Presidenza del presidente Lo Porto
PAFFUMI segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende
approvato.
Congedi
PRESIDENTE Comunico che l'onorevole Manzullo ha chiesto
congedo per motivi di salute, per un periodo non inferiore a
trenta giorni.
Comunico, altresì, che l'onorevole D'Aquino, Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie
locali, per motivi istituzionali, ha chiesto congedo per la
presente seduta.
L'Assemblea ne prende atto.
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni
PRESIDENTE Comunico che sono pervenute, da parte
dell'Assessore per la sanità, le risposte scritte alle seguenti
interrogazioni:
n. 1573 - Richiesta di ritiro della circolare dell'Assessorato
Sanità n. 1128 del 2004 ovvero individuazione di procedure
semplificare per il rilascio del certificato di esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria.
Firmatari: Forgione Francesco; Liotta Santo;
n. 1596 - Introduzione del budget per branca specialistica.
Firmatari: Nicotra Raffaele.
Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato al
resoconto stenografico della seduta odierna.
Annunzio di presentazione di disegni di legge
PRESIDENTE Comunico che sono stati presentati i seguenti
disegni di legge:
Norme per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo
10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e all'articolo 62
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (n. 887)
d'iniziativa parlamentare
presentato dagli onorevoli Oddo, Panarello in data 24 giugno
2004
Disposizioni in materia di mobbing. Misure di sostegno per lo
studio del fenomeno e per la sua prevenzione (n. 888)
d'iniziativa parlamentare
presentato dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici in
data 24 giugno 2004.
Comunicazione di apposizione di firma a disegno di legge
PRESIDENTE Comunico che l'onorevole Sbona, in data 23 giugno
2004, ha chiesto di apporre la propria firma al disegno di legge
n. 778 Norme riguardanti il contenimento dei consumi energetici
e il miglioramento degli standard qualitativi delle abitazioni
degli onorevoli Beninati ed altri.
Annunzio di interrogazioni
PRESIDENTE Comunico che sono state presentate le seguenti
interrogazioni:
-con richiesta di risposta orale
N. 1746 - Interventi urgenti per l'accertamento dei danni
provocati lo scorso 17 giugno da una tromba d'aria nella
Sicilia orientale ai fini dei consequenziali provvedimenti
del Governo nazionale.
- Presidente Regione
- Assessore Agricoltura
Firmatario: Villari Giovanni
N. 1747 - Delucidazioni sui possibili effetti nocivi sugli
esseri viventi delle radiazioni non ionizzanti in provincia
di Ragusa.
- Presidente Regione
- Assessore Sanità
Firmatario: Gurrieri Sebastiano
N. 1752 - Interventi per rimuovere gli ostacoli che hanno
impedito il pieno svolgimento dei fini istituzionali del
Dipartimento ARPA di Siracusa.
- Assessore Sanità
- Assessore Territorio
Firmatario: De Benedictis Roberto
Le interrogazioni ora annunziate saranno iscritte
all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.
-con richiesta di risposta scritta
N. 1748 - Misure urgenti per la riqualificazione della via
Pitagora nel comune di Acireale (CT).
- Assessore Famiglia
Firmatari: Fleres Salvatore; Maurici Giuseppe; Catania
Giuseppe
N. 1749 - Misure urgenti per la rimozione e la bonifica
delle discariche abusive nel comune di Giarre (CT)
- Assessore Famiglia
Firmatari: Fleres Salvatore; Maurici Giuseppe; Catania
Giuseppe
N.1750 - Ripristino del funzionamento del servizio di
pubblica illuminazione in un tratto della strada
provinciale 8/III, in territorio di Catania.
- Assessore Famiglia
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe;
N. 1751 - Notizie circa i fondi assegnati per la medicina
penitenziaria.
- Presidente Regione
- Assessore Sanità
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe.
Le interrogazioni ora annunziate sono state già inviate al
Governo.
Annunzio di interpellanza
PRESIDENTE Comunico che è stata presentata la seguente
interpellanza:
N. 183 - Iniziative al fine di evitare la sospensione, da
parte della Tirrenia, della tratta Trapani-Tunisi-Cagliari.
- Presidente Regione
- Assessore Turismo
Firmatario: Oddo Camillo.
Trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza che il Governo
abbia dichiarato di respingere l'interpellanza o abbia fatto
conoscere il giorno in cui intende trattarla, l'interpellanza
stessa sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolte al
suo turno.
Comunicazione di sospensione dalla carica di deputato
PRESIDENTE Comunico che il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con proprio decreto del 22 giugno 2004, pervenuto il 29
giugno 2004, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 15, commi 4 bis e 4 ter, della legge n. 55 del 1990
e successive modificazioni, la sospensione di diritto dalla
carica di deputato della Regione siciliana dell'onorevole
Vincenzo Lo Giudice, a decorrere dal 18 marzo 2004.
L'Assemblea ne prende atto.
Avverto che successivamente l'Assemblea procederà alla
temporanea sostituzione del deputato sospeso a norma
dell'articolo 3 della legge n. 30 del 1994.
Comunicazione relativa all'interrogazione numero 1636
PRESIDENTE Comunico che l'iter dell'interrogazione a
risposta scritta dell'onorevole Fleres ed altri n. 1636
Interventi urgenti per la riapertura della tratta di linea
ferrata, ad uso trasporto merci, che congiunge la stazione di
Bicocca con la zona industriale di Catania , per la quale
l'Assessore per il turismo le comunicazioni ed i trasporti aveva
fornito risposta, annunziata nella seduta n. 218 del 22 giugno
2004, è da intendersi concluso a seguito di delega del
Presidente della Regione allo stesso Assessore, formalizzata con
nota del 21 giugno 2004, pervenuta alla Segreteria generale il 22
ed al Servizio Lavori d'Aula il 23 giugno successivi.
L'Assemblea ne prende atto.
Informo, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni
mediante sistema elettronico.
Presidenza del presidente Lo Porto
Determinazione della data di discussione di mozione
PRESIDENTE Si passa al II punto dell'ordine del giorno:
Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera
d), e 153 del Regolamento interno, della mozione numero 291
«Valutazione dell'operato dell'Ambito territoriale ottimale 1
Palermo nell'affidamento del servizio idrico integrato nell'ATO 1
Palermo e provvedimenti consequenziali, degli onorevoli
Giannopolo, Cracolici, Speziale e Zago»
Ne do lettura:
«L'Assemblea regionale siciliana
PREMESSO che:
l'Ambito territoriale ottimale 1 Palermo,
costituito ai sensi della legge 4 gennaio 1994,
n. 36, come recepita dall'art.69 della legge
regionale n.10 del 1999, con bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea
del 4 ottobre 2003, ha ritenuto di indire una
gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del
servizio idrico integrato nell'A.T.O 1 Palermo,
avvalendosi a tal uopo della deliberazione
assunta dall'Assemblea dei sindaci del settembre
2002, con riferimento al contesto normativo
allora vigente;
detta determinazione, per l'appunto, è stata
adottata tralasciando di considerare la
richiesta, formulata dalla maggioranza dei
comuni del medesimo Ambito ed in particolare dal
Comune di Palermo, di riconsiderare la scelta
effettuata sulla modalità di affidamento del
'Servizio idrico integrato' alla luce della
intervenuta normativa di cui all'art.113 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, come in ultimo modificato dal comma 234
della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
la suddetta gara, frattanto portata a
compimento, secondo l'espressa previsione di cui
all'art.18 del bando, si è definita ad ogni
effetto di legge essendo stata presentata una
sola offerta rispetto al numero minimo previsto
di 'due o più offerte valide', ciò anche in
coerenza con l'art.5 del D.M. 22 novembre 2001,
pure richiamato nel bando di gara;
di seguito, il giorno 25 marzo 2004, ben 27
comuni dell'Ambito territoriale in parola,
rappresentanti oltre il 75 per cento della
popolazione dello stesso Ambito (considerato
l'interesse primario di procedere alla
riconsiderazione delle scelte relative
all'affidamento del S.I.I. alla luce
dell'intervenuta riforma legislativa e preso
atto dell'esito infruttuoso della gara già
esperita) hanno formalmente richiesto a tal uopo
(con nota assunta al n.497 del protocollo della
Segreteria Tecnica Operativa dell'ATO Palermo 1
in pari data) un'apposita convocazione della
Conferenza dei sindaci, ai sensi del comma 8
dell'art.5 della convenzione di cooperazione
sottoscritta tra i comuni dell'ATO Palermo 1;
con la stessa istanza, i comuni dell'ATO 1
Palermo hanno diffidato la Segreteria dell'ATO a
porre in essere, in mancanza di ulteriori
determinazioni della Conferenza dei sindaci,
qualsivoglia ulteriore attività o adempimento
relativi alla gara di cui in oggetto;
in accoglimento della citata richiesta, il
Presidente della Provincia regionale di Palermo,
quale soggetto responsabile del solo
coordinamento della Conferenza dei sindaci
dell'ATO, organo invece a competenza generale
della medesima Autorità, con nota prot. 523 del
2 aprile 2004, ha disposto la convocazione, per
il giorno 19 aprile 2004, con un ordine del
giorno riportante i seguenti punti:
1) Comunicazioni del Presidente della Provincia
sulla gara indetta con bando pubblicato sulla
GUCE del 4 ottobre 2003;
2) riconsiderazioni e determinazioni sulle
modalità di affidamento del Servizio idrico
integrato nell'ATO 1 Palermo tenuto conto della
risoluzione del Parlamento europeo in data 11
marzo 2004 ed in base alla intervenuta normativa
di cui al nuovo art.113 del TUEL;
3) considerazioni e determinazioni sulla
possibilità di revisionare i confini
territoriali dell'ATO 1 Palermo e conseguente
possibilità di creare sub - ATO;
4) presa d'atto dell'esito della gara di cui al
punto primo e determinazioni conseguenti;
5) pianificazione d'Ambito, di cui alla nota
n.1836 del 29 marzo 2004 del Dipartimento
regionale alla programmazione;
6) varie ed eventuali;
la Conferenza convocata per il giorno 19 aprile
2004, pur essendo intervenuto un numero di
comuni che rappresentano oltre il 75 per cento
della popolazione dell'intera provincia di
Palermo, non si è potuta validamente costituire
per mancanza delle condizioni di cui al comma 5
dell'art. 5 della Convenzione di cooperazione,
che richiede espressamente, per la validità di
detta costituzione, la presenza della
maggioranza assoluta degli enti locali
convenzionati, determinata sia in termini
numerici che di rappresentanza';
frattanto, nonostante l'intervenuta definizione
della gara e nonostante la richiamata espressa
diffida dei sindaci, l'ATO 1 Palermo, con avviso
pubblicato sul 'Giornale di Sicilia' del 5
giugno 2004, a firma del Presidente della
Provincia regionale di Palermo, ha deciso, con
autonoma determinazione, di indire una
'Procedura negoziata aperta per l'affidamento
del servizio idrico integrato nell'ATO 1
Palermo';
tale determinazione, come si legge nelle
premesse dell'avviso, sarebbe da ricondursi alla
previsione di cui all'art.18 del bando
pubblicato nella GUCE del 4 ottobre 2003
relativo alla procedura andata deserta, che così
testualmente recita: 'Ferma restando la facoltà
per l'Autorità d'Ambito prevista dall'art.13 del
D.lg. 17.3.1995 e s.m.i., la selezione degli
offerenti verrà effettuata dalla Commissione di
cui al precedente articolo 12, secondo una
valutazione tecnica ed un'altra economica solo
in presenza di due o più offerte valide';
Considerato che:
l'art.18 del bando di gara pubblicato nella
GUCE, prevede - come mera facoltà dell'Autorità
d'ambito e non certo come autonoma
determinazione del Presidente dell'Ambito - la
possibilità di ricorrere al disposto di cui al
citato art.13 del D.L.vo n. 158 del 1995;
tuttavia, nel caso di specie, il richiamo
all'art. 13 citato appare non conducente perché
questa norma fa riferimento alla possibilità di
ricorrere ad una procedura negoziata senza
pubblicazione del 'bando quando in risposta ad
una procedura con indizione di una gara non
siano pervenute offerte appropriate, semprechè
le condizioni iniziali dell'appalto non siano
modificate sostanzialmente';
nella fattispecie che rileva, la norma
richiamata non pare possa trovare applicazione
sia perché non si è in presenza di offerte
'appropriate', in quanto alla gara espletata è
stata presentata una sola offerta, sia perché la
procedura di cui all'articolo in parola
prevedrebbe, così come stabilito al precedente
art.12 del citato D.L.vo n. 158 del 1995, una
negoziazione diretta del soggetto aggiudicatore
con i candidati di propria scelta;
l'avviso di gara pubblicato in data 5 giugno
2004 determina, invece, l'avvio di un'anomala ed
ibrida procedura che si definisce negoziata e
nello stesso tempo aperta, fondendo due
differenti sistemi di scelta del contraente, che
il citato articolo 12 distingue per presupposti,
contenuti e procedura;
detta procedura porta, di fatto,
all'espletamento di una mera trattativa privata,
malcelata da un'apparente trasparenza, che
condurrà all'aggiudicazione del servizio anche
in presenza di una sola offerta, così come
previsto dall'art.18, comma 1, dell'avviso
citato;
per altro verso, la detta procedura negoziata
aperta - che si vorrebbe effettuare con
l'improprio richiamo all'art.13 citato - si
appalesa illegittima in quanto disattende la
condizione di base per la sua applicazione,
ossia che non vengano mutate le condizioni
iniziali dell'appalto;
al riguardo, infatti, va osservato come nel caso
di specie sono state sostanzialmente variate le
condizioni iniziali dell'appalto, modificando il
bando relativo alla gara in precedenza indetta,
in quanto, tra gli atti indicati all'art.10
dell'avviso citato, è stato inserito un nuovo
documento, denominato Programma operativo
triennale 2004/2007;
detto Programma operativo rimodula radicalmente
la previsione degli investimenti, di cui al
Piano d'ambito allegato alla gara andata
deserta, in conseguenza dei contributi pubblici
di derivazione comunitaria, stabilendo, così,
una programmazione temporale e di localizzazione
degli interventi che varia in radice le
condizioni originarie di presentazione
dell'offerta, proprio con riferimento agli
investimenti ed al conseguente sviluppo
tariffario per la loro copertura;
peraltro, detto documento di pianificazione
operativa e finanziaria - in palese violazione
dell'art. 2, comma 3 lettera d), e dell'art. 5,
comma 2 della Convenzione tra i comuni dell'ATO
- non è stato sottoposto all'esame
dell'assemblea dei sindaci, unico organo avente
nello specifico competenza a deliberare:'
..l'approvazione e l'aggiornamento del programma
degli interventi e del piano finanziario ' ;
la procedura di cui all'art.13 citato, ammesso e
non concesso che nella fattispecie de qua
possano rinvenirsi i presupposti di legge per la
sua applicazione, necessiterebbe pur sempre,
trattandosi di una mera 'facoltà' della stazione
appaltante, di un'apposita autorizzazione
dell'organo a competenza generale e, quindi,
esclusivamente della stessa Conferenza dei
sindaci, la quale, tenuto conto dell'intervenuta
normativa in materia e della specifica richiesta
della maggioranza dei sindaci dell'ATO, dovrebbe
adeguatamente motivare la scelta da effettuare,
valutando comparativamente l'avvio della
procedura in parola in relazione alle altre
forme di affidamento del servizio introdotte dal
richiamato art.113 del TUEL;
peraltro, l'arbitrarietà della procedura avviata
è comprovata dalla stessa condotta del
Presidente della Provincia regionale di Palermo,
il quale, con nota prot. 523 dell'2 aprile 2004,
a sua stessa firma, ha disposto la convocazione
della Conferenza dei sindaci - riconoscendone
così la competenza - per assumere le
determinazioni conseguenti alla gara andata
deserta (punti 1 e 4), per riconsiderare le
modalità di scelta del gestore (punto 2) e per
approvare la nuova pianificazione operativa e
finanziaria dell'ambito (punto 5);
detta convocazione, con l'ordine del giorno
sopra citato, evidenzia, altresì, la piena
consapevolezza del Presidente della Provincia
regionale di Palermo a ritenere esaurita di ogni
e qualsivoglia effetto giuridico la
deliberazione assunta dall'Assemblea dei sindaci
nel settembre 2002, relativa all'indizione della
gara andata deserta, ed evidenzia la
consapevolezza della necessità di un'apposita
determinazione del citato organo, allo stato
inattivo e silente dal settembre 2002;
Ritenuto che:
tale illegittima ed arbitraria determinazione è
ancor di più grave rilievo in quanto porta di
fatto alla privatizzazione del servizio idrico
nell'ATO 1 Palermo e ciò, allo stato, con un
unico sicuro effetto: l'aumento delle tariffe;
detta arbitraria determinazione interviene
proprio in un momento in cui il quadro normativo
nazionale offre modalità di gestione dei servizi
pubblici alternativi alla concessione a terzi,
imponendo conseguentemente ai competenti organi
di ponderare e scegliere con adeguata
motivazione tra le nuove modalità di gestione
dei servizi pubblici e ciò specie nel caso di un
servizio essenziale qual è quello correlato ad
un bene pubblico come l'acqua;
in tal senso, l'illogica citata determinazione
assume rilievi di estrema gravità intervenendo
in un momento in cui lo stesso Parlamento
europeo, nella seduta dell'11 marzo 2004, ha
respinto, in sede di esame del così detto
'rapporto Miller' sulle 'Strategie per il
mercato interno - priorità 2003-2006',
l'emendamento che prevedeva di accogliere con
favore le proposte di continuare la
liberalizzazione segnatamente al settore
dell'acqua' ed ha, invece, approvato
l'emendamento di altro tenore testuale, secondo
il quale 'essendo l'acqua un bene comune
dell'umanità, si ritiene che la gestione delle
risorse idriche non debba essere assoggettata
alle norme interne del mercato, privatizzato e
liberalizzato';
la stessa Corte dei conti, Sezione di controllo
per la Regione siciliana, nella relazione
sull'esito del controllo sull'attività di
gestione dell'Ufficio del Commissario delegato
per l'emergenza idrica nella Regione siciliana
non ha mancato di rimarcare la necessità che,
proprio in tema di privatizzazione dei servizi
pubblici ed alla luce dell'intervenuta
normativa, concordata in sede comunitaria, si
debba considerare che:' ..i recenti scandali
delle società private, sia negli stati Uniti che
in Europa, e in particolare in Italia, inducono
a riflettere attentamente su quale debba essere
il giusto punto di contemperamento tra interesse
economico e perseguimento dell'efficienza e
mantenimento nella mano pubblica di settori
pubblici essenziali aventi rilevanza sociale
prioritaria',
impegna il Presidente della Regione
anche nella sua qualità di Commissario delegato
per l'emergenza idrica e ciò anche, per quanto
di sua competenza, ai fini e per gli effetti dei
poteri attribuitigli con l'O.P.C.M. n.3299 del 3
luglio 2003;
1) a diffidare l'ATO 1 Palermo a provvedere
all'immediata revoca della 'Procedura negoziata
aperta per l'affidamento del servizio idrico
integrato', di cui all'avviso pubblicato nel
'Giornale di Sicilia' del 5 giugno 2004, a firma
del Presidente della Provincia regionale di
Palermo;
2) a disporre la convocazione immediata della
Conferenza dei sindaci dell'ATO 1 Palermo perché
la stessa si determini sull'affidamento del
servizio idrico integrato alla luce
dell'intervenuta normativa in materia di servizi
pubblici locali, contenuta nell'art.113 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, come modificato dall'art.14 del
D.L. 30 agosto 2003, n. 269, convertito in legge
24 novembre 2003, n. 326, e dal comma 234 della
legge 24 dicembre 2003, n.350;
3) a disporre un'apposita ispezione
amministrativa per accertare e verificare la
correttezza dell'operato dell'ATO 1 Palermo in
ordine ai fatti riportati nella parte motiva
della presente mozione».
GIANNOPOLO - CRACOLICI - SPEZIALE - ZAGO
Dispongo che la mozione sia demandata alla Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari perché ne determini la data di
discussione.
Presidenza del presidente Lo Porto
Seguito della discussione del disegno di legge Norme per
l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio
universale diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea
regionale siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modificazioni (nn.
850-265-338-409-480-498-641-642-660-669-775-779/A- Seguito)
PRESIDENTE Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno:
Discussione dei disegni di legge:
Presidenza del presidente Lo Porto
Si procede al seguito della discussione del disegno di legge
Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a
suffragio universale diretto. Nuove norme per l'elezione
dell'Assemblea regionale siciliana. Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive
modificazioni (NN. 850-265-338-409-480-498-641-642-660-669-775-
779/A-)
Invito i componenti la I Commissione "Affari istituzionali" e
la Commissione speciale per la revisione dello Statuto regionale
a prendere posto al banco delle commissioni.
Ricordo che l'esame del disegno di legge si era interrotto
nella seduta n. 217 del 17 giugno 2004, dopo l'approvazione del
passaggio all'esame degli articoli.
Dichiaro chiuso il termine per la presentazione degli
emendamenti, che era stato fissato per la giornata di oggi.
Presidenza del presidente Lo Porto
Per richiamo al Regolamento
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
per un richiamo al Regolamento avendo appreso dagli organi di
informazione che l'Ufficio di Presidenza ha finalmente, e
sottolineo finalmente, deliberato le sanzioni per i deputati
assenti ai lavori d'Aula, e quindi prendo atto con piacere di
questa decisione.
Mi corre, però, l'obbligo, ancora una volta, di sollecitare
il Presidente dell'Assemblea, in ottemperanza a quanto sancito
dal Regolamento interno, di dare rappresentanza in seno a
quell'organismo al Gruppo di Nuova Sicilia che, a norma del
nostro Regolamento interno, è regolarmente costituito
dall'inizio della legislatura e continua a non avere un suo
rappresentante. Ciò rende complicato avere e potere esercitare
un diritto e sentirselo negato senza alcuna motivazione.
Aggiungo, e credo di parlare a nome di tutti i colleghi, dalla
estrema sinistra all'estrema destra, che chi è preposto a
sanzionare le assenze ha anche il dovere di iniziare i lavori
all'ora prefissata e non con notevole ritardo.
PRESIDENTE Onorevole Acierno, per quanto riguarda la sua
prima richiesta lei sa che l'Ufficio di Presidenza ha già dato,
risposta attraverso le modifiche approvate al Regolamento
interno, su sua stessa proposta
ACIERNO Il Consiglio di Presidenza non ha titolo per
discutere sul Regolamento.
PRESIDENTE Per quanto riguarda le sanzioni che abbiamo deciso
di applicare per le assenze, naturalmente ciò non può avvenire
all'inizio della seduta, e lei che ha avuto una sia pur breve
esperienza al Parlamento nazionale sa bene che per la
rilevazione delle presenze dei deputati in Aula si deve
necessariamente fare riferimento alle votazioni, mentre non può
essere sufficiente la firma apposta dal deputato sull'apposito
foglio, ad inizio di seduta.
Ciò sarà applicato indipendentemente dalla puntualità
dell'inizio della seduta.
Presidenza del presidente Lo Porto
Riprende la discussione del disegno di legge numeri 850-265-338-
409-480-498-641-642-660-669-775-779/A
SPEZIALE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPEZIALE Signor Presidente, chiedo di intervenire per
illustrare gli emendamenti che, a nome del mio Gruppo, ho
presentato all'articolo 1, che è fondamentale per potere
stabilire il tipo di legge che noi vogliamo approvare. Chiedo
altresì che gli Uffici forniscano ai deputati il fascicolo
degli emendamenti presentati.
Diversamente, se gli emendamenti non dovessero essere pronti
per la distribuzione in Aula, chiederei, prima di proseguire
nella discussione, una brevissima sospensione per permettere
agli Uffici di fornire ai deputati il testo degli emendamenti
all'articolo 1.
In caso contrario potrei anche procedere ad illustrare gli
emendamenti a mia firma.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, si può procedere alla
discussione sull'articolo 1.
SPEZIALE Signor Presidente, è ovvio che la discussione
sull'articolo 1 deve tenere conto anche degli emendamenti
presentati, e che ciascun deputato si orienta non solo sulla
base dei propri emendamenti - che già conosce -, ma anche sulla
base degli emendamenti presentati dagli altri colleghi.
PRESIDENTE Il fascicolo non è disponibile in quanto poc'anzi
ho dichiarato chiuso il termine per la presentazione degli
emendamenti.
SPEZIALE Signor Presidente, chiedo formalmente la sospensione
dei lavori d'Aula per un tempo ragionevole per permettere agli
uffici di predisporre il fascicolo degli emendamenti relativi
almeno all'articolo 1 per iniziare così la discussione
sull'articolo 1 con gli emendamenti già noti a tutti i
parlamentari.
PRESIDENTE L'onorevole Liotta appoggia la proposta
dell'onorevole Speziale.
Non sorgendo osservazioni resta così stabilito.
Pertanto, onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani,
mercoledì 30 giugno 2004, alle ore 17.30 con il seguente ordine
del giorno:
Presidenza del presidente Lo Porto
I - Affidamento temporaneo delle funzioni di deputato regionale
supplente a seguito della sospensione dell'onorevole Vincenzo Lo
Giudice dalla carica di deputato regionale (articolo 3 della
legge n. 30/1994)
II - Comunicazioni
III - Discussione dei disegni di legge:
1) Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a
suffragio universale diretto. Nuove norme per l'elezione
dell'Assemblea regionale siciliana. Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 30 marzo 1951, n. 29 e successive
modificazioni. (nn. 850-265-338-409-480-498-641-642-660-669-
775-779/A) (Seguito)
2) Schema di progetto di legge costituzionale da proporre ai
sensi dell'articolo 18 dello Statuto al Parlamento nazionale
recante Modifiche allo Statuto della Regione'. (580-472-578-
602-652/A) (Seguito).
IV - Votazione finale del disegno di legge:
- Disciplina dell'esercizio dell'attività di ottico (n. 287/A)
La seduta è tolta alle ore 18.48.
ALLEGATO
Risposte scritte ad interrogazioni
FORGIONE - LIOTTA. - «Al Presidente della Regione e
all'Assessore per la sanità, premesso che:
l'applicazione della circolare riguarda la maggioranza della
popolazione e ha già determinato situazioni di caos per i
cittadini e gli operatori della sanità;
il Presidente della Regione, alla luce di ciò, ha annunciato,
così come emerso nei giorni scorsi dalla stampa, di voler
rivedere la circolare e provvedere all'istituzione di un tavolo
tecnico;
ad oggi le disposizioni fissate nella circolare rimangono
vigenti e ciò continua a determinare confusione e disorientamento
tra tutti quei soggetti interessati dal provvedimento;
per sapere:
se non ritengano urgente provvedere al ritiro della circolare
1128 del 2004 e se, in caso contrario, non ritengano necessario
prevedere procedure più semplificate;
se, contestualmente alla formulazione del provvedimento, sia
stato stimato il numero di cittadini e di nuclei familiari
interessati dalla autocertificazione;
se, per la categoria di cittadini con reddito inferiore a 36000
euro, prevedere 2 distinti moduli di autocertificazione
rispettivamente per la farmaceutica e per la specialistica non
rappresenti un'inutile duplicazione oltre che un dannoso spreco
di risorse per le casse delle AUSL cui è demandata la stampa dei
modelli in carta autoricalcante;
se non ritengano più opportuno demandare gli adempimenti agli
uffici comunali e di circoscrizione dotati di sistemi anagrafici
informatizzati allo scopo di:
adempiere ai controlli di legge verificando da subito la
veridicità della composizione dei nuclei familiari e trasmettendo
per via telematica i relativi dati alle agenzie delle entrate per
le ulteriori verifiche, trattandosi di attestazione della
situazione reddituale;
non penalizzare i cittadini residenti nei comuni che non sono
sede di distretto;
non sovraccaricare le AUSL e i distretti di adempimenti
collegati alla situazione reddituale di così notevole impatto
data la numerosità degli interessati;
se la complessità del meccanismo fissato nella circolare non
costituisca un intollerabile rischio di caos e paralisi per le
altre attività delle aziende sanitarie e dei distretti più
direttamente collegate alle loro finalità istituzionali». (1573)
Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero 1573, si
rappresenta quanto segue.
Con la legge regionale numero 9 del 31 maggio 2004 si è
provveduto, all'articolo 29, a dare una diversa regolamentazione
al sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie
sia farmaceutiche che specialistiche da parte degli assistiti.
Il regime delle esenzioni è adesso basato sull'indicatore della
Situazione economica equivalente del richiedente, con riferimento
al nucleo familiare (ISEE).
In attuazione del sopraccitato articolo della su richiamata
legge regionale, l'Assessore regionale per la sanità dovrà
fissare con proprio decreto il valore dell'indicatore ISEE, al
disotto del quale si applica il regime delle esenzioni della
partecipazione al costo delle prestazioni farmaceutiche e
specialistiche.
Il cittadino che vuole certificare il proprio ISEE deve
compilare la dichiarazione sostitutiva unica con la quale
fornisce informazioni sulla composizione del proprio nucleo
familiare, sui redditi ed il patrimonio di tutta la famiglia ai
comuni o ai Centri di assistenza fiscale (CAF) o alle sedi ed
agenzie INPS presenti sul territorio.
L'Ente che riceve la dichiarazione rilascia gratuitamente una
certificazione contenente le informazioni della dichiarazione
sostitutiva, che ha validità 12 mesi dalla data di rilascio.
L'esenzione sarà comprovata dal Medico prescrittore che, visto
il valore ISEE dell'assistito, dovrà farne all'interno della
ricetta del SSN la casella R, scrivendo accanto alla
stessa, ISEE .
Restano ferme le esenzioni per patologia previste dalle
disposizioni nazionali e regionali.
Tanto in evasione a quanto richiesto.»
L'Assessore
CITTADINI
NICOTRA. - «Al Presidente della Regione ed all'Assessore per la
sanità, premesso che:
il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 afferma che
il Servizio sanitario nazionale assicura livelli essenziali ed
uniformi di assistenza ed equità nell'accesso all'assistenza ed
alle cure;
la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 1, comma 32
stabilisce che le regioni individuano le quantità e le tipologie
di prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle
strutture pubbliche e in quelle private;
la legge del 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 8 prevede
che le regioni individuano per gruppi di istituzioni sanitarie,
cioè per tutta la convenzionata esterna o, meglio ancora, per
branca, i limiti massimi annuali di spesa che il Fondo sanitario
può sostenere;
vista la fase di stallo che sta vivendo la questione legata al
rapporto economico-giuridico tra la Regione Sicilia e gli enti
convenzionati esterni;
considerato che giorno 18 c.m. si dovrebbe tenere un incontro,
alla presenza delle parti interessate, con all'ordine del giorno
il problema legato all'assegnazione del budget per gli enti
convenzionati esterni;
ritenuto che:
dal complesso delle norme citate si evince l'esistenza di un
preciso indirizzo del legislatore atto a far valere i seguenti
principi:
- introduzione del budget per branca e non del budget per
struttura;
- piano annuale preventivo di spesa che deve riguardare il
comparto della specialistica nel suo complesso e non per singole
strutture;
- porre i convenzionati esterni in una posizione egualitaria
di fronte alla legge;
per sapere quale posizione intenda assumere il Governo della
Regione in merito alla questione relativa al budget per branca,
argomento che dovrebbe essere discusso nella riunione tecnica di
giorno 18 c.m.». (1596)
Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero 1596, si
rappresenta quanto segue.
In data 20 maggio 2004, è stata convocata dal Presidente della
Regione un'apposita riunione del tavolo tecnico per discutere
relativamente alle proposte di modifica dei provvedimenti che
regolano la materia, a seguito della quale sono stati
concordemente approvati i seguenti punti:
1) definizione di budget per branca come sommatoria dei budget
delle singole strutture, determinati secondo quanto previsto nel
D.A. 7 novembre 2002;
2) compensazione all'interno della branca;
3) compensazione interbranche;
4) applicazione dell'extrabudget previsto per il 2002 anche nel
2003 e nel 2004;
5) slittamento di dodici mesi dei termini di adeguamento ai
requisiti organizzativi per l'accreditamento;
6) determinazione del budget per la lettura R all'interno del
budget complessivo dell'Azienda unità sanitaria locale.
Al fine di dare attuazione alle risultanze dei lavori
effettuati dal tavolo tecnico ed alle determinazioni assunte nel
corso della riunione sopra citata, il sottoscritto ha con propria
nota invitato i dirigenti interessati (Dirigente generale del FS
e Dirigente preposto all'Ufficio speciale) a provvedere, ciascuno
per la parte di propria competenza, a porre in essere gli atti
consequenziali, ciascuno per la parte di propria competenza,
dandone comunicazione ai Dirigenti generali delle AA.UU.SS.LL..».
L'Assessore
CITTADINI