Presidenza del presidente Lo Porto
BURGARETTA APARO, segretario, dà lettura del processo verbale
della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si
intende approvato.
Congedi e missione
PRESIDENTE Comunico che gli onorevoli Cuffaro, Pistorio,
Beninati, Vicari, Pagano, Garozzo, Stancanelli e Sammartino hanno
chiesto congedo per la seduta odierna.
L'Assemblea ne prende atto.
Comunico, altresì, che l'onorevole Turano è in missione per
ragioni del suo ufficio, oggi 13 dicembre 2004.
L'Assemblea ne prende atto.
Comunicazione di invio di disegno di legge alla competente
Commissione legislativa
PRESIDENTE Comunico che il seguente disegno di legge è stato
inviato alla Commissione legislativa V Cultura, formazione e
lavoro':
- Norme organiche a sostegno della cultura' (n. 945)
-d'iniziativa parlamentare
Comunicazione di richieste di parere
PRESIDENTE Comunico che sono pervenute dal Governo ed
assegnate alla I Commissione legislativa Affari istituzionali
e le seguenti richieste di parere:
- I.A.C.P. di Agrigento - Nomina Presidente e Vice Presidente
del Consiglio di amministrazione (n. 332/I)
- pervenuto in data 11 dicembre 2004
- I.A.C.P. di Agrigento - Nomina componenti in senso al
Consiglio di amministrazione (n. 333/I)
- pervenuto in data 11 dicembre 2004
- Consorzio ASI di Messina - Designazione presidente del
collegio dei revisori dei conti (n. 334/I)
- pervenuto in data 11 dicembre 2004
- I.A.C.P. di Palermo. Nomina componente in seno al consiglio
di amministrazione (n. 335/I)
- pervenuto in data 11 dicembre 2004
- I.A.C.P. di Catania. Nomina componenti in seno al consiglio
di amministrazione (n. 336/I)
- pervenuto in data 11 dicembre 2004
inviati in data 13 dicembre 2004.
Annunzio di interrogazioni
PRESIDENTE Comunico che sono state presentate le seguenti
interrogazioni:
con richiesta di risposta orale
N. 1987 - Iniziative al fine del riconoscimento del servizio
prestato da personale docente non di ruolo presso le scuole
materne regionali.
Presidente Regione
Assessore Beni Culturali
Firmatario: Sammartino Bartolomeo
L'interrogazione ora annunziata sarà iscritta all'ordine del
giorno per essere svolte al suo turno.
- con richiesta di risposta scritta
N. 1988 - Interventi per il recupero e la tutela dei vecchi
barconi in legno denominati 'muciare' giacenti presso la tonnara
di Bonagia (TP).
Presidente Regione
Assessore Beni Culturali
Firmatario: Sammartino Bartolomeo
N. 1989 - Notizie sull'esito della verifica dell'attività dei
direttori generali delle Aziende sanitarie locali della Sicilia.
Presidente Regione
Assessore Sanità
Firmatario: Sammartino Bartolomeo
N. 1990 - Notizie sull'operatività dell'Osservatorio regionale
dei lavori pubblici.
Presidente Regione
Assessore Lavori Pubblici
Firmatario: Sammartino Bartolomeo
N. 1991 - Motivi della mancata attuazione della norma che
istituisce le stazioni uniche appaltanti.
Presidente Regione
Assessore Lavori Pubblici
Firmatario: Sammartino Bartolomeo
N. 1992 - Notizie sullo stato di applicazione della norma
istitutiva dell'anagrafe patrimoniale dei dirigenti e dei
funzionari dell'Amministrazione regionale.
Presidente Regione
Assessore Presidenza
Firmatario: Sammartino Bartolomeo
N. 1993 - Motivi del mancato ripristino dell'organismo
statutario del parco minerario di Florestella-Grottacalda.
Presidente Regione
Assessore Territorio
Assessore Beni Culturali
Firmatario: Tumino Carmelo.
Le interrogazioni ora annunziate sono state già inviate al
Governo.
Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni
mediante sistema elettronico.
Presidenza del presidente Lo Porto
Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge
«Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno
finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007
(923/A) e Disposizioni finanziarie e programmatiche per l'anno
2005 (924/A)»
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, si procede con il seguito
della discussione congiunta dei disegni di legge n. 923/A
«Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno
finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007
» e n. 924/A «Disposizioni finanziarie e programmatiche per
l'anno 2005», posti al numero 2).
Invito i componenti la II Commissione a prendere posto al banco
delle Commissioni.
Ricordo che l'esame del disegno di legge è stato interrotto
nella seduta di ieri in fase di votazione delle UPB relative,
rispettivamente, alle entrate correnti ed alle entrate in conto
capitale dell'Amministrazione Industria , in sede di esame
della Tabella A, relativa allo Stato di previsione
dell'entrata , allegata all'articolo 1.
Pongo, pertanto, in votazione le unità previsionali di base
dell'Amministrazione Industria , relative, rispettivamente, alle
entrate correnti ed alle entrate in conto capitale, dalla UPB
5.2.1.4.1 alla UPB 5.3.2.6.1.
Verifica del numero legale
SPEZIALE Chiedo la verifica del numero legale.
(Alla richiesta si associano gli onorevoli Barbagallo,
Crisafulli, Genovese e Giannopolo)
PRESIDENTE Essendo la richiesta appoggiata a termini di
Regolamento, indìco la votazione per la verifica del numero
legale.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della verifica
PRESIDENTE Proclamo l'esito della verifica del numero legale:
Presenti 46
L'Assemblea è in numero legale.
Pongo, pertanto, in votazione le unità previsionali di base
dell'Amministrazione Industria , relative, rispettivamente, alle
entrate correnti ed alle entrate in conto capitale, dalla UPB
5.2.1.4.1 alla UPB 5.3.2.6.1.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(Sono approvate)
Sull'ordine dei lavori
Presidenza del presidente Lo Porto
MICCICHE' Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE Onorevole Miccichè, lei mi deve dire esattamente
su cosa vuole parlare, perché non è in discussione un diverso
ordine dei lavori in quanto siamo in fase di votazione.
MICCICHE' Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo che
si proceda nei lavori in maniera più ordinata, al fine di
consentire ai deputati di acquisire qualche notizia su cosa si
sta votando.
PRESIDENTE Onorevole Miccichè, prenderò in considerazione il
suo suggerimento.
Presidenza del presidente Lo Porto
Riprende il seguito della discussione congiunta dei disegni di
legge «Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno
finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007
(923/A) e Disposizioni finanziarie e programmatiche per l'anno
2005 (924/A)»
PRESIDENTE Riprende il seguito della discussione congiunta
dei disegni di legge «Bilancio di previsione della Regione
siciliana per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per
il triennio 2005-2007 (923/A) e Disposizioni finanziarie e
programmatiche per l'anno 2005 (924/A)»
Do separatamente lettura delle unità previsionali di base
dell'Amministrazione Lavori Pubblici , relative,
rispettivamente, alle entrate correnti ed entrate in conto
capitale, dalla UPB 6.2.1.4.1 alla UPB 6.4.2.6.1.
Le pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(Sono approvate)
Do separatamente lettura delle unità previsionali di base
dell'Amministrazione Lavoro, previdenza sociale, formazione
professionale ed emigrazione , relative, rispettivamente, alle
entrate correnti ed entrate in conto capitale, dalla UPB
7.2.1.4.1 alla UPB 7.4.2.6.1.
Le pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(Sono approvate)
Do separatamente lettura delle unità previsionali di base
dell'Amministrazione Cooperazione, commercio, artigianato e
pesca , relative, rispettivamente, alle entrate correnti ed
entrate in conto capitale, dalla UPB 8.2.1.4.1 alla UPB
8.3.2.6.1.
Le pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(Sono approvate)
Do separatamente lettura delle unità previsionali di base
della'Amministrazione Beni culturali ed ambientali e pubblica
istruzione , relative, rispettivamente, alle entrate correnti ed
entrate in conto capitale, dalla UPB 9.2.1.4.1 alla UPB
9.3.2.6.1.
Le pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(Sono approvate)
Do separatamente lettura delle Unità previsionali di base della
Amministrazione Sanità relative, rispettivamente, alle entrate
correnti ed alle entrate in conto capitale, dalla UPB 10.2.1.4.1
alla UPB 10.5.2.6.1.
Le pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(Sono approvate)
Do separatamente lettura delle Unità previsionali di base della
Amministrazione Territorio ed ambiente relative,
rispettivamente, alle entrate correnti ed alle entrate in conto
capitale, dalla UPB 11.2.1.2.1 alla UPB 11.3.2.6.1.
Le pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(Sono approvate)
Do separatamente lettura delle Unità previsionali di base della
Amministrazione Turismo, comunicazioni e trasporti relative,
rispettivamente, alle entrate correnti ed alle entrate in conto
capitale, dalla UPB 12.2.1.4.1 alla UPB 12.3.2.6.1.
Le pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(Sono approvate)
Pongo pertanto in votazione l'intera tabella A, nel testo
risultante. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvata)
Si ritorna all'articolo 1, in precedenza accantonato. Lo pongo
in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Art. 2.
Stato di previsione della spesa
1. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle
spese della Regione siciliana per l'anno finanziario
2005, in conformità dello stato di previsione della
spesa annesso alla presente legge (Tabella B)».
Onorevoli colleghi, l'esame dell'articolo 2 è sospeso per
passare alla Tabella B, relativa allo Stato di previsione della
spesa .
Avverto che l'approvazione delle unità previsionali di base
della spesa e dell'articolo 2 avverrà facendo salve le ulteriori
modifiche conseguenti alla approvazione della legge finanziaria.
Avverto, inoltre, che si procederà a votare le UPB della spesa
secondo l'amministrazione ed il dipartimento, o ufficio
equiparato, cui compete la gestione delle stesse.
Si passa alla Amministrazione Presidenza della Regione . Do
separatamente lettura delle Unità previsionali di base relative
ai seguenti dipartimenti:. 1) Gabinetto, uffici di diretta
collaborazione all'opera del Presidente ed alle dirette
dipendenze del Presidente; 2) Gabinetto, uffici di diretta
collaborazione all'opera dell'Assessore per la Presidenza; 3)
Segreteria Generale; 4) Dipartimento generale del personale, dei
servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del
personale; 5) Dipartimento regionale della programmazione; 6)
Dipartimento regionale della protezione civile; 7) Ufficio
legislativo e legale; 8) Uffici speciali.
Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento Bil
24. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione le UPB dell'Amministrazione Presidenza
della Regione , nel testo risultante. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(Sono approvate)
Si passa alla Amministrazione Agricoltura e foreste .
Do lettura delle unità previsionali di base relative ai
seguenti dipartimenti: 1) Gabinetto, uffici di diretta
collaborazione all'opera dell'Assessore; 2) Dipartimento
regionale interventi strutturali; 3) Dipartimento regionale
interventi infrastrutturali; 4) Dipartimento regionale delle
foreste; 5) Uffici speciali.
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
dal Governo: Bil 25;
dagli onorevoli Miccichè, Morinello e Ferro: Bil 3; Bil 2; Bil
7; Bil. 4.
Pongo in votazione l'emendamento Bil 25. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo separatamente in votazione gli emendamenti Bil 3, Bil 2,
Bil 7, Bil 4. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(Non sono approvati)
Pongo in votazione le UPB della Amministrazione Agricoltura e
foreste , nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto,
chi è contrario si alzi.
(Sono approvate)
Si passa alla Amministrazione Famiglia, politiche sociali e
delle autonomie locali . Do lettura delle unità previsionali di
base relative ai seguenti dipartimenti: 1) Gabinetto, uffici di
diretta collaborazione all'opera dell'Assessore; 2) Dipartimento
regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle
autonomie locali.
Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento Bil
26. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione le UPB della Amministrazione Famiglia,
politiche sociali e delle autonomie locali , nel testo
risultante. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(Sono approvate)
Avverto che l'esame delle UPB relative alla Amministrazione
Bilancio e finanze avverrà, come di consueto, a conclusione
dell'esame delle altre amministrazioni.
Si passa alla Amministrazione Industria . Do lettura delle
unità previsionali di base relative ai seguenti dipartimenti: 1)
Gabinetto, uffici di diretta collaborazione all'opera
dell'Assessore; 2) Dipartimento regionale industria; 3) Corpo
regionale delle miniere; 4) Uffici speciali.
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
dal Governo: Bil 28;
dagli onorevoli Miccichè, Morinello e Ferro: Bil 9.
Pongo in votazione l'emendamento Bil 28. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento Bil 9. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione le UPB della Amministrazione Industria ,
nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(Sono approvate)
Si passa alla Amministrazione Lavori pubblici . Do lettura
delle unità previsionali di base relative ai seguenti
dipartimenti: 1) Gabinetto, uffici di diretta collaborazione
all'opera dell'Assessore; 2) Dipartimento regionale lavori
pubblici; 3) Ispettorato tecnico; 4) Ispettorato tecnico
regionale; 5) Uffici speciali.
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
dal Governo: Bil 29;
dagli onorevoli Miccichè, Morinello e Ferro: Bil 1; Bil 6.
Pongo in votazione l'emendamento Bil 29. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo separatamente in votazione gli emendamenti Bil 1 e Bil
6. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(Non sono approvati)
Pongo in votazione le UPB della Amministrazione Lavori
pubblici , nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto,
chi è contrario si alzi.
(Sono approvate)
Si passa alla Amministrazione Lavoro, previdenza sociale,
formazione professionale ed emigrazione . Do lettura delle unità
previsionali di base relative ai seguenti dipartimenti: 1)
Gabinetto, uffici di diretta collaborazione all'opera
dell'Assessore; 2) Dipartimento regionale lavoro; 3) Dipartimento
regionale formazione professionale; 4) Agenzia regionale per
l'impiego e la formazione professionale.
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
dal Governo: Bil 30; Bil 30.1, subemendamento all'emendamento
30.1;
dall'onorevole Savona: Bil 13;
dagli onorevoli Capodicasa e Speziale: Bil 15; Bil 16; Bil 17;
Bil 18; Bil 19; Bil 20; Bil 21; Bil 22;
dagli onorevoli Miccichè, Morinello e Ferro: Bil 8; Bil 5;
dall'onorevole Papania: Bil 12.
Pongo in votazione l'emendamento Bil 30.1. Chi è favorevole
resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento Bil 30, come modificato. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che gli emendamenti Bil 13, Bil 15, Bil 16, Bil 17,
Bil 18, Bil 19, Bil 20, Bil 21, Bil 22, Bil 12, sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Pongo separatamente in votazione gli emendamenti Bil 8 e Bil
5. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(Non sono approvati)
Pongo in votazione le UPB della Amministrazione Lavoro,
previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione , nel
testo risultante. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi.
(Sono approvate)
Si passa alla Amministrazione Cooperazione, commercio,
artigianato e pesca . Do lettura delle unità previsionali di base
relative ai seguenti dipartimenti: 1) Gabinetto, uffici di
diretta collaborazione all'opera dell'Assessore; 2) Dipartimento
regionale cooperazione, commercio e artigianato; 3) Dipartimento
regionale della pesca.
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
dal Governo: Bil 31; Bil 37; Bil 38; Bil 39;
dagli onorevoli Sbona, Basile, Acanto, Franchina: Bil 14.
Pongo separatamente in votazione gli emendamenti Bil 31, Bil
37, Bil 38 e Bil 39. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(Sono approvati)
Comunico che l'emendamento Bil 14 è assorbito.
Pongo in votazione le UPB della Amministrazione Cooperazione,
commercio, artigianato e pesca , nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(Sono approvate)
Si passa alla Amministrazione Beni culturali ed ambientali e
pubblica istruzione . Do lettura delle unità previsionali di base
relative ai seguenti dipartimenti: 1) Gabinetto, uffici di
diretta collaborazione all'opera dell'Assessore; 2) Dipartimento
regionale pubblica istruzione; 3) Dipartimento regionale beni
culturali ed ambientali ed educazione permanente; 4) Uffici
speciali.
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
dal Governo: Bil 33; Bil 32;
dall'onorevole Antinoro: Bil 23;
dagli onorevoli Miccichè, Morinello e Ferro: Bil 10.
Pongo separatamente in votazione gli emendamenti Bil 33, Bil 32
e Bil 23. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(Sono approvati)
Pongo in votazione l'emendamento Bil 10. Chi è favorevole
resti seduto, chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione le UPB della Amministrazione Beni culturali
ed ambientali e pubblica istruzione , nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(Sono approvate)
Si passa alla Amministrazione Sanità . Do lettura delle unità
previsionali di base relative ai seguenti dipartimenti: 1)
Gabinetto, uffici di diretta collaborazione all'opera
dell'Assessore; 2) Dipartimento regionale fondo sanitario,
assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica; 3)
Ispettorato veterinario; 4) Ispettorato sanitario; 5)
Osservatorio epidemiologico; 6) Uffici speciali.
Pongo in votazione le UPB della Amministrazione Sanità . Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(Sono approvate)
Si passa alla Amministrazione Territorio ed ambiente . Do
lettura delle unità previsionali di base relative ai seguenti
dipartimenti: 1) Gabinetto, uffici di diretta collaborazione
all'opera dell'Assessore; 2) Dipartimento regionale territorio ed
ambiente; 3) Dipartimento regionale urbanistica; 4) Uffici
speciali.
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
dal Governo: Bil 34;
dagli onorevoli Miccichè, Morinello e Ferro: Bil 11.
Pongo in votazione l'emendamento Bil 34. Chi è favorevole
resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento Bil 11. Chi è favorevole
resti seduto, chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione le UPB della Amministrazione Territorio ed
ambiente , nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto,
chi è contrario si alzi.
(Sono approvate)
Si passa alla Amministrazione Turismo, comunicazioni e
trasporti . Do lettura delle unità previsionali di base relative
ai seguenti dipartimenti: 1) Gabinetto, uffici di diretta
collaborazione all'opera dell'Assessore; 2) Dipartimento
regionale turismo, sport e spettacolo; 3) Dipartimento regionale
trasporti e comunicazioni; 4) Uffici speciali.
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
dal Governo: Bil 35; Bil 40; Bil 41; Bil 42 .Pongo
separatamente in votazione gli emendamenti Bil 40, Bil 41, Bil 35
e Bil 42. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(Sono approvati)
Pongo in votazione le UPB della Amministrazione Turismo,
comunicazioni e trasporti , nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(Sono approvate)
Si passa alla Amministrazione Bilancio e finanze . Do lettura
delle unità previsionali di base relative ai seguenti
dipartimenti: 1) Gabinetto, uffici di diretta collaborazione
all'opera dell'Assessore; 2) Dipartimento regionale bilancio e
tesoro; 3) Dipartimento regionale finanze e credito; 4) Uffici
speciali.
Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti
emendamenti: Bil 27 e Bil 36. Li pongo separatamente in
votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(Sono approvati)
Pongo in votazione le UPB della Amministrazione Bilancio e
finanze , nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto,
chi è contrario si alzi.
(Sono approvate)
Pongo in votazione l'intera tabella B, come in precedenza
modificata. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvata)
Si ritorna all'articolo 2, in precedenza accantonato. Lo pongo
in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Art. 3.
Elenchi
1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine,
per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed
integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 1
annesso allo stato di previsione della spesa.
2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del
Presidente della Regione la facoltà di cui al secondo
comma, dell'articolo 9, della legge 5 agosto 1978, n.
468 e successive modifiche ed integrazioni, sono
descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di
previsione della spesa.
3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data
facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme
con decreti da emanare in applicazione del primo comma
dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modifiche ed integrazioni, sono quelli
descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di
previsione della spesa.
4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data
facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le
finanze da iscrivere somme con decreti da emanare in
applicazione del secondo comma dell'articolo 12 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed
integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 4
annesso allo stato di previsione della spesa».
Onorevoli colleghi, ne sospendo l'esame per passare agli
elenchi annessi.
MICCICHE' Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
MICCICHE' Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprendo
la vostra esigenza di arrivare subito alla conclusione
dell'approvazione di questi articoli, ma non condivido il metodo
con cui si sta procedendo, anche perché proprio poc'anzi mi sono
stati forniti i testi degli emendamenti fuori sacco recanti dei
numeri che, al massimo, posso giocare al lotto
Questi emendamenti sono stati presentati pochi attimi fa e non
è stato possibile svolgere una riflessione al riguardo, pertanto,
non ho la possibilità di votare con consapevolezza; di
conseguenza, credo che la stragrande maggioranza dei miei
colleghi non sa che cosa ha votato.
Stiamo esaminando l'articolo 3 ed i relativi elenchi. Ora,
signor Presidente, considerato che il relativo allegato consta di
trentacinque pagine e, quindi, si tratta di un testo molto
corposo, per il quale desidero capire se, in modo particolare, si
stia trattando delle spese obbligatorie di previsione per i vari
assessorati. In tal caso, ritorna in discussione il mio argomento
trattato diverse volte, e cioè quello relativo alle spese di
acquisto per beni e servizi: mi riferisco, nella fattispecie, al
mio emendamento di cui si è tanto parlato e che molti
condividono a livello personale ma, ahimè, a livello politico ed
istituzionale non viene preso in considerazione.
L'emendamento, come noto, riguarda il software libero che,
come ho avuto modo di dire nella discussione generale, potrebbe
consentire alla nostra Regione di risparmiare, a partire
dall'anno 2005, circa duemila migliaia di euro, quasi quattro
miliardi delle vecchie lire. Già a partire dal mese di gennaio,
nei primi sei mesi, possiamo sicuramente risparmiare circa mille
migliaia di euro
Questo non è poco in una realtà economica come quella in cui
viviamo, in cui abbiamo grosse difficoltà finanziarie che tutti
conosciamo. Abbiamo infatti un buco molto vistoso: i miei
colleghi e compagni dell'opposizione parlano addirittura di
cinquecento migliaia di euro, più di duecento miliardi di vecchie
lire; di conseguenza, il risparmio cui si andrebbe incontro,
certo, è una goccia nel deserto, ma è tuttavia un risparmio
Oltretutto, tali risorse potrebbero servire per rimpinguare altre
spese obbligatorie, anche perché, fra queste, vedo proprio
l'acquisto di materiale informatico.
Orbene, signor Presidente, chiedo una breve sospensione per
vedere a quanto ammontano le spese per beni e servizi che
riguardano questo aspetto che, ripeto, potrebbe consentire,
appunto, di esaminare con dettaglio l'emendamento che ho
presentato e che è stato puntualmente bocciato dalla Commissione
Bilancio, su richiesta del Governo, nonostante un componente
dell'Esecutivo l'avesse approvato in I Commissione (mi riferisco
all'onorevole Cimino che ha dato parere favorevole).
Ebbene, non voglio essere noioso e ripetitivo, è una questione
non di principio, ma di responsabilità. Se voi parlate infatti di
risparmio, di economia, (avete inserito proposte poco attinenti
alla materia, addirittura incrementando le spese per contributi a
varie organizzazioni ed associazioni ) penso che questa potrebbe
essere l'occasione per dare un indirizzo diverso.
Se avete questa volontà vera di risparmiare, si può farlo a
partire dal software libero , perché è una questione di
principio che può dare una giusta via verso un vero risparmio.
Signor Presidente, le ribadisco l'invito a voler sospendere i
lavori, così da poter individuare quali sono le voci di cui agli
elenchi che possiamo stralciare per un esame più dettagliato.
PRESIDENTE Do lettura dell'elenco n. 1: Spese obbligatorie e
d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa ai sensi
dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modifiche ed integrazioni. Lo pongo in votazione. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Do lettura dell'elenco n. 2: Spese per le quali può esercitarsi
da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze, la facoltà di cui
all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468
e successive modifiche ed integrazioni. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Do lettura dell'elenco n. 3: Capitoli per i quali è concessa al
Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale
per il bilancio e le finanze, e sentita la Giunta regionale, la
facoltà di cui all'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni. Lo pongo in
votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Do lettura dell'elenco n. 4: Capitoli per i quali è concessa
all'Assessore per il bilancio e le finanze la facoltà di cui
all'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468
e successive modifiche ed integrazioni. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 3, nel suo complesso. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Art. 4.
Oneri del personale
1. Gli oneri relativi al trattamento economico,
fondamentale ed accessorio, del personale regionale in
servizio con qualifica dirigenziale e non
dirigenziale, sono quantificati per gli esercizi 2005,
2006 e 2007, ai sensi del comma 4, dell'articolo 3,
del decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10, nella
misura prevista dall'accordo per il biennio economico
2000-2001.
2. Il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 11,
della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è stabilito
per l'anno 2005 in 5.646 migliaia di euro, per l'anno
2006 in 5.378 migliaia di euro e per l'anno 2007 in
5.095 migliaia di euro.
3. Il fondo di cui al comma 2, dell'articolo 11,
della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è stabilito
per l'anno 2005 in 1.644 migliaia di euro, per l'anno
2006 in 1.566 migliaia di euro e per l'anno 2007 in
1.483 migliaia di euro, fermo restando le disposizioni
del comma 4, dell'articolo 13, della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10, che trovano applicazione a
decorrere dalla data di definizione della
contrattazione per il biennio 2004-2005, in conformità
a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 16, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 e comunque non prima
dell'1 gennaio 2006».
Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento Bil
4.1, interamente sostitutivo dell'articolo. Lo pongo in
votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Art. 5.
Ripartizione territoriale delle spese in conto
capitale
1. Ai fini dell'applicazione del punto 4), del primo
comma, dell'articolo 4, della legge regionale 29
dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed
integrazioni, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, gli Assessori
regionali, ciascuno per la parte di propria
competenza, presentano alla Giunta regionale le
proposte di ripartizione territoriale dei fondi
stanziati per le spese in conto capitale dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale e
relativa appendice per l'anno finanziario 2005, con
riferimento agli indici demografici, di
disoccupazione, di emigrazione e di reddito medio pro-
capite.
2. Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni
dall'approvazione della libera di ripartizione della
Giunta regionale, determinano la spesa delle unità
previsionali di base concernenti opere pubbliche per
un importo pari almeno all'80 per cento dello
stanziamento.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della
delibera di ripartizione da parte della Giunta
regionale, l'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di
lavoro per un importo pari al 50 per cento dello
stanziamento previsto.
4. Copia della delibera di ripartizione territoriale
dei fondi è trasmessa alla Commissione Bilancio'
dell'Assemblea regionale entro il entro il termine di
dieci giorni dalla sua adozione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:
«Art. 6.
Totale generale del bilancio annuale
1. E' approvato in 21.388.566 migliaia di euro in termini di
competenza ed in 14.266.466 migliaia di euro in termini di cassa,
il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa
del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario
2005».
Avverto che gli importi indicati sono suscettibili di
eventuali modifiche connesse all'approvazione degli emendamenti,
e sempre fatte salve le ulteriori modifiche conseguenti
all'approvazione della legge finanziaria.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 7 e ai relativi allegati. Ne do lettura:
«Art. 7.
Allegati
1. Per l'anno finanziario 2005 le unità previsionali di base e
le funzioni-obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli
Allegati 1 e 2».
Li pongo separatamente in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(Sono approvati)
Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:
«Art. 8.
Bilancio pluriennale
1. E' approvato in 49.659.840 migliaia di euro il
totale generale dell'entrata ed il totale generale
della spesa del bilancio pluriennale della Regione
siciliana per il triennio 2005-2007, nelle risultanze
di cui alle Tabelle C e D.
2. Al bilancio pluriennale è annesso l'Elenco n. 5
relativo agli oneri a carico del triennio 2005-2007
per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi».
Onorevoli colleghi, ne sospendo l'esame per passare alle
tabelle C e D, relative al Bilancio pluriennale per il triennio
2005-2007.
Si passa allo stato di previsione dell'entrata.
Do lettura dell'avanzo finanziario presunto. Lo pongo in
votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'Amministrazione Bilancio e finanze ,
relativamente alle entrate correnti, alle entrate in conto
capitale ed alle entrate per accensioni di prestiti.
Le pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(Sono approvate)
Si passa alle previsioni, riferite alle entrate correnti ed
alle entrate in conto capitale, relative alle seguenti
amministrazioni:
Presidenza della Regione ;
Agricoltura e foreste ;
Famiglia, politiche sociali e delle autonomie locali ;
Industria ;
Lavori pubblici ;
Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed
emigrazione ;
Cooperazione, commercio, artigianato e pesca ;
Beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ;
Sanità ;
Territorio ed ambiente ;
Turismo, comunicazioni e trasporti .
Le pongo separatamente in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(Sono approvate)
Pongo in votazione la tabella C, relativa allo stato di
previsione dell'entrata, nel suo complesso. Chi è favorevole
resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvata)
Si passa allo stato di previsione della spesa.
Do lettura delle unità previsionali di base relative alle
seguenti amministrazioni:
Presidenza della Regione ;
Agricoltura e foreste ;
Famiglia, politiche sociali e delle autonomie locali ;
Industria ;
Lavori pubblici ;
Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed
emigrazione ;
Cooperazione, commercio, artigianato e pesca ;
Beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ;
Sanità ;
Territorio ed ambiente ;
Turismo, comunicazioni e trasporti ;
Bilancio e finanze .
Le pongo separatamente in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(Sono approvate)
Pongo in votazione la tabella D, relativa allo stato di
previsione della spesa, nel suo complesso. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvata)
Do lettura dell'elenco n. 5, concernente i fondi occorrenti per
far fronte a nuovi provvedimenti legislativi, secondo le risorse
quantificate a legislazione vigente. Lo pongo in votazione. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si ritorna all'articolo 8, in precedenza accantonato. Lo pongo
in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:
«Art. 9.
Quadri
1. Sono approvati il quadro generale riassuntivo del
bilancio della Regione siciliana per l'anno
finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007, in
termini di competenza, con i relativi allegati, ed il
quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2005».
Avverto che gli importi indicati comprenderanno le modifiche
connesse alla approvazione degli emendamenti riferiti all'esame
del bilancio a legislazione vigente. Sono fatte salve le
ulteriori modifiche conseguenti all'approvazione della legge
finanziaria.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:
«Art. 10.
Azienda delle foreste demaniali
1. E' allegato in appendice al bilancio della Regione il
bilancio dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione
siciliana per l'anno 2005 e per il triennio 2005-2007».
Onorevoli colleghi, si sospende l'esame, per passare ai bilanci
dell'Azienda delle foreste demaniali.
Si procede con il bilancio di previsione dell'Azienda delle
foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2005.
Do lettura dello stato di previsione dell'entrata: avanzo
finanziario presunto; entrate correnti; entrate in conto
capitale.
Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento Bil
C.1. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione lo stato di previsione dell'entrata, come in
precedenza modificato. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Do lettura dello stato di previsione della spesa: spese
correnti; spese in conto capitale.
Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento Bil
D.1. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
MICCICHE' Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
MICCICHE' Signor Presidente, come avevo detto poc'anzi,
ribadisco che la Presidenza non dà il tempo di esaminare
attentamente gli emendamenti.
Nel testo in mio possesso, ad esempio, c'è un riferimento ad
una variazione in termini di competenza, di cui non so se in
diminuzione o in aumento.
La Presidenza deve assicurare tale possibilità, così da
garantire a ciascun deputato di esprimere un voto consapevole e
responsabile.
PRESIDENTE Onorevole Micciché, lei è in possesso dei testi
degli emendamenti?
MICCICHE' Sì.
PRESIDENTE Credo che non sia compito di alcuno spiegarle il
contenuto degli emendamenti. Lei muove un appunto politico, ma
non è obbligatorio chiarire il contenuto dell'emendamento.
MICCICHE' Ne prendo atto e chiedo di intervenire in merito
al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
MICCICHE' Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito
al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali devo far
rilevare che, da una rapida lettura del testo, ho constatato che
per l'anno 2005 non c'è alcuna variazione in aumento per quanto
riguarda le spese per il settore forestale. Ritengo che questo
significhi che non ci sarà alcun aumento di giornate lavorative,
non ci sarà alcun aumento per quanto riguarda i servizi
all'interno dei parchi e dei boschi siciliani. Questo fa il paio
con la situazione che c'è a livello nazionale e con quella in
atto in Calabria.
Quando i forestali calabresi hanno saputo che il Governo ha
tagliato centinaia e centinaia di miliardi delle vecchie lire
nel settore dell'agricoltura e delle foreste c'è stata una sorta
di sollevazione popolare, sono scesi in piazza e hanno bloccato
la Calabria e di conseguenza la Sicilia; hanno bloccato circa 7 o
8 milioni di italiani fermi tra la Calabria e la Sicilia. Questo
significa che il Governo si è mosso perché la gente è scesa in
piazza.
Credo che in questo momento il Governo faccia gli interessi
propri e non quelli dei lavoratori e degli italiani, di tutti
coloro che vivono solo del proprio stipendio. Non capisco come
sia possibile che il Governo nazionale si mobiliti, promuova una
riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri per risolvere
il problema della Calabria, non preoccupandosi dei problemi degli
agricoltori e dei forestali siciliani
Visto che il Governo nazionale fa orecchie da mercante,
muovendosi solo per i forestali calabresi, il Governo siciliano
dovrebbe fare qualcosa per i cittadini siciliani. Non mi pare che
sino a questo momento il Governo abbia portato avanti iniziative
in questo senso.
Il settore forestale è molto importante. Sappiamo benissimo
che questo settore è stato fortemente penalizzato a causa di
diversi incendi dolosi, che hanno colpito precisamente le
province di Palermo e di Agrigento, provocando enormi disagi.
Questa mattina sul Corriere della sera', una vignetta
raffigurava il ministro Calderoli, che è stato nominato ministro
speciale per il problema della forestazione in Calabria,
arrampicato come una scimmia su un albero e diceva Ora voglio
vedere chi da fuoco ai boschi .
Questo significa che da parte del Governo c'è, in modo
sgangherato, una certa attenzione, però non sono state
intraprese iniziative da parte del Governo della Regione
siciliana su questo settore. Mi si presenta un bilancio
dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno 2005
sottodimensionato rispetto all'esigenza di accrescere la
vegetazione boschiva.
C'è un impoverimento non soltanto materiale ma anche
finanziario e questo si ripercuoterà anche nel campo
dell'agricoltura perché l'impoverimento boschivo danneggia
inevitabilmente l'agricoltura; le foreste, infatti, proteggono
l'agricoltura e il territorio anche da un punto di vista
idrogeologico.
Visto che non mi è stata data la possibilità di conoscere le
manovre emendative da parte del Governo su questo capitolo, mi
sono soltanto permesso qualche riflessione in campo politico su
questo aspetto veramente lacunoso da parte del Governo.
LEONTINI assessore per l'agricoltura e le foreste. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
LEONTINI assessore per l'agricoltura e le foreste. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, suggerirei di fare un'altra
copia degli emendamenti a disposizione e utilità personale
dell'onorevole Miccichè perché il suo intervento, per quanto
utile ad un dibattito, è assolutamente inutile ad aggiungere la
benché minima utilità a quanto proprio due minuti fa quest'Aula
ha fatto.
La distrazione è imperdonabile perché non si può parlare di un
argomento senza aver capito che, proprio in aggiunta a quanto è
stato fatto fino ad oggi sulla forestazione, abbiamo appena
votato un emendamento che aggiunge 20 milioni di euro alla
forestazione e ai servizi congiunti. Due minuti dopo l'onorevole
Miccichè prende la parola e dice cose completamente diverse;
addirittura assimilando la situazione siciliana a quella
calabrese, sapendo bene che le due situazioni sono assolutamente
inassimilabili. Infatti, mentre questo intervento non fa altro
che potenziare i servizi della forestazione e in aggiunta funge
da condizione di premessa per un disegno di legge organico che da
gennaio proporremo per quanto riguarda la estensione della
superficie boschiva e l'ulteriore potenziamento dei servizi
antincendio e di forestazione, nello stesso tempo non fa
riferimento al fatto che il personale di cui noi trattiamo anche
con emendamenti di questo tipo è un personale che non ha nulla a
che fare con quello della Calabria che, a seguito del
provvedimento nazionale, rischia di essere disoccupato perché
licenziato.
Sono due categorie assolutamente inassimilabili, totalmente
lontane, non hanno nulla a che fare l'una con l'altra, quindi
l'intervento dell'onorevole Miccichè non ha alcun fondamento e
soprattutto è immediatamente successivo ad un emendamento che
l'Aula ha approvato che è di potenziamento del budget
finalizzato alla forestazione e ai servizi nella forestazione.
PRESIDENTE Si passa allo stato di previsione della entrata -
Avanzo finanziario presunto. Capitolo 0001. Lo pongo in
votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al Titolo I - Entrate correnti. Capitoli da 1001 a
1501. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi
è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al Titolo II - Entrate in conto capitale. Capitoli da
2002 a 2101.Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa allo stato di previsione della spesa - Titolo I
spese correnti. Capitoli da 1004 a 1603. Lo Pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al Titolo II - spese in conto capitale. Capitoli da
2001 a 2203. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al Bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007
dell'Azienda delle foreste demaniali. Stato di previsione della
entrata - avanzo finanziario presunto. Capitolo 00001. Lo pongo
in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al Titolo I - entrate correnti, Capitoli da 1001 a
1501. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al Titolo II - entrate in conto capitale. Capitoli
da 2002 a 2101. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa allo stato di previsione della spesa. Titolo I -
spese correnti. Capitoli da 1004 a 1603. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al Titolo II - spese in conto capitale. Capitoli da
2001 a 2203. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 10 in precedenza sospeso. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:
«Articolo 11
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 2005.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si sospende l'esame del disegno di legge di bilancio e si passa
all'esame del disegno di legge finanziaria.
La seduta è sospesa per dieci minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 20.10, è ripresa alle ore20.40)
La seduta è ripresa.
Si passa all'articolo 1. Ne do lettura.
TITOLO I
Disposizioni finanziarie, contabili ed in materia di entrate
«Articolo 1
Risultati differenziali
1. Ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti
della presente legge, il saldo netto da impiegare per l'anno 2005
è determinato in termini di competenza in 305.350 migliaia di
euro.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio
pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2006 è determinato
un saldo netto da impiegare pari a 314.501 migliaia di euro,
mentre per l'anno 2007 è determinato un saldo netto da impiegare
pari a 327.022 migliaia di euro.
3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio
1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a completare
nell'esercizio finanziario 2005 le operazioni finanziarie di cui
al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre
2003, n. 21 nei limiti massimi ivi stabiliti, sono applicabili,
in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15
febbraio 1999, n. 6.
4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è
autorizzato ad utilizzare la linea di credito deliberata dalla
Banca europea degli investimenti (Bei) per cofinanziare gli
interventi previsti nel programma operativo regionale 2000 -
2006».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
-dagli onorevoli Miccichè ed altri: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
-dagli onorevoli Forgione e Liotta: 1.6;
-dagli onorevoli Speziale e Capodicasa: 1.7.
Sull'ordine dei lavori
SPEZIALE Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPEZIALE Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei
lavori per sollevare una questione regolamentare che avevo
sollecitata ieri, come lei ricorderà: all'esame dell'Assemblea vi
è un testo di 81 articoli, buona parte dei quali sono, dal mio
punto di vista, inammissibili.
Ieri avevo chiesto, prima di iniziare i lavori d'Aula - questa
è una prerogativa propria del Presidente dell'Assemblea - che il
Presidente procedesse all'esame del testo mettendo l'Aula nelle
condizioni di esaminare gli articoli che la Presidenza ritiene
ammissibili alla discussione; altrimenti, qui andremo avanti con
un bilancio falso, una discussione finta, si determinerà una
sorta di commedia degli inganni dentro il Parlamento, per cui,
signor Presidente, le chiederei innanzitutto di esaminare il
testo.
La seconda questione che intendo sollevare è relativa al fatto
che circola con insistenza la voce che prevede che la maggioranza
si stia apprestando a presentare un maxi emendamento. Signor
Presidente, se c'è il maxi emendamento, la finzione di una
discussione su articoli che poi debbono essere modificati dal
maxi emendamento è assolutamente inutile; se la maggioranza ha il
maxi emendamento, lo proponga, permetta al Parlamento di
valutarlo con i tempi stabiliti dal Regolamento, permetta di
presentare gli emendamenti e i subemendamenti e si vada avanti
con la discussione. Non si può affrontare una discussione sulla
finanziaria con l'ipotesi che domani mattina la maggioranza
presenti il maxi emendamento, perché questo è il massimo della
confusione normativa.
Pertanto, le questioni sono due, signor Presidente: se si va
avanti con questo testo, ci dica come è stato scremato, se
invece si intende andare avanti con il maxi emendamento, si
permetta al Parlamento di dotarsi del testo, per esaminarlo e
valutare la possibilità di modificarlo.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, l'onorevole Speziale solleva
una questione della quale prendo atto, perché ieri, quando è
stata posta nella fase precedente alla discussione sul bilancio,
chiesi di rinviarla a questa sera trattandosi di materia diversa
da quella affrontata in quel momento. Ora è stata molto
legittimamente ripresa, perché siamo in fase di esame della
finanziaria e, quindi, si tratta di una questione che più che un
richiamo all'ordine dei lavori potrebbe essere un richiamo al
Regolamento.
A questo punto voglio tranquillizzare l'Aula che le
osservazioni dell'onorevole Speziale sono pertinenti, che le
prerogative del Presidente, non solo vogliono essere esercitate,
ma sono quelle che l'onorevole Speziale ha indicato
espressamente.
Preciso che dall'articolo 1 fino all'articolo 21 non c'è
materia del contendere perché sono tutti articoli sui quali
anticipo la procedibilità assoluta. Successivamente mi farò
carico di esprimere il parere sul tema sollevato dall'onorevole
Speziale, perché, almeno fino all'articolo 20, non vi sono
questione di procedibilità perché si tratta di articoli di
entrata sulla cui pertinenza e non estraneità c'è assoluta
certezza.
MICCICHE' Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
MICCICHE' Signor Presidente, proprio dalle sue ultime parole,
riferite alla questione della certezza delle entrate, mi preme
sottolineare e, quindi, condividere quanto detto poc'anzi dal
collega compagno Speziale quando diceva che abbiamo sicuramente
in discussione un articolato dove si determinano, specie
nell'articolo 1, le risorse differenziali, si determinano con
precisione le entrate di competenza per l'anno 2005, che sono di
350 migliaia di euro.
Qui rientriamo di nuovo nella discussione fatta ieri e nei
giorni precedenti, in quanto si affermava - ed ho ragione di
ritenere esatte le perplessità - che la manovra del Governo
nazionale, che sta lavorando attraverso l'emendamento cosiddetto
taglia tasse , andrà a ridurre notevolmente le competenze di
entrata per la nostra Regione; cioè, un minore introito
significherà sicuramente una rimodulazione delle risorse
differenziali.
Mi preme sottolineare che, se - come io spero - venisse votato
in modo negativo questo articolo, verrebbe a cadere di per sé la
legge finanziaria che è stata presentata dal Governo regionale,
in quanto si metterebbe in discussione l'equilibrio, l'impianto,
la struttura tecnico-contabile del disegno di legge e, quindi,
della finanziaria.
Una cosa è fare un discorso politico sull'opportunità di non
approvare questo strumento finanziario, così come è stato
proposto per le ragioni che sono state spiegate prima e cioè che
la manovra taglierà qualcosa come 500 miliardi di vecchie lire,
che è una cifra considerevole che metterà in discussione
l'esistenza e la tranquillità della nostra Regione.
Immagino cosa potrà significare nel momento in cui mancheranno
questi fondi, ci sarà possibilità addirittura di una crisi di
cassa , tanto per cominciare. Quindi, non ci saranno
disponibilità, fondi, perché manca, appunto, questo trasferimento
di risorse dallo Stato alla Regione. Tutti gli azzeccagarbugli
hanno sperimentato il recupero crediti, come previsto dalla
Tabella A) che avete approvato ieri in bilancio, quasi 4.500
migliaia di euro corrispondenti a circa 80 miliardi delle
vecchie lire, ma credo che la Regione si troverà in gravi
difficoltà. Il Governo sta portando avanti una legge finanziaria
per l'anno 2005 falsata e per questo ci sarà una conseguenza
economica catastrofica.
Il riscontro con la realtà metterà in preoccupazione tutti gli
assessorati regionali che vedranno decurtata o indisponibile
l'entità di cassa e, quindi, qualunque tipo di stanziamento dal
quale attingere fino all'assestamento di bilancio di fine anno.
Non credo che questo problema in futuro possa essere di facile
soluzione, una maggiore attenzione a tale riguardo consentirà di
fare meno errori. Vi invito, pertanto, a riflettere su quello che
state facendo. Dai mezzi di informazione si apprende ogni giorno
che il Governo nazionale sta proseguendo verso la strada dei
tagli alle regioni, in modo specifico alle regioni a statuto
autonomo. La Sicilia è fra queste regioni e forse la prima nella
lista.
E' facile tagliare i fondi alle regioni, basta aggiungere
qualche segno meno in più. Noi cittadini siamo quelli che
paghiamo il decremento delle somme destinate alle regioni.
Il Governo regionale, ciononostante, fa finta di niente.
Ritengo che questo sia politicamente scorretto nei confronti
dei siciliani. State mentendo in modo spudorato, non c'è la
copertura per le spese che inserite negli emendamenti.
Signor Presidente, lei poc'anzi diceva che gli articoli da 1 a
21 prevedono solo entrate, sappiamo che proprio le entrate
saranno incerte mentre le uscite certe.
A conclusione del mio intervento voglio ricordare di avere
presentato diversi emendamenti soppressivi degli articoli in
questione.
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo per chiarire come
il Governo intende procedere, senza voler turbare il dibattito e
facendo in modo che sia più democratico possibile.
Abbiamo individuato una serie di articoli ai quali sono stati
presentati emendamenti esclusivamente soppressivi. Riteniamo che
su questi articoli l'Aula possa pronunciarsi trattandosi di
articoli dei quali siamo a conoscenza così come dei relativi
emendamenti presentati.
Per quanto riguarda il prosieguo dei lavori, considerato che
ci sono articoli con emendamenti corposi, sui quali c'è la
necessità di un dibattito più ampio, sono dell'avviso che
possiamo anche rinviarli alla giornata di domani.
Proponiamo, quindi, senza tarpare il dibattito, che stasera si
vada avanti con gli articoli che presentano emendamenti
semplicemente soppressivi. Domani si discuterà il maxi
emendamento del Governo, a quel punto i colleghi avranno tutto il
tempo per esaminarlo e presentare i relativi subemendamenti.
Riprende il seguito della discussione congiunta dei disegni di
legge «Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno
finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007
(923/A) e Disposizioni finanziarie e programmatiche per l'anno
2005 (924/A)»
PRESIDENTE Riprende il seguito della discussione congiunta dei
disegni di legge «Bilancio di previsione della Regione siciliana
per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il
triennio 2005-2007 (923/A) e Disposizioni finanziarie e
programmatiche per l'anno 2005 (924/A)»
Si passa agli emendamenti 1.1, 1.6 e 1.7. Li pongo
congiuntamente in votazione. Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(Non sono approvati)
Si passa all'emendamento 1.2. Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 1.3. Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 1.4. Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Il parere della commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 1.5. Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:
«Articolo 2.
Entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 37
dello Statuto
1. In relazione all'accertamento delle entrate
connesse all'attuazione delle disposizioni
dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge
27 dicembre 2002, n. 289, per il quale viene disposto
lo specifico accantonamento negativo previsto dalla
tabella A, l'Assessore regionale per il bilancio e le
finanze è autorizzato ad iscrivere con proprio
provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli
del corrispondente accantonamento positivo.»
Comunico che all'articolo 2 è stato presentato
l'emendamento 2.1 a firma dell'onorevole Miccichè.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi
è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:
«Articolo 3.
Soppressione e adeguamento delle tasse sulle
concessioni governative regionali
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale
24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed
integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole e a
decorrere dal primo gennaio 2005, delle voci della
tariffa numeri d'ordine 8, 9, 24, 25.'.
2. A decorrere dal primo gennaio 2005 sono in vigore
le seguenti modifiche alla tariffa di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 641
ed alla tabella annessa al decreto legislativo 22
giugno 1991, n. 230:
a) le tasse sulle concessioni e autorizzazioni
relative agli impianti di distribuzione automatica di
carburanti per uso di autotrazione (articolo16 del
decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito
dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1971, n. 1269) sono le seguenti:
1) tassa di rilascio euro 300;
2) tassa di rinnovo euro 150;
b) la tassa per il rilascio del permesso per la
ricerca di idrocarburi (articoli 2 e 35 della legge 11
gennaio 1957, n. 6, sostituito dagli articoli 57 e 69
della legge 21 luglio 1967, n. 613) è la seguente:
1) tassa di rilascio euro 500;
c) la tassa per il rilascio del permesso per la
ricerca di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi
(articoli 4 e 5 del Regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443 modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620) è
la seguente:
1) tassa di rilascio euro 300;
d) le tasse per il rilascio dei permessi e
concessioni per la ricerca e la coltivazione di
idrocarburi sul mare territoriale e nella piattaforma
continentale (legge 21 luglio 1967, n. 613 sono le
seguenti:
1) permessi di prospezione
. ... euro 150;
2) permessi di ricerca euro euro
600;
3) proroga di permessi di ricerca . ..
euro 300;
4) concessioni di coltivazione . .. . euro
1.200;
5) proroga della coltivazione euro
400;
6) ampliamento della concessione di coltivazione
euro 1.200;
e) la tassa per il rilascio delle autorizzazioni
relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione di
acque sotterranee (articoli 95 e 98 del T.U. della
legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato
con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) è la
seguente:
1) tassa di rilascio euro 1.200.
3. La voce di tassa per il riconoscimento legale e
pareggiamento di scuole non statali elementari e
secondarie di ogni ordine e grado e la concessione per
l'apertura e il funzionamento di scuole non statali
legalmente riconosciute e pareggiate, a decorrere dal
10 gennaio 2005, è applicata al riconoscimento della
parità scolastica.
Essa diventa, dunque, la seguente:
a) riconoscimento legale e pareggiamento di scuole
non statali elementari e secondarie di ogni ordine e
grado (articolo 105 del Regio decreto 6 maggio 1923,
n. 1054; articolo 16 del Regolamento 6 giugno 1925, n.
1084; Regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; articolo
2 del Regio decreto legislativo 2 dicembre 1935, n.
2081, articoli 6 e 8 della legge 19 gennaio 1942, n.
86; decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 30 agosto 1946, n. 212). Concessione per
l'apertura e il funzionamento di scuole non statali
legalmente riconosciute e pareggiate (articolo 11
della legge 9 gennaio 1942, n. 86, e articolo 5 del
decreto legge 24 maggio 1945, n. 512). Riconoscimento
della parità scolastica (legge 10 marzo 2000, n. 62):
1) tassa di rilascio . .. euro
260;
2) tassa annuale:
- per ogni classe delle scuole pareggiate
euro 100;
- per ogni classe collaterale delle scuole pareggiate
euro 50;
- per ogni classe delle scuole legalmente
riconosciute euro 150;
- per ogni classe collaterale delle scuole legalmente
riconosciute .. euro 100;
- per ogni classe di scuola primaria,
media e superiore riconosciuta
paritaria e per ogni sezione di
scuola dell'infanzia riconosciuta
paritaria . euro 140;
- per ogni classe collaterale delle
scuole di ogni ordine e grado
riconosciute paritarie .. ... euro
70.
L'articolo 3 è accantonato.Si passa all'esame
dell'articolo 4. Ne do lettura:
«Articolo 4.
Impianti di distribuzione carburanti autostradali
1. Nelle more della disciplina di razionalizzazione
del settore, l'installazione per l'esercizio di
impianti di distribuzione di carburanti per
autotrazione lungo le autostrade ed i raccordi
autostradali sono subordinati alla concessione
dell'Assessorato regionale dell'industria da
rilasciare sentiti i pareri vincolanti del comune,
degli uffici finanziari, dei comandi provinciali
vigili del fuoco competenti, nonché dell'ente
proprietario dell'autostrada, secondo la disciplina
vigente prevista dalla legge regionale 5 agosto 1982,
n. 97.
2. L'Assessore regionale per l'industria con proprio
decreto stabilisce le modalità di concessione e le
distanze tra gli impianti, adeguando conseguentemente
il piano di razionalizzazione attualmente in vigore.
3. La concessione è soggetta al pagamento della tassa
di concessione governativa regionale di cui al Titolo
II della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e
successive modifiche ed integrazioni, pari ad euro 500
per il rilascio, e di una tassa annuale di euro 250.
Ogni eventuale successiva autorizzazione è soggetta al
pagamento della tassa governativa regionale di euro
1.000.»
L'articolo 4 è accantonato. Si passa all'esame
dell'articolo 5. Ne do lettura:
«Articolo 5.
Recupero risorse fondi di rotazione
1. Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi
di rotazione istituiti presso l'Istituto regionale per
il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS)
sono riversate in entrata del bilancio regionale nei
limiti degli importi a fianco di ciascuno di essi
indicati:
a) Fondo di rotazione ex articolo 11 della legge
regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche
ed integrazioni 2.000 migliaia di euro;
b) Fondo di rotazione ex articolo 26 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive
modifiche ed integrazioni 8.000 migliaia di euro.
2. Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi
di rotazione istituiti presso l'istituto regionale per
il credito alla cooperazione (IRCAC) sono riversate in
entrata del bilancio regionale nei limiti degli
importi a fianco di ciascuno di essi indicati:
a) Fondo a gestione separata dei cui all'articolo 63
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive
modifiche ed integrazioni 13.000 migliaia di euro.
3. Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi
di rotazione istituiti presso il Banco di Sicilia sono
riversate in entrata del bilancio regionale nei limiti
degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:
a) Fondo di rotazione ex articolo 5 legge regionale
25 marzo 1986, n. 15 e successive modifiche ed
integrazioni 1.000 migliaia di euro.
4. Le disponibilità individuate nei commi 1, 2 e 3
sono versate, senza oneri di commissione, in entrata
del bilancio della Regione entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge e sono
destinate a finalità produttive.»
L'articolo 5 è accantonato. Si passa all'esame
dell'articolo 6. Ne do lettura:
«Articolo 6.
Riscossione agevolata dei crediti della Regione
1. Al fine di consentire la riscossione in forma
agevolata dei crediti vantati dalla Regione siciliana
in materia di beni demaniali e patrimoniali vengono
individuate le seguenti procedure per il migliore
coordinamento ed indirizzo degli uffici preposti.
2. La riscossione in forma agevolata di cui al comma
1 concerne:
a) le indennità e gli oneri accessori dovuti a
seguito di occupazione senza titolo di beni demaniali
e patrimoniali della Regione;
b) i crediti derivanti da un regolare e valido titolo
legittimante il rapporto;
c) i crediti derivanti da un'occupazione per la quale
il procedimento volto alla regolarizzazione non si è
concluso pur sussistendo le condizioni previste dalla
legge in capo al soggetto richiedente.
3. Senza che possa configurarsi alcuna
legittimazione, acquiescenza o assenso per le
eventuali opere abusive realizzate sul suolo demaniale
o patrimoniale della Regione, nelle more della
regolarizzazione del rapporto, dello sgombero o
rilascio del bene, dell'acquisizione o
dell'abbattimento della costruzione abusiva, il
diritto dell'ente proprietario al risarcimento del
danno per l'abusiva occupazione superficiale e/o
volumetrica dei beni demaniali e patrimoniali della
Regione si estingue con il pagamento del 50 per cento
dell'importo dell'indennità oggetto di avviso di
accertamento già regolarmente notificato o da
notificare successivamente alla presentazione della
istanza di regolarizzazione di cui al comma 13, ovvero
riconosciute con sentenza anche non definitiva, e
relative alle ultime cinque annualità, con esclusione
di interessi e rivalutazione monetaria e conseguente
cessazione della materia del contendere.
4. Per le finalità di cui ai commi precedenti è
istituita, con decreto del Presidente della Regione,
presso la Presidenza della Regione, dipartimento
regionale del personale e dei servizi generali, la
Commissione di conciliazione per i carichi pregressi
relativi ai crediti vantati dalla Regione a titolo di
canoni ed indennità inerenti il demanio patrimoniale e
il demanio marittimo.
5. Alla Commissione di conciliazione sono attribuite
le seguenti competenze connesse con le attività di
conciliazione di cui al presente articolo:
a) regolarizzazione dei rapporti a seguito di
definizione in forma agevolata dei crediti derivanti
dai rapporti concessori e da tutte le occupazioni
senza titolo relative ai beni demaniali e
patrimoniali;
b) definizione transattiva dei rapporti finanziari
inerenti il demanio e il patrimonio anche in
contenzioso;
c) aggiornamento dei dati concernenti i beni
demaniali e patrimoniali della Regione;
d) attività di impulso, di coordinamento e di
indirizzo verso gli uffici preposti;
e) locazioni, comodato, concessioni, rinnovo, revoca
e servitù di beni demaniali e patrimoniali oggetto
delle transazioni;
f) valutazioni e piani di utilizzo dei beni demaniali
e patrimoniali al fine di permettere la migliore
fruibilità;
g) procedura di sgombero forzoso per occupazione
abusiva e rilascio del bene;
h) ricerche e misure catastali:
i) contenzioso inerente la titolarità dei beni,
6. La Commissione di conciliazione formula e
sottopone alla Giunta regionale proposte finalizzate
alla migliore razionalizzazione degli uffici preposti
in atto alla gestione dei beni.
7. Ai componenti la Commissione di conciliazione è
riconosciuto un compenso in misura percentuale pari
allo 0,30 per cento dell'importo complessivo delle
riscossioni affluite nel bilancio della Regione e
risultanti dal rendiconto dell'esercizio finanziario
precedente a quello di riferimento sulla base di
apposito decreto emanato dal Presidente della Regione
annualmente.
8. La Commissione di conciliazione per l'espletamento
dei compiti assegnati, convoca apposita conferenza di
servizi al fine di garantire ed assicurare efficacia,
economicità ed efficienza al procedimento
amministrativo, avvalendosi degli uffici preposti alla
gestione del demanio e del patrimonio della Regione.
9. La Commissione di conciliazione deve espletare le
procedure connesse alla definizione agevolata dei
crediti entro ventiquattro mesi dalla sua istituzione.
Il predetto termine può essere prorogato, solamente
per una volta, dal Presidente della Regione e solo per
motivate esigenze gestionali connesse alla definizione
finale delle procedure in corso e comunque per un
periodo non superiore a centottanta giorni.
10. Con successivo decreto del Presidente della
Regione, previo parere dell'Assessore regionale per il
bilancio e le finanze, saranno stabilite le modalità
di funzionamento e di organizzazione della Commissione
di conciliazione nonché l'ammontare del rimborso
spese.
11. La Commissione di conciliazione,
nell'espletamento dei compiti previsti dal comma 5,
può avvalersi di personale proveniente
dall'Amministrazione regionale in relazione alle
effettive necessità, nonché di professionisti e/o
società di servizi di comprovata esperienza e
competenza cui affidare, previa stipula di apposita
convenzione, incarichi di natura legale, tecnica,
informatica, per il raggiungimento ed il conseguimento
delle finalità previste dal presente articolo. Agli
oneri discendenti dall'applicazione del presente comma
per l'esercizio finanziario 2005, valutati in euro
50.000, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB
1.2.1.5.2, capitolo 102303. Per gli anni successivi si
provvede nei limiti dello 0,20 per cento dell'importo
complessivo delle riscossioni e con le modalità di cui
al comma 7.
12. I soggetti che intendano avvalersi della
procedura di definizione agevolata per il pagamento
delle somme dovute presentano entro novanta giorni
dalla pubblicazione della presente legge, una istanza
di regolarizzazione secondo il modello che sarà
pubblicato nel sito internet della Regione.
13. La Commissione di conciliazione ha cura affinché
gli uffici preposti provvedano a notificare agli
interessati che hanno presentato l'istanza di
regolarizzazione, l'ammontare degli importi per
indennità ed oneri accessori dovuti calcolati in
relazione alla superficie e alla volumetria della
occupazione accertata.
14. La corresponsione dell'importo come determinato
ai sensi del comma 3, può avvenire mediante pagamento
rateale in ventiquattro mesi con 4 rate semestrali,
fermo restando il versamento in unica soluzione del 20
per cento contestualmente alla presentazione
dell'istanza. Il mancato pagamento anche di una sola
rata comporta la decadenza dal beneficio del termine e
conseguente esclusione dall'ammissione alla procedura
di definizione agevolata e della ripetizione di quanto
già corrisposto.
15. All'istanza deve essere allegata ricevuta di
versamento dell'importo pari a Euro 1.000. Per
occupazione di aree di pertinenza di alloggi popolari
l'importo da versare deve essere pari a euro 250. Le
istanze non corredate dell'attestazione del versamento
dell'importo previsto al comma precedente, non sono
considerate ammissibili e vengono dichiarate escluse.
16. I soggetti interessati alla procedura di
definizione agevolata devono effettuare il versamento
con le modalità che saranno indicate nel sito internet
della Regione. Gli importi versati ai sensi del comma
17 sono conguagliati a credito o a debito all'atto
della determinazione di quanto dovuto a titolo di
occupazione del periodo pregresso o per la
regolarizzazione provvisoria successiva
17. Successivamente alla ricezione delle istanze, la
Commissione di conciliazione, valutata l'ammissibilità
di esse, trasmette agli uffici competenti i tabulati
informatici contenenti i dati acquisiti ai fini
dell'accertamento e della determinazione dell'importo
dovuto.
18. Per la regolarizzazione della occupazione in
corso, previa acquisizione del parere della
Commissione di conciliazione può essere rilasciata
concessione, di durata annuale, che rimane comunque
subordinata al pagamento di quanto richiesto
dall'amministrazione per il periodo pregresso o
eventualmente alla emissione dell'atto autorizzativo
della rateizzazione emesso dalla Commissione di
conciliazione.
19. Le disposizioni del presente articolo si
applicano ai soggetti che si avvalgono della procedura
di definizione agevolata a seguito della presentazione
dell'istanza di regolarizzazione per occupazioni senza
titolo avvenute entro il 30 giugno 2004.
20. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con
le disposizioni della presente legge.»
L'articolo 6 è accantonato. Si passa all'esame
dell'articolo 7. Ne do lettura:
«Articolo 7.
Entrate derivanti dalla prestazione di servizi resi
dalle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali
1. Per le attività di istituto che le Soprintendenze
per i beni culturali e ambientali espletano in favore
dei privati, sono istituiti con oneri a carico di
questi ultimi i seguenti diritti fissi:
a) per il parere di competenza delle Soprintendenze
per i beni culturali e ambientali, ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio), da rilasciare nei
termini previsti dalla normativa vigente ed in
applicazione dell'articolo 111 della legge regionale
16 aprile 2003, n. 4, è imposto un diritto fisso da
calcolarsi su ogni nuovo progetto secondo le
disposizioni che seguono:
1) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Parte Il, Titolo I, Capo III, Sezione I:
- interventi soggetti ad autorizzazione sui beni
culturali . euro 25;
- interventi di restauro su manufatti
architettonici .. euro 30;
- altri casi .. euro 10;
b) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte
III, Titolo I, Capo IV:
- lottizzazioni, attività estrattive
.. euro 75;
- grandi strutture: porti, ferrovie, autostrade,
ponti, etc. . euro 75;
- condotte, impianti industriali
euro 75;
- palificazioni (ripetitori telefonini etc.)
. euro 25;
- impianti eolici per ciascun palo
euro 10;
- interventi di nuova realizzazione
. euro 30;
- interventi su immobili preesistenti
. euro 25;
- manifesti e cartelli pubblicitari per ciascun
elemento . . euro 10;
- pareri di massima . euro
15;
- altri casi . .. euro 10;
c) per le varianti ai pareri resi ai sensi del
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
l'importo è pari al 50 per cento di quanto dovuto per
i progetti approvati;
d) per il rilascio di attestazioni o certificazioni
varie, da dare entro 30 giorni euro 5;
e) per la consultazione di archivio euro 5.
2. I diritti previsti dal presente articolo possono
essere aggiornati con cadenza biennale con decreto
dell'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e pubblica istruzione.
3. Le somme sono versate in entrata in apposito
capitolo del bilancio regionale e con successivo
provvedimento dell'Assessorato regionale del bilancio
e delle finanze sono impartite le disposizioni e le
modalità per il versamento delle stesse.
4. L'Assessore regionale per i beni culturali,
ambientali e per la pubblica istruzione con cadenza
triennale, sentito il Comitato di cui al comma 3
dell'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 1999,
n. 10 e successive modifiche ed integrazioni,
determina con proprio decreto le tariffe di ingresso
ai musei, gallerie, aree archeologiche, parchi,
giardini e siti monumentali sulla base di criteri
economici, tenuto conto delle particolari condizioni
delle diverse fasce di utenze. Nell'ambito dello
stesso decreto vengono, altresì, individuati i casi di
libero accesso e di accesso gratuito. Nessuna delle
eventuali agevolazioni può essere regolata in modo da
creare discriminazioni ingiustificate nei confronti di
cittadini dell'Unione europea.
5. Nella prima applicazione del comma 4,
all'emanazione del decreto si procede entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I
corrispettivi per i servizi di biglietteria stabiliti
da convenzioni già stipulate continuano a calcolarsi
sulla base degli importi delle tariffe vigenti alla
data di stipula delle stesse.
6. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 9 della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.»
L'articolo 7 è accantonato. Si passa all'esame
dell'articolo 8. Ne do lettura:
«Articolo 8.
Valorizzazione di beni immobili di proprietà della
Regione
e degli enti vigilati e finanziati
1. La Regione promuove, conformemente alla normativa
vigente direttamente e/o mediante il ricorso a
strumenti di finanza strutturata, la costituzione di
un apposito soggetto giuridico di scopo, da costituire
autonomamente o con partner privato, dotato di
specifiche e dimostrate competenze e di esperienza
almeno nazionale, scelto con le procedure in vigore,
per la valorizzazione, trasformazione e
commercializzazione di beni immobili parte del
patrimonio disponibile non destinati ad uso
assistenziale, di proprietà della stessa, delle
aziende sanitarie ed ospedaliere e di altri enti
vigilati e finanziati.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa
delibera di Giunta e su proposta dell'Assessore
competente, di concerto con l'Assessore per il
bilancio e le finanze, sono fissati i criteri, le
modalità ed i termini per l'espletamento delle
attività di cui al comma 1. Agli eventuali oneri
discendenti dall'applicazione del predetto comma si
provvede con parte delle disponibilità previste nel
bilancio della Regione per le finalità di cui
all'articolo 88, comma 2, della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2.
3. Con le modalità previste dall'articolo 15 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni, lo Stato, la Regione, i
comuni, le aziende sanitarie ed ospedaliere o gli
altri enti interessati stabiliscono gli eventuali
cambi di destinazione d'uso e/o varianti degli
strumenti urbanistici, funzionali all'ottimizzazione
del patrimonio immobiliare degli enti di cui al comma
1 o dello Stato.
4. La destinazione delle risorse derivanti dalla
valorizzazione degli immobili è stabilita da appositi
accordi di programma quadro tra la Regione e gli enti
interessati.
5. Le risorse derivanti dalla valorizzazione del
patrimonio delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono
destinate alla compensazione, fino alla concorrenza
dell'intero importo trasferito, delle perdite e dei
disavanzi ripianati dalla Regione negli esercizi
precedenti; a decorrere dall'esercizio finanziario
2006 una quota pari al 50 per cento delle risorse
medesime è destinata all'ammodernamento del patrimonio
edilizio sanitario.
6. In relazione all'accertamento delle entrate
derivanti dalla dismissione dei beni del patrimonio
disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere,
per il quale viene disposto, nel bilancio di
previsione della Regione per l'anno 2005, lo specifico
accantonamento negativo previsto dalla tabella A
allegata alla presente legge, l'Assessore regionale
per il bilancio e le finanze è autorizzato ad
iscrivere, con proprio provvedimento, le relative
somme ai pertinenti capitoli del corrispondente
accantonamento positivo.
7. E' abrogato l'articolo 31 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4. »
L'articolo 8 è accantonato. Si passa all'esame
dell'articolo 9. Ne do lettura:
«Articolo 9.
Definizione operazioni di dismissione
1. Le operazioni di privatizzazione e dismissione
delle partecipazioni azionarie degli enti economici
regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale
20 gennaio 1999, n. 5, ferme restando le disposizioni
previste, devono essere definite entro il 31 dicembre
2005.
2. Al comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni sono soppresse le parole da per essere
destinate' sino a al comma 2'.
3. Il comma 2 dell'articolo 77 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni è abrogato. »
L'articolo 9 è accantonato. Si passa all'esame
dell'articolo 10. Ne do lettura:
«Articolo 10.
Definizione delle pratiche per il condono edilizio
1. I comuni sono tenuti a predisporre, entro il 31
marzo 2005 un programma operativo finalizzato alla
completa definizione delle pratiche di sanatoria
previste dalla legge 1 marzo 1985, n. 48, recepita
dalla legge regionale 10 agosto1985, n. 37, dalla
legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla legge regionale
29 febbraio 1980, n. 7, dalla legge regionale 18
aprile 1981, n. 70 e dall'articolo 17 della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4. Il programma deve
rappresentare in dettaglio ed attraverso appositi
schemi riepilogativi lo stato delle pratiche suddivise
in base a ciascuna delle leggi di sanatoria di
riferimento, la preventivazione degli oneri concessori
ed il piano temporale entro il quale è ricompreso
l'intero svolgimento delle pratiche. Il programma deve
contenere indicazioni circa le unità di personale
interno da destinare al progetto, anche attraverso la
costituzione di appositi gruppi di lavoro.
2. In caso di comprovata indisponibilità di personale
interno all'amministrazione comunale, per l'esame
istruttorio delle domande di autorizzazione o
concessione in sanatoria, nonché per ogni altro
adempimento previsto dalle leggi vigenti in materia, i
comuni sono autorizzati a procedere al conferimento di
specifici incarichi a liberi professionisti con le
modalità di affidamento previste dall'articolo 17
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo
coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7
e successive modifiche ed integrazioni. Gli incarichi
devono essere conferiti in base alla tempistica
determinata nel programma di cui al comma 1 e devono
essere coerenti con le previsioni temporali di tutte
le fasi del processo attuativo.
3. Agli oneri discendenti dal conferimento degli
incarichi di cui al comma 2 i comuni fanno fronte con
le somme introitate per oneri di urbanizzazione e
costi di costruzione. I conferimenti degli incarichi
di cui al comma 2, devono prevedere forme di
decurtazione dei compensi in caso di ritardata o
mancata definizione delle pratiche.
4. La predisposizione e la piena realizzazione del
programma di cui al comma 1 costituisce indicatore
premiale da considerare nella ripartizione delle
risorse ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.»
L'articolo 10 è accantonato. Si passa all'esame
dell'articolo 11. Ne do lettura:
«Articolo 11.
Entrate derivanti dalla prestazione di servizi resi
dalla Regione
1. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, per la verifica ispettiva
relativa al controllo di pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose, l'onere a carico dei gestori di impianti
sottoposti alla predetta verifica è quello determinato
ai sensi dell'articolo 29, comma 2 del medesimo
decreto legislativo.
2. Ai fini della valutazione di incidenza prevista
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modifiche ed integrazioni, il committente privato
versa in entrata nel bilancio regionale una somma pari
allo 0,2 per cento dell'importo del progetto di
massima.
3. Le somme sono versate in entrata in apposito
capitolo del bilancio regionale e con successivo
provvedimento dell'Assessorato del bilancio e delle
finanze sono impartite le disposizioni e le modalità
per il versamento delle stesse.»
Comunico che è stato presentato l'emendamento 11.1 a firma
dell'onorevole Micciché.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'articolo 11. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'esame dell'articolo 12. Ne do lettura:
«Articolo 12.
Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi
viarie disponibili
1. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10, come sostituito dall'articolo
13 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera f) è sostituita con la seguente:
f)il prezzo complessivo determinato per la
legittimazione degli antichi possessi non può essere
inferiore al minimo di euro 500';
b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente
lettera:
g)per la vendita delle sedi viarie disponibili e
dei suoli occupati da possessori che non risultino
proprietari nei pubblici registri, il prezzo di
cessione è determinato con le modalità riportate ai
punti di cui alle lettere a), b), c) e d), e con
riferimento al doppio del valore agricolo medio negli
stessi previsti, ovvero al triplo qualora gli stessi
suoli ricadano entro trenta metri dal confine
demaniale marittimo, con un minimo complessivo di euro
1.000.'»
Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Micchichè
ed altri, gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.4, 12.6 di identico
contenuto.
Li pongo congiuntamente in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non sono approvati)
Pongo in votazione l'articolo 12. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'esame dell'articolo 13. Ne do lettura:
«Articolo 13.
Utilizzo dei beni culturali
1. Il canone di concessione per l'utilizzo di beni
culturali della Regione è sempre dovuto.»
L'articolo 13 è accantonato, su richiesta del Governo.
Si passa all'esame dell'articolo 14. Ne do lettura:
«Articolo 14.
Servizio riscossione tributi
Accesso dei concessionari all'anagrafe comunale
1. L'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2002,
n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è così
modificato:
a) il comma 4 è cosi sostituito:
4. Il mancato rispetto della trimestralità
dell'aggiornamento anagrafico, reiterato nell'arco
temporale di un anno, comporta per il comune, previa
diffida da parte dell'Assessorato regionale del
bilancio e delle finanze, una diminuzione del
trasferimento dovuto per l'anno successivo, ai sensi
dell'articolo 76 della presente legge, pari al 3 per
cento';
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
4 bis. I comuni che al 31 dicembre 2004 risultano
essere ancora inadempienti agli obblighi di cui alla
presente legge, dovranno regolarizzare la loro
posizione entro il 30 giugno 2005, a pena di
diminuzione del trasferimento dovuto per l'anno
successivo, ai sensi dell'articolo 76 della presente
legge, nella misura dell'3,5 per cento.';
c) il comma 5 è così sostituito:
5. La mancata o difforme comunicazione da parte del
concessionario all'Agenzia delle Entrate
dell'inadempimento del comune dà luogo alle sanzioni
amministrative di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237. L'Agenzia delle
Entrate trasmetterà al dipartimento regionale finanze
e credito, l'elenco definitivo dei comuni
inadempienti.'.»
Comunico che è stato presentato l'emendamento soppressivo 14.1,
a firma dell'onorevole Miccichè.
Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'esame dell'articolo 15. Ne do lettura:
«Articolo 15.
Assegnazioni in favore degli enti locali per il
triennio 2005-2007
1. Le disposizioni previste dall'articolo 23, comma
1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e
dall'articolo 64, comma 5, della legge regionale 1
aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed
integrazioni si applicano per il triennio 2005-2007.
2. L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione
delle somme assegnate ai comuni di cui al comma 1, al
netto delle quote destinate a spese di investimento e
delle quote destinate a specifiche finalità in base a
legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle
disposizioni previste dall'articolo 8 della legge
regionale 5 novembre 2004, n. 15.
3. Per l'esercizio finanziario 2005, a valere sulle
risorse di cui al comma 1, la quota di 23.070
migliaia di euro è assegnata al comune di Palermo per
le spese relative al progetto Emergenza Palermo da
definire entro il 31marzo 2005, ivi comprese quelle
sostenute nell'anno 2004.
4. Per il triennio 2005-2007 continua ad applicarsi
la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15,
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni.
5. Per il triennio 2005-2007 si applicano le
disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della
legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.»
L'articolo 15 è accantonato, su richiesta del
Governo.
Si passa all'esame dell'articolo 16. Ne do lettura:
«Articolo 16.
Premialità nelle assegnazioni agli enti locali
1. L'attivazione delle misure di fuoriuscita previste
dalla vigente legislazione costituisce indicatore
premiale da considerare nella ripartizione delle
risorse in favore dei comuni e delle province, da
effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.»
L'articolo 16 è accantonato, su richiesta del
Governo.
Si passa all'esame dell'articolo 17. Ne do lettura:
«Articolo 17.
Assegnazioni annuali in favore delle province
29. Al comma 5 dell'articolo 64 della legge regionale
16 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche ed
integrazioni, le parole da somme' a marzo 2002, n.
2,' sono sostituite con le parole entrate accertate
dalle stesse nel secondo esercizio antecedente quello
di riferimento a titolo di imposta sulle assicurazioni
di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2. Sulla base dei dati comunicati da ciascuna
provincia regionale al Dipartimento regionale delle
Finanze e del Credito, in base alle risultanze dei
rendiconti entro il 31 gennaio di ciascun anno,
l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze
provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.'»
L'articolo 17 è accantonato, su richiesta del Governo.
Si passa, quindi, all'esame dell'articolo 18. Ne do
lettura:
«Articolo 18.
ESA - utilizzo avanzo di amministrazione
1. In deroga alle vigenti disposizioni, l'Ente di
sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme
provenienti dall'avanzo di amministrazione scaturenti
dal proprio conto consuntivo esercizio finanziario
2004, decurtate dell'importo utilizzato ai sensi
dell'art. 19 della legge regionale n. 5 del 2002, per
i seguenti fini istituzionali:
a) 'Ricostruzione, ripristino e trasformazione di
immobili e relativi impianti' (capitolo 252);
b) 'Spese per la realizzazione di progetti
finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di
specifici ambiti territoriali' (capitolo 260);
c) 'Spese per la realizzazione di programmi di
lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 1
agosto 1977, n. 73 delle sezioni operative di
assistenza tecnica' (capitolo 261);
d) Spese per la realizzazione di programmi di
interventi ed opere pubbliche di interesse
agricolo' (capitolo 257);
e) Spese per la manutenzione straordinaria di
strade' (capitolo 267);
f) 'Spese per il ripristino e la manutenzione
straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in
concessione ad enti, consorzi, cooperative' (capitolo
507).»
Comunico che è stato presentato l'emendamento soppressivo
18.1,a firma dell'onorevole Miccichè.
Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'esame dell'articolo 19. Ne do lettura:
«Articolo 19.
Disposizioni in materia di residui attivi
1. Le entrate accertate contabilmente fino
all'esercizio 2003 a fronte delle quali, alla chiusura
dell'esercizio 2004, non corrispondono crediti da
riscuotere nei confronti di debitori certi, sono
eliminate dalle scritture contabili della Regione
dell'esercizio medesimo.
2. Con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale del bilancio e tesoro, su
indicazione delle competenti amministrazioni, si
procede all'individuazione delle somme da eliminare ai
sensi del comma 1; copia di detto decreto è allegata
al rendiconto generale della Regione per l'esercizio
finanziario 2004.
3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del
presente articolo sussistano eventuali crediti, si
provvede al loro accertamento all'atto della
riscossione con imputazione al conto della competenza
dei pertinenti capitoli di entrata.»
Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Miccichè ed
altri, l'emendamento 19.1.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(Non è approvato)
Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Miccichè ed
altri l'emendamento 19.2.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(Non è approvato)
Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Miccichè ed
altri l'emendamento 19.3.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(Non è approvato)
Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Miccichè ed
altri, l'emendamento 19.4.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'articolo 19. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'esame dell'articolo 20. Ne do lettura:
«Articolo 20.
Disposizioni in materia di residui passivi e di
residui perenti
1. Le somme perente agli effetti amministrativi
relative ad impegni assunti fino all'esercizio
finanziario 1994, non reiscritte in bilancio entro la
chiusura dell'esercizio 2004, sono eliminate dalle
scritture contabili della Regione dell'esercizio
medesimo.
2. Con decreti del dirigente generale del
Dipartimento regionale bilancio e tesoro si procede
all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi
del comma 1; copia di detti decreti è allegata al
rendiconto generale della Regione per l'esercizio
finanziario 2004.
3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico
del bilancio della Regione fino all'esercizio 2003 e
quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio
2002, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2004
non corrispondono obbligazioni giuridicamente
vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili
della Regione dell'esercizio medesimo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si
applicano alle spese per esecuzione di opere qualora
il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli
enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni
che indicono la gara, stabilendo le modalità di
appalto.
5. Con decreti del dirigente generale del
dipartimento regionale bilancio e tesoro, su
indicazione delle competenti amministrazioni, si
procede all'individuazione delle somme da eliminare ai
sensi del comma 3; copia di detti decreti è allegata
al rendiconto generale della Regione per l'esercizio
finanziario 2004.
6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi
dei precedenti commi sussista l'obbligo della Regione
e nel caso di eliminazione di somme perente da
eliminare ai sensi del comma I sia documentata
l'interruzione dei termini di prescrizione, si
provvede al relativo pagamento con le disponibilità
dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui
gravavano originariamente le spese o, in mancanza di
disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle
relative somme da effettuarsi con decreti del
dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro
ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e
dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997,
n. 30.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche all'Azienda delle foreste demaniali della
Regione siciliana.»
Comunico che è stato presentato l'emendamento 20.1 a firma
dell'onorevole Miccichè.
Essendo l'emendamento interamente soppressivo, pongo in
votazione il mantenimento dell'articolo 20. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'esame dell'articolo 21. Ne do lettura:
«Articolo 21.
Conservazione residui
1. In deroga alle disposizioni contenute
nell'articolo 53 del Regio Decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, alla chiusura di ciascun esercizio
finanziario i residui passivi sono conservati, previa
verifica da parte delle Amministrazioni che hanno
assunto i relativi impegni di spesa, senza adozione di
ulteriori provvedimenti.
2. Entro il termine del 31 marzo di ciascun anno, con
provvedimento dei dipartimenti regionali che hanno
assunto gli impegni di spesa possono essere eliminati
gli impegni assunti nell'esercizio finanziario appena
concluso e i residui formati nei precedenti esercizi
finanziari.
3. Ai fini della predisposizione del conto consuntivo
generale della Regione, l'accreditamento dei residui è
effettuato con decreto del dirigente generale del
dipartimento regionale bilancio e tesoro, da
registrarsi alla Corte dei Conti, che approva l'elenco
generale degli stessi. »
Comunico che è stato presentato, dall'onorevole Miccichè,
l'emendamento 21.1.
Essendo l'emendamento interamente soppressivo, pongo in
votazione il mantenimento dell'articolo 21. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'esame dell'articolo 22. Ne do lettura:
«Articolo 22.
Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10
Disposizioni per la funzionalità dell'attività
amministrativa
1. Alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, sono
introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente comma:
1 bis. La pubblica amministrazione, nell adozione di
atti di natura non autoritativa, agisce secondo le
norme di diritto privato salvo che la legge disponga
diversamente.';
b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente
articolo:
3 bis. 1. Per conseguire maggiore efficienza nella
loro attività, le amministrazioni pubbliche
incentivano l'uso della telematica, nei rapporti
interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e
i privati.';
c) all'articolo 6 è inserito il seguente comma:
2 bis. L'organo competente per l'adozione del
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del
procedimento, non può discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento se non indicandone la motivazione nel
provvedimento.'
d) al comma 2 dell'articolo 9 dopo la lettera d) sono
aggiunte le seguenti lettere:
e) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve
concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in
caso di inerzia dell'amministrazione;
f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data
di presentazione della relativa istanza'.
e) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente
articolo:
Art. 11 bis - 1. Nei procedimenti ad istanza di
parte il responsabile del procedimento o l'autorità
competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della
domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate di documenti.
3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i
termini per concludere il procedimento, che iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazione o, in mancanza, dalla scadenza del
termine di cui al comma 2. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella
motivazione del provvedimento finale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti
in materia previdenziale e assistenziale sorti a
seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali.';
f) all'articolo 12 sono apportate le seguenti
modifiche:
1) al comma 1 sono soppresse le parole , nei casi
previsti dalla legge,'
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4 bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon
andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi
in cui una pubblica amministrazione conclude accordi
nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione
dell'accordo è preceduta da una determinazione
dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del
provvedimento.'
g) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
Art. 15 - 1. Nell'Ordinamento della Regione
siciliana, dei comuni, delle province regionali e
degli enti locali siciliani, la conferenza dei servizi
è disciplinata dagli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14
quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni, con le sostituzioni,
modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo.
2. All'articolo 14, al comma 2, le parole da entro
quindici giorni' fino a richiesti' sono sostituite
dalle seguenti entro trenta giorni dalla ricezione,
da parte dell'amministrazione competente, della
relativa richiesta. La conferenza può essere altresì
indetta quando nello stesso termine è intervenuto il
dissenso di una o più amministrazioni interpellate.';
al comma 3, è soppresso il periodo da per i lavori
pubblici' a modificazioni'; al comma 5, dopo le
parole dal concedente' sono aggiunte le parole
ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario' e dopo la parola (VIA)' è inserito il
seguente periodo Quando la conferenza è convocata ad
istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.'; dopo il comma 5 è
aggiunto il seguente comma: 5 bis. Previo accordo tra
le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi
è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti
informatici disponibili secondo i tempi e le modalità
stabiliti dalle medesime amministrazioni.'
3. All'articolo 14 bis al comma 1, dopo la parola
complessità' sono inserite le parole e di
insediamenti produttivi di beni e servizi' e le parole
su motivata e documentata richiesta dell'interessato'
sono sostituite dalle parole su motivata richiesta
dell'ente interessato, documentata, in assenza di un
progetto preliminare, da uno studio di fattibilità,';
al comma 2, dopo le parole della salute,' sono
inserite le parole e della pubblica incolumità,';
dopo il comma 3 è inserito il seguente: 3 bis. Il
dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da
una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-
artistico, della salute o della pubblica incolumità, è
sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14
quater comma 3.'
4. All'articolo 14 ter al comma 2, è premesso il
seguente periodo La prima riunione della conferenza
di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero,
in caso di particolare complessità dell'istruttoria,
entro trenta giorni dalla data di indizione.' e le
parole almeno dieci giorni' sono sostituite dalle
parole almeno cinque giorni lavorativi'; al comma 3,
le parole ai sensi dei commi 2 e seguenti
dell'articolo 14 quater' sono sostituite dalle
seguenti ai sensi dei commi 6 bis e 9 del presente
articolo.'; al comma 4, primo periodo, dopo le parole
valutazione medesima' sono inserite le parole ed il
termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un
massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilità ambientale.'; al comma 5
la parola pubblica' è sostituita dalle parole , del
patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumità.'; dopo il comma 6 è inserito il seguente
6 bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in
ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.';
al comma 7, sono soppresse le parole da e non abbia
notificato' fino alla fine del comma; il comma 9 è
sostituito dal seguente: 9. Il provvedimento finale
conforme alla determinazione conclusiva di cui al
comma 6 bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza.'; il comma 10 è sostituito dal seguente
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana in caso di
VIA regionale e in un quotidiano a diffusione
regionale. Dalla data della pubblicazione nella
G.U.R.S. decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei
soggetti interessati.'
5. All'articolo l4 quater i commi 2, 3 e 4 sono
sostituiti dal seguente: 2. Se il motivato dissenso è
espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumità, la decisione è rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni,
alla Giunta regionale. Verificata la completezza della
documentazione inviata ai fini istruttori la decisione
è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente
della Regione valutata la complessità
dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per
un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.'; il comma 5 è sostituito dal seguente: 3.
Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in
caso di provvedimento negativo, il Presidente della
Regione può deferire alla Giunta regionale, ai fini di
una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione delle
questioni sulle quali siano emerse valutazioni
contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo
competenti in ordine alla definizione di atti e
provvedimenti.'
6. Dopo l'articolo 14 quater è inserito il
seguente: Art. 14 quinquies. - 1. Nelle ipotesi di
conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del
progetto definitivo in relazione alla quale trovino
applicazione le procedure di cui agli articoli 37 bis
e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel
testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002,
n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, sono
convocati alla conferenza, senza diritto di voto,
anche i soggetti aggiudicatari di concessione
individuati all'esito della procedura di cui
all'articolo 37 quater della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2
agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni; ovvero le società di progetto di cui
all'articolo 37 quinquies della medesima legge.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo
7, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nei
testo coordinato con la legge regionale 2 agosto
2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.'
7. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge
regionale 7 settembre 1998, n. 23, sono abrogati.
8. Il testo degli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14
quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, coordinato con
le norme di cui ai presente articolo, sarà pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge.»
L'articolo 22 è accantonato.
Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, mercoledì 15
dicembre 2004, alle ore 9.30, con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del presidente Lo Porto
I - Comunicazioni
II - Progetto di bilancio interno dell'Assemblea regionale
siciliana per l'anno finanziario 2005 (doc. n. 125)
III - Rendiconto delle entrate e delle spese dell'Assemblea
regionale siciliana per l'anno finanziario 2003 (doc. n. 126)
IV - Discussione dei disegni di legge:
1) Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno
finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-
2007. (n. 923/A) (Seguito)
2) Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.
(n. 924/A) (Seguito)
La seduta è tolta alle ore 21.07.
Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 23.50
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
Dott. Giovanni Tomasello
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XIII LEGISLATURA
SEDUTA N. 251 DEL 14 DICEMBRE 2004
ALLEGATO:
EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
DISEGNO DI LEGGE N. 923/A ''BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
SICILIANA PER L'ANNO FINANZIARIO 2005 E BILANCIO PLURIENNALE PER
IL TRIENNIO 2005-2007 .
-TABELLA B - SPESA
Emendamento Bil. 24:
(importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZION UPB Denominazione 2005 2006 2007
E
PRESIDENZA 1.4.1.1. PERSONALE 18 18 18
1
(108015,108031,
108038,108044,108050,
108080,
1081089)
PRESIDENZA 1.1.1.1. BENI E SERVIZI 70 70 70
2
(100343)
PRESIDENZA 1.3.1.1. BENI E SERVIZI - 70 - 70 - 70
2
(104513)
PRESIDENZA 1.7.1.1. PERSONALE 75 - -
1
(120005)
BILANCIO 4.2.1.5. FONDI DI RISERVA - 93 - 18 - 18
1
(215701)
Emendamento Bil. 25:
AMMINISTRAZION UPB Denominazione 2005 2006 2007
E
AGRICOLTURA 2.2.1.1. PERSONALE 8 8 8
1
(142008)
AGRICOLTURA 2.3.1.1. PERSONALE -2 -2 -2
1
(146007)
AGRICOLTURA 2.4.1.1. PERSONALE -20 -20 -20
1
(150010, 150011,
150013)
BILANCIO 4.2.1.5. FONDO DI RISERVA 14 14 14
1
(215701)
Emendamento Bil. 28:
AMMINISTRAZION UPB Denominazione 2005 2006 2007
E
INDUSTRIA 5.2.1.1. PERSONALE 101 101 101
1
(242005)
INDUSTRIA 5.2.1.1. CUSTODIA SITI 2.000 2.00 2.00
2 MINERARI 0 0
(CAP. 242526)
INDUSTRIA 5.2.1.1. Resais - cap. 242525 4.100 - -
2
BILANCIO 4.2.1.5. FONDI DI RISERVA - - -
1 6.201 2.10 2.10
(215701) 1 1
Emendamento Bil. 29:
AMMINISTRAZION UPB Denominazione 2005 20 20
E 06 07
LAVORI 6.2.1.1. PERSONALE - - -
PUBBLICI 1
(cap. 272006 - 1.300;
cap. 272011 + 1.300;
cap. 272005 - 384;
cap. 272012 + 384;
cap. 272008 - 218;
cap. 272013 + 218)
Emendamento Bil. 26:
AMMINISTRAZION UPB Denominazione 2005 2006 2007
E
FAMIGLIA 3.1.1.1. PERSONALE 51 51 51
1
(180006,
180007,180009)
FAMIGLIA 3.2.1.1. PERSONALE 50 50 50
1
(182005)
BILANCIO 4.2.1.5. FONDI DI RISERVA - 101 - -
1 101 101
(215701)
Emendamento Bil. 30:
AMMINISTRAZION UPB Denominazione 2005 2006 2007
E
LAVORO 7.1.1.1. BENI E SERVIZI 20 - -
2
(310302)
LAVORO 7.1.1.5. BENI E SERVIZI 110 - -
2
(310301,
310303,310306)
LAVORO 7.2.1.1. PERSONALE - 9 - 9 - 9
1
(312005)
LAVORO 7.2.1.1. BENI E SERVIZI - 400 - -
2
(312503, 312504)
LAVORO 7.2.1.3. EMIGRAZIONE ED 350 - -
1 IMMIGRAZIONE
LAVORO 7.3.2.6. ALTRI INVESTIMENTI - - -
.99 2.598
(717908 - fondi
vincolati) - bilancia
con tab. A - minori
entrate
BILANCIO 4.2.1.5. FONDI DI RISERVA - 71 9 9
1 (215701)
Submendamento Bil. 30.1 all'emendamento Bil.30:
U.P.B.
7.1.1.5.2: da 110 a 200
4.2.1.5.1: da - 71 a - 161
Emendamento Bil. 31:
AMMINISTRAZION UPB Denominazione 2005 2006 2007
E
COOPERAZIONE 8.2.1.1. PERSONALE - 2 - 2 - 2
1.
(342005)
BILANCIO 4.2.1.5. FONDI DI RISERVA 2 2 2
1 (215701)
Emendamento Bil. 38:
AMMINISTRAZION UPB Denominazione 2005 2006 2007
E
COOPERAZIONE 8.2.1.3. SERVIZI ALLE 400 - -
1 COOPERATIVE E LORO
CONSORZI (344121 -
n.i.)
BILANCIO 4.2.1.5. FONDI DI RISERVA - 400 - -
1 (215701)
Emendamento Bil. 39:
U.P.B.
8.2.1.3.2 - cap. 342524 + 200 mila
4.2.1.5.1 - cap. 215701 - 200 mila.
Emendamento Bil. 37:
Cap. 340302 + 50
Cap. 340301 + 25
Cap. 340303 + 50
Cap. 340306 + 50
Cap. 342525 + 500
Cap. 342521 - 75
Cap. 346514 - 100
Cap. 215701 - 500
Emendamento Bil. 33:
AMMINISTRAZION UPB Denominazione 2005 2006 2007
E
BENI CULTURALI 9.1.1.5. BENI E SERVIZI 300 - -
2 (370306)
BENI CULTURALI 9.2.1.3. FUNZIONAMENTO DELLE - 300 - -
1 SCUOLE (373314)
Emendamento Bil. 32:
AMMINISTRAZION UPB Denominazione 2005 2006 2007
E
BENI CULTURALI 9.3.1.1. PERSONALE (376006) - 39 - 39 - 39
1
BILANCIO 4.2.1.5. FONDI DI RISERVA 39 39 39
1 (215701)
Emendamento Bil. 23:
U.P.B.
9.3.1.3.1 ex cap. 377307: + 1.000 migliaia
9.3.1.1.2 cap. 376546: - 1.000 migliaia
Emendamento Bil. 34:
AMMINISTRAZION UPB Denominazione 2005 2006 2007
E
TERRITORIO 11.2.1.1 PERSONALE (442005, 18 18 18
.1 442006, 442008)
TERRITORIO 11.3.1.1 PERSONALE (446006) - 5 - 5 - 5
.1
BILANCIO 4.2.1.5. FONDI DI RISERVA - 13 - 13 - 13
1 (215701)
Emendamento Bil. 35:
AMMINISTRAZION UPB Denominazione 2005 2006 2007
E
TURISMO 12.1.1.1 PERSONALE (470002) - 221 - -
.1 221 221
TURISMO 12.2.2.6 INTERVENTI - - -
.1 INFRASTRUTTURALI 775
(872407 -
FONDI VINCOLATI)
TURISMO 12.4.1.1 UFFICIO SPECIALE PER 221 221 221
.1 LA PIANIFICAZIONE DEI
PORTI TURISTICI IN
SICILIA (480001)
BILANCIO 4.2.1.5. FONDI DI RISERVA - - -
1 (215701)
Emendamento Bil. 40:
AMMINISTRAZION UPB Denominazione 2005 20 20
E 06 07
TURISMO 12.1.1.1 SPESE TRATTAMENTO 49 - -
.1 ECONOMICO PERSONALE CON
INCARICHI DI CO.CO.CO
(470011)
TURISMO 12.2.1.3 SPESE STIPULA DI - 49 - -
.3 CONVENZIONI CON SOCIETA'
SPORTIVE SICILIANE
PARTECIPANTI A
CAMPIONATI NAZIONALI DEL
SETTORE
PROFESSIONISTICO, OVVERO
A CAMPIONATI NAZIONALI
DEL SETTORE
DILETTANTISTICO DELLA
MASSIMA SERIE, PER LA
DIFFUSIONE E LA
CONOSCENZA DI PRODUZIONI
TIPICHE SICILIANE E DI
LOCALITA' DI
PARTICOLARE INTERESSE
TURISTICO, ARTISTICO E
MONUMENTALE
(472515)
Emendamento Bil. 41:
AMMINISTRAZION UPB Denominazione 2005 20 20
E 06 07
TURISMO 12.1.1.5 SPESE PER I CONSULENTI 28 - -
.2 ESPERTI IN MATERIE
GIURIDICHE, ECONOMICHE,
SOCIALI OD ATTINENTI AI
COMPITI D'ISTITUTO
(470303)
TURISMO 12.2.1.3 SPESE STIPULA DI - 28 - -
.3 CONVENZIONI CON SOCIETA'
SPORTIVE SICILIANE
PARTECIPANTI A
CAMPIONATI NAZIONALI DEL
SETTORE
PROFESSIONISTICO, OVVERO
A CAMPIONATI NAZIONALI
DEL SETTORE
DILETTANTISTICO DELLA
MASSIMA SERIE, PER LA
DIFFUSIONE E LA
CONOSCENZA DI PRODUZIONI
TIPICHE SICILIANE E DI
LOCALITA' DI
PARTICOLARE INTERESSE
TURISTICO, ARTISTICO E
MONUMENTALE
(472515)
Emendamento Bil. 42:
AMMINISTRAZION UPB Denominazione 2005 20 20
E 06 07
TURISMO 12.1.1.5 SPESE DI FUNZIONAMENTO 2 - -
.2 DEI SERVIZI DI
VALUTAZIONE E CONTROLLO
STRATEGICO (470305)
TURISMO 12.2.1.3 SPESE STIPULA DI - 2 - -
.3 CONVENZIONI CON SOCIETA'
SPORTIVE SICILIANE
PARTECIPANTI A
CAMPIONATI NAZIONALI DEL
SETTORE
PROFESSIONISTICO, OVVERO
A CAMPIONATI NAZIONALI
DEL SETTORE
DILETTANTISTICO DELLA
MASSIMA SERIE, PER LA
DIFFUSIONE E LA
CONOSCENZA DI PRODUZIONI
TIPICHE SICILIANE E DI
LOCALITA' DI
PARTICOLARE INTERESSE
TURISTICO, ARTISTICO E
MONUMENTALE
(472515)
Emendamento Bil. 36:
AMMINISTRAZION UPB Denominazione 2005 2006 2007
E
BILANCIO E 4.2.1.3. AZIENDA FORESTE 20.00 - -
FINANZE 2 DEMANIALI 0
(213301)
BILANCIO E 4.2.1.5. FONDI DI RISERVA - - -
FINANZE 1 20.00
(215701) 0
EMENDAMENTO BIL. 27:
AMMINISTRAZION UPB Denominazione 2005 2006 2007
E
BILANCIO 4.2.1.5. FONDI DA RIPARTIRE - - -
3 PER ONERI DEL 4.039 23.48 23.12
PERSONALE (215705, 7 1
215707, 215708,
215718)
BILANCIO 4.3.1.1. BENI E SERVIZI 20 - -
2 (182005)
BILANCIO 4.2.1.5. FONDI DI RISERVA 39.11 23.48 23.12
1 9 7 1
(215701)
-All'articolo 4:
EMENDAMENTO BIL. 4.1:
L'ARTICOLO 4 è SOSTITUITO CON IL SEGUENTE:
'Art. 4
Oneri del personale
1. Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001
recepito con Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 10 aventi
natura fissa ed obbligatoria e ricadenti in ciascuno degli
esercizi del triennio 2005-2006 sono quantificati
complessivamente in 536.117 migliaia di euro, di cui 165.845
migliaia di euro per il personale dell'Area dirigenziale
(comprensivi della parte fissa dell'indennità di posizione),
370.272 migliaia di euro per il personale con qualifica non
dirigenziale (comprensivi della "indennità di vacanza
contrattuale" di cui all'articolo 26 della legge regionale 20
gennaio 1995, n. 11) e 18.391 migliaia di euro per altre
erogazioni per emolumenti obbligatori al personale.
2. Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001
recepito con il Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 10 e
relativi al finanziamento della parte variabile della
retribuzione del personale con qualifica diversa da quella
dirigenziale sono quantificati, per ciascuno degli esercizi del
triennio 2005-2006, in 54.974 migliaia di euro, al netto degli
oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione ed
inclusi i compensi del personale in servizio presso gli uffici di
diretta collaborazione all'opera del Presidente e degli
Assessori, quantificati in 6.417 migliaia di euro, nonché quelli
del personale da assegnare alle "stazioni appaltanti" di cui
all'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come
recepita con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche ed integrazioni, quantificati in 1.330 migliaia di
euro.
3. Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001
recepito con il Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 10 e
relativi al trattamento accessorio del personale con qualifica
dirigenziale dell'Amministrazione regionale (con esclusione della
parte fissa della indennità di posizione) sono quantificati, per
ciascuno degli esercizi del triennio 2005-2006, in 34.588
migliaia di euro, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a
carico dell'amministrazione, ed inclusi i compensi del personale
in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera
del Presidente e degli Assessori, quantificati in 5.256 migliaia
di euro, nonché quelli del personale da assegnare alle "stazioni
appaltanti" di cui all'articolo 7 ter della legge 11 febbraio
1994, n. 109 come recepita con legge regionale 2 agosto 2002, n.
7 e successive modifiche ed integrazioni, quantificati in 602
migliaia di euro.
4. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge
regionale 3 maggio 2001, n. 6 è destinato a far fronte agli oneri
scaturenti dall'accordo biennale 2002-2003 ed è stabilito 33.166
migliaia di euro per l'anno 2005 ed in 18.247 per ciascuno degli
anni 2006 e 2007.
5. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge
regionale 3 maggio 2001, n. 6 è destinato a far fronte agli oneri
scaturenti dall'accordo biennale 2002-2003 ed è determinato in
9.600 migliaia di euro per l'anno 2005, in 4.800 migliaia di euro
per l'anno 2006 ed in 4.800 migliaia di euro per l'anno 2007,
fermo restando le disposizioni dall'articolo 13, comma 4, della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che trovano applicazione a
decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il
biennio 2002-2003, in conformità a quanto previsto dal comma 1
dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448."
-All'articolo 10
-TABELLA C - ENTRATA:
Emendamento Bil. C1:
AMMINISTRAZION UPB Denominazione 2005 2006 2007
E
0.0.1.5. TRASFERIMENTI 20.00 - -
1 CORRENTI DALLA 0
REGIONE (1101)
-TABELLA D - SPESA:
Emendamento Bil. D1:
AMMINISTRAZION UPB Denominazione 2005 2006 2007
E
0.0.1.3. BOSCHI, PARCHI E 20.00 - -
3 RISERVE 0
(1119)