Presidenza del presidente Lo Porto
BASILE segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende
approvato.
Missioni
PRESIDENTE Comunico che l'onorevole Crisafulli è in missione,
per ragioni del suo ufficio, dal 10 al 13 ottobre 2005.
L'Assemblea ne prende atto.
Congedi
PRESIDENTE Comunico che sono in congedo per la presente
seduta l'onorevole Mercadante e, per motivi istituzionali,
l'assessore D'Aquino.
L'Assemblea ne prende atto.
Annunzio di presentazione e contestuale comunicazione di invio di
disegni di legge alle competenti commissioni
PRESIDENTE Comunico che i seguenti disegni di legge sono
stati presentati e inviati, in data 3 ottobre 2005, alle
competenti Commissioni legislative:
AFFARI ISTITUZIONALI (I)
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 6
concernente l'Istituzione dell'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
(n. 1065)
-di iniziativa parlamentare
-presentato dagli onorevoli Barbagallo, Zangara, Culicchia,
Genovese, Gurrieri, Tumino in data 30 settembre 2005
-Parere VI Commissione
BILANCIO (II)
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio
dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno 2005 -
Assestamento (n. 1063)
-di iniziativa governativa
-presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta
dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Cintola) in data 30
settembre 2005
Rendiconto generale della Regione siciliana e dell'Azienda
delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2004
(n. 1064)
-di iniziativa governativa
-presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta
dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Cintola) in data 30
settembre 2005
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)
Norme per l'accesso al lavoro delle persone disabili, alla
loro integrazione sociale e all'organizzazione coordinata
della rete di servizi preposti all'inserimento lavorativo e
all'assistenza (n. 1062)
-di iniziativa parlamentare
-presentato dagli onorevoli Raiti, Ferro, Miccichè, Morinello,
Orlando in data 30 settembre 2005
-Parere I e VI Commissione.
Comunicazione di invio di disegni di legge alle commissioni
competenti
PRESIDENTE Comunico che i seguenti disegni di legge
sono stati inviati, in data 27 settembre 2005, alle
competenti Commissioni legislative:
AMBIENTE E TERRITORIO (IV)
- Norme per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica (n.
1059)
-di iniziativa governativa
Parere I Commissione
- Integrazioni alla legge regionale 15 settembre 2005, n. 10
recante norme per lo sviluppo turistico della Sicilia (n. 1061)
-di iniziativa governativa
- Parere I Commissione
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)
- Disegno di legge voto, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto
della Regione, recante: Norme per l'assunzione con contratto a
tempo indeterminato del personale di cui alla legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85 avviato con contratto a termine o in
costanza di utilizzazione in attività socialmente utili' (n.
1060)
-di iniziativa parlamentare.
Comunicazione relativa a questione di legittimità
costituzionale
PRESIDENTE Comunico che il Tribunale di Palermo - Sezione
lavoro, in data 22 settembre 2005, ha trasmesso copia
dell'ordinanza n. 1182/2003 R.G. con cui il giudice del lavoro ha
dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'articolo 96 della legge
regionale n. 2 del 2002, nella parte in cui prevede che gli
incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto
possono essere revocati, modificati e rinnovati entro novanta
giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura
cui lo stesso è preposto , ordinando, pertanto la trasmissione
degli atti del giudizio alla Corte costituzionale.
Annunzio di interrogazioni
PRESIDENTE Invito il deputato segretario a dare lettura delle
interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.
BASILE segretario:
N. 2408 - Revoca della circolare dell'Assessore per la
sanità relativa alla riduzione dei presidi di guardia
medica nella provincia di Messina.
- Presidente Regione
- Assessore Sanità
Firmatario: Panarello Filippo;
N. 2409 - Interventi per la revisione del decreto
dell'Assessore per la sanità relativo alle istanze di
accreditamento delle strutture sanitarie.
- Presidente Regione
- Assessore Sanità
Firmatario: Miccichè Calogero.
PRESIDENTE Le interrogazioni testé annunziate saranno
iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.
Invito il deputato segretario a dare lettura delle
interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate.
BASILE segretario:
N. 2398 - Interventi urgenti per il ripristino delle opere
di ristrutturazione e manutenzione della Casa dello
Studente di via Etnea a Catania.
- Assessore Famiglia
- Assessore Lavori Pubblici
- Assessore Beni Culturali
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe;
N. 2399 - Interventi urgenti per il ripristino dell'area
ecologica in via Siracusa di contrada Belvedere a San
Pietro Clarenza in provincia di Catania.
- Assessore Famiglia
- Assessore Lavori Pubblici
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe;
N. 2400 - Interventi urgenti per il ripristino del servizio
di pulizia nel complesso delle case popolari in via Nervesa
della Battaglia a Catania.
- Assessore Famiglia
- Assessore Lavori Pubblici
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe;
N. 2401 - Interventi urgenti per il ripristino della
sicurezza stradale sulla statale 194 Catania - Ragusa.
- Assessore Famiglia
- Assessore Lavori Pubblici
Firmatario: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe;
N. 2402 - Interventi urgenti per il ripristino del servizio
di nettezza urbana e manutenzione in via Catira Savoca a
San Gregorio in provincia di Catania.
- Assessore Famiglia
- Assessore Lavori Pubblici
Firmatario: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe;
N. 2403 - Interventi urgenti per il ripristino del
marciapiede di viale Mario Rapisardi e delle buche in
viaMedaglie d'Oro in Catania.
- Assessore Famiglia
- Assessore Lavori Pubblici
Firmatario: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe;
N. 2404 - Interventi urgenti per frenare la crescita
continua dell'economia sommersa in Sicilia.
- Assessore Famiglia
- Assessore Lavoro
- Assessore Agricoltura
- Assessore Industria
Firmatario: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe;
N. 2405 - Notizie sui criteri di assunzione nella struttura
Etnapolis di Belpasso in provincia di Catania.
- Assessore Famiglia
- Assessore Lavoro
Firmatario: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe;
N. 2406 - Interventi urgenti per ripristinare lo stato di
legalità e per la lotta contro l'usura in provincia di
Catania.
- Presidente Regione
- Assessore Famiglia
Firmatario: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe;
N. 2407 - Interventi urgenti per il ripristino del servizio
di nettezza urbana e manutenzione in via Vittorio Emanuele
ad Acireale in provincia di Catania.
- Assessore Famiglia
- Assessore Lavori Pubblici
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe;
N. 2410 - Verifica sulla gestione dell'Azienda Terme di
Acireale (CT).
- Assessore Turismo
Firmatario: Amendolia Antonino;
N. 2411 - Notizie circa l'ipotesi di trasferimento del
reparto di geriatria dell'ospedale S. Marta e S. Venera di
Acireale (CT).
- Presidente Regione
- Assessore Sanità
Firmatario: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe;
N. 2412 - Chiarimenti sui gravi ritardi nella nomina del
Commissario straordinario del Teatro Massimo Vincenzo
Bellini di Catania.
- Presidente Regione
- Assessore Beni Culturali
Firmatario: Barbagallo Giovanni;
N. 2413 - Iniziative urgenti per un'ispezione
amministrativa presso la AUSL n. 7 di Ragusa.
- Presidente Regione
- Assessore Sanità
Firmatario: Gurrieri Sebastiano.
PRESIDENTE Le interrogazioni testé annunziate sono state già
inviate al Governo.
Annunzio di mozioni
PRESIDENTE Comunica che sono state presentate le seguenti
mozioni:
N. 450 Iniziative al fine di equiparare la figura di animatore
di comunità alla figura di educatore specializzato , degli
onorevoli Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici Giuseppe;
Baldari Nicola Renato; Mercadante Giovanni;
Presentata il 27/09/05
N. 451 Iniziative in ordine ai tragici fatti di cronaca che
hanno recentemente interessato la sanità siciliana , degli
onorevoli Gurrieri Sebastiano; Barbagallo Giovanni; Culicchia
Vincenzino; Genovese Francantonio; Tumino Carmelo; Zangara
Andrea;
Presentata il 28/09/05
Informo che le stesse saranno iscritte all'ordine del giorno
della seduta successiva perchè se ne determini la data di
discussione.
Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni
mediante sistema elettronico.
Presidenza del presidente Lo Porto
Comunicazione delle determinazioni della Conferenza dei
presidenti dei gruppi parlamentari
PRESIDENTE Comunico che la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari, riunitasi mercoledì 28 settembre 2005, sotto
la Presidenza del Presidente dell'Assemblea, onorevole Lo Porto,
senza la partecipazione dei Vicepresidenti dell'Assemblea e del
Governo, ha convenuto di confermare l'ordine del giorno già
fissato nella seduta d'Aula n. 316 del 27 settembre 2005.
Ha convenuto, altresì, di inserire per l'esame da parte
dell'Aula, oltre ai disegni di legge già iscritti all'ordine del
giorno, il disegno di legge «Norme sui contratti relativi ai
collegamenti marittimi con le Isole minori» (n. 1053/A).
E' stato altresì sollecitato l'esame del disegno di legge n.
988 sul demanio marittimo (di competenza della quarta
Commissione), per il quale è stato reso il parere da parte della
Commissione Bilancio .
Ai sensi dell'articolo 98 quater, comma 3, del Regolamento il
Presidente del Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra
ha poi indicato, per l'esame, i seguenti disegni di legge:
-«Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza»
(n. 796);
-«Interventi urgenti per la ripresa economica delle aziende
agricole siciliane». (n. 1001).
La Conferenza ha, altresì, preso atto che il DPEF è stato già
licenziato dalla Commissione Bilancio e che, quindi, può essere
iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea.
Per quanto concerne, infine, l'attività di indirizzo politico, è
stato convenuto di dedicare apposita finestra alla discussione
delle seguenti mozioni:
- n. 444 «Interventi presso il Governo nazionale per il rilancio
delle aziende siciliane in crisi», degli onorevoli Capodicasa ed
altri;
mozione di imminente presentazione da parte dell'onorevole
Gurrieri ed altri sulla problematica relativa ai tragici fatti di
cronaca che hanno interessato recentemente la sanità siciliana.
Riguardo a quest'ultima mozione n. 451, comunicata nella
presente seduta, informo, altresì, che l'Assessore per la sanità
si è dichiarato disponibile a trattare l'argomento in Aula la
prossima settimana.
Determinazione della data di discussione di mozione
PRESIDENTE Si passa al punto secondo dell'ordine del giorno:
Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera
d), e 153 del Regolamento interno, della mozione n. 449
Interventi per la realizzazione di un distretto agroalimentare
in un terreno di proprietà della società MAAS in contrada
Jungetto (CT) , dagli onorevoli Fleres Salvatore; Catania
Giuseppe; Maurici Giuseppe; Mercadante Giovanni; Baldari Nicola
Renato.
Ne do lettura:
«L'Assemblea regionale siciliana
Premesso che:
la società MAAS dispone di un terreno di circa 110 ettari, dei
quali solo 34 saranno occupati dalle strutture dell' edificando
Mercato agroalimentare di Catania;
rispondendo ad una specifica sollecitazione scritta dell' on.
Salvo Fleres, il presidente della società MAAS si è detto
disponibile a verificare la fattibilità di un distretto
agroalimentare nelle aree residuali;
l'iniziativa soddisferebbe antiche aspettative degli operatori
del settore e contribuirebbe a migliorare le condizioni
occupazionali della zona;
sarebbe opportuno promuovere un incontro tra l'assessore per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, la
deputazione locale, gli enti locali competenti per territorio, le
categorie produttive interessate ed il consiglio di
amministrazione della Società MAAS, al fine di accertare la
fattibilità dell' iniziativa,
impegna il Governo della Regione
e per esso
l'Assessore per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca
a promuovere un incontro tra i soggetti di cui in premessa per
avviare un fattivo confronto mirante a realizzare ed attrezzare
un distretto produttivo agroalimentare nelle aree di pertinenza
della società MAAS.» (449)
FLERES-CATANIA G.-MAURICI-MERCADANTE-BALDARI
Non sorgendo osservazioni, dispongo che la determinazione della
data di discussione della predetta mozione venga demandata alla
Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari.
Seguito della discussione del disegno di legge « Modifica ed
integrazione della normativa regionale in materia di appalti»
(nn.771 - 774/A)
PRESIDENTE Si passa al seguito della discussione del disegno
di legge numero 771-774/A (Seguito): Modifica ed integrazione
della normativa regionale in materia di appalti, posto al primo
posto del terzo punto all'ordine del giorno.
Invito i componenti la quarta Commissione a prendere posto al
banco delle Commissioni.
Presidenza del presidente Lo Porto
Sull'ordine dei lavori
SPEZIALE Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPEZIALE Signor Presidente, mi è stato riferito che il testo
rielaborato in quarta Commissione contiene tre articoli che
richiedono la copertura finanziaria, quindi, il passaggio in
Commissione Bilancio. Per questo motivo, signor Presidente, la
invito a seguire la procedura e ad inviare il testo, per il
parere sulla copertura finanziaria di questi tre articoli, in
Commissione Bilancio; successivamente, si potrà tornare in Aula
per discutere il disegno di legge sugli appalti.
PRESIDENTE Onorevole Speziale, faccio presente che il disegno
di legge é già stato inviato alla Commissione Bilancio e non
possiamo inviarlo per la seconda volta. Il problema si può
risolvere accantonando le norme che prevedono spesa.
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Aderisco assolutamente alla proposta del Presidente
anche in relazione al fatto che, su uno di questi tre articoli,
il Governo ha presentato un emendamento che è stato ritirato
successivamente.
Quindi la problematica si limita soltanto a due articoli. Per
cui noi possiamo procedere ed avviare l'esame dell'articolato,
accantonando quelle norme che richiedono la necessaria copertura
finanziaria e procedendo con le altre.
SPEZIALE No, onorevole Acierno, questo lo stabilirà la
Commissione Bilancio.
PRESIDENTE Onorevole Speziale, la prego di non insistere. Può
fare soltanto un richiamo al Regolamento.
Presidenza del presidente Lo Porto
Per un richiamo al Regolamento
SPEZIALE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPEZIALE Signor Presidente, il testo è stato inviato in
Commissione Bilancio, che non ha espresso il parere di
competenza. Ne consegue che fin quando la Commissione Bilancio
non darà parere per la necessaria copertura finanziaria, il
testo non può essere sottoposto all'esame dell'Aula.
Non voglio citare l'articolo, signor Presidente, la prego di
fidarsi della mia lunga esperienza perché più volte sono stato
costretto a richiamarmi al regolamento e anche al buon senso.
Tuttavia, qual è la difficoltà di ritornare in Commissione
Bilancio, dare il parere e permettere così un'accelerazione dei
lavori d'Aula? Non capisco perché ogni volta si debbano aprire
diatribe interne all'Aula su interpretazioni regolamentari che, a
mio parere, sono ovvie, tanto che la Presidenza aveva rinviato
il testo in Commissione Bilancio per la prescritta copertura.
PRESIDENTE Onorevole Speziale, la seguo con interesse.
SPEZIALE Io insisto, signor Presidente, perché malgrado le
cose dette dall'onorevole Acierno, posso assicurare che è
necessario il passaggio in Commissione bilancio per la copertura
finanziaria. Anzi, per essere precisi, devono decorrere
quarantotto ore dal parere reso dalla Commissione Bilancio, per
l'esame in Aula.
PRESIDENTE Onorevole Speziale, le ricordo che il problema da
lei sollevato attiene al contenuto dell'articolo 113 del
Regolamento. La prego di prenderne visione, in modo da evitare
equivoci di interpretazione. Gli emendamenti ..., - vi prego di
prestare un attimo di attenzione, - che importino spesa o
diminuzione di entrate debbono essere trasmessi, appena
presentati, anche alla Commissione Bilancio perché esprima il suo
parere entro il termine di ventiquattro ore .
ACIERNO Signor Presidente, dunque s'intende che il parere è
reso.
PRESIDENTE No, onorevole Acierno non s'intende reso, ma che
gli emendamenti devono essere trasmessi alla Commissione
Bilancio, per il prescritto parere.
SPEZIALE Signor Presidente, non rientra in questa
fattispecie.
PRESIDENTE Onorevole Speziale, si spieghi meglio.
SPEZIALE Signor Presidente, purtroppo l'Aula ha seguito una
procedura farraginosa, sulla quale, però, eravamo tutti
d'accordo: all'emendamento presentato dal Governo, che riscriveva
il testo del disegno di legge, si dava la dignità di disegno di
legge e, quindi, lo stesso necessitava della procedura prescritta
per l'iter dei disegni di legge. Tanto è vero che, il
Presidente ha aperto la discussione generale sull'emendamento,
perché lo ha considerato un disegno di legge vero e proprio; ha,
quindi, dato quarantotto ore di tempo necessari alla
presentazione degli emendamenti, rinviandoli in quarta
Commissione per una valutazione. Ha pertanto ha assunto il
carattere di disegno di legge a tutti gli effetti.
Tale emendamento, quindi, non rientra nella fattispecie degli
emendamenti presentati ad un articolo di un disegno di legge ma
è quella propria del disegno di legge che richiede la necessaria
copertura finanziaria.
BENINATI presidente della Commissione. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, intervengo principalmente per rispetto del
ruolo della IV Commissione e dei colleghi che oggi sono rimasti
molto più del previsto per eseguire la direttiva della
Presidenza.
Vista la confusione che si sta ingenerando questa sera, vorrei
chiarire che il disegno di legge in discussione è il numero 771 -
774/A; a questo disegno di legge era stato successivamente
presentato dal Governo un emendamento, già discusso in
Commissione circa venti giorni fa.
Ciò nonostante, la settimana scorsa la Presidenza ha dato
l'opportunità di presentare ulteriori emendamenti all'emendamento
del Governo; ed oggi, il testo originario quasi non esiste più.
Addirittura, secondo la teoria errata dell'onorevole Speziale, ci
sarebbe ancora un ulteriore emendamento da votare.
Signor Presidente, considerato che la IV Commissione si è
riunita per più di due ore per poter rispettare gli impegni
assunti con la Presidenza, se ci sono alcuni commi che devono
essere approvati dalla Commissione Bilancio per la relativa
copertura finanziaria - e non so per quale motivo non sono stati
approvati considerato che anche la II Commissione aveva assunto
impegni in tal senso con la Presidenza - non possiamo mortificare
il lavoro di tutti i colleghi che oggi sono rimasti per diverse
ore in Commissione.
Pertanto, se si vuole rinviare ancora la discussione, ognuno si
assumerà le proprie responsabilità; vorrei, però, ricordare, in
qualità di Presidente della IV Commissione, che su questa norma
ci sono attese politiche e istituzionali, e c'è ormai un iter
legislativo da rispettare.
Se poi questo disegno di legge non si vuole più fare - e lo
dico con molta franchezza -, e si deve trovare un modo per
ostacolare il suo iter, si faccia pure, ma certamente, come
Presidente della Commissione, ritengo di non dover fare altro.
Ripeto, se la Commissione Bilancio non si pronuncia su un solo
comma, non su un intero articolo, mi sembra paradossale non
iniziare neanche a discutere il disegno di legge.
Presidenza del presidente Lo Porto
Riprende la discussione del disegno di legge 771-774/A
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, non possiamo fare un dibattito
generale su un richiamo al Regolamento.
Io posso far parlare soltanto un deputato a favore ed uno
contro, cosa che è già avvenuta; vorrei ricordare al
Vicepresidente della Commissione Bilancio, che l'articolo 112,
comma 8 del Regolamento prevede la richiesta di accantonamento.
SAVONA vicepresidente della II Commissione. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SAVONA vicepresidente della II Commissione. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per precisare che la
Commissione Bilancio è stata convocata stamattina alle ore 10.30
ed è rimasta riunita fino alle 13.15, presenti l'assessore
Cintola, l'onorevole Acierno, l'onorevole Formica e l'onorevole
Ortisi. Purtroppo, però, non si è raggiunto il numero legale
necessario per deliberare.
La Commissione è convocata anche per domani mattina, sperando
di avere la presenza di almeno 8 deputati per esitare il disegno
di legge.
Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 112, comma 8 del
Regolamento interno, chiedo l'accantonamento degli emendamenti al
disegno di legge che prevedono copertura finanziaria.
PRESIDENTE Non sorgendo osservazioni, dispongo nel senso
richiesto.
Ricordo che nella seduta numero 307 del 21 luglio 2005 si era
chiusa la discussione generale ed era stato approvato il
passaggio all'esame degli articoli.
Si passa, pertanto, all'articolo 1. Ne do lettura:
«Articolo 1
Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 introdotta dalla
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e
integrazioni
1. All'articolo 7 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come introdotto dall'art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002,
n. 7 e modificato dall'art. 4 della legge regionale 19 maggio
2003, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo:
'Qualora ricorrano le condizioni di carenze di organico o di
adeguate professionalità all'interno dell'ente, previste
all'articolo 7, comma 5, secondo periodo, il parere in linea
tecnica è espresso dall'ufficio del Genio civile competente per
territorio o dall'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale
dei lavori pubblici; detto parere è espresso mediante Conferenza
di servizi, convocata, con le modalità e le procedure di cui
all'articolo 7, comma 7, dall'organo competente ad esprimere il
parere.';
b) al comma 20 dopo la parola 'partecipa' sono aggiunte le
seguenti parole: 'alla Conferenza di servizi,';
c) al comma 21 le parole 'la Conferenza speciale di servizi o
la Commissione regionale si esprimono sul progetto preliminare'
sono sostituite con le seguenti: 'gli organi competenti ad
esprimere parere tecnico, di cui ai precedenti commi 1, 2 e 10,
si esprimono sul progetto preliminare, mediante Conferenza di
servizi'.
2. All'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n.
109, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2
agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 16, 17 e 18 la parola 'regolamento' è sostituita
dalle parole 'decreto assessoriale';
b) il comma 19 è soppresso.
3. All'articolo 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 2002,
n. 7 e modificato dall'articolo 10 della legge regionale 19
maggio 2003, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera g-bis), le parole 'al comma 6, lettera
a)' sono sostituite con le parole 'al comma 5, lettera a)' e le
parole 'al comma 6, lettera b)' sono sostituite con le parole 'al
comma 5, lettera b)';
b) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: 'Nel caso di
prestazioni diverse dalla progettazione esecutiva i relativi
oneri sono rimborsati dopo l'approvazione degli elaborati.';
c) ai commi 9 e 10 dopo le parole 'Per l'affidamento degli
incarichi' sono aggiunte le seguenti: 'di cui alle lettere d),
e), f), g) e g-bis) del comma 1';
d) al comma 10, nel primo periodo, le parole da 'regolamento da
emanarsi' sino a 'su proposta' sono sostituite con la parola
'decreto'; nel secondo periodo la parola 'regolamento' è
sostituita dalla parola 'decreto'.
4. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dall'articolo 13 della legge regionale 2 agosto 2002,
n. 7, dall'articolo 12 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7
e dall'articolo 76, comma 43, della legge regionale 3 dicembre
2003, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 bis
le parole 'l'aliquota dello 0,50 per cento sull'importo dei
lavori a base d'asta' sono sostituite con le seguenti:
'un'aliquota massima dello 0,50 per cento, variabile in ragione
dell'importo dei lavori a base d'asta, i cui valori percentuali
sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per i
lavori pubblici.'
5. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dall'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2002,
n. 7 e dall'articolo 14 della legge regionale 19 maggio 2003, n.
7, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 4, dopo le
parole 'motivata decisione' sono aggiunte le parole 'corredata
del progetto preliminare e del capitolato prestazionale,'.
6. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dall'articolo 17 della legge regionale 2 agosto 2002,
n. 7 e dall'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 2003, n.
7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1 sono aggiunti i seguenti periodi:
'Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte
uguali, si procede immediatamente al sorteggio. Se gli
aggiudicatari non sono presenti la procedura del sorteggio è
espletata entro sette giorni, previa comunicazione, data agli
interessati lo stesso giorno della gara, contenente data, ora e
luogo del sorteggio medesimo.';
b) al comma 1 ter l'inciso 'di cui al comma 2, lettera a)' è
sostituito con il seguente: 'di cui al comma 2'.
c) il punto 1), della lettera b), del comma 2 è così
sostituito: '1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 6;'.
7. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come
modificato dall'articolo 19 della legge regionale 2 agosto 2002,
n. 7, dall'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2002, n.
18 e dall'articolo 106, comma 7, della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1,
lettera b), le parole 'di opere già esistenti e funzionanti,
danneggiate e rese' sono sostituite con le seguenti: 'di siti o
di opere, già esistenti e funzionanti, danneggiati e resi'.
8. All'articolo 24 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 2 agosto
2002, n. 7 e modificato dall'articolo 17 della legge regionale 19
maggio 2003, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è così sostituito: '5 - L'Assessore regionale per
i lavori pubblici, previo parere della competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale, emana apposito decreto
concernente le modalità di formazione dell'albo delle imprese che
possono assumere lavori con la procedura del cottimo-appalto e di
affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto.';
b) ai commi 6 e 8 le parole '31 dicembre 2003' sono sostituite
dalle parole '31 dicembre 2004'.
9. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1999, n. 109,
modificato dall'articolo 24 della legge regionale 2 agosto 2002,
n. 7 e dall'articolo 20 della legge regionale 19 maggio 2003, n.
7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sopprimere da 'La cauzione definitiva' sino alla
fine del comma;
b) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:
'2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per
le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo
garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati
di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale
la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di
cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o
concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli
oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche ai contratti in corso, anche se affidati dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b),
anteriormente alla data dell'1 gennaio 2004.'.
10. Al comma 1 dell'articolo 37 bis della legge 11 febbraio
1994, n. 109, introdotto dall'articolo 9 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32 e modificato dall'art. 21 della legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7, l'inciso 'di cui all'articolo 19,
comma 2' è sostituito dall'inciso 'di cui all'articolo 19, comma
6'.
11. Al comma 1 dell'articolo 37 quater della legge 11 febbraio
1994, n. 109, introdotto dall'articolo 9 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32, l'inciso 'di cui all'articolo 19, comma 2'
è sostituito dall'inciso 'di cui all'articolo 19, comma 6'».
ZAGO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ZAGO Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo atto della
decisione assunta dalla Presidenza, però mi permetto di far
notare che proprio lei, Presidente, aveva detto che avrebbero
parlato un oratore a favore e uno contro facendo pensare quindi
che ci sarebbe stato un pronunciamento dell'Aula che invece non
mi sembra si voglia chiedere.
Fra l'altro, a mio modesto parere, è sbagliato prevedere
l'accantonamento soltanto di quei pochi emendamenti, almeno tre
che richiedono la copertura finanziaria, perché non sono
emendamenti dai quali si può prescindere. Uno riguarda
l'istituzione delle stazioni appaltanti che, come è noto, vengono
aumentate; non si capisce come, prima della copertura
finanziaria, si possa procedere in considerazione del numero che
si vuole aumentare. Un altro emendamento riguarda, invece,
l'adeguamento del prezzo dell'acciaio, un adeguamento che
coinvolge la materia della revisione dei prezzi, e quindi un
aspetto fondamentale dell'intero disegno di legge.
Come possiamo iniziare a discutere l'articolato non sapendo se
ci sarà la copertura finanziaria per l'aumento del prezzo
dell'acciaio, che è uno dei cardini della revisione prezzi e
dell'articolato della legge stessa?
Un altro emendamento sul quale la II Commissione si deve
esprimere è l'emendamento 1.1.4, relativo all'Osservatorio
regionale. Come possiamo procedere senza sapere se l'Osservatorio
regionale si potrà fare oppure no?
Ecco per quali motivi noi pensiamo che l'esito della
Commissione Bilancio sia fondamentale ancor prima di iniziare la
discussione dell'articolato. Tuttavia, signor Presidente, se così
non si dovesse procedere, voglio esprimere le mie perplessità e
spiegare, altresì, le ragioni per le quali sono stati presentati
una serie di emendamenti che non ho difficoltà a giudicare
strumentali.
Non è che non c'è la volontà di fare questa legge, ma si è
voluto creare un presupposto per una riflessione, per chiederci
se il problema che viene posto - quello rappresentato
dall'anomalia, o presunta anomalia, dei ribassi che starebbero
lievitando su percentuali attorno al 25 per cento -, sia giusto
affrontarlo modificando il meccanismo di aggiudicazione
introdotto con la legge n. 7 del 2002.
Mi chiedo se, di fronte ad un problema che esiste, quella che
vorremmo dare con questo disegno di legge sia la risposta giusta.
Per esempio, non si capisce perché, a livello nazionale, questa
legge funzioni perfettamente, perché non c'è questa presunta
anomalia dei ribassi che lievitano intorno al 25 per cento, cosa
che si sta verificando invece nella nostra Regione.
Tra l'altro, bisognerebbe capire perché un ribasso del 25 per
cento si debba considerare anomalo, dal momento che, sino a non
molto tempo addietro, venivano giustificati ed approvati dagli
organismi di controllo ribassi ben maggiori, che oscillavano
addirittura tra il 40 e il 50 per cento.
Per quale motivo un ribasso del 25 per cento non si può far
rientrare nel discorso dell'imprenditorialità anziché essere
considerato come un'anomalia?
Ecco perché abbiamo detto di riflettere un attimo.
E' vero che, in vari incontri avuti con associazioni di
imprenditori, questo problema è stato rappresentato, e noi
abbiamo il dovere di affrontarlo. Quello che ci chiediamo è se
rimettere in discussione il sistema di aggiudicazione delle gare
sia la risposta giusta a questo problema, o se, invece, sia
opportuno lasciare il sistema di aggiudicazione così com'è,
intervenendo in altri momenti dell'iter di gara, ad esempio sulla
ammissione delle imprese alle gare di appalto o sulla
fideiussione.
In ultimo, signor Presidente, ci chiediamo se sia giusto
introdurre il meccanismo della revisione dei prezzi, così come è
previsto nell'articolato, tenendo conto che, per taluni aumenti,
si potrebbero verificare degli effetti paradossali derivanti
dall'aumento di qualche voce e dalla diminuzione di altre.
La riflessione serve quindi per capire quali sono le risposte
più giuste da dare ad un problema che non vogliamo rimuovere ma
che vogliamo, invece, affrontare. Auspichiamo tra l'altro che si
possa affrontare con un Parlamento attento a queste
problematiche, con un Governo ed una maggioranza che abbiano una
idea precisa di come gestire i vari passaggi.
ODDO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ODDO Signor Presidente, onorevoli colleghi, in base a quanto
detto dal Presidente Beninati, coloro che manifestano grosse
perplessità sull'impianto del disegno di legge e sulle modalità
con le quali si sta procedendo questa sera - a dir poco
irrituali, perché mi risulta che in altre occasioni non è stato
possibile accantonare gli emendamenti che prevedono spesa e
procedere con la discussione del disegno di legge -, coloro che
non credono che il problema si risolve con le fantasiose
articolazioni di sistema di aggiudicazione delle gare, sono
quelli che, sostanzialmente, non comprendono le grandi
aspettative della Regione siciliana per quanto concerne il modo
con il quale questo Parlamento deve affrontare la problematica.
Voglio manifestare il mio netto dissenso a questa
interpretazione che è un po' di ricatto. Noi non comprendiamo
quali sono le aspettative e le richieste del mondo
imprenditoriale in particolar modo; ma io andrei anche oltre il
mondo imprenditoriale, perché la realizzazione delle opere non
riguarda solo l'imprenditoria.
Vorrei ricordare a tutti cosa è accaduto durante la discussione
della legge n. 7; se non ricordo male si è creato un clima di
discreta collaborazione anche grazie ad uno sforzo piuttosto
interessante per quanto concerne l'aspetto legato al sistema
delle gare stesse. Allora facevamo i conti con un'altra anomalia,
il fatto che avevamo dei ribassi abbastanza bassi e, dunque, si
prevedeva, evidentemente, che scattassero logiche - come noi
tutti sappiamo - non solo di gioco delle cordate ma, a tutti gli
effetti, di una turbativa d'asta. Allora si creò quel clima che
oggi amiamo definire bipartisan, che bipartisan sostanzialmente
non era perché era uno sforzo collettivo vero per fare i conti
non solo con il recepimento tout court della legge n. 109 ma
anche - e soprattutto - con la realtà siciliana.
Riferendomi al buon lavoro fatto allora, vorrei ricordare
questa sera anche un altro esempio: il metodo utilizzato in
quella occasione imponeva a volte delle pause, imponeva un
ritorno nelle varie Commissioni, soprattutto nella Commissione
competente, imponeva un clima di collaborazione.
Questa sera, invece, faccio fatica a comprendere perché questo
disegno di legge deve necessariamente andare avanti, quasi fosse
solo una pseudoperazione elettorale.
Noi non stiamo affrontando la questione vera che riguarda gli
appalti in Sicilia; infatti, se dovessimo sforzarci di capire
come, in questo momento, si svolge un appalto, dovremmo sapere
che c'è superficialità per quanto concerne il controllo della
certificazione - a partire dalla certificazione SOA -; c'è un
mancato indirizzo per quanto concerne l'inclusione di specifiche
clausole nei bandi. Per queste carenze, dal momento del ritiro
del modello al mancato sopralluogo, si attraversa una fase molto
delicata (la selezione), che viene invece sottovalutata.
Quando l'imprenditore che si reca presso la stazione appaltante
è costretto ad esaminare il progetto, a fare il sopralluogo, ad
avere attestato che il sopralluogo è stato effettuato, a fare i
conti con la percentuale indicata nel bando per quanto concerne
il costo della manodopera, a valutare se il progetto è stato
fatto bene per quanto concerne il dettaglio e l'esecuzione, già
di per sè facciamo i conti con la questione - che definiamo
anomala - dei ribassi alti.
Tutto ciò non deve necessariamente farsi con delle norme, ma si
può fare anche con delle direttive, con dei provvedimenti che non
per forza debbono essere provvedimenti legislativi.
Bisogna capire - e questo è evidentemente un positivo richiamo
all'attenzione del Governo - che il problema si affronta
esaminando l'iter di un appalto dall'inizio, dal momento in cui
si presentano le buste. Poi magari capita che le forze
dell'ordine fermano qualche funzionario e lo trovano in possesso
di altri tipi di buste.
Se dobbiamo fare i conti con queste problematiche, non possiamo
partire dal presupposto di intendere tutto ciò come una
operazione elettorale da fare immediatamente per dare risposte a
coloro che, con ribassi del 25 per cento - tutto si risolve con
sistemi fantasiosi per quanto concerne le gare. Ma anche sui
sistemi fantasiosi ci confronteremo, perché se il clima deve
essere quello di un confronto, anche aspro, di sistemi fantasiosi
se ne possono inventare a iosa.
Allora, quando noi chiediamo, ragionevolmente, di attestarci su
procedure impeccabili, di non attivare alcuna forzatura per
quanto concerne l'iter legislativo di questo disegno di legge,
caro onorevole Beninati, non stiamo attivando alcun ostruzionismo
ottuso, stiamo semplicemente manifestando una preoccupazione.
Sarà solo l'ennesima operazione elettorale, non si risolveranno i
problemi, non andremo al cuore della questione che se, invece,
venisse affrontata in una certa maniera potrebbe migliorare i
contenuti della legge 7; una legge che, ripeto, questo Parlamento
ha esitato a grande maggioranza.
Potrei continuare il mio intervento, ma sicuramente ci saranno
altre occasioni per esprimere le mie rimostranze, perché la
cultura di impresa, caro ingegner Beninati, se non puntiamo a
sviluppare la cultura di impresa, se non guardiamo all'appalto
proprio nel momento in cui l'imprenditore pensa di parteciparvi,
non risolveremo niente e lo sappiamo. Se non guardiamo cosa
accade nei cantieri, se non guardiamo cosa fanno i direttori dei
lavori, se non guardiamo l'incarico come viene dato, se il
progettista non fa il suo dovere fino in fondo, non risolveremo
la questione con i sistemi fantasiosi.
Noi risolveremo la questione senza forzature e senza avere
questa fretta un po' sospettosa.
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, onorevoli colleghi, rinunzierò ad
intervenire sull'articolo 1 pur rimanendo perplesso
dall'intervento che mi ha preceduto.
Vorrei ricordare, infatti, che il Gruppo parlamentare dei DS
aveva sollevato una questione regolamentare più o meno
apprezzabile; siccome c'è volontà da parte del Governo e della
maggioranza di dare una risposta seria e concreta attraverso le
modifiche sulla legge sugli appalti, onde evitare di dovere
continuare a perdere tempo, propongo all'Aula e alla Presidenza
di sospendere la seduta, rinviarla a domani, dando modo alla
Commissione Bilancio, che è già convocata per domani mattina, di
esprimere i pareri dovuti e riprendere la discussione in Aula
domani pomeriggio per arrivare al più presto alla definizione
della legge sugli appalti.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, non sorgendo osservazioni,
accolgo la proposta dell'onorevole Acierno.
La seduta è rinviata a domani, mercoledì 5 ottobre, alle ore
17.00 con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del presidente Lo Porto
I - COMUNICAZIONI
II - LETTURA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 83,
LETTERA D) E 153 DEL REGOLAMENTO INTERNO, DELLE MOZIONI:
N. 450 - Iniziative al fine di equiparare la figura di
animatore di comunità alla figura di educatore
specializzato.
FLERES - CATANIA G.- MAURICI - BALDARI MERCADANTE
N. 451 - Iniziative in ordine ai tragici fatti di
cronaca che hanno recentemente interessato la
sanità siciliana.
GURRIERI - BARBAGALLO - CULICCHIA GENOVESE - TUMINO -
ZANGARA
III - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:
1) Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia
di appalti. Disposizioni concernenti l'attività degli uffici del
Genio civile e la prevenzione del rischio sismico (nn. 771-
774/A) (Seguito)
2) Istituzione di un ulteriore turno elettorale autunnale per
il rinnovo degli organi dei Comuni e delle Province della
Regione. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto
2002, n. 7 (n. 977/A) (Seguito)
3) Istituzione di poli turistici all'interno dei parchi
dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie (nn. 986-987/A)
4) Norme sull'esposizione al pubblico dei prezzi dei prodotti
in vendita (n. 1023/A) (Seguito)
5) Interventi in materia di cooperative agricole e norme in
materia di Camere di commercio (nn. 392-402-763 - Stralcio I/A)
6) Norme sui contratti relativi ai collegamenti marittimi con
le Isole minori (n. 1053/A)
7) Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione
dell'attività amministrativa (n. 151 - Norme stralciate II/A)
IV - ELEZIONE DELLE COMMISSIONI LEGISLATIVE PERMANENTI E DELLA
COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE QUESTIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA'
DELL'UNIONE EUROPEA
V - ELEZIONE DI DEPUTATI SEGRETARI
La seduta è tolta alle ore 19.28
Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 22.15
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
Dott. Iolanda Caroselli
ALLEGATO
EMENDAMENTO DEL GOVERNO INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI
LEGGE N.771-774/A
L'articolo 1 è sostituito dai seguenti:.
Art. 1. - Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994,
n.109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e
successive modificazioni e integrazioni - 1. All'articolo 4, comma
17, della legge.11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla
legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e successive modifiche ed
integrazioni, la locuzione con cadenza annuale è sostituita
dalla locuzione con cadenza trimestrale .
2. All'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n 109 come
introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e successive
modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1è aggiunto il seguente comma 1 bis: L'Ufficio è
altresì competente per l'espletamento delle procedure in materia
di finanza di progetto disciplinate agli articoli 37 bis e
seguenti della legge 11 febbraio 1994, n 109 come introdotto
dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e successive modifiche ed
integrazioni.. Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici e
dietro parere favorevole della Giunta di governo, sono stabilite
le modalità di organizzazione interna e funzionamento per le
finalità di cui al primo comma ;
b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma 9 bis: Presso le
sezioni provinciali di Palermo e di Catania sono costituite due
commissioni di gara. Presso le restanti sezioni provinciali la
commissione è unica.
c) Al comma 11, dopo la parola regionale , è aggiunta la seguente
preposizione il quale assume anche le funzioni di componente
supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui
debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui
alle lettere a) e b) del comma 9, senza che ciò importi deroga
rispetto alle disposizioni di cui al comma 15 del presente
articolo .
3. All'articolo 14 bis, comma 13, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e
successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole vigente
normativa, nonché , sono inserite le seguenti parole per le
finalità di cui al comma 4-bis dell'articolo 26 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come recepito dalla legge regionale 2
agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni .
4. L'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n.109, come
introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e successive
modifiche ed integrazioni, è così modificato:
a) il comma 11 è così sostituito: Per gli incarichi relativi alle
prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia
inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento a professionisti singoli o
associati di loro fiducia,, nel rispetto dei princìpi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza. ;
b) al comma 17 è aggiunta la seguente disposizione: Rimangono
esclusi da tale conteggio gli onorari relativi ad ogni altro
incarico di consulenza o di coordinamento per la sicurezza dei
cantieri di cui al D.L.vo 494/96 e successive integrazioni e
modificazioni, ancorché affidato allo stesso progettista e/o
direttore dei lavori .
c) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente: 20 bis. Per
l'affidamento degli incarichi relativi alle restanti prestazioni
di cui al comma 1, il cui importo stimato sia inferiore alla
soglia comunitaria, i corrispettivi sono determinati prendendo a
base le tariffe professionali di appartenenza .
5. L'articolo 18 ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n 109 come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e
successive modifiche ed integrazioni,è così sostituito: Art. 18 -
1. Gli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2,
nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezziario regionale
e siano decorsi almeno due anni dalla redazione del progetto
esecutivo, prima della indizione della gara devono aggiornare, a
meno di parere motivato negativo del responsabile del
procedimento, fondato sull'assenza di significative variazioni
economiche, i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre
gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni .
6. L'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e successive
modifiche ed integrazioni,è così modificato:
a) al primo comma le parole con due cifre decimali sono
sostituite dalle parole con tre cifre decimali ;
b) al comma 1 bis l'ultimo periodo è così sostituito:
Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di valore
inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata
aggiudica l'appalto all'offerta che più si avvicina per eccesso o
per difetto alla media aritmetica delle offerte rimaste dopo
l'esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso,
nella percentuale determinata come segue.
Per la determinazione di tale percentuale, la commissione
aggiudicatrice, dopo la fase di ammissione delle offerte, in
pubblica seduta, sorteggia un numero intero da 11 a 40. Il numero
sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di minor
ribasso da escludere; la differenza tra 50 e il numero sorteggiato
costituisce la percentuale delle offerte di maggior ribasso da
escludere. I numeri delle offerte da escludere corrispondenti a
tali percentuali sono determinati senza tener conto di eventuali
cifre decimali. La procedura di esclusione automatica non è
esercitabile qualora il numero di offerte valide risulta inferiore
a cinque ;
7. All'articolo 24, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n.109,
come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e
successive modifiche ed integrazioni, le parole un ribasso
superiore di oltre il 20 per cento sono così sostituite un
ribasso superiore di oltre il 10 per cento
8. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e successive
modifiche ed integrazioni, dopo il comma 4, sono aggiunti i
seguenti commi :
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo
di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione,
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato
dall'assessore regionale per i lavori pubblici nell'anno di
presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4
quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione,
per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle
risorse di cui al comma 4 sexies.
4 ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di
variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli
materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al
comma 4 quater nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4 quater. L'assessore regionale per i lavori pubblici, entro il 30
giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con
proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli
prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
4 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4 bis, 4 ter e 4
quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire
dal 1º gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4
quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più
significativi rilevati dall'assessore per l'anno 2003. Per i
lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1º gennaio
2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2003.
4 sexies. Per le finalità di cui al comma 4 bis si possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro
economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per
cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme
relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione
di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da
ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza
dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa
autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal
CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso .
9. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e successive
modifiche ed integrazioni, il comma 20 è così sostituito: 20. Gli
incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a
commissioni di più professionisti, ai fini dell'applicazione delle
tariffe professionali, si intendono affidati a componenti riuniti
in collegio. Per i collaudi riguardanti lavori caratterizzati
dalle presenze di più categorie specialistiche, deve essere
specificata, nel disciplinare d'incarico, l'attribuzione ai
singoli tecnici della categoria per la quale sono chiamati ad
effettuare le attività di collaudo .
10. L'articolo 29, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e
successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito 6.
Qualunque sia l'importo dei lavori, i bandi e gli avvisi di gara
devono essere pubblicati sul sito informatico dell'Osservatorio
regionale dei lavori pubblici
11. L'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n.109, come
introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e successive
modifiche ed integrazioni, è così sostituito:
Art. 30. - 1. L'offerta da presentare per l'affidamento
dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione
pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche
mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno del
fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora
l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario
ed svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita
entro trenta giorni dall'aggiudicazione. La cauzione e l'impegno
del fideiussore non sono richiesti per i lavori d'importo a base
d'asta fino a 150.000 euro.
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso
di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali
quanto sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2 bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui
ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere
validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
2 ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità
anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento
dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa
per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della
garanzia di cui al primo periodo determina la revoca
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del
soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la
concessione al
concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli
oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una
polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a
terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre
obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria
decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso
terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione
esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del
progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del
progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese
di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione
deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1,
lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia
è prestata per un massimale non inferiore alla percentuale
determinata per interpolazione lineare fra il 10 per cento ed il
20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di
2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo superiore a 5
milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte
dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella
professionale. La garanzia è ridotta del 50 per cento in caso di
progettista o progettisti incaricati della progettazione esecutiva
certificati con il sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI EN ISO 45000, ovvero in caso di progettista o
progettisti provvisti di dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra di loro correlati del sistema di qualità
rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI EN ISO 4500.
6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le
stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le
modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la
loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti
dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali
sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle
opere Tale verifica può essere effettuata da organismi di
controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni
appaltanti. in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del
progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per
danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento
dell'attività di propria competenza.. Gli incarichi di verifica di
ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere
affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante nel
rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni
previste dalla normativa vigente.
7 bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono
entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è
istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU,
un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono
avvalersi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e
b). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i
contratti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), di importo
superiore a 50 milioni di euro.
Art. 2. - Applicazione norme di cui alla legge n. 80 del 2005 - 1.
Si applicano nel territorio della Regione Sicilia i commi 12, 12
bis, 12 ter, 12 quater e 12 quinquies dell'articolo 5 della legge
14 maggio .2005, n. 80, di conversione con modifiche del D.L.
35/2005.
Art. 3. - Osservatorio regionale dei lavori pubblici - 1.
L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è autorizzato, a
valere sulle economie realizzate ai sensi dell'articolo 4 della
legge 2 maggio 1990, n.104, come introdotto dalla legge regionale
2 agosto 2002, n.7 e successive modifiche ed integrazioni, e per
l'importo di 1.917 migliaia di euro, ad utilizzare le somme per le
finalità di cui ai commi 25 e 26 del medesimo articolo 4.
Art. 4. - Fondo di rotazione spese di progettazione - 1. Il fondo
di rotazione per il finanziamento, in favore degli enti locali,
delle spese di progettazione, previsto dall'articolo 43 della
legge regionale 2 agosto 2002, n.2 e successive modificazioni, è
trasferito presso l'assessorato regionale dei lavori pubblici.
Art. 5. Risparmio energetico nell'edilizia residenziale - 1. In
attuazione della direttiva comunitaria n. 2002/99/CE del 16
dicembre 2002, per la gestione del risparmio energetico
nell'edilizia residenziale,l'assessorato regionale dei lavori
pubblici provvedere alla programmazione e gestione di tutte le
iniziative necessarie per la promozione del miglioramento del
rendimento energetico nell'edilizia residenziale pubblica e negli
edifici pubblici, sia per gli edifici esistenti che di nuova
costruzione, ivi comprese le procedure riguardanti l'attestazione
della Certificazione energetica degli edifici.
Art. 6. - Piano regolatore generale degli acquedotti - 1. Al fine
dell'aggiornamento e della revisione del piano regolatore generale
degli acquedotti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n.129,
secondo le modalità e i criteri previsti dal'articolo 4, comma 1,
lettera d), della legge 5 gennaio 1994, n.36, e dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, è istituito un
Comitato tecnico scientifico presso l'Assessorato Lavori Pubblici.
2. Il Comitato tecnico scientifico, di cui al comma 1, svolge
attività di consulenza in ordine alle varie fasi riguardanti
l'aggiornamento e la revisione del PRGA ed all'attuazione della
direttiva n. 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000.
3. Il Comitato tecnico scientifico è così composto: assessore
regionale per i lavori Pubblici o suo delegato, con funzioni di
presidente; avvocato generale della Regione siciliana o suo
delegato, dirigente dell'Ufficio idrografico regionale o suo
delegato, numero tre consulenti tecnico-scientifici nominati
dall'assessore regionale per i lavori pubblici.
4. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal
responsabile del procedimento di aggiornamento e revisione del
PRGA presso l'assessorato regionale dei lavori pubblici
5. Con decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici sono
determinate le modalità e le spese per il funzionamento del
Comitato tecnico scientifico.
6. Per le finalità della presente norma si provvede con parte
delle disponibilità dell'U.P.B. 6.2.1.1.2, capitolo 272504 del
bilancio della Regione
Art. 7. - Prevenzione rischio sismico - 1. L'articolo.32 della
legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, è così modificato:
- al comma 3, primo periodo, la locuzione entro 60 giorni è così
sostituita entro 90 giorni ;
- al comma 3, secondo periodo, la locuzione entro 15 giorni è
così sostituita entro 30 giorni;
- al comma 6 la locuzione entro 45 giorni dalla data del
ricevimento della richiesta è così sostituita: entro 45
decorrenti dalla scadenza dei termini di cui al comma 3 .
Art. 8. - Applicazione articolo 3 legge n. 350 del 2003 - 1.
L'articolo.3, comma 29, della legge 24.12.2003, n.350, si applica
nella Regione siciliana sostituendo alle parole enti locali le
parole i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera. a)
della legge .11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge
regionale 2 agosto 2002 ,n.7 e successive modifiche ed
integrazioni
Art. 9. - Applicazione e abrogazione di norme - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, ed all'articolo 8
della presente legge si applicano solo per le opere per le quali
non è stato ancora presentato progetto definitivo.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni normative e regolamentari
regionali, generali e speciali in contrasto o comunque
incompatibili con la presente legge. (*)
(*) Il presente emendamento è stato presentato dal Governo e
comunicato all'Aula, indi rinviato alla Commissione Bilancio con
i relativi sub emendamenti per il parere.