Presidenza del vicepresidente Fleres
PAFFUMI segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende
approvato.
Missioni
PRESIDENTE Comunico che sono in missione per ragioni del loro
ufficio, gli onorevoli Galletti dall'11 al 15 marzo; Zangara il
15 marzo 2005.
L'Assemblea ne prende atto.
Annunzio di presentazione di disegni di legge
PRESIDENTE Comunico che sono stati presentati i seguenti
disegni di legge:
Intervento straordinario a favore degli esercenti nel settore
del commercio e dell'artigianato del comune di Naro (n. 980)
di iniziativa parlamentare
presentato dall'onorevole Miccichè in data 10 marzo 2005
Disposizioni regionali in materia di Protezione civile (n.
981)
di iniziativa parlamentare
presentato dagli onorevoli Fratello, Dina, Di Mauro, Leanza
Nicola, Franchina, Brandara, Burgaretta.
Annunzio di interrogazioni
PRESIDENTE Comunico che sono state presentate le seguenti
interrogazioni con richiesta di risposta scritta:
N. 2129 - Interventi al fine di garantire il regolare avvio al
lavoro dei forestali di Isnello (PA).
Presidente Regione
Assessore Agricoltura
Firmatari: Forgione Francesco; Cracolici Antonino
N. 2130 - Verifica sul comportamento di alcuni insegnanti della
scuola media della sezione '4 anni di scuola dell'infanzia S.
Pertini' di Mazzarrone (CT).
Presidente Regione
Assessore Beni Culturali
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe.
Comunico che le stesse saranno inviate al Governo.
Annunzio di mozioni
PRESIDENTE Comunico che sono state presentate, in data 9
marzo 2005, le seguenti mozioni:
n. 398 Dichiarazione dello stato di calamità naturale per il
comparto agricolo e zootecnico di Sciacca e dei comuni
limitrofi , degli onorevoli Segreto, Amendolia, Nicotra e
Franchina;
n. 399 Interventi per la pubblicazione del contratto di lavoro
del comparto non dirigenziale della Regione siciliana ,
degli onorevoli Vitrano, Ortisi, Galletti, Manzullo, Papania e
Spampinato;
n. 400 Interventi per il settore agricolo , degli onorevoli
Fleres, Catania Giuseppe, Maurici e Baldari.
Ne do lettura:
«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
PREMESSO che quest'inverno si è rivelato particolarmente
rigido, piovoso e spesso accompagnato a fenomeni di grandine e di
neve, che hanno messo a dura prova gli operatori del comparto
agricolo (con particolare riferimento al settore degli agrumeti)
e zootecnico;
RITENUTO che:
il disagio è stato ulteriormente aggravato dall'eccezionale
persistenza delle condizioni climatiche e che, a tutt'oggi, a
detta degli esperti, non si prevede soluzione di continuità al
maltempo, che aggraverà ulteriormente i danni alle colture della
zona ed a tutto il settore zootecnico;
i comuni di Sciacca, Ribera, Calamonaci, Burgio, Villafranca
Sicula, Lucca, Santo Stefano di Quisquina, Alessandria Della
Rocca, Cianciana, Bivona e paesi limitrofi hanno manifestato
preoccupazione per le sorti delle produzioni, in particolare per
gli agrumeti, vero pilastro per l'economia di questi comuni e del
comparto della zootecnia;
la già accertata perdita dei raccolti e dei danni della
zootecnia fa sfumare il ricavato di una stagione di sacrifici,
con grave pregiudizio per l'economia e l'occupazione, in un
territorio che, oltre agli annosi problemi di sempre, si trova
oggi costretto a fronteggiare l'aggressione di fenomeni
meteorologici naturali, quest'anno particolarmente devastanti e
tali da assumere la connotazione di calamità naturali;
PRESO ATTO che la problematica in questione ha di già
registrato l'avvio di un'opera di sensibilizzazione delle
rappresentanze di categoria e degli enti ed istituzioni che hanno
a cuore le sorti e l'economia di queste zone,
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
a che venga dichiarato, per il comparto agricolo e zootecnico
dei comuni di Sciacca, Ribera, Calamonaci, Burgio, Villafranca,
Sicula, Lucca, S. Stefano Quisquina, Alessandria, Cianciana,
Bivona e paesi limitrofi, lo stato di area colpita da calamità
naturale, a seguito dei recenti fenomeni meteorologici che hanno
compromesso irrimediabilmente la stagione agricola (con
particolare riferimento al settore degli agrumeti), provocando
ingenti danni a tutto il comparto zootecnico, e ad assumere tutte
le concrete iniziative atte a far fronte alle più immediate
esigenze dei comparti interessati dalla calamità.» (398);
«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
CONSIDERATO che:
il contratto di lavoro del comparto non dirigenziale della
Regione siciliana, firmato il 22 dicembre 2004 tra l'ARAN e tutte
le organizzazioni sindacali, rappresenta un passaggio cruciale
che ha messo fine a 36 mesi di attese da parte dei 15.000
lavoratori interessati, il cui ultimo contratto di lavoro era
scaduto il 31 dicembre 2001;
con l'applicazione di questo contratto di lavoro si dà
finalmente seguito alla previsione legislativa della legge
regionale n. 10 del 2000, relativa alla delegificazione' del
rapporto di lavoro, così come avvenuto in campo nazionale;
i contenuti del contratto giuridico 2002-2005 ed economico 2002-
2003 sono assolutamente legittimi perché perfettamente in linea
con le direttive emanate dalla Giunta di Governo all'Agenzia di
rappresentanza negoziale per la Regione siciliana in relazione al
contratto stesso;
è improcrastinabile ogni ulteriore rinvio, anche alla luce di
quanto deliberato dalla Giunta di Governo regionale, in data 4
febbraio 2005, in relazione alla deliberazione assunta di coprire
eventuali oneri discendenti dall'applicazione presso gli enti di
cui all'art. 1 della l. r. n. 10 del 2000;
gli accordi sottoscritti sono il frutto di un lungo ed aspro
confronto sindacale protrattosi per diversi mesi, che ha portato
persino all'occupazione per circa dieci giorni della sede
dell'ARAN Sicilia da parte dei sindacati maggiormente
rappresentativi dei dipendenti regionali e che, quindi,
l'esecuzione degli accordi sindacali in questione rappresenta la
chiusura di una fase conflittuale non più sostenibile dalla
pubblica Amministrazione;
i sindacati di categoria hanno preannunciato una nuova stagione
di lotte sindacali nel caso in cui il Governo regionale non
proceda immediatamente all'esecuzione del contratto in questione,
con grave nocumento per la funzionalità dell'Amministrazione
regionale e degli enti non economici e gravi danni agli utenti;
ulteriori ritardi contribuirebbero a provocare gravi danni per
la stessa immagine della Sicilia;
più volte il Governo regionale ha manifestato apprezzamento per
il contratto in questione e ciò, tanto nelle sedi istituzionali,
quanto in sede di conferenza stampa tenuta nel dicembre 2004 dal
governatore della Regione e dall'Assessore alla Presidenza, come
ripreso da tutti i maggiori organi di stampa;
ulteriori ritardi o ipotesi di revisioni del contratto
avrebbero il sapore di un raggiro che incrinerebbero
irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra Amministrazione e
lavoratori del comparto non dirigenziale, che hanno già subito
gravi danni dalla mancata applicazione di una parte consistente
del precedente contratto di lavoro (DP n. 9 e n. 10 del 2001) e
dal blocco dell'articolo 39 della legge regionale n. 10 del 2000;
sotto il profilo del rilancio produttivo, l'accordo
contrattuale in questione crea nuove condizioni per i lavoratori
del comparto non dirigenziale, con refluenze senz'altro positive
per il rilancio della macchina amministrativa, grazie alla
crescita del livello motivazionale di tutti i dipendenti;
la macchina amministrativa regionale rappresenta una realtà che
influenza l'economia di tutta la Regione e l'ulteriore empasse
comporterà un'inevitabile crisi del sistema;
CONSIDERATO altresì che:
la lunga vertenza ha comportato un fortissimo impegno da parte
delle organizzazioni sindacali di categoria, che si sono
impegnate nel recupero del rapporto di fiducia nelle istituzioni
da parte dei lavoratori del comparto non dirigenziale e da parte
di tutti i cittadini che hanno diritto ad un'amministrazione più
efficiente ed efficace;
l'impegno del Governo regionale nel portare avanti le tematiche
di sviluppo connesso al rilancio della macchina amministrativa e
nel sostegno del rilancio di una seria politica del personale
deve manifestarsi con forza e con immediatezza,
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
ad intervenire immediatamente per procedere alla pubblicazione
del contratto di lavoro del comparto non dirigenziale della
Regione siciliana relativo al biennio giuridico 2002-2005 ed
economico 2002-2003, prendendo atto del grave ritardo accumulato
che non può essere ulteriormente tollerato;
ad emanare le necessarie direttive affinché gli stipendi dei
dipendenti regionali e degli enti, di cui all'articolo 1 della
legge regionale n. 10 del 2000, siano adeguati, sin da marzo
2005, in base alle previsioni del contratto di lavoro in
questione;
ad aprire immediatamente la stagione contrattuale relativa al
biennio economico 2004-2005, in linea con quanto sta avvenendo a
livello nazionale in tutto il comparto delle regioni.» (399);
«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
PREMESSO che:
con decreto ministeriale del 28 febbraio 2003 sono stati
delimitati i territori delle province di Catania e Siracusa i cui
agrumeti sono stati danneggiati dalle gelate del dicembre 2001 -
gennaio 2002, e per gli stessi sono stati previsti degli
indennizzi;
a distanza di tre anni dagli eventi, le somme non sono ancora
state erogate e gli stanziamenti previsti coprono circa il 3 per
cento di quanto richiesto;
con decreto legge n. 138 del 2002, convertito in legge n. 178
del 2002, è stato disposto l'esonero dei canoni irrigui per i
territori colpiti dalla siccità degli anni 2001 e 2002;
benché la provincia di Catania abbia sofferto l'assenza
dell'acqua, la stessa è stata esclusa dalle previsioni della
predetta legge n. 178 del 2002 per l'anno 2001;
gli amministratori dei Consorzi di bonifica hanno chiesto una
sospensione nell'emissione dei ruoli ma, in mancanza di ulteriori
chiarimenti, negli ultimi giorni sono state recapitate le prime
cartelle esattoriali maggiorate degli interessi e delle spese per
ritardato pagamento;
infine, non sono state previste misure di indennizzo a seguito
delle ceneri vulcaniche del novembre 2002 che hanno praticamente
distrutto i raccolti,
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ad attivare ogni utile iniziativa affinchè le imprese agricole
possano accedere a congrue misure di indennizzo per la perdita
dei raccolti dovuta ad eventi calamitosi;
ad intervenire anche presso il Governo nazionale per prevedere
un ulteriore stanziamento di fondi sui capitoli di spesa
appositamente accesi con l'entrata in vigore delle leggi in
premessa citate.» (400).
Informo che le stesse saranno iscritte all'ordine del giorno
della seduta successiva perchè se ne determini la data di
discussione.
Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni
mediante sistema elettronico.
Presidenza del vicepresidente Fleres
Determinazione della data di discussione di mozioni
PRESIDENTE Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno:
Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera
d), e 153 del Regolamento interno, delle seguenti mozioni:
n. 395 «Iniziative volte alla valorizzazione dell'attività
svolta dal canale RAI MED», degli onorevoli Fleres, Catania
Giuseppe, Maurici e Baldari;
n. 396 «Interventi presso le Aziende forestali per incrementare
la promozione turistica con la fruizione del demanio forestale e
per favorire il superamento del precariato nell'utilizzo del
personale impegnato in tale attività», degli onorevoli Tumino,
Genovese, Gurrieri, Barbagallo e Zangara;
n. 397 «Defiscalizzazione degli oneri sociali nei rapporti di
lavoro da instaurare con contratto di diritto privato
quinquennale tra i comuni della Sicilia ed i lavoratori
destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili»,
degli onorevoli Brandara, Fratello, Franchina e Papania.
Ne do lettura:
«L'Assemblea regionale siciliana
premesso che:
RAI MED è il canale satellitare bilingue arabo - italiano della
RAI, realizzato da RAINEWS24, che rappresenta il punto d'incontro
tra la cultura occidentale, vicino/medio Oriente e quella nord
africana, ed ha lo scopo di incentivare la cooperazione tra i
popoli;
il canale, infatti, si rivolge prevalentemente agli opinion
leaders di cultura araba ed a tutti gli operatori economici che
hanno interessi nel bacino del Mediterraneo;
l'esperienza fin qui maturata ha dimostrato che RAI MED assume
oggi un ruolo ancor più rilevante, considerate le tensioni
internazionali e la necessità di un più intenso dialogo tra i
popoli interessati;
è dunque necessario potenziare tale canale dotandolo, non
soltanto di ulteriori strumenti finanziari, ma anche di mezzi e
personale,
impegna il Presidente della Regione
a valutare quanto in premessa indicato ed a procedere ad un
incontro con il consiglio di amministrazione della RAI affinchè
si possa potenziare, dotandolo di ulteriori strumenti finanziari,
il canale RAI MED e si possa anche procedere all'eventuale
stabilizzazione del personale attualmente in servizio». (395)
FLERES-CATANIA G.-MAURICI-BALDARI
«L'Assemblea regionale siciliana
premesso che:
lo sviluppo è anche il frutto di interventi diversi e di una
pluralità di soggetti che, in modo non sempre ben consapevole, si
collegano o vengono collegati fra loro in una logica di progetto
così da fare sistema' ed esaltare l'apporto di ognuno di essi;
il settore del turismo è considerato quello più promettente in
una prospettiva di sviluppo economico della Sicilia e su di esso
vale la pena di investire e di sviluppare il massimo di impegno
politico ed amministrativo;
è opinione condivisa che l'idea forza sia quella di fare
sintesi fra offerta turistica di beni culturali, fruizione delle
bellezze ambientali e paesaggistiche e valorizzazione dei
prodotti tipici locali;
considerato che funzione principale delle Aziende delle foreste
operanti in Sicilia è quella della conservazione e
dell'ampliamento del patrimonio boschivo dell'Isola. In una
politica della forestazione più vicina e più integrata rispetto
alle esigenze dei territori, tuttavia, un'interpretazione di
tale ruolo più legato alla fruizione del bene potrebbe dare
quella spinta decisiva al processo di sviluppo di cui tutti,
singoli soggetti ed istituzioni, avvertono l'esigenza;
ritenuto che:
le Aziende delle foreste, anche nell'ambito delle loro attuali
competenze, possono operare in modo da poter aggiungere, alle
tante cose belle da proporre ai turisti che vengono a trovarci,
l'opportunità di godere di particolari e straordinari ambienti
del demanio forestale, con iniziative volte alla fruizione del
patrimonio: parchi attrezzati, percorsi turistici guidati, ecc.;
un impegno più forte delle Aziende in questa direzione, gestito
con personale interno, e/o con affidamento a privati o ad altri
enti, potrebbe dare significative risposte in termini
occupazionali e, comunque, nel senso del superamento di taluni
aspetti assistenzialistici del ruolo delle Aziende stesse,
impegna il Governo della Regione
a fare in modo che le Aziende delle foreste:
1) rendano aperti al pubblico, sulla base di opportuna
regolamentazione, i parchi attrezzati esistenti e si impegnino ad
istituirne di nuovi;
2) organizzino, all'interno del demanio forestale, particolari
percorsi turistico - ambientali, anche proponendo al personale
corsi di aggiornamento finalizzati all'acquisizione di competenze
e professionalità adeguate,
a predisporre un adeguato piano di superamento del precariato
che, in tempi relativamente brevi, permetta alle Aziende delle
foreste di avere solo personale a tempo indeterminato, fortemente
professionalizzato per le varie attività che afferiscono al
demanio forestale ed in particolare per quella relativa alla
promozione turistica». (396)
TUMINO-GENOVESE-GURRIERI-BARBAGALLO-ZANGARA
«L'Assemblea regionale siciliana
premesso che:
l'art. 25, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n.
21, estende a tutte le misure di fuoriuscita dal bacino LSU il
contributo regionale di euro 30.9857,41 previsto dall'art. 2
della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;
il contributo regionale predetto viene erogato anche ai Comuni
siciliani che provvedano alla stabilizzazione (e quindi alla
fuoriuscita dal bacino LSU) dei soggetti destinatari del regime
transitorio dei lavori socialmente utili;
una delle principali misure di fuoriuscita dal bacino LSU,
previste dalla legislazione regionale, è quella dei contratti di
diritto privato quinquennali, da stipularsi anche part-time,
purché venga garantita al lavoratore la retribuzione minima
mensile di euro 671,39 (seicentosettantuno/39);
il contributo regionale, di cui all'art. 2 della legge
regionale 26 novembre 2000, n. 24, viene erogato ai Comuni in
cinque annualità ed in quote di pari importo per ogni lavoratore
stabilizzato;
per una stabilizzazione dignitosa di ciascun lavoratore
interessato occorre un impegno finanziario annuo corrispondente
ad almeno il triplo della quota annuale su cui è ripartito il
contributo quinquennale regionale;
i Comuni della Sicilia dovrebbero dunque impegnare e pagare, a
carico dei propri bilanci, una somma annuale pari a circa l2 mila
euro annui per ciascun lavoratore stabilizzato;
ogni Comune della Sicilia utilizza decine - alcuni Comuni anche
centinaia - di lavoratori socialmente utili, (con risorse a
carico del bilancio regionale) che aspirano alla stabilizzazione;
gli oneri finanziari a carico dei Comuni della Sicilia, ai fini
di una stabilizzazione effettiva e dignitosa dei lavoratori
socialmente utili con risorse a carico del bilancio regionale,
risultano eccessivamente onerosi a fronte delle risorse di
bilancio già esigue per fronteggiare le competenze vieppiù
numerose e per erogare maggiori e migliori servizi pubblici;
considerato che:
gran parte dei Comuni siciliani incontrano notevoli difficoltà
ad assicurare la stabilizzazione, nei modi e nei termini previsti
dalla normativa regionale, previa presentazione di istanza per
ottenere il contributo regionale previsto dall'art. 25, comma 1,
della legge regionale 29 dicembre 2001, n. 21;
i Comuni che hanno presentato o presenteranno l'istanza per
ottenere il contributo de quo, in buona parte dei casi, hanno
previsto una stabilizzazione che contempla per ogni lavoratore
una retribuzione pari al minimo di legge, ovvero pari ad appena
671,39 euro;
i Comuni che otterranno il contributo difficilmente
riusciranno, a causa della gravosa entità dell'onere finanziario
a loro carico, a rendere effettive le previsioni di
stabilizzazione ed in ogni caso dovranno sostenere degli enormi
sforzi finanziari per mantenere le previsioni delineate;
sarebbe opportuno che lo Stato intervenisse con la
defiscalizzazione degli oneri sociali anche nel caso di stipula
di contratto di diritto privato per i lavoratori destinatari del
regime transitorio dei lavori socialmente utili,
impegna il Presidente della Regione
a compiere tutti gli atti ed interventi necessari affinché lo
Stato proceda alla defiscalizzazione degli oneri sociali per i
rapporti di lavoro da instaurare a mezzo di contratto di diritto
privato, stipulato tra i Comuni siciliani ed i lavoratori
destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili».
(397)
BRANDARA-FRATELLO-FRANCHINA-PAPANIA-MANZULLO-MICCICHE'-
ARDIZZONE-CAPODICASA-SAVONA
Comunico che l'onorevole Fleres, con nota del 14 marzo 2005,
ha dichiarato di ritirare la mozione n. 395 Iniziative volte
alla valorizzazione del canale RAI MED , a firma sua e di altri.
Non sorgendo osservazioni, l'Assemblea ne prende atto.
Non sorgendo osservazioni, dispongo che la determinazione della
data di discussione delle mozioni n. 396 e n. 397 venga demandata
alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
Presidenza del vicepresidente Fleres
Seguito della discussione del disegno di legge «Schema di
progetto di legge costituzionale da proporre, ai sensi
dell'articolo 18 dello Statuto, al Parlamento nazionale, recante
Modifiche allo Statuto della Regione» (580 - 472 - 578 - 602 -
652/A)
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, si procede con il seguito
della discussione del disegno di legge numeri 580-472-578-602-
652/A «Schema di progetto di legge costituzionale da proporre, ai
sensi dell'articolo 18 dello Statuto, al Parlamento nazionale,
recante Modifiche allo Statuto della Regione'», iscritto al
numero 1).
Ricordo che la discussione del disegno di legge si è interrotta
nella seduta n. 275 del 9 marzo 2005, e che sono stati già
approvati gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
(soppresso), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (soppresso),
26, 27, 29, 30, 32 (soppresso), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
Precisa, inoltre, che nella seduta n. 271 è stata approvata una
rettifica della formulazione dell'articolo 3, comma 2.
Restano accantonati gli emendamenti 29 R, aggiuntivo dopo
l'articolo 29, e 9.4. Gli emendamenti prima presentati
all'articolo 14 saranno esaminati insieme all'articolo 11.
Onorevoli colleghi, sospendo, brevemente, la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 18.00, è ripresa alle ore 18.07)
La seduta è ripresa.
Si passa all'articolo 28. Ne do lettura:
«Articolo 28
1. Dopo l'articolo 16 bis dello Statuto aggiungere il seguente:
'Articolo 16 ter
1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è
composto, secondo quanto stabilito dalla legge regionale, di
esperti e di rappresentanti delle categorie produttive.
2. E' organo di consulenza dell'Assemblea e del Governo
regionale per la materia e secondo le funzioni che gli sono
attribuite dalla legge regionale.
3. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla
elaborazione della legislazione economica e sociale secondo
quanto stabilito dalla legge regionale'».
Onorevoli colleghi, ricordo che nella sua formulazione
originaria, non sono stati presentati emendamenti.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi,
all'articolo 28 sono stati presentati, però, alcuni emendamenti
aggiuntivi. Come intende procedere la Presidenza?
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, la Presidenza propone di
votare prima il mantenimento dell'articolo 28, nel testo
originario e, successivamente, gli emendamenti aggiuntivi.
Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.
Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 28. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti
aggiuntivi:
- dalla Commissione: subemendamenti 28.2.1 e 28.2.2
all'emendamento 28.2;
- dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe ed altri: 28.1;
28.2;
- dagli onorevoli Sammartino, Ioppolo, Formica ed altri:
28.4; 28.4 R;
- dagli onorevoli Acierno e Lo Curto: 28.5;
- dagli onorevoli Miccichè, Morinello ed altri: 28.6;
- dagli onorevoli Capodicasa, Speziale ed altri: 31.27;
- dall'onorevole Spampinato: 31.24;
- dagli onorevoli Raiti, Ferro e Morinello: 31.22;
- dagli onorevoli Barbagallo e Gurrieri: 31.19;
- dagli onorevoli Capodicasa, Speziale ed altri: 28.7.;
Comunico, altresì, che è stato presentato dalla Commissione
l'emendamento 28R.
L'emendamento 28R tiene conto degli emendamenti presentati da
diversi Gruppi parlamentari concernenti il tema del difensore
civico e del diritto di petizione.
SAVARINO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SAVARINO Signor Presidente, onorevoli colleghi, in realtà mi
trovo in disaccordo rispetto all'articolazione che ha individuato
e proposto la Commissione.
Ciò perché nel merito non condivido l'istituzione del difensore
civico regionale, al di là della logica e della trasparenza che,
ovviamente, non posso non condividere.
Vedo di difficile individuazione un organo composto da una
persona che sia responsabile dei compiti che normalmente vengono
affidati al difensore civico nelle realtà degli enti locali, dove
c'è la vicinanza con il cittadino e quindi, certamente, una
rispondenza maggiore a quelle che sono le istanze della gente, un
contatto diretto che fa diventare il difensore civico non solo
l'alter ego rispetto all'amministrazione, ma il depositario di
una serie di esigenze del territorio.
E' difficile che questo compito sia espletato su un così largo
raggio di azione come può essere quello di un difensore civico
regionale.
PRESIDENTE Onorevole Savarino, per la verità l'emendamento
non parla di organo monocratico, lascia l'opzione monocratico o
collegiale sulla base di quella che sarà la previsione
legislativa.
SAVARINO Parla al singolare di un difensore civico.
PRESIDENTE Sì, un ufficio del difensore civico, ovviamente;
infatti precisa come organo monocratico o collegiale, per cui si
rinvia, sostanzialmente, alla parte attuativa del principio di
una legge.
SAVARINO Sarebbe comunque soltanto un unico ufficio, è
chiaro. Neanche negli enti locali il difensore civico lavora da
solo, ma lavora organicamente insieme a dipendenti che
collaborano nella sua funzione; ci mancherebbe altro, altrimenti
impazzirebbe Chi è quell'uomo che da solo può recepire tutte
queste istanze
Il mio timore, lo confesso senza remore, è che questa figura
possa diventare una specie di grande untore e non riesco a
pensare ad alcuna persona che possa essere all'altezza del
ruolo, al di là delle positive esperienze di uomini di alto
livello morale. Difficilmente ognuno di loro può, secondo me,
essere depositario di questo ruolo in maniera ottimale, senza il
rischio, per altro, che chiunque si lasci prendere dalla voglia
di fare soltanto contrapposizione a chi in quel momento è al
Governo, di qualunque colore esso sia.
Questa è la mia preoccupazione e per questo motivo sono
contraria all'emendamento 28 R.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi,
personalmente, invece, mi dichiaro favorevole all'idea
dell'istituzione del difensore civico regionale, l'ombudsman, di
antichi ricordi; credo ci sia bisogno, anche a livello regionale,
di un'interfaccia per riequilibrare, in qualche modo, lo
strapotere del Governo della Regione, alla luce del nuovo e
diverso sistema istituzionale, ma ritengo che ci sia bisogno di
una figura vera di difensore civico.
Noi, purtroppo, viviamo un'esperienza assolutamente negativa
riferita agli enti locali; purtroppo il difensore civico degli
enti locali è diventato un posto di sotto governo gestito dalle
maggioranze a prescindere dalle maggioranze, sia di centrodestra
sia di centrosinistra.
Immaginare che comunque sia eletto un difensore civico dalla
maggioranza fa venire meno il senso stesso, la ratio della figura
istituzionale del difensore civico. Infatti, la mia proposta
nell'emendamento prefigurava una sola ipotesi di elezione, ovvero
il voto favorevole dei tre quarti dei deputati; diversamente,
ritengo sia meglio non eleggere un difensore civico.
Se effettivamente, come diceva d'altra parte l'onorevole
Savarino, non si riesce ad individuare all'interno del Parlamento
siciliano una figura che abbia questi requisiti di garanzia per
tutti, ritengo dannoso, al contrario, che venga nominato un
difensore civico della maggioranza, verrebbe meno il senso stesso
della figura istituzionale, lo stesso perché della costituzione
del difensore civico.
Credo che su questo punto sia necessario riflettere
ulteriormente.
Ritengo quindi che, sulla base di queste considerazioni, dopo
un dibattito tra i deputati presenti, si possa procedere ad un
confronto reale.
PRESIDENTE Nell'emendamento, l'elezione è ancorata a due
terzi dei componenti dell'Assemblea. Soltanto dopo il terzo
scrutinio si perverrebbe all'abbassamento del livello alla
maggioranza assoluta, proprio per consentire l'elezione
dell'organismo.
SAMMARTINO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SAMMARTINO Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzi
tutto un appunto sulla riscrittura dell'articolo 28 che, se non
sbaglio, dovrebbe essere quella dell'emendamento aggiuntivo 28.1
e non la riscrittura dell'articolo 28 che abbiamo già votato.
PRESIDENTE E' una riscrittura degli emendamenti sul difensore
civico, ovviamente non dell'articolo 28, ma dei diversi
emendamenti. Tiene conto, infatti, di alcuni aspetti contenuti
negli emendamenti presentati dalle varie forze politiche.
SAMMARTINO Poi, signor Presidente faccio presente che c'è un
subemendamento a firma dell'onorevole Ioppolo e del sottoscritto
che recepiva anche le indicazioni pervenuteci dalla Commissione
riguardo alla semplificazione della stessa istituzione del
difensore civico che, in qualche modo, cercavano di rispondere
all'esigenza di calare il principio nello Statuto, rinunciando ad
articolarlo nella sua complessità, ma demandando la materia ad
una successiva regolamentazione per legge o, appunto, per
regolamento.
Da questo punto di vista ritengo, invece, che la riscrittura
dei vari emendamenti aggiuntivi non risponde ad esigenze di
sintesi, al rispetto di quel principio - che abbiamo più volte
richiamato - di semplificare la riformulazione della bozza dello
Statuto, calando soltanto i principi di ordine generale e poi -
come dicevo prima - demandando a successivo regolamento o a
disegno di legge la regolamentazione della materia.
Vorrei esprimere alcuni dubbi anche in merito alla riscrittura
dei vari emendamenti, quando si definisce il campo di azione del
difensore civico anche rispetto alla possibilità di ricorso
riconosciuto alle persone giuridiche, alle associazioni o agli
enti locali che si trovano nel territorio della Regione
siciliana.
PRESIDENTE Onorevole Sammartino, questo non riguarda il
difensore civico, ma il diritto di petizione, che è un argomento
a parte.
SAMMARTINO Infatti, stavo dicendo proprio questo. Ho proprio
parlato del diritto di ricorrere al difensore civico, quindi il
diritto di petizione.
PRESIDENTE No, non solo al difensore civico. Il diritto di
petizione è riconosciuto non per ricorrere, ma per sollecitare
interventi che possono riguardare attività dell'Assemblea, del
Governo o anche del difensore civico.
SAMMARTINO Io pensavo che, in quanto emendamento che riscrive
l'intera materia attinente al difensore civico, riguardasse anche
il ricorso...
PRESIDENTE E' la fattispecie prevista dal Parlamento europeo,
per intenderci.
SAMMARTINO Signor Presidente, io penso che se parliamo di
difensore civico dobbiamo assolutamente circoscrivere anche il
campo d'azione. Quando nasce la figura dell'ombudsman, si dà la
possibilità di un ricorso diretto dei cittadini avverso
provvedimenti lesivi dei loro interessi, dei loro diritti nei
confronti della Pubblica Amministrazione.
Riconoscere questo diritto di petizione, anche ai soggetti
richiamati dal comma 4, mi sembra come appesantire, di fatto,
tutto il lavoro che dovrà svolgere il difensore civico nei
confronti della difesa dei diritti e degli interessi legittimi
dei cittadini.
E' una mia osservazione che ritengo pertinente, soprattutto
nella misura in cui penso sia opportuno rispettare il principio
dell'estrema sintesi anche della formulazione dei principi che
andiamo a calare nello Statuto.
Su questo ritengo sia opportuno riprendere in considerazione
l'emendamento insieme al subemendamento presentato dall'onorevole
Ioppolo e dal sottoscritto, che mantiene il 28.4 e cassa i commi
2 e 3, lasciando soltanto il riferimento all'istituzione del
difensore civico nella Regione siciliana e stabilendo che i
requisiti professionali saranno poi demandati a successiva legge.
IOPPOLO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
IOPPOLO Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono
assolutamente favorevole alla previsione, invece, nell'ambito del
nostro nuovo Statuto speciale, della figura del difensore civico.
Sono talmente convinto della bontà della previsione da avere
recentemente presentato un disegno di legge riferito soprattutto
agli Enti locali, immaginando anche delle funzioni diverse
rispetto alla semplice, mera segnalazione di problematiche che
possano interessare le singole amministrazioni, le singole città
e affidando, anzi, ad un organismo che immagino collegiale e non
più monocratico, delle funzioni che, se non possono proprio
essere di controllo di alcuni atti della pubblica
Amministrazione, siano almeno di riesame di quegli atti, con
possibilità di raccomandazione agli autori degli atti formali,
degli atti amministrativi; quindi, Sindaco, Giunta, Consiglio
comunale. Ma questo ci porterebbe un po' fuori dall'ambito della
discussione che, invece, oggi dobbiamo affrontare.
Nel momento in cui il sottoscritto e gli onorevoli Formica,
Virzì e Sammartino presentavamo l'emendamento 28.4, pensavamo,
più o meno, alla disciplina che ci viene proposta da lei, signor
Presidente, con la riscrittura degli emendamenti.
Desidero soltanto ricordare all'Aula che la Sicilia non può
sottrarsi in questa fase, in questo momento, alla previsione
dell'istituzione di tale figura, perché lo vuole l'indicazione
del Congresso dei poteri locali del Consiglio d'Europa che ha
emanato due direttive, la prima nel 1999, esattamente la numero
80 e la seconda del 2 luglio 2004 che raccomanda a tutti gli
Stati membri ed a tutte le Regioni, intese tali in senso
amministrativo e non soltanto in senso geografico, di istituire,
di prevedere, la figura del difensore civico.
Desidero, in ultimo, ricordare che tutti gli Statuti
rivisitati, aggiornati, riscritti, delle Regioni italiane, per
ultima la Calabria - notizia di oggi o di ieri - hanno previsto
l'istituzione del difensore civico anche per le Regioni.
Mi pare, pertanto, che la nostra anticipatrice, molte volte, di
nuovi istituti e di nuove frontiere politiche ed amministrative
non possa certamente tirarsi indietro proprio oggi che è un tempo
nel quale la coscienza sociale e civile pretende, invece, che la
cittadinanza attiva, che la difesa dei diritti e degli interessi
legittimi sia affidata anche a soggetti terzi rispetto a quelli
voluti e previsti dalla rappresentanza politica vera e propria.
Il terzo comma, signor Presidente, onorevoli colleghi,
dell'emendamento, come proposto nella sua riscrittura, mi lascia
un po' perplesso...
PRESIDENTE Onorevole Ioppolo, devo spiegarle il motivo:
all'articolo 31, che discuteremo in seguito, i diversi Gruppi
parlamentari hanno presentato emendamenti che prevedono
l'istituzione di organismi che riguardano - vado per sintesi - le
pari opportunità, la biodiversità, gli emigrati, lo sport e
l'handicap.
Pertanto, piuttosto che affrontarli singolarmente all'articolo
31 con una previsione statutaria di organismi che
appesantirebbero complessivamente lo Statuto - cosa che la
Commissione, nel caso in cui si voglia scegliere questa strada,
ha previsto formulando delle riscritture -, è stata ipotizzata
una formulazione più generica, più astratta che tiene conto della
possibilità di procedere a livello di principio, ma non nel
dettaglio.
IOPPOLO Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sono in
linea di principio contrario, anzi apprezzo lo sforzo di
semplificazione, però mi pare che come Assemblea non abbiamo
ancora sciolto il problema del preambolo e questa è una materia
che abbiamo già cominciato ad affrontare, che abbiamo qualche
volta accantonato, rinviato nella discussione e che potrebbe
trovare, in sede di preambolo, la sua più corretta collocazione e
definizione, a meno che non prevalga la teoria, la tesi - ancora
oggetto, per quel che mi risulta, di dibattito -, secondo la
quale abbandoneremo la strada del preambolo ed inseriremo tali
principi - che potremmo definire di carattere fondamentale, di
carattere ordinamentale, ma vorrei enfatizzare un tantino
facendoli somigliare ai primi 12 articoli della Costituzione,
cioè ai principi fondamentali -, in altrettanti articoli e quindi
norme specifiche dello Statuto.
Io, pertanto, mantengo queste perplessità sul comma 3. Potremmo
trovare anche la soluzione o di votare per parti separate questa
riscrittura ovvero di accantonare il terzo comma e verificare se
non sia più utile affrontarlo nell'ambito del cosiddetto
preambolo.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, per la verità, la questione
presenta due aspetti: uno di principio, ed è giusto che la sua
collocazione sia nel preambolo e l'altro nell'ipotesi di
istituzione di autorità indipendenti o, comunque, di Commissioni
- per usare un termine più generico - che va disciplinato,
invece, nell'articolato, quindi non è in contraddizione l'iter
che è stato seguito.
FORGIONE relatore di minoranza. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, sostengo più o meno la riscrittura così come è stata
fatta dalla Commissione, intanto partendo da una esigenza -
vorrei dirlo all'onorevole Savarino - che è quella di affermare
nello Statuto la presenza del difensore civico con le due
opzioni, sia come organo monocratico che come organo collegiale,
perché noi abbiamo bisogno di più funzioni di controllo in
Sicilia e non dobbiamo aver paura di queste funzioni di
controllo, perché esse in genere non sono funzioni delegate ad
untori o untorelli; se si ha paura della peste c'è sempre un
untorello, se non si ha paura della peste la funzione di
controllo viene ricondotta a quella che è.
Semmai, signor Presidente, dobbiamo evitare - questo
giustamente la riscrittura dell'emendamento lo demanda alla legge
istitutiva che ne definisce gli ambiti - una sorta di
sconfinamento anche con l'attività della Commissione per la
trasparenza e l'imparzialità della pubblica Amministrazione, che
riguarda il personale, però l'uso che il personale, i consiglieri
comunali, hanno fatto di questa Commissione - lo possono
confermare anche i colleghi deputati che ne fanno parte - perché,
come sapete, la Commissione mista, deputati, Governo ed
Università, conferma l'esigenza di avere questi organi di
controllo.
Quindi, difendo la riscrittura, semmai per dare forza alla
terzietà dell'organo, cosa che veniva citata anche dai colleghi
di Alleanza Nazionale, ho proposto un subemendamento che
riconduce l'elezione alla formula che il Parlamento usa per la
Corte Costituzionale, cioè noi aboliamo che dopo tre votazioni
basta la maggioranza semplice, in modo da dare forza ad una
ricerca di condivisione, qualunque sia la maggioranza che
esprimerà al momento della decisione questo Parlamento, in ogni
caso va cercata una maggioranza larghissima che va al di là degli
schieramenti, questo a garanzia.
Io credo che con l'abrogazione del secondo comma, ricondotta a
questa forza anche la ricerca del consenso e della condivisione
di un organo che comunque deve essere super partes, noi potremmo
procedere all'approvazione dell'emendamento così come lei ha
proposto.
PRESIDENTE Onorevole Forgione, volevo soltanto invitarla a
riflette su una ipotesi: il suo emendamento raggiunge l'obiettivo
inverso cioè quello di consentire ad una maggioranza di non
eleggere mai un Difensore civico, perché nel momento in cui si
irrigidisce eccessivamente il quorum necessario di fatto, poiché
c'é sempre un partito di maggioranza ed una coalizione di
maggioranza, se si eccede nell'irrigidimento si determina
l'effetto di non eleggere l'organismo e, pertanto, di liberare la
maggioranza stessa da ogni ipotesi di controllo. Quindi,
paradossalmente, il problema che lei pone determina un effetto
esattamente inverso rispetto a quello che lei vorrebbe
determinare.
FORGIONE relatore di minoranza. Signor Presidente, così noi
stabiliamo un principio che la maggioranza non può essere
autosufficiente nella scelta del Difensore civico.
PRESIDENTE Con due terzi sicuramente sì, però alla fine un
nome viene fuori. Nel caso contrario la maggioranza non è
autosufficiente, ma il Difensore civico non si fa.
FORGIONE relatore di minoranza. No, il difensore civico si
fa a condizione che si cerchi una maggioranza. Non si stanno
nominando i giudici per la Corte Costituzionale in Parlamento
perché non c'è una maggioranza condivisa, quando si arriverà si
farà; ma credo che un organismo così delicato ha bisogno di una
maggioranza, anche correndo il rischio che per due anni non si
fa, ma quando si fa deve avere almeno il carattere di essere un
organo super partes. Quindi, in questo caso lo sottrarrei anche
alle ragioni del Parlamento che non raggiunge mai il quorum
richiesto, del Parlamento che non ha mai una maggioranza, perché
stiamo parlando di un organismo di garanzia. In questo caso la
manterrei, correndo anche il rischio che per due anni non si fa
finché non c'è una ricerca che punti ad una condivisione e non
superi i veti incrociati.
VIRZI' Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
VIRZI' Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che alla
fine in democrazia ci siano sempre degli organismi, a partire
dalla Presidenza della Repubblica, che dovrebbero essere di
garanzia per tutti e che vengono qualificati sulla base del
quorum necessario.
Trattandosi però, diciamoci la verità finalmente, in qualche
modo della reintroduzione sia pure in forma attenuata della
restaurazione del principio del controllo sugli atti che
provengono da enti istituzionali, io credo che si debba mirare
alla sostanza del risultato, cioè al fatto che in fin dei conti
la maggioranza, alla fine, dopo il nobile tentativo di mettere il
nome al di sopra delle parti abbia il diritto di dare vita
all'istituzione; a meno che non vogliamo scrivere nello Statuto
che è una figura riservata all'elezione da parte della sola
minoranza, con la qualcosa costringete la maggioranza a fare
polemica dentro se stessa, io mi travesto da minoranza, lo
eleggo in mezzo a voi e mettiamo ufficialmente il Governo in
minoranza
Pur tuttavia, volevo eccepire alcune cose. Credo che questa
riscrittura non sia stata di sintesi ma abbia operato un
importante esclusione. Nell'emendamento di Alleanza Nazionale era
esplicitato il principio, questo sì, di ordine generale, che
questa figura veniva insediata anche negli enti locali
decentrati, cioè nelle province e nei comuni.
CAPODICASA vicepresidente della Commissione. Ma già esistono
VIRZI' Non è introdotto il principio. Noi dobbiamo dire che
nello Statuto della Regione siciliana è previsto che comuni e
province adottino questo istituto senza abbandonarlo alla
discrezionalità del momento politico e delle maggioranze
istantanee.
Ancora un ritorno sull'indeterminatezza di questo comma 3
dell'emendamento che dovrebbe essere di sintesi. Se all'articolo
31 ci sono delle cose che specificano meglio di cosa stiamo
parlando, credo sia arduo affidarci all'indeterminatezza di un
indirizzo che non si comprende in realtà, almeno in questo
articolo, verso cosa ci porti.
In ultimo, una piccola nota di forma, di eleganza formale: io
casserei per via scritta o telematica perché altrimenti
dovremmo scrivere via fax , con bollo del notaio . Mi sembra
una precisazione eccessiva e troppo pedestre per essere inserita
in uno Statuto. Potremmo dire che la normativa ordinaria
successiva specificherà le forme attraverso le quali queste cose
verranno formalizzate. Non mi pare il caso di scrivere che si
fanno le cose per fax, per via telematica, previo indirizzo e-
mail della Regione e quant'altro.
Mi sembra materia di ordinaria amministrazione da delegare a
legislazione successiva senza i caratteri della straordinarietà
dello Statuto.
ORTISI Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ORTISI Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio fare due
brevi osservazioni: la prima, come al solito, è di coerenza
interna di quanto stiamo costruendo, perché non possiamo andare
secondo impulsi fra lo loro diversi.
All'articolo 10, nell'ultima seduta, abbiamo votato un
emendamento che prevedeva che per modifiche, per interventi in un
contesto maggioritario era necessaria la quantità dei due terzi,
perché in un contesto maggioritario una maggioranza già fatta
potrebbe fare ciò che vuole e sarebbe una forma involutiva delle
istituzioni democratiche. Alla stessa maniera noi non possiamo
adesso, su un argomento specifico, modificare il comportamento in
quanto sarebbe un fatto di contraddizione interna.
Seconda osservazione. Nel merito il difensore civico è
defensor civis communis , ma rispetto a chi? Da chi si difende
il cittadino comune? Nel caso specifico, essendo il Difensore
civico regionale, nei confronti di chi governa e degli uffici che
eseguono gli input di tipo generale con la gestione quotidiana.
E' mai possibile che lo scelga, pur dopo due votazioni, la
maggioranza che sostiene il Governo del momento? E' un errore.
Quindi, è non solo una forma di incongruità interna rispetto al
percorso precedente dell'articolato approvato, ma nel merito è
pure contraddittorio.
Terza osservazione appendicolare. Sono d'accordo sul discorso
di limitare, comunque di determinare i paletti entro i quali
l'azione del difensore civico va indirizzata, perché altrimenti
rischiamo di formare doppioni anche istituzionali con una
confusione che sicuramente non abbiamo bisogno.
Propongo, pertanto, di far passare gli articoli, ma sul
discorso della terza votazione di maggioranza sarebbe opportuno
riflettere, come alcuni colleghi hanno già suggerito, così come
anche in ordine al discorso dei paletti. Riformuliamo un
subemendamento, raccogliendo così gli input di tutta l'Aula.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, propongo una breve
sospensione della seduta al fine di individuare, se è possibile,
una soluzione che, complessivamente, tenga conto del dibattito.
Comunico che l'onorevole Ioppolo, proprio orientandosi in questa
direzione, propone di considerare l'emendamento 28.4, a sua
firma, non un emendamento di riscrittura bensì un subemendamento
all'emendamento della Commissione; ciò, ovviamente, facilita il
nostro lavoro.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 18.40, è ripresa alle ore 18.55)
La seduta è ripresa
Presidenza del vicepresidente Fleres
Saluto agli studenti della Scuola media Vann'Antò di Ragusa
PRESIDENTE Do il benvenuto agli studenti della seconda I e
della seconda C della Scuola media Vann'Antò di Ragusa che
questa sera sono in visita al Palazzo dei Normanni ed assistono
alla seduta del Parlamento siciliano che sta discutendo delle
riforme dello Statuto.
Come sicuramente i vostri insegnanti vi avranno detto, la
Regione siciliana è una Regione a Statuto autonomo e, proprio in
questi giorni, per fare fronte alle modifiche costituzionali che
nel frattempo sono intervenute, sta provvedendo a modificare il
proprio Statuto autonomo introducendo alcuni elementi di forte
novità. In particolare, in questo momento si sta discutendo un
articolo importantissimo che riguarda l'istituzione nella
Regione, nelle Province e nei Comuni del difensore civico.
Grazie per essere presenti e speriamo che la vostra presenza
possa rafforzare il legame tra questo Parlamento e le scolaresche
della Sicilia.
Presidenza del vicepresidente Fleres
Riprende il seguito della discussione del disegno di legge «
Schema di progetto di legge costituzionale da proporre, ai sensi
dell'articolo 18 dello Statuto, al Parlamento nazionale, recante
Modifiche allo Statuto della Regione» (580-472-578-602-652/A)
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, riprende il seguito della
discussione del disegno di legge numeri 580-472-578-602-652/A
«Schema di progetto di legge costituzionale da proporre, ai sensi
dell'articolo 18 dello Statuto, al Parlamento nazionale, recante
Modifiche allo Statuto della Regione».
Comunico che la Commissione ha presentato il subemendamento
28R.3, sostitutivo dei primi due commi dell'emendamento 28 R.
MICCICHE' Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
MICCICHE' Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
per dichiarare di ritirare l'emendamento 28.6. Vorrei, però,
aggiungere che l'emendamento a mia firma definiva il termine di
120 giorni dall'entrata in vigore della legge per l'istituzione
dell'ufficio del difensore civico.
PRESIDENTE L'Assemblea prende atto del ritiro
dell'emendamento 28.6.
Onorevole Miccichè, l'ultimo comma dell'emendamento 28R.3
collega la durata delle funzioni di difensore civico ai diversi
livelli comunale, provinciale o regionale a quella dell'organismo
che lo elegge, quindi il Consiglio comunale, il Consiglio
provinciale o L'Assemblea regionale. Dunque, di fatto vengono
meno le ragioni per la previsione del termine di 120 giorni per
l'istituzione dell'ufficio del difensore civico perché lo stesso,
sostanzialmente, viene eletto ad ogni inizio di legislatura o di
consiliatura.
MICCICHE' questo difensore civico dovrà essere eletto
probabilmente nella prossima legislatura.
PRESIDENTE Certo, ormai è così.
MICCICHE' Invece la mia proposta è di eleggerlo subito, va
bene lo stesso così.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
innanzi tutto per dichiararmi pienamente soddisfatto di questa
riscrittura, perché sancisce il principio secondo cui non è la
maggioranza del Parlamento che può eleggere il difensore civico.
In secondo luogo per fare un'osservazione. Io credo sia
opportuno aggiungere alla previsione delle incompatibilità, anche
ipotesi di ineleggibilità alla carica di difensore civico.
Può essere, infatti, opportuno dimettersi da qualsiasi altro
incarico, poi sono ipotesi che la legge dovrà prevedere, prima di
poter essere eventualmente eletto.
Io credo che per sicurezza .
PRESIDENTE Onorevole Spampinato, la funzione viene esercitata
da quel momento in avanti e non ha assolutamente poi collegamenti
con quelle precedenti, proprio per il tipo di funzione, quindi,
mentre è giustificata, anzi necessaria l' incompatibilità,
l'ineleggibilità lo è un po' meno, perché non è che un sindaco
va a fare il deputato o un deputato va a fare il sindaco per cui
c'è una connessione.
SPAMPINATO No, io penso al futuro, un difensore civico che
vada a fare il
PRESIDENTE A maggior ragione, onorevole Spampinato, semmai
può accadere che un presidente della regione vada a fare il
difensore civico, allora non difende più gli interessi dei
cittadini.
ORTISI Un difensore civico che poi si presenta a sindaco di
una città potrebbe con il suo ruolo .
SPAMPINATO O cambiamo tutte le leggi riguardanti il sindaco.
Però ritengo opportuno inserire anche il principio dell'
ineleggibilità nello Statuto e poi chiedo se il subemendamento
28R.3 sia la riscrittura dell'intero 28R.
PRESIDENTE No, solo dei primi due commi.
CAPODICASA vicepresidente della Commissione. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CAPODICASA vicepresidente della Commissione. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'obiezione avanzata
dall'onorevole Spampanato non riguardi tanto la funzione di
provenienza del difensore civico prima di ricoprire tale carica
(il caso di incompatibilità sarebbe questo), ma riguardi le nuove
funzioni elettive che il difensore civico potrebbe ricoprire
quando lascia la carica stessa.
Allora, onorevole Spampinato, l'ineleggibilità e l'eventuale
incompatibilità della nuova carica del difensore civico, nella
funzione di sindaco, di presidente della regione o di presidente
della provincia, va definita nella legge che sancisce le
incompatibilità e le ineleggibilità di quelle nuove cariche, non
di questa, perché credo che in tal caso noi dovremmo definire
l'incompatibilità con le cariche di provenienza non con quelle
ulteriori che dovesse andare a ricoprire, quindi dobbiamo fare
mente locale nel momento in cui andremo a discutere le
incompatibilità generali che riguardano le cariche di sindaco,
presidente della provincia o presidente della regione, di tenere
a mente il fatto che dobbiamo prevedere poi l'incompatibilità o
l'ineleggibilità con chi ha ricoperto la carica di difensore
civico.
In questa sede, credo che non possa dirsi altro, ci dovremmo
fermare all'incompatibilità, perché già ne intravedo qualcuna,
naturalmente poi si andranno a definire con legge ordinaria.
IOPPOLO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
IOPPOLO Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
solo per pochi minuti per dichiarare la soddisfazione del Gruppo
Alleanza Nazionale, in questo momento nella parte presente in
Aula, per la riscrittura bilanciata ed equilibrata
dell'emendamento 28 R.
Ritengo che sia un momento importante quello nel quale poniamo
intanto sullo stesso piano, in modo analoga a quanto fatto anche
dalla Costituzione italiana con la riscrittura del Titolo V della
Costituzione.
La Regione, le province ed i comuni, finalmente vedono -
vedranno, se saremo fortunati - previsto nel nuovo Statuto
della Sicilia questo importante istituto del difensore civico
PRESIDENTE Onorevole Ioppolo, per favorire anche il suo
intervento, preciso che al primo comma del subemendamento 28 R 3,
dopo le parole province regionali , vanno inserite le parole
nelle città metropolitane , dato che abbiamo fatto la scelta di
contemperare tra gli organismi pari ordinati anche le città
metropolitane. Sarà la Presidenza ad integrarlo.
IOPPOLO Così come per il coordinamento del testo sarà bene
usare la dizione al plurale province regionali , in quanto,
sbadatamente, riscrivendolo lo abbiamo previsto al singolare.
SAMMARTINO Anche il problema della composizione.
IOPPOLO Sì, in sede di coordinamento nel secondo comma va
descritta meglio la composizione del difensore civico.
Volevo affrontare anch'io il problema delle incompatibilità e
delle ineleggibilità. E' sin troppo ovvio, onorevole Spampinato -
lei me lo insegna - che nel momento in cui prevediamo le
incompatibilità prevediamo quelle di questo ufficio, dei
rappresentanti di questo ufficio in relazione allo stesso
ufficio, quindi alla situazione quale oggettivamente essa è.
L' ineleggibilità ad altre cariche, ad altre funzioni è
qualcosa, invece, di eventuale che va previsto - come, credo,
giustamente sosteneva il presidente Capodicasa - nel corpo delle
norme sulla elezione a sindaco, a consigliere comunale, per
assurgere alla carica di assessore comunale, di assessore
provinciale, di presidente provinciale.
Formulo l'auspicio che in seguito ciò si possa prevedere,
allorquando alla legge si demanderà l'esplicitazione di questi
postulati, di questi principi, lo Statuto non può che contenere
principi di ordine generale, che - ci si rammenti - si coordinino
anche i testi normativi, prevedendo le eventuali ineleggibilità
oltre che le incompatibilità.
ORTISI Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ORTISI Signor Presidente, onorevoli colleghi, per non
apparire causidico, premetto che in ogni caso votiamo il
subemendamento anche così com'è formulato.
Però, l'osservazione dell'onorevole Spampinato ha un senso
perché, prima di tutto, niente e nessuno esclude che se
prevediamo casi di ineleggibilità nella legge ordinaria cassiamo
questa eventualità nella casistica, casistica che può essere ex
post anche. Cioè si possono determinare, da qui alla legge
ordinaria, casi di ineleggibilità che oggi non esistono.
Siccome la storia ormai non galoppa, corre, se ci fermiano
all'ineleggibilità escludiamo a priori.
Considerate un'altra osservazione: che può succedere, ed è
quello che vogliamo evitare? Può succedere che il consigliere
comunale, il consigliere provinciale in un quadro generale di
equilibri
SPAMPINATO Il deputato regionale.
ORTISI ...può barattare anche il suo ruolo al fine di
diventare anche difensore civico l'indomani. E questa è
incompatibilità, nel senso che: sono eletto, partecipo alla
votazione o mi astengo, sono eletto difensore civico, non ero
ineleggibile, ero solo incompatibile, domani faccio il difensore
civico e qualcuno prende il mio posto.
Per evitare questi incastri in negativo non dobbiamo
escluderlo; se poi nella legge ordinaria ci accorgiamo, in un
approfondimento, che non ricorrono tali paure, non prevediamo
casi di ineleggibilità. Non facciamo un discorso nominalistico in
quanto si determina una situazione per la quale c'è un intreccio
fra due cariche e due uffici assolutamente diversi tra di loro,
che non possono avere neppure punti di contatto per tangente,
nessuno può diventare da eleggente eletto da un momento
all'altro: è un errore che facciamo. E comunque, se la legge
ordinaria poi nell'approfondimento lo escluderà, lo escluderemo,
ma intanto inseriamolo.
CAPODICASA vicepresidente della Commissione. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CAPODICASA vicepresidente della Commissione. Signor
Presidente, il ragionamento dell'onorevole Ortisi ha un senso se
lo traguardiamo in un'ottica ipotetica molto rara come caso che
si possa verificare, perché si può anche fare un ragionamento
all'incontrario: richiedendosi per l'elezione del difensore
civico i due terzi dell'Assemblea (difficile da ottenere e da
raggiungere perché parliamo di un quorum molto alto), non si può
chiedere ad una personalità che ricopra un incarico, non è
necessariamente quella di sindaco o di deputato; perché, se
prevediamo delle ineleggibilità, lo si può anche riferire ad
ineleggibilità di altre Istituzioni: magistrati della Corte dei
conti. Noi non possiamo chiedere a figure di questo tipo di
dimettersi dal loro incarico prima che vengano eletti, da un
incarico di una certa qualità senza la garanzia che vengano poi
eletti...
ORTISI Possono anche non farlo, la discrezionalità è piena.
CAPODICASA vicepresidente della Commissione. Onorevole Ortisi
questo è nella discrezionalità dell'Assemblea regionale la quale
può trovare l'accordo su una figura, perché poi c'è un problema
di accordo.
In Sicilia ce ne saranno tantissimi all'altezza di ricoprire un
simile incarico, ma l'accordo di tutti può ricadere magari su una
figura che è più nota perché svolge già una funzione
istituzionale e questo potrebbe essere impedimento.
Ad ogni modo, nulla vieta che nella legge ordinaria, poi,
riflettendoci meglio, si possa arrivare. Queste sono le cose che
obbligatoriamente la legge ordinaria deve prevedere, quelle che
scriviamo...
ORTISI E' il più che contiene il meno e non viceversa...
CAPODICASA vicepresidente della Commissione. Questo non è il
più, la questione del più o del meno, questo non è il massimo,
perché questi sono i requisiti minimi previsti dalla legge.
Quando si stabiliscono alcuni requisiti, come abbiamo fatto, per
esempio, per le incompatibilità, all'articolo 8 dello Statuto -
se non ricordo male - prevediamo che c'è incompatibilità con la
carica di parlamentare regionale, con la carica di parlamentare
europeo, ma le altre incompatibilità si aggiungeranno poi con
legge ordinaria. Lo Statuto prevede quelle che ritiene essenziali
in quel momento; il resto, poi, si potrà farlo con legge
ordinaria, almeno io così intendo.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, preciso che l'emendamento 28R
della Commissione, come subemendato, viene sottoscritto dai
deputati presenti dei gruppi parlamentari della Margherita, di
Alleanza Nazionale, di Rifondazione Comunista e dei Democratici
di Sinistra. A questi si associano gli altri deputati presenti,
di tutti gli schieramenti.
Pongo in votazione il subemendamento 28.R.3, sostitutivo dei
commi 1 e 2 dell'emendamento 28.R di riscrittura, con la
precisazione che al primo comma, dopo le parole province
regionali , vanno inserite le parole nelle città metropolitane .
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 28.R, nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Tutti gli altri emendamenti all'articolo 28 sono pertanto
superati.
Si passa all'esame dell'articolo 31. Ne do lettura:
«Articolo 31
1. Dopo l'articolo 17 bis aggiungere il seguente:
'Articolo 17 ter
La Regione riconosce le minoranze storiche etniche,
linguistiche e religiose presenti in Sicilia, con particolare
riguardo alla popolazione di lingua albanese e galloitalica e ne
promuove, tutela e valorizza le attività e le tradizioni'».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE Comunico che sono stati presentati i seguenti
emendamenti aggiuntivi:
dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe ed altri: 31.1;
dall'onorevole Spampinato: 31.13; 31.14; 31.25; 31.16; 31.17;
dagli onorevoli Capodicasa, Speziale ed altri: 31.31; 31.15,
31.30; 31.26;
dagli onorevoli Forgione e Liotta: 31.11; 31.10;
dall'onorevole Ferro: 31.5; 31.4;
dall'onorevole Lo Curto: 31.7; 31.8;
dall'onorevole Ortisi: 31.12;
dagli onorevoli Ferro, Raiti e Morinello: 31.2; 31.3; 31.23;
dagli onorevoli Barbagallo e Gurrieri: 31.18; 31.21; 31.20;
dagli onorevoli Zago, Villari ed altri: 31.6;
dall'onorevole Sammartino: 31.9;
dagli onorevoli Capodicasa, Panarello ed altri: 31.28; 31.29;
dalla Commissione: 31.32; 31.33; 31.34.
Onorevoli colleghi, poiché abbiamo scelto la linea contenuta
nel terzo comma dell'articolo 28 R, tutti gli emendamenti
riguardanti organismi di settore li consideriamo superati e,
pertanto, affrontiamo esclusivamente quelli che riguardano le
pari opportunità.
Sugli emendamenti all'articolo 31 la Commissione aveva fatto un
lavoro di sintesi, in particolare, le tematiche affrontate erano
cinque: pari opportunità, biodiversità, emigrati, sport ed
handicap. Cinque argomenti sui alcuni dei quali la Commissione si
era espressa favorevolmente; in particolare su quelli che
riguardano le pari opportunità (il 31.1 e il 31.8), le
biodiversità (il 31.6) e gli altri li aveva riscritti, in
particolare quelli che riguardano gli emigrati, lo sport e
l'handicap, mettendo insieme le parti più significative ed
essenziali dei diversi emendamenti che riguardavano tali
materie.
Si tratta di uno sforzo che la Commissione ha fatto nel
tentativo di trovare una sintesi.
Sospendo la seduta per cinque minuti per stabilire come
procedere e come eventualmente apportare degli aggiustamenti.
Così, seguendo la stessa metodologia adottata per l'articolo 28,
tentiamo di risolvere le problematiche legate all'articolo 31.
(La seduta, sospesa alle ore 19.16, è ripresa alle ore 19.30)
La seduta è ripresa.
Onorevoli colleghi, preciso che l'orientamento condiviso è
quello di ammettere alla discussione soltanto i seguenti
emendamenti aggiuntivi: 31.1; 31.12, che assorbe quelli di
analogo contenuto; 31.6; 31.32; 31.17; 31.34; 31.29.
Preciso, altresì, che l'emendamento 31.12, in sede di
coordinamento formale, deve essere coordinato con l'articolo 4
bis già approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 31.1.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 31.12.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 31.6.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Preciso che l'approvazione dell'emendamento 31.1 comporta che
sono assorbiti gli emendamenti che riguardano il medesimo
principio delle pari opportunità: 31.13, dell'onorevole
Spampinato; 31.31, degli onorevoli Speziale ed altri; 31.5,
dell'onorevole Ferro; 31.7, dell'onorevole Lo Curto.
Preciso, altresì, che l'approvazione dell'emendamento 31.12
comporta che sono assorbiti gli emendamenti che riguardano il
medesimo argomento dell'istituzione del consiglio, o comitato, di
genere: 31.8, dell'onorevole Lo Curto; 31.10, degli onorevoli
Forgione ed altri; 31.15, degli onorevoli Speziale ed altri;
31.30, degli onorevoli Capodicasa ed altri; 31.25, dell'onorevole
Spampinato e 31.4, dell'onorevole Ferro.
Preciso, infine, che l'approvazione dell'emendamento 31.6
comporta che sono superati gli emendamenti che riguardano il
medesimo argomento della tutela dell'ambiente e delle bio-
diversità: 31.2, degli onorevoli Ferro, Raiti e Morinello;
31.18, degli onorevoli Barbagallo ed altri.
Si passa all'emendamento 31.17 che assorbe il 31.33.
Comunico che è stato presentato dalla Commissione il
subemendamento 31.17.1.
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 31.17, nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 31.34.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Sammartino,
Ortisi ed altri, e fatto proprio dalla Commissione, il
subemendamento 31.32.1, sostitutivo del primo comma dell'articolo
31.32.
Pongo in votazione il subemendamento 31.32.1. Il parere della
Commissione?
CAPODICASA vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 31.32, nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 31.29, relativo alla Consulta
statutaria.
CAPODICASA vicepresidente della Commissione. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CAPODICASA vicepresidente della Commissione. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, su questo emendamento, come lei
sa, perché è stato anche lei partecipe del dibattito in
Commissione e anche fuori, c'è stato un ampio consenso anche
delle parti tecnico-giuridiche o le competenze scientifiche in
materia. Perché nel nostro Statuto mancherebbe un organo a cui,
in prima istanza, ci si possa risolvere qualora si dovessero
verificare ipotesi di violazione della Carta statutaria.
Trattandosi di una Consulta, ancorché composta da altissime
professionalità come è scritto nell'emendamento, i pareri emessi
da questa Consulta non possono essere sostitutivi di eventuali
ricorsi alla Corte costituzionale, che come si sa, essendo il
nostro Statuto una legge costituzionale, competente a
pronunciarsi sarebbe appunto la Corte costituzionale.
In questo caso, la Consulta avrebbe un valore, come dice la
stessa parola, consultivo e dovrebbe servire ad un pronto
pronunciamento in tempi rapidi su materia che le verrebbe
sottoposta.
Preciso che questo istituto l'ho ricavato dalle ipotesi
contenute in tutti gli altri statuti già elaborati - ci metto un
quasi', signor Presidente, per non essere tacciato - ma sono
quasi certo che si tratta di tutti gli statuti elaborati che
prevedono, chiamandolo organo di garanzia, o in altro modo,
dottore Pecoraro, tutti, gli uffici mi confermano che tutti gli
statuti l'hanno contenuto e credo che in effetti abbia un senso
inserirla nel nostro Statuto e ad esso potrebbero essere
affidate competenze che al momento non sappiamo immaginare.
Per esempio, una che mi viene in mente è nei casi del
referendum la competenza a decidere l'ammissibilità di un
referendum perché ad oggi se viene richiesto un emendamento
abrogativo, Presidente, non confermativo,. come quello che
abbiamo in corso che è un'altra cosa, ma abrogativa di una parte
di una legge, chi è abilitata, qual è l'organo abilitato a
decidere sull'ammissibilità del referendum. Questo sarebbe un
organo a cui la legge potrebbe demandare la decisione, oltre che
a tutte le procedure conseguenti per l'indizione del referendum.
Credo che si raccomandi da sé, del resto basta una rapida
scorsa agli statuti già approvati per rendersi conto che appare
uno strumento a cui le regioni non stanno rinunciando
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, c'è forse l'esigenza di
integrare, tra i possibili componenti della Consulta, anche gli
ex deputati che sicuramente hanno una competenza specifica in
materia di statuto o di leggi regionali e quindi tra le
personalità eleggibili, io penso sia il caso aggiungerli.
Pertanto, sono venuto a conoscenza che è stato presentato un sub
emendamento.
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono
favorevole a questo emendamento perché noi abbiamo bisogno di un
organo che benché consultivo, però, esprima con forza un parere
sulla nostra costituzionalità delle leggi e del nostro operato.
Credo che questa Consulta rafforzi l'autonomia della nostra
Regione e rafforzi anche lo Statuto stesso. Tra l'altro accolgo
anche il suggerimento che faceva dalla Presidenza.
Il primo pronunciamento, quindi, è su questo emendamento. Però,
signor Presidente, ho preso anche la parola per dire che non
ritengo assorbito, per quanto riguarda le pari opportunità e la
differenza di genere, l'emendamento 31.11 a firma mia e
dell'onorevole Liotta perché ha altre caratteristiche rispetto
sia alla Consulta di genere che abbiamo votato (quella a firma
dell'onorevole Ortisi che poi assorbiva altri emendamenti a firma
di altri deputati) sia all'emendamento 31.1 che porta la sua
firma.
L'emendamento 31.11 intervenendo concretamente come indicazione
alle leggi elettorali, alla composizione del Governo, non credo
che possa considerarsi assorbito dai due articoli che noi abbiamo
votato riguardanti le pari opportunità.
Quindi, ho chiesto la parola per dare il mio consenso
all'emendamento dell'onorevole Capodicasa ed altri con
l'integrazione che lei proponeva e però poi proporre la questione
del mio emendamento 31.11.
PRESIDENTE Comunico che è stato presentato dalla Commissione
il subemendamento 31.29.1, all'emendamento 31.29.
Presidenza del vicepresidente Fleres
Missione
PRESIDENTE Comunico che l'onorevole Turano è in missione per
ragioni del suo ufficio per la giornata odierna.
L'Assemblea ne prende atto.
Presidenza del vicepresidente Fleres
Riprende il Seguito della discussione del disegno di legge
Schema di progetto di legge costituzionale da proporre, ai sensi
dell'articolo 18 dello Statuto, al Parlamento nazionale, recante
Modifiche allo Statuto della Regione' (580-472-578-602-652/A)
PRESIDENTE Si passa all'emendamento 31.11 dell'onorevole
Forgione. Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
CAPODICASA vicepresidente della Commissione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(Non è approvato)
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
preliminarmente per chiedere di apporre la mia firma
all'emendamento.
Sottopongo a quest'Aula un dubbio interpretativo rispetto alla
parola conflitto' prevista alle lettere a) e d). Ritengo che si
dovrebbe specificare tecnicamente cosa si intende per
conflitto'.
Nel nostro ordinamento, per esempio, conflitto' tra Stato e
Regione ha un significato preciso soprattutto laddove si parla di
conflitto di competenze, di conflitto di attribuzione.
Mi chiedo che cosa si deve, in questo caso, intendere per
conflitto? Il solo fatto che non la si pensi così come viene
interpretata una legge o solo perché c'è stato un provvedimento
della regione nei confronti di alcuni comuni si parla di
conflitto?
Probabilmente va bene lo stesso, però chiedo alla Commissione
se non è il caso di specificare ancor meglio cosa deve intendersi
tecnicamente per conflitto' tra regione e enti locali.
La seconda considerazione che faccio, riguarda la previsione
della lettera d), è che sono d'accordo che bisogna attribuire la
competenza a questo organismo rispetto alla regolarità e alla
ammissibilità delle richieste di referendum, ma ritengo che sia
necessario sganciare questo aspetto dalla proposta così come
prevista dal comma 5. Sostanzialmente questo organismo inizia a
svolgere la propria funzione su iniziativa di qualcuno, è chiaro
che in questo caso non credo che la richiesta sull'ammissibilità
possa essere fatta, per esempio, il presidente del consiglio
delle autonomie locali etc.
Sicuramente non può essere il Presidente della Regione o,
alternativamente, il Presidente dell'Assemblea a chiedere che la
consulta si pronunci su quanto previsto dalla lettera d) quindi
probabilmente bisognerebbe fare una ipotesi a se stante.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, gli uffici rappresentano delle
perplessità su due aspetti: il primo riguarda il termine
interpretazione perché rischierebbe di determinare conflitti
con analoga funzione della Corte costituzionale, probabilmente
dovremmo individuare un termine più consono; il secondo aspetto
riguarda il punto d) nella parte dell'ammissibilità del
referendum perché la nostra legge stabilisce che cosa si fa e
quali sono gli organi abilitati ad esprimersi sulla ammissibilità
della richiesta di referendum.
Ritengo, pertanto, che si debba pervenire ad alcuni
aggiustamenti al testo, fermo restando che mi sembra che ci sia
una complessiva convergenza su questa ipotesi.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono
d'accordo sul fatto che può essere modificato l'organo di
controllo che decide l'ammissibilità del referendum, ma è chiaro
che questa ipotesi bisogna sganciarla in ogni caso dalle altre
perché l'organismo esercita la propria funzione su iniziativa di
una delle autorità previste dal comma 5.
Chiaramente non sarebbe più prevedibile, perché è contrario in
questo caso alla legge, che l'iniziativa sull'ammissibilità del
referendum per esempio parta dal presidente dell'assemblea.
CAPODICASA vicepresidente della Commissione. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CAPODICASA vicepresidente della Commissione. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento ha superato
il vaglio di docenti di diritto costituzionale, le altre regioni
italiane hanno inserito un organismo con queste funzioni.
Pertanto, ritengo che non viola alcuna norma. Trattandosi di
consulta questa esprime parere, se sento violato un diritto dal
parere della Consulta, nulla osta che adisca alla Corte
costituzionale. Quindi non siamo in presenza di una duplicazione
di giurisdizione in materia costituzionale, perché non sarebbe
possibile introdurla, perché l'ordinamento non lo prevede.
Siamo di fronte ad un organo che è consultivo, chi ritiene di
essere leso dal parere che la Consulta dà segue le altre strade,
anche quelle del tribunale ordinario, non è che per forza deve
essere la Corte costituzionale, perché può trattarsi di
interpretazione di legge ordinaria.
Io comune di Vattelapesca' che non mi riconosco nella
decisione, nel parere assunto dalla Consulta, dico grazie e
proseguo la mia strada, se però è fondato il parere che la
Consulta esprime è chiaro che devo pensarci due volte, tanto più
che noi parliamo di una composizione di alte personalità che a
mio giudizio avrebbero perfino i titoli per essere componenti
della Corte costituzionale, quindi parliamo di figure
qualificate.
PRESIDENTE Onorevole Capodicasa, a maggior ragione, allora
forse è opportuno che noi cassiamo il termine
sull'interpretazione , perché è quello che fa nascere
l'equivoco, perché altrimenti va benissimo, nel senso che dice
che la Consulta è organo di consulenza e garanzia della Regione
chiamata ad esprimersi sull'applicazione delle norme Statutarie,
è il termine interpretazione che potrebbe determinare il
conflitto a cui facevamo riferimento prima.
CAPODICASA Ma siccome non è vincolante per nessuno quel
parere perché è una consulta e badi che questa è la dizione che
c'è per esempio n ella norma della regione Calabria, in quella
della Regione Puglia, in quella della Regione Lazio. Io diciamo
che...
PRESIDENTE Però, onorevole Capodicasa, quelle regioni sono a
statuto ordinario
CAPODICASA E che cosa cambia?
PRESIDENTE Nel nostro caso diventa una legge costituzionale,
questa, il nostro Statuto. Quelle non vengono approvate con leggi
costituzionali.
CAPODICASA Ma sempre parere consultivo, mai decisione
sentenza, per cui la Corte costituzionale può, ove attivata in
altre sedi esprimersi in maniera difforme, perché non è che il
parere della Consulta la vincola, quindi la via della Corte
costituzionale.
Signor Presidente l'applicazione, se la Consulta deve
esprimersi sull'applicazione, ma sull'applicazione c'è il TAR. Il
problema è di superare eventuali ostacoli di natura
interpretativa che nella vita ordinaria si possono presentare,
tanto è vero che abilitati ad attivare la Consulta sono organi
che hanno una qualificazione giuridica forte: il Consiglio
regionale delle autonomie locali, gli enti locali, il Presidente
della Regione, il Presidente dell'Assemblea, c'è anche una
percentuale dei parlamentari.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, sospendo brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 19.56, è ripresa alle ore 20.07)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, comunico che la Commissione ha
presentato i seguenti subemendamenti:
- 31.29.2, soppressivo del comma 7 dell'emendamento 31.29;
- 31.29.3, che così recita: dopo il comma 5, aggiunge il comma
5 bis: La Consulta decide altresì sull'ammissibilità e
regolarità dei referendum ;
- 31.29.4, soppressivo della lettera d) al comma 5.
ORTISI Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ORTISI Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur
riconoscendo che chi propone avrà le sue motivazioni - e
chiaramente non lo fa per migliorare la qualità della Consulta -,
io sono del parere opposto rispetto al Presidente; e questo
perché ritengo che la Consulta, che deve dare consulenza
all'organo politico e amministrativo, debba avere anche
caratteristiche tecniche indiscutibili che nessuna militanza nel
Parlamento può sostituire. Una persona può essere deputato per
sette legislature e non avere le basi per essere legislatore:
purtroppo è così.
Siccome qui prendiamo decisioni politiche e la democrazia è il
Governo del popolo è giusto che tutti siano rappresentati per
cui, dal punto di vista delle istituzioni democratiche, è giusto
che il Parlamento sia composto in maniera variegata, ma non si
può chiedere ad un Consiglio di amministrazione di una squadra di
calcio di prendere come allenatore un ex componente del Consiglio
di amministrazione della squadra di calcio, perché l'allenatore
così come il calciatore ha competenze anche tecniche.
FORGIONE Viceversa però è possibile.
ORTISI Sì, viceversa è possibile Da questo punto di vista
siamo compagni, onorevole Forgione. Il calciatore può diventare
Presidente, ma che il Presidente possa diventare calciatore è un
po' più difficile, ci vuole un certo tempo per la preparazione
tecnica, e questo non permette la coerenza del ragionamento.
Allora, chi esprime consulenza deve avere una preparazione
tecnico-giuridica che nessuna esperienza di legislatore eletto
dal popolo può dare.
Per cui ritengo che far diventare una istituzione estremamente
importante una specie di cimitero di elefanti perché tale può
diventare, il solito carrozzone che, al di là della buona
volontà e dell'idea del proponente, nella pratica può essere
formato anche da cinque componenti che esprimano l'arco
costituzionale presente in Parlamento, non raggiunge l'obiettivo
che il proponente esprime.
Se stabiliamo una quota possibile, nel complesso tutto può
essere equilibrato, anzi si può apportare una certa esperienza,
ma non stabiliamo che, teoricamente, tutti e cinque i componenti
della Consulta possono essere ex deputati o ex senatori.
PRESIDENTE Onorevole Ortisi, capisco la ratio del suo
intervento, però per la stessa ragione dovremmo individuare la
quota per le altre funzioni.
Peraltro, giova ricordare che una analoga norma venne
introdotta nella legge sui CORECO e devo dire che, su 99
componenti, soltanto due erano ex deputati, quindi è una
disposizione che in buona sostanza non ha mai determinato un
abuso, se questa è la sua preoccupazione.
ORTISI Questo è il fatto, signor Presidente, ma noi
ragioniamo sempre in punta di diritto. I tempi cambiano, cambiano
tante cose ...
PRESIDENTE ... E i pensionati aumentano
ORTISI ... I pensionati aumentano, gli elefanti che hanno
bisogno di un cimitero aumentano ancora di più.
Signor Presidente, noi chiediamo a professionisti che hanno
vent'anni di esperienza di smettere di esercitare le funzione di
avvocato per far parte della Consulta, cioè chiediamo un impegno
forte, non possiamo affiancarvi un deputato ..
PRESIDENTE Dobbiamo avere un po' di fiducia nella politica e
nella sua capacità di autoequilibrio. Come ha visto anche questa
sera noi abbiamo dato una grande dimostrazione di autoequilibrio,
onorevole Ortisi.
ORTISI No, signor Presidente non si tratta di questo.
Se noi dicessimo che un componente può essere anche eletto fra
ex deputati, potremmo trovare un accordo, altrimenti non ha senso
prevedere una Consulta tecnica: è quello che dicevamo con gli
onorevoli Ioppolo e Sammartino poco fa mentre, informalmente,
discutevamo della questione.
Affido all'equilibrio dei novanta deputati la soluzione.
CAPODICASA vicepresidente della Commissione. Chiedo di
parlare per una replica.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPODICASA, vicepresidente della Commissione. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, la mediazione proposta
dall'onorevole Ortisi mi convince. Su cinque componenti della
Consulta, se non accettiamo la limitazione che un componente su
cinque possa essere un ex parlamentare prevediamo chela Consulta
possa essere composta quasi a maggioranza da ex parlamentari.
Io non discuto la qualità del parlamentare, sappiamo che ci
sono qualità differenti tra i parlamentari ...
PRESIDENTE Onorevole Capodicasa questo principio se ne porta
dietro uno che io non posso assolutamente condividere, che questa
Aula non può condividere, che è quello della stupidità del
Parlamento.
CAPODICASA vicepresidente della Commissione. Non ho detto
questo, signor Presidente.
PRESIDENTE Io so che né nell'intervento dell'onorevole Ortisi
nè nel suo c'è questa intenzione. Vogliamo però avere fiducia
nella capacità che la politica ha, nonostante tutti i suoi
difetti, nonostante tutti i suoi vizi, nonostante tutte le sue
virtù, di autodisciplinarsi e di comprendere quali sono i limiti
entro i quali operare? Diversamente diventa un modo attraverso il
quale abdicare sempre, e questo è un principio che io francamente
non mi sento di potere condividere, poi l'Aula si pronunzierà nel
merito.
CAPODICASA, vicepresidente della Commissione. Signor
Presidente, a mio avviso il Parlamento, in quanto tale, non è
stupido: come diceva qualcuno senatori boni viri, senatus mala
bestia.
Non penso che l'organismo, in quanto tale, è peggiore dei suoi
componenti, anzi sono esattamente convinto del contrario.
Il problema che pongo è che stiamo parlando di un organismo con
cinque componenti.
Pertanto, se non accettiamo la proposta dell'onorevole Ortisi
significa che pensiamo che, di questi cinque componenti, la
maggioranza o anche la totalità, possa essere composta da ex
parlamentari; perché non dobbiamo dimenticare che ci sono anche
le esigenze della politica e che, per comporre i quadri che fanno
parte delle varie mediazioni che intercorrono tra i partiti, la
Consulta può diventare la sede dove fare svernare ex parlamentari
di buona o di cattiva qualità - io mi augurerei buona.
Noi lediamo così l'autorevolezza dell'organismo, quando non ne
fanno parte, in maggioranza, docenti di diritto costituzionale.
PRESIDENTE Si passa al subemendamento 31.29.1, che aggiunge
al comma 1 le parole ex deputati nazionali, regionali, o europei
e ex senatori .
SAMMARTINO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SAMMARTINO Signor Presidente, onorevoli colleghi, in buona
parte condivido le argomentazioni del Presidente Capodicasa e,
anche in qualche modo, anche quelle espresse dall'onorevole
Ortisi.
Probabilmente una sintesi può trovarsi nella proposta di
inserire il riferimento alla partecipazione degli ex deputati
regionali, nazionali, i senatori, i deputati europei, nel numero
non superiore alle due unità. Però tenevo a sottolineare,
presidente Capodicasa - ce lo siamo detti prima, personalmente,
ma ci tengo a puntualizzarlo - che è giusto definire anche
l'ambito di azione della Consulta, è giusto sottolineare che,
comunque, istituendo la Consulta in nulla si ridimensiona la
possibilità di normare successivamente il ripristino delle
funzioni delle competenze dell'Alta Corte nel caso in cui l'Aula
dovesse determinarsi in favore del ripristino, appunto,
dell'istituto dell'Alta Corte.
PRESIDENTE Sicuramente le due questioni non sono in
contrasto, onorevole Sammartino, perché la Consulta opera
all'interno delle funzioni della Regione, l'Alta Corte funzionava
nei rapporti tra Stato e Regione.
SAMMARTINO Sì, signor Presidente, però è anche vero che negli
anni in cui l'Alta Corte ha svolto le sue funzioni ha anche
espresso pareri e svolto una funzione consultiva nei confronti
dell'Assemblea regionale siciliana. Volevo sottolineare appunto
che non si deve sovrapporre il tema della Consulta con quello
delle funzioni e dei poteri dell'Alta Corte.
MICCICHE' Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
MICCICHE' Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è una
provocazione ma un suggerimento. Con tutta questa pletora di
figure, di soggetti che arricchiscono questa Consulta - viviamo
un'epoca molto controversa, molto contraddittoria e con i tempi
che corrono non sarebbe male introdurre un'altra figura -, la
butto in modo provocatorio, potremmo inserire uno psicologo o uno
psichiatra.
La mia non è una provocazione fine a se stessa, ma in un'epoca
in cui stiamo attraversando avvenimenti che sconvolgono il mondo,
in tutti i sensi, si potrebbe anche prevedere una figura
alternativa. Una volta erano i filosofi che tracciavano
l'avvenire dell'umanità, poi le religioni, ma in questo caso una
figura laica come potrebbe essere uno psichiatra o uno psicologo
o un sociologo, secondo me, potrebbe entrare in questo tipo di
ragionamento.
E' una provocazione, non so se qualcuno la può accettare come
tale.
CAPODICASA vicepresidente della Commissione. Signor
Presidente, sull'interrogativo che si poneva l'onorevole
Sammartino credo che risulti abbastanza chiaro - e comunque sia
va ribadito - che l'organo consultivo, la Consulta statutaria,
differisce dall'Alta Corte - che ancora è prevista dal nostro
Statuto, fino a quando non verrà abrogata -, non solo nella
composizione, ma soprattutto nelle funzioni, perché la funzione
dell'Alta Corte era quella di giudicare sui conflitti di
attribuzione e di costituzionalità delle leggi dello Stato e
della Regione, non era, quindi, una Consulta, nel senso che in
questa materia decideva, emetteva sentenze ed ordinanze.
SAMMARTINO Ma ha svolto anche funzioni consultive
CAPODICASA Veniva utilizzata, all'epoca, su richiesta, anche
per esprimere pareri di ordine consultivo, cosa che oggi la Corte
costituzionale, come si sa, non fa più.
Se, ipoteticamente, dovesse essere ripristinata l'Alta Corte
questa continuerebbe ad avere la funzione di decidere, cosa del
tutto ipotetica che affronteremo quando tratteremo la questione
dell'Alta Corte. So che parecchi colleghi intendono lasciare nel
corpo dello Statuto l'Alta Corte per ragioni di natura storica,
di rivendicazioni, di pariteticità nel giudizio, ma - come si sa
- è un organo che va attivato congiuntamente con lo Stato,
quindi, si tratta di un organo paritetico tra la Regione e lo
Stato.
IOPPOLO E' una testimonianza.
CAPODICASA Esattamente In questo caso, però, la Consulta è
un organo interno alla Regione, perché decide ed esprime pareri
su materie che riguardano le norme di materia statutaria o anche
di carattere legislativo. Quindi, non c'entra niente lo Stato né
la Corte costituzionale che, come sappiamo, ha unica
giurisdizione in materia costituzionale.
Credo, quindi, che questo possa tranquillizzare l'onorevole
Sammartino, anche perché questo aspetto è stato approfondito con
i costituzionalisti che abbiamo interpellato. Non c'è contrasto,
non c'è sovrapposizione di ruoli.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, comunico che è stato
presentato dalla Commissione il subemendamento 31.29.1 bis
all'emendamento 31.29.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 31.29 è, pertanto, assorbito.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa al subemendamento 31.29.2. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al subemendamento 31.29.3. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al subemendamento 31.29.4. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione il 31.29 così come emendato.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Intervento ai sensi dell'articolo 83, secondo comma del
Regolamento interno
FRANCHINA Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 83,
secondo comma del Regolamento interno.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FRANCHINA Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
per sollecitare l'esame del disegno di legge 953, già esitato
dalla competente Commissione legislativa.
PRESIDENTE Onorevole Franchina, la sua richiesta viene intesa
come atto politico, nel senso di iscriverla rapidamente
all'ordine del giorno dell'Assemblea.
Mi farò carico personalmente con il Presidente dell'Assemblea
di sottoporre la sua proposta alla Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari affinché il disegno di legge venga trattato
in maniera rapida. Conosco la materia, so quanto le sta a cuore,
ma soprattutto so quanto sia importante affrontare il tema del
precariato nella scuola.
Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, mercoledì 16
marzo 2005, alle ore 10,30 con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del vicepresidente Fleres
I - Comunicazioni
II - Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83,
lettera d), e 153 del Regolamento interno, delle mozioni:
N. 398 - Dichiarazione dello stato di calamità
naturale per il comparto agricolo e zootecnico
di Sciacca e dei comuni limitrofi.
SEGRETO - AMENDOLIA - NICOTRA - FRANCHINA
N. 399 - Interventi per la pubblicazione del contratto
di lavoro del comparto non dirigenziale della
Regione siciliana.
VITRANO - ORTISI - GALLETTI - MANZULLO
PAPANIA - SPAMPINATO
N. 400 - Interventi per il settore agricolo.
FLERES - CATANIA G. - MAURICI - BALDARI
III - Discussione dei disegni di legge:
1) ''Schema di progetto di legge costituzionale da proporre, ai
sensi dell'articolo 18 dello Statuto, al Parlamento nazionale,
recante 'Modifiche allo Statuto della Regione''' (nn. 580-472-
578-602-652/A) (Seguito)
2) Istituzione dell'Agenzia regionale per i prelievi ed i
trapianti di organi e tessuti. Modifica di assegnazioni
finanziarie e norme organizzative nel settore sanitario (n.
867/A) (Seguito)
IV - Votazione finale del disegno di legge:
3) Disegno di legge-voto da sottoporre al Parlamento
nazionale, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante
'Modifiche all'articolo 116 della Costituzione' (n. 968/A)
V - Discussione della mozione:
N. 377 - Continuità produttive delle imprese
metalmeccaniche del settore ferroviario
operanti in Sicilia .
FORMICA - IOPPOLO - SAMMARTINO -
VIRZI'
VI - Discussione unificata delle mozioni:
N. 291 - Valutazione dell'operato dell'Ambito
territoriale ottimale 1 Palermo
nell'affidamento del servizio idrico integrato
nell'A.T.O. 1 Palermo e provvedimenti
consequenziali.
GIANNOPOLO - CRACOLICI - SPEZIALE - ZAGO
N. 304 - Affidamento del Servizio idrico integrato
nell'Ambito territoriale ottimale 1 Palermo.
ORLANDO - CRACOLICI - FERRO - FORGIONE
GIANNOPOLO
VII - Elezione delle Commissioni legislative permanenti e
della Commissione per l'esame delle questioni concernenti
l'attività dell'Unione Europea
VIII - Elezione di deputati segretari
La seduta è tolta alle 20.30
Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 22.30
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
Dott. Giovanni Tomasello
ALLEGATO:
EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
DISEGNO DI LEGGE NN. 580-472-578-602-652/A ''SCHEMA DI PROGETTO
DI LEGGE COSTITUZIONALE DA PROPORRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 18
DELLO STATUTO, AL PARLAMENTO NAZIONALE, RECANTE 'MODIFICHE ALLO
STATUTO DELLA REGIONE'''
-All'articolo 28:
Emendamento 28.R:
1. L'Assemblea regionale siciliana, per la durata della
legislatura, elegge a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti il difensore civico regionale, come organo monocratico
o collegiale, che esercita le sue funzioni in piena indipendenza,
secondo la disciplina fissata con legge regionale, al fine di
assicurare la legalità, l'imparzialità ed il buon andamento
dell'attività amministrativa della Regione, degli enti da essa
dipendenti o controllati e delle aziende sanitarie.
2. Dopo il terzo scrutinio, per l'elezione del difensore civico è
sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea
regionale siciliana.
3. Possono, altresì, essere istituite altre autorità indipendenti
di garanzia regionali nel settore dell'informazione, della
comunicazione, dei diritti umani con le modalità e le funzioni
stabilite dalla legge.
4. La Regione siciliana riconosce ai propri cittadini, alle
persone giuridiche, alle associazioni che abbiano sede sociale
nel proprio territorio ed agli enti locali il diritto di
presentare petizioni all'Assemblea regionale siciliana ed al
Governo regionale. Le modalità di presentazione per via scritta o
telematica sono stabilite dal regolamento interno dell'Assemblea
regionale siciliana.
Subemendamento 28.R3:
I commi 1 e 2 dell'emendamento 28.R sono sostituiti dai
seguenti:
1. E' istituito nella Regione, nelle Province regionali, nelle
città metropolitane e nei comuni il difensore civico.
2. La legge regionale ne definisce la composizione, le funzioni,
le incompatibilità, i requisiti e le modalità di elezione che
dovrà, comunque, avvenire con maggioranza qualificata.
3. La durata in carica del difensore civico coincide con quella
dell'organismo che lo elegge.
-Aggiuntivi dopo l'articolo 31:
Emendamento 31.1:
Aggiungere il seguente articolo:
Art. - 1. La Regione siciliana rimuove ogni ostacolo
che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuove la
parità di accesso e di adeguata rappresentanza tra donne e
uomini nei diversi organismi istituzionali. .
Emendamento 31.12:
Aggiungere il seguente articolo:
Art. - 1. Il Consiglio regionale di genere è composto,
secondo quanto stabilito dalla legge regionale, in egual
misura da esperte ed esperti di politiche di genere.
2. E' organo di consulenza dell'Assemblea e del Governo
regionale per le politiche di genere ed esercita funzioni
di controllo sull'attività parlamentare e di governo e
tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla
legge regionale.
3. Contribuisce all'elaborazione della legislazione di
genere ed è titolare di iniziative legislative, svolge
inchieste conoscitive, trasmette all'Assemblea regionale
relazioni periodiche circa l'attuazione delle politiche di
genere e presenta proposte sulle misure da adottare.
Emendamento 31.6:
Aggiungere il seguente articolo:
Art. ... - 1. La Regione protegge l'ambiente e le
biodiversità come patrimonio della comunità e favorisce lo
sviluppo ecocompatibile nell'interesse delle generazioni
future.
2. La Regione tutela il patrimonio faunistico, floristico
e naturale promuovendo l'equilibrata presenza d'animali
nel proprio territorio, vigilando sulla corretta
convivenza tra uomo e animale, tra uomo e ambiente;
promuove la cura degli animali e
stimola l'educazione al loro rispetto, condannando ogni
forma di maltrattamenti e gli atti di crudeltà.
Emendamento 31.17:
Aggiungere il seguente articolo:
Art - 1. Con legge regionale è costituita la Consulta
per i problemi della disabilità ed handicap.
2. La Consulta è l'organismo di consultazione permanente
in relazione alle politiche regionali in favore dei
disabili.
3. La Consulta opera per promuovere la partecipazione
attiva delle persone disabili alla vita della
collettività.
Subemendamento 31.17.1:
Ai commi 2 e 3 sostituire la parola disabili con le
parole diversamente abili .
Emendamento 31.32:
Aggiungere il seguente articolo:
1. La Regione siciliana promuove e sviluppa legami
culturali, sociali ed economici con i siciliani emigrati
all'estero e ne favorisce la partecipazione alla vita
della comunità regionale.
2. La legge stabilisce procedure e criteri idonei per
renderne effettiva la partecipazione, assicurando servizi
e strutture, prevedendo la consultazione e ipotesi di
intervento di organismi rappresentativi di istanze sociali
diffuse.
Subemendamento 31.32.1:
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. La Regione riconosce, intrattiene e sviluppa i rapporti
di fratellanza con i siciliani nel mondo, che
costituiscono una fondamentale risorsa morale, culturale,
politica ed economico-sociale, legata da uno stesso
destino ai siciliani di Sicilia, anche attraverso la
costituzione di appositi organi rappresentativi di
raccordo e partecipazione comune.
Emendamento 31.34:
Aggiungere il seguente articolo:
1. La Regione contribuisce alla formazione ed alla
diffusione dello sport quale elemento fondamentale
dell'integrità psico-fisica e morale dei cittadini, dei
giovani e dell'infanzia e quale elemento di integrazione
etnica e ne esalta la funzione sociale e formativa, di
leale competizione ed i valori d'amicizia, d'imparzialità
e di cooperazione e ne facilita la pratica con particolare
attenzione ai soggetti svantaggiati e diversamente abili.
Emendamento 31.29:
Aggiungere il seguente articolo:
Art. - Consulta statutaria - 1. La Consulta statutaria
è l'organo di consulenza e garanzia della Regione,
chiamato ad esprimersi sull'applicazione e
sull'interpretazione delle norme statutarie. Si compone di
cinque membri eletti con la maggioranza dei due terzi,
dall'Assemblea regionale siciliana. Essi sono scelti tra i
magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e
contabile; tra i professori universitari ordinari in
materie giuridiche con almeno quindici anni di carriera;
tra avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo
della professione.
2. I membri della Consulta durano in carica sei anni e non
sono immediatamente rieleggibili, la carica di componente
della Consulta è incompatibile con altre cariche
pubbliche, con l'esercizio delle professioni o
dell'impresa e con lo status di dipendente pubblico o
privato.
3. La Consulta elegge il suo Presidente, che resta in
carica per la durata del mandato. Il voto del Presidente
prevale in caso di parità.
4. La Consulta ha sede presso l'Assemblea regionale
siciliana; è dotata di autonomia organizzativa e
amministrativa; svolge le sue funzioni secondo le
disposizioni del proprio regolamento deliberato a
maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione.
5. La Consulta, su richiesta del Presidente della Regione
, del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, del
Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, di Enti
locali in rappresentanza di una popolazione non inferiore
a 100 mila abitanti, nonché di un terzo dei componenti
dell'Assemblea regionale siciliana, esprime il proprio
parere, in particolare, riguardo a:
a) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli
organi della Regione;
b) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli
organi della Regione e gli enti locali;
c) la compatibilità di proposte di legge o di regolamento
con lo Statuto;
d) la regolarità e l'ammissibilità delle richieste di
referendum;
e) gli altri casi previsti dallo Statuto.
6. La legge regionale assicura l'autonomia della Consulta
e disciplina le modalità di accesso e le altre norme che
ne regolano l'attività, nonché il trattamento economico
dei componenti.
7. Gli organi regionali si attengono alle valutazioni
della Consulta. L'Assemblea regionale siciliana può
comunque deliberare in senso contrario a singole
valutazioni, con motivata decisione adottata a maggioranza
assoluta. .
Subemendamento 31.29.1 bis:
Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: Della Consulta
statutaria possono, altresì, far parte non più di due ex
deputati regionali .
Subemendamento 31.29.2:
Il comma 7 è soppresso.
Subemendamento 31.29.4:
Al comma 5 sopprimere la lettera d).
Subemendamento 31.29.3:
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
5 bis. La Consulta decide, altresì, sull'ammissibilità e
regolarità dei referendum .