Presidenza del presidente Lo Porto
MICCICHE' segretario f.f., dà lettura del processo verbale
della seduta numero 215 del 26 maggio 2004 che, non sorgendo
osservazioni, si intende approvato.
Avverte che del verbale della seduta numero 216 si darà lettura
successivamente.
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni
PRESIDENTE Comunico che sono pervenute le risposte scritte
alle seguenti interrogazioni:
-da parte dell'Assessore per la famiglia:
n. 1080 - Manutenzione del manto stradale e rimozione di
discariche abusive in alcune strade di Catania.
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
n. 1099 - Completamento delle opere di urbanizzazione del
viale San Teodoro (quartiere San Giorgio) a Catania.
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
n. 1114 - Interventi per bonificare un'estesa area verde in
via Beccaria a Catania.
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
n. 1318 - Ripristino dei principi di legalità e
trasparenza amministrativa presso il Comune di Letojanni
(ME).
Firmatario: Genovese Francantonio
n. 1342 - Misure per il ripristino della sicurezza nella
strada provinciale San Giovanni La Punta-Trecastagni (CT).
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
n. 1354 - Iniziative in merito al concorso a Capo
Dipartimento cultura ed assistenza, bandito dal Comune di
San Giovanni La Punta nel 1998.
Firmatario: Formica Santi
n. 1377 - Notizie circa la pulizia dei tombini nel comune
di Giarre (CT).
Firmatari: Fleres Salvatore; Maurici Giuseppe; Catania
Giuseppe
n. 1500 - Misure per il corretto smaltimento delle
centinaia di traversine depositate nella vecchia stazione
ferroviaria del comune di Acireale (CT).
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
-- da parte dell'Assessore per il Lavoro:
n. 1312 - Notizie sulla ripartizione dei cantieri di lavoro
finanziari nei paesi colpiti dall''emergenza Etna'.
Firmatario: Raiti Salvatore
n. 1605 - Opportune iniziative per ripristinare l'ordine ed
il regolare funzionamento dei servizi presso il Comune di
Capaci (PA).
Firmatario: Cracolici Antonino
- da parte dell'Assessore per la Sanità
n. 1581 - Opportune iniziative allo scopo di tutelare i
pazienti stomizzati.
Firmatari: Forgione Francesco; Liotta Santo
n. 1601 - Urgente adozione di opportune misure per porre
fine alla violazione della normativa vigente per la
fornitura di ausili protesici per incontinenti e
stomizzati.
Firmatario: Villari Giovanni
- da parte dell'Assessore per il Territorio
n. 1070 - Monitoraggio della qualità dell'aria, dell'acqua
e del suolo nel territorio siciliano.
Firmatari: Catania Giuseppe; Fleres Salvatore; Maurici
Giuseppe
- da parte dell'Assessore per il Turismo
n. 1586 - Interventi per velocizzare l'emanazione da parte
dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i
trasporti del decreto relativo all'attivazione della I e II
quota di contributo a carico della Regione con riferimento
al Consorzio Trapani Turismo.
Firmatario: Oddo Camillo
n. 1599 - Iniziative urgenti per accelerare i lavori di
manutenzione e di miglioramento della tratta Piedimonte -
Santa Venera della Ferrovia circumetenea.
Firmatario: Villari Giovanni.
Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato al
resoconto stenografico della seduta odierna
Annunzio di presentazione di disegno di legge
PRESIDENTE Comunico che é stato presentato il seguente
disegno di legge:
- Provvedimenti a favore delle scuole, delle università
siciliane e della società civile per contribuire, mediante
l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile
democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e
diffusa e contro i poteri occulti (n. 884)
- d'iniziativa parlamentare
- presentato dagli onorevoli Papania, Ortisi, Manzullo,
Spampinato, Galletti, Vitrano in data 16 giugno 2004.
Annunzio di presentazione di disegni di legge e relativo invio
alle competenti Commissioni
PRESIDENTE Comunico che i seguenti disegni di legge sono
stati presentati ed inviati alla competente Commissione
legislativa Ambiente e Territorio (IV):
- Norme per il potenziamento dell'offerta di opportunità
turistiche attraverso la realizzazione o il miglioramento delle
strutture di camper service (n. 880)
- d'iniziativa parlamentare
- presentato dall'onorevole Zago in data 26 maggio 2004
- inviato in data 1 giugno 2004
- Modifica dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32, riguardante il sistema di aiuti al bed and
breakfast (n. 881)
- d'iniziativa parlamentare
- presentato dall'onorevole Zago in data 27 maggio 2004
- inviato in data 1 giugno 2004
- Interventi finanziari per incentivare le amministrazioni
pubbliche a dotarsi di vetture elettriche non inquinanti (n.
882)
- d'iniziativa parlamentare
- presentato dall'onorevole Zago in data 27 maggio 2004
- inviato in data 1 giugno 2004
- Norme riguardanti la libera circolazione sui mezzi di
trasporto pubblico locale delle Forze dell'Ordine
nell'espletamento delle loro funzioni (n. 883)
- d'iniziativa governativa
- presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta
dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i
trasporti (Cascio) in data 28 maggio 2004
- parere I Commissione
- inviato in data 1 giugno 2004.
Comunicazione di invio di disegni di legge alle competenti
Commissioni
PRESIDENTE Comunico che i seguenti disegni di legge sono
stati inviati alle competenti Commissioni:
AMBIENTE E TERRITORIO (IV)
- Disciplina delle aree di sosta all'aria aperta per il turismo
itinerante (n. 877)
- d'iniziativa parlamentare
- Disposizioni per favorire lo sviluppo della pratica sportiva
delle persone disabili (n. 878)
- d'iniziativa parlamentare
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)
- Istituzione del reddito sociale minimo (Rsm) per combattere
la disoccupazione e il lavoro precario (n. 879)
- d'iniziativa parlamentare
(inviati in data 26 maggio 2004)
Comunicazione di richieste di parere
PRESIDENTE Comunico che le seguente richieste di parere
pervenute dal Governo sono state assegnate alle competenti
Commissioni:
AFFARI ISTITUZIONALI (I)
- Consiglio di giustizia amministrativa. Sezione consultiva.
Designazione componenti da parte del Presidente della Regione
(n. 290/I)
- pervenuto in data 25 maggio 2004
- trasmesso in data 25 maggio 2004
- IACP di Messina. Designazione componente effettivo del
collegio sindacale: dott. Comune Roberto (n. 291/I)
- pervenuto in data 31 maggio 2004
- trasmesso in data 1 giugno 2004
- IACP di Siracusa. Designazione componente effettivo del
collegio sindacale: dott. Montalto Salvatore (n. 292/I)
- pervenuto in data 31 maggio 2004
- trasmesso in data 1 giugno 2004
- Opera Pia Centro di assistenza polifunzionale E. Perez e M.
Raimondi - G. Pezzillo' di Santa Flavia (PA). Designazione
componente del consiglio di amministrazione: sig,ra Rispoli Luci a
Maria (n. 293/I)
- pervenuto in data 31 maggio 2004
- trasmesso in data 1 giugno 2004
- Opera Pia Ente camposanto di S. Spirito' di Palermo.
Designazione componente del consiglio di amministrazione: sig.
Santangelo Giancarlo (n. 294/I)
- pervenuto in data 31 maggio 2004
- trasmesso in data 1 giugno 2004
- Opera Pia Madonna delle Grazie' di Bisaquino. Designazione
componente del consiglio di amministrazione: sig. Merendino
Giuseppe (n. 295/I)
- pervenuto in data 31 maggio 2004
- trasmesso in data 1 giugno 2004
- Opera Pia Casa di Risposo SS. Annunziata' di Piana degli
Albanesi (PA). Designazione componente del consiglio di
amministrazione: sig. Cino Luigi (n. 296/I)
- pervenuto in data 31 maggio 2004
- trasmesso in data 1 giugno 2004
- Legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, art. 55, comma 5.
Direttore generale Azienda regionale di riferimento per
l'emergenza di II livello - Ospedale Vittorio Emanuele di Gela:
dott. Failla Corrado (n. 297/I)
- pervenuto in data 31 maggio 2004
- trasmesso in data 1 giugno 2004
- Opera Pia Istituto S. Lucia' di Palermo. Designazione
componente del consiglio di amministrazione: sig. Bellavista
Mario (n. 298/I)
- pervenuto in data 31 maggio 2004
- trasmesso in data 1 giugno 2004
- Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia. Designazione
presidente del collegio dei revisori: dott. Di Fede Giovanni (n.
300)
- pervenuto in data 11 giugno 2004
- trasmesso in data 14 giugno 2004
SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI)
- Legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, art. 29. Determinazione
valore ISEE (n. 299/VI)
- pervenuto in data 4 giugno 2004
- trasmesso in data 5 giugno 2004.
Comunicazione di trasmissione di deliberazioni
PRESIDENTE Comunico che il Presidente della Regione ha
trasmesso copia delle seguenti deliberazioni:
-nn. 19-52 e nn. 57-71 del mese di febbraio 2004
-nn. 72-122 e nn. 130-133 del mese di marzo 2004
-nn. 134-156 del mese di aprile 2004
-(pervenute in data 4 giugno 2004)
-n. 206 del 31 maggio 2004 POR Sicilia 2000/2006 -
Riprogrammazione di metà periodo - Adozione definitiva
-(pervenuta in data 12 giugno 2004)
-n. 207 del 31 maggio 2004 POR Sicilia 2000/2006 - Modifica
della sottomisura 4.01 b) e della misura 4.15 del Complemento di
Programmazione
-(pervenuta in data 12 giugno 2004).
Comunicazione di trasmissione di atti alla Corte Costituzionale
PRESIDENTE Comunico che il Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia, Sezione II reg. ordinanza n. 180/04, sul
ricorso n. 1231/88 proposto da Martino Angela, contro la
soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo, per
l'annullamento del provvedimento prot. n. 775, pos. BB.NN. 26455
dell'1.2.1988 e di tutti gli atti preparatori, conseguenziali e
connessi, ha sospeso il giudizio e disposto la immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ritenendo non
manifestamente infondata la questione di costituzionalità
dell'art. 17, comma 11, della legge regionale 16 aprile 2003, n.
4 Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003 ,
per contrasto con gli articoli 3, 117, 126 e 127 della
Costituzione.
Annunzio di interrogazioni
PRESIDENTE Invito il deputato segretario a dare lettura
delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.
MICCICHE' segretario f.f.:
- con richiesta di risposta orale:
N. 1717 - Revisione dei criteri adottati nell'ultima
ripartizione dei fondi regionali per lo sport.
- Assessore Turismo
Firmatario: Zago Salvatore
N. 1721 - Provvedimenti urgenti a salvaguardia del primo
stralcio dei finanziamenti pubblici in provincia di Messina
di cui ai fondi POR 2000/2006 ed alle delibere CIPE in
favore delle aree depresse.
- Presidente Regione
Firmatario: Ardizzone Giovanni
N. 1729 - Notizie circa i criteri di formazione delle
graduatorie relative alle assunzioni di personale
ausiliario specializzato e di OTA introdotti con il
decreto assessoriale n. 46 del 2004, con particolare
riferimento all'AUSL n. 7 di Ragusa.
- Assessore Lavoro
Firmatario: Zago Salvatore
N. 1731 - Interventi per l'ammodernamento ed il
potenziamento della tratta ferroviaria Catania - Siracusa -
Licata e per l'inclusione del comune di Scicli nel progetto
Pegasus.
- Assessore Turismo
- Assessore Beni Culturali
Firmatario: Zago Salvatore
N. 1732 - Interventi per una rapida soluzione dei problemi
connessi all'aumento dei prezzi delle materie prime a forte
concentrazione ferrosa.
- Assessore Industria
Firmatario: Zago Salvatore
PRESIDENTE Le interrogazioni testé annunziate saranno
iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.
Invito il deputato segretario a dare lettura delle
interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate.
MICCICHE' segretario f.f.:
-con richiesta di risposta scritta:
N. 1714 - Iniziative al fine di pervenire alla
composizione delle controversie aperte a seguito della
nuova e diversa interpretazione dell'art. 12 della legge
regionale n. 21 del 1986.
- Assessore Presidenza
Firmatario: Barbagallo Giovanni
N. 1715 - Notizie in ordine al mancato utilizzo della casa-
albergo per anziani realizzata in contrada Isabella del
Comune di Sciacca (AG).
- Presidente Regione
- Assessore Famiglia
Firmatario: Segreto Giuseppe
N. 1716 - Blocco dei lavori di realizzazione di una
spiaggia in località Punta Spalmatore nell'isola di Ustica.
- Presidente Regione
- Assessore Territorio
Firmatario: Forgione Francesco
N. 1718 - Notizie circa i criteri di formazione delle
graduatorie concorsuali per l'assunzione di personale delle
qualifiche di ausiliario socio-sanitario specializzato e di
O.T.A. presso l'Azienda USL n. 7 di Ragusa.
- Assessore Lavoro
Firmatario: Gurrieri Sebastiano
N. 1719 - Misure per la tutela dei lavoratori civili del
Distretto militare di Catania.
- Presidente Regione
- Assessore Famiglia
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
N. 1720 - Interventi per la riqualificazione delle strade
provinciali 179 e 188 in territorio di Caltagirone (CT) e
di Niscemi (CL).
- Assessore Famiglia
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
N. 1722 - Interventi per migliorare la transitabilità della
strada provinciale Linguaglossa - Zafferana (CT).
- Assessore Famiglia
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
N. 1723 - Interventi in favore dei commercianti del comune
di Vizzini (CT) e miglior utilizzo del personale di Polizia
municipale.
- Assessore Cooperazione
- Assessore Famiglia
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
N. 1724 - Interventi per migliorare le condizioni della
strada provinciale 138 Ponte Banca - Paternò (CT).
- Assessore Famiglia
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
N. 1725 - Interventi per migliorare le condizioni di
viabilità di Contrada Ombra, nel comune di Mascalucia (CT).
- Assessore Famiglia
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
N. 1726 - Interventi per garantire l'illuminazione pubblica
in molte strade di Acireale (CT).
- Assessore Famiglia
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
N. 1727 - Interventi per l'eliminazione dell'infestazione
di 'processionaria' all'interno delle pinete nel Parco
dell'Etna.
- Assessore Agricoltura
- Assessore Sanità
- Assessore Famiglia
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
N. 1728 - Provvedimenti urgenti in materia di prevenzione
sismica per gli edifici privati nei comuni della Sicilia
orientale.
- Presidente Regione
Firmatario: Ioppolo Giovanni
N. 1730 - Motivi dell'esclusione, dalle piante organiche
degli insegnanti di sostegno degli ex istituti regionali
d'arte e del non tempestivo aggiornamento delle relative
graduatorie.
- Assessore Beni Culturali
Firmatario: Cracolici Antonino
N. 1733 - Misure per la riqualificazione e la messa in
sicurezza di piazza I. Roberto del quartiere Cibali di
Catania.
- Assessore Famiglia
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
N. 1734 - Interventi per ridurre la pericolosità della
strada principale del comune di Tremestieri Etneo (CT).
- Assessore Famiglia
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
N. 1735 - Notizie circa la gestione dei campi sportivi in
località Divisa di Caltagirone (CT).
- Assessore Famiglia
Firmatario: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
N. 1736 - Interventi per ripristinare il semaforo di via S.
Sofia e per la riqualificazione della via Lago di Nicito di
Catania.
- Assessore Famiglia
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
-
N. 1737 - Interventi per la rimozione dei rifiuti
accumulati all'ingresso della frazione Capomulini del
Comune di Acireale (CT).
- Assessore Famiglia
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
N. 1738 - Interventi per migliorare le condizioni di
alcune strade del rione Semini di Caltagirone (CT).
- Assessore Famiglia
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe.
PRESIDENTE Le interrogazioni testé annunziate sono state già
inviate al Governo.
Annunzio di interpellanza
PRESIDENTE Invito il deputato segretario a dare lettura
della interpellanza presentata.
MICCICHE' segretario f.f.:
«All'Assessore per il territorio e
l'ambiente,
premesso che:
con provvedimento di codesto Assessorato n.
4574 del 1998 è stato espresso diniego alla
richiesta formulata dal circolo nautico 'Il
Corallo M. Marchica' di Sciacca, con la
quale si richiedeva la rideterminazione del
canone demaniale marittimo per adeguarlo
alla normativa vigente (art. 39 cod. nav. e
art. 37 DPR n. 328 del 1952) che stabilisce
l'applicazione del canone c.d.
'ricognitorio' per gli enti pubblici e
privati non aventi fini di lucro;
il suddetto circolo nautico rientra tra i
soggetti di cui alla normativa citata,
essendo espressamente previsto nel suo
statuto lo svolgimento di attività
promozionali, volte alla fruizione del
mare, senza fini di lucro;
tale previsione statutaria è confermata
nella pratica corrente del circolo nautico
'Il Corallo' che non ricava alcun provento
dall'attività di assistenza per i propri
soci e per tutti i cittadini, anche non
soci, che intendono avvalersi delle
numerose prestazioni da esso erogate (corsi
di vela, corsi per patenti nautiche,
convegni, assistenza ai diportisti,
eccetera);
a dimostrazione delle 'finalità sociali'
con cui il circolo disimpegna le proprie
attività, va ricordato che nessun dividendo
è mai stato ripartito tra i soci e che
tutto è stato destinato alla fornitura di
servizi ed alle attività sociali;
al contrario, la negazione del canone
ricognitorio, da parte di codesto
Assessorato, costringe il circolo ad un
sensibile aumento delle quote di iscrizione
per i soci al fine di potere coprire i
costi delle attività svolte in favore degli
utenti;
questa situazione finisce per inibire o
comunque gravare impropriamente di oneri
aggiuntivi la corretta fruizione del mare
da parte degli utenti;
l'interesse principale dell'ente pubblico,
al contrario, dovrebbe essere volto a
facilitare il contatto con il mare, perché
solo da ciò può derivare il rispetto di
questo bene, la sua tutela e salvaguardia;
le motivazioni addotte da codesto
Assessorato per giustificare il proprio
diniego, appaiono capziose ed in alcune sue
parti infondate, soprattutto laddove si
definisce il concetto di 'provento', cui
ovviamente non può essere ricondotto il
pagamento delle quote associative o la
corresponsione di somme, da parte di soci,
a puro titolo di rimborso delle spese
sostenute dal circolo per le attività
sociali;
per conoscere se si voglia riconsiderare la
materia in oggetto al fine di rimuovere un
orientamento che avrebbe, come ha, l'unica
conseguenza di scoraggiare ed inibire una
corretta ed auspicabile fruizione del mare
da parte dei cittadini e la pratica, per
fini sociali ed educativi, di attività
sportive legate al mare».(182)
CAPODICASA - DE BENEDICTIS
-
ZAGO
PRESIDENTE Trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza
che il Governo abbia dichiarato di respingere l'interpellanza o
abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarla,
l'interpellanza stessa sarà iscritta all'ordine del giorno per
essere svolte al suo turno.
Annunzio di mozione
PRESIDENTE Invito il deputato segretario a dare lettura
della mozione presentata.
MICCICHE' segretario f.f.:
«L'Assemblea regionale siciliana
Premesso che:
l'attività della distilleria Bertolino S.p.A., sita a Partinico
(PA), è da più di un ventennio al centro di una forte polemica
per la posizione che occupa (all'interno del centro abitato) e
per le emissioni che produce;
la distilleria Bertolino S.p.A è stata in passato condannata
per inquinamento, con sentenza passata in giudicato;
innumerevoli esposti-denunce all'autorità giudiziaria sono
stati avanzati nel tempo da parte dei cittadini di Partinico e
dei paesi limitrofi in ordine al perdurare di una situazione di
rischio per la salute e per l'ambiente (uno dei quali con ben
diecimila firme, tutte accompagnate dagli estremi di un documento
di identità);
la cittadinanza tutta si è mossa con numerose proteste e
denunce inoltrate al Comune di Partinico, alla Provincia
regionale di Palermo e alla Regione siciliana e che da ultimo, il
14 u.s. una fiaccolata di protesta contro l'inquinamento della
distilleria ha visto la partecipazione di ben diecimila cittadini
(dato fornito dal locale Commissariato di Polizia);
dell'annosa vicenda si sono occupati ampiamente la stampa e le
reti televisive nazionali, che hanno pubblicamente evidenziato i
gravissimi effetti inquinanti derivanti dalla presenza nel
territorio della distilleria;
dai dati del laboratorio mobile attrezzato per il rilevamento
dell'inquinamento atmosferico della Provincia regionale di
Palermo, posto davanti ad una scuola elementare a duecento metri
da detta distilleria, è stato più volte rilevato il superamento
del valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana
per il PM10, nonché alti valori di idrocarburi non metanici e che
più volte gli esami degli scarichi liquidi della distilleria
hanno evidenziato il superamento dei valori consentiti dalla
legge;
le emissioni in atmosfera della predetta distilleria sono state
autorizzate provvisoriamente dal decreto assessoriale n. 134/17
dell'11 marzo 1995 e che da allora non si è provveduto né
all'adeguamento dell'autorizzazione alle nuove disposizioni
intervenute né alla emissione di un decreto di autorizzazione
definitiva;
Considerato che:
in data 5 aprile 2004 il dirigente del Servizio 3 - Prevenzione
dell'inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e
rischio industriale - dell'Assessorato Territorio e ambiente
della Regione siciliana, in applicazione dell'art. 4 del D.P.R.
n. 203 del 1988 ha emesso il decreto del responsabile del
Servizio n. 368, applicando alle emissioni in atmosfera della
predetta distilleria, provocate dalla combustione di vinacce
esauste' e buccette', i limiti e le prescrizioni del punto 3 del
sub allegato 1 dell'allegato 2 del decreto ministeriale 5
febbraio 1998 (Decreto Ronchi), che ne riporta testualmente la
dizione, ed alle emissioni provocate dalla combustione del biogas
i limiti e le prescrizioni di cui al punto 2 sub allegato 1
dell'allegato 2 dello stesso D.A.;
nella conferenza dei servizi del 6 aprile 2004 tutti gli enti
interessati (S.I.A.V., Distretto sanitario n. 7 e
Dipartimento prevenzione dell'ASL 6, D.A.P. di Palermo, ARPA
Sicilia, Comune di Partinico, Provincia regionale di Palermo e
servizi 1 e 3 dell'ARTA) hanno unanimemente determinato che il
regime cui sottoporre le autorizzazioni, tanto della buccetta e
del biogas quanto degli essiccatori utilizzati dalla distilleria,
è quello di cui al richiamato Decreto Ronchi;
in data 23 aprile 2004 la distilleria Bertolino S.p.A. ha
presentato un'istanza di revisione del richiamato DRS n. 368,
invece che il prescritto ricorso al Tribunale amministrativo
regionale o al Presidente della Regione;
in pari data, a conclusione di una riunione tenutasi presso
l'Ufficio di gabinetto dell'ARTA tra il Presidente della Regione
- Commissario delegato per l'emergenza rifiuti - e l'Assessore
per il territorio e l'ambiente, si è deciso di riaprire il
procedimento di revisione del DRS n. 368 escludendo
l'applicazione delle norme in materia di rifiuti;
il 28 aprile il sostituto Dirigente generale dell'ARTA,
richiamando una nota del vice Commissario per l'emergenza rifiuti
del 26 aprile ed una presunta richiesta della Presidenza del
Consiglio dei Ministri volta a garantire una corretta ed uniforme
interpretazione normativa del DPCM 8 marzo 2004', ha assegnato al
Dirigente responsabile del Servizio 3 dell'ARTA il termine
perentorio di tre giorni per la revisione del DRS n. 368;
il giorno successivo, il Dirigente responsabile del Servizio 3,
facendo presenti alcune anomalie della richiesta di revisione:
(la cosiddetta 'richiesta della Presidenza del Consiglio' è in
realtà uno scritto senza protocollo né firma, su carta intestata
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e recante la dicitura
appunto per il Ministro On.le Matteoli', sostanzialmente un
appunto anonimo, risalente al 31 marzo 2004' ( ); 'i limiti e le
prescrizioni di cui al DRS 368 sono stati precedentemente
applicati ad altre distillerie'; 'al verbale della conferenza dei
servizi del 6 aprile 2004 sono state apportate variazioni e
modifiche sostanziali rispetto a quanto riportato nel verbale',
originariamente trasmesso); ha precisato che il DRS n. 368 è
relativo alle emissioni in atmosfera e non alla gestione dei
rifiuti e che quindi esula dalle competenze del Commissario
straordinario per l'emergenza rifiuti ed ha concluso chiedendo la
convocazione urgente di una riunione volta a chiarire tutto
quanto sopra esposto, cui partecipino l'Assessore, il Dirigente
responsabile del Servizio 1 dell'A.R.T.A. ed i dirigenti dello
scrivente Servizio che si occupano di inquinamento atmosferico';
il 4 maggio il sostituto Dirigente generale, liquidando come
'non conducenti' i rilievi del dirigente, ha avocato la pratica,
disponendo che il dirigente responsabile dell'unità operativa,
dr. Alessandro Pellerito, predisponesse uno schema di decreto a
firma del Dirigente generale, precisando nel contempo che il
Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, onorevole Salvatore
Cuffaro, aveva fatto propria la nota del Dipartimento per i
rapporti con il Parlamento, cioè l'appunto anonimo, risalente al
31 marzo 2004 ( );
il 6 maggio il Dirigente del Servizio 3 riassumeva, in una nota
al sostituto Dirigente generale, la vicenda e concludeva
sostenendo che questo servizio non ha potuto dare seguito alle
disposizioni ricevute, non per inadempienza bensì perché in
mancanza di elementi di supporto e probanti e che l'esecuzione
della revisione, così come richiesta avrebbe comportato
l'emanazione di un provvedimento illegittimo, la violazione di
norme di riferimento nazionale, la mancata tutela delle
popolazioni esposte e dell'ambiente, nonché una posizione di
favore nei confronti di un soggetto privato, elementi tutti
questi che avrebbero potuto esporre e condurre il servizio a
provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria;
nello stesso giorno anche il dr. Pellerito rappresentava
l'impossibilità a poter dar seguito alla richiesta di revisione,
ribadendo che il famoso scritto anonimo, spacciato per richiesta
della Presidenza del Consiglio, appare strettamente ispirato
dalle note inviate al Ministero dell'Ambiente dall'Assodistil e
precisando anche che il parere reso dal Commissario per
l'emergenza rifiuti non può modificare la normativa vigente, la
quale può essere modificata con altro atto normativo, cioè con un
apposito regolamento normativo nazionale;
il 7 maggio il sostituto Dirigente generale col DDG n. 503 del
2004 ha decretato di sospendere l'efficacia del DRS n. 368 del
2004 nelle parti contenenti prescrizioni scaturenti
dall'applicazione del Decreto Ronchi, ripristinando in sostanza
le illegittime prescrizioni favorevoli alla distilleria Bertolino
e ignorando le misure più cautelative e gli accorgimenti più
idonei per tutelare la salute delle popolazioni esposte e
l'ambiente fisico, in ragione dell'allocazione della ditta in un
centro abitato, della vicinanza di plessi scolastici, nonché
della mancanza di sistemi di abbattimento degli inquinanti
gassosi con riferimento all'anidride solforosa;
Ritenuto che quanto sopra esposto rappresenti, con tutta
evidenza, da parte del Presidente della Regione una posizione di
favore nei confronti di un soggetto privato ed un'indebita
ingerenza in un procedimento amministrativo, con la conseguenza
dell'emanazione, da parte del Dirigente generale dell'ARTA, di un
provvedimento illegittimo, che viola le norme di riferimento
nazionale, che non tutela le popolazioni esposte e l'ambiente e
che è difforme da tutte le altre autorizzazioni già concesse in
materia a distillerie del territorio nazionale e regionale
(Trapas di Petrosino ed Enodistil di Alcamo),
impegna il Governo della Regione
a revocare il decreto del Dirigente dell'ARTA n. 503 del 2004
ed a porre in essere tutti i provvedimenti e gli strumenti idonei
ad assicurare alle popolazioni del partinicese la liberazione da
ogni tipo di inquinamento ed il diritto alla salute e ad un
ambiente sano». (290)
BARBAGALLO - ORTISI - SPEZIALE - FORGIONE - FERRO - GAROFALO -
LIOTTA - RAITI - CRACOLICI - ZANGARA - GIANNOPOLO - ORLANDO
PRESIDENTE Avverto che la mozione testé annunziata sarà
iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva perché se
ne determini la data di discussione.
Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni
mediante sistema elettronico.
Rinvio dello svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della
rubrica Territorio ed ambiente
PRESIDENTE Si passa al punto II all'ordine del giorno:
Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del Regolamento
interno di interrogazioni ed interpellanze della rubrica
Territorio ed ambiente .
Avverte, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni
mediante sistema elettronico.
Comunico che, con nota del 11 giugno 2004, l'Assessore
regionale per il Territorio e l'ambiente ha fatto presente di non
poter presenziare alla seduta odierna per concomitanti impegni
istituzionali di rappresentanza della Regione siciliana
all'estero.
Dispongo, pertanto, il rinvio dello svolgimento del punto
secondo dell'ordine del giorno.
Presidenza del presidente Lo Porto
Discussione del disegno di legge «Provvedimenti per favorire la
ristrutturazione e la riqualificazione del trasporto merci in
Sicilia attraverso l uso del trasporto combinato strada-mare»
(700/A)
PRESIDENTE Si passa al punto III all'ordine del giorno:
Discussione di disegni di legge.
Si procede al seguito della discussione del disegno di legge
numero 700/A Provvedimenti per favorire la ristrutturazione e la
riqualificazione del trasporto merci in Sicilia attraverso l uso
del trasporto combinato strada-mare , iscritto al numero 1).
Ricordo che l'esame del disegno di legge si era interrotto
nella seduta n. 214 del 25 maggio 2004, dopo la chiusura della
discussione generale ed il passaggio all'esame degli articoli.
Invito i componenti la quarta Commissione a prendere posto al
banco delle Commissioni.
Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:
«Titolo I
Principi generali e definizioni
Art. 1.
Finalità
1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei servizi marittimi di
trasporto combinato strada-mare nelle rotte fra i porti della
Sicilia ed i porti situati nella parte continentale del
territorio nazionale, è istituito un sistema temporaneo di
incentivi, erogabili per un periodo di tre anni, destinati alle
imprese aventi sede nei paesi dell'Unione europea operanti nel
settore dell'autotrasporto per conto proprio o di terzi.
2. Gli incentivi consistono nel rimborso di una quota delle
maggiori spese sostenute dall'autotrasportatore che utilizza il
trasporto marittimo in luogo di quello su strada, alle condizioni
e secondo le modalità definite dalla presente legge. L'entità
dell'incentivo è calcolata in base al differenziale fra i costi
esterni del trasporto 'tutto strada' e di quelli del trasporto
combinato strada-mare.
3. La presente legge, favorendo la percezione diretta dei
minori costi esterni imposti alla collettività attraverso la
riduzione delle percorrenze stradali e l'utilizzo alternativo di
un vettore marittimo per il trasporto dei mezzi rotabili,
persegue le seguenti finalità:
a) contribuire alla riduzione delle esternalità negative
generate, a carico dell'ambiente e della collettività, dal
trasporto merci su strada con particolare riferimento ai costi
ambientali derivanti dalle difficili condizioni infrastrutturali
ed operative cui sono soggetti i trasportatori che servono via
strada le relazioni fra continente e Sicilia;
b) promuovere, presso gli operatori dell'autotrasporto,
l'utilizzo di modalità di trasporto sostenibili dal punto di
vista ambientale, incentivando in particolare la continuità e
l'intensità del trasferimento modale;
c) incentivare una modifica strutturale dell'attuale sistema di
trasporto merci da e verso la Sicilia, inducendo le imprese di
autotrasporto a ricorrere stabilmente a soluzioni più efficienti
sul piano organizzativo, anche nell'ottica dell'aggregazione
organizzativa di imprese di ridotte dimensioni, ai fini del
miglior uso del trasporto combinato strada-mare e della tutela
ambientale».
Lo pongo in votazione. Chi é favorevole resti seduto; chi é
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Aricolo. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) mezzo pesante: i veicoli o i complessi di veicoli per il
trasporto di cose aventi massa complessiva massima autorizzata
superiore a 12 tonnellate, nonché i semirimorchi stradali. Non
sono considerati mezzi pesanti i trattori stradali singoli,
indipendentemente dalla loro massa;
b) bonus ambientale: il contributo economico massimo erogato
dalla Regione a fronte dell'imbarco di un mezzo pesante,
accompagnato o meno dal relativo autista. L'unità di bonus è
riferita ad un singolo metro lineare, considerando la lunghezza
del mezzo pesante stradale;
c) parte fissa del bonus: la parte del bonus ambientale,
corrispondente al 25 per cento dello stesso, il cui diritto sorge
immediatamente, per tutto il periodo di applicazione del bonus, a
seguito dell'imbarco del mezzo pesante sul mezzo marittimo
comprovato dal possesso della relativa polizza d'imbarco
quietanzata;
d) parte premio del bonus: la parte del bonus ambientale
rimanente la cui erogazione è subordinata al conseguimento, da
parte dell'impresa, dell'aumento percentuale del ricorso al
trasporto combinato strada-mare calcolato su base periodica,
secondo i criteri stabiliti all'articolo 10;
e) periodo di applicazione del bonus: l'ambito temporale
stabilito nei modi previsti all'articolo 11, della durata massima
di 3 anni, durante il quale l'uso del trasporto combinato strada-
mare fa sorgere il diritto di percezione del bonus ambientale;
f) periodo di utilizzo del bonus: l'ambito temporale, compreso
nel periodo di applicazione, di uso effettivo del trasporto
combinato strada-mare da parte di ogni singolo beneficiario».
Comunico che all'articolo 2 é stato presentato l'emendamento
2.1 a firma dell'onorevole Zago. Per assenza dall'Aula del
firmatario, l'emendamento decade.
Pongo in votazione l'articolo 2. Chi é favorevole resti seduto;
chi é contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Articolo 3
Beneficiari del bonus
1. Possono beneficiare del bonus ambientale le imprese
stabilite nel territorio dell'Unione europea che esercitino, per
conto proprio o di terzi, attività di autotrasporto.
2. Possono beneficiare del bonus ambientale, oltre alle singole
imprese di trasporto, i gruppi di imprese temporanei o
permanenti, i consorzi, le associazioni di imprese, i gruppi
europei di interesse economico da ora in poi denominati 'soggetti
di aggregazione'».
Comunico che all'articolo 3 é stato presentato l'emendamento
3.1 a firma del Governo. Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
BENINATI presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo risultante. Chi é
favorevole resti seduto; chi é contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Articolo 4
Principi generali di applicazione
1. Il Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni concede
il bonus ambientale ai soggetti individuati all'articolo 3 come
contributo per l'imbarco di mezzi pesanti, accompagnati o meno da
autisti, su navi idonee al trasporto di mezzi rotabili.
2. Il bonus ambientale è concesso per l'uso di qualunque
servizio marittimo che colleghi un porto della Sicilia a un porto
situato nel territorio nazionale o viceversa, esclusi i servizi
individuati all'articolo 17.
3. E' fatta salva la libera scelta del vettore marittimo, a
condizione che si tratti di impresa abilitata alla prestazione di
servizi di cabotaggio marittimo ai sensi del Regolamento CE n.
3577/92.
4. Il diritto alla percezione del bonus ambientale sorge a
seguito dell'effettivo svolgimento del viaggio via mare su una
delle tratte interessate dalla presente legge e del pagamento
della prestazione al vettore marittimo.
5. Il bonus è riferito all'imbarco di ogni singolo mezzo
pesante e la sua entità è differenziata:
a) in relazione ai caratteri geografici della rotta marittima,
definiti in base all'appartenenza dei porti di origine e
destinazione del servizio marittimo agli archi costieri definiti
all'articolo 5;
b) in base alla dimensione del mezzo pesante, espressa in metri
lineari».
Lo pongo in votazione. Chi é favorevole resti seduto; chi é
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Articolo 5
Ambito geografico
1. Ai fini della determinazione dell'entità del bonus in
relazione alle rotte su cui si effettua il trasporto combinato
strada-mare, sono individuati otto archi costieri.
2. L'ambito geografico degli archi costieri è definito in modo
univoco come il territorio compreso fra le località di cui alla
Tabella A».
Do lettura della tabella A annessa all'articolo 5:
Tabella A - Definizione geografica degli archi costieri
Arco costiero da località a località
Occidentale siculo Finale (PA inclusa) Gela (CL inclusa)
Orientale siculo Gela (CL inclusa) Finale (PA inclusa)
Alto-tirrenico Confine Italo-Francese Castingliocello
(Imperia inclusa) (Livorno inclusa)
Medio-tirrenico Castigliocello Sperlonga
(Livorno inclusa) (Latina inclusa)
Basso-tirrenico Sperlonga Cittadella del Capo
(Latina inclusa) (Cosenza inclusa)
Jonico/basso-adriatico Cariati S. Salvo
Marina
(Cosenza inclusa) (Chieti inclusa)
Medio-adriatico S. Salvo Marina Cattolica
(Chieti inclusa) (Rimini inclusa)
Alto-adriatico Cattolica Confine Italo-sloveno
(Rimini inclusa) (Trieste inclusa)
La pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvata)
Pongo in votazione l'articolo 5. Chi é favorevole resti seduto;
chi é contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:
«Articolo 6
Entità del bonus
1. L'importo massimo del bonus, corrispondente alla somma della
parte fissa e delle parti premio, espresso in euro per ogni metro
lineare imbarcato, è riportato nella Tabella B.
2. Tale importo è differenziato in base ai criteri geografici di
cui all'articolo 5 ed è riferito all'anno di entrata in vigore
della presente legge. Il bonus è indicizzato, di anno in anno, al
tasso di inflazione programmata.
3. Il bonus è applicabile sia ai servizi in partenza che ai
servizi in arrivo nei porti della Sicilia».
Comunico che all'articolo 6 é stato presentato l'emendamento 6.1,
a firma del Governo. Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
BENINATI presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo risultante. Chi é
favorevole resti seduto, chi é contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:
«Articolo 7
Bonus per mezzi pesanti vuoti
1. Per il trasporto di mezzi pesanti vuoti è riconosciuto, a
metro lineare, il 30 per cento di quanto specificato nella
Tabella B.
2. La quota del 30 per cento è applicata, ai mezzi pesanti vuoti,
sia per quel che concerne la parte fissa che la parte premio del
bonus».
Do lettura della tabella B annessa all'articolo 7:
Tabella B - Quantificazione del bonus ambientale a metro lineare,
secondo ambiti geografici delle rotte marittime (nei due versi)
Bonus ambientale
(Euro a metro lineare per il mezzo
pesante imbarcato come pieno)
Origini e destinazioni Arco occidentale siculo Arco orientale
siculo
(arco costiero)
Arco Tirrenico 9,9 8,5
settentrionale
Arco Tirrenico 8,0 6,2
centrale
Arco Tirrenico 5,4 4,4
meridionale
Arco Adriatico 9,8 8,8
settentrionale
Arco Adriatico 6,5 5,7
centrale
Arco Adriatico 6,1 5,4
meridionale
La pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvata)
Pongo in votazione l'articolo 7. Chi é favorevole resti seduto;
chi é contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:
«Articolo 8
Inizio del periodo di utilizzo per i singoli beneficiari
1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono aderire al sistema
del bonus ambientale in qualunque momento durante il periodo di
applicazione del bonus.
2. Ai fini della determinazione dell'entità del bonus spettante a
ciascun avente diritto, per inizio del periodo di utilizzo del
bonus si intende il primo giorno del mese nel quale l'avente
diritto ha imbarcato il primo mezzo, indipendentemente dalla data
effettiva dell'imbarco. L'unità temporale di riferimento è il
trimestre. Per ciascun avente diritto i trimestri decorrono
dall'inizio del periodo di utilizzo del bonus.
3. In nessun caso l'imbarco di mezzi pesanti avvenuto dopo il
termine del periodo di applicazione del bonus comporta il diritto
al bonus ambientale».
Lo pongo in votazione. Chi é favorevole resti seduto; chi é
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:
«Articolo 9
Struttura del bonus ambientale ai fini dell'erogazione
1. Il bonus, calcolato in base ai criteri di cui agli articoli 6
e 7, è costituito da una parte fissa, corrispondente al 25 per
cento del bonus, e da una parte premio, corrispondente al
rimanente 75 per cento.
2. Il diritto alla parte fissa del bonus sorge, per tutto il
periodo di utilizzo, a seguito dell'imbarco del mezzo pesante sul
mezzo marittimo, comprovato dal possesso della relativa polizza
d'imbarco quietanzata.
3. Il diritto alla parte premio del bonus sorge, per il singolo
beneficiario, a partire dal termine del secondo trimestre del
periodo di utilizzo ed è subordinato al superamento di soglie di
incremento percentuale del traffico su base periodica rispetto ai
periodi precedenti, secondo i criteri stabiliti dal decreto di
cui al comma 2 dell'articolo 10».
Lo pongo in votazione. Chi é favorevole resti seduto; chi é
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:
«Articolo 10
Diritto alla percezione della parte premio del bonus
1. I beneficiari hanno diritto alla parte del premio del bonus a
condizione che essi conseguano, come imprese singole o come
soggetti di aggregazione, un incremento progressivo del ricorso
al trasporto combinato strada-mare.
2. Per la corresponsione della parte premio del bonus l'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, nei
limiti delle disponibilità di bilancio nel periodo di
applicazione del bonus, fissa con proprio decreto i criteri per
la valutazione dell'incremento del traffico effettivamente
realizzato dalle aziende di autotrasporto sia individuali sia
quali soggetti di aggregazione».
Lo pongo in votazione. Chi é favorevole resti seduto; chi é
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:
«Articolo 11
Ambito temporale di applicazione
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti stabilisce, con proprio decreto, la data di inizio del
periodo di applicazione del bonus.
2. Eventuali sospensioni dell'applicazione del provvedimento, di
cui all'articolo 18, non interrompono il computo del periodo di
applicazione».
Lo pongo in votazione. Chi é favorevole resti seduto; chi é
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:
«Articolo 12
Registro delle imprese beneficiarie
1. E' istituito, presso il Dipartimento regionale trasporti e
comunicazioni, il registro dei beneficiari del bonus.
2. Il registro è suddiviso nelle seguenti parti:
a) elenco delle imprese singole;
b) elenco dei 'soggetti di aggregazione' di cui al comma 2
dell'articolo 3.
3. Per ogni 'soggetto di aggregazione' il registro riporta la
denominazione delle imprese che vi partecipano. Le imprese
partecipanti a un soggetto di aggregazione non possono accedere
al contributo come imprese individuali.
4. Il Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni cura il
costante aggiornamento del registro.
5. Ogni impresa di cui all'articolo 3 può accedere al sistema del
bonus presentando domanda di adesione al sistema di bonus e di
iscrizione al registro al Dipartimento regionale trasporti e
comunicazioni».
Lo pongo in votazione. Chi é favorevole resti seduto; chi é
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:
«Articolo 13
Iscrizione dei soggetti di aggregazione
1. Alla domanda di iscrizione al registro, le imprese che
intendono percepire il bonus attraverso i 'soggetti di
aggregazione' devono allegare una apposita dichiarazione,
sottoscritta, con la quale cedono il diritto alla riscossione ad
uno dei medesimi soggetti, iscritto nel registro di cui alla
lettera b) dell'articolo 12.
2. La dichiarazione comporta, da parte delle singole imprese, la
rinuncia a qualunque credito nei confronti della Regione
siciliana derivante dall'applicazione della presente legge.
3. Ai fini del raggiungimento dell'incremento di traffico di cui
all'articolo 10, gli imbarchi effettuati dai mezzi pesanti dalle
singole imprese che hanno ceduto il diritto al bonus al 'soggetto
di aggregazione' sono imputati al 'soggetto di aggregazione' cui
esse appartengono.
4. Le variazioni di traffico connesse all'ingresso o all'uscita
di imprese dal soggetto di aggregazione, nel corso del periodo di
utilizzo, sono computate ai fini dell'applicazione dell'articolo
10.
5. Ciascuna impresa ha facoltà di recedere in ogni momento dalla
partecipazione ai 'soggetti di aggregazione' e di revocare
contestualmente la cessione del credito, dandone comunicazione al
Dipartimento regionale trasporti e comunicazione. Nel registro di
cui all'articolo 12 è annotata la data del recesso delle singole
imprese dai soggetti di aggregazione, sia nella parte del
registro relativa alla singola impresa che nella parte relativa
al soggetto di aggregazione. Nei confronti dell'amministrazione
regionale il recesso ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello di invio della comunicazione, a condizione
che questa sia inviata almeno quindici giorni prima della fine di
quest'ultimo. In caso contrario, il recesso ha effetto dal primo
giorno del secondo mese successivo a quello della ricezione della
comunicazione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:
«Articolo 14
Carta di identificazione e di ammissione
1. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di cui al
comma 5 dell'articolo 12, il Dipartimento regionale trasporti e
comunicazioni, verificata la regolarità della stessa, rilascia
agli aventi diritto una carta di identificazione e di ammissione
al sistema del bonus ambientale, che può avere anche il carattere
di 'card' elettronica.
2. Per i soggetti di aggregazione una copia della carta di
identificazione e ammissione può essere attribuita a ciascuna
delle imprese partecipanti, fermo restando che il diritto a
ricevere il pagamento del bonus rimane in capo al soggetto di
aggregazione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:
«Articolo 15
Erogazione del bonus
1. Al fine di ottenere l'erogazione degli importi dovuti
relativamente a tutte le parti del bonus ambientale, le imprese
iscritte al programma, al termine di ogni trimestre del periodo
di utilizzo, possono presentare domanda ai competenti uffici
della Regione secondo quanto previsto dall'Allegato I.
2. Salvi i casi previsti al comma 3 e all'articolo 16, il
versamento del bonus avviene dopo la conclusione di ogni
trimestre del periodo di utilizzo, entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda e della relativa documentazione.
3. Su richiesta del beneficiario il versamento della 'quota
fissa' può avvenire anche a cadenza mensile negli stessi modi e
con gli stessi termini di cui ai commi 1 e 2.
4. Il versamento avviene attraverso accredito su un conto
corrente bancario o postale indicato dallo stesso soggetto avente
diritto o su quello di un'agenzia indicata dal soggetto stesso o
tramite l'invio di un assegno non circolare con raccomandata
spedita alla sede legale del soggetto avente diritto.
5. L'erogazione del bonus è subordinata alla presentazione, alla
Regione degli originali della polizza di imbarco, quietanzate e
timbrate dalla compagnia di navigazione.
6. Nel caso in cui il titolare della polizza abbia ceduto ad un
'soggetto di aggregazione' i diritti al bonus, coloro che ne
esercitano la rappresentanza provvedono a richiedere e a ricevere
il bonus, in luogo dell'impresa intestataria della polizza».
Do lettura dell'allegato I:
«ALLEGATO I
Per le imprese inserite nel registro dei soggetti beneficiari di
cui all'articolo 12, la domanda relativa alla riscossione del
bonus può essere presentata al termine di ogni mese per il
ricevimento della 'quota fissa' e al termine di ogni trimestre,
escluso il primo per ricevere le ulteriori quote.
Oltre ai dati del servizio marittimo utilizzato (data di
partenza, ora di partenza, ragione sociale della compagnia
marittima e nome della nave), le polizze, che dovranno essere
quietanzate dal vettore marittimo, indicheranno in modo leggibile
la ragione sociale del soggetto autotrasportatore che ha
stipulato la polizza, la targa del mezzo pesante imbarcato e i
metri lineari del mezzo pesante imbarcato.
Per ogni mezzo imbarcato sarà registrata la targa dell'autocarro
o dell'autotreno e, in caso di semirimorchi o di autoarticolati,
quella del semirimorchio.
Alle polizze sarà allegata una copia della carta di
identificazione e di ammissione rilasciata al soggetto dalla
Regione.
Nei casi contemplati dall'articolo 19, dovrà essere allegata alle
polizze d'imbarco l'autocertificazione relativa a qualunque
ulteriore aiuto ricevuto per i mezzi imbarcati per i quali si
richiede il bonus.
Le polizze inviate mensilmente per la riscossione anticipata
della parte fissa del bonus costituiscono base della richiesta
per l'ottenimento delle parti premio del bonus.
La richiesta si completa automaticamente con il ricevimento da
parte della Regione di tutte le polizze riferite al periodo
trimestrale (o annuale) per cui si richiedono le parti premio del
bonus».
Pongo in votazione l'allegato I. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 15. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:
«Articolo 16
Pagamento indiretto del bonus e 'buoni di detrazione'
1. Sulla base di accordi fra Regione e vettori marittimi, cui
possono essere ammessi anche i soggetti di aggregazione,
l'erogazione del bonus da parte dell'amministrazione regionale
può avvenire con l'emissione di 'buoni di detrazione'
utilizzabili come mezzo di pagamento, parziale o totale, del nolo
marittimo per l'imbarco di mezzi pesanti.
2. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà dei beneficiari di
avvalersi del versamento diretto del bonus ai sensi dell'articolo
15.
3. I 'buoni di detrazione' sono documenti emessi dalla Regione o
da suoi mandatari, intestati al beneficiario del bonus e non
cedibili, riportanti l'entità del contributo e la coppia di archi
costieri corrispondenti alla rotta marittima per l'uso della
quale sono stati conseguiti.
4. I 'buoni di detrazione' non sono utilizzabili su rotte
marittime che collegano archi costieri diversi da quelli
specificati.
5. La somma erogabile a titolo di bonus ambientale relativamente
ad un periodo può essere divisa fra molteplici buoni di
detrazione.
6. I 'buoni di detrazione' possono rappresentare sia la parte
fissa che la parte premio del bonus.
7. I 'buoni di detrazione' relativi esclusivamente alla parte
fissa del bonus possono essere emessi, su delega
dell'amministrazione regionale, anche dal vettore marittimo o da
un suo rappresentante che operi come agente di vendita dei
servizi marittimi. In tale ipotesi, l'eventuale percezione da
parte di singole imprese iscritte ai soggetti di aggregazione
della parte fissa del bonus fa venire meno, per i soggetti di
aggregazione, qualunque credito nei confronti
dell'amministrazione regionale con riguardo alla medesima quota
fissa.
8. Nel caso di corresponsione indiretta del bonus il vettore
marittimo o il suo rappresentante di vendita agisce, nei
confronti del beneficiario del bonus, esclusivamente come agente
mandatario dell'amministrazione regionale con delega al
pagamento.
9. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i
trasporti definisce, con decreto, i modi e le procedure per la
realizzazione e la regolamentazione del sistema dei buoni di
detrazione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:
«Articolo 17
Esclusione di servizi dal sistema del bonus ambientale
1. Al fine di evitare ogni possibile azione di distorsione della
concorrenza nei confronti dei servizi per l'attraversamento dello
Stretto di Messina, è escluso dal sistema del bonus ambientale
l'utilizzo di servizi marittimi attivi fra porti della Sicilia e
porti situati nel tratto costiero compreso fra le località di
Cittadella del Capo (CS) e Trebisacce (CS)».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:
«Articolo 18
Interruzione e sospensione
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti, con decreto, può interrompere definitivamente o
sospendere, anche a tempo indeterminato, l'applicazione del
bonus.
2. Costituiscono causa di interruzione o di sospensione:
a) l'aumento ingiustificato delle tariffe da parte delle imprese
di trasporto marittimo;
b) l'adozione, da parte di istituzioni nazionali o regionali, di
atti di contenuto analogo suscettibili di attribuire vantaggi
ingiustificati alle imprese beneficiarie.
3. Sono fatti salvi i diritti maturati dalle imprese in relazione
a ciascun imbarco effettuato entro l'ultimo giorno del mese
indicato nell'atto di sospensione o interruzione.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 11,
l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti può disporre la cessazione della sospensione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:
«Articolo 19
Cumulo con altri provvedimenti di aiuto
1. Il bonus di cui al presente provvedimento non è cumulabile con
altri aiuti erogati all'autotrasporto dall'Unione europea, dallo
Stato o da altre regioni, concessi al fine di compensare i
maggiori costi di trasporto combinato strada-mare, in particolare
quando siano commisurati alla riduzione dei costi esterni
generati dal trasporto stradale.
2. Qualora ai fini indicati al comma 1 l'Unione europea o enti
nazionali eroghino aiuti ambientali ai beneficiari di cui
all'articolo 3, questi ultimi, al fine dell'ammissione alla
fruizione del bonus ambientale da parte della Regione siciliana,
possono ricevere, per ogni periodo, esclusivamente il
differenziale tra la somma cui il soggetto ha diritto ai sensi
della presente legge e l'aiuto ricevuto o maturato per lo stesso
periodo.
3. I beneficiari di cui all'articolo 3 che godono di aiuti da
parte dell'Unione europea o di altri enti pubblici, devono
allegare alla domanda di erogazione del bonus
un'autocertificazione relativa alle somme già percepite, o per le
quali sia maturato il diritto alla riscossione, a titolo di aiuto
al trasporto combinato strada-mare ai fini ambientali, nel
periodo per cui si richiede il bonus della Regione siciliana.
4. Qualora per l'erogazione del bonus si applichi il sistema del
pagamento indiretto, il decreto previsto al comma 9 dell'articolo
16, definisce le modalità applicative del divieto di cumulo di
cui al comma 1».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:
«Articolo 20
Norma finanziaria
1. Per le finalità dell'articolo 1 della presente legge è
autorizzata, per il triennio 2004-2006, la spesa complessiva di
35 mila migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per
l'esercizio finanziario 2004 e 17.000 migliaia di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Agli oneri indicati al comma 1, per ciascun esercizio
finanziario, si provvede, ai sensi del comma 14 dell'articolo 45
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e
integrazioni, con parte delle disponibilità di cui all'articolo
134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (UPB 12.3.2.6.3,
capitolo 876002)».
Comunico che ai sensi dell'articolo 111 comma 2 del Regolamento
Interno dell'Assemblea, gli emendamenti 20.1, 20.6, 20.8, 20.2,
20.3, 20.4, 20.5, 20.7 e 20.9 sono dichiarati improponibili.
Pongo in votazione l'articolo 20. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:
«Articolo 21
Clausola di salvaguardia
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al
rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti
di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui
all'articolo 88, paragrafi 2 e 3 del Trattato istitutivo della
Comunità europea».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 22. Ne do lettura:
«Articolo 22
Modifiche e abrogazione di norme
1. Gli articoli 21 e 22 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32 sono abrogati.
2. All'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 25
novembre 2002, n. 20 sono aggiunte le seguenti parole 'anche per
il raggiungimento delle sedi delle università siciliane'».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Presidenza del presidente Lo Porto
Comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:
n. 367 Iniziative per evitare l'interruzione dei collegamenti
marittimi Trapani-Tunisi, gestiti dalla Tirrenia , dell'onorevole
Lo Curto;
n. 377 Iniziative per scongiurare l'interruzione dei
collegamenti marittimi Trapani-Tunisi, gestiti dalla Tirrenia ,
dell'onorevole Lo Curto;
n. 381 Misure per garantire la sicurezza degli aereoporti
siciliani , degli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici;
n. 385 Completamento del Piano regionale dei trasporti e
della mobilità , degli onorevoli Villlari, Moschetto, Zago,
Liotta, Ferro, Capodicasa e De Benedictis;
n. 409 Copertura finanziaria per i collegamenti marittimi con
le isole minori, dell'onorevole Acierno;
n. 410 Completa attuazione delle iniziative previste dal
Patto territoriale delle Isole Eolie , dell'onorevole Beninati.
Ricordo che viene in considerazione pure l'ordine del giorno n.
396 Interventi per l'esatta determinazione dell'attività
cantieristica navale e di rimessaggio , degli onorevoli Fleres,
Catania Giuseppe, Maurici, che era stato comunicato nella seduta
n. 213 del 20 maggio 2004 e di cui era stata rinviata la
trattazione.
Avverto che la votazione dei predetti ordini del giorno sarà
effettuata prima della votazione finale del disegno di legge.
Presidenza del presidente Lo Porto
Do lettura dell'articolo 23:
«Articolo 23
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il
coordinamento formale del disegno di legge n. 700/A.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvata)
Avverto che alla votazione finale del disegno di legge si
procederà successivamente.
Presidenza del presidente Lo Porto
Seguito della discussione del disegno di legge numeri 646 -
763 Stralcio II - 776/A Interventi urgenti per il settore
lapideo e disposizioni per il riequilibrio del prezzo della
benzina nelle isole minori
PRESIDENTE Si procede al seguito della discussione del
disegno di legge numeri 646 - 763 Stralcio II - 776/A
Interventi urgenti per il settore lapideo e disposizioni per il
riequilibrio del prezzo della benzina nelle isole minori ,
iscritto al numero 2).
Ricordo che l'esame del disegno di legge si era interrotto
nella seduta n. 214 del 25 maggio 2004, dopo la chiusura della
discussione generale ed il passaggio all'esame degli articoli.
Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:
«Art. 1.
Interventi urgenti per le imprese del
settore lapideo di pregio
1. Al fine di consentire il superamento del grave
stato di crisi del settore e il mantenimento dei
livelli occupazionali delle imprese operanti nel
settore dei materiali lapidei di pregio, così come
individuati ai sensi e per gli effetti della legge
regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono disposti gli
interventi di cui ai seguenti commi.
2. E' sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le
imprese beneficiarie e sarà effettuato in coda al
piano di ammortamento dopo la naturale scadenza del
finanziamento, il pagamento delle rate scadute e non
pagate alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonché di quelle che andranno a scadere fino al
31 dicembre 2005 relative a:
a) finanziamenti agevolati concessi dall'IRFIS, ai
sensi dell'articolo 20 della legge regionale 18
febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni, e dell'articolo 32 della legge regionale
11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed
integrazioni;
b) crediti d'esercizio e mutui concessi dall'IRCAC,
ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12
e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'articolo 73 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2, non si applica alle garanzie concesse ai
sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge
regionale 18 febbraio 1986, n. 7.
4. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono
concessi nell'ambito del de minimis.
5. Per le finalità di cui ai commi 2 e 5, il fondo
di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per
il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) con
l'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980,
n. 127, è incrementato, nell'esercizio finanziario
2004, di 125 migliaia di euro. Per le finalità del
comma 4, il fondo unico costituito presso l'Istituto
regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai
sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6, è incrementato, nell'esercizio finanziario
2004, di 125 migliaia di euro.
6. All'onere di 250 migliaia di euro discendenti
dall'applicazione del comma 7, si provvede, per
l'esercizio finanziario 2004, con parte delle
disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 -
accantonamento 1001 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario medesimo».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Art. 2.
Semplificazione delle procedure di rinnovo
delle autorizzazioni alla coltivazione dei
giacimenti da cava
1. I titolari delle cave autorizzate ai sensi della
legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive
modifiche ed integrazioni che presentino, entro i
termini previsti, istanza di rinnovo finalizzata al
completamento del programma di coltivazione
precedentemente autorizzato, in quanto non svolto nel
periodo concesso, sono autorizzati dall'ingegnere capo
del Distretto minerario in deroga alla procedura di
cui all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre
1980, n. 127 e di cui all'articolo 1 della legge
regionale 1 marzo 1995, n. 19, all'articolo 2 della
legge regionale 26 marzo 1982, n. 22, nonché
all'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001,
n. 6. Il Distretto minerario decide nel termine di
novanta giorni dalla presentazione della domanda di
rinnovo, alla quale deve essere allegata la seguente
documentazione:
a) dichiarazione di disponibilità dell'area e di
non mutato regime vincolistico sull'area;
b) nulla osta, rilasciato dall'amministrazione
competente, qualora il regime vincolistico sull'area
abbia subito modifiche alla domanda di rinnovo;
c) relazione tecnica riguardante i lavori di
coltivazione svolti e quelli da svolgere per il
completamento del programma precedentemente
autorizzato, con particolare riferimento ai volumi di
materiale già cavato e quelli ancora da coltivare;
d) planimetria aggiornata dello stato dei luoghi e
relative sezioni a scala adeguata.
2. Con la procedura di cui al comma 1 possono
essere autorizzati i rinnovi delle autorizzazioni che
prevedano, nell'ambito dell'area già assentita, una
modifica planoaltimetrica del programma di
utilizzazione del giacimento a suo tempo approvato.
3. Per i materiali da cava, disciplinati dalla
legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive
modifiche ed integrazioni, fino all'approvazione dei
relativi piani regionali di cui all'articolo 4 ed
all'articolo 40 della medesima legge, le istanze di
rinnovo che prevedano un ampliamento dell'area di cava
non superiore al 30 per cento rispetto alla precedente
autorizzazione, finalizzato esclusivamente a garantire
una coltivazione più razionale del giacimento nonché
una migliore sicurezza delle lavorazioni e difesa
dell'ambiente, sono autorizzate dall'ingegnere capo
del distretto minerario competente per territorio nel
termine di novanta giorni, secondo le modalità
previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge
regionale 1 marzo 1995, n. 19, in deroga alle
procedure di cui all'articolo 91 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6.
4. L'esercente l'attività estrattiva può sospendere
la stessa, previa autorizzazione del Distretto
minerario, ogni qualvolta ciò si renda necessario per
esigenze tecniche, economiche e commerciali».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Art. 3.
Disposizioni per il riequilibrio del prezzo
della benzina nelle isole minori
1. Al fine di compensare gli squilibri derivanti
dalla perifericità e marginalità territoriale, il
Presidente della Regione destina ai comuni di
Pantelleria e delle altre isole minori un contributo
annuale per favorire l'allineamento del prezzo della
benzina alla pompa e il costo di acquisto di bombole a
gas da parte dei consumatori, a quelli praticati sulla
terraferma.
2. Il contributo regionale, nei limiti delle
disponibilità finanziarie di cui al comma 4, è
determinato con decreto del Presidente della Regione
ed è ripartito tra i comuni in base al numero dei
residenti, secondo le modalità stabilite nel medesimo
decreto.
3. I comuni definiscono le modalità di
presentazione, da parte dei gestori degli impianti di
distribuzione dei carburanti e dei titolari degli
esercizi commerciali in cui si pratica la vendita di
bombole a gas, della documentazione necessaria per la
liquidazione dei contributi compensativi dei maggiori
oneri di trasporto sopportati e gravanti sui
consumatori. I contributi sono liquidati nei limiti
delle disponibilità finanziarie ed entro importi che,
in ogni caso, non possono essere sovracompensativi
rispetto alla differenza di prezzo praticata in
ragione dei maggiori oneri di trasporto.
4. Per le finalità del presente articolo è
autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006.
5. Agli oneri di cui al presente articolo si
provvede, per l'esercizio finanziario 2004, con parte
delle disponibilità del U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo
215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione
per l'esercizio finanziario medesimo.
6. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa
trova riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.02.01,
accantonamento 1001».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Dichiaro improponibili i seguenti emendamenti recanti articoli
aggiuntivi all'articolo 3:
dal Governo: 3.3 e 3.4;
dagli onorevoli Lo Monte, Basile, Acanto e Sbona: 3.1;
dagli onorevoli Antinoro e Paffumi: 3.2;
dagli onorevoli Giannopolo e Antinoro: 3.5.
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Art. 4.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il
coordinamento formale del disegno di legge numeri 646-763
Stralcio II - 776/A.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvata)
Avverto che la votazione finale del disegno di legge avverrà
successivamente.
Discussione del disegno di legge «Norme per l'elezione
del Presidente della Regione siciliana a suffragio
universale e diretto. Nuove norme per l'elezione
dell'Assemblea regionale siciliana. Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e
successive modificazioni» (850 - 265 - 338 - 409 - 480 -
498 - 641 - 642 - 660 - 669 -775 - 779/A)
PRESIDENTE Si passa alla Discussione del disegno di legge
«Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a
suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione
dell'Assemblea regionale siciliana. Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive
modificazioni» (850 - 265 - 338 - 409 - 480 - 498 - 641 - 642 -
660 - 669 -775 - 779/A, iscritto al numero 3).
Ricordo che l'esame del disegno di legge si era interrotto
nella seduta numero 211 del 13 maggio 2004, dopo lo svolgimento
della relazione.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale e pongo in votazione il passaggio
all'esame degli articoli.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per
mercoledì, 23 giugno 2004.
Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.
Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì 22 giugno
2004, alle ore 17.30, con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del presidente Lo Porto
I - Comunicazioni
II - Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83,
lettera d) e 153 del Regolamento interno, della mozione:
N. 290 - "Provvedimenti per assicurare alle
popolazioni del partinicese l'eliminazione di
ogni tipo di inquinamento ed il diritto alla
salute e ad un ambiente sano.
BARBAGALLO - ORTISI - SPEZIALE - FORGIONE -
FERRO GAROFANO - LIOTTA - RAITI - CRACOLICI -
ZANGARA GIANNOPOLO - ORLANDO
III - Discussione dei disegni di legge:
1) Schema di progetto di legge costituzionale da proporre ai
sensi dell'articolo 18 dello Statuto al Parlamento nazionale
recante Modifiche allo Statuto della Regione'. (nn. 580-472-
578-602-652/A)
2) Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana
a suffragio universale diretto. Nuove norme per l'elezione
dell'Assemblea regionale siciliana. Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 30 marzo 1951, n. 29 e successive
modificazioni. (nn. 850-265-338-409-480-498-641-642-660-669-775-
779/A) (Seguito)
3) Disciplina dell'esercizio dell'attività di ottico (n. 287/A)
IV - Votazione finale dei disegni di legge:
- Provvedimenti per favorire la ristrutturazione e la
riqualificazione del trasporto merci in Sicilia attraverso l'uso
del trasporto combinato strada-mare (n. 700/A);
- Interventi urgenti per il settore lapideo e disposizioni per
il riequilibrio del prezzo della benzina nelle isole minori
(nn. 646-763 Stralcio II - 776/A).
La seduta è tolta alle ore 19.05.
Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 21.20
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
Dott. Giovanni Tomasello
ALLEGATO
Risposte scritte ad interrogazioni
FLERES - CATANIA G. - MAURICI. - «All'Assessore per gli enti
locali, premesso che:
- in via Calabrese, ubicata tra viale Mario Rapisarda e via
Fava, la spazzatura non raccolta e la cenere vulcanica
rappresentano un intralcio alla circolazione e un pericolo per la
salute pubblica;
- nelle strade adiacenti la via Calabrese, nei mesi
addietro, è stato rifatto il manto stradale;
- la via Calabrese, nonostante l'asfalto sconnesso e la
presenza di numerose buche, non è stata oggetto di alcun tipo di
intervento di manutenzione stradale;
- all'altezza del numero civico 19 di via Matteo Ricci esiste
una discarica abusiva che rappresenta un evidente ostacolo per la
circolazione e un serio pericolo per i residenti delle abitazioni
limitrofe;
per sapere quali provvedimenti si intendano porre in essere
affinché nella via Calabrese e nella via Matteo Ricci si provveda
alla rimozione delle discariche esistenti, alla conseguente
bonifica del terreno, se necessario, e al ripristino del manto
stradale». (1080)
Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero 1080, si
comunica quanto segue.
La pulizia di Via Calabrese è assicurata nel turno di lavoro
22.00 - 04.00 con un'alta percentuale di copertura mensile ed è
stata interessata nei giorni 20 e 21 di maggio 2003 da un
intervento di pulizia straordinario finalizzato anche alla
rimozione della sabbia vulcanica.
Riguardo invece al rifacimento del manto stradale, lo stesso
sarà effettuato non appena l'Amministrazione comunale di Catania
avrà a disposizione, nel rispetto delle priorità, la necessaria
risorsa finanziaria.
Per quanto concerne la discarica di Via Matteo Ricci, giacente
su un terreno privato, l'Amministrazione comunale di Catania, a
conoscenza della problematica sin dall'ottobre 2001, momento in
cui ha iniziato l'iter a carico della proprietà del terreno, ha
provveduto a ripristinare con mezzi e personale propri, lo stato
di salubrità dei luoghi con interventi effettuati il 16 e 17
novembre 2001.
Tuttavia la facilità di accesso al terreno ha consentito, e
consente, ad ignoti un ulteriore deposito di rifiuti, motivo per
cui dovrà avviare un altro procedimento a carico della proprietà
del terreno, alla stessa stregua di quello del 2001, imponendo,
stavolta, oltre la rimozione dei rifiuti anche la realizzazione
di una adeguata recinzione che impedisca l'accesso».
L'Assessore D'AQUINO
FLERES - CATANIA G. - MAURICI . - «All'Assessore per gli enti
locali, premesso che:
- la seconda carreggiata del viale San Teodoro è stata chiusa
al transito del traffico, pare per pericolo di frane; tale
decisione inevitabilmente influisce sulla viabilità dell'intero
quartiere;
- nel viale San Teodoro e nelle strade adiacenti pare che non
sia mai stata installata la segnaletica stradale, nè sia presente
alcuna indicazione, circostanza che rende difficile
l'individuazione delle singole unità abitative;
- sembra inoltre che la mancata costruzione di una strada renda
impossibile l'utilizzo dei garages di una delle cooperative
edilizie sorte nei pressi del viale San Teodoro;
per sapere quali provvedimenti si intendano porre in essere
affinché vengano ultimate le opere di urbanizzazione nel
quartiere San Giorgio». (1099)
Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero 1099, si
comunica che per la realizzazione della seconda carreggiata del
viale San Teodoro, tra le cui opere in progetto sono presenti sia
la segnaletica stradale che i totem in calcestruzzo riportanti il
numero civico di ogni singolo complesso edilizio,
l'Amministrazione comunale di Catania nel mese di novembre 2003
ha indetto ed espletato apposita gara di appalto di pubblico
incanto.
Riguardo invece alla mancanza di una strada che renda possibile
l'accesso ad alcuni alloggi, si comunica che nel mese di
settembre 2003 l'A.C. ha aggiudicato la gara relativa alla
realizzazione di detta strada (Reti del Nucleo L5)».
L'Assessore D'AQUINO
FLERES - CATANIA G. - MAURICI . - «All'Assessore per gli enti
locali, premesso che:
- in via Cesare Beccaria, poco prima della Caserma dei Vigili
del Fuoco, esiste un'ampia zona verde;
- il terreno in questione è interessato da una folta
vegetazione che, complice l'assoluta assenza di interventi di
pulizia e/o manutentivi, ha agevolato il proliferare di zanzare e
topi, con i rischi e fastidi conseguenti per gli abitanti degli
edifici circostanti;
considerato che:
- la situazione di assoluto abbandono del terreno in questione
e la presenza di vegetazione rigogliosa, fusti ed erbacce,
comportano, in estate, un rischio incendi assai elevato;
- adiacenti alla zona in questione ci sono la Caserma Sommaruga
e un edificio di nove piani;
per sapere:
- quali provvedimenti si intendano porre in essere affinché la
zona in questione venga bonificata;
- se non si ritenga, inoltre, di poter destinare l'area in
questione alla realizzazione di un parco urbano». (1114)
Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero 1114, si
comunica quanto segue.
L'area in cui insiste la via Beccaria, tra le Vie Ferri ed Ala,
estesa circa mq. 3.700, appartiene al demanio del comune di
Catania con destinazione urbanistica in base al vigente PRG ad
edilizia scolastica. Pertanto in quell'area non è possibile
realizzare alcun parco urbano.
Per quanto concerne invece la bonifica dell'area,
l'Amministrazione comunale di Catania ha già attivato a mezzo dei
propri uffici le opportune procedure. Inoltre, al fine di evitare
il verificarsi di tale fenomeno, nelle more dell'utilizzazione
dell'area conformemente alle previsioni urbanistiche, il comune
di Catania, a seguito di verifiche tecniche, sta valutando la
possibilità di realizzare un parcheggio provvisorio e precario».
L'Assessore D'AQUINO
GENOVESE . - «Al Presidente della Regione e All'Assessore per
la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, premesso
che:
- in data 11.8.2003, con prot. n. 9173, un consigliere del
Comune di Letojanni, Daniela Filetti, nella sua qualità di
consigliere comunale ha presentato al Sindaco del Comune di
Letojanni ed alla Segreteria dello stesso, una istanza, con
carattere d'urgenza, per il rilascio di una copia degli elaborati
grafo-tecnici riguardanti il progetto di massima del P.R.G. del
comune di Letojanni di cui al punto 2 dell'ordine del giorno
della seduta di Consiglio comunale del 7 agosto 2003 ;
- in data 2.9.2003, con nota n. 9791 di pari data a firma del
Sindaco e della Segreteria comunale, è stato comunicato allo
stesso consigliere comunale il rigetto dell'istanza di cui sopra,
in quanto 'gli atti di cui si richiede l'accesso fanno parte di
carteggi in fase istruttoria ... su cui non è ancora intervenuto
l'Organo deliberante ...';
ritenuto che:
- le motivazioni addotte risultano pretestuose e inammissibili
per i seguenti motivi:
1) un consigliere comunale, eletto democraticamente dai
cittadini è parte organica dell'Organo deliberante richiamato
nella nota prot. n. 9791/2003 e, pertanto, per l'effettivo
esercizio delle proprie funzioni, ha bisogno di conoscere,
comprendere ed approfondire la tematica in oggetto, nei termini e
nei modi che la vigente legge in materia consente. L'art. 56
della legge n. 9 del 6 marzo 1986 stabilisce, infatti che i
consiglieri comunali e provinciali per l'effettivo esercizio
delle funzioni a loro attribuite hanno diritto a prendere
visione, ad avere tutte le informazioni relative all'esercizio
del loro mandato e ad ottenere, senza onere di spesa, copia degli
atti deliberativi e degli atti preparatori negli stessi
richiamati (TAR Campania-Salerno 15 marzo 1996 n. 186);
2) tra l'altro, tale diritto, ove non fosse normato da apposito
regolamento delle adunanze consiliari (la nota di rigetto non
contiene riferimento alcuno e, quindi, non è previsto) viene
esercitato facendo richiesta verbale al Segretario comunale
(responsabile della tenuta degli atti) in orario d'ufficio (TAR
Lombardia, Milano 27 luglio 1994), il quale ha l'obbligo del
rilascio di copia di tutti gli atti richiesti in ottemperanza a
quanto disposto dall'art. 199 dell'OREL e dell'art. 3 comma 5
della legge 142 del 1990 che, in maniera inequivocabile asserisce
che: 'il consigliere ha diritto di ottenere direttamente dagli
uffici e, quindi, non dal Sindaco gli atti utili ai fini
dell'esercizio del mandato ...';
ritenuto, inoltre, che:
- la tempestività del rilascio al Consigliere di copie
informali di atti è d'obbligo in quanto l'esercizio di tale
diritto attiene alla funzione pubblica di cui è portatore il
consigliere comunale stesso, e non al soddisfacimento di un suo
interesse individuale e privato (Cons. Stato, Sez. V. 8 settembre
1994, n. 976L, TAR Toscana, Sez. 1, 2 luglio 1996, n. 603);
- non è applicabile ai consiglieri l'opposizione del segreto
d'ufficio nell'esercizio del loro diritto di prendere visione
degli atti e di avere rilasciato copia degli stessi, poichè essi
hanno l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni
acquisite (TAR Calabria-Reggio Calabria, 14 febbraio 1996, n.
127);
ritenuto, infine, che è illegittimo e perseguibile penalmente,
il provvedimento del Sindaco che vieta il rilascio di copie di
atti di ufficio ai consiglieri (TAR Campania-Salerno, 15 marzo
1996, n. 186);
per sapere se alla luce dei fatti e delle considerazioni sopra
esposte, il Governo della Regione non ritenga di dove adottare
con urgenza tutti i necessari ed opportuni provvedimenti al fine
di assicurare il ripristino nel Comune di Letojanni dei principi
della legalità e della trasparenza amministrativa». (1318)
(L'interrogante chiede risposta con urgenza).
Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero 1318, si
comunica quanto segue.
La richiesta del comune di Letojanni, Daniela Filetti, tendeva
ad ottenere copia degli elaborati grafo-tecnici riguardanti la
bozza del PRG la cui discussione era stata inserita all'ordine
del giorno della seduta del 7 agosto 2003.
Gli atti in questione, compresa la relativa proposta e
relazione tecnica, sono stati a disposizione di tutti i
consiglieri nella segreteria per il periodo previsto dalla
normativa (tre giorni), durante il quale poteva essere esercitato
il diritto di visione.
A garanzia di una maggiore trasparenza, l'Amministrazione
comunale di Letojanni ha posizionato, alcuni giorni prima della
seduta, nella sala consiliare, aperta ai consiglieri di
maggioranza e di minoranza ed ai cittadini, una bacheca
contenente tutti gli elaborati del PRG ed organizzato, negli
uffici comunali, diversi incontri tra il progettista ed i
consiglieri per illustrare le linee guida e gli aspetti tecnici
della bozza del PRG.
Risulta quindi innegabile che detti atti preparatori fossero a
conoscenza di chiunque, compreso il consigliere Filetti. Atti,
tuttavia, che non essendo stati approvati non potevano assumere
la veste di atti deliberativi per la evidente ragione che non
erano stati adottati.
Pertanto il diniego al rilascio di copia dei suddetti atti,
comunicato al consigliere Filetti con nota n. 9791 del 2
settembre 2003, non ha avuto lo scopo di negare un diritto di
accesso (già esercitato nel momento della messa a disposizione
degli atti) bensì quello di non aggravare lo svolgimento delle
attività istituzionali sia per la complessità della riproduzione
stessa sia perché analoga richiesta avrebbe potuto pervenire da
parte di altri consiglieri.
Infine, è bene evidenziare che la richiesta di rilascio di atti
in copia conforme è stata redatta in riferimento alla legge
regionale 10 del 1991 che riguarda la partecipazione al
procedimento da parte dei cittadini che, nel caso specifico (atti
di programmazione urbanistica, vedi articolo 14 legge regionale
10 del 1991), pone dei limiti all'accesso degli stessi».
L'Assessore D'AQUINO
FLERES - CATANIA G. - MAURICI. - « All'Assessore la famiglia,
le politiche sociali e le autonomie locali, premesso che:
- il manto stradale della strada provinciale 8 (San Giovanni La
Punta-Trecastagni) presenta numerosi avvallamenti che rendono
pericoloso il transito di automezzi e mezzi a due ruote;
- lo stato di pericolo dell'arteria in oggetto è aggravato
dalla ristrettezza della carreggiata e dalla notevole pendenza
con la quale la stessa si sviluppa;
per sapere:
- quali provvedimenti si intendano porre in essere per
ripristinare la regolarità del manto stradale della strada
provinciale San Giovanni La Punta-Trecastagni;
- se, considerato le caratteristiche intrinseche della sp8
(carreggiata stretta e notevole pendenza), non si ritenga di
dover apporre appositi rallentatori ottici sonori, così da
ridurre la velocità di percorrenza della stessa arteria,
diminuendo lo stato di pericolosità». (1342)
(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)
Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero 1342, si
rappresenta che la strada segnalata dagli onorevoli interroganti
- S.P. 8/III è già stata sottoposta alla attenzione della
Provincia regionale di Catania che ha predisposto opportuni
interventi per ripristinare la regolarità del manto stradale e
migliorarne la sicurezza.
Si rende noto inoltre che gli avvallamenti si verificano per la
presenza di una faglia che interseca quella strada in territorio
del Comune di Trecastagni dando origine a fenomeni di creep-
asismico deformando il manto stradale e originando i citati
avvallamenti».
L'Assessore
D'AQUINO
FORMICA. - «All'Assessore per la famiglia, le politiche sociali
e le autonomie locali, premesso che:
- il Comune di San Giovanni La Punta nell'anno 1988 bandì
diversi concorsi per titoli ed esami per la copertura di posti di
varie qualifiche (ragionieri, geometri, ufficiali amministrativi,
operatori CED, capo dipartimento cultura ed assistenza,
inservienti di asilo nido);
- tutti i predetti concorsi si sono svolti con lo stesso
identico iter procedurale e si sono conclusi con l'approvazione
della graduatoria e la nomina dei vincitori con una serie di
deliberazioni consiliari;
- il CORECO di Catania ha vistato tutte le deliberazioni ad
eccezione di quelle del concorso di capo dipartimento (delib.
528/93), annullata in quanto si rilevò che la Commissione
giudicatrice aveva proceduto alla valutazione dei titoli dopo
l'apertura delle buste e la valutazione delle prove d'esame;
- il vincitore del concorso, quindi, è stato costretto ad
impugnare l'annullamento tutorio dinanzi al TAR di Catania,
mentre nel frattempo il Comune assumeva tutti i vincitori dei
concorsi, e successivamente, facendo scorrere le graduatorie
degli altri concorsi, procedeva all'immissione in servizio anche
degli idonei tra i quali diversi parenti di politici locali e
funzionari comunali;
- con sentenza n. 1449/99 del TAR di Catania il ricorso del
vincitore del concorso a capo dipartimento cultura e assistenza è
stato accolto in toto e, dopo ben 11 anni, è stato assunto in
servizio ricoprendo l'incarico di Capo settore sicurezza sociale
e attività culturali, e gli sono state assegnate anche le
responsabilità del commercio, della pubblicità e affissioni e del
settore affari generali;
- tuttavia l'Assessorato famiglia ed il CORECO, si sono
appellati contro la sentenza del TAR di Catania e il Consiglio di
Giustizia Amministrativa con la sentenza 12/2002 ha ribaltato la
decisione del TAR di Catania, in contraddizione anche con una
precedente decisione del giudice penale;
- dopo appena due giorni dalla notifica della sentenza del CGA
al Comune di S. Giovanni La Punta, avvenuta il 26 marzo del 2002,
il dirigente fiduciario del Sindaco pro tempore, la ha applicata
licenziando in tronco il capo dipartimento il 28 marzo 2002;
- è appena il caso di far notare che con sentenza n. 278/2002
del 27 marzo 2002, depositata il 31 maggio 2002, il Sindaco
Trovato, e quindi il dirigente Mancuso, a far data dal 27 marzo
2002 risultano decaduti, e quindi sono nulli gli atti posti in
essere successivamente a quella data;
per sapere:
- quali concrete ed urgenti iniziative intenda assumere per
definire la dolorosa problematica della disparità di trattamento
di fatto subita da un solo lavoratore in relazione al concorso a
capo dipartimento bandito dal Comune di S. Giovanni La Punta nel
1988;
- se non ritenga di proporre la rinuncia agli effetti della
sentenza resa su ricorso del CORECO, e dell'Amministrazione
regionale appellante, in modo da ripristinare il rapporto
lavorativo tra l'unico lavoratore dipendente penalizzato e
discriminato e l'Amministrazione comunale di S. Giovanni La
Punta». (1354)
Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero 1354, si
rappresenta quanto segue.
Il CORECO di Catania, con deliberazione 18 febbraio 1994, ha
annullato la deliberazione della Commissione straordinaria del
Comune di San Giovanni La Punta n. 528 del 3 dicembre 1993 con la
quale era stata approvata la graduatoria del concorso ad un posto
di Capo Dipartimento (ottava qualifica).
Con sentenza 2 agosto 1999, n. 1449, il TAR Sicilia - Sezione
di Catania - su ricorso del dottor Di Salvo, primo classificato,
ha annullato la decisione del CORECO.
In conseguenza il dottor Di Salvo venne nominato vincitore del
concorso.
Con successiva sentenza n. 12 del 2002 il Consiglio di
giustizia amministrativa, su ricorso proposto dall'Assessorato
enti locali e dal CORECO di Catania, ha annullato la decisione
del TAR. Conseguentemente, con determina del dirigente del
Settore Affari generali del Comune di San Giovanni La Punta n. 65
del 28 agosto 2002, il dottor Di Salvo è stato retrocesso (sesta
qualifica).
Peraltro si evidenzia che le modalità esecutive della decisione
del CGA sono state adottate dall'Amministrazione comunale
nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente locale,
sancita dal combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 7
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
Al riguardo, nessun intervento poteva né potrebbe all'attualità
essere effettuato dall'Amministrazione regionale.
Inoltre, contrariamente a quanto richiesto con l'atto
ispettivo, non si può rinunziare a proporre all'Amministrazione
comunale di San Giovanni La Punta una rinunzia agli effetti
derivanti dalla sentenza del CGA, atteso che l'esecuzione delle
sentenze costituisce un obbligo per qualunque Amministrazione
pubblica, rimanendo pertanto esclusa la materiale possibilità
della disapplicazione del giudicato nel singolo caso concreto».
L'Assessore D'AQUINO
FLERES - CATANIA G. - MAURICI. - «All'Assessore per la
famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, premesso
che:
- da fonti di stampa si apprende che nel comune di Giarre non
si è ancora provveduto alla rimozione della sabbia vulcanica in
circa quattromila tombini;
- è trascorso un ragionevole lasso di tempo dall'ultima volta
che la costa jonica è stata investita da nubi di cenere
vulcanica;
- la mancata pulizia dei tombini moltiplica i disagi ed i
pericoli derivanti dai fenomeni atmosferici di natura piovosa;
per sapere quale ente o autorità avrebbe dovuto provvedere
tempestivamente alla pulizia dei tombini e per quali motivi non
si sia adoperata». (1377)
(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)
Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero 1377, si
comunica che l'Amministrazione comunale di Giarre a mezzo di una
ditta specializzata del settore ha rimosso la sabbia vulcanica
accumulatasi nei tombini e nelle caditoie, circa 1.800, delle vie
cittadine».
L'Assessore
D'AQUINO
FLERES - CATANIA G. - MAURICI. - «All'Assessore per la
famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e
all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:
- nella vecchia stazione ferroviaria di Acireale, alcuni mesi
addietro, sono state depositate centinaia di traversine ormai in
disuso;
- generalmente le traversine vengono trattate con un agente
chimico (il creasoto) che ha finzioni impermeabilizzanti ed
antisettiche, pur essendo altamente nocivo;
- è forte il sospetto che le traversine in oggetto, giunte alla
fine del loro ciclo di utilizzo, siano state trattate con il
creasoto, evenienza che comporterebbe non pochi rischi per la
salute pubblica, con particolare riferimento a quella degli
abitanti di via delle Terme, una strada in prossimità della
stazione ferroviaria citata;
per sapere:
- se le centinaia di traversine depositate nella vecchia
stazione di Acireale siano state trattate con il creosoto,
costituendo, di conseguenza, un serio e concreto rischio per la
salute pubblica;
- quale ente o autorità avrebbe dovuto provvedere al corretto e
sicuro smaltimento delle traversine in oggetto e per quali motivi
non vi abbia provveduto;
- quali provvedimenti si intendano porre in essere affinché si
provveda a smaltire i cumuli di traversine accatastati l'interno
della vecchia stazione di Acireale». (1500)
(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)
Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero 1500, si
comunica quanto segue.
Le traverse in legno fuori uso depositate presso la stazione di
Acireale, provenienti a lavori di manutenzione al binario ed
impregnate con olio di creosoto ancor prima della loro fornitura
per la messa in opera avvenuta circa vent'anni addietro, in
seguito ad analisi eseguite presso l'Istituto sperimentale delle
ferrovie SpA su campioni di trucioli prelevati da traverse in
legno fuori uso, simili a quelli depositati nella richiamata
stazione di Acireale, è risultato un parametro di olio di
creosoto totale inferiore al limite di 170/Kg. Fissato dal
decreto del Ministero dell'Ambiente del 5 settembre 1994.
La loro rimozione comunque è già stata prevista in un piano di
smaltimento/recupero cui provvederà la Società svedese IQR con la
quale le Ferrovie SpA ha stipulato apposito contratto.
Infatti, è già stato avviato al recupero un quantitativo di
circa 15.000 tonnellate di traverse provenienti dai lavori di
manutenzione al binario di tratti di linea ricadenti nel
territorio siciliano, e nel corrente anno 2004 si prevede di
avviare lo smaltimento/recupero per un ulteriore quantitativo del
quale fanno parte le traverse depositate nella stazione di
Acireale che, allo stato attuale, sono sotto sequestro
giudiziario».
L'Assessore D'AQUINO
RAITI. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e per
l'emigrazione, premesso che:
- con gli eventi vulcanici e sismici dello scorso autunno
numerosi paesi etnei hanno visto calare vistosamente le fonti di
reddito, a causa della distruzione delle loro attività economiche
principali, oltre ad aver subito danni materiali non
indifferenti, motivo per cui le popolazioni sono fortemente
provate;
- lo sviluppo socio-economico ha subito un ulteriore
rallentamento negli ultimi mesi;
- con delibera di Giunta regionale n. 358 del 17.11.2002,
adottata nel corso della riunione straordinaria tenutasi presso
il Municipio di Linguaglossa in data 2.11.2003, sono stati
impegnati 5 milioni di euro per la realizzazione di cantieri di
lavoro per disoccupati che avrebbero dovuto dare una boccata di
ossigeno ai tanti disoccupati;
- i finanziamenti stanziati dall'Assessore per il lavoro erano
originariamente previsti per quei comuni (quattordici), per cui
era stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, ed al
quale elenco si riferiva la delibera di Giunta regionale;
- i quattordici comuni di cui sopra sono stati puntualmente
riportati nell'art. 1, 2 comma dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3278 del 4.4.2003;
constatato che:
- a tutt'oggi, a distanza di undici mesi, i Comuni interessati
non hanno ricevuto alcuno dei benefici contemplati nella suddetta
delibera di Giunta regionale;
- all'amarezza dovuta agli enormi ritardi, si aggiunge la
delibera di Giunta regionale n. 190 del 26.6.2003, che ha elevato
il numero dei Comuni 'possibili beneficiari' dei cantieri di
lavoro in oggetto, da quattordici a ventinove, senza alcuna
motivazione e giustificazione;
- la lievitazione del numero dei comuni beneficiari comporterà
ai 14 enti locali, inizialmente unici beneficiari, un grave ed
ingiusto danno, oltre che a deludere le giuste e sacrosante
aspettative indotte nelle popolazioni;
- infatti non sarà più possibile finanziare i 5-6 cantieri di
lavoro per paese, così come promesso nella riunione dell'1
novembre a Linguaglossa, visto che la somma complessiva di 5
milioni di euro dovrà essere ripartita su 29 comuni;
per sapere:
- quali provvedimenti intendano adottare, ed in che tempi, per
garantire un minimo di attività lavorativa alle popolazioni che
sono state così gravemente colpite dall'evento calamitoso;
- per quale motivazione l'elenco dei 14 comuni 'inizialmente
beneficiari' sono lievitati a 29;
- come verranno ripartite le somme tra i 29 Comuni, anche
tenendo conto che sono elencati grossi Comuni come Catania».
(1312)
(L'interrogante chiede risposta con urgenza).
Risposta. «Con riferimento all'interrogazione numero 1312,
inerente la richiesta di notizie in merito ai provvedimenti
adottati per la ripartizione delle somme relative ai cantieri di
lavoro dei comuni del territorio di Catania colpiti da eventi
calamitosi, si forniscono le seguenti notizie.
Con riguardo alla procedura adottata si fa rinvio a quanto già
rassegnato relativamente all'interrogazione numero 1252,
anch'essa dell'onorevole Raiti, con nota prot. 2735 del 7 ottobre
2003.
Nella nota di cui sopra si è fatto cenno alla delibera della
Giunta regionale n. 190 del 26 giugno 2003 che elenca
puntualmente gli enti locali possibili beneficiari dell'art. 23
della legge 23/2002 ed, in particolare, relativamente alla
provincia di Catania i comuni sono stati individuati sulla base
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre
2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo
stato di emergenza nel territorio della Provincia di Catania in
conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività
vulcanica dell'Etna ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
Giova precisare che quasi tutti i Comuni della provincia di
Catania, individuati con il decreto di cui sopra, rientrano nel
Programma di finanziamento posto in essere sulla base della
circolare assessoriale n. 5 del 19/3/2003 e approvato con
provvedimento assessoriale alla fine dell'anno 2003.
Sulla base del citato programma i Comuni, per i quali è stato
accertato un effettivo stato di gravità dei danni provocati dagli
eventi calamitosi in parola, hanno presentato dei progetti che, a
seguito di acquisizione e competente valutazione da parte
dell'Amministrazione regionale, sono in atto oggetto delle
consequenziali procedure di finanziamento.
Si resta, comunque, a disposizione per ogni eventuale ulteriore
chiarimento».
L'Assessore STANCANELLI
CRACOLICI . - «Al Presidente della Regione, all'Assessore per
il lavoro, la previdenza sociale, formazione professionale e
l'emigrazione e all'Assessore per la famiglia, le autonomie
locali e le politiche sociali, premesso che il Comune di Capaci
già da diverse settimane è caratterizzato da un grave stato di
disordine a causa delle manifestazioni di protesta dei lavoratori
LSU per la loro mancata stabilizzazione nei ruoli organici
dell'Amministrazione comunale;
tenuto conto che tale protesta avrebbe già causato gravi
disfunzioni ai servizi dell'Amministrazione e della collettività;
considerata la scarsa sensibilità politica ai problemi
dell'occupazione da parte del Sindaco che, pur potendosi avvalere
della vigente legislazione in materia occupazionale, non avrebbe
proposto alcun progetto atto a risolvere il problema;
per sapere se non ritengano di dover intervenire presso
l'Amministrazione del Comune di Capaci al fine di porre in atto
ogni opportuna iniziativa per risolvere il problema e
ripristinare l'ordine e il regolare funzionamento dei servizi».
(1605)
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)
Risposta. «Con riferimento all'interrogazione numero 1605, si
rappresenta che questa Amministrazione, competente in materia di
regolamentazione delle misure di fuoriuscita per i lavoratori
impegnati in attività socialmente utili, con circolare n. 39/AG
del 19 febbraio 2004 ha fornito le direttive utili per
l'applicazione della previsione di cui all'art. 25 della legge
regionale 29 dicembre 2003, n. 21, che estende il contributo di
cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre
2000, n. 24 a tutte le misure di fuoriuscita previste dalla
legislazione vigente e a tutti i soggetti destinatari del regime
transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a
carico del bilancio regionale.
L'Amministrazione si è, pertanto, impegnata ad erogare un
contributo pari a euro 30.987,41, per ogni lavoratore
destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili
finanziati con oneri a carico del bilancio regionale a cui viene
assicurata l'occupazione attraverso le misure di fuoriuscita
previste dalla legislazione vigente, con un compenso mensile non
inferiore a euro 671,39.
Gli Enti a cui può essere concesso il contributo in parola sono
le aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione
regionale o, comunque, da essa vigilati, gli enti locali
territoriali o istituzionali, nonché gli enti ed aziende da
questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza; inoltre,
possono beneficiarne l'Università degli studi della Sicilia ed il
Centro Paolo Borsellino di Palermo.
Nella stessa circolare sono state stabilite le modalità di
presentazione delle istanze di accesso al finanziamento da parte
degli Enti interessati, il cui accoglimento, previa istruttoria
per l'accertamento dei prescritti requisiti, è previsto secondo
ordine cronologico di presentazione, fino a concorrènza delle
risorse disponibili.
Tenuto conto delle suddette precisazioni, risulta palese
l'impossibilità per questa Amministrazione di attivarsi in azioni
di intervento presso gli Enti possibili fruitori dei
finanziamenti in parola, trattandosi di iniziative attuate su
esclusivo impulso degli stessi e sulla base di apposito programma
di fuoriuscita corredato di preliminare atto deliberativo.
Con riferimento, quindi, al problema della stabilizzazione dei
lavoratori precari operanti presso il Comune di Capaci, questa
Amministrazione, pur sensibile verso le esigenze rappresentate
dagli stessi lavoratori, non può assolutamente intervenire con
azioni dirette in termini di misure di fuoriuscita la cui
esclusiva adozione, come si è già detto, grava esclusivamente
sull'Ente interessato all'accesso al beneficio previsto per
legge.
Si precisa comunque che presso questo Ufficio e in Prefettura,
sono stati effettuati degli incontri operativi con
l'Amministrazione comunale di Capaci giusto per informarla e
sensibilizzarla verso l'adozione di un idoneo piano di
fuoriuscita, nel rispetto delle previsioni di cui al citato art.
25 della legge regionale 21/2003 e secondo le direttive di cui
alla citata circolare».
L'Assessore
STANCANELLI
FORGIONE - LIOTTA. -«Al Presidente della Regione e
all'Assessore per la sanità, premesso che:
il D.M. 27 agosto 1999 n. 332 e la legge n. 833 del 1978
stabiliscono la libera scelta dell'ausilio protesico più idoneo
per l'invalido e specificamente l'articolo 1, comma 5, del citato
decreto sulle protesi fissa che: qualora l'assistito scelga un
tipo o un modello di dispositivo non incluso nel Nomenclatore
tariffario, può ottenere dall'AUSL il rimborso dell'ausilio
scelto liberamente;
nei capitolati d'appalto il punteggio di valutazione per la
qualità dei prodotti è molto basso aggirandosi intorno al 6 per
cento;
molte farmacie distribuiscono ai pazienti portatori di catetere
vescicale a permanenza (Foley) prodotti ad uso ospedaliero non
conformi alle normative vigenti;
tali cateteri Foley, che vengono consegnati singolarmente
ai pazienti, sono protetti esclusivamente da un fragile
blister di carta/plastica trasparente, dunque prelevati da
confezioni ospedaliere integre da 10 o più pezzi;
considerato che:
la direttiva europea 93/42/CEE, al punto 5 dell'allegato I, tra
i requisiti necessari, stabilisce che: I dispositivi devono
essere progettati, fabbricati ed imballati in modo tale che le
loro caratteristiche e le loro prestazioni, in considerazione
dell'utilizzazione prevista, non vengano alterate durante la
conservazione ed il trasporto';
alla luce della direttiva sopraccitata, occorre garantire la
conservazione ma anche il corredo delle informazioni per una
utilizzazione sicura da parte dei pazienti;
rilevato che:
le associazioni dei pazienti A.I.STOM. e FINCO (Federazione
italiana incontinenti) da tempo si battono per affermare un
principio sanitario fondamentale e cioè che gli ausili per gli
stomizzati applicati direttamente sull'epidermide non possono
essere equiparati ai farmaci;
la Regione Veneto, prima in Italia, ha approvato una legge
regionale per tutelare gli stomizzati e che le regioni Piemonte,
Campania e Puglia hanno emesso una circolare nel merito di tali
problematiche, mentre in Sicilia vi è un vuoto normativo;
per sapere se e quali misure siano state adottate allo scopo di
tutelare i pazienti stomizzati e se, in assenza di un
provvedimento in tal senso, non ritenga necessario emanare una
circolare esplicativa, in sintonia con quanto già fatto dalle
regioni sopracitate e con la normativa comunitaria». (1581)
Risposta. «Con riferimento all'interrogazione numero 1581 si
rappresenta che è impegno da parte di questo Assessorato, così
come già attuato in altre Regioni, in particolare nella Regione
Umbria la quale con apposita delibera in merito alla questione ha
stabilito, fra l'altro, che le AAUUSSLL devono garantire la
libera scelta del presidio per stomia, in quantità e qualità
degli stessi, tra quelli ritenuti più idonei dalla specialistica,
provvedere a regolamentare nella Regione Sicilia la materia in
questione assicurando la piena rispondenza alle norme vigenti in
materia.
Tanto in evasione all'atto ispettivo».
L'Assessore
CITTADINI
VILLARI - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per la
sanità, premesso che il D.M. 27 agosto 1999 n. 332 e la legge n.
833 del 1978 sanciscono la libera scelta da parte dei pazienti
dell'ausilio protesico più valido per l'utilizzatore ed il
diritto al rimborso laddove il dispositivo scelto non sia incluso
nel Nomenclatore;
ricordato che gli ausili per gli stomizzati, dovendo essere
applicati direttamente sull'epidermide, non possono e non devono
essere paragonati ai farmaci;
visti la circolare del Ministero della Sanità del 5 agosto
1997, nonché l'art. 9 della legge n. 241 del 1990, il comma 5
dell'art. 8 e i commi 2-4-5 dell'art. 14 del D.L. n. 502 del
1992, l'art. 5 del D.L. n. 517 del 1993 e la legge 30 luglio
1998, n. 281 sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli
utenti;
considerati la Direttiva del Presidente del Consiglio in tema
dei Principi sull'erogazione dei servizi pubblici e lo schema
generale di riferimento della 'Carta dei servizi pubblici
sanitari';
visti i bandi per le gare d'appalto predisposti da alcune AUSL
della Sicilia, in cui si ravvisano violazioni denunciate, tra gli
altri, dall'A.I.STOM. delle norme e delle circolari sopra
ricordate, poste a salvaguardia del principio costituzionale
della privacy, della libera scelta ed a tutela di criteri che
privilegino la qualità de prodotti;
considerata la risposta certamente difensiva ma non
chiarificatrice fornita dall'AUSL n. 9 di Trapani alla nota
circostanziata prodotta dall'A.I.STOM. con la quale si chiedeva
la revoca della gara d'appalto relativa agli ausili protesici;
per sapere quali misure intendano adottare, nella speranza che
ciò avvenga con la massima urgenza, per porre fine ad ogni
violazione delle regole e normative richiamate, nella
formulazione e attuazione delle gare d'appalto per la fornitura
di ausili protesici per incontinenti e stomizzati che sono in
aperto conflitto con il diritto costituzionale e con le numerose
leggi e circolari emanate in materia dagli organi di governo
nazionale in numerose occasioni». (1601)
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)
Risposta. «Con riferimento all'interrogazione numero 1601, si
rappresenta che è impegno da parte di questo Assessorato, così
come già attuato in altre Regioni, in particolare nella Regione
Umbria la quale con apposita delibera in merito alla questione ha
stabilito, fra l'altro, che le AAUUSSLL devono garantire la
libera scelta del presidio per stomia, in quantità e qualità
degli stessi, tra quelli ritenuti più idonei dalla specialistica,
provvedere a regolamentare nella Regione Sicilia la materia in
questione assicurando la piena rispondenza alle norme vigenti in
materia.
Tanto in evasione all'atto ispettivo».
L'Assessore
CITTADINI
CATANIA G. -FLERES - MAURICI - «All'Assessore per il territorio
e l'ambiente, premesso che il monitoraggio ambientale, l'attento
controllo di tutte le fonti inquinanti sia dal punto di vista
della localizzazione che dal punto di vista quantitativo e la
verifica continua degli effetti degli inquinanti sullo stato di
salute dei Siciliani, sono azioni necessarie per armonizzare lo
sviluppo economico con la migliore qualità di vita e con livelli
di salute per il cittadino adeguati agli standard europei;
considerato che:
- nell'area sud-orientale della nostra Isola, tra Priolo ed
Augusta, nei golfi di Palermo, Castellammare, Milazzo e nello
Stagnone di Trapani, gli indicatori biologici hanno confermato
una preoccupante alterazione morfologica delle colonie ed una
sostanziale diminuzione del numero delle specie marine,
contaminate da metalli pesanti (mercurio, arsenico, vanadio,
cromo, nichel, etc.) e da idrocarburi policiclici aromatici;
- tutti questi inquinanti, introdotti dalle locali industrie
con i loro scarichi, hanno avvelenato la vita marina e hanno
anche provocato danni notevoli alla pesca comportando un elevato
rischio per la salute dei consumatori e per gli operatori del
settore;
ritenuto che è necessario intervenire con adeguati controlli di
monitoraggio ambientale, realizzando le opere necessarie come la
sostituzione delle celle a mercurio con quelle a membrana negli
impianti petroliferi, sensibilizzando e/o sanzionando gli
operatori industriali che non si adeguano, coordinando corretti
interventi di risanamento ambientale nelle zone già interessate
dai veleni ambientali;
per sapere:
- se si stia provvedendo al preciso controllo sui veleni
ambientali e/o al monitoraggio degli scarichi industriali per
accertare i principali parametri chimico-fisici delle acque, con
il conseguente controllo dell'ecosistema mare-coste della nostra
Isola;
- se s'intenda realizzare un controllo specifico su tutto il
territorio regionale per il rilevamento ed il monitoraggio della
qualità dell'aria, dei rifiuti, dell'acqua, delle coste e del
suolo». (1070)
Risposta. «Con riferimento all'interrogazione numero 1070, essa
segnala una preoccupante alterazione morfologica delle colonie
ed una sostanziale diminuzione delle specie marine, contaminate
da metalli pesanti e da idrocarburi policiclici aromatici
confermata dal rilevamento di indicatori biologici in varie
aree della fascia costiera siciliana.
Invero, non viene fornito alcun dato o elemento di conoscenza
in ordine ai soggetti che avrebbero effettuato i rilievi, né
indicazioni circa la disponibilità degli stessi dato o dei
periodi nei quali il campionamento sarebbe stato effettuato.
Al riguardo, si fa presente che, nell'ambito del programma di
monitoraggio dell'ambiente marino costiero del Ministero
dell'ambiente, quest'Assessorato ha stipulato apposita
convenzione con l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente, la quale ha già avviato le attività di
campionamento ed analisi, che si protrarranno per un periodo di
24 mesi, sulle matrici acqua, biota e sedimento in otto aree
indicate dallo stesso Ministero, ed in particolare nei Golfi di
Milazzo, Palermo, Castellammare del Golfo, Augusta, Ragusa, Gela
e nelle AMP di Favignana e ciclopi».
L'Assessore
PARLAVECCHIO
ODDO - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per il
turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso che:
il Consorzio Trapani Turismo risulta regolarmente finanziato
con relativa delibera CIPE del 3 maggio 2001;
il Ministero delle Attività Produttive ha emanato, fine
febbraio inizio marzo 2004, il decreto autorizzativo
propedeutico all'emanazione del decreto dell'Assessore per il
turismo, le comunicazioni e i trasporti per quanto concerne la I
e la II quota di contributo, pari al 30% a carico della Regione
siciliana;
gli imprenditori componenti il Consorzio, destinatari di
finanziamenti, hanno da tempo iniziato i lavori anticipando
ingenti somme di denaro tali da creare non poche difficoltà
operative per quanto concerne l'ultimazione, entro i tempi
prestabiliti, delle infrastrutture;
per sapere se non ritengano essenziale intervenire
tempestivamente per velocizzare l'emanazione del decreto che
attiva la I e II quota di contributo a carico della Regione
siciliana, nonché gli adempimenti successivi, al fine di evitare
ulteriori serie difficoltà economiche agli imprenditori che con
impegno e puntualità stanno per realizzare le infrastrutture
previste nel contratto di che trattasi». (1586)
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)
Risposta. « Con riferimento alla interrogazione numero 1586, si
precisa che con DDG numero 200/S3Tur del 27 febbraio 2004,
registrato alla Ragioneria Centrale il 12 marzo u.s. al numero
152, l'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti,
in attuazione del contratto di programma sottoscritto in data 21
dicembre 2001 tra il Consorzio Trapani Turismo ed il Ministero
delle attività produttive, ha autorizzato il versamento della
somma di euro 10.000.000,00 al Ministero delle attività
produttive - Direzione generale coordinamento incentivi alle
imprese, mediante accreditamento sulla contabilità speciale Aree
depresse , relativo alla prima e seconda quota di contributo.
Con nota del 22 marzo u.s., l'Assessorato regionale turismo,
comunicazioni e trasporti ha comunicato al Ministero delle
attività produttive - Direzione generale coordinamento incentivi
alle imprese di avere proceduto al versamento della citata somma
di euro 10.000.000,00 con emissione dei relativi titoli di spesa
chiedendo, nel contempo, per l'erogazione dell'ultima quota di
contributo, l'acquisizione delle relazioni finali della banca
sull'investimento e sulle realizzazioni effettuate.
Infine si precisa che, con pari nota, l'Assessorato ha chiesto
al Consorzio Trapani Turismo di far pervenire al Servizio 3/Tur
Strutture ricettive e complementari una relazione dettagliata
dei singoli interventi inseriti nel contratto di programmazione
con l'indicazione della percentuale dell'avanzamento dei lavori».
L'Assessore
CASCIO
VILLARI. - «All'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti, premesso che, dall'inizio del
corrente anno scolastico il treno della Ferrovia Circumetnea che
da Randazzo porta gli studenti verso Giarre, nella tratta
Piedimonte e Santa Venera, è deragliato già due volte;
considerato che i genitori delle frazioni di Castiglione di
Sicilia (Passopisciaro, Solicchiata e Vezzello) hanno giustamente
inviato un esposto alla Procura della Repubblica di Catania per
far luce sui disguidi sopra esposti;
ricordato che, in più occasioni, si sono svolti manifestazioni
e sit-in di protesta, anche con la partecipazione dei sindaci e
degli amministratori di Piedimonte Etneo e di Linguaglossa;
risultando quindi evidente lo stato di allarme delle
popolazioni interessate circa le condizioni di sicurezza offerte
dalla FCE che non ha fin qui attivato alcuna misura concreta per
evitare tali incidenti anche se, a motivo della bassa velocità,
non si sono registrate fortunatamente vittime tra i passeggeri;
evidenziato che la bassa velocità rende tuttavia questo
servizio poco funzionale;
per sapere quali urgenti iniziative intenda assumere per
accelerare i lavori di manutenzione e di miglioramento della
tratta in questione, al fine di garantire, in uno col diritto
alla mobilità degli studenti e dei cittadini, il fondamentale
diritto alla sicurezza». (1599)
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)
Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero 1599, si
rappresenta quanto segue.
La gestione governativa ferroviaria Circumetnea ha avviato una
serie di interventi di manutenzione straordinaria e di rinnovo
dell'infrastruttura su diverse tratte della ferrovia a
scartamento ridotto, tra cui quella Piedimonte/Santa Venera,
richiamata appunto nell'interrogazione numero 1599.
A tale riguardo appare opportuno evidenziare che nella
relazione trasmessa dalla gestione commissariale della Ferrovia
Circumetnea al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
nota prot. numero 6090 del 23 dicembre 2003, relativa alla
situazione attuale ed al programma di interventi previsti, emerge
che il programma di interventi sulla sede ferroviaria avviato
dalla Gestione della FCE, eliminerà tutte le situazioni in cui
non è garantito un normale stato di funzionalità.
Si fa presente inoltre che allo stato attuale sono state
avviate tutte le attività propedeutiche per la realizzazione del
predetto programma e che per alcuni interventi, tali attività
sono state completate e sono in corso di esecuzione i lavori di
manutenzione straordinaria previsti.
Si evidenzia altresì che al fine di consentire di operare sulla
linea con una maggiore disponibilità di tempo e realizzare,
conseguentemente, gli interventi previsti in tempi rapidi, la
Gestione FCE ha avviato nella tratta Linguaglossa/Riposto un
servizio sostitutivo di alcuni treni mediante l'impiego di
autobus».
L'Assessore CASCIO
SEDUTA N. 217 DEL 17 GIUGNO 2004
ALLEGATO:
EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
DISEGNO DI LEGGE (N. 700/A) PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LA
RISTRUTTURAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TRASPORTO MERCI IN
SICILIA ATTRAVERSO L'USO DEL TRASPORTO COMBINATO STRADA-
MARE .
-All'articolo 3
Emendamento 3.1:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Possono beneficiare del bonus ambientale le piccole e medie
imprese, così come definite dall'allegato 1 al Regolamento CE
n. 70 del 12 gennaio 2001 ed aventi sede nel territorio
dell'Unione europea che esercitino, per conto proprio o di
terzi, attività di autotrasporto. .
-All'articolo 6
Emendamento 6.1:
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1 bis. In nessun caso l'intensità dell'aiuto concedibile per
ogni singolo imbarco può superare il limite massimo del 30 per
cento del costo totale della tariffa del nolo marittimo. .