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Resoconto d'Aula della Seduta n. 300 di martedì 21 giugno 2005
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   Presidenza del vicepresidente Fleres


    BASILE  segretario, dà lettura dei processi verbali delle
  sedute n. 298 e n. 299 del 14 giugno 2005  che, non sorgendo
  osservazioni, si intendono approvati.

                         Congedo e missioni

    PRESIDENTE  Comunico che l'onorevole D'Aquino ha chiesto per
  la seduta odierna.

   L'Assemblea ne prende atto.

   Comunico, altresì, che saranno in missione per ragioni del  loro
  ufficio,  gli  onorevoli: Orlando dal 23 al  25 giugno  2005;  De
  Benedictis dal 2 al 6 luglio 2005.

   L'Assemblea ne prende atto.

           Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

    PRESIDENTE  Comunico che sono pervenute le risposte scritte
  alle seguenti interrogazioni:

  - da parte dell'Assessore per il Territorio

   N.  1163  - Notizie circa la realizzazione di un sistema  misto,
  pubblico-privato, di raccolta dei rifiuti.
   Firmatario: Villari Giovanni;

   N.  1225  -  Ispezione presso il Comune di  Tusa  in  merito  al
  progetto di realizzazione di
   Firmatari: Panarello Filippo; Capodicasa Angelo;

   N.   1242    -    Risoluzione   del   grave    problema    della
  salinizzazione e desertificazione della zona iblea.
   Firmatario: Zago Salvatore;

   N.   1256   -   Iniziative  per  il  rispetto  della   direttiva
  comunitaria istitutiva dei siti di importanza comunitaria.
   Firmatario: De Benedictis Roberto;

   N.  1259 - Iniziative di tutela della spiaggia di Cala Marina  a
  Castellammare del Golfo (TP).
   Firmatario: Oddo Camillo;

   N.  1260  -  Notizie  circa l'insediamento di uno  stabilimenton
  balneare       sulla   spiaggia  della  Baia   di   Guidaloca   a
  Castellammare del Golfo (TP).
   Firmatario: Oddo Camillo;

   N.  1286  - Notizie circa il mancato utilizzo del camper 'rileva
  inquinamento' della Regione siciliana.
   Firmatario: Miccichè Calogero;

   N.   1311-   Iniziative  per  il  mantenimento  dell'uscita   di
  emergenza  carrabile  originariamente  prevista  per   la   nuova
  stazione sotterranea di Cefalù (PA).
   Firmatario: Giannopolo Domenico;

   N.  1325 - Annullamento del decreto di nomina del Commissario ad
  acta  per  l'adozione  del Piano regolatore generale,  presso  il
  Comune di Campobello di Mazara (TP).
   Firmatario: Oddo Camillo;

   N.  1407 - Notizie in merito al mancato rispetto della normativa
  vigente   nella   costruzione  di  un  'solarium attrezzato'  nel
  tratto di costa tra Catania e il comune di Acicastello.
   Firmatario: Raiti Salvatore;

   N.  1484  -  Interventi  per una migliore  regolamentazione  nel
  campo dell'inquinamento atmosferico.
   Firmatario: Villari Giovanni;

   N.  1494  -  Notizie  in  ordine ai  criteri  applicati  per  il
  conferimento  degli incarichi dirigenziali nella ristrutturazione
  del Dipartimento territorio e ambiente.
   Firmatario: Miccichè Calogero;

   N.  1505  -  Realizzazione  di  un  impianto  eolico  sui  monti
  Peloritani.
   Firmatario: Ardizzone Giovanni;

   N.  1506  - Notizie sulla pericolosità della discarica sita  nei
  pressi del bivio Iazzotto della SS 184 e sulla legittimità  della
  condotta del gestore della stessa.
   Firmatario: Neri Sebastiano;

   N.  1511  -  Interventi per la salvaguardia del lago  Biviere  e
  della omonima riserva naturale in territorio di Gela.
   Firmatario: Morinello Salvatore;

   N.  1532  -  Interventi per scongiurare la  costruzione  di  una
  centrale elettrica a biomassa nel comune di Furnari (ME).
   Firmatario: Raiti Salvatore;

   N.  1540  -  Notizie in ordine al rispetto dei nuovi  limiti  di
  esposizione ai campi elettromagnetici nella città di Gela (CL).
   Firmatario: Miccichè Calogero;

   N. 1553 - Notizie in ordine alla singolare procedura adottata  a
  proposito  dell'affidamento dello studio per  la  predisposizione
  del 'Piano di risanamento del Comprensorio del Mela'.
   Firmatario: Panarello Filippo;

   N.  1555  - Interventi per garantire il rispetto della legge  da
  parte  della  Ditta  Bertolino  di  Partinico  (PA) nell'utilizzo
  delle caldaie Girola e Marchesi.
   Firmatario: Cracolici Antonino;

   N.  1574 - Non accoglimento del progetto di realizzazione di una
  centrale elettrica nel comune di Furnari (ME).
   Firmatario: Ardizzone Giovanni;

   N.  1575  -  Nomina di un commissario ad acta per la  riadozione
  del  Piano regolatore generale del Comune di S. Filippo del  Mela
  (ME).
   Firmatario: Ardizzone Giovanni;

   N.  1582  - Notizie  in merito alla richiesta di osservazioni al
  PRG,  nonostante l'annullamento della delibera di adozione  dello
  stesso,   avanzate  dal  Commissario  ad  acta  del   Comune   di
  Tremestieri Eteno (CT).
   Firmatario: Zago Salvatore.

   Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato al
  resoconto stenografico della seduta odierna.

                    Annunzio di disegni di legge

    PRESIDENTE  Comunico che i seguenti disegni di legge sono
  stati presentati alle competenti Commissioni legislative:

    Norme per la valorizzazione degli alberi monumentali della
  Sicilia  (n. 1011)
   di iniziativa parlamentare
   presentato dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici e
  Baldari in data 17 giugno 2005;

    Norme in materia di professioni sanitarie  (n. 1012)
   di iniziativa parlamentare
   presentato dagli onorevoli Dina e Burgaretta in data 17 giugno
  2005.

   Annunzio  di  presentazione di disegno di legge e di contestuale
  invio alla competente Commissione legislativa

    PRESIDENTE  Comunico che il seguente disegno di legge è stato
  presentato ed inviato alla VI Commissione legislativa   Servizi
  sociali e sanitari'.

    Disciplina delle medicine alternative e delle pratiche
  terapeutiche non convenzionali
          (n. 1010)
   di iniziativa parlamentare
   presentato dall'onorevole Formica in data 17 giugno 2005
   inviato in data 17 giugno 2005.

                    Comunicazione di parere reso

    PRESIDENTE  Comunico che il seguente parere è stato reso dalla
  Commissione legislativa IV  Ambiente e Territorio':

    S5 - Legge regionale n. 4/2003  (377/IV)
   - reso in data 14 giugno 2005
   -inviato in data  16 giugno 2005.

                     Annunzio di interrogazioni

    PRESIDENTE  Comunico che sono state presentate le seguenti
  interrogazioni:

   - con richiesta di risposta orale:

   N.   2267  -  Notizie  sull'associazione  anti-racket  'Emanuele
  Basile' di Messina.
   - Assessore Famiglia
   Firmatario: Giannopolo Domenico;

   N.  2268  -  Interventi  finalizzati alla modifica  dell'art.  1
  octies 'Concorso riservato per dirigente scolastico' della  legge
  n. 43 del 2005 di conversione del DL n. 7 del 31 gennaio 2005.
   - Assessore Beni Culturali
   Firmatario: Zago Salvatore;

   N.  2270  - Notizie sull'attuazione del D.A. n. 171 del febbraio
  2003 relativo alla concessione di un contributo straordinario  al
  comune  di  Alcara Li Fusi (ME) a seguito degli intensi  fenomeni
  meteorologici  verificatisi tra il dicembre  2002  e  il  gennaio
  2003.
   - Presidente Regione
   - Assessore Famiglia
   Firmatario: Formica Santi;

   N.  2271  -  Interventi per la modifica dell'avviso di selezione
  pubblica per titoli emesso dall'ASL n. 9 di Trapani.
   - Assessore Sanità
   Firmatario: Oddo Camillo;

   N.  2273  -  Interventi  per la rimozione delle  costruzioni  in
  legno realizzate nell'area del Parco archeologico di Siracusa.
   - Assessore Beni Culturali
   - Assessore Turismo
   Firmatario : De Benedictis Roberto;

   N.  2274  - Interventi per ripristinare condizioni di vivibilità
  e  sicurezza all'interno degli spazi verdi del comune di  Paternò
  (CT).
   - Assessore Famiglia
   Firmatario: Villari Giovanni;

   Le  interrogazioni, ora annunziate, saranno iscritte  all'ordine
  del giorno per essere svolte al loro turno

   con richiesta di risposta scritta

   N.  2266  -  Interventi  al  fine di garantire  una  corretta  e
  trasparente  gestione amministrativo-contabile  presso  il  liceo
  scientifico Archimede di Messina.
   - Presidente Regione
   - Assessore Beni Culturali
   Firmatari: Forgione Francesco; Liotta Santo;

   N.  2269  -  Interventi  per  il ripristino  dell'approdo  degli
  aliscafi nella zona di Marina Corta del comune di Lipari (ME).
   - Presidente Regione
   - Assessore Famiglia
   - Assessore Turismo
   - Assessore Lavoro
   Firmatario: Genovese Francantonio;

   N.  2272  -  Interventi allo scopo di far  luce  sulla  gestione
  delle spiagge libere di Palermo.
   - Presidente Regione
   - Assessore Territorio
   Firmatario: Forgione Francesco;

   N.  2275  - Notizie sulle presunte violazioni di legge da  parte
  del sindaco di Cattolica Eraclea (AG).
   - Presidente Regione
   - Assessore Famiglia
   Firmatario: Di Mauro Giovanni Roberto.

   Le interrogazioni, ora annunziate, saranno inviate al Governo.

                      Annunzio di interpellanza

    PRESIDENTE   Comunico  che  è  stata  presentata  la   seguente
  interpellanza:

   N.  262  -  Iniziative  a livello centrale  per  scongiurare  la
  possibile  ulteriore militarizzazione della base di  Sigonella  e
  per  impedire  la  realizzazione di infrastrutture  su  territori
  protetti da vincoli paesaggistici.
    Presidente Regione
   Firmatari:   Ferro   Giovanni;   Orlando   Leoluca;    Morinello
  Salvatore; Miccichè Calogero; Liotta Santo.

   Trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza che il  Governo
  abbia  dichiarato  che  respinge l'interpellanza  o  abbia  fatto
  conoscere  il  giorno  in cui intende trattarla,  l'interpellanza
  stessa  sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta  al
  suo turno.

                         Annunzio di mozioni

    PRESIDENTE  Comunico che sono state presentate le seguenti
  mozioni:

   N. 435 - Interventi urgenti di sistemazione e consolidamento
  idrogeologico  nel  comune  di  Motta Sant'Anastasia (CT).
   Firmatari: Ioppolo Giovanni; Arcidiacono Giuseppe; Leanza
  Nicola; Raiti Salvatore;  Nicotra  Raffaele;  Moschetto  Angelo;
  Barbagallo Giovanni; Villari Giovanni
   Presentata il 15/06/05

   N. 436 - Revoca delle nomine dei dirigenti generali
  dell'Amministrazione regionale.
   Firmatari: Forgione       Francesco;  Barbagallo  Giovanni;
  Speziale Calogero; Ferro Giovanni; Ortisi Egidio; Orlando
  Leoluca; Liotta Santo; Raiti Salvatore; Miccichè Calogero
   Presentata il 16/06/05.

   Avverto che le stesse saranno iscritte all'ordine del giorno
  della seduta successiva perchè se ne determini la data di
  discussione.

    Comunicazione di invio di atti da parte della Corte dei Conti

    PRESIDENTE   Comunico  che  la  Corte  dei  Conti   -   Sezione
  giurisdizionale  per  la Regione siciliana, Giudice  unico  delle
  pensioni - ha fatto pervenire copia delle ordinanze nn. 446/2004,
  462/2004,   463/2004,  464/2004,  465/2004,  466/2004,  467/2004,
  468/2004,   469/2004,  470/2004,  471/2004,  475/2004,  476/2004,
  477/2004,   478/2004,  479/2004,  480/2004,  481/2004,  482/2004,
  483/2004,   484/2004,  485/2004,  486/2004,  487/2004,  488/2004,
  489/2004,   490/2004,  491/2004,  492/2004,  493/2004,  504/2004,
  507/2004,   511/2004,  512/2004,  529/2004,  530/2004,  531/2004,
  533/2004,   534/2004,  535/2004,  536/2004,  546/2004,  547/2004,
  548/2004,  12/2005, 13/2005, 14/2005, 15/2005, 16/2005,  17/2005,
  18/2005,  19/2005,  25/2005, 26/2005, 27/2005, 29/2005,  30/2005,
  31/2005  in  quanto  dichiara   rilevante  e  non  manifestamente
  infondata    la    questione   di   legittimità    costituzionale
  dell'articolo 18, comma 1, e della legge regionale 3 maggio 1979,
  n. 73 e dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio
  1979,  n.  114, nella parte in cui nel determinare l'applicazione
  ai   dipendenti  regionali  ed  ai  loro  aventi  diritto   delle
  disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini
  pensionistici  previsti  dalla  legge  7  febbraio  1979,  n.  29
  impongono  l'applicazione dell'aliquota, nella misura del  2  per
  cento,  per  la determinazione della riserva matematica  prevista
  dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n.  29
  e  della  quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere,
  così  come  previsto dall'articolo 4, comma  1,  della  legge  n.
  299/1980, in relazione agli articoli 3 ed 81 della Costituzione.

       Comunicazione relativa a nomina di Presidente di Gruppo
                            parlamentare

    PRESIDENTE   Comunico  che,  con  nota  del  13  giugno   2005,
  pervenuta   alla  Segreteria generale il  14  giugno  successivo,
  l'onorevole Nicola Leanza  ha comunicato  di essere  stato eletto
  Presidente  del Gruppo parlamentare   Movimento per  l'Autonomia
  (M.P.A).

   L'Assemblea ne prende atto.

   Invita  lo  stesso  Gruppo parlamentare a  procedere,  ai  sensi
  dell'art. 25 del Regolamento interno dell'Assemblea, alla  nomina
  di un segretario e a darne comunicazione alla Presidenza.

   Comunicazione  relativa a nomina di Presidente e  di  Segretario
  di Gruppo parlamentare

    PRESIDENTE   Comunico  che  con  nota  del   15  giugno   2005,
  pervenuta   alla  Segreteria generale  il  16  giugno  successivo
  (assunta con prot. n. 9682/Aula-Rag-SG del 20 giugno 2005)  l'on.
  Alberto  Acierno    ha  comunicato  che  l'assemblea  del  Gruppo
  parlamentare   Siciliani  Uniti'  ha  nominato  all'unanimità  lo
  stesso   on.  Acierno   Presidente  e  l'on.  Giovanni  Cristaudo
  Segretario del Gruppo medesimo.

   Comunicazione di adesione a Gruppo parlamentare e di
  contestuale cessazione del Gruppo parlamentare Nuovo PSI

    PRESIDENTE  Comunico che,  con nota  pervenuta alla  Segreteria
  Generale  il 15 giugno  2005,  l'onorevole Giuseppe  Segreto   ha
  comunicato  che,  a  partire dal 13 giugno 2005,  ha  aderito  al
  Gruppo parlamentare  Riformisti e Liberaldemocratici - Patto  per
  la  Sicilia'.  Pertanto, a seguito della predetta  adesione,   il
  Gruppo parlamentare  Nuovo PSI' viene meno.

           Comunicazione di adesione a Gruppo parlamentare

    PRESIDENTE   Comunico che  con nota pervenuta  alla  Segreteria
  generale  il 20 giugno 2005, l'onorevole Vincenzino Culicchia  ha
  dichiarato, a norma dell'articolo 23 del Regolamento interno, che
  intende  appartenere  al  Gruppo parlamentare   La  Margherita  -
  Democrazia è Libertà'.

           Comunicazione di apposizione di firma a mozione

    PRESIDENTE   Comunico che, con nota pervenuta  alla  Segreteria
  Generale il 17 giugno 2005 (ed assunta con prot. n. 9681/Aula del
  20  giugno  2005),  l'onorevole Salvatore Sanzeri ha  chiesto  di
  apporre  la  firma alla mozione n. 274  Revoca e riconsiderazione
  del piano di gestione dei rifiuti ,  presentata il 5 marzo 2004.

   L'Assemblea ne prende atto.

            Comunicazione di decadenza di atti ispettivi

    PRESIDENTE  Comunico che, a seguito delle dimissioni dalla
  carica di deputato regionale dell'onorevole Antonino Papania,
  decadono i seguenti atti ispettivi:

   INTERROGAZIONI NN. 645- 675-795-848-863--881-888-889-915-916-
  921-1097-  1313-1569-1805-1810-1811-1826-1827-1828-1946;
   INTERPELLANZA N. 160.

   Decade,  altresì,  la  firma dello stesso deputato  dagli atti
  politi e ispettivi appresso indicati:

   MOZIONI NN. 1-115-121-122-195-222-232-245-250-252-258-262-265-
  274-276-293-318-397-399-416-429;

   INTERPELLANZE NN. 19-187-198-232;

   INTERROGAZIONI NN. 733-768-867-1496-1602-1682-1753-1756-1763-
  1776-1830-1865-1919-1933-1956-2084-2085-2131-2172-2200-2204-2227.

   L'Assemblea ne prende atto.

                 Comunicazione di ritiro di mozione

    PRESIDENTE   Comunico  che,  con  nota  del  17  giugno   2005,
  pervenuta  in  pari data alla Segreteria generale  (assunta   con
  prot.  n.  9659/Aula del 20 giugno 2005),  l'onorevole  Salvatore
  Fleres,  primo  firmatario della  mozione n. 29,   presentata  in
  data    25    luglio   2001    Iniziative   per    l'annullamento
  dell'ordinanza   n.   3084  del 30 marzo  2000,   del    Ministro
  degli    Interni,  inerente   il commissariamento  della  Sicilia
  per   la   redazione  del  piano regionale dei rifiuti ,   ne  ha
  formalizzato il ritiro.

   L'Assemblea ne prende atto.

               Comunicazione del programma dei lavori

    PRESIDENTE  Onorevoli colleghi, comunico che la Conferenza  dei
  Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi  il 15 giugno 2005,
  sotto  la Presidenza del Presidente dell'Assemblea, onorevole  Lo
  Porto, ha stabilito all'unanimità:

   -  che  nella  giornata di martedì 21 giugno  2005,  l'Assemblea
  tenga  seduta per lo svolgimento di attività ispettiva e  per  la
  discussione  delle  mozioni già all'ordine del giorno  dell'Aula,
  nonché  per la discussione unificata delle mozioni in materia  di
  gestione  dei  rifiuti unitamente ad eventuali interrogazioni  ed
  interpellanze sullo stesso argomento;

   -  che  nella  giornata di mercoledì 22 giugno 2005  l'Assemblea
  tenga  seduta  per la discussione della mozione  di  sfiducia  al
  Presidente della Regione.

      Senonchè,  in  relazione  al  comunicato  dei  lavori   della
  Conferenza  dei Presidenti dei Gruppi parlamentari  testé  letto,
  avverto   che,   per   concomitanti  impegni  istituzionali,   il
  Presidente  della  Regione è impossibilitato a  presenziare  oggi
  alla  discussione  unificata  degli atti  politici  ed  ispettivi
  concernenti la gestione dei rifiuti.

   Conseguentemente,  non sorgendo osservazioni,  l'argomento  sarà
  trattato nella giornata  di mercoledì 22 giugno 2005.

   Avverto,  ai  sensi dell'articolo 127, comma 9, del  Regolamento
  interno,  che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni
  mediante sistema elettronico.

   Rinvio dello svolgimento di interrogazioni ed interpellanze
  della Rubrica  Turismo, comunicazioni e trasporti

    PRESIDENTE   Onorevoli colleghi, comunico che, con  nota  prot.
  n. 3680 del 16 giugno 2005, l'Assessore regionale per il Turismo,
  le  comunicazioni ei trasporti, onorevole Fabio Granata, ha fatto
  presente  di  non  poter  partecipare  ai  lavori  dell'Assemblea
  regionale  nella  seduta  del 21 giugno  2005,  per  inderogabili
  impegni istituzionali precedentemente assunti.
   Come  richiesto dal Governo, dispongo, pertanto,  il  rinvio  ad
  altra  seduta dello svolgimento degli atti ispettivi  di  cui  al
  punto secondo dell'ordine del giorno.

   Rinvio dello svolgimento di interrogazioni ed interpellanze
  della Rubrica  Lavoro, previdenza sociale, formazione
  professionale ed emigrazione

    PRESIDENTE   Onorevoli  colleghi,  si  passa  al  punto   terzo
  dell'ordine   del   giorno:  Svolgimento  di  interrogazioni   ed
  interpellanze   della   rubrica   Lavoro,   previdenza   sociale,
  formazione professionale ed emigrazione .

   Comunico  che,  con nota prot. n. 2694/Gab del 15  giugno  2005,
  l'Assessore  regionale per il Lavoro, la previdenza  sociale,  la
  formazione   professionale,   l'emigrazione   e   l'immigrazione,
  onorevole  Francesco  Scoma,  ha  fatto  presente  di  non  poter
  partecipare ai lavori dell'Assemblea regionale nella  seduta  del
  21  giugno  2005,  perché  fuori sede per  impegni  istituzionali
  precedentemente assunti.
   Come  richiesto dal Governo, dispongo, pertanto,  il  rinvio  ad
  altra  seduta dello svolgimento degli atti ispettivi  di  cui  al
  punto terzo dell'ordine del giorno.

     Onorevoli  colleghi, l'Assemblea regionale siciliana   rivolge
  gli  auguri di pronta guarigione al Presidente Lo Porto  affinché
  possa  tornare rapidamente al posto che gli compete  e  che  così
  tanto meritatamente ricopre.
   La  seduta è rinviata a  domani, mercoledì 22 giugno 2005,  alle
  ore 18.00, con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del vicepresidente Fleres


       I - Comunicazioni.
      II - Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83,
         lettera d) e 153 del Regolamento interno, delle mozioni:

         N. 435 -    Interventi   urgenti   di   sistemazione   e
                 consolidamento idrogeologico nel comune di Motta
                 Sant'Anastasia (CT).

                             IOPPOLO-ARCIDIACONO-LEANZA N.- RAITI
                             NICOTRA-MOSCHETTO-BARBAGALLO-VILLARI
         N. 436 -  Revoca  delle  nomine dei  dirigenti  generali
                  dell'Amministrazione regionale.
                               FORGIONE-BARBAGALLO-SPEZIALE-FERRO
                            ORTISI-ORLANDO-LIOTTA-RAITI-MICCICHE'

       III   -  Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della
         rubrica:  Turismo, comunicazioni e trasporti.
         IV   - Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della
      rubrica:  Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale
      ed emigrazione.
  V   - Discussione della mozione:

         N. 377 -   Continuità    produttive    delle     imprese
                   metalmeccaniche   del   settore    ferroviario
                   operanti in Sicilia.

                   FORMICA - IOPPOLO - SAMMARTINO -  VIRZI'

       VI   - Discussione unificata delle mozioni:

         N. 291 -        Valutazione   dell'operato   dell'Ambito
                   territoriale      ottimale      1      Palermo
                   nell'affidamento    del    servizio     idrico
                   integrato    nell'A.T.O.    1    Palermo     e
                   provvedimenti consequenziali.

                   GIANNOPOLO - CRACOLICI - SPEZIALE - ZAGO

         N. 304  -     Affidamento del  Servizio idrico integrato
                   nell'Ambito territoriale ottimale 1 Palermo.

                           ORLANDO - CRACOLICI - FERRO - FORGIONE
                                                       GIANNOPOLO

       VII   -  Discussione della mozione:

         N. 410 - Sfiducia al Presidente della Regione.

                SPEZIALE-BARBAGALLO-ORTISI-FORGIONE-FERRO-SANZERI
                   CAPODICASA-CRACOLICI-CRISAFULLI-DE BENEDICTIS-
           GALLETTI GENOVESE-GIANNOPOLO-GURRIERI-LIOTTA-MANZULLO-
                MICCICHE' MORINELLO-ODDO-ORLANDO-PANARELLO-RAITI-
                              TUMINO-VILLARI VITRANO-ZAGO-ZANGARA

       VIII   - Discussione unificata di mozioni, interpellanze ed
         interrogazioni in materia di gestione dei rifiuti in Sicilia.
         IX - Elezione delle Commissioni legislative permanenti e della
         Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività
         dell'Unione europea.
          X   - Elezione di deputati segretari.

                  La seduta è tolta alle ore 18.30

        Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 20.00

                     DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
                            Il Direttore
                      Dott. Giovanni Tomasello

   ALLEGATO

   Risposte scritte ad interrogazioni

   VILLARI.  -«Al Presidente della Regione e all'Assessore  per  il
  territorio   e  l'ambiente,  vista  l'ordinanza  del  Commissario
  delegato  per  l'emergenza  rifiuti (19  novembre  2002)  che  ha
  stabilito  la  tariffa unica delle discariche  incrementandone  i
  costi di deposito;

   osservato  che  tale provvedimento farà ulteriormente  aumentare
  la tassa sui rifiuti che i Comuni impongono ai cittadini;

   tenuto  conto che le discariche, pur ridimensionate dal previsto
  e    auspicabile   incremento   della   raccolta   differenziata,
  ricopriranno ancora per alcuni anni un ruolo importante;

   considerato che può verificarsi il rischio che la Regione,  così
  operando,  possa  più  o  meno  inconsapevolmente  contribuire  a
  consolidare  rendite  di monopolio finora sfuggite  a  una  seria
  verifica,  nonostante  la prolungata attività  della  Commissione
  parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti;

   ricordato  che  a  Catania  si  è passati  da  alcun  decine  di
  discariche  a tre, di cui due private (e di cui una da  anni  con
  un'autorizzazione provvisoria) e gestite senza alcuna gara;

   visto  che  da anni si parla di una nuova discarica pubblica  in
  località  Sieri (territorio di Motta S. Anastasia) per sostituire
  l'attuale   che  tanti  problemi  ha  creato  ai   cittadini   di
  Misterbianco;

   ricordato  che  per  la  realizzazione  di  tale  discarica   il
  Prefetto  di  Catania  incaricò il Genio Civile  di  redigere  il
  progetto  che  poi  inviò all'Amministrazione provinciale  perchè
  indicesse la gara;

   ricordato  altresì che a Catania si parla di una nuova discarica
  pubblica  del Comune ma che anche in questo caso ci si predispone
  a una gestione privata e senza alcuna gara pubblica;

   considerato  che con la tariffa unica regionale il  Governo  sta
  costringendo  i  Comuni  a  pagare ai  gestori  una  tariffa  ben
  superiore  alle precedenti senza che sia aumentato il livello  di
  tutela ambientale, seppure nell'auspicabile ottica di ridurre  le
  quantità  di  rifiuti  da  portare  in  discarica  come  criterio
  disincentivante;

   per sapere:

   -   quali   misure  intendano  adottare  per  evitare   che   la
  diminuzione  delle  discariche si traduca in una  crescita  delle
  posizioni di monopolio;

   -  quali  ostacoli  impediscano  la  realizzazione  delle  nuove
  discariche di proprietà pubblica, realizzate con tute le  cautele
  di legge, affidandone la gestione con gara pubblica;

   -  quali  difficoltà  impediscano di  dare  vita  a  un  sistema
  articolato,  pubblico  privato, in cui siano  però  garantite  la
  liberalizzazione dei servizi da ogni monopolio (sia pubblico  che
  privato) e l'aumento della concorrenza e la qualità dei servizi.»
  (1163)

         (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza).

   Risposta.   «In  riscontro  alle  domande  poste  dall'onorevole
  Villari  con l'interrogazione n. 1163 si forniscono gli  elementi
  di  risposta  che  il  Vicecommissario delegato  per  l'Emergenza
  Rifiuti ha provveduto a far pervenire a questo Assessorato:

      Si  ritiene opportuno anzitutto ricordare che l'ordinanza  n.
  2983/1999  e  successive modifiche ed integrazioni,  al  comma  3
  dell'art.  7  stabilisce  che  il commissario  delegato,  per  il
  servizio  di  gestione  dei  rifiuti, effettuato  attraverso  gli
  impianti  pubblici  finanziati  dal  commissario  stesso,   fissa
  un'apposita tariffa.
   Al  successivo  comma 5 stabilisce inoltre che egli  adegua,  su
  proposta  dei prefetti, la tariffa delle discariche  comunque  in
  esercizio.
   Propedeutici alla determinazione della tariffa, sono  stati  gli
  incontri  con  le prefetture nelle date 20-03-2002 e  25-07-2002,
  durante   i  quali  furono  esaminati  i  dati,  prodotti   dalle
  prefetture  stesse,  dal  confronto  dei  quali  si  arrivò  alla
  predisposizione della tariffa unica.
   L'ufficio  del commissario, con nota prot. 12817 del 4 settembre
  2002,  inviò  a tutte le prefetture dell'Isola copia del  verbale
  della  riunione con preghiera di esprimere il proprio  avviso  in
  merito  ai  criteri  per  la  determinazione  della  tariffa   ed
  all'importo della stessa.
   La  quasi  totalità  delle  prefetture valutò  favorevolmente  i
  criteri adottati dal Commissario Delegato.
   L'applicazione  di  una  tariffa  unica,  nonostante  costi   di
  gestione  diversi, viene garantita dalla compensazione effettuata
  dall'ufficio  del commissario sulla scorta delle disposizioni  di
  cui  alla  citata ordinanza n. 878/2003 e come già  indicato  nei
  verbali propedeutici all'emanazione della tariffa di smaltimento.
   Da  un'attenta analisi degli importi autonomamente calcolati dai
  soggetti  gestori,  prima dell'entrata in vigore  della  tariffa,
  emerge che l'importo della stessa non sempre è superiore a quelli
  determinati in precedenza. Alcuni comuni-gestori, infatti,  hanno
  manifestato il loro dissenso, scaturente da una diminuzione delle
  loro  entrate, a fronte di altre manifestazioni di  dissenso,  da
  parte  di  comuni  conferitori, che hanno constatato  un  aumento
  delle spese di conferimento.
   La  determinazione  della  tariffa unica  regionale,  quindi,  è
  servita   anche   a   "calmierare"  i  costi   sopportati   dalle
  amministrazioni  comunali, rispetto alla  situazione  precedente,
  confusa ed eterogenea.
   Per   quanto   riguarda  le  discariche,  nel   rammentare   che
  l'obiettivo  del  D.  Lgs.  n.  22/1997  è  quello   della   loro
  progressiva, completa eliminazione (a ciò mira anche, infatti, la
  realizzazione dei quattro sistemi integrati per Io smaltimento  e
  la  termovalorizzazione dei rr.ss.uu.), si  fa  riferimento  alle
  previsioni  del  piano  di  gestione dei  rifiuti,  adottato  con
  ordinanza n. 1166 del 18-12-2002.
   In  armonia  con  dette  previsioni, infatti,  questa  struttura
  commissariale, convinta della difficoltà di intervenire a livello
  locale  sul  versante  della  prevenzione  e  del  riuso,  si   è
  preoccupata,  principalmente, di attuare, in modo pragmatico,  la
  normativa  vigente  di  cui al predetto  decreto  legislativo  n.
  22/1997,   polarizzando   tutta   l'attenzione   sulla   raccolta
  differenziata  e  sul riciclaggio dei rifiuti, senza  dimenticare
  mai  che  il  recupero di energia avviene sempre e solo  a  valle
  della citata ,accolta differenziata.
   L'eventuale   situazione  di  monopolio  nella  gestione   delle
  discariche  va  contrastata  a  monte,  da  carte  dei   soggetti
  affidatari  dei  servizi, mediante procedure  di  affidamento  ad
  evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente .»

                                                 L'Assessore CASCIO

   PANARELLO-CAPODICASA.-«.Al     Presidente     della     Regione,
  all'Assessore  per il territorio e l'Ambiente e all'Assessore  la
  famiglia,  le  politiche sociali e le autonomie locali,  premesso
  che  l'Amministrazione comunale di Tusa, con delibera n. 197  del
  14.10.2002, ha conferito l'incarico per la redazione del progetto
  esecutivo   per  la  realizzazione  di  'Opere  per   la   difesa
  dell'abitato  e  protezione  alaggi  imbarcazioni     pescatori',
  ammesso  a  finanziamento  nell'ambito  del  Programma  operativo
  regionale Sicilia 2000-2006, misura 1.10;

   considerato che:

   -   il  progetto  non  è  conforme  alle  previsioni  del  Piano
  regolatore generale, in quanto i vincoli sono scaduti dal 1993  e
  non  è  intervenuta, nel frattempo, nessuna variante  all'attuale
  strumento urbanistico;

   -  il  predetto progetto è stato, inopinatamente,  inserito  nel
  programma  delle  opere pubbliche del Comune,  in  difformità  da
  quanto  prevede  la  legge regionale n. 7 del  2002  che  riserva
  all'Amministrazione regionale i programmi delle opere marittime e
  portuali;

   -  l'intervento previsto non risponde ad effettive  esigenze  di
  difesa dell'abitato e di protezione delle imbarcazioni;

   -  non  sembrano essere stati adeguatamente valutati gli effetti
  negativi  che si potrebbero determinare sul flusso delle correnti
  marine e sulla stessa conformità delle coste circostanti;

   per sapere:

   -  se  non ritengano opportuno, in relazione ai possibili rischi
  sull'assetto  del territorio, bloccare l'esecuzione del  progetto
  ed annullare il finanziamento dell'opera;

   -  se non valutino opportuno, stante le gravissime irregolarità,
  avviare un'ispezione verso il Comune di Tusa.» (1225)

   Risposta.   «In   risposta   all'interrogazione   dell'onorevole
  Panarello  va chiarito in primo luogo che per quanto  concerne  i
  progetti di difesa delle coste occorre distinguere gli interventi
  in mare e sul demanio dalle opere a terra.
   Mentre  i  primi non hanno nulla a che vedere con le  previsioni
  ed  i vincoli dei piani regolatori generali, solo le seconde (non
  previste  nel caso di specie) vanno in variante al PRG in  quanto
  interventi  urgenti  a  salvaguardia  del  territorio   e   delle
  popolazioni.
   Per  tali  ragioni  è  evidente, pertanto, che  l'intervento  in
  questione   prescinde   ed   è  indipendente   dalle   previsioni
  urbanistiche del PRG.
   Quanto  all'inserimento  del citato  progetto  di  realizzazione
  delle  opere  di  difesa  dell'abitato e delle  imbarcazioni  nel
  programma delle opere pubbliche del Comune di Tusa, si rileva che
  esso  rientra  tra  gli interventi del POR  Sicilia  2000-2006  -
  Misura   1.10   (ex  1.2.4)  gestita  da  questa  Amministrazione
  regionale.
   Il  Dipartimento  per  il territorio e l'ambiente  ha,  infatti,
  approvato  il  predetto intervento ritenendolo  in  possesso  dei
  requisiti tecnici, amministrativi e normativi previsti e pertanto
  rispondente ai criteri stabiliti dalla circolare-bando, che  reca
  il  prot.  n. 18286 del 2/4/01, pubblicata sulla GURS n.  16  del
  6/4/2000  e  avente  per oggetto la Tutela integrata  delle  aree
  costiere.
   Tale  circolare  al  punto  3 "Interventi  ammissibili"  recita:
   Sono  ammissibili  interventi integrati, con  il  minor  impatto
  ambientale  possibile,  muniti  almeno  di  progetto  di  massima
  approvato  ai  sensi di legge, riguardanti il  recupero  di  aree
  costiere degradate e la protezione dei litorali in erosione. Sono
  quindi ammessi a finanziamento:
   interventi  per la difesa e per la stabilizzazione  delle  linee
  di  costa  contro  le  azioni erosive del mare,  prioritariamente
  mediante ripascimento delle spiagge erose;
   interventi  di  recupero delle capacità  naturali  di  trasporto
  solido costiero;
   interventi di recupero e tutela delle aree dunali;
   interventi  di  manutenzione  dei  litorali  e  delle   scarpate
  sabbiose,  emerse  e sommerse, fino al ripristino  del  trasporto
  solido costiero.
   L'inserimento   in  programma  degli  interventi   avverrà   nel
  rispetto  della  vigente  normativa sui lavori  pubblici.  A  tal
  proposito  saranno considerati ammissibili gli interventi  per  i
  quali  sarà dimostrato il possesso di tutti i seguenti  requisiti
  entro il termine di presentazione delle istanze:
   il  progetto  dell'intervento  proposto  deve  essere  approvato
  tecnicamente come progetto di massima o esecutivo ai sensi  delle
  disposizioni  di  legge vigenti in materia  di  progettazione  ed
  esecuzione  di  opere  pubbliche ed, in particolare,  alla  legge
  regionale  n.  21/1985  e  successive modifiche  ed  integrazioni
  intervenutealla data di pubblicazione della presente circolare;
   l'intervento deve essere inserito nel programma triennale  delle
  opere  pubbliche  vigente  presso l'ente  richiedente  alla  data
  dell'istanza  di finanziamento e ne deve rispettare  l'ordine  di
  priorità di settore;
   l'intervento  deve  essere  coerente  con  le  previsioni  degli
  strumenti urbanistici vigenti .
   Infine,  con  riferimento  alle valutazioni  espresse  nell'atto
  ispettivo  cui  si risponde, si fa presente che  il  progetto  in
  questione, al pari degli altri afferenti la misura 1.10, è  stato
  sottoposto  a  procedura VIA con giudizio  positivo  riguardo  la
  compatibilità ambientale e che proprio tale procedura prevede  la
  partecipazione di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi o
  valutativi mediante osservazioni in forma scritta sull'opera  che
  si intende realizzare.
   Secondo     quanto    riferito    dal    competente     Servizio
  dell'Assessorato, il progetto, che nelle more dell'approvazione a
  VIA  era  consultabile presso gli uffici comunali, provinciali  e
  regionali,   non   risulta  essere  stato   oggetto   di   alcuna
  osservazione.»

                                                 L'Assessore CASCIO

   ZAGO.-«Al  Presidente  della  Regione,  visto  il  ripetersi  di
  fenomeni  siccitosi che in questi ultimi anni  hanno  colpito  la
  parte  meridionale  della Sicilia con gravi  ripercussioni  sulle
  pregiate coltivazioni in serra della provincia ragusana  e  delle
  aree limitrofe;

   notato  che nella zona costiera della fascia trasformata  iblea,
  questa situazione ha indotto un eccesso di prelievo da falda  che
  ha finito col determinare una forte salinizzazione della stessa;

   osservato che soprattutto nella costa di S.Croce e Scoglitti  il
  fenomeno si sta radicando e rappresenta la conseguenza più  grave
  della  siccità  e del processo di desertificazione,  spingendo  i
  produttori  agricoli a lasciare le serre più vicine al  mare  per
  inoltrarsi sempre più verso l'entroterra;

   assunto  che  tale processo di mobilità delle imprese  serricole
  non  può  prodursi  all'infinito e che già  numerosi  agricoltori
  della  fascia  costiera  non possono  fare  altro  che  assistere
  impotenti al processo di salinizzazione dei propri terreni  senza
  avere altra alternativa;

   premesso  che  solo i dissalatori e il riuso delle acque  reflue
  su   vasta  scala  potranno  salvare  l'agricoltura  iblea  dalla
  desertificazione nei prossimi anni;

   per   sapere,   anche   nella   sua  funzione   di   Commissario
  straordinario per l'emergenza idrica in Sicilia, se  non  ritenga
  opportuno convocare immediatamente una conferenza di servizi  per
  valutare  le  misure  urgenti (tra cui  l'uso  per  fini  irrigui
  dell'acqua  della  diga S. Rosalia) e di medio  e  lungo  periodo
  utili  a  risolvere  il  grave problema  della  salinizzazione  e
  desertificazione  della  zona iblea a  seguito  di  ricorrenti  e
  prolungati periodi siccitosi.» (1242)

         (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza).

   Risposta.«Con   riferimento  all'interrogazione   dell'onorevole
  Zago, occorre distinguere le problematiche relative alla gestione
  delle risorse idriche, che sono di competenza della struttura del
  Commissario straordinario per l'emergenza idrica, da  quelle  che
  riguardano  la  desertificazione  e  da  quelle  concernenti   la
  salinizzazione.
   Con    riferimento   alle   iniziative   ad   oggi    intraprese
  dall'Amministrazione sul tema della desertificazione, al fine  di
  focalizzare  il  contesto  in  cui si  inquadra  la  problematica
  desertificazione nell'Isola, è indispensabile fare  una  premessa
  di carattere generale. La desertificazione è una tra le più gravi
  priorità ambientali; essa interessa circa un miliardo di abitanti
  negli  oltre  cento Paesi a rischio, con una perdita  annuale  di
  reddito stimata in oltre 42 miliardi di dollari.
   Il  concetto  di desertificazione si è evoluto nel  corso  degli
  anni nel tentativo di descrivere un processo che ad oggi, secondo
  la  definizione delle Nazioni Unite, può sintetizzarsi  come  una
  "progressiva   riduzione  del  suolo   e   della   sua   capacità
  produttiva".
   La  perdita  di tale capacità è legata non solamente  a  fattori
  ambientali     (erosione,    caratteristiche     geologiche     e
  geomorfologiche,     salinizzazione,    cambiamenti     climatici
  strettamente   legati   a  variazioni  dei   delicati   equilibri
  ambientali  e  che,  sempre più spesso, assumono  caratteristiche
  estreme   di  siccità  o  di  alluvionamento)  ma  anche  fattori
  antropici  (pratiche agricole non sostenibili, massiccio  uso  di
  fertilizzanti,  eccessivo  sfruttamento  delle  risorse  idriche,
  incendi   boschivi,   urbanizzazione,   abbandono   delle    aree
  marginali).  La gravità e la drammaticità del problema  è  emersa
  nel  corso della Conferenza Mondiale sull'Ambiente e lo  Sviluppo
  di  Rio de Janeiro nel giugno 1992 che, in seguito, ha portato  i
  paesi aderenti alle Nazioni Unite a sottoscrivere la "Convenzione
  delle  Nazioni  Unite sulla lotta contro la desertificazione  nei
  paesi    gravemente    colpiti   dalla    siccità    e/o    dalla
  desertificazione, in particolare in Africa", (UNCCD), approvata a
  Parigi  il  17  giugno 1994 ed entrata in vigore il  29  dicembre
  1996.
   La  Convenzione  prevede che i paesi aderenti  predispongano  ed
  attuino  i  Piani  d'Azione Nazionali (PAN), con  l'obiettivo  di
  individuare le migliori politiche e mettere in atto le azioni  di
  contrasto alla desertificazione.
   Il  fenomeno tuttavia non riguarda solo le popolazioni  "povere"
  del  mondo; anche l'Europa è a rischio ed in particolare modo  lo
  sono   i  paesi  che  si  affacciano  sul  Mediterraneo.  Un'alta
  percentuale di territorio della nostra penisola, circa il 12%,  è
  minacciata  da  processi di inaridimento e/o da  fenomeni  legati
  alla  desertificazione; la Sicilia, insieme a Sardegna, Puglia  e
  Basilicata, è tra le Regioni maggiormente interessate  da  eventi
  siccitosi e da potenziali fenomeni di desertificazione.
   Con  la  Legge  4  giugno 1997, n. 170 il  Governo  italiano  ha
  aderito  alla  Convenzione  provvedendo  alla  sua  ratifica   ed
  attuazione  e,  con  Decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei
  Ministri del 26 settembre 1997, ha istituito, presso il Ministero
  dell'Ambiente,   il  Comitato  Nazionale  per   la   Lotta   alla
  Desertificazione,  con  il  compito  di  preparare   una   "prima
  comunicazione nazionale alla convenzione delle Nazioni Unite  per
  la  lotta alla siccità e/o desertificazione", allestire le  Linee
  Guida  e  predisporre il Piano d'Azione Nazionale (PAN) per  dare
  attuazione alla UNCCD.
   Il  Programma  Nazionale  per  la  lotta  alla  siccità  e  alla
  desertificazione  è  stato  adottato con  delibera  del  Comitato
  Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica  (CIPE)  21
  dicembre 1999, n. 299.
   Il   Comitato   Nazionale  ha  il  compito  di   promuovere   il
  coinvolgimento  e  l'assistenza alle regioni e alle  autorità  di
  bacino,  di  adottare gli standard e le metodologie idonee  e  di
  coordinare  le  attività dell' Italia, tramite i  Piani  d'Azione
  Regionali (RAP), con gli altri paesi nel contesto del bacino  del
  Mediterraneo  afflitti da analoghi problemi  di  desertificazione
  (Portogallo,  Spagna,  Turchia  e Grecia)  che  costituiscono  un
  gruppo regionale, l'Annesso IV.
   Fatta  questa doverosa premessa, si rappresenta che  la  Regione
  Siciliana,  in  attuazione di quanto previsto dal punto  2  della
  delibera  CIPE  299/99 (Programmi regionali e delle  autorità  di
  bacino)  e  nell'ambito  delle  attività  dirette  all'attuazione
  dell'art.  20 commi 2 e 3 del decreto legislativo n.  152/99  che
  prevede  l'individuazione  delle aree  del  territorio  nazionale
  soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e
  processi di desertificazione e l'adozione di specifiche misure di
  tutela  e coerentemente con le procedure di cui alla legge 183/89
  sulla  difesa  del suolo, ha prontamente risposto alla  richiesta
  del  Ministero dell'Ambiente di trasmettere al Comitato Nazionale
  per  la  Lotta  alla Desertificazione, entro il 31  maggio  2000,
  l'indicazione  delle  aree vulnerabili  del  proprio  territorio,
  corredate  delle  misure  e  degli  interventi  da  adottare  per
  contrastare il fenomeno.
   Infatti,  con  nota  2162  del 18/5/2000,  il  Presidente  della
  Regione  istituiva  un  gruppo  di lavoro  interassessoriale  col
  compito di redigere la prima stesura del "Programma Regionale  di
  lotta alla siccità e alla desertificazione".
   Questo   documento,  che  rappresenta  una  prima  proposta   di
  individuazione  di  aree  del  territorio  siciliano   variamente
  vulnerabili alla desertificazione e di misure di contrasto  delle
  cause  che inducono tale processo, è stato trasmesso al Ministero
  dell'Ambiente  -  Comitato Nazionale alla lotta  alla  siccità  e
  desertificazione  -  con  nota  prot.  2364/Gab  Presidenza   del
  31/5/2000.
   Questo   documento,  che  rappresenta  una  prima  proposta   di
  individuazione  di  aree  del  territorio  siciliano   variamente
  vulnerabili alla desertificazione e di misure di contrasto  delle
  cause  che inducono tale processo, è stato trasmesso al Ministero
  dell'Ambiente  -  Comitato Nazionale alla lotta  alla  siccità  e
  desertificazione  -  con  nota  prot.  2364/Gab  Presidenza   del
  31/5/2000.
   Il  documento, insieme a quelli trasmessi dalle altre regioni  e
  delle  Autorità  di  Bacini, ha permesso  di  redigere  il  Piano
  Nazionale.
   Considerato che il Programma regionale definitivo doveva  essere
  stabilito  in  dettaglio  con  la  predisposizione  di  specifici
  progetti integrati d'intervento da avviare, come stabilito  dalla
  Delibera  CIPE  299/99, nel quadro dell'attuazione  di  Piani  di
  Sviluppo Rurale, di Tutela delle Acque, di Gestione dei Rifiuti ,
  di  Piani  stralcio di bacino ex legge 183/89,  di  attuazione  a
  livello  regionale della politica agricola comunitaria di  Agenda
  2000 e dei Programmi Operativi Regionali (POR) per l'impiego  dei
  fondi  strutturali  2000-2006, con decreto del  Presidente  della
  Regione,  prot.  n.  171/gr VII/S.G. del 20 luglio  2000,  veniva
  costituito  un  "Comitato di Coordinamento per la predisposizione
  definitiva  del Programma Regionale per la lotta alla siccità  ed
  alla   desertificazione",  formato  oltre   che   da   Funzionari
  Regionali,  anche da Docenti Universitari ed esperti del  settore
  che  è  stato  più volte integrato sia nella propria composizione
  che  nelle  competenze  (D.P.  n  32/Serv l   U.O.1/  SG  del  12
  febbraio  2002,  D.P. n. 3l3/Serv. 1 /U O. 1/SG del  24  dicembre
  2002).
   Il  Comitato in parola, nella seduta del 26 febbraio 2001,  dava
  incarico  ad alcuni suoi componenti, in collaborazione con  altre
  professionalità  esterne,  di procedere  alla  redazione  di  una
  cartografia  che  individuasse, in maniera più puntuale  rispetto
  alla  prima  individuazione proposta nel "Programma Regionale  di
  lotta  alla  siccità  e  alla desertificazione",  le  aree  della
  Regione   siciliana   maggiormente   soggette   al   rischio   di
  desertificazione.
   Veniva quindi redatta, nell'ambito del Progetto Interregg  II  C
  Medocc     Rete    Sovranazionale   di   Laboratori    Ambientali
  Multifunzionali ,  una  Carta  in scala  1:  250.000  delle  aree
  vulnerabili al rischio di desertificazione in Sicilia.
   Data  la  complessità dei fenomeni legati alla  siccità  e  alla
  desertificazione che investono problematiche fisiche,  biologiche
  e  climatiche insieme a valutazioni sociali, economiche e anche a
  strategie  politiche,  la  Regione Siciliana,  nell'ambito  delle
  attività connesse ad Agenda 2000 ed all'Asse I - Risorse Naturali
  del  POR  Sicilia  2000-2006, ha scelto di attuare  le  strategie
  operative  e  le  azioni  di  lotta  alla  desertificazione,   in
  sostanziale  accordo con quelle previste nel PAN e di intervenire
  nei   settori   prioritari  (Protezione   del   suolo,   Gestione
  sostenibile  delle risorse idriche, Riduzione dell'impatto  delle
  attività  produttive  e Riequilibrio del territorio)  utilizzando
  uno strumento, il Progetto Integrato Regionale appunto, che è uno
  strumento che permette l' attuazione di interventi previsti nelle
  Misure del POR che fanno capo a diversi rami dell'Amministrazione
  Regionale garantendo la necessaria sinergia per il raggiungimento
  di un obiettivo comune quale è la lotta alla desertificazione.
   Infatti,  nella  seduta  del 15/6/2001,  la  Giunta  di  Governo
  regionale,  con  delibera  n. 300, ha approvato  la  proposta  di
  Progetto Integrato Regionale "Desertificazione" ed individuato le
  Amministrazioni Regionali coinvolte, costituenti quindi, ai sensi
  dell'art.   6,  comma  3  della  legge  32/2000,  l'Autorità   di
  Coordinamento   per   la   realizzazione   del   suddetto    PIR;
  contestualmente  l'Assessorato  Territorio  e  Ambiente  è  stato
  indicato come "Amministrazione a competenza prevalente".
   L'Assessorato  ha  proceduto a redigere un  Progetto  Integrato,
  sottoposto   e   ampiamente  discusso  sia  dalla   Autorità   di
  Coordinamento   dello   stesso  PIR,   sia   dal   "Comitato   di
  Coordinamento per la definizione del Programma Regionale  per  la
  lotta  alla siccità ed alla desertificazione". Nel PIR si prevede
  di intervenire, con azioni mirate, nel settore agro-forestale, in
  quello  dei  rifiuti,  nel settore delle risorse  idriche,  della
  difesa  del  suolo  e  delle  coste,  nonché  nel  settore  della
  formazione.
   Intanto,  è  stata approvata (con D.D.G. n. 908  del  24  luglio
  2003)  la  Cartografia  regionale di  individuazione  delle  aree
  maggiormente   vulnerabili   al  rischio   desertificazione   che
  rappresenta  lo  strumento  pianificatorio  degli  interventi  di
  mitigazione per la lotta alla desertificazione in Sicilia  e  che
  definisce l'ambito territoriale su cui concentrare gli interventi
  "operativi" previsti.
   Da  tale documento e con la metodologia applicata risulta che la
  Sicilia ha circa 200.000 ettari di territorio, pari al 7.5 %, con
  una   elevata   vulnerabilità  al  rischio  di  desertificazione.
  Parallelamente a queste attività, l'Assessorato attua iniziative,
  nell'ambito del più vasto panorama rappresentato dalla Difesa del
  Suolo  e  di  cui  la desertificazione ne è un  aspetto,  con  le
  attività   connesse  alla  redazione  del  Piano  per   l'Assetto
  Idrogeologico  (  PAI)  di  cui alla legge  180/98  e  successive
  modifiche   ed   integrazioni,  nonché  con  l'attuazione   degli
  interventi   integrati  di  difesa  delle  coste,  in  attuazione
  dell'apposita  Misura  del  C.d.P  del  POR  Sicilia   2000-2006,
  tendenti  a  prevenire  e rimuovere le  cause  di  degrado  e  di
  erosione delle stesse e a proteggere i litorali in erosione, come
  pure  con  gli interventi per la messa in sicurezza di  aree  già
  interessate da dissesto, in attuazione della Misura relativa alla
  Protezione ed al consolidamento dei versanti, dei centri  abitati
  e delle infrastrutture.
   Per  quanto  concerne la salinizzazione, si rileva che  trattasi
  di  un  complesso  fenomeno che interessa, in prevalenza,  quelle
  aree  in cui viene praticata, per anni, agricoltura intensiva  ed
  irrigua  e/o  che si avvale di un massiccio utilizzo di  sostanze
  agro-chimiche   quali   fertilizzanti,   pesticidi,    etc.;    è
  direttamente   correlata   all'aumento   di   terreni   coltivati
  principalmente  a  monocoltura  e  a  colture  serricole,   ossia
  all'industrializzazione dei processi agricoli.
   Da   ciò  scaturisce  il  ricorso  all'agricoltura  irrigua  che
  stabilizza  la  produttività per ettaro  e  garantisce  rese  più
  elevate,  ma  determina anche un eccessivo carico produttivo  sui
  terreni ad essa adibiti.
   Come  è  noto  l'irrigazione  dei terreni  agricoli  rappresenta
  l'uso  principale delle risorse idriche; l'Italia dedica a  scopi
  irrigui (agricoltura ed allevamenti) circa il 47% dei 56 miliardi
  di  me. totali di consumi di acqua dolce, mentre i consumi civili
  sono  meno  del 18.9% e gli usi industriali il 19%,  e  l'energia
  circa il 5% (Legambiente sui dati Irsa-Cnr 1999).
   Il  bilancio  tra risorse e fabbisogni idrici totali  mostra  in
  generale  ovunque un evidente squilibrio, maggiormente accentuato
  nelle  regioni  meridionali e nella nostra Isola in  particolare.
  Qui  le  precipitazioni,  oltre che essere  scarse,  attestandosi
  mediamente intorno ai 760 mm/anno, ma con punte minime  anche  di
  420   mm/anno,   presentano  anche  una  difforme   distribuzione
  geografica  con  zone  a  piovosità elevata  e  zone  in  cui  le
  precipitazioni  sono  invece  basse,  a  cui  si  aggiunge  forte
  stagionalità (diversificata distribuzione delle piogge  nell'arco
  dell'anno) che è un fattore sfavorevole per la maggioranza  delle
  utilizzazioni.
   Nelle  zone  con  clima  asciutto sub  arido,  come  quelle  che
  caratterizzano la Sicilia meridionale e l'area costiera iblea, in
  cui  il  deficit  idrico si presenta già  a  marzo,  una  pratica
  agricola specialistica ed intensiva necessita oltre che di grandi
  quantitativi  di acqua, anche di un grande uso di.. fertilizzanti
  e pesticidi.
   Il  deterioramento  del suolo, dovuto ad un progressivo  aumento
  nel   terreno   di   sali  minerali  di  varia   provenienza,   è
  indubbiamente l'effetto negativo più noto della pratica irrigua e
  si manifesta direttamente sui suoli agricoli.
   L'acqua  di  irrigazione, anche se dolce,  contiene  sempre  dei
  sali   disciolti;  l'acqua  persa  per  evaporazione  è   infatti
  essenzialmente  pura,  per  cui  i  sali  minerali  apportati  si
  concentrano nel suolo.
   Se  questi non vengono allontanati per lisciviazione nelle acque
  di  drenaggio e l'irrigazione continua nel tempo, il  progressivo
  accumulo  di sali diverrà via via maggiore, rendendo il  problema
  sempre  più  grave  nei confronti delle colture;  il  fenomeno  è
  particolarmente   accentuato  e   tale   da   rendere   a   volte
  impraticabile  l'agricoltura per isterilimento del  suolo  se  si
  utilizzano  acque  dure  o  con una  notevole  quantità  di  sali
  disciolti   (Sodio)   oppure  se  i   terreni   utilizzati   sono
  costituzionalmente sodici.
   I  dati sono allarmanti: si ritiene infatti che questa sia, dopo
  l'erosione, la seconda causa di perdita reversibile della risorsa
  suolo.
   La   salinizzazione  dell'acqua  delle  falde  freatiche   nella
  Sicilia   sud-orientale,  come  rappresentato  dall'interrogante,
  avviene  anche a causa di eccessivi prelievi che creano scompensi
  nei  delicati  equilibri idrogeologici e possono determinare,  in
  prossimità delle aree costiere, l'ingressione del cuneo salino  e
  l'innalzamento  dell'interfaccia acqua  dolce-acqua  salata,  con
  conseguente pescaggio dei pozzi di acqua salmastra.
   Altra  causa di salinizzazione è dovuta, come già detto,  ad  un
  eccessivo uso di fertilizzanti ed in particolare dell'impiego  di
  concimi  chimici  azotati impiegati nella moderna  agricoltura  e
  reso  oramai  necessario  dall' intensificazione  delle  pratiche
  agricole e delle produzioni in serra. E' evidente, quindi, che  i
  sali  tendono ad accumularsi nel terreno, a meno che non  vengano
  dilavati da una certa quantità d'acqua percolante.
   E'  necessario  pertanto usare la quantità  d'acqua  di  cui  le
  piante   hanno  veramente  bisogno,  più  una  piccola   quantità
  aggiuntiva  con la quale si ottiene una riduzione della  salinità
  mediante lisciviazione dei sali che scendono sotto la zona  delle
  radici e finiscono nelle falde acquifere che li trascinano via o,
  ancor   meglio,  in  canali  di  scolo  o  tubazioni  sotterranee
  appositamente  predisposte che ne favoriscono il deflusso  ed  il
  loro allontanamento.
   Appare   quindi   del   tutto  evidente  che   le   osservazioni
  dell'interrogante  derivano  dalla  modalità  di   gestione   del
  territorio  da parte dei coltivatori della provincia  ragusana  e
  della zona di Scicli e dal tipo di agricoltura praticata.
   Le  misure urgenti che si prospettano (riuso delle acque  reflue
  e di quelle provenienti dai dissalatori ed aumento della quantità
  di  acqua  ad uso irriguo derivante dalle riserve dell'invaso  S.
  Rosalia),  se  non  accompagnate da un  modo  oculato  di  "fare"
  agricoltura,  potrebbero  aggravare  piuttosto  che  risolvere  i
  problemi   di   salinizzazione  di  quelle  zone,   trasferendoli
  oltretutto ad altre aree limitrofe e più interne.
   La  soluzione  ai gravi problemi esposti andrebbe  probabilmente
  ricercata integrando interventi di carattere strutturale con  una
  più corretta ed ambientalmente sostenibile pratica agricola.
   Per  quanto  concerne le specifiche richieste  dell'interrogante
  si  rinvia  ai  competenti Uffici (Commissario straordinario  per
  l'emergenza idrica) la formulazione di adeguate risposte.»

                                                 L'Assessore CASCIO

   DE   BENEDICTIS.-«All'Assessore  per   il   territorio   e   per
  l'ambiente, premesso che:

   -  con direttiva CEE 92/43 sono stati istituiti nell'ordinamento
  europeo  i  'siti di importanza comunitaria' (SIC) a  tutela  dei
  territori ad elevata valenza naturalistica;

   -  con sentenza del 20 marzo 2003, resa nella causa C-143/02, la
  Corte  di  Giustizia  Europea ha condannato  lo  Stato  italiano,
  affermando  che  l'art.  5 della direttiva  habitat  (CEE  92/43)
  dispone che durante il periodo di concertazione bilaterale tra lo
  Stato  membro  e la Commissione e in attesa di una decisione  del
  Consiglio,  il  sito di cui si tratta deve essere  sottoposto  al
  regime  di  protezione previsto all'art. 6, n. 2 della  direttiva
  stessa;

   -   prima   ancora  che  la  Corte  di  Giustizia   Europea   si
  pronunciasse in materia, già la giurisprudenza amministrativa del
  nostro paese aveva chiarito che quando uno Stato membro ha,  come
  nel  caso in specie, individuato un 'sito in cui si rinviene  una
  specie  prioritaria, in quanto non solo di interesse  comunitario
  ma  altresì in pericolo, e l'ha inclusa nell'elenco inviato  alla
  Comunità  europea, ...... detto sito è considerato di  importanza
  comunitaria  e assoggettato alle misure di salvaguardia,  di  cui
  all'art.  6, par. 2, 3 e 4 della direttiva, a norma dell'art.  5,
  par.  5,  nonchè  alla prescritta valutazione  d'incidenza'  (Tar
  Friuli Venezia-Giulia, 23 febbraio 2002, n. 38);

   -  lo  stesso tribunale, in altra sua sentenza (13 maggio  2002,
  n.   365),  aggiungeva  che  'oltre  che  obbligata  dal  dettato
  normativo'  la conclusione adottata è 'altresì l'unica  idonea  a
  dare  un  significato  logico  alla  disciplina  comunitaria   di
  protezione ambientale che, là dove è diretta a tutelare  ambienti
  o  specie  in  pericolo  di scomparsa ed estinzione,  deve  poter
  essere,  seppure  in via di salvaguardia, direttamente  efficace,
  mentre  la contraria opinione che vorrebbe subordinare le  misure
  di  conservazione  necessarie ad una  defatigante  e  pluriennale
  procedura   renderebbe   il  complesso   normativo,   in   questi
  particolari casi, del tutto inidoneo a raggiungere i fini, per  i
  quali palesemente è stato adottato';

   -  la  procedura d'incidenza prescritta dall'art.  6,  par.  3 ,
  della  direttiva  stabilisce che forma  oggetto  di  un'opportuna
  valutazione  dell'incidenza che ha sul  SIC  'qualsiasi  piano  o
  progetto... che possa avere incidenza significativa su tale sito,
  singolarmente  o congiuntamente ad altri piani o  progetti',  con
  ciò   esplicitamente   riferendosi  non   solo   agli   strumenti
  progettuali ma altresì a quelli di pianificazione;

   -  precisa  ancora  la nostra giurisprudenza amministrativa  che
  'la valutazione di incidenza di tutti i piani e progetti indicati
  nella  direttiva  deve  'in  ogni  caso  essere,  in  base   alle
  disposizioni sopra citate, preventiva, onde verificare  se  siano
  in  grado o meno di compromettere la conservazione del sito e che
  il  suo  oggetto  non  possa limitarsi ad atti  attuativi,  ormai
  vincolati,  degli  strumenti approvati, dal momento  che  proprio
  l'approvazione ingenera il ragionevole
   affidamento  del  privato  all'edificabilità  delle  aree   così
  definite, nè si vede come essa potrebbe essere limitata o  negata
  in base ad un procedimento posteriormente avviato (...). Il fatto
  pertanto  che  un  piano urbanistico attuativo  (..)  presupponga
  un'ulteriore attività progettuale non lo sottrae alla valutazione
  di incidenza, in quanto ciò che è necessario esaminare è soltanto
  se  esso  possa compromettere gli obiettivi di conservazione  del
  sito,  e  ciò anche se sono necessari ulteriori progetti  in  sua
  esecuzione,  come espressamente previsto dall'art.  6,  paragrafo
  3 ,  della  direttiva in questione' (TAR Friuli  Venezia  Giulia,
  sentenza  cit. del 23 febbraio 2002. ma cf. anche, sul  carattere
  sovraordinato  del  vincolo sulla disciplina pianificatoria,  TAR
  Lazio, sez. III ter, n  10554 del 25 novembre 2002);

   -  recentemente, il DPR 12 marzo 2003, n. 120 (GU n. 124 del  30
  maggio 2003), prendendo atto della procedura d'infrazione avviata
  in   sede  comunitaria  e  della  condanna  sopra  ricordate,  ha
  definitivamente chiarito ed esplicitato nel senso ora indicato  i
  punti in discussione;

   considerato che:

   -  a  dispetto di quanto sopra, la tendenza purtroppo prevalente
  negli  uffici  comunali e persino di alcune Soprintendenze  è  di
  fraintendere  o  misconoscere  la  natura  vincolante   dei   SIC
  individuati nel territorio siciliano;

   -  fra  le  sanzioni previste a carico dello Stato  inadempiente
  sono  indicate  anche quelle pecuniarie, le  quali,  in  sede  di
  successivo  risarcimento  del danno  erariale,  ricadrebbero  sui
  responsabili dell'atto amministrativo oggetto della sanzione;

   per sapere:

   -  quali  iniziative intenda adottare per assicurare il rispetto
  della direttiva de quo nel territorio della Regione siciliana sia
  da parte degli enti locali che degli stessi organi regionali;

   -  se  non  ritenga, nei casi di violazione della  direttiva  da
  parte  di  organi, anche consultivi, della Regione siciliana,  di
  dover   provvedere  alla  revoca  in  autotutela   di   eventuali
  provvedimenti conseguenzialmente adottati.» (1256)

         (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza).

   Risposta.«Con  l'interrogazione cui si risponde, l'onorevole  De
  Benedictis  denuncia  la  tendenza,  da  parte  di  uffici  della
  pubblica  Amministrazione presenti nel  territorio  regionale,  a
  "fraintendere  o  misconoscere  la  natura  vincolante  dei   SIC
  individuati nel territorio regionale".
   Invero,  tale problematica è stata già oggetto di valutazione  e
  di intervento da parte di questa Amministrazione.
   Di  fatti,  nonostante le procedure di pubblicità  cui  è  stato
  sottoposto  il  programma "Natura 2000" e  la  pubblicazione  dei
  relativi  atti di riferimento, sia sulla GURI che sulla  GURS,  e
  nonostante  l'attivazione sul sito Web di questa  Amministrazione
  di  apposite sezioni tematiche a ciò dedicate e di tutte le altre
  sezioni   tematiche  presenti  nei  siti  Web  sia   ministeriali
  (Ambiente  in particolare) che dell'U.E., era stata già acquisita
  la  consapevolezza della necessità di migliorare il livello delle
  informazioni  da fare pervenire direttamente alle Amministrazioni
  competenti  e  di  fornire,  nel  contempo,  utili  indirizzi  di
  comportamento  univoco  nell'ottica della  semplificazione  delle
  procedure.
   A  tali esigenze vuole, infatti, corrispondere un primo atto  di
  indirizzo,  già  emanato (circolare prot. n. 3194 del  23.01.94),
  particolarmente   mirato  ad  affrontare  la   problematica   più
  emergente,   relativa   agli  strumenti   di   pianificazione   e
  programmazione  territoriale  di cui  all'art.  5  del  D.P.R.  8
  settembre  1997,  n.  357  (il regolamento  di  attuazione  della
  direttiva  CEE 92/43), come sostituito dall'art. 6 del D.P.R.  12
  marzo 2003, n. 120, siano tali atti di pianificazione comunale  e
  non, che possono in qualunque modo interessare territorialmente i
  Siti  di  Importanza  Comunitaria  (SIC),  le  Zone  Speciali  di
  Conservazione (ZPC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS).
   Con  lo  stesso  atto  di indirizzo, oltre  a  fornire  modalità
  procedurali,  indicazioni  su  come reperire  informazioni  utili
  all'effettuazione degli studi dell'incidenza ed  apposito  schema
  esemplificativo di istanza di valutazione di incidenza,  al  fine
  di  garantire certezza e completezza di documentazione,  è  stato
  anticipato  un  ulteriore intervento di  questo  Assessorato  per
  indirizzare  e  disciplinare  anche  gli  aspetti  relativi  alla
  valutazione  di  incidenza ex art. 5 D.P.R. 357/97  e  successive
  modifiche ed integrazioni dei progetti.
   In  questa sede appare anche opportuno rappresentare che è  allo
  studio di questa Amministrazione il regolamento con il quale, tra
  l'altro,  verranno ulteriormente disciplinate e  semplificate  le
  relative procedure e decentrate alcune competenze.
   Si  fa  inoltre  presente  che  le competenze  di  che  trattasi
  vengono svolte da questa Amministrazione dall'aprile 2003.
   Inoltre,  sono  state date direttive puntuali ai servizi  Affari
  Urbanistici, ai fini dell'istruttoria degli strumenti urbanistici
  sottoposti  o  da  sottoporre ancora all'approvazione  di  questo
  Assessorato  (direttiva del Dirigente generale  dell'Urbanistica,
  prot. n. 459 del 07/06/2004 in allegato).
   Dal  contenuto  di  tali  direttive si desume  agevolmente  come
  nessuno strumento urbanistico comunale possa essere approvato  da
  questo  Assessorato  in assenza di valutazione  di  incidenza,  o
  comunque, qualora si pervenga a tale approvazione, in assenza  di
  detta valutazione, le aree interessate dalle citate SIC, ZPC, ZPS
  sono   stralciate   ed   assoggettate  a  vincolo   di   assoluta
  inedificabilità, in attesa di un apposito studio di  incidenza  e
  di  successiva  valutazione,  cui  dovrà  conseguire  un'apposita
  variante urbanistica che le disciplini in via definitiva.
   Qualora   venga   segnalata   la  violazione   della   direttiva
  comunitaria  in argomento, questa Amministrazione, nell'esercizio
  dei  poteri  che le competono, provvederà alla revoca o  modifica
  dei  propri  atti  eventualmente viziati e  provvederà,  altresì,
  all'annullamento  di  quelli di competenza comunale  (concessioni
  edilizie e piani attuativi) ai sensi dell'art. 53 della  l.r.  n.
  71/78 e degli articoli 2 e 3 della l.r. 28/91.»

                                                 L'Assessore CASCIO

   ODDO.-«All'Assessore  per il territorio e  l'ambiente,  premesso
  che:

   -  il  Comune di Castellammare del Golfo (TP) punta sul rilancio
  economico  e  sociale del territorio attraverso le  considerevoli
  potenzialità  turistiche che si definiscono anche  attraverso  la
  pianificazione urbanistica;

   -  l'Amministrazione  comunale  sembra  stravolgere  l'indirizzo
  politico   di   recupero   delle  risorse   turistiche   con   la
  penalizzazione della spiaggia di Cala Marina, che rappresenta uno
  dei  punti  di  riferimento per qualsiasi ipotesi di  turismo  di
  qualità;

   -  già  nello  scorso  mese  di marzo, associazioni,  partiti  e
  singoli  cittadini, hanno denunciato la realizzazione di un'opera
  in cemento e massi che costituisce una ferita mortale alla tutela
  paesaggistica della zona dell'intera area del Golfo;

   -  l'opera  sarebbe  priva di una seria progettazione,  senza  i
  pareri  prescritti dalla legge e dunque inserita in  un  percorso
  burocratico  ed  amministrativo poco  convincente  sia  sotto  il
  profilo della legittimità che della legalità;

   per   sapere   quali   iniziative  intenda   intraprendere   per
  sollecitare l'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo
  (TP)  a  porre rimedio a quello che si presenta come uno  scempio
  ambientale  che rischia di colpire irrimediabilmente una  risorsa
  turistica come Cala Marina.» (1259)

         (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza).

   Risposta.  «In  riferimento alla  realizzazione di  un'opera  in
  cemento e sassi, in assenza di una seria progettazione e senza  i
  prescritti pareri  nel comune di Castellammare del Golfo, secondo
  quanto  lamentato dall'onorevole Oddo, si rappresenta che  questa
  Amministrazione   ha  provveduto  ad  acquisire   le   necessarie
  informazioni  sia per il tramite della capitaneria  di  porto  di
  Trapani,  che  attraverso diretto accesso  ispettivo  agli  atti,
  effettuato il 17 dicembre 2003 presso l'Ufficio tecnico  comunale
  di  Castellammare del Golfo, disposto in esito all'interrogazione
  cui si risponde.
   Da  entrambi  i canali di informazione attivati si  è  accertato
  che  l'opera  di  che trattasi, come risulta  dalla  lettura  dei
  verbali  dell'UTC, riguarda l'attività comunale di somma urgenza,
  essendosi  resa necessaria a causa della fuoriuscita  di  liquami
  fognari  a  cielo  aperto,  dovuta  all'ennesima  rottura   della
  condotta  fognaria  realizzata oltre 25 anni prima,  prossima  al
  collasso  e  non  più  riparabile e che, al fine  di  scongiurare
  pericoli  per  la  salute  pubblica,  è  stata  emessa  ordinanza
  sindacale  n.  155 del 28 ottobre 2002, con la quale  si  è  dato
  mandato,  ad una ditta locale, ad eseguire immediatamente  lavori
  di  sostituzione della condotta e la realizzazione di allacci sia
  al depuratore che alla vasca di accumulo.
   Con   la   stessa  ordinanza  sindacale,  constatata   l'urgenza
  dell'intervento,  viene  esclusa  la  possibilità  di  richiedere
  qualsiasi   autorizzazione  preventiva,  in   quanto   il   tempo
  necessario  per  l'acquisizione delle  stesse  avrebbe  provocato
  danni irreversibili.
   Con   determina   sindacale  n.  85  del  29  maggio   2003   di
  approvazione   del   Piano  triennale   delle   opere   pubbliche
  l'Amministrazione  vuole pervenire alla sistemazione  dell'intera
  area  prevedendo  la  realizzazione di  un  progetto  definitivo,
  previo rilascio dei necessari nulla osta.
   Con  provvedimento n. 5854 del 4 luglio 2003, la  Soprintendenza
  ai beni culturali di Trapani ha ordinato al sindaco di presentare
  rilievo delle opere abusive eseguite.
   Il  sindaco,  in  riscontro alla richiesta della Sovrintendenza,
  ha  relazionato in merito, assicurando la redazione di  un  nuovo
  progetto  corredato di tutti i nulla osta previsti dalla  vigente
  legislazione.
   Non   risultano  esservi  stati,  successivamente  al   predetto
  riscontro, ulteriori rilievi.
   Esaurita   l'indagine   ispettiva,  la  competenza   di   questa
  Amministrazione potrà riguardare esclusivamente l'approvazione di
  un  nuovo  progetto  relativo all'opera  fognaria  in  questione,
  qualora  non  risulti completamente interrata (l.r.  21/85,  art.
  27).»

                                                 L'Assessore CASCIO

   ODDO.-«All'Assessore  per il territorio e  l'ambiente,  premesso
  che:

   -  ogni  soluzione di sviluppo economico di un territorio  passa
  attraverso un'attenta programmazione delle iniziative da porre in
  essere  per raggiungere l'obiettivo di un'equilibrata definizione
  degli elementi di crescita;

   -  il  Comune  di  Castellammare del Golfo (TP)  è  naturalmente
  portato  ad elaborare un progetto di rilancio turistico di  tutte
  le  sue aree di sviluppo attraverso un programma d'interventi che
  sia  inserito  in  una  logica  di medio  e  lungo  periodo,  per
  valorizzare   le   sue   realtà  culturali,   paesaggistiche   ed
  ambientali;

   -  nella spiaggia della Baia di Guidaloca è stato messo in  atto
  un  contrasto insanabile tra il diritto inviolabile dei cittadini
  e  dei  villeggianti di vedere garantita la possibilità di fruire
  liberamente del mare e l'interesse privato, sia pur legittimo, di
  chi invece ha installato uno stabilimento balneare;

   -  l'insediamento  di  uno  stabilimento  balneare  deve  essere
  preceduto   dall'acquisizione  di  pareri,   permessi   e   varie
  autorizzazioni,  che tengano conto soprattutto  dello  stato  dei
  luoghi;

   per   sapere   quali   iniziative  intenda   intraprendere   per
  verificare se sia stato messo in discussione il diritto d'accesso
  al  mare  senza  alcun condizionamento da parte  di  chi  intende
  frequentare  la spiaggia della Baia di Guidaloca -  Castellammare
  del  Golfo  (TP) - e non intende sottostare a logiche  che  hanno
  privilegiato l'insediamento di uno stabilimento balneare, in  una
  spiaggia di modeste dimensioni.» (1260)

         (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza).

   Risposta.«In  mancanza  di più precisi  elementi  identificativi
  che  non si riscontrano nell'atto ispettivo cui si risponde, sono
  stati  effettuati  riscontri presso la Capitaneria  di  Porto  di
  Trapani.
   Il  predetto Comando ha ritenuto che lo stabilimento balneare  a
  cui si fa riferimento sia quello della ditta Magaddino Antonia.
   Secondo  quanto riferito, alla predetta ditta è stata rilasciata
  licenza  di  concessione  demaniale  marittima  soltanto  per  la
  stagione 2003, dietro espressa determinazione dell'Assessorato.
   Si  è  verificato  pertanto  che il  responsabile  del  servizio
  presso questa Amministrazione regionale, con la nota n. 35543 del
  10  giugno 2003, ha rilasciato la licenza di concessione  essendo
  ormai  imminente l'inizio della stagione balneare  e  considerato
  inoltre  il  parere  favorevole del Comune di  Castellammare  del
  Golfo, demandando alle normali procedure previste dalla normativa
  vigente le eventuali ulteriori, future concessioni .
   La  Capitaneria  di Porto di Trapani ha inoltre  comunicato  che
   con   nota  n.  35191,  datata  29  dicembre  2003,  la   civica
  Amministrazione   di   Castellammare  del   Golfo   ha   ribadito
  l'opportunità  di prevedere una ulteriore area  da  destinare  ad
  attività   balneari  nella  località  in  oggetto,   proprio   in
  corrispondenza del sito già assentito in concessione  alla  ditta
  Magaddino con licenza stagionale a validità annuale .
   Quanto  al  rilascio delle concessioni demaniali marittime,  pur
  sempre  subordinate  alla preventiva acquisizione  dei  necessari
  pareri nonché, ove presente, alla conformità al piano di utilizzo
  delle  spiagge, successivamente alla legge regionale 4 del  2003,
  si  provvede alla pubblicazione delle relative istanze  ai  sensi
  dell'art. 7, comma 7, e del relativo decreto applicativo.
   Nel  caso  in  esame  il Comune di Castellammare  del  Golfo  ha
  redatto  un  PUS (Piano di utilizzo delle spiagge)  che  è  stato
  successivamente    approvato   da    questo    Assessorato    con
  provvedimento, prot. n. 17682 del 29 marzo 2001.»

                                                 L'Assessore CASCIO

   MICCICHE'.-«Al Presidente della Regione e all'Assessore  per  il
  territorio e l'ambiente, premesso che:

   -  le  nostre  città  stanno diventano una  pattumiera  a  cielo
  aperto  con  soglie d'inquinamento superiori di gran  lunga  alla
  norma;

   -  compito di un Parlamento eletto dal popolo è di garantire una
  migliore qualità della vita ai cittadini;

   -  è  da  tutti riconosciuto che l'inquinamento da monossido  di
  carbonio  dovuto ai gas di scarico delle automobili  in  città  è
  diventato  insopportabile, insieme ad  un  inquinamento  acustico
  oltre i limiti massimi;

   per   sapere   perché  la  Regione  siciliana  lasci   fermo   e
  abbandonato  in un posteggio il sofisticatissimo camper  'rileva-
  inquinamento'  acquistato  alcuni  anni  fa  con  i   soldi   dei
  contribuenti.» (1286)

         (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza).

   Risposta.«In  risposta  all'interrogazione  1286  dell'onorevole
  Micciché, si rappresenta quanto segue.
   Con   convenzione   del  28  dicembre  2001,  l'Assessorato   al
  territorio  e  ambiente  ha affidato in comodato  d'uso  gratuito
  all'ARPA  Sicilia il mezzo adibito a laboratorio  mobile  per  il
  rilevamento dell'inquinamento atmosferico mod. FIAT IVECO targato
  PA 987088, già affidato alla Provincia regionale di Catania, e da
  questa  riconsegnato allo scadere della relativa  convenzione  in
  data 18/09/2001.
   Con  tale  convenzione veniva affidato all'ARPA  un  autoveicolo
  attrezzato    per    il   rilevamento   di    alcuni    parametri
  dell'inquinamento atmosferico risalente agli  anni  80  e  quindi
  obsoleto  nella motorizzazione e nella strumentazione  analitica,
  che,  tuttavia, veniva definito nelle premesse "ancora idoneo  ad
  essere utilizzato per le finalità originarie".
   Nell'articolato  seguente  veniva  statuito  che  le  spese   di
  gestione,  manutenzione  e  quant'altro  necessario  al   normale
  funzionamento dell'autoveicolo erano a carico dell'ARPA, la quale
  si  impegnava ad utilizzarlo per il rilevamento degli  inquinanti
  atmosferici.
   Inoltre,   l'ARPA,  previo  consenso  dell'Assessorato,   poteva
  apportare modifiche interne ed esterne sull'assetto del mezzo.
   Detto  mezzo, acquistato sul finire degli anni `80, e per  lungo
  tempo  rimasto inutilizzato e privo di alcuna manutenzione nonché
  dei  necessari  aggiornamenti presso l'autoparco della  Provincia
  Regionale di Catania, a seguito dell'assegnazione all'ARPA, e  di
  perizia   sul  relativo  stato,  operata  da  personale   tecnico
  dell'ARPA, ha evidenziato la necessità dei seguenti interventi:
   a)    Revisione   dell'impianto   pneumatico:   trattasi   delle
  apparecchiature  che effettuano il prelievo  e  la  distribuzione
  agli   apparecchi  di  misura  dell'aria  da  analizzare,  nonché
  l'aspirazione   degli  scarichi  da  questi  ultimi.   Tutte   le
  tubazioni,  manifold e raccordi vari necessitano di  una  pulizia
  completa  e  la  sostituzione di alcuni elementi deteriorati;  le
  pompe devono essere integralmente revisionate.
   b)  Revisione  dell'impianto  elettrico:  trattasi  di  impianto
  elettrico  ormai  obsoleto e non a norma  (1.626/94  e  1.46/90);
  necessita   pertanto,   la  verifica   della   messa   a   terra,
  l'installazione   di   adeguati  interruttori   differenziali   e
  salvavita,  la siglatura dei collegamenti, la predisposizione  di
  schemi  elettrici  e  di  cablaggio.  Inoltre,  tutto  l'impianto
  elettrico necessita di certificazione a norma di legge.
   c)   Revisione   della  centralina  di  allarme   (antifurto   e
  antiintrusione).
   d) Revisione degli estintori.
   e) Revisione del motogeneratore.
   f) Revisione generale per i seguenti apparecchi:
   analizzatore di NOx;
   analizzatore di CO;
   analizzatore di O3.
   g)  Per  contro,  le  seguenti  apparecchiature  necessitano  di
  sostituzione:
   Analizzatore di SO2;
   Analizzatore di NMHC;
   Generatore d'aria;
   Sensore di Umidità e Temperatura.
   h)  Inoltre,  considerato che gli sviluppi normativi  successivi
  alla  realizzazione  del mezzo mobile hanno  reso  necessaria  la
  misura  dei  parametri  BTX  e  PM10,  necessita  l'acquisto  dei
  seguenti apparecchi:
   N.ro 1 Analizzatore di BTX;
   N.ro  1  Analizzatore di polveri completo di testa  di  prelievo
  per PM 10.
   i)  Infine,  l'esistente sistema di acquisizione ed elaborazione
  dati di antica concezione (basato su microprocessore INTEL 8088),
  provvisto  di  periferiche ormai introvabili (floppy  disk  da  5
  stampante  ad  aghi) non è in grado di utilizzare i  software  di
  sistema   e   applicativi   (acquisizione   e   gestione    dati)
  commercialmente  disponibili. Necessita pertanto  l'installazione
  di un sistema locale di acquisizione e gestione dati, hardware  e
  relativi software completi di licenze d'uso;
   j)  Il  mezzo  mobile  dovrà inoltre essere predisposto  per  il
  collegamento  con uno dei CED ARPA, utilizzando come  sistema  di
  comunicazione  la  telefonia  mobile  GSM  e  pertanto   andranno
  installate le necessarie apparecchiature (modem GSM).
   k)  Inoltre,  l'esercizio  affidabile  di  un  mezzo  dotato  di
  delicate  apparecchiature  di analisi automatica  presuppone  una
  continua attività di manutenzione ordinaria e preventiva,  nonché
  la  capacità  di  intervenire in tempi rapidi per la  risoluzione
  degli  eventuali guasti o malfunzionamenti; è necessario pertanto
  prevedere  l'affidamento di un adeguato servizio di  manutenzione
  del mezzo stesso.
   Per  la realizzazione di tutti gli interventi elencati da  a)  a
  k),  l'ARPA  ha  comunicato di avere predisposto tutti  gli  atti
  necessari  per l'espletamento di una gara, da esperirsi  mediante
  asta  pubblica,  per  l'affidamento dei servizi  di  manutenzione
  straordinaria per la rimessa in esercizio del mezzo e per la  sua
  manutenzione  ordinaria, straordinaria e assistenza tecnica,  per
  anni due.
   L'importo  a  base  d'asta  previsto ammontava  a     149.000,00
  (centoquarantanovemila/00), IVA esclusa.
   La  gara  è  stata  espletata  in data  11/06/2003,  secondo  le
  modalità  indicate all'art. 23, lettera b), del  D.Lg.vo17/03/95,
  n. 157, ed è stata dichiarata deserta.
   È   stata  pertanto  effettuata  una  revisione  del  Capitolato
  speciale  d'appalto e predisposta una nuova  gara  la  cui  prima
  seduta si è svolta il 19/11/2003.
   La  Commissione aggiudicatrice ha concluso i propri  lavori  con
  l'aggiudicazione provvisoria nella seduta del 19/03/2004.
   Con  contratto dell'11 ottobre 2004 è stato affidato alla  ditta
  ORION   srl,   Via   A.Volta  n.  25/b   35030   Veggiano   (PD),
  aggiudicatrice  della gara suddetta, il servizio di  manutenzione
  straordinaria,  comprensiva di revisione  e  aggiornamento  della
  dotazione strumentale del Mezzo Mobile ARPA.
   Con Verbale di consegna del 12/11/2004, il mezzo in questione  è
  stato  affidato alla suddetta Società per il suo trasferimento  a
  Padova   dove  sono  stati  eseguiti  i  lavori  di  manutenzione
  straordinaria per la rimessa in esercizio dello stesso secondo le
  specifiche contrattuali.
   Il  mezzo è stato riconsegnato il 14 aprile 2005 e il  18  e  19
  aprile  2005  è stato sottoposto alle operazioni di  collaudo  in
  contraddittorio.
   Dal  21  aprile  2005 il mezzo è impegnato nel comprensorio  del
  Mela,  area  ad  elevato  rischio di crisi  ambientale,  per  una
  campagna di misure.»

                                                 L'Assessore CASCIO

   GIANNOPOLO.-«All'Assessore per il turismo,  le  comunicazioni  e
  per  i  trasporti e all'Assessore per il territorio e l'ambiente,
  viste   le   modifiche  progettuali  conseguenti  alla  soluzione
  adottata  per  l'uscita  di  emergenza  della  programmata  nuova
  stazione in sotterranea di Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono;

   considerato che:

   il   tunnel   di  sicurezza,  inizialmente  previsto  totalmente
  carrabile,  sbocca invece su via Cirrincione  con  una  rampa  di
  scale,   a   seguito  della  modifica  progettuale  dovuta   alla
  costruzione in corso di due edifici di civile abitazione;

   tale   soluzione,  elaborata  dall'ITALFERR  nelle   prime   due
  settimane  del  mese di luglio 2003, appare un  ripiego  per  non
  bloccare   il   lunghissimo   iter  progettuale   dell'importante
  infrastruttura di collegamento tra il nord Europa, Palermo ed  il
  nord Africa;

     la soluzione adottata (tunnel di emergenza non carrabile, a 12
  metri dalla superficie) non garantisce adeguatamente l'incolumità
  pubblica  del  personale,  di quanti si serviranno  del  servizio
  ferroviario  e degli stessi lavoratori che saranno impegnati  per
  almeno  cinque anni nella realizzazione dei previsti  lavori  del
  raddoppio ferroviario;

   la  soluzione  attualmente adottata - in  casi  di  emergenza  -
  andrebbe a penalizzare particolarmente i disabili;

   per sapere:

   quali  iniziative siano state prese per far sì che  il  previsto
  tunnel  carrabile di emergenza per la programmata nuova  stazione
  in  sotterranea di Cefalù venga interamente realizzato, anche con
  soluzione  alternativa, come unanimemente auspicato dal Consiglio
  comunale della cittadina turistica;

   se  Trenitalia, Italferr, Vigili del fuoco e gli altri organismi
  preposti all'approvazione dei 'progetti definitivi' del raddoppio
  ferroviario   della   Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono,   si   siano
  attivati per prevedere il rispetto delle primarie esigenze  della
  pubblica incolumità;

   se  non  ritenga  opportuno fare rispettare  le  più  elementari
  esigenze  di tutela della pubblica incolumità, senza soppressioni
  e/o riduzione di tunnel di emergenza, di scale di sicurezza e  di
  pozzi   di  ventilazione,  rispetto  alla  soluzione  progettuale
  elaborata  dall'Italferr ed approvata all'unanimità dal Consiglio
  comunale  di  Cefalù con delibera n. 101 del 17 settembre  2001.»
  (1311)

                                                 L'Assessore CASCIO

         (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza).

   Risposta.  «L'interrogazione dell'onorevole Giannopolo  riguarda
  la  soluzione progettuale per l'uscita di emergenza  della  nuova
  stazione ferroviaria, programmata in sotterranea nell'ambito  del
  progetto  di  raddoppio del tratto Fiumetorto-Cefalù della  linea
  ferroviaria Palermo-Messina.
   Premesso  che  l'argomento oggetto dell'interrogazione  affronta
  aspetti che non sono di competenza di questa Amministrazione,  si
  rappresenta  che  il  citato progetto di  raddoppio  ferroviario,
  predisposto  dalla RFI (Rete Ferroviaria Italiana SpA),  è  stato
  approvato in sede di conferenza dei servizi indetta dal Ministero
  delle  Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi della legge 241/90
  e successive modifiche ed integrazioni.
   Durante  i  lavori della conferenza dei servizi, la  cui  seduta
  conclusiva  si  è svolta in data 3 ottobre 2003  presso  la  sede
  della Presidenza (Palazzo d'Orleans), i rappresentanti delle  RFI
  (Rete  Ferroviaria Italiana) SpA/Italferr SpA sulla  problematica
  oggetto dell'interrogazione, sollevata peraltro anche dal  comune
  di  Cefalù,  hanno rappresentato il nuovo intervento progettuale,
  da  definire  nella  fase  esecutiva di dettaglio,  studiato  per
  soddisfare la richiesta relativa alla trasformazione da  pedonale
  in carrabile del tunnel di uscita dalla futura stazione .

                                                 L'Assessore CASCIO

   ODDO.-«All'Assessore  per il territorio e  l'ambiente,  premesso
  che:

   -  lo  scorso  10 luglio il Consiglio comunale di Campobello  di
  Mazara  (TP)  è  stato  diffidato  ad  adottare  tutti  gli  atti
  finalizzati all'adozione e alla trasmissione del Piano regolatore
  generale  per il successivo esame finale    da      parte     del
  Consiglio    regionale dell'urbanistica;

   -  l'Assemblea consiliare ha approvato le prescrizioni esecutive
  dei  Piani  per  gli  insediamenti produttivi  e  per  l'edilizia
  economica e popolare, oltre al regolamento edilizio e alle  norme
  d'attuazione;

   -  il  Presidente del Consiglio comunale di Campobello di Mazara
  ha  inviato  una  nota  all'Assessorato regionale  Territorio  ed
  ambiente,  con la quale ha risposto ai quesiti posti  nella  nota
  dirigenziale  del  10  luglio  2003,  indicando   lo   stato   di
  svolgimento degli atti relativi al Piano regolatore generale e la
  volontà  politica  ed  istituzionale espressa  dall'Assemblea  di
  adottare lo strumento urbanistico;

   -  il  Consiglio  comunale  ha deciso,  in  data  15.9.2003,  di
  aggiornare  i  lavori  relativi all'esame  del  Piano  regolatore
  generale alla seduta d'Aula fissata per il 24 settembre 2003, per
  adottare  lo strumento di pianificazione territoriale dopo  avere
  svolto  il necessario confronto e la conseguente votazione  sugli
  atti  sopra  richiamati,  sempre  nella  seduta  consiliare   del
  15.9.2003;

   -  il 18 settembre è pervenuta al Comune di Campobello di Mazara
  il  decreto  di  nomina  dell'architetto Donatello  Messina,  con
  funzioni di Commissario ad acta del Piano regolatore generale con
  poteri  sostitutivi  del Consiglio comunale, dopo  indispensabile
  accertamento della situazione generale degli atti in questione;

   -   è   presumibile  che  non  sia  stato  svolto   in   maniera
  approfondita, considerata la ristrettezza dei tempi, il lavoro di
  accertamento  del  Commissario che aveva  tuttavia  l'obbligo  di
  verifica   preventiva   prima   di  insediarsi   nella   funzione
  sostitutiva;

   -  l'intervento  del succitato Commissario ad acta  spoglierebbe
  il Consiglio comunale della competenza in merito all'adozione del
  PRG  così  come disciplinato dalle leggi urbanistiche vigenti  in
  Sicilia;

   per sapere:

   -   quali  iniziativa  intenda  intraprendere  per  evitare  che
  l'adozione del P.R.G. di Campobello di Mazara (TP) sia effettuata
  da  un  Commissario ad acta, in presenza di una  precisa  volontà
  espressa   dal  Consiglio  comunale  di  adottare  lo   strumento
  urbanistico nella seduta del 24.9.2003 regolarmente convocata;

   -   se  non  ritenga  opportuno,  visto  quanto  richiamato   in
  premessa, di procedere all'annullamento del decreto di nomina del
  Commissario ad acta suddetto.» (1325)

         (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza).

   Risposta.   «  In  riferimento  all'interrogazione  parlamentare
  numero  1325  dell'onorevole Oddo, relativa all'annullamento  del
  decreto di nomina del Commissario ad acta per l'adozione del  PRG
  di Campobello di Mazara, si premette quanto segue:
   1.  il  PRG  è  stato consegnato dal professionista  incaricato,
  nella sua ultima stesura, in data 21/10/2002;
   2.  il Genio Civile di Trapani si è espresso sulla nuova stesura
  in data 23 gennaio 2003;
   3.  la  commissione  edilizia ha espresso il proprio  parere  in
  data 9 aprile 2003;
   4.  secondo quanto comunicato dal vice presidente del  Consiglio
  comunale  (con  nota prot. n. 8937 del 19 giugno  2003),  il  PRG
  risulta in trattazione dal 25 marzo 2003;
   5.  fin  dal 2002 il comune è stato sollecitato e diffidato  più
  volte,  unitamente agli altri comuni inadempienti delle  province
  di  TP  ed  EN  con cadenza pressoché costante, rientrando  detta
  attività di vigilanza tra i compiti propri di questo Assessorato;
   6.  in  riscontro all'ultima diffida del 10 luglio 2003, con  la
  quale  questo Assessorato "non comprendendo i motivi dei continui
  rinvii", ha diffidato il Consiglio all'adozione del PRG, il  vice
  presidente  del  Consiglio Comunale ha comunicato  l'approvazione
  parziale  delle norme tecniche, l'adozione delle tre prescrizioni
  esecutive con l'atto n. 64 del 24 giugno 2003 e la trattazione  -
  delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 24 luglio 2003 -  degli
  emendamenti proposti dai consiglieri comunali;
   7.  non  essendo  tali  motivi sufficienti per  giustificare  un
  ulteriore rinvio, è stato nominato un Commissario ad acta che  ha
  ricevuto  il decreto di nomina in data 12/09/2003 in sostituzione
  del Consiglio per l'adozione del PRG.
   Ciò  premesso,  si  rappresenta che risulta dagli  atti  che  il
  Commissario nominato, insediatosi in data 18 settembre 2003,  con
  nota  di  pari  data (prot. n. 13043), ha chiesto al responsabile
  dell'Ufficio  Tecnico di predisporre un'apposita relazione  sullo
  stato delle procedure e, con successiva nota (prot. n. 13701  del
  02/10/2003),   ha   chiesto  al  responsabile  della   Segreteria
  comunale,  copia  degli atti deliberativi di  Consiglio  relativi
  alla trattazione del PRG.
   Sulla  base  di  ciò,  si  ritiene che  il  lavoro  di  verifica
  preventiva  degli  atti,  così come  espressamente  previsto  dal
  decreto  di  nomina, sia stato assolto nella considerazione  che,
  tra  l'altro, non risulta che il Consiglio comunale  convocato  -
  determina commissariale n. 1 del 19 novembre 2003 - per il giorno
  28  novembre  2003 al fine di essere sentito, nel rispetto  delle
  procedure  ex  art.  4 della l.r. 66/84 abbia  posto  particolari
  pregiudiziali all'adozione, ad esclusione di alcuni  emendamenti,
  recepiti  a seguito di verifica tecnica del progettista (nota  n.
  17309 del 1 dicembre 2003).
   Sulla  scorta  di  tali  notizie, oggetto di  apposito  rapporto
  commissariale,  ritenendo che l'attività  sostitutiva  sia  stata
  svolta nel rispetto dei parametri del decreto di nomina, è  stato
  predisposto  dal Dipartimento Urbanistica l'apposito  decreto  di
  proroga - D.A. n. 1445 del 9 dicembre 2003.
   Con  definitivo atto deliberativo del Commissario (n. 1 dell'  1
  dicembre  2003)  è stato adottato il PRG con annesso  Regolamento
  edilizio e prescrizioni esecutive.
   In  generale, la sostituzione dell'organo comunale inadempiente,
  scaturisce  da  un'attività  di  vigilanza  propria   di   questa
  Amministrazione,  attuata nel rispetto  della  normativa  vigente
  che,  in presenza di strumenti di pianificazione generale-  piani
  di  fabbricazione,  piani regolatori generali,  p.u.c.  -  i  cui
  vincoli  preordinati  all'esproprio  risultano  ormai  da   tempo
  scaduti,  dispone la sostituzione degli organi  comunali  che  si
  dimostrano inadempienti rispetto agli obblighi di elaborazione  o
  revisione degli stessi strumenti urbanistici generali.
   In   tal  senso  e  per  tali  ragioni,  questo  Assessorato  ha
  proceduto   nel  caso  di  specie,  ritenendo  non  adeguatamente
  motivati  i  ritardi  degli organi comunali ed  insufficienti  la
  giustificazioni  addotte con la comunicazione sullo  stato  delle
  procedure.
   Conseguentemente,  questa Amministrazione  non  ha  ritenuto  di
  accogliere  la  richiesta di revoca del  decreto  di  nomina  del
  Commissario,  giunta  tra l'altro ad attività  commissariale  già
  avviata.
   D'altro  canto,  l'attività sostitutiva svolta  dal  commissario
  risulta  condotta  nei  termini  del  decreto,  avendo  proceduto
  all'adozione dello strumento urbanistico generale in meno dì  tre
  mesi  dall'insediamento, previa la verifica di tutti quegli  atti
  occorrenti alla definizione della procedura stessa.
   Per  quanto  sopra  evidenziato,  nell'ipotesi  che  si  potesse
  procedere  alla revoca di un mandato sulla base di una  richiesta
  fatta  da  alcuni consiglieri comunali ma, a quanto risulta,  non
  reiterata in sede di audizione del Consiglio comunale, lo  stesso
  provvedimento inciderebbe sostanzialmente sull'atto di  adozione,
  nel  frattempo emesso e sugli atti che, sulla base dello  stesso,
  sono  stati  fino  ad  oggi  prodotti,  non  ultimo  l'automatica
  decorrenza delle misure a salvaguardia - legge 3 novembre 1952 n.
  1902  e  successive modifiche ed integrazioni -  dello  strumento
  urbanistico adottato.
   Allo   stato,   nessun  intervento  ulteriore  potrebbe   essere
  attivato da questo Assessorato.»

                                                 L'Assessore CASCIO

   RAITI.-«All'Assessore   per  il  territorio   e   l'ambiente   e
  all'Assessore  per il turismo, le comunicazioni  e  i  trasporti,
  premesso che:

   -  nel  tratto  della  strada litoranea  della  'Scogliera'  tra
  Ognina  ed  Acicastello, il proprietario di uno spiazzo  compreso
  tra  la  strada  ed  il  mare  ha richiesto  il  30  maggio  2003
  l'autorizzazione per l'installazione di un 'solarium attrezzato';
   -  il  comune  di  Acicastello, acquisiti i pareri  degli  altri
  uffici  competenti (Soprintendenza ai beni culturali, Capitaneria
  di  porto), ha rilasciato l'autorizzazione n. 149 del  28  giugno
  2003;
   -  con  successiva istanza del 4 luglio 2003 il proprietario  ha
  richiesto  una  variante costruttiva al fine di poter  effettuare
  all'interno la somministrazione di cibi e bevande;

   preso atto che:

   -  ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976 le
  costruzioni debbono arretrarsi di mt. 150 dalla battigia;
   -  entro i 150 mt. dalla battigia sono consentiti soltanto opere
  ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare;

   ritenuto   che   il   solarium,  così  come   realizzato,   crei
  pregiudizio all'igiene e al decoro dell'ambiente;

   preso atto ancora che:

   -  il  solarium  è posto a mt. 20 a strapiombo  sul  mare  senza
  alcun accesso al litorale;
   -  gli scarichi del wc e delle cucine sembrano essere realizzati
  non a norma di legge;
   -  benché  nel solarium vengano somministrate bevande  alcoliche
  ed  alimenti  non  risulta rilasciata dalle  autorità  competenti
  alcuna autorizzazione;

   per sapere:

   se gli assessori competenti ne siano a conoscenza;

   se  intendano attivarsi presso gli organi preposti  al  fine  di
  verificare il rispetto delle normative vigenti;

   se   intendano   promuovere  una  conferenza  di   servizi   per
  regolamentare   l'uso  del  tratto  di  costa  tra   Catania   ed
  Acicastello.» (1407)

   Risposta.  «Con  la  presente interrogazione  l'onorevole  Raiti
  segnala  che  il  Comune  di  Acicastello  ha  autorizzato,   con
  provvedimento  n.  149 del 20/6/2003, previa  l'acquisizione  del
  parere  della  Soprintendenza ai BB.CC.AA.  di  Catania  e  della
  Capitaneria   di   Porto,  la  realizzazione  di   un   "solarium
  attrezzato"  posto  all'interno dei 150 mt  dalla  battigia,  con
  l'intenzione  di  promuovere  una  conferenza  di   servizi   per
  regolamentare l'uso della costa tra Catania e Acicastello.
   A  parere  di  questo  Assessorato non  risulta  che  sussistano
  irregolarità  in  ordine al rilascio della  autorizzazione  sopra
  richiamata,  in  quanto l'opera autorizzata  rientra  tra  quelle
  destinate  alla diretta fruizione del mare, consentite  dall'art.
  15  lett. a) della l.r. 78/76, ed inoltre risultano essere  stati
  preliminarmente   acquisiti,   come   riferito    dallo    stesso
  interrogante,  il  parere della Soprintendenza  ai  BB.CC.AA.  di
  Catania e quello della Capitaneria di Porto.
   Infatti,  la  Capitaneria  di  Porto  di  Catania,  riscontrando
  l'apposita  richiesta  di  notizie  di  questo  Assessorato,   ha
  rappresentato  che l'Area Pianificazione Urbanistica  -  Edilizia
  Privata,  Attività  Produttive  del  Comune  di  Acicastello,  in
  riferimento alla richiesta di rilascio di concessione edilizia ex
  art.  5,  l.r.  37/1985  da parte della ditta  Greca  s.r.l.  per
  l'installazione  di  strutture  stagionali  di  tipo  precario  e
  facilmente    rimovibili,   ritenuto   il   predetto   intervento
  compatibile con la vigente strumentazione urbanistica, ha chiesto
  ed  acquisito  il  nulla osta relativo alla realizzazione  di  un
  solarium  attrezzato  su  proprietà  privata  confinante  con  il
  pubblico demanio marittimo regionale.
   Invero,  la  predetta  richiesta  della  civica  amministrazione
  castellese   è   da  considerarsi  "ultronea"  in  quanto   nella
  fattispecie  non  ricorrevano assolutamente gli estremi  previsti
  dall'art.   55   del  Codice  della  Navigazione  che   prevedono
  l'esplicita   autorizzazione,  da  rilasciarsi  da  parte   della
  Capitaneria  di  Porto,  soltanto per  le  nuove  costruzioni  su
  proprietà  privata  entro i trenta metri  dal  confine  demaniale
  marittimo,  aventi  le  caratteristiche di "  manufatti  ancorati
  stabilmente  al suolo e destinati a soddisfare tutte le  esigenze
  durevoli  di  chi  ne  abbia  la  disponibilità   (Tar  Campania,
  Salerno, 8 agosto 1977).

                                                 L'Assessore CASCIO

   VILLARI.  «All'Assessore  per  il  territorio  e  l'ambiente  ed
  all'Assessore per la sanità, premesso che:

   -  nel campo dell'inquinamento atmosferico la regolamentazione è
  affidata  a  varie norme ed in particolare al D.P.R. n.  203  del
  1988;

   -  nella Regione siciliana i limiti di emissione vengono fissati
  dalle Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente;

   -  la  CPTA (Commissione Provinciale Tutela Ambiente) di Catania
  ha  provveduto  a fissare i limiti di emissione dichiarati  dalle
  aziende, anche se più restrittivi di quelli previsti dal  Decreto
  ministeriale  12  luglio 1990, partendo dal  presupposto  che  le
  tecnologie di abbattimento delle emissioni evolvono con un chiaro
  guadagno  per l'ambiente e che la normativa prevede l'obbligo  di
  utilizzare la migliore tecnologia possibile';

   visto che:

   -  il  DPR  203  del  1988, che regola la materia,  all'art.  11
  prevede  che  le prescrizioni dell'autorizzazione possono  essere
  modificate  in  seguito all'evoluzione della migliore  tecnologia
  disponibile,  nonché all'evoluzione ambientale' ed il  successivo
  art.  14 prevede espressamente che tali disposizioni si applicano
  anche agli impianti esistenti';

   -  alla  luce di queste due chiarissime disposizioni è  evidente
  che  è  un  errore adagiarsi pedissequamente sul DM  citato  (che
  fotografa la situazione di ben 14 anni fa) e che, anzi, alla luce
  di  queste  norme,  sarebbe opportuno rivedere  periodicamente  i
  limiti assegnati;
   rispetto a quanto dichiarato dall'impresa, non vi può essere  un
  peggioramento,   anche   temporaneo,  delle   emissioni'   mentre
  assegnare   i  limiti  del  DM  12  luglio  1990  significherebbe
  autorizzarla a un peggioramento costante delle emissioni;

   osservato, ancora, che:

   -   la  Regione,  nel  Decreto  18  aprile  2001  (art.  7)   ha
  tralasciato  di  considerare  che  esistono  norme  del  Trattato
  istitutivo dell'U.E., direttive ed anche discipline nazionali che
  inducono  a rivedere periodicamente i limiti fissati al  fine  di
  procedere verso un miglioramento della qualità dell'aria;

   -  gli  artt. 174 e seguenti del Trattato impongono  agli  Stati
  membri  di attenersi tanto al principio di precauzione  quanto  a
  quello di prevenzione;

   -  la direttiva 96/62/CE ed il decreto di recepimento (D. Lgs  4
  agosto  1999, n.351) impongono di mantenere la qualità  dell'aria
  esistente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi' (art.
  1,  lett.  D) nonché di preservare la migliore qualità  dell'aria
  ambiente  compatibile  con lo sviluppo sostenibile'  anche  nelle
  zone con livelli inferiori ai valori limite (art. 9);

   rilevato che:

   -  alla  luce  di  quanto sopra, l'art.  7  del  citato  decreto
  regionale  appare  illegittimo; è giurisprudenza  costante  della
  Corte  di  Giustizia, dalla sentenza Maerleasing (CGCE  1990)  in
  poi,  che  tutti gli operatori debbano interpretare la  normativa
  nel senso di rendere il testo in esame compatibile e conforme sia
  al Trattato sia alle direttive comunitarie;

   -   appare,  quindi,  corretto  applicare  il  principio   della
  migliore  tecnologia disponibile' e non l'art. 7 del  decreto  18
  aprile  2001  al fine di evitare di violare sia il  principio  di
  prevenzione che quello di miglioramento della qualità dell'aria;

   considerato che:

   -  nel concreto, la Provincia regionale di Catania ha contestato
  alla  CPTA  i criteri seguiti per l'assegnazione dei limiti  alle
  emissioni in quanto sarebbero difformi da quelli del DM 12 luglio
  1990  e  che  tale intervento della Provincia di Catania  avrebbe
  ritardato  i  tempi delle pratiche in esame e,  in  generale,  il
  lavoro della CPTA;

   -  altri  e  più  gravi  ritardi potrebbero  verificarsi  se  le
  imprese  che  hanno ottenuto l'autorizzazione  con  i  precedenti
  criteri facessero rilevare la disparità di trattamento e, quindi,
  chiedessero un riesame della propria posizione;

   per sapere:

   -  se non ritengano urgente la revoca dell'art. 7 del decreto 18
  aprile 2001, sia per migliorare la qualità dell'ambiente sia  per
  evitare procedure d'infrazione da parte della U.E.;

   -  quali  iniziative di sostegno a favore delle  CPTA  intendano
  attivare  per  applicare in maniera puntuale  il  criterio  della
  migliore tecnologia disponibile, anche considerando che in taluni
  casi    bisognerà   cominciare   ad   applicare   la    normativa
  dell'autorizzazione  integrata  IPPC  e  che  ciò  comporterà  il
  necessario aggiornamento delle procedure;

   -  quale  sia  lo  stato del censimento delle emissioni  che  le
  Province sono tenute ad effettuare;

   quali  e  quanti controlli sia amministrativi che tecnici  siano
  stati effettuati negli ultimi due anni in Sicilia;

   se,   quali  e  quante  indagini  epidemiologiche  siano   state
  effettuate  per  verificare eventuali  collegamenti  tra  qualità
  dell'aria e lo stato di salute delle popolazioni esposte.» (1484)

   Risposta.   «In   risposta   all'interrogazione   numero    1484
  dell'onorevole  Villari, si premette che nella Regione  siciliana
  le Commissioni provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta
  contro  l'inquinamento,  nella qualità  di  Organismi  consultivi
  rilasciano, relativamente all'inquinamento atmosferico, a  questo
  Assessorato ed alle Province regionali pareri obbligatori ma  non
  vincolanti riguardo le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
  degli insediamenti produttivi.
   Ciò  significa che i valori limiti alle emissioni fissati  dalle
  CPTA sono in realtà valori proposti che possono essere recepiti o
  meno  da parte dell'Organo competente ad emanare il provvedimento
  di  autorizzazione,  il quale, in ogni caso, deve  sempre  tenere
  conto  che  i sistemi di abbattimento delle emissioni  inquinanti
  devono rispondere alle migliori tecnologie disponibili.
   In  altri  termini, i sistemi di abbattimento  devono  garantire
  non  solo  il rispetto dei valori limite di riferimento  previsti
  dalla legge, ma, soprattutto, consentire di raggiungere il valore
  minimo possibile.
   Sul  caso sollevato dalla CPTA di Catania, questo Assessorato  è
  intervenuto  con  una circolare esplicativa, prot.  n.  5996  del
  04/02/04,  sottolineando  che proprio in virtù  dell'applicazione
  delle  migliori  tecnologie "appare logico e ragionevole"  potere
  assegnare  valori  limiti  inferiori a quelli  previsti  come  di
  riferimento da parte della normativa nazionale.
   Nel    merito    delle    specifiche    richieste    da    parte
  dell'interrogante, si risponde:
   è  già  stato predisposto il D.A. di revisione del D.A.  232/01,
  che contempla anche la modifica dell'art. 7;
   i  censimento  delle  emissioni, redatto  dalle  Amministrazioni
  provinciali,   risulta   praticamente   ultimato   ed   è   stato
  informatizzato  da  parte  del  Competente  Servizio  di   questo
  Assessorato.   Verrà,   a   breve,   inserito   sul   sito    web
  dell'Assessorato e reso disponibile a qualsiasi utente;
   lo  stato dei controlli analitici alle emissioni non è ancora in
  piena  operatività, per aspetti legati alla dotazione strumentale
  e  personale  dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA.  Una  serie
  limitata  di  controlli amministrativi è effettuata dai  relativi
  Servizi delle Amministrazioni provinciali.»

                                                 L'Assessore CASCIO

   MICCICHE'.  -  «Al Presidente della Regione e all'Assessore  per
  il  territorio e ambiente, premesso che la legge  n.  10  del  15
  maggio  2000  ed il D.P.Reg. n. 10 del 22 giugno 2001  (contratto
  collettivo   regionale  di  lavoro  dell'area  della   dirigenza)
  prevedono   le   modalità   di   conferimento   degli   incarichi
  dirigenziali;

   considerato che:

   ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2000  e
  dell'articolo 13 del D.P.R. n. 10 del 2001 per il conferimento di
  ciascun  incarico  dirigenziale e per il passaggio  ad  incarichi
  dirigenziali diversi si tiene conto:
   1) della natura e degli obiettivi da realizzare;
   2)  delle attitudini e della capacità professionale del  singolo
  dirigente;
   3)  dei risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e  agli
  obiettivi    precedentemente   assegnati   ed   alle    posizioni
  organizzative precedente ricoperte;

   la  deliberazione della Giunta regionale n. 249  del  28  maggio
  2001  Linee  guida  per la definizione dei contratti  individuali
  della  dirigenza' al 1  capoverso recita: Fermo restando che  gli
  incarichi  tecnico-professionali sono conferiti esclusivamente  a
  dirigenti reclutati per le specifiche professionalità,  si  dovrà
  tenere  conto della professionalità dei singoli dirigenti  ed  in
  particolare   del  titolo  di  studio  specifico   in   relazione
  all'incarico  da  conferire, dell'anzianità di servizio  maturata
  nelle   qualifiche  di  dirigente  superiore  e   di   dirigente,
  dell'esperienza  acquisita nelle funzioni di coordinamento  degli
  incarichi espletati';

   il  D.P.Reg. n. 10 del 2001 all'art. 6 prevede, inoltre, che  le
  amministrazioni, al fine di rendere trasparente e costruttivo  il
  confronto  tra  le  parti  a  tutti  i  livelli  delle  relazioni
  sindacali devono garantire l'informazione preventiva sui  criteri
  di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;

   rilevato che:

   per  quanto  attiene  l'informazione  sindacale,  pare  che   il
  Dirigente  generale del Dipartimento territorio  e  ambiente  non
  abbia  proceduto ad individuare i criteri specifici e particolari
  per  l'affidamento  degli incarichi (per  esempio,  la  specifica
  determinazione  dei  titoli di studio e professionali  richiesti,
  dei metodi di valutazione delle capacità ed attitudini, la scelta
  della  procedura  da seguire nella eventuale  previsione  di  una
  pluralità  di  candidati  a ricoprire un medesimo  posto,  ecc.),
  rendendo  già  in prospettiva non intelligibili le ragioni  delle
  scelte  da effettuare, il tutto, per di più, aggravato dal  fatto
  che in seguito non ha rispettato non solo i criteri specifici, ma
  neppure gli stessi principi generali;

   per  quanto attiene le modalità di attribuzione degli incarichi,
  le   nomine   effettuate   e   l'organizzazione   del   personale
  dirigenziale, il Dirigente generale non sembra abbia  individuato
  preventivamente i requisiti specifici di accesso  agli  incarichi
  né,  in  gran parte dei casi, tenuto conto del curricola  da  lui
  stesso   richiesti   e   neppure  delle  istanze   avanzate   dai
  richiedenti,  ai sensi del citato art. 13, comma 7, del  D.P.Reg.
  n. 10 del 2001, così come non sembra che vi sia un filo logico  e
  consequenziale tra la remunerazione stabilita dalle posizioni  ed
  i relativi carichi di lavoro e di responsabilità, in tal modo non
  garantendo  alcuna  trasparenza all'azione amministrativa  e  non
  evitando   l'eventualità   di  retribuzioni   fatte   a   misura'
  dell'incaricato. Oltre tutto le deliberazioni finali adottate per
  le  nomine  risulterebbero totalmente sprovviste di  motivazioni;
  viene  fuori  un  quadro  organizzativo disarticolato  e  persino
  contrastante  con  gli  indirizzi  politici  pubblicizzati  sugli
  organi  di  stampa  e  in  TV  dallo  stesso  Assessore  per   il
  territorio;

   per  quanto  attiene alle norme più elementari della trasparenza
  in materia di conferimento di incarichi dirigenziali si è formata
  da  tempo una unanime giurisprudenza, dai giudici del lavoro alla
  Corte  di  Cassazione, al Consiglio di Stato ed  alla  Corte  del
  Conti, riguardo al principio che La pubblica Amministrazione  non
  è  libera  di nominare come crede i propri dirigenti;  sussistono
  alcune  regole da rispettare e non può essere invocato in  questa
  materia  alcun  potere discrezionale, anche  dopo  l'introduzione
  delle nuove norme sulla privatizzazione del pubblico impiego';

   ritenuto che:

   le  eventuali carenze sopra rilevate avrebbero la conseguenza di
  rendere  impraticabile  qualsiasi  riscontro  tra  i  presupposti
  metodologici,  i  requisiti e le scelte concrete  di  nomina  dei
  dirigenti;

   elementari regole di buona amministrazione impongono che si  dia
  pubblica  contezza, con obbligatoria esternazione, della  ricerca
  delle professionalità adeguate ai compiti così da comporre tracce
  pur  minime  di  individuazione  delle  figure  dirigenziali  cui
  affidare gli incarichi;

   per sapere:

   sulla  base di quali criteri e di quali istruttorie siano  stati
  adottati  i  provvedimenti di nomina per far sì che,  per  citare
  qualche macroscopico esempio:

   l'unico  dirigente ingegnere chimico del Dipartimento sia  stato
  spostato dalla sua sede naturale di esame degli impianti  chimici
  a  quella dell'ufficio del personale ad occuparsi di stipendi  al
  posto  di almeno uno dei sei dirigenti amministrativi in servizio
  al Dipartimento, per di più quasi tutti con maggiore anzianità;

   l'unico dirigente metereologo si occupi di opere portuali;

   l'unico  dirigente  biologo marino sia stato lasciato  senza  un
  incarico  specifico alla qualifica nonostante che il Dipartimento
  abbia  in  corso  uno  studio sulle acque  marino-costiere  della
  Regione  per  conto del Ministero dell'Ambiente, di modo  che  il
  suddetto dirigente si è visto costretto a trasferirsi all'ARPA;

   un  dirigente  botanico si occupi di monitoraggio dei  fondi  di
  spesa del POR;

   un  dirigente forestale si occupi della vigilanza amministrativa
  sull'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

   un  dirigente  ingegnere  idraulico si occupi  di  controllo  di
  gestione   amministrativa  (contratti,  ripartizione   del   FES,
  relazioni sindacali, ecc.);

   un  dirigente  geologo venga destinato ad occuparsi  di  sistemi
  informativi ambientali senza averne mai fatto richiesta  e  senza
  essersi mai lontanamente interessato della materia;

   un  dirigente geologo venga destinato, al posto di un  dirigente
  chimico  o  di un dirigente biologo, ad occuparsi di monitoraggio
  chimico e biologico delle acque;

   un  dirigente  biologo vada a sostituire un dirigente  ingegnere
  alla  direzione  dell'ufficio  di  segreteria  della  Commissione
  provinciale per la tutela dell'ambiente di Palermo per  occuparsi
  prevalentemente   di  impianti  industriali  e  di   inquinamento
  atmosferico;

   un  solo  dirigente geologo venga onerato delle  istruttorie  di
  tutte le cave della Regione;

   dirigenti  con  molti  titoli  professionali,  di  servizio   ed
  anzianità  lavorativa  si trovino scavalcati  negli  incarichi  e
  nella remunerazione da altri dirigenti con minori titoli e minore
  anzianità;

   sulla  base  di quali criteri e di quali valutazioni  agli  atti
  siano  state  soppesate,  in  generale,  le  remunerazioni  degli
  incarichi attribuiti, al fine di non ingenerare il dubbio, da  un
  esame  comparativo dei vari incarichi, che vi possa essere scarsa
  corrispondenza tra l'indennità economica assegnata ed  il  carico
  di lavoro da svolgere e di responsabilità;

   sulla  base  di quali criteri e di quali valutazioni  aggiuntivi
  agli   atti   alcune   posizioni   abbiano   subito   un'evidente
  lievitazione  economica, come nel caso delle tre unità  operative
  dell'Area  della  direzione (da 7000,00  a  9000,00  -  10.000,00
  euro), dal DDG n. 944 del 31.7.2003 al DDG n. 1011 del 10.9.2003,
  se  i  principi di valutazione contenuti nei citati  decreti  del
  Dirigente generale sono rimasti gli stessi;

   sulla  base di quali criteri e di quali valutazioni i  dirigenti
  responsabili  delle  unità operative dell'Area  della  Direzione,
  oltre  agli  aumenti  retributivi di  cui  al  punto  precedente,
  beneficino  anche di incarichi aggiuntivi altamente remunerativi,
  quali  la  direzione  dei  Parchi  delle  Madonie,  dell'Etna   e
  dell'Alcantara;

   per  quali  motivi  la  ristrutturazione iniziata  nel  mese  di
  luglio  2003 non accenni ancora a concludersi dopo oltre 6  mesi;
  nel frattempo, invece, si è determinata una fuga dall'Assessorato
  di personale dirigenziale e non;

   se  e  quali  interventi intendano avviare  l'Assessore  per  il
  territorio  ed  il  Presidente  della  Regione  dal  momento  che
  sembrerebbero  palesemente disattesi sia le più elementari  norme
  del  settore citate in premessa sia gli indirizzi politici e  gli
  obiettivi  dallo  stesso Assessore per il territorio  manifestati
  sugli  organi di stampa a proposito del riordino del Dipartimento
  Territorio,  alla luce di quanto sopra esposto  e  riguardo  alle
  problematiche delle aree protette ed al potenziamento dei Servizi
  di  Valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA)  ed  inquinamento
  atmosferico» (1494)

         (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

   Risposta.  «Come è noto, l'art. 9 della l.r. 10/2000 ha  fissato
  i  principi per l'affidamento degli incarichi, mentre  i  criteri
  generali  sono quelli di cui all'art. 13 del C.C.R.L.  (Contratto
  Collettivo Regionale di Lavoro) ex D.P.Reg. 10/2001.
   Con  delibera di Giunta regionale n. 249/2001 sono stati fissati
  i relativi criteri da seguire per la graduazione delle funzioni e
  responsabilità, anche al fine della attribuzione del  trattamento
  economico accessorio.
   Ciò    premesso,   considerato   che   le   domande    formulate
  dall'onorevole  Miccichè  con  l'interrogazione  n.   1494   sono
  sostanzialmente  rivolte  a conoscere  e/o  contestare  scelte  e
  valutazioni  operate direttamente dal Dipartimento Territorio  ed
  Ambiente   trattandosi  di  "criteri  applicati"  nella  relativa
  ristrutturazione, allo stesso, correttamente, sono stati  chiesti
  i dovuti chiarimenti.
   Il  Dipartimento,  chiamato a rispondere, ha  rappresentato  che
  già con D.D.G. n. 869 del 29.11.2001 ha adottato i propri criteri
  per l'affidamento degli incarichi - che recepiscono i principi ed
  i  criteri  generali  di cui alla predetta  l.r.  10/2001  ed  al
  D.P.Reg. 10/2001 - che sono conformi ai criteri già fissati dalla
  Giunta  di  Governo con delibera n. 249/2001 e  che  stabiliscono
  ulteriori  requisiti in funzione dei programmi e degli  obiettivi
  specifici del Dipartimento.
   Ha  riferito, inoltre, che di detti criteri è stata  data  anche
  preventiva informazione sindacale in data 19 e 22 novembre  2001,
  come   peraltro  rilevabile  dalle  premesse  del  citato  D.D.G.
  869/2001.
   Ha  poi  aggiunto,  che  né  la l.r.  10/2000,  né  il  D.P.Reg.
  10/2001, né le varie delibere di Giunta regionale prevedono,  per
  ogni singolo incarico da affidare, la fissazione di una serie  di
  titoli e requisiti specifici, cui assegnare un peso/punteggio  al
  fine di stilare una sorta di graduatoria.
   Invero,  l'art. 7 della l.r. 10/2000 nell'assegnare al Dirigente
  Generale  la responsabilità dell'attuazione dei compiti  e  degli
  obiettivi  definiti  dall'Assessore,  demanda  allo  stesso   una
  sufficiente  discrezionalità nella scelta dei  dirigenti  che  si
  ritiene  più  idonei ai fini del raggiungimento  degli  obiettivi
  prefissati.
   Quanto  sopra  è  stato  anche  confermato  dalla  sentenza  del
  Consiglio di Stato n. 377/Sez. IV, del 01.02.2001, che  al  punto
  d) del merito riporta: "In unica seduta, ancorché con due diverse
  deliberazioni,   la   Regione   ha   deciso   di   procedere    a
  riorganizzazione e a nominare contestualmente i nuovi  dirigenti.
  Questo   modo   di  procedere  sarebbe  stato  giustificato   se,
  antecedentemente  a  quella seduta, la  pubblica  amministrazione
  avesse predeterminato criteri di valutazione, si fosse munita dei
  curricula  di  tutti i possibili aspiranti, avesse vagliato,  sia
  pure  in  modo  non  analitico,  le  diverse  professionalità  in
  funzione degli obiettivi da raggiungere e dei progetti da  curare
  e  avesse, in base a questa non sommaria valutazione, disposto la
  nomina di quanti riteneva i più adatti ai compiti di istituto ".
   Il  predetto  Dipartimento  ha  altresì  riferito  che,  per  il
  conferimento degli incarichi, ha effettuato una comparazione  tra
  i  criteri  di nomina adottati con il D.D.G. n. 869 del 29.11.01,
  le  funzioni  da esercitare nei singoli posti dirigenziali  ed  i
  curricula presentati da tutti i dirigenti, ai sensi dell'art.  6,
  comma 6, della l.r. 10/2000.
   L'individuazione  dei  dirigenti  ai  quali  conferire  i   vari
  incarichi  l'ha  poi  comunicata  con  nota  prot.  n.  1073  del
  03.09.2003.
   Per  quanto attiene la mancata individuazione di professionalità
  specifiche  per  ogni incarico da ricoprire, si  rileva  che  con
  l'art. 6 della legge regionale 10/2000 è stato istituito il ruolo
  unico  dei  dirigenti  e  non  sussiste  più  la  differenza  tra
  dirigente amministrativo e dirigente tecnico né, tanto  meno,  la
  suddivisione   del   ruolo  tecnico  in  specializzazioni   varie
  (botanico,  zoologo,  biologo,  ingegnere  idraulico,   ingegnere
  chimico, geologo, etc.).
   Anche  le norme di attuazione di tale legge sono state orientate
  al  superamento  di  tale distinzione che avrebbe  comportato  la
  fossilizzazione di dirigenti in ruoli specifici  (v.  l'art.  13,
  comma 1, del C.C.R.L. sulla rotazione degli incarichi ed il punto
  1  della delibera di Giunta regionale n. 249 del 28.02.2001  che,
  soltanto   per   gli  incarichi  tecnico-professionali,   prevede
  esclusivamente  il  conferimento a  dirigenti  reclutati  per  le
  specifiche professionalità).
   Peraltro  il  dirigente nell'accezione più ampia del  termine  è
  colui  che  deve  sapere dirigere, pertanto deve  avere  capacità
  manageriali,  cioè deve sapere gestire, controllare,  indirizzare
  processi  che  coinvolgono risorse sia umane che finanziarie,  in
  maniera ottimale.
   Il  dirigente  non  è  pertanto uno specialista  di  un  singolo
  settore, a maggior ragione nella pubblica amministrazione dove il
  dirigente  che è stato proposto a svolgere funzioni apicali  deve
  avere   conoscenze   e   capacità   in   diversi   settori,   sia
  amministrativi che tecnici, per assolvere nel migliore dei modi i
  compiti assegnati.
   Inoltre, con il nuovo contratto collettivo di lavoro di  cui  al
  D.P.Reg.    10/2001   "i   lavoratori   che   svolgono   attività
  caratterizzate da elevate conoscenze plurispecialistiche (la base
  teorica  di  conoscenze è acquisibile con la laurea  breve  o  il
  diploma  di  laurea) ed un grado di esperienza pluriennale"  sono
  inquadrati  nella categoria "D" del comparto non  dirigenziale  e
  'fanno   parte  di  questa  categoria,  ad  esempio,  i   profili
  identificabili  nelle figure professionali di:.., ingegnere,  ...
  geologo... ".
   Pertanto  un  dirigente, prima inquadrato in  un  ruolo  tecnico
  specifico,  non  dovrebbe  neanche essere  destinato  a  svolgere
  attività specialistiche.
   Peraltro,  le  strutture, Aree e Servizi  del  Dipartimento  (ad
  eccezione dell'Area Servizi Generali ed Affari generali) e  buona
  parte   delle   Unità  Operative  svolgono   funzioni   di   tipo
  amministrativo con elevati contenuti tecnici.
   Quanto  sopra a fronte di una assoluta carenza di dirigenti  con
  profilo  professionale di tipo amministrativo, che ha  comportato
  il ricorso a dirigenti con titolo di studio di tipo tecnico.
   Secondo  il Dipartimento, infatti, l'unico dirigente con  titolo
  di  studio di tipo giuridico/amministrativo non poteva che essere
  preposto all'ufficio gare, contratti e contenzioso.
   Degli   altri   7  dirigenti  inquadrati  nel  soppresso   ruolo
  amministrativo, n. 3 prestano servizio negli uffici periferici di
  Agrigento,  Trapani  e Catania e comunque  sono  in  possesso  di
  laurea  in  biologia, geologia e pedagogia, n.  1  dirigente  con
  laurea in lettere e filosofia si occupa degli affari generali del
  Dipartimento, n. 1 dirigente con laurea in economia  e  commercio
  si  occupa  del contenzioso relativo al demanio marittimo  e  gli
  ultimi 2 sono in possesso di laurea in biologia ed agraria  e  si
  occupano di programmazione delle attività afferenti Agenda 2000 e
  di  valutazione di incidenza di progetti ricadenti  nei  siti  di
  Natura 2000.
   Il  predetto Dipartimento ha riferito, pertanto, che  la  scelta
  dei dirigenti cui conferire i vari incarichi è stata orientata su
  soggetti  che avevano già dimostrato di possedere una  esperienza
  ed  una  professionalità  alquanto diversificata,  non  potendosi
  basare  principalmente  sulla competenza tecnica  e/o  titolo  di
  studio specifico per lo svolgimento dei compiti tecnici assegnati
  al Servizio/U.O.
   Per     quanto     riguarda    i    vari    esempi     riportati
  nell'interrogazione,  oltre a quanto già  riferito,  viene  fatto
  notare quanto segue.
   -  L'esame  degli impianti chimici ai fini dell'emissione  delle
  autorizzazioni all'emissione in atmosfera è demandato  per  legge
  alle  Commissioni Provinciali Tutela Ambiente, mentre gli  uffici
  del Dipartimento emettono i provvedimenti di autorizzazione e  si
  occupano   del   regime  di  vigilanza  (non  dei  controlli)   e
  sanzionatorio  ed,  in ogni caso, sia al Servizio  che  all'Unità
  Operativa  risultano preposti dirigenti in possesso di laurea  in
  chimica.  Peraltro la nuova assegnazione di incarico al dirigente
  in  questione  è stata effettuata su richiesta dello  stesso;  La
  valutazione di impatto ambientale delle opere portuali (e non  la
  valutazione tecnica di dette opere) era già gestita da anni da un
  dirigente  in  possesso  di  laurea  in  ingegneria  meccanica  -
  definito  impropriamente "meteorologo"  -  che,  peraltro,  si  è
  occupato di valutazione di impatto ambientale di opere per  oltre
  quindici   anni   ed  è  stato  Presidente  di  una   Commissione
  Provinciale per la Tutela dell'Ambiente (C.P.T.A.);
     -  Al  "biologo  marino",  che  peraltro  da  oltre  due  anni
  rivestiva la carica di Direttore del Parco dell'Alcantara, non  è
  stato conferito alcun incarico in quanto, su precedente richiesta
  dello  stesso,  la  Presidenza della Regione stava  definendo  il
  comando presso l'A.R.P.A.;
   -  Viene  criticato  il fatto che il monitoraggio  del  POR,  la
  vigilanza     sull'A.R.P.A.    il    controllo    di    gestione,
  l'organizzazione dei sistemi informativi e del monitoraggio delle
  acque  siano  stati  affidati a dirigenti in possesso  di  alcune
  tipologie di laurea (botanica, forestale, ingegneria e geologia),
  senza considerare che, tra i dirigenti in servizio presso la sede
  centrale del dipartimento, non vi sono altre tipologie di  laurea
  maggiormente   attinenti   (architettura,   biologia,    chimica,
  agraria);
   -  L'Ufficio di segreteria della Commissione Provinciale  Tutela
  Ambiente  di  Palermo,  dove è stato assegnato  un  dirigente  in
  possesso  di  laurea  in biologia al posto  di  un  dirigente  in
  possesso  di  laurea in ingegneria meccanica, ai sensi  di  legge
  (art.  16  della L.R. 39/1977 e succ. mod. ed int.) non  effettua
  valutazioni   tecniche  sugli  impianti   industriali   e   sulle
  autorizzazioni  alle  emissioni in atmosfera  (che  sono  compito
  della Commissione), bensì svolge funzioni di :
   a)  segreteria della Commissione (riceve le richieste di parere,
  verifica  che  gli  atti  siano  quelli  previsti  dalla   norma,
  trascrive i verbali e notifica i pareri della Commissione),
     b)  ufficio di collegamento tra Provincia e Regione in materia
  ambientale,
   c)    predisposizione   degli  schemi  di  autorizzazione   alle
  emissioni in atmosfera;
   Per  le  cave si fa notare che, per effetto dell'art. 129  della
  l.r.  2/2002,  non è più previsto il nulla osta all'impianto  per
  una   serie  di  attività  produttive,  tra  cui  le  cave,   che
  necessitano  di un parere di questo Dipartimento soltanto  se  di
  dimensioni  tali  da  essere assoggettate  alla  normativa  sulla
  V.I.A. di cui al D.P.R. 12.04.1996, per cui, rispetto al passato,
  il  carico  di  lavoro risultava già diminuito. In secondo  luogo
  tutti  i  contratti  stipulati con dirigenti  proposti  ad  unità
  operative   prevedevano  che  "Al  fine  del  perseguimento   dei
  superiori compiti ed obiettivi il dirigente è responsabile  della
  gestione  del  personale,  che gli sarà assegnata  dal  dirigente
  della  struttura intermedia di cui l'unità operativa  rappresenta
  articolazione  delle competenze con rapporto organico-funzionale,
  compatibilmente alla disponibilità dell'organico della  struttura
  intermedia."   Infine   vi   è  da  rilevare   che   al   momento
  dell'affidamento degli incarichi era già in via  di  espletamento
  il  concorso  per  l'assunzione  di  n.  25  esperti  junior  per
  l'istruttoria delle opere soggette a V.I.A.;
   -  L'esempio  relativo a dirigenti scavalcati negli incarichi  e
  nella   remunerazione  in  parola  appare  generico  (non   viene
  riportato  alcun caso specifico) e di non facile comprensione  in
  quanto - per quanto già riferito in ordine ai criteri di nomina e
  conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della l.r.  10/2000,
  dall'art.  13  del contratto collettivo di lavoro,  dal  punto  I
  della  delibera di Giunta regionale n. 249 del 28.02.2001  e  dal
  D.D.G.  n.  869  del  29.11.2001 - la scelta  dei  dirigenti  cui
  affidare  gli  incarichi  andava effettuata  sulla  base  di  una
  valutazione complessiva e comparata di tutti i possibili elementi
  di   valutazione   in   possesso  e  non  soltanto   sulla   base
  dell'anzianità   e   dei   titoli  professionali.   Quanto   alla
  remunerazione,  la stessa non va affatto correlata  all'anzianità
  di  servizio  e/o  ai titoli professionali, ma sulla  base  degli
  elementi di cui al punto 10 della delibera di Giunta regionale n.
  249/2001  (rilevanza,  peculiarità ed autonomia  delle  funzioni,
  linee  di  attività,  risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
  assegnate, etc.). A tal proposito, viene rilevato come, a seguito
  della riorganizzazione del Dipartimento e della stipula dei nuovi
  contratti,  non  risulta presentato alcun ricorso  da  parte  dei
  dirigenti.
   1.  "Sulla  base  di quali criteri e di quali  valutazioni  agli
  atti  siano state soppesate, in generale, le remunerazioni  degli
  incarichi attribuiti, ... .
   Il  Dipartimento per il Territorio e l'Ambiente ha rappresentato
  che, con D.D.G. n. 944 del 31.07.2003, successivamente modificato
  dal   D.D.G.   n.   1011  del  10.09.2003,  ha   proceduto   alla
  rivisitazione  del valore retributivo assegnato  ai  suoi  uffici
  dirigenziali  (indennità di parte variabile da  corrispondere  ai
  rispettivi dirigenti da incaricare).
   Come  rilevabile dalle premesse del suddetto provvedimento,  per
  la  determinazione  delle indennità da corrispondere  sono  state
  esaminate le relazioni sui carichi di lavoro relative al 2002,  è
  stata  eseguita una comparazione di responsabilità,  del  maggior
  impegno  di presenza derivante dalle competenze, della  posizione
  strategica delle funzioni rispetto agli obiettivi e tenendo conto
  anche  delle  effettive disponibilità dell'apposito  capitolo  di
  bilancio.
   Ciò  in conformità a quanto previsto dal punto 10 della delibera
  di Giunta di Governo n. 249/2001.
   Di   tale   determinazione  si  è  data  informazione  sindacale
  preventiva e la stessa è stata notificata a tutti i dirigenti del
  Dipartimento  (prot.  n.  45525 del 01.08.2003)  unitamente  alla
  richiesta  di  esprimere eventuali preferenze di  incarico  e  di
  inviare il relativo curriculum.
   Al  riguardo  si è ritenuto che, con la scelta di predeterminare
  la  retribuzione  prevista  per ogni incarico,  evitando  singole
  contrattazioni  in sede di stipula dei contratti  individuali  di
  lavoro,    sia    meglio   garantita   la   massima   trasparenza
  amministrativa.
   2.   "Sulla  base  di  quali  criteri  e  di  quali  valutazioni
  aggiuntivi agli atti alcune posizioni abbiano subito un 'evidente
  lievitazione economica ... ".
   Le  variazioni  di  remunerazione previste dal D.D.G.  1011/2003
  rispetto al precedente D.D.G. n. 944/2003 sono scaturite da:
   -  modifiche  apportate al funzionigramma del Dipartimento  (che
  ha comportato la soppressione di talune unità operative, la nuova
  istituzione   di   altre  ed  una  parziale  ridistribuzione   di
  competenze;
   -  rivisitazione in aumento della retribuzione di  alcune  unità
  operative  che  già occupavano una posizione strategica  rispetto
  agli   obiettivi   dipartimentali,  alla  luce   della   maggiore
  disponibilità finanziaria derivante dalla citata soppressione  di
  unità operative;
   piccoli  aggiustamenti operati sulla base di  un  riesame  delle
  competenze, effettuato anche su richiesta di OO.SS.
   Quanto  alla  "evidente  lievitazione  economica"  delle   unità
  operative  afferenti all'Area della direzione, è  stato  riferito
  che  essa  è  stata effettuata in considerazione della  rilevanza
  delle  suddette unità operative ed a fini equitativi rispetto  ad
  altre per le quali era già previsto tale livello retributivo (che
  si  occupano  di autorizzazione alle emissioni in atmosfera,  del
  piano  di  assetto idrogeologico, della programmazione e gestione
  degli  interventi  finanziari per le  aree  soggette  a  dissesto
  idrogeologico,  della  programmazione e  gestione  del  PIR  rete
  ecologica e dei PIT nelle aree naturali protette).
   Sono di importanza strategica le unità operative si occupano  di
  affari   interni   e   controllo  di  gestione,   del   controllo
  sull'A.R.P.A.  e del monitoraggio di Agenda 2000, sia  alla  luce
  dei  compiti  loro  assegnati sia in riferimento  agli  obiettivi
  prioritari assegnati al Dipartimento.
   3.  "Sulla  base  di quali criteri ... i dirigenti  responsabili
  delle  unità operative dell 'Area della Direzione ...  beneficino
  anche  di  incarichi aggiuntivi altamente remunerativi, quali  la
  direzione  dei  Parchi delle Madonie, dell 'Etna e dell'Alcantara
  ".
   L'art.  34, comma 3, della l.r. 14/1988 prevede che "Le funzioni
  del  direttore  del  parco, fino alla nomina dello  stesso,  sono
  esercitate  da  un direttore del parco reggente  nominato  tra  i
  dirigenti  o dirigenti superiori dell 'Amministrazione  regionale
  in  servizio  presso 1 'Assessorato regionale  del  territorio  e
  dell'ambiente".
   All'atto  della riorganizzazione del Dipartimento, dei 4  parchi
  diretti  da  un  direttore reggente, n.  2  non  erano  retti  da
  dirigenti in servizio presso l'Area della Direzione.
   Invero,   il  direttore  reggente  viene  nominato  direttamente
  dall'Assessore  e,  per  tale funzione,  percepisce  un'indennità
  diversa  dalla  retribuzione di posizione relativa alla  funzione
  dirigenziale  svolta  presso l'Assessorato e pagata  direttamente
  dall'Ente Parco.
   4.  "Per  quali motivi la ristrutturazione iniziata nel mese  di
  luglio  2003 non accenni ancora a concludersi dopo oltre 6  mesi;
  nel,  frattempo invece si è determinata una fuga dall'Assessorato
  di personale dirigenziale e non"
   La tempistica della ristrutturazione è stata la seguente:
   30.05.2003, delibera di Giunta di Governo,
   18.06.2003,  disposizione assessoriale  per  l'esecuzione  della
  suddetta   delibera,  26.06.2003,  consultazione  sindacale   con
  proposte di modifica;
   08.07.2003,  nota all'Assessore sull'esito di tale consultazione
  e relative proposte per l'attuazione della delibera;
   21.07.2003,  nota  dell'Assessore  per  l'immediata   attuazione
  della delibera;
   31.07.2003,  decreti di approvazione del nuovo funzionigramma  e
  di  individuazione  della  retribuzione  da  attribuire  ai  vari
  uffici;
   01.08.2003,   richiesta  ai  dirigenti   del   Dipartimento   di
  trasmissione  dei  curricula  e di  manifestazione  di  eventuali
  preferenze nell'assegnazione degli incarichi (da acquisire  entro
  il 20 agosto),
   03.09.2003, comunicazione delle proposte di incarico,
   04.09.2003,   consultazione  sindacale  in  merito   ad   alcune
  variazioni    del   funzionigramma,   05.09.2003,   decreto    di
  approvazione della modifica al funzionigramma,
   09.09.2003,   informazione  sindacale  in   merito   ad   alcune
  variazioni della retribuzione dei vari uffici,
   10.09.2003,  decreto di rideterminazione della  retribuzione  da
  attribuire ai vari uffici,
   26.09.2003, trasmissione ai dirigenti degli schemi di  contratto
  individuale di lavoro,
   ottobre-  novembre 2003, sottoscrizione della maggior parte  dei
  contratti individuali di lavoro dei dirigenti preposti alle  Aree
  ai Servizi ed alle Unità Operative del Dipartimento, ad eccezione
  di n. 4 dirigenti che chiedevano un aumento dell'indennità. Per i
  suddetti  dirigenti,  essendo  stati riconfermati  nell'incarico,
  restava valido il precedente contratto.
   Per  quanto  sopra  espresso  non  sono  rilevabili  particolari
  ritardi nell'esecuzione della ristrutturazione.
   Per  quanto  attiene  le  "fughe" dal  Dipartimento,  questo  ha
  sostenuto  che le stesse erano in atto già da molto tempo  e  che
  sono causate da ragioni ad esso non ascrivibili.
   5.  "Se  e  quali interventi intendano avviare ...alla  luce  di
  quanto  sopra  esposto e riguardo alle problematiche  delle  aree
  protette  ed  al  potenziamento dei  Servizi  di  Valutazione  di
  impatto ambientale (VIA) ed inquinamento atmosferico"
   Il  problema  di  fondo del Dipartimento, ad oggi  irrisolto,  è
  quello  della inadeguatezza delle risorse umane in organico  -  a
  fronte  di un generale incremento di compiti, di obiettivi  e  di
  scadenze  ravvicinate  -  nonché di  una  continua  emorragia  di
  personale verso altri rami dell'Amministrazione, che comporta  un
  sempre maggiore scadimento dell'efficienza del Dipartimento.
   Varie   richieste   di  "atti  di  interpello"   avanzate   alla
  Presidenza della Regione non hanno sortito effetto.
   In  questa  situazione,  non risulta  neanche  utile  trasferire
  personale  da  un  Servizio all'altro,  per  supplire  ad  alcune
  carenze  e risolvere emergenze temporanee, poiché ormai anche  lo
  spostamento di una singola unità comporterebbe l'interruzione dei
  compiti espletati dallo stesso nel settore di provenienza.»

                                                 L'Assessore CASCIO

   ARDIZZONE.- «Al Presidente della Regione e all'Assessore per  il
  territorio  e  l'ambiente, appreso che la  società  Anima  Energy
  s.r.l.  intende  realizzare un parco eolico  da  MW  99,00  sulla
  dorsale dei Monti Peloritani, nei territori ricadenti nei  Comuni
  di Messina e Saponara;

   venuto a conoscenza che:

   la  suddetta area è sottoposta a numerosi vincoli di tutela  sia
  regionali    che   internazionali   SIC,   (sito   di   interesse
  comunitario), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;  ZPS  (zone  di
  protezione   speciale),  ai  sensi  della  Direttiva  79/409/CEE;
  Important  Bird  Areas per la UE; area di proprietà  del  demanio
  forestale  regionale;  zona sottoposta a  vincolo  idrogeologico;
  zona  sottoposta a vincolo paesaggistico; vincolo  del  bosco  ai
  sensi della l.r. n. 16 del 1996 e successive modifiche);

   considerato:

   il  valore estremamente elevato del territorio oggetto  di  tale
  ipotesi progettuale;

   la  bellezza paesaggistica del territorio suddetto, dal quale si
  osserva  parte  della Sicilia, della Calabria, l'Etna,  le  Isole
  Eolie, lo Stretto di Messina e che, analogamente, tale territorio
  è osservabile dalle citate aree;

   l'altissima   valenza   naturalistica,   dato   che   è    ormai
  universalmente  noto che su tali monti transitino ogni  primavera
  oltre  35  mila  uccelli tra rapaci e cicogne appartenenti  a  34
  specie diverse, tutte tutelate a livello internazionale;

   l'elevatissimo  valore  naturalistico di  quel  territorio  che,
  oltre  a  quanto  citato,  presenta una vegetazione  in  continua
  evoluzione  biologica fino allo stadio di climax,  raro  caso  in
  Sicilia;

   che  il  territorio  sta  divenendo sempre  più  intensamente  e
  profondamente  connesso con la popolazione,  attraverso  lodevoli
  iniziative di sensibilizzazione, educazione e divulgazione  poste
  in   essere  dall'Azienda  foreste  demaniali,  al  fine  di  far
  conoscere e quindi rispettare questo preziosissimo bene;

   che   in   quell'area   si  hanno  particolarissime   condizioni
  meteorologiche, a causa delle diverse temperature tra il versante
  meridionale (ionico) e quello settentrionale (tirrenico)  che  ne
  fanno  una  delle  aree  più  piovose  e  turbolente  dell'intera
  Sicilia;

   che  i  vincoli di tutela posti dalle Direttive CEE sopra citate
  impongono  agli  Stati  membri  l'obbligo  di  proteggere  specie
  animali  (insetti, rettili, mammiferi, anfibi)  e  habitat  (Dir.
  92/43/CEE  e  Dir. 79/409/CEE) e che ciò avviene  nel  territorio
  oggetto dell'ipotesi progettuale;

   che  le associazioni ambientaliste WWF, Legambiente e CAI  hanno
  presentato,  in  data  22/10/03, a tutti gli  organi  competenti,
  inclusa la DG Ambiente della Commissione dell'Unione Europea, una
  forte  e  articolata diffida a rilasciare autorizzazioni  per  il
  suddetto  parco eolico, stante l'elevatissima valenza  ambientale
  di  quel  territorio,  in quanto rotta migratoria  di  importanza
  internazionale e come tale riconosciuta anche per legge;

   che  un  parco  eolico per funzionare e quindi produrre  energia
  necessita di venti laminari (presenti lungo le coste)  e  non  di
  venti  turbolenti  (presenti  nei  crinali,  sulle  colline,  sui
  pendii);

   per sapere :

   quale  sia  il  piano  energetico regionale  relativamente  alla
  produzione  di  energia attraverso impianti  eolici,  atteso  che
  moltissimi  progetti vengono ancora oggi presentati  (oltre  190)
  anche in aree tutelate o inidonee a produrre energia con costanza
  e a trasferirla alle apposite centrali di smistamento;

   quale  sia  l'attuale iter del progetto oggetto  della  presente
  interrogazione  e  quali  siano  gli  intendimenti  dei   diversi
  soggetti chiamati a pronunciarsi per i pareri di competenza;

   quali  e quanti impianti eolici siano stati approvati ad oggi  e
  abbiano   attinto  a  fondi  pubblici  regionali,   nazionali   o
  comunitari  e la loro eventuale incompatibilità con le  norme  di
  tutela dei territori protetti a livello UE;

   quali  eventuali  atti,  delibere,  decreti  o  simili  ad  oggi
  prodotti  regolino la localizzazione degli impianti,  stante  che
  appare quantomeno discutibile che si vogliano realizzare impianti
  in aree tutelate e inidonee alla produzione di energia». (1505)

   Risposta.    «In   risposta   all'onorevole   interrogante    si
  rappresenta quanto segue.
   Si  ha notizia che è in atto la definizione del Piano Energetico
  Regionale  la  cui elaborazione spetta all'Assessorato  regionale
  dell'Industria  in  quanto Amministrazione  competente,  per  cui
  questo   Assessorato  non  può  fornire  indicazioni  sui   tempi
  necessari per la relativa approvazione.
   Quanto  al  progetto per la realizzazione di un impianto  eolico
  sui  monti  Peloritani, nei Comuni di Messina e Saponara,  questo
  Assessorato,  e  precisamente  il  Servizio  2  VAS-VIA,  ne  sta
  valutando   la  eventuale  compatibilità  ambientale   anche   in
  considerazione del fatto che l'impianto de quo interessa siti  di
  importanza comunitaria.
   A  questo  Assessorato e' pervenuta una opposizione -  inoltrata
  dal   C.A.I.  -  Club  Alpino  Italiano  -  Direzione   regionale
  Legambiente - Comitato Regionale Siciliano e WWF Italia - Sezione
  Regionale  Siciliana - alla realizzazione di tale  impianto  "sui
  Monti  Peloritani, rotta di migrazione e di attraversamento dello
  stretto  di  Messina. Tutela di SIC e ZPS e di  aree  di  Demanio
  Forestale".
   Il  citato  Servizio 2 VAS-VIA - conformemente  alla  previsione
  normativa  di  cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R.  12.04.1996  e
  s.m.i., in considerazione della particolare sensibilità del  sito
  in  esame  e  tenuto conto della posizione dell'impianto  di  che
  trattasi,  della forte acclività delle aree oggetto di intervento
  e   dello   spazio  necessario  alla  installazione  di   ciascun
  aerogeneratore, ha chiesto integrazioni riguardanti lo Studio  di
  Impatto  Ambientale,  lo  Studio di  Incidenza  e  gli  elaborati
  progettuali che tengano in debito conto di tutte le problematiche
  emerse in sede istruttoria e della loro interrelazione:
   rotta di migrazione dello Stretto di Messina;
   zona   di  protezione  Speciale  ITA03001I  "Dorsale  Curcuraci,
  Antennamare"  ai  sensi  della  direttiva  comunitaria  "Oiseaux"
  79409;
   sito   di  importanza  comunitaria  ITA030011  ai  sensi   della
  direttiva comunitaria "Habitat" 92/43;
   zona IBA 153 "Monti Peloritani";
   area di proprietà del Demanio foreste demaniali;
   zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
   zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
   La  valutazione del predetto progetto sarà espletata  da  questa
  Amministrazione  alla  luce  delle  disposizioni  contenute   nel
  recentissimo decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente  del
  28.04.2005  concernente  "Criteri relativi  ai  progetti  per  la
  realizzazione  di  impianti  industriali  per  la  produzione  di
  energia  mediante  lo sfruttamento del vento",  pubblicato  sulla
  GURS  n.  20  del  13.05. u.s., che revoca il D.A.  n.  1014  del
  10.09.2003 e che "si applica anche a tutti i progetti per i quali
  alla  data  di  pubblicazione del presente decreto  non  è  stato
  ancora  emesso  il  provvedimento di  giudizio  di  compatibilità
  ambientale"
   .Per  quanto  riguarda  il  terzo quesito  posto  dall'onorevole
  interrogante,  non  risulta a questo  Assessorato  quale  sia  il
  numero  degli impianti che hanno chiesto e/o usufruito  di  fondi
  pubblici in quanto questo dato non sempre viene comunicato
   Gli  impianti  eolici  per  i quali è  stato  espresso  giudizio
  positivo  di  compatibilità ambientale e sono stati rilasciati  i
  provvedimenti di cui agli artt. 5 e 10 del D.P.R. 12.04.1996 alla
  data del 16 maggio 2005 sono n. 66.
   Si  precisa,  altresì, che gli impianti autorizzati, rispettando
  la  normativa vigente al momento dell'emissione del  giudizio  di
  compatibilità ambientale , risultano compatibili con i criteri di
  conservazione dei siti SIC (Siti di Interesse Comunitario) e  ZPS
  (Zone  di  Protezione  Speciale); ove,  infatti,  l'installazione
  dell'impianto  può pregiudicare gli obiettivi di conservazione  e
  tutela  delle  specie  flori-faunistiche e  degli  habitat  viene
  emesso un provvedimento di giudizio di compatibilità negativo.
   Infine,  si  precisa che la localizzazione degli  impianti  sino
  alla  data  del 13 maggio 2005 è stata regolamentata dal  decreto
  assessoriale n. 1014 del 10.09.2003, pubblicato sulla GURS n.  43
  del 3.10.2003.
   Tale   decreto  stabiliva  le  zone  escluse  (aree  di  riserva
  integrale, generale, di protezione e controllo dei parchi, oasi e
  riserve  naturali) nelle quali non era consentita l'installazione
  di  impianti  eolici;  le  zone  sensibili  (Siti  di  Importanza
  Comunitaria,  Zone  di  Protezione Speciale,  aree  sottoposte  a
  vincolo paesaggistico, archeologico, aree di rispetto delle  zone
  umide  e  di nidificazione e transito dell'avifauna migratoria  o
  protetta e le aree immediatamente limitrofe alle stesse), in  cui
  era  da  valutare, caso per caso, la possibilità di installazione
  degli  impianti,  previa  valutazione di incidenza  ecologica  ai
  sensi  del  D.P.R. 357/97; altre zone nelle quali era  consentita
  l'installazione di impianti eolici con particolare attenzione  al
  loro    inserimento    nel   paesaggio   attraverso    specifiche
  prescrizioni.
   Nelle  more  dell'approvazione del Piano  Energetico  Ambientale
  Regionale,  come  già evidenziato, si applica  il  nuovo  decreto
  assessoriale  ARTA  del  28  aprile  2005  "Criteri  relativi  ai
  progetti  per  la  realizzazione di impianti industriali  per  la
  produzione  di energia mediante lo sfruttamento del  vento",  che
  ridefinisce le zone escluse (aree di riserva integrale, generale,
  di  protezione  e controllo dei parchi, oasi e riserve  naturali,
  Zone  di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria  che
  annettono  fra  i  motivi di istituzione  e  di  protezione,  gli
  uccelli  inseriti negli allegati della Direttiva 79/409 CEE);  le
  zone   sensibili   (aree  sottoposte  a  vincolo   paesaggistico,
  archeologico,   aree  di  rispetto  delle   zone   umide   e   di
  nidificazione e transito dell'avifauna migratoria o protetta e le
  aree immediatamente limitrofe alle stesse entro un raggio di  Km.
  2  dal  loro perimetro, Siti di Importanza Comunitaria e le  aree
  immediatamente limitrofe alle stesse entro un raggio di Km. 2 dal
  loro perimetro), le zone consentite.»

                                                 L'Assessore CASCIO

   NERI.-  «All'Assessore per il territorio e l'ambiente,  premesso
  che:

   in  territorio  del comune di Catania esiste una  discarica  per
  rifiuti  situata in un terreno adiacente alla S.S.184 nel  tratto
  immediatamente successivo al bivio Iazzotto - direzione di marcia
  verso  Lentini  -  ed  esattamente di  fronte  ai  terreni  della
  contrada S.Demetrio del comune di Lentini;

   per  tale discarica fin qui si è fatto uso della depressione  di
  una  profonda scarpata e che ad oggi la sua presenza è  segnalata
  dalle  mefitiche immissioni che hanno gravemente pregiudicato  le
  colture, un tempo rigogliose, della zona, le quali spesso vengono
  ricoperte,  a  causa del vento dalle componenti più  leggere  dei
  rifiuti;

   essendo  ormai  colma  la  capienza  della  scarpata,   si   sta
  provvedendo alla costipazione dei nuovi rifiuti compattandoli  in
  sommità  e  creando una sorta di putrescente collina  artificiale
  sulla cui tenuta statica e dinamica non c'è alcuna garanzia;

   tale    collina   artificiale,   oltre   alla   sua   potenziale
  pericolosità, derivante dall'empirico metodo di compattamento dei
  rifiuti,  modifica  profondamente  la  millenaria  orografia  del
  luogo,  occludendo  di  fatto  la visuale  dell'intera  piana  di
  Catania   e   incidendo  pesantemente  e  irreversibilmente   sul
  paesaggio, con ulteriore grave compromissione dell'ambiente;

   considerato che:

   tale  condotta da parte del gestore della discarica, modificando
  arbitrariamente  gli  assetti  idrogeologici  con   una   collina
  artificiale  realizzata in spregio alle più elementari  norme  di
  stabilità  statica  e dinamica dei manufatti, non  soltanto  crea
  un'evidente  situazione  di  pericolo  incombente,  ma,  per   le
  modalità stesse con cui ciò viene attuato, pone seri dubbi  sulla
  sua   legittimità   in  relazione  alle  norme  di   salvaguardia
  dell'integrità ambientale e degli assetti paesaggistici;

   l'unica  ragione  plausibile  di tale  assurda  situazione  pare
  essere  il  grande tornaconto economico che ne viene  al  gestore
  della discarica per ogni chilogrammo di rifiuti stoccato;

   per sapere:

   quali  immediate  misure intenda adottare per  porre  fine  allo
  stoccaggio arbitrario di rifiuti in un sito ormai incapiente;

   quali  immediate  misure  intenda  adottare  per  assicurare  la
  stabilità   statica  e  dinamica  della  zona   interessata,   la
  salvaguardia della originaria orografia ed il rispetto  di  tutte
  le  norme  a tutela dell'ambiente e degli assetti paesaggistici».
  (1506)

   Risposta.  «In  risposta  all'interrogazione  numero  1506,   si
  riferisce quanto segue.
   Questo  Assessorato ha chiesto al Comune di Catania  di  fornire
  notizie  in ordine alla posizione amministrativa della  discarica
  ed alla gestione della stessa.
   Con  nota  prot. n. 6690 del 7.06.04, il Comune  di  Catania  ha
  fornito i seguenti dati:
   -   l'esercizio  della  discarica  sita  nei  pressi  del  bivio
  Iazzotto  -  il  cui  accesso è sito sulla  SS  194   -  è  stato
  autorizzato, sin dalla fine dell'anno 2002, a mezzo di  Ordinanze
  contingibili ed urgenti emesse dal Prefetto di Catania  ai  sensi
  dell'art.  13  del  Decreto Legislativo 5 febbraio  1977,  n.  22
  (ultima  ordinanza  Prefettizia  n.  1127/2591/02-20.  1/GAB  del
  31.05.04);
   lo  stesso Prefetto, avvalendosi della Commissione Tecnica,  con
  nota   prot.  4336/4336-01  /20.1  /Gab  aveva  impartito  alcune
  prescrizioni di ordine tecnico riguardanti i presidi da porre  in
  opera al fine di attrezzare il sito e consentirne l'utilizzazione
  quale  bacino  di  conferimento  di  R.  S.U.  emergenziale  fino
  all'entrata in esercizio della nuova discarica sub-comprensoriale
  (prevista per il 01 Agosto 2004);
   -  il rilascio delle proroghe dell'autorizzazione Prefettizia  è
  subordinato  alla  trasmissione di relazioni tecniche  e  tecnico
  sanitarie  prodotte  dai Comuni interessati; in  particolare,  il
  Comune di Catania trasmette periodiche relazioni sullo stato  dei
  luoghi avvalendosi della professionalità dell'ingegnere capo, dei
  Tecnici  e degli Ispettori della Direzione Ecologia, di Dirigenti
  Medici  del  Dipartimento di Prevenzione  Azienda  USL  n.  3  di
  Catania;
   -  nel  mese  di  maggio c.a. il Comune di Catania  ha  prodotto
  alcuni  elaborati propedeutici alla chiusura del sito -  oggi  in
  esercizio - con l'indicazione delle quote di abbancamento finali;
   -  il  Prefetto, con ordinanza appena emanata, ha dato  incarico
  alla  Provincia  regionale di Catania ed  al  competente  ufficio
  dell'AUSL  di  Catania,  "di  vigilare  sulla  prosecuzione   del
  conferimento   dei   rifiuti  solidi   urbani   autorizzati   con
  l'ordinanza  avendo cura di verificare la corretta  realizzazione
  di chiusura del sito attualmente in uso";
   -  la società titolare del contratto-concessione per la gestione
  è  la Sicula Trasporti che risulta iscritta, con N.PA /0 179  del
  19.10.1998,  all'Albo Nazionale delle Imprese che  effettuano  la
  Gestione dei Rifiuti;
   -  nella  discarica che raccoglie i rifiuti solidi urbani  della
  città  di  Catania  e  di altri 20 Comuni,  vengono  giornalmente
  conferiti da 800 a 1000 tonnellate di RSU;
   -  i  rifiuti  sono  immediatamente abbancati  e  ricoperti  con
  materiale  di cava inerti (calcareniti) e puntualmente compattati
  con idonei mezzi meccanici;
   -  la  ditta  svolge  l'attività di gestione  con  personale  ed
  impianti tecnicamente adeguati.»

                                                 L'Assessore CASCIO

   MORINELLO.-  «All'Assessore per il territorio  e  l'ambiente  ed
  all'Assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica
  istruzione, premesso che:

   il  Biviere  è  il  più grande lago costiero  della  Sicilia;  è
  situato tra la città di Gela e la foce del fiume Dirillo, immerso
  tra  le ultime dune prospicienti il Canale di Sicilia e ricadente
  per intero nel territorio comunale di Gela;

   nel  1997  è  stata istituita dalla Regione la riserva  naturale
  orientata  Biviere  di Gela' ed affidata in  gestione  alla  LIPU
  (Lega italiana protezione uccelli);

   la  Riserva è dotata di un centro visite da cui partono numerosi
  sentieri  naturalistici  che permettono di  conoscere  la  natura
  dell'area protetta in tutti i suoi aspetti;

   il  Biviere, situato a circa 8 Km ad est dell'abitato  di  Gela,
  riceveva  le acque del fiume Dirillo, oggi convogliate alla  diga
  di  Ragoleto  al servizio dell'industria chimica, mentre  l'altro
  suo  immissario,  il  torrente Valle Torta, è spesso  prosciugato
  dalla siccità;

   l'importanza  del  Biviere  è dovuta all'avifauna  migratoria  e
  nidificante ed alla popolazione di insetti;

   è  stata apportata una serie di interventi volti alla tutela  di
  quell'ambiente, quali l'inserimento del lago Biviere in un elenco
  di aree di speciale protezione per la conservazione degli uccelli
  acquatici  predisposto  dal Consiglio  d'Europa,  il  divieto  di
  caccia,   la   dichiarazione  di  notevole   interesse   pubblico
  dell'Assessorato regionale dei beni culturali, l'inserimento  tra
  le  zone  umide  di  importanza  internazionale  ai  sensi  della
  Convenzione di Ramsar;

   preso atto che:

   da  tempo  il lago versa in gravi condizioni e che, malgrado  le
  abbondanti   precipitazioni  degli  ultimi   mesi,   il   livello
  dell'acqua è sceso al di sotto della soglia di emergenza;

   l'associazione  degli agricoltori e quelle  ambientaliste  hanno
  individuato  nel  mancato  rispetto  dell'accordo  tra  Agip   ed
  istituzioni  locali  una  delle  cause  del  dissesto   dell'area
  protetta;

   1'Agip,  cui  compete  la manutenzione e il funzionamento  della
  Diga  Ragoleto,  si era impegnata a far defluire una  percentuale
  d'acqua dall'invaso artificiale al lago Biviere;

   ritenuto che:

   la   riserva  Biviere  di  Gela'costituisce  uno  dei  patrimoni
  naturalistici più importanti di tutta la Sicilia;

   il  prosciugamento  del  lago  creerebbe  un  danno  immenso  al
  patrimonio faunistico e paesaggistico di tutta la zona;

   per sapere:

   se  siano  a  conoscenza della situazione in cui versa  il  lago
  Biviere e la omonima riserva naturale;

   quali  interventi  intendano adottare al fine di  restituire  al
  lago la sua originaria bellezza e riportare il livello dell'acqua
  al di sopra della soglia di emergenza». (1511)

   Risposta.«Con  riferimento alla interrogazione numero  1511,  si
  fa presente che a seguito di disposizione assessoriale n. 1946/H5
  del  2  maggio  2005,  questo Assessorato  -  in  particolare  il
  Servizio 6/DRTA  Protezione patrimonio naturale  di concerto  con
  il  Servizio 2 VIA/VAS - sta procedendo alla redazione del  Piano
  di  gestione  del  SIC/ZPS Biviere e Macconi di Gela,  così  come
  convenuto  nella  riunione svoltasi presso  la  Presidenza  della
  Regione in data 20 aprile 2005.
   Gli  interventi  contenuti  nello  studio  Green  Stream  -  che
  costituiscono   proposte  progettuali   e   gestionali   -   sono
  attualmente  in  corso  di  esame e  valutazione  al  fine  della
  redazione   del  citato  Piano  ed  in  seguito  all'approvazione
  potranno essere progettati esecutivamente e realizzati.
   Si  precisa,  altresì,  che  in ottemperanza  alle  prescrizioni
  impartite dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del progetto di
  riqualificazione,  è  già  in  corso  da  parte   della   Società
  Snamprogetti  (su  incarico della green Strema)  il  monitoraggio
  decennale  dell'area,  del  quale  è  stato  trasmesso  il  primo
  rapporto,  che in atto è all'esame della  Task force di  supporto
  all'Autorità ambientale  e dell'Ente gestore della RNO.»

                                                 L'Assessore CASCIO

   RAITI.-  «Al  Presidente della Regione e  all'Assessore  per  il
  territorio e l'ambiente, premesso che:

   l'ipotesi  di costruzione di una centrale elettrica  a  biomassa
  nel  comune  di Furnari (ME) in un'area destinata ad insediamenti
  turistici  e  in  estate  da  massicce  presenze  nelle  zone  di
  Portorosa  e  Tonnarella  ha suscitato  parecchie  perplessità  e
  sollevato dubbi sull'interesse pubblico' dell'opera;

   la   realizzazione  del  progetto  provocherebbe  iniziative  di
  rivolta  in  tutto  il  vasto  comprensorio,  il  quale  verrebbe
  travolto    dall'inquinamento   elettromagnetico,   acustico    e
  atmosferico;

   nonostante  il  pesantissimo impatto  ambientale,  pare  che  la
  centrale  verrebbe  realizzata  anche  contro  la  volontà  della
  maggioranza   del  Consiglio  comunale  di  Furnari,   di   fatto
  esautorato di ogni potere;

   la  stampa  ha  trattato  il problema in  maniera  approfondita,
  considerate   le   operazioni   poco   trasparenti   di    alcuni
  rappresentanti   istituzionali   appartenenti   a   varie   forze
  politiche;

   per sapere:

   quali  iniziative intendano adottare per scongiurare la  tentata
  operazione a danno della comunità furnarese, per evitare passaggi
  poco trasparenti e per il ripristino della legalità;

   se  non  ritengano  indispensabile  attivare  con  urgenza  ogni
  possibile  iniziativa per bloccare il tentativo di realizzare  un
  progetto  che  rischia  di trasformarsi in  un  gravissimo  danno
  ambientale  per  la  comunità di tutto il comprensorio  tirrenico
  messinese». (1532)

         (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

   Risposta.  «In  merito  a  quanto  rappresentato  dall'onorevole
  Raiti  si  rappresenta che la CSM Energy srl in data  3  dicembre
  2003  ha  avanzato  istanza  a questo  Assessorato  per  ottenere
  l'autorizzazione alla realizzazione di una centrale  elettrica  a
  biomassa di cippato di legno vergine per la produzione di energia
  rinnovabile  in contrada Carone nel Comune di Furnari,  ai  sensi
  dell'art.   7   della  l.r.  65/81  e  successive  modifiche   ed
  integrazioni.
   In  riscontro  alla  richiesta di cui sopra questo  Assessorato,
  con  nota  prot.  74608  del  17 dicembre  2003,  ha  avviato  il
  procedimento   ai   sensi  della  citata   normativa   regionale,
  richiedendo  alla  Ditta  ed  al  Comune  interessato   atti   ed
  elaborati.
   A  tutt'oggi nessuna documentazione è stata integrata dagli enti
  interessati, ad eccezione del Comune di Furieri, che ha trasmesso
  la  delibera consiliare n. 5 del 22 gennaio 2004, con la quale ha
  espresso avviso contrario ai sensi dell'art. 7 della l.r. 65/81 e
  successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione  della
  centrale elettrica.
   Inoltre,  con  nota prot. 37255 dell'8 giugno 2004  il  Servizio
  2/VAS-VIA  del Dipartimento del Territorio ha comunicato  che  le
  opere  menzionate,  per la tipologia di impianto,  devono  essere
  sottoposte,  preliminarmente ad ogni altra  autorizzazione,  alla
  procedura  di verifica ex art. 10 del DPR 12 aprile 1996  e,  ove
  necessario, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del citato articolo,
  alla procedura di giudizio di compatibilità ambientale ex art.  5
  del DPR 12 aprile 1996 e s.m.i..
   Nessuna    autorizzazione   risulta   rilasciata    in    merito
  all'iniziativa e, per quanto di competenza, l'esame della pratica
  è  sospeso in mancanza della documentazione richiesta e  ad  oggi
  non pervenuta.»

                                                 L'Assessore CASCIO

   MICCICHE'.-  «All'Assessore  per  il  territorio  e  l'ambiente,
  premesso che:

   le  recenti disposizioni normative hanno fissato nuovi limiti di
  esposizione  ai  campi elettromagnetici e nuovi  criteri  per  le
  emissioni di frequenze che generano campi elettromagnetici;

   tali  disposizioni, contenute nel D.P.R. n.  199  dell'8  luglio
  2003,  rappresentano  una maggiore protezione  della  popolazione
  costretta   a   subire  la  presenza  di  generatori   di   campi
  elettromagnetici;

   nella  città  di  Gela  (CL) è presente  un  elevato  numero  di
  ripetitori di telefonia mobile e di antenne di ogni tipo;

   per  sapere se intenda verificare la sussistenza in quella città
  delle   necessarie   autorizzazioni  il   rispetto   dei   limiti
  recentemente  modificati  e se tali autorizzazioni  siano  ancora
  compatibili  con  i  nuovi  criteri  fissati  dal  decreto  sopra
  richiamato». (1540)

         (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

   Risposta.   «In   risposta   all'interrogazione   numero    1540
  dell'onorevole Micciché, si rappresenta quanto segue.
   Il  DPCM (non DPR come riportato nell'interrogazione in oggetto)
  8  luglio 2003, "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori
  di  attenzione  e  degli obiettivi di qualità per  la  protezione
  della  popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
  ed  elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz  e
  300  GHz",  non  ha  modificato i limiti di  esposizione  per  la
  popolazione ai campi elettromagnetici, già fissati dal DM 381/98,
  ma  ha precisato, rispetto al DM 381/98, gli obiettivi di qualità
  che,  in termini di valori di campo elettrico, coincidono  con  i
  valori di attenzione.
   Dal  punto  di  vista della prevenzione l'ARPA  Sicilia  applica
  comunque  la  normativa vigente, esaminando i progetti  di  nuove
  installazioni e/o modifiche di impianti per telefonia mobile  per
  il  rilascio  del  parere  di  competenza,  tenendo  conto  della
  situazione  esistente  al momento della richiesta  e  dei  limiti
  previsti dalla norma.
   Per  quanto  attiene  ai controlli ed al monitoraggio  l'Agenzia
  effettua    interventi   su   tutto   il   territorio   regionale
  compatibilmente  con  l'attuale  dotazione  di  risorse  umane  e
  strumentali. Tale azione risulterà certamente più incisiva con il
  completamento  della  rete regionale di  monitoraggio  dei  campi
  elettromagnetici  in  fase di realizzazione  (POR  Sicilia  2000-
  2006).
   L'attività   svolta  nell'ambito  del  progetto   nazionale   di
  monitoraggio   in   continuo  dei  campi   elettromagnetici   (in
  collaborazione  con  la  Fondazione Ugo  Bordoni)  ha  consentito
  finora  di  verificare  n.  5  siti  all'interno  del  territorio
  comunale  di  Gela  e  fino  a  questo  momento  non  sono  stati
  evidenziati superamenti dei limiti previsti dalle norme vigenti.
   Inoltre,  con  particolare riferimento  al  comune  in  oggetto,
  l'Agenzia   ha  fornito  il  necessario  supporto   tecnico   per
  consentire  all'Amministrazione Comunale la messa a punto  di  un
  regolamento, attualmente in fase di approvazione, per la gestione
  del   corretto  insediamento  urbanistico  e  territoriale  delle
  stazioni  radio  base per telefonia mobile per la  minimizzazione
  dell'esposizione ai campi elettromagnetici.
   A  tal  proposito,  nella considerazione dell'urgenza  derivante
  dagli   aspetti  relativi  alla  tutela  della  salute  pubblica,
  l'Agenzia ha predisposto un documento di linee guida recentemente
  ritrasmesso a questo Assessorato con gli aggiornamenti  derivanti
  dalle  nuove  norme introdotte dal legislatore; in tale  proposta
  vengono  definiti  criteri  e procedure  per  l'effettuazione  di
  misure  selettive nella fase propedeutica al risanamento, con  il
  coinvolgimento degli altri soggetti interessati (Gestori, Comune,
  Ispettorato Territoriale delle Comunicazioni).
   Il  complesso  delle attività sopra citate non  è  da  ritenersi
  conclusa  in  quanto la prossima acquisizione  di  ulteriori  152
  centraline  di  monitoraggio (FUB - POR), il completamento  della
  dotazione strumentale dei Dipartimenti provinciali, il censimento
  attualmente in corso delle sorgenti, consentirà di realizzare  un
  monitoraggio pianificato ed un'attività preventiva e di controllo
  del  territorio in grado di fornire risposte alla popolazione  su
  scala regionale.»

                                                 L'Assessore CASCIO

   PANARELLO.- «Al Presidente della Regione e all'Assessore per  il
  territorio e l'ambiente, premesso che:

   con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  il  territorio   e
  l'ambiente n. 50/GAB del 4 settembre 2002 è stata dichiarata Area
  ad elevato rischio di crisi ambientale del Comprensorio del Mela'
  quella  costituita dai territori dei comuni di Condrò,  Gualtieri
  Sicaminò,  Milazzo,  Pace del Mela, S. Filippo  del  Mela,  Santa
  Lucia del Mela e San Pier Niceto;

   con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  il  territorio   e
  l'ambiente  n.  713  del 10 settembre 2002 è stata  destinata  la
  somma  di 6.943.097,69 euro per la predisposizione e l'attuazione
  del   Piano   di  risanamento  ambientale  e  rilancio  economico
  dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale del Comprensorio
  del Mela;

   considerato che:

   l'articolo  2  del  decreto  dell'Assessore  regionale  per   il
  territorio e l'ambiente n. 883 del 16 luglio 2003 dispone  quanto
  segue:

   lo  schema  del  Piano  di  risanamento  ambientale  e  rilancio
  economico del Comprensorio del Mela' sarà predisposto sulla  base
  di  una specifica convenzione attivata dall'Assessorato regionale
  del  territorio  e  dell'ambiente con un  soggetto  istituzionale
  qualificato  entro  tre  mesi dalla  data  di  pubblicazione  del
  presente decreto (cioè entro il 17 dicembre 2003);

   lo  schema  del Piano di risanamento dovrà essere predisposto  o
  consegnato entro sei mesi dalla data della stipula della relativa
  convenzione (con il soggetto istituzionale qualificato);

   considerato, altresì, che:

   nel  mese di agosto 2003, l'Assessorato regionale del territorio
  e  dell'ambiente con atto esplicito individuò nell'Università  di
  Messina  il  soggetto istituzionale competente per l'elaborazione
  del Piano di risanamento al quale affidare l'incarico;

   la  stampa  locale diede notizia dell'imminente  affidamento  da
  parte      dell'Assessorato     all'Università     di     Messina
  dell'elaborazione del predetto piano;

   inopinatamente  il  15 dicembre 2003, a ridosso  della  scadenza
  fissata, nella riunione della Commissione Stato-Regione-Provincia-
  Enti   locali   per  la  definizione  del  Piano  di  risanamento
  ambientale  e  rilancio  economico  del  Comprensorio  del  Mela,
  l'Assessore  regionale per il territorio e l'ambiente preannunciò
  la  necessità di esperire la gara per l'affidamento dello  studio
  per la predisposizione del Piano di risanamento nella Commissione
  predetta del 9 febbraio 2004;

   gli   esperti  dell'Assessore,  dietro  espressa  richiesta  dei
  sindaci,  hanno comunicarono che non era possibile fornire  copia
  del  bando  e  proposero una bozza di percorso per la definizione
  del bando per l'affidamento (a Società o Gruppi di studio);

   tale  singolare procedura ed i conseguenti gravi  ritardi  hanno
  creato  allarme  tra gli amministratori e nell'opinione  pubblica
  dei comuni interessati;

   per sapere:

   le  ragioni  che  hanno indotto l'Assessorato del  territorio  e
  l'ambiente  a  mettere  in discussione,  dopo  ben  tre  mesi,  i
  contenuti  e  le  scadenze  previsti dal  decreto  emanato  dallo
  stesso;

   se  non  ritengano di dover ritirare la bozza di bando  di  gara
  per  l'affidamento dello studio per la predisposizione del 'Piano
  di  risanamento ambientale e rilancio economico del  Comprensorio
  del  Mela',  stante la peculiarità dello studio (che consente  la
  deroga  alle  procedure di affidamento previste  dalla  normativa
  vigente)   nonché   le  riconosciute  e  qualificate   competenze
  professionali presenti all'interno dell'Università di Messina, la
  quale    certamente   costituisce   un   soggetto   istituzionale
  qualificato  per la Regione siciliana ed in grado di  coinvolgere
  altri qualificati istituti di ricerca e di studio;

   se  non  ritengano di dover prontamente stipulare la convenzione
  con  l'Università di Messina affinché si possa definire in  tempi
  brevi - così come previsto dal decreto n. 883 del 2003 - il Piano
  di  risanamento e rilancio economico del Comprensorio del Mela in
  modo  da dare alle popolazioni, alle aziende ed agli enti  locali
  che  operano  nel  Comprensorio  la  certezza  di  un  intervento
  qualificato e tempestivo». (1553)

         (L'interrogante chiede lo svolgimento  con urgenza)

   Risposta.  «Come  si  legge  nelle premesse  dell'interrogazione
  dell'onorevole Panarello, il comprensorio del quale fanno parte i
  comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela,  S.
  Filippo  del  Mela,  S.  Lucia del Mela e San  Pier  Niceto,  con
  provvedimento  assessoriale di questa  Amministrazione  regionale
  per  il territorio e l'ambiente, D.A. n. 50/GAB del 4.09.2002,  è
  stato dichiarato "area ad elevato rischio di crisi ambientale".
   Com'è  noto,   per l'avvio del risanamento della  predetta  area
  sono state destinate risorse pari a 6.943.097,69 euro.
   Questo  Assessorato regionale ha previsto e  messo  in  cantiere
  una  serie  di attività che, di fatto, hanno segnato l'inizio  di
  una serie di interventi verso l'auspicato risanamento.
   Per  economia  di  tempo  e di esposizione,  si  ricordano  solo
  alcune  delle  molteplici  attività avviate,  ed  in  particolare
  quelle che si ritengono le principali:
   -  si  è  proceduto al ritiro di un bando emanato  dal  ARTA  in
  quanto lo stesso è stato ritenuto non esaustivo e attinente  agli
  obiettivi del risanamento ;
   -   si  è  sviluppato  un  rapporto  con  l'OMS  (Organizzazione
  Mondiale  della Sanità), massimo organismo di salvaguardia  della
  salute   a   livello   mondiale,  per  l'avvio   di   un'indagine
  epidemiologica  per  definire eventuali  rapporti  tra  stato  di
  salute  della popolazione e stato dell'ambiente e per  monitorare
  gli effetti degli interventi di risanamento sulla popolazione.
   -  sono  stati  attivati  quattro progetti  che  agiranno  sulla
  qualità  dell'ambiente e interverranno in campo  di  risanamento,
  con fondi diversi da quelli previsti dal piano di risanamento,  e
  più precisamente:
   a) Biomonitoraggio;
   b)   Modello  matematico  di  diffusione  degli  inquinanti   in
  atmosfera in ambito urbano;
   c)   Modello  matematico  di  diffusione  degli  inquinanti   in
  atmosfera in ambito areale;
   d)  Applicazione  della migliore tecnologia per il  contenimento
  delle emissioni inquinanti.
   Con   la  definizione  delle  "Linee  guida  per  il  Piano   di
  risanamento  e  rilancio economico" sono state avviate  anche  le
  prime fasi del risanamento.
   Il  predetto Piano di risanamento consta di fasi successive  che
  vanno  dalla  conoscenza della situazione  ambientale  attuale  a
  quella propositiva, fino alla sua implementazione. .
   Nell'ambito  della  prima  fase  del  piano,  quella  cosiddetta
  conoscitiva, sono stati raccolti dati sulla qualità dell'ambiente
  riferiti  alle varie matrici (aria, acqua e suolo) e  sono  stati
  definiti i relativi obiettivi di miglioramento ambientale.
   A  partire dalla predisposizione delle "Linee guida per il Piano
  di  risanamento  e  rilancio economico" si  dovrà  sviluppare  la
  seconda  fase  del  piano,  cioè  quella  propositiva  che  vedrà
  coinvolti i centri di ricerca siciliani e le strutture locali per
  la definizione puntuale degli interventi da intraprendere.
   La  sopradetta attività è stata realizzata con la collaborazione
  di  enti  e  organizzazioni  locali  (CPTA,  Arpa,  Assindustria,
  sindacati  ecc.)  con un impegno di risorse  finanziarie  pari  a
  zero.»

                                                 L'Assessore CASCIO

   CRACOLICI.-  «All'Assessore  per  il  territorio  e  l'ambiente,
  premesso che:

   con  nota  del  12/1/2004  del servizio 3  dell'Assessorato  del
  territorio  e  dell'ambiente la ditta Bertolino,  titolare  della
  Distilleria  sita nel territorio di Partitico, è stata  diffidata
  dall'utilizzare le caldaie Girola e Marchesi in quanto sprovviste
  dei  misuratori in continuo degli inquinanti atmosferici previsti
  dalla  normativa  di cui al DM 8/12/1998 entrato  in  vigore  nel
  luglio del 1999;

   la  ditta produceva avverso la diffida un ricorso gerarchico  al
  Dirigente generale chiedendo la revoca del provvedimento;

   il   ricorso  veniva  inviato  al  servizio  competente  per  le
  controdeduzioni e da questi rigettato;

   il  Dirigente generale, malgrado il rigetto del ricorso da parte
  del    servizio    competente,   affidava   a    due    dirigenti
  dell'Assessorato assegnati ad altri compiti d'ufficio  quello  di
  controdedurre il rigetto del ricorso;

   tale  ulteriore parere accoglieva le motivazioni dei  ricorrenti
  sostenendo  le ragioni della revoca del provvedimento di  diffida
  con  la  motivazione paradossale che non sarebbe stata  accertata
  una  situazione di pericolo per la salute e/o per l'ambiente, non
  prendendo in considerazione il fatto che l'esercizio dei suddetti
  impianti  tecnici  è  vincolato  per  legge  sin  dal  1999  alla
  installazione  di idonei misuratori in continuo degli  inquinanti
  atmosferici  prodotti  dalla combustione in  ragione  della  loro
  potenza termica e del tipo di combustibile (rifiuto) utilizzato;

   considerato che:

   il  Dirigente  generale con un provvedimento  discutibile  nella
  forma  e  nella  sostanza  ha sospeso  il  giudizio  sul  ricorso
  presentato  dalla  ditta  Bertolino, ma,  contemporaneamente,  ha
  revocato   il   provvedimento   di  diffida,   accogliendo   così
  l'obiettivo  del  ricorrente  ma,  ad  avviso  dello   scrivente,
  avallando  un reato perpetrato e continuato: cioè l'esercizio  di
  impianti termici senza il controllo dovuto per legge;

   per  sapere  quali  interventi  intenda  attivare  affinché  sia
  garantito   il   rispetto   della   legge   nonché   la    tutela
  dell'Amministrazione  pubblica da possibili coinvolgimenti  sulle
  responsabilità  non soltanto amministrative ma  anche  di  ordine
  penale  che  potrebbero determinarsi a seguito  di  negligenti  e
  omissivi provvedimenti da parte della stessa». (1555)

   Risposta.  «Con  D.A.  n. 134 dell'11 marzo 1995,  l'Assessorato
  regionale  per  il Territorio e per l'Ambiente ha  concesso  alla
  distilleria   Bertolino  l'autorizzazione   provvisoria   ed   ha
  approvato  il progetto di adeguamento per il proseguimento  delle
  emissioni  provenienti  dall'attività  industriale  svolta  negli
  impianti della distilleria.
   Com'è   noto,   da   diversi  anni  le  emissioni   maleodoranti
  provenienti  anche  dallo stoccaggio di  fecce  e  vinacce  e  di
  vinacce  esauste, sono oggetto di esposti, denunce, di  imponenti
  manifestazione  di piazza da parte della popolazione  partinicese
  nonché  di accertamenti analitici a seguito delle quali  è  stato
  prescritto  l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili  per
  il loro contenimento e/o convogliamento.
   In  particolare, più di recente, va sottolineato che, a  seguito
  del  verbale del sopralluogo effettuato in data 16 dicembre  2003
  per  verificare presso la distilleria Bertolino la  taratura  dei
  misuratori in continuo delle emissioni in atmosfera dell'impianto
  denominato  "Marchesi", il Direttore del  DAP  di  Palermo  e  la
  Dirigente  del Servizio inquinamento della Provincia di  Palermo,
  hanno  evidenziato la provvisorietà del sistema di  misura  degli
  inquinanti.  Pertanto,  con nota n.  834  del  12  gennaio  2004,
  sollecitata con successiva nota n. 38871 dell'11 giugno 2004,  il
  Servizio  3   Prevenzione inquinamento atmosferico,  acustico  ed
  elettromagnetico   dell'Assessorato  territorio  e  ambiente,  ha
  diffidato  la distilleria Bertolino a fornire i dati  sui  valori
  delle  emissioni e i certificati analitici del biogas. Analisi  e
  dati forniti solo in data 15 luglio 2004.
   Alla  luce  delle  suddette analisi  e  controlli,  al  fine  di
  assoggettare la Bertolino, analogamente a quanto era avvenuto  in
  passato  per altre distillerie come la TRAPAS di Petrosino  e  la
  ENODISTIL   di   Alcamo,  alle  legittime   e   più   restrittive
  prescrizioni  previste  dal  D.M.  5  febbraio  1998,   è   stato
  predisposto ed emanato il DRS n. 368 del 5 aprile 2004.
   Detto  decreto  dirigenziale, in un primo momento  revocato  con
  D.D.G. n. 1140 del 4 novembre 2004,dopo alterne vicende, è  stato
  riesumato e il suo contenuto riadottato con il DRS n. 325 del  26
  aprile  2005, riportando ad una corretta uguaglianza e parità  di
  trattamento   sul   territorio  regionale  le   distillerie   che
  utilizzano lo stesso combustibile.
   In  ultimo,  con  riferimento alla problematica  riguardante  le
  caldaie  a  biogas ed a biogas-BTZ (basso tenore  di  zolfo),  va
  riferito che la stessa è stata superata con D.R.S. n. 452 del  30
  maggio scorso, con il quale, a parziale modifica dell'art. 4  del
  citato  D.R.S.  n.325 del 26 aprile 2005, a seguito  dell'impegno
  assunto  dalla  Bertolino di convertire,  entro  90  giorni,  gli
  impianti  da  combustione  ad olio BTZ  a  gas  metano,  è  stata
  concessa  una  proroga per l'utilizzo di olio  combustibile  BTZ,
  fissando  nuovi limiti di concentrazione degli inquinanti  emessi
  in  atmosfera. Lo stesso decreto, inoltre, impone l'obbligo  alla
  Bertolino  di  effettuare,  con periodicità  almeno  mensile,  la
  misurazione   delle   emissioni  inquinanti   dandone   preavviso
  all'Assessorato territorio e ambiente e comunicando allo stesso i
  risultati  delle  analisi.  Gli organi  di  controllo  (Provincia
  Regionale  e DAP) effettueranno i dovuti accertamenti finalizzati
  al  rispetto  dei  limiti alle emissioni  ed  il  rispetto  delle
  prescrizioni   contenute  nel  decreto   medesimo.   Il   mancato
  adempimento   alle   prescrizioni  comporterà   la   revoca   del
  provvedimento di che trattasi.
   La  conversione delle caldaie da olio combustibile a gas  metano
  rappresenta  un  miglioramento dal punto  di  vista  dell'impatto
  ambientale in atmosfera con conseguente miglioramento dei livelli
  emissivi con particolare riferimento all'anidrite solforosa.
   La   soluzione   prospettata  e  trasfusa  nel  citato   decreto
  dirigenziale  rappresenta un ulteriore passo avanti nella  strada
  che  porta  al  miglioramento dell'ambiente e  della  salute  dei
  cittadini  e  nello  stesso tempo fornisce  risposte  certe  alle
  istanze  dei  produttori  vitivinicoli che  vedranno  risolte  le
  questioni legate alla distillazione facoltativa, pari a circa 850
  mila ettolitri, non paralizzando l'economia di questo settore.»

                     «ALLEGATO - D. R. S. n. 452
                 Assessorato Territorio ed ambiente
                   Dipartimento del territorio ed ambiente
         SERVIZIO 3 - Tutela dall'inquinamento atmosferico,
                     elettromagnetico, acustico
                        e rischio industriale

                                   IL DIRIGENTE

  VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
  VISTA la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
  VISTA la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
  VISTA la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
  VISTO   il  Decreto  Presidente  della  Repubblica  n.  203   del
  24/05/1988;
  VISTA la Legge n. 288 del 4/08/1989;
  VISTO  il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del
  21/07/1989;
  VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
  VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
  VISTO  il  D.A.  n.31/17  del  25/01/99,  col  quale  sono  stati
  individuati  i  contenuti delle relazioni di analisi,  nonché  le
  condizioni  e le modalità di effettuazione dei campionamenti,  le
  metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
  VISTO  il  D.M.  del  25/08/2000  "Aggiornamento  dei  metodi  di
  campionamento,  analisi e valutazione degli inquinanti  ai  sensi
  del D.P.R. 203/88";
  VISTO  il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per  il
  rilascio delle autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 203/88;
  VISTO  il  D.A.  n.  134/17 dell'11.03.95, con  il  quale  questo
  Assessorato, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R.  203/88,  ha
  concesso  alla Distilleria Bertolino S.p.A., con sede  legale  in
  Viale   dei   Platani  s.n.c.  nel  Comune  di  Partinico   (PA),
  l'autorizzazione  provvisoria ed  ha  approvato  il  progetto  di
  adeguamento  per  il  proseguimento delle  emissioni  provenienti
  dall'attività industriale svolta nell'impianto sito in Viale  dei
  Platani s.n.c. nel Comune di Partinico (PA);
  VISTO  il  D.R.S.  n.  325  del 26.04.05,  con  il  quale  questo
  Servizio,  fra l'altro, ha provveduto alla revisione  del  citato
  D.A.  n.  134,  fissando  i seguenti limiti  per  gli  inquinanti
  provenienti dalle caldaie alimentate a olio combustibile:
  Ossidi     di 500 mg/Nm3
  azoto
  Ossidi     di 800 mg/Nm3
  zolfo
  Polveri       50 mg/Nm3

  VISTA  la nota del 26.05.05 (All. 1), acquisita al protocollo  di
  questo Assessorato
  con  n. 32569 del 26.05.05, con la quale la Ditta Bertolino si  è
  impegnata a convertire il combustibile di dette caldaie  da  olio
  BTZ a metano;
  CONSIDERATO che nella citata nota n. 32569 la Ditta Bertolino  ha
  rappresentato di dover procedere alla distillazione del vino  nel
  rispetto  di  contratti  già  stipulati  con  cantine  sociali  e
  produttori   privati,   chiedendo,  nelle  more   dell'annunciata
  conversione  a metano, una proroga di novanta giorni "utilizzando
  nel  frattempo olio combustibile B.T.Z. rispettando i  limiti  di
  emissioni  di polveri uguali o inferiori a 100 mg/Nm3, ossidi  di
  zolfo uguali o inferiori a 1700 mg/Nm3 e ossidi di azoto uguali o
  inferiori 500
  mg/Nm3";
  VISTA l'offerta allegata a detta nota e proposta dalla Ditta SAIT
  Bruciatori per la fornitura di bruciatori a gas metano;
  CONSIDERATO che la conversione delle caldaie da olio combustibile
  a  gas  metano  rappresenta un miglioramento dal punto  di  vista
  dell'impatto ambientale in atmosfera;
  RITENUTO alla luce di quanto sopra espresso, nelle more dei tempi
  tecnici  minimi  necessari  di acquisto  e  messa  in  opera  dei
  bruciatori  alimentati  a  gas metano,  di  poter  concedere  una
  proroga  alla Ditta, a parziale e momentanea modifica del  citato
  D.R.S. n. 325;
  RITENUTO di considerare il presente atto suscettibile di revoca o
  modifica   ed   in  ogni  caso  subordinato  alle   altre   norme
  regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere  emanate  a
  modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
  su proposta del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa S3-I

                          DECRETA

  Art.  1 - A parziale e temporanea modifica dell'art. 4 del D.R.S.
  n.   325   del   26.04.05,  al  fine  di  poter  procedere   alla
  distillazione del vino oggetto dei contratti già stipulati tra la
  Distilleria Bertolino, con sede legale ed impianto in  Viale  dei
  Platani  a  Partinico (PA), ed alcune cantine sociali e  soggetti
  privati ed in considerazione dell'impegno assunto dalla Ditta  di
  convertire, nei tempi strettamente tecnici, a metano  le  caldaie
  alimentate  a  olio combustibile BTZ, i limiti di  concentrazione
  degli inquinanti emessi in atmosfera per i punti di emissione E1,
  E2, E3, E4 ed E5, fino al 31.08.05, sono i seguenti:
                  Ossidi     di < 500 mg/Nm3
                  azoto
                  Ossidi     di < 1700 mg/Nm3
                  zolfo
                  Polveri       < 50 mg/Nm3
  Il  riferimento al punto di emissione E3 (caldaia "Marchesi")  si
  deve  intendere  nel  caso  di esclusivo  funzionamento  ad  olio
  combustibile BTZ.
  La  nota  della  Distilleria Bertolino  del  26.05.05  (All.  1),
  acquisita  al protocollo di questo Assessorato con n.  32569  del
  26.05.05, è parte integrante del presente provvedimento.

  Art.  2 - Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione  del
  presente   provvedimento,   la   Distilleria   Bertolino    dovrà
  trasmettere  a  questo  Servizio tutta la documentazione  atta  a
  verificare l'effettiva prossima conversione del combustibile  dei
  generatori di vapore da olio BTZ a gas metano.
  Tale documentazione dovrà contenere almeno i seguenti atti:
  copia dell'ordine di acquisito dei bruciatori a gas metano,
  copia del contratto di fornitura del gas metano,
  copia delle istanze presentate all'I.S.P.E.S.L. ed ai Vigili  del
  Fuoco.

  Art.  3  -  La  Ditta  dovrà effettuare  con  periodicità  almeno
  mensile,  a  far  data  dalla notifica del presente  Decreto,  la
  misurazione   delle   emissioni  inquinanti,  dandone   preavviso
  all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 3   -
  alla  Provincia Regionale di Palermo ed al D.A.P. di  Palermo,  e
  dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.
  La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata
  con gli impianti funzionanti a pieno regime.
  La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i
  report  originali  delle  analisi chimiche  alla  base  di  detti
  certificati.
  Le  relazioni  di analisi dovranno essere redatte  in  conformità
  alle  direttive  impartite col Decreto Assessoriale  n.31/17  del
  25/01/99.
  I  metodi  analitici  sono  quelli  pubblicati  nel  Decreto  del
  Ministro  dell'Ambiente  12 luglio  1990  allegato  n.  4  e  dal
  D.M.25/08/2000.  Gli Organi di controllo (Provincia  Regionale  e
  D.A.P.)  effettueranno  i  dovuti  accertamenti  finalizzati   al
  rispetto   dei  limiti  alle  emissioni  ed  il  rispetto   delle
  prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

  Art. 4 - In caso di mancato adempimento alle prescrizioni di  cui
  ai  precedenti  artt.  1,  2 e 3 questo Servizio  procederà  alla
  revoca del presente prowedimento.

  Art.  5  -  Avverso il presente provvedimento può essere proposto
  ricorso al T.A.R. e ricorso gerarchico, rispettivamente entro  60
  giorni  ed  entro 120 giorni dalla pubblicazione  sulla  Gazzetta
  Ufficiale della Regione Siciliana.

  Il  presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla  Gazzetta
  Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso nel sito  internet
  di questo Assessorato.

                                            Palermo, 30 maggio 2005

                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                         (Dott. Gioacchino Genchi)»

   ARDIZZONE.-  «All'Assessore  per  il  territorio  e  l'ambiente,
  premesso che:

   la  C.S.M.  Energy  s.r.l.  ha presentato  un  progetto  per  la
  realizzazione  di una centrale elettrica da 20  MW  alimentata  a
  biomassa  di  cippato  di legno vergine,  per  la  produzione  di
  energia  rinnovabile, in contrada Carone del  Comune  di  Furnari
  (ME);

   il  Consiglio  comunale di Furnari, con delibera  n.  5  del  22
  gennaio 2004, ha espresso 'avviso contrario ai sensi dell'art.  7
  della l.r. n. 65/1981';

   considerato che:

   con  D.D.G.  n. 52/5S del 17 luglio 2003 dell'Assessorato  della
  cooperazione  e del commercio, l'intero territorio di  Furnari  è
  stato  individuato  ad  economia  prevalentemente  turistica  per
  l'intero anno;

   il  progetto  della C.S.M. ENERGY s.r.l. non è  compatibile  con
  l'assetto  territoriale  a  vocazione prevalentemente  turistico-
  alberghiera, nonché con lo sviluppo del settore agricolo;

   per  il Comune di Furnari, come risulta dalla delibera n. 5  del
  22  gennaio 2004, 'l'opera graverebbe con impatto notevole  oltre
  che   sull'ambiente  e  sulle  vie  di  comunicazione  anche   ed
  enormemente sull'economia locale, a causa dell'incidenza negativa
  sulle  esistenti  strutture ricettive turistiche  e  sulle  tante
  altre  previste e prevedibili (vedasi strutture alberghiere,  per
  circa  1.000 posti letto, in corso di costruzione e richiesta  di
  concessione  edilizia  in  itinere  per  la  quale  l'Assessorato
  territorio ed ambiente si è pronunciato favorevolmente)';

   ritenuto che la richiesta di parere ex art. 7 della l.r.  n.  65
  del  1981 sia irrituale, in quanto tale procedura è prevista  per
  l'esecuzione  di  opere  di interesse  statale  o  regionale  non
  coincidenti   con  le  previsioni  degli  strumenti  urbanistici,
  nell'ovvia  considerazione che la richiesta sia  pervenuta  dalla
  C.S.M.  ENERGY s.r.l. e non, come previsto dalla legge, da  parte
  degli enti istituzionalmente competenti;

   per sapere:

   i  motivi  per  cui l'Assessorato del territorio e dell'ambiente
  abbia  avviato le procedure di cui all'art. 7 della l.r.  65  del
  1981  su  richiesta della C.S.M. Energy s.r.l., la  quale  è  una
  società privata e non un 'ente istituzionalmente competente';

   se,  per  tutte  le  motivazioni espresse in  narrativa  ed,  in
  particolare,  alla  luce  del  parere  contrario  del   Consiglio
  comunale,   non   ritenga  opportuno  respingere   l'ipotesi   di
  realizzazione  di una centrale elettrica da 20  MW  alimentata  a
  biomassa nel territorio del comune di Furnari». (1574)

   Risposta.«Con  riferimento alla interrogazione numero  1574,  si
  rappresenta quanto segue.
   La  CSM Energy srl, in data 3 dicembre 2003, ha avanzato istanza
  a   questo   Assessorato   per  ottenere  l'autorizzazione   alla
  realizzazione di una centrale elettrica a biomassa di cippato  di
  legno  vergine  per  la  produzione  di  energia  rinnovabile  in
  contrada Carone nel Comune di Furnari, ai sensi dell'art. 7 della
  l.r. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni.
   In  riscontro  alla  predetta richiesta, questo  Assessorato  ha
  avviato   il   procedimento  previsto  dalla   citata   normativa
  regionale,   richiedendo   l'integrazione   necessaria   per   il
  completamento istruttorio.
   A  tutt'oggi nessuna documentazione è stata integrata dagli enti
  interessati, ad eccezione del Comune di furnari, che ha trasmesso
  la  delibera consiliare n. 5 del 22 gennaio 2004, con la quale ha
  espresso avviso contrario ai sensi dell'art. 7 della l.r. 65/81 e
  successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione  della
  centrale elettrica.
   Circa  la  specifica richiesta dell'interroganre in ordine  alla
   irritale  richiesta ai sensi dell'art. 7 della  l.r.  65/81,  in
  quanto  tale  procedura è prevista per l'esecuzione di  opere  di
  interesse  statale o regionale non coincidenti con le  previsioni
  degli  strumenti urbanistici, nell'ovvia considerazione che  tale
  richiesta  è pervenuta dalla CSM Energy srl, e non come richiesto
  dalla legge da parte degli enti istituzionalmente competenti , si
  osserva che:
   l'articolo  7  della  l.r. 65/81, a cui si fa  riferimento,  nel
  testo  modificato  dall'art.  6 della  l.r.  15/91,  dispone  che
   qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire
  opere  di  interesse  statale o regionale  da  parte  degli  enti
  istituzionalmente  competenti, in difformità  dalle  prescrizioni
  degli  strumenti urbanistici, i progetti di massima o  esecutivi,
  ove   compatibili  con  l'assetto  territoriale,  possono  essere
  autorizzati   dall'Assessore  regionale  per  il   territorio   e
  l'ambiente,   sentiti   i  Comuni  ed  il   Consiglio   regionale
  dell'urbanistica .
   In   merito  alla  questione  concernente  il  progetto,   opera
  affidata  alla  CSM  Energy srl, si precisa che  l'iniziativa  ai
  sensi  dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.  32,  rientra
  tra le fonti energetiche rinnovabili, e perciò è da ritenersi  ai
  sensi  dell'art.  1,  comma 4, della legge  10/91,   di  pubblico
  interesse  e di pubblica utilità , e che le relative opere  sono,
  pertanto,   equiparate  a  quelle  dichiarate  indifferibili   ed
  urgenti .
   Per  quanto  desumibile  dalla relazione allegata  al  progetto,
  l'energia  elettrica prodotta sarà ceduta dalla  CSM  Energy  srl
  interamente  all'ENEL in accordo con quanto previsto  dal  provv.
  CIP 6/92.
   Ne   consegue  che  il  produttore  (CSM  Energy  srl)   risulta
  investito  del  compito  di perseguire l'obiettivo  pubblico  del
  contenimento  dei  consumi energetici, in conformità  con  quanto
  previsto  dalle  leggi nn. 9 e 10 del 1991  e  secondo  l'accordo
  citato  nella relazione di progetto e, in quanto tale, può essere
  ritenuto  ente istituzionalmente competente  ai sensi dell'art. 7
  della l.r. 65/81 e s.m.i..
   Su  iniziative  analoghe, l'Ufficio Legislativo e  Legale  si  è
  pronunciato  con  nota  prot. 14589 dell'11  settembre  1995  nei
  predetti termini.
   Inoltre,  con nota prot. 37255 dell'8 giugno 2004,  il  Servizio
  2/VAS-VIA  del  Dipartimento del Territorio ha precisato  che  la
  tipologia   di   opere   menzionate  devono  essere   sottoposte,
  preliminarmente ad ogni altra autorizzazione, alla  procedura  di
  verifica  ex  art.  10  del DPR 12 aprile  1996  e,  se  ritenuto
  necessario, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del citato articolo,
  alla procedura di giudizio di compatibilità ambientale ex art.  5
  DPR 12 aprile 1996 e s.m.i..»

                                                 L'Assessore CASCIO

   ARDIZZONE.-  «Al  Presidente della Regione ed all'Assessore  per
  il territorio e l'ambiente, premesso che:

   con delibera consiliare n. 104 del 22 giugno 1994, il Comune  di
  San  Filippo  del Mela ha adottato il piano regolatore  generale,
  che  è  stato  approvato, in uno al regolamento  edilizio,  dalla
  Regione  siciliana  con  decreto a firma  dell'Assessore  per  il
  territorio  e  l'ambiente del 27 ottobre 2000,  pubblicato  nella
  G.U.R.S. n. 55 del 2000;

   a  seguito di ricorsi straordinari proposti da alcuni cittadini,
  il  Presidente della Regione, su conforme parere del Consiglio di
  Giustizia  Amministrativa (adunanza del 19.11.2002), ha decretato
  l'annullamento    dello    strumento   urbanistico    per    vizi
  endoprocedimentali (decreto n. 702 del 24.6.2003), vizi afferenti
  la regolarità della documentazione allegata alla deliberazione di
  adozione del P.R.G., consistenti nella mancata sottoscrizione  da
  parte del presidente del Consiglio, del consigliere anziano e del
  segretario generale degli elaborati allegati a tale delibera;

   il  sindaco  di  San  Filippo del Mela ha nominato  un  esperto,
  esterno  all'amministrazione, nella persona  dell'avvocato  Mario
  Arena, al quale successivamente ha sottoposto alcuni quesiti  con
  nota registrata al protocollo generale n. 12712 del 14.10.2003;

   l'avvocato  Arena,  in  risposta alla  prefata  nota,  ha  fatto
  pervenire  al  sindaco di San Filippo del Mela un proprio  parere
  registrato  al protocollo n. 13479 del 28.10.2003, nel  quale  si
  legge  '...nel caso che si occupa si è in presenza certamente  di
  un  giudicato indivisibile, ossia con efficacia erga  omnes,  per
  cui  il  piano  regolatore  annullato va  certamente  riadottato,
  facendo salvo interamente il lavoro svolto ed eliminando  i  vizi
  di formazione che sono stati rilevati nel contesto del decreto di
  annullamento a partire dal primo atto omesso o viziato,  salvi  i
  precedenti istruttori non coinvolti dall'annullamento';

   inoltre,   in   risposta  al  quesito  del  sindaco   circa   la
  possibilità  di elaborazione di un 'nuovo P.R.G.',  l'avv.  Arena
  afferma:  'ai sensi della normativa vigente, sugli amministratori
  e  sui dipendenti pubblici che a causa del proprio officium siano
  venuti  a  conoscenza  di fatti che possano  aver  causato  danno
  erariale grava l'obbligo di denuncia alla Procura generale  della
  Corte dei conti, pena la loro diretta responsabilità. E', quindi,
  consequenziale, predisporre una dettagliata relazione  sui  fatti
  che  non  possono  non evidenziare le spese che l'Amministrazione
  andrà   a   sostenere   per   nuovi   eventuali   incarichi    di
  pianificazione';

   lo   stesso  esperto,  avv.  Arena,  relazionando  al  Consiglio
  comunale  ha  avuto  modo  di chiarire ancor  meglio  l'anzidetto
  concetto,  spiegando che, considerate le motivazioni che  avevano
  portato  all'annullamento dello strumento urbanistico,  procedere
  alla modifica del P.R.G. annullato avrebbe potuto prefigurare  un
  danno erariale per l'Ente;

   pertanto,  in quel Consiglio comunale, il sindaco dichiarava  di
  avere  incaricato l'ing. Varacalli, dirigente dell'area  gestione
  del  territorio  del Comune, di porre in essere  gli  adempimenti
  necessari  per  portare  nel  più  breve  tempo  possibile   alla
  riadozione del P.R.G. di San Filippo del Mela;

   dopo    oltre    sei   mesi   dall'annullamento   del    P.R.G.,
  l'Amministrazione  comunale, anziché porre  in  essere  gli  atti
  necessari   per   una   sollecita  riadozione   dello   strumento
  urbanistico caducato, così come consigliato dallo stesso  esperto
  avv. Mario Arena nel sopra citato parere legale, ha sottoposto al
  Consiglio  comunale  un  ordine del  giorno  avente  per  oggetto
  'Integrazione direttive generali di cui alla delibera  consiliare
  n. 13 del 1993'.

   in  tale  proposta è contenuto un evidente contrasto con  quanto
  dichiarato   in   narrativa   ove,   da   parte   della    stessa
  amministrazione,  si  afferma che 'gli effetti  dell'annullamento
  disposto dal decreto presidenziale n. 702 del 24 giugno 2003  nei
  confronti  della delibera consiliare n. 104 del 1994 si estendono
  agli  atti  del procedimento di formazione del P.R.G.  successivi
  alla  deliberazione caducata, ma non a quelli ad essa  precedenti
  (ex plurimis Consiglio di Stato sezione V 13.12.1999 n. 2016)';

   per sapere:

   se  l'Amministrazione regionale non ritenga  necessario  avviare
  un'ispezione nel Comune di San Filippo del Mela per accertare  le
  motivazioni  che  hanno  spinto  l'amministrazione   comunale   a
  proporre  di integrare le direttive all'elaborazione  del  P.R.G.
  approvate  con la deliberazione consiliare n. 13 del 12  febbraio
  1993  al fine di prevedere insediamenti artigianali e commerciali
  nell'area denominata 'Sorgente' sita in contrada Archi;

   per  verificare,  altresì,  se  effettivamente  la  proposta  di
  deliberazione, a differenza di come titolata, rappresenti più una
  modifica  sostanziale delle precedenti direttive del  P.R.G.  che
  una   sua   integrazione.  Ciò  nella  considerazione  che   essa
  'prevedendo  per  l'area in oggetto una destinazione  urbanistica
  omogenea  unitaria  di  tipo 'D' per insediamenti  artigianali  e
  commerciali,  che  consenta la localizzazione del  P.I.T.  e  nel
  contempo  dia  la  possibilità  all'ente  di  valutare  eventuali
  proposte  di  iniziativa privata alla luce della legislazione  di
  settore e di una analisi approfondita sulla compatibilità di tali
  iniziative  con  lo sviluppo commerciale dell'intero  territorio'
  contrasta nettamente con le direttive del Consiglio comunale  del
  12  febbraio  1993,  secondo le quali nella zona  in  oggetto  di
  contrada  Sorgente si dovevano prevedere interventi di espansione
  e completamento e non interventi di tipo 'D';

   ancora,  se  l'Amministrazione  regionale,  al  fine  di  dotare
  celermente  il  comune  di San Filippo del  Mela  del  necessario
  strumento   urbanistico   non  ritenga  opportuno   nominare   un
  commissario  ad  acta per la riadozione del  P.R.G.,  atteso  che
  sulla  problematica il Comune, ad oltre sei mesi dalla conoscenza
  ufficiale  dell'annullamento  del  P.R.G.,  ha  posto  in  essere
  soltanto  un  atto non necessario (l'integrazione alle  direttive
  generali) di cui alla delibera consiliare n. 13 del 1993». (1575)

   Risposta.«L'accertamento  ispettivo  appositamente  disposto  da
  questo Assessorato nel maggio 2004 nei confronti del Comune di S.
  Filippo  del  Mela  (ME) per la riadozione del  Piano  regolatore
  generale,  annullato  con DPRS n. 702  del  24  giugno  2003,  su
  conforme  parere  del CGA, per vizi endoprocedimentali,  rilevava
  nelle   conclusioni  che   le  modifiche  apportate  al  PRG   da
  riadattare  rispetto a quello annullato sono di  lieve  entità  e
  rese   necessarie   dalle  sopraggiunte  norme  urbanistiche   ad
  eccezione   della  previsione  di  un'ampia  zona  destinata   ad
  insediamenti  artigianali  e  commerciali  ubicata  in   Contrada
  Sorgente nella frazione Archi .
   Il  Consiglio  comunale  del Comune di S.Filippo  del  Mela  ha,
  coerentemente, riadottato il PRG - in conformità del citato  DPRS
  n. 702/2003 - rispettivamente con le deliberazioni consiliari: n.
  13  del 12.02.93, n. 31 del 04.03.94, n. 30 del 29.06.04 e n.  58
  del 29.06.04.
   Pertanto,  il  citato  strumento  urbanistico  -  che  è   stato
  trasmesso  all'Assessorato  per il territorio  e  l'ambiente  per
  l'esame  di  competenza con nota comunale   prot.  2344/8  dell'1
  marzo 2005 - è, in atto, in fase istruttoria.
   Alla    luce    di    quanto   rappresentato,   l'interrogazione
  dell'onorevole Ardizzone risulta alla data odierna superata.»

                                                 L'Assessore CASCIO

   SPAMPINATO.-  «Al  Presidente della Regione e all'Assessore  per
  il territorio e l'ambiente, premesso che:

   in  data  15.05.2003,  con delibera commissariale  n.  1  veniva
  adottato il Piano regolatore generale di Tremestieri Etneo;

   in  data  14.01.2004,  con  decreto  assessoriale  n.  9  veniva
  nominato  l'ing. Scaffidi Abbate con il compito di  eseguire,  in
  via   sostitutiva,  gli  adempimenti  sindacali  in  ordine  alla
  trasmissione degli atti dello strumento urbanistico;

   in  data 18.02.2004 con delibera n. 12 il Consiglio comunale  di
  Tremestieri approvava l'annullamento in autotutela della delibera
  commissariale n. 1 del 15.05.2003;

   considerato che:

   l'approvazione della suindicata delibera del Consiglio  comunale
  rende  inutile la prosecuzione dell'iter formativo del P.R.G.  da
  parte  della  Regione, essendo necessaria una nuova  adozione  di
  competenza del Consiglio comunale;

   l'ing.  Scaffidi Abbate, commissario ad acta con  il  suindicato
  mandato,  nonostante fosse stato messo al corrente  dell'avvenuto
  annullamento, in autotutela, della delibera di adozione del PRG e
  che  di  ciò  fosse  stato  informato lo  stesso  Assessorato  al
  Territorio  ed Ambiente, ha reiterato la richiesta formulata  con
  atto  commissariale 3503, al fine di ottenere le osservazioni  al
  PRG;

   per  sapere  se l'iniziativa del commissario ad acta  sia  stata
  presa dietro specifica direttiva dell'Assessore per il territorio
  e  l'ambiente  e,  se  così non fosse, quali  iniziative  intenda
  adottare   per   evitare   irrituali   e   dannose   interferenze
  nell'autonomia comunale». (1582)

   Risposta. «Con riferimento alla interrogazione numero  1582,  si
  rappresenta quanto segue.
   Con  nota  prot.  n. 4225 del 27 febbraio 2004,  è  pervenuta  a
  questo  Assessorato la deliberazione n. 12 del 18  febbraio  2004
  avente  per  oggetto  Annullamento in autotutela  della  delibera
  commissariale  n.  1  del  15.05.2003  di  adozione   del   PRG ,
  unitamente   a   n.   15  allegati  richiamati   nella   medesima
  deliberazione.
   Alla  luce  delle considerazioni contenute nella predetta  nota,
  questo  Assessorato ha invitato il Consiglio comunale del  Comune
  di  Tremestieri  Etneo  a procedere alla  revoca  della  sucitata
  deliberazione n. 12/2004.
   Con  nota  prot.  n. 5661 del 17 marzo 2004, il  commissario  ad
  acta,  ing. Alfredo Scaffidi Abbate - nominato con D.A. n. 9  del
  14  gennaio  2004,  con il compito, specificato  all'art.  1  del
  decreto  di  nomina,  di  provvedere, in  via  sostitutiva,  agli
  adempimenti  sindacali  in ordine alla  trasmissione  degli  atti
  dello  strumento urbanistico a questo Assessorato per il relativo
  esame  di  competenza,  previo  accertamento  degli  atti  -   ha
  provveduto  a  trasmettere  per  il  seguito  di  competenza,  lo
  strumento urbanistico adottato con atto commissariale n. 1 del 15
  maggio 2004.
   Dall'esame  istruttorio è emerso che gli atti ed  elaborati  del
  PRG  adottato  non  possiedono  i  requisiti  di  completezza   e
  regolarità  e,  pertanto,  sono  state  richieste  le  necessarie
  integrazioni comunicando, nel contempo, al Comune di  Tremestieri
  Etneo la non decorrenza dei termini.
   Dopo  diversi solleciti ed ulteriore diffida (prot. n. 4652  del
  25  gennaio  2005), il Comune, con nota n. 7668  del  9  febbraio
  2005,  ha  provveduto a perfezionare gli atti ed ha richiesto  di
  sospendere   l'esame   del   piano   per   60   giorni   affinché
  l'Amministrazione  comunale formulasse una osservazione  generale
  al PRG adottato dal commissario.
   Con  successiva  nota, prot. n. 9304 del 26 maggio  2005,  detta
  osservazione   è   stata  trasmessa  a  questo  Assessorato   per
  l'istruttoria di competenza e l'assunzione del prescritto  parere
  del CRU.»

                                                 L'Assessore CASCIO