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Resoconto d'Aula della Seduta n. 251 di martedì 14 dicembre 2004
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   Presidenza del presidente Lo Porto


   BURGARETTA  APARO, segretario, dà lettura del  processo  verbale
  della  seduta  precedente  che,  non  sorgendo  osservazioni,  si
  intende approvato.

                         Congedi e missione

    PRESIDENTE   Comunico  che  gli  onorevoli  Cuffaro,  Pistorio,
  Beninati, Vicari, Pagano, Garozzo, Stancanelli e Sammartino hanno
  chiesto congedo per la seduta odierna.

   L'Assemblea ne prende atto.

   Comunico,  altresì, che l'onorevole Turano  è  in  missione  per
  ragioni del suo ufficio, oggi 13 dicembre 2004.

   L'Assemblea ne prende atto.

     Comunicazione di invio di disegno di legge alla competente
                       Commissione legislativa

    PRESIDENTE  Comunico che  il seguente disegno di legge è  stato
  inviato  alla   Commissione legislativa V  Cultura, formazione  e
  lavoro':

   -  Norme organiche a sostegno della cultura' (n. 945)
   -d'iniziativa parlamentare

                Comunicazione di richieste di parere

    PRESIDENTE   Comunico  che  sono  pervenute  dal   Governo   ed
  assegnate  alla I  Commissione legislativa  Affari istituzionali
  e le seguenti richieste di parere:

   -    I.A.C.P. di Agrigento - Nomina Presidente e Vice Presidente
  del Consiglio di amministrazione  (n. 332/I)
   - pervenuto in data 11 dicembre 2004

   -   I.A.C.P.  di  Agrigento  - Nomina  componenti  in  senso  al
  Consiglio di amministrazione   (n. 333/I)
   - pervenuto in data 11 dicembre 2004

   -   Consorzio  ASI  di  Messina  - Designazione  presidente  del
  collegio dei revisori dei conti  (n. 334/I)
   - pervenuto in data 11 dicembre  2004

   -   I.A.C.P. di Palermo. Nomina componente in seno al  consiglio
  di amministrazione  (n. 335/I)
   - pervenuto in data 11 dicembre 2004

   -   I.A.C.P. di Catania. Nomina componenti in seno al  consiglio
  di amministrazione  (n. 336/I)
   - pervenuto in data 11 dicembre 2004

   inviati in data 13 dicembre 2004.

                     Annunzio di interrogazioni

    PRESIDENTE   Comunico  che sono state  presentate  le  seguenti
  interrogazioni:

   con richiesta di risposta orale

   N.  1987  -  Iniziative al fine del riconoscimento del  servizio
  prestato  da  personale  docente non di ruolo  presso  le  scuole
  materne regionali.
   Presidente Regione
   Assessore Beni Culturali
   Firmatario: Sammartino Bartolomeo

   L'interrogazione  ora  annunziata sarà iscritta  all'ordine  del
  giorno per essere svolte al suo turno.

   - con richiesta di risposta scritta

   N.  1988  -  Interventi per il recupero e la tutela  dei  vecchi
  barconi  in legno denominati 'muciare' giacenti presso la tonnara
  di Bonagia (TP).
    Presidente Regione
   Assessore Beni Culturali
   Firmatario: Sammartino Bartolomeo

   N.  1989  - Notizie sull'esito della verifica dell'attività  dei
  direttori generali delle Aziende sanitarie locali della Sicilia.
   Presidente Regione
   Assessore Sanità
   Firmatario: Sammartino Bartolomeo

   N.  1990  - Notizie sull'operatività dell'Osservatorio regionale
  dei lavori pubblici.
   Presidente Regione
   Assessore Lavori Pubblici
   Firmatario: Sammartino Bartolomeo

   N.  1991  -  Motivi  della mancata attuazione  della  norma  che
  istituisce le stazioni uniche appaltanti.
   Presidente Regione
   Assessore Lavori Pubblici
   Firmatario: Sammartino Bartolomeo

   N.  1992  -  Notizie  sullo  stato di applicazione  della  norma
  istitutiva  dell'anagrafe  patrimoniale  dei  dirigenti   e   dei
  funzionari dell'Amministrazione regionale.
   Presidente Regione
   Assessore Presidenza
   Firmatario: Sammartino Bartolomeo

   N.   1993   -   Motivi  del  mancato  ripristino  dell'organismo
  statutario del parco minerario di Florestella-Grottacalda.
   Presidente Regione
   Assessore Territorio
   Assessore Beni Culturali
   Firmatario: Tumino Carmelo.

   Le  interrogazioni  ora annunziate sono  state  già  inviate  al
  Governo.

   Avverto,  ai  sensi dell'articolo 127, comma 9, del  Regolamento
  interno,  che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni
  mediante sistema elettronico.


   Presidenza del presidente Lo Porto


      Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge
     «Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno
  finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007
   (923/A) e  Disposizioni finanziarie e programmatiche per l'anno
                            2005 (924/A)»

    PRESIDENTE   Onorevoli  colleghi, si  procede  con  il  seguito
  della  discussione  congiunta  dei  disegni  di  legge  n.  923/A
  «Bilancio  di  previsione  della  Regione  siciliana  per  l'anno
  finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007
  »  e  n.  924/A  «Disposizioni finanziarie e  programmatiche  per
  l'anno 2005», posti al numero 2).
   Invito i componenti la II Commissione a prendere posto al  banco
  delle Commissioni.
   Ricordo  che  l'esame del disegno di legge  è  stato  interrotto
  nella  seduta  di ieri in fase di votazione delle  UPB  relative,
  rispettivamente, alle entrate correnti ed alle entrate  in  conto
  capitale  dell'Amministrazione  Industria   , in  sede  di  esame
  della   Tabella   A,   relativa   allo    Stato   di   previsione
  dell'entrata , allegata all'articolo 1.
   Pongo,  pertanto,  in  votazione le unità previsionali  di  base
  dell'Amministrazione  Industria , relative, rispettivamente, alle
  entrate  correnti  ed alle entrate in conto capitale,  dalla  UPB
  5.2.1.4.1 alla UPB 5.3.2.6.1.

                     Verifica del numero legale

    SPEZIALE  Chiedo la verifica del numero legale.

       (Alla richiesta si associano gli onorevoli Barbagallo,
                 Crisafulli, Genovese e Giannopolo)

    PRESIDENTE   Essendo  la  richiesta  appoggiata  a  termini  di
  Regolamento,  indìco  la  votazione per la  verifica  del  numero
  legale.
   Dichiaro aperta la votazione.

                     (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la votazione.

                      Risultato della verifica

    PRESIDENTE  Proclamo l'esito della verifica del numero legale:

   Presenti            46

                   L'Assemblea è in numero legale.

   Pongo,  pertanto,  in  votazione le unità previsionali  di  base
  dell'Amministrazione  Industria , relative, rispettivamente, alle
  entrate  correnti  ed alle entrate in conto capitale,  dalla  UPB
  5.2.1.4.1 alla UPB 5.3.2.6.1.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Sono approvate)

                       Sull'ordine dei lavori


   Presidenza del presidente Lo Porto


     MICCICHE'  Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

    PRESIDENTE   Onorevole Miccichè, lei mi deve  dire  esattamente
  su  cosa  vuole parlare, perché non è in discussione  un  diverso
  ordine dei lavori in quanto siamo in fase di votazione.

    MICCICHE'   Signor Presidente, onorevoli colleghi,  chiedo  che
  si  proceda  nei  lavori  in maniera più  ordinata,  al  fine  di
  consentire  ai deputati di acquisire qualche notizia su  cosa  si
  sta votando.

    PRESIDENTE   Onorevole Miccichè, prenderò in considerazione  il
  suo suggerimento.


   Presidenza del presidente Lo Porto


  Riprende  il seguito della discussione congiunta dei  disegni  di
  legge  «Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno
  finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007
  (923/A)  e  Disposizioni finanziarie e programmatiche per  l'anno
  2005 (924/A)»

    PRESIDENTE   Riprende  il seguito della  discussione  congiunta
  dei  disegni  di  legge  «Bilancio di  previsione  della  Regione
  siciliana per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale  per
  il  triennio  2005-2007  (923/A) e   Disposizioni  finanziarie  e
  programmatiche per l'anno 2005 (924/A)»

     Do  separatamente  lettura delle unità  previsionali  di  base
  dell'Amministrazione       Lavori      Pubblici ,       relative,
  rispettivamente,  alle  entrate  correnti  ed  entrate  in  conto
  capitale, dalla UPB 6.2.1.4.1 alla UPB 6.4.2.6.1.
   Le  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                          (Sono approvate)

   Do  separatamente  lettura  delle  unità  previsionali  di  base
  dell'Amministrazione   Lavoro,  previdenza  sociale,   formazione
  professionale  ed  emigrazione , relative, rispettivamente,  alle
  entrate  correnti  ed  entrate  in  conto  capitale,  dalla   UPB
  7.2.1.4.1 alla UPB 7.4.2.6.1.
   Le  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                          (Sono approvate)

   Do  separatamente  lettura  delle  unità  previsionali  di  base
  dell'Amministrazione   Cooperazione,  commercio,  artigianato   e
  pesca ,  relative,  rispettivamente,  alle  entrate  correnti  ed
  entrate   in  conto  capitale,  dalla  UPB  8.2.1.4.1  alla   UPB
  8.3.2.6.1.
   Le  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                          (Sono approvate)

   Do  separatamente  lettura  delle  unità  previsionali  di  base
  della'Amministrazione   Beni culturali ed ambientali  e  pubblica
  istruzione , relative, rispettivamente, alle entrate correnti  ed
  entrate   in  conto  capitale,  dalla  UPB  9.2.1.4.1  alla   UPB
  9.3.2.6.1.
   Le  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                          (Sono approvate)

   Do  separatamente lettura delle Unità previsionali di base della
  Amministrazione  Sanità  relative, rispettivamente, alle  entrate
  correnti  ed alle entrate in conto capitale, dalla UPB 10.2.1.4.1
  alla UPB 10.5.2.6.1.
   Le  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto,  chi  è
  contrario si alzi.

                          (Sono approvate)

   Do  separatamente lettura delle Unità previsionali di base della
  Amministrazione      Territorio    ed     ambiente      relative,
  rispettivamente, alle entrate correnti ed alle entrate  in  conto
  capitale, dalla UPB 11.2.1.2.1 alla UPB 11.3.2.6.1.
   Le  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto,  chi  è
  contrario si alzi.

                          (Sono approvate)

   Do  separatamente lettura delle Unità previsionali di base della
  Amministrazione   Turismo, comunicazioni e  trasporti   relative,
  rispettivamente, alle entrate correnti ed alle entrate  in  conto
  capitale, dalla UPB 12.2.1.4.1 alla UPB 12.3.2.6.1.
   Le  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto,  chi  è
  contrario si alzi.

                          (Sono approvate)

   Pongo  pertanto  in  votazione l'intera  tabella  A,  nel  testo
  risultante.  Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario  si
  alzi.

                           (E' approvata)

   Si  ritorna all'articolo 1, in precedenza accantonato. Lo  pongo
  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                              «Art. 2.
                   Stato di previsione della spesa

        1.  Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento  delle
       spese  della  Regione siciliana per l'anno finanziario
       2005,  in  conformità dello stato di previsione  della
       spesa annesso alla presente legge (Tabella B)».

   Onorevoli  colleghi,  l'esame  dell'articolo  2  è  sospeso  per
  passare alla Tabella B, relativa allo  Stato di previsione  della
  spesa .
   Avverto  che  l'approvazione delle unità  previsionali  di  base
  della  spesa e dell'articolo 2 avverrà facendo salve le ulteriori
  modifiche conseguenti alla approvazione della legge finanziaria.
   Avverto,  inoltre, che si procederà a votare le UPB della  spesa
  secondo   l'amministrazione  ed  il   dipartimento,   o   ufficio
  equiparato, cui compete la gestione delle stesse.
   Si  passa  alla Amministrazione  Presidenza della  Regione .  Do
  separatamente  lettura delle Unità previsionali di base  relative
  ai  seguenti  dipartimenti:.  1)  Gabinetto,  uffici  di  diretta
  collaborazione   all'opera  del  Presidente   ed   alle   dirette
  dipendenze  del  Presidente;  2)  Gabinetto,  uffici  di  diretta
  collaborazione  all'opera dell'Assessore per  la  Presidenza;  3)
  Segreteria Generale; 4) Dipartimento generale del personale,  dei
  servizi  generali,  di quiescenza, previdenza ed  assistenza  del
  personale;  5)  Dipartimento regionale della  programmazione;  6)
  Dipartimento  regionale  della  protezione  civile;  7)   Ufficio
  legislativo e legale; 8) Uffici speciali.

   Comunico  che  è stato presentato dal Governo l'emendamento  Bil
  24.  Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  le  UPB  dell'Amministrazione   Presidenza
  della  Regione ,  nel testo risultante. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                          (Sono approvate)

   Si passa alla Amministrazione  Agricoltura e foreste .

   Do   lettura  delle  unità  previsionali  di  base  relative  ai
  seguenti   dipartimenti:   1)  Gabinetto,   uffici   di   diretta
  collaborazione   all'opera   dell'Assessore;   2)    Dipartimento
  regionale   interventi  strutturali;  3)  Dipartimento  regionale
  interventi  infrastrutturali;  4)  Dipartimento  regionale  delle
  foreste; 5) Uffici speciali.

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   dal Governo: Bil 25;
   dagli  onorevoli Miccichè, Morinello e Ferro: Bil 3; Bil 2;  Bil
  7; Bil. 4.

   Pongo  in votazione l'emendamento Bil 25. Chi è favorevole resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  separatamente in votazione gli emendamenti Bil 3, Bil  2,
  Bil  7, Bil 4. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                        (Non sono approvati)

   Pongo  in votazione le UPB della Amministrazione  Agricoltura  e
  foreste ,  nel  testo risultante. Chi è favorevole resti  seduto,
  chi è contrario si alzi.

                          (Sono approvate)

   Si  passa  alla Amministrazione  Famiglia, politiche  sociali  e
  delle  autonomie locali . Do lettura delle unità previsionali  di
  base  relative ai seguenti dipartimenti: 1) Gabinetto, uffici  di
  diretta  collaborazione all'opera dell'Assessore; 2) Dipartimento
  regionale  della  famiglia,  delle  politiche  sociali  e   delle
  autonomie locali.

   Comunico  che  è stato presentato dal Governo l'emendamento  Bil
  26.  Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  le  UPB  della Amministrazione   Famiglia,
  politiche   sociali   e  delle  autonomie  locali ,   nel   testo
  risultante.  Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario  si
  alzi.

                          (Sono approvate)

   Avverto  che  l'esame  delle UPB relative  alla  Amministrazione
   Bilancio  e  finanze  avverrà, come di consueto,  a  conclusione
  dell'esame delle altre amministrazioni.

   Si  passa  alla  Amministrazione  Industria . Do  lettura  delle
  unità previsionali di base relative ai seguenti dipartimenti:  1)
  Gabinetto,    uffici   di   diretta   collaborazione    all'opera
  dell'Assessore;  2)  Dipartimento regionale industria;  3)  Corpo
  regionale delle miniere; 4) Uffici speciali.

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   dal Governo: Bil 28;
   dagli onorevoli Miccichè, Morinello e Ferro: Bil 9.

   Pongo  in votazione l'emendamento Bil 28. Chi è favorevole resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento Bil 9. Chi è favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                         (Non è  approvato)

   Pongo  in  votazione  le UPB della Amministrazione   Industria ,
  nel  testo  risultante.  Chi è favorevole  resti  seduto,  chi  è
  contrario si alzi.

                          (Sono  approvate)

   Si  passa  alla  Amministrazione  Lavori pubblici .  Do  lettura
  delle   unità   previsionali  di  base   relative   ai   seguenti
  dipartimenti:  1)  Gabinetto, uffici  di  diretta  collaborazione
  all'opera   dell'Assessore;  2)  Dipartimento  regionale   lavori
  pubblici;   3)   Ispettorato  tecnico;  4)  Ispettorato   tecnico
  regionale; 5) Uffici speciali.

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   dal Governo: Bil 29;
   dagli onorevoli Miccichè, Morinello e Ferro: Bil 1; Bil 6.

   Pongo  in votazione l'emendamento Bil 29. Chi è favorevole resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  separatamente in votazione gli emendamenti  Bil 1  e  Bil
  6. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                        (Non sono approvati)

   Pongo   in  votazione  le  UPB  della  Amministrazione    Lavori
  pubblici ,  nel testo risultante. Chi è favorevole resti  seduto,
  chi è contrario si alzi.

                          (Sono approvate)

   Si  passa  alla  Amministrazione   Lavoro,  previdenza  sociale,
  formazione professionale ed emigrazione . Do lettura delle  unità
  previsionali  di  base  relative  ai  seguenti  dipartimenti:  1)
  Gabinetto,    uffici   di   diretta   collaborazione    all'opera
  dell'Assessore; 2) Dipartimento regionale lavoro; 3) Dipartimento
  regionale  formazione  professionale; 4)  Agenzia  regionale  per
  l'impiego e la formazione professionale.

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   dal  Governo:  Bil 30; Bil 30.1, subemendamento  all'emendamento
  30.1;
   dall'onorevole Savona: Bil 13;
   dagli  onorevoli Capodicasa e Speziale: Bil 15; Bil 16; Bil  17;
  Bil 18; Bil 19; Bil 20; Bil 21; Bil 22;
   dagli onorevoli Miccichè, Morinello e Ferro: Bil 8; Bil 5;
   dall'onorevole Papania: Bil 12.

   Pongo  in  votazione l'emendamento Bil 30.1.  Chi  è  favorevole
  resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo in votazione l'emendamento Bil 30, come modificato. Chi  è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Comunico  che gli emendamenti Bil 13, Bil 15, Bil 16,   Bil  17,
  Bil 18, Bil 19, Bil 20, Bil 21, Bil 22, Bil 12, sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.

   Pongo  separatamente in votazione gli emendamenti Bil 8  e   Bil
  5. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                        (Non sono approvati)

   Pongo   in  votazione  le  UPB  della  Amministrazione   Lavoro,
  previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione , nel
  testo  risultante. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
  si alzi.

                          (Sono approvate)

   Si   passa   alla   Amministrazione   Cooperazione,   commercio,
  artigianato e pesca . Do lettura delle unità previsionali di base
  relative  ai  seguenti  dipartimenti:  1)  Gabinetto,  uffici  di
  diretta  collaborazione all'opera dell'Assessore; 2) Dipartimento
  regionale  cooperazione, commercio e artigianato; 3) Dipartimento
  regionale della pesca.

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   dal Governo: Bil 31; Bil 37; Bil 38; Bil 39;
   dagli onorevoli Sbona, Basile, Acanto, Franchina: Bil 14.
   Pongo  separatamente in votazione gli emendamenti  Bil  31,  Bil
  37,  Bil  38  e  Bil  39. Chi è favorevole resti  seduto,  chi  è
  contrario si alzi.

                          (Sono approvati)

   Comunico che l'emendamento Bil 14 è assorbito.

   Pongo  in  votazione le UPB della Amministrazione  Cooperazione,
  commercio,  artigianato  e pesca , nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                          (Sono approvate)

   Si  passa  alla Amministrazione  Beni culturali ed ambientali  e
  pubblica istruzione . Do lettura delle unità previsionali di base
  relative  ai  seguenti  dipartimenti:  1)  Gabinetto,  uffici  di
  diretta  collaborazione all'opera dell'Assessore; 2) Dipartimento
  regionale  pubblica  istruzione; 3) Dipartimento  regionale  beni
  culturali  ed  ambientali  ed educazione  permanente;  4)  Uffici
  speciali.

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   dal Governo: Bil 33; Bil 32;
   dall'onorevole Antinoro: Bil 23;
   dagli onorevoli Miccichè, Morinello e Ferro: Bil 10.

   Pongo separatamente in votazione gli emendamenti Bil 33, Bil  32
  e Bil 23. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                          (Sono approvati)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  Bil 10.  Chi  è  favorevole
  resti seduto, chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Pongo  in votazione le UPB della Amministrazione  Beni culturali
  ed ambientali e pubblica istruzione , nel testo risultante. Chi è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                          (Sono approvate)

   Si  passa alla Amministrazione  Sanità . Do lettura delle  unità
  previsionali  di  base  relative  ai  seguenti  dipartimenti:  1)
  Gabinetto,    uffici   di   diretta   collaborazione    all'opera
  dell'Assessore;   2)  Dipartimento  regionale  fondo   sanitario,
  assistenza   sanitaria  ed  ospedaliera,  igiene   pubblica;   3)
  Ispettorato    veterinario;   4)   Ispettorato   sanitario;    5)
  Osservatorio epidemiologico; 6) Uffici speciali.

   Pongo in votazione le UPB della Amministrazione  Sanità . Chi  è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                          (Sono approvate)

   Si  passa  alla  Amministrazione  Territorio  ed  ambiente .  Do
  lettura  delle  unità previsionali di base relative  ai  seguenti
  dipartimenti:  1)  Gabinetto, uffici  di  diretta  collaborazione
  all'opera dell'Assessore; 2) Dipartimento regionale territorio ed
  ambiente;  3)  Dipartimento  regionale  urbanistica;  4)   Uffici
  speciali.

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   dal Governo: Bil 34;
   dagli onorevoli Miccichè, Morinello e Ferro: Bil 11.

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  Bil 34.  Chi  è  favorevole
  resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  Bil 11.  Chi  è  favorevole
  resti seduto, chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Pongo  in votazione le UPB della Amministrazione  Territorio  ed
  ambiente ,  nel testo risultante. Chi è favorevole resti  seduto,
  chi è contrario si alzi.

                          (Sono approvate)

   Si   passa   alla  Amministrazione   Turismo,  comunicazioni   e
  trasporti . Do lettura delle unità previsionali di base  relative
  ai   seguenti  dipartimenti:  1)  Gabinetto,  uffici  di  diretta
  collaborazione   all'opera   dell'Assessore;   2)    Dipartimento
  regionale  turismo, sport e spettacolo; 3) Dipartimento regionale
  trasporti e comunicazioni; 4) Uffici speciali.

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   dal   Governo:   Bil  35;  Bil  40;  Bil  41;  Bil   42   .Pongo
  separatamente in votazione gli emendamenti Bil 40, Bil 41, Bil 35
  e Bil 42. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                          (Sono approvati)

   Pongo  in  votazione  le  UPB  della  Amministrazione   Turismo,
  comunicazioni   e  trasporti ,  nel  testo  risultante.   Chi   è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                          (Sono approvate)

   Si  passa alla Amministrazione  Bilancio e finanze . Do  lettura
  delle   unità   previsionali  di  base   relative   ai   seguenti
  dipartimenti:  1)  Gabinetto, uffici  di  diretta  collaborazione
  all'opera  dell'Assessore; 2) Dipartimento regionale  bilancio  e
  tesoro;  3) Dipartimento regionale finanze e credito;  4)  Uffici
  speciali.

   Comunico  che  sono  stati presentati  dal  Governo  i  seguenti
  emendamenti:  Bil  27  e   Bil  36.  Li  pongo  separatamente  in
  votazione.  Chi  è favorevole resti seduto, chi  è  contrario  si
  alzi.

                          (Sono approvati)

   Pongo  in  votazione  le UPB della Amministrazione   Bilancio  e
  finanze ,  nel  testo risultante. Chi è favorevole resti  seduto,
  chi è contrario si alzi.

                          (Sono approvate)

   Pongo  in  votazione  l'intera tabella  B,  come  in  precedenza
  modificata.  Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario  si
  alzi.

                           (E' approvata)

   Si  ritorna all'articolo 2, in precedenza accantonato. Lo  pongo
  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                              «Art. 3.
                               Elenchi

        1.  Sono  considerate spese obbligatorie e  d'ordine,
       per  gli  effetti di cui all'articolo 7 della legge  5
       agosto   1978,  n.  468  e  successive  modifiche   ed
       integrazioni,  quelle  descritte  nell'elenco   n.   1
       annesso allo stato di previsione della spesa.
        2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del
       Presidente della Regione la facoltà di cui al  secondo
       comma, dell'articolo 9, della legge 5 agosto 1978,  n.
       468  e  successive  modifiche ed  integrazioni,   sono
       descritte  nell'elenco  n. 2  annesso  allo  stato  di
       previsione della spesa.
        3.  I  capitoli di spesa a favore dei  quali  è  data
       facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme
       con decreti da emanare in applicazione del primo comma
       dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n.  468  e
       successive  modifiche  ed  integrazioni,  sono  quelli
       descritti  nell'elenco  n. 3  annesso  allo  stato  di
       previsione della spesa.
        4.  I  capitoli di spesa a favore dei  quali  è  data
       facoltà all'Assessore regionale per il bilancio  e  le
       finanze  da iscrivere somme con decreti da emanare  in
       applicazione del secondo comma dell'articolo 12  della
       legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche  ed
       integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco  n.  4
       annesso allo stato di previsione della spesa».

   Onorevoli  colleghi,  ne  sospendo  l'esame  per  passare   agli
  elenchi annessi.

     MICCICHE'  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     MICCICHE'   Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  comprendo
  la   vostra   esigenza  di  arrivare  subito   alla   conclusione
  dell'approvazione di questi articoli, ma non condivido il  metodo
  con  cui si sta procedendo, anche perché proprio poc'anzi mi sono
  stati forniti i testi degli emendamenti  fuori sacco  recanti dei
  numeri che, al massimo, posso giocare al lotto
   Questi emendamenti sono stati presentati pochi attimi fa  e  non
  è stato possibile svolgere una riflessione al riguardo, pertanto,
  non   ho   la  possibilità  di  votare  con  consapevolezza;   di
  conseguenza,  credo  che  la  stragrande  maggioranza  dei   miei
  colleghi non sa che cosa ha votato.
   Stiamo  esaminando  l'articolo 3 ed  i  relativi  elenchi.  Ora,
  signor Presidente, considerato che il relativo allegato consta di
  trentacinque  pagine  e,  quindi, si tratta  di  un  testo  molto
  corposo, per il quale desidero capire se, in modo particolare, si
  stia  trattando delle spese obbligatorie di previsione per i vari
  assessorati. In tal caso, ritorna in discussione il mio argomento
  trattato  diverse volte, e cioè quello relativo  alle  spese   di
  acquisto per beni e servizi: mi riferisco, nella fattispecie,  al
  mio    emendamento  di  cui  si  è  tanto  parlato  e  che  molti
  condividono a livello personale ma, ahimè, a livello politico  ed
  istituzionale non viene preso in considerazione.
   L'emendamento,  come  noto, riguarda il software   libero   che,
  come  ho  avuto modo di dire nella discussione generale, potrebbe
  consentire  alla  nostra  Regione  di  risparmiare,   a   partire
  dall'anno  2005,  circa duemila migliaia di euro,  quasi  quattro
  miliardi  delle vecchie lire. Già a partire dal mese di  gennaio,
  nei  primi sei mesi, possiamo sicuramente risparmiare circa mille
  migliaia di euro
   Questo  non  è poco in una realtà economica come quella  in  cui
  viviamo,  in cui abbiamo grosse difficoltà finanziarie che  tutti
  conosciamo.  Abbiamo  infatti un  buco  molto  vistoso:   i  miei
  colleghi  e  compagni  dell'opposizione  parlano  addirittura  di
  cinquecento migliaia di euro, più di duecento miliardi di vecchie
  lire;  di  conseguenza,  il risparmio cui si  andrebbe  incontro,
  certo,  è  una  goccia nel deserto, ma è tuttavia  un  risparmio
  Oltretutto, tali risorse potrebbero servire per rimpinguare altre
  spese  obbligatorie,  anche  perché,  fra  queste,  vedo  proprio
  l'acquisto di materiale informatico.
   Orbene,  signor  Presidente, chiedo una  breve  sospensione  per
  vedere  a  quanto  ammontano le spese  per  beni  e  servizi  che
  riguardano  questo  aspetto  che,  ripeto,  potrebbe  consentire,
  appunto,  di  esaminare  con  dettaglio  l'emendamento   che   ho
  presentato  e che è stato puntualmente bocciato dalla Commissione
  Bilancio,  su  richiesta  del Governo, nonostante  un  componente
  dell'Esecutivo l'avesse approvato in I Commissione (mi  riferisco
  all'onorevole Cimino che ha dato parere favorevole).
   Ebbene,  non voglio essere noioso e ripetitivo, è una  questione
  non di principio, ma di responsabilità. Se voi parlate infatti di
  risparmio,  di economia, (avete inserito proposte poco  attinenti
  alla materia, addirittura incrementando le spese per contributi a
  varie  organizzazioni ed associazioni ) penso che questa potrebbe
  essere l'occasione per dare un indirizzo diverso.
   Se  avete  questa volontà vera di risparmiare, si  può  farlo  a
  partire  dal  software   libero ,  perché  è  una  questione   di
  principio che può dare una giusta via verso un vero risparmio.
   Signor  Presidente, le ribadisco l'invito a voler  sospendere  i
  lavori, così da poter individuare quali sono le voci di cui  agli
  elenchi che possiamo stralciare per un esame più dettagliato.

    PRESIDENTE  Do lettura dell'elenco n. 1: Spese obbligatorie  e
  d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa ai  sensi
  dell'articolo  7 della legge 5 agosto 1978, n. 468  e  successive
  modifiche  ed  integrazioni.  Lo  pongo  in  votazione.   Chi   è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Do  lettura dell'elenco n. 2: Spese per le quali può esercitarsi
  da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
  regionale  per  il  bilancio  e le finanze,  la  facoltà  di  cui
  all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n.  468
  e  successive  modifiche ed integrazioni. Lo pongo in  votazione.
  Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Do  lettura dell'elenco n. 3: Capitoli per i quali è concessa al
  Presidente  della  Regione, su proposta dell'Assessore  regionale
  per  il bilancio e le finanze, e sentita la Giunta regionale,  la
  facoltà di cui all'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto
  1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni. Lo pongo  in
  votazione.  Chi  è favorevole resti seduto, chi  è  contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Do  lettura  dell'elenco n. 4: Capitoli per i quali  è  concessa
  all'Assessore  per  il bilancio e le finanze la  facoltà  di  cui
  all'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468
  e  successive  modifiche ed integrazioni. Lo pongo in  votazione.
  Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 3, nel  suo  complesso.  Chi  è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                              «Art. 4.
                         Oneri del personale

        1.  Gli  oneri  relativi  al  trattamento  economico,
       fondamentale ed accessorio, del personale regionale in
       servizio    con   qualifica   dirigenziale    e    non
       dirigenziale, sono quantificati per gli esercizi 2005,
       2006  e  2007, ai sensi del comma 4, dell'articolo  3,
       del decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10, nella
       misura  prevista dall'accordo per il biennio economico
       2000-2001.
        2.  Il  fondo  di  cui al comma 1, dell'articolo  11,
       della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è stabilito
       per  l'anno 2005 in 5.646 migliaia di euro, per l'anno
       2006  in  5.378 migliaia di euro e per l'anno 2007  in
       5.095 migliaia di euro.

        3.  Il  fondo  di  cui al comma 2, dell'articolo  11,
       della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è stabilito
       per  l'anno 2005 in 1.644 migliaia di euro, per l'anno
       2006  in  1.566 migliaia di euro e per l'anno 2007  in
       1.483 migliaia di euro, fermo restando le disposizioni
       del  comma  4, dell'articolo 13, della legge regionale
       15  maggio  2000,  n. 10, che trovano  applicazione  a
       decorrere    dalla    data   di   definizione    della
       contrattazione per il biennio 2004-2005, in conformità
       a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 16, della
       legge  28  dicembre 2001, n. 448 e comunque non  prima
       dell'1 gennaio 2006».

   Comunico  che  è stato presentato dal Governo l'emendamento  Bil
  4.1,   interamente  sostitutivo  dell'articolo.   Lo   pongo   in
  votazione.  Chi  è favorevole resti seduto, chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

                              «Art. 5.
           Ripartizione territoriale delle spese in conto
                              capitale

        1.  Ai fini dell'applicazione del punto 4), del primo
       comma,  dell'articolo  4,  della  legge  regionale  29
       dicembre  1962,  n.  28  e  successive  modifiche   ed
       integrazioni,  entro  trenta  giorni  dalla  data   di
       entrata  in vigore della presente legge, gli Assessori
       regionali,   ciascuno   per  la   parte   di   propria
       competenza,   presentano  alla  Giunta  regionale   le
       proposte   di  ripartizione  territoriale  dei   fondi
       stanziati  per le spese in conto capitale dello  stato
       di  previsione  della spesa del bilancio  regionale  e
       relativa  appendice per l'anno finanziario  2005,  con
       riferimento     agli    indici     demografici,     di
       disoccupazione, di emigrazione e di reddito medio pro-
       capite.
        2.  Gli  Assessori regionali, entro  sessanta  giorni
       dall'approvazione  della libera di ripartizione  della
       Giunta  regionale,  determinano la spesa  delle  unità
       previsionali  di base concernenti opere pubbliche  per
       un   importo  pari  almeno  all'80  per  cento   dello
       stanziamento.
        3.  Entro  sessanta  giorni  dall'approvazione  della
       delibera   di  ripartizione  da  parte  della   Giunta
       regionale,  l'Assessore regionale per  il  lavoro,  la
       previdenza  sociale,  la  formazione  professionale  e
       l'emigrazione  determina la spesa per  i  cantieri  di
       lavoro  per  un  importo pari al 50  per  cento  dello
       stanziamento previsto.
        4.  Copia della delibera di ripartizione territoriale
       dei  fondi  è  trasmessa  alla Commissione   Bilancio'
       dell'Assemblea regionale entro il entro il termine  di
       dieci giorni dalla sua adozione».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto,  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

                              «Art. 6.
                Totale generale del bilancio annuale

   1.  E'  approvato in 21.388.566 migliaia di euro in  termini  di
  competenza ed in 14.266.466 migliaia di euro in termini di cassa,
  il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa
  del  bilancio  della  Regione siciliana  per  l'anno  finanziario
  2005».

      Avverto  che  gli  importi  indicati  sono  suscettibili   di
  eventuali  modifiche connesse all'approvazione degli emendamenti,
  e   sempre   fatte  salve  le  ulteriori  modifiche   conseguenti
  all'approvazione della legge finanziaria.
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto,  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 7 e ai relativi allegati. Ne do lettura:

                              «Art. 7.

                              Allegati

   1.  Per l'anno finanziario 2005 le unità previsionali di base  e
  le  funzioni-obiettivo  sono individuate, rispettivamente,  negli
  Allegati 1 e 2».

   Li  pongo  separatamente in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                          (Sono approvati)

   Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

                              «Art. 8.
                        Bilancio pluriennale

        1.  E'  approvato in 49.659.840 migliaia di  euro  il
       totale  generale  dell'entrata ed il  totale  generale
       della  spesa  del bilancio pluriennale  della  Regione
       siciliana  per il triennio 2005-2007, nelle risultanze
       di cui alle Tabelle C e D.
        2.  Al bilancio pluriennale è annesso l'Elenco  n.  5
       relativo  agli  oneri a carico del triennio  2005-2007
       per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi».

     Onorevoli  colleghi,  ne  sospendo l'esame  per  passare  alle
  tabelle  C e D, relative al Bilancio pluriennale per il  triennio
  2005-2007.

   Si passa allo stato di previsione dell'entrata.

   Do   lettura  dell'avanzo  finanziario  presunto.  Lo  pongo  in
  votazione.  Chi  è favorevole resti seduto, chi  è  contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si    passa    all'Amministrazione    Bilancio    e    finanze ,
  relativamente  alle  entrate  correnti,  alle  entrate  in  conto
  capitale ed alle entrate per accensioni di prestiti.
   Le  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto,  chi  è
  contrario si alzi.

                          (Sono approvate)

   Si  passa  alle  previsioni, riferite alle entrate  correnti  ed
  alle   entrate   in  conto  capitale,  relative   alle   seguenti
  amministrazioni:
    Presidenza della Regione ;
    Agricoltura e foreste ;
    Famiglia, politiche sociali e delle autonomie locali ;
    Industria ;
    Lavori pubblici ;
    Lavoro,   previdenza  sociale,  formazione   professionale   ed
  emigrazione ;
    Cooperazione, commercio, artigianato e pesca ;
    Beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ;
    Sanità ;
    Territorio ed ambiente ;
    Turismo, comunicazioni e trasporti .

   Le  pongo  separatamente in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                          (Sono approvate)

   Pongo  in  votazione  la  tabella  C,  relativa  allo  stato  di
  previsione  dell'entrata,  nel suo complesso.  Chi  è  favorevole
  resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvata)

   Si passa allo stato di previsione della spesa.
   Do  lettura  delle  unità previsionali  di  base  relative  alle
  seguenti amministrazioni:
    Presidenza della Regione ;
    Agricoltura e foreste ;
    Famiglia, politiche sociali e delle autonomie locali ;
    Industria ;
    Lavori pubblici ;
    Lavoro,   previdenza  sociale,  formazione   professionale   ed
  emigrazione ;
    Cooperazione, commercio, artigianato e pesca ;
    Beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ;
    Sanità ;
    Territorio ed ambiente ;
    Turismo, comunicazioni e trasporti ;
    Bilancio e finanze .

   Le  pongo  separatamente in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                          (Sono approvate)

   Pongo  in  votazione  la  tabella  D,  relativa  allo  stato  di
  previsione della spesa, nel suo complesso. Chi è favorevole resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvata)

   Do  lettura dell'elenco n. 5, concernente i fondi occorrenti per
  far  fronte a nuovi provvedimenti legislativi, secondo le risorse
  quantificate a legislazione vigente. Lo pongo in votazione. Chi è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  ritorna all'articolo 8, in precedenza accantonato. Lo  pongo
  in  votazione.  Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                              «Art. 9.
                               Quadri

        1.  Sono approvati il quadro generale riassuntivo del
       bilancio   della   Regione   siciliana   per    l'anno
       finanziario  2005  e  per  il triennio  2005-2007,  in
       termini di competenza, con i relativi allegati, ed  il
       quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2005».

   Avverto  che  gli importi indicati comprenderanno  le  modifiche
  connesse  alla approvazione degli emendamenti riferiti  all'esame
  del  bilancio  a  legislazione  vigente.  Sono  fatte  salve   le
  ulteriori  modifiche  conseguenti  all'approvazione  della  legge
  finanziaria.

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto,  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                              «Art. 10.
                   Azienda delle foreste demaniali

   1.  E'  allegato  in  appendice al  bilancio  della  Regione  il
  bilancio  dell'Azienda  delle  Foreste  demaniali  della  Regione
  siciliana per l'anno 2005 e per il triennio 2005-2007».

   Onorevoli colleghi, si sospende l'esame, per passare ai  bilanci
  dell'Azienda delle foreste demaniali.
   Si  procede  con  il  bilancio di previsione dell'Azienda  delle
  foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2005.
   Do  lettura  dello  stato  di  previsione  dell'entrata:  avanzo
  finanziario   presunto;  entrate  correnti;  entrate   in   conto
  capitale.
   Comunico  che  è stato presentato dal Governo l'emendamento  Bil
  C.1. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo in votazione lo stato di previsione dell'entrata, come  in
  precedenza  modificato.  Chi è favorevole  resti  seduto,  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Do   lettura  dello  stato  di  previsione  della  spesa:  spese
  correnti; spese in conto capitale.
   Comunico  che  è stato presentato dal Governo l'emendamento  Bil
  D.1. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

    MICCICHE'  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    MICCICHE'   Signor  Presidente,  come  avevo  detto   poc'anzi,
  ribadisco  che  la  Presidenza  non  dà  il  tempo  di  esaminare
  attentamente gli emendamenti.
   Nel  testo  in  mio possesso, ad esempio, c'è un riferimento  ad
  una  variazione in termini di competenza, di cui  non  so  se  in
  diminuzione o in aumento.
   La   Presidenza  deve  assicurare  tale  possibilità,  così   da
  garantire  a ciascun deputato di esprimere un voto consapevole  e
  responsabile.

    PRESIDENTE   Onorevole Micciché, lei è in possesso  dei  testi
  degli emendamenti?

    MICCICHE'  Sì.

    PRESIDENTE  Credo che non sia compito di alcuno  spiegarle  il
  contenuto  degli emendamenti. Lei muove un appunto  politico,  ma
  non è obbligatorio chiarire il contenuto dell'emendamento.

    MICCICHE'   Ne prendo atto e chiedo di intervenire  in  merito
  al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    MICCICHE'   Signor Presidente, onorevoli colleghi,  in  merito
  al   bilancio  dell'Azienda  delle  foreste  demaniali  devo  far
  rilevare che, da una rapida lettura del testo, ho constatato  che
  per  l'anno 2005 non c'è alcuna variazione in aumento per  quanto
  riguarda  le spese per il settore forestale. Ritengo  che  questo
  significhi  che non ci sarà alcun aumento di giornate lavorative,
  non   ci  sarà  alcun  aumento  per  quanto  riguarda  i  servizi
  all'interno dei parchi e dei boschi siciliani. Questo fa il  paio
  con  la  situazione che c'è a livello nazionale e con  quella  in
  atto in Calabria.
     Quando  i  forestali calabresi hanno saputo che il Governo  ha
  tagliato  centinaia  e centinaia di miliardi delle  vecchie  lire
  nel  settore dell'agricoltura e delle foreste c'è stata una sorta
  di  sollevazione popolare, sono scesi in piazza e hanno  bloccato
  la Calabria e di conseguenza la Sicilia; hanno bloccato circa 7 o
  8  milioni di italiani fermi tra la Calabria e la Sicilia. Questo
  significa che il Governo si è mosso  perché la gente è  scesa  in
  piazza.
   Credo  che  in  questo momento il Governo faccia  gli  interessi
  propri  e  non quelli dei lavoratori e degli italiani,  di  tutti
  coloro  che  vivono solo del proprio stipendio. Non capisco  come
  sia possibile che il Governo nazionale  si mobiliti, promuova una
  riunione  straordinaria del Consiglio dei Ministri  per risolvere
  il problema della Calabria, non preoccupandosi dei problemi degli
  agricoltori e dei forestali siciliani
   Visto  che  il  Governo  nazionale   fa  orecchie  da  mercante,
  muovendosi solo per i forestali calabresi, il Governo   siciliano
  dovrebbe fare qualcosa per i cittadini siciliani. Non mi pare che
  sino  a questo momento il Governo abbia portato avanti iniziative
  in questo senso.
   Il  settore  forestale è  molto importante.  Sappiamo  benissimo
  che  questo  settore è stato fortemente penalizzato a  causa   di
  diversi  incendi  dolosi,  che  hanno  colpito   precisamente  le
  province di Palermo e di Agrigento,  provocando enormi disagi.
   Questa   mattina  sul   Corriere  della  sera',   una   vignetta
  raffigurava  il ministro Calderoli, che è stato nominato ministro
  speciale   per  il  problema  della  forestazione  in   Calabria,
  arrampicato  come una scimmia su un albero  e diceva  Ora  voglio
  vedere chi da fuoco ai boschi  .
   Questo  significa  che  da  parte  del  Governo  c'è,  in   modo
  sgangherato,   una  certa  attenzione,  però  non    sono   state
  intraprese   iniziative  da  parte  del  Governo  della   Regione
  siciliana   su  questo  settore.  Mi  si  presenta  un   bilancio
  dell'Azienda   delle   foreste   demaniali   per   l'anno    2005
  sottodimensionato   rispetto  all'esigenza   di   accrescere   la
  vegetazione boschiva.
   C'è   un   impoverimento  non  soltanto   materiale   ma   anche
  finanziario   e   questo   si  ripercuoterà   anche   nel   campo
  dell'agricoltura   perché  l'impoverimento   boschivo   danneggia
  inevitabilmente  l'agricoltura; le foreste, infatti,   proteggono
  l'agricoltura  e  il  territorio  anche  da  un  punto  di  vista
  idrogeologico.
   Visto  che  non mi è stata data la possibilità di  conoscere  le
  manovre  emendative da parte del Governo su questo  capitolo,  mi
  sono soltanto permesso  qualche riflessione in campo politico  su
  questo aspetto veramente lacunoso da parte del Governo.

    LEONTINI  assessore per l'agricoltura e le foreste.  Chiedo  di
  parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    LEONTINI   assessore  per l'agricoltura e  le  foreste.  Signor
  Presidente,  onorevoli  colleghi,  suggerirei  di  fare  un'altra
  copia  degli  emendamenti  a  disposizione  e  utilità  personale
  dell'onorevole  Miccichè  perché il suo  intervento,  per  quanto
  utile  ad un dibattito, è assolutamente inutile ad aggiungere  la
  benché  minima utilità a quanto proprio due minuti fa  quest'Aula
  ha fatto.
   La  distrazione è imperdonabile perché non si può parlare di  un
  argomento senza aver capito che, proprio in aggiunta a  quanto  è
  stato  fatto  fino  ad  oggi sulla forestazione,  abbiamo  appena
  votato  un  emendamento  che aggiunge 20  milioni  di  euro  alla
  forestazione e ai servizi congiunti. Due minuti dopo  l'onorevole
  Miccichè  prende  la  parola e dice cose  completamente  diverse;
  addirittura   assimilando  la  situazione  siciliana   a   quella
  calabrese,  sapendo bene che le due situazioni sono assolutamente
  inassimilabili. Infatti,  mentre questo intervento non  fa  altro
  che potenziare i servizi della forestazione  e in aggiunta  funge
  da condizione di premessa per un disegno di legge organico che da
  gennaio   proporremo   per quanto  riguarda la  estensione  della
  superficie  boschiva  e  l'ulteriore  potenziamento  dei  servizi
  antincendio  e  di  forestazione,  nello  stesso  tempo  non   fa
  riferimento al fatto che il personale di cui noi trattiamo  anche
  con emendamenti di questo tipo è un personale che non ha nulla  a
  che   fare  con  quello  della  Calabria  che,   a  seguito   del
  provvedimento  nazionale,  rischia di essere  disoccupato  perché
  licenziato.
   Sono  due   categorie  assolutamente inassimilabili,  totalmente
  lontane,  non  hanno nulla a che fare l'una con  l'altra,  quindi
  l'intervento   dell'onorevole Miccichè non ha alcun fondamento  e
  soprattutto  è  immediatamente successivo ad un emendamento   che
  l'Aula   ha   approvato  che  è  di  potenziamento   del   budget
  finalizzato alla forestazione e ai servizi nella forestazione.

    PRESIDENTE  Si passa allo stato di previsione della  entrata  -
  Avanzo   finanziario  presunto.  Capitolo  0001.  Lo   pongo   in
  votazione.  Chi  è favorevole resti seduto; chi è  contrario   si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al Titolo I - Entrate correnti. Capitoli da  1001   a
  1501.  Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi
  è contrario  si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa al Titolo II -  Entrate in conto capitale. Capitoli da
  2002 a 2101.Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario  si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  allo  stato di previsione della  spesa   -  Titolo  I
  spese  correnti. Capitoli da 1004 a 1603. Lo Pongo in  votazione.
  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa al Titolo II  - spese in conto capitale.  Capitoli da
  2001 a 2203. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
  seduto; chi è contrario  si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  Bilancio  pluriennale per il  triennio  2005-2007
  dell'Azienda  delle foreste demaniali. Stato di previsione  della
  entrata  - avanzo finanziario presunto. Capitolo 00001. Lo  pongo
  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa al Titolo I - entrate correnti, Capitoli da 1001 a
  1501. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
  contrario  si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa al Titolo II - entrate in conto capitale. Capitoli
  da 2002 a 2101. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
  seduto; chi è contrario  si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa allo stato di previsione della spesa. Titolo I -
  spese correnti. Capitoli da  1004 a 1603. Lo pongo in votazione.
  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al Titolo II -  spese in conto capitale. Capitoli  da
  2001  a  2203.  Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario  si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo in votazione l'articolo 10 in precedenza sospeso.   Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario  si alzi.
                           (E' approvato)

     PRESIDENTE  Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

                            «Articolo 11

   1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta  ufficiale
  della  Regione  siciliana ed entrerà in vigore il  giorno  stesso
  della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 2005.
   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
  osservare come legge della Regione».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  sospende l'esame del disegno di legge di bilancio e si passa
  all'esame del disegno di legge finanziaria.
    La seduta è sospesa per dieci minuti.
    (La seduta,  sospesa alle ore 20.10, è ripresa alle ore20.40)

   La seduta è ripresa.

   Si passa all'articolo 1. Ne do lettura.

                              TITOLO I
    Disposizioni finanziarie, contabili ed in materia di entrate

                             «Articolo 1
                       Risultati differenziali

   1.  Ai  sensi  del  comma 2, lettera b), dell'articolo  3  della
  legge  regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli  effetti
  della presente legge, il saldo netto da impiegare per l'anno 2005
  è  determinato  in termini di competenza in 305.350  migliaia  di
  euro.
   2.  Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio
  pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2006 è determinato
  un  saldo  netto  da impiegare pari a 314.501 migliaia  di  euro,
  mentre  per l'anno 2007 è determinato un saldo netto da impiegare
  pari a 327.022 migliaia di euro.
   3.  Ai  sensi  dell'articolo 18 della legge regionale  8  luglio
  1977,  n.  47 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore
  regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a completare
  nell'esercizio finanziario 2005 le operazioni finanziarie di  cui
  al  comma  3  dell'articolo 1 della legge regionale  29  dicembre
  2003,  n.  21 nei limiti massimi ivi stabiliti, sono applicabili,
  in  quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale  15
  febbraio 1999, n. 6.
   4.  L'Assessore  regionale  per  il  bilancio  e  le  finanze  è
  autorizzato  ad  utilizzare la linea di credito deliberata  dalla
  Banca  europea  degli  investimenti (Bei)  per  cofinanziare  gli
  interventi  previsti  nel programma operativo  regionale  2000  -
  2006».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -dagli onorevoli Miccichè ed altri: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
  -dagli onorevoli Forgione e Liotta: 1.6;
  -dagli onorevoli Speziale e Capodicasa: 1.7.

                       Sull'ordine dei lavori

     SPEZIALE  Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SPEZIALE    Signor  Presidente,  intervengo  sull'ordine   dei
  lavori  per  sollevare  una  questione  regolamentare  che  avevo
  sollecitata ieri, come lei ricorderà: all'esame dell'Assemblea vi
  è  un testo  di 81 articoli, buona parte dei quali sono, dal  mio
  punto di vista,  inammissibili.
   Ieri  avevo chiesto, prima di iniziare i lavori d'Aula -  questa
  è  una prerogativa propria del Presidente dell'Assemblea - che il
  Presidente  procedesse all'esame del testo mettendo l'Aula  nelle
  condizioni  di  esaminare gli articoli che la Presidenza  ritiene
  ammissibili alla discussione; altrimenti, qui andremo avanti  con
  un  bilancio  falso, una discussione finta, si  determinerà   una
  sorta  di  commedia degli inganni dentro il Parlamento, per  cui,
  signor  Presidente,  le chiederei innanzitutto  di  esaminare  il
  testo.
   La  seconda questione che intendo sollevare è relativa al  fatto
  che circola con insistenza la voce che prevede che la maggioranza
  si  stia  apprestando  a presentare un maxi  emendamento.  Signor
  Presidente,  se  c'è  il maxi emendamento,  la  finzione  di  una
  discussione  su  articoli che poi debbono essere  modificati  dal
  maxi emendamento è assolutamente inutile; se la maggioranza ha il
  maxi   emendamento,  lo  proponga,  permetta  al  Parlamento   di
  valutarlo  con  i  tempi stabiliti dal Regolamento,  permetta  di
  presentare  gli emendamenti e i subemendamenti e si  vada  avanti
  con  la discussione. Non si può affrontare una discussione  sulla
  finanziaria  con  l'ipotesi  che domani  mattina  la  maggioranza
  presenti  il  maxi emendamento, perché questo è il massimo  della
  confusione normativa.
   Pertanto,  le questioni sono due, signor Presidente:  se  si  va
  avanti  con  questo  testo,  ci dica come  è stato  scremato,  se
  invece  si  intende  andare avanti con il  maxi  emendamento,  si
  permetta  al  Parlamento di dotarsi del testo, per  esaminarlo  e
  valutare la possibilità di modificarlo.

    PRESIDENTE   Onorevoli colleghi, l'onorevole Speziale  solleva
  una  questione  della quale prendo atto, perché  ieri,  quando  è
  stata  posta nella fase precedente alla discussione sul bilancio,
  chiesi  di rinviarla a questa sera trattandosi di materia diversa
  da   quella  affrontata  in  quel  momento.  Ora  è  stata  molto
  legittimamente  ripresa, perché siamo  in  fase  di  esame  della
  finanziaria e, quindi, si tratta di una questione che più che  un
  richiamo  all'ordine dei lavori potrebbe essere  un  richiamo  al
  Regolamento.
   A   questo   punto   voglio  tranquillizzare   l'Aula   che   le
  osservazioni  dell'onorevole Speziale  sono  pertinenti,  che  le
  prerogative  del Presidente, non solo vogliono essere esercitate,
  ma   sono   quelle   che   l'onorevole   Speziale   ha   indicato
  espressamente.
   Preciso  che  dall'articolo  1  fino  all'articolo  21  non  c'è
  materia  del  contendere  perché sono tutti  articoli  sui  quali
  anticipo  la  procedibilità  assoluta.  Successivamente  mi  farò
  carico  di  esprimere il parere sul tema sollevato dall'onorevole
  Speziale,  perché,  almeno  fino all'articolo  20,  non  vi  sono
  questione  di  procedibilità perché  si  tratta  di  articoli  di
  entrata  sulla   cui  pertinenza e non  estraneità  c'è  assoluta
  certezza.

    MICCICHE'  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    MICCICHE'  Signor Presidente, proprio dalle sue ultime  parole,
  riferite  alla questione della certezza delle entrate,  mi  preme
  sottolineare  e,  quindi, condividere quanto detto  poc'anzi  dal
  collega  compagno Speziale quando diceva che abbiamo  sicuramente
  in   discussione  un  articolato  dove  si  determinano,   specie
  nell'articolo  1, le risorse differenziali,  si  determinano  con
  precisione le entrate di competenza per l'anno 2005, che sono  di
  350 migliaia di euro.
   Qui  rientriamo  di nuovo nella discussione  fatta  ieri  e  nei
  giorni  precedenti, in quanto si affermava -  ed  ho  ragione  di
  ritenere  esatte  le  perplessità - che la  manovra  del  Governo
  nazionale,  che sta lavorando attraverso l'emendamento cosiddetto
   taglia  tasse ,  andrà a ridurre notevolmente le  competenze  di
  entrata   per  la  nostra  Regione;  cioè,  un  minore   introito
  significherà   sicuramente   una  rimodulazione   delle   risorse
  differenziali.
   Mi  preme sottolineare che, se - come io spero - venisse  votato
  in  modo negativo questo articolo, verrebbe a cadere di per sé la
  legge  finanziaria che è stata presentata dal Governo  regionale,
  in  quanto si metterebbe in discussione l'equilibrio, l'impianto,
  la  struttura tecnico-contabile del disegno di legge  e,  quindi,
  della finanziaria.
   Una  cosa  è fare un discorso politico sull'opportunità  di  non
  approvare  questo  strumento  finanziario,  così  come  è   stato
  proposto per le ragioni che sono state spiegate prima e cioè  che
  la  manovra taglierà qualcosa come 500 miliardi di vecchie  lire,
  che   è  una  cifra  considerevole  che  metterà  in  discussione
  l'esistenza e la tranquillità della nostra Regione.
   Immagino  cosa potrà significare nel momento in cui  mancheranno
  questi  fondi, ci sarà possibilità addirittura di una   crisi  di
  cassa ,   tanto   per   cominciare.  Quindi,   non   ci   saranno
  disponibilità, fondi, perché manca, appunto, questo trasferimento
  di  risorse dallo Stato alla Regione. Tutti gli  azzeccagarbugli
  hanno  sperimentato  il  recupero crediti,  come  previsto  dalla
  Tabella  A)  che  avete approvato ieri in bilancio,  quasi  4.500
  migliaia  di  euro  corrispondenti a  circa   80  miliardi  delle
  vecchie  lire,  ma  credo  che la Regione  si  troverà  in  gravi
  difficoltà.  Il Governo sta portando avanti una legge finanziaria
  per  l'anno  2005  falsata e per questo ci sarà  una  conseguenza
  economica catastrofica.
   Il  riscontro con la realtà metterà in preoccupazione tutti  gli
  assessorati  regionali  che  vedranno decurtata  o  indisponibile
  l'entità  di cassa e, quindi, qualunque tipo di stanziamento  dal
  quale attingere fino all'assestamento di bilancio di fine anno.
   Non   credo che questo problema in futuro possa essere di facile
  soluzione, una maggiore attenzione a tale riguardo consentirà  di
  fare meno errori. Vi invito, pertanto, a riflettere su quello che
  state  facendo. Dai mezzi di informazione si apprende ogni giorno
  che  il  Governo nazionale  sta proseguendo verso la  strada  dei
  tagli   alle  regioni, in modo specifico alle regioni  a  statuto
  autonomo. La Sicilia è fra queste regioni e forse la prima  nella
  lista.
   E'  facile  tagliare  i  fondi alle  regioni,  basta  aggiungere
  qualche  segno  meno  in  più.  Noi cittadini  siamo  quelli  che
  paghiamo il decremento delle somme destinate alle regioni.
   Il Governo regionale, ciononostante,  fa finta di niente.
   Ritengo  che  questo sia politicamente scorretto  nei  confronti
  dei  siciliani.  State  mentendo in modo spudorato,  non  c'è  la
  copertura per le spese che inserite negli emendamenti.
   Signor Presidente, lei poc'anzi diceva che gli articoli da  1  a
  21  prevedono  solo  entrate, sappiamo  che  proprio  le  entrate
  saranno incerte mentre le uscite certe.
   A  conclusione  del  mio intervento voglio  ricordare  di  avere
  presentato  diversi  emendamenti soppressivi  degli  articoli  in
  questione.

    CINTOLA   assessore per il bilancio e le  finanze.  Chiedo  di
  parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    CINTOLA   assessore  per  il bilancio  e  le  finanze.  Signor
  Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo per chiarire come
  il Governo intende procedere, senza voler turbare il dibattito  e
  facendo in modo che sia più democratico possibile.
   Abbiamo  individuato una serie di articoli ai quali  sono  stati
  presentati emendamenti esclusivamente soppressivi. Riteniamo  che
  su  questi  articoli  l'Aula  possa pronunciarsi  trattandosi  di
  articoli  dei  quali siamo a conoscenza così  come  dei  relativi
  emendamenti presentati.
     Per  quanto riguarda il prosieguo dei lavori, considerato  che
  ci  sono  articoli  con emendamenti corposi,  sui  quali  c'è  la
  necessità  di  un  dibattito  più  ampio,  sono  dell'avviso  che
  possiamo anche rinviarli alla giornata di domani.
   Proponiamo, quindi, senza  tarpare il dibattito, che stasera  si
  vada   avanti   con  gli  articoli  che  presentano   emendamenti
  semplicemente   soppressivi.  Domani  si   discuterà    il   maxi
  emendamento del Governo, a quel punto i colleghi avranno tutto il
  tempo per esaminarlo e presentare i relativi subemendamenti.

  Riprende  il seguito della discussione congiunta dei  disegni  di
  legge  «Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno
  finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007
  (923/A)  e  Disposizioni finanziarie e programmatiche per  l'anno
  2005 (924/A)»

   PRESIDENTE  Riprende il seguito della discussione congiunta  dei
  disegni  di legge «Bilancio di previsione della Regione siciliana
  per  l'anno  finanziario  2005  e  bilancio  pluriennale  per  il
  triennio   2005-2007  (923/A)  e   Disposizioni   finanziarie   e
  programmatiche per l'anno 2005 (924/A)»

   Si   passa   agli   emendamenti  1.1,  1.6  e  1.7.   Li   pongo
  congiuntamente in votazione. Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

      SAVONA   vicepresidente  della  Commissione  e  relatore  di
  maggioranza. Contrario.

    PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                        (Non sono approvati)

    Si passa  all'emendamento 1.2. Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario

    PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente  della  Commissione  e  relatore   di
  maggioranza. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

    Si passa  all'emendamento 1.3. Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente  della  Commissione  e  relatore   di
  maggioranza. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

    Si passa  all'emendamento 1.4. Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere della commissione?

    SAVONA    vicepresidente  della  Commissione  e  relatore   di
  maggioranza. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Si passa  all'emendamento 1.5. Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

      SAVONA   vicepresidente  della  Commissione  e  relatore  di
  maggioranza. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Pongo  in votazione l'articolo 1, nel testo risultante.   Chi  è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

     Si passa all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

                            «Articolo 2.
         Entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 37
                            dello Statuto

       1.   In   relazione  all'accertamento  delle   entrate
       connesse     all'attuazione     delle     disposizioni
       dell'articolo 3,   comma 1,   lettera b)  della  legge
       27 dicembre  2002, n. 289, per il quale viene disposto
       lo  specifico  accantonamento negativo previsto  dalla
       tabella A, l'Assessore regionale per il bilancio e  le
       finanze   è  autorizzato  ad  iscrivere  con   proprio
       provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli
       del corrispondente accantonamento positivo.»

   Comunico   che   all'articolo   2   è   stato   presentato
  l'emendamento 2.1 a firma dell'onorevole Miccichè.

   Lo  pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi
  è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

                            «Articolo 3.
            Soppressione e adeguamento delle tasse sulle
                  concessioni governative regionali

        1.  Al  comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale
       24  agosto  1993,  n.  24  e successive  modifiche  ed
       integrazioni, sono aggiunte le seguenti  parole   e  a
       decorrere  dal  primo gennaio 2005, delle  voci  della
       tariffa numeri d'ordine 8, 9, 24, 25.'.
        2.  A decorrere dal primo gennaio 2005 sono in vigore
       le  seguenti modifiche alla tariffa di cui al  decreto
       del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 641
       ed  alla  tabella  annessa al decreto  legislativo  22
       giugno 1991, n. 230:
        a)   le  tasse  sulle  concessioni  e  autorizzazioni
       relative agli impianti di distribuzione automatica  di
       carburanti  per  uso di autotrazione  (articolo16  del
       decreto  legge  26  ottobre 1970, n.  745,  convertito
       dalla  legge  18  dicembre 1970, n. 1034,  regolamento
       approvato  con decreto del Presidente della Repubblica
       27 ottobre 1971, n. 1269) sono le seguenti:
           1) tassa di rilascio euro 300;
            2)  tassa di rinnovo euro 150;
        b)  la  tassa  per  il rilascio del permesso  per  la
       ricerca di idrocarburi (articoli 2 e 35 della legge 11
       gennaio 1957, n. 6, sostituito dagli articoli 57 e  69
       della legge 21 luglio 1967, n. 613) è la seguente:
        1) tassa di rilascio euro 500;
        c)  la  tassa  per  il rilascio del permesso  per  la
       ricerca di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi
       (articoli 4 e 5 del Regio decreto 29 luglio  1927,  n.
       1443  modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto  del
       Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620)  è
       la seguente:
        1)  tassa di rilascio euro 300;
        d)   le   tasse  per  il  rilascio  dei  permessi   e
       concessioni  per  la  ricerca  e  la  coltivazione  di
       idrocarburi  sul mare territoriale e nella piattaforma
       continentale  (legge 21 luglio 1967, n.  613  sono  le
       seguenti:
                     1)       permessi     di     prospezione
                    . ... euro   150;
        2)   permessi  di  ricerca  euro                   euro
       600;
        3)  proroga  di  permessi  di  ricerca           .   ..
       euro    300;
        4)  concessioni di coltivazione           . .. .   euro
       1.200;
        5)   proroga  della  coltivazione                  euro
       400;
        6)   ampliamento  della  concessione  di   coltivazione
              euro 1.200;
        e)  la  tassa  per  il rilascio delle  autorizzazioni
       relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione  di
       acque  sotterranee (articoli 95 e 98  del  T.U.  della
       legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato
       con  Regio  decreto 11 dicembre 1933, n.  1775)  è  la
       seguente:
        1) tassa di rilascio euro 1.200.
        3.  La  voce di tassa per il riconoscimento legale  e
       pareggiamento  di  scuole  non  statali  elementari  e
       secondarie di ogni ordine e grado e la concessione per
       l'apertura  e il funzionamento di scuole  non  statali
       legalmente riconosciute e pareggiate, a decorrere  dal
       10  gennaio 2005, è applicata al riconoscimento  della
       parità scolastica.
        Essa diventa, dunque, la seguente:
        a)  riconoscimento legale e pareggiamento  di  scuole
       non  statali elementari e secondarie di ogni ordine  e
       grado  (articolo 105 del Regio decreto 6 maggio  1923,
       n. 1054; articolo 16 del Regolamento 6 giugno 1925, n.
       1084;  Regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; articolo
       2  del  Regio  decreto legislativo 2 dicembre 1935, n.
       2081,  articoli 6 e 8 della legge 19 gennaio 1942,  n.
       86;  decreto  legislativo del Capo  provvisorio  dello
       Stato  30  agosto  1946,  n.  212).  Concessione   per
       l'apertura  e il funzionamento di scuole  non  statali
       legalmente  riconosciute  e  pareggiate  (articolo  11
       della  legge 9 gennaio 1942, n. 86, e articolo  5  del
       decreto  legge 24 maggio 1945, n. 512). Riconoscimento
       della parità scolastica (legge 10 marzo 2000, n. 62):
        1)   tassa  di  rilascio                   . ..  euro
       260;
        2) tassa annuale:
        -   per   ogni   classe   delle   scuole   pareggiate
                    euro 100;
        - per ogni classe collaterale delle scuole pareggiate
                euro   50;
        -   per   ogni   classe   delle   scuole   legalmente
       riconosciute euro 150;
        - per ogni classe collaterale delle scuole legalmente
       riconosciute   .. euro 100;
           -  per  ogni  classe  di  scuola  primaria,
       media e superiore riconosciuta
             paritaria    e   per   ogni   sezione   di
       scuola   dell'infanzia  riconosciuta
            paritaria                         .  euro 140;
        -   per     ogni   classe   collaterale   delle
       scuole  di  ogni  ordine  e  grado
          riconosciute paritarie         ..          ... euro
       70.

        L'articolo   3   è  accantonato.Si  passa   all'esame
       dell'articolo 4. Ne do lettura:

                            «Articolo 4.
          Impianti di distribuzione carburanti autostradali

        1.  Nelle  more della disciplina di razionalizzazione
       del   settore,  l'installazione  per  l'esercizio   di
       impianti   di   distribuzione   di   carburanti    per
       autotrazione  lungo  le  autostrade  ed   i   raccordi
       autostradali   sono   subordinati   alla   concessione
       dell'Assessorato    regionale    dell'industria     da
       rilasciare  sentiti  i pareri vincolanti  del  comune,
       degli   uffici  finanziari,  dei  comandi  provinciali
       vigili   del   fuoco   competenti,  nonché   dell'ente
       proprietario  dell'autostrada, secondo  la  disciplina
       vigente prevista dalla legge regionale 5 agosto  1982,
       n. 97.
        2.  L'Assessore regionale per l'industria con proprio
       decreto  stabilisce le modalità di  concessione  e  le
       distanze  tra gli impianti, adeguando conseguentemente
       il piano di razionalizzazione attualmente in vigore.
        3. La concessione è soggetta al pagamento della tassa
       di  concessione governativa regionale di cui al Titolo
       II  della  legge regionale 24 agosto  1993,  n.  24  e
       successive modifiche ed integrazioni, pari ad euro 500
       per  il rilascio, e di una tassa annuale di euro  250.
       Ogni eventuale successiva autorizzazione è soggetta al
       pagamento  della tassa governativa regionale  di  euro
       1.000.»

        L'articolo  4  è  accantonato.  Si  passa   all'esame
       dell'articolo 5. Ne do lettura:

                            «Articolo 5.
                 Recupero risorse fondi di rotazione

        1. Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi
       di rotazione istituiti presso l'Istituto regionale per
       il  finanziamento  alle industrie in  Sicilia  (IRFIS)
       sono  riversate in entrata del bilancio regionale  nei
       limiti  degli  importi a fianco di  ciascuno  di  essi
       indicati:
        a)  Fondo  di  rotazione ex articolo 11  della  legge
       regionale  5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche
       ed integrazioni 2.000 migliaia di euro;
        b)  Fondo di rotazione ex  articolo  26  della  legge
       regionale  1   settembre  1993,  n.  25  e  successive
       modifiche ed integrazioni 8.000 migliaia di euro.
        2. Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi
       di rotazione istituiti presso l'istituto regionale per
       il credito alla cooperazione (IRCAC) sono riversate in
       entrata  del  bilancio  regionale  nei  limiti   degli
       importi a fianco di ciascuno di essi indicati:
        a)  Fondo a gestione separata dei cui all'articolo 63
       della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive
       modifiche ed integrazioni 13.000 migliaia di euro.
        3. Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi
       di rotazione istituiti presso il Banco di Sicilia sono
       riversate in entrata del bilancio regionale nei limiti
       degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:
        a)  Fondo  di rotazione ex articolo 5 legge regionale
       25  marzo  1986,  n.  15  e  successive  modifiche  ed
       integrazioni 1.000 migliaia di euro.
        4.  Le disponibilità individuate nei commi 1, 2  e  3
       sono  versate, senza oneri di commissione, in  entrata
       del   bilancio  della  Regione  entro  trenta   giorni
       dall'entrata  in vigore della presente  legge  e  sono
       destinate a finalità produttive.»

        L'articolo  5  è  accantonato.  Si  passa   all'esame
       dell'articolo 6. Ne do lettura:

                            «Articolo 6.
           Riscossione agevolata dei crediti della Regione

        1.  Al  fine  di consentire la riscossione  in  forma
       agevolata  dei crediti vantati dalla Regione siciliana
       in  materia  di beni demaniali e patrimoniali  vengono
       individuate  le  seguenti procedure  per  il  migliore
       coordinamento ed indirizzo degli uffici preposti.
        2.  La riscossione in forma agevolata di cui al comma
       1 concerne:
        a)  le  indennità  e  gli oneri  accessori  dovuti  a
       seguito  di occupazione senza titolo di beni demaniali
       e patrimoniali della Regione;
        b) i crediti derivanti da un regolare e valido titolo
       legittimante il rapporto;
        c) i crediti derivanti da un'occupazione per la quale
       il  procedimento volto alla regolarizzazione non si  è
       concluso pur sussistendo le condizioni previste  dalla
       legge in capo al soggetto richiedente.
        3.    Senza    che    possa    configurarsi    alcuna
       legittimazione,   acquiescenza  o   assenso   per   le
       eventuali opere abusive realizzate sul suolo demaniale
       o   patrimoniale  della  Regione,  nelle  more   della
       regolarizzazione  del  rapporto,  dello   sgombero   o
       rilascio     del     bene,     dell'acquisizione     o
       dell'abbattimento   della  costruzione   abusiva,   il
       diritto  dell'ente  proprietario al  risarcimento  del
       danno  per  l'abusiva  occupazione  superficiale   e/o
       volumetrica  dei  beni demaniali e patrimoniali  della
       Regione si estingue con il pagamento del 50 per  cento
       dell'importo  dell'indennità  oggetto  di  avviso   di
       accertamento   già  regolarmente   notificato   o   da
       notificare  successivamente alla  presentazione  della
       istanza di regolarizzazione di cui al comma 13, ovvero
       riconosciute  con  sentenza anche  non  definitiva,  e
       relative alle ultime cinque  annualità, con esclusione
       di  interessi e rivalutazione monetaria e  conseguente
       cessazione della materia del contendere.
        4.  Per  le  finalità  di cui ai commi  precedenti  è
       istituita,  con decreto del Presidente della  Regione,
       presso   la  Presidenza  della  Regione,  dipartimento
       regionale  del  personale e dei servizi  generali,  la
       Commissione  di conciliazione per i carichi  pregressi
       relativi ai crediti vantati dalla Regione a titolo  di
       canoni ed indennità inerenti il demanio patrimoniale e
       il demanio marittimo.
        5.  Alla Commissione di conciliazione sono attribuite
       le  seguenti  competenze connesse con le  attività  di
       conciliazione di cui al presente articolo:
        a)   regolarizzazione  dei  rapporti  a  seguito   di
       definizione  in forma agevolata dei crediti  derivanti
       dai  rapporti  concessori e da  tutte  le  occupazioni
       senza   titolo   relative   ai   beni   demaniali    e
       patrimoniali;
        b)  definizione  transattiva dei rapporti  finanziari
       inerenti   il  demanio  e  il  patrimonio   anche   in
       contenzioso;
        c)   aggiornamento  dei  dati  concernenti   i   beni
       demaniali e patrimoniali della Regione;
        d)   attività  di  impulso,  di  coordinamento  e  di
       indirizzo verso gli uffici preposti;
        e)  locazioni, comodato, concessioni, rinnovo, revoca
       e  servitù  di  beni demaniali e patrimoniali  oggetto
       delle transazioni;
        f) valutazioni e piani di utilizzo dei beni demaniali
       e  patrimoniali  al  fine  di permettere  la  migliore
       fruibilità;
        g)  procedura  di  sgombero forzoso  per  occupazione
       abusiva e rilascio del bene;
        h) ricerche e misure catastali:
        i) contenzioso inerente la titolarità dei beni,
        6.   La   Commissione  di  conciliazione  formula   e
       sottopone  alla Giunta regionale proposte  finalizzate
       alla  migliore razionalizzazione degli uffici preposti
       in atto alla gestione dei beni.
        7.  Ai  componenti la Commissione di conciliazione  è
       riconosciuto  un  compenso in misura percentuale  pari
       allo  0,30  per  cento dell'importo complessivo  delle
       riscossioni  affluite  nel bilancio  della  Regione  e
       risultanti  dal rendiconto dell'esercizio  finanziario
       precedente  a  quello  di riferimento  sulla  base  di
       apposito decreto emanato dal Presidente della  Regione
       annualmente.
        8. La Commissione di conciliazione per l'espletamento
       dei compiti assegnati, convoca apposita conferenza  di
       servizi  al fine di garantire ed assicurare efficacia,
       economicità     ed    efficienza    al    procedimento
       amministrativo, avvalendosi degli uffici preposti alla
       gestione del demanio e del patrimonio della Regione.
        9.  La Commissione di conciliazione deve espletare le
       procedure  connesse  alla  definizione  agevolata  dei
       crediti entro ventiquattro mesi dalla sua istituzione.
       Il  predetto  termine può essere prorogato,  solamente
       per una volta, dal Presidente della Regione e solo per
       motivate esigenze gestionali connesse alla definizione
       finale  delle  procedure in corso e  comunque  per  un
       periodo non superiore a centottanta giorni.
        10.  Con  successivo  decreto  del  Presidente  della
       Regione, previo parere dell'Assessore regionale per il
       bilancio  e le finanze, saranno stabilite le  modalità
       di funzionamento e di organizzazione della Commissione
       di   conciliazione  nonché  l'ammontare  del  rimborso
       spese.
        11.      La     Commissione     di     conciliazione,
       nell'espletamento dei compiti previsti  dal  comma  5,
       può     avvalersi     di     personale     proveniente
       dall'Amministrazione  regionale  in   relazione   alle
       effettive  necessità,  nonché di  professionisti   e/o
       società   di   servizi  di  comprovata  esperienza   e
       competenza  cui affidare, previa stipula  di  apposita
       convenzione,  incarichi  di  natura  legale,  tecnica,
       informatica, per il raggiungimento ed il conseguimento
       delle  finalità  previste dal presente articolo.  Agli
       oneri discendenti dall'applicazione del presente comma
       per  l'esercizio  finanziario 2005, valutati  in  euro
       50.000,  si  fa  fronte con le disponibilità  dell'UPB
       1.2.1.5.2, capitolo 102303. Per gli anni successivi si
       provvede  nei limiti dello 0,20 per cento dell'importo
       complessivo delle riscossioni e con le modalità di cui
       al comma 7.
        12.   I   soggetti  che  intendano  avvalersi   della
       procedura  di  definizione agevolata per il  pagamento
       delle  somme  dovute presentano entro  novanta  giorni
       dalla  pubblicazione della presente legge, una istanza
       di   regolarizzazione  secondo  il  modello  che  sarà
       pubblicato nel sito internet della Regione.
        13.  La Commissione di conciliazione ha cura affinché
       gli  uffici  preposti  provvedano  a  notificare  agli
       interessati   che   hanno  presentato   l'istanza   di
       regolarizzazione,   l'ammontare  degli   importi   per
       indennità  ed  oneri  accessori  dovuti  calcolati  in
       relazione  alla  superficie e  alla  volumetria  della
       occupazione accertata.
        14.  La  corresponsione dell'importo come determinato
       ai  sensi del comma 3, può avvenire mediante pagamento
       rateale  in  ventiquattro mesi con 4 rate  semestrali,
       fermo restando il versamento in unica soluzione del 20
       per    cento    contestualmente   alla   presentazione
       dell'istanza. Il mancato pagamento anche di  una  sola
       rata comporta la decadenza dal beneficio del termine e
       conseguente esclusione dall'ammissione alla  procedura
       di definizione agevolata e della ripetizione di quanto
       già corrisposto.
        15.  All'istanza  deve  essere allegata  ricevuta  di
       versamento   dell'importo  pari  a  Euro  1.000.   Per
       occupazione di aree di pertinenza di alloggi  popolari
       l'importo da versare deve essere pari a euro  250.  Le
       istanze non corredate dell'attestazione del versamento
       dell'importo  previsto al comma precedente,  non  sono
       considerate ammissibili e vengono dichiarate escluse.
        16.   I   soggetti  interessati  alla  procedura   di
       definizione agevolata devono  effettuare il versamento
       con le modalità che saranno indicate nel sito internet
       della  Regione. Gli importi versati ai sensi del comma
       17  sono  conguagliati a credito o a  debito  all'atto
       della  determinazione di quanto  dovuto  a  titolo  di
       occupazione   del   periodo   pregresso   o   per   la
       regolarizzazione provvisoria successiva
        17. Successivamente alla ricezione delle istanze,  la
       Commissione di conciliazione, valutata l'ammissibilità
       di  esse,  trasmette agli uffici competenti i tabulati
       informatici  contenenti  i  dati  acquisiti  ai   fini
       dell'accertamento e della determinazione  dell'importo
       dovuto.
        18.  Per  la  regolarizzazione della  occupazione  in
       corso,   previa   acquisizione   del   parere    della
       Commissione  di  conciliazione  può essere  rilasciata
       concessione,  di  durata annuale, che rimane  comunque
       subordinata   al   pagamento   di   quanto   richiesto
       dall'amministrazione  per  il  periodo   pregresso   o
       eventualmente  alla emissione dell'atto  autorizzativo
       della   rateizzazione  emesso  dalla  Commissione   di
       conciliazione.
        19.   Le   disposizioni  del  presente  articolo   si
       applicano ai soggetti che si avvalgono della procedura
       di definizione agevolata a seguito della presentazione
       dell'istanza di regolarizzazione per occupazioni senza
       titolo avvenute entro il 30 giugno 2004.
        20. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con
       le disposizioni della presente legge.»

        L'articolo  6  è  accantonato.  Si  passa   all'esame
       dell'articolo 7. Ne do lettura:

                            «Articolo 7.
         Entrate derivanti dalla prestazione di servizi resi
       dalle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali

        1.  Per le attività di istituto che le Soprintendenze
       per  i beni culturali e ambientali espletano in favore
       dei  privati,  sono istituiti con oneri  a  carico  di
       questi ultimi i seguenti diritti fissi:
        a)  per  il parere di competenza delle Soprintendenze
       per  i  beni  culturali  e ambientali,  ai  sensi  del
       decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
       beni  culturali  e del paesaggio), da  rilasciare  nei
       termini  previsti  dalla  normativa  vigente   ed   in
       applicazione  dell'articolo 111 della legge  regionale
       16  aprile 2003, n. 4, è imposto un diritto  fisso  da
       calcolarsi   su   ogni  nuovo  progetto   secondo   le
       disposizioni che seguono:
        1)  decreto   legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42
       Parte Il, Titolo I, Capo III, Sezione I:
           -   interventi soggetti ad autorizzazione  sui  beni
         culturali      . euro 25;
               -    interventi   di   restauro   su   manufatti
         architettonici        ..  euro 30;
           -  altri casi                        .. euro 10;
        b)   decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte
       III, Titolo I, Capo IV:
           -       lottizzazioni,      attività      estrattive
                       ..  euro 75;
           -   grandi  strutture: porti, ferrovie,  autostrade,
         ponti, etc.      .  euro 75;
           -   condotte,  impianti industriali
         euro 75;
           -    palificazioni   (ripetitori  telefonini   etc.)
                    .  euro  25;
           -   impianti  eolici per ciascun palo
         euro 10;
               -     interventi    di    nuova    realizzazione
                      .  euro 30;
               -     interventi   su   immobili    preesistenti
                     .  euro 25;
             -   manifesti e cartelli pubblicitari per  ciascun
         elemento     . . euro 10;
             -   pareri  di massima                    .   euro
         15;
            -  altri casi                       . .. euro 10;
          c)  per  le varianti ai pareri resi ai  sensi   del
       Decreto    legislativo   22  gennaio  2004,   n.   42,
       l'importo è pari al 50 per cento di quanto dovuto  per
       i progetti approvati;
        d)  per  il rilascio di attestazioni o certificazioni
       varie, da dare entro 30 giorni euro 5;
        e) per la consultazione di archivio euro 5.
        2.  I  diritti previsti dal presente articolo possono
       essere  aggiornati  con cadenza biennale  con  decreto
       dell'Assessore  regionale  per  i  beni  culturali  ed
       ambientali e pubblica istruzione.
        3.  Le  somme  sono  versate in entrata  in  apposito
       capitolo  del  bilancio  regionale  e  con  successivo
       provvedimento dell'Assessorato regionale del  bilancio
       e  delle finanze sono impartite le disposizioni  e  le
       modalità per il versamento delle stesse.
        4.   L'Assessore  regionale  per  i  beni  culturali,
       ambientali  e per la pubblica istruzione  con  cadenza
       triennale,  sentito il Comitato  di  cui  al  comma  3
       dell'articolo 9 della legge regionale 27 aprile  1999,
       n.   10   e   successive  modifiche  ed  integrazioni,
       determina  con proprio decreto le tariffe di  ingresso
       ai   musei,  gallerie,  aree  archeologiche,   parchi,
       giardini  e  siti  monumentali sulla base  di  criteri
       economici,  tenuto conto delle particolari  condizioni
       delle  diverse  fasce  di  utenze.  Nell'ambito  dello
       stesso decreto vengono, altresì, individuati i casi di
       libero  accesso e di accesso gratuito.  Nessuna  delle
       eventuali agevolazioni può essere regolata in modo  da
       creare discriminazioni ingiustificate nei confronti di
       cittadini dell'Unione europea.
        5.    Nella   prima   applicazione   del   comma   4,
       all'emanazione  del decreto si procede entro  sessanta
       giorni dall'entrata in vigore della presente legge.  I
       corrispettivi per i servizi di biglietteria  stabiliti
       da  convenzioni già stipulate continuano a  calcolarsi
       sulla  base  degli importi delle tariffe vigenti  alla
       data di stipula delle stesse.
        6.  Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 9 della
       legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.»

        L'articolo  7  è  accantonato.  Si  passa   all'esame
       dell'articolo 8. Ne do lettura:

                            «Articolo 8.
         Valorizzazione di beni immobili di proprietà della
                               Regione
                  e degli enti vigilati e finanziati

        1.  La Regione promuove, conformemente alla normativa
       vigente   direttamente  e/o  mediante  il  ricorso   a
       strumenti  di finanza strutturata, la costituzione  di
       un apposito soggetto giuridico di scopo, da costituire
       autonomamente  o  con  partner  privato,   dotato   di
       specifiche  e  dimostrate competenze e  di  esperienza
       almeno  nazionale, scelto con le procedure in  vigore,
       per     la     valorizzazione,    trasformazione     e
       commercializzazione  di  beni   immobili   parte   del
       patrimonio   disponibile   non   destinati   ad    uso
       assistenziale,  di  proprietà  della   stessa,   delle
       aziende  sanitarie  ed ospedaliere  e  di  altri  enti
       vigilati e finanziati.
        2.  Con  decreto del Presidente della Regione, previa
       delibera   di  Giunta  e  su  proposta  dell'Assessore
       competente,  di  concerto  con  l'Assessore   per   il
       bilancio  e  le  finanze, sono fissati i  criteri,  le
       modalità   ed  i  termini  per  l'espletamento   delle
       attività  di  cui  al  comma 1. Agli  eventuali  oneri
       discendenti  dall'applicazione del predetto  comma  si
       provvede  con  parte delle disponibilità previste  nel
       bilancio  della  Regione  per  le  finalità   di   cui
       all'articolo  88,  comma 2, della legge  regionale  26
       marzo 2002, n. 2.
          3.  Con le modalità previste dall'articolo 15 della
       legge  regionale  30 aprile 1991, n. 10  e  successive
       modifiche  ed  integrazioni, lo Stato, la  Regione,  i
       comuni,  le  aziende sanitarie ed  ospedaliere  o  gli
       altri  enti  interessati  stabiliscono  gli  eventuali
       cambi   di  destinazione  d'uso  e/o  varianti   degli
       strumenti  urbanistici, funzionali  all'ottimizzazione
       del  patrimonio immobiliare degli enti di cui al comma
       1 o dello Stato.
        4.  La  destinazione  delle risorse  derivanti  dalla
       valorizzazione degli immobili è stabilita da  appositi
       accordi di programma quadro tra la Regione e gli  enti
       interessati.
        5.  Le  risorse  derivanti dalla  valorizzazione  del
       patrimonio delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono
       destinate  alla  compensazione, fino alla  concorrenza
       dell'intero  importo trasferito, delle perdite  e  dei
       disavanzi  ripianati  dalla  Regione  negli   esercizi
       precedenti;  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario
       2006  una  quota  pari al 50 per cento  delle  risorse
       medesime è destinata all'ammodernamento del patrimonio
       edilizio sanitario.
        6.   In   relazione  all'accertamento  delle  entrate
       derivanti  dalla dismissione dei beni  del  patrimonio
       disponibile  delle aziende sanitarie  ed  ospedaliere,
       per   il   quale  viene  disposto,  nel  bilancio   di
       previsione della Regione per l'anno 2005, lo specifico
       accantonamento  negativo  previsto  dalla  tabella   A
       allegata  alla  presente legge, l'Assessore  regionale
       per  il  bilancio  e  le  finanze  è  autorizzato   ad
       iscrivere,  con  proprio  provvedimento,  le  relative
       somme   ai   pertinenti  capitoli  del  corrispondente
       accantonamento positivo.
        7. E' abrogato l'articolo 31 della legge regionale 16
       aprile 2003, n. 4. »

        L'articolo  8  è  accantonato.  Si  passa   all'esame
       dell'articolo 9. Ne do lettura:

                            «Articolo 9.
                Definizione operazioni di dismissione

        1.  Le  operazioni di privatizzazione  e  dismissione
       delle  partecipazioni azionarie degli  enti  economici
       regionali  di cui all'articolo 1 della legge regionale
       20  gennaio 1999, n. 5, ferme restando le disposizioni
       previste, devono essere definite entro il 31  dicembre
       2005.
        2.  Al comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale
       3   maggio  2001,  n.  6  e  successive  modifiche  ed
       integrazioni sono soppresse le parole da   per  essere
       destinate' sino a  al comma 2'.
        3.  Il comma 2 dell'articolo 77 della legge regionale
       3   maggio  2001,  n.  6  e  successive  modifiche  ed
       integrazioni è abrogato. »

        L'articolo  9  è  accantonato.  Si  passa   all'esame
       dell'articolo 10. Ne do lettura:

                            «Articolo 10.
         Definizione delle pratiche per il condono edilizio

        1.  I  comuni sono tenuti a predisporre, entro il  31
       marzo  2005  un  programma operativo finalizzato  alla
       completa   definizione  delle  pratiche  di  sanatoria
       previste  dalla legge 1  marzo 1985, n. 48,   recepita
       dalla   legge  regionale 10 agosto1985, n.  37,  dalla
       legge  23 dicembre 1994, n. 724, dalla legge regionale
       29  febbraio  1980,  n. 7, dalla  legge  regionale  18
       aprile  1981,  n. 70 e dall'articolo  17  della  legge
       regionale  16  aprile 2003, n. 4.  Il  programma  deve
       rappresentare  in  dettaglio  ed  attraverso  appositi
       schemi riepilogativi lo stato delle pratiche suddivise
       in  base  a  ciascuna  delle  leggi  di  sanatoria  di
       riferimento, la preventivazione degli oneri concessori
       ed  il  piano  temporale entro il quale  è  ricompreso
       l'intero svolgimento delle pratiche. Il programma deve
       contenere  indicazioni  circa le  unità  di  personale
       interno da destinare al progetto, anche attraverso  la
       costituzione di appositi gruppi di lavoro.
        2. In caso di comprovata indisponibilità di personale
       interno   all'amministrazione  comunale,  per  l'esame
       istruttorio   delle   domande  di   autorizzazione   o
       concessione  in  sanatoria,  nonché  per  ogni   altro
       adempimento previsto dalle leggi vigenti in materia, i
       comuni sono autorizzati a procedere al conferimento di
       specifici  incarichi  a liberi professionisti  con  le
       modalità  di  affidamento  previste  dall'articolo  17
       della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109  nel  testo
       coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n.  7
       e  successive modifiche ed integrazioni. Gli incarichi
       devono   essere  conferiti  in  base  alla  tempistica
       determinata nel programma di cui al comma 1  e  devono
       essere  coerenti con le previsioni temporali di  tutte
       le fasi del processo attuativo.
        3.  Agli  oneri  discendenti dal  conferimento  degli
       incarichi di cui al comma 2 i comuni fanno fronte  con
       le  somme  introitate  per oneri di  urbanizzazione  e
       costi  di  costruzione. I conferimenti degli incarichi
       di   cui  al  comma  2,  devono  prevedere  forme   di
       decurtazione  dei  compensi in  caso  di  ritardata  o
       mancata definizione delle pratiche.
        4.  La  predisposizione e la piena realizzazione  del
       programma  di  cui  al comma 1 costituisce  indicatore
       premiale  da  considerare  nella  ripartizione   delle
       risorse  ai  sensi dell'articolo 76,  comma  2,  della
       legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.»

        L'articolo  10  è  accantonato.  Si  passa  all'esame
       dell'articolo 11. Ne do lettura:

                            «Articolo 11.
         Entrate derivanti dalla prestazione di servizi resi
                            dalla Regione

        1. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 17
       agosto   1999,  n.  334,  per  la  verifica  ispettiva
       relativa   al  controllo  di  pericoli  di   incidenti
       rilevanti    connessi    con   determinate    sostanze
       pericolose,  l'onere a carico dei gestori di  impianti
       sottoposti alla predetta verifica è quello determinato
       ai  sensi  dell'articolo  29,  comma  2  del  medesimo
       decreto legislativo.
        2.  Ai  fini della valutazione di incidenza  prevista
       dall'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della
       Repubblica  8  settembre 1997, n.  357,  e  successive
       modifiche  ed  integrazioni,  il  committente  privato
       versa in entrata nel bilancio regionale una somma pari
       allo  0,2  per  cento  dell'importo  del  progetto  di
       massima.
        3.  Le  somme  sono  versate in entrata  in  apposito
       capitolo  del  bilancio  regionale  e  con  successivo
       provvedimento  dell'Assessorato del bilancio  e  delle
       finanze  sono impartite le disposizioni e le  modalità
       per il versamento delle stesse.»

   Comunico  che  è  stato presentato l'emendamento  11.1  a  firma
  dell'onorevole Micciché.
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

      Pongo  in  votazione l'articolo 11. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

    Si passa all'esame dell'articolo 12. Ne do lettura:

                            «Articolo 12.
       Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi
                         viarie disponibili

        1.  Al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale
       27  aprile  1999, n. 10, come sostituito dall'articolo
       13  della  legge regionale 16 aprile 2003, n.  4  sono
       apportate le seguenti modifiche:
        a) la lettera f) è sostituita con la seguente:
         f)il   prezzo   complessivo   determinato   per   la
       legittimazione degli antichi possessi non  può  essere
       inferiore al minimo di euro 500';
        b)   dopo  la  lettera  f)  è  aggiunta  la  seguente
       lettera:
         g)per  la  vendita delle sedi viarie  disponibili  e
       dei  suoli  occupati da possessori che  non  risultino
       proprietari  nei  pubblici  registri,  il  prezzo   di
       cessione  è  determinato con le modalità riportate  ai
       punti  di  cui alle lettere a), b), c)  e  d),  e  con
       riferimento al doppio del valore agricolo medio  negli
       stessi  previsti, ovvero al triplo qualora gli  stessi
       suoli   ricadano  entro  trenta  metri   dal   confine
       demaniale marittimo, con un minimo complessivo di euro
       1.000.'»

   Comunico  che  sono stati presentati dagli onorevoli   Micchichè
  ed  altri,  gli  emendamenti 12.1, 12.2, 12.4, 12.6  di  identico
  contenuto.
   Li  pongo  congiuntamente in votazione. Chi è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                        (Non sono approvati)

      Pongo  in  votazione l'articolo 12. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'esame dell'articolo 13. Ne do lettura:

                            «Articolo 13.
                     Utilizzo dei beni culturali

        1.  Il  canone di concessione per l'utilizzo di  beni
       culturali della Regione è sempre dovuto.»

       L'articolo 13 è accantonato, su richiesta del Governo.
       Si passa all'esame dell'articolo 14. Ne do lettura:

                            «Articolo 14.
                    Servizio riscossione tributi
           Accesso dei concessionari all'anagrafe comunale

        1.  L'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2002,
       n.  2  e successive modifiche ed integrazioni, è  così
       modificato:
        a) il comma 4 è cosi sostituito:
         4.   Il   mancato   rispetto   della   trimestralità
       dell'aggiornamento  anagrafico,  reiterato   nell'arco
       temporale  di un anno, comporta per il comune,  previa
       diffida   da  parte  dell'Assessorato  regionale   del
       bilancio   e   delle  finanze,  una  diminuzione   del
       trasferimento dovuto per l'anno successivo,  ai  sensi
       dell'articolo 76 della presente legge, pari al  3  per
       cento';
        b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
         4  bis.  I  comuni che al 31 dicembre 2004 risultano
       essere  ancora inadempienti agli obblighi di cui  alla
       presente   legge,  dovranno  regolarizzare   la   loro
       posizione  entro  il  30  giugno  2005,  a   pena   di
       diminuzione  del  trasferimento  dovuto   per   l'anno
       successivo,  ai sensi dell'articolo 76 della  presente
       legge, nella misura dell'3,5 per cento.';
        c) il comma 5 è così sostituito:
         5.  La mancata o difforme comunicazione da parte del
       concessionario     all'Agenzia      delle      Entrate
       dell'inadempimento del comune dà luogo  alle  sanzioni
       amministrative  di  cui all'articolo  15  del  decreto
       legislativo  9  luglio 1997, n. 237.  L'Agenzia  delle
       Entrate  trasmetterà al dipartimento regionale finanze
       e    credito,    l'elenco   definitivo   dei    comuni
       inadempienti.'.»

   Comunico che è stato presentato l'emendamento soppressivo  14.1,
  a firma dell'onorevole Miccichè.
   Pongo   in  votazione  il  mantenimento  dell'articolo.  Chi   è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'esame dell'articolo 15. Ne do lettura:

                            «Articolo 15.
           Assegnazioni in favore degli enti locali per il
                         triennio 2005-2007

        1.  Le  disposizioni previste dall'articolo 23, comma
       1,  della legge regionale 29 dicembre 2003, n.  21   e
       dall'articolo 64,  comma 5,  della legge regionale  1
       aprile   2003,   n.   4  e  successive  modifiche   ed
       integrazioni si applicano per il triennio 2005-2007.
        2.  L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione
       delle somme assegnate ai comuni di cui al comma 1,  al
       netto delle quote destinate a spese di investimento  e
       delle quote destinate a specifiche finalità in base  a
       legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle
       disposizioni  previste  dall'articolo  8  della  legge
       regionale 5 novembre 2004, n. 15.
        3.  Per l'esercizio finanziario 2005, a valere  sulle
       risorse  di   cui  al  comma 1,  la  quota  di  23.070
       migliaia di euro è assegnata al comune di Palermo  per
       le  spese relative al progetto  Emergenza Palermo   da
       definire  entro  il 31marzo 2005, ivi comprese  quelle
       sostenute nell'anno 2004.
        4.  Per  il triennio 2005-2007 continua ad applicarsi
       la  disposizione di cui all'articolo  45,   comma  15,
       della  legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive
       modifiche  ed integrazioni.
        5.   Per  il  triennio  2005-2007  si  applicano   le
       disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13  della
       legge regionale 17 marzo 2000, n.  8.»

        L'articolo   15  è  accantonato,  su  richiesta   del
       Governo.
         Si passa all'esame dell'articolo 16. Ne do lettura:

                            «Articolo 16.
           Premialità nelle assegnazioni agli enti locali

        1. L'attivazione delle misure di fuoriuscita previste
       dalla   vigente  legislazione  costituisce  indicatore
       premiale  da  considerare  nella  ripartizione   delle
       risorse  in  favore  dei comuni e delle  province,  da
       effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma  2,  della
       legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.»

        L'articolo   16  è  accantonato,  su  richiesta   del
       Governo.
         Si passa all'esame dell'articolo 17. Ne do lettura:

                            «Articolo 17.
            Assegnazioni annuali in favore delle province

       29.  Al comma 5 dell'articolo 64 della legge regionale
       16  aprile  2003,  n.  4,  e successive  modifiche  ed
       integrazioni, le parole da  somme' a  marzo  2002,  n.
       2,'  sono  sostituite con le parole  entrate accertate
       dalle  stesse nel secondo esercizio antecedente quello
       di riferimento a titolo di imposta sulle assicurazioni
       di  cui all'articolo 10 della legge regionale 26 marzo
       2002, n. 2. Sulla base dei dati comunicati da ciascuna
       provincia  regionale al Dipartimento  regionale  delle
       Finanze  e  del  Credito, in base alle risultanze  dei
       rendiconti  entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,
       l'Assessore  regionale per il bilancio  e  le  finanze
       provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.'»

       L'articolo 17 è accantonato, su richiesta del Governo.
       Si  passa, quindi,  all'esame dell'articolo 18. Ne  do
       lettura:

                            «Articolo 18.
              ESA - utilizzo avanzo di amministrazione

        1.  In  deroga alle vigenti disposizioni,  l'Ente  di
       sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme
       provenienti dall'avanzo di amministrazione  scaturenti
       dal  proprio  conto  consuntivo esercizio  finanziario
       2004,   decurtate  dell'importo  utilizzato  ai  sensi
       dell'art. 19 della legge regionale n. 5 del 2002,  per
       i seguenti fini istituzionali:
        a)  'Ricostruzione,  ripristino e  trasformazione  di
       immobili  e relativi impianti'  (capitolo 252);
        b)  'Spese   per  la   realizzazione    di   progetti
       finalizzati   allo    sviluppo   dell'agricoltura   di
       specifici ambiti  territoriali' (capitolo 260);
        c)  'Spese  per   la  realizzazione di  programmi  di
       lavoro di  cui all'articolo 9 della legge regionale  1
       agosto  1977,  n.  73  delle  sezioni   operative   di
       assistenza  tecnica' (capitolo  261);
        d)  Spese  per  la  realizzazione  di  programmi   di
       interventi    ed   opere   pubbliche   di    interesse
       agricolo' (capitolo 257);
        e)    Spese  per  la  manutenzione  straordinaria  di
       strade' (capitolo 267);
        f)   'Spese  per  il  ripristino  e  la  manutenzione
       straordinaria di dighe ed  impianti  idrici  anche  in
       concessione ad enti, consorzi, cooperative'  (capitolo
       507).»

   Comunico   che  è  stato  presentato  l'emendamento  soppressivo
  18.1,a firma dell'onorevole Miccichè.
   Pongo   in  votazione  il  mantenimento  dell'articolo.  Chi   è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

     Si passa all'esame dell'articolo 19. Ne do lettura:

                            «Articolo 19.
              Disposizioni in materia di residui attivi

        1.    Le   entrate   accertate   contabilmente   fino
       all'esercizio 2003 a fronte delle quali, alla chiusura
       dell'esercizio  2004,  non  corrispondono  crediti  da
       riscuotere  nei  confronti  di  debitori  certi,  sono
       eliminate  dalle  scritture  contabili  della  Regione
       dell'esercizio medesimo.
        2.   Con   decreto   del   dirigente   generale   del
       Dipartimento  regionale  del  bilancio  e  tesoro,  su
       indicazione   delle  competenti  amministrazioni,   si
       procede all'individuazione delle somme da eliminare ai
       sensi  del comma 1; copia di detto decreto è  allegata
       al  rendiconto generale della Regione per  l'esercizio
       finanziario 2004.
        3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del
       presente  articolo  sussistano eventuali  crediti,  si
       provvede   al   loro   accertamento   all'atto   della
       riscossione con imputazione al conto della  competenza
       dei pertinenti capitoli di entrata.»

   Comunico  che è stato presentato dagli onorevoli  Miccichè    ed
  altri, l'emendamento 19.1.
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Comunico  che è stato presentato dagli onorevoli  Miccichè    ed
  altri l'emendamento 19.2.
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Comunico  che è stato presentato dagli onorevoli  Miccichè    ed
  altri l'emendamento 19.3.
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Comunico  che è stato presentato dagli onorevoli  Miccichè    ed
  altri,  l'emendamento 19.4.
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

      Pongo  in  votazione l'articolo 19. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

    Si passa all'esame dell'articolo 20. Ne do lettura:

                            «Articolo 20.
           Disposizioni in materia di residui passivi e di
                           residui perenti

        1.  Le  somme  perente  agli  effetti  amministrativi
       relative   ad   impegni  assunti  fino   all'esercizio
       finanziario 1994, non reiscritte in bilancio entro  la
       chiusura  dell'esercizio 2004,  sono  eliminate  dalle
       scritture   contabili  della  Regione   dell'esercizio
       medesimo.
        2.   Con   decreti   del   dirigente   generale   del
       Dipartimento  regionale bilancio e tesoro  si  procede
       all'individuazione delle somme da eliminare  ai  sensi
       del  comma  1;  copia di detti decreti è  allegata  al
       rendiconto  generale  della  Regione  per  l'esercizio
       finanziario 2004.
        3.  Gli  impegni di parte corrente assunti  a  carico
       del  bilancio della Regione fino all'esercizio 2003  e
       quelli  di  conto capitale assunti fino  all'esercizio
       2002,   per i quali alla chiusura dell'esercizio  2004
       non    corrispondono    obbligazioni    giuridicamente
       vincolanti,  sono eliminati dalle scritture  contabili
       della Regione dell'esercizio medesimo.
        4.  Le  disposizioni di cui ai commi 1  e  3  non  si
       applicano  alle spese per esecuzione di opere  qualora
       il  progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli
       enti  appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni
       che  indicono  la  gara,  stabilendo  le  modalità  di
       appalto.
        5.   Con   decreti   del   dirigente   generale   del
       dipartimento   regionale   bilancio   e   tesoro,   su
       indicazione   delle  competenti  amministrazioni,   si
       procede all'individuazione delle somme da eliminare ai
       sensi  del comma 3; copia di detti decreti è  allegata
       al  rendiconto generale della Regione per  l'esercizio
       finanziario 2004.
        6.  Qualora, a fronte delle somme eliminate ai  sensi
       dei  precedenti commi sussista l'obbligo della Regione
       e  nel  caso  di  eliminazione  di  somme  perente  da
       eliminare   ai  sensi  del  comma  I  sia  documentata
       l'interruzione   dei  termini  di   prescrizione,   si
       provvede  al  relativo pagamento con le  disponibilità
       dei  capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui
       gravavano  originariamente le spese o, in mancanza  di
       disponibilità,  mediante iscrizione in bilancio  delle
       relative   somme  da  effettuarsi  con   decreti   del
       dirigente generale del dipartimento bilancio e  tesoro
       ai  sensi  degli articoli 7 e 8 della legge  5  agosto
       1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni  e
       dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto  1997,
       n. 30.
       7.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
       anche   all'Azienda  delle  foreste  demaniali   della
       Regione siciliana.»

   Comunico  che  è  stato presentato l'emendamento  20.1  a  firma
  dell'onorevole Miccichè.
   Essendo   l'emendamento   interamente  soppressivo,   pongo   in
  votazione  il  mantenimento dell'articolo 20.  Chi  è  favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

  Si passa all'esame dell'articolo 21. Ne do lettura:

                            «Articolo 21.
                        Conservazione residui

        1.    In    deroga   alle   disposizioni    contenute
       nell'articolo  53 del Regio Decreto 18 novembre  1923,
       n.   2440,   alla   chiusura   di  ciascun   esercizio
       finanziario i residui passivi sono conservati,  previa
       verifica  da  parte  delle Amministrazioni  che  hanno
       assunto i relativi impegni di spesa, senza adozione di
       ulteriori provvedimenti.
        2. Entro il termine del 31 marzo di ciascun anno, con
       provvedimento dei  dipartimenti  regionali  che  hanno
       assunto  gli impegni di spesa possono essere eliminati
       gli  impegni assunti nell'esercizio finanziario appena
       concluso  e i residui formati nei precedenti  esercizi
       finanziari.
        3. Ai fini della predisposizione del conto consuntivo
       generale della Regione, l'accreditamento dei residui è
       effettuato  con  decreto  del dirigente  generale  del
       dipartimento   regionale   bilancio   e   tesoro,   da
       registrarsi alla Corte dei Conti, che approva l'elenco
       generale degli stessi. »

   Comunico   che  è  stato  presentato,  dall'onorevole  Miccichè,
  l'emendamento 21.1.
   Essendo   l'emendamento   interamente  soppressivo,   pongo   in
  votazione  il  mantenimento dell'articolo 21.  Chi  è  favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

  Si passa all'esame dell'articolo 22. Ne do lettura:

                            «Articolo 22.
        Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10
           Disposizioni per la funzionalità dell'attività
                           amministrativa

        1.  Alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,  sono
       introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:
        a)   all'articolo 1, dopo il comma 1, è  aggiunto  il
       seguente comma:
         1 bis. La pubblica amministrazione, nell adozione di
       atti  di  natura non autoritativa, agisce  secondo  le
       norme  di  diritto privato salvo che la legge disponga
       diversamente.';
        b)    dopo   l'articolo  3  è  inserito  il  seguente
       articolo:
           3 bis. 1. Per conseguire maggiore efficienza nella
       loro    attività,    le   amministrazioni    pubbliche
       incentivano  l'uso  della  telematica,  nei   rapporti
       interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e
       i privati.';
        c) all'articolo 6 è inserito il seguente comma:
         2   bis.  L'organo  competente  per  l'adozione  del
       provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del
       procedimento,  non  può discostarsi  dalle  risultanze
       dell'istruttoria   condotta   dal   responsabile   del
       procedimento  se  non indicandone la  motivazione  nel
       provvedimento.'
        d) al comma 2 dell'articolo 9 dopo la lettera d) sono
       aggiunte le seguenti lettere:
         e)  la  data  entro  la  quale,  secondo  i  termini
       previsti   dall'articolo  2,  commi  2   o   3,   deve
       concludersi  il procedimento e i rimedi esperibili  in
       caso di inerzia dell'amministrazione;
        f)  nei procedimenti ad iniziativa di parte, la  data
       di presentazione della relativa istanza'.
        e)   dopo   l'articolo  11  è  inserito  il  seguente
       articolo:
         Art.  11  bis  - 1. Nei procedimenti ad  istanza  di
       parte  il  responsabile del procedimento o  l'autorità
       competente,  prima  della  formale  adozione   di   un
       provvedimento negativo, comunica tempestivamente  agli
       istanti  i  motivi  che ostano all'accoglimento  della
       domanda.
        2.   Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento
       della  comunicazione, gli istanti hanno il diritto  di
       presentare   per   iscritto  le   loro   osservazioni,
       eventualmente corredate di documenti.
        3.  La  comunicazione di cui al comma 1 interrompe  i
       termini  per concludere il procedimento, che  iniziano
       nuovamente  a  decorrere dalla data  di  presentazione
       delle osservazione o, in mancanza, dalla scadenza  del
       termine  di  cui  al  comma 2. Dell'eventuale  mancato
       accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella
       motivazione del provvedimento finale.
        4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
       applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti
       in  materia  previdenziale  e  assistenziale  sorti  a
       seguito  di  istanza  di parte e  gestiti  dagli  enti
       previdenziali.';
        f)   all'articolo  12  sono  apportate  le   seguenti
       modifiche:
        1)  al  comma 1 sono soppresse le parole  , nei  casi
       previsti dalla legge,'
        2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
         4  bis.  A  garanzia dell'imparzialità  e  del  buon
       andamento dell'azione amministrativa, in tutti i  casi
       in  cui  una pubblica amministrazione conclude accordi
       nelle  ipotesi  previste al comma 1,  la  stipulazione
       dell'accordo   è   preceduta  da  una   determinazione
       dell'organo che sarebbe competente per l'adozione  del
       provvedimento.'
        g) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
         Art.   15  -  1.   Nell'Ordinamento  della   Regione
       siciliana,  dei  comuni, delle  province  regionali  e
       degli enti locali siciliani, la conferenza dei servizi
       è  disciplinata dagli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14
       quater  della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
       modifiche   ed   integrazioni,  con  le  sostituzioni,
       modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo.
        2.  All'articolo 14, al comma 2, le parole da   entro
       quindici  giorni' fino a  richiesti'  sono  sostituite
       dalle  seguenti  entro trenta giorni dalla  ricezione,
       da   parte   dell'amministrazione  competente,   della
       relativa  richiesta. La conferenza può essere  altresì
       indetta  quando nello stesso termine è intervenuto  il
       dissenso  di una o più amministrazioni interpellate.';
       al  comma  3, è soppresso il periodo da  per i  lavori
       pubblici'  a   modificazioni'; al  comma  5,  dopo  le
       parole    dal  concedente'  sono  aggiunte  le  parole
        ovvero,   con   il  consenso  di  quest'ultimo,   dal
       concessionario' e dopo la parola  (VIA)' è inserito il
       seguente periodo  Quando la conferenza è convocata  ad
       istanza  del  concessionario spetta in  ogni  caso  al
       concedente  il diritto di voto.'; dopo il  comma  5  è
       aggiunto il seguente comma:  5 bis. Previo accordo tra
       le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi
       è  convocata  e  svolta  avvalendosi  degli  strumenti
       informatici disponibili secondo i tempi e le  modalità
       stabiliti dalle medesime amministrazioni.'
        3.  All'articolo 14 bis al comma 1,  dopo  la  parola
        complessità'   sono  inserite   le   parole    e   di
       insediamenti produttivi di beni e servizi' e le parole
        su motivata e documentata richiesta dell'interessato'
       sono  sostituite  dalle parole  su motivata  richiesta
       dell'ente interessato, documentata, in assenza  di  un
       progetto  preliminare, da uno studio di fattibilità,';
       al  comma  2,  dopo  le  parole  della  salute,'  sono
       inserite  le  parole   e della pubblica  incolumità,';
       dopo  il  comma 3 è inserito il seguente:  3  bis.  Il
       dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da
       una  amministrazione preposta alla tutela  ambientale,
       paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio  storico-
       artistico, della salute o della pubblica incolumità, è
       sottoposto  alla  disciplina di  cui  all'articolo  14
       quater comma 3.'
        4.  All'articolo  14 ter al comma 2,  è  premesso  il
       seguente  periodo  La prima riunione della  conferenza
       di  servizi  è convocata entro quindici giorni ovvero,
       in  caso  di particolare complessità dell'istruttoria,
       entro  trenta  giorni dalla data di indizione.'  e  le
       parole   almeno  dieci giorni' sono  sostituite  dalle
       parole  almeno cinque giorni lavorativi'; al comma  3,
       le   parole    ai  sensi  dei  commi  2   e   seguenti
       dell'articolo   14   quater'  sono  sostituite   dalle
       seguenti   ai  sensi dei commi 6 bis e 9 del  presente
       articolo.'; al comma 4, primo periodo, dopo le  parole
        valutazione medesima' sono inserite le parole  ed  il
       termine  di  cui  al  comma 3 resta  sospeso,  per  un
       massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
       pronuncia sulla compatibilità ambientale.'; al comma 5
       la  parola  pubblica' è sostituita dalle parole  , del
       patrimonio   storico-artistico   e   della    pubblica
       incolumità.'; dopo il comma 6 è inserito  il  seguente
        6  bis. All'esito dei lavori della conferenza,  e  in
       ogni  caso  scaduto  il termine di  cui  al  comma  3,
       l'amministrazione procedente adotta la  determinazione
       motivata di conclusione del procedimento, valutate  le
       specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
       delle  posizioni prevalenti espresse in quella sede.';
       al  comma 7, sono soppresse le parole da  e non  abbia
       notificato'  fino alla fine del comma; il  comma  9  è
       sostituito  dal seguente:  9. Il provvedimento  finale
       conforme  alla  determinazione  conclusiva  di cui  al
       comma  6  bis  sostituisce, a tutti gli effetti,  ogni
       autorizzazione,  concessione, nulla  osta  o  atto  di
       assenso   comunque  denominato  di  competenza   delle
       amministrazioni  partecipanti, o comunque  invitate  a
       partecipare   ma  risultate  assenti,  alla   predetta
       conferenza.';  il comma 10 è sostituito  dal  seguente
        10.   Il   provvedimento  finale  concernente   opere
       sottoposte  a VIA è pubblicato, a cura del proponente,
       unitamente  all'estratto  della  predetta  VIA,  nella
       Gazzetta ufficiale della Regione siciliana in caso  di
       VIA   regionale  e  in  un  quotidiano  a   diffusione
       regionale.   Dalla  data  della  pubblicazione   nella
       G.U.R.S.    decorrono   i   termini   per    eventuali
       impugnazioni  in  sede giurisdizionale  da  parte  dei
       soggetti interessati.'
        5.  All'articolo l4 quater i commi  2,  3  e  4  sono
       sostituiti dal seguente:  2. Se il motivato dissenso è
       espresso  da  un'amministrazione preposta alla  tutela
       ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
       storico-artistico o alla tutela della salute  e  della
       pubblica   incolumità,   la   decisione   è    rimessa
       dall'amministrazione procedente, entro  dieci  giorni,
       alla Giunta regionale. Verificata la completezza della
       documentazione inviata ai fini istruttori la decisione
       è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente
       della      Regione     valutata     la     complessità
       dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per
       un   ulteriore  periodo  non  superiore   a   sessanta
       giorni.';  il  comma 5 è sostituito dal seguente:   3.
       Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e  in
       caso  di  provvedimento negativo, il Presidente  della
       Regione può deferire alla Giunta regionale, ai fini di
       una  complessiva  valutazione ed armonizzazione  degli
       interessi  pubblici  coinvolti,  la  decisione   delle
       questioni   sulle   quali  siano  emerse   valutazioni
       contrastanti  tra  amministrazioni  a  diverso  titolo
       competenti  in  ordine  alla  definizione  di  atti  e
       provvedimenti.'
        6.   Dopo   l'articolo   14   quater  è  inserito  il
       seguente:   Art. 14 quinquies. - 1. Nelle  ipotesi  di
       conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del
       progetto  definitivo in relazione alla  quale  trovino
       applicazione le procedure di cui agli articoli 37  bis
       e  seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109,  nel
       testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002,
       n.  7  e  successive  modifiche ed integrazioni,  sono
       convocati  alla  conferenza, senza  diritto  di  voto,
       anche   i   soggetti  aggiudicatari   di   concessione
       individuati   all'esito   della   procedura   di   cui
       all'articolo  37 quater della legge 11 febbraio  1994,
       n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale  2
       agosto   2002,   n.  7  e  successive   modifiche   ed
       integrazioni;  ovvero le società di  progetto  di  cui
       all'articolo 37 quinquies della medesima legge.
        2.  Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo
       7,  comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nei
       testo  coordinato   con  la legge regionale  2  agosto
       2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.'
        7.  I   commi  1  e  2 dell'articolo  2  della  legge
       regionale 7 settembre 1998, n. 23, sono abrogati.
        8.  Il testo degli articoli 14, 14 bis, 14 ter e   14
       quater  della   legge   7  agosto  1990,  n.   241   e
       successive  modifiche ed integrazioni, coordinato  con
       le  norme di cui ai presente articolo, sarà pubblicato
       nella   Gazzetta  ufficiale  della  Regione  siciliana
       entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della
       presente legge.»

   L'articolo 22 è accantonato.
   Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, mercoledì  15
  dicembre 2004, alle ore 9.30, con il  seguente ordine del giorno:


   Presidenza del presidente Lo Porto


       I   - Comunicazioni
  II   - Progetto di bilancio interno dell'Assemblea regionale
  siciliana per l'anno finanziario 2005 (doc.  n.  125)
  III   -  Rendiconto delle entrate e delle spese dell'Assemblea
  regionale siciliana per l'anno finanziario 2003 (doc. n. 126)

       IV   - Discussione dei disegni di legge:

         1)   Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno
             finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-
             2007.   (n. 923/A) (Seguito)
  2)   Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.
  (n. 924/A) (Seguito)
                  La seduta è tolta alle ore 21.07.

        Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 23.50

                     DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
                            Il Direttore
                      Dott. Giovanni Tomasello

                    ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
                          XIII LEGISLATURA

                 SEDUTA N. 251  DEL 14 DICEMBRE 2004

                              ALLEGATO:

            EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

  DISEGNO  DI LEGGE N. 923/A ''BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
  SICILIANA PER L'ANNO FINANZIARIO 2005 E BILANCIO PLURIENNALE  PER
  IL TRIENNIO 2005-2007 .

    -TABELLA B - SPESA

   Emendamento Bil. 24:

                                    (importi in migliaia di euro)

  AMMINISTRAZION UPB       Denominazione           2005 2006 2007
  E

  PRESIDENZA     1.4.1.1.  PERSONALE                 18   18   18
                 1
                           (108015,108031,
                           108038,108044,108050,
                           108080,

                           1081089)

  PRESIDENZA     1.1.1.1.  BENI E SERVIZI            70   70   70
                 2
                           (100343)

  PRESIDENZA     1.3.1.1.  BENI E SERVIZI          - 70 - 70 - 70
                 2
                           (104513)

  PRESIDENZA     1.7.1.1.  PERSONALE                 75    -    -
                 1
                           (120005)

  BILANCIO       4.2.1.5.  FONDI DI RISERVA        - 93 - 18 - 18
                 1
                           (215701)

   Emendamento Bil. 25:

  AMMINISTRAZION UPB       Denominazione           2005 2006 2007
  E

  AGRICOLTURA    2.2.1.1.  PERSONALE                  8    8    8
                 1
                           (142008)

  AGRICOLTURA    2.3.1.1.  PERSONALE                 -2   -2   -2
                 1
                           (146007)

  AGRICOLTURA    2.4.1.1.  PERSONALE                -20  -20  -20
                 1
                           (150010, 150011,
                           150013)

  BILANCIO       4.2.1.5.  FONDO DI RISERVA          14   14   14
                 1
                           (215701)

   Emendamento Bil. 28:

  AMMINISTRAZION UPB       Denominazione           2005 2006 2007
  E

  INDUSTRIA      5.2.1.1.  PERSONALE                101  101  101
                 1
                           (242005)

  INDUSTRIA      5.2.1.1.  CUSTODIA          SITI 2.000 2.00 2.00
                 2         MINERARI                        0    0

                           (CAP. 242526)

  INDUSTRIA      5.2.1.1.  Resais - cap. 242525   4.100    -    -
                 2

  BILANCIO       4.2.1.5.  FONDI DI RISERVA           -    -    -
                 1                                6.201 2.10 2.10
                           (215701)                        1    1

   Emendamento Bil. 29:

  AMMINISTRAZION UPB       Denominazione                2005  20 20
  E                                                           06 07

  LAVORI         6.2.1.1.  PERSONALE                       -   -  -
  PUBBLICI       1
                           (cap. 272006   - 1.300;
                           cap. 272011  + 1.300;

                           cap. 272005    -   384;
                           cap. 272012   +   384;

                            cap. 272008   -   218;
                           cap. 272013   +   218)

   Emendamento Bil. 26:

  AMMINISTRAZION UPB       Denominazione           2005 2006 2007
  E

  FAMIGLIA       3.1.1.1.  PERSONALE                 51   51   51
                 1
                           (180006,
                           180007,180009)

  FAMIGLIA       3.2.1.1.  PERSONALE                 50   50   50
                 1
                           (182005)

  BILANCIO       4.2.1.5.  FONDI DI RISERVA       - 101    -    -
                 1                                       101  101
                           (215701)

   Emendamento Bil. 30:

  AMMINISTRAZION UPB       Denominazione           2005 2006 2007
  E

  LAVORO         7.1.1.1.  BENI E SERVIZI            20    -    -
                 2
                           (310302)

  LAVORO         7.1.1.5.  BENI E SERVIZI           110    -    -
                 2
                           (310301,
                           310303,310306)

  LAVORO         7.2.1.1.  PERSONALE                - 9  - 9  - 9
                 1
                           (312005)

  LAVORO         7.2.1.1.  BENI E SERVIZI         - 400    -    -
                 2
                           (312503, 312504)

  LAVORO         7.2.1.3.  EMIGRAZIONE ED           350    -    -
                 1         IMMIGRAZIONE

  LAVORO         7.3.2.6.  ALTRI INVESTIMENTI         -    -    -
                 .99                              2.598
                           (717908 - fondi
                           vincolati) - bilancia
                           con tab. A - minori
                           entrate

  BILANCIO       4.2.1.5.  FONDI DI RISERVA        - 71    9    9
                 1         (215701)

   Submendamento Bil. 30.1 all'emendamento Bil.30:

  U.P.B.

  7.1.1.5.2:  da 110  a 200

  4.2.1.5.1:  da  - 71 a  - 161

   Emendamento Bil. 31:

  AMMINISTRAZION UPB       Denominazione           2005 2006 2007
  E

  COOPERAZIONE   8.2.1.1.  PERSONALE                - 2  - 2  - 2
                 1.
                           (342005)

  BILANCIO       4.2.1.5.  FONDI    DI    RISERVA     2    2    2
                 1         (215701)

   Emendamento Bil. 38:

  AMMINISTRAZION UPB       Denominazione           2005 2006 2007
  E

  COOPERAZIONE   8.2.1.3.  SERVIZI ALLE             400    -    -
                 1         COOPERATIVE E LORO
                           CONSORZI (344121 -
                           n.i.)

  BILANCIO       4.2.1.5.  FONDI    DI    RISERVA - 400    -    -
                 1         (215701)

   Emendamento Bil. 39:

  U.P.B.

  8.2.1.3.2  - cap. 342524  + 200 mila

  4.2.1.5.1  - cap. 215701  - 200 mila.

   Emendamento Bil. 37:

  Cap. 340302 + 50
  Cap. 340301 + 25
  Cap. 340303 + 50
  Cap. 340306 + 50
  Cap. 342525 + 500
  Cap. 342521  - 75
  Cap. 346514  - 100
  Cap. 215701  - 500

   Emendamento Bil. 33:

  AMMINISTRAZION UPB       Denominazione           2005 2006 2007
  E

  BENI CULTURALI 9.1.1.5.  BENI E SERVIZI           300    -    -
                 2         (370306)

  BENI CULTURALI 9.2.1.3.  FUNZIONAMENTO DELLE    - 300    -    -
                 1         SCUOLE (373314)

   Emendamento Bil. 32:

  AMMINISTRAZION UPB       Denominazione           2005 2006 2007
  E

  BENI CULTURALI 9.3.1.1.  PERSONALE (376006)      - 39 - 39 - 39
                 1

  BILANCIO       4.2.1.5.  FONDI DI RISERVA          39   39   39
                 1         (215701)

   Emendamento Bil. 23:

  U.P.B.

  9.3.1.3.1 ex cap. 377307:  + 1.000 migliaia

  9.3.1.1.2  cap. 376546:  - 1.000 migliaia

   Emendamento Bil. 34:

  AMMINISTRAZION UPB       Denominazione           2005 2006 2007
  E

  TERRITORIO     11.2.1.1  PERSONALE (442005,        18   18   18
                 .1        442006, 442008)

  TERRITORIO     11.3.1.1  PERSONALE (446006)       - 5  - 5  - 5
                 .1

  BILANCIO       4.2.1.5.  FONDI    DI    RISERVA  - 13 - 13 - 13
                 1         (215701)

   Emendamento Bil. 35:

  AMMINISTRAZION UPB       Denominazione           2005 2006 2007
  E

  TURISMO        12.1.1.1  PERSONALE (470002)     - 221    -    -
                 .1                                      221  221

  TURISMO        12.2.2.6  INTERVENTI                 -    -    -
                 .1        INFRASTRUTTURALI              775
                           (872407 -

                           FONDI VINCOLATI)

  TURISMO        12.4.1.1  UFFICIO SPECIALE PER     221  221  221
                 .1        LA PIANIFICAZIONE DEI
                           PORTI TURISTICI IN
                           SICILIA  (480001)

  BILANCIO       4.2.1.5.  FONDI    DI    RISERVA     -    -    -
                 1         (215701)

   Emendamento Bil. 40:

  AMMINISTRAZION UPB       Denominazione             2005  20  20
  E                                                        06  07

  TURISMO        12.1.1.1  SPESE TRATTAMENTO           49   -   -
                 .1        ECONOMICO PERSONALE CON
                           INCARICHI DI CO.CO.CO
                           (470011)

  TURISMO        12.2.1.3  SPESE STIPULA DI          - 49   -   -
                 .3        CONVENZIONI CON SOCIETA'
                           SPORTIVE SICILIANE
                           PARTECIPANTI A
                           CAMPIONATI NAZIONALI DEL
                           SETTORE
                           PROFESSIONISTICO, OVVERO
                           A CAMPIONATI NAZIONALI
                           DEL SETTORE
                           DILETTANTISTICO DELLA
                           MASSIMA SERIE, PER LA
                           DIFFUSIONE E LA
                           CONOSCENZA DI PRODUZIONI
                           TIPICHE SICILIANE E DI
                           LOCALITA'  DI
                           PARTICOLARE INTERESSE
                           TURISTICO, ARTISTICO E
                           MONUMENTALE

                           (472515)

   Emendamento Bil. 41:

  AMMINISTRAZION UPB       Denominazione             2005  20  20
  E                                                        06  07

  TURISMO        12.1.1.5  SPESE PER I CONSULENTI      28   -   -
                 .2        ESPERTI IN MATERIE
                           GIURIDICHE, ECONOMICHE,
                           SOCIALI OD ATTINENTI  AI
                           COMPITI D'ISTITUTO
                           (470303)

  TURISMO        12.2.1.3  SPESE STIPULA DI          - 28   -   -
                 .3        CONVENZIONI CON SOCIETA'
                           SPORTIVE SICILIANE
                           PARTECIPANTI A
                           CAMPIONATI NAZIONALI DEL
                           SETTORE
                           PROFESSIONISTICO, OVVERO
                           A CAMPIONATI NAZIONALI
                           DEL SETTORE
                           DILETTANTISTICO DELLA
                           MASSIMA SERIE, PER LA
                           DIFFUSIONE E LA
                           CONOSCENZA DI PRODUZIONI
                           TIPICHE SICILIANE E DI
                           LOCALITA'  DI
                           PARTICOLARE INTERESSE
                           TURISTICO, ARTISTICO E
                           MONUMENTALE

                           (472515)

   Emendamento Bil. 42:

  AMMINISTRAZION UPB       Denominazione             2005  20  20
  E                                                        06  07

  TURISMO        12.1.1.5  SPESE DI FUNZIONAMENTO       2   -   -
                 .2        DEI SERVIZI DI
                           VALUTAZIONE E CONTROLLO
                           STRATEGICO (470305)

  TURISMO        12.2.1.3  SPESE STIPULA DI           - 2   -   -
                 .3        CONVENZIONI CON SOCIETA'
                           SPORTIVE SICILIANE
                           PARTECIPANTI A
                           CAMPIONATI NAZIONALI DEL
                           SETTORE
                           PROFESSIONISTICO, OVVERO
                           A CAMPIONATI NAZIONALI
                           DEL SETTORE
                           DILETTANTISTICO DELLA
                           MASSIMA SERIE, PER LA
                           DIFFUSIONE E LA
                           CONOSCENZA DI PRODUZIONI
                           TIPICHE SICILIANE E DI
                           LOCALITA'  DI
                           PARTICOLARE INTERESSE
                           TURISTICO, ARTISTICO E
                           MONUMENTALE

                           (472515)

   Emendamento Bil. 36:

  AMMINISTRAZION UPB       Denominazione           2005 2006 2007
  E

  BILANCIO E     4.2.1.3.  AZIENDA FORESTE        20.00    -    -
  FINANZE        2         DEMANIALI                  0

                           (213301)

  BILANCIO E     4.2.1.5.  FONDI DI RISERVA           -    -    -
  FINANZE        1                                20.00
                           (215701)                   0

  EMENDAMENTO BIL. 27:

  AMMINISTRAZION UPB       Denominazione           2005  2006  2007
  E

  BILANCIO       4.2.1.5.  FONDI DA RIPARTIRE         -     -     -
                 3         PER ONERI DEL          4.039 23.48 23.12
                           PERSONALE  (215705,              7     1
                           215707, 215708,
                           215718)

  BILANCIO       4.3.1.1.  BENI E SERVIZI            20     -     -
                 2         (182005)

  BILANCIO       4.2.1.5.  FONDI DI RISERVA       39.11 23.48 23.12
                 1                                    9     7     1
                           (215701)

    -All'articolo 4:

  EMENDAMENTO BIL. 4.1:

  L'ARTICOLO 4 è SOSTITUITO CON IL  SEGUENTE:

                               'Art. 4

                         Oneri del personale

   1. Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001
     recepito con Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 10 aventi
     natura  fissa ed obbligatoria e ricadenti in ciascuno  degli
     esercizi    del   triennio   2005-2006   sono   quantificati
     complessivamente in 536.117 migliaia di euro, di cui 165.845
     migliaia  di  euro  per il personale dell'Area  dirigenziale
     (comprensivi della parte fissa dell'indennità di posizione),
     370.272 migliaia di euro per il personale con qualifica  non
     dirigenziale  (comprensivi  della  "indennità   di   vacanza
     contrattuale" di cui all'articolo 26 della legge regionale 20
     gennaio  1995,  n. 11) e 18.391 migliaia di euro  per  altre
     erogazioni per emolumenti obbligatori al personale.
  2. Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001
  recepito con il Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 10 e
  relativi al finanziamento della parte variabile della
  retribuzione del personale con qualifica diversa da quella
  dirigenziale sono quantificati, per ciascuno degli esercizi del
  triennio 2005-2006, in 54.974 migliaia di euro, al netto degli
  oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione ed
  inclusi i compensi del personale in servizio presso gli uffici di
  diretta collaborazione all'opera del Presidente e degli
  Assessori, quantificati in 6.417 migliaia di euro, nonché quelli
  del personale da assegnare alle "stazioni appaltanti" di cui
  all'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come
  recepita con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
  modifiche ed integrazioni, quantificati in 1.330 migliaia di
  euro.
  3. Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001
  recepito con il Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 10 e
  relativi al trattamento accessorio del personale con qualifica
  dirigenziale dell'Amministrazione regionale (con esclusione della
  parte fissa della indennità di posizione) sono quantificati, per
  ciascuno degli esercizi del triennio 2005-2006, in 34.588
  migliaia di euro, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a
  carico dell'amministrazione, ed inclusi i compensi del personale
  in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera
  del Presidente e degli Assessori, quantificati in 5.256 migliaia
  di euro, nonché quelli del personale da assegnare alle "stazioni
  appaltanti" di cui all'articolo 7 ter della legge 11 febbraio
  1994, n. 109 come recepita con legge regionale 2 agosto 2002, n.
  7 e successive modifiche ed integrazioni, quantificati in 602
  migliaia di euro.
  4. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge
  regionale 3 maggio 2001, n. 6 è destinato a far fronte agli oneri
  scaturenti dall'accordo biennale 2002-2003 ed è stabilito 33.166
  migliaia di euro per l'anno 2005 ed in 18.247 per ciascuno degli
  anni 2006 e 2007.
  5. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge
  regionale 3 maggio 2001, n. 6 è destinato a far fronte agli oneri
  scaturenti dall'accordo biennale 2002-2003 ed è determinato in
  9.600 migliaia di euro per l'anno 2005, in 4.800 migliaia di euro
  per l'anno 2006 ed in 4.800 migliaia di euro per l'anno 2007,
  fermo restando le disposizioni dall'articolo 13, comma 4, della
  legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che trovano applicazione a
  decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il
  biennio 2002-2003, in conformità a quanto previsto dal comma 1
  dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448."

    -All'articolo 10

  -TABELLA C - ENTRATA:
   Emendamento Bil. C1:

  AMMINISTRAZION UPB       Denominazione           2005 2006 2007
  E

                 0.0.1.5.  TRASFERIMENTI          20.00    -    -
                 1         CORRENTI DALLA             0
                           REGIONE (1101)

    -TABELLA D - SPESA:

   Emendamento Bil. D1:

  AMMINISTRAZION UPB       Denominazione           2005 2006 2007
  E

                 0.0.1.3.  BOSCHI, PARCHI E       20.00    -    -
                 3         RISERVE                    0

                           (1119)