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Resoconto d'Aula della Seduta n. 337 di martedì 06 dicembre 2005
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   Presidenza del presidente Lo Porto


    PRESIDENTE   Onorevoli  colleghi,  al  fine  di  consentire  al
  Governo  di definire un maxiemendamento da presentare al  disegno
  di legge n. 1084/A, sospendo la seduta avvertendo che  riprenderà
  alle ore 23.15.

   (La seduta, sospesa alle ore 21.16, è ripresa alle ore 01.58 di
                     mercoledì 7 dicembre 2005)

    BURGARETTA  APARO, segretario, dà lettura dei processi  verbali
  delle  sedute  numeri  335 e 336 del 5  dicembre  2005  che,  non
  sorgendo osservazioni, si intendono approvati.

                              Missione

    PRESIDENTE   Comunico che l'onorevole Raiti è in missione,  per
  ragioni del suo ufficio, dal 7 all'11 dicembre 2005.
   L'Assemblea ne prende atto.

                               Congedi

    PRESIDENTE   Comunico  che gli onorevoli  D'Aquino,  Culicchia,
  Genovese,  Manzullo,  Brandara, Ardizzone,  Fratello  e  Savarino
  hanno chiesto congedo per l'odierna seduta.
    L'Assemblea ne prende atto.

            Annunzio di presentazione di disegno di legge

    PRESIDENTE   Comunico  che  è  stato  presentato  il   seguente
  disegno di legge:

    Disposizioni in materia di elezioni primarie e nuove norme  per
  l'elezione  dei  sindaci  e  dei  consigli  comunali,  nonché  di
  elezione   dei   presidenti  della  provincia  e   dei   consigli
  provinciali'       (n. 1090), di iniziativa parlamentare,   dagli
  onorevoli Formica, Infurna, Incardona, Sammartino e Virzì in data
  2 dicembre 2005.

     Comunicazione di invio di disegno di legge alla competente
                       Commissione legislativa

    PRESIDENTE  Comunico che il seguente disegno di legge  è  stato
  inviato alla competente Commissione legislativa:

   AFFARI ISTITUZIONALI (I)

    Nuove  norme  in  materia di elezione  diretta  del  Presidente
  della  Regione siciliana. Modifiche alla legge regionale 20 marzo
  1951, n. 29  (n. 1089)
   di iniziativa parlamentare
   inviato in data 5 dicembre 2005.

                Comunicazione di richiesta di parere

    PRESIDENTE  Comunico la seguente richiesta di parere  pervenuta
  dal Governo ed assegnata alle competenti Commissioni legislative:

   AMBIENTE E TERRITORIO (IV)

   BILANCIO (II)

    Contratto  di  localizzazione -  Progetto  Sir  Rocco  Forte  &
  family  (Rome)  S.p.a.  per l'iniziativa   Verdura  international
  hotel resort'. (421/IV-II)
   pervenuto in data 2 dicembre 2005
   inviato in data 5 dicembre 2005.

     Comunicazione di adozione di delibere da parte di Consigli
                              regionali

    PRESIDENTE   Comunico che i Consigli regionali della  Campania,
  della Sardegna e del Lazio con note rispettivamente n. 1031 e  n.
  13346  del  29  novembre e del 2 dicembre  2005,  hanno  adottato
  delibere  di richiesta di indizione del referendum costituzionale
  avverso  la  legge costituzionale  Modifiche alla  parte  seconda
  della  Costituzione ,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
  novembre 2005, n. 269.

                         Annunzio di mozioni

    PRESIDENTE   Comunico  che sono state  presentate  le  seguenti
  mozioni:

   n.  461   Iniziative  presso il Governo  nazionale  al  fine  di
  affidare   la  gestione  dei  corsi  abilitanti  alla   Direzione
  scolastica  regionale anziché alle Università ,  degli  onorevoli
  Barbagallo Giovanni; Culicchia Vincenzino; Genovese Francantonio;
  Gurrieri Sebastiano; Tumino Carmelo; Zangara Andrea
   presentata il 5/12/05;

   n.  462   Iniziative  per evitare il rischio  che  il  Banco  di
  Sicilia  perda  il  proprio patrimonio immobiliare  e  che  siano
  disattesi i 'patti parasociali' , degli onorevoli Ortisi  Egidio;
  Galletti   Giuseppe;  Manzullo  Giovanni;  Spampinato   Giuseppe;
  Vitrano Gaspare
   presentata il 5/12/05;

   n.  463  -  Iniziative urgenti al fine di assicurare ai soggetti
  che  fanno  uso di farmaci appartenenti al file 'F'  l'uso  della
  distribuzione  gratuita, degli onorevoli Ortisi Egidio;  Galletti
  Giuseppe; Manzullo Giovanni; Spampinato Giuseppe; Vitrano Gaspare
   presentata il 6/12/05.

   Ne do lettura:

                  «L'Assemblea regionale siciliana

   Premesso che:

   è  stato  pubblicato il decreto ministeriale relativo  ai  corsi
  abilitanti  per  il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento,
  di cui all'articolo 2 della legge n. 143 del 2004;

   la  scadenza  delle domande di partecipazione è  fissata  al  22
  dicembre 2005;

   Considerato che:

   potranno  partecipare ai corsi soltanto i  docenti  precari  che
  hanno prestato servizio nelle scuole statali o paritarie per  360
  giorni dall'1 settembre 1999 al 6 giugno 2004;

   il          MIUR           (Ministero           dell'Istruzione,
  dell'Università  e  della Ricerca), da molto tempo  non  bandisce
  concorsi a cattedra né corsi abilitanti;

   Ritenuto che:

   chi  non  ha  avuto la possibilità di far parte  degli  organici
  delle scuole paritarie dovrà ancora attendere per molti anni  per
  potere partecipare ad un corso abilitante non riservato o  ad  un
  concorso a cattedre;

   il  MIUR affida la gestione di tutti i corsi del personale delle
  scuole  alle  Università, le quali, non avendo molto personale  a
  disposizione  per  gestirli, non riescono a  ultimarli  in  tempi
  utili per l'inserimento nelle graduatorie permanenti,

                    impegna il Governo Regionale

   ad  assumere  adeguate  iniziative  nei  confronti  del  Governo
  nazionale  al  fine di affidare la gestione dei corsi  abilitanti
  alla   Direzione   scolastica  regionale   (com'è   avvenuto   in
  precedenza) anziché alle Università.» (461);

                  «L'Assemblea regionale siciliana

   «Al  Presidente  della Regione, premesso che a  partire  dall'1
  luglio  2002  si  è realizzata la fusione per incorporazione  del
  Banco  di  Sicilia S.p.A. con il Banco di Roma, e la  contestuale
  creazione  della  holding Capitalia, nella quale  sono  confluite
  anche  Bipop-Carire,  Fineco e Mediocredito  Centrale  e  che  in
  vista,   appunto,  della  costituzione  della  suddetta  holding,
  l'Assemblea  regionale siciliana, a larghissima  maggioranza,  ha
  approvato (art. 56 della finanziaria 2003) la convenzione tra  la
  Regione  siciliana  ed il Banco di Roma, conosciuta  poi  con  la
  definizione di patti parasociali;

   Considerato che:

   tali patti parasociali prevedevano:

   il  mantenimento  in  capo al Banco di  Sicilia  di  un  livello
  patrimoniale non inferiore a quello del momento;

   il  mantenimento dell'ubicazione a Palermo della sede sociale  e
  della Direzione centrale;

   la  tutela  dei livelli occupazionali e la valorizzazione  delle
  specifiche  aree  che  mantengono relazioni  simbiotiche  con  il
  territorio;

   il  mantenimento  in  capo  al  Banco  di  Sicilia  dell'assetto
  patrimoniale e della sua struttura direzionale;

   il  mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle aree di
  attività, escludendo processi di esternalizzazione e/o vendita di
  attività e di strutture;

   Constatato che:

   l'1     gennaio  2005 è stata costituita, mediante  cessione  di
  ramo  d'azienda  delle banche del gruppo, Capitalia  informatica,
  100  per cento del Gruppo Capitalia, per l'erogazione dei servizi
  informatici  e di back office e che sono circa 400  i  lavoratori
  del Banco transitati;

   Appurato che:

   nel  mese  di  maggio  2005 è stata attuata la  riorganizzazione
  dell'attività  di  revisione  interna  con  il  passaggio  di  50
  lavoratori del Banco a Capitalia e che nel mese di luglio 2005  è
  stato  presentato il nuovo piano industriale 2005-2007 del Gruppo
  Capitalia, dal quale si evince chiaramente la volontà di spostare
  il  baricentro  del  Banco di Sicilia nel  settentrione,  volontà
  realizzata  attraverso l'apertura di centinaia  di  sportelli,  e
  solo  nel  Banco,  attraverso l'assunzione di  mille  lavoratori,
  tutti  destinati  nelle filiali del Nord, con  la  esclusione  di
  quelle del Sud, ed in particolare della Sicilia, dove il Banco ha
  il suo maggiore radicamento;

   Considerato  ancora  che  il processo  di  alleggerimento  della
  Direzione  centrale  del Banco viene ulteriormente  aggravato  ed
  accelerato dalla costituzione di Capitalia Solution, prevista per
  il  mese di gennaio 2006 (dove dal Banco transiteranno circa  130
  lavoratori), che si occuperà dei servizi ammessi alla gestione ed
  amministrazione  dei beni immobili del gruppo  e  della  gestione
  degli  acquisti  di  beni e servizi di ogni genere,  finendo  tra
  l'altro,  con  il danneggiare gravemente l'economia isolana,  dal
  momento  che,  come  si  è già verificato, le  commesse  verranno
  affidate a ditte non siciliane;

   Constatato inoltre che:

   mentre  si  concretizzava il cosiddetto processo di  convergenza
  dei  sistemi  informatici delle banche del gruppo, che  di  fatto
  rende  utilizzabili gli sportelli dei singoli  istituti  bancari,
  nella  seduta  dell'8  settembre il  consiglio  d'amministrazione
  decideva  la  dismissione dell'intero patrimonio immobiliare  del
  Banco di Sicilia assegnandolo, con un' operazione di scissione, a
  Capitalia  holding, la quale lo affiderà in gestione a  Capitalia
  Solution,  depauperando il patrimonio immobiliare  del  Banco  di
  Sicilia, contro ogni convenienza dello stesso, disattendendo  uno
  dei passaggi fondamentali dei 'patti parasociali',

                  impegna il Governo della Regione

   ad  adottare  iniziative per evitare il  rischio  che  il  Banco
  possa  perdere  la proprietà di ben 343 immobili  il  cui  valore
  civilistico,  al giugno 2005, è stimato in circa 561  milioni  di
  euro,  senza considerare il fatto che numerosi immobili rivestono
  un  rilevante  interesse storico-architettonico  e  che  sono  da
  considerare patrimonio di tutta la Sicilia;

   a  rispettare  e fare rispettare quanto previsto per  legge  nei
  'patti parasociali'.» (462);

                  «L'Assemblea regionale siciliana

   PREMESSO  che  all'Ospedale di Villa Sofia  di  Palermo  mancano
  tutti i farmaci appartenenti al file 'F' (Interferone, ecc.)  per
  gli  ammalati  di  sclerosi multipla, la cui  erogazione  dipende
  dall'Assessorato regionale della sanità;

   Considerato   che,  in  data  2  dicembre  2005,  con   apposita
  circolare  interna, girata per l'Ospedale stesso  e  letta  dagli
  stessi  malati  di  sclerosi multipla  in  cura  con  Dr  Cottone
  Salvatore  presso il reparto dallo stesso diretto,  la  dirigente
  della   farmacia   dell'Ospedale   informava,   declinando   ogni
  responsabilità, che, per mancanza di fondi, da lunedì 5  dicembre
  2005  ai  malati  di  sclerosi multipla non si  sarebbero  potuti
  erogare  tutti  i farmaci appartenenti al file 'F'  (Interferone,
  Copaxone, ecc.);

   Constatato che tale situazione ha messo in allarme ed in  grande
  preoccupazione i malati ed i loro familiari, come è già  successo
  l'anno scorso di questi tempi,

                  impegna il Governo della Regione

   a  promuovere  iniziative  urgenti  al  fine  di  assicurare  ai
  soggetti che fanno uso di farmaci appartenenti al file 'F'  l'uso
  della distribuzione gratuita.» (463).

   Avverto che le stesse saranno poste all'ordine del giorno  della
  seduta successiva perché se ne determini la data di discussione.

   Informo,  ai  sensi dell'articolo 127, comma 9, del  Regolamento
  interno  che nel corso della seduta potrà procedersi a  votazioni
  mediante sistema elettronico.


   Presidenza del presidente Lo Porto


                       Sull'ordine dei lavori

    FORGIONE  Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FORGIONE   Signor Presidente, onorevoli colleghi,  non  so  se
  esista  al mondo un'Assemblea parlamentare che attende  da  circa
  otto ore l'inizio dei lavori e che, alle due del mattino, decide,
  come se niente fosse, dopo estenuanti mediazioni, trattative, tra
  maggioranza e pezzi dell'opposizione...

     CUFFARO      presidente    della    Regione.     Non     pezzi
  dell'opposizione, ma l'opposizione intera

    FORGIONE    L'opposizione  intera   non   ha   fatto   nessuna
  trattativa con me, né in Commissione Bilancio, né fuori:  non  ne
  vedrà  trattative  sui  contenuti di  questo  disegno  di  legge,
  onorevole  Presidente, non ce ne sono state e non ce ne  saranno,
  da  qui  alla fine dei lavori di questa sessione, proprio  perché
  sappiamo  leggere  quanto  c'è in questo provvedimento   Sappiamo
  capirne i contenuti, il significato e non vorrei usare una parola
  che  lei, onorevole Presidente, ha usato affiggendo manifesti  in
  tutta  la Sicilia, ma credo che l'aggettivo che da lei usato  sia
  appropriato  a  molte delle cose contenute in questo  disegno  di
  legge   Se  si  usa  un tale aggettivo, su  tutti  i  muri  della
  Sicilia,  posso  usarlo  anch'io per  fare  una  valutazione  sui
  contenuti e sul merito di questo disegno di legge.
   Detto  questo, signor Presidente, non ritengo umano -  mi  viene
  fuori  il  termine  meno  istituzionale -  per  il  rispetto  del
  Parlamento   e   dei  colleghi  tutti,  poter   iniziare   adesso
  l'apprezzamento del disegno di legge per il quale,  tra  l'altro,
  si preannuncia un maxiemendamento che ancora non abbiamo avuto  e
  che  pertanto  non  conosciamo, che dovremmo  piuttosto  valutare
  attentamente;    ritengo   non   umano,    e     poco    corretto
  istituzionalmente,  costringere  l'Assemblea   a   cominciare   a
  lavorare ora.
   Chiedo  pertanto  alla Presidenza il rinvio  a  domani  mattina,
  visto  che  i  colleghi deputati sono fermi dalle ore  18.00,  in
  attesa che iniziassero i lavori. Lo ribadisco, chiedo il rinvio a
  domani  mattina, dopo averci fornito il maxiemendamento, in  modo
  che   tutti   i   Gruppi  parlamentari  possano  apprezzarlo   ed
  eventualmente preparare i subemendamenti.

    PRESIDENTE   Onorevole Forgione, non posso  aderire  alla  sua
  richiesta,  perché  se si perviene a questi  estremi,  anche  dal
  punto  di  vista temporale, ciò non è possibile, perché  c'è  una
  ragione   di   emergenza,  di  scadenza  di  fattori  finanziari,
  economici  e  politici, questioni di scadenze legate  anche  alle
  festività, dopo di che abbiamo...

    CRACOLICI  Evitiamo il ridicolo...

     (Proteste dai banchi della sinistra in merito alla
  comunicazione di non poter aderire alla richiesta di rinvio dei
  lavori)

       PRESIDENTE   Onorevoli  colleghi, abbiamo  la  necessità  di
  procedere e, del resto, datemi atto che non è la prima volta  che
  accade...

    SPEZIALE  Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SPEZIALE   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  dopo  la
  lunga  attesa,  non  abbiamo ancora il maxiemendamento,  per  cui
  chiederei che ci venisse fornito il testo...

    PRESIDENTE  E' in via di distribuzione.

    SPEZIALE   Signor Presidente, dobbiamo averlo, altrimenti  non
  possiamo  procedere all'esame: appena avremo il  maxiemendamento,
  peraltro, la Presidenza dovrà sospendere i lavori e dare il tempo
  all'Aula  di  poterlo  esaminare, infatti  i  colleghi  hanno  il
  diritto di presentare i relativi subemendamenti.
   Ritengo  pertanto  ragionevole che, una volta fornito  il  testo
  del  maxiemendamento,  si  sospendano i lavori  parlamentari,  si
  riprendano  domani,  così da permettere all'Aula,  ai  rispettivi
  Gruppi  parlamentari, di potere esaminare le previsioni contenute
  e predisporre i subemendamenti al testo del Governo.
   Signor  Presidente, vorrei evitare che, immediatamente,  occorra
  trasformare   l'esame   in  un  conflitto.   Bisogna   ci   siano
  comportamenti volti al rispetto del Regolamento interno e siccome
  avverto  che un clima di tensione attorno al disegno di legge,  è
  proprio la Presidenza che deve far rispettare il Regolamento.
   Non  possiamo  iniziare  i  lavori parlamentari,  senza  che  il
  Governo  fornisca il maxiemendamento e, dopo  averlo distribuito,
  del   resto,  occorrerà  sospendere  la  seduta,  per  permettere
  all'Aula  di  esaminare il testo esitato dal Governo, consentendo
  ai  singoli  parlamentari di predisporre e presentare i  relativi
  subemendamenti.
   Signor  Presidente,  ribadisco pertanto che  anch'io  chiedo  di
  aggiornare  i  lavori  d'Aula  nella  giornata  di  domani,   nel
  pomeriggio  eventualmente,  al fine  di  proseguire  l'esame  del
  maxiemendamento e dei relativi subemendamenti.

    PRESIDENTE    Onorevole   Speziale,   le   assicuro   che   il
  maxiemendamento  è in via di distribuzione, si sta  procedendo  a
  fotocopiarne il testo.
   Pertanto, sospendo, brevemente, la seduta.

   (La seduta è sospesa alle ore 02.10, è ripresa alle ore 02.30)

   La seduta è ripresa.


   Presidenza del presidente Lo Porto


    Seguito della discussione del disegno di legge numero 1084/A:
      «Misure finanziarie urgenti per l'anno finanziario 2005»

    PRESIDENTE  Si passa al secondo punto dell'ordine  del  giorno:
  Discussione di disegni di legge.
   Si  procede  con  il seguito della discussione  del  disegno  di
  legge   Misure  finanziarie urgenti per l'anno finanziario  2005
  (1084/A), iscritto al numero 1).
   Onorevoli  colleghi, ricordo che l'esame del  disegno  di  legge
  era  stato  sospeso, dopo l'approvazione del passaggio  all'esame
  degli articoli, nella seduta n. 335 del 5 dicembre 2005.
   Si passa all'articolo 1, ne do lettura:

                               «Articolo 1
                     Interventi finanziari urgenti

   1.  L'Assessorato  regionale del bilancio  ed  delle  finanze  è
  autorizzato  alla  contrazione di mutui ed  all'effettuazione  di
  altre  operazioni finanziarie per l'attualizzazione delle entrate
  derivanti  dalla  definizione dei rapporti  finanziari  pregressi
  riferiti al periodo 2002-2004 riconosciuti alla Regione a  titolo
  di  acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte  sulle
  assicurazioni Rc auto. Le quote annuali riconosciute dallo  Stato
  per  le  predette finalità sono utilizzate dalla Regione per  far
  fronte a spese di investimento.
   2.  Al fine di qualificare il settore vitivinicolo è autorizzata
  nell'esercizio finanziario 2005 la seguente spesa:
   a)  25.000  migliaia  di  euro per le  finalità  previste  dalla
  misura  FlA  del  Regolamento  CE  1257/99  applicata  all'intero
  territorio regionale;
   b)   25.000   migliaia   di  euro  per  le   finalità   previste
  dall'articolo 104 della legge regionale 23 dicembre 2000,  n.  32
  per il mantenimento del paesaggio agrario della vite;
   c)  6.000 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 2 della
  legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 per programmi sperimentali e
  innovativi;
   d)  20.000  migliaia  di  euro per le  finalità  previste  dagli
  articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater del Regolamento CE n. 1257/99
  introdotti dall'articolo 1 del Regolamento CE n. 1783/2003;
   e)   9.000   migliaia   di   euro  per  le   finalità   previste
  dall'articolo   24  quinques  del  Regolamento  CE   n.   1257/99
  introdotto dall'articolo l del Regolamento CE n. 1783/2003;
   f)   3.000   migliaia   di   euro  per  le   finalità   previste
  dall'articolo 68, comma 2, della legge regionale 16 aprile  2003,
  n. 4;
   g)  9.000 migliaia di euro per l'incremento del fondo a gestione
  separata istituito presso l'IRCAC, con l'articolo 63 della  legge
  regionale   7  marzo  1997,  n.  6  e  successive  modifiche   ed
  integrazioni, con riserva di destinazione per interventi conformi
  alle   disposizioni  del  Regolamento  CE  n.   1/2004   relativo
  all'applicazione  degli articoli 87 e 88  del  trattato  CE  agli
  aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive  nel
  settore       della      produzione,      trasformazione        e
  commercializzazione  dei prodotti agricoli, effettuati  a  favore
  delle  cantine  sociali  in  forma  cooperativa  aventi  sede  in
  Sicilia;
   h)   3.000   migliaia  di  euro  da  destinare  all'integrazione
  regionale dei fondi rischi di cui all'articolo 3, comma  1  della
  legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, in favore delle cantine
  sociali  in  forma cooperativa aventi sede o unità operative  nel
  territorio siciliano, per la concessione delle agevolazioni sotto
  forma di garanzia previste dall'articolo 16 della legge regionale
  21 settembre 2005, n. 11.
   3.  Per  l'esercizio finanziario 2005, l'assegnazione ai  comuni
  di  cui  all'articolo  30,  comma 1,  della  legge  regionale  28
  dicembre 2004, n. 17, è incrementata di 105.000 migliaia di euro,
  di cui 40.000 migliaia di euro destinata a spese di investimento.
  Una quota delle assegnazioni, ai sensi del presente comma, pari a
  1.000  migliaia di euro è destinata ad incremento  del  fondo  in
  favore delle unioni dei comuni.
   La   somma  di  cui  al  comma  3,  non  destinata  a  spese  di
  investimento, è comprensiva della quota assegnata  al  comune  di
  Palermo ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale
  28 dicembre 2004, n. 17.
   I   comuni   sono   autorizzati  ad  apportare  le   conseguenti
  variazioni di bilancio entro venti giorni dall'entrata in  vigore
  della presente legge.
   4.  Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale
  6  marzo  1986,  n. 9 è autorizzata, per l'esercizio  finanziario
  2005, la spesa complessiva di 80 migliaia di euro.
   5.  Ai  sensi  degli articoli 36 e 37 dello Statuto regionale  e
  dell'articolo  8 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
  luglio 1965, n. 1074, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto
  legge  30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge  di
  conversione e successive modifiche ed integrazioni, si  applicano
  nel   territorio  della  Regione,  salvo  quanto  previsto  dalla
  presente  legge.  Gli obblighi, i diritti ed i rapporti  riferiti
  nell'articolo  3  del decreto legge 30 settembre  2005,  n.  203,
  nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche
  ed  integrazioni,  alla  Riscossione  S.p.A.'  devono  intendersi
  riferiti, in Sicilia, alla Riscossione Sicilia S.p.A.' di cui  al
  comma 3.
   In     conformità       alle       disposizioni        contenute
  nell'articolo  3  del decreto legge 30 settembre  2005,  n.  203,
  nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche
  ed  integrazioni, a decorrere dall'1 ottobre 2006 è soppresso  il
  sistema  di  affidamento  in concessione del  servizio  regionale
  della  riscossione  e  le funzioni relative alla  riscossione  in
  Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante la società di  cui
  al comma.
   Entro  sessanta  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
  presente   legge,  la  Regione,  con  l'eventuale  partecipazione
  dell'Agenzia  delle  Entrate,  procede  alla  costituzione  della
  Riscossione  Sicilia  S.p.A', con  un  capitale  iniziale  di  16
  milioni  di  euro  e  con la partecipazione  maggioritaria  della
  Regione.
   Per  la  Regione,  i  diritti corporativi  sono  esercitati  dal
  dipartimento  finanze  e  credito  dell'Assessorato  bilancio   e
  finanze,   che  li  esercita  anche  nel  contenuto   dei   patti
  parasociali.
   La Riscossione Sicilia S.p.A., anche avvalendosi, senza nuovi  o
  maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale  dei
  soci  pubblici,  che  ne  dichiarino  la  disponibilità  e  anche
  attraverso la società per azioni, partecipata ai sensi del  comma
  7 dell'articolo 3 del citato decreto legge, nonché della relativa
  legge  di  conversione  e successive modifiche  ed  integrazioni,
  svolge le attività previste dal comma 4 del medesimo articolo 3.
   L'Assessore  regionale  per  il  bilancio  e  le  finanze  rende
  annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo
  stato  dell'attività di riscossione; a tal fine, il  dipartimento
  finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle
  finanze  fornisce allo stesso Assessore i risultati dei controlli
  sull'efficacia  e  sull'efficienza  dell'attività  svolta   dalla
  Riscossione Sicilia S.p.A.
   La  Riscossione  Sicilia  S.p.A.  assume  iniziative  idonee  ad
  assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione
  coattiva,  tali  da  assicurare, rispetto agli oneri  attualmente
  iscritti  nel  bilancio della Regione per  i  compensi  per  tali
  attività,  risparmi  pari ad almeno 1.800 migliaia  di  euro  per
  l'anno  2007,  1.750  migliaia di euro per l'anno  2008  e  1.860
  migliaia di euro a decorrere dall'anno 2009.
   Per  lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo,
  la   Riscossione  Sicilia  S.p.A  e  la  società   dalla   stessa
  partecipata  ai  sensi  del comma 7 dell'articolo  3  del  citato
  decreto  legge  30 settembre 2005, n. 203, nonché della  relativa
  legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, sono
  remunerate:
   a)   per   gli  anni  2007  e  2008,  secondo  quanto   previsto
  dall'articolo  18  della legge regionale 31 maggio  2004,  n.  9,
  ferme  restando  le disposizioni di cui al comma 7  del  presente
  articolo;
   b)  successivamente,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
  legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
   A  decorrere  dall'1 ottobre 2006 i riferimenti contenuti  nelle
  vigenti  norme regionali ai concessionari del servizio  regionale
  della  riscossione si intendono riferiti alla Riscossione Sicilia
  S.p.A.  ed  alla società dalla stessa partecipata, ai  sensi  del
  comma  7 dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005,  n.
  203,  nonché  della  relativa legge di conversione  e  successive
  modifiche ed integrazioni.
   La   durata   delle  concessioni  del  servizio   regionale   di
  riscossione  dei  tributi, in scadenza il 31  dicembre  2005,  ai
  sensi  dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 2004,  n.
  15, è prorogata fino al 30 settembre 2006. Dall'1 ottobre 2006 le
  funzioni  relative  alla riscossione in Sicilia  sono  esercitate
  mediante la società di cui al comma 3.
   Per  il servizio di riscossione mediante ruolo svolto, nell'anno
  2006,  dal concessionario e dalla società di cui al comma  3,  la
  remunerazione è determinata secondo la seguente articolazione:
   a)  per  un  volume di riscossioni tra euro 81.563.857,08,  pari
  alle  riscossioni  dei  ruoli  al netto  del  condono  conseguito
  nell'anno  2004 maggiorate del 5 per cento ed euro 90.000.000,00,
  sarà  erogata  una  remunerazione di euro 46.682.133,00,  pari  a
  quella prevista per gli anni 2004 e 2005;
   b)  per un volume di riscossioni di oltre 90.000.000,00 di  euro
  e  fino  ad  euro  124.000.000,00, sarà erogata una  retribuzione
  aggiuntiva  pari al 5 per cento delle maggiori riscossioni.  Tale
  retribuzione  aggiuntiva, pertanto, non può essere  superiore  ad
  euro 1.700.000,00;
   c)  per un volume di riscossioni inferiore ad euro 81.563.857,08
  e,  comunque,  fino ad euro 21.563.857,08 la retribuzione  subirà
  una decurtazione pari al 5 per cento delle minori riscossioni. La
  predetta decurtazione, pertanto, non può essere superiore ad euro
  3.000.000,00.
   Con  decreto del dirigente generale del dipartimento  finanze  e
  credito,  da  adottare entro il 30 aprile 2007, la  remunerazione
  complessiva spettante verrà ripartita tra i concessionari di ogni
  ambito  territoriale  secondo la percentuale  con  la  quale  gli
  stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.
   La   remunerazione   di   cui  al   comma   11   è   corrisposta
  proporzionalmente al servizio reso ed è calcolata, su base annua,
  in dodicesimi.
   L'onere  derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al  comma  11,
  valutato  in 48.400 migliaia di euro, per le finalità di  cui  al
  comma 2, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2006, nello
  stanziamento indicato nell'UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516. Per le
  finalità  di  cui  al  comma  3  è autorizzata,  per  l'esercizio
  finanziario 2006, la spesa di 16.000 migliaia di euro, cui si  fa
  fronte  con  parte  delle risorse assegnate per  l'anno  2006  in
  favore della Regione ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto.
   Per  l'attuazione di quanto previsto dalla presente disposizione
  il  Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare,
  con  proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio  della
  Regione per l'esercizio finanziario 2006.
   6.        Il        dipartimento      regionale       interventi
  infrastrutturali  in agricoltura è autorizzato,  per  l'esercizio
  finanziario  2005, ad erogare ai consorzi agrari  funzionanti  in
  regime  ordinario  la  somma  di  200  migliaia  di  euro   quale
  contributo  per  le  spese  di funzionamento;  per  gli  esercizi
  finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma
  2, lettera h) della legge regionale 27 aprile1999, n. l0.
   7.  E'  soppresso  il  comma  2  dell'articolo  40  della  legge
  regionale 19 maggio 2005, n. 5.
   8.  Il dipartimento regionale dell'industria è autorizzato,  per
  l'esercizio   finanziario  2005,  a  trasferire   alle   autorità
  portuali,  la  somma  complessiva di 200  migliaia  di  euro  per
  l'erogazione  di  contributi  in favore  delle  imprese  portuali
  finalizzati al rinnovamento delle strutture produttive e dei beni
  strumentali. Per gli esercizi finanziari successivi  si  provvede
  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma 2,  lettera  g)  della  legge
  regionale 27 aprile 1999, n. 10.
   9.   Gli  oneri  da  destinare  alla  contrattazione  collettiva
  regionale  per il personale della Regione siciliana con qualifica
  dirigenziale  a  tempo  indeterminato e determinato,  comprensivi
  degli    oneri   sociali   e   dell'I.R.A.P.   a   carico   della
  Amministrazione  regionale,  sono quantificati,  per  l'esercizio
  finanziario 2005, in relazione ai biennio economico 2002-
   2003,  in  25.750  migliaia di euro e, in relazione  al  biennio
  economico  2004-2005, in 11.148 migliaia di euro.  Gli  oneri  da
  destinare alla contrattazione collettiva regionale per il biennio
  economico   2004-2005,   comprensivi  degli   oneri   sociali   e
  dell'I.R.A.P.  a carico della Amministrazione regionale,  per  il
  personale della Regione siciliana con qualifica non dirigenziale,
  a  tempo  indeterminato  e  determinato,  sono  quantificati  per
  l'esercizio finanziario 2005 in 31.384 migliaia di euro.
   10.  Gli  oneri  di cui al comma 1 dell'articolo 4  della  legge
  regionale  19  maggio  2005,  n. 5,  relativi  al  personale  con
  qualifica dirigenziale degli enti regionali di cui all'articolo 1
  della  legge  regionale 15 maggio 2000, n. 10 sono  quantificati,
  per   l'esercizio  finanziario  2005,  in  relazione  al  biennio
  economico 2002-2003, in 1.847 migliaia di euro e, in relazione al
  biennio  economico 2004-2005, in 673 migliaia di euro,  mentre  i
  medesimi   oneri   relativi  al  personale  con   qualifica   non
  dirigenziale  degli stessi enti regionali sono quantificati,  per
  l'esercizio  finanziario 2005, in relazione al biennio  economico
  2004-2005, in 2.636 migliaia di euro.
   Le  somme iscritte nei fondi di cui al comma precedente sono  da
  intendersi a destinazione vincolata.
   11.  Gli oneri da destinare per gli esercizi finanziari  2006  e
  2007 alle contrattazioni collettive regionali di cui ai commi 9 e
  10  sono quantificati ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della
  legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21.
   12.  All'articolo 28, comma 1, della legge regionale  15  maggio
  2000,  n.  l0,  le parole derivante dalla' sono sostituite  dalle
  parole da destinare alla'.
   13.  Per far fronte agli oneri relativi agli esercizi finanziari
  2002-2005  per il funzionamento dei comitati provinciali  per  il
  sostegno  dei  disabili di cui all'articolo 26,  comma  2,  della
  legge  regionale  26  novembre 2000, n.  24  è  autorizzata,  per
  l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 255 migliaia di euro.
   Per  il  funzionamento del comitato di gestione  del  Fondo  per
  l'occupazione  dei disabili di cui all'articolo  22  della  legge
  regionale  26 novembre 2000, n. 24 è autorizzata, per l'esercizio
  finanziario  2005,  la  spesa di 10 migliaia  di  euro.  Per  gli
  esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo
  3,  comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999,  n.
  l0.
   14.  In  attuazione  a quanto disposto con l'articolo  15  della
  legge  regionale 19 maggio 2005, n. 5, ed al fine di garantire  i
  livelli  essenziali di assistenza sul territorio, i medici  della
  medicina   dei  servizi  utilmente  collocati  nelle  graduatorie
  provinciali  già  approvate con decreto assessoriale,  che  hanno
  presentato domanda alla A.U.S.L. competente per territorio,  sono
  inquadrati nel ruolo del servizio sanitario nazionale  nei  posti
  vacanti  di  cui  alle pertinenti discipline a  far  data  dall'l
  dicembre  2005.  Il  restante personale medico appartenente  alla
  medicina  dei  servizi  che  non  ha  trovato  allocazione  nella
  dotazione organica esistente in ciascuna A.U.S.L. competente  per
  territorio,  è collocato a far data dall'1 dicembre  2005  in  un
  ruolo  speciale  transitorio istituito presso ciascuna  A.U.S.L.,
  con  attribuzione  del  corrispondente  trattamento  economico  e
  giuridico  del  servizio  sanitario  nazionale,  sino  al  totale
  assorbimento dello stesso nella dotazione organica del  personale
  medico di cui alle pertinenti discipline.
   15.  Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nel
  territorio e di pervenire al completamento degli organici  minimi
  ospedalieri,  l'Assessore regionale per la sanità,  nel  rispetto
  delle  disposizioni finanziarie vigenti in materia  di  dotazione
  organiche,  può  autorizzare le aziende sanitarie,  territoriali,
  ospedaliere   e   policlinici  universitari  a   procedere   alle
  assunzioni di unità di personale del Servizio Sanitario Nazionale
  secondo  i  criteri, modalità e priorità che sono preventivamente
  fissati  dallo stesso, tenuto conto delle effettive  esigenze  di
  ciascuna Azienda sanitaria, nell'ambito delle risorse finanziarie
  disponibili per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
   16.   Per  la  copertura  del  maggior  fabbisogno  del  sistema
  sanitario    regionale   rispetto   a   quello   complessivamente
  quantificato per la Regione siciliana per l'anno 2005, nonché per
  gli  oneri  discendenti dall'applicazione del comma 14, paragrafo
  2,  e del comma 15, valutati rispettivamente in 1.100 migliaia di
  euro e 2.000 migliaia di euro, è autorizzata la spesa complessiva
  di  euro  664.790.179,77. Per gli esercizi finanziari  successivi
  all'integrazione  del maggiore fabbisogno del  sistema  sanitario
  regionale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2,  lettera
  g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
   17.  Le  disposizioni  di cui al comma 4 dell'articolo  1  della
  legge  regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione  nel
  biennio   2005-2006  e  gli  oneri  conseguenti  sono  assicurati
  dall'Ente   di   sviluppo   agricolo  (ESA)   entro   l'esercizio
  finanziario 2006.
   18.  Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2005 dalle
  leggi  sotto  elencate sono modificate degli importi  indicati  a
  fianco delle medesime:
         a)  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,  articolo
     128,  comma 7, Tabella H (UPB 1.3.1.3.99 capitolo  105718)  +
     200 migliaia di euro;
         b)  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,  articolo
     128,  comma  7, Tabella H (UPB 2.3.2.6.5 capitolo  546403)  +
     3.000 migliaia di euro;
         c)  legge  regionale 6 aprile 1996, n. 23  ,  articolo  2
     (UPB 6.2.1.3.4 capitolo 274101) - 500 migliaia di euro;
         d)  legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli  10
     e 16 (UPB 7.4.1.3.1 capitolo 322104) - 516 migliaia di euro;
         e)  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,  articolo
     128,  comma  7,  Tabella  H (UPB 9.2.1.3.1  capitolo  373701)
     +5.900 migliaia di euro;
         f)  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,  articolo
     128, comma 7, Tabella H (UPB 10.4.1.3.1 capitolo 421702)
         - 300 migliaia di euro;
         g)  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,  articolo
     128,  comma 7, Tabella H (UPB 1.1.1.3.99 Capitolo  100334)  +
     200 migliaia di euro;
         h)  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,  articolo
     128,  comma 7, Tabella H (UPB 1.3.1.3.99 Capitolo  104539)  +
     500 migliaia di euro;
         i)  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,  articolo
     128,  comma  7, Tabella H (UPB 2.2.1.3.2 Capitolo  143708)  +
     200 migliaia di euro;
         l)  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,  articolo
     128,  comma  7, Tabella H (UPB 2.3.1.3.2 Capitolo  147302)  +
     280 migliaia di euro;
         m)  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,  articolo
     128, comma 7, Tabella H (UPB 3.2.1.3.1 Capitolo
         183752)    +     50 migliaia di euro;
         n)  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,  articolo
     128,  comma 7, Tabella H (UPB 8.2.1.3.99 Capitolo  344116)  +
     500 migliaia di euro;
         o) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
         128,  comma  7,  Tabella  H  UPB  9.2.1.3.3     Capitolo
         373703 + 50 da destinare all'Istituto Annibale di
         Francia di Palermo
     UPB 9.3.1.3.1       Capitolo    377713     +   200
     UPB  9.3.1.3.6      Capitolo    377318     +   500
     UPB  9.3.1.3.7      Capitolo    377727     +   614
     UPB  9.3.1.3.7      Capitolo    377720     +   200    da
     destinare alla Società siciliana Storia Patria
     UPB  9.3.1.3.7      Capitolo    377722     +   100    da
     destinare al Coro Santa Cecilia
     UPB  9.2.1.3.3      Capitolo    372528     +   200
     UPB  9.2.1.3.3      Capitolo    373304     +   400
     UPB  9.3.1.3.7      Capitolo    377718     +     4
     UPB  9.3.1.3.7      Capitolo    377702     -     4
     UPB  9.3.1.3.4      Capitolo    377701     +   304
     UPB  9.3.1.3.4      Capitolo    377729     +   200
     UPB  9.3.1.3.2      Capitolo    377730     +    78
     UPB  2.3.2.6.2      Capitolo    546805     -    20
     UPB  2.3.1.3.1      Capitolo    147303     -   536
     UPB  3.2.2.7.1      Capitolo    583301     + 1.000
     UPB  2.2.2.6.1      Capitolo    542861     -    50
     UPB  10.2.1.3.2     Capitolo    413311     +    30
     destinati All'associazione Famiglie Persone Down di Palermo
     UPB  10.2.1.3.3     Capitolo    413718     +   300

       -  Alla Tabella G allegata alla legge regionale 28 dicembre
     2004,  n.  17,  sono  apportate, per l'esercizio  finanziario
     2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:

     UPB      2.3.1.3.1   Capitolo   147301        -   305
     UPB      7.3.1.3.1   Capitolo   318110        +   394
     UPB      2.3.1.3.1   Capitolo   147307        -    10

         -  Alla  Tabella  I  allegata  alla  legge  regionale  28
     dicembre   2004,   n.  17,  è  apportata,   per   l'esercizio
     finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro:
     UPB  5.2.2.6.3   Capitolo   642802        -   2.000

       -  Il  limite d'impegno autorizzato dall'articolo 19, comma
     3  della  legge regionale 31 luglio 2003, n.10  e  successive
     modifiche  ed  integrazioni, è ridotto di 3.500  migliaia  di
     euro.
         -  Legge  regionale 7 marzo 1997, n. 6, articolo 74,  UPB
     6.2.1.3.4, capitolo 274101 - 420.
         -  Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, articolo  41,
     UPB 1.4.1.1.2, capitolo 108537 + 5.
        -  Legge  regionale  12 maggio 2005, n.  5,  articolo  23,
     comma 1, UPB 9.3.1.3.2, capitolo 377756 + 150.
     19. All'articolo l28, comma l, tabella A della legge
     regionale 28 dicembre 2004, n. 17 sono apportate le  seguenti
     modifiche:
     a) accantonamenti positivi:
     Ripianamento deficit Aziende sanitarie ed ospedaliere
     + 259.274 migliaia di euro
     b) accantonamenti negativi:
     Dismissioni beni del patrimonio disponibile delle
     Aziende sanitarie +259.274 migliaia di euro
       20.  Al comma 20 dell'articolo 56 della legge regionale  27
     aprile 1999, n. 10, le parole da 'interna' a
      Finanze'  sono  sostituite  con  le  parole  costituita  con
     decreto  del dirigente generale del dipartimento  bilancio  e
     tesoro - Ragioniere generale della Regione'.
       21.  All'articolo  28, comma 1, della  legge  regionale  19
     maggio  2005, n. 5, le parole comma 2' sono sostituite  dalle
     parole comma 1'.»

   Comunico  che, all'articolo 1 sono stati presentati  i  seguenti
  emendamenti:

      -dall'onorevole Miccichè: 1.1.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5,
        1.2.6;  1.2.7; 1.2.8; 1.2.9; 1.2.10; 1.3.1; 1.4.1; 1.5.1; 1.6.1;
        1.7.1; 1.8.1; 1.9.1; 1.11.1; 1.12.1; 1.13.1; 1.14.1; 1.15.1;
        1.16.1;  1.19.1; 1.19.2; 1.20.1; 1.21.1;
  -dagli onorevoli Lo Curto, Leanza Nicola, Amendolia, Paffumi, Di
  Mauro: 1.2.1;
  -dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale, Cracolici: 1.2.11,
  1.2.12;
  -dall'onorevole Acierno:  1.5.2; 1.5.4; 1.5.3;
  -dall'onorevole Capodicasa:  1.12.2;
  -dall'onorevole Speziale: 1.13.2; 1.18.14; 1.18.5; 1.18.16;
  1.1.8.7; 1.18.8; 1.18.9; 1.18.10; 1.18.11; 1.1.8.12; 1.18.13;
  1.18.14; 1.18.15; 1.18.16; 1.18.17; 1.18.18; 1.18.19; 1.18.20;
  1.18.21; 1.1.8.22; 1.18.23; 1.18.24; 1.18.25; 1.18.26; 1.18.27;
  1.18.28; 1.18.29; 1.18.30; 1.18.31; 1.1.8.32; 1.18.33; 1.18.34;
  1.18.35; 1.18.36; 1.18.37; 1.18.38; 1.18.39; 1.18.40; 1.18.41;
  -dagli onorevoli Genovese e Barbagallo: 1.18.1;
  -dagli onorevoli  Barbagallo, Spampinato e Villari: 1.18.2 e
  1.18.3.

   Comunico  altresì  che  è  stato presentato  l'emendamento    C'
  approvato dalla Commissione.

    SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SPAMPINATO   Signor Presidente, onorevoli colleghi,  intervengo
  per  formalizzare una richiesta affinché quest'Aula eserciti  con
  piena consapevolezza l'esercizio delle proprie funzioni.
   Nelle   7  ore  e 28 minuti di interruzione dei  lavori   io  ho
  fatto alcuni conti ed  ho visto che questa legge contiene ben 285
  norme;  che  prevede  circa  750 emendamenti,  senza  contare  il
  maxiemendamento, e che ci sono oltre 500 riferimenti normativi.
   Al   fine  di  dare   al  singolo  deputato  la  possibilità  di
  esercitare la propria funzione con un minimo di coscienza,  credo
  che   debbano essere forniti anche i riferimenti normativi su ciò
  che  dobbiamo approvare. Diversamente non abbiamo la  possibilità
  di comprendere che cosa una norma vuole legiferare.
   Ecco  perché, signor Presidente, credo sia indispensabile, oltre
  che  per le motivazioni prima addotte dall'onorevole Speziale  in
  ordine  ad   una   richiesta di sospensione  per  poter  valutare
  attentamente  il  maxiemendamento,  una sospensione  che  dia  la
  possibilità  agli uffici anche di fornire ai singoli  deputati  i
  riferimenti  normativi  per  poter,  con  cognizione  di   causa,
  esercitare la propria funzione.

    PRESIDENTE    Onorevole  Spampinato  in  effetti   la   sua   è
  un'obiezione   corretta.   Stanno  per   essere   distribuiti   i
  riferimenti normativi.

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà

    FORGIONE   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  è   stato
  distribuito  un maxiemendamento di 50 pagine -  49 mi corregge il
  Governo  - che modifica in modo sostanziale il testo che avevamo,
  ora   io  non  so  se  l'onorevole  Spampinato,   che  è  un  po'
   Mandrake',  si accontenta dei riferimenti normativi ed  in tempo
  reale,   mentre  lei  da  la parola per la discussione  e  mentre
  facciamo le votazioni,  ha il tempo, con i riferimenti normativi,
  di  andare avanti. Noi non siamo in grado di apprezzare 50 pagine
  con  intere nuove leggi, l'istituzione dell'agenzia regionale dei
  rifiuti e delle acque, il servizio  di pianificazione, una  serie
  di  emendamenti aggiuntivi di cui non conosciamo il  contenuto  e
  dobbiamo sapere di cosa si tratta e cosa comportano.

    SPAMPINATO  Anch'io ho chiesto la sospensione.

    FORGIONE   Signor Presidente, voi,  maggioranza  e  Presidenza,
  non  potete mortificare il lavoro dei parlamentari,  noi  abbiamo
  bisogno  di  capire in quelle 50 pagine cosa c'è,  apprezzarle  e
  fare  una  valutazione,  dobbiamo essere in grado di svolgere  il
  nostro  lavoro  di parlamentari, sono 50 pagine e ci  sono  state
  fornite ora.

    PRESIDENTE   Onorevole  Forgione, avrei risposto  all'obiezione
  sui  termini non appena fossimo arrivati al documento  cosiddetto
   maxiemendamento', ma approfitto ora  per dare una  risposta:  il
  comma   7   dell'articolo  112  -    vero   è   che   c'è   anche
  successivamente   il  comma  9 che mi permette  di  ovviare  alle
  vostre  giuste richieste -  ma il comma 7 prevede  che,   qualora
  sia  il Governo o la Commissione a presentare una riscrittura  di
  un  emendamento  ad  emendamenti precedenti,  non  sono  previsti
  termini.
   Io   posso   concedere  una  sospensione,  se  me  la  chiedete,
  relativamente  al  fatto  di permettervi  una  lettura  sia  pure
  veloce,  ma  una lettura ai sensi del comma 9 dell'articolo  112,
  tuttavia  i  termini  non possono scattare secondo  la  normativa
  ordinaria.


   Presidenza del presidente Lo Porto


                       Sull'ordine dei lavori

    CAPODICASA  Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    CAPODICASA  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  lei  tratta
  questo  argomento  come  se  ci  trovassimo  di  fronte  ad   una
  procedura   ordinaria   di  attività  dell'Assemblea   e   questo
  riferimento  rigoroso  al dettato regolamentare  potrebbe  essere
  congruo  se  la  Presidenza facesse altrettanto per  altre  norme
  regolamentari che vengono solennemente calpestate dalla procedura
  che  si è adottata in questa Aula, prima in Commissione dove  io,
  ad  inizio  dei lavori ho chiesto al Presidente  e  quindi  anche
  alla maggioranza ma innanzi tutto al Presidente in quanto  tutore
  del  corretto   svolgimento dei lavori,  se  riteneva  che  fosse
  coerente col Regolamento e col dettato di legge la procedura  che
  già  in  Commissione, stravolgendo ogni prassi parlamentare,  era
  stata adottata per procedere all'approvazione del testo.
   Qui  dentro  c'è  di  tutto e,  così come si  fa  per  le  leggi
  finanziarie -  perchè si tratta perfino  di qualcosa  di  più  di
  una  legge  finanziaria -  il Regolamento vuole che il Presidente
  dell'Assemblea,   preventivamente -  nel caso lo  avrebbe  potuto
  fare  anche il Presidente della Commissione -  debba vagliare  le
  norme  contenute e quelle che vengono proposte nel testo  e debba
  cassare quelle che non sono coerenti col dettato regolamentare  e
  con la norma della legge n. 19 del 1999 che detta e disciplina le
  procedure per quanto concerne l'approvazione di testi che abbiano
  un tale  contenuto.
   Il  presidente della Commissione ritenne di dovere  glissare  su
  questa  nostra  richiesta, io adesso credo che la  stessa   debba
  essere  avanzata  al  Presidente  dell'Assemblea  in  quanto   il
  Regolamento  non  può  essere invocato  solo  per  comprimere  le
  legittime  prerogative dei parlamentari, sia pure di parlamentari
  di minoranza, perchè, signor Presidente, nessuno poi può invocare
  una  chiara  ed  attenta  valutazione  dei  testi  da  parte  del
  Parlamento  nè,  tanto meno, la coerenza del  nostro  lavoro  dal
  punto di vista tecnico-legislativo.
   Per  cui  poi  è  facile  aggredire  per  via  giornalistica  il
  Commissario  dello Stato che molto spesso finisce per  impugnare,
  anche  usando giudizi pesanti -  cosa che non gli compete  -   ma
  noi  sappiamo  bene che, di fronte a leggi che vengono  approvate
  con  le  procedure  ed  il contenuto che  ormai  siamo  da  tempo
  abituati a fare,  sorge un legittimo disgusto, non solo da  parte
  dell'opinione  pubblica,  della stampa,  ma  anche  degli  organi
  istituzionali che si trovano a dover vagliare il nostro lavoro.
   Signor  Presidente,  qui  lei non può  mettersi  nei  panni  del
  componente   di  maggioranza,  lei  non  può  farsi  carico   dei
  cosiddetti problemi del Governo perchè lei qui non è al  servizio
  del  Governo, lei è qui al servizio del Parlamento e del corretto
  svolgimento dei lavori.
   Se  il  Governo aveva delle scadenze ha avuto un anno  di  tempo
  per  pensarci  e  per  preparare i testi ed  arrivare  nei  tempi
  ordinari al lavoro di commissione ed al lavoro dell'Aula.  Adesso
  non  si  può  dire   dobbiamo  fare......'  perchè  questo  è  un
  procedimento che io considero scorretto e che viene  a  ledere  -
  questo  sì - i diritti del parlamentare che, quali che  siano  le
  scadenze,  viene  prima di tutti i tempi su cui  il  Governo  può
  invocare termini. Noi abbiamo una responsabilità individuale, per
  cui ognuno risponde ai propri lettori, così come lo fa il Governo
  e lo fa il Presidente della Regione.
   Allora  se  le cose stanno così, signor Presidente, a  parte  il
  fatto  che  -  come  abbiamo avuto occasione  di  dire  -  queste
  scadenze  così perentorie non ci sono, per i comuni c'è  già  una
  norma nello stesso testo in cui si autorizzano i comuni stessi ad
  operare le variazioni di bilancio entro i venti giorni successivi
  alla pubblicazione della presente legge.

    ORTISI   Ma  le  hanno fatte tutti i comuni  le  variazioni  di
  bilancio.

    CAPODICASA  Non solo, ma le possono tornare a fare  e  vi  sono
  fior di precedenti, visto che vi appellate sempre ai precedenti.
   Per cui queste variazioni sono state fatte venti giorni dopo  la
  pubblicazione delle leggi che a volte, è capitato, anche sforando
  il 31 dicembre dell'esercizio finanziario in corso, cioè in pieno
  gennaio.
   Quindi,  non c'è alcuna scadenza, signor Presidente, si  informi
  con gli uffici.
   Inoltre,  per quanto riguarda tutte le cosiddette emergenze  che
  vengono  invocate, siamo pronti a sfidare chiunque  a  dimostrare
  che la differenza di ventiquattro, quarantotto ore possa   ledere
  o nuocere ad una qualche categoria o a qualche beneficiario della
  legge   previsto nel testo.
   Se  ci  dimostrate che è così noi siamo pronti a prenderne atto,
  ma le assicuro, signor Presidente, che tutto questo non c'è.
   Allora  perchè?  Il  perchè è presto detto.  Si  vuole  fare  un
  lavoro notturno, si sarebbe potuto cominciare oggi, ieri e non lo
  si  è  fatto  perchè  bisogna stringere in queste  ore  notturne,
  mattutine,  ma  se  qualcuno pensa che allora  non  si  procederà
  secondo  i tempi,  che dobbiamo compulsare il lavoro del  singolo
  parlamentare,  avvertiamo  che si  sta  compiendo  un  errore  di
  valutazione.
   Noi  intendiamo far  rispettare il nostro diritto  e  lo  faremo
  nei modi dovuti. Speriamo che non si forzi la mano costringendoci
  a doverlo fare con atti, che guardati ad oggi, in questo momento,
  possono  apparire  inconsulti. Ma poi  la  stanchezza  può  anche
  giocare brutti tiri.
   E    allora,    signor   Presidente,   noi    vorremmo    sapere
  prioritariamente  dalla Presidenza quali  sono  gli  emendamenti,
  quali  sono  gli articoli che considera improponibili  a  termini
  regolamentari, a termini di legge prima di tutto.
   Secondo:  se  ritiene che sia non umano, che c'entra  l'umanità?
  Qui c'entra la decenza del percorso parlamentare,  che è qualcosa
  di  ben  più importante della nostra fatica fisica. Se si ritiene
  coerente  con ciò che si lavori, signor Presidente, con un  testo
  che  contiene  qualcosa che si aggira intorno  ai  400  articoli,
  perché  questo  scherzetto di inserire in  un  solo  articolo  40
  commi,  ed  ogni comma contenente praticamente una materia  a  sé
  stante,  non può sicuramente ingannare alcuno.
   Qui  siamo abbastanza esperti, quindi noi non possiamo dire  che
  abbiamo  12-13  articoli.  Noi  abbiamo  250-300  articoli.  Ogni
  singolo  articolo richiama norme di legge a volte  vecchissime  e
  qui già siamo in pochi quelli che possiamo ricordare il contenuto
  di  una  legge  del  1987-1988, si  figuri  tutte  le  norme  che
  rimandano a leggi del 1971, a leggi del 1966, ne ricordo qualcuna
  del 1961
   Abbiamo  bisogno di leggerle, signor  Presidente. Tanto più  che
  il  cosiddetto maxi-emendamento non è che cassa un articolo, dice
   è  sostituito con questo' per cui è di facile lettura, dice  nel
  comma  tale dell'articolo tale del disegno di legge - che  già  è
  arduo  ad  andare  ad  approfondire - togliamo   la  parola  x  e
  rimandiamo'  ... insomma questo è un puzzle, non  è  fare  legge,
  questo  è un modo per andare con le dita negli occhi al deputato,
  al parlamentare, cosa che nuoce non tanto alla salute fisica - il
  chè  conta fino ad un certo punto, anche se come diceva una volta
  un  Presidente che l'ha preceduta su quella sedia, compito  della
  Presidenza è tutelare anche la salute dei parlamentari, visto che
  qui  dentro qualcuno c'è anche morto in diretta - ma   credo  che
  debba  tutelare  il lavoro del Parlamento,  ed  è  compito  della
  Presidenza farlo
     Per  questa ragione, signor Presidente, le chiedo non  che  ci
  accordi  dieci  minuti come termine regolamentare, perchè  questo
  non  è  l'emendamento  del Governo, questa è  un'altra  legge  di
  cinquanta pagine, ma volete pure  sfotterci  quando ci dite che è
  l'emendamento del Governo? Bisogna che ci sia dato il  tempo  per
  approfondirlo perché noi non sappiamo se ciò che ha  discusso  la
  Commissione,  che  è  stato fatto già  tra  7-12  parlamentari  -
  quindi tutto il resto del Parlamento è all'oscuro di ciò che si è
  fatto  in Commissione -  sia coerente anche per quei parlamentari
  che  erano  presenti  con  ciò  che  si  è  deciso,  se  non  c'è
  dell'altro, se ci sono norme aggiunte e sembrerebbe ad una  prima
  lettura  che ci siano norme aggiunte che in Commissione non  sono
  state  approvate, onorevole Presidente della Commissione, il  che
  significa  che  voi  sotto  la dizione  emendamento  proposto  ed
  approvato  dalla  Commissione   state  truffando  il  Parlamento,
  perché  avete  inserito cose che in Commissione  non  sono  state
  portate all'approvazione.
   Allora  questa è una violazione regolamentare che  forse  è  ben
  più  grave  delle  altre   Come  la  norma  sui  rifiuti  che  in
  Commissione  non è mai venuta, quella dell'Agenzia...Le  assicuro
  che  ci  sono norme che non erano presenti nella discussione  che
  c'è stata in Commissione.

    CUFFARO   presidente della Regione. Lei non era in Commissione,
  onorevole Capodicasa?

     CAPODICASA   Lo  dicono quelli che erano  presenti,  onorevole
  Presidente,

     SAVONA   vicepresidente della Commissione. Ci sono  i  verbali
  che parlano.

    CAPODICASA  Andiamo a vedere i verbali,  onorevole Savona,  non
  mi  faccia parlare dei verbali, la prego, lei è in grado di  dire
  che  quella Commissione poteva fare i verbali? Lei è in grado  di
  dire questo, Presidente Savona? Quella era una Commissione o  era
  una bolgia? E ci dovremmo tutti vergognare del modo in cui lavora
  quella Commissione, con le carte che volano, chi entra chi  esce,
  chi  si  alza,   chi grida, questo è approvato  e  questo  non  è
  approvato,    senza   che  ci  sia  la  regolarità   dei   lavori
  parlamentari
   E invocano pure i verbali

     PRESIDENTE   Onorevole Capodicasa, il suo riferimento  ad  una
  certa  forzatura della maggioranza da me sorretta o  dei  diritti
  dell'opposizione  che potrebbero venire calpestati  in  ordine  a
  questo  passaggio non li posso riconoscere validi, sono argomenti
  che possono valere per un discorso al contrario.
   Io  così  come  non  posso e non devo essere al  servizio  della
  maggioranza,   non  devo  neanche  esserlo  al   servizio   della
  opposizione.

    CAPODICASA  Applichi il Regolamento, Presidente.

     PRESIDENTE  Naturalmente
   Nell'applicare  il Regolamento posso discutere sulla  natura  di
  un  maxi emendamento del genere, ma negare che dal punto di vista
  regolamentare   si  tratta  di  un  emendamento  proposto   dalla
  Commissione,  per me è impossibile perchè il Regolamento  non  me
  lo permette.
   Le ho già letto l'articolo 7 e le ho letto il comma 9.

     CAPODICASA   Io  le  chiedo  di  valutare  il  contenuto   del
  Regolamento.

     PRESIDENTE  Quello non spetta a me, spetta a lei,   spetta  al
  Parlamento valutarlo, non appena si verifica

    CAPODICASA  Come non spetta a lei? Faccia il suo lavoro.  Prima
  si legga il Regolamento.

    PRESIDENTE   Mi  faccia parlare. Onorevole  Capodicasa  non  le
  posso  consentire di interrompermi, mi faccia completare. Lei  la
  deve smettere.

                (Interruzioni dai banchi di sinistra)

                       Richiamo del Presidente

     PRESIDENTE  Onorevole Oddo la richiamo all'ordine.

   (I  parlamentari del Gruppo dei Democratici di sinistra escono
                             dall'Aula)

     CUFFARO  presidente della Regione. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     CUFFARO   presidente  della Regione. Andatevene    Non  create
  strumentalizzazioni.  Onorevole Oddo, abbia  la  dignità  di  una
  scelta; se ne vada, non scarichi responsabilità.
   Signor  Presidente,  vorrei stigmatizzare il  comportamento  del
  gruppo  dei DS dato che mi avevano già annunciato di avere scelto
  di uscire fuori dall'Aula.
     Credo  che  sarebbe  stato più dignitoso,  come  altri  fanno,
  scegliere  di  abbandonare  l'Aula  senza  cercare  incidenti   o
  strumentalizzazioni, fa parte anche del carattere e  credo  anche
  della  responsabilità  delle scelte che si  fanno  piuttosto  che
  causare  incredibili incidenti per giustificare  poi  quello  che
  avevano già scelto di fare.
     Perchè  me lo avevano appena finito di annunciare che  avevano
  scelto   di  uscire  dall'Aula  e  mi  dispiace  che  l'onorevole
  Capodicasa abbia voluto ricordare quale siano state le  procedure
  con  cui  questo disegno di legge oggi arriva in Aula, perchè  il
  Governo  ha  presentato il disegno di legge il  giorno  dopo  che
  aveva recuperato  per poter  fare alcune scelte importanti.
   Vorrei  ricordarle,  se  qualcuno  le  avesse  dimenticate.   Il
  disegno  di  legge  del  Governo  prevedeva  la  possibilità   di
  ripianare il disavanzo della sanità, prevedeva la possibilità  di
  dare,  come non si era mai fatto,  105 milioni di euro in  più  a
  tutti  i  comuni,  di qualsiasi amministrazione  e  di  qualsiasi
  partito politico siano i sindaco, perché ci si era resi conto che
  c'erano  delle  difficoltà vere e avrebbe  avuto  più  senso  che
  questo  disegno di legge il Parlamento l'avesse approvato qualche
  giorno prima per non mettere in difficoltà alcuni comuni anche se
  lo  stesso  disegno  di legge adesso prevede  la  possibilità  di
  spostare  in  avanti le variazioni e l'assestamento  di  bilancio
  degli stessi comuni.
   Ma  questo disegno di legge prevede la possibilità di continuare
  a  far  lavorare  oltre  ventimila operai  forestali  che  stanno
  lavorando e che sarebbe certamente impossibile continuare  a  far
  lavorare se oggi non  lo approvassimo, perché c'è qualcuno che si
  sta  assumendo  le  responsabilità di continuar  a  far  lavorare
  questa gente.
   Questo   disegno  di  legge  prevede  altresì  che  gli   operai
  dell'Ente di Sviluppo Agricolo continuino a lavorare per fare  le
  loro  giornate altrimenti, se non l'approvassimo,  anche  lì  c'è
  qualcuno  che  si  sta assumendo responsabilità  senza  avere  le
  dovute  coperture  economiche  e  mi  voglio   fermare  lì  senza
  ricordare le scuole e tutto il resto.
   In  questo  disegno di legge c'è un provvedimento  che  è  stato
  richiesto  da  tutto  il Parlamento e per il quale,  addirittura,
  qualche  gruppo  che  oggi abbandona all'Aula si  è  fatto  anche
  promotore  di  un  proprio  testo  ed è venuto  a  capeggiare  le
  rivolte  sotto  il Palazzo del Governo.  annunciando  quello  che
  questo Governo non faceva per gli agricoltori.
   Sono  queste  le  urgenze  che il Governo  ha  messo  in  questo
  disegno  di  legge, da oltre un mese si sono svolte le  procedure
  approvative tra Commissione e Parlamento ed  i parlamentari hanno
  avuto tutto il tempo di approfondirle nelle sedi opportune, prima
  di  merito  e  poi  nella  sede  della  Commissione  Bilancio  e,
  comunque,  signor   Presidente, da parte di  questo  Governo  c'è
  l'auspicio che si possa lavorare e ci si possa fermare   su  ogni
  emendamento   presentato,   perché   lo   si   discuta,   lo   si
  approfondisca, si cerchino i dovuti riferimenti normativi.
   Nessuna  premura  per  approvare le leggi   E'   giusto  che  il
  parlamentare abbia tutta la dignità e il tempo per poterlo  fare,
  non il parlamentare che partecipa a una bolgia, perché mi rifiuto
  di  pensare che questi parlamentari costruiscano bolgie in questo
  Parlamento, compresa la commissione Bilancio
     Allora,  io  dico  che  è  necessario cominciare  a  lavorare,
  partiamo  dall'articolo 1 e dedichiamo tutto il tempo  che  serve
  per  approfondire,  emendamento per emendamento, ma questa storia
  di   spostare  avanti,  comunque  e  sempre,  la  possibilità  di
  cominciare  a discutere di questo disegno di legge  non  può  più
  funzionare
   Non  possiamo più aspettare per dare risposte che altrimenti non
  avrebbe  più  senso  dare se passano altri giorni.  Questo  è  il
  motivo  per cui chiediamo di cominciare ad andare avanti, se  poi
  alle  sei  di mattina saremo stanchi e c'è tempo,  possiamo  pure
  spostarlo  al  pomeriggio,  ma oggi  è  necessario  cominciare  a
  lavorare su questo emendamento, su questo disegno di legge  senza
  considerare, signor Presidente, che qui purtroppo c'è un  cattivo
  costume,  per cui  da una parte si viene a chiedere e  dall'altra
  invece si sputa nel piatto in cui si è contribuito a chiedere,  e
  questo non è possibile, perché qua o i patti li osserviamo tutti,
  o  altrimenti  è inutili che facciamo una interminabile  giornate
  per  fare accordi, per andare avanti più speditamente nei  lavori
  del Parlamento, perché questo non serve
   Signor  Presidente, io le chiedo di continuare ad andare  avanti
  e cominciare a discutere l'articolato.

                       Sull'ordine dei lavori

     ORTISI  Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

     PRESIDENTE   Sull'ordine dei lavori si è  parlato  abbastanza,
  voi  potete  parlare  sull'articolo 1, non  più  sull'ordine  dei
  lavori.


   Presidenza del presidente Lo Porto


                     Per richiamo al Regolamento

    ODDO  Chiedo di parlare per richiamo al Regolamento.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

   ODDO    Signor Presidente, lei voleva convincerci, appena cinque
  minuti  addietro, che il richiamo sostanziale al Regolamento  che
  ha fatto l'onorevole Capodicasa  fosse  assolutamente infondato.
  Credo  che lei pensi esattamente il contrario; lei pensa  che  il
  richiamo  al  Regolamento non solo è fondato, ma è  assolutamente
  inconcepibile accettare la logica che lei vuole imporre a  questa
  Aula  stasera,  cioè   procedere comunque  rispetto  ad  un  maxi
  emendamento  composto da 49 pagine che contiene interi  testi  di
  legge  che sono stati depositati nel corso di questi mesi  presso
  l'Assemblea  regionale siciliana. In più, lei  vuole  convincerci
  che  nel testo non ci sono assolutamente delle norme che non sono
  state   apprezzate  e  discusse  nella  Commissione.  Lei   vuole
  convincerci che questa legge, sostanzialmente, è il frutto di una
  discussione che si è svolta in Commissione bilancio. Non è  così.
  Signor  Presidente,  lei ha dato la parola  al  Presidente  della
  Regione che ha fatto sostanzialmente un comizio.

     PRESIDENTE  Onorevole Oddo, il richiamo al Regolamento?

    ODDO  Il richiamo al Regolamento è che lei non può fare a  meno
  di  notare,  di apprezzare questo maxi  emendamento, di  dire  le
  cose  che vanno e quelle che non vanno, di dire la materia  nuova
  che  è stata evidentemente inserita, senza alcuna discussione  in
  ambito parlamentare. In più lei ha permesso al  Presidente  della
  Regione  di  entrare nel merito del testo, parlando di  questioni
  che  danno la sensazione netta che c'è un'opposizione, che va con
  il berretto in mano a chiedere l'elemosina a questa maggioranza e
  a questo Governo, e noi non l'accettiamo, perché è immorale.

    PRESIDENTE   Onorevole  Oddo, l'ho  già  richiamata  una  prima
  volta,  la prego di non costringermi a richiamarla per la seconda
  volta.  La prego di accomodarsi al suo posto  Lei è uscito  fuori
  tema  e  non  le consento i toni da lei usati  Allora,  onorevole
  Oddo, o lei si accomoda o sarò costretto ad espellerla dall'Aula.

    CUFFARO   presidente della Regione. E' immorale   Lei  si  deve
  assumere la responsabilità

    ODDO   Questo  è  un  gioco al massacro e  lei   sta  svendendo
  l'immagine di questo Parlamento
   E' reato presentare emendamenti?

     CUFFARO   presidente  della  Regione.  No,  avete   fatto   un
  accordo

    ODDO  Parli e dica quale accordo abbiamo fatto

    DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    DE  BENEDICTIS. Signor Presidente, sono stato  tra  quelli  che
  hanno  sentito  più di altri il bisogno di segnalare  il  disagio
  rispetto  a questo modo di procedere, ma credo che le parole  del
  Presidente   della   Regione,  se  mi  consente,   offendono   il
  Parlamento.
   Signor  Presidente, non credo che si possa supporre che  qui  ci
  sia qualcuno che vuole fare gli interessi della Sicilia e qualcun
  altro  che vuole, invece, giocare, come ha detto lei,  a chiedere
  e a sputare', che mi sembra un'affermazione assolutamente grave e
  ingiuriosa.
   Non  ci siamo meravigliati del fatto che questa legge contenesse
  anche  norme  di una qualche utilità ed urgenza. Il fatto  è  che
  lei,  onorevole  Presidente della Regione,  si è alzato  come  se
  tutto  questo noi lo disconoscessimo, come se solo lei e  la  sua
  maggioranza  avesse a cuore gli interessi dei  siciliani,  quando
  invece  abbiamo posto un'altra questione, cioè quella che  questo
  disegno di legge (e lei, Presidente,  lo sa bene come lo sa  bene
  tutta  la maggioranza), oltre a contenere alcune norme necessarie
  ed  utili,  contiene una grande quantità di norme  immonde  e  il
  fatto  che  sia  stato  presentato  in  questo  modo,  che  siano
  contenute  e assemblate in questa quantità, rende impossibile  un
  esame  sereno,  quell'esame sereno che proprio lei, il Presidente
  di  questa Assemblea, dovrebbe richiedere e garantire a  tutti  i
  parlamentari.
   Di  questo si sta parlando, non del merito della questione e sul
  merito  della questione non è consentito a nessuno fare  prediche
  ad  altri, né invocare questioni etiche e morali. Di questo  sono
  profondamente  offeso  e credo che lei debba  chiedere  scusa  al
  Parlamento intero.

     ACIERNO  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     ACIERNO   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  sento  il
  dovere  di  rubare due minuti all'Aula perché mi pare che  alcuni
  esponenti  di un Gruppo del centrosinistra stiano inscenando  una
  strana  farsa  ed io mi sento mortificato -  mi creda,  onorevole
  Presidente  -  dalle cose che sto sentendo dire in quest'Aula  da
  quelle persone che insieme a me ed agli altri colleghi componenti
  la  Commissione  Bilancio hanno lavorato  nell'ultima  settimana,
  mattina, pomeriggio e notte, alla stesura di un disegno di  legge
  che  può  piacere o non piacere, ma che si arrivi oggi, dopo  che
  sono  stati rispettati tutti i passaggi regolamentari, ricordo  a
  me stesso ed al Presidente Fleres, con il quale abbiamo aperto la
  seduta  incardinando questo disegno di legge  e  non  ho  trovato
  nessun  componente  di  questo Gruppo  parlamentare  che  ha  per
  esempio utilizzato l'articolo 101 del nostro Regolamento,  perché
  poteva  essere  posta  la questione pregiudiziale,  a  norma  del
  nostro Regolamento.
   Eppure  nessuno di quel Gruppo era quella mattina  in  Aula  per
  proporre   una   questione  pregiudiziale  a  questa   che   loro
  definiscono una truffa. Sono stati usati termini molto pesanti ed
  io  mi  sento  di chiederle scusa, Presidente, a nome  di  questo
  Parlamento.

     LIOTTA  Ma lei non può parlare a nome del Parlamento, parli  a
  nome suo

     ACIERNO     E'    stato   tentato  di  addebitare   alla   sua
  responsabilità  l'incapacità di saper gestire  le  vicende  della
  politica, perché fa bene il Presidente della Regione a ricordarci
  in  quest'Aula  che  non si può ogni volta, su  ogni  disegno  di
  legge,  impegnare  le Commissioni legislative carpendo  la  buona
  fede  di  chi  vuole  governare ma non con l'imperio  ma  facendo
  partecipare democraticamente al dibattito formativo di una  legge
  tutte   le   componenti  del  Parlamento,  assumendoci   poi   la
  responsabilità di maggioranza.
   Ma  non è più consentito - questo sì,  Presidente - che ci siano
  alcune  parti politiche che prendono tutto quello che giustamente
  è  dovuto  anche al contributo che l'opposizione deve giustamente
  dare  nei  lavori  parlamentari per poi  venire  qui  a  gettarci
  addosso  il loro scempio. No, questo no;  mi auguro soltanto  che
  il  Presidente  della Regione, partecipando ai lavori,  se  tutta
  questa  gente avesse la capacità e l'intelligenza di intuire  che
  stare  ancora  attorno  al  Presidente  della  Regione  dà  adito
  soltanto a grandi sospetti...
   Signor  Presidente,  ho  sentito, negli ultimi  minuti,   troppi
  colleghi  invocare  il  Regolamento, violandolo  palesemente  nei
  tempi.  E'  troppo facile invocare il rispetto del Regolamento  o
  addebitare a lei il non rispetto quando poi lei, con grande senso
  di  responsabilità politica, se viola quel Regolamento lo fa  per
  rispetto delle persone che stanno parlando in quell'istante.
   Questo  le  va riconosciuto e non  va criticato per  questo.  Mi
  sento  di  invitarla, perchè stasera la maggioranza è in  Aula  a
  difendere  la  propria legge ed il proprio Governo e  quindi  chi
  vuole  prendere  la scusa per uscire dall'Aula  noi  non  abbiamo
  problemi perché continueremo con i lavori della seduta.


   Presidenza del presidente Lo Porto


    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE   Ne  ha  facoltà, anche se stento  a  capire  cosa
  accade. Noi siamo in sede di discussione sull'articolo 1, lei può
  parlare o per richiamo al Regolamento o sull'articolo 1.

    ACIERNO   E basta

    FORGIONE     E   basta'   lo  faccia  dire     al   Presidente
  dell'Assemblea, non si sostitusca al Presidente Lo Porto.

       Riprende la discussione sul disegno di legge n. 1084/A

     PRESIDENTE    Signor  Presidente,  io  proverò   a   fare   un
  ragionamento poi lei deciderà se va bene sull'articolo 1.

    PRESIDENTE  No, onorevole Forgione un po' di rispetto.

    FORGIONE   Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  intervengo
  sull'articolo 1. Non voglio essere richiamato al rispetto  perché
  vedo  che qui il rispetto delle prerogative di questo  Parlamento
  è  abbastanza  offeso dai comportamenti della maggioranza  e  dal
  modo in cui stiamo procedendo.
   Credo  che  il Presidente della Regione, se mi ascolta,  non  mi
  può accusare, come ha fatto con altri esponenti dell'opposizione,
  di  sputare nel piatto in cui mangio semplicemente perché non  ho
  concorso né a definire il ripieno del piatto né a mangiare  nello
  stesso piatto.
   Non  mi  può richiamare a pratiche consociative per il  semplice
  motivo  che  Rifondazione comunista non  ha  presentato  un  solo
  emendamento al Governo ed in Commissione bilancio su cui trattare
  e  su  cui  definire  un  accordo. Non mi può  richiamare  a  non
  mantenere i patti raggiunti come si fa tra amanti traditi  perché
  io  non  ho concorso a definire nessun patto e spero che  nessuno
  abbia  definito  patti  in questo disegno  di  legge,  in  questa
  discussione;  se così fosse sarebbe gravissimo per il  merito  di
  questo disegno di legge.
   Vedo  che un maxi emendamento che sfoltisce il disegno di  legge
  è composto da 49 pagine, cioè il Governo viene oggi a presentarci
  un maxi emendamento conclusivo di 49 pagine. Capisco che siamo  a
  fine  legislatura e, come sempre avviene, siamo ai  saldi di fine
  stagione'  e dobbiamo spartire e liquidare quel poco  di  finanza
  pubblica che ancora rimane in questa Regione.
   Ma  questo  disegno  di legge contiene delle  cose  che  ritengo
  gridino  all'indignazione;  voi vi  meravigliate  sempre  che  la
  stampa  nazionale, il Corriere della Sera, La Repubblica irridano
  alla  politica  siciliana,  al  vostro  modo  di  fare  politica,
  onorevole Cuffaro e signori del Governo.
   Ma perché vi meravigliate se poi voi siete i protagonisti?
   Vedo che le trattative sugli emendamenti continuano anche qui  e
  fanno arrabbiare anche l'assessore alla Sanità; il mercato non  è
  concluso, quindi qualche ragione per denunciarlo c'è
   Cosa  contiene  questo vostro disegno di legge peggiorato  anche
  dal  maxi emendamento? Ci sono alcune cose che io credo  che  non
  possano non fare indignare. Ne cito alcune, sulle quali troverete
  i  nostri emendamenti soppressivi perché abbiamo presentato  solo
  emendamenti  soppressivi. State andando alla norma  sugli  uffici
  stampa  stabilizzando  tutti  i portavoce,  tutti  i  giornalisti
  assunti  per   chiamata diretta ed immagino per fedeltà  politica
  dai  singoli assessori, dai singoli esponenti politici.  Con  una
  norma    voi   li   inquadrate   nei   ranghi   della    pubblica
  amministrazione...
   Signor  Presidente,  vedo  che  la   trattativa.  Sembriamo   al
  mercato  Ballarò  di Palermo ed io non posso  continuare  il  mio
  intervento

    PRESIDENTE   Onorevole Leanza e onorevole Misuraca,  vi  prego.
  Dopo  un  pomeriggio  di impegni e di analisi  è  inutile  questa
  continua discussione con il Presidente della Regione.

    FORGIONE   Io  non so cosa pensano le centinaia di  giornalisti
  professionisti  o  pubblicisti disoccupati  siciliani  quando  si
  trovano  una norma che stabilizza tutti coloro che, con  chiamata
  diretta,  dagli  assessori, dal Presidente della  Regione,  dagli
  enti, dai presidenti delle province, dagli assessori provinciali,
  dai sindaci, sono stati assunti - si scrive nella norma - per  un
  periodo  anche  non  continuativo,  ma  almeno  di  dodici   mesi
  nell'arco di tempo 2001- guarda caso all'inizio della legislatura
  -   sino   alla  pubblicazione  di  questa  legge.  E,  poi,   vi
  meravigliate se domani, sui giornali nazionali, esce fuori che la
  Regione   Sicilia   fa   un'opera  vergognosa   di   clientelismo
  affaristico  quando  voi inquadrate i vostri portavoce  personali
  nei ranghi della pubblica amministrazione
   Non  bandite un concorso con un criterio certo per la  chiama  e
  l'accesso  agli  uffici stampa della Regione, dei  comuni,  delle
  province. Voi vi state precostituendo solo un bacino elettorale e
  di  consenso. Leggo le cose più sfiziose (lasciamo stare  poi  le
  norme  urbanistiche): istituite l'Università del mare e date  100
  migliaia  di  euro  all'Università Sancti Cirilli  di  Malta  per
  istituire a Mazara del Vallo l'Università del mare.
     E'  questa  la vostra logica. E sul territorio riproponete  la
  logica dei condoni edilizi; riproponete le sanatorie edilizie  di
  tipo non residenziale per tutte le costruzioni abusive risultanti
  al  31 marzo del 2003. E in che aree? Non specificate nemmeno  in
  quali   aree,  con  quali  vincoli  voi  volete  sanare,   volete
  condonare.  Questo state facendo con questa legge:  l'assalto  al
  territorio, il saccheggio della trasparenza della Regione  e  voi
  trasformate con una norma tutto in silenzio-assenso anche quando,
  invece,  il  silenzio  è previsto dalla pubblica  amministrazione
  come  rifiuto e lo fate anche per le pratiche che hanno già avuto
  il  rifiuto. State facendo questo per legittimare lo  scempio  di
  intere aree e di intere zone paesaggistiche della  Regione.
   Lasciamo  stare  il  basso clientelismo, la distribuzione  delle
  prebende  ad una miriade di associazioni. Ve ne leggo alcune,  se
  alcuni   di  voi  non  l'avessero  visto.  Istituite   un   fondo
  straordinario   di   interventi,  lo  chiamate   così   con   una
  terminologia  anche  simpatica  nel  titolo:   Fondo  presso   la
  Presidenza della Regione destinato alla concessione di contributi
  straordinari  per  associazioni Onlus, enti di culto  e  soggetti
  aventi particolari esigenze da tutelare'
   Questo  è  il  titolo del fondo e vediamo per chi impegnate  poi
  questi   soldi,   queste   esigenze  particolari   da   tutelare:
  l'associazione  DIPAS con sede in Palermo; io ne  voglio  leggere
  alcune, signor Presidente.
   Come  vedete  non  ho  un  atteggiamento  ostruzionistico,   sto
  entrando nel merito.
   L'Accademia  dei  capitani coraggiosi, con sede  a  Riposto;  la
  Fondazione  delle Figlie del divino zelo con sede a Messina;  una
  serie  di  chiese  del sacro cuore, del sacro  barone,  di  Santa
  Maria, di San Leonardo - io non ho niente contro le chiese  e  la
  funzione  delle  chiese.  Poi, ad un  certo  punto  si  trova  il
  comitato   Salviamo  le  nostre case  Sicilia',   che  prende  un
  finanziamento.  Ed  io  che sono un po' curioso  sono  andato  su
  Internet  per  vedere che cos'è questo Comitato. Su  Internet  il
  comitato  si  descrive  così: l'anno  2005  nasce  a  Palermo  il
  comitato   Salviamo  le  nostre case  Sicilia',   allo  scopo  di
  cautelare  il  diritto alla proprietà privata ed  in  particolare
  cercando adesioni da ogni soggetto singolo privato che sia  stato
  colpito dal reato penale di lottizzazione abusiva che porta  alla
  confisca del bene.
   Voi  state finanziando un'Associazione, che immagino sia  quella
  immagino di tutti i proprietari di case abusive, ed immagino  con
  particolare  attenzione  Pizzo Sella; abbiamo  visto  quelli  che
  erano qui, i quali, poveracci, non sapevano di comprare una  casa
  frutto  di  una lottizzazione abusiva, non sapevano  che  stavano
  comprando la casa da un costruttore che era la sorella di Michele
  Greco e noi, guarda caso, ora gli diamo i soldi della Regione per
  avere il Comitato che li deve tutelare.
     Ecco  cosa  sono gli interessi straordinari  e le Associazioni
  straordinarie che voi state finanziando con questo fondo e quando
  poi  mi parlate della cultura della legalità, quando qualcuno  mi
  dice   Ma  che  cosa è la politica mafiosa? ,  ecco   cosa  è  la
  politica  mafiosa, cari onorevoli colleghi, perché forse  neanche
  voi  siete andati su internet per sapere chi sono le associazioni
  che state finanziando.
   In  questo  disegno  di  legge  vedo  anche  delle  chicche  che
  riguardano  la trasparenza della pubblica amministrazione.  E  io
  qui  spero davvero che non ci sia stato nessun accordo, onorevole
  Presidente   Cuffaro,  con  pezzi  significativi   della   stessa
  opposizione.
   Per  esempio, vedo un emendamento dove, con quattro  parole,  si
  cambia la riforma della pubblica amministrazione.
    In  fase  di  prima  applicazione accedono altresì  alla  prima
  fascia  dirigenziale  i  dirigenti ed  equiparati  che  ricoprono
  incarichi  di  dirigenti generali o equivalenti in servizio  alla
  data di pubblicazione della presente legge .
   Cosa  fate  voi?  Signor  Presidente, sto  entrando  nel  merito
  almeno  su  questo  mi  faccia parlare. Non ho  un  atteggiamento
  ostruzionistico, sto intervenendo nel merito.
   Praticamente  voi,  con un colpo di penna,  nominate  una  nuova
  barcata di dirigenti, anzi fate di più. Gli attuali dirigenti che
  a   contratto  avete  nominato  li  trasformate  direttamente  in
  dirigenti  di  prima  fascia.  Gli  attuali  direttori  dei  vari
  assessorati, quelli che non sono attualmente dirigenti  di  prima
  fascia,  li trasformate in dirigenti di prima fascia e cancellate
  così anche lo spoil system.
   Io  capisco  che  vi  preparate a perdere le elezioni  e  volete
  mantenere anche con un altro Governo dirigenti di vostra fiducia,
  però  questo è davvero troppo, onorevole Cuffaro. Cosa  c'entrano
  queste cose con le variazioni di bilancio e cosa c'entrano con le
  variazioni  di  bilancio le norme elettorali che istituiscono  lo
  sbarramento al 5 per cento?
      Io   qui   so   che   c'è  una  sollecitazione   di   settori
  dell'opposizione che ormai in intere città, non raggiungendo il 5
  per  cento, un po' per una vocazione suicida, dato che a  Messina
  non siamo arrivati al 5 per cento, istituiamo lo sbarramento così
  possiamo   dire  che   non  ce  l'abbiamo  fatta,  un   po'   per
  semplificare anche gli schieramenti.
   Credo  che  le norme in materia elettorale con le variazioni  di
  bilancio  non  abbiamo  niente  a  che  fare.  Probabilmente,  se
  dovessimo  arrivare ad una riforma di tipo elettorale ci  sarebbe
  bisogno di una sessione apposita per vedere che cosa non funziona
  dell'attuale sistema elettorale nei comuni, di un approfondimento
  su  questo;   ma   invito  lo  stesso  Presidente  dell'Assemblea
  regionale  a  dire se, sulla base dello Statuto e del Regolamento
  dell'Assemblea, la riforma del sistema elettorale  nei  comuni  è
  attinente  con  la materia finanziaria e di bilancio,  perché  in
  materia finanziaria e di bilancio ci devono entrare le norme  che
  riguardano il sistema elettorale nei comuni e nelle province.
   Ritengo  che  questo  già  a norma di  Regolamento  non  sarebbe
  proponibile   benché  inserito  già  nel  testo   esitato   dalla
  Commissione   Bilancio.   Ma   su   questo,   signor   Presidente
  dell'Assemblea,  lei non si può rimettere al  Governo;  lei  deve
  dire  se  la  materia  elettorale è  compatibile  con  quella  di
  bilancio  per  evitare  che  sia il  Commissario  dello  Stato  a
  richiamarci  al nostro Regolamento e alla normalità della  nostra
  capacità, della nostra attività legislativa.
   Insomma,  ho  citato solo alcuni esempi. Non  mi  dilungherò  su
  tutte  le  altre  norme che sono contenute in questo  disegno  di
  legge e non posso entrare nel merito  del maxi emendamento perché
  50  pagine  non  le  ho potute valutare ed apprezzare  nei  dieci
  minuti  che  mi  sono stati concessi, ma ce n'è abbastanza,  cari
  onorevoli  colleghi,  per  dire che questo  disegno  di  legge  è
  immorale,  che  siamo partiti con variazioni  di  bilancio  di  8
  articoli  e  siamo arrivati a qualche centinaio di articoli,  che
  c'è  un   assalto alla diligenza' con lo sperpero  di  risorse  e
  contributi  a pioggia. Se volete, per i colleghi che non  l'hanno
  ancora  letto, perché ce lo avete dato solo ora, vi cito un'altra
  serie di soldi per centinaia di migliaia di euro che voi date: il
  Centro Agorà con sede a Palermo, la  Società Città Nuova con sede
  a  Palermo,  il  Brass  Group  per  il  quale  voi  istituite  la
  fondazione; questa norma , non è stata esitata, signor Presidente
  dell'Assemblea  e  onorevole  Presidente  della  Regione,   dalla
  Commissione  Bilancio, non è stata esitata e voi la inserite  qui
  quando sapete che sul tema della musica c'è bisogno di una  legge
  di  riordino  del settore mentre voi continuate con interventi  a
  pioggia, oggi al Brass Group, domani alla filarmonica Lenin,  per
  citare  quella  che mi sta più simpatica e che  per  fortuna  non
  esiste   più  nemmeno  a  Leningrado,  dopodomani  alla   società
  bocciofila  che  si  esercita nel  canto  delle  sirene ,  perché
  questa  è  la vostra politica  E voi state facendo una variazione
  di  bilancio  che  già prefigura cosa sarà la  finanziaria  e  il
  bilancio di questa Regione
   Vi  può  consolare solo un fatto: che i saldi nel  commercio  si
  fanno  a  fine attività e io vi auguro di cuore che questi  siano
  gli ultimi saldi che voi proponete agli elettori siciliani.

     CUFFARO  presidente della Regione. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     CUFFARO    presidente   della  Regione.   Signor   Presidente,
  onorevoli   colleghi,  ho  chiesto  di  parlare   solo   per   un
  chiarimento,  altrimenti non si capisce bene  perché  l'onorevole
  Forgione, nella sua lunga esposizione, non mette gli aggettivi  e
  forse neanche i sostantivi che è bene mettere.

    FORGIONE  Però i verbi non li sbaglio

    CUFFARO   presidente della Regione. No  i  verbi  no,  non  li
  sbagliamo  entrambi  però,  ogni tanto,  lei  mette  il  verbo  e
  dimentica  il  sostantivo per cui il verbo rischia di  non  avere
  significato, allora  lo metto io per evitare di fare  confusione,
  così si sanno le cose.
   Intanto  le  leggo  - non è una iniziativa del  Governo,  non  è
  nella  legge  -  un ordine del giorno che passerà al  vaglio  del
  Parlamento  e  se  ci sono cose strane che non appartengono  alla
  legalità,  per  quel che mi riguarda,  preannuncio  il  mio  voto
  contrario, per essere chiaro, ma vorrei che si capisse  bene  che
  non è un'iniziativa del Governo, che è un ordine del giorno e che
  va  vagliato  minuziosamente  per capire  che  cosa  c'è  scritto
  dentro.
   Non  so se c'è dentro la fondazione Lenin e non mi meraviglierei
  e  mi dispiace che l'onorevole Forgione sia così contento che non
  esiste   neanche  a  Mosca,  dovrebbe  preoccuparsi  se  c'è   la
  Fondazione  Stalin, non facciamo confusione perché  adesso  state
  facendo  talmente  marcia indietro sulla vostra  storia  e  sulla
  vostra  cultura che state rinnegando persino quel poco  di  buono
  che  avevate. Onorevole Forgione, le cose buone mica le  dobbiamo
  difendere noi.
   Non  ci  saranno cose strane neanche nell'ordine del  giorno,  è
  strano  che non ci sia un pezzo di legge elettorale, è una  delle
  cose del Gruppo dei DS.
   Noi  non  siamo  favorevoli  ma il Parlamento,  democraticamente
  sceglierà  ciò che vuol fare. Mi auguro che l'onorevole Forgione,
  che  è contrario, rimanga in Aula ad aiutarci a cassare una norma
  che   non  condividiamo;  i  DS  l'hanno  messa,  noi  che  siamo
  democratici e per la libertà di partecipazione e non  abbiamo  il
  problema di stare sotto il 5%, annunciamo che non è nostra e  che
  non condividiamo.

    ORTISI  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ORTISI   Signor Presidente dell'Assemblea, onorevole Presidente
  della  Regione, onorevoli colleghi, come volevasi dimostrare  non
  il  richiamo al Regolamento ma il richiamo al buon senso  avrebbe
  voluto   che,   anzichè  lavorare  dalle   3.00   a   mezzogiorno
  lavorassimo,  risparmiando tempo, da mezzogiorno alle  18.00.  In
  ogni  caso  il  giorno che abbiamo inaugurato da  qualche  ora  è
  perduto,  perchè se andremo via a mezzogiorno avremo  perduto  un
  giorno intero.
   Io  credo che cominciando magari la discussione sull'articolo  1
  e   finendo  la  discussione  generale  sull'articolo  1,  se  ci
  prendessimo  qualche ora di sonno e ricominciassimo  fra  qualche
  ora,  probabilmente durante la giornata, col sole e con la  luce,
  riusciremmo  a  concludere anche con lucidità,  perché,  è  vero,
  apprezzare  i singoli emendamenti, oggettivamente non sono  molto
  d'accordo  col  discorso  delle  49  pagine,  perchè  molti  sono
  soppressivi e semplificano

    FORGIONE    Ci   sono  gli  aggiuntivi  che   sostituiscono   i
  soppressivi. E' lì il trucco

    ORTISI   Nel merito ognuno di noi esprimerà il suo  giudizio  e
  onorevole Forgione stia sicuro che il giudizio ed anche  il  voto
  del   Gruppo  de La Margherita sarà estremamente negativo.  Però,
  non  c'è dubbio che sul piano del metodo lavoreremo molto meglio,
  colleghi anche della maggioranza, se noi ricominciassimo come  in
  tutti i parlamenti civili.
   Signor  Presidente, non è colpa sua se ci riduciamo a cominciare
  alle  ore 2.00, lei subisce questo andazzo e non solo lei,  anche
  il  suo predecessore. Se cominciassimo e ricominciassimo alle ore
  10.00  io  potrei parlare per la sanità di  Vie  et  mort  de  la
  médicine  e staremo secoli
   Il  patto  vero, onorevole Presidente Cuffaro, è quello  che  si
  può  discutere  in  un clima civile. Poi, lei  non  può  impedire
  all'opposizione  di presentare emendamenti e di farli  apprezzare
  dalla  Commissione   Bilancio , la quale se li  approva  non  può
  concedere in nome della maggioranza o in nome del Governo, perchè
  questo  non appartiene alle regole della convivenza. Nè  lei  può
  alzarsi  ogni  volta e rinfacciare non a noi ma  anche  ad  altri
  colleghi, che sono passati emendamenti; allora che facciamo?  Non
  andiamo  nelle  Commissioni, non presentiamo emendamenti?  Questo
  può valere se ci sono patti scellerati.
   Allora,  lei  deve  fare  anche nomi e  cognomi  ed  esprimerli,
  parecchie  volte glielo abbiamo detto; altrimenti i lavori  delle
  Commissioni vanno rispettati. Qualche emendamento può passare  in
  Commissione,  ma  non  in cambio del fatto che  l'opposizione  si
  inghiotte tutto quello che non condivide, altrimenti questo non è
  convivere civilmente nei lavori.
   In  definitiva, la mia proposta è che lavoriamo ancora per venti
  minuti, diamo il tempo ad ognuno di intervenire sull'articolo  1;
  andiamo a riposare ed alle ore 11.00  riprendiamo i lavori ed  io
  penso  che  prima che faccia buio potremo finire. Altrimenti,   è
  probabile  che a mezzogiorno non avremo ancora esitato l'articolo
  1, perchè voi capite....

    MICCICHE'  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    MICCICHE'  Signor Presidente, onorevoli colleghi, io  credo  di
  aver   contribuito  a  creare  un  po'  questo  clima  così  teso
  attraverso i  350 emendamenti che ho presentato che evidentemente
  hanno  creato un po' di scompiglio. Il fatto che il Governo abbia
  accolto  molti miei emendamenti soppressivi è il sintomo  che  ha
  capito  che  in  alcuni casi non conviene andare ad  uno  scontro
  perchè chiaramente poteva fare saltare i tempi che si era data la
  stessa maggioranza.
   Nonostante  questo, credo che io non posso ritenermi soddisfatto
  per  un  semplice motivo. L'ho già detto più volte  nelle  sedute
  precedenti,  personalmente  ci  tengo  che  vengano  discussi  ed
  accolti   due argomenti. Si tratta dell'argomento, che credo stia
  a  cuore come elemento fondamentale, relativo alla questione  del
  salario  sociale. Qualcuno mi ha detto:  ma noi i soldi  dove  li
  prendiamo? .  Non  è  compito mio andare a  cercare  i  soldi,  è
  compito  di tutti noi, non solo del deputato, il deputato  ha  il
  compito  di  proporre un argomento, di affrontare e  mettere  sul
  piatto una questione che secondo me ha il semplice scopo,  ha  un
  obiettivo  quasi rivoluzionario, ma non è inteso nel senso  dello
  stravolgimento  dello  stato di fatto, ma  che  rivoluzionerà  il
  sistema del mercato del lavoro, soprattutto in un territorio come
  quello  siciliano  che conosciamo benissimo  le  sue  conseguenze
  nello  stato  di  fatto  in cui ci troviamo.  Una  disoccupazione
  crescente accompagnata da un disastro socio-economico di migliaia
  e   migliaia  di  siciliani  che  ormai  hanno  preso  la  strada
  dell'emigrazione  e noi non abbiamo uno strumento  così  efficace
  per  poter frenare le emigrazioni dei siciliani;  pensate la fuga
  dei  cervelli  è la causa principale di un impoverimento  di  una
  società  e noi stiamo favorendo l'impoverimento di una società  a
  360 .
     Quando dico impoverimento intendo impoverimento generalizzato,
  ciò  sta a significare che un impoverimento generalizzato porterà
  una  società,  una comunità al suo degrado totale e  quando  dico
  degrado totale significa una cancrena, una malattia endemica  che
  non  potrà creare quelle prospettive d'uno sviluppo vero  di  una
  comunità. E i fatti li vediamo ogni giorno.
   Il  Presidente  della Regione lamenta che  ogni  giorno  il  suo
  Palazzo è assediato da centinaia di disoccupati. Chiaramente  non
  può  dare lavoro a migliaia e migliaia di disoccupati, perché  la
  struttura socio-economica  del nostro territorio non lo  consente
  in  quanto lo Stato padrone non dà le possibilità di uno sviluppo
  della nostra Sicilia per le ragioni storiche che conosciamo.
   Possiamo fare la storia della Sicilia, ma qui in questo  momento
  non ci serve sapere le conseguenze che hanno provocato perché  le
  conosciamo, nè in questo momento vogliamo sapere le  cause  e  le
  responsabilità dirette. Voglio solo registrare lo stato di  fatto
  che  è  disastroso  e  non  esistono pannicelli.caldi  per  poter
  risolvere   questo   problema.  E  allora   per   poter   frenare
  l'emigrazione dei siciliani a tutti i livelli, di tutti gli stadi
  sociali,  da  quelli scolarizzati a quelli non  scolarizzati,  da
  quelli analfabeti a quelli non analfabeti.
   Come  facciamo a salvare questa Sicilia? La ricetta  secondo  me
  non  è  l'assistenzialismo fine a se stesso, la carità cristiana;
  lo  ripeto, l'alternativa è il salario sociale ai disoccupati per
  frenare  l'immigrazione perchè i figli di questa  terra  scappano
  via  perchè non trovano la possibilità di lavoro e nessuna realtà
  economica  siciliana potrà soddisfare l'esigenza crescente  della
  disoccupazione perchè la scolarizzazione di massa ha  portato  ad
  avere  una  esigenza maggiore di un posto di  lavoro  concreto  e
  sicuro.
   Il  salario  sociale, onorevole Presidente, non  è  una  trovata
  propagandistica,  non  è  una  trovata  di  coloro  che  vogliono
  soffiare sul fuoco ma permetterà a questa terra di non creare una
  rivoluzione anche di tipo violento. Perché, onorevole Presidente,
  lei  non  deve  lamentare  che Palazzo d'Orleans  ogni  giorno  è
  assediato  da centinaia di disoccupati , di gente che stazione  e
  che vuole lavoro e lei non glielo può dare.
       Si tratta di gente che fa di tutto per poter sopravvivere  e
  lei  sa  gli  espedienti del disoccupato e della gente disperata.
  Quale  è  lo  strumento? Lo strumento è il salario sociale  e  la
  Sicilia  può  farlo  in  quanto siamo a  Statuto  speciale;   non
  dobbiamo  dire  soltanto  che poiché  siamo  a  Statuto  speciale
  possiamo  fare  ciò  che vogliamo;  il salario  garantito  per  i
  disoccupati possiamo darlo.
   Spesso,  però,  sento dire questo ritornello:  i soldi  da  dove
  li  prendiamo? .  Tagliamo le cose inutili   E  anche  in  questo
  disegno  di  legge cose inutili ce ne sono molte. Ci sono  alcune
  cose  che  servono,  ma ci sono molte cose  che  non  servono.  E
  allora, incominciamo da questo: togliamo le cose che non servono,
  mettiamo i soldi da parte e tentiamo di fare un esperimento sulla
  questione del salario sociale.
   Questo  è un argomento, signor Presidente, che io da qui innanzi
  porterò  avanti  e  se questo Parlamento quando  si  tratterà  di
  discutere  il  mio  emendamento che  ho  presentato  sul  salario
  sociale lo respingerà o sarà dichiarato irricevibile per mancanza
  di  fondi, io inizierò uno sciopero della fame perchè voglio  che
  questo  Parlamento una volta e per tutte prenda in considerazione
  l'unico  elemento rivoluzionario che modifica lo stato sociale  e
  che modifica il mercato del lavoro della nostra Sicilia.
   Qualcuno  ci prenderà per pazzi; soltanto chi è consapevole  del
  disastro sociale che questa Sicilia sta attraversando sa bene che
  non è così
   L'altro  argomento. Onorevole Presidente, lei non preso in  giro
  il  deputato Calogero Miccichè, lei ha preso in giro centinaia di
  cittadini  agrigentini che da anni aspettano la  risoluzione  del
  problema  della  frana di Agrigento. Non se  ne  parla,  è  stato
  inserito  nel  mio  emendamento che però non è  stato  apprezzato
  dalla Commissione competente nè dalla Commissione  Bilancio .
   Io  credo  che la questione della frana di Agrigento deve  avere
  una  fine.  Noi abbiamo trattato qui in quest'Aula la definizione
  del  problema del terremoto di Messina dopo quasi un  secolo.  Il
  problema  della frana di Agrigento sta attraversando quasi  mezzo
  secolo,  non  dobbiamo  aspettare  un  altro  mezzo  secolo   per
  risolvere  questo  problema   che  è  un  problema  che  riguarda
  centinaia  di  agrigentini  che hanno perso la  casa,  che  hanno
  perso la propria casa non perchè hanno costruito abusivamente  ma
  perchè le amministrazioni che si sono succedute negli anni  hanno
  provocato il disastro ambientale del mio territorio.
   Onorevole  Presidente, non voglio essere preso in  giro,  voglio
  che lei risolva questo problema perché la gente è disperata e  ha
  intenzione  di manifestare in modo anche cruento per risolvere  i
  problemi che riguardano la città di Agrigento.
   In  ultimo,  voglio segnalare la questione del  centro  storico.
  Nella  scorsa finanziaria è stato tolto il finanziamento. E'  una
  questione che riguarda anche l'aspetto culturale. Questa  Sicilia
  sta  morendo anche di mancanza di cultura e di consapevolezza dei
  problemi che riguardano l'assetto monumentale di quest'Isola.

    PRESIDENTE   L'emendamento  1.1.1  dell'onorevole  Miccichè   è
  ritirato.

   L'Assemblea ne prende atto.

   Pongo  in votazione l'emendamento 1.2.2 dell'onorevole Miccichè.
  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento 1.2.3 dell'onorevole Micciché.
  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

      Pongo   in   votazione  l'emendamento  1.2.4   dell'onorevole
  Micciché.  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

      Pongo   in   votazione  l'emendamento  1.2.5   dell'onorevole
  Micciché. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento 1.2.6 dell'onorevole Micciché.
  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento 1.2.7 dell'onorevole Micciché.
  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento 1.2.8 dell'onorevole Micciché.
  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento 1.2.9 dell'onorevole Micciché.
  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Pongo   in   votazione  l'  emendamento  1.2.10   dell'onorevole
  Micciché.  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento 1.2.1 degli onorevoli Lo Curto
  ed altri. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Per   assenza  dall'Aula  dei  firmatari,  l'emendamento  1.2.11
  decade.

    SPAMPINATO  Dichiaro di riprenderlo.

     PRESIDENTE    Lo   pongo  in  votazione.   Il   parere   della
  Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   L'emendamento 1.2.12 decade per assenza dei firmatari.
   Pongo  in  votazione  l'emendamento  modificativo  al  comma   2
  dell'articolo 1 (emendamento  C').
   Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento 1.3.1 dell'onorevole Micciché.
  Il parere della Commissione?

     SAVONA  presidente della Commissione e relatore. Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  modificativo  al  comma   3
  dell'articolo 1 (emendamento  C'). Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento 1.4.1 dell'onorevole Micciché.
  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Pongo in votazione l'emendamento 1.5.1 dell'onorevole Micciché.

     SPAMPINATO  Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     SPAMPINATO   Signor presidente, onorevoli  colleghi,  dichiaro
  il mio voto favorevole all'emendamento soppressivo dell'onorevole
  Micciché  perché  credo che questo comma disegni  un  sistema  di
  riscossione  quanto  meno  ambiguo e di non  facile  comprensione
  rispetto  a  cosa  può accadere (onorevole Assessore  vorrei  che
  prestasse attenzione), quale sistema di riscossione possa  essere
  disegnato con questo tipo di emendamento.
   Si  costituisce la riscossione S.p.A. e non si capisce bene come
  viene  partecipata e come ci sia la possibilità   per i  soggetti
  pubblici e privati di entrare a far parte di questa società.
   L'ultimo  rigo del secondo capoverso del comma 5 fa  riferimento
  ad  un comma non meglio specificato e così recita:  L'affidamento
  in  concessione  al  servizio regionale della  riscossione  delle
  funzioni  relativa  alla riscossione in Sicilia  sono  esercitate
  dalla  Regione  mediante  la società di cui  al  comma .  Sarebbe
  opportuno, quindi, specificare quale comma, se non riferito  allo
  stesso? Questo è un altro dubbio interpretativo.
   L'ultimo  dubbio si riferisce a quelli che sono  le  possibilità
  di intervento dell'Assemblea regionale e di controllo rispetto  a
  questo  tipo  di  attività,  in  quanto  è  previsto  in  maniera
  estremamente generica che l'Assessore regionale per il bilancio e
  le finanze rende annualmente, appunto non specificando né come né
  quando,   all'Assemblea  regionale  una  relazione  sullo   stato
  dell'attività della riscossione. Sarebbe utile comprendere quando
  questa relazione deve essere fatta; probabilmente, sarebbe  stato
  meglio   specificare   i  termini  anche  temporali   per   poter
  esercitare,  l'Assemblea  regionale,  questo  tipo  di  controllo
  rispetto  ad  un'attività  che,  comunque,  credo  verrà   svolta
  sostanzialmente dall'Assessorato alle finanze.

     MICCICHE'  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     MICCICHE'   Signor  Presidente,  l'opposizione  sociale  paga.
  Dichiaro  di  ritirare gli emendamenti soppressivi  a  mia  firma
  perché finalmente dopo quarant'anni si sta dando giustizia a  una
  città  massacrata  dall'abusivismo, massacrata  da  una  politica
  disastrosa, grazie alla battaglia del sottoscritto che oggi  vede
  trionfare  una  battaglia  dopo quarant'anni  dei   cittadini  di
  Agrigento  che  ogni  anni  in sede di  finanziaria  chiedono  di
  risolvere  il  problema della frana di Agrigento.   Questo  è  il
  primo atto, mi rammarico che il problema del salario sociale  non
  sia   stato   risolto,  ma  questa  battaglia  continuerà   nella
  finanziaria del 2006.

    PRESIDENTE    L'Assemblea   prende  atto   del   ritiro   degli
  emendamenti dell'onorevole Miccichè.

     ACIERNO   Dichiaro  di ritirare tutti gli  emendamenti  a  mia
  firma.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in  votazione  l'emendamento  modificativo  al  comma   5
  dell'articolo 1 (emendamento  C').
   Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Gli  emendamenti  1.6.1, 1.7.1, 1.8.1, 1.9.1, 1.10.1,  1.11.1  e
  1.12.1 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   L'emendamento   1.12.2   decade  per   assenza   dall'Aula   del
  firmatario.
   Pongo  in  votazione  l'emendamento  sostitutivo  del  comma  14
  (emendamento  C').  Il parere del Governo?

   CUFFARO, presidente della Regione. Favorevole

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  sostitutivo  del  comma  15
  (emendamento  C').  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   L'emendamento 1.13.2 decade.
   Gli emendamenti  1.14.1, 1.15.2 e 1.16.3 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in  votazione  l'emendamento  sostitutivo  del  comma  16
  (emendamento  C').  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  sostitutivo  del  comma  18
  (emendamento  C').  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Gli  emendamenti  1.18.4, 1.18.5, 1.18.6,1.18.7, 1.18.8, 1.18.9,
  1.18.10,  1.18.11,  1.18.12,  1.18.121.18.13,  1.18.14,  1.18.15,
  1.18.16, 1.18.17 e 1.18.18 e 1.18.19, 1.18.20; 1.18.21; 1.1.8.22;
  1.18.23;  1.18.24;  1.18.25; 1.18.26; 1.18.27; 1.18.28;  1.18.29;
  1.18.30;  1.18.31; 1.1.8.32; 1.18.33; 1.18.34; 1.18.35;  1.18.36;
  1.18.37; 1.18.38; 1.18.39; 1.18.40; 1.18.41 decadono.

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  1.18.1.   Il  parere  della
  Commissione?

   SAVONA, vicepresidente della Commissione e relatore. Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

   CINTOLA, assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Si passa all'emendamento 1.18.2.  Il parere della Commissione?

   SAVONA, vicepresidente della Commissione e relatore. Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

   CINTOLA, assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   L'emendamento 1.18.3 è ritirato.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Gli emendamenti 1.19.1, 1.19.2, 1.20.1 e 1.21.1 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.

   PRESIDENTE.   Pongo  in  votazione  l'articolo  1,   nel   testo
  risultante.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

   (E' approvato)

   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                             «Articolo 2

         Disposizioni relative alla Presidenza della Regione

   1.  Al  comma  5  dell'articolo 195  della  legge  regionale  23
  dicembre  2000,  n. 32, e successive modifiche  ed  integrazioni,
  dopo  le  parole  somma  di 300 milioni' aggiungere  il  seguente
  periodo:  Le  somme trasferite possono essere altresì  utilizzate
  dal  Comitato  permanente di partenariato  dei  poteri  locali  e
  regionale (COPPEM) per concorrere finanziariamente ad assicurare
   il     funzionamento    dell'Agenzia     di     sviluppo
   euromediterraneo  dei  poteri  locali  e  regionali   (ASEM)   e
  l'acquisizione delle quote sociali.
   2.  Con  decreto  del Presidente della Regione  è  istituita  la
  Consulta  regionale dei giovani composta dai rappresentati  degli
  organismi giovanili delle forze politiche presenti all'ARS e  dei
  rappresentanti delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali  e
  del   volontariato  come  individuate  nel  citato  decreto   del
  Presidente della Regione.
   La  Consulta  è  composta da un massimo di trenta componenti  ai
  quali non è corrisposto alcun compenso.
   Compiti della Consulta sono:
   a)  studio ed analisi delle problematiche afferenti il mondo dei
  giovani;
   b)  realizzazione e gestione di banche dati relative anche  alla
  situazione occupazionale;
   c)   predisposizione  di  piani  atti  a  fornire   la   massima
  conoscenza delle normative e delle azioni a sostegno dei giovani;
   d)   studi  su  qualsiasi  altro  mezzo  ritenuto  idoneo   alla
  rimozione  degli  ostacoli che, di fatto,  impediscono  la  piena
  realizzazione  e  fattiva  partecipazione  culturale,  sociale  e
  lavorativa dei giovani;
   e)  esprime pareri sulle iniziative legislative e di governo per
  lo sviluppo delle politiche giovanili.
   3.  La  Regione  siciliana riconosce ai propri  cittadini,  alle
  persone  giuridiche ed alle associazioni che abbiano sede sociale
  nel  territorio  il diritto a presentare petizioni  all'Assemblea
  regionale siciliana o alla Giunta regionale.
   La  petizione  può  riguardare  una  richiesta  o  una  lagnanza
  individuale o generale o un invito affinché l'Assemblea regionale
  siciliana o la Giunta regionale prenda posizioni su questioni  di
  interesse pubblico.
   La  petizione  può  essere presentata per  iscritto  o  per  via
  telematica.
   Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata  in  vigore  della
  presente  legge il Presidente della Regione, con proprio decreto,
  disciplina  le  modalità di presentazione nonché le  forme  ed  i
  tempi di risposta.
   Per   le   petizioni   da  presentare  all'Assemblea   regionale
  siciliana si applicano le disposizioni del Regolamento interno.
   4.  Al  fine di garantire la continuità della fruizione pubblica
  della Villa d'Orleans' e tutelare gli animali in essa ospitati da
  maltrattamenti o morte derivanti dal trasferimento in altro loco,
  la   Presidenza  della  Regione  è  autorizzata  a  stipulare  un
  contratto   con   la  ditta  che  in  atto  gestisce   il   parco
  ornitologico, alle medesime condizioni economiche fissate per  il
  bando  di  gara per la gestione dell'impianto faunistico  del  15
  dicembre 1995.
   5.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli enti di cui
  all'Elenco  n.  1,  allegato alla presente  legge,  applicano  il
  regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della
  Repubblica  27  febbraio  2003, n.  97,  con  le  modalità  e  le
  eventuali modifiche da emanarsi con decreto del Presidente  della
  Regione,  su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio  e
  le  finanze,  entro  120 giorni dalla data di entrata  in  vigore
  della presente legge.
   Gli  enti per i quali leggi regionali prevedano la soppressione,
  la  liquidazione,  la trasformazione o altra  forma  di  modifica
  della   natura  giuridica  mantengono  la  precedente  disciplina
  contabile.
   Gli  altri enti privi di specifica normativa contabile  adeguano
  i  propri  regolamenti  contabili ai  principi  del  decreto  del
  Presidente  della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,  a  partire
  dall'esercizio    finanziario   2007   secondo    le    direttive
  dell'Assessorato  regionale  del bilancio  e  delle  finanze,  di
  concerto con il dipartimento regionale che esercita la tutela e/o
  la vigilanza amministrativa.
   Con  decreto  del Ragioniere generale della Regione di  concerto
  con il dirigente generale del dipartimento regionale che esercita
  la   tutela  e/o  la  vigilanza  amministrativa  possono   essere
  approvati schemi-tipo di bilancio per ciascuna categoria di enti.
   6.  Il  Presidente  della  Regione  è  autorizzato  a  stipulare
  convenzione  con  la  società  beni  culturali  S.p.A.   per   la
  realizzazione del progetto pilota
   Emergenza  Palermo', avente per obiettivo la predisposizione  di
  progetti  per  la  messa  in sicurezza di immobili  di  proprietà
  pubblica e del fondo per l'esercizio del clero che presentino  un
  notevole  degrado fisico ed architettonico, evidenti  rischi  per
  l'incolumità pubblica, non siano già stati oggetto di  interventi
  della  medesima  tipologia  e siano situati  nella  provincia  di
  Palermo.  I suddetti progetti sono acquisiti dalla Soprintendenza
  ai  beni culturali ed ambientali di Palermo al fine di costituire
  una  banca  dati  idonea a classificare il  livello  di  rischio,
  l'interesse  sotto il profilo storico, artistico  e  culturale  e
  l'ordine con cui procedere agli interventi di messa in sicurezza.
  Il protocollo d'intesa sottoscritto tra la Soprintendenza ai beni
  culturali  ed  ambientali  di Palermo  e  beni  culturali  S.p.A.
  provvede  ad individuare le linee guida dell'intero progetto,  la
  cui  responsabilità organizzativa e gestionale è affidata a  Beni
  culturali S.p.A., mentre la supervisione tecnica, esercitata  per
  conto    dell'Amministrazione   regionale,   è    svolta    dalla
  Soprintendenza  medesima. Per le finalità del  presente  comma  è
  autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di  3.000
  migliaia  di euro a valere sulle disponibilità della misura  5.02
  del POR Sicilia 2000-2006 (UPB 6.2.2.6.1, capitolo 672086).
   7.  In considerazione della specifica attività istituzionale, le
  strutture organizzative dell'Ufficio speciale per i controlli  di
  secondo  livello sulla gestione dei fondi strutturali in  Sicilia
  sono
   equiparate,     senza   ulteriori    oneri    finanziari
   aggiuntivi,  alle  aree e servizi di cui  all'articolo  4  della
  legge regionale 15 maggio 2000, n. 10».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Forgione e Liotta: 2.1.2, 2.2.2, 2.4.2;
   -  dall'onorevole  Miccichè: 2.1.1, 2.2.1,2.3.1,  2.4.1,  2.5.1,
  2.6.1 e 2.7.1;
   - dagli onorevoli Crisafulli, Panarello, Speziale: 2.1.3;
   - dall'onorevole Crisafulli ed altro: 2.1.4.

   Si  passa  all'emendamento  2.1.2,  modificativo  del  comma   2
  dell'articolo 2.

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FORGIONE   Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  credo  che
  questa consulta non abbia grande senso, rappresenta una forma  di
  partecipazione vecchia, arretrata, inconsueta.
   Si  vuole  realizzare la consulta giovanile con i rappresentanti
  giovanili    dei    partiti   presenti    all'associazione,    le
  rappresentanze  giovanili  degli imprenditori,   quando  siamo  a
  conoscenza  che  il  mondo  giovanile  si  esprime  in  forme  di
  organizzazione sociale autonoma, spesso non istituzionalizzata.
   Stiamo istituendo un organo inutile, sia dal punto di vista  dei
  poteri  che  dal  punto  di  vista  politico.  Non  ne  comprendo
  l'utilità;  non  so come verrà regolata questa consulta,  se,  ad
  esempio, con ulteriori gettoni di presenza ai partecipanti;   non
  so  quale  sia  il regolamento, i partiti o i gruppi parlamentari
  che designano i loro rappresentanti.
   Insomma,  per  la  vivacità  che ha saputo  esprimere  il  mondo
  giovanile in questi anni, dagli studenti al volontariato sociale,
  cattolico, a tutte le espressioni dei movimenti che ci sono stati
  in   questi  anni  e  che  hanno  espresso  una  grande  vivacità
  culturale,  sociale e politica, eviterei l'istituzionalizzazione.
  Se   c'è  una  cosa  che  i  giovani  rifiutano  storicamente   è
  l'istituzionalizzazione delle loro forme di auto organizzazione.
   Pertanto,  ho  presentato  un emendamento  che  sopprime  questa
  consulta  giovanile che, tra l'altro, non si  capisce  con  quale
  regolamento,   con  quale  decreto  e  da  chi  dovrebbe   essere
  regolamentata.

    PRESIDENTE  Pongo in votazione l'emendamento  2.1.2. Il  parere
  della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Chi  è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Si passa all'emendamento 2.1.1.

    MICCICHE'  Dichiaro di ritirarlo.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Onorevoli  colleghi,  gli emendamenti 2.1.3  e  2.1.4  sono  già
  presenti nel testo e quindi rinviati.
   Si  passa all'emendamento soppressivo 2.2.2 del comma 2 articolo
  2.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Gli emendamenti 2.2.1 e 2.3.1 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.

   Si passa all'emendamento 2.4.2. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Chi  è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Gli emendamenti 2.4.1, 2.5.1 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.

    SPAMPINATO  Faccio mio l'emendamento 2.5.1.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.

    SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SPAMPINATO   Signor Presidente, onorevoli colleghi,  intervengo
  per  riproporre  il tema già posto precedentemente.  Il  comma  5
  recita:  a decorrere dall'esercizio finanziario 2007 gli enti  di
  cui  all'elenco  1,  allegato alla presente legge,  applicano  il
  regolamento  contabile emanato con decreto del  Presidente  della
  Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 .
   Nel  testo, in cui sono presenti i riferimenti normativi, il DPR
  97/2003  recita:  il regolamento concernente l'amministrazione  e
  la  contabilità degli  enti pubblici di cui alla legge  20  marzo
  1975, n. 70 pubblicata in Gazzetta Ufficiale .
   I  riferimenti  normativi che ci vengono forniti  devono  essere
  necessariamente  riferiti  alle norme che  vengono  citate  nella
  legge.  Invece, qui, nel riferimento normativo si fa rinvio  alla
  Gazzetta Ufficiale. Pertanto, o ci fornite la Gazzetta Ufficiale,
  oppure non credo che abbiamo la possibilità di valutare che  cosa
  stiamo approvando.

    PRESIDENTE   Onorevole  Presidente della  Regione,ce  ne  vuole
  illustrare la ratio?

    CUFFARO   presidente  della Regione.  Signor  Presidente,   gli
  Uffici  mi  informano che ci stiamo adeguando ad  una  norma  che
  regola la contabilità dello Stato.

    PRESIDENTE  Pongo in votazione l'emendamento 2.5.1.  Il  parere
  della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Chi  è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Gli emendamenti 2.6.1 e 2.7.1 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.

   Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo risultante.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                             «Articolo 3
                 Disposizioni relative al personale

   1.  I medici convenzionati del Servizio sanitario regionale che,
  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge,  prestano
  servizio presso i servizi di emergenza dei presidi ospedalieri  o
  PTE,  ivi compresi i medici che prestano servizio sulle ambulanze
  medicalizzate  ed  i  medici in servizio con  contratto  a  tempo
  indeterminato  nel Servizio emergenza-urgenza SUES  118,  vengono
  inquadrati,  a  domanda, nella dipendenza presso l'Azienda  unità
  sanitaria locale di appartenenza, al fine di assicurare la  piena
  efficienza dei servizi di emergenza nel territorio regionale.
   2.  Al  comma  1  dell' articolo 110 della  legge  regionale  28
  dicembre  2004, n. 17, dopo le parole legge regionale  25  maggio
  1995, n. 45' aggiungere le parole
   compresi  i  soggetti  di cui al comma 2,  articolo  106,  della
  legge  regionale 16 aprile 2003, n. 4, che abbiano  nel  triennio
  2000-2002 prestato la propria opera per un numero non inferiore a
  450  giornate lavorative'. Al medesimo comma 1 dell'articolo  110
  della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole da  sono
  autorizzati'  sino  a  POV'  vanno intese  nel  senso  che  detto
  personale  deve  essere inquadrato ed utilizzato  durante  l'anno
  solare.
   3.  Nelle more della individuazione delle dotazioni organiche  e
  fino alla copertura dei relativi posti mediante concorso pubblico
  e  comunque  fino  e  non oltre la data del 30  giugno  2006,  le
  disposizioni  di  cui  all'articolo 11 della  legge  regionale  6
  luglio  1976, n. 79, ed all'articolo 72 della legge regionale  28
  ottobre 1985, n. 41, come modificato dall'articolo 127, comma 14,
  della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, si applicano anche
  a   province   regionali,  comuni  capoluogo  o  con  popolazione
  superiore a 10.000 abitanti, all'Assemblea regionale siciliana ed
  agli   enti  strumentali  della  Regione  dotati  di  personalità
  giuridica    pubblica,   di   autonomia   tecnica,    gestionale,
  amministrativa   e   contabile,   alle   Aziende   sanitarie   ed
  ospedaliere, con priorità nei confronti di coloro i quali abbiano
  già svolto o svolgano funzioni di addetto stampa o portavoce, per
  oltre  12 mesi, anche non continuativi, nel periodo compreso  tra
  il  30  giugno 2001 e la data di entrata in vigore della presente
  legge,  presso  gli  enti di cui al presente  comma,  o  attività
  giornalistica  o  editoriale  comunque  contrattualizzata  presso
  testate  da  questi  ultimi editati. Ai  giornalisti  di  cui  al
  presente  comma  si  applicano  le  disposizioni  del   comma   2
  dell'articolo 16 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
   Al  primo  comma  dell'articolo  72  della  legge  regionale  28
  ottobre  1985,  n. 41, come modificato del comma 14 dell'articolo
  127  della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il numero  8'
  è  sostituito  con  il  numero  24' e  dopo  la  parola   Ordine'
  inserire  le  parole   che  sono utilizzabili  anche  presso  gli
  Assessorati regionali, dando priorità a quanti abbiano  svolto  e
  in  atto svolgono funzioni giornalistiche, di ufficio stampa o di
  portavoce per almeno 12 mesi, entro il mese successivo alla  data
  di   promulgazione  della  presente  legge,  presso  la  pubblica
  amministrazione  regionale  o  l'Assemblea  regionale  siciliana.
  Ulteriori  unità, fino ad un massimo di quattro,  possono  essere
  prelevate,   in  posizione  di  comando,  dagli   enti   di   cui
  all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10'.  Per
  le  nomine  di cui alla presente disposizione non si  applica  la
  legge regionale 20 aprile 1976, n. 35.
   Agli    oneri   derivanti   dall'applicazione   della   presente
  disposizione,  si  fa  fronte con le disponibilità  del  capitolo
  108001  incrementato per l'anno 2005 di 100.000  euro  con  parte
  delle  disponibilità del capitolo destinato  alla  copertura  dei
  provvedimenti legislativi in corso. A decorrere dall'anno 2006 la
  copertura trova riscontro nella legge annuale di bilancio.
   4.   I  direttori  generali  dell'aziende  ospedaliere  e  delle
  aziende unità sanitarie locali possono procedere all'assunzione a
  tempo   indeterminato,  sulla  base  delle  disponibilità   delle
  rispettive  piante organiche, del personale reclutato ed  avviato
  al  lavoro sulla base di quanto previsto dall'articolo  49  della
  legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.
   I  direttori  generali dell'aziende ospedaliere e delle  aziende
  unità  sanitarie locali che non hanno provveduto alla  formazione
  delle  graduatorie,  così come previsto  dall'articolo  49  della
  legge  regionale  5  novembre 2004, n.  15,  e  dal  decreto  del
  Presidente della regione 5 aprile 2005, debbono provvedervi entro
  e  non  oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
  Sono escluse altre forme di selezione.
   5.  Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre
  2002, n. 21, è sostituito dai seguenti:
   2.  Nei  casi di chiusura definitiva dell'attività o di  settori
  dell'attività,  al  personale  dei  consorzi  agrari  ancora   in
  servizio  presso  i  consorzi  medesimi  o  che  si  trovi  nelle
  condizioni  previste dall'articolo 5, comma  6,  della  legge  28
  ottobre 1999, n. 410, la disciplina di cui alla presente legge si
  applica, salvo quanto disposto al comma 3, fino alla scadenza del
  termine  fissato dall'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre
  1999, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.
   2  bis.  Ove nel termine di cui al comma 2 sia stata autorizzata
  la  presentazione di proposta di concordato, nel caso di  rigetto
  giudiziale della stessa, la disciplina di cui alla presente legge
  si  applica  sino  alla  fine del mese successivo  a  quello  del
  passaggio in giudicato della sentenza.'.
   6.  Al  personale  inquadrato  in ruolo  ai  sensi  della  legge
  regionale  28 ottobre 1985, n. 39, in atto in servizio presso  le
  aziende  unità  sanitarie locali è riconosciuto il servizio  pre-
  ruolo  prestato  prima  del  predetto  inquadramento.  Gli  oneri
  derivanti  dalla  presente comma gravano sulle  disponibilità  di
  bilancio  delle  aziende unità sanitarie  locali  presso  cui  il
  personale interessato presta servizio.
   7.  Nell'ambito  di  quanto previsto nel quadro  comunitario  di
  sostegno per le regioni dell'Obiettivo 1, l'Assessorato regionale
  del  territorio e dell'ambiente può procedere alla trasformazione
  del   rapporto  di  lavoro  del  personale  dipendente  a   tempo
  determinato  in  rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  della
  task  force'  P.O.A.  - PON ATAS, assunto previo  superamento  di
  prove  selettive  pubbliche dal Ministero dell'ambiente  e  della
  tutela   del   territorio  ed  in  servizio   presso   l'autorità
  ambientale,    servizio    valutazione   ambientale    strategica
  dell'Assessorato  del  territorio e  dell'ambiente,  dipartimento
  territorio ed ambiente della Regione siciliana.
   8.  Al  terzo  comma  dell'articolo 10 della legge  regionale  9
  maggio 1986, n. 21, dopo la parola pubblici' aggiungere le parole
  entro  il  29  dicembre 2003' e sostituire le  parole  da  i  cui
  decreti'  fino a data successiva' con le parole comunque definiti
  alla medesima data'.
   9.  All'articolo  9,  comma 3, della legge regionale  15  maggio
  2000,  n.  10, dopo la parola revocati' aggiungere le parole  nei
  casi di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge'.
   10.  Al  comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio
  2005,  n.  5, dopo le parole Ufficio della Segreteria di  Giunta'
  aggiungere le parole Ufficio di Bruxelles'.
   11.  All'articolo 6 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35,
  è aggiunto il seguente comma:
   2  bis.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano
  nei  confronti  dei  dirigenti e dei funzionari  direttivi  della
  Regione siciliana, in servizio o in quiescenza.'.
   12.  Il  rinvio  alle  disposizioni del  decreto  legislativo  3
  febbraio 1993, n. 29, contenuto al comma 2 dell'articolo 1  della
  legge  regionale  15  maggio 2000, n. 10, comprende  il  comma  2
  dell'articolo 25 del decreto legislativo medesimo.
   13.  Gli  enti  di cui alla Tabella A della legge  regionale  25
  maggio  1995, n. 45, sono autorizzati ad utilizzare il  personale
  di cui all'articolo 106, comma 2, della legge regionale 16 aprile
  2003,  n. 4, per particolari esigenze funzionali ed istituzionali
  per periodi anche superiori alle garanzie occupazionali previste,
  previo  parere  dell'Assessore regionale per l'agricoltura  e  le
  foreste.
   14.  I consorzi ASI, nelle more di procedere al reclutamento dei
  dirigenti previsti in organico, previa procedura di mobilità  tra
  i  consorzi e con le modalità di cui all'articolo 19 del  decreto
  legislativo   n.   165  del  2001,  possono  conferire   appositi
  incarichi,  a  tempo  limitato e con eccezione  dell'incarico  di
  dirigente  generale,  a  personale con qualifica  di  funzionario
  direttivo in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso
  dall'esterno al posto dirigenziale.
   15.  Le misure di cui all'articolo 119 della legge regionale  28
  dicembre  2004, n. 17, sono estese al personale della controllata
  delle  Terme di Acireale Siciliana Acque Minerali s.r.l.' e delle
  Terme  di  Sciacca  Mediterm S.p.A.' in forza alla  data  del  31
  dicembre 1998.
   16.  Al  comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio
  2000,  n. 10, dopo le parole alla data di entrata in vigore della
  presente  legge'  aggiungere le parole nonché del  personale  già
  responsabile  degli  uffici periferici  di  cui  al  decreto  del
  Presidente della Regione 11 novembre 1999, che abbia svolto  tale
  incarico  per  una durata di almeno cinque anni, in possesso  del
  diploma  di  laurea  o titolo equipollente, previo  esame  corso-
  concorso.'
   17.  Nelle  more della riorganizzazione dei servizi dell'ESA  il
  personale  stagionale  attualmente  utilizzato  nel  servizio  di
  meccanizzazione viene utilizzato nel nuovo servizio di assistenza
  agro-ambientale.  L'ESA  è autorizzato a stipulare  contratti  di
  lavoro  a tempo pieno con il personale già assunto nelle campagne
  di  meccanizzazione precedenti e comunque avviato nel  corso  del
  triennio 2003-2005.
   18.  Il  trattamento di quiescenza, ivi compreso il  trattamento
  di  fine  rapporto,  dei  direttori  generali,  amministrativi  e
  sanitari  delle  aziende sanitarie, ospedaliere  e  universitarie
  della  Sicilia, nonché dei soggetti di cui alla lettera a), comma
  6, dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, in
  carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  19
  giugno  1999,  n.  229, o nominati a decorrere da  tale  data,  è
  determinato  in base ai massimali adottati ai sensi dell'articolo
  3,  comma  7,  del decreto legislativo 24 aprile  1997,  n.  181,
  decurtati  del 5 per cento, fermo restando il sistema di  calcolo
  retributivo, contributivo o misto applicato agli interessati.
   19. Al personale reinquadrato ai sensi della legge regionale  26
  marzo   2002,  n.  2,  articolo  127,  comma  2,  è  riconosciuta
  l'anzianità  di  servizio dalla data del primo inquadramento  nel
  ruolo  di  provenienza. I servizi riconosciuti  sono  ricongiunti
  dall'amministrazione  di appartenenza su richiesta  degli  aventi
  diritto formulata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio
  1979,  n. 29, secondo le modalità previste dall'articolo 76 della
  legge 23 dicembre 2000, n. 388.
   20.  Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio
  2000,  n.  10,  e successive modifiche ed integrazioni,  dopo  le
  parole  in  materia  di  pensionamento dei dipendenti  regionali'
  inserire   le   parole  fermo  restando,  per  tutti   gli   atti
  interessati, il periodo minimo di servizio previsto dall'articolo
  2, comma secondo, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.
   21.  I  benefici di cui alla legge regionale 15 maggio 2000,  n.
  10,  sono estesi ai dipendenti dell'Istituto regionale della vite
  e  del vino che alla data del 31 dicembre 2003 avevano maturato i
  requisiti prescritti e rientravano nelle condizioni previste  dal
  regolamento   organico  dell'Istituto  approvato   dalla   Giunta
  regionale con delibera 3 ottobre 1990, n. 334.
   22.  A  domanda  da presentarsi entro il termine  perentorio  di
  trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,  viene
  inquadrato nel ruolo transitorio di cui all'articolo 6, comma  1,
  della  legge  regionale  15  maggio 2000,  n.  10,  e  successive
  modifiche ed integrazioni, il personale del Corpo regionale delle
  foreste  con  qualifica  non inferiore a funzionario,  purchè  in
  possesso  del  diploma di laurea necessario  per  l'accesso  alla
  qualifica  e  della  relativa  abilitazione  professionale,   ove
  prevista.
   23.  Al  fine di un costante monitoraggio dell'ambiente e  della
  prevenzione dei rischi ambientali, nelle aree ad elevato  rischio
  di   crisi  ambientale  della  Regione  siciliana,  il  direttore
  generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è
  autorizzato  ad inquadrare ai sensi dell'articolo 22 del  decreto
  dell'Assessore per il territorio e l'ambiente 1 giugno 2005,  nel
  ruolo organico dell'ente i dipendenti in servizio con rapporto di
  lavoro  a tempo determinato presso i dipartimenti provinciali  di
  pertinenza alla data di entrata in vigore della presente legge, a
  condizione  che  l'assunzione abbia  avuto  luogo  a  seguito  di
  procedure  selettive ad evidenzia pubblica ovvero di accertamento
  dell'idoneità professionale. Per i dipendenti di cui  al  periodo
  precedente  l'inquadramento ha luogo nel livello  iniziale  della
  posizione  giuridica per la quale è stata indetta la selezione  o
  effettuato l'accertamento dell'idoneità professionale.
   24.  All'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986,  n.  9,
  dopo il primo comma inserire il seguente:
   Per  le finalità di cui al numero 2, lettera a), del primo comma
  del presente articolo e di altre disposizioni di leggi regionali,
  gli   uffici  periferici  e  gli  enti  regionali  operanti   nel
  territorio sono collegati e coordinati dalle province regionali.'
   25.  Le  disposizioni  di cui al comma 2 dell'articolo  7  della
  legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 si intendono nel senso  che
  la percentuale del 5 per cento ivi prevista è aggiuntiva rispetto
  alle  quote di riserva sui posti in organico previste dalla legge
  del 12 marzo 1999, n. 68, ed è relativa ai seguenti soggetti:
   a)  in  età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche
  o  sensoriali  e  ai  portatori  di  handicap  intellettivo,  che
  comportino  una riduzione della capacità lavorativa superiore  al
  45  per  cento,  accertata dalle competenti  commissioni  per  il
  riconoscimento  dell'invalidità civile ai sensi  della  legge  30
  marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, in conformità alla
  tabella   indicativa   delle  percentuali   di   invalidità   per
  minorazioni   e   malattie  invalidanti   approvata,   ai   sensi
  dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509,
  dal  Ministero  della  sanità  sulla base  della  classificazione
  internazionale  delle menomazioni elaborata dalla  Organizzazione
  mondiale della sanità;
   b)  invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore  al
  33    per   cento,   accertata   dall'Istituto   nazionale    per
  l'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie
  professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
   c)  non  vedenti o sordomuti, di cui alle leggi 27 maggio  1970,
  n.  382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381,  e
  successive modificazioni;
   d)  invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per
  servizio   con   minorazioni  ascritte  dalla  prima   all'ottava
  categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle  norme
  in  materia  di  pensioni di guerra, approvato  con  decreto  del
  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre  1978,  n.   915,   e
  successive modificazioni.
   26.  All'  articolo 10 della legge regionale 15 settembre  2005,
  n. 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
   2  bis.  Il personale delle Aziende soppresse cui alla data  del
  31  luglio  2005  si  applica, ai sensi dell'art.47  della  legge
  regionale 6 marzo 1986, n. 9, la normativa relativa ai dipendenti
  dell'amministrazione  regionale,  transita  nel  ruolo   di   cui
  all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10,  ed  è
  assegnato, su richiesta, o all'Amministrazione regionale in  base
  alle  esigenze relative alle dotazioni organiche della  stessa  e
  con   riguardo  alla  professionalità  ed  esperienza  lavorativa
  posseduta,  o alle province regionali competenti per  territorio,
  con  priorità agli uffici che eserciteranno le competenze di  cui
  al  comma  2  dell'articolo 5 della legge regionale 15  settembre
  2005, n. 10, nei limiti delle dotazioni organiche che le province
  ridetermineranno entro 60 giorni dalla data di entrata in  vigore
  della  presente legge. Il personale delle aziende  soppresse  cui
  alla data del 31 luglio 2005 si applica la normativa relativa  ai
  dipendenti degli enti locali è trasferito alle province regionali
  competenti  per  territorio ed è prioritariamente assegnato  agli
  uffici  che  eserciteranno  le  competenze  di  cui  al  comma  2
  dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n.10.
   2  ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende provinciali
  per l'incremento turistico sono soppresse ed il loro patrimonio è
  acquisito  al patrimonio della Regione. L'indennità dì buonuscita
  spettante ai dipendenti alla data del trasferimento sarà  erogata
  dalla  Regione che continuerà a corrispondere l'indennità  dovuta
  dalle  soppresse  casse integrazioni pensioni al personale  delle
  soppresse  aziende  provinciali per  l'incremento  turistico  già
  collocato a riposo.
   2     quater.     Alla     copertura    dell'onere     derivante
  all'Amministrazione regionale dal presente articolo si provvederà
  mediante  riduzione dell'importo dei trasferimenti alle  province
  regionali  in atto esistenti per il finanziamento delle soppresse
  aziende provinciali per l'incremento turistico.'.
   27.  Nelle more della riforma del Corpo forestale della  Regione
  e  in  attuazione di quanto previsto dall'articolo 76 della legge
  regionale  6  aprile 1996, n. 16, e dal comma 3  dell'articolo  5
  della  legge  regionale 5 maggio 2000, n. 10,  nell'ambito  delle
  dotazioni  organiche  del  personale del  Corpo  forestale  della
  Regione, sono istituiti i ruoli previsti dagli articoli 1, 2,  7,
  13,  25,  30, 34 e 39 del decreto legislativo 2 maggio  1995,  n.
  201,  così  come modificato dal decreto legislativo  28  febbraio
  2001,  n.  87,  per  il personale non direttivo;  mentre  per  il
  personale  direttivo  vengono istituiti i  ruoli  previsti  dall'
  articolo  1  del decreto legislativo 3 aprile 2001,  n.155,  così
  come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n.  72,
  ed il ruolo di funzionari direttivi tecnici forestali.
   Nell'ambito della Regione il personale dei ruoli previsti  dagli
  articoli 2, 7, 13, 30, 34, e 39 del decreto legislativo 2  maggio
  1995, n. 201, di cui al precedente comma 27 viene inquadrato  nel
  modo seguente:
   a) in categoria B il personale dei ruoli di cui agli articoli  2
  e 30;
   b)  in  categoria C il personale dei ruoli di cui agli  articoli
  7,13, 34 e 39.
   Nell'ambito  della  Regione  il  personale  dei  ruoli  previsti
  dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155,  e
  nel  ruolo di funzionario direttivo tecnico forestale di  cui  al
  comma 27 viene inquadrato in categoria D.
   Il  personale,  che  a  far data dell'entrata  in  vigore  della
  presente legge, presta servizio presso il dipartimento foreste  e
  presso il dipartimento Azienda foreste demaniali e già inquadrato
  in categorie e posizioni di cui ai decreti presidenziali nn. 9  e
  10  del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
  Regione  del  2  luglio 2001, viene inquadrato nei  corrispettivi
  ruoli di cui ai commi 2 e 3.
   Al  personale  del  Corpo forestale della Regione  di  cui  alla
  presente  legge, si applica il contratto dei dipendenti regionali
  ed  ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile
  di cui all'art. 42, comma primo, della legge regionale 29 ottobre
  1985  n.  41, viene corrisposta in misura pari alle corrispettive
  qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato.
   Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
  legge,  con  successivo  decreto,  il  Presidente  della  Regione
  stabilisce   le   competenze,  l'ordinamento  e  l'organico   del
  personale  di  cui  alla presente legge. Gli  eventuali  maggiori
  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno
  sul capitolo 150001 del bilancio della Regione.
   Sono  soppressi  i  ruoli  di cui alla  Tabella  M  della  legge
  regionale  29  ottobre 1985, n. 41 e tutte le norme in  contrasto
  con la presente disposizione.
   28.  All'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16  aprile
  2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate
  le seguenti modifiche:
   a)  le  parole Ai fini del monitoraggio dei flussi di entrata  e
  di spesa' sono soppresse;
   b)  dopo  le  parole contratto' la parola e'  è  sostituita  con
  e/o';
   c)  le  parole  dipartimento bilancio e tesoro' sono  sostituite
  con dipartimento presso cui il personale è comandato';
   d)  il periodo restano a carico delle amministrazioni o enti  di
  provenienza'  è sostituito con sono a carico dell'Amministrazione
  di destinazione';
   e)  nell'ultimo  periodo  le  parole  A  detto  personale'  sono
  sostituite  con le parole Al personale di cui al presente  comma,
  con  qualifica  non  dirigenziale' e la parola esclusivamente'  è
  soppressa;
   f)   alla  fine  del  comma  12  dell'articolo  26  della  legge
  regionale 16 aprile 2003, n. 4, aggiungere il seguente periodo Al
  personale  di  cui al presente comma si applicano le disposizioni
  previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996,
  n. 41.'
   29.  Al  comma  10  dell'articolo  1  della  legge  regionale  5
  novembre 2004, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni sono
  apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
   a)  sostituire le parole presso il dipartimento fondo sanitario,
  assistenza  sanitaria ed ospedaliera - igiene  pubblica'  con  le
  parole presso l'Assessorato regionale della sanità';
   b)  le  parole cinque unità' sono sostituite con le  parole  '35
  unità';
   c)   il   periodo   dipartimento  fondo  sanitario,   assistenza
  sanitaria  ed  ospedaliera,  igiene pubblica'  è  sostituito  con
  dipartimento presso cui il personale è comandato';
   d)  il  periodo da restano a carico degli enti di provenienza  è
  sostituito  con il periodo sono a carico dell'Amministrazione  di
  destinazione';
   e)  alla fine aggiungere il seguente periodo Al personale di cui
  al   presente   comma  si  applicano  le  disposizioni   previste
  dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.'.
   30.  Il  personale  impegnato in A.S.U.  ai  sensi  della  legge
  regionale  21  dicembre 1995, n. 85 e del decreto legislativo  n.
  468 del 1997, nonché il personale contrattualizzato alla data  di
  pubblicazione  della legge regionale 15 settembre  2005,  n.  10,
  viene   prioritariamente  utilizzato   presso   i   servizi   del
  dipartimento  regionale turismo e pertanto la  Regione  siciliana
  assume la titolarità dei PUC delle A.S.U.
   31.  Gli ASU ed i PUC utilizzati dai consorzi di bonifica ed ASI
  e   camere   di   commercio  sono  equiparati   ai   fini   della
  stabilizzazione agli ASU e PUC regionali.
   32.  Le società partecipate dalla Regione possono procedere alla
  dislocazione  del  personale sulla base delle effettive  esigenze
  comprovate con motivata richiesta delle Soprintendenze.
   33.  La  Regione  assume la titolarità dei progetti  di  utilità
  collettiva  e  delle attività socialmente utili  delle  soppresse
  A.S.T. ed il relativo personale viene prioritariamente utilizzato
  presso i servizi del dipartimento turismo.
   34.  Ai  dirigenti,  assistenti tecnici ed  agenti  tecnici  del
  ruolo  tecnico  delle  foreste ed  al  personale  del  ruolo  dei
  sottufficiali e guardie forestali sono riconosciute, ai sensi del
  terzo  comma  dell'articolo 221 del Codice di  procedura  penale,
  funzioni   di  polizia  giudiziaria,  con  riconoscimento   della
  qualifica  di  ufficiale di polizia giudiziaria per i  dirigenti,
  gli  assistenti tecnici ed i sottufficiali e di agente di polizia
  giudiziaria per le guardie e gli agenti tecnici.
   35.  Al  comma  1  dell'articolo 106 della  legge  regionale  16
  aprile  2003, n. 4, le parole '31 dicembre 2005' sono  sostituite
  dalle parole '31 dicembre 2008'.
   36.  Il personale utilizzato dai consorzi di bonifica può essere
  trasferito  a  richiesta  dell'interessato  previa  disponibilità
  dell'ente  di  appartenenza ad altro ente  di  bonifica  operante
  nella Regione siciliana.
   37.  Al  personale  individuato  dall'articolo  76  della  legge
  regionale  1 settembre 1993, n. 25, salvi i diritti acquisiti  in
  ordine  all'equiparazione  economico  funzionale  è  riconosciuta
  anche  quella  giuridica. Per le finalità del  presente  comma  è
  autorizzata,  per l'esercizio finanziario 2005, la spesa  di  200
  migliaia  di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità
  dell'UPB  4.2.1.5.2,  capitolo 215704, accantonamento  1003,  del
  bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.  Per
  gli  esercizi  finanziari 2006 e 2007 la spesa  valutata  in  200
  migliaia  di  euro per ciascun anno trova riscontro nel  bilancio
  pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
   38.  Le  procedure  di decadenza dai lavori  socialmente  utili,
  previste  dalla vigente disciplina, non trovano applicazione  nei
  confronti di quei soggetti il cui processo di stabilizzazione sia
  venuto  meno  per  cause esterne e comunque non  imputabili  alla
  volontà dei soggetti interessati alla stabilizzazione.
   39.  Al  personale  vincitore dei concorsi di  cui  al  comma  3
  dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n.  10,  si
  applicano,  al fine del primo inquadramento, le norme vigenti  al
  momento  dell'entrata in vigore della stessa legge  regionale  15
  maggio  2000,  n.  10,  con decorrenza dalla  data  di  effettiva
  immissione  in servizio, nonché le norme di passaggio alla  nuova
  disciplina   introdotte   dalla   medesima   legge   secondo   le
  corrispondenze ivi previste.
   40.  Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 15 maggio
  2000,  n.  10,  si  applica al personale le cui  qualifiche  sono
  individuate nell'articolo 79 della legge regionale 6 aprile 1996,
  n.  16,  che  risulti assegnato, alla data del 31 dicembre  2003,
  presso gli uffici dell'Amministrazione forestale come individuati
  dall'articolo 2 della predetta legge regionale 6 aprile 1996,  n.
  16.
   41.  I  comuni  sono  autorizzati  ad  inquadrare  il  personale
  insegnante  dipendente  dagli enti  locali  addetto  ad  attività
  scolastiche integrative o di doposcuola presso scuole  statali  o
  comunali, il personale educatore degli asili nido ed il personale
  insegnante della scuola materna, già in servizio presso i  comuni
  o  consorzi  di comuni, alla categoria D' mantenendo il  maturato
  economico  delle  posizioni economiche  orizzontali  negli  enti,
  acquisite per effetto della contrattazione decentrata integrativa
  di cui al vigente C.C.N.L.
   42.  Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di  cui
  all'articolo 65 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 ed  in
  conformità  a  quanto previsto dall'articolo 4,  comma  7,  della
  legge 6 febbraio 2004, n. 36, il dipartimento regionale foreste è
  autorizzato ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo  del  Corpo
  forestale   della   Regione,   nelle   qualifiche   professionali
  equivalenti a quelle possedute, il personale del Corpo  forestale
  dello  Stato in servizio in Sicilia che abbia presentato  domanda
  di  trasferimento ai sensi del predetto articolo 4, comma  7.  Lo
  stato  giuridico  ed economico ed il trattamento  di  assistenza,
  previdenza  e  quiescenza  del  personale  così  inquadrato  sono
  disciplinati  dalle  norme  relative  al  personale   del   Corpo
  forestale  della  Regione; è fatto salvo lo  stato  giuridico  ed
  economico   posseduto  alla  data  di  inquadramento.   All'onere
  derivante  dall'applicazione  del  presente  comma  si  provvede,
  quanto   agli   oneri   derivanti   dal   trattamento   economico
  corrispondente  a quello percepito nello Stato,  con  le  risorse
  dallo  stesso  trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo  4,
  commi  8  e  9  della legge 6 febbraio 2004, n. 36.  Al  maggiore
  onere, valutato in 9 migliaia di euro per l'esercizio finanziario
  2005,  si  provvede  con  le  disponibilità  dell'UPB  2.4.1.1.1,
  capitolo  150001, per l'esercizio finanziario medesimo.  Per  gli
  esercizi  finanziari  2006  e  2207 all'onere,  valutato  in  108
  migliaia  di  euro per ciascun anno, si provvede con parte  delle
  disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2.
   43.  Sono  riconosciute perequativamente le spettanze economiche
  dovute  dall'Amministrazione forestale, relativamente al  periodo
  compreso  tra  l'1 marzo 1996 ed il 6 maggio 1996, ai  lavoratori
  forestali  a tempo indeterminato già inseriti nei contingenti  di
  cui all'articolo 29 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11  e
  successivamente  inseriti nei contingenti di cui all'articolo  47
  della   legge  regionale  6  aprile  1996,  n.  16.  Le  suddette
  spettanze,  ove non già corrisposte, sono commisurate,  a  titolo
  indennitario   omnicomprensivo,  alla  retribuzione  contrattuale
  vigente all'epoca.
   44.  Le  previsioni  di  cui al comma 2 dell'articolo  72  della
  legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, si interpretano nel senso
  che in presenza di prestazioni lavorative rese in giorni festivi,
  comprese  le domeniche, spettano sia le maggiorazioni retributive
  previste  dal contratto nazionale di lavoro di categoria  che  un
  ulteriore   compenso  nella  misura  prevista  per  le  festività
  soppresse.   Le  suddette  previsioni  si  applicano   anche   ai
  giornalisti  addetti agli uffici stampa degli enti  sottoposti  a
  tutela, vigilanza e controllo della Regione.
   45.   Per  la  predisposizione  e  l'attuazione  del  Piano   di
  risanamento dell'aerea ad elevato rischio di crisi ambientale del
  comprensorio del Mela, l'Ufficio speciale per le aree ad  elevato
  rischio  di  crisi  ambientale  è autorizzato  ad  utilizzare  il
  personale selezionato in esecuzione del progetto n. 60, ammesso a
  finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente del 1990, n.
  1150, nell'ambito del programma annuale 1988 di interventi per la
  salvaguardia  ambientale', approvato dal CIPE  con  deliberazione
  del  5  agosto  1998, stipulando contratti di diritto  privato  a
  tempo  determinato  sino al 31 dicembre 2008. Alla  spesa  annua,
  quantificata  in  400  migliaia  di  euro,  si  provvede  con  la
  dotazione del capitolo 842430 del bilancio della Regione.
   46. Al personale di cui all'articolo 48 della legge regionale  3
  novembre  1993, n. 30, inquadrato nel ruolo speciale  transitorio
  istituito   presso   la  Presidenza  della   Regione   ai   sensi
  dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, si
  applica  la  deroga prevista nel secondo comma  dell'articolo  10
  della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. Al personale suddetto
  si  applica, a far data dall'1 gennaio 2004, l'articolo 20  della
  legge regionale 23 dicembre 2003, n. 21.
   47.  Per  le finalità di cui al comma 3 dell'articolo  34  della
  legge  27  dicembre 2002, n. 289, la dotazione organica dell'area
  di     emergenza     dell'Azienda    ospedaliera    universitaria
  policlinico        Paolo      Giaccone'      è   provvisoriamente
  rideterminata  in misura pari al numero degli addetti  utilizzati
  al  31 dicembre 2002 e, entro tale limite, le procedure selettive
  e le consequenziali assunzioni mediante pubblico concorso possono
  essere  immediatamente attivate, in applicazione della  normativa
  vigente per i dirigenti medici del S.S.N.
   48.  Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 31 luglio
  2003, n. 10, è così modificato:
   4.  Presso ogni reparto di pediatria è assicurata la presenza di
  uno  psicologo, ovvero di un pedagogista del ruolo sanitario  che
  offra     assistenza     ai    bambini     ed     ai     genitori
  nell'affrontare          l'esperienza dell'ospedalizzazione.'.
   49. All'articolo 13 della legge regionale 19 maggio 2005, n.  5,
  sostituire '31 dicembre 2004' con 31 dicembre 2005.'.
   50.  Al  fine di una definitiva regolamentazione della  materia,
  in coerenza con le indicazioni del piano sanitario regionale 2000-
  2002, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 64, comma  5,
  della   legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  considerato  quanto
  stabilito dalla convenzione tra l'Azienda unità sanitaria  locale
  n.  6,  la  casa  di cura Villa Stagno e l'Assessorato  regionale
  della  sanità,  il  personale  con  la  qualifica  di  ausiliario
  specializzato,   già   addetto   all'assistenza   del    presidio
  manicomiale   ex   ospedale  psichiatrico   Villa   Stagno,   già
  riferimento per le province di Enna e Caltanissetta,  può  essere
  assunto  dalle  Aziende  sanitarie locali esclusivamente  per  le
  esigenze  dei  servizi di salute mentale, nei  limiti  dei  posti
  vacanti  in  pianta organica per la pertinente  qualifica  previa
  selezione   pubblica   per  titoli  e   prove   attitudinali   da
  regolamentare  con  apposito  decreto dell'Assessorato  regionale
  della  sanità,  da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata  in
  vigore della presente legge.
   51.  Nei  comuni  nei quali ai sensi del decreto legislativo  31
  marzo 1998, n. 112, è stato istituito il Polo catastale comunale,
  in  forma  singola o associata per la gestione  del  catasto,  il
  sindaco è autorizzato a riconoscere le funzioni agli addetti  per
  l'istituzione ed il funzionamento dei servizi demandati  ai  Poli
  catastali comunali'.
   52.  Al  comma  1  dell'articolo 114 della  legge  regionale  16
  aprile 2003, n. 4, dopo la parola integrato' aggiungere le parole
  e per gli Istituti autonomi case popolari'.
   53.  Le disposizioni dell'articolo 114 della legge regionale  16
  aprile 2003, n. 4, si interpretano in senso che al presidente  ed
  ai   consiglieri  compete  rispettivamente  il   75   per   cento
  dell'indennità  del presidente e degli assessori della  provincia
  regionale in cui ha sede l'ente. Il compenso spettante ai collegi
  dei  revisori  è  equiparato a quello del collegio  dei  revisori
  della provincia regionale in cui ha sede l'ente.
   A  far  data  dall'1 gennaio 2006 ai componenti  i  consigli  di
  amministrazione dei CIAPI non trova applicazione il secondo comma
  dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30
   54.  Ferma  restando  la  proroga di  tre  anni  ai  termini  di
  validità   delle  graduatorie  per  le  assunzioni  di  personale
  previste  per le amministrazioni pubbliche, gli enti del servizio
  sanitario  nazionale  hanno facoltà, in presenza  di  carenza  di
  personale   del  ruolo  dirigenziale  amministrativo  debitamente
  certificata, di procedere alle assunzioni strettamente necessarie
  a   coprire   i  posti  vacanti  in  pianta  organica  attingendo
  esclusivamente dalle graduatorie di concorso già approvate ed  in
  corso di validità.
   55.  All'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,
  sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  dopo  la  parola previgente' inserire le  parole  nonché  il
  personale  di  cui  all'articolo  12  della  legge  regionale  21
  settembre 1990, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni.';
   b)  al  comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 15  maggio
  2000, n. 10, è aggiunto il seguente periodo:
   Accedono,  altresì, alla prima fascia dirigenziale,  in  armonia
  con  la disciplina di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
  30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni,  i
  dirigenti  ed equiparati che ricoprono incarichi di direzione  di
  uffici  dirigenziali generali o equivalenti per un  periodo  pari
  almeno  a  tre  anni senza essere incorsi nelle  misure  previste
  dall'articolo  10  della  presente  legge  per  le   ipotesi   di
  responsabilità dirigenziale.'.
   In  fase  di  prima  applicazione accedono  altresì  alla  prima
  fascia  dirigenziale  il  direttore  dell'Agenzia  regionale  per
  l'impiego  e  la  formazione  professionale  nonché  i  dirigenti
  generali ed equiparati in servizio alla data di entrata in vigore
  della presente legge.
   56.   Al   Comitato   di  redazione  del  notiziario   regionale
  dell'emigrazione  e dell'immigrazione di cui all'articolo  4  ter
  della   legge   regionale  4  giugno  1980,   n.   55,   aggiunto
  dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, trova
  applicazione la disposizione di cui alla classe A del Decreto del
  Presidente  della  Regione  siciliana  24  marzo  1995,  n.   82,
  pubblicato  sulla  Gazzetta ufficiale  della  Regione  siciliana,
  parte  I,  n. 30, del 3 giugno 1995. All'onere di cui al presente
  comma  si  provvede  a  carico delle disponibilità  del  capitolo
  312525  del  bilancio  della Regione per l'esercizio  finanziario
  2005.
   57.  Nelle more dell'attuazione del disposto di cui all'articolo
  76  della  legge  regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente  il
  riordino delle carriere del personale del Corpo Forestale  ed  in
  correlazione alla riforma dell'ordinamento regionale di cui  alla
  legge  regionale  15 maggio 2000, n. 10, è istituita  nell'ambito
  dei ruoli del Corpo Forestale della Regione Sicilia, la qualifica
  di Agente con funzioni di Polizia Giudiziaria.
   Al  fine  di fare fronte al fabbisogno organico della qualifica,
  che  in  prima  applicazione viene fissato in n.  400  unità,  il
  Dirigente  generale  del Dipartimento Foreste  è  autorizzato  ad
  adottare  gli  atti  relativi alla procedura concorsuale  per  la
  relativa   assunzione.  La  predetta  procedura   concorsuale   è
  disciplinata dalle norme in atto in vigore per l'assunzione degli
  allievi agenti del Corpo forestale dello Stato.
   58.  La  Regione,  gli  enti locali ed i soggetti  sottoposti  a
  controllo  e  vigilanza  della Regione, possono  provvedere  alla
  modificazione in rapporti a tempo indeterminato dei  rapporti  di
  lavoro a tempo determinato, instauratosi con contratti di diritto
  privato,  con i soggetti già utilmente inseriti nelle graduatorie
  provinciali  presso gli uffici provinciali del lavoro,  ai  sensi
  degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.
  85  e dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000,  n.
  24,  sulla  base  di apposite procedure selettive riservate,  per
  titoli  ed  esami, per la verifica delle specifiche  idoneità  ed
  attitudini  per  l'accesso alle relative qualifiche  oggetto  del
  contratto,   sino   ad  un  massimo  del  30  per   cento   della
  programmazione  triennale  del fabbisogno  del  personale  e  nei
  limiti delle dotazioni organiche.
   59.  Al comma 7 dell'articolo 55 della legge regionale 27 aprile
  1999, n. 10, le parole '31 dicembre 1998' sono sostituite con  le
  parole '31 dicembre 2005'.
   60.  Le  modifiche della natura dei contratti di cui al comma  4
  dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003,  n.  21,
  vanno intese nel rispetto della qualità posseduta ovvero, in caso
  di  assunzioni  ai sensi dell'articolo 12, comma 4,  del  decreto
  legislativo  1  dicembre 1997, n. 468 e successive  modifiche  ed
  integrazioni,  nonché  di assunzioni ai sensi  dell'articolo  78,
  comma  6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con inquadramenti
  in profili appartenenti alla fascia B del contratto collettivo di
  lavoro degli enti locali.
   61.  Il  personale  in atto applicato presso  gli  uffici  della
  Corte  dei  Conti  per  la  Regione siciliana  che  ha  stipulato
  contratti  di collaborazione coordinata e continuativa a  seguito
  di   processi  di  stabilizzazione  di  lavoratori  in   attività
  socialmente  utili, nonché contratti di diritto  privato  di  cui
  agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995,  n.
  85  e  successive modificazioni ed integrazioni, viene  inserito,
  ferma  restando  l'attuale assegnazione, nel contingente      dei
  soggetti,     impegnati      presso l'Amministrazione  regionale,
  destinatari  delle misure di stabilizzazione a tempo determinato.
  Alla  spesa  derivante  si  fa  fronte  con  le  risorse  di  cui
  all'articolo  71 della legge regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,
  nonché  con le ulteriori risorse impiegate per la stabilizzazione
  dei         lavoratori         utilizzati    dall'Amministrazione
  regionale.
   62.  All'articolo 72 della legge regionale 28 dicembre 2004,  n.
  17,  dopo le parole comitato regionale della Croce rossa italiana
  della  Sicilia'  aggiungere le parole e alla Fondazione  Federico
  II, istituita con la legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44'.
   63. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 33 della legge  n.
  104 del 1992 si estendono al personale medico titolare di guardia
  medica  compatibilmente  con la dotazione  organica  dei  presidi
  interessati.
   64.  Sono  confermati,  sino al 31 dicembre  2006,  i  contratti
  stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti  e  la
  tutela  delle acque in Sicilia in esecuzione del Progetto n.  67,
  già  finanziato  con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
  tutela del territorio n. 1150 del 2 ottobre 1990, al fine di dare
  attuazione  al Piano delle bonifiche in Sicilia, e in  esecuzione
  dei  Progetti  n.  36 e n. 102, già finanziati  con  decreto  del
  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 89 del 25
  marzo  1998,  al fine di realizzare rispettivamente  il  Servizio
  idrico  integrato e la Gestione integrata dei rifiuti  in  ambiti
  territoriali  ottimali.  Sono, altresì, confermati,  sino  al  31
  dicembre   2006,  i  contratti  stipulati  dal  Ministero   delle
  infrastrutture  e dei trasporti con il personale  selezionato  in
  esecuzione  del PON A.T.A.S. assegnato al Dipartimento  regionale
  Lavori  pubblici. La spesa, valutata, per l'esercizio finanziario
  2006,  in  4.700 migliaia di euro, trova riscontro  nel  bilancio
  pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
   65.  Nel  rispetto  dell'articolo 3 della Costituzione  e  delle
  finalità  di tutela destinate esclusivamente a categorie omogenee
  di  soggetti,  tutti gli inquadramenti giuridici  che  discendono
  dall'applicazione  dell'articolo  4  della  legge  regionale   13
  settembre  1999,  n.  20,  danno  luogo,  in  deroga  alla  legge
  regionale  15  maggio  2000,  n. 10, e  successive  modifiche  ed
  integrazioni,   a   trattamenti   giuridici   eguali   a   quelli
  disciplinati prima dell'entrata in vigore di quest'ultima, purchè
  i   relativi  titoli  di  studio  siano  stati  conseguiti  prima
  dell'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio  2000,  n.
  10.
   La  spesa, valutata, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, in
  150  migliaia  di euro, trova riscontro nel bilancio  pluriennale
  della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
   66.  Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio
  1999,  n.  5,  e  successive modifiche ed integrazioni,  dopo  la
  parola  integrazioni' inserire le parole anche qualora si  tratti
  di  personale che, alla data di entrata in vigore della  presente
  legge,  abbia  già optato per il prepensionamento  e  che  faccia
  istanza  di  reinserimento. In tale ultimo caso, si riconosce  il
  regime  previdenziale  posseduto alla  data  dell'istanza,  ferme
  restando  le  previsioni di cui agli articoli 4 e 5  della  legge
  regionale  20  gennaio  1999, n. 5,  e  successive  modifiche  ed
  integrazioni, eccetto le previsioni dell'articolo 6  della  legge
  regionale 20 gennaio 1999, n. 5.'..
   67.  Il  personale  di cui all'articolo 23, comma  2  quinquies,
  della  legge  regionale 27 aprile 1999, n.  10,  come  modificato
  dall'articolo  37 della legge regionale 26 marzo 2002,  n.  2,  e
  dall'articolo 76, comma 12, lettera
   a),  della  legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20,  può  essere
  trasferito,    con    le    stesse   modalità,    anche    presso
  l'Amministrazione regionale.
   68.  Il terzo periodo del comma 1 ed il comma 5 dell'articolo  6
  della  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10  e  successive
  modifiche  ed integrazioni non trovano applicazione  a  decorrere
  dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Assessore
  regionale  alla Presidenza è autorizzato, entro e  non  oltre  30
  giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare  i
  provvedimenti        amministrativi      di       classificazione
  dell'attuale personale del ruolo dirigenziale nelle fasce di  cui
  al  comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000,
  n. 10, e successive modifiche ed integrazioni».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

     -  dall'onorevole Miccichè: 3.1.2, 3.2.1, 3.3.5, 3.4.1, 3.5.1,
  3.6.1,  3.7.1,  3.8.1,  3.9.1, 3.10.1,  3.11.1,  3.12.1,  3.13.1,
  3.14.1,  3.15.1, 3.16.1, 3.17.1, 3.18.1, 3.19.1, 3.20.1,  3.22.1,
  3.23.1,  3.24.1, 3.25.1, 3.25.2, 3.25.3, 3.25.4, 3.25.5,  3.26.1,
  3.28.1,  3.28.2, 3.28.3, 3.28.4, 3.28.5, 3.28.6, 3.28.7,  3.29.1,
  3.29.2,  3.29.3, 3.29.4, 3.29.5, 3.29.6, 3.30.1, 3.31.1,  3.32.1,
  3.33.1,  3.34.1, 3.35.1, 3.36.1, 3.37.1, 3.38.1, 3.39.1,  3.40.1,
  3.41.1,  3.42.1, 3.43.1, 3.44.1, 3.45.1, 3.46.1, 3.46.2,  3.47.1,
  3.48.2,  3.49.1, 3.50.1, 3.51.1, 3.52.1, 3.53.1, 3.54.1,  3.55.1,
  3.55.2,  3.55.3, 3.56.1, 3.57.1, 3.58.1, 3.59.1, 3.60.1,  3.61.1,
  3.62.1, 3.63.1, 3.64.1, 3.65.1, 3.66.1, 3.67.1,  3.68.3;

   -  dall'onorevole Acierno: 3.1.3, 3.2.4, 3.3.11,  3.4.2,  3.6.2,
  3.7.5,  3.10.2,  3.11.3, 3.12.2, 3.13.3, 3.14.3, 3.15.3,  3.16.3,
  3.18.3,  3.19.3, 3.20.3, 3.21.1, 3.21.3, 3.22.3, 3.22.4,  3.23.4,
  3.26.3,  3.27.1, 3.27.4, 3.27.3, 3.31.7, 3.32.2, 3.33.3,  3.34.3,
  3.34.4,  3.38.2, 3.39.2,  3.40.2, 3.40.3, 3.41.2, 3.42.2, 3.43.2,
  3.46.2,  3.47.2, 3.53.3, 3.53.2, 3.54.2, 3.55.6, 3.56.2,  3.57.4,
  3.57.3,  3.61.2, 3.62.3,  3.62.4;

   -  dagli  onorevoli  Basile, Sbona,  Acanto  e  Scalici:  3.1.1,
  3.26.2;
   - dagli onorevoli Giambrone, Lenza Edoardo ed altro: 3.2.3,
   - dall'onorevole Antinoro: 3.2.2, 3.13.2, 3.55.5;

   -  dagli  onorevoli  Forgione e Liotta:  3.3.6,  3.7.2,  3.11.2,
  3.14.2,  3.16.2, 3.18.2, 3.19.2, 3.20.2,  3.21.2, 3.22.2, 3.23.2,
  3.27.2,  3.28.8, 3.31.3, 3.31.2, 3.34.2, 3.50.2, 3.55.4,  3.57.2,
  3.62.2, 3.64.2
   -  dagli  onorevoli  Ortisi, Manzullo,  Spampinato,  Galletti  e
  Vitrano: 3.3.2, 3.3.4, 3.3.3, 3.48.1,
   - dall'onorevole Capodicasa: 3.3.9,
   - dagli onorevoli Capodicasa e Oddo: 3.5.2, 3.7.3,
   - dagli onorevoli Fleres ed altri: 3.3.1, 3.3.12,
   - dall'onorevole Formica: 3.3.7,
   - dall'onorevole .: 3.3.8,
   - dall'onorevole Nicotra: 3.3.10,
   - dall'onorevole Segreto: 3.7.4, 3.7.7, 3.15.2, 3.31.6,
   -  dagli  onorevoli  Giannopolo, Villari, Zago,  De  Benedictis:
  3.7.6,
   - dall'onorevole Villari: 3.15.4,
   - dagli onorevoli Villari e Speziale: 3.15.5, 3.27.5,
   -  dall'onorevole  Speziale:  3.15.6,  3.25.6,  3.26.4,  3.36.3,
  3.39.3, 3.39.4,
   - dall'onorevole Cracolici: 3.17.2,
   - dagli onorevoli Cracolici e Speziale: 3.17.2, 3.17.3,
   - dall'onorevole Mercadante: 3.23.3,
   - dagli onorevoli Crisafulli e Speziale: 3.27.6
   - dagli onorevoli Crisafulli ed altri: 3.27.7
   - dagli onorevoli Zago e Speziale: 3.27.8
   - dall'onorevole Sanzeri : 3.31.5, 3.33.2,
   - dall'onorevole Giannopolo: 3.31.4,
   - dall'onorevole Savona (Commissione): 3.36.2.
   - dall'onorevole Morinello: 3.68.1, 3.68.2, 12.43.1,

   Gli emendamenti 3.1.2 e 3.1.3 sono ritirati.
   L'Assemblea   ne   prende   atto.   Si   passa   all'emendamento
  soppressivo del comma 1 dell'articolo 3.
   Lo pongo in votazione.  Il parere della Commissione?

    SAVONA  vicepresidente della Commissione. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo
  3.
   Lo pongo in votazione.  Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si    passa    all'emendamento   sostitutivo   del    comma    3
  dell'articolo3.
   Comunico  che  è stato  presentato dal Governo il subemendamento
  C1 all'emendamento sostitutivo del comma 3 dell'articolo 3.

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FORGIONE   Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  intervengo
  affinché  resti agli atti. Questo è il controverso  articolo  che
  riguarda  gli  Uffici Stampa. Ritengo che voi stiate  facendo  un
  pessimo  servizio  anche  alle persone che  lavorano  nei  vostri
  Uffici  Stampa,  che  voi avete assunto come  portavoce   o  come
  consulenti,  perché addirittura nella riscrittura  che  fate  del
  maxi  emendamento,  onorevole Presidente  della  Regione,  almeno
  prima salvavate un po' la faccia oltre che la forma.
   Prima,  infatti,  scrivevate:  nelle more  della  individuazione
  delle  dotazioni  organiche e fino alla  copertura  dei  relativi
  posti  mediante concorso pubblico', cioè, riconoscevate il  fatto
  che   per   essere  assunti  dalla  Regione  Sicilia,  anche   se
  giornalisti, bisognava espletare un concorso pubblico.
   Non  parliamo  di quelli che sono i cosiddetti portaborse  ed  i
  segretari  dei  parlamentari  e  degli  assessori,  parliamo   di
  giornalisti,  di colleghi - mi rivolgo all'onorevole  Fleres  che
  interverrà  tra un istante per sostenere l'opposto di quello  che
  sto  affermando -, che se sono tali, sono iscritti  all'albo  dei
  giornalisti;  e  c'é  un  albo dei  giornalisti  e  un  albo  dei
  giornalisti   disoccupati.  Pertanto,  visto  che   parliamo   di
  inquadramento  nella  Pubblica  Amministrazione,  come  lei   sa,
  onorevole  Presidente della Regione, è corretta  la  formulazione
  usata nella prima stesura; in essa, infatti, riconoscevate almeno
  la modalità di assunzione, espletando cioè un concorso.
   Invece,  qui,  fate  una  norma su misura,  ad  personam.  State
  assumendo  una  serie  di  persone, mortificando  il  diritto  di
  tantissimi   altri   giornalisti   disoccupati,   perché    state
  mortificando il diritto all'accesso alla professione,  al  lavoro
  di  centinaia di giornalisti disoccupati, per assumere  i  vostri
  uomini e le vostre donne di fiducia, perché di questo si tratta
   Si  tratta,  infatti,  di  persone  che  non   che  superato  un
  concorso per essere assunte negli Uffici Stampa, ma sono  persone
  che,  con chiamata diretta, hanno avuto un contratto e voi,  ora,
  state  assumendo  le  stesse persone  a  tempo  indeterminato  ed
  inserite, addirittura, il nome e il cognome e fa titolo anche  il
  periodo  maturato  dall'assunzione; l'articolo  recita,  infatti,
   coloro  che  hanno  prestato  servizio  dall'inizio  di   questa
  legislatura  per un periodo almeno di dodici mesi, anche  se  non
  continuativo'. Quindi, anche chi è stato portavoce per tre  mesi,
  poi  è andato a fare l'Ufficio Stampa alla Fiera di Milano  o  al
  Vitti di Milano, poi è ritornato e lo avete assunto per altri tre
  mesi,  poi  è  andato  a fare l'Ufficio Stampa  al  Convegno  sul
  Mediterraneo di Tunisi, poi è ritornato per altri quattro mesi da
  voi  e ha assommato un totale di dodici mesi e questo costituisce
  il   titolo   per  l'accesso  all'inquadramento  nella   Pubblica
  Amministrazione.
   Ma  vi  rendete che tutto ciò è una vergogna? E vi rendete conto
  di  come mortificate le centinaia di giornalisti disoccupati  che
  sono   iscritti   all'albo   dei  disoccupati   dei   giornalisti
  professionisti e pubblicisti della Sicilia che avrebbero  diritto
  ad  un  normale concorso, così come queste ragazze, e  ragazzi  o
  questi  giornalisti che lavorano già presso le vostre  strutture?
  Voi  state facendo una violazione delle norme contrattuali, della
  trasparenza   e   della   legalità    Assumiatevene   tutte    le
  responsabilità

    LIOTTA  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    LIOTTA    Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,   è   stato
  presentato  l'emendamento  C1,  a  firma  del  Presidente   della
  Regione,   che   vorrebbe  essere  modificativo   del   comma   3
  dell'articolo  3. Forse sarebbe il caso di evitare  incidenti  di
  questo tipo
   L'emendamento  recita:  All'inizio del comma 3  dell'articolo  3
  inserire  il  seguente periodo... . Il periodo  che  si  dovrebbe
  inserire  all'inizio del comma 3 dell'articolo 3 non è altro  che
  lo stesso comma 3 dell'articolo 3.
   Signor  Presidente,  gradirei capire  se  verrà  posto  ai  voti
  questo emendamento, in quanto ritengo sia una contraddizione. C'è
  un  emendamento  che sostituisce un comma con lo stesso  comma  e
  vuole aggiungerlo al comma

   PRESIDENTE. E' un emendamento aggiuntivo del comma 3.

    FLERES  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FLERES   Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei  partire
  dalla  fine,  dall'intervento dell'onorevole Liotta che  chiedeva
  perché fosse stato presentato l'emendamento C1.
   In   effetti,   per  un  errore  materiale  nella   compilazione
  dell'emendamento   sostitutivo,  lo  stesso  risulta   presentato
  interamente sostitutivo del comma 3.
   In  realtà, nell'intenzione del Governo, come ho potuto appurare
  per  le  vie  brevi,  c'era invece la volontà  di  sostituire  il
  secondo  alinea di quell'emendamento del comma 3 e,  pertanto,  è
  stato ripresentato il primo alinea.
   Dunque, sostanzialmente il comma 3 risulta essere, per la  prima
  parte, esattamente come il testo esistente nella versione esitata
  dalla  Commissione Bilancio, nella seconda parte,  come  emendato
  dal  maxi emendamento del Governo. Ora le è più chiaro, onorevole
  Liotta?

    LIOTTA   Ho  capito  la ratio. Tuttavia, questo  emendamento  è
  appoggiato  al  testo  del  disegno  di  legge  e  non  al   maxi
  emendamento

    FLERES   No,  questo distribuito stasera, si appoggia  al  maxi
  emendamento  del  Governo. Tutto il maxi  emendamento  presentato
  stasera  si  chiama  C,  con tutte le cinquanta  pagine;  il  sub
  emendamento all'emendamento C, si chiama C1.
   Relativamente,   invece,  al  merito  e  alle   cose   sostenute
  dall'onorevole Forgione, voglio fare alcune precisazioni.
   Intanto,  non  stiamo  parlando  di  immissione  nei  ruoli   di
  nessuno.  Stiamo  parlando di nomine,  tant'è  che  la  procedura
  seguita  è  quella  delle  nomine. Poi,  non  stiamo  abolendo  i
  concorsi, stiamo soltanto parlando...

    FORGIONE   Nel maxi emendamento, non c'é più il riferimento  al
  concorso pubblico

    FLERES   Onorevole  Forgione,  lei  è  distratto.  Ho  poc'anzi
  risposto all'onorevole Liotta chiarendo l'arcano mistero, se  lei
  fosse stato un po' più attento, avrebbe compreso.
   Chiarito  che questo emendamento si ricompone tutto, non  stiamo
  abolendo i concorsi, stiamo soltanto prendendo atto del fatto che
  da  quando è stata approvata la legge, in Sicilia, si è espletato
  soltanto un concorso.
   Questo,  se  da  una parte conferma che la legge è  applicabile,
  dall'altra  dimostra che comporta delle lentezze che non  tengono
  conto delle legittime aspettative di chi, in assenza di qualsiasi
  legge,  da  tempo ha inventato gli uffici stampa  nella  Pubblica
  amministrazione  e  che oggi, in assenza di una  disposizione  di
  questo genere, rischierebbe di essere mandato via.
   Come  lei  sa, onorevole Forgione, rispetto a questo  testo,  si
  sono  sviluppate  una serie di consultazioni di natura  sindacale
  con  l'ordine  dei giornalisti, con l'Associazione della  stampa,
  con  la  Federazione nazionale della stampa, con il  Comitato  di
  coordinamento dei giornalisti precari, insomma, con tutti  coloro
  i  quali avevano competenza relativamente a questo argomento e la
  formulazione  finale che è stata individuata è quella  che  tiene
  conto delle osservazioni di tutti, delle legittime aspettative di
  tutti e soprattutto di un'indicazione di natura programmatica del
  Presidente della Regione, secondo il quale il suo Governo avrebbe
  gradatamente limitato il fenomeno del precariato.

    FORGIONE  Dov'é l'indicazione programmatica?

    FLERES   Nel programma del Presidente della Regione.  Come  lei
  sa,  onorevole  Forgione,  la  vicenda  del  precariato  è  stata
  ripetutamente  affrontata per tutta una  serie  di  categorie,  è
  stata risolta per alcune, è in  fase di risoluzione per altre  ed
  anche  questa legge che stiamo discutendo affronta il superamento
  della  condizione di precariato per molte categorie e  per  molti
  settori  di  competenza della Regione; questo l'affronta  per  il
  settore dell'informazione.
   Non  ci  sono né abusi, né clientele, perché questo personale  e
  questi  lavoratori  che  hanno  la  stessa  dignità  degli  altri
  lavoratori operano presso la Pubblica amministrazione da anni.
   Non  voglio aggiungere altro, voglio dire soltanto, e  concludo,
  signor  Presidente, onorevoli colleghi, che questo è un  atto  di
  giustizia  che  tiene  conto  di chi,  in  assenza  di  qualsiasi
  normativa, ha costruito l'informazione pubblica ed  istituzionale
  nella  nostra  Regione e che oggi, nelle more  dell'effettuazione
  dei concorsi - che è giusto che vengano effettuati e che è giusto
  che   vengano   effettuati   anche  modificando,   mi   riferisco
  all'assessore   agli   enti  locali,   la   circolare   attuativa
  relativamente  all'individuazione dei titoli, per  dare  maggiore
  peso ai titoli professionali e questo ci tengo a dirlo, perché  è
  stata una precisa...

    FORGIONE  Con le piante organiche coperte, diventa inutile

    FLERES   Onorevole Forgione, lei dice una serie di castronerie,
  interrompe,  non lascia sviluppare l'intervento, poi si  arrabbia
  se  uno  le  dice che le amministrazioni della Campania  e  della
  Puglia  hanno fatto queste cose a palate; lei si arrabbia ed  io,
  invece,  non  mi  voglio  arrabbiare e non  voglio  neanche  fare
  arrabbiare lei.
   Allora, onorevole Stancanelli, mi rivolgo soprattutto a lei,  un
  impegno  che  invece  il Governo dovrebbe assumere  è  quello  di
  rivedere la circolare che stabilisce i titoli per la valutazione,
  offrendo   maggiore  peso  ai  titoli  di  natura  professionale,
  rispetto agli  altri, che hanno pure una loro dignità, ma che nel
  campo  del lavoro giornalistico, certamente, pesano di meno nella
  valorizzazione della professionalità.
   Pertanto,   signor   Presidente,  chiedo  il   voto   favorevole
  sull'intero  complesso  dell'emendamento  C1  e  dell'emendamento
  riformulato dal Governo contenuto nel maxiemendamento.

    PRESIDENTE  Onorevole Fleres, devo richiamarla ad  un  elemento
  contenuto  in  quest'emendamento  che  rende  perplessa  la   mia
  valutazione.  Si  tratta del riferimento all'Assemblea  regionale
  siciliana. Se lei ritirasse questo punto, o meglio se il  Governo
  lo  ritirasse,  visto  che lo ha presentato,  mentre  lei  lo  ha
  sostenuto...

    FLERES   Signor  Presidente, c'è  scritto  secondo  il  proprio
  Regolamento.

    PRESIDENTE    Sì,   secondo   il   proprio   Regolamento,    ma
  francamente  non  comprendo bene cosa accadrebbe qualora  venisse
  approvato quest'emendamento. Onorevole Cascio, onorevole Cuffaro,
  devo  rivolgere  il   cortese invito  di  ritirare  questa  parte
  dell'emendamento,    qualora    naturalmente    ci    convinciamo
  dell'opportunità di farlo.
   L'articolo   166   del   Regolamento  dell'Assemblea   regionale
  siciliana  recita:  Una pianta organica approvata  dall'Assemblea
  fissa  il  numero  e  le  qualifiche del  personale  delle  varie
  categorie addette agli uffici ed ai servizi .
   Con  questo primo comma dell'articolo 166 del Regolamento vorrei
  capire  cosa  comporterebbe l'approvazione di un emendamento  del
  genere,  almeno  ai  livelli  interni dell'Assemblea,  perché  se
  dovesse  comportare  la  violazione di questo  primo  comma,  non
  potrei accettarlo.

    FLERES  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FLERES    Signor   Presidente,  se  mi  consente,   le   spiego
  brevemente perché non lo viola.
     Non  interviene  nella modifica della pianta  organica,  bensì
  nella  procedura  attraverso cui si perviene alla  copertura  del
  posto,   quindi,  non  interviene  nella  modifica  della  pianta
  organica  che è compito del Regolamento dell'Assemblea  e  dunque
  non lo intacca.
   La  dizione   secondo  il proprio regolamento'  riguarda  questo
  aspetto  che non è  toccato, appunto, perché c'è il richiamo,  ma
  specifica che le modalità sono quelle che vengono fatte  per  gli
  altri, cioè nomine, non so se è chiaro.

    FORGIONE    E'  ancora  peggio,  vuol  dire  che   l'Assemblea
  regionale  siciliana  farà una imbarcata  di  nomine,  per  legge
  autorizziamo a nominare tutti.

     PRESIDENTE   Onorevole Cuffaro e onorevole  Fleres,  conoscete
  il  Regolamento  dell'Assemblea,  e  saprete  che  sino  ad  ora,
  sicuramente, gli ingressi nell'organico sono avvenuti sempre  per
  concorso.

     FLERES   Non  è  così signor Presidente, chi  l'ha  informata,
  l'ha informata male.
   I  giornalisti dell'Ufficio stampa dell'Assemblea non sono stati
  assunti  per concorso, sono stati nominati, esattamente come  gli
  altri.
   Quindi,  da  questo  punto  di vista, onorevole  Presidente,  la
  prego di non ascoltare suggerimenti inesatti.

     PRESIDENTE   Onorevoli colleghi, comunico che  il  comma  3  è
  accantonato.
   Si  passa  all'emendamento soppressivo del comma 4 dell'articolo
  3.
   Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA    assessore   per  il   bilancio   e   le   finanze.
  Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Dichiaro  ritirati gli emendamenti 3.4.2 a firma  dell'onorevole
  Acierno  e  gli  emendamenti 3.4.1 e 3.5.1 a firma dell'onorevole
  Micciché.
   L'Assemblea ne prende atto.

     SPAMPINATO  Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     SPAMPINATO  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  l'articolo
  che  stiamo  trattando fa riferimento ad una norma  che  dava  la
  possibilità,   anche   ai   direttori  generali   delle   aziende
  ospedaliere, di assumere persone sia attraverso concorso a  tempo
  determinato, sia attraverso concorso mediante una eventuale prova
  di  idoneità, assumendo anche senza concorso,  indicando apposite
  procedure selettive per il reperimento del personale da  assumere
  a tempo determinato.
   Con  l'articolo  che  stiamo  per approvare,   stiamo  dando  la
  possibilità esclusivamente, in questo caso, ai direttori generali
  delle  aziende ospedaliere, di procedere all'assunzione  a  tempo
  determinato.
   Credo   che  sia  sicuramente  accettabile  la  possibilità   di
  stabilizzare  coloro i quali sono entrati ed   hanno  assunto  un
  impiego  pubblico attraverso le procedure concorsuali,  oltre  la
  eventuale prova di idoneità.
   Mi  domando, Assessore alla sanità, Assessore al bilancio se ciò
  sia plausibile e attraverso quale meccanismo, invece, si potrebbe
  dare  la  possibilità,  ai  direttori generali,  di  stabilizzare
  coloro i quali non sono entrati a tempo determinato attraverso un
  concorso, ma attraverso quello che la legge specifica.

     LEONTINI  assessore per l'agricoltura e le foreste.  Onorevole
  Spampinato, il comma 4 è soppresso.

    SPAMPINATO  Ne prendo atto.

     PRESIDENTE  Grazie onorevole Spampinato.
   Si  passa  all'emendamento soppressivo del comma 6 dell'articolo
  3.
   Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA    assessore   per  il   bilancio   e   le   finanze.
  Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento soppressivo del comma 7 dell'articolo
   3.
   Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA    assessore   per  il   bilancio   e   le   finanze.
  Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Dichiaro  ritirati gli  emendamenti 3.5.2, 3.6.1,  3.6.2,  3.7.1
   a  firma  dell'onorevole Micciché e l'emendamento 3.7.5 a  firma
   dell'onorevole Acierno.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    10
   dell'articolo 3.

    FORGIONE  Il comma 7 è soppresso.

    PRESIDENTE  Dichiaro superato l'emendamento 3.7.2.
   Comunico  che  l'emendamento 3.7.4 è contenuto  nel  disegno  di
  legge.
   Dichiaro ritirati gli emendamenti 3.8.1, 3.9.1 e 3.10.1 a  firma
  dell'onorevole Micciché,  3.10.2 a firma dell'onorevole Acierno.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    10
  dell'articolo 3. Parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA    assessore   per  il   bilancio   e   le   finanze.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Dichiaro ritirato l'emendamento 3.11.1.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si   passa   all'emendamento  3.11.2  a  firma  degli  onorevoli
  Forgione e Liotta. Parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze.  Contrario.

    PRESIDENTE   Lo pongo in votazione. Chi è favorevole  si  alzi,
  chi è contrario resti seduto.

                          (Non è approvato)

   Dichiaro  ritirati gli emendamenti 3.11.3 a firma dell'onorevole
  Acierno, 3.12.1 e 3.12.2.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    12
  dell'articolo 3. Parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 13 dell'articolo
  3. Parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Dichiaro superati gli emendamenti 3.7.4 e 3.7.7.
   Dichiaro decaduto l'emendamento 3.7.6.
   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    14
  dell'articolo 3. Parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 15 dell'articolo
  3. Parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e    relatore
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

       PRESIDENTE   Dichiaro  superati  gli  emendamenti  ad   esso
  riferiti.
   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 16 dell'articolo
  3. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si    passa   all'emendamento   soppressivo   del   comma     17
  dell'articolo 3. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    19
  dell'articolo 3.  Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Dichiaro  decaduti  gli  emendamenti  3.15.4,  3.15.5,   3.15.6,
  3.17.2 e 3.17.3.
   Dichiaro ritirati gli emendamenti  3.20.1 e 3.20.3.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si   passa  all'emendamento   3.20.2  a  firma  degli  onorevoli
  Forgione e Liotta. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo pongo in votazione. Chi è favorevole  si  alzi,
  chi è contrario resti seduto.

                         (Non è  approvato)

   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del    comma   20
  dell'articolo 3. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 21 dell'articolo
  3. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 22 dell'articolo
  3. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Dichiaro assorbiti gli  emendamenti relativi.
      Si   passa   all'emendamento   soppressivo   del   comma   23
  dell'articolo 3. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Dichiaro assorbiti tutti gli emendamenti ai commi 20, 21,  22  e
  23.
   Dichiaro    superato    l'emendamento   3.23.3    dell'onorevole
  Mercadante.
   Dichiaro  ritirati  gli  emendamenti  3.25.1,  3.25.2,   3.25.3,
  3.25.4 e 3.25.5.
   Dichiaro decaduto l'emendamento 3.23.6.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    26
  dell'articolo 3.

    BENINATI  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    BENINATI    Signor  Presidente,  onorevoli   colleghi,   volevo
  richiamare l'attenzione dell'Aula su questo comma, il  comma  26,
  che intende risolvere il problema delle APT.
   Leggendolo  ci  si accorge che è scritto in modo errato,  mentre
  gli  emendamenti aggiuntivi riguardanti l'emendamento sulle  AST,
  sono scritti in modo corretto.
   La  Commissione li aveva esitati in egual modo sia per l'uno che
  per  l'altro  e  personalmente   suggerisco,  per  velocizzare  i
  lavori, di predisporre un emendamento soppressivo di questo comma
  e di presentare l'emendamento che il  Governo aveva presentato in
  Commissione   per   le  APT  e   considerarlo  come   emendamento
  aggiuntivo dopo l'emendamento aggiuntivo riguardante le AST.
   Sono  scritti  allo  stesso  modo, ma  la  dizione  cambia,  con
  l'aggiunta, nell'emendamento del 26, delle parole  nel limite  di
  3.500 migliaia di euro .
   Quindi,   presenterò  sia l'emendamento  aggiuntivo  che  quello
  soppressivo.

     GRANATA   assessore  per il turismo,  le  comunicazioni  ed  i
  trasporti. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     GRANATA   assessore  per il turismo,  le  comunicazioni  ed  i
  trasporti.  Ribadisco l'opportunità della sostituzione  richiesta
  dal  Presidente  della IV Commissione poiché il testo  in  questo
  modo risulta più chiaro e fedele a quello votato all'unanimità in
  Commissione.

    SAVONA   vicepresidente della Commissione e  relatore.  Abbiamo
  dimenticato   di  valutare  l'emendamento  3.23.5  dell'onorevole
  Confalone che ripristina il comma.

    PRESIDENTE   Non ne abbiamo copia. L'emendamento dell'onorevole
  Confalone seguiva la soppressione già avvenuta e comunque è stato
  ritirato.
   Dichiaro,  altresì,   ritirati  gli  emendamenti  3.24.1,  3.25,
  3.25.2, 3.25.3., 3.25.4, 3.25.5.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Dichiaro decaduto l'emendamento 3.25.6.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa all'emendamento soppressivo del Governo a firma  degli
  onorevoli Granata e Beninati:  Il comma 26 è soppresso .
   Onorevole Savona,  è una soppressione per essere  sostituito  da
  quest'altro.

    CUFFARO    presidente   della   Regione.   Chiedo   che   venga
  accantonato.

    PRESIDENTE   Non  sorgendo  osservazioni  resta  stabilito  nel
  senso richiesto dal Governo.

    TURANO  Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    TURANO   Signor  Presidente, dato che l'onorevole  Micciché  ha
  dichiarato  di ritirare  tutti gli emendamenti e considerato  che
  ci  sono  ancora  circa seicento emendamenti che portano  la  sua
  firma,    suggerisco   all'onorevole   Miccichè   di   comunicare
  formalmente  agli uffici il  ritiro di tutti, così si  evita  che
  per  ogni  emendamento debba esserne ribadita la sorte,  per  una
  economia dei lavori.

    MICCICHE'   Signor Presidente sono ritirati tutti ad  eccezione
  di quello riguardante lo sbarramento del 5 per cento.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Dichiaro  decaduto l'emendamento 3.26.4. L'Assemblea  ne  prende
  atto.
   Si  passa all'emendamento sostitutivo del comma 27 dell'articolo
  3. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

   (E' approvato)

   Dichiaro  decaduti  gli  emendamenti   3.27.5,  3.27.6,  3.27.7,
  3.27.8.
   Si   passa  all'emendamento  3.28.8  dell'onorevole  Liotta.  Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo pongo in votazione. Chi è favorevole  si  alzi;
  chi è contrario resti seduto.

   (Non è approvato)

   Si  passa  all'emendamento aggiuntivo del comma 28 dell'articolo
  3. Il parere della Commissione?

       SAVONA    vicepresidente  della  Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  Assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

   (E' approvato)

   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    29
  dell'articolo 3. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE   Vorrei  fare  presente  che  si  tratta   di    un
  emendamento  della Commissione su cui la stessa   esprime  parere
  contrario. Il parere del Governo?

     PISTORIO  assessore per la sanità.  Contrario.

    LIOTTA  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    LIOTTA  Signor Presidente, mi pare di aver compreso che  stiamo
  votando  l'emendamento modificativo del comma 29 dell'articolo  3
  del maxi emendamento C.
   Non   mi   sorprende,  quindi,  che  il  Governo  possa   essere
  contrario;  mi  sorprende alquanto, e ritengo  ciò  contrario  al
  Regolamento,  che  la  Commissione,  che  ha  proposto   l'intero
  emendamento  C,  in  Aula  si  pronunci  contraria  allo   stesso
  emendamento.
   Questo, Signor Presidente, in quest'Aula non era mai accaduto

    SAVONA    vicepresidente  della  Commissione  e  relatore.   Lo
  ritiriamo.

    PRESIDENTE   L'Assemblea ne prende atto. Ringrazio  l'onorevole
  Liotta per il rilievo abbastanza valido.
   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 30 dell'articolo
  3. Il parere della Commissione?

       SAVONA    vicepresidente  della  Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

   (E' approvato)

   Dichiaro decaduto gli emendamenti 3.31.4, 3.31.5,
   Si passa all'emendamento 3.31.3. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  Assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo pongo in votazione. Chi è favorevole  si  alzi;
  chi è contrario resti seduto.

   (Non è approvato)

   Dichiaro decaduto l'emendamento 3.31.6.
   Si   passa  all'emendamento  3.31.2  dell'onorevole  Liotta.  Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  Assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo pongo in votazione. Chi è favorevole  si  alzi;
  chi è contrario resti seduto.

   (Non è approvato)

   Dichiaro decaduti gli emendamenti 3.32.2 e 3.32.1.

    TUMINO    Signor  Presidente,  l'emendamento   3.31   è   stato
  approvato?

    ACIERNO  Il comma 31 è stato approvato.

    TUMINO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    TUMINO   Signor Presidente, il comma 31 riguarda gli  ASU  e  i
  PUC  utilizzati per i consorzi di bonifica, Camera  di  commercio
  eccetera.
   Non  ho  nulla  in  contrario  a questa  stabilizzazione  perché
  riguarda   tutto  quel  personale   in  possesso  di   una   dote
  finanziaria risalente ad una norma del 2000.
   Signori colleghi, onorevole Stancanelli, esistono degli ASU  che
  hanno  la dote finanziaria e che non sono stabilizzati e che  non
  fanno parte di questi enti di cui stiamo parlando.
   Mi   riferisco  in  particolare  ad  alcuni  che  conosco  della
  provincia  di  Enna,  circa  sei,  sette  persone  che  non  sono
  impegnate  in  alcun progetto riferito ad Ente locale,  hanno  la
  dote  finanziaria   e  tuttavia,  in  questo  caso,  non  saranno
  stabilizzati perché non inseriti in nessuna parte.
   Mi  permetto  di  chiedere  di farli  rientrare  all'interno  di
  questo comma ed eventualmente prevedere un emendamento.

    PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     SCOMA   assessore  per  il lavoro, la previdenza  sociale,  la
  formazione     professionale    e     l'emigrazione.     Propongo
  l'accantonamento del comma 31.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 33 dell'articolo
  3. Il parere della Commissione?

       SAVONA    vicepresidente  della  Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

   (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 34 dell'articolo
  3. Il parere della Commissione?

       SAVONA    vicepresidente  della  Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

   (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 35 dell'articolo
  3. Il parere della Commissione?

       SAVONA    vicepresidente  della  Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  Assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

   (E' approvato)

     PRESIDENTE    L'emendamento   soppressivo   del    comma    35
  dell'articolo 3 è accantonato.
   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    36
  dell'articolo  3.  Lo  pongo  in  votazione.  Il   parere   della
  Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                                 (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 3.36.2  Lo  pongo  in  votazione.  Il
  parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                                 (E' approvato)

   L'emendamento  3.36.3  è  decaduto.  Si  passa   all'emendamento
  soppressivo del comma 39 dell'articolo 3. Lo pongo in  votazione.
  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                                 (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 40 dell'articolo
  3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                                 (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 43 dell'articolo
  3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                                 (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 44 dell'articolo
  3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                                 (E' approvato)

   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    45
  dell'articolo  3.  Lo  pongo  in  votazione.  Il   parere   della
  Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                                 (E' approvato)

   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    50
  dell'articolo  3.  Lo  pongo  in  votazione.  Il   parere   della
  Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                                 (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 52 dell'articolo
  3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                                 (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 53 dell'articolo
  3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                                 (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 54 dell'articolo
  3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                                 (E' approvato)

   L'emendamento soppressivo  del comma 55 è accantonato.
   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    57
  dell'articolo  3.  Lo  pongo  in  votazione.  Il   parere   della
  Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                                 (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento sostitutivo del comma 60 dell'articolo
  3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                                 (E' approvato)

   Onorevoli  colleghi, si riprende l'esame di  alcuni  emendamenti
  accantonati.
   Si   passa   precisamente  a  quello  presentato  dal   Governo,
  soppressivo del comma 26, relativo alle Aziende per il Turismo.

    ACIERNO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ACIERNO   Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo  ha
  ripresentato  la  stessa  stesura  che  era  stata   inviata   in
  Commissione  Bilancio  dalla  IV  Commissione.  Siccome,  in   IV
  Commissione,  si  è svolto un ampio dibattito su questa  stesura,
  così come formulata, e si è addivenuti ad una nuova formulazione,
  che  è  il  comma 26 del testo esitato per l'Aula, con l'aggiunta
  del  maxiemendamento del Governo, che reca quella copertura di  3
  milioni  e  mezzo di euro, inviterei l'Esecutivo  ad  evitare  di
  farci ritornare in una discussione già ampiamente svolta.
   Ribadisco  pertanto  al  Governo di ritirare  sia  l'emendamento
  soppressivo  del  comma 26 sia la riscrittura, con  l'emendamento
  3.26.6,  dando  così  modo  di votare  il  comma  26,  nel  testo
  modificato che il Governo ha già presentato nel maxiemendamento.

    GRANATA   assessore per il turismo, comunicazioni e  trasporti.
  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    GRANATA   assessore per il turismo, comunicazioni e  trasporti.
  Signor    Presidente,   onorevoli   colleghi,   dalle    puntuali
  osservazioni   che   in   quest'Aula  il  Presidente   della   IV
  Commissione,  onorevole Beninati, ha inteso  sottolineare  -  sia
  attraverso  la soppressione della formulazione dell'articolo  26,
  sia  attraverso la formulazione approvata all'unanimità dalla  IV
  Commissione  medesima - il Governo ritiene,  quindi,  di  restare
  ferma  in  questa  formulazione e di non dovere aggiungere  alcun
  livello di copertura finanziaria, perché si tratta di un articolo
  scritto in modo abbondantemente ponderato.
   Si  tratta,  infatti, di personale che, da sempre, viene  pagato
  dalle   province  attraverso  un  trasferimento  della   Regione.
  Intendiamo prevedere semplicemente che questo personale  continui
  ad  essere pagato dalla Regione per svolgere un ruolo all'interno
  del  Dipartimento Turismo delle Province, ma sarà la Regione  che
  pagherà  direttamente  detto personale,  non  trasferendo  quelle
  somme alle Province regionali.
   E'  quindi  questa  la  formulazione più equilibrata  cui  siamo
  pervenuti in Commissione.

     PRESIDENTE  Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

     GRANATA   assessore  per  il turismo,  le  comunicazioni  e  i
  trasporti. Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

     SAVONA   vicepresidente  della  Commissione  e  relatore.   Mi
  rimetto all'Aula.

     PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 3.26.5. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

       PRESIDENTE   Lo pongo in votazione. Chi è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 3.26.6. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

       PRESIDENTE   Lo pongo in votazione. Chi è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  sostitutivo  C  29  R   del
  Governo. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

     PRESIDENTE   Pongo  in  votazione  l'emendamento  relativo  al
  comma 31 dell'articolo 3. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

       PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Restano   accantonati   i  commi  3  e   35   con   i   relativi
  subemendamenti.
   Pongo  in  votazione  l'emendamento  soppressivo  del  comma  55
  dell'articolo 3. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

       PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo   in   votazione  l'emendamento  C4.   Il   parere   della
  Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

       PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento C1, con  la  improponibilità
  delle  parole  all'Assemblea regionale siciliana , perché è stata
  trasformata la previsione in un ordine del giorno.
   Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

       PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Preciso  che  hanno  votato  contro  gli  onorevoli  Forgione  e
  Liotta.
   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    50
  dell'articolo 3.

    SPAMPINATO   Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SPAMPINATO  Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro  il
  mio  voto  contrario a quest'articolo che contiene, tra  l'altro,
  una  norma  già  approvata  da quest'Assemblea  regionale  e  già
  impugnata  dal  Commissario dello Stato,  faccio  riferimento  al
  comma  50  dell'articolo 3, appunto; non credo  che  la  modifica
  della  norma abbia superato le eccezioni, sono convinto che verrà
  impugnata  ulteriormente, motivo per cui  anticipo  il  mio  voto
  contrario.
   Mi  permetto di suggerire, tra l'altro, che la modifica proposta
  a  questo  comma è giuridicamente nulla, nel senso  che  -  è  un
  suggerimento,  onorevole Assessore - ritengo  che  l'emendamento,
  caso mai, si debba correggere da un punto di vista lessicale.
   Si  dice  al comma 50 dell'articolo 3 che è aggiunto il seguente
  periodo:   alla  spesa derivante dall'applicazione  del  presente
  periodo si fa fronte con le somme... .
   Ebbene,  il 'presente periodo' non prevede alcuna spesa, quindi,
  mi  permetto di suggerire, caso mai, in sede di coordinamento, di
  riscrivere  la  previsione,  facendo  riferimento  al    presente
  articolo' e non al  presente periodo'.

     PRESIDENTE   Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo  del
  comma  3  dell'articolo 3, comprensivo dell'emendamento C  1.  Il
  parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

       PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo, 3 nel testo risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Preciso  che gli onorevoli Liotta, Forgione, Barbagallo,  Tumino
  e Spampinato hanno votato contro.
   Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                               «Articolo  4
           Disposizioni relative alle attività produttive

   1.  Al  comma  1  dell'articolo  22  della  legge  regionale  28
  dicembre  2004,  n.  17, è aggiunta  la     seguente lettera:
   p) al Consorzio lapidei siciliani, con sede in Palermo.'.
   2.  Al  fine  di individuare i parametri di riferimento  per  il
  calcolo  dei  compensi spettanti ai componenti del  Collegio  dei
  revisori  contabili dei Consorzi di bonifica, si  applica  quanto
  previsto  dalla  legge regionale n. 48 del 1991,  considerando  i
  consorzi  come provincia regionale agricola, pertanto i  compensi
  saranno determinati nella seguente misura:
   a)  nelle  province  con  popolazione sino  a  400.000  abitanti
  13.000,00 euro annui a componenti;
   b)  nelle  province con popolazione superiore a 400.000 abitanti
  15.000,00 euro annui a componente.
   I  presidenti del Collegio dei revisori percepiranno,  ai  sensi
  della medesima legge regionale n. 48 del 1991, il compenso,  come
  evidenziato,  maggiorato  del 10 per cento.  L'onere  conseguente
  grava sui bilanci degli enti di pertinenza.
   3.  Nell'ambito delle disponibilità dell'UPB 8.1.2.3.2, capitolo
  342525,   l'Assessorato   regionale   della   cooperazione,   del
  commercio,  dell'artigianato  e della  pesca,  in  riferimento  a
  quanto  indicato dall'intesa del 30 maggio 2002 stipulata tra  il
  Ministero  delle  attività produttive  e  la  Regione  siciliana,
  relativa   all'istituzione   dello   Sportello   regionale    per
  l'internalizzazione del sistema delle imprese  (denominato  e  di
  seguito  indicato  SPRINT  Sicilia)  ed  al  relativo  Protocollo
  operativo  per  la  costituzione dello  Sportello  regionale  per
  l'internalizzazione del sistema delle imprese'  stipulato  tra  i
  soggetti  promotori  ossia, Ministero delle attività  produttive,
  Regione siciliana, Istituto per il commercio con l'estero  (ICE),
  Società italiana per le imprese all'estero (Simest Spa), Istituto
  per  i  servizi assicurativi del Commercio con l'estero (SACE)  e
  l'Unione  regionale  delle  camere  di  commercio  della  Sicilia
  (UNIONCAMERE  Sicilia),  è  autorizzato  a  finanziare  le  spese
  relative  al Piano di attività dello Sprint Sicilia', comprensive
  delle   spese  di  funzionamento  dello  Sportello,  delle  spese
  relative  alla  dotazione  di  beni  strumentali  necessari  allo
  sviluppo  delle  attività  e delle spese  relative  al  personale
  assegnato  inclusi  i  relativi costi di missione.  Il  Piano  di
  attività dello SPRINT Sicilia, di cui al comma 1, viene approvato
  dal    Comitato   di   coordinamento   istituito   con    decreto
  dell'Assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il  commercio,
  l'artigianato  e  la  pesca, su proposta del  Responsabile  dello
  SPRINT Sicilia.
   4.   Nelle  more  della  piena  attuazione  della  riforma   dei
  controlli  ai  sensi  degli articoli 47 e  seguenti  della  legge
  regionale 28 dicembre 2004, n. 17 il controllo sulle delibere dei
  consigli      di     amministrazione     dell'ESA,     dell'IRVV,
  dell'Istituto         Incremento         ippico,    dell'istituto
  sperimentale  zootecnico per la Sicilia viene così  disciplinato:
  il  bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni  al
  bilancio,   il   programma  annuale  e  triennale   sull'attività
  dell'ente,  adozione ed eventuali modifiche  dello  Statuto,  del
  regolamento  di organizzazione, del regolamento di contabilità  e
  del  regolamento  organico dell'ente nonché  tutte  le  ulteriori
  delibere inerenti l'organico, lo stato giuridico ed economico del
  personale,  l'amministrazione contabile dell'ente, l'acquisto  od
  alienazione  di  immobili;  sono trasmesse,  entro  dieci  giorni
  dall'adozione, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
  foreste, titolare del controllo e della vigilanza sugli enti,  il
  quale entro trenta giorni dalla ricezione, fatto salvo il termine
  di  cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo
  1997,   n.   6  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,   per
  l'acquisizione,       ove       richiesto       del        parere
  dell'Assessorato  regionale del bilancio e  delle  finanze,  deve
  disporne   l'approvazione  o  l'annullamento,  con  provvedimento
  motivato, o, nei casi previsti per legge, la trasmissione, con le
  proprie  osservazioni, alla Giunta regionale  per  il  conclusivo
  esame.
   Le   delibere  di  cui  alla  presente  disposizione   diventano
  esecutive se, entro trenta giorni dal ricevimento delle  medesime
  da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, salvo
  eventuali sospensioni del termine, la procedura di controllo  non
  si  conclude  con l'approvazione o con motivato provvedimento  di
  annullamento da parte dell'Assessorato; il suddetto  termine  non
  opera  nell'ipotesi  di trasmissione alla  Giunta  regionale.  Il
  predetto termine di trenta giorni, rimane sospeso se, prima della
  scadenza,  l'Assessorato  regionale  dell'agricoltura   e   delle
  foreste  ritenga  di chiederne il riesame, debba  richiederne  il
  parere  all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze  o
  intenda  acquisire un parere da organi consultivi, il quale  deve
  essere  reso  entro trenta giorni. Una volta che la delibera  sia
  riproposta  dagli enti o sia pervenuto il parere, l'atto  diviene
  esecutivo trascorsi venti giorni senza che ne sia stato  disposto
  l'annullamento o l'approvazione.
   Tutte  le  deliberazioni devono essere sottoposte,  prima  della
  loro  adozione,  al visto di legittimità da parte  del  direttore
  generale dei rispettivi enti il quale può negare il proprio visto
  motivando  in merito. Eventuali deliberazioni adottate  senza  il
  predetto  visto, devono essere trasmesse entro dieci giorni,  con
  allegata  la  relazione  del direttore generale,  all'Assessorato
  regionale dell'agricoltura e delle foreste rispettando i  termini
  di cui alle disposizioni precedenti.
   Le  disposizioni precedenti si applicano anche  ai  consorzi  di
  bonifica.
   Ai  sensi  e  per gli effetti di cui all'articolo 48 e  seguenti
  della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 le composizioni dei
  collegi dei revisori dei conti dell'istituto regionale della vite
  e  del  vino  e  dell'Ente  di sviluppo  agricolo,  dell'istituto
  sperimentale  zootecnico  per  la  Sicilia  e  dei  consorzi   di
  bonifica,   sono   così  modificate:  un  componente   effettivo,
  presidente, designato dall'Assessore regionale per il bilancio  e
  le  finanze  in  rappresentanza  dell'Assessorato  regionale  del
  bilancio  e  delle  finanze; due componenti effettivi,  designati
  dall'Assessore  regionale per l'agricoltura e le foreste  di  cui
  uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura
  e  delle foreste;     due    componenti    supplenti    designati
  dall'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste.  I
  componenti  dei  collegi  attualmente  già  costituiti   decadono
  automaticamente  con la nomina dei nuovi componenti  nominati  ai
  sensi del presente comma e comunque cessano dalla funzioni dal 15
  gennaio 2006.
   Tutte  le  norme di legge e regolamentari incompatibili  con  la
  presente disciplina sono abrogate.
   5.  Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre
  2000,  n.  28  dopo  le  parole permanenti  migliorie  di  natura
  agricola' aggiungere le parole o asservite ad opifici artigianali
  o   industriali   di   tipo  tradizionale  costituenti   elemento
  caratteristico   del  paesaggio  e  della  storia   dei   luoghi,
  nell'utilizzazione dell'uso civico.
   6.  Alla  fine del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale
  23  dicembre  2000, n. 28, dopo le parole atti di  disponibilità'
  aggiungere  le  parole  con esclusione  delle  terre  di  demanio
  civico,  sede  di giacimenti di materiali di cui all'articolo  39
  della  legge  regionale  9  dicembre  1980,  n.  127  e  seguenti
  modifiche   ed   integrazioni  destinate  alla   coltivazione   e
  lavorazione   di   detti  materiali,  che  restano   oggetto   di
  legittimazione'.
   7.  L'Assessore  regionale  per l'agricoltura  e  le  foreste  è
  autorizzato  ad  utilizzare  le somme  annualmente  previste  nel
  bilancio  regionale per le finalità di cui all'articolo 44  della
  legge  regionale 1 settembre 1997, n. 33, UPB 2.2.1.3.2, capitolo
  143311, in favore delle province regionali, quale concorso per le
  spese  di istituzione e/o funzionamento del servizio di vigilanza
  venatoria,  nella  misura  del 70 per cento  della  somma  totale
  prevista per l'attuazione dei programmi presentati dalle  singole
  province.
   A  partire  dall'anno  2006  le  province  regionali  che  hanno
  attivato il servizio di vigilanza venatoria ed ambientalista,  ai
  fini  dell'impegno delle risorse finanziarie da trasferirsi dalla
  Regione a titolo di contributo, devono presentare all'Assessorato
  regionale  dell'agricoltura  e  delle  foreste  il  programma  di
  gestione  del servizio per un periodo non eccedente  la  validità
  del bilancio pluriennale della Regione. L'Assessore regionale per
  l'agricoltura  e  le  foreste provvede  con  proprio  decreto  ad
  impegnare, nei limiti delle disponibilità di bilancio,  le  somme
  dovute alle province regionali a titolo di contributo.
   L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste eroga  alle
  province  regionali le somme loro assegnate a cadenza trimestrale
  e  dietro  presentazione di documentazione  giustificativa  delle
  spese sostenute.
   L'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le   foreste   è,
  altresì,   autorizzato  ad  erogare  le   somme   già   impegnate
  nell'esercizio   finanziario  2004  in  favore   delle   province
  regionali  quale  concorso  nelle  spese  di  funzionamento   del
  servizio di vigilanza venatoria.
   8.  Al  comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23  maggio
  1994, n. 9, dopo le parole la lavorazione' aggiungere le seguenti
  o  alla  laurea  in scienze erboristiche o denominazioni  affini,
  rilasciata  ai sensi del DM del 3 novembre 1999 e del  DM  del  4
  agosto   2000,   ai  fini  della  coltivazione,   lavorazione   e
  commercializzazione'.
   9.  La  lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo
  1976, n. 25, è così sostituita:
   b)   un   dirigente  dell'Amministrazione  regionale  anche   in
  quiescenza, nominato dall'Assessore regionale per il  lavoro,  la
  formazione    professionale,    la    previdenza    sociale     e
  l'emigrazione.'.
   10.  Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di spesa
  dei  fondi comunitari, di responsabili di misure del POR  Sicilia
  2000-2006  basate su regimi di aiuto le cui attività di ricezione
  e  valutazione  delle domande e di erogazione delle  agevolazioni
  sono   gestite,   tramite  convenzione,   da   soggetti   esterni
  all'Amministrazione regionale, sono autorizzati a  trasferire  le
  risorse  assegnate a ciascun bando o avviso pubblico  relativi  a
  tali   misure,  in  una  o  più  soluzioni,  in  appositi   fondi
  appositamente  costituiti ed amministrati dai  medesimi  soggetti
  gestori dei corrispondenti interventi.
   11.  Il  corpo forestale della Regione è corpo di polizia rurale
  ad  ordinamento civile, specializzato nella difesa del patrimonio
  agroforestale   siciliano   con   particolare   attenzione   alla
  conservazione    dei   requisiti   di   ruralità    e    concorre
  all'espletamento  di servizi di ordine e sicurezza  pubblica,  ai
  sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché al controllo  del
  territorio,  con  particolare  riferimento  alle  aree  rurali  e
  montane.  Il  corpo  forestale della Regione svolge  attività  di
  polizia   giudiziaria  e  vigila  sul  rispetto  delle  normative
  regionali,  nazionali  e  comunitarie in  materia  di  aiuti  nei
  settori agrozootecnico, ambientale, forestale e paesaggistiche  e
  la  tutela  del  patrimonio naturalistico  regionale,  nonché  la
  sicurezza  agroalimentare,  prevenendo  e  reprimendo   i   reati
  connessi.
   12.  Al  comma  5,  lettera  a), dell'articolo  22  della  legge
  regionale  1 settembre 1997, n. 33, come modificato dall'articolo
  11  della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, la parola  due'  è
  sostituita con la parola quattro'.
   13.  Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per  la
  tutela  del  suolo e la salvaguardia degli equilibri  ambientali,
  per  motivi sanitari, per la selezione biologica, per  la  tutela
  del  patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni
  zooagro-forestali  ed  ittiche,  su  tutto  il  territorio  della
  Regione,  ivi  comprese  le  aree  dei  parchi  e  delle  riserve
  naturali,  la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni
  ed interventi di controllo anche nelle zone nelle quali esiste il
  divieto di caccia.
   Gli  interventi  di  controllo della fauna selvatica,  anche  su
  segnalazione  delle  associazioni venatorie  riconosciute,  delle
  amministrazioni   comunali  interessate   per   territorio,   dei
  proprietari o conduttori dei fondi, degli enti parco, degli  enti
  gestori   delle   riserve   naturali,   sono   esercitati   dalle
  ripartizioni    faunisticovenatorie   mediante   l'utilizzazione,
  nell'ordine, di sistemi acustici e/o meccanici di allontanamento,
  cattura,  abbattimento, in qualsiasi periodo dell'anno.  Per  gli
  aspetti  sanitari  le  ripartizioni  si  avvalgono  dell'Istituto
  zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
   Il  controllo della fauna a mezzo cattura e/o abbattimento  sarà
  effettuato qualora le ripartizioni faunistico-venatorie dovessero
  ritenere non adeguati o dovessero riscontrare l'inefficienza  dei
  sistemi di allontanamento di cui alle precedenti disposizioni.
   Le   operazioni  e  gli  interventi  di  controllo  della  fauna
  selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di
   abbattimento,      sono      attuati     dalle      ripartizioni
  faunisticovenatorie  che  vi  provvedono  a  mezzo   di   proprio
  personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali, delle
  guardie  addette  ai  parchi o alle riserve  e  di  altri  agenti
  venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.
   Le  ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì  avvalersi
  dei  proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si  attuano
  gli interventi delle guardie volontarie di associazioni venatorie
  ed  ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché  munite
  di licenza per l'esercizio venatorio.
   La  fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad
  orfanotrofi   e  centri  di  prima  accoglienza,  mentre   quella
  catturata può essere utilizzata a scopo di ripopolamento.
   14.  Gli  interventi di controllo della fauna selvatica  possono
  altresì  essere  effettuati anche tramite il  prelievo  venatorio
  secondo le modalità ed i tempi indicati nel calendario venatorio.
  A tale scopo le ripartizioni    faunistico-venatorie    formulano
  le circostanziate proposte secondo le previsioni dalla lettera p)
  del comma 2 dell'articolo 8. Tali proposte, a parziale deroga  di
  quanto sopra, potranno essere inoltrate anche dopo il 30 marzo di
  ogni anno, purché in tempo utile per l'inserimento in calendario.
   15.  In  deroga  alle vigenti disposizioni, l'Ente  di  sviluppo
  agricolo   è  autorizzato  ad  utilizzare  le  somme  provenienti
  dall'avanzo  di  amministrazione  scaturenti  dal  proprio  conto
  consuntivo  esercizio  finanziario 2001,  2002,  2003,  decurtate
  dell'importo  utilizzato ex articolo 19 della legge  regionale  2
  agosto 2002, n. 5 per i seguenti fini istituzionali:
   a)  ricostruzioni,  ripristini e trasformazione  di  immobili  e
  relativi impianti (capitolo 252);
   b)  spese  per  la  realizzazione di progetti  finalizzati  allo
  sviluppo   dell'agricoltura  di  specifici  ambiti   territoriali
  (capitolo 260);
   c)  spese  per  la realizzazione di programmi di lavoro  di  cui
  all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73,  delle
  sezioni operative di assistenza tecnica (capitolo 261);
   d)  spese  per  la  manutenzione di programmi di  interventi  ed
  opere pubbliche di interesse agricolo (capitolo 257);
   e)  spese  di  manutenzione straordinaria  di  strade  (capitolo
  267);
   f)  spese  per il ripristino e la manutenzione straordinaria  di
  dighe  ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi,
  cooperative, etc. (capitolo 507).
   16.  Dopo  il  comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale  1
  settembre 1997, n. 33, è aggiunto il seguente comma:
   7  bis.  Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma  7
  deve  essere eseguito, esclusivamente, tramite ufficio postale  o
  banche.'.
   17.  Al  comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7  agosto
  1990, n. 23, dopo la parola sviluppo' aggiungere le parole  e  di
  conseguire  le  finalità  previste dal decreto  presidenziale  28
  dicembre 2004, n. 353.
   18.  La  durata  minima  delle  operazioni  di  credito  agrario
  attivate da imprese agricole singole e/o associate, è pari a mesi
  diciotto.
   Al   fine   di  agevolare  la  ripresa  delle  aziende  agricole
  siciliane  singole e/o associate, colpite dalla  grave  crisi  di
  mercato  nel  corso  del 2004 e del 2005, gli  istituti  ed  enti
  esercenti  il  Credito  agrario prorogano  di  diciotto  mesi  le
  passività di carattere agricolo scadute o che andranno a  scadere
  entro  il  31  dicembre 2005, nonché per le  aziende  agrumicole,
  ortofrutticole e terricole, quelle in scadenza al 31 maggio 2006,
  purché contratte anteriormente alla data in vigore della presente
  legge.
   Alle  suddette operazioni di proroga si applica, a totale carico
  del  beneficiario,  il tasso di riferimento  vigente  al  momento
  della scadenza della passività.
   19.  I  prodotti freschi, i prodotti alimentari da essi derivati
  ed  i  succhi provenienti dallo loro spremitura, aventi  succo  e
  polpa   pigmentata  di  colore  rosso  derivante  dalla  naturale
  presenza  di  coloranti appartenenti alla famiglia chimica  degli
  antociani  e  delle  antocianine,  ottenuti  conformemente   alle
  vigenti  disposizioni  di  legge, ai sensi  dell'articolo  4  del
  decreto  del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n.  322,
  assumono le denominazioni commerciali sotto indicate:
   a) per il prodotto agrumicolo fresco - vulcanina o vulcanico';
   b) per il succo - sanguinello'.
   L'Assessore  regionale per l'agricoltura e le  foreste  provvede
  ad  ottenere  il  riconoscimento delle denominazioni  di  cui  al
  presente comma anche in sede comunitaria ed internazionale  ed  a
  dettare  direttive per le modalità di applicazione della presente
  disposizione.
   20. All'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3,  la
  parola equina' è sostituita dalla parola equida' e dopo la parola
  suina' sono aggiunte le parole avicola e cunicola'.
   21. Il titolo e l'articolo 1, comma 1, della legge regionale  18
  luglio  1950,  n. 64 sono modificati come segue: le parole  della
  vite  e  del vino' sono sostituite dalle parole della  vite,  del
  vino  e  dell'olio'.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del
  presente  comma  tutte  le  fonti  normative  e  le  disposizioni
  statutarie  e  regolamentari  attinenti  gli  scopi,  i   compiti
  istituzionali e gli ambiti di competenza dell'Istituto  regionale
  della  vite e del vino, oggi Istituto regionale della  vite,  del
  vino  e  dell'olio', devono intendersi riferite anche al  settore
  olivicolo-oleario.
   22.  E'  fatto  obbligo ai commissari liquidatori  previsti  dal
  comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
  10,  di  definire  la  liquidazione  dei  soppressi  consorzi  di
  bonifica  individuati nella tabella allegata alla legge regionale
  n.  45/1995,  entro il 30 marzo 2006 e di rendere contestualmente
  il  conto della loro gestione all'Assessorato dell'agricoltura  e
  delle    foreste,   dipartimento   interventi   infrastrutturali.
  L'incarico  di liquidatore cessa in ogni caso entro il  30  marzo
  2006   e   le   residue   attività   sono   curate   direttamente
  dall'Assessorato  dell'agricoltura e delle foreste,  dipartimento
  interventi infrastrutturali.
   23.  Alla  fine dell'articolo 17 della legge regionale 4  aprile
  1995,  n.  28, dopo le parole legge regionale 25 marzo  1986,  n.
  13.', aggiungere il seguente periodo:
   Per  i  macchinari e le attrezzature il vincolo di  destinazione
  all'impiego previsto per il quale è stato concesso l'aiuto  è  di
  almeno cinque anni dalla data di collaudo'.
   24.   Le  agevolazioni  di  cui  all'articolo  60  della   legge
  regionale  26 marzo 2002, n. 2, si applicano per tutti  gli  atti
  traslativi, da chiunque posti in essere a partire dall'1  gennaio
  2002  fino  alla data del 31 dicembre 2006, alla sola  condizione
  che  abbiano  ad oggetto terreni agricoli secondo  gli  strumenti
  urbanistici  vigenti  alla  data  di  stipula  dell'atto  e  loro
  pertinenze; il riferimento al primo comma dell'articolo  l  della
  legge  regionale  6 agosto 1954, n. 604, vale  soltanto  ai  fini
  dell'individuazione delle tipologie di atti agevolati.
   Le  agevolazioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 26
  marzo  2002, n. 2, si applicano ai trasferimenti di fondi rustici
  o  alla  costituzione di diritti reali sugli  stessi  finalizzati
  alla   realizzazione,  entro  tre  anni  dall'acquisto  o   dalla
  costituzione  di  impianti eolici o solari per la  produzione  di
  energia alternativa. Si decade dalle agevolazioni se nei tre anni
  suddetti  non  hanno  ancora  avuto  inizio  i  lavori   per   la
  realizzazione di tali impianti.
   25.   Al  fine  di  consentire  l'immediata  attivazione   degli
  interventi  di  previsione, di prevenzione  e  di  vigilanza  del
  guardaboschi', previsti nel Piano regionale per la  difesa  della
  vegetazione dagli incendi' ex articolo 34 della legge regionale 6
  aprile 1996, n. 16, adeguato alla legge-quadro 21 novembre  2000,
  n.  353,  è  istituito nel bilancio della Regione un  fondo,  con
  valenza  triennale,  che  prevede una dotazione  finanziaria  per
  l'esercizio 2005 di 1.500 migliaia di euro.
   Entro  il  31  marzo  di ogni anno l'Ufficio  Speciale  Servizio
  Antincendi   Boschivi  relaziona  all'Assessore   regionale   per
  l'agricoltura  e  le foreste sulla effettiva utilizzazione  delle
  somme di cui al comma 1, nonché sulle attività attribuite per  la
  Gestione  del  rischio  degli incendi della vegetazione',  legate
  all'azione       di       pianificazione,              controllo,
  certificazione  intersettoriale  degli  interventi  indicati  nel
  predetto Piano di previsione e prevenzione.
   Le   disponibilità  recate  dal  fondo  di  cui  alla   presente
  disposizione  vengono  iscritte alla Rubrica  5  dell'Assessorato
  regionale  dell'agricoltura e delle foreste, U.P.B. 1  -  Ufficio
  Speciale  Servizio Antincendi Boschivi, quanto a  un  milione  di
  euro  al  Titolo 1 Spese correnti e quanto a euro cinquecentomila
  al Titolo 2 - Spese in conto capitale.
   26.  I  consorzi per le aree di sviluppo industriale  cedono  in
  proprietà  i  rustici assegnati, alla data di entrata  in  vigore
  della  presente  legge, in locazione con patto di future  vendita
  alle  imprese conduttrici che ne facciano istanza. La  vendita  è
  effettuata dietro versamento del prezzo determinato dal consiglio
  di  amministrazione del Consorzio in base al  valore  di  mercato
  degli  immobili, stabilito con perizia in contraddittorio tra  le
  parti  e decurtato del valore dei miglioramenti eseguiti e  delle
  spese  sostenute per l'adeguamento delle strutture  murarie  alle
  prescrizioni di legge.
   Il  prezzo può essere pagato, su istanza dell'impresa,  in  rate
  semestrali in un arco di cinque anni. A garanzia dell'adempimento
  le imprese stipulano polizza fideiussoria o costituiscono ipoteca
  volontaria sull'immobile a favore del Consorzio.
   I  proventi derivanti dalla cessione dei rustici possono  essere
  destinati   dai   consorzi   alla  copertura   delle   spese   di
  funzionamento.
   L'Assessorato  regionale dell'industria integra  i  bilanci  dei
  consorzi  con un contributo corrispondente al cessato  canone  di
  locazione  dei  rustici  ceduti in proprietà  alle  imprese,  ove
  queste   ultime  occupino  stabilmente  nell'attività  produttiva
  almeno  dieci  unità lavorative e si impegnino a  mantenere  tali
  livelli di occupazione per dieci anni dalla cessione.
   27.  Nell'ambito dei piani per gli insediamenti produttivi e per
  le aree artigianali previsti dagli strumenti urbanistici comunali
  e  delle  aree ricadenti nei piani regolati dei consorzi  per  lo
  sviluppo   industriale,   in  alternativa   alle   procedure   di
  acquisizione pubblica dei terreni mediante esproprio e successive
  cessioni  dei lotti, le imprese ed i consorzi di imprese  di  cui
  all'articolo  57  (cui  riservare  il  30  per  cento  per   aree
  attrezzate)  possono  chiedere direttamente,  per  l'insediamento
  delle  proprie attività con istanza assistita da idonee  garanzie
  estese a tutti gli oneri espropriativi e compatibilmente con  gli
  indirizzi programmatici dei comuni e dei consorzi, l'assegnazione
  e  l'espropriazione  in  proprio favore  di  aree  specificamente
  individuate.  In  tale  ipotesi  l'ente  espropriante  attiva  le
  procedure, anche avvalendosi di liberi professionisti  scelti  da
  un  apposito  elenco  istituito dall'ente medesimo,  senza  onere
  finanziario   a   carico   del  proprio  bilancio,   su   impulso
  dell'impresa  richiedente, la quale corrisponde  al  proprietario
  del  terreno  direttamente il prezzo di  acquisto  corrispondente
  all'ammontare dell'indennità di esproprio e si fa carico di  ogni
  altra spesa relativa alla procedura espropriativi.
   28.  Al fine di garantire la realizzazione dei progetti relativi
  agli interventi cofinanziati con il POR Sicilia 2000-2006, con  i
  Programmi operativi nazionali o con regimi di aiuto alle  imprese
  previsti  dalla  normativa  regionale, le  disposizioni  previste
  dall'articolo  35  della legge regionale 7 agosto  1997,  n.  30,
  relative  agli  insediamenti produttivi  in  verde  agricolo,  si
  applicano  agli  insediamenti produttivi in  zona  industriale  o
  artigianale da realizzare senza lottizzazione e lotto minimo.  La
  predetta deroga non si applica nelle aree ASI.
   29.  Al  comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale 6 aprile
  1996, n. 16 dopo le parole centri radio operativi' aggiungere  le
  parole nelle stalle, capi squadra'.
   30.  E'  istituito  presso  le Camere di  Commercio,  industria,
  artigianato  ed  agricoltura di ogni provincia il registro  degli
  amministratori di condominio. L'ammissione al registro  nonché  i
  requisiti  per l'iscrizione, documentazione richiesta e  compensi
  previsti  sono  disciplinati  dall'Assessorato  regionale   della
  cooperazione,  commercio,  artigianato  e  pesca   con   apposito
  regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di  entrata  in
  vigore  della  presente  legge, sentiti  i  rappresentanti  delle
  categorie. L'iscrizione nel registro è subordinata al superamento
  di  un  esame  di  abilitazione, indetto con cadenza  annuale,  e
  regolato  con  decreto  dell'Assessore per  la  cooperazione,  il
  commercio, artigianato e la pesca.
   In  deroga  a  quanto  disposto con la  precedente  disposizione
  possono iscriversi al registro degli amministratori di condominio
  i  soggetti che hanno esercitato continuativamente, ed in maniera
  documentata,   per   almeno   due   anni,   la   professione   di
  amministratore di condominio o di immobile alla data  di  entrata
  in vigore della presente legge.
   31.  Le  disposizioni di cui all'articolo  38,  comma  1,  della
  legge  12  dicembre 2002, n. 273 si applicano in caso di  ritardo
  nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere  di  commercio,
  industria, artigianato e agricoltura della Sicilia.
   32.  All'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1999,  n.
  28  e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti  i
  seguenti:
   1   bis.  Il  prezzo  è  indicato  in  euro  ed,  a  solo  scopo
  informativo,   anche  nel  corrispondente  ammontare   in   lire.
  L'obbligo  di  indicare anche in lire il  prezzo  di  vendita  al
  pubblico del prodotto non trova applicazione esclusivamente per i
  farmacisti  ed i direttori di farmacia limitatamente ai  prodotti
  farmaceutici,  per  le rivendite di giornali  e  per  i  soggetti
  indicati  all'articolo , comma 2, lettere b) ed e) della presente
  legge.  Tale  obbligo non si applica altresì  agli  esercizi  che
  effettuano    esclusivamente   vendite   attraverso    apparecchi
  automatici  in  appositi  locali  a  ciò  adibiti.  L'obbligo  di
  indicare  anche in lire il prezzo è esteso ai servizi  a  domanda
  individuale erogati dalla Regione, dagli enti locali siciliani  e
  da tutti gli enti, istituti, consorzi, imprese, società o aziende
  da  essi rispettivamente dipendenti o vigilati; tali servizi sono
  quelli specificati in un apposito regolamento emanato dal Governo
  regionale previo parere delle associazioni di categoria.
   1  ter.  Fatte  salve  le sanzioni di cui  all'articolo  22,  la
  mancata  osservanza  delle disposizioni di cui  al  comma  1  bis
  comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria
  compresa  tra un minimo di euro 10 ed un massimo di euro  50  per
  ciascuno  dei  prodotti  che  singolarmente  o  per  gruppi  sono
  sprovvisti  di cartello recante il prezzo di vendita al  pubblico
  senza il corrispondente ammontare in lire.
   1  quater.  Al  controllo sull'osservanza delle disposizioni  di
  cui  ai commi precedenti provvede la polizia annonaria del comune
  ove si svolge la vendita al pubblici. I comuni sono autorizzati a
  stipulare convenzioni con le associazioni dei consumatori miranti
  ad estendere i controlli di cui ai commi precedenti.
   1  quinquies.  I proventi derivanti dalle sanzioni comminate  ai
  sensi  del  comma  1  ter e limitatamente alla  violazione  dello
  specifico  obbligo dettato dal comma 1 bis, sono ripartiti  nella
  misura del 30 per cento alla Regione siciliana e del restante  70
  per cento ai comuni, i quali possono destinare una quota fino  al
  10  per  cento di quella di propria spettanza alla stipula  delle
  convenzioni previste dal comma 1 quater.
   1  sexies. Un regolamento emanato dal Governo regionale,  pervio
  parere delle associazioni di categoria, disciplina le modalità di
  attuazione delle disposizioni dettate dal presente articolo.
   1  septies.  Nel  caso  di  vendita di  prodotti  ortofrutticoli
  freschi  deve  essere  tracciato  in  maniera  esplicita  per  il
  consumatore, il prezzo in euro e in lire, tra la produzione e  la
  vendita.
   1  octies. Il Presidente della Regione, con proprio decreto,  da
  emanarsi  entro novanta giorni dalla data di pubblicazione  della
  presente  legge,  stabilirà le modalità  di  regolamentazione  di
  quanto  indicato al comma precedente, con le modalità di  cui  al
  comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 60 del 1999.
   1   nonies.   Al   fine  di  verificare  la  trasparenza   della
  tracciabilità del prezzo dei prodotti di cui al comma 1 septies è
  istituita una Commissione presieduta dall'Assessore regionale per
  l'agricoltura  e  le foreste o suo delegato,  e  composta  da  un
  rappresentante   delle  Associazioni  dei  consumatori,   da   un
  rappresentante  delle  Associazioni degli  agricoltori  e  da  un
  rappresentante  della Associazioni dei commercianti  maggiormente
  rappresentative.'.
   33.  Dopo  l'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre  1999,
  n. 28, è inserito il seguente:
   Art.  8 bis. - 1. Il comune deve rilasciare entro novanta giorni
  le   autorizzazioni  per  attività  commerciali  di  esercizi  di
  vicinato  e  di  medie  strutture nei centri polifunzionali.  Per
  centri  polifunzionali si intendono quelli in  cui  le  superfici
  destinate  ad  attività diverse da quelle commerciali  siano  non
  inferiori al 20 per cento di quelle commerciali.'.
   34.  Il  comma  7  dell'articolo 57  della  legge  regionale  28
  dicembre 2004, n. 17, è sostituito dal seguente:
   7.  In  armonia  con le disposizioni di cui all'articolo  2  del
  Decreto  legislativo  2  agosto  2002,  n.  220,  i  criteri   di
  rappresentatività    delle    organizzazioni    cooperativistiche
  legalmente riconosciute sia ai sensi del Decreto legislativo  del
  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577  che  del
  Decreto  legislativo 2 agosto 2002, n. 220, articolo 3,  ai  fini
  delle  previsioni di cui all'articolo 4 della legge regionale  30
  dicembre  1960,  n.  48, sono computati  in  base  al  numero  di
  revisioni  effettuate ai sensi della legge  regionale  23  maggio
  1991,  n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito
  dell'elenco delle cooperative aderenti dichiarate all'inizio  del
  biennio  ispettivo da ciascuna organizzazione ai fini revisionali
  all'Assessorato  regionale  della  cooperazione,  del  commercio,
  dell'artigianato  e  della pesca. Per il solo  biennio  ispettivo
  2005/2006  alle organizzazioni nazionali il cui riconoscimento  è
  avvenuto   nel  corso  del  biennio  ispettivo  2003/2004   viene
  attribuita  una  rappresentatività  del  10  per  cento  ai  fini
  dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4  della
  legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, lettera
   c).  La  differenza  tra  tale valore  e  quello  effettivamente
  calcolato  viene  recuperata attraverso una detrazione  in  parti
  uguali   a   valere   sulle  percentuali   di   rappresentatività
  calcolate     per     le     altre organizzazioni'.
   35.  Ai  sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 21 dicembre 1999,  n.
  551 le disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2005,
  n.  192 in recepimento della direttiva 2001/91/CE si applicano in
  Sicilia.
   Gli  enti competenti devono effettuare annualmente ispezioni  su
  almeno  il  20 per cento degli impianti presenti sul  territorio.
  Per  gli  impianti che sono dotati di generatori  calore  di  età
  superiore a quindici anni le autorità competenti effettuano,  con
  le   stesse   cadenze  di  cui  al  presente   comma,   ispezioni
  dell'impianto   termico  nel  suo  complesso   comprendendo   una
  valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e  una
  consulenza   su   interventi  migliorativi  che  possono   essere
  correlati.
   Le   operazioni  di  ispezione  degli  impianti  devono   essere
  condotte da organismi i cui operatori abbiano i requisiti  minimi
  previsti  dall'allegato I del D.P.R. 23 agosto 1993, n. 412  come
  modificato  e  integrato  dal D.P.R. 21 dicembre  1991,  n.  551.
  L'Ente  competente  ha  l'obbligo di  riscossione  diretta  delle
  tariffe di ispezione.
   L'Assessore  regionale  per  l'industria,  di  concerto  con  le
  amministrazioni   competenti,   entro   sessanta   giorni   dalla
  pubblicazione della presente legge, provvede con proprio decreto,
  a promuover l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la
  collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi
  preposti,  per  i diversi aspetti, alla vigilanza sugli  impianti
  termici, con particolare riferimento alle modalità attuative  del
  servizio   e  alle  tariffe  applicate  su  tutto  il  territorio
  regionale.  Per gli enti competenti che entro il 30  giugno  2006
  non  attuino  le  procedure  di cui alla  presente  legge,  verrà
  nominato un commissario ad acta per l'applicazione della presente
  legge.
   36.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste  è
  autorizzato a concedere un contributo di 1.000 migliaia  di  euro
  all'Associazione  italiana per la ricerca sul cancro  (A.I.R.C.),
  per  la  concorrenza  sulle  spese effettuate  nell'ambito  della
  manifestazione L'arancia della salute' svoltasi nell'anno 2003.
   Per  far  fronte agli oneri derivanti si utilizzano  le  risorse
  assegnate  alla Regione ai sensi dell'articolo 137,  lettera  b),
  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, e vincolate dal  comma  4
  dell'articolo 1 della legge .regionale 3 maggio 2001, n. 6.
   37.  Il  comma  2  dell'articolo  11  della  legge  regionale  5
  novembre 2004, n. 15, è sostituito dal seguente:
   2.  L'Assessorato regionale dell'industria provvede a trasferire
  alla  provincia  regionale di Ragusa gli  importi  relativi  alle
  azioni  strategiche da realizzare, inserite nel  Piano  utilizzo'
  approvato dalla Giunta regionale.
   38.  Per  gli  interventi previsti dall'articolo 87 della  legge
  regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è autorizzata, per l'esercizio
  finanziario  2005, la spesa di 1.000 migliaia di  euro.  Per  gli
  esercizi   finanziari   successivi   si   provvederà   ai   sensi
  dell'articolo  3,  comma 2, lettera h) della legge  regionale  17
  aprile   1999,  n.  10.  Rientrano,  altresì,  nella   previsione
  dell'articolo 87 della legge regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,
  gli  invasi Gibbesi e Villarosa trasferiti dal disciolto  EMS  ai
  consorzi di bonifica.
   39.  L'Assessore  regionale per la cooperazione,  il  commercio,
  l'artigianato  e  la  pesca è autorizzato ad elevare  la  propria
  partecipazione  azionaria  di  cui all'articolo  28  della  legge
  regionale  4  gennaio  2000,  n. 4,  anche  mediante  l'integrale
  riferimento  delle quote degli altri soci, per una spesa  massima
  di  200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2006, il cui
  onere  trova  riscontro nel bilancio pluriennale 2005-2007  della
  Regione, UPB 8.2.2.6.5.
   L'Assessore   regionale  per  la  cooperazione,  il   commercio,
  l'artigianato e la pesca predispone un piano di razionalizzazione
  dell'attività  di  promozione  ed  internazionalizzazione   delle
  imprese  e delle produzioni siciliane, anche mediante il riordino
  e la trasformazione degli enti di cui al comma 9 dell'articolo 12
  della  legge  regionale 5 novembre 2004, n. 15, che  modifica  ed
  integra l'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
  32,  partecipati dalla Regione stessa e dei quali  si  avvale  ai
  sensi  dell'articolo 26 della legge regionale 19 maggio 2005,  n.
  5.

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   dagli onorevoli Forgione e Liotta: 4.0.1, 4.3.2,
   dall'onorevole  Miccichè:  4.1.1, 4.2.1,  4.3.1,  4.4.1,  4.5.1,
  4.6.1,  4.7.1,  4.8.1,  4.9.1, 4.10.1,  4.11.1,  4.12.1,  4.13.1,
  4.14.1,  4.15.1, 4.16.1, 4.17.1, 4.18.1, 4.19.1, 4.20.1,  4.21.1,
  4.22.1,  4.23.1, 4.24.1, 4.25.1, 4.26.1, 4.27.1, 4.28.1,  4.29.1,
  4.30.1,  4.31.1, 4.32.1, 4.33.1, 4.34.1, 4.35.1, 4.36.1,  4.37.1,
  4.38.2, 4.39.1,
   dall'onorevole  Acierno: 4.2.2, 4.5.2,  4.6.2,  4.7.2,   4.11.2,
  4.15.2, 4.25.3, 4.25.2, 4.26.2, 4.29.2, 4.36.2, 4.39.2,
   dalla Commissione: 4.4.2, 4.4.4,
   dall'onorevole Leontini: 4.4.3,
   dall'onorevole Dina: 4.17.2,
   dagli onorevoli Oddo, Panarello,  Speziale, Cracolici: 4.31.2,
   dall'onorevole Morinello: 4.38.1,
   dall'onorevole Speziale: 4.38.3, 4.38.4.

   Pongo   in  votazione  l'emendamento  4.3.2.  Il  parere   della
  Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Chi  è favorevole si alzi, chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento   soppressivo  del  comma  2
  dell'articolo 4. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

       PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  modificativo  del  comma  4
  dell'articolo 4. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

       PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento  soppressivo dei commi 5  e  6
  dell'articolo 4. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

       PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  modificativo  del  comma  7
  dell'articolo 4. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

       PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  soppressivo  del  comma  11
  dell'articolo 4.  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

       PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  soppressivo  del  comma  17
  dell'articolo 4.  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

       PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

    DINA  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    DINA   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  l'emendamento
  sostitutivo  del comma 17 recita:  Il comma 17 all'articolo  4  è
  sostituito  dal  seguente... .  Non  è  pertanto  sostitutivo,  è
  modificativo del 17, nel senso che precede il comma 17.

    PRESIDENTE  Ne prendiamo atto, onorevole Dina.

                   Per un richiamo al Regolamento

    LIOTTA  Chiedo di parlare per un richiamo al Regolamento.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    LIOTTA   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  in   questa
  seduta  si  è  ripetuto più volte il caso di  commi  relativi  ad
  articoli  del disegno di legge che, soppressi col maxiemendamento
  ,  sono  stati riproposti, per  la stessa materia,  con  articoli
  aggiuntivi.
   Mi  rendo  conto  che  il  problema può  apparire  squisitamente
  formale e, tuttavia, in passato, in questa Assemblea, lei stesso,
  signor Presidente, non ha permesso che determinazioni già assunte
  dall'Aula  negativamente (e la soppressione è  una  deliberazione
  negativa)  venissero  poi  riproposte sotto  qualsiasi  forma.  E
  peraltro così dispone il nostro Regolamento che, all'articolo 111
  comma  2,  recita: «Non possono proporsi, sotto qualsiasi  forma,
  articoli  aggiuntivi od emendamenti contrastanti  con  precedenti
  deliberazioni dell'Assemblea adottate sull'argomento  o  estranei
  sullo specifico oggetto della discussione.» Seppure  è anche vero
  che  poi  lo  stesso  comma conclude con  il  seguente  ulteriore
  periodo: «Il Presidente inappellabilmente decide previa lettura.»
  ,  e quindi è facoltà del Presidente ammettere la proposta di  un
  emendamento che sia stato già oggetto di deliberazione.
   Faccio  soltanto notare, tuttavia, che in questa  Assemblea,  in
  passato,  non si è mai tornati su una materia già deliberata,  se
  non  per  correzioni  materiali, a  norma  di  Regolamento;  qui,
  invece,  si  sta adottando, in maniera ripetuta,  la  tecnica  di
  sopprimere   per  poi  riproporre  la  stessa  materia   con   un
  emendamento aggiuntivo.
   A  tal fine, meglio avrebbe fatto la Commissione o il Governo  -
  non  so  chi sia a commettere l'errore - a presentare emendamenti
  interamente  sostitutivi, piuttosto che prima  sopprimere  e  poi
  riproporre con emendamenti aggiuntivi, perché ciò potrebbe creare
  una   condizione  che,  in  altre  sedute,  potrebbe  poi  essere
  contraddetta.
   Per  il  futuro mi  aspetto, signor Presidente, che  allorquando
  presenterò un emendamento sul cui contenuto  quest'Aula si è  già
  espressa   negativamente,  lei   lo  accetti,  altrimenti   sarei
  costretto   a   porre   la   questione  pregiudiziale,   prevista
  dall'articolo   111,  comma  3  del  Regolamento  interno,   ogni
  qualvolta si voti un emendamento aggiuntivo.

    PRESIDENTE  Onorevole Liotta, gli emendamenti soppressivi  sono
  cosa  ben  diversa  da  una  norma  approvata  in  positivo.   La
  soppressione  crea  un vuoto in un argomento  che  si  chiede  di
  sostituire.
   Io  concordo  sulla  opportunità  di  limitarsi  all'emendamento
  sostitutivo,   ma   l'emendamento  soppressivo  non   costituisce
  precedente perché crea un vuoto che il sostitutivo colma.

    LIOTTA   Signor  Presidente,  se  un  articolo  viene  bocciato
  dall'Aula, poi non lo si può ripresentare. E' già successo

    PRESIDENTE   Non  è  mai  accaduto  nel  caso  di   emendamenti
  soppressivi. E' accaduto questa sera.
   Ritengo  che  si  debba valutare attentamente la differenza  tra
  una  norma  positiva  ed una soppressione. Comunque  approfondirò
  questa questione.

         Riprende la discussione del disegno di legge 1084/A

    PRESIDENTE  Si passa all'emendamento sostitutivo del  comma  21
  dell'articolo 4. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    22
  dell'articolo 4. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    24
  dell'articolo 4. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 25 dell'articolo
  4. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 26 dell'articolo
  4.
   Comunico   che   è   stato  presentato  dall'onorevole   Formica
  l'emendamento 4.26.R.

    FORMICA  Dichiaro di ritirarlo.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'emendamento soppressivo del comma  26.  Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 29 dell'articolo
  4. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 4  nel  suo  complesso.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

                             «Articolo 5
               Disposizioni relative agli enti locali

   1.   Gli   operatori   economici  che  nell'ambito   dei   patti
  territoriali   per   l'occupazione  (P.T.O.),   approvati   dalla
  Commissione  europea  con decisione del 29 dicembre  1998  (Piano
  operativo  multiregionale)  e  dal Ministero  del  bilancio,  del
  tesoro  e  della  programmazione economica  con  decreto  del  20
  gennaio  1999,  hanno realizzato le opere ad  iniziativa  privata
  previste  nei  sopra richiamati P.T.O. in parte o interamente  su
  aree di proprietà di enti locali (comuni e province) che le hanno
  concesse a vario titolo, possono richiedere ai su citati enti  la
  vendita delle aree suddette.
   Gli  enti  locali suddetti con atto motivato del proprio  organo
  esecutivo,  possono disporre la vendita di tali aree,  in  favore
  degli attuali legittimi concessionari/locatari, ad un prezzo  non
  inferiore al loro valore di mercato determinato considerando, tra
  l'altro,  l'attuale  destinazione  urbanistica  dei  terreni   in
  argomento.
   La  vendita  delle aree resta subordinata al decorso  di  almeno
  cinque  anni dall'inizio, documentato, delle attività  economiche
  previste nei P.T.O. sulle singole aree in questione.
   2.  L'articolo 13 della legge regionale 20 giugno, 1997, n.  19,
  va  interpretato nel senso che fin dalla sua entrata in vigore si
  intende  ad  ogni  effetto  abrogato  l'articolo  5  della  legge
  regionale  26 agosto 1992, n. 7. E' fatta salva l'interpretazione
  di  cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2004,  n.
  16.
   3. In relazione alle mutate condizioni del mercato del denaro  e
  della  conseguente  riduzione dei tassi di  interesse  per  mutui
  casa,  nonché  in relazione all'accordo tra Regione  e  Banco  di
  Sicilia  per  la  riduzione dei tassi per chi ha stipulato  mutui
  agevolati ai sensi della legge regionale 1 agosto 1977, n. 79,  e
  tenuto  conto che nelle ultime rate dei mutui non è  previsto  il
  contributo,  in  conto  interessi, la Regione  è  autorizzata  al
  pagamento  degli interessi per i mutui contratti ai  sensi  della
  legge  regionale 1 agosto 1977, n. 79, anche per le rate  per  le
  quali i contributi non sono previsti.
   4.  Dopo  il  comma 1 dell'articolo 78, della legge regionale  3
  maggio  2001,  n. 6, modificato dall'articolo 15, comma  2  della
  legge  regionale 5 novembre 2001, n. 21 e integrato e  modificato
  dall'articolo  127, comma 44, della legge regionale  28  dicembre
  2004, n. 17, è aggiunto il seguente:
   1  bis.  L'Assessore  regionale per la  famiglia,  le  politiche
  sociali e le autonomie locali si avvale della struttura,  di  cui
  al  comma  1, anche per l'automatizzazione di misure di  sostegno
  economico  agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione  di
  povertà   qualunque   sia   la   denominazione   della   predetta
  automatizzazione.'.
   5.  Il comma 5 dell'articolo 2, il comma 6 dell'articolo 4 ed il
  comma  7 dell'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997,
  n.  35  si  interpretano  nel senso che il  riferimento  ai  voti
  validi'  si intende rivolto esclusivamente ai voti di  lista.  La
  norma  di  cui  al  presente  comma  costituisce  interpretazione
  autentica delle disposizioni ivi indicate.
   6.   Nelle   elezioni  dei  consigli  comunali  con  popolazione
  superiore  a  10.000  abitanti  e dei  consigli  provinciali  non
  concorrono  all'assegnazione dei seggi le liste che  non  abbiano
  conseguito  almeno  il  5 per cento dei  voti  validi  in  ambito
  rispettivamente comunale o provinciale.
   Salvo  quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 7  della  legge
  regionale  15  settembre  1997, n. 35 e successive  modifiche  ed
  integrazioni,  per  l'assegnazione del numero dei  consiglieri  a
  ciascuna  lista  o  ciascun  gruppo  di  liste  collegate  con  i
  rispettivi  candidati alla carica di presidente della  provincia,
  si procede con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo  4
  della legge 15 settembre 1997, n. 35.
   7.  Il  numero  1  del  comma  1 dell'articolo  10  della  legge
  regionale 24 giugno 1986, n. 31, è così modificato:
   1.    L'amministratore   o   il   dipendente   con   poteri   di
  rappresentanza  o  di coordinamento di ente, istituto  o  azienda
  soggetti  a  vigilanza in cui vi sia almeno il 20  per  cento  di
  partecipazione  rispettivamente da parte della  provincia  o  del
  comune  o  che  dagli  stessi riceva, in  via  continuativa,  una
  sovvenzione  in  tutto o in parte facoltativa,  quando  la  parte
  facoltativa  superi  il  10 per cento del  totale  delle  entrate
  dell'ente.'.
   8.  Alle  città  ed  ai comuni componenti le aree  metropolitane
  sono   attribuite   le   risorse   finanziarie   necessarie   per
  l'attuazione  dei programmi di coordinamento e l'esercizio  delle
  attività    di   competenza   metropolitana.   La   disponibilità
  finanziaria verrà ripartita tra le città metropolitane in  misura
  proporzionale  alla popolazione residente nel  mese  di  dicembre
  dell'anno precedente a ciascun esercizio finanziario. Le modalità
  d'assegnazione   sono   stabilite  con  regolamento   predisposto
  dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e  delle
  autonomie locali.
   9.  I  contratti  per acquisti e forniture di servizi  da  parte
  degli  enti  locali  e  della  Regione  stipulati  a  seguito  di
  esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2005-2007,  possono
  essere rinnovati per una sola volta e per periodo non superiore a
  due  anni,  a condizione che il fornitore assicuri una  riduzione
  del  corrispettivo  di almeno il 3 per cento, fermo  restando  il
  rimanente contenuto del contratto.
   10.  Nella  Regione  siciliana,  la  perizia  e  la  conseguente
  certificazione  che  attiene  alle  pratiche  di  adozione,  come
  regolamentata  dalla  legislazione  vigente,  è  consentita,  per
  quanto  di  competenza, esclusivamente a psicologi-psicoterapeuti
  regolarmente  iscrittiall'ordine  degli  psicologi;  gli   stessi
  devono,  inoltre,  essere iscritti in apposito  elenco  presso  i
  Comuni  capofila dei distretti socio-assistenziali della  Regione
  siciliana a norma della legge 8 novembre 2000, n. 328.
   L'istituzione  e  la  tenuta  degli elenchi  é  disciplinata  da
  apposito  decreto  del  Presidente  della  Regione,  su  proposta
  dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali  e
  le  autonomie locali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data
  di entrata in vigore della presente legge.
   Gli   enti   locali   sono  autorizzati  a  stipulare   apposite
  convenzioni con gli psicologi- psicoterapeuti, che ne  abbiano  i
  requisiti, ed iscritti all'elenco di cui al precedente comma  per
  l'espletamento   delle  attività  connesse  al   rilascio   delle
  certificazioni. Ciascuna prestazione è soggetta al  pagamento  da
  parte  dell'utenza di quanto previsto in materia  dal  tariffario
  dell'Ordine degli Psicologi, secondo quanto previsto dal predetto
  decreto,  il  quale prevede altresì le modalità per  il  rilascio
  della  documentazione,  nonché lo schema delle  convenzioni,  ivi
  compresi  gli  importi dovuti dagli enti locali per  il  servizio
  reso in convenzione.
   11.  Gli  oratori di ogni confessione religiosa,  esistenti  nel
  territorio  regionale  ai  sensi degli  articoli  7  ed  8  della
  Costituzione  della Repubblica e della correlata legislazione  di
  attuazione,  sono  ammessi  a  godere,  a  domanda   del   legale
  rappresentante, degli aiuti previsti dalla legislazione regionale
  in  materia di volontariato, attività sportive, del tempo libero,
  della  cultura  e  dell'espressività  artistica.  Un  regolamento
  emanato   dal   Governo  regionale  disciplina  le  modalità   di
  attuazione delle disposizioni dettate dal presente comma.
   12. All'articolo 19, lettera c), dopo le parole al Presidente  e
  agli  Assessori delle Unioni dei comuni e dei Consorzi  fra  enti
  locali' sono aggiunte le parole
   al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT'  e
  alla fine dell'articolo dopo le parole Consorzio fra enti locali'
  sono aggiunte le seguenti parole Comuni in convenzione'.
   13.   Al   fine   di  favorire  e  coordinare  il  processo   di
  decentramento  delle funzioni amministrative nei confronti  degli
  enti locali ed incentivare la loro cooperazione ed azione comune,
  nonché a sostegno dell'esigenza di offrire agli amministratori di
  detti  enti strumenti moderni ed efficaci per meglio svolgere  la
  loro  azione  di governo dei bisogni delle comunità,  la  Regione
  siciliana  eroga  forme  di  incentivazione  e  contributi   alle
  associazioni di enti locali e loro amministratori, che operano in
  detto  settore  da  almeno venti anni  con  attività  e  con  una
  pluralità  di  iniziative  svolte con cadenza  almeno  annuale  e
  certificata  da organismi pubblici regionali e con  una  presenza
  negli  organi  consultivi  della  Regione  assegnata  in  base  a
  disposizioni legislative.
   I  contributi  alle associazioni di cui al presente  comma  sono
  concessi annualmente per le seguenti finalità:
   a)  favorire l'incontro di documentate esperienze di pratiche di
  buon  governo  con  esito  positivo  conseguite  da  enti  locali
  nazionali  ed europei in materia di realizzazione di processi  di
  sviluppo delle comunità e di servizi pubblici vari;
   b)  promuovere la cooperazione e le forme associative  fra  enti
  locali, sviluppando il coordinamento di iniziative comuni fra gli
  amministratori degli enti locali siciliani ed operando anche,  su
  loro  richiesta, sia per garantire ogni necessario supporto nella
  amministrazione dell'ente, sia per la risoluzione conciliativa di
  eventuali   contrasti  e  difformità  operative   esistenti   fra
  amministrazioni;
   c)  realizzare una costante e continua attività formativa  e  di
  consulenza  in  favore degli amministratori  locali  al  fine  di
  agevolare  la  cognizione  dei  processi  riformatori  in   atto,
  nell'ambito   del  ruolo  loro  assegnato  dal  principio   della
  separazione dei poteri.
   Con  apposito decreto presidenziale sono stabiliti i criteri  di
  riparto dei contributi annuali ed è regolamentato il rapporto tra
  le  associazioni predette e la Regione per la individuazione  dei
  progetti,  degli  incentivi, delle modalità di  attuazione  delle
  azioni e del riscontro dei risultati.
   Per  le  finalità della presente disposizione è  autorizzata  la
  spesa  di  10  migliaia  di euro per l'esercizio  finanziario  in
  corso.   Per   gli  anni  successivi  si  provvederà   ai   sensi
  dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 8 luglio 1977, n.
  47 e successive modifiche ed integrazioni.
   14.  Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 26  marzo
  2002,  n.  2  e successive modifiche ed integrazioni è sostituito
  dal seguente:
   2.  I finanziamenti sono concessi ai comuni previa presentazione
  di   apposita  istanza  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
  dell'ente e devono essere definiti entro trenta giorni'.
   Sono  abrogati i commi 2, 4, 5 bis dell'articolo 43 della  legge
  regionale 26 marzo 2002, n. 2.
   15.  All'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979,  n.
  214,  le  parole '30 novembre' sono sostituite dalle  parole  '30
  luglio' e le parole '31 ottobre' sono sostituite dalle parole '30
  giugno'.
   16.  Il  comma 2 dell'articolo 26 della legge 3 agosto 1999,  n.
  265,  così come recepito dal comma 2 dell'articolo 22 della legge
  regionale  23 dicembre 2000, n. 30, si applica a far  data  dalla
  pubblicazione della legge 3 agosto 1999, n. 265.
   17.  Al  registro  generale di cui al comma 1  dell'articolo  7,
  della  legge  regionale 7 giugno1994, n. 22,  possono  iscriversi
  anche i consorzi costituiti, in prevalenza, da organizzazioni  di
  volontariato.   Le   organizzazioni   di   volontariato    devono
  rappresentare non meno del 70 per cento del consorzio.  Ai  sensi
  dell'articolo  9 della legge regionale 7 giugno 1994,  n.  22  la
  iscrizione  nel  registro  generale è condizione  necessaria  per
  potere accedere alla stipulazione di convenzioni con lo Stato, la
  Regione,  gli  enti  locali ed altri enti  pubblici  o  strutture
  pubbliche,  potere  accedere  a  contributi  dello  Stato,  della
  Regione, di enti locali o di istituzioni pubbliche, fruire  delle
  agevolazioni    fiscali.    L'iscrizione,    secondo    l'attuale
  formulazione dell'art. 7 della legge regionale 22/94, è riservata
  alle  organizzazioni  di  volontariato  operanti  nel  territorio
  regionale ed effettivamente in attività.
   18.   L'indennità  di  cui  all'articolo  12  del  decreto   del
  Presidente della Regione 18 ottobre 2001, n. 19, spetta anche  ai
  sindaci   che   per  loro  scelta  non  hanno  avuto  corrisposta
  l'indennità mensile di funzione.
   19.  Il comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile
  1999 n. 10, è abrogato.
   Il  comma  3  dell'articolo 68 della legge regionale  27  aprile
  1999, n. 10, è sostituito dal seguente:
   3.  Sono  soggetti  al controllo di legittimità dell'Assessorato
  della  famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
  gli  atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto
  elencate:
   a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;
   b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
   c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni:
   d) modifiche allo statuto.
   Tali  atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni
  dalla  loro  adozione alla struttura dell'Assessorato  competente
  all'attività  di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B.  e  vengono
  approvati   o   annullati   con   provvedimento   da   notificare
  all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla  ricezione.
  Le   deliberazioni  per  le  quali  non  sia  stato  adottato  un
  provvedimento   entro   detto   termine   divengono    esecutive.
  L'esercizio  del predetto controllo non può essere  sottoposto  a
  condizioni.'.
   20.  Nella  ripartizione delle risorse in favore  dei  comuni  e
  delle province, da effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma 2,
  della  legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche
  ed  integrazioni, viene operata una riserva pari all'1 per  cento
  delle  risorse  finanziarie da assegnare  agli  enti  locali  che
  attivino  misure di fuoriuscito dal bacino dei lavori socialmente
  utili,   ai   sensi  della  vigente  legislazione.  Con   decreto
  dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali  e
  le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per il
  lavoro,  la  previdenza  sociale,  la  formazione  professione  e
  l'emigrazione,  sentita  la Conferenza Regione-Autonomie  locali,
  sono  definiti i criteri per il riparto della riserva operata  ai
  sensi del presente comma.
   21.   L'Assessorato  regionale  del  lavoro,  della   previdenza
  sociale,  della  formazione professionale  e  dell'emigrazione  è
  autorizzato  a  concedere  agli  enti  locali  che   versano   in
  condizioni  strutturalmente  deficitarie,  che  provvedono   alla
  stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio
  finanziati  con  oneri  a  carico  del  bilancio  regionale,   il
  contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge  regionale
  26 novembre 2000, n. 24, elevato a 40 mila euro, nei limiti delle
  risorse assegnate al fondo unico per il precariato istituito  con
  l'articolo  71 della legge regionale 28 dicembre 2004,  n.  17  e
  purché  il contributo medesimo venga destinato a coprire i  costi
  relativi  al  personale  stabilizzato.  Tale  disposizione  trova
  applicazione  anche nei confronti di quei comuni  che  non  hanno
  proceduto  alla stabilizzazione dei lavoratori, ancorché  abbiano
  beneficiato del predetto contributo.
   22.  E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia,
  delle  politiche  sociali e delle autonomie locali  un  fondo  di
  rotazione,  in  favore  delle società degli  ambiti  territoriali
  ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti
  la   gestione  integrata  dei  rifiuti  nei  casi  di  temporanee
  difficoltà  finanziarie. Al fondo è annualmente  accantonata  una
  quota pari al 4,5 per cento dell'importo relativo al fondo per le
  autonomie  locali di cui all'articolo 23, comma  1,  della  legge
  regionale  29  dicembre 2003, n. 21. Con decreto  del  Presidente
  della  Regione,  previa deliberazione della  Giunta  regionale  e
  sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite
  le  modalità di utilizzazione del fondo suddetto e il  riparto  a
  consuntivo delle somme non utilizzate, fermo restando che possono
  accedere  alle risorse del fondo le società d'ambito con capitale
  sociale di almeno un milione di euro interamente versato.
   I  comuni,  per  la  quota  di  propria  competenza  nell'ambito
  territoriale    ottimale,   hanno   l'obbligo   di    intervenire
  finanziariamente  al  fine  di assicurare  l'integrale  copertura
  delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente
  alla  propria  società  d'ambito e a tal  fine  istituiscono  nel
  bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata
  dotazione.
   La  richiesta  di  utilizzazione del fondo deve essere  avanzata
  dalla  società  d'ambito successivamente  all'utilizzo  di  fondi
  alternativi, ivi compresi quelli dei comuni di riferimento  e  il
  ricorso all'indebitamente presso il sistema bancario.
   Le  risorse  anticipate  dal  fondo  vengo  reintroitate  con  i
  versamenti  delle società d'ambito beneficiarie a  seguito  della
  riscossione  della  tassa o della tariffa  di  igiene  ambientale
  ovvero,  in  carenza di riscossioni sufficienti, con il  recupero
  delle  somme  spettanti  agli  enti locali  del  medesimo  ambito
  territoriale  a valere sul fondo per le autonomie locali  di  cui
  all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003,
  n. 21.
   Il  ritardo  nei  versamenti di cui in precedenza  autorizza  il
  Presidente  della  Regione ad attivare l'azione  sostitutiva  nei
  confronti del soggetto inadempiente.
   Per  l'attuazione  di  quanto previsto  dal  presente  comma  il
  Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro su  richiesta  dell'Assessorato
  regionale  della  famiglia,  delle  politiche  sociali  e   delle
  autonomie  locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio  della
  Regione le necessarie variazioni.
   23.  All'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004,  n.
  17,  dopo  la  parola rimane' aggiungere le parole ogni  anno'  e
  sostituire   le  parole  si  avvalgono'  con  le  parole   devono
  avvalersi'».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -  dall'onorevole Miccichè: 5.1.1, 5.3.1, 5.4.1,  5.5.1,  5.6.1,
  5.7.1,  5.8.1,  5.9.1, 5.10.1, 5.11.1,  5.12.1,  5.13.1,  5.14.1,
  5.15.1, 5.16.1, 5.17.1, 5.18.1, 5.19.1, 5.20.1, 5.21.1, 5.22.1,
   - dall'onorevole  ..: 5.2.2,
   - dall'onorevole Acierno: 5.3.2, 5.8.2, 5.13.3, 5.21.2,
   -  dagli  onorevoli  Forgione e Liotta: 5.6.2,  5.11.2,  5.13.2,
  5.20.2, 5.22.2,
   -  dagli  onorevoli Crisafulli, Cracolici, Speziale, Capodicasa:
  5.6.2, 5.22.3,
   - dagli onorevoli Oddo e Speziale: 5.8.3,
   - dagli onorevoli Cracolici, Speziale: 5.16.2, 5.16.3,
   - dall'onorevole Speziale: 5.16.4,
   - dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe e Maurici: 5.26.1.

   Si  passa  all'emendamento soppressivo del comma 3 dell'articolo
  5. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento soppressivo del comma 8 dell'articolo
  5. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa agli emendamenti 5.6.1 e 5.6.2, di identico contenuto,
  soppressivi del comma 6 dell'articolo 5.

    ACIERNO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ACIERNO   Signor  Presidente, gli  emendamenti  si  riferiscono
  alla soppressione dei commi 5 e 6, non solo del comma 6.

    PRESIDENTE  I testi riguardano soltanto il comma 6.

    ACIERNO   Forse  per errore è rimasto anche  l'emendamento  che
  prevede la soppressione dei commi 5 e 6.

    PRESIDENTE  Possiamo ovviare all'errore.
   Comunico   che   è   stato  presentato  dalla   Commissione   un
  emendamento soppressivo dei commi 5 e 6 dell'articolo 5.

    TUMINO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    TUMINO   Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo  ancora
  davanti  agli occhi l'esperienza delle elezioni di Messina,  dove
  sono  state presentate quarantuno liste, ed anche le elezioni  di
  Catania, che sono state caratterizzate da più di trenta liste.
   C'è  un  disorientamento  generale in quanto  le  liste  non  si
  differenziano per contenuti ideali ma sono semplicemente liste di
  comodo, che servono a procurare voti ad un candidato sindaco o ad
  un altro.
   Per  iniziativa  di questo Governo, ma anche  di  partiti  della
  maggioranza e dell'opposizione, abbiamo portato avanti una  legge
  che  prevede  lo  sbarramento del 5 per  cento  per  le  elezioni
  regionali; io non ero favorevole a quella legge, ma quella  legge
  c'è  ed  oggi è punto di riferimento per tutti: noi non  possiamo
  non  adottare una norma che prevede lo stesso sbarramento per  le
  elezioni comunali e provinciali.
   Quanto  al fatto che questa norma non è attinente al disegno  di
  legge  in discussione, mi permetto di fare osservare che di norme
  non attinenti ce ne sono decine, forse centinaia.
   Pertanto,  onorevoli colleghi, ritengo che è nostro dovere  dare
  questo  segnale di coerenza alla normativa elettorale in Sicilia,
  non  lasciandoci  trasportare da logiche  che  possono  avere  il
   fiato corto , che possono essere oggi convenienti per qualcuno e
  domani  per  qualcun  altro. Ragioniamo in termini  di  interesse
  collettivo.
   Non  deve più succedere che in un comune - come potrebbe  essere
  Palermo  tra pochi mesi - si presentino 60 liste. Credo  che  noi
  faremmo un danno anche al senso della politica.

    SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SPAMPINATO     Signor   Presidente,   chiedo    di    procedere
  separatamente alla votazione dei commi 5 e 6, perchè si tratta di
  argomenti sostanzialmente diversi.

    PRESIDENTE  Accolgo la richiesta dell'onorevole Spampinato.
   Pongo  pertanto in votazione il comma 5 dell'emendamento  5.5.1,
  soppressivo   del  comma  5  dell'articolo5.  Il   parere   della
  Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione gli emendamenti 5.6.1 e 5.6.2,  soppressivi
  del comma 6 dell'articolo 5.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Sono approvati)

   Gli emendamenti 5.6.2, 5.8.3 e 5.8.2 decadono.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento  C  5,
  soppressivo del comma 10 dell'articolo 5.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 5.11.2. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Si passa all'emendamento 5.13.2. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Gli emendamenti 5.16.4, 5.16.3 e 5.16.2 decadono.
   Si passa all'emendamento 5.20.2. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Si passa all'emendamento 5.22.2. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   L'emendamento 5.22 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.

   Si passa all'emendamento 5.23.1. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    14
  dell'articolo 5. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 5  nel  suo  complesso.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

                             «Articolo 6
              Disposizioni relative ai lavori pubblici

   1.  Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale  3
  novembre  1994,  n. 43 e successive modifiche ed  integrazioni  è
  prorogato al 31 dicembre 2006.
   2.  Per  gli  immobili di edilizia residenziale pubblica  per  i
  quali  siano  in corso o siano programmati opere di  manutenzione
  straordinaria  gli  enti proprietari procedono  alla  dismissione
  degli immobili sempre che i beneficiari abbiano i titoli previsti
  dalle norme, riservandosi si richiedere agli acquirenti eventuali
  quote loro dovute per le opere realizzate.
   3.  Dopo  il  comma 4 dell'articolo 124 della legge regionale  1
  settembre 1993, n. 25, sono aggiunti i seguenti:
   4   bis.  Oltre  agli  interventi  indicati  al  comma  2,  sono
  considerati  di  preminente interesse regionale il  decoro  e  la
  pulizia delle parti degli edifici e di decoro e la pulizia  delle
  parti  degli edifici e di altri manufatti edilizi siti nei centri
  storici,  che  prospettano  su  spazi  pubblici  o  dagli  stessi
  comunque visibili. Pertanto, sono dichiarate di pubblica utilità,
  indifferibili  ed  urgenti  tutte  le  opere  occorrenti  per  il
  rifacimento  e la pulizia di dette parti di edifici  e  di  altri
  manufatti.  Il Sindaco, con proprio provvedimento,  può  ordinare
  l'esecuzione  delle  predette opere sulla  proprietà  pubblica  o
  privata.'.
   4.   Viene   istituita   la  struttura  tecnica   regionale   di
  sorveglianza  sismica,  coordinamento e vigilanza  sull'opera  di
  attraversamento stabile dello stretto di Messina e la  protezione
  dai maremoti nel bacino mediterraneo con funzioni di:
   a)  sorveglianza sismica dell'area dello stretto  con  vigilanza
  sulla compatibilità dell'opera di attraversamento stabile e delle
  connesse infrastrutture di raccordo e di mitigazione;
   b)   funzioni   di  coordinamento  e  supporto  alle   reti   di
  allertamento internazionale per la segnalazione dei maremoti  nel
  bacino mediterraneo;
   c)   attività   di   vigilanza,   controllo,   coordinamento   e
  snellimento delle procedure di competenza regionale ai sensi  del
  decreto  legislativo 20 agosto 2002, n. 190 anche a supporto  del
  Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti    sulla
  progettazione  e realizzazione della struttura di attraversamento
  stabile  e  delle  connesse  opere infrastrutturali  di  raccordo
  ricadenti sul territorio regionale.
   La  struttura opera con organico dell'Amministrazione  regionale
  avvalendosi anche di personale degli enti locali e della comunità
  scientifica con comprovata esperienza nei settori di competenza.
   5.  All'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1990,  n.  10,
  come  modificato dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, sono
  apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  comma 1, dopo le parole legge 22 ottobre 1971, n. 865  e
  successive modifiche' inserire le parole
   integrata  dal Presidente della commissione edilizia comunale  e
  da due esperti designati dal sindaco;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente.
   3.  Il  parere  della commissione tecnica integrata  di  cui  al
  comma 1 è obbligatorio, costituisce attestato di conformità  allo
  strumento  urbanistico,  ed è propedeutico  all'approvazione  del
  progetto.  Le  spese  di funzionamento della commissione  tecnica
  trovano copertura sugli stanziamenti della presente legge.'
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
   4.  l'approvazione definitiva del progetto viene deliberata  dal
  consiglio di amministrazione dell'istituto autonomo case popolari
  di  Messina,  con successiva presa d'atto da parte  della  giunta
  municipale  ed  equivale  a  dichiarazione  di  pubblica  utilità
  d'urgenza  e  indifferibilità delle  opre  previste  e  determina
  l'applicazione dell'articolo 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001,  n.
  327.
   d)  al comma 6, dopo le parole incarichi di progettazione'  sono
  inserite  le parole e di studi di fattibilità anche di interventi
  di trasformazione urbana'.
   6.  Dopo  il  comma  3 dell'articolo 1 della legge  regionale  9
  agosto 2002, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
   3  bis.  L'assegnazione  degli alloggi è,  altresì,  subordinata
  all'esibizione  dei contratti di utenza con i soggetti  erogatori
  di   energia  elettrica  ed  acqua,  che  provvedono  alla   loro
  stipulazione   a   seguito  dell'esibizione  della   domanda   di
  assegnazione  con  la  prova  dell'avvenuta  ricezione  da  parte
  dell'istituto  competente. Gli istituti  autonomi  case  popolari
  comunicano  ai  sopradetti  enti  erogatori  l'eventuale  rigetto
  dell'istanza di assegnazione.'.
   7.   Il   canone  di  locazione  per  gli  alloggi  di  edilizia
  residenziale pubblica, determinato ai sensi della legge regionale
  7  giugno 1994, n. 18, non può essere inferiore ad euro  52,00  e
  superiore a euro 208,00.
   8.  La  Regione  siciliana,  Assessorato  regionale  dei  lavori
  pubblici,  per  far  fronte  alle obbligazioni  scaturenti  dalla
  Convenzione  20 aprile 2004 e del successivo atto integrativo  di
  affidamento  del  servizio  di  fornitura  idrica  alla   società
  Siciliacque, relativamente agli impegni contrattuali di AMAM  per
  il  periodo  1  luglio 2004 - 30 giugno 2009,  è  autorizzata  ad
  utilizzare  parte della somma di cui all'articolo 23 della  legge
  regionale  5  novembre  2004, n. 15,  fino  alla  concorrenza  di
  8.000.000,00 di euro.
   9.  Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre
  1998,  n.  448, e successive modifiche ed integrazione  le  somme
  assegnate  alla Regione ai sensi dell'articolo 4  della  legge  2
  maggio  1990,  n.  104, non impegnate alla data del  31  dicembre
  2001,  sono destinate nell'esercizio 2005 agli interventi di  cui
  all'articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
   10.  La  Regione,  al fine di consentire agli istituti  autonomi
  per   le   case   popolari  il  perseguimento  dei  propri   fini
  istituzionali  e di pubblica utilità, autorizza l'utilizzo  delle
  assegnazioni  e/o  delle residue economie fino  alla  concorrenza
  delle   intere   assegnazioni  già  attribuite  nell'ambito   dei
  programmi  di  edilizia  residenziale pubblica  emanati  in  data
  antecedente  l'entrata in vigore del decreto legislativo  n.  112
  del  1998.  Le  disponibilità di cui  al  presente  comma,  anche
  mediante  accorpamento, possono essere utilizzate dagli  istituti
  beneficiari  per ulteriori lavori di completamento  dei  progetti
  originari   ovvero  per  la  realizzazione  di  nuovi  interventi
  compresi  nell'ambito  di una delle categorie  ammissibili  dalle
  originarie  leggi  di  spesa,  tramite  la  presentazione  presso
  l'Assessorato   regionale  dei  lavori  pubblici   dei   relativi
  progetti, debitamente valicati ed approvati.
   11. Qualora ricorrano le condizioni di carenze di organico o  di
  adeguate    professionalità   all'interno   dell'ente,   previste
  dall'articolo 7, comma 5, secondo periodo, della legge  regionale
  11  febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla legge regionale  2
  agosto  2002,  n.  7 e successive modifiche ed  integrazioni,  il
  parere  in linea tecnica è espresso dall'Ufficio del Genio Civile
  competente  per territorio o dall'Ispettorato tecnico dei  lavori
  pubblici  o  dall'Ispettorato tecnico regionale  dell'Assessorato
  regionale  dei lavori pubblici. Detto parere è espresso  mediante
  una  conferenza  dei  servizi, convocata con  le  modalità  e  le
  procedure  di cui all'articolo 7, comma 7, dall'organo competente
  ad esprimere il parere.
   12.  Nell'ambito della Regione, per quanto attiene i  componenti
  dei  consigli  di  amministrazione degli Istituti  autonomi  case
  popolari,  nominati  in rappresentanza del Ministero  dei  lavori
  pubblici  e  del  ministero  del  lavoro,  le  indicazioni   sono
  effettuate   dall'Assessore  regionale  ai  lavori   pubblici   e
  dall'Assessore   regionale   per   il   lavoro,   la   formazione
  professionale  e l'emigrazione, che provvedono, ciascuno  per  la
  parte    di   propria   competenza   a   designare   un   proprio
  rappresentante.
   In   sede   di  prima  applicazione  della  presente  norma   si
  provvederà alle designazioni a far data dall'1 gennaio 2006.
   13.  A seguito delle individuazione dei soggetti occupanti  alla
  data  del  31  dicembre  2004 alloggi  di  edilizia  residenziale
  pubblica,  ai  sensi  dell'articolo 2  della  legge  regionale  5
  febbraio  1992,  n.  1,  il  comune e l'ente  gestore  provvedono
  all'assegnazione degli alloggi a coloro che detengono in  via  di
  fatto e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo  2
  del  DPR  30 dicembre 1972, n. 1035 ed alla stipula del  relativo
  contratto.
   14.  Al  comma  primo dell'articolo 14 della legge regionale  27
  dicembre  1978,  n. 71, e successive modifiche  ed  integrazioni,
  sostituire le parole con delibera del consiglio comunale' con  le
  parole dal dirigente generale o dal funzionario apicale'».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Forgione e Liotta: 6.0.1, 6.4.2,
   - dall'onorevole Villari: 6.1.2,
   - dagli onorevoli Villari e Speziale: 6.1.3,
   -  dall'onorevole Miccichè: 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1,  6.4.1,  6.5.1,
  6.6.1,  6.7.1,  6.8.1,  6.9.1, 6.10.1,  6.11.1,  6.12.1,  6.13.1,
  6.14.1,
   - dall'onorevole Cracolici: 6.2.2,
   - dagli onorevoli Speziale e Cracolici: 6.2.3
   - dall'onorevole Acierno: 6.4.3
   - dagli onorevoli Moschetto e Misuraca: 6.4.4
   -  dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici, Burgaretta
  : 6.6.2, 6.13.2, 6.14.2.

    SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SPAMPINATO   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,   chiedo
  formalmente alla Presidenza di dichiarare improponibili le  norme
  riguardanti  i  lavori  pubblici in  quanto  non  attinenti  alla
  materia oggetto del disegno di legge.
   Chiedo, altresì, di sospendere brevemente i lavori in modo  tale
  che  gli uffici forniscano i riferimenti normativi degli articoli
  che stiamo votando.

    PRESIDENTE   Onorevole Spampinato, lei ha in suo  possesso  una
  vecchia copia del fascicolo degli emendamenti; adesso gli  uffici
  le procureranno quella aggiornata.
   Si passa all'emendamento 6.0.1. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Si  passa  all'emendamento soppressivo del comma 4 dell'articolo
  6. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 13 dell'articolo
  6. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Gli emendamenti 6.4.2 e il 6.13.2 sono assorbiti.
   Si passa all'emendamento 6.6.2. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Si passa all'emendamento 6.14.2. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Gli emendamenti 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2 e 6.2.3 decadono.
   Si passa all'emendamento 6.4.4.

    MISURACA  Dichiaro di ritirarlo.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in  votazione l'articolo 6 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Gli  onorevoli  degli  onorevoli  Forgione,  Liotta,  Tumino   e
  Spampanato dichiarano il loro voto contrario.
   Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                             «Articolo 7
                   Disposizioni relative al lavoro

   1.  Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 19 maggio 2005, n. 5,
  risulta così modificato:
   5.  Le  disposizioni di cui al presente articolo possono trovare
  applicazione  anche per i cantieri di cui all'articolo  24  della
  legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non
  risultano   avviati  alla  data  di  notifica  del   decreto   di
  finanziamento  dei  cantieri di cui all'articolo  1  della  legge
  regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le somme assegnate per i cantieri
  non  avviati,  potranno  essere  utilizzate  per  proseguire   le
  attività dei cantieri di servizi.'.
   2. All'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5,  è
  aggiunto il seguente comma:
   6  bis.  Per  gli esercizi finanziari successivi si provvede  ai
  sensi  della  lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della  legge
  regionale 27 aprile 1999, n. 10.'.
   3.   La  Regione  promuove  iniziative  volte  al  reinserimento
  sociale  dei  cittadini detenuti in espiazione di pena,  mediante
  forme  di sostegno finanziario alle imprese private che procedano
  alla  utilizzazione,  con  contratto  di  prestazione  d'opera  o
  mediante assunzione di lavoratori detenuti in espiazione di pena.
  Per  le  finalità di cui al presente comma si applicano le  norme
  previste dalla legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.
   4.  Al  comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio
  2005, n. 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e)  esprime parere vincolante sui piani di formazione  destinati
  ai  detenuti  o  ex detenuti, nonché sulle istanze presentate  ai
  sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.
   5.  Al  comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio
  2005, n. 5, la parola cinque' è sostituita dalla parola sette'.
   6.   Al  fine  di  consentire,  nel  corso  dell'anno  2006,  lo
  svolgimento  degli  interventi in favore  dei  soggetti  in  atto
  impegnati in attività socialmente utili di cui all'art.  1  della
  legge  regionale  5  novembre 2001, n. 17, o  nelle  attività  di
  stabilizzazione  previste  dalle norme in  vigore,  l'Assessorato
  regionale  del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
  professionale e dell'emigrazione può autorizzare la  prosecuzione
  delle  attività  medesime  ed il finanziamento  delle  misure  di
  stabilizzazione,  nei  limiti delle risorse  assegnate  ai  fondo
  unico  per  il  precariato istituito con l'art.  71  della  legge
  regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
   7.  A  far  data  dall'1   gennaio 2006, i  contratti  stipulati
  dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli  11  e  12
  della  legge  regionale 21 dicembre 1995,  n.  85,  e  successive
  modifiche   ed  integrazioni,  vengono  confermati   con   durata
  quinquennale. Ai predetti contratti ed ai contratti  quinquennali
  stipulati  dai  lavoratori  in  attività  socialmente  utili  con
  l'Amministrazione  regionale  trova  applicazione  il   contratto
  collettivo  regionale  di lavoro e le relative  voci  stipendiali
  previste nelle relative tabelle.
   Ai  fini  dell'applicazione  della  precedente  disposizione,  i
  contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli
  articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e
  successive  modifiche  ed integrazioni, con  scadenza  nel  corso
  dell'anno  2005  vengono prorogati fino al 31  dicembre  2005.  I
  contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli
  articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e
  successive modifiche ed integrazioni, con scadenza successiva  al
  31  dicembre  2005  possono  essere rescissi  con  effetto  dalla
  predetta data.
   I  servizi  ispettivi  dell'Assessorato  regionale  del  lavoro,
  della  previdenza  sociale,  della  formazione  professionale   e
  dell'emigrazione provvederanno a porre in essere gli  adempimenti
  sanzionatori   nei   confronti  degli  enti   inadempienti   alle
  previsioni  di  cui  all'articolo 74  della  legge  regionale  28
  dicembre  2004,  n.  17, segnalati dagli uffici  provinciali  del
  lavoro. Attesa la natura meramente assistenziale dell'assegno per
  attività  socialmente  utili,  ai  lavoratori  interessati   alle
  procedure  di cui agli articoli 74 e 75 della legge regionale  28
  dicembre  2004,  n. 17, il predetto trattamento  economico  verrà
  corrisposto regolarmente, ed in caso di mancata prestazione delle
  ore,  le  stesse potranno essere recuperate nei mesi  successivi,
  fermo  restando il limite orario di cui all'ari. 8, comma 3,  del
  decreto legislativo 1  dicembre 1997, n. 468.
   In  caso  di  crisi  aziendali, di area o  di  settore  che  non
  consentano   il   mantenimento  dei  livelli   occupazionali   di
  lavoratori  stabilizzati in forza delle disposizioni  vigenti  in
  materia  di  lavori  socialmente utili presso  soggetti  privati,
  l'Assessorato  regionale  del lavoro,  della  previdenza  sociale
  della formazione professionale e dell'emigrazione, potrà erogare,
  nei  limiti  delle  risorse  assegnate  al  fondo  unico  per  il
  precariato  istituito con l'articolo 71 della legge regionale  28
  dicembre  2004,  n.  17,  i benefici di  legge  previsti  per  la
  stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio
  dei  lavori  socialmente utili. Per l'applicazione  del  presente
  comma   sarà   attivata  apposita  concertazione  tra   l'ufficio
  provinciale  del lavoro, il datore di lavoro, l'ente  interessato
  alle  procedure di stabilizzazione e le organizzazioni  sindacali
  aziendali dei lavoratori.
   La  disciplina  recata  dall'art. 8 del decreto  legislativo  1
  dicembre 1997, n. 468, trova applicazione, in quanto compatibile,
  anche  nei  confronti  dei  soggetti impegnati  in  progetti  che
  erogano  un  assegno  mensile per lo svolgimento  di  attività  o
  esperienze lavorative. Il provvedimento di riconoscimento di tale
  stato   viene  adottato  dall'ente  in  cui  vengono  svolte   le
  prestazioni  da parte del lavoratore e comunicato all'Assessorato
  regionale  del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
  professionale  e  dell'emigrazione, le  disposizioni  di  cui  al
  precedente  comma  non  trovano applicazione  nei  confronti  dei
  tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
  legge  24  giugno  1997,  n.  196, e  dei  piani  di  inserimento
  professionale  dei  giovani di cui all'art.  15  della  legge  19
  luglio  1994,  n.  451 e dell'articolo 9 octies  della  legge  28
  novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.
   8.  Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della  legge
  regionale 29 dicembre 2003, n. 21, aggiungere il seguente periodo
  Sono  fatte  salve  le procedure dell'affidamento  attraverso  il
  rinnovo   di  convenzioni  con  cooperative  costituite   da   ex
  lavoratori LSU - di cui all'articolo 23 della legge regionale  n.
  85/95  e con cooperative costituite da ex lavoratori fruitori  di
  trattamenti  previdenziali - per l'esternalizzazione dei  servizi
  ai  sensi  dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo  n.
  468/97  a  condizione che siano state stipulate, comunque,  prima
  dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 2003, n. 306.'.
   9.   Dopo  il  comma  5  quater  dell'articolo  22  della  legge
  regionale  1  settembre  1993, n. 25 e  successive  modifiche  ed
  integrazioni è inserito il seguente:
   5  quinquies.  Per  agevolare lo sviluppo imprenditoriale  delle
  cooperative  giovanili  di cui al comma 5,  il  numero  dei  soci
  giovani  da avviare al lavoro, dopo l'approvazione degli atti  di
  collaudo finale, è rideterminato nella misura del 50 per cento di
  quello  prescritto nel provvedimento di concessione e si  applica
  anche per la concessione delle agevolazioni previste dal comma  5
  ter.'.
   10.  Al  fine  di  procedere ad una più rapida attuazione  delle
  riforme  in  materia  di  lavoro, l'Assessore  regionale  per  il
  lavoro,  la  previdenza  sociale, la formazione  professionale  e
  l'emigrazione è autorizzato ad assegnare le risorse  a  tal  fine
  stanziate  dallo  Stato  al dipartimento  regionale  agenzia  per
  l'impiego  e la formazione professionale ed ai servizi periferici
  e  centrali,  ivi  compresi  quelli ispettivi,  del  dipartimento
  regionale   del   lavoro,   nel   rispetto   della   ripartizione
  territoriale prevista dallo Stato.
   11.   Al  fine  di  consentire  la  definizione  di  contenziosi
  esistenti  presso il CIAPI di Palermo, l'Assessore regionale  per
  il  lavoro è autorizzato ad erogare al CIAPI di Palermo la  somma
  di  200 migliaia di euro. All'onere finanziario relativo si  farà
  fronte con parte delle disponibilità del capitolo 381701.
   12.  Il  secondo comma dell'articolo 4 della legge  regionale  4
  giugno  1980,  n.  55,  introdotto dall'articolo  6  della  legge
  regionale 6 giugno 1984, n. 38, è così modificato:
   Il  comitato,  che  ha sede presso l'Assessorato  regionale  del
  lavoro,  della previdenza sociale, della formazione professionale
  e  dell'emigrazione,  si  compone di  sette  membri,  esperti  in
  emigrazione  o immigrazione, scelti anche fra i componenti  della
  Consulta regionale dell'emigrazione'.
   13.   Le   procedure  di  controllo  e  la  certificazione   dei
  rendiconti delle attività formative di cui all'articolo 63  della
  legge  regionale 10 dicembre 2001, n. 21, sono estese ai progetti
  affidati  ad  enti ed organismi previsti dalla normativa  vigente
  che  hanno  concluso  le  attività e le  relative  operazioni  di
  rendicontazione  e  per le quali non è possibile  procedere  alle
  ulteriori  spese oltre il 31 dicembre 2006. Per fare fronte  alla
  spesa  di  cui  al presente comma si fa ricorso allo stanziamento
  previsto  per  l'articolo 62 della legge  regionale  10  dicembre
  2001, n. 21.
   14.  Le  procedure  di decadenza dai lavori  socialmente  utili,
  previste  dalla vigente disciplina, non trovano applicazione  nei
  confronti di quei soggetti il cui processo di stabilizzazione sia
  venuto  meno  per  cause esterne e comunque non  imputabili  alla
  volontà dei soggetti interessati alla stabilizzazione.
   15.  Il  comma  4  dell'articolo 33  della  legge  regionale  23
  dicembre 2002, n. 23, è soppresso.
   16.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 41, comma 1,  della
  legge  regionale  5  novembre 2004, n. 15, il contributo  di  cui
  all'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n.  24,  è
  pari al quintuplo del contributo annuale erogato dall'Assessorato
  regionale  del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
  professionale e dell'emigrazione, ai sensi degli articoli 11 e 12
  della  legge  regionale 21 dicembre 1995, n. 85  e  ripartito  in
  cinque  annualità  in quote di pari importo per  ogni  lavoratore
  assunto con contratto a tempo indeterminato.
   17.  L'intesa  tra  l'Assessore  regionale  per  il  lavoro,  la
  previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e
  l'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti  italiani
  stipulata  o  da  stipularsi  secondo  le  disposizioni  di   cui
  all'articolo 15 bis della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30  e
  successive  modifiche  ed integrazioni  si  applica  sia  per  il
  conguaglio  dei contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
  al  predetto  Istituto dai datori di lavoro già autorizzati,  sia
  per  quelli  dovuti  dai datori di lavoro  che  hanno  presentato
  domanda  di  autorizzazione allo sgravio  contributivo  ai  sensi
  della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche
  ed  integrazioni  e  non  l'hanno ancora ottenuta  alla  data  di
  entrata  in  vigore della presente legge. L'aiuto di cui  ciascun
  datore di lavoro, in possesso dei requisiti previsti dalla  legge
  regionale  7  agosto  1997,  n.  30  e  successive  modifiche  ed
  integrazioni, può beneficiare in applicazione della  disposizione
  contenuta al comma 1 è finanziato entro i limiti previsti per gli
  aiuti  de  minimis'. Per le finalità di cui al presente  comma  è
  autorizzata,  per l'esercizio finanziario 2005, la spesa  di  250
  migliaia  di euro. Al relativo onere si provvede con parte  delle
  disponibilità dell'UPB 7.4.1.3.99, capitolo 320517, del  bilancio
  della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
   18.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
  la  formazione  professionale e l'emigrazione  è  autorizzato  ad
  approvare  il piano regionale dell'offerta formativa 2006,  dando
  corso allo stesso con effetto dall'1 gennaio 2006, nei limiti del
  monte   ore   complessivo  approvato  per  il   piano   regionale
  dell'offerta  formativa 2005. Alla spesa derivante si  fa  fronte
  con i necessari appostamenti nel bilancio di previsione 2006».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Forgione e Liotta: 7.0.1, 7.16.2,
   -  dall'onorevole Miccichè: 7.1.1, 7.2.1, 7.3.1,  7.4.1,  7.5.1,
  7.6.1,  7.7.1,  7.8.1,  7.9.1, 7.10.1,  7.11.1,  7.12.1,  7.13.1,
  7.14.1, 7.15.1, 7.16.1, 7.17.1, 7.18.2,
   - dall' onorevole Speziale: 7.1.2, 7.1.3,  7.14.4, 7.16.4,
   - dall'onorevole Misuraca: 7.2.2,
   -  dall'onorevole Acierno: 7.3.2, 7.5.2, 7.7.3, 7.11.2,  7.13.2,
  7.14.2, 7.16.3, 7.17.2, 7.18.2,
   - dall'onorevole Segreto: 7.7.2,
   - dagli onorevoli Villari e Speziale: 7.14.3,
   - dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe e Maurici: 7.18.1.

   Si passa all'emendamento 7.0.1. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Si  passa all'emendamento modificativo del comma 3 dell'articolo
  7. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento modificativo del comma 4 dell'articolo
  7. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento modificativo del comma 8 dell'articolo
  7. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 13 dell'articolo
  7. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 14 dell'articolo
  7. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    18
  dell'articolo 7. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 7.17.2. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Si passa all'emendamento 7.18.1. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Gli emendamenti 7.3, 7.1.2, 7.7.2, 7.14.3, 7.14.4 e 7.16.4
  decadono.
   L'emendamento 7.2.2 è superato.
   Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo risultante. Chi è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi seduto.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 8. ne do lettura:

                             «Articolo 8
               Disposizioni relative ai beni culturali

   1.  All'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre  2004,  n.
  17, è aggiunta la seguente lettera:
   p)   in   favore   della   Scuola   superiore   della   Pubblica
  amministrazione sezione decentrata di Acireale di cui al  decreto
  del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 1987'.
   2.  Per  la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo
  di   programma   quadro   Promozione   e   diffusione   dell'arte
  contemporanea  e  la valorizzazione di contesti architettonici  e
  urbanistici  nelle regioni del Sud d'Italia - II atto integrativo
  lo  sviluppo  dell'industria  audiovisiva  nel  Mezzogiorno',  il
  dipartimento  regionale  dei  beni  culturali  ed  ambientali   e
  dell'educazione permanente, tramite apposita struttura intermedia
  denominata  Film  Commission  Regione  siciliana',  provvede   al
  rilascio  delle autorizzazioni, in ambito regionale  e  anche  in
  deroga ai canoni e corrispettivi vigenti, per l'accesso ai luoghi
  della  cultura siciliani e per l'uso strumentale, precario  e  la
  riproduzione  dei  beni  culturali  siciliani,  ai  sensi   degli
  articoli  107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
  42,  sentite le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali
  competenti per territorio.
   3.   Al   fine   di  consentire  l'immediata  attuazione   degli
  interventi  in  materia di diritto allo studio universitario  per
  l'Università   di  Enna,  nelle  more  della  definizione   delle
  procedure  per l'istituzione dell'Ente regionale per  il  diritto
  allo  studio  universitario secondo quanto previsto  dalla  legge
  regionale  25  novembre 2002, n. 2, il Presidente  della  Regione
  nomina,  entro  trenta giorni dalla pubblicazione della  presente
  legge,  un  commissario che esercita le competenze proprie  degli
  ERSU.
   Alla  lettera  b)  dell'articolo 20  della  legge  regionale  25
  novembre  2002,  n.  2, dopo le parole da essa  dipendenti'  sono
  aggiunte  le  parole nonché degli enti sottoposti a  controllo  o
  vigilanza della Regione medesima.'.
   All'articolo  66 della legge regionale 26 marzo 2002,  n.  2,  è
  aggiunto il seguente comma:
   '11. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali  e
  per  la  pubblica  istruzione è autorizzato, in deroga  a  quanto
  disposto  al  comma 1, ad erogare a partire dall'anno  accademico
  2005- 2006 i finanziamenti come previsto nel presente articolo al
  Consorzio  ennese  universitario fino  alla  chiusura  dei  corsi
  regolarmente attivati dalle università di Palermo e di Catania  e
  non ancora assorbiti dalla nuova Università di Enna .
   4.  Alla  determinazione  della  spesa  da  autorizzare  per  le
  finalità  di cui all'articolo 18 della legge regionale  9  agosto
  2002,  n.  9, si provvede, a decorrere dell'esercizio finanziario
  2006, annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera  h),
  della  legge  regionale  27  aprile 1999,  n.  10,  e  successive
  modifiche ed integrazioni.
   5.  All'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre  2004,  n.
  17, sono aggiunte le seguenti lettere:
   p) istituto di studi politici San Pio V;
   q)  associazione  Sviluppo PMI e Amministrazione  pubblica,  con
  sede in Palermo.'.
   6.  Per  consentire  la manutenzione ordinaria  e  straordinaria
  dell'immobile  sede  della Fondazione Plaza, è  autorizzata,  per
  l'esercizio  finanziario 2005. la spesa di 500 migliaia  di  curo
  cui  sí provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3
  capitolo 381701.
   Per  consentire  lo  svolgimento di attività  strumentali  e  di
  supporto   della   didattica  e  della  ricerca   scientifica   e
  tecnologica è autorizzata, per l'esercizio finanziario  2005,  in
  favore della Fondazione Politecnico del Mediterraneo, la spesa di
  50 migliaia di curo cui si provvede con parte delle disponibilità
  dell'UPB 9.4.1.1.3 capitolo 381701.
   L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per  la
  pubblica  istruzione  è autorizzato ad erogare  in  favore  delle
  Fondazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2, a decorrere  dall'esercizio
  finanziario 2006, un contributo valutato rispettivamente  in  500
  migliaia di euro ed in 50 migliaia di euro per ciascun anno, alla
  cui determinazione si provvede annualmente ai sensi dell'articolo
  3,  comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999,  n.
  10.
   L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali  e  della
  pubblica  istruzione è autorizzato ad effettuare  interventi  per
  consentire  la  realizzazione di impianti di  sorveglianza  e  di
  misure    antiterrorismo   nelle   zone   archeologiche,    nelle
  biblioteche,  nei  monumenti e nei musei  ed  istituzioni  aventi
  carattere musicale.
   L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali  e  della
  pubblica  istruzione  è,  altresì, autorizzato  a  consentire  la
  realizzazione  di  locali idonei per lo  svolgimento  di  servizi
  aggiuntivi  negli  istituti  e  nei  luoghi  di  cultura  di  cui
  all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
   Per  le  finalità dei commi 4 e 5 è autorizzata, per l'esercizio
  finanziario 2005, la spesa complessiva di 3.000 migliaia di  curo
  di cui 1.000 migliaia di curo per le finalità del comma 1 e 2.000
  migliaia di euro per le finalità del comma 2 cui si provvede cori
  parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3 capitolo 381701. Per
  gli  esercizi  finanziari 2006 e 2007 la spesa è  determinata  ai
  sensi  dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale
  27 aprile 1999, n. 10.
   Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale  19
  maggio  2005,  n.  5,  è autorizzata per l'esercizio  finanziario
  2005,  l'ulteriore spesa di 500 migliaia di curo cui si  provvede
  con parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3 capitolo 381701.
   Al  comma  1  dell'articolo 21 della legge regionale  19  maggio
  2005,  n.  5,  dopo  le  parole 16 novembre 1972'  aggiungere  le
  seguenti parole nonché per la partecipazione al patrimonio  della
  relativa  fondazione'  e dopo il comma 2 è aggiunto  il  seguente
  comma  3.  Alla  determinazione del contributo da assegnare  alla
  fondazione  si  provvede  annualmente ai sensi  dell'articolo  3,
  comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10'
   Alla  fine  del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale  1
  marzo  1995,  n.  16,  aggiungere  le  seguenti  parole  -  n.  2
  rappresentanti  della Regione siciliana designati  dall'Assessore
  regionale  per  i  beni culturali, ambientali e per  la  pubblica
  istruzione'.
   L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali  e  della
  pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con
  la  Società italiana degli autori ed editori per il controllo dei
  proventi  derivanti  dalla  vendita di biglietti  d'ingresso  per
  l'accesso  a  monumenti, musei, gallerie,  scavi  archeologici  e
  mostre.
   Per   le  finalità  di  cui  al  comma  11  è  autorizzata,  per
  l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 50 migliaia di curo cui
  si  provvede con una quota fino ad un massimo del 3 per cento dei
  proventi  di cui all'articolo 7 della legge regionale  27  aprile
  1999, n. 10 e successive modifiche cd integrazioni.
   Al  comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999
  n.  10, e successive modifiche ed integrazioni le parole '30  per
  cento' sono sostituite con le parole '27 per cento'.
   Per  l'esercizio  finanziario 2007  la  spesa  valutata  in  100
  migliaia  di curo trova riscontro nel bilancio pluriennale  della
  Regione codice 12.02.01 accantonamento 1001.
   7.  All'articolo 28 della legge regionale 29 dicembre  2003,  n.
  21, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
   2  bis.  Della  soprintendenza di cui al comma 1 sono  istituite
  sezioni  provinciali,  aventi  competenza  sui  tratti  di   mare
  adiacenti  al  territorio provinciale con consistente  patrimonio
  subacqueo.  Ciascuna sezione ha sede nel capoluogo  di  provincia
  dotato  di  infrastrutture di approdo  e,  per  la  provincia  di
  Caltanissetta, in altro comune aventi analoghe infrastrutture.'.
   8.  All'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre  2004,  n.
  17, è aggiunta la seguente lettera:
   q) fondazione Auxilium con sede in Trapani'.
   9.  All'articolo 2, comma 1 della legge regionale 5 marzo  1979,
  n.  15, dopo le parole ripartizione delle somme' aggiungere ,  in
  base al numero complessivo degli iscritti della sede regionale  e
  delle sedi provinciali, di ciascuna associazione,'.
   10.  Al  comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 5  marzo
  1979,  n.  16,  e  successive modifiche ed integrazioni  dopo  le
  parole  centrali  e  periferici'  aggiungere  le  parole   e   di
  fondazioni dallo stesso costituite'.
   11.  I  servizi di prenotazione e biglietteria a distanza per  i
  siti  direttamente  gestiti dall'Assessorato regionale  dei  beni
  culturali,   ambientali   e   della  pubblica   istruzione   sono
  realizzati,  anche  con procedure automatizzate  (teleticketing),
  mediante la Fondazione Federico II istituita con legge 9 dicembre
  1996, n. 44, ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera  a),
  comma  3, dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali  e  del
  paesaggio emanato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
   L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per  la
  pubblica  istruzione è autorizzato a stipulare con la  Fondazione
  Federico  II apposita convenzione ai sensi delle disposizioni  di
  cui  al  Titolo  II del citato Codice dei beni  culturali  e  del
  paesaggio.
   12.  La  lettera  d) del comma 2 dell'articolo  14  della  legge
  regionale  15  maggio  1991,  n. 27, e  successive  modifiche  ed
  integrazioni è cosi sostituita d) per un importo non inferiore al
  75 per cento dello stanziamento del capitolo 109704 UPB 1.4.1.3.1
  per   la   formazione  linguistica  dei  partecipanti  al  master
  Euromediterraneo, del personale della Regione siciliana e di enti
  pubblici aventi sede nel territorio della Regione siciliana.'
   13.  All'articolo 33, comma 2, della legge regionale 3  dicembre
  2003,  n. 20, dopo le parole con il presente articolo' aggiungere
  le parole ed alla normativa vigente'».

    PRESIDENTE  Si passa all'emendamento soppressivo  del  comma  7
  dell'articolo  8.  Lo  pongo  in  votazione.  Il   parere   della
  Commissione?

     SAVONA ,   Vicepresidente  della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si   passa   all'emendamento  8.6.3,  a  firma  degli  onorevoli
  Forgione e Liotta.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

     PRESIDENTE  Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole  si
  alzi.

                          (Non è approvato)

   Si   passa   all'emendamento  8.8.2,  a  firma  degli  onorevoli
  Forgione e Liotta.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

     PRESIDENTE  Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole  si
  alzi.

                          (Non è approvato)

     PRESIDENTE  Si passa all'emendamento 8.6.4.
   Onorevoli   colleghi,   preciso   che   non   si   tratta    del
  maxiemendamento ma di un emendamento fuori sacco.
   Gli emendamenti 10.11.3 e 10.10.5 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.

   Si passa all'emendamento 8.6.6.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 8.8.2.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

   SAVONA, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

     PRESIDENTE  Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole  si
  alzi.

                          (Non è approvato)

    Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo risultante.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

    Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                             «Articolo 9
                  Disposizioni relative alla sanità

   1.  In  caso  di ricovero ospedaliero di cittadini  riconosciuti
  dalla vigente normativa appartenenti alla categoria dei ciechi di
  guerra  che, per causa di servizio di guerra, per fatti di guerra
  o  attinenti  alla guerra, per cause di servizio militare  e  per
  fatti  attinenti le esercitazioni militari in tempo di pace,  per
  le  conseguenze provocate da attentati di eversione politica e da
  armi  e  residuati  esplosivi, chimici e batteriologici,  abbiano
  riportato  minorazioni visive ascrivibili  alla  prima  categoria
  della  tabella  A  annessa  al DPR 23 dicembre  1978,  n.  915  e
  successive modifiche, a decorrere dalla data di entrata in vigore
  della  presente  legge,  tutti i presidi ospedalieri  pubblici  e
  privati  operanti  in  Sicilia assicurano a  tali  soggetti,  per
  l'intera durata del ricovero, l'assistenza familiare continua  in
  deroga  agli  orari di visita dei parenti e, ove  possibile,  due
  stanze  interamente destinate agli appartenenti a tale  categoria
  protetta per la relativa assistenza ospedaliera.
   2.  Il  divieto  di  cui all'articolo 1, comma  6,  della  legge
  regionale  5  novembre 2004, n. 15, non si applica  alle  aziende
  ospedaliere  che  insistono in aree dichiarate  ad  alto  rischio
  ambientale  e  ad  alto  tasso  epidemiologico  e  di   patologie
  tumorali,  limitatamente  a nuove unità operative  complesse  nel
  settore oncologico.
   3.  I  soggetti accreditati ad personam per le branche a  visita
  di  cui  al  decreto  assessoriale  n.  890  del  2002,  possono,
  richiedendolo  all'Assessorato  regionale  della  sanità,  previo
  parere  delle  AUSL territoriali competenti, entro trenta  giorni
  dall'entrata  in  vigore  della  legge,  trasferire  la   propria
  attività  ambulatoriale da una provincia all'altra. L'Assessorato
  regionale  della  sanità, dipartimento del F.S.R.,  provvede  con
  proprio  provvedimenti al trasferimento delle risorse tra aziende
  sanitarie territorialmente competenti.
   4.  La  Regione siciliana favorisce la realizzazione di cimiteri
  destinati alla sepoltura di animali d'affezione.
   Con  successivo  provvedimento  l'Assessore  regionale  per   la
  sanità  regolamenta, in armonia con la legge regionale  3  luglio
  2000, n. 15, le modalità per la loro realizzazione.
   5.  E' istituita, nell'ambito delle attività equestri minori, la
  riabilitazione     attraverso     il           cavallo,         o
  riabilitazione      equestre, riconosciuta dai competenti  organi
  riabilitazione  equestre,      riconosciuta    dai     competenti
  organi   dell'Assessorato  della  sanità   tra   le   prestazioni
  terapeutiche riabilitative.
   A  decorrere  dalla  data di entrata in  vigore  della  presente
  legge  è  istituito  presso  l'Assessorato  della  sanità  l'albo
  professionale dei tecnici di riabilitazione equestre.
   6.  La  Regione siciliana concorre allo sviluppo del  pluralismo
  scientifico  e  della libertà di scelta attraverso  l'istituzione
  del   Registro  per  gli  operatori  delle    discipline      bio
  naturali      finalizzate   al mantenimento ed al recupero  dello
  stato  di  benessere mantenimento ed al recupero dello  stato  di
  benessere del cittadino.
   La  Giunta  regionale  entro centoventi giorni  dall'entrata  in
  vigore  della  presente legge identifica dall'entrata  in  vigore
  della  presente  legge  identifica con propria  deliberazione  le
  discipline bio naturali oggetto di regolamentazione e le attività
  specifiche afferenti le pratiche e le discipline individuate.
   7.  Le  cure termali ed idropiniche sono autorizzate, sempre  in
  forma  indiretta, per un periodo di quindici giorni agli invalidi
  che, in stretta relazione con l'infermità dipendente da causa  di
  guerra o di servizio, presentano la patologia clinica prevista  e
  non siano affetti da infermità che controindichino il trattamento
  richiesto.
   Sono,   inoltre  autorizzate  ai  grandi  invalidi  affetti   da
  infermità  tubercolari,  a quelli affetti  da  cecità  bilaterali
  assoluta permanentemente ammessi alle cure climatiche i quali, in
  relazione  alle  gravi  infermità di cui  sono  colpiti,  possono
  optare  per un ciclo di cure idroponiche e termali quando  queste
  ultime  ritenute  prevalenti come efficacia terapeutica,  per  la
  cura di altre infermità coesistenti tali da ritenersi attinenti o
  secondarie alle gravi invalidità di cui sono portatori.
   8. In deroga al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale  5
  novembre  2004, n. 15, le Aziende ospedaliere Vittorio  Emanuele'
  di  Gela, Umberto I', di Siracusa e l'AUSL n. 5 di Messina per il
  presidio  ospedaliero G. Fogliani' di Milazzo, in quanto operanti
  nell'ambito  territoriale di siti industriali  petrolchimici,  ad
  alto  rischio,  sono  autorizzati ad  istituire  unità  operative
  complesse di oncologia'.
   9.  Le strutture societarie sanitarie già autorizzate alla  data
  di  entrata in vigore dell'articolo 123 della legge regionale  26
  marzo  2002,  n.  2, comprese quelle validate e confermate  dalle
  soppresse  USL,  per  l'erogazione delle prestazione  di  terapia
  fisica  oltre  che di radiologia, possono continuare  ad  erogare
  tali  prestazioni  ai  sensi del decreto assessoriale  17  giugno
  2002,  n. 890 purchè provviste di ambulatorio di medicina  fisica
  riabilitativa diretto da un fisiatra.
   10.  Le  disposizioni contenute nella legge regionale 12  agosto
  1980, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni sono applicate
  alle seguenti categorie:
   a)  mutilati  ed  invalidi di guerra, ai sensi  dell'articolo  2
  della  legge 18 marzo 1968, n. 313, dal DPR 23 dicembre 1978,  n.
  915 e dal DPR 30 dicembre 1981, n. 834;
   b)  vittime  civili di guerra ai sensi degli  articoli  9  e  10
  della  legge 18 marzo 1968, n. 313, dal DPR 23 dicembre 1978,  n.
  915 e dal DPR 30 dicembre 1981, n. 834;'.
   11.  L'Assessore  regionale  per  la  sanità  è  autorizzato  ad
  emanare  con  decreto,  entro centottanta giorni  dalla  data  di
  pubblicazione  della  presente  legge,  un  programma   regionale
  unitario  per  l'autismo. Tale decreto prevede che  ogni  azienda
  unità  sanitaria locale della Regione siciliana attiva un  centro
  per  l'autismo  e  i  disturbi generalizzati dello  sviluppo.  Il
  decreto prevede, altresì, che ogni azienda unità sanitaria locale
  è comunque tenuta a destinare almeno lo 0,1 per cento delle somme
  poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete integrata
  di servizi per l'autismo.
   12.  Rientrano tra i soggetti preaccreditati, ai sensi e per gli
  effetti  dell'articolo  11 del decreto assessoriale  n.  890  del
  2002,  gli specialisti ambulatoriali per le cui prestazioni  sono
  state  avviate  le  richieste di rimborso entro  il  31  dicembre
  2002.»

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

    -dall'onorevole Miccichè: 9.1.1, 9.2.1. 9.3.1,  9.4.1,   9.5.1,
     9.6.1, 9.7.1, 9.8.2, 9.9.1,     10.1, 9.11.1, 9.12.1,
   -dagli onorevoli Forgione e Liotta: 9.4.2, 9.6.2,
  -dall'onorevole Acierno: 9.2.2, 9.3.2, 9.7.2, 9.8.3, 9.9.2,
  9.11.2, 9.12.2,
  -dall'onorevole Speziale: 9.2.3,  9.2.4,
  -dall'onorevole Ortisi: 9.8.1.

   Si passa all'emendamento 9.4.2.

    LIOTTA  Chiedo di parlare per illustrarlo.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    LIOTTA   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  credo   che
  questa   legge  passerà  alla  storia  dell'Assemblea   regionale
  siciliana  per  i  contenuti bizzarri  e  per  l'assemblaggio  di
  materie  tanto diverse. E pertanto ritengo che, se  non  vogliamo
  rasentare  il ridicolo, dobbiamo sopprimere il comma 4 pertinente
  l'istituzione  di  un  cimitero per  gli  animali  da  affezione,
  ancorché  cosa giustificabile sotto il profilo igienico  e  sotto
  mille  altri  aspetti.  Ricordo, peraltro, che  laddove   dovesse
  trattarsi  di  questioni igieniche esiste già la norma  sanitaria
  che  prevede  la distruzione delle carcasse. In tutti  gli  altri
  casi non credo che ciò  sia previsto, senza voler tornare a prima
  dell'editto    napoleonico,   seppure,    onorevoli     colleghi,
  personalmente, sarei per tornare a prima dell'editto napoleonico.
  La società odierna, infatti non consente di tornare alle cappelle
  private istituite nelle proprie tenute di campagna.
   Mi   sembra   esagerato,  tuttavia,  signor  Presidente,   voler
  prevedere  un  cimitero ad hoc per gli animali da affezione  dove
  portare poi dei fiori. Amo molto gli animali, ne ho di miei e  li
  amo  moltissimo,  ma  questa  norma, francamente,  non  riesco  a
  digerirla.

    PRESIDENTE  Pongo in votazione l'emendamento 9.4.2.  Il  parere
  della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Chi è contrario resti seduto, chi è favorevole  si
  alzi.

                          (Non è approvato)

   Comunico che gli emendamenti 9.2.4  e 9.8.1 sono decaduti.
   Si  passa  all'emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo
  9  (emendamento  C').
   Lo pongo in votazione.
    Il parere della Commissione?

       SAVONA    vicepresidente  della  Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa    all'emendamento   sostitutivo    del    comma    3
      dell'articolo 9  (emendamento  C').

    ACIERNO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ACIERNO   Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  il  comma  3
  dell'articolo   9  riguarda  l'emendamento  soppressivo   da   me
  ripresentato.  Si  tratta  di un emendamento  soppressivo  perchè
  mentre,  con  il  decreto  assessoriale  n.  890,  blocchiamo  il
  trasferimento da Comune a Comune, con il comma 3, autorizziamo  i
  trasferimenti  da  Provincia a Provincia, senza  avere  prima  un
  piano   organico   di   programmazione   sul   territorio   degli
  accreditati. Il comma 3, quindi, va abrogato.

    PRESIDENTE  Pongo in votazione l'emendamento 9.3.2.  Il  parere
  della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

      PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE  Chi è contrario resti seduto;  chi è favorevole  si
  alzi.

                          (Non è approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  sostitutivo  del  comma   3
  dell'articolo 9.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 7.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 8.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 12.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo risultante.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                            «Articolo  10
                 Disposizioni relative al territorio

        1.   I  comuni  nei  cui  territori  insistano  cave   di
      materiali  per le quali sia stato ultimato il programma  di
      utilizzazione  del  giacimento o che siano  state  comunque
      dimesse   da   almeno   dieci   anni,   procedono,    anche
      congiuntamente, alla redazione di progetti esecutivi  delle
      opere   di  recupero  ambientale  con  le  modalità   e   i
      finanziamenti    previsti,    per    quanto    compatibile,
      dall'articolo  2 della legge regionale 15 maggio  1991,  n.
      24.
        2.  In deroga alle disposizioni contenute negli strumenti
      urbanistici   viene   reintrodotta   la   deroga   di   cui
      all'articolo  36 della legge regionale 10 agosto  1985,  n.
      37,   limitatamente  alla  parte  relativa   alle   imprese
      alberghiere.
        3.   I   benefici  di  cui  all'articolo  5  della  legge
      regionale  16  aprile 2003, n. 4, sono  estesi  ai  terreni
      demaniali non marittimi.
        4.  I  gestori dei dissalatori di Gela, Porto  Empedocle,
      Lampedusa,   Linosa  e  Pantelleria,  di  cui  alla   legge
      regionale  15 novembre 1982, n. 134, e successive modifiche
      ed  integrazioni,  con effetto dalla  data  di  entrata  in
      vigore  della legge regionale 11 maggio 1993, n. 158,  sono
      autorizzati,  in  base alle convenzioni  stipulate  con  la
      Regione  siciliana, ad erogare, a tutti i  componenti  pro-
      tempore delle commissioni regionali, i compensi fissati con
      i  decreti assessoriale di nomina per il controllo tecnico-
      economico    dell'attività   gestionale   dei   dissalatori
      predetti.
        I  relativi  oneri trovano copertura nei costi  fissi  di
      gestione dei bilanci dei dissalatori medesimi.
        5.  E'  abrogato l'articolo 11 della legge  regionale  20
      gennaio 1999, n. 5.
        6.  Al  primo  capoverso del comma 82  dell'articolo  127
      della  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17  dopo  le
      parole  coadiuvanti e concimi' aggiungere le parole tossici
      e molto tossici'.
        7.  In  caso di approvazione di un nuovo piano regolatore
      generale,  le lottizzazioni o le convenzioni in  precedenza
      approvate,  le cui opere di urbanizzazione non siano  state
      avviate  nei  cinque anni successivi e comunque  entro  120
      giorni  dalla  data di pubblicazione della presente  legge,
      sono  adeguate ai nuovi parametri urbanistici, secondo  gli
      indici  delle aree destinate a zona di espansione (zona  C)
      se più restrittivi.
        8.   I   soggetti  assegnatari  di  beni   acquisiti   al
      patrimonio  indisponibile dei comuni in quanto  confiscati,
      ai   sensi  della  legge  n.  575  del  1965  e  successive
      modifiche, possono svolgere all'attività per cui l'immobile
      è  stato  assegnato  anche qualora lo stesso  immobile  sia
      stato  realizzato  in totale o parziale difformità  con  le
      norme urbanistiche.
        9.   Il  termine  di  cui  all'articolo  18  della  legge
      regionale   16   aprile  2003,  n.   4,   come   modificato
      dall'articolo 65 della legge regionale 3 dicembre 2003,  n.
      20,  è  prorogato fino alla data di entrata in vigore della
      presente legge.
        10.  L'articolo  32 del decreto legge 30 settembre  2003,
      n.  269,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  24
      novembre   2003,   n.  326,  e  successive   modifiche   ed
      integrazioni,  si  applica nella Regione  con  le  seguenti
      sostituzioni, modifiche ed integrazioni:
        a)  al  comma 25, dopo le parole 3.000 metri cubi',  sono
      aggiunti  i  seguenti  periodi: E'  altresì  consentita  la
      sanatoria  edilizia per le nuove costruzioni  di  tipo  non
      residenziale che risultino ultimate entro il 31 marzo  2003
      e  che  abbiano  una  cubatura non superiore  a  3.000  mc.
      Ciascun   soggetto  legittimato  a  richiedere  il   titolo
      abilitativo  edilizio  in  sanatoria  non  può,   comunque,
      attraverso più richieste, conseguire la sanatoria  edilizia
      per  costruzioni  non residenziali che superano  il  limite
      volumetrico di 3.000 mc';
        b)   alla  lettera  d)  del  comma  27,  dopo  la  parola
      urbanistici' sono aggiunte le parole e per le quali
        non   venga   acquisito   parere  favorevole   da   parte
      dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.  Non
      può  comunque essere rilasciata la concessione edilizia  in
      sanatoria  per  le opere che ricadono nelle  predette  zone
      vincolate   qualora  il  vincolo  comporta  inedificabilità
      assoluta o quando l'opera costituisce grave pregiudizio per
      la tutela del vincolo stesso.';
        c)  ai commi 15 e 32, le parole da 11 novembre 2004' e 10
      dicembre 2004' sono sostituite dalle parole
        dall'entrata  in  vigore della presente  legge  e  per  i
      successivi sessanta giorni'.
        d)  al comma 43, secondo periodo, le parole può impugnare
      il  silenzio  rifiuto' sono sostituite dalle  seguenti  può
      avvalersi del silenzio assenso. Per le richieste di  parere
      già  inoltrate  alle  amministrazioni competenti,  comprese
      quelle  per  le  quali  si è già formalizzato  il  silenzio
      rifiuto,  i  centoventi  giorni  decorrono  dalla  data  di
      entrata in vigore della presente legge'.
        11.  In  applicazione dell'articolo 32, comma 26, lettera
      b),   del   decreto  legge  30  settembre  2003,  n.   269,
      convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  24  novembre
      2003,  n.  326  e  successive modifiche ed integrazioni,  è
      sempre ammessa la sanatoria edilizia anche per le tipologie
      di  illecito  4, 5 e 6 di cui all'Allegato  1,  Tabella  C,
      relative ad opere abusive ultimate entro il 31 marzo  2003.
      Il   rilascio   del  titolo  abilitativo  in  sanatoria   è
      subordinato  agli stessi adempimenti ed oneri previsti  per
      le  medesime  tipologie di illecito di  cui  al  comma  26,
      lettera a) del predetto articolo 32.
        Qualora  l'opera  abusiva  sia stata  costruita  in  zona
      soggetta  a vincoli speciali a tutela del territorio  o  di
      beni  culturali, ambientali, paesistici o archeologici,  il
      parere  dell'autorità preposta alla gestione del vincolo  è
      richiesto,  ai  fini della concessione o autorizzazione  in
      sanatoria,  solo  nel  caso  in  cui  il  vincolo  in  atto
      esistente   sia   stato   apposto   antecedentemente   alla
      realizzazione dell'opera abusiva.
        Le   suddette  disposizioni  si  applicano  alle  istanze
      presentate  ai sensi della presente legge e  a  quelle  già
      presentate ai sensi dell'articolo 24 della legge  regionale
      5  novembre 2004, n. 15. Le suddette disposizioni  trovano,
      altresì, applicazione anche per le istanze già presentate e
      per  le  quali  il richiedente non avesse già proceduto  al
      pagamento degli importi restanti a titolo di oblazione,  in
      tal  caso  le modalità di pagamento della seconda  e  terza
      rata devono essere rimesse nei termini dei commi 5 e 6.
        Fermo   restando   il  pagamento   del   30   per   cento
      dell'oblazione    contestualmente    alla     presentazione
      dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia  in
      sanatoria,   e   quant'altro   previsto   dall'Allegato   1
      all'articolo  32  del  decreto  legge  30  settembre  2003,
      convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,
      n.  326,  e successive modifiche ed integrazioni, l'importo
      restante  dell'oblazione deve essere  versato  per  importi
      uguali nei seguenti termini:
        a) seconda rata entro il 31 marzo 2006;
        b) terza rata entro il 30 giugno 2006.
        Il   pagamento  degli  oneri  concessori  deve   avvenire
      secondo  le  modalità di cui all'articolo  24  della  legge
      regionale 5 novembre 2004, n. 15.
        12. Al comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale  16
      aprile  2003,  n.  4,  dopo le parole  somme  dovute'  sono
      aggiunte  le  parole con decorrenza dal  trentesimo  giorno
      successivo  alla  notizia  agli  interessati  del  relativo
      importo'.
        13.  Nell'ambito della Regione Siciliana viene  istituita
      la  certificazione della qualità edilizia e abitativa  allo
      scopo di valorizzare il patrimonio immobiliare esistente  e
      garantire  la  sicurezza  delle  costruzioni  e  dei   loro
      complessi.
        La  certificazione della qualità degli immobili, in tutti
      i   casi   in  cui  ne  viene  prevista  la  utilizzazione,
      costituisce   specifico  titolo   di   priorità   ai   fini
      dell'ammissione    alle   agevolazioni,    provvidenze    e
      facilitazioni  economiche ed amministrative previste  dalle
      normative vigenti.
        Per   gli   edifici   esistenti  la   certificazione   va
      presentata  agli uffici tecnici comunali prima  dell'inizio
      dei  lavori  quale  attestazione della  qualità  statica  e
      impiantistica,   geologica   e   geotecnica,    legale    e
      urbanistica,  storica e ambientale della costruzione  nello
      stato in cui si trova.
        Con  decreto  del Presidente della Regione,  adottato  su
      proposta  dell'Assessore  per il territorio  e  l'ambiente,
      sono  definiti mediante specifico Regolamento di attuazione
      i  contenuti, le modalità e i parametri per la attribuzione
      della predetta certificazione di qualità edilizia.
        Con  decreto  del  Presidente  della  Regione  siciliana,
      previo  bando  ad  evidenza  pubblica,  si  provvede   alla
      costituzione dell'elenco speciale dei soggetti  autorizzati
      al   rilascio   della   predetta  certificazione.   Possono
      inoltrare richiesta per l'iscrizione nell'elenco speciale i
      soggetti   privati  costituiti  in  forma  societaria   e/o
      associativa da almeno cinque anni, operanti nel  territorio
      dell'Unione Europea i cui soci e/o associati abbiano svolto
      attività   volte   alla  certificazione  di   qualità   del
      patrimonio immobiliare pubblico e/o privato ed alla  tutela
      giuridica e tributaria ovvero certificazione di qualità nel
      settore  merceologico  connesso  nonché  quelli  di   nuova
      costituzione  che abbiano al proprio interno  soggetti  che
      abbiano espletato, per un periodo di almeno dieci anni,  le
      predette attività.
        In  sede  di prima applicazione, la Regione individua  un
      istituto  siciliano di certificazione ambientale abitativa,
      che    sperimentalmente    attua    il    rilascio    delle
      certificazioni. L'ISCAA per lo svolgimento dei suoi compiti
      istituzionali  ha  un'attività documentaria  e  un'attività
      legata  alla  tutela della sicurezza degli utenti  di  beni
      immobili;  entrambe le attività sono organizzate attraverso
      un  regolamento attuativo, che verrà emanato dal Presidente
      della Regione.
        14.  Al comma 5 dell'articolo 89 della legge regionale  3
      maggio 2001, n. 6 sopprimere le parole tradizionali' e dopo
      le parole attività produttive' aggiungere le parole di tipo
      tradizionale   costituenti  elemento   caratteristico   del
      paesaggio e della storia dei luoghi'.
        15.  Qualora  gli  strumenti  urbanistici  consentano  la
      demolizione  e ricostruzione in sito del volume  esistente,
      il  perimetro  del nuovo edificio può coincidere  anche  in
      parte  con quello preesistente, fermo restando il  rapporto
      di copertura sul lotto di appartenenza ed il rispetto delle
      distanze.
        16.  Le  disposizioni di cui all'articolo 35 della  legge
      regionale 7 agosto 1997, n. 30, si applicano altresì per la
      realizzazione  delle  opere pubbliche  e  delle  iniziative
      private   previste  nei  progetti  integrati   territoriali
      (P.I.T.),  nei programmi di riqualificazione  urbana  e  di
      sviluppo  sostenibile del territorio  (PRUSST),  nei  patti
      territoriali o nei contratti d'area.
        17.  Al  comma 10 dell'articolo 23 della legge  regionale
      10 agosto 1985, n. 37, dopo le parole prima dell'entrata in
      vigore' sostituire le parole della medesima legge'  con  le
      parole  della legge 8 settembre 1985, n. 431,' e alla  fine
      del  comma sostituire le parole '31 dicembre 1976.' Con  le
      parole della legge 8 settembre 1985, n. 431'
        18.  Al  fine di dotare gli edifici di spazi e  strutture
      adeguati alle esigenze abitative delle persone handicappate
      gravi   ivi   residenti   sono   previste   le   successive
      disposizioni.
        Per  gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore
      della  presente  legge, ricompresi nelle zone  territoriali
      omogenee di tipo B, C ed E di cui al decreto ministeriale 2
      aprile 1968, n. 1444, sono consentiti, anche in deroga agli
      indici   di   zona  previsti  dagli  strumenti  urbanistici
      vigenti,  interventi di ampliamento della volumetria  nella
      misura  massima  di  120 mc, realizzati  in  aderenza  agli
      edifici esistenti.
        Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2,  le
      disposizioni  a  tutela  dei beni ambientali  e  culturali,
      quelle  previste  dalla  normativa vigente  sulle  distanze
      dalle  strade,  sulle  distanze dai confini  e  tra  pareti
      finestrate  e  pareti  di  edifici antistanti,  nonché  gli
      eventuali  vincoli igienico-sanitari che vietano ogni  tipo
      di nuova edificazione.
        La  domanda  per  il rilascio della concessione  edilizia
      deve essere corredata di:
        a)  una  certificazione medica rilasciata  dalle  aziende
      unità   sanitarie   locali  territoriali,   attestante   la
      situazione  di  handicap grave, ai sensi  dell'articolo  3,
      comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della persona
      ivi   residente,   con   l'indicazione   delle   condizioni
      necessarie  a  garantire il completo soddisfacimento  delle
      esigenze abitative delle persone handicappate;
        b)  una  dettagliata relazione, a firma di un progettista
      abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione  grafica
      dello  stato di fatto, che attesti l'impossibilità  tecnica
      di  reperire  spazi adeguati nell'ambito  dell'edificio  di
      residenza, e il relativo progetto.
        All'atto  del rilascio della concessione edilizia,  sulle
      volumetrie  realizzate ai sensi del  presente  articolo,  è
      istituito  a cura del concessionario un vincolo  di  durata
      triennale che non consente la variazione della destinazione
      d'uso,  la  vendita e la locazione a soggetti non portatori
      di  handicap,  da trascriversi presso la conservatoria  dei
      registri immobiliari.
        19.  Alla  lettera f) del comma 2 dell'articolo 22  della
      legge  regionale  27  dicembre 1978, n.  71,  e  successive
      modifiche  e  integrazioni dopo le parole ad esclusione  di
      quanto previsto dalla lettera c)' sono aggiunte le parole e
      ad  eccezione dei casi in cui ci sia un progetto ammesso  a
      finanziamento pubblico secondo i bandi del POR Sicilia  nei
      cui casi la distanza può esser anche di 50 metri.'.
        20.   Le   disposizioni  dell'articolo  20  della   legge
      regionale 30 aprile 2001, n. 4 si applicano anche su aree o
      immobili  del  demanio  marittimo avuti  in  concessione  o
      locazione.
        21. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale  10
      agosto  1985,  n. 37, sopprimere le parole con  riferimento
      alla data dell'1 ottobre 1983'.»

        Comunico   che   sono   stati   presentati   i   seguenti
      emendamenti:

    -dall'onorevole  Miccichè:  10.1.1, 10.2.1,  10.3.1,  10.4.1,
        10.5.1, 10.6.2, 10.7.1, 10.8.1, 10.9.1, 10.10.2, 10.11.1,
        10.12.1, 10.13.1, 10.14.1, 10.15.1, 10.16.1, 10.17.1, 10.18.1,
        10.19.1, 10.20.1, 10.21.1
  -dagli onorevoli Forgione e Liotta: 10.0.1, 10.1.2,  10.10.3,
  10.11.2, 10.13.2,
  -dall'onorevole Acierno: 10.1.2,  10.10.4,
  -dall'onorevole Speziale: 10.1.3, 10.1.4,
  -dall'onorevole  Incardona: 10.6.1,
    -      dagli onorevoli Oddo, Panarello,  Speziale, Cracolici:
        10.1.5,
    -dall'onorevole  Beninati: 10.10.1.

   Comunico,  altresì, che sono stati presentati dal Governo  gli
      emendamenti: 10.10.5 e 10.11.3.
   Si passa all'emendamento 10.0.1.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FORGIONE    Signor  Presidente,  onorevoli   colleghi,   basta
  guardarle  questa  norma,  complessivamente,  in  tutta  la   sua
  articolazione,  per capire che si tratta di  una  norma  che,  di
  fatto,  interviene con una serie di deroghe per dare mano  libera
  nella gestione del territorio.
   Non  parlo  di  una  serie di deroghe per  far  sì  che  il  mio
  intervento  abbia un certo effetto, ma il comma 2  è  proprio  in
  deroga  alle  disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.
  Viene reintrodotta, infatti, la deroga di cui all'articolo.
   Risparmiateci almeno questo tipo di scrittura; in deroga ad  una
  norma, reintroduciamo un'altra deroga solo per motivare poi  che,
  di  fatto,  sul territorio siciliano, con una serie di norme  che
  voi  avete  predisposto - alcune in modo palese,  altre  in  modo
  occulto,  nel senso che bisogna leggere tra le righe  quello  che
  avete fatto - volete legittimare la mano libera sulla gestione  e
  la speculazione del territorio.
   Ho  citato  solo il comma 2 perché è sintomatico dell'operazione
  che   questo   articolato  fa  e  non  comprendo,  tra   l'altro,
  l'attinenza alla materia delle variazioni del bilancio  di  buona
  parte di questo articolato.

    PRESIDENTE   Chi  è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Si   passa   al   maxiemendamento  modificativo  del   comma   4
  dell'articolo 10.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 10.10.3.

    LIOTTA  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    LIOTTA   Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  l'emendamento
  10.10.3 contiene tutta una serie di deroghe a vincoli e a termini
  di  scadenza. La più clamorosa riguarda la sanatoria per  edifici
  non residenziali ultimati entro il 31 marzo 2003.
   La  clamorosità  della  deroga consiste  nel  fatto  che  questa
  sanatoria  riguarderebbe  edifici non residenziali  con  cubatura
  inferiore  a  3.000  metri  cubi. Per intenderci,  si  tratta  di
  edifici con 1.000 metri quadrati di superficie e con tre metri di
  altezza  o,  se preferite, 500 metri quadrati di superficie  e  6
  metri   di  altezza.  Si  tratta  di  interi  centri  commerciali
  costruiti abusivamente.
   Non  stiamo  parlando  più  di piccole  correzioni,  di  piccole
  superfetazioni  fatte  in  edifici non residenziali.  Qui  stiamo
  parlando  di  intere  aree,  di  interi  capannoni  con  funzione
  commerciale o industriale.
   Mi  sembra che introdurre una materia del genere all'interno  di
  un  disegno di legge di variazione di bilancio sia una  forzatura
  inammissibile.
   Signor  Presidente,  ritengo che l'intero  articolo  non  doveva
  essere  proposto a quest'Aula ma andava dichiarato  improponibile
  dalla  Presidenza ed, in particolare, credo che il comma 10 debba
  essere soppresso.

    CUFFARO  presidente della Regione. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    CUFFARO    presidente   della   Regione.   Signor   Presidente,
  onorevoli colleghi,  considerato che stiamo trattando una materia
  delicata,  le  chiedo di accantonare l'intero articolo  10  e  di
  passare   alla   trattazione  dell'articolo  11  per   consentire
  all'Assessore ed al Presidente della Commissione di  confrontarsi
  per  capire  esattamente cosa stiamo votando perché non  vorremmo
  prendere delle decisioni senza capire cosa stiamo trattando.

    PRESIDENTE   Non  sorgendo  osservazioni  resta  stabilito  nel
  senso  richiesto  Comunico dal Governo. L'emendamento  10.10.3  è
  pertanto accantonato.
   Si passa all'articolo 11.  Ne do lettura:

                            «Articolo 11
                  Disposizioni relative al turismo

   1.  All'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre  2004,  n.
  17, è aggiunta la seguente lettera:
   p)   all'ACI   di   Messina  per  l'organizzazione   del   Rally
  internazionale di Messina'.
   2.  All'articolo 14 della legge regionale 30 marzo 1998,  n.  5,
  aggiungere il seguente comma:
   3  bis.  Il  rimborso  di cui al comma 1 del  presente  articolo
  viene  concesso anche ai residenti del comune di Milazzo per  gli
  spostamenti con aliscafi o navi da e verso le Isole'.
   3.  La  Regione riconosce l'attività di promozione e  diffusione
  del  Karting  e  degli sport motoristici svolta dall'Associazione
  A.S. Federazione Karting Sicilia' con sede in Palermo.
   4.  E'  istituito  l'Albo regionale del  soccorso  stradale,  di
  seguito  denominato  Albo regionale, tenuto presso  l'Assessorato
  regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
   La  Regione riconosce la funzione sociale e di pubblico servizio
  svolta  nell'ambito  del  soccorso stradale,  definendolo  a  tal
  proposito servizio pubblico essenziale'.
   L'iscrizione all'albo regionale è condizione necessaria  per  la
  stipulazione  di  convenzioni con  la  Regione  e  con  tutte  le
  pubbliche  amministrazioni competenti, proprietari o  gestori  di
  strade ed autostrade.
   L'iscrizione   all'albo  regionale  e  la   cancellazione   sono
  disposte   dall'Assessore   regionale   per   il   turismo,    le
  comunicazioni e i trasporti.
   Con  successivo decreto del Presidente della Regione  siciliana,
  che è approvato entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta
  ufficiale  della  Regione siciliana della  presente  legge,  sono
  individuati   criteri   e  modalità  per  l'iscrizione   all'Albo
  regionale e la relativa disciplina attuativa.
   5.  Al  comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile
  1967, n. 46, dopo le parole Regione siciliana' inserire le parole
  ed il turismo interno'.
   6.  L'Assessore  regionale per turismo,  le  comunicazioni  e  i
  trasporti  è autorizzato ad organizzare specifiche manifestazioni
  ed  eventi per celebrare adeguatamente il centenario della  Targa
  Florio'.  Per  il finanziamento delle iniziative è  stanziata  la
  somma di 1 milione di euro.
   7.  Al  fine  di adeguare il corrispettivo pagato dalla  Regione
  siciliana per il servizio di collegamento marittimo con le  Isole
  minori,  in  dipendenza delle circostanze eccezionali  che  hanno
  determinato  l'imprevedibile aumento del  costo  del  carburante,
  l'Assessore  regionale  per  il turismo,  le  comunicazioni  e  i
  trasporti è autorizzato a concedere il seguente corrispettivo una
  tantum alle società esercenti i servizi di trasporto marittimi:
   a) tratte per il trasporto passeggeri mezzo veloce:
   1)  unità di rete Egadi                       euro
   370.000;
   2)  unità di rete Eolie                 .     euro
   660.000;
   3) unità di rete Pantelleria
   euro      40.000;
   4) unità di rete Pelagie               ..      euro
   180.000.
   b) tratte trasporto passeggeri Ro-Ro:
   1)  unità di rete Eolie                .     euro
   250.000.
   Per  le finalità di cui al presente articolo si fa ricorso  alle
  disponibilità del capitolo 478110 del bilancio della Regione  per
  l'esercizio finanziario 2005.
   8.  Il  comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale  13  marzo
  1982, n. 14, è così sostituito:
   2.  I  parchi di campeggio possono disporre di ristorante,  bar,
  spacci  alimentari  e  generi vari,  tabacchi  ed  altri  servizi
  accessori in strutture fisse che occupino una superficie  coperta
  non   superiore  al  10  per  cento  dell'intera  superficie  del
  campeggio'.
   Il  comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982,
  n. 14 è così sostituito:
   3.  Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulottes  e
  case  mobili  installate a cura della gestione  senza  richiedere
  autorizzazione  o  concessione  edilizia,  purchè  conservino   i
  meccanismi  di  rotazione  in  funzione,  non  possiedano   alcun
  collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle  reti
  tecnologiche  siano  rimovibili in  ogni  momento;  è  consentita
  inoltre  la  presenza di manufatti allestiti per il pernottamento
  purché  non occupino una superficie complessiva superiore  al  35
  per cento di quella totale delle piazzole.'.
   Il  comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982,
  n. 14 è così sostituito:
   4.   Tali   manufatti  non  possono  avere  superficie   coperta
  inferiore  a  metri  quadri 5 e superiore a metri  quadri  8  per
  persona da alloggiare.'
   Il  comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982,
  n. 14, è così sostituito:
   2.  Qualora  lo strumento urbanistico generale non preveda  aree
  destinate  a campeggi, il comune provvede, nei modi  e  forme  di
  legge,  a  mezzo  di variante senza la preventiva  autorizzazione
  dell'Assessorato  regionale del territorio e  dell'ambiente.  Nei
  campeggi   esistenti  e  regolarmente  autorizzati   si   possono
  insediare tutte le strutture previste dalla presente legge  anche
  in  deroga  allo strumento urbanistico, il comune provvede  anche
  successivamente  a recepire in apposita variante  allo  strumento
  urbanistico.'.
   Il  comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982,
  n. 14, è così sostituito:
   5.  E' vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di
  rispetto  indicate  nell'articolo 15  della  legge  regionale  12
  giugno   1976,   n.   78.  I  campeggi  esistenti,   regolarmente
  autorizzati, possono eseguire, in deroga, le opere previste.
   Il  comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982,
  n. 14, è così sostituito:
   7.   Nei   campeggi  esistenti,  regolarmente  autorizzati,   le
  strutture per le attrezzature complementari e
   attrezzature    sportive    e    ricreative     previste
   nell'allegato  D del presente articolo nonché i manufatti  fissi
  allestiti per il pernottamento così come previsti ai commi 2, 3 e
  4  dell'articolo  1,  sono assentibili  anche  in  assenza  o  in
  difformità degli strumenti urbanistici.
   I  comuni  sprovvisti di campeggi, per consentire  la  sosta  di
  caravan,   autocaravan,   camper  e  simili   mezzi   mobili   di
  pernottamento  al  di  fuori  dei  campeggi  di  cui  alla  legge
  regionale   13   marzo  1982,  n.  14,  possono  istituire   aree
  attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed  al
  parcheggio  di  tali mezzi, compatibilmente con i loro  strumenti
  urbanistici,  o  autorizzare privati alla  realizzazione  e  alla
  gestione  di  tale aree. Le aree attrezzate sono  realizzate  nel
  rispetto della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, nonché delle
  disposizioni  di  cui  all'articolo 185,  comma  7,  del  decreto
  legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento  di
  esecuzione.
   I  comuni,  quando istituiscono direttamente le aree  di  sosta,
  possono  provvedere  alla loro gestione anche  mediante  apposite
  convenzioni con terzi soggetti.
   Nelle  predette aree la permanenza è consentita per  un  periodo
  massimo di 24 ore consecutive.
   E'  punita  con la sanzione amministrativa da 100 a 300  euro  e
  l'immediata   rimozione  del  mezzo,   la   sosta   di   caravan,
  autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al  di
  fuori  dei campeggi e/o delle aree attrezzate. La sanzione  è  di
  500 euro nel caso venga accertato l'utilizzo del mezzo in loco.
   L'articolo 13 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10,  è
  abrogato.'.
   9.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
  presente   legge,  l'Assessore  regionale  per  il  turismo,   le
  comunicazioni e i trasporti affida l'incarico dello studio per la
  pianificazione  del  riassetto  organizzativo  e  funzionale  del
  trasporto pubblico locale della Regione.
   Il  piano  deve  contenere  la rete  dei  servizi  di  trasporto
  pubblico  secondo  principi di economicità  ed  efficienza;  deve
  contenere  altresì  elementi di gerarchizzazione  tra  i  diversi
  livelli  territoriali, determinando i servizi minimi regionali  e
  le unità di rete.
   Il  piano di cui alla presente disposizione è approvato  sentite
  le  rappresentanze regionali delle imprese di trasporto pubblico,
  con   decreto   del   Presidente  della  Regione,   su   proposta
  dell'Assessore  regionale per il turismo, le  comunicazioni  e  i
  trasporti, sentita la Giunta regionale di Governo, previo  parere
  della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
  siciliana.  Nelle more dell'approvazione del piano  di  riassetto
  organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine
  di  assicurare la continuità del servizio pubblico di  autolinee,
  le  concessioni  in atto vigenti accordate dalla  Regione  e  dai
  comuni  ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822  e  dalla
  legge  regionale  4  giugno  1964, n.  10,  sono  trasformate  in
  contratti di affidamento provvisorio della durate di ventiquattro
  mesi  nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data
  di entrata in vigore della presente legge.
   I  predetti  contratti  sono  stipulati,  dalla  Regione  e  dai
  comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi, che
  possono  costituirsi  in  consorzi o in  associazioni  temporanee
  d'impresa; sono, comunque, fatti salvi i contratti di servizio  e
  le  convezioni  in  atto  esistenti tra i  comuni  e  le  aziende
  affidatarie o concessionarie.
   Non   possono   essere  compresi  nei  contratti   d'affidamento
  provvisorio i servizi occasionali, speciali e di gran turismo già
  accordati  ai sensi della legge 28 settembre 1939, n.  1822,  che
  continueranno ad essere esercitati sotto forma di autorizzazione.
   Non  possono,  comunque  essere  affidati  o  autorizzati  nuovi
  servizi  di  trasporto  pubblico locale e di  gran  turismo  sino
  all'attuazione  della  riforma  organica  del  settore;  potranno
  unicamente  essere  adeguate il numero delle  corse  relative  ai
  programmi  di  esercizio  dei servizi oggetto  del  contratto  di
  affidamento  provvisorio  o  di autorizzazione,  in  funzione  di
  mutate esigenze della mobilità.
   Il  contratto  di  affidamento provvisorio erogato  a  trimestri
  anticipati  deve  prevedere un corrispettivo pari  al  contributo
  spettante  all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi  della
  legge  regionale  14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA,  ovvero  alla
  somma  dei  contributi  spettanti alle  aziende  costituitesi  in
  consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei
  dati  ISTAT dell'ultimo biennio ed in ragione del regime  fiscale
  dell'azienda  destinataria.  Il corrispettivo  dei  contratti  di
  affidamento  provvisorio  è  annualmente  adeguato   sulla   base
  dell'indice  annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo  per  le
  famiglie  di  operai  ed  impiegati. I contratti  di  affidamento
  provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i servizi
  resi  ai  sensi  dell'articolo 1 della legge regionale  8  giugno
  2005,  n. 8. Restano comunque in vigore le norme di cui ai  commi
  11,  12,  e  13 dell'articolo 10 della legge regionale 14  giugno
  1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.
   Ai   fini   del   pagamento   dei  corrispettivi   relativi   ai
  contratti     di    affidamento  provvisorio     dei  servizi  di
  competenza  comunale  compresa  nella  D.D.G.  n.  1058/2004,  la
  Regione  siciliana trasferisce ai comuni, in fondi vincolati,  le
  somme calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n.
  68,  oltre  IVA; sono, comunque, fatti salvi i corrispettivi  già
  previsti dai contratti con convenzioni in essere stipulati tra  i
  comuni e le aziende affidatarie o concessionarie.
   I   servizi   urbani  ed  extraurbani  di  competenza   comunale
  attualmente  concessi  dai  comuni ma  non  compresi  tra  quelli
  elencati  nel  D.D.G. n. 1058/2004, saranno oggetto anch'essi  di
  contratti di affidamento provvisorio stipulati con le aziende che
  già  li  esercitavano;  gli oneri di detti  servizi  rimangono  a
  carico dei comuni stessi.
   Sono   confermate  le  disposizioni  per  la  disciplina  e   la
  sicurezza  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale   urbano
  previste  dall'articolo  1, quarto e quinto  comma,  della  legge
  regionale 4 giugno 1964, n. 10.
   Per   la  redazione  del  predetto  piano  di  riassetto   1   è
  autorizzata,  per l'esercizio finanziario 2006, la spesa  di  450
  migliaia di euro (UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476516).
   La  Regione,  fino  alla  stipula dei contratti  di  affidamento
  provvisorio,  continua  a corrispondere, a  ciascuna  impresa  di
  trasporto  pubblico,  i  contributo  di  esercizio,  secondo   le
  modalità  di  cui agli articoli 4 e 10 della legge  regionale  14
  giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni,  salvo
  conguaglio.
   Il  comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005,
  n. 8, è sostituito dal seguente:
   3.  Gli  oneri conseguenti all'applicazione del comma 1  sono  a
  carico  della  Regione, che provvede, con decreto  dell'Assessore
  regionale  per  il  turismo, le comunicazioni e  i  trasporti  da
  emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente
  legge,  a  stabilire  le  direttive  relative  alla  modalità  di
  rimborso delle aziende di trasporto'.
   All'onere  di  cui  ai  commi  7  e  13  si  provvede   con   le
  disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione  per
  l'esercizio finanziario 2006.
   10.  La  lettera  a) del comma 4 dell'articolo  30  della  legge
  regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è così modificata:
   a)   offerta  di  ospitalità  e/o  di  ristorazione  di  servizi
  connessi a tali attività, esercitata in immobili già esistenti  e
  già  risultanti  classificati nel catasto  terreni  come  edifici
  rurali.  Tale requisito è accertato con un certificato  catastale
  storico.'.
   Il  comma  4,  così  modificato, si applica anche  alle  domande
  presentate in adesione ai bandi pubblici del POR Sicilia, emanati
  in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.»

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

     -dall'onorevole  Miccichè: 11.1.1; 11.2.1;  11.3.1;  11.4.1;
     11.5.1; 11.6.1; 11.7.1; 11.8.2; 11.9.1; 11.9.10.
  -dagli onorevoli Forgione e Liotta: 11.0.1
  -dall'onorevole Acierno: 11.1.2; 11.2.2; 11.3.2; 11.7.3;
  -dall'onorevole              : 11.6.2;
  -dagli onorevoli Beninati e Misuraca: 11.7.2;
  -dagli onorevoli Fleres, Catania G, Maurici: 11.8.1;
  -dall'onorevole Sammartino:  11.9.2; 11.9.3; 11.9.4; 11.10.1;
  -dall'onorevole Savona?:  11.9.6; 11.9.5;
  -dall'onorevole Dina: 11.9.7; 11.9.8; 11.9.9.

   Si passa all'emendamento 11.0.1.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole  si
  alzi.

                          (Non è approvato)

   Si  passa  all'emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo
  11.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicePresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E'  approvato)

   Si passa all'emendamento soppressivo del comma 4.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E'  approvato)

   Si passa all'emendamento soppressivo del comma 6.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E'  approvato)

   Si passa all'emendamento soppressivo del comma 9.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E'  approvato)

   Comunico che l'emendamento 11.6.2 è superato
   Si passa all'emendamento 11.8.1.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E'  approvato)

    PRESIDENTE   L'emendamento  11.7.2,  contenuto  nel  testo,   è
  rinviato al momento dell'esame del testo.
   Gli  emendamenti 11.9.6, 11.9.7, 11.9.3, 11.9.8, 11.9.4, 11.9.5,
  11.9.9 e 11.10.1 sono assorbiti dal maxi-emendamento.
   Si passa all'emendamento 11.9.2.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Comunico  che sono stati presentati dal Governo gli emendamenti:
  11.8.3, 11.8.4 e 11.8.5.

   Si passa all'emendamento 11.8.3.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 11.8.4.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 11.8.5.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

     GRANATA   assessore  per il turismo,  le  comunicazioni  ed  i
  trasporti. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     GRANATA   assessore  per il turismo,  le  comunicazioni  ed  i
  trasporti.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  tutti  questi
  articoli si rifanno ad una disposizione del comma 7, in cui tutti
  questi  interventi sarebbero assentibili anche in  assenza  e  in
  difformità degli strumenti urbanistici.
   Quanto  previsto ai commi 8.3, 8.4, 8.5 è sempre  in  difformità
  degli  strumenti  urbanistici. Ciò vuol dire che,  in  difformità
  degli  strumenti  urbanistici, in un'area  di campeggio,  si  può
  edificare  fino  al 10 per cento della superficie  del  campeggio
  stesso. Come variante del sistema urbanistico, qualsiasi area  di
  campeggio   per   camper,  qualsiasi  estensione  abbia,   stiamo
  autorizzando  a  costruire il 10  per cento  di  strutture  fisse
  all'interno  di  quell'area,  in deroga  a  tutti  gli  strumenti
  urbanistici.
   Oggettivamente,  è  improponibile, per motivi  evidenti,  da  un
  punto di vista normativo e poi per altri motivi.
   Abbiamo  salvaguardato soltanto quelle parti  che  riguardano  i
  servizi per le aree.

     MICCICHE'  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

       MICCICHE'  Signor Presidente - parlo anche da  camperista  -
  se  vogliamo essere irrisi da tutto il mondo, credo  che  con  la
  seguente  formulazione  accadrà sicuramente:   è  punita  con  la
  sanzione   amministrativa  da  100  a  300  euro  e   l'immediata
  rimozione  del mezzo, la sosta di caravan, camper  e  simili,  di
  pernottamento  al di fuori dei campeggi e delle aree  attrezzate.
  la sanzione è di 500 euro nel caso venga accertato l'utilizzo del
  mezzo nel logo .
   Ho  girato  l'Europa  con  il camper e,  prima  ancora,  con  la
  roulotte  e, in nessuna parte del Mondo, ciò accade. E' una  cosa
  che non regge. Una cosa del genere sarà riferita alla Commissione
  Europea.
   Ho  dormito nella famosa piazza di Berlino ed ho dormito quattro
  giorni  perché i campi erano pieni e nessuno mi ha buttato fuori.
  E'  una piazza bellissima che ha fatto la storia del Mondo, anzi,
  addirittura, ogni tanto passava una macchina della polizia che mi
  guardava perché vi erano delle situazioni particolari. Eravamo in
  Germania.
   Vogliamo  impedire ai turisti di venire in Sicilia con i  camper
  e  con le roulotte, in quelle condizioni  Cerchiamo di riflettere
  su questa situazione e di rivederla.
   Condivido  quanto  affermato  prima  dall'assessore  Granata  su
  questo  aspetto della questione urbanistica. Chiedo cinque minuti
  di sospensione per un approfondimento.

     GRANATA   assessore  per il turismo,  le  comunicazioni  ed  i
  trasporti. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     GRANATA   assessore  per il turismo,  le  comunicazioni  ed  i
  trasporti. Queste aree attrezzate servono ad impedire che ci  sia
  una sosta selvaggia che, in alcuni periodi dell'anno, proprio nei
  centri  storici  o  in  alcuni  luoghi,  risulta  particolarmente
  sgradevole.
   Si   tratta   di   una  sanzione  eccessivamente   rigida   che,
  probabilmente, potremmo rimodulare meglio. Mi adopererò subito in
  modo   da   eliminare  la  sanzione,  prevedendo   comunque   una
  regolamentazione.
   Non  ha  senso prevedere una regolamentazione in aree attrezzate
  e  poi  consentire che i camper e le roulotte si possano  fermare
  dappertutto. Ciò mi sembra fuori da ogni logica.

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FORGIONE   Signor  Presidente,  comprendo  le  questioni  poste
  dall'Assessore  in  rapporto alla volontà del  Governo  anche  se
  sappiamo  che  le  aree attrezzate per il campeggio  non  vengono
  realizzate  dal  Governo. Si tratta di  una  indicazione,  di  un
  incentivo che diamo ai Comuni.
   Nelle more - visto che usate questo termine -, in attesa che  ci
  siano le aree attrezzate, che facciamo, multiamo tutti i camper?
   Fatta in quel modo, la norma bisogna calibrarla bene.

    CUFFARO  presidente della Regione. La norma recita:  ... al  di
  fuori dei campeggi .

    FORGIONE  Esatto.

    CUFFARO   presidente  della Regione. Ma si  presuppone  che  vi
  siano.

    FORGIONE   E se non ci sono le aree attrezzate per i  camper  -
  altra  cosa  rispetto  ai campeggi - o  se  i  camper  vanno  nei
  campeggi,  considerato che non tutti i campeggi  sono  attrezzati
  per  ricevere  i  camper che hanno altre dimensioni  che  non  la
  normale tenda, che facciamo, multiamo tutti i camper?
   Vi invito a la formulare il testo in modo adeguato.

     GRANATA   assessore  per il turismo,  le  comunicazioni  ed  i
  trasporti. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà

    GRANATA   assessore  per  il turismo,  le  comunicazioni  ed  i
  trasporti.  La  norma va letta per intero perché si  dice  che  i
  Comuni,  quando  istituiscono le aree di sosta,  provvedono  alla
  loro  gestione, anche mediante apposite convenzioni  con  diversi
  soggetti - nelle predette aree, la permanenza è consentita per un
  periodo massimo di 24 ore - e poi prevede la sanzione.
   E' un tentativo di regolamentare la sosta per il pernottamento.

    CUFFARO   presidente  della  Regione.  Basta  aggiungere    nei
  Comuni  provvisti  di aree attrezzate è punita  con  la  sanzione
  amministrativa .

    PRESIDENTE  Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

                              «Articolo 12
                            Misure finanziarie urgenti

    1.  L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali  e
   della  pubblica  istruzione  è  autorizzato  a  concedere   alla
   Fondazione Federico II' un contributo straordinario, pari a  597
   migliaia  di euro, a titolo di ristoro per i proventi  derivanti
   dalla  fruizione del complesso monumentale del Palazzo Reale  di
   Palermo   incassati  dalla  Regione  per  conto   dell'Assemblea
   regionale siciliana nel periodo giugno 2004-giugno 2005.
    All'articolo  18 della legge regionale 19 maggio  2005,  n.  54
   dopo  le  parole della legge regionale 5 novembre 2004,  n.  15'
   sono  aggiunte  le  parole e vengono direttamente  versate  alla
   Fondazione Federico II'.
    2.  L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali  e
   della  pubblica  istruzione  è  autorizzato  a  concedere,   per
   l'esercizio finanziario 2005, un contributo straordinario di  25
   migliaia di euro all'INAF
    -  Osservatorio  astronomico  di  Palermo  per  l'acquisto  del
   materiale  necessario  alla motorizzazione  ed  automazione  del
   telescopio  rifrattore di Merz e per lo svolgimento di  attività
   di divulgazione.
    3.  Per  l'anno 2006 le disposizioni limitative alle assunzioni
   negli  enti locali e negli enti soggetti a controllo e vigilanza
   della  Regione  non  trovano applicazione per  l'assunzione  dei
   lavoratori  destinatari  del regime transitorio  dei  lavoratori
   socialmente utili.
    L'applicazione  della predetta disposizione  resta  subordinata
   al  rispetto delle condizioni di cui all'articolo 77,  comma  1,
   della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
    Dopo  il  comma  2  dell'articolo 4 della  legge  regionale  26
   novembre 2000, n. 24, aggiungere i seguenti:
    2  bis.  L'Assessore  regionale per il  lavoro,  la  previdenza
   sociale,   la   formazione  professionale  e   l'emigrazione   è
   autorizzato a concedere un contributo pari ad euro ripartiti  in
   cinque  annualità, in quote di pari importo, per ogni lavoratore
   socialmente  utile,  avviato dagli enti  locali  sulla  base  di
   progetti   autofinanziati,  che  venga  stabilizzato   dall'ente
   promotore  o utilizzatore, nell'anno 2006, attraverso una  delle
   misure di fuoruscita previste dalla legislazione vigente, con un
   compenso mensile lordo non inferiore ad euro 671,39.
    2  ter.  Il  contributo di cui al comma 2 bis non è  cumulabile
   con  altri  benefici o provvidenze erogati per la smobilitazione
   dei   medesimi  lavoratori  con  oneri  a  carico  del  bilancio
   regionale.'.
    4.  Per  le finalità di cui al comma 1 dell'articolo  26  della
   legge  regionale  3 maggio 2001, n. 6 ed al fine  di  consentire
   l'attuazione  del  progetto  sperimentale  per  l'impiego  delle
   cellule  staminali  cordonali nella rigenerazione  della  parete
   cardiaca  in  soggetti  colpiti da  infarto,  è  autorizzata,  a
   decorrere  dall'esercizio finanziario  2006,  la  spesa  di  500
   migliaia  di  euro.  Per gli esercizi finanziari  successivi  si
   provvede  ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera  h),  della
   legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
    5.  L'Assessore  regionale per l'agricoltura  e  le  foreste  è
   autorizzato  a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario
   2005,  in  favore del Consorzio di ricerca per  lo  sviluppo  di
   sistemi  innovativi agroambientali (Co.Ri.S.S.I.A.), ente  della
   Regione  siciliana  di  diritto  pubblico,  istituito  ai  sensi
   dell'articolo  5  della  legge regionale  n.  88  del  1982,  un
   contributo  annuo pari a euro 300 migliaia quale concorso  nelle
   spese  di gestione e di funzionamento dell'azienda sita in  Agro
   di  Sciacca in contrada Marchesa concessa dalla Fondazione  C.A.
   Vetrano'  in comodato d'uso al Co.Ri.S.S.I.A. per la  durata  di
   anni  25  come sede per lo svolgimento di una vasta attività  di
   ricerca,  per il recupero e la valorizzazione della biodiversità
   mediterranea. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede
   ai  sensi  dell'articolo  3, comma 2, lettera  h),  della  legge
   regionale 27 aprile 1999, n. 10.
    6.  Per  la promozione e valorizzazione del percorso turistico-
   culturale   Fiumara   d'arte',  nonché  per  la   conservazione,
   manutenzione  e  fruizione delle sue opere  d'arte,  l'Assessore
   regionale  per  il turismo, le comunicazioni  e  i  trasporti  è
   autorizzato ad erogare un contributo annuo determinato ai  sensi
   dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge  regionale  27
   aprile 1999, n. 10.
    Il  predetto  contributo  è  destinato  per  il  40  per  cento
   all'associazione Fiumara d'arte' per iniziative  promozionali  e
   di  valorizzazione  del percorso; il restante  60  per  cento  è
   ripartito  in  parti  uguali tra i comuni  di  Mistretta,  Motta
   d'Affermo,  Pettineo, Reitano, Tusa e Castel  di  Lucio  per  la
   conservazione, manutenzione, fruizione ed incremento nel  numero
   delle opere d'arte.
    L'inserimento  di  nuove  opere  d'arte  nel  percorso  Fiumara
   d'arte' è stabilito d'intesa tra il comune nel cui territorio  è
   prevista  l'esposizione  dell'opera  e  l'associazione   Fiumara
   d'arte'.
    Per  le  finalità  di cui al presente comma è autorizzato,  per
   l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 70 migliaia di euro.
    7.  L'Assessore regionale per gli Enti locali è  autorizzato  a
   concedere, per l'anno 2005, un contributo pari a 100 migliaia di
   euro  al  Centro  Internazionale di Etnostoria  di  Palermo  per
   l'istituzione    del    premio    internazionale    di     studi
   demoetnoantropolgici  G.  Pitrè  -  Salamone  Marino'.  Per  gli
   esercizi   finanziari   successivi   si   provvede   ai    sensi
   dell'articolo  3, comma 2, lettera h) della legge  regionale  27
   aprile 1999, n. 10.
    8.  L'Assessore regionale per gli Enti locali è  autorizzato  a
   concedere, per l'anno 2005, un contributo pari a 100 migliaia di
   euro al Conservatorio di Musica
    Vincenzo Bellini' di Palermo ed all'Accademia di Belle Arti  di
   Palermo  per  l'istituzione  del  premio  Nuovi  Talenti'  nelle
   sezioni  rispettivamente di musica ed  arte.  Per  gli  esercizi
   finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3 comma
   2 lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
    9.  Per  l'esercizio  finanziario 2005 è istituito,  presso  la
   Presidenza della Regione, un fondo destinato alla concessione di
   contributi  straordinari in favore di associazioni, onlus,  enti
   di culto e di soggetti aventi particolari esigenze da tutelare.
    I  contributi  di cui al comma 1 sono determinati  con  decreto
   del Presidente della Regione, previo parere della II Commissione
   legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
    Per   le  finalità  di  cui  al  comma  1  è  autorizzata,  per
   l'esercizio  finanziario 2005, la spesa  di  1.590  migliaia  di
   euro.
    10.  Al fine di favorire e promuovere il più ampio diritto alla
   formazione scientifica e culturale, nonché l'attività di ricerca
   e  di  collaborazione con le università o gli altri istituti  di
   alto profilo scientifico, è promossa, ai sensi dell'articolo  14
   del  codice  civile, l'istituzione di una fondazione di  ricerca
   scientifica e culturale denominata Prof. Gianfranco Cupidi'. Per
   l'anno 2005 alla Fondazione è concesso un contributo valutato in
   100 migliaia di euro.
    11. L'Assessore regionale per l'agricoltura e per le foreste  è
   autorizzato,  per l'esercizio finanziario 2006,  ad  erogare  un
   contributo  straordinario di 400 migliaia  di  euro  all'Azienda
   silvo-pastorale  di Nicosia e 100 migliaia di  euro  all'azienda
   silvo-pastorale di Troina per le finalità di cui  agli  articoli
   3,  4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e quale concorso al
   ripianamento delle passività delle stesse.
    Agli  oneri  del  presente comma, quantificati per  l'esercizio
   finanziario 2006 in 500 migliaia di euro, si provvede con  parte
   delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003  del
   bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
    12.  L'Assessore regionale per l'agricoltura  e  le  foreste  è
   autorizzato  a concedere, per l'esercizio finanziario  2005,  un
   contributo  di  100  migliaia  di euro  alla  sezione  regionale
   siciliana della Lega italiana per la lotta contro il tumore  per
   le  sue  finalità  istituzionali. Per  gli  esercizi  finanziari
   successivi  si  provvede  ai  sensi dell'articolo  3,  comma  2,
   lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
    L'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le   foreste   è
   autorizzato  a concedere, per l'esercizio finanziario  2005,  un
   contributo annuale complessivo nel limite massimo di 50 migliaia
   di euro alla sezione regionale siciliana della Lega italiana per
   la  lotta  contro il tumore, per far fronte agli oneri  relativi
   alla  fornitura  di  arance  che  l'Assessorato  si  impegna  ad
   effettuare giusta convenzione con la sezione regionale predetta.
   Per  gli  esercizi  finanziari successivi si provvede  ai  sensi
   dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge  regionale  27
   aprile 1999, n. 10.
    13.  L'Assessore  regionale  per  la  sanità  è  autorizzato  a
   concedere  per  l'esercizio finanziario 2005  all'azienda  unità
   sanitaria locale n. 9 di Trapani, un contributo di 150  migliaia
   di euro, finalizzato al proseguimento dell'attività del Registro
   tumori  per  la provincia di Trapani istituito con deliberazione
   del  direttore  generale n. 394 del 19 febbraio  2003.  Per  gli
   esercizi   finanziari   successivi   si   provvede   ai    sensi
   dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge  regionale  27
   aprile 1999, n. 10.
    14.  Il  contributo alla Casa Sicilia per la  promozione  della
   cultura,  dell'immagine  e  dei prodotti  tipici  e  di  qualità
   siciliani nonché per il premio Sicilia
    Archimede' è autorizzata per l'esercizio finanziario  2005,  di
   200 migliaia di euro.
    15.  L'Assessore regionale per l'agricoltura  e  le  foreste  è
   autorizzato  a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario
   2006,  alla  Fondazione  A. e S. Lima Mancuso  -  Università  di
   Palermo un contributo annuo pari a 150 migliaia di euro, cui  si
   provvede  con  parte  delle  disponibilità  dell'UPB  4.2.1.5.2,
   accantonamento  1003 del bilancio della Regione per  l'esercizio
   finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi  si
   provvede  ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera  h),  della
   legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
    16.   L'Assessore  regionale  per  la  famiglia,  le  politiche
   sociali  e  le  autonomie  locali è autorizzato  ad  erogare  un
   finanziamento aggiuntivo ai comuni capoluogo della  Regione  che
   abbiano  dichiarato  il  dissesto o lo dichiarino  entro  il  31
   dicembre  2005, di 2.000 migliaia di euro l'anno per il triennio
   2005-2007  e per comune. Per le predette finalità si  fa  fronte
   con parte delle disponibilità del fondo per le Autonomie locali.
    17.  Al fine di favorire e potenziare le attività di ricerca  e
   di innovazione sulle colture mediterranee, l'Assessore regionale
   per   l'agricoltura   è  autorizzato  ad   erogare   al   Centro
   sperimentale  Ponte  Olivo di Gela, per l'esercizio  finanziario
   2005, un contributo di 250 migliaia di euro, quale concorso alle
   spese di funzionamento del centro.
    18.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle  foreste,
   di concerto con l'Assessorato regionale per il lavoro, autorizza
   i Consorzi di bonifica, che gestiscono opere pubbliche demaniali
   finalizzate alla distribuzione collettiva delle acque in  favore
   dell'agricoltura,  a  stipulare  contratti  di  diritto  privato
   quinquennale per la stabilizzazione del precariato  in  servizio
   presso gli enti medesimi da almeno cinque anni con avviamento in
   conformità alla legislazione all'epoca vigente.
    Tale  personale  viene assimilato nel trattamento  economico  e
   giuridico, nella procedura di stabilizzazione e nella  copertura
   dei relativi costi a quello analogo in servizio presso i diversi
   rami dell'Amministrazione regionale.
    La  relativa spesa, pari a 1.000 migliaia di euro, è  a  carico
   del  Fondo  unico  del precariato, istituito con  l'articolo  71
   della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
    19.  L'Assessore regionale per l'Agricoltura  e  le  foreste  è
   autorizzato  a concedere ai giovani imprenditori insediatisi  in
   aziende  agricole a partire dal 2001 tramite acquisto di terreni
   con  mutuo fondiario un contributo sul pagamento degli interessi
   nella  misura  prevista  dai  bandi  sull'acquisto  dei  terreni
   tramite  ISMEA  (Istituto  di servizi per  il  mercato  agricolo
   alimentare).
    L'applicazione  della presente disposizione  è  subordinata  al
   rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti
   di  Stato,  nonché  alla  definizione  della  procedura  di  cui
   all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo  della
   Comunità europea.
    20.  Il  Presidente della Regione è autorizzato ad  erogare  un
   contributo straordinario di 100 migliaia di euro per l'esercizio
   finanziario  2005  da  assegnare ai proprietari  degli  immobili
   danneggiati  dagli  eventi  calamitosi  del  21  novembre  2002,
   verificatisi nel territorio del comune di Misterbianco, per fare
   fronte alle spese di ripristino degli immobili stessi.
    21.   L'Assessorato  regionale  del  lavoro,  della  previdenza
   sociale,  della  formazione  professionale  e  dell'emigrazione,
   nell'ambito  delle proprie funzioni in materia di politiche  del
   lavoro,  della  tutela  dei lavoratori  e  delle  competenze  in
   materia  di politiche sociali e previdenziali, è autorizzato  ad
   avvalersi,  mediante  apposita  convenzione,  di  Italia  Lavoro
   Sicilia  S.p.A.,  società costituita ai sensi dell'articolo  105
   della  legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Per la promozione  e
   la  gestione delle attività riconducibili agli ambiti di cui  al
   presente  comma,  i dipartimenti dell'amministrazione  regionale
   possono avvalersi di Italia Lavoro Sicilia S.p.A., di intesa con
   la  Presidenza  della  Regione, nel rispetto  dell'articolo  105
   della  legge  regionale 3 maggio 2001, n.  6  e  della  suddetta
   convenzione.
    Per  le  finalità  della presente disposizione  è  autorizzata,
   quale  contributo  agli  oneri  di  funzionamento  ed  ai  costi
   generali di struttura in favore di Italia Lavoro Sicilia S.p.A.,
   la  spesa  di  50  migliaia di euro per ciascuno degli  esercizi
   finanziari 2005, 2006 e 2007. Per gli esercizi finanziari 2006 e
   2007  l'onere  trova  riscontro nel bilancio  pluriennale  della
   Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
    22.  La  Regione,  al  fine  di  diffondere  tra  gli  studenti
   siciliani   i  principi  ispiratori  del  partenariato   globale
   euromediterraneo  ed i valori del dialogo interculturale  e  per
   celebrare   l'anniversario  della  dichiarazione  di  Barcellona
   del   1995,   istituisce   la   Giornata euromediterranea'.
    La  Regione, nella settimana tra il 4 ottobre, solennità civile
   per  la pace, e la domenica successiva, promuove iniziative  per
   migliorare   il   dialogo  e  la  cooperazione  euromediterranea
   nell'ambito della rete delle città della pace costituita con  la
   manifestazione   Luci  dal  Mediterraneo',   organizzata   dalla
   Associazione Altre città' di Marsala.
    Per  le  finalità  di cui al presente comma è autorizzata,  per
   l'esercizio  finanziario  2005,  la  spesa  complessiva  di   20
   migliaia di euro.
    23.  Alla  lettera f) del comma 2 dell'articolo 22 della  legge
   regionale  27  dicembre  1978, n. 71 e successive  modifiche  ed
   integrazioni, aggiungere dopo le parole ad esclusione di  quanto
   previsto dalla lettera c)' le parole e ad eccezione dei progetti
   ammessi  a  finanziamento  pubblico  secondo  i  bandi  del  POR
   Sicilia,  nel  cui  caso  la distanza può  essere  anche  di  50
   metri.'.
    24.   In   considerazione  della  grande  rilevanza  culturale,
   etnografica,  paesaggistica  ed  ambientale  ed   al   fine   di
   incrementare  le  attività  istituzionali,  l'organizzazione  di
   mostre  e  convegni, escursioni etnoantropologiche con fruizione
   del Parco Museo Jalari anche da parte di categorie disagiate, la
   preparazione   dei   giovani  alla   guida   ambientale   e   la
   conservazione di antichi mestieri, l'Assessore regionale  per  i
   beni  culturali  ed  ambientali e per la pubblica  istruzione  è
   autorizzato  a concedere, per l'esercizio finanziario  2005,  in
   favore  del Parco, Associazione culturale con sede in Barcellona
   Pozzo di Gotto, un contributo di 100 migliaia di euro.
    25. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali  e
   la  pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo,
   per  l'esercizio  finanziario  2005,  di  50  migliaia  di  euro
   all'associazione  culturale  etnografica  ambientale  Jalari  di
   Barcellona Pozzo di Gotto per le previsioni statutarie  inerenti
   la gestione del Parco museo Jalari'. Per gli esercizi finanziari
   2006  e  2007  l'onere trova riscontro nel bilancio  pluriennale
   della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
    26.  Per  le finalità dell'articolo 21 della legge regionale  3
   maggio  2001,  n. 6, è autorizzata la spesa di 100  migliaia  di
   euro   per   l'esercizio  finanziario  2005.  Per  gli  esercizi
   finanziari  successivi si provvederà ai sensi  dell'articolo  3,
   comma  2,  lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999,  n.
   10.
    27.  L'Assessore  regionale alla Presidenza  è  autorizzato  ad
   estendere i benefici di cui alla legge regionale 15 maggio 2002,
   n.  4,  ai  soci  della  cooperativa La Gazzella  Lotto  214  di
   Messina', i quali hanno in corso giudizio amministrativo avverso
   la delibera di esclusione adottata nei loro confronti.
    I  predetti  benefici,  diretti al  rimborso  forfetario  delle
   anticipazioni  versato  dai  soci  in  conto  costruzioni   sono
   concessi   al   fine   di  eliminare  il  contenzioso   sociale,
   instauratosi  a  seguito dei gravi danni  subiti  dal  programma
   costruttivo per i dissesti idrogeologici.
    Il  contributo, nella misura forfetaria di 15 migliaia di  euro
   per  ciascun  socio,  è erogato su richiesta degli  interessati,
   previa  trasmissione della certificazione relativa alla pendenza
   del  giudizio  amministrativo della copia  dell'originario  atto
   dell'assegnazione  provvisoria della  copia  della  delibera  di
   esclusione,  della  rinuncia  al giudizio  di  opposizione  alla
   delibera di esclusione.
    Per   le   finalità  di  cui  alla  presente   disposizione   è
   autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa  di  300
   migliaia di euro.
    28.  Al  fine  di perseguire l'obiettivo della rivitalizzazione
   sociale e culturale dell'area interessata, l'Assessore regionale
   per  i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
   è  autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, un
   contributo  di  200 migliaia di euro al comune di  Naro  per  il
   recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale  di  un
   edificio di proprietà comunale da adibire a centro servizi  alla
   produzione musicale, Casa della musica.
    29.  Per  il  raggiungimento degli scopi statutari  è  concesso
   all'Associazione      Sviluppo     P.M.I.     e  Amministrazione
   pubblica,   in  acronimo  S.P.A.'  con  sede  in  Palermo,   per
   l'esercizio  finanziario 2005, un contributo di 250 migliaia  di
   euro,  con  le  modalità  di  cui all'articolo  23  della  legge
   regionale  23 dicembre 2002, n. 23. Per gli esercizi  successivi
   il  contributo è determinato ai sensi dell'articolo 3, comma  2,
   lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
    30.   L'Assessore  regionale  per  la  famiglia,  le  politiche
   sociali  e  le  autonomie locali è autorizzato  a  concedere  un
   contributo   straordinario  di  200  migliaia   di   euro,   per
   l'esercizio  finanziario  2005, alla società  cooperativa  Nuove
   Proposte  di Enna per la realizzazione dell'VIII edizione  della
   manifestazione  internazionale  denominata  Mediterraneo   senza
   frontiere'   da   svolgere  in  provincia   di   Agrigento,   in
   collaborazione con l'amministrazione provinciale.
    31.   Alla  fine  del  comma  2  dell'articolo  4  della  legge
   regionale  13 settembre 1999, n. 20, sono aggiunte  le  seguenti
   parole:
    Nel   caso   in  cui  ad  avere  diritto  all'assunzione   sono
   esclusivamente  i genitori della vittima, è possibile  assumere,
   con  le  modalità di cui al comma 1, previa rinuncia di  uno  di
   essi, uno dei fratelli o delle sorelle della vittima'.
    Dopo  l'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1999,  n.
   20, è inserito il seguente articolo:
    Art.  5  bis  -  1.  A  titolo  di solidarietà  della  comunità
   regionale  nei  confronti degli orfani  di  Sebastiano  Conti  e
   Daniela  Maiorana,  vittime del terrorismo internazionale  nella
   strage   di   Sharm  El  Sheik  del  23  luglio  2005,   trovano
   applicazione  i  benefici  degli articoli  2  e  3  della  legge
   regionale 13 settembre 1999, n. 20. Per i familiari delle  altre
   vittime   Giovanni  Conti  e  Rita  Privitera  trovano,  invece,
   applicazione  i  benefici  degli articoli  2  e  4  della  legge
   regionale 13 settembre 1999, n. 20.'.
    Agli  oneri di cui ai commi precedenti si fa fronte  con  parte
   delle   disponibilità  dell'UPB  3.1.2.3.5  del  bilancio  della
   Regione per l'esercizio finanziario 2005.
    32.  Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo
   2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono sopprese
   le parole che si realizzano nel territorio regionale'.
    33.  Per  le  finalità  di  cui  all'articolo  12  della  legge
   regionale 12 gennaio 1993, n. 12, è autorizzata, per l'esercizio
   finanziario 2005, la spesa di 100 migliaia di euro.
    Per  gli  esercizi finanziari successivi si provvede  ai  sensi
   dell'articolo  3, comma 2, lettera h) della legge  regionale  27
   aprile 1999, n. 10.
    34.  Dopo  l'articolo 12 della legge regionale 31 luglio  2003,
   n. 10, è aggiunto il seguente articolo:
    Art.   12   bis   -  Affidamento  servizi  di  formazione,   di
   aggiornamento professionale e di assistenza tecnica. 1.  Per  lo
   svolgimento  delle  attività  di  formazione,  di  aggiornamento
   professionale e di assistenza tecnica, ivi compresa quella degli
   operatori dei distretti sociosanitari, l'Assessore regionale per
   la  famiglia,  le  politiche sociali e le autonomie  locali  può
   avvalersi, qualunque sia la loro denominazione, di organismi nei
   cui  confronti  sussista  un  rapporto  di  partecipazione,   di
   associazione o di adesione concordata con la Regione.
    2.  L'avvalimento di cui al comma 1 è sostitutivo della vigente
   disciplina in materia.'.
    35. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali  e
   per  la  pubblica istruzione è autorizzato a concedere a  Eureka
   società  cooperativa, con sede in Palermo, un  finanziamento  al
   fine di sostenere la manifestazione denominata Orient mente'.
    Per   le  relative  finalità  è  autorizzata,  per  l'esercizio
   finanziario 2005, la spesa di 300 migliaia di euro.
    Per  gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo  3,
   comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
    36.   L'assessore  regionale  per  la  famiglia,  le  politiche
   sociali   e  le  autonomie  locali  è  autorizzato  a  concedere
   all'Associazione Progetto giovani di Palermo, individuata per la
   sua  esperienza  nel  settore quale  partner  scientifico  della
   Regione, un contributo, per l'esercizio finanziario 2005, di 200
   migliaia di euro al fine di istituire un centro sperimentale  di
   pet teraphy.
    Per  gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo  3,
   comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
    37.  Al  fine  di  fronteggiare le  emergenze  sanitarie  della
   popolazione residente nella zona sud della provincia di Siracusa
   e  nella zona montana del siracusano, l'Assessore regionale  per
   la   sanità  è  autorizzato  a  corrispondere,  per  l'esercizio
   finanziario  2005,  all'azienda  sanitaria  locale   n.   8   un
   contributo  straordinario  di  400  migliaia  di  euro  per   la
   realizzazione  di  un  impianto di  elisoccorso  per  l'ospedale
   d'area  Avola-Noto, nello spazio attiguo all'ospedale Di  Maria'
   di  Avola, già zona di pronto intervento per i casi di  calamità
   pubblica.
    38.   La   Presidenza  della  Regione  concorre   al   sostegno
   dell'attività  dell'associazione A.G.S.A.S. Onlus,  Associazione
   genitori  soggetti  autistici siciliani, con  sede  in  Palermo,
   mediante  un  contributo di 500 migliaia di euro per l'esercizio
   finanziario  2005.  Per  gli esercizi finanziari  successivi  si
   provvede  ai  sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera  h)  della
   legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
    39.  Il  comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile
   1996, n. 29, è sostituito dai seguenti:
    1.  Ai  sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge  regionale
   15  gennaio  1992,  n.  21, la Regione  sostiene  l'attività  di
   servizio  pubblico  da  trasporto non di linea  in  servizio  di
   piazza,  erogando  a  tutti  i  titolari  di  licenza   taxi   o
   autorizzazione  di noleggio con conducente un  contributo  sulle
   spese  di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato
   forfetariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato  in
   unica soluzione.
    1  bis. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge
   regionale  6  aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio
   finanziario  2005,  la  spesa di 2.200  migliaia  di  euro  (UPB
   12.3.1.3.1,  capitolo  478106), di cui 1.100  migliaia  di  euro
   destinate   all'erogazione  dei  contributi  relativi   all'anno
   2004.'.
    40. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali  e
   della    pubblica   istruzione   è   autorizzato   ad   erogare,
   nell'esercizio  finanziario  2005, previa  stipula  di  apposita
   convenzione, un contributo straordinario, entro il limite di 300
   migliaia  di euro, all'Universitas Sancti Cyrilli A.D.  1679  di
   Malta, per la costituzione della facoltà di scienze del mare  in
   Mazara del Vallo.
    Per  gli esercizi successivi l'Assessorato regionale per i beni
   culturali   ed   ambientali  e  della  pubblica   istruzione   è
   autorizzato  a  concedere  un  contributo  annuo  da   destinare
   all'attività  didattica  ed alle spese  di  funzionamento  della
   predetta  facoltà,  cui  si provvede ai sensi  dell'articolo  3,
   comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
    41.  Al  fine  di  valorizzare  il complesso  architettonico  e
   l'annesso  giardino  storico della villa Merlo,  è  concesso  al
   comune  di  Ficarazzi un contributo, per l'esercizio finanziario
   2005,  di  150  migliaia di euro, quale concorso  della  Regione
   nelle   spese  di  gestione,  manutenzione  e  per  le  attività
   culturali. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai
   sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale
   27 aprile 1999, n. 10.
    42.  Il  comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio
   2004, n. 10, è sostituito dal seguente:
    1.  E'  sospeso,  senza alcun onere aggiuntivo per  le  imprese
   beneficiarie il pagamento delle rate scadute e non  pagate  alla
   data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle
   che andranno a scadere fino all'1 gennaio 2006 relative a:
    a)  finanziamenti agevolati concessi dall'Irfis - Medio credito
   della  Sicilia  S.p.A.  ai sensi dell'articolo  20  della  legge
   regionale  18  febbraio  1986, n. 7 e  successive  modifiche  ed
   integrazioni.
    b)   crediti   di  esercizio  e  mutui  concessi  dall'Istituto
   regionale  per  il  credito alla cooperazione (IRCAC)  ai  sensi
   della  legge  regionale  7 febbraio 1963,  n.  12  e  successive
   modifiche ed integrazioni.
    2.  Sono  altresì sospesi gli eventuali interessi di  mora  già
   maturati   sulle  rate  sospese  che  verranno  poi  corrisposti
   contestualmente al pagamento della rata a cui si riferiscono.
    3.  Il  pagamento delle rate oggetto della sospensione  avverrà
   in  coda  al  piano di ammortamento che viene prolungato  di  un
   numero di rate pari a quelle scadute e non pagate in virtù della
   presente  legge  e  secondo  la  medesima  periodicità  prevista
   originariamente.
    4.  I  suddetti  benefici si applicano  anche  in  presenza  di
   azioni  esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate  per
   il  recupero delle rate oggetto della sospensione, a  condizione
   che l'impresa debitrice provveda al pagamento delle spese legali
   connesse.
    5.  Per  le  finalità  di  cui alla lettera  a)  del  comma  2,
   dell'articolo  1 della legge regionale 5 luglio 2004,  n.  10  e
   successive  modifiche  ed integrazioni, il  fondo  di  rotazione
   istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento  alle
   industrie  in  Sicilia  (IRFIS) con l'articolo  44  della  legge
   regionale   9   dicembre   1980,   n.   127,   è   incrementato,
   nell'esercizio finanziario 2005, di 25 migliaia di euro. Per  le
   finalità di cui alla lettera
   b)  del  comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5  luglio
   2004,  n.  10 e successive modifiche ed integrazioni,  il  fondo
   unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla
   cooperazione  (IRCAC),  ai sensi dell'articolo  63  della  legge
   regionale  7  marzo  1997,  n. 6, è incrementato  nell'esercizio
   finanziario 2005, di 25 miglia di euro.'.
    43.  Per  le  finalità  previste dall'articolo  3  della  legge
   regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è autorizzata, per l'esercizio
   finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia  di  euro.
   Il  finanziamento  è  finalizzato all'assolvimento  di  esigenze
   istituzionali derivanti da carenze d'organico accertate in  base
   al  POV  già  approvato  dalla  Giunta  regionale  e  sino  alla
   concorrenza  di  queste ultime. Restano esclusi  dalle  predette
   provvidenze   i   consorzi   che,  avvalendosi   di   precedenti
   finanziamenti, sempre ai sensi del citato articolo 3 della legge
   regionale  30  ottobre  1995, n. 76 e  successive  modifiche  ed
   integrazioni,  hanno  già provveduto ad  instaurare  rapporti  a
   termine  in misura superiore al 5 per cento delle unità  carenti
   in organico come sopra accertate.
    44.  Per  le  finalità  di  cui  all'articolo  50  della  legge
   regionale  16 aprile 2003, n. 4, è autorizzata, per  l'esercizio
   finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 1.200 migliaia  di  euro,
   UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476517.»

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -dall'onorevole   Miccichè:  12.1.1,  12.2.1,  12.4.1,   12.5.1,
     12.6.2,  12.7.2,  12.8.1, 12.9.1, 12.10.1,  12.11.1,  12.12.1,
     12.13.1, 12.14.1, 12.15.1, 12.16.1, 12.17.1, 12.18.2, 12.19.1,
     12.20.1, 12.21.1, 12.22.1, 12.23.1, 12.24.1, 12.25.1, 12.26.1,
     12.27.1, 12.28.1, 12.29.1, 12.30.1, 12.31.1, 12.32.1, 12.33.1,
     12.34.1, 12.35.1, 12.36.1, 12.37.1, 12.38.1, 12.39.1, 12.40.1,
     12.41.1, 12.42.1, 12.43.2, 12.44.1,
  -dall'onorevole Acierno: 12.1.2, 12.2.2, 12.3.3, 12.6.3, 12.7.4,
  12.10.2, 12.12.2, 12.15.2, 12.17.2, 12.18.3, 12.19.2, 12.22.2,
  12.24.2, 12.25.2, 12.29.2, 12.31.3, 12.35.2, 12.40.2,
  -dagli onorevoli Forgione e Liotta: 12.3.2, 12.9.2,
  -dagli onorevoli Culicchia, Barbagallo e Genovese: 12.6.1,
  -dal Governo: 12.7.3, 12.8.2,
  -dagli onorevoli Ortisi, Manzullo, Spampinato, Galletti e
  Vitrano: 12.7.1,
  -dagli onorevoli Leanza Edoardo e Misuraca: 12.16.2,
  -dall'onorevole Speziale: 12.17.4, 12.17.5, 12.18.5, 12.18.4,
  12.43.4, 12.43.3,
  -dall'onorevole Morinello: 12.18.1, 12.43.1,
  -dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale e Cracolici: 12.19.3,
  12.42.2
  -dagli onorevoli Oddo e Panarello: 12.19.4, 12.42.3,
  -dagli onorevoli Spampinato e Ortisi: 12.31.2,
  -dall'onorevole Dina: 12.44.2, 12.44.5.

   Si  passa  all'emendamento soppressivo del comma 3 dell'articolo
  12.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento modificativo del comma 7 dell'articolo
  12.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento modificativo del comma 8.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento modificativo del comma 9.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE   Onorevole Forgione, ci troviamo  già  in  sede  di
  votazione. Le potrò concedere la parola soltanto alla fine  della
  stessa.

    PRESIDENTE   Pongo in votazione l'emendamento modificativo  del
  comma  9  dell'articolo  12  (emendamento   C').  Il  parere  del
  Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  soppressivo  del  comma  19
  dell'articolo 12 (emendamento  C').  Il parere del Governo?

    CINTOLA  Assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                                                                (E'
  approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento soppressivo  del  comma  44.
  dell'articolo 12 (emendamento  C').  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

    Si passa all'emendamento 12.3.2 dell'onorevole Forgione.

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FORGIONE   Signor Presidente, io prevedevo la  soppressione  di
  numerosi commi ma, in particolare, ritengo che il comma 9 non sia
  accettabile;  l'ho  detto prima, intervenendo  nella  discussione
  generale e parlando su questi emendamenti.
   Non  capisco come  è stato concepito; tra l'altro, tra la  prima
  e  la  seconda stesura c'è addirittura un aumento del  contributo
  stanziato.  Non comprendo  la logica che ci sta,  o,  meglio,  la
  logica  la capisco ed è solo una logica clientelare, infatti  non
  c'è un criterio sulla base del quale accedere a questo fondo, non
  c'è un albo sulla base del quale  accedere a questo fondo. E' una
  scelta tutta discrezionale quella delle associazioni onlus, degli
  enti  di  culto  e,  poi,  io vorrei capire,  signor   Presidente
  dell'Assemblea  -  e  vorrei capirlo anche dal  Presidente  della
  Regione  -  cosa  si  intende  per  soggetti  aventi  particolari
  esigenze da tutelare .
   Noi  istituiamo un fondo dove ci sono le associazioni onlus, gli
  enti  di culto e, poi, i soggetti aventi particolari esigenze  da
  tutelare. Io vorrei sapere come si norma e come si individuano le
  caratteristiche,  le tipologie e chi  decide,  anche  nel  titolo
  della   legge,  i  soggetti  aventi  particolari    esigenze   da
  tutelare.
   Questo è chiaro che evidenzia la natura di questo fondo,  non  a
  caso  gestito direttamente dalla Presidenza della Regione. Questo
  è  un  fondo clientelare perchè non c'è un  criterio,  in  quanto
  quando  io  vedo  che  nell'ordine del giorno  impegnativo  della
  seconda  Commissione, e non venga qui il Governo a dire  che  con
  gli  ordini  del giorno non c'entra niente, perchè  nella  stessa
  norma  c'è  scritto  poi  che  i  contributi  al  comma  1   sono
  determinati con decreto del Presidente, ma previo il parere della
  seconda   Commissione.  La  seconda  Commissione,  in   sede   di
  discussione di questa norma, onorevole Presidente, ha già dato un
  indirizzo  vincolante  al Presidente della Regione  e  nonostante
  l'indirizzo  vincolante mi devono spiegare, la Commissione  e  il
  Presidente  della  Regione,  perchè tra  le  migliaia  di  chiese
  siciliane da finanziare se ne scelgono 10, perchè tra le migliaia
  di  onlus  da finanziare se ne scelgono 12, perchè tra i comitati
  associativi  da finanziare si sceglie l'associazione delle   case
  Sicilia .
     Qual  è  il criterio? Non ci può essere un criterio perchè  il
  titolo della norma parla di  soggetti aventi particolari esigenze
  da  tutelare ,  cioè le pressioni clientelari e la rappresentanza
  clientelare  di  questo o di quel soggetto che deve  accedere  al
  finanziamento.
   Io  credo, onorevole Presidente della Regione, che questa  norma
  non l'aiuta, né le fa bene e né dà legittimità e trasparenza alla
  funzione ed alla gestione di questo fondo.
   Gliel'ho  spiegato prima, gliel'ho ripetuto ora,  lei  dice  che
  con quell'ordine del giorno non c'entra nulla ma quell'ordine del
  giorno,  interpretando la seconda parte della norma,  vincola  il
  Governo  a  dare  priorità  alle associazioni  che  già  lì  sono
  indicate  solo in modo discrezionale. Voi state facendo un  fondo
  da gestire in modo clientelare.

    ACIERNO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ACIERNO     Signor   Presidente,   onorevoli   colleghi,    pur
  apprezzando   -  lo  dico  senza nessun  pudore  -  l'impegno  in
  quest'Aula dei colleghi di Rifondazione comunista, credo però che
  bisogna anche dare a Cesare quel che è di  Cesare.
   L'onorevole Forgione da sempre è famoso in terra di Sicilia  per
  condurre  le  sue  serie  battaglie  antimafia;  però,  spesso  e
  volentieri,  signor Presidente,  succede che si commettono  degli
  errori  di  percorso  e si addebita mafiosità  a  chi  è  vittima
  probabilmente della mafia.
   In  merito   all'associazione  Salviamo le nostre case Sicilia ,
  ho   sentito   già  due  volte  dall'onorevole   Forgione    fare
  riferimento  a  eventuali,  secondo  il  suo  punto   di   vista,
  collusioni con ambienti mafiosi o di malaffare o con gente

    FORGIONE  Io ho letto soltanto quello che è scritto

    ACIERNO    Per  fortuna  le  cose  che  ha  detto  sono   tutte
  trascritte
   Io  vorrei  dire  all'Aula  che stiamo  vivendo  nel  territorio
  siciliano  un problema drammatico di cui qualcuno, evidentemente,
  non ha voglia di farsi carico perché è più semplice liquidare  le
  vicende  di  cittadini  che magari non trovano  difesa  da  parti
  politiche; al riguardo l'onorevole Forgione ha detto che dovremmo
  dare  noi  i soldi a quelli di Pizzo Sella che hanno comprato  le
  case dalla sorella di un boss
   Onorevole  Forgione, nessun proprietario di Pizzo Sella  risulta
  oggi  avere  acquistato  nessun immobile  da  sorelle  o  parenti
  diretti  dei  boss che lei conosce, perché queste è gente  che  è
  stata sì truffata e probabilmente anche dalla mafia, ma da quella
  mafia  che non è codificata ancora dal codice penale vigente,  ma
  da  quella  mafia  che mentre governava la  città  di  Palermo  e
  rilasciava le concessioni edilizi, forse, a quei mafiosi  di  sua
  conoscenza  per costruire quelle case, a quella mafia  che  dagli
  uffici  dell'Assessorato  territorio  e  ambiente  della  Regione
  siciliana rilasciava pareri favorevoli, a quella mafia che  negli
  uffici   urbanistici   della  Provincia  regionale   di   Palermo
  rilasciava  pareri  favorevoli, forse  a  quei  mafiosi  che  lei
  conosce  per  costruire quelle case e quelle case  che  forse   -
  sempre secondo il suo punto di vista - sono state costruite dalla
  mafia, sappia

    FORGIONE  Il sindaco di allora era Ciancimino

      ACIERNO   Signor  presidente,   quando  l'onorevole  Forgione
  interviene lo ascolto in silenzio, abbia la compiacenza anche lui
  di fare silenzio

   FORGIONE Quando lei frequentava la sua casa io  non  ero  ancora
  in Sicilia

    ACIERNO  Vede, onorevole Forgione, quello che lei non  conosce,
  forse  per  le  sue  origini calabresi, è che  mentre  fino  alla
  settimana scorsa insieme al suo collega Orlando portavate  avanti
  la  candidatura  nelle vostre primarie della signora  Borsellino,
  lei  non  sa che il suo amico Orlando ha governato da sindaco  la
  città di Palermo per oltre dieci anni con il piano regolatore del
  signor  Ciancimino,  che  secondo il suo  punto  di  vista  è  un
  mafioso
   Il  signor Orlando ha gestito per dieci anni il territorio della
  città di Palermo con lo strumento urbanistico che varò nel '63 il
  sindaco  Ciancimino;  le metta agli atti  queste  cose  onorevole
  Forgione, quando lei pensa di dare a noi lezioni di legalità  Lei
  e Orlando avete contribuito a costruire questa città con il piano
  regolatore  Ciancimino e quando Orlando nel 2000  varò  il  nuovo
  piano  regolatore  di  Palermo,  sappia  che  presentò  un  piano
  regolatore   che   violava  le  norme  regionali   perchè   diede
  cartografia a 5000, quando la legislazione vigente prevedeva  che
  la cartografia minima era a 2000.
   Lei  e  Orlando violate le leggi, non chi ha comprato le case  a
  Pizzo Sella, signor Forgione

    PRESIDENTE    Comunico  che  è  stato  presentato  dal  Governo
  l'emendamento 12.9.3, al comma 9 dell'articolo 13:
   «Sostituire  le  parole   Presidenza  della  Regione    con   le
  seguenti   Assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali ».
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

      PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi;

                                 (E' approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento 12.7.3 del Governo. Il  parere
  della Commissione?

   SAVONA,    vicepresidente   della   Commissione    e   relatore.
  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo in votazione l'emendamento 12.8.2 del Governo. Il parere
  della Commissione?

   SAVONA,    vicepresidente   della   Commissione    e   relatore.
  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Gli  emendamenti 12.17.5, 12.19.3, 12.19.4, 12.42.2,  12.42.3  e
  12.43.4 decadono.
   Pongo   in  votazione  l'emendamento  12.6.1.  Il  parere  della
  Commissione?

   SAVONA,    vicepresidente   della   Commissione    e   relatore.
  Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   CINTOLA, assessore per il bilancio e le finanze.  Contrario.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                          (Non è approvato)

   Pongo in votazione l'emendamento 12.7.1. Il parere della
  Commissione?

   SAVONA,    vicepresidente   della   Commissione    e   relatore.
  Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   CINTOLA, assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                          (Non è approvato)

   L'emendamento 12.16.2 è improponibile poiché comporta spesa..
   Si passa all'emendamento 12.31.2 dell'onorevole Spampinato.

   SPAMPINATO. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo risultante.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si riprende l'esame dell'articolo 11 in precedenza accantonato.
     Comunico  che  è  stato  presentato dal Governo  l'emendamento
  11.8.6. Lo pongo in votazione.  Il parere della Commissione?

     SAVONA     vicepresidente  della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo risultante.
    Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

     Si  passa all'emendamento aggiuntivo  Istituzione dell'Agenzia
  regionale per i rifiuti e le acque  , di cui all'emendamento  C'.

     SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     SPAMPINATO  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  credo  che
  approvando  questo articolo non facciamo altro che costruire  due
  doppioni: uno del lato acqua e uno del lato rifiuti.
   Non  riesco a capire perché complicare la vita, perché duplicare
  competenze  rispetto a due settori così delicati per cui  si  era
  deciso e si era fatta una scelta politica ben precisa di cercare,
  invece, di coordinare tutte le azioni rispetto alla gestione  sia
  di acqua che di rifiuti.
   Credo che sia una scelta che vada contro quella che è stata  una
  filosofia  apprezzabile  da  parte  del  Governo  di  cercare  di
  unificare gli sforzi per dare soluzioni  vere e concrete a questi
  due annosi problemi.
   Avendo   letto   molto   velocemente   l'articolato,   onorevole
  Presidente,  sono  sorte  particolari perplessità  rispetto  alla
  costituzione dell'organico di questa Agenzia, perché il comma  7,
  lettera  a)  recita:   sono  organi  dell'Agenzia,  il  Direttore
  generale, tre soggetti in possesso di idonea disciplina di laurea
  e di comprovata esperienza in materia di acque e di rifiuti .
   Quindi,  bisogna trovare comunque, signor Presidente, così  come
  prevede  la  legge,  soggetti  che  abbiano  lauree  adeguate   e
  competenze sia in materia di acque che di rifiuti; non si prevede
  la competenza nell'una o nell'altra, bisogna trovare qualcuno che
  abbia  competenze specifiche, comprovate, titolate sia in materia
  di acqua che di rifiuti.
   Credo  che questa norma vada rivista, nessuno presta orecchio  a
  queste  osservazioni, resteranno soltanto  agli  atti  così  come
  tante altre cose.

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FORGIONE   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  anche  su
  questo  argomento  devo  aggiungere molte  cose  a  quelle  dette
  dall'onorevole Spampinato;  però, credo che davvero questo  è  un
  pessimo  metodo. Noi alle 6.00 del mattino, senza una discussione
  di  merito, senza un serio approfondimento in Commissione  stiamo
  istituendo   una   struttura   che   comunque   ha    un    ruolo
  importantissimo,  sia  per  la gestione  dell'acqua  che  per  la
  gestione  dei  rifiuti, soprattutto se si  pensa  al  superamento
  della fase commissariale di questi due importanti settori.
   Stiamo istituendo l'Agenzia regionale, definendone i poteri,  in
  una  discussione  che  non  coinvolge  nessuno,  come  vedete   a
  quest'ora, quando invece questa struttura avrà un ruolo  centrale
  nella   gestione   delicatissima  delle  acque   dopo   la   fase
  commissariale anche in rapporto ai processi di privatizzazione  e
  nella  gestione  dei  rifiuti, sapendo che  già  oggi  su  questo
  terreno è aperto uno scontro in tutta la Sicilia sulle scelte che
  il   Governo   sta  facendo  in  rapporto  ai   rifiuti   ed   ai
  termovalorizzatori.
   Credo  che  questo  sia  un modo pessimo di  legiferare,  perchè
  questa  materia  avrebbe  avuto bisogno  di  una  discussione  di
  merito,  di una seduta apposita del Parlamento regionale,  perchè
  noi  non stiamo dando i soliti 100.000 euro o 200.000 euro ad una
  delle  tante associazioni ONLUS che i vostri clienti  vi  portano
  qui  in  Assemblea,  stiamo istituendo  l'Agenzia  regionale  per
  l'acqua  ed  i  rifiuti e lo stiamo facendo  con  un  emendamento
  quando  questo  è  un disegno di legge  che avrebbe  meritato  un
  approfondimento  di  tutto il Parlamento  e  prima  ancora  delle
  Commissioni.
   Per  questo   motivo, al di là del merito, noi  di  Rifondazione
  comunista  voteremo  contro, in quanto è  un  metodo  pessimo  di
  legiferare.

    PRESIDENTE    Pongo   in  votazione  l'emendamento   aggiuntivo
   Istituzione  dell'Agenzia regionale . Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione il primo emendamento aggiuntivo di   pagina
  29 dell'emendamento  C'.
   Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

        Pongo  in  votazione il secondo emendamento  aggiuntivo  di
  pagina 29 dell'emendamento  C'.
   Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si   passa   al  primo  emendamento  aggiuntivo  di  pagina   30
  dell'emendamento  C'.
   E' ritirato.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  al  secondo emendamento aggiuntivo di pagina  30.  Lo
  pongo in votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento aggiuntivo di pagina 31. Lo pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 32. Lo pongo
  in votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  secondo emendamento aggiuntivo di pagina  32.  Lo
  pongo in votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa al terzo emendamento aggiuntivo di pagina 32.

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FORGIONE   Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche  questo
  emendamento  è  in  linea  con  la  filosofia  di  questa   legge
  finanziaria.
   Il  Governo, alla fine del suo mandato, non sicuro  con  la  sua
  maggioranza  di  ritornare a governare questa Regione,  modifica,
  con  un emendamento, la struttura della Pubblica amministrazione,
  promuove  i soggetti che ha nominato dirigente regionali  da  una
  fascia dirigenziale all'altra.
   State  commettendo una grave violazione della  trasparenza,  del
  contratto,  della  riforma della Pubblica amministrazione,  state
  facendo  una norma su misura per i dirigenti di fiducia  che  voi
  avete  nominato  e  che, mi pare, anche qualche  guaio  vi  hanno
  provocato  e  voi, con questa norma fotocopia - per ognuna  delle
  figure  qui indicate c'è il nome, il cognome, la data di  nascita
  e,  tra l'altro, in questa riscrittura lo avete reso più generico
  così  vi  siete evitato anche il Direttore dell'agenzia regionale
  sul lavoro - lo fate rientrare in un calderone più ampio.

    CUFFARO  presidente della Regione. E' ritirato.

    FORGIONE   La  ringrazio Presidente, vedo che, ogni  tanto,  il
  buon  senso prevale e, forse, la battaglia di opposizione  serve,
  ogni tanto, a farvi ragionare.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  al  quarto  emendamento di pagina  32.  Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  primo  emendamento di  pagina  33.  Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  secondo emendamento di pagina  33.  Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  terzo  emendamento di  pagina  33.  Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  quarto  emendamento di pagina  33.  Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  primo emendamento della pagina 35.  Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al secondo emendamento della pagina 35. Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  terzo emendamento della pagina 35.  Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  primo emendamento della pagina 36.  Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al secondo emendamento della pagina 36. Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

    SPAMPINATO   Dichiaro  il  mio  voto  contrario  a  tutti   gli
  emendamenti.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  al primo emendamento di pagina 37, anche se  riterrei
  opportuna una breve sospensione.

    SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SPAMPINATO   Signor Presidente, questi emendamenti  sono  tutti
  uguali.  Fanno parte di una stessa logica. Noi abbiamo apprezzato
  il  suo  invito  ad una pausa di riflessione,  al  fine  di  dare
  dignità a questa legge che deve essere approvata; vi ricordo  che
  si  tratta  dell'assestamento di bilancio e non di  prebende  per
  amici e parenti. Quindi, credo che sia essenziale che lei, signor
  Presidente,  ribadisca  il  suo invito  ad  una  sospensione  per
  procedere   ad   una  riflessione  rispetto  ai  prossimi   venti
  emendamenti.

    PRESIDENTE  Grazie, onorevole Spampinato, ma l'Aula  mi  invita
  a  proseguire. Onorevole Presidente della Regione, mi spiega cosa
  significa annuo?

    CUFFARO   presidente della Regione. Si stavano dando  250  mila
  euro  all'anno.  Togliendo la parola  annuo'  si  evita  di  dare
  questa somma ogni anno.

    PRESIDENTE     Comunico   che   il   Governo   ha    presentato
  l'emendamento che cassa la parola  annuo'. Lo pongo in votazione.
  Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Comunico  che  il Governo ha presentato il seguente emendamento:
   a decorrere dall'anno 2005' con  per l'anno 2005'.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Onorevoli  colleghi, pongo in votazione il primo emendamento  di
  pagina 37, con la correzione apportata dal Governo.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 37.

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FORGIONE   Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  non  so  da
  quando  la  Regione  è diventata casa editrice,  sostanzialmente.
  Stiamo  concedendo un finanziamento ad una società  editrice  per
  realizzare un'opera.
   Ricordo   che  in  questa  Assemblea  Regionale,  nelle  passate
  legislature, ci sono stati dibattiti accesissimi su case editrici
  di ben altro nome e di ben altra statura nazionale che non vorrei
  riprendere.
   Qui  la  Regione dà un contributo finalizzato alla pubblicazione
  di  un  libro,  di  un'opera, e per il raggiungimento  di  queste
  finalità  e per la realizzazione del primo volume de  La  Sicilia
  antica , tomo I, è autorizzata la spesa  di 200 migliaia di euro;
  in  cambio questo editore che riceve tale somma dalla Regione  ci
  regala 1.000 copie dell'opera. Possiamo fare tutto
   Ma  possiamo ridurre un'Assemblea legislativa a questo  livello?
  A  questo  ci  state portando. Approvatela  Se non vi  vergognate
  voi, mi dovrei vergognare io
   Lo  stesso  intervento potrei farlo per tutti questi emendamenti
  aggiuntivi che avete presentato, di cui non conosco la natura, mi
  fanno solo ridere le denominazioni che hanno: l'Ente Morale  CSA,
  la  Cooperativa  Sociale  Orizzonte di Misterbianco,  la  Società
  Liberale di Mutuo Soccorso. Non le conosco, quindi, non entro nel
  merito del valore.
   Mi  chiedo, però: c'è una regola di trasparenza quando si  danno
  milioni e milioni di euro delle tasche dei siciliani? C'è un albo
  delle  associazioni sulla base del quale assegnare i  contributi?
  C'è  un  criterio di valutazione? Ditemi di chi sono amici  e  di
  quali deputati sono rappresentanti e clienti queste associazioni.
  Almeno sappiamo di che si tratta.

    PRESIDENTE   Lo pongo in votazione, con la modifica  apportata.
  Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa al terzo emendamento aggiuntivo di pagina 37.

    CUFFARO   presidente della Regione. Signor Presidente,  c'è  un
  errore,  non sono 800 migliaia di euro, ma 200, e bisogna cassare
  le parole  per gli esercizi finanziari successivi'.

   PRESIDENTE.  Questo si può fare in fase di coordinamento.  Pongo
  in  votazione il terzo emendamento di pagina 37 con le correzioni
  apportate.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 38. Lo pongo
  in votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  secondo emendamento aggiuntivo di pagina  38.  Lo
  pongo in votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  terzo emendamento aggiuntivo  di  pagina  38.  E'
  compreso nella risoluzione approvata dalla Commissione.

   CUFFARO,  presidente  della Regione.  Signor  Presidente,  se  è
  compreso nell'altro si vede dopo.

   PRESIDENTE. Cosi resta stabilito.
   Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 39.

    CUFFARO  presidente della Regione. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    CUFFARO    presidente   della   Regione.   Signor   Presidente,
  onorevoli   colleghi,   per  amore   di   giustizia,   ho   letto
  l'emendamento sulla pet terapy. La Regione siciliana non si è mai
  pronunziata  sulla  pet  terapy.  Questo  emendamento   riconosce
  l'attività riabilitativa ed educativa di questa nuova terapia,  e
  la  sta  riconoscendo all'Università, alla facoltà di veterinaria
  di Messina, non la sta riconoscendo ad un istituto qualsiasi; non
  mi pare che rappresenti uno scandalo.

    SPAMPINATO   Lo  riconosca l'Assessore con  un  decreto  e  non
  l'Assemblea con una legge

    FRANCHINA  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FRANCHINA   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,   intanto
  stiamo  parlando della facoltà di veterinaria dell'Università  di
  Messina,  unica  in tutta la Sicilia, che esiste  già.  Noi,  con
  l'Assessore   Pagano,  abbiamo  già  attuato  a  Messina   ed   a
  Caltanissetta dei corsi di formazione, autorizzati  a  tutti  gli
  effetti,  per  docenti di sostegno per questa terapia  innovativa
  che  non  è rivolta soltanto ai ragazzini disabili,  ma  anche  a
  cercare di aggiornare e innovare la scuola.
   Questa  è  una cosa seria, vi prego di rispettarla. Tra l'altro,
  stiamo parlando di un centro universitario e, tra l'altro, la pet
  terapy  è praticata a livello nazionale. Quindi, considerato  che
  abbiamo  questo  fiore all'occhiello', perché la Regione  non  la
  riconosce?

    SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SPAMPINATO  Signor Presidente, onorevoli colleghi, fatte  salve
  tutte le ottime finalità a cui tende questo emendamento, io credo
  che  la  legge  sia  il peggiore dei modi per poter  procedere  a
  questo tipo di riconoscimento.
   Il  Parlamento  legifera,  non  riconosce'.  Io  non  ho  alcuna
  capacità  o  competenza specifica per potere  riconoscere  queste
  specifiche competenze all'Istituto, il più meritevole del  mondo;
  credo   che  lo  strumento  da  mettere  in  atto  sia   diverso,
  sicuramente non una legge regionale che riconosca, io non sono in
  grado di riconoscere nulla di tutto questo.

    PISTORIO  assessore per la sanità. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    PISTORIO    assessore   per  la  sanità.   Signor   presidente,
  onorevoli  colleghi,  ho  ascoltato  l'intervento  dell'onorevole
  Franchina e anche la sollecitazione del Presidente della Regione.
  Il mio rilievo concerne la irritualità di utilizzare la legge per
  una  finalità non perfettamente definita che riconosce l'attività
  di un concetto generico e non soltanto.
   Ciò  che  posso  suggerire  - visto  che  si  tratta  di  volere
  riconoscere e verificare, in qualche modo accreditare, la qualità
  riabilitativa   di una prestazione, quella della pet  terapy  che
  ha, come si suol dire, filoni culturali che la sostengono e anche
  delle  posizioni non perfettamente univoche -, è  di  trasformare
  questo emendamento in ordine del giorno; così facendo impegno  le
  strutture  dell'assessorato  alla  sanità  per  un  provvedimento
  amministrativo   che  autorizza,  in  via  sperimentale,   questa
  attività presso il centro di scienze veterinarie.
   Con  un  ordine  del  giorno autorizziamo  in  via  sperimentale
  questo tipo di attività presso questo centro; mi pare un corretto
  approccio.

    CUFFARO  presidente della Regione. Signor Presidente, il  primo
  emendamento  aggiuntivo  di  pagina  39  viene  ritirato,  perché
  trasformato in un ordine del giorno.

    PRESIDENTE   L'Assemblea ne prende atto. Si  passa  al  secondo
  emendamento di pagina 39. Lo pongo in votazione. Il parere  della
  Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  terzo  emendamento di  pagina  39.  Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  quarto  emendamento di pagina  39.  Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa al primo emendamento di pagina 40.

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE   Ne ha facoltà.

    FORGIONE   Signor Presidente, onorevoli colleghi,  è  la  prima
  volta  che  mi trovo una norma che recita:  previa autorizzazione
  delle  amministrazioni competenti nelle zone  di  verde  agricolo
  sono  consentiti insediamenti di carattere sportivo per il  tempo
  libero,  sia di iniziativa imprenditoriale privata che politica'.
  Qualcuno mi sa spiegare che cosa è l'iniziativa politica?

    PRESIDENTE   Ritengo che si tratti di iniziativa  pubblica.  E'
  un  errore  che può essere corretto in sede di coordinamento.  Lo
  pongo in votazione.  Il parere della commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa al secondo emendamento di pagina 40.

    FORGIONE  Chiedo i parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FORGIONE .Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  ritengo  che
  questa  norma  abbia  la  forza di una  legge,  avrebbe  meritato
  un'altra  discussione  più  serena,  infatti,  con  questa  norma
  facciamo   una   scelta.  Questo  Parlamento,  il   Governo,   la
  maggioranza che la propone fa una scelta, cioè quella di  rendere
  vana  l'attesa  di  tante associazioni che insistono  sul  nostro
  territorio,  che promuovono la musica, ad altissimo  livello,  da
  Palermo a Messina, altre strutture collegate anche al Brass Group
  che  aspettano una legge di riordino complessivo sulla musica  in
  Sicilia.
   Voi,  non  venendo meno all'impostazione che ha  ispirato  tutta
  questa legge, fate un'altra scelta.
   Del  riordino del settore della musica non se ne parla  - e dopo
  questa  norma non se ne parlerà più -,  vi alienate  il  rapporto
  costruttivo, culturale, di iniziativa sul territorio, in tutti  i
  comuni,   di  decine  e  decine  di  associazioni,   quasi  tutte
  volontarie, che lavorano  ad altissimo livello in questo  settore
  e  fate  una  scelta, di altissima qualità - non sono  io  a  non
  riconoscere  il valore della presenza storica del Brass Group  di
  Palermo per la promozione del jazz e della cultura musicale.
   Però  è un errore  che dipende dalla mancanza di un obietto  che
  dovrebbe   ispirare  un  legislatore: si dovrebbe  riordinare  il
  settore  e  giungere ad una legge complessiva sulla musica  e  lo
  spettacolo in Sicilia.
   Invece  si  continua a dare soldi a pioggia,  ora  si  pensa  al
  Brass  per  il  quale  finalmente facciamo la  fondazione  e  poi
  verranno  tanti e tanti clienti a proporre le loro orchestre e  i
  loro  cartelloni  e le loro stagioni musicali ai  quali,  con  la
  benevolenza di questo o di quell'assessore di turno, continueremo
  a  dare  soldi. Ma non mi meraviglio  più di niente perché questa
  è  la  filosofia della legge, questa é la filosofia della  vostra
  politica  e non potevate che fare quello che state facendo.

    PRESIDENTE    Pongo   in  votazione  il   secondo   emendamento
  aggiuntivo di pagina 40. Parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Si  passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 42.   Parere
  della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Si  passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 42. Parere
  della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Si  passa  al  terzo emendamento  aggiuntivo di  pagina  42.  Lo
  pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Si  passa  al  quarto emendamento aggiuntivo di  pagina  42.  Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Si  passa  al primo emendamento aggiuntivo di pagina 43.  Parere
  della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 43.

     PISTORIO  assessore per la sanità. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     PISTORIO    assessore  per  la  sanità.   Signor   Presidente,
  considero  illogica questa norma ed  ho provato a spiegarlo  oggi
  in Commissione, ma la ritrovo qui nell'emendamento aggiuntivo.
   Non  conosco  la  ratio per la quale dovremmo  autorizzare,  con
  norma, l'emissione in servizio di vincitori di concorso del 2002;
  è assolutamente fuori da qualsiasi razio.
   Questo è il mio parere, l'Aula scelga liberamente.

    PRESIDENTE    Lo   pongo   in  votazione.   Il   parere   della
  Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     PISTORIO  assessore per la sanità.  Contrario.

     PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                                 (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento aggiuntivo n.  3  di  pagina  43.  Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione  con  l'astensione  degli
  onorevoli  Sammartino, Giambrone. Chi è favorevole resti  seduto,
  chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Si  passa  al  terzo emendamento aggiuntivo  di  pagina  43.  Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Si  passa  al  quarto emendamento aggiuntivo di  pagina  43.  Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il arere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Si  passa  al  primo emendamento aggiuntivo di  pagina   44.  Lo
  pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

    SAMMARTINO  Signor Presidente, abbiamo votato il quarto
  emendamento di pag. 43?

    PRESIDENTE  Lo abbiamo votato.
   Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 44.

    SAMMARTINO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SAMMARTINO     Signor   Presidente,   non   è   stato    citato
  l'emendamento 4 di pag. 43, ha citato gli  emendamenti  2 e  3.

   PRESIDENTE.  Sono  stati  tutti votati.  Quello  a  cui  lei  si
  riferisce,  onorevole Sammartino, è stato approvato ed  è  quello
  riguardante gli equilibri finanziari degli enti teatrali.
   Rimane  da  stabilire  se il secondo emendamento  di  pagina  44
  rimane inalterato.

     CUFFARO    presidente   della  Regione.   Signor   Presidente,
  propongo  la  soppressione delle ultime due righe  del  testo,  a
  partire da  Per gli esercizi finanziari  fino a  n.10 .

     PRESIDENTE   Con  la modifica suggerita dal  Presidente  della
  Regione, pongo in votazione il secondo emendamento di pagina  44.
  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

    PRESIDENTE   Si  passa  al  terzo   emendamento  aggiuntivo  di
  pagina 44.

     SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     SPAMPINATO    Signor   Presidente,   chiedo    l'aiuto   della
  Presidenza  e  della  Commissione e  mi  rivolgo  anche   a  lei,
  onorevole  Formica. Stiamo dicendo, se ho capito  bene,  che  gli
  enti  esposti con posizioni debitorie non dovranno più riscuotere
  i loro crediti?
   «Nelle more della definizione dell'esposizione debitoria  e  dei
  servizi  erogati,  i  consorzi  di bonifica  sono  autorizzati  a
  sospendere  i  ruoli  emessi,  quindi,  a  riscuotere  le   somme
  richieste  e  a  procedere al ritiro delle azioni  esecutive  già
  iniziate.»
   Volevo solamente rendermi conto di aver compreso bene.

    FORMICA  Fino al 31 dicembre 2006.

     PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

     SAVONA     vicepresidente  della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

     FORMICA   Signor Presidente, bisogna inserire le parole   fino
  al 31/12/2006 .

     PRESIDENTE   Onorevoli colleghi, se non viene formalizzata  la
  correzione,  naturalmente rimane approvato  il  testo  così  come
  scritto.
   Si  passa  al  secondo emendamento aggiuntivo di pagina  44.  Il
  parere della Commissione?

     SAVONA     vicepresidente  della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  primo emendamento aggiuntivo  di  pagina  45.  Il
  parere della Commissione?

     SAVONA     vicepresidente  della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  secondo emendamento aggiuntivo di pagina  45.  Il
  parere della Commissione?

     SAVONA     vicepresidente  della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  primo emendamento aggiuntivo  di  pagina  46.  Il
  parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 46.

     SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     SPAMPINATO  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  chiedo  un
  po'  di attenzione su questa norma, ricordando all'Assemblea  che
  si  tratta di una norma che già questo Parlamento ha bocciato  in
  quanto ha ritenuto che altri enti svolgevano da più tempo, e  con
  migliori risultati, le stesse funzioni.
   Assessore   Cintola,   con   questo  emendamento,   attribuiamo,
  finanziamo   annualmente  non  un'associazione,  ma  gli   organi
  dell'associazione.
   Quindi,  chiedo  una riflessione  sul ritiro  o  sulla  modifica
  della  norma, perché la norma recita che l'assessore, a decorrere
  dall'esercizio  finanziario 2006, è autorizzato a finanziare  gli
  organi   dell'associazione,  quindi   presumo   che   sia   utile
  un'ulteriore  riflessione  sulla scrittura  o  riscrittura  della
  stessa norma.

    PRESIDENTE    Lo   pongo   in  votazione.   Il   parere   della
  Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  primo emendamento aggiuntivo di  pagina  47.   Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al secondo emendamento aggiuntivo di pagina  47.   Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  terzo emendamento aggiuntivo  di pagina  47.   Lo
  pongo in votazione.  Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al quarto emendamento  aggiuntivo di pagina  47.   Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  primo emendamento aggiuntivo di  pagina  48.   Lo
  pongo in votazione.  Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al secondo emendamento aggiuntivo di pagina  48.   Lo
  pongo in votazione.  Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  terzo emendamento aggiuntivo  di pagina  48.   Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 49. Lo pongo
  in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  secondo emendamento aggiuntivo di pagina  49.  Lo
  pongo in votazione.   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento aggiuntivo  C3  a firma dell'onorevole
  Miccichè e del Presidente della Regione.
   Non avendo copertura non lo posso ammettere.

     CUFFARO   presidente  della Regione. Diamo  copertura,  signor
  Presidente, di mille migliaia di euro.

    PRESIDENTE  Lo pongo in votazione con la copertura  finanziaria
  assicurata dal Governo.  Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

     MICCICHE'  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     MICCICHE'   Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  desidero
  comunicare una rettifica tecnica al secondo emendamento di pagina
  49.
   Le  parole   Per  la predisposizione del piano particolareggiato
  del  centro  storico del comune di Agrigento è  autorizzata,  per
  l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 300 migliaia di  Euro ,
  devono  essere  intese in base alla norma già  consolidata  negli
  anni  precedenti   legge  regionale n.  70  del  7  maggio  1976,
  articolo  20,   e  c'è  anche  il  riferimento  all'U.P.B.  e  al
  capitolo.
   Era   una  norma  inserita  nella  tabella  di  legge  di  spesa
  erroneamente   abrogata  nella  finanziaria  dello  scorso  anno,
  quindi, si tratta di un ripristino di norma.
   Quindi,  chiedo di inserire il riferimento della legge regionale
  7 maggio 1976, n. 70, articolo 20.

     PRESIDENTE     Si   ritorna   all'esame   degli    emendamenti
  accantonati.
   Si   riprende  l'esame  dell'articolo  10  con  gli  emendamenti
  presentati dal Governo, precedentemente accantonato.
   Si  passa  all'emendamento  10.10.3,  a  firma  degli  onorevoli
  Forgione e Liotta. Lo pongo in votazione.
   Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Si  passa  all'emendamento 10.1.3 del Governo,  soppressivo  dei
  commi 1, 2, 3 e 4. Lo pongo in votazione.
   Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 10.9.2 a firma del Governo. Lo  pongo
  in votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento  a firma del  Governo   Al  comma  10
  sopprimere i commi C e D . Lo pongo in votazione. Il parere della
  Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento 10.11.3 a firma del Governo. Lo  pongo
  in votazione.

    FORGIONE  Almeno dateci gli emendamenti.

    PRESIDENTE    Sono   stati   distribuiti.   Il   parere   della
  Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 10.14.2 a firma del Governo.

    TURANO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    TURANO   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  il  Governo
  propone  la  soppressione di una serie di  commi  e  siamo  tutti
  d'accordo.
   Sul  comma 20, però, ho alcune riserve e le volevo dire  che  ho
  presentato un sub emendamento che cerca di fare chiarezza.
   Il  comma 20 prevede la possibilità di estendere i benefici  per
  la  sanatoria  della legge che abbiamo fatto sulle verande  e  le
  finestre anche agli immobili che si trovano su suolo demaniale  e
  che hanno la regolare concessione.
   Talvolta nell'adeguamento dei locali, per la creazione di  nuovi
  vani o di bagni è stato necessario realizzare piccole aperture  o
  piccole vetrate.
   Chiedo, quindi, di  mantenere il comma 20.

    PRESIDENTE   Pongo  in  votazione  il  subemendamento  a  firma
  dell'onorevole Turano.  Parere del Governo?

    CASCIO  assessore per il Turismo ed i Trasporti. Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

    ACIERNO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ACIERNO  Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi chiedo  come
  il   Governo,  improvvisamente,  si  presenti  in  Aula  oggi   a
  ridisegnare cose che abbiamo discusso, ragionato e ridiscusso per
  lungo  tempo: ciò che mi preoccupa, soprattutto politicamente,  è
  che  quando  il Governo sposa ideali, problemi e cause  fuori  da
  questo Palazzo, e quando poi si tratta di trasformare in norme di
  legge  gli  impegni assunti con i propri elettori, questi  stessi
  impegni vengono disattesi, e tutto questo diventa preoccupante.
   Mi  riferisco proprio a questo emendamento del Governo che cassa
  il  comma  21 dell'articolo 10. Mi piacerebbe sapere  se  chi  ha
  scritto l'emendamento in questione, sa cosa sta cassando,  perché
  secondo   me  lo  ignora.  Voglio  però  ricordare  all'Assessore
  regionale al Territorio che, per esempio, nella città di Palermo,
  l'Assessorato  al Territorio e Ambiente e il CRU,  nell'approvare
  il  piano  regolatore  della città di  Palermo,  ha  eccepito  al
  Comune,  tre anni fa, la mancanza della perimetrazione del  verde
  collinare  e  di quello agricolo: e la Regione ha  eccepito  tale
  aspetto,  forte di una sentenza della Cassazione che ha disposto,
  relativamente al noto caso di Pizzo Sella, che il problema  della
  lottizzazione   abusiva  deriva  dai  frazionamenti   del   verde
  agricolo. L'unico strumento che oggi possiamo offrire ai Comuni -
  quindi   non   saniamo  niente  e  nessuno  -  è  uno   strumento
  legislativo, attraverso la modifica dell'art. 14 della  legge  n.
  37 dell'89, eliminando la data, così come è scritta nel comma 21,
  che  fa  riferimento all'1 ottobre '83, per potere - se vuole  il
  comune - procedere con i piani di recupero.
   Ebbene,  l'Assessore  Cascio,  ha  parlato  di  questa  tematica
  dentro e fuori il Palazzo, oggi ha cambiato opinione: allora,  il
  suo  partito  -  politicamente - sia assuma questa responsabilità
  nei  confronti  della  città  di  Palermo,  nei  confronti  delle
  inadempienze   del  comune  di  Palermo,  che  continua   a   non
  perimetrale  il verde collinare della città, mettendo  a  rischio
  cittadini  che non sanno di avere commesso un reato,  perché  non
  l'hanno commesso
   Spero  che dopo il mio intervento l'onorevole Cascio  riveda  la
  sua posizione, diversamente io ho fatto la mia parte e  ognuno si
  assuma le proprie responsabilità.

    PRESIDENTE   Pongo  in  votazione l'emendamento  10.14.2,  come
  modificato. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi;

                                 (E' approvato)

   L'emendamento 10.10.5 è assorbito.
   Si  passa  all'emendamento  10.10.2.  a  firma  degli  onorevoli
  Forgione e Liotta. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Chi è contrario resti seduto, chi è favorevole  si
  alzi.

                                 (Non è approvato)

    PRESIDENTE   L'emendamento 10.10.1  dell'onorevole  Beninati  è
  ritirato. L'Assemblea ne prende atto.
   Gli emendamenti 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5 ed il 10.6.1 decadono.
   Pongo  in votazione l'articolo 10, nel testo risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dal Governo, A319, A329, A327, A330;
   dagli onorevoli Giambone ed aòltri, A326.

   Si  passa  all'emendamento  A 33.1  del  Governo.  Lo  pongo  in
  votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi;

                                 (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento  A  329  del  Governo.  Lo  pongo  in
  votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                                 (E' approvato)

     CUFFARO  presidente della Regione. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     CUFFARO    presidente   della  Regione.   Signor   Presidente,
  intervengo per ritirare tutti gli emendamenti aggiuntivi.
   Rivolgo  inoltre alla Presidenza la richiesta di  coordinare  le
  tabelle fra loro.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  pertanto  in votazione l'emendamento  A  326.  Il  parere
  della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE   Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi;

                                 (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento  A 327. Lo  pongo  in  votazione.  Il
  parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE   Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi;

                                 (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento  A 330. Lo  pongo  in  votazione.  Il
  parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE   Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi;

                                 (E' approvato)

    SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà

    SPAMPINATO   Signor Presidente, onorevoli colleghi,  intervengo
  per chiedere l'approvazione dell'emendamento A331 poichè, durante
  la discussione generale, avevamo concordato con il vicepresidente
  della Commissione che avremmo proceduto ad una riscrittura di  un
  emendamento  ritirato  che riguarda l'applicazione  dei  benefici
  attualmente riconosciuti ai familiari delle vittime della mafia e
  della  criminalità organizzata anche a coloro i cui parenti siano
  stati  uccisi fuori dal territorio siciliano, anch'essi cittadini
  siciliani.

    FORGIONE  L'abbiamo già approvato quest'emendamento

    PRESIDENTE  Onorevole Barbagallo, in relazione al suo
  emendamento, mi segua un istante, per rispetto alla notte che lei
  ha diligentemente trascorso insieme a noi, ebbene desidero sapere
  di quale emendamento si tratti...

     BARBAGALLO  Chiedo di parlare per illustrarlo.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     BARBAGALLO    Signor   Presidente,  onorevoli   colleghi,   in
  provincia  di  Ragusa  - in località Scicli  -  c'è  una  vecchia
  fornace  che è stata riconosciuta dalla Sovrintendenza come  bene
  artistico straordinario ed erano stati ad essa destinati, in  una
  legge   precedente  alla  delega  dell'onorevole  Leontini,   500
  milioni.  Ne  sono  stati sottratti 250. Con questo  emendamento,
  pertanto,  si  chiede soltanto di ripristinare una somma  che  il
  Direttore  del  Bilancio aveva detto fosse  giusto  e  sacrosanto
  ripristinare, perché c'era stato un disguido.

    PRESIDENTE    Lo   pongo   in  votazione.   Il   parere   della
  Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi;

                                 (E' approvato)

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   dagli onorevoli Gurrieri  ed altri:  C 2.
   dagli onorevoli  Spampinato ed altri: A 321
   dagli onorevoli Ortisi e Vitrano: Tab.1, Tab. 2,
   dall'onorevole Ortisi: Tab. 3,
   dal Governo: Tab. 4, Tab. 5,
   dagli onorevoli Misuraca e Arcidiacono: Tab. 6.

   Pongo   in   votazione  l'emendamento  C  2.  Il  parere   della
  Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi;

                                 (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento A 321. Lo pongo in votazione Il parere
  della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi;

                                 (E' approvato)

   Si passa all'articolo 13, con annessa tabella A. Ne do lettura:

                            «Articolo 13
        Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del
                       bilancio della Regione

   1.  Nello  stato  di previsione dell'entrata del bilancio  della
  Regione  per  l'esercizio  finanziario 2005  sono  introdotte  le
  variazioni di cui all'annessa Tabella A».
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto,  chi  è
  contrario si alzi;

                                 (E' approvato)

   Do lettura dell'articolo 14, con annessa tabella B:

                              «Articolo 14
         Variazioni allo stato di previsione della spesa del
                       bilancio della Regione

   1.  Nello  stato  di previsione della spesa del  bilancio  della
  Regione  per  l'esercizio  finanziario 2005  sono  introdotte  le
  variazioni di cui all'annessa tabella B».

   Comunico  che  alla tabella B sono stati presentati  i  seguenti
  emendamenti: B2, B3, B4, B5, B6 e B7.
   Dichiaro improponibili gli emendamenti B2, B3, B4, B5.

   Pongo  in  votazione l'emendamento tabella B6. Chi è  favorevole
  resti seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'emendamento tabella B7. Chi è  favorevole
  resti seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Pongo  in votazione l'articolo 14, nel testo risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Do lettura dell'articolo 15:

                            «Articolo 15
   Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa
                            del bilancio
                dell'Azienda delle foreste demaniali
                       della Regione siciliana

   Negli  stati  di  previsione  dell'entrata  e  della  spesa  del
  bilancio  dell'Azienda  delle  foreste  demaniali  della  Regione
  siciliana  per  l'esercizio  finanziario  2005  sono  introdotte,
  rispettivamente, le variazioni i cui alle annesse  tabella  C'  e
  D».

   Pongo  in  votazione  l'articolo  15.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Do lettura dell'articolo 16:

                              «Articolo 16

   1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta  ufficiale
  della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo
  a quello della sua pubblicazione.

   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
  osservare come legge della Regione».
   Pongo  in  votazione  l'articolo  16.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Pongo  in  votazione la delega per il coordinamento formale  del
  disegno di legge n. 1084/A. Chi è favorevole resti seduto, chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvata)


   Presidenza del presidente Lo Porto


   Comunico   che  sono  stati presentati  i  seguenti  ordini  del
  giorno:

   n.   571    Interventi  diretti  a  modificare   la   disciplina
  restrittiva  relativa  alle  colture olivicole  del  comprensorio
  Calatino e conseguenti programmi di sviluppo della produzione DOP
   Monti Iblei , dell'onorevole Basile;

   n.  574   Opportune iniziative presso il Governo  nazionale  per
  promuovere  la risoluzione delle problematiche sorte  nelle  aree
  Tamil  dello Sri Lanka devastate dallo tsunami , degli  onorevoli
  Ferro ed altri;

   n.  575  Misure a sostegno del settore dell'artigianato ,  degli
  onorevoli   Villari,   Oddo,  Panarello,    Tumino,   Barbagallo,
  Forgione, Baldari, Mercadante;

   n.  577   Condanna  della  caccia alla  foca ,  degli  onorevoli
  Villari,   Scalici,   Speziale,  Capodicasa,   Zago,   Panarello,
  Genovese, Gurrieri, Liotta, Sanzeri, Di Mauro ed altri;

   n.   578    Sblocco  dei  fondi  regionali  concernenti   sgravi
  contributivi alle imprese che attivino assunzioni di  personale ,
  degli onorevoli Villari,  Speziale, Genovese, Gurrieri ed altri;

   n.  579  Regolamentazione dei servizi al pubblico di tutti   gli
  uffici  regionali  per venire incontro alle esigenze  dell'utenza
  più   disagiata ,   degli  onorevoli  Raiti,   Ferro,   Miccichè,
  Morinello, Barbagallo e Capodicasa.

   n.  580   Assunzione  da  parte  dell'IRCAC,  del  personale  ex
  Siciltrading SpA , dell'onorevole Antinoro;

   n.  582  Interventi per il riconoscimento da parte del Ministero
  delle  Politiche  agricole e forestali  dello stato  di  calamità
  naturale  per  l'anno  2004, alla provincia  di  Catania ,  degli
  onorevoli Fleres, Catania Giuseppe e Maurici;

   n.   583   Interventi  per  la  valorizzazione  del   costruendo
  impianto  sportivo motoristico e polivalente di  Torretta  (PA) ,
  degli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe e Maurici;

   n.  584   Celebrazione  della figura e  dell'opera  del  maestro
  Matteo Carnalivari , dell'onorevole Formica;

   n.  585  Interventi per rendere operativa la legge regionale  n.
  15  del  2004 con riguardo ai benefici per i consorzi fidi  e  le
  imprese  agricole singole ed associate , degli onorevoli Villari,
  Fleres, Amendolia, Arcidiacono, Barbagallo, Zago ed altri;

   n.   586     Riconoscimento  delle  qualifiche  acquisite  utili
  all'assunzione   degli operatori socio-sanitari  nelle  strutture
  sanitarie  siciliane , degli onorevoli Villari,  Oddo,  Speziale,
  Cracolici,  Sanzeri, Fleres, Amendolia, Arcidiacono,  Barbagallo,
  Zago, Giannopolo ed altri;

   n.   587   Rilancio  del  ruolo   e  delle  funzioni  del   nodo
  ferroviario di Messina , degli onorevoli Panarello, Genovese,  De
  Benedictis e Villari;

   n.  588   Insediamento  del consiglio di  amministrazione  della
  CRIAS , degli onorevoli Panarello, Oddo, Villari e Zago;

   n.  589  Iniziative per il rilancio dell'artigianato siciliano ,
  degli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe,  Maurici e Baldari;

   n.   590   Interventi  per  il  riconoscimento,  da  parte   del
  Ministero  delle Politiche agricole e forestali, dello  stato  di
  calamità  per  l'anno  2004 nella provincia  di  Catania ,  degli
  onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici,  Baldari,  Turano  e
  Burgaretta Aparo;

   n.  591  Riconversione e messa in sicurezza delle cave di pietra
  pomice del Comune di Lipari (ME) , degli onorevoli Panarello,  De
  Benedictis, Villari e Zago;

   n.  592   Rinegoziazione dei contratti di  mutuo  stipulati  con
  l'ex   Banco   di   Sicilia ,  degli  onorevoli  Raiti,   Ortisi,
  Giannopolo,  Liotta,  Villari, Panarello, Spampinato,  Amendolia,
  Ferro, Miccichè, Morinello, Orlando.

   n.  593   Iniziative  per la valorizzazione  del  personale  del
  Corpo  forestale della Sicilia , degli onorevoli Fleres,  Catania
  Giuseppe, Maurici, Baldari;

   n.   594    Attuazione  convenzione  INPGI  (Istituto  nazionale
  previdenza   giornalisti  italiani) ,  degli  onorevoli    Leanza
  Nicola, Leanza Edoardo e Ardizzone;

   n.   599    Interventi   per  l'esatta   interpretazione   delle
  disposizioni  di  cui alla legge  n. 16 del 1996  in  materia  di
  dipendenti  della  Forestale , degli  onorevoli  Fleres,  Catania
  Giuseppe, Maurici, Mercadante e Baldari;

   n.   600   Interventi  per  la  realizzazione  di  un  distretto
  agroalimentare  nel terreno di proprietà della  società  MAAS  in
  contrada   Jungetto  (CT) ,  degli  onorevoli   Fleres,   Catania
  Giuseppe, Maurici, Mercadante e Baldari;
   .
   n.   601   Interventi  per  migliorare  la  funzionalità   delle
  attività   di  individuazione  delle  aree  ad  elevato   rischio
  idrogeologico   e  di  adozione  delle  misure  di   salvaguardia
  nell'ambito   dei   bacini ,  degli  onorevoli  Fleres,   Catania
  Giuseppe, Maurici e Baldari;

   n.   602   Interventi  per  la  diffusione  della  Giornata  dei
  bambini , degli  Fleres, Catania Giuseppe, Maurici, Mercadante  e
  Baldari;

   n.  605   Interventi  per la funzionalità  dell'Unità  Operativa
  dell'Ufficio  Stampa della Presidenza della Regione  dislocata  a
  Catania ,  degli  onorevoli  Fleres, Catania  Giuseppe,  Maurici,
  Baldari;

   n.  606   Facilitazioni per l'acquisto di carburante  in  favore
  dei  soggetti portatori di handicap residenti in Sicilia ,  degli
  onorevoli Nicotra, Speziale, Crisafulli;

   n.  607   Interventi a seguito della situazione   in  cui  versa
  l'Ente fiera di Palermo , degli onorevoli Cracolici e Zangara;

   n.   608   Precari  ricorsisti presso l'azienda  Poste  Italiane
  S.p.A ,  dell'onorevole Leanza Nicola;

   n.  609   Stipula  di  convenzioni tra  Regione  e  Istituti  di
  credito al fine di garantire quanto previsto dalla l.r. n.  20/99
  in  ordine  ad  interventi in favore delle  vittime  dell'usura ,
  degli onorevoli  Incardona e Segreto;

   n.  612   Provvidenze  in favore degli abitanti  del  comune  di
  Calatabiano (CT) danneggiati dal violentissimo nubifragio del  22
  ottobre 2005 , degli onorevoli Nicotra,  Sanzeri e   Lo Curto;

   n.  613   Mantenimento del reparto di geriatria dell'ospedale di
  Acireale , degli onorevoli Nicotra ed altri;

   n.  615   Iniziative  per evitare ripercussioni  negative  sulla
  salute della popolazione studentesca dovuta a carichi impropri di
  materiale   scolastico ,   degli   onorevoli   Villari,    Raiti,
  Barbagallo, Oddo, Fleres, Speziale, Giannopolo e Zago;

   n.  619   Interventi  per l'apertura dei termini  relativi  alla
  presentazione  delle istanze di finanziamento di cui  alla  legge
  1329/65 ,  degli onorevoli  Fleres, Catania Giuseppe,  Maurici  e
  Burgaretta Aparo.

   n.  622   Stabilizzazione a tempo indeterminato  dei  lavoratori
  del comparto forestale , dell'onorevole Ioppolo;

   n.  623   Attuazione dell'articolo 12 della l.r. 12  del  1993 ,
  degli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe e Maurici;

   n.  624  Inquadramento nei ruoli organici dell'ARPA del relativo
  personale ,  degli  onorevoli  Villari,  Speziale,  Sanzeri,   De
  Benedictis, Cracolici ed altri;

  n.  625  Iniziative nei confronti del Consorzio per le autostrade
  siciliane  per procedere alla nomina del vincitore  del  concorso
  interno   per   titoli  a  dirigente  generale ,   dell'onorevole
  Beninati;

  n.  626   Interventi  per  assicurare il  corretto  comportamento
  dell'azienda  ATA-HANDLING SpA, gestore di alcuni servizi  presso
  l'aeroporto  di  Catania,  degli onorevoli  Fleres,  Catania  G.,
  Baldari e Mercadante;

  n.  627   Iniziative al fine di equiparare la figura di animatore
  di   comunità  alla  figura  di  educatore  specializzato,  degli
  onorevoli Fleres, Catania G. e Maurici;

  n.  628   Iniziative al fine dell'emanazione del  regolamento  di
  esecuzione  della  legge regionale n. 15 del 2000  riguardante  i
  diritti degli animali , degli onorevoli Spampinato e Ortisi;

  n.  629   Attuazione della norma finale n. 6, relativa ai  medici
  veterinari, dell'accordo collettivo nazionale del 23 marzo  2005,
  per  la  disciplina del rapporto di lavoro dei medici specialisti
  ambulatoriali interni e le altre professionalità,  ai  sensi  del
  Decreto legislativo n. 502 del 1992, degli onorevoli Confalone  e
  Lo Curto;

  n.  630   Deroga  al  tetto massimo di  assistiti  per  i  medici
  pediatri , degli onorevoli Arcidiacono, Baldari, Leanza  Edoardo,
  Confalone, Catania G. e Giambrone;

   n.    631    Iniziative   per   dare   attenzione,   all'interno
  dell'Assemblea regionale siciliana, delle disposizioni  di  legge
  concernenti  la  stabilizzazione  del  rapporto  di   lavoro   di
  portavoce o addetti stampa , dell'onorevole Acierno;

   n.  632  Riconoscimento dell'attività riabilitativa ed educativa
  della  Pet therapy ,     dell'onorevole Franchina;

   n.  633   Istituzione  dell'Ufficio regionale  di  protezione  e
  pubblica tutela dei minori , dell'onorevole Sammartino.

   Pongo  in  votazione l'ordine del giorno 631. Chi  è  favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   FORGIONE.  Signor Presidente, ma se gli ordini  del  giorno  non
  vengono distribuiti, come facciamo a votarli?

   PRESIDENTE. Informo che per quanto riguarda l'ordine del  giorno
  n.  632,  si tratta dell'ordine del giorno che abbiamo deciso  di
  realizzare,  trasformando l'emendamento che qualcuno  ritenne  di
  dovere ritirare. E' quello sulla Pet Terapy.
   Lo  pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto  ,  chi  è
  contrari si alzi.

                           (E' approvato)

   CINTOLA,  assessore  al  bilancio e alle  finanze.  Dichiaro  di
  accogliere  come  raccomandazione  tutti  gli  altri  ordini  del
  giorno.

    PRESIDENTE    Comunico  che  è  stato  presentato,   ai   sensi
  dell'articolo   117   del  Regolamento   interno,   il   seguente
  emendamento:

   «sostituire  al  comma 9 dell'articolo 12,  assessorato  per  la
  famiglia  con  assessorato per i beni culturali e ambientali ».

   Ringrazio  il  Parlamento  per questo impegno  notturno,  che  è
  stato  sicuramente proficuo, pur rammaricandomi  dell'assenza  di
  qualificati   Gruppi  parlamentari  e  di  qualificati   colleghi
  deputati. Cercheremo di capire, di chiarire e di evitare  per  il
  futuro avvenimenti simili.

   Prima  di  procedere alla votazione finale del disegno di  legge
  1084/A vorrei procedere con il seguito dell'esame del disegno  di
  legge  1077/a sulla competitività, sul quale, tra l'altro si  può
  procedere speditamente perché c'é unanimità di consenso.

    TUMINO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    TUMINO   Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto  di
  insistere   affinché   il   disegno   di   legge   1084/A   venga
  prioritariamente posto in votazione, così da consentire  a  tanti
  che   aspettano   di  ricevere  delle  somme  di  poterle   avere
  immediatamente.  Mi  riferisco in particolar modo  ai  lavoratori
  della  forestale che non percepiscono gli stipendi  dal  mese  di
  giugno.


   Presidenza del presidente Lo Porto


    Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
    «Misure finanziarie urgenti per l'anno finanziario 2005» (n.
                               1084/A)

    PRESIDENTE  Accolgo la proposta dell'onorevole Tumino.
   Comunico che è stato presentato un emendamento all'articolo  117
  del Regolamento interno.
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa pertanto alla votazione finale per scrutinio nominale
     del disegno di legge «Misure finanziarie urgenti per l'anno
                     finanziario 2005» (1084/A)

   PRESIDENTE. Indìco la votazione per scrutinio nominale.
   Chiarisco  il  significato  del  voto:  chi  vota  sì  preme  il
  pulsante  verde;  chi  vota no preme il pulsante  rosso;  chi  si
  astiene preme il pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

                     (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la votazione.

                      Risultato della votazione

    PRESIDENTE   Proclamo  l'esito della  votazione  per  scrutinio
  nominale:

   Presenti e votanti  50
   Maggioranza         26
   Favorevoli          42
   Contrari              8

                        (L'Assemblea approva)

            Assume la Presidenza il Vicepresidente Fleres


   Presidenza del presidente Lo Porto


   Seguito della discussione del disegno di legge « Misure per la
   competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni
             alla l.r. 23 dicembre 2000, n. 32» (n 1077)

    PRESIDENTE   Si  procede con il seguito della  discussione  del
  disegno   di  legge  posto  al  numero  2).  «  Misure   per   la
  competitività  del sistema produttivo. Modifiche ed  integrazioni
  alla l.r. 23 dicembre 2000, n. 32  (n. 1077/A) » (XXX/A)
   Invito i componenti la II Commissione a prendere posto al  banco
  delle Commissioni.
   Ricordo  che  l'esame del disegno di legge  era  stato  sospeso,
  dopo l'approvazione del passaggio all'esame degli articoli, nella
  seduta n. 336 del 5 dicembre 2005.
   Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

                             «Articolo 1
        Coordinamento attività internazionalizzazione imprese

   1.  Al  fine  di  promuovere  e coordinare  gli  interventi  per
  rafforzare  la  presenza  delle  imprese  siciliane  nei  mercati
  nazionali  ed  esteri e favorire la realizzazione di investimenti
  esterni  in  Sicilia il Comitato regionale per il  credito  e  il
  risparmio,  composto dall'Assessore regionale  per  il  bilancio,
  dall'Assessore   regionale   per  l'agricoltura,   dall'Assessore
  regionale  per  l'industria,  dall'Assessore  regionale  per   la
  cooperazione,  il  commercio,  l'artigianato   e   la   pesca   e
  dall'Assessore   regionale  per  i  lavori  pubblici   sotto   la
  presidenza  del Presidente della Regione o di un suo  delegato  e
  integrato   dall'Assessore   regionale   per   il   turismo,   le
  comunicazioni e i trasporti e dell'Assessore regionale per i beni
  culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, senza nuovi
  e maggiori oneri per il bilancio della Regione, si costituisce in
  Comitato  per  l'internazionalizzazione dell'economia  siciliana.
  Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato è assistito
  da  un gruppo di lavoro interdipartimentale formato dai dirigenti
  generali  o da dirigenti loro delegati dei dipartimenti regionali
  della  programmazione,  bilancio e  tesoro,  finanze  e  credito,
  interventi  strutturali in agricoltura, industria,  cooperazione,
  commercio e artigianato, turismo, sport e spettacolo.
   2.  Il  comitato  di  cui al comma 1, sulla base  del  Programma
  regionale  di  internazionalizzazione,  approvato  dalla   Giunta
  regionale  e  delle  indicazioni per  l'attuazione  dello  stesso
  proposte,    annualmente,   dall'Assessorato   regionale    della
  cooperazione,  del  commercio, dell'artigianato  e  della  pesca,
  sentite  le  rappresentanze delle associazioni degli imprenditori
  maggiormente  rappresentative,  delle  province  regionali,   dei
  comuni  e delle camere di commercio, definisce il Piano di azione
  in  materia di internazionalizzazione dell'economia siciliana, in
  aderenza con i vigenti strumenti di programmazione comunitaria  e
  nazionale.   Il   Piano   è  comunicato   entro   trenta   giorni
  all'Assemblea regionale siciliana.
   3.  Il  Comitato  provvede, inoltre,  al  coordinamento  e  alla
  razionalizzazione del sistema degli incentivi vigenti in  materia
  di internazionalizzazione e, in rapporto alle azioni previste dal
  Piano   di   cui   al   comma   2  in   capo   a   ciascun   ramo
  dell'Amministrazione    regionale,   alla    individuazione    ed
  all'assegnazione delle risorse necessarie per la loro attuazione,
  nei limiti della disponibilità del Fondo unico di cui al comma 4.
   4.  Per le finalità di cui al comma 3 è istituito il Fondo unico
  per   gli   interventi   in   materia  di  internazionalizzazione
  dell'economia   siciliana  presso  l'Assessorato  regionale   del
  bilancio   e   delle  finanze  che  provvede,   annualmente,   al
  trasferimento  ai  competenti  dipartimenti  dell'Amministrazione
  regionale, delle risorse finanziarie assegnate dal Piano.
   5.  Le economie eventualmente realizzate da ciascun dipartimento
  a   conclusione  di  ciascun  esercizio  finanziario  affluiscono
  nuovamente al Fondo di cui al comma 4.
   6.  Il  Comitato  provvede, inoltre, avvalendosi  del  gruppo  d
  lavoro  interdipartimentale di cui al comma  1,  al  monitoraggio
  delle  azioni  poste  in essere da ciascun  dipartimento  e  alla
  redazione di un'apposita relazione annuale di valutazione».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli  Moschetto e Misuraca: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4;
   - dagli onorevoli Oddo, Panarello e Speziale 1.5.

    MISURACA  Dichiaro di ritirare gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3  e
  1.4.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   L'emendamento 1.5 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
   Pongo  in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto,
  chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato).

   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                             «Articolo 2
        Interventi in favore dell'associazionismo tra imprese

   1.   Nell'accesso  ai  regimi  di  aiuto  previsti  dalla  legge
  regionale  23  dicembre  2000, n. 32 e  successive  modifiche  ed
  integrazioni,  e  dalla  vigente  normativa  regionale,  relativi
  all'investimento, all'innovazione, alla ricerca e sviluppo,  alla
  promozione e internazionalizzazione delle imprese, hanno priorità
  le  imprese,  come individuate dalle disposizioni  istitutive  di
  ciascun   regime  di  aiuto,  riunite  in  consorzi,   anche   di
  cooperative,  compresi quelli di secondo grado,  o  che  facciano
  parte  di distretti produttivi individuati ai sensi dell'articolo
  56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
   2.  Ai  fini  del comma 1 i consorzi devono prevedere  nei  loro
  statuti  una  durata non inferiore a tre anni e associare  almeno
  venti imprese.
   3.  Nell'accesso  ai  regimi di aiuto di cui  al  comma  1  sono
  destinate riserve finanziarie, in misura non inferiore al  trenta
  per  cento dei fondi disponibili, alle imprese che facciano parte
  di  distretti  produttivi ovvero riunite in  consorzi,  anche  di
  cooperative,  compresi  quelli di secondo  grado,  costituiti  da
  almeno  un  anno.  In  tale ipotesi i consorzi  devono  associare
  almeno  cinquanta  imprese, qualora operino  in  diversi  settori
  produttivi,  e  almeno  venti  imprese  qualora  operino  in  più
  province  regionali e appartengano alla stessa filiera produttiva
  o  a settori omogenei di attività, ferma restando in ogni caso la
  durata minima triennale del consorzio.
   4.   Gli   interventi   sono   finanziati   sulla   base   della
  presentazione  di un progetto comune alle imprese  interessate  e
  della  delega al consorzio o al distretto per la sua  esecuzione,
  entro  i  massimali previsti da ogni regime di aiuto per ciascuna
  impresa.
   5.  L'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  32
  è così sostituito:
   Art.  35  -  1. Al fine di favorire e consolidare i processi  di
  aggregazione  tra  le imprese è attribuito un contributo  per  la
  costituzione e la gestione di consorzi, anche di cooperative, che
  associno   almeno  venti  imprese  rientranti  nella  definizione
  comunitaria  di  microimprese e piccole e medie imprese,  di  cui
  alla  Raccomandazione  n.  2003/361/CE della  Commissione  del  6
  Maggio   2003,   operanti   nei  settori  dell'artigianato,   del
  commercio,  dell'industria, del turismo, comprese le attività  di
  bed  and  breakfast, e dei servizi, ivi incluse le  attività  nel
  campo  culturale,  artistico  e dello  spettacolo.  Dei  consorzi
  possono  fare  parte anche liberi professionisti, che  esercitano
  l'attività in forma di impresa.
   2.  I  contributi sono concessi ai consorzi di nuova istituzione
  dall'Assessorato  regionale  della cooperazione,  del  commercio,
  dell'artigianato  e della pesca nell'ambito  del  de  minimis  ai
  sensi  del  Regolamento  CE sugli aiuti  de  minimis  n.  69/2001
  pubblicato  nella  GUCE  del 12 gennaio 2001,  per  le  spese  di
  costituzione e per le spese di gestione dei servizi  comuni  alle
  imprese  consorziate  per  i primi tre anni  dalla  costituzione.
  Entro gli stessi limiti, sono altresì concessi contributi per  le
  spese  di  gestione ai consorzi esistenti, per i primi  tre  anni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   3.  I  contributi sono concessi nella misura dell'80  per  cento
  della  spesa  relativa alla costituzione e sono pari  al  70  per
  cento,  al 60 per cento e al 50 per cento delle spese di gestione
  rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno
  di attività.'».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Fleres, Catania G. e Maurici: 2.1;
   -  dagli onorevoli Oddo, Panarello e Speziale: All'art. 2,  alla
  fine  del comma 1 aggiungere:  e ai sensi degli articoli 20 e  19
  della presente legge';
   al   comma   3   dell'articolo  2,  dopo  le  parole   distretti
  produttivi' aggiungere:  o organizzazione dei produttori  di  cui
  all'articolo 20 della presente legge .

   Si passa all'emendamento 2.1. Il parere della Commissione?

    SAVONA  vicepresidente della Commissione. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Gli  emendamenti  2.2 e 2.3 decadono per assenza  dall'Aula  dei
  firmatari.
   Pongo  in  votazione l'articolo 2 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                             «Articolo 3
             Aree attrezzate per insediamenti produttivi

   1.  All'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre  2000,  n.
  32 sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  comma  1  le  parole può concedere contributi  in  conto
  capitale  nella  misura del 60 per cento' sono  sostituite  dalle
  parole   può  concedere,  riservando  una  quota  delle   risorse
  finanziarie  non  inferiore al trenta per  cento,  contributi  in
  conto capitale fino ad un massimo del 60 per cento';
   b)  al  comma  3  dopo le parole in proprietà sono  aggiunte  le
  parole al valore di mercato',
   c) aggiungere i seguenti commi:
   4.  Per  la  realizzazione  delle aree attrezzate,  non  possono
  essere concessi ai comuni e ai consorzi di imprese contributi per
  la  costruzione  di capannoni da cedere alle imprese.  L'articolo
  61,  comma 1, lettera a), della legge regionale 18 febbraio 1986,
  n. 3 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.
   5.   Le   aree   comprese  nei  piani  comunali  attuativi   per
  insediamenti  produttivi di cui all'articolo 27  della  legge  22
  ottobre  1971,  n.  865, e quelle ricadenti nei piani  regolatori
  corredati da prescrizioni attuative dei Consorzi per lo  sviluppo
  industriale,  possono  essere espropriate,  in  alternativa  alla
  procedura ordinaria, secondo quanto previsto dai seguenti commi.
   6.  Su  istanza  delle  imprese o di  loro  consorzi,  volta  ad
  ottenere l'assegnazione di lotti per l'insediamento delle imprese
  medesime,  il  comune o il Consorzio per lo sviluppo  industriale
  possono   effettuare   la   procedura   espropriativa   di   aree
  specificatamente   individuate,  anche  avvalendosi   di   liberi
  professionisti  scelti da un apposito elenco istituito  dall'ente
  medesimo,  senza onere finanziario a carico del proprio bilancio.
  L'istanza è assistita da idonee garanzie estese a tutti gli oneri
  espropriativi e di urbanizzazione primaria dell'area  interessata
  e  può essere accolta a condizione che sia assicurato lo sviluppo
  omogeneo e armonioso del territorio.
   7.  Ricevuta l'istanza, il comune o il Consorzio per lo sviluppo
  industriale,  al  fine  di  attivare la procedura  espropriativa,
  determinano un termine di trenta giorni, mediante adeguate  forme
  di  pubblicità,  per  la  partecipazione  di  altri  imprenditori
  all'assegnazione delle aree alle medesime condizioni offerte  dal
  soggetto  richiedente, dando priorità ai progetti di investimento
  che  creino  maggiore  occupazione, che  abbiano  minore  impatto
  ambientale,  per  la  cui  realizzazione  siano  stati   concessi
  finanziamenti  pubblici.  Nel caso  di  esclusione  del  soggetto
  richiedente,  spetta a quest'ultimo il rimborso, da  parte  degli
  assegnatari,  delle spese sostenute per la predisposizione  della
  proposta.
   8.  In presenza di progetti di investimento di importo superiore
  a 10 milioni di euro, l'ente pubblico può direttamente addivenire
  ad una convenzione con il soggetto richiedente.
   9.  In  nessun caso le aree possono essere assegnate ad  imprese
  di costruzione e immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere  o
  dare in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese .
   10.  L'impresa  assegnataria versa direttamente al  proprietario
  del terreno il prezzo corrispondente all'ammontare dell'indennità
  di  esproprio in caso di cessione volontaria ovvero, in  caso  di
  non  accettazione, provvede a depositare l'indennità  determinata
  alla  Cassa  depositi  e prestiti ed assume l'impegno  di  tenere
  indenne  l'ente  espropriante  da oneri  derivanti  da  eventuali
  procedure contenziose, si fa carico di ogni altra spesa  relativa
  alla  procedura  espropriativa e realizza,       direttamente   e
  contestualmente   all'insediamento,   le   relative   opere    di
  urbanizzazione primaria.
   11. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche  su
  iniziativa  dei  comuni o dei Consorzi per le  aree  di  sviluppo
  industriale,  che  in  tale  ipotesi procedono,  mediante  avviso
  pubblico,  all'individuazione  delle  imprese  assegnatarie   dei
  lotti.
   12.  Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti  si  applicano
  anche  alla  fattispecie prevista dall'articolo  36  della  legge
  regionale 7 agosto 1997, n. 30.
   13.  I  proprietari di terreni ricompresi nelle aree di  cui  ai
  precedenti  commi  possono richiederne l'assegnazione  in  deroga
  alle   graduatorie  nel  rispetto  dei  vincoli  di  destinazione
  dell'insediamento produttivo e dei termini per  la  realizzazione
  dello stabilimento.'».

   Onorevoli  colleghi,  all'articolo 3 non  ci  sono  emendamenti,
  però, probabilmente i commi 5 e seguenti sono già stati approvati
  nelle  variazioni di bilancio. Pertanto procediamo alla votazione
  ed  in  sede di coordinamento, se risulta votato due volte, viene
  data  delega alla Presidenza per attribuirlo a questo disegno  di
  legge o all'altro.
   Pongo  in votazione l'articolo 3. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                             «Articolo 4
      Semplificazione delle procedure di erogazione dei regimi
                              di aiuto

   1.  Al  fine di semplificare e accelerare le procedure di  spesa
  dei  fondi  comunitari, i responsabili di misure del POR  Sicilia
  2000-2006  basate su regimi di aiuto le cui attività di ricezione
  e  valutazione  delle domande e di erogazione delle  agevolazioni
  sono   gestite,   tramite  convenzione,   da   soggetti   esterni
  all'Amministrazione regionale, sono autorizzati a  trasferire  le
  risorse  assegnate a ciascun bando o avviso pubblico  relativi  a
  tali   misure,  in  una  o  più  soluzioni,  in  appositi   fondi
  appositamente  costituiti ed amministrati dai  medesimi  soggetti
  gestori dei corrispondenti interventi. Le disposizioni di cui  al
  presente comma si applicano anche agli interventi a totale carico
  del bilancio regionale.
   2.  I regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre
  2000, n. 32 e da ogni altra disposizione regionale a favore delle
  imprese  artigiane, agricole e della pesca, delle  cooperative  e
  delle  microimprese, secondo la definizione comunitaria, operanti
  nei settori commerciale, industriale, turistico e dei servizi, ad
  esclusione  degli  investimenti per ricerca  e  innovazione,  per
  progetti  e programmi di investimento di importo non superiore  a
  250.000 euro sono concessi applicando la procedura semplificata a
  sportello  di cui all'articolo 186 della legge 23 dicembre  2000,
  n. 32».

   Onorevoli colleghi il comma 1 dell'articolo probabilmente è  già
  contenuto  nelle variazioni già approvate. Anche in  questo  caso
  viene data delega alla Presidenza per il coordinamento.
   Pongo  in votazione l'articolo 4. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

                             «Articolo 5
      Interventi in favore dell'innovazione, ricerca e sviluppo

   1.  Dopo  l'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre  2000,
  n. 32 è aggiunto il seguente:
   Art.   38   bis.   -  1.  La  Regione  promuove  una   strategia
  dell'innovazione,  della ricerca e dello sviluppo  fondata  sulla
  cooperazione  tra  piccole e medie imprese, università,  enti  di
  ricerca   e   sistema  finanziario  e  volta  ad   aumentare   la
  competitività del sistema economico isolano.
   2. L'azione regionale è orientata a:
   a)  sostenere  il trasferimento tecnologico e l'innovazione  del
  prodotto  e  dei  processi aziendali delle  imprese  operanti  in
  Sicilia, nel rispetto della sostenibilità ambientale;
   b)  favorire l'accesso delle piccole e medie imprese e  di  loro
  aggregazioni   alle  attività  ed  alle  strutture   di   ricerca
  regionali, nazionali e internazionali;
   c)  valorizzare i risultati della ricerca in modo da favorire la
  creazione  di nuove imprese con carattere di competitività  e  la
  crescita dimensionale e qualitativa delle imprese esistenti;
   d)   orientare   gli  investimenti  nel  campo   della   ricerca
  industriale  allo  sviluppo  di settori  strategici  del  sistema
  produttivo regionale.
   3.  Al  fine  di  promuovere  e coordinare  gli  interventi  per
  rafforzare  l'innovazione e la produttività  nelle  diverse  aree
  economiche della Sicilia il Comitato regionale per il  credito  e
  il  risparmio, composto dall'Assessore regionale per il bilancio,
  dall'Assessore   regionale   per  il   bilancio,   dall'Assessore
  regionale   per   l'agricoltura,  dall'Assessore  regionale   per
  l'industria,  dall'Assessore regionale per  la  cooperazione,  il
  commercio, l'artigianato e la pesca e l'Assessorato regionale per
  i  lavori  pubblici  sotto  la presidenza  del  Presidente  della
  Regione o di un suo delegato, senza nuovi e maggiori oneri per il
  bilancio   della   Regione,  si  costituisce  in   Comitato   per
  l'innovazione,  la  ricerca e lo sviluppo. Il  Comitato,  per  lo
  svolgimento delle proprie funzioni, è assistito da un  gruppo  di
  lavoro interdipartimentale formato dai dirigenti generali,  o  da
  dirigenti  da  loro  delegati, dei dipartimenti  regionali  della
  Programmazione, bilancio e tesoro, finanze e credito,  interventi
  strutturali   in  agricoltura,  industria,  pesca.  Il   Comitato
  consulta stabilmente le rappresentanze delle università siciliane
  e delle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori.
   4.  Il  Comitato  per l'innovazione, la ricerca e  lo  sviluppo,
  approva,  previo parere delle competenti commissioni  legislative
  dell'Assemblea regionale, il programma triennale per la ricerca e
  lo   sviluppo,   su   proposta   dell'Assessore   regionale   per
  l'industria,  di  concerto  con l'Assessore  per  il  lavoro,  la
  previdenza  sociale, la formazione professionale e  l'emigrazione
  per  la parte concernente la formazione dei ricercatori; il piano
  regionale triennale della ricerca applicata nel settore  agricolo
  di  cui all'articolo 135 della legge regionale 23 dicembre  2000,
  n.  32, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura  e
  il  piano regionale triennale della ricerca applicata nel settore
  della   pesca,  su  proposta  dell'Assessore  regionale  per   la
  cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. I programmi
  sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione.
   5.  Il Comitato annualmente aggiorna i programmi, stabilisce  le
  priorità  attuative per settori di attività, indirizza e coordina
  gli  interventi, sia attraverso il coordinamento degli  incentivi
  esistenti,  l'eventuale riordino e proposta di  nuovi  incentivi,
  sia   attraverso  interventi  in  infrastrutture   materiali   ed
  immateriali,  anche  al  fine  di  una  gestione  unitaria  degli
  interventi   e   dell'istituzione  con  successivo  provvedimento
  legislativo di un fondo unico per l'innovazione, la ricerca e  lo
  sviluppo la cui ripartizione è effettuata dal Comitato. Emana  le
  direttive  per l'attuazione degli interventi di cui  al  presente
  articolo.
   6.  Il Comitato approva gli atti di competenza nel rispetto  dei
  tempi  della programmazione dei fondi comunitari per  il  periodo
  2007/2013,  anche al fine delle conseguenti azioni  e  misure  da
  inserire nella predetta programmazione.
   7.  Allo  scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze  e
  delle  innovazioni  tecnologiche,  l'Assessorato  regionale   per
  l'industria è autorizzato a concedere contributi alle  piccole  e
  medie imprese, ai loro consorzi o raggruppamenti, e agli enti  di
  ricerca pubblici operanti in Sicilia, per:
   a)   la  conduzione  di  programmi  di  ricerca  industriale   e
  precompetitiva;
   b)    la    realizzazione,    acquisizione,    ampliamento     e
  ristrutturazione di laboratori di ricerca;
   c)  l'acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione
  di  nuove  tecnologie finalizzate al ciclo produttivo, anche  per
  migliorare  la  qualità dei prodotti, la  loro  diffusione  e  la
  salvaguardia dell'ambiente;
   d)  la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti  di
  ricerca  da  presentare  allo  Stato  o  all'Unione  europea  per
  l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia
  di ricerca e sviluppo;
   e)  l'industrializzazione e la commercializzazione di  risultati
  della ricerca e dello sviluppo;
   f) la formazione di ricercatori e tecnici di ricerca;
   g)  l'assunzione  di  ricercatori per il tempo  occorrente  alla
  ricerca.
   8.  Le  agevolazioni  sono concesse per le categorie  di  aiuti,
  entro  i massimali e alle condizioni previsti dal Regolamento  CE
  n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in GUCE L 10
  del  13 gennaio 2001 e di cui al Regolamento CE n. 364/2004 della
  Commissione   del   25  febbraio  2004,  recante   modifica   del
  Regolamento  CE  n. 70 del 2001 per quanto concerne  l'estensione
  del  suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo
  in GUCE L 63 del 28 febbraio 2004.
   9.  Le  agevolazioni  possono essere concesse,  anche  in  forma
  mista secondo le modalità stabilite dall'Assessore regionale  per
  l'industria, mediante:
   a) contributi in conto capitale o in conto impianti;
   b) contributi in conto interessi;
   c)  crediti di imposta, secondo le modalità definite di concerto
  con   l'Assessorato  regionale  del  bilancio  e  delle  finanze,
  dipartimento finanze e credito, previa intesa con l'Agenzia delle
  entrate.  La  misura  del credito di imposta  e  gli  adempimenti
  discendenti dall'applicazione della presente lettera gravano  sui
  fondi disciplinati dal presente articolo;
   d) prestazione di garanzie.
   10.  Ai  fini  dell'applicazione del presente articolo,  per  la
  valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca  e  delle
  ricadute     economico-finanziarie    degli    interventi,     le
  Amministrazioni regionali competenti sono autorizzate a stipulare
  apposita  convenzione  con  soggetti in  possesso  dei  necessari
  requisiti di terzietà e di competenza.'».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Fleres, Catania G. e Maurici: 5.1; 5.2;
   - dagli onorevoli Oddo, Panarello e Speziale 5.3; 5.4.

   Gli  emendamenti  5.1  e  5.2, da intendersi  come  7.1  e  7.2,
  vengono spostati all'articolo 7.
   Gli  emendamenti  5.3 e 5.4 decadono per assenza  dall'Aula  dei
  firmatari.
   Pongo  in votazione l'articolo 5. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

                              TITOLO II
       Disposizioni per le attività industriali, artigianali,
                            commerciali,
                      turistiche e dei servizi

                             «Articolo 6
    Modifiche aiuti all'investimento nel settore dell'artigianato

   1.  All'articolo 111 della legge regionale 3 maggio 2001, n.  6,
  è aggiunto il seguente comma:
   1  bis. Le disponibilità del fondo a gestione separata istituito
  presso la CRIAS non possono essere impiegate per i contributi  in
  conto  capitale di cui all'articolo 48 della legge  regionale  23
  dicembre  2000,  n.  32 e successive modifiche  ed  integrazioni,
  tranne  che  per la modalità di concessione dell'aiuto  in  forma
  mista.'.
   2.  All'articolo 62 della legge regionale 28 dicembre  2004,  n.
  17  le  parole sono erogati' sono sostituite dalle altre  possono
  essere erogati'.
   3.  All'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre  2000,  n.
  32, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  comma 1, lettera a), le parole non inferiore a  lire  30
  milioni e non superiore a lire un miliardo' sono sostituite dalle
  altre  non  inferiore  a  euro 25.000  e  non  superiore  a  euro
  750.000';
   b) è aggiunto il seguente comma:
   Nel  caso  di  comprovata e persistente inefficace  applicazione
  degli  interventi  previsti  dal  presente  articolo  l'Assessore
  regionale  alla  cooperazione può, previo preavviso,  avocare  la
  gestione  diretta degli stessi, attraverso l'adozione  di  idonei
  provvedimenti sostitutivi.'».

   Comunica che è stato presentato il seguente emendamento:

   - dagli onorevoli  Moschetto e Misuraca: 6.1.

    MISURACA  Dichiaro di ritirarlo.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'articolo 6. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                             «Articolo 7
      Modifiche alla disciplina degli interventi per le imprese
                             commerciali

   1.  All'articolo 60, comma 1, della legge regionale 23  dicembre
  2000, n. 32, il numero 3 è sostituito dal seguente:
   3)  contributi  in  conto capitale, agli esercizi  di  vicinato,
  fino ad un massimo del 30 per cento degli investimenti di cui  al
  punto  1). Tali contributi non possono avere un importo superiore
  a  20.000  euro  e sono concessi nei limiti del venti  per  cento
  delle disponibilità del fondo.'.
   2.  Gli  aiuti  all'investimento di cui  all'articolo  60  della
  legge regionale n. 32 del 2000 possono essere concessi anche  per
  la  realizzazione di ludoteche e di strutture per lo sport  e  il
  tempo libero.
   3.  All'articolo  63, comma 1 lettera d) le parole  31  dicembre
  2002' sono sostituite dalle altre 30 giugno 2005'.
   4.  L'apertura  e  l'ampliamento  di  una  grande  struttura  di
  vendita non alimentare possono essere autorizzata anche nel  caso
  in  cui la superficie richiesta ecceda la quota del 30 per  cento
  determinata   con   decreto  dell'Assessore  regionale   per   la
  cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, n. 2297 del
  12 dicembre 2002, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 8 della
  legge   regionale  22  dicembre  1999,  n.  28,  come  modificato
  dall'articolo  17 della legge regionale 30 ottobre  2002,  n.  16
  purchè  si  tratti di grande struttura di vendita  esclusivamente
  non  alimentare e la superficie da autorizzare non ecceda mq 1000
  nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti,
  a  mq  1500  nei  comuni con popolazione residente  compresa  tra
  10.000  e  100.000 abitanti, mq 2.000 nei comuni con  popolazione
  residente superiore a 100.000 abitanti;
   5.  All'articolo  22, comma 4, lettera a) della legge  regionale
  22 dicembre 1999, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  dopo  le  parole entro due anni' sono aggiunte  le  seguenti
  parole:  decorrenti  dalla  data della  deliberazione  conclusiva
  della  conferenza  di servizi di cui al comma 3  dell'articolo  9
  della presente legge';
   b)  dopo  le  parole imputabili all'impresa'  sono  aggiunte  le
  altre:  che nel caso di istanze riguardanti una grande  struttura
  di  vendita  sono sottoposte al vincolante parere della  predetta
  conferenza di servizi».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti :

   - dagli onorevoli Fleres, Catania G. e Maurici: 7.1 e 7.2.

   Si passa all'emendamento 7.1. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 7.2. Il parere della Commissione?

    SAVONA  vicepresidente della Commissione. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 7 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Comunico  che è stato presentato dal Governo l'emendamento  7.1.
  Lo pongo in votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA  vicepresidente della Commissione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

                             «Articolo 8
    Scorrimento graduatorie relative all'erogazione di incentivi
                        statali alle imprese

   1.  Il  comma  1  dell'articolo  28  della  legge  regionale  23
  dicembre 2000, n. 32 è sostituito dai seguenti:
   1.    Gli    assessori   regionali   competenti   per   materia,
  prioritariamente  in  relazione a particolari  esigenze  connesse
  all'attuazione del POR 2000-2006, sono autorizzati, previa intesa
  con il Ministero competente e fissazione di specifici criteri  di
  selezione  rispondenti a tali particolari esigenze, ad  integrare
  le   risorse   finanziarie  destinate  alla   Regione   siciliana
  nell'ambito delle graduatorie nazionali o regionali in attuazione
  della  legge 19 dicembre 1992, n. 488, relativamente  ai  settori
  industriale, turistico, commerciale e artigianale e  della  legge
  28 novembre 1965, n. 1329
   legge  Sabatini' e nel rispetto dei limiti di spesa  autorizzati
  dalla Commissione europea per tali regimi di aiuto.
   1  bis.  Le  risorse finanziarie regionali di  cui  al  comma  1
  riguardanti  la  predetta legge 28 novembre 1965,  n.  1329  sono
  utilizzate  per  la  concessione dei  benefici  anche  ai  liberi
  professionisti che esercitano l'attività in forma di impresa.'».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                             «Articolo 9
      Aiuti agli investimenti per energia da fonti rinnovabili

   1.  Dopo  l'articolo 69 della legge regionale 23 dicembre  2000,
  n. 32 è aggiunto il seguente:
   Art.   69   bis   -  1.  Al  fine  di  favorire  la  progressiva
  autosufficienza  energetica,  attraverso  l'utilizzo  di  energia
  proveniente  da  fonti esclusivamente alternative e  rinnovabili,
  l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a  concedere
  l'aiuto  di cui all'articolo 69, fino ad un massimo di 50 milioni
  di  euro,  agli istituti di ricerca che sottoscrivono accordi  di
  sperimentazione  con  i  comuni,  i  consorzi  per  lo   sviluppo
  industriale  e  gli  Istituti  autonomi  case  popolari  per   la
  realizzazione  di  isole energetiche ovvero di  utenze  complesse
  energeticamente  autosufficienti per 24 ore  su  24,  ad  elevata
  sostenibilità  ambientale,  ad  eccezione  delle  situazioni   di
  emergenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8  della
  presente legge.
   2.  Al  fine  di una applicazione combinata delle diverse  fonti
  energetiche ai sensi del citato articolo 8, il restante  composto
  organico è considerato equivalente a C.D.R.
   3.  In  sede  di  prima  applicazione, in  presenza  di  accordi
  sottoscritti con gli enti e per le finalità di cui al comma 1,  i
  progetti sono presentati entro 90 giorni dalla data di entrata in
  vigore  della presente legge e i contributi sono concessi  previa
  valutazione  dei costi e dei benefici effettuata  da  un'apposita
  commissione  di  tre esperti, nominata con decreto dell'Assessore
  regionale per l'industria. ».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                            «Articolo 10
     Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre
                             2004, n. 17

   1.  All'articolo 61, della legge regionale 28 dicembre 2004,  n.
  17, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  comma  1  è  aggiunto  il seguente  periodo:  Gli  oneri
  derivanti  dalla convenzione e quelli relativi alla effettuazione
  di ispezioni, valutazioni, verifiche ed accertamenti precedenti o
  successivi all'erogazione delle agevolazioni sono posti a  carico
  del fondo';
   b) è aggiunto il seguente comma:

   9  bis.  L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato  a
  utilizzare  una  quota  non superiore  all'uno  per  mille  della
  consistenza del fondo al primo gennaio di ogni anno, per le spese
  di  funzionamento  connesse alle attività e agli  adempimenti  di
  propria  competenza  riguardanti  l'attuazione  degli  interventi
  previsti dal presente articolo.'».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

                            «Articolo 11
          Aiuti agli investimenti alle imprese industriali

   1.  L'articolo  67  della legge regionale 23 dicembre  2000,  n.
  32,è sostituito dal seguente:
   Art. 67. - 1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo  del
  settore  produttivo  e  dei  servizi  in  Sicilia,  l'Assessorato
  regionale dell'industria è autorizzato a concedere, sulla base di
  apposito  bando  o avviso, contributi in favore delle  piccole  e
  medie  imprese  industriali, secondo la definizione  comunitaria,
  che  realizzano nel territorio della Regione siciliana  programmi
  di   investimento  nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui   al
  Regolamento  CE n. 70 del 2001 della Commissione del  12  gennaio
  2001  in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001 e successive modifiche  ed
  integrazioni.
   2.  L'Assessore regionale per l'industria fissa, entro 60 giorni
  dalla  pubblicazione  della presente  legge,  le  modalità  e  le
  procedure per la concessione del contributo di cui al comma 1,  i
  criteri da seguire per la scelta dei soggetti beneficiari  e  dei
  settori  specifici da ammettere alle agevolazioni, la percentuale
  di intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, e
  ogni altra disposizione necessaria all'attivazione del sistema di
  intervento di cui al presente articolo.
   3.  I  contributi non sono cumulabili per la realizzazione degli
  stessi   progetti   con   altre   agevolazioni   di   provenienza
  comunitaria, nazionali o regionale.
   4. L'aiuto può in alternativa consistere in:
   a) contributi in conto interessi;
   b)  contributi  in  conto canoni, nel caso  in  cui  i  soggetti
  beneficiari   facciano   ricorso  ad  operazioni   di   locazione
  finanziaria;
   c) contributi in conto capitale o in conto impianti;
   d)  contributi in forma mista in parte in conto capitale  e  per
  la  restante parte in conto interessi o in conto canoni,  secondo
  le  percentuali  massime  stabilite  con  decreto  dell'Assessore
  regionale per l'industria;
   e)  crediti di imposta, secondo le modalità definite di concerto
  con   l'Assessorato  regionale  del  bilancio  e  delle  finanze,
  dipartimento finanze e credito, previa intesa con l'Agenzia delle
  entrate.  La  misura  del credito di imposta  e  gli  adempimenti
  discendenti dall'applicazione della presente lettera gravano  sui
  fondi disciplinati dal presente articolo.
   5.  Ai  fini della comunicazione comunitaria sugli aiuti  esenti
  previsti  dal  presente  articolo per  il  periodo  2005-2006  le
  risorse   finanziarie   non  possono  superare   complessivamente
  l'importo di euro 50 milioni.'».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)
   Non ci sono emendamenti.

   Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

                            «Articolo 12
   Disciplina degli interventi in favore delle attività editoriali
                         e cinematografiche

   1.  All'articolo 31 della legge regionale 23 dicembre  2000,  n.
  32,  al  comma  2  prima  delle parole con esclusione  dei  film'
  aggiungere  le  parole  e  di editoria  discografica,  grafica  e
  multimediale'.
   2..  Per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo
  di   Programma   Quadro   Promozione   e   diffusione   dell'arte
  contemporanea  e  la valorizzazione di contesti architettonici  e
  urbanistici  nelle regioni del sud d'Italia II atto  integrativo,
  concernente,   lo   sviluppo   dell'industria   audiovisiva   nel
  Mezzogiorno',  e  per  ogni  altra  iniziativa  in  materia,   il
  Dipartimento  regionale  dei  beni  culturali  ed  ambientali   e
  dell'educazione permanente, tramite apposita struttura intermedia
  denominata  Film  Commission  Regione  siciliana',  provvede   al
  rilascio  delle autorizzazioni, in ambito regionale  e  anche  in
  deroga ai canoni e corrispettivi vigenti, per l'accesso ai luoghi
  della  cultura siciliani e per l'uso strumentale, precario  e  la
  riproduzione  dei  beni  culturali  siciliani,  ai  sensi   degli
  articoli  107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
  42,  sentite le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali
  competenti per territorio».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

                            «Articolo 13
        Centri di assistenza tecnica alle imprese industriali

   1.  Per i fini di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31
  marzo 1998, n. 114, possono essere istituiti centri di assistenza
  alle   imprese  costituti,  anche  in  forma  consortile,   dalle
  associazioni   di  categoria  maggiormente  rappresentative   del
  settore  industriale  a livello provinciale,  con  autorizzazione
  all'esercizio    rilasciata    dall'Assessore    regionale    per
  l'industria».

   Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

   - dagli onorevoli Oddo, Panarello e Speziale: 13.1.

   L'emendamento 13.1 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
   Pongo  in  votazione  l'articolo  13.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

                            «Articolo 14
    Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2005

   1.  All'articolo 2 della legge regionale 21 settembre  2005,  n.
  11, dopo le parole liberi professionisti' sono soppresse le altre
  che esercitano l'attività in forma di impresa'.

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:

                            «Articolo 15
                        Distretti produttivi

   1.  All'articolo 56 della legge regionale 28 dicembre  2004,  n.
  17 sono aggiunti i seguenti commi:
   5   bis.  Ai  distretti  produttivi  possono  essere  attribuiti
  compiti di:
   a)  beneficiario  finale di provvidenze comunitarie,  statali  e
  regionali a sostegno delle imprese consorziate;
   b)  delegato dei vari enti per l'acquisizione, in una logica  da
  sportello unico, delle dichiarazioni di autocertificazione  e  di
  compatibilità per l'esercizio dell'attività delle singole imprese
  consorziate;
   c)    interlocutore   nella   programmazione   negoziale,    con
  l'Amministrazione  regionale, gli enti locali e l'Amministrazione
  statale;
   d)  referente nei rapporti con il mondo bancario, con  gli  enti
  pubblici  gestori di fondi e i consorzi fidi, per la  stipula  di
  convenzioni  per  l'erogazione di servizi,  di  finanziamenti  ed
  incentivi e nel settore del credito a lungo e breve termine;
   e)  interlocutore, per la stipula di apposite  convenzioni,  nei
  rapporti  con le università e altri organismi pubblici e  privati
  in  materia  di ricerca, innovazione, certificazioni di  qualità,
  brevetti,    servizi   informatici   e   telematici,   formazione
  d'eccellenza  collegata alle filiere distrettuali e strategie  di
  internazionalizzazione dei prodotti;
   f)  referente con le istituzioni, imprese e centri di eccellenza
  esteri,  nei  Paesi che il distretto ritiene strategici  ai  fini
  della propria penetrazione commerciale.
   5   ter.  Ai  distretti  produttivi  si  applicano  le  medesime
  disposizioni  fiscali,  contabili, amministrative  e  finanziarie
  fissate in materia dalle vigenti leggi dello Stato.
   5   quater.  L'Assessorato  regionale  della  cooperazione,  del
  commercio,  dell'artigianato  e  della  pesca  è  autorizzato   a
  concedere, nel rispetto delle condizioni previste dai Regolamento
  CE n. 69/2001, in GUCE del 12 gennaio 2001 e n. 70 /2001, in GUCE
  del 13 gennaio 2001, aiuti ai consorzi di piccole e medie imprese
  e  alle società consortili aderenti al patto distrettuale di  cui
  al  comma  3, per la realizzazione dei progetti strategici  dallo
  stesso  previsti,  con  le modalità e i criteri  individuati  con
  specifici bandi.
   5  quinquies.  L'Assessore regionale  per  la  cooperazione,  il
  commercio,  l'artigianato e la pesca è,  altresì,  autorizzato  a
  svolgere azioni di promozione e di informazione nei confronti dei
  soggetti   di  cui  al  comma  4,  al  fine  di  incentivare   la
  costituzione dei distretti produttivi».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:

                            «Articolo 16
                    Disposizioni sugli enti fiera

   1.  L'articolo 82 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
  è modificato come segue:
   a)  al  comma  3 sono soppresse le parole acquistano personalità
  giuridica  di  diritto  privato  con  l'approvazione   da   parte
  dell'organo tutorio della delibera di trasformazione, e';
   b) al comma 4:
   1)  le  parole  che si completano entro un anno  dalla  data  di
  entrata  in  vigore della presente legge' sono  sostituite  dalle
  parole da completarsi entro il 30 giugno 2006';
   2)  sono  soppresse le parole ai principi generali ed ai criteri
  contenuti nella legge 11 gennaio 2001, n. 7, alle disposizioni di
  cui  ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 della stessa legge,
  per quanto compatibili con le norme e le competenze in materia e,
  per quanto non previsto,'».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:

                            «Articolo 17
      Autorizzazione bacini estrattivi dell'Etna e di Custonaci

   1.   Nelle  more  dell'applicazione  del  piano  regionale   dei
  materiali da cava, di cui all'articolo 1 della legge regionale  9
  dicembre  1980,  n. 127, e successive modifiche  e  integrazioni,
  l'Assessorato  regionale dell'industria delimita,  entro  novanta
  giorni  dall'entrata  in vigore della presente  legge,  i  bacini
  estrattivi dell'Etna e di Custonaci.
   2.    Nei   bacini   estrattivi   dell'Etna   e   di   Custonaci
  l'autorizzazione concessa dal Corpo regionale delle  miniere  per
  l'estrazione di materiali lapidei, previo parere vincolante delle
  altre amministrazioni competenti, assorbe e sostituisce qualsiasi
  altro atto autorizzativo di competenza regionale o comunale.
   3.  Nel  bacino  estrattivo  di  Custonaci  si  prescinde  dalle
  indicazioni   dei  piani  ambientali  o  paesaggistici   comunque
  denominati.'».

   Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

   - dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale e Giannopolo: 17.1.

   Assenti i firmatari, faccio mio l'emendamento 17.1. Lo pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 17 nel testo risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

                             TITOLO III
       Disposizioni per il settore agricolo ed agroalimentare

                            «Articolo 18
        Qualità degli alimenti nella ristorazione collettiva

   1.   A   decorrere   dall'1    luglio   2006,   è   vietata   la
  somministrazione di prodotti ottenuti da organismi  geneticamente
  modificati   (OGM)  nelle  attività  di  ristorazione  collettiva
  scolastica  e  prescolastica, delle strutture ospedaliere  e  dei
  luoghi di cura pubblici e di quelli convenzionati con la Regione,
  degli uffici pubblici appartenenti alla Regione, agli enti locali
  e ai soggetti privati convenzionati.
   2.  Per  garantire  la sicurezza alimentare dei  consumatori,  i
  soggetti che gestiscono o svolgono le attività di cui al comma  1
  prevedono  nelle  diete giornaliere l'utilizzazione  di  prodotti
  biologici e tradizionali, dando priorità a quelli a denominazione
  protetta e a indicazione geografica tipica.
   3.  I  soggetti gestori di cui al comma 1 pubblicizzano in  modo
  adeguato   le  informazioni  sulla  provenienza  degli   alimenti
  somministrati.
   4.  Fatta salva la facoltà di rinegoziazione, rimangono in  vita
  gli  effetti  dei  contratti esistenti alla data  di  entrata  in
  vigore della presente legge.
   5.  Per  le  violazioni alle disposizioni di cui al comma  1  si
  applica  una  sanzione  pecuniaria  da  euro  cinquemila  a  euro
  diecimila.  Per le violazioni di cui al comma 2, si  applica  una
  sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro mille.
   6.  L'autorità amministrativa competente a ricevere il  rapporto
  di  cui  all'articolo 17 della legge n. 689/1981 è  l'Assessorato
  regionale per l'agricoltura e le foreste».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -  dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale e Giannopolo:  18.1
  e 18.2.

   Assenti i firmatari, l'emendamento 18.1 decade.
   Assenti i firmatari, faccio mio l'emendamento 18.2. Lo pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 18 nel testo risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

                            «Articolo 19
                      Distretti agroalimentari

   1.  L'Assessore  regionale per l'agricoltura e  le  foreste,  al
  fine  di  promuovere lo sviluppo del settore e di  razionalizzare
  gli  investimenti  del sistema produttivo agroalimentare,  adotta
  con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento
  dei distretti produttivi agroalimentari di comparto imperniati su
  un processo o prodotti affini.
   2.  Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi
  produttivi   locali  caratterizzati  da  significativa   presenza
  economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva  delle
  imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni
  certificate e tutelate o da produzioni tradizionali o tipiche.
   3.  Ai  fini  del riconoscimento è necessario che  il  distretto
  produttivo agroalimentare comprenda un numero d'imprese  agricole
  del   comparto,   aventi  i  requisiti  d'imprenditore   agricolo
  professionale  di cui all'articolo 1 del decreto  legislativo  29
  marzo   2004,  n.  99,  non  inferiore  a  150,  come  modificato
  dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101  e
  un  numero  di addetti complessivo non inferiore a  300,  con  un
  elevato  grado di integrazione produttiva o di filiera e  sia  in
  grado  di  esprimere  capacità  di innovazione  comprovata  dalla
  presenza  di imprese che commercializzino almeno il 15 per  cento
  complessivo  del volume della produzione regionale  del  comparto
  con  le  modalità previste dall'articolo 6, comma 13, del  citato
  decreto legislativo n. 99 del 2004.
   4.  Il  distretto produttivo agroalimentare di comparto promuove
  la realizzazione di progetti strategici ricompresi all'interno di
  un  patto  finalizzato a realizzare lo sviluppo del distretto  di
  comparto,   in   conformità  agli  strumenti  di   programmazione
  comunitaria, nazionale e regionale.
   5.  I  soggetti promotori del patto che possono concorrere  alla
  costituzione di un distretto produttivo di comparto sono:
   a) imprese con sede nel territorio regionale;
   b) associazioni di categoria;
   c) enti locali;
   d)   enti   e   associazioni  pubblici  e   privati,   consorzi,
  fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione  pubblica,
  enti  economici regionali che svolgono attività nell'ambito della
  promozione,  della  ricerca e dell'innovazione  finalizzate  allo
  sviluppo del sistema produttivo.
   6.  Il patto di cui al comma 4 è redatto secondo le modalità  ed
  i  criteri  stabiliti  con decreto dell'Assessore  regionale  per
  l'agricoltura e le foreste e ha validità triennale. L'Assessorato
  regionale dell'agricoltura e delle foreste, successivamente  alla
  presentazione del patto da parte dei soggetti di cui al comma  5,
  ne   verifica   la  compatibilità  economica  e  la   complessiva
  fattibilità    rispetto   agli   strumenti   di    programmazione
  comunitaria, nazionale e regionale e con proprio decreto finanzia
  le azioni ivi previste».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:

                            «Articolo 20
                    Organizzazioni di produttori

   1. Per assicurare la programmazione della produzione agricola  e
  l'adeguamento  della  stessa alla domanda, sia  quantitativa  che
  qualitativa, si applicano le disposizioni del decreto legislativo
  27  maggio  2005, n. 102 sull'associazionismo e il riconoscimento
  delle organizzazioni dei produttori.
   2.  L'Assessore  regionale per l'agricoltura  può,  con  proprio
  decreto,  stabilire, per singoli comparti produttivi, i requisiti
  e le modalità per ottenere il riconoscimento delle organizzazioni
  di  produttori. Nelle more dell'adozione del decreto si applicano
  i  criteri,  le modalità e i requisiti stabiliti dalla  normativa
  nazionale.
   3.  Le  organizzazioni di produttori riconosciute ai  sensi  del
  presente  articolo,  costituiscono  un  fondo  di  esercizio,  in
  proporzione  al  10  per  cento  del fatturato  commercializzato,
  alimentato  da contribuiti dei soci e da finanziamenti  pubblici,
  per la realizzazione di programmi di attività che prevedano:
   a)  azioni  rivolte al miglioramento qualitativo  dei  prodotti,
  allo   sviluppo  della  loro  valorizzazione  commerciale,  anche
  attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro
  promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione
  di sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità dei
  singoli  prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici,
  alla  promozione  della produzione ottenuta  mediante  metodi  di
  lotta  integrata  o  di  altri metodi  di  produzione  rispettosi
  dell'ambiente;
   b)  misure  destinate  a  promuovere l'utilizzo,  da  parte  dei
  produttori,  di  tecniche  rispettose  dell'ambiente,  nonché  le
  risorse   umane   e   tecniche  necessarie   per   l'accertamento
  dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente;
   c)  azioni  rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi  di
  filiera  o  qualsivoglia ulteriore azione volta al  perseguimento
  delle proprie finalità.
   4.  L'Assessore  regionale  per l'agricoltura  è  autorizzato  a
  concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute  e  alle
  loro  forme  associate,  aiuti  di avviamento  o  di  ampliamento
  conformemente  all'articolo  10 del Regolamento  (CE)  n.  1/2004
  della  Commissione del 23 dicembre 2003, in GUCE  del  3  gennaio
  2004».

   Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

   - dagli onorevoli Oddo, Panarello, Capodicasa e Speziale: 20.1.

   L'emendamento decade per assenza dall'Aula dei firmatari.

   Pongo  in  votazione  l'articolo  20.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:

                              Titolo IV
               Disposizioni per le imprese cooperative

                            «Articolo 21
     Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 28 dicembre
                             2004, n. 17

   1.  Il  comma  7  dell'articolo  57  della  legge  regionale  28
  dicembre 2004, n. 17 è sostituito dai seguenti commi:
   7.  In armonia con le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto
  legislativo 2 agosto 2002, n. 220, i criteri di rappresentatività
  delle  organizzazioni  cooperativistiche legalmente  riconosciute
  sia  ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio  dello
  Stato  14 dicembre 1947, n. 1577, che dell'articolo 3 del  citato
  decreto legislativo n. 220/2002, ai fini delle previsioni di  cui
  all'art.  4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n.  48,  sono
  computati  in  base  al numero di revisioni effettuate  ai  sensi
  della  legge  regionale  23  maggio 1991,  n.  36,  e  successive
  modifiche   ed   integrazioni,  nell'ambito   dell'elenco   delle
  cooperative  aderenti comunicato all'Assessorato  regionale  alla
  cooperazione, al commercio, all'artigianato e alla pesca, ai fini
  revisionali,  all'inizio  del  biennio  ispettivo   da   ciascuna
  organizzazione.
   7  bis. Per il solo biennio ispettivo relativo agli anni 2005  e
  2006,  alle organizzazioni nazionali riconosciute nel  corso  del
  biennio  ispettivo relativo agli anni 2003 e 2004,  è  attribuita
  una  rappresentatività del 10 per cento ai fini dell'applicazione
  delle  disposizioni di cui all'art. 4, lettera  c),  della  legge
  regionale 30 dicembre 1960, n. 48. La differenza tra tale  valore
  e  quello  effettivamente calcolato è recuperata  attraverso  una
  detrazione  in  parti  uguali  a  valere  sulle  percentuali   di
  rappresentatività calcolate per le altre organizzazioni.'».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 22. Ne do lettura:

                            «Articolo 22
     Aiuti alle imprese cooperative escluse quelle operanti nel
                   settore agricolo e della pesca

   1.  L'IRCAC  è autorizzato a concedere agevolazioni sotto  forma
  di  finanziamenti  e  di contributi in conto  interessi.  per  le
  categorie di aiuti previsti nel rispetto delle condizioni di  cui
  al Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio
  2001 in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001 e di cui al Regolamento  CE
  n.  364/2004  della  Commissione del 25  febbraio  2004,  recante
  modifica  del  regolamento CE n. 70 del 2001 per quanto  concerne
  l'estensione  del  suo  campo  di applicazione  agli  aiuti  alla
  ricerca e sviluppo in GUCE L 63 del 28 febbraio 2004.
   2.  A  beneficiarie degli aiuti sono le micro, piccole  e  medie
  imprese    cooperative   operanti   nel   settore    industriale,
  commerciale, artigianale, del turismo e dei servizi.
   3.  Gli  aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità,
  attivabili anche disgiuntamente:
   a)  finanziamento ad un tasso pari al 30 per cento del tasso  di
  riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla  data
  di stipula del finanziamento stesso, per una durata non superiore
  a 15 anni;
   b)  contributo  in  conto interessi sui  finanziamenti  e  sulle
  operazioni di leasing concessi dagli istituti di credito e  dalle
  società  di  leasing, in misura pari al 70 per  cento  del  tasso
  applicato  al finanziamento da agevolare, fermo restando  che  la
  base  di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento
  fissato  dalla Commissione europea vigente alla data  di  stipula
  del  finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche  quando
  il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più
  elevato.
   4.  Gli  aiuti  di cui al presente articolo sono cumulabili  con
  altri  aiuti  regionali, nazionali o comunitari  nei  limiti  dei
  massimali  di  intensità  previsti  dalla  Carta  degli  aiuti  a
  finalità  regionale  per la Sicilia, pari al  35  per  cento  ESN
  aumentato  di  un  15  per  cento  ESL  del  valore  delle  spese
  ammissibili.
   5.  Le  agevolazioni sono concesse nel rispetto delle specifiche
  discipline settoriali comunitarie.
   6.   Per  le  finalità  di  cui  al  presente  articolo  l'IRCAC
  utilizzerà  le  disponibilità  del  fondo  a  gestione   separata
  istituito con l'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n.  6
  e  successive modifiche ed integrazioni fino ad un importo  di  6
  milioni di euro».

   Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

   - dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale e Zago: 22.1.

   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e    relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 22 nel testo risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:

                            «Articolo 23
       Aiuti alle imprese cooperative attive nel settore della
    produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
                              agricoli.

   1.  L'IRCAC  è autorizzato a concedere agevolazioni sotto  forma
  di  finanziamenti e di contributi in conto interessi nel rispetto
  delle  condizioni e per le finalità e categorie di aiuti previste
  dal  Regolamento CE n. 1/2004 della Commissione del  23  dicembre
  2003 in GUCE L 1 del 3 gennaio 2004.
   2.  Beneficiarie  degli  aiuti sono le micro,  piccole  e  medie
  imprese   cooperative   attive  nel   campo   della   produzione,
  trasformazione e commercializzazione dei prodotti  agricoli,  che
  realizzino gli interventi previsti dal citato Regolamento  CE  n.
  1/2004 alle condizioni in esso stabilite.
   3.  In  ordine agli investimenti nelle aziende agricole  e  agli
  investimenti     nel     settore    della    trasformazione     e
  commercializzazione  dei prodotti agricoli,  il  controllo  sulla
  conformità ai criteri previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 26
  del  Regolamento  CE 1257/1999 è effettuato,  sulla  base  di  un
  campione  comprendente  almeno  il  5  per  cento  delle  imprese
  interessate,  dall'Ufficio speciale per i  controlli  di  secondo
  livello  della Presidenza della Regione. Devono, inoltre,  essere
  disponibili  prove  sufficienti che esistono  in  futuro  normali
  sbocchi  di  mercato  per i prodotti agricoli  trasformati.  Tale
  valutazione è effettuata, caso per caso, sulla base del documento
  'Le  tendenze  di  fondo del sistema agroalimentare  siciliano  -
  Analisi dei normali sbocchi di mercato ' che costituisce allegato
  I al POR Sicilia 2000-2006.
   4.  Gli  aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità,
  attivabili anche disgiuntamente:
   a)  finanziamento ad un tasso pari al 30 per cento del tasso  di
  riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla  data
  di stipula del finanziamento stesso, per una durata non superiore
  a 15 anni;
   b)  contributo  in  conto interessi sui  finanziamenti  e  sulle
  operazioni di leasing concessi dagli istituti di credito e  dalle
  società  di  leasing, in misura pari al 70 per  cento  del  tasso
  applicato  al finanziamento da agevolare, fermo restando  che  la
  base  di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento
  fissato  dalla Commissione europea vigente alla data  di  stipula
  del  finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche  quando
  il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più
  elevato.
   5.  Gli  aiuti  di cui al presente articolo sono cumulabili  con
  altri  aiuti  regionali, nazionali o comunitari  nei  limiti  dei
  massimali  di  intensità previsti dal Regolamento  CE  n.  1/2004
  della  Commissione del 23 dicembre 2003 in GUCE L 1 del 3 gennaio
  2004.
   6.   Per   le  finalità  di  cui  alla  presente  legge  l'IRCAC
  utilizzerà  le  disponibilità  del  fondo  a  gestione   separata
  istituito con l'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n.  6
  e  successive modifiche ed integrazioni fino ad un importo  di  4
  milioni di euro».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -  dagli  onorevoli Oddo, Panarello, Speziale e  Zago:   23.1  e
  23.2.

   Gli  emendamenti 23.1 e 23.2 decadono per assenza dall'Aula  dei
  firmatari.
   Pongo  in  votazione  l'articolo  23.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:

                            «Articolo 24
   Aiuti   alle  imprese  cooperative  attive  nel  settore   della
  produzione,  trasformazione  e commercializzazione  dei  prodotti
  della pesca

   1.  L'IRCAC  è autorizzato a concedere agevolazioni sotto  forma
  di  finanziamento e di contributo in conto interessi nel rispetto
  delle  condizioni e per le finalità e categorie di aiuti previste
  dal   Regolamento  CE  n.  1595/2004  della  Commissione   dell'8
  settembre 2004 in GUCE L 291 del 14 settembre 2004.
   2.  Beneficiarie  degli  aiuti sono le micro,  piccole  e  medie
  imprese   cooperative   attive  nel   campo   della   produzione,
  trasformazione  e commercializzazione dei prodotti  della  pesca,
  che realizzino gli interventi previsti dal citato Regolamento  CE
  n. 1595/2004 alle condizioni in esso stabilite.
   3.  Gli  aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità,
  attivabili anche disgiuntamente:
   a)  finanziamento ad un tasso pari al 30 per cento del tasso  di
  riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla  data
  di stipula del finanziamento stesso, per una durata non superiore
  a 15 anni;
   b)  contributo  in  conto interessi sui  finanziamenti  e  sulle
  operazioni di leasing concessi dagli istituti di credito e  dalle
  società  di  leasing, in misura pari al 70 per  cento  del  tasso
  applicato  al finanziamento da agevolare, fermo restando  che  la
  base  di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento
  fissato  dalla Commissione europea vigente alla data  di  stipula
  del  finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche  quando
  il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più
  elevato.
   4.  Gli  aiuti  di cui al presente articolo sono cumulabili  con
  altri  aiuti  regionali, nazionali o comunitari  nei  limiti  dei
  massimali  di intensità previsti dal Regolamento CE n.  1595/2004
  della  Commissione dell'8 settembre 2004 in GUCE  L  291  del  14
  settembre 2004.
   5.   Per   le  finalità  di  cui  al  presente  articolo  l'RCAC
  utilizzerà  le  disponibilità  del  fondo  a  gestione   separata
  istituito con l'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n.  6
  e  successive modifiche ed integrazioni fino ad un importo  di  3
  milioni di euro».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:

                            «Articolo 25
   Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 16 aprile  2003,
  n. 4.

   1.  All'articolo 67 della legge regionale 16 aprile 2003, n.  4,
  sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  comma  2  sono soppresse le parole: ai  comuni  nel  cui
  territorio ricadono gli immobili stessi e';
   b)  alla  fine del comma 3 sono aggiunte le parole entro novanta
  giorni';
   c)  al  comma  4 dopo le parole 'Il ricavato' sono  aggiunte  le
  altre:  al  netto  della  commissione  di  cui  al  comma  2  bis
  dell'articolo 55 della legge regionale n. 10 del 1999' e dopo  la
  parola  modificazioni'  sono aggiunte le  seguenti  su  cui  sono
  addebitate  le spese sostenute per l'assegnazione e gestione  dei
  beni di cui al comma 1'».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 26. Ne do lettura:

                            «Articolo 26
         Prestiti partecipativi in favore delle cooperative

   1.   Al   fine  di  sostenere  i  programmi  di  sviluppo  delle
  cooperative  siciliane IRCAC è autorizzato a concedere  aiuti  de
  minimis sotto forma di prestiti partecipativi nel rispetto  delle
  condizioni,  limiti  e  massimali  previsti  dal  Regolamento  CE
  n.69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
   2.  Beneficiari  degli aiuti sono le società cooperative  aventi
  sede  in  Sicilia  che dispongano già di un capitale  sociale  di
  imporlo non inferiore a quello minimo previsto per le società per
  azioni.
   3.  I  programmi  di  sviluppo  comportanti  un  incremento  del
  fabbisogno   finanziario   aziendale   possono   riguardare    la
  realizzazione di nuovi investimenti in immobilizzazioni materiali
  e immateriali.
   4.  La  durata  del finanziamento non può essere superiore  a  8
  anni  compreso  un  eventuale  periodo  di  preammortamento   non
  superiore a 2 anni.
   5.  Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al  30
  per  cento  del  tasso di riferimento fissato  dalla  commissione
  europea, vigente alla data di stipula del finanziamento.
   6.   L'importo  del  finanziamento  deve  essere  inferiore   al
  capitale  sociale già sottoscritto e versato dai soci e  non  può
  essere superiore a 500.000 euro.
   7.  Il  prestito partecipativo deve essere assistito da garanzie
  reali».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 27. Ne do lettura:

                            «Articolo 27
    Prestiti partecipativi in favore dei consorzi di cooperative

   1.  Al  fine  di  favorire  i processi di  integrazione  tra  le
  imprese  cooperative siciliane l'IRCAC è autorizzato a  concedere
  agevolazioni  sotto forma di prestiti partecipativi nel  rispetto
  delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento  CE
  n.69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
   2.  Beneficiari degli aiuti sono i consorzi di cooperative o  le
  cooperative   di  secondo  grado  aventi  sede  in  Sicilia   che
  dispongono già di un capitale sociale di importo non inferiore  a
  quello minimo previsto per le società per azioni.
   3.  La  durata  del finanziamento non può essere superiore  a  8
  anni  compreso  un  eventuale  periodo  di  preammortamento   non
  superiore a 2 anni.
   4.  Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al  30
  per  cento  del  tasso di riferimento fissato  dalla  Commissione
  europea, vigente alla data di stipula del finanziamento.
   5.   L'importo  del  finanziamento  deve  essere  inferiore   al
  capitale  sociale già sottoscritto e versato dai soci e  non  può
  essere superiore a 200.000 euro ogni 20 imprese aggregate.
   6.  Il prestito partecipativo dovrà essere assistito da garanzie
  reali  e/o  da garanzie personali della società o dei soci  o  di
  terzi».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 28. Ne do lettura:

                            «Articolo 28
                       Disposizioni attuative

   1.  L'Assessore  regionale  per la cooperazione,  il  commercio,
  l'artigianato e la pesca, l'Assessore regionale per l'agricoltura
  e  le  foreste  e  l'Assessore regionale per  il  bilancio  e  le
  finanze,  per le rispettive competenze, emanano le direttive  per
  l'attuazione degli interventi di cui agli articoli  da  22  a  27
  entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Comunico  che  sono  stati  presentati  i  seguenti  emendamenti
  aggiuntivi:

   - dall'onorevole Misuraca: A.1;
   - dagli onorevoli Oddo, Panarello, Capodicasa e Speziale: A2;
   -  dagli  onorevoli  Oddo, Panarello, Capodicasa  ,  Speziale  e
  Zago: A3; A4; A5; A6;
   -  dagli  onorevoli  Fleres, Catania G.,  Maurici  e  Burgaretta
  Aparo: A7.

    MISURACA  Dichiaro di ritirare l'emendamento A1.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Gli  emendamenti  A2,  A4,  A5 e A6 sono  decaduti  per  assenza
  dall'Aula dei firmatari.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento A7. Lo pongo in votazione. Il  parere
  della Commissione?

    SAVONA  vicepresidente della Commissione. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 29. Ne do lettura:

                            «Articolo 29

   1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta  ufficiale
  della Regione siciliana.
   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
  osservare come legge della Regione».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione la delega per il coordinamento formale  del
  disegno di legge.

                           (E' approvata)

    Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
                           «Misure per la
   competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni
                             alla legge
             regionale 23 dicembre 2000, n. 32» (1077/A)


   Presidenza del presidente Lo Porto


    PRESIDENTE   Indìco la votazione finale per scrutinio  nominale
  del  disegno  di legge «Misure per la competitività  del  sistema
  produttivo.  Modifiche ed integrazioni alla  legge  regionale  23
  dicembre 2000, n. 32» (1077/A).
   Chiarisco  il  significato  del  voto:  chi  vota  sì  preme  il
  pulsante  verde;  chi  vota no preme il pulsante  rosso;  chi  si
  astiene preme il pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

                     (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la votazione.

                      Risultato della votazione

    PRESIDENTE   Proclamo  l'esito della  votazione  per  scrutinio
  nominale:

   Presenti e votanti  42
   Maggioranza         22
   Favorevoli          39
   Contrari              3

                        (L'Assemblea approva)

   Invito  gli  Uffici  a  prendere nota che  l'onorevole  Dina  ha
  votato   a   favore  del  disegno  di  legge  ma  che,   per   un
  malfunzionamento  del sistema elettronico di  votazione,  il  suo
  voto non è stato registrato.

   Onorevoli  colleghi,  rinvio la seduta  a  venerdì  16  dicembre
  2005, alle ore 17.30 con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del presidente Lo Porto

   Presidenza del vicepresidente Fleres

   Presidenza del vicepresidente Crisafulli


   I   - Comunicazioni
  II   - Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83,
       lettera d) e 153 del Regolamento interno, delle mozioni:

         N. 461  - Iniziative presso il Governo nazionale al fine
               di  affidare la gestione dei corsi abilitanti alla
               Direzione   scolastica  regionale   anziché   alle
               Università.

                  BARBAGALLO - CULICCHIA - GENOVESE - GURRIERI -
  TUMINO - ZANGARA

         N. 462  - Iniziative per evitare il rischio che il Banco
               di    Sicilia    perda   il   proprio   patrimonio
               immobiliare  e  che  siano  disattesi   i    patti
               parasociali'.

                                               ORTISI- GALLETTI -
  MANZULLO - SPAMPINATO - VITRANO

         N. 463  -  Iniziative  urgenti al fine di assicurare  ai
               soggetti che fanno uso di farmaci appartenenti  al
               file  F' l'uso della distribuzione gratuita.

                                               ORTISI- GALLETTI -
  MANZULLO - SPAMPINATO - VITRANO

       III   -  Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della
         rubrica:  Cooperazione, commercio, artigianato e pesca
  IV   - Discussione dei disegni di legge:

         1)  -   Norme sull'esposizione al pubblico dei prezzi dei
             prodotti in vendita                   (n. 1023/A) (Seguito)

  2)  -   Istituzione di un ulteriore turno elettorale autunnale
  per il rinnovo degli organi dei Comuni e delle Province della
  Regione. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto
  2002, n. 7  (n. 977/A) (Seguito)
  3)  -   Istituzione di poli turistici all'interno dei parchi
  dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie  (nn. 986-987/A)
  4)  -   Disciplina della raccolta, commercializzazione e
  valorizzazione dei funghi epigei spontanei  (nn. 908-812- 6/A)
  5)  -   Interventi per la valorizzazione turistica, fruizione e
  conservazione delle opere della   Fiumara d'arte  (n. 1003/A)
  6)  -   Disposizioni finanziarie urgenti e per la
  razionalizzazione dell'attività amministrativa  (n. 151-Norme
  stralciate II/A)

       V   - Elezione delle Commissioni legislative permanenti e della
         Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività
         dell'Unione europea
  VI   - Elezione di deputati segretari

        La seduta è tolta alle ore 08.48 del 7 dicembre 2005

        Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 14.20

                     DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
                            Il Direttore
                     Dott.ssa  Iolanda Caroselli

                         Repubblica Italiana

      A S S E M B L E A   R E G I O N A L E   S I C I L I A N A

                              *********

             EMENDAMENTO  C' APPROVATO DALLA COMMISSIONE

                     AL DISEGNO DI LEGGE N. 1084

        Emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 1

      Al  comma  2  dell'articolo 1 sono apportate  le  seguenti
    modifiche:

      -  dopo le parole  seguente spesa' aggiungere le parole  a
    destinazione vincolata  e da iscrivere in un fondo unico dal
    quale  prelevare con decreto del Ragioniere  generale  della
    Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento
    interventi   strutturali,   da   destinare   alle   seguenti
    finalità:';
      -  alla lettera g) sostituire le parole  9.000 migliaia di
    euro'  con  le parole  6.000 migliaia' e dopo le parola'  in
    Sicilia' aggiungere le parole  nonché 3.000 migliaia di euro
    per l'attuazione della convenzione stipulata con l'ISMEA per
    la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a
    favorire l'accesso al mercato del credito e dei capitali  da
    parte delle imprese agricole ed agroalimentari siciliane'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 3 dell'articolo 1

      Al comma 3 dell'articolo 1, dopo il paragrafo 2 aggiungere
    il seguente paragrafo:
      Al  comma  3  dell'articolo 30 della  legge  regionale  28
    dicembre  2004,  n.  17,  dopo le  parole  '31  marzo  2005'
    aggiungere le parole  o successivamente'

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 5 dell'articolo 1

      Al  comma  5  dell'articolo  1  è  apportata  la  seguente
    modifica:

      - al penultimo capoverso dopo le parole  cui si fa fronte'
    cassare  le parole da   con parte'  fino alle parole   dello
    Statuto'  ed inserire le parole   con parte delle somme  non
    utilizzate  relative  ad  assegnazioni  statali   ai   sensi
    dell'articolo  38  dello Statuto. Possono,  altresì,  essere
    utilizzate  le risorse assegnate per l'anno 2006  in  favore
    della Regione ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento sostitutivo del
                      comma 14 dell'articolo 1

      Il comma 14 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
      14.  In  attuazione dell'articolo 15 della legge regionale
    19    maggio    2005,   n.   5,   gli   oneri    discendenti
    dall'utilizzazione presso le AUSL del contingente dei medici
    della   medicina  dei  servizi  utilmente  collocati   nelle
    graduatorie  provinciali a far data dall'1 dicembre  2005  e
    fino  al loro definitivo inquadramento nei posti di organico
    disponibili,    gravano   sull'autorizzazione    di    spesa
    dell'intervento integrativo regionale di cui al comma 16.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento sostitutivo del
                      comma 15 dell'articolo 1

      Il comma 15 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
      15.   Al  fine  di  garantire  i  livelli  essenziali   di
    assistenza  nel  territorio, l'Assessore  regionale  per  la
    sanità,  nel rispetto delle disposizioni finanziarie vigenti
    in  materia  di  dotazione  organiche,  può  autorizzare  le
    aziende  sanitarie territoriali, ospedaliere  e  policlinici
    universitari  a  procedere  alle  assunzioni  di  unità   di
    personale  del  S.S.N. secondo criteri e priorità  che  sono
    preventivamente fissati dallo stesso, sentita la  competente
    Commissione legislativa dell'Assemblea regionale  siciliana,
    tenuto  conto delle effettive esigenze di ciascuna  azienda,
    nell'ambito   delle  risorse  finanziarie  disponibili   per
    ciascuno   degli   anni   2005,   2006   e   2007,    tenuto
    prioritariamente conto dei concorsi già espletati.
      Ferme  restando  le  disposizioni di cui  all'articolo  1,
    comma  6,  della  legge regionale 5 novembre  2004,  n.  15,
    l'Assessore  regionale per la sanità può altresì autorizzare
    l'attivazione di nuove unità operative complesse ad  elevata
    assistenza ricomprese nell'Allegato A  Altà specialità'  del
    decreto  22  maggio 2003  Riassetto della rete ospedaliera',
    oltreche'  nuove  unità  operative complesse  in  discipline
    oncologiche   nei  presidi  ospedalieri  e   nelle   aziende
    ospedaliere  ricadenti  nelle  zone  classificate  ad   alto
    rischio ambientale.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 16 dell'articolo 1

      Al   comma   16  dell'articolo  sostituire  l'importo   di
     664.790.179,77' con l'importo di  646.335.179,77'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 18 dell'articolo 1

      Al  comma  18  dell'articolo 1 sono apportate le  seguenti
    modifiche:
      -  dopo  le  parole   Capitolo 377729 + 200'  inserire  le
    parole  da destinare all'Associazione per l'arte';
      - sopprimere la lettera g).

                    Emendamento modificativo del
                       comma 2 dell'articolo 2
      Al comma 2 dell'articolo 2 cassare la lettera b).

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 1 dell'articolo 3
      Il comma 1 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                       comma 2 dell'articolo 3

         Il   comma   2  dell'articolo  3  è  sostituito   dal
       seguente:
         2.   Al   comma  1  dell'articolo  110  della   legge
       regionale  28  dicembre 2004, n. 17,   dopo  le  parole
        legge  regionale 25 maggio 1995, n. 45' aggiungere  le
       parole    compresi  i  soggetti  di  cui  al  comma  2,
       articolo 106, della legge regionale 16 aprile 2003,  n.
       4,  che  abbiano  nel  triennio 2000-2002  prestato  la
       propria  opera  per  un  numero  non  inferiore  a  450
       giornate lavorative'.
         Il  comma  1  dell'articolo 110 della legge regionale
       28  dicembre  2004, n. 17, va inteso nel senso  che  il
       personale interessato deve essere utilizzato per  tutto
       l'anno  solare.  La  presente disposizione  costituisce
       interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 110
       della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento sostitutivo del
                       comma 3 dell'articolo 3

      Il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
      3.   Al   primo  comma  dell'articolo   72   della   legge
    regionale 28 ottobre 1985, n. 41, come modificato dal  comma
    14 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004,
    n.  17, il numero  8' è sostituito con il numero  24' e dopo
    la  parola   Ordine'  sono  inserite  le  parole   che  sono
    utilizzabili  anche  presso ciascun Assessorato  regionale'.
    Dopo  le  parole   di categoria' sono aggiunte  le  seguenti
    parole:   Ai fini del raggiungimento del limite numerico  di
    cui  al  presente  comma  in sede  di  individuazione  hanno
    priorità  i giornalisti che, alla data di entrata in  vigore
    della presente legge, svolgano le funzioni di portavoce o di
    addetto  stampa  presso  la Presidenza  della  Regione,  gli
    Assessorati  regionali  e l'Assemblea regionale  siciliana,.
    Ulteriori  unità  aggiuntive,  fino  ad  un  massimo  di   4
    giornalisti  dipendenti dagli enti  di  cui  all'articolo  1
    della  legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, possono essere
    utilizzate  in posizione di comando'. Per le nomine  di  cui
    alla presente disposizione non si applica la legge regionale
    20 aprile 1976, n. 35.
      Per  le  finalità  del presente comma è  autorizzata,  per
    l'esercizio  finanziario 2005,  la spesa di 100 migliaia  di
    euro.  Per  gli  esercizi finanziari 2006 e 2007  la  spesa,
    valutata  in 2.030 migliaia di euro per ciascun  anno  trova
    riscontro  nel  bilancio  pluriennale  della  Regione,   UPB
    4.2.1.5.2, accantonamento 1003.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 4 dell'articolo 3
      Il comma 4 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 6 dell'articolo 3
      Il comma 6 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 7 dell'articolo 3
      Il comma 7 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 10 dell'articolo 3

      Al  comma  10  dell'articolo 3  è  apportata  la  seguente
    modifica:

      -  dopo  le  parole  Ufficio di Bruxelles'  aggiungere  le
    parole   e l'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans
    e  dei  siti  presidenziali'.  Per le  finalità  di  cui  al
    presente  comma  è  autorizzata, nell'esercizio  finanziario
    2005, la spesa di 100 migliaia di euro, cui si provvede  con
    parte   delle  disponibilità  dell'UPB  1.4.1.1.1,  capitolo
    108109.  Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007,  la  spesa
    annua, valutata in 500 migliaia di euro trova riscontro  nel
    bilancio pluriennale della Regione 2005-2007, UPB 4.2.1.5.2,
    accantonamento 1003.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 12 dell'articolo 3

      Alla fine del comma 12 aggiungere le seguenti parole:
       Per  le  finalità di cui al presente comma è autorizzata,
    per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 50 migliaia di
    euro.'.  Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007  la  spesa,
    valutata  in  600  migliaia di euro per ciascun  anno  trova
    riscontro  nel  bilancio  pluriennale  della  Regione,   UPB
    4.2.1.5.2, accantonamento 1003.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 13 dell'articolo 3
      Il comma 13 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento modificativo al
                      comma 14 dell'articolo 3
      Al  comma  14  dell'articolo 3 dopo  la  parola   possono'
    aggiungere   le  parole   ,  senza  ulteriori  oneri   della
    Regione,'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 15 dell'articolo 3
      Il comma 15 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 16 dell'articolo 3
      Il comma 16 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 17 dell'articolo 3
      Il comma 17 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 19 dell'articolo 3

      Al  comma  19  dell'articolo 3   è  aggiunto  il  seguente
    periodo:
      Per  le  finalità  del presente comma è  autorizzata,  per
    l'esercizio  finanziario 2005,  la spesa di 20  migliaia  di
    euro.  Per  gli  esercizi finanziari 2006 e 2007  la  spesa,
    valutata  in  20  migliaia di euro per  ciascun  anno  trova
    riscontro  nel  bilancio  pluriennale  della  Regione,   UPB
    4.2.1.5.2, accantonamento 1003.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 20 dell'articolo 3

      Al  comma  20  dell'articolo 3   è  aggiunto  il  seguente
    periodo:
      Per  le  finalità  del presente comma è  autorizzata,  per
    l'esercizio  finanziario 2005,  la spesa di 10  migliaia  di
    euro.  Per  gli  esercizi finanziari 2006 e 2007  la  spesa,
    valutata  in  10  migliaia di euro per  ciascun  anno  trova
    riscontro  nel  bilancio  pluriennale  della  Regione,   UPB
    4.2.1.5.2, accantonamento 1003.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 21 dell'articolo 3
      Il comma 21 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 22 dell'articolo 3
      Il comma 22 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 23 dell'articolo 3
      Il comma 23 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 26 dell'articolo 3

      Al  comma  26  dell'articolo 3 dopo  le  parole   mediante
    riduzione'  aggiungere  le parole  ,  nel  limite  di  3.500
    migliaia di euro,'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento sostitutivo del comma 27 dell'articolo 3

      Il comma 27 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
      27.  Nelle  more  della riforma del Corpo forestale  della
    Regione e in attuazione di quanto previsto dall'articolo  76
    della  legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e dal  comma  3
    dell'articolo 5 della legge regionale 5 maggio 2000, n.  10,
    nell'ambito  delle  dotazioni organiche  del  personale  del
    Corpo  forestale  della  Regione,  sono  istituiti  i  ruoli
    previsti  dagli articoli 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34  e  39  del
    decreto  legislativo  12  maggio 1995,  n.  201,  così  come
    modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.  87,
    per  il  personale  non direttivo; mentre per  il  personale
    direttivo vengono istituiti i ruoli previsti dall'  articolo
    1  del  decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, così  come
    modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472,
    ed il ruolo di funzionari direttivi tecnici forestali.
      Nell'ambito della Regione il personale dei ruoli  previsti
    dagli   articoli  2,  7,  13,  30,  34,  e  39  del  decreto
    legislativo  12  maggio 1995, n. 201, di cui  al  precedente
    comma 27 viene inquadrato nel modo seguente:
      a)  in  categoria  B il personale dei ruoli  di  cui  agli
    articoli 2 e 30;
      b)  in  categoria  C il personale dei ruoli  di  cui  agli
    articoli 7,13, 34 e 39.
      Nell'ambito della Regione il personale dei ruoli  previsti
    dall'articolo  1 del decreto legislativo 3 aprile  2001,  n.
    155,  e nel ruolo di funzionario direttivo tecnico forestale
    di  cui  al comma 1 viene inquadrato in categoria D  e  sono
    equiparati  solo  ai  fini dell'attribuzione  dell'indennità
    mensile pensionabile.
      Al personale del Corpo forestale della Regione di cui alla
    presente  legge,  si  applica il  contratto  dei  dipendenti
    regionali    e   viene   attribuita   l'indennità    mensile
    pensionabile  corrisposta in misura pari alle  corrispettive
    qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato.
      Entro  trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
    legge,  con successivo decreto, il Presidente della  Regione
    stabilisce  le  competenze, l'ordinamento e  l'organico  del
    personale di cui alla presente legge. Gli eventuali maggiori
    oneri   derivanti  dall'applicazione  della  presente  legge
    graveranno sul capitolo 150001 del bilancio della Regione.
      Sono  soppressi i ruoli di guardie, sott'ufficiali, agenti
    tecnici  ed  assistenti tecnici forestali  della  Tabella  M
    della  legge  regionale 41/85 e tutte le norme in  contrasto
    con la presente legge.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

         Emendamento aggiuntivo al comma 28 dell'articolo 3

      All'articolo 3, comma 28 aggiungere il seguente periodo:
       Per  le  finalità  di  cui al presente  comma  la  spesa,
    valutata per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e  2007
    in  1.500  migliaia  di euro, trova riscontro  nel  bilancio
    pluriennale  della  Regione, UPB  4.2.1.5.2,  accantonamento
    1003'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 29 dell'articolo 3

      Al  comma  29  dell'articolo 3 sono apportate le  seguenti
    modifiche:

     -  sopprimere  le lettere a), b) e c);
    -  dopo la lettera e) aggiungere il seguente paragrafo:
     Per le finalità di cui al presente comma la spesa, valutata
    per  ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007  in  500
    migliaia  di  euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale
    della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 30 dell'articolo 3
      Il comma 30 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 33 dell'articolo 3
      Il comma 33 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 34 dell'articolo 3
      Il comma 34 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 35 dell'articolo 3
      Il comma 35 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 36 dell'articolo 3
      Al   comma   36  dell'articolo  3  sostituire  la   parola
     utilizzato' con la parola  assunto'.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 39 dell'articolo 3
      Il comma 39 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 40 dell'articolo 3
      Il comma 40 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 43 dell'articolo 3
      Il comma 43 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 44 dell'articolo 3
      Il comma 44 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 45 dell'articolo 3
      Al  comma  45  dell'articolo 3 sostituire  le  parole  '31
    dicembre 2008' con le parole '31 dicembre 2006'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 50 dell'articolo 3

      Al  comma  50  dell'articolo  3  è  aggiunto  il  seguente
    periodo:
      Alla   spesa  derivante  dall'applicazione  del   presente
    periodo  si  fronte con le somme autorizzate  dall'articolo,
    comma 16, della presente legge.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 52 dell'articolo 3
      Il comma 52 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 53 dell'articolo 3
      Il comma 53 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 54 dell'articolo 3
      Il comma 54 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 55 dell'articolo 3
      Il comma 55 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 57 dell'articolo 3

      Al  comma  57  dell'articolo 3 sono apportate le  seguenti
    modifiche:
      - cassare il paragrafo 1;
      -   al  paragrafo  2  dopo  le  parole   della  qualifica'
    aggiungere  le  parole   di agente con  funzioni  di  agente
    forestale' e dopo le parole  procedura concorsuale'  cassare
    le parole  per la relativa assunzione'.
      - dopo il paragrafo 2 aggiungere il seguente:
      Il  trattamento economico fondamentale spettante è  quello
    previsto  dal contratto collettivo regionale di  lavoro  del
    comparto   non   dirigenziale  pubblicato  nel   supplemento
    ordinario  alla  GURS  n.  22 del  21  maggio  2005  per  la
    categoria  B  posizione  economica  1'  (allegato  I)  oltre
    l'indennità  di amministrazione (allegato J)  e  l'indennità
    integrativa speciale (allegato H).'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento sostitutivo del
                      comma 60 dell'articolo 3

      Il comma 60 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
       60.  Le  modifiche della natura dei contratti di  cui  al
    comma  4, dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre
    2003,  n.  21,  vanno  intese nel rispetto  della  qualifica
    posseduta   ovvero,   in  caso  di   assunzioni   ai   sensi
    dell'articolo  12,  comma  4,  del  decreto  legislativo   1
    dicembre   1997,   n.   448   e  successive   modifiche   ed
    integrazioni,  nonché di assunzioni ai  sensi  dell'articolo
    78,  comma  6,  della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  con
    inquadramenti  in  profili esecutivi  equivalenti  a  quelli
    precedentemente svolti ed ascrivibili alla  fascia   B'  del
    contratto  collettivo  di lavoro degli  enti  locali,  nella
    considerazione  che  i contratti già stipulati  in  aderenza
    alle  esigenze  dell'ente prevedano o  prevedevano  mansioni
    impiegatizie  e  ferma  restando la sussistenza  di  vacanze
    nelle  dotazioni  organiche  e  delle  necessarie  coperture
    finanziarie a carico dei bilanci dei rispettivi enti.
      La  presente disposizione è interpretazione autentica  del
    comma  4  dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre
    2003, n. 25.'.

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 2 dell'articolo 4
      Il comma 2 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 4 dell'articolo 4

      Il paragrafo 4 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 5 dell'articolo 4
      Il comma 5 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 6 dell'articolo 4
      Il comma 6 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 7 dell'articolo 4

      Il paragrafo 4 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 11 dell'articolo 4
      Il comma 11 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento sostitutivo del comma 17 dell'articolo 4

      Il comma 17 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

      17.  Il  comitato  di cui al decreto del Presidente  della
    Repubblica   28  dicembre  2004,  n.  353,  è  l'interfaccia
    regionale  dell'autorità europea per la sicurezza alimentare
    di cui al Regolamento CE n. 178/02.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento sostitutivo del comma 21 dell'articolo 4

      Il comma 21 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

      21.   E'  istituito  l'Istituto  regionale  dell'olivo   e
    dell'olio.
      L'Istituto  è'  dotato  di  personalità  giuridica  ed   è
    sottoposto   alla   tutela   e  vigilanza   dell'Assessorato
    eegionale per l'agricoltura e le foreste.
      L'Istituto ha i seguenti scopi:
      -  promuove la valorizzazione, la diffusione ed il consumo
    dell'olio  extravergine  di oliva prodotto  in  Sicilia  con
    particolare riguardo alle denominazioni di origine protetta;
      -  svolge  attività di ricerca, formazione  e  innovazione
    nella filiera olivicolo-olearia;
      -       promuove       la      commercializzazione       e
    l'internazionalizzazione  dell'olio  extravergine  di  oliva
    prodotto in Sicilia;
      -  realizza  ogni  altra iniziativa per  la  difesa  e  la
    valorizzazione in maniera diretta o indiretta del patrimonio
    olivicolo e oleario siciliano.
      Entro  60  giorni  dall'entrata in vigore  della  presente
    legge   la  Giunta  regionale  approva  il  regolamento   di
    organizzazione  e  funzionamento su proposta  dell'Assessore
    regionale per l'agricoltura e le foreste che potrà prevedere
    l'utilizzazione in comando di personale dell'Amministrazione
    regionale  e degli istituti ed enti sottoposti  a  tutela  e
    vigilanza della Regione.
      A  decorrere dall'esercizio finanziario 2006 agli oneri di
    cui al presente comma  si provvede ai sensi dell'articolo 3,
    comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n.
    10.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 22 dell'articolo 4

      Al  quarto  e  al sesto rigo del comma 22 dell'articolo  4
    sostituire  le  parole  30 marzo 2006'  con  le  parole   31
    dicembre 2006'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 24 dell'articolo 4

      Al  comma  24  dell'articolo 4 sono apportate le  seguenti
    modifiche:
      -  il  paragrafo 1 è così sostituito:  Le agevolazioni  di
    cui all'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002,  n.
    2,  ed all'articolo 99 della legge regionale 16 aprile 2003,
    n. 4, si applicano per tutti gli atti traslativi da chiunque
    posti in essere a partire dall'1 gennaio 2002 fino alla data
    del  31  dicembre 2006, alla sua  condizione che abbiano  ad
    oggetto  terreni agricoli secondo gli strumenti  urbanistici
    vigenti alla data di stipula dell'atto e loro pertinenze; il
    riferimento  al primo comma dell'articolo 1  della  legge  6
    agosto  1954,  n. 604, vale solo ai fini dell'individuazione
    delle   tipologie  di  atti  agevolati.  Il  presente  comma
    costituisce interpretazione autentica dell'articolo 60 della
    legge regionale 26 marzo 2002, n. 2';
      -   il  paragrafo  2  è  così  sostituito:   Al  comma   4
    dell'articolo 60 della legge regionale 28 dicembre 2004,  n.
    17, le parole  Nelle more della definizione' sono sostituite
    con  le  parole   Nelle more, ovvero in caso di  definizione
    negativa'.
        Ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge regionale 28
    dicembre   2004,  n.  17,  le  parole   Nelle   more   della
    definizione'  sono  sostituite con le  parole   Nelle  more,
    ovvero in caso di definizione negativa'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 25 dell'articolo 4
      Il comma 25 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 26 dell'articolo 4
      Il comma 26 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 29 dell'articolo 4
      Il comma 29 è soppresso.

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 3 dell'articolo 5
      Il comma 3 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 8 dell'articolo 5
      Il comma 8 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 14 dell'articolo 5
      Al  paragrafo 3 del comma 14 dell'articolo 5 sostituire le
    parole  i commi 2, 4, 5 bis' con le parole  i commi  4  e  5
    bis'.

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 4 dell'articolo 6
      Il comma 4 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 13 dell'articolo 6
      Il comma 13 è soppresso.

                    Emendamento modificativo del
                       comma 3 dell'articolo 7
      Al comma 3 dell'articolo 7 dopo le parole  presente comma'
    cassare  le parole da  si applicano' fino a  legge regionale
    18   febbraio  1986,  n.  3'  e  aggiungere  le  parole    è
    autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la  spesa  di
    10 migliaia di euro'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                       comma 4 dell'articolo 7
      Al   comma   4  dell'articolo  7  sopprimere   la   parola
     vincolante'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                       comma 8 dell'articolo 7
      Al comma 8 dell'articolo 7 dopo le parole  legge regionale
    n. 85/1995' aggiungere  le parole  e del decreto legislativo
    7 agosto 1997, n. 280 (LPU)'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 13 dell'articolo 7
      Il comma 13 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 14 dell'articolo 7
      Il comma 14 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 18 dell'articolo 7

      Alla  fine del comma 18 dell'articolo 7 cassare le  parole
    da   Alla  spesa'  fino a  bilancio di previsione  2006'  ed
    aggiungere le parole  A decorrere dall'esercizio finanziario
    2006  la  spesa  destinata al piano  regionale  dell'offerta
    formativa è determinata ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,
    lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10'.

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 7 dell'articolo 8
      Il comma 7 è soppresso.

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 2 dell'articolo 9
      Il comma 2 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento sostitutivo del
                       comma 3 dell'articolo 9

      Il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

      3.  I soggetti accreditati per le branche a visita di  cui
    al  decreto  assessoriale  n.  890  del  2002  e  successive
    modifiche    ed    integrazioni,   possono,    richiedendolo
    all'Assessorato   regionale  della  sanità   e   alle   AUSL
    territorialmente competenti, trasferire la propria  attività
    ambulatoriale  da  una  provincia  all'altra.  L'Assessorato
    regionale  della  sanità, dipartimento del F.S.R.,  provvede
    con proprio provvedimento al trasferimento delle risorse tra
    le aziende sanitarie territorialmente competenti.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 7 dell'articolo 9
      Il comma 7 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 8 dell'articolo 9
      Il comma 8 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 12 dell'articolo 9
      Il comma 12 è soppresso.

        Emendamento modificativo del comma 4 dell'articolo 10

      Al  comma  4 dell'articolo 10 dopo le parole  i  compensi'
    aggiungere le parole  ove già'.

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 2 dell'articolo 11
      Il comma 2 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 4 dell'articolo 11
      Il comma 4 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 6 dell'articolo 11
      Il comma 6 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 9 dell'articolo 11

      Al  comma  9  dell'articolo 11 sono apportate le  seguenti
    modifiche:
      -  al terzultimo rigo del paragrafo 3 sostituire le parole
    'ventiquattro mesi' con le parole 'trentasei mesi';
      - al paragrafo 7 dopo le parole  dati ISTAT' aggiungere le
    parole   relativi ai prezzi al consumo per  le  famiglie  di
    operai  ed  impiegati';  sostituire le  parole   dell'ultimo
    biennio'  con le parole  dal 1998 al 2004'; dopo  le  parole
     legge  regionale 8 giugno 2005, n. 8' aggiungere le  parole
     e   devono,   altresì,  prevedere  un  sistema   tariffario
    flessibile  secondo  le dinamiche di mercato  ed  adeguabile
    all'andamento dei costi di esercizio';
      -  al  paragrafo 12 dopo le parole  e successive modifiche
    ed    integrazioni,compresi,   a   partire    dall'esercizio
    finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al  paragrafo
    7'.

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 3 dell'articolo 12
      Il comma 3 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 7 dell'articolo 12

      Al  comma 7 dell'articolo 12 sostituire le parole  per gli
    enti  locali'  con  le  parole   per  i  beni  culturali  ed
    ambientali e per la pubblica istruzione'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 8 dell'articolo 12

      Al  comma 8 dell'articolo 12 sostituire le parole  per gli
    enti  locali'  con  le  parole   per  i  beni  culturali  ed
    ambientali e per la pubblica istruzione'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 9 dell'articolo 12

      Al  comma  9 dell'articolo 12 sostituire la cifra   1.590'
    con  2.075'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 19 dell'articolo 12
      Il comma 19 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 44 dell'articolo 12
      Il comma 44 è soppresso.

                       Emendamento aggiuntivo
        Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le
                                acque

      1.  Al  fine  di  assicurare una  efficiente,  efficace  e
    coordinata gestione in materia di acque e rifiuti in Sicilia
    è  istituita l'Agenzia regionale per i rifiuti e  le  acque,
    ente  strumentale  della  Regione e  di  seguito  denominata
     Agenzia', con sede in Palermo, che può dotarsi di strutture
    sul territorio.
      2.  L'Agenzia è dotata di personalità giuridica  pubblica,
    di    autonomia    tecnica,    organizzativa,    gestionale,
    amministrativa  e  contabile ed è posta sotto  la  vigilanza
    della  Presidenza  della  Regione,  da  cui  promanano   gli
    indirizzi programmatici.
      3.  L'Agenzia, quale autorità di regolazione  dei  servizi
    idrici, dei servizi di gestione integrata dei rifiuti  e  di
    bonifica dei siti inquinati deve:
      -  assolvere  a  funzioni  di indirizzo  e  coordinamento.
    dell'attività  di  tutti gli Enti che operano.  nel  settore
    acque  esercitando altresì forme di controllo efficienti  ed
    efficaci, provvedendo in particolare:
      a) a promuovere la creazione e la diffusione della cultura
    dell'acqua  per  un  uso Responsabile  e  sostenibile  della
    risorsa  idrica, in quanto bene pubblico primario e  fattore
    fondamentale  di civiltà e di sviluppo, secondo  criteri  di
    solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia  dei
    diritti  delle  future  generazioni  e  dell'integrità   del
    patrimonio ambientale;
      b)  alla  elaborazione ed attuazione di programmi  per  la
    conoscenza   e   la  verifica  dello  stato  qualitativo   e
    quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e  delle
    misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema
    idrico;
      c) al miglioramento della qualità delle acque, anche sotto
    il  profilo  igienico-sanitario,  attraverso  l'adozione  di
    misure  per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento,
    nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e  il
    risparmio delle risorse idriche;
      d)  a  sviluppare  e  sostenere  azioni  per  la  gestione
    integrata quali- quantitativa delle risorse idriche;
      e)  a  controllare e regolare il servizio reso dai gestori
    del sistema idrico integrato;
      f)   alla  pianificazione  e  assegnazione  delle  risorse
    idriche fra i settori idropotabile, agricolo e industriale;
      g)  alla  registrazione attraverso la rete di osservazione
    dei parametri idrometeoclimatici;
      h)  alla  misurazione dei deflussi nei bacini idrografici,
    delle portate delle sorgenti, delle gallerie e dei pozzi;
      i)  alla elaborazione del bilancio idrologico per i bacini
    idrografici  dell'Isola  al fine di  valutare  disponibilità
    idriche   per   le   utilizzazioni  potabili,   irrigue   ed
    industriali;
      l) alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati
    ed  elaborati,  nonché di bollettini mensili  sulle  portate
    delle   sorgenti,   degli  invasi,  e  punti   d'acqua   più
    significativi;
      m)  al  rilascio.  dei pareri di compatibilità  idrologica
    sulle  domande di grande derivazione e sui progetti di opere
    civili idrauliche e assetto del territorio;
      n) al controllo e vigilanza sulle grandezze idrologiche al
    fine  di  prevenire situazioni di rischio  in  occasione  di
    eventi  e  situazioni  eccezionali, piene,  riduzione  delle
    risorse idriche superficiali e profonde;
      o)  alla  gestione  delle  grandi  infrastrutture  irrigue
    (esercizio e manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori
    a valle delle dighe);
      p) alla gestione delle emergenze infrastrutturali;
      q)  alla programmazione, progettazione e realizzazione  di
    nuovi interventi;
      r) al controllo delle dinamiche dei prezzi;
      s)  alla  tenuta  dei  rapporti con il  Registro  italiano
    dighe;
      t)  al coordinamento ed assistenza ai consorzi di bonifica
    relativamente    alla   programmazione,   progettazione    e
    realizzazione  di  infrastrutture irrigue ed  alla  gestione
    delle opere.
      Inoltre,  al fine di assicurare la qualità dei servizi  in
    materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati,  nonché
    la  prevenzione  della  produzione della  quantità  e  della
    pericolosità  dei  rifiuti  e  l'efficacia,  l'efficienza  e
    l'economicità  della  gestione dei rifiuti  da  imballaggio,
    svolge  i  compiti di cui all'art. 19 comma  1  del  decreto
    legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nonché:
      Al)  pubblicizza  e  diffonde  con  cadenza  periodica  la
    conoscenza  delle condizioni di svolgimento dei  servizi  al
    fine di garantire la massima trasparenza;
      B1)   individua  situazioni  di  criticità  ed  irregolare
    funzionamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti,
    o  di  inosservanza delle normative vigenti  in  materia  di
    tutela dei consumatori;
      Cl)  definisce  indici di produttività per la  valutazione
    economica dei servizi resi dai soggetti gestori dei  servizi
    di gestione dei rifiuti urbani;
      D1)  definisce  parametri di valutazione  delle  politiche
    tariffarie  in materia di servizio di gestione  dei  rifiuti
    urbani;
      E1)  si  pronuncia in merito al rispetto dei parametri  di
    qualità  del  servizio  reso all'utente  fermo  restando  le
    competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi  e
    alla tutela della salute dei cittadini;
      F1) verifica i costi di recupero e smaltimento.
      L'Agenzia, ancora:
      G1)  Controlla le condizioni di svolgimento dei servizi  e
    di  accesso e corretta fruizione degli stessi da parte degli
    utenti,  anche con riferimento alle singole voci di costo  e
    al   fine  di  garantire  eguaglianza  di  condizioni  nella
    erogazione  dei  vari servizi, tenendo conto delle  esigenze
    degli utenti, ivi comprese le fasce più deboli, e garantendo
    altresì  il  rispetto dell'ambiente, della  sicurezza  degli
    impianti e della salute degli addetti e dei cittadini.
      Nell'esercizio  delle proprie competenze all'Agenzia  sono
    riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di
    ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.
      4.  Per assolvere ai compiti di cui al precedente comma  3
    l'Agenzia  si articola in cinque settori, cui è preposto  un
    direttore,  concernenti la regolazione delle  acque,  con  i
    compiti   di  cui  alle  lettere  da  a)  a  f)  del   comma
    3,1'osservatorio  delle acque con  i  compiti  di  cui  alle
    lettere da g) a n) del precedente comma, infrastrutture  con
    i  compiti  di  cui alle lettere da o) a  t)  del  comma  3,
    osservatorio  sui rifiuti con i compiti di cui alle  lettere
    da  Al)  a  F1) del precedente comma 3, i)  ed 1)  dell'art.
    19,  comma 1,  del  decreto  legislativo n.  22/97 e rifiuti
    e  bonifiche con i compiti di cui alle lettere da a) ad h} e
    alle lettere n) ed n bis) dell'art. 19, comma 1, del decreto
    legislativo n. 22/97.
      5.  Per  l'esercizio  delle attività di  cui  al  presente
    articolo  sono  trasferite all' Agenzia le competenze  nelle
    materie  indicate  al  precedente  comma  3,  attribuite  da
    disposizioni  normative a singoli rami dell' Amministrazione
    regionale  e  ad enti sottoposti a tutela e vigilanza  della
    Regione.  In sede di prima attuazione il personale di  ruolo
    in  servizio alla data di approvazione della presente  legge
    presso  i  dipartimenti e uffici regionali interessati  allo
    spostamento di attribuzioni previste dal presente  articolo,
    nonché  il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale
    utilizzato,  sempre  alla  stessa  data,  dall'Ufficio   del
    Commissario  delegato per l'emergenza idrica e  dall'Ufficio
    del  Commissario delegato per l'emergenza rifiuti  e  tutela
    delle  acque in Sicilia, può, a domanda da presentarsi entro
    45  giorni  dall'entrata  in vigore  della  presente  legge,
    transitare  all'  Agenzia. Transitano altresì  all'  Agenzia
    dighe e opere idrauliche connesse, beni mobili, macchine  ed
    attrezzature,     nonché    eventuali    immobili,     nella
    disponibilità, a qualsiasi titolo, degli Enti ed  Uffici  le
    cui competenze sono state attribuite all' Agenzia stessa.
      6) Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico
    e    il    trattamento   economico   del   personale   dell'
    Amministrazione regionale.
      7) Sono organi dell' Agenzia:
      a)  il  Direttore generale, nominato dal Presidente  della
    Regione tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea
    e di comprovata esperienza in materia di acque e rifiuti;
      b)  il  collegio dei revisori dei conti, composto  da  tre
    membri  effettivi nominati dal Presidente della regione  tra
    gli iscritti al registro previsto dall'art. 1 del D.Lg.vo 27
    gennaio 1992, 88. La durata del collegio è fissata in  sette
    anni;  i  poteri  dei  membri del  collegio,  in  deroga  al
    disposto dell'articolo 1 della legge regionale 22/1995, sono
    comunque  prorogati fino alla nomina del nuovo  collegio.  I
    componenti non possono essere riconfermati.
      Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorda il
    cui  ammontare  è  determinato nella  misura  stabilita  dal
    disposto  del comma 13 dell'art. 3 del D.Lg.vo 30  dicembre,
    n. 502.
      8.  Il  Direttore  generale  è assunto  con  contratto  di
    diritto privato di durata settennale non rinnovabile,  anche
    tra  docenti universitari, magistrati e dirigenti  regionali
    anche  in  quiescenza.  Con  il  contratto  è  stabilito  il
    trattamento giuridico ed economico, tenuto conto  di  quanto
    previsto  dall'art.  13, comma 3, della legge  regionale  15
    maggio 2000, n. 10, dal D.Lg.vo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i e
    per  le  autorità istituite con legge 481/1995 e successive.
    Il  Direttore  Generale  ha  la rappresentanza  dell'Ente  e
    svolge i compiti previsti dalle lettere da a) a g) del comma
    1  e dal comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio
    2000,   n.  10;  nomina  in  conformità  a  quanto  previsto
    dall'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n.  10,  i
    direttori  di settore, cui competono le funzioni di  cui  al
    comma  2  dell'art. 2 della stessa legge n. 10/2000. Qualora
    Direttore generale e Direttori di settore vengano scelti tra
    dirigenti  regionali, questi ultimi possono essere collocati
    a  domanda  fuori  ruolo per la durata dell'incarico  ed  il
    trattamento   giuridico   ed  economico,   fondamentale   ed
    accessorio,   complessivamente   goduto   presso   l'Agenzia
    costituisce  base per la determinazione del  trattamento  di
    quiescenza e previdenza, ai sensi della legge regionale 2/62
    e s.m.i.
      9.  L'assetto  organizzativo, la pianta organica  ed  ogni
    altro  aspetto  relativo  alla funzionalità  dell'  Agenzia,
    salve  le  disposizioni  di cui al presente  articolo,  sono
    definiti  e  disciplinati con uno o  più  regolamenti  della
    stessa  Agenzia,  approvati  dal Presidente  della  Regione,
    previa deliberazione della Giunta regionale.
      10.  Nelle more dell'adozione e dell'attuazione di  quanto
    previsto  al precedente comma 9, per assicurare una migliore
    funzionalità e la necessaria efficacia alla esecuzione degli
    adempimenti connessi alla fase di avvio delle attività dell'
    Agenzia il personale utilizzato dagli Uffici del Commissario
    delegato per l'emergenza idrica e per l'emergenza rifiuti  e
    tutela  delle acque, proveniente dallo Stato, enti locali  e
    altri  enti  e  pubbliche amministrazioni, può  chiedere  di
    essere comandato all'Agenzia. Può altresì chiedere di essere
    comandato  il  personale  dell'Ente  di  sviluppo   agricolo
    inserito  nei  ruoli del servizio bonifica e  infrastrutture
    alla  data di entrata in vigore della presente legge, nonché
    gli  ingegneri responsabili delle dighe e loro sostituti  ed
    il   personale  di  direzione  e  guardiania   delle   opere
    trasferite in servizio all'Ente sempre alla data di  entrata
    in vigore della presente legge.
      Il   personale  comandato,  nei  limiti  delle   effettive
    esigenze  e disponibilità finanziarie, conserva la posizione
    giuridica, il trattamento economico e l'anzianità  posseduta
    presso l'ente di provenienza.
      11.  Per  assicurare la necessaria continuità  dell'azione
    amministrativa,  in sede di prima attuazione,  il  personale
    utilizzato  dal Commissario delegato per l'emergenza  idrica
    con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da
    almeno  un  anno  alla data di approvazione  della  presente
    legge,  nonché  il personale con rapporto di  consulenza  da
    almeno  sei  mesi  sempre alla data  di  approvazione  della
    presente  legge,  viene  assunto con  contratto  di  diritto
    privato  di  durata  quinquennale. Allo  stesso  compete  il
    trattamento giuridico ed economico previsto, in relazione al
    titolo di studio posseduto, per i funzionari direttivi e per
    gli  istruttori dal C.C.R.L. per il personale con  qualifica
    non dirigenziale.
      12.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione  del  presente
    articolo, quantificati per l'esercizio finanziario  2006  in
    10.000  migliaia  di  euro,  si  provvede  con  parte  delle
    disponibilità dell' U.P.B. 2.3.2.6.5 capitolo 546401  -  del
    bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
    Per  gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi
    della  lettera  h)  del  comma 2  dell'art.  3  della  legge
    regionale 27 aprile 1999, n. 10.
      13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione
    del  presente articolo si provvede, altresì, con le  risorse
    previste  dall'articolo 3 della legge  regionale  15  maggio
    1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.
      14. Il Ragioniere Generale della Regione è autorizzato per
    l'attuazione   del  presente  articolo   su   proposta   dei
    competenti  Dirigenti  Generali, ad  apportare  al  bilancio
    delle  Regione  le  necessarie variazioni  in  relazione  ai
    compiti,  al  personale  ed  alle funzioni  trasferiti  all'
    Agenzia.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      All'articolo  51 della legge regionale 25 marzo  1986,  n.
    13,  le  parole  tasso ufficiale di sconto' sono  sostituite
    dalle  parole   euribor a sei mesi ridotto di due  punti'  e
    dopo  le parole  determinato alla data' eliminare la dizione
     di   emanazione   dle  provvedimento  di   erogazione   del
    contributo    medesimo'   ed   è   inserita    la    dizione
     dell'effettiva   riscossione  da  parte  del   destinatario
    dell'anticipazione'.
      Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
       L'anticipazione  è proporzionalmente recuperata  con  gli
    stati  di  avanzamento di cui al comma 9  dell'articolo  49.
    Dall'ultima  quota è trattenuto un importo non inferiore  al
    10  per  cento delle agevolazioni concesse che sarà  erogato
    alla  presentazione della documentazione finale di spesa  da
    parte  del  destinatario ed all'effettuazione  del  collaudo
    finale'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo
      All'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 2005, n.
    10, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
       5. Il personale di ruolo delle soppresse aziende autonome
    di  soggiorno  e turismo conserva la posizione giuridica  ed
    economica  posseduta alla data del 31 luglio 2005,  transita
    nel  ruolo  di  cui all'articolo 5 della legge regionale  15
    maggio  2000,  n.  10 ed è, prioritariamente,  assegnato  ai
    servizi   del  dipartimento  regionale  turismo,   sport   e
    spettacolo   di   cui  al  comma  4  nonché  all'Assessorato
    bilancio.
      6.  Le  Casse integrazioni pensioni delle Aziende autonome
    soggiorno  e turismo sono soppresse ed il loro patrimonio  è
    acquisito  al  patrimonio  della  Regione.  L'indennità   di
    buonuscita   spettante   ai   dipendenti   alla   data   del
    trasferimento  sarà erogata dalla Regione che  continuerà  a
    corrispondere  l'indennità  dovuta  dalle  soppresse   Casse
    integrazioni  pensioni al personale delle soppresse  Aziende
    autonome soggiorno e turismo, già collocato a riposo.
      Alla   spesa  derivante  dall'applicazione  del   presente
    articolo  si  fa  fronte mediante i minori  trasferimenti  a
    carico del bilancio della Regione in favore  delle soppresse
    aziende'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
       All'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004,  n.
    15, è aggiunto il seguente comma:
       11.  Al  fine di potenziare le attività di coordinamento,
    controllo  e verifica della ottimale erogazione dei  livelli
    essenziali  di assistenza da parte delle strutture  e  degli
    organi  del  S.S.N., il dirigente generale del  dipartimento
    ispettorato regionale sanitario è autorizzato ad  avvalersi,
    in   posizione  di  comando,  di  personale  delle   aziende
    ospedaliere  e  delle  aziende unità  sanitarie  locali  nel
    numero massimo di 20 unità del ruolo sanitario medici  e  di
    10   unità  del  ruolo  amministrativo,  da  inquadrare  con
    provvedimento   del  dirigente  generale  del   dipartimento
    ispettorato   regionale  sanitario.   Gli   oneri   per   il
    trattamento  principale  restano  a  carico  degli  enti  di
    provenienza.  Per le finalità di cui al presente  comma,  la
    spesa  per  il  trattamento accessorio, fisso  e  variabile,
    valutata per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e  2007
    in  980  migliaia di euro annui trova riscontro nel bilancio
    pluriennale   della   Regione  2005-2007,   UPB   4.2.1.5.2,
    accantonamento 1003'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      Al  comma  39  dell'articolo 12  è  aggiunto  il  seguente
    paragrafo:
       Al  comma  1  dell'articolo 28 della legge  regionale  19
    maggio  2005,  n.  5, le parole  comma 2'   sono  sostituite
    dalle parole  comma 1'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      1.  Al comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale  16
    aprile  2003,  n.  4,  le  parole  31  dicembre  2005   sono
    sostituite dalle parole  31 dicembre 2008 .
      2. Per il triennio 2006-2008 sono assicurate agli operai e
    ai  braccianti  agricoli che nel triennio 2003-2005  abbiano
    prestato  la  loro  opera alle dipendenze  dei  consorzi  di
    bonifica,  a  qualunque  titolo salvo  che  in  applicazione
    dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre  1995,   n.
    76, le seguenti garanzie occupazionali:
      a)  fino  a  51  giornate  ai soggetti  che  nel  triennio
    predetto  abbiano comunque effettuato prestazioni lavorative
    non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c);
      b) fino a 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato,
    almeno  in  un  anno, una prestazione noni inferiore  a  101
    giornate ai fini previdenziali;
      c) fino a 151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato,
    almeno  in  un  anno, una prestazione non  inferiore  a  151
    giornate ai fini previdenziali.
      3.  Al comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale  28
    dicembre 2004, n. 17, dopole parole  di cui all'articolo  30
    delle  legge regionale 25 maggio 1995, n. 45  aggiungere  le
    parole  compresi i soggetti di cui al comma 2, articolo 106,
    della  legge  regionale 16 aprile 2003, n.  4,  della  legge
    regionale 16 aprile 2003, n. 4, che abbiano nel triennio 200-
    2002 prestato la propria opera per un numero non inferiore a
    450 giornate lavorative nello stesso consorzio.
      4. Gli enti di cui alla Tabella A della legge regionale 25
    maggio  1995,  n.  45, sono autorizzasti  ad  utilizzare  il
    personale  di  cui all'articolo 106, comma  2,  della  legge
    regionale  16  aprile  2003, n. 4, per particolari  esigenze
    funzionali ed istituzionali per periodi anche superiori alle
    garanzie   occupazionali  previste,  previa   autorizzazione
    dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
      5.  Il personale utilizzato con rapporto di lavoro a tempo
    indeterminato  ed a tempo determinato entro il  31  dicembre
    2001  dai  consorzi  di bonifica può essere  trasferito,   a
    richiesta  dell'interessato,  ad  altro  ente  di   bonifica
    operante  nella Regione, previa disponibilità  dell'ente  di
    appartenenza  ed  assenso di quello ricevente  nel  rispetto
    delle fasce funzionali e delle qualifiche previste dal POV.
      6.  Per  le finalità previste dall'articolo 3 della  legge
    regionale  30  ottobre  1995,  n.  76,  è  autorizzata,  per
    l'esercizio  finanziario 2005, l'ulteriore  spesa  di  1.000
    migliaia   di   euro.   Il   finanziamento   è   finalizzato
    all'assolvimento  di  esigenze  istituzionali  derivanti  da
    carenze  d'organico accertate in base al POV  già  approvato
    dalla  giunta  regionale e sino alla concorrenza  di  queste
    ultime,  Ivi  compreso il personale in atto in servizio  con
    contratti a termine da utilizzare fino al 31 dicembre 2006.
      7.  Agli  oneri derivanti dal presente articolo,  valutati
    per  l'esercizio finanziario 2006 in 7.000 migliaia di euro,
    si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 2.3.1.3.1
    e   vengono   determinati   annualmente   ai   sensi   della
    dell'articolo 3, comma 2, lettera  g) della legge  regionale
    27   aprile   1999,   n.  10  e  successive   modifiche   ed
    integrazioni.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      Nel primo comma dell'articolo 39 della legge regionale  26
    marzo  2002,  n. 2, e successive modifiche ed  integrazioni,
    sono  cassate  le parole  che si realizzano  nel  territorio
    regionale'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      Per   le  finalità  di  cui  all'articolo  4  della  legge
    regionale  27  settembre  1995, n. 67,  è  autorizzata,  per
    l'esercizio  finanziario 2005, la spesa di 500  migliaia  di
    euro.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio
    2000,  n.  10, è aggiunto il seguente periodo:  In  fase  di
    prima  applicazione  accedono, altresì,  alla  prima  fascia
    dirigenziale   i  dirigenti  ed  equiparati  che   ricoprono
    incarichi  di dirigenti generali o equivalenti  in  servizio
    alla data di entrata in vigore della presente legge'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      Il  Presidente della Regione è autorizzato ad erogare  per
    l'esercizio  finanziario 2005 un contributo di 200  migliaia
    di  euro  alle organizzazioni di volontariato di  protezione
    civile.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      L'Assessore  regionale per i beni culturali, ambientali  e
    per  la  pubblica  istruzione è autorizzato,  nell'esercizio
    finanziario 2005, ad erogare un contributo di 50 migliaia di
    euro  in  favore  dell'Associazione filarmonica  del  Teatro
    Bellini di Catania.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Per  consentire  l'ordinario  svolgimento  delle  attività
    programmate nell'anno 2005, l'Assessore regionale per i beni
    culturali,  ambientali  e  per  la  pubblica  istruzione   è
    autorizzato  a concedere, per l'esercizio finanziario  2005,
    un  contributo  straordinario di euro 400 migliaia  di  euro
    all'Ente  regionale  Teatro  Massimo  Vincenzo  Bellini   di
    Catania.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Entro  i  limiti  della dotazione organica esistente  alla
    data  dell'1 maggio 2005, la Fondazione orchestra  sinfonica
    siciliana  e  l'Ente  Teatro  Massimo  Vincenzo  Bellini  di
    Catania  sono autorizzati a trasformare i contratti a  tempo
    determinato  in  contratti  a  tempo  indeterminato  per   i
    lavoratori appartenenti all'area artistica purchè gli stessi
    siano  stati  assunti  con  apposite  selezioni  ed  abbiano
    prestato servizio per almeno dodici mesi dalla stessa data.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      1.  E'  abrogato il comma 2 bis dell'art.  4  della  legge
    regionale  10  dicembre 2001, n. 20 introdotto dall'art.  13
    della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
      2.  Il  comma  3  dell'art.  4 della  legge  regionale  10
    dicembre,  n.  20,  modificato  dall'art.  13  della   legge
    regionale 3 dicembre 2003, n. 20 è sostituito dai seguenti:
       3.  L'Ufficio  di diretta collaborazione con  il  vertice
    politico,  previsto dall'art. 6 del decreto legislativo  del
    30  luglio  1999, n. 286, assume nell'ambito  della  Regione
    siciliana  la denominazione di servizio di pianificazione  e
    controllo strategico.
      3  bis.  A  partire  dall'inizio della XIV  legislatura  i
    servizi  di  pianificazione  e  controllo  strategico  degli
    Assessori  regionali sono diretti da un dirigente  di  prima
    fascia  o  da un dirigente generale della Regione  o  da  un
    soggetto esterno all'Amministrazione regionale; si avvalgono
    della collaborazione di un consulente e sono composti da tre
    dipendenti  dell'Amministrazione regionale, tra i  quali  un
    dirigente.   Il  servizio  di  pianificazione  e   controllo
    strategico  del  Presidente della Regione è  diretto  da  un
    Collegio  formato  da due componenti e  un  Presidente,  dei
    quali  almeno  uno interno all'Amministrazione regionale;  i
    componenti  interni  del Collegio sono  Dirigenti  di  prima
    fascia  o Dirigenti generali della Regione. Il collegio  può
    avvalersi di non più di tre consulenti esterni ed è composto
    da  otto  dipendenti dell'Amministrazione regionali,  tra  i
    quali due Dirigenti.
      I  membri  del Governo regionale adottano ogni  consentita
    misura  in  materia  di  assegnazione  e  utilizzazione  del
    personale   al  fine  di  garantire  ragionevole  continuità
    all'operato delle strutture in argomento, che proseguono  la
    loro   attività  nella  attuale  composizione,   fino   alla
    costituzione  dei  nuovi  servizi  secondo  le   norme   che
    precedono.
      3   ter.  I  soggetti  esterni  eventualmente  chiamati  a
    dirigere  i Servizi di pianificazione e controllo strategico
    devono  essere  in  possesso di documentata  conoscenza  e/o
    esperienza  in  materia  di  gestione  e/o  valutazione   di
    personale   e/o  scienza  della  organizzazione  e/o   della
    programmazione;  la  loro  retribuzione   non   può   essere
    superiore  al  trattamento economico del Dirigente  generale
    proveniente  dalla II fascia. I consulenti di cui  al  comma
    precedente   devono  essere  in  possesso   di   documentata
    esperienza    nelle   discipline   giuridiche,   economiche,
    statistiche,    nella    metodologia   della    valutazione,
    nell'ingegneria    gestionale,   nella    strategia    della
    programmazione; la loro retribuzione è quella  spettante  ai
    consulenti del Presidente e degli Assessori regionali.
      3  quater.  Oltre  ad espletare le attività  previste  dal
    comma  3 dell'art. 6 del decreto legislativo 286 del 1999  i
    servizi  di pianificazione e controllo strategico concorrono
    alla definizione di documenti di programmazione, di piani di
    sviluppo  settoriale e alla redazione dei documenti  annuali
    di   programmazione  economico-finanziari.  Il  Servizio  di
    pianificazione  e controllo strategico del Presidente  della
    Regione  formula  anche proposte sulla sistematica  generale
    dei  controlli interni nell'Amministrazione ed  effettua  il
    coordinamento  delle  analoghe  strutture  degli   Assessori
    regionali; può avvalersi della collaborazione del Nucleo  di
    valutazione   degli  investimenti  pubblici,   del   sistema
    statistico-informativo  unitario e  dell'Ufficio  statistica
    della Regione'.
      3. L'art. 4 ter della legge regionale 10 dicembre 2001, n.
    20, introdotto dall'art. 13 della legge regionale 3 dicembre
    2003, n. 20, è sostituito dal seguente:
       Art. 4 ter.
      1.  La direttiva di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto
    legislativo   .1999, n. 286 è emanata dal  Presidente  della
    Regione  con  il  supporto della Segreteria  generale  della
    Presidenza.
      2.  Il  controllo  di  gestione si avvale  di  un  sistema
    informativo statistico idoneo alla rilevazione di  grandezze
    quantitative.
      3.  Il  sistema  informativo, realizzato  dalla  struttura
    prevista  dall'art. 78 della legge regionale   2001,  n.  6,
    sulla  base  degli indirizzi del coordinamento  dei  sistemi
    informatici  regionali, presso la Ragioneria generale  della
    Regione - Assessorato Bilancio -, è organizzato in modo tale
    da  costituire  una  struttura  di  servizio  per  tutte  le
    articolazioni  amministrative della Regione e  contiene  una
    banca   dei   dati  di  sintesi  provenienti  da   tutti   i
    dipartimenti regionali.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Al  punto 6, lettera a), comma 7 dell'allegato alla  legge
    regionale 8 novembre 1988, n. 39, sono casssate le parole da
     ed' fino a  equipollente'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Per  il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione  di
    parte  delle  risorse del Fondo nazionale per  le  politiche
    sociali  assegnate  alla  Regione ai  sensi  della  legge  8
    novembre   2000,  n.  328,  l'Assessorato  regionale   della
    famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è
    autorizzato  a  concedere, a decorrere  dall'anno  2005,  un
    contributo   di     50   migliaia   di   euro   in    favore
    dell'Associazione  Dama  Bianca  di  Messina  operante   nel
    settore   della  rieducazione  dei  minori  a   rischio   di
    emarginazione sociale, culturale e disadattamento familiare,
    per la realizzazione, anche in partecipazione con altri enti
    e/o  associazioni  di interventi mirati alla  prevenzione  e
    all'inserimento sociale.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Per  il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione  di
    parte  delle  risorse del Fondo nazionale per  le  politiche
    sociali  assegnate  alla  Regione ai  sensi  della  legge  8
    novembre   2000,  n.  328,  l'Assessorato  regionale   della
    famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è
    autorizzato  a  concedere,  a decorrere  dall'anno  2005  un
    contributo    di   50   migliaia   di   euro    in    favore
    dell'Associazione  Giambi di Catania  operante  nel  settore
    delle  persone disabili fisici e/o psichici, nonché di tutte
    quelle categorie o gruppi di devianza o disadattamento,  per
    la realizzazione, anche in partecipazione con altri enti e/o
    associazioni,  di  interventi di  promozione  in  favore  di
    famiglie disagiate con portatori di handicap.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

        Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di
    parte  delle risorse    del Fondo nazionale per le politiche
    sociali  assegnate  alla  Regione ai  sensi  della  legge  8
    novembre   2000,  n.  328,  l'Assessorato  regionale   della
    famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie  locali,
    è  autorizzato  a  concedere a decorrere dall'anno  2005  un
    contributo    di   50   migliaia   di   euro    in    favore
    dell'Associazione  EURO  di Palermo,  operante  nel  settore
    della devianza minorile in partenariato con il Centro per la
    Giustizia  Minorile  della Sicilia,  per  la  realizzazione,
    anche in partecipazione con altri enti e/o associazioni,  di
    interventi di promozione ed inclusione sociale in favore dei
    minori  ristretti  negli  istituti  penali  minorili   della
    Sicilia.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Per  il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione  di
    parte  delle  risorse del Fondo nazionale per  le  politiche
    sociali  assegnate  alla  Regione ai  sensi  della  legge  8
    novembre   2000,  n.  328,  l'Assessorato  regionale   della
    famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie  locali,
    è  autorizzato  a  concedere a decorrere dall'anno  2005  un
    contributo    di   50   migliaia   di   euro    in    favore
    dell'Associazione SOLIDALIA di Messina, operante nel settore
    della  tutela della maternità e della paternità  a  garanzia
    del  diritto alla procreazione, per la realizzazione,  anche
    in  partecipazione  con  altri  enti  e/o  associazioni,  di
    interventi  di promozione in favore dei nuclei familiari  in
    condizioni di gravi disagi derivanti dalla presenza al  loro
    interno di anziani, disabili e/o immigrati.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Per  il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione  di
    parte  delle risorse    del Fondo nazionale per le politiche
    sociali  assegnate  alla  Regione ai  sensi  della  legge  8
    novembre   2000,  n.  328,  l'Assessorato  regionale   della
    famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie  locali,
    è  autorizzato  a  concedere a decorrere dall'anno  2005  un
    contributo di 50 migliaia di euro in favore della Fondazione
    FONCANESA,  riconosciuta come ente morale  con  decreto  del
    Presidente  della  Repubblica del  7  agosto  1990,  per  il
    funzionamento delle  Case di accoglienza  della Fondazione.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

        Nell'ambito  delle  iniziative  volte  a  diffondere  la
    cultura  e  la  storia dell'arte siciliana, con  particolare
    riferimento    al   mondo   scolastico   ed   universitario,
    l'Assessore  regionale per i beni culturali ed ambientali  e
    per  la  pubblica istruzione è autorizzato  a  concedere  un
    contributo annuo alla Società Editrice L'EPOS di Palermo per
    la  realizzazione dell'iniziativa editoriale  della   Storia
    dell'arte in Sicilia .
      Per  il  raggiungimento delle suddette finalità e  per  la
    realizzazione del primo volume  La Sicilia Antica', Tomo  I,
    è   autorizzata  la  spesa  di  200  migliaia  di  euro  per
    l'esercizio finanziario 2005.
      L'Editrice  L'EPOS, a titolo gratuito, dota la  Presidenza
    della Regione di n. 1000 copie dell'opera.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      L'Assessore  regionale per l'agricoltura e  le  foreste  è
    autorizzato a concedere per l'anno 2005 un contributo di 800
    migliaia  di euro all'Associazione Le Strade del Vino  e  le
    Rotte    del    Mare   per   l'istituzione   della    mostra
    Enomediterranea.
      Per  gli  esercizi finanziari successivi  si  provvede  ai
    sensi  dell'articolo  3,  comma 2, lettera  h)  della  legge
    regionale 27 aprile 1999, n. 10.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Dopo  l'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980,
    n. 155 è aggiunto il seguente articolo:
       Art.  2  bis  -  1.  Nelle  more dell'approvazione  della
    riforma,  per  la promozione di iniziative  sui  sistemi  di
    polizia  locale, l'Assessore regionale per la  famiglia,  le
    politiche sociali e le autonomie locali, può avvalersi della
    collaborazione del Centro internazionale di ricerche e studi
    sociologici,  penali e penitenziari, di cui al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978.
      Al  relativo  onere  si provvede con le disponibilità  del
    capitolo  183303 del bilancio della Regione per  l'esercizio
    finanziario di competenza.'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere, per
    l'esercizio  finanziario  2005, un contributo  straordinario
    pari  a  250  migliaia  di euro in favore  dell'Associazione
     Casa dei giovani ente ausiliario della Regione siciliana.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

        L'Assessore  regionale alla famiglia  e  alle  autonomie
    locali  è autorizzato ad erogare, nell'esercizio finanziario
    2005,  i seguenti contributi il cui ammontare è espresso  in
    migliaia di euro:
       - Ente morale CSATI  con sede in Catania 50;
        - Cooperativa sociale Orizzonte con sede in Misterbianco
    (CT) 70;
        -  Società Liberale di Mutuo Soccorso con sede in Galati
    Mamertino (ME) 50.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      La Regione riconosce l'attività riabilitativa ed educativa
    della Pet therapy svolta dal  Centro autonomo per la ricerca
    e  la  didattica  pet  therapy' presso  il  dipartimento  di
    scienze   mediche   veterinarie   Polo   universitario   SS.
    Annunziata di Messina.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Per  le  finalità  di  cui  all'articolo  34  della  legge
    regionale  16  aprile  2003,  n.  4,  l'Assessore  regionale
    attribuisce  alle aziende unità sanitarie locali  una  quota
    vincolata  pari ad almeno lo 0,1 per cento dell'assegnazione
    finanziaria di ogni azienda unità sanitaria locale.

      L'Assessore  per la sanità è autorizzato ad attribuire  ad
    ogni  azienda unità sanitaria locale il relativo riparto  di
    spesa  con  decreto  da  emanarsi  entro  centoventi  giorni
    dall'entrata in vigore della presente legge.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~
  Emendamento aggiuntivo

      Il  personale transitato alla Resais S.p.A.   per  effetto
    della  legge  regionale 5 agosto 2002, n.  21  che  in  atto
    svolge  28  ore lavorative settimanali può essere impegnato,
    come indicato nel CUCAL, per 36 ore lavorative settimanali.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Ai   contratti   di   ricerca  in   essere   per   effetto
    dell'articolo  12  bis del decreto legislativo  30  dicembre
    1992,  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo  9,
    comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

       1.  All'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre  1978,
    n.  71  e  successive modifiche ed integrazioni è  aggiunto  il
    seguente comma:

        Previa  autorizzazione  delle  amministrazioni  competenti,
    nelle  zone di verde agricolo, sono consentiti insediamenti  di
    carattere  sportivo e per il tempo libero,  sia  ad  iniziativa
    imprenditoriale privata che politica .

       2.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle
    aree   destinate  a  verde  agricolo  ricadenti  in  tutte   le
    zonizzazioni  dei  parchi regionali e  delle  riserve  naturali
    della Regione.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

       1.  La  Regione  promuove la diffusione e lo sviluppo  della
    musica  jazz,  e più in generale della musica contemporanea  di
    ogni  genere  e  stile,  partecipando alla  costituzione  della
    fondazione   di   diritto  privato  promossa  dall'Associazione
    siciliana  per  la musica del novecento  The Brass-group  città
    di   Palermo',  concorrendo  alla  formazione  del   patrimonio
    iniziale  ed al finanziamento dell'attività da essa svolta.  La
    fondazione, denominata  Fondazione The Brass group', ha sede  a
    Palermo.   Alla fondazione possono partecipare enti pubblici  e
    privati  per le finalità di cui alla presente legge. Lo statuto
    della  fondazione  prevede che, a fronte  della  partecipazione
    della  Regione  siciliana,  il presidente,  un  componente  del
    consiglio di amministrazione ed un componente del collegio  dei
    revisori,   sono  designati  dalla  Presidenza  della   Regione
    siciliana  di  concerto con l'Assessorato  regionale  dei  beni
    culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.

       2.   La  fondazione  persegue,  senza  fini  di  lucro,   la
    diffusione  dell'arte  e della cultura musicale  del  ventesimo
    secolo;   organizza   e   gestisce  un  complesso   orchestrale
    permanente  denominato  Orchestra jazz siciliana' specializzato
    nell'esecuzione  di  musica  contemporanea  di  ogni  genere  e
    stile;   promuove  e  gestisce  un  centro  studi   dotato   di
    biblioteca,   emeroteca,  nastroteca,   videoteca,   denominato
     Brass  group  jazz  museum', aperto alla  pubblica  fruizione.
    Rientra    negli   scopi   della   fondazione   la   formazione
    professionale  dei  propri  quadri  artistici   e   tecnici   e
    l'educazione musicale della collettività attraverso la   Scuola
    popolare  di musica'. La fondazione provvede direttamente  alla
    gestione  del  teatro e dei locali che ad essa  possono  essere
    affidati,  conservandone  il patrimonio  storico  musicale.  La
    fondazione   può   realizzare  nel  territorio   nazionale   ed
    all'estero,   concerti  orchestrali  ed  altre   manifestazioni
    rientranti negli scopi istituzionali. La fondazione conserva  i
    diritti, le attribuzioni e le prerogative giuridiche dei  quali
    l'associazione promotrice era titolare. La fondazione  mantiene
    la  qualificazione di interesse regionale attribuita  ai  sensi
    degli articoli 4 e 5 della legge regionale 10 dicembre 1985  n.
    44,  nonché  il  diritto  a percepire  i   contributi  statali,
    regionali,  provinciali e comunali, spettanti all'associazione,
    fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura.

       3.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
    e  per  la  pubblica istruzione è autorizzato al compimento  di
    tutti   gli  atti  esecutivi  necessari  per  concorrere   alla
    costituzione della fondazione  e per l'adesione ad  essa  della
    Regione  siciliana  in qualità di socio fondatore,  provvedendo
    alla  sottoscrizione dell'atto ed al versamento delle somme  di
    cui  alla  presente legge. raggiungimento L'Assessore regionale
    per   i   beni  culturali  ed  ambientali  e  per  la  pubblica
    istruzione   è   autorizzato  ad  erogare,   quale   quota   di
    partecipazione al fondo di dotazione iniziale,  in  qualità  di
    socio  fondatore,  la  somma  di euro  250  migliaia  di  euro.
    L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e  per
    la  pubblica  istruzione è altresì autorizzato  ad  erogare  un
    contributo  annuo   per la gestione corrente  della  fondazione
    pari a 150 migliaia di euro.

       4.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
    e  per  la  pubblica  istruzione è autorizzato  ad  erogare  un
    contributo straordinario non inferiore a 375 migliaia  di  euro
    a   favore  dell'Associazione  siciliana   per  la  musica  del
    novecento   The  Brass  group  -  città  di  Palermo'  per   il
    riassetto   economico-finanziario   dell'ente,   necessario   e
    propedeutico      al     conferimento       del      patrimonio
    dell'associazione alla fondazione.

       5.  La Regione, al fine di raggiungere il  rafforzamento del
    tessuto  musicale mediante una più solida presenza  di  singoli
    soggetti e delle esperienze favorisce la fusione di due  o  più
    enti,   assicurando  il  mantenimento  in   loro   favore   dei
    contributi  erogati per l'esercizio precedente, ai sensi  della
    legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44.

       6.  La  Regione  riconosce la  Fondazione The  Brass  group'
    quale  strumento primario di produzione e diffusione  dell'arte
    e   della  cultura  di  musica  jazz  e  di  derivazione  afro-
    americana,  e  ne  promuove  la  presenza  nell'attuazione  dei
    programmi di cui alle leggi regionali vigenti.

       7.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per
    l'esercizio  finanziario  2006, la spesa  di  775  migliaia  di
    euro,  di cui 400 migliaia di euro per le finalità del comma  3
    e  375  migliaia di euro per le finalità del comma 4. L'  onere
    per   l'esercizio   finanziario  2006,  trova   riscontro   nel
    bilancio  pluriennale  della Regione,  UPB  4.2.1.5.2.,  codice
    10.02.01, accantonamento 1001.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      All'articolo 1, comma 18, è aggiunta la seguente lettera:
       g) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128,
    comma  7, Tabella H (UPB 9.3.1.3.6, capitolo 377314)  +  300
    migliaia di euro.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      All'articolo 139, comma 3, della legge regionale 16 aprile
    2003,  n. 4, dopo le parole  civili' sono aggiunge le parole
     e,   con   decorrenza  dall'esercizio   finanziario   2006,
    dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      1.  La  Regione  persegue la valorizzazione  dei  prodotti
    agricoli ed agroalimentari, freschi o trasformati incluso il
    settore  vitivinicolo che siano  ottenuti in Sicilia  e  nel
    rispetto delle regole di qualità e sicurezza alimentare.
      2.   L'Assessore  per  l'agricoltura  e   le   foreste   è
    autorizzato  ad  approvare i disciplinari di  produzione,  i
    sistemi  di  qualità  in conformità  al  Regolamento  UE  n.
    1783/03  che  introduce  l'articolo 24  nel  Regolamento  n.
    1257/99, e ad adottare il relativo marchio certificativo.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      Alla  fine  del  comma  2  dell'articolo  19  della  legge
    regionale  19 maggio 2005, n. 5, sono aggiunte  le  seguenti
    parole  e per l'esercizio finanziario 2006'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      Il  punto  1)  dell'articolo 10 della legge  regionale  24
    giugno 1986, n. 31, è così modificato:
       1)  L'amministratore  o  il  dipendente  con  poteri   di
    rappresentanza  o  di  coordinamento  di  ente,  istituto  o
    azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20  per
    cento  di  partecipazione  rispettivamente  da  parte  della
    provincia  o  del comune o che dagli stessi riceva,  in  via
    continuativa,   una  sovvenzione  in  tutto   o   in   parte
    facoltativa, quando la parte facoltativa superi  il  10  per
    cento del totale delle entrate dell'ente.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      L'azienda  ospedaliera Umberto I di Siracusa è autorizzata
    ad   immettere   in  ruolo  i  vincitori  di   concorso   di
    collaboratore sanitario di cui alla delibera aziendale n. 86
    del 6 giugno 2002.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      1.    UPB   10.5.1.3.10   ,     Capitolo   425309   (nuova
    istituzione)  + 200.000,00
        Contributo all'azienda unità sanitaria locale  n.  8  di
    Siracusa  per  il proseguimento dell'attività  del  registro
    tumori per la provincia di Siracusa

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~
                       Emendamento aggiuntivo

      Per  le finalità previste dall'articolo 6, comma 1,  della
    legge  regionale  1  agosto 1990, n. 14, è autorizzata,  per
    l'esercizio  finanziario 2005, la spesa di 950  migliaia  di
    euro.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      Per  le finalità istituzionali al  dipartimento COREMI  si
    applica  il disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo
    n.   165   del  30  marzo  2001  e  seguenti  modifiche   ed
    integrazioni.  Per  le  finalità  del  predetto  articolo  è
    autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, la  somma  di
    200 migliaia di euro.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      1.  La  Presidenza  della  Regione  concorre  al  sostegno
    dell'attività  dell'Associazione  Centro  Studi  Agorà'  con
    sede  a  Palermo, mediante un contributo di 250 migliaia  di
    euro  per  l'esercizio finanziario 2005.  Per  gli  esercizi
    finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo  3,
    comma  2, lettera h), della legge regionale 27 aprile  1999,
    n. 10.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      Nelle more della definizione delle esposizioni debitorie e
    dei  servizi  erogati,  i  consorzi  di  bonifica  messi  in
    liquidazione  ai  sensi della legge  regionale  n.  45/95  e
    successive  modifiche ed integrazioni,  sono  autorizzati  a
    sospendere  i ruoli emessi, riferiti ai servizi  resi  negli
    anni   antecedenti   all'entrata  in  vigore   della   legge
    istitutiva  dei  nuovi  enti di   bonifica  del  1995  ed  a
    procedere al ritiro delle azioni giudiziarie.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      1.   Sino   alla  definizione  dello  strumento  normativo
    concernente il riordino complessivo degli enti di  cui  alla
    Tabella A della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, nelle
    more  dell'approvazione dei piani di classifica, i  consorzi
    di bonifica sono autorizzati ad emettere ruoli provvisori di
    contribuenza  relativi  alle  spese  di  funzionamento   non
    coperte  dal  ccontributo regionale,  mediante  ripartizione
    calcolata  secondo  indice pari  alla  unità,  per  tutti  i
    consorziati.
      2. Approvati i piani di classifica, i consorzi di bonifica
    sono  obbligati  ad  effettuare  l emissione  di  ruoli   di
    contribuenza   a   conguaglio,   relativamente   agli   anni
    interessasti,  facendo  le dovute compensazioni  in  dare  e
    avere.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo
    1  della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in
    coerenza  con quanto previsto dall'articolo 134 della  legge
    regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di
    20 milioni di euro per il pagamento delle somme dovute dalle
    ASL  della  Sicilia  ai proprietari degli animali  abbattuti
    perché  affetti da malattie infettive e diffuse nel  periodo
    compreso   tra   l'anno   2000  e  2006,   nonché   per   la
    corresponsione  per  gli  stessi  anni,  del   compenso   ai
    veterinari  liberi professionisti utilizzati nelle  attività
    di risanamento.

      2.  Per  le  finalità del presente articolo è autorizzata,
    per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di  10 milioni di
    euro.  Agli  oneri  derivanti per  gli  anni  successivi  si
    provvede   con  parte  delle  disponibilità  dell'intervento
    integrativo  previsto  dal comma 16  dell'articolo  1  della
    presente legge.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

                    Meccanizzazione agricola ESA

      1.  L'Ente  di  Sviluppo Agricolo garantisce  le  garanzie
    occupazionali di 179 giornate lavorative nel triennio  2006-
    2008 agli operai di cui all'articolo 1 della legge regionale
    31  agosto  1998, n. 16, che nel triennio 2003-2005  abbiano
    prestato  alle dipendenze dell'Ente con assunzione  fatta  a
    norma delle vigenti disposizioni in  materia di collocamento
    la  loro  opera.  Restano ferme le modalità di  utilizzo  di
    detto  personale  di cui al comma 2 del  citato  articolo  1
    della legge regionale n. 16 del 1998.
      2.  Per  le finalità di cui al comma 1, è autorizzata  per
    l'esercizio  finanziario 2006 la spesa di 6.800 migliaia  di
    euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell''UPB
    2.3.2.6.5,  capitolo  546403. Per  gli  esercizi  finanziari
    successivi si provvede ai sensi della lettera h) del comma 2
    dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10,
    e successive modifiche ed integrazioni.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      1.  Per  una  maggiore efficienza complessiva del  sistema
    regionale organizzato dalla legge regionale 3 novembre 1993,
    n. 30, per la formazione e l'aggiornamento del personale del
    servizio sanitario regionale, ed a completamento del  quadro
    istituzionale  organizzato con la stessa legge  in  modo  da
    perseguire  anche  il  razionale  utilizzo  delle  pubbliche
    risorse che vi sono destinate, il finanziamento a carico del
    fondo  sanitario regionale previsto dall'articolo 22,  comma
    4, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, deve essere
    annualmente  determinato in misura non inferiore  al  3  per
    mille del monte salari complessivo del personale stesso.
      2.  Per il medesimo scopo di efficienza di cui al comma  1
    secondo  principi di continuità e funzionalità, la dotazione
    organica  del  CEFPAS  è strutturata  in  profili  e  figure
    professionali    caratterizzati,   in    tutte    le    loro
    articolazioni, da una professionalità acquisita  all'interno
    dell'ente  o  che  comunque tenga  conto  della  peculiarità
    dell'attività svolta dallo stesso centro.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

        Al  fine di consentire all'Associazione Retinopatici per
    ipovedenti  siciliani (A.R.I.S.) che opera  in  Sicilia  dal
    1991  e  che si occupa dell'informazione, della prevenzione,
    delle   cure,  della  ricerca  scientifica  e  del  sostegno
    psicologico a soggetti  affetti da  retinite pigmentosa e da
    ipovisione ,   ritenuta  malattia  sociale  dal   1985,   di
    raggiungere  pienamente il suo scopo sociale,  si  autorizza
    l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche  sociali
    e   le   autonomie   locali,   a  decorrere   dall'esercizio
    finanziario  2006,  agli  organi dell'A.R.I.S.  operanti  in
    Sicilia un contributo annuo pari a 50 migliaia di euro.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      A far data dall'1 gennaio 2006 ai componenti i consigli di
    amministrazione dei CIAPI non trova applicazione il  secondo
    comma  dell'articolo  18 della legge regionale  23  dicembre
    2000, n. 30.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      Le opere di bonifica e di irrigazione eseguiti dall'ESA  e
    già  gestite dalla cooperativa Jato vengono trasferite,  per
    la  gestione, al consorzio di Bonifica 2 Palermo  competente
    per territorio.
      Il  Consorzio  di  Bonifica  2 Palermo  è  autorizzato  ad
    utilizzare il personale in servizio alla data del 30  giungo
    2005,  che  abbia  almeno  un anno di  anzianità  presso  la
    cooperativa  Jato, con le modalità previste dell'articolo  3
    della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76.
      Il Consorzio di Bonifica 2 Palermo è, altresì, autorizzato
    ad  utilizzare gli operai stagionali che abbiano prestato la
    loro  opera alle dipendenze della cooperativa Jato sino alla
    data del 30 giugno 2005 per un numero di giornate valide  ai
    fini  previdenziali  non inferiore a  quelle  effettivamente
    prestate presso la stessa Cooperativa nell'anno 2004.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      L'Assessore regionale dell'agricoltura e delle  foreste  è
    autorizzato ad erogare, nell'esercizio finanziario 2005,  un
    contributo   di   1.000   migliaia   di   euro   in   favore
    all'associazione regionale Allevatori Sicilia

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      L'Assessore  regionale dei beni culturali ed ambientali  e
    della   pubblica  istruzione  è  autorizzato   ad   erogare,
    nell'esercizio  finanziario  2005,  un  contributo  di   200
    migliaia  di euro in favore della società cooperativa  Citta
    Nuova a r.l. con sede in Palermo.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~
                       Emendamento aggiuntivo

      A   valere  sul  contributo  a  favore  dell'Istituto   di
    incremento  ippico una quota pari a 50 migliaia  di  euro  è
    destinata  all'istituzione  dell'anagrafe  regionale   degli
    equini.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      1.  Nell'ambito  della  quota massima  dello  0,65  per
    cento  delle risorse destinate ai programmi regionali  di
    cui  al  punto 3.6 della delibera CIPE n. 20/2004, nonché
    delle  risorse  conseguite  a  titolo  di  premialità  in
    applicazione del punto 1.2 della medesima delibera  CIPE,
    nonché  delle risorse a tal fine destinate dalla delibera
    CIPE  n.  35/2005 e successive modifiche ed integrazioni,
    la  Regione  è  autorizzata  ad  utilizzare  parte  delle
    risorse  per le aree sottoutilizzate, ripartite a  favore
    della  stessa,  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi
    degli  Accordi di Programma Quadro (APQ) e del POR  della
    Sicilia  ed, in particolare, per l'attività preparatoria,
    di sorveglianza, di valutazione e di controllo.
       2.  Per   lo  svolgimento delle attività previste  dal
    comma  1,  con  decreto  del  Presidente  della  Regione,
    previa  delibera di Giunta, su proposta dell'Autorità  di
    gestione  del POR, viene individuato il numero  di  unità
    di    personale   non   dirigenziale   per   dipartimenti
    competenti  all'attuazione del POR Sicilia  e  degli  APQ
    stipulati dalla Regione, entro il limite massimo  di  600
    unità  per  l'intera Amministrazione regionale nonché  le
    misure  delle  speciali indennità di presenza,  correlate
    alle  prestazioni lavorative pomeridiane effettuate oltre
    l'ordinario   orario   di  lavoro,   in   ragione   delle
    qualifiche   di   appartenenza  e   delle   effettive   e
    dimostrate esigenze lavorative.

       3.  Con decreto del Ragioniere generale della Regione,
    su  proposta di riparto dell'Autorità di gestione del POR
    Sicilia,  sono  apportate al bilancio  della  Regione  le
    necessarie  variazioni  per  l'attuazione  del   presente
    articolo.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~
                       Emendamento aggiuntivo

       Il  farmaco   insulina  galargine  lantus'  nelle  sue
    diverse   modalità  di  somministrazione  è   distribuito
    gratuitamente ai diabetici in terapia insulinica.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~
                       Emendamento aggiuntivo

       Si   considerano   scolastiche  anche   le   autolinee
    extraurbane  in  favore  degli  studenti  universitari  e
    parauniversitari  patrocinanti,  cioè   in   applicazione
    della  legge regionale n. 20/2002 e successive  modifiche
    ed integrazioni.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~
                       Emendamento aggiuntivo

       Per la predisposizione del paino particolareggiato del
    Centro  storico  del comune di Agrigento  è  autorizzata,
    per   l'esercizio  finanziario  2005,  la  spesa  di  300
    migliaia di euro.


   Presidenza del presidente Lo Porto


    PRESIDENTE   Onorevoli  colleghi,  al  fine  di  consentire  al
  Governo  di definire un maxiemendamento da presentare al  disegno
  di legge n. 1084/A, sospendo la seduta avvertendo che  riprenderà
  alle ore 23.15.

   (La seduta, sospesa alle ore 21.16, è ripresa alle ore 01.58 di
                     mercoledì 7 dicembre 2005)

    BURGARETTA  APARO, segretario, dà lettura dei processi  verbali
  delle  sedute  numeri  335 e 336 del 5  dicembre  2005  che,  non
  sorgendo osservazioni, si intendono approvati.

                              Missione

    PRESIDENTE   Comunico che l'onorevole Raiti è in missione,  per
  ragioni del suo ufficio, dal 7 all'11 dicembre 2005.
   L'Assemblea ne prende atto.

                               Congedi

    PRESIDENTE   Comunico  che gli onorevoli  D'Aquino,  Culicchia,
  Genovese,  Manzullo,  Brandara, Ardizzone,  Fratello  e  Savarino
  hanno chiesto congedo per l'odierna seduta.
    L'Assemblea ne prende atto.

            Annunzio di presentazione di disegno di legge

    PRESIDENTE   Comunico  che  è  stato  presentato  il   seguente
  disegno di legge:

    Disposizioni in materia di elezioni primarie e nuove norme  per
  l'elezione  dei  sindaci  e  dei  consigli  comunali,  nonché  di
  elezione   dei   presidenti  della  provincia  e   dei   consigli
  provinciali'       (n. 1090), di iniziativa parlamentare,   dagli
  onorevoli Formica, Infurna, Incardona, Sammartino e Virzì in data
  2 dicembre 2005.

     Comunicazione di invio di disegno di legge alla competente
                       Commissione legislativa

    PRESIDENTE  Comunico che il seguente disegno di legge  è  stato
  inviato alla competente Commissione legislativa:

   AFFARI ISTITUZIONALI (I)

    Nuove  norme  in  materia di elezione  diretta  del  Presidente
  della  Regione siciliana. Modifiche alla legge regionale 20 marzo
  1951, n. 29  (n. 1089)
   di iniziativa parlamentare
   inviato in data 5 dicembre 2005.

                Comunicazione di richiesta di parere

    PRESIDENTE  Comunico la seguente richiesta di parere  pervenuta
  dal Governo ed assegnata alle competenti Commissioni legislative:

   AMBIENTE E TERRITORIO (IV)

   BILANCIO (II)

    Contratto  di  localizzazione -  Progetto  Sir  Rocco  Forte  &
  family  (Rome)  S.p.a.  per l'iniziativa   Verdura  international
  hotel resort'. (421/IV-II)
   pervenuto in data 2 dicembre 2005
   inviato in data 5 dicembre 2005.

     Comunicazione di adozione di delibere da parte di Consigli
                              regionali

    PRESIDENTE   Comunico che i Consigli regionali della  Campania,
  della Sardegna e del Lazio con note rispettivamente n. 1031 e  n.
  13346  del  29  novembre e del 2 dicembre  2005,  hanno  adottato
  delibere  di richiesta di indizione del referendum costituzionale
  avverso  la  legge costituzionale  Modifiche alla  parte  seconda
  della  Costituzione ,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
  novembre 2005, n. 269.

                         Annunzio di mozioni

    PRESIDENTE   Comunico  che sono state  presentate  le  seguenti
  mozioni:

   n.  461   Iniziative  presso il Governo  nazionale  al  fine  di
  affidare   la  gestione  dei  corsi  abilitanti  alla   Direzione
  scolastica  regionale anziché alle Università ,  degli  onorevoli
  Barbagallo Giovanni; Culicchia Vincenzino; Genovese Francantonio;
  Gurrieri Sebastiano; Tumino Carmelo; Zangara Andrea
   presentata il 5/12/05;

   n.  462   Iniziative  per evitare il rischio  che  il  Banco  di
  Sicilia  perda  il  proprio patrimonio immobiliare  e  che  siano
  disattesi i 'patti parasociali' , degli onorevoli Ortisi  Egidio;
  Galletti   Giuseppe;  Manzullo  Giovanni;  Spampinato   Giuseppe;
  Vitrano Gaspare
   presentata il 5/12/05;

   n.  463  -  Iniziative urgenti al fine di assicurare ai soggetti
  che  fanno  uso di farmaci appartenenti al file 'F'  l'uso  della
  distribuzione  gratuita, degli onorevoli Ortisi Egidio;  Galletti
  Giuseppe; Manzullo Giovanni; Spampinato Giuseppe; Vitrano Gaspare
   presentata il 6/12/05.

   Ne do lettura:

                  «L'Assemblea regionale siciliana

   Premesso che:

   è  stato  pubblicato il decreto ministeriale relativo  ai  corsi
  abilitanti  per  il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento,
  di cui all'articolo 2 della legge n. 143 del 2004;

   la  scadenza  delle domande di partecipazione è  fissata  al  22
  dicembre 2005;

   Considerato che:

   potranno  partecipare ai corsi soltanto i  docenti  precari  che
  hanno prestato servizio nelle scuole statali o paritarie per  360
  giorni dall'1 settembre 1999 al 6 giugno 2004;

   il          MIUR           (Ministero           dell'Istruzione,
  dell'Università  e  della Ricerca), da molto tempo  non  bandisce
  concorsi a cattedra né corsi abilitanti;

   Ritenuto che:

   chi  non  ha  avuto la possibilità di far parte  degli  organici
  delle scuole paritarie dovrà ancora attendere per molti anni  per
  potere partecipare ad un corso abilitante non riservato o  ad  un
  concorso a cattedre;

   il  MIUR affida la gestione di tutti i corsi del personale delle
  scuole  alle  Università, le quali, non avendo molto personale  a
  disposizione  per  gestirli, non riescono a  ultimarli  in  tempi
  utili per l'inserimento nelle graduatorie permanenti,

                    impegna il Governo Regionale

   ad  assumere  adeguate  iniziative  nei  confronti  del  Governo
  nazionale  al  fine di affidare la gestione dei corsi  abilitanti
  alla   Direzione   scolastica  regionale   (com'è   avvenuto   in
  precedenza) anziché alle Università.» (461);

                  «L'Assemblea regionale siciliana

   «Al  Presidente  della Regione, premesso che a  partire  dall'1
  luglio  2002  si  è realizzata la fusione per incorporazione  del
  Banco  di  Sicilia S.p.A. con il Banco di Roma, e la  contestuale
  creazione  della  holding Capitalia, nella quale  sono  confluite
  anche  Bipop-Carire,  Fineco e Mediocredito  Centrale  e  che  in
  vista,   appunto,  della  costituzione  della  suddetta  holding,
  l'Assemblea  regionale siciliana, a larghissima  maggioranza,  ha
  approvato (art. 56 della finanziaria 2003) la convenzione tra  la
  Regione  siciliana  ed il Banco di Roma, conosciuta  poi  con  la
  definizione di patti parasociali;

   Considerato che:

   tali patti parasociali prevedevano:

   il  mantenimento  in  capo al Banco di  Sicilia  di  un  livello
  patrimoniale non inferiore a quello del momento;

   il  mantenimento dell'ubicazione a Palermo della sede sociale  e
  della Direzione centrale;

   la  tutela  dei livelli occupazionali e la valorizzazione  delle
  specifiche  aree  che  mantengono relazioni  simbiotiche  con  il
  territorio;

   il  mantenimento  in  capo  al  Banco  di  Sicilia  dell'assetto
  patrimoniale e della sua struttura direzionale;

   il  mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle aree di
  attività, escludendo processi di esternalizzazione e/o vendita di
  attività e di strutture;

   Constatato che:

   l'1     gennaio  2005 è stata costituita, mediante  cessione  di
  ramo  d'azienda  delle banche del gruppo, Capitalia  informatica,
  100  per cento del Gruppo Capitalia, per l'erogazione dei servizi
  informatici  e di back office e che sono circa 400  i  lavoratori
  del Banco transitati;

   Appurato che:

   nel  mese  di  maggio  2005 è stata attuata la  riorganizzazione
  dell'attività  di  revisione  interna  con  il  passaggio  di  50
  lavoratori del Banco a Capitalia e che nel mese di luglio 2005  è
  stato  presentato il nuovo piano industriale 2005-2007 del Gruppo
  Capitalia, dal quale si evince chiaramente la volontà di spostare
  il  baricentro  del  Banco di Sicilia nel  settentrione,  volontà
  realizzata  attraverso l'apertura di centinaia  di  sportelli,  e
  solo  nel  Banco,  attraverso l'assunzione di  mille  lavoratori,
  tutti  destinati  nelle filiali del Nord, con  la  esclusione  di
  quelle del Sud, ed in particolare della Sicilia, dove il Banco ha
  il suo maggiore radicamento;

   Considerato  ancora  che  il processo  di  alleggerimento  della
  Direzione  centrale  del Banco viene ulteriormente  aggravato  ed
  accelerato dalla costituzione di Capitalia Solution, prevista per
  il  mese di gennaio 2006 (dove dal Banco transiteranno circa  130
  lavoratori), che si occuperà dei servizi ammessi alla gestione ed
  amministrazione  dei beni immobili del gruppo  e  della  gestione
  degli  acquisti  di  beni e servizi di ogni genere,  finendo  tra
  l'altro,  con  il danneggiare gravemente l'economia isolana,  dal
  momento  che,  come  si  è già verificato, le  commesse  verranno
  affidate a ditte non siciliane;

   Constatato inoltre che:

   mentre  si  concretizzava il cosiddetto processo di  convergenza
  dei  sistemi  informatici delle banche del gruppo, che  di  fatto
  rende  utilizzabili gli sportelli dei singoli  istituti  bancari,
  nella  seduta  dell'8  settembre il  consiglio  d'amministrazione
  decideva  la  dismissione dell'intero patrimonio immobiliare  del
  Banco di Sicilia assegnandolo, con un' operazione di scissione, a
  Capitalia  holding, la quale lo affiderà in gestione a  Capitalia
  Solution,  depauperando il patrimonio immobiliare  del  Banco  di
  Sicilia, contro ogni convenienza dello stesso, disattendendo  uno
  dei passaggi fondamentali dei 'patti parasociali',

                  impegna il Governo della Regione

   ad  adottare  iniziative per evitare il  rischio  che  il  Banco
  possa  perdere  la proprietà di ben 343 immobili  il  cui  valore
  civilistico,  al giugno 2005, è stimato in circa 561  milioni  di
  euro,  senza considerare il fatto che numerosi immobili rivestono
  un  rilevante  interesse storico-architettonico  e  che  sono  da
  considerare patrimonio di tutta la Sicilia;

   a  rispettare  e fare rispettare quanto previsto per  legge  nei
  'patti parasociali'.» (462);

                  «L'Assemblea regionale siciliana

   PREMESSO  che  all'Ospedale di Villa Sofia  di  Palermo  mancano
  tutti i farmaci appartenenti al file 'F' (Interferone, ecc.)  per
  gli  ammalati  di  sclerosi multipla, la cui  erogazione  dipende
  dall'Assessorato regionale della sanità;

   Considerato   che,  in  data  2  dicembre  2005,  con   apposita
  circolare  interna, girata per l'Ospedale stesso  e  letta  dagli
  stessi  malati  di  sclerosi multipla  in  cura  con  Dr  Cottone
  Salvatore  presso il reparto dallo stesso diretto,  la  dirigente
  della   farmacia   dell'Ospedale   informava,   declinando   ogni
  responsabilità, che, per mancanza di fondi, da lunedì 5  dicembre
  2005  ai  malati  di  sclerosi multipla non si  sarebbero  potuti
  erogare  tutti  i farmaci appartenenti al file 'F'  (Interferone,
  Copaxone, ecc.);

   Constatato che tale situazione ha messo in allarme ed in  grande
  preoccupazione i malati ed i loro familiari, come è già  successo
  l'anno scorso di questi tempi,

                  impegna il Governo della Regione

   a  promuovere  iniziative  urgenti  al  fine  di  assicurare  ai
  soggetti che fanno uso di farmaci appartenenti al file 'F'  l'uso
  della distribuzione gratuita.» (463).

   Avverto che le stesse saranno poste all'ordine del giorno  della
  seduta successiva perché se ne determini la data di discussione.

   Informo,  ai  sensi dell'articolo 127, comma 9, del  Regolamento
  interno  che nel corso della seduta potrà procedersi a  votazioni
  mediante sistema elettronico.


   Presidenza del presidente Lo Porto


                       Sull'ordine dei lavori

    FORGIONE  Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FORGIONE   Signor Presidente, onorevoli colleghi,  non  so  se
  esista  al mondo un'Assemblea parlamentare che attende  da  circa
  otto ore l'inizio dei lavori e che, alle due del mattino, decide,
  come se niente fosse, dopo estenuanti mediazioni, trattative, tra
  maggioranza e pezzi dell'opposizione...

     CUFFARO      presidente    della    Regione.     Non     pezzi
  dell'opposizione, ma l'opposizione intera

    FORGIONE    L'opposizione  intera   non   ha   fatto   nessuna
  trattativa con me, né in Commissione Bilancio, né fuori:  non  ne
  vedrà  trattative  sui  contenuti di  questo  disegno  di  legge,
  onorevole  Presidente, non ce ne sono state e non ce ne  saranno,
  da  qui  alla fine dei lavori di questa sessione, proprio  perché
  sappiamo  leggere  quanto  c'è in questo provvedimento   Sappiamo
  capirne i contenuti, il significato e non vorrei usare una parola
  che  lei, onorevole Presidente, ha usato affiggendo manifesti  in
  tutta  la Sicilia, ma credo che l'aggettivo che da lei usato  sia
  appropriato  a  molte delle cose contenute in questo  disegno  di
  legge   Se  si  usa  un tale aggettivo, su  tutti  i  muri  della
  Sicilia,  posso  usarlo  anch'io per  fare  una  valutazione  sui
  contenuti e sul merito di questo disegno di legge.
   Detto  questo, signor Presidente, non ritengo umano -  mi  viene
  fuori  il  termine  meno  istituzionale -  per  il  rispetto  del
  Parlamento   e   dei  colleghi  tutti,  poter   iniziare   adesso
  l'apprezzamento del disegno di legge per il quale,  tra  l'altro,
  si preannuncia un maxiemendamento che ancora non abbiamo avuto  e
  che  pertanto  non  conosciamo, che dovremmo  piuttosto  valutare
  attentamente;    ritengo   non   umano,    e     poco    corretto
  istituzionalmente,  costringere  l'Assemblea   a   cominciare   a
  lavorare ora.
   Chiedo  pertanto  alla Presidenza il rinvio  a  domani  mattina,
  visto  che  i  colleghi deputati sono fermi dalle ore  18.00,  in
  attesa che iniziassero i lavori. Lo ribadisco, chiedo il rinvio a
  domani  mattina, dopo averci fornito il maxiemendamento, in  modo
  che   tutti   i   Gruppi  parlamentari  possano  apprezzarlo   ed
  eventualmente preparare i subemendamenti.

    PRESIDENTE   Onorevole Forgione, non posso  aderire  alla  sua
  richiesta,  perché  se si perviene a questi  estremi,  anche  dal
  punto  di  vista temporale, ciò non è possibile, perché  c'è  una
  ragione   di   emergenza,  di  scadenza  di  fattori  finanziari,
  economici  e  politici, questioni di scadenze legate  anche  alle
  festività, dopo di che abbiamo...

    CRACOLICI  Evitiamo il ridicolo...

     (Proteste dai banchi della sinistra in merito alla
  comunicazione di non poter aderire alla richiesta di rinvio dei
  lavori)

       PRESIDENTE   Onorevoli  colleghi, abbiamo  la  necessità  di
  procedere e, del resto, datemi atto che non è la prima volta  che
  accade...

    SPEZIALE  Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SPEZIALE   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  dopo  la
  lunga  attesa,  non  abbiamo ancora il maxiemendamento,  per  cui
  chiederei che ci venisse fornito il testo...

    PRESIDENTE  E' in via di distribuzione.

    SPEZIALE   Signor Presidente, dobbiamo averlo, altrimenti  non
  possiamo  procedere all'esame: appena avremo il  maxiemendamento,
  peraltro, la Presidenza dovrà sospendere i lavori e dare il tempo
  all'Aula  di  poterlo  esaminare, infatti  i  colleghi  hanno  il
  diritto di presentare i relativi subemendamenti.
   Ritengo  pertanto  ragionevole che, una volta fornito  il  testo
  del  maxiemendamento,  si  sospendano i lavori  parlamentari,  si
  riprendano  domani,  così da permettere all'Aula,  ai  rispettivi
  Gruppi  parlamentari, di potere esaminare le previsioni contenute
  e predisporre i subemendamenti al testo del Governo.
   Signor  Presidente, vorrei evitare che, immediatamente,  occorra
  trasformare   l'esame   in  un  conflitto.   Bisogna   ci   siano
  comportamenti volti al rispetto del Regolamento interno e siccome
  avverto  che un clima di tensione attorno al disegno di legge,  è
  proprio la Presidenza che deve far rispettare il Regolamento.
   Non  possiamo  iniziare  i  lavori parlamentari,  senza  che  il
  Governo  fornisca il maxiemendamento e, dopo  averlo distribuito,
  del   resto,  occorrerà  sospendere  la  seduta,  per  permettere
  all'Aula  di  esaminare il testo esitato dal Governo, consentendo
  ai  singoli  parlamentari di predisporre e presentare i  relativi
  subemendamenti.
   Signor  Presidente,  ribadisco pertanto che  anch'io  chiedo  di
  aggiornare  i  lavori  d'Aula  nella  giornata  di  domani,   nel
  pomeriggio  eventualmente,  al fine  di  proseguire  l'esame  del
  maxiemendamento e dei relativi subemendamenti.

    PRESIDENTE    Onorevole   Speziale,   le   assicuro   che   il
  maxiemendamento  è in via di distribuzione, si sta  procedendo  a
  fotocopiarne il testo.
   Pertanto, sospendo, brevemente, la seduta.

   (La seduta è sospesa alle ore 02.10, è ripresa alle ore 02.30)

   La seduta è ripresa.


   Presidenza del presidente Lo Porto


    Seguito della discussione del disegno di legge numero 1084/A:
      «Misure finanziarie urgenti per l'anno finanziario 2005»

    PRESIDENTE  Si passa al secondo punto dell'ordine  del  giorno:
  Discussione di disegni di legge.
   Si  procede  con  il seguito della discussione  del  disegno  di
  legge   Misure  finanziarie urgenti per l'anno finanziario  2005
  (1084/A), iscritto al numero 1).
   Onorevoli  colleghi, ricordo che l'esame del  disegno  di  legge
  era  stato  sospeso, dopo l'approvazione del passaggio  all'esame
  degli articoli, nella seduta n. 335 del 5 dicembre 2005.
   Si passa all'articolo 1, ne do lettura:

                               «Articolo 1
                     Interventi finanziari urgenti

   1.  L'Assessorato  regionale del bilancio  ed  delle  finanze  è
  autorizzato  alla  contrazione di mutui ed  all'effettuazione  di
  altre  operazioni finanziarie per l'attualizzazione delle entrate
  derivanti  dalla  definizione dei rapporti  finanziari  pregressi
  riferiti al periodo 2002-2004 riconosciuti alla Regione a  titolo
  di  acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte  sulle
  assicurazioni Rc auto. Le quote annuali riconosciute dallo  Stato
  per  le  predette finalità sono utilizzate dalla Regione per  far
  fronte a spese di investimento.
   2.  Al fine di qualificare il settore vitivinicolo è autorizzata
  nell'esercizio finanziario 2005 la seguente spesa:
   a)  25.000  migliaia  di  euro per le  finalità  previste  dalla
  misura  FlA  del  Regolamento  CE  1257/99  applicata  all'intero
  territorio regionale;
   b)   25.000   migliaia   di  euro  per  le   finalità   previste
  dall'articolo 104 della legge regionale 23 dicembre 2000,  n.  32
  per il mantenimento del paesaggio agrario della vite;
   c)  6.000 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 2 della
  legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 per programmi sperimentali e
  innovativi;
   d)  20.000  migliaia  di  euro per le  finalità  previste  dagli
  articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater del Regolamento CE n. 1257/99
  introdotti dall'articolo 1 del Regolamento CE n. 1783/2003;
   e)   9.000   migliaia   di   euro  per  le   finalità   previste
  dall'articolo   24  quinques  del  Regolamento  CE   n.   1257/99
  introdotto dall'articolo l del Regolamento CE n. 1783/2003;
   f)   3.000   migliaia   di   euro  per  le   finalità   previste
  dall'articolo 68, comma 2, della legge regionale 16 aprile  2003,
  n. 4;
   g)  9.000 migliaia di euro per l'incremento del fondo a gestione
  separata istituito presso l'IRCAC, con l'articolo 63 della  legge
  regionale   7  marzo  1997,  n.  6  e  successive  modifiche   ed
  integrazioni, con riserva di destinazione per interventi conformi
  alle   disposizioni  del  Regolamento  CE  n.   1/2004   relativo
  all'applicazione  degli articoli 87 e 88  del  trattato  CE  agli
  aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive  nel
  settore       della      produzione,      trasformazione        e
  commercializzazione  dei prodotti agricoli, effettuati  a  favore
  delle  cantine  sociali  in  forma  cooperativa  aventi  sede  in
  Sicilia;
   h)   3.000   migliaia  di  euro  da  destinare  all'integrazione
  regionale dei fondi rischi di cui all'articolo 3, comma  1  della
  legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, in favore delle cantine
  sociali  in  forma cooperativa aventi sede o unità operative  nel
  territorio siciliano, per la concessione delle agevolazioni sotto
  forma di garanzia previste dall'articolo 16 della legge regionale
  21 settembre 2005, n. 11.
   3.  Per  l'esercizio finanziario 2005, l'assegnazione ai  comuni
  di  cui  all'articolo  30,  comma 1,  della  legge  regionale  28
  dicembre 2004, n. 17, è incrementata di 105.000 migliaia di euro,
  di cui 40.000 migliaia di euro destinata a spese di investimento.
  Una quota delle assegnazioni, ai sensi del presente comma, pari a
  1.000  migliaia di euro è destinata ad incremento  del  fondo  in
  favore delle unioni dei comuni.
   La   somma  di  cui  al  comma  3,  non  destinata  a  spese  di
  investimento, è comprensiva della quota assegnata  al  comune  di
  Palermo ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale
  28 dicembre 2004, n. 17.
   I   comuni   sono   autorizzati  ad  apportare  le   conseguenti
  variazioni di bilancio entro venti giorni dall'entrata in  vigore
  della presente legge.
   4.  Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale
  6  marzo  1986,  n. 9 è autorizzata, per l'esercizio  finanziario
  2005, la spesa complessiva di 80 migliaia di euro.
   5.  Ai  sensi  degli articoli 36 e 37 dello Statuto regionale  e
  dell'articolo  8 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
  luglio 1965, n. 1074, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto
  legge  30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge  di
  conversione e successive modifiche ed integrazioni, si  applicano
  nel   territorio  della  Regione,  salvo  quanto  previsto  dalla
  presente  legge.  Gli obblighi, i diritti ed i rapporti  riferiti
  nell'articolo  3  del decreto legge 30 settembre  2005,  n.  203,
  nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche
  ed  integrazioni,  alla  Riscossione  S.p.A.'  devono  intendersi
  riferiti, in Sicilia, alla Riscossione Sicilia S.p.A.' di cui  al
  comma 3.
   In     conformità       alle       disposizioni        contenute
  nell'articolo  3  del decreto legge 30 settembre  2005,  n.  203,
  nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche
  ed  integrazioni, a decorrere dall'1 ottobre 2006 è soppresso  il
  sistema  di  affidamento  in concessione del  servizio  regionale
  della  riscossione  e  le funzioni relative alla  riscossione  in
  Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante la società di  cui
  al comma.
   Entro  sessanta  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
  presente   legge,  la  Regione,  con  l'eventuale  partecipazione
  dell'Agenzia  delle  Entrate,  procede  alla  costituzione  della
  Riscossione  Sicilia  S.p.A', con  un  capitale  iniziale  di  16
  milioni  di  euro  e  con la partecipazione  maggioritaria  della
  Regione.
   Per  la  Regione,  i  diritti corporativi  sono  esercitati  dal
  dipartimento  finanze  e  credito  dell'Assessorato  bilancio   e
  finanze,   che  li  esercita  anche  nel  contenuto   dei   patti
  parasociali.
   La Riscossione Sicilia S.p.A., anche avvalendosi, senza nuovi  o
  maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale  dei
  soci  pubblici,  che  ne  dichiarino  la  disponibilità  e  anche
  attraverso la società per azioni, partecipata ai sensi del  comma
  7 dell'articolo 3 del citato decreto legge, nonché della relativa
  legge  di  conversione  e successive modifiche  ed  integrazioni,
  svolge le attività previste dal comma 4 del medesimo articolo 3.
   L'Assessore  regionale  per  il  bilancio  e  le  finanze  rende
  annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo
  stato  dell'attività di riscossione; a tal fine, il  dipartimento
  finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle
  finanze  fornisce allo stesso Assessore i risultati dei controlli
  sull'efficacia  e  sull'efficienza  dell'attività  svolta   dalla
  Riscossione Sicilia S.p.A.
   La  Riscossione  Sicilia  S.p.A.  assume  iniziative  idonee  ad
  assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione
  coattiva,  tali  da  assicurare, rispetto agli oneri  attualmente
  iscritti  nel  bilancio della Regione per  i  compensi  per  tali
  attività,  risparmi  pari ad almeno 1.800 migliaia  di  euro  per
  l'anno  2007,  1.750  migliaia di euro per l'anno  2008  e  1.860
  migliaia di euro a decorrere dall'anno 2009.
   Per  lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo,
  la   Riscossione  Sicilia  S.p.A  e  la  società   dalla   stessa
  partecipata  ai  sensi  del comma 7 dell'articolo  3  del  citato
  decreto  legge  30 settembre 2005, n. 203, nonché della  relativa
  legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, sono
  remunerate:
   a)   per   gli  anni  2007  e  2008,  secondo  quanto   previsto
  dall'articolo  18  della legge regionale 31 maggio  2004,  n.  9,
  ferme  restando  le disposizioni di cui al comma 7  del  presente
  articolo;
   b)  successivamente,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
  legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
   A  decorrere  dall'1 ottobre 2006 i riferimenti contenuti  nelle
  vigenti  norme regionali ai concessionari del servizio  regionale
  della  riscossione si intendono riferiti alla Riscossione Sicilia
  S.p.A.  ed  alla società dalla stessa partecipata, ai  sensi  del
  comma  7 dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005,  n.
  203,  nonché  della  relativa legge di conversione  e  successive
  modifiche ed integrazioni.
   La   durata   delle  concessioni  del  servizio   regionale   di
  riscossione  dei  tributi, in scadenza il 31  dicembre  2005,  ai
  sensi  dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 2004,  n.
  15, è prorogata fino al 30 settembre 2006. Dall'1 ottobre 2006 le
  funzioni  relative  alla riscossione in Sicilia  sono  esercitate
  mediante la società di cui al comma 3.
   Per  il servizio di riscossione mediante ruolo svolto, nell'anno
  2006,  dal concessionario e dalla società di cui al comma  3,  la
  remunerazione è determinata secondo la seguente articolazione:
   a)  per  un  volume di riscossioni tra euro 81.563.857,08,  pari
  alle  riscossioni  dei  ruoli  al netto  del  condono  conseguito
  nell'anno  2004 maggiorate del 5 per cento ed euro 90.000.000,00,
  sarà  erogata  una  remunerazione di euro 46.682.133,00,  pari  a
  quella prevista per gli anni 2004 e 2005;
   b)  per un volume di riscossioni di oltre 90.000.000,00 di  euro
  e  fino  ad  euro  124.000.000,00, sarà erogata una  retribuzione
  aggiuntiva  pari al 5 per cento delle maggiori riscossioni.  Tale
  retribuzione  aggiuntiva, pertanto, non può essere  superiore  ad
  euro 1.700.000,00;
   c)  per un volume di riscossioni inferiore ad euro 81.563.857,08
  e,  comunque,  fino ad euro 21.563.857,08 la retribuzione  subirà
  una decurtazione pari al 5 per cento delle minori riscossioni. La
  predetta decurtazione, pertanto, non può essere superiore ad euro
  3.000.000,00.
   Con  decreto del dirigente generale del dipartimento  finanze  e
  credito,  da  adottare entro il 30 aprile 2007, la  remunerazione
  complessiva spettante verrà ripartita tra i concessionari di ogni
  ambito  territoriale  secondo la percentuale  con  la  quale  gli
  stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.
   La   remunerazione   di   cui  al   comma   11   è   corrisposta
  proporzionalmente al servizio reso ed è calcolata, su base annua,
  in dodicesimi.
   L'onere  derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al  comma  11,
  valutato  in 48.400 migliaia di euro, per le finalità di  cui  al
  comma 2, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2006, nello
  stanziamento indicato nell'UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516. Per le
  finalità  di  cui  al  comma  3  è autorizzata,  per  l'esercizio
  finanziario 2006, la spesa di 16.000 migliaia di euro, cui si  fa
  fronte  con  parte  delle risorse assegnate per  l'anno  2006  in
  favore della Regione ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto.
   Per  l'attuazione di quanto previsto dalla presente disposizione
  il  Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare,
  con  proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio  della
  Regione per l'esercizio finanziario 2006.
   6.        Il        dipartimento      regionale       interventi
  infrastrutturali  in agricoltura è autorizzato,  per  l'esercizio
  finanziario  2005, ad erogare ai consorzi agrari  funzionanti  in
  regime  ordinario  la  somma  di  200  migliaia  di  euro   quale
  contributo  per  le  spese  di funzionamento;  per  gli  esercizi
  finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma
  2, lettera h) della legge regionale 27 aprile1999, n. l0.
   7.  E'  soppresso  il  comma  2  dell'articolo  40  della  legge
  regionale 19 maggio 2005, n. 5.
   8.  Il dipartimento regionale dell'industria è autorizzato,  per
  l'esercizio   finanziario  2005,  a  trasferire   alle   autorità
  portuali,  la  somma  complessiva di 200  migliaia  di  euro  per
  l'erogazione  di  contributi  in favore  delle  imprese  portuali
  finalizzati al rinnovamento delle strutture produttive e dei beni
  strumentali. Per gli esercizi finanziari successivi  si  provvede
  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma 2,  lettera  g)  della  legge
  regionale 27 aprile 1999, n. 10.
   9.   Gli  oneri  da  destinare  alla  contrattazione  collettiva
  regionale  per il personale della Regione siciliana con qualifica
  dirigenziale  a  tempo  indeterminato e determinato,  comprensivi
  degli    oneri   sociali   e   dell'I.R.A.P.   a   carico   della
  Amministrazione  regionale,  sono quantificati,  per  l'esercizio
  finanziario 2005, in relazione ai biennio economico 2002-
   2003,  in  25.750  migliaia di euro e, in relazione  al  biennio
  economico  2004-2005, in 11.148 migliaia di euro.  Gli  oneri  da
  destinare alla contrattazione collettiva regionale per il biennio
  economico   2004-2005,   comprensivi  degli   oneri   sociali   e
  dell'I.R.A.P.  a carico della Amministrazione regionale,  per  il
  personale della Regione siciliana con qualifica non dirigenziale,
  a  tempo  indeterminato  e  determinato,  sono  quantificati  per
  l'esercizio finanziario 2005 in 31.384 migliaia di euro.
   10.  Gli  oneri  di cui al comma 1 dell'articolo 4  della  legge
  regionale  19  maggio  2005,  n. 5,  relativi  al  personale  con
  qualifica dirigenziale degli enti regionali di cui all'articolo 1
  della  legge  regionale 15 maggio 2000, n. 10 sono  quantificati,
  per   l'esercizio  finanziario  2005,  in  relazione  al  biennio
  economico 2002-2003, in 1.847 migliaia di euro e, in relazione al
  biennio  economico 2004-2005, in 673 migliaia di euro,  mentre  i
  medesimi   oneri   relativi  al  personale  con   qualifica   non
  dirigenziale  degli stessi enti regionali sono quantificati,  per
  l'esercizio  finanziario 2005, in relazione al biennio  economico
  2004-2005, in 2.636 migliaia di euro.
   Le  somme iscritte nei fondi di cui al comma precedente sono  da
  intendersi a destinazione vincolata.
   11.  Gli oneri da destinare per gli esercizi finanziari  2006  e
  2007 alle contrattazioni collettive regionali di cui ai commi 9 e
  10  sono quantificati ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della
  legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21.
   12.  All'articolo 28, comma 1, della legge regionale  15  maggio
  2000,  n.  l0,  le parole derivante dalla' sono sostituite  dalle
  parole da destinare alla'.
   13.  Per far fronte agli oneri relativi agli esercizi finanziari
  2002-2005  per il funzionamento dei comitati provinciali  per  il
  sostegno  dei  disabili di cui all'articolo 26,  comma  2,  della
  legge  regionale  26  novembre 2000, n.  24  è  autorizzata,  per
  l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 255 migliaia di euro.
   Per  il  funzionamento del comitato di gestione  del  Fondo  per
  l'occupazione  dei disabili di cui all'articolo  22  della  legge
  regionale  26 novembre 2000, n. 24 è autorizzata, per l'esercizio
  finanziario  2005,  la  spesa di 10 migliaia  di  euro.  Per  gli
  esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo
  3,  comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999,  n.
  l0.
   14.  In  attuazione  a quanto disposto con l'articolo  15  della
  legge  regionale 19 maggio 2005, n. 5, ed al fine di garantire  i
  livelli  essenziali di assistenza sul territorio, i medici  della
  medicina   dei  servizi  utilmente  collocati  nelle  graduatorie
  provinciali  già  approvate con decreto assessoriale,  che  hanno
  presentato domanda alla A.U.S.L. competente per territorio,  sono
  inquadrati nel ruolo del servizio sanitario nazionale  nei  posti
  vacanti  di  cui  alle pertinenti discipline a  far  data  dall'l
  dicembre  2005.  Il  restante personale medico appartenente  alla
  medicina  dei  servizi  che  non  ha  trovato  allocazione  nella
  dotazione organica esistente in ciascuna A.U.S.L. competente  per
  territorio,  è collocato a far data dall'1 dicembre  2005  in  un
  ruolo  speciale  transitorio istituito presso ciascuna  A.U.S.L.,
  con  attribuzione  del  corrispondente  trattamento  economico  e
  giuridico  del  servizio  sanitario  nazionale,  sino  al  totale
  assorbimento dello stesso nella dotazione organica del  personale
  medico di cui alle pertinenti discipline.
   15.  Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nel
  territorio e di pervenire al completamento degli organici  minimi
  ospedalieri,  l'Assessore regionale per la sanità,  nel  rispetto
  delle  disposizioni finanziarie vigenti in materia  di  dotazione
  organiche,  può  autorizzare le aziende sanitarie,  territoriali,
  ospedaliere   e   policlinici  universitari  a   procedere   alle
  assunzioni di unità di personale del Servizio Sanitario Nazionale
  secondo  i  criteri, modalità e priorità che sono preventivamente
  fissati  dallo stesso, tenuto conto delle effettive  esigenze  di
  ciascuna Azienda sanitaria, nell'ambito delle risorse finanziarie
  disponibili per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
   16.   Per  la  copertura  del  maggior  fabbisogno  del  sistema
  sanitario    regionale   rispetto   a   quello   complessivamente
  quantificato per la Regione siciliana per l'anno 2005, nonché per
  gli  oneri  discendenti dall'applicazione del comma 14, paragrafo
  2,  e del comma 15, valutati rispettivamente in 1.100 migliaia di
  euro e 2.000 migliaia di euro, è autorizzata la spesa complessiva
  di  euro  664.790.179,77. Per gli esercizi finanziari  successivi
  all'integrazione  del maggiore fabbisogno del  sistema  sanitario
  regionale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2,  lettera
  g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
   17.  Le  disposizioni  di cui al comma 4 dell'articolo  1  della
  legge  regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione  nel
  biennio   2005-2006  e  gli  oneri  conseguenti  sono  assicurati
  dall'Ente   di   sviluppo   agricolo  (ESA)   entro   l'esercizio
  finanziario 2006.
   18.  Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2005 dalle
  leggi  sotto  elencate sono modificate degli importi  indicati  a
  fianco delle medesime:
         a)  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,  articolo
     128,  comma 7, Tabella H (UPB 1.3.1.3.99 capitolo  105718)  +
     200 migliaia di euro;
         b)  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,  articolo
     128,  comma  7, Tabella H (UPB 2.3.2.6.5 capitolo  546403)  +
     3.000 migliaia di euro;
         c)  legge  regionale 6 aprile 1996, n. 23  ,  articolo  2
     (UPB 6.2.1.3.4 capitolo 274101) - 500 migliaia di euro;
         d)  legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli  10
     e 16 (UPB 7.4.1.3.1 capitolo 322104) - 516 migliaia di euro;
         e)  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,  articolo
     128,  comma  7,  Tabella  H (UPB 9.2.1.3.1  capitolo  373701)
     +5.900 migliaia di euro;
         f)  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,  articolo
     128, comma 7, Tabella H (UPB 10.4.1.3.1 capitolo 421702)
         - 300 migliaia di euro;
         g)  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,  articolo
     128,  comma 7, Tabella H (UPB 1.1.1.3.99 Capitolo  100334)  +
     200 migliaia di euro;
         h)  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,  articolo
     128,  comma 7, Tabella H (UPB 1.3.1.3.99 Capitolo  104539)  +
     500 migliaia di euro;
         i)  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,  articolo
     128,  comma  7, Tabella H (UPB 2.2.1.3.2 Capitolo  143708)  +
     200 migliaia di euro;
         l)  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,  articolo
     128,  comma  7, Tabella H (UPB 2.3.1.3.2 Capitolo  147302)  +
     280 migliaia di euro;
         m)  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,  articolo
     128, comma 7, Tabella H (UPB 3.2.1.3.1 Capitolo
         183752)    +     50 migliaia di euro;
         n)  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,  articolo
     128,  comma 7, Tabella H (UPB 8.2.1.3.99 Capitolo  344116)  +
     500 migliaia di euro;
         o) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
         128,  comma  7,  Tabella  H  UPB  9.2.1.3.3     Capitolo
         373703 + 50 da destinare all'Istituto Annibale di
         Francia di Palermo
     UPB 9.3.1.3.1       Capitolo    377713     +   200
     UPB  9.3.1.3.6      Capitolo    377318     +   500
     UPB  9.3.1.3.7      Capitolo    377727     +   614
     UPB  9.3.1.3.7      Capitolo    377720     +   200    da
     destinare alla Società siciliana Storia Patria
     UPB  9.3.1.3.7      Capitolo    377722     +   100    da
     destinare al Coro Santa Cecilia
     UPB  9.2.1.3.3      Capitolo    372528     +   200
     UPB  9.2.1.3.3      Capitolo    373304     +   400
     UPB  9.3.1.3.7      Capitolo    377718     +     4
     UPB  9.3.1.3.7      Capitolo    377702     -     4
     UPB  9.3.1.3.4      Capitolo    377701     +   304
     UPB  9.3.1.3.4      Capitolo    377729     +   200
     UPB  9.3.1.3.2      Capitolo    377730     +    78
     UPB  2.3.2.6.2      Capitolo    546805     -    20
     UPB  2.3.1.3.1      Capitolo    147303     -   536
     UPB  3.2.2.7.1      Capitolo    583301     + 1.000
     UPB  2.2.2.6.1      Capitolo    542861     -    50
     UPB  10.2.1.3.2     Capitolo    413311     +    30
     destinati All'associazione Famiglie Persone Down di Palermo
     UPB  10.2.1.3.3     Capitolo    413718     +   300

       -  Alla Tabella G allegata alla legge regionale 28 dicembre
     2004,  n.  17,  sono  apportate, per l'esercizio  finanziario
     2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:

     UPB      2.3.1.3.1   Capitolo   147301        -   305
     UPB      7.3.1.3.1   Capitolo   318110        +   394
     UPB      2.3.1.3.1   Capitolo   147307        -    10

         -  Alla  Tabella  I  allegata  alla  legge  regionale  28
     dicembre   2004,   n.  17,  è  apportata,   per   l'esercizio
     finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro:
     UPB  5.2.2.6.3   Capitolo   642802        -   2.000

       -  Il  limite d'impegno autorizzato dall'articolo 19, comma
     3  della  legge regionale 31 luglio 2003, n.10  e  successive
     modifiche  ed  integrazioni, è ridotto di 3.500  migliaia  di
     euro.
         -  Legge  regionale 7 marzo 1997, n. 6, articolo 74,  UPB
     6.2.1.3.4, capitolo 274101 - 420.
         -  Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, articolo  41,
     UPB 1.4.1.1.2, capitolo 108537 + 5.
        -  Legge  regionale  12 maggio 2005, n.  5,  articolo  23,
     comma 1, UPB 9.3.1.3.2, capitolo 377756 + 150.
     19. All'articolo l28, comma l, tabella A della legge
     regionale 28 dicembre 2004, n. 17 sono apportate le  seguenti
     modifiche:
     a) accantonamenti positivi:
     Ripianamento deficit Aziende sanitarie ed ospedaliere
     + 259.274 migliaia di euro
     b) accantonamenti negativi:
     Dismissioni beni del patrimonio disponibile delle
     Aziende sanitarie +259.274 migliaia di euro
       20.  Al comma 20 dell'articolo 56 della legge regionale  27
     aprile 1999, n. 10, le parole da 'interna' a
      Finanze'  sono  sostituite  con  le  parole  costituita  con
     decreto  del dirigente generale del dipartimento  bilancio  e
     tesoro - Ragioniere generale della Regione'.
       21.  All'articolo  28, comma 1, della  legge  regionale  19
     maggio  2005, n. 5, le parole comma 2' sono sostituite  dalle
     parole comma 1'.»

   Comunico  che, all'articolo 1 sono stati presentati  i  seguenti
  emendamenti:

      -dall'onorevole Miccichè: 1.1.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5,
        1.2.6;  1.2.7; 1.2.8; 1.2.9; 1.2.10; 1.3.1; 1.4.1; 1.5.1; 1.6.1;
        1.7.1; 1.8.1; 1.9.1; 1.11.1; 1.12.1; 1.13.1; 1.14.1; 1.15.1;
        1.16.1;  1.19.1; 1.19.2; 1.20.1; 1.21.1;
  -dagli onorevoli Lo Curto, Leanza Nicola, Amendolia, Paffumi, Di
  Mauro: 1.2.1;
  -dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale, Cracolici: 1.2.11,
  1.2.12;
  -dall'onorevole Acierno:  1.5.2; 1.5.4; 1.5.3;
  -dall'onorevole Capodicasa:  1.12.2;
  -dall'onorevole Speziale: 1.13.2; 1.18.14; 1.18.5; 1.18.16;
  1.1.8.7; 1.18.8; 1.18.9; 1.18.10; 1.18.11; 1.1.8.12; 1.18.13;
  1.18.14; 1.18.15; 1.18.16; 1.18.17; 1.18.18; 1.18.19; 1.18.20;
  1.18.21; 1.1.8.22; 1.18.23; 1.18.24; 1.18.25; 1.18.26; 1.18.27;
  1.18.28; 1.18.29; 1.18.30; 1.18.31; 1.1.8.32; 1.18.33; 1.18.34;
  1.18.35; 1.18.36; 1.18.37; 1.18.38; 1.18.39; 1.18.40; 1.18.41;
  -dagli onorevoli Genovese e Barbagallo: 1.18.1;
  -dagli onorevoli  Barbagallo, Spampinato e Villari: 1.18.2 e
  1.18.3.

   Comunico  altresì  che  è  stato presentato  l'emendamento    C'
  approvato dalla Commissione.

    SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SPAMPINATO   Signor Presidente, onorevoli colleghi,  intervengo
  per  formalizzare una richiesta affinché quest'Aula eserciti  con
  piena consapevolezza l'esercizio delle proprie funzioni.
   Nelle   7  ore  e 28 minuti di interruzione dei  lavori   io  ho
  fatto alcuni conti ed  ho visto che questa legge contiene ben 285
  norme;  che  prevede  circa  750 emendamenti,  senza  contare  il
  maxiemendamento, e che ci sono oltre 500 riferimenti normativi.
   Al   fine  di  dare   al  singolo  deputato  la  possibilità  di
  esercitare la propria funzione con un minimo di coscienza,  credo
  che   debbano essere forniti anche i riferimenti normativi su ciò
  che  dobbiamo approvare. Diversamente non abbiamo la  possibilità
  di comprendere che cosa una norma vuole legiferare.
   Ecco  perché, signor Presidente, credo sia indispensabile, oltre
  che  per le motivazioni prima addotte dall'onorevole Speziale  in
  ordine  ad   una   richiesta di sospensione  per  poter  valutare
  attentamente  il  maxiemendamento,  una sospensione  che  dia  la
  possibilità  agli uffici anche di fornire ai singoli  deputati  i
  riferimenti  normativi  per  poter,  con  cognizione  di   causa,
  esercitare la propria funzione.

    PRESIDENTE    Onorevole  Spampinato  in  effetti   la   sua   è
  un'obiezione   corretta.   Stanno  per   essere   distribuiti   i
  riferimenti normativi.

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà

    FORGIONE   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  è   stato
  distribuito  un maxiemendamento di 50 pagine -  49 mi corregge il
  Governo  - che modifica in modo sostanziale il testo che avevamo,
  ora   io  non  so  se  l'onorevole  Spampinato,   che  è  un  po'
   Mandrake',  si accontenta dei riferimenti normativi ed  in tempo
  reale,   mentre  lei  da  la parola per la discussione  e  mentre
  facciamo le votazioni,  ha il tempo, con i riferimenti normativi,
  di  andare avanti. Noi non siamo in grado di apprezzare 50 pagine
  con  intere nuove leggi, l'istituzione dell'agenzia regionale dei
  rifiuti e delle acque, il servizio  di pianificazione, una  serie
  di  emendamenti aggiuntivi di cui non conosciamo il  contenuto  e
  dobbiamo sapere di cosa si tratta e cosa comportano.

    SPAMPINATO  Anch'io ho chiesto la sospensione.

    FORGIONE   Signor Presidente, voi,  maggioranza  e  Presidenza,
  non  potete mortificare il lavoro dei parlamentari,  noi  abbiamo
  bisogno  di  capire in quelle 50 pagine cosa c'è,  apprezzarle  e
  fare  una  valutazione,  dobbiamo essere in grado di svolgere  il
  nostro  lavoro  di parlamentari, sono 50 pagine e ci  sono  state
  fornite ora.

    PRESIDENTE   Onorevole  Forgione, avrei risposto  all'obiezione
  sui  termini non appena fossimo arrivati al documento  cosiddetto
   maxiemendamento', ma approfitto ora  per dare una  risposta:  il
  comma   7   dell'articolo  112  -    vero   è   che   c'è   anche
  successivamente   il  comma  9 che mi permette  di  ovviare  alle
  vostre  giuste richieste -  ma il comma 7 prevede  che,   qualora
  sia  il Governo o la Commissione a presentare una riscrittura  di
  un  emendamento  ad  emendamenti precedenti,  non  sono  previsti
  termini.
   Io   posso   concedere  una  sospensione,  se  me  la  chiedete,
  relativamente  al  fatto  di permettervi  una  lettura  sia  pure
  veloce,  ma  una lettura ai sensi del comma 9 dell'articolo  112,
  tuttavia  i  termini  non possono scattare secondo  la  normativa
  ordinaria.


   Presidenza del presidente Lo Porto


                       Sull'ordine dei lavori

    CAPODICASA  Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    CAPODICASA  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  lei  tratta
  questo  argomento  come  se  ci  trovassimo  di  fronte  ad   una
  procedura   ordinaria   di  attività  dell'Assemblea   e   questo
  riferimento  rigoroso  al dettato regolamentare  potrebbe  essere
  congruo  se  la  Presidenza facesse altrettanto per  altre  norme
  regolamentari che vengono solennemente calpestate dalla procedura
  che  si è adottata in questa Aula, prima in Commissione dove  io,
  ad  inizio  dei lavori ho chiesto al Presidente  e  quindi  anche
  alla maggioranza ma innanzi tutto al Presidente in quanto  tutore
  del  corretto   svolgimento dei lavori,  se  riteneva  che  fosse
  coerente col Regolamento e col dettato di legge la procedura  che
  già  in  Commissione, stravolgendo ogni prassi parlamentare,  era
  stata adottata per procedere all'approvazione del testo.
   Qui  dentro  c'è  di  tutto e,  così come si  fa  per  le  leggi
  finanziarie -  perchè si tratta perfino  di qualcosa  di  più  di
  una  legge  finanziaria -  il Regolamento vuole che il Presidente
  dell'Assemblea,   preventivamente -  nel caso lo  avrebbe  potuto
  fare  anche il Presidente della Commissione -  debba vagliare  le
  norme  contenute e quelle che vengono proposte nel testo  e debba
  cassare quelle che non sono coerenti col dettato regolamentare  e
  con la norma della legge n. 19 del 1999 che detta e disciplina le
  procedure per quanto concerne l'approvazione di testi che abbiano
  un tale  contenuto.
   Il  presidente della Commissione ritenne di dovere  glissare  su
  questa  nostra  richiesta, io adesso credo che la  stessa   debba
  essere  avanzata  al  Presidente  dell'Assemblea  in  quanto   il
  Regolamento  non  può  essere invocato  solo  per  comprimere  le
  legittime  prerogative dei parlamentari, sia pure di parlamentari
  di minoranza, perchè, signor Presidente, nessuno poi può invocare
  una  chiara  ed  attenta  valutazione  dei  testi  da  parte  del
  Parlamento  nè,  tanto meno, la coerenza del  nostro  lavoro  dal
  punto di vista tecnico-legislativo.
   Per  cui  poi  è  facile  aggredire  per  via  giornalistica  il
  Commissario  dello Stato che molto spesso finisce per  impugnare,
  anche  usando giudizi pesanti -  cosa che non gli compete  -   ma
  noi  sappiamo  bene che, di fronte a leggi che vengono  approvate
  con  le  procedure  ed  il contenuto che  ormai  siamo  da  tempo
  abituati a fare,  sorge un legittimo disgusto, non solo da  parte
  dell'opinione  pubblica,  della stampa,  ma  anche  degli  organi
  istituzionali che si trovano a dover vagliare il nostro lavoro.
   Signor  Presidente,  qui  lei non può  mettersi  nei  panni  del
  componente   di  maggioranza,  lei  non  può  farsi  carico   dei
  cosiddetti problemi del Governo perchè lei qui non è al  servizio
  del  Governo, lei è qui al servizio del Parlamento e del corretto
  svolgimento dei lavori.
   Se  il  Governo aveva delle scadenze ha avuto un anno  di  tempo
  per  pensarci  e  per  preparare i testi ed  arrivare  nei  tempi
  ordinari al lavoro di commissione ed al lavoro dell'Aula.  Adesso
  non  si  può  dire   dobbiamo  fare......'  perchè  questo  è  un
  procedimento che io considero scorretto e che viene  a  ledere  -
  questo  sì - i diritti del parlamentare che, quali che  siano  le
  scadenze,  viene  prima di tutti i tempi su cui  il  Governo  può
  invocare termini. Noi abbiamo una responsabilità individuale, per
  cui ognuno risponde ai propri lettori, così come lo fa il Governo
  e lo fa il Presidente della Regione.
   Allora  se  le cose stanno così, signor Presidente, a  parte  il
  fatto  che  -  come  abbiamo avuto occasione  di  dire  -  queste
  scadenze  così perentorie non ci sono, per i comuni c'è  già  una
  norma nello stesso testo in cui si autorizzano i comuni stessi ad
  operare le variazioni di bilancio entro i venti giorni successivi
  alla pubblicazione della presente legge.

    ORTISI   Ma  le  hanno fatte tutti i comuni  le  variazioni  di
  bilancio.

    CAPODICASA  Non solo, ma le possono tornare a fare  e  vi  sono
  fior di precedenti, visto che vi appellate sempre ai precedenti.
   Per cui queste variazioni sono state fatte venti giorni dopo  la
  pubblicazione delle leggi che a volte, è capitato, anche sforando
  il 31 dicembre dell'esercizio finanziario in corso, cioè in pieno
  gennaio.
   Quindi,  non c'è alcuna scadenza, signor Presidente, si  informi
  con gli uffici.
   Inoltre,  per quanto riguarda tutte le cosiddette emergenze  che
  vengono  invocate, siamo pronti a sfidare chiunque  a  dimostrare
  che la differenza di ventiquattro, quarantotto ore possa   ledere
  o nuocere ad una qualche categoria o a qualche beneficiario della
  legge   previsto nel testo.
   Se  ci  dimostrate che è così noi siamo pronti a prenderne atto,
  ma le assicuro, signor Presidente, che tutto questo non c'è.
   Allora  perchè?  Il  perchè è presto detto.  Si  vuole  fare  un
  lavoro notturno, si sarebbe potuto cominciare oggi, ieri e non lo
  si  è  fatto  perchè  bisogna stringere in queste  ore  notturne,
  mattutine,  ma  se  qualcuno pensa che allora  non  si  procederà
  secondo  i tempi,  che dobbiamo compulsare il lavoro del  singolo
  parlamentare,  avvertiamo  che si  sta  compiendo  un  errore  di
  valutazione.
   Noi  intendiamo far  rispettare il nostro diritto  e  lo  faremo
  nei modi dovuti. Speriamo che non si forzi la mano costringendoci
  a doverlo fare con atti, che guardati ad oggi, in questo momento,
  possono  apparire  inconsulti. Ma poi  la  stanchezza  può  anche
  giocare brutti tiri.
   E    allora,    signor   Presidente,   noi    vorremmo    sapere
  prioritariamente  dalla Presidenza quali  sono  gli  emendamenti,
  quali  sono  gli articoli che considera improponibili  a  termini
  regolamentari, a termini di legge prima di tutto.
   Secondo:  se  ritiene che sia non umano, che c'entra  l'umanità?
  Qui c'entra la decenza del percorso parlamentare,  che è qualcosa
  di  ben  più importante della nostra fatica fisica. Se si ritiene
  coerente  con ciò che si lavori, signor Presidente, con un  testo
  che  contiene  qualcosa che si aggira intorno  ai  400  articoli,
  perché  questo  scherzetto di inserire in  un  solo  articolo  40
  commi,  ed  ogni comma contenente praticamente una materia  a  sé
  stante,  non può sicuramente ingannare alcuno.
   Qui  siamo abbastanza esperti, quindi noi non possiamo dire  che
  abbiamo  12-13  articoli.  Noi  abbiamo  250-300  articoli.  Ogni
  singolo  articolo richiama norme di legge a volte  vecchissime  e
  qui già siamo in pochi quelli che possiamo ricordare il contenuto
  di  una  legge  del  1987-1988, si  figuri  tutte  le  norme  che
  rimandano a leggi del 1971, a leggi del 1966, ne ricordo qualcuna
  del 1961
   Abbiamo  bisogno di leggerle, signor  Presidente. Tanto più  che
  il  cosiddetto maxi-emendamento non è che cassa un articolo, dice
   è  sostituito con questo' per cui è di facile lettura, dice  nel
  comma  tale dell'articolo tale del disegno di legge - che  già  è
  arduo  ad  andare  ad  approfondire - togliamo   la  parola  x  e
  rimandiamo'  ... insomma questo è un puzzle, non  è  fare  legge,
  questo  è un modo per andare con le dita negli occhi al deputato,
  al parlamentare, cosa che nuoce non tanto alla salute fisica - il
  chè  conta fino ad un certo punto, anche se come diceva una volta
  un  Presidente che l'ha preceduta su quella sedia, compito  della
  Presidenza è tutelare anche la salute dei parlamentari, visto che
  qui  dentro qualcuno c'è anche morto in diretta - ma   credo  che
  debba  tutelare  il lavoro del Parlamento,  ed  è  compito  della
  Presidenza farlo
     Per  questa ragione, signor Presidente, le chiedo non  che  ci
  accordi  dieci  minuti come termine regolamentare, perchè  questo
  non  è  l'emendamento  del Governo, questa è  un'altra  legge  di
  cinquanta pagine, ma volete pure  sfotterci  quando ci dite che è
  l'emendamento del Governo? Bisogna che ci sia dato il  tempo  per
  approfondirlo perché noi non sappiamo se ciò che ha  discusso  la
  Commissione,  che  è  stato fatto già  tra  7-12  parlamentari  -
  quindi tutto il resto del Parlamento è all'oscuro di ciò che si è
  fatto  in Commissione -  sia coerente anche per quei parlamentari
  che  erano  presenti  con  ciò  che  si  è  deciso,  se  non  c'è
  dell'altro, se ci sono norme aggiunte e sembrerebbe ad una  prima
  lettura  che ci siano norme aggiunte che in Commissione non  sono
  state  approvate, onorevole Presidente della Commissione, il  che
  significa  che  voi  sotto  la dizione  emendamento  proposto  ed
  approvato  dalla  Commissione   state  truffando  il  Parlamento,
  perché  avete  inserito cose che in Commissione  non  sono  state
  portate all'approvazione.
   Allora  questa è una violazione regolamentare che  forse  è  ben
  più  grave  delle  altre   Come  la  norma  sui  rifiuti  che  in
  Commissione  non è mai venuta, quella dell'Agenzia...Le  assicuro
  che  ci  sono norme che non erano presenti nella discussione  che
  c'è stata in Commissione.

    CUFFARO   presidente della Regione. Lei non era in Commissione,
  onorevole Capodicasa?

     CAPODICASA   Lo  dicono quelli che erano  presenti,  onorevole
  Presidente,

     SAVONA   vicepresidente della Commissione. Ci sono  i  verbali
  che parlano.

    CAPODICASA  Andiamo a vedere i verbali,  onorevole Savona,  non
  mi  faccia parlare dei verbali, la prego, lei è in grado di  dire
  che  quella Commissione poteva fare i verbali? Lei è in grado  di
  dire questo, Presidente Savona? Quella era una Commissione o  era
  una bolgia? E ci dovremmo tutti vergognare del modo in cui lavora
  quella Commissione, con le carte che volano, chi entra chi  esce,
  chi  si  alza,   chi grida, questo è approvato  e  questo  non  è
  approvato,    senza   che  ci  sia  la  regolarità   dei   lavori
  parlamentari
   E invocano pure i verbali

     PRESIDENTE   Onorevole Capodicasa, il suo riferimento  ad  una
  certa  forzatura della maggioranza da me sorretta o  dei  diritti
  dell'opposizione  che potrebbero venire calpestati  in  ordine  a
  questo  passaggio non li posso riconoscere validi, sono argomenti
  che possono valere per un discorso al contrario.
   Io  così  come  non  posso e non devo essere al  servizio  della
  maggioranza,   non  devo  neanche  esserlo  al   servizio   della
  opposizione.

    CAPODICASA  Applichi il Regolamento, Presidente.

     PRESIDENTE  Naturalmente
   Nell'applicare  il Regolamento posso discutere sulla  natura  di
  un  maxi emendamento del genere, ma negare che dal punto di vista
  regolamentare   si  tratta  di  un  emendamento  proposto   dalla
  Commissione,  per me è impossibile perchè il Regolamento  non  me
  lo permette.
   Le ho già letto l'articolo 7 e le ho letto il comma 9.

     CAPODICASA   Io  le  chiedo  di  valutare  il  contenuto   del
  Regolamento.

     PRESIDENTE  Quello non spetta a me, spetta a lei,   spetta  al
  Parlamento valutarlo, non appena si verifica

    CAPODICASA  Come non spetta a lei? Faccia il suo lavoro.  Prima
  si legga il Regolamento.

    PRESIDENTE   Mi  faccia parlare. Onorevole  Capodicasa  non  le
  posso  consentire di interrompermi, mi faccia completare. Lei  la
  deve smettere.

                (Interruzioni dai banchi di sinistra)


   Presidenza del presidente Lo Porto

   Presidenza del vicepresidente Fleres


                       Richiamo del Presidente

     PRESIDENTE  Onorevole Oddo la richiamo all'ordine.

   (I  parlamentari del Gruppo dei Democratici di sinistra escono
                             dall'Aula)

     CUFFARO  presidente della Regione. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     CUFFARO   presidente  della Regione. Andatevene    Non  create
  strumentalizzazioni.  Onorevole Oddo, abbia  la  dignità  di  una
  scelta; se ne vada, non scarichi responsabilità.
   Signor  Presidente,  vorrei stigmatizzare il  comportamento  del
  gruppo  dei DS dato che mi avevano già annunciato di avere scelto
  di uscire fuori dall'Aula.
     Credo  che  sarebbe  stato più dignitoso,  come  altri  fanno,
  scegliere  di  abbandonare  l'Aula  senza  cercare  incidenti   o
  strumentalizzazioni, fa parte anche del carattere e  credo  anche
  della  responsabilità  delle scelte che si  fanno  piuttosto  che
  causare  incredibili incidenti per giustificare  poi  quello  che
  avevano già scelto di fare.
     Perchè  me lo avevano appena finito di annunciare che  avevano
  scelto   di  uscire  dall'Aula  e  mi  dispiace  che  l'onorevole
  Capodicasa abbia voluto ricordare quale siano state le  procedure
  con  cui  questo disegno di legge oggi arriva in Aula, perchè  il
  Governo  ha  presentato il disegno di legge il  giorno  dopo  che
  aveva recuperato  per poter  fare alcune scelte importanti.
   Vorrei  ricordarle,  se  qualcuno  le  avesse  dimenticate.   Il
  disegno  di  legge  del  Governo  prevedeva  la  possibilità   di
  ripianare il disavanzo della sanità, prevedeva la possibilità  di
  dare,  come non si era mai fatto,  105 milioni di euro in  più  a
  tutti  i  comuni,  di qualsiasi amministrazione  e  di  qualsiasi
  partito politico siano i sindaco, perché ci si era resi conto che
  c'erano  delle  difficoltà vere e avrebbe  avuto  più  senso  che
  questo  disegno di legge il Parlamento l'avesse approvato qualche
  giorno prima per non mettere in difficoltà alcuni comuni anche se
  lo  stesso  disegno  di legge adesso prevede  la  possibilità  di
  spostare  in  avanti le variazioni e l'assestamento  di  bilancio
  degli stessi comuni.
   Ma  questo disegno di legge prevede la possibilità di continuare
  a  far  lavorare  oltre  ventimila operai  forestali  che  stanno
  lavorando e che sarebbe certamente impossibile continuare  a  far
  lavorare se oggi non  lo approvassimo, perché c'è qualcuno che si
  sta  assumendo  le  responsabilità di continuar  a  far  lavorare
  questa gente.
   Questo   disegno  di  legge  prevede  altresì  che  gli   operai
  dell'Ente di Sviluppo Agricolo continuino a lavorare per fare  le
  loro  giornate altrimenti, se non l'approvassimo,  anche  lì  c'è
  qualcuno  che  si  sta assumendo responsabilità  senza  avere  le
  dovute  coperture  economiche  e  mi  voglio   fermare  lì  senza
  ricordare le scuole e tutto il resto.
   In  questo  disegno di legge c'è un provvedimento  che  è  stato
  richiesto  da  tutto  il Parlamento e per il quale,  addirittura,
  qualche  gruppo  che  oggi abbandona all'Aula si  è  fatto  anche
  promotore  di  un  proprio  testo  ed è venuto  a  capeggiare  le
  rivolte  sotto  il Palazzo del Governo.  annunciando  quello  che
  questo Governo non faceva per gli agricoltori.
   Sono  queste  le  urgenze  che il Governo  ha  messo  in  questo
  disegno  di  legge, da oltre un mese si sono svolte le  procedure
  approvative tra Commissione e Parlamento ed  i parlamentari hanno
  avuto tutto il tempo di approfondirle nelle sedi opportune, prima
  di  merito  e  poi  nella  sede  della  Commissione  Bilancio  e,
  comunque,  signor   Presidente, da parte di  questo  Governo  c'è
  l'auspicio che si possa lavorare e ci si possa fermare   su  ogni
  emendamento   presentato,   perché   lo   si   discuta,   lo   si
  approfondisca, si cerchino i dovuti riferimenti normativi.
   Nessuna  premura  per  approvare le leggi   E'   giusto  che  il
  parlamentare abbia tutta la dignità e il tempo per poterlo  fare,
  non il parlamentare che partecipa a una bolgia, perché mi rifiuto
  di  pensare che questi parlamentari costruiscano bolgie in questo
  Parlamento, compresa la commissione Bilancio
     Allora,  io  dico  che  è  necessario cominciare  a  lavorare,
  partiamo  dall'articolo 1 e dedichiamo tutto il tempo  che  serve
  per  approfondire,  emendamento per emendamento, ma questa storia
  di   spostare  avanti,  comunque  e  sempre,  la  possibilità  di
  cominciare  a discutere di questo disegno di legge  non  può  più
  funzionare
   Non  possiamo più aspettare per dare risposte che altrimenti non
  avrebbe  più  senso  dare se passano altri giorni.  Questo  è  il
  motivo  per cui chiediamo di cominciare ad andare avanti, se  poi
  alle  sei  di mattina saremo stanchi e c'è tempo,  possiamo  pure
  spostarlo  al  pomeriggio,  ma oggi  è  necessario  cominciare  a
  lavorare su questo emendamento, su questo disegno di legge  senza
  considerare, signor Presidente, che qui purtroppo c'è un  cattivo
  costume,  per cui  da una parte si viene a chiedere e  dall'altra
  invece si sputa nel piatto in cui si è contribuito a chiedere,  e
  questo non è possibile, perché qua o i patti li osserviamo tutti,
  o  altrimenti  è inutili che facciamo una interminabile  giornate
  per  fare accordi, per andare avanti più speditamente nei  lavori
  del Parlamento, perché questo non serve
   Signor  Presidente, io le chiedo di continuare ad andare  avanti
  e cominciare a discutere l'articolato.

                       Sull'ordine dei lavori

     ORTISI  Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

     PRESIDENTE   Sull'ordine dei lavori si è  parlato  abbastanza,
  voi  potete  parlare  sull'articolo 1, non  più  sull'ordine  dei
  lavori.


   Presidenza del presidente Lo Porto


                     Per richiamo al Regolamento

    ODDO  Chiedo di parlare per richiamo al Regolamento.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

   ODDO    Signor Presidente, lei voleva convincerci, appena cinque
  minuti  addietro, che il richiamo sostanziale al Regolamento  che
  ha fatto l'onorevole Capodicasa  fosse  assolutamente infondato.
  Credo  che lei pensi esattamente il contrario; lei pensa  che  il
  richiamo  al  Regolamento non solo è fondato, ma è  assolutamente
  inconcepibile accettare la logica che lei vuole imporre a  questa
  Aula  stasera,  cioè   procedere comunque  rispetto  ad  un  maxi
  emendamento  composto da 49 pagine che contiene interi  testi  di
  legge  che sono stati depositati nel corso di questi mesi  presso
  l'Assemblea  regionale siciliana. In più, lei  vuole  convincerci
  che  nel testo non ci sono assolutamente delle norme che non sono
  state   apprezzate  e  discusse  nella  Commissione.  Lei   vuole
  convincerci che questa legge, sostanzialmente, è il frutto di una
  discussione che si è svolta in Commissione bilancio. Non è  così.
  Signor  Presidente,  lei ha dato la parola  al  Presidente  della
  Regione che ha fatto sostanzialmente un comizio.

     PRESIDENTE  Onorevole Oddo, il richiamo al Regolamento?

    ODDO  Il richiamo al Regolamento è che lei non può fare a  meno
  di  notare,  di apprezzare questo maxi  emendamento, di  dire  le
  cose  che vanno e quelle che non vanno, di dire la materia  nuova
  che  è stata evidentemente inserita, senza alcuna discussione  in
  ambito parlamentare. In più lei ha permesso al  Presidente  della
  Regione  di  entrare nel merito del testo, parlando di  questioni
  che  danno la sensazione netta che c'è un'opposizione, che va con
  il berretto in mano a chiedere l'elemosina a questa maggioranza e
  a questo Governo, e noi non l'accettiamo, perché è immorale.

    PRESIDENTE   Onorevole  Oddo, l'ho  già  richiamata  una  prima
  volta,  la prego di non costringermi a richiamarla per la seconda
  volta.  La prego di accomodarsi al suo posto  Lei è uscito  fuori
  tema  e  non  le consento i toni da lei usati  Allora,  onorevole
  Oddo, o lei si accomoda o sarò costretto ad espellerla dall'Aula.

    CUFFARO   presidente della Regione. E' immorale   Lei  si  deve
  assumere la responsabilità

    ODDO   Questo  è  un  gioco al massacro e  lei   sta  svendendo
  l'immagine di questo Parlamento
   E' reato presentare emendamenti?

     CUFFARO   presidente  della  Regione.  No,  avete   fatto   un
  accordo

    ODDO  Parli e dica quale accordo abbiamo fatto

    DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    DE  BENEDICTIS. Signor Presidente, sono stato  tra  quelli  che
  hanno  sentito  più di altri il bisogno di segnalare  il  disagio
  rispetto  a questo modo di procedere, ma credo che le parole  del
  Presidente   della   Regione,  se  mi  consente,   offendono   il
  Parlamento.
   Signor  Presidente, non credo che si possa supporre che  qui  ci
  sia qualcuno che vuole fare gli interessi della Sicilia e qualcun
  altro  che vuole, invece, giocare, come ha detto lei,  a chiedere
  e a sputare', che mi sembra un'affermazione assolutamente grave e
  ingiuriosa.
   Non  ci siamo meravigliati del fatto che questa legge contenesse
  anche  norme  di una qualche utilità ed urgenza. Il fatto  è  che
  lei,  onorevole  Presidente della Regione,  si è alzato  come  se
  tutto  questo noi lo disconoscessimo, come se solo lei e  la  sua
  maggioranza  avesse a cuore gli interessi dei  siciliani,  quando
  invece  abbiamo posto un'altra questione, cioè quella che  questo
  disegno di legge (e lei, Presidente,  lo sa bene come lo sa  bene
  tutta  la maggioranza), oltre a contenere alcune norme necessarie
  ed  utili,  contiene una grande quantità di norme  immonde  e  il
  fatto  che  sia  stato  presentato  in  questo  modo,  che  siano
  contenute  e assemblate in questa quantità, rende impossibile  un
  esame  sereno,  quell'esame sereno che proprio lei, il Presidente
  di  questa Assemblea, dovrebbe richiedere e garantire a  tutti  i
  parlamentari.
   Di  questo si sta parlando, non del merito della questione e sul
  merito  della questione non è consentito a nessuno fare  prediche
  ad  altri, né invocare questioni etiche e morali. Di questo  sono
  profondamente  offeso  e credo che lei debba  chiedere  scusa  al
  Parlamento intero.

     ACIERNO  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     ACIERNO   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  sento  il
  dovere  di  rubare due minuti all'Aula perché mi pare che  alcuni
  esponenti  di un Gruppo del centrosinistra stiano inscenando  una
  strana  farsa  ed io mi sento mortificato -  mi creda,  onorevole
  Presidente  -  dalle cose che sto sentendo dire in quest'Aula  da
  quelle persone che insieme a me ed agli altri colleghi componenti
  la  Commissione  Bilancio hanno lavorato  nell'ultima  settimana,
  mattina, pomeriggio e notte, alla stesura di un disegno di  legge
  che  può  piacere o non piacere, ma che si arrivi oggi, dopo  che
  sono  stati rispettati tutti i passaggi regolamentari, ricordo  a
  me stesso ed al Presidente Fleres, con il quale abbiamo aperto la
  seduta  incardinando questo disegno di legge  e  non  ho  trovato
  nessun  componente  di  questo Gruppo  parlamentare  che  ha  per
  esempio utilizzato l'articolo 101 del nostro Regolamento,  perché
  poteva  essere  posta  la questione pregiudiziale,  a  norma  del
  nostro Regolamento.
   Eppure  nessuno di quel Gruppo era quella mattina  in  Aula  per
  proporre   una   questione  pregiudiziale  a  questa   che   loro
  definiscono una truffa. Sono stati usati termini molto pesanti ed
  io  mi  sento  di chiederle scusa, Presidente, a nome  di  questo
  Parlamento.

     LIOTTA  Ma lei non può parlare a nome del Parlamento, parli  a
  nome suo

     ACIERNO     E'    stato   tentato  di  addebitare   alla   sua
  responsabilità  l'incapacità di saper gestire  le  vicende  della
  politica, perché fa bene il Presidente della Regione a ricordarci
  in  quest'Aula  che  non si può ogni volta, su  ogni  disegno  di
  legge,  impegnare  le Commissioni legislative carpendo  la  buona
  fede  di  chi  vuole  governare ma non con l'imperio  ma  facendo
  partecipare democraticamente al dibattito formativo di una  legge
  tutte   le   componenti  del  Parlamento,  assumendoci   poi   la
  responsabilità di maggioranza.
   Ma  non è più consentito - questo sì,  Presidente - che ci siano
  alcune  parti politiche che prendono tutto quello che giustamente
  è  dovuto  anche al contributo che l'opposizione deve giustamente
  dare  nei  lavori  parlamentari per poi  venire  qui  a  gettarci
  addosso  il loro scempio. No, questo no;  mi auguro soltanto  che
  il  Presidente  della Regione, partecipando ai lavori,  se  tutta
  questa  gente avesse la capacità e l'intelligenza di intuire  che
  stare  ancora  attorno  al  Presidente  della  Regione  dà  adito
  soltanto a grandi sospetti...
   Signor  Presidente,  ho  sentito, negli ultimi  minuti,   troppi
  colleghi  invocare  il  Regolamento, violandolo  palesemente  nei
  tempi.  E'  troppo facile invocare il rispetto del Regolamento  o
  addebitare a lei il non rispetto quando poi lei, con grande senso
  di  responsabilità politica, se viola quel Regolamento lo fa  per
  rispetto delle persone che stanno parlando in quell'istante.
   Questo  le  va riconosciuto e non  va criticato per  questo.  Mi
  sento  di  invitarla, perchè stasera la maggioranza è in  Aula  a
  difendere  la  propria legge ed il proprio Governo e  quindi  chi
  vuole  prendere  la scusa per uscire dall'Aula  noi  non  abbiamo
  problemi perché continueremo con i lavori della seduta.


   Presidenza del presidente Lo Porto


    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE   Ne  ha  facoltà, anche se stento  a  capire  cosa
  accade. Noi siamo in sede di discussione sull'articolo 1, lei può
  parlare o per richiamo al Regolamento o sull'articolo 1.

    ACIERNO   E basta

    FORGIONE     E   basta'   lo  faccia  dire     al   Presidente
  dell'Assemblea, non si sostitusca al Presidente Lo Porto.

       Riprende la discussione sul disegno di legge n. 1084/A

     PRESIDENTE    Signor  Presidente,  io  proverò   a   fare   un
  ragionamento poi lei deciderà se va bene sull'articolo 1.

    PRESIDENTE  No, onorevole Forgione un po' di rispetto.

    FORGIONE   Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  intervengo
  sull'articolo 1. Non voglio essere richiamato al rispetto  perché
  vedo  che qui il rispetto delle prerogative di questo  Parlamento
  è  abbastanza  offeso dai comportamenti della maggioranza  e  dal
  modo in cui stiamo procedendo.
   Credo  che  il Presidente della Regione, se mi ascolta,  non  mi
  può accusare, come ha fatto con altri esponenti dell'opposizione,
  di  sputare nel piatto in cui mangio semplicemente perché non  ho
  concorso né a definire il ripieno del piatto né a mangiare  nello
  stesso piatto.
   Non  mi  può richiamare a pratiche consociative per il  semplice
  motivo  che  Rifondazione comunista non  ha  presentato  un  solo
  emendamento al Governo ed in Commissione bilancio su cui trattare
  e  su  cui  definire  un  accordo. Non mi può  richiamare  a  non
  mantenere i patti raggiunti come si fa tra amanti traditi  perché
  io  non  ho concorso a definire nessun patto e spero che  nessuno
  abbia  definito  patti  in questo disegno  di  legge,  in  questa
  discussione;  se così fosse sarebbe gravissimo per il  merito  di
  questo disegno di legge.
   Vedo  che un maxi emendamento che sfoltisce il disegno di  legge
  è composto da 49 pagine, cioè il Governo viene oggi a presentarci
  un maxi emendamento conclusivo di 49 pagine. Capisco che siamo  a
  fine  legislatura e, come sempre avviene, siamo ai  saldi di fine
  stagione'  e dobbiamo spartire e liquidare quel poco  di  finanza
  pubblica che ancora rimane in questa Regione.
   Ma  questo  disegno  di legge contiene delle  cose  che  ritengo
  gridino  all'indignazione;  voi vi  meravigliate  sempre  che  la
  stampa  nazionale, il Corriere della Sera, La Repubblica irridano
  alla  politica  siciliana,  al  vostro  modo  di  fare  politica,
  onorevole Cuffaro e signori del Governo.
   Ma perché vi meravigliate se poi voi siete i protagonisti?
   Vedo che le trattative sugli emendamenti continuano anche qui  e
  fanno arrabbiare anche l'assessore alla Sanità; il mercato non  è
  concluso, quindi qualche ragione per denunciarlo c'è
   Cosa  contiene  questo vostro disegno di legge peggiorato  anche
  dal  maxi emendamento? Ci sono alcune cose che io credo  che  non
  possano non fare indignare. Ne cito alcune, sulle quali troverete
  i  nostri emendamenti soppressivi perché abbiamo presentato  solo
  emendamenti  soppressivi. State andando alla norma  sugli  uffici
  stampa  stabilizzando  tutti  i portavoce,  tutti  i  giornalisti
  assunti  per   chiamata diretta ed immagino per fedeltà  politica
  dai  singoli assessori, dai singoli esponenti politici.  Con  una
  norma    voi   li   inquadrate   nei   ranghi   della    pubblica
  amministrazione...
   Signor  Presidente,  vedo  che  la   trattativa.  Sembriamo   al
  mercato  Ballarò  di Palermo ed io non posso  continuare  il  mio
  intervento

    PRESIDENTE   Onorevole Leanza e onorevole Misuraca,  vi  prego.
  Dopo  un  pomeriggio  di impegni e di analisi  è  inutile  questa
  continua discussione con il Presidente della Regione.

    FORGIONE   Io  non so cosa pensano le centinaia di  giornalisti
  professionisti  o  pubblicisti disoccupati  siciliani  quando  si
  trovano  una norma che stabilizza tutti coloro che, con  chiamata
  diretta,  dagli  assessori, dal Presidente della  Regione,  dagli
  enti, dai presidenti delle province, dagli assessori provinciali,
  dai sindaci, sono stati assunti - si scrive nella norma - per  un
  periodo  anche  non  continuativo,  ma  almeno  di  dodici   mesi
  nell'arco di tempo 2001- guarda caso all'inizio della legislatura
  -   sino   alla  pubblicazione  di  questa  legge.  E,  poi,   vi
  meravigliate se domani, sui giornali nazionali, esce fuori che la
  Regione   Sicilia   fa   un'opera  vergognosa   di   clientelismo
  affaristico  quando  voi inquadrate i vostri portavoce  personali
  nei ranghi della pubblica amministrazione
   Non  bandite un concorso con un criterio certo per la  chiama  e
  l'accesso  agli  uffici stampa della Regione, dei  comuni,  delle
  province. Voi vi state precostituendo solo un bacino elettorale e
  di  consenso. Leggo le cose più sfiziose (lasciamo stare  poi  le
  norme  urbanistiche): istituite l'Università del mare e date  100
  migliaia  di  euro  all'Università Sancti Cirilli  di  Malta  per
  istituire a Mazara del Vallo l'Università del mare.
     E'  questa  la vostra logica. E sul territorio riproponete  la
  logica dei condoni edilizi; riproponete le sanatorie edilizie  di
  tipo non residenziale per tutte le costruzioni abusive risultanti
  al  31 marzo del 2003. E in che aree? Non specificate nemmeno  in
  quali   aree,  con  quali  vincoli  voi  volete  sanare,   volete
  condonare.  Questo state facendo con questa legge:  l'assalto  al
  territorio, il saccheggio della trasparenza della Regione  e  voi
  trasformate con una norma tutto in silenzio-assenso anche quando,
  invece,  il  silenzio  è previsto dalla pubblica  amministrazione
  come  rifiuto e lo fate anche per le pratiche che hanno già avuto
  il  rifiuto. State facendo questo per legittimare lo  scempio  di
  intere aree e di intere zone paesaggistiche della  Regione.
   Lasciamo  stare  il  basso clientelismo, la distribuzione  delle
  prebende  ad una miriade di associazioni. Ve ne leggo alcune,  se
  alcuni   di  voi  non  l'avessero  visto.  Istituite   un   fondo
  straordinario   di   interventi,  lo  chiamate   così   con   una
  terminologia  anche  simpatica  nel  titolo:   Fondo  presso   la
  Presidenza della Regione destinato alla concessione di contributi
  straordinari  per  associazioni Onlus, enti di culto  e  soggetti
  aventi particolari esigenze da tutelare'
   Questo  è  il  titolo del fondo e vediamo per chi impegnate  poi
  questi   soldi,   queste   esigenze  particolari   da   tutelare:
  l'associazione  DIPAS con sede in Palermo; io ne  voglio  leggere
  alcune, signor Presidente.
   Come  vedete  non  ho  un  atteggiamento  ostruzionistico,   sto
  entrando nel merito.
   L'Accademia  dei  capitani coraggiosi, con sede  a  Riposto;  la
  Fondazione  delle Figlie del divino zelo con sede a Messina;  una
  serie  di  chiese  del sacro cuore, del sacro  barone,  di  Santa
  Maria, di San Leonardo - io non ho niente contro le chiese  e  la
  funzione  delle  chiese.  Poi, ad un  certo  punto  si  trova  il
  comitato   Salviamo  le  nostre case  Sicilia',   che  prende  un
  finanziamento.  Ed  io  che sono un po' curioso  sono  andato  su
  Internet  per  vedere che cos'è questo Comitato. Su  Internet  il
  comitato  si  descrive  così: l'anno  2005  nasce  a  Palermo  il
  comitato   Salviamo  le  nostre case  Sicilia',   allo  scopo  di
  cautelare  il  diritto alla proprietà privata ed  in  particolare
  cercando adesioni da ogni soggetto singolo privato che sia  stato
  colpito dal reato penale di lottizzazione abusiva che porta  alla
  confisca del bene.
   Voi  state finanziando un'Associazione, che immagino sia  quella
  immagino di tutti i proprietari di case abusive, ed immagino  con
  particolare  attenzione  Pizzo Sella; abbiamo  visto  quelli  che
  erano qui, i quali, poveracci, non sapevano di comprare una  casa
  frutto  di  una lottizzazione abusiva, non sapevano  che  stavano
  comprando la casa da un costruttore che era la sorella di Michele
  Greco e noi, guarda caso, ora gli diamo i soldi della Regione per
  avere il Comitato che li deve tutelare.
     Ecco  cosa  sono gli interessi straordinari  e le Associazioni
  straordinarie che voi state finanziando con questo fondo e quando
  poi  mi parlate della cultura della legalità, quando qualcuno  mi
  dice   Ma  che  cosa è la politica mafiosa? ,  ecco   cosa  è  la
  politica  mafiosa, cari onorevoli colleghi, perché forse  neanche
  voi  siete andati su internet per sapere chi sono le associazioni
  che state finanziando.
   In  questo  disegno  di  legge  vedo  anche  delle  chicche  che
  riguardano  la trasparenza della pubblica amministrazione.  E  io
  qui  spero davvero che non ci sia stato nessun accordo, onorevole
  Presidente   Cuffaro,  con  pezzi  significativi   della   stessa
  opposizione.
   Per  esempio, vedo un emendamento dove, con quattro  parole,  si
  cambia la riforma della pubblica amministrazione.
    In  fase  di  prima  applicazione accedono altresì  alla  prima
  fascia  dirigenziale  i  dirigenti ed  equiparati  che  ricoprono
  incarichi  di  dirigenti generali o equivalenti in servizio  alla
  data di pubblicazione della presente legge .
   Cosa  fate  voi?  Signor  Presidente, sto  entrando  nel  merito
  almeno  su  questo  mi  faccia parlare. Non ho  un  atteggiamento
  ostruzionistico, sto intervenendo nel merito.
   Praticamente  voi,  con un colpo di penna,  nominate  una  nuova
  barcata di dirigenti, anzi fate di più. Gli attuali dirigenti che
  a   contratto  avete  nominato  li  trasformate  direttamente  in
  dirigenti  di  prima  fascia.  Gli  attuali  direttori  dei  vari
  assessorati, quelli che non sono attualmente dirigenti  di  prima
  fascia,  li trasformate in dirigenti di prima fascia e cancellate
  così anche lo spoil system.
   Io  capisco  che  vi  preparate a perdere le elezioni  e  volete
  mantenere anche con un altro Governo dirigenti di vostra fiducia,
  però  questo è davvero troppo, onorevole Cuffaro. Cosa  c'entrano
  queste cose con le variazioni di bilancio e cosa c'entrano con le
  variazioni  di  bilancio le norme elettorali che istituiscono  lo
  sbarramento al 5 per cento?
      Io   qui   so   che   c'è  una  sollecitazione   di   settori
  dell'opposizione che ormai in intere città, non raggiungendo il 5
  per  cento, un po' per una vocazione suicida, dato che a  Messina
  non siamo arrivati al 5 per cento, istituiamo lo sbarramento così
  possiamo   dire  che   non  ce  l'abbiamo  fatta,  un   po'   per
  semplificare anche gli schieramenti.
   Credo  che  le norme in materia elettorale con le variazioni  di
  bilancio  non  abbiamo  niente  a  che  fare.  Probabilmente,  se
  dovessimo  arrivare ad una riforma di tipo elettorale ci  sarebbe
  bisogno di una sessione apposita per vedere che cosa non funziona
  dell'attuale sistema elettorale nei comuni, di un approfondimento
  su  questo;   ma   invito  lo  stesso  Presidente  dell'Assemblea
  regionale  a  dire se, sulla base dello Statuto e del Regolamento
  dell'Assemblea, la riforma del sistema elettorale  nei  comuni  è
  attinente  con  la materia finanziaria e di bilancio,  perché  in
  materia finanziaria e di bilancio ci devono entrare le norme  che
  riguardano il sistema elettorale nei comuni e nelle province.
   Ritengo  che  questo  già  a norma di  Regolamento  non  sarebbe
  proponibile   benché  inserito  già  nel  testo   esitato   dalla
  Commissione   Bilancio.   Ma   su   questo,   signor   Presidente
  dell'Assemblea,  lei non si può rimettere al  Governo;  lei  deve
  dire  se  la  materia  elettorale è  compatibile  con  quella  di
  bilancio  per  evitare  che  sia il  Commissario  dello  Stato  a
  richiamarci  al nostro Regolamento e alla normalità della  nostra
  capacità, della nostra attività legislativa.
   Insomma,  ho  citato solo alcuni esempi. Non  mi  dilungherò  su
  tutte  le  altre  norme che sono contenute in questo  disegno  di
  legge e non posso entrare nel merito  del maxi emendamento perché
  50  pagine  non  le  ho potute valutare ed apprezzare  nei  dieci
  minuti  che  mi  sono stati concessi, ma ce n'è abbastanza,  cari
  onorevoli  colleghi,  per  dire che questo  disegno  di  legge  è
  immorale,  che  siamo partiti con variazioni  di  bilancio  di  8
  articoli  e  siamo arrivati a qualche centinaio di articoli,  che
  c'è  un   assalto alla diligenza' con lo sperpero  di  risorse  e
  contributi  a pioggia. Se volete, per i colleghi che non  l'hanno
  ancora  letto, perché ce lo avete dato solo ora, vi cito un'altra
  serie di soldi per centinaia di migliaia di euro che voi date: il
  Centro Agorà con sede a Palermo, la  Società Città Nuova con sede
  a  Palermo,  il  Brass  Group  per  il  quale  voi  istituite  la
  fondazione; questa norma , non è stata esitata, signor Presidente
  dell'Assemblea  e  onorevole  Presidente  della  Regione,   dalla
  Commissione  Bilancio, non è stata esitata e voi la inserite  qui
  quando sapete che sul tema della musica c'è bisogno di una  legge
  di  riordino  del settore mentre voi continuate con interventi  a
  pioggia, oggi al Brass Group, domani alla filarmonica Lenin,  per
  citare  quella  che mi sta più simpatica e che  per  fortuna  non
  esiste   più  nemmeno  a  Leningrado,  dopodomani  alla   società
  bocciofila  che  si  esercita nel  canto  delle  sirene ,  perché
  questa  è  la vostra politica  E voi state facendo una variazione
  di  bilancio  che  già prefigura cosa sarà la  finanziaria  e  il
  bilancio di questa Regione
   Vi  può  consolare solo un fatto: che i saldi nel  commercio  si
  fanno  a  fine attività e io vi auguro di cuore che questi  siano
  gli ultimi saldi che voi proponete agli elettori siciliani.

     CUFFARO  presidente della Regione. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     CUFFARO    presidente   della  Regione.   Signor   Presidente,
  onorevoli   colleghi,  ho  chiesto  di  parlare   solo   per   un
  chiarimento,  altrimenti non si capisce bene  perché  l'onorevole
  Forgione, nella sua lunga esposizione, non mette gli aggettivi  e
  forse neanche i sostantivi che è bene mettere.

    FORGIONE  Però i verbi non li sbaglio

    CUFFARO   presidente della Regione. No  i  verbi  no,  non  li
  sbagliamo  entrambi  però,  ogni tanto,  lei  mette  il  verbo  e
  dimentica  il  sostantivo per cui il verbo rischia di  non  avere
  significato, allora  lo metto io per evitare di fare  confusione,
  così si sanno le cose.
   Intanto  le  leggo  - non è una iniziativa del  Governo,  non  è
  nella  legge  -  un ordine del giorno che passerà al  vaglio  del
  Parlamento  e  se  ci sono cose strane che non appartengono  alla
  legalità,  per  quel che mi riguarda,  preannuncio  il  mio  voto
  contrario, per essere chiaro, ma vorrei che si capisse  bene  che
  non è un'iniziativa del Governo, che è un ordine del giorno e che
  va  vagliato  minuziosamente  per capire  che  cosa  c'è  scritto
  dentro.
   Non  so se c'è dentro la fondazione Lenin e non mi meraviglierei
  e  mi dispiace che l'onorevole Forgione sia così contento che non
  esiste   neanche  a  Mosca,  dovrebbe  preoccuparsi  se  c'è   la
  Fondazione  Stalin, non facciamo confusione perché  adesso  state
  facendo  talmente  marcia indietro sulla vostra  storia  e  sulla
  vostra  cultura che state rinnegando persino quel poco  di  buono
  che  avevate. Onorevole Forgione, le cose buone mica le  dobbiamo
  difendere noi.
   Non  ci  saranno cose strane neanche nell'ordine del  giorno,  è
  strano  che non ci sia un pezzo di legge elettorale, è una  delle
  cose del Gruppo dei DS.
   Noi  non  siamo  favorevoli  ma il Parlamento,  democraticamente
  sceglierà  ciò che vuol fare. Mi auguro che l'onorevole Forgione,
  che  è contrario, rimanga in Aula ad aiutarci a cassare una norma
  che   non  condividiamo;  i  DS  l'hanno  messa,  noi  che  siamo
  democratici e per la libertà di partecipazione e non  abbiamo  il
  problema di stare sotto il 5%, annunciamo che non è nostra e  che
  non condividiamo.

    ORTISI  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ORTISI   Signor Presidente dell'Assemblea, onorevole Presidente
  della  Regione, onorevoli colleghi, come volevasi dimostrare  non
  il  richiamo al Regolamento ma il richiamo al buon senso  avrebbe
  voluto   che,   anzichè  lavorare  dalle   3.00   a   mezzogiorno
  lavorassimo,  risparmiando tempo, da mezzogiorno alle  18.00.  In
  ogni  caso  il  giorno che abbiamo inaugurato da  qualche  ora  è
  perduto,  perchè se andremo via a mezzogiorno avremo  perduto  un
  giorno intero.
   Io  credo che cominciando magari la discussione sull'articolo  1
  e   finendo  la  discussione  generale  sull'articolo  1,  se  ci
  prendessimo  qualche ora di sonno e ricominciassimo  fra  qualche
  ora,  probabilmente durante la giornata, col sole e con la  luce,
  riusciremmo  a  concludere anche con lucidità,  perché,  è  vero,
  apprezzare  i singoli emendamenti, oggettivamente non sono  molto
  d'accordo  col  discorso  delle  49  pagine,  perchè  molti  sono
  soppressivi e semplificano

    FORGIONE    Ci   sono  gli  aggiuntivi  che   sostituiscono   i
  soppressivi. E' lì il trucco

    ORTISI   Nel merito ognuno di noi esprimerà il suo  giudizio  e
  onorevole Forgione stia sicuro che il giudizio ed anche  il  voto
  del   Gruppo  de La Margherita sarà estremamente negativo.  Però,
  non  c'è dubbio che sul piano del metodo lavoreremo molto meglio,
  colleghi anche della maggioranza, se noi ricominciassimo come  in
  tutti i parlamenti civili.
   Signor  Presidente, non è colpa sua se ci riduciamo a cominciare
  alle  ore 2.00, lei subisce questo andazzo e non solo lei,  anche
  il  suo predecessore. Se cominciassimo e ricominciassimo alle ore
  10.00  io  potrei parlare per la sanità di  Vie  et  mort  de  la
  médicine  e staremo secoli
   Il  patto  vero, onorevole Presidente Cuffaro, è quello  che  si
  può  discutere  in  un clima civile. Poi, lei  non  può  impedire
  all'opposizione  di presentare emendamenti e di farli  apprezzare
  dalla  Commissione   Bilancio , la quale se li  approva  non  può
  concedere in nome della maggioranza o in nome del Governo, perchè
  questo  non appartiene alle regole della convivenza. Nè  lei  può
  alzarsi  ogni  volta e rinfacciare non a noi ma  anche  ad  altri
  colleghi, che sono passati emendamenti; allora che facciamo?  Non
  andiamo  nelle  Commissioni, non presentiamo emendamenti?  Questo
  può valere se ci sono patti scellerati.
   Allora,  lei  deve  fare  anche nomi e  cognomi  ed  esprimerli,
  parecchie  volte glielo abbiamo detto; altrimenti i lavori  delle
  Commissioni vanno rispettati. Qualche emendamento può passare  in
  Commissione,  ma  non  in cambio del fatto che  l'opposizione  si
  inghiotte tutto quello che non condivide, altrimenti questo non è
  convivere civilmente nei lavori.
   In  definitiva, la mia proposta è che lavoriamo ancora per venti
  minuti, diamo il tempo ad ognuno di intervenire sull'articolo  1;
  andiamo a riposare ed alle ore 11.00  riprendiamo i lavori ed  io
  penso  che  prima che faccia buio potremo finire. Altrimenti,   è
  probabile  che a mezzogiorno non avremo ancora esitato l'articolo
  1, perchè voi capite....

    MICCICHE'  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    MICCICHE'  Signor Presidente, onorevoli colleghi, io  credo  di
  aver   contribuito  a  creare  un  po'  questo  clima  così  teso
  attraverso i  350 emendamenti che ho presentato che evidentemente
  hanno  creato un po' di scompiglio. Il fatto che il Governo abbia
  accolto  molti miei emendamenti soppressivi è il sintomo  che  ha
  capito  che  in  alcuni casi non conviene andare ad  uno  scontro
  perchè chiaramente poteva fare saltare i tempi che si era data la
  stessa maggioranza.
   Nonostante  questo, credo che io non posso ritenermi soddisfatto
  per  un  semplice motivo. L'ho già detto più volte  nelle  sedute
  precedenti,  personalmente  ci  tengo  che  vengano  discussi  ed
  accolti   due argomenti. Si tratta dell'argomento, che credo stia
  a  cuore come elemento fondamentale, relativo alla questione  del
  salario  sociale. Qualcuno mi ha detto:  ma noi i soldi  dove  li
  prendiamo? .  Non  è  compito mio andare a  cercare  i  soldi,  è
  compito  di tutti noi, non solo del deputato, il deputato  ha  il
  compito  di  proporre un argomento, di affrontare e  mettere  sul
  piatto una questione che secondo me ha il semplice scopo,  ha  un
  obiettivo  quasi rivoluzionario, ma non è inteso nel senso  dello
  stravolgimento  dello  stato di fatto, ma  che  rivoluzionerà  il
  sistema del mercato del lavoro, soprattutto in un territorio come
  quello  siciliano  che conosciamo benissimo  le  sue  conseguenze
  nello  stato  di  fatto  in cui ci troviamo.  Una  disoccupazione
  crescente accompagnata da un disastro socio-economico di migliaia
  e   migliaia  di  siciliani  che  ormai  hanno  preso  la  strada
  dell'emigrazione  e noi non abbiamo uno strumento  così  efficace
  per  poter frenare le emigrazioni dei siciliani;  pensate la fuga
  dei  cervelli  è la causa principale di un impoverimento  di  una
  società  e noi stiamo favorendo l'impoverimento di una società  a
  360 .
     Quando dico impoverimento intendo impoverimento generalizzato,
  ciò  sta a significare che un impoverimento generalizzato porterà
  una  società,  una comunità al suo degrado totale e  quando  dico
  degrado totale significa una cancrena, una malattia endemica  che
  non  potrà creare quelle prospettive d'uno sviluppo vero  di  una
  comunità. E i fatti li vediamo ogni giorno.
   Il  Presidente  della Regione lamenta che  ogni  giorno  il  suo
  Palazzo è assediato da centinaia di disoccupati. Chiaramente  non
  può  dare lavoro a migliaia e migliaia di disoccupati, perché  la
  struttura socio-economica  del nostro territorio non lo  consente
  in  quanto lo Stato padrone non dà le possibilità di uno sviluppo
  della nostra Sicilia per le ragioni storiche che conosciamo.
   Possiamo fare la storia della Sicilia, ma qui in questo  momento
  non ci serve sapere le conseguenze che hanno provocato perché  le
  conosciamo, nè in questo momento vogliamo sapere le  cause  e  le
  responsabilità dirette. Voglio solo registrare lo stato di  fatto
  che  è  disastroso  e  non  esistono pannicelli.caldi  per  poter
  risolvere   questo   problema.  E  allora   per   poter   frenare
  l'emigrazione dei siciliani a tutti i livelli, di tutti gli stadi
  sociali,  da  quelli scolarizzati a quelli non  scolarizzati,  da
  quelli analfabeti a quelli non analfabeti.
   Come  facciamo a salvare questa Sicilia? La ricetta  secondo  me
  non  è  l'assistenzialismo fine a se stesso, la carità cristiana;
  lo  ripeto, l'alternativa è il salario sociale ai disoccupati per
  frenare  l'immigrazione perchè i figli di questa  terra  scappano
  via  perchè non trovano la possibilità di lavoro e nessuna realtà
  economica  siciliana potrà soddisfare l'esigenza crescente  della
  disoccupazione perchè la scolarizzazione di massa ha  portato  ad
  avere  una  esigenza maggiore di un posto di  lavoro  concreto  e
  sicuro.
   Il  salario  sociale, onorevole Presidente, non  è  una  trovata
  propagandistica,  non  è  una  trovata  di  coloro  che  vogliono
  soffiare sul fuoco ma permetterà a questa terra di non creare una
  rivoluzione anche di tipo violento. Perché, onorevole Presidente,
  lei  non  deve  lamentare  che Palazzo d'Orleans  ogni  giorno  è
  assediato  da centinaia di disoccupati , di gente che stazione  e
  che vuole lavoro e lei non glielo può dare.
       Si tratta di gente che fa di tutto per poter sopravvivere  e
  lei  sa  gli  espedienti del disoccupato e della gente disperata.
  Quale  è  lo  strumento? Lo strumento è il salario sociale  e  la
  Sicilia  può  farlo  in  quanto siamo a  Statuto  speciale;   non
  dobbiamo  dire  soltanto  che poiché  siamo  a  Statuto  speciale
  possiamo  fare  ciò  che vogliamo;  il salario  garantito  per  i
  disoccupati possiamo darlo.
   Spesso,  però,  sento dire questo ritornello:  i soldi  da  dove
  li  prendiamo? .  Tagliamo le cose inutili   E  anche  in  questo
  disegno  di  legge cose inutili ce ne sono molte. Ci sono  alcune
  cose  che  servono,  ma ci sono molte cose  che  non  servono.  E
  allora, incominciamo da questo: togliamo le cose che non servono,
  mettiamo i soldi da parte e tentiamo di fare un esperimento sulla
  questione del salario sociale.
   Questo  è un argomento, signor Presidente, che io da qui innanzi
  porterò  avanti  e  se questo Parlamento quando  si  tratterà  di
  discutere  il  mio  emendamento che  ho  presentato  sul  salario
  sociale lo respingerà o sarà dichiarato irricevibile per mancanza
  di  fondi, io inizierò uno sciopero della fame perchè voglio  che
  questo  Parlamento una volta e per tutte prenda in considerazione
  l'unico  elemento rivoluzionario che modifica lo stato sociale  e
  che modifica il mercato del lavoro della nostra Sicilia.
   Qualcuno  ci prenderà per pazzi; soltanto chi è consapevole  del
  disastro sociale che questa Sicilia sta attraversando sa bene che
  non è così
   L'altro  argomento. Onorevole Presidente, lei non preso in  giro
  il  deputato Calogero Miccichè, lei ha preso in giro centinaia di
  cittadini  agrigentini che da anni aspettano la  risoluzione  del
  problema  della  frana di Agrigento. Non se  ne  parla,  è  stato
  inserito  nel  mio  emendamento che però non è  stato  apprezzato
  dalla Commissione competente nè dalla Commissione  Bilancio .
   Io  credo  che la questione della frana di Agrigento deve  avere
  una  fine.  Noi abbiamo trattato qui in quest'Aula la definizione
  del  problema del terremoto di Messina dopo quasi un  secolo.  Il
  problema  della frana di Agrigento sta attraversando quasi  mezzo
  secolo,  non  dobbiamo  aspettare  un  altro  mezzo  secolo   per
  risolvere  questo  problema   che  è  un  problema  che  riguarda
  centinaia  di  agrigentini  che hanno perso la  casa,  che  hanno
  perso la propria casa non perchè hanno costruito abusivamente  ma
  perchè le amministrazioni che si sono succedute negli anni  hanno
  provocato il disastro ambientale del mio territorio.
   Onorevole  Presidente, non voglio essere preso in  giro,  voglio
  che lei risolva questo problema perché la gente è disperata e  ha
  intenzione  di manifestare in modo anche cruento per risolvere  i
  problemi che riguardano la città di Agrigento.
   In  ultimo,  voglio segnalare la questione del  centro  storico.
  Nella  scorsa finanziaria è stato tolto il finanziamento. E'  una
  questione che riguarda anche l'aspetto culturale. Questa  Sicilia
  sta  morendo anche di mancanza di cultura e di consapevolezza dei
  problemi che riguardano l'assetto monumentale di quest'Isola.

    PRESIDENTE   L'emendamento  1.1.1  dell'onorevole  Miccichè   è
  ritirato.

   L'Assemblea ne prende atto.

   Pongo  in votazione l'emendamento 1.2.2 dell'onorevole Miccichè.
  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento 1.2.3 dell'onorevole Micciché.
  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

      Pongo   in   votazione  l'emendamento  1.2.4   dell'onorevole
  Micciché.  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

      Pongo   in   votazione  l'emendamento  1.2.5   dell'onorevole
  Micciché. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento 1.2.6 dell'onorevole Micciché.
  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento 1.2.7 dell'onorevole Micciché.
  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento 1.2.8 dell'onorevole Micciché.
  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento 1.2.9 dell'onorevole Micciché.
  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Pongo   in   votazione  l'  emendamento  1.2.10   dell'onorevole
  Micciché.  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento 1.2.1 degli onorevoli Lo Curto
  ed altri. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Per   assenza  dall'Aula  dei  firmatari,  l'emendamento  1.2.11
  decade.

    SPAMPINATO  Dichiaro di riprenderlo.

     PRESIDENTE    Lo   pongo  in  votazione.   Il   parere   della
  Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   L'emendamento 1.2.12 decade per assenza dei firmatari.
   Pongo  in  votazione  l'emendamento  modificativo  al  comma   2
  dell'articolo 1 (emendamento  C').
   Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento 1.3.1 dell'onorevole Micciché.
  Il parere della Commissione?

     SAVONA  presidente della Commissione e relatore. Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  modificativo  al  comma   3
  dell'articolo 1 (emendamento  C'). Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento 1.4.1 dell'onorevole Micciché.
  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Pongo in votazione l'emendamento 1.5.1 dell'onorevole Micciché.

     SPAMPINATO  Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     SPAMPINATO   Signor presidente, onorevoli  colleghi,  dichiaro
  il mio voto favorevole all'emendamento soppressivo dell'onorevole
  Micciché  perché  credo che questo comma disegni  un  sistema  di
  riscossione  quanto  meno  ambiguo e di non  facile  comprensione
  rispetto  a  cosa  può accadere (onorevole Assessore  vorrei  che
  prestasse attenzione), quale sistema di riscossione possa  essere
  disegnato con questo tipo di emendamento.
   Si  costituisce la riscossione S.p.A. e non si capisce bene come
  viene  partecipata e come ci sia la possibilità   per i  soggetti
  pubblici e privati di entrare a far parte di questa società.
   L'ultimo  rigo del secondo capoverso del comma 5 fa  riferimento
  ad  un comma non meglio specificato e così recita:  L'affidamento
  in  concessione  al  servizio regionale della  riscossione  delle
  funzioni  relativa  alla riscossione in Sicilia  sono  esercitate
  dalla  Regione  mediante  la società di cui  al  comma .  Sarebbe
  opportuno, quindi, specificare quale comma, se non riferito  allo
  stesso? Questo è un altro dubbio interpretativo.
   L'ultimo  dubbio si riferisce a quelli che sono  le  possibilità
  di intervento dell'Assemblea regionale e di controllo rispetto  a
  questo  tipo  di  attività,  in  quanto  è  previsto  in  maniera
  estremamente generica che l'Assessore regionale per il bilancio e
  le finanze rende annualmente, appunto non specificando né come né
  quando,   all'Assemblea  regionale  una  relazione  sullo   stato
  dell'attività della riscossione. Sarebbe utile comprendere quando
  questa relazione deve essere fatta; probabilmente, sarebbe  stato
  meglio   specificare   i  termini  anche  temporali   per   poter
  esercitare,  l'Assemblea  regionale,  questo  tipo  di  controllo
  rispetto  ad  un'attività  che,  comunque,  credo  verrà   svolta
  sostanzialmente dall'Assessorato alle finanze.

     MICCICHE'  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     MICCICHE'   Signor  Presidente,  l'opposizione  sociale  paga.
  Dichiaro  di  ritirare gli emendamenti soppressivi  a  mia  firma
  perché finalmente dopo quarant'anni si sta dando giustizia a  una
  città  massacrata  dall'abusivismo, massacrata  da  una  politica
  disastrosa, grazie alla battaglia del sottoscritto che oggi  vede
  trionfare  una  battaglia  dopo quarant'anni  dei   cittadini  di
  Agrigento  che  ogni  anni  in sede di  finanziaria  chiedono  di
  risolvere  il  problema della frana di Agrigento.   Questo  è  il
  primo atto, mi rammarico che il problema del salario sociale  non
  sia   stato   risolto,  ma  questa  battaglia  continuerà   nella
  finanziaria del 2006.

    PRESIDENTE    L'Assemblea   prende  atto   del   ritiro   degli
  emendamenti dell'onorevole Miccichè.

     ACIERNO   Dichiaro  di ritirare tutti gli  emendamenti  a  mia
  firma.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in  votazione  l'emendamento  modificativo  al  comma   5
  dell'articolo 1 (emendamento  C').
   Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Gli  emendamenti  1.6.1, 1.7.1, 1.8.1, 1.9.1, 1.10.1,  1.11.1  e
  1.12.1 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   L'emendamento   1.12.2   decade  per   assenza   dall'Aula   del
  firmatario.
   Pongo  in  votazione  l'emendamento  sostitutivo  del  comma  14
  (emendamento  C').  Il parere del Governo?

   CUFFARO, presidente della Regione. Favorevole

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  sostitutivo  del  comma  15
  (emendamento  C').  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   L'emendamento 1.13.2 decade.
   Gli emendamenti  1.14.1, 1.15.2 e 1.16.3 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in  votazione  l'emendamento  sostitutivo  del  comma  16
  (emendamento  C').  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  sostitutivo  del  comma  18
  (emendamento  C').  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Gli  emendamenti  1.18.4, 1.18.5, 1.18.6,1.18.7, 1.18.8, 1.18.9,
  1.18.10,  1.18.11,  1.18.12,  1.18.121.18.13,  1.18.14,  1.18.15,
  1.18.16, 1.18.17 e 1.18.18 e 1.18.19, 1.18.20; 1.18.21; 1.1.8.22;
  1.18.23;  1.18.24;  1.18.25; 1.18.26; 1.18.27; 1.18.28;  1.18.29;
  1.18.30;  1.18.31; 1.1.8.32; 1.18.33; 1.18.34; 1.18.35;  1.18.36;
  1.18.37; 1.18.38; 1.18.39; 1.18.40; 1.18.41 decadono.

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  1.18.1.   Il  parere  della
  Commissione?

   SAVONA, vicepresidente della Commissione e relatore. Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

   CINTOLA, assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Si passa all'emendamento 1.18.2.  Il parere della Commissione?

   SAVONA, vicepresidente della Commissione e relatore. Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

   CINTOLA, assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   L'emendamento 1.18.3 è ritirato.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Gli emendamenti 1.19.1, 1.19.2, 1.20.1 e 1.21.1 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.

   PRESIDENTE.   Pongo  in  votazione  l'articolo  1,   nel   testo
  risultante.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

   (E' approvato)

   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                             «Articolo 2

         Disposizioni relative alla Presidenza della Regione

   1.  Al  comma  5  dell'articolo 195  della  legge  regionale  23
  dicembre  2000,  n. 32, e successive modifiche  ed  integrazioni,
  dopo  le  parole  somma  di 300 milioni' aggiungere  il  seguente
  periodo:  Le  somme trasferite possono essere altresì  utilizzate
  dal  Comitato  permanente di partenariato  dei  poteri  locali  e
  regionale (COPPEM) per concorrere finanziariamente ad assicurare
   il     funzionamento    dell'Agenzia     di     sviluppo
   euromediterraneo  dei  poteri  locali  e  regionali   (ASEM)   e
  l'acquisizione delle quote sociali.
   2.  Con  decreto  del Presidente della Regione  è  istituita  la
  Consulta  regionale dei giovani composta dai rappresentati  degli
  organismi giovanili delle forze politiche presenti all'ARS e  dei
  rappresentanti delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali  e
  del   volontariato  come  individuate  nel  citato  decreto   del
  Presidente della Regione.
   La  Consulta  è  composta da un massimo di trenta componenti  ai
  quali non è corrisposto alcun compenso.
   Compiti della Consulta sono:
   a)  studio ed analisi delle problematiche afferenti il mondo dei
  giovani;
   b)  realizzazione e gestione di banche dati relative anche  alla
  situazione occupazionale;
   c)   predisposizione  di  piani  atti  a  fornire   la   massima
  conoscenza delle normative e delle azioni a sostegno dei giovani;
   d)   studi  su  qualsiasi  altro  mezzo  ritenuto  idoneo   alla
  rimozione  degli  ostacoli che, di fatto,  impediscono  la  piena
  realizzazione  e  fattiva  partecipazione  culturale,  sociale  e
  lavorativa dei giovani;
   e)  esprime pareri sulle iniziative legislative e di governo per
  lo sviluppo delle politiche giovanili.
   3.  La  Regione  siciliana riconosce ai propri  cittadini,  alle
  persone  giuridiche ed alle associazioni che abbiano sede sociale
  nel  territorio  il diritto a presentare petizioni  all'Assemblea
  regionale siciliana o alla Giunta regionale.
   La  petizione  può  riguardare  una  richiesta  o  una  lagnanza
  individuale o generale o un invito affinché l'Assemblea regionale
  siciliana o la Giunta regionale prenda posizioni su questioni  di
  interesse pubblico.
   La  petizione  può  essere presentata per  iscritto  o  per  via
  telematica.
   Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata  in  vigore  della
  presente  legge il Presidente della Regione, con proprio decreto,
  disciplina  le  modalità di presentazione nonché le  forme  ed  i
  tempi di risposta.
   Per   le   petizioni   da  presentare  all'Assemblea   regionale
  siciliana si applicano le disposizioni del Regolamento interno.
   4.  Al  fine di garantire la continuità della fruizione pubblica
  della Villa d'Orleans' e tutelare gli animali in essa ospitati da
  maltrattamenti o morte derivanti dal trasferimento in altro loco,
  la   Presidenza  della  Regione  è  autorizzata  a  stipulare  un
  contratto   con   la  ditta  che  in  atto  gestisce   il   parco
  ornitologico, alle medesime condizioni economiche fissate per  il
  bando  di  gara per la gestione dell'impianto faunistico  del  15
  dicembre 1995.
   5.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli enti di cui
  all'Elenco  n.  1,  allegato alla presente  legge,  applicano  il
  regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della
  Repubblica  27  febbraio  2003, n.  97,  con  le  modalità  e  le
  eventuali modifiche da emanarsi con decreto del Presidente  della
  Regione,  su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio  e
  le  finanze,  entro  120 giorni dalla data di entrata  in  vigore
  della presente legge.
   Gli  enti per i quali leggi regionali prevedano la soppressione,
  la  liquidazione,  la trasformazione o altra  forma  di  modifica
  della   natura  giuridica  mantengono  la  precedente  disciplina
  contabile.
   Gli  altri enti privi di specifica normativa contabile  adeguano
  i  propri  regolamenti  contabili ai  principi  del  decreto  del
  Presidente  della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,  a  partire
  dall'esercizio    finanziario   2007   secondo    le    direttive
  dell'Assessorato  regionale  del bilancio  e  delle  finanze,  di
  concerto con il dipartimento regionale che esercita la tutela e/o
  la vigilanza amministrativa.
   Con  decreto  del Ragioniere generale della Regione di  concerto
  con il dirigente generale del dipartimento regionale che esercita
  la   tutela  e/o  la  vigilanza  amministrativa  possono   essere
  approvati schemi-tipo di bilancio per ciascuna categoria di enti.
   6.  Il  Presidente  della  Regione  è  autorizzato  a  stipulare
  convenzione  con  la  società  beni  culturali  S.p.A.   per   la
  realizzazione del progetto pilota
   Emergenza  Palermo', avente per obiettivo la predisposizione  di
  progetti  per  la  messa  in sicurezza di immobili  di  proprietà
  pubblica e del fondo per l'esercizio del clero che presentino  un
  notevole  degrado fisico ed architettonico, evidenti  rischi  per
  l'incolumità pubblica, non siano già stati oggetto di  interventi
  della  medesima  tipologia  e siano situati  nella  provincia  di
  Palermo.  I suddetti progetti sono acquisiti dalla Soprintendenza
  ai  beni culturali ed ambientali di Palermo al fine di costituire
  una  banca  dati  idonea a classificare il  livello  di  rischio,
  l'interesse  sotto il profilo storico, artistico  e  culturale  e
  l'ordine con cui procedere agli interventi di messa in sicurezza.
  Il protocollo d'intesa sottoscritto tra la Soprintendenza ai beni
  culturali  ed  ambientali  di Palermo  e  beni  culturali  S.p.A.
  provvede  ad individuare le linee guida dell'intero progetto,  la
  cui  responsabilità organizzativa e gestionale è affidata a  Beni
  culturali S.p.A., mentre la supervisione tecnica, esercitata  per
  conto    dell'Amministrazione   regionale,   è    svolta    dalla
  Soprintendenza  medesima. Per le finalità del  presente  comma  è
  autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di  3.000
  migliaia  di euro a valere sulle disponibilità della misura  5.02
  del POR Sicilia 2000-2006 (UPB 6.2.2.6.1, capitolo 672086).
   7.  In considerazione della specifica attività istituzionale, le
  strutture organizzative dell'Ufficio speciale per i controlli  di
  secondo  livello sulla gestione dei fondi strutturali in  Sicilia
  sono
   equiparate,     senza   ulteriori    oneri    finanziari
   aggiuntivi,  alle  aree e servizi di cui  all'articolo  4  della
  legge regionale 15 maggio 2000, n. 10».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Forgione e Liotta: 2.1.2, 2.2.2, 2.4.2;
   -  dall'onorevole  Miccichè: 2.1.1, 2.2.1,2.3.1,  2.4.1,  2.5.1,
  2.6.1 e 2.7.1;
   - dagli onorevoli Crisafulli, Panarello, Speziale: 2.1.3;
   - dall'onorevole Crisafulli ed altro: 2.1.4.

   Si  passa  all'emendamento  2.1.2,  modificativo  del  comma   2
  dell'articolo 2.

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FORGIONE   Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  credo  che
  questa consulta non abbia grande senso, rappresenta una forma  di
  partecipazione vecchia, arretrata, inconsueta.
   Si  vuole  realizzare la consulta giovanile con i rappresentanti
  giovanili    dei    partiti   presenti    all'associazione,    le
  rappresentanze  giovanili  degli imprenditori,   quando  siamo  a
  conoscenza  che  il  mondo  giovanile  si  esprime  in  forme  di
  organizzazione sociale autonoma, spesso non istituzionalizzata.
   Stiamo istituendo un organo inutile, sia dal punto di vista  dei
  poteri  che  dal  punto  di  vista  politico.  Non  ne  comprendo
  l'utilità;  non  so come verrà regolata questa consulta,  se,  ad
  esempio, con ulteriori gettoni di presenza ai partecipanti;   non
  so  quale  sia  il regolamento, i partiti o i gruppi parlamentari
  che designano i loro rappresentanti.
   Insomma,  per  la  vivacità  che ha saputo  esprimere  il  mondo
  giovanile in questi anni, dagli studenti al volontariato sociale,
  cattolico, a tutte le espressioni dei movimenti che ci sono stati
  in   questi  anni  e  che  hanno  espresso  una  grande  vivacità
  culturale,  sociale e politica, eviterei l'istituzionalizzazione.
  Se   c'è  una  cosa  che  i  giovani  rifiutano  storicamente   è
  l'istituzionalizzazione delle loro forme di auto organizzazione.
   Pertanto,  ho  presentato  un emendamento  che  sopprime  questa
  consulta  giovanile che, tra l'altro, non si  capisce  con  quale
  regolamento,   con  quale  decreto  e  da  chi  dovrebbe   essere
  regolamentata.

    PRESIDENTE  Pongo in votazione l'emendamento  2.1.2. Il  parere
  della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Chi  è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Si passa all'emendamento 2.1.1.

    MICCICHE'  Dichiaro di ritirarlo.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Onorevoli  colleghi,  gli emendamenti 2.1.3  e  2.1.4  sono  già
  presenti nel testo e quindi rinviati.
   Si  passa all'emendamento soppressivo 2.2.2 del comma 2 articolo
  2.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Gli emendamenti 2.2.1 e 2.3.1 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.

   Si passa all'emendamento 2.4.2. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Chi  è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Gli emendamenti 2.4.1, 2.5.1 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.

    SPAMPINATO  Faccio mio l'emendamento 2.5.1.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.

    SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SPAMPINATO   Signor Presidente, onorevoli colleghi,  intervengo
  per  riproporre  il tema già posto precedentemente.  Il  comma  5
  recita:  a decorrere dall'esercizio finanziario 2007 gli enti  di
  cui  all'elenco  1,  allegato alla presente legge,  applicano  il
  regolamento  contabile emanato con decreto del  Presidente  della
  Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 .
   Nel  testo, in cui sono presenti i riferimenti normativi, il DPR
  97/2003  recita:  il regolamento concernente l'amministrazione  e
  la  contabilità degli  enti pubblici di cui alla legge  20  marzo
  1975, n. 70 pubblicata in Gazzetta Ufficiale .
   I  riferimenti  normativi che ci vengono forniti  devono  essere
  necessariamente  riferiti  alle norme che  vengono  citate  nella
  legge.  Invece, qui, nel riferimento normativo si fa rinvio  alla
  Gazzetta Ufficiale. Pertanto, o ci fornite la Gazzetta Ufficiale,
  oppure non credo che abbiamo la possibilità di valutare che  cosa
  stiamo approvando.

    PRESIDENTE   Onorevole  Presidente della  Regione,ce  ne  vuole
  illustrare la ratio?

    CUFFARO   presidente  della Regione.  Signor  Presidente,   gli
  Uffici  mi  informano che ci stiamo adeguando ad  una  norma  che
  regola la contabilità dello Stato.

    PRESIDENTE  Pongo in votazione l'emendamento 2.5.1.  Il  parere
  della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Chi  è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Gli emendamenti 2.6.1 e 2.7.1 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.

   Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo risultante.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                             «Articolo 3
                 Disposizioni relative al personale

   1.  I medici convenzionati del Servizio sanitario regionale che,
  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge,  prestano
  servizio presso i servizi di emergenza dei presidi ospedalieri  o
  PTE,  ivi compresi i medici che prestano servizio sulle ambulanze
  medicalizzate  ed  i  medici in servizio con  contratto  a  tempo
  indeterminato  nel Servizio emergenza-urgenza SUES  118,  vengono
  inquadrati,  a  domanda, nella dipendenza presso l'Azienda  unità
  sanitaria locale di appartenenza, al fine di assicurare la  piena
  efficienza dei servizi di emergenza nel territorio regionale.
   2.  Al  comma  1  dell' articolo 110 della  legge  regionale  28
  dicembre  2004, n. 17, dopo le parole legge regionale  25  maggio
  1995, n. 45' aggiungere le parole
   compresi  i  soggetti  di cui al comma 2,  articolo  106,  della
  legge  regionale 16 aprile 2003, n. 4, che abbiano  nel  triennio
  2000-2002 prestato la propria opera per un numero non inferiore a
  450  giornate lavorative'. Al medesimo comma 1 dell'articolo  110
  della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole da  sono
  autorizzati'  sino  a  POV'  vanno intese  nel  senso  che  detto
  personale  deve  essere inquadrato ed utilizzato  durante  l'anno
  solare.
   3.  Nelle more della individuazione delle dotazioni organiche  e
  fino alla copertura dei relativi posti mediante concorso pubblico
  e  comunque  fino  e  non oltre la data del 30  giugno  2006,  le
  disposizioni  di  cui  all'articolo 11 della  legge  regionale  6
  luglio  1976, n. 79, ed all'articolo 72 della legge regionale  28
  ottobre 1985, n. 41, come modificato dall'articolo 127, comma 14,
  della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, si applicano anche
  a   province   regionali,  comuni  capoluogo  o  con  popolazione
  superiore a 10.000 abitanti, all'Assemblea regionale siciliana ed
  agli   enti  strumentali  della  Regione  dotati  di  personalità
  giuridica    pubblica,   di   autonomia   tecnica,    gestionale,
  amministrativa   e   contabile,   alle   Aziende   sanitarie   ed
  ospedaliere, con priorità nei confronti di coloro i quali abbiano
  già svolto o svolgano funzioni di addetto stampa o portavoce, per
  oltre  12 mesi, anche non continuativi, nel periodo compreso  tra
  il  30  giugno 2001 e la data di entrata in vigore della presente
  legge,  presso  gli  enti di cui al presente  comma,  o  attività
  giornalistica  o  editoriale  comunque  contrattualizzata  presso
  testate  da  questi  ultimi editati. Ai  giornalisti  di  cui  al
  presente  comma  si  applicano  le  disposizioni  del   comma   2
  dell'articolo 16 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
   Al  primo  comma  dell'articolo  72  della  legge  regionale  28
  ottobre  1985,  n. 41, come modificato del comma 14 dell'articolo
  127  della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il numero  8'
  è  sostituito  con  il  numero  24' e  dopo  la  parola   Ordine'
  inserire  le  parole   che  sono utilizzabili  anche  presso  gli
  Assessorati regionali, dando priorità a quanti abbiano  svolto  e
  in  atto svolgono funzioni giornalistiche, di ufficio stampa o di
  portavoce per almeno 12 mesi, entro il mese successivo alla  data
  di   promulgazione  della  presente  legge,  presso  la  pubblica
  amministrazione  regionale  o  l'Assemblea  regionale  siciliana.
  Ulteriori  unità, fino ad un massimo di quattro,  possono  essere
  prelevate,   in  posizione  di  comando,  dagli   enti   di   cui
  all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10'.  Per
  le  nomine  di cui alla presente disposizione non si  applica  la
  legge regionale 20 aprile 1976, n. 35.
   Agli    oneri   derivanti   dall'applicazione   della   presente
  disposizione,  si  fa  fronte con le disponibilità  del  capitolo
  108001  incrementato per l'anno 2005 di 100.000  euro  con  parte
  delle  disponibilità del capitolo destinato  alla  copertura  dei
  provvedimenti legislativi in corso. A decorrere dall'anno 2006 la
  copertura trova riscontro nella legge annuale di bilancio.
   4.   I  direttori  generali  dell'aziende  ospedaliere  e  delle
  aziende unità sanitarie locali possono procedere all'assunzione a
  tempo   indeterminato,  sulla  base  delle  disponibilità   delle
  rispettive  piante organiche, del personale reclutato ed  avviato
  al  lavoro sulla base di quanto previsto dall'articolo  49  della
  legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.
   I  direttori  generali dell'aziende ospedaliere e delle  aziende
  unità  sanitarie locali che non hanno provveduto alla  formazione
  delle  graduatorie,  così come previsto  dall'articolo  49  della
  legge  regionale  5  novembre 2004, n.  15,  e  dal  decreto  del
  Presidente della regione 5 aprile 2005, debbono provvedervi entro
  e  non  oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
  Sono escluse altre forme di selezione.
   5.  Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre
  2002, n. 21, è sostituito dai seguenti:
   2.  Nei  casi di chiusura definitiva dell'attività o di  settori
  dell'attività,  al  personale  dei  consorzi  agrari  ancora   in
  servizio  presso  i  consorzi  medesimi  o  che  si  trovi  nelle
  condizioni  previste dall'articolo 5, comma  6,  della  legge  28
  ottobre 1999, n. 410, la disciplina di cui alla presente legge si
  applica, salvo quanto disposto al comma 3, fino alla scadenza del
  termine  fissato dall'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre
  1999, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.
   2  bis.  Ove nel termine di cui al comma 2 sia stata autorizzata
  la  presentazione di proposta di concordato, nel caso di  rigetto
  giudiziale della stessa, la disciplina di cui alla presente legge
  si  applica  sino  alla  fine del mese successivo  a  quello  del
  passaggio in giudicato della sentenza.'.
   6.  Al  personale  inquadrato  in ruolo  ai  sensi  della  legge
  regionale  28 ottobre 1985, n. 39, in atto in servizio presso  le
  aziende  unità  sanitarie locali è riconosciuto il servizio  pre-
  ruolo  prestato  prima  del  predetto  inquadramento.  Gli  oneri
  derivanti  dalla  presente comma gravano sulle  disponibilità  di
  bilancio  delle  aziende unità sanitarie  locali  presso  cui  il
  personale interessato presta servizio.
   7.  Nell'ambito  di  quanto previsto nel quadro  comunitario  di
  sostegno per le regioni dell'Obiettivo 1, l'Assessorato regionale
  del  territorio e dell'ambiente può procedere alla trasformazione
  del   rapporto  di  lavoro  del  personale  dipendente  a   tempo
  determinato  in  rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  della
  task  force'  P.O.A.  - PON ATAS, assunto previo  superamento  di
  prove  selettive  pubbliche dal Ministero dell'ambiente  e  della
  tutela   del   territorio  ed  in  servizio   presso   l'autorità
  ambientale,    servizio    valutazione   ambientale    strategica
  dell'Assessorato  del  territorio e  dell'ambiente,  dipartimento
  territorio ed ambiente della Regione siciliana.
   8.  Al  terzo  comma  dell'articolo 10 della legge  regionale  9
  maggio 1986, n. 21, dopo la parola pubblici' aggiungere le parole
  entro  il  29  dicembre 2003' e sostituire le  parole  da  i  cui
  decreti'  fino a data successiva' con le parole comunque definiti
  alla medesima data'.
   9.  All'articolo  9,  comma 3, della legge regionale  15  maggio
  2000,  n.  10, dopo la parola revocati' aggiungere le parole  nei
  casi di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge'.
   10.  Al  comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio
  2005,  n.  5, dopo le parole Ufficio della Segreteria di  Giunta'
  aggiungere le parole Ufficio di Bruxelles'.
   11.  All'articolo 6 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35,
  è aggiunto il seguente comma:
   2  bis.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano
  nei  confronti  dei  dirigenti e dei funzionari  direttivi  della
  Regione siciliana, in servizio o in quiescenza.'.
   12.  Il  rinvio  alle  disposizioni del  decreto  legislativo  3
  febbraio 1993, n. 29, contenuto al comma 2 dell'articolo 1  della
  legge  regionale  15  maggio 2000, n. 10, comprende  il  comma  2
  dell'articolo 25 del decreto legislativo medesimo.
   13.  Gli  enti  di cui alla Tabella A della legge  regionale  25
  maggio  1995, n. 45, sono autorizzati ad utilizzare il  personale
  di cui all'articolo 106, comma 2, della legge regionale 16 aprile
  2003,  n. 4, per particolari esigenze funzionali ed istituzionali
  per periodi anche superiori alle garanzie occupazionali previste,
  previo  parere  dell'Assessore regionale per l'agricoltura  e  le
  foreste.
   14.  I consorzi ASI, nelle more di procedere al reclutamento dei
  dirigenti previsti in organico, previa procedura di mobilità  tra
  i  consorzi e con le modalità di cui all'articolo 19 del  decreto
  legislativo   n.   165  del  2001,  possono  conferire   appositi
  incarichi,  a  tempo  limitato e con eccezione  dell'incarico  di
  dirigente  generale,  a  personale con qualifica  di  funzionario
  direttivo in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso
  dall'esterno al posto dirigenziale.
   15.  Le misure di cui all'articolo 119 della legge regionale  28
  dicembre  2004, n. 17, sono estese al personale della controllata
  delle  Terme di Acireale Siciliana Acque Minerali s.r.l.' e delle
  Terme  di  Sciacca  Mediterm S.p.A.' in forza alla  data  del  31
  dicembre 1998.
   16.  Al  comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio
  2000,  n. 10, dopo le parole alla data di entrata in vigore della
  presente  legge'  aggiungere le parole nonché del  personale  già
  responsabile  degli  uffici periferici  di  cui  al  decreto  del
  Presidente della Regione 11 novembre 1999, che abbia svolto  tale
  incarico  per  una durata di almeno cinque anni, in possesso  del
  diploma  di  laurea  o titolo equipollente, previo  esame  corso-
  concorso.'
   17.  Nelle  more della riorganizzazione dei servizi dell'ESA  il
  personale  stagionale  attualmente  utilizzato  nel  servizio  di
  meccanizzazione viene utilizzato nel nuovo servizio di assistenza
  agro-ambientale.  L'ESA  è autorizzato a stipulare  contratti  di
  lavoro  a tempo pieno con il personale già assunto nelle campagne
  di  meccanizzazione precedenti e comunque avviato nel  corso  del
  triennio 2003-2005.
   18.  Il  trattamento di quiescenza, ivi compreso il  trattamento
  di  fine  rapporto,  dei  direttori  generali,  amministrativi  e
  sanitari  delle  aziende sanitarie, ospedaliere  e  universitarie
  della  Sicilia, nonché dei soggetti di cui alla lettera a), comma
  6, dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, in
  carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  19
  giugno  1999,  n.  229, o nominati a decorrere da  tale  data,  è
  determinato  in base ai massimali adottati ai sensi dell'articolo
  3,  comma  7,  del decreto legislativo 24 aprile  1997,  n.  181,
  decurtati  del 5 per cento, fermo restando il sistema di  calcolo
  retributivo, contributivo o misto applicato agli interessati.
   19. Al personale reinquadrato ai sensi della legge regionale  26
  marzo   2002,  n.  2,  articolo  127,  comma  2,  è  riconosciuta
  l'anzianità  di  servizio dalla data del primo inquadramento  nel
  ruolo  di  provenienza. I servizi riconosciuti  sono  ricongiunti
  dall'amministrazione  di appartenenza su richiesta  degli  aventi
  diritto formulata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio
  1979,  n. 29, secondo le modalità previste dall'articolo 76 della
  legge 23 dicembre 2000, n. 388.
   20.  Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio
  2000,  n.  10,  e successive modifiche ed integrazioni,  dopo  le
  parole  in  materia  di  pensionamento dei dipendenti  regionali'
  inserire   le   parole  fermo  restando,  per  tutti   gli   atti
  interessati, il periodo minimo di servizio previsto dall'articolo
  2, comma secondo, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.
   21.  I  benefici di cui alla legge regionale 15 maggio 2000,  n.
  10,  sono estesi ai dipendenti dell'Istituto regionale della vite
  e  del vino che alla data del 31 dicembre 2003 avevano maturato i
  requisiti prescritti e rientravano nelle condizioni previste  dal
  regolamento   organico  dell'Istituto  approvato   dalla   Giunta
  regionale con delibera 3 ottobre 1990, n. 334.
   22.  A  domanda  da presentarsi entro il termine  perentorio  di
  trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,  viene
  inquadrato nel ruolo transitorio di cui all'articolo 6, comma  1,
  della  legge  regionale  15  maggio 2000,  n.  10,  e  successive
  modifiche ed integrazioni, il personale del Corpo regionale delle
  foreste  con  qualifica  non inferiore a funzionario,  purchè  in
  possesso  del  diploma di laurea necessario  per  l'accesso  alla
  qualifica  e  della  relativa  abilitazione  professionale,   ove
  prevista.
   23.  Al  fine di un costante monitoraggio dell'ambiente e  della
  prevenzione dei rischi ambientali, nelle aree ad elevato  rischio
  di   crisi  ambientale  della  Regione  siciliana,  il  direttore
  generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è
  autorizzato  ad inquadrare ai sensi dell'articolo 22 del  decreto
  dell'Assessore per il territorio e l'ambiente 1 giugno 2005,  nel
  ruolo organico dell'ente i dipendenti in servizio con rapporto di
  lavoro  a tempo determinato presso i dipartimenti provinciali  di
  pertinenza alla data di entrata in vigore della presente legge, a
  condizione  che  l'assunzione abbia  avuto  luogo  a  seguito  di
  procedure  selettive ad evidenzia pubblica ovvero di accertamento
  dell'idoneità professionale. Per i dipendenti di cui  al  periodo
  precedente  l'inquadramento ha luogo nel livello  iniziale  della
  posizione  giuridica per la quale è stata indetta la selezione  o
  effettuato l'accertamento dell'idoneità professionale.
   24.  All'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986,  n.  9,
  dopo il primo comma inserire il seguente:
   Per  le finalità di cui al numero 2, lettera a), del primo comma
  del presente articolo e di altre disposizioni di leggi regionali,
  gli   uffici  periferici  e  gli  enti  regionali  operanti   nel
  territorio sono collegati e coordinati dalle province regionali.'
   25.  Le  disposizioni  di cui al comma 2 dell'articolo  7  della
  legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 si intendono nel senso  che
  la percentuale del 5 per cento ivi prevista è aggiuntiva rispetto
  alle  quote di riserva sui posti in organico previste dalla legge
  del 12 marzo 1999, n. 68, ed è relativa ai seguenti soggetti:
   a)  in  età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche
  o  sensoriali  e  ai  portatori  di  handicap  intellettivo,  che
  comportino  una riduzione della capacità lavorativa superiore  al
  45  per  cento,  accertata dalle competenti  commissioni  per  il
  riconoscimento  dell'invalidità civile ai sensi  della  legge  30
  marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, in conformità alla
  tabella   indicativa   delle  percentuali   di   invalidità   per
  minorazioni   e   malattie  invalidanti   approvata,   ai   sensi
  dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509,
  dal  Ministero  della  sanità  sulla base  della  classificazione
  internazionale  delle menomazioni elaborata dalla  Organizzazione
  mondiale della sanità;
   b)  invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore  al
  33    per   cento,   accertata   dall'Istituto   nazionale    per
  l'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie
  professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
   c)  non  vedenti o sordomuti, di cui alle leggi 27 maggio  1970,
  n.  382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381,  e
  successive modificazioni;
   d)  invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per
  servizio   con   minorazioni  ascritte  dalla  prima   all'ottava
  categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle  norme
  in  materia  di  pensioni di guerra, approvato  con  decreto  del
  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre  1978,  n.   915,   e
  successive modificazioni.
   26.  All'  articolo 10 della legge regionale 15 settembre  2005,
  n. 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
   2  bis.  Il personale delle Aziende soppresse cui alla data  del
  31  luglio  2005  si  applica, ai sensi dell'art.47  della  legge
  regionale 6 marzo 1986, n. 9, la normativa relativa ai dipendenti
  dell'amministrazione  regionale,  transita  nel  ruolo   di   cui
  all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10,  ed  è
  assegnato, su richiesta, o all'Amministrazione regionale in  base
  alle  esigenze relative alle dotazioni organiche della  stessa  e
  con   riguardo  alla  professionalità  ed  esperienza  lavorativa
  posseduta,  o alle province regionali competenti per  territorio,
  con  priorità agli uffici che eserciteranno le competenze di  cui
  al  comma  2  dell'articolo 5 della legge regionale 15  settembre
  2005, n. 10, nei limiti delle dotazioni organiche che le province
  ridetermineranno entro 60 giorni dalla data di entrata in  vigore
  della  presente legge. Il personale delle aziende  soppresse  cui
  alla data del 31 luglio 2005 si applica la normativa relativa  ai
  dipendenti degli enti locali è trasferito alle province regionali
  competenti  per  territorio ed è prioritariamente assegnato  agli
  uffici  che  eserciteranno  le  competenze  di  cui  al  comma  2
  dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n.10.
   2  ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende provinciali
  per l'incremento turistico sono soppresse ed il loro patrimonio è
  acquisito  al patrimonio della Regione. L'indennità dì buonuscita
  spettante ai dipendenti alla data del trasferimento sarà  erogata
  dalla  Regione che continuerà a corrispondere l'indennità  dovuta
  dalle  soppresse  casse integrazioni pensioni al personale  delle
  soppresse  aziende  provinciali per  l'incremento  turistico  già
  collocato a riposo.
   2     quater.     Alla     copertura    dell'onere     derivante
  all'Amministrazione regionale dal presente articolo si provvederà
  mediante  riduzione dell'importo dei trasferimenti alle  province
  regionali  in atto esistenti per il finanziamento delle soppresse
  aziende provinciali per l'incremento turistico.'.
   27.  Nelle more della riforma del Corpo forestale della  Regione
  e  in  attuazione di quanto previsto dall'articolo 76 della legge
  regionale  6  aprile 1996, n. 16, e dal comma 3  dell'articolo  5
  della  legge  regionale 5 maggio 2000, n. 10,  nell'ambito  delle
  dotazioni  organiche  del  personale del  Corpo  forestale  della
  Regione, sono istituiti i ruoli previsti dagli articoli 1, 2,  7,
  13,  25,  30, 34 e 39 del decreto legislativo 2 maggio  1995,  n.
  201,  così  come modificato dal decreto legislativo  28  febbraio
  2001,  n.  87,  per  il personale non direttivo;  mentre  per  il
  personale  direttivo  vengono istituiti i  ruoli  previsti  dall'
  articolo  1  del decreto legislativo 3 aprile 2001,  n.155,  così
  come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n.  72,
  ed il ruolo di funzionari direttivi tecnici forestali.
   Nell'ambito della Regione il personale dei ruoli previsti  dagli
  articoli 2, 7, 13, 30, 34, e 39 del decreto legislativo 2  maggio
  1995, n. 201, di cui al precedente comma 27 viene inquadrato  nel
  modo seguente:
   a) in categoria B il personale dei ruoli di cui agli articoli  2
  e 30;
   b)  in  categoria C il personale dei ruoli di cui agli  articoli
  7,13, 34 e 39.
   Nell'ambito  della  Regione  il  personale  dei  ruoli  previsti
  dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155,  e
  nel  ruolo di funzionario direttivo tecnico forestale di  cui  al
  comma 27 viene inquadrato in categoria D.
   Il  personale,  che  a  far data dell'entrata  in  vigore  della
  presente legge, presta servizio presso il dipartimento foreste  e
  presso il dipartimento Azienda foreste demaniali e già inquadrato
  in categorie e posizioni di cui ai decreti presidenziali nn. 9  e
  10  del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
  Regione  del  2  luglio 2001, viene inquadrato nei  corrispettivi
  ruoli di cui ai commi 2 e 3.
   Al  personale  del  Corpo forestale della Regione  di  cui  alla
  presente  legge, si applica il contratto dei dipendenti regionali
  ed  ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile
  di cui all'art. 42, comma primo, della legge regionale 29 ottobre
  1985  n.  41, viene corrisposta in misura pari alle corrispettive
  qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato.
   Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
  legge,  con  successivo  decreto,  il  Presidente  della  Regione
  stabilisce   le   competenze,  l'ordinamento  e  l'organico   del
  personale  di  cui  alla presente legge. Gli  eventuali  maggiori
  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno
  sul capitolo 150001 del bilancio della Regione.
   Sono  soppressi  i  ruoli  di cui alla  Tabella  M  della  legge
  regionale  29  ottobre 1985, n. 41 e tutte le norme in  contrasto
  con la presente disposizione.
   28.  All'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16  aprile
  2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate
  le seguenti modifiche:
   a)  le  parole Ai fini del monitoraggio dei flussi di entrata  e
  di spesa' sono soppresse;
   b)  dopo  le  parole contratto' la parola e'  è  sostituita  con
  e/o';
   c)  le  parole  dipartimento bilancio e tesoro' sono  sostituite
  con dipartimento presso cui il personale è comandato';
   d)  il periodo restano a carico delle amministrazioni o enti  di
  provenienza'  è sostituito con sono a carico dell'Amministrazione
  di destinazione';
   e)  nell'ultimo  periodo  le  parole  A  detto  personale'  sono
  sostituite  con le parole Al personale di cui al presente  comma,
  con  qualifica  non  dirigenziale' e la parola esclusivamente'  è
  soppressa;
   f)   alla  fine  del  comma  12  dell'articolo  26  della  legge
  regionale 16 aprile 2003, n. 4, aggiungere il seguente periodo Al
  personale  di  cui al presente comma si applicano le disposizioni
  previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996,
  n. 41.'
   29.  Al  comma  10  dell'articolo  1  della  legge  regionale  5
  novembre 2004, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni sono
  apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
   a)  sostituire le parole presso il dipartimento fondo sanitario,
  assistenza  sanitaria ed ospedaliera - igiene  pubblica'  con  le
  parole presso l'Assessorato regionale della sanità';
   b)  le  parole cinque unità' sono sostituite con le  parole  '35
  unità';
   c)   il   periodo   dipartimento  fondo  sanitario,   assistenza
  sanitaria  ed  ospedaliera,  igiene pubblica'  è  sostituito  con
  dipartimento presso cui il personale è comandato';
   d)  il  periodo da restano a carico degli enti di provenienza  è
  sostituito  con il periodo sono a carico dell'Amministrazione  di
  destinazione';
   e)  alla fine aggiungere il seguente periodo Al personale di cui
  al   presente   comma  si  applicano  le  disposizioni   previste
  dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.'.
   30.  Il  personale  impegnato in A.S.U.  ai  sensi  della  legge
  regionale  21  dicembre 1995, n. 85 e del decreto legislativo  n.
  468 del 1997, nonché il personale contrattualizzato alla data  di
  pubblicazione  della legge regionale 15 settembre  2005,  n.  10,
  viene   prioritariamente  utilizzato   presso   i   servizi   del
  dipartimento  regionale turismo e pertanto la  Regione  siciliana
  assume la titolarità dei PUC delle A.S.U.
   31.  Gli ASU ed i PUC utilizzati dai consorzi di bonifica ed ASI
  e   camere   di   commercio  sono  equiparati   ai   fini   della
  stabilizzazione agli ASU e PUC regionali.
   32.  Le società partecipate dalla Regione possono procedere alla
  dislocazione  del  personale sulla base delle effettive  esigenze
  comprovate con motivata richiesta delle Soprintendenze.
   33.  La  Regione  assume la titolarità dei progetti  di  utilità
  collettiva  e  delle attività socialmente utili  delle  soppresse
  A.S.T. ed il relativo personale viene prioritariamente utilizzato
  presso i servizi del dipartimento turismo.
   34.  Ai  dirigenti,  assistenti tecnici ed  agenti  tecnici  del
  ruolo  tecnico  delle  foreste ed  al  personale  del  ruolo  dei
  sottufficiali e guardie forestali sono riconosciute, ai sensi del
  terzo  comma  dell'articolo 221 del Codice di  procedura  penale,
  funzioni   di  polizia  giudiziaria,  con  riconoscimento   della
  qualifica  di  ufficiale di polizia giudiziaria per i  dirigenti,
  gli  assistenti tecnici ed i sottufficiali e di agente di polizia
  giudiziaria per le guardie e gli agenti tecnici.
   35.  Al  comma  1  dell'articolo 106 della  legge  regionale  16
  aprile  2003, n. 4, le parole '31 dicembre 2005' sono  sostituite
  dalle parole '31 dicembre 2008'.
   36.  Il personale utilizzato dai consorzi di bonifica può essere
  trasferito  a  richiesta  dell'interessato  previa  disponibilità
  dell'ente  di  appartenenza ad altro ente  di  bonifica  operante
  nella Regione siciliana.
   37.  Al  personale  individuato  dall'articolo  76  della  legge
  regionale  1 settembre 1993, n. 25, salvi i diritti acquisiti  in
  ordine  all'equiparazione  economico  funzionale  è  riconosciuta
  anche  quella  giuridica. Per le finalità del  presente  comma  è
  autorizzata,  per l'esercizio finanziario 2005, la spesa  di  200
  migliaia  di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità
  dell'UPB  4.2.1.5.2,  capitolo 215704, accantonamento  1003,  del
  bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.  Per
  gli  esercizi  finanziari 2006 e 2007 la spesa  valutata  in  200
  migliaia  di  euro per ciascun anno trova riscontro nel  bilancio
  pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
   38.  Le  procedure  di decadenza dai lavori  socialmente  utili,
  previste  dalla vigente disciplina, non trovano applicazione  nei
  confronti di quei soggetti il cui processo di stabilizzazione sia
  venuto  meno  per  cause esterne e comunque non  imputabili  alla
  volontà dei soggetti interessati alla stabilizzazione.
   39.  Al  personale  vincitore dei concorsi di  cui  al  comma  3
  dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n.  10,  si
  applicano,  al fine del primo inquadramento, le norme vigenti  al
  momento  dell'entrata in vigore della stessa legge  regionale  15
  maggio  2000,  n.  10,  con decorrenza dalla  data  di  effettiva
  immissione  in servizio, nonché le norme di passaggio alla  nuova
  disciplina   introdotte   dalla   medesima   legge   secondo   le
  corrispondenze ivi previste.
   40.  Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 15 maggio
  2000,  n.  10,  si  applica al personale le cui  qualifiche  sono
  individuate nell'articolo 79 della legge regionale 6 aprile 1996,
  n.  16,  che  risulti assegnato, alla data del 31 dicembre  2003,
  presso gli uffici dell'Amministrazione forestale come individuati
  dall'articolo 2 della predetta legge regionale 6 aprile 1996,  n.
  16.
   41.  I  comuni  sono  autorizzati  ad  inquadrare  il  personale
  insegnante  dipendente  dagli enti  locali  addetto  ad  attività
  scolastiche integrative o di doposcuola presso scuole  statali  o
  comunali, il personale educatore degli asili nido ed il personale
  insegnante della scuola materna, già in servizio presso i  comuni
  o  consorzi  di comuni, alla categoria D' mantenendo il  maturato
  economico  delle  posizioni economiche  orizzontali  negli  enti,
  acquisite per effetto della contrattazione decentrata integrativa
  di cui al vigente C.C.N.L.
   42.  Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di  cui
  all'articolo 65 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 ed  in
  conformità  a  quanto previsto dall'articolo 4,  comma  7,  della
  legge 6 febbraio 2004, n. 36, il dipartimento regionale foreste è
  autorizzato ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo  del  Corpo
  forestale   della   Regione,   nelle   qualifiche   professionali
  equivalenti a quelle possedute, il personale del Corpo  forestale
  dello  Stato in servizio in Sicilia che abbia presentato  domanda
  di  trasferimento ai sensi del predetto articolo 4, comma  7.  Lo
  stato  giuridico  ed economico ed il trattamento  di  assistenza,
  previdenza  e  quiescenza  del  personale  così  inquadrato  sono
  disciplinati  dalle  norme  relative  al  personale   del   Corpo
  forestale  della  Regione; è fatto salvo lo  stato  giuridico  ed
  economico   posseduto  alla  data  di  inquadramento.   All'onere
  derivante  dall'applicazione  del  presente  comma  si  provvede,
  quanto   agli   oneri   derivanti   dal   trattamento   economico
  corrispondente  a quello percepito nello Stato,  con  le  risorse
  dallo  stesso  trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo  4,
  commi  8  e  9  della legge 6 febbraio 2004, n. 36.  Al  maggiore
  onere, valutato in 9 migliaia di euro per l'esercizio finanziario
  2005,  si  provvede  con  le  disponibilità  dell'UPB  2.4.1.1.1,
  capitolo  150001, per l'esercizio finanziario medesimo.  Per  gli
  esercizi  finanziari  2006  e  2207 all'onere,  valutato  in  108
  migliaia  di  euro per ciascun anno, si provvede con parte  delle
  disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2.
   43.  Sono  riconosciute perequativamente le spettanze economiche
  dovute  dall'Amministrazione forestale, relativamente al  periodo
  compreso  tra  l'1 marzo 1996 ed il 6 maggio 1996, ai  lavoratori
  forestali  a tempo indeterminato già inseriti nei contingenti  di
  cui all'articolo 29 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11  e
  successivamente  inseriti nei contingenti di cui all'articolo  47
  della   legge  regionale  6  aprile  1996,  n.  16.  Le  suddette
  spettanze,  ove non già corrisposte, sono commisurate,  a  titolo
  indennitario   omnicomprensivo,  alla  retribuzione  contrattuale
  vigente all'epoca.
   44.  Le  previsioni  di  cui al comma 2 dell'articolo  72  della
  legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, si interpretano nel senso
  che in presenza di prestazioni lavorative rese in giorni festivi,
  comprese  le domeniche, spettano sia le maggiorazioni retributive
  previste  dal contratto nazionale di lavoro di categoria  che  un
  ulteriore   compenso  nella  misura  prevista  per  le  festività
  soppresse.   Le  suddette  previsioni  si  applicano   anche   ai
  giornalisti  addetti agli uffici stampa degli enti  sottoposti  a
  tutela, vigilanza e controllo della Regione.
   45.   Per  la  predisposizione  e  l'attuazione  del  Piano   di
  risanamento dell'aerea ad elevato rischio di crisi ambientale del
  comprensorio del Mela, l'Ufficio speciale per le aree ad  elevato
  rischio  di  crisi  ambientale  è autorizzato  ad  utilizzare  il
  personale selezionato in esecuzione del progetto n. 60, ammesso a
  finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente del 1990, n.
  1150, nell'ambito del programma annuale 1988 di interventi per la
  salvaguardia  ambientale', approvato dal CIPE  con  deliberazione
  del  5  agosto  1998, stipulando contratti di diritto  privato  a
  tempo  determinato  sino al 31 dicembre 2008. Alla  spesa  annua,
  quantificata  in  400  migliaia  di  euro,  si  provvede  con  la
  dotazione del capitolo 842430 del bilancio della Regione.
   46. Al personale di cui all'articolo 48 della legge regionale  3
  novembre  1993, n. 30, inquadrato nel ruolo speciale  transitorio
  istituito   presso   la  Presidenza  della   Regione   ai   sensi
  dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, si
  applica  la  deroga prevista nel secondo comma  dell'articolo  10
  della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. Al personale suddetto
  si  applica, a far data dall'1 gennaio 2004, l'articolo 20  della
  legge regionale 23 dicembre 2003, n. 21.
   47.  Per  le finalità di cui al comma 3 dell'articolo  34  della
  legge  27  dicembre 2002, n. 289, la dotazione organica dell'area
  di     emergenza     dell'Azienda    ospedaliera    universitaria
  policlinico        Paolo      Giaccone'      è   provvisoriamente
  rideterminata  in misura pari al numero degli addetti  utilizzati
  al  31 dicembre 2002 e, entro tale limite, le procedure selettive
  e le consequenziali assunzioni mediante pubblico concorso possono
  essere  immediatamente attivate, in applicazione della  normativa
  vigente per i dirigenti medici del S.S.N.
   48.  Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 31 luglio
  2003, n. 10, è così modificato:
   4.  Presso ogni reparto di pediatria è assicurata la presenza di
  uno  psicologo, ovvero di un pedagogista del ruolo sanitario  che
  offra     assistenza     ai    bambini     ed     ai     genitori
  nell'affrontare          l'esperienza dell'ospedalizzazione.'.
   49. All'articolo 13 della legge regionale 19 maggio 2005, n.  5,
  sostituire '31 dicembre 2004' con 31 dicembre 2005.'.
   50.  Al  fine di una definitiva regolamentazione della  materia,
  in coerenza con le indicazioni del piano sanitario regionale 2000-
  2002, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 64, comma  5,
  della   legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  considerato  quanto
  stabilito dalla convenzione tra l'Azienda unità sanitaria  locale
  n.  6,  la  casa  di cura Villa Stagno e l'Assessorato  regionale
  della  sanità,  il  personale  con  la  qualifica  di  ausiliario
  specializzato,   già   addetto   all'assistenza   del    presidio
  manicomiale   ex   ospedale  psichiatrico   Villa   Stagno,   già
  riferimento per le province di Enna e Caltanissetta,  può  essere
  assunto  dalle  Aziende  sanitarie locali esclusivamente  per  le
  esigenze  dei  servizi di salute mentale, nei  limiti  dei  posti
  vacanti  in  pianta organica per la pertinente  qualifica  previa
  selezione   pubblica   per  titoli  e   prove   attitudinali   da
  regolamentare  con  apposito  decreto dell'Assessorato  regionale
  della  sanità,  da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata  in
  vigore della presente legge.
   51.  Nei  comuni  nei quali ai sensi del decreto legislativo  31
  marzo 1998, n. 112, è stato istituito il Polo catastale comunale,
  in  forma  singola o associata per la gestione  del  catasto,  il
  sindaco è autorizzato a riconoscere le funzioni agli addetti  per
  l'istituzione ed il funzionamento dei servizi demandati  ai  Poli
  catastali comunali'.
   52.  Al  comma  1  dell'articolo 114 della  legge  regionale  16
  aprile 2003, n. 4, dopo la parola integrato' aggiungere le parole
  e per gli Istituti autonomi case popolari'.
   53.  Le disposizioni dell'articolo 114 della legge regionale  16
  aprile 2003, n. 4, si interpretano in senso che al presidente  ed
  ai   consiglieri  compete  rispettivamente  il   75   per   cento
  dell'indennità  del presidente e degli assessori della  provincia
  regionale in cui ha sede l'ente. Il compenso spettante ai collegi
  dei  revisori  è  equiparato a quello del collegio  dei  revisori
  della provincia regionale in cui ha sede l'ente.
   A  far  data  dall'1 gennaio 2006 ai componenti  i  consigli  di
  amministrazione dei CIAPI non trova applicazione il secondo comma
  dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30
   54.  Ferma  restando  la  proroga di  tre  anni  ai  termini  di
  validità   delle  graduatorie  per  le  assunzioni  di  personale
  previste  per le amministrazioni pubbliche, gli enti del servizio
  sanitario  nazionale  hanno facoltà, in presenza  di  carenza  di
  personale   del  ruolo  dirigenziale  amministrativo  debitamente
  certificata, di procedere alle assunzioni strettamente necessarie
  a   coprire   i  posti  vacanti  in  pianta  organica  attingendo
  esclusivamente dalle graduatorie di concorso già approvate ed  in
  corso di validità.
   55.  All'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,
  sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  dopo  la  parola previgente' inserire le  parole  nonché  il
  personale  di  cui  all'articolo  12  della  legge  regionale  21
  settembre 1990, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni.';
   b)  al  comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 15  maggio
  2000, n. 10, è aggiunto il seguente periodo:
   Accedono,  altresì, alla prima fascia dirigenziale,  in  armonia
  con  la disciplina di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
  30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni,  i
  dirigenti  ed equiparati che ricoprono incarichi di direzione  di
  uffici  dirigenziali generali o equivalenti per un  periodo  pari
  almeno  a  tre  anni senza essere incorsi nelle  misure  previste
  dall'articolo  10  della  presente  legge  per  le   ipotesi   di
  responsabilità dirigenziale.'.
   In  fase  di  prima  applicazione accedono  altresì  alla  prima
  fascia  dirigenziale  il  direttore  dell'Agenzia  regionale  per
  l'impiego  e  la  formazione  professionale  nonché  i  dirigenti
  generali ed equiparati in servizio alla data di entrata in vigore
  della presente legge.
   56.   Al   Comitato   di  redazione  del  notiziario   regionale
  dell'emigrazione  e dell'immigrazione di cui all'articolo  4  ter
  della   legge   regionale  4  giugno  1980,   n.   55,   aggiunto
  dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, trova
  applicazione la disposizione di cui alla classe A del Decreto del
  Presidente  della  Regione  siciliana  24  marzo  1995,  n.   82,
  pubblicato  sulla  Gazzetta ufficiale  della  Regione  siciliana,
  parte  I,  n. 30, del 3 giugno 1995. All'onere di cui al presente
  comma  si  provvede  a  carico delle disponibilità  del  capitolo
  312525  del  bilancio  della Regione per l'esercizio  finanziario
  2005.
   57.  Nelle more dell'attuazione del disposto di cui all'articolo
  76  della  legge  regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente  il
  riordino delle carriere del personale del Corpo Forestale  ed  in
  correlazione alla riforma dell'ordinamento regionale di cui  alla
  legge  regionale  15 maggio 2000, n. 10, è istituita  nell'ambito
  dei ruoli del Corpo Forestale della Regione Sicilia, la qualifica
  di Agente con funzioni di Polizia Giudiziaria.
   Al  fine  di fare fronte al fabbisogno organico della qualifica,
  che  in  prima  applicazione viene fissato in n.  400  unità,  il
  Dirigente  generale  del Dipartimento Foreste  è  autorizzato  ad
  adottare  gli  atti  relativi alla procedura concorsuale  per  la
  relativa   assunzione.  La  predetta  procedura   concorsuale   è
  disciplinata dalle norme in atto in vigore per l'assunzione degli
  allievi agenti del Corpo forestale dello Stato.
   58.  La  Regione,  gli  enti locali ed i soggetti  sottoposti  a
  controllo  e  vigilanza  della Regione, possono  provvedere  alla
  modificazione in rapporti a tempo indeterminato dei  rapporti  di
  lavoro a tempo determinato, instauratosi con contratti di diritto
  privato,  con i soggetti già utilmente inseriti nelle graduatorie
  provinciali  presso gli uffici provinciali del lavoro,  ai  sensi
  degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.
  85  e dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000,  n.
  24,  sulla  base  di apposite procedure selettive riservate,  per
  titoli  ed  esami, per la verifica delle specifiche  idoneità  ed
  attitudini  per  l'accesso alle relative qualifiche  oggetto  del
  contratto,   sino   ad  un  massimo  del  30  per   cento   della
  programmazione  triennale  del fabbisogno  del  personale  e  nei
  limiti delle dotazioni organiche.
   59.  Al comma 7 dell'articolo 55 della legge regionale 27 aprile
  1999, n. 10, le parole '31 dicembre 1998' sono sostituite con  le
  parole '31 dicembre 2005'.
   60.  Le  modifiche della natura dei contratti di cui al comma  4
  dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003,  n.  21,
  vanno intese nel rispetto della qualità posseduta ovvero, in caso
  di  assunzioni  ai sensi dell'articolo 12, comma 4,  del  decreto
  legislativo  1  dicembre 1997, n. 468 e successive  modifiche  ed
  integrazioni,  nonché  di assunzioni ai sensi  dell'articolo  78,
  comma  6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con inquadramenti
  in profili appartenenti alla fascia B del contratto collettivo di
  lavoro degli enti locali.
   61.  Il  personale  in atto applicato presso  gli  uffici  della
  Corte  dei  Conti  per  la  Regione siciliana  che  ha  stipulato
  contratti  di collaborazione coordinata e continuativa a  seguito
  di   processi  di  stabilizzazione  di  lavoratori  in   attività
  socialmente  utili, nonché contratti di diritto  privato  di  cui
  agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995,  n.
  85  e  successive modificazioni ed integrazioni, viene  inserito,
  ferma  restando  l'attuale assegnazione, nel contingente      dei
  soggetti,     impegnati      presso l'Amministrazione  regionale,
  destinatari  delle misure di stabilizzazione a tempo determinato.
  Alla  spesa  derivante  si  fa  fronte  con  le  risorse  di  cui
  all'articolo  71 della legge regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,
  nonché  con le ulteriori risorse impiegate per la stabilizzazione
  dei         lavoratori         utilizzati    dall'Amministrazione
  regionale.
   62.  All'articolo 72 della legge regionale 28 dicembre 2004,  n.
  17,  dopo le parole comitato regionale della Croce rossa italiana
  della  Sicilia'  aggiungere le parole e alla Fondazione  Federico
  II, istituita con la legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44'.
   63. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 33 della legge  n.
  104 del 1992 si estendono al personale medico titolare di guardia
  medica  compatibilmente  con la dotazione  organica  dei  presidi
  interessati.
   64.  Sono  confermati,  sino al 31 dicembre  2006,  i  contratti
  stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti  e  la
  tutela  delle acque in Sicilia in esecuzione del Progetto n.  67,
  già  finanziato  con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
  tutela del territorio n. 1150 del 2 ottobre 1990, al fine di dare
  attuazione  al Piano delle bonifiche in Sicilia, e in  esecuzione
  dei  Progetti  n.  36 e n. 102, già finanziati  con  decreto  del
  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 89 del 25
  marzo  1998,  al fine di realizzare rispettivamente  il  Servizio
  idrico  integrato e la Gestione integrata dei rifiuti  in  ambiti
  territoriali  ottimali.  Sono, altresì, confermati,  sino  al  31
  dicembre   2006,  i  contratti  stipulati  dal  Ministero   delle
  infrastrutture  e dei trasporti con il personale  selezionato  in
  esecuzione  del PON A.T.A.S. assegnato al Dipartimento  regionale
  Lavori  pubblici. La spesa, valutata, per l'esercizio finanziario
  2006,  in  4.700 migliaia di euro, trova riscontro  nel  bilancio
  pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
   65.  Nel  rispetto  dell'articolo 3 della Costituzione  e  delle
  finalità  di tutela destinate esclusivamente a categorie omogenee
  di  soggetti,  tutti gli inquadramenti giuridici  che  discendono
  dall'applicazione  dell'articolo  4  della  legge  regionale   13
  settembre  1999,  n.  20,  danno  luogo,  in  deroga  alla  legge
  regionale  15  maggio  2000,  n. 10, e  successive  modifiche  ed
  integrazioni,   a   trattamenti   giuridici   eguali   a   quelli
  disciplinati prima dell'entrata in vigore di quest'ultima, purchè
  i   relativi  titoli  di  studio  siano  stati  conseguiti  prima
  dell'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio  2000,  n.
  10.
   La  spesa, valutata, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, in
  150  migliaia  di euro, trova riscontro nel bilancio  pluriennale
  della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
   66.  Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio
  1999,  n.  5,  e  successive modifiche ed integrazioni,  dopo  la
  parola  integrazioni' inserire le parole anche qualora si  tratti
  di  personale che, alla data di entrata in vigore della  presente
  legge,  abbia  già optato per il prepensionamento  e  che  faccia
  istanza  di  reinserimento. In tale ultimo caso, si riconosce  il
  regime  previdenziale  posseduto alla  data  dell'istanza,  ferme
  restando  le  previsioni di cui agli articoli 4 e 5  della  legge
  regionale  20  gennaio  1999, n. 5,  e  successive  modifiche  ed
  integrazioni, eccetto le previsioni dell'articolo 6  della  legge
  regionale 20 gennaio 1999, n. 5.'..
   67.  Il  personale  di cui all'articolo 23, comma  2  quinquies,
  della  legge  regionale 27 aprile 1999, n.  10,  come  modificato
  dall'articolo  37 della legge regionale 26 marzo 2002,  n.  2,  e
  dall'articolo 76, comma 12, lettera
   a),  della  legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20,  può  essere
  trasferito,    con    le    stesse   modalità,    anche    presso
  l'Amministrazione regionale.
   68.  Il terzo periodo del comma 1 ed il comma 5 dell'articolo  6
  della  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10  e  successive
  modifiche  ed integrazioni non trovano applicazione  a  decorrere
  dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Assessore
  regionale  alla Presidenza è autorizzato, entro e  non  oltre  30
  giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare  i
  provvedimenti        amministrativi      di       classificazione
  dell'attuale personale del ruolo dirigenziale nelle fasce di  cui
  al  comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000,
  n. 10, e successive modifiche ed integrazioni».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

     -  dall'onorevole Miccichè: 3.1.2, 3.2.1, 3.3.5, 3.4.1, 3.5.1,
  3.6.1,  3.7.1,  3.8.1,  3.9.1, 3.10.1,  3.11.1,  3.12.1,  3.13.1,
  3.14.1,  3.15.1, 3.16.1, 3.17.1, 3.18.1, 3.19.1, 3.20.1,  3.22.1,
  3.23.1,  3.24.1, 3.25.1, 3.25.2, 3.25.3, 3.25.4, 3.25.5,  3.26.1,
  3.28.1,  3.28.2, 3.28.3, 3.28.4, 3.28.5, 3.28.6, 3.28.7,  3.29.1,
  3.29.2,  3.29.3, 3.29.4, 3.29.5, 3.29.6, 3.30.1, 3.31.1,  3.32.1,
  3.33.1,  3.34.1, 3.35.1, 3.36.1, 3.37.1, 3.38.1, 3.39.1,  3.40.1,
  3.41.1,  3.42.1, 3.43.1, 3.44.1, 3.45.1, 3.46.1, 3.46.2,  3.47.1,
  3.48.2,  3.49.1, 3.50.1, 3.51.1, 3.52.1, 3.53.1, 3.54.1,  3.55.1,
  3.55.2,  3.55.3, 3.56.1, 3.57.1, 3.58.1, 3.59.1, 3.60.1,  3.61.1,
  3.62.1, 3.63.1, 3.64.1, 3.65.1, 3.66.1, 3.67.1,  3.68.3;

   -  dall'onorevole Acierno: 3.1.3, 3.2.4, 3.3.11,  3.4.2,  3.6.2,
  3.7.5,  3.10.2,  3.11.3, 3.12.2, 3.13.3, 3.14.3, 3.15.3,  3.16.3,
  3.18.3,  3.19.3, 3.20.3, 3.21.1, 3.21.3, 3.22.3, 3.22.4,  3.23.4,
  3.26.3,  3.27.1, 3.27.4, 3.27.3, 3.31.7, 3.32.2, 3.33.3,  3.34.3,
  3.34.4,  3.38.2, 3.39.2,  3.40.2, 3.40.3, 3.41.2, 3.42.2, 3.43.2,
  3.46.2,  3.47.2, 3.53.3, 3.53.2, 3.54.2, 3.55.6, 3.56.2,  3.57.4,
  3.57.3,  3.61.2, 3.62.3,  3.62.4;

   -  dagli  onorevoli  Basile, Sbona,  Acanto  e  Scalici:  3.1.1,
  3.26.2;
   - dagli onorevoli Giambrone, Lenza Edoardo ed altro: 3.2.3,
   - dall'onorevole Antinoro: 3.2.2, 3.13.2, 3.55.5;

   -  dagli  onorevoli  Forgione e Liotta:  3.3.6,  3.7.2,  3.11.2,
  3.14.2,  3.16.2, 3.18.2, 3.19.2, 3.20.2,  3.21.2, 3.22.2, 3.23.2,
  3.27.2,  3.28.8, 3.31.3, 3.31.2, 3.34.2, 3.50.2, 3.55.4,  3.57.2,
  3.62.2, 3.64.2
   -  dagli  onorevoli  Ortisi, Manzullo,  Spampinato,  Galletti  e
  Vitrano: 3.3.2, 3.3.4, 3.3.3, 3.48.1,
   - dall'onorevole Capodicasa: 3.3.9,
   - dagli onorevoli Capodicasa e Oddo: 3.5.2, 3.7.3,
   - dagli onorevoli Fleres ed altri: 3.3.1, 3.3.12,
   - dall'onorevole Formica: 3.3.7,
   - dall'onorevole .: 3.3.8,
   - dall'onorevole Nicotra: 3.3.10,
   - dall'onorevole Segreto: 3.7.4, 3.7.7, 3.15.2, 3.31.6,
   -  dagli  onorevoli  Giannopolo, Villari, Zago,  De  Benedictis:
  3.7.6,
   - dall'onorevole Villari: 3.15.4,
   - dagli onorevoli Villari e Speziale: 3.15.5, 3.27.5,
   -  dall'onorevole  Speziale:  3.15.6,  3.25.6,  3.26.4,  3.36.3,
  3.39.3, 3.39.4,
   - dall'onorevole Cracolici: 3.17.2,
   - dagli onorevoli Cracolici e Speziale: 3.17.2, 3.17.3,
   - dall'onorevole Mercadante: 3.23.3,
   - dagli onorevoli Crisafulli e Speziale: 3.27.6
   - dagli onorevoli Crisafulli ed altri: 3.27.7
   - dagli onorevoli Zago e Speziale: 3.27.8
   - dall'onorevole Sanzeri : 3.31.5, 3.33.2,
   - dall'onorevole Giannopolo: 3.31.4,
   - dall'onorevole Savona (Commissione): 3.36.2.
   - dall'onorevole Morinello: 3.68.1, 3.68.2, 12.43.1,

   Gli emendamenti 3.1.2 e 3.1.3 sono ritirati.
   L'Assemblea   ne   prende   atto.   Si   passa   all'emendamento
  soppressivo del comma 1 dell'articolo 3.
   Lo pongo in votazione.  Il parere della Commissione?

    SAVONA  vicepresidente della Commissione. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo
  3.
   Lo pongo in votazione.  Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si    passa    all'emendamento   sostitutivo   del    comma    3
  dell'articolo3.
   Comunico  che  è stato  presentato dal Governo il subemendamento
  C1 all'emendamento sostitutivo del comma 3 dell'articolo 3.

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FORGIONE   Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  intervengo
  affinché  resti agli atti. Questo è il controverso  articolo  che
  riguarda  gli  Uffici Stampa. Ritengo che voi stiate  facendo  un
  pessimo  servizio  anche  alle persone che  lavorano  nei  vostri
  Uffici  Stampa,  che  voi avete assunto come  portavoce   o  come
  consulenti,  perché addirittura nella riscrittura  che  fate  del
  maxi  emendamento,  onorevole Presidente  della  Regione,  almeno
  prima salvavate un po' la faccia oltre che la forma.
   Prima,  infatti,  scrivevate:  nelle more  della  individuazione
  delle  dotazioni  organiche e fino alla  copertura  dei  relativi
  posti  mediante concorso pubblico', cioè, riconoscevate il  fatto
  che   per   essere  assunti  dalla  Regione  Sicilia,  anche   se
  giornalisti, bisognava espletare un concorso pubblico.
   Non  parliamo  di quelli che sono i cosiddetti portaborse  ed  i
  segretari  dei  parlamentari  e  degli  assessori,  parliamo   di
  giornalisti,  di colleghi - mi rivolgo all'onorevole  Fleres  che
  interverrà  tra un istante per sostenere l'opposto di quello  che
  sto  affermando -, che se sono tali, sono iscritti  all'albo  dei
  giornalisti;  e  c'é  un  albo dei  giornalisti  e  un  albo  dei
  giornalisti   disoccupati.  Pertanto,  visto  che   parliamo   di
  inquadramento  nella  Pubblica  Amministrazione,  come  lei   sa,
  onorevole  Presidente della Regione, è corretta  la  formulazione
  usata nella prima stesura; in essa, infatti, riconoscevate almeno
  la modalità di assunzione, espletando cioè un concorso.
   Invece,  qui,  fate  una  norma su misura,  ad  personam.  State
  assumendo  una  serie  di  persone, mortificando  il  diritto  di
  tantissimi   altri   giornalisti   disoccupati,   perché    state
  mortificando il diritto all'accesso alla professione,  al  lavoro
  di  centinaia di giornalisti disoccupati, per assumere  i  vostri
  uomini e le vostre donne di fiducia, perché di questo si tratta
   Si  tratta,  infatti,  di  persone  che  non   che  superato  un
  concorso per essere assunte negli Uffici Stampa, ma sono  persone
  che,  con chiamata diretta, hanno avuto un contratto e voi,  ora,
  state  assumendo  le  stesse persone  a  tempo  indeterminato  ed
  inserite, addirittura, il nome e il cognome e fa titolo anche  il
  periodo  maturato  dall'assunzione; l'articolo  recita,  infatti,
   coloro  che  hanno  prestato  servizio  dall'inizio  di   questa
  legislatura  per un periodo almeno di dodici mesi, anche  se  non
  continuativo'. Quindi, anche chi è stato portavoce per tre  mesi,
  poi  è andato a fare l'Ufficio Stampa alla Fiera di Milano  o  al
  Vitti di Milano, poi è ritornato e lo avete assunto per altri tre
  mesi,  poi  è  andato  a fare l'Ufficio Stampa  al  Convegno  sul
  Mediterraneo di Tunisi, poi è ritornato per altri quattro mesi da
  voi  e ha assommato un totale di dodici mesi e questo costituisce
  il   titolo   per  l'accesso  all'inquadramento  nella   Pubblica
  Amministrazione.
   Ma  vi  rendete che tutto ciò è una vergogna? E vi rendete conto
  di  come mortificate le centinaia di giornalisti disoccupati  che
  sono   iscritti   all'albo   dei  disoccupati   dei   giornalisti
  professionisti e pubblicisti della Sicilia che avrebbero  diritto
  ad  un  normale concorso, così come queste ragazze, e  ragazzi  o
  questi  giornalisti che lavorano già presso le vostre  strutture?
  Voi  state facendo una violazione delle norme contrattuali, della
  trasparenza   e   della   legalità    Assumiatevene   tutte    le
  responsabilità

    LIOTTA  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    LIOTTA    Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,   è   stato
  presentato  l'emendamento  C1,  a  firma  del  Presidente   della
  Regione,   che   vorrebbe  essere  modificativo   del   comma   3
  dell'articolo  3. Forse sarebbe il caso di evitare  incidenti  di
  questo tipo
   L'emendamento  recita:  All'inizio del comma 3  dell'articolo  3
  inserire  il  seguente periodo... . Il periodo  che  si  dovrebbe
  inserire  all'inizio del comma 3 dell'articolo 3 non è altro  che
  lo stesso comma 3 dell'articolo 3.
   Signor  Presidente,  gradirei capire  se  verrà  posto  ai  voti
  questo emendamento, in quanto ritengo sia una contraddizione. C'è
  un  emendamento  che sostituisce un comma con lo stesso  comma  e
  vuole aggiungerlo al comma

   PRESIDENTE. E' un emendamento aggiuntivo del comma 3.

    FLERES  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FLERES   Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei  partire
  dalla  fine,  dall'intervento dell'onorevole Liotta che  chiedeva
  perché fosse stato presentato l'emendamento C1.
   In   effetti,   per  un  errore  materiale  nella   compilazione
  dell'emendamento   sostitutivo,  lo  stesso  risulta   presentato
  interamente sostitutivo del comma 3.
   In  realtà, nell'intenzione del Governo, come ho potuto appurare
  per  le  vie  brevi,  c'era invece la volontà  di  sostituire  il
  secondo  alinea di quell'emendamento del comma 3 e,  pertanto,  è
  stato ripresentato il primo alinea.
   Dunque, sostanzialmente il comma 3 risulta essere, per la  prima
  parte, esattamente come il testo esistente nella versione esitata
  dalla  Commissione Bilancio, nella seconda parte,  come  emendato
  dal  maxi emendamento del Governo. Ora le è più chiaro, onorevole
  Liotta?

    LIOTTA   Ho  capito  la ratio. Tuttavia, questo  emendamento  è
  appoggiato  al  testo  del  disegno  di  legge  e  non  al   maxi
  emendamento

    FLERES   No,  questo distribuito stasera, si appoggia  al  maxi
  emendamento  del  Governo. Tutto il maxi  emendamento  presentato
  stasera  si  chiama  C,  con tutte le cinquanta  pagine;  il  sub
  emendamento all'emendamento C, si chiama C1.
   Relativamente,   invece,  al  merito  e  alle   cose   sostenute
  dall'onorevole Forgione, voglio fare alcune precisazioni.
   Intanto,  non  stiamo  parlando  di  immissione  nei  ruoli   di
  nessuno.  Stiamo  parlando di nomine,  tant'è  che  la  procedura
  seguita  è  quella  delle  nomine. Poi,  non  stiamo  abolendo  i
  concorsi, stiamo soltanto parlando...

    FORGIONE   Nel maxi emendamento, non c'é più il riferimento  al
  concorso pubblico

    FLERES   Onorevole  Forgione,  lei  è  distratto.  Ho  poc'anzi
  risposto all'onorevole Liotta chiarendo l'arcano mistero, se  lei
  fosse stato un po' più attento, avrebbe compreso.
   Chiarito  che questo emendamento si ricompone tutto, non  stiamo
  abolendo i concorsi, stiamo soltanto prendendo atto del fatto che
  da  quando è stata approvata la legge, in Sicilia, si è espletato
  soltanto un concorso.
   Questo,  se  da  una parte conferma che la legge è  applicabile,
  dall'altra  dimostra che comporta delle lentezze che non  tengono
  conto delle legittime aspettative di chi, in assenza di qualsiasi
  legge,  da  tempo ha inventato gli uffici stampa  nella  Pubblica
  amministrazione  e  che oggi, in assenza di una  disposizione  di
  questo genere, rischierebbe di essere mandato via.
   Come  lei  sa, onorevole Forgione, rispetto a questo  testo,  si
  sono  sviluppate  una serie di consultazioni di natura  sindacale
  con  l'ordine  dei giornalisti, con l'Associazione della  stampa,
  con  la  Federazione nazionale della stampa, con il  Comitato  di
  coordinamento dei giornalisti precari, insomma, con tutti  coloro
  i  quali avevano competenza relativamente a questo argomento e la
  formulazione  finale che è stata individuata è quella  che  tiene
  conto delle osservazioni di tutti, delle legittime aspettative di
  tutti e soprattutto di un'indicazione di natura programmatica del
  Presidente della Regione, secondo il quale il suo Governo avrebbe
  gradatamente limitato il fenomeno del precariato.

    FORGIONE  Dov'é l'indicazione programmatica?

    FLERES   Nel programma del Presidente della Regione.  Come  lei
  sa,  onorevole  Forgione,  la  vicenda  del  precariato  è  stata
  ripetutamente  affrontata per tutta una  serie  di  categorie,  è
  stata risolta per alcune, è in  fase di risoluzione per altre  ed
  anche  questa legge che stiamo discutendo affronta il superamento
  della  condizione di precariato per molte categorie e  per  molti
  settori  di  competenza della Regione; questo l'affronta  per  il
  settore dell'informazione.
   Non  ci  sono né abusi, né clientele, perché questo personale  e
  questi  lavoratori  che  hanno  la  stessa  dignità  degli  altri
  lavoratori operano presso la Pubblica amministrazione da anni.
   Non  voglio aggiungere altro, voglio dire soltanto, e  concludo,
  signor  Presidente, onorevoli colleghi, che questo è un  atto  di
  giustizia  che  tiene  conto  di chi,  in  assenza  di  qualsiasi
  normativa, ha costruito l'informazione pubblica ed  istituzionale
  nella  nostra  Regione e che oggi, nelle more  dell'effettuazione
  dei concorsi - che è giusto che vengano effettuati e che è giusto
  che   vengano   effettuati   anche  modificando,   mi   riferisco
  all'assessore   agli   enti  locali,   la   circolare   attuativa
  relativamente  all'individuazione dei titoli, per  dare  maggiore
  peso ai titoli professionali e questo ci tengo a dirlo, perché  è
  stata una precisa...

    FORGIONE  Con le piante organiche coperte, diventa inutile

    FLERES   Onorevole Forgione, lei dice una serie di castronerie,
  interrompe,  non lascia sviluppare l'intervento, poi si  arrabbia
  se  uno  le  dice che le amministrazioni della Campania  e  della
  Puglia  hanno fatto queste cose a palate; lei si arrabbia ed  io,
  invece,  non  mi  voglio  arrabbiare e non  voglio  neanche  fare
  arrabbiare lei.
   Allora, onorevole Stancanelli, mi rivolgo soprattutto a lei,  un
  impegno  che  invece  il Governo dovrebbe assumere  è  quello  di
  rivedere la circolare che stabilisce i titoli per la valutazione,
  offrendo   maggiore  peso  ai  titoli  di  natura  professionale,
  rispetto agli  altri, che hanno pure una loro dignità, ma che nel
  campo  del lavoro giornalistico, certamente, pesano di meno nella
  valorizzazione della professionalità.
   Pertanto,   signor   Presidente,  chiedo  il   voto   favorevole
  sull'intero  complesso  dell'emendamento  C1  e  dell'emendamento
  riformulato dal Governo contenuto nel maxiemendamento.

    PRESIDENTE  Onorevole Fleres, devo richiamarla ad  un  elemento
  contenuto  in  quest'emendamento  che  rende  perplessa  la   mia
  valutazione.  Si  tratta del riferimento all'Assemblea  regionale
  siciliana. Se lei ritirasse questo punto, o meglio se il  Governo
  lo  ritirasse,  visto  che lo ha presentato,  mentre  lei  lo  ha
  sostenuto...

    FLERES   Signor  Presidente, c'è  scritto  secondo  il  proprio
  Regolamento.

    PRESIDENTE    Sì,   secondo   il   proprio   Regolamento,    ma
  francamente  non  comprendo bene cosa accadrebbe qualora  venisse
  approvato quest'emendamento. Onorevole Cascio, onorevole Cuffaro,
  devo  rivolgere  il   cortese invito  di  ritirare  questa  parte
  dell'emendamento,    qualora    naturalmente    ci    convinciamo
  dell'opportunità di farlo.
   L'articolo   166   del   Regolamento  dell'Assemblea   regionale
  siciliana  recita:  Una pianta organica approvata  dall'Assemblea
  fissa  il  numero  e  le  qualifiche del  personale  delle  varie
  categorie addette agli uffici ed ai servizi .
   Con  questo primo comma dell'articolo 166 del Regolamento vorrei
  capire  cosa  comporterebbe l'approvazione di un emendamento  del
  genere,  almeno  ai  livelli  interni dell'Assemblea,  perché  se
  dovesse  comportare  la  violazione di questo  primo  comma,  non
  potrei accettarlo.

    FLERES  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FLERES    Signor   Presidente,  se  mi  consente,   le   spiego
  brevemente perché non lo viola.
     Non  interviene  nella modifica della pianta  organica,  bensì
  nella  procedura  attraverso cui si perviene alla  copertura  del
  posto,   quindi,  non  interviene  nella  modifica  della  pianta
  organica  che è compito del Regolamento dell'Assemblea  e  dunque
  non lo intacca.
   La  dizione   secondo  il proprio regolamento'  riguarda  questo
  aspetto  che non è  toccato, appunto, perché c'è il richiamo,  ma
  specifica che le modalità sono quelle che vengono fatte  per  gli
  altri, cioè nomine, non so se è chiaro.

    FORGIONE    E'  ancora  peggio,  vuol  dire  che   l'Assemblea
  regionale  siciliana  farà una imbarcata  di  nomine,  per  legge
  autorizziamo a nominare tutti.

     PRESIDENTE   Onorevole Cuffaro e onorevole  Fleres,  conoscete
  il  Regolamento  dell'Assemblea,  e  saprete  che  sino  ad  ora,
  sicuramente, gli ingressi nell'organico sono avvenuti sempre  per
  concorso.

     FLERES   Non  è  così signor Presidente, chi  l'ha  informata,
  l'ha informata male.
   I  giornalisti dell'Ufficio stampa dell'Assemblea non sono stati
  assunti  per concorso, sono stati nominati, esattamente come  gli
  altri.
   Quindi,  da  questo  punto  di vista, onorevole  Presidente,  la
  prego di non ascoltare suggerimenti inesatti.

     PRESIDENTE   Onorevoli colleghi, comunico che  il  comma  3  è
  accantonato.
   Si  passa  all'emendamento soppressivo del comma 4 dell'articolo
  3.
   Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA    assessore   per  il   bilancio   e   le   finanze.
  Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Dichiaro  ritirati gli emendamenti 3.4.2 a firma  dell'onorevole
  Acierno  e  gli  emendamenti 3.4.1 e 3.5.1 a firma dell'onorevole
  Micciché.
   L'Assemblea ne prende atto.

     SPAMPINATO  Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     SPAMPINATO  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  l'articolo
  che  stiamo  trattando fa riferimento ad una norma  che  dava  la
  possibilità,   anche   ai   direttori  generali   delle   aziende
  ospedaliere, di assumere persone sia attraverso concorso a  tempo
  determinato, sia attraverso concorso mediante una eventuale prova
  di  idoneità, assumendo anche senza concorso,  indicando apposite
  procedure selettive per il reperimento del personale da  assumere
  a tempo determinato.
   Con  l'articolo  che  stiamo  per approvare,   stiamo  dando  la
  possibilità esclusivamente, in questo caso, ai direttori generali
  delle  aziende ospedaliere, di procedere all'assunzione  a  tempo
  determinato.
   Credo   che  sia  sicuramente  accettabile  la  possibilità   di
  stabilizzare  coloro i quali sono entrati ed   hanno  assunto  un
  impiego  pubblico attraverso le procedure concorsuali,  oltre  la
  eventuale prova di idoneità.
   Mi  domando, Assessore alla sanità, Assessore al bilancio se ciò
  sia plausibile e attraverso quale meccanismo, invece, si potrebbe
  dare  la  possibilità,  ai  direttori generali,  di  stabilizzare
  coloro i quali non sono entrati a tempo determinato attraverso un
  concorso, ma attraverso quello che la legge specifica.

     LEONTINI  assessore per l'agricoltura e le foreste.  Onorevole
  Spampinato, il comma 4 è soppresso.

    SPAMPINATO  Ne prendo atto.

     PRESIDENTE  Grazie onorevole Spampinato.
   Si  passa  all'emendamento soppressivo del comma 6 dell'articolo
  3.
   Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA    assessore   per  il   bilancio   e   le   finanze.
  Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento soppressivo del comma 7 dell'articolo
   3.
   Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA    assessore   per  il   bilancio   e   le   finanze.
  Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Dichiaro  ritirati gli  emendamenti 3.5.2, 3.6.1,  3.6.2,  3.7.1
   a  firma  dell'onorevole Micciché e l'emendamento 3.7.5 a  firma
   dell'onorevole Acierno.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    10
   dell'articolo 3.

    FORGIONE  Il comma 7 è soppresso.

    PRESIDENTE  Dichiaro superato l'emendamento 3.7.2.
   Comunico  che  l'emendamento 3.7.4 è contenuto  nel  disegno  di
  legge.
   Dichiaro ritirati gli emendamenti 3.8.1, 3.9.1 e 3.10.1 a  firma
  dell'onorevole Micciché,  3.10.2 a firma dell'onorevole Acierno.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    10
  dell'articolo 3. Parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA    assessore   per  il   bilancio   e   le   finanze.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Dichiaro ritirato l'emendamento 3.11.1.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si   passa   all'emendamento  3.11.2  a  firma  degli  onorevoli
  Forgione e Liotta. Parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze.  Contrario.

    PRESIDENTE   Lo pongo in votazione. Chi è favorevole  si  alzi,
  chi è contrario resti seduto.

                          (Non è approvato)

   Dichiaro  ritirati gli emendamenti 3.11.3 a firma dell'onorevole
  Acierno, 3.12.1 e 3.12.2.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    12
  dell'articolo 3. Parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 13 dell'articolo
  3. Parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Dichiaro superati gli emendamenti 3.7.4 e 3.7.7.
   Dichiaro decaduto l'emendamento 3.7.6.
   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    14
  dell'articolo 3. Parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 15 dell'articolo
  3. Parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e    relatore
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

       PRESIDENTE   Dichiaro  superati  gli  emendamenti  ad   esso
  riferiti.
   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 16 dell'articolo
  3. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si    passa   all'emendamento   soppressivo   del   comma     17
  dell'articolo 3. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    19
  dell'articolo 3.  Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Dichiaro  decaduti  gli  emendamenti  3.15.4,  3.15.5,   3.15.6,
  3.17.2 e 3.17.3.
   Dichiaro ritirati gli emendamenti  3.20.1 e 3.20.3.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si   passa  all'emendamento   3.20.2  a  firma  degli  onorevoli
  Forgione e Liotta. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo pongo in votazione. Chi è favorevole  si  alzi,
  chi è contrario resti seduto.

                         (Non è  approvato)

   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del    comma   20
  dell'articolo 3. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 21 dell'articolo
  3. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 22 dell'articolo
  3. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Dichiaro assorbiti gli  emendamenti relativi.
      Si   passa   all'emendamento   soppressivo   del   comma   23
  dell'articolo 3. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Dichiaro assorbiti tutti gli emendamenti ai commi 20, 21,  22  e
  23.
   Dichiaro    superato    l'emendamento   3.23.3    dell'onorevole
  Mercadante.
   Dichiaro  ritirati  gli  emendamenti  3.25.1,  3.25.2,   3.25.3,
  3.25.4 e 3.25.5.
   Dichiaro decaduto l'emendamento 3.23.6.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    26
  dell'articolo 3.

    BENINATI  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    BENINATI    Signor  Presidente,  onorevoli   colleghi,   volevo
  richiamare l'attenzione dell'Aula su questo comma, il  comma  26,
  che intende risolvere il problema delle APT.
   Leggendolo  ci  si accorge che è scritto in modo errato,  mentre
  gli  emendamenti aggiuntivi riguardanti l'emendamento sulle  AST,
  sono scritti in modo corretto.
   La  Commissione li aveva esitati in egual modo sia per l'uno che
  per  l'altro  e  personalmente   suggerisco,  per  velocizzare  i
  lavori, di predisporre un emendamento soppressivo di questo comma
  e di presentare l'emendamento che il  Governo aveva presentato in
  Commissione   per   le  APT  e   considerarlo  come   emendamento
  aggiuntivo dopo l'emendamento aggiuntivo riguardante le AST.
   Sono  scritti  allo  stesso  modo, ma  la  dizione  cambia,  con
  l'aggiunta, nell'emendamento del 26, delle parole  nel limite  di
  3.500 migliaia di euro .
   Quindi,   presenterò  sia l'emendamento  aggiuntivo  che  quello
  soppressivo.

     GRANATA   assessore  per il turismo,  le  comunicazioni  ed  i
  trasporti. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     GRANATA   assessore  per il turismo,  le  comunicazioni  ed  i
  trasporti.  Ribadisco l'opportunità della sostituzione  richiesta
  dal  Presidente  della IV Commissione poiché il testo  in  questo
  modo risulta più chiaro e fedele a quello votato all'unanimità in
  Commissione.

    SAVONA   vicepresidente della Commissione e  relatore.  Abbiamo
  dimenticato   di  valutare  l'emendamento  3.23.5  dell'onorevole
  Confalone che ripristina il comma.

    PRESIDENTE   Non ne abbiamo copia. L'emendamento dell'onorevole
  Confalone seguiva la soppressione già avvenuta e comunque è stato
  ritirato.
   Dichiaro,  altresì,   ritirati  gli  emendamenti  3.24.1,  3.25,
  3.25.2, 3.25.3., 3.25.4, 3.25.5.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Dichiaro decaduto l'emendamento 3.25.6.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa all'emendamento soppressivo del Governo a firma  degli
  onorevoli Granata e Beninati:  Il comma 26 è soppresso .
   Onorevole Savona,  è una soppressione per essere  sostituito  da
  quest'altro.

    CUFFARO    presidente   della   Regione.   Chiedo   che   venga
  accantonato.

    PRESIDENTE   Non  sorgendo  osservazioni  resta  stabilito  nel
  senso richiesto dal Governo.

    TURANO  Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    TURANO   Signor  Presidente, dato che l'onorevole  Micciché  ha
  dichiarato  di ritirare  tutti gli emendamenti e considerato  che
  ci  sono  ancora  circa seicento emendamenti che portano  la  sua
  firma,    suggerisco   all'onorevole   Miccichè   di   comunicare
  formalmente  agli uffici il  ritiro di tutti, così si  evita  che
  per  ogni  emendamento debba esserne ribadita la sorte,  per  una
  economia dei lavori.

    MICCICHE'   Signor Presidente sono ritirati tutti ad  eccezione
  di quello riguardante lo sbarramento del 5 per cento.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Dichiaro  decaduto l'emendamento 3.26.4. L'Assemblea  ne  prende
  atto.
   Si  passa all'emendamento sostitutivo del comma 27 dell'articolo
  3. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

   (E' approvato)

   Dichiaro  decaduti  gli  emendamenti   3.27.5,  3.27.6,  3.27.7,
  3.27.8.
   Si   passa  all'emendamento  3.28.8  dell'onorevole  Liotta.  Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo pongo in votazione. Chi è favorevole  si  alzi;
  chi è contrario resti seduto.

   (Non è approvato)

   Si  passa  all'emendamento aggiuntivo del comma 28 dell'articolo
  3. Il parere della Commissione?

       SAVONA    vicepresidente  della  Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  Assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

   (E' approvato)

   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    29
  dell'articolo 3. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE   Vorrei  fare  presente  che  si  tratta   di    un
  emendamento  della Commissione su cui la stessa   esprime  parere
  contrario. Il parere del Governo?

     PISTORIO  assessore per la sanità.  Contrario.

    LIOTTA  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    LIOTTA  Signor Presidente, mi pare di aver compreso che  stiamo
  votando  l'emendamento modificativo del comma 29 dell'articolo  3
  del maxi emendamento C.
   Non   mi   sorprende,  quindi,  che  il  Governo  possa   essere
  contrario;  mi  sorprende alquanto, e ritengo  ciò  contrario  al
  Regolamento,  che  la  Commissione,  che  ha  proposto   l'intero
  emendamento  C,  in  Aula  si  pronunci  contraria  allo   stesso
  emendamento.
   Questo, Signor Presidente, in quest'Aula non era mai accaduto

    SAVONA    vicepresidente  della  Commissione  e  relatore.   Lo
  ritiriamo.

    PRESIDENTE   L'Assemblea ne prende atto. Ringrazio  l'onorevole
  Liotta per il rilievo abbastanza valido.
   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 30 dell'articolo
  3. Il parere della Commissione?

       SAVONA    vicepresidente  della  Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

   (E' approvato)

   Dichiaro decaduto gli emendamenti 3.31.4, 3.31.5,
   Si passa all'emendamento 3.31.3. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  Assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo pongo in votazione. Chi è favorevole  si  alzi;
  chi è contrario resti seduto.

   (Non è approvato)

   Dichiaro decaduto l'emendamento 3.31.6.
   Si   passa  all'emendamento  3.31.2  dell'onorevole  Liotta.  Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  Assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo pongo in votazione. Chi è favorevole  si  alzi;
  chi è contrario resti seduto.

   (Non è approvato)

   Dichiaro decaduti gli emendamenti 3.32.2 e 3.32.1.

    TUMINO    Signor  Presidente,  l'emendamento   3.31   è   stato
  approvato?

    ACIERNO  Il comma 31 è stato approvato.

    TUMINO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    TUMINO   Signor Presidente, il comma 31 riguarda gli  ASU  e  i
  PUC  utilizzati per i consorzi di bonifica, Camera  di  commercio
  eccetera.
   Non  ho  nulla  in  contrario  a questa  stabilizzazione  perché
  riguarda   tutto  quel  personale   in  possesso  di   una   dote
  finanziaria risalente ad una norma del 2000.
   Signori colleghi, onorevole Stancanelli, esistono degli ASU  che
  hanno  la dote finanziaria e che non sono stabilizzati e che  non
  fanno parte di questi enti di cui stiamo parlando.
   Mi   riferisco  in  particolare  ad  alcuni  che  conosco  della
  provincia  di  Enna,  circa  sei,  sette  persone  che  non  sono
  impegnate  in  alcun progetto riferito ad Ente locale,  hanno  la
  dote  finanziaria   e  tuttavia,  in  questo  caso,  non  saranno
  stabilizzati perché non inseriti in nessuna parte.
   Mi  permetto  di  chiedere  di farli  rientrare  all'interno  di
  questo comma ed eventualmente prevedere un emendamento.

    PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    SCOMA   assessore  per  il lavoro, la previdenza  sociale,  la
  formazione     professionale    e     l'emigrazione.     Propongo
  l'accantonamento del comma 31.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 33 dell'articolo
  3. Il parere della Commissione?

       SAVONA    vicepresidente  della  Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

   (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 34 dell'articolo
  3. Il parere della Commissione?

       SAVONA    vicepresidente  della  Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

   (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 35 dell'articolo
  3. Il parere della Commissione?

       SAVONA    vicepresidente  della  Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  Assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

   (E' approvato)

     PRESIDENTE    L'emendamento   soppressivo   del    comma    35
  dell'articolo 3 è accantonato.
   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    36
  dell'articolo  3.  Lo  pongo  in  votazione.  Il   parere   della
  Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                                 (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 3.36.2  Lo  pongo  in  votazione.  Il
  parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;
                                 (E' approvato)

   L'emendamento  3.36.3  è  decaduto.  Si  passa   all'emendamento
  soppressivo del comma 39 dell'articolo 3. Lo pongo in  votazione.
  Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                            (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 40 dell'articolo
  3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 43 dell'articolo
  3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                                 (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 44 dell'articolo
  3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;
                           (E' approvato)

   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    45
  dell'articolo  3.  Lo  pongo  in  votazione.  Il   parere   della
  Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                          (E' approvato)

   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    50
  dell'articolo  3.  Lo  pongo  in  votazione.  Il   parere   della
  Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 52 dell'articolo
  3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                          (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 53 dell'articolo
  3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                                 (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 54 dell'articolo
  3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                        (E' approvato)

   L'emendamento soppressivo  del comma 55 è accantonato.
   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    57
  dell'articolo  3.  Lo  pongo  in  votazione.  Il   parere   della
  Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                          (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento sostitutivo del comma 60 dell'articolo
  3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                        (E' approvato)

   Onorevoli  colleghi, si riprende l'esame di  alcuni  emendamenti
  accantonati.
   Si   passa   precisamente  a  quello  presentato  dal   Governo,
  soppressivo del comma 26, relativo alle Aziende per il Turismo.

    ACIERNO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ACIERNO   Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo  ha
  ripresentato  la  stessa  stesura  che  era  stata   inviata   in
  Commissione  Bilancio  dalla  IV  Commissione.  Siccome,  in   IV
  Commissione,  si  è svolto un ampio dibattito su questa  stesura,
  così come formulata, e si è addivenuti ad una nuova formulazione,
  che  è  il  comma 26 del testo esitato per l'Aula, con l'aggiunta
  del  maxiemendamento del Governo, che reca quella copertura di  3
  milioni  e  mezzo di euro, inviterei l'Esecutivo  ad  evitare  di
  farci ritornare in una discussione già ampiamente svolta.
   Ribadisco  pertanto  al  Governo di ritirare  sia  l'emendamento
  soppressivo  del  comma 26 sia la riscrittura, con  l'emendamento
  3.26.6,  dando  così  modo  di votare  il  comma  26,  nel  testo
  modificato che il Governo ha già presentato nel maxiemendamento.

    GRANATA   assessore per il turismo, comunicazioni e  trasporti.
  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    GRANATA   assessore per il turismo, comunicazioni e  trasporti.
  Signor    Presidente,   onorevoli   colleghi,   dalle    puntuali
  osservazioni   che   in   quest'Aula  il  Presidente   della   IV
  Commissione,  onorevole Beninati, ha inteso  sottolineare  -  sia
  attraverso  la soppressione della formulazione dell'articolo  26,
  sia  attraverso la formulazione approvata all'unanimità dalla  IV
  Commissione  medesima - il Governo ritiene,  quindi,  di  restare
  ferma  in  questa  formulazione e di non dovere aggiungere  alcun
  livello di copertura finanziaria, perché si tratta di un articolo
  scritto in modo abbondantemente ponderato.
   Si  tratta,  infatti, di personale che, da sempre, viene  pagato
  dalle   province  attraverso  un  trasferimento  della   Regione.
  Intendiamo prevedere semplicemente che questo personale  continui
  ad  essere pagato dalla Regione per svolgere un ruolo all'interno
  del  Dipartimento Turismo delle Province, ma sarà la Regione  che
  pagherà  direttamente  detto personale,  non  trasferendo  quelle
  somme alle Province regionali.
   E'  quindi  questa  la  formulazione più equilibrata  cui  siamo
  pervenuti in Commissione.

    PRESIDENTE  Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

    GRANATA   assessore  per  il turismo,  le  comunicazioni  e  i
  trasporti. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

    SAVONA   vicepresidente  della  Commissione  e  relatore.   Mi
  rimetto all'Aula.

    PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 3.26.5. Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

      PRESIDENTE   Lo pongo in votazione. Chi è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 3.26.6. Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

      PRESIDENTE   Lo pongo in votazione. Chi è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  sostitutivo  C  29  R   del
  Governo. Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

    PRESIDENTE   Pongo  in  votazione  l'emendamento  relativo  al
  comma 31 dell'articolo 3. Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

      PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Restano   accantonati   i  commi  3  e   35   con   i   relativi
  subemendamenti.
   Pongo  in  votazione  l'emendamento  soppressivo  del  comma  55
  dell'articolo 3. Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

      PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo   in   votazione  l'emendamento  C4.   Il   parere   della
  Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

      PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento C1, con  la  improponibilità
  delle  parole  all'Assemblea regionale siciliana , perché è stata
  trasformata la previsione in un ordine del giorno.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

      PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Preciso  che  hanno  votato  contro  gli  onorevoli  Forgione  e
  Liotta.
   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    50
  dell'articolo 3.

    SPAMPINATO   Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SPAMPINATO  Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro  il
  mio  voto  contrario a quest'articolo che contiene, tra  l'altro,
  una  norma  già  approvata  da quest'Assemblea  regionale  e  già
  impugnata  dal  Commissario dello Stato,  faccio  riferimento  al
  comma  50  dell'articolo 3, appunto; non credo  che  la  modifica
  della  norma abbia superato le eccezioni, sono convinto che verrà
  impugnata  ulteriormente, motivo per cui  anticipo  il  mio  voto
  contrario.
   Mi  permetto di suggerire, tra l'altro, che la modifica proposta
  a  questo  comma è giuridicamente nulla, nel senso  che  -  è  un
  suggerimento,  onorevole Assessore - ritengo  che  l'emendamento,
  caso mai, si debba correggere da un punto di vista lessicale.
   Si  dice  al comma 50 dell'articolo 3 che è aggiunto il seguente
  periodo:   alla  spesa derivante dall'applicazione  del  presente
  periodo si fa fronte con le somme... .
   Ebbene,  il 'presente periodo' non prevede alcuna spesa, quindi,
  mi  permetto di suggerire, caso mai, in sede di coordinamento, di
  riscrivere  la  previsione,  facendo  riferimento  al    presente
  articolo' e non al  presente periodo'.

     PRESIDENTE   Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo  del
  comma  3  dell'articolo 3, comprensivo dell'emendamento C  1.  Il
  parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

      PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo, 3 nel testo risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Preciso  che gli onorevoli Liotta, Forgione, Barbagallo,  Tumino
  e Spampinato hanno votato contro.
   Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                               «Articolo  4
           Disposizioni relative alle attività produttive

   1.  Al  comma  1  dell'articolo  22  della  legge  regionale  28
  dicembre  2004,  n.  17, è aggiunta  la     seguente lettera:
   p) al Consorzio lapidei siciliani, con sede in Palermo.'.
   2.  Al  fine  di individuare i parametri di riferimento  per  il
  calcolo  dei  compensi spettanti ai componenti del  Collegio  dei
  revisori  contabili dei Consorzi di bonifica, si  applica  quanto
  previsto  dalla  legge regionale n. 48 del 1991,  considerando  i
  consorzi  come provincia regionale agricola, pertanto i  compensi
  saranno determinati nella seguente misura:
   a)  nelle  province  con  popolazione sino  a  400.000  abitanti
  13.000,00 euro annui a componenti;
   b)  nelle  province con popolazione superiore a 400.000 abitanti
  15.000,00 euro annui a componente.
   I  presidenti del Collegio dei revisori percepiranno,  ai  sensi
  della medesima legge regionale n. 48 del 1991, il compenso,  come
  evidenziato,  maggiorato  del 10 per cento.  L'onere  conseguente
  grava sui bilanci degli enti di pertinenza.
   3.  Nell'ambito delle disponibilità dell'UPB 8.1.2.3.2, capitolo
  342525,   l'Assessorato   regionale   della   cooperazione,   del
  commercio,  dell'artigianato  e della  pesca,  in  riferimento  a
  quanto  indicato dall'intesa del 30 maggio 2002 stipulata tra  il
  Ministero  delle  attività produttive  e  la  Regione  siciliana,
  relativa   all'istituzione   dello   Sportello   regionale    per
  l'internalizzazione del sistema delle imprese  (denominato  e  di
  seguito  indicato  SPRINT  Sicilia)  ed  al  relativo  Protocollo
  operativo  per  la  costituzione dello  Sportello  regionale  per
  l'internalizzazione del sistema delle imprese'  stipulato  tra  i
  soggetti  promotori  ossia, Ministero delle attività  produttive,
  Regione siciliana, Istituto per il commercio con l'estero  (ICE),
  Società italiana per le imprese all'estero (Simest Spa), Istituto
  per  i  servizi assicurativi del Commercio con l'estero (SACE)  e
  l'Unione  regionale  delle  camere  di  commercio  della  Sicilia
  (UNIONCAMERE  Sicilia),  è  autorizzato  a  finanziare  le  spese
  relative  al Piano di attività dello Sprint Sicilia', comprensive
  delle   spese  di  funzionamento  dello  Sportello,  delle  spese
  relative  alla  dotazione  di  beni  strumentali  necessari  allo
  sviluppo  delle  attività  e delle spese  relative  al  personale
  assegnato  inclusi  i  relativi costi di missione.  Il  Piano  di
  attività dello SPRINT Sicilia, di cui al comma 1, viene approvato
  dal    Comitato   di   coordinamento   istituito   con    decreto
  dell'Assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il  commercio,
  l'artigianato  e  la  pesca, su proposta del  Responsabile  dello
  SPRINT Sicilia.
   4.   Nelle  more  della  piena  attuazione  della  riforma   dei
  controlli  ai  sensi  degli articoli 47 e  seguenti  della  legge
  regionale 28 dicembre 2004, n. 17 il controllo sulle delibere dei
  consigli      di     amministrazione     dell'ESA,     dell'IRVV,
  dell'Istituto         Incremento         ippico,    dell'istituto
  sperimentale  zootecnico per la Sicilia viene così  disciplinato:
  il  bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni  al
  bilancio,   il   programma  annuale  e  triennale   sull'attività
  dell'ente,  adozione ed eventuali modifiche  dello  Statuto,  del
  regolamento  di organizzazione, del regolamento di contabilità  e
  del  regolamento  organico dell'ente nonché  tutte  le  ulteriori
  delibere inerenti l'organico, lo stato giuridico ed economico del
  personale,  l'amministrazione contabile dell'ente, l'acquisto  od
  alienazione  di  immobili;  sono trasmesse,  entro  dieci  giorni
  dall'adozione, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
  foreste, titolare del controllo e della vigilanza sugli enti,  il
  quale entro trenta giorni dalla ricezione, fatto salvo il termine
  di  cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo
  1997,   n.   6  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,   per
  l'acquisizione,       ove       richiesto       del        parere
  dell'Assessorato  regionale del bilancio e  delle  finanze,  deve
  disporne   l'approvazione  o  l'annullamento,  con  provvedimento
  motivato, o, nei casi previsti per legge, la trasmissione, con le
  proprie  osservazioni, alla Giunta regionale  per  il  conclusivo
  esame.
   Le   delibere  di  cui  alla  presente  disposizione   diventano
  esecutive se, entro trenta giorni dal ricevimento delle  medesime
  da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, salvo
  eventuali sospensioni del termine, la procedura di controllo  non
  si  conclude  con l'approvazione o con motivato provvedimento  di
  annullamento da parte dell'Assessorato; il suddetto  termine  non
  opera  nell'ipotesi  di trasmissione alla  Giunta  regionale.  Il
  predetto termine di trenta giorni, rimane sospeso se, prima della
  scadenza,  l'Assessorato  regionale  dell'agricoltura   e   delle
  foreste  ritenga  di chiederne il riesame, debba  richiederne  il
  parere  all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze  o
  intenda  acquisire un parere da organi consultivi, il quale  deve
  essere  reso  entro trenta giorni. Una volta che la delibera  sia
  riproposta  dagli enti o sia pervenuto il parere, l'atto  diviene
  esecutivo trascorsi venti giorni senza che ne sia stato  disposto
  l'annullamento o l'approvazione.
   Tutte  le  deliberazioni devono essere sottoposte,  prima  della
  loro  adozione,  al visto di legittimità da parte  del  direttore
  generale dei rispettivi enti il quale può negare il proprio visto
  motivando  in merito. Eventuali deliberazioni adottate  senza  il
  predetto  visto, devono essere trasmesse entro dieci giorni,  con
  allegata  la  relazione  del direttore generale,  all'Assessorato
  regionale dell'agricoltura e delle foreste rispettando i  termini
  di cui alle disposizioni precedenti.
   Le  disposizioni precedenti si applicano anche  ai  consorzi  di
  bonifica.
   Ai  sensi  e  per gli effetti di cui all'articolo 48 e  seguenti
  della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 le composizioni dei
  collegi dei revisori dei conti dell'istituto regionale della vite
  e  del  vino  e  dell'Ente  di sviluppo  agricolo,  dell'istituto
  sperimentale  zootecnico  per  la  Sicilia  e  dei  consorzi   di
  bonifica,   sono   così  modificate:  un  componente   effettivo,
  presidente, designato dall'Assessore regionale per il bilancio  e
  le  finanze  in  rappresentanza  dell'Assessorato  regionale  del
  bilancio  e  delle  finanze; due componenti effettivi,  designati
  dall'Assessore  regionale per l'agricoltura e le foreste  di  cui
  uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura
  e  delle foreste;     due    componenti    supplenti    designati
  dall'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste.  I
  componenti  dei  collegi  attualmente  già  costituiti   decadono
  automaticamente  con la nomina dei nuovi componenti  nominati  ai
  sensi del presente comma e comunque cessano dalla funzioni dal 15
  gennaio 2006.
   Tutte  le  norme di legge e regolamentari incompatibili  con  la
  presente disciplina sono abrogate.
   5.  Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre
  2000,  n.  28  dopo  le  parole permanenti  migliorie  di  natura
  agricola' aggiungere le parole o asservite ad opifici artigianali
  o   industriali   di   tipo  tradizionale  costituenti   elemento
  caratteristico   del  paesaggio  e  della  storia   dei   luoghi,
  nell'utilizzazione dell'uso civico.
   6.  Alla  fine del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale
  23  dicembre  2000, n. 28, dopo le parole atti di  disponibilità'
  aggiungere  le  parole  con esclusione  delle  terre  di  demanio
  civico,  sede  di giacimenti di materiali di cui all'articolo  39
  della  legge  regionale  9  dicembre  1980,  n.  127  e  seguenti
  modifiche   ed   integrazioni  destinate  alla   coltivazione   e
  lavorazione   di   detti  materiali,  che  restano   oggetto   di
  legittimazione'.
   7.  L'Assessore  regionale  per l'agricoltura  e  le  foreste  è
  autorizzato  ad  utilizzare  le somme  annualmente  previste  nel
  bilancio  regionale per le finalità di cui all'articolo 44  della
  legge  regionale 1 settembre 1997, n. 33, UPB 2.2.1.3.2, capitolo
  143311, in favore delle province regionali, quale concorso per le
  spese  di istituzione e/o funzionamento del servizio di vigilanza
  venatoria,  nella  misura  del 70 per cento  della  somma  totale
  prevista per l'attuazione dei programmi presentati dalle  singole
  province.
   A  partire  dall'anno  2006  le  province  regionali  che  hanno
  attivato il servizio di vigilanza venatoria ed ambientalista,  ai
  fini  dell'impegno delle risorse finanziarie da trasferirsi dalla
  Regione a titolo di contributo, devono presentare all'Assessorato
  regionale  dell'agricoltura  e  delle  foreste  il  programma  di
  gestione  del servizio per un periodo non eccedente  la  validità
  del bilancio pluriennale della Regione. L'Assessore regionale per
  l'agricoltura  e  le  foreste provvede  con  proprio  decreto  ad
  impegnare, nei limiti delle disponibilità di bilancio,  le  somme
  dovute alle province regionali a titolo di contributo.
   L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste eroga  alle
  province  regionali le somme loro assegnate a cadenza trimestrale
  e  dietro  presentazione di documentazione  giustificativa  delle
  spese sostenute.
   L'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le   foreste   è,
  altresì,   autorizzato  ad  erogare  le   somme   già   impegnate
  nell'esercizio   finanziario  2004  in  favore   delle   province
  regionali  quale  concorso  nelle  spese  di  funzionamento   del
  servizio di vigilanza venatoria.
   8.  Al  comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23  maggio
  1994, n. 9, dopo le parole la lavorazione' aggiungere le seguenti
  o  alla  laurea  in scienze erboristiche o denominazioni  affini,
  rilasciata  ai sensi del DM del 3 novembre 1999 e del  DM  del  4
  agosto   2000,   ai  fini  della  coltivazione,   lavorazione   e
  commercializzazione'.
   9.  La  lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo
  1976, n. 25, è così sostituita:
   b)   un   dirigente  dell'Amministrazione  regionale  anche   in
  quiescenza, nominato dall'Assessore regionale per il  lavoro,  la
  formazione    professionale,    la    previdenza    sociale     e
  l'emigrazione.'.
   10.  Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di spesa
  dei  fondi comunitari, di responsabili di misure del POR  Sicilia
  2000-2006  basate su regimi di aiuto le cui attività di ricezione
  e  valutazione  delle domande e di erogazione delle  agevolazioni
  sono   gestite,   tramite  convenzione,   da   soggetti   esterni
  all'Amministrazione regionale, sono autorizzati a  trasferire  le
  risorse  assegnate a ciascun bando o avviso pubblico  relativi  a
  tali   misure,  in  una  o  più  soluzioni,  in  appositi   fondi
  appositamente  costituiti ed amministrati dai  medesimi  soggetti
  gestori dei corrispondenti interventi.
   11.  Il  corpo forestale della Regione è corpo di polizia rurale
  ad  ordinamento civile, specializzato nella difesa del patrimonio
  agroforestale   siciliano   con   particolare   attenzione   alla
  conservazione    dei   requisiti   di   ruralità    e    concorre
  all'espletamento  di servizi di ordine e sicurezza  pubblica,  ai
  sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché al controllo  del
  territorio,  con  particolare  riferimento  alle  aree  rurali  e
  montane.  Il  corpo  forestale della Regione svolge  attività  di
  polizia   giudiziaria  e  vigila  sul  rispetto  delle  normative
  regionali,  nazionali  e  comunitarie in  materia  di  aiuti  nei
  settori agrozootecnico, ambientale, forestale e paesaggistiche  e
  la  tutela  del  patrimonio naturalistico  regionale,  nonché  la
  sicurezza  agroalimentare,  prevenendo  e  reprimendo   i   reati
  connessi.
   12.  Al  comma  5,  lettera  a), dell'articolo  22  della  legge
  regionale  1 settembre 1997, n. 33, come modificato dall'articolo
  11  della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, la parola  due'  è
  sostituita con la parola quattro'.
   13.  Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per  la
  tutela  del  suolo e la salvaguardia degli equilibri  ambientali,
  per  motivi sanitari, per la selezione biologica, per  la  tutela
  del  patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni
  zooagro-forestali  ed  ittiche,  su  tutto  il  territorio  della
  Regione,  ivi  comprese  le  aree  dei  parchi  e  delle  riserve
  naturali,  la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni
  ed interventi di controllo anche nelle zone nelle quali esiste il
  divieto di caccia.
   Gli  interventi  di  controllo della fauna selvatica,  anche  su
  segnalazione  delle  associazioni venatorie  riconosciute,  delle
  amministrazioni   comunali  interessate   per   territorio,   dei
  proprietari o conduttori dei fondi, degli enti parco, degli  enti
  gestori   delle   riserve   naturali,   sono   esercitati   dalle
  ripartizioni    faunisticovenatorie   mediante   l'utilizzazione,
  nell'ordine, di sistemi acustici e/o meccanici di allontanamento,
  cattura,  abbattimento, in qualsiasi periodo dell'anno.  Per  gli
  aspetti  sanitari  le  ripartizioni  si  avvalgono  dell'Istituto
  zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
   Il  controllo della fauna a mezzo cattura e/o abbattimento  sarà
  effettuato qualora le ripartizioni faunistico-venatorie dovessero
  ritenere non adeguati o dovessero riscontrare l'inefficienza  dei
  sistemi di allontanamento di cui alle precedenti disposizioni.
   Le   operazioni  e  gli  interventi  di  controllo  della  fauna
  selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di
   abbattimento,      sono      attuati     dalle      ripartizioni
  faunisticovenatorie  che  vi  provvedono  a  mezzo   di   proprio
  personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali, delle
  guardie  addette  ai  parchi o alle riserve  e  di  altri  agenti
  venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.
   Le  ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì  avvalersi
  dei  proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si  attuano
  gli interventi delle guardie volontarie di associazioni venatorie
  ed  ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché  munite
  di licenza per l'esercizio venatorio.
   La  fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad
  orfanotrofi   e  centri  di  prima  accoglienza,  mentre   quella
  catturata può essere utilizzata a scopo di ripopolamento.
   14.  Gli  interventi di controllo della fauna selvatica  possono
  altresì  essere  effettuati anche tramite il  prelievo  venatorio
  secondo le modalità ed i tempi indicati nel calendario venatorio.
  A tale scopo le ripartizioni    faunistico-venatorie    formulano
  le circostanziate proposte secondo le previsioni dalla lettera p)
  del comma 2 dell'articolo 8. Tali proposte, a parziale deroga  di
  quanto sopra, potranno essere inoltrate anche dopo il 30 marzo di
  ogni anno, purché in tempo utile per l'inserimento in calendario.
   15.  In  deroga  alle vigenti disposizioni, l'Ente  di  sviluppo
  agricolo   è  autorizzato  ad  utilizzare  le  somme  provenienti
  dall'avanzo  di  amministrazione  scaturenti  dal  proprio  conto
  consuntivo  esercizio  finanziario 2001,  2002,  2003,  decurtate
  dell'importo  utilizzato ex articolo 19 della legge  regionale  2
  agosto 2002, n. 5 per i seguenti fini istituzionali:
   a)  ricostruzioni,  ripristini e trasformazione  di  immobili  e
  relativi impianti (capitolo 252);
   b)  spese  per  la  realizzazione di progetti  finalizzati  allo
  sviluppo   dell'agricoltura  di  specifici  ambiti   territoriali
  (capitolo 260);
   c)  spese  per  la realizzazione di programmi di lavoro  di  cui
  all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73,  delle
  sezioni operative di assistenza tecnica (capitolo 261);
   d)  spese  per  la  manutenzione di programmi di  interventi  ed
  opere pubbliche di interesse agricolo (capitolo 257);
   e)  spese  di  manutenzione straordinaria  di  strade  (capitolo
  267);
   f)  spese  per il ripristino e la manutenzione straordinaria  di
  dighe  ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi,
  cooperative, etc. (capitolo 507).
   16.  Dopo  il  comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale  1
  settembre 1997, n. 33, è aggiunto il seguente comma:
   7  bis.  Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma  7
  deve  essere eseguito, esclusivamente, tramite ufficio postale  o
  banche.'.
   17.  Al  comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7  agosto
  1990, n. 23, dopo la parola sviluppo' aggiungere le parole  e  di
  conseguire  le  finalità  previste dal decreto  presidenziale  28
  dicembre 2004, n. 353.
   18.  La  durata  minima  delle  operazioni  di  credito  agrario
  attivate da imprese agricole singole e/o associate, è pari a mesi
  diciotto.
   Al   fine   di  agevolare  la  ripresa  delle  aziende  agricole
  siciliane  singole e/o associate, colpite dalla  grave  crisi  di
  mercato  nel  corso  del 2004 e del 2005, gli  istituti  ed  enti
  esercenti  il  Credito  agrario prorogano  di  diciotto  mesi  le
  passività di carattere agricolo scadute o che andranno a  scadere
  entro  il  31  dicembre 2005, nonché per le  aziende  agrumicole,
  ortofrutticole e terricole, quelle in scadenza al 31 maggio 2006,
  purché contratte anteriormente alla data in vigore della presente
  legge.
   Alle  suddette operazioni di proroga si applica, a totale carico
  del  beneficiario,  il tasso di riferimento  vigente  al  momento
  della scadenza della passività.
   19.  I  prodotti freschi, i prodotti alimentari da essi derivati
  ed  i  succhi provenienti dallo loro spremitura, aventi  succo  e
  polpa   pigmentata  di  colore  rosso  derivante  dalla  naturale
  presenza  di  coloranti appartenenti alla famiglia chimica  degli
  antociani  e  delle  antocianine,  ottenuti  conformemente   alle
  vigenti  disposizioni  di  legge, ai sensi  dell'articolo  4  del
  decreto  del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n.  322,
  assumono le denominazioni commerciali sotto indicate:
   a) per il prodotto agrumicolo fresco - vulcanina o vulcanico';
   b) per il succo - sanguinello'.
   L'Assessore  regionale per l'agricoltura e le  foreste  provvede
  ad  ottenere  il  riconoscimento delle denominazioni  di  cui  al
  presente comma anche in sede comunitaria ed internazionale  ed  a
  dettare  direttive per le modalità di applicazione della presente
  disposizione.
   20. All'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3,  la
  parola equina' è sostituita dalla parola equida' e dopo la parola
  suina' sono aggiunte le parole avicola e cunicola'.
   21. Il titolo e l'articolo 1, comma 1, della legge regionale  18
  luglio  1950,  n. 64 sono modificati come segue: le parole  della
  vite  e  del vino' sono sostituite dalle parole della  vite,  del
  vino  e  dell'olio'.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del
  presente  comma  tutte  le  fonti  normative  e  le  disposizioni
  statutarie  e  regolamentari  attinenti  gli  scopi,  i   compiti
  istituzionali e gli ambiti di competenza dell'Istituto  regionale
  della  vite e del vino, oggi Istituto regionale della  vite,  del
  vino  e  dell'olio', devono intendersi riferite anche al  settore
  olivicolo-oleario.
   22.  E'  fatto  obbligo ai commissari liquidatori  previsti  dal
  comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
  10,  di  definire  la  liquidazione  dei  soppressi  consorzi  di
  bonifica  individuati nella tabella allegata alla legge regionale
  n.  45/1995,  entro il 30 marzo 2006 e di rendere contestualmente
  il  conto della loro gestione all'Assessorato dell'agricoltura  e
  delle    foreste,   dipartimento   interventi   infrastrutturali.
  L'incarico  di liquidatore cessa in ogni caso entro il  30  marzo
  2006   e   le   residue   attività   sono   curate   direttamente
  dall'Assessorato  dell'agricoltura e delle foreste,  dipartimento
  interventi infrastrutturali.
   23.  Alla  fine dell'articolo 17 della legge regionale 4  aprile
  1995,  n.  28, dopo le parole legge regionale 25 marzo  1986,  n.
  13.', aggiungere il seguente periodo:
   Per  i  macchinari e le attrezzature il vincolo di  destinazione
  all'impiego previsto per il quale è stato concesso l'aiuto  è  di
  almeno cinque anni dalla data di collaudo'.
   24.   Le  agevolazioni  di  cui  all'articolo  60  della   legge
  regionale  26 marzo 2002, n. 2, si applicano per tutti  gli  atti
  traslativi, da chiunque posti in essere a partire dall'1  gennaio
  2002  fino  alla data del 31 dicembre 2006, alla sola  condizione
  che  abbiano  ad oggetto terreni agricoli secondo  gli  strumenti
  urbanistici  vigenti  alla  data  di  stipula  dell'atto  e  loro
  pertinenze; il riferimento al primo comma dell'articolo  l  della
  legge  regionale  6 agosto 1954, n. 604, vale  soltanto  ai  fini
  dell'individuazione delle tipologie di atti agevolati.
   Le  agevolazioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 26
  marzo  2002, n. 2, si applicano ai trasferimenti di fondi rustici
  o  alla  costituzione di diritti reali sugli  stessi  finalizzati
  alla   realizzazione,  entro  tre  anni  dall'acquisto  o   dalla
  costituzione  di  impianti eolici o solari per la  produzione  di
  energia alternativa. Si decade dalle agevolazioni se nei tre anni
  suddetti  non  hanno  ancora  avuto  inizio  i  lavori   per   la
  realizzazione di tali impianti.
   25.   Al  fine  di  consentire  l'immediata  attivazione   degli
  interventi  di  previsione, di prevenzione  e  di  vigilanza  del
  guardaboschi', previsti nel Piano regionale per la  difesa  della
  vegetazione dagli incendi' ex articolo 34 della legge regionale 6
  aprile 1996, n. 16, adeguato alla legge-quadro 21 novembre  2000,
  n.  353,  è  istituito nel bilancio della Regione un  fondo,  con
  valenza  triennale,  che  prevede una dotazione  finanziaria  per
  l'esercizio 2005 di 1.500 migliaia di euro.
   Entro  il  31  marzo  di ogni anno l'Ufficio  Speciale  Servizio
  Antincendi   Boschivi  relaziona  all'Assessore   regionale   per
  l'agricoltura  e  le foreste sulla effettiva utilizzazione  delle
  somme di cui al comma 1, nonché sulle attività attribuite per  la
  Gestione  del  rischio  degli incendi della vegetazione',  legate
  all'azione       di       pianificazione,              controllo,
  certificazione  intersettoriale  degli  interventi  indicati  nel
  predetto Piano di previsione e prevenzione.
   Le   disponibilità  recate  dal  fondo  di  cui  alla   presente
  disposizione  vengono  iscritte alla Rubrica  5  dell'Assessorato
  regionale  dell'agricoltura e delle foreste, U.P.B. 1  -  Ufficio
  Speciale  Servizio Antincendi Boschivi, quanto a  un  milione  di
  euro  al  Titolo 1 Spese correnti e quanto a euro cinquecentomila
  al Titolo 2 - Spese in conto capitale.
   26.  I  consorzi per le aree di sviluppo industriale  cedono  in
  proprietà  i  rustici assegnati, alla data di entrata  in  vigore
  della  presente  legge, in locazione con patto di future  vendita
  alle  imprese conduttrici che ne facciano istanza. La  vendita  è
  effettuata dietro versamento del prezzo determinato dal consiglio
  di  amministrazione del Consorzio in base al  valore  di  mercato
  degli  immobili, stabilito con perizia in contraddittorio tra  le
  parti  e decurtato del valore dei miglioramenti eseguiti e  delle
  spese  sostenute per l'adeguamento delle strutture  murarie  alle
  prescrizioni di legge.
   Il  prezzo può essere pagato, su istanza dell'impresa,  in  rate
  semestrali in un arco di cinque anni. A garanzia dell'adempimento
  le imprese stipulano polizza fideiussoria o costituiscono ipoteca
  volontaria sull'immobile a favore del Consorzio.
   I  proventi derivanti dalla cessione dei rustici possono  essere
  destinati   dai   consorzi   alla  copertura   delle   spese   di
  funzionamento.
   L'Assessorato  regionale dell'industria integra  i  bilanci  dei
  consorzi  con un contributo corrispondente al cessato  canone  di
  locazione  dei  rustici  ceduti in proprietà  alle  imprese,  ove
  queste   ultime  occupino  stabilmente  nell'attività  produttiva
  almeno  dieci  unità lavorative e si impegnino a  mantenere  tali
  livelli di occupazione per dieci anni dalla cessione.
   27.  Nell'ambito dei piani per gli insediamenti produttivi e per
  le aree artigianali previsti dagli strumenti urbanistici comunali
  e  delle  aree ricadenti nei piani regolati dei consorzi  per  lo
  sviluppo   industriale,   in  alternativa   alle   procedure   di
  acquisizione pubblica dei terreni mediante esproprio e successive
  cessioni  dei lotti, le imprese ed i consorzi di imprese  di  cui
  all'articolo  57  (cui  riservare  il  30  per  cento  per   aree
  attrezzate)  possono  chiedere direttamente,  per  l'insediamento
  delle  proprie attività con istanza assistita da idonee  garanzie
  estese a tutti gli oneri espropriativi e compatibilmente con  gli
  indirizzi programmatici dei comuni e dei consorzi, l'assegnazione
  e  l'espropriazione  in  proprio favore  di  aree  specificamente
  individuate.  In  tale  ipotesi  l'ente  espropriante  attiva  le
  procedure, anche avvalendosi di liberi professionisti  scelti  da
  un  apposito  elenco  istituito dall'ente medesimo,  senza  onere
  finanziario   a   carico   del  proprio  bilancio,   su   impulso
  dell'impresa  richiedente, la quale corrisponde  al  proprietario
  del  terreno  direttamente il prezzo di  acquisto  corrispondente
  all'ammontare dell'indennità di esproprio e si fa carico di  ogni
  altra spesa relativa alla procedura espropriativi.
   28.  Al fine di garantire la realizzazione dei progetti relativi
  agli interventi cofinanziati con il POR Sicilia 2000-2006, con  i
  Programmi operativi nazionali o con regimi di aiuto alle  imprese
  previsti  dalla  normativa  regionale, le  disposizioni  previste
  dall'articolo  35  della legge regionale 7 agosto  1997,  n.  30,
  relative  agli  insediamenti produttivi  in  verde  agricolo,  si
  applicano  agli  insediamenti produttivi in  zona  industriale  o
  artigianale da realizzare senza lottizzazione e lotto minimo.  La
  predetta deroga non si applica nelle aree ASI.
   29.  Al  comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale 6 aprile
  1996, n. 16 dopo le parole centri radio operativi' aggiungere  le
  parole nelle stalle, capi squadra'.
   30.  E'  istituito  presso  le Camere di  Commercio,  industria,
  artigianato  ed  agricoltura di ogni provincia il registro  degli
  amministratori di condominio. L'ammissione al registro  nonché  i
  requisiti  per l'iscrizione, documentazione richiesta e  compensi
  previsti  sono  disciplinati  dall'Assessorato  regionale   della
  cooperazione,  commercio,  artigianato  e  pesca   con   apposito
  regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di  entrata  in
  vigore  della  presente  legge, sentiti  i  rappresentanti  delle
  categorie. L'iscrizione nel registro è subordinata al superamento
  di  un  esame  di  abilitazione, indetto con cadenza  annuale,  e
  regolato  con  decreto  dell'Assessore per  la  cooperazione,  il
  commercio, artigianato e la pesca.
   In  deroga  a  quanto  disposto con la  precedente  disposizione
  possono iscriversi al registro degli amministratori di condominio
  i  soggetti che hanno esercitato continuativamente, ed in maniera
  documentata,   per   almeno   due   anni,   la   professione   di
  amministratore di condominio o di immobile alla data  di  entrata
  in vigore della presente legge.
   31.  Le  disposizioni di cui all'articolo  38,  comma  1,  della
  legge  12  dicembre 2002, n. 273 si applicano in caso di  ritardo
  nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere  di  commercio,
  industria, artigianato e agricoltura della Sicilia.
   32.  All'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1999,  n.
  28  e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti  i
  seguenti:
   1   bis.  Il  prezzo  è  indicato  in  euro  ed,  a  solo  scopo
  informativo,   anche  nel  corrispondente  ammontare   in   lire.
  L'obbligo  di  indicare anche in lire il  prezzo  di  vendita  al
  pubblico del prodotto non trova applicazione esclusivamente per i
  farmacisti  ed i direttori di farmacia limitatamente ai  prodotti
  farmaceutici,  per  le rivendite di giornali  e  per  i  soggetti
  indicati  all'articolo , comma 2, lettere b) ed e) della presente
  legge.  Tale  obbligo non si applica altresì  agli  esercizi  che
  effettuano    esclusivamente   vendite   attraverso    apparecchi
  automatici  in  appositi  locali  a  ciò  adibiti.  L'obbligo  di
  indicare  anche in lire il prezzo è esteso ai servizi  a  domanda
  individuale erogati dalla Regione, dagli enti locali siciliani  e
  da tutti gli enti, istituti, consorzi, imprese, società o aziende
  da  essi rispettivamente dipendenti o vigilati; tali servizi sono
  quelli specificati in un apposito regolamento emanato dal Governo
  regionale previo parere delle associazioni di categoria.
   1  ter.  Fatte  salve  le sanzioni di cui  all'articolo  22,  la
  mancata  osservanza  delle disposizioni di cui  al  comma  1  bis
  comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria
  compresa  tra un minimo di euro 10 ed un massimo di euro  50  per
  ciascuno  dei  prodotti  che  singolarmente  o  per  gruppi  sono
  sprovvisti  di cartello recante il prezzo di vendita al  pubblico
  senza il corrispondente ammontare in lire.
   1  quater.  Al  controllo sull'osservanza delle disposizioni  di
  cui  ai commi precedenti provvede la polizia annonaria del comune
  ove si svolge la vendita al pubblici. I comuni sono autorizzati a
  stipulare convenzioni con le associazioni dei consumatori miranti
  ad estendere i controlli di cui ai commi precedenti.
   1  quinquies.  I proventi derivanti dalle sanzioni comminate  ai
  sensi  del  comma  1  ter e limitatamente alla  violazione  dello
  specifico  obbligo dettato dal comma 1 bis, sono ripartiti  nella
  misura del 30 per cento alla Regione siciliana e del restante  70
  per cento ai comuni, i quali possono destinare una quota fino  al
  10  per  cento di quella di propria spettanza alla stipula  delle
  convenzioni previste dal comma 1 quater.
   1  sexies. Un regolamento emanato dal Governo regionale,  pervio
  parere delle associazioni di categoria, disciplina le modalità di
  attuazione delle disposizioni dettate dal presente articolo.
   1  septies.  Nel  caso  di  vendita di  prodotti  ortofrutticoli
  freschi  deve  essere  tracciato  in  maniera  esplicita  per  il
  consumatore, il prezzo in euro e in lire, tra la produzione e  la
  vendita.
   1  octies. Il Presidente della Regione, con proprio decreto,  da
  emanarsi  entro novanta giorni dalla data di pubblicazione  della
  presente  legge,  stabilirà le modalità  di  regolamentazione  di
  quanto  indicato al comma precedente, con le modalità di  cui  al
  comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 60 del 1999.
   1   nonies.   Al   fine  di  verificare  la  trasparenza   della
  tracciabilità del prezzo dei prodotti di cui al comma 1 septies è
  istituita una Commissione presieduta dall'Assessore regionale per
  l'agricoltura  e  le foreste o suo delegato,  e  composta  da  un
  rappresentante   delle  Associazioni  dei  consumatori,   da   un
  rappresentante  delle  Associazioni degli  agricoltori  e  da  un
  rappresentante  della Associazioni dei commercianti  maggiormente
  rappresentative.'.
   33.  Dopo  l'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre  1999,
  n. 28, è inserito il seguente:
   Art.  8 bis. - 1. Il comune deve rilasciare entro novanta giorni
  le   autorizzazioni  per  attività  commerciali  di  esercizi  di
  vicinato  e  di  medie  strutture nei centri polifunzionali.  Per
  centri  polifunzionali si intendono quelli in  cui  le  superfici
  destinate  ad  attività diverse da quelle commerciali  siano  non
  inferiori al 20 per cento di quelle commerciali.'.
   34.  Il  comma  7  dell'articolo 57  della  legge  regionale  28
  dicembre 2004, n. 17, è sostituito dal seguente:
   7.  In  armonia  con le disposizioni di cui all'articolo  2  del
  Decreto  legislativo  2  agosto  2002,  n.  220,  i  criteri   di
  rappresentatività    delle    organizzazioni    cooperativistiche
  legalmente riconosciute sia ai sensi del Decreto legislativo  del
  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577  che  del
  Decreto  legislativo 2 agosto 2002, n. 220, articolo 3,  ai  fini
  delle  previsioni di cui all'articolo 4 della legge regionale  30
  dicembre  1960,  n.  48, sono computati  in  base  al  numero  di
  revisioni  effettuate ai sensi della legge  regionale  23  maggio
  1991,  n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito
  dell'elenco delle cooperative aderenti dichiarate all'inizio  del
  biennio  ispettivo da ciascuna organizzazione ai fini revisionali
  all'Assessorato  regionale  della  cooperazione,  del  commercio,
  dell'artigianato  e  della pesca. Per il solo  biennio  ispettivo
  2005/2006  alle organizzazioni nazionali il cui riconoscimento  è
  avvenuto   nel  corso  del  biennio  ispettivo  2003/2004   viene
  attribuita  una  rappresentatività  del  10  per  cento  ai  fini
  dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4  della
  legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, lettera
   c).  La  differenza  tra  tale valore  e  quello  effettivamente
  calcolato  viene  recuperata attraverso una detrazione  in  parti
  uguali   a   valere   sulle  percentuali   di   rappresentatività
  calcolate     per     le     altre organizzazioni'.
   35.  Ai  sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 21 dicembre 1999,  n.
  551 le disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2005,
  n.  192 in recepimento della direttiva 2001/91/CE si applicano in
  Sicilia.
   Gli  enti competenti devono effettuare annualmente ispezioni  su
  almeno  il  20 per cento degli impianti presenti sul  territorio.
  Per  gli  impianti che sono dotati di generatori  calore  di  età
  superiore a quindici anni le autorità competenti effettuano,  con
  le   stesse   cadenze  di  cui  al  presente   comma,   ispezioni
  dell'impianto   termico  nel  suo  complesso   comprendendo   una
  valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e  una
  consulenza   su   interventi  migliorativi  che  possono   essere
  correlati.
   Le   operazioni  di  ispezione  degli  impianti  devono   essere
  condotte da organismi i cui operatori abbiano i requisiti  minimi
  previsti  dall'allegato I del D.P.R. 23 agosto 1993, n. 412  come
  modificato  e  integrato  dal D.P.R. 21 dicembre  1991,  n.  551.
  L'Ente  competente  ha  l'obbligo di  riscossione  diretta  delle
  tariffe di ispezione.
   L'Assessore  regionale  per  l'industria,  di  concerto  con  le
  amministrazioni   competenti,   entro   sessanta   giorni   dalla
  pubblicazione della presente legge, provvede con proprio decreto,
  a promuover l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la
  collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi
  preposti,  per  i diversi aspetti, alla vigilanza sugli  impianti
  termici, con particolare riferimento alle modalità attuative  del
  servizio   e  alle  tariffe  applicate  su  tutto  il  territorio
  regionale.  Per gli enti competenti che entro il 30  giugno  2006
  non  attuino  le  procedure  di cui alla  presente  legge,  verrà
  nominato un commissario ad acta per l'applicazione della presente
  legge.
   36.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste  è
  autorizzato a concedere un contributo di 1.000 migliaia  di  euro
  all'Associazione  italiana per la ricerca sul cancro  (A.I.R.C.),
  per  la  concorrenza  sulle  spese effettuate  nell'ambito  della
  manifestazione L'arancia della salute' svoltasi nell'anno 2003.
   Per  far  fronte agli oneri derivanti si utilizzano  le  risorse
  assegnate  alla Regione ai sensi dell'articolo 137,  lettera  b),
  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, e vincolate dal  comma  4
  dell'articolo 1 della legge .regionale 3 maggio 2001, n. 6.
   37.  Il  comma  2  dell'articolo  11  della  legge  regionale  5
  novembre 2004, n. 15, è sostituito dal seguente:
   2.  L'Assessorato regionale dell'industria provvede a trasferire
  alla  provincia  regionale di Ragusa gli  importi  relativi  alle
  azioni  strategiche da realizzare, inserite nel  Piano  utilizzo'
  approvato dalla Giunta regionale.
   38.  Per  gli  interventi previsti dall'articolo 87 della  legge
  regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è autorizzata, per l'esercizio
  finanziario  2005, la spesa di 1.000 migliaia di  euro.  Per  gli
  esercizi   finanziari   successivi   si   provvederà   ai   sensi
  dell'articolo  3,  comma 2, lettera h) della legge  regionale  17
  aprile   1999,  n.  10.  Rientrano,  altresì,  nella   previsione
  dell'articolo 87 della legge regionale 28 dicembre 2004,  n.  17,
  gli  invasi Gibbesi e Villarosa trasferiti dal disciolto  EMS  ai
  consorzi di bonifica.
   39.  L'Assessore  regionale per la cooperazione,  il  commercio,
  l'artigianato  e  la  pesca è autorizzato ad elevare  la  propria
  partecipazione  azionaria  di  cui all'articolo  28  della  legge
  regionale  4  gennaio  2000,  n. 4,  anche  mediante  l'integrale
  riferimento  delle quote degli altri soci, per una spesa  massima
  di  200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2006, il cui
  onere  trova  riscontro nel bilancio pluriennale 2005-2007  della
  Regione, UPB 8.2.2.6.5.
   L'Assessore   regionale  per  la  cooperazione,  il   commercio,
  l'artigianato e la pesca predispone un piano di razionalizzazione
  dell'attività  di  promozione  ed  internazionalizzazione   delle
  imprese  e delle produzioni siciliane, anche mediante il riordino
  e la trasformazione degli enti di cui al comma 9 dell'articolo 12
  della  legge  regionale 5 novembre 2004, n. 15, che  modifica  ed
  integra l'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
  32,  partecipati dalla Regione stessa e dei quali  si  avvale  ai
  sensi  dell'articolo 26 della legge regionale 19 maggio 2005,  n.
  5.

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   dagli onorevoli Forgione e Liotta: 4.0.1, 4.3.2,
   dall'onorevole  Miccichè:  4.1.1, 4.2.1,  4.3.1,  4.4.1,  4.5.1,
  4.6.1,  4.7.1,  4.8.1,  4.9.1, 4.10.1,  4.11.1,  4.12.1,  4.13.1,
  4.14.1,  4.15.1, 4.16.1, 4.17.1, 4.18.1, 4.19.1, 4.20.1,  4.21.1,
  4.22.1,  4.23.1, 4.24.1, 4.25.1, 4.26.1, 4.27.1, 4.28.1,  4.29.1,
  4.30.1,  4.31.1, 4.32.1, 4.33.1, 4.34.1, 4.35.1, 4.36.1,  4.37.1,
  4.38.2, 4.39.1,
   dall'onorevole  Acierno: 4.2.2, 4.5.2,  4.6.2,  4.7.2,   4.11.2,
  4.15.2, 4.25.3, 4.25.2, 4.26.2, 4.29.2, 4.36.2, 4.39.2,
   dalla Commissione: 4.4.2, 4.4.4,
   dall'onorevole Leontini: 4.4.3,
   dall'onorevole Dina: 4.17.2,
   dagli onorevoli Oddo, Panarello,  Speziale, Cracolici: 4.31.2,
   dall'onorevole Morinello: 4.38.1,
   dall'onorevole Speziale: 4.38.3, 4.38.4.

   Pongo   in  votazione  l'emendamento  4.3.2.  Il  parere   della
  Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Chi  è favorevole si alzi, chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento   soppressivo  del  comma  2
  dell'articolo 4. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

       PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  modificativo  del  comma  4
  dell'articolo 4. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

      PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento  soppressivo dei commi 5  e  6
  dell'articolo 4. Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

      PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  modificativo  del  comma  7
  dell'articolo 4. Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

      PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  soppressivo  del  comma  11
  dell'articolo 4.  Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

      PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  soppressivo  del  comma  17
  dell'articolo 4.  Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

      PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi.

                           (E' approvato)

    DINA  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    DINA   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  l'emendamento
  sostitutivo  del comma 17 recita:  Il comma 17 all'articolo  4  è
  sostituito  dal  seguente... .  Non  è  pertanto  sostitutivo,  è
  modificativo del 17, nel senso che precede il comma 17.

    PRESIDENTE  Ne prendiamo atto, onorevole Dina.

                   Per un richiamo al Regolamento

    LIOTTA  Chiedo di parlare per un richiamo al Regolamento.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    LIOTTA   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  in   questa
  seduta  si  è  ripetuto più volte il caso di  commi  relativi  ad
  articoli  del disegno di legge che, soppressi col maxiemendamento
  ,  sono  stati riproposti, per  la stessa materia,  con  articoli
  aggiuntivi.
   Mi  rendo  conto  che  il  problema può  apparire  squisitamente
  formale e, tuttavia, in passato, in questa Assemblea, lei stesso,
  signor Presidente, non ha permesso che determinazioni già assunte
  dall'Aula  negativamente (e la soppressione è  una  deliberazione
  negativa)  venissero  poi  riproposte sotto  qualsiasi  forma.  E
  peraltro così dispone il nostro Regolamento che, all'articolo 111
  comma  2,  recita: «Non possono proporsi, sotto qualsiasi  forma,
  articoli  aggiuntivi od emendamenti contrastanti  con  precedenti
  deliberazioni dell'Assemblea adottate sull'argomento  o  estranei
  sullo specifico oggetto della discussione.» Seppure  è anche vero
  che  poi  lo  stesso  comma conclude con  il  seguente  ulteriore
  periodo: «Il Presidente inappellabilmente decide previa lettura.»
  ,  e quindi è facoltà del Presidente ammettere la proposta di  un
  emendamento che sia stato già oggetto di deliberazione.
   Faccio  soltanto notare, tuttavia, che in questa  Assemblea,  in
  passato,  non si è mai tornati su una materia già deliberata,  se
  non  per  correzioni  materiali, a  norma  di  Regolamento;  qui,
  invece,  si  sta adottando, in maniera ripetuta,  la  tecnica  di
  sopprimere   per  poi  riproporre  la  stessa  materia   con   un
  emendamento aggiuntivo.
   A  tal fine, meglio avrebbe fatto la Commissione o il Governo  -
  non  so  chi sia a commettere l'errore - a presentare emendamenti
  interamente  sostitutivi, piuttosto che prima  sopprimere  e  poi
  riproporre con emendamenti aggiuntivi, perché ciò potrebbe creare
  una   condizione  che,  in  altre  sedute,  potrebbe  poi  essere
  contraddetta.
   Per  il  futuro mi  aspetto, signor Presidente, che  allorquando
  presenterò un emendamento sul cui contenuto  quest'Aula si è  già
  espressa   negativamente,  lei   lo  accetti,  altrimenti   sarei
  costretto   a   porre   la   questione  pregiudiziale,   prevista
  dall'articolo   111,  comma  3  del  Regolamento  interno,   ogni
  qualvolta si voti un emendamento aggiuntivo.

    PRESIDENTE  Onorevole Liotta, gli emendamenti soppressivi  sono
  cosa  ben  diversa  da  una  norma  approvata  in  positivo.   La
  soppressione  crea  un vuoto in un argomento  che  si  chiede  di
  sostituire.
   Io  concordo  sulla  opportunità  di  limitarsi  all'emendamento
  sostitutivo,   ma   l'emendamento  soppressivo  non   costituisce
  precedente perché crea un vuoto che il sostitutivo colma.

    LIOTTA   Signor  Presidente,  se  un  articolo  viene  bocciato
  dall'Aula, poi non lo si può ripresentare. E' già successo

    PRESIDENTE   Non  è  mai  accaduto  nel  caso  di   emendamenti
  soppressivi. E' accaduto questa sera.
   Ritengo  che  si  debba valutare attentamente la differenza  tra
  una  norma  positiva  ed una soppressione. Comunque  approfondirò
  questa questione.

         Riprende la discussione del disegno di legge 1084/A

    PRESIDENTE  Si passa all'emendamento sostitutivo del  comma  21
  dell'articolo 4. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    22
  dell'articolo 4. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    24
  dell'articolo 4. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 25 dell'articolo
  4. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 26 dell'articolo
  4.
   Comunico   che   è   stato  presentato  dall'onorevole   Formica
  l'emendamento 4.26.R.

    FORMICA  Dichiaro di ritirarlo.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'emendamento soppressivo del comma  26.  Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 29 dell'articolo
  4. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 4  nel  suo  complesso.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

                             «Articolo 5
               Disposizioni relative agli enti locali

   1.   Gli   operatori   economici  che  nell'ambito   dei   patti
  territoriali   per   l'occupazione  (P.T.O.),   approvati   dalla
  Commissione  europea  con decisione del 29 dicembre  1998  (Piano
  operativo  multiregionale)  e  dal Ministero  del  bilancio,  del
  tesoro  e  della  programmazione economica  con  decreto  del  20
  gennaio  1999,  hanno realizzato le opere ad  iniziativa  privata
  previste  nei  sopra richiamati P.T.O. in parte o interamente  su
  aree di proprietà di enti locali (comuni e province) che le hanno
  concesse a vario titolo, possono richiedere ai su citati enti  la
  vendita delle aree suddette.
   Gli  enti  locali suddetti con atto motivato del proprio  organo
  esecutivo,  possono disporre la vendita di tali aree,  in  favore
  degli attuali legittimi concessionari/locatari, ad un prezzo  non
  inferiore al loro valore di mercato determinato considerando, tra
  l'altro,  l'attuale  destinazione  urbanistica  dei  terreni   in
  argomento.
   La  vendita  delle aree resta subordinata al decorso  di  almeno
  cinque  anni dall'inizio, documentato, delle attività  economiche
  previste nei P.T.O. sulle singole aree in questione.
   2.  L'articolo 13 della legge regionale 20 giugno, 1997, n.  19,
  va  interpretato nel senso che fin dalla sua entrata in vigore si
  intende  ad  ogni  effetto  abrogato  l'articolo  5  della  legge
  regionale  26 agosto 1992, n. 7. E' fatta salva l'interpretazione
  di  cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2004,  n.
  16.
   3. In relazione alle mutate condizioni del mercato del denaro  e
  della  conseguente  riduzione dei tassi di  interesse  per  mutui
  casa,  nonché  in relazione all'accordo tra Regione  e  Banco  di
  Sicilia  per  la  riduzione dei tassi per chi ha stipulato  mutui
  agevolati ai sensi della legge regionale 1 agosto 1977, n. 79,  e
  tenuto  conto che nelle ultime rate dei mutui non è  previsto  il
  contributo,  in  conto  interessi, la Regione  è  autorizzata  al
  pagamento  degli interessi per i mutui contratti ai  sensi  della
  legge  regionale 1 agosto 1977, n. 79, anche per le rate  per  le
  quali i contributi non sono previsti.
   4.  Dopo  il  comma 1 dell'articolo 78, della legge regionale  3
  maggio  2001,  n. 6, modificato dall'articolo 15, comma  2  della
  legge  regionale 5 novembre 2001, n. 21 e integrato e  modificato
  dall'articolo  127, comma 44, della legge regionale  28  dicembre
  2004, n. 17, è aggiunto il seguente:
   1  bis.  L'Assessore  regionale per la  famiglia,  le  politiche
  sociali e le autonomie locali si avvale della struttura,  di  cui
  al  comma  1, anche per l'automatizzazione di misure di  sostegno
  economico  agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione  di
  povertà   qualunque   sia   la   denominazione   della   predetta
  automatizzazione.'.
   5.  Il comma 5 dell'articolo 2, il comma 6 dell'articolo 4 ed il
  comma  7 dell'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997,
  n.  35  si  interpretano  nel senso che il  riferimento  ai  voti
  validi'  si intende rivolto esclusivamente ai voti di  lista.  La
  norma  di  cui  al  presente  comma  costituisce  interpretazione
  autentica delle disposizioni ivi indicate.
   6.   Nelle   elezioni  dei  consigli  comunali  con  popolazione
  superiore  a  10.000  abitanti  e dei  consigli  provinciali  non
  concorrono  all'assegnazione dei seggi le liste che  non  abbiano
  conseguito  almeno  il  5 per cento dei  voti  validi  in  ambito
  rispettivamente comunale o provinciale.
   Salvo  quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 7  della  legge
  regionale  15  settembre  1997, n. 35 e successive  modifiche  ed
  integrazioni,  per  l'assegnazione del numero dei  consiglieri  a
  ciascuna  lista  o  ciascun  gruppo  di  liste  collegate  con  i
  rispettivi  candidati alla carica di presidente della  provincia,
  si procede con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo  4
  della legge 15 settembre 1997, n. 35.
   7.  Il  numero  1  del  comma  1 dell'articolo  10  della  legge
  regionale 24 giugno 1986, n. 31, è così modificato:
   1.    L'amministratore   o   il   dipendente   con   poteri   di
  rappresentanza  o  di coordinamento di ente, istituto  o  azienda
  soggetti  a  vigilanza in cui vi sia almeno il 20  per  cento  di
  partecipazione  rispettivamente da parte della  provincia  o  del
  comune  o  che  dagli  stessi riceva, in  via  continuativa,  una
  sovvenzione  in  tutto o in parte facoltativa,  quando  la  parte
  facoltativa  superi  il  10 per cento del  totale  delle  entrate
  dell'ente.'.
   8.  Alle  città  ed  ai comuni componenti le aree  metropolitane
  sono   attribuite   le   risorse   finanziarie   necessarie   per
  l'attuazione  dei programmi di coordinamento e l'esercizio  delle
  attività    di   competenza   metropolitana.   La   disponibilità
  finanziaria verrà ripartita tra le città metropolitane in  misura
  proporzionale  alla popolazione residente nel  mese  di  dicembre
  dell'anno precedente a ciascun esercizio finanziario. Le modalità
  d'assegnazione   sono   stabilite  con  regolamento   predisposto
  dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e  delle
  autonomie locali.
   9.  I  contratti  per acquisti e forniture di servizi  da  parte
  degli  enti  locali  e  della  Regione  stipulati  a  seguito  di
  esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2005-2007,  possono
  essere rinnovati per una sola volta e per periodo non superiore a
  due  anni,  a condizione che il fornitore assicuri una  riduzione
  del  corrispettivo  di almeno il 3 per cento, fermo  restando  il
  rimanente contenuto del contratto.
   10.  Nella  Regione  siciliana,  la  perizia  e  la  conseguente
  certificazione  che  attiene  alle  pratiche  di  adozione,  come
  regolamentata  dalla  legislazione  vigente,  è  consentita,  per
  quanto  di  competenza, esclusivamente a psicologi-psicoterapeuti
  regolarmente  iscrittiall'ordine  degli  psicologi;  gli   stessi
  devono,  inoltre,  essere iscritti in apposito  elenco  presso  i
  Comuni  capofila dei distretti socio-assistenziali della  Regione
  siciliana a norma della legge 8 novembre 2000, n. 328.
   L'istituzione  e  la  tenuta  degli elenchi  é  disciplinata  da
  apposito  decreto  del  Presidente  della  Regione,  su  proposta
  dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali  e
  le  autonomie locali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data
  di entrata in vigore della presente legge.
   Gli   enti   locali   sono  autorizzati  a  stipulare   apposite
  convenzioni con gli psicologi- psicoterapeuti, che ne  abbiano  i
  requisiti, ed iscritti all'elenco di cui al precedente comma  per
  l'espletamento   delle  attività  connesse  al   rilascio   delle
  certificazioni. Ciascuna prestazione è soggetta al  pagamento  da
  parte  dell'utenza di quanto previsto in materia  dal  tariffario
  dell'Ordine degli Psicologi, secondo quanto previsto dal predetto
  decreto,  il  quale prevede altresì le modalità per  il  rilascio
  della  documentazione,  nonché lo schema delle  convenzioni,  ivi
  compresi  gli  importi dovuti dagli enti locali per  il  servizio
  reso in convenzione.
   11.  Gli  oratori di ogni confessione religiosa,  esistenti  nel
  territorio  regionale  ai  sensi degli  articoli  7  ed  8  della
  Costituzione  della Repubblica e della correlata legislazione  di
  attuazione,  sono  ammessi  a  godere,  a  domanda   del   legale
  rappresentante, degli aiuti previsti dalla legislazione regionale
  in  materia di volontariato, attività sportive, del tempo libero,
  della  cultura  e  dell'espressività  artistica.  Un  regolamento
  emanato   dal   Governo  regionale  disciplina  le  modalità   di
  attuazione delle disposizioni dettate dal presente comma.
   12. All'articolo 19, lettera c), dopo le parole al Presidente  e
  agli  Assessori delle Unioni dei comuni e dei Consorzi  fra  enti
  locali' sono aggiunte le parole
   al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT'  e
  alla fine dell'articolo dopo le parole Consorzio fra enti locali'
  sono aggiunte le seguenti parole Comuni in convenzione'.
   13.   Al   fine   di  favorire  e  coordinare  il  processo   di
  decentramento  delle funzioni amministrative nei confronti  degli
  enti locali ed incentivare la loro cooperazione ed azione comune,
  nonché a sostegno dell'esigenza di offrire agli amministratori di
  detti  enti strumenti moderni ed efficaci per meglio svolgere  la
  loro  azione  di governo dei bisogni delle comunità,  la  Regione
  siciliana  eroga  forme  di  incentivazione  e  contributi   alle
  associazioni di enti locali e loro amministratori, che operano in
  detto  settore  da  almeno venti anni  con  attività  e  con  una
  pluralità  di  iniziative  svolte con cadenza  almeno  annuale  e
  certificata  da organismi pubblici regionali e con  una  presenza
  negli  organi  consultivi  della  Regione  assegnata  in  base  a
  disposizioni legislative.
   I  contributi  alle associazioni di cui al presente  comma  sono
  concessi annualmente per le seguenti finalità:
   a)  favorire l'incontro di documentate esperienze di pratiche di
  buon  governo  con  esito  positivo  conseguite  da  enti  locali
  nazionali  ed europei in materia di realizzazione di processi  di
  sviluppo delle comunità e di servizi pubblici vari;
   b)  promuovere la cooperazione e le forme associative  fra  enti
  locali, sviluppando il coordinamento di iniziative comuni fra gli
  amministratori degli enti locali siciliani ed operando anche,  su
  loro  richiesta, sia per garantire ogni necessario supporto nella
  amministrazione dell'ente, sia per la risoluzione conciliativa di
  eventuali   contrasti  e  difformità  operative   esistenti   fra
  amministrazioni;
   c)  realizzare una costante e continua attività formativa  e  di
  consulenza  in  favore degli amministratori  locali  al  fine  di
  agevolare  la  cognizione  dei  processi  riformatori  in   atto,
  nell'ambito   del  ruolo  loro  assegnato  dal  principio   della
  separazione dei poteri.
   Con  apposito decreto presidenziale sono stabiliti i criteri  di
  riparto dei contributi annuali ed è regolamentato il rapporto tra
  le  associazioni predette e la Regione per la individuazione  dei
  progetti,  degli  incentivi, delle modalità di  attuazione  delle
  azioni e del riscontro dei risultati.
   Per  le  finalità della presente disposizione è  autorizzata  la
  spesa  di  10  migliaia  di euro per l'esercizio  finanziario  in
  corso.   Per   gli  anni  successivi  si  provvederà   ai   sensi
  dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 8 luglio 1977, n.
  47 e successive modifiche ed integrazioni.
   14.  Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 26  marzo
  2002,  n.  2  e successive modifiche ed integrazioni è sostituito
  dal seguente:
   2.  I finanziamenti sono concessi ai comuni previa presentazione
  di   apposita  istanza  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
  dell'ente e devono essere definiti entro trenta giorni'.
   Sono  abrogati i commi 2, 4, 5 bis dell'articolo 43 della  legge
  regionale 26 marzo 2002, n. 2.
   15.  All'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979,  n.
  214,  le  parole '30 novembre' sono sostituite dalle  parole  '30
  luglio' e le parole '31 ottobre' sono sostituite dalle parole '30
  giugno'.
   16.  Il  comma 2 dell'articolo 26 della legge 3 agosto 1999,  n.
  265,  così come recepito dal comma 2 dell'articolo 22 della legge
  regionale  23 dicembre 2000, n. 30, si applica a far  data  dalla
  pubblicazione della legge 3 agosto 1999, n. 265.
   17.  Al  registro  generale di cui al comma 1  dell'articolo  7,
  della  legge  regionale 7 giugno1994, n. 22,  possono  iscriversi
  anche i consorzi costituiti, in prevalenza, da organizzazioni  di
  volontariato.   Le   organizzazioni   di   volontariato    devono
  rappresentare non meno del 70 per cento del consorzio.  Ai  sensi
  dell'articolo  9 della legge regionale 7 giugno 1994,  n.  22  la
  iscrizione  nel  registro  generale è condizione  necessaria  per
  potere accedere alla stipulazione di convenzioni con lo Stato, la
  Regione,  gli  enti  locali ed altri enti  pubblici  o  strutture
  pubbliche,  potere  accedere  a  contributi  dello  Stato,  della
  Regione, di enti locali o di istituzioni pubbliche, fruire  delle
  agevolazioni    fiscali.    L'iscrizione,    secondo    l'attuale
  formulazione dell'art. 7 della legge regionale 22/94, è riservata
  alle  organizzazioni  di  volontariato  operanti  nel  territorio
  regionale ed effettivamente in attività.
   18.   L'indennità  di  cui  all'articolo  12  del  decreto   del
  Presidente della Regione 18 ottobre 2001, n. 19, spetta anche  ai
  sindaci   che   per  loro  scelta  non  hanno  avuto  corrisposta
  l'indennità mensile di funzione.
   19.  Il comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile
  1999 n. 10, è abrogato.
   Il  comma  3  dell'articolo 68 della legge regionale  27  aprile
  1999, n. 10, è sostituito dal seguente:
   3.  Sono  soggetti  al controllo di legittimità dell'Assessorato
  della  famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
  gli  atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto
  elencate:
   a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;
   b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
   c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni:
   d) modifiche allo statuto.
   Tali  atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni
  dalla  loro  adozione alla struttura dell'Assessorato  competente
  all'attività  di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B.  e  vengono
  approvati   o   annullati   con   provvedimento   da   notificare
  all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla  ricezione.
  Le   deliberazioni  per  le  quali  non  sia  stato  adottato  un
  provvedimento   entro   detto   termine   divengono    esecutive.
  L'esercizio  del predetto controllo non può essere  sottoposto  a
  condizioni.'.
   20.  Nella  ripartizione delle risorse in favore  dei  comuni  e
  delle province, da effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma 2,
  della  legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche
  ed  integrazioni, viene operata una riserva pari all'1 per  cento
  delle  risorse  finanziarie da assegnare  agli  enti  locali  che
  attivino  misure di fuoriuscito dal bacino dei lavori socialmente
  utili,   ai   sensi  della  vigente  legislazione.  Con   decreto
  dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali  e
  le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per il
  lavoro,  la  previdenza  sociale,  la  formazione  professione  e
  l'emigrazione,  sentita  la Conferenza Regione-Autonomie  locali,
  sono  definiti i criteri per il riparto della riserva operata  ai
  sensi del presente comma.
   21.   L'Assessorato  regionale  del  lavoro,  della   previdenza
  sociale,  della  formazione professionale  e  dell'emigrazione  è
  autorizzato  a  concedere  agli  enti  locali  che   versano   in
  condizioni  strutturalmente  deficitarie,  che  provvedono   alla
  stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio
  finanziati  con  oneri  a  carico  del  bilancio  regionale,   il
  contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge  regionale
  26 novembre 2000, n. 24, elevato a 40 mila euro, nei limiti delle
  risorse assegnate al fondo unico per il precariato istituito  con
  l'articolo  71 della legge regionale 28 dicembre 2004,  n.  17  e
  purché  il contributo medesimo venga destinato a coprire i  costi
  relativi  al  personale  stabilizzato.  Tale  disposizione  trova
  applicazione  anche nei confronti di quei comuni  che  non  hanno
  proceduto  alla stabilizzazione dei lavoratori, ancorché  abbiano
  beneficiato del predetto contributo.
   22.  E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia,
  delle  politiche  sociali e delle autonomie locali  un  fondo  di
  rotazione,  in  favore  delle società degli  ambiti  territoriali
  ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti
  la   gestione  integrata  dei  rifiuti  nei  casi  di  temporanee
  difficoltà  finanziarie. Al fondo è annualmente  accantonata  una
  quota pari al 4,5 per cento dell'importo relativo al fondo per le
  autonomie  locali di cui all'articolo 23, comma  1,  della  legge
  regionale  29  dicembre 2003, n. 21. Con decreto  del  Presidente
  della  Regione,  previa deliberazione della  Giunta  regionale  e
  sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite
  le  modalità di utilizzazione del fondo suddetto e il  riparto  a
  consuntivo delle somme non utilizzate, fermo restando che possono
  accedere  alle risorse del fondo le società d'ambito con capitale
  sociale di almeno un milione di euro interamente versato.
   I  comuni,  per  la  quota  di  propria  competenza  nell'ambito
  territoriale    ottimale,   hanno   l'obbligo   di    intervenire
  finanziariamente  al  fine  di assicurare  l'integrale  copertura
  delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente
  alla  propria  società  d'ambito e a tal  fine  istituiscono  nel
  bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata
  dotazione.
   La  richiesta  di  utilizzazione del fondo deve essere  avanzata
  dalla  società  d'ambito successivamente  all'utilizzo  di  fondi
  alternativi, ivi compresi quelli dei comuni di riferimento  e  il
  ricorso all'indebitamente presso il sistema bancario.
   Le  risorse  anticipate  dal  fondo  vengo  reintroitate  con  i
  versamenti  delle società d'ambito beneficiarie a  seguito  della
  riscossione  della  tassa o della tariffa  di  igiene  ambientale
  ovvero,  in  carenza di riscossioni sufficienti, con il  recupero
  delle  somme  spettanti  agli  enti locali  del  medesimo  ambito
  territoriale  a valere sul fondo per le autonomie locali  di  cui
  all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003,
  n. 21.
   Il  ritardo  nei  versamenti di cui in precedenza  autorizza  il
  Presidente  della  Regione ad attivare l'azione  sostitutiva  nei
  confronti del soggetto inadempiente.
   Per  l'attuazione  di  quanto previsto  dal  presente  comma  il
  Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro su  richiesta  dell'Assessorato
  regionale  della  famiglia,  delle  politiche  sociali  e   delle
  autonomie  locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio  della
  Regione le necessarie variazioni.
   23.  All'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004,  n.
  17,  dopo  la  parola rimane' aggiungere le parole ogni  anno'  e
  sostituire   le  parole  si  avvalgono'  con  le  parole   devono
  avvalersi'».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -  dall'onorevole Miccichè: 5.1.1, 5.3.1, 5.4.1,  5.5.1,  5.6.1,
  5.7.1,  5.8.1,  5.9.1, 5.10.1, 5.11.1,  5.12.1,  5.13.1,  5.14.1,
  5.15.1, 5.16.1, 5.17.1, 5.18.1, 5.19.1, 5.20.1, 5.21.1, 5.22.1,
   - dall'onorevole  ..: 5.2.2,
   - dall'onorevole Acierno: 5.3.2, 5.8.2, 5.13.3, 5.21.2,
   -  dagli  onorevoli  Forgione e Liotta: 5.6.2,  5.11.2,  5.13.2,
  5.20.2, 5.22.2,
   -  dagli  onorevoli Crisafulli, Cracolici, Speziale, Capodicasa:
  5.6.2, 5.22.3,
   - dagli onorevoli Oddo e Speziale: 5.8.3,
   - dagli onorevoli Cracolici, Speziale: 5.16.2, 5.16.3,
   - dall'onorevole Speziale: 5.16.4,
   - dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe e Maurici: 5.26.1.

   Si  passa  all'emendamento soppressivo del comma 3 dell'articolo
  5. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento soppressivo del comma 8 dell'articolo
  5. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa agli emendamenti 5.6.1 e 5.6.2, di identico contenuto,
  soppressivi del comma 6 dell'articolo 5.

    ACIERNO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ACIERNO   Signor  Presidente, gli  emendamenti  si  riferiscono
  alla soppressione dei commi 5 e 6, non solo del comma 6.

    PRESIDENTE  I testi riguardano soltanto il comma 6.

    ACIERNO   Forse  per errore è rimasto anche  l'emendamento  che
  prevede la soppressione dei commi 5 e 6.

    PRESIDENTE  Possiamo ovviare all'errore.
   Comunico   che   è   stato  presentato  dalla   Commissione   un
  emendamento soppressivo dei commi 5 e 6 dell'articolo 5.

    TUMINO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    TUMINO   Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo  ancora
  davanti  agli occhi l'esperienza delle elezioni di Messina,  dove
  sono  state presentate quarantuno liste, ed anche le elezioni  di
  Catania, che sono state caratterizzate da più di trenta liste.
   C'è  un  disorientamento  generale in quanto  le  liste  non  si
  differenziano per contenuti ideali ma sono semplicemente liste di
  comodo, che servono a procurare voti ad un candidato sindaco o ad
  un altro.
   Per  iniziativa  di questo Governo, ma anche  di  partiti  della
  maggioranza e dell'opposizione, abbiamo portato avanti una  legge
  che  prevede  lo  sbarramento del 5 per  cento  per  le  elezioni
  regionali; io non ero favorevole a quella legge, ma quella  legge
  c'è  ed  oggi è punto di riferimento per tutti: noi non  possiamo
  non  adottare una norma che prevede lo stesso sbarramento per  le
  elezioni comunali e provinciali.
   Quanto  al fatto che questa norma non è attinente al disegno  di
  legge  in discussione, mi permetto di fare osservare che di norme
  non attinenti ce ne sono decine, forse centinaia.
   Pertanto,  onorevoli colleghi, ritengo che è nostro dovere  dare
  questo  segnale di coerenza alla normativa elettorale in Sicilia,
  non  lasciandoci  trasportare da logiche  che  possono  avere  il
   fiato corto , che possono essere oggi convenienti per qualcuno e
  domani  per  qualcun  altro. Ragioniamo in termini  di  interesse
  collettivo.
   Non  deve più succedere che in un comune - come potrebbe  essere
  Palermo  tra pochi mesi - si presentino 60 liste. Credo  che  noi
  faremmo un danno anche al senso della politica.

    SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SPAMPINATO     Signor   Presidente,   chiedo    di    procedere
  separatamente alla votazione dei commi 5 e 6, perchè si tratta di
  argomenti sostanzialmente diversi.

    PRESIDENTE  Accolgo la richiesta dell'onorevole Spampinato.
   Pongo  pertanto in votazione il comma 5 dell'emendamento  5.5.1,
  soppressivo   del  comma  5  dell'articolo5.  Il   parere   della
  Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione gli emendamenti 5.6.1 e 5.6.2,  soppressivi
  del comma 6 dell'articolo 5.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Sono approvati)

   Gli emendamenti 5.6.2, 5.8.3 e 5.8.2 decadono.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento  C  5,
  soppressivo del comma 10 dell'articolo 5.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 5.11.2. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Si passa all'emendamento 5.13.2. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Gli emendamenti 5.16.4, 5.16.3 e 5.16.2 decadono.
   Si passa all'emendamento 5.20.2. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Si passa all'emendamento 5.22.2. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   L'emendamento 5.22 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.

   Si passa all'emendamento 5.23.1. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    14
  dell'articolo 5. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 5  nel  suo  complesso.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

                             «Articolo 6
              Disposizioni relative ai lavori pubblici

   1.  Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale  3
  novembre  1994,  n. 43 e successive modifiche ed  integrazioni  è
  prorogato al 31 dicembre 2006.
   2.  Per  gli  immobili di edilizia residenziale pubblica  per  i
  quali  siano  in corso o siano programmati opere di  manutenzione
  straordinaria  gli  enti proprietari procedono  alla  dismissione
  degli immobili sempre che i beneficiari abbiano i titoli previsti
  dalle norme, riservandosi si richiedere agli acquirenti eventuali
  quote loro dovute per le opere realizzate.
   3.  Dopo  il  comma 4 dell'articolo 124 della legge regionale  1
  settembre 1993, n. 25, sono aggiunti i seguenti:
   4   bis.  Oltre  agli  interventi  indicati  al  comma  2,  sono
  considerati  di  preminente interesse regionale il  decoro  e  la
  pulizia delle parti degli edifici e di decoro e la pulizia  delle
  parti  degli edifici e di altri manufatti edilizi siti nei centri
  storici,  che  prospettano  su  spazi  pubblici  o  dagli  stessi
  comunque visibili. Pertanto, sono dichiarate di pubblica utilità,
  indifferibili  ed  urgenti  tutte  le  opere  occorrenti  per  il
  rifacimento  e la pulizia di dette parti di edifici  e  di  altri
  manufatti.  Il Sindaco, con proprio provvedimento,  può  ordinare
  l'esecuzione  delle  predette opere sulla  proprietà  pubblica  o
  privata.'.
   4.   Viene   istituita   la  struttura  tecnica   regionale   di
  sorveglianza  sismica,  coordinamento e vigilanza  sull'opera  di
  attraversamento stabile dello stretto di Messina e la  protezione
  dai maremoti nel bacino mediterraneo con funzioni di:
   a)  sorveglianza sismica dell'area dello stretto  con  vigilanza
  sulla compatibilità dell'opera di attraversamento stabile e delle
  connesse infrastrutture di raccordo e di mitigazione;
   b)   funzioni   di  coordinamento  e  supporto  alle   reti   di
  allertamento internazionale per la segnalazione dei maremoti  nel
  bacino mediterraneo;
   c)   attività   di   vigilanza,   controllo,   coordinamento   e
  snellimento delle procedure di competenza regionale ai sensi  del
  decreto  legislativo 20 agosto 2002, n. 190 anche a supporto  del
  Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti    sulla
  progettazione  e realizzazione della struttura di attraversamento
  stabile  e  delle  connesse  opere infrastrutturali  di  raccordo
  ricadenti sul territorio regionale.
   La  struttura opera con organico dell'Amministrazione  regionale
  avvalendosi anche di personale degli enti locali e della comunità
  scientifica con comprovata esperienza nei settori di competenza.
   5.  All'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1990,  n.  10,
  come  modificato dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, sono
  apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  comma 1, dopo le parole legge 22 ottobre 1971, n. 865  e
  successive modifiche' inserire le parole
   integrata  dal Presidente della commissione edilizia comunale  e
  da due esperti designati dal sindaco;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente.
   3.  Il  parere  della commissione tecnica integrata  di  cui  al
  comma 1 è obbligatorio, costituisce attestato di conformità  allo
  strumento  urbanistico,  ed è propedeutico  all'approvazione  del
  progetto.  Le  spese  di funzionamento della commissione  tecnica
  trovano copertura sugli stanziamenti della presente legge.'
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
   4.  l'approvazione definitiva del progetto viene deliberata  dal
  consiglio di amministrazione dell'istituto autonomo case popolari
  di  Messina,  con successiva presa d'atto da parte  della  giunta
  municipale  ed  equivale  a  dichiarazione  di  pubblica  utilità
  d'urgenza  e  indifferibilità delle  opre  previste  e  determina
  l'applicazione dell'articolo 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001,  n.
  327.
   d)  al comma 6, dopo le parole incarichi di progettazione'  sono
  inserite  le parole e di studi di fattibilità anche di interventi
  di trasformazione urbana'.
   6.  Dopo  il  comma  3 dell'articolo 1 della legge  regionale  9
  agosto 2002, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
   3  bis.  L'assegnazione  degli alloggi è,  altresì,  subordinata
  all'esibizione  dei contratti di utenza con i soggetti  erogatori
  di   energia  elettrica  ed  acqua,  che  provvedono  alla   loro
  stipulazione   a   seguito  dell'esibizione  della   domanda   di
  assegnazione  con  la  prova  dell'avvenuta  ricezione  da  parte
  dell'istituto  competente. Gli istituti  autonomi  case  popolari
  comunicano  ai  sopradetti  enti  erogatori  l'eventuale  rigetto
  dell'istanza di assegnazione.'.
   7.   Il   canone  di  locazione  per  gli  alloggi  di  edilizia
  residenziale pubblica, determinato ai sensi della legge regionale
  7  giugno 1994, n. 18, non può essere inferiore ad euro  52,00  e
  superiore a euro 208,00.
   8.  La  Regione  siciliana,  Assessorato  regionale  dei  lavori
  pubblici,  per  far  fronte  alle obbligazioni  scaturenti  dalla
  Convenzione  20 aprile 2004 e del successivo atto integrativo  di
  affidamento  del  servizio  di  fornitura  idrica  alla   società
  Siciliacque, relativamente agli impegni contrattuali di AMAM  per
  il  periodo  1  luglio 2004 - 30 giugno 2009,  è  autorizzata  ad
  utilizzare  parte della somma di cui all'articolo 23 della  legge
  regionale  5  novembre  2004, n. 15,  fino  alla  concorrenza  di
  8.000.000,00 di euro.
   9.  Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre
  1998,  n.  448, e successive modifiche ed integrazione  le  somme
  assegnate  alla Regione ai sensi dell'articolo 4  della  legge  2
  maggio  1990,  n.  104, non impegnate alla data del  31  dicembre
  2001,  sono destinate nell'esercizio 2005 agli interventi di  cui
  all'articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
   10.  La  Regione,  al fine di consentire agli istituti  autonomi
  per   le   case   popolari  il  perseguimento  dei  propri   fini
  istituzionali  e di pubblica utilità, autorizza l'utilizzo  delle
  assegnazioni  e/o  delle residue economie fino  alla  concorrenza
  delle   intere   assegnazioni  già  attribuite  nell'ambito   dei
  programmi  di  edilizia  residenziale pubblica  emanati  in  data
  antecedente  l'entrata in vigore del decreto legislativo  n.  112
  del  1998.  Le  disponibilità di cui  al  presente  comma,  anche
  mediante  accorpamento, possono essere utilizzate dagli  istituti
  beneficiari  per ulteriori lavori di completamento  dei  progetti
  originari   ovvero  per  la  realizzazione  di  nuovi  interventi
  compresi  nell'ambito  di una delle categorie  ammissibili  dalle
  originarie  leggi  di  spesa,  tramite  la  presentazione  presso
  l'Assessorato   regionale  dei  lavori  pubblici   dei   relativi
  progetti, debitamente valicati ed approvati.
   11. Qualora ricorrano le condizioni di carenze di organico o  di
  adeguate    professionalità   all'interno   dell'ente,   previste
  dall'articolo 7, comma 5, secondo periodo, della legge  regionale
  11  febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla legge regionale  2
  agosto  2002,  n.  7 e successive modifiche ed  integrazioni,  il
  parere  in linea tecnica è espresso dall'Ufficio del Genio Civile
  competente  per territorio o dall'Ispettorato tecnico dei  lavori
  pubblici  o  dall'Ispettorato tecnico regionale  dell'Assessorato
  regionale  dei lavori pubblici. Detto parere è espresso  mediante
  una  conferenza  dei  servizi, convocata con  le  modalità  e  le
  procedure  di cui all'articolo 7, comma 7, dall'organo competente
  ad esprimere il parere.
   12.  Nell'ambito della Regione, per quanto attiene i  componenti
  dei  consigli  di  amministrazione degli Istituti  autonomi  case
  popolari,  nominati  in rappresentanza del Ministero  dei  lavori
  pubblici  e  del  ministero  del  lavoro,  le  indicazioni   sono
  effettuate   dall'Assessore  regionale  ai  lavori   pubblici   e
  dall'Assessore   regionale   per   il   lavoro,   la   formazione
  professionale  e l'emigrazione, che provvedono, ciascuno  per  la
  parte    di   propria   competenza   a   designare   un   proprio
  rappresentante.
   In   sede   di  prima  applicazione  della  presente  norma   si
  provvederà alle designazioni a far data dall'1 gennaio 2006.
   13.  A seguito delle individuazione dei soggetti occupanti  alla
  data  del  31  dicembre  2004 alloggi  di  edilizia  residenziale
  pubblica,  ai  sensi  dell'articolo 2  della  legge  regionale  5
  febbraio  1992,  n.  1,  il  comune e l'ente  gestore  provvedono
  all'assegnazione degli alloggi a coloro che detengono in  via  di
  fatto e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo  2
  del  DPR  30 dicembre 1972, n. 1035 ed alla stipula del  relativo
  contratto.
   14.  Al  comma  primo dell'articolo 14 della legge regionale  27
  dicembre  1978,  n. 71, e successive modifiche  ed  integrazioni,
  sostituire le parole con delibera del consiglio comunale' con  le
  parole dal dirigente generale o dal funzionario apicale'».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Forgione e Liotta: 6.0.1, 6.4.2,
   - dall'onorevole Villari: 6.1.2,
   - dagli onorevoli Villari e Speziale: 6.1.3,
   -  dall'onorevole Miccichè: 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1,  6.4.1,  6.5.1,
  6.6.1,  6.7.1,  6.8.1,  6.9.1, 6.10.1,  6.11.1,  6.12.1,  6.13.1,
  6.14.1,
   - dall'onorevole Cracolici: 6.2.2,
   - dagli onorevoli Speziale e Cracolici: 6.2.3
   - dall'onorevole Acierno: 6.4.3
   - dagli onorevoli Moschetto e Misuraca: 6.4.4
   -  dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici, Burgaretta
  : 6.6.2, 6.13.2, 6.14.2.

    SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SPAMPINATO   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,   chiedo
  formalmente alla Presidenza di dichiarare improponibili le  norme
  riguardanti  i  lavori  pubblici in  quanto  non  attinenti  alla
  materia oggetto del disegno di legge.
   Chiedo, altresì, di sospendere brevemente i lavori in modo  tale
  che  gli uffici forniscano i riferimenti normativi degli articoli
  che stiamo votando.

    PRESIDENTE   Onorevole Spampinato, lei ha in suo  possesso  una
  vecchia copia del fascicolo degli emendamenti; adesso gli  uffici
  le procureranno quella aggiornata.
   Si passa all'emendamento 6.0.1. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Si  passa  all'emendamento soppressivo del comma 4 dell'articolo
  6. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 13 dell'articolo
  6. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Gli emendamenti 6.4.2 e il 6.13.2 sono assorbiti.
   Si passa all'emendamento 6.6.2. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Si passa all'emendamento 6.14.2. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Gli emendamenti 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2 e 6.2.3 decadono.
   Si passa all'emendamento 6.4.4.

    MISURACA  Dichiaro di ritirarlo.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in  votazione l'articolo 6 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Gli  onorevoli  degli  onorevoli  Forgione,  Liotta,  Tumino   e
  Spampanato dichiarano il loro voto contrario.
   Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                             «Articolo 7
                   Disposizioni relative al lavoro

   1.  Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 19 maggio 2005, n. 5,
  risulta così modificato:
   5.  Le  disposizioni di cui al presente articolo possono trovare
  applicazione  anche per i cantieri di cui all'articolo  24  della
  legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non
  risultano   avviati  alla  data  di  notifica  del   decreto   di
  finanziamento  dei  cantieri di cui all'articolo  1  della  legge
  regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le somme assegnate per i cantieri
  non  avviati,  potranno  essere  utilizzate  per  proseguire   le
  attività dei cantieri di servizi.'.
   2. All'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5,  è
  aggiunto il seguente comma:
   6  bis.  Per  gli esercizi finanziari successivi si provvede  ai
  sensi  della  lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della  legge
  regionale 27 aprile 1999, n. 10.'.
   3.   La  Regione  promuove  iniziative  volte  al  reinserimento
  sociale  dei  cittadini detenuti in espiazione di pena,  mediante
  forme  di sostegno finanziario alle imprese private che procedano
  alla  utilizzazione,  con  contratto  di  prestazione  d'opera  o
  mediante assunzione di lavoratori detenuti in espiazione di pena.
  Per  le  finalità di cui al presente comma si applicano le  norme
  previste dalla legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.
   4.  Al  comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio
  2005, n. 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e)  esprime parere vincolante sui piani di formazione  destinati
  ai  detenuti  o  ex detenuti, nonché sulle istanze presentate  ai
  sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.
   5.  Al  comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio
  2005, n. 5, la parola cinque' è sostituita dalla parola sette'.
   6.   Al  fine  di  consentire,  nel  corso  dell'anno  2006,  lo
  svolgimento  degli  interventi in favore  dei  soggetti  in  atto
  impegnati in attività socialmente utili di cui all'art.  1  della
  legge  regionale  5  novembre 2001, n. 17, o  nelle  attività  di
  stabilizzazione  previste  dalle norme in  vigore,  l'Assessorato
  regionale  del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
  professionale e dell'emigrazione può autorizzare la  prosecuzione
  delle  attività  medesime  ed il finanziamento  delle  misure  di
  stabilizzazione,  nei  limiti delle risorse  assegnate  ai  fondo
  unico  per  il  precariato istituito con l'art.  71  della  legge
  regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
   7.  A  far  data  dall'1   gennaio 2006, i  contratti  stipulati
  dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli  11  e  12
  della  legge  regionale 21 dicembre 1995,  n.  85,  e  successive
  modifiche   ed  integrazioni,  vengono  confermati   con   durata
  quinquennale. Ai predetti contratti ed ai contratti  quinquennali
  stipulati  dai  lavoratori  in  attività  socialmente  utili  con
  l'Amministrazione  regionale  trova  applicazione  il   contratto
  collettivo  regionale  di lavoro e le relative  voci  stipendiali
  previste nelle relative tabelle.
   Ai  fini  dell'applicazione  della  precedente  disposizione,  i
  contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli
  articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e
  successive  modifiche  ed integrazioni, con  scadenza  nel  corso
  dell'anno  2005  vengono prorogati fino al 31  dicembre  2005.  I
  contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli
  articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e
  successive modifiche ed integrazioni, con scadenza successiva  al
  31  dicembre  2005  possono  essere rescissi  con  effetto  dalla
  predetta data.
   I  servizi  ispettivi  dell'Assessorato  regionale  del  lavoro,
  della  previdenza  sociale,  della  formazione  professionale   e
  dell'emigrazione provvederanno a porre in essere gli  adempimenti
  sanzionatori   nei   confronti  degli  enti   inadempienti   alle
  previsioni  di  cui  all'articolo 74  della  legge  regionale  28
  dicembre  2004,  n.  17, segnalati dagli uffici  provinciali  del
  lavoro. Attesa la natura meramente assistenziale dell'assegno per
  attività  socialmente  utili,  ai  lavoratori  interessati   alle
  procedure  di cui agli articoli 74 e 75 della legge regionale  28
  dicembre  2004,  n. 17, il predetto trattamento  economico  verrà
  corrisposto regolarmente, ed in caso di mancata prestazione delle
  ore,  le  stesse potranno essere recuperate nei mesi  successivi,
  fermo  restando il limite orario di cui all'ari. 8, comma 3,  del
  decreto legislativo 1  dicembre 1997, n. 468.
   In  caso  di  crisi  aziendali, di area o  di  settore  che  non
  consentano   il   mantenimento  dei  livelli   occupazionali   di
  lavoratori  stabilizzati in forza delle disposizioni  vigenti  in
  materia  di  lavori  socialmente utili presso  soggetti  privati,
  l'Assessorato  regionale  del lavoro,  della  previdenza  sociale
  della formazione professionale e dell'emigrazione, potrà erogare,
  nei  limiti  delle  risorse  assegnate  al  fondo  unico  per  il
  precariato  istituito con l'articolo 71 della legge regionale  28
  dicembre  2004,  n.  17,  i benefici di  legge  previsti  per  la
  stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio
  dei  lavori  socialmente utili. Per l'applicazione  del  presente
  comma   sarà   attivata  apposita  concertazione  tra   l'ufficio
  provinciale  del lavoro, il datore di lavoro, l'ente  interessato
  alle  procedure di stabilizzazione e le organizzazioni  sindacali
  aziendali dei lavoratori.
   La  disciplina  recata  dall'art. 8 del decreto  legislativo  1
  dicembre 1997, n. 468, trova applicazione, in quanto compatibile,
  anche  nei  confronti  dei  soggetti impegnati  in  progetti  che
  erogano  un  assegno  mensile per lo svolgimento  di  attività  o
  esperienze lavorative. Il provvedimento di riconoscimento di tale
  stato   viene  adottato  dall'ente  in  cui  vengono  svolte   le
  prestazioni  da parte del lavoratore e comunicato all'Assessorato
  regionale  del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
  professionale  e  dell'emigrazione, le  disposizioni  di  cui  al
  precedente  comma  non  trovano applicazione  nei  confronti  dei
  tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
  legge  24  giugno  1997,  n.  196, e  dei  piani  di  inserimento
  professionale  dei  giovani di cui all'art.  15  della  legge  19
  luglio  1994,  n.  451 e dell'articolo 9 octies  della  legge  28
  novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.
   8.  Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della  legge
  regionale 29 dicembre 2003, n. 21, aggiungere il seguente periodo
  Sono  fatte  salve  le procedure dell'affidamento  attraverso  il
  rinnovo   di  convenzioni  con  cooperative  costituite   da   ex
  lavoratori LSU - di cui all'articolo 23 della legge regionale  n.
  85/95  e con cooperative costituite da ex lavoratori fruitori  di
  trattamenti  previdenziali - per l'esternalizzazione dei  servizi
  ai  sensi  dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo  n.
  468/97  a  condizione che siano state stipulate, comunque,  prima
  dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 2003, n. 306.'.
   9.   Dopo  il  comma  5  quater  dell'articolo  22  della  legge
  regionale  1  settembre  1993, n. 25 e  successive  modifiche  ed
  integrazioni è inserito il seguente:
   5  quinquies.  Per  agevolare lo sviluppo imprenditoriale  delle
  cooperative  giovanili  di cui al comma 5,  il  numero  dei  soci
  giovani  da avviare al lavoro, dopo l'approvazione degli atti  di
  collaudo finale, è rideterminato nella misura del 50 per cento di
  quello  prescritto nel provvedimento di concessione e si  applica
  anche per la concessione delle agevolazioni previste dal comma  5
  ter.'.
   10.  Al  fine  di  procedere ad una più rapida attuazione  delle
  riforme  in  materia  di  lavoro, l'Assessore  regionale  per  il
  lavoro,  la  previdenza  sociale, la formazione  professionale  e
  l'emigrazione è autorizzato ad assegnare le risorse  a  tal  fine
  stanziate  dallo  Stato  al dipartimento  regionale  agenzia  per
  l'impiego  e la formazione professionale ed ai servizi periferici
  e  centrali,  ivi  compresi  quelli ispettivi,  del  dipartimento
  regionale   del   lavoro,   nel   rispetto   della   ripartizione
  territoriale prevista dallo Stato.
   11.   Al  fine  di  consentire  la  definizione  di  contenziosi
  esistenti  presso il CIAPI di Palermo, l'Assessore regionale  per
  il  lavoro è autorizzato ad erogare al CIAPI di Palermo la  somma
  di  200 migliaia di euro. All'onere finanziario relativo si  farà
  fronte con parte delle disponibilità del capitolo 381701.
   12.  Il  secondo comma dell'articolo 4 della legge  regionale  4
  giugno  1980,  n.  55,  introdotto dall'articolo  6  della  legge
  regionale 6 giugno 1984, n. 38, è così modificato:
   Il  comitato,  che  ha sede presso l'Assessorato  regionale  del
  lavoro,  della previdenza sociale, della formazione professionale
  e  dell'emigrazione,  si  compone di  sette  membri,  esperti  in
  emigrazione  o immigrazione, scelti anche fra i componenti  della
  Consulta regionale dell'emigrazione'.
   13.   Le   procedure  di  controllo  e  la  certificazione   dei
  rendiconti delle attività formative di cui all'articolo 63  della
  legge  regionale 10 dicembre 2001, n. 21, sono estese ai progetti
  affidati  ad  enti ed organismi previsti dalla normativa  vigente
  che  hanno  concluso  le  attività e le  relative  operazioni  di
  rendicontazione  e  per le quali non è possibile  procedere  alle
  ulteriori  spese oltre il 31 dicembre 2006. Per fare fronte  alla
  spesa  di  cui  al presente comma si fa ricorso allo stanziamento
  previsto  per  l'articolo 62 della legge  regionale  10  dicembre
  2001, n. 21.
   14.  Le  procedure  di decadenza dai lavori  socialmente  utili,
  previste  dalla vigente disciplina, non trovano applicazione  nei
  confronti di quei soggetti il cui processo di stabilizzazione sia
  venuto  meno  per  cause esterne e comunque non  imputabili  alla
  volontà dei soggetti interessati alla stabilizzazione.
   15.  Il  comma  4  dell'articolo 33  della  legge  regionale  23
  dicembre 2002, n. 23, è soppresso.
   16.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 41, comma 1,  della
  legge  regionale  5  novembre 2004, n. 15, il contributo  di  cui
  all'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n.  24,  è
  pari al quintuplo del contributo annuale erogato dall'Assessorato
  regionale  del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
  professionale e dell'emigrazione, ai sensi degli articoli 11 e 12
  della  legge  regionale 21 dicembre 1995, n. 85  e  ripartito  in
  cinque  annualità  in quote di pari importo per  ogni  lavoratore
  assunto con contratto a tempo indeterminato.
   17.  L'intesa  tra  l'Assessore  regionale  per  il  lavoro,  la
  previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e
  l'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti  italiani
  stipulata  o  da  stipularsi  secondo  le  disposizioni  di   cui
  all'articolo 15 bis della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30  e
  successive  modifiche  ed integrazioni  si  applica  sia  per  il
  conguaglio  dei contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
  al  predetto  Istituto dai datori di lavoro già autorizzati,  sia
  per  quelli  dovuti  dai datori di lavoro  che  hanno  presentato
  domanda  di  autorizzazione allo sgravio  contributivo  ai  sensi
  della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche
  ed  integrazioni  e  non  l'hanno ancora ottenuta  alla  data  di
  entrata  in  vigore della presente legge. L'aiuto di cui  ciascun
  datore di lavoro, in possesso dei requisiti previsti dalla  legge
  regionale  7  agosto  1997,  n.  30  e  successive  modifiche  ed
  integrazioni, può beneficiare in applicazione della  disposizione
  contenuta al comma 1 è finanziato entro i limiti previsti per gli
  aiuti  de  minimis'. Per le finalità di cui al presente  comma  è
  autorizzata,  per l'esercizio finanziario 2005, la spesa  di  250
  migliaia  di euro. Al relativo onere si provvede con parte  delle
  disponibilità dell'UPB 7.4.1.3.99, capitolo 320517, del  bilancio
  della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
   18.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
  la  formazione  professionale e l'emigrazione  è  autorizzato  ad
  approvare  il piano regionale dell'offerta formativa 2006,  dando
  corso allo stesso con effetto dall'1 gennaio 2006, nei limiti del
  monte   ore   complessivo  approvato  per  il   piano   regionale
  dell'offerta  formativa 2005. Alla spesa derivante si  fa  fronte
  con i necessari appostamenti nel bilancio di previsione 2006».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Forgione e Liotta: 7.0.1, 7.16.2,
   -  dall'onorevole Miccichè: 7.1.1, 7.2.1, 7.3.1,  7.4.1,  7.5.1,
  7.6.1,  7.7.1,  7.8.1,  7.9.1, 7.10.1,  7.11.1,  7.12.1,  7.13.1,
  7.14.1, 7.15.1, 7.16.1, 7.17.1, 7.18.2,
   - dall' onorevole Speziale: 7.1.2, 7.1.3,  7.14.4, 7.16.4,
   - dall'onorevole Misuraca: 7.2.2,
   -  dall'onorevole Acierno: 7.3.2, 7.5.2, 7.7.3, 7.11.2,  7.13.2,
  7.14.2, 7.16.3, 7.17.2, 7.18.2,
   - dall'onorevole Segreto: 7.7.2,
   - dagli onorevoli Villari e Speziale: 7.14.3,
   - dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe e Maurici: 7.18.1.

   Si passa all'emendamento 7.0.1. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Si  passa all'emendamento modificativo del comma 3 dell'articolo
  7. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento modificativo del comma 4 dell'articolo
  7. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento modificativo del comma 8 dell'articolo
  7. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 13 dell'articolo
  7. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento soppressivo del comma 14 dell'articolo
  7. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si    passa   all'emendamento   modificativo   del   comma    18
  dell'articolo 7. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 7.17.2. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Si passa all'emendamento 7.18.1. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

   Gli emendamenti 7.3, 7.1.2, 7.7.2, 7.14.3, 7.14.4 e 7.16.4
  decadono.
   L'emendamento 7.2.2 è superato.
   Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo risultante. Chi è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi seduto.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 8. ne do lettura:

                             «Articolo 8
               Disposizioni relative ai beni culturali

   1.  All'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre  2004,  n.
  17, è aggiunta la seguente lettera:
   p)   in   favore   della   Scuola   superiore   della   Pubblica
  amministrazione sezione decentrata di Acireale di cui al  decreto
  del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 1987'.
   2.  Per  la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo
  di   programma   quadro   Promozione   e   diffusione   dell'arte
  contemporanea  e  la valorizzazione di contesti architettonici  e
  urbanistici  nelle regioni del Sud d'Italia - II atto integrativo
  lo  sviluppo  dell'industria  audiovisiva  nel  Mezzogiorno',  il
  dipartimento  regionale  dei  beni  culturali  ed  ambientali   e
  dell'educazione permanente, tramite apposita struttura intermedia
  denominata  Film  Commission  Regione  siciliana',  provvede   al
  rilascio  delle autorizzazioni, in ambito regionale  e  anche  in
  deroga ai canoni e corrispettivi vigenti, per l'accesso ai luoghi
  della  cultura siciliani e per l'uso strumentale, precario  e  la
  riproduzione  dei  beni  culturali  siciliani,  ai  sensi   degli
  articoli  107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
  42,  sentite le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali
  competenti per territorio.
   3.   Al   fine   di  consentire  l'immediata  attuazione   degli
  interventi  in  materia di diritto allo studio universitario  per
  l'Università   di  Enna,  nelle  more  della  definizione   delle
  procedure  per l'istituzione dell'Ente regionale per  il  diritto
  allo  studio  universitario secondo quanto previsto  dalla  legge
  regionale  25  novembre 2002, n. 2, il Presidente  della  Regione
  nomina,  entro  trenta giorni dalla pubblicazione della  presente
  legge,  un  commissario che esercita le competenze proprie  degli
  ERSU.
   Alla  lettera  b)  dell'articolo 20  della  legge  regionale  25
  novembre  2002,  n.  2, dopo le parole da essa  dipendenti'  sono
  aggiunte  le  parole nonché degli enti sottoposti a  controllo  o
  vigilanza della Regione medesima.'.
   All'articolo  66 della legge regionale 26 marzo 2002,  n.  2,  è
  aggiunto il seguente comma:
   '11. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali  e
  per  la  pubblica  istruzione è autorizzato, in deroga  a  quanto
  disposto  al  comma 1, ad erogare a partire dall'anno  accademico
  2005- 2006 i finanziamenti come previsto nel presente articolo al
  Consorzio  ennese  universitario fino  alla  chiusura  dei  corsi
  regolarmente attivati dalle università di Palermo e di Catania  e
  non ancora assorbiti dalla nuova Università di Enna .
   4.  Alla  determinazione  della  spesa  da  autorizzare  per  le
  finalità  di cui all'articolo 18 della legge regionale  9  agosto
  2002,  n.  9, si provvede, a decorrere dell'esercizio finanziario
  2006, annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera  h),
  della  legge  regionale  27  aprile 1999,  n.  10,  e  successive
  modifiche ed integrazioni.
   5.  All'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre  2004,  n.
  17, sono aggiunte le seguenti lettere:
   p) istituto di studi politici San Pio V;
   q)  associazione  Sviluppo PMI e Amministrazione  pubblica,  con
  sede in Palermo.'.
   6.  Per  consentire  la manutenzione ordinaria  e  straordinaria
  dell'immobile  sede  della Fondazione Plaza, è  autorizzata,  per
  l'esercizio  finanziario 2005. la spesa di 500 migliaia  di  curo
  cui  sí provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3
  capitolo 381701.
   Per  consentire  lo  svolgimento di attività  strumentali  e  di
  supporto   della   didattica  e  della  ricerca   scientifica   e
  tecnologica è autorizzata, per l'esercizio finanziario  2005,  in
  favore della Fondazione Politecnico del Mediterraneo, la spesa di
  50 migliaia di curo cui si provvede con parte delle disponibilità
  dell'UPB 9.4.1.1.3 capitolo 381701.
   L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per  la
  pubblica  istruzione  è autorizzato ad erogare  in  favore  delle
  Fondazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2, a decorrere  dall'esercizio
  finanziario 2006, un contributo valutato rispettivamente  in  500
  migliaia di euro ed in 50 migliaia di euro per ciascun anno, alla
  cui determinazione si provvede annualmente ai sensi dell'articolo
  3,  comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999,  n.
  10.
   L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali  e  della
  pubblica  istruzione è autorizzato ad effettuare  interventi  per
  consentire  la  realizzazione di impianti di  sorveglianza  e  di
  misure    antiterrorismo   nelle   zone   archeologiche,    nelle
  biblioteche,  nei  monumenti e nei musei  ed  istituzioni  aventi
  carattere musicale.
   L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali  e  della
  pubblica  istruzione  è,  altresì, autorizzato  a  consentire  la
  realizzazione  di  locali idonei per lo  svolgimento  di  servizi
  aggiuntivi  negli  istituti  e  nei  luoghi  di  cultura  di  cui
  all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
   Per  le  finalità dei commi 4 e 5 è autorizzata, per l'esercizio
  finanziario 2005, la spesa complessiva di 3.000 migliaia di  curo
  di cui 1.000 migliaia di curo per le finalità del comma 1 e 2.000
  migliaia di euro per le finalità del comma 2 cui si provvede cori
  parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3 capitolo 381701. Per
  gli  esercizi  finanziari 2006 e 2007 la spesa è  determinata  ai
  sensi  dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale
  27 aprile 1999, n. 10.
   Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale  19
  maggio  2005,  n.  5,  è autorizzata per l'esercizio  finanziario
  2005,  l'ulteriore spesa di 500 migliaia di curo cui si  provvede
  con parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3 capitolo 381701.
   Al  comma  1  dell'articolo 21 della legge regionale  19  maggio
  2005,  n.  5,  dopo  le  parole 16 novembre 1972'  aggiungere  le
  seguenti parole nonché per la partecipazione al patrimonio  della
  relativa  fondazione'  e dopo il comma 2 è aggiunto  il  seguente
  comma  3.  Alla  determinazione del contributo da assegnare  alla
  fondazione  si  provvede  annualmente ai sensi  dell'articolo  3,
  comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10'
   Alla  fine  del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale  1
  marzo  1995,  n.  16,  aggiungere  le  seguenti  parole  -  n.  2
  rappresentanti  della Regione siciliana designati  dall'Assessore
  regionale  per  i  beni culturali, ambientali e per  la  pubblica
  istruzione'.
   L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali  e  della
  pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con
  la  Società italiana degli autori ed editori per il controllo dei
  proventi  derivanti  dalla  vendita di biglietti  d'ingresso  per
  l'accesso  a  monumenti, musei, gallerie,  scavi  archeologici  e
  mostre.
   Per   le  finalità  di  cui  al  comma  11  è  autorizzata,  per
  l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 50 migliaia di curo cui
  si  provvede con una quota fino ad un massimo del 3 per cento dei
  proventi  di cui all'articolo 7 della legge regionale  27  aprile
  1999, n. 10 e successive modifiche cd integrazioni.
   Al  comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999
  n.  10, e successive modifiche ed integrazioni le parole '30  per
  cento' sono sostituite con le parole '27 per cento'.
   Per  l'esercizio  finanziario 2007  la  spesa  valutata  in  100
  migliaia  di curo trova riscontro nel bilancio pluriennale  della
  Regione codice 12.02.01 accantonamento 1001.
   7.  All'articolo 28 della legge regionale 29 dicembre  2003,  n.
  21, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
   2  bis.  Della  soprintendenza di cui al comma 1 sono  istituite
  sezioni  provinciali,  aventi  competenza  sui  tratti  di   mare
  adiacenti  al  territorio provinciale con consistente  patrimonio
  subacqueo.  Ciascuna sezione ha sede nel capoluogo  di  provincia
  dotato  di  infrastrutture di approdo  e,  per  la  provincia  di
  Caltanissetta, in altro comune aventi analoghe infrastrutture.'.
   8.  All'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre  2004,  n.
  17, è aggiunta la seguente lettera:
   q) fondazione Auxilium con sede in Trapani'.
   9.  All'articolo 2, comma 1 della legge regionale 5 marzo  1979,
  n.  15, dopo le parole ripartizione delle somme' aggiungere ,  in
  base al numero complessivo degli iscritti della sede regionale  e
  delle sedi provinciali, di ciascuna associazione,'.
   10.  Al  comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 5  marzo
  1979,  n.  16,  e  successive modifiche ed integrazioni  dopo  le
  parole  centrali  e  periferici'  aggiungere  le  parole   e   di
  fondazioni dallo stesso costituite'.
   11.  I  servizi di prenotazione e biglietteria a distanza per  i
  siti  direttamente  gestiti dall'Assessorato regionale  dei  beni
  culturali,   ambientali   e   della  pubblica   istruzione   sono
  realizzati,  anche  con procedure automatizzate  (teleticketing),
  mediante la Fondazione Federico II istituita con legge 9 dicembre
  1996, n. 44, ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera  a),
  comma  3, dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali  e  del
  paesaggio emanato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
   L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per  la
  pubblica  istruzione è autorizzato a stipulare con la  Fondazione
  Federico  II apposita convenzione ai sensi delle disposizioni  di
  cui  al  Titolo  II del citato Codice dei beni  culturali  e  del
  paesaggio.
   12.  La  lettera  d) del comma 2 dell'articolo  14  della  legge
  regionale  15  maggio  1991,  n. 27, e  successive  modifiche  ed
  integrazioni è cosi sostituita d) per un importo non inferiore al
  75 per cento dello stanziamento del capitolo 109704 UPB 1.4.1.3.1
  per   la   formazione  linguistica  dei  partecipanti  al  master
  Euromediterraneo, del personale della Regione siciliana e di enti
  pubblici aventi sede nel territorio della Regione siciliana.'
   13.  All'articolo 33, comma 2, della legge regionale 3  dicembre
  2003,  n. 20, dopo le parole con il presente articolo' aggiungere
  le parole ed alla normativa vigente'».

    PRESIDENTE  Si passa all'emendamento soppressivo  del  comma  7
  dell'articolo  8.  Lo  pongo  in  votazione.  Il   parere   della
  Commissione?

    SAVONA ,   Vicepresidente  della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si   passa   all'emendamento  8.6.3,  a  firma  degli  onorevoli
  Forgione e Liotta.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE  Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole  si
  alzi.

                          (Non è approvato)

   Si   passa   all'emendamento  8.8.2,  a  firma  degli  onorevoli
  Forgione e Liotta.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE  Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole  si
  alzi.

                          (Non è approvato)

    PRESIDENTE  Si passa all'emendamento 8.6.4.
   Onorevoli   colleghi,   preciso   che   non   si   tratta    del
  maxiemendamento ma di un emendamento fuori sacco.
   Gli emendamenti 10.11.3 e 10.10.5 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.

   Si passa all'emendamento 8.6.6.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 8.8.2.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

   SAVONA, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE  Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole  si
  alzi.

                          (Non è approvato)

    Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo risultante.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

    Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                             «Articolo 9
                  Disposizioni relative alla sanità

   1.  In  caso  di ricovero ospedaliero di cittadini  riconosciuti
  dalla vigente normativa appartenenti alla categoria dei ciechi di
  guerra  che, per causa di servizio di guerra, per fatti di guerra
  o  attinenti  alla guerra, per cause di servizio militare  e  per
  fatti  attinenti le esercitazioni militari in tempo di pace,  per
  le  conseguenze provocate da attentati di eversione politica e da
  armi  e  residuati  esplosivi, chimici e batteriologici,  abbiano
  riportato  minorazioni visive ascrivibili  alla  prima  categoria
  della  tabella  A  annessa  al DPR 23 dicembre  1978,  n.  915  e
  successive modifiche, a decorrere dalla data di entrata in vigore
  della  presente  legge,  tutti i presidi ospedalieri  pubblici  e
  privati  operanti  in  Sicilia assicurano a  tali  soggetti,  per
  l'intera durata del ricovero, l'assistenza familiare continua  in
  deroga  agli  orari di visita dei parenti e, ove  possibile,  due
  stanze  interamente destinate agli appartenenti a tale  categoria
  protetta per la relativa assistenza ospedaliera.
   2.  Il  divieto  di  cui all'articolo 1, comma  6,  della  legge
  regionale  5  novembre 2004, n. 15, non si applica  alle  aziende
  ospedaliere  che  insistono in aree dichiarate  ad  alto  rischio
  ambientale  e  ad  alto  tasso  epidemiologico  e  di   patologie
  tumorali,  limitatamente  a nuove unità operative  complesse  nel
  settore oncologico.
   3.  I  soggetti accreditati ad personam per le branche a  visita
  di  cui  al  decreto  assessoriale  n.  890  del  2002,  possono,
  richiedendolo  all'Assessorato  regionale  della  sanità,  previo
  parere  delle  AUSL territoriali competenti, entro trenta  giorni
  dall'entrata  in  vigore  della  legge,  trasferire  la   propria
  attività  ambulatoriale da una provincia all'altra. L'Assessorato
  regionale  della  sanità, dipartimento del F.S.R.,  provvede  con
  proprio  provvedimenti al trasferimento delle risorse tra aziende
  sanitarie territorialmente competenti.
   4.  La  Regione siciliana favorisce la realizzazione di cimiteri
  destinati alla sepoltura di animali d'affezione.
   Con  successivo  provvedimento  l'Assessore  regionale  per   la
  sanità  regolamenta, in armonia con la legge regionale  3  luglio
  2000, n. 15, le modalità per la loro realizzazione.
   5.  E' istituita, nell'ambito delle attività equestri minori, la
  riabilitazione     attraverso     il           cavallo,         o
  riabilitazione      equestre, riconosciuta dai competenti  organi
  riabilitazione  equestre,      riconosciuta    dai     competenti
  organi   dell'Assessorato  della  sanità   tra   le   prestazioni
  terapeutiche riabilitative.
   A  decorrere  dalla  data di entrata in  vigore  della  presente
  legge  è  istituito  presso  l'Assessorato  della  sanità  l'albo
  professionale dei tecnici di riabilitazione equestre.
   6.  La  Regione siciliana concorre allo sviluppo del  pluralismo
  scientifico  e  della libertà di scelta attraverso  l'istituzione
  del   Registro  per  gli  operatori  delle    discipline      bio
  naturali      finalizzate   al mantenimento ed al recupero  dello
  stato  di  benessere mantenimento ed al recupero dello  stato  di
  benessere del cittadino.
   La  Giunta  regionale  entro centoventi giorni  dall'entrata  in
  vigore  della  presente legge identifica dall'entrata  in  vigore
  della  presente  legge  identifica con propria  deliberazione  le
  discipline bio naturali oggetto di regolamentazione e le attività
  specifiche afferenti le pratiche e le discipline individuate.
   7.  Le  cure termali ed idropiniche sono autorizzate, sempre  in
  forma  indiretta, per un periodo di quindici giorni agli invalidi
  che, in stretta relazione con l'infermità dipendente da causa  di
  guerra o di servizio, presentano la patologia clinica prevista  e
  non siano affetti da infermità che controindichino il trattamento
  richiesto.
   Sono,   inoltre  autorizzate  ai  grandi  invalidi  affetti   da
  infermità  tubercolari,  a quelli affetti  da  cecità  bilaterali
  assoluta permanentemente ammessi alle cure climatiche i quali, in
  relazione  alle  gravi  infermità di cui  sono  colpiti,  possono
  optare  per un ciclo di cure idroponiche e termali quando  queste
  ultime  ritenute  prevalenti come efficacia terapeutica,  per  la
  cura di altre infermità coesistenti tali da ritenersi attinenti o
  secondarie alle gravi invalidità di cui sono portatori.
   8. In deroga al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale  5
  novembre  2004, n. 15, le Aziende ospedaliere Vittorio  Emanuele'
  di  Gela, Umberto I', di Siracusa e l'AUSL n. 5 di Messina per il
  presidio  ospedaliero G. Fogliani' di Milazzo, in quanto operanti
  nell'ambito  territoriale di siti industriali  petrolchimici,  ad
  alto  rischio,  sono  autorizzati ad  istituire  unità  operative
  complesse di oncologia'.
   9.  Le strutture societarie sanitarie già autorizzate alla  data
  di  entrata in vigore dell'articolo 123 della legge regionale  26
  marzo  2002,  n.  2, comprese quelle validate e confermate  dalle
  soppresse  USL,  per  l'erogazione delle prestazione  di  terapia
  fisica  oltre  che di radiologia, possono continuare  ad  erogare
  tali  prestazioni  ai  sensi del decreto assessoriale  17  giugno
  2002,  n. 890 purchè provviste di ambulatorio di medicina  fisica
  riabilitativa diretto da un fisiatra.
   10.  Le  disposizioni contenute nella legge regionale 12  agosto
  1980, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni sono applicate
  alle seguenti categorie:
   a)  mutilati  ed  invalidi di guerra, ai sensi  dell'articolo  2
  della  legge 18 marzo 1968, n. 313, dal DPR 23 dicembre 1978,  n.
  915 e dal DPR 30 dicembre 1981, n. 834;
   b)  vittime  civili di guerra ai sensi degli  articoli  9  e  10
  della  legge 18 marzo 1968, n. 313, dal DPR 23 dicembre 1978,  n.
  915 e dal DPR 30 dicembre 1981, n. 834;'.
   11.  L'Assessore  regionale  per  la  sanità  è  autorizzato  ad
  emanare  con  decreto,  entro centottanta giorni  dalla  data  di
  pubblicazione  della  presente  legge,  un  programma   regionale
  unitario  per  l'autismo. Tale decreto prevede che  ogni  azienda
  unità  sanitaria locale della Regione siciliana attiva un  centro
  per  l'autismo  e  i  disturbi generalizzati dello  sviluppo.  Il
  decreto prevede, altresì, che ogni azienda unità sanitaria locale
  è comunque tenuta a destinare almeno lo 0,1 per cento delle somme
  poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete integrata
  di servizi per l'autismo.
   12.  Rientrano tra i soggetti preaccreditati, ai sensi e per gli
  effetti  dell'articolo  11 del decreto assessoriale  n.  890  del
  2002,  gli specialisti ambulatoriali per le cui prestazioni  sono
  state  avviate  le  richieste di rimborso entro  il  31  dicembre
  2002.»

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

    -dall'onorevole Miccichè: 9.1.1, 9.2.1. 9.3.1,  9.4.1,   9.5.1,
     9.6.1, 9.7.1, 9.8.2, 9.9.1,     10.1, 9.11.1, 9.12.1,
   -dagli onorevoli Forgione e Liotta: 9.4.2, 9.6.2,
  -dall'onorevole Acierno: 9.2.2, 9.3.2, 9.7.2, 9.8.3, 9.9.2,
  9.11.2, 9.12.2,
  -dall'onorevole Speziale: 9.2.3,  9.2.4,
  -dall'onorevole Ortisi: 9.8.1.

   Si passa all'emendamento 9.4.2.

    LIOTTA  Chiedo di parlare per illustrarlo.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    LIOTTA   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  credo   che
  questa   legge  passerà  alla  storia  dell'Assemblea   regionale
  siciliana  per  i  contenuti bizzarri  e  per  l'assemblaggio  di
  materie  tanto diverse. E pertanto ritengo che, se  non  vogliamo
  rasentare  il ridicolo, dobbiamo sopprimere il comma 4 pertinente
  l'istituzione  di  un  cimitero per  gli  animali  da  affezione,
  ancorché  cosa giustificabile sotto il profilo igienico  e  sotto
  mille  altri  aspetti.  Ricordo, peraltro, che  laddove   dovesse
  trattarsi  di  questioni igieniche esiste già la norma  sanitaria
  che  prevede  la distruzione delle carcasse. In tutti  gli  altri
  casi non credo che ciò  sia previsto, senza voler tornare a prima
  dell'editto    napoleonico,   seppure,    onorevoli     colleghi,
  personalmente, sarei per tornare a prima dell'editto napoleonico.
  La società odierna, infatti non consente di tornare alle cappelle
  private istituite nelle proprie tenute di campagna.
   Mi   sembra   esagerato,  tuttavia,  signor  Presidente,   voler
  prevedere  un  cimitero ad hoc per gli animali da affezione  dove
  portare poi dei fiori. Amo molto gli animali, ne ho di miei e  li
  amo  moltissimo,  ma  questa  norma, francamente,  non  riesco  a
  digerirla.

    PRESIDENTE  Pongo in votazione l'emendamento 9.4.2.  Il  parere
  della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    PRESIDENTE   Chi è contrario resti seduto, chi è favorevole  si
  alzi.

                          (Non è approvato)

   Comunico che gli emendamenti 9.2.4  e 9.8.1 sono decaduti.
   Si  passa  all'emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo
  9  (emendamento  C').
   Lo pongo in votazione.
    Il parere della Commissione?

       SAVONA    vicepresidente  della  Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa    all'emendamento   sostitutivo    del    comma    3
      dell'articolo 9  (emendamento  C').

    ACIERNO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ACIERNO   Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  il  comma  3
  dell'articolo   9  riguarda  l'emendamento  soppressivo   da   me
  ripresentato.  Si  tratta  di un emendamento  soppressivo  perchè
  mentre,  con  il  decreto  assessoriale  n.  890,  blocchiamo  il
  trasferimento da Comune a Comune, con il comma 3, autorizziamo  i
  trasferimenti  da  Provincia a Provincia, senza  avere  prima  un
  piano   organico   di   programmazione   sul   territorio   degli
  accreditati. Il comma 3, quindi, va abrogato.

    PRESIDENTE  Pongo in votazione l'emendamento 9.3.2.  Il  parere
  della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

      PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE  Chi è contrario resti seduto;  chi è favorevole  si
  alzi.

                          (Non è approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  sostitutivo  del  comma   3
  dell'articolo 9.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 7.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 8.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 12.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo risultante.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                            «Articolo  10
                 Disposizioni relative al territorio

        1.   I  comuni  nei  cui  territori  insistano  cave   di
      materiali  per le quali sia stato ultimato il programma  di
      utilizzazione  del  giacimento o che siano  state  comunque
      dimesse   da   almeno   dieci   anni,   procedono,    anche
      congiuntamente, alla redazione di progetti esecutivi  delle
      opere   di  recupero  ambientale  con  le  modalità   e   i
      finanziamenti    previsti,    per    quanto    compatibile,
      dall'articolo  2 della legge regionale 15 maggio  1991,  n.
      24.
        2.  In deroga alle disposizioni contenute negli strumenti
      urbanistici   viene   reintrodotta   la   deroga   di   cui
      all'articolo  36 della legge regionale 10 agosto  1985,  n.
      37,   limitatamente  alla  parte  relativa   alle   imprese
      alberghiere.
        3.   I   benefici  di  cui  all'articolo  5  della  legge
      regionale  16  aprile 2003, n. 4, sono  estesi  ai  terreni
      demaniali non marittimi.
        4.  I  gestori dei dissalatori di Gela, Porto  Empedocle,
      Lampedusa,   Linosa  e  Pantelleria,  di  cui  alla   legge
      regionale  15 novembre 1982, n. 134, e successive modifiche
      ed  integrazioni,  con effetto dalla  data  di  entrata  in
      vigore  della legge regionale 11 maggio 1993, n. 158,  sono
      autorizzati,  in  base alle convenzioni  stipulate  con  la
      Regione  siciliana, ad erogare, a tutti i  componenti  pro-
      tempore delle commissioni regionali, i compensi fissati con
      i  decreti assessoriale di nomina per il controllo tecnico-
      economico    dell'attività   gestionale   dei   dissalatori
      predetti.
        I  relativi  oneri trovano copertura nei costi  fissi  di
      gestione dei bilanci dei dissalatori medesimi.
        5.  E'  abrogato l'articolo 11 della legge  regionale  20
      gennaio 1999, n. 5.
        6.  Al  primo  capoverso del comma 82  dell'articolo  127
      della  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17  dopo  le
      parole  coadiuvanti e concimi' aggiungere le parole tossici
      e molto tossici'.
        7.  In  caso di approvazione di un nuovo piano regolatore
      generale,  le lottizzazioni o le convenzioni in  precedenza
      approvate,  le cui opere di urbanizzazione non siano  state
      avviate  nei  cinque anni successivi e comunque  entro  120
      giorni  dalla  data di pubblicazione della presente  legge,
      sono  adeguate ai nuovi parametri urbanistici, secondo  gli
      indici  delle aree destinate a zona di espansione (zona  C)
      se più restrittivi.
        8.   I   soggetti  assegnatari  di  beni   acquisiti   al
      patrimonio  indisponibile dei comuni in quanto  confiscati,
      ai   sensi  della  legge  n.  575  del  1965  e  successive
      modifiche, possono svolgere all'attività per cui l'immobile
      è  stato  assegnato  anche qualora lo stesso  immobile  sia
      stato  realizzato  in totale o parziale difformità  con  le
      norme urbanistiche.
        9.   Il  termine  di  cui  all'articolo  18  della  legge
      regionale   16   aprile  2003,  n.   4,   come   modificato
      dall'articolo 65 della legge regionale 3 dicembre 2003,  n.
      20,  è  prorogato fino alla data di entrata in vigore della
      presente legge.
        10.  L'articolo  32 del decreto legge 30 settembre  2003,
      n.  269,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  24
      novembre   2003,   n.  326,  e  successive   modifiche   ed
      integrazioni,  si  applica nella Regione  con  le  seguenti
      sostituzioni, modifiche ed integrazioni:
        a)  al  comma 25, dopo le parole 3.000 metri cubi',  sono
      aggiunti  i  seguenti  periodi: E'  altresì  consentita  la
      sanatoria  edilizia per le nuove costruzioni  di  tipo  non
      residenziale che risultino ultimate entro il 31 marzo  2003
      e  che  abbiano  una  cubatura non superiore  a  3.000  mc.
      Ciascun   soggetto  legittimato  a  richiedere  il   titolo
      abilitativo  edilizio  in  sanatoria  non  può,   comunque,
      attraverso più richieste, conseguire la sanatoria  edilizia
      per  costruzioni  non residenziali che superano  il  limite
      volumetrico di 3.000 mc';
        b)   alla  lettera  d)  del  comma  27,  dopo  la  parola
      urbanistici' sono aggiunte le parole e per le quali
        non   venga   acquisito   parere  favorevole   da   parte
      dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.  Non
      può  comunque essere rilasciata la concessione edilizia  in
      sanatoria  per  le opere che ricadono nelle  predette  zone
      vincolate   qualora  il  vincolo  comporta  inedificabilità
      assoluta o quando l'opera costituisce grave pregiudizio per
      la tutela del vincolo stesso.';
        c)  ai commi 15 e 32, le parole da 11 novembre 2004' e 10
      dicembre 2004' sono sostituite dalle parole
        dall'entrata  in  vigore della presente  legge  e  per  i
      successivi sessanta giorni'.
        d)  al comma 43, secondo periodo, le parole può impugnare
      il  silenzio  rifiuto' sono sostituite dalle  seguenti  può
      avvalersi del silenzio assenso. Per le richieste di  parere
      già  inoltrate  alle  amministrazioni competenti,  comprese
      quelle  per  le  quali  si è già formalizzato  il  silenzio
      rifiuto,  i  centoventi  giorni  decorrono  dalla  data  di
      entrata in vigore della presente legge'.
        11.  In  applicazione dell'articolo 32, comma 26, lettera
      b),   del   decreto  legge  30  settembre  2003,  n.   269,
      convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  24  novembre
      2003,  n.  326  e  successive modifiche ed integrazioni,  è
      sempre ammessa la sanatoria edilizia anche per le tipologie
      di  illecito  4, 5 e 6 di cui all'Allegato  1,  Tabella  C,
      relative ad opere abusive ultimate entro il 31 marzo  2003.
      Il   rilascio   del  titolo  abilitativo  in  sanatoria   è
      subordinato  agli stessi adempimenti ed oneri previsti  per
      le  medesime  tipologie di illecito di  cui  al  comma  26,
      lettera a) del predetto articolo 32.
        Qualora  l'opera  abusiva  sia stata  costruita  in  zona
      soggetta  a vincoli speciali a tutela del territorio  o  di
      beni  culturali, ambientali, paesistici o archeologici,  il
      parere  dell'autorità preposta alla gestione del vincolo  è
      richiesto,  ai  fini della concessione o autorizzazione  in
      sanatoria,  solo  nel  caso  in  cui  il  vincolo  in  atto
      esistente   sia   stato   apposto   antecedentemente   alla
      realizzazione dell'opera abusiva.
        Le   suddette  disposizioni  si  applicano  alle  istanze
      presentate  ai sensi della presente legge e  a  quelle  già
      presentate ai sensi dell'articolo 24 della legge  regionale
      5  novembre 2004, n. 15. Le suddette disposizioni  trovano,
      altresì, applicazione anche per le istanze già presentate e
      per  le  quali  il richiedente non avesse già proceduto  al
      pagamento degli importi restanti a titolo di oblazione,  in
      tal  caso  le modalità di pagamento della seconda  e  terza
      rata devono essere rimesse nei termini dei commi 5 e 6.
        Fermo   restando   il  pagamento   del   30   per   cento
      dell'oblazione    contestualmente    alla     presentazione
      dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia  in
      sanatoria,   e   quant'altro   previsto   dall'Allegato   1
      all'articolo  32  del  decreto  legge  30  settembre  2003,
      convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,
      n.  326,  e successive modifiche ed integrazioni, l'importo
      restante  dell'oblazione deve essere  versato  per  importi
      uguali nei seguenti termini:
        a) seconda rata entro il 31 marzo 2006;
        b) terza rata entro il 30 giugno 2006.
        Il   pagamento  degli  oneri  concessori  deve   avvenire
      secondo  le  modalità di cui all'articolo  24  della  legge
      regionale 5 novembre 2004, n. 15.
        12. Al comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale  16
      aprile  2003,  n.  4,  dopo le parole  somme  dovute'  sono
      aggiunte  le  parole con decorrenza dal  trentesimo  giorno
      successivo  alla  notizia  agli  interessati  del  relativo
      importo'.
        13.  Nell'ambito della Regione Siciliana viene  istituita
      la  certificazione della qualità edilizia e abitativa  allo
      scopo di valorizzare il patrimonio immobiliare esistente  e
      garantire  la  sicurezza  delle  costruzioni  e  dei   loro
      complessi.
        La  certificazione della qualità degli immobili, in tutti
      i   casi   in  cui  ne  viene  prevista  la  utilizzazione,
      costituisce   specifico  titolo   di   priorità   ai   fini
      dell'ammissione    alle   agevolazioni,    provvidenze    e
      facilitazioni  economiche ed amministrative previste  dalle
      normative vigenti.
        Per   gli   edifici   esistenti  la   certificazione   va
      presentata  agli uffici tecnici comunali prima  dell'inizio
      dei  lavori  quale  attestazione della  qualità  statica  e
      impiantistica,   geologica   e   geotecnica,    legale    e
      urbanistica,  storica e ambientale della costruzione  nello
      stato in cui si trova.
        Con  decreto  del Presidente della Regione,  adottato  su
      proposta  dell'Assessore  per il territorio  e  l'ambiente,
      sono  definiti mediante specifico Regolamento di attuazione
      i  contenuti, le modalità e i parametri per la attribuzione
      della predetta certificazione di qualità edilizia.
        Con  decreto  del  Presidente  della  Regione  siciliana,
      previo  bando  ad  evidenza  pubblica,  si  provvede   alla
      costituzione dell'elenco speciale dei soggetti  autorizzati
      al   rilascio   della   predetta  certificazione.   Possono
      inoltrare richiesta per l'iscrizione nell'elenco speciale i
      soggetti   privati  costituiti  in  forma  societaria   e/o
      associativa da almeno cinque anni, operanti nel  territorio
      dell'Unione Europea i cui soci e/o associati abbiano svolto
      attività   volte   alla  certificazione  di   qualità   del
      patrimonio immobiliare pubblico e/o privato ed alla  tutela
      giuridica e tributaria ovvero certificazione di qualità nel
      settore  merceologico  connesso  nonché  quelli  di   nuova
      costituzione  che abbiano al proprio interno  soggetti  che
      abbiano espletato, per un periodo di almeno dieci anni,  le
      predette attività.
        In  sede  di prima applicazione, la Regione individua  un
      istituto  siciliano di certificazione ambientale abitativa,
      che    sperimentalmente    attua    il    rilascio    delle
      certificazioni. L'ISCAA per lo svolgimento dei suoi compiti
      istituzionali  ha  un'attività documentaria  e  un'attività
      legata  alla  tutela della sicurezza degli utenti  di  beni
      immobili;  entrambe le attività sono organizzate attraverso
      un  regolamento attuativo, che verrà emanato dal Presidente
      della Regione.
        14.  Al comma 5 dell'articolo 89 della legge regionale  3
      maggio 2001, n. 6 sopprimere le parole tradizionali' e dopo
      le parole attività produttive' aggiungere le parole di tipo
      tradizionale   costituenti  elemento   caratteristico   del
      paesaggio e della storia dei luoghi'.
        15.  Qualora  gli  strumenti  urbanistici  consentano  la
      demolizione  e ricostruzione in sito del volume  esistente,
      il  perimetro  del nuovo edificio può coincidere  anche  in
      parte  con quello preesistente, fermo restando il  rapporto
      di copertura sul lotto di appartenenza ed il rispetto delle
      distanze.
        16.  Le  disposizioni di cui all'articolo 35 della  legge
      regionale 7 agosto 1997, n. 30, si applicano altresì per la
      realizzazione  delle  opere pubbliche  e  delle  iniziative
      private   previste  nei  progetti  integrati   territoriali
      (P.I.T.),  nei programmi di riqualificazione  urbana  e  di
      sviluppo  sostenibile del territorio  (PRUSST),  nei  patti
      territoriali o nei contratti d'area.
        17.  Al  comma 10 dell'articolo 23 della legge  regionale
      10 agosto 1985, n. 37, dopo le parole prima dell'entrata in
      vigore' sostituire le parole della medesima legge'  con  le
      parole  della legge 8 settembre 1985, n. 431,' e alla  fine
      del  comma sostituire le parole '31 dicembre 1976.' Con  le
      parole della legge 8 settembre 1985, n. 431'
        18.  Al  fine di dotare gli edifici di spazi e  strutture
      adeguati alle esigenze abitative delle persone handicappate
      gravi   ivi   residenti   sono   previste   le   successive
      disposizioni.
        Per  gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore
      della  presente  legge, ricompresi nelle zone  territoriali
      omogenee di tipo B, C ed E di cui al decreto ministeriale 2
      aprile 1968, n. 1444, sono consentiti, anche in deroga agli
      indici   di   zona  previsti  dagli  strumenti  urbanistici
      vigenti,  interventi di ampliamento della volumetria  nella
      misura  massima  di  120 mc, realizzati  in  aderenza  agli
      edifici esistenti.
        Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2,  le
      disposizioni  a  tutela  dei beni ambientali  e  culturali,
      quelle  previste  dalla  normativa vigente  sulle  distanze
      dalle  strade,  sulle  distanze dai confini  e  tra  pareti
      finestrate  e  pareti  di  edifici antistanti,  nonché  gli
      eventuali  vincoli igienico-sanitari che vietano ogni  tipo
      di nuova edificazione.
        La  domanda  per  il rilascio della concessione  edilizia
      deve essere corredata di:
        a)  una  certificazione medica rilasciata  dalle  aziende
      unità   sanitarie   locali  territoriali,   attestante   la
      situazione  di  handicap grave, ai sensi  dell'articolo  3,
      comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della persona
      ivi   residente,   con   l'indicazione   delle   condizioni
      necessarie  a  garantire il completo soddisfacimento  delle
      esigenze abitative delle persone handicappate;
        b)  una  dettagliata relazione, a firma di un progettista
      abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione  grafica
      dello  stato di fatto, che attesti l'impossibilità  tecnica
      di  reperire  spazi adeguati nell'ambito  dell'edificio  di
      residenza, e il relativo progetto.
        All'atto  del rilascio della concessione edilizia,  sulle
      volumetrie  realizzate ai sensi del  presente  articolo,  è
      istituito  a cura del concessionario un vincolo  di  durata
      triennale che non consente la variazione della destinazione
      d'uso,  la  vendita e la locazione a soggetti non portatori
      di  handicap,  da trascriversi presso la conservatoria  dei
      registri immobiliari.
        19.  Alla  lettera f) del comma 2 dell'articolo 22  della
      legge  regionale  27  dicembre 1978, n.  71,  e  successive
      modifiche  e  integrazioni dopo le parole ad esclusione  di
      quanto previsto dalla lettera c)' sono aggiunte le parole e
      ad  eccezione dei casi in cui ci sia un progetto ammesso  a
      finanziamento pubblico secondo i bandi del POR Sicilia  nei
      cui casi la distanza può esser anche di 50 metri.'.
        20.   Le   disposizioni  dell'articolo  20  della   legge
      regionale 30 aprile 2001, n. 4 si applicano anche su aree o
      immobili  del  demanio  marittimo avuti  in  concessione  o
      locazione.
        21. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale  10
      agosto  1985,  n. 37, sopprimere le parole con  riferimento
      alla data dell'1 ottobre 1983'.»

        Comunico   che   sono   stati   presentati   i   seguenti
      emendamenti:

    -dall'onorevole  Miccichè:  10.1.1, 10.2.1,  10.3.1,  10.4.1,
        10.5.1, 10.6.2, 10.7.1, 10.8.1, 10.9.1, 10.10.2, 10.11.1,
        10.12.1, 10.13.1, 10.14.1, 10.15.1, 10.16.1, 10.17.1, 10.18.1,
        10.19.1, 10.20.1, 10.21.1
  -dagli onorevoli Forgione e Liotta: 10.0.1, 10.1.2,  10.10.3,
  10.11.2, 10.13.2,
  -dall'onorevole Acierno: 10.1.2,  10.10.4,
  -dall'onorevole Speziale: 10.1.3, 10.1.4,
  -dall'onorevole  Incardona: 10.6.1,
    -      dagli onorevoli Oddo, Panarello,  Speziale, Cracolici:
        10.1.5,
    -dall'onorevole  Beninati: 10.10.1.

   Comunico,  altresì, che sono stati presentati dal Governo  gli
      emendamenti: 10.10.5 e 10.11.3.
   Si passa all'emendamento 10.0.1.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FORGIONE    Signor  Presidente,  onorevoli   colleghi,   basta
  guardarle  questa  norma,  complessivamente,  in  tutta  la   sua
  articolazione,  per capire che si tratta di  una  norma  che,  di
  fatto,  interviene con una serie di deroghe per dare mano  libera
  nella gestione del territorio.
   Non  parlo  di  una  serie di deroghe per  far  sì  che  il  mio
  intervento  abbia un certo effetto, ma il comma 2  è  proprio  in
  deroga  alle  disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.
  Viene reintrodotta, infatti, la deroga di cui all'articolo.
   Risparmiateci almeno questo tipo di scrittura; in deroga ad  una
  norma, reintroduciamo un'altra deroga solo per motivare poi  che,
  di  fatto,  sul territorio siciliano, con una serie di norme  che
  voi  avete  predisposto - alcune in modo palese,  altre  in  modo
  occulto,  nel senso che bisogna leggere tra le righe  quello  che
  avete fatto - volete legittimare la mano libera sulla gestione  e
  la speculazione del territorio.
   Ho  citato  solo il comma 2 perché è sintomatico dell'operazione
  che   questo   articolato  fa  e  non  comprendo,  tra   l'altro,
  l'attinenza alla materia delle variazioni del bilancio  di  buona
  parte di questo articolato.

    PRESIDENTE   Chi  è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Si   passa   al   maxiemendamento  modificativo  del   comma   4
  dell'articolo 10.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 10.10.3.

    LIOTTA  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    LIOTTA   Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  l'emendamento
  10.10.3 contiene tutta una serie di deroghe a vincoli e a termini
  di  scadenza. La più clamorosa riguarda la sanatoria per  edifici
  non residenziali ultimati entro il 31 marzo 2003.
   La  clamorosità  della  deroga consiste  nel  fatto  che  questa
  sanatoria  riguarderebbe  edifici non residenziali  con  cubatura
  inferiore  a  3.000  metri  cubi. Per intenderci,  si  tratta  di
  edifici con 1.000 metri quadrati di superficie e con tre metri di
  altezza  o,  se preferite, 500 metri quadrati di superficie  e  6
  metri   di  altezza.  Si  tratta  di  interi  centri  commerciali
  costruiti abusivamente.
   Non  stiamo  parlando  più  di piccole  correzioni,  di  piccole
  superfetazioni  fatte  in  edifici non residenziali.  Qui  stiamo
  parlando  di  intere  aree,  di  interi  capannoni  con  funzione
  commerciale o industriale.
   Mi  sembra che introdurre una materia del genere all'interno  di
  un  disegno di legge di variazione di bilancio sia una  forzatura
  inammissibile.
   Signor  Presidente,  ritengo che l'intero  articolo  non  doveva
  essere  proposto a quest'Aula ma andava dichiarato  improponibile
  dalla  Presidenza ed, in particolare, credo che il comma 10 debba
  essere soppresso.

    CUFFARO  presidente della Regione. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    CUFFARO    presidente   della   Regione.   Signor   Presidente,
  onorevoli colleghi,  considerato che stiamo trattando una materia
  delicata,  le  chiedo di accantonare l'intero articolo  10  e  di
  passare   alla   trattazione  dell'articolo  11  per   consentire
  all'Assessore ed al Presidente della Commissione di  confrontarsi
  per  capire  esattamente cosa stiamo votando perché non  vorremmo
  prendere delle decisioni senza capire cosa stiamo trattando.

    PRESIDENTE   Non  sorgendo  osservazioni  resta  stabilito  nel
  senso  richiesto  Comunico dal Governo. L'emendamento  10.10.3  è
  pertanto accantonato.
   Si passa all'articolo 11.  Ne do lettura:

                            «Articolo 11
                  Disposizioni relative al turismo

   1.  All'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre  2004,  n.
  17, è aggiunta la seguente lettera:
   p)   all'ACI   di   Messina  per  l'organizzazione   del   Rally
  internazionale di Messina'.
   2.  All'articolo 14 della legge regionale 30 marzo 1998,  n.  5,
  aggiungere il seguente comma:
   3  bis.  Il  rimborso  di cui al comma 1 del  presente  articolo
  viene  concesso anche ai residenti del comune di Milazzo per  gli
  spostamenti con aliscafi o navi da e verso le Isole'.
   3.  La  Regione riconosce l'attività di promozione e  diffusione
  del  Karting  e  degli sport motoristici svolta dall'Associazione
  A.S. Federazione Karting Sicilia' con sede in Palermo.
   4.  E'  istituito  l'Albo regionale del  soccorso  stradale,  di
  seguito  denominato  Albo regionale, tenuto presso  l'Assessorato
  regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
   La  Regione riconosce la funzione sociale e di pubblico servizio
  svolta  nell'ambito  del  soccorso stradale,  definendolo  a  tal
  proposito servizio pubblico essenziale'.
   L'iscrizione all'albo regionale è condizione necessaria  per  la
  stipulazione  di  convenzioni con  la  Regione  e  con  tutte  le
  pubbliche  amministrazioni competenti, proprietari o  gestori  di
  strade ed autostrade.
   L'iscrizione   all'albo  regionale  e  la   cancellazione   sono
  disposte   dall'Assessore   regionale   per   il   turismo,    le
  comunicazioni e i trasporti.
   Con  successivo decreto del Presidente della Regione  siciliana,
  che è approvato entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta
  ufficiale  della  Regione siciliana della  presente  legge,  sono
  individuati   criteri   e  modalità  per  l'iscrizione   all'Albo
  regionale e la relativa disciplina attuativa.
   5.  Al  comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile
  1967, n. 46, dopo le parole Regione siciliana' inserire le parole
  ed il turismo interno'.
   6.  L'Assessore  regionale per turismo,  le  comunicazioni  e  i
  trasporti  è autorizzato ad organizzare specifiche manifestazioni
  ed  eventi per celebrare adeguatamente il centenario della  Targa
  Florio'.  Per  il finanziamento delle iniziative è  stanziata  la
  somma di 1 milione di euro.
   7.  Al  fine  di adeguare il corrispettivo pagato dalla  Regione
  siciliana per il servizio di collegamento marittimo con le  Isole
  minori,  in  dipendenza delle circostanze eccezionali  che  hanno
  determinato  l'imprevedibile aumento del  costo  del  carburante,
  l'Assessore  regionale  per  il turismo,  le  comunicazioni  e  i
  trasporti è autorizzato a concedere il seguente corrispettivo una
  tantum alle società esercenti i servizi di trasporto marittimi:
   a) tratte per il trasporto passeggeri mezzo veloce:
   1)  unità di rete Egadi                       euro
   370.000;
   2)  unità di rete Eolie                 .     euro
   660.000;
   3) unità di rete Pantelleria
   euro      40.000;
   4) unità di rete Pelagie               ..      euro
   180.000.
   b) tratte trasporto passeggeri Ro-Ro:
   1)  unità di rete Eolie                .     euro
   250.000.
   Per  le finalità di cui al presente articolo si fa ricorso  alle
  disponibilità del capitolo 478110 del bilancio della Regione  per
  l'esercizio finanziario 2005.
   8.  Il  comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale  13  marzo
  1982, n. 14, è così sostituito:
   2.  I  parchi di campeggio possono disporre di ristorante,  bar,
  spacci  alimentari  e  generi vari,  tabacchi  ed  altri  servizi
  accessori in strutture fisse che occupino una superficie  coperta
  non   superiore  al  10  per  cento  dell'intera  superficie  del
  campeggio'.
   Il  comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982,
  n. 14 è così sostituito:
   3.  Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulottes  e
  case  mobili  installate a cura della gestione  senza  richiedere
  autorizzazione  o  concessione  edilizia,  purchè  conservino   i
  meccanismi  di  rotazione  in  funzione,  non  possiedano   alcun
  collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle  reti
  tecnologiche  siano  rimovibili in  ogni  momento;  è  consentita
  inoltre  la  presenza di manufatti allestiti per il pernottamento
  purché  non occupino una superficie complessiva superiore  al  35
  per cento di quella totale delle piazzole.'.
   Il  comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982,
  n. 14 è così sostituito:
   4.   Tali   manufatti  non  possono  avere  superficie   coperta
  inferiore  a  metri  quadri 5 e superiore a metri  quadri  8  per
  persona da alloggiare.'
   Il  comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982,
  n. 14, è così sostituito:
   2.  Qualora  lo strumento urbanistico generale non preveda  aree
  destinate  a campeggi, il comune provvede, nei modi  e  forme  di
  legge,  a  mezzo  di variante senza la preventiva  autorizzazione
  dell'Assessorato  regionale del territorio e  dell'ambiente.  Nei
  campeggi   esistenti  e  regolarmente  autorizzati   si   possono
  insediare tutte le strutture previste dalla presente legge  anche
  in  deroga  allo strumento urbanistico, il comune provvede  anche
  successivamente  a recepire in apposita variante  allo  strumento
  urbanistico.'.
   Il  comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982,
  n. 14, è così sostituito:
   5.  E' vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di
  rispetto  indicate  nell'articolo 15  della  legge  regionale  12
  giugno   1976,   n.   78.  I  campeggi  esistenti,   regolarmente
  autorizzati, possono eseguire, in deroga, le opere previste.
   Il  comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982,
  n. 14, è così sostituito:
   7.   Nei   campeggi  esistenti,  regolarmente  autorizzati,   le
  strutture per le attrezzature complementari e
   attrezzature    sportive    e    ricreative     previste
   nell'allegato  D del presente articolo nonché i manufatti  fissi
  allestiti per il pernottamento così come previsti ai commi 2, 3 e
  4  dell'articolo  1,  sono assentibili  anche  in  assenza  o  in
  difformità degli strumenti urbanistici.
   I  comuni  sprovvisti di campeggi, per consentire  la  sosta  di
  caravan,   autocaravan,   camper  e  simili   mezzi   mobili   di
  pernottamento  al  di  fuori  dei  campeggi  di  cui  alla  legge
  regionale   13   marzo  1982,  n.  14,  possono  istituire   aree
  attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed  al
  parcheggio  di  tali mezzi, compatibilmente con i loro  strumenti
  urbanistici,  o  autorizzare privati alla  realizzazione  e  alla
  gestione  di  tale aree. Le aree attrezzate sono  realizzate  nel
  rispetto della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, nonché delle
  disposizioni  di  cui  all'articolo 185,  comma  7,  del  decreto
  legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento  di
  esecuzione.
   I  comuni,  quando istituiscono direttamente le aree  di  sosta,
  possono  provvedere  alla loro gestione anche  mediante  apposite
  convenzioni con terzi soggetti.
   Nelle  predette aree la permanenza è consentita per  un  periodo
  massimo di 24 ore consecutive.
   E'  punita  con la sanzione amministrativa da 100 a 300  euro  e
  l'immediata   rimozione  del  mezzo,   la   sosta   di   caravan,
  autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al  di
  fuori  dei campeggi e/o delle aree attrezzate. La sanzione  è  di
  500 euro nel caso venga accertato l'utilizzo del mezzo in loco.
   L'articolo 13 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10,  è
  abrogato.'.
   9.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
  presente   legge,  l'Assessore  regionale  per  il  turismo,   le
  comunicazioni e i trasporti affida l'incarico dello studio per la
  pianificazione  del  riassetto  organizzativo  e  funzionale  del
  trasporto pubblico locale della Regione.
   Il  piano  deve  contenere  la rete  dei  servizi  di  trasporto
  pubblico  secondo  principi di economicità  ed  efficienza;  deve
  contenere  altresì  elementi di gerarchizzazione  tra  i  diversi
  livelli  territoriali, determinando i servizi minimi regionali  e
  le unità di rete.
   Il  piano di cui alla presente disposizione è approvato  sentite
  le  rappresentanze regionali delle imprese di trasporto pubblico,
  con   decreto   del   Presidente  della  Regione,   su   proposta
  dell'Assessore  regionale per il turismo, le  comunicazioni  e  i
  trasporti, sentita la Giunta regionale di Governo, previo  parere
  della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
  siciliana.  Nelle more dell'approvazione del piano  di  riassetto
  organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine
  di  assicurare la continuità del servizio pubblico di  autolinee,
  le  concessioni  in atto vigenti accordate dalla  Regione  e  dai
  comuni  ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822  e  dalla
  legge  regionale  4  giugno  1964, n.  10,  sono  trasformate  in
  contratti di affidamento provvisorio della durate di ventiquattro
  mesi  nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data
  di entrata in vigore della presente legge.
   I  predetti  contratti  sono  stipulati,  dalla  Regione  e  dai
  comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi, che
  possono  costituirsi  in  consorzi o in  associazioni  temporanee
  d'impresa; sono, comunque, fatti salvi i contratti di servizio  e
  le  convezioni  in  atto  esistenti tra i  comuni  e  le  aziende
  affidatarie o concessionarie.
   Non   possono   essere  compresi  nei  contratti   d'affidamento
  provvisorio i servizi occasionali, speciali e di gran turismo già
  accordati  ai sensi della legge 28 settembre 1939, n.  1822,  che
  continueranno ad essere esercitati sotto forma di autorizzazione.
   Non  possono,  comunque  essere  affidati  o  autorizzati  nuovi
  servizi  di  trasporto  pubblico locale e di  gran  turismo  sino
  all'attuazione  della  riforma  organica  del  settore;  potranno
  unicamente  essere  adeguate il numero delle  corse  relative  ai
  programmi  di  esercizio  dei servizi oggetto  del  contratto  di
  affidamento  provvisorio  o  di autorizzazione,  in  funzione  di
  mutate esigenze della mobilità.
   Il  contratto  di  affidamento provvisorio erogato  a  trimestri
  anticipati  deve  prevedere un corrispettivo pari  al  contributo
  spettante  all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi  della
  legge  regionale  14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA,  ovvero  alla
  somma  dei  contributi  spettanti alle  aziende  costituitesi  in
  consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei
  dati  ISTAT dell'ultimo biennio ed in ragione del regime  fiscale
  dell'azienda  destinataria.  Il corrispettivo  dei  contratti  di
  affidamento  provvisorio  è  annualmente  adeguato   sulla   base
  dell'indice  annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo  per  le
  famiglie  di  operai  ed  impiegati. I contratti  di  affidamento
  provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i servizi
  resi  ai  sensi  dell'articolo 1 della legge regionale  8  giugno
  2005,  n. 8. Restano comunque in vigore le norme di cui ai  commi
  11,  12,  e  13 dell'articolo 10 della legge regionale 14  giugno
  1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.
   Ai   fini   del   pagamento   dei  corrispettivi   relativi   ai
  contratti     di    affidamento  provvisorio     dei  servizi  di
  competenza  comunale  compresa  nella  D.D.G.  n.  1058/2004,  la
  Regione  siciliana trasferisce ai comuni, in fondi vincolati,  le
  somme calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n.
  68,  oltre  IVA; sono, comunque, fatti salvi i corrispettivi  già
  previsti dai contratti con convenzioni in essere stipulati tra  i
  comuni e le aziende affidatarie o concessionarie.
   I   servizi   urbani  ed  extraurbani  di  competenza   comunale
  attualmente  concessi  dai  comuni ma  non  compresi  tra  quelli
  elencati  nel  D.D.G. n. 1058/2004, saranno oggetto anch'essi  di
  contratti di affidamento provvisorio stipulati con le aziende che
  già  li  esercitavano;  gli oneri di detti  servizi  rimangono  a
  carico dei comuni stessi.
   Sono   confermate  le  disposizioni  per  la  disciplina  e   la
  sicurezza  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale   urbano
  previste  dall'articolo  1, quarto e quinto  comma,  della  legge
  regionale 4 giugno 1964, n. 10.
   Per   la  redazione  del  predetto  piano  di  riassetto   1   è
  autorizzata,  per l'esercizio finanziario 2006, la spesa  di  450
  migliaia di euro (UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476516).
   La  Regione,  fino  alla  stipula dei contratti  di  affidamento
  provvisorio,  continua  a corrispondere, a  ciascuna  impresa  di
  trasporto  pubblico,  i  contributo  di  esercizio,  secondo   le
  modalità  di  cui agli articoli 4 e 10 della legge  regionale  14
  giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni,  salvo
  conguaglio.
   Il  comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005,
  n. 8, è sostituito dal seguente:
   3.  Gli  oneri conseguenti all'applicazione del comma 1  sono  a
  carico  della  Regione, che provvede, con decreto  dell'Assessore
  regionale  per  il  turismo, le comunicazioni e  i  trasporti  da
  emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente
  legge,  a  stabilire  le  direttive  relative  alla  modalità  di
  rimborso delle aziende di trasporto'.
   All'onere  di  cui  ai  commi  7  e  13  si  provvede   con   le
  disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione  per
  l'esercizio finanziario 2006.
   10.  La  lettera  a) del comma 4 dell'articolo  30  della  legge
  regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è così modificata:
   a)   offerta  di  ospitalità  e/o  di  ristorazione  di  servizi
  connessi a tali attività, esercitata in immobili già esistenti  e
  già  risultanti  classificati nel catasto  terreni  come  edifici
  rurali.  Tale requisito è accertato con un certificato  catastale
  storico.'.
   Il  comma  4,  così  modificato, si applica anche  alle  domande
  presentate in adesione ai bandi pubblici del POR Sicilia, emanati
  in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.»

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

     -dall'onorevole  Miccichè: 11.1.1; 11.2.1;  11.3.1;  11.4.1;
     11.5.1; 11.6.1; 11.7.1; 11.8.2; 11.9.1; 11.9.10.
  -dagli onorevoli Forgione e Liotta: 11.0.1
  -dall'onorevole Acierno: 11.1.2; 11.2.2; 11.3.2; 11.7.3;
  -dall'onorevole              : 11.6.2;
  -dagli onorevoli Beninati e Misuraca: 11.7.2;
  -dagli onorevoli Fleres, Catania G, Maurici: 11.8.1;
  -dall'onorevole Sammartino:  11.9.2; 11.9.3; 11.9.4; 11.10.1;
  -dall'onorevole Savona?:  11.9.6; 11.9.5;
  -dall'onorevole Dina: 11.9.7; 11.9.8; 11.9.9.

   Si passa all'emendamento 11.0.1.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole  si
  alzi.

                          (Non è approvato)

   Si  passa  all'emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo
  11.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicePresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E'  approvato)

   Si passa all'emendamento soppressivo del comma 4.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E'  approvato)

   Si passa all'emendamento soppressivo del comma 6.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E'  approvato)

   Si passa all'emendamento soppressivo del comma 9.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E'  approvato)

   Comunico che l'emendamento 11.6.2 è superato
   Si passa all'emendamento 11.8.1.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E'  approvato)

    PRESIDENTE   L'emendamento  11.7.2,  contenuto  nel  testo,   è
  rinviato al momento dell'esame del testo.
   Gli  emendamenti 11.9.6, 11.9.7, 11.9.3, 11.9.8, 11.9.4, 11.9.5,
  11.9.9 e 11.10.1 sono assorbiti dal maxi-emendamento.
   Si passa all'emendamento 11.9.2.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Comunico  che sono stati presentati dal Governo gli emendamenti:
  11.8.3, 11.8.4 e 11.8.5.

   Si passa all'emendamento 11.8.3.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 11.8.4.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 11.8.5.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

     GRANATA   assessore  per il turismo,  le  comunicazioni  ed  i
  trasporti. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     GRANATA   assessore  per il turismo,  le  comunicazioni  ed  i
  trasporti.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  tutti  questi
  articoli si rifanno ad una disposizione del comma 7, in cui tutti
  questi  interventi sarebbero assentibili anche in  assenza  e  in
  difformità degli strumenti urbanistici.
   Quanto  previsto ai commi 8.3, 8.4, 8.5 è sempre  in  difformità
  degli  strumenti  urbanistici. Ciò vuol dire che,  in  difformità
  degli  strumenti  urbanistici, in un'area  di campeggio,  si  può
  edificare  fino  al 10 per cento della superficie  del  campeggio
  stesso. Come variante del sistema urbanistico, qualsiasi area  di
  campeggio   per   camper,  qualsiasi  estensione  abbia,   stiamo
  autorizzando  a  costruire il 10  per cento  di  strutture  fisse
  all'interno  di  quell'area,  in deroga  a  tutti  gli  strumenti
  urbanistici.
   Oggettivamente,  è  improponibile, per motivi  evidenti,  da  un
  punto di vista normativo e poi per altri motivi.
   Abbiamo  salvaguardato soltanto quelle parti  che  riguardano  i
  servizi per le aree.

     MICCICHE'  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

       MICCICHE'  Signor Presidente - parlo anche da  camperista  -
  se  vogliamo essere irrisi da tutto il mondo, credo  che  con  la
  seguente  formulazione  accadrà sicuramente:   è  punita  con  la
  sanzione   amministrativa  da  100  a  300  euro  e   l'immediata
  rimozione  del mezzo, la sosta di caravan, camper  e  simili,  di
  pernottamento  al di fuori dei campeggi e delle aree  attrezzate.
  la sanzione è di 500 euro nel caso venga accertato l'utilizzo del
  mezzo nel logo .
   Ho  girato  l'Europa  con  il camper e,  prima  ancora,  con  la
  roulotte  e, in nessuna parte del Mondo, ciò accade. E' una  cosa
  che non regge. Una cosa del genere sarà riferita alla Commissione
  Europea.
   Ho  dormito nella famosa piazza di Berlino ed ho dormito quattro
  giorni  perché i campi erano pieni e nessuno mi ha buttato fuori.
  E'  una piazza bellissima che ha fatto la storia del Mondo, anzi,
  addirittura, ogni tanto passava una macchina della polizia che mi
  guardava perché vi erano delle situazioni particolari. Eravamo in
  Germania.
   Vogliamo  impedire ai turisti di venire in Sicilia con i  camper
  e  con le roulotte, in quelle condizioni  Cerchiamo di riflettere
  su questa situazione e di rivederla.
   Condivido  quanto  affermato  prima  dall'assessore  Granata  su
  questo  aspetto della questione urbanistica. Chiedo cinque minuti
  di sospensione per un approfondimento.

     GRANATA   assessore  per il turismo,  le  comunicazioni  ed  i
  trasporti. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     GRANATA   assessore  per il turismo,  le  comunicazioni  ed  i
  trasporti. Queste aree attrezzate servono ad impedire che ci  sia
  una sosta selvaggia che, in alcuni periodi dell'anno, proprio nei
  centri  storici  o  in  alcuni  luoghi,  risulta  particolarmente
  sgradevole.
   Si   tratta   di   una  sanzione  eccessivamente   rigida   che,
  probabilmente, potremmo rimodulare meglio. Mi adopererò subito in
  modo   da   eliminare  la  sanzione,  prevedendo   comunque   una
  regolamentazione.
   Non  ha  senso prevedere una regolamentazione in aree attrezzate
  e  poi  consentire che i camper e le roulotte si possano  fermare
  dappertutto. Ciò mi sembra fuori da ogni logica.

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FORGIONE   Signor  Presidente,  comprendo  le  questioni  poste
  dall'Assessore  in  rapporto alla volontà del  Governo  anche  se
  sappiamo  che  le  aree attrezzate per il campeggio  non  vengono
  realizzate  dal  Governo. Si tratta di  una  indicazione,  di  un
  incentivo che diamo ai Comuni.
   Nelle more - visto che usate questo termine -, in attesa che  ci
  siano le aree attrezzate, che facciamo, multiamo tutti i camper?
   Fatta in quel modo, la norma bisogna calibrarla bene.

    CUFFARO  presidente della Regione. La norma recita:  ... al  di
  fuori dei campeggi .

    FORGIONE  Esatto.

    CUFFARO   presidente  della Regione. Ma si  presuppone  che  vi
  siano.

    FORGIONE   E se non ci sono le aree attrezzate per i  camper  -
  altra  cosa  rispetto  ai campeggi - o  se  i  camper  vanno  nei
  campeggi,  considerato che non tutti i campeggi  sono  attrezzati
  per  ricevere  i  camper che hanno altre dimensioni  che  non  la
  normale tenda, che facciamo, multiamo tutti i camper?
   Vi invito a la formulare il testo in modo adeguato.

     GRANATA   assessore  per il turismo,  le  comunicazioni  ed  i
  trasporti. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà

    GRANATA   assessore  per  il turismo,  le  comunicazioni  ed  i
  trasporti.  La  norma va letta per intero perché si  dice  che  i
  Comuni,  quando  istituiscono le aree di sosta,  provvedono  alla
  loro  gestione, anche mediante apposite convenzioni  con  diversi
  soggetti - nelle predette aree, la permanenza è consentita per un
  periodo massimo di 24 ore - e poi prevede la sanzione.
   E' un tentativo di regolamentare la sosta per il pernottamento.

    CUFFARO   presidente  della  Regione.  Basta  aggiungere    nei
  Comuni  provvisti  di aree attrezzate è punita  con  la  sanzione
  amministrativa .

    PRESIDENTE  Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

                              «Articolo 12
                            Misure finanziarie urgenti

    1.  L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali  e
   della  pubblica  istruzione  è  autorizzato  a  concedere   alla
   Fondazione Federico II' un contributo straordinario, pari a  597
   migliaia  di euro, a titolo di ristoro per i proventi  derivanti
   dalla  fruizione del complesso monumentale del Palazzo Reale  di
   Palermo   incassati  dalla  Regione  per  conto   dell'Assemblea
   regionale siciliana nel periodo giugno 2004-giugno 2005.
    All'articolo  18 della legge regionale 19 maggio  2005,  n.  54
   dopo  le  parole della legge regionale 5 novembre 2004,  n.  15'
   sono  aggiunte  le  parole e vengono direttamente  versate  alla
   Fondazione Federico II'.
    2.  L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali  e
   della  pubblica  istruzione  è  autorizzato  a  concedere,   per
   l'esercizio finanziario 2005, un contributo straordinario di  25
   migliaia di euro all'INAF
    -  Osservatorio  astronomico  di  Palermo  per  l'acquisto  del
   materiale  necessario  alla motorizzazione  ed  automazione  del
   telescopio  rifrattore di Merz e per lo svolgimento di  attività
   di divulgazione.
    3.  Per  l'anno 2006 le disposizioni limitative alle assunzioni
   negli  enti locali e negli enti soggetti a controllo e vigilanza
   della  Regione  non  trovano applicazione per  l'assunzione  dei
   lavoratori  destinatari  del regime transitorio  dei  lavoratori
   socialmente utili.
    L'applicazione  della predetta disposizione  resta  subordinata
   al  rispetto delle condizioni di cui all'articolo 77,  comma  1,
   della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
    Dopo  il  comma  2  dell'articolo 4 della  legge  regionale  26
   novembre 2000, n. 24, aggiungere i seguenti:
    2  bis.  L'Assessore  regionale per il  lavoro,  la  previdenza
   sociale,   la   formazione  professionale  e   l'emigrazione   è
   autorizzato a concedere un contributo pari ad euro ripartiti  in
   cinque  annualità, in quote di pari importo, per ogni lavoratore
   socialmente  utile,  avviato dagli enti  locali  sulla  base  di
   progetti   autofinanziati,  che  venga  stabilizzato   dall'ente
   promotore  o utilizzatore, nell'anno 2006, attraverso una  delle
   misure di fuoruscita previste dalla legislazione vigente, con un
   compenso mensile lordo non inferiore ad euro 671,39.
    2  ter.  Il  contributo di cui al comma 2 bis non è  cumulabile
   con  altri  benefici o provvidenze erogati per la smobilitazione
   dei   medesimi  lavoratori  con  oneri  a  carico  del  bilancio
   regionale.'.
    4.  Per  le finalità di cui al comma 1 dell'articolo  26  della
   legge  regionale  3 maggio 2001, n. 6 ed al fine  di  consentire
   l'attuazione  del  progetto  sperimentale  per  l'impiego  delle
   cellule  staminali  cordonali nella rigenerazione  della  parete
   cardiaca  in  soggetti  colpiti da  infarto,  è  autorizzata,  a
   decorrere  dall'esercizio finanziario  2006,  la  spesa  di  500
   migliaia  di  euro.  Per gli esercizi finanziari  successivi  si
   provvede  ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera  h),  della
   legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
    5.  L'Assessore  regionale per l'agricoltura  e  le  foreste  è
   autorizzato  a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario
   2005,  in  favore del Consorzio di ricerca per  lo  sviluppo  di
   sistemi  innovativi agroambientali (Co.Ri.S.S.I.A.), ente  della
   Regione  siciliana  di  diritto  pubblico,  istituito  ai  sensi
   dell'articolo  5  della  legge regionale  n.  88  del  1982,  un
   contributo  annuo pari a euro 300 migliaia quale concorso  nelle
   spese  di gestione e di funzionamento dell'azienda sita in  Agro
   di  Sciacca in contrada Marchesa concessa dalla Fondazione  C.A.
   Vetrano'  in comodato d'uso al Co.Ri.S.S.I.A. per la  durata  di
   anni  25  come sede per lo svolgimento di una vasta attività  di
   ricerca,  per il recupero e la valorizzazione della biodiversità
   mediterranea. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede
   ai  sensi  dell'articolo  3, comma 2, lettera  h),  della  legge
   regionale 27 aprile 1999, n. 10.
    6.  Per  la promozione e valorizzazione del percorso turistico-
   culturale   Fiumara   d'arte',  nonché  per  la   conservazione,
   manutenzione  e  fruizione delle sue opere  d'arte,  l'Assessore
   regionale  per  il turismo, le comunicazioni  e  i  trasporti  è
   autorizzato ad erogare un contributo annuo determinato ai  sensi
   dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge  regionale  27
   aprile 1999, n. 10.
    Il  predetto  contributo  è  destinato  per  il  40  per  cento
   all'associazione Fiumara d'arte' per iniziative  promozionali  e
   di  valorizzazione  del percorso; il restante  60  per  cento  è
   ripartito  in  parti  uguali tra i comuni  di  Mistretta,  Motta
   d'Affermo,  Pettineo, Reitano, Tusa e Castel  di  Lucio  per  la
   conservazione, manutenzione, fruizione ed incremento nel  numero
   delle opere d'arte.
    L'inserimento  di  nuove  opere  d'arte  nel  percorso  Fiumara
   d'arte' è stabilito d'intesa tra il comune nel cui territorio  è
   prevista  l'esposizione  dell'opera  e  l'associazione   Fiumara
   d'arte'.
    Per  le  finalità  di cui al presente comma è autorizzato,  per
   l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 70 migliaia di euro.
    7.  L'Assessore regionale per gli Enti locali è  autorizzato  a
   concedere, per l'anno 2005, un contributo pari a 100 migliaia di
   euro  al  Centro  Internazionale di Etnostoria  di  Palermo  per
   l'istituzione    del    premio    internazionale    di     studi
   demoetnoantropolgici  G.  Pitrè  -  Salamone  Marino'.  Per  gli
   esercizi   finanziari   successivi   si   provvede   ai    sensi
   dell'articolo  3, comma 2, lettera h) della legge  regionale  27
   aprile 1999, n. 10.
    8.  L'Assessore regionale per gli Enti locali è  autorizzato  a
   concedere, per l'anno 2005, un contributo pari a 100 migliaia di
   euro al Conservatorio di Musica
    Vincenzo Bellini' di Palermo ed all'Accademia di Belle Arti  di
   Palermo  per  l'istituzione  del  premio  Nuovi  Talenti'  nelle
   sezioni  rispettivamente di musica ed  arte.  Per  gli  esercizi
   finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3 comma
   2 lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
    9.  Per  l'esercizio  finanziario 2005 è istituito,  presso  la
   Presidenza della Regione, un fondo destinato alla concessione di
   contributi  straordinari in favore di associazioni, onlus,  enti
   di culto e di soggetti aventi particolari esigenze da tutelare.
    I  contributi  di cui al comma 1 sono determinati  con  decreto
   del Presidente della Regione, previo parere della II Commissione
   legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
    Per   le  finalità  di  cui  al  comma  1  è  autorizzata,  per
   l'esercizio  finanziario 2005, la spesa  di  1.590  migliaia  di
   euro.
    10.  Al fine di favorire e promuovere il più ampio diritto alla
   formazione scientifica e culturale, nonché l'attività di ricerca
   e  di  collaborazione con le università o gli altri istituti  di
   alto profilo scientifico, è promossa, ai sensi dell'articolo  14
   del  codice  civile, l'istituzione di una fondazione di  ricerca
   scientifica e culturale denominata Prof. Gianfranco Cupidi'. Per
   l'anno 2005 alla Fondazione è concesso un contributo valutato in
   100 migliaia di euro.
    11. L'Assessore regionale per l'agricoltura e per le foreste  è
   autorizzato,  per l'esercizio finanziario 2006,  ad  erogare  un
   contributo  straordinario di 400 migliaia  di  euro  all'Azienda
   silvo-pastorale  di Nicosia e 100 migliaia di  euro  all'azienda
   silvo-pastorale di Troina per le finalità di cui  agli  articoli
   3,  4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e quale concorso al
   ripianamento delle passività delle stesse.
    Agli  oneri  del  presente comma, quantificati per  l'esercizio
   finanziario 2006 in 500 migliaia di euro, si provvede con  parte
   delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003  del
   bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
    12.  L'Assessore regionale per l'agricoltura  e  le  foreste  è
   autorizzato  a concedere, per l'esercizio finanziario  2005,  un
   contributo  di  100  migliaia  di euro  alla  sezione  regionale
   siciliana della Lega italiana per la lotta contro il tumore  per
   le  sue  finalità  istituzionali. Per  gli  esercizi  finanziari
   successivi  si  provvede  ai  sensi dell'articolo  3,  comma  2,
   lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
    L'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le   foreste   è
   autorizzato  a concedere, per l'esercizio finanziario  2005,  un
   contributo annuale complessivo nel limite massimo di 50 migliaia
   di euro alla sezione regionale siciliana della Lega italiana per
   la  lotta  contro il tumore, per far fronte agli oneri  relativi
   alla  fornitura  di  arance  che  l'Assessorato  si  impegna  ad
   effettuare giusta convenzione con la sezione regionale predetta.
   Per  gli  esercizi  finanziari successivi si provvede  ai  sensi
   dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge  regionale  27
   aprile 1999, n. 10.
    13.  L'Assessore  regionale  per  la  sanità  è  autorizzato  a
   concedere  per  l'esercizio finanziario 2005  all'azienda  unità
   sanitaria locale n. 9 di Trapani, un contributo di 150  migliaia
   di euro, finalizzato al proseguimento dell'attività del Registro
   tumori  per  la provincia di Trapani istituito con deliberazione
   del  direttore  generale n. 394 del 19 febbraio  2003.  Per  gli
   esercizi   finanziari   successivi   si   provvede   ai    sensi
   dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge  regionale  27
   aprile 1999, n. 10.
    14.  Il  contributo alla Casa Sicilia per la  promozione  della
   cultura,  dell'immagine  e  dei prodotti  tipici  e  di  qualità
   siciliani nonché per il premio Sicilia
    Archimede' è autorizzata per l'esercizio finanziario  2005,  di
   200 migliaia di euro.
    15.  L'Assessore regionale per l'agricoltura  e  le  foreste  è
   autorizzato  a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario
   2006,  alla  Fondazione  A. e S. Lima Mancuso  -  Università  di
   Palermo un contributo annuo pari a 150 migliaia di euro, cui  si
   provvede  con  parte  delle  disponibilità  dell'UPB  4.2.1.5.2,
   accantonamento  1003 del bilancio della Regione per  l'esercizio
   finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi  si
   provvede  ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera  h),  della
   legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
    16.   L'Assessore  regionale  per  la  famiglia,  le  politiche
   sociali  e  le  autonomie  locali è autorizzato  ad  erogare  un
   finanziamento aggiuntivo ai comuni capoluogo della  Regione  che
   abbiano  dichiarato  il  dissesto o lo dichiarino  entro  il  31
   dicembre  2005, di 2.000 migliaia di euro l'anno per il triennio
   2005-2007  e per comune. Per le predette finalità si  fa  fronte
   con parte delle disponibilità del fondo per le Autonomie locali.
    17.  Al fine di favorire e potenziare le attività di ricerca  e
   di innovazione sulle colture mediterranee, l'Assessore regionale
   per   l'agricoltura   è  autorizzato  ad   erogare   al   Centro
   sperimentale  Ponte  Olivo di Gela, per l'esercizio  finanziario
   2005, un contributo di 250 migliaia di euro, quale concorso alle
   spese di funzionamento del centro.
    18.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle  foreste,
   di concerto con l'Assessorato regionale per il lavoro, autorizza
   i Consorzi di bonifica, che gestiscono opere pubbliche demaniali
   finalizzate alla distribuzione collettiva delle acque in  favore
   dell'agricoltura,  a  stipulare  contratti  di  diritto  privato
   quinquennale per la stabilizzazione del precariato  in  servizio
   presso gli enti medesimi da almeno cinque anni con avviamento in
   conformità alla legislazione all'epoca vigente.
    Tale  personale  viene assimilato nel trattamento  economico  e
   giuridico, nella procedura di stabilizzazione e nella  copertura
   dei relativi costi a quello analogo in servizio presso i diversi
   rami dell'Amministrazione regionale.
    La  relativa spesa, pari a 1.000 migliaia di euro, è  a  carico
   del  Fondo  unico  del precariato, istituito con  l'articolo  71
   della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
    19.  L'Assessore regionale per l'Agricoltura  e  le  foreste  è
   autorizzato  a concedere ai giovani imprenditori insediatisi  in
   aziende  agricole a partire dal 2001 tramite acquisto di terreni
   con  mutuo fondiario un contributo sul pagamento degli interessi
   nella  misura  prevista  dai  bandi  sull'acquisto  dei  terreni
   tramite  ISMEA  (Istituto  di servizi per  il  mercato  agricolo
   alimentare).
    L'applicazione  della presente disposizione  è  subordinata  al
   rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti
   di  Stato,  nonché  alla  definizione  della  procedura  di  cui
   all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo  della
   Comunità europea.
    20.  Il  Presidente della Regione è autorizzato ad  erogare  un
   contributo straordinario di 100 migliaia di euro per l'esercizio
   finanziario  2005  da  assegnare ai proprietari  degli  immobili
   danneggiati  dagli  eventi  calamitosi  del  21  novembre  2002,
   verificatisi nel territorio del comune di Misterbianco, per fare
   fronte alle spese di ripristino degli immobili stessi.
    21.   L'Assessorato  regionale  del  lavoro,  della  previdenza
   sociale,  della  formazione  professionale  e  dell'emigrazione,
   nell'ambito  delle proprie funzioni in materia di politiche  del
   lavoro,  della  tutela  dei lavoratori  e  delle  competenze  in
   materia  di politiche sociali e previdenziali, è autorizzato  ad
   avvalersi,  mediante  apposita  convenzione,  di  Italia  Lavoro
   Sicilia  S.p.A.,  società costituita ai sensi dell'articolo  105
   della  legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Per la promozione  e
   la  gestione delle attività riconducibili agli ambiti di cui  al
   presente  comma,  i dipartimenti dell'amministrazione  regionale
   possono avvalersi di Italia Lavoro Sicilia S.p.A., di intesa con
   la  Presidenza  della  Regione, nel rispetto  dell'articolo  105
   della  legge  regionale 3 maggio 2001, n.  6  e  della  suddetta
   convenzione.
    Per  le  finalità  della presente disposizione  è  autorizzata,
   quale  contributo  agli  oneri  di  funzionamento  ed  ai  costi
   generali di struttura in favore di Italia Lavoro Sicilia S.p.A.,
   la  spesa  di  50  migliaia di euro per ciascuno degli  esercizi
   finanziari 2005, 2006 e 2007. Per gli esercizi finanziari 2006 e
   2007  l'onere  trova  riscontro nel bilancio  pluriennale  della
   Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
    22.  La  Regione,  al  fine  di  diffondere  tra  gli  studenti
   siciliani   i  principi  ispiratori  del  partenariato   globale
   euromediterraneo  ed i valori del dialogo interculturale  e  per
   celebrare   l'anniversario  della  dichiarazione  di  Barcellona
   del   1995,   istituisce   la   Giornata euromediterranea'.
    La  Regione, nella settimana tra il 4 ottobre, solennità civile
   per  la pace, e la domenica successiva, promuove iniziative  per
   migliorare   il   dialogo  e  la  cooperazione  euromediterranea
   nell'ambito della rete delle città della pace costituita con  la
   manifestazione   Luci  dal  Mediterraneo',   organizzata   dalla
   Associazione Altre città' di Marsala.
    Per  le  finalità  di cui al presente comma è autorizzata,  per
   l'esercizio  finanziario  2005,  la  spesa  complessiva  di   20
   migliaia di euro.
    23.  Alla  lettera f) del comma 2 dell'articolo 22 della  legge
   regionale  27  dicembre  1978, n. 71 e successive  modifiche  ed
   integrazioni, aggiungere dopo le parole ad esclusione di  quanto
   previsto dalla lettera c)' le parole e ad eccezione dei progetti
   ammessi  a  finanziamento  pubblico  secondo  i  bandi  del  POR
   Sicilia,  nel  cui  caso  la distanza può  essere  anche  di  50
   metri.'.
    24.   In   considerazione  della  grande  rilevanza  culturale,
   etnografica,  paesaggistica  ed  ambientale  ed   al   fine   di
   incrementare  le  attività  istituzionali,  l'organizzazione  di
   mostre  e  convegni, escursioni etnoantropologiche con fruizione
   del Parco Museo Jalari anche da parte di categorie disagiate, la
   preparazione   dei   giovani  alla   guida   ambientale   e   la
   conservazione di antichi mestieri, l'Assessore regionale  per  i
   beni  culturali  ed  ambientali e per la pubblica  istruzione  è
   autorizzato  a concedere, per l'esercizio finanziario  2005,  in
   favore  del Parco, Associazione culturale con sede in Barcellona
   Pozzo di Gotto, un contributo di 100 migliaia di euro.
    25. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali  e
   la  pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo,
   per  l'esercizio  finanziario  2005,  di  50  migliaia  di  euro
   all'associazione  culturale  etnografica  ambientale  Jalari  di
   Barcellona Pozzo di Gotto per le previsioni statutarie  inerenti
   la gestione del Parco museo Jalari'. Per gli esercizi finanziari
   2006  e  2007  l'onere trova riscontro nel bilancio  pluriennale
   della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
    26.  Per  le finalità dell'articolo 21 della legge regionale  3
   maggio  2001,  n. 6, è autorizzata la spesa di 100  migliaia  di
   euro   per   l'esercizio  finanziario  2005.  Per  gli  esercizi
   finanziari  successivi si provvederà ai sensi  dell'articolo  3,
   comma  2,  lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999,  n.
   10.
    27.  L'Assessore  regionale alla Presidenza  è  autorizzato  ad
   estendere i benefici di cui alla legge regionale 15 maggio 2002,
   n.  4,  ai  soci  della  cooperativa La Gazzella  Lotto  214  di
   Messina', i quali hanno in corso giudizio amministrativo avverso
   la delibera di esclusione adottata nei loro confronti.
    I  predetti  benefici,  diretti al  rimborso  forfetario  delle
   anticipazioni  versato  dai  soci  in  conto  costruzioni   sono
   concessi   al   fine   di  eliminare  il  contenzioso   sociale,
   instauratosi  a  seguito dei gravi danni  subiti  dal  programma
   costruttivo per i dissesti idrogeologici.
    Il  contributo, nella misura forfetaria di 15 migliaia di  euro
   per  ciascun  socio,  è erogato su richiesta degli  interessati,
   previa  trasmissione della certificazione relativa alla pendenza
   del  giudizio  amministrativo della copia  dell'originario  atto
   dell'assegnazione  provvisoria della  copia  della  delibera  di
   esclusione,  della  rinuncia  al giudizio  di  opposizione  alla
   delibera di esclusione.
    Per   le   finalità  di  cui  alla  presente   disposizione   è
   autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa  di  300
   migliaia di euro.
    28.  Al  fine  di perseguire l'obiettivo della rivitalizzazione
   sociale e culturale dell'area interessata, l'Assessore regionale
   per  i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
   è  autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, un
   contributo  di  200 migliaia di euro al comune di  Naro  per  il
   recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale  di  un
   edificio di proprietà comunale da adibire a centro servizi  alla
   produzione musicale, Casa della musica.
    29.  Per  il  raggiungimento degli scopi statutari  è  concesso
   all'Associazione      Sviluppo     P.M.I.     e  Amministrazione
   pubblica,   in  acronimo  S.P.A.'  con  sede  in  Palermo,   per
   l'esercizio  finanziario 2005, un contributo di 250 migliaia  di
   euro,  con  le  modalità  di  cui all'articolo  23  della  legge
   regionale  23 dicembre 2002, n. 23. Per gli esercizi  successivi
   il  contributo è determinato ai sensi dell'articolo 3, comma  2,
   lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
    30.   L'Assessore  regionale  per  la  famiglia,  le  politiche
   sociali  e  le  autonomie locali è autorizzato  a  concedere  un
   contributo   straordinario  di  200  migliaia   di   euro,   per
   l'esercizio  finanziario  2005, alla società  cooperativa  Nuove
   Proposte  di Enna per la realizzazione dell'VIII edizione  della
   manifestazione  internazionale  denominata  Mediterraneo   senza
   frontiere'   da   svolgere  in  provincia   di   Agrigento,   in
   collaborazione con l'amministrazione provinciale.
    31.   Alla  fine  del  comma  2  dell'articolo  4  della  legge
   regionale  13 settembre 1999, n. 20, sono aggiunte  le  seguenti
   parole:
    Nel   caso   in  cui  ad  avere  diritto  all'assunzione   sono
   esclusivamente  i genitori della vittima, è possibile  assumere,
   con  le  modalità di cui al comma 1, previa rinuncia di  uno  di
   essi, uno dei fratelli o delle sorelle della vittima'.
    Dopo  l'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1999,  n.
   20, è inserito il seguente articolo:
    Art.  5  bis  -  1.  A  titolo  di solidarietà  della  comunità
   regionale  nei  confronti degli orfani  di  Sebastiano  Conti  e
   Daniela  Maiorana,  vittime del terrorismo internazionale  nella
   strage   di   Sharm  El  Sheik  del  23  luglio  2005,   trovano
   applicazione  i  benefici  degli articoli  2  e  3  della  legge
   regionale 13 settembre 1999, n. 20. Per i familiari delle  altre
   vittime   Giovanni  Conti  e  Rita  Privitera  trovano,  invece,
   applicazione  i  benefici  degli articoli  2  e  4  della  legge
   regionale 13 settembre 1999, n. 20.'.
    Agli  oneri di cui ai commi precedenti si fa fronte  con  parte
   delle   disponibilità  dell'UPB  3.1.2.3.5  del  bilancio  della
   Regione per l'esercizio finanziario 2005.
    32.  Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo
   2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono sopprese
   le parole che si realizzano nel territorio regionale'.
    33.  Per  le  finalità  di  cui  all'articolo  12  della  legge
   regionale 12 gennaio 1993, n. 12, è autorizzata, per l'esercizio
   finanziario 2005, la spesa di 100 migliaia di euro.
    Per  gli  esercizi finanziari successivi si provvede  ai  sensi
   dell'articolo  3, comma 2, lettera h) della legge  regionale  27
   aprile 1999, n. 10.
    34.  Dopo  l'articolo 12 della legge regionale 31 luglio  2003,
   n. 10, è aggiunto il seguente articolo:
    Art.   12   bis   -  Affidamento  servizi  di  formazione,   di
   aggiornamento professionale e di assistenza tecnica. 1.  Per  lo
   svolgimento  delle  attività  di  formazione,  di  aggiornamento
   professionale e di assistenza tecnica, ivi compresa quella degli
   operatori dei distretti sociosanitari, l'Assessore regionale per
   la  famiglia,  le  politiche sociali e le autonomie  locali  può
   avvalersi, qualunque sia la loro denominazione, di organismi nei
   cui  confronti  sussista  un  rapporto  di  partecipazione,   di
   associazione o di adesione concordata con la Regione.
    2.  L'avvalimento di cui al comma 1 è sostitutivo della vigente
   disciplina in materia.'.
    35. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali  e
   per  la  pubblica istruzione è autorizzato a concedere a  Eureka
   società  cooperativa, con sede in Palermo, un  finanziamento  al
   fine di sostenere la manifestazione denominata Orient mente'.
    Per   le  relative  finalità  è  autorizzata,  per  l'esercizio
   finanziario 2005, la spesa di 300 migliaia di euro.
    Per  gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo  3,
   comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
    36.   L'assessore  regionale  per  la  famiglia,  le  politiche
   sociali   e  le  autonomie  locali  è  autorizzato  a  concedere
   all'Associazione Progetto giovani di Palermo, individuata per la
   sua  esperienza  nel  settore quale  partner  scientifico  della
   Regione, un contributo, per l'esercizio finanziario 2005, di 200
   migliaia di euro al fine di istituire un centro sperimentale  di
   pet teraphy.
    Per  gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo  3,
   comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
    37.  Al  fine  di  fronteggiare le  emergenze  sanitarie  della
   popolazione residente nella zona sud della provincia di Siracusa
   e  nella zona montana del siracusano, l'Assessore regionale  per
   la   sanità  è  autorizzato  a  corrispondere,  per  l'esercizio
   finanziario  2005,  all'azienda  sanitaria  locale   n.   8   un
   contributo  straordinario  di  400  migliaia  di  euro  per   la
   realizzazione  di  un  impianto di  elisoccorso  per  l'ospedale
   d'area  Avola-Noto, nello spazio attiguo all'ospedale Di  Maria'
   di  Avola, già zona di pronto intervento per i casi di  calamità
   pubblica.
    38.   La   Presidenza  della  Regione  concorre   al   sostegno
   dell'attività  dell'associazione A.G.S.A.S. Onlus,  Associazione
   genitori  soggetti  autistici siciliani, con  sede  in  Palermo,
   mediante  un  contributo di 500 migliaia di euro per l'esercizio
   finanziario  2005.  Per  gli esercizi finanziari  successivi  si
   provvede  ai  sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera  h)  della
   legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
    39.  Il  comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile
   1996, n. 29, è sostituito dai seguenti:
    1.  Ai  sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge  regionale
   15  gennaio  1992,  n.  21, la Regione  sostiene  l'attività  di
   servizio  pubblico  da  trasporto non di linea  in  servizio  di
   piazza,  erogando  a  tutti  i  titolari  di  licenza   taxi   o
   autorizzazione  di noleggio con conducente un  contributo  sulle
   spese  di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato
   forfetariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato  in
   unica soluzione.
    1  bis. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge
   regionale  6  aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio
   finanziario  2005,  la  spesa di 2.200  migliaia  di  euro  (UPB
   12.3.1.3.1,  capitolo  478106), di cui 1.100  migliaia  di  euro
   destinate   all'erogazione  dei  contributi  relativi   all'anno
   2004.'.
    40. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali  e
   della    pubblica   istruzione   è   autorizzato   ad   erogare,
   nell'esercizio  finanziario  2005, previa  stipula  di  apposita
   convenzione, un contributo straordinario, entro il limite di 300
   migliaia  di euro, all'Universitas Sancti Cyrilli A.D.  1679  di
   Malta, per la costituzione della facoltà di scienze del mare  in
   Mazara del Vallo.
    Per  gli esercizi successivi l'Assessorato regionale per i beni
   culturali   ed   ambientali  e  della  pubblica   istruzione   è
   autorizzato  a  concedere  un  contributo  annuo  da   destinare
   all'attività  didattica  ed alle spese  di  funzionamento  della
   predetta  facoltà,  cui  si provvede ai sensi  dell'articolo  3,
   comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
    41.  Al  fine  di  valorizzare  il complesso  architettonico  e
   l'annesso  giardino  storico della villa Merlo,  è  concesso  al
   comune  di  Ficarazzi un contributo, per l'esercizio finanziario
   2005,  di  150  migliaia di euro, quale concorso  della  Regione
   nelle   spese  di  gestione,  manutenzione  e  per  le  attività
   culturali. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai
   sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale
   27 aprile 1999, n. 10.
    42.  Il  comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio
   2004, n. 10, è sostituito dal seguente:
    1.  E'  sospeso,  senza alcun onere aggiuntivo per  le  imprese
   beneficiarie il pagamento delle rate scadute e non  pagate  alla
   data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle
   che andranno a scadere fino all'1 gennaio 2006 relative a:
    a)  finanziamenti agevolati concessi dall'Irfis - Medio credito
   della  Sicilia  S.p.A.  ai sensi dell'articolo  20  della  legge
   regionale  18  febbraio  1986, n. 7 e  successive  modifiche  ed
   integrazioni.
    b)   crediti   di  esercizio  e  mutui  concessi  dall'Istituto
   regionale  per  il  credito alla cooperazione (IRCAC)  ai  sensi
   della  legge  regionale  7 febbraio 1963,  n.  12  e  successive
   modifiche ed integrazioni.
    2.  Sono  altresì sospesi gli eventuali interessi di  mora  già
   maturati   sulle  rate  sospese  che  verranno  poi  corrisposti
   contestualmente al pagamento della rata a cui si riferiscono.
    3.  Il  pagamento delle rate oggetto della sospensione  avverrà
   in  coda  al  piano di ammortamento che viene prolungato  di  un
   numero di rate pari a quelle scadute e non pagate in virtù della
   presente  legge  e  secondo  la  medesima  periodicità  prevista
   originariamente.
    4.  I  suddetti  benefici si applicano  anche  in  presenza  di
   azioni  esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate  per
   il  recupero delle rate oggetto della sospensione, a  condizione
   che l'impresa debitrice provveda al pagamento delle spese legali
   connesse.
    5.  Per  le  finalità  di  cui alla lettera  a)  del  comma  2,
   dell'articolo  1 della legge regionale 5 luglio 2004,  n.  10  e
   successive  modifiche  ed integrazioni, il  fondo  di  rotazione
   istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento  alle
   industrie  in  Sicilia  (IRFIS) con l'articolo  44  della  legge
   regionale   9   dicembre   1980,   n.   127,   è   incrementato,
   nell'esercizio finanziario 2005, di 25 migliaia di euro. Per  le
   finalità di cui alla lettera
   b)  del  comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5  luglio
   2004,  n.  10 e successive modifiche ed integrazioni,  il  fondo
   unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla
   cooperazione  (IRCAC),  ai sensi dell'articolo  63  della  legge
   regionale  7  marzo  1997,  n. 6, è incrementato  nell'esercizio
   finanziario 2005, di 25 miglia di euro.'.
    43.  Per  le  finalità  previste dall'articolo  3  della  legge
   regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è autorizzata, per l'esercizio
   finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia  di  euro.
   Il  finanziamento  è  finalizzato all'assolvimento  di  esigenze
   istituzionali derivanti da carenze d'organico accertate in  base
   al  POV  già  approvato  dalla  Giunta  regionale  e  sino  alla
   concorrenza  di  queste ultime. Restano esclusi  dalle  predette
   provvidenze   i   consorzi   che,  avvalendosi   di   precedenti
   finanziamenti, sempre ai sensi del citato articolo 3 della legge
   regionale  30  ottobre  1995, n. 76 e  successive  modifiche  ed
   integrazioni,  hanno  già provveduto ad  instaurare  rapporti  a
   termine  in misura superiore al 5 per cento delle unità  carenti
   in organico come sopra accertate.
    44.  Per  le  finalità  di  cui  all'articolo  50  della  legge
   regionale  16 aprile 2003, n. 4, è autorizzata, per  l'esercizio
   finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 1.200 migliaia  di  euro,
   UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476517.»

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -dall'onorevole   Miccichè:  12.1.1,  12.2.1,  12.4.1,   12.5.1,
     12.6.2,  12.7.2,  12.8.1, 12.9.1, 12.10.1,  12.11.1,  12.12.1,
     12.13.1, 12.14.1, 12.15.1, 12.16.1, 12.17.1, 12.18.2, 12.19.1,
     12.20.1, 12.21.1, 12.22.1, 12.23.1, 12.24.1, 12.25.1, 12.26.1,
     12.27.1, 12.28.1, 12.29.1, 12.30.1, 12.31.1, 12.32.1, 12.33.1,
     12.34.1, 12.35.1, 12.36.1, 12.37.1, 12.38.1, 12.39.1, 12.40.1,
     12.41.1, 12.42.1, 12.43.2, 12.44.1,
  -dall'onorevole Acierno: 12.1.2, 12.2.2, 12.3.3, 12.6.3, 12.7.4,
  12.10.2, 12.12.2, 12.15.2, 12.17.2, 12.18.3, 12.19.2, 12.22.2,
  12.24.2, 12.25.2, 12.29.2, 12.31.3, 12.35.2, 12.40.2,
  -dagli onorevoli Forgione e Liotta: 12.3.2, 12.9.2,
  -dagli onorevoli Culicchia, Barbagallo e Genovese: 12.6.1,
  -dal Governo: 12.7.3, 12.8.2,
  -dagli onorevoli Ortisi, Manzullo, Spampinato, Galletti e
  Vitrano: 12.7.1,
  -dagli onorevoli Leanza Edoardo e Misuraca: 12.16.2,
  -dall'onorevole Speziale: 12.17.4, 12.17.5, 12.18.5, 12.18.4,
  12.43.4, 12.43.3,
  -dall'onorevole Morinello: 12.18.1, 12.43.1,
  -dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale e Cracolici: 12.19.3,
  12.42.2
  -dagli onorevoli Oddo e Panarello: 12.19.4, 12.42.3,
  -dagli onorevoli Spampinato e Ortisi: 12.31.2,
  -dall'onorevole Dina: 12.44.2, 12.44.5.

   Si  passa  all'emendamento soppressivo del comma 3 dell'articolo
  12.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento modificativo del comma 7 dell'articolo
  12.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento modificativo del comma 8.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento modificativo del comma 9.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE   Onorevole Forgione, ci troviamo  già  in  sede  di
  votazione. Le potrò concedere la parola soltanto alla fine  della
  stessa.

    PRESIDENTE   Pongo in votazione l'emendamento modificativo  del
  comma  9  dell'articolo  12  (emendamento   C').  Il  parere  del
  Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  soppressivo  del  comma  19
  dell'articolo 12 (emendamento  C').  Il parere del Governo?

    CINTOLA  Assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                                                                (E'
  approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento soppressivo  del  comma  44.
  dell'articolo 12 (emendamento  C').  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

    Si passa all'emendamento 12.3.2 dell'onorevole Forgione.

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FORGIONE   Signor Presidente, io prevedevo la  soppressione  di
  numerosi commi ma, in particolare, ritengo che il comma 9 non sia
  accettabile;  l'ho  detto prima, intervenendo  nella  discussione
  generale e parlando su questi emendamenti.
   Non  capisco come  è stato concepito; tra l'altro, tra la  prima
  e  la  seconda stesura c'è addirittura un aumento del  contributo
  stanziato.  Non comprendo  la logica che ci sta,  o,  meglio,  la
  logica  la capisco ed è solo una logica clientelare, infatti  non
  c'è un criterio sulla base del quale accedere a questo fondo, non
  c'è un albo sulla base del quale  accedere a questo fondo. E' una
  scelta tutta discrezionale quella delle associazioni onlus, degli
  enti  di  culto  e,  poi,  io vorrei capire,  signor   Presidente
  dell'Assemblea  -  e  vorrei capirlo anche dal  Presidente  della
  Regione  -  cosa  si  intende  per  soggetti  aventi  particolari
  esigenze da tutelare .
   Noi  istituiamo un fondo dove ci sono le associazioni onlus, gli
  enti  di culto e, poi, i soggetti aventi particolari esigenze  da
  tutelare. Io vorrei sapere come si norma e come si individuano le
  caratteristiche,  le tipologie e chi  decide,  anche  nel  titolo
  della   legge,  i  soggetti  aventi  particolari    esigenze   da
  tutelare.
   Questo è chiaro che evidenzia la natura di questo fondo,  non  a
  caso  gestito direttamente dalla Presidenza della Regione. Questo
  è  un  fondo clientelare perchè non c'è un  criterio,  in  quanto
  quando  io  vedo  che  nell'ordine del giorno  impegnativo  della
  seconda  Commissione, e non venga qui il Governo a dire  che  con
  gli  ordini  del giorno non c'entra niente, perchè  nella  stessa
  norma  c'è  scritto  poi  che  i  contributi  al  comma  1   sono
  determinati con decreto del Presidente, ma previo il parere della
  seconda   Commissione.  La  seconda  Commissione,  in   sede   di
  discussione di questa norma, onorevole Presidente, ha già dato un
  indirizzo  vincolante  al Presidente della Regione  e  nonostante
  l'indirizzo  vincolante mi devono spiegare, la Commissione  e  il
  Presidente  della  Regione,  perchè tra  le  migliaia  di  chiese
  siciliane da finanziare se ne scelgono 10, perchè tra le migliaia
  di  onlus  da finanziare se ne scelgono 12, perchè tra i comitati
  associativi  da finanziare si sceglie l'associazione delle   case
  Sicilia .
     Qual  è  il criterio? Non ci può essere un criterio perchè  il
  titolo della norma parla di  soggetti aventi particolari esigenze
  da  tutelare ,  cioè le pressioni clientelari e la rappresentanza
  clientelare  di  questo o di quel soggetto che deve  accedere  al
  finanziamento.
   Io  credo, onorevole Presidente della Regione, che questa  norma
  non l'aiuta, né le fa bene e né dà legittimità e trasparenza alla
  funzione ed alla gestione di questo fondo.
   Gliel'ho  spiegato prima, gliel'ho ripetuto ora,  lei  dice  che
  con quell'ordine del giorno non c'entra nulla ma quell'ordine del
  giorno,  interpretando la seconda parte della norma,  vincola  il
  Governo  a  dare  priorità  alle associazioni  che  già  lì  sono
  indicate  solo in modo discrezionale. Voi state facendo un  fondo
  da gestire in modo clientelare.

    ACIERNO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ACIERNO     Signor   Presidente,   onorevoli   colleghi,    pur
  apprezzando   -  lo  dico  senza nessun  pudore  -  l'impegno  in
  quest'Aula dei colleghi di Rifondazione comunista, credo però che
  bisogna anche dare a Cesare quel che è di  Cesare.
   L'onorevole Forgione da sempre è famoso in terra di Sicilia  per
  condurre  le  sue  serie  battaglie  antimafia;  però,  spesso  e
  volentieri,  signor Presidente,  succede che si commettono  degli
  errori  di  percorso  e si addebita mafiosità  a  chi  è  vittima
  probabilmente della mafia.
   In  merito   all'associazione  Salviamo le nostre case Sicilia ,
  ho   sentito   già  due  volte  dall'onorevole   Forgione    fare
  riferimento  a  eventuali,  secondo  il  suo  punto   di   vista,
  collusioni con ambienti mafiosi o di malaffare o con gente

    FORGIONE  Io ho letto soltanto quello che è scritto

    ACIERNO    Per  fortuna  le  cose  che  ha  detto  sono   tutte
  trascritte
   Io  vorrei  dire  all'Aula  che stiamo  vivendo  nel  territorio
  siciliano  un problema drammatico di cui qualcuno, evidentemente,
  non ha voglia di farsi carico perché è più semplice liquidare  le
  vicende  di  cittadini  che magari non trovano  difesa  da  parti
  politiche; al riguardo l'onorevole Forgione ha detto che dovremmo
  dare  noi  i soldi a quelli di Pizzo Sella che hanno comprato  le
  case dalla sorella di un boss
   Onorevole  Forgione, nessun proprietario di Pizzo Sella  risulta
  oggi  avere  acquistato  nessun immobile  da  sorelle  o  parenti
  diretti  dei  boss che lei conosce, perché queste è gente  che  è
  stata sì truffata e probabilmente anche dalla mafia, ma da quella
  mafia  che non è codificata ancora dal codice penale vigente,  ma
  da  quella  mafia  che mentre governava la  città  di  Palermo  e
  rilasciava le concessioni edilizi, forse, a quei mafiosi  di  sua
  conoscenza  per costruire quelle case, a quella mafia  che  dagli
  uffici  dell'Assessorato  territorio  e  ambiente  della  Regione
  siciliana rilasciava pareri favorevoli, a quella mafia che  negli
  uffici   urbanistici   della  Provincia  regionale   di   Palermo
  rilasciava  pareri  favorevoli, forse  a  quei  mafiosi  che  lei
  conosce  per  costruire quelle case e quelle case  che  forse   -
  sempre secondo il suo punto di vista - sono state costruite dalla
  mafia, sappia

    FORGIONE  Il sindaco di allora era Ciancimino

      ACIERNO   Signor  presidente,   quando  l'onorevole  Forgione
  interviene lo ascolto in silenzio, abbia la compiacenza anche lui
  di fare silenzio

   FORGIONE Quando lei frequentava la sua casa io  non  ero  ancora
  in Sicilia

    ACIERNO  Vede, onorevole Forgione, quello che lei non  conosce,
  forse  per  le  sue  origini calabresi, è che  mentre  fino  alla
  settimana scorsa insieme al suo collega Orlando portavate  avanti
  la  candidatura  nelle vostre primarie della signora  Borsellino,
  lei  non  sa che il suo amico Orlando ha governato da sindaco  la
  città di Palermo per oltre dieci anni con il piano regolatore del
  signor  Ciancimino,  che  secondo il suo  punto  di  vista  è  un
  mafioso
   Il  signor Orlando ha gestito per dieci anni il territorio della
  città di Palermo con lo strumento urbanistico che varò nel '63 il
  sindaco  Ciancimino;  le metta agli atti  queste  cose  onorevole
  Forgione, quando lei pensa di dare a noi lezioni di legalità  Lei
  e Orlando avete contribuito a costruire questa città con il piano
  regolatore  Ciancimino e quando Orlando nel 2000  varò  il  nuovo
  piano  regolatore  di  Palermo,  sappia  che  presentò  un  piano
  regolatore   che   violava  le  norme  regionali   perchè   diede
  cartografia a 5000, quando la legislazione vigente prevedeva  che
  la cartografia minima era a 2000.
   Lei  e  Orlando violate le leggi, non chi ha comprato le case  a
  Pizzo Sella, signor Forgione

    PRESIDENTE    Comunico  che  è  stato  presentato  dal  Governo
  l'emendamento 12.9.3, al comma 9 dell'articolo 13:
   «Sostituire  le  parole   Presidenza  della  Regione    con   le
  seguenti   Assessore per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali ».
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

      PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario
  si alzi;

                                 (E' approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento 12.7.3 del Governo. Il  parere
  della Commissione?

   SAVONA,    vicepresidente   della   Commissione    e   relatore.
  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo in votazione l'emendamento 12.8.2 del Governo. Il parere
  della Commissione?

   SAVONA,    vicepresidente   della   Commissione    e   relatore.
  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Gli  emendamenti 12.17.5, 12.19.3, 12.19.4, 12.42.2,  12.42.3  e
  12.43.4 decadono.
   Pongo   in  votazione  l'emendamento  12.6.1.  Il  parere  della
  Commissione?

   SAVONA,    vicepresidente   della   Commissione    e   relatore.
  Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   CINTOLA, assessore per il bilancio e le finanze.  Contrario.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                          (Non è approvato)

   Pongo in votazione l'emendamento 12.7.1. Il parere della
  Commissione?

   SAVONA,    vicepresidente   della   Commissione    e   relatore.
  Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   CINTOLA, assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                          (Non è approvato)

   L'emendamento 12.16.2 è improponibile poiché comporta spesa..
   Si passa all'emendamento 12.31.2 dell'onorevole Spampinato.

   SPAMPINATO. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo risultante.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si riprende l'esame dell'articolo 11 in precedenza accantonato.
     Comunico  che  è  stato  presentato dal Governo  l'emendamento
  11.8.6. Lo pongo in votazione.  Il parere della Commissione?

     SAVONA     vicepresidente  della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo risultante.
    Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

     Si  passa all'emendamento aggiuntivo  Istituzione dell'Agenzia
  regionale per i rifiuti e le acque  , di cui all'emendamento  C'.

     SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     SPAMPINATO  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  credo  che
  approvando  questo articolo non facciamo altro che costruire  due
  doppioni: uno del lato acqua e uno del lato rifiuti.
   Non  riesco a capire perché complicare la vita, perché duplicare
  competenze  rispetto a due settori così delicati per cui  si  era
  deciso e si era fatta una scelta politica ben precisa di cercare,
  invece, di coordinare tutte le azioni rispetto alla gestione  sia
  di acqua che di rifiuti.
   Credo che sia una scelta che vada contro quella che è stata  una
  filosofia  apprezzabile  da  parte  del  Governo  di  cercare  di
  unificare gli sforzi per dare soluzioni  vere e concrete a questi
  due annosi problemi.
   Avendo   letto   molto   velocemente   l'articolato,   onorevole
  Presidente,  sono  sorte  particolari perplessità  rispetto  alla
  costituzione dell'organico di questa Agenzia, perché il comma  7,
  lettera  a)  recita:   sono  organi  dell'Agenzia,  il  Direttore
  generale, tre soggetti in possesso di idonea disciplina di laurea
  e di comprovata esperienza in materia di acque e di rifiuti .
   Quindi,  bisogna trovare comunque, signor Presidente, così  come
  prevede  la  legge,  soggetti  che  abbiano  lauree  adeguate   e
  competenze sia in materia di acque che di rifiuti; non si prevede
  la competenza nell'una o nell'altra, bisogna trovare qualcuno che
  abbia  competenze specifiche, comprovate, titolate sia in materia
  di acqua che di rifiuti.
   Credo  che questa norma vada rivista, nessuno presta orecchio  a
  queste  osservazioni, resteranno soltanto  agli  atti  così  come
  tante altre cose.

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FORGIONE   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  anche  su
  questo  argomento  devo  aggiungere molte  cose  a  quelle  dette
  dall'onorevole Spampinato;  però, credo che davvero questo  è  un
  pessimo  metodo. Noi alle 6.00 del mattino, senza una discussione
  di  merito, senza un serio approfondimento in Commissione  stiamo
  istituendo   una   struttura   che   comunque   ha    un    ruolo
  importantissimo,  sia  per  la gestione  dell'acqua  che  per  la
  gestione  dei  rifiuti, soprattutto se si  pensa  al  superamento
  della fase commissariale di questi due importanti settori.
   Stiamo istituendo l'Agenzia regionale, definendone i poteri,  in
  una  discussione  che  non  coinvolge  nessuno,  come  vedete   a
  quest'ora, quando invece questa struttura avrà un ruolo  centrale
  nella   gestione   delicatissima  delle  acque   dopo   la   fase
  commissariale anche in rapporto ai processi di privatizzazione  e
  nella  gestione  dei  rifiuti, sapendo che  già  oggi  su  questo
  terreno è aperto uno scontro in tutta la Sicilia sulle scelte che
  il   Governo   sta  facendo  in  rapporto  ai   rifiuti   ed   ai
  termovalorizzatori.
   Credo  che  questo  sia  un modo pessimo di  legiferare,  perchè
  questa  materia  avrebbe  avuto bisogno  di  una  discussione  di
  merito,  di una seduta apposita del Parlamento regionale,  perchè
  noi  non stiamo dando i soliti 100.000 euro o 200.000 euro ad una
  delle  tante associazioni ONLUS che i vostri clienti  vi  portano
  qui  in  Assemblea,  stiamo istituendo  l'Agenzia  regionale  per
  l'acqua  ed  i  rifiuti e lo stiamo facendo  con  un  emendamento
  quando  questo  è  un disegno di legge  che avrebbe  meritato  un
  approfondimento  di  tutto il Parlamento  e  prima  ancora  delle
  Commissioni.
   Per  questo   motivo, al di là del merito, noi  di  Rifondazione
  comunista  voteremo  contro, in quanto è  un  metodo  pessimo  di
  legiferare.

    PRESIDENTE    Pongo   in  votazione  l'emendamento   aggiuntivo
   Istituzione  dell'Agenzia regionale . Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione il primo emendamento aggiuntivo di   pagina
  29 dell'emendamento  C'.
   Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

        Pongo  in  votazione il secondo emendamento  aggiuntivo  di
  pagina 29 dell'emendamento  C'.
   Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si   passa   al  primo  emendamento  aggiuntivo  di  pagina   30
  dell'emendamento  C'.
   E' ritirato.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  al  secondo emendamento aggiuntivo di pagina  30.  Lo
  pongo in votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento aggiuntivo di pagina 31. Lo pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 32. Lo pongo
  in votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  secondo emendamento aggiuntivo di pagina  32.  Lo
  pongo in votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa al terzo emendamento aggiuntivo di pagina 32.

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FORGIONE   Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche  questo
  emendamento  è  in  linea  con  la  filosofia  di  questa   legge
  finanziaria.
   Il  Governo, alla fine del suo mandato, non sicuro  con  la  sua
  maggioranza  di  ritornare a governare questa Regione,  modifica,
  con  un emendamento, la struttura della Pubblica amministrazione,
  promuove  i soggetti che ha nominato dirigente regionali  da  una
  fascia dirigenziale all'altra.
   State  commettendo una grave violazione della  trasparenza,  del
  contratto,  della  riforma della Pubblica amministrazione,  state
  facendo  una norma su misura per i dirigenti di fiducia  che  voi
  avete  nominato  e  che, mi pare, anche qualche  guaio  vi  hanno
  provocato  e  voi, con questa norma fotocopia - per ognuna  delle
  figure  qui indicate c'è il nome, il cognome, la data di  nascita
  e,  tra l'altro, in questa riscrittura lo avete reso più generico
  così  vi  siete evitato anche il Direttore dell'agenzia regionale
  sul lavoro - lo fate rientrare in un calderone più ampio.

    CUFFARO  presidente della Regione. E' ritirato.

    FORGIONE   La  ringrazio Presidente, vedo che, ogni  tanto,  il
  buon  senso prevale e, forse, la battaglia di opposizione  serve,
  ogni tanto, a farvi ragionare.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  al  quarto  emendamento di pagina  32.  Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  primo  emendamento di  pagina  33.  Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  secondo emendamento di pagina  33.  Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  terzo  emendamento di  pagina  33.  Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  quarto  emendamento di pagina  33.  Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  primo emendamento della pagina 35.  Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al secondo emendamento della pagina 35. Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  terzo emendamento della pagina 35.  Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  primo emendamento della pagina 36.  Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al secondo emendamento della pagina 36. Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

    SPAMPINATO   Dichiaro  il  mio  voto  contrario  a  tutti   gli
  emendamenti.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  al primo emendamento di pagina 37, anche se  riterrei
  opportuna una breve sospensione.

    SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SPAMPINATO   Signor Presidente, questi emendamenti  sono  tutti
  uguali.  Fanno parte di una stessa logica. Noi abbiamo apprezzato
  il  suo  invito  ad una pausa di riflessione,  al  fine  di  dare
  dignità a questa legge che deve essere approvata; vi ricordo  che
  si  tratta  dell'assestamento di bilancio e non di  prebende  per
  amici e parenti. Quindi, credo che sia essenziale che lei, signor
  Presidente,  ribadisca  il  suo invito  ad  una  sospensione  per
  procedere   ad   una  riflessione  rispetto  ai  prossimi   venti
  emendamenti.

    PRESIDENTE  Grazie, onorevole Spampinato, ma l'Aula  mi  invita
  a  proseguire. Onorevole Presidente della Regione, mi spiega cosa
  significa annuo?

    CUFFARO   presidente della Regione. Si stavano dando  250  mila
  euro  all'anno.  Togliendo la parola  annuo'  si  evita  di  dare
  questa somma ogni anno.

    PRESIDENTE     Comunico   che   il   Governo   ha    presentato
  l'emendamento che cassa la parola  annuo'. Lo pongo in votazione.
  Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Comunico  che  il Governo ha presentato il seguente emendamento:
   a decorrere dall'anno 2005' con  per l'anno 2005'.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Onorevoli  colleghi, pongo in votazione il primo emendamento  di
  pagina 37, con la correzione apportata dal Governo.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 37.

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FORGIONE   Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  non  so  da
  quando  la  Regione  è diventata casa editrice,  sostanzialmente.
  Stiamo  concedendo un finanziamento ad una società  editrice  per
  realizzare un'opera.
   Ricordo   che  in  questa  Assemblea  Regionale,  nelle  passate
  legislature, ci sono stati dibattiti accesissimi su case editrici
  di ben altro nome e di ben altra statura nazionale che non vorrei
  riprendere.
   Qui  la  Regione dà un contributo finalizzato alla pubblicazione
  di  un  libro,  di  un'opera, e per il raggiungimento  di  queste
  finalità  e per la realizzazione del primo volume de  La  Sicilia
  antica , tomo I, è autorizzata la spesa  di 200 migliaia di euro;
  in  cambio questo editore che riceve tale somma dalla Regione  ci
  regala 1.000 copie dell'opera. Possiamo fare tutto
   Ma  possiamo ridurre un'Assemblea legislativa a questo  livello?
  A  questo  ci  state portando. Approvatela  Se non vi  vergognate
  voi, mi dovrei vergognare io
   Lo  stesso  intervento potrei farlo per tutti questi emendamenti
  aggiuntivi che avete presentato, di cui non conosco la natura, mi
  fanno solo ridere le denominazioni che hanno: l'Ente Morale  CSA,
  la  Cooperativa  Sociale  Orizzonte di Misterbianco,  la  Società
  Liberale di Mutuo Soccorso. Non le conosco, quindi, non entro nel
  merito del valore.
   Mi  chiedo, però: c'è una regola di trasparenza quando si  danno
  milioni e milioni di euro delle tasche dei siciliani? C'è un albo
  delle  associazioni sulla base del quale assegnare i  contributi?
  C'è  un  criterio di valutazione? Ditemi di chi sono amici  e  di
  quali deputati sono rappresentanti e clienti queste associazioni.
  Almeno sappiamo di che si tratta.

    PRESIDENTE   Lo pongo in votazione, con la modifica  apportata.
  Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa al terzo emendamento aggiuntivo di pagina 37.

    CUFFARO   presidente della Regione. Signor Presidente,  c'è  un
  errore,  non sono 800 migliaia di euro, ma 200, e bisogna cassare
  le parole  per gli esercizi finanziari successivi'.

   PRESIDENTE.  Questo si può fare in fase di coordinamento.  Pongo
  in  votazione il terzo emendamento di pagina 37 con le correzioni
  apportate.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 38. Lo pongo
  in votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  secondo emendamento aggiuntivo di pagina  38.  Lo
  pongo in votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  terzo emendamento aggiuntivo  di  pagina  38.  E'
  compreso nella risoluzione approvata dalla Commissione.

   CUFFARO,  presidente  della Regione.  Signor  Presidente,  se  è
  compreso nell'altro si vede dopo.

   PRESIDENTE. Cosi resta stabilito.
   Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 39.

    CUFFARO  presidente della Regione. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    CUFFARO    presidente   della   Regione.   Signor   Presidente,
  onorevoli   colleghi,   per  amore   di   giustizia,   ho   letto
  l'emendamento sulla pet terapy. La Regione siciliana non si è mai
  pronunziata  sulla  pet  terapy.  Questo  emendamento   riconosce
  l'attività riabilitativa ed educativa di questa nuova terapia,  e
  la  sta  riconoscendo all'Università, alla facoltà di veterinaria
  di Messina, non la sta riconoscendo ad un istituto qualsiasi; non
  mi pare che rappresenti uno scandalo.

    SPAMPINATO   Lo  riconosca l'Assessore con  un  decreto  e  non
  l'Assemblea con una legge

    FRANCHINA  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FRANCHINA   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,   intanto
  stiamo  parlando della facoltà di veterinaria dell'Università  di
  Messina,  unica  in tutta la Sicilia, che esiste  già.  Noi,  con
  l'Assessore   Pagano,  abbiamo  già  attuato  a  Messina   ed   a
  Caltanissetta dei corsi di formazione, autorizzati  a  tutti  gli
  effetti,  per  docenti di sostegno per questa terapia  innovativa
  che  non  è rivolta soltanto ai ragazzini disabili,  ma  anche  a
  cercare di aggiornare e innovare la scuola.
   Questa  è  una cosa seria, vi prego di rispettarla. Tra l'altro,
  stiamo parlando di un centro universitario e, tra l'altro, la pet
  terapy  è praticata a livello nazionale. Quindi, considerato  che
  abbiamo  questo  fiore all'occhiello', perché la Regione  non  la
  riconosce?

    SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SPAMPINATO  Signor Presidente, onorevoli colleghi, fatte  salve
  tutte le ottime finalità a cui tende questo emendamento, io credo
  che  la  legge  sia  il peggiore dei modi per poter  procedere  a
  questo tipo di riconoscimento.
   Il  Parlamento  legifera,  non  riconosce'.  Io  non  ho  alcuna
  capacità  o  competenza specifica per potere  riconoscere  queste
  specifiche competenze all'Istituto, il più meritevole del  mondo;
  credo   che  lo  strumento  da  mettere  in  atto  sia   diverso,
  sicuramente non una legge regionale che riconosca, io non sono in
  grado di riconoscere nulla di tutto questo.

    PISTORIO  assessore per la sanità. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    PISTORIO    assessore   per  la  sanità.   Signor   presidente,
  onorevoli  colleghi,  ho  ascoltato  l'intervento  dell'onorevole
  Franchina e anche la sollecitazione del Presidente della Regione.
  Il mio rilievo concerne la irritualità di utilizzare la legge per
  una  finalità non perfettamente definita che riconosce l'attività
  di un concetto generico e non soltanto.
   Ciò  che  posso  suggerire  - visto  che  si  tratta  di  volere
  riconoscere e verificare, in qualche modo accreditare, la qualità
  riabilitativa   di una prestazione, quella della pet  terapy  che
  ha, come si suol dire, filoni culturali che la sostengono e anche
  delle  posizioni non perfettamente univoche -, è  di  trasformare
  questo emendamento in ordine del giorno; così facendo impegno  le
  strutture  dell'assessorato  alla  sanità  per  un  provvedimento
  amministrativo   che  autorizza,  in  via  sperimentale,   questa
  attività presso il centro di scienze veterinarie.
   Con  un  ordine  del  giorno autorizziamo  in  via  sperimentale
  questo tipo di attività presso questo centro; mi pare un corretto
  approccio.

    CUFFARO  presidente della Regione. Signor Presidente, il  primo
  emendamento  aggiuntivo  di  pagina  39  viene  ritirato,  perché
  trasformato in un ordine del giorno.

    PRESIDENTE   L'Assemblea ne prende atto. Si  passa  al  secondo
  emendamento di pagina 39. Lo pongo in votazione. Il parere  della
  Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  terzo  emendamento di  pagina  39.  Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  quarto  emendamento di pagina  39.  Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa al primo emendamento di pagina 40.

    FORGIONE  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE   Ne ha facoltà.

    FORGIONE   Signor Presidente, onorevoli colleghi,  è  la  prima
  volta  che  mi trovo una norma che recita:  previa autorizzazione
  delle  amministrazioni competenti nelle zone  di  verde  agricolo
  sono  consentiti insediamenti di carattere sportivo per il  tempo
  libero,  sia di iniziativa imprenditoriale privata che politica'.
  Qualcuno mi sa spiegare che cosa è l'iniziativa politica?

    PRESIDENTE   Ritengo che si tratti di iniziativa  pubblica.  E'
  un  errore  che può essere corretto in sede di coordinamento.  Lo
  pongo in votazione.  Il parere della commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa al secondo emendamento di pagina 40.

    FORGIONE  Chiedo i parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    FORGIONE .Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  ritengo  che
  questa  norma  abbia  la  forza di una  legge,  avrebbe  meritato
  un'altra  discussione  più  serena,  infatti,  con  questa  norma
  facciamo   una   scelta.  Questo  Parlamento,  il   Governo,   la
  maggioranza che la propone fa una scelta, cioè quella di  rendere
  vana  l'attesa  di  tante associazioni che insistono  sul  nostro
  territorio,  che promuovono la musica, ad altissimo  livello,  da
  Palermo a Messina, altre strutture collegate anche al Brass Group
  che  aspettano una legge di riordino complessivo sulla musica  in
  Sicilia.
   Voi,  non  venendo meno all'impostazione che ha  ispirato  tutta
  questa legge, fate un'altra scelta.
   Del  riordino del settore della musica non se ne parla  - e dopo
  questa  norma non se ne parlerà più -,  vi alienate  il  rapporto
  costruttivo, culturale, di iniziativa sul territorio, in tutti  i
  comuni,   di  decine  e  decine  di  associazioni,   quasi  tutte
  volontarie, che lavorano  ad altissimo livello in questo  settore
  e  fate  una  scelta, di altissima qualità - non sono  io  a  non
  riconoscere  il valore della presenza storica del Brass Group  di
  Palermo per la promozione del jazz e della cultura musicale.
   Però  è un errore  che dipende dalla mancanza di un obietto  che
  dovrebbe   ispirare  un  legislatore: si dovrebbe  riordinare  il
  settore  e  giungere ad una legge complessiva sulla musica  e  lo
  spettacolo in Sicilia.
   Invece  si  continua a dare soldi a pioggia,  ora  si  pensa  al
  Brass  per  il  quale  finalmente facciamo la  fondazione  e  poi
  verranno  tanti e tanti clienti a proporre le loro orchestre e  i
  loro  cartelloni  e le loro stagioni musicali ai  quali,  con  la
  benevolenza di questo o di quell'assessore di turno, continueremo
  a  dare  soldi. Ma non mi meraviglio  più di niente perché questa
  è  la  filosofia della legge, questa é la filosofia della  vostra
  politica  e non potevate che fare quello che state facendo.

    PRESIDENTE    Pongo   in  votazione  il   secondo   emendamento
  aggiuntivo di pagina 40. Parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Si  passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 42.   Parere
  della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Si  passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 42. Parere
  della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Si  passa  al  terzo emendamento  aggiuntivo di  pagina  42.  Lo
  pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Si  passa  al  quarto emendamento aggiuntivo di  pagina  42.  Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Si  passa  al primo emendamento aggiuntivo di pagina 43.  Parere
  della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 43.

     PISTORIO  assessore per la sanità. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     PISTORIO    assessore  per  la  sanità.   Signor   Presidente,
  considero  illogica questa norma ed  ho provato a spiegarlo  oggi
  in Commissione, ma la ritrovo qui nell'emendamento aggiuntivo.
   Non  conosco  la  ratio per la quale dovremmo  autorizzare,  con
  norma, l'emissione in servizio di vincitori di concorso del 2002;
  è assolutamente fuori da qualsiasi razio.
   Questo è il mio parere, l'Aula scelga liberamente.

    PRESIDENTE    Lo   pongo   in  votazione.   Il   parere   della
  Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     PISTORIO  assessore per la sanità.  Contrario.

     PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                                 (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento aggiuntivo n.  3  di  pagina  43.  Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione  con  l'astensione  degli
  onorevoli  Sammartino, Giambrone. Chi è favorevole resti  seduto,
  chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Si  passa  al  terzo emendamento aggiuntivo  di  pagina  43.  Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Si  passa  al  quarto emendamento aggiuntivo di  pagina  43.  Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il arere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Si  passa  al  primo emendamento aggiuntivo di  pagina   44.  Lo
  pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

    SAMMARTINO  Signor Presidente, abbiamo votato il quarto
  emendamento di pag. 43?

    PRESIDENTE  Lo abbiamo votato.
   Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 44.

    SAMMARTINO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SAMMARTINO     Signor   Presidente,   non   è   stato    citato
  l'emendamento 4 di pag. 43, ha citato gli  emendamenti  2 e  3.

   PRESIDENTE.  Sono  stati  tutti votati.  Quello  a  cui  lei  si
  riferisce,  onorevole Sammartino, è stato approvato ed  è  quello
  riguardante gli equilibri finanziari degli enti teatrali.
   Rimane  da  stabilire  se il secondo emendamento  di  pagina  44
  rimane inalterato.

     CUFFARO    presidente   della  Regione.   Signor   Presidente,
  propongo  la  soppressione delle ultime due righe  del  testo,  a
  partire da  Per gli esercizi finanziari  fino a  n.10 .

     PRESIDENTE   Con  la modifica suggerita dal  Presidente  della
  Regione, pongo in votazione il secondo emendamento di pagina  44.
  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

    PRESIDENTE   Si  passa  al  terzo   emendamento  aggiuntivo  di
  pagina 44.

     SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     SPAMPINATO    Signor   Presidente,   chiedo    l'aiuto   della
  Presidenza  e  della  Commissione e  mi  rivolgo  anche   a  lei,
  onorevole  Formica. Stiamo dicendo, se ho capito  bene,  che  gli
  enti  esposti con posizioni debitorie non dovranno più riscuotere
  i loro crediti?
   «Nelle more della definizione dell'esposizione debitoria  e  dei
  servizi  erogati,  i  consorzi  di bonifica  sono  autorizzati  a
  sospendere  i  ruoli  emessi,  quindi,  a  riscuotere  le   somme
  richieste  e  a  procedere al ritiro delle azioni  esecutive  già
  iniziate.»
   Volevo solamente rendermi conto di aver compreso bene.

    FORMICA  Fino al 31 dicembre 2006.

     PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

     SAVONA     vicepresidente  della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

     FORMICA   Signor Presidente, bisogna inserire le parole   fino
  al 31/12/2006 .

     PRESIDENTE   Onorevoli colleghi, se non viene formalizzata  la
  correzione,  naturalmente rimane approvato  il  testo  così  come
  scritto.
   Si  passa  al  secondo emendamento aggiuntivo di pagina  44.  Il
  parere della Commissione?

     SAVONA     vicepresidente  della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  primo emendamento aggiuntivo  di  pagina  45.  Il
  parere della Commissione?

     SAVONA     vicepresidente  della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  secondo emendamento aggiuntivo di pagina  45.  Il
  parere della Commissione?

     SAVONA     vicepresidente  della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  primo emendamento aggiuntivo  di  pagina  46.  Il
  parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

     PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 46.

     SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     SPAMPINATO  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  chiedo  un
  po'  di attenzione su questa norma, ricordando all'Assemblea  che
  si  tratta di una norma che già questo Parlamento ha bocciato  in
  quanto ha ritenuto che altri enti svolgevano da più tempo, e  con
  migliori risultati, le stesse funzioni.
   Assessore   Cintola,   con   questo  emendamento,   attribuiamo,
  finanziamo   annualmente  non  un'associazione,  ma  gli   organi
  dell'associazione.
   Quindi,  chiedo  una riflessione  sul ritiro  o  sulla  modifica
  della  norma, perché la norma recita che l'assessore, a decorrere
  dall'esercizio  finanziario 2006, è autorizzato a finanziare  gli
  organi   dell'associazione,  quindi   presumo   che   sia   utile
  un'ulteriore  riflessione  sulla scrittura  o  riscrittura  della
  stessa norma.

    PRESIDENTE    Lo   pongo   in  votazione.   Il   parere   della
  Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  primo emendamento aggiuntivo di  pagina  47.   Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al secondo emendamento aggiuntivo di pagina  47.   Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  terzo emendamento aggiuntivo  di pagina  47.   Lo
  pongo in votazione.  Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al quarto emendamento  aggiuntivo di pagina  47.   Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  primo emendamento aggiuntivo di  pagina  48.   Lo
  pongo in votazione.  Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al secondo emendamento aggiuntivo di pagina  48.   Lo
  pongo in votazione.  Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  terzo emendamento aggiuntivo  di pagina  48.   Il
  parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 49. Lo pongo
  in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  al  secondo emendamento aggiuntivo di pagina  49.  Lo
  pongo in votazione.   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento aggiuntivo  C3  a firma dell'onorevole
  Miccichè e del Presidente della Regione.
   Non avendo copertura non lo posso ammettere.

     CUFFARO   presidente  della Regione. Diamo  copertura,  signor
  Presidente, di mille migliaia di euro.

    PRESIDENTE  Lo pongo in votazione con la copertura  finanziaria
  assicurata dal Governo.  Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

     MICCICHE'  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     MICCICHE'   Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  desidero
  comunicare una rettifica tecnica al secondo emendamento di pagina
  49.
   Le  parole   Per  la predisposizione del piano particolareggiato
  del  centro  storico del comune di Agrigento è  autorizzata,  per
  l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 300 migliaia di  Euro ,
  devono  essere  intese in base alla norma già  consolidata  negli
  anni  precedenti   legge  regionale n.  70  del  7  maggio  1976,
  articolo  20,   e  c'è  anche  il  riferimento  all'U.P.B.  e  al
  capitolo.
   Era   una  norma  inserita  nella  tabella  di  legge  di  spesa
  erroneamente   abrogata  nella  finanziaria  dello  scorso  anno,
  quindi, si tratta di un ripristino di norma.
   Quindi,  chiedo di inserire il riferimento della legge regionale
  7 maggio 1976, n. 70, articolo 20.

     PRESIDENTE     Si   ritorna   all'esame   degli    emendamenti
  accantonati.
   Si   riprende  l'esame  dell'articolo  10  con  gli  emendamenti
  presentati dal Governo, precedentemente accantonato.
   Si  passa  all'emendamento  10.10.3,  a  firma  degli  onorevoli
  Forgione e Liotta. Lo pongo in votazione.
   Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     PRESIDENTE  Il parere del Governo?

     CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.

     PRESIDENTE   Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

   Si  passa  all'emendamento 10.1.3 del Governo,  soppressivo  dei
  commi 1, 2, 3 e 4. Lo pongo in votazione.
   Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 10.9.2 a firma del Governo. Lo  pongo
  in votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento  a firma del  Governo   Al  comma  10
  sopprimere i commi C e D . Lo pongo in votazione. Il parere della
  Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento 10.11.3 a firma del Governo. Lo  pongo
  in votazione.

    FORGIONE  Almeno dateci gli emendamenti.

    PRESIDENTE    Sono   stati   distribuiti.   Il   parere   della
  Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 10.14.2 a firma del Governo.

    TURANO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    TURANO   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  il  Governo
  propone  la  soppressione di una serie di  commi  e  siamo  tutti
  d'accordo.
   Sul  comma 20, però, ho alcune riserve e le volevo dire  che  ho
  presentato un sub emendamento che cerca di fare chiarezza.
   Il  comma 20 prevede la possibilità di estendere i benefici  per
  la  sanatoria  della legge che abbiamo fatto sulle verande  e  le
  finestre anche agli immobili che si trovano su suolo demaniale  e
  che hanno la regolare concessione.
   Talvolta nell'adeguamento dei locali, per la creazione di  nuovi
  vani o di bagni è stato necessario realizzare piccole aperture  o
  piccole vetrate.
   Chiedo, quindi, di  mantenere il comma 20.

    PRESIDENTE   Pongo  in  votazione  il  subemendamento  a  firma
  dell'onorevole Turano.  Parere del Governo?

    CASCIO  assessore per il Turismo ed i Trasporti. Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

    ACIERNO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    ACIERNO  Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi chiedo  come
  il   Governo,  improvvisamente,  si  presenti  in  Aula  oggi   a
  ridisegnare cose che abbiamo discusso, ragionato e ridiscusso per
  lungo  tempo: ciò che mi preoccupa, soprattutto politicamente,  è
  che  quando  il Governo sposa ideali, problemi e cause  fuori  da
  questo Palazzo, e quando poi si tratta di trasformare in norme di
  legge  gli  impegni assunti con i propri elettori, questi  stessi
  impegni vengono disattesi, e tutto questo diventa preoccupante.
   Mi  riferisco proprio a questo emendamento del Governo che cassa
  il  comma  21 dell'articolo 10. Mi piacerebbe sapere  se  chi  ha
  scritto l'emendamento in questione, sa cosa sta cassando,  perché
  secondo   me  lo  ignora.  Voglio  però  ricordare  all'Assessore
  regionale al Territorio che, per esempio, nella città di Palermo,
  l'Assessorato  al Territorio e Ambiente e il CRU,  nell'approvare
  il  piano  regolatore  della città di  Palermo,  ha  eccepito  al
  Comune,  tre anni fa, la mancanza della perimetrazione del  verde
  collinare  e  di quello agricolo: e la Regione ha  eccepito  tale
  aspetto,  forte di una sentenza della Cassazione che ha disposto,
  relativamente al noto caso di Pizzo Sella, che il problema  della
  lottizzazione   abusiva  deriva  dai  frazionamenti   del   verde
  agricolo. L'unico strumento che oggi possiamo offrire ai Comuni -
  quindi   non   saniamo  niente  e  nessuno  -  è  uno   strumento
  legislativo, attraverso la modifica dell'art. 14 della  legge  n.
  37 dell'89, eliminando la data, così come è scritta nel comma 21,
  che  fa  riferimento all'1 ottobre '83, per potere - se vuole  il
  comune - procedere con i piani di recupero.
   Ebbene,  l'Assessore  Cascio,  ha  parlato  di  questa  tematica
  dentro e fuori il Palazzo, oggi ha cambiato opinione: allora,  il
  suo  partito  -  politicamente - sia assuma questa responsabilità
  nei  confronti  della  città  di  Palermo,  nei  confronti  delle
  inadempienze   del  comune  di  Palermo,  che  continua   a   non
  perimetrale  il verde collinare della città, mettendo  a  rischio
  cittadini  che non sanno di avere commesso un reato,  perché  non
  l'hanno commesso
   Spero  che dopo il mio intervento l'onorevole Cascio  riveda  la
  sua posizione, diversamente io ho fatto la mia parte e  ognuno si
  assuma le proprie responsabilità.

    PRESIDENTE   Pongo  in  votazione l'emendamento  10.14.2,  come
  modificato. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi;

                                 (E' approvato)

   L'emendamento 10.10.5 è assorbito.
   Si  passa  all'emendamento  10.10.2.  a  firma  degli  onorevoli
  Forgione e Liotta. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Contrario.

    PRESIDENTE   Chi è contrario resti seduto, chi è favorevole  si
  alzi.

                                 (Non è approvato)

    PRESIDENTE   L'emendamento 10.10.1  dell'onorevole  Beninati  è
  ritirato. L'Assemblea ne prende atto.
   Gli emendamenti 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5 ed il 10.6.1 decadono.
   Pongo  in votazione l'articolo 10, nel testo risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dal Governo, A319, A329, A327, A330;
   dagli onorevoli Giambone ed aòltri, A326.

   Si  passa  all'emendamento  A 33.1  del  Governo.  Lo  pongo  in
  votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi;

                                 (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento  A  329  del  Governo.  Lo  pongo  in
  votazione. Il parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE    Chi è favorevole resti seduto, chi  è  contrario
  si alzi;

                                 (E' approvato)

     CUFFARO  presidente della Regione. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     CUFFARO    presidente   della  Regione.   Signor   Presidente,
  intervengo per ritirare tutti gli emendamenti aggiuntivi.
   Rivolgo  inoltre alla Presidenza la richiesta di  coordinare  le
  tabelle fra loro.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  pertanto  in votazione l'emendamento  A  326.  Il  parere
  della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE   Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi;

                                 (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento  A 327. Lo  pongo  in  votazione.  Il
  parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE   Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi;

                                 (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento  A 330. Lo  pongo  in  votazione.  Il
  parere della Commissione?

     SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE   Il parere del Governo?

     CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi;

                                 (E' approvato)

    SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà

    SPAMPINATO   Signor Presidente, onorevoli colleghi,  intervengo
  per chiedere l'approvazione dell'emendamento A331 poichè, durante
  la discussione generale, avevamo concordato con il vicepresidente
  della Commissione che avremmo proceduto ad una riscrittura di  un
  emendamento  ritirato  che riguarda l'applicazione  dei  benefici
  attualmente riconosciuti ai familiari delle vittime della mafia e
  della  criminalità organizzata anche a coloro i cui parenti siano
  stati  uccisi fuori dal territorio siciliano, anch'essi cittadini
  siciliani.

    FORGIONE  L'abbiamo già approvato quest'emendamento

    PRESIDENTE  Onorevole Barbagallo, in relazione al suo
  emendamento, mi segua un istante, per rispetto alla notte che lei
  ha diligentemente trascorso insieme a noi, ebbene desidero sapere
  di quale emendamento si tratti...

     BARBAGALLO  Chiedo di parlare per illustrarlo.

     PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

     BARBAGALLO    Signor   Presidente,  onorevoli   colleghi,   in
  provincia  di  Ragusa  - in località Scicli  -  c'è  una  vecchia
  fornace  che è stata riconosciuta dalla Sovrintendenza come  bene
  artistico straordinario ed erano stati ad essa destinati, in  una
  legge   precedente  alla  delega  dell'onorevole  Leontini,   500
  milioni.  Ne  sono  stati sottratti 250. Con questo  emendamento,
  pertanto,  si  chiede soltanto di ripristinare una somma  che  il
  Direttore  del  Bilancio aveva detto fosse  giusto  e  sacrosanto
  ripristinare, perché c'era stato un disguido.

    PRESIDENTE    Lo   pongo   in  votazione.   Il   parere   della
  Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi;

                                 (E' approvato)

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   dagli onorevoli Gurrieri  ed altri:  C 2.
   dagli onorevoli  Spampinato ed altri: A 321
   dagli onorevoli Ortisi e Vitrano: Tab.1, Tab. 2,
   dall'onorevole Ortisi: Tab. 3,
   dal Governo: Tab. 4, Tab. 5,
   dagli onorevoli Misuraca e Arcidiacono: Tab. 6.

   Pongo   in   votazione  l'emendamento  C  2.  Il  parere   della
  Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi;

                                 (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento A 321. Lo pongo in votazione Il parere
  della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE   Il parere del Governo?

    CUFFARO  presidente della Regione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario  si
  alzi;

                                 (E' approvato)

   Si passa all'articolo 13, con annessa tabella A. Ne do lettura:

                            «Articolo 13
        Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del
                       bilancio della Regione

   1.  Nello  stato  di previsione dell'entrata del bilancio  della
  Regione  per  l'esercizio  finanziario 2005  sono  introdotte  le
  variazioni di cui all'annessa Tabella A».
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto,  chi  è
  contrario si alzi;

                                 (E' approvato)

   Do lettura dell'articolo 14, con annessa tabella B:

                              «Articolo 14
         Variazioni allo stato di previsione della spesa del
                       bilancio della Regione

   1.  Nello  stato  di previsione della spesa del  bilancio  della
  Regione  per  l'esercizio  finanziario 2005  sono  introdotte  le
  variazioni di cui all'annessa tabella B».

   Comunico  che  alla tabella B sono stati presentati  i  seguenti
  emendamenti: B2, B3, B4, B5, B6 e B7.
   Dichiaro improponibili gli emendamenti B2, B3, B4, B5.

   Pongo  in  votazione l'emendamento tabella B6. Chi è  favorevole
  resti seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'emendamento tabella B7. Chi è  favorevole
  resti seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Pongo  in votazione l'articolo 14, nel testo risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Do lettura dell'articolo 15:

                            «Articolo 15
   Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa
                            del bilancio
                dell'Azienda delle foreste demaniali
                       della Regione siciliana

   Negli  stati  di  previsione  dell'entrata  e  della  spesa  del
  bilancio  dell'Azienda  delle  foreste  demaniali  della  Regione
  siciliana  per  l'esercizio  finanziario  2005  sono  introdotte,
  rispettivamente, le variazioni i cui alle annesse  tabella  C'  e
  D».

   Pongo  in  votazione  l'articolo  15.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Do lettura dell'articolo 16:

                              «Articolo 16

   1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta  ufficiale
  della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo
  a quello della sua pubblicazione.

   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
  osservare come legge della Regione».
   Pongo  in  votazione  l'articolo  16.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

   Pongo  in  votazione la delega per il coordinamento formale  del
  disegno di legge n. 1084/A. Chi è favorevole resti seduto, chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvata)


   Presidenza del presidente Lo Porto


   Comunico   che  sono  stati presentati  i  seguenti  ordini  del
  giorno:

   n.   571    Interventi  diretti  a  modificare   la   disciplina
  restrittiva  relativa  alle  colture olivicole  del  comprensorio
  Calatino e conseguenti programmi di sviluppo della produzione DOP
   Monti Iblei , dell'onorevole Basile;

   n.  574   Opportune iniziative presso il Governo  nazionale  per
  promuovere  la risoluzione delle problematiche sorte  nelle  aree
  Tamil  dello Sri Lanka devastate dallo tsunami , degli  onorevoli
  Ferro ed altri;

   n.  575  Misure a sostegno del settore dell'artigianato ,  degli
  onorevoli   Villari,   Oddo,  Panarello,    Tumino,   Barbagallo,
  Forgione, Baldari, Mercadante;

   n.  577   Condanna  della  caccia alla  foca ,  degli  onorevoli
  Villari,   Scalici,   Speziale,  Capodicasa,   Zago,   Panarello,
  Genovese, Gurrieri, Liotta, Sanzeri, Di Mauro ed altri;

   n.   578    Sblocco  dei  fondi  regionali  concernenti   sgravi
  contributivi alle imprese che attivino assunzioni di  personale ,
  degli onorevoli Villari,  Speziale, Genovese, Gurrieri ed altri;

   n.  579  Regolamentazione dei servizi al pubblico di tutti   gli
  uffici  regionali  per venire incontro alle esigenze  dell'utenza
  più   disagiata ,   degli  onorevoli  Raiti,   Ferro,   Miccichè,
  Morinello, Barbagallo e Capodicasa.

   n.  580   Assunzione  da  parte  dell'IRCAC,  del  personale  ex
  Siciltrading SpA , dell'onorevole Antinoro;

   n.  582  Interventi per il riconoscimento da parte del Ministero
  delle  Politiche  agricole e forestali  dello stato  di  calamità
  naturale  per  l'anno  2004, alla provincia  di  Catania ,  degli
  onorevoli Fleres, Catania Giuseppe e Maurici;

   n.   583   Interventi  per  la  valorizzazione  del   costruendo
  impianto  sportivo motoristico e polivalente di  Torretta  (PA) ,
  degli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe e Maurici;

   n.  584   Celebrazione  della figura e  dell'opera  del  maestro
  Matteo Carnalivari , dell'onorevole Formica;

   n.  585  Interventi per rendere operativa la legge regionale  n.
  15  del  2004 con riguardo ai benefici per i consorzi fidi  e  le
  imprese  agricole singole ed associate , degli onorevoli Villari,
  Fleres, Amendolia, Arcidiacono, Barbagallo, Zago ed altri;

   n.   586     Riconoscimento  delle  qualifiche  acquisite  utili
  all'assunzione   degli operatori socio-sanitari  nelle  strutture
  sanitarie  siciliane , degli onorevoli Villari,  Oddo,  Speziale,
  Cracolici,  Sanzeri, Fleres, Amendolia, Arcidiacono,  Barbagallo,
  Zago, Giannopolo ed altri;

   n.   587   Rilancio  del  ruolo   e  delle  funzioni  del   nodo
  ferroviario di Messina , degli onorevoli Panarello, Genovese,  De
  Benedictis e Villari;

   n.  588   Insediamento  del consiglio di  amministrazione  della
  CRIAS , degli onorevoli Panarello, Oddo, Villari e Zago;

   n.  589  Iniziative per il rilancio dell'artigianato siciliano ,
  degli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe,  Maurici e Baldari;

   n.   590   Interventi  per  il  riconoscimento,  da  parte   del
  Ministero  delle Politiche agricole e forestali, dello  stato  di
  calamità  per  l'anno  2004 nella provincia  di  Catania ,  degli
  onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici,  Baldari,  Turano  e
  Burgaretta Aparo;

   n.  591  Riconversione e messa in sicurezza delle cave di pietra
  pomice del Comune di Lipari (ME) , degli onorevoli Panarello,  De
  Benedictis, Villari e Zago;

   n.  592   Rinegoziazione dei contratti di  mutuo  stipulati  con
  l'ex   Banco   di   Sicilia ,  degli  onorevoli  Raiti,   Ortisi,
  Giannopolo,  Liotta,  Villari, Panarello, Spampinato,  Amendolia,
  Ferro, Miccichè, Morinello, Orlando.

   n.  593   Iniziative  per la valorizzazione  del  personale  del
  Corpo  forestale della Sicilia , degli onorevoli Fleres,  Catania
  Giuseppe, Maurici, Baldari;

   n.   594    Attuazione  convenzione  INPGI  (Istituto  nazionale
  previdenza   giornalisti  italiani) ,  degli  onorevoli    Leanza
  Nicola, Leanza Edoardo e Ardizzone;

   n.   599    Interventi   per  l'esatta   interpretazione   delle
  disposizioni  di  cui alla legge  n. 16 del 1996  in  materia  di
  dipendenti  della  Forestale , degli  onorevoli  Fleres,  Catania
  Giuseppe, Maurici, Mercadante e Baldari;

   n.   600   Interventi  per  la  realizzazione  di  un  distretto
  agroalimentare  nel terreno di proprietà della  società  MAAS  in
  contrada   Jungetto  (CT) ,  degli  onorevoli   Fleres,   Catania
  Giuseppe, Maurici, Mercadante e Baldari;
   .
   n.   601   Interventi  per  migliorare  la  funzionalità   delle
  attività   di  individuazione  delle  aree  ad  elevato   rischio
  idrogeologico   e  di  adozione  delle  misure  di   salvaguardia
  nell'ambito   dei   bacini ,  degli  onorevoli  Fleres,   Catania
  Giuseppe, Maurici e Baldari;

   n.   602   Interventi  per  la  diffusione  della  Giornata  dei
  bambini , degli  Fleres, Catania Giuseppe, Maurici, Mercadante  e
  Baldari;

   n.  605   Interventi  per la funzionalità  dell'Unità  Operativa
  dell'Ufficio  Stampa della Presidenza della Regione  dislocata  a
  Catania ,  degli  onorevoli  Fleres, Catania  Giuseppe,  Maurici,
  Baldari;

   n.  606   Facilitazioni per l'acquisto di carburante  in  favore
  dei  soggetti portatori di handicap residenti in Sicilia ,  degli
  onorevoli Nicotra, Speziale, Crisafulli;

   n.  607   Interventi a seguito della situazione   in  cui  versa
  l'Ente fiera di Palermo , degli onorevoli Cracolici e Zangara;

   n.   608   Precari  ricorsisti presso l'azienda  Poste  Italiane
  S.p.A ,  dell'onorevole Leanza Nicola;

   n.  609   Stipula  di  convenzioni tra  Regione  e  Istituti  di
  credito al fine di garantire quanto previsto dalla l.r. n.  20/99
  in  ordine  ad  interventi in favore delle  vittime  dell'usura ,
  degli onorevoli  Incardona e Segreto;

   n.  612   Provvidenze  in favore degli abitanti  del  comune  di
  Calatabiano (CT) danneggiati dal violentissimo nubifragio del  22
  ottobre 2005 , degli onorevoli Nicotra,  Sanzeri e   Lo Curto;

   n.  613   Mantenimento del reparto di geriatria dell'ospedale di
  Acireale , degli onorevoli Nicotra ed altri;

   n.  615   Iniziative  per evitare ripercussioni  negative  sulla
  salute della popolazione studentesca dovuta a carichi impropri di
  materiale   scolastico ,   degli   onorevoli   Villari,    Raiti,
  Barbagallo, Oddo, Fleres, Speziale, Giannopolo e Zago;

   n.  619   Interventi  per l'apertura dei termini  relativi  alla
  presentazione  delle istanze di finanziamento di cui  alla  legge
  1329/65 ,  degli onorevoli  Fleres, Catania Giuseppe,  Maurici  e
  Burgaretta Aparo.

   n.  622   Stabilizzazione a tempo indeterminato  dei  lavoratori
  del comparto forestale , dell'onorevole Ioppolo;

   n.  623   Attuazione dell'articolo 12 della l.r. 12  del  1993 ,
  degli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe e Maurici;

   n.  624  Inquadramento nei ruoli organici dell'ARPA del relativo
  personale ,  degli  onorevoli  Villari,  Speziale,  Sanzeri,   De
  Benedictis, Cracolici ed altri;

  n.  625  Iniziative nei confronti del Consorzio per le autostrade
  siciliane  per procedere alla nomina del vincitore  del  concorso
  interno   per   titoli  a  dirigente  generale ,   dell'onorevole
  Beninati;

  n.  626   Interventi  per  assicurare il  corretto  comportamento
  dell'azienda  ATA-HANDLING SpA, gestore di alcuni servizi  presso
  l'aeroporto  di  Catania,  degli onorevoli  Fleres,  Catania  G.,
  Baldari e Mercadante;

  n.  627   Iniziative al fine di equiparare la figura di animatore
  di   comunità  alla  figura  di  educatore  specializzato,  degli
  onorevoli Fleres, Catania G. e Maurici;

  n.  628   Iniziative al fine dell'emanazione del  regolamento  di
  esecuzione  della  legge regionale n. 15 del 2000  riguardante  i
  diritti degli animali , degli onorevoli Spampinato e Ortisi;

  n.  629   Attuazione della norma finale n. 6, relativa ai  medici
  veterinari, dell'accordo collettivo nazionale del 23 marzo  2005,
  per  la  disciplina del rapporto di lavoro dei medici specialisti
  ambulatoriali interni e le altre professionalità,  ai  sensi  del
  Decreto legislativo n. 502 del 1992, degli onorevoli Confalone  e
  Lo Curto;

  n.  630   Deroga  al  tetto massimo di  assistiti  per  i  medici
  pediatri , degli onorevoli Arcidiacono, Baldari, Leanza  Edoardo,
  Confalone, Catania G. e Giambrone;

   n.    631    Iniziative   per   dare   attenzione,   all'interno
  dell'Assemblea regionale siciliana, delle disposizioni  di  legge
  concernenti  la  stabilizzazione  del  rapporto  di   lavoro   di
  portavoce o addetti stampa , dell'onorevole Acierno;

   n.  632  Riconoscimento dell'attività riabilitativa ed educativa
  della  Pet therapy ,     dell'onorevole Franchina;

   n.  633   Istituzione  dell'Ufficio regionale  di  protezione  e
  pubblica tutela dei minori , dell'onorevole Sammartino.

   Pongo  in  votazione l'ordine del giorno 631. Chi  è  favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   FORGIONE.  Signor Presidente, ma se gli ordini  del  giorno  non
  vengono distribuiti, come facciamo a votarli?

   PRESIDENTE. Informo che per quanto riguarda l'ordine del  giorno
  n.  632,  si tratta dell'ordine del giorno che abbiamo deciso  di
  realizzare,  trasformando l'emendamento che qualcuno  ritenne  di
  dovere ritirare. E' quello sulla Pet Terapy.
   Lo  pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto  ,  chi  è
  contrari si alzi.

                           (E' approvato)

   CINTOLA,  assessore  al  bilancio e alle  finanze.  Dichiaro  di
  accogliere  come  raccomandazione  tutti  gli  altri  ordini  del
  giorno.

    PRESIDENTE    Comunico  che  è  stato  presentato,   ai   sensi
  dell'articolo   117   del  Regolamento   interno,   il   seguente
  emendamento:

   «sostituire  al  comma 9 dell'articolo 12,  assessorato  per  la
  famiglia  con  assessorato per i beni culturali e ambientali ».

   Ringrazio  il  Parlamento  per questo impegno  notturno,  che  è
  stato  sicuramente proficuo, pur rammaricandomi  dell'assenza  di
  qualificati   Gruppi  parlamentari  e  di  qualificati   colleghi
  deputati. Cercheremo di capire, di chiarire e di evitare  per  il
  futuro avvenimenti simili.

   Prima  di  procedere alla votazione finale del disegno di  legge
  1084/A vorrei procedere con il seguito dell'esame del disegno  di
  legge  1077/a sulla competitività, sul quale, tra l'altro si  può
  procedere speditamente perché c'é unanimità di consenso.

    TUMINO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    TUMINO   Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto  di
  insistere   affinché   il   disegno   di   legge   1084/A   venga
  prioritariamente posto in votazione, così da consentire  a  tanti
  che   aspettano   di  ricevere  delle  somme  di  poterle   avere
  immediatamente.  Mi  riferisco in particolar modo  ai  lavoratori
  della  forestale che non percepiscono gli stipendi  dal  mese  di
  giugno.


   Presidenza del presidente Lo Porto


    Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
    «Misure finanziarie urgenti per l'anno finanziario 2005» (n.
                               1084/A)

    PRESIDENTE  Accolgo la proposta dell'onorevole Tumino.
   Comunico che è stato presentato un emendamento all'articolo  117
  del Regolamento interno.
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa pertanto alla votazione finale per scrutinio nominale
     del disegno di legge «Misure finanziarie urgenti per l'anno
                     finanziario 2005» (1084/A)

   PRESIDENTE. Indìco la votazione per scrutinio nominale.
   Chiarisco  il  significato  del  voto:  chi  vota  sì  preme  il
  pulsante  verde;  chi  vota no preme il pulsante  rosso;  chi  si
  astiene preme il pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

                     (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la votazione.

                      Risultato della votazione

    PRESIDENTE   Proclamo  l'esito della  votazione  per  scrutinio
  nominale:

   Presenti e votanti  50
   Maggioranza         26
   Favorevoli          42
   Contrari              8

                        (L'Assemblea approva)

            Assume la Presidenza il Vicepresidente Fleres


   Presidenza del presidente Lo Porto


   Seguito della discussione del disegno di legge « Misure per la
   competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni
             alla l.r. 23 dicembre 2000, n. 32» (n 1077)

    PRESIDENTE   Si  procede con il seguito della  discussione  del
  disegno   di  legge  posto  al  numero  2).  «  Misure   per   la
  competitività  del sistema produttivo. Modifiche ed  integrazioni
  alla l.r. 23 dicembre 2000, n. 32  (n. 1077/A) » (XXX/A)
   Invito i componenti la II Commissione a prendere posto al  banco
  delle Commissioni.
   Ricordo  che  l'esame del disegno di legge  era  stato  sospeso,
  dopo l'approvazione del passaggio all'esame degli articoli, nella
  seduta n. 336 del 5 dicembre 2005.
   Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

                             «Articolo 1
        Coordinamento attività internazionalizzazione imprese

   1.  Al  fine  di  promuovere  e coordinare  gli  interventi  per
  rafforzare  la  presenza  delle  imprese  siciliane  nei  mercati
  nazionali  ed  esteri e favorire la realizzazione di investimenti
  esterni  in  Sicilia il Comitato regionale per il  credito  e  il
  risparmio,  composto dall'Assessore regionale  per  il  bilancio,
  dall'Assessore   regionale   per  l'agricoltura,   dall'Assessore
  regionale  per  l'industria,  dall'Assessore  regionale  per   la
  cooperazione,  il  commercio,  l'artigianato   e   la   pesca   e
  dall'Assessore   regionale  per  i  lavori  pubblici   sotto   la
  presidenza  del Presidente della Regione o di un suo  delegato  e
  integrato   dall'Assessore   regionale   per   il   turismo,   le
  comunicazioni e i trasporti e dell'Assessore regionale per i beni
  culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, senza nuovi
  e maggiori oneri per il bilancio della Regione, si costituisce in
  Comitato  per  l'internazionalizzazione dell'economia  siciliana.
  Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato è assistito
  da  un gruppo di lavoro interdipartimentale formato dai dirigenti
  generali  o da dirigenti loro delegati dei dipartimenti regionali
  della  programmazione,  bilancio e  tesoro,  finanze  e  credito,
  interventi  strutturali in agricoltura, industria,  cooperazione,
  commercio e artigianato, turismo, sport e spettacolo.
   2.  Il  comitato  di  cui al comma 1, sulla base  del  Programma
  regionale  di  internazionalizzazione,  approvato  dalla   Giunta
  regionale  e  delle  indicazioni per  l'attuazione  dello  stesso
  proposte,    annualmente,   dall'Assessorato   regionale    della
  cooperazione,  del  commercio, dell'artigianato  e  della  pesca,
  sentite  le  rappresentanze delle associazioni degli imprenditori
  maggiormente  rappresentative,  delle  province  regionali,   dei
  comuni  e delle camere di commercio, definisce il Piano di azione
  in  materia di internazionalizzazione dell'economia siciliana, in
  aderenza con i vigenti strumenti di programmazione comunitaria  e
  nazionale.   Il   Piano   è  comunicato   entro   trenta   giorni
  all'Assemblea regionale siciliana.
   3.  Il  Comitato  provvede, inoltre,  al  coordinamento  e  alla
  razionalizzazione del sistema degli incentivi vigenti in  materia
  di internazionalizzazione e, in rapporto alle azioni previste dal
  Piano   di   cui   al   comma   2  in   capo   a   ciascun   ramo
  dell'Amministrazione    regionale,   alla    individuazione    ed
  all'assegnazione delle risorse necessarie per la loro attuazione,
  nei limiti della disponibilità del Fondo unico di cui al comma 4.
   4.  Per le finalità di cui al comma 3 è istituito il Fondo unico
  per   gli   interventi   in   materia  di  internazionalizzazione
  dell'economia   siciliana  presso  l'Assessorato  regionale   del
  bilancio   e   delle  finanze  che  provvede,   annualmente,   al
  trasferimento  ai  competenti  dipartimenti  dell'Amministrazione
  regionale, delle risorse finanziarie assegnate dal Piano.
   5.  Le economie eventualmente realizzate da ciascun dipartimento
  a   conclusione  di  ciascun  esercizio  finanziario  affluiscono
  nuovamente al Fondo di cui al comma 4.
   6.  Il  Comitato  provvede, inoltre, avvalendosi  del  gruppo  d
  lavoro  interdipartimentale di cui al comma  1,  al  monitoraggio
  delle  azioni  poste  in essere da ciascun  dipartimento  e  alla
  redazione di un'apposita relazione annuale di valutazione».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli  Moschetto e Misuraca: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4;
   - dagli onorevoli Oddo, Panarello e Speziale 1.5.

    MISURACA  Dichiaro di ritirare gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3  e
  1.4.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   L'emendamento 1.5 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
   Pongo  in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto,
  chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato).

   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                             «Articolo 2
        Interventi in favore dell'associazionismo tra imprese

   1.   Nell'accesso  ai  regimi  di  aiuto  previsti  dalla  legge
  regionale  23  dicembre  2000, n. 32 e  successive  modifiche  ed
  integrazioni,  e  dalla  vigente  normativa  regionale,  relativi
  all'investimento, all'innovazione, alla ricerca e sviluppo,  alla
  promozione e internazionalizzazione delle imprese, hanno priorità
  le  imprese,  come individuate dalle disposizioni  istitutive  di
  ciascun   regime  di  aiuto,  riunite  in  consorzi,   anche   di
  cooperative,  compresi quelli di secondo grado,  o  che  facciano
  parte  di distretti produttivi individuati ai sensi dell'articolo
  56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
   2.  Ai  fini  del comma 1 i consorzi devono prevedere  nei  loro
  statuti  una  durata non inferiore a tre anni e associare  almeno
  venti imprese.
   3.  Nell'accesso  ai  regimi di aiuto di cui  al  comma  1  sono
  destinate riserve finanziarie, in misura non inferiore al  trenta
  per  cento dei fondi disponibili, alle imprese che facciano parte
  di  distretti  produttivi ovvero riunite in  consorzi,  anche  di
  cooperative,  compresi  quelli di secondo  grado,  costituiti  da
  almeno  un  anno.  In  tale ipotesi i consorzi  devono  associare
  almeno  cinquanta  imprese, qualora operino  in  diversi  settori
  produttivi,  e  almeno  venti  imprese  qualora  operino  in  più
  province  regionali e appartengano alla stessa filiera produttiva
  o  a settori omogenei di attività, ferma restando in ogni caso la
  durata minima triennale del consorzio.
   4.   Gli   interventi   sono   finanziati   sulla   base   della
  presentazione  di un progetto comune alle imprese  interessate  e
  della  delega al consorzio o al distretto per la sua  esecuzione,
  entro  i  massimali previsti da ogni regime di aiuto per ciascuna
  impresa.
   5.  L'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  32
  è così sostituito:
   Art.  35  -  1. Al fine di favorire e consolidare i processi  di
  aggregazione  tra  le imprese è attribuito un contributo  per  la
  costituzione e la gestione di consorzi, anche di cooperative, che
  associno   almeno  venti  imprese  rientranti  nella  definizione
  comunitaria  di  microimprese e piccole e medie imprese,  di  cui
  alla  Raccomandazione  n.  2003/361/CE della  Commissione  del  6
  Maggio   2003,   operanti   nei  settori  dell'artigianato,   del
  commercio,  dell'industria, del turismo, comprese le attività  di
  bed  and  breakfast, e dei servizi, ivi incluse le  attività  nel
  campo  culturale,  artistico  e dello  spettacolo.  Dei  consorzi
  possono  fare  parte anche liberi professionisti, che  esercitano
  l'attività in forma di impresa.
   2.  I  contributi sono concessi ai consorzi di nuova istituzione
  dall'Assessorato  regionale  della cooperazione,  del  commercio,
  dell'artigianato  e della pesca nell'ambito  del  de  minimis  ai
  sensi  del  Regolamento  CE sugli aiuti  de  minimis  n.  69/2001
  pubblicato  nella  GUCE  del 12 gennaio 2001,  per  le  spese  di
  costituzione e per le spese di gestione dei servizi  comuni  alle
  imprese  consorziate  per  i primi tre anni  dalla  costituzione.
  Entro gli stessi limiti, sono altresì concessi contributi per  le
  spese  di  gestione ai consorzi esistenti, per i primi  tre  anni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   3.  I  contributi sono concessi nella misura dell'80  per  cento
  della  spesa  relativa alla costituzione e sono pari  al  70  per
  cento,  al 60 per cento e al 50 per cento delle spese di gestione
  rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno
  di attività.'».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Fleres, Catania G. e Maurici: 2.1;
   -  dagli onorevoli Oddo, Panarello e Speziale: All'art. 2,  alla
  fine  del comma 1 aggiungere:  e ai sensi degli articoli 20 e  19
  della presente legge';
   al   comma   3   dell'articolo  2,  dopo  le  parole   distretti
  produttivi' aggiungere:  o organizzazione dei produttori  di  cui
  all'articolo 20 della presente legge .

   Si passa all'emendamento 2.1. Il parere della Commissione?

    SAVONA  vicepresidente della Commissione. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Gli  emendamenti  2.2 e 2.3 decadono per assenza  dall'Aula  dei
  firmatari.
   Pongo  in  votazione l'articolo 2 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                             «Articolo 3
             Aree attrezzate per insediamenti produttivi

   1.  All'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre  2000,  n.
  32 sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  comma  1  le  parole può concedere contributi  in  conto
  capitale  nella  misura del 60 per cento' sono  sostituite  dalle
  parole   può  concedere,  riservando  una  quota  delle   risorse
  finanziarie  non  inferiore al trenta per  cento,  contributi  in
  conto capitale fino ad un massimo del 60 per cento';
   b)  al  comma  3  dopo le parole in proprietà sono  aggiunte  le
  parole al valore di mercato',
   c) aggiungere i seguenti commi:
   4.  Per  la  realizzazione  delle aree attrezzate,  non  possono
  essere concessi ai comuni e ai consorzi di imprese contributi per
  la  costruzione  di capannoni da cedere alle imprese.  L'articolo
  61,  comma 1, lettera a), della legge regionale 18 febbraio 1986,
  n. 3 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.
   5.   Le   aree   comprese  nei  piani  comunali  attuativi   per
  insediamenti  produttivi di cui all'articolo 27  della  legge  22
  ottobre  1971,  n.  865, e quelle ricadenti nei piani  regolatori
  corredati da prescrizioni attuative dei Consorzi per lo  sviluppo
  industriale,  possono  essere espropriate,  in  alternativa  alla
  procedura ordinaria, secondo quanto previsto dai seguenti commi.
   6.  Su  istanza  delle  imprese o di  loro  consorzi,  volta  ad
  ottenere l'assegnazione di lotti per l'insediamento delle imprese
  medesime,  il  comune o il Consorzio per lo sviluppo  industriale
  possono   effettuare   la   procedura   espropriativa   di   aree
  specificatamente   individuate,  anche  avvalendosi   di   liberi
  professionisti  scelti da un apposito elenco istituito  dall'ente
  medesimo,  senza onere finanziario a carico del proprio bilancio.
  L'istanza è assistita da idonee garanzie estese a tutti gli oneri
  espropriativi e di urbanizzazione primaria dell'area  interessata
  e  può essere accolta a condizione che sia assicurato lo sviluppo
  omogeneo e armonioso del territorio.
   7.  Ricevuta l'istanza, il comune o il Consorzio per lo sviluppo
  industriale,  al  fine  di  attivare la procedura  espropriativa,
  determinano un termine di trenta giorni, mediante adeguate  forme
  di  pubblicità,  per  la  partecipazione  di  altri  imprenditori
  all'assegnazione delle aree alle medesime condizioni offerte  dal
  soggetto  richiedente, dando priorità ai progetti di investimento
  che  creino  maggiore  occupazione, che  abbiano  minore  impatto
  ambientale,  per  la  cui  realizzazione  siano  stati   concessi
  finanziamenti  pubblici.  Nel caso  di  esclusione  del  soggetto
  richiedente,  spetta a quest'ultimo il rimborso, da  parte  degli
  assegnatari,  delle spese sostenute per la predisposizione  della
  proposta.
   8.  In presenza di progetti di investimento di importo superiore
  a 10 milioni di euro, l'ente pubblico può direttamente addivenire
  ad una convenzione con il soggetto richiedente.
   9.  In  nessun caso le aree possono essere assegnate ad  imprese
  di costruzione e immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere  o
  dare in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese .
   10.  L'impresa  assegnataria versa direttamente al  proprietario
  del terreno il prezzo corrispondente all'ammontare dell'indennità
  di  esproprio in caso di cessione volontaria ovvero, in  caso  di
  non  accettazione, provvede a depositare l'indennità  determinata
  alla  Cassa  depositi  e prestiti ed assume l'impegno  di  tenere
  indenne  l'ente  espropriante  da oneri  derivanti  da  eventuali
  procedure contenziose, si fa carico di ogni altra spesa  relativa
  alla  procedura  espropriativa e realizza,       direttamente   e
  contestualmente   all'insediamento,   le   relative   opere    di
  urbanizzazione primaria.
   11. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche  su
  iniziativa  dei  comuni o dei Consorzi per le  aree  di  sviluppo
  industriale,  che  in  tale  ipotesi procedono,  mediante  avviso
  pubblico,  all'individuazione  delle  imprese  assegnatarie   dei
  lotti.
   12.  Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti  si  applicano
  anche  alla  fattispecie prevista dall'articolo  36  della  legge
  regionale 7 agosto 1997, n. 30.
   13.  I  proprietari di terreni ricompresi nelle aree di  cui  ai
  precedenti  commi  possono richiederne l'assegnazione  in  deroga
  alle   graduatorie  nel  rispetto  dei  vincoli  di  destinazione
  dell'insediamento produttivo e dei termini per  la  realizzazione
  dello stabilimento.'».

   Onorevoli  colleghi,  all'articolo 3 non  ci  sono  emendamenti,
  però, probabilmente i commi 5 e seguenti sono già stati approvati
  nelle  variazioni di bilancio. Pertanto procediamo alla votazione
  ed  in  sede di coordinamento, se risulta votato due volte, viene
  data  delega alla Presidenza per attribuirlo a questo disegno  di
  legge o all'altro.
   Pongo  in votazione l'articolo 3. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                             «Articolo 4
      Semplificazione delle procedure di erogazione dei regimi
                              di aiuto

   1.  Al  fine di semplificare e accelerare le procedure di  spesa
  dei  fondi  comunitari, i responsabili di misure del POR  Sicilia
  2000-2006  basate su regimi di aiuto le cui attività di ricezione
  e  valutazione  delle domande e di erogazione delle  agevolazioni
  sono   gestite,   tramite  convenzione,   da   soggetti   esterni
  all'Amministrazione regionale, sono autorizzati a  trasferire  le
  risorse  assegnate a ciascun bando o avviso pubblico  relativi  a
  tali   misure,  in  una  o  più  soluzioni,  in  appositi   fondi
  appositamente  costituiti ed amministrati dai  medesimi  soggetti
  gestori dei corrispondenti interventi. Le disposizioni di cui  al
  presente comma si applicano anche agli interventi a totale carico
  del bilancio regionale.
   2.  I regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre
  2000, n. 32 e da ogni altra disposizione regionale a favore delle
  imprese  artigiane, agricole e della pesca, delle  cooperative  e
  delle  microimprese, secondo la definizione comunitaria, operanti
  nei settori commerciale, industriale, turistico e dei servizi, ad
  esclusione  degli  investimenti per ricerca  e  innovazione,  per
  progetti  e programmi di investimento di importo non superiore  a
  250.000 euro sono concessi applicando la procedura semplificata a
  sportello  di cui all'articolo 186 della legge 23 dicembre  2000,
  n. 32».

   Onorevoli colleghi il comma 1 dell'articolo probabilmente è  già
  contenuto  nelle variazioni già approvate. Anche in  questo  caso
  viene data delega alla Presidenza per il coordinamento.
   Pongo  in votazione l'articolo 4. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

                             «Articolo 5
      Interventi in favore dell'innovazione, ricerca e sviluppo

   1.  Dopo  l'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre  2000,
  n. 32 è aggiunto il seguente:
   Art.   38   bis.   -  1.  La  Regione  promuove  una   strategia
  dell'innovazione,  della ricerca e dello sviluppo  fondata  sulla
  cooperazione  tra  piccole e medie imprese, università,  enti  di
  ricerca   e   sistema  finanziario  e  volta  ad   aumentare   la
  competitività del sistema economico isolano.
   2. L'azione regionale è orientata a:
   a)  sostenere  il trasferimento tecnologico e l'innovazione  del
  prodotto  e  dei  processi aziendali delle  imprese  operanti  in
  Sicilia, nel rispetto della sostenibilità ambientale;
   b)  favorire l'accesso delle piccole e medie imprese e  di  loro
  aggregazioni   alle  attività  ed  alle  strutture   di   ricerca
  regionali, nazionali e internazionali;
   c)  valorizzare i risultati della ricerca in modo da favorire la
  creazione  di nuove imprese con carattere di competitività  e  la
  crescita dimensionale e qualitativa delle imprese esistenti;
   d)   orientare   gli  investimenti  nel  campo   della   ricerca
  industriale  allo  sviluppo  di settori  strategici  del  sistema
  produttivo regionale.
   3.  Al  fine  di  promuovere  e coordinare  gli  interventi  per
  rafforzare  l'innovazione e la produttività  nelle  diverse  aree
  economiche della Sicilia il Comitato regionale per il  credito  e
  il  risparmio, composto dall'Assessore regionale per il bilancio,
  dall'Assessore   regionale   per  il   bilancio,   dall'Assessore
  regionale   per   l'agricoltura,  dall'Assessore  regionale   per
  l'industria,  dall'Assessore regionale per  la  cooperazione,  il
  commercio, l'artigianato e la pesca e l'Assessorato regionale per
  i  lavori  pubblici  sotto  la presidenza  del  Presidente  della
  Regione o di un suo delegato, senza nuovi e maggiori oneri per il
  bilancio   della   Regione,  si  costituisce  in   Comitato   per
  l'innovazione,  la  ricerca e lo sviluppo. Il  Comitato,  per  lo
  svolgimento delle proprie funzioni, è assistito da un  gruppo  di
  lavoro interdipartimentale formato dai dirigenti generali,  o  da
  dirigenti  da  loro  delegati, dei dipartimenti  regionali  della
  Programmazione, bilancio e tesoro, finanze e credito,  interventi
  strutturali   in  agricoltura,  industria,  pesca.  Il   Comitato
  consulta stabilmente le rappresentanze delle università siciliane
  e delle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori.
   4.  Il  Comitato  per l'innovazione, la ricerca e  lo  sviluppo,
  approva,  previo parere delle competenti commissioni  legislative
  dell'Assemblea regionale, il programma triennale per la ricerca e
  lo   sviluppo,   su   proposta   dell'Assessore   regionale   per
  l'industria,  di  concerto  con l'Assessore  per  il  lavoro,  la
  previdenza  sociale, la formazione professionale e  l'emigrazione
  per  la parte concernente la formazione dei ricercatori; il piano
  regionale triennale della ricerca applicata nel settore  agricolo
  di  cui all'articolo 135 della legge regionale 23 dicembre  2000,
  n.  32, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura  e
  il  piano regionale triennale della ricerca applicata nel settore
  della   pesca,  su  proposta  dell'Assessore  regionale  per   la
  cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. I programmi
  sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione.
   5.  Il Comitato annualmente aggiorna i programmi, stabilisce  le
  priorità  attuative per settori di attività, indirizza e coordina
  gli  interventi, sia attraverso il coordinamento degli  incentivi
  esistenti,  l'eventuale riordino e proposta di  nuovi  incentivi,
  sia   attraverso  interventi  in  infrastrutture   materiali   ed
  immateriali,  anche  al  fine  di  una  gestione  unitaria  degli
  interventi   e   dell'istituzione  con  successivo  provvedimento
  legislativo di un fondo unico per l'innovazione, la ricerca e  lo
  sviluppo la cui ripartizione è effettuata dal Comitato. Emana  le
  direttive  per l'attuazione degli interventi di cui  al  presente
  articolo.
   6.  Il Comitato approva gli atti di competenza nel rispetto  dei
  tempi  della programmazione dei fondi comunitari per  il  periodo
  2007/2013,  anche al fine delle conseguenti azioni  e  misure  da
  inserire nella predetta programmazione.
   7.  Allo  scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze  e
  delle  innovazioni  tecnologiche,  l'Assessorato  regionale   per
  l'industria è autorizzato a concedere contributi alle  piccole  e
  medie imprese, ai loro consorzi o raggruppamenti, e agli enti  di
  ricerca pubblici operanti in Sicilia, per:
   a)   la  conduzione  di  programmi  di  ricerca  industriale   e
  precompetitiva;
   b)    la    realizzazione,    acquisizione,    ampliamento     e
  ristrutturazione di laboratori di ricerca;
   c)  l'acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione
  di  nuove  tecnologie finalizzate al ciclo produttivo, anche  per
  migliorare  la  qualità dei prodotti, la  loro  diffusione  e  la
  salvaguardia dell'ambiente;
   d)  la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti  di
  ricerca  da  presentare  allo  Stato  o  all'Unione  europea  per
  l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia
  di ricerca e sviluppo;
   e)  l'industrializzazione e la commercializzazione di  risultati
  della ricerca e dello sviluppo;
   f) la formazione di ricercatori e tecnici di ricerca;
   g)  l'assunzione  di  ricercatori per il tempo  occorrente  alla
  ricerca.
   8.  Le  agevolazioni  sono concesse per le categorie  di  aiuti,
  entro  i massimali e alle condizioni previsti dal Regolamento  CE
  n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in GUCE L 10
  del  13 gennaio 2001 e di cui al Regolamento CE n. 364/2004 della
  Commissione   del   25  febbraio  2004,  recante   modifica   del
  Regolamento  CE  n. 70 del 2001 per quanto concerne  l'estensione
  del  suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo
  in GUCE L 63 del 28 febbraio 2004.
   9.  Le  agevolazioni  possono essere concesse,  anche  in  forma
  mista secondo le modalità stabilite dall'Assessore regionale  per
  l'industria, mediante:
   a) contributi in conto capitale o in conto impianti;
   b) contributi in conto interessi;
   c)  crediti di imposta, secondo le modalità definite di concerto
  con   l'Assessorato  regionale  del  bilancio  e  delle  finanze,
  dipartimento finanze e credito, previa intesa con l'Agenzia delle
  entrate.  La  misura  del credito di imposta  e  gli  adempimenti
  discendenti dall'applicazione della presente lettera gravano  sui
  fondi disciplinati dal presente articolo;
   d) prestazione di garanzie.
   10.  Ai  fini  dell'applicazione del presente articolo,  per  la
  valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca  e  delle
  ricadute     economico-finanziarie    degli    interventi,     le
  Amministrazioni regionali competenti sono autorizzate a stipulare
  apposita  convenzione  con  soggetti in  possesso  dei  necessari
  requisiti di terzietà e di competenza.'».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Fleres, Catania G. e Maurici: 5.1; 5.2;
   - dagli onorevoli Oddo, Panarello e Speziale 5.3; 5.4.

   Gli  emendamenti  5.1  e  5.2, da intendersi  come  7.1  e  7.2,
  vengono spostati all'articolo 7.
   Gli  emendamenti  5.3 e 5.4 decadono per assenza  dall'Aula  dei
  firmatari.
   Pongo  in votazione l'articolo 5. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

                              TITOLO II
       Disposizioni per le attività industriali, artigianali,
                            commerciali,
                      turistiche e dei servizi

                             «Articolo 6
    Modifiche aiuti all'investimento nel settore dell'artigianato

   1.  All'articolo 111 della legge regionale 3 maggio 2001, n.  6,
  è aggiunto il seguente comma:
   1  bis. Le disponibilità del fondo a gestione separata istituito
  presso la CRIAS non possono essere impiegate per i contributi  in
  conto  capitale di cui all'articolo 48 della legge  regionale  23
  dicembre  2000,  n.  32 e successive modifiche  ed  integrazioni,
  tranne  che  per la modalità di concessione dell'aiuto  in  forma
  mista.'.
   2.  All'articolo 62 della legge regionale 28 dicembre  2004,  n.
  17  le  parole sono erogati' sono sostituite dalle altre  possono
  essere erogati'.
   3.  All'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre  2000,  n.
  32, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  comma 1, lettera a), le parole non inferiore a  lire  30
  milioni e non superiore a lire un miliardo' sono sostituite dalle
  altre  non  inferiore  a  euro 25.000  e  non  superiore  a  euro
  750.000';
   b) è aggiunto il seguente comma:
   Nel  caso  di  comprovata e persistente inefficace  applicazione
  degli  interventi  previsti  dal  presente  articolo  l'Assessore
  regionale  alla  cooperazione può, previo preavviso,  avocare  la
  gestione  diretta degli stessi, attraverso l'adozione  di  idonei
  provvedimenti sostitutivi.'».

   Comunica che è stato presentato il seguente emendamento:

   - dagli onorevoli  Moschetto e Misuraca: 6.1.

    MISURACA  Dichiaro di ritirarlo.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'articolo 6. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                             «Articolo 7
      Modifiche alla disciplina degli interventi per le imprese
                             commerciali

   1.  All'articolo 60, comma 1, della legge regionale 23  dicembre
  2000, n. 32, il numero 3 è sostituito dal seguente:
   3)  contributi  in  conto capitale, agli esercizi  di  vicinato,
  fino ad un massimo del 30 per cento degli investimenti di cui  al
  punto  1). Tali contributi non possono avere un importo superiore
  a  20.000  euro  e sono concessi nei limiti del venti  per  cento
  delle disponibilità del fondo.'.
   2.  Gli  aiuti  all'investimento di cui  all'articolo  60  della
  legge regionale n. 32 del 2000 possono essere concessi anche  per
  la  realizzazione di ludoteche e di strutture per lo sport  e  il
  tempo libero.
   3.  All'articolo  63, comma 1 lettera d) le parole  31  dicembre
  2002' sono sostituite dalle altre 30 giugno 2005'.
   4.  L'apertura  e  l'ampliamento  di  una  grande  struttura  di
  vendita non alimentare possono essere autorizzata anche nel  caso
  in  cui la superficie richiesta ecceda la quota del 30 per  cento
  determinata   con   decreto  dell'Assessore  regionale   per   la
  cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, n. 2297 del
  12 dicembre 2002, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 8 della
  legge   regionale  22  dicembre  1999,  n.  28,  come  modificato
  dall'articolo  17 della legge regionale 30 ottobre  2002,  n.  16
  purchè  si  tratti di grande struttura di vendita  esclusivamente
  non  alimentare e la superficie da autorizzare non ecceda mq 1000
  nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti,
  a  mq  1500  nei  comuni con popolazione residente  compresa  tra
  10.000  e  100.000 abitanti, mq 2.000 nei comuni con  popolazione
  residente superiore a 100.000 abitanti;
   5.  All'articolo  22, comma 4, lettera a) della legge  regionale
  22 dicembre 1999, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  dopo  le  parole entro due anni' sono aggiunte  le  seguenti
  parole:  decorrenti  dalla  data della  deliberazione  conclusiva
  della  conferenza  di servizi di cui al comma 3  dell'articolo  9
  della presente legge';
   b)  dopo  le  parole imputabili all'impresa'  sono  aggiunte  le
  altre:  che nel caso di istanze riguardanti una grande  struttura
  di  vendita  sono sottoposte al vincolante parere della  predetta
  conferenza di servizi».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti :

   - dagli onorevoli Fleres, Catania G. e Maurici: 7.1 e 7.2.

   Si passa all'emendamento 7.1. Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 7.2. Il parere della Commissione?

    SAVONA  vicepresidente della Commissione. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 7 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Comunico  che è stato presentato dal Governo l'emendamento  7.1.
  Lo pongo in votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA  vicepresidente della Commissione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

                             «Articolo 8
    Scorrimento graduatorie relative all'erogazione di incentivi
                        statali alle imprese

   1.  Il  comma  1  dell'articolo  28  della  legge  regionale  23
  dicembre 2000, n. 32 è sostituito dai seguenti:
   1.    Gli    assessori   regionali   competenti   per   materia,
  prioritariamente  in  relazione a particolari  esigenze  connesse
  all'attuazione del POR 2000-2006, sono autorizzati, previa intesa
  con il Ministero competente e fissazione di specifici criteri  di
  selezione  rispondenti a tali particolari esigenze, ad  integrare
  le   risorse   finanziarie  destinate  alla   Regione   siciliana
  nell'ambito delle graduatorie nazionali o regionali in attuazione
  della  legge 19 dicembre 1992, n. 488, relativamente  ai  settori
  industriale, turistico, commerciale e artigianale e  della  legge
  28 novembre 1965, n. 1329
   legge  Sabatini' e nel rispetto dei limiti di spesa  autorizzati
  dalla Commissione europea per tali regimi di aiuto.
   1  bis.  Le  risorse finanziarie regionali di  cui  al  comma  1
  riguardanti  la  predetta legge 28 novembre 1965,  n.  1329  sono
  utilizzate  per  la  concessione dei  benefici  anche  ai  liberi
  professionisti che esercitano l'attività in forma di impresa.'».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                             «Articolo 9
      Aiuti agli investimenti per energia da fonti rinnovabili

   1.  Dopo  l'articolo 69 della legge regionale 23 dicembre  2000,
  n. 32 è aggiunto il seguente:
   Art.   69   bis   -  1.  Al  fine  di  favorire  la  progressiva
  autosufficienza  energetica,  attraverso  l'utilizzo  di  energia
  proveniente  da  fonti esclusivamente alternative e  rinnovabili,
  l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a  concedere
  l'aiuto  di cui all'articolo 69, fino ad un massimo di 50 milioni
  di  euro,  agli istituti di ricerca che sottoscrivono accordi  di
  sperimentazione  con  i  comuni,  i  consorzi  per  lo   sviluppo
  industriale  e  gli  Istituti  autonomi  case  popolari  per   la
  realizzazione  di  isole energetiche ovvero di  utenze  complesse
  energeticamente  autosufficienti per 24 ore  su  24,  ad  elevata
  sostenibilità  ambientale,  ad  eccezione  delle  situazioni   di
  emergenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8  della
  presente legge.
   2.  Al  fine  di una applicazione combinata delle diverse  fonti
  energetiche ai sensi del citato articolo 8, il restante  composto
  organico è considerato equivalente a C.D.R.
   3.  In  sede  di  prima  applicazione, in  presenza  di  accordi
  sottoscritti con gli enti e per le finalità di cui al comma 1,  i
  progetti sono presentati entro 90 giorni dalla data di entrata in
  vigore  della presente legge e i contributi sono concessi  previa
  valutazione  dei costi e dei benefici effettuata  da  un'apposita
  commissione  di  tre esperti, nominata con decreto dell'Assessore
  regionale per l'industria. ».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                            «Articolo 10
     Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre
                             2004, n. 17

   1.  All'articolo 61, della legge regionale 28 dicembre 2004,  n.
  17, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  comma  1  è  aggiunto  il seguente  periodo:  Gli  oneri
  derivanti  dalla convenzione e quelli relativi alla effettuazione
  di ispezioni, valutazioni, verifiche ed accertamenti precedenti o
  successivi all'erogazione delle agevolazioni sono posti a  carico
  del fondo';
   b) è aggiunto il seguente comma:

   9  bis.  L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato  a
  utilizzare  una  quota  non superiore  all'uno  per  mille  della
  consistenza del fondo al primo gennaio di ogni anno, per le spese
  di  funzionamento  connesse alle attività e agli  adempimenti  di
  propria  competenza  riguardanti  l'attuazione  degli  interventi
  previsti dal presente articolo.'».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

                            «Articolo 11
          Aiuti agli investimenti alle imprese industriali

   1.  L'articolo  67  della legge regionale 23 dicembre  2000,  n.
  32,è sostituito dal seguente:
   Art. 67. - 1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo  del
  settore  produttivo  e  dei  servizi  in  Sicilia,  l'Assessorato
  regionale dell'industria è autorizzato a concedere, sulla base di
  apposito  bando  o avviso, contributi in favore delle  piccole  e
  medie  imprese  industriali, secondo la definizione  comunitaria,
  che  realizzano nel territorio della Regione siciliana  programmi
  di   investimento  nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui   al
  Regolamento  CE n. 70 del 2001 della Commissione del  12  gennaio
  2001  in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001 e successive modifiche  ed
  integrazioni.
   2.  L'Assessore regionale per l'industria fissa, entro 60 giorni
  dalla  pubblicazione  della presente  legge,  le  modalità  e  le
  procedure per la concessione del contributo di cui al comma 1,  i
  criteri da seguire per la scelta dei soggetti beneficiari  e  dei
  settori  specifici da ammettere alle agevolazioni, la percentuale
  di intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, e
  ogni altra disposizione necessaria all'attivazione del sistema di
  intervento di cui al presente articolo.
   3.  I  contributi non sono cumulabili per la realizzazione degli
  stessi   progetti   con   altre   agevolazioni   di   provenienza
  comunitaria, nazionali o regionale.
   4. L'aiuto può in alternativa consistere in:
   a) contributi in conto interessi;
   b)  contributi  in  conto canoni, nel caso  in  cui  i  soggetti
  beneficiari   facciano   ricorso  ad  operazioni   di   locazione
  finanziaria;
   c) contributi in conto capitale o in conto impianti;
   d)  contributi in forma mista in parte in conto capitale  e  per
  la  restante parte in conto interessi o in conto canoni,  secondo
  le  percentuali  massime  stabilite  con  decreto  dell'Assessore
  regionale per l'industria;
   e)  crediti di imposta, secondo le modalità definite di concerto
  con   l'Assessorato  regionale  del  bilancio  e  delle  finanze,
  dipartimento finanze e credito, previa intesa con l'Agenzia delle
  entrate.  La  misura  del credito di imposta  e  gli  adempimenti
  discendenti dall'applicazione della presente lettera gravano  sui
  fondi disciplinati dal presente articolo.
   5.  Ai  fini della comunicazione comunitaria sugli aiuti  esenti
  previsti  dal  presente  articolo per  il  periodo  2005-2006  le
  risorse   finanziarie   non  possono  superare   complessivamente
  l'importo di euro 50 milioni.'».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)
   Non ci sono emendamenti.

   Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

                            «Articolo 12
   Disciplina degli interventi in favore delle attività editoriali
                         e cinematografiche

   1.  All'articolo 31 della legge regionale 23 dicembre  2000,  n.
  32,  al  comma  2  prima  delle parole con esclusione  dei  film'
  aggiungere  le  parole  e  di editoria  discografica,  grafica  e
  multimediale'.
   2..  Per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo
  di   Programma   Quadro   Promozione   e   diffusione   dell'arte
  contemporanea  e  la valorizzazione di contesti architettonici  e
  urbanistici  nelle regioni del sud d'Italia II atto  integrativo,
  concernente,   lo   sviluppo   dell'industria   audiovisiva   nel
  Mezzogiorno',  e  per  ogni  altra  iniziativa  in  materia,   il
  Dipartimento  regionale  dei  beni  culturali  ed  ambientali   e
  dell'educazione permanente, tramite apposita struttura intermedia
  denominata  Film  Commission  Regione  siciliana',  provvede   al
  rilascio  delle autorizzazioni, in ambito regionale  e  anche  in
  deroga ai canoni e corrispettivi vigenti, per l'accesso ai luoghi
  della  cultura siciliani e per l'uso strumentale, precario  e  la
  riproduzione  dei  beni  culturali  siciliani,  ai  sensi   degli
  articoli  107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
  42,  sentite le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali
  competenti per territorio».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

                            «Articolo 13
        Centri di assistenza tecnica alle imprese industriali

   1.  Per i fini di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31
  marzo 1998, n. 114, possono essere istituiti centri di assistenza
  alle   imprese  costituti,  anche  in  forma  consortile,   dalle
  associazioni   di  categoria  maggiormente  rappresentative   del
  settore  industriale  a livello provinciale,  con  autorizzazione
  all'esercizio    rilasciata    dall'Assessore    regionale    per
  l'industria».

   Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

   - dagli onorevoli Oddo, Panarello e Speziale: 13.1.

   L'emendamento 13.1 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
   Pongo  in  votazione  l'articolo  13.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

                            «Articolo 14
    Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2005

   1.  All'articolo 2 della legge regionale 21 settembre  2005,  n.
  11, dopo le parole liberi professionisti' sono soppresse le altre
  che esercitano l'attività in forma di impresa'.

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:

                            «Articolo 15
                        Distretti produttivi

   1.  All'articolo 56 della legge regionale 28 dicembre  2004,  n.
  17 sono aggiunti i seguenti commi:
   5   bis.  Ai  distretti  produttivi  possono  essere  attribuiti
  compiti di:
   a)  beneficiario  finale di provvidenze comunitarie,  statali  e
  regionali a sostegno delle imprese consorziate;
   b)  delegato dei vari enti per l'acquisizione, in una logica  da
  sportello unico, delle dichiarazioni di autocertificazione  e  di
  compatibilità per l'esercizio dell'attività delle singole imprese
  consorziate;
   c)    interlocutore   nella   programmazione   negoziale,    con
  l'Amministrazione  regionale, gli enti locali e l'Amministrazione
  statale;
   d)  referente nei rapporti con il mondo bancario, con  gli  enti
  pubblici  gestori di fondi e i consorzi fidi, per la  stipula  di
  convenzioni  per  l'erogazione di servizi,  di  finanziamenti  ed
  incentivi e nel settore del credito a lungo e breve termine;
   e)  interlocutore, per la stipula di apposite  convenzioni,  nei
  rapporti  con le università e altri organismi pubblici e  privati
  in  materia  di ricerca, innovazione, certificazioni di  qualità,
  brevetti,    servizi   informatici   e   telematici,   formazione
  d'eccellenza  collegata alle filiere distrettuali e strategie  di
  internazionalizzazione dei prodotti;
   f)  referente con le istituzioni, imprese e centri di eccellenza
  esteri,  nei  Paesi che il distretto ritiene strategici  ai  fini
  della propria penetrazione commerciale.
   5   ter.  Ai  distretti  produttivi  si  applicano  le  medesime
  disposizioni  fiscali,  contabili, amministrative  e  finanziarie
  fissate in materia dalle vigenti leggi dello Stato.
   5   quater.  L'Assessorato  regionale  della  cooperazione,  del
  commercio,  dell'artigianato  e  della  pesca  è  autorizzato   a
  concedere, nel rispetto delle condizioni previste dai Regolamento
  CE n. 69/2001, in GUCE del 12 gennaio 2001 e n. 70 /2001, in GUCE
  del 13 gennaio 2001, aiuti ai consorzi di piccole e medie imprese
  e  alle società consortili aderenti al patto distrettuale di  cui
  al  comma  3, per la realizzazione dei progetti strategici  dallo
  stesso  previsti,  con  le modalità e i criteri  individuati  con
  specifici bandi.
   5  quinquies.  L'Assessore regionale  per  la  cooperazione,  il
  commercio,  l'artigianato e la pesca è,  altresì,  autorizzato  a
  svolgere azioni di promozione e di informazione nei confronti dei
  soggetti   di  cui  al  comma  4,  al  fine  di  incentivare   la
  costituzione dei distretti produttivi».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:

                            «Articolo 16
                    Disposizioni sugli enti fiera

   1.  L'articolo 82 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
  è modificato come segue:
   a)  al  comma  3 sono soppresse le parole acquistano personalità
  giuridica  di  diritto  privato  con  l'approvazione   da   parte
  dell'organo tutorio della delibera di trasformazione, e';
   b) al comma 4:
   1)  le  parole  che si completano entro un anno  dalla  data  di
  entrata  in  vigore della presente legge' sono  sostituite  dalle
  parole da completarsi entro il 30 giugno 2006';
   2)  sono  soppresse le parole ai principi generali ed ai criteri
  contenuti nella legge 11 gennaio 2001, n. 7, alle disposizioni di
  cui  ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 della stessa legge,
  per quanto compatibili con le norme e le competenze in materia e,
  per quanto non previsto,'».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:

                            «Articolo 17
      Autorizzazione bacini estrattivi dell'Etna e di Custonaci

   1.   Nelle  more  dell'applicazione  del  piano  regionale   dei
  materiali da cava, di cui all'articolo 1 della legge regionale  9
  dicembre  1980,  n. 127, e successive modifiche  e  integrazioni,
  l'Assessorato  regionale dell'industria delimita,  entro  novanta
  giorni  dall'entrata  in vigore della presente  legge,  i  bacini
  estrattivi dell'Etna e di Custonaci.
   2.    Nei   bacini   estrattivi   dell'Etna   e   di   Custonaci
  l'autorizzazione concessa dal Corpo regionale delle  miniere  per
  l'estrazione di materiali lapidei, previo parere vincolante delle
  altre amministrazioni competenti, assorbe e sostituisce qualsiasi
  altro atto autorizzativo di competenza regionale o comunale.
   3.  Nel  bacino  estrattivo  di  Custonaci  si  prescinde  dalle
  indicazioni   dei  piani  ambientali  o  paesaggistici   comunque
  denominati.'».

   Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

   - dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale e Giannopolo: 17.1.

   Assenti i firmatari, faccio mio l'emendamento 17.1. Lo pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 17 nel testo risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

                             TITOLO III
       Disposizioni per il settore agricolo ed agroalimentare

                            «Articolo 18
        Qualità degli alimenti nella ristorazione collettiva

   1.   A   decorrere   dall'1    luglio   2006,   è   vietata   la
  somministrazione di prodotti ottenuti da organismi  geneticamente
  modificati   (OGM)  nelle  attività  di  ristorazione  collettiva
  scolastica  e  prescolastica, delle strutture ospedaliere  e  dei
  luoghi di cura pubblici e di quelli convenzionati con la Regione,
  degli uffici pubblici appartenenti alla Regione, agli enti locali
  e ai soggetti privati convenzionati.
   2.  Per  garantire  la sicurezza alimentare dei  consumatori,  i
  soggetti che gestiscono o svolgono le attività di cui al comma  1
  prevedono  nelle  diete giornaliere l'utilizzazione  di  prodotti
  biologici e tradizionali, dando priorità a quelli a denominazione
  protetta e a indicazione geografica tipica.
   3.  I  soggetti gestori di cui al comma 1 pubblicizzano in  modo
  adeguato   le  informazioni  sulla  provenienza  degli   alimenti
  somministrati.
   4.  Fatta salva la facoltà di rinegoziazione, rimangono in  vita
  gli  effetti  dei  contratti esistenti alla data  di  entrata  in
  vigore della presente legge.
   5.  Per  le  violazioni alle disposizioni di cui al comma  1  si
  applica  una  sanzione  pecuniaria  da  euro  cinquemila  a  euro
  diecimila.  Per le violazioni di cui al comma 2, si  applica  una
  sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro mille.
   6.  L'autorità amministrativa competente a ricevere il  rapporto
  di  cui  all'articolo 17 della legge n. 689/1981 è  l'Assessorato
  regionale per l'agricoltura e le foreste».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -  dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale e Giannopolo:  18.1
  e 18.2.

   Assenti i firmatari, l'emendamento 18.1 decade.
   Assenti i firmatari, faccio mio l'emendamento 18.2. Lo pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

    SAVONA     vicepresidente   della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 18 nel testo risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

                            «Articolo 19
                      Distretti agroalimentari

   1.  L'Assessore  regionale per l'agricoltura e  le  foreste,  al
  fine  di  promuovere lo sviluppo del settore e di  razionalizzare
  gli  investimenti  del sistema produttivo agroalimentare,  adotta
  con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento
  dei distretti produttivi agroalimentari di comparto imperniati su
  un processo o prodotti affini.
   2.  Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi
  produttivi   locali  caratterizzati  da  significativa   presenza
  economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva  delle
  imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni
  certificate e tutelate o da produzioni tradizionali o tipiche.
   3.  Ai  fini  del riconoscimento è necessario che  il  distretto
  produttivo agroalimentare comprenda un numero d'imprese  agricole
  del   comparto,   aventi  i  requisiti  d'imprenditore   agricolo
  professionale  di cui all'articolo 1 del decreto  legislativo  29
  marzo   2004,  n.  99,  non  inferiore  a  150,  come  modificato
  dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101  e
  un  numero  di addetti complessivo non inferiore a  300,  con  un
  elevato  grado di integrazione produttiva o di filiera e  sia  in
  grado  di  esprimere  capacità  di innovazione  comprovata  dalla
  presenza  di imprese che commercializzino almeno il 15 per  cento
  complessivo  del volume della produzione regionale  del  comparto
  con  le  modalità previste dall'articolo 6, comma 13, del  citato
  decreto legislativo n. 99 del 2004.
   4.  Il  distretto produttivo agroalimentare di comparto promuove
  la realizzazione di progetti strategici ricompresi all'interno di
  un  patto  finalizzato a realizzare lo sviluppo del distretto  di
  comparto,   in   conformità  agli  strumenti  di   programmazione
  comunitaria, nazionale e regionale.
   5.  I  soggetti promotori del patto che possono concorrere  alla
  costituzione di un distretto produttivo di comparto sono:
   a) imprese con sede nel territorio regionale;
   b) associazioni di categoria;
   c) enti locali;
   d)   enti   e   associazioni  pubblici  e   privati,   consorzi,
  fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione  pubblica,
  enti  economici regionali che svolgono attività nell'ambito della
  promozione,  della  ricerca e dell'innovazione  finalizzate  allo
  sviluppo del sistema produttivo.
   6.  Il patto di cui al comma 4 è redatto secondo le modalità  ed
  i  criteri  stabiliti  con decreto dell'Assessore  regionale  per
  l'agricoltura e le foreste e ha validità triennale. L'Assessorato
  regionale dell'agricoltura e delle foreste, successivamente  alla
  presentazione del patto da parte dei soggetti di cui al comma  5,
  ne   verifica   la  compatibilità  economica  e  la   complessiva
  fattibilità    rispetto   agli   strumenti   di    programmazione
  comunitaria, nazionale e regionale e con proprio decreto finanzia
  le azioni ivi previste».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:

                            «Articolo 20
                    Organizzazioni di produttori

   1. Per assicurare la programmazione della produzione agricola  e
  l'adeguamento  della  stessa alla domanda, sia  quantitativa  che
  qualitativa, si applicano le disposizioni del decreto legislativo
  27  maggio  2005, n. 102 sull'associazionismo e il riconoscimento
  delle organizzazioni dei produttori.
   2.  L'Assessore  regionale per l'agricoltura  può,  con  proprio
  decreto,  stabilire, per singoli comparti produttivi, i requisiti
  e le modalità per ottenere il riconoscimento delle organizzazioni
  di  produttori. Nelle more dell'adozione del decreto si applicano
  i  criteri,  le modalità e i requisiti stabiliti dalla  normativa
  nazionale.
   3.  Le  organizzazioni di produttori riconosciute ai  sensi  del
  presente  articolo,  costituiscono  un  fondo  di  esercizio,  in
  proporzione  al  10  per  cento  del fatturato  commercializzato,
  alimentato  da contribuiti dei soci e da finanziamenti  pubblici,
  per la realizzazione di programmi di attività che prevedano:
   a)  azioni  rivolte al miglioramento qualitativo  dei  prodotti,
  allo   sviluppo  della  loro  valorizzazione  commerciale,  anche
  attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro
  promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione
  di sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità dei
  singoli  prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici,
  alla  promozione  della produzione ottenuta  mediante  metodi  di
  lotta  integrata  o  di  altri metodi  di  produzione  rispettosi
  dell'ambiente;
   b)  misure  destinate  a  promuovere l'utilizzo,  da  parte  dei
  produttori,  di  tecniche  rispettose  dell'ambiente,  nonché  le
  risorse   umane   e   tecniche  necessarie   per   l'accertamento
  dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente;
   c)  azioni  rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi  di
  filiera  o  qualsivoglia ulteriore azione volta al  perseguimento
  delle proprie finalità.
   4.  L'Assessore  regionale  per l'agricoltura  è  autorizzato  a
  concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute  e  alle
  loro  forme  associate,  aiuti  di avviamento  o  di  ampliamento
  conformemente  all'articolo  10 del Regolamento  (CE)  n.  1/2004
  della  Commissione del 23 dicembre 2003, in GUCE  del  3  gennaio
  2004».

   Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

   - dagli onorevoli Oddo, Panarello, Capodicasa e Speziale: 20.1.

   L'emendamento decade per assenza dall'Aula dei firmatari.

   Pongo  in  votazione  l'articolo  20.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:

                              Titolo IV
               Disposizioni per le imprese cooperative

                            «Articolo 21
     Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 28 dicembre
                             2004, n. 17

   1.  Il  comma  7  dell'articolo  57  della  legge  regionale  28
  dicembre 2004, n. 17 è sostituito dai seguenti commi:
   7.  In armonia con le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto
  legislativo 2 agosto 2002, n. 220, i criteri di rappresentatività
  delle  organizzazioni  cooperativistiche legalmente  riconosciute
  sia  ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio  dello
  Stato  14 dicembre 1947, n. 1577, che dell'articolo 3 del  citato
  decreto legislativo n. 220/2002, ai fini delle previsioni di  cui
  all'art.  4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n.  48,  sono
  computati  in  base  al numero di revisioni effettuate  ai  sensi
  della  legge  regionale  23  maggio 1991,  n.  36,  e  successive
  modifiche   ed   integrazioni,  nell'ambito   dell'elenco   delle
  cooperative  aderenti comunicato all'Assessorato  regionale  alla
  cooperazione, al commercio, all'artigianato e alla pesca, ai fini
  revisionali,  all'inizio  del  biennio  ispettivo   da   ciascuna
  organizzazione.
   7  bis. Per il solo biennio ispettivo relativo agli anni 2005  e
  2006,  alle organizzazioni nazionali riconosciute nel  corso  del
  biennio  ispettivo relativo agli anni 2003 e 2004,  è  attribuita
  una  rappresentatività del 10 per cento ai fini dell'applicazione
  delle  disposizioni di cui all'art. 4, lettera  c),  della  legge
  regionale 30 dicembre 1960, n. 48. La differenza tra tale  valore
  e  quello  effettivamente calcolato è recuperata  attraverso  una
  detrazione  in  parti  uguali  a  valere  sulle  percentuali   di
  rappresentatività calcolate per le altre organizzazioni.'».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 22. Ne do lettura:

                            «Articolo 22
     Aiuti alle imprese cooperative escluse quelle operanti nel
                   settore agricolo e della pesca

   1.  L'IRCAC  è autorizzato a concedere agevolazioni sotto  forma
  di  finanziamenti  e  di contributi in conto  interessi.  per  le
  categorie di aiuti previsti nel rispetto delle condizioni di  cui
  al Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio
  2001 in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001 e di cui al Regolamento  CE
  n.  364/2004  della  Commissione del 25  febbraio  2004,  recante
  modifica  del  regolamento CE n. 70 del 2001 per quanto  concerne
  l'estensione  del  suo  campo  di applicazione  agli  aiuti  alla
  ricerca e sviluppo in GUCE L 63 del 28 febbraio 2004.
   2.  A  beneficiarie degli aiuti sono le micro, piccole  e  medie
  imprese    cooperative   operanti   nel   settore    industriale,
  commerciale, artigianale, del turismo e dei servizi.
   3.  Gli  aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità,
  attivabili anche disgiuntamente:
   a)  finanziamento ad un tasso pari al 30 per cento del tasso  di
  riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla  data
  di stipula del finanziamento stesso, per una durata non superiore
  a 15 anni;
   b)  contributo  in  conto interessi sui  finanziamenti  e  sulle
  operazioni di leasing concessi dagli istituti di credito e  dalle
  società  di  leasing, in misura pari al 70 per  cento  del  tasso
  applicato  al finanziamento da agevolare, fermo restando  che  la
  base  di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento
  fissato  dalla Commissione europea vigente alla data  di  stipula
  del  finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche  quando
  il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più
  elevato.
   4.  Gli  aiuti  di cui al presente articolo sono cumulabili  con
  altri  aiuti  regionali, nazionali o comunitari  nei  limiti  dei
  massimali  di  intensità  previsti  dalla  Carta  degli  aiuti  a
  finalità  regionale  per la Sicilia, pari al  35  per  cento  ESN
  aumentato  di  un  15  per  cento  ESL  del  valore  delle  spese
  ammissibili.
   5.  Le  agevolazioni sono concesse nel rispetto delle specifiche
  discipline settoriali comunitarie.
   6.   Per  le  finalità  di  cui  al  presente  articolo  l'IRCAC
  utilizzerà  le  disponibilità  del  fondo  a  gestione   separata
  istituito con l'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n.  6
  e  successive modifiche ed integrazioni fino ad un importo  di  6
  milioni di euro».

   Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:

   - dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale e Zago: 22.1.

   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    SAVONA    vicepresidente   della   Commissione   e    relatore.
  Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 22 nel testo risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:

                            «Articolo 23
       Aiuti alle imprese cooperative attive nel settore della
    produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
                              agricoli.

   1.  L'IRCAC  è autorizzato a concedere agevolazioni sotto  forma
  di  finanziamenti e di contributi in conto interessi nel rispetto
  delle  condizioni e per le finalità e categorie di aiuti previste
  dal  Regolamento CE n. 1/2004 della Commissione del  23  dicembre
  2003 in GUCE L 1 del 3 gennaio 2004.
   2.  Beneficiarie  degli  aiuti sono le micro,  piccole  e  medie
  imprese   cooperative   attive  nel   campo   della   produzione,
  trasformazione e commercializzazione dei prodotti  agricoli,  che
  realizzino gli interventi previsti dal citato Regolamento  CE  n.
  1/2004 alle condizioni in esso stabilite.
   3.  In  ordine agli investimenti nelle aziende agricole  e  agli
  investimenti     nel     settore    della    trasformazione     e
  commercializzazione  dei prodotti agricoli,  il  controllo  sulla
  conformità ai criteri previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 26
  del  Regolamento  CE 1257/1999 è effettuato,  sulla  base  di  un
  campione  comprendente  almeno  il  5  per  cento  delle  imprese
  interessate,  dall'Ufficio speciale per i  controlli  di  secondo
  livello  della Presidenza della Regione. Devono, inoltre,  essere
  disponibili  prove  sufficienti che esistono  in  futuro  normali
  sbocchi  di  mercato  per i prodotti agricoli  trasformati.  Tale
  valutazione è effettuata, caso per caso, sulla base del documento
  'Le  tendenze  di  fondo del sistema agroalimentare  siciliano  -
  Analisi dei normali sbocchi di mercato ' che costituisce allegato
  I al POR Sicilia 2000-2006.
   4.  Gli  aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità,
  attivabili anche disgiuntamente:
   a)  finanziamento ad un tasso pari al 30 per cento del tasso  di
  riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla  data
  di stipula del finanziamento stesso, per una durata non superiore
  a 15 anni;
   b)  contributo  in  conto interessi sui  finanziamenti  e  sulle
  operazioni di leasing concessi dagli istituti di credito e  dalle
  società  di  leasing, in misura pari al 70 per  cento  del  tasso
  applicato  al finanziamento da agevolare, fermo restando  che  la
  base  di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento
  fissato  dalla Commissione europea vigente alla data  di  stipula
  del  finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche  quando
  il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più
  elevato.
   5.  Gli  aiuti  di cui al presente articolo sono cumulabili  con
  altri  aiuti  regionali, nazionali o comunitari  nei  limiti  dei
  massimali  di  intensità previsti dal Regolamento  CE  n.  1/2004
  della  Commissione del 23 dicembre 2003 in GUCE L 1 del 3 gennaio
  2004.
   6.   Per   le  finalità  di  cui  alla  presente  legge  l'IRCAC
  utilizzerà  le  disponibilità  del  fondo  a  gestione   separata
  istituito con l'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n.  6
  e  successive modifiche ed integrazioni fino ad un importo  di  4
  milioni di euro».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -  dagli  onorevoli Oddo, Panarello, Speziale e  Zago:   23.1  e
  23.2.

   Gli  emendamenti 23.1 e 23.2 decadono per assenza dall'Aula  dei
  firmatari.
   Pongo  in  votazione  l'articolo  23.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:

                            «Articolo 24
   Aiuti   alle  imprese  cooperative  attive  nel  settore   della
  produzione,  trasformazione  e commercializzazione  dei  prodotti
  della pesca

   1.  L'IRCAC  è autorizzato a concedere agevolazioni sotto  forma
  di  finanziamento e di contributo in conto interessi nel rispetto
  delle  condizioni e per le finalità e categorie di aiuti previste
  dal   Regolamento  CE  n.  1595/2004  della  Commissione   dell'8
  settembre 2004 in GUCE L 291 del 14 settembre 2004.
   2.  Beneficiarie  degli  aiuti sono le micro,  piccole  e  medie
  imprese   cooperative   attive  nel   campo   della   produzione,
  trasformazione  e commercializzazione dei prodotti  della  pesca,
  che realizzino gli interventi previsti dal citato Regolamento  CE
  n. 1595/2004 alle condizioni in esso stabilite.
   3.  Gli  aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità,
  attivabili anche disgiuntamente:
   a)  finanziamento ad un tasso pari al 30 per cento del tasso  di
  riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla  data
  di stipula del finanziamento stesso, per una durata non superiore
  a 15 anni;
   b)  contributo  in  conto interessi sui  finanziamenti  e  sulle
  operazioni di leasing concessi dagli istituti di credito e  dalle
  società  di  leasing, in misura pari al 70 per  cento  del  tasso
  applicato  al finanziamento da agevolare, fermo restando  che  la
  base  di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento
  fissato  dalla Commissione europea vigente alla data  di  stipula
  del  finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche  quando
  il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più
  elevato.
   4.  Gli  aiuti  di cui al presente articolo sono cumulabili  con
  altri  aiuti  regionali, nazionali o comunitari  nei  limiti  dei
  massimali  di intensità previsti dal Regolamento CE n.  1595/2004
  della  Commissione dell'8 settembre 2004 in GUCE  L  291  del  14
  settembre 2004.
   5.   Per   le  finalità  di  cui  al  presente  articolo  l'RCAC
  utilizzerà  le  disponibilità  del  fondo  a  gestione   separata
  istituito con l'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n.  6
  e  successive modifiche ed integrazioni fino ad un importo  di  3
  milioni di euro».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:

                            «Articolo 25
   Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 16 aprile  2003,
  n. 4.

   1.  All'articolo 67 della legge regionale 16 aprile 2003, n.  4,
  sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  comma  2  sono soppresse le parole: ai  comuni  nel  cui
  territorio ricadono gli immobili stessi e';
   b)  alla  fine del comma 3 sono aggiunte le parole entro novanta
  giorni';
   c)  al  comma  4 dopo le parole 'Il ricavato' sono  aggiunte  le
  altre:  al  netto  della  commissione  di  cui  al  comma  2  bis
  dell'articolo 55 della legge regionale n. 10 del 1999' e dopo  la
  parola  modificazioni'  sono aggiunte le  seguenti  su  cui  sono
  addebitate  le spese sostenute per l'assegnazione e gestione  dei
  beni di cui al comma 1'».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 26. Ne do lettura:

                            «Articolo 26
         Prestiti partecipativi in favore delle cooperative

   1.   Al   fine  di  sostenere  i  programmi  di  sviluppo  delle
  cooperative  siciliane IRCAC è autorizzato a concedere  aiuti  de
  minimis sotto forma di prestiti partecipativi nel rispetto  delle
  condizioni,  limiti  e  massimali  previsti  dal  Regolamento  CE
  n.69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
   2.  Beneficiari  degli aiuti sono le società cooperative  aventi
  sede  in  Sicilia  che dispongano già di un capitale  sociale  di
  imporlo non inferiore a quello minimo previsto per le società per
  azioni.
   3.  I  programmi  di  sviluppo  comportanti  un  incremento  del
  fabbisogno   finanziario   aziendale   possono   riguardare    la
  realizzazione di nuovi investimenti in immobilizzazioni materiali
  e immateriali.
   4.  La  durata  del finanziamento non può essere superiore  a  8
  anni  compreso  un  eventuale  periodo  di  preammortamento   non
  superiore a 2 anni.
   5.  Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al  30
  per  cento  del  tasso di riferimento fissato  dalla  commissione
  europea, vigente alla data di stipula del finanziamento.
   6.   L'importo  del  finanziamento  deve  essere  inferiore   al
  capitale  sociale già sottoscritto e versato dai soci e  non  può
  essere superiore a 500.000 euro.
   7.  Il  prestito partecipativo deve essere assistito da garanzie
  reali».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 27. Ne do lettura:

                            «Articolo 27
    Prestiti partecipativi in favore dei consorzi di cooperative

   1.  Al  fine  di  favorire  i processi di  integrazione  tra  le
  imprese  cooperative siciliane l'IRCAC è autorizzato a  concedere
  agevolazioni  sotto forma di prestiti partecipativi nel  rispetto
  delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento  CE
  n.69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
   2.  Beneficiari degli aiuti sono i consorzi di cooperative o  le
  cooperative   di  secondo  grado  aventi  sede  in  Sicilia   che
  dispongono già di un capitale sociale di importo non inferiore  a
  quello minimo previsto per le società per azioni.
   3.  La  durata  del finanziamento non può essere superiore  a  8
  anni  compreso  un  eventuale  periodo  di  preammortamento   non
  superiore a 2 anni.
   4.  Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al  30
  per  cento  del  tasso di riferimento fissato  dalla  Commissione
  europea, vigente alla data di stipula del finanziamento.
   5.   L'importo  del  finanziamento  deve  essere  inferiore   al
  capitale  sociale già sottoscritto e versato dai soci e  non  può
  essere superiore a 200.000 euro ogni 20 imprese aggregate.
   6.  Il prestito partecipativo dovrà essere assistito da garanzie
  reali  e/o  da garanzie personali della società o dei soci  o  di
  terzi».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 28. Ne do lettura:

                            «Articolo 28
                       Disposizioni attuative

   1.  L'Assessore  regionale  per la cooperazione,  il  commercio,
  l'artigianato e la pesca, l'Assessore regionale per l'agricoltura
  e  le  foreste  e  l'Assessore regionale per  il  bilancio  e  le
  finanze,  per le rispettive competenze, emanano le direttive  per
  l'attuazione degli interventi di cui agli articoli  da  22  a  27
  entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Comunico  che  sono  stati  presentati  i  seguenti  emendamenti
  aggiuntivi:

   - dall'onorevole Misuraca: A.1;
   - dagli onorevoli Oddo, Panarello, Capodicasa e Speziale: A2;
   -  dagli  onorevoli  Oddo, Panarello, Capodicasa  ,  Speziale  e
  Zago: A3; A4; A5; A6;
   -  dagli  onorevoli  Fleres, Catania G.,  Maurici  e  Burgaretta
  Aparo: A7.

    MISURACA  Dichiaro di ritirare l'emendamento A1.

    PRESIDENTE  L'Assemblea ne prende atto.
   Gli  emendamenti  A2,  A4,  A5 e A6 sono  decaduti  per  assenza
  dall'Aula dei firmatari.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento A7. Lo pongo in votazione. Il  parere
  della Commissione?

    SAVONA  vicepresidente della Commissione. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    CINTOLA  assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

    PRESIDENTE   Lo  pongo  in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 29. Ne do lettura:

                            «Articolo 29

   1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta  ufficiale
  della Regione siciliana.
   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
  osservare come legge della Regione».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo  in  votazione la delega per il coordinamento formale  del
  disegno di legge.

                           (E' approvata)

    Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
                           «Misure per la
   competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni
                             alla legge
             regionale 23 dicembre 2000, n. 32» (1077/A)


   Presidenza del presidente Lo Porto


    PRESIDENTE   Indìco la votazione finale per scrutinio  nominale
  del  disegno  di legge «Misure per la competitività  del  sistema
  produttivo.  Modifiche ed integrazioni alla  legge  regionale  23
  dicembre 2000, n. 32» (1077/A).
   Chiarisco  il  significato  del  voto:  chi  vota  sì  preme  il
  pulsante  verde;  chi  vota no preme il pulsante  rosso;  chi  si
  astiene preme il pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

                     (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la votazione.

                      Risultato della votazione

    PRESIDENTE   Proclamo  l'esito della  votazione  per  scrutinio
  nominale:

   Presenti e votanti  42
   Maggioranza         22
   Favorevoli          39
   Contrari              3

                        (L'Assemblea approva)

   Invito  gli  Uffici  a  prendere nota che  l'onorevole  Dina  ha
  votato   a   favore  del  disegno  di  legge  ma  che,   per   un
  malfunzionamento  del sistema elettronico di  votazione,  il  suo
  voto non è stato registrato.

   Onorevoli  colleghi,  rinvio la seduta  a  venerdì  16  dicembre
  2005, alle ore 17.30 con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del presidente Lo Porto

   Presidenza del vicepresidente Fleres

   Presidenza del vicepresidente Crisafulli


   I   - Comunicazioni
  II   - Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83,
       lettera d) e 153 del Regolamento interno, delle mozioni:

         N. 461  - Iniziative presso il Governo nazionale al fine
               di  affidare la gestione dei corsi abilitanti alla
               Direzione   scolastica  regionale   anziché   alle
               Università.

                  BARBAGALLO - CULICCHIA - GENOVESE - GURRIERI -
  TUMINO - ZANGARA

         N. 462  - Iniziative per evitare il rischio che il Banco
               di    Sicilia    perda   il   proprio   patrimonio
               immobiliare  e  che  siano  disattesi   i    patti
               parasociali'.

                                               ORTISI- GALLETTI -
  MANZULLO - SPAMPINATO - VITRANO

         N. 463  -  Iniziative  urgenti al fine di assicurare  ai
               soggetti che fanno uso di farmaci appartenenti  al
               file  F' l'uso della distribuzione gratuita.

                                               ORTISI- GALLETTI -
  MANZULLO - SPAMPINATO - VITRANO

       III   -  Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della
         rubrica:  Cooperazione, commercio, artigianato e pesca
  IV   - Discussione dei disegni di legge:

         1)  -   Norme sull'esposizione al pubblico dei prezzi dei
             prodotti in vendita                   (n. 1023/A) (Seguito)

  2)  -   Istituzione di un ulteriore turno elettorale autunnale
  per il rinnovo degli organi dei Comuni e delle Province della
  Regione. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto
  2002, n. 7  (n. 977/A) (Seguito)
  3)  -   Istituzione di poli turistici all'interno dei parchi
  dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie  (nn. 986-987/A)
  4)  -   Disciplina della raccolta, commercializzazione e
  valorizzazione dei funghi epigei spontanei  (nn. 908-812- 6/A)
  5)  -   Interventi per la valorizzazione turistica, fruizione e
  conservazione delle opere della   Fiumara d'arte  (n. 1003/A)
  6)  -   Disposizioni finanziarie urgenti e per la
  razionalizzazione dell'attività amministrativa  (n. 151-Norme
  stralciate II/A)

       V   - Elezione delle Commissioni legislative permanenti e della
         Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività
         dell'Unione europea
  VI   - Elezione di deputati segretari

        La seduta è tolta alle ore 08.48 del 7 dicembre 2005

        Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 14.20

                     DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
                            Il Direttore
                     Dott.ssa  Iolanda Caroselli

                         Repubblica Italiana

      A S S E M B L E A   R E G I O N A L E   S I C I L I A N A

                              *********

             EMENDAMENTO  C' APPROVATO DALLA COMMISSIONE

                     AL DISEGNO DI LEGGE N. 1084

        Emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 1

      Al  comma  2  dell'articolo 1 sono apportate  le  seguenti
    modifiche:

      -  dopo le parole  seguente spesa' aggiungere le parole  a
    destinazione vincolata  e da iscrivere in un fondo unico dal
    quale  prelevare con decreto del Ragioniere  generale  della
    Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento
    interventi   strutturali,   da   destinare   alle   seguenti
    finalità:';
      -  alla lettera g) sostituire le parole  9.000 migliaia di
    euro'  con  le parole  6.000 migliaia' e dopo le parola'  in
    Sicilia' aggiungere le parole  nonché 3.000 migliaia di euro
    per l'attuazione della convenzione stipulata con l'ISMEA per
    la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a
    favorire l'accesso al mercato del credito e dei capitali  da
    parte delle imprese agricole ed agroalimentari siciliane'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 3 dell'articolo 1

      Al comma 3 dell'articolo 1, dopo il paragrafo 2 aggiungere
    il seguente paragrafo:
      Al  comma  3  dell'articolo 30 della  legge  regionale  28
    dicembre  2004,  n.  17,  dopo le  parole  '31  marzo  2005'
    aggiungere le parole  o successivamente'

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 5 dell'articolo 1

      Al  comma  5  dell'articolo  1  è  apportata  la  seguente
    modifica:

      - al penultimo capoverso dopo le parole  cui si fa fronte'
    cassare  le parole da   con parte'  fino alle parole   dello
    Statuto'  ed inserire le parole   con parte delle somme  non
    utilizzate  relative  ad  assegnazioni  statali   ai   sensi
    dell'articolo  38  dello Statuto. Possono,  altresì,  essere
    utilizzate  le risorse assegnate per l'anno 2006  in  favore
    della Regione ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento sostitutivo del
                      comma 14 dell'articolo 1

      Il comma 14 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
      14.  In  attuazione dell'articolo 15 della legge regionale
    19    maggio    2005,   n.   5,   gli   oneri    discendenti
    dall'utilizzazione presso le AUSL del contingente dei medici
    della   medicina  dei  servizi  utilmente  collocati   nelle
    graduatorie  provinciali a far data dall'1 dicembre  2005  e
    fino  al loro definitivo inquadramento nei posti di organico
    disponibili,    gravano   sull'autorizzazione    di    spesa
    dell'intervento integrativo regionale di cui al comma 16.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento sostitutivo del
                      comma 15 dell'articolo 1

      Il comma 15 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
      15.   Al  fine  di  garantire  i  livelli  essenziali   di
    assistenza  nel  territorio, l'Assessore  regionale  per  la
    sanità,  nel rispetto delle disposizioni finanziarie vigenti
    in  materia  di  dotazione  organiche,  può  autorizzare  le
    aziende  sanitarie territoriali, ospedaliere  e  policlinici
    universitari  a  procedere  alle  assunzioni  di  unità   di
    personale  del  S.S.N. secondo criteri e priorità  che  sono
    preventivamente fissati dallo stesso, sentita la  competente
    Commissione legislativa dell'Assemblea regionale  siciliana,
    tenuto  conto delle effettive esigenze di ciascuna  azienda,
    nell'ambito   delle  risorse  finanziarie  disponibili   per
    ciascuno   degli   anni   2005,   2006   e   2007,    tenuto
    prioritariamente conto dei concorsi già espletati.
      Ferme  restando  le  disposizioni di cui  all'articolo  1,
    comma  6,  della  legge regionale 5 novembre  2004,  n.  15,
    l'Assessore  regionale per la sanità può altresì autorizzare
    l'attivazione di nuove unità operative complesse ad  elevata
    assistenza ricomprese nell'Allegato A  Altà specialità'  del
    decreto  22  maggio 2003  Riassetto della rete ospedaliera',
    oltreche'  nuove  unità  operative complesse  in  discipline
    oncologiche   nei  presidi  ospedalieri  e   nelle   aziende
    ospedaliere  ricadenti  nelle  zone  classificate  ad   alto
    rischio ambientale.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 16 dell'articolo 1

      Al   comma   16  dell'articolo  sostituire  l'importo   di
     664.790.179,77' con l'importo di  646.335.179,77'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 18 dell'articolo 1

      Al  comma  18  dell'articolo 1 sono apportate le  seguenti
    modifiche:
      -  dopo  le  parole   Capitolo 377729 + 200'  inserire  le
    parole  da destinare all'Associazione per l'arte';
      - sopprimere la lettera g).

                    Emendamento modificativo del
                       comma 2 dell'articolo 2
      Al comma 2 dell'articolo 2 cassare la lettera b).

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 1 dell'articolo 3
      Il comma 1 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                       comma 2 dell'articolo 3

         Il   comma   2  dell'articolo  3  è  sostituito   dal
       seguente:
         2.   Al   comma  1  dell'articolo  110  della   legge
       regionale  28  dicembre 2004, n. 17,   dopo  le  parole
        legge  regionale 25 maggio 1995, n. 45' aggiungere  le
       parole    compresi  i  soggetti  di  cui  al  comma  2,
       articolo 106, della legge regionale 16 aprile 2003,  n.
       4,  che  abbiano  nel  triennio 2000-2002  prestato  la
       propria  opera  per  un  numero  non  inferiore  a  450
       giornate lavorative'.
         Il  comma  1  dell'articolo 110 della legge regionale
       28  dicembre  2004, n. 17, va inteso nel senso  che  il
       personale interessato deve essere utilizzato per  tutto
       l'anno  solare.  La  presente disposizione  costituisce
       interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 110
       della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento sostitutivo del
                       comma 3 dell'articolo 3

      Il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
      3.   Al   primo  comma  dell'articolo   72   della   legge
    regionale 28 ottobre 1985, n. 41, come modificato dal  comma
    14 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004,
    n.  17, il numero  8' è sostituito con il numero  24' e dopo
    la  parola   Ordine'  sono  inserite  le  parole   che  sono
    utilizzabili  anche  presso ciascun Assessorato  regionale'.
    Dopo  le  parole   di categoria' sono aggiunte  le  seguenti
    parole:   Ai fini del raggiungimento del limite numerico  di
    cui  al  presente  comma  in sede  di  individuazione  hanno
    priorità  i giornalisti che, alla data di entrata in  vigore
    della presente legge, svolgano le funzioni di portavoce o di
    addetto  stampa  presso  la Presidenza  della  Regione,  gli
    Assessorati  regionali  e l'Assemblea regionale  siciliana,.
    Ulteriori  unità  aggiuntive,  fino  ad  un  massimo  di   4
    giornalisti  dipendenti dagli enti  di  cui  all'articolo  1
    della  legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, possono essere
    utilizzate  in posizione di comando'. Per le nomine  di  cui
    alla presente disposizione non si applica la legge regionale
    20 aprile 1976, n. 35.
      Per  le  finalità  del presente comma è  autorizzata,  per
    l'esercizio  finanziario 2005,  la spesa di 100 migliaia  di
    euro.  Per  gli  esercizi finanziari 2006 e 2007  la  spesa,
    valutata  in 2.030 migliaia di euro per ciascun  anno  trova
    riscontro  nel  bilancio  pluriennale  della  Regione,   UPB
    4.2.1.5.2, accantonamento 1003.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 4 dell'articolo 3
      Il comma 4 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 6 dell'articolo 3
      Il comma 6 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 7 dell'articolo 3
      Il comma 7 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 10 dell'articolo 3

      Al  comma  10  dell'articolo 3  è  apportata  la  seguente
    modifica:

      -  dopo  le  parole  Ufficio di Bruxelles'  aggiungere  le
    parole   e l'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans
    e  dei  siti  presidenziali'.  Per le  finalità  di  cui  al
    presente  comma  è  autorizzata, nell'esercizio  finanziario
    2005, la spesa di 100 migliaia di euro, cui si provvede  con
    parte   delle  disponibilità  dell'UPB  1.4.1.1.1,  capitolo
    108109.  Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007,  la  spesa
    annua, valutata in 500 migliaia di euro trova riscontro  nel
    bilancio pluriennale della Regione 2005-2007, UPB 4.2.1.5.2,
    accantonamento 1003.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 12 dell'articolo 3

      Alla fine del comma 12 aggiungere le seguenti parole:
       Per  le  finalità di cui al presente comma è autorizzata,
    per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 50 migliaia di
    euro.'.  Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007  la  spesa,
    valutata  in  600  migliaia di euro per ciascun  anno  trova
    riscontro  nel  bilancio  pluriennale  della  Regione,   UPB
    4.2.1.5.2, accantonamento 1003.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 13 dell'articolo 3
      Il comma 13 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento modificativo al
                      comma 14 dell'articolo 3
      Al  comma  14  dell'articolo 3 dopo  la  parola   possono'
    aggiungere   le  parole   ,  senza  ulteriori  oneri   della
    Regione,'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 15 dell'articolo 3
      Il comma 15 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 16 dell'articolo 3
      Il comma 16 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 17 dell'articolo 3
      Il comma 17 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 19 dell'articolo 3

      Al  comma  19  dell'articolo 3   è  aggiunto  il  seguente
    periodo:
      Per  le  finalità  del presente comma è  autorizzata,  per
    l'esercizio  finanziario 2005,  la spesa di 20  migliaia  di
    euro.  Per  gli  esercizi finanziari 2006 e 2007  la  spesa,
    valutata  in  20  migliaia di euro per  ciascun  anno  trova
    riscontro  nel  bilancio  pluriennale  della  Regione,   UPB
    4.2.1.5.2, accantonamento 1003.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 20 dell'articolo 3

      Al  comma  20  dell'articolo 3   è  aggiunto  il  seguente
    periodo:
      Per  le  finalità  del presente comma è  autorizzata,  per
    l'esercizio  finanziario 2005,  la spesa di 10  migliaia  di
    euro.  Per  gli  esercizi finanziari 2006 e 2007  la  spesa,
    valutata  in  10  migliaia di euro per  ciascun  anno  trova
    riscontro  nel  bilancio  pluriennale  della  Regione,   UPB
    4.2.1.5.2, accantonamento 1003.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 21 dell'articolo 3
      Il comma 21 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 22 dell'articolo 3
      Il comma 22 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 23 dell'articolo 3
      Il comma 23 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 26 dell'articolo 3

      Al  comma  26  dell'articolo 3 dopo  le  parole   mediante
    riduzione'  aggiungere  le parole  ,  nel  limite  di  3.500
    migliaia di euro,'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento sostitutivo del comma 27 dell'articolo 3

      Il comma 27 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
      27.  Nelle  more  della riforma del Corpo forestale  della
    Regione e in attuazione di quanto previsto dall'articolo  76
    della  legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e dal  comma  3
    dell'articolo 5 della legge regionale 5 maggio 2000, n.  10,
    nell'ambito  delle  dotazioni organiche  del  personale  del
    Corpo  forestale  della  Regione,  sono  istituiti  i  ruoli
    previsti  dagli articoli 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34  e  39  del
    decreto  legislativo  12  maggio 1995,  n.  201,  così  come
    modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.  87,
    per  il  personale  non direttivo; mentre per  il  personale
    direttivo vengono istituiti i ruoli previsti dall'  articolo
    1  del  decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, così  come
    modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472,
    ed il ruolo di funzionari direttivi tecnici forestali.
      Nell'ambito della Regione il personale dei ruoli  previsti
    dagli   articoli  2,  7,  13,  30,  34,  e  39  del  decreto
    legislativo  12  maggio 1995, n. 201, di cui  al  precedente
    comma 27 viene inquadrato nel modo seguente:
      a)  in  categoria  B il personale dei ruoli  di  cui  agli
    articoli 2 e 30;
      b)  in  categoria  C il personale dei ruoli  di  cui  agli
    articoli 7,13, 34 e 39.
      Nell'ambito della Regione il personale dei ruoli  previsti
    dall'articolo  1 del decreto legislativo 3 aprile  2001,  n.
    155,  e nel ruolo di funzionario direttivo tecnico forestale
    di  cui  al comma 1 viene inquadrato in categoria D  e  sono
    equiparati  solo  ai  fini dell'attribuzione  dell'indennità
    mensile pensionabile.
      Al personale del Corpo forestale della Regione di cui alla
    presente  legge,  si  applica il  contratto  dei  dipendenti
    regionali    e   viene   attribuita   l'indennità    mensile
    pensionabile  corrisposta in misura pari alle  corrispettive
    qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato.
      Entro  trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
    legge,  con successivo decreto, il Presidente della  Regione
    stabilisce  le  competenze, l'ordinamento e  l'organico  del
    personale di cui alla presente legge. Gli eventuali maggiori
    oneri   derivanti  dall'applicazione  della  presente  legge
    graveranno sul capitolo 150001 del bilancio della Regione.
      Sono  soppressi i ruoli di guardie, sott'ufficiali, agenti
    tecnici  ed  assistenti tecnici forestali  della  Tabella  M
    della  legge  regionale 41/85 e tutte le norme in  contrasto
    con la presente legge.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

         Emendamento aggiuntivo al comma 28 dell'articolo 3

      All'articolo 3, comma 28 aggiungere il seguente periodo:
       Per  le  finalità  di  cui al presente  comma  la  spesa,
    valutata per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e  2007
    in  1.500  migliaia  di euro, trova riscontro  nel  bilancio
    pluriennale  della  Regione, UPB  4.2.1.5.2,  accantonamento
    1003'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 29 dell'articolo 3

      Al  comma  29  dell'articolo 3 sono apportate le  seguenti
    modifiche:

     -  sopprimere  le lettere a), b) e c);
    -  dopo la lettera e) aggiungere il seguente paragrafo:
     Per le finalità di cui al presente comma la spesa, valutata
    per  ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007  in  500
    migliaia  di  euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale
    della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 30 dell'articolo 3
      Il comma 30 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 33 dell'articolo 3
      Il comma 33 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 34 dell'articolo 3
      Il comma 34 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 35 dell'articolo 3
      Il comma 35 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 36 dell'articolo 3
      Al   comma   36  dell'articolo  3  sostituire  la   parola
     utilizzato' con la parola  assunto'.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 39 dell'articolo 3
      Il comma 39 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 40 dell'articolo 3
      Il comma 40 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 43 dell'articolo 3
      Il comma 43 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 44 dell'articolo 3
      Il comma 44 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 45 dell'articolo 3
      Al  comma  45  dell'articolo 3 sostituire  le  parole  '31
    dicembre 2008' con le parole '31 dicembre 2006'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 50 dell'articolo 3

      Al  comma  50  dell'articolo  3  è  aggiunto  il  seguente
    periodo:
      Alla   spesa  derivante  dall'applicazione  del   presente
    periodo  si  fronte con le somme autorizzate  dall'articolo,
    comma 16, della presente legge.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 52 dell'articolo 3
      Il comma 52 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 53 dell'articolo 3
      Il comma 53 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 54 dell'articolo 3
      Il comma 54 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 55 dell'articolo 3
      Il comma 55 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 57 dell'articolo 3

      Al  comma  57  dell'articolo 3 sono apportate le  seguenti
    modifiche:
      - cassare il paragrafo 1;
      -   al  paragrafo  2  dopo  le  parole   della  qualifica'
    aggiungere  le  parole   di agente con  funzioni  di  agente
    forestale' e dopo le parole  procedura concorsuale'  cassare
    le parole  per la relativa assunzione'.
      - dopo il paragrafo 2 aggiungere il seguente:
      Il  trattamento economico fondamentale spettante è  quello
    previsto  dal contratto collettivo regionale di  lavoro  del
    comparto   non   dirigenziale  pubblicato  nel   supplemento
    ordinario  alla  GURS  n.  22 del  21  maggio  2005  per  la
    categoria  B  posizione  economica  1'  (allegato  I)  oltre
    l'indennità  di amministrazione (allegato J)  e  l'indennità
    integrativa speciale (allegato H).'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento sostitutivo del
                      comma 60 dell'articolo 3

      Il comma 60 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
       60.  Le  modifiche della natura dei contratti di  cui  al
    comma  4, dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre
    2003,  n.  21,  vanno  intese nel rispetto  della  qualifica
    posseduta   ovvero,   in  caso  di   assunzioni   ai   sensi
    dell'articolo  12,  comma  4,  del  decreto  legislativo   1
    dicembre   1997,   n.   448   e  successive   modifiche   ed
    integrazioni,  nonché di assunzioni ai  sensi  dell'articolo
    78,  comma  6,  della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  con
    inquadramenti  in  profili esecutivi  equivalenti  a  quelli
    precedentemente svolti ed ascrivibili alla  fascia   B'  del
    contratto  collettivo  di lavoro degli  enti  locali,  nella
    considerazione  che  i contratti già stipulati  in  aderenza
    alle  esigenze  dell'ente prevedano o  prevedevano  mansioni
    impiegatizie  e  ferma  restando la sussistenza  di  vacanze
    nelle  dotazioni  organiche  e  delle  necessarie  coperture
    finanziarie a carico dei bilanci dei rispettivi enti.
      La  presente disposizione è interpretazione autentica  del
    comma  4  dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre
    2003, n. 25.'.

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 2 dell'articolo 4
      Il comma 2 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 4 dell'articolo 4

      Il paragrafo 4 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 5 dell'articolo 4
      Il comma 5 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 6 dell'articolo 4
      Il comma 6 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 7 dell'articolo 4

      Il paragrafo 4 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 11 dell'articolo 4
      Il comma 11 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento sostitutivo del comma 17 dell'articolo 4

      Il comma 17 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

      17.  Il  comitato  di cui al decreto del Presidente  della
    Repubblica   28  dicembre  2004,  n.  353,  è  l'interfaccia
    regionale  dell'autorità europea per la sicurezza alimentare
    di cui al Regolamento CE n. 178/02.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento sostitutivo del comma 21 dell'articolo 4

      Il comma 21 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

      21.   E'  istituito  l'Istituto  regionale  dell'olivo   e
    dell'olio.
      L'Istituto  è'  dotato  di  personalità  giuridica  ed   è
    sottoposto   alla   tutela   e  vigilanza   dell'Assessorato
    eegionale per l'agricoltura e le foreste.
      L'Istituto ha i seguenti scopi:
      -  promuove la valorizzazione, la diffusione ed il consumo
    dell'olio  extravergine  di oliva prodotto  in  Sicilia  con
    particolare riguardo alle denominazioni di origine protetta;
      -  svolge  attività di ricerca, formazione  e  innovazione
    nella filiera olivicolo-olearia;
      -       promuove       la      commercializzazione       e
    l'internazionalizzazione  dell'olio  extravergine  di  oliva
    prodotto in Sicilia;
      -  realizza  ogni  altra iniziativa per  la  difesa  e  la
    valorizzazione in maniera diretta o indiretta del patrimonio
    olivicolo e oleario siciliano.
      Entro  60  giorni  dall'entrata in vigore  della  presente
    legge   la  Giunta  regionale  approva  il  regolamento   di
    organizzazione  e  funzionamento su proposta  dell'Assessore
    regionale per l'agricoltura e le foreste che potrà prevedere
    l'utilizzazione in comando di personale dell'Amministrazione
    regionale  e degli istituti ed enti sottoposti  a  tutela  e
    vigilanza della Regione.
      A  decorrere dall'esercizio finanziario 2006 agli oneri di
    cui al presente comma  si provvede ai sensi dell'articolo 3,
    comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n.
    10.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 22 dell'articolo 4

      Al  quarto  e  al sesto rigo del comma 22 dell'articolo  4
    sostituire  le  parole  30 marzo 2006'  con  le  parole   31
    dicembre 2006'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 24 dell'articolo 4

      Al  comma  24  dell'articolo 4 sono apportate le  seguenti
    modifiche:
      -  il  paragrafo 1 è così sostituito:  Le agevolazioni  di
    cui all'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002,  n.
    2,  ed all'articolo 99 della legge regionale 16 aprile 2003,
    n. 4, si applicano per tutti gli atti traslativi da chiunque
    posti in essere a partire dall'1 gennaio 2002 fino alla data
    del  31  dicembre 2006, alla sua  condizione che abbiano  ad
    oggetto  terreni agricoli secondo gli strumenti  urbanistici
    vigenti alla data di stipula dell'atto e loro pertinenze; il
    riferimento  al primo comma dell'articolo 1  della  legge  6
    agosto  1954,  n. 604, vale solo ai fini dell'individuazione
    delle   tipologie  di  atti  agevolati.  Il  presente  comma
    costituisce interpretazione autentica dell'articolo 60 della
    legge regionale 26 marzo 2002, n. 2';
      -   il  paragrafo  2  è  così  sostituito:   Al  comma   4
    dell'articolo 60 della legge regionale 28 dicembre 2004,  n.
    17, le parole  Nelle more della definizione' sono sostituite
    con  le  parole   Nelle more, ovvero in caso di  definizione
    negativa'.
        Ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge regionale 28
    dicembre   2004,  n.  17,  le  parole   Nelle   more   della
    definizione'  sono  sostituite con le  parole   Nelle  more,
    ovvero in caso di definizione negativa'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 25 dell'articolo 4
      Il comma 25 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 26 dell'articolo 4
      Il comma 26 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 29 dell'articolo 4
      Il comma 29 è soppresso.

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 3 dell'articolo 5
      Il comma 3 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 8 dell'articolo 5
      Il comma 8 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                      comma 14 dell'articolo 5
      Al  paragrafo 3 del comma 14 dell'articolo 5 sostituire le
    parole  i commi 2, 4, 5 bis' con le parole  i commi  4  e  5
    bis'.

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 4 dell'articolo 6
      Il comma 4 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 13 dell'articolo 6
      Il comma 13 è soppresso.

                    Emendamento modificativo del
                       comma 3 dell'articolo 7
      Al comma 3 dell'articolo 7 dopo le parole  presente comma'
    cassare  le parole da  si applicano' fino a  legge regionale
    18   febbraio  1986,  n.  3'  e  aggiungere  le  parole    è
    autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la  spesa  di
    10 migliaia di euro'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                       comma 4 dell'articolo 7
      Al   comma   4  dell'articolo  7  sopprimere   la   parola
     vincolante'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                    Emendamento modificativo del
                       comma 8 dell'articolo 7
      Al comma 8 dell'articolo 7 dopo le parole  legge regionale
    n. 85/1995' aggiungere  le parole  e del decreto legislativo
    7 agosto 1997, n. 280 (LPU)'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 13 dell'articolo 7
      Il comma 13 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 14 dell'articolo 7
      Il comma 14 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 18 dell'articolo 7

      Alla  fine del comma 18 dell'articolo 7 cassare le  parole
    da   Alla  spesa'  fino a  bilancio di previsione  2006'  ed
    aggiungere le parole  A decorrere dall'esercizio finanziario
    2006  la  spesa  destinata al piano  regionale  dell'offerta
    formativa è determinata ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,
    lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10'.

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 7 dell'articolo 8
      Il comma 7 è soppresso.

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 2 dell'articolo 9
      Il comma 2 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento sostitutivo del
                       comma 3 dell'articolo 9

      Il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

      3.  I soggetti accreditati per le branche a visita di  cui
    al  decreto  assessoriale  n.  890  del  2002  e  successive
    modifiche    ed    integrazioni,   possono,    richiedendolo
    all'Assessorato   regionale  della  sanità   e   alle   AUSL
    territorialmente competenti, trasferire la propria  attività
    ambulatoriale  da  una  provincia  all'altra.  L'Assessorato
    regionale  della  sanità, dipartimento del F.S.R.,  provvede
    con proprio provvedimento al trasferimento delle risorse tra
    le aziende sanitarie territorialmente competenti.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 7 dell'articolo 9
      Il comma 7 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                       comma 8 dell'articolo 9
      Il comma 8 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 12 dell'articolo 9
      Il comma 12 è soppresso.

        Emendamento modificativo del comma 4 dell'articolo 10

      Al  comma  4 dell'articolo 10 dopo le parole  i  compensi'
    aggiungere le parole  ove già'.

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 2 dell'articolo 11
      Il comma 2 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 4 dell'articolo 11
      Il comma 4 è soppresso.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 6 dell'articolo 11
      Il comma 6 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 9 dell'articolo 11

      Al  comma  9  dell'articolo 11 sono apportate le  seguenti
    modifiche:
      -  al terzultimo rigo del paragrafo 3 sostituire le parole
    'ventiquattro mesi' con le parole 'trentasei mesi';
      - al paragrafo 7 dopo le parole  dati ISTAT' aggiungere le
    parole   relativi ai prezzi al consumo per  le  famiglie  di
    operai  ed  impiegati';  sostituire le  parole   dell'ultimo
    biennio'  con le parole  dal 1998 al 2004'; dopo  le  parole
     legge  regionale 8 giugno 2005, n. 8' aggiungere le  parole
     e   devono,   altresì,  prevedere  un  sistema   tariffario
    flessibile  secondo  le dinamiche di mercato  ed  adeguabile
    all'andamento dei costi di esercizio';
      -  al  paragrafo 12 dopo le parole  e successive modifiche
    ed    integrazioni,compresi,   a   partire    dall'esercizio
    finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al  paragrafo
    7'.

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 3 dell'articolo 12
      Il comma 3 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 7 dell'articolo 12

      Al  comma 7 dell'articolo 12 sostituire le parole  per gli
    enti  locali'  con  le  parole   per  i  beni  culturali  ed
    ambientali e per la pubblica istruzione'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 8 dell'articolo 12

      Al  comma 8 dell'articolo 12 sostituire le parole  per gli
    enti  locali'  con  le  parole   per  i  beni  culturali  ed
    ambientali e per la pubblica istruzione'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

        Emendamento modificativo del comma 9 dell'articolo 12

      Al  comma  9 dell'articolo 12 sostituire la cifra   1.590'
    con  2.075'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 19 dell'articolo 12
      Il comma 19 è soppresso.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                     Emendamento soppressivo del
                      comma 44 dell'articolo 12
      Il comma 44 è soppresso.

                       Emendamento aggiuntivo
        Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le
                                acque

      1.  Al  fine  di  assicurare una  efficiente,  efficace  e
    coordinata gestione in materia di acque e rifiuti in Sicilia
    è  istituita l'Agenzia regionale per i rifiuti e  le  acque,
    ente  strumentale  della  Regione e  di  seguito  denominata
     Agenzia', con sede in Palermo, che può dotarsi di strutture
    sul territorio.
      2.  L'Agenzia è dotata di personalità giuridica  pubblica,
    di    autonomia    tecnica,    organizzativa,    gestionale,
    amministrativa  e  contabile ed è posta sotto  la  vigilanza
    della  Presidenza  della  Regione,  da  cui  promanano   gli
    indirizzi programmatici.
      3.  L'Agenzia, quale autorità di regolazione  dei  servizi
    idrici, dei servizi di gestione integrata dei rifiuti  e  di
    bonifica dei siti inquinati deve:
      -  assolvere  a  funzioni  di indirizzo  e  coordinamento.
    dell'attività  di  tutti gli Enti che operano.  nel  settore
    acque  esercitando altresì forme di controllo efficienti  ed
    efficaci, provvedendo in particolare:
      a) a promuovere la creazione e la diffusione della cultura
    dell'acqua  per  un  uso Responsabile  e  sostenibile  della
    risorsa  idrica, in quanto bene pubblico primario e  fattore
    fondamentale  di civiltà e di sviluppo, secondo  criteri  di
    solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia  dei
    diritti  delle  future  generazioni  e  dell'integrità   del
    patrimonio ambientale;
      b)  alla  elaborazione ed attuazione di programmi  per  la
    conoscenza   e   la  verifica  dello  stato  qualitativo   e
    quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e  delle
    misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema
    idrico;
      c) al miglioramento della qualità delle acque, anche sotto
    il  profilo  igienico-sanitario,  attraverso  l'adozione  di
    misure  per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento,
    nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e  il
    risparmio delle risorse idriche;
      d)  a  sviluppare  e  sostenere  azioni  per  la  gestione
    integrata quali- quantitativa delle risorse idriche;
      e)  a  controllare e regolare il servizio reso dai gestori
    del sistema idrico integrato;
      f)   alla  pianificazione  e  assegnazione  delle  risorse
    idriche fra i settori idropotabile, agricolo e industriale;
      g)  alla  registrazione attraverso la rete di osservazione
    dei parametri idrometeoclimatici;
      h)  alla  misurazione dei deflussi nei bacini idrografici,
    delle portate delle sorgenti, delle gallerie e dei pozzi;
      i)  alla elaborazione del bilancio idrologico per i bacini
    idrografici  dell'Isola  al fine di  valutare  disponibilità
    idriche   per   le   utilizzazioni  potabili,   irrigue   ed
    industriali;
      l) alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati
    ed  elaborati,  nonché di bollettini mensili  sulle  portate
    delle   sorgenti,   degli  invasi,  e  punti   d'acqua   più
    significativi;
      m)  al  rilascio.  dei pareri di compatibilità  idrologica
    sulle  domande di grande derivazione e sui progetti di opere
    civili idrauliche e assetto del territorio;
      n) al controllo e vigilanza sulle grandezze idrologiche al
    fine  di  prevenire situazioni di rischio  in  occasione  di
    eventi  e  situazioni  eccezionali, piene,  riduzione  delle
    risorse idriche superficiali e profonde;
      o)  alla  gestione  delle  grandi  infrastrutture  irrigue
    (esercizio e manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori
    a valle delle dighe);
      p) alla gestione delle emergenze infrastrutturali;
      q)  alla programmazione, progettazione e realizzazione  di
    nuovi interventi;
      r) al controllo delle dinamiche dei prezzi;
      s)  alla  tenuta  dei  rapporti con il  Registro  italiano
    dighe;
      t)  al coordinamento ed assistenza ai consorzi di bonifica
    relativamente    alla   programmazione,   progettazione    e
    realizzazione  di  infrastrutture irrigue ed  alla  gestione
    delle opere.
      Inoltre,  al fine di assicurare la qualità dei servizi  in
    materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati,  nonché
    la  prevenzione  della  produzione della  quantità  e  della
    pericolosità  dei  rifiuti  e  l'efficacia,  l'efficienza  e
    l'economicità  della  gestione dei rifiuti  da  imballaggio,
    svolge  i  compiti di cui all'art. 19 comma  1  del  decreto
    legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nonché:
      Al)  pubblicizza  e  diffonde  con  cadenza  periodica  la
    conoscenza  delle condizioni di svolgimento dei  servizi  al
    fine di garantire la massima trasparenza;
      B1)   individua  situazioni  di  criticità  ed  irregolare
    funzionamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti,
    o  di  inosservanza delle normative vigenti  in  materia  di
    tutela dei consumatori;
      Cl)  definisce  indici di produttività per la  valutazione
    economica dei servizi resi dai soggetti gestori dei  servizi
    di gestione dei rifiuti urbani;
      D1)  definisce  parametri di valutazione  delle  politiche
    tariffarie  in materia di servizio di gestione  dei  rifiuti
    urbani;
      E1)  si  pronuncia in merito al rispetto dei parametri  di
    qualità  del  servizio  reso all'utente  fermo  restando  le
    competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi  e
    alla tutela della salute dei cittadini;
      F1) verifica i costi di recupero e smaltimento.
      L'Agenzia, ancora:
      G1)  Controlla le condizioni di svolgimento dei servizi  e
    di  accesso e corretta fruizione degli stessi da parte degli
    utenti,  anche con riferimento alle singole voci di costo  e
    al   fine  di  garantire  eguaglianza  di  condizioni  nella
    erogazione  dei  vari servizi, tenendo conto delle  esigenze
    degli utenti, ivi comprese le fasce più deboli, e garantendo
    altresì  il  rispetto dell'ambiente, della  sicurezza  degli
    impianti e della salute degli addetti e dei cittadini.
      Nell'esercizio  delle proprie competenze all'Agenzia  sono
    riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di
    ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.
      4.  Per assolvere ai compiti di cui al precedente comma  3
    l'Agenzia  si articola in cinque settori, cui è preposto  un
    direttore,  concernenti la regolazione delle  acque,  con  i
    compiti   di  cui  alle  lettere  da  a)  a  f)  del   comma
    3,1'osservatorio  delle acque con  i  compiti  di  cui  alle
    lettere da g) a n) del precedente comma, infrastrutture  con
    i  compiti  di  cui alle lettere da o) a  t)  del  comma  3,
    osservatorio  sui rifiuti con i compiti di cui alle  lettere
    da  Al)  a  F1) del precedente comma 3, i)  ed 1)  dell'art.
    19,  comma 1,  del  decreto  legislativo n.  22/97 e rifiuti
    e  bonifiche con i compiti di cui alle lettere da a) ad h} e
    alle lettere n) ed n bis) dell'art. 19, comma 1, del decreto
    legislativo n. 22/97.
      5.  Per  l'esercizio  delle attività di  cui  al  presente
    articolo  sono  trasferite all' Agenzia le competenze  nelle
    materie  indicate  al  precedente  comma  3,  attribuite  da
    disposizioni  normative a singoli rami dell' Amministrazione
    regionale  e  ad enti sottoposti a tutela e vigilanza  della
    Regione.  In sede di prima attuazione il personale di  ruolo
    in  servizio alla data di approvazione della presente  legge
    presso  i  dipartimenti e uffici regionali interessati  allo
    spostamento di attribuzioni previste dal presente  articolo,
    nonché  il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale
    utilizzato,  sempre  alla  stessa  data,  dall'Ufficio   del
    Commissario  delegato per l'emergenza idrica e  dall'Ufficio
    del  Commissario delegato per l'emergenza rifiuti  e  tutela
    delle  acque in Sicilia, può, a domanda da presentarsi entro
    45  giorni  dall'entrata  in vigore  della  presente  legge,
    transitare  all'  Agenzia. Transitano altresì  all'  Agenzia
    dighe e opere idrauliche connesse, beni mobili, macchine  ed
    attrezzature,     nonché    eventuali    immobili,     nella
    disponibilità, a qualsiasi titolo, degli Enti ed  Uffici  le
    cui competenze sono state attribuite all' Agenzia stessa.
      6) Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico
    e    il    trattamento   economico   del   personale   dell'
    Amministrazione regionale.
      7) Sono organi dell' Agenzia:
      a)  il  Direttore generale, nominato dal Presidente  della
    Regione tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea
    e di comprovata esperienza in materia di acque e rifiuti;
      b)  il  collegio dei revisori dei conti, composto  da  tre
    membri  effettivi nominati dal Presidente della regione  tra
    gli iscritti al registro previsto dall'art. 1 del D.Lg.vo 27
    gennaio 1992, 88. La durata del collegio è fissata in  sette
    anni;  i  poteri  dei  membri del  collegio,  in  deroga  al
    disposto dell'articolo 1 della legge regionale 22/1995, sono
    comunque  prorogati fino alla nomina del nuovo  collegio.  I
    componenti non possono essere riconfermati.
      Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorda il
    cui  ammontare  è  determinato nella  misura  stabilita  dal
    disposto  del comma 13 dell'art. 3 del D.Lg.vo 30  dicembre,
    n. 502.
      8.  Il  Direttore  generale  è assunto  con  contratto  di
    diritto privato di durata settennale non rinnovabile,  anche
    tra  docenti universitari, magistrati e dirigenti  regionali
    anche  in  quiescenza.  Con  il  contratto  è  stabilito  il
    trattamento giuridico ed economico, tenuto conto  di  quanto
    previsto  dall'art.  13, comma 3, della legge  regionale  15
    maggio 2000, n. 10, dal D.Lg.vo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i e
    per  le  autorità istituite con legge 481/1995 e successive.
    Il  Direttore  Generale  ha  la rappresentanza  dell'Ente  e
    svolge i compiti previsti dalle lettere da a) a g) del comma
    1  e dal comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio
    2000,   n.  10;  nomina  in  conformità  a  quanto  previsto
    dall'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n.  10,  i
    direttori  di settore, cui competono le funzioni di  cui  al
    comma  2  dell'art. 2 della stessa legge n. 10/2000. Qualora
    Direttore generale e Direttori di settore vengano scelti tra
    dirigenti  regionali, questi ultimi possono essere collocati
    a  domanda  fuori  ruolo per la durata dell'incarico  ed  il
    trattamento   giuridico   ed  economico,   fondamentale   ed
    accessorio,   complessivamente   goduto   presso   l'Agenzia
    costituisce  base per la determinazione del  trattamento  di
    quiescenza e previdenza, ai sensi della legge regionale 2/62
    e s.m.i.
      9.  L'assetto  organizzativo, la pianta organica  ed  ogni
    altro  aspetto  relativo  alla funzionalità  dell'  Agenzia,
    salve  le  disposizioni  di cui al presente  articolo,  sono
    definiti  e  disciplinati con uno o  più  regolamenti  della
    stessa  Agenzia,  approvati  dal Presidente  della  Regione,
    previa deliberazione della Giunta regionale.
      10.  Nelle more dell'adozione e dell'attuazione di  quanto
    previsto  al precedente comma 9, per assicurare una migliore
    funzionalità e la necessaria efficacia alla esecuzione degli
    adempimenti connessi alla fase di avvio delle attività dell'
    Agenzia il personale utilizzato dagli Uffici del Commissario
    delegato per l'emergenza idrica e per l'emergenza rifiuti  e
    tutela  delle acque, proveniente dallo Stato, enti locali  e
    altri  enti  e  pubbliche amministrazioni, può  chiedere  di
    essere comandato all'Agenzia. Può altresì chiedere di essere
    comandato  il  personale  dell'Ente  di  sviluppo   agricolo
    inserito  nei  ruoli del servizio bonifica e  infrastrutture
    alla  data di entrata in vigore della presente legge, nonché
    gli  ingegneri responsabili delle dighe e loro sostituti  ed
    il   personale  di  direzione  e  guardiania   delle   opere
    trasferite in servizio all'Ente sempre alla data di  entrata
    in vigore della presente legge.
      Il   personale  comandato,  nei  limiti  delle   effettive
    esigenze  e disponibilità finanziarie, conserva la posizione
    giuridica, il trattamento economico e l'anzianità  posseduta
    presso l'ente di provenienza.
      11.  Per  assicurare la necessaria continuità  dell'azione
    amministrativa,  in sede di prima attuazione,  il  personale
    utilizzato  dal Commissario delegato per l'emergenza  idrica
    con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da
    almeno  un  anno  alla data di approvazione  della  presente
    legge,  nonché  il personale con rapporto di  consulenza  da
    almeno  sei  mesi  sempre alla data  di  approvazione  della
    presente  legge,  viene  assunto con  contratto  di  diritto
    privato  di  durata  quinquennale. Allo  stesso  compete  il
    trattamento giuridico ed economico previsto, in relazione al
    titolo di studio posseduto, per i funzionari direttivi e per
    gli  istruttori dal C.C.R.L. per il personale con  qualifica
    non dirigenziale.
      12.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione  del  presente
    articolo, quantificati per l'esercizio finanziario  2006  in
    10.000  migliaia  di  euro,  si  provvede  con  parte  delle
    disponibilità dell' U.P.B. 2.3.2.6.5 capitolo 546401  -  del
    bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
    Per  gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi
    della  lettera  h)  del  comma 2  dell'art.  3  della  legge
    regionale 27 aprile 1999, n. 10.
      13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione
    del  presente articolo si provvede, altresì, con le  risorse
    previste  dall'articolo 3 della legge  regionale  15  maggio
    1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.
      14. Il Ragioniere Generale della Regione è autorizzato per
    l'attuazione   del  presente  articolo   su   proposta   dei
    competenti  Dirigenti  Generali, ad  apportare  al  bilancio
    delle  Regione  le  necessarie variazioni  in  relazione  ai
    compiti,  al  personale  ed  alle funzioni  trasferiti  all'
    Agenzia.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      All'articolo  51 della legge regionale 25 marzo  1986,  n.
    13,  le  parole  tasso ufficiale di sconto' sono  sostituite
    dalle  parole   euribor a sei mesi ridotto di due  punti'  e
    dopo  le parole  determinato alla data' eliminare la dizione
     di   emanazione   dle  provvedimento  di   erogazione   del
    contributo    medesimo'   ed   è   inserita    la    dizione
     dell'effettiva   riscossione  da  parte  del   destinatario
    dell'anticipazione'.
      Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
       L'anticipazione  è proporzionalmente recuperata  con  gli
    stati  di  avanzamento di cui al comma 9  dell'articolo  49.
    Dall'ultima  quota è trattenuto un importo non inferiore  al
    10  per  cento delle agevolazioni concesse che sarà  erogato
    alla  presentazione della documentazione finale di spesa  da
    parte  del  destinatario ed all'effettuazione  del  collaudo
    finale'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo
      All'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 2005, n.
    10, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
       5. Il personale di ruolo delle soppresse aziende autonome
    di  soggiorno  e turismo conserva la posizione giuridica  ed
    economica  posseduta alla data del 31 luglio 2005,  transita
    nel  ruolo  di  cui all'articolo 5 della legge regionale  15
    maggio  2000,  n.  10 ed è, prioritariamente,  assegnato  ai
    servizi   del  dipartimento  regionale  turismo,   sport   e
    spettacolo   di   cui  al  comma  4  nonché  all'Assessorato
    bilancio.
      6.  Le  Casse integrazioni pensioni delle Aziende autonome
    soggiorno  e turismo sono soppresse ed il loro patrimonio  è
    acquisito  al  patrimonio  della  Regione.  L'indennità   di
    buonuscita   spettante   ai   dipendenti   alla   data   del
    trasferimento  sarà erogata dalla Regione che  continuerà  a
    corrispondere  l'indennità  dovuta  dalle  soppresse   Casse
    integrazioni  pensioni al personale delle soppresse  Aziende
    autonome soggiorno e turismo, già collocato a riposo.
      Alla   spesa  derivante  dall'applicazione  del   presente
    articolo  si  fa  fronte mediante i minori  trasferimenti  a
    carico del bilancio della Regione in favore  delle soppresse
    aziende'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
       All'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004,  n.
    15, è aggiunto il seguente comma:
       11.  Al  fine di potenziare le attività di coordinamento,
    controllo  e verifica della ottimale erogazione dei  livelli
    essenziali  di assistenza da parte delle strutture  e  degli
    organi  del  S.S.N., il dirigente generale del  dipartimento
    ispettorato regionale sanitario è autorizzato ad  avvalersi,
    in   posizione  di  comando,  di  personale  delle   aziende
    ospedaliere  e  delle  aziende unità  sanitarie  locali  nel
    numero massimo di 20 unità del ruolo sanitario medici  e  di
    10   unità  del  ruolo  amministrativo,  da  inquadrare  con
    provvedimento   del  dirigente  generale  del   dipartimento
    ispettorato   regionale  sanitario.   Gli   oneri   per   il
    trattamento  principale  restano  a  carico  degli  enti  di
    provenienza.  Per le finalità di cui al presente  comma,  la
    spesa  per  il  trattamento accessorio, fisso  e  variabile,
    valutata per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e  2007
    in  980  migliaia di euro annui trova riscontro nel bilancio
    pluriennale   della   Regione  2005-2007,   UPB   4.2.1.5.2,
    accantonamento 1003'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      Al  comma  39  dell'articolo 12  è  aggiunto  il  seguente
    paragrafo:
       Al  comma  1  dell'articolo 28 della legge  regionale  19
    maggio  2005,  n.  5, le parole  comma 2'   sono  sostituite
    dalle parole  comma 1'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      1.  Al comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale  16
    aprile  2003,  n.  4,  le  parole  31  dicembre  2005   sono
    sostituite dalle parole  31 dicembre 2008 .
      2. Per il triennio 2006-2008 sono assicurate agli operai e
    ai  braccianti  agricoli che nel triennio 2003-2005  abbiano
    prestato  la  loro  opera alle dipendenze  dei  consorzi  di
    bonifica,  a  qualunque  titolo salvo  che  in  applicazione
    dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre  1995,   n.
    76, le seguenti garanzie occupazionali:
      a)  fino  a  51  giornate  ai soggetti  che  nel  triennio
    predetto  abbiano comunque effettuato prestazioni lavorative
    non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c);
      b) fino a 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato,
    almeno  in  un  anno, una prestazione noni inferiore  a  101
    giornate ai fini previdenziali;
      c) fino a 151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato,
    almeno  in  un  anno, una prestazione non  inferiore  a  151
    giornate ai fini previdenziali.
      3.  Al comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale  28
    dicembre 2004, n. 17, dopole parole  di cui all'articolo  30
    delle  legge regionale 25 maggio 1995, n. 45  aggiungere  le
    parole  compresi i soggetti di cui al comma 2, articolo 106,
    della  legge  regionale 16 aprile 2003, n.  4,  della  legge
    regionale 16 aprile 2003, n. 4, che abbiano nel triennio 200-
    2002 prestato la propria opera per un numero non inferiore a
    450 giornate lavorative nello stesso consorzio.
      4. Gli enti di cui alla Tabella A della legge regionale 25
    maggio  1995,  n.  45, sono autorizzasti  ad  utilizzare  il
    personale  di  cui all'articolo 106, comma  2,  della  legge
    regionale  16  aprile  2003, n. 4, per particolari  esigenze
    funzionali ed istituzionali per periodi anche superiori alle
    garanzie   occupazionali  previste,  previa   autorizzazione
    dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
      5.  Il personale utilizzato con rapporto di lavoro a tempo
    indeterminato  ed a tempo determinato entro il  31  dicembre
    2001  dai  consorzi  di bonifica può essere  trasferito,   a
    richiesta  dell'interessato,  ad  altro  ente  di   bonifica
    operante  nella Regione, previa disponibilità  dell'ente  di
    appartenenza  ed  assenso di quello ricevente  nel  rispetto
    delle fasce funzionali e delle qualifiche previste dal POV.
      6.  Per  le finalità previste dall'articolo 3 della  legge
    regionale  30  ottobre  1995,  n.  76,  è  autorizzata,  per
    l'esercizio  finanziario 2005, l'ulteriore  spesa  di  1.000
    migliaia   di   euro.   Il   finanziamento   è   finalizzato
    all'assolvimento  di  esigenze  istituzionali  derivanti  da
    carenze  d'organico accertate in base al POV  già  approvato
    dalla  giunta  regionale e sino alla concorrenza  di  queste
    ultime,  Ivi  compreso il personale in atto in servizio  con
    contratti a termine da utilizzare fino al 31 dicembre 2006.
      7.  Agli  oneri derivanti dal presente articolo,  valutati
    per  l'esercizio finanziario 2006 in 7.000 migliaia di euro,
    si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 2.3.1.3.1
    e   vengono   determinati   annualmente   ai   sensi   della
    dell'articolo 3, comma 2, lettera  g) della legge  regionale
    27   aprile   1999,   n.  10  e  successive   modifiche   ed
    integrazioni.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      Nel primo comma dell'articolo 39 della legge regionale  26
    marzo  2002,  n. 2, e successive modifiche ed  integrazioni,
    sono  cassate  le parole  che si realizzano  nel  territorio
    regionale'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      Per   le  finalità  di  cui  all'articolo  4  della  legge
    regionale  27  settembre  1995, n. 67,  è  autorizzata,  per
    l'esercizio  finanziario 2005, la spesa di 500  migliaia  di
    euro.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio
    2000,  n.  10, è aggiunto il seguente periodo:  In  fase  di
    prima  applicazione  accedono, altresì,  alla  prima  fascia
    dirigenziale   i  dirigenti  ed  equiparati  che   ricoprono
    incarichi  di dirigenti generali o equivalenti  in  servizio
    alla data di entrata in vigore della presente legge'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      Il  Presidente della Regione è autorizzato ad erogare  per
    l'esercizio  finanziario 2005 un contributo di 200  migliaia
    di  euro  alle organizzazioni di volontariato di  protezione
    civile.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      L'Assessore  regionale per i beni culturali, ambientali  e
    per  la  pubblica  istruzione è autorizzato,  nell'esercizio
    finanziario 2005, ad erogare un contributo di 50 migliaia di
    euro  in  favore  dell'Associazione filarmonica  del  Teatro
    Bellini di Catania.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Per  consentire  l'ordinario  svolgimento  delle  attività
    programmate nell'anno 2005, l'Assessore regionale per i beni
    culturali,  ambientali  e  per  la  pubblica  istruzione   è
    autorizzato  a concedere, per l'esercizio finanziario  2005,
    un  contributo  straordinario di euro 400 migliaia  di  euro
    all'Ente  regionale  Teatro  Massimo  Vincenzo  Bellini   di
    Catania.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Entro  i  limiti  della dotazione organica esistente  alla
    data  dell'1 maggio 2005, la Fondazione orchestra  sinfonica
    siciliana  e  l'Ente  Teatro  Massimo  Vincenzo  Bellini  di
    Catania  sono autorizzati a trasformare i contratti a  tempo
    determinato  in  contratti  a  tempo  indeterminato  per   i
    lavoratori appartenenti all'area artistica purchè gli stessi
    siano  stati  assunti  con  apposite  selezioni  ed  abbiano
    prestato servizio per almeno dodici mesi dalla stessa data.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      1.  E'  abrogato il comma 2 bis dell'art.  4  della  legge
    regionale  10  dicembre 2001, n. 20 introdotto dall'art.  13
    della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
      2.  Il  comma  3  dell'art.  4 della  legge  regionale  10
    dicembre,  n.  20,  modificato  dall'art.  13  della   legge
    regionale 3 dicembre 2003, n. 20 è sostituito dai seguenti:
       3.  L'Ufficio  di diretta collaborazione con  il  vertice
    politico,  previsto dall'art. 6 del decreto legislativo  del
    30  luglio  1999, n. 286, assume nell'ambito  della  Regione
    siciliana  la denominazione di servizio di pianificazione  e
    controllo strategico.
      3  bis.  A  partire  dall'inizio della XIV  legislatura  i
    servizi  di  pianificazione  e  controllo  strategico  degli
    Assessori  regionali sono diretti da un dirigente  di  prima
    fascia  o  da un dirigente generale della Regione  o  da  un
    soggetto esterno all'Amministrazione regionale; si avvalgono
    della collaborazione di un consulente e sono composti da tre
    dipendenti  dell'Amministrazione regionale, tra i  quali  un
    dirigente.   Il  servizio  di  pianificazione  e   controllo
    strategico  del  Presidente della Regione è  diretto  da  un
    Collegio  formato  da due componenti e  un  Presidente,  dei
    quali  almeno  uno interno all'Amministrazione regionale;  i
    componenti  interni  del Collegio sono  Dirigenti  di  prima
    fascia  o Dirigenti generali della Regione. Il collegio  può
    avvalersi di non più di tre consulenti esterni ed è composto
    da  otto  dipendenti dell'Amministrazione regionali,  tra  i
    quali due Dirigenti.
      I  membri  del Governo regionale adottano ogni  consentita
    misura  in  materia  di  assegnazione  e  utilizzazione  del
    personale   al  fine  di  garantire  ragionevole  continuità
    all'operato delle strutture in argomento, che proseguono  la
    loro   attività  nella  attuale  composizione,   fino   alla
    costituzione  dei  nuovi  servizi  secondo  le   norme   che
    precedono.
      3   ter.  I  soggetti  esterni  eventualmente  chiamati  a
    dirigere  i Servizi di pianificazione e controllo strategico
    devono  essere  in  possesso di documentata  conoscenza  e/o
    esperienza  in  materia  di  gestione  e/o  valutazione   di
    personale   e/o  scienza  della  organizzazione  e/o   della
    programmazione;  la  loro  retribuzione   non   può   essere
    superiore  al  trattamento economico del Dirigente  generale
    proveniente  dalla II fascia. I consulenti di cui  al  comma
    precedente   devono  essere  in  possesso   di   documentata
    esperienza    nelle   discipline   giuridiche,   economiche,
    statistiche,    nella    metodologia   della    valutazione,
    nell'ingegneria    gestionale,   nella    strategia    della
    programmazione; la loro retribuzione è quella  spettante  ai
    consulenti del Presidente e degli Assessori regionali.
      3  quater.  Oltre  ad espletare le attività  previste  dal
    comma  3 dell'art. 6 del decreto legislativo 286 del 1999  i
    servizi  di pianificazione e controllo strategico concorrono
    alla definizione di documenti di programmazione, di piani di
    sviluppo  settoriale e alla redazione dei documenti  annuali
    di   programmazione  economico-finanziari.  Il  Servizio  di
    pianificazione  e controllo strategico del Presidente  della
    Regione  formula  anche proposte sulla sistematica  generale
    dei  controlli interni nell'Amministrazione ed  effettua  il
    coordinamento  delle  analoghe  strutture  degli   Assessori
    regionali; può avvalersi della collaborazione del Nucleo  di
    valutazione   degli  investimenti  pubblici,   del   sistema
    statistico-informativo  unitario e  dell'Ufficio  statistica
    della Regione'.
      3. L'art. 4 ter della legge regionale 10 dicembre 2001, n.
    20, introdotto dall'art. 13 della legge regionale 3 dicembre
    2003, n. 20, è sostituito dal seguente:
       Art. 4 ter.
      1.  La direttiva di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto
    legislativo   .1999, n. 286 è emanata dal  Presidente  della
    Regione  con  il  supporto della Segreteria  generale  della
    Presidenza.
      2.  Il  controllo  di  gestione si avvale  di  un  sistema
    informativo statistico idoneo alla rilevazione di  grandezze
    quantitative.
      3.  Il  sistema  informativo, realizzato  dalla  struttura
    prevista  dall'art. 78 della legge regionale   2001,  n.  6,
    sulla  base  degli indirizzi del coordinamento  dei  sistemi
    informatici  regionali, presso la Ragioneria generale  della
    Regione - Assessorato Bilancio -, è organizzato in modo tale
    da  costituire  una  struttura  di  servizio  per  tutte  le
    articolazioni  amministrative della Regione e  contiene  una
    banca   dei   dati  di  sintesi  provenienti  da   tutti   i
    dipartimenti regionali.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Al  punto 6, lettera a), comma 7 dell'allegato alla  legge
    regionale 8 novembre 1988, n. 39, sono casssate le parole da
     ed' fino a  equipollente'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Per  il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione  di
    parte  delle  risorse del Fondo nazionale per  le  politiche
    sociali  assegnate  alla  Regione ai  sensi  della  legge  8
    novembre   2000,  n.  328,  l'Assessorato  regionale   della
    famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è
    autorizzato  a  concedere, a decorrere  dall'anno  2005,  un
    contributo   di     50   migliaia   di   euro   in    favore
    dell'Associazione  Dama  Bianca  di  Messina  operante   nel
    settore   della  rieducazione  dei  minori  a   rischio   di
    emarginazione sociale, culturale e disadattamento familiare,
    per la realizzazione, anche in partecipazione con altri enti
    e/o  associazioni  di interventi mirati alla  prevenzione  e
    all'inserimento sociale.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Per  il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione  di
    parte  delle  risorse del Fondo nazionale per  le  politiche
    sociali  assegnate  alla  Regione ai  sensi  della  legge  8
    novembre   2000,  n.  328,  l'Assessorato  regionale   della
    famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è
    autorizzato  a  concedere,  a decorrere  dall'anno  2005  un
    contributo    di   50   migliaia   di   euro    in    favore
    dell'Associazione  Giambi di Catania  operante  nel  settore
    delle  persone disabili fisici e/o psichici, nonché di tutte
    quelle categorie o gruppi di devianza o disadattamento,  per
    la realizzazione, anche in partecipazione con altri enti e/o
    associazioni,  di  interventi di  promozione  in  favore  di
    famiglie disagiate con portatori di handicap.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

        Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di
    parte  delle risorse    del Fondo nazionale per le politiche
    sociali  assegnate  alla  Regione ai  sensi  della  legge  8
    novembre   2000,  n.  328,  l'Assessorato  regionale   della
    famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie  locali,
    è  autorizzato  a  concedere a decorrere dall'anno  2005  un
    contributo    di   50   migliaia   di   euro    in    favore
    dell'Associazione  EURO  di Palermo,  operante  nel  settore
    della devianza minorile in partenariato con il Centro per la
    Giustizia  Minorile  della Sicilia,  per  la  realizzazione,
    anche in partecipazione con altri enti e/o associazioni,  di
    interventi di promozione ed inclusione sociale in favore dei
    minori  ristretti  negli  istituti  penali  minorili   della
    Sicilia.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Per  il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione  di
    parte  delle  risorse del Fondo nazionale per  le  politiche
    sociali  assegnate  alla  Regione ai  sensi  della  legge  8
    novembre   2000,  n.  328,  l'Assessorato  regionale   della
    famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie  locali,
    è  autorizzato  a  concedere a decorrere dall'anno  2005  un
    contributo    di   50   migliaia   di   euro    in    favore
    dell'Associazione SOLIDALIA di Messina, operante nel settore
    della  tutela della maternità e della paternità  a  garanzia
    del  diritto alla procreazione, per la realizzazione,  anche
    in  partecipazione  con  altri  enti  e/o  associazioni,  di
    interventi  di promozione in favore dei nuclei familiari  in
    condizioni di gravi disagi derivanti dalla presenza al  loro
    interno di anziani, disabili e/o immigrati.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Per  il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione  di
    parte  delle risorse    del Fondo nazionale per le politiche
    sociali  assegnate  alla  Regione ai  sensi  della  legge  8
    novembre   2000,  n.  328,  l'Assessorato  regionale   della
    famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie  locali,
    è  autorizzato  a  concedere a decorrere dall'anno  2005  un
    contributo di 50 migliaia di euro in favore della Fondazione
    FONCANESA,  riconosciuta come ente morale  con  decreto  del
    Presidente  della  Repubblica del  7  agosto  1990,  per  il
    funzionamento delle  Case di accoglienza  della Fondazione.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

        Nell'ambito  delle  iniziative  volte  a  diffondere  la
    cultura  e  la  storia dell'arte siciliana, con  particolare
    riferimento    al   mondo   scolastico   ed   universitario,
    l'Assessore  regionale per i beni culturali ed ambientali  e
    per  la  pubblica istruzione è autorizzato  a  concedere  un
    contributo annuo alla Società Editrice L'EPOS di Palermo per
    la  realizzazione dell'iniziativa editoriale  della   Storia
    dell'arte in Sicilia .
      Per  il  raggiungimento delle suddette finalità e  per  la
    realizzazione del primo volume  La Sicilia Antica', Tomo  I,
    è   autorizzata  la  spesa  di  200  migliaia  di  euro  per
    l'esercizio finanziario 2005.
      L'Editrice  L'EPOS, a titolo gratuito, dota la  Presidenza
    della Regione di n. 1000 copie dell'opera.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      L'Assessore  regionale per l'agricoltura e  le  foreste  è
    autorizzato a concedere per l'anno 2005 un contributo di 800
    migliaia  di euro all'Associazione Le Strade del Vino  e  le
    Rotte    del    Mare   per   l'istituzione   della    mostra
    Enomediterranea.
      Per  gli  esercizi finanziari successivi  si  provvede  ai
    sensi  dell'articolo  3,  comma 2, lettera  h)  della  legge
    regionale 27 aprile 1999, n. 10.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Dopo  l'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980,
    n. 155 è aggiunto il seguente articolo:
       Art.  2  bis  -  1.  Nelle  more dell'approvazione  della
    riforma,  per  la promozione di iniziative  sui  sistemi  di
    polizia  locale, l'Assessore regionale per la  famiglia,  le
    politiche sociali e le autonomie locali, può avvalersi della
    collaborazione del Centro internazionale di ricerche e studi
    sociologici,  penali e penitenziari, di cui al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978.
      Al  relativo  onere  si provvede con le disponibilità  del
    capitolo  183303 del bilancio della Regione per  l'esercizio
    finanziario di competenza.'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere, per
    l'esercizio  finanziario  2005, un contributo  straordinario
    pari  a  250  migliaia  di euro in favore  dell'Associazione
     Casa dei giovani ente ausiliario della Regione siciliana.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

        L'Assessore  regionale alla famiglia  e  alle  autonomie
    locali  è autorizzato ad erogare, nell'esercizio finanziario
    2005,  i seguenti contributi il cui ammontare è espresso  in
    migliaia di euro:
       - Ente morale CSATI  con sede in Catania 50;
        - Cooperativa sociale Orizzonte con sede in Misterbianco
    (CT) 70;
        -  Società Liberale di Mutuo Soccorso con sede in Galati
    Mamertino (ME) 50.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      La Regione riconosce l'attività riabilitativa ed educativa
    della Pet therapy svolta dal  Centro autonomo per la ricerca
    e  la  didattica  pet  therapy' presso  il  dipartimento  di
    scienze   mediche   veterinarie   Polo   universitario   SS.
    Annunziata di Messina.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Per  le  finalità  di  cui  all'articolo  34  della  legge
    regionale  16  aprile  2003,  n.  4,  l'Assessore  regionale
    attribuisce  alle aziende unità sanitarie locali  una  quota
    vincolata  pari ad almeno lo 0,1 per cento dell'assegnazione
    finanziaria di ogni azienda unità sanitaria locale.

      L'Assessore  per la sanità è autorizzato ad attribuire  ad
    ogni  azienda unità sanitaria locale il relativo riparto  di
    spesa  con  decreto  da  emanarsi  entro  centoventi  giorni
    dall'entrata in vigore della presente legge.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~
  Emendamento aggiuntivo

      Il  personale transitato alla Resais S.p.A.   per  effetto
    della  legge  regionale 5 agosto 2002, n.  21  che  in  atto
    svolge  28  ore lavorative settimanali può essere impegnato,
    come indicato nel CUCAL, per 36 ore lavorative settimanali.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      Ai   contratti   di   ricerca  in   essere   per   effetto
    dell'articolo  12  bis del decreto legislativo  30  dicembre
    1992,  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo  9,
    comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

       1.  All'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre  1978,
    n.  71  e  successive modifiche ed integrazioni è  aggiunto  il
    seguente comma:

        Previa  autorizzazione  delle  amministrazioni  competenti,
    nelle  zone di verde agricolo, sono consentiti insediamenti  di
    carattere  sportivo e per il tempo libero,  sia  ad  iniziativa
    imprenditoriale privata che politica .

       2.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle
    aree   destinate  a  verde  agricolo  ricadenti  in  tutte   le
    zonizzazioni  dei  parchi regionali e  delle  riserve  naturali
    della Regione.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

       1.  La  Regione  promuove la diffusione e lo sviluppo  della
    musica  jazz,  e più in generale della musica contemporanea  di
    ogni  genere  e  stile,  partecipando alla  costituzione  della
    fondazione   di   diritto  privato  promossa  dall'Associazione
    siciliana  per  la musica del novecento  The Brass-group  città
    di   Palermo',  concorrendo  alla  formazione  del   patrimonio
    iniziale  ed al finanziamento dell'attività da essa svolta.  La
    fondazione, denominata  Fondazione The Brass group', ha sede  a
    Palermo.   Alla fondazione possono partecipare enti pubblici  e
    privati  per le finalità di cui alla presente legge. Lo statuto
    della  fondazione  prevede che, a fronte  della  partecipazione
    della  Regione  siciliana,  il presidente,  un  componente  del
    consiglio di amministrazione ed un componente del collegio  dei
    revisori,   sono  designati  dalla  Presidenza  della   Regione
    siciliana  di  concerto con l'Assessorato  regionale  dei  beni
    culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.

       2.   La  fondazione  persegue,  senza  fini  di  lucro,   la
    diffusione  dell'arte  e della cultura musicale  del  ventesimo
    secolo;   organizza   e   gestisce  un  complesso   orchestrale
    permanente  denominato  Orchestra jazz siciliana' specializzato
    nell'esecuzione  di  musica  contemporanea  di  ogni  genere  e
    stile;   promuove  e  gestisce  un  centro  studi   dotato   di
    biblioteca,   emeroteca,  nastroteca,   videoteca,   denominato
     Brass  group  jazz  museum', aperto alla  pubblica  fruizione.
    Rientra    negli   scopi   della   fondazione   la   formazione
    professionale  dei  propri  quadri  artistici   e   tecnici   e
    l'educazione musicale della collettività attraverso la   Scuola
    popolare  di musica'. La fondazione provvede direttamente  alla
    gestione  del  teatro e dei locali che ad essa  possono  essere
    affidati,  conservandone  il patrimonio  storico  musicale.  La
    fondazione   può   realizzare  nel  territorio   nazionale   ed
    all'estero,   concerti  orchestrali  ed  altre   manifestazioni
    rientranti negli scopi istituzionali. La fondazione conserva  i
    diritti, le attribuzioni e le prerogative giuridiche dei  quali
    l'associazione promotrice era titolare. La fondazione  mantiene
    la  qualificazione di interesse regionale attribuita  ai  sensi
    degli articoli 4 e 5 della legge regionale 10 dicembre 1985  n.
    44,  nonché  il  diritto  a percepire  i   contributi  statali,
    regionali,  provinciali e comunali, spettanti all'associazione,
    fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura.

       3.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
    e  per  la  pubblica istruzione è autorizzato al compimento  di
    tutti   gli  atti  esecutivi  necessari  per  concorrere   alla
    costituzione della fondazione  e per l'adesione ad  essa  della
    Regione  siciliana  in qualità di socio fondatore,  provvedendo
    alla  sottoscrizione dell'atto ed al versamento delle somme  di
    cui  alla  presente legge. raggiungimento L'Assessore regionale
    per   i   beni  culturali  ed  ambientali  e  per  la  pubblica
    istruzione   è   autorizzato  ad  erogare,   quale   quota   di
    partecipazione al fondo di dotazione iniziale,  in  qualità  di
    socio  fondatore,  la  somma  di euro  250  migliaia  di  euro.
    L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e  per
    la  pubblica  istruzione è altresì autorizzato  ad  erogare  un
    contributo  annuo   per la gestione corrente  della  fondazione
    pari a 150 migliaia di euro.

       4.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
    e  per  la  pubblica  istruzione è autorizzato  ad  erogare  un
    contributo straordinario non inferiore a 375 migliaia  di  euro
    a   favore  dell'Associazione  siciliana   per  la  musica  del
    novecento   The  Brass  group  -  città  di  Palermo'  per   il
    riassetto   economico-finanziario   dell'ente,   necessario   e
    propedeutico      al     conferimento       del      patrimonio
    dell'associazione alla fondazione.

       5.  La Regione, al fine di raggiungere il  rafforzamento del
    tessuto  musicale mediante una più solida presenza  di  singoli
    soggetti e delle esperienze favorisce la fusione di due  o  più
    enti,   assicurando  il  mantenimento  in   loro   favore   dei
    contributi  erogati per l'esercizio precedente, ai sensi  della
    legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44.

       6.  La  Regione  riconosce la  Fondazione The  Brass  group'
    quale  strumento primario di produzione e diffusione  dell'arte
    e   della  cultura  di  musica  jazz  e  di  derivazione  afro-
    americana,  e  ne  promuove  la  presenza  nell'attuazione  dei
    programmi di cui alle leggi regionali vigenti.

       7.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per
    l'esercizio  finanziario  2006, la spesa  di  775  migliaia  di
    euro,  di cui 400 migliaia di euro per le finalità del comma  3
    e  375  migliaia di euro per le finalità del comma 4. L'  onere
    per   l'esercizio   finanziario  2006,  trova   riscontro   nel
    bilancio  pluriennale  della Regione,  UPB  4.2.1.5.2.,  codice
    10.02.01, accantonamento 1001.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Emendamento aggiuntivo

      All'articolo 1, comma 18, è aggiunta la seguente lettera:
       g) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128,
    comma  7, Tabella H (UPB 9.3.1.3.6, capitolo 377314)  +  300
    migliaia di euro.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      All'articolo 139, comma 3, della legge regionale 16 aprile
    2003,  n. 4, dopo le parole  civili' sono aggiunge le parole
     e,   con   decorrenza  dall'esercizio   finanziario   2006,
    dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      1.  La  Regione  persegue la valorizzazione  dei  prodotti
    agricoli ed agroalimentari, freschi o trasformati incluso il
    settore  vitivinicolo che siano  ottenuti in Sicilia  e  nel
    rispetto delle regole di qualità e sicurezza alimentare.
      2.   L'Assessore  per  l'agricoltura  e   le   foreste   è
    autorizzato  ad  approvare i disciplinari di  produzione,  i
    sistemi  di  qualità  in conformità  al  Regolamento  UE  n.
    1783/03  che  introduce  l'articolo 24  nel  Regolamento  n.
    1257/99, e ad adottare il relativo marchio certificativo.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      Alla  fine  del  comma  2  dell'articolo  19  della  legge
    regionale  19 maggio 2005, n. 5, sono aggiunte  le  seguenti
    parole  e per l'esercizio finanziario 2006'.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      Il  punto  1)  dell'articolo 10 della legge  regionale  24
    giugno 1986, n. 31, è così modificato:
       1)  L'amministratore  o  il  dipendente  con  poteri   di
    rappresentanza  o  di  coordinamento  di  ente,  istituto  o
    azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20  per
    cento  di  partecipazione  rispettivamente  da  parte  della
    provincia  o  del comune o che dagli stessi riceva,  in  via
    continuativa,   una  sovvenzione  in  tutto   o   in   parte
    facoltativa, quando la parte facoltativa superi  il  10  per
    cento del totale delle entrate dell'ente.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      L'azienda  ospedaliera Umberto I di Siracusa è autorizzata
    ad   immettere   in  ruolo  i  vincitori  di   concorso   di
    collaboratore sanitario di cui alla delibera aziendale n. 86
    del 6 giugno 2002.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      1.    UPB   10.5.1.3.10   ,     Capitolo   425309   (nuova
    istituzione)  + 200.000,00
        Contributo all'azienda unità sanitaria locale  n.  8  di
    Siracusa  per  il proseguimento dell'attività  del  registro
    tumori per la provincia di Siracusa

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~
                       Emendamento aggiuntivo

      Per  le finalità previste dall'articolo 6, comma 1,  della
    legge  regionale  1  agosto 1990, n. 14, è autorizzata,  per
    l'esercizio  finanziario 2005, la spesa di 950  migliaia  di
    euro.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      Per  le finalità istituzionali al  dipartimento COREMI  si
    applica  il disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo
    n.   165   del  30  marzo  2001  e  seguenti  modifiche   ed
    integrazioni.  Per  le  finalità  del  predetto  articolo  è
    autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, la  somma  di
    200 migliaia di euro.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      1.  La  Presidenza  della  Regione  concorre  al  sostegno
    dell'attività  dell'Associazione  Centro  Studi  Agorà'  con
    sede  a  Palermo, mediante un contributo di 250 migliaia  di
    euro  per  l'esercizio finanziario 2005.  Per  gli  esercizi
    finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo  3,
    comma  2, lettera h), della legge regionale 27 aprile  1999,
    n. 10.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      Nelle more della definizione delle esposizioni debitorie e
    dei  servizi  erogati,  i  consorzi  di  bonifica  messi  in
    liquidazione  ai  sensi della legge  regionale  n.  45/95  e
    successive  modifiche ed integrazioni,  sono  autorizzati  a
    sospendere  i ruoli emessi, riferiti ai servizi  resi  negli
    anni   antecedenti   all'entrata  in  vigore   della   legge
    istitutiva  dei  nuovi  enti di   bonifica  del  1995  ed  a
    procedere al ritiro delle azioni giudiziarie.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      1.   Sino   alla  definizione  dello  strumento  normativo
    concernente il riordino complessivo degli enti di  cui  alla
    Tabella A della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, nelle
    more  dell'approvazione dei piani di classifica, i  consorzi
    di bonifica sono autorizzati ad emettere ruoli provvisori di
    contribuenza  relativi  alle  spese  di  funzionamento   non
    coperte  dal  ccontributo regionale,  mediante  ripartizione
    calcolata  secondo  indice pari  alla  unità,  per  tutti  i
    consorziati.
      2. Approvati i piani di classifica, i consorzi di bonifica
    sono  obbligati  ad  effettuare  l emissione  di  ruoli   di
    contribuenza   a   conguaglio,   relativamente   agli   anni
    interessasti,  facendo  le dovute compensazioni  in  dare  e
    avere.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo
    1  della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in
    coerenza  con quanto previsto dall'articolo 134 della  legge
    regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di
    20 milioni di euro per il pagamento delle somme dovute dalle
    ASL  della  Sicilia  ai proprietari degli animali  abbattuti
    perché  affetti da malattie infettive e diffuse nel  periodo
    compreso   tra   l'anno   2000  e  2006,   nonché   per   la
    corresponsione  per  gli  stessi  anni,  del   compenso   ai
    veterinari  liberi professionisti utilizzati nelle  attività
    di risanamento.

      2.  Per  le  finalità del presente articolo è autorizzata,
    per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di  10 milioni di
    euro.  Agli  oneri  derivanti per  gli  anni  successivi  si
    provvede   con  parte  delle  disponibilità  dell'intervento
    integrativo  previsto  dal comma 16  dell'articolo  1  della
    presente legge.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

                    Meccanizzazione agricola ESA

      1.  L'Ente  di  Sviluppo Agricolo garantisce  le  garanzie
    occupazionali di 179 giornate lavorative nel triennio  2006-
    2008 agli operai di cui all'articolo 1 della legge regionale
    31  agosto  1998, n. 16, che nel triennio 2003-2005  abbiano
    prestato  alle dipendenze dell'Ente con assunzione  fatta  a
    norma delle vigenti disposizioni in  materia di collocamento
    la  loro  opera.  Restano ferme le modalità di  utilizzo  di
    detto  personale  di cui al comma 2 del  citato  articolo  1
    della legge regionale n. 16 del 1998.
      2.  Per  le finalità di cui al comma 1, è autorizzata  per
    l'esercizio  finanziario 2006 la spesa di 6.800 migliaia  di
    euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell''UPB
    2.3.2.6.5,  capitolo  546403. Per  gli  esercizi  finanziari
    successivi si provvede ai sensi della lettera h) del comma 2
    dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10,
    e successive modifiche ed integrazioni.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      1.  Per  una  maggiore efficienza complessiva del  sistema
    regionale organizzato dalla legge regionale 3 novembre 1993,
    n. 30, per la formazione e l'aggiornamento del personale del
    servizio sanitario regionale, ed a completamento del  quadro
    istituzionale  organizzato con la stessa legge  in  modo  da
    perseguire  anche  il  razionale  utilizzo  delle  pubbliche
    risorse che vi sono destinate, il finanziamento a carico del
    fondo  sanitario regionale previsto dall'articolo 22,  comma
    4, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, deve essere
    annualmente  determinato in misura non inferiore  al  3  per
    mille del monte salari complessivo del personale stesso.
      2.  Per il medesimo scopo di efficienza di cui al comma  1
    secondo  principi di continuità e funzionalità, la dotazione
    organica  del  CEFPAS  è strutturata  in  profili  e  figure
    professionali    caratterizzati,   in    tutte    le    loro
    articolazioni, da una professionalità acquisita  all'interno
    dell'ente  o  che  comunque tenga  conto  della  peculiarità
    dell'attività svolta dallo stesso centro.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

        Al  fine di consentire all'Associazione Retinopatici per
    ipovedenti  siciliani (A.R.I.S.) che opera  in  Sicilia  dal
    1991  e  che si occupa dell'informazione, della prevenzione,
    delle   cure,  della  ricerca  scientifica  e  del  sostegno
    psicologico a soggetti  affetti da  retinite pigmentosa e da
    ipovisione ,   ritenuta  malattia  sociale  dal   1985,   di
    raggiungere  pienamente il suo scopo sociale,  si  autorizza
    l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche  sociali
    e   le   autonomie   locali,   a  decorrere   dall'esercizio
    finanziario  2006,  agli  organi dell'A.R.I.S.  operanti  in
    Sicilia un contributo annuo pari a 50 migliaia di euro.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      A far data dall'1 gennaio 2006 ai componenti i consigli di
    amministrazione dei CIAPI non trova applicazione il  secondo
    comma  dell'articolo  18 della legge regionale  23  dicembre
    2000, n. 30.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      Le opere di bonifica e di irrigazione eseguiti dall'ESA  e
    già  gestite dalla cooperativa Jato vengono trasferite,  per
    la  gestione, al consorzio di Bonifica 2 Palermo  competente
    per territorio.
      Il  Consorzio  di  Bonifica  2 Palermo  è  autorizzato  ad
    utilizzare il personale in servizio alla data del 30  giungo
    2005,  che  abbia  almeno  un anno di  anzianità  presso  la
    cooperativa  Jato, con le modalità previste dell'articolo  3
    della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76.
      Il Consorzio di Bonifica 2 Palermo è, altresì, autorizzato
    ad  utilizzare gli operai stagionali che abbiano prestato la
    loro  opera alle dipendenze della cooperativa Jato sino alla
    data del 30 giugno 2005 per un numero di giornate valide  ai
    fini  previdenziali  non inferiore a  quelle  effettivamente
    prestate presso la stessa Cooperativa nell'anno 2004.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      L'Assessore regionale dell'agricoltura e delle  foreste  è
    autorizzato ad erogare, nell'esercizio finanziario 2005,  un
    contributo   di   1.000   migliaia   di   euro   in   favore
    all'associazione regionale Allevatori Sicilia

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      L'Assessore  regionale dei beni culturali ed ambientali  e
    della   pubblica  istruzione  è  autorizzato   ad   erogare,
    nell'esercizio  finanziario  2005,  un  contributo  di   200
    migliaia  di euro in favore della società cooperativa  Citta
    Nuova a r.l. con sede in Palermo.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~
                       Emendamento aggiuntivo

      A   valere  sul  contributo  a  favore  dell'Istituto   di
    incremento  ippico una quota pari a 50 migliaia  di  euro  è
    destinata  all'istituzione  dell'anagrafe  regionale   degli
    equini.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~

                       Emendamento aggiuntivo

      1.  Nell'ambito  della  quota massima  dello  0,65  per
    cento  delle risorse destinate ai programmi regionali  di
    cui  al  punto 3.6 della delibera CIPE n. 20/2004, nonché
    delle  risorse  conseguite  a  titolo  di  premialità  in
    applicazione del punto 1.2 della medesima delibera  CIPE,
    nonché  delle risorse a tal fine destinate dalla delibera
    CIPE  n.  35/2005 e successive modifiche ed integrazioni,
    la  Regione  è  autorizzata  ad  utilizzare  parte  delle
    risorse  per le aree sottoutilizzate, ripartite a  favore
    della  stessa,  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi
    degli  Accordi di Programma Quadro (APQ) e del POR  della
    Sicilia  ed, in particolare, per l'attività preparatoria,
    di sorveglianza, di valutazione e di controllo.
       2.  Per   lo  svolgimento delle attività previste  dal
    comma  1,  con  decreto  del  Presidente  della  Regione,
    previa  delibera di Giunta, su proposta dell'Autorità  di
    gestione  del POR, viene individuato il numero  di  unità
    di    personale   non   dirigenziale   per   dipartimenti
    competenti  all'attuazione del POR Sicilia  e  degli  APQ
    stipulati dalla Regione, entro il limite massimo  di  600
    unità  per  l'intera Amministrazione regionale nonché  le
    misure  delle  speciali indennità di presenza,  correlate
    alle  prestazioni lavorative pomeridiane effettuate oltre
    l'ordinario   orario   di  lavoro,   in   ragione   delle
    qualifiche   di   appartenenza  e   delle   effettive   e
    dimostrate esigenze lavorative.

       3.  Con decreto del Ragioniere generale della Regione,
    su  proposta di riparto dell'Autorità di gestione del POR
    Sicilia,  sono  apportate al bilancio  della  Regione  le
    necessarie  variazioni  per  l'attuazione  del   presente
    articolo.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~
                       Emendamento aggiuntivo

       Il  farmaco   insulina  galargine  lantus'  nelle  sue
    diverse   modalità  di  somministrazione  è   distribuito
    gratuitamente ai diabetici in terapia insulinica.
                             ~ ~ ~ ~ ~ ~
                       Emendamento aggiuntivo

       Si   considerano   scolastiche  anche   le   autolinee
    extraurbane  in  favore  degli  studenti  universitari  e
    parauniversitari  patrocinanti,  cioè   in   applicazione
    della  legge regionale n. 20/2002 e successive  modifiche
    ed integrazioni.

                             ~ ~ ~ ~ ~ ~
                       Emendamento aggiuntivo

       Per la predisposizione del paino particolareggiato del
    Centro  storico  del comune di Agrigento  è  autorizzata,
    per   l'esercizio  finanziario  2005,  la  spesa  di  300
    migliaia di euro.