   garanzia  di  una  maggiore  trasparenza,  l'Amministrazione
  comunale  di Letojanni ha posizionato, alcuni giorni prima  della
  seduta,   nella   sala  consiliare,  aperta  ai  consiglieri   di
  maggioranza   e  di  minoranza  ed  ai  cittadini,  una   bacheca
  contenente  tutti  gli  elaborati del PRG ed  organizzato,  negli
  uffici  comunali,  diversi  incontri  tra  il  progettista  ed  i
  consiglieri  per illustrare le linee guida e gli aspetti  tecnici
  della bozza del PRG.
   Risulta  quindi innegabile che detti atti preparatori fossero  a
  conoscenza  di  chiunque, compreso il consigliere Filetti.  Atti,
  tuttavia,  che non essendo stati approvati non potevano  assumere
  la  veste  di atti deliberativi per la evidente ragione  che  non
  erano stati adottati.
   Pertanto  il  diniego al rilascio di copia  dei  suddetti  atti,
  comunicato  al  consigliere  Filetti  con  nota  n.  9791  del  2
  settembre  2003, non ha avuto lo scopo di negare  un  diritto  di
  accesso  (già  esercitato nel momento della messa a  disposizione
  degli  atti)  bensì quello di non aggravare lo svolgimento  delle
  attività  istituzionali sia per la complessità della riproduzione
  stessa  sia perché analoga richiesta avrebbe potuto pervenire  da
  parte di altri consiglieri.
   Infine, è bene evidenziare che la richiesta di rilascio di  atti
  in  copia  conforme  è  stata redatta in riferimento  alla  legge
  regionale   10  del  1991  che  riguarda  la  partecipazione   al
  procedimento da parte dei cittadini che, nel caso specifico (atti
  di  programmazione urbanistica, vedi articolo 14 legge  regionale
  10 del 1991), pone dei limiti all'accesso degli stessi».

                                            L'Assessore D'AQUINO

   FLERES  -  CATANIA G. - MAURICI. - « All'Assessore la  famiglia,
  le politiche sociali e le autonomie locali, premesso che:

   -  il manto stradale della strada provinciale 8 (San Giovanni La
  Punta-Trecastagni)  presenta numerosi  avvallamenti  che  rendono
  pericoloso il transito di automezzi e mezzi a due ruote;

   -  lo  stato  di  pericolo dell'arteria in oggetto  è  aggravato
  dalla  ristrettezza della carreggiata e dalla  notevole  pendenza
  con la quale la stessa si sviluppa;

   per sapere:

   -   quali  provvedimenti  si  intendano  porre  in  essere   per
  ripristinare  la  regolarità  del  manto  stradale  della  strada
  provinciale San Giovanni La Punta-Trecastagni;

   -  se,  considerato  le  caratteristiche intrinseche  della  sp8
  (carreggiata  stretta e notevole pendenza),  non  si  ritenga  di
  dover  apporre  appositi  rallentatori  ottici  sonori,  così  da
  ridurre   la  velocità  di  percorrenza  della  stessa   arteria,
  diminuendo lo stato di pericolosità». (1342)

          (Gli interroganti chiedono risposta  con urgenza)

   Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero  1342,  si
  rappresenta  che la strada segnalata dagli onorevoli interroganti
  -  S.P.  8/III  è  già  stata sottoposta  alla  attenzione  della
  Provincia  regionale  di  Catania che  ha  predisposto  opportuni
  interventi  per ripristinare la regolarità del manto  stradale  e
  migliorarne la sicurezza.
   Si  rende noto inoltre che gli avvallamenti si verificano per la
  presenza  di una faglia che interseca quella strada in territorio
  del  Comune  di  Trecastagni dando origine a fenomeni  di  creep-
  asismico  deformando  il manto stradale  e  originando  i  citati
  avvallamenti».

                                                        L'Assessore
                                          D'AQUINO

   FORMICA. - «All'Assessore per la famiglia, le politiche  sociali
  e le autonomie locali, premesso che:

   -  il  Comune  di  San  Giovanni La Punta nell'anno  1988  bandì
  diversi concorsi per titoli ed esami per la copertura di posti di
  varie qualifiche (ragionieri, geometri, ufficiali amministrativi,
  operatori   CED,   capo  dipartimento  cultura   ed   assistenza,
  inservienti di asilo nido);

   -  tutti  i  predetti  concorsi si sono  svolti  con  lo  stesso
  identico  iter  procedurale e si sono conclusi con l'approvazione
  della  graduatoria e la nomina dei vincitori  con  una  serie  di
  deliberazioni consiliari;

   -  il  CORECO  di  Catania ha vistato tutte le deliberazioni  ad
  eccezione  di  quelle  del concorso di capo dipartimento  (delib.
  528/93),  annullata  in  quanto  si  rilevò  che  la  Commissione
  giudicatrice  aveva proceduto alla valutazione  dei  titoli  dopo
  l'apertura delle buste e la valutazione delle prove d'esame;

   -  il  vincitore  del  concorso, quindi, è  stato  costretto  ad
  impugnare  l'annullamento  tutorio dinanzi  al  TAR  di  Catania,
  mentre  nel  frattempo il Comune assumeva tutti i  vincitori  dei
  concorsi,  e  successivamente, facendo  scorrere  le  graduatorie
  degli  altri concorsi, procedeva all'immissione in servizio anche
  degli  idonei  tra i quali diversi parenti di politici  locali  e
  funzionari comunali;

   -  con  sentenza  n. 1449/99 del TAR di Catania il  ricorso  del
  vincitore del concorso a capo dipartimento cultura e assistenza è
  stato  accolto  in toto e, dopo ben 11 anni, è stato  assunto  in
  servizio ricoprendo l'incarico di Capo settore sicurezza  sociale
  e  attività  culturali,  e  gli sono  state  assegnate  anche  le
  responsabilità del commercio, della pubblicità e affissioni e del
  settore affari generali;

   -   tuttavia  l'Assessorato  famiglia  ed  il  CORECO,  si  sono
  appellati contro la sentenza del TAR di Catania e il Consiglio di
  Giustizia Amministrativa con la sentenza 12/2002 ha ribaltato  la
  decisione  del  TAR di Catania, in contraddizione anche  con  una
  precedente decisione del giudice penale;

   -  dopo appena due giorni dalla notifica della sentenza del  CGA
  al Comune di S. Giovanni La Punta, avvenuta il 26 marzo del 2002,
  il  dirigente fiduciario del Sindaco pro tempore, la ha applicata
  licenziando in tronco il capo dipartimento il 28 marzo 2002;

   -  è  appena il caso di far notare che con sentenza n.  278/2002
  del  27  marzo  2002, depositata il 31 maggio  2002,  il  Sindaco
  Trovato,  e quindi il dirigente Mancuso, a far data dal 27  marzo
  2002  risultano decaduti, e quindi sono nulli gli atti  posti  in
  essere successivamente a quella data;

   per sapere:

   -  quali  concrete  ed urgenti iniziative intenda  assumere  per
  definire  la dolorosa problematica della disparità di trattamento
  di fatto subita da un solo lavoratore in relazione al concorso  a
  capo dipartimento bandito dal Comune di S. Giovanni La Punta  nel
  1988;

   -  se  non  ritenga di proporre la rinuncia agli  effetti  della
  sentenza  resa  su  ricorso  del CORECO,  e  dell'Amministrazione
  regionale  appellante,  in  modo  da  ripristinare  il   rapporto
  lavorativo  tra  l'unico  lavoratore  dipendente  penalizzato   e
  discriminato  e  l'Amministrazione comunale  di  S.  Giovanni  La
  Punta». (1354)

   Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero  1354,  si
  rappresenta quanto segue.
   Il  CORECO  di Catania, con deliberazione 18 febbraio  1994,  ha
  annullato  la  deliberazione della Commissione straordinaria  del
  Comune di San Giovanni La Punta n. 528 del 3 dicembre 1993 con la
  quale era stata approvata la graduatoria del concorso ad un posto
  di Capo Dipartimento (ottava qualifica).
   Con  sentenza 2 agosto 1999, n. 1449, il TAR Sicilia  -  Sezione
  di  Catania - su ricorso del dottor Di Salvo, primo classificato,
  ha annullato la decisione del CORECO.
   In  conseguenza il dottor Di Salvo venne nominato vincitore  del
  concorso.
   Con  successiva  sentenza  n.  12  del  2002  il  Consiglio   di
  giustizia  amministrativa,  su ricorso proposto  dall'Assessorato
  enti  locali  e dal CORECO di Catania, ha annullato la  decisione
  del  TAR.  Conseguentemente,  con  determina  del  dirigente  del
  Settore Affari generali del Comune di San Giovanni La Punta n. 65
  del  28 agosto 2002, il dottor Di Salvo è stato retrocesso (sesta
  qualifica).
   Peraltro  si evidenzia che le modalità esecutive della decisione
  del   CGA   sono  state  adottate  dall'Amministrazione  comunale
  nell'ambito   dell'autonomia  organizzativa   dell'ente   locale,
  sancita  dal combinato disposto degli articoli 1, comma  2,  e  7
  della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
   Al  riguardo, nessun intervento poteva né potrebbe all'attualità
  essere effettuato dall'Amministrazione regionale.
   Inoltre,   contrariamente   a  quanto   richiesto   con   l'atto
  ispettivo,  non  si può rinunziare a proporre all'Amministrazione
  comunale  di  San  Giovanni La Punta una  rinunzia  agli  effetti
  derivanti  dalla sentenza del CGA, atteso che l'esecuzione  delle
  sentenze  costituisce  un  obbligo per qualunque  Amministrazione
  pubblica,  rimanendo  pertanto esclusa la  materiale  possibilità
  della disapplicazione del giudicato nel singolo caso concreto».

                                            L'Assessore D'AQUINO

   FLERES  -  CATANIA  G.  -  MAURICI.  -  «All'Assessore  per   la
  famiglia,  le  politiche sociali e le autonomie locali,  premesso
  che:

   -  da  fonti di stampa si apprende che nel comune di Giarre  non
  si  è ancora provveduto alla rimozione della sabbia vulcanica  in
  circa quattromila tombini;

   -  è  trascorso un ragionevole lasso di tempo dall'ultima  volta
  che  la  costa  jonica  è  stata  investita  da  nubi  di  cenere
  vulcanica;

   -  la  mancata  pulizia dei tombini moltiplica  i  disagi  ed  i
  pericoli derivanti dai fenomeni atmosferici di natura piovosa;

   per  sapere  quale  ente  o autorità avrebbe  dovuto  provvedere
  tempestivamente alla pulizia dei tombini e per quali  motivi  non
  si sia adoperata». (1377)

          (Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

   Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero  1377,  si
  comunica che l'Amministrazione comunale di Giarre a mezzo di  una
  ditta  specializzata del settore ha rimosso la  sabbia  vulcanica
  accumulatasi nei tombini e nelle caditoie, circa 1.800, delle vie
  cittadine».

                                                        L'Assessore
                                          D'AQUINO

   FLERES  -  CATANIA  G.  -  MAURICI.  -  «All'Assessore  per   la
  famiglia,   le  politiche  sociali  e  le  autonomie   locali   e
  all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

   -  nella  vecchia stazione ferroviaria di Acireale, alcuni  mesi
  addietro, sono state depositate centinaia di traversine ormai  in
  disuso;

   -  generalmente  le traversine vengono trattate  con  un  agente
  chimico  (il  creasoto)  che  ha finzioni  impermeabilizzanti  ed
  antisettiche, pur essendo altamente nocivo;

   -  è forte il sospetto che le traversine in oggetto, giunte alla
  fine  del  loro  ciclo di utilizzo, siano state trattate  con  il
  creasoto,  evenienza che comporterebbe non pochi  rischi  per  la
  salute  pubblica,  con  particolare riferimento  a  quella  degli
  abitanti  di  via  delle Terme, una strada  in  prossimità  della
  stazione ferroviaria citata;

   per sapere:

   -  se  le  centinaia  di  traversine  depositate  nella  vecchia
  stazione  di  Acireale  siano state  trattate  con  il  creosoto,
  costituendo, di conseguenza, un serio e concreto rischio  per  la
  salute pubblica;

   -  quale ente o autorità avrebbe dovuto provvedere al corretto e
  sicuro smaltimento delle traversine in oggetto e per quali motivi
  non vi abbia provveduto;

   -  quali provvedimenti si intendano porre in essere affinché  si
  provveda  a smaltire i cumuli di traversine accatastati l'interno
  della vecchia stazione di Acireale». (1500)

          (Gli interroganti chiedono risposta  con urgenza)

   Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero  1500,  si
  comunica quanto segue.
   Le  traverse in legno fuori uso depositate presso la stazione di
  Acireale,  provenienti  a lavori di manutenzione  al  binario  ed
  impregnate con olio di creosoto ancor prima della loro  fornitura
  per  la  messa  in  opera avvenuta circa vent'anni  addietro,  in
  seguito ad analisi eseguite presso l'Istituto sperimentale  delle
  ferrovie  SpA  su campioni di trucioli prelevati da  traverse  in
  legno  fuori  uso,  simili a quelli depositati  nella  richiamata
  stazione  di  Acireale,  è risultato un  parametro  di   olio  di
  creosoto  totale   inferiore al limite  di  170/Kg.  Fissato  dal
  decreto del Ministero dell'Ambiente del 5 settembre 1994.
   La  loro rimozione comunque è già stata prevista in un piano  di
  smaltimento/recupero cui provvederà la Società svedese IQR con la
  quale le Ferrovie SpA ha stipulato apposito contratto.
   Infatti,  è  già  stato avviato al recupero un  quantitativo  di
  circa  15.000  tonnellate di traverse provenienti dai  lavori  di
  manutenzione  al  binario  di  tratti  di  linea  ricadenti   nel
  territorio  siciliano, e nel corrente anno  2004  si  prevede  di
  avviare lo smaltimento/recupero per un ulteriore quantitativo del
  quale  fanno  parte  le  traverse depositate  nella  stazione  di
  Acireale   che,   allo  stato  attuale,  sono   sotto   sequestro
  giudiziario».

                                            L'Assessore D'AQUINO

   RAITI.  -  «Al Presidente della Regione e all'Assessore  per  il
  lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e  per
  l'emigrazione, premesso che:

   -  con  gli  eventi  vulcanici e sismici  dello  scorso  autunno
  numerosi paesi etnei hanno visto calare vistosamente le fonti  di
  reddito, a causa della distruzione delle loro attività economiche
  principali,   oltre   ad   aver  subito   danni   materiali   non
  indifferenti,  motivo  per  cui le  popolazioni  sono  fortemente
  provate;

   -   lo   sviluppo   socio-economico  ha  subito   un   ulteriore
  rallentamento negli ultimi mesi;

   -  con  delibera  di  Giunta regionale n.  358  del  17.11.2002,
  adottata  nel corso della riunione straordinaria tenutasi  presso
  il  Municipio  di  Linguaglossa in  data  2.11.2003,  sono  stati
  impegnati  5 milioni di euro per la realizzazione di cantieri  di
  lavoro  per disoccupati che avrebbero dovuto dare una boccata  di
  ossigeno ai tanti disoccupati;

   -  i  finanziamenti stanziati dall'Assessore per il lavoro erano
  originariamente previsti per quei comuni (quattordici),  per  cui
  era  stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del
  Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, ed  al
  quale elenco si riferiva la delibera di Giunta regionale;

   -  i  quattordici  comuni di cui sopra sono  stati  puntualmente
  riportati  nell'art. 1, 2  comma  dell'ordinanza  del  Presidente
  del Consiglio dei Ministri n. 3278 del 4.4.2003;

   constatato che:

   -  a  tutt'oggi, a distanza di undici mesi, i Comuni interessati
  non hanno ricevuto alcuno dei benefici contemplati nella suddetta
  delibera di Giunta regionale;

   -  all'amarezza  dovuta  agli enormi  ritardi,  si  aggiunge  la
  delibera di Giunta regionale n. 190 del 26.6.2003, che ha elevato
  il  numero  dei  Comuni 'possibili beneficiari' dei  cantieri  di
  lavoro  in  oggetto,  da  quattordici a ventinove,  senza  alcuna
  motivazione e giustificazione;

   -  la  lievitazione del numero dei comuni beneficiari comporterà
  ai  14  enti locali, inizialmente unici beneficiari, un grave  ed
  ingiusto  danno,  oltre  che a deludere le  giuste  e  sacrosante
  aspettative indotte nelle popolazioni;

   -  infatti  non sarà più possibile finanziare i 5-6 cantieri  di
  lavoro  per  paese,  così  come promesso  nella  riunione  dell'1
  novembre  a  Linguaglossa, visto che la somma  complessiva  di  5
  milioni di euro dovrà essere ripartita su 29 comuni;

   per sapere:

   -  quali provvedimenti intendano adottare, ed in che tempi,  per
  garantire  un minimo di attività lavorativa alle popolazioni  che
  sono state così gravemente colpite dall'evento calamitoso;

   -  per  quale  motivazione l'elenco dei 14 comuni  'inizialmente
  beneficiari' sono lievitati a 29;

   -  come  verranno  ripartite le somme tra  i  29  Comuni,  anche
  tenendo  conto  che  sono elencati grossi Comuni  come  Catania».
  (1312)

            (L'interrogante chiede risposta con urgenza).

   Risposta.  «Con  riferimento  all'interrogazione  numero   1312,
  inerente  la  richiesta  di notizie in  merito  ai  provvedimenti
  adottati per la ripartizione delle somme relative ai cantieri  di
  lavoro  dei  comuni del territorio di Catania colpiti  da  eventi
  calamitosi, si forniscono le seguenti notizie.
   Con  riguardo alla procedura adottata si fa rinvio a quanto  già
  rassegnato   relativamente   all'interrogazione   numero    1252,
  anch'essa dell'onorevole Raiti, con nota prot. 2735 del 7 ottobre
  2003.
   Nella  nota  di  cui sopra si è fatto cenno alla delibera  della
  Giunta   regionale  n.  190  del  26  giugno  2003   che   elenca
  puntualmente  gli enti locali possibili beneficiari dell'art.  23
  della  legge  23/2002  ed,  in  particolare,  relativamente  alla
  provincia  di Catania i comuni sono stati individuati sulla  base
  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre
  2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2003,  lo
  stato  di emergenza nel territorio della Provincia di Catania  in
  conseguenza  dei  gravi  fenomeni eruttivi connessi  all'attività
  vulcanica dell'Etna ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24
  febbraio 1992, n. 225.
   Giova  precisare  che quasi tutti i Comuni  della  provincia  di
  Catania,  individuati con il decreto di cui sopra, rientrano  nel
  Programma  di  finanziamento posto in  essere  sulla  base  della
  circolare  assessoriale  n.  5  del  19/3/2003  e  approvato  con
  provvedimento assessoriale alla fine dell'anno 2003.
   Sulla  base del citato programma i Comuni, per i quali  è  stato
  accertato un effettivo stato di gravità dei danni provocati dagli
  eventi calamitosi in parola, hanno presentato dei progetti che, a
  seguito  di  acquisizione  e  competente  valutazione  da   parte
  dell'Amministrazione  regionale,  sono  in  atto  oggetto   delle
  consequenziali procedure di finanziamento.
   Si  resta, comunque, a disposizione per ogni eventuale ulteriore
  chiarimento».

                                          L'Assessore STANCANELLI

   CRACOLICI  .  - «Al Presidente della Regione, all'Assessore  per
  il  lavoro,  la  previdenza sociale, formazione  professionale  e
  l'emigrazione  e  all'Assessore per  la  famiglia,  le  autonomie
  locali  e le politiche sociali, premesso che il Comune di  Capaci
  già  da  diverse settimane è caratterizzato da un grave stato  di
  disordine a causa delle manifestazioni di protesta dei lavoratori
  LSU  per  la  loro  mancata stabilizzazione  nei  ruoli  organici
  dell'Amministrazione comunale;

   tenuto  conto  che  tale  protesta  avrebbe  già  causato  gravi
  disfunzioni ai servizi dell'Amministrazione e della collettività;

   considerata   la   scarsa  sensibilità  politica   ai   problemi
  dell'occupazione da parte del Sindaco che, pur potendosi avvalere
  della  vigente legislazione in materia occupazionale, non avrebbe
  proposto alcun progetto atto a risolvere il problema;

   per   sapere  se  non  ritengano  di  dover  intervenire  presso
  l'Amministrazione del Comune di Capaci al fine di porre  in  atto
  ogni   opportuna   iniziativa  per  risolvere   il   problema   e
  ripristinare  l'ordine e il regolare funzionamento dei  servizi».
  (1605)

         (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

   Risposta.  «Con riferimento all'interrogazione numero  1605,  si
  rappresenta che questa Amministrazione, competente in materia  di
  regolamentazione  delle misure di fuoriuscita  per  i  lavoratori
  impegnati in attività socialmente utili, con circolare  n.  39/AG
  del   19  febbraio  2004  ha  fornito  le  direttive  utili   per
  l'applicazione  della previsione di cui all'art. 25  della  legge
  regionale  29 dicembre 2003, n. 21, che estende il contributo  di
  cui  al  comma  1 dell'art. 2 della legge regionale  26  novembre
  2000,  n.  24  a  tutte le misure di fuoriuscita  previste  dalla
  legislazione vigente e a tutti i soggetti destinatari del  regime
  transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con  oneri  a
  carico del bilancio regionale.
   L'Amministrazione  si  è,  pertanto,  impegnata  ad  erogare  un
  contributo   pari   a   euro  30.987,41,  per   ogni   lavoratore
  destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente  utili
  finanziati con oneri a carico del bilancio regionale a cui  viene
  assicurata  l'occupazione  attraverso le  misure  di  fuoriuscita
  previste dalla legislazione vigente, con un compenso mensile  non
  inferiore a euro 671,39.
   Gli  Enti a cui può essere concesso il contributo in parola sono
  le  aziende  ed  enti  pubblici  dipendenti  dall'Amministrazione
  regionale  o,  comunque,  da  essa  vigilati,  gli  enti   locali
  territoriali  o  istituzionali, nonché gli  enti  ed  aziende  da
  questi  dipendenti  o  comunque sottoposti a vigilanza;  inoltre,
  possono beneficiarne l'Università degli studi della Sicilia ed il
  Centro Paolo Borsellino di Palermo.
   Nella  stessa  circolare  sono state stabilite  le  modalità  di
  presentazione delle istanze di accesso al finanziamento da  parte
  degli  Enti  interessati, il cui accoglimento, previa istruttoria
  per  l'accertamento dei prescritti requisiti, è previsto  secondo
  ordine  cronologico  di presentazione, fino a  concorrènza  delle
  risorse disponibili.
   Tenuto   conto  delle  suddette  precisazioni,  risulta   palese
  l'impossibilità per questa Amministrazione di attivarsi in azioni
  di   intervento   presso   gli  Enti   possibili   fruitori   dei
  finanziamenti  in  parola, trattandosi di iniziative  attuate  su
  esclusivo impulso degli stessi e sulla base di apposito programma
  di fuoriuscita corredato di preliminare atto deliberativo.
   Con  riferimento, quindi, al problema della stabilizzazione  dei
  lavoratori  precari operanti presso il Comune di  Capaci,  questa
  Amministrazione,  pur  sensibile verso le esigenze  rappresentate
  dagli  stessi  lavoratori, non può assolutamente intervenire  con
  azioni  dirette  in  termini  di misure  di  fuoriuscita  la  cui
  esclusiva  adozione,  come si è già detto,  grava  esclusivamente
  sull'Ente  interessato  all'accesso  al  beneficio  previsto  per
  legge.
   Si  precisa  comunque che presso questo Ufficio e in Prefettura,
  sono    stati    effettuati   degli   incontri   operativi    con
  l'Amministrazione  comunale di Capaci  giusto  per  informarla  e
  sensibilizzarla   verso  l'adozione  di  un   idoneo   piano   di
  fuoriuscita, nel rispetto delle previsioni di cui al citato  art.
  25  della legge regionale 21/2003 e secondo le direttive  di  cui
  alla citata circolare».

                                                        L'Assessore
  STANCANELLI

   FORGIONE   -   LIOTTA.   -«Al   Presidente   della   Regione   e
  all'Assessore per la sanità, premesso che:

   il  D.M.  27  agosto  1999 n. 332 e la legge  n.  833  del  1978
  stabiliscono la libera scelta dell'ausilio protesico  più  idoneo
  per l'invalido e specificamente l'articolo 1, comma 5, del citato
  decreto  sulle protesi fissa che: qualora l'assistito  scelga  un
  tipo  o  un  modello di dispositivo non incluso nel  Nomenclatore
  tariffario,  può  ottenere  dall'AUSL  il  rimborso  dell'ausilio
  scelto liberamente;

   nei  capitolati  d'appalto il punteggio di  valutazione  per  la
  qualità dei prodotti è molto basso aggirandosi intorno al  6  per
  cento;

   molte  farmacie distribuiscono ai pazienti portatori di catetere
  vescicale  a  permanenza (Foley) prodotti ad uso ospedaliero  non
  conformi alle normative vigenti;

   tali   cateteri  Foley,  che  vengono  consegnati  singolarmente
  ai    pazienti,    sono     protetti esclusivamente da un fragile
  blister  di  carta/plastica  trasparente,  dunque  prelevati   da
  confezioni ospedaliere integre da 10 o più pezzi;

   considerato che:

   la  direttiva europea 93/42/CEE, al punto 5 dell'allegato I, tra
  i  requisiti  necessari,  stabilisce che:  I  dispositivi  devono
  essere  progettati, fabbricati ed imballati in modo tale  che  le
  loro  caratteristiche  e le loro prestazioni,  in  considerazione
  dell'utilizzazione  prevista, non  vengano  alterate  durante  la
  conservazione ed il trasporto';

   alla  luce  della direttiva sopraccitata, occorre  garantire  la
  conservazione  ma  anche il corredo delle  informazioni  per  una
  utilizzazione sicura da parte dei pazienti;

   rilevato che:

   le  associazioni  dei  pazienti A.I.STOM. e  FINCO  (Federazione
  italiana  incontinenti)  da tempo si  battono  per  affermare  un
  principio  sanitario fondamentale e cioè che gli ausili  per  gli
  stomizzati  applicati  direttamente sull'epidermide  non  possono
  essere equiparati ai farmaci;

   la  Regione  Veneto,  prima in Italia, ha  approvato  una  legge
  regionale  per tutelare gli stomizzati e che le regioni Piemonte,
  Campania e Puglia hanno emesso una circolare nel merito  di  tali
  problematiche, mentre in Sicilia vi è un vuoto normativo;

   per sapere se e quali misure siano state adottate allo scopo  di
  tutelare   i  pazienti  stomizzati  e  se,  in  assenza   di   un
  provvedimento  in tal senso, non ritenga necessario  emanare  una
  circolare  esplicativa, in sintonia con quanto  già  fatto  dalle
  regioni sopracitate e con la normativa comunitaria». (1581)

   Risposta.  «Con  riferimento all'interrogazione numero  1581  si
  rappresenta  che  è impegno da parte di questo Assessorato,  così
  come  già attuato in altre Regioni, in particolare nella  Regione
  Umbria la quale con apposita delibera in merito alla questione ha
  stabilito,  fra  l'altro,  che le AAUUSSLL  devono  garantire  la
  libera  scelta  del  presidio per stomia, in quantità  e  qualità
  degli stessi, tra quelli ritenuti più idonei dalla specialistica,
  provvedere  a regolamentare nella Regione Sicilia la  materia  in
  questione assicurando la piena rispondenza alle norme vigenti  in
  materia.
   Tanto in evasione all'atto ispettivo».

                                                        L'Assessore
  CITTADINI
   VILLARI  - «Al Presidente della Regione e all'Assessore  per  la
  sanità, premesso che il D.M. 27 agosto 1999 n. 332 e la legge  n.
  833  del  1978 sanciscono la libera scelta da parte dei  pazienti
  dell'ausilio  protesico  più  valido  per  l'utilizzatore  ed  il
  diritto al rimborso laddove il dispositivo scelto non sia incluso
  nel Nomenclatore;

   ricordato  che  gli  ausili per gli stomizzati,  dovendo  essere
  applicati direttamente sull'epidermide, non possono e non  devono
  essere paragonati ai farmaci;

   visti  la  circolare  del Ministero della Sanità  del  5  agosto
  1997,  nonché l'art. 9 della legge n. 241 del 1990,  il  comma  5
  dell'art.  8  e i commi 2-4-5 dell'art. 14 del D.L.  n.  502  del
  1992,  l'art.  5  del D.L. n. 517 del 1993 e la legge  30  luglio
  1998, n. 281 sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli
  utenti;

   considerati  la Direttiva del Presidente del Consiglio  in  tema
  dei  Principi sull'erogazione dei servizi pubblici  e  lo  schema
  generale   di  riferimento  della  'Carta  dei  servizi  pubblici
  sanitari';

   visti  i bandi per le gare d'appalto predisposti da alcune  AUSL
  della Sicilia, in cui si ravvisano violazioni denunciate, tra gli
  altri,  dall'A.I.STOM.  delle  norme  e  delle  circolari   sopra
  ricordate,  poste  a  salvaguardia del  principio  costituzionale
  della  privacy,  della libera scelta ed a tutela di  criteri  che
  privilegino la qualità de prodotti;

   considerata   la   risposta   certamente   difensiva   ma    non
  chiarificatrice  fornita dall'AUSL n.  9  di  Trapani  alla  nota
  circostanziata prodotta dall'A.I.STOM. con la quale  si  chiedeva
  la revoca della gara d'appalto relativa agli ausili protesici;

   per  sapere quali misure intendano adottare, nella speranza  che
  ciò  avvenga  con  la  massima urgenza, per porre  fine  ad  ogni
  violazione   delle   regole   e   normative   richiamate,   nella
  formulazione  e attuazione delle gare d'appalto per la  fornitura
  di  ausili  protesici per incontinenti e stomizzati che  sono  in
  aperto  conflitto con il diritto costituzionale e con le numerose
  leggi  e  circolari  emanate in materia dagli organi  di  governo
  nazionale in numerose occasioni». (1601)

         (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

   Risposta.  «Con riferimento all'interrogazione numero  1601,  si
  rappresenta  che  è impegno da parte di questo Assessorato,  così
  come  già attuato in altre Regioni, in particolare nella  Regione
  Umbria la quale con apposita delibera in merito alla questione ha
  stabilito,  fra  l'altro,  che le AAUUSSLL  devono  garantire  la
  libera  scelta  del  presidio per stomia, in quantità  e  qualità
  degli stessi, tra quelli ritenuti più idonei dalla specialistica,
  provvedere  a regolamentare nella Regione Sicilia la  materia  in
  questione assicurando la piena rispondenza alle norme vigenti  in
  materia.
   Tanto in evasione all'atto ispettivo».

                                                        L'Assessore
  CITTADINI

   CATANIA  G. -FLERES - MAURICI - «All'Assessore per il territorio
  e  l'ambiente, premesso che il monitoraggio ambientale, l'attento
  controllo  di  tutte le fonti inquinanti sia dal punto  di  vista
  della  localizzazione che dal punto di vista  quantitativo  e  la
  verifica  continua degli effetti degli inquinanti sullo stato  di
  salute  dei Siciliani, sono azioni necessarie per armonizzare  lo
  sviluppo economico con la migliore qualità di vita e con  livelli
  di salute per il cittadino adeguati agli standard europei;

   considerato che:

   -  nell'area  sud-orientale della nostra Isola,  tra  Priolo  ed
  Augusta,  nei  golfi di Palermo, Castellammare, Milazzo  e  nello
  Stagnone  di  Trapani, gli indicatori biologici hanno  confermato
  una  preoccupante alterazione morfologica delle  colonie  ed  una
  sostanziale   diminuzione  del  numero   delle   specie   marine,
  contaminate  da  metalli  pesanti (mercurio,  arsenico,  vanadio,
  cromo, nichel, etc.) e da idrocarburi policiclici aromatici;

   -  tutti  questi  inquinanti, introdotti dalle locali  industrie
  con  i  loro  scarichi, hanno avvelenato la vita marina  e  hanno
  anche  provocato danni notevoli alla pesca comportando un elevato
  rischio  per  la salute dei consumatori e per gli  operatori  del
  settore;

   ritenuto che è necessario intervenire con adeguati controlli  di
  monitoraggio ambientale, realizzando le opere necessarie come  la
  sostituzione  delle celle a mercurio con quelle a membrana  negli
  impianti   petroliferi,  sensibilizzando  e/o   sanzionando   gli
  operatori  industriali che non si adeguano, coordinando  corretti
  interventi  di risanamento ambientale nelle zone già  interessate
  dai veleni ambientali;

   per sapere:

   -  se  si  stia  provvedendo  al preciso  controllo  sui  veleni
  ambientali  e/o  al monitoraggio degli scarichi  industriali  per
  accertare i principali parametri chimico-fisici delle acque,  con
  il  conseguente controllo dell'ecosistema mare-coste della nostra
  Isola;

   -  se  s'intenda realizzare un controllo specifico su  tutto  il
  territorio regionale per il rilevamento ed il monitoraggio  della
  qualità  dell'aria, dei rifiuti, dell'acqua, delle  coste  e  del
  suolo». (1070)

   Risposta. «Con riferimento all'interrogazione numero 1070,  essa
  segnala  una  preoccupante alterazione morfologica delle  colonie
  ed  una  sostanziale diminuzione delle specie marine, contaminate
  da  metalli  pesanti   e  da idrocarburi  policiclici  aromatici
  confermata  dal   rilevamento di indicatori biologici   in  varie
  aree della fascia costiera siciliana.
   Invero,  non  viene fornito alcun dato o elemento di  conoscenza
  in  ordine  ai  soggetti che avrebbero effettuato i  rilievi,  né
  indicazioni  circa  la  disponibilità degli  stessi  dato  o  dei
  periodi nei quali il campionamento sarebbe stato effettuato.
   Al  riguardo,  si fa presente che, nell'ambito del programma  di
  monitoraggio   dell'ambiente  marino   costiero   del   Ministero
  dell'ambiente,    quest'Assessorato   ha    stipulato    apposita
  convenzione   con   l'Agenzia   regionale   per   la   protezione
  dell'ambiente,   la  quale  ha  già  avviato   le   attività   di
  campionamento ed analisi, che si protrarranno per un  periodo  di
  24  mesi,  sulle matrici acqua, biota e sedimento  in  otto  aree
  indicate  dallo stesso Ministero, ed in particolare nei Golfi  di
  Milazzo, Palermo, Castellammare del Golfo, Augusta, Ragusa,  Gela
  e nelle AMP di Favignana e ciclopi».

                                                        L'Assessore
  PARLAVECCHIO

   ODDO  -  «Al  Presidente della Regione e  all'Assessore  per  il
  turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso che:

   il  Consorzio  Trapani  Turismo risulta regolarmente  finanziato
  con relativa delibera CIPE del 3 maggio 2001;

   il   Ministero  delle  Attività  Produttive  ha  emanato,   fine
  febbraio  inizio  marzo  2004,  il  decreto         autorizzativo
  propedeutico  all'emanazione del decreto  dell'Assessore  per  il
  turismo, le comunicazioni e i trasporti per quanto concerne la  I
  e  la  II quota di contributo, pari al 30% a carico della Regione
  siciliana;

   gli   imprenditori  componenti  il  Consorzio,  destinatari   di
  finanziamenti,  hanno  da  tempo iniziato  i  lavori  anticipando
  ingenti  somme  di  denaro tali da creare  non  poche  difficoltà
  operative  per  quanto  concerne  l'ultimazione,  entro  i  tempi
  prestabiliti,  delle infrastrutture;

   per    sapere    se   non   ritengano   essenziale   intervenire
  tempestivamente  per  velocizzare l'emanazione  del  decreto  che
  attiva  la  I  e  II quota di contributo a carico  della  Regione
  siciliana, nonché gli adempimenti successivi, al fine di  evitare
  ulteriori serie difficoltà economiche agli imprenditori  che  con
  impegno  e  puntualità  stanno per realizzare  le  infrastrutture
  previste nel contratto di che trattasi». (1586)

         (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

   Risposta. « Con riferimento alla interrogazione numero 1586,  si
  precisa  che  con  DDG  numero 200/S3Tur del  27  febbraio  2004,
  registrato alla Ragioneria Centrale il 12  marzo u.s.  al  numero
  152,  l'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti,
  in  attuazione del contratto di programma sottoscritto in data 21
  dicembre  2001 tra il Consorzio Trapani Turismo ed  il  Ministero
  delle  attività  produttive, ha autorizzato il  versamento  della
  somma   di   euro  10.000.000,00  al  Ministero  delle   attività
  produttive  -  Direzione  generale coordinamento  incentivi  alle
  imprese, mediante accreditamento sulla contabilità speciale  Aree
  depresse , relativo alla prima e seconda quota di contributo.
   Con  nota  del  22 marzo u.s., l'Assessorato regionale  turismo,
  comunicazioni  e  trasporti  ha  comunicato  al  Ministero  delle
  attività  produttive - Direzione generale coordinamento incentivi
  alle  imprese di avere proceduto al versamento della citata somma
  di  euro 10.000.000,00 con emissione dei relativi titoli di spesa
  chiedendo,  nel contempo, per l'erogazione dell'ultima  quota  di
  contributo,  l'acquisizione delle relazioni  finali  della  banca
  sull'investimento e sulle realizzazioni effettuate.
   Infine  si precisa che, con pari nota, l'Assessorato ha  chiesto
  al  Consorzio Trapani Turismo di far pervenire al Servizio  3/Tur
   Strutture  ricettive e complementari  una relazione  dettagliata
  dei  singoli  interventi inseriti nel contratto di programmazione
  con l'indicazione della percentuale dell'avanzamento dei lavori».

                                                        L'Assessore
  CASCIO

   VILLARI.   -   «All'Assessore  regionale  per  il  turismo,   le
  comunicazioni  e  i  trasporti,  premesso  che,  dall'inizio  del
  corrente anno scolastico il treno della Ferrovia Circumetnea  che
  da  Randazzo  porta  gli  studenti  verso  Giarre,  nella  tratta
  Piedimonte e Santa Venera, è deragliato già due volte;

   considerato  che  i  genitori delle frazioni di  Castiglione  di
  Sicilia (Passopisciaro, Solicchiata e Vezzello) hanno giustamente
  inviato  un esposto alla Procura della Repubblica di Catania  per
  far luce sui disguidi sopra esposti;

   ricordato  che,  in più occasioni, si sono svolti manifestazioni
  e  sit-in di protesta, anche con la partecipazione dei sindaci  e
  degli amministratori di Piedimonte Etneo e di Linguaglossa;

   risultando   quindi   evidente  lo  stato   di   allarme   delle
  popolazioni interessate circa le condizioni di sicurezza  offerte
  dalla FCE che non ha fin qui attivato alcuna misura concreta  per
  evitare  tali incidenti anche se, a motivo della bassa  velocità,
  non si sono registrate fortunatamente vittime tra i passeggeri;

   evidenziato   che  la  bassa  velocità  rende  tuttavia   questo
  servizio poco funzionale;

   per   sapere  quali  urgenti  iniziative  intenda  assumere  per
  accelerare  i  lavori  di manutenzione e di  miglioramento  della
  tratta  in  questione, al fine di garantire, in uno  col  diritto
  alla  mobilità  degli studenti e dei cittadini,  il  fondamentale
  diritto alla sicurezza». (1599)

         (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

   Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero  1599,  si
  rappresenta quanto segue.
   La  gestione governativa ferroviaria Circumetnea ha avviato  una
  serie  di  interventi di manutenzione straordinaria e di  rinnovo
  dell'infrastruttura   su   diverse  tratte   della   ferrovia   a
  scartamento  ridotto,  tra  cui quella  Piedimonte/Santa  Venera,
  richiamata appunto nell'interrogazione numero 1599.
   A   tale   riguardo  appare  opportuno  evidenziare  che   nella
  relazione  trasmessa dalla gestione commissariale della  Ferrovia
  Circumetnea al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
  nota  prot.  numero  6090  del 23 dicembre  2003,  relativa  alla
  situazione attuale ed al programma di interventi previsti, emerge
  che  il  programma  di interventi sulla sede ferroviaria  avviato
  dalla  Gestione della FCE, eliminerà tutte le situazioni  in  cui
  non è garantito un normale stato di funzionalità.
   Si  fa  presente  inoltre  che allo  stato  attuale  sono  state
  avviate tutte le attività propedeutiche per la realizzazione  del
  predetto  programma  e che per alcuni interventi,  tali  attività
  sono  state completate e sono in corso di esecuzione i lavori  di
  manutenzione straordinaria previsti.
   Si  evidenzia altresì che al fine di consentire di operare sulla
  linea  con  una  maggiore disponibilità di  tempo  e  realizzare,
  conseguentemente,  gli interventi previsti in  tempi  rapidi,  la
  Gestione  FCE  ha  avviato  nella tratta Linguaglossa/Riposto  un
  servizio  sostitutivo  di  alcuni  treni  mediante  l'impiego  di
  autobus».
                                                 L'Assessore CASCIO

                SEDUTA N. 217  DEL  17  GIUGNO  2004

                              ALLEGATO:

            EMENDAMENTI APPROVATI  NEL CORSO DELLA SEDUTA

  DISEGNO  DI  LEGGE  (N.  700/A)  PROVVEDIMENTI  PER  FAVORIRE  LA
  RISTRUTTURAZIONE  E  LA RIQUALIFICAZIONE DEL TRASPORTO  MERCI  IN
  SICILIA   ATTRAVERSO   L'USO DEL TRASPORTO    COMBINATO   STRADA-
  MARE .

    -All'articolo 3

   Emendamento 3.1:

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

   1. Possono beneficiare del bonus ambientale le piccole e medie
  imprese,  così come definite dall'allegato 1 al Regolamento  CE
  n.  70  del  12  gennaio  2001 ed aventi  sede  nel  territorio
  dell'Unione  europea che esercitino, per  conto  proprio  o  di
  terzi, attività di autotrasporto. .

    -All'articolo 6

   Emendamento 6.1:

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   1  bis. In nessun caso l'intensità dell'aiuto concedibile  per
  ogni singolo imbarco può superare il limite massimo del 30  per
  cento del costo totale della tariffa del nolo marittimo. .