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Resoconto d'Aula della Seduta n. 293 di mercoledì 18 maggio 2005
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   Presidenza del vicepresidente Fleres


    PRESIDENTE   Onorevoli  colleghi,  informo  che  del   processo
  verbale  della  seduta  precedente si darà lettura  nella  seduta
  successiva.

   Avverto,  ai  sensi dell'articolo 127, comma 9, del  Regolamento
  interno,  che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni
  mediante sistema elettronico.


   Presidenza del vicepresidente Fleres


         Determinazione della data di discussione di mozioni

    PRESIDENTE  Si passa al secondo punto dell'ordine  del  giorno:
  Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d)
  e 153 del Regolamento interno, delle mozioni:

   numero  430  «Iniziative  per  la  corretta  applicazione  della
  normativa sull'utilizzo di fitosanitari, coadiuvanti e concimi in
  agricoltura», degli onorevoli Orlando, Raiti, Ferro e Morinello;

   numero   431   «Iniziative  volte  a  consentire   alle   figure
  professionali  che operano nelle discipline della psicomotricità,
  della terapia occupazionale e dell'educazione  professionale,  di
  espletare  attività lavorativa», degli onorevoli Fleres,  Catania
  Giuseppe, Maurici e Baldari;

   numero 432 «Interventi a livello centrale per l'apertura di  una
  sede  distaccata  I.N.A.I.L.  nel comune  di  Gela  (CL)»,  degli
  onorevoli Morinello, Ferro, Miccichè e Raiti.
   Ne do lettura:

                  «L'Assemblea regionale siciliana

   PREMESSO che:

   l'articolo  127  della  legge  regionale  n.  17  del  2004   ha
  introdotto,  con  il comma 82, l'obbligo della  prescrizione  per
  l'impiego  di  prodotti fitosanitari, coadiuvanti  e  concimi  in
  agricoltura;

   lo  stesso comma prevede che la prescrizione sia fatta da  parte
  di  dottori agronomi abilitati all'esercizio della professione ed
  iscritti  in  apposito elenco, istituito presso le aziende  unità
  sanitarie locali competenti per territorio';

   l'istituzione  e  la  tenuta dell'elenco avrebbe  dovuto  essere
  disciplinata  da apposito decreto del Presidente  della  Regione,
  adottato  di concerto con l'Assessore regionale per la  sanità  e
  con  l'Assessore  regionale per l'agricoltura e  le  foreste,  da
  emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge;

   ad oggi non risulta che detto decreto sia stato emanato;

   CONSIDERATO che:

   l'approvazione della norma in oggetto costituisce  senza  dubbio
  un passo importante verso la sicurezza alimentare dei consumatori
  e  verso la sicurezza del lavoro per gli operatori agricoli in un
  contesto  di  approccio scientifico all'uso e alla valorizzazione
  del sistema agro-alimentare;

   ad  oggi  la supervisione sull'utilizzo delle sostanze  chimiche
  coadiuvanti in agricoltura è unicamente affidata ai venditori che
  spesso  non  hanno  la necessaria formazione ma  possono  basarsi
  esclusivamente  su quanto affermato dalle società  produttrici  e
  quanto dettato dagli interessi commerciali;

   la  normativa introdotta con l'articolo in questione è  coerente
  con  quanto  previsto  dal regolamento CE n.  852  del  2004  che
  entrerà   in  vigore  dall'1   gennaio  2006,  contenente   norme
  sull'igiene  degli  alimenti; tale  regolamento  prevede  che  la
  sicurezza  degli  alimenti  debba  essere  garantita  fin   dalla
  produzione primaria attraverso procedure basate sui principi  del
  sistema HACCP (individuazione dei punti critici e dei pericoli  e
  registrazione dei dati);

   APPRESO che:

   da  parte  di alcune organizzazioni degli agricoltori  sarebbero
  state  sollevate  perplessità  sull'obbligo  (introdotto  con  la
  medesima norma in oggetto) del pagamento di un ticket di  2  Euro
  per ogni prescrizione;

   tale  obiezione  sembra non tenere conto del fatto  che  proprio
  gli agricoltori sono le prime vittime dell'uso indiscriminato  ed
  incontrollato  delle sostanze chimiche; non  è  un  caso  che  la
  Sicilia registri il triste primato delle intossicazioni acute  da
  fitofarmaci;

   RITENUTO  che  sia  fondamentale  dare  piena  attuazione   alla
  normativa  in  oggetto  quanto  prima,  favorendo  una  presa  di
  coscienza   sull'importanza  di  una  riduzione-razionalizzazione
  dell'uso  di  sostanze chimiche in agricoltura in una prospettiva
  di medio-lungo termine,

                  impegna il Governo della Regione

   a  convocare  un  tavolo  di confronto fra  le  associazioni  di
  categoria  degli  agricoltori  e  gli  ordini  professionali  dei
  dottori   agronomi  al  fine  di  individuare  le   modalità   di
  applicazione della normativa introdotta con il comma 82 dell'art.
  127 della legge regionale n. 17 del 2004, accompagnandola con  la
  realizzazione   di  opportune  iniziative  di   informazione   ed
  educazione  sull'utilizzo  dei fitofarmaci  in  agricoltura,  sui
  rischi connessi, sulle precauzioni da adottare sia da parte degli
  agricoltori che da parte dei consumatori;

   ad  emanare  quanto  prima  il decreto  attuativo  dello  stesso
  articolo,  onde permettere alle AA.SS.LL. di poter istituire  gli
  elenchi   dei  dottori  agronomi  abilitati  al  rilascio   delle
  prescrizioni.» (430)

                                  ORLANDO - FERRO - RAITI-MORINELLO

                  «L'Assemblea regionale siciliana

   PREMESSO che:

   in  applicazione  dell'art. 6, comma 3, del decreto  legislativo
  n.  502  del  1992, che ha modificato il regime  normativo  delle
  professioni  sanitarie, sono stati emanati i decreti ministeriali
  della  Sanità  n. 56 del 17 gennaio 1997, relativo al  titolo  di
  'Terapista  della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva',  n.
  136  del  17  gennaio  1997,  relativo  al  titolo  di  Terapista
  occupazionale' e n. 520 del 3 ottobre 1998, relativo al titolo di
  'Educatore professionale';

   con   legge   26  febbraio  1999,  n.  42  sono  state   emanate
  disposizioni  in  materia  di  professioni  sanitarie  che  hanno
  statuito  che  il  campo proprio di attività e di  responsabilità
  delle  professioni  sanitarie di cui all'art.  6,  comma  3,  del
  decreto  leg.vo  30  dicembre 1992,  n.  502  è  determinato  dai
  contenuti  dei  decreti  ministeriali  istitutivi  dei   relativi
  profili   professionali   e  degli  ordinamenti   didattici   dei
  rispettivi  corsi di diploma universitario e di formazione  post-
  base;

   l'art.  4, comma 1, della legge n. 42 del 1999 sancisce  per  le
  professioni di cui all'art. 6, comma 3, del decreto leg.vo n. 502
  del 1992, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione
  postbase, l'equipollenza dei diplomi e degli attestati conseguiti
  in   base   alla  precedente  normativa,  che  abbiano   permesso
  l'iscrizione   ai  relativi  albi  professionali   o   l'attività
  professionale  in  regime  di lavoro dipendente  o  autonomo,  ai
  diplomi  universitari  di cui al citato  art.  6,  comma  3,  del
  decreto  leg.vo  30 dicembre 1992 n. 502, ai fini  dell'esercizio
  professionale e dell'accesso alla formazione postbase;

   i  commi  2 e 4 dell'art. 4 della legge n. 42 del 1999  indicano
  le   modalità   attraverso  le  quali  avviare  i   percorsi   di
  equipollenza e riqualificazione professionale;

   in  applicazione  dell'art. 4 della legge  n.  42  del  1999  il
  Ministero della Salute, con appositi decreti del 27 luglio  2000,
  ha  dato  attuazione esclusivamente alle statuizioni  di  cui  al
  comma 1 del citato articolo, sancendo, a tal fine, l'equipollenza
  ai  diplomi  universitari  dei titoli  conseguiti  in  base  alle
  previgenti  disposizioni e demandando a successivi  provvedimenti
  l'attuazione  di  quanto stabilito dai comma 2  e  4  del  citato
  articolo 4;

   RITENUTO  che, in data 16 dicembre 2004, rep. n. 2152,  è  stato
  sottoscritto accordo, ai sensi dell'art. del 4 del decreto leg.vo
  28 agosto 1997, n. 181, tra il Ministro della Salute, il Ministro
  dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica,  le
  Regioni  e  le Province autonome di Trento e Bolzano,  recante  i
  criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equipollenza  ai
  diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso
  ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della  legge  26
  febbraio 1999, n. 42;

   CONSIDERATO che:

   le  disposizioni  legislative citate evidenziano  non  solo  una
  radicale   riforma  dei  percorsi  formativi  delle   professioni
  sanitarie   della   riabilitazione,  ma   anche   e   soprattutto
  l'introduzione  di  profili professionali che, seppur  menzionati
  nel  precedente  ordinamento, appaiono,  alla  luce  della  nuova
  normativa,  radicalmente cambiati nei contenuti e nelle  funzioni
  da espletare;

   l'attività  riabilitativa erogata a favore di soggetti  disabili
  si  inserisce  nel  panorama delle prestazioni sanitarie  in  cui
  l'intervento  terapeutico  si  configura  come  un  processo   di
  soluzione  dei problemi e di educazione, nel corso del  quale  si
  porta  una  persona disabile a raggiungere il miglior livello  di
  vita   possibile  sul  piano  fisico,  funzionale,   sociale   ed
  emozionale  con la minor restrizione possibile delle  sue  scelte
  operative;

   grazie  al  lavoro  svolto,  a  partire  dagli  anni  '80  nelle
  strutture  di riabilitazione, da operatori con percorsi formativi
  atipici i cui risultati terapeutici sono stati più volte valutati
  e  validati  dalla  comunità scientifica, si  sono  affermate  in
  riabilitazione discipline quali la psicomotricità  e  la  terapia
  occupazionale,  così  come stanno avendo un progressivo  sviluppo
  diverse  altre  attività  di  riabilitazione  che  quanto   prima
  potranno assumere la veste di discipline autonome;

   CONSIDERATO inoltre che:

   alla  Regione  è demandato il compito di porre in esecuzione  le
  disposizioni dell'accordo in premessa citato, recante  criteri  e
  modalità  per  il  riconoscimento  dell'equivalenza   ai  diplomi
  universitari  di cui all'art. 6, comma 3, del decreto  leg.vo  n.
  502  del  1992,  dei titoli conseguiti in vigenza del  precedente
  ordinamento, stabilendo a tal fine i termini e le modalità  delle
  domande,  l'effettuazione dell'istruttoria e la  trasmissione  al
  Ministero  della Salute della documentazione relativa  ai  titoli
  ritenuti equivalenti;

   non  è  giusto né utile che coloro che hanno contribuito con  il
  proprio   lavoro  al  progresso  di  una  disciplina,  possedendo
  competenza  ed  un'esperienza professionale pluriennale,  ma  non
  anche,  allo  stato,  un  titolo  adeguato  all'attuale,  possano
  correre  il  rischio  di  essere  allontanati  dal  mondo   della
  riabilitazione ed in ultima analisi privati del posto di lavoro,

                  impegna il Governo della Regione

   ad  adottare,  per  i  motivi di cui in premessa,  le  opportune
  iniziative  atte  a dare tempestiva esecuzione alle  disposizioni
  dell'accordo  intervenuto  in  data  16  dicembre  2004,  tra  il
  Ministro    della    Salute,    il   Ministro    dell'Istruzione,
  dell'Università  e della Ricerca scientifica,  le  Regioni  e  le
  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  onde  consentire  ai
  numerosi    operatori   interessati   di   poter   ottenere    il
  riconoscimento   dell'equivalenza    ai    diplomi   universitari
  dell'area  sanitaria  dei  titoli del pregresso  ordinamento,  in
  attuazione dell'art. 4, comma 2, della Legge 26 febbraio 1999, n.
  42;

   ad  impartire  disposizioni ai direttori generali delle  Aziende
  Unità   Sanitarie   Locali  della  Regione  siciliana,   affinchè
  consentano,  nelle  more  dell'effettuazione   degli  adempimenti
  citati,   l'esercizio   dell'attività   agli   operatori    della
  riabilitazione coinvolti.» (431)

                                 FLERES-CATANIA G.- MAURICI-BALDARI

                  «L'Assemblea regionale siciliana

   PREMESSO che:

   nella  provincia di Caltanissetta vi è una sola sede  I.N.A.I.L.
  ubicata nel capoluogo;

   gli  utenti  della  zona sud della provincia  sono  costretti  a
  percorrere  decine  e  decine  di  chilometri  anche   solo   per
  consegnare una pratica;

   in   diverse  province  italiane  sono  state  costituite   sedi
  distaccate   al   fine  di  agevolare  i  contribuenti,   ed   in
  particolare,  in  Sicilia nella provincia  di  Messina,  è  stata
  istituita la sede distaccata di Milazzo;

   CONSIDERATO che l'istituzione di una sede distaccata nel  comune
  di  Gela  permetterebbe  di servire anche  i  comuni  di  Butera,
  Niscemi e Riesi e soddisfare un comprensorio che, oltretutto, per
  la  presenza  locale delle industrie del petrolchimico,  è  anche
  soggetto ad una forte incidenza di malattie professionali,

                  impegna il Governo della Regione

   a  compiere tutti gli interventi necessari nelle sedi  opportune
  al  fine  di sollecitare l'Istituto nazionale per l'assicurazione
  contro gli infortuni sul lavoro ad aprire una sede distaccata nel
  comune di Gela (CL).» (432)

                                    MORINELLO-FERRO MICCICHE'-RAITI

     Non sorgendo  osservazioni,  dispongo  che  le  mozioni siano
  demandate alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
  perchè se ne determini la data di discussione.

     Rinvio della discussione del disegno di legge «Istituzione
  dell'Agenzia regionale per i prelievi ed i trapianti di organi e
        tessuti. Modifica di assegnazioni finanziarie e norme
            organizzative nel settore sanitario» (867/A)

    PRESIDENTE   Si  passa al terzo punto dell'ordine  del  giorno:
  Discussione di disegni di legge.


   Presidenza del vicepresidente Fleres


   Avverto  che il seguito della discussione del disegno  di  legge
  numero  867/A «Istituzione dell'Agenzia regionale per i  prelievi
  ed  i  trapianti  di organi e tessuti. Modifica  di  assegnazioni
  finanziarie  e norme organizzative nel settore sanitario»,  posto
  al numero 1), è rinviato ad altra seduta.


   Presidenza del vicepresidente Fleres


    Discussione del disegno di legge «Istituzione di un ulteriore
                     turno elettorale autunnale
    per il rinnovo degli organi dei comuni e delle province della
                              Regione.
  Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n.
                             7» (977/A)

    PRESIDENTE  Si procede con la discussione del disegno di  legge
  numero  977/A  «Istituzione  di  un  ulteriore  turno  elettorale
  autunnale per il rinnovo degli organi dei comuni e delle province
  della  Regione. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale  2
  agosto 2002, n. 7», posto al numero 2).
   Invito  i componenti la I Commissione a prendere posto al  banco
  delle Commissioni.
   In  assenza  del relatore, ha facoltà di parlare  il  Presidente
  della   Commissione,  onorevole  Ardizzone,   per   svolgere   la
  relazione.

    ARDIZZONE   presidente della Commissione. Mi rimetto  al  testo
  della relazione scritta.

    PRESIDENTE  Dichiaro aperta la discussione generale.
   Non  avendo  alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro  chiusa
  la discussione generale.
   Avverto  che  da  questo  momento  decorre  il  termine  fissato
  dall'articolo  112,  comma  5, del  Regolamento  interno  per  la
  presentazione degli emendamenti.
   Il  termine ultimo per la presentazione degli emendamenti  resta
  fissato alle ore 12.00 di venerdì 20 maggio 2005.


   Presidenza del vicepresidente Fleres


        Discussione del disegno di legge «Norme per la libera
                   circolazione degli appartenenti
  alle Forze dell'ordine ed al Corpo dei Vigili del fuoco sui mezzi
                        di trasporto pubblico
                       locale» (964-883-903/A)

    PRESIDENTE  Si procede con la discussione del disegno di  legge
  nn.  964-883-903/A   «Norme  per  la  libera  circolazione  degli
  appartenenti  alle Forze dell'ordine ed al Corpo dei  Vigili  del
  fuoco  sui  mezzi di trasporto pubblico locale», posto al  numero
  3).
   Invito i componenti la IV Commissione a prendere posto al  banco
  delle Commissioni.
   In  assenza  del relatore, ha facoltà di parlare  il  Presidente
  della Commissione, onorevole Beninati, per svolgere la relazione.

    BENINATI   presidente della Commissione. Mi  rimetto  al  testo
  della relazione scritta.

    PRESIDENTE  Dichiaro aperta la discussione generale.
   Non  avendo  alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro  chiusa
  la discussione generale.
   Avverto  che  da  questo  momento  decorre  il  termine  fissato
  dall'articolo  112,  comma  5, del  Regolamento  interno  per  la
  presentazione degli emendamenti.
   Il  termine ultimo per la presentazione degli emendamenti  resta
  fissato alle ore 12.00 di venerdì 20 maggio 2005.

   Onorevoli  colleghi, la seduta è rinviata a  martedì  24  maggio
  2005, alle ore 17.30, con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del vicepresidente Fleres


       I   - Comunicazioni.
  II   - Discussione dei disegni di legge:

         1) - «Istituzione dell'Agenzia regionale per i prelievi ed i
             trapianti di organi e tessuti.  Modifica di assegnazioni
             finanziarie e norme organizzative nel settore sanitario» (n.
             867/A)  (Seguito);
  2) - «Istituzione di un ulteriore turno elettorale autunnale per
  il rinnovo degli ogani dei comuni e delle province della Regione.
  Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n.
  7». (n. 977/A) (Seguito);
  3) - «Norme per la libera circolazione degli appartenenti alle
  Forze dell'ordine ed al Corpo dei vigili del fuoco sui mezzi di
  trasporto pubblico locale» (nn. 964-883-903/A) (Seguito).

       III   -  Discussione della mozione:

         N. 377 - «Continuità     produttive    delle     imprese
                   metalmeccaniche   del   settore    ferroviario
                   operanti in Sicilia».

                                 FORMICA - IOPPOLO - SAMMARTINO -
                                                           VIRZI'

       IV   - Discussione unificata delle mozioni:

         N. 291 -      «Valutazione   dell'operato    dell'Ambito
                   territoriale      ottimale      1      Palermo
                   nell'affidamento    del    servizio     idrico
                   integrato    nell'A.T.O.    1    Palermo     e
                   provvedimenti consequenziali.»

                              GIANNOPOLO - CRACOLICI - SPEZIALE -
                                                             ZAGO

         N. 304  -    «Affidamento del Servizio idrico  integrato
                   nell'Ambito territoriale ottimale 1 Palermo.»

                           ORLANDO - CRACOLICI - FERRO - FORGIONE
                                                       GIANNOPOLO

       V   - Elezione delle Commissioni legislative permanenti e della
         Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività
         dell'Unione europea.
  VI   - Elezione di deputati segretari.

                  La seduta è tolta alle ore 18.16.

        Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 19.30

                     DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
                            Il Direttore
                      Dott. Giovanni Tomasello