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Resoconto d'Aula della Seduta n. 317 di martedì 04 ottobre 2005
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   Presidenza del presidente Lo Porto


    BASILE   segretario,  dà  lettura del  processo  verbale  della
  seduta  precedente  che,  non sorgendo osservazioni,  si  intende
  approvato.

                              Missioni

    PRESIDENTE  Comunico che l'onorevole Crisafulli è in  missione,
  per ragioni del suo ufficio, dal 10 al 13 ottobre 2005.

   L'Assemblea ne prende atto.

                               Congedi

    PRESIDENTE   Comunico  che  sono in  congedo  per  la  presente
  seduta   l'onorevole  Mercadante  e,  per  motivi  istituzionali,
  l'assessore D'Aquino.

   L'Assemblea ne prende atto.

  Annunzio di presentazione e contestuale comunicazione di invio di
            disegni di legge alle competenti commissioni

    PRESIDENTE   Comunico  che i seguenti  disegni  di  legge  sono
  stati  presentati  e  inviati, in  data  3  ottobre  2005,   alle
  competenti Commissioni legislative:

                      AFFARI ISTITUZIONALI (I)

       Modifiche  alla  legge regionale  28  aprile  2003,  n.  6
      concernente l'Istituzione dell'Assessorato regionale  della
      famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
      (n. 1065)
    -di iniziativa parlamentare
  -presentato dagli onorevoli Barbagallo, Zangara, Culicchia,
  Genovese, Gurrieri, Tumino in data 30 settembre 2005
  -Parere VI Commissione

                            BILANCIO (II)

       Variazioni  al  bilancio  della  Regione  ed  al  bilancio
      dell'Azienda  delle foreste demaniali  per  l'anno  2005  -
      Assestamento  (n. 1063)
    -di iniziativa governativa
  -presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta
  dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Cintola) in data 30
  settembre 2005

       Rendiconto generale della Regione siciliana e dell'Azienda
      delle  foreste demaniali per l'esercizio finanziario  2004
      (n. 1064)
    -di iniziativa governativa
  -presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta
  dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Cintola) in data 30
  settembre 2005

                  CULTURA, FORMAZIONE  E LAVORO (V)

       Norme per l'accesso al lavoro delle persone disabili, alla
      loro  integrazione sociale e all'organizzazione  coordinata
      della rete di servizi preposti all'inserimento lavorativo e
      all'assistenza  (n. 1062)
    -di iniziativa parlamentare
  -presentato dagli onorevoli Raiti, Ferro, Miccichè, Morinello,
  Orlando in data 30 settembre 2005
  -Parere I e VI Commissione.

     Comunicazione di invio di disegni di legge alle commissioni
                             competenti

         PRESIDENTE   Comunico che i seguenti  disegni  di  legge
      sono  stati  inviati,  in  data 27  settembre  2005,   alle
      competenti Commissioni legislative:

                    AMBIENTE E TERRITORIO (IV)

    - Norme per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica  (n.
       1059)
  -di iniziativa governativa
        Parere I Commissione

    - Integrazioni  alla legge regionale 15 settembre 2005,  n.  10
       recante norme per lo sviluppo turistico della Sicilia  (n. 1061)
  -di iniziativa governativa
  -  Parere I Commissione

                CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)

    - Disegno di legge voto, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto
       della Regione, recante:  Norme per l'assunzione con contratto a
       tempo indeterminato del personale di cui alla legge regionale 21
       dicembre  1995, n. 85 avviato con contratto a termine  o  in
       costanza di utilizzazione in attività socialmente utili'  (n.
       1060)
  -di iniziativa parlamentare.

          Comunicazione relativa a questione di legittimità
                           costituzionale

    PRESIDENTE   Comunico che il Tribunale  di  Palermo  -  Sezione
  lavoro,   in   data   22  settembre  2005,  ha  trasmesso   copia
  dell'ordinanza n. 1182/2003 R.G. con cui il giudice del lavoro ha
  dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la  questione
  di   legittimità  costituzionale  dell'articolo  96  della  legge
  regionale  n.  2  del 2002, nella parte in cui prevede  che   gli
  incarichi  di  cui  ai  commi 5 e 6 già conferiti  con  contratto
  possono  essere  revocati, modificati e rinnovati  entro  novanta
  giorni  dall'insediamento del dirigente generale nella  struttura
  cui  lo  stesso è preposto , ordinando, pertanto la  trasmissione
  degli atti del giudizio alla Corte costituzionale.

                      Annunzio di interrogazioni

    PRESIDENTE  Invito il deputato segretario a dare lettura  delle
  interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

    BASILE  segretario:

      N.  2408  -  Revoca della circolare dell'Assessore  per  la
      sanità  relativa  alla  riduzione dei  presidi  di  guardia
      medica nella provincia di Messina.
      - Presidente Regione
      - Assessore Sanità
      Firmatario: Panarello Filippo;

      N.   2409   -  Interventi  per  la  revisione  del  decreto
      dell'Assessore  per  la  sanità relativo  alle  istanze  di
      accreditamento delle strutture sanitarie.
      - Presidente Regione
      - Assessore Sanità
      Firmatario: Miccichè Calogero.

    PRESIDENTE    Le   interrogazioni  testé   annunziate   saranno
  iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.
   Invito   il   deputato   segretario   a   dare   lettura   delle
  interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate.

    BASILE  segretario:

      N.  2398 - Interventi urgenti per il ripristino delle opere
      di   ristrutturazione  e  manutenzione  della  Casa   dello
      Studente di via Etnea a Catania.
      - Assessore Famiglia
      - Assessore Lavori Pubblici
      - Assessore Beni Culturali
      Firmatari:  Fleres  Salvatore;  Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe;

      N.  2399  -  Interventi urgenti per il ripristino dell'area
      ecologica  in  via  Siracusa di contrada  Belvedere  a  San
      Pietro Clarenza in provincia di Catania.
      - Assessore Famiglia
      - Assessore Lavori Pubblici
      Firmatari:  Fleres  Salvatore;  Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe;

      N. 2400 - Interventi urgenti per il ripristino del servizio
      di pulizia nel complesso delle case popolari in via Nervesa
      della Battaglia a Catania.
      - Assessore Famiglia
      - Assessore Lavori Pubblici
      Firmatari:  Fleres  Salvatore;  Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe;

      N.  2401  -  Interventi  urgenti per  il  ripristino  della
      sicurezza stradale sulla statale 194 Catania - Ragusa.
      - Assessore Famiglia
      - Assessore Lavori Pubblici
      Firmatario:  Fleres  Salvatore; Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe;

      N. 2402 - Interventi urgenti per il ripristino del servizio
      di  nettezza urbana e manutenzione in via Catira  Savoca  a
      San Gregorio in provincia di Catania.
      - Assessore Famiglia
      - Assessore Lavori Pubblici
      Firmatario:  Fleres  Salvatore; Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe;

      N.   2403  -  Interventi  urgenti  per  il  ripristino  del
      marciapiede  di  viale Mario Rapisardi  e  delle  buche  in
      viaMedaglie d'Oro in Catania.
      - Assessore Famiglia
      - Assessore Lavori Pubblici
      Firmatario:  Fleres  Salvatore; Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe;

      N.  2404  -  Interventi  urgenti per  frenare  la  crescita
      continua dell'economia sommersa in Sicilia.
      - Assessore Famiglia
      - Assessore Lavoro
      - Assessore Agricoltura
      - Assessore Industria
      Firmatario:  Fleres  Salvatore; Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe;

      N. 2405 - Notizie sui criteri di assunzione nella struttura
      Etnapolis di Belpasso in provincia di Catania.
      - Assessore Famiglia
      - Assessore Lavoro
      Firmatario:  Fleres  Salvatore; Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe;

      N.  2406 - Interventi urgenti per ripristinare lo stato  di
      legalità  e  per  la lotta contro l'usura in  provincia  di
      Catania.
      - Presidente Regione
      - Assessore Famiglia
      Firmatario:  Fleres  Salvatore; Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe;

      N. 2407 - Interventi urgenti per il ripristino del servizio
      di  nettezza urbana e manutenzione in via Vittorio Emanuele
      ad Acireale in provincia di Catania.
      - Assessore Famiglia
      - Assessore Lavori Pubblici
      Firmatari:  Fleres  Salvatore;  Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe;
      N.  2410  - Verifica sulla gestione dell'Azienda  Terme  di
      Acireale (CT).
      - Assessore Turismo
      Firmatario: Amendolia Antonino;

      N.  2411  -  Notizie  circa l'ipotesi di trasferimento  del
      reparto di geriatria dell'ospedale S. Marta e S. Venera  di
      Acireale (CT).
      - Presidente Regione
      - Assessore Sanità
      Firmatario:  Fleres  Salvatore; Catania  Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe;

      N.  2412  - Chiarimenti sui gravi ritardi nella nomina  del
      Commissario  straordinario  del  Teatro  Massimo   Vincenzo
      Bellini di Catania.
      - Presidente Regione
      - Assessore Beni Culturali
      Firmatario: Barbagallo Giovanni;

      N.    2413    -   Iniziative   urgenti   per   un'ispezione
      amministrativa presso la AUSL n. 7 di Ragusa.
      - Presidente Regione
      - Assessore Sanità
      Firmatario: Gurrieri Sebastiano.

    PRESIDENTE  Le interrogazioni testé annunziate sono  state  già
  inviate al Governo.

                         Annunzio di mozioni

    PRESIDENTE   Comunica  che sono state  presentate  le  seguenti
  mozioni:

   N.  450  Iniziative al fine di equiparare la figura di animatore
  di  comunità  alla  figura  di  educatore  specializzato ,  degli
  onorevoli  Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici  Giuseppe;
  Baldari Nicola Renato; Mercadante Giovanni;
   Presentata il 27/09/05

   N.  451   Iniziative in ordine ai tragici fatti di  cronaca  che
  hanno   recentemente  interessato  la  sanità  siciliana ,  degli
  onorevoli  Gurrieri  Sebastiano; Barbagallo  Giovanni;  Culicchia
  Vincenzino;   Genovese  Francantonio;  Tumino  Carmelo;   Zangara
  Andrea;
   Presentata il 28/09/05

   Informo  che  le stesse saranno iscritte all'ordine  del  giorno
  della  seduta  successiva  perchè se  ne  determini  la  data  di
  discussione.

   Avverto,  ai  sensi dell'articolo 127, comma 9, del  Regolamento
  interno,  che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni
  mediante sistema elettronico.


   Presidenza del presidente Lo Porto


       Comunicazione delle determinazioni della Conferenza dei
                 presidenti dei gruppi parlamentari

    PRESIDENTE   Comunico  che  la Conferenza  dei  Presidenti  dei
  Gruppi parlamentari, riunitasi mercoledì 28 settembre 2005, sotto
  la  Presidenza del Presidente dell'Assemblea, onorevole Lo Porto,
  senza la partecipazione  dei Vicepresidenti dell'Assemblea e  del
  Governo,  ha  convenuto  di confermare l'ordine  del  giorno  già
  fissato nella seduta d'Aula n. 316 del 27 settembre 2005.
   Ha   convenuto,  altresì,  di  inserire  per  l'esame  da  parte
  dell'Aula, oltre ai disegni di legge già iscritti all'ordine  del
  giorno,  il  disegno  di legge «Norme sui contratti  relativi  ai
  collegamenti marittimi con le Isole minori» (n. 1053/A).
   E'  stato  altresì sollecitato l'esame del disegno di legge   n.
  988    sul   demanio  marittimo  (di  competenza   della   quarta
  Commissione), per il quale è stato reso il parere da parte  della
  Commissione  Bilancio .
   Ai  sensi  dell'articolo 98 quater, comma 3, del Regolamento  il
  Presidente del Gruppo parlamentare dei  Democratici di  Sinistra
  ha poi indicato, per l'esame, i seguenti disegni di legge:
   -«Istituzione  in via sperimentale del reddito di  cittadinanza»
  (n. 796);
   -«Interventi  urgenti  per la ripresa  economica  delle  aziende
  agricole siciliane». (n. 1001).
   La  Conferenza ha, altresì, preso atto che il DPEF è  stato  già
  licenziato dalla Commissione  Bilancio  e che, quindi, può essere
  iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea.
   Per quanto concerne, infine, l'attività di indirizzo politico, è
  stato  convenuto di dedicare apposita  finestra  alla discussione
  delle seguenti mozioni:
   - n. 444 «Interventi presso il Governo nazionale per il rilancio
  delle aziende siciliane in crisi», degli onorevoli Capodicasa  ed
  altri;
   mozione  di  imminente  presentazione  da  parte  dell'onorevole
  Gurrieri ed altri sulla problematica relativa ai tragici fatti di
  cronaca che hanno interessato recentemente la sanità siciliana.

   Riguardo  a  quest'ultima  mozione  n.  451,  comunicata   nella
  presente seduta, informo, altresì, che l'Assessore per la  sanità
  si  è  dichiarato disponibile a trattare l'argomento in  Aula  la
  prossima settimana.

         Determinazione della data di discussione di mozione

    PRESIDENTE  Si passa al punto secondo dell'ordine  del  giorno:
  Lettura,  ai  sensi e per gli effetti degli articoli 83,  lettera
  d),   e  153  del  Regolamento  interno,  della  mozione  n.  449
   Interventi  per la realizzazione di un distretto  agroalimentare
  in  un  terreno  di  proprietà della  società  MAAS  in  contrada
  Jungetto   (CT) ,  dagli  onorevoli  Fleres  Salvatore;   Catania
  Giuseppe;  Maurici Giuseppe; Mercadante Giovanni; Baldari  Nicola
  Renato.
   Ne do lettura:

                        «L'Assemblea regionale siciliana

   Premesso che:

   la  società MAAS dispone di un terreno di circa 110 ettari,  dei
  quali  solo  34 saranno occupati dalle strutture dell' edificando
  Mercato agroalimentare di Catania;

   rispondendo  ad una specifica sollecitazione scritta  dell'  on.
  Salvo  Fleres,  il  presidente della  società  MAAS  si  è  detto
  disponibile   a  verificare  la  fattibilità  di   un   distretto
  agroalimentare nelle aree residuali;

   l'iniziativa  soddisferebbe antiche aspettative degli  operatori
  del   settore   e  contribuirebbe  a  migliorare  le   condizioni
  occupazionali della zona;

   sarebbe opportuno promuovere un incontro tra l'assessore per  la
  cooperazione,  il  commercio,  l'artigianato  e  la   pesca,   la
  deputazione locale, gli enti locali competenti per territorio, le
  categorie    produttive   interessate   ed   il   consiglio    di
  amministrazione  della  Società MAAS, al  fine  di  accertare  la
  fattibilità dell' iniziativa,

                  impegna il Governo della Regione
                             e per esso
           l'Assessore per la cooperazione, il commercio,
                      l'artigianato e la pesca

   a  promuovere un incontro tra i soggetti di cui in premessa  per
  avviare  un  fattivo confronto mirante a realizzare ed attrezzare
  un  distretto produttivo agroalimentare nelle aree di  pertinenza
  della società MAAS.» (449)

               FLERES-CATANIA G.-MAURICI-MERCADANTE-BALDARI

   Non  sorgendo osservazioni, dispongo che la determinazione della
  data  di discussione della predetta mozione venga demandata  alla
  Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari.

    Seguito della discussione del disegno di legge « Modifica ed
    integrazione della normativa regionale in materia di appalti»
                          (nn.771 - 774/A)

    PRESIDENTE  Si passa al seguito della discussione del   disegno
  di  legge  numero 771-774/A (Seguito):  Modifica ed  integrazione
  della  normativa regionale in materia di appalti,  posto al primo
  posto del terzo punto all'ordine del giorno.
   Invito  i componenti la quarta  Commissione a prendere posto  al
  banco delle Commissioni.


   Presidenza del presidente Lo Porto


                       Sull'ordine dei lavori

    SPEZIALE  Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

      SPEZIALE  Signor Presidente, mi è stato riferito che il testo
  rielaborato  in  quarta  Commissione contiene  tre  articoli  che
  richiedono  la  copertura finanziaria, quindi,  il  passaggio  in
  Commissione  Bilancio. Per questo motivo, signor  Presidente,  la
  invito  a  seguire  la procedura e ad inviare il  testo,  per  il
  parere  sulla  copertura finanziaria di questi tre  articoli,  in
  Commissione Bilancio; successivamente, si potrà  tornare in  Aula
  per discutere il disegno di legge sugli appalti.

    PRESIDENTE  Onorevole Speziale, faccio presente che il  disegno
  di  legge  é  già stato inviato alla Commissione Bilancio  e  non
  possiamo  inviarlo  per  la seconda volta.  Il  problema  si  può
  risolvere  accantonando le norme che prevedono spesa.

    ACIERNO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ACIERNO   Aderisco assolutamente alla proposta  del  Presidente
  anche  in  relazione al fatto che, su uno di questi tre articoli,
  il  Governo ha presentato un  emendamento che  è stato   ritirato
  successivamente.
   Quindi  la  problematica si limita soltanto a due articoli.  Per
  cui  noi  possiamo procedere ed avviare  l'esame dell'articolato,
  accantonando quelle  norme che richiedono la necessaria copertura
  finanziaria e procedendo con le altre.

    SPEZIALE   No,  onorevole  Acierno,  questo   lo  stabilirà  la
  Commissione Bilancio.

    PRESIDENTE  Onorevole Speziale, la prego di non insistere.  Può
  fare soltanto un richiamo al Regolamento.


   Presidenza del presidente Lo Porto


                   Per un richiamo al Regolamento

    SPEZIALE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SPEZIALE   Signor  Presidente,  il testo  è  stato  inviato  in
  Commissione   Bilancio,  che  non  ha  espresso  il   parere   di
  competenza.  Ne consegue che fin  quando la Commissione  Bilancio
  non  darà  parere  per la necessaria  copertura  finanziaria,  il
  testo non può essere sottoposto all'esame dell'Aula.
   Non  voglio  citare l'articolo, signor Presidente, la  prego  di
  fidarsi  della  mia lunga esperienza perché più volte sono  stato
  costretto a richiamarmi al regolamento e anche al buon senso.
   Tuttavia,  qual  è  la  difficoltà di ritornare  in  Commissione
  Bilancio, dare il parere e permettere  così un'accelerazione  dei
  lavori  d'Aula? Non capisco perché ogni volta si debbano   aprire
  diatribe interne all'Aula su interpretazioni regolamentari che, a
  mio  parere,  sono ovvie, tanto che la  Presidenza aveva rinviato
  il testo in Commissione Bilancio per la prescritta copertura.

    PRESIDENTE  Onorevole Speziale, la seguo con interesse.

    SPEZIALE   Io  insisto, signor Presidente, perché  malgrado  le
  cose  dette  dall'onorevole  Acierno,  posso  assicurare  che   è
  necessario il  passaggio in Commissione bilancio per la copertura
  finanziaria.   Anzi,   per  essere  precisi,   devono   decorrere
  quarantotto  ore dal parere reso dalla Commissione Bilancio,  per
  l'esame in Aula.

    PRESIDENTE  Onorevole Speziale, le ricordo che il  problema  da
  lei   sollevato  attiene  al  contenuto  dell'articolo  113   del
  Regolamento.  La prego di prenderne visione, in modo  da  evitare
  equivoci di interpretazione.  Gli emendamenti ..., - vi prego  di
  prestare  un  attimo  di  attenzione, - che  importino   spesa  o
  diminuzione   di   entrate  debbono  essere   trasmessi,   appena
  presentati, anche alla Commissione Bilancio perché esprima il suo
  parere entro il termine di ventiquattro ore .

    ACIERNO  Signor Presidente,  dunque s'intende che il  parere  è
  reso.

    PRESIDENTE  No, onorevole Acierno  non s'intende reso,  ma  che
  gli   emendamenti   devono  essere  trasmessi  alla   Commissione
  Bilancio,   per il prescritto  parere.

    SPEZIALE    Signor   Presidente,   non   rientra   in    questa
  fattispecie.

    PRESIDENTE  Onorevole Speziale, si spieghi meglio.

    SPEZIALE   Signor Presidente, purtroppo l'Aula ha  seguito  una
  procedura   farraginosa,  sulla  quale,  però,    eravamo   tutti
  d'accordo: all'emendamento presentato dal Governo, che riscriveva
  il testo del disegno di legge,  si dava la dignità  di disegno di
  legge e, quindi, lo stesso necessitava della procedura prescritta
  per  l'iter  dei   disegni  di  legge.  Tanto  è  vero  che,   il
  Presidente  ha  aperto la discussione generale  sull'emendamento,
  perché lo ha considerato un disegno di legge vero e proprio;  ha,
  quindi,    dato   quarantotto  ore  di   tempo   necessari   alla
  presentazione   degli   emendamenti,   rinviandoli   in    quarta
  Commissione  per  una  valutazione. Ha  pertanto  ha  assunto  il
  carattere di disegno di legge a tutti gli effetti.
   Tale  emendamento,  quindi, non rientra nella fattispecie  degli
  emendamenti presentati  ad un articolo di un  disegno di legge ma
  è quella propria  del disegno di legge che richiede la necessaria
  copertura finanziaria.

    BENINATI   presidente  della  Commissione.  Signor  Presidente,
  onorevoli  colleghi, intervengo principalmente per  rispetto  del
  ruolo  della IV Commissione e dei colleghi che oggi sono  rimasti
  molto   più   del  previsto  per  eseguire  la  direttiva   della
  Presidenza.
   Vista  la confusione che si sta ingenerando questa sera,  vorrei
  chiarire che il disegno di legge in discussione è il numero 771 -
  774/A;  a  questo  disegno  di legge  era  stato  successivamente
  presentato   dal   Governo  un  emendamento,  già   discusso   in
  Commissione circa venti giorni fa.
   Ciò  nonostante,  la  settimana scorsa  la  Presidenza  ha  dato
  l'opportunità di presentare ulteriori emendamenti all'emendamento
  del  Governo; ed oggi, il testo originario quasi non esiste  più.
  Addirittura, secondo la teoria errata dell'onorevole Speziale, ci
  sarebbe ancora un ulteriore emendamento da votare.
   Signor  Presidente,  considerato che  la  IV  Commissione  si  è
  riunita  per  più  di  due ore per poter rispettare  gli  impegni
  assunti  con  la Presidenza, se ci sono alcuni commi  che  devono
  essere  approvati  dalla  Commissione Bilancio  per  la  relativa
  copertura finanziaria - e non so per quale motivo non sono  stati
  approvati  considerato che anche la II Commissione aveva  assunto
  impegni in tal senso con la Presidenza - non possiamo mortificare
  il  lavoro di tutti i colleghi che oggi sono rimasti per  diverse
  ore in Commissione.
   Pertanto, se si vuole rinviare ancora la discussione, ognuno  si
  assumerà  le proprie responsabilità; vorrei, però, ricordare,  in
  qualità  di Presidente della IV Commissione, che su questa  norma
  ci  sono  attese politiche e istituzionali, e c'è ormai  un  iter
  legislativo da rispettare.
   Se  poi  questo disegno di legge non si vuole più fare  -  e  lo
  dico  con  molta  franchezza -, e si deve  trovare  un  modo  per
  ostacolare  il  suo  iter, si faccia pure,  ma  certamente,  come
  Presidente della Commissione, ritengo di non dover fare altro.
   Ripeto,  se la Commissione Bilancio non si pronuncia su un  solo
  comma,  non  su  un  intero articolo, mi sembra  paradossale  non
  iniziare neanche a discutere il disegno di legge.


   Presidenza del presidente Lo Porto


       Riprende la discussione del disegno di legge 771-774/A

    PRESIDENTE  Onorevoli colleghi, non possiamo fare un  dibattito
  generale su un richiamo al Regolamento.
   Io  posso  far  parlare soltanto un deputato  a  favore  ed  uno
  contro,   cosa   che   è  già  avvenuta;  vorrei   ricordare   al
  Vicepresidente  della Commissione Bilancio, che  l'articolo  112,
  comma 8 del Regolamento prevede la richiesta di  accantonamento.

    SAVONA    vicepresidente  della  II  Commissione.   Chiedo   di
  parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SAVONA     vicepresidente   della   II   Commissione.    Signor
  Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per precisare  che  la
  Commissione Bilancio è stata convocata stamattina alle ore  10.30
  ed  è  rimasta  riunita  fino  alle 13.15,  presenti  l'assessore
  Cintola,  l'onorevole Acierno, l'onorevole Formica e  l'onorevole
  Ortisi.  Purtroppo,  però, non si è raggiunto  il  numero  legale
  necessario per deliberare.
   La  Commissione  è convocata anche per domani mattina,  sperando
  di  avere la presenza di almeno 8 deputati per esitare il disegno
  di legge.
   Signor  Presidente,  ai sensi dell'articolo  112,  comma  8  del
  Regolamento interno, chiedo l'accantonamento degli emendamenti al
  disegno di legge che prevedono copertura finanziaria.

    PRESIDENTE   Non  sorgendo  osservazioni,  dispongo  nel  senso
  richiesto.
   Ricordo  che nella seduta numero 307 del 21 luglio 2005  si  era
  chiusa  la  discussione  generale  ed  era  stato  approvato   il
  passaggio all'esame degli articoli.
   Si passa, pertanto, all'articolo 1. Ne do lettura:

                             «Articolo 1
   Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 introdotta dalla
    legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e
                            integrazioni

   1.  All'articolo  7 bis della legge 11 febbraio  1994,  n.  109,
  come  introdotto dall'art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002,
  n.  7  e  modificato dall'art. 4 della legge regionale 19  maggio
  2003, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo:
   'Qualora  ricorrano le condizioni di carenze di  organico  o  di
  adeguate    professionalità   all'interno   dell'ente,   previste
  all'articolo  7,  comma 5, secondo periodo, il  parere  in  linea
  tecnica  è espresso dall'ufficio del Genio civile competente  per
  territorio o dall'Ispettorato tecnico dell'Assessorato  regionale
  dei  lavori pubblici; detto parere è espresso mediante Conferenza
  di  servizi,  convocata, con le modalità e le  procedure  di  cui
  all'articolo  7, comma 7, dall'organo competente ad esprimere  il
  parere.';
   b)  al  comma  20  dopo la parola 'partecipa' sono  aggiunte  le
  seguenti parole: 'alla Conferenza di servizi,';
   c)  al  comma 21 le parole 'la Conferenza speciale di servizi  o
  la  Commissione regionale si esprimono sul progetto  preliminare'
  sono  sostituite  con  le  seguenti: 'gli  organi  competenti  ad
  esprimere parere tecnico, di cui ai precedenti commi 1, 2  e  10,
  si  esprimono  sul progetto preliminare, mediante  Conferenza  di
  servizi'.
   2. All'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n.
   109,  come  introdotto dall'articolo 5 della legge  regionale  2
  agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  ai  commi  16, 17 e 18 la parola 'regolamento' è  sostituita
  dalle parole 'decreto assessoriale';
   b) il comma 19 è soppresso.
   3.  All'articolo 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,  come
  sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 2 agosto  2002,
  n.  7  e  modificato  dall'articolo 10 della legge  regionale  19
  maggio 2003, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  comma 1, lettera g-bis), le parole 'al comma 6,  lettera
  a)'  sono sostituite con le parole 'al comma 5, lettera a)' e  le
  parole 'al comma 6, lettera b)' sono sostituite con le parole 'al
  comma 5, lettera b)';
   b)  al  comma  4 è aggiunto il seguente periodo:  'Nel  caso  di
  prestazioni  diverse  dalla progettazione  esecutiva  i  relativi
  oneri sono rimborsati dopo l'approvazione degli elaborati.';
   c)  ai  commi  9  e  10 dopo le parole 'Per l'affidamento  degli
  incarichi'  sono aggiunte le seguenti: 'di cui alle  lettere  d),
  e), f), g) e g-bis) del comma 1';
   d)  al comma 10, nel primo periodo, le parole da 'regolamento da
  emanarsi'  sino  a 'su proposta' sono sostituite  con  la  parola
  'decreto';   nel  secondo  periodo  la  parola  'regolamento'   è
  sostituita dalla parola 'decreto'.
   4.  All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.  109,  come
  modificato dall'articolo 13 della legge regionale 2 agosto  2002,
  n. 7, dall'articolo 12 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7
  e  dall'articolo 76, comma 43, della legge regionale  3  dicembre
  2003, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 bis
  le  parole  'l'aliquota  dello 0,50 per  cento  sull'importo  dei
  lavori   a   base  d'asta'  sono  sostituite  con  le   seguenti:
  'un'aliquota massima dello 0,50 per cento, variabile  in  ragione
  dell'importo  dei lavori a base d'asta, i cui valori  percentuali
  sono  determinati  con  decreto dell'Assessore  regionale  per  i
  lavori pubblici.'
   5.  All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1994, n.  109,  come
  modificato dall'articolo 16 della legge regionale 2 agosto  2002,
  n.  7 e dall'articolo 14 della legge regionale 19 maggio 2003, n.
  7,  sono  apportate le seguenti modifiche: al comma  4,  dopo  le
  parole  'motivata  decisione' sono aggiunte le parole  'corredata
  del progetto preliminare e del capitolato prestazionale,'.
   6.  All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n.  109,  come
  modificato dall'articolo 17 della legge regionale 2 agosto  2002,
  n.  7 e dall'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 2003, n.
  7, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla fine del comma 1 sono aggiunti i seguenti periodi:
   'Ove  si  sia  in  presenza  di più  aggiudicatari  con  offerte
  uguali,   si   procede  immediatamente  al  sorteggio.   Se   gli
  aggiudicatari  non  sono presenti la procedura  del  sorteggio  è
  espletata  entro  sette giorni, previa comunicazione,  data  agli
  interessati lo stesso giorno della gara, contenente data,  ora  e
  luogo del sorteggio medesimo.';
   b)  al  comma 1 ter l'inciso 'di cui al comma 2, lettera  a)'  è
  sostituito con il seguente: 'di cui al comma 2'.
   c)   il  punto  1),  della  lettera  b),  del  comma  2  è  così
  sostituito: '1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 6;'.
   7.  All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994  n.  109,  come
  modificato dall'articolo 19 della legge regionale 2 agosto  2002,
  n.  7, dall'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2002, n.
  18  e dall'articolo 106, comma 7, della legge regionale 16 aprile
  2003,  n.  4, sono apportate le seguenti modifiche: al  comma  1,
  lettera  b),  le  parole 'di opere già esistenti  e  funzionanti,
  danneggiate e rese' sono sostituite con le seguenti: 'di  siti  o
  di opere, già esistenti e funzionanti, danneggiati e resi'.
     8.  All'articolo 24 bis della legge 11 febbraio 1994, n.  109,
  come  introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 2  agosto
  2002, n. 7 e modificato dall'articolo 17 della legge regionale 19
  maggio 2003, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  il comma 5 è così sostituito: '5 - L'Assessore regionale per
  i  lavori  pubblici,  previo parere della competente  Commissione
  legislativa  dell'Assemblea  regionale,  emana  apposito  decreto
  concernente le modalità di formazione dell'albo delle imprese che
  possono assumere lavori con la procedura del cottimo-appalto e di
  affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto.';
   b)  ai  commi 6 e 8 le parole '31 dicembre 2003' sono sostituite
  dalle parole '31 dicembre 2004'.
   9.  All'articolo  30  della  legge 11  febbraio  1999,  n.  109,
  modificato dall'articolo 24 della legge regionale 2 agosto  2002,
  n.  7 e dall'articolo 20 della legge regionale 19 maggio 2003, n.
  7, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  al comma 2 sopprimere da 'La cauzione definitiva' sino  alla
  fine del comma;
   b) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:
   '2-ter.   La  garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma   2   è
  progressivamente    svincolata    a    misura    dell'avanzamento
  dell'esecuzione,   nel   limite  massimo   del   75   per   cento
  dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini  e  per
  le  entità  anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare
  del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
  all'istituto   garante,   da   parte   dell'appaltatore   o   del
  concessionario,  degli  stati  di avanzamento  dei  lavori  o  di
  analogo  documento, in originale o in copia autentica, attestanti
  l'avvenuta esecuzione.
   L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale  importo
  garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
   Sono  nulle  le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.  Il
  mancato  svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli  stati
  di   avanzamento  o  della  documentazione  analoga   costituisce
  inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale
  la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di
  cui  al  primo  periodo  determina la revoca  dell'affidamento  e
  l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante  o
  concedente,   che  aggiudica  l'appalto  o  la   concessione   al
  concorrente  che segue nella graduatoria. La garanzia  copre  gli
  oneri  per  il mancato od inesatto adempimento e cessa  di  avere
  effetto  solo alla data di emissione del certificato di  collaudo
  provvisorio.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma   si
  applicano  anche  ai contratti in corso, anche  se  affidati  dai
  soggetti   di   cui  all'articolo  2,  comma   2,   lettera   b),
  anteriormente alla data dell'1 gennaio 2004.'.
   10.  Al  comma  1 dell'articolo 37 bis della legge  11  febbraio
  1994, n. 109, introdotto dall'articolo 9 della legge regionale 23
  dicembre  2000,  n.  32  e modificato dall'art.  21  della  legge
  regionale 2 agosto 2002, n. 7, l'inciso 'di cui all'articolo  19,
  comma  2' è sostituito dall'inciso 'di cui all'articolo 19, comma
  6'.
   11.  Al  comma 1 dell'articolo 37 quater della legge 11 febbraio
  1994, n. 109, introdotto dall'articolo 9 della legge regionale 23
  dicembre 2000, n. 32, l'inciso 'di cui all'articolo 19, comma  2'
  è sostituito dall'inciso 'di cui all'articolo 19, comma 6'».

    ZAGO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ZAGO  Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo atto  della
  decisione  assunta  dalla Presidenza, però  mi  permetto  di  far
  notare  che  proprio lei, Presidente, aveva detto  che  avrebbero
  parlato un  oratore a favore e uno contro facendo pensare  quindi
  che  ci sarebbe stato un pronunciamento dell'Aula che invece  non
  mi sembra si voglia chiedere.
   Fra  l'altro,  a  mio  modesto  parere,  è  sbagliato  prevedere
  l'accantonamento soltanto di quei pochi emendamenti,  almeno  tre
  che   richiedono  la  copertura  finanziaria,  perché  non   sono
  emendamenti   dai   quali  si  può  prescindere.   Uno   riguarda
  l'istituzione delle stazioni appaltanti che, come è noto, vengono
  aumentate;   non   si   capisce  come,  prima   della   copertura
  finanziaria, si possa procedere in considerazione del numero  che
  si  vuole  aumentare.  Un  altro  emendamento  riguarda,  invece,
  l'adeguamento   del  prezzo  dell'acciaio,  un  adeguamento   che
  coinvolge  la  materia della revisione dei prezzi,  e  quindi  un
  aspetto fondamentale dell'intero disegno di legge.
   Come  possiamo iniziare a discutere l'articolato non sapendo  se
  ci  sarà  la  copertura  finanziaria  per  l'aumento  del  prezzo
  dell'acciaio,  che  è uno dei cardini della  revisione  prezzi  e
  dell'articolato della legge stessa?
   Un  altro  emendamento  sul  quale la  II  Commissione  si  deve
  esprimere   è   l'emendamento  1.1.4,  relativo  all'Osservatorio
  regionale. Come possiamo procedere senza sapere se l'Osservatorio
  regionale si potrà fare oppure no?
   Ecco   per   quali  motivi  noi  pensiamo  che   l'esito   della
  Commissione Bilancio sia fondamentale ancor prima di iniziare  la
  discussione dell'articolato. Tuttavia, signor Presidente, se così
  non  si dovesse procedere, voglio esprimere le mie perplessità  e
  spiegare,  altresì, le ragioni per le quali sono stati presentati
  una  serie  di  emendamenti  che non ho  difficoltà  a  giudicare
  strumentali.
   Non  è  che  non c'è la volontà di fare questa legge,  ma  si  è
  voluto  creare un presupposto per una riflessione, per  chiederci
  se   il   problema   che  viene  posto  -  quello   rappresentato
  dall'anomalia,  o presunta anomalia, dei ribassi  che  starebbero
  lievitando  su percentuali attorno al 25 per cento -, sia  giusto
  affrontarlo   modificando   il   meccanismo   di   aggiudicazione
  introdotto con la legge n. 7 del 2002.
   Mi  chiedo  se, di fronte ad un problema che esiste, quella  che
  vorremmo dare con questo disegno di legge sia la risposta giusta.
  Per  esempio, non si capisce perché, a livello nazionale,  questa
  legge  funzioni  perfettamente, perché non  c'è  questa  presunta
  anomalia dei ribassi che lievitano intorno al 25 per cento,  cosa
  che si sta verificando invece nella nostra Regione.
   Tra  l'altro, bisognerebbe capire perché un ribasso del  25  per
  cento  si debba considerare anomalo, dal momento che, sino a  non
  molto  tempo  addietro, venivano giustificati ed approvati  dagli
  organismi  di  controllo  ribassi ben maggiori,  che  oscillavano
  addirittura tra il 40 e il 50 per cento.
   Per  quale  motivo un ribasso del 25 per cento non  si  può  far
  rientrare  nel  discorso  dell'imprenditorialità  anziché  essere
  considerato come un'anomalia?
   Ecco perché abbiamo detto di riflettere un attimo.
   E'  vero  che,  in  vari  incontri  avuti  con  associazioni  di
  imprenditori,  questo  problema  è  stato  rappresentato,  e  noi
  abbiamo  il dovere di affrontarlo. Quello che ci chiediamo  è  se
  rimettere in discussione il sistema di aggiudicazione delle  gare
  sia  la  risposta  giusta a questo problema,  o se,  invece,  sia
  opportuno  lasciare  il  sistema di  aggiudicazione  così  com'è,
  intervenendo in altri momenti dell'iter di gara, ad esempio sulla
  ammissione   delle  imprese  alle  gare  di   appalto   o   sulla
  fideiussione.
   In  ultimo,  signor  Presidente,  ci  chiediamo  se  sia  giusto
  introdurre il meccanismo della revisione dei prezzi, così come  è
  previsto  nell'articolato, tenendo conto che, per taluni aumenti,
  si  potrebbero  verificare  degli effetti  paradossali  derivanti
  dall'aumento di qualche voce e dalla diminuzione di altre.
   La  riflessione serve quindi per capire quali sono  le  risposte
  più  giuste da dare ad un problema che non vogliamo rimuovere  ma
  che vogliamo, invece, affrontare. Auspichiamo tra l'altro che  si
  possa   affrontare   con   un   Parlamento   attento   a   queste
  problematiche, con un Governo ed una maggioranza che abbiano  una
  idea precisa di come gestire i vari passaggi.

    ODDO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ODDO   Signor Presidente, onorevoli colleghi, in base a  quanto
  detto  dal  Presidente  Beninati, coloro che  manifestano  grosse
  perplessità  sull'impianto del disegno di legge e sulle  modalità
  con  le  quali  si  sta  procedendo questa  sera  -  a  dir  poco
  irrituali, perché mi risulta che in altre occasioni non  è  stato
  possibile  accantonare  gli emendamenti  che  prevedono  spesa  e
  procedere  con la discussione del disegno di legge -, coloro  che
  non  credono  che  il  problema  si  risolve  con  le  fantasiose
  articolazioni  di  sistema  di aggiudicazione  delle  gare,  sono
  quelli   che,   sostanzialmente,  non   comprendono   le   grandi
  aspettative della Regione siciliana per quanto concerne  il  modo
  con il quale questo Parlamento deve affrontare la problematica.
   Voglio    manifestare   il   mio   netto   dissenso   a   questa
  interpretazione  che  è un po' di ricatto. Noi  non  comprendiamo
  quali   sono   le   aspettative  e   le   richieste   del   mondo
  imprenditoriale in particolar modo; ma io andrei anche  oltre  il
  mondo  imprenditoriale, perché la realizzazione delle  opere  non
  riguarda solo l'imprenditoria.
   Vorrei  ricordare a tutti cosa è accaduto durante la discussione
  della  legge  n. 7; se non ricordo male si è creato un  clima  di
  discreta  collaborazione  anche grazie ad  uno  sforzo  piuttosto
  interessante  per  quanto concerne l'aspetto  legato  al  sistema
  delle gare stesse. Allora facevamo i conti con un'altra anomalia,
  il fatto che avevamo dei ribassi abbastanza  bassi  e, dunque, si
  prevedeva,  evidentemente, che scattassero  logiche  -  come  noi
  tutti sappiamo - non solo di gioco delle cordate ma, a tutti  gli
  effetti,  di una turbativa d'asta. Allora si creò quel clima  che
  oggi  amiamo  definire bipartisan, che bipartisan sostanzialmente
  non  era  perché era uno sforzo collettivo vero per fare i  conti
  non  solo  con il recepimento tout court della legge  n.  109  ma
  anche - e soprattutto - con la realtà siciliana.
   Riferendomi  al  buon  lavoro  fatto  allora,  vorrei  ricordare
  questa  sera  anche  un  altro esempio: il metodo  utilizzato  in
  quella  occasione  imponeva  a volte  delle  pause,  imponeva  un
  ritorno  nelle  varie Commissioni, soprattutto nella  Commissione
  competente, imponeva un clima di collaborazione.
   Questa  sera, invece, faccio fatica a comprendere perché  questo
  disegno di legge deve necessariamente andare avanti, quasi  fosse
  solo una pseudoperazione elettorale.
   Noi  non  stiamo affrontando la questione vera che riguarda  gli
  appalti  in  Sicilia; infatti, se dovessimo sforzarci  di  capire
  come,  in  questo momento, si svolge un appalto, dovremmo  sapere
  che  c'è  superficialità per quanto concerne il  controllo  della
  certificazione - a partire dalla certificazione  SOA  -;  c'è  un
  mancato  indirizzo per quanto concerne l'inclusione di specifiche
  clausole  nei bandi. Per queste carenze, dal momento  del  ritiro
  del  modello al mancato sopralluogo, si attraversa una fase molto
  delicata (la selezione), che viene invece sottovalutata.
   Quando  l'imprenditore che si reca presso la stazione appaltante
  è  costretto ad esaminare il progetto, a fare il sopralluogo,  ad
  avere  attestato che il sopralluogo è stato effettuato, a fare  i
  conti  con la percentuale indicata nel bando per quanto  concerne
  il  costo  della  manodopera, a valutare se il progetto  è  stato
  fatto  bene per quanto concerne il dettaglio e l'esecuzione,  già
  di  per  sè  facciamo i conti con la questione  -  che  definiamo
  anomala - dei ribassi alti.
   Tutto ciò non deve necessariamente farsi con delle norme, ma  si
  può fare anche con delle direttive, con dei provvedimenti che non
  per forza debbono essere provvedimenti legislativi.
   Bisogna  capire - e questo è evidentemente un positivo  richiamo
  all'attenzione  del  Governo  -  che  il  problema  si   affronta
  esaminando l'iter di un appalto dall'inizio, dal momento  in  cui
  si   presentano  le  buste.  Poi  magari  capita  che  le   forze
  dell'ordine fermano qualche funzionario e lo trovano in  possesso
  di altri tipi di buste.
   Se  dobbiamo fare i conti con queste problematiche, non possiamo
  partire   dal  presupposto  di  intendere  tutto  ciò  come   una
  operazione elettorale da fare immediatamente per dare risposte  a
  coloro  che, con ribassi del 25 per cento - tutto si risolve  con
  sistemi  fantasiosi  per quanto concerne le gare.  Ma  anche  sui
  sistemi  fantasiosi ci confronteremo, perché  se  il  clima  deve
  essere quello di un confronto, anche aspro, di sistemi fantasiosi
  se ne possono inventare a iosa.
   Allora, quando noi chiediamo, ragionevolmente, di attestarci  su
  procedure  impeccabili,  di  non attivare  alcuna  forzatura  per
  quanto  concerne l'iter legislativo di questo disegno  di  legge,
  caro onorevole Beninati, non stiamo attivando alcun ostruzionismo
  ottuso,  stiamo  semplicemente manifestando  una  preoccupazione.
  Sarà solo l'ennesima operazione elettorale, non si risolveranno i
  problemi,  non andremo al cuore della questione che  se,  invece,
  venisse  affrontata  in una certa maniera potrebbe  migliorare  i
  contenuti della legge 7; una legge che, ripeto, questo Parlamento
  ha esitato a grande maggioranza.
   Potrei  continuare il mio intervento, ma sicuramente ci  saranno
  altre  occasioni  per  esprimere le mie  rimostranze,  perché  la
  cultura  di  impresa, caro ingegner Beninati, se non  puntiamo  a
  sviluppare  la  cultura di impresa, se non guardiamo  all'appalto
  proprio  nel momento in cui l'imprenditore pensa di parteciparvi,
  non  risolveremo  niente e lo sappiamo.  Se  non  guardiamo  cosa
  accade nei cantieri, se non guardiamo cosa fanno i direttori  dei
  lavori,  se  non  guardiamo l'incarico come  viene  dato,  se  il
  progettista  non fa il suo dovere fino in fondo, non  risolveremo
  la questione con i sistemi fantasiosi.
   Noi  risolveremo  la  questione senza forzature  e  senza  avere
  questa fretta un po' sospettosa.

    ACIERNO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ACIERNO   Signor Presidente, onorevoli colleghi, rinunzierò  ad
  intervenire    sull'articolo   1    pur    rimanendo    perplesso
  dall'intervento che mi ha preceduto.
   Vorrei  ricordare,  infatti, che il Gruppo parlamentare  dei  DS
  aveva   sollevato  una  questione  regolamentare   più   o   meno
  apprezzabile;  siccome c'è volontà da parte del Governo  e  della
  maggioranza  di dare una risposta seria e concreta attraverso  le
  modifiche  sulla  legge  sugli appalti, onde  evitare  di  dovere
  continuare  a perdere tempo, propongo all'Aula e alla  Presidenza
  di  sospendere  la seduta, rinviarla a domani,  dando  modo  alla
  Commissione Bilancio, che è già convocata per domani mattina,  di
  esprimere  i  pareri dovuti e riprendere la discussione  in  Aula
  domani  pomeriggio  per arrivare al più presto  alla  definizione
  della legge sugli appalti.

    PRESIDENTE   Onorevoli  colleghi,  non  sorgendo  osservazioni,
  accolgo la proposta dell'onorevole Acierno.
   La  seduta  è rinviata a domani, mercoledì 5 ottobre,  alle  ore
  17.00 con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del presidente Lo Porto


       I   - COMUNICAZIONI
  II   - LETTURA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 83,
  LETTERA D) E 153 DEL REGOLAMENTO INTERNO, DELLE MOZIONI:
          N. 450  -   Iniziative al fine di equiparare la figura di
                     animatore di comunità alla figura di educatore
                                                     specializzato.
                  FLERES - CATANIA G.- MAURICI - BALDARI MERCADANTE

         N. 451 -    Iniziative  in  ordine ai tragici  fatti  di
                  cronaca  che hanno recentemente interessato  la
                  sanità siciliana.

              GURRIERI - BARBAGALLO - CULICCHIA GENOVESE - TUMINO -
                                                            ZANGARA

       III   -  DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI  LEGGE:

         1)  Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia
             di appalti. Disposizioni concernenti l'attività degli uffici del
             Genio civile e la prevenzione del rischio sismico  (nn.  771-
             774/A) (Seguito)

  2)   Istituzione di un ulteriore turno elettorale autunnale per
  il rinnovo degli organi dei Comuni e delle Province della
  Regione. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto
  2002,  n. 7  (n. 977/A) (Seguito)
  3)   Istituzione di poli turistici all'interno dei parchi
  dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie   (nn. 986-987/A)
  4)   Norme sull'esposizione al pubblico dei prezzi dei prodotti
  in vendita  (n. 1023/A) (Seguito)
  5)  Interventi in materia di cooperative agricole e norme in
  materia di Camere di commercio   (nn. 392-402-763 - Stralcio I/A)
  6)   Norme sui contratti relativi ai collegamenti marittimi con
  le Isole minori     (n. 1053/A)
  7)   Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione
  dell'attività amministrativa  (n. 151 - Norme stralciate II/A)

       IV   - ELEZIONE DELLE COMMISSIONI LEGISLATIVE PERMANENTI E DELLA
         COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE QUESTIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA'
         DELL'UNIONE EUROPEA
  V   - ELEZIONE DI DEPUTATI SEGRETARI

                  La seduta è tolta alle ore 19.28

        Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 22.15

                     DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
                            Il Direttore
                       Dott. Iolanda Caroselli

                              ALLEGATO

   EMENDAMENTO DEL GOVERNO INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI
                          LEGGE N.771-774/A

  L'articolo 1 è sostituito dai seguenti:.
   Art.  1. - Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994,
  n.109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7  e
  successive modificazioni e integrazioni - 1. All'articolo 4, comma
  17,  della  legge.11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto  dalla
  legge  regionale  2  agosto 2002, n.7 e  successive  modifiche  ed
  integrazioni,  la  locuzione  con cadenza  annuale   è  sostituita
  dalla locuzione  con cadenza trimestrale .
    2.  All'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n 109  come
  introdotto  dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e  successive
  modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti modifiche:
  a) dopo il comma 1è aggiunto il seguente comma 1 bis:  L'Ufficio è
  altresì  competente per l'espletamento delle procedure in  materia
  di  finanza  di  progetto  disciplinate agli  articoli  37  bis  e
  seguenti  della  legge  11 febbraio 1994, n 109   come  introdotto
  dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e successive modifiche ed
  integrazioni.. Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici  e
  dietro  parere favorevole della Giunta di governo, sono  stabilite
  le  modalità  di  organizzazione interna e  funzionamento  per  le
  finalità di cui al primo comma ;
  b)  dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma 9 bis:  Presso le
  sezioni  provinciali di Palermo e di Catania sono  costituite  due
  commissioni  di  gara. Presso le restanti sezioni  provinciali  la
  commissione è unica.
  c) Al comma 11, dopo la parola  regionale , è aggiunta la seguente
  preposizione   il  quale  assume anche le funzioni  di  componente
  supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in  cui
  debba  provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di  cui
  alle  lettere  a) e b) del comma 9, senza che ciò  importi  deroga
  rispetto  alle  disposizioni  di cui  al  comma  15  del  presente
  articolo .
    3.  All'articolo 14 bis, comma 13, della legge 11 febbraio 1994,
  n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e
  successive  modifiche  ed integrazioni, dopo  le  parole   vigente
  normativa,  nonché ,  sono inserite le  seguenti  parole   per  le
  finalità  di  cui al comma 4-bis dell'articolo 26 della  legge  11
  febbraio  1994,  n.  109, come recepito dalla  legge  regionale  2
  agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni .
    4.  L'articolo  17  della legge 11 febbraio  1994,  n.109,  come
  introdotto  dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e  successive
  modifiche ed integrazioni, è così modificato:
  a) il comma 11 è così sostituito:  Per gli incarichi relativi alle
  prestazioni  di  cui  al  comma 1,  il  cui  importo  stimato  sia
  inferiore  a  100.000  euro, IVA esclusa, le  stazioni  appaltanti
  possono  procedere  all'affidamento  a  professionisti  singoli  o
  associati  di  loro  fiducia,, nel rispetto dei  princìpi  di  non
  discriminazione,   parità   di  trattamento,   proporzionalità   e
  trasparenza. ;
  b)  al  comma  17 è aggiunta la seguente disposizione:   Rimangono
  esclusi  da  tale  conteggio gli onorari relativi  ad  ogni  altro
  incarico  di  consulenza o di coordinamento per la  sicurezza  dei
  cantieri  di  cui  al  D.L.vo 494/96 e successive  integrazioni  e
  modificazioni,  ancorché  affidato  allo  stesso  progettista  e/o
  direttore dei lavori .
  c)  dopo  il  comma  20  è  aggiunto il seguente:   20  bis.   Per
  l'affidamento  degli incarichi relativi alle restanti  prestazioni
  di  cui  al  comma  1, il cui importo stimato sia  inferiore  alla
  soglia  comunitaria, i corrispettivi sono determinati prendendo  a
  base le tariffe professionali di appartenenza .
  5.  L'articolo  18  ter, comma 1, della legge  11  febbraio  1994,
  n 109  come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7  e
  successive modifiche ed integrazioni,è così sostituito:  Art. 18 -
  1.  Gli  enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo  2,
  nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezziario regionale
  e  siano  decorsi  almeno  due anni dalla redazione  del  progetto
  esecutivo,  prima della indizione della gara devono aggiornare,  a
  meno   di   parere   motivato  negativo   del   responsabile   del
  procedimento,  fondato  sull'assenza di  significative  variazioni
  economiche,  i  prezzi dei progetti senza necessità di  sottoporre
  gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni  .
  6.  L'articolo  21  della legge 11 febbraio  1994,  n.  109,  come
  introdotto  dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e  successive
  modifiche ed integrazioni,è così modificato:
  a)  al  primo  comma  le  parole  con  due  cifre  decimali   sono
  sostituite dalle parole  con tre cifre decimali ;
  b)   al   comma   1  bis  l'ultimo  periodo  è  così   sostituito:
   Relativamente  ai  soli  appalti di  lavori  pubblici  di  valore
  inferiore  alla soglia comunitaria, l'amministrazione  interessata
  aggiudica l'appalto all'offerta che più si avvicina per eccesso  o
  per  difetto  alla  media aritmetica delle  offerte  rimaste  dopo
  l'esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso,
  nella percentuale determinata come segue.
  Per   la   determinazione  di  tale  percentuale,  la  commissione
  aggiudicatrice,  dopo  la  fase di ammissione  delle  offerte,  in
  pubblica seduta, sorteggia un numero intero da 11 a 40. Il  numero
  sorteggiato  costituisce la percentuale  delle  offerte  di  minor
  ribasso da escludere; la differenza tra 50 e il numero sorteggiato
  costituisce  la  percentuale delle offerte di maggior  ribasso  da
  escludere.  I  numeri delle offerte da escludere corrispondenti  a
  tali  percentuali sono determinati senza tener conto di  eventuali
  cifre  decimali.  La  procedura di  esclusione  automatica  non  è
  esercitabile qualora il numero di offerte valide risulta inferiore
  a cinque ;
  7. All'articolo 24, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n.109,
  come  introdotto  dalla  legge regionale  2  agosto  2002,  n.7  e
  successive  modifiche  ed  integrazioni,  le  parole   un  ribasso
  superiore  di  oltre  il 20 per cento  sono  così  sostituite   un
  ribasso superiore di oltre il 10 per cento
  8.  All'articolo  26 della legge 11 febbraio 1994,  n.  109,  come
  introdotto  dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e  successive
  modifiche  ed  integrazioni, dopo il  comma  4,  sono  aggiunti  i
  seguenti commi :
   4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo
  di  singoli  materiali da costruzione, per effetto di  circostanze
  eccezionali,  subisca  variazioni in  aumento  o  in  diminuzione,
  superiori   al   10   per  cento  rispetto  al   prezzo   rilevato
  dall'assessore  regionale  per  i  lavori  pubblici  nell'anno  di
  presentazione  dell'offerta con il  decreto  di  cui  al  comma  4
  quater,  si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione,
  per  la  percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite  delle
  risorse di cui al comma 4 sexies.
  4 ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di
  variazione  che  eccede  il 10 per cento  al  prezzo  dei  singoli
  materiali    da    costruzione   impiegati    nelle    lavorazioni
  contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto  di  cui  al
  comma 4 quater nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
  4 quater. L'assessore regionale per i lavori pubblici, entro il 30
  giugno  di  ogni  anno, a partire dal 30 giugno 2005,  rileva  con
  proprio  decreto  le  variazioni percentuali annuali  dei  singoli
  prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
  4  quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4 bis,  4  ter  e  4
  quater  si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire
  dal 1º gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4
  quater  rileva  anche i prezzi dei materiali  da  costruzione  più
  significativi  rilevati  dall'assessore per  l'anno  2003.  Per  i
  lavori  aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1º  gennaio
  2003  si  fa  riferimento ai prezzi rilevati dal  Ministero  delle
  infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2003.
  4  sexies.  Per  le  finalità di cui al comma  4  bis  si  possono
  utilizzare  le  somme  appositamente accantonate  per  imprevisti,
  senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel  quadro
  economico  di ogni intervento, in misura non inferiore  all'1  per
  cento  del  totale dell'importo dei lavori, fatte salve  le  somme
  relative   agli  impegni  contrattuali  già  assunti,  nonché   le
  eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
  per  lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione
  di  spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da
  ribassi   d'asta,  qualora  non  ne  sia  prevista   una   diversa
  destinazione  sulla  base  delle norme vigenti,  nonché  le  somme
  disponibili  relative ad altri interventi ultimati  di  competenza
  dei   soggetti  aggiudicatori  nei  limiti  della  residua   spesa
  autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato  dal
  CIPE,  qualora  gli  interventi siano stati  finanziati  dal  CIPE
  stesso .
  9.  All'articolo  28 della legge 11 febbraio 1994,  n.  109,  come
  introdotto  dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e  successive
  modifiche ed integrazioni, il comma 20 è così sostituito:  20. Gli
  incarichi   di   collaudo   tecnico-amministrativo   conferiti   a
  commissioni di più professionisti, ai fini dell'applicazione delle
  tariffe  professionali, si intendono affidati a componenti riuniti
  in  collegio.  Per  i  collaudi riguardanti lavori  caratterizzati
  dalle  presenze  di  più  categorie  specialistiche,  deve  essere
  specificata,   nel  disciplinare  d'incarico,  l'attribuzione   ai
  singoli  tecnici  della categoria per la quale  sono  chiamati  ad
  effettuare le attività di collaudo .
  10. L'articolo  29, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
  come  introdotto  dalla  legge regionale  2  agosto  2002,  n.7  e
  successive  modifiche  ed  integrazioni,  è  così  sostituito   6.
  Qualunque sia l'importo dei lavori, i bandi e gli avvisi  di  gara
  devono  essere  pubblicati sul sito informatico  dell'Osservatorio
  regionale dei lavori pubblici
  11.  L'articolo  30  della  legge 11 febbraio  1994,  n.109,  come
  introdotto  dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e  successive
  modifiche ed integrazioni, è così sostituito:
   Art.   30.   -  1.  L'offerta  da  presentare  per  l'affidamento
  dell'esecuzione  dei lavori pubblici è corredata da  una  cauzione
  pari  al  2  per cento dell'importo dei lavori, da prestare  anche
  mediante  fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata  dagli
  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui
  all'articolo  107  del decreto legislativo 1  settembre  1993,  n.
  385,  che  svolgono  in  via esclusiva o  prevalente  attività  di
  rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del  tesoro,
  del  bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno del
  fidejussore  a rilasciare la garanzia di cui al comma  2,  qualora
  l'offerente  risultasse  aggiudicatario.  La  cauzione  copre   la
  mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario
  ed  svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
  contratto  medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita
  entro  trenta giorni dall'aggiudicazione. La cauzione e  l'impegno
  del  fideiussore non sono richiesti per i lavori d'importo a  base
  d'asta fino a 150.000 euro.
  2.  L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire  una  garanzia
  fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi.  In  caso
  di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la
  garanzia  fideiussoria  è  aumentata di  tanti  punti  percentuali
  quanto  sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso  sia
  superiore  al  20 per cento, l'aumento è di due punti  percentuali
  per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
    2 bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui
  ai  commi  1  e  2  dovrà prevedere espressamente la  rinuncia  al
  beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
  sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
  della  stazione  appaltante. La fidejussione  bancaria  o  polizza
  assicurativa  relativa  alla  cauzione  provvisoria  dovrà   avere
  validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
  dell'offerta.
  2   ter.   La   garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma   2   è
  progressivamente     svincolata    a    misura    dell'avanzamento
  dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale
  importo  garantito.  Lo  svincolo, nei termini  e  per  le  entità
  anzidetti,   è  automatico,  senza  necessità  di  benestare   del
  committente,  con  la  sola condizione della  preventiva  consegna
  all'istituto   garante,   da   parte   dell'appaltatore   o    del
  concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
  documento,   in   originale  o  in  copia  autentica,   attestanti
  l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25  per  cento
  dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa
  vigente.  Sono  nulle  le  eventuali pattuizioni  contrarie  o  in
  deroga.  Il  mancato svincolo nei quindici giorni  dalla  consegna
  degli   stati  di  avanzamento  o  della  documentazione   analoga
  costituisce  inadempimento del garante nei confronti  dell'impresa
  per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della
  garanzia   di   cui   al   primo  periodo  determina   la   revoca
  dell'affidamento  e  l'acquisizione della cauzione  da  parte  del
  soggetto  appaltante o concedente, che aggiudica  l'appalto  o  la
  concessione al
  concorrente  che  segue nella graduatoria. La garanzia  copre  gli
  oneri  per  il  mancato od inesatto adempimento e cessa  di  avere
  effetto  solo alla data di emissione del certificato  di  collaudo
  provvisorio.
  3.  L'esecutore  dei lavori è altresì obbligato  a  stipulare  una
  polizza   assicurativa  che  tenga  indenni   le   amministrazioni
  aggiudicatrici  e gli altri enti aggiudicatori o  realizzatori  da
  tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
  quelli   derivanti  da  errori  di  progettazione,   insufficiente
  progettazione,  azioni di terzi o cause di forza maggiore,  e  che
  preveda  anche una garanzia di responsabilità civile per  danni  a
  terzi  nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione  del
  certificato di collaudo provvisorio.
  4.  Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con
  decreto  del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore  è  inoltre
  obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione  del
  certificato  di  collaudo  provvisorio, una  polizza  indennitaria
  decennale,  nonché  una  polizza per responsabilità  civile  verso
  terzi,  della  medesima durata, a copertura dei rischi  di  rovina
  totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
  difetti costruttivi.
  5.  Il  progettista o i progettisti incaricati della progettazione
  esecutiva  devono essere muniti, a far data dall'approvazione  del
  progetto,  di  una polizza di responsabilità civile  professionale
  per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
  competenza,  per tutta la durata dei lavori e sino  alla  data  di
  emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza  del
  progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese
  di  progettazione,  anche i maggiori costi  che  l'amministrazione
  deve  sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma  1,
  lettera  d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia
  è  prestata  per  un  massimale  non  inferiore  alla  percentuale
  determinata per interpolazione lineare fra il 10 per cento  ed  il
  20  per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di
  2  milioni  e 500 mila euro, per lavori di importo superiore  a  5
  milioni  di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione  da  parte
  dei   progettisti   della   polizza   di   garanzia   esonera   le
  amministrazioni   pubbliche   dal   pagamento    della    parcella
  professionale. La garanzia è ridotta del 50 per cento in  caso  di
  progettista o progettisti incaricati della progettazione esecutiva
  certificati con il sistema di qualità conforme alle norme  europee
  della  serie  UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa  nazionale,
  rilasciata  da  soggetti accreditati ai sensi delle norme  europee
  della  serie  UNI  EN ISO 45000, ovvero in caso di  progettista  o
  progettisti provvisti di dichiarazione della presenza di  elementi
  significativi  e  tra  di loro correlati del  sistema  di  qualità
  rilasciata  dai soggetti accreditati ai sensi delle norme  europee
  della serie UNI EN ISO 4500.
  6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le
  stazioni  appaltanti  devono verificare,  nei  termini  e  con  le
  modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati
  progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la
  loro  conformità  alla  normativa  vigente.  Gli  oneri  derivanti
  dall'accertamento  della  rispondenza agli  elaborati  progettuali
  sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle
  opere  Tale  verifica  può  essere  effettuata  da  organismi   di
  controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
  CEI  EN  45000  o  dagli  uffici tecnici delle  predette  stazioni
  appaltanti. in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del
  progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per
  danni   a   terzi   per  i  rischi  derivanti  dallo   svolgimento
  dell'attività di propria competenza.. Gli incarichi di verifica di
  ammontare   inferiore  alla  soglia  comunitaria  possono   essere
  affidati  a  soggetti  di  fiducia della stazione  appaltante  nel
  rispetto   dei   princìpi  di  non  discriminazione,   parità   di
  trattamento, proporzionalità e trasparenza.
  7.  Sono  soppresse  le  altre forme di  garanzia  e  le  cauzioni
  previste dalla normativa vigente.
  7 bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
  proposta  del  Ministro dei lavori pubblici, di  concerto  con  il
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  previo
  parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono
  entro  sessanta giorni dalla trasmissione del relativo  schema,  è
  istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU,
  un  sistema  di  garanzia  globale di esecuzione  di  cui  possono
  avvalersi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a)  e
  b).  Il  sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti  i
  contratti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), di  importo
  superiore a 50 milioni di euro.
  Art. 2. - Applicazione norme di cui alla legge n. 80 del 2005 - 1.
  Si  applicano nel territorio della Regione Sicilia i commi 12,  12
  bis,  12 ter, 12 quater e 12 quinquies dell'articolo 5 della legge
  14  maggio  .2005,  n. 80, di conversione con modifiche  del  D.L.
  35/2005.
  Art.  3.  -  Osservatorio  regionale  dei  lavori  pubblici  -  1.
  L'Osservatorio  regionale  dei lavori pubblici  è  autorizzato,  a
  valere  sulle economie realizzate ai sensi dell'articolo  4  della
  legge  2 maggio 1990, n.104, come introdotto dalla legge regionale
  2  agosto 2002, n.7 e successive modifiche ed integrazioni, e  per
  l'importo di 1.917 migliaia di euro, ad utilizzare le somme per le
  finalità di cui ai commi 25 e 26 del medesimo articolo 4.
  Art.  4. - Fondo di rotazione spese di progettazione - 1. Il fondo
  di  rotazione  per il finanziamento, in favore degli enti  locali,
  delle  spese  di  progettazione, previsto dall'articolo  43  della
  legge  regionale 2 agosto 2002, n.2 e successive modificazioni,  è
  trasferito presso l'assessorato regionale dei lavori pubblici.
  Art.  5. Risparmio energetico nell'edilizia residenziale -  1.  In
  attuazione  della  direttiva  comunitaria  n.  2002/99/CE  del  16
  dicembre   2002,   per   la  gestione  del  risparmio   energetico
  nell'edilizia  residenziale,l'assessorato  regionale  dei   lavori
  pubblici  provvedere alla programmazione e gestione  di  tutte  le
  iniziative  necessarie  per la promozione  del  miglioramento  del
  rendimento energetico nell'edilizia residenziale pubblica e  negli
  edifici  pubblici,  sia  per gli edifici esistenti  che  di  nuova
  costruzione,  ivi comprese le procedure riguardanti l'attestazione
  della Certificazione energetica degli edifici.
  Art.  6. - Piano regolatore generale degli acquedotti - 1. Al fine
  dell'aggiornamento e della revisione del piano regolatore generale
  degli  acquedotti,  di  cui alla legge  4  febbraio  1963,  n.129,
  secondo le modalità e i criteri previsti dal'articolo 4, comma  1,
  lettera  d),  della legge 5 gennaio 1994, n.36, e dal decreto  del
  Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, è istituito un
  Comitato tecnico scientifico presso l'Assessorato Lavori Pubblici.
  2.  Il  Comitato  tecnico scientifico, di cui al comma  1,  svolge
  attività  di  consulenza  in ordine alle  varie  fasi  riguardanti
  l'aggiornamento  e  la revisione del PRGA ed all'attuazione  della
  direttiva n. 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000.
  3.  Il  Comitato  tecnico scientifico è così  composto:  assessore
  regionale  per i lavori Pubblici o suo delegato, con  funzioni  di
  presidente;   avvocato  generale della  Regione  siciliana  o  suo
  delegato,  dirigente  dell'Ufficio  idrografico  regionale  o  suo
  delegato,  numero  tre  consulenti  tecnico-scientifici   nominati
  dall'assessore regionale per i lavori pubblici.
  4.  Le  funzioni  di  segretario  del  Comitato  sono  svolte  dal
  responsabile  del procedimento di aggiornamento  e  revisione  del
  PRGA presso l'assessorato regionale dei lavori pubblici
  5. Con decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici sono
  determinate  le  modalità  e le spese  per  il  funzionamento  del
  Comitato tecnico scientifico.
    6.  Per  le finalità della presente norma si provvede con  parte
  delle  disponibilità dell'U.P.B. 6.2.1.1.2,  capitolo  272504  del
  bilancio della Regione
  Art.  7.  -  Prevenzione rischio sismico - 1. L'articolo.32  della
  legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, è così modificato:
  - al comma 3, primo periodo, la locuzione  entro 60 giorni  è così
  sostituita  entro 90 giorni  ;
  -  al  comma 3, secondo periodo, la locuzione  entro 15 giorni   è
  così sostituita  entro 30 giorni;
  -  al  comma  6  la  locuzione  entro 45  giorni  dalla  data  del
  ricevimento  della   richiesta  è  così  sostituita:     entro  45
  decorrenti dalla scadenza dei termini di cui al comma 3 .
  Art.  8.  -   Applicazione articolo 3 legge n. 350 del 2003  -  1.
  L'articolo.3, comma 29, della legge 24.12.2003, n.350, si  applica
  nella  Regione siciliana sostituendo alle parole  enti locali   le
  parole   i  soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  lettera.  a)
  della legge .11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge
  regionale   2   agosto  2002  ,n.7  e  successive   modifiche   ed
  integrazioni
  Art.   9.  -  Applicazione  e  abrogazione  di  norme   -  1.   Le
  disposizioni  di  cui all'articolo 1, comma 9, ed  all'articolo  8
  della  presente legge si applicano solo per le opere per le  quali
  non è stato ancora presentato progetto definitivo.
  2.  Sono  abrogate tutte le disposizioni normative e regolamentari
  regionali,   generali   e  speciali  in   contrasto   o   comunque
  incompatibili con la presente legge. (*)

   (*)  Il  presente emendamento è stato presentato dal  Governo  e
  comunicato all'Aula, indi rinviato alla Commissione Bilancio  con
  i relativi sub emendamenti per il parere.