Presidenza del vicepresidente Fleres
BASILE segretario, dà lettura dei processi verbali delle
sedute n. 298 e n. 299 del 14 giugno 2005 che, non sorgendo
osservazioni, si intendono approvati.
Congedo e missioni
PRESIDENTE Comunico che l'onorevole D'Aquino ha chiesto per
la seduta odierna.
L'Assemblea ne prende atto.
Comunico, altresì, che saranno in missione per ragioni del loro
ufficio, gli onorevoli: Orlando dal 23 al 25 giugno 2005; De
Benedictis dal 2 al 6 luglio 2005.
L'Assemblea ne prende atto.
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni
PRESIDENTE Comunico che sono pervenute le risposte scritte
alle seguenti interrogazioni:
- da parte dell'Assessore per il Territorio
N. 1163 - Notizie circa la realizzazione di un sistema misto,
pubblico-privato, di raccolta dei rifiuti.
Firmatario: Villari Giovanni;
N. 1225 - Ispezione presso il Comune di Tusa in merito al
progetto di realizzazione di
Firmatari: Panarello Filippo; Capodicasa Angelo;
N. 1242 - Risoluzione del grave problema della
salinizzazione e desertificazione della zona iblea.
Firmatario: Zago Salvatore;
N. 1256 - Iniziative per il rispetto della direttiva
comunitaria istitutiva dei siti di importanza comunitaria.
Firmatario: De Benedictis Roberto;
N. 1259 - Iniziative di tutela della spiaggia di Cala Marina a
Castellammare del Golfo (TP).
Firmatario: Oddo Camillo;
N. 1260 - Notizie circa l'insediamento di uno stabilimenton
balneare sulla spiaggia della Baia di Guidaloca a
Castellammare del Golfo (TP).
Firmatario: Oddo Camillo;
N. 1286 - Notizie circa il mancato utilizzo del camper 'rileva
inquinamento' della Regione siciliana.
Firmatario: Miccichè Calogero;
N. 1311- Iniziative per il mantenimento dell'uscita di
emergenza carrabile originariamente prevista per la nuova
stazione sotterranea di Cefalù (PA).
Firmatario: Giannopolo Domenico;
N. 1325 - Annullamento del decreto di nomina del Commissario ad
acta per l'adozione del Piano regolatore generale, presso il
Comune di Campobello di Mazara (TP).
Firmatario: Oddo Camillo;
N. 1407 - Notizie in merito al mancato rispetto della normativa
vigente nella costruzione di un 'solarium attrezzato' nel
tratto di costa tra Catania e il comune di Acicastello.
Firmatario: Raiti Salvatore;
N. 1484 - Interventi per una migliore regolamentazione nel
campo dell'inquinamento atmosferico.
Firmatario: Villari Giovanni;
N. 1494 - Notizie in ordine ai criteri applicati per il
conferimento degli incarichi dirigenziali nella ristrutturazione
del Dipartimento territorio e ambiente.
Firmatario: Miccichè Calogero;
N. 1505 - Realizzazione di un impianto eolico sui monti
Peloritani.
Firmatario: Ardizzone Giovanni;
N. 1506 - Notizie sulla pericolosità della discarica sita nei
pressi del bivio Iazzotto della SS 184 e sulla legittimità della
condotta del gestore della stessa.
Firmatario: Neri Sebastiano;
N. 1511 - Interventi per la salvaguardia del lago Biviere e
della omonima riserva naturale in territorio di Gela.
Firmatario: Morinello Salvatore;
N. 1532 - Interventi per scongiurare la costruzione di una
centrale elettrica a biomassa nel comune di Furnari (ME).
Firmatario: Raiti Salvatore;
N. 1540 - Notizie in ordine al rispetto dei nuovi limiti di
esposizione ai campi elettromagnetici nella città di Gela (CL).
Firmatario: Miccichè Calogero;
N. 1553 - Notizie in ordine alla singolare procedura adottata a
proposito dell'affidamento dello studio per la predisposizione
del 'Piano di risanamento del Comprensorio del Mela'.
Firmatario: Panarello Filippo;
N. 1555 - Interventi per garantire il rispetto della legge da
parte della Ditta Bertolino di Partinico (PA) nell'utilizzo
delle caldaie Girola e Marchesi.
Firmatario: Cracolici Antonino;
N. 1574 - Non accoglimento del progetto di realizzazione di una
centrale elettrica nel comune di Furnari (ME).
Firmatario: Ardizzone Giovanni;
N. 1575 - Nomina di un commissario ad acta per la riadozione
del Piano regolatore generale del Comune di S. Filippo del Mela
(ME).
Firmatario: Ardizzone Giovanni;
N. 1582 - Notizie in merito alla richiesta di osservazioni al
PRG, nonostante l'annullamento della delibera di adozione dello
stesso, avanzate dal Commissario ad acta del Comune di
Tremestieri Eteno (CT).
Firmatario: Zago Salvatore.
Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato al
resoconto stenografico della seduta odierna.
Annunzio di disegni di legge
PRESIDENTE Comunico che i seguenti disegni di legge sono
stati presentati alle competenti Commissioni legislative:
Norme per la valorizzazione degli alberi monumentali della
Sicilia (n. 1011)
di iniziativa parlamentare
presentato dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici e
Baldari in data 17 giugno 2005;
Norme in materia di professioni sanitarie (n. 1012)
di iniziativa parlamentare
presentato dagli onorevoli Dina e Burgaretta in data 17 giugno
2005.
Annunzio di presentazione di disegno di legge e di contestuale
invio alla competente Commissione legislativa
PRESIDENTE Comunico che il seguente disegno di legge è stato
presentato ed inviato alla VI Commissione legislativa Servizi
sociali e sanitari'.
Disciplina delle medicine alternative e delle pratiche
terapeutiche non convenzionali
(n. 1010)
di iniziativa parlamentare
presentato dall'onorevole Formica in data 17 giugno 2005
inviato in data 17 giugno 2005.
Comunicazione di parere reso
PRESIDENTE Comunico che il seguente parere è stato reso dalla
Commissione legislativa IV Ambiente e Territorio':
S5 - Legge regionale n. 4/2003 (377/IV)
- reso in data 14 giugno 2005
-inviato in data 16 giugno 2005.
Annunzio di interrogazioni
PRESIDENTE Comunico che sono state presentate le seguenti
interrogazioni:
- con richiesta di risposta orale:
N. 2267 - Notizie sull'associazione anti-racket 'Emanuele
Basile' di Messina.
- Assessore Famiglia
Firmatario: Giannopolo Domenico;
N. 2268 - Interventi finalizzati alla modifica dell'art. 1
octies 'Concorso riservato per dirigente scolastico' della legge
n. 43 del 2005 di conversione del DL n. 7 del 31 gennaio 2005.
- Assessore Beni Culturali
Firmatario: Zago Salvatore;
N. 2270 - Notizie sull'attuazione del D.A. n. 171 del febbraio
2003 relativo alla concessione di un contributo straordinario al
comune di Alcara Li Fusi (ME) a seguito degli intensi fenomeni
meteorologici verificatisi tra il dicembre 2002 e il gennaio
2003.
- Presidente Regione
- Assessore Famiglia
Firmatario: Formica Santi;
N. 2271 - Interventi per la modifica dell'avviso di selezione
pubblica per titoli emesso dall'ASL n. 9 di Trapani.
- Assessore Sanità
Firmatario: Oddo Camillo;
N. 2273 - Interventi per la rimozione delle costruzioni in
legno realizzate nell'area del Parco archeologico di Siracusa.
- Assessore Beni Culturali
- Assessore Turismo
Firmatario : De Benedictis Roberto;
N. 2274 - Interventi per ripristinare condizioni di vivibilità
e sicurezza all'interno degli spazi verdi del comune di Paternò
(CT).
- Assessore Famiglia
Firmatario: Villari Giovanni;
Le interrogazioni, ora annunziate, saranno iscritte all'ordine
del giorno per essere svolte al loro turno
con richiesta di risposta scritta
N. 2266 - Interventi al fine di garantire una corretta e
trasparente gestione amministrativo-contabile presso il liceo
scientifico Archimede di Messina.
- Presidente Regione
- Assessore Beni Culturali
Firmatari: Forgione Francesco; Liotta Santo;
N. 2269 - Interventi per il ripristino dell'approdo degli
aliscafi nella zona di Marina Corta del comune di Lipari (ME).
- Presidente Regione
- Assessore Famiglia
- Assessore Turismo
- Assessore Lavoro
Firmatario: Genovese Francantonio;
N. 2272 - Interventi allo scopo di far luce sulla gestione
delle spiagge libere di Palermo.
- Presidente Regione
- Assessore Territorio
Firmatario: Forgione Francesco;
N. 2275 - Notizie sulle presunte violazioni di legge da parte
del sindaco di Cattolica Eraclea (AG).
- Presidente Regione
- Assessore Famiglia
Firmatario: Di Mauro Giovanni Roberto.
Le interrogazioni, ora annunziate, saranno inviate al Governo.
Annunzio di interpellanza
PRESIDENTE Comunico che è stata presentata la seguente
interpellanza:
N. 262 - Iniziative a livello centrale per scongiurare la
possibile ulteriore militarizzazione della base di Sigonella e
per impedire la realizzazione di infrastrutture su territori
protetti da vincoli paesaggistici.
Presidente Regione
Firmatari: Ferro Giovanni; Orlando Leoluca; Morinello
Salvatore; Miccichè Calogero; Liotta Santo.
Trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza che il Governo
abbia dichiarato che respinge l'interpellanza o abbia fatto
conoscere il giorno in cui intende trattarla, l'interpellanza
stessa sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al
suo turno.
Annunzio di mozioni
PRESIDENTE Comunico che sono state presentate le seguenti
mozioni:
N. 435 - Interventi urgenti di sistemazione e consolidamento
idrogeologico nel comune di Motta Sant'Anastasia (CT).
Firmatari: Ioppolo Giovanni; Arcidiacono Giuseppe; Leanza
Nicola; Raiti Salvatore; Nicotra Raffaele; Moschetto Angelo;
Barbagallo Giovanni; Villari Giovanni
Presentata il 15/06/05
N. 436 - Revoca delle nomine dei dirigenti generali
dell'Amministrazione regionale.
Firmatari: Forgione Francesco; Barbagallo Giovanni;
Speziale Calogero; Ferro Giovanni; Ortisi Egidio; Orlando
Leoluca; Liotta Santo; Raiti Salvatore; Miccichè Calogero
Presentata il 16/06/05.
Avverto che le stesse saranno iscritte all'ordine del giorno
della seduta successiva perchè se ne determini la data di
discussione.
Comunicazione di invio di atti da parte della Corte dei Conti
PRESIDENTE Comunico che la Corte dei Conti - Sezione
giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle
pensioni - ha fatto pervenire copia delle ordinanze nn. 446/2004,
462/2004, 463/2004, 464/2004, 465/2004, 466/2004, 467/2004,
468/2004, 469/2004, 470/2004, 471/2004, 475/2004, 476/2004,
477/2004, 478/2004, 479/2004, 480/2004, 481/2004, 482/2004,
483/2004, 484/2004, 485/2004, 486/2004, 487/2004, 488/2004,
489/2004, 490/2004, 491/2004, 492/2004, 493/2004, 504/2004,
507/2004, 511/2004, 512/2004, 529/2004, 530/2004, 531/2004,
533/2004, 534/2004, 535/2004, 536/2004, 546/2004, 547/2004,
548/2004, 12/2005, 13/2005, 14/2005, 15/2005, 16/2005, 17/2005,
18/2005, 19/2005, 25/2005, 26/2005, 27/2005, 29/2005, 30/2005,
31/2005 in quanto dichiara rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 18, comma 1, e della legge regionale 3 maggio 1979,
n. 73 e dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio
1979, n. 114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione
ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle
disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini
pensionistici previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29
impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per
cento, per la determinazione della riserva matematica prevista
dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29
e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere,
così come previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n.
299/1980, in relazione agli articoli 3 ed 81 della Costituzione.
Comunicazione relativa a nomina di Presidente di Gruppo
parlamentare
PRESIDENTE Comunico che, con nota del 13 giugno 2005,
pervenuta alla Segreteria generale il 14 giugno successivo,
l'onorevole Nicola Leanza ha comunicato di essere stato eletto
Presidente del Gruppo parlamentare Movimento per l'Autonomia
(M.P.A).
L'Assemblea ne prende atto.
Invita lo stesso Gruppo parlamentare a procedere, ai sensi
dell'art. 25 del Regolamento interno dell'Assemblea, alla nomina
di un segretario e a darne comunicazione alla Presidenza.
Comunicazione relativa a nomina di Presidente e di Segretario
di Gruppo parlamentare
PRESIDENTE Comunico che con nota del 15 giugno 2005,
pervenuta alla Segreteria generale il 16 giugno successivo
(assunta con prot. n. 9682/Aula-Rag-SG del 20 giugno 2005) l'on.
Alberto Acierno ha comunicato che l'assemblea del Gruppo
parlamentare Siciliani Uniti' ha nominato all'unanimità lo
stesso on. Acierno Presidente e l'on. Giovanni Cristaudo
Segretario del Gruppo medesimo.
Comunicazione di adesione a Gruppo parlamentare e di
contestuale cessazione del Gruppo parlamentare Nuovo PSI
PRESIDENTE Comunico che, con nota pervenuta alla Segreteria
Generale il 15 giugno 2005, l'onorevole Giuseppe Segreto ha
comunicato che, a partire dal 13 giugno 2005, ha aderito al
Gruppo parlamentare Riformisti e Liberaldemocratici - Patto per
la Sicilia'. Pertanto, a seguito della predetta adesione, il
Gruppo parlamentare Nuovo PSI' viene meno.
Comunicazione di adesione a Gruppo parlamentare
PRESIDENTE Comunico che con nota pervenuta alla Segreteria
generale il 20 giugno 2005, l'onorevole Vincenzino Culicchia ha
dichiarato, a norma dell'articolo 23 del Regolamento interno, che
intende appartenere al Gruppo parlamentare La Margherita -
Democrazia è Libertà'.
Comunicazione di apposizione di firma a mozione
PRESIDENTE Comunico che, con nota pervenuta alla Segreteria
Generale il 17 giugno 2005 (ed assunta con prot. n. 9681/Aula del
20 giugno 2005), l'onorevole Salvatore Sanzeri ha chiesto di
apporre la firma alla mozione n. 274 Revoca e riconsiderazione
del piano di gestione dei rifiuti , presentata il 5 marzo 2004.
L'Assemblea ne prende atto.
Comunicazione di decadenza di atti ispettivi
PRESIDENTE Comunico che, a seguito delle dimissioni dalla
carica di deputato regionale dell'onorevole Antonino Papania,
decadono i seguenti atti ispettivi:
INTERROGAZIONI NN. 645- 675-795-848-863--881-888-889-915-916-
921-1097- 1313-1569-1805-1810-1811-1826-1827-1828-1946;
INTERPELLANZA N. 160.
Decade, altresì, la firma dello stesso deputato dagli atti
politi e ispettivi appresso indicati:
MOZIONI NN. 1-115-121-122-195-222-232-245-250-252-258-262-265-
274-276-293-318-397-399-416-429;
INTERPELLANZE NN. 19-187-198-232;
INTERROGAZIONI NN. 733-768-867-1496-1602-1682-1753-1756-1763-
1776-1830-1865-1919-1933-1956-2084-2085-2131-2172-2200-2204-2227.
L'Assemblea ne prende atto.
Comunicazione di ritiro di mozione
PRESIDENTE Comunico che, con nota del 17 giugno 2005,
pervenuta in pari data alla Segreteria generale (assunta con
prot. n. 9659/Aula del 20 giugno 2005), l'onorevole Salvatore
Fleres, primo firmatario della mozione n. 29, presentata in
data 25 luglio 2001 Iniziative per l'annullamento
dell'ordinanza n. 3084 del 30 marzo 2000, del Ministro
degli Interni, inerente il commissariamento della Sicilia
per la redazione del piano regionale dei rifiuti , ne ha
formalizzato il ritiro.
L'Assemblea ne prende atto.
Comunicazione del programma dei lavori
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, comunico che la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 15 giugno 2005,
sotto la Presidenza del Presidente dell'Assemblea, onorevole Lo
Porto, ha stabilito all'unanimità:
- che nella giornata di martedì 21 giugno 2005, l'Assemblea
tenga seduta per lo svolgimento di attività ispettiva e per la
discussione delle mozioni già all'ordine del giorno dell'Aula,
nonché per la discussione unificata delle mozioni in materia di
gestione dei rifiuti unitamente ad eventuali interrogazioni ed
interpellanze sullo stesso argomento;
- che nella giornata di mercoledì 22 giugno 2005 l'Assemblea
tenga seduta per la discussione della mozione di sfiducia al
Presidente della Regione.
Senonchè, in relazione al comunicato dei lavori della
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari testé letto,
avverto che, per concomitanti impegni istituzionali, il
Presidente della Regione è impossibilitato a presenziare oggi
alla discussione unificata degli atti politici ed ispettivi
concernenti la gestione dei rifiuti.
Conseguentemente, non sorgendo osservazioni, l'argomento sarà
trattato nella giornata di mercoledì 22 giugno 2005.
Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni
mediante sistema elettronico.
Rinvio dello svolgimento di interrogazioni ed interpellanze
della Rubrica Turismo, comunicazioni e trasporti
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, comunico che, con nota prot.
n. 3680 del 16 giugno 2005, l'Assessore regionale per il Turismo,
le comunicazioni ei trasporti, onorevole Fabio Granata, ha fatto
presente di non poter partecipare ai lavori dell'Assemblea
regionale nella seduta del 21 giugno 2005, per inderogabili
impegni istituzionali precedentemente assunti.
Come richiesto dal Governo, dispongo, pertanto, il rinvio ad
altra seduta dello svolgimento degli atti ispettivi di cui al
punto secondo dell'ordine del giorno.
Rinvio dello svolgimento di interrogazioni ed interpellanze
della Rubrica Lavoro, previdenza sociale, formazione
professionale ed emigrazione
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, si passa al punto terzo
dell'ordine del giorno: Svolgimento di interrogazioni ed
interpellanze della rubrica Lavoro, previdenza sociale,
formazione professionale ed emigrazione .
Comunico che, con nota prot. n. 2694/Gab del 15 giugno 2005,
l'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale, l'emigrazione e l'immigrazione,
onorevole Francesco Scoma, ha fatto presente di non poter
partecipare ai lavori dell'Assemblea regionale nella seduta del
21 giugno 2005, perché fuori sede per impegni istituzionali
precedentemente assunti.
Come richiesto dal Governo, dispongo, pertanto, il rinvio ad
altra seduta dello svolgimento degli atti ispettivi di cui al
punto terzo dell'ordine del giorno.
Onorevoli colleghi, l'Assemblea regionale siciliana rivolge
gli auguri di pronta guarigione al Presidente Lo Porto affinché
possa tornare rapidamente al posto che gli compete e che così
tanto meritatamente ricopre.
La seduta è rinviata a domani, mercoledì 22 giugno 2005, alle
ore 18.00, con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del vicepresidente Fleres
I - Comunicazioni.
II - Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83,
lettera d) e 153 del Regolamento interno, delle mozioni:
N. 435 - Interventi urgenti di sistemazione e
consolidamento idrogeologico nel comune di Motta
Sant'Anastasia (CT).
IOPPOLO-ARCIDIACONO-LEANZA N.- RAITI
NICOTRA-MOSCHETTO-BARBAGALLO-VILLARI
N. 436 - Revoca delle nomine dei dirigenti generali
dell'Amministrazione regionale.
FORGIONE-BARBAGALLO-SPEZIALE-FERRO
ORTISI-ORLANDO-LIOTTA-RAITI-MICCICHE'
III - Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della
rubrica: Turismo, comunicazioni e trasporti.
IV - Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della
rubrica: Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale
ed emigrazione.
V - Discussione della mozione:
N. 377 - Continuità produttive delle imprese
metalmeccaniche del settore ferroviario
operanti in Sicilia.
FORMICA - IOPPOLO - SAMMARTINO - VIRZI'
VI - Discussione unificata delle mozioni:
N. 291 - Valutazione dell'operato dell'Ambito
territoriale ottimale 1 Palermo
nell'affidamento del servizio idrico
integrato nell'A.T.O. 1 Palermo e
provvedimenti consequenziali.
GIANNOPOLO - CRACOLICI - SPEZIALE - ZAGO
N. 304 - Affidamento del Servizio idrico integrato
nell'Ambito territoriale ottimale 1 Palermo.
ORLANDO - CRACOLICI - FERRO - FORGIONE
GIANNOPOLO
VII - Discussione della mozione:
N. 410 - Sfiducia al Presidente della Regione.
SPEZIALE-BARBAGALLO-ORTISI-FORGIONE-FERRO-SANZERI
CAPODICASA-CRACOLICI-CRISAFULLI-DE BENEDICTIS-
GALLETTI GENOVESE-GIANNOPOLO-GURRIERI-LIOTTA-MANZULLO-
MICCICHE' MORINELLO-ODDO-ORLANDO-PANARELLO-RAITI-
TUMINO-VILLARI VITRANO-ZAGO-ZANGARA
VIII - Discussione unificata di mozioni, interpellanze ed
interrogazioni in materia di gestione dei rifiuti in Sicilia.
IX - Elezione delle Commissioni legislative permanenti e della
Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività
dell'Unione europea.
X - Elezione di deputati segretari.
La seduta è tolta alle ore 18.30
Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 20.00
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
Dott. Giovanni Tomasello
ALLEGATO
Risposte scritte ad interrogazioni
VILLARI. -«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il
territorio e l'ambiente, vista l'ordinanza del Commissario
delegato per l'emergenza rifiuti (19 novembre 2002) che ha
stabilito la tariffa unica delle discariche incrementandone i
costi di deposito;
osservato che tale provvedimento farà ulteriormente aumentare
la tassa sui rifiuti che i Comuni impongono ai cittadini;
tenuto conto che le discariche, pur ridimensionate dal previsto
e auspicabile incremento della raccolta differenziata,
ricopriranno ancora per alcuni anni un ruolo importante;
considerato che può verificarsi il rischio che la Regione, così
operando, possa più o meno inconsapevolmente contribuire a
consolidare rendite di monopolio finora sfuggite a una seria
verifica, nonostante la prolungata attività della Commissione
parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti;
ricordato che a Catania si è passati da alcun decine di
discariche a tre, di cui due private (e di cui una da anni con
un'autorizzazione provvisoria) e gestite senza alcuna gara;
visto che da anni si parla di una nuova discarica pubblica in
località Sieri (territorio di Motta S. Anastasia) per sostituire
l'attuale che tanti problemi ha creato ai cittadini di
Misterbianco;
ricordato che per la realizzazione di tale discarica il
Prefetto di Catania incaricò il Genio Civile di redigere il
progetto che poi inviò all'Amministrazione provinciale perchè
indicesse la gara;
ricordato altresì che a Catania si parla di una nuova discarica
pubblica del Comune ma che anche in questo caso ci si predispone
a una gestione privata e senza alcuna gara pubblica;
considerato che con la tariffa unica regionale il Governo sta
costringendo i Comuni a pagare ai gestori una tariffa ben
superiore alle precedenti senza che sia aumentato il livello di
tutela ambientale, seppure nell'auspicabile ottica di ridurre le
quantità di rifiuti da portare in discarica come criterio
disincentivante;
per sapere:
- quali misure intendano adottare per evitare che la
diminuzione delle discariche si traduca in una crescita delle
posizioni di monopolio;
- quali ostacoli impediscano la realizzazione delle nuove
discariche di proprietà pubblica, realizzate con tute le cautele
di legge, affidandone la gestione con gara pubblica;
- quali difficoltà impediscano di dare vita a un sistema
articolato, pubblico privato, in cui siano però garantite la
liberalizzazione dei servizi da ogni monopolio (sia pubblico che
privato) e l'aumento della concorrenza e la qualità dei servizi.»
(1163)
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza).
Risposta. «In riscontro alle domande poste dall'onorevole
Villari con l'interrogazione n. 1163 si forniscono gli elementi
di risposta che il Vicecommissario delegato per l'Emergenza
Rifiuti ha provveduto a far pervenire a questo Assessorato:
Si ritiene opportuno anzitutto ricordare che l'ordinanza n.
2983/1999 e successive modifiche ed integrazioni, al comma 3
dell'art. 7 stabilisce che il commissario delegato, per il
servizio di gestione dei rifiuti, effettuato attraverso gli
impianti pubblici finanziati dal commissario stesso, fissa
un'apposita tariffa.
Al successivo comma 5 stabilisce inoltre che egli adegua, su
proposta dei prefetti, la tariffa delle discariche comunque in
esercizio.
Propedeutici alla determinazione della tariffa, sono stati gli
incontri con le prefetture nelle date 20-03-2002 e 25-07-2002,
durante i quali furono esaminati i dati, prodotti dalle
prefetture stesse, dal confronto dei quali si arrivò alla
predisposizione della tariffa unica.
L'ufficio del commissario, con nota prot. 12817 del 4 settembre
2002, inviò a tutte le prefetture dell'Isola copia del verbale
della riunione con preghiera di esprimere il proprio avviso in
merito ai criteri per la determinazione della tariffa ed
all'importo della stessa.
La quasi totalità delle prefetture valutò favorevolmente i
criteri adottati dal Commissario Delegato.
L'applicazione di una tariffa unica, nonostante costi di
gestione diversi, viene garantita dalla compensazione effettuata
dall'ufficio del commissario sulla scorta delle disposizioni di
cui alla citata ordinanza n. 878/2003 e come già indicato nei
verbali propedeutici all'emanazione della tariffa di smaltimento.
Da un'attenta analisi degli importi autonomamente calcolati dai
soggetti gestori, prima dell'entrata in vigore della tariffa,
emerge che l'importo della stessa non sempre è superiore a quelli
determinati in precedenza. Alcuni comuni-gestori, infatti, hanno
manifestato il loro dissenso, scaturente da una diminuzione delle
loro entrate, a fronte di altre manifestazioni di dissenso, da
parte di comuni conferitori, che hanno constatato un aumento
delle spese di conferimento.
La determinazione della tariffa unica regionale, quindi, è
servita anche a "calmierare" i costi sopportati dalle
amministrazioni comunali, rispetto alla situazione precedente,
confusa ed eterogenea.
Per quanto riguarda le discariche, nel rammentare che
l'obiettivo del D. Lgs. n. 22/1997 è quello della loro
progressiva, completa eliminazione (a ciò mira anche, infatti, la
realizzazione dei quattro sistemi integrati per Io smaltimento e
la termovalorizzazione dei rr.ss.uu.), si fa riferimento alle
previsioni del piano di gestione dei rifiuti, adottato con
ordinanza n. 1166 del 18-12-2002.
In armonia con dette previsioni, infatti, questa struttura
commissariale, convinta della difficoltà di intervenire a livello
locale sul versante della prevenzione e del riuso, si è
preoccupata, principalmente, di attuare, in modo pragmatico, la
normativa vigente di cui al predetto decreto legislativo n.
22/1997, polarizzando tutta l'attenzione sulla raccolta
differenziata e sul riciclaggio dei rifiuti, senza dimenticare
mai che il recupero di energia avviene sempre e solo a valle
della citata ,accolta differenziata.
L'eventuale situazione di monopolio nella gestione delle
discariche va contrastata a monte, da carte dei soggetti
affidatari dei servizi, mediante procedure di affidamento ad
evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente .»
L'Assessore CASCIO
PANARELLO-CAPODICASA.-«.Al Presidente della Regione,
all'Assessore per il territorio e l'Ambiente e all'Assessore la
famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, premesso
che l'Amministrazione comunale di Tusa, con delibera n. 197 del
14.10.2002, ha conferito l'incarico per la redazione del progetto
esecutivo per la realizzazione di 'Opere per la difesa
dell'abitato e protezione alaggi imbarcazioni pescatori',
ammesso a finanziamento nell'ambito del Programma operativo
regionale Sicilia 2000-2006, misura 1.10;
considerato che:
- il progetto non è conforme alle previsioni del Piano
regolatore generale, in quanto i vincoli sono scaduti dal 1993 e
non è intervenuta, nel frattempo, nessuna variante all'attuale
strumento urbanistico;
- il predetto progetto è stato, inopinatamente, inserito nel
programma delle opere pubbliche del Comune, in difformità da
quanto prevede la legge regionale n. 7 del 2002 che riserva
all'Amministrazione regionale i programmi delle opere marittime e
portuali;
- l'intervento previsto non risponde ad effettive esigenze di
difesa dell'abitato e di protezione delle imbarcazioni;
- non sembrano essere stati adeguatamente valutati gli effetti
negativi che si potrebbero determinare sul flusso delle correnti
marine e sulla stessa conformità delle coste circostanti;
per sapere:
- se non ritengano opportuno, in relazione ai possibili rischi
sull'assetto del territorio, bloccare l'esecuzione del progetto
ed annullare il finanziamento dell'opera;
- se non valutino opportuno, stante le gravissime irregolarità,
avviare un'ispezione verso il Comune di Tusa.» (1225)
Risposta. «In risposta all'interrogazione dell'onorevole
Panarello va chiarito in primo luogo che per quanto concerne i
progetti di difesa delle coste occorre distinguere gli interventi
in mare e sul demanio dalle opere a terra.
Mentre i primi non hanno nulla a che vedere con le previsioni
ed i vincoli dei piani regolatori generali, solo le seconde (non
previste nel caso di specie) vanno in variante al PRG in quanto
interventi urgenti a salvaguardia del territorio e delle
popolazioni.
Per tali ragioni è evidente, pertanto, che l'intervento in
questione prescinde ed è indipendente dalle previsioni
urbanistiche del PRG.
Quanto all'inserimento del citato progetto di realizzazione
delle opere di difesa dell'abitato e delle imbarcazioni nel
programma delle opere pubbliche del Comune di Tusa, si rileva che
esso rientra tra gli interventi del POR Sicilia 2000-2006 -
Misura 1.10 (ex 1.2.4) gestita da questa Amministrazione
regionale.
Il Dipartimento per il territorio e l'ambiente ha, infatti,
approvato il predetto intervento ritenendolo in possesso dei
requisiti tecnici, amministrativi e normativi previsti e pertanto
rispondente ai criteri stabiliti dalla circolare-bando, che reca
il prot. n. 18286 del 2/4/01, pubblicata sulla GURS n. 16 del
6/4/2000 e avente per oggetto la Tutela integrata delle aree
costiere.
Tale circolare al punto 3 "Interventi ammissibili" recita:
Sono ammissibili interventi integrati, con il minor impatto
ambientale possibile, muniti almeno di progetto di massima
approvato ai sensi di legge, riguardanti il recupero di aree
costiere degradate e la protezione dei litorali in erosione. Sono
quindi ammessi a finanziamento:
interventi per la difesa e per la stabilizzazione delle linee
di costa contro le azioni erosive del mare, prioritariamente
mediante ripascimento delle spiagge erose;
interventi di recupero delle capacità naturali di trasporto
solido costiero;
interventi di recupero e tutela delle aree dunali;
interventi di manutenzione dei litorali e delle scarpate
sabbiose, emerse e sommerse, fino al ripristino del trasporto
solido costiero.
L'inserimento in programma degli interventi avverrà nel
rispetto della vigente normativa sui lavori pubblici. A tal
proposito saranno considerati ammissibili gli interventi per i
quali sarà dimostrato il possesso di tutti i seguenti requisiti
entro il termine di presentazione delle istanze:
il progetto dell'intervento proposto deve essere approvato
tecnicamente come progetto di massima o esecutivo ai sensi delle
disposizioni di legge vigenti in materia di progettazione ed
esecuzione di opere pubbliche ed, in particolare, alla legge
regionale n. 21/1985 e successive modifiche ed integrazioni
intervenutealla data di pubblicazione della presente circolare;
l'intervento deve essere inserito nel programma triennale delle
opere pubbliche vigente presso l'ente richiedente alla data
dell'istanza di finanziamento e ne deve rispettare l'ordine di
priorità di settore;
l'intervento deve essere coerente con le previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti .
Infine, con riferimento alle valutazioni espresse nell'atto
ispettivo cui si risponde, si fa presente che il progetto in
questione, al pari degli altri afferenti la misura 1.10, è stato
sottoposto a procedura VIA con giudizio positivo riguardo la
compatibilità ambientale e che proprio tale procedura prevede la
partecipazione di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi o
valutativi mediante osservazioni in forma scritta sull'opera che
si intende realizzare.
Secondo quanto riferito dal competente Servizio
dell'Assessorato, il progetto, che nelle more dell'approvazione a
VIA era consultabile presso gli uffici comunali, provinciali e
regionali, non risulta essere stato oggetto di alcuna
osservazione.»
L'Assessore CASCIO
ZAGO.-«Al Presidente della Regione, visto il ripetersi di
fenomeni siccitosi che in questi ultimi anni hanno colpito la
parte meridionale della Sicilia con gravi ripercussioni sulle
pregiate coltivazioni in serra della provincia ragusana e delle
aree limitrofe;
notato che nella zona costiera della fascia trasformata iblea,
questa situazione ha indotto un eccesso di prelievo da falda che
ha finito col determinare una forte salinizzazione della stessa;
osservato che soprattutto nella costa di S.Croce e Scoglitti il
fenomeno si sta radicando e rappresenta la conseguenza più grave
della siccità e del processo di desertificazione, spingendo i
produttori agricoli a lasciare le serre più vicine al mare per
inoltrarsi sempre più verso l'entroterra;
assunto che tale processo di mobilità delle imprese serricole
non può prodursi all'infinito e che già numerosi agricoltori
della fascia costiera non possono fare altro che assistere
impotenti al processo di salinizzazione dei propri terreni senza
avere altra alternativa;
premesso che solo i dissalatori e il riuso delle acque reflue
su vasta scala potranno salvare l'agricoltura iblea dalla
desertificazione nei prossimi anni;
per sapere, anche nella sua funzione di Commissario
straordinario per l'emergenza idrica in Sicilia, se non ritenga
opportuno convocare immediatamente una conferenza di servizi per
valutare le misure urgenti (tra cui l'uso per fini irrigui
dell'acqua della diga S. Rosalia) e di medio e lungo periodo
utili a risolvere il grave problema della salinizzazione e
desertificazione della zona iblea a seguito di ricorrenti e
prolungati periodi siccitosi.» (1242)
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza).
Risposta.«Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole
Zago, occorre distinguere le problematiche relative alla gestione
delle risorse idriche, che sono di competenza della struttura del
Commissario straordinario per l'emergenza idrica, da quelle che
riguardano la desertificazione e da quelle concernenti la
salinizzazione.
Con riferimento alle iniziative ad oggi intraprese
dall'Amministrazione sul tema della desertificazione, al fine di
focalizzare il contesto in cui si inquadra la problematica
desertificazione nell'Isola, è indispensabile fare una premessa
di carattere generale. La desertificazione è una tra le più gravi
priorità ambientali; essa interessa circa un miliardo di abitanti
negli oltre cento Paesi a rischio, con una perdita annuale di
reddito stimata in oltre 42 miliardi di dollari.
Il concetto di desertificazione si è evoluto nel corso degli
anni nel tentativo di descrivere un processo che ad oggi, secondo
la definizione delle Nazioni Unite, può sintetizzarsi come una
"progressiva riduzione del suolo e della sua capacità
produttiva".
La perdita di tale capacità è legata non solamente a fattori
ambientali (erosione, caratteristiche geologiche e
geomorfologiche, salinizzazione, cambiamenti climatici
strettamente legati a variazioni dei delicati equilibri
ambientali e che, sempre più spesso, assumono caratteristiche
estreme di siccità o di alluvionamento) ma anche fattori
antropici (pratiche agricole non sostenibili, massiccio uso di
fertilizzanti, eccessivo sfruttamento delle risorse idriche,
incendi boschivi, urbanizzazione, abbandono delle aree
marginali). La gravità e la drammaticità del problema è emersa
nel corso della Conferenza Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo
di Rio de Janeiro nel giugno 1992 che, in seguito, ha portato i
paesi aderenti alle Nazioni Unite a sottoscrivere la "Convenzione
delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei
paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla
desertificazione, in particolare in Africa", (UNCCD), approvata a
Parigi il 17 giugno 1994 ed entrata in vigore il 29 dicembre
1996.
La Convenzione prevede che i paesi aderenti predispongano ed
attuino i Piani d'Azione Nazionali (PAN), con l'obiettivo di
individuare le migliori politiche e mettere in atto le azioni di
contrasto alla desertificazione.
Il fenomeno tuttavia non riguarda solo le popolazioni "povere"
del mondo; anche l'Europa è a rischio ed in particolare modo lo
sono i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Un'alta
percentuale di territorio della nostra penisola, circa il 12%, è
minacciata da processi di inaridimento e/o da fenomeni legati
alla desertificazione; la Sicilia, insieme a Sardegna, Puglia e
Basilicata, è tra le Regioni maggiormente interessate da eventi
siccitosi e da potenziali fenomeni di desertificazione.
Con la Legge 4 giugno 1997, n. 170 il Governo italiano ha
aderito alla Convenzione provvedendo alla sua ratifica ed
attuazione e, con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 settembre 1997, ha istituito, presso il Ministero
dell'Ambiente, il Comitato Nazionale per la Lotta alla
Desertificazione, con il compito di preparare una "prima
comunicazione nazionale alla convenzione delle Nazioni Unite per
la lotta alla siccità e/o desertificazione", allestire le Linee
Guida e predisporre il Piano d'Azione Nazionale (PAN) per dare
attuazione alla UNCCD.
Il Programma Nazionale per la lotta alla siccità e alla
desertificazione è stato adottato con delibera del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 21
dicembre 1999, n. 299.
Il Comitato Nazionale ha il compito di promuovere il
coinvolgimento e l'assistenza alle regioni e alle autorità di
bacino, di adottare gli standard e le metodologie idonee e di
coordinare le attività dell' Italia, tramite i Piani d'Azione
Regionali (RAP), con gli altri paesi nel contesto del bacino del
Mediterraneo afflitti da analoghi problemi di desertificazione
(Portogallo, Spagna, Turchia e Grecia) che costituiscono un
gruppo regionale, l'Annesso IV.
Fatta questa doverosa premessa, si rappresenta che la Regione
Siciliana, in attuazione di quanto previsto dal punto 2 della
delibera CIPE 299/99 (Programmi regionali e delle autorità di
bacino) e nell'ambito delle attività dirette all'attuazione
dell'art. 20 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 152/99 che
prevede l'individuazione delle aree del territorio nazionale
soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e
processi di desertificazione e l'adozione di specifiche misure di
tutela e coerentemente con le procedure di cui alla legge 183/89
sulla difesa del suolo, ha prontamente risposto alla richiesta
del Ministero dell'Ambiente di trasmettere al Comitato Nazionale
per la Lotta alla Desertificazione, entro il 31 maggio 2000,
l'indicazione delle aree vulnerabili del proprio territorio,
corredate delle misure e degli interventi da adottare per
contrastare il fenomeno.
Infatti, con nota 2162 del 18/5/2000, il Presidente della
Regione istituiva un gruppo di lavoro interassessoriale col
compito di redigere la prima stesura del "Programma Regionale di
lotta alla siccità e alla desertificazione".
Questo documento, che rappresenta una prima proposta di
individuazione di aree del territorio siciliano variamente
vulnerabili alla desertificazione e di misure di contrasto delle
cause che inducono tale processo, è stato trasmesso al Ministero
dell'Ambiente - Comitato Nazionale alla lotta alla siccità e
desertificazione - con nota prot. 2364/Gab Presidenza del
31/5/2000.
Questo documento, che rappresenta una prima proposta di
individuazione di aree del territorio siciliano variamente
vulnerabili alla desertificazione e di misure di contrasto delle
cause che inducono tale processo, è stato trasmesso al Ministero
dell'Ambiente - Comitato Nazionale alla lotta alla siccità e
desertificazione - con nota prot. 2364/Gab Presidenza del
31/5/2000.
Il documento, insieme a quelli trasmessi dalle altre regioni e
delle Autorità di Bacini, ha permesso di redigere il Piano
Nazionale.
Considerato che il Programma regionale definitivo doveva essere
stabilito in dettaglio con la predisposizione di specifici
progetti integrati d'intervento da avviare, come stabilito dalla
Delibera CIPE 299/99, nel quadro dell'attuazione di Piani di
Sviluppo Rurale, di Tutela delle Acque, di Gestione dei Rifiuti ,
di Piani stralcio di bacino ex legge 183/89, di attuazione a
livello regionale della politica agricola comunitaria di Agenda
2000 e dei Programmi Operativi Regionali (POR) per l'impiego dei
fondi strutturali 2000-2006, con decreto del Presidente della
Regione, prot. n. 171/gr VII/S.G. del 20 luglio 2000, veniva
costituito un "Comitato di Coordinamento per la predisposizione
definitiva del Programma Regionale per la lotta alla siccità ed
alla desertificazione", formato oltre che da Funzionari
Regionali, anche da Docenti Universitari ed esperti del settore
che è stato più volte integrato sia nella propria composizione
che nelle competenze (D.P. n 32/Serv l U.O.1/ SG del 12
febbraio 2002, D.P. n. 3l3/Serv. 1 /U O. 1/SG del 24 dicembre
2002).
Il Comitato in parola, nella seduta del 26 febbraio 2001, dava
incarico ad alcuni suoi componenti, in collaborazione con altre
professionalità esterne, di procedere alla redazione di una
cartografia che individuasse, in maniera più puntuale rispetto
alla prima individuazione proposta nel "Programma Regionale di
lotta alla siccità e alla desertificazione", le aree della
Regione siciliana maggiormente soggette al rischio di
desertificazione.
Veniva quindi redatta, nell'ambito del Progetto Interregg II C
Medocc Rete Sovranazionale di Laboratori Ambientali
Multifunzionali , una Carta in scala 1: 250.000 delle aree
vulnerabili al rischio di desertificazione in Sicilia.
Data la complessità dei fenomeni legati alla siccità e alla
desertificazione che investono problematiche fisiche, biologiche
e climatiche insieme a valutazioni sociali, economiche e anche a
strategie politiche, la Regione Siciliana, nell'ambito delle
attività connesse ad Agenda 2000 ed all'Asse I - Risorse Naturali
del POR Sicilia 2000-2006, ha scelto di attuare le strategie
operative e le azioni di lotta alla desertificazione, in
sostanziale accordo con quelle previste nel PAN e di intervenire
nei settori prioritari (Protezione del suolo, Gestione
sostenibile delle risorse idriche, Riduzione dell'impatto delle
attività produttive e Riequilibrio del territorio) utilizzando
uno strumento, il Progetto Integrato Regionale appunto, che è uno
strumento che permette l' attuazione di interventi previsti nelle
Misure del POR che fanno capo a diversi rami dell'Amministrazione
Regionale garantendo la necessaria sinergia per il raggiungimento
di un obiettivo comune quale è la lotta alla desertificazione.
Infatti, nella seduta del 15/6/2001, la Giunta di Governo
regionale, con delibera n. 300, ha approvato la proposta di
Progetto Integrato Regionale "Desertificazione" ed individuato le
Amministrazioni Regionali coinvolte, costituenti quindi, ai sensi
dell'art. 6, comma 3 della legge 32/2000, l'Autorità di
Coordinamento per la realizzazione del suddetto PIR;
contestualmente l'Assessorato Territorio e Ambiente è stato
indicato come "Amministrazione a competenza prevalente".
L'Assessorato ha proceduto a redigere un Progetto Integrato,
sottoposto e ampiamente discusso sia dalla Autorità di
Coordinamento dello stesso PIR, sia dal "Comitato di
Coordinamento per la definizione del Programma Regionale per la
lotta alla siccità ed alla desertificazione". Nel PIR si prevede
di intervenire, con azioni mirate, nel settore agro-forestale, in
quello dei rifiuti, nel settore delle risorse idriche, della
difesa del suolo e delle coste, nonché nel settore della
formazione.
Intanto, è stata approvata (con D.D.G. n. 908 del 24 luglio
2003) la Cartografia regionale di individuazione delle aree
maggiormente vulnerabili al rischio desertificazione che
rappresenta lo strumento pianificatorio degli interventi di
mitigazione per la lotta alla desertificazione in Sicilia e che
definisce l'ambito territoriale su cui concentrare gli interventi
"operativi" previsti.
Da tale documento e con la metodologia applicata risulta che la
Sicilia ha circa 200.000 ettari di territorio, pari al 7.5 %, con
una elevata vulnerabilità al rischio di desertificazione.
Parallelamente a queste attività, l'Assessorato attua iniziative,
nell'ambito del più vasto panorama rappresentato dalla Difesa del
Suolo e di cui la desertificazione ne è un aspetto, con le
attività connesse alla redazione del Piano per l'Assetto
Idrogeologico ( PAI) di cui alla legge 180/98 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché con l'attuazione degli
interventi integrati di difesa delle coste, in attuazione
dell'apposita Misura del C.d.P del POR Sicilia 2000-2006,
tendenti a prevenire e rimuovere le cause di degrado e di
erosione delle stesse e a proteggere i litorali in erosione, come
pure con gli interventi per la messa in sicurezza di aree già
interessate da dissesto, in attuazione della Misura relativa alla
Protezione ed al consolidamento dei versanti, dei centri abitati
e delle infrastrutture.
Per quanto concerne la salinizzazione, si rileva che trattasi
di un complesso fenomeno che interessa, in prevalenza, quelle
aree in cui viene praticata, per anni, agricoltura intensiva ed
irrigua e/o che si avvale di un massiccio utilizzo di sostanze
agro-chimiche quali fertilizzanti, pesticidi, etc.; è
direttamente correlata all'aumento di terreni coltivati
principalmente a monocoltura e a colture serricole, ossia
all'industrializzazione dei processi agricoli.
Da ciò scaturisce il ricorso all'agricoltura irrigua che
stabilizza la produttività per ettaro e garantisce rese più
elevate, ma determina anche un eccessivo carico produttivo sui
terreni ad essa adibiti.
Come è noto l'irrigazione dei terreni agricoli rappresenta
l'uso principale delle risorse idriche; l'Italia dedica a scopi
irrigui (agricoltura ed allevamenti) circa il 47% dei 56 miliardi
di me. totali di consumi di acqua dolce, mentre i consumi civili
sono meno del 18.9% e gli usi industriali il 19%, e l'energia
circa il 5% (Legambiente sui dati Irsa-Cnr 1999).
Il bilancio tra risorse e fabbisogni idrici totali mostra in
generale ovunque un evidente squilibrio, maggiormente accentuato
nelle regioni meridionali e nella nostra Isola in particolare.
Qui le precipitazioni, oltre che essere scarse, attestandosi
mediamente intorno ai 760 mm/anno, ma con punte minime anche di
420 mm/anno, presentano anche una difforme distribuzione
geografica con zone a piovosità elevata e zone in cui le
precipitazioni sono invece basse, a cui si aggiunge forte
stagionalità (diversificata distribuzione delle piogge nell'arco
dell'anno) che è un fattore sfavorevole per la maggioranza delle
utilizzazioni.
Nelle zone con clima asciutto sub arido, come quelle che
caratterizzano la Sicilia meridionale e l'area costiera iblea, in
cui il deficit idrico si presenta già a marzo, una pratica
agricola specialistica ed intensiva necessita oltre che di grandi
quantitativi di acqua, anche di un grande uso di.. fertilizzanti
e pesticidi.
Il deterioramento del suolo, dovuto ad un progressivo aumento
nel terreno di sali minerali di varia provenienza, è
indubbiamente l'effetto negativo più noto della pratica irrigua e
si manifesta direttamente sui suoli agricoli.
L'acqua di irrigazione, anche se dolce, contiene sempre dei
sali disciolti; l'acqua persa per evaporazione è infatti
essenzialmente pura, per cui i sali minerali apportati si
concentrano nel suolo.
Se questi non vengono allontanati per lisciviazione nelle acque
di drenaggio e l'irrigazione continua nel tempo, il progressivo
accumulo di sali diverrà via via maggiore, rendendo il problema
sempre più grave nei confronti delle colture; il fenomeno è
particolarmente accentuato e tale da rendere a volte
impraticabile l'agricoltura per isterilimento del suolo se si
utilizzano acque dure o con una notevole quantità di sali
disciolti (Sodio) oppure se i terreni utilizzati sono
costituzionalmente sodici.
I dati sono allarmanti: si ritiene infatti che questa sia, dopo
l'erosione, la seconda causa di perdita reversibile della risorsa
suolo.
La salinizzazione dell'acqua delle falde freatiche nella
Sicilia sud-orientale, come rappresentato dall'interrogante,
avviene anche a causa di eccessivi prelievi che creano scompensi
nei delicati equilibri idrogeologici e possono determinare, in
prossimità delle aree costiere, l'ingressione del cuneo salino e
l'innalzamento dell'interfaccia acqua dolce-acqua salata, con
conseguente pescaggio dei pozzi di acqua salmastra.
Altra causa di salinizzazione è dovuta, come già detto, ad un
eccessivo uso di fertilizzanti ed in particolare dell'impiego di
concimi chimici azotati impiegati nella moderna agricoltura e
reso oramai necessario dall' intensificazione delle pratiche
agricole e delle produzioni in serra. E' evidente, quindi, che i
sali tendono ad accumularsi nel terreno, a meno che non vengano
dilavati da una certa quantità d'acqua percolante.
E' necessario pertanto usare la quantità d'acqua di cui le
piante hanno veramente bisogno, più una piccola quantità
aggiuntiva con la quale si ottiene una riduzione della salinità
mediante lisciviazione dei sali che scendono sotto la zona delle
radici e finiscono nelle falde acquifere che li trascinano via o,
ancor meglio, in canali di scolo o tubazioni sotterranee
appositamente predisposte che ne favoriscono il deflusso ed il
loro allontanamento.
Appare quindi del tutto evidente che le osservazioni
dell'interrogante derivano dalla modalità di gestione del
territorio da parte dei coltivatori della provincia ragusana e
della zona di Scicli e dal tipo di agricoltura praticata.
Le misure urgenti che si prospettano (riuso delle acque reflue
e di quelle provenienti dai dissalatori ed aumento della quantità
di acqua ad uso irriguo derivante dalle riserve dell'invaso S.
Rosalia), se non accompagnate da un modo oculato di "fare"
agricoltura, potrebbero aggravare piuttosto che risolvere i
problemi di salinizzazione di quelle zone, trasferendoli
oltretutto ad altre aree limitrofe e più interne.
La soluzione ai gravi problemi esposti andrebbe probabilmente
ricercata integrando interventi di carattere strutturale con una
più corretta ed ambientalmente sostenibile pratica agricola.
Per quanto concerne le specifiche richieste dell'interrogante
si rinvia ai competenti Uffici (Commissario straordinario per
l'emergenza idrica) la formulazione di adeguate risposte.»
L'Assessore CASCIO
DE BENEDICTIS.-«All'Assessore per il territorio e per
l'ambiente, premesso che:
- con direttiva CEE 92/43 sono stati istituiti nell'ordinamento
europeo i 'siti di importanza comunitaria' (SIC) a tutela dei
territori ad elevata valenza naturalistica;
- con sentenza del 20 marzo 2003, resa nella causa C-143/02, la
Corte di Giustizia Europea ha condannato lo Stato italiano,
affermando che l'art. 5 della direttiva habitat (CEE 92/43)
dispone che durante il periodo di concertazione bilaterale tra lo
Stato membro e la Commissione e in attesa di una decisione del
Consiglio, il sito di cui si tratta deve essere sottoposto al
regime di protezione previsto all'art. 6, n. 2 della direttiva
stessa;
- prima ancora che la Corte di Giustizia Europea si
pronunciasse in materia, già la giurisprudenza amministrativa del
nostro paese aveva chiarito che quando uno Stato membro ha, come
nel caso in specie, individuato un 'sito in cui si rinviene una
specie prioritaria, in quanto non solo di interesse comunitario
ma altresì in pericolo, e l'ha inclusa nell'elenco inviato alla
Comunità europea, ...... detto sito è considerato di importanza
comunitaria e assoggettato alle misure di salvaguardia, di cui
all'art. 6, par. 2, 3 e 4 della direttiva, a norma dell'art. 5,
par. 5, nonchè alla prescritta valutazione d'incidenza' (Tar
Friuli Venezia-Giulia, 23 febbraio 2002, n. 38);
- lo stesso tribunale, in altra sua sentenza (13 maggio 2002,
n. 365), aggiungeva che 'oltre che obbligata dal dettato
normativo' la conclusione adottata è 'altresì l'unica idonea a
dare un significato logico alla disciplina comunitaria di
protezione ambientale che, là dove è diretta a tutelare ambienti
o specie in pericolo di scomparsa ed estinzione, deve poter
essere, seppure in via di salvaguardia, direttamente efficace,
mentre la contraria opinione che vorrebbe subordinare le misure
di conservazione necessarie ad una defatigante e pluriennale
procedura renderebbe il complesso normativo, in questi
particolari casi, del tutto inidoneo a raggiungere i fini, per i
quali palesemente è stato adottato';
- la procedura d'incidenza prescritta dall'art. 6, par. 3 ,
della direttiva stabilisce che forma oggetto di un'opportuna
valutazione dell'incidenza che ha sul SIC 'qualsiasi piano o
progetto... che possa avere incidenza significativa su tale sito,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti', con
ciò esplicitamente riferendosi non solo agli strumenti
progettuali ma altresì a quelli di pianificazione;
- precisa ancora la nostra giurisprudenza amministrativa che
'la valutazione di incidenza di tutti i piani e progetti indicati
nella direttiva deve 'in ogni caso essere, in base alle
disposizioni sopra citate, preventiva, onde verificare se siano
in grado o meno di compromettere la conservazione del sito e che
il suo oggetto non possa limitarsi ad atti attuativi, ormai
vincolati, degli strumenti approvati, dal momento che proprio
l'approvazione ingenera il ragionevole
affidamento del privato all'edificabilità delle aree così
definite, nè si vede come essa potrebbe essere limitata o negata
in base ad un procedimento posteriormente avviato (...). Il fatto
pertanto che un piano urbanistico attuativo (..) presupponga
un'ulteriore attività progettuale non lo sottrae alla valutazione
di incidenza, in quanto ciò che è necessario esaminare è soltanto
se esso possa compromettere gli obiettivi di conservazione del
sito, e ciò anche se sono necessari ulteriori progetti in sua
esecuzione, come espressamente previsto dall'art. 6, paragrafo
3 , della direttiva in questione' (TAR Friuli Venezia Giulia,
sentenza cit. del 23 febbraio 2002. ma cf. anche, sul carattere
sovraordinato del vincolo sulla disciplina pianificatoria, TAR
Lazio, sez. III ter, n 10554 del 25 novembre 2002);
- recentemente, il DPR 12 marzo 2003, n. 120 (GU n. 124 del 30
maggio 2003), prendendo atto della procedura d'infrazione avviata
in sede comunitaria e della condanna sopra ricordate, ha
definitivamente chiarito ed esplicitato nel senso ora indicato i
punti in discussione;
considerato che:
- a dispetto di quanto sopra, la tendenza purtroppo prevalente
negli uffici comunali e persino di alcune Soprintendenze è di
fraintendere o misconoscere la natura vincolante dei SIC
individuati nel territorio siciliano;
- fra le sanzioni previste a carico dello Stato inadempiente
sono indicate anche quelle pecuniarie, le quali, in sede di
successivo risarcimento del danno erariale, ricadrebbero sui
responsabili dell'atto amministrativo oggetto della sanzione;
per sapere:
- quali iniziative intenda adottare per assicurare il rispetto
della direttiva de quo nel territorio della Regione siciliana sia
da parte degli enti locali che degli stessi organi regionali;
- se non ritenga, nei casi di violazione della direttiva da
parte di organi, anche consultivi, della Regione siciliana, di
dover provvedere alla revoca in autotutela di eventuali
provvedimenti conseguenzialmente adottati.» (1256)
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza).
Risposta.«Con l'interrogazione cui si risponde, l'onorevole De
Benedictis denuncia la tendenza, da parte di uffici della
pubblica Amministrazione presenti nel territorio regionale, a
"fraintendere o misconoscere la natura vincolante dei SIC
individuati nel territorio regionale".
Invero, tale problematica è stata già oggetto di valutazione e
di intervento da parte di questa Amministrazione.
Di fatti, nonostante le procedure di pubblicità cui è stato
sottoposto il programma "Natura 2000" e la pubblicazione dei
relativi atti di riferimento, sia sulla GURI che sulla GURS, e
nonostante l'attivazione sul sito Web di questa Amministrazione
di apposite sezioni tematiche a ciò dedicate e di tutte le altre
sezioni tematiche presenti nei siti Web sia ministeriali
(Ambiente in particolare) che dell'U.E., era stata già acquisita
la consapevolezza della necessità di migliorare il livello delle
informazioni da fare pervenire direttamente alle Amministrazioni
competenti e di fornire, nel contempo, utili indirizzi di
comportamento univoco nell'ottica della semplificazione delle
procedure.
A tali esigenze vuole, infatti, corrispondere un primo atto di
indirizzo, già emanato (circolare prot. n. 3194 del 23.01.94),
particolarmente mirato ad affrontare la problematica più
emergente, relativa agli strumenti di pianificazione e
programmazione territoriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357 (il regolamento di attuazione della
direttiva CEE 92/43), come sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 12
marzo 2003, n. 120, siano tali atti di pianificazione comunale e
non, che possono in qualunque modo interessare territorialmente i
Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di
Conservazione (ZPC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Con lo stesso atto di indirizzo, oltre a fornire modalità
procedurali, indicazioni su come reperire informazioni utili
all'effettuazione degli studi dell'incidenza ed apposito schema
esemplificativo di istanza di valutazione di incidenza, al fine
di garantire certezza e completezza di documentazione, è stato
anticipato un ulteriore intervento di questo Assessorato per
indirizzare e disciplinare anche gli aspetti relativi alla
valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. 357/97 e successive
modifiche ed integrazioni dei progetti.
In questa sede appare anche opportuno rappresentare che è allo
studio di questa Amministrazione il regolamento con il quale, tra
l'altro, verranno ulteriormente disciplinate e semplificate le
relative procedure e decentrate alcune competenze.
Si fa inoltre presente che le competenze di che trattasi
vengono svolte da questa Amministrazione dall'aprile 2003.
Inoltre, sono state date direttive puntuali ai servizi Affari
Urbanistici, ai fini dell'istruttoria degli strumenti urbanistici
sottoposti o da sottoporre ancora all'approvazione di questo
Assessorato (direttiva del Dirigente generale dell'Urbanistica,
prot. n. 459 del 07/06/2004 in allegato).
Dal contenuto di tali direttive si desume agevolmente come
nessuno strumento urbanistico comunale possa essere approvato da
questo Assessorato in assenza di valutazione di incidenza, o
comunque, qualora si pervenga a tale approvazione, in assenza di
detta valutazione, le aree interessate dalle citate SIC, ZPC, ZPS
sono stralciate ed assoggettate a vincolo di assoluta
inedificabilità, in attesa di un apposito studio di incidenza e
di successiva valutazione, cui dovrà conseguire un'apposita
variante urbanistica che le disciplini in via definitiva.
Qualora venga segnalata la violazione della direttiva
comunitaria in argomento, questa Amministrazione, nell'esercizio
dei poteri che le competono, provvederà alla revoca o modifica
dei propri atti eventualmente viziati e provvederà, altresì,
all'annullamento di quelli di competenza comunale (concessioni
edilizie e piani attuativi) ai sensi dell'art. 53 della l.r. n.
71/78 e degli articoli 2 e 3 della l.r. 28/91.»
L'Assessore CASCIO
ODDO.-«All'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso
che:
- il Comune di Castellammare del Golfo (TP) punta sul rilancio
economico e sociale del territorio attraverso le considerevoli
potenzialità turistiche che si definiscono anche attraverso la
pianificazione urbanistica;
- l'Amministrazione comunale sembra stravolgere l'indirizzo
politico di recupero delle risorse turistiche con la
penalizzazione della spiaggia di Cala Marina, che rappresenta uno
dei punti di riferimento per qualsiasi ipotesi di turismo di
qualità;
- già nello scorso mese di marzo, associazioni, partiti e
singoli cittadini, hanno denunciato la realizzazione di un'opera
in cemento e massi che costituisce una ferita mortale alla tutela
paesaggistica della zona dell'intera area del Golfo;
- l'opera sarebbe priva di una seria progettazione, senza i
pareri prescritti dalla legge e dunque inserita in un percorso
burocratico ed amministrativo poco convincente sia sotto il
profilo della legittimità che della legalità;
per sapere quali iniziative intenda intraprendere per
sollecitare l'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo
(TP) a porre rimedio a quello che si presenta come uno scempio
ambientale che rischia di colpire irrimediabilmente una risorsa
turistica come Cala Marina.» (1259)
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza).
Risposta. «In riferimento alla realizzazione di un'opera in
cemento e sassi, in assenza di una seria progettazione e senza i
prescritti pareri nel comune di Castellammare del Golfo, secondo
quanto lamentato dall'onorevole Oddo, si rappresenta che questa
Amministrazione ha provveduto ad acquisire le necessarie
informazioni sia per il tramite della capitaneria di porto di
Trapani, che attraverso diretto accesso ispettivo agli atti,
effettuato il 17 dicembre 2003 presso l'Ufficio tecnico comunale
di Castellammare del Golfo, disposto in esito all'interrogazione
cui si risponde.
Da entrambi i canali di informazione attivati si è accertato
che l'opera di che trattasi, come risulta dalla lettura dei
verbali dell'UTC, riguarda l'attività comunale di somma urgenza,
essendosi resa necessaria a causa della fuoriuscita di liquami
fognari a cielo aperto, dovuta all'ennesima rottura della
condotta fognaria realizzata oltre 25 anni prima, prossima al
collasso e non più riparabile e che, al fine di scongiurare
pericoli per la salute pubblica, è stata emessa ordinanza
sindacale n. 155 del 28 ottobre 2002, con la quale si è dato
mandato, ad una ditta locale, ad eseguire immediatamente lavori
di sostituzione della condotta e la realizzazione di allacci sia
al depuratore che alla vasca di accumulo.
Con la stessa ordinanza sindacale, constatata l'urgenza
dell'intervento, viene esclusa la possibilità di richiedere
qualsiasi autorizzazione preventiva, in quanto il tempo
necessario per l'acquisizione delle stesse avrebbe provocato
danni irreversibili.
Con determina sindacale n. 85 del 29 maggio 2003 di
approvazione del Piano triennale delle opere pubbliche
l'Amministrazione vuole pervenire alla sistemazione dell'intera
area prevedendo la realizzazione di un progetto definitivo,
previo rilascio dei necessari nulla osta.
Con provvedimento n. 5854 del 4 luglio 2003, la Soprintendenza
ai beni culturali di Trapani ha ordinato al sindaco di presentare
rilievo delle opere abusive eseguite.
Il sindaco, in riscontro alla richiesta della Sovrintendenza,
ha relazionato in merito, assicurando la redazione di un nuovo
progetto corredato di tutti i nulla osta previsti dalla vigente
legislazione.
Non risultano esservi stati, successivamente al predetto
riscontro, ulteriori rilievi.
Esaurita l'indagine ispettiva, la competenza di questa
Amministrazione potrà riguardare esclusivamente l'approvazione di
un nuovo progetto relativo all'opera fognaria in questione,
qualora non risulti completamente interrata (l.r. 21/85, art.
27).»
L'Assessore CASCIO
ODDO.-«All'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso
che:
- ogni soluzione di sviluppo economico di un territorio passa
attraverso un'attenta programmazione delle iniziative da porre in
essere per raggiungere l'obiettivo di un'equilibrata definizione
degli elementi di crescita;
- il Comune di Castellammare del Golfo (TP) è naturalmente
portato ad elaborare un progetto di rilancio turistico di tutte
le sue aree di sviluppo attraverso un programma d'interventi che
sia inserito in una logica di medio e lungo periodo, per
valorizzare le sue realtà culturali, paesaggistiche ed
ambientali;
- nella spiaggia della Baia di Guidaloca è stato messo in atto
un contrasto insanabile tra il diritto inviolabile dei cittadini
e dei villeggianti di vedere garantita la possibilità di fruire
liberamente del mare e l'interesse privato, sia pur legittimo, di
chi invece ha installato uno stabilimento balneare;
- l'insediamento di uno stabilimento balneare deve essere
preceduto dall'acquisizione di pareri, permessi e varie
autorizzazioni, che tengano conto soprattutto dello stato dei
luoghi;
per sapere quali iniziative intenda intraprendere per
verificare se sia stato messo in discussione il diritto d'accesso
al mare senza alcun condizionamento da parte di chi intende
frequentare la spiaggia della Baia di Guidaloca - Castellammare
del Golfo (TP) - e non intende sottostare a logiche che hanno
privilegiato l'insediamento di uno stabilimento balneare, in una
spiaggia di modeste dimensioni.» (1260)
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza).
Risposta.«In mancanza di più precisi elementi identificativi
che non si riscontrano nell'atto ispettivo cui si risponde, sono
stati effettuati riscontri presso la Capitaneria di Porto di
Trapani.
Il predetto Comando ha ritenuto che lo stabilimento balneare a
cui si fa riferimento sia quello della ditta Magaddino Antonia.
Secondo quanto riferito, alla predetta ditta è stata rilasciata
licenza di concessione demaniale marittima soltanto per la
stagione 2003, dietro espressa determinazione dell'Assessorato.
Si è verificato pertanto che il responsabile del servizio
presso questa Amministrazione regionale, con la nota n. 35543 del
10 giugno 2003, ha rilasciato la licenza di concessione essendo
ormai imminente l'inizio della stagione balneare e considerato
inoltre il parere favorevole del Comune di Castellammare del
Golfo, demandando alle normali procedure previste dalla normativa
vigente le eventuali ulteriori, future concessioni .
La Capitaneria di Porto di Trapani ha inoltre comunicato che
con nota n. 35191, datata 29 dicembre 2003, la civica
Amministrazione di Castellammare del Golfo ha ribadito
l'opportunità di prevedere una ulteriore area da destinare ad
attività balneari nella località in oggetto, proprio in
corrispondenza del sito già assentito in concessione alla ditta
Magaddino con licenza stagionale a validità annuale .
Quanto al rilascio delle concessioni demaniali marittime, pur
sempre subordinate alla preventiva acquisizione dei necessari
pareri nonché, ove presente, alla conformità al piano di utilizzo
delle spiagge, successivamente alla legge regionale 4 del 2003,
si provvede alla pubblicazione delle relative istanze ai sensi
dell'art. 7, comma 7, e del relativo decreto applicativo.
Nel caso in esame il Comune di Castellammare del Golfo ha
redatto un PUS (Piano di utilizzo delle spiagge) che è stato
successivamente approvato da questo Assessorato con
provvedimento, prot. n. 17682 del 29 marzo 2001.»
L'Assessore CASCIO
MICCICHE'.-«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il
territorio e l'ambiente, premesso che:
- le nostre città stanno diventano una pattumiera a cielo
aperto con soglie d'inquinamento superiori di gran lunga alla
norma;
- compito di un Parlamento eletto dal popolo è di garantire una
migliore qualità della vita ai cittadini;
- è da tutti riconosciuto che l'inquinamento da monossido di
carbonio dovuto ai gas di scarico delle automobili in città è
diventato insopportabile, insieme ad un inquinamento acustico
oltre i limiti massimi;
per sapere perché la Regione siciliana lasci fermo e
abbandonato in un posteggio il sofisticatissimo camper 'rileva-
inquinamento' acquistato alcuni anni fa con i soldi dei
contribuenti.» (1286)
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza).
Risposta.«In risposta all'interrogazione 1286 dell'onorevole
Micciché, si rappresenta quanto segue.
Con convenzione del 28 dicembre 2001, l'Assessorato al
territorio e ambiente ha affidato in comodato d'uso gratuito
all'ARPA Sicilia il mezzo adibito a laboratorio mobile per il
rilevamento dell'inquinamento atmosferico mod. FIAT IVECO targato
PA 987088, già affidato alla Provincia regionale di Catania, e da
questa riconsegnato allo scadere della relativa convenzione in
data 18/09/2001.
Con tale convenzione veniva affidato all'ARPA un autoveicolo
attrezzato per il rilevamento di alcuni parametri
dell'inquinamento atmosferico risalente agli anni 80 e quindi
obsoleto nella motorizzazione e nella strumentazione analitica,
che, tuttavia, veniva definito nelle premesse "ancora idoneo ad
essere utilizzato per le finalità originarie".
Nell'articolato seguente veniva statuito che le spese di
gestione, manutenzione e quant'altro necessario al normale
funzionamento dell'autoveicolo erano a carico dell'ARPA, la quale
si impegnava ad utilizzarlo per il rilevamento degli inquinanti
atmosferici.
Inoltre, l'ARPA, previo consenso dell'Assessorato, poteva
apportare modifiche interne ed esterne sull'assetto del mezzo.
Detto mezzo, acquistato sul finire degli anni `80, e per lungo
tempo rimasto inutilizzato e privo di alcuna manutenzione nonché
dei necessari aggiornamenti presso l'autoparco della Provincia
Regionale di Catania, a seguito dell'assegnazione all'ARPA, e di
perizia sul relativo stato, operata da personale tecnico
dell'ARPA, ha evidenziato la necessità dei seguenti interventi:
a) Revisione dell'impianto pneumatico: trattasi delle
apparecchiature che effettuano il prelievo e la distribuzione
agli apparecchi di misura dell'aria da analizzare, nonché
l'aspirazione degli scarichi da questi ultimi. Tutte le
tubazioni, manifold e raccordi vari necessitano di una pulizia
completa e la sostituzione di alcuni elementi deteriorati; le
pompe devono essere integralmente revisionate.
b) Revisione dell'impianto elettrico: trattasi di impianto
elettrico ormai obsoleto e non a norma (1.626/94 e 1.46/90);
necessita pertanto, la verifica della messa a terra,
l'installazione di adeguati interruttori differenziali e
salvavita, la siglatura dei collegamenti, la predisposizione di
schemi elettrici e di cablaggio. Inoltre, tutto l'impianto
elettrico necessita di certificazione a norma di legge.
c) Revisione della centralina di allarme (antifurto e
antiintrusione).
d) Revisione degli estintori.
e) Revisione del motogeneratore.
f) Revisione generale per i seguenti apparecchi:
analizzatore di NOx;
analizzatore di CO;
analizzatore di O3.
g) Per contro, le seguenti apparecchiature necessitano di
sostituzione:
Analizzatore di SO2;
Analizzatore di NMHC;
Generatore d'aria;
Sensore di Umidità e Temperatura.
h) Inoltre, considerato che gli sviluppi normativi successivi
alla realizzazione del mezzo mobile hanno reso necessaria la
misura dei parametri BTX e PM10, necessita l'acquisto dei
seguenti apparecchi:
N.ro 1 Analizzatore di BTX;
N.ro 1 Analizzatore di polveri completo di testa di prelievo
per PM 10.
i) Infine, l'esistente sistema di acquisizione ed elaborazione
dati di antica concezione (basato su microprocessore INTEL 8088),
provvisto di periferiche ormai introvabili (floppy disk da 5
stampante ad aghi) non è in grado di utilizzare i software di
sistema e applicativi (acquisizione e gestione dati)
commercialmente disponibili. Necessita pertanto l'installazione
di un sistema locale di acquisizione e gestione dati, hardware e
relativi software completi di licenze d'uso;
j) Il mezzo mobile dovrà inoltre essere predisposto per il
collegamento con uno dei CED ARPA, utilizzando come sistema di
comunicazione la telefonia mobile GSM e pertanto andranno
installate le necessarie apparecchiature (modem GSM).
k) Inoltre, l'esercizio affidabile di un mezzo dotato di
delicate apparecchiature di analisi automatica presuppone una
continua attività di manutenzione ordinaria e preventiva, nonché
la capacità di intervenire in tempi rapidi per la risoluzione
degli eventuali guasti o malfunzionamenti; è necessario pertanto
prevedere l'affidamento di un adeguato servizio di manutenzione
del mezzo stesso.
Per la realizzazione di tutti gli interventi elencati da a) a
k), l'ARPA ha comunicato di avere predisposto tutti gli atti
necessari per l'espletamento di una gara, da esperirsi mediante
asta pubblica, per l'affidamento dei servizi di manutenzione
straordinaria per la rimessa in esercizio del mezzo e per la sua
manutenzione ordinaria, straordinaria e assistenza tecnica, per
anni due.
L'importo a base d'asta previsto ammontava a 149.000,00
(centoquarantanovemila/00), IVA esclusa.
La gara è stata espletata in data 11/06/2003, secondo le
modalità indicate all'art. 23, lettera b), del D.Lg.vo17/03/95,
n. 157, ed è stata dichiarata deserta.
È stata pertanto effettuata una revisione del Capitolato
speciale d'appalto e predisposta una nuova gara la cui prima
seduta si è svolta il 19/11/2003.
La Commissione aggiudicatrice ha concluso i propri lavori con
l'aggiudicazione provvisoria nella seduta del 19/03/2004.
Con contratto dell'11 ottobre 2004 è stato affidato alla ditta
ORION srl, Via A.Volta n. 25/b 35030 Veggiano (PD),
aggiudicatrice della gara suddetta, il servizio di manutenzione
straordinaria, comprensiva di revisione e aggiornamento della
dotazione strumentale del Mezzo Mobile ARPA.
Con Verbale di consegna del 12/11/2004, il mezzo in questione è
stato affidato alla suddetta Società per il suo trasferimento a
Padova dove sono stati eseguiti i lavori di manutenzione
straordinaria per la rimessa in esercizio dello stesso secondo le
specifiche contrattuali.
Il mezzo è stato riconsegnato il 14 aprile 2005 e il 18 e 19
aprile 2005 è stato sottoposto alle operazioni di collaudo in
contraddittorio.
Dal 21 aprile 2005 il mezzo è impegnato nel comprensorio del
Mela, area ad elevato rischio di crisi ambientale, per una
campagna di misure.»
L'Assessore CASCIO
GIANNOPOLO.-«All'Assessore per il turismo, le comunicazioni e
per i trasporti e all'Assessore per il territorio e l'ambiente,
viste le modifiche progettuali conseguenti alla soluzione
adottata per l'uscita di emergenza della programmata nuova
stazione in sotterranea di Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono;
considerato che:
il tunnel di sicurezza, inizialmente previsto totalmente
carrabile, sbocca invece su via Cirrincione con una rampa di
scale, a seguito della modifica progettuale dovuta alla
costruzione in corso di due edifici di civile abitazione;
tale soluzione, elaborata dall'ITALFERR nelle prime due
settimane del mese di luglio 2003, appare un ripiego per non
bloccare il lunghissimo iter progettuale dell'importante
infrastruttura di collegamento tra il nord Europa, Palermo ed il
nord Africa;
la soluzione adottata (tunnel di emergenza non carrabile, a 12
metri dalla superficie) non garantisce adeguatamente l'incolumità
pubblica del personale, di quanti si serviranno del servizio
ferroviario e degli stessi lavoratori che saranno impegnati per
almeno cinque anni nella realizzazione dei previsti lavori del
raddoppio ferroviario;
la soluzione attualmente adottata - in casi di emergenza -
andrebbe a penalizzare particolarmente i disabili;
per sapere:
quali iniziative siano state prese per far sì che il previsto
tunnel carrabile di emergenza per la programmata nuova stazione
in sotterranea di Cefalù venga interamente realizzato, anche con
soluzione alternativa, come unanimemente auspicato dal Consiglio
comunale della cittadina turistica;
se Trenitalia, Italferr, Vigili del fuoco e gli altri organismi
preposti all'approvazione dei 'progetti definitivi' del raddoppio
ferroviario della Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono, si siano
attivati per prevedere il rispetto delle primarie esigenze della
pubblica incolumità;
se non ritenga opportuno fare rispettare le più elementari
esigenze di tutela della pubblica incolumità, senza soppressioni
e/o riduzione di tunnel di emergenza, di scale di sicurezza e di
pozzi di ventilazione, rispetto alla soluzione progettuale
elaborata dall'Italferr ed approvata all'unanimità dal Consiglio
comunale di Cefalù con delibera n. 101 del 17 settembre 2001.»
(1311)
L'Assessore CASCIO
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza).
Risposta. «L'interrogazione dell'onorevole Giannopolo riguarda
la soluzione progettuale per l'uscita di emergenza della nuova
stazione ferroviaria, programmata in sotterranea nell'ambito del
progetto di raddoppio del tratto Fiumetorto-Cefalù della linea
ferroviaria Palermo-Messina.
Premesso che l'argomento oggetto dell'interrogazione affronta
aspetti che non sono di competenza di questa Amministrazione, si
rappresenta che il citato progetto di raddoppio ferroviario,
predisposto dalla RFI (Rete Ferroviaria Italiana SpA), è stato
approvato in sede di conferenza dei servizi indetta dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi della legge 241/90
e successive modifiche ed integrazioni.
Durante i lavori della conferenza dei servizi, la cui seduta
conclusiva si è svolta in data 3 ottobre 2003 presso la sede
della Presidenza (Palazzo d'Orleans), i rappresentanti delle RFI
(Rete Ferroviaria Italiana) SpA/Italferr SpA sulla problematica
oggetto dell'interrogazione, sollevata peraltro anche dal comune
di Cefalù, hanno rappresentato il nuovo intervento progettuale,
da definire nella fase esecutiva di dettaglio, studiato per
soddisfare la richiesta relativa alla trasformazione da pedonale
in carrabile del tunnel di uscita dalla futura stazione .
L'Assessore CASCIO
ODDO.-«All'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso
che:
- lo scorso 10 luglio il Consiglio comunale di Campobello di
Mazara (TP) è stato diffidato ad adottare tutti gli atti
finalizzati all'adozione e alla trasmissione del Piano regolatore
generale per il successivo esame finale da parte del
Consiglio regionale dell'urbanistica;
- l'Assemblea consiliare ha approvato le prescrizioni esecutive
dei Piani per gli insediamenti produttivi e per l'edilizia
economica e popolare, oltre al regolamento edilizio e alle norme
d'attuazione;
- il Presidente del Consiglio comunale di Campobello di Mazara
ha inviato una nota all'Assessorato regionale Territorio ed
ambiente, con la quale ha risposto ai quesiti posti nella nota
dirigenziale del 10 luglio 2003, indicando lo stato di
svolgimento degli atti relativi al Piano regolatore generale e la
volontà politica ed istituzionale espressa dall'Assemblea di
adottare lo strumento urbanistico;
- il Consiglio comunale ha deciso, in data 15.9.2003, di
aggiornare i lavori relativi all'esame del Piano regolatore
generale alla seduta d'Aula fissata per il 24 settembre 2003, per
adottare lo strumento di pianificazione territoriale dopo avere
svolto il necessario confronto e la conseguente votazione sugli
atti sopra richiamati, sempre nella seduta consiliare del
15.9.2003;
- il 18 settembre è pervenuta al Comune di Campobello di Mazara
il decreto di nomina dell'architetto Donatello Messina, con
funzioni di Commissario ad acta del Piano regolatore generale con
poteri sostitutivi del Consiglio comunale, dopo indispensabile
accertamento della situazione generale degli atti in questione;
- è presumibile che non sia stato svolto in maniera
approfondita, considerata la ristrettezza dei tempi, il lavoro di
accertamento del Commissario che aveva tuttavia l'obbligo di
verifica preventiva prima di insediarsi nella funzione
sostitutiva;
- l'intervento del succitato Commissario ad acta spoglierebbe
il Consiglio comunale della competenza in merito all'adozione del
PRG così come disciplinato dalle leggi urbanistiche vigenti in
Sicilia;
per sapere:
- quali iniziativa intenda intraprendere per evitare che
l'adozione del P.R.G. di Campobello di Mazara (TP) sia effettuata
da un Commissario ad acta, in presenza di una precisa volontà
espressa dal Consiglio comunale di adottare lo strumento
urbanistico nella seduta del 24.9.2003 regolarmente convocata;
- se non ritenga opportuno, visto quanto richiamato in
premessa, di procedere all'annullamento del decreto di nomina del
Commissario ad acta suddetto.» (1325)
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza).
Risposta. « In riferimento all'interrogazione parlamentare
numero 1325 dell'onorevole Oddo, relativa all'annullamento del
decreto di nomina del Commissario ad acta per l'adozione del PRG
di Campobello di Mazara, si premette quanto segue:
1. il PRG è stato consegnato dal professionista incaricato,
nella sua ultima stesura, in data 21/10/2002;
2. il Genio Civile di Trapani si è espresso sulla nuova stesura
in data 23 gennaio 2003;
3. la commissione edilizia ha espresso il proprio parere in
data 9 aprile 2003;
4. secondo quanto comunicato dal vice presidente del Consiglio
comunale (con nota prot. n. 8937 del 19 giugno 2003), il PRG
risulta in trattazione dal 25 marzo 2003;
5. fin dal 2002 il comune è stato sollecitato e diffidato più
volte, unitamente agli altri comuni inadempienti delle province
di TP ed EN con cadenza pressoché costante, rientrando detta
attività di vigilanza tra i compiti propri di questo Assessorato;
6. in riscontro all'ultima diffida del 10 luglio 2003, con la
quale questo Assessorato "non comprendendo i motivi dei continui
rinvii", ha diffidato il Consiglio all'adozione del PRG, il vice
presidente del Consiglio Comunale ha comunicato l'approvazione
parziale delle norme tecniche, l'adozione delle tre prescrizioni
esecutive con l'atto n. 64 del 24 giugno 2003 e la trattazione -
delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 24 luglio 2003 - degli
emendamenti proposti dai consiglieri comunali;
7. non essendo tali motivi sufficienti per giustificare un
ulteriore rinvio, è stato nominato un Commissario ad acta che ha
ricevuto il decreto di nomina in data 12/09/2003 in sostituzione
del Consiglio per l'adozione del PRG.
Ciò premesso, si rappresenta che risulta dagli atti che il
Commissario nominato, insediatosi in data 18 settembre 2003, con
nota di pari data (prot. n. 13043), ha chiesto al responsabile
dell'Ufficio Tecnico di predisporre un'apposita relazione sullo
stato delle procedure e, con successiva nota (prot. n. 13701 del
02/10/2003), ha chiesto al responsabile della Segreteria
comunale, copia degli atti deliberativi di Consiglio relativi
alla trattazione del PRG.
Sulla base di ciò, si ritiene che il lavoro di verifica
preventiva degli atti, così come espressamente previsto dal
decreto di nomina, sia stato assolto nella considerazione che,
tra l'altro, non risulta che il Consiglio comunale convocato -
determina commissariale n. 1 del 19 novembre 2003 - per il giorno
28 novembre 2003 al fine di essere sentito, nel rispetto delle
procedure ex art. 4 della l.r. 66/84 abbia posto particolari
pregiudiziali all'adozione, ad esclusione di alcuni emendamenti,
recepiti a seguito di verifica tecnica del progettista (nota n.
17309 del 1 dicembre 2003).
Sulla scorta di tali notizie, oggetto di apposito rapporto
commissariale, ritenendo che l'attività sostitutiva sia stata
svolta nel rispetto dei parametri del decreto di nomina, è stato
predisposto dal Dipartimento Urbanistica l'apposito decreto di
proroga - D.A. n. 1445 del 9 dicembre 2003.
Con definitivo atto deliberativo del Commissario (n. 1 dell' 1
dicembre 2003) è stato adottato il PRG con annesso Regolamento
edilizio e prescrizioni esecutive.
In generale, la sostituzione dell'organo comunale inadempiente,
scaturisce da un'attività di vigilanza propria di questa
Amministrazione, attuata nel rispetto della normativa vigente
che, in presenza di strumenti di pianificazione generale- piani
di fabbricazione, piani regolatori generali, p.u.c. - i cui
vincoli preordinati all'esproprio risultano ormai da tempo
scaduti, dispone la sostituzione degli organi comunali che si
dimostrano inadempienti rispetto agli obblighi di elaborazione o
revisione degli stessi strumenti urbanistici generali.
In tal senso e per tali ragioni, questo Assessorato ha
proceduto nel caso di specie, ritenendo non adeguatamente
motivati i ritardi degli organi comunali ed insufficienti la
giustificazioni addotte con la comunicazione sullo stato delle
procedure.
Conseguentemente, questa Amministrazione non ha ritenuto di
accogliere la richiesta di revoca del decreto di nomina del
Commissario, giunta tra l'altro ad attività commissariale già
avviata.
D'altro canto, l'attività sostitutiva svolta dal commissario
risulta condotta nei termini del decreto, avendo proceduto
all'adozione dello strumento urbanistico generale in meno dì tre
mesi dall'insediamento, previa la verifica di tutti quegli atti
occorrenti alla definizione della procedura stessa.
Per quanto sopra evidenziato, nell'ipotesi che si potesse
procedere alla revoca di un mandato sulla base di una richiesta
fatta da alcuni consiglieri comunali ma, a quanto risulta, non
reiterata in sede di audizione del Consiglio comunale, lo stesso
provvedimento inciderebbe sostanzialmente sull'atto di adozione,
nel frattempo emesso e sugli atti che, sulla base dello stesso,
sono stati fino ad oggi prodotti, non ultimo l'automatica
decorrenza delle misure a salvaguardia - legge 3 novembre 1952 n.
1902 e successive modifiche ed integrazioni - dello strumento
urbanistico adottato.
Allo stato, nessun intervento ulteriore potrebbe essere
attivato da questo Assessorato.»
L'Assessore CASCIO
RAITI.-«All'Assessore per il territorio e l'ambiente e
all'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti,
premesso che:
- nel tratto della strada litoranea della 'Scogliera' tra
Ognina ed Acicastello, il proprietario di uno spiazzo compreso
tra la strada ed il mare ha richiesto il 30 maggio 2003
l'autorizzazione per l'installazione di un 'solarium attrezzato';
- il comune di Acicastello, acquisiti i pareri degli altri
uffici competenti (Soprintendenza ai beni culturali, Capitaneria
di porto), ha rilasciato l'autorizzazione n. 149 del 28 giugno
2003;
- con successiva istanza del 4 luglio 2003 il proprietario ha
richiesto una variante costruttiva al fine di poter effettuare
all'interno la somministrazione di cibi e bevande;
preso atto che:
- ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976 le
costruzioni debbono arretrarsi di mt. 150 dalla battigia;
- entro i 150 mt. dalla battigia sono consentiti soltanto opere
ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare;
ritenuto che il solarium, così come realizzato, crei
pregiudizio all'igiene e al decoro dell'ambiente;
preso atto ancora che:
- il solarium è posto a mt. 20 a strapiombo sul mare senza
alcun accesso al litorale;
- gli scarichi del wc e delle cucine sembrano essere realizzati
non a norma di legge;
- benché nel solarium vengano somministrate bevande alcoliche
ed alimenti non risulta rilasciata dalle autorità competenti
alcuna autorizzazione;
per sapere:
se gli assessori competenti ne siano a conoscenza;
se intendano attivarsi presso gli organi preposti al fine di
verificare il rispetto delle normative vigenti;
se intendano promuovere una conferenza di servizi per
regolamentare l'uso del tratto di costa tra Catania ed
Acicastello.» (1407)
Risposta. «Con la presente interrogazione l'onorevole Raiti
segnala che il Comune di Acicastello ha autorizzato, con
provvedimento n. 149 del 20/6/2003, previa l'acquisizione del
parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania e della
Capitaneria di Porto, la realizzazione di un "solarium
attrezzato" posto all'interno dei 150 mt dalla battigia, con
l'intenzione di promuovere una conferenza di servizi per
regolamentare l'uso della costa tra Catania e Acicastello.
A parere di questo Assessorato non risulta che sussistano
irregolarità in ordine al rilascio della autorizzazione sopra
richiamata, in quanto l'opera autorizzata rientra tra quelle
destinate alla diretta fruizione del mare, consentite dall'art.
15 lett. a) della l.r. 78/76, ed inoltre risultano essere stati
preliminarmente acquisiti, come riferito dallo stesso
interrogante, il parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di
Catania e quello della Capitaneria di Porto.
Infatti, la Capitaneria di Porto di Catania, riscontrando
l'apposita richiesta di notizie di questo Assessorato, ha
rappresentato che l'Area Pianificazione Urbanistica - Edilizia
Privata, Attività Produttive del Comune di Acicastello, in
riferimento alla richiesta di rilascio di concessione edilizia ex
art. 5, l.r. 37/1985 da parte della ditta Greca s.r.l. per
l'installazione di strutture stagionali di tipo precario e
facilmente rimovibili, ritenuto il predetto intervento
compatibile con la vigente strumentazione urbanistica, ha chiesto
ed acquisito il nulla osta relativo alla realizzazione di un
solarium attrezzato su proprietà privata confinante con il
pubblico demanio marittimo regionale.
Invero, la predetta richiesta della civica amministrazione
castellese è da considerarsi "ultronea" in quanto nella
fattispecie non ricorrevano assolutamente gli estremi previsti
dall'art. 55 del Codice della Navigazione che prevedono
l'esplicita autorizzazione, da rilasciarsi da parte della
Capitaneria di Porto, soltanto per le nuove costruzioni su
proprietà privata entro i trenta metri dal confine demaniale
marittimo, aventi le caratteristiche di " manufatti ancorati
stabilmente al suolo e destinati a soddisfare tutte le esigenze
durevoli di chi ne abbia la disponibilità (Tar Campania,
Salerno, 8 agosto 1977).
L'Assessore CASCIO
VILLARI. «All'Assessore per il territorio e l'ambiente ed
all'Assessore per la sanità, premesso che:
- nel campo dell'inquinamento atmosferico la regolamentazione è
affidata a varie norme ed in particolare al D.P.R. n. 203 del
1988;
- nella Regione siciliana i limiti di emissione vengono fissati
dalle Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente;
- la CPTA (Commissione Provinciale Tutela Ambiente) di Catania
ha provveduto a fissare i limiti di emissione dichiarati dalle
aziende, anche se più restrittivi di quelli previsti dal Decreto
ministeriale 12 luglio 1990, partendo dal presupposto che le
tecnologie di abbattimento delle emissioni evolvono con un chiaro
guadagno per l'ambiente e che la normativa prevede l'obbligo di
utilizzare la migliore tecnologia possibile';
visto che:
- il DPR 203 del 1988, che regola la materia, all'art. 11
prevede che le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere
modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia
disponibile, nonché all'evoluzione ambientale' ed il successivo
art. 14 prevede espressamente che tali disposizioni si applicano
anche agli impianti esistenti';
- alla luce di queste due chiarissime disposizioni è evidente
che è un errore adagiarsi pedissequamente sul DM citato (che
fotografa la situazione di ben 14 anni fa) e che, anzi, alla luce
di queste norme, sarebbe opportuno rivedere periodicamente i
limiti assegnati;
rispetto a quanto dichiarato dall'impresa, non vi può essere un
peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni' mentre
assegnare i limiti del DM 12 luglio 1990 significherebbe
autorizzarla a un peggioramento costante delle emissioni;
osservato, ancora, che:
- la Regione, nel Decreto 18 aprile 2001 (art. 7) ha
tralasciato di considerare che esistono norme del Trattato
istitutivo dell'U.E., direttive ed anche discipline nazionali che
inducono a rivedere periodicamente i limiti fissati al fine di
procedere verso un miglioramento della qualità dell'aria;
- gli artt. 174 e seguenti del Trattato impongono agli Stati
membri di attenersi tanto al principio di precauzione quanto a
quello di prevenzione;
- la direttiva 96/62/CE ed il decreto di recepimento (D. Lgs 4
agosto 1999, n.351) impongono di mantenere la qualità dell'aria
esistente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi' (art.
1, lett. D) nonché di preservare la migliore qualità dell'aria
ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile' anche nelle
zone con livelli inferiori ai valori limite (art. 9);
rilevato che:
- alla luce di quanto sopra, l'art. 7 del citato decreto
regionale appare illegittimo; è giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, dalla sentenza Maerleasing (CGCE 1990) in
poi, che tutti gli operatori debbano interpretare la normativa
nel senso di rendere il testo in esame compatibile e conforme sia
al Trattato sia alle direttive comunitarie;
- appare, quindi, corretto applicare il principio della
migliore tecnologia disponibile' e non l'art. 7 del decreto 18
aprile 2001 al fine di evitare di violare sia il principio di
prevenzione che quello di miglioramento della qualità dell'aria;
considerato che:
- nel concreto, la Provincia regionale di Catania ha contestato
alla CPTA i criteri seguiti per l'assegnazione dei limiti alle
emissioni in quanto sarebbero difformi da quelli del DM 12 luglio
1990 e che tale intervento della Provincia di Catania avrebbe
ritardato i tempi delle pratiche in esame e, in generale, il
lavoro della CPTA;
- altri e più gravi ritardi potrebbero verificarsi se le
imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione con i precedenti
criteri facessero rilevare la disparità di trattamento e, quindi,
chiedessero un riesame della propria posizione;
per sapere:
- se non ritengano urgente la revoca dell'art. 7 del decreto 18
aprile 2001, sia per migliorare la qualità dell'ambiente sia per
evitare procedure d'infrazione da parte della U.E.;
- quali iniziative di sostegno a favore delle CPTA intendano
attivare per applicare in maniera puntuale il criterio della
migliore tecnologia disponibile, anche considerando che in taluni
casi bisognerà cominciare ad applicare la normativa
dell'autorizzazione integrata IPPC e che ciò comporterà il
necessario aggiornamento delle procedure;
- quale sia lo stato del censimento delle emissioni che le
Province sono tenute ad effettuare;
quali e quanti controlli sia amministrativi che tecnici siano
stati effettuati negli ultimi due anni in Sicilia;
se, quali e quante indagini epidemiologiche siano state
effettuate per verificare eventuali collegamenti tra qualità
dell'aria e lo stato di salute delle popolazioni esposte.» (1484)
Risposta. «In risposta all'interrogazione numero 1484
dell'onorevole Villari, si premette che nella Regione siciliana
le Commissioni provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta
contro l'inquinamento, nella qualità di Organismi consultivi
rilasciano, relativamente all'inquinamento atmosferico, a questo
Assessorato ed alle Province regionali pareri obbligatori ma non
vincolanti riguardo le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
degli insediamenti produttivi.
Ciò significa che i valori limiti alle emissioni fissati dalle
CPTA sono in realtà valori proposti che possono essere recepiti o
meno da parte dell'Organo competente ad emanare il provvedimento
di autorizzazione, il quale, in ogni caso, deve sempre tenere
conto che i sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti
devono rispondere alle migliori tecnologie disponibili.
In altri termini, i sistemi di abbattimento devono garantire
non solo il rispetto dei valori limite di riferimento previsti
dalla legge, ma, soprattutto, consentire di raggiungere il valore
minimo possibile.
Sul caso sollevato dalla CPTA di Catania, questo Assessorato è
intervenuto con una circolare esplicativa, prot. n. 5996 del
04/02/04, sottolineando che proprio in virtù dell'applicazione
delle migliori tecnologie "appare logico e ragionevole" potere
assegnare valori limiti inferiori a quelli previsti come di
riferimento da parte della normativa nazionale.
Nel merito delle specifiche richieste da parte
dell'interrogante, si risponde:
è già stato predisposto il D.A. di revisione del D.A. 232/01,
che contempla anche la modifica dell'art. 7;
i censimento delle emissioni, redatto dalle Amministrazioni
provinciali, risulta praticamente ultimato ed è stato
informatizzato da parte del Competente Servizio di questo
Assessorato. Verrà, a breve, inserito sul sito web
dell'Assessorato e reso disponibile a qualsiasi utente;
lo stato dei controlli analitici alle emissioni non è ancora in
piena operatività, per aspetti legati alla dotazione strumentale
e personale dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA. Una serie
limitata di controlli amministrativi è effettuata dai relativi
Servizi delle Amministrazioni provinciali.»
L'Assessore CASCIO
MICCICHE'. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per
il territorio e ambiente, premesso che la legge n. 10 del 15
maggio 2000 ed il D.P.Reg. n. 10 del 22 giugno 2001 (contratto
collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza)
prevedono le modalità di conferimento degli incarichi
dirigenziali;
considerato che:
ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2000 e
dell'articolo 13 del D.P.R. n. 10 del 2001 per il conferimento di
ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi
dirigenziali diversi si tiene conto:
1) della natura e degli obiettivi da realizzare;
2) delle attitudini e della capacità professionale del singolo
dirigente;
3) dei risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli
obiettivi precedentemente assegnati ed alle posizioni
organizzative precedente ricoperte;
la deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 28 maggio
2001 Linee guida per la definizione dei contratti individuali
della dirigenza' al 1 capoverso recita: Fermo restando che gli
incarichi tecnico-professionali sono conferiti esclusivamente a
dirigenti reclutati per le specifiche professionalità, si dovrà
tenere conto della professionalità dei singoli dirigenti ed in
particolare del titolo di studio specifico in relazione
all'incarico da conferire, dell'anzianità di servizio maturata
nelle qualifiche di dirigente superiore e di dirigente,
dell'esperienza acquisita nelle funzioni di coordinamento degli
incarichi espletati';
il D.P.Reg. n. 10 del 2001 all'art. 6 prevede, inoltre, che le
amministrazioni, al fine di rendere trasparente e costruttivo il
confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni
sindacali devono garantire l'informazione preventiva sui criteri
di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
rilevato che:
per quanto attiene l'informazione sindacale, pare che il
Dirigente generale del Dipartimento territorio e ambiente non
abbia proceduto ad individuare i criteri specifici e particolari
per l'affidamento degli incarichi (per esempio, la specifica
determinazione dei titoli di studio e professionali richiesti,
dei metodi di valutazione delle capacità ed attitudini, la scelta
della procedura da seguire nella eventuale previsione di una
pluralità di candidati a ricoprire un medesimo posto, ecc.),
rendendo già in prospettiva non intelligibili le ragioni delle
scelte da effettuare, il tutto, per di più, aggravato dal fatto
che in seguito non ha rispettato non solo i criteri specifici, ma
neppure gli stessi principi generali;
per quanto attiene le modalità di attribuzione degli incarichi,
le nomine effettuate e l'organizzazione del personale
dirigenziale, il Dirigente generale non sembra abbia individuato
preventivamente i requisiti specifici di accesso agli incarichi
né, in gran parte dei casi, tenuto conto del curricola da lui
stesso richiesti e neppure delle istanze avanzate dai
richiedenti, ai sensi del citato art. 13, comma 7, del D.P.Reg.
n. 10 del 2001, così come non sembra che vi sia un filo logico e
consequenziale tra la remunerazione stabilita dalle posizioni ed
i relativi carichi di lavoro e di responsabilità, in tal modo non
garantendo alcuna trasparenza all'azione amministrativa e non
evitando l'eventualità di retribuzioni fatte a misura'
dell'incaricato. Oltre tutto le deliberazioni finali adottate per
le nomine risulterebbero totalmente sprovviste di motivazioni;
viene fuori un quadro organizzativo disarticolato e persino
contrastante con gli indirizzi politici pubblicizzati sugli
organi di stampa e in TV dallo stesso Assessore per il
territorio;
per quanto attiene alle norme più elementari della trasparenza
in materia di conferimento di incarichi dirigenziali si è formata
da tempo una unanime giurisprudenza, dai giudici del lavoro alla
Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte del
Conti, riguardo al principio che La pubblica Amministrazione non
è libera di nominare come crede i propri dirigenti; sussistono
alcune regole da rispettare e non può essere invocato in questa
materia alcun potere discrezionale, anche dopo l'introduzione
delle nuove norme sulla privatizzazione del pubblico impiego';
ritenuto che:
le eventuali carenze sopra rilevate avrebbero la conseguenza di
rendere impraticabile qualsiasi riscontro tra i presupposti
metodologici, i requisiti e le scelte concrete di nomina dei
dirigenti;
elementari regole di buona amministrazione impongono che si dia
pubblica contezza, con obbligatoria esternazione, della ricerca
delle professionalità adeguate ai compiti così da comporre tracce
pur minime di individuazione delle figure dirigenziali cui
affidare gli incarichi;
per sapere:
sulla base di quali criteri e di quali istruttorie siano stati
adottati i provvedimenti di nomina per far sì che, per citare
qualche macroscopico esempio:
l'unico dirigente ingegnere chimico del Dipartimento sia stato
spostato dalla sua sede naturale di esame degli impianti chimici
a quella dell'ufficio del personale ad occuparsi di stipendi al
posto di almeno uno dei sei dirigenti amministrativi in servizio
al Dipartimento, per di più quasi tutti con maggiore anzianità;
l'unico dirigente metereologo si occupi di opere portuali;
l'unico dirigente biologo marino sia stato lasciato senza un
incarico specifico alla qualifica nonostante che il Dipartimento
abbia in corso uno studio sulle acque marino-costiere della
Regione per conto del Ministero dell'Ambiente, di modo che il
suddetto dirigente si è visto costretto a trasferirsi all'ARPA;
un dirigente botanico si occupi di monitoraggio dei fondi di
spesa del POR;
un dirigente forestale si occupi della vigilanza amministrativa
sull'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);
un dirigente ingegnere idraulico si occupi di controllo di
gestione amministrativa (contratti, ripartizione del FES,
relazioni sindacali, ecc.);
un dirigente geologo venga destinato ad occuparsi di sistemi
informativi ambientali senza averne mai fatto richiesta e senza
essersi mai lontanamente interessato della materia;
un dirigente geologo venga destinato, al posto di un dirigente
chimico o di un dirigente biologo, ad occuparsi di monitoraggio
chimico e biologico delle acque;
un dirigente biologo vada a sostituire un dirigente ingegnere
alla direzione dell'ufficio di segreteria della Commissione
provinciale per la tutela dell'ambiente di Palermo per occuparsi
prevalentemente di impianti industriali e di inquinamento
atmosferico;
un solo dirigente geologo venga onerato delle istruttorie di
tutte le cave della Regione;
dirigenti con molti titoli professionali, di servizio ed
anzianità lavorativa si trovino scavalcati negli incarichi e
nella remunerazione da altri dirigenti con minori titoli e minore
anzianità;
sulla base di quali criteri e di quali valutazioni agli atti
siano state soppesate, in generale, le remunerazioni degli
incarichi attribuiti, al fine di non ingenerare il dubbio, da un
esame comparativo dei vari incarichi, che vi possa essere scarsa
corrispondenza tra l'indennità economica assegnata ed il carico
di lavoro da svolgere e di responsabilità;
sulla base di quali criteri e di quali valutazioni aggiuntivi
agli atti alcune posizioni abbiano subito un'evidente
lievitazione economica, come nel caso delle tre unità operative
dell'Area della direzione (da 7000,00 a 9000,00 - 10.000,00
euro), dal DDG n. 944 del 31.7.2003 al DDG n. 1011 del 10.9.2003,
se i principi di valutazione contenuti nei citati decreti del
Dirigente generale sono rimasti gli stessi;
sulla base di quali criteri e di quali valutazioni i dirigenti
responsabili delle unità operative dell'Area della Direzione,
oltre agli aumenti retributivi di cui al punto precedente,
beneficino anche di incarichi aggiuntivi altamente remunerativi,
quali la direzione dei Parchi delle Madonie, dell'Etna e
dell'Alcantara;
per quali motivi la ristrutturazione iniziata nel mese di
luglio 2003 non accenni ancora a concludersi dopo oltre 6 mesi;
nel frattempo, invece, si è determinata una fuga dall'Assessorato
di personale dirigenziale e non;
se e quali interventi intendano avviare l'Assessore per il
territorio ed il Presidente della Regione dal momento che
sembrerebbero palesemente disattesi sia le più elementari norme
del settore citate in premessa sia gli indirizzi politici e gli
obiettivi dallo stesso Assessore per il territorio manifestati
sugli organi di stampa a proposito del riordino del Dipartimento
Territorio, alla luce di quanto sopra esposto e riguardo alle
problematiche delle aree protette ed al potenziamento dei Servizi
di Valutazione di impatto ambientale (VIA) ed inquinamento
atmosferico» (1494)
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)
Risposta. «Come è noto, l'art. 9 della l.r. 10/2000 ha fissato
i principi per l'affidamento degli incarichi, mentre i criteri
generali sono quelli di cui all'art. 13 del C.C.R.L. (Contratto
Collettivo Regionale di Lavoro) ex D.P.Reg. 10/2001.
Con delibera di Giunta regionale n. 249/2001 sono stati fissati
i relativi criteri da seguire per la graduazione delle funzioni e
responsabilità, anche al fine della attribuzione del trattamento
economico accessorio.
Ciò premesso, considerato che le domande formulate
dall'onorevole Miccichè con l'interrogazione n. 1494 sono
sostanzialmente rivolte a conoscere e/o contestare scelte e
valutazioni operate direttamente dal Dipartimento Territorio ed
Ambiente trattandosi di "criteri applicati" nella relativa
ristrutturazione, allo stesso, correttamente, sono stati chiesti
i dovuti chiarimenti.
Il Dipartimento, chiamato a rispondere, ha rappresentato che
già con D.D.G. n. 869 del 29.11.2001 ha adottato i propri criteri
per l'affidamento degli incarichi - che recepiscono i principi ed
i criteri generali di cui alla predetta l.r. 10/2001 ed al
D.P.Reg. 10/2001 - che sono conformi ai criteri già fissati dalla
Giunta di Governo con delibera n. 249/2001 e che stabiliscono
ulteriori requisiti in funzione dei programmi e degli obiettivi
specifici del Dipartimento.
Ha riferito, inoltre, che di detti criteri è stata data anche
preventiva informazione sindacale in data 19 e 22 novembre 2001,
come peraltro rilevabile dalle premesse del citato D.D.G.
869/2001.
Ha poi aggiunto, che né la l.r. 10/2000, né il D.P.Reg.
10/2001, né le varie delibere di Giunta regionale prevedono, per
ogni singolo incarico da affidare, la fissazione di una serie di
titoli e requisiti specifici, cui assegnare un peso/punteggio al
fine di stilare una sorta di graduatoria.
Invero, l'art. 7 della l.r. 10/2000 nell'assegnare al Dirigente
Generale la responsabilità dell'attuazione dei compiti e degli
obiettivi definiti dall'Assessore, demanda allo stesso una
sufficiente discrezionalità nella scelta dei dirigenti che si
ritiene più idonei ai fini del raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Quanto sopra è stato anche confermato dalla sentenza del
Consiglio di Stato n. 377/Sez. IV, del 01.02.2001, che al punto
d) del merito riporta: "In unica seduta, ancorché con due diverse
deliberazioni, la Regione ha deciso di procedere a
riorganizzazione e a nominare contestualmente i nuovi dirigenti.
Questo modo di procedere sarebbe stato giustificato se,
antecedentemente a quella seduta, la pubblica amministrazione
avesse predeterminato criteri di valutazione, si fosse munita dei
curricula di tutti i possibili aspiranti, avesse vagliato, sia
pure in modo non analitico, le diverse professionalità in
funzione degli obiettivi da raggiungere e dei progetti da curare
e avesse, in base a questa non sommaria valutazione, disposto la
nomina di quanti riteneva i più adatti ai compiti di istituto ".
Il predetto Dipartimento ha altresì riferito che, per il
conferimento degli incarichi, ha effettuato una comparazione tra
i criteri di nomina adottati con il D.D.G. n. 869 del 29.11.01,
le funzioni da esercitare nei singoli posti dirigenziali ed i
curricula presentati da tutti i dirigenti, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, della l.r. 10/2000.
L'individuazione dei dirigenti ai quali conferire i vari
incarichi l'ha poi comunicata con nota prot. n. 1073 del
03.09.2003.
Per quanto attiene la mancata individuazione di professionalità
specifiche per ogni incarico da ricoprire, si rileva che con
l'art. 6 della legge regionale 10/2000 è stato istituito il ruolo
unico dei dirigenti e non sussiste più la differenza tra
dirigente amministrativo e dirigente tecnico né, tanto meno, la
suddivisione del ruolo tecnico in specializzazioni varie
(botanico, zoologo, biologo, ingegnere idraulico, ingegnere
chimico, geologo, etc.).
Anche le norme di attuazione di tale legge sono state orientate
al superamento di tale distinzione che avrebbe comportato la
fossilizzazione di dirigenti in ruoli specifici (v. l'art. 13,
comma 1, del C.C.R.L. sulla rotazione degli incarichi ed il punto
1 della delibera di Giunta regionale n. 249 del 28.02.2001 che,
soltanto per gli incarichi tecnico-professionali, prevede
esclusivamente il conferimento a dirigenti reclutati per le
specifiche professionalità).
Peraltro il dirigente nell'accezione più ampia del termine è
colui che deve sapere dirigere, pertanto deve avere capacità
manageriali, cioè deve sapere gestire, controllare, indirizzare
processi che coinvolgono risorse sia umane che finanziarie, in
maniera ottimale.
Il dirigente non è pertanto uno specialista di un singolo
settore, a maggior ragione nella pubblica amministrazione dove il
dirigente che è stato proposto a svolgere funzioni apicali deve
avere conoscenze e capacità in diversi settori, sia
amministrativi che tecnici, per assolvere nel migliore dei modi i
compiti assegnati.
Inoltre, con il nuovo contratto collettivo di lavoro di cui al
D.P.Reg. 10/2001 "i lavoratori che svolgono attività
caratterizzate da elevate conoscenze plurispecialistiche (la base
teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il
diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale" sono
inquadrati nella categoria "D" del comparto non dirigenziale e
'fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili
identificabili nelle figure professionali di:.., ingegnere, ...
geologo... ".
Pertanto un dirigente, prima inquadrato in un ruolo tecnico
specifico, non dovrebbe neanche essere destinato a svolgere
attività specialistiche.
Peraltro, le strutture, Aree e Servizi del Dipartimento (ad
eccezione dell'Area Servizi Generali ed Affari generali) e buona
parte delle Unità Operative svolgono funzioni di tipo
amministrativo con elevati contenuti tecnici.
Quanto sopra a fronte di una assoluta carenza di dirigenti con
profilo professionale di tipo amministrativo, che ha comportato
il ricorso a dirigenti con titolo di studio di tipo tecnico.
Secondo il Dipartimento, infatti, l'unico dirigente con titolo
di studio di tipo giuridico/amministrativo non poteva che essere
preposto all'ufficio gare, contratti e contenzioso.
Degli altri 7 dirigenti inquadrati nel soppresso ruolo
amministrativo, n. 3 prestano servizio negli uffici periferici di
Agrigento, Trapani e Catania e comunque sono in possesso di
laurea in biologia, geologia e pedagogia, n. 1 dirigente con
laurea in lettere e filosofia si occupa degli affari generali del
Dipartimento, n. 1 dirigente con laurea in economia e commercio
si occupa del contenzioso relativo al demanio marittimo e gli
ultimi 2 sono in possesso di laurea in biologia ed agraria e si
occupano di programmazione delle attività afferenti Agenda 2000 e
di valutazione di incidenza di progetti ricadenti nei siti di
Natura 2000.
Il predetto Dipartimento ha riferito, pertanto, che la scelta
dei dirigenti cui conferire i vari incarichi è stata orientata su
soggetti che avevano già dimostrato di possedere una esperienza
ed una professionalità alquanto diversificata, non potendosi
basare principalmente sulla competenza tecnica e/o titolo di
studio specifico per lo svolgimento dei compiti tecnici assegnati
al Servizio/U.O.
Per quanto riguarda i vari esempi riportati
nell'interrogazione, oltre a quanto già riferito, viene fatto
notare quanto segue.
- L'esame degli impianti chimici ai fini dell'emissione delle
autorizzazioni all'emissione in atmosfera è demandato per legge
alle Commissioni Provinciali Tutela Ambiente, mentre gli uffici
del Dipartimento emettono i provvedimenti di autorizzazione e si
occupano del regime di vigilanza (non dei controlli) e
sanzionatorio ed, in ogni caso, sia al Servizio che all'Unità
Operativa risultano preposti dirigenti in possesso di laurea in
chimica. Peraltro la nuova assegnazione di incarico al dirigente
in questione è stata effettuata su richiesta dello stesso; La
valutazione di impatto ambientale delle opere portuali (e non la
valutazione tecnica di dette opere) era già gestita da anni da un
dirigente in possesso di laurea in ingegneria meccanica -
definito impropriamente "meteorologo" - che, peraltro, si è
occupato di valutazione di impatto ambientale di opere per oltre
quindici anni ed è stato Presidente di una Commissione
Provinciale per la Tutela dell'Ambiente (C.P.T.A.);
- Al "biologo marino", che peraltro da oltre due anni
rivestiva la carica di Direttore del Parco dell'Alcantara, non è
stato conferito alcun incarico in quanto, su precedente richiesta
dello stesso, la Presidenza della Regione stava definendo il
comando presso l'A.R.P.A.;
- Viene criticato il fatto che il monitoraggio del POR, la
vigilanza sull'A.R.P.A. il controllo di gestione,
l'organizzazione dei sistemi informativi e del monitoraggio delle
acque siano stati affidati a dirigenti in possesso di alcune
tipologie di laurea (botanica, forestale, ingegneria e geologia),
senza considerare che, tra i dirigenti in servizio presso la sede
centrale del dipartimento, non vi sono altre tipologie di laurea
maggiormente attinenti (architettura, biologia, chimica,
agraria);
- L'Ufficio di segreteria della Commissione Provinciale Tutela
Ambiente di Palermo, dove è stato assegnato un dirigente in
possesso di laurea in biologia al posto di un dirigente in
possesso di laurea in ingegneria meccanica, ai sensi di legge
(art. 16 della L.R. 39/1977 e succ. mod. ed int.) non effettua
valutazioni tecniche sugli impianti industriali e sulle
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (che sono compito
della Commissione), bensì svolge funzioni di :
a) segreteria della Commissione (riceve le richieste di parere,
verifica che gli atti siano quelli previsti dalla norma,
trascrive i verbali e notifica i pareri della Commissione),
b) ufficio di collegamento tra Provincia e Regione in materia
ambientale,
c) predisposizione degli schemi di autorizzazione alle
emissioni in atmosfera;
Per le cave si fa notare che, per effetto dell'art. 129 della
l.r. 2/2002, non è più previsto il nulla osta all'impianto per
una serie di attività produttive, tra cui le cave, che
necessitano di un parere di questo Dipartimento soltanto se di
dimensioni tali da essere assoggettate alla normativa sulla
V.I.A. di cui al D.P.R. 12.04.1996, per cui, rispetto al passato,
il carico di lavoro risultava già diminuito. In secondo luogo
tutti i contratti stipulati con dirigenti proposti ad unità
operative prevedevano che "Al fine del perseguimento dei
superiori compiti ed obiettivi il dirigente è responsabile della
gestione del personale, che gli sarà assegnata dal dirigente
della struttura intermedia di cui l'unità operativa rappresenta
articolazione delle competenze con rapporto organico-funzionale,
compatibilmente alla disponibilità dell'organico della struttura
intermedia." Infine vi è da rilevare che al momento
dell'affidamento degli incarichi era già in via di espletamento
il concorso per l'assunzione di n. 25 esperti junior per
l'istruttoria delle opere soggette a V.I.A.;
- L'esempio relativo a dirigenti scavalcati negli incarichi e
nella remunerazione in parola appare generico (non viene
riportato alcun caso specifico) e di non facile comprensione in
quanto - per quanto già riferito in ordine ai criteri di nomina e
conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della l.r. 10/2000,
dall'art. 13 del contratto collettivo di lavoro, dal punto I
della delibera di Giunta regionale n. 249 del 28.02.2001 e dal
D.D.G. n. 869 del 29.11.2001 - la scelta dei dirigenti cui
affidare gli incarichi andava effettuata sulla base di una
valutazione complessiva e comparata di tutti i possibili elementi
di valutazione in possesso e non soltanto sulla base
dell'anzianità e dei titoli professionali. Quanto alla
remunerazione, la stessa non va affatto correlata all'anzianità
di servizio e/o ai titoli professionali, ma sulla base degli
elementi di cui al punto 10 della delibera di Giunta regionale n.
249/2001 (rilevanza, peculiarità ed autonomia delle funzioni,
linee di attività, risorse umane, finanziarie e strumentali
assegnate, etc.). A tal proposito, viene rilevato come, a seguito
della riorganizzazione del Dipartimento e della stipula dei nuovi
contratti, non risulta presentato alcun ricorso da parte dei
dirigenti.
1. "Sulla base di quali criteri e di quali valutazioni agli
atti siano state soppesate, in generale, le remunerazioni degli
incarichi attribuiti, ... .
Il Dipartimento per il Territorio e l'Ambiente ha rappresentato
che, con D.D.G. n. 944 del 31.07.2003, successivamente modificato
dal D.D.G. n. 1011 del 10.09.2003, ha proceduto alla
rivisitazione del valore retributivo assegnato ai suoi uffici
dirigenziali (indennità di parte variabile da corrispondere ai
rispettivi dirigenti da incaricare).
Come rilevabile dalle premesse del suddetto provvedimento, per
la determinazione delle indennità da corrispondere sono state
esaminate le relazioni sui carichi di lavoro relative al 2002, è
stata eseguita una comparazione di responsabilità, del maggior
impegno di presenza derivante dalle competenze, della posizione
strategica delle funzioni rispetto agli obiettivi e tenendo conto
anche delle effettive disponibilità dell'apposito capitolo di
bilancio.
Ciò in conformità a quanto previsto dal punto 10 della delibera
di Giunta di Governo n. 249/2001.
Di tale determinazione si è data informazione sindacale
preventiva e la stessa è stata notificata a tutti i dirigenti del
Dipartimento (prot. n. 45525 del 01.08.2003) unitamente alla
richiesta di esprimere eventuali preferenze di incarico e di
inviare il relativo curriculum.
Al riguardo si è ritenuto che, con la scelta di predeterminare
la retribuzione prevista per ogni incarico, evitando singole
contrattazioni in sede di stipula dei contratti individuali di
lavoro, sia meglio garantita la massima trasparenza
amministrativa.
2. "Sulla base di quali criteri e di quali valutazioni
aggiuntivi agli atti alcune posizioni abbiano subito un 'evidente
lievitazione economica ... ".
Le variazioni di remunerazione previste dal D.D.G. 1011/2003
rispetto al precedente D.D.G. n. 944/2003 sono scaturite da:
- modifiche apportate al funzionigramma del Dipartimento (che
ha comportato la soppressione di talune unità operative, la nuova
istituzione di altre ed una parziale ridistribuzione di
competenze;
- rivisitazione in aumento della retribuzione di alcune unità
operative che già occupavano una posizione strategica rispetto
agli obiettivi dipartimentali, alla luce della maggiore
disponibilità finanziaria derivante dalla citata soppressione di
unità operative;
piccoli aggiustamenti operati sulla base di un riesame delle
competenze, effettuato anche su richiesta di OO.SS.
Quanto alla "evidente lievitazione economica" delle unità
operative afferenti all'Area della direzione, è stato riferito
che essa è stata effettuata in considerazione della rilevanza
delle suddette unità operative ed a fini equitativi rispetto ad
altre per le quali era già previsto tale livello retributivo (che
si occupano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, del
piano di assetto idrogeologico, della programmazione e gestione
degli interventi finanziari per le aree soggette a dissesto
idrogeologico, della programmazione e gestione del PIR rete
ecologica e dei PIT nelle aree naturali protette).
Sono di importanza strategica le unità operative si occupano di
affari interni e controllo di gestione, del controllo
sull'A.R.P.A. e del monitoraggio di Agenda 2000, sia alla luce
dei compiti loro assegnati sia in riferimento agli obiettivi
prioritari assegnati al Dipartimento.
3. "Sulla base di quali criteri ... i dirigenti responsabili
delle unità operative dell 'Area della Direzione ... beneficino
anche di incarichi aggiuntivi altamente remunerativi, quali la
direzione dei Parchi delle Madonie, dell 'Etna e dell'Alcantara
".
L'art. 34, comma 3, della l.r. 14/1988 prevede che "Le funzioni
del direttore del parco, fino alla nomina dello stesso, sono
esercitate da un direttore del parco reggente nominato tra i
dirigenti o dirigenti superiori dell 'Amministrazione regionale
in servizio presso 1 'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente".
All'atto della riorganizzazione del Dipartimento, dei 4 parchi
diretti da un direttore reggente, n. 2 non erano retti da
dirigenti in servizio presso l'Area della Direzione.
Invero, il direttore reggente viene nominato direttamente
dall'Assessore e, per tale funzione, percepisce un'indennità
diversa dalla retribuzione di posizione relativa alla funzione
dirigenziale svolta presso l'Assessorato e pagata direttamente
dall'Ente Parco.
4. "Per quali motivi la ristrutturazione iniziata nel mese di
luglio 2003 non accenni ancora a concludersi dopo oltre 6 mesi;
nel, frattempo invece si è determinata una fuga dall'Assessorato
di personale dirigenziale e non"
La tempistica della ristrutturazione è stata la seguente:
30.05.2003, delibera di Giunta di Governo,
18.06.2003, disposizione assessoriale per l'esecuzione della
suddetta delibera, 26.06.2003, consultazione sindacale con
proposte di modifica;
08.07.2003, nota all'Assessore sull'esito di tale consultazione
e relative proposte per l'attuazione della delibera;
21.07.2003, nota dell'Assessore per l'immediata attuazione
della delibera;
31.07.2003, decreti di approvazione del nuovo funzionigramma e
di individuazione della retribuzione da attribuire ai vari
uffici;
01.08.2003, richiesta ai dirigenti del Dipartimento di
trasmissione dei curricula e di manifestazione di eventuali
preferenze nell'assegnazione degli incarichi (da acquisire entro
il 20 agosto),
03.09.2003, comunicazione delle proposte di incarico,
04.09.2003, consultazione sindacale in merito ad alcune
variazioni del funzionigramma, 05.09.2003, decreto di
approvazione della modifica al funzionigramma,
09.09.2003, informazione sindacale in merito ad alcune
variazioni della retribuzione dei vari uffici,
10.09.2003, decreto di rideterminazione della retribuzione da
attribuire ai vari uffici,
26.09.2003, trasmissione ai dirigenti degli schemi di contratto
individuale di lavoro,
ottobre- novembre 2003, sottoscrizione della maggior parte dei
contratti individuali di lavoro dei dirigenti preposti alle Aree
ai Servizi ed alle Unità Operative del Dipartimento, ad eccezione
di n. 4 dirigenti che chiedevano un aumento dell'indennità. Per i
suddetti dirigenti, essendo stati riconfermati nell'incarico,
restava valido il precedente contratto.
Per quanto sopra espresso non sono rilevabili particolari
ritardi nell'esecuzione della ristrutturazione.
Per quanto attiene le "fughe" dal Dipartimento, questo ha
sostenuto che le stesse erano in atto già da molto tempo e che
sono causate da ragioni ad esso non ascrivibili.
5. "Se e quali interventi intendano avviare ...alla luce di
quanto sopra esposto e riguardo alle problematiche delle aree
protette ed al potenziamento dei Servizi di Valutazione di
impatto ambientale (VIA) ed inquinamento atmosferico"
Il problema di fondo del Dipartimento, ad oggi irrisolto, è
quello della inadeguatezza delle risorse umane in organico - a
fronte di un generale incremento di compiti, di obiettivi e di
scadenze ravvicinate - nonché di una continua emorragia di
personale verso altri rami dell'Amministrazione, che comporta un
sempre maggiore scadimento dell'efficienza del Dipartimento.
Varie richieste di "atti di interpello" avanzate alla
Presidenza della Regione non hanno sortito effetto.
In questa situazione, non risulta neanche utile trasferire
personale da un Servizio all'altro, per supplire ad alcune
carenze e risolvere emergenze temporanee, poiché ormai anche lo
spostamento di una singola unità comporterebbe l'interruzione dei
compiti espletati dallo stesso nel settore di provenienza.»
L'Assessore CASCIO
ARDIZZONE.- «Al Presidente della Regione e all'Assessore per il
territorio e l'ambiente, appreso che la società Anima Energy
s.r.l. intende realizzare un parco eolico da MW 99,00 sulla
dorsale dei Monti Peloritani, nei territori ricadenti nei Comuni
di Messina e Saponara;
venuto a conoscenza che:
la suddetta area è sottoposta a numerosi vincoli di tutela sia
regionali che internazionali SIC, (sito di interesse
comunitario), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE; ZPS (zone di
protezione speciale), ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;
Important Bird Areas per la UE; area di proprietà del demanio
forestale regionale; zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
zona sottoposta a vincolo paesaggistico; vincolo del bosco ai
sensi della l.r. n. 16 del 1996 e successive modifiche);
considerato:
il valore estremamente elevato del territorio oggetto di tale
ipotesi progettuale;
la bellezza paesaggistica del territorio suddetto, dal quale si
osserva parte della Sicilia, della Calabria, l'Etna, le Isole
Eolie, lo Stretto di Messina e che, analogamente, tale territorio
è osservabile dalle citate aree;
l'altissima valenza naturalistica, dato che è ormai
universalmente noto che su tali monti transitino ogni primavera
oltre 35 mila uccelli tra rapaci e cicogne appartenenti a 34
specie diverse, tutte tutelate a livello internazionale;
l'elevatissimo valore naturalistico di quel territorio che,
oltre a quanto citato, presenta una vegetazione in continua
evoluzione biologica fino allo stadio di climax, raro caso in
Sicilia;
che il territorio sta divenendo sempre più intensamente e
profondamente connesso con la popolazione, attraverso lodevoli
iniziative di sensibilizzazione, educazione e divulgazione poste
in essere dall'Azienda foreste demaniali, al fine di far
conoscere e quindi rispettare questo preziosissimo bene;
che in quell'area si hanno particolarissime condizioni
meteorologiche, a causa delle diverse temperature tra il versante
meridionale (ionico) e quello settentrionale (tirrenico) che ne
fanno una delle aree più piovose e turbolente dell'intera
Sicilia;
che i vincoli di tutela posti dalle Direttive CEE sopra citate
impongono agli Stati membri l'obbligo di proteggere specie
animali (insetti, rettili, mammiferi, anfibi) e habitat (Dir.
92/43/CEE e Dir. 79/409/CEE) e che ciò avviene nel territorio
oggetto dell'ipotesi progettuale;
che le associazioni ambientaliste WWF, Legambiente e CAI hanno
presentato, in data 22/10/03, a tutti gli organi competenti,
inclusa la DG Ambiente della Commissione dell'Unione Europea, una
forte e articolata diffida a rilasciare autorizzazioni per il
suddetto parco eolico, stante l'elevatissima valenza ambientale
di quel territorio, in quanto rotta migratoria di importanza
internazionale e come tale riconosciuta anche per legge;
che un parco eolico per funzionare e quindi produrre energia
necessita di venti laminari (presenti lungo le coste) e non di
venti turbolenti (presenti nei crinali, sulle colline, sui
pendii);
per sapere :
quale sia il piano energetico regionale relativamente alla
produzione di energia attraverso impianti eolici, atteso che
moltissimi progetti vengono ancora oggi presentati (oltre 190)
anche in aree tutelate o inidonee a produrre energia con costanza
e a trasferirla alle apposite centrali di smistamento;
quale sia l'attuale iter del progetto oggetto della presente
interrogazione e quali siano gli intendimenti dei diversi
soggetti chiamati a pronunciarsi per i pareri di competenza;
quali e quanti impianti eolici siano stati approvati ad oggi e
abbiano attinto a fondi pubblici regionali, nazionali o
comunitari e la loro eventuale incompatibilità con le norme di
tutela dei territori protetti a livello UE;
quali eventuali atti, delibere, decreti o simili ad oggi
prodotti regolino la localizzazione degli impianti, stante che
appare quantomeno discutibile che si vogliano realizzare impianti
in aree tutelate e inidonee alla produzione di energia». (1505)
Risposta. «In risposta all'onorevole interrogante si
rappresenta quanto segue.
Si ha notizia che è in atto la definizione del Piano Energetico
Regionale la cui elaborazione spetta all'Assessorato regionale
dell'Industria in quanto Amministrazione competente, per cui
questo Assessorato non può fornire indicazioni sui tempi
necessari per la relativa approvazione.
Quanto al progetto per la realizzazione di un impianto eolico
sui monti Peloritani, nei Comuni di Messina e Saponara, questo
Assessorato, e precisamente il Servizio 2 VAS-VIA, ne sta
valutando la eventuale compatibilità ambientale anche in
considerazione del fatto che l'impianto de quo interessa siti di
importanza comunitaria.
A questo Assessorato e' pervenuta una opposizione - inoltrata
dal C.A.I. - Club Alpino Italiano - Direzione regionale
Legambiente - Comitato Regionale Siciliano e WWF Italia - Sezione
Regionale Siciliana - alla realizzazione di tale impianto "sui
Monti Peloritani, rotta di migrazione e di attraversamento dello
stretto di Messina. Tutela di SIC e ZPS e di aree di Demanio
Forestale".
Il citato Servizio 2 VAS-VIA - conformemente alla previsione
normativa di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 12.04.1996 e
s.m.i., in considerazione della particolare sensibilità del sito
in esame e tenuto conto della posizione dell'impianto di che
trattasi, della forte acclività delle aree oggetto di intervento
e dello spazio necessario alla installazione di ciascun
aerogeneratore, ha chiesto integrazioni riguardanti lo Studio di
Impatto Ambientale, lo Studio di Incidenza e gli elaborati
progettuali che tengano in debito conto di tutte le problematiche
emerse in sede istruttoria e della loro interrelazione:
rotta di migrazione dello Stretto di Messina;
zona di protezione Speciale ITA03001I "Dorsale Curcuraci,
Antennamare" ai sensi della direttiva comunitaria "Oiseaux"
79409;
sito di importanza comunitaria ITA030011 ai sensi della
direttiva comunitaria "Habitat" 92/43;
zona IBA 153 "Monti Peloritani";
area di proprietà del Demanio foreste demaniali;
zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
La valutazione del predetto progetto sarà espletata da questa
Amministrazione alla luce delle disposizioni contenute nel
recentissimo decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente del
28.04.2005 concernente "Criteri relativi ai progetti per la
realizzazione di impianti industriali per la produzione di
energia mediante lo sfruttamento del vento", pubblicato sulla
GURS n. 20 del 13.05. u.s., che revoca il D.A. n. 1014 del
10.09.2003 e che "si applica anche a tutti i progetti per i quali
alla data di pubblicazione del presente decreto non è stato
ancora emesso il provvedimento di giudizio di compatibilità
ambientale"
.Per quanto riguarda il terzo quesito posto dall'onorevole
interrogante, non risulta a questo Assessorato quale sia il
numero degli impianti che hanno chiesto e/o usufruito di fondi
pubblici in quanto questo dato non sempre viene comunicato
Gli impianti eolici per i quali è stato espresso giudizio
positivo di compatibilità ambientale e sono stati rilasciati i
provvedimenti di cui agli artt. 5 e 10 del D.P.R. 12.04.1996 alla
data del 16 maggio 2005 sono n. 66.
Si precisa, altresì, che gli impianti autorizzati, rispettando
la normativa vigente al momento dell'emissione del giudizio di
compatibilità ambientale , risultano compatibili con i criteri di
conservazione dei siti SIC (Siti di Interesse Comunitario) e ZPS
(Zone di Protezione Speciale); ove, infatti, l'installazione
dell'impianto può pregiudicare gli obiettivi di conservazione e
tutela delle specie flori-faunistiche e degli habitat viene
emesso un provvedimento di giudizio di compatibilità negativo.
Infine, si precisa che la localizzazione degli impianti sino
alla data del 13 maggio 2005 è stata regolamentata dal decreto
assessoriale n. 1014 del 10.09.2003, pubblicato sulla GURS n. 43
del 3.10.2003.
Tale decreto stabiliva le zone escluse (aree di riserva
integrale, generale, di protezione e controllo dei parchi, oasi e
riserve naturali) nelle quali non era consentita l'installazione
di impianti eolici; le zone sensibili (Siti di Importanza
Comunitaria, Zone di Protezione Speciale, aree sottoposte a
vincolo paesaggistico, archeologico, aree di rispetto delle zone
umide e di nidificazione e transito dell'avifauna migratoria o
protetta e le aree immediatamente limitrofe alle stesse), in cui
era da valutare, caso per caso, la possibilità di installazione
degli impianti, previa valutazione di incidenza ecologica ai
sensi del D.P.R. 357/97; altre zone nelle quali era consentita
l'installazione di impianti eolici con particolare attenzione al
loro inserimento nel paesaggio attraverso specifiche
prescrizioni.
Nelle more dell'approvazione del Piano Energetico Ambientale
Regionale, come già evidenziato, si applica il nuovo decreto
assessoriale ARTA del 28 aprile 2005 "Criteri relativi ai
progetti per la realizzazione di impianti industriali per la
produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento", che
ridefinisce le zone escluse (aree di riserva integrale, generale,
di protezione e controllo dei parchi, oasi e riserve naturali,
Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria che
annettono fra i motivi di istituzione e di protezione, gli
uccelli inseriti negli allegati della Direttiva 79/409 CEE); le
zone sensibili (aree sottoposte a vincolo paesaggistico,
archeologico, aree di rispetto delle zone umide e di
nidificazione e transito dell'avifauna migratoria o protetta e le
aree immediatamente limitrofe alle stesse entro un raggio di Km.
2 dal loro perimetro, Siti di Importanza Comunitaria e le aree
immediatamente limitrofe alle stesse entro un raggio di Km. 2 dal
loro perimetro), le zone consentite.»
L'Assessore CASCIO
NERI.- «All'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso
che:
in territorio del comune di Catania esiste una discarica per
rifiuti situata in un terreno adiacente alla S.S.184 nel tratto
immediatamente successivo al bivio Iazzotto - direzione di marcia
verso Lentini - ed esattamente di fronte ai terreni della
contrada S.Demetrio del comune di Lentini;
per tale discarica fin qui si è fatto uso della depressione di
una profonda scarpata e che ad oggi la sua presenza è segnalata
dalle mefitiche immissioni che hanno gravemente pregiudicato le
colture, un tempo rigogliose, della zona, le quali spesso vengono
ricoperte, a causa del vento dalle componenti più leggere dei
rifiuti;
essendo ormai colma la capienza della scarpata, si sta
provvedendo alla costipazione dei nuovi rifiuti compattandoli in
sommità e creando una sorta di putrescente collina artificiale
sulla cui tenuta statica e dinamica non c'è alcuna garanzia;
tale collina artificiale, oltre alla sua potenziale
pericolosità, derivante dall'empirico metodo di compattamento dei
rifiuti, modifica profondamente la millenaria orografia del
luogo, occludendo di fatto la visuale dell'intera piana di
Catania e incidendo pesantemente e irreversibilmente sul
paesaggio, con ulteriore grave compromissione dell'ambiente;
considerato che:
tale condotta da parte del gestore della discarica, modificando
arbitrariamente gli assetti idrogeologici con una collina
artificiale realizzata in spregio alle più elementari norme di
stabilità statica e dinamica dei manufatti, non soltanto crea
un'evidente situazione di pericolo incombente, ma, per le
modalità stesse con cui ciò viene attuato, pone seri dubbi sulla
sua legittimità in relazione alle norme di salvaguardia
dell'integrità ambientale e degli assetti paesaggistici;
l'unica ragione plausibile di tale assurda situazione pare
essere il grande tornaconto economico che ne viene al gestore
della discarica per ogni chilogrammo di rifiuti stoccato;
per sapere:
quali immediate misure intenda adottare per porre fine allo
stoccaggio arbitrario di rifiuti in un sito ormai incapiente;
quali immediate misure intenda adottare per assicurare la
stabilità statica e dinamica della zona interessata, la
salvaguardia della originaria orografia ed il rispetto di tutte
le norme a tutela dell'ambiente e degli assetti paesaggistici».
(1506)
Risposta. «In risposta all'interrogazione numero 1506, si
riferisce quanto segue.
Questo Assessorato ha chiesto al Comune di Catania di fornire
notizie in ordine alla posizione amministrativa della discarica
ed alla gestione della stessa.
Con nota prot. n. 6690 del 7.06.04, il Comune di Catania ha
fornito i seguenti dati:
- l'esercizio della discarica sita nei pressi del bivio
Iazzotto - il cui accesso è sito sulla SS 194 - è stato
autorizzato, sin dalla fine dell'anno 2002, a mezzo di Ordinanze
contingibili ed urgenti emesse dal Prefetto di Catania ai sensi
dell'art. 13 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1977, n. 22
(ultima ordinanza Prefettizia n. 1127/2591/02-20. 1/GAB del
31.05.04);
lo stesso Prefetto, avvalendosi della Commissione Tecnica, con
nota prot. 4336/4336-01 /20.1 /Gab aveva impartito alcune
prescrizioni di ordine tecnico riguardanti i presidi da porre in
opera al fine di attrezzare il sito e consentirne l'utilizzazione
quale bacino di conferimento di R. S.U. emergenziale fino
all'entrata in esercizio della nuova discarica sub-comprensoriale
(prevista per il 01 Agosto 2004);
- il rilascio delle proroghe dell'autorizzazione Prefettizia è
subordinato alla trasmissione di relazioni tecniche e tecnico
sanitarie prodotte dai Comuni interessati; in particolare, il
Comune di Catania trasmette periodiche relazioni sullo stato dei
luoghi avvalendosi della professionalità dell'ingegnere capo, dei
Tecnici e degli Ispettori della Direzione Ecologia, di Dirigenti
Medici del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL n. 3 di
Catania;
- nel mese di maggio c.a. il Comune di Catania ha prodotto
alcuni elaborati propedeutici alla chiusura del sito - oggi in
esercizio - con l'indicazione delle quote di abbancamento finali;
- il Prefetto, con ordinanza appena emanata, ha dato incarico
alla Provincia regionale di Catania ed al competente ufficio
dell'AUSL di Catania, "di vigilare sulla prosecuzione del
conferimento dei rifiuti solidi urbani autorizzati con
l'ordinanza avendo cura di verificare la corretta realizzazione
di chiusura del sito attualmente in uso";
- la società titolare del contratto-concessione per la gestione
è la Sicula Trasporti che risulta iscritta, con N.PA /0 179 del
19.10.1998, all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la
Gestione dei Rifiuti;
- nella discarica che raccoglie i rifiuti solidi urbani della
città di Catania e di altri 20 Comuni, vengono giornalmente
conferiti da 800 a 1000 tonnellate di RSU;
- i rifiuti sono immediatamente abbancati e ricoperti con
materiale di cava inerti (calcareniti) e puntualmente compattati
con idonei mezzi meccanici;
- la ditta svolge l'attività di gestione con personale ed
impianti tecnicamente adeguati.»
L'Assessore CASCIO
MORINELLO.- «All'Assessore per il territorio e l'ambiente ed
all'Assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica
istruzione, premesso che:
il Biviere è il più grande lago costiero della Sicilia; è
situato tra la città di Gela e la foce del fiume Dirillo, immerso
tra le ultime dune prospicienti il Canale di Sicilia e ricadente
per intero nel territorio comunale di Gela;
nel 1997 è stata istituita dalla Regione la riserva naturale
orientata Biviere di Gela' ed affidata in gestione alla LIPU
(Lega italiana protezione uccelli);
la Riserva è dotata di un centro visite da cui partono numerosi
sentieri naturalistici che permettono di conoscere la natura
dell'area protetta in tutti i suoi aspetti;
il Biviere, situato a circa 8 Km ad est dell'abitato di Gela,
riceveva le acque del fiume Dirillo, oggi convogliate alla diga
di Ragoleto al servizio dell'industria chimica, mentre l'altro
suo immissario, il torrente Valle Torta, è spesso prosciugato
dalla siccità;
l'importanza del Biviere è dovuta all'avifauna migratoria e
nidificante ed alla popolazione di insetti;
è stata apportata una serie di interventi volti alla tutela di
quell'ambiente, quali l'inserimento del lago Biviere in un elenco
di aree di speciale protezione per la conservazione degli uccelli
acquatici predisposto dal Consiglio d'Europa, il divieto di
caccia, la dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell'Assessorato regionale dei beni culturali, l'inserimento tra
le zone umide di importanza internazionale ai sensi della
Convenzione di Ramsar;
preso atto che:
da tempo il lago versa in gravi condizioni e che, malgrado le
abbondanti precipitazioni degli ultimi mesi, il livello
dell'acqua è sceso al di sotto della soglia di emergenza;
l'associazione degli agricoltori e quelle ambientaliste hanno
individuato nel mancato rispetto dell'accordo tra Agip ed
istituzioni locali una delle cause del dissesto dell'area
protetta;
1'Agip, cui compete la manutenzione e il funzionamento della
Diga Ragoleto, si era impegnata a far defluire una percentuale
d'acqua dall'invaso artificiale al lago Biviere;
ritenuto che:
la riserva Biviere di Gela'costituisce uno dei patrimoni
naturalistici più importanti di tutta la Sicilia;
il prosciugamento del lago creerebbe un danno immenso al
patrimonio faunistico e paesaggistico di tutta la zona;
per sapere:
se siano a conoscenza della situazione in cui versa il lago
Biviere e la omonima riserva naturale;
quali interventi intendano adottare al fine di restituire al
lago la sua originaria bellezza e riportare il livello dell'acqua
al di sopra della soglia di emergenza». (1511)
Risposta.«Con riferimento alla interrogazione numero 1511, si
fa presente che a seguito di disposizione assessoriale n. 1946/H5
del 2 maggio 2005, questo Assessorato - in particolare il
Servizio 6/DRTA Protezione patrimonio naturale di concerto con
il Servizio 2 VIA/VAS - sta procedendo alla redazione del Piano
di gestione del SIC/ZPS Biviere e Macconi di Gela, così come
convenuto nella riunione svoltasi presso la Presidenza della
Regione in data 20 aprile 2005.
Gli interventi contenuti nello studio Green Stream - che
costituiscono proposte progettuali e gestionali - sono
attualmente in corso di esame e valutazione al fine della
redazione del citato Piano ed in seguito all'approvazione
potranno essere progettati esecutivamente e realizzati.
Si precisa, altresì, che in ottemperanza alle prescrizioni
impartite dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del progetto di
riqualificazione, è già in corso da parte della Società
Snamprogetti (su incarico della green Strema) il monitoraggio
decennale dell'area, del quale è stato trasmesso il primo
rapporto, che in atto è all'esame della Task force di supporto
all'Autorità ambientale e dell'Ente gestore della RNO.»
L'Assessore CASCIO
RAITI.- «Al Presidente della Regione e all'Assessore per il
territorio e l'ambiente, premesso che:
l'ipotesi di costruzione di una centrale elettrica a biomassa
nel comune di Furnari (ME) in un'area destinata ad insediamenti
turistici e in estate da massicce presenze nelle zone di
Portorosa e Tonnarella ha suscitato parecchie perplessità e
sollevato dubbi sull'interesse pubblico' dell'opera;
la realizzazione del progetto provocherebbe iniziative di
rivolta in tutto il vasto comprensorio, il quale verrebbe
travolto dall'inquinamento elettromagnetico, acustico e
atmosferico;
nonostante il pesantissimo impatto ambientale, pare che la
centrale verrebbe realizzata anche contro la volontà della
maggioranza del Consiglio comunale di Furnari, di fatto
esautorato di ogni potere;
la stampa ha trattato il problema in maniera approfondita,
considerate le operazioni poco trasparenti di alcuni
rappresentanti istituzionali appartenenti a varie forze
politiche;
per sapere:
quali iniziative intendano adottare per scongiurare la tentata
operazione a danno della comunità furnarese, per evitare passaggi
poco trasparenti e per il ripristino della legalità;
se non ritengano indispensabile attivare con urgenza ogni
possibile iniziativa per bloccare il tentativo di realizzare un
progetto che rischia di trasformarsi in un gravissimo danno
ambientale per la comunità di tutto il comprensorio tirrenico
messinese». (1532)
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)
Risposta. «In merito a quanto rappresentato dall'onorevole
Raiti si rappresenta che la CSM Energy srl in data 3 dicembre
2003 ha avanzato istanza a questo Assessorato per ottenere
l'autorizzazione alla realizzazione di una centrale elettrica a
biomassa di cippato di legno vergine per la produzione di energia
rinnovabile in contrada Carone nel Comune di Furnari, ai sensi
dell'art. 7 della l.r. 65/81 e successive modifiche ed
integrazioni.
In riscontro alla richiesta di cui sopra questo Assessorato,
con nota prot. 74608 del 17 dicembre 2003, ha avviato il
procedimento ai sensi della citata normativa regionale,
richiedendo alla Ditta ed al Comune interessato atti ed
elaborati.
A tutt'oggi nessuna documentazione è stata integrata dagli enti
interessati, ad eccezione del Comune di Furieri, che ha trasmesso
la delibera consiliare n. 5 del 22 gennaio 2004, con la quale ha
espresso avviso contrario ai sensi dell'art. 7 della l.r. 65/81 e
successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione della
centrale elettrica.
Inoltre, con nota prot. 37255 dell'8 giugno 2004 il Servizio
2/VAS-VIA del Dipartimento del Territorio ha comunicato che le
opere menzionate, per la tipologia di impianto, devono essere
sottoposte, preliminarmente ad ogni altra autorizzazione, alla
procedura di verifica ex art. 10 del DPR 12 aprile 1996 e, ove
necessario, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del citato articolo,
alla procedura di giudizio di compatibilità ambientale ex art. 5
del DPR 12 aprile 1996 e s.m.i..
Nessuna autorizzazione risulta rilasciata in merito
all'iniziativa e, per quanto di competenza, l'esame della pratica
è sospeso in mancanza della documentazione richiesta e ad oggi
non pervenuta.»
L'Assessore CASCIO
MICCICHE'.- «All'Assessore per il territorio e l'ambiente,
premesso che:
le recenti disposizioni normative hanno fissato nuovi limiti di
esposizione ai campi elettromagnetici e nuovi criteri per le
emissioni di frequenze che generano campi elettromagnetici;
tali disposizioni, contenute nel D.P.R. n. 199 dell'8 luglio
2003, rappresentano una maggiore protezione della popolazione
costretta a subire la presenza di generatori di campi
elettromagnetici;
nella città di Gela (CL) è presente un elevato numero di
ripetitori di telefonia mobile e di antenne di ogni tipo;
per sapere se intenda verificare la sussistenza in quella città
delle necessarie autorizzazioni il rispetto dei limiti
recentemente modificati e se tali autorizzazioni siano ancora
compatibili con i nuovi criteri fissati dal decreto sopra
richiamato». (1540)
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)
Risposta. «In risposta all'interrogazione numero 1540
dell'onorevole Micciché, si rappresenta quanto segue.
Il DPCM (non DPR come riportato nell'interrogazione in oggetto)
8 luglio 2003, "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori
di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione
della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e
300 GHz", non ha modificato i limiti di esposizione per la
popolazione ai campi elettromagnetici, già fissati dal DM 381/98,
ma ha precisato, rispetto al DM 381/98, gli obiettivi di qualità
che, in termini di valori di campo elettrico, coincidono con i
valori di attenzione.
Dal punto di vista della prevenzione l'ARPA Sicilia applica
comunque la normativa vigente, esaminando i progetti di nuove
installazioni e/o modifiche di impianti per telefonia mobile per
il rilascio del parere di competenza, tenendo conto della
situazione esistente al momento della richiesta e dei limiti
previsti dalla norma.
Per quanto attiene ai controlli ed al monitoraggio l'Agenzia
effettua interventi su tutto il territorio regionale
compatibilmente con l'attuale dotazione di risorse umane e
strumentali. Tale azione risulterà certamente più incisiva con il
completamento della rete regionale di monitoraggio dei campi
elettromagnetici in fase di realizzazione (POR Sicilia 2000-
2006).
L'attività svolta nell'ambito del progetto nazionale di
monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici (in
collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni) ha consentito
finora di verificare n. 5 siti all'interno del territorio
comunale di Gela e fino a questo momento non sono stati
evidenziati superamenti dei limiti previsti dalle norme vigenti.
Inoltre, con particolare riferimento al comune in oggetto,
l'Agenzia ha fornito il necessario supporto tecnico per
consentire all'Amministrazione Comunale la messa a punto di un
regolamento, attualmente in fase di approvazione, per la gestione
del corretto insediamento urbanistico e territoriale delle
stazioni radio base per telefonia mobile per la minimizzazione
dell'esposizione ai campi elettromagnetici.
A tal proposito, nella considerazione dell'urgenza derivante
dagli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica,
l'Agenzia ha predisposto un documento di linee guida recentemente
ritrasmesso a questo Assessorato con gli aggiornamenti derivanti
dalle nuove norme introdotte dal legislatore; in tale proposta
vengono definiti criteri e procedure per l'effettuazione di
misure selettive nella fase propedeutica al risanamento, con il
coinvolgimento degli altri soggetti interessati (Gestori, Comune,
Ispettorato Territoriale delle Comunicazioni).
Il complesso delle attività sopra citate non è da ritenersi
conclusa in quanto la prossima acquisizione di ulteriori 152
centraline di monitoraggio (FUB - POR), il completamento della
dotazione strumentale dei Dipartimenti provinciali, il censimento
attualmente in corso delle sorgenti, consentirà di realizzare un
monitoraggio pianificato ed un'attività preventiva e di controllo
del territorio in grado di fornire risposte alla popolazione su
scala regionale.»
L'Assessore CASCIO
PANARELLO.- «Al Presidente della Regione e all'Assessore per il
territorio e l'ambiente, premesso che:
con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente n. 50/GAB del 4 settembre 2002 è stata dichiarata Area
ad elevato rischio di crisi ambientale del Comprensorio del Mela'
quella costituita dai territori dei comuni di Condrò, Gualtieri
Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, S. Filippo del Mela, Santa
Lucia del Mela e San Pier Niceto;
con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente n. 713 del 10 settembre 2002 è stata destinata la
somma di 6.943.097,69 euro per la predisposizione e l'attuazione
del Piano di risanamento ambientale e rilancio economico
dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale del Comprensorio
del Mela;
considerato che:
l'articolo 2 del decreto dell'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente n. 883 del 16 luglio 2003 dispone quanto
segue:
lo schema del Piano di risanamento ambientale e rilancio
economico del Comprensorio del Mela' sarà predisposto sulla base
di una specifica convenzione attivata dall'Assessorato regionale
del territorio e dell'ambiente con un soggetto istituzionale
qualificato entro tre mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto (cioè entro il 17 dicembre 2003);
lo schema del Piano di risanamento dovrà essere predisposto o
consegnato entro sei mesi dalla data della stipula della relativa
convenzione (con il soggetto istituzionale qualificato);
considerato, altresì, che:
nel mese di agosto 2003, l'Assessorato regionale del territorio
e dell'ambiente con atto esplicito individuò nell'Università di
Messina il soggetto istituzionale competente per l'elaborazione
del Piano di risanamento al quale affidare l'incarico;
la stampa locale diede notizia dell'imminente affidamento da
parte dell'Assessorato all'Università di Messina
dell'elaborazione del predetto piano;
inopinatamente il 15 dicembre 2003, a ridosso della scadenza
fissata, nella riunione della Commissione Stato-Regione-Provincia-
Enti locali per la definizione del Piano di risanamento
ambientale e rilancio economico del Comprensorio del Mela,
l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente preannunciò
la necessità di esperire la gara per l'affidamento dello studio
per la predisposizione del Piano di risanamento nella Commissione
predetta del 9 febbraio 2004;
gli esperti dell'Assessore, dietro espressa richiesta dei
sindaci, hanno comunicarono che non era possibile fornire copia
del bando e proposero una bozza di percorso per la definizione
del bando per l'affidamento (a Società o Gruppi di studio);
tale singolare procedura ed i conseguenti gravi ritardi hanno
creato allarme tra gli amministratori e nell'opinione pubblica
dei comuni interessati;
per sapere:
le ragioni che hanno indotto l'Assessorato del territorio e
l'ambiente a mettere in discussione, dopo ben tre mesi, i
contenuti e le scadenze previsti dal decreto emanato dallo
stesso;
se non ritengano di dover ritirare la bozza di bando di gara
per l'affidamento dello studio per la predisposizione del 'Piano
di risanamento ambientale e rilancio economico del Comprensorio
del Mela', stante la peculiarità dello studio (che consente la
deroga alle procedure di affidamento previste dalla normativa
vigente) nonché le riconosciute e qualificate competenze
professionali presenti all'interno dell'Università di Messina, la
quale certamente costituisce un soggetto istituzionale
qualificato per la Regione siciliana ed in grado di coinvolgere
altri qualificati istituti di ricerca e di studio;
se non ritengano di dover prontamente stipulare la convenzione
con l'Università di Messina affinché si possa definire in tempi
brevi - così come previsto dal decreto n. 883 del 2003 - il Piano
di risanamento e rilancio economico del Comprensorio del Mela in
modo da dare alle popolazioni, alle aziende ed agli enti locali
che operano nel Comprensorio la certezza di un intervento
qualificato e tempestivo». (1553)
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)
Risposta. «Come si legge nelle premesse dell'interrogazione
dell'onorevole Panarello, il comprensorio del quale fanno parte i
comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, S.
Filippo del Mela, S. Lucia del Mela e San Pier Niceto, con
provvedimento assessoriale di questa Amministrazione regionale
per il territorio e l'ambiente, D.A. n. 50/GAB del 4.09.2002, è
stato dichiarato "area ad elevato rischio di crisi ambientale".
Com'è noto, per l'avvio del risanamento della predetta area
sono state destinate risorse pari a 6.943.097,69 euro.
Questo Assessorato regionale ha previsto e messo in cantiere
una serie di attività che, di fatto, hanno segnato l'inizio di
una serie di interventi verso l'auspicato risanamento.
Per economia di tempo e di esposizione, si ricordano solo
alcune delle molteplici attività avviate, ed in particolare
quelle che si ritengono le principali:
- si è proceduto al ritiro di un bando emanato dal ARTA in
quanto lo stesso è stato ritenuto non esaustivo e attinente agli
obiettivi del risanamento ;
- si è sviluppato un rapporto con l'OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità), massimo organismo di salvaguardia della
salute a livello mondiale, per l'avvio di un'indagine
epidemiologica per definire eventuali rapporti tra stato di
salute della popolazione e stato dell'ambiente e per monitorare
gli effetti degli interventi di risanamento sulla popolazione.
- sono stati attivati quattro progetti che agiranno sulla
qualità dell'ambiente e interverranno in campo di risanamento,
con fondi diversi da quelli previsti dal piano di risanamento, e
più precisamente:
a) Biomonitoraggio;
b) Modello matematico di diffusione degli inquinanti in
atmosfera in ambito urbano;
c) Modello matematico di diffusione degli inquinanti in
atmosfera in ambito areale;
d) Applicazione della migliore tecnologia per il contenimento
delle emissioni inquinanti.
Con la definizione delle "Linee guida per il Piano di
risanamento e rilancio economico" sono state avviate anche le
prime fasi del risanamento.
Il predetto Piano di risanamento consta di fasi successive che
vanno dalla conoscenza della situazione ambientale attuale a
quella propositiva, fino alla sua implementazione. .
Nell'ambito della prima fase del piano, quella cosiddetta
conoscitiva, sono stati raccolti dati sulla qualità dell'ambiente
riferiti alle varie matrici (aria, acqua e suolo) e sono stati
definiti i relativi obiettivi di miglioramento ambientale.
A partire dalla predisposizione delle "Linee guida per il Piano
di risanamento e rilancio economico" si dovrà sviluppare la
seconda fase del piano, cioè quella propositiva che vedrà
coinvolti i centri di ricerca siciliani e le strutture locali per
la definizione puntuale degli interventi da intraprendere.
La sopradetta attività è stata realizzata con la collaborazione
di enti e organizzazioni locali (CPTA, Arpa, Assindustria,
sindacati ecc.) con un impegno di risorse finanziarie pari a
zero.»
L'Assessore CASCIO
CRACOLICI.- «All'Assessore per il territorio e l'ambiente,
premesso che:
con nota del 12/1/2004 del servizio 3 dell'Assessorato del
territorio e dell'ambiente la ditta Bertolino, titolare della
Distilleria sita nel territorio di Partitico, è stata diffidata
dall'utilizzare le caldaie Girola e Marchesi in quanto sprovviste
dei misuratori in continuo degli inquinanti atmosferici previsti
dalla normativa di cui al DM 8/12/1998 entrato in vigore nel
luglio del 1999;
la ditta produceva avverso la diffida un ricorso gerarchico al
Dirigente generale chiedendo la revoca del provvedimento;
il ricorso veniva inviato al servizio competente per le
controdeduzioni e da questi rigettato;
il Dirigente generale, malgrado il rigetto del ricorso da parte
del servizio competente, affidava a due dirigenti
dell'Assessorato assegnati ad altri compiti d'ufficio quello di
controdedurre il rigetto del ricorso;
tale ulteriore parere accoglieva le motivazioni dei ricorrenti
sostenendo le ragioni della revoca del provvedimento di diffida
con la motivazione paradossale che non sarebbe stata accertata
una situazione di pericolo per la salute e/o per l'ambiente, non
prendendo in considerazione il fatto che l'esercizio dei suddetti
impianti tecnici è vincolato per legge sin dal 1999 alla
installazione di idonei misuratori in continuo degli inquinanti
atmosferici prodotti dalla combustione in ragione della loro
potenza termica e del tipo di combustibile (rifiuto) utilizzato;
considerato che:
il Dirigente generale con un provvedimento discutibile nella
forma e nella sostanza ha sospeso il giudizio sul ricorso
presentato dalla ditta Bertolino, ma, contemporaneamente, ha
revocato il provvedimento di diffida, accogliendo così
l'obiettivo del ricorrente ma, ad avviso dello scrivente,
avallando un reato perpetrato e continuato: cioè l'esercizio di
impianti termici senza il controllo dovuto per legge;
per sapere quali interventi intenda attivare affinché sia
garantito il rispetto della legge nonché la tutela
dell'Amministrazione pubblica da possibili coinvolgimenti sulle
responsabilità non soltanto amministrative ma anche di ordine
penale che potrebbero determinarsi a seguito di negligenti e
omissivi provvedimenti da parte della stessa». (1555)
Risposta. «Con D.A. n. 134 dell'11 marzo 1995, l'Assessorato
regionale per il Territorio e per l'Ambiente ha concesso alla
distilleria Bertolino l'autorizzazione provvisoria ed ha
approvato il progetto di adeguamento per il proseguimento delle
emissioni provenienti dall'attività industriale svolta negli
impianti della distilleria.
Com'è noto, da diversi anni le emissioni maleodoranti
provenienti anche dallo stoccaggio di fecce e vinacce e di
vinacce esauste, sono oggetto di esposti, denunce, di imponenti
manifestazione di piazza da parte della popolazione partinicese
nonché di accertamenti analitici a seguito delle quali è stato
prescritto l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per
il loro contenimento e/o convogliamento.
In particolare, più di recente, va sottolineato che, a seguito
del verbale del sopralluogo effettuato in data 16 dicembre 2003
per verificare presso la distilleria Bertolino la taratura dei
misuratori in continuo delle emissioni in atmosfera dell'impianto
denominato "Marchesi", il Direttore del DAP di Palermo e la
Dirigente del Servizio inquinamento della Provincia di Palermo,
hanno evidenziato la provvisorietà del sistema di misura degli
inquinanti. Pertanto, con nota n. 834 del 12 gennaio 2004,
sollecitata con successiva nota n. 38871 dell'11 giugno 2004, il
Servizio 3 Prevenzione inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico dell'Assessorato territorio e ambiente, ha
diffidato la distilleria Bertolino a fornire i dati sui valori
delle emissioni e i certificati analitici del biogas. Analisi e
dati forniti solo in data 15 luglio 2004.
Alla luce delle suddette analisi e controlli, al fine di
assoggettare la Bertolino, analogamente a quanto era avvenuto in
passato per altre distillerie come la TRAPAS di Petrosino e la
ENODISTIL di Alcamo, alle legittime e più restrittive
prescrizioni previste dal D.M. 5 febbraio 1998, è stato
predisposto ed emanato il DRS n. 368 del 5 aprile 2004.
Detto decreto dirigenziale, in un primo momento revocato con
D.D.G. n. 1140 del 4 novembre 2004,dopo alterne vicende, è stato
riesumato e il suo contenuto riadottato con il DRS n. 325 del 26
aprile 2005, riportando ad una corretta uguaglianza e parità di
trattamento sul territorio regionale le distillerie che
utilizzano lo stesso combustibile.
In ultimo, con riferimento alla problematica riguardante le
caldaie a biogas ed a biogas-BTZ (basso tenore di zolfo), va
riferito che la stessa è stata superata con D.R.S. n. 452 del 30
maggio scorso, con il quale, a parziale modifica dell'art. 4 del
citato D.R.S. n.325 del 26 aprile 2005, a seguito dell'impegno
assunto dalla Bertolino di convertire, entro 90 giorni, gli
impianti da combustione ad olio BTZ a gas metano, è stata
concessa una proroga per l'utilizzo di olio combustibile BTZ,
fissando nuovi limiti di concentrazione degli inquinanti emessi
in atmosfera. Lo stesso decreto, inoltre, impone l'obbligo alla
Bertolino di effettuare, con periodicità almeno mensile, la
misurazione delle emissioni inquinanti dandone preavviso
all'Assessorato territorio e ambiente e comunicando allo stesso i
risultati delle analisi. Gli organi di controllo (Provincia
Regionale e DAP) effettueranno i dovuti accertamenti finalizzati
al rispetto dei limiti alle emissioni ed il rispetto delle
prescrizioni contenute nel decreto medesimo. Il mancato
adempimento alle prescrizioni comporterà la revoca del
provvedimento di che trattasi.
La conversione delle caldaie da olio combustibile a gas metano
rappresenta un miglioramento dal punto di vista dell'impatto
ambientale in atmosfera con conseguente miglioramento dei livelli
emissivi con particolare riferimento all'anidrite solforosa.
La soluzione prospettata e trasfusa nel citato decreto
dirigenziale rappresenta un ulteriore passo avanti nella strada
che porta al miglioramento dell'ambiente e della salute dei
cittadini e nello stesso tempo fornisce risposte certe alle
istanze dei produttori vitivinicoli che vedranno risolte le
questioni legate alla distillazione facoltativa, pari a circa 850
mila ettolitri, non paralizzando l'economia di questo settore.»
«ALLEGATO - D. R. S. n. 452
Assessorato Territorio ed ambiente
Dipartimento del territorio ed ambiente
SERVIZIO 3 - Tutela dall'inquinamento atmosferico,
elettromagnetico, acustico
e rischio industriale
IL DIRIGENTE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
VISTA la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
VISTO il Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del
24/05/1988;
VISTA la Legge n. 288 del 4/08/1989;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
21/07/1989;
VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
VISTO il D.A. n.31/17 del 25/01/99, col quale sono stati
individuati i contenuti delle relazioni di analisi, nonché le
condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le
metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
VISTO il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di
campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi
del D.P.R. 203/88";
VISTO il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il
rilascio delle autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 203/88;
VISTO il D.A. n. 134/17 dell'11.03.95, con il quale questo
Assessorato, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88, ha
concesso alla Distilleria Bertolino S.p.A., con sede legale in
Viale dei Platani s.n.c. nel Comune di Partinico (PA),
l'autorizzazione provvisoria ed ha approvato il progetto di
adeguamento per il proseguimento delle emissioni provenienti
dall'attività industriale svolta nell'impianto sito in Viale dei
Platani s.n.c. nel Comune di Partinico (PA);
VISTO il D.R.S. n. 325 del 26.04.05, con il quale questo
Servizio, fra l'altro, ha provveduto alla revisione del citato
D.A. n. 134, fissando i seguenti limiti per gli inquinanti
provenienti dalle caldaie alimentate a olio combustibile:
Ossidi di 500 mg/Nm3
azoto
Ossidi di 800 mg/Nm3
zolfo
Polveri 50 mg/Nm3
VISTA la nota del 26.05.05 (All. 1), acquisita al protocollo di
questo Assessorato
con n. 32569 del 26.05.05, con la quale la Ditta Bertolino si è
impegnata a convertire il combustibile di dette caldaie da olio
BTZ a metano;
CONSIDERATO che nella citata nota n. 32569 la Ditta Bertolino ha
rappresentato di dover procedere alla distillazione del vino nel
rispetto di contratti già stipulati con cantine sociali e
produttori privati, chiedendo, nelle more dell'annunciata
conversione a metano, una proroga di novanta giorni "utilizzando
nel frattempo olio combustibile B.T.Z. rispettando i limiti di
emissioni di polveri uguali o inferiori a 100 mg/Nm3, ossidi di
zolfo uguali o inferiori a 1700 mg/Nm3 e ossidi di azoto uguali o
inferiori 500
mg/Nm3";
VISTA l'offerta allegata a detta nota e proposta dalla Ditta SAIT
Bruciatori per la fornitura di bruciatori a gas metano;
CONSIDERATO che la conversione delle caldaie da olio combustibile
a gas metano rappresenta un miglioramento dal punto di vista
dell'impatto ambientale in atmosfera;
RITENUTO alla luce di quanto sopra espresso, nelle more dei tempi
tecnici minimi necessari di acquisto e messa in opera dei
bruciatori alimentati a gas metano, di poter concedere una
proroga alla Ditta, a parziale e momentanea modifica del citato
D.R.S. n. 325;
RITENUTO di considerare il presente atto suscettibile di revoca o
modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme
regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a
modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
su proposta del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa S3-I
DECRETA
Art. 1 - A parziale e temporanea modifica dell'art. 4 del D.R.S.
n. 325 del 26.04.05, al fine di poter procedere alla
distillazione del vino oggetto dei contratti già stipulati tra la
Distilleria Bertolino, con sede legale ed impianto in Viale dei
Platani a Partinico (PA), ed alcune cantine sociali e soggetti
privati ed in considerazione dell'impegno assunto dalla Ditta di
convertire, nei tempi strettamente tecnici, a metano le caldaie
alimentate a olio combustibile BTZ, i limiti di concentrazione
degli inquinanti emessi in atmosfera per i punti di emissione E1,
E2, E3, E4 ed E5, fino al 31.08.05, sono i seguenti:
Ossidi di < 500 mg/Nm3
azoto
Ossidi di < 1700 mg/Nm3
zolfo
Polveri < 50 mg/Nm3
Il riferimento al punto di emissione E3 (caldaia "Marchesi") si
deve intendere nel caso di esclusivo funzionamento ad olio
combustibile BTZ.
La nota della Distilleria Bertolino del 26.05.05 (All. 1),
acquisita al protocollo di questo Assessorato con n. 32569 del
26.05.05, è parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2 - Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del
presente provvedimento, la Distilleria Bertolino dovrà
trasmettere a questo Servizio tutta la documentazione atta a
verificare l'effettiva prossima conversione del combustibile dei
generatori di vapore da olio BTZ a gas metano.
Tale documentazione dovrà contenere almeno i seguenti atti:
copia dell'ordine di acquisito dei bruciatori a gas metano,
copia del contratto di fornitura del gas metano,
copia delle istanze presentate all'I.S.P.E.S.L. ed ai Vigili del
Fuoco.
Art. 3 - La Ditta dovrà effettuare con periodicità almeno
mensile, a far data dalla notifica del presente Decreto, la
misurazione delle emissioni inquinanti, dandone preavviso
all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 3 -
alla Provincia Regionale di Palermo ed al D.A.P. di Palermo, e
dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.
La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata
con gli impianti funzionanti a pieno regime.
La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i
report originali delle analisi chimiche alla base di detti
certificati.
Le relazioni di analisi dovranno essere redatte in conformità
alle direttive impartite col Decreto Assessoriale n.31/17 del
25/01/99.
I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto del
Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 allegato n. 4 e dal
D.M.25/08/2000. Gli Organi di controllo (Provincia Regionale e
D.A.P.) effettueranno i dovuti accertamenti finalizzati al
rispetto dei limiti alle emissioni ed il rispetto delle
prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
Art. 4 - In caso di mancato adempimento alle prescrizioni di cui
ai precedenti artt. 1, 2 e 3 questo Servizio procederà alla
revoca del presente prowedimento.
Art. 5 - Avverso il presente provvedimento può essere proposto
ricorso al T.A.R. e ricorso gerarchico, rispettivamente entro 60
giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.
Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso nel sito internet
di questo Assessorato.
Palermo, 30 maggio 2005
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Gioacchino Genchi)»
ARDIZZONE.- «All'Assessore per il territorio e l'ambiente,
premesso che:
la C.S.M. Energy s.r.l. ha presentato un progetto per la
realizzazione di una centrale elettrica da 20 MW alimentata a
biomassa di cippato di legno vergine, per la produzione di
energia rinnovabile, in contrada Carone del Comune di Furnari
(ME);
il Consiglio comunale di Furnari, con delibera n. 5 del 22
gennaio 2004, ha espresso 'avviso contrario ai sensi dell'art. 7
della l.r. n. 65/1981';
considerato che:
con D.D.G. n. 52/5S del 17 luglio 2003 dell'Assessorato della
cooperazione e del commercio, l'intero territorio di Furnari è
stato individuato ad economia prevalentemente turistica per
l'intero anno;
il progetto della C.S.M. ENERGY s.r.l. non è compatibile con
l'assetto territoriale a vocazione prevalentemente turistico-
alberghiera, nonché con lo sviluppo del settore agricolo;
per il Comune di Furnari, come risulta dalla delibera n. 5 del
22 gennaio 2004, 'l'opera graverebbe con impatto notevole oltre
che sull'ambiente e sulle vie di comunicazione anche ed
enormemente sull'economia locale, a causa dell'incidenza negativa
sulle esistenti strutture ricettive turistiche e sulle tante
altre previste e prevedibili (vedasi strutture alberghiere, per
circa 1.000 posti letto, in corso di costruzione e richiesta di
concessione edilizia in itinere per la quale l'Assessorato
territorio ed ambiente si è pronunciato favorevolmente)';
ritenuto che la richiesta di parere ex art. 7 della l.r. n. 65
del 1981 sia irrituale, in quanto tale procedura è prevista per
l'esecuzione di opere di interesse statale o regionale non
coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
nell'ovvia considerazione che la richiesta sia pervenuta dalla
C.S.M. ENERGY s.r.l. e non, come previsto dalla legge, da parte
degli enti istituzionalmente competenti;
per sapere:
i motivi per cui l'Assessorato del territorio e dell'ambiente
abbia avviato le procedure di cui all'art. 7 della l.r. 65 del
1981 su richiesta della C.S.M. Energy s.r.l., la quale è una
società privata e non un 'ente istituzionalmente competente';
se, per tutte le motivazioni espresse in narrativa ed, in
particolare, alla luce del parere contrario del Consiglio
comunale, non ritenga opportuno respingere l'ipotesi di
realizzazione di una centrale elettrica da 20 MW alimentata a
biomassa nel territorio del comune di Furnari». (1574)
Risposta.«Con riferimento alla interrogazione numero 1574, si
rappresenta quanto segue.
La CSM Energy srl, in data 3 dicembre 2003, ha avanzato istanza
a questo Assessorato per ottenere l'autorizzazione alla
realizzazione di una centrale elettrica a biomassa di cippato di
legno vergine per la produzione di energia rinnovabile in
contrada Carone nel Comune di Furnari, ai sensi dell'art. 7 della
l.r. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni.
In riscontro alla predetta richiesta, questo Assessorato ha
avviato il procedimento previsto dalla citata normativa
regionale, richiedendo l'integrazione necessaria per il
completamento istruttorio.
A tutt'oggi nessuna documentazione è stata integrata dagli enti
interessati, ad eccezione del Comune di furnari, che ha trasmesso
la delibera consiliare n. 5 del 22 gennaio 2004, con la quale ha
espresso avviso contrario ai sensi dell'art. 7 della l.r. 65/81 e
successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione della
centrale elettrica.
Circa la specifica richiesta dell'interroganre in ordine alla
irritale richiesta ai sensi dell'art. 7 della l.r. 65/81, in
quanto tale procedura è prevista per l'esecuzione di opere di
interesse statale o regionale non coincidenti con le previsioni
degli strumenti urbanistici, nell'ovvia considerazione che tale
richiesta è pervenuta dalla CSM Energy srl, e non come richiesto
dalla legge da parte degli enti istituzionalmente competenti , si
osserva che:
l'articolo 7 della l.r. 65/81, a cui si fa riferimento, nel
testo modificato dall'art. 6 della l.r. 15/91, dispone che
qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire
opere di interesse statale o regionale da parte degli enti
istituzionalmente competenti, in difformità dalle prescrizioni
degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi,
ove compatibili con l'assetto territoriale, possono essere
autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente, sentiti i Comuni ed il Consiglio regionale
dell'urbanistica .
In merito alla questione concernente il progetto, opera
affidata alla CSM Energy srl, si precisa che l'iniziativa ai
sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 32, rientra
tra le fonti energetiche rinnovabili, e perciò è da ritenersi ai
sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 10/91, di pubblico
interesse e di pubblica utilità , e che le relative opere sono,
pertanto, equiparate a quelle dichiarate indifferibili ed
urgenti .
Per quanto desumibile dalla relazione allegata al progetto,
l'energia elettrica prodotta sarà ceduta dalla CSM Energy srl
interamente all'ENEL in accordo con quanto previsto dal provv.
CIP 6/92.
Ne consegue che il produttore (CSM Energy srl) risulta
investito del compito di perseguire l'obiettivo pubblico del
contenimento dei consumi energetici, in conformità con quanto
previsto dalle leggi nn. 9 e 10 del 1991 e secondo l'accordo
citato nella relazione di progetto e, in quanto tale, può essere
ritenuto ente istituzionalmente competente ai sensi dell'art. 7
della l.r. 65/81 e s.m.i..
Su iniziative analoghe, l'Ufficio Legislativo e Legale si è
pronunciato con nota prot. 14589 dell'11 settembre 1995 nei
predetti termini.
Inoltre, con nota prot. 37255 dell'8 giugno 2004, il Servizio
2/VAS-VIA del Dipartimento del Territorio ha precisato che la
tipologia di opere menzionate devono essere sottoposte,
preliminarmente ad ogni altra autorizzazione, alla procedura di
verifica ex art. 10 del DPR 12 aprile 1996 e, se ritenuto
necessario, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del citato articolo,
alla procedura di giudizio di compatibilità ambientale ex art. 5
DPR 12 aprile 1996 e s.m.i..»
L'Assessore CASCIO
ARDIZZONE.- «Al Presidente della Regione ed all'Assessore per
il territorio e l'ambiente, premesso che:
con delibera consiliare n. 104 del 22 giugno 1994, il Comune di
San Filippo del Mela ha adottato il piano regolatore generale,
che è stato approvato, in uno al regolamento edilizio, dalla
Regione siciliana con decreto a firma dell'Assessore per il
territorio e l'ambiente del 27 ottobre 2000, pubblicato nella
G.U.R.S. n. 55 del 2000;
a seguito di ricorsi straordinari proposti da alcuni cittadini,
il Presidente della Regione, su conforme parere del Consiglio di
Giustizia Amministrativa (adunanza del 19.11.2002), ha decretato
l'annullamento dello strumento urbanistico per vizi
endoprocedimentali (decreto n. 702 del 24.6.2003), vizi afferenti
la regolarità della documentazione allegata alla deliberazione di
adozione del P.R.G., consistenti nella mancata sottoscrizione da
parte del presidente del Consiglio, del consigliere anziano e del
segretario generale degli elaborati allegati a tale delibera;
il sindaco di San Filippo del Mela ha nominato un esperto,
esterno all'amministrazione, nella persona dell'avvocato Mario
Arena, al quale successivamente ha sottoposto alcuni quesiti con
nota registrata al protocollo generale n. 12712 del 14.10.2003;
l'avvocato Arena, in risposta alla prefata nota, ha fatto
pervenire al sindaco di San Filippo del Mela un proprio parere
registrato al protocollo n. 13479 del 28.10.2003, nel quale si
legge '...nel caso che si occupa si è in presenza certamente di
un giudicato indivisibile, ossia con efficacia erga omnes, per
cui il piano regolatore annullato va certamente riadottato,
facendo salvo interamente il lavoro svolto ed eliminando i vizi
di formazione che sono stati rilevati nel contesto del decreto di
annullamento a partire dal primo atto omesso o viziato, salvi i
precedenti istruttori non coinvolti dall'annullamento';
inoltre, in risposta al quesito del sindaco circa la
possibilità di elaborazione di un 'nuovo P.R.G.', l'avv. Arena
afferma: 'ai sensi della normativa vigente, sugli amministratori
e sui dipendenti pubblici che a causa del proprio officium siano
venuti a conoscenza di fatti che possano aver causato danno
erariale grava l'obbligo di denuncia alla Procura generale della
Corte dei conti, pena la loro diretta responsabilità. E', quindi,
consequenziale, predisporre una dettagliata relazione sui fatti
che non possono non evidenziare le spese che l'Amministrazione
andrà a sostenere per nuovi eventuali incarichi di
pianificazione';
lo stesso esperto, avv. Arena, relazionando al Consiglio
comunale ha avuto modo di chiarire ancor meglio l'anzidetto
concetto, spiegando che, considerate le motivazioni che avevano
portato all'annullamento dello strumento urbanistico, procedere
alla modifica del P.R.G. annullato avrebbe potuto prefigurare un
danno erariale per l'Ente;
pertanto, in quel Consiglio comunale, il sindaco dichiarava di
avere incaricato l'ing. Varacalli, dirigente dell'area gestione
del territorio del Comune, di porre in essere gli adempimenti
necessari per portare nel più breve tempo possibile alla
riadozione del P.R.G. di San Filippo del Mela;
dopo oltre sei mesi dall'annullamento del P.R.G.,
l'Amministrazione comunale, anziché porre in essere gli atti
necessari per una sollecita riadozione dello strumento
urbanistico caducato, così come consigliato dallo stesso esperto
avv. Mario Arena nel sopra citato parere legale, ha sottoposto al
Consiglio comunale un ordine del giorno avente per oggetto
'Integrazione direttive generali di cui alla delibera consiliare
n. 13 del 1993'.
in tale proposta è contenuto un evidente contrasto con quanto
dichiarato in narrativa ove, da parte della stessa
amministrazione, si afferma che 'gli effetti dell'annullamento
disposto dal decreto presidenziale n. 702 del 24 giugno 2003 nei
confronti della delibera consiliare n. 104 del 1994 si estendono
agli atti del procedimento di formazione del P.R.G. successivi
alla deliberazione caducata, ma non a quelli ad essa precedenti
(ex plurimis Consiglio di Stato sezione V 13.12.1999 n. 2016)';
per sapere:
se l'Amministrazione regionale non ritenga necessario avviare
un'ispezione nel Comune di San Filippo del Mela per accertare le
motivazioni che hanno spinto l'amministrazione comunale a
proporre di integrare le direttive all'elaborazione del P.R.G.
approvate con la deliberazione consiliare n. 13 del 12 febbraio
1993 al fine di prevedere insediamenti artigianali e commerciali
nell'area denominata 'Sorgente' sita in contrada Archi;
per verificare, altresì, se effettivamente la proposta di
deliberazione, a differenza di come titolata, rappresenti più una
modifica sostanziale delle precedenti direttive del P.R.G. che
una sua integrazione. Ciò nella considerazione che essa
'prevedendo per l'area in oggetto una destinazione urbanistica
omogenea unitaria di tipo 'D' per insediamenti artigianali e
commerciali, che consenta la localizzazione del P.I.T. e nel
contempo dia la possibilità all'ente di valutare eventuali
proposte di iniziativa privata alla luce della legislazione di
settore e di una analisi approfondita sulla compatibilità di tali
iniziative con lo sviluppo commerciale dell'intero territorio'
contrasta nettamente con le direttive del Consiglio comunale del
12 febbraio 1993, secondo le quali nella zona in oggetto di
contrada Sorgente si dovevano prevedere interventi di espansione
e completamento e non interventi di tipo 'D';
ancora, se l'Amministrazione regionale, al fine di dotare
celermente il comune di San Filippo del Mela del necessario
strumento urbanistico non ritenga opportuno nominare un
commissario ad acta per la riadozione del P.R.G., atteso che
sulla problematica il Comune, ad oltre sei mesi dalla conoscenza
ufficiale dell'annullamento del P.R.G., ha posto in essere
soltanto un atto non necessario (l'integrazione alle direttive
generali) di cui alla delibera consiliare n. 13 del 1993». (1575)
Risposta.«L'accertamento ispettivo appositamente disposto da
questo Assessorato nel maggio 2004 nei confronti del Comune di S.
Filippo del Mela (ME) per la riadozione del Piano regolatore
generale, annullato con DPRS n. 702 del 24 giugno 2003, su
conforme parere del CGA, per vizi endoprocedimentali, rilevava
nelle conclusioni che le modifiche apportate al PRG da
riadattare rispetto a quello annullato sono di lieve entità e
rese necessarie dalle sopraggiunte norme urbanistiche ad
eccezione della previsione di un'ampia zona destinata ad
insediamenti artigianali e commerciali ubicata in Contrada
Sorgente nella frazione Archi .
Il Consiglio comunale del Comune di S.Filippo del Mela ha,
coerentemente, riadottato il PRG - in conformità del citato DPRS
n. 702/2003 - rispettivamente con le deliberazioni consiliari: n.
13 del 12.02.93, n. 31 del 04.03.94, n. 30 del 29.06.04 e n. 58
del 29.06.04.
Pertanto, il citato strumento urbanistico - che è stato
trasmesso all'Assessorato per il territorio e l'ambiente per
l'esame di competenza con nota comunale prot. 2344/8 dell'1
marzo 2005 - è, in atto, in fase istruttoria.
Alla luce di quanto rappresentato, l'interrogazione
dell'onorevole Ardizzone risulta alla data odierna superata.»
L'Assessore CASCIO
SPAMPINATO.- «Al Presidente della Regione e all'Assessore per
il territorio e l'ambiente, premesso che:
in data 15.05.2003, con delibera commissariale n. 1 veniva
adottato il Piano regolatore generale di Tremestieri Etneo;
in data 14.01.2004, con decreto assessoriale n. 9 veniva
nominato l'ing. Scaffidi Abbate con il compito di eseguire, in
via sostitutiva, gli adempimenti sindacali in ordine alla
trasmissione degli atti dello strumento urbanistico;
in data 18.02.2004 con delibera n. 12 il Consiglio comunale di
Tremestieri approvava l'annullamento in autotutela della delibera
commissariale n. 1 del 15.05.2003;
considerato che:
l'approvazione della suindicata delibera del Consiglio comunale
rende inutile la prosecuzione dell'iter formativo del P.R.G. da
parte della Regione, essendo necessaria una nuova adozione di
competenza del Consiglio comunale;
l'ing. Scaffidi Abbate, commissario ad acta con il suindicato
mandato, nonostante fosse stato messo al corrente dell'avvenuto
annullamento, in autotutela, della delibera di adozione del PRG e
che di ciò fosse stato informato lo stesso Assessorato al
Territorio ed Ambiente, ha reiterato la richiesta formulata con
atto commissariale 3503, al fine di ottenere le osservazioni al
PRG;
per sapere se l'iniziativa del commissario ad acta sia stata
presa dietro specifica direttiva dell'Assessore per il territorio
e l'ambiente e, se così non fosse, quali iniziative intenda
adottare per evitare irrituali e dannose interferenze
nell'autonomia comunale». (1582)
Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero 1582, si
rappresenta quanto segue.
Con nota prot. n. 4225 del 27 febbraio 2004, è pervenuta a
questo Assessorato la deliberazione n. 12 del 18 febbraio 2004
avente per oggetto Annullamento in autotutela della delibera
commissariale n. 1 del 15.05.2003 di adozione del PRG ,
unitamente a n. 15 allegati richiamati nella medesima
deliberazione.
Alla luce delle considerazioni contenute nella predetta nota,
questo Assessorato ha invitato il Consiglio comunale del Comune
di Tremestieri Etneo a procedere alla revoca della sucitata
deliberazione n. 12/2004.
Con nota prot. n. 5661 del 17 marzo 2004, il commissario ad
acta, ing. Alfredo Scaffidi Abbate - nominato con D.A. n. 9 del
14 gennaio 2004, con il compito, specificato all'art. 1 del
decreto di nomina, di provvedere, in via sostitutiva, agli
adempimenti sindacali in ordine alla trasmissione degli atti
dello strumento urbanistico a questo Assessorato per il relativo
esame di competenza, previo accertamento degli atti - ha
provveduto a trasmettere per il seguito di competenza, lo
strumento urbanistico adottato con atto commissariale n. 1 del 15
maggio 2004.
Dall'esame istruttorio è emerso che gli atti ed elaborati del
PRG adottato non possiedono i requisiti di completezza e
regolarità e, pertanto, sono state richieste le necessarie
integrazioni comunicando, nel contempo, al Comune di Tremestieri
Etneo la non decorrenza dei termini.
Dopo diversi solleciti ed ulteriore diffida (prot. n. 4652 del
25 gennaio 2005), il Comune, con nota n. 7668 del 9 febbraio
2005, ha provveduto a perfezionare gli atti ed ha richiesto di
sospendere l'esame del piano per 60 giorni affinché
l'Amministrazione comunale formulasse una osservazione generale
al PRG adottato dal commissario.
Con successiva nota, prot. n. 9304 del 26 maggio 2005, detta
osservazione è stata trasmessa a questo Assessorato per
l'istruttoria di competenza e l'assunzione del prescritto parere
del CRU.»
L'Assessore CASCIO