Presidenza del presidente Lo Porto
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, al fine di consentire al
Governo di definire un maxiemendamento da presentare al disegno
di legge n. 1084/A, sospendo la seduta avvertendo che riprenderà
alle ore 23.15.
(La seduta, sospesa alle ore 21.16, è ripresa alle ore 01.58 di
mercoledì 7 dicembre 2005)
BURGARETTA APARO, segretario, dà lettura dei processi verbali
delle sedute numeri 335 e 336 del 5 dicembre 2005 che, non
sorgendo osservazioni, si intendono approvati.
Missione
PRESIDENTE Comunico che l'onorevole Raiti è in missione, per
ragioni del suo ufficio, dal 7 all'11 dicembre 2005.
L'Assemblea ne prende atto.
Congedi
PRESIDENTE Comunico che gli onorevoli D'Aquino, Culicchia,
Genovese, Manzullo, Brandara, Ardizzone, Fratello e Savarino
hanno chiesto congedo per l'odierna seduta.
L'Assemblea ne prende atto.
Annunzio di presentazione di disegno di legge
PRESIDENTE Comunico che è stato presentato il seguente
disegno di legge:
Disposizioni in materia di elezioni primarie e nuove norme per
l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali, nonché di
elezione dei presidenti della provincia e dei consigli
provinciali' (n. 1090), di iniziativa parlamentare, dagli
onorevoli Formica, Infurna, Incardona, Sammartino e Virzì in data
2 dicembre 2005.
Comunicazione di invio di disegno di legge alla competente
Commissione legislativa
PRESIDENTE Comunico che il seguente disegno di legge è stato
inviato alla competente Commissione legislativa:
AFFARI ISTITUZIONALI (I)
Nuove norme in materia di elezione diretta del Presidente
della Regione siciliana. Modifiche alla legge regionale 20 marzo
1951, n. 29 (n. 1089)
di iniziativa parlamentare
inviato in data 5 dicembre 2005.
Comunicazione di richiesta di parere
PRESIDENTE Comunico la seguente richiesta di parere pervenuta
dal Governo ed assegnata alle competenti Commissioni legislative:
AMBIENTE E TERRITORIO (IV)
BILANCIO (II)
Contratto di localizzazione - Progetto Sir Rocco Forte &
family (Rome) S.p.a. per l'iniziativa Verdura international
hotel resort'. (421/IV-II)
pervenuto in data 2 dicembre 2005
inviato in data 5 dicembre 2005.
Comunicazione di adozione di delibere da parte di Consigli
regionali
PRESIDENTE Comunico che i Consigli regionali della Campania,
della Sardegna e del Lazio con note rispettivamente n. 1031 e n.
13346 del 29 novembre e del 2 dicembre 2005, hanno adottato
delibere di richiesta di indizione del referendum costituzionale
avverso la legge costituzionale Modifiche alla parte seconda
della Costituzione , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
novembre 2005, n. 269.
Annunzio di mozioni
PRESIDENTE Comunico che sono state presentate le seguenti
mozioni:
n. 461 Iniziative presso il Governo nazionale al fine di
affidare la gestione dei corsi abilitanti alla Direzione
scolastica regionale anziché alle Università , degli onorevoli
Barbagallo Giovanni; Culicchia Vincenzino; Genovese Francantonio;
Gurrieri Sebastiano; Tumino Carmelo; Zangara Andrea
presentata il 5/12/05;
n. 462 Iniziative per evitare il rischio che il Banco di
Sicilia perda il proprio patrimonio immobiliare e che siano
disattesi i 'patti parasociali' , degli onorevoli Ortisi Egidio;
Galletti Giuseppe; Manzullo Giovanni; Spampinato Giuseppe;
Vitrano Gaspare
presentata il 5/12/05;
n. 463 - Iniziative urgenti al fine di assicurare ai soggetti
che fanno uso di farmaci appartenenti al file 'F' l'uso della
distribuzione gratuita, degli onorevoli Ortisi Egidio; Galletti
Giuseppe; Manzullo Giovanni; Spampinato Giuseppe; Vitrano Gaspare
presentata il 6/12/05.
Ne do lettura:
«L'Assemblea regionale siciliana
Premesso che:
è stato pubblicato il decreto ministeriale relativo ai corsi
abilitanti per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento,
di cui all'articolo 2 della legge n. 143 del 2004;
la scadenza delle domande di partecipazione è fissata al 22
dicembre 2005;
Considerato che:
potranno partecipare ai corsi soltanto i docenti precari che
hanno prestato servizio nelle scuole statali o paritarie per 360
giorni dall'1 settembre 1999 al 6 giugno 2004;
il MIUR (Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca), da molto tempo non bandisce
concorsi a cattedra né corsi abilitanti;
Ritenuto che:
chi non ha avuto la possibilità di far parte degli organici
delle scuole paritarie dovrà ancora attendere per molti anni per
potere partecipare ad un corso abilitante non riservato o ad un
concorso a cattedre;
il MIUR affida la gestione di tutti i corsi del personale delle
scuole alle Università, le quali, non avendo molto personale a
disposizione per gestirli, non riescono a ultimarli in tempi
utili per l'inserimento nelle graduatorie permanenti,
impegna il Governo Regionale
ad assumere adeguate iniziative nei confronti del Governo
nazionale al fine di affidare la gestione dei corsi abilitanti
alla Direzione scolastica regionale (com'è avvenuto in
precedenza) anziché alle Università.» (461);
«L'Assemblea regionale siciliana
«Al Presidente della Regione, premesso che a partire dall'1
luglio 2002 si è realizzata la fusione per incorporazione del
Banco di Sicilia S.p.A. con il Banco di Roma, e la contestuale
creazione della holding Capitalia, nella quale sono confluite
anche Bipop-Carire, Fineco e Mediocredito Centrale e che in
vista, appunto, della costituzione della suddetta holding,
l'Assemblea regionale siciliana, a larghissima maggioranza, ha
approvato (art. 56 della finanziaria 2003) la convenzione tra la
Regione siciliana ed il Banco di Roma, conosciuta poi con la
definizione di patti parasociali;
Considerato che:
tali patti parasociali prevedevano:
il mantenimento in capo al Banco di Sicilia di un livello
patrimoniale non inferiore a quello del momento;
il mantenimento dell'ubicazione a Palermo della sede sociale e
della Direzione centrale;
la tutela dei livelli occupazionali e la valorizzazione delle
specifiche aree che mantengono relazioni simbiotiche con il
territorio;
il mantenimento in capo al Banco di Sicilia dell'assetto
patrimoniale e della sua struttura direzionale;
il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle aree di
attività, escludendo processi di esternalizzazione e/o vendita di
attività e di strutture;
Constatato che:
l'1 gennaio 2005 è stata costituita, mediante cessione di
ramo d'azienda delle banche del gruppo, Capitalia informatica,
100 per cento del Gruppo Capitalia, per l'erogazione dei servizi
informatici e di back office e che sono circa 400 i lavoratori
del Banco transitati;
Appurato che:
nel mese di maggio 2005 è stata attuata la riorganizzazione
dell'attività di revisione interna con il passaggio di 50
lavoratori del Banco a Capitalia e che nel mese di luglio 2005 è
stato presentato il nuovo piano industriale 2005-2007 del Gruppo
Capitalia, dal quale si evince chiaramente la volontà di spostare
il baricentro del Banco di Sicilia nel settentrione, volontà
realizzata attraverso l'apertura di centinaia di sportelli, e
solo nel Banco, attraverso l'assunzione di mille lavoratori,
tutti destinati nelle filiali del Nord, con la esclusione di
quelle del Sud, ed in particolare della Sicilia, dove il Banco ha
il suo maggiore radicamento;
Considerato ancora che il processo di alleggerimento della
Direzione centrale del Banco viene ulteriormente aggravato ed
accelerato dalla costituzione di Capitalia Solution, prevista per
il mese di gennaio 2006 (dove dal Banco transiteranno circa 130
lavoratori), che si occuperà dei servizi ammessi alla gestione ed
amministrazione dei beni immobili del gruppo e della gestione
degli acquisti di beni e servizi di ogni genere, finendo tra
l'altro, con il danneggiare gravemente l'economia isolana, dal
momento che, come si è già verificato, le commesse verranno
affidate a ditte non siciliane;
Constatato inoltre che:
mentre si concretizzava il cosiddetto processo di convergenza
dei sistemi informatici delle banche del gruppo, che di fatto
rende utilizzabili gli sportelli dei singoli istituti bancari,
nella seduta dell'8 settembre il consiglio d'amministrazione
decideva la dismissione dell'intero patrimonio immobiliare del
Banco di Sicilia assegnandolo, con un' operazione di scissione, a
Capitalia holding, la quale lo affiderà in gestione a Capitalia
Solution, depauperando il patrimonio immobiliare del Banco di
Sicilia, contro ogni convenienza dello stesso, disattendendo uno
dei passaggi fondamentali dei 'patti parasociali',
impegna il Governo della Regione
ad adottare iniziative per evitare il rischio che il Banco
possa perdere la proprietà di ben 343 immobili il cui valore
civilistico, al giugno 2005, è stimato in circa 561 milioni di
euro, senza considerare il fatto che numerosi immobili rivestono
un rilevante interesse storico-architettonico e che sono da
considerare patrimonio di tutta la Sicilia;
a rispettare e fare rispettare quanto previsto per legge nei
'patti parasociali'.» (462);
«L'Assemblea regionale siciliana
PREMESSO che all'Ospedale di Villa Sofia di Palermo mancano
tutti i farmaci appartenenti al file 'F' (Interferone, ecc.) per
gli ammalati di sclerosi multipla, la cui erogazione dipende
dall'Assessorato regionale della sanità;
Considerato che, in data 2 dicembre 2005, con apposita
circolare interna, girata per l'Ospedale stesso e letta dagli
stessi malati di sclerosi multipla in cura con Dr Cottone
Salvatore presso il reparto dallo stesso diretto, la dirigente
della farmacia dell'Ospedale informava, declinando ogni
responsabilità, che, per mancanza di fondi, da lunedì 5 dicembre
2005 ai malati di sclerosi multipla non si sarebbero potuti
erogare tutti i farmaci appartenenti al file 'F' (Interferone,
Copaxone, ecc.);
Constatato che tale situazione ha messo in allarme ed in grande
preoccupazione i malati ed i loro familiari, come è già successo
l'anno scorso di questi tempi,
impegna il Governo della Regione
a promuovere iniziative urgenti al fine di assicurare ai
soggetti che fanno uso di farmaci appartenenti al file 'F' l'uso
della distribuzione gratuita.» (463).
Avverto che le stesse saranno poste all'ordine del giorno della
seduta successiva perché se ne determini la data di discussione.
Informo, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni
mediante sistema elettronico.
Presidenza del presidente Lo Porto
Sull'ordine dei lavori
FORGIONE Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so se
esista al mondo un'Assemblea parlamentare che attende da circa
otto ore l'inizio dei lavori e che, alle due del mattino, decide,
come se niente fosse, dopo estenuanti mediazioni, trattative, tra
maggioranza e pezzi dell'opposizione...
CUFFARO presidente della Regione. Non pezzi
dell'opposizione, ma l'opposizione intera
FORGIONE L'opposizione intera non ha fatto nessuna
trattativa con me, né in Commissione Bilancio, né fuori: non ne
vedrà trattative sui contenuti di questo disegno di legge,
onorevole Presidente, non ce ne sono state e non ce ne saranno,
da qui alla fine dei lavori di questa sessione, proprio perché
sappiamo leggere quanto c'è in questo provvedimento Sappiamo
capirne i contenuti, il significato e non vorrei usare una parola
che lei, onorevole Presidente, ha usato affiggendo manifesti in
tutta la Sicilia, ma credo che l'aggettivo che da lei usato sia
appropriato a molte delle cose contenute in questo disegno di
legge Se si usa un tale aggettivo, su tutti i muri della
Sicilia, posso usarlo anch'io per fare una valutazione sui
contenuti e sul merito di questo disegno di legge.
Detto questo, signor Presidente, non ritengo umano - mi viene
fuori il termine meno istituzionale - per il rispetto del
Parlamento e dei colleghi tutti, poter iniziare adesso
l'apprezzamento del disegno di legge per il quale, tra l'altro,
si preannuncia un maxiemendamento che ancora non abbiamo avuto e
che pertanto non conosciamo, che dovremmo piuttosto valutare
attentamente; ritengo non umano, e poco corretto
istituzionalmente, costringere l'Assemblea a cominciare a
lavorare ora.
Chiedo pertanto alla Presidenza il rinvio a domani mattina,
visto che i colleghi deputati sono fermi dalle ore 18.00, in
attesa che iniziassero i lavori. Lo ribadisco, chiedo il rinvio a
domani mattina, dopo averci fornito il maxiemendamento, in modo
che tutti i Gruppi parlamentari possano apprezzarlo ed
eventualmente preparare i subemendamenti.
PRESIDENTE Onorevole Forgione, non posso aderire alla sua
richiesta, perché se si perviene a questi estremi, anche dal
punto di vista temporale, ciò non è possibile, perché c'è una
ragione di emergenza, di scadenza di fattori finanziari,
economici e politici, questioni di scadenze legate anche alle
festività, dopo di che abbiamo...
CRACOLICI Evitiamo il ridicolo...
(Proteste dai banchi della sinistra in merito alla
comunicazione di non poter aderire alla richiesta di rinvio dei
lavori)
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, abbiamo la necessità di
procedere e, del resto, datemi atto che non è la prima volta che
accade...
SPEZIALE Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPEZIALE Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo la
lunga attesa, non abbiamo ancora il maxiemendamento, per cui
chiederei che ci venisse fornito il testo...
PRESIDENTE E' in via di distribuzione.
SPEZIALE Signor Presidente, dobbiamo averlo, altrimenti non
possiamo procedere all'esame: appena avremo il maxiemendamento,
peraltro, la Presidenza dovrà sospendere i lavori e dare il tempo
all'Aula di poterlo esaminare, infatti i colleghi hanno il
diritto di presentare i relativi subemendamenti.
Ritengo pertanto ragionevole che, una volta fornito il testo
del maxiemendamento, si sospendano i lavori parlamentari, si
riprendano domani, così da permettere all'Aula, ai rispettivi
Gruppi parlamentari, di potere esaminare le previsioni contenute
e predisporre i subemendamenti al testo del Governo.
Signor Presidente, vorrei evitare che, immediatamente, occorra
trasformare l'esame in un conflitto. Bisogna ci siano
comportamenti volti al rispetto del Regolamento interno e siccome
avverto che un clima di tensione attorno al disegno di legge, è
proprio la Presidenza che deve far rispettare il Regolamento.
Non possiamo iniziare i lavori parlamentari, senza che il
Governo fornisca il maxiemendamento e, dopo averlo distribuito,
del resto, occorrerà sospendere la seduta, per permettere
all'Aula di esaminare il testo esitato dal Governo, consentendo
ai singoli parlamentari di predisporre e presentare i relativi
subemendamenti.
Signor Presidente, ribadisco pertanto che anch'io chiedo di
aggiornare i lavori d'Aula nella giornata di domani, nel
pomeriggio eventualmente, al fine di proseguire l'esame del
maxiemendamento e dei relativi subemendamenti.
PRESIDENTE Onorevole Speziale, le assicuro che il
maxiemendamento è in via di distribuzione, si sta procedendo a
fotocopiarne il testo.
Pertanto, sospendo, brevemente, la seduta.
(La seduta è sospesa alle ore 02.10, è ripresa alle ore 02.30)
La seduta è ripresa.
Presidenza del presidente Lo Porto
Seguito della discussione del disegno di legge numero 1084/A:
«Misure finanziarie urgenti per l'anno finanziario 2005»
PRESIDENTE Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno:
Discussione di disegni di legge.
Si procede con il seguito della discussione del disegno di
legge Misure finanziarie urgenti per l'anno finanziario 2005
(1084/A), iscritto al numero 1).
Onorevoli colleghi, ricordo che l'esame del disegno di legge
era stato sospeso, dopo l'approvazione del passaggio all'esame
degli articoli, nella seduta n. 335 del 5 dicembre 2005.
Si passa all'articolo 1, ne do lettura:
«Articolo 1
Interventi finanziari urgenti
1. L'Assessorato regionale del bilancio ed delle finanze è
autorizzato alla contrazione di mutui ed all'effettuazione di
altre operazioni finanziarie per l'attualizzazione delle entrate
derivanti dalla definizione dei rapporti finanziari pregressi
riferiti al periodo 2002-2004 riconosciuti alla Regione a titolo
di acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle
assicurazioni Rc auto. Le quote annuali riconosciute dallo Stato
per le predette finalità sono utilizzate dalla Regione per far
fronte a spese di investimento.
2. Al fine di qualificare il settore vitivinicolo è autorizzata
nell'esercizio finanziario 2005 la seguente spesa:
a) 25.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla
misura FlA del Regolamento CE 1257/99 applicata all'intero
territorio regionale;
b) 25.000 migliaia di euro per le finalità previste
dall'articolo 104 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
per il mantenimento del paesaggio agrario della vite;
c) 6.000 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 2 della
legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 per programmi sperimentali e
innovativi;
d) 20.000 migliaia di euro per le finalità previste dagli
articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater del Regolamento CE n. 1257/99
introdotti dall'articolo 1 del Regolamento CE n. 1783/2003;
e) 9.000 migliaia di euro per le finalità previste
dall'articolo 24 quinques del Regolamento CE n. 1257/99
introdotto dall'articolo l del Regolamento CE n. 1783/2003;
f) 3.000 migliaia di euro per le finalità previste
dall'articolo 68, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003,
n. 4;
g) 9.000 migliaia di euro per l'incremento del fondo a gestione
separata istituito presso l'IRCAC, con l'articolo 63 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni, con riserva di destinazione per interventi conformi
alle disposizioni del Regolamento CE n. 1/2004 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel
settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, effettuati a favore
delle cantine sociali in forma cooperativa aventi sede in
Sicilia;
h) 3.000 migliaia di euro da destinare all'integrazione
regionale dei fondi rischi di cui all'articolo 3, comma 1 della
legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, in favore delle cantine
sociali in forma cooperativa aventi sede o unità operative nel
territorio siciliano, per la concessione delle agevolazioni sotto
forma di garanzia previste dall'articolo 16 della legge regionale
21 settembre 2005, n. 11.
3. Per l'esercizio finanziario 2005, l'assegnazione ai comuni
di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, è incrementata di 105.000 migliaia di euro,
di cui 40.000 migliaia di euro destinata a spese di investimento.
Una quota delle assegnazioni, ai sensi del presente comma, pari a
1.000 migliaia di euro è destinata ad incremento del fondo in
favore delle unioni dei comuni.
La somma di cui al comma 3, non destinata a spese di
investimento, è comprensiva della quota assegnata al comune di
Palermo ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale
28 dicembre 2004, n. 17.
I comuni sono autorizzati ad apportare le conseguenti
variazioni di bilancio entro venti giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
4. Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale
6 marzo 1986, n. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario
2005, la spesa complessiva di 80 migliaia di euro.
5. Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto regionale e
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1965, n. 1074, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto
legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di
conversione e successive modifiche ed integrazioni, si applicano
nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla
presente legge. Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti
nell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,
nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche
ed integrazioni, alla Riscossione S.p.A.' devono intendersi
riferiti, in Sicilia, alla Riscossione Sicilia S.p.A.' di cui al
comma 3.
In conformità alle disposizioni contenute
nell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,
nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche
ed integrazioni, a decorrere dall'1 ottobre 2006 è soppresso il
sistema di affidamento in concessione del servizio regionale
della riscossione e le funzioni relative alla riscossione in
Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante la società di cui
al comma.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Regione, con l'eventuale partecipazione
dell'Agenzia delle Entrate, procede alla costituzione della
Riscossione Sicilia S.p.A', con un capitale iniziale di 16
milioni di euro e con la partecipazione maggioritaria della
Regione.
Per la Regione, i diritti corporativi sono esercitati dal
dipartimento finanze e credito dell'Assessorato bilancio e
finanze, che li esercita anche nel contenuto dei patti
parasociali.
La Riscossione Sicilia S.p.A., anche avvalendosi, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dei
soci pubblici, che ne dichiarino la disponibilità e anche
attraverso la società per azioni, partecipata ai sensi del comma
7 dell'articolo 3 del citato decreto legge, nonché della relativa
legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni,
svolge le attività previste dal comma 4 del medesimo articolo 3.
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze rende
annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo
stato dell'attività di riscossione; a tal fine, il dipartimento
finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze fornisce allo stesso Assessore i risultati dei controlli
sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla
Riscossione Sicilia S.p.A.
La Riscossione Sicilia S.p.A. assume iniziative idonee ad
assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione
coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente
iscritti nel bilancio della Regione per i compensi per tali
attività, risparmi pari ad almeno 1.800 migliaia di euro per
l'anno 2007, 1.750 migliaia di euro per l'anno 2008 e 1.860
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2009.
Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo,
la Riscossione Sicilia S.p.A e la società dalla stessa
partecipata ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del citato
decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa
legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, sono
remunerate:
a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto
dall'articolo 18 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9,
ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 del presente
articolo;
b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
A decorrere dall'1 ottobre 2006 i riferimenti contenuti nelle
vigenti norme regionali ai concessionari del servizio regionale
della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione Sicilia
S.p.A. ed alla società dalla stessa partecipata, ai sensi del
comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n.
203, nonché della relativa legge di conversione e successive
modifiche ed integrazioni.
La durata delle concessioni del servizio regionale di
riscossione dei tributi, in scadenza il 31 dicembre 2005, ai
sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 2004, n.
15, è prorogata fino al 30 settembre 2006. Dall'1 ottobre 2006 le
funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate
mediante la società di cui al comma 3.
Per il servizio di riscossione mediante ruolo svolto, nell'anno
2006, dal concessionario e dalla società di cui al comma 3, la
remunerazione è determinata secondo la seguente articolazione:
a) per un volume di riscossioni tra euro 81.563.857,08, pari
alle riscossioni dei ruoli al netto del condono conseguito
nell'anno 2004 maggiorate del 5 per cento ed euro 90.000.000,00,
sarà erogata una remunerazione di euro 46.682.133,00, pari a
quella prevista per gli anni 2004 e 2005;
b) per un volume di riscossioni di oltre 90.000.000,00 di euro
e fino ad euro 124.000.000,00, sarà erogata una retribuzione
aggiuntiva pari al 5 per cento delle maggiori riscossioni. Tale
retribuzione aggiuntiva, pertanto, non può essere superiore ad
euro 1.700.000,00;
c) per un volume di riscossioni inferiore ad euro 81.563.857,08
e, comunque, fino ad euro 21.563.857,08 la retribuzione subirà
una decurtazione pari al 5 per cento delle minori riscossioni. La
predetta decurtazione, pertanto, non può essere superiore ad euro
3.000.000,00.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e
credito, da adottare entro il 30 aprile 2007, la remunerazione
complessiva spettante verrà ripartita tra i concessionari di ogni
ambito territoriale secondo la percentuale con la quale gli
stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.
La remunerazione di cui al comma 11 è corrisposta
proporzionalmente al servizio reso ed è calcolata, su base annua,
in dodicesimi.
L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 11,
valutato in 48.400 migliaia di euro, per le finalità di cui al
comma 2, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2006, nello
stanziamento indicato nell'UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516. Per le
finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2006, la spesa di 16.000 migliaia di euro, cui si fa
fronte con parte delle risorse assegnate per l'anno 2006 in
favore della Regione ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto.
Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente disposizione
il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 2006.
6. Il dipartimento regionale interventi
infrastrutturali in agricoltura è autorizzato, per l'esercizio
finanziario 2005, ad erogare ai consorzi agrari funzionanti in
regime ordinario la somma di 200 migliaia di euro quale
contributo per le spese di funzionamento; per gli esercizi
finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma
2, lettera h) della legge regionale 27 aprile1999, n. l0.
7. E' soppresso il comma 2 dell'articolo 40 della legge
regionale 19 maggio 2005, n. 5.
8. Il dipartimento regionale dell'industria è autorizzato, per
l'esercizio finanziario 2005, a trasferire alle autorità
portuali, la somma complessiva di 200 migliaia di euro per
l'erogazione di contributi in favore delle imprese portuali
finalizzati al rinnovamento delle strutture produttive e dei beni
strumentali. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10.
9. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva
regionale per il personale della Regione siciliana con qualifica
dirigenziale a tempo indeterminato e determinato, comprensivi
degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico della
Amministrazione regionale, sono quantificati, per l'esercizio
finanziario 2005, in relazione ai biennio economico 2002-
2003, in 25.750 migliaia di euro e, in relazione al biennio
economico 2004-2005, in 11.148 migliaia di euro. Gli oneri da
destinare alla contrattazione collettiva regionale per il biennio
economico 2004-2005, comprensivi degli oneri sociali e
dell'I.R.A.P. a carico della Amministrazione regionale, per il
personale della Regione siciliana con qualifica non dirigenziale,
a tempo indeterminato e determinato, sono quantificati per
l'esercizio finanziario 2005 in 31.384 migliaia di euro.
10. Gli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge
regionale 19 maggio 2005, n. 5, relativi al personale con
qualifica dirigenziale degli enti regionali di cui all'articolo 1
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 sono quantificati,
per l'esercizio finanziario 2005, in relazione al biennio
economico 2002-2003, in 1.847 migliaia di euro e, in relazione al
biennio economico 2004-2005, in 673 migliaia di euro, mentre i
medesimi oneri relativi al personale con qualifica non
dirigenziale degli stessi enti regionali sono quantificati, per
l'esercizio finanziario 2005, in relazione al biennio economico
2004-2005, in 2.636 migliaia di euro.
Le somme iscritte nei fondi di cui al comma precedente sono da
intendersi a destinazione vincolata.
11. Gli oneri da destinare per gli esercizi finanziari 2006 e
2007 alle contrattazioni collettive regionali di cui ai commi 9 e
10 sono quantificati ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della
legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21.
12. All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 15 maggio
2000, n. l0, le parole derivante dalla' sono sostituite dalle
parole da destinare alla'.
13. Per far fronte agli oneri relativi agli esercizi finanziari
2002-2005 per il funzionamento dei comitati provinciali per il
sostegno dei disabili di cui all'articolo 26, comma 2, della
legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 255 migliaia di euro.
Per il funzionamento del comitato di gestione del Fondo per
l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge
regionale 26 novembre 2000, n. 24 è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di euro. Per gli
esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo
3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n.
l0.
14. In attuazione a quanto disposto con l'articolo 15 della
legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, ed al fine di garantire i
livelli essenziali di assistenza sul territorio, i medici della
medicina dei servizi utilmente collocati nelle graduatorie
provinciali già approvate con decreto assessoriale, che hanno
presentato domanda alla A.U.S.L. competente per territorio, sono
inquadrati nel ruolo del servizio sanitario nazionale nei posti
vacanti di cui alle pertinenti discipline a far data dall'l
dicembre 2005. Il restante personale medico appartenente alla
medicina dei servizi che non ha trovato allocazione nella
dotazione organica esistente in ciascuna A.U.S.L. competente per
territorio, è collocato a far data dall'1 dicembre 2005 in un
ruolo speciale transitorio istituito presso ciascuna A.U.S.L.,
con attribuzione del corrispondente trattamento economico e
giuridico del servizio sanitario nazionale, sino al totale
assorbimento dello stesso nella dotazione organica del personale
medico di cui alle pertinenti discipline.
15. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nel
territorio e di pervenire al completamento degli organici minimi
ospedalieri, l'Assessore regionale per la sanità, nel rispetto
delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di dotazione
organiche, può autorizzare le aziende sanitarie, territoriali,
ospedaliere e policlinici universitari a procedere alle
assunzioni di unità di personale del Servizio Sanitario Nazionale
secondo i criteri, modalità e priorità che sono preventivamente
fissati dallo stesso, tenuto conto delle effettive esigenze di
ciascuna Azienda sanitaria, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
16. Per la copertura del maggior fabbisogno del sistema
sanitario regionale rispetto a quello complessivamente
quantificato per la Regione siciliana per l'anno 2005, nonché per
gli oneri discendenti dall'applicazione del comma 14, paragrafo
2, e del comma 15, valutati rispettivamente in 1.100 migliaia di
euro e 2.000 migliaia di euro, è autorizzata la spesa complessiva
di euro 664.790.179,77. Per gli esercizi finanziari successivi
all'integrazione del maggiore fabbisogno del sistema sanitario
regionale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera
g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
17. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della
legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione nel
biennio 2005-2006 e gli oneri conseguenti sono assicurati
dall'Ente di sviluppo agricolo (ESA) entro l'esercizio
finanziario 2006.
18. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2005 dalle
leggi sotto elencate sono modificate degli importi indicati a
fianco delle medesime:
a) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H (UPB 1.3.1.3.99 capitolo 105718) +
200 migliaia di euro;
b) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H (UPB 2.3.2.6.5 capitolo 546403) +
3.000 migliaia di euro;
c) legge regionale 6 aprile 1996, n. 23 , articolo 2
(UPB 6.2.1.3.4 capitolo 274101) - 500 migliaia di euro;
d) legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 10
e 16 (UPB 7.4.1.3.1 capitolo 322104) - 516 migliaia di euro;
e) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H (UPB 9.2.1.3.1 capitolo 373701)
+5.900 migliaia di euro;
f) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H (UPB 10.4.1.3.1 capitolo 421702)
- 300 migliaia di euro;
g) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H (UPB 1.1.1.3.99 Capitolo 100334) +
200 migliaia di euro;
h) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H (UPB 1.3.1.3.99 Capitolo 104539) +
500 migliaia di euro;
i) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H (UPB 2.2.1.3.2 Capitolo 143708) +
200 migliaia di euro;
l) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H (UPB 2.3.1.3.2 Capitolo 147302) +
280 migliaia di euro;
m) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H (UPB 3.2.1.3.1 Capitolo
183752) + 50 migliaia di euro;
n) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H (UPB 8.2.1.3.99 Capitolo 344116) +
500 migliaia di euro;
o) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H UPB 9.2.1.3.3 Capitolo
373703 + 50 da destinare all'Istituto Annibale di
Francia di Palermo
UPB 9.3.1.3.1 Capitolo 377713 + 200
UPB 9.3.1.3.6 Capitolo 377318 + 500
UPB 9.3.1.3.7 Capitolo 377727 + 614
UPB 9.3.1.3.7 Capitolo 377720 + 200 da
destinare alla Società siciliana Storia Patria
UPB 9.3.1.3.7 Capitolo 377722 + 100 da
destinare al Coro Santa Cecilia
UPB 9.2.1.3.3 Capitolo 372528 + 200
UPB 9.2.1.3.3 Capitolo 373304 + 400
UPB 9.3.1.3.7 Capitolo 377718 + 4
UPB 9.3.1.3.7 Capitolo 377702 - 4
UPB 9.3.1.3.4 Capitolo 377701 + 304
UPB 9.3.1.3.4 Capitolo 377729 + 200
UPB 9.3.1.3.2 Capitolo 377730 + 78
UPB 2.3.2.6.2 Capitolo 546805 - 20
UPB 2.3.1.3.1 Capitolo 147303 - 536
UPB 3.2.2.7.1 Capitolo 583301 + 1.000
UPB 2.2.2.6.1 Capitolo 542861 - 50
UPB 10.2.1.3.2 Capitolo 413311 + 30
destinati All'associazione Famiglie Persone Down di Palermo
UPB 10.2.1.3.3 Capitolo 413718 + 300
- Alla Tabella G allegata alla legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17, sono apportate, per l'esercizio finanziario
2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:
UPB 2.3.1.3.1 Capitolo 147301 - 305
UPB 7.3.1.3.1 Capitolo 318110 + 394
UPB 2.3.1.3.1 Capitolo 147307 - 10
- Alla Tabella I allegata alla legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio
finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro:
UPB 5.2.2.6.3 Capitolo 642802 - 2.000
- Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 19, comma
3 della legge regionale 31 luglio 2003, n.10 e successive
modifiche ed integrazioni, è ridotto di 3.500 migliaia di
euro.
- Legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, articolo 74, UPB
6.2.1.3.4, capitolo 274101 - 420.
- Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, articolo 41,
UPB 1.4.1.1.2, capitolo 108537 + 5.
- Legge regionale 12 maggio 2005, n. 5, articolo 23,
comma 1, UPB 9.3.1.3.2, capitolo 377756 + 150.
19. All'articolo l28, comma l, tabella A della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) accantonamenti positivi:
Ripianamento deficit Aziende sanitarie ed ospedaliere
+ 259.274 migliaia di euro
b) accantonamenti negativi:
Dismissioni beni del patrimonio disponibile delle
Aziende sanitarie +259.274 migliaia di euro
20. Al comma 20 dell'articolo 56 della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10, le parole da 'interna' a
Finanze' sono sostituite con le parole costituita con
decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e
tesoro - Ragioniere generale della Regione'.
21. All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 19
maggio 2005, n. 5, le parole comma 2' sono sostituite dalle
parole comma 1'.»
Comunico che, all'articolo 1 sono stati presentati i seguenti
emendamenti:
-dall'onorevole Miccichè: 1.1.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5,
1.2.6; 1.2.7; 1.2.8; 1.2.9; 1.2.10; 1.3.1; 1.4.1; 1.5.1; 1.6.1;
1.7.1; 1.8.1; 1.9.1; 1.11.1; 1.12.1; 1.13.1; 1.14.1; 1.15.1;
1.16.1; 1.19.1; 1.19.2; 1.20.1; 1.21.1;
-dagli onorevoli Lo Curto, Leanza Nicola, Amendolia, Paffumi, Di
Mauro: 1.2.1;
-dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale, Cracolici: 1.2.11,
1.2.12;
-dall'onorevole Acierno: 1.5.2; 1.5.4; 1.5.3;
-dall'onorevole Capodicasa: 1.12.2;
-dall'onorevole Speziale: 1.13.2; 1.18.14; 1.18.5; 1.18.16;
1.1.8.7; 1.18.8; 1.18.9; 1.18.10; 1.18.11; 1.1.8.12; 1.18.13;
1.18.14; 1.18.15; 1.18.16; 1.18.17; 1.18.18; 1.18.19; 1.18.20;
1.18.21; 1.1.8.22; 1.18.23; 1.18.24; 1.18.25; 1.18.26; 1.18.27;
1.18.28; 1.18.29; 1.18.30; 1.18.31; 1.1.8.32; 1.18.33; 1.18.34;
1.18.35; 1.18.36; 1.18.37; 1.18.38; 1.18.39; 1.18.40; 1.18.41;
-dagli onorevoli Genovese e Barbagallo: 1.18.1;
-dagli onorevoli Barbagallo, Spampinato e Villari: 1.18.2 e
1.18.3.
Comunico altresì che è stato presentato l'emendamento C'
approvato dalla Commissione.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
per formalizzare una richiesta affinché quest'Aula eserciti con
piena consapevolezza l'esercizio delle proprie funzioni.
Nelle 7 ore e 28 minuti di interruzione dei lavori io ho
fatto alcuni conti ed ho visto che questa legge contiene ben 285
norme; che prevede circa 750 emendamenti, senza contare il
maxiemendamento, e che ci sono oltre 500 riferimenti normativi.
Al fine di dare al singolo deputato la possibilità di
esercitare la propria funzione con un minimo di coscienza, credo
che debbano essere forniti anche i riferimenti normativi su ciò
che dobbiamo approvare. Diversamente non abbiamo la possibilità
di comprendere che cosa una norma vuole legiferare.
Ecco perché, signor Presidente, credo sia indispensabile, oltre
che per le motivazioni prima addotte dall'onorevole Speziale in
ordine ad una richiesta di sospensione per poter valutare
attentamente il maxiemendamento, una sospensione che dia la
possibilità agli uffici anche di fornire ai singoli deputati i
riferimenti normativi per poter, con cognizione di causa,
esercitare la propria funzione.
PRESIDENTE Onorevole Spampinato in effetti la sua è
un'obiezione corretta. Stanno per essere distribuiti i
riferimenti normativi.
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà
FORGIONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato
distribuito un maxiemendamento di 50 pagine - 49 mi corregge il
Governo - che modifica in modo sostanziale il testo che avevamo,
ora io non so se l'onorevole Spampinato, che è un po'
Mandrake', si accontenta dei riferimenti normativi ed in tempo
reale, mentre lei da la parola per la discussione e mentre
facciamo le votazioni, ha il tempo, con i riferimenti normativi,
di andare avanti. Noi non siamo in grado di apprezzare 50 pagine
con intere nuove leggi, l'istituzione dell'agenzia regionale dei
rifiuti e delle acque, il servizio di pianificazione, una serie
di emendamenti aggiuntivi di cui non conosciamo il contenuto e
dobbiamo sapere di cosa si tratta e cosa comportano.
SPAMPINATO Anch'io ho chiesto la sospensione.
FORGIONE Signor Presidente, voi, maggioranza e Presidenza,
non potete mortificare il lavoro dei parlamentari, noi abbiamo
bisogno di capire in quelle 50 pagine cosa c'è, apprezzarle e
fare una valutazione, dobbiamo essere in grado di svolgere il
nostro lavoro di parlamentari, sono 50 pagine e ci sono state
fornite ora.
PRESIDENTE Onorevole Forgione, avrei risposto all'obiezione
sui termini non appena fossimo arrivati al documento cosiddetto
maxiemendamento', ma approfitto ora per dare una risposta: il
comma 7 dell'articolo 112 - vero è che c'è anche
successivamente il comma 9 che mi permette di ovviare alle
vostre giuste richieste - ma il comma 7 prevede che, qualora
sia il Governo o la Commissione a presentare una riscrittura di
un emendamento ad emendamenti precedenti, non sono previsti
termini.
Io posso concedere una sospensione, se me la chiedete,
relativamente al fatto di permettervi una lettura sia pure
veloce, ma una lettura ai sensi del comma 9 dell'articolo 112,
tuttavia i termini non possono scattare secondo la normativa
ordinaria.
Presidenza del presidente Lo Porto
Sull'ordine dei lavori
CAPODICASA Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CAPODICASA Signor Presidente, onorevoli colleghi, lei tratta
questo argomento come se ci trovassimo di fronte ad una
procedura ordinaria di attività dell'Assemblea e questo
riferimento rigoroso al dettato regolamentare potrebbe essere
congruo se la Presidenza facesse altrettanto per altre norme
regolamentari che vengono solennemente calpestate dalla procedura
che si è adottata in questa Aula, prima in Commissione dove io,
ad inizio dei lavori ho chiesto al Presidente e quindi anche
alla maggioranza ma innanzi tutto al Presidente in quanto tutore
del corretto svolgimento dei lavori, se riteneva che fosse
coerente col Regolamento e col dettato di legge la procedura che
già in Commissione, stravolgendo ogni prassi parlamentare, era
stata adottata per procedere all'approvazione del testo.
Qui dentro c'è di tutto e, così come si fa per le leggi
finanziarie - perchè si tratta perfino di qualcosa di più di
una legge finanziaria - il Regolamento vuole che il Presidente
dell'Assemblea, preventivamente - nel caso lo avrebbe potuto
fare anche il Presidente della Commissione - debba vagliare le
norme contenute e quelle che vengono proposte nel testo e debba
cassare quelle che non sono coerenti col dettato regolamentare e
con la norma della legge n. 19 del 1999 che detta e disciplina le
procedure per quanto concerne l'approvazione di testi che abbiano
un tale contenuto.
Il presidente della Commissione ritenne di dovere glissare su
questa nostra richiesta, io adesso credo che la stessa debba
essere avanzata al Presidente dell'Assemblea in quanto il
Regolamento non può essere invocato solo per comprimere le
legittime prerogative dei parlamentari, sia pure di parlamentari
di minoranza, perchè, signor Presidente, nessuno poi può invocare
una chiara ed attenta valutazione dei testi da parte del
Parlamento nè, tanto meno, la coerenza del nostro lavoro dal
punto di vista tecnico-legislativo.
Per cui poi è facile aggredire per via giornalistica il
Commissario dello Stato che molto spesso finisce per impugnare,
anche usando giudizi pesanti - cosa che non gli compete - ma
noi sappiamo bene che, di fronte a leggi che vengono approvate
con le procedure ed il contenuto che ormai siamo da tempo
abituati a fare, sorge un legittimo disgusto, non solo da parte
dell'opinione pubblica, della stampa, ma anche degli organi
istituzionali che si trovano a dover vagliare il nostro lavoro.
Signor Presidente, qui lei non può mettersi nei panni del
componente di maggioranza, lei non può farsi carico dei
cosiddetti problemi del Governo perchè lei qui non è al servizio
del Governo, lei è qui al servizio del Parlamento e del corretto
svolgimento dei lavori.
Se il Governo aveva delle scadenze ha avuto un anno di tempo
per pensarci e per preparare i testi ed arrivare nei tempi
ordinari al lavoro di commissione ed al lavoro dell'Aula. Adesso
non si può dire dobbiamo fare......' perchè questo è un
procedimento che io considero scorretto e che viene a ledere -
questo sì - i diritti del parlamentare che, quali che siano le
scadenze, viene prima di tutti i tempi su cui il Governo può
invocare termini. Noi abbiamo una responsabilità individuale, per
cui ognuno risponde ai propri lettori, così come lo fa il Governo
e lo fa il Presidente della Regione.
Allora se le cose stanno così, signor Presidente, a parte il
fatto che - come abbiamo avuto occasione di dire - queste
scadenze così perentorie non ci sono, per i comuni c'è già una
norma nello stesso testo in cui si autorizzano i comuni stessi ad
operare le variazioni di bilancio entro i venti giorni successivi
alla pubblicazione della presente legge.
ORTISI Ma le hanno fatte tutti i comuni le variazioni di
bilancio.
CAPODICASA Non solo, ma le possono tornare a fare e vi sono
fior di precedenti, visto che vi appellate sempre ai precedenti.
Per cui queste variazioni sono state fatte venti giorni dopo la
pubblicazione delle leggi che a volte, è capitato, anche sforando
il 31 dicembre dell'esercizio finanziario in corso, cioè in pieno
gennaio.
Quindi, non c'è alcuna scadenza, signor Presidente, si informi
con gli uffici.
Inoltre, per quanto riguarda tutte le cosiddette emergenze che
vengono invocate, siamo pronti a sfidare chiunque a dimostrare
che la differenza di ventiquattro, quarantotto ore possa ledere
o nuocere ad una qualche categoria o a qualche beneficiario della
legge previsto nel testo.
Se ci dimostrate che è così noi siamo pronti a prenderne atto,
ma le assicuro, signor Presidente, che tutto questo non c'è.
Allora perchè? Il perchè è presto detto. Si vuole fare un
lavoro notturno, si sarebbe potuto cominciare oggi, ieri e non lo
si è fatto perchè bisogna stringere in queste ore notturne,
mattutine, ma se qualcuno pensa che allora non si procederà
secondo i tempi, che dobbiamo compulsare il lavoro del singolo
parlamentare, avvertiamo che si sta compiendo un errore di
valutazione.
Noi intendiamo far rispettare il nostro diritto e lo faremo
nei modi dovuti. Speriamo che non si forzi la mano costringendoci
a doverlo fare con atti, che guardati ad oggi, in questo momento,
possono apparire inconsulti. Ma poi la stanchezza può anche
giocare brutti tiri.
E allora, signor Presidente, noi vorremmo sapere
prioritariamente dalla Presidenza quali sono gli emendamenti,
quali sono gli articoli che considera improponibili a termini
regolamentari, a termini di legge prima di tutto.
Secondo: se ritiene che sia non umano, che c'entra l'umanità?
Qui c'entra la decenza del percorso parlamentare, che è qualcosa
di ben più importante della nostra fatica fisica. Se si ritiene
coerente con ciò che si lavori, signor Presidente, con un testo
che contiene qualcosa che si aggira intorno ai 400 articoli,
perché questo scherzetto di inserire in un solo articolo 40
commi, ed ogni comma contenente praticamente una materia a sé
stante, non può sicuramente ingannare alcuno.
Qui siamo abbastanza esperti, quindi noi non possiamo dire che
abbiamo 12-13 articoli. Noi abbiamo 250-300 articoli. Ogni
singolo articolo richiama norme di legge a volte vecchissime e
qui già siamo in pochi quelli che possiamo ricordare il contenuto
di una legge del 1987-1988, si figuri tutte le norme che
rimandano a leggi del 1971, a leggi del 1966, ne ricordo qualcuna
del 1961
Abbiamo bisogno di leggerle, signor Presidente. Tanto più che
il cosiddetto maxi-emendamento non è che cassa un articolo, dice
è sostituito con questo' per cui è di facile lettura, dice nel
comma tale dell'articolo tale del disegno di legge - che già è
arduo ad andare ad approfondire - togliamo la parola x e
rimandiamo' ... insomma questo è un puzzle, non è fare legge,
questo è un modo per andare con le dita negli occhi al deputato,
al parlamentare, cosa che nuoce non tanto alla salute fisica - il
chè conta fino ad un certo punto, anche se come diceva una volta
un Presidente che l'ha preceduta su quella sedia, compito della
Presidenza è tutelare anche la salute dei parlamentari, visto che
qui dentro qualcuno c'è anche morto in diretta - ma credo che
debba tutelare il lavoro del Parlamento, ed è compito della
Presidenza farlo
Per questa ragione, signor Presidente, le chiedo non che ci
accordi dieci minuti come termine regolamentare, perchè questo
non è l'emendamento del Governo, questa è un'altra legge di
cinquanta pagine, ma volete pure sfotterci quando ci dite che è
l'emendamento del Governo? Bisogna che ci sia dato il tempo per
approfondirlo perché noi non sappiamo se ciò che ha discusso la
Commissione, che è stato fatto già tra 7-12 parlamentari -
quindi tutto il resto del Parlamento è all'oscuro di ciò che si è
fatto in Commissione - sia coerente anche per quei parlamentari
che erano presenti con ciò che si è deciso, se non c'è
dell'altro, se ci sono norme aggiunte e sembrerebbe ad una prima
lettura che ci siano norme aggiunte che in Commissione non sono
state approvate, onorevole Presidente della Commissione, il che
significa che voi sotto la dizione emendamento proposto ed
approvato dalla Commissione state truffando il Parlamento,
perché avete inserito cose che in Commissione non sono state
portate all'approvazione.
Allora questa è una violazione regolamentare che forse è ben
più grave delle altre Come la norma sui rifiuti che in
Commissione non è mai venuta, quella dell'Agenzia...Le assicuro
che ci sono norme che non erano presenti nella discussione che
c'è stata in Commissione.
CUFFARO presidente della Regione. Lei non era in Commissione,
onorevole Capodicasa?
CAPODICASA Lo dicono quelli che erano presenti, onorevole
Presidente,
SAVONA vicepresidente della Commissione. Ci sono i verbali
che parlano.
CAPODICASA Andiamo a vedere i verbali, onorevole Savona, non
mi faccia parlare dei verbali, la prego, lei è in grado di dire
che quella Commissione poteva fare i verbali? Lei è in grado di
dire questo, Presidente Savona? Quella era una Commissione o era
una bolgia? E ci dovremmo tutti vergognare del modo in cui lavora
quella Commissione, con le carte che volano, chi entra chi esce,
chi si alza, chi grida, questo è approvato e questo non è
approvato, senza che ci sia la regolarità dei lavori
parlamentari
E invocano pure i verbali
PRESIDENTE Onorevole Capodicasa, il suo riferimento ad una
certa forzatura della maggioranza da me sorretta o dei diritti
dell'opposizione che potrebbero venire calpestati in ordine a
questo passaggio non li posso riconoscere validi, sono argomenti
che possono valere per un discorso al contrario.
Io così come non posso e non devo essere al servizio della
maggioranza, non devo neanche esserlo al servizio della
opposizione.
CAPODICASA Applichi il Regolamento, Presidente.
PRESIDENTE Naturalmente
Nell'applicare il Regolamento posso discutere sulla natura di
un maxi emendamento del genere, ma negare che dal punto di vista
regolamentare si tratta di un emendamento proposto dalla
Commissione, per me è impossibile perchè il Regolamento non me
lo permette.
Le ho già letto l'articolo 7 e le ho letto il comma 9.
CAPODICASA Io le chiedo di valutare il contenuto del
Regolamento.
PRESIDENTE Quello non spetta a me, spetta a lei, spetta al
Parlamento valutarlo, non appena si verifica
CAPODICASA Come non spetta a lei? Faccia il suo lavoro. Prima
si legga il Regolamento.
PRESIDENTE Mi faccia parlare. Onorevole Capodicasa non le
posso consentire di interrompermi, mi faccia completare. Lei la
deve smettere.
(Interruzioni dai banchi di sinistra)
Richiamo del Presidente
PRESIDENTE Onorevole Oddo la richiamo all'ordine.
(I parlamentari del Gruppo dei Democratici di sinistra escono
dall'Aula)
CUFFARO presidente della Regione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CUFFARO presidente della Regione. Andatevene Non create
strumentalizzazioni. Onorevole Oddo, abbia la dignità di una
scelta; se ne vada, non scarichi responsabilità.
Signor Presidente, vorrei stigmatizzare il comportamento del
gruppo dei DS dato che mi avevano già annunciato di avere scelto
di uscire fuori dall'Aula.
Credo che sarebbe stato più dignitoso, come altri fanno,
scegliere di abbandonare l'Aula senza cercare incidenti o
strumentalizzazioni, fa parte anche del carattere e credo anche
della responsabilità delle scelte che si fanno piuttosto che
causare incredibili incidenti per giustificare poi quello che
avevano già scelto di fare.
Perchè me lo avevano appena finito di annunciare che avevano
scelto di uscire dall'Aula e mi dispiace che l'onorevole
Capodicasa abbia voluto ricordare quale siano state le procedure
con cui questo disegno di legge oggi arriva in Aula, perchè il
Governo ha presentato il disegno di legge il giorno dopo che
aveva recuperato per poter fare alcune scelte importanti.
Vorrei ricordarle, se qualcuno le avesse dimenticate. Il
disegno di legge del Governo prevedeva la possibilità di
ripianare il disavanzo della sanità, prevedeva la possibilità di
dare, come non si era mai fatto, 105 milioni di euro in più a
tutti i comuni, di qualsiasi amministrazione e di qualsiasi
partito politico siano i sindaco, perché ci si era resi conto che
c'erano delle difficoltà vere e avrebbe avuto più senso che
questo disegno di legge il Parlamento l'avesse approvato qualche
giorno prima per non mettere in difficoltà alcuni comuni anche se
lo stesso disegno di legge adesso prevede la possibilità di
spostare in avanti le variazioni e l'assestamento di bilancio
degli stessi comuni.
Ma questo disegno di legge prevede la possibilità di continuare
a far lavorare oltre ventimila operai forestali che stanno
lavorando e che sarebbe certamente impossibile continuare a far
lavorare se oggi non lo approvassimo, perché c'è qualcuno che si
sta assumendo le responsabilità di continuar a far lavorare
questa gente.
Questo disegno di legge prevede altresì che gli operai
dell'Ente di Sviluppo Agricolo continuino a lavorare per fare le
loro giornate altrimenti, se non l'approvassimo, anche lì c'è
qualcuno che si sta assumendo responsabilità senza avere le
dovute coperture economiche e mi voglio fermare lì senza
ricordare le scuole e tutto il resto.
In questo disegno di legge c'è un provvedimento che è stato
richiesto da tutto il Parlamento e per il quale, addirittura,
qualche gruppo che oggi abbandona all'Aula si è fatto anche
promotore di un proprio testo ed è venuto a capeggiare le
rivolte sotto il Palazzo del Governo. annunciando quello che
questo Governo non faceva per gli agricoltori.
Sono queste le urgenze che il Governo ha messo in questo
disegno di legge, da oltre un mese si sono svolte le procedure
approvative tra Commissione e Parlamento ed i parlamentari hanno
avuto tutto il tempo di approfondirle nelle sedi opportune, prima
di merito e poi nella sede della Commissione Bilancio e,
comunque, signor Presidente, da parte di questo Governo c'è
l'auspicio che si possa lavorare e ci si possa fermare su ogni
emendamento presentato, perché lo si discuta, lo si
approfondisca, si cerchino i dovuti riferimenti normativi.
Nessuna premura per approvare le leggi E' giusto che il
parlamentare abbia tutta la dignità e il tempo per poterlo fare,
non il parlamentare che partecipa a una bolgia, perché mi rifiuto
di pensare che questi parlamentari costruiscano bolgie in questo
Parlamento, compresa la commissione Bilancio
Allora, io dico che è necessario cominciare a lavorare,
partiamo dall'articolo 1 e dedichiamo tutto il tempo che serve
per approfondire, emendamento per emendamento, ma questa storia
di spostare avanti, comunque e sempre, la possibilità di
cominciare a discutere di questo disegno di legge non può più
funzionare
Non possiamo più aspettare per dare risposte che altrimenti non
avrebbe più senso dare se passano altri giorni. Questo è il
motivo per cui chiediamo di cominciare ad andare avanti, se poi
alle sei di mattina saremo stanchi e c'è tempo, possiamo pure
spostarlo al pomeriggio, ma oggi è necessario cominciare a
lavorare su questo emendamento, su questo disegno di legge senza
considerare, signor Presidente, che qui purtroppo c'è un cattivo
costume, per cui da una parte si viene a chiedere e dall'altra
invece si sputa nel piatto in cui si è contribuito a chiedere, e
questo non è possibile, perché qua o i patti li osserviamo tutti,
o altrimenti è inutili che facciamo una interminabile giornate
per fare accordi, per andare avanti più speditamente nei lavori
del Parlamento, perché questo non serve
Signor Presidente, io le chiedo di continuare ad andare avanti
e cominciare a discutere l'articolato.
Sull'ordine dei lavori
ORTISI Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE Sull'ordine dei lavori si è parlato abbastanza,
voi potete parlare sull'articolo 1, non più sull'ordine dei
lavori.
Presidenza del presidente Lo Porto
Per richiamo al Regolamento
ODDO Chiedo di parlare per richiamo al Regolamento.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ODDO Signor Presidente, lei voleva convincerci, appena cinque
minuti addietro, che il richiamo sostanziale al Regolamento che
ha fatto l'onorevole Capodicasa fosse assolutamente infondato.
Credo che lei pensi esattamente il contrario; lei pensa che il
richiamo al Regolamento non solo è fondato, ma è assolutamente
inconcepibile accettare la logica che lei vuole imporre a questa
Aula stasera, cioè procedere comunque rispetto ad un maxi
emendamento composto da 49 pagine che contiene interi testi di
legge che sono stati depositati nel corso di questi mesi presso
l'Assemblea regionale siciliana. In più, lei vuole convincerci
che nel testo non ci sono assolutamente delle norme che non sono
state apprezzate e discusse nella Commissione. Lei vuole
convincerci che questa legge, sostanzialmente, è il frutto di una
discussione che si è svolta in Commissione bilancio. Non è così.
Signor Presidente, lei ha dato la parola al Presidente della
Regione che ha fatto sostanzialmente un comizio.
PRESIDENTE Onorevole Oddo, il richiamo al Regolamento?
ODDO Il richiamo al Regolamento è che lei non può fare a meno
di notare, di apprezzare questo maxi emendamento, di dire le
cose che vanno e quelle che non vanno, di dire la materia nuova
che è stata evidentemente inserita, senza alcuna discussione in
ambito parlamentare. In più lei ha permesso al Presidente della
Regione di entrare nel merito del testo, parlando di questioni
che danno la sensazione netta che c'è un'opposizione, che va con
il berretto in mano a chiedere l'elemosina a questa maggioranza e
a questo Governo, e noi non l'accettiamo, perché è immorale.
PRESIDENTE Onorevole Oddo, l'ho già richiamata una prima
volta, la prego di non costringermi a richiamarla per la seconda
volta. La prego di accomodarsi al suo posto Lei è uscito fuori
tema e non le consento i toni da lei usati Allora, onorevole
Oddo, o lei si accomoda o sarò costretto ad espellerla dall'Aula.
CUFFARO presidente della Regione. E' immorale Lei si deve
assumere la responsabilità
ODDO Questo è un gioco al massacro e lei sta svendendo
l'immagine di questo Parlamento
E' reato presentare emendamenti?
CUFFARO presidente della Regione. No, avete fatto un
accordo
ODDO Parli e dica quale accordo abbiamo fatto
DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
DE BENEDICTIS. Signor Presidente, sono stato tra quelli che
hanno sentito più di altri il bisogno di segnalare il disagio
rispetto a questo modo di procedere, ma credo che le parole del
Presidente della Regione, se mi consente, offendono il
Parlamento.
Signor Presidente, non credo che si possa supporre che qui ci
sia qualcuno che vuole fare gli interessi della Sicilia e qualcun
altro che vuole, invece, giocare, come ha detto lei, a chiedere
e a sputare', che mi sembra un'affermazione assolutamente grave e
ingiuriosa.
Non ci siamo meravigliati del fatto che questa legge contenesse
anche norme di una qualche utilità ed urgenza. Il fatto è che
lei, onorevole Presidente della Regione, si è alzato come se
tutto questo noi lo disconoscessimo, come se solo lei e la sua
maggioranza avesse a cuore gli interessi dei siciliani, quando
invece abbiamo posto un'altra questione, cioè quella che questo
disegno di legge (e lei, Presidente, lo sa bene come lo sa bene
tutta la maggioranza), oltre a contenere alcune norme necessarie
ed utili, contiene una grande quantità di norme immonde e il
fatto che sia stato presentato in questo modo, che siano
contenute e assemblate in questa quantità, rende impossibile un
esame sereno, quell'esame sereno che proprio lei, il Presidente
di questa Assemblea, dovrebbe richiedere e garantire a tutti i
parlamentari.
Di questo si sta parlando, non del merito della questione e sul
merito della questione non è consentito a nessuno fare prediche
ad altri, né invocare questioni etiche e morali. Di questo sono
profondamente offeso e credo che lei debba chiedere scusa al
Parlamento intero.
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento il
dovere di rubare due minuti all'Aula perché mi pare che alcuni
esponenti di un Gruppo del centrosinistra stiano inscenando una
strana farsa ed io mi sento mortificato - mi creda, onorevole
Presidente - dalle cose che sto sentendo dire in quest'Aula da
quelle persone che insieme a me ed agli altri colleghi componenti
la Commissione Bilancio hanno lavorato nell'ultima settimana,
mattina, pomeriggio e notte, alla stesura di un disegno di legge
che può piacere o non piacere, ma che si arrivi oggi, dopo che
sono stati rispettati tutti i passaggi regolamentari, ricordo a
me stesso ed al Presidente Fleres, con il quale abbiamo aperto la
seduta incardinando questo disegno di legge e non ho trovato
nessun componente di questo Gruppo parlamentare che ha per
esempio utilizzato l'articolo 101 del nostro Regolamento, perché
poteva essere posta la questione pregiudiziale, a norma del
nostro Regolamento.
Eppure nessuno di quel Gruppo era quella mattina in Aula per
proporre una questione pregiudiziale a questa che loro
definiscono una truffa. Sono stati usati termini molto pesanti ed
io mi sento di chiederle scusa, Presidente, a nome di questo
Parlamento.
LIOTTA Ma lei non può parlare a nome del Parlamento, parli a
nome suo
ACIERNO E' stato tentato di addebitare alla sua
responsabilità l'incapacità di saper gestire le vicende della
politica, perché fa bene il Presidente della Regione a ricordarci
in quest'Aula che non si può ogni volta, su ogni disegno di
legge, impegnare le Commissioni legislative carpendo la buona
fede di chi vuole governare ma non con l'imperio ma facendo
partecipare democraticamente al dibattito formativo di una legge
tutte le componenti del Parlamento, assumendoci poi la
responsabilità di maggioranza.
Ma non è più consentito - questo sì, Presidente - che ci siano
alcune parti politiche che prendono tutto quello che giustamente
è dovuto anche al contributo che l'opposizione deve giustamente
dare nei lavori parlamentari per poi venire qui a gettarci
addosso il loro scempio. No, questo no; mi auguro soltanto che
il Presidente della Regione, partecipando ai lavori, se tutta
questa gente avesse la capacità e l'intelligenza di intuire che
stare ancora attorno al Presidente della Regione dà adito
soltanto a grandi sospetti...
Signor Presidente, ho sentito, negli ultimi minuti, troppi
colleghi invocare il Regolamento, violandolo palesemente nei
tempi. E' troppo facile invocare il rispetto del Regolamento o
addebitare a lei il non rispetto quando poi lei, con grande senso
di responsabilità politica, se viola quel Regolamento lo fa per
rispetto delle persone che stanno parlando in quell'istante.
Questo le va riconosciuto e non va criticato per questo. Mi
sento di invitarla, perchè stasera la maggioranza è in Aula a
difendere la propria legge ed il proprio Governo e quindi chi
vuole prendere la scusa per uscire dall'Aula noi non abbiamo
problemi perché continueremo con i lavori della seduta.
Presidenza del presidente Lo Porto
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà, anche se stento a capire cosa
accade. Noi siamo in sede di discussione sull'articolo 1, lei può
parlare o per richiamo al Regolamento o sull'articolo 1.
ACIERNO E basta
FORGIONE E basta' lo faccia dire al Presidente
dell'Assemblea, non si sostitusca al Presidente Lo Porto.
Riprende la discussione sul disegno di legge n. 1084/A
PRESIDENTE Signor Presidente, io proverò a fare un
ragionamento poi lei deciderà se va bene sull'articolo 1.
PRESIDENTE No, onorevole Forgione un po' di rispetto.
FORGIONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
sull'articolo 1. Non voglio essere richiamato al rispetto perché
vedo che qui il rispetto delle prerogative di questo Parlamento
è abbastanza offeso dai comportamenti della maggioranza e dal
modo in cui stiamo procedendo.
Credo che il Presidente della Regione, se mi ascolta, non mi
può accusare, come ha fatto con altri esponenti dell'opposizione,
di sputare nel piatto in cui mangio semplicemente perché non ho
concorso né a definire il ripieno del piatto né a mangiare nello
stesso piatto.
Non mi può richiamare a pratiche consociative per il semplice
motivo che Rifondazione comunista non ha presentato un solo
emendamento al Governo ed in Commissione bilancio su cui trattare
e su cui definire un accordo. Non mi può richiamare a non
mantenere i patti raggiunti come si fa tra amanti traditi perché
io non ho concorso a definire nessun patto e spero che nessuno
abbia definito patti in questo disegno di legge, in questa
discussione; se così fosse sarebbe gravissimo per il merito di
questo disegno di legge.
Vedo che un maxi emendamento che sfoltisce il disegno di legge
è composto da 49 pagine, cioè il Governo viene oggi a presentarci
un maxi emendamento conclusivo di 49 pagine. Capisco che siamo a
fine legislatura e, come sempre avviene, siamo ai saldi di fine
stagione' e dobbiamo spartire e liquidare quel poco di finanza
pubblica che ancora rimane in questa Regione.
Ma questo disegno di legge contiene delle cose che ritengo
gridino all'indignazione; voi vi meravigliate sempre che la
stampa nazionale, il Corriere della Sera, La Repubblica irridano
alla politica siciliana, al vostro modo di fare politica,
onorevole Cuffaro e signori del Governo.
Ma perché vi meravigliate se poi voi siete i protagonisti?
Vedo che le trattative sugli emendamenti continuano anche qui e
fanno arrabbiare anche l'assessore alla Sanità; il mercato non è
concluso, quindi qualche ragione per denunciarlo c'è
Cosa contiene questo vostro disegno di legge peggiorato anche
dal maxi emendamento? Ci sono alcune cose che io credo che non
possano non fare indignare. Ne cito alcune, sulle quali troverete
i nostri emendamenti soppressivi perché abbiamo presentato solo
emendamenti soppressivi. State andando alla norma sugli uffici
stampa stabilizzando tutti i portavoce, tutti i giornalisti
assunti per chiamata diretta ed immagino per fedeltà politica
dai singoli assessori, dai singoli esponenti politici. Con una
norma voi li inquadrate nei ranghi della pubblica
amministrazione...
Signor Presidente, vedo che la trattativa. Sembriamo al
mercato Ballarò di Palermo ed io non posso continuare il mio
intervento
PRESIDENTE Onorevole Leanza e onorevole Misuraca, vi prego.
Dopo un pomeriggio di impegni e di analisi è inutile questa
continua discussione con il Presidente della Regione.
FORGIONE Io non so cosa pensano le centinaia di giornalisti
professionisti o pubblicisti disoccupati siciliani quando si
trovano una norma che stabilizza tutti coloro che, con chiamata
diretta, dagli assessori, dal Presidente della Regione, dagli
enti, dai presidenti delle province, dagli assessori provinciali,
dai sindaci, sono stati assunti - si scrive nella norma - per un
periodo anche non continuativo, ma almeno di dodici mesi
nell'arco di tempo 2001- guarda caso all'inizio della legislatura
- sino alla pubblicazione di questa legge. E, poi, vi
meravigliate se domani, sui giornali nazionali, esce fuori che la
Regione Sicilia fa un'opera vergognosa di clientelismo
affaristico quando voi inquadrate i vostri portavoce personali
nei ranghi della pubblica amministrazione
Non bandite un concorso con un criterio certo per la chiama e
l'accesso agli uffici stampa della Regione, dei comuni, delle
province. Voi vi state precostituendo solo un bacino elettorale e
di consenso. Leggo le cose più sfiziose (lasciamo stare poi le
norme urbanistiche): istituite l'Università del mare e date 100
migliaia di euro all'Università Sancti Cirilli di Malta per
istituire a Mazara del Vallo l'Università del mare.
E' questa la vostra logica. E sul territorio riproponete la
logica dei condoni edilizi; riproponete le sanatorie edilizie di
tipo non residenziale per tutte le costruzioni abusive risultanti
al 31 marzo del 2003. E in che aree? Non specificate nemmeno in
quali aree, con quali vincoli voi volete sanare, volete
condonare. Questo state facendo con questa legge: l'assalto al
territorio, il saccheggio della trasparenza della Regione e voi
trasformate con una norma tutto in silenzio-assenso anche quando,
invece, il silenzio è previsto dalla pubblica amministrazione
come rifiuto e lo fate anche per le pratiche che hanno già avuto
il rifiuto. State facendo questo per legittimare lo scempio di
intere aree e di intere zone paesaggistiche della Regione.
Lasciamo stare il basso clientelismo, la distribuzione delle
prebende ad una miriade di associazioni. Ve ne leggo alcune, se
alcuni di voi non l'avessero visto. Istituite un fondo
straordinario di interventi, lo chiamate così con una
terminologia anche simpatica nel titolo: Fondo presso la
Presidenza della Regione destinato alla concessione di contributi
straordinari per associazioni Onlus, enti di culto e soggetti
aventi particolari esigenze da tutelare'
Questo è il titolo del fondo e vediamo per chi impegnate poi
questi soldi, queste esigenze particolari da tutelare:
l'associazione DIPAS con sede in Palermo; io ne voglio leggere
alcune, signor Presidente.
Come vedete non ho un atteggiamento ostruzionistico, sto
entrando nel merito.
L'Accademia dei capitani coraggiosi, con sede a Riposto; la
Fondazione delle Figlie del divino zelo con sede a Messina; una
serie di chiese del sacro cuore, del sacro barone, di Santa
Maria, di San Leonardo - io non ho niente contro le chiese e la
funzione delle chiese. Poi, ad un certo punto si trova il
comitato Salviamo le nostre case Sicilia', che prende un
finanziamento. Ed io che sono un po' curioso sono andato su
Internet per vedere che cos'è questo Comitato. Su Internet il
comitato si descrive così: l'anno 2005 nasce a Palermo il
comitato Salviamo le nostre case Sicilia', allo scopo di
cautelare il diritto alla proprietà privata ed in particolare
cercando adesioni da ogni soggetto singolo privato che sia stato
colpito dal reato penale di lottizzazione abusiva che porta alla
confisca del bene.
Voi state finanziando un'Associazione, che immagino sia quella
immagino di tutti i proprietari di case abusive, ed immagino con
particolare attenzione Pizzo Sella; abbiamo visto quelli che
erano qui, i quali, poveracci, non sapevano di comprare una casa
frutto di una lottizzazione abusiva, non sapevano che stavano
comprando la casa da un costruttore che era la sorella di Michele
Greco e noi, guarda caso, ora gli diamo i soldi della Regione per
avere il Comitato che li deve tutelare.
Ecco cosa sono gli interessi straordinari e le Associazioni
straordinarie che voi state finanziando con questo fondo e quando
poi mi parlate della cultura della legalità, quando qualcuno mi
dice Ma che cosa è la politica mafiosa? , ecco cosa è la
politica mafiosa, cari onorevoli colleghi, perché forse neanche
voi siete andati su internet per sapere chi sono le associazioni
che state finanziando.
In questo disegno di legge vedo anche delle chicche che
riguardano la trasparenza della pubblica amministrazione. E io
qui spero davvero che non ci sia stato nessun accordo, onorevole
Presidente Cuffaro, con pezzi significativi della stessa
opposizione.
Per esempio, vedo un emendamento dove, con quattro parole, si
cambia la riforma della pubblica amministrazione.
In fase di prima applicazione accedono altresì alla prima
fascia dirigenziale i dirigenti ed equiparati che ricoprono
incarichi di dirigenti generali o equivalenti in servizio alla
data di pubblicazione della presente legge .
Cosa fate voi? Signor Presidente, sto entrando nel merito
almeno su questo mi faccia parlare. Non ho un atteggiamento
ostruzionistico, sto intervenendo nel merito.
Praticamente voi, con un colpo di penna, nominate una nuova
barcata di dirigenti, anzi fate di più. Gli attuali dirigenti che
a contratto avete nominato li trasformate direttamente in
dirigenti di prima fascia. Gli attuali direttori dei vari
assessorati, quelli che non sono attualmente dirigenti di prima
fascia, li trasformate in dirigenti di prima fascia e cancellate
così anche lo spoil system.
Io capisco che vi preparate a perdere le elezioni e volete
mantenere anche con un altro Governo dirigenti di vostra fiducia,
però questo è davvero troppo, onorevole Cuffaro. Cosa c'entrano
queste cose con le variazioni di bilancio e cosa c'entrano con le
variazioni di bilancio le norme elettorali che istituiscono lo
sbarramento al 5 per cento?
Io qui so che c'è una sollecitazione di settori
dell'opposizione che ormai in intere città, non raggiungendo il 5
per cento, un po' per una vocazione suicida, dato che a Messina
non siamo arrivati al 5 per cento, istituiamo lo sbarramento così
possiamo dire che non ce l'abbiamo fatta, un po' per
semplificare anche gli schieramenti.
Credo che le norme in materia elettorale con le variazioni di
bilancio non abbiamo niente a che fare. Probabilmente, se
dovessimo arrivare ad una riforma di tipo elettorale ci sarebbe
bisogno di una sessione apposita per vedere che cosa non funziona
dell'attuale sistema elettorale nei comuni, di un approfondimento
su questo; ma invito lo stesso Presidente dell'Assemblea
regionale a dire se, sulla base dello Statuto e del Regolamento
dell'Assemblea, la riforma del sistema elettorale nei comuni è
attinente con la materia finanziaria e di bilancio, perché in
materia finanziaria e di bilancio ci devono entrare le norme che
riguardano il sistema elettorale nei comuni e nelle province.
Ritengo che questo già a norma di Regolamento non sarebbe
proponibile benché inserito già nel testo esitato dalla
Commissione Bilancio. Ma su questo, signor Presidente
dell'Assemblea, lei non si può rimettere al Governo; lei deve
dire se la materia elettorale è compatibile con quella di
bilancio per evitare che sia il Commissario dello Stato a
richiamarci al nostro Regolamento e alla normalità della nostra
capacità, della nostra attività legislativa.
Insomma, ho citato solo alcuni esempi. Non mi dilungherò su
tutte le altre norme che sono contenute in questo disegno di
legge e non posso entrare nel merito del maxi emendamento perché
50 pagine non le ho potute valutare ed apprezzare nei dieci
minuti che mi sono stati concessi, ma ce n'è abbastanza, cari
onorevoli colleghi, per dire che questo disegno di legge è
immorale, che siamo partiti con variazioni di bilancio di 8
articoli e siamo arrivati a qualche centinaio di articoli, che
c'è un assalto alla diligenza' con lo sperpero di risorse e
contributi a pioggia. Se volete, per i colleghi che non l'hanno
ancora letto, perché ce lo avete dato solo ora, vi cito un'altra
serie di soldi per centinaia di migliaia di euro che voi date: il
Centro Agorà con sede a Palermo, la Società Città Nuova con sede
a Palermo, il Brass Group per il quale voi istituite la
fondazione; questa norma , non è stata esitata, signor Presidente
dell'Assemblea e onorevole Presidente della Regione, dalla
Commissione Bilancio, non è stata esitata e voi la inserite qui
quando sapete che sul tema della musica c'è bisogno di una legge
di riordino del settore mentre voi continuate con interventi a
pioggia, oggi al Brass Group, domani alla filarmonica Lenin, per
citare quella che mi sta più simpatica e che per fortuna non
esiste più nemmeno a Leningrado, dopodomani alla società
bocciofila che si esercita nel canto delle sirene , perché
questa è la vostra politica E voi state facendo una variazione
di bilancio che già prefigura cosa sarà la finanziaria e il
bilancio di questa Regione
Vi può consolare solo un fatto: che i saldi nel commercio si
fanno a fine attività e io vi auguro di cuore che questi siano
gli ultimi saldi che voi proponete agli elettori siciliani.
CUFFARO presidente della Regione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CUFFARO presidente della Regione. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare solo per un
chiarimento, altrimenti non si capisce bene perché l'onorevole
Forgione, nella sua lunga esposizione, non mette gli aggettivi e
forse neanche i sostantivi che è bene mettere.
FORGIONE Però i verbi non li sbaglio
CUFFARO presidente della Regione. No i verbi no, non li
sbagliamo entrambi però, ogni tanto, lei mette il verbo e
dimentica il sostantivo per cui il verbo rischia di non avere
significato, allora lo metto io per evitare di fare confusione,
così si sanno le cose.
Intanto le leggo - non è una iniziativa del Governo, non è
nella legge - un ordine del giorno che passerà al vaglio del
Parlamento e se ci sono cose strane che non appartengono alla
legalità, per quel che mi riguarda, preannuncio il mio voto
contrario, per essere chiaro, ma vorrei che si capisse bene che
non è un'iniziativa del Governo, che è un ordine del giorno e che
va vagliato minuziosamente per capire che cosa c'è scritto
dentro.
Non so se c'è dentro la fondazione Lenin e non mi meraviglierei
e mi dispiace che l'onorevole Forgione sia così contento che non
esiste neanche a Mosca, dovrebbe preoccuparsi se c'è la
Fondazione Stalin, non facciamo confusione perché adesso state
facendo talmente marcia indietro sulla vostra storia e sulla
vostra cultura che state rinnegando persino quel poco di buono
che avevate. Onorevole Forgione, le cose buone mica le dobbiamo
difendere noi.
Non ci saranno cose strane neanche nell'ordine del giorno, è
strano che non ci sia un pezzo di legge elettorale, è una delle
cose del Gruppo dei DS.
Noi non siamo favorevoli ma il Parlamento, democraticamente
sceglierà ciò che vuol fare. Mi auguro che l'onorevole Forgione,
che è contrario, rimanga in Aula ad aiutarci a cassare una norma
che non condividiamo; i DS l'hanno messa, noi che siamo
democratici e per la libertà di partecipazione e non abbiamo il
problema di stare sotto il 5%, annunciamo che non è nostra e che
non condividiamo.
ORTISI Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ORTISI Signor Presidente dell'Assemblea, onorevole Presidente
della Regione, onorevoli colleghi, come volevasi dimostrare non
il richiamo al Regolamento ma il richiamo al buon senso avrebbe
voluto che, anzichè lavorare dalle 3.00 a mezzogiorno
lavorassimo, risparmiando tempo, da mezzogiorno alle 18.00. In
ogni caso il giorno che abbiamo inaugurato da qualche ora è
perduto, perchè se andremo via a mezzogiorno avremo perduto un
giorno intero.
Io credo che cominciando magari la discussione sull'articolo 1
e finendo la discussione generale sull'articolo 1, se ci
prendessimo qualche ora di sonno e ricominciassimo fra qualche
ora, probabilmente durante la giornata, col sole e con la luce,
riusciremmo a concludere anche con lucidità, perché, è vero,
apprezzare i singoli emendamenti, oggettivamente non sono molto
d'accordo col discorso delle 49 pagine, perchè molti sono
soppressivi e semplificano
FORGIONE Ci sono gli aggiuntivi che sostituiscono i
soppressivi. E' lì il trucco
ORTISI Nel merito ognuno di noi esprimerà il suo giudizio e
onorevole Forgione stia sicuro che il giudizio ed anche il voto
del Gruppo de La Margherita sarà estremamente negativo. Però,
non c'è dubbio che sul piano del metodo lavoreremo molto meglio,
colleghi anche della maggioranza, se noi ricominciassimo come in
tutti i parlamenti civili.
Signor Presidente, non è colpa sua se ci riduciamo a cominciare
alle ore 2.00, lei subisce questo andazzo e non solo lei, anche
il suo predecessore. Se cominciassimo e ricominciassimo alle ore
10.00 io potrei parlare per la sanità di Vie et mort de la
médicine e staremo secoli
Il patto vero, onorevole Presidente Cuffaro, è quello che si
può discutere in un clima civile. Poi, lei non può impedire
all'opposizione di presentare emendamenti e di farli apprezzare
dalla Commissione Bilancio , la quale se li approva non può
concedere in nome della maggioranza o in nome del Governo, perchè
questo non appartiene alle regole della convivenza. Nè lei può
alzarsi ogni volta e rinfacciare non a noi ma anche ad altri
colleghi, che sono passati emendamenti; allora che facciamo? Non
andiamo nelle Commissioni, non presentiamo emendamenti? Questo
può valere se ci sono patti scellerati.
Allora, lei deve fare anche nomi e cognomi ed esprimerli,
parecchie volte glielo abbiamo detto; altrimenti i lavori delle
Commissioni vanno rispettati. Qualche emendamento può passare in
Commissione, ma non in cambio del fatto che l'opposizione si
inghiotte tutto quello che non condivide, altrimenti questo non è
convivere civilmente nei lavori.
In definitiva, la mia proposta è che lavoriamo ancora per venti
minuti, diamo il tempo ad ognuno di intervenire sull'articolo 1;
andiamo a riposare ed alle ore 11.00 riprendiamo i lavori ed io
penso che prima che faccia buio potremo finire. Altrimenti, è
probabile che a mezzogiorno non avremo ancora esitato l'articolo
1, perchè voi capite....
MICCICHE' Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
MICCICHE' Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo di
aver contribuito a creare un po' questo clima così teso
attraverso i 350 emendamenti che ho presentato che evidentemente
hanno creato un po' di scompiglio. Il fatto che il Governo abbia
accolto molti miei emendamenti soppressivi è il sintomo che ha
capito che in alcuni casi non conviene andare ad uno scontro
perchè chiaramente poteva fare saltare i tempi che si era data la
stessa maggioranza.
Nonostante questo, credo che io non posso ritenermi soddisfatto
per un semplice motivo. L'ho già detto più volte nelle sedute
precedenti, personalmente ci tengo che vengano discussi ed
accolti due argomenti. Si tratta dell'argomento, che credo stia
a cuore come elemento fondamentale, relativo alla questione del
salario sociale. Qualcuno mi ha detto: ma noi i soldi dove li
prendiamo? . Non è compito mio andare a cercare i soldi, è
compito di tutti noi, non solo del deputato, il deputato ha il
compito di proporre un argomento, di affrontare e mettere sul
piatto una questione che secondo me ha il semplice scopo, ha un
obiettivo quasi rivoluzionario, ma non è inteso nel senso dello
stravolgimento dello stato di fatto, ma che rivoluzionerà il
sistema del mercato del lavoro, soprattutto in un territorio come
quello siciliano che conosciamo benissimo le sue conseguenze
nello stato di fatto in cui ci troviamo. Una disoccupazione
crescente accompagnata da un disastro socio-economico di migliaia
e migliaia di siciliani che ormai hanno preso la strada
dell'emigrazione e noi non abbiamo uno strumento così efficace
per poter frenare le emigrazioni dei siciliani; pensate la fuga
dei cervelli è la causa principale di un impoverimento di una
società e noi stiamo favorendo l'impoverimento di una società a
360 .
Quando dico impoverimento intendo impoverimento generalizzato,
ciò sta a significare che un impoverimento generalizzato porterà
una società, una comunità al suo degrado totale e quando dico
degrado totale significa una cancrena, una malattia endemica che
non potrà creare quelle prospettive d'uno sviluppo vero di una
comunità. E i fatti li vediamo ogni giorno.
Il Presidente della Regione lamenta che ogni giorno il suo
Palazzo è assediato da centinaia di disoccupati. Chiaramente non
può dare lavoro a migliaia e migliaia di disoccupati, perché la
struttura socio-economica del nostro territorio non lo consente
in quanto lo Stato padrone non dà le possibilità di uno sviluppo
della nostra Sicilia per le ragioni storiche che conosciamo.
Possiamo fare la storia della Sicilia, ma qui in questo momento
non ci serve sapere le conseguenze che hanno provocato perché le
conosciamo, nè in questo momento vogliamo sapere le cause e le
responsabilità dirette. Voglio solo registrare lo stato di fatto
che è disastroso e non esistono pannicelli.caldi per poter
risolvere questo problema. E allora per poter frenare
l'emigrazione dei siciliani a tutti i livelli, di tutti gli stadi
sociali, da quelli scolarizzati a quelli non scolarizzati, da
quelli analfabeti a quelli non analfabeti.
Come facciamo a salvare questa Sicilia? La ricetta secondo me
non è l'assistenzialismo fine a se stesso, la carità cristiana;
lo ripeto, l'alternativa è il salario sociale ai disoccupati per
frenare l'immigrazione perchè i figli di questa terra scappano
via perchè non trovano la possibilità di lavoro e nessuna realtà
economica siciliana potrà soddisfare l'esigenza crescente della
disoccupazione perchè la scolarizzazione di massa ha portato ad
avere una esigenza maggiore di un posto di lavoro concreto e
sicuro.
Il salario sociale, onorevole Presidente, non è una trovata
propagandistica, non è una trovata di coloro che vogliono
soffiare sul fuoco ma permetterà a questa terra di non creare una
rivoluzione anche di tipo violento. Perché, onorevole Presidente,
lei non deve lamentare che Palazzo d'Orleans ogni giorno è
assediato da centinaia di disoccupati , di gente che stazione e
che vuole lavoro e lei non glielo può dare.
Si tratta di gente che fa di tutto per poter sopravvivere e
lei sa gli espedienti del disoccupato e della gente disperata.
Quale è lo strumento? Lo strumento è il salario sociale e la
Sicilia può farlo in quanto siamo a Statuto speciale; non
dobbiamo dire soltanto che poiché siamo a Statuto speciale
possiamo fare ciò che vogliamo; il salario garantito per i
disoccupati possiamo darlo.
Spesso, però, sento dire questo ritornello: i soldi da dove
li prendiamo? . Tagliamo le cose inutili E anche in questo
disegno di legge cose inutili ce ne sono molte. Ci sono alcune
cose che servono, ma ci sono molte cose che non servono. E
allora, incominciamo da questo: togliamo le cose che non servono,
mettiamo i soldi da parte e tentiamo di fare un esperimento sulla
questione del salario sociale.
Questo è un argomento, signor Presidente, che io da qui innanzi
porterò avanti e se questo Parlamento quando si tratterà di
discutere il mio emendamento che ho presentato sul salario
sociale lo respingerà o sarà dichiarato irricevibile per mancanza
di fondi, io inizierò uno sciopero della fame perchè voglio che
questo Parlamento una volta e per tutte prenda in considerazione
l'unico elemento rivoluzionario che modifica lo stato sociale e
che modifica il mercato del lavoro della nostra Sicilia.
Qualcuno ci prenderà per pazzi; soltanto chi è consapevole del
disastro sociale che questa Sicilia sta attraversando sa bene che
non è così
L'altro argomento. Onorevole Presidente, lei non preso in giro
il deputato Calogero Miccichè, lei ha preso in giro centinaia di
cittadini agrigentini che da anni aspettano la risoluzione del
problema della frana di Agrigento. Non se ne parla, è stato
inserito nel mio emendamento che però non è stato apprezzato
dalla Commissione competente nè dalla Commissione Bilancio .
Io credo che la questione della frana di Agrigento deve avere
una fine. Noi abbiamo trattato qui in quest'Aula la definizione
del problema del terremoto di Messina dopo quasi un secolo. Il
problema della frana di Agrigento sta attraversando quasi mezzo
secolo, non dobbiamo aspettare un altro mezzo secolo per
risolvere questo problema che è un problema che riguarda
centinaia di agrigentini che hanno perso la casa, che hanno
perso la propria casa non perchè hanno costruito abusivamente ma
perchè le amministrazioni che si sono succedute negli anni hanno
provocato il disastro ambientale del mio territorio.
Onorevole Presidente, non voglio essere preso in giro, voglio
che lei risolva questo problema perché la gente è disperata e ha
intenzione di manifestare in modo anche cruento per risolvere i
problemi che riguardano la città di Agrigento.
In ultimo, voglio segnalare la questione del centro storico.
Nella scorsa finanziaria è stato tolto il finanziamento. E' una
questione che riguarda anche l'aspetto culturale. Questa Sicilia
sta morendo anche di mancanza di cultura e di consapevolezza dei
problemi che riguardano l'assetto monumentale di quest'Isola.
PRESIDENTE L'emendamento 1.1.1 dell'onorevole Miccichè è
ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'emendamento 1.2.2 dell'onorevole Miccichè.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.2.3 dell'onorevole Micciché.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.2.4 dell'onorevole
Micciché. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.2.5 dell'onorevole
Micciché. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.2.6 dell'onorevole Micciché.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.2.7 dell'onorevole Micciché.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.2.8 dell'onorevole Micciché.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.2.9 dell'onorevole Micciché.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l' emendamento 1.2.10 dell'onorevole
Micciché. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.2.1 degli onorevoli Lo Curto
ed altri. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Per assenza dall'Aula dei firmatari, l'emendamento 1.2.11
decade.
SPAMPINATO Dichiaro di riprenderlo.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
L'emendamento 1.2.12 decade per assenza dei firmatari.
Pongo in votazione l'emendamento modificativo al comma 2
dell'articolo 1 (emendamento C').
Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.3.1 dell'onorevole Micciché.
Il parere della Commissione?
SAVONA presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento modificativo al comma 3
dell'articolo 1 (emendamento C'). Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.4.1 dell'onorevole Micciché.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.5.1 dell'onorevole Micciché.
SPAMPINATO Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor presidente, onorevoli colleghi, dichiaro
il mio voto favorevole all'emendamento soppressivo dell'onorevole
Micciché perché credo che questo comma disegni un sistema di
riscossione quanto meno ambiguo e di non facile comprensione
rispetto a cosa può accadere (onorevole Assessore vorrei che
prestasse attenzione), quale sistema di riscossione possa essere
disegnato con questo tipo di emendamento.
Si costituisce la riscossione S.p.A. e non si capisce bene come
viene partecipata e come ci sia la possibilità per i soggetti
pubblici e privati di entrare a far parte di questa società.
L'ultimo rigo del secondo capoverso del comma 5 fa riferimento
ad un comma non meglio specificato e così recita: L'affidamento
in concessione al servizio regionale della riscossione delle
funzioni relativa alla riscossione in Sicilia sono esercitate
dalla Regione mediante la società di cui al comma . Sarebbe
opportuno, quindi, specificare quale comma, se non riferito allo
stesso? Questo è un altro dubbio interpretativo.
L'ultimo dubbio si riferisce a quelli che sono le possibilità
di intervento dell'Assemblea regionale e di controllo rispetto a
questo tipo di attività, in quanto è previsto in maniera
estremamente generica che l'Assessore regionale per il bilancio e
le finanze rende annualmente, appunto non specificando né come né
quando, all'Assemblea regionale una relazione sullo stato
dell'attività della riscossione. Sarebbe utile comprendere quando
questa relazione deve essere fatta; probabilmente, sarebbe stato
meglio specificare i termini anche temporali per poter
esercitare, l'Assemblea regionale, questo tipo di controllo
rispetto ad un'attività che, comunque, credo verrà svolta
sostanzialmente dall'Assessorato alle finanze.
MICCICHE' Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
MICCICHE' Signor Presidente, l'opposizione sociale paga.
Dichiaro di ritirare gli emendamenti soppressivi a mia firma
perché finalmente dopo quarant'anni si sta dando giustizia a una
città massacrata dall'abusivismo, massacrata da una politica
disastrosa, grazie alla battaglia del sottoscritto che oggi vede
trionfare una battaglia dopo quarant'anni dei cittadini di
Agrigento che ogni anni in sede di finanziaria chiedono di
risolvere il problema della frana di Agrigento. Questo è il
primo atto, mi rammarico che il problema del salario sociale non
sia stato risolto, ma questa battaglia continuerà nella
finanziaria del 2006.
PRESIDENTE L'Assemblea prende atto del ritiro degli
emendamenti dell'onorevole Miccichè.
ACIERNO Dichiaro di ritirare tutti gli emendamenti a mia
firma.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'emendamento modificativo al comma 5
dell'articolo 1 (emendamento C').
Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1, 1.9.1, 1.10.1, 1.11.1 e
1.12.1 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 1.12.2 decade per assenza dall'Aula del
firmatario.
Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del comma 14
(emendamento C'). Il parere del Governo?
CUFFARO, presidente della Regione. Favorevole
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del comma 15
(emendamento C'). Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 1.13.2 decade.
Gli emendamenti 1.14.1, 1.15.2 e 1.16.3 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del comma 16
(emendamento C'). Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del comma 18
(emendamento C'). Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 1.18.4, 1.18.5, 1.18.6,1.18.7, 1.18.8, 1.18.9,
1.18.10, 1.18.11, 1.18.12, 1.18.121.18.13, 1.18.14, 1.18.15,
1.18.16, 1.18.17 e 1.18.18 e 1.18.19, 1.18.20; 1.18.21; 1.1.8.22;
1.18.23; 1.18.24; 1.18.25; 1.18.26; 1.18.27; 1.18.28; 1.18.29;
1.18.30; 1.18.31; 1.1.8.32; 1.18.33; 1.18.34; 1.18.35; 1.18.36;
1.18.37; 1.18.38; 1.18.39; 1.18.40; 1.18.41 decadono.
Pongo in votazione l'emendamento 1.18.1. Il parere della
Commissione?
SAVONA, vicepresidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA, assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 1.18.2. Il parere della Commissione?
SAVONA, vicepresidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA, assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
L'emendamento 1.18.3 è ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
Gli emendamenti 1.19.1, 1.19.2, 1.20.1 e 1.21.1 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo
risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Articolo 2
Disposizioni relative alla Presidenza della Regione
1. Al comma 5 dell'articolo 195 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni,
dopo le parole somma di 300 milioni' aggiungere il seguente
periodo: Le somme trasferite possono essere altresì utilizzate
dal Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e
regionale (COPPEM) per concorrere finanziariamente ad assicurare
il funzionamento dell'Agenzia di sviluppo
euromediterraneo dei poteri locali e regionali (ASEM) e
l'acquisizione delle quote sociali.
2. Con decreto del Presidente della Regione è istituita la
Consulta regionale dei giovani composta dai rappresentati degli
organismi giovanili delle forze politiche presenti all'ARS e dei
rappresentanti delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e
del volontariato come individuate nel citato decreto del
Presidente della Regione.
La Consulta è composta da un massimo di trenta componenti ai
quali non è corrisposto alcun compenso.
Compiti della Consulta sono:
a) studio ed analisi delle problematiche afferenti il mondo dei
giovani;
b) realizzazione e gestione di banche dati relative anche alla
situazione occupazionale;
c) predisposizione di piani atti a fornire la massima
conoscenza delle normative e delle azioni a sostegno dei giovani;
d) studi su qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo alla
rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena
realizzazione e fattiva partecipazione culturale, sociale e
lavorativa dei giovani;
e) esprime pareri sulle iniziative legislative e di governo per
lo sviluppo delle politiche giovanili.
3. La Regione siciliana riconosce ai propri cittadini, alle
persone giuridiche ed alle associazioni che abbiano sede sociale
nel territorio il diritto a presentare petizioni all'Assemblea
regionale siciliana o alla Giunta regionale.
La petizione può riguardare una richiesta o una lagnanza
individuale o generale o un invito affinché l'Assemblea regionale
siciliana o la Giunta regionale prenda posizioni su questioni di
interesse pubblico.
La petizione può essere presentata per iscritto o per via
telematica.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Presidente della Regione, con proprio decreto,
disciplina le modalità di presentazione nonché le forme ed i
tempi di risposta.
Per le petizioni da presentare all'Assemblea regionale
siciliana si applicano le disposizioni del Regolamento interno.
4. Al fine di garantire la continuità della fruizione pubblica
della Villa d'Orleans' e tutelare gli animali in essa ospitati da
maltrattamenti o morte derivanti dal trasferimento in altro loco,
la Presidenza della Regione è autorizzata a stipulare un
contratto con la ditta che in atto gestisce il parco
ornitologico, alle medesime condizioni economiche fissate per il
bando di gara per la gestione dell'impianto faunistico del 15
dicembre 1995.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli enti di cui
all'Elenco n. 1, allegato alla presente legge, applicano il
regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con le modalità e le
eventuali modifiche da emanarsi con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e
le finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Gli enti per i quali leggi regionali prevedano la soppressione,
la liquidazione, la trasformazione o altra forma di modifica
della natura giuridica mantengono la precedente disciplina
contabile.
Gli altri enti privi di specifica normativa contabile adeguano
i propri regolamenti contabili ai principi del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, a partire
dall'esercizio finanziario 2007 secondo le direttive
dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, di
concerto con il dipartimento regionale che esercita la tutela e/o
la vigilanza amministrativa.
Con decreto del Ragioniere generale della Regione di concerto
con il dirigente generale del dipartimento regionale che esercita
la tutela e/o la vigilanza amministrativa possono essere
approvati schemi-tipo di bilancio per ciascuna categoria di enti.
6. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare
convenzione con la società beni culturali S.p.A. per la
realizzazione del progetto pilota
Emergenza Palermo', avente per obiettivo la predisposizione di
progetti per la messa in sicurezza di immobili di proprietà
pubblica e del fondo per l'esercizio del clero che presentino un
notevole degrado fisico ed architettonico, evidenti rischi per
l'incolumità pubblica, non siano già stati oggetto di interventi
della medesima tipologia e siano situati nella provincia di
Palermo. I suddetti progetti sono acquisiti dalla Soprintendenza
ai beni culturali ed ambientali di Palermo al fine di costituire
una banca dati idonea a classificare il livello di rischio,
l'interesse sotto il profilo storico, artistico e culturale e
l'ordine con cui procedere agli interventi di messa in sicurezza.
Il protocollo d'intesa sottoscritto tra la Soprintendenza ai beni
culturali ed ambientali di Palermo e beni culturali S.p.A.
provvede ad individuare le linee guida dell'intero progetto, la
cui responsabilità organizzativa e gestionale è affidata a Beni
culturali S.p.A., mentre la supervisione tecnica, esercitata per
conto dell'Amministrazione regionale, è svolta dalla
Soprintendenza medesima. Per le finalità del presente comma è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 3.000
migliaia di euro a valere sulle disponibilità della misura 5.02
del POR Sicilia 2000-2006 (UPB 6.2.2.6.1, capitolo 672086).
7. In considerazione della specifica attività istituzionale, le
strutture organizzative dell'Ufficio speciale per i controlli di
secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia
sono
equiparate, senza ulteriori oneri finanziari
aggiuntivi, alle aree e servizi di cui all'articolo 4 della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Forgione e Liotta: 2.1.2, 2.2.2, 2.4.2;
- dall'onorevole Miccichè: 2.1.1, 2.2.1,2.3.1, 2.4.1, 2.5.1,
2.6.1 e 2.7.1;
- dagli onorevoli Crisafulli, Panarello, Speziale: 2.1.3;
- dall'onorevole Crisafulli ed altro: 2.1.4.
Si passa all'emendamento 2.1.2, modificativo del comma 2
dell'articolo 2.
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che
questa consulta non abbia grande senso, rappresenta una forma di
partecipazione vecchia, arretrata, inconsueta.
Si vuole realizzare la consulta giovanile con i rappresentanti
giovanili dei partiti presenti all'associazione, le
rappresentanze giovanili degli imprenditori, quando siamo a
conoscenza che il mondo giovanile si esprime in forme di
organizzazione sociale autonoma, spesso non istituzionalizzata.
Stiamo istituendo un organo inutile, sia dal punto di vista dei
poteri che dal punto di vista politico. Non ne comprendo
l'utilità; non so come verrà regolata questa consulta, se, ad
esempio, con ulteriori gettoni di presenza ai partecipanti; non
so quale sia il regolamento, i partiti o i gruppi parlamentari
che designano i loro rappresentanti.
Insomma, per la vivacità che ha saputo esprimere il mondo
giovanile in questi anni, dagli studenti al volontariato sociale,
cattolico, a tutte le espressioni dei movimenti che ci sono stati
in questi anni e che hanno espresso una grande vivacità
culturale, sociale e politica, eviterei l'istituzionalizzazione.
Se c'è una cosa che i giovani rifiutano storicamente è
l'istituzionalizzazione delle loro forme di auto organizzazione.
Pertanto, ho presentato un emendamento che sopprime questa
consulta giovanile che, tra l'altro, non si capisce con quale
regolamento, con quale decreto e da chi dovrebbe essere
regolamentata.
PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento 2.1.2. Il parere
della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 2.1.1.
MICCICHE' Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Onorevoli colleghi, gli emendamenti 2.1.3 e 2.1.4 sono già
presenti nel testo e quindi rinviati.
Si passa all'emendamento soppressivo 2.2.2 del comma 2 articolo
2.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 2.2.1 e 2.3.1 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 2.4.2. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Gli emendamenti 2.4.1, 2.5.1 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
SPAMPINATO Faccio mio l'emendamento 2.5.1.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
per riproporre il tema già posto precedentemente. Il comma 5
recita: a decorrere dall'esercizio finanziario 2007 gli enti di
cui all'elenco 1, allegato alla presente legge, applicano il
regolamento contabile emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 .
Nel testo, in cui sono presenti i riferimenti normativi, il DPR
97/2003 recita: il regolamento concernente l'amministrazione e
la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70 pubblicata in Gazzetta Ufficiale .
I riferimenti normativi che ci vengono forniti devono essere
necessariamente riferiti alle norme che vengono citate nella
legge. Invece, qui, nel riferimento normativo si fa rinvio alla
Gazzetta Ufficiale. Pertanto, o ci fornite la Gazzetta Ufficiale,
oppure non credo che abbiamo la possibilità di valutare che cosa
stiamo approvando.
PRESIDENTE Onorevole Presidente della Regione,ce ne vuole
illustrare la ratio?
CUFFARO presidente della Regione. Signor Presidente, gli
Uffici mi informano che ci stiamo adeguando ad una norma che
regola la contabilità dello Stato.
PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento 2.5.1. Il parere
della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Gli emendamenti 2.6.1 e 2.7.1 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Articolo 3
Disposizioni relative al personale
1. I medici convenzionati del Servizio sanitario regionale che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano
servizio presso i servizi di emergenza dei presidi ospedalieri o
PTE, ivi compresi i medici che prestano servizio sulle ambulanze
medicalizzate ed i medici in servizio con contratto a tempo
indeterminato nel Servizio emergenza-urgenza SUES 118, vengono
inquadrati, a domanda, nella dipendenza presso l'Azienda unità
sanitaria locale di appartenenza, al fine di assicurare la piena
efficienza dei servizi di emergenza nel territorio regionale.
2. Al comma 1 dell' articolo 110 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, dopo le parole legge regionale 25 maggio
1995, n. 45' aggiungere le parole
compresi i soggetti di cui al comma 2, articolo 106, della
legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, che abbiano nel triennio
2000-2002 prestato la propria opera per un numero non inferiore a
450 giornate lavorative'. Al medesimo comma 1 dell'articolo 110
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole da sono
autorizzati' sino a POV' vanno intese nel senso che detto
personale deve essere inquadrato ed utilizzato durante l'anno
solare.
3. Nelle more della individuazione delle dotazioni organiche e
fino alla copertura dei relativi posti mediante concorso pubblico
e comunque fino e non oltre la data del 30 giugno 2006, le
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 6
luglio 1976, n. 79, ed all'articolo 72 della legge regionale 28
ottobre 1985, n. 41, come modificato dall'articolo 127, comma 14,
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, si applicano anche
a province regionali, comuni capoluogo o con popolazione
superiore a 10.000 abitanti, all'Assemblea regionale siciliana ed
agli enti strumentali della Regione dotati di personalità
giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale,
amministrativa e contabile, alle Aziende sanitarie ed
ospedaliere, con priorità nei confronti di coloro i quali abbiano
già svolto o svolgano funzioni di addetto stampa o portavoce, per
oltre 12 mesi, anche non continuativi, nel periodo compreso tra
il 30 giugno 2001 e la data di entrata in vigore della presente
legge, presso gli enti di cui al presente comma, o attività
giornalistica o editoriale comunque contrattualizzata presso
testate da questi ultimi editati. Ai giornalisti di cui al
presente comma si applicano le disposizioni del comma 2
dell'articolo 16 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
Al primo comma dell'articolo 72 della legge regionale 28
ottobre 1985, n. 41, come modificato del comma 14 dell'articolo
127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il numero 8'
è sostituito con il numero 24' e dopo la parola Ordine'
inserire le parole che sono utilizzabili anche presso gli
Assessorati regionali, dando priorità a quanti abbiano svolto e
in atto svolgono funzioni giornalistiche, di ufficio stampa o di
portavoce per almeno 12 mesi, entro il mese successivo alla data
di promulgazione della presente legge, presso la pubblica
amministrazione regionale o l'Assemblea regionale siciliana.
Ulteriori unità, fino ad un massimo di quattro, possono essere
prelevate, in posizione di comando, dagli enti di cui
all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10'. Per
le nomine di cui alla presente disposizione non si applica la
legge regionale 20 aprile 1976, n. 35.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente
disposizione, si fa fronte con le disponibilità del capitolo
108001 incrementato per l'anno 2005 di 100.000 euro con parte
delle disponibilità del capitolo destinato alla copertura dei
provvedimenti legislativi in corso. A decorrere dall'anno 2006 la
copertura trova riscontro nella legge annuale di bilancio.
4. I direttori generali dell'aziende ospedaliere e delle
aziende unità sanitarie locali possono procedere all'assunzione a
tempo indeterminato, sulla base delle disponibilità delle
rispettive piante organiche, del personale reclutato ed avviato
al lavoro sulla base di quanto previsto dall'articolo 49 della
legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.
I direttori generali dell'aziende ospedaliere e delle aziende
unità sanitarie locali che non hanno provveduto alla formazione
delle graduatorie, così come previsto dall'articolo 49 della
legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, e dal decreto del
Presidente della regione 5 aprile 2005, debbono provvedervi entro
e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Sono escluse altre forme di selezione.
5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre
2002, n. 21, è sostituito dai seguenti:
2. Nei casi di chiusura definitiva dell'attività o di settori
dell'attività, al personale dei consorzi agrari ancora in
servizio presso i consorzi medesimi o che si trovi nelle
condizioni previste dall'articolo 5, comma 6, della legge 28
ottobre 1999, n. 410, la disciplina di cui alla presente legge si
applica, salvo quanto disposto al comma 3, fino alla scadenza del
termine fissato dall'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre
1999, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.
2 bis. Ove nel termine di cui al comma 2 sia stata autorizzata
la presentazione di proposta di concordato, nel caso di rigetto
giudiziale della stessa, la disciplina di cui alla presente legge
si applica sino alla fine del mese successivo a quello del
passaggio in giudicato della sentenza.'.
6. Al personale inquadrato in ruolo ai sensi della legge
regionale 28 ottobre 1985, n. 39, in atto in servizio presso le
aziende unità sanitarie locali è riconosciuto il servizio pre-
ruolo prestato prima del predetto inquadramento. Gli oneri
derivanti dalla presente comma gravano sulle disponibilità di
bilancio delle aziende unità sanitarie locali presso cui il
personale interessato presta servizio.
7. Nell'ambito di quanto previsto nel quadro comunitario di
sostegno per le regioni dell'Obiettivo 1, l'Assessorato regionale
del territorio e dell'ambiente può procedere alla trasformazione
del rapporto di lavoro del personale dipendente a tempo
determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato della
task force' P.O.A. - PON ATAS, assunto previo superamento di
prove selettive pubbliche dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ed in servizio presso l'autorità
ambientale, servizio valutazione ambientale strategica
dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, dipartimento
territorio ed ambiente della Regione siciliana.
8. Al terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9
maggio 1986, n. 21, dopo la parola pubblici' aggiungere le parole
entro il 29 dicembre 2003' e sostituire le parole da i cui
decreti' fino a data successiva' con le parole comunque definiti
alla medesima data'.
9. All'articolo 9, comma 3, della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, dopo la parola revocati' aggiungere le parole nei
casi di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge'.
10. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio
2005, n. 5, dopo le parole Ufficio della Segreteria di Giunta'
aggiungere le parole Ufficio di Bruxelles'.
11. All'articolo 6 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35,
è aggiunto il seguente comma:
2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano
nei confronti dei dirigenti e dei funzionari direttivi della
Regione siciliana, in servizio o in quiescenza.'.
12. Il rinvio alle disposizioni del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, contenuto al comma 2 dell'articolo 1 della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, comprende il comma 2
dell'articolo 25 del decreto legislativo medesimo.
13. Gli enti di cui alla Tabella A della legge regionale 25
maggio 1995, n. 45, sono autorizzati ad utilizzare il personale
di cui all'articolo 106, comma 2, della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4, per particolari esigenze funzionali ed istituzionali
per periodi anche superiori alle garanzie occupazionali previste,
previo parere dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste.
14. I consorzi ASI, nelle more di procedere al reclutamento dei
dirigenti previsti in organico, previa procedura di mobilità tra
i consorzi e con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, possono conferire appositi
incarichi, a tempo limitato e con eccezione dell'incarico di
dirigente generale, a personale con qualifica di funzionario
direttivo in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso
dall'esterno al posto dirigenziale.
15. Le misure di cui all'articolo 119 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, sono estese al personale della controllata
delle Terme di Acireale Siciliana Acque Minerali s.r.l.' e delle
Terme di Sciacca Mediterm S.p.A.' in forza alla data del 31
dicembre 1998.
16. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, dopo le parole alla data di entrata in vigore della
presente legge' aggiungere le parole nonché del personale già
responsabile degli uffici periferici di cui al decreto del
Presidente della Regione 11 novembre 1999, che abbia svolto tale
incarico per una durata di almeno cinque anni, in possesso del
diploma di laurea o titolo equipollente, previo esame corso-
concorso.'
17. Nelle more della riorganizzazione dei servizi dell'ESA il
personale stagionale attualmente utilizzato nel servizio di
meccanizzazione viene utilizzato nel nuovo servizio di assistenza
agro-ambientale. L'ESA è autorizzato a stipulare contratti di
lavoro a tempo pieno con il personale già assunto nelle campagne
di meccanizzazione precedenti e comunque avviato nel corso del
triennio 2003-2005.
18. Il trattamento di quiescenza, ivi compreso il trattamento
di fine rapporto, dei direttori generali, amministrativi e
sanitari delle aziende sanitarie, ospedaliere e universitarie
della Sicilia, nonché dei soggetti di cui alla lettera a), comma
6, dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, in
carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, o nominati a decorrere da tale data, è
determinato in base ai massimali adottati ai sensi dell'articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181,
decurtati del 5 per cento, fermo restando il sistema di calcolo
retributivo, contributivo o misto applicato agli interessati.
19. Al personale reinquadrato ai sensi della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, articolo 127, comma 2, è riconosciuta
l'anzianità di servizio dalla data del primo inquadramento nel
ruolo di provenienza. I servizi riconosciuti sono ricongiunti
dall'amministrazione di appartenenza su richiesta degli aventi
diritto formulata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio
1979, n. 29, secondo le modalità previste dall'articolo 76 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
20. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le
parole in materia di pensionamento dei dipendenti regionali'
inserire le parole fermo restando, per tutti gli atti
interessati, il periodo minimo di servizio previsto dall'articolo
2, comma secondo, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.
21. I benefici di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n.
10, sono estesi ai dipendenti dell'Istituto regionale della vite
e del vino che alla data del 31 dicembre 2003 avevano maturato i
requisiti prescritti e rientravano nelle condizioni previste dal
regolamento organico dell'Istituto approvato dalla Giunta
regionale con delibera 3 ottobre 1990, n. 334.
22. A domanda da presentarsi entro il termine perentorio di
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene
inquadrato nel ruolo transitorio di cui all'articolo 6, comma 1,
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive
modifiche ed integrazioni, il personale del Corpo regionale delle
foreste con qualifica non inferiore a funzionario, purchè in
possesso del diploma di laurea necessario per l'accesso alla
qualifica e della relativa abilitazione professionale, ove
prevista.
23. Al fine di un costante monitoraggio dell'ambiente e della
prevenzione dei rischi ambientali, nelle aree ad elevato rischio
di crisi ambientale della Regione siciliana, il direttore
generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è
autorizzato ad inquadrare ai sensi dell'articolo 22 del decreto
dell'Assessore per il territorio e l'ambiente 1 giugno 2005, nel
ruolo organico dell'ente i dipendenti in servizio con rapporto di
lavoro a tempo determinato presso i dipartimenti provinciali di
pertinenza alla data di entrata in vigore della presente legge, a
condizione che l'assunzione abbia avuto luogo a seguito di
procedure selettive ad evidenzia pubblica ovvero di accertamento
dell'idoneità professionale. Per i dipendenti di cui al periodo
precedente l'inquadramento ha luogo nel livello iniziale della
posizione giuridica per la quale è stata indetta la selezione o
effettuato l'accertamento dell'idoneità professionale.
24. All'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9,
dopo il primo comma inserire il seguente:
Per le finalità di cui al numero 2, lettera a), del primo comma
del presente articolo e di altre disposizioni di leggi regionali,
gli uffici periferici e gli enti regionali operanti nel
territorio sono collegati e coordinati dalle province regionali.'
25. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 della
legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 si intendono nel senso che
la percentuale del 5 per cento ivi prevista è aggiuntiva rispetto
alle quote di riserva sui posti in organico previste dalla legge
del 12 marzo 1999, n. 68, ed è relativa ai seguenti soggetti:
a) in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche
o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che
comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al
45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30
marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, in conformità alla
tabella indicativa delle percentuali di invalidità per
minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509,
dal Ministero della sanità sulla base della classificazione
internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione
mondiale della sanità;
b) invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al
33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) non vedenti o sordomuti, di cui alle leggi 27 maggio 1970,
n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni;
d) invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per
servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni.
26. All' articolo 10 della legge regionale 15 settembre 2005,
n. 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
2 bis. Il personale delle Aziende soppresse cui alla data del
31 luglio 2005 si applica, ai sensi dell'art.47 della legge
regionale 6 marzo 1986, n. 9, la normativa relativa ai dipendenti
dell'amministrazione regionale, transita nel ruolo di cui
all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, ed è
assegnato, su richiesta, o all'Amministrazione regionale in base
alle esigenze relative alle dotazioni organiche della stessa e
con riguardo alla professionalità ed esperienza lavorativa
posseduta, o alle province regionali competenti per territorio,
con priorità agli uffici che eserciteranno le competenze di cui
al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre
2005, n. 10, nei limiti delle dotazioni organiche che le province
ridetermineranno entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Il personale delle aziende soppresse cui
alla data del 31 luglio 2005 si applica la normativa relativa ai
dipendenti degli enti locali è trasferito alle province regionali
competenti per territorio ed è prioritariamente assegnato agli
uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2
dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n.10.
2 ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende provinciali
per l'incremento turistico sono soppresse ed il loro patrimonio è
acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità dì buonuscita
spettante ai dipendenti alla data del trasferimento sarà erogata
dalla Regione che continuerà a corrispondere l'indennità dovuta
dalle soppresse casse integrazioni pensioni al personale delle
soppresse aziende provinciali per l'incremento turistico già
collocato a riposo.
2 quater. Alla copertura dell'onere derivante
all'Amministrazione regionale dal presente articolo si provvederà
mediante riduzione dell'importo dei trasferimenti alle province
regionali in atto esistenti per il finanziamento delle soppresse
aziende provinciali per l'incremento turistico.'.
27. Nelle more della riforma del Corpo forestale della Regione
e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 76 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16, e dal comma 3 dell'articolo 5
della legge regionale 5 maggio 2000, n. 10, nell'ambito delle
dotazioni organiche del personale del Corpo forestale della
Regione, sono istituiti i ruoli previsti dagli articoli 1, 2, 7,
13, 25, 30, 34 e 39 del decreto legislativo 2 maggio 1995, n.
201, così come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 87, per il personale non direttivo; mentre per il
personale direttivo vengono istituiti i ruoli previsti dall'
articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, così
come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 72,
ed il ruolo di funzionari direttivi tecnici forestali.
Nell'ambito della Regione il personale dei ruoli previsti dagli
articoli 2, 7, 13, 30, 34, e 39 del decreto legislativo 2 maggio
1995, n. 201, di cui al precedente comma 27 viene inquadrato nel
modo seguente:
a) in categoria B il personale dei ruoli di cui agli articoli 2
e 30;
b) in categoria C il personale dei ruoli di cui agli articoli
7,13, 34 e 39.
Nell'ambito della Regione il personale dei ruoli previsti
dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e
nel ruolo di funzionario direttivo tecnico forestale di cui al
comma 27 viene inquadrato in categoria D.
Il personale, che a far data dell'entrata in vigore della
presente legge, presta servizio presso il dipartimento foreste e
presso il dipartimento Azienda foreste demaniali e già inquadrato
in categorie e posizioni di cui ai decreti presidenziali nn. 9 e
10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Regione del 2 luglio 2001, viene inquadrato nei corrispettivi
ruoli di cui ai commi 2 e 3.
Al personale del Corpo forestale della Regione di cui alla
presente legge, si applica il contratto dei dipendenti regionali
ed ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile
di cui all'art. 42, comma primo, della legge regionale 29 ottobre
1985 n. 41, viene corrisposta in misura pari alle corrispettive
qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, con successivo decreto, il Presidente della Regione
stabilisce le competenze, l'ordinamento e l'organico del
personale di cui alla presente legge. Gli eventuali maggiori
oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno
sul capitolo 150001 del bilancio della Regione.
Sono soppressi i ruoli di cui alla Tabella M della legge
regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e tutte le norme in contrasto
con la presente disposizione.
28. All'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate
le seguenti modifiche:
a) le parole Ai fini del monitoraggio dei flussi di entrata e
di spesa' sono soppresse;
b) dopo le parole contratto' la parola e' è sostituita con
e/o';
c) le parole dipartimento bilancio e tesoro' sono sostituite
con dipartimento presso cui il personale è comandato';
d) il periodo restano a carico delle amministrazioni o enti di
provenienza' è sostituito con sono a carico dell'Amministrazione
di destinazione';
e) nell'ultimo periodo le parole A detto personale' sono
sostituite con le parole Al personale di cui al presente comma,
con qualifica non dirigenziale' e la parola esclusivamente' è
soppressa;
f) alla fine del comma 12 dell'articolo 26 della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, aggiungere il seguente periodo Al
personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996,
n. 41.'
29. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5
novembre 2004, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) sostituire le parole presso il dipartimento fondo sanitario,
assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica' con le
parole presso l'Assessorato regionale della sanità';
b) le parole cinque unità' sono sostituite con le parole '35
unità';
c) il periodo dipartimento fondo sanitario, assistenza
sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica' è sostituito con
dipartimento presso cui il personale è comandato';
d) il periodo da restano a carico degli enti di provenienza è
sostituito con il periodo sono a carico dell'Amministrazione di
destinazione';
e) alla fine aggiungere il seguente periodo Al personale di cui
al presente comma si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.'.
30. Il personale impegnato in A.S.U. ai sensi della legge
regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e del decreto legislativo n.
468 del 1997, nonché il personale contrattualizzato alla data di
pubblicazione della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10,
viene prioritariamente utilizzato presso i servizi del
dipartimento regionale turismo e pertanto la Regione siciliana
assume la titolarità dei PUC delle A.S.U.
31. Gli ASU ed i PUC utilizzati dai consorzi di bonifica ed ASI
e camere di commercio sono equiparati ai fini della
stabilizzazione agli ASU e PUC regionali.
32. Le società partecipate dalla Regione possono procedere alla
dislocazione del personale sulla base delle effettive esigenze
comprovate con motivata richiesta delle Soprintendenze.
33. La Regione assume la titolarità dei progetti di utilità
collettiva e delle attività socialmente utili delle soppresse
A.S.T. ed il relativo personale viene prioritariamente utilizzato
presso i servizi del dipartimento turismo.
34. Ai dirigenti, assistenti tecnici ed agenti tecnici del
ruolo tecnico delle foreste ed al personale del ruolo dei
sottufficiali e guardie forestali sono riconosciute, ai sensi del
terzo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale,
funzioni di polizia giudiziaria, con riconoscimento della
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per i dirigenti,
gli assistenti tecnici ed i sottufficiali e di agente di polizia
giudiziaria per le guardie e gli agenti tecnici.
35. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4, le parole '31 dicembre 2005' sono sostituite
dalle parole '31 dicembre 2008'.
36. Il personale utilizzato dai consorzi di bonifica può essere
trasferito a richiesta dell'interessato previa disponibilità
dell'ente di appartenenza ad altro ente di bonifica operante
nella Regione siciliana.
37. Al personale individuato dall'articolo 76 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 25, salvi i diritti acquisiti in
ordine all'equiparazione economico funzionale è riconosciuta
anche quella giuridica. Per le finalità del presente comma è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 200
migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità
dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per
gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa valutata in 200
migliaia di euro per ciascun anno trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
38. Le procedure di decadenza dai lavori socialmente utili,
previste dalla vigente disciplina, non trovano applicazione nei
confronti di quei soggetti il cui processo di stabilizzazione sia
venuto meno per cause esterne e comunque non imputabili alla
volontà dei soggetti interessati alla stabilizzazione.
39. Al personale vincitore dei concorsi di cui al comma 3
dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, si
applicano, al fine del primo inquadramento, le norme vigenti al
momento dell'entrata in vigore della stessa legge regionale 15
maggio 2000, n. 10, con decorrenza dalla data di effettiva
immissione in servizio, nonché le norme di passaggio alla nuova
disciplina introdotte dalla medesima legge secondo le
corrispondenze ivi previste.
40. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, si applica al personale le cui qualifiche sono
individuate nell'articolo 79 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16, che risulti assegnato, alla data del 31 dicembre 2003,
presso gli uffici dell'Amministrazione forestale come individuati
dall'articolo 2 della predetta legge regionale 6 aprile 1996, n.
16.
41. I comuni sono autorizzati ad inquadrare il personale
insegnante dipendente dagli enti locali addetto ad attività
scolastiche integrative o di doposcuola presso scuole statali o
comunali, il personale educatore degli asili nido ed il personale
insegnante della scuola materna, già in servizio presso i comuni
o consorzi di comuni, alla categoria D' mantenendo il maturato
economico delle posizioni economiche orizzontali negli enti,
acquisite per effetto della contrattazione decentrata integrativa
di cui al vigente C.C.N.L.
42. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui
all'articolo 65 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 ed in
conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della
legge 6 febbraio 2004, n. 36, il dipartimento regionale foreste è
autorizzato ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del Corpo
forestale della Regione, nelle qualifiche professionali
equivalenti a quelle possedute, il personale del Corpo forestale
dello Stato in servizio in Sicilia che abbia presentato domanda
di trasferimento ai sensi del predetto articolo 4, comma 7. Lo
stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza,
previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sono
disciplinati dalle norme relative al personale del Corpo
forestale della Regione; è fatto salvo lo stato giuridico ed
economico posseduto alla data di inquadramento. All'onere
derivante dall'applicazione del presente comma si provvede,
quanto agli oneri derivanti dal trattamento economico
corrispondente a quello percepito nello Stato, con le risorse
dallo stesso trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 4,
commi 8 e 9 della legge 6 febbraio 2004, n. 36. Al maggiore
onere, valutato in 9 migliaia di euro per l'esercizio finanziario
2005, si provvede con le disponibilità dell'UPB 2.4.1.1.1,
capitolo 150001, per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli
esercizi finanziari 2006 e 2207 all'onere, valutato in 108
migliaia di euro per ciascun anno, si provvede con parte delle
disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2.
43. Sono riconosciute perequativamente le spettanze economiche
dovute dall'Amministrazione forestale, relativamente al periodo
compreso tra l'1 marzo 1996 ed il 6 maggio 1996, ai lavoratori
forestali a tempo indeterminato già inseriti nei contingenti di
cui all'articolo 29 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11 e
successivamente inseriti nei contingenti di cui all'articolo 47
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Le suddette
spettanze, ove non già corrisposte, sono commisurate, a titolo
indennitario omnicomprensivo, alla retribuzione contrattuale
vigente all'epoca.
44. Le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 72 della
legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, si interpretano nel senso
che in presenza di prestazioni lavorative rese in giorni festivi,
comprese le domeniche, spettano sia le maggiorazioni retributive
previste dal contratto nazionale di lavoro di categoria che un
ulteriore compenso nella misura prevista per le festività
soppresse. Le suddette previsioni si applicano anche ai
giornalisti addetti agli uffici stampa degli enti sottoposti a
tutela, vigilanza e controllo della Regione.
45. Per la predisposizione e l'attuazione del Piano di
risanamento dell'aerea ad elevato rischio di crisi ambientale del
comprensorio del Mela, l'Ufficio speciale per le aree ad elevato
rischio di crisi ambientale è autorizzato ad utilizzare il
personale selezionato in esecuzione del progetto n. 60, ammesso a
finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente del 1990, n.
1150, nell'ambito del programma annuale 1988 di interventi per la
salvaguardia ambientale', approvato dal CIPE con deliberazione
del 5 agosto 1998, stipulando contratti di diritto privato a
tempo determinato sino al 31 dicembre 2008. Alla spesa annua,
quantificata in 400 migliaia di euro, si provvede con la
dotazione del capitolo 842430 del bilancio della Regione.
46. Al personale di cui all'articolo 48 della legge regionale 3
novembre 1993, n. 30, inquadrato nel ruolo speciale transitorio
istituito presso la Presidenza della Regione ai sensi
dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, si
applica la deroga prevista nel secondo comma dell'articolo 10
della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. Al personale suddetto
si applica, a far data dall'1 gennaio 2004, l'articolo 20 della
legge regionale 23 dicembre 2003, n. 21.
47. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 34 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione organica dell'area
di emergenza dell'Azienda ospedaliera universitaria
policlinico Paolo Giaccone' è provvisoriamente
rideterminata in misura pari al numero degli addetti utilizzati
al 31 dicembre 2002 e, entro tale limite, le procedure selettive
e le consequenziali assunzioni mediante pubblico concorso possono
essere immediatamente attivate, in applicazione della normativa
vigente per i dirigenti medici del S.S.N.
48. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 31 luglio
2003, n. 10, è così modificato:
4. Presso ogni reparto di pediatria è assicurata la presenza di
uno psicologo, ovvero di un pedagogista del ruolo sanitario che
offra assistenza ai bambini ed ai genitori
nell'affrontare l'esperienza dell'ospedalizzazione.'.
49. All'articolo 13 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5,
sostituire '31 dicembre 2004' con 31 dicembre 2005.'.
50. Al fine di una definitiva regolamentazione della materia,
in coerenza con le indicazioni del piano sanitario regionale 2000-
2002, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 64, comma 5,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, considerato quanto
stabilito dalla convenzione tra l'Azienda unità sanitaria locale
n. 6, la casa di cura Villa Stagno e l'Assessorato regionale
della sanità, il personale con la qualifica di ausiliario
specializzato, già addetto all'assistenza del presidio
manicomiale ex ospedale psichiatrico Villa Stagno, già
riferimento per le province di Enna e Caltanissetta, può essere
assunto dalle Aziende sanitarie locali esclusivamente per le
esigenze dei servizi di salute mentale, nei limiti dei posti
vacanti in pianta organica per la pertinente qualifica previa
selezione pubblica per titoli e prove attitudinali da
regolamentare con apposito decreto dell'Assessorato regionale
della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
51. Nei comuni nei quali ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, è stato istituito il Polo catastale comunale,
in forma singola o associata per la gestione del catasto, il
sindaco è autorizzato a riconoscere le funzioni agli addetti per
l'istituzione ed il funzionamento dei servizi demandati ai Poli
catastali comunali'.
52. Al comma 1 dell'articolo 114 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4, dopo la parola integrato' aggiungere le parole
e per gli Istituti autonomi case popolari'.
53. Le disposizioni dell'articolo 114 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4, si interpretano in senso che al presidente ed
ai consiglieri compete rispettivamente il 75 per cento
dell'indennità del presidente e degli assessori della provincia
regionale in cui ha sede l'ente. Il compenso spettante ai collegi
dei revisori è equiparato a quello del collegio dei revisori
della provincia regionale in cui ha sede l'ente.
A far data dall'1 gennaio 2006 ai componenti i consigli di
amministrazione dei CIAPI non trova applicazione il secondo comma
dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30
54. Ferma restando la proroga di tre anni ai termini di
validità delle graduatorie per le assunzioni di personale
previste per le amministrazioni pubbliche, gli enti del servizio
sanitario nazionale hanno facoltà, in presenza di carenza di
personale del ruolo dirigenziale amministrativo debitamente
certificata, di procedere alle assunzioni strettamente necessarie
a coprire i posti vacanti in pianta organica attingendo
esclusivamente dalle graduatorie di concorso già approvate ed in
corso di validità.
55. All'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola previgente' inserire le parole nonché il
personale di cui all'articolo 12 della legge regionale 21
settembre 1990, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni.';
b) al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, è aggiunto il seguente periodo:
Accedono, altresì, alla prima fascia dirigenziale, in armonia
con la disciplina di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, i
dirigenti ed equiparati che ricoprono incarichi di direzione di
uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo pari
almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste
dall'articolo 10 della presente legge per le ipotesi di
responsabilità dirigenziale.'.
In fase di prima applicazione accedono altresì alla prima
fascia dirigenziale il direttore dell'Agenzia regionale per
l'impiego e la formazione professionale nonché i dirigenti
generali ed equiparati in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge.
56. Al Comitato di redazione del notiziario regionale
dell'emigrazione e dell'immigrazione di cui all'articolo 4 ter
della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, aggiunto
dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, trova
applicazione la disposizione di cui alla classe A del Decreto del
Presidente della Regione siciliana 24 marzo 1995, n. 82,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana,
parte I, n. 30, del 3 giugno 1995. All'onere di cui al presente
comma si provvede a carico delle disponibilità del capitolo
312525 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
2005.
57. Nelle more dell'attuazione del disposto di cui all'articolo
76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente il
riordino delle carriere del personale del Corpo Forestale ed in
correlazione alla riforma dell'ordinamento regionale di cui alla
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è istituita nell'ambito
dei ruoli del Corpo Forestale della Regione Sicilia, la qualifica
di Agente con funzioni di Polizia Giudiziaria.
Al fine di fare fronte al fabbisogno organico della qualifica,
che in prima applicazione viene fissato in n. 400 unità, il
Dirigente generale del Dipartimento Foreste è autorizzato ad
adottare gli atti relativi alla procedura concorsuale per la
relativa assunzione. La predetta procedura concorsuale è
disciplinata dalle norme in atto in vigore per l'assunzione degli
allievi agenti del Corpo forestale dello Stato.
58. La Regione, gli enti locali ed i soggetti sottoposti a
controllo e vigilanza della Regione, possono provvedere alla
modificazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di
lavoro a tempo determinato, instauratosi con contratti di diritto
privato, con i soggetti già utilmente inseriti nelle graduatorie
provinciali presso gli uffici provinciali del lavoro, ai sensi
degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.
85 e dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n.
24, sulla base di apposite procedure selettive riservate, per
titoli ed esami, per la verifica delle specifiche idoneità ed
attitudini per l'accesso alle relative qualifiche oggetto del
contratto, sino ad un massimo del 30 per cento della
programmazione triennale del fabbisogno del personale e nei
limiti delle dotazioni organiche.
59. Al comma 7 dell'articolo 55 della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, le parole '31 dicembre 1998' sono sostituite con le
parole '31 dicembre 2005'.
60. Le modifiche della natura dei contratti di cui al comma 4
dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21,
vanno intese nel rispetto della qualità posseduta ovvero, in caso
di assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché di assunzioni ai sensi dell'articolo 78,
comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con inquadramenti
in profili appartenenti alla fascia B del contratto collettivo di
lavoro degli enti locali.
61. Il personale in atto applicato presso gli uffici della
Corte dei Conti per la Regione siciliana che ha stipulato
contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito
di processi di stabilizzazione di lavoratori in attività
socialmente utili, nonché contratti di diritto privato di cui
agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.
85 e successive modificazioni ed integrazioni, viene inserito,
ferma restando l'attuale assegnazione, nel contingente dei
soggetti, impegnati presso l'Amministrazione regionale,
destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato.
Alla spesa derivante si fa fronte con le risorse di cui
all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
nonché con le ulteriori risorse impiegate per la stabilizzazione
dei lavoratori utilizzati dall'Amministrazione
regionale.
62. All'articolo 72 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, dopo le parole comitato regionale della Croce rossa italiana
della Sicilia' aggiungere le parole e alla Fondazione Federico
II, istituita con la legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44'.
63. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 33 della legge n.
104 del 1992 si estendono al personale medico titolare di guardia
medica compatibilmente con la dotazione organica dei presidi
interessati.
64. Sono confermati, sino al 31 dicembre 2006, i contratti
stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la
tutela delle acque in Sicilia in esecuzione del Progetto n. 67,
già finanziato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio n. 1150 del 2 ottobre 1990, al fine di dare
attuazione al Piano delle bonifiche in Sicilia, e in esecuzione
dei Progetti n. 36 e n. 102, già finanziati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 89 del 25
marzo 1998, al fine di realizzare rispettivamente il Servizio
idrico integrato e la Gestione integrata dei rifiuti in ambiti
territoriali ottimali. Sono, altresì, confermati, sino al 31
dicembre 2006, i contratti stipulati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con il personale selezionato in
esecuzione del PON A.T.A.S. assegnato al Dipartimento regionale
Lavori pubblici. La spesa, valutata, per l'esercizio finanziario
2006, in 4.700 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
65. Nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione e delle
finalità di tutela destinate esclusivamente a categorie omogenee
di soggetti, tutti gli inquadramenti giuridici che discendono
dall'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 13
settembre 1999, n. 20, danno luogo, in deroga alla legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed
integrazioni, a trattamenti giuridici eguali a quelli
disciplinati prima dell'entrata in vigore di quest'ultima, purchè
i relativi titoli di studio siano stati conseguiti prima
dell'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10.
La spesa, valutata, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, in
150 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
66. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio
1999, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la
parola integrazioni' inserire le parole anche qualora si tratti
di personale che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbia già optato per il prepensionamento e che faccia
istanza di reinserimento. In tale ultimo caso, si riconosce il
regime previdenziale posseduto alla data dell'istanza, ferme
restando le previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge
regionale 20 gennaio 1999, n. 5, e successive modifiche ed
integrazioni, eccetto le previsioni dell'articolo 6 della legge
regionale 20 gennaio 1999, n. 5.'..
67. Il personale di cui all'articolo 23, comma 2 quinquies,
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato
dall'articolo 37 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e
dall'articolo 76, comma 12, lettera
a), della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, può essere
trasferito, con le stesse modalità, anche presso
l'Amministrazione regionale.
68. Il terzo periodo del comma 1 ed il comma 5 dell'articolo 6
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni non trovano applicazione a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Assessore
regionale alla Presidenza è autorizzato, entro e non oltre 30
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare i
provvedimenti amministrativi di classificazione
dell'attuale personale del ruolo dirigenziale nelle fasce di cui
al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10, e successive modifiche ed integrazioni».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dall'onorevole Miccichè: 3.1.2, 3.2.1, 3.3.5, 3.4.1, 3.5.1,
3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 3.11.1, 3.12.1, 3.13.1,
3.14.1, 3.15.1, 3.16.1, 3.17.1, 3.18.1, 3.19.1, 3.20.1, 3.22.1,
3.23.1, 3.24.1, 3.25.1, 3.25.2, 3.25.3, 3.25.4, 3.25.5, 3.26.1,
3.28.1, 3.28.2, 3.28.3, 3.28.4, 3.28.5, 3.28.6, 3.28.7, 3.29.1,
3.29.2, 3.29.3, 3.29.4, 3.29.5, 3.29.6, 3.30.1, 3.31.1, 3.32.1,
3.33.1, 3.34.1, 3.35.1, 3.36.1, 3.37.1, 3.38.1, 3.39.1, 3.40.1,
3.41.1, 3.42.1, 3.43.1, 3.44.1, 3.45.1, 3.46.1, 3.46.2, 3.47.1,
3.48.2, 3.49.1, 3.50.1, 3.51.1, 3.52.1, 3.53.1, 3.54.1, 3.55.1,
3.55.2, 3.55.3, 3.56.1, 3.57.1, 3.58.1, 3.59.1, 3.60.1, 3.61.1,
3.62.1, 3.63.1, 3.64.1, 3.65.1, 3.66.1, 3.67.1, 3.68.3;
- dall'onorevole Acierno: 3.1.3, 3.2.4, 3.3.11, 3.4.2, 3.6.2,
3.7.5, 3.10.2, 3.11.3, 3.12.2, 3.13.3, 3.14.3, 3.15.3, 3.16.3,
3.18.3, 3.19.3, 3.20.3, 3.21.1, 3.21.3, 3.22.3, 3.22.4, 3.23.4,
3.26.3, 3.27.1, 3.27.4, 3.27.3, 3.31.7, 3.32.2, 3.33.3, 3.34.3,
3.34.4, 3.38.2, 3.39.2, 3.40.2, 3.40.3, 3.41.2, 3.42.2, 3.43.2,
3.46.2, 3.47.2, 3.53.3, 3.53.2, 3.54.2, 3.55.6, 3.56.2, 3.57.4,
3.57.3, 3.61.2, 3.62.3, 3.62.4;
- dagli onorevoli Basile, Sbona, Acanto e Scalici: 3.1.1,
3.26.2;
- dagli onorevoli Giambrone, Lenza Edoardo ed altro: 3.2.3,
- dall'onorevole Antinoro: 3.2.2, 3.13.2, 3.55.5;
- dagli onorevoli Forgione e Liotta: 3.3.6, 3.7.2, 3.11.2,
3.14.2, 3.16.2, 3.18.2, 3.19.2, 3.20.2, 3.21.2, 3.22.2, 3.23.2,
3.27.2, 3.28.8, 3.31.3, 3.31.2, 3.34.2, 3.50.2, 3.55.4, 3.57.2,
3.62.2, 3.64.2
- dagli onorevoli Ortisi, Manzullo, Spampinato, Galletti e
Vitrano: 3.3.2, 3.3.4, 3.3.3, 3.48.1,
- dall'onorevole Capodicasa: 3.3.9,
- dagli onorevoli Capodicasa e Oddo: 3.5.2, 3.7.3,
- dagli onorevoli Fleres ed altri: 3.3.1, 3.3.12,
- dall'onorevole Formica: 3.3.7,
- dall'onorevole .: 3.3.8,
- dall'onorevole Nicotra: 3.3.10,
- dall'onorevole Segreto: 3.7.4, 3.7.7, 3.15.2, 3.31.6,
- dagli onorevoli Giannopolo, Villari, Zago, De Benedictis:
3.7.6,
- dall'onorevole Villari: 3.15.4,
- dagli onorevoli Villari e Speziale: 3.15.5, 3.27.5,
- dall'onorevole Speziale: 3.15.6, 3.25.6, 3.26.4, 3.36.3,
3.39.3, 3.39.4,
- dall'onorevole Cracolici: 3.17.2,
- dagli onorevoli Cracolici e Speziale: 3.17.2, 3.17.3,
- dall'onorevole Mercadante: 3.23.3,
- dagli onorevoli Crisafulli e Speziale: 3.27.6
- dagli onorevoli Crisafulli ed altri: 3.27.7
- dagli onorevoli Zago e Speziale: 3.27.8
- dall'onorevole Sanzeri : 3.31.5, 3.33.2,
- dall'onorevole Giannopolo: 3.31.4,
- dall'onorevole Savona (Commissione): 3.36.2.
- dall'onorevole Morinello: 3.68.1, 3.68.2, 12.43.1,
Gli emendamenti 3.1.2 e 3.1.3 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
soppressivo del comma 1 dell'articolo 3.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo
3.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 3
dell'articolo3.
Comunico che è stato presentato dal Governo il subemendamento
C1 all'emendamento sostitutivo del comma 3 dell'articolo 3.
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
affinché resti agli atti. Questo è il controverso articolo che
riguarda gli Uffici Stampa. Ritengo che voi stiate facendo un
pessimo servizio anche alle persone che lavorano nei vostri
Uffici Stampa, che voi avete assunto come portavoce o come
consulenti, perché addirittura nella riscrittura che fate del
maxi emendamento, onorevole Presidente della Regione, almeno
prima salvavate un po' la faccia oltre che la forma.
Prima, infatti, scrivevate: nelle more della individuazione
delle dotazioni organiche e fino alla copertura dei relativi
posti mediante concorso pubblico', cioè, riconoscevate il fatto
che per essere assunti dalla Regione Sicilia, anche se
giornalisti, bisognava espletare un concorso pubblico.
Non parliamo di quelli che sono i cosiddetti portaborse ed i
segretari dei parlamentari e degli assessori, parliamo di
giornalisti, di colleghi - mi rivolgo all'onorevole Fleres che
interverrà tra un istante per sostenere l'opposto di quello che
sto affermando -, che se sono tali, sono iscritti all'albo dei
giornalisti; e c'é un albo dei giornalisti e un albo dei
giornalisti disoccupati. Pertanto, visto che parliamo di
inquadramento nella Pubblica Amministrazione, come lei sa,
onorevole Presidente della Regione, è corretta la formulazione
usata nella prima stesura; in essa, infatti, riconoscevate almeno
la modalità di assunzione, espletando cioè un concorso.
Invece, qui, fate una norma su misura, ad personam. State
assumendo una serie di persone, mortificando il diritto di
tantissimi altri giornalisti disoccupati, perché state
mortificando il diritto all'accesso alla professione, al lavoro
di centinaia di giornalisti disoccupati, per assumere i vostri
uomini e le vostre donne di fiducia, perché di questo si tratta
Si tratta, infatti, di persone che non che superato un
concorso per essere assunte negli Uffici Stampa, ma sono persone
che, con chiamata diretta, hanno avuto un contratto e voi, ora,
state assumendo le stesse persone a tempo indeterminato ed
inserite, addirittura, il nome e il cognome e fa titolo anche il
periodo maturato dall'assunzione; l'articolo recita, infatti,
coloro che hanno prestato servizio dall'inizio di questa
legislatura per un periodo almeno di dodici mesi, anche se non
continuativo'. Quindi, anche chi è stato portavoce per tre mesi,
poi è andato a fare l'Ufficio Stampa alla Fiera di Milano o al
Vitti di Milano, poi è ritornato e lo avete assunto per altri tre
mesi, poi è andato a fare l'Ufficio Stampa al Convegno sul
Mediterraneo di Tunisi, poi è ritornato per altri quattro mesi da
voi e ha assommato un totale di dodici mesi e questo costituisce
il titolo per l'accesso all'inquadramento nella Pubblica
Amministrazione.
Ma vi rendete che tutto ciò è una vergogna? E vi rendete conto
di come mortificate le centinaia di giornalisti disoccupati che
sono iscritti all'albo dei disoccupati dei giornalisti
professionisti e pubblicisti della Sicilia che avrebbero diritto
ad un normale concorso, così come queste ragazze, e ragazzi o
questi giornalisti che lavorano già presso le vostre strutture?
Voi state facendo una violazione delle norme contrattuali, della
trasparenza e della legalità Assumiatevene tutte le
responsabilità
LIOTTA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
LIOTTA Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato
presentato l'emendamento C1, a firma del Presidente della
Regione, che vorrebbe essere modificativo del comma 3
dell'articolo 3. Forse sarebbe il caso di evitare incidenti di
questo tipo
L'emendamento recita: All'inizio del comma 3 dell'articolo 3
inserire il seguente periodo... . Il periodo che si dovrebbe
inserire all'inizio del comma 3 dell'articolo 3 non è altro che
lo stesso comma 3 dell'articolo 3.
Signor Presidente, gradirei capire se verrà posto ai voti
questo emendamento, in quanto ritengo sia una contraddizione. C'è
un emendamento che sostituisce un comma con lo stesso comma e
vuole aggiungerlo al comma
PRESIDENTE. E' un emendamento aggiuntivo del comma 3.
FLERES Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FLERES Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei partire
dalla fine, dall'intervento dell'onorevole Liotta che chiedeva
perché fosse stato presentato l'emendamento C1.
In effetti, per un errore materiale nella compilazione
dell'emendamento sostitutivo, lo stesso risulta presentato
interamente sostitutivo del comma 3.
In realtà, nell'intenzione del Governo, come ho potuto appurare
per le vie brevi, c'era invece la volontà di sostituire il
secondo alinea di quell'emendamento del comma 3 e, pertanto, è
stato ripresentato il primo alinea.
Dunque, sostanzialmente il comma 3 risulta essere, per la prima
parte, esattamente come il testo esistente nella versione esitata
dalla Commissione Bilancio, nella seconda parte, come emendato
dal maxi emendamento del Governo. Ora le è più chiaro, onorevole
Liotta?
LIOTTA Ho capito la ratio. Tuttavia, questo emendamento è
appoggiato al testo del disegno di legge e non al maxi
emendamento
FLERES No, questo distribuito stasera, si appoggia al maxi
emendamento del Governo. Tutto il maxi emendamento presentato
stasera si chiama C, con tutte le cinquanta pagine; il sub
emendamento all'emendamento C, si chiama C1.
Relativamente, invece, al merito e alle cose sostenute
dall'onorevole Forgione, voglio fare alcune precisazioni.
Intanto, non stiamo parlando di immissione nei ruoli di
nessuno. Stiamo parlando di nomine, tant'è che la procedura
seguita è quella delle nomine. Poi, non stiamo abolendo i
concorsi, stiamo soltanto parlando...
FORGIONE Nel maxi emendamento, non c'é più il riferimento al
concorso pubblico
FLERES Onorevole Forgione, lei è distratto. Ho poc'anzi
risposto all'onorevole Liotta chiarendo l'arcano mistero, se lei
fosse stato un po' più attento, avrebbe compreso.
Chiarito che questo emendamento si ricompone tutto, non stiamo
abolendo i concorsi, stiamo soltanto prendendo atto del fatto che
da quando è stata approvata la legge, in Sicilia, si è espletato
soltanto un concorso.
Questo, se da una parte conferma che la legge è applicabile,
dall'altra dimostra che comporta delle lentezze che non tengono
conto delle legittime aspettative di chi, in assenza di qualsiasi
legge, da tempo ha inventato gli uffici stampa nella Pubblica
amministrazione e che oggi, in assenza di una disposizione di
questo genere, rischierebbe di essere mandato via.
Come lei sa, onorevole Forgione, rispetto a questo testo, si
sono sviluppate una serie di consultazioni di natura sindacale
con l'ordine dei giornalisti, con l'Associazione della stampa,
con la Federazione nazionale della stampa, con il Comitato di
coordinamento dei giornalisti precari, insomma, con tutti coloro
i quali avevano competenza relativamente a questo argomento e la
formulazione finale che è stata individuata è quella che tiene
conto delle osservazioni di tutti, delle legittime aspettative di
tutti e soprattutto di un'indicazione di natura programmatica del
Presidente della Regione, secondo il quale il suo Governo avrebbe
gradatamente limitato il fenomeno del precariato.
FORGIONE Dov'é l'indicazione programmatica?
FLERES Nel programma del Presidente della Regione. Come lei
sa, onorevole Forgione, la vicenda del precariato è stata
ripetutamente affrontata per tutta una serie di categorie, è
stata risolta per alcune, è in fase di risoluzione per altre ed
anche questa legge che stiamo discutendo affronta il superamento
della condizione di precariato per molte categorie e per molti
settori di competenza della Regione; questo l'affronta per il
settore dell'informazione.
Non ci sono né abusi, né clientele, perché questo personale e
questi lavoratori che hanno la stessa dignità degli altri
lavoratori operano presso la Pubblica amministrazione da anni.
Non voglio aggiungere altro, voglio dire soltanto, e concludo,
signor Presidente, onorevoli colleghi, che questo è un atto di
giustizia che tiene conto di chi, in assenza di qualsiasi
normativa, ha costruito l'informazione pubblica ed istituzionale
nella nostra Regione e che oggi, nelle more dell'effettuazione
dei concorsi - che è giusto che vengano effettuati e che è giusto
che vengano effettuati anche modificando, mi riferisco
all'assessore agli enti locali, la circolare attuativa
relativamente all'individuazione dei titoli, per dare maggiore
peso ai titoli professionali e questo ci tengo a dirlo, perché è
stata una precisa...
FORGIONE Con le piante organiche coperte, diventa inutile
FLERES Onorevole Forgione, lei dice una serie di castronerie,
interrompe, non lascia sviluppare l'intervento, poi si arrabbia
se uno le dice che le amministrazioni della Campania e della
Puglia hanno fatto queste cose a palate; lei si arrabbia ed io,
invece, non mi voglio arrabbiare e non voglio neanche fare
arrabbiare lei.
Allora, onorevole Stancanelli, mi rivolgo soprattutto a lei, un
impegno che invece il Governo dovrebbe assumere è quello di
rivedere la circolare che stabilisce i titoli per la valutazione,
offrendo maggiore peso ai titoli di natura professionale,
rispetto agli altri, che hanno pure una loro dignità, ma che nel
campo del lavoro giornalistico, certamente, pesano di meno nella
valorizzazione della professionalità.
Pertanto, signor Presidente, chiedo il voto favorevole
sull'intero complesso dell'emendamento C1 e dell'emendamento
riformulato dal Governo contenuto nel maxiemendamento.
PRESIDENTE Onorevole Fleres, devo richiamarla ad un elemento
contenuto in quest'emendamento che rende perplessa la mia
valutazione. Si tratta del riferimento all'Assemblea regionale
siciliana. Se lei ritirasse questo punto, o meglio se il Governo
lo ritirasse, visto che lo ha presentato, mentre lei lo ha
sostenuto...
FLERES Signor Presidente, c'è scritto secondo il proprio
Regolamento.
PRESIDENTE Sì, secondo il proprio Regolamento, ma
francamente non comprendo bene cosa accadrebbe qualora venisse
approvato quest'emendamento. Onorevole Cascio, onorevole Cuffaro,
devo rivolgere il cortese invito di ritirare questa parte
dell'emendamento, qualora naturalmente ci convinciamo
dell'opportunità di farlo.
L'articolo 166 del Regolamento dell'Assemblea regionale
siciliana recita: Una pianta organica approvata dall'Assemblea
fissa il numero e le qualifiche del personale delle varie
categorie addette agli uffici ed ai servizi .
Con questo primo comma dell'articolo 166 del Regolamento vorrei
capire cosa comporterebbe l'approvazione di un emendamento del
genere, almeno ai livelli interni dell'Assemblea, perché se
dovesse comportare la violazione di questo primo comma, non
potrei accettarlo.
FLERES Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FLERES Signor Presidente, se mi consente, le spiego
brevemente perché non lo viola.
Non interviene nella modifica della pianta organica, bensì
nella procedura attraverso cui si perviene alla copertura del
posto, quindi, non interviene nella modifica della pianta
organica che è compito del Regolamento dell'Assemblea e dunque
non lo intacca.
La dizione secondo il proprio regolamento' riguarda questo
aspetto che non è toccato, appunto, perché c'è il richiamo, ma
specifica che le modalità sono quelle che vengono fatte per gli
altri, cioè nomine, non so se è chiaro.
FORGIONE E' ancora peggio, vuol dire che l'Assemblea
regionale siciliana farà una imbarcata di nomine, per legge
autorizziamo a nominare tutti.
PRESIDENTE Onorevole Cuffaro e onorevole Fleres, conoscete
il Regolamento dell'Assemblea, e saprete che sino ad ora,
sicuramente, gli ingressi nell'organico sono avvenuti sempre per
concorso.
FLERES Non è così signor Presidente, chi l'ha informata,
l'ha informata male.
I giornalisti dell'Ufficio stampa dell'Assemblea non sono stati
assunti per concorso, sono stati nominati, esattamente come gli
altri.
Quindi, da questo punto di vista, onorevole Presidente, la
prego di non ascoltare suggerimenti inesatti.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, comunico che il comma 3 è
accantonato.
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 4 dell'articolo
3.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze.
Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dichiaro ritirati gli emendamenti 3.4.2 a firma dell'onorevole
Acierno e gli emendamenti 3.4.1 e 3.5.1 a firma dell'onorevole
Micciché.
L'Assemblea ne prende atto.
SPAMPINATO Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo
che stiamo trattando fa riferimento ad una norma che dava la
possibilità, anche ai direttori generali delle aziende
ospedaliere, di assumere persone sia attraverso concorso a tempo
determinato, sia attraverso concorso mediante una eventuale prova
di idoneità, assumendo anche senza concorso, indicando apposite
procedure selettive per il reperimento del personale da assumere
a tempo determinato.
Con l'articolo che stiamo per approvare, stiamo dando la
possibilità esclusivamente, in questo caso, ai direttori generali
delle aziende ospedaliere, di procedere all'assunzione a tempo
determinato.
Credo che sia sicuramente accettabile la possibilità di
stabilizzare coloro i quali sono entrati ed hanno assunto un
impiego pubblico attraverso le procedure concorsuali, oltre la
eventuale prova di idoneità.
Mi domando, Assessore alla sanità, Assessore al bilancio se ciò
sia plausibile e attraverso quale meccanismo, invece, si potrebbe
dare la possibilità, ai direttori generali, di stabilizzare
coloro i quali non sono entrati a tempo determinato attraverso un
concorso, ma attraverso quello che la legge specifica.
LEONTINI assessore per l'agricoltura e le foreste. Onorevole
Spampinato, il comma 4 è soppresso.
SPAMPINATO Ne prendo atto.
PRESIDENTE Grazie onorevole Spampinato.
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 6 dell'articolo
3.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze.
Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 7 dell'articolo
3.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze.
Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dichiaro ritirati gli emendamenti 3.5.2, 3.6.1, 3.6.2, 3.7.1
a firma dell'onorevole Micciché e l'emendamento 3.7.5 a firma
dell'onorevole Acierno.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento modificativo del comma 10
dell'articolo 3.
FORGIONE Il comma 7 è soppresso.
PRESIDENTE Dichiaro superato l'emendamento 3.7.2.
Comunico che l'emendamento 3.7.4 è contenuto nel disegno di
legge.
Dichiaro ritirati gli emendamenti 3.8.1, 3.9.1 e 3.10.1 a firma
dell'onorevole Micciché, 3.10.2 a firma dell'onorevole Acierno.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento modificativo del comma 10
dell'articolo 3. Parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze.
Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dichiaro ritirato l'emendamento 3.11.1.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 3.11.2 a firma degli onorevoli
Forgione e Liotta. Parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi,
chi è contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Dichiaro ritirati gli emendamenti 3.11.3 a firma dell'onorevole
Acierno, 3.12.1 e 3.12.2.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento modificativo del comma 12
dell'articolo 3. Parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 13 dell'articolo
3. Parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dichiaro superati gli emendamenti 3.7.4 e 3.7.7.
Dichiaro decaduto l'emendamento 3.7.6.
Si passa all'emendamento modificativo del comma 14
dell'articolo 3. Parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 15 dell'articolo
3. Parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE Dichiaro superati gli emendamenti ad esso
riferiti.
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 16 dell'articolo
3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 17
dell'articolo 3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 19
dell'articolo 3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dichiaro decaduti gli emendamenti 3.15.4, 3.15.5, 3.15.6,
3.17.2 e 3.17.3.
Dichiaro ritirati gli emendamenti 3.20.1 e 3.20.3.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 3.20.2 a firma degli onorevoli
Forgione e Liotta. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi,
chi è contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 20
dell'articolo 3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 21 dell'articolo
3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 22 dell'articolo
3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dichiaro assorbiti gli emendamenti relativi.
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 23
dell'articolo 3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dichiaro assorbiti tutti gli emendamenti ai commi 20, 21, 22 e
23.
Dichiaro superato l'emendamento 3.23.3 dell'onorevole
Mercadante.
Dichiaro ritirati gli emendamenti 3.25.1, 3.25.2, 3.25.3,
3.25.4 e 3.25.5.
Dichiaro decaduto l'emendamento 3.23.6.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento modificativo del comma 26
dell'articolo 3.
BENINATI Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
BENINATI Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo
richiamare l'attenzione dell'Aula su questo comma, il comma 26,
che intende risolvere il problema delle APT.
Leggendolo ci si accorge che è scritto in modo errato, mentre
gli emendamenti aggiuntivi riguardanti l'emendamento sulle AST,
sono scritti in modo corretto.
La Commissione li aveva esitati in egual modo sia per l'uno che
per l'altro e personalmente suggerisco, per velocizzare i
lavori, di predisporre un emendamento soppressivo di questo comma
e di presentare l'emendamento che il Governo aveva presentato in
Commissione per le APT e considerarlo come emendamento
aggiuntivo dopo l'emendamento aggiuntivo riguardante le AST.
Sono scritti allo stesso modo, ma la dizione cambia, con
l'aggiunta, nell'emendamento del 26, delle parole nel limite di
3.500 migliaia di euro .
Quindi, presenterò sia l'emendamento aggiuntivo che quello
soppressivo.
GRANATA assessore per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
GRANATA assessore per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti. Ribadisco l'opportunità della sostituzione richiesta
dal Presidente della IV Commissione poiché il testo in questo
modo risulta più chiaro e fedele a quello votato all'unanimità in
Commissione.
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore. Abbiamo
dimenticato di valutare l'emendamento 3.23.5 dell'onorevole
Confalone che ripristina il comma.
PRESIDENTE Non ne abbiamo copia. L'emendamento dell'onorevole
Confalone seguiva la soppressione già avvenuta e comunque è stato
ritirato.
Dichiaro, altresì, ritirati gli emendamenti 3.24.1, 3.25,
3.25.2, 3.25.3., 3.25.4, 3.25.5.
L'Assemblea ne prende atto.
Dichiaro decaduto l'emendamento 3.25.6.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento soppressivo del Governo a firma degli
onorevoli Granata e Beninati: Il comma 26 è soppresso .
Onorevole Savona, è una soppressione per essere sostituito da
quest'altro.
CUFFARO presidente della Regione. Chiedo che venga
accantonato.
PRESIDENTE Non sorgendo osservazioni resta stabilito nel
senso richiesto dal Governo.
TURANO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURANO Signor Presidente, dato che l'onorevole Micciché ha
dichiarato di ritirare tutti gli emendamenti e considerato che
ci sono ancora circa seicento emendamenti che portano la sua
firma, suggerisco all'onorevole Miccichè di comunicare
formalmente agli uffici il ritiro di tutti, così si evita che
per ogni emendamento debba esserne ribadita la sorte, per una
economia dei lavori.
MICCICHE' Signor Presidente sono ritirati tutti ad eccezione
di quello riguardante lo sbarramento del 5 per cento.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Dichiaro decaduto l'emendamento 3.26.4. L'Assemblea ne prende
atto.
Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 27 dell'articolo
3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dichiaro decaduti gli emendamenti 3.27.5, 3.27.6, 3.27.7,
3.27.8.
Si passa all'emendamento 3.28.8 dell'onorevole Liotta. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi;
chi è contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento aggiuntivo del comma 28 dell'articolo
3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA Assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 29
dell'articolo 3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Vorrei fare presente che si tratta di un
emendamento della Commissione su cui la stessa esprime parere
contrario. Il parere del Governo?
PISTORIO assessore per la sanità. Contrario.
LIOTTA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
LIOTTA Signor Presidente, mi pare di aver compreso che stiamo
votando l'emendamento modificativo del comma 29 dell'articolo 3
del maxi emendamento C.
Non mi sorprende, quindi, che il Governo possa essere
contrario; mi sorprende alquanto, e ritengo ciò contrario al
Regolamento, che la Commissione, che ha proposto l'intero
emendamento C, in Aula si pronunci contraria allo stesso
emendamento.
Questo, Signor Presidente, in quest'Aula non era mai accaduto
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore. Lo
ritiriamo.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto. Ringrazio l'onorevole
Liotta per il rilievo abbastanza valido.
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 30 dell'articolo
3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dichiaro decaduto gli emendamenti 3.31.4, 3.31.5,
Si passa all'emendamento 3.31.3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA Assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi;
chi è contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Dichiaro decaduto l'emendamento 3.31.6.
Si passa all'emendamento 3.31.2 dell'onorevole Liotta. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA Assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi;
chi è contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Dichiaro decaduti gli emendamenti 3.32.2 e 3.32.1.
TUMINO Signor Presidente, l'emendamento 3.31 è stato
approvato?
ACIERNO Il comma 31 è stato approvato.
TUMINO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
TUMINO Signor Presidente, il comma 31 riguarda gli ASU e i
PUC utilizzati per i consorzi di bonifica, Camera di commercio
eccetera.
Non ho nulla in contrario a questa stabilizzazione perché
riguarda tutto quel personale in possesso di una dote
finanziaria risalente ad una norma del 2000.
Signori colleghi, onorevole Stancanelli, esistono degli ASU che
hanno la dote finanziaria e che non sono stabilizzati e che non
fanno parte di questi enti di cui stiamo parlando.
Mi riferisco in particolare ad alcuni che conosco della
provincia di Enna, circa sei, sette persone che non sono
impegnate in alcun progetto riferito ad Ente locale, hanno la
dote finanziaria e tuttavia, in questo caso, non saranno
stabilizzati perché non inseriti in nessuna parte.
Mi permetto di chiedere di farli rientrare all'interno di
questo comma ed eventualmente prevedere un emendamento.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
SCOMA assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione. Propongo
l'accantonamento del comma 31.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 33 dell'articolo
3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 34 dell'articolo
3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 35 dell'articolo
3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA Assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE L'emendamento soppressivo del comma 35
dell'articolo 3 è accantonato.
Si passa all'emendamento modificativo del comma 36
dell'articolo 3. Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 3.36.2 Lo pongo in votazione. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
L'emendamento 3.36.3 è decaduto. Si passa all'emendamento
soppressivo del comma 39 dell'articolo 3. Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 40 dell'articolo
3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 43 dell'articolo
3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 44 dell'articolo
3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 45
dell'articolo 3. Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 50
dell'articolo 3. Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 52 dell'articolo
3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 53 dell'articolo
3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 54 dell'articolo
3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
L'emendamento soppressivo del comma 55 è accantonato.
Si passa all'emendamento modificativo del comma 57
dell'articolo 3. Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 60 dell'articolo
3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, si riprende l'esame di alcuni emendamenti
accantonati.
Si passa precisamente a quello presentato dal Governo,
soppressivo del comma 26, relativo alle Aziende per il Turismo.
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha
ripresentato la stessa stesura che era stata inviata in
Commissione Bilancio dalla IV Commissione. Siccome, in IV
Commissione, si è svolto un ampio dibattito su questa stesura,
così come formulata, e si è addivenuti ad una nuova formulazione,
che è il comma 26 del testo esitato per l'Aula, con l'aggiunta
del maxiemendamento del Governo, che reca quella copertura di 3
milioni e mezzo di euro, inviterei l'Esecutivo ad evitare di
farci ritornare in una discussione già ampiamente svolta.
Ribadisco pertanto al Governo di ritirare sia l'emendamento
soppressivo del comma 26 sia la riscrittura, con l'emendamento
3.26.6, dando così modo di votare il comma 26, nel testo
modificato che il Governo ha già presentato nel maxiemendamento.
GRANATA assessore per il turismo, comunicazioni e trasporti.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
GRANATA assessore per il turismo, comunicazioni e trasporti.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, dalle puntuali
osservazioni che in quest'Aula il Presidente della IV
Commissione, onorevole Beninati, ha inteso sottolineare - sia
attraverso la soppressione della formulazione dell'articolo 26,
sia attraverso la formulazione approvata all'unanimità dalla IV
Commissione medesima - il Governo ritiene, quindi, di restare
ferma in questa formulazione e di non dovere aggiungere alcun
livello di copertura finanziaria, perché si tratta di un articolo
scritto in modo abbondantemente ponderato.
Si tratta, infatti, di personale che, da sempre, viene pagato
dalle province attraverso un trasferimento della Regione.
Intendiamo prevedere semplicemente che questo personale continui
ad essere pagato dalla Regione per svolgere un ruolo all'interno
del Dipartimento Turismo delle Province, ma sarà la Regione che
pagherà direttamente detto personale, non trasferendo quelle
somme alle Province regionali.
E' quindi questa la formulazione più equilibrata cui siamo
pervenuti in Commissione.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
GRANATA assessore per il turismo, le comunicazioni e i
trasporti. Favorevole.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore. Mi
rimetto all'Aula.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 3.26.5. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 3.26.6. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo C 29 R del
Governo. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento relativo al
comma 31 dell'articolo 3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Restano accantonati i commi 3 e 35 con i relativi
subemendamenti.
Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del comma 55
dell'articolo 3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento C4. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento C1, con la improponibilità
delle parole all'Assemblea regionale siciliana , perché è stata
trasformata la previsione in un ordine del giorno.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Preciso che hanno votato contro gli onorevoli Forgione e
Liotta.
Si passa all'emendamento modificativo del comma 50
dell'articolo 3.
SPAMPINATO Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il
mio voto contrario a quest'articolo che contiene, tra l'altro,
una norma già approvata da quest'Assemblea regionale e già
impugnata dal Commissario dello Stato, faccio riferimento al
comma 50 dell'articolo 3, appunto; non credo che la modifica
della norma abbia superato le eccezioni, sono convinto che verrà
impugnata ulteriormente, motivo per cui anticipo il mio voto
contrario.
Mi permetto di suggerire, tra l'altro, che la modifica proposta
a questo comma è giuridicamente nulla, nel senso che - è un
suggerimento, onorevole Assessore - ritengo che l'emendamento,
caso mai, si debba correggere da un punto di vista lessicale.
Si dice al comma 50 dell'articolo 3 che è aggiunto il seguente
periodo: alla spesa derivante dall'applicazione del presente
periodo si fa fronte con le somme... .
Ebbene, il 'presente periodo' non prevede alcuna spesa, quindi,
mi permetto di suggerire, caso mai, in sede di coordinamento, di
riscrivere la previsione, facendo riferimento al presente
articolo' e non al presente periodo'.
PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del
comma 3 dell'articolo 3, comprensivo dell'emendamento C 1. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo, 3 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Preciso che gli onorevoli Liotta, Forgione, Barbagallo, Tumino
e Spampinato hanno votato contro.
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Articolo 4
Disposizioni relative alle attività produttive
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, è aggiunta la seguente lettera:
p) al Consorzio lapidei siciliani, con sede in Palermo.'.
2. Al fine di individuare i parametri di riferimento per il
calcolo dei compensi spettanti ai componenti del Collegio dei
revisori contabili dei Consorzi di bonifica, si applica quanto
previsto dalla legge regionale n. 48 del 1991, considerando i
consorzi come provincia regionale agricola, pertanto i compensi
saranno determinati nella seguente misura:
a) nelle province con popolazione sino a 400.000 abitanti
13.000,00 euro annui a componenti;
b) nelle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti
15.000,00 euro annui a componente.
I presidenti del Collegio dei revisori percepiranno, ai sensi
della medesima legge regionale n. 48 del 1991, il compenso, come
evidenziato, maggiorato del 10 per cento. L'onere conseguente
grava sui bilanci degli enti di pertinenza.
3. Nell'ambito delle disponibilità dell'UPB 8.1.2.3.2, capitolo
342525, l'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca, in riferimento a
quanto indicato dall'intesa del 30 maggio 2002 stipulata tra il
Ministero delle attività produttive e la Regione siciliana,
relativa all'istituzione dello Sportello regionale per
l'internalizzazione del sistema delle imprese (denominato e di
seguito indicato SPRINT Sicilia) ed al relativo Protocollo
operativo per la costituzione dello Sportello regionale per
l'internalizzazione del sistema delle imprese' stipulato tra i
soggetti promotori ossia, Ministero delle attività produttive,
Regione siciliana, Istituto per il commercio con l'estero (ICE),
Società italiana per le imprese all'estero (Simest Spa), Istituto
per i servizi assicurativi del Commercio con l'estero (SACE) e
l'Unione regionale delle camere di commercio della Sicilia
(UNIONCAMERE Sicilia), è autorizzato a finanziare le spese
relative al Piano di attività dello Sprint Sicilia', comprensive
delle spese di funzionamento dello Sportello, delle spese
relative alla dotazione di beni strumentali necessari allo
sviluppo delle attività e delle spese relative al personale
assegnato inclusi i relativi costi di missione. Il Piano di
attività dello SPRINT Sicilia, di cui al comma 1, viene approvato
dal Comitato di coordinamento istituito con decreto
dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca, su proposta del Responsabile dello
SPRINT Sicilia.
4. Nelle more della piena attuazione della riforma dei
controlli ai sensi degli articoli 47 e seguenti della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17 il controllo sulle delibere dei
consigli di amministrazione dell'ESA, dell'IRVV,
dell'Istituto Incremento ippico, dell'istituto
sperimentale zootecnico per la Sicilia viene così disciplinato:
il bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni al
bilancio, il programma annuale e triennale sull'attività
dell'ente, adozione ed eventuali modifiche dello Statuto, del
regolamento di organizzazione, del regolamento di contabilità e
del regolamento organico dell'ente nonché tutte le ulteriori
delibere inerenti l'organico, lo stato giuridico ed economico del
personale, l'amministrazione contabile dell'ente, l'acquisto od
alienazione di immobili; sono trasmesse, entro dieci giorni
dall'adozione, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste, titolare del controllo e della vigilanza sugli enti, il
quale entro trenta giorni dalla ricezione, fatto salvo il termine
di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per
l'acquisizione, ove richiesto del parere
dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, deve
disporne l'approvazione o l'annullamento, con provvedimento
motivato, o, nei casi previsti per legge, la trasmissione, con le
proprie osservazioni, alla Giunta regionale per il conclusivo
esame.
Le delibere di cui alla presente disposizione diventano
esecutive se, entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime
da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, salvo
eventuali sospensioni del termine, la procedura di controllo non
si conclude con l'approvazione o con motivato provvedimento di
annullamento da parte dell'Assessorato; il suddetto termine non
opera nell'ipotesi di trasmissione alla Giunta regionale. Il
predetto termine di trenta giorni, rimane sospeso se, prima della
scadenza, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste ritenga di chiederne il riesame, debba richiederne il
parere all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o
intenda acquisire un parere da organi consultivi, il quale deve
essere reso entro trenta giorni. Una volta che la delibera sia
riproposta dagli enti o sia pervenuto il parere, l'atto diviene
esecutivo trascorsi venti giorni senza che ne sia stato disposto
l'annullamento o l'approvazione.
Tutte le deliberazioni devono essere sottoposte, prima della
loro adozione, al visto di legittimità da parte del direttore
generale dei rispettivi enti il quale può negare il proprio visto
motivando in merito. Eventuali deliberazioni adottate senza il
predetto visto, devono essere trasmesse entro dieci giorni, con
allegata la relazione del direttore generale, all'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste rispettando i termini
di cui alle disposizioni precedenti.
Le disposizioni precedenti si applicano anche ai consorzi di
bonifica.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 e seguenti
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 le composizioni dei
collegi dei revisori dei conti dell'istituto regionale della vite
e del vino e dell'Ente di sviluppo agricolo, dell'istituto
sperimentale zootecnico per la Sicilia e dei consorzi di
bonifica, sono così modificate: un componente effettivo,
presidente, designato dall'Assessore regionale per il bilancio e
le finanze in rappresentanza dell'Assessorato regionale del
bilancio e delle finanze; due componenti effettivi, designati
dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste di cui
uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura
e delle foreste; due componenti supplenti designati
dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. I
componenti dei collegi attualmente già costituiti decadono
automaticamente con la nomina dei nuovi componenti nominati ai
sensi del presente comma e comunque cessano dalla funzioni dal 15
gennaio 2006.
Tutte le norme di legge e regolamentari incompatibili con la
presente disciplina sono abrogate.
5. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 28 dopo le parole permanenti migliorie di natura
agricola' aggiungere le parole o asservite ad opifici artigianali
o industriali di tipo tradizionale costituenti elemento
caratteristico del paesaggio e della storia dei luoghi,
nell'utilizzazione dell'uso civico.
6. Alla fine del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale
23 dicembre 2000, n. 28, dopo le parole atti di disponibilità'
aggiungere le parole con esclusione delle terre di demanio
civico, sede di giacimenti di materiali di cui all'articolo 39
della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e seguenti
modifiche ed integrazioni destinate alla coltivazione e
lavorazione di detti materiali, che restano oggetto di
legittimazione'.
7. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è
autorizzato ad utilizzare le somme annualmente previste nel
bilancio regionale per le finalità di cui all'articolo 44 della
legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, UPB 2.2.1.3.2, capitolo
143311, in favore delle province regionali, quale concorso per le
spese di istituzione e/o funzionamento del servizio di vigilanza
venatoria, nella misura del 70 per cento della somma totale
prevista per l'attuazione dei programmi presentati dalle singole
province.
A partire dall'anno 2006 le province regionali che hanno
attivato il servizio di vigilanza venatoria ed ambientalista, ai
fini dell'impegno delle risorse finanziarie da trasferirsi dalla
Regione a titolo di contributo, devono presentare all'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste il programma di
gestione del servizio per un periodo non eccedente la validità
del bilancio pluriennale della Regione. L'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste provvede con proprio decreto ad
impegnare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le somme
dovute alle province regionali a titolo di contributo.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste eroga alle
province regionali le somme loro assegnate a cadenza trimestrale
e dietro presentazione di documentazione giustificativa delle
spese sostenute.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è,
altresì, autorizzato ad erogare le somme già impegnate
nell'esercizio finanziario 2004 in favore delle province
regionali quale concorso nelle spese di funzionamento del
servizio di vigilanza venatoria.
8. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 maggio
1994, n. 9, dopo le parole la lavorazione' aggiungere le seguenti
o alla laurea in scienze erboristiche o denominazioni affini,
rilasciata ai sensi del DM del 3 novembre 1999 e del DM del 4
agosto 2000, ai fini della coltivazione, lavorazione e
commercializzazione'.
9. La lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo
1976, n. 25, è così sostituita:
b) un dirigente dell'Amministrazione regionale anche in
quiescenza, nominato dall'Assessore regionale per il lavoro, la
formazione professionale, la previdenza sociale e
l'emigrazione.'.
10. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di spesa
dei fondi comunitari, di responsabili di misure del POR Sicilia
2000-2006 basate su regimi di aiuto le cui attività di ricezione
e valutazione delle domande e di erogazione delle agevolazioni
sono gestite, tramite convenzione, da soggetti esterni
all'Amministrazione regionale, sono autorizzati a trasferire le
risorse assegnate a ciascun bando o avviso pubblico relativi a
tali misure, in una o più soluzioni, in appositi fondi
appositamente costituiti ed amministrati dai medesimi soggetti
gestori dei corrispondenti interventi.
11. Il corpo forestale della Regione è corpo di polizia rurale
ad ordinamento civile, specializzato nella difesa del patrimonio
agroforestale siciliano con particolare attenzione alla
conservazione dei requisiti di ruralità e concorre
all'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai
sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché al controllo del
territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e
montane. Il corpo forestale della Regione svolge attività di
polizia giudiziaria e vigila sul rispetto delle normative
regionali, nazionali e comunitarie in materia di aiuti nei
settori agrozootecnico, ambientale, forestale e paesaggistiche e
la tutela del patrimonio naturalistico regionale, nonché la
sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati
connessi.
12. Al comma 5, lettera a), dell'articolo 22 della legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33, come modificato dall'articolo
11 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, la parola due' è
sostituita con la parola quattro'.
13. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la
tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali,
per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela
del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni
zooagro-forestali ed ittiche, su tutto il territorio della
Regione, ivi comprese le aree dei parchi e delle riserve
naturali, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni
ed interventi di controllo anche nelle zone nelle quali esiste il
divieto di caccia.
Gli interventi di controllo della fauna selvatica, anche su
segnalazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle
amministrazioni comunali interessate per territorio, dei
proprietari o conduttori dei fondi, degli enti parco, degli enti
gestori delle riserve naturali, sono esercitati dalle
ripartizioni faunisticovenatorie mediante l'utilizzazione,
nell'ordine, di sistemi acustici e/o meccanici di allontanamento,
cattura, abbattimento, in qualsiasi periodo dell'anno. Per gli
aspetti sanitari le ripartizioni si avvalgono dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
Il controllo della fauna a mezzo cattura e/o abbattimento sarà
effettuato qualora le ripartizioni faunistico-venatorie dovessero
ritenere non adeguati o dovessero riscontrare l'inefficienza dei
sistemi di allontanamento di cui alle precedenti disposizioni.
Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna
selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di
abbattimento, sono attuati dalle ripartizioni
faunisticovenatorie che vi provvedono a mezzo di proprio
personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali, delle
guardie addette ai parchi o alle riserve e di altri agenti
venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.
Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi
dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano
gli interventi delle guardie volontarie di associazioni venatorie
ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite
di licenza per l'esercizio venatorio.
La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad
orfanotrofi e centri di prima accoglienza, mentre quella
catturata può essere utilizzata a scopo di ripopolamento.
14. Gli interventi di controllo della fauna selvatica possono
altresì essere effettuati anche tramite il prelievo venatorio
secondo le modalità ed i tempi indicati nel calendario venatorio.
A tale scopo le ripartizioni faunistico-venatorie formulano
le circostanziate proposte secondo le previsioni dalla lettera p)
del comma 2 dell'articolo 8. Tali proposte, a parziale deroga di
quanto sopra, potranno essere inoltrate anche dopo il 30 marzo di
ogni anno, purché in tempo utile per l'inserimento in calendario.
15. In deroga alle vigenti disposizioni, l'Ente di sviluppo
agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme provenienti
dall'avanzo di amministrazione scaturenti dal proprio conto
consuntivo esercizio finanziario 2001, 2002, 2003, decurtate
dell'importo utilizzato ex articolo 19 della legge regionale 2
agosto 2002, n. 5 per i seguenti fini istituzionali:
a) ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili e
relativi impianti (capitolo 252);
b) spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo
sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali
(capitolo 260);
c) spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui
all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, delle
sezioni operative di assistenza tecnica (capitolo 261);
d) spese per la manutenzione di programmi di interventi ed
opere pubbliche di interesse agricolo (capitolo 257);
e) spese di manutenzione straordinaria di strade (capitolo
267);
f) spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di
dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi,
cooperative, etc. (capitolo 507).
16. Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 1
settembre 1997, n. 33, è aggiunto il seguente comma:
7 bis. Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma 7
deve essere eseguito, esclusivamente, tramite ufficio postale o
banche.'.
17. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto
1990, n. 23, dopo la parola sviluppo' aggiungere le parole e di
conseguire le finalità previste dal decreto presidenziale 28
dicembre 2004, n. 353.
18. La durata minima delle operazioni di credito agrario
attivate da imprese agricole singole e/o associate, è pari a mesi
diciotto.
Al fine di agevolare la ripresa delle aziende agricole
siciliane singole e/o associate, colpite dalla grave crisi di
mercato nel corso del 2004 e del 2005, gli istituti ed enti
esercenti il Credito agrario prorogano di diciotto mesi le
passività di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere
entro il 31 dicembre 2005, nonché per le aziende agrumicole,
ortofrutticole e terricole, quelle in scadenza al 31 maggio 2006,
purché contratte anteriormente alla data in vigore della presente
legge.
Alle suddette operazioni di proroga si applica, a totale carico
del beneficiario, il tasso di riferimento vigente al momento
della scadenza della passività.
19. I prodotti freschi, i prodotti alimentari da essi derivati
ed i succhi provenienti dallo loro spremitura, aventi succo e
polpa pigmentata di colore rosso derivante dalla naturale
presenza di coloranti appartenenti alla famiglia chimica degli
antociani e delle antocianine, ottenuti conformemente alle
vigenti disposizioni di legge, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322,
assumono le denominazioni commerciali sotto indicate:
a) per il prodotto agrumicolo fresco - vulcanina o vulcanico';
b) per il succo - sanguinello'.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede
ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di cui al
presente comma anche in sede comunitaria ed internazionale ed a
dettare direttive per le modalità di applicazione della presente
disposizione.
20. All'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, la
parola equina' è sostituita dalla parola equida' e dopo la parola
suina' sono aggiunte le parole avicola e cunicola'.
21. Il titolo e l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18
luglio 1950, n. 64 sono modificati come segue: le parole della
vite e del vino' sono sostituite dalle parole della vite, del
vino e dell'olio'. A decorrere dall'entrata in vigore del
presente comma tutte le fonti normative e le disposizioni
statutarie e regolamentari attinenti gli scopi, i compiti
istituzionali e gli ambiti di competenza dell'Istituto regionale
della vite e del vino, oggi Istituto regionale della vite, del
vino e dell'olio', devono intendersi riferite anche al settore
olivicolo-oleario.
22. E' fatto obbligo ai commissari liquidatori previsti dal
comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10, di definire la liquidazione dei soppressi consorzi di
bonifica individuati nella tabella allegata alla legge regionale
n. 45/1995, entro il 30 marzo 2006 e di rendere contestualmente
il conto della loro gestione all'Assessorato dell'agricoltura e
delle foreste, dipartimento interventi infrastrutturali.
L'incarico di liquidatore cessa in ogni caso entro il 30 marzo
2006 e le residue attività sono curate direttamente
dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento
interventi infrastrutturali.
23. Alla fine dell'articolo 17 della legge regionale 4 aprile
1995, n. 28, dopo le parole legge regionale 25 marzo 1986, n.
13.', aggiungere il seguente periodo:
Per i macchinari e le attrezzature il vincolo di destinazione
all'impiego previsto per il quale è stato concesso l'aiuto è di
almeno cinque anni dalla data di collaudo'.
24. Le agevolazioni di cui all'articolo 60 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2, si applicano per tutti gli atti
traslativi, da chiunque posti in essere a partire dall'1 gennaio
2002 fino alla data del 31 dicembre 2006, alla sola condizione
che abbiano ad oggetto terreni agricoli secondo gli strumenti
urbanistici vigenti alla data di stipula dell'atto e loro
pertinenze; il riferimento al primo comma dell'articolo l della
legge regionale 6 agosto 1954, n. 604, vale soltanto ai fini
dell'individuazione delle tipologie di atti agevolati.
Le agevolazioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, si applicano ai trasferimenti di fondi rustici
o alla costituzione di diritti reali sugli stessi finalizzati
alla realizzazione, entro tre anni dall'acquisto o dalla
costituzione di impianti eolici o solari per la produzione di
energia alternativa. Si decade dalle agevolazioni se nei tre anni
suddetti non hanno ancora avuto inizio i lavori per la
realizzazione di tali impianti.
25. Al fine di consentire l'immediata attivazione degli
interventi di previsione, di prevenzione e di vigilanza del
guardaboschi', previsti nel Piano regionale per la difesa della
vegetazione dagli incendi' ex articolo 34 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16, adeguato alla legge-quadro 21 novembre 2000,
n. 353, è istituito nel bilancio della Regione un fondo, con
valenza triennale, che prevede una dotazione finanziaria per
l'esercizio 2005 di 1.500 migliaia di euro.
Entro il 31 marzo di ogni anno l'Ufficio Speciale Servizio
Antincendi Boschivi relaziona all'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste sulla effettiva utilizzazione delle
somme di cui al comma 1, nonché sulle attività attribuite per la
Gestione del rischio degli incendi della vegetazione', legate
all'azione di pianificazione, controllo,
certificazione intersettoriale degli interventi indicati nel
predetto Piano di previsione e prevenzione.
Le disponibilità recate dal fondo di cui alla presente
disposizione vengono iscritte alla Rubrica 5 dell'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste, U.P.B. 1 - Ufficio
Speciale Servizio Antincendi Boschivi, quanto a un milione di
euro al Titolo 1 Spese correnti e quanto a euro cinquecentomila
al Titolo 2 - Spese in conto capitale.
26. I consorzi per le aree di sviluppo industriale cedono in
proprietà i rustici assegnati, alla data di entrata in vigore
della presente legge, in locazione con patto di future vendita
alle imprese conduttrici che ne facciano istanza. La vendita è
effettuata dietro versamento del prezzo determinato dal consiglio
di amministrazione del Consorzio in base al valore di mercato
degli immobili, stabilito con perizia in contraddittorio tra le
parti e decurtato del valore dei miglioramenti eseguiti e delle
spese sostenute per l'adeguamento delle strutture murarie alle
prescrizioni di legge.
Il prezzo può essere pagato, su istanza dell'impresa, in rate
semestrali in un arco di cinque anni. A garanzia dell'adempimento
le imprese stipulano polizza fideiussoria o costituiscono ipoteca
volontaria sull'immobile a favore del Consorzio.
I proventi derivanti dalla cessione dei rustici possono essere
destinati dai consorzi alla copertura delle spese di
funzionamento.
L'Assessorato regionale dell'industria integra i bilanci dei
consorzi con un contributo corrispondente al cessato canone di
locazione dei rustici ceduti in proprietà alle imprese, ove
queste ultime occupino stabilmente nell'attività produttiva
almeno dieci unità lavorative e si impegnino a mantenere tali
livelli di occupazione per dieci anni dalla cessione.
27. Nell'ambito dei piani per gli insediamenti produttivi e per
le aree artigianali previsti dagli strumenti urbanistici comunali
e delle aree ricadenti nei piani regolati dei consorzi per lo
sviluppo industriale, in alternativa alle procedure di
acquisizione pubblica dei terreni mediante esproprio e successive
cessioni dei lotti, le imprese ed i consorzi di imprese di cui
all'articolo 57 (cui riservare il 30 per cento per aree
attrezzate) possono chiedere direttamente, per l'insediamento
delle proprie attività con istanza assistita da idonee garanzie
estese a tutti gli oneri espropriativi e compatibilmente con gli
indirizzi programmatici dei comuni e dei consorzi, l'assegnazione
e l'espropriazione in proprio favore di aree specificamente
individuate. In tale ipotesi l'ente espropriante attiva le
procedure, anche avvalendosi di liberi professionisti scelti da
un apposito elenco istituito dall'ente medesimo, senza onere
finanziario a carico del proprio bilancio, su impulso
dell'impresa richiedente, la quale corrisponde al proprietario
del terreno direttamente il prezzo di acquisto corrispondente
all'ammontare dell'indennità di esproprio e si fa carico di ogni
altra spesa relativa alla procedura espropriativi.
28. Al fine di garantire la realizzazione dei progetti relativi
agli interventi cofinanziati con il POR Sicilia 2000-2006, con i
Programmi operativi nazionali o con regimi di aiuto alle imprese
previsti dalla normativa regionale, le disposizioni previste
dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30,
relative agli insediamenti produttivi in verde agricolo, si
applicano agli insediamenti produttivi in zona industriale o
artigianale da realizzare senza lottizzazione e lotto minimo. La
predetta deroga non si applica nelle aree ASI.
29. Al comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 dopo le parole centri radio operativi' aggiungere le
parole nelle stalle, capi squadra'.
30. E' istituito presso le Camere di Commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di ogni provincia il registro degli
amministratori di condominio. L'ammissione al registro nonché i
requisiti per l'iscrizione, documentazione richiesta e compensi
previsti sono disciplinati dall'Assessorato regionale della
cooperazione, commercio, artigianato e pesca con apposito
regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti delle
categorie. L'iscrizione nel registro è subordinata al superamento
di un esame di abilitazione, indetto con cadenza annuale, e
regolato con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il
commercio, artigianato e la pesca.
In deroga a quanto disposto con la precedente disposizione
possono iscriversi al registro degli amministratori di condominio
i soggetti che hanno esercitato continuativamente, ed in maniera
documentata, per almeno due anni, la professione di
amministratore di condominio o di immobile alla data di entrata
in vigore della presente legge.
31. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1, della
legge 12 dicembre 2002, n. 273 si applicano in caso di ritardo
nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della Sicilia.
32. All'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.
28 e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i
seguenti:
1 bis. Il prezzo è indicato in euro ed, a solo scopo
informativo, anche nel corrispondente ammontare in lire.
L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo di vendita al
pubblico del prodotto non trova applicazione esclusivamente per i
farmacisti ed i direttori di farmacia limitatamente ai prodotti
farmaceutici, per le rivendite di giornali e per i soggetti
indicati all'articolo , comma 2, lettere b) ed e) della presente
legge. Tale obbligo non si applica altresì agli esercizi che
effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi
automatici in appositi locali a ciò adibiti. L'obbligo di
indicare anche in lire il prezzo è esteso ai servizi a domanda
individuale erogati dalla Regione, dagli enti locali siciliani e
da tutti gli enti, istituti, consorzi, imprese, società o aziende
da essi rispettivamente dipendenti o vigilati; tali servizi sono
quelli specificati in un apposito regolamento emanato dal Governo
regionale previo parere delle associazioni di categoria.
1 ter. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 22, la
mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 bis
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria
compresa tra un minimo di euro 10 ed un massimo di euro 50 per
ciascuno dei prodotti che singolarmente o per gruppi sono
sprovvisti di cartello recante il prezzo di vendita al pubblico
senza il corrispondente ammontare in lire.
1 quater. Al controllo sull'osservanza delle disposizioni di
cui ai commi precedenti provvede la polizia annonaria del comune
ove si svolge la vendita al pubblici. I comuni sono autorizzati a
stipulare convenzioni con le associazioni dei consumatori miranti
ad estendere i controlli di cui ai commi precedenti.
1 quinquies. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai
sensi del comma 1 ter e limitatamente alla violazione dello
specifico obbligo dettato dal comma 1 bis, sono ripartiti nella
misura del 30 per cento alla Regione siciliana e del restante 70
per cento ai comuni, i quali possono destinare una quota fino al
10 per cento di quella di propria spettanza alla stipula delle
convenzioni previste dal comma 1 quater.
1 sexies. Un regolamento emanato dal Governo regionale, pervio
parere delle associazioni di categoria, disciplina le modalità di
attuazione delle disposizioni dettate dal presente articolo.
1 septies. Nel caso di vendita di prodotti ortofrutticoli
freschi deve essere tracciato in maniera esplicita per il
consumatore, il prezzo in euro e in lire, tra la produzione e la
vendita.
1 octies. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge, stabilirà le modalità di regolamentazione di
quanto indicato al comma precedente, con le modalità di cui al
comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 60 del 1999.
1 nonies. Al fine di verificare la trasparenza della
tracciabilità del prezzo dei prodotti di cui al comma 1 septies è
istituita una Commissione presieduta dall'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste o suo delegato, e composta da un
rappresentante delle Associazioni dei consumatori, da un
rappresentante delle Associazioni degli agricoltori e da un
rappresentante della Associazioni dei commercianti maggiormente
rappresentative.'.
33. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1999,
n. 28, è inserito il seguente:
Art. 8 bis. - 1. Il comune deve rilasciare entro novanta giorni
le autorizzazioni per attività commerciali di esercizi di
vicinato e di medie strutture nei centri polifunzionali. Per
centri polifunzionali si intendono quelli in cui le superfici
destinate ad attività diverse da quelle commerciali siano non
inferiori al 20 per cento di quelle commerciali.'.
34. Il comma 7 dell'articolo 57 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, è sostituito dal seguente:
7. In armonia con le disposizioni di cui all'articolo 2 del
Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, i criteri di
rappresentatività delle organizzazioni cooperativistiche
legalmente riconosciute sia ai sensi del Decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 che del
Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, articolo 3, ai fini
delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 30
dicembre 1960, n. 48, sono computati in base al numero di
revisioni effettuate ai sensi della legge regionale 23 maggio
1991, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito
dell'elenco delle cooperative aderenti dichiarate all'inizio del
biennio ispettivo da ciascuna organizzazione ai fini revisionali
all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca. Per il solo biennio ispettivo
2005/2006 alle organizzazioni nazionali il cui riconoscimento è
avvenuto nel corso del biennio ispettivo 2003/2004 viene
attribuita una rappresentatività del 10 per cento ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, lettera
c). La differenza tra tale valore e quello effettivamente
calcolato viene recuperata attraverso una detrazione in parti
uguali a valere sulle percentuali di rappresentatività
calcolate per le altre organizzazioni'.
35. Ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
551 le disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192 in recepimento della direttiva 2001/91/CE si applicano in
Sicilia.
Gli enti competenti devono effettuare annualmente ispezioni su
almeno il 20 per cento degli impianti presenti sul territorio.
Per gli impianti che sono dotati di generatori calore di età
superiore a quindici anni le autorità competenti effettuano, con
le stesse cadenze di cui al presente comma, ispezioni
dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una
valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una
consulenza su interventi migliorativi che possono essere
correlati.
Le operazioni di ispezione degli impianti devono essere
condotte da organismi i cui operatori abbiano i requisiti minimi
previsti dall'allegato I del D.P.R. 23 agosto 1993, n. 412 come
modificato e integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1991, n. 551.
L'Ente competente ha l'obbligo di riscossione diretta delle
tariffe di ispezione.
L'Assessore regionale per l'industria, di concerto con le
amministrazioni competenti, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, provvede con proprio decreto,
a promuover l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la
collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi
preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti
termici, con particolare riferimento alle modalità attuative del
servizio e alle tariffe applicate su tutto il territorio
regionale. Per gli enti competenti che entro il 30 giugno 2006
non attuino le procedure di cui alla presente legge, verrà
nominato un commissario ad acta per l'applicazione della presente
legge.
36. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è
autorizzato a concedere un contributo di 1.000 migliaia di euro
all'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (A.I.R.C.),
per la concorrenza sulle spese effettuate nell'ambito della
manifestazione L'arancia della salute' svoltasi nell'anno 2003.
Per far fronte agli oneri derivanti si utilizzano le risorse
assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 137, lettera b),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e vincolate dal comma 4
dell'articolo 1 della legge .regionale 3 maggio 2001, n. 6.
37. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 5
novembre 2004, n. 15, è sostituito dal seguente:
2. L'Assessorato regionale dell'industria provvede a trasferire
alla provincia regionale di Ragusa gli importi relativi alle
azioni strategiche da realizzare, inserite nel Piano utilizzo'
approvato dalla Giunta regionale.
38. Per gli interventi previsti dall'articolo 87 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, la spesa di 1.000 migliaia di euro. Per gli
esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 17
aprile 1999, n. 10. Rientrano, altresì, nella previsione
dell'articolo 87 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
gli invasi Gibbesi e Villarosa trasferiti dal disciolto EMS ai
consorzi di bonifica.
39. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca è autorizzato ad elevare la propria
partecipazione azionaria di cui all'articolo 28 della legge
regionale 4 gennaio 2000, n. 4, anche mediante l'integrale
riferimento delle quote degli altri soci, per una spesa massima
di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2006, il cui
onere trova riscontro nel bilancio pluriennale 2005-2007 della
Regione, UPB 8.2.2.6.5.
L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca predispone un piano di razionalizzazione
dell'attività di promozione ed internazionalizzazione delle
imprese e delle produzioni siciliane, anche mediante il riordino
e la trasformazione degli enti di cui al comma 9 dell'articolo 12
della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, che modifica ed
integra l'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32, partecipati dalla Regione stessa e dei quali si avvale ai
sensi dell'articolo 26 della legge regionale 19 maggio 2005, n.
5.
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
dagli onorevoli Forgione e Liotta: 4.0.1, 4.3.2,
dall'onorevole Miccichè: 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1,
4.6.1, 4.7.1, 4.8.1, 4.9.1, 4.10.1, 4.11.1, 4.12.1, 4.13.1,
4.14.1, 4.15.1, 4.16.1, 4.17.1, 4.18.1, 4.19.1, 4.20.1, 4.21.1,
4.22.1, 4.23.1, 4.24.1, 4.25.1, 4.26.1, 4.27.1, 4.28.1, 4.29.1,
4.30.1, 4.31.1, 4.32.1, 4.33.1, 4.34.1, 4.35.1, 4.36.1, 4.37.1,
4.38.2, 4.39.1,
dall'onorevole Acierno: 4.2.2, 4.5.2, 4.6.2, 4.7.2, 4.11.2,
4.15.2, 4.25.3, 4.25.2, 4.26.2, 4.29.2, 4.36.2, 4.39.2,
dalla Commissione: 4.4.2, 4.4.4,
dall'onorevole Leontini: 4.4.3,
dall'onorevole Dina: 4.17.2,
dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale, Cracolici: 4.31.2,
dall'onorevole Morinello: 4.38.1,
dall'onorevole Speziale: 4.38.3, 4.38.4.
Pongo in votazione l'emendamento 4.3.2. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi, chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del comma 2
dell'articolo 4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento modificativo del comma 4
dell'articolo 4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dei commi 5 e 6
dell'articolo 4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento modificativo del comma 7
dell'articolo 4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del comma 11
dell'articolo 4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del comma 17
dell'articolo 4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
DINA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
DINA Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento
sostitutivo del comma 17 recita: Il comma 17 all'articolo 4 è
sostituito dal seguente... . Non è pertanto sostitutivo, è
modificativo del 17, nel senso che precede il comma 17.
PRESIDENTE Ne prendiamo atto, onorevole Dina.
Per un richiamo al Regolamento
LIOTTA Chiedo di parlare per un richiamo al Regolamento.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
LIOTTA Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questa
seduta si è ripetuto più volte il caso di commi relativi ad
articoli del disegno di legge che, soppressi col maxiemendamento
, sono stati riproposti, per la stessa materia, con articoli
aggiuntivi.
Mi rendo conto che il problema può apparire squisitamente
formale e, tuttavia, in passato, in questa Assemblea, lei stesso,
signor Presidente, non ha permesso che determinazioni già assunte
dall'Aula negativamente (e la soppressione è una deliberazione
negativa) venissero poi riproposte sotto qualsiasi forma. E
peraltro così dispone il nostro Regolamento che, all'articolo 111
comma 2, recita: «Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma,
articoli aggiuntivi od emendamenti contrastanti con precedenti
deliberazioni dell'Assemblea adottate sull'argomento o estranei
sullo specifico oggetto della discussione.» Seppure è anche vero
che poi lo stesso comma conclude con il seguente ulteriore
periodo: «Il Presidente inappellabilmente decide previa lettura.»
, e quindi è facoltà del Presidente ammettere la proposta di un
emendamento che sia stato già oggetto di deliberazione.
Faccio soltanto notare, tuttavia, che in questa Assemblea, in
passato, non si è mai tornati su una materia già deliberata, se
non per correzioni materiali, a norma di Regolamento; qui,
invece, si sta adottando, in maniera ripetuta, la tecnica di
sopprimere per poi riproporre la stessa materia con un
emendamento aggiuntivo.
A tal fine, meglio avrebbe fatto la Commissione o il Governo -
non so chi sia a commettere l'errore - a presentare emendamenti
interamente sostitutivi, piuttosto che prima sopprimere e poi
riproporre con emendamenti aggiuntivi, perché ciò potrebbe creare
una condizione che, in altre sedute, potrebbe poi essere
contraddetta.
Per il futuro mi aspetto, signor Presidente, che allorquando
presenterò un emendamento sul cui contenuto quest'Aula si è già
espressa negativamente, lei lo accetti, altrimenti sarei
costretto a porre la questione pregiudiziale, prevista
dall'articolo 111, comma 3 del Regolamento interno, ogni
qualvolta si voti un emendamento aggiuntivo.
PRESIDENTE Onorevole Liotta, gli emendamenti soppressivi sono
cosa ben diversa da una norma approvata in positivo. La
soppressione crea un vuoto in un argomento che si chiede di
sostituire.
Io concordo sulla opportunità di limitarsi all'emendamento
sostitutivo, ma l'emendamento soppressivo non costituisce
precedente perché crea un vuoto che il sostitutivo colma.
LIOTTA Signor Presidente, se un articolo viene bocciato
dall'Aula, poi non lo si può ripresentare. E' già successo
PRESIDENTE Non è mai accaduto nel caso di emendamenti
soppressivi. E' accaduto questa sera.
Ritengo che si debba valutare attentamente la differenza tra
una norma positiva ed una soppressione. Comunque approfondirò
questa questione.
Riprende la discussione del disegno di legge 1084/A
PRESIDENTE Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 21
dell'articolo 4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 22
dell'articolo 4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 24
dell'articolo 4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 25 dell'articolo
4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 26 dell'articolo
4.
Comunico che è stato presentato dall'onorevole Formica
l'emendamento 4.26.R.
FORMICA Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del comma 26. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 29 dell'articolo
4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Articolo 5
Disposizioni relative agli enti locali
1. Gli operatori economici che nell'ambito dei patti
territoriali per l'occupazione (P.T.O.), approvati dalla
Commissione europea con decisione del 29 dicembre 1998 (Piano
operativo multiregionale) e dal Ministero del bilancio, del
tesoro e della programmazione economica con decreto del 20
gennaio 1999, hanno realizzato le opere ad iniziativa privata
previste nei sopra richiamati P.T.O. in parte o interamente su
aree di proprietà di enti locali (comuni e province) che le hanno
concesse a vario titolo, possono richiedere ai su citati enti la
vendita delle aree suddette.
Gli enti locali suddetti con atto motivato del proprio organo
esecutivo, possono disporre la vendita di tali aree, in favore
degli attuali legittimi concessionari/locatari, ad un prezzo non
inferiore al loro valore di mercato determinato considerando, tra
l'altro, l'attuale destinazione urbanistica dei terreni in
argomento.
La vendita delle aree resta subordinata al decorso di almeno
cinque anni dall'inizio, documentato, delle attività economiche
previste nei P.T.O. sulle singole aree in questione.
2. L'articolo 13 della legge regionale 20 giugno, 1997, n. 19,
va interpretato nel senso che fin dalla sua entrata in vigore si
intende ad ogni effetto abrogato l'articolo 5 della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 7. E' fatta salva l'interpretazione
di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n.
16.
3. In relazione alle mutate condizioni del mercato del denaro e
della conseguente riduzione dei tassi di interesse per mutui
casa, nonché in relazione all'accordo tra Regione e Banco di
Sicilia per la riduzione dei tassi per chi ha stipulato mutui
agevolati ai sensi della legge regionale 1 agosto 1977, n. 79, e
tenuto conto che nelle ultime rate dei mutui non è previsto il
contributo, in conto interessi, la Regione è autorizzata al
pagamento degli interessi per i mutui contratti ai sensi della
legge regionale 1 agosto 1977, n. 79, anche per le rate per le
quali i contributi non sono previsti.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 78, della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6, modificato dall'articolo 15, comma 2 della
legge regionale 5 novembre 2001, n. 21 e integrato e modificato
dall'articolo 127, comma 44, della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17, è aggiunto il seguente:
1 bis. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e le autonomie locali si avvale della struttura, di cui
al comma 1, anche per l'automatizzazione di misure di sostegno
economico agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di
povertà qualunque sia la denominazione della predetta
automatizzazione.'.
5. Il comma 5 dell'articolo 2, il comma 6 dell'articolo 4 ed il
comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35 si interpretano nel senso che il riferimento ai voti
validi' si intende rivolto esclusivamente ai voti di lista. La
norma di cui al presente comma costituisce interpretazione
autentica delle disposizioni ivi indicate.
6. Nelle elezioni dei consigli comunali con popolazione
superiore a 10.000 abitanti e dei consigli provinciali non
concorrono all'assegnazione dei seggi le liste che non abbiano
conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi in ambito
rispettivamente comunale o provinciale.
Salvo quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 7 della legge
regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed
integrazioni, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a
ciascuna lista o ciascun gruppo di liste collegate con i
rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia,
si procede con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4
della legge 15 settembre 1997, n. 35.
7. Il numero 1 del comma 1 dell'articolo 10 della legge
regionale 24 giugno 1986, n. 31, è così modificato:
1. L'amministratore o il dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda
soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di
partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del
comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una
sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte
facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate
dell'ente.'.
8. Alle città ed ai comuni componenti le aree metropolitane
sono attribuite le risorse finanziarie necessarie per
l'attuazione dei programmi di coordinamento e l'esercizio delle
attività di competenza metropolitana. La disponibilità
finanziaria verrà ripartita tra le città metropolitane in misura
proporzionale alla popolazione residente nel mese di dicembre
dell'anno precedente a ciascun esercizio finanziario. Le modalità
d'assegnazione sono stabilite con regolamento predisposto
dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle
autonomie locali.
9. I contratti per acquisti e forniture di servizi da parte
degli enti locali e della Regione stipulati a seguito di
esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2005-2007, possono
essere rinnovati per una sola volta e per periodo non superiore a
due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione
del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il
rimanente contenuto del contratto.
10. Nella Regione siciliana, la perizia e la conseguente
certificazione che attiene alle pratiche di adozione, come
regolamentata dalla legislazione vigente, è consentita, per
quanto di competenza, esclusivamente a psicologi-psicoterapeuti
regolarmente iscrittiall'ordine degli psicologi; gli stessi
devono, inoltre, essere iscritti in apposito elenco presso i
Comuni capofila dei distretti socio-assistenziali della Regione
siciliana a norma della legge 8 novembre 2000, n. 328.
L'istituzione e la tenuta degli elenchi é disciplinata da
apposito decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e
le autonomie locali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Gli enti locali sono autorizzati a stipulare apposite
convenzioni con gli psicologi- psicoterapeuti, che ne abbiano i
requisiti, ed iscritti all'elenco di cui al precedente comma per
l'espletamento delle attività connesse al rilascio delle
certificazioni. Ciascuna prestazione è soggetta al pagamento da
parte dell'utenza di quanto previsto in materia dal tariffario
dell'Ordine degli Psicologi, secondo quanto previsto dal predetto
decreto, il quale prevede altresì le modalità per il rilascio
della documentazione, nonché lo schema delle convenzioni, ivi
compresi gli importi dovuti dagli enti locali per il servizio
reso in convenzione.
11. Gli oratori di ogni confessione religiosa, esistenti nel
territorio regionale ai sensi degli articoli 7 ed 8 della
Costituzione della Repubblica e della correlata legislazione di
attuazione, sono ammessi a godere, a domanda del legale
rappresentante, degli aiuti previsti dalla legislazione regionale
in materia di volontariato, attività sportive, del tempo libero,
della cultura e dell'espressività artistica. Un regolamento
emanato dal Governo regionale disciplina le modalità di
attuazione delle disposizioni dettate dal presente comma.
12. All'articolo 19, lettera c), dopo le parole al Presidente e
agli Assessori delle Unioni dei comuni e dei Consorzi fra enti
locali' sono aggiunte le parole
al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT' e
alla fine dell'articolo dopo le parole Consorzio fra enti locali'
sono aggiunte le seguenti parole Comuni in convenzione'.
13. Al fine di favorire e coordinare il processo di
decentramento delle funzioni amministrative nei confronti degli
enti locali ed incentivare la loro cooperazione ed azione comune,
nonché a sostegno dell'esigenza di offrire agli amministratori di
detti enti strumenti moderni ed efficaci per meglio svolgere la
loro azione di governo dei bisogni delle comunità, la Regione
siciliana eroga forme di incentivazione e contributi alle
associazioni di enti locali e loro amministratori, che operano in
detto settore da almeno venti anni con attività e con una
pluralità di iniziative svolte con cadenza almeno annuale e
certificata da organismi pubblici regionali e con una presenza
negli organi consultivi della Regione assegnata in base a
disposizioni legislative.
I contributi alle associazioni di cui al presente comma sono
concessi annualmente per le seguenti finalità:
a) favorire l'incontro di documentate esperienze di pratiche di
buon governo con esito positivo conseguite da enti locali
nazionali ed europei in materia di realizzazione di processi di
sviluppo delle comunità e di servizi pubblici vari;
b) promuovere la cooperazione e le forme associative fra enti
locali, sviluppando il coordinamento di iniziative comuni fra gli
amministratori degli enti locali siciliani ed operando anche, su
loro richiesta, sia per garantire ogni necessario supporto nella
amministrazione dell'ente, sia per la risoluzione conciliativa di
eventuali contrasti e difformità operative esistenti fra
amministrazioni;
c) realizzare una costante e continua attività formativa e di
consulenza in favore degli amministratori locali al fine di
agevolare la cognizione dei processi riformatori in atto,
nell'ambito del ruolo loro assegnato dal principio della
separazione dei poteri.
Con apposito decreto presidenziale sono stabiliti i criteri di
riparto dei contributi annuali ed è regolamentato il rapporto tra
le associazioni predette e la Regione per la individuazione dei
progetti, degli incentivi, delle modalità di attuazione delle
azioni e del riscontro dei risultati.
Per le finalità della presente disposizione è autorizzata la
spesa di 10 migliaia di euro per l'esercizio finanziario in
corso. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 8 luglio 1977, n.
47 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito
dal seguente:
2. I finanziamenti sono concessi ai comuni previa presentazione
di apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante
dell'ente e devono essere definiti entro trenta giorni'.
Sono abrogati i commi 2, 4, 5 bis dell'articolo 43 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2.
15. All'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n.
214, le parole '30 novembre' sono sostituite dalle parole '30
luglio' e le parole '31 ottobre' sono sostituite dalle parole '30
giugno'.
16. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 3 agosto 1999, n.
265, così come recepito dal comma 2 dell'articolo 22 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si applica a far data dalla
pubblicazione della legge 3 agosto 1999, n. 265.
17. Al registro generale di cui al comma 1 dell'articolo 7,
della legge regionale 7 giugno1994, n. 22, possono iscriversi
anche i consorzi costituiti, in prevalenza, da organizzazioni di
volontariato. Le organizzazioni di volontariato devono
rappresentare non meno del 70 per cento del consorzio. Ai sensi
dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 la
iscrizione nel registro generale è condizione necessaria per
potere accedere alla stipulazione di convenzioni con lo Stato, la
Regione, gli enti locali ed altri enti pubblici o strutture
pubbliche, potere accedere a contributi dello Stato, della
Regione, di enti locali o di istituzioni pubbliche, fruire delle
agevolazioni fiscali. L'iscrizione, secondo l'attuale
formulazione dell'art. 7 della legge regionale 22/94, è riservata
alle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio
regionale ed effettivamente in attività.
18. L'indennità di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Regione 18 ottobre 2001, n. 19, spetta anche ai
sindaci che per loro scelta non hanno avuto corrisposta
l'indennità mensile di funzione.
19. Il comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile
1999 n. 10, è abrogato.
Il comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, è sostituito dal seguente:
3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato
della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto
elencate:
a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;
b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni:
d) modifiche allo statuto.
Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni
dalla loro adozione alla struttura dell'Assessorato competente
all'attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono
approvati o annullati con provvedimento da notificare
all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione.
Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un
provvedimento entro detto termine divengono esecutive.
L'esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a
condizioni.'.
20. Nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e
delle province, da effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma 2,
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche
ed integrazioni, viene operata una riserva pari all'1 per cento
delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali che
attivino misure di fuoriuscito dal bacino dei lavori socialmente
utili, ai sensi della vigente legislazione. Con decreto
dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e
le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professione e
l'emigrazione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali,
sono definiti i criteri per il riparto della riserva operata ai
sensi del presente comma.
21. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è
autorizzato a concedere agli enti locali che versano in
condizioni strutturalmente deficitarie, che provvedono alla
stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio
finanziati con oneri a carico del bilancio regionale, il
contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale
26 novembre 2000, n. 24, elevato a 40 mila euro, nei limiti delle
risorse assegnate al fondo unico per il precariato istituito con
l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e
purché il contributo medesimo venga destinato a coprire i costi
relativi al personale stabilizzato. Tale disposizione trova
applicazione anche nei confronti di quei comuni che non hanno
proceduto alla stabilizzazione dei lavoratori, ancorché abbiano
beneficiato del predetto contributo.
22. E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di
rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali
ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti
la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee
difficoltà finanziarie. Al fondo è annualmente accantonata una
quota pari al 4,5 per cento dell'importo relativo al fondo per le
autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge
regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Con decreto del Presidente
della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e
sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite
le modalità di utilizzazione del fondo suddetto e il riparto a
consuntivo delle somme non utilizzate, fermo restando che possono
accedere alle risorse del fondo le società d'ambito con capitale
sociale di almeno un milione di euro interamente versato.
I comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito
territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire
finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura
delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente
alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel
bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata
dotazione.
La richiesta di utilizzazione del fondo deve essere avanzata
dalla società d'ambito successivamente all'utilizzo di fondi
alternativi, ivi compresi quelli dei comuni di riferimento e il
ricorso all'indebitamente presso il sistema bancario.
Le risorse anticipate dal fondo vengo reintroitate con i
versamenti delle società d'ambito beneficiarie a seguito della
riscossione della tassa o della tariffa di igiene ambientale
ovvero, in carenza di riscossioni sufficienti, con il recupero
delle somme spettanti agli enti locali del medesimo ambito
territoriale a valere sul fondo per le autonomie locali di cui
all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003,
n. 21.
Il ritardo nei versamenti di cui in precedenza autorizza il
Presidente della Regione ad attivare l'azione sostitutiva nei
confronti del soggetto inadempiente.
Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma il
Dipartimento Bilancio e Tesoro su richiesta dell'Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle
autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della
Regione le necessarie variazioni.
23. All'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, dopo la parola rimane' aggiungere le parole ogni anno' e
sostituire le parole si avvalgono' con le parole devono
avvalersi'».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dall'onorevole Miccichè: 5.1.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.1,
5.7.1, 5.8.1, 5.9.1, 5.10.1, 5.11.1, 5.12.1, 5.13.1, 5.14.1,
5.15.1, 5.16.1, 5.17.1, 5.18.1, 5.19.1, 5.20.1, 5.21.1, 5.22.1,
- dall'onorevole ..: 5.2.2,
- dall'onorevole Acierno: 5.3.2, 5.8.2, 5.13.3, 5.21.2,
- dagli onorevoli Forgione e Liotta: 5.6.2, 5.11.2, 5.13.2,
5.20.2, 5.22.2,
- dagli onorevoli Crisafulli, Cracolici, Speziale, Capodicasa:
5.6.2, 5.22.3,
- dagli onorevoli Oddo e Speziale: 5.8.3,
- dagli onorevoli Cracolici, Speziale: 5.16.2, 5.16.3,
- dall'onorevole Speziale: 5.16.4,
- dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe e Maurici: 5.26.1.
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 3 dell'articolo
5. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 8 dell'articolo
5. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa agli emendamenti 5.6.1 e 5.6.2, di identico contenuto,
soppressivi del comma 6 dell'articolo 5.
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, gli emendamenti si riferiscono
alla soppressione dei commi 5 e 6, non solo del comma 6.
PRESIDENTE I testi riguardano soltanto il comma 6.
ACIERNO Forse per errore è rimasto anche l'emendamento che
prevede la soppressione dei commi 5 e 6.
PRESIDENTE Possiamo ovviare all'errore.
Comunico che è stato presentato dalla Commissione un
emendamento soppressivo dei commi 5 e 6 dell'articolo 5.
TUMINO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
TUMINO Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ancora
davanti agli occhi l'esperienza delle elezioni di Messina, dove
sono state presentate quarantuno liste, ed anche le elezioni di
Catania, che sono state caratterizzate da più di trenta liste.
C'è un disorientamento generale in quanto le liste non si
differenziano per contenuti ideali ma sono semplicemente liste di
comodo, che servono a procurare voti ad un candidato sindaco o ad
un altro.
Per iniziativa di questo Governo, ma anche di partiti della
maggioranza e dell'opposizione, abbiamo portato avanti una legge
che prevede lo sbarramento del 5 per cento per le elezioni
regionali; io non ero favorevole a quella legge, ma quella legge
c'è ed oggi è punto di riferimento per tutti: noi non possiamo
non adottare una norma che prevede lo stesso sbarramento per le
elezioni comunali e provinciali.
Quanto al fatto che questa norma non è attinente al disegno di
legge in discussione, mi permetto di fare osservare che di norme
non attinenti ce ne sono decine, forse centinaia.
Pertanto, onorevoli colleghi, ritengo che è nostro dovere dare
questo segnale di coerenza alla normativa elettorale in Sicilia,
non lasciandoci trasportare da logiche che possono avere il
fiato corto , che possono essere oggi convenienti per qualcuno e
domani per qualcun altro. Ragioniamo in termini di interesse
collettivo.
Non deve più succedere che in un comune - come potrebbe essere
Palermo tra pochi mesi - si presentino 60 liste. Credo che noi
faremmo un danno anche al senso della politica.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, chiedo di procedere
separatamente alla votazione dei commi 5 e 6, perchè si tratta di
argomenti sostanzialmente diversi.
PRESIDENTE Accolgo la richiesta dell'onorevole Spampinato.
Pongo pertanto in votazione il comma 5 dell'emendamento 5.5.1,
soppressivo del comma 5 dell'articolo5. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione gli emendamenti 5.6.1 e 5.6.2, soppressivi
del comma 6 dell'articolo 5.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Sono approvati)
Gli emendamenti 5.6.2, 5.8.3 e 5.8.2 decadono.
L'Assemblea ne prende atto.
Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento C 5,
soppressivo del comma 10 dell'articolo 5.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 5.11.2. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 5.13.2. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Gli emendamenti 5.16.4, 5.16.3 e 5.16.2 decadono.
Si passa all'emendamento 5.20.2. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 5.22.2. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
L'emendamento 5.22 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
Si passa all'emendamento 5.23.1. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 14
dell'articolo 5. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:
«Articolo 6
Disposizioni relative ai lavori pubblici
1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3
novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è
prorogato al 31 dicembre 2006.
2. Per gli immobili di edilizia residenziale pubblica per i
quali siano in corso o siano programmati opere di manutenzione
straordinaria gli enti proprietari procedono alla dismissione
degli immobili sempre che i beneficiari abbiano i titoli previsti
dalle norme, riservandosi si richiedere agli acquirenti eventuali
quote loro dovute per le opere realizzate.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 124 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25, sono aggiunti i seguenti:
4 bis. Oltre agli interventi indicati al comma 2, sono
considerati di preminente interesse regionale il decoro e la
pulizia delle parti degli edifici e di decoro e la pulizia delle
parti degli edifici e di altri manufatti edilizi siti nei centri
storici, che prospettano su spazi pubblici o dagli stessi
comunque visibili. Pertanto, sono dichiarate di pubblica utilità,
indifferibili ed urgenti tutte le opere occorrenti per il
rifacimento e la pulizia di dette parti di edifici e di altri
manufatti. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può ordinare
l'esecuzione delle predette opere sulla proprietà pubblica o
privata.'.
4. Viene istituita la struttura tecnica regionale di
sorveglianza sismica, coordinamento e vigilanza sull'opera di
attraversamento stabile dello stretto di Messina e la protezione
dai maremoti nel bacino mediterraneo con funzioni di:
a) sorveglianza sismica dell'area dello stretto con vigilanza
sulla compatibilità dell'opera di attraversamento stabile e delle
connesse infrastrutture di raccordo e di mitigazione;
b) funzioni di coordinamento e supporto alle reti di
allertamento internazionale per la segnalazione dei maremoti nel
bacino mediterraneo;
c) attività di vigilanza, controllo, coordinamento e
snellimento delle procedure di competenza regionale ai sensi del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 anche a supporto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla
progettazione e realizzazione della struttura di attraversamento
stabile e delle connesse opere infrastrutturali di raccordo
ricadenti sul territorio regionale.
La struttura opera con organico dell'Amministrazione regionale
avvalendosi anche di personale degli enti locali e della comunità
scientifica con comprovata esperienza nei settori di competenza.
5. All'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10,
come modificato dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole legge 22 ottobre 1971, n. 865 e
successive modifiche' inserire le parole
integrata dal Presidente della commissione edilizia comunale e
da due esperti designati dal sindaco;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente.
3. Il parere della commissione tecnica integrata di cui al
comma 1 è obbligatorio, costituisce attestato di conformità allo
strumento urbanistico, ed è propedeutico all'approvazione del
progetto. Le spese di funzionamento della commissione tecnica
trovano copertura sugli stanziamenti della presente legge.'
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. l'approvazione definitiva del progetto viene deliberata dal
consiglio di amministrazione dell'istituto autonomo case popolari
di Messina, con successiva presa d'atto da parte della giunta
municipale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità
d'urgenza e indifferibilità delle opre previste e determina
l'applicazione dell'articolo 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n.
327.
d) al comma 6, dopo le parole incarichi di progettazione' sono
inserite le parole e di studi di fattibilità anche di interventi
di trasformazione urbana'.
6. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9
agosto 2002, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
3 bis. L'assegnazione degli alloggi è, altresì, subordinata
all'esibizione dei contratti di utenza con i soggetti erogatori
di energia elettrica ed acqua, che provvedono alla loro
stipulazione a seguito dell'esibizione della domanda di
assegnazione con la prova dell'avvenuta ricezione da parte
dell'istituto competente. Gli istituti autonomi case popolari
comunicano ai sopradetti enti erogatori l'eventuale rigetto
dell'istanza di assegnazione.'.
7. Il canone di locazione per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, determinato ai sensi della legge regionale
7 giugno 1994, n. 18, non può essere inferiore ad euro 52,00 e
superiore a euro 208,00.
8. La Regione siciliana, Assessorato regionale dei lavori
pubblici, per far fronte alle obbligazioni scaturenti dalla
Convenzione 20 aprile 2004 e del successivo atto integrativo di
affidamento del servizio di fornitura idrica alla società
Siciliacque, relativamente agli impegni contrattuali di AMAM per
il periodo 1 luglio 2004 - 30 giugno 2009, è autorizzata ad
utilizzare parte della somma di cui all'articolo 23 della legge
regionale 5 novembre 2004, n. 15, fino alla concorrenza di
8.000.000,00 di euro.
9. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazione le somme
assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge 2
maggio 1990, n. 104, non impegnate alla data del 31 dicembre
2001, sono destinate nell'esercizio 2005 agli interventi di cui
all'articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
10. La Regione, al fine di consentire agli istituti autonomi
per le case popolari il perseguimento dei propri fini
istituzionali e di pubblica utilità, autorizza l'utilizzo delle
assegnazioni e/o delle residue economie fino alla concorrenza
delle intere assegnazioni già attribuite nell'ambito dei
programmi di edilizia residenziale pubblica emanati in data
antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112
del 1998. Le disponibilità di cui al presente comma, anche
mediante accorpamento, possono essere utilizzate dagli istituti
beneficiari per ulteriori lavori di completamento dei progetti
originari ovvero per la realizzazione di nuovi interventi
compresi nell'ambito di una delle categorie ammissibili dalle
originarie leggi di spesa, tramite la presentazione presso
l'Assessorato regionale dei lavori pubblici dei relativi
progetti, debitamente valicati ed approvati.
11. Qualora ricorrano le condizioni di carenze di organico o di
adeguate professionalità all'interno dell'ente, previste
dall'articolo 7, comma 5, secondo periodo, della legge regionale
11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla legge regionale 2
agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il
parere in linea tecnica è espresso dall'Ufficio del Genio Civile
competente per territorio o dall'Ispettorato tecnico dei lavori
pubblici o dall'Ispettorato tecnico regionale dell'Assessorato
regionale dei lavori pubblici. Detto parere è espresso mediante
una conferenza dei servizi, convocata con le modalità e le
procedure di cui all'articolo 7, comma 7, dall'organo competente
ad esprimere il parere.
12. Nell'ambito della Regione, per quanto attiene i componenti
dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case
popolari, nominati in rappresentanza del Ministero dei lavori
pubblici e del ministero del lavoro, le indicazioni sono
effettuate dall'Assessore regionale ai lavori pubblici e
dall'Assessore regionale per il lavoro, la formazione
professionale e l'emigrazione, che provvedono, ciascuno per la
parte di propria competenza a designare un proprio
rappresentante.
In sede di prima applicazione della presente norma si
provvederà alle designazioni a far data dall'1 gennaio 2006.
13. A seguito delle individuazione dei soggetti occupanti alla
data del 31 dicembre 2004 alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5
febbraio 1992, n. 1, il comune e l'ente gestore provvedono
all'assegnazione degli alloggi a coloro che detengono in via di
fatto e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2
del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 ed alla stipula del relativo
contratto.
14. Al comma primo dell'articolo 14 della legge regionale 27
dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni,
sostituire le parole con delibera del consiglio comunale' con le
parole dal dirigente generale o dal funzionario apicale'».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Forgione e Liotta: 6.0.1, 6.4.2,
- dall'onorevole Villari: 6.1.2,
- dagli onorevoli Villari e Speziale: 6.1.3,
- dall'onorevole Miccichè: 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.4.1, 6.5.1,
6.6.1, 6.7.1, 6.8.1, 6.9.1, 6.10.1, 6.11.1, 6.12.1, 6.13.1,
6.14.1,
- dall'onorevole Cracolici: 6.2.2,
- dagli onorevoli Speziale e Cracolici: 6.2.3
- dall'onorevole Acierno: 6.4.3
- dagli onorevoli Moschetto e Misuraca: 6.4.4
- dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici, Burgaretta
: 6.6.2, 6.13.2, 6.14.2.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo
formalmente alla Presidenza di dichiarare improponibili le norme
riguardanti i lavori pubblici in quanto non attinenti alla
materia oggetto del disegno di legge.
Chiedo, altresì, di sospendere brevemente i lavori in modo tale
che gli uffici forniscano i riferimenti normativi degli articoli
che stiamo votando.
PRESIDENTE Onorevole Spampinato, lei ha in suo possesso una
vecchia copia del fascicolo degli emendamenti; adesso gli uffici
le procureranno quella aggiornata.
Si passa all'emendamento 6.0.1. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 4 dell'articolo
6. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 13 dell'articolo
6. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 6.4.2 e il 6.13.2 sono assorbiti.
Si passa all'emendamento 6.6.2. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 6.14.2. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Gli emendamenti 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2 e 6.2.3 decadono.
Si passa all'emendamento 6.4.4.
MISURACA Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli onorevoli degli onorevoli Forgione, Liotta, Tumino e
Spampanato dichiarano il loro voto contrario.
Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:
«Articolo 7
Disposizioni relative al lavoro
1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 19 maggio 2005, n. 5,
risulta così modificato:
5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare
applicazione anche per i cantieri di cui all'articolo 24 della
legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non
risultano avviati alla data di notifica del decreto di
finanziamento dei cantieri di cui all'articolo 1 della legge
regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le somme assegnate per i cantieri
non avviati, potranno essere utilizzate per proseguire le
attività dei cantieri di servizi.'.
2. All'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è
aggiunto il seguente comma:
6 bis. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai
sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10.'.
3. La Regione promuove iniziative volte al reinserimento
sociale dei cittadini detenuti in espiazione di pena, mediante
forme di sostegno finanziario alle imprese private che procedano
alla utilizzazione, con contratto di prestazione d'opera o
mediante assunzione di lavoratori detenuti in espiazione di pena.
Per le finalità di cui al presente comma si applicano le norme
previste dalla legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.
4. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio
2005, n. 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) esprime parere vincolante sui piani di formazione destinati
ai detenuti o ex detenuti, nonché sulle istanze presentate ai
sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.
5. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio
2005, n. 5, la parola cinque' è sostituita dalla parola sette'.
6. Al fine di consentire, nel corso dell'anno 2006, lo
svolgimento degli interventi in favore dei soggetti in atto
impegnati in attività socialmente utili di cui all'art. 1 della
legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, o nelle attività di
stabilizzazione previste dalle norme in vigore, l'Assessorato
regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione può autorizzare la prosecuzione
delle attività medesime ed il finanziamento delle misure di
stabilizzazione, nei limiti delle risorse assegnate ai fondo
unico per il precariato istituito con l'art. 71 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
7. A far data dall'1 gennaio 2006, i contratti stipulati
dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12
della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive
modifiche ed integrazioni, vengono confermati con durata
quinquennale. Ai predetti contratti ed ai contratti quinquennali
stipulati dai lavoratori in attività socialmente utili con
l'Amministrazione regionale trova applicazione il contratto
collettivo regionale di lavoro e le relative voci stipendiali
previste nelle relative tabelle.
Ai fini dell'applicazione della precedente disposizione, i
contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli
articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e
successive modifiche ed integrazioni, con scadenza nel corso
dell'anno 2005 vengono prorogati fino al 31 dicembre 2005. I
contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli
articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e
successive modifiche ed integrazioni, con scadenza successiva al
31 dicembre 2005 possono essere rescissi con effetto dalla
predetta data.
I servizi ispettivi dell'Assessorato regionale del lavoro,
della previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione provvederanno a porre in essere gli adempimenti
sanzionatori nei confronti degli enti inadempienti alle
previsioni di cui all'articolo 74 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, segnalati dagli uffici provinciali del
lavoro. Attesa la natura meramente assistenziale dell'assegno per
attività socialmente utili, ai lavoratori interessati alle
procedure di cui agli articoli 74 e 75 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, il predetto trattamento economico verrà
corrisposto regolarmente, ed in caso di mancata prestazione delle
ore, le stesse potranno essere recuperate nei mesi successivi,
fermo restando il limite orario di cui all'ari. 8, comma 3, del
decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
In caso di crisi aziendali, di area o di settore che non
consentano il mantenimento dei livelli occupazionali di
lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in
materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati,
l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale
della formazione professionale e dell'emigrazione, potrà erogare,
nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il
precariato istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, i benefici di legge previsti per la
stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio
dei lavori socialmente utili. Per l'applicazione del presente
comma sarà attivata apposita concertazione tra l'ufficio
provinciale del lavoro, il datore di lavoro, l'ente interessato
alle procedure di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali
aziendali dei lavoratori.
La disciplina recata dall'art. 8 del decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 468, trova applicazione, in quanto compatibile,
anche nei confronti dei soggetti impegnati in progetti che
erogano un assegno mensile per lo svolgimento di attività o
esperienze lavorative. Il provvedimento di riconoscimento di tale
stato viene adottato dall'ente in cui vengono svolte le
prestazioni da parte del lavoratore e comunicato all'Assessorato
regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione, le disposizioni di cui al
precedente comma non trovano applicazione nei confronti dei
tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e dei piani di inserimento
professionale dei giovani di cui all'art. 15 della legge 19
luglio 1994, n. 451 e dell'articolo 9 octies della legge 28
novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della legge
regionale 29 dicembre 2003, n. 21, aggiungere il seguente periodo
Sono fatte salve le procedure dell'affidamento attraverso il
rinnovo di convenzioni con cooperative costituite da ex
lavoratori LSU - di cui all'articolo 23 della legge regionale n.
85/95 e con cooperative costituite da ex lavoratori fruitori di
trattamenti previdenziali - per l'esternalizzazione dei servizi
ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n.
468/97 a condizione che siano state stipulate, comunque, prima
dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 2003, n. 306.'.
9. Dopo il comma 5 quater dell'articolo 22 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed
integrazioni è inserito il seguente:
5 quinquies. Per agevolare lo sviluppo imprenditoriale delle
cooperative giovanili di cui al comma 5, il numero dei soci
giovani da avviare al lavoro, dopo l'approvazione degli atti di
collaudo finale, è rideterminato nella misura del 50 per cento di
quello prescritto nel provvedimento di concessione e si applica
anche per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 5
ter.'.
10. Al fine di procedere ad una più rapida attuazione delle
riforme in materia di lavoro, l'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione è autorizzato ad assegnare le risorse a tal fine
stanziate dallo Stato al dipartimento regionale agenzia per
l'impiego e la formazione professionale ed ai servizi periferici
e centrali, ivi compresi quelli ispettivi, del dipartimento
regionale del lavoro, nel rispetto della ripartizione
territoriale prevista dallo Stato.
11. Al fine di consentire la definizione di contenziosi
esistenti presso il CIAPI di Palermo, l'Assessore regionale per
il lavoro è autorizzato ad erogare al CIAPI di Palermo la somma
di 200 migliaia di euro. All'onere finanziario relativo si farà
fronte con parte delle disponibilità del capitolo 381701.
12. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4
giugno 1980, n. 55, introdotto dall'articolo 6 della legge
regionale 6 giugno 1984, n. 38, è così modificato:
Il comitato, che ha sede presso l'Assessorato regionale del
lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale
e dell'emigrazione, si compone di sette membri, esperti in
emigrazione o immigrazione, scelti anche fra i componenti della
Consulta regionale dell'emigrazione'.
13. Le procedure di controllo e la certificazione dei
rendiconti delle attività formative di cui all'articolo 63 della
legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, sono estese ai progetti
affidati ad enti ed organismi previsti dalla normativa vigente
che hanno concluso le attività e le relative operazioni di
rendicontazione e per le quali non è possibile procedere alle
ulteriori spese oltre il 31 dicembre 2006. Per fare fronte alla
spesa di cui al presente comma si fa ricorso allo stanziamento
previsto per l'articolo 62 della legge regionale 10 dicembre
2001, n. 21.
14. Le procedure di decadenza dai lavori socialmente utili,
previste dalla vigente disciplina, non trovano applicazione nei
confronti di quei soggetti il cui processo di stabilizzazione sia
venuto meno per cause esterne e comunque non imputabili alla
volontà dei soggetti interessati alla stabilizzazione.
15. Il comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 23
dicembre 2002, n. 23, è soppresso.
16. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 41, comma 1, della
legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, il contributo di cui
all'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è
pari al quintuplo del contributo annuale erogato dall'Assessorato
regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione, ai sensi degli articoli 11 e 12
della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e ripartito in
cinque annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore
assunto con contratto a tempo indeterminato.
17. L'intesa tra l'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e
l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
stipulata o da stipularsi secondo le disposizioni di cui
all'articolo 15 bis della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e
successive modifiche ed integrazioni si applica sia per il
conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
al predetto Istituto dai datori di lavoro già autorizzati, sia
per quelli dovuti dai datori di lavoro che hanno presentato
domanda di autorizzazione allo sgravio contributivo ai sensi
della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche
ed integrazioni e non l'hanno ancora ottenuta alla data di
entrata in vigore della presente legge. L'aiuto di cui ciascun
datore di lavoro, in possesso dei requisiti previsti dalla legge
regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed
integrazioni, può beneficiare in applicazione della disposizione
contenuta al comma 1 è finanziato entro i limiti previsti per gli
aiuti de minimis'. Per le finalità di cui al presente comma è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 250
migliaia di euro. Al relativo onere si provvede con parte delle
disponibilità dell'UPB 7.4.1.3.99, capitolo 320517, del bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
18. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad
approvare il piano regionale dell'offerta formativa 2006, dando
corso allo stesso con effetto dall'1 gennaio 2006, nei limiti del
monte ore complessivo approvato per il piano regionale
dell'offerta formativa 2005. Alla spesa derivante si fa fronte
con i necessari appostamenti nel bilancio di previsione 2006».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Forgione e Liotta: 7.0.1, 7.16.2,
- dall'onorevole Miccichè: 7.1.1, 7.2.1, 7.3.1, 7.4.1, 7.5.1,
7.6.1, 7.7.1, 7.8.1, 7.9.1, 7.10.1, 7.11.1, 7.12.1, 7.13.1,
7.14.1, 7.15.1, 7.16.1, 7.17.1, 7.18.2,
- dall' onorevole Speziale: 7.1.2, 7.1.3, 7.14.4, 7.16.4,
- dall'onorevole Misuraca: 7.2.2,
- dall'onorevole Acierno: 7.3.2, 7.5.2, 7.7.3, 7.11.2, 7.13.2,
7.14.2, 7.16.3, 7.17.2, 7.18.2,
- dall'onorevole Segreto: 7.7.2,
- dagli onorevoli Villari e Speziale: 7.14.3,
- dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe e Maurici: 7.18.1.
Si passa all'emendamento 7.0.1. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 3 dell'articolo
7. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 4 dell'articolo
7. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 8 dell'articolo
7. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 13 dell'articolo
7. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 14 dell'articolo
7. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 18
dell'articolo 7. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 7.17.2. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 7.18.1. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Gli emendamenti 7.3, 7.1.2, 7.7.2, 7.14.3, 7.14.4 e 7.16.4
decadono.
L'emendamento 7.2.2 è superato.
Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi seduto.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 8. ne do lettura:
«Articolo 8
Disposizioni relative ai beni culturali
1. All'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, è aggiunta la seguente lettera:
p) in favore della Scuola superiore della Pubblica
amministrazione sezione decentrata di Acireale di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 1987'.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo
di programma quadro Promozione e diffusione dell'arte
contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e
urbanistici nelle regioni del Sud d'Italia - II atto integrativo
lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno', il
dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e
dell'educazione permanente, tramite apposita struttura intermedia
denominata Film Commission Regione siciliana', provvede al
rilascio delle autorizzazioni, in ambito regionale e anche in
deroga ai canoni e corrispettivi vigenti, per l'accesso ai luoghi
della cultura siciliani e per l'uso strumentale, precario e la
riproduzione dei beni culturali siciliani, ai sensi degli
articoli 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, sentite le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali
competenti per territorio.
3. Al fine di consentire l'immediata attuazione degli
interventi in materia di diritto allo studio universitario per
l'Università di Enna, nelle more della definizione delle
procedure per l'istituzione dell'Ente regionale per il diritto
allo studio universitario secondo quanto previsto dalla legge
regionale 25 novembre 2002, n. 2, il Presidente della Regione
nomina, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente
legge, un commissario che esercita le competenze proprie degli
ERSU.
Alla lettera b) dell'articolo 20 della legge regionale 25
novembre 2002, n. 2, dopo le parole da essa dipendenti' sono
aggiunte le parole nonché degli enti sottoposti a controllo o
vigilanza della Regione medesima.'.
All'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è
aggiunto il seguente comma:
'11. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione è autorizzato, in deroga a quanto
disposto al comma 1, ad erogare a partire dall'anno accademico
2005- 2006 i finanziamenti come previsto nel presente articolo al
Consorzio ennese universitario fino alla chiusura dei corsi
regolarmente attivati dalle università di Palermo e di Catania e
non ancora assorbiti dalla nuova Università di Enna .
4. Alla determinazione della spesa da autorizzare per le
finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 9 agosto
2002, n. 9, si provvede, a decorrere dell'esercizio finanziario
2006, annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h),
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive
modifiche ed integrazioni.
5. All'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, sono aggiunte le seguenti lettere:
p) istituto di studi politici San Pio V;
q) associazione Sviluppo PMI e Amministrazione pubblica, con
sede in Palermo.'.
6. Per consentire la manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'immobile sede della Fondazione Plaza, è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005. la spesa di 500 migliaia di curo
cui sí provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3
capitolo 381701.
Per consentire lo svolgimento di attività strumentali e di
supporto della didattica e della ricerca scientifica e
tecnologica è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, in
favore della Fondazione Politecnico del Mediterraneo, la spesa di
50 migliaia di curo cui si provvede con parte delle disponibilità
dell'UPB 9.4.1.1.3 capitolo 381701.
L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione è autorizzato ad erogare in favore delle
Fondazioni di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2006, un contributo valutato rispettivamente in 500
migliaia di euro ed in 50 migliaia di euro per ciascun anno, alla
cui determinazione si provvede annualmente ai sensi dell'articolo
3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10.
L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della
pubblica istruzione è autorizzato ad effettuare interventi per
consentire la realizzazione di impianti di sorveglianza e di
misure antiterrorismo nelle zone archeologiche, nelle
biblioteche, nei monumenti e nei musei ed istituzioni aventi
carattere musicale.
L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della
pubblica istruzione è, altresì, autorizzato a consentire la
realizzazione di locali idonei per lo svolgimento di servizi
aggiuntivi negli istituti e nei luoghi di cultura di cui
all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Per le finalità dei commi 4 e 5 è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, la spesa complessiva di 3.000 migliaia di curo
di cui 1.000 migliaia di curo per le finalità del comma 1 e 2.000
migliaia di euro per le finalità del comma 2 cui si provvede cori
parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3 capitolo 381701. Per
gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa è determinata ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10.
Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 19
maggio 2005, n. 5, è autorizzata per l'esercizio finanziario
2005, l'ulteriore spesa di 500 migliaia di curo cui si provvede
con parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3 capitolo 381701.
Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 19 maggio
2005, n. 5, dopo le parole 16 novembre 1972' aggiungere le
seguenti parole nonché per la partecipazione al patrimonio della
relativa fondazione' e dopo il comma 2 è aggiunto il seguente
comma 3. Alla determinazione del contributo da assegnare alla
fondazione si provvede annualmente ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10'
Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1
marzo 1995, n. 16, aggiungere le seguenti parole - n. 2
rappresentanti della Regione siciliana designati dall'Assessore
regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica
istruzione'.
L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della
pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con
la Società italiana degli autori ed editori per il controllo dei
proventi derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso per
l'accesso a monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici e
mostre.
Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 50 migliaia di curo cui
si provvede con una quota fino ad un massimo del 3 per cento dei
proventi di cui all'articolo 7 della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10 e successive modifiche cd integrazioni.
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999
n. 10, e successive modifiche ed integrazioni le parole '30 per
cento' sono sostituite con le parole '27 per cento'.
Per l'esercizio finanziario 2007 la spesa valutata in 100
migliaia di curo trova riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione codice 12.02.01 accantonamento 1001.
7. All'articolo 28 della legge regionale 29 dicembre 2003, n.
21, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
2 bis. Della soprintendenza di cui al comma 1 sono istituite
sezioni provinciali, aventi competenza sui tratti di mare
adiacenti al territorio provinciale con consistente patrimonio
subacqueo. Ciascuna sezione ha sede nel capoluogo di provincia
dotato di infrastrutture di approdo e, per la provincia di
Caltanissetta, in altro comune aventi analoghe infrastrutture.'.
8. All'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, è aggiunta la seguente lettera:
q) fondazione Auxilium con sede in Trapani'.
9. All'articolo 2, comma 1 della legge regionale 5 marzo 1979,
n. 15, dopo le parole ripartizione delle somme' aggiungere , in
base al numero complessivo degli iscritti della sede regionale e
delle sedi provinciali, di ciascuna associazione,'.
10. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 5 marzo
1979, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni dopo le
parole centrali e periferici' aggiungere le parole e di
fondazioni dallo stesso costituite'.
11. I servizi di prenotazione e biglietteria a distanza per i
siti direttamente gestiti dall'Assessorato regionale dei beni
culturali, ambientali e della pubblica istruzione sono
realizzati, anche con procedure automatizzate (teleticketing),
mediante la Fondazione Federico II istituita con legge 9 dicembre
1996, n. 44, ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a),
comma 3, dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio emanato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con la Fondazione
Federico II apposita convenzione ai sensi delle disposizioni di
cui al Titolo II del citato Codice dei beni culturali e del
paesaggio.
12. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della legge
regionale 15 maggio 1991, n. 27, e successive modifiche ed
integrazioni è cosi sostituita d) per un importo non inferiore al
75 per cento dello stanziamento del capitolo 109704 UPB 1.4.1.3.1
per la formazione linguistica dei partecipanti al master
Euromediterraneo, del personale della Regione siciliana e di enti
pubblici aventi sede nel territorio della Regione siciliana.'
13. All'articolo 33, comma 2, della legge regionale 3 dicembre
2003, n. 20, dopo le parole con il presente articolo' aggiungere
le parole ed alla normativa vigente'».
PRESIDENTE Si passa all'emendamento soppressivo del comma 7
dell'articolo 8. Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA , Vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 8.6.3, a firma degli onorevoli
Forgione e Liotta.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 8.8.2, a firma degli onorevoli
Forgione e Liotta.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
PRESIDENTE Si passa all'emendamento 8.6.4.
Onorevoli colleghi, preciso che non si tratta del
maxiemendamento ma di un emendamento fuori sacco.
Gli emendamenti 10.11.3 e 10.10.5 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 8.6.6.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 8.8.2.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:
«Articolo 9
Disposizioni relative alla sanità
1. In caso di ricovero ospedaliero di cittadini riconosciuti
dalla vigente normativa appartenenti alla categoria dei ciechi di
guerra che, per causa di servizio di guerra, per fatti di guerra
o attinenti alla guerra, per cause di servizio militare e per
fatti attinenti le esercitazioni militari in tempo di pace, per
le conseguenze provocate da attentati di eversione politica e da
armi e residuati esplosivi, chimici e batteriologici, abbiano
riportato minorazioni visive ascrivibili alla prima categoria
della tabella A annessa al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e
successive modifiche, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, tutti i presidi ospedalieri pubblici e
privati operanti in Sicilia assicurano a tali soggetti, per
l'intera durata del ricovero, l'assistenza familiare continua in
deroga agli orari di visita dei parenti e, ove possibile, due
stanze interamente destinate agli appartenenti a tale categoria
protetta per la relativa assistenza ospedaliera.
2. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
regionale 5 novembre 2004, n. 15, non si applica alle aziende
ospedaliere che insistono in aree dichiarate ad alto rischio
ambientale e ad alto tasso epidemiologico e di patologie
tumorali, limitatamente a nuove unità operative complesse nel
settore oncologico.
3. I soggetti accreditati ad personam per le branche a visita
di cui al decreto assessoriale n. 890 del 2002, possono,
richiedendolo all'Assessorato regionale della sanità, previo
parere delle AUSL territoriali competenti, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge, trasferire la propria
attività ambulatoriale da una provincia all'altra. L'Assessorato
regionale della sanità, dipartimento del F.S.R., provvede con
proprio provvedimenti al trasferimento delle risorse tra aziende
sanitarie territorialmente competenti.
4. La Regione siciliana favorisce la realizzazione di cimiteri
destinati alla sepoltura di animali d'affezione.
Con successivo provvedimento l'Assessore regionale per la
sanità regolamenta, in armonia con la legge regionale 3 luglio
2000, n. 15, le modalità per la loro realizzazione.
5. E' istituita, nell'ambito delle attività equestri minori, la
riabilitazione attraverso il cavallo, o
riabilitazione equestre, riconosciuta dai competenti organi
riabilitazione equestre, riconosciuta dai competenti
organi dell'Assessorato della sanità tra le prestazioni
terapeutiche riabilitative.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge è istituito presso l'Assessorato della sanità l'albo
professionale dei tecnici di riabilitazione equestre.
6. La Regione siciliana concorre allo sviluppo del pluralismo
scientifico e della libertà di scelta attraverso l'istituzione
del Registro per gli operatori delle discipline bio
naturali finalizzate al mantenimento ed al recupero dello
stato di benessere mantenimento ed al recupero dello stato di
benessere del cittadino.
La Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge identifica dall'entrata in vigore
della presente legge identifica con propria deliberazione le
discipline bio naturali oggetto di regolamentazione e le attività
specifiche afferenti le pratiche e le discipline individuate.
7. Le cure termali ed idropiniche sono autorizzate, sempre in
forma indiretta, per un periodo di quindici giorni agli invalidi
che, in stretta relazione con l'infermità dipendente da causa di
guerra o di servizio, presentano la patologia clinica prevista e
non siano affetti da infermità che controindichino il trattamento
richiesto.
Sono, inoltre autorizzate ai grandi invalidi affetti da
infermità tubercolari, a quelli affetti da cecità bilaterali
assoluta permanentemente ammessi alle cure climatiche i quali, in
relazione alle gravi infermità di cui sono colpiti, possono
optare per un ciclo di cure idroponiche e termali quando queste
ultime ritenute prevalenti come efficacia terapeutica, per la
cura di altre infermità coesistenti tali da ritenersi attinenti o
secondarie alle gravi invalidità di cui sono portatori.
8. In deroga al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 5
novembre 2004, n. 15, le Aziende ospedaliere Vittorio Emanuele'
di Gela, Umberto I', di Siracusa e l'AUSL n. 5 di Messina per il
presidio ospedaliero G. Fogliani' di Milazzo, in quanto operanti
nell'ambito territoriale di siti industriali petrolchimici, ad
alto rischio, sono autorizzati ad istituire unità operative
complesse di oncologia'.
9. Le strutture societarie sanitarie già autorizzate alla data
di entrata in vigore dell'articolo 123 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, comprese quelle validate e confermate dalle
soppresse USL, per l'erogazione delle prestazione di terapia
fisica oltre che di radiologia, possono continuare ad erogare
tali prestazioni ai sensi del decreto assessoriale 17 giugno
2002, n. 890 purchè provviste di ambulatorio di medicina fisica
riabilitativa diretto da un fisiatra.
10. Le disposizioni contenute nella legge regionale 12 agosto
1980, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni sono applicate
alle seguenti categorie:
a) mutilati ed invalidi di guerra, ai sensi dell'articolo 2
della legge 18 marzo 1968, n. 313, dal DPR 23 dicembre 1978, n.
915 e dal DPR 30 dicembre 1981, n. 834;
b) vittime civili di guerra ai sensi degli articoli 9 e 10
della legge 18 marzo 1968, n. 313, dal DPR 23 dicembre 1978, n.
915 e dal DPR 30 dicembre 1981, n. 834;'.
11. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad
emanare con decreto, entro centottanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge, un programma regionale
unitario per l'autismo. Tale decreto prevede che ogni azienda
unità sanitaria locale della Regione siciliana attiva un centro
per l'autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo. Il
decreto prevede, altresì, che ogni azienda unità sanitaria locale
è comunque tenuta a destinare almeno lo 0,1 per cento delle somme
poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete integrata
di servizi per l'autismo.
12. Rientrano tra i soggetti preaccreditati, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 11 del decreto assessoriale n. 890 del
2002, gli specialisti ambulatoriali per le cui prestazioni sono
state avviate le richieste di rimborso entro il 31 dicembre
2002.»
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
-dall'onorevole Miccichè: 9.1.1, 9.2.1. 9.3.1, 9.4.1, 9.5.1,
9.6.1, 9.7.1, 9.8.2, 9.9.1, 10.1, 9.11.1, 9.12.1,
-dagli onorevoli Forgione e Liotta: 9.4.2, 9.6.2,
-dall'onorevole Acierno: 9.2.2, 9.3.2, 9.7.2, 9.8.3, 9.9.2,
9.11.2, 9.12.2,
-dall'onorevole Speziale: 9.2.3, 9.2.4,
-dall'onorevole Ortisi: 9.8.1.
Si passa all'emendamento 9.4.2.
LIOTTA Chiedo di parlare per illustrarlo.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
LIOTTA Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che
questa legge passerà alla storia dell'Assemblea regionale
siciliana per i contenuti bizzarri e per l'assemblaggio di
materie tanto diverse. E pertanto ritengo che, se non vogliamo
rasentare il ridicolo, dobbiamo sopprimere il comma 4 pertinente
l'istituzione di un cimitero per gli animali da affezione,
ancorché cosa giustificabile sotto il profilo igienico e sotto
mille altri aspetti. Ricordo, peraltro, che laddove dovesse
trattarsi di questioni igieniche esiste già la norma sanitaria
che prevede la distruzione delle carcasse. In tutti gli altri
casi non credo che ciò sia previsto, senza voler tornare a prima
dell'editto napoleonico, seppure, onorevoli colleghi,
personalmente, sarei per tornare a prima dell'editto napoleonico.
La società odierna, infatti non consente di tornare alle cappelle
private istituite nelle proprie tenute di campagna.
Mi sembra esagerato, tuttavia, signor Presidente, voler
prevedere un cimitero ad hoc per gli animali da affezione dove
portare poi dei fiori. Amo molto gli animali, ne ho di miei e li
amo moltissimo, ma questa norma, francamente, non riesco a
digerirla.
PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento 9.4.2. Il parere
della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto, chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Comunico che gli emendamenti 9.2.4 e 9.8.1 sono decaduti.
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo
9 (emendamento C').
Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 3
dell'articolo 9 (emendamento C').
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, onorevoli colleghi, il comma 3
dell'articolo 9 riguarda l'emendamento soppressivo da me
ripresentato. Si tratta di un emendamento soppressivo perchè
mentre, con il decreto assessoriale n. 890, blocchiamo il
trasferimento da Comune a Comune, con il comma 3, autorizziamo i
trasferimenti da Provincia a Provincia, senza avere prima un
piano organico di programmazione sul territorio degli
accreditati. Il comma 3, quindi, va abrogato.
PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento 9.3.2. Il parere
della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del comma 3
dell'articolo 9.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 7.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 8.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 12.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:
«Articolo 10
Disposizioni relative al territorio
1. I comuni nei cui territori insistano cave di
materiali per le quali sia stato ultimato il programma di
utilizzazione del giacimento o che siano state comunque
dimesse da almeno dieci anni, procedono, anche
congiuntamente, alla redazione di progetti esecutivi delle
opere di recupero ambientale con le modalità e i
finanziamenti previsti, per quanto compatibile,
dall'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n.
24.
2. In deroga alle disposizioni contenute negli strumenti
urbanistici viene reintrodotta la deroga di cui
all'articolo 36 della legge regionale 10 agosto 1985, n.
37, limitatamente alla parte relativa alle imprese
alberghiere.
3. I benefici di cui all'articolo 5 della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono estesi ai terreni
demaniali non marittimi.
4. I gestori dei dissalatori di Gela, Porto Empedocle,
Lampedusa, Linosa e Pantelleria, di cui alla legge
regionale 15 novembre 1982, n. 134, e successive modifiche
ed integrazioni, con effetto dalla data di entrata in
vigore della legge regionale 11 maggio 1993, n. 158, sono
autorizzati, in base alle convenzioni stipulate con la
Regione siciliana, ad erogare, a tutti i componenti pro-
tempore delle commissioni regionali, i compensi fissati con
i decreti assessoriale di nomina per il controllo tecnico-
economico dell'attività gestionale dei dissalatori
predetti.
I relativi oneri trovano copertura nei costi fissi di
gestione dei bilanci dei dissalatori medesimi.
5. E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale 20
gennaio 1999, n. 5.
6. Al primo capoverso del comma 82 dell'articolo 127
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 dopo le
parole coadiuvanti e concimi' aggiungere le parole tossici
e molto tossici'.
7. In caso di approvazione di un nuovo piano regolatore
generale, le lottizzazioni o le convenzioni in precedenza
approvate, le cui opere di urbanizzazione non siano state
avviate nei cinque anni successivi e comunque entro 120
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge,
sono adeguate ai nuovi parametri urbanistici, secondo gli
indici delle aree destinate a zona di espansione (zona C)
se più restrittivi.
8. I soggetti assegnatari di beni acquisiti al
patrimonio indisponibile dei comuni in quanto confiscati,
ai sensi della legge n. 575 del 1965 e successive
modifiche, possono svolgere all'attività per cui l'immobile
è stato assegnato anche qualora lo stesso immobile sia
stato realizzato in totale o parziale difformità con le
norme urbanistiche.
9. Il termine di cui all'articolo 18 della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, come modificato
dall'articolo 65 della legge regionale 3 dicembre 2003, n.
20, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della
presente legge.
10. L'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed
integrazioni, si applica nella Regione con le seguenti
sostituzioni, modifiche ed integrazioni:
a) al comma 25, dopo le parole 3.000 metri cubi', sono
aggiunti i seguenti periodi: E' altresì consentita la
sanatoria edilizia per le nuove costruzioni di tipo non
residenziale che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003
e che abbiano una cubatura non superiore a 3.000 mc.
Ciascun soggetto legittimato a richiedere il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria non può, comunque,
attraverso più richieste, conseguire la sanatoria edilizia
per costruzioni non residenziali che superano il limite
volumetrico di 3.000 mc';
b) alla lettera d) del comma 27, dopo la parola
urbanistici' sono aggiunte le parole e per le quali
non venga acquisito parere favorevole da parte
dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Non
può comunque essere rilasciata la concessione edilizia in
sanatoria per le opere che ricadono nelle predette zone
vincolate qualora il vincolo comporta inedificabilità
assoluta o quando l'opera costituisce grave pregiudizio per
la tutela del vincolo stesso.';
c) ai commi 15 e 32, le parole da 11 novembre 2004' e 10
dicembre 2004' sono sostituite dalle parole
dall'entrata in vigore della presente legge e per i
successivi sessanta giorni'.
d) al comma 43, secondo periodo, le parole può impugnare
il silenzio rifiuto' sono sostituite dalle seguenti può
avvalersi del silenzio assenso. Per le richieste di parere
già inoltrate alle amministrazioni competenti, comprese
quelle per le quali si è già formalizzato il silenzio
rifiuto, i centoventi giorni decorrono dalla data di
entrata in vigore della presente legge'.
11. In applicazione dell'articolo 32, comma 26, lettera
b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni, è
sempre ammessa la sanatoria edilizia anche per le tipologie
di illecito 4, 5 e 6 di cui all'Allegato 1, Tabella C,
relative ad opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003.
Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è
subordinato agli stessi adempimenti ed oneri previsti per
le medesime tipologie di illecito di cui al comma 26,
lettera a) del predetto articolo 32.
Qualora l'opera abusiva sia stata costruita in zona
soggetta a vincoli speciali a tutela del territorio o di
beni culturali, ambientali, paesistici o archeologici, il
parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è
richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione in
sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo in atto
esistente sia stato apposto antecedentemente alla
realizzazione dell'opera abusiva.
Le suddette disposizioni si applicano alle istanze
presentate ai sensi della presente legge e a quelle già
presentate ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale
5 novembre 2004, n. 15. Le suddette disposizioni trovano,
altresì, applicazione anche per le istanze già presentate e
per le quali il richiedente non avesse già proceduto al
pagamento degli importi restanti a titolo di oblazione, in
tal caso le modalità di pagamento della seconda e terza
rata devono essere rimesse nei termini dei commi 5 e 6.
Fermo restando il pagamento del 30 per cento
dell'oblazione contestualmente alla presentazione
dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in
sanatoria, e quant'altro previsto dall'Allegato 1
all'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, l'importo
restante dell'oblazione deve essere versato per importi
uguali nei seguenti termini:
a) seconda rata entro il 31 marzo 2006;
b) terza rata entro il 30 giugno 2006.
Il pagamento degli oneri concessori deve avvenire
secondo le modalità di cui all'articolo 24 della legge
regionale 5 novembre 2004, n. 15.
12. Al comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4, dopo le parole somme dovute' sono
aggiunte le parole con decorrenza dal trentesimo giorno
successivo alla notizia agli interessati del relativo
importo'.
13. Nell'ambito della Regione Siciliana viene istituita
la certificazione della qualità edilizia e abitativa allo
scopo di valorizzare il patrimonio immobiliare esistente e
garantire la sicurezza delle costruzioni e dei loro
complessi.
La certificazione della qualità degli immobili, in tutti
i casi in cui ne viene prevista la utilizzazione,
costituisce specifico titolo di priorità ai fini
dell'ammissione alle agevolazioni, provvidenze e
facilitazioni economiche ed amministrative previste dalle
normative vigenti.
Per gli edifici esistenti la certificazione va
presentata agli uffici tecnici comunali prima dell'inizio
dei lavori quale attestazione della qualità statica e
impiantistica, geologica e geotecnica, legale e
urbanistica, storica e ambientale della costruzione nello
stato in cui si trova.
Con decreto del Presidente della Regione, adottato su
proposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente,
sono definiti mediante specifico Regolamento di attuazione
i contenuti, le modalità e i parametri per la attribuzione
della predetta certificazione di qualità edilizia.
Con decreto del Presidente della Regione siciliana,
previo bando ad evidenza pubblica, si provvede alla
costituzione dell'elenco speciale dei soggetti autorizzati
al rilascio della predetta certificazione. Possono
inoltrare richiesta per l'iscrizione nell'elenco speciale i
soggetti privati costituiti in forma societaria e/o
associativa da almeno cinque anni, operanti nel territorio
dell'Unione Europea i cui soci e/o associati abbiano svolto
attività volte alla certificazione di qualità del
patrimonio immobiliare pubblico e/o privato ed alla tutela
giuridica e tributaria ovvero certificazione di qualità nel
settore merceologico connesso nonché quelli di nuova
costituzione che abbiano al proprio interno soggetti che
abbiano espletato, per un periodo di almeno dieci anni, le
predette attività.
In sede di prima applicazione, la Regione individua un
istituto siciliano di certificazione ambientale abitativa,
che sperimentalmente attua il rilascio delle
certificazioni. L'ISCAA per lo svolgimento dei suoi compiti
istituzionali ha un'attività documentaria e un'attività
legata alla tutela della sicurezza degli utenti di beni
immobili; entrambe le attività sono organizzate attraverso
un regolamento attuativo, che verrà emanato dal Presidente
della Regione.
14. Al comma 5 dell'articolo 89 della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6 sopprimere le parole tradizionali' e dopo
le parole attività produttive' aggiungere le parole di tipo
tradizionale costituenti elemento caratteristico del
paesaggio e della storia dei luoghi'.
15. Qualora gli strumenti urbanistici consentano la
demolizione e ricostruzione in sito del volume esistente,
il perimetro del nuovo edificio può coincidere anche in
parte con quello preesistente, fermo restando il rapporto
di copertura sul lotto di appartenenza ed il rispetto delle
distanze.
16. Le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge
regionale 7 agosto 1997, n. 30, si applicano altresì per la
realizzazione delle opere pubbliche e delle iniziative
private previste nei progetti integrati territoriali
(P.I.T.), nei programmi di riqualificazione urbana e di
sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), nei patti
territoriali o nei contratti d'area.
17. Al comma 10 dell'articolo 23 della legge regionale
10 agosto 1985, n. 37, dopo le parole prima dell'entrata in
vigore' sostituire le parole della medesima legge' con le
parole della legge 8 settembre 1985, n. 431,' e alla fine
del comma sostituire le parole '31 dicembre 1976.' Con le
parole della legge 8 settembre 1985, n. 431'
18. Al fine di dotare gli edifici di spazi e strutture
adeguati alle esigenze abitative delle persone handicappate
gravi ivi residenti sono previste le successive
disposizioni.
Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, ricompresi nelle zone territoriali
omogenee di tipo B, C ed E di cui al decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444, sono consentiti, anche in deroga agli
indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici
vigenti, interventi di ampliamento della volumetria nella
misura massima di 120 mc, realizzati in aderenza agli
edifici esistenti.
Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2, le
disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali,
quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze
dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli
eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo
di nuova edificazione.
La domanda per il rilascio della concessione edilizia
deve essere corredata di:
a) una certificazione medica rilasciata dalle aziende
unità sanitarie locali territoriali, attestante la
situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della persona
ivi residente, con l'indicazione delle condizioni
necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle
esigenze abitative delle persone handicappate;
b) una dettagliata relazione, a firma di un progettista
abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica
dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica
di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di
residenza, e il relativo progetto.
All'atto del rilascio della concessione edilizia, sulle
volumetrie realizzate ai sensi del presente articolo, è
istituito a cura del concessionario un vincolo di durata
triennale che non consente la variazione della destinazione
d'uso, la vendita e la locazione a soggetti non portatori
di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei
registri immobiliari.
19. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 22 della
legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive
modifiche e integrazioni dopo le parole ad esclusione di
quanto previsto dalla lettera c)' sono aggiunte le parole e
ad eccezione dei casi in cui ci sia un progetto ammesso a
finanziamento pubblico secondo i bandi del POR Sicilia nei
cui casi la distanza può esser anche di 50 metri.'.
20. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge
regionale 30 aprile 2001, n. 4 si applicano anche su aree o
immobili del demanio marittimo avuti in concessione o
locazione.
21. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 10
agosto 1985, n. 37, sopprimere le parole con riferimento
alla data dell'1 ottobre 1983'.»
Comunico che sono stati presentati i seguenti
emendamenti:
-dall'onorevole Miccichè: 10.1.1, 10.2.1, 10.3.1, 10.4.1,
10.5.1, 10.6.2, 10.7.1, 10.8.1, 10.9.1, 10.10.2, 10.11.1,
10.12.1, 10.13.1, 10.14.1, 10.15.1, 10.16.1, 10.17.1, 10.18.1,
10.19.1, 10.20.1, 10.21.1
-dagli onorevoli Forgione e Liotta: 10.0.1, 10.1.2, 10.10.3,
10.11.2, 10.13.2,
-dall'onorevole Acierno: 10.1.2, 10.10.4,
-dall'onorevole Speziale: 10.1.3, 10.1.4,
-dall'onorevole Incardona: 10.6.1,
- dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale, Cracolici:
10.1.5,
-dall'onorevole Beninati: 10.10.1.
Comunico, altresì, che sono stati presentati dal Governo gli
emendamenti: 10.10.5 e 10.11.3.
Si passa all'emendamento 10.0.1.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, basta
guardarle questa norma, complessivamente, in tutta la sua
articolazione, per capire che si tratta di una norma che, di
fatto, interviene con una serie di deroghe per dare mano libera
nella gestione del territorio.
Non parlo di una serie di deroghe per far sì che il mio
intervento abbia un certo effetto, ma il comma 2 è proprio in
deroga alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.
Viene reintrodotta, infatti, la deroga di cui all'articolo.
Risparmiateci almeno questo tipo di scrittura; in deroga ad una
norma, reintroduciamo un'altra deroga solo per motivare poi che,
di fatto, sul territorio siciliano, con una serie di norme che
voi avete predisposto - alcune in modo palese, altre in modo
occulto, nel senso che bisogna leggere tra le righe quello che
avete fatto - volete legittimare la mano libera sulla gestione e
la speculazione del territorio.
Ho citato solo il comma 2 perché è sintomatico dell'operazione
che questo articolato fa e non comprendo, tra l'altro,
l'attinenza alla materia delle variazioni del bilancio di buona
parte di questo articolato.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Si passa al maxiemendamento modificativo del comma 4
dell'articolo 10.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 10.10.3.
LIOTTA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
LIOTTA Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento
10.10.3 contiene tutta una serie di deroghe a vincoli e a termini
di scadenza. La più clamorosa riguarda la sanatoria per edifici
non residenziali ultimati entro il 31 marzo 2003.
La clamorosità della deroga consiste nel fatto che questa
sanatoria riguarderebbe edifici non residenziali con cubatura
inferiore a 3.000 metri cubi. Per intenderci, si tratta di
edifici con 1.000 metri quadrati di superficie e con tre metri di
altezza o, se preferite, 500 metri quadrati di superficie e 6
metri di altezza. Si tratta di interi centri commerciali
costruiti abusivamente.
Non stiamo parlando più di piccole correzioni, di piccole
superfetazioni fatte in edifici non residenziali. Qui stiamo
parlando di intere aree, di interi capannoni con funzione
commerciale o industriale.
Mi sembra che introdurre una materia del genere all'interno di
un disegno di legge di variazione di bilancio sia una forzatura
inammissibile.
Signor Presidente, ritengo che l'intero articolo non doveva
essere proposto a quest'Aula ma andava dichiarato improponibile
dalla Presidenza ed, in particolare, credo che il comma 10 debba
essere soppresso.
CUFFARO presidente della Regione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CUFFARO presidente della Regione. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, considerato che stiamo trattando una materia
delicata, le chiedo di accantonare l'intero articolo 10 e di
passare alla trattazione dell'articolo 11 per consentire
all'Assessore ed al Presidente della Commissione di confrontarsi
per capire esattamente cosa stiamo votando perché non vorremmo
prendere delle decisioni senza capire cosa stiamo trattando.
PRESIDENTE Non sorgendo osservazioni resta stabilito nel
senso richiesto Comunico dal Governo. L'emendamento 10.10.3 è
pertanto accantonato.
Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:
«Articolo 11
Disposizioni relative al turismo
1. All'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, è aggiunta la seguente lettera:
p) all'ACI di Messina per l'organizzazione del Rally
internazionale di Messina'.
2. All'articolo 14 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5,
aggiungere il seguente comma:
3 bis. Il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo
viene concesso anche ai residenti del comune di Milazzo per gli
spostamenti con aliscafi o navi da e verso le Isole'.
3. La Regione riconosce l'attività di promozione e diffusione
del Karting e degli sport motoristici svolta dall'Associazione
A.S. Federazione Karting Sicilia' con sede in Palermo.
4. E' istituito l'Albo regionale del soccorso stradale, di
seguito denominato Albo regionale, tenuto presso l'Assessorato
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
La Regione riconosce la funzione sociale e di pubblico servizio
svolta nell'ambito del soccorso stradale, definendolo a tal
proposito servizio pubblico essenziale'.
L'iscrizione all'albo regionale è condizione necessaria per la
stipulazione di convenzioni con la Regione e con tutte le
pubbliche amministrazioni competenti, proprietari o gestori di
strade ed autostrade.
L'iscrizione all'albo regionale e la cancellazione sono
disposte dall'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti.
Con successivo decreto del Presidente della Regione siciliana,
che è approvato entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana della presente legge, sono
individuati criteri e modalità per l'iscrizione all'Albo
regionale e la relativa disciplina attuativa.
5. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile
1967, n. 46, dopo le parole Regione siciliana' inserire le parole
ed il turismo interno'.
6. L'Assessore regionale per turismo, le comunicazioni e i
trasporti è autorizzato ad organizzare specifiche manifestazioni
ed eventi per celebrare adeguatamente il centenario della Targa
Florio'. Per il finanziamento delle iniziative è stanziata la
somma di 1 milione di euro.
7. Al fine di adeguare il corrispettivo pagato dalla Regione
siciliana per il servizio di collegamento marittimo con le Isole
minori, in dipendenza delle circostanze eccezionali che hanno
determinato l'imprevedibile aumento del costo del carburante,
l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i
trasporti è autorizzato a concedere il seguente corrispettivo una
tantum alle società esercenti i servizi di trasporto marittimi:
a) tratte per il trasporto passeggeri mezzo veloce:
1) unità di rete Egadi euro
370.000;
2) unità di rete Eolie . euro
660.000;
3) unità di rete Pantelleria
euro 40.000;
4) unità di rete Pelagie .. euro
180.000.
b) tratte trasporto passeggeri Ro-Ro:
1) unità di rete Eolie . euro
250.000.
Per le finalità di cui al presente articolo si fa ricorso alle
disponibilità del capitolo 478110 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario 2005.
8. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo
1982, n. 14, è così sostituito:
2. I parchi di campeggio possono disporre di ristorante, bar,
spacci alimentari e generi vari, tabacchi ed altri servizi
accessori in strutture fisse che occupino una superficie coperta
non superiore al 10 per cento dell'intera superficie del
campeggio'.
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982,
n. 14 è così sostituito:
3. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulottes e
case mobili installate a cura della gestione senza richiedere
autorizzazione o concessione edilizia, purchè conservino i
meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun
collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti
tecnologiche siano rimovibili in ogni momento; è consentita
inoltre la presenza di manufatti allestiti per il pernottamento
purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35
per cento di quella totale delle piazzole.'.
Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982,
n. 14 è così sostituito:
4. Tali manufatti non possono avere superficie coperta
inferiore a metri quadri 5 e superiore a metri quadri 8 per
persona da alloggiare.'
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982,
n. 14, è così sostituito:
2. Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree
destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di
legge, a mezzo di variante senza la preventiva autorizzazione
dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Nei
campeggi esistenti e regolarmente autorizzati si possono
insediare tutte le strutture previste dalla presente legge anche
in deroga allo strumento urbanistico, il comune provvede anche
successivamente a recepire in apposita variante allo strumento
urbanistico.'.
Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982,
n. 14, è così sostituito:
5. E' vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di
rispetto indicate nell'articolo 15 della legge regionale 12
giugno 1976, n. 78. I campeggi esistenti, regolarmente
autorizzati, possono eseguire, in deroga, le opere previste.
Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982,
n. 14, è così sostituito:
7. Nei campeggi esistenti, regolarmente autorizzati, le
strutture per le attrezzature complementari e
attrezzature sportive e ricreative previste
nell'allegato D del presente articolo nonché i manufatti fissi
allestiti per il pernottamento così come previsti ai commi 2, 3 e
4 dell'articolo 1, sono assentibili anche in assenza o in
difformità degli strumenti urbanistici.
I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di
caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di
pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla legge
regionale 13 marzo 1982, n. 14, possono istituire aree
attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al
parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti
urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla
gestione di tale aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel
rispetto della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, nonché delle
disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di
esecuzione.
I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta,
possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite
convenzioni con terzi soggetti.
Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo
massimo di 24 ore consecutive.
E' punita con la sanzione amministrativa da 100 a 300 euro e
l'immediata rimozione del mezzo, la sosta di caravan,
autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di
fuori dei campeggi e/o delle aree attrezzate. La sanzione è di
500 euro nel caso venga accertato l'utilizzo del mezzo in loco.
L'articolo 13 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, è
abrogato.'.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti affida l'incarico dello studio per la
pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale del
trasporto pubblico locale della Regione.
Il piano deve contenere la rete dei servizi di trasporto
pubblico secondo principi di economicità ed efficienza; deve
contenere altresì elementi di gerarchizzazione tra i diversi
livelli territoriali, determinando i servizi minimi regionali e
le unità di rete.
Il piano di cui alla presente disposizione è approvato sentite
le rappresentanze regionali delle imprese di trasporto pubblico,
con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i
trasporti, sentita la Giunta regionale di Governo, previo parere
della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana. Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto
organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine
di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee,
le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai
comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla
legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in
contratti di affidamento provvisorio della durate di ventiquattro
mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data
di entrata in vigore della presente legge.
I predetti contratti sono stipulati, dalla Regione e dai
comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi, che
possono costituirsi in consorzi o in associazioni temporanee
d'impresa; sono, comunque, fatti salvi i contratti di servizio e
le convezioni in atto esistenti tra i comuni e le aziende
affidatarie o concessionarie.
Non possono essere compresi nei contratti d'affidamento
provvisorio i servizi occasionali, speciali e di gran turismo già
accordati ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, che
continueranno ad essere esercitati sotto forma di autorizzazione.
Non possono, comunque essere affidati o autorizzati nuovi
servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino
all'attuazione della riforma organica del settore; potranno
unicamente essere adeguate il numero delle corse relative ai
programmi di esercizio dei servizi oggetto del contratto di
affidamento provvisorio o di autorizzazione, in funzione di
mutate esigenze della mobilità.
Il contratto di affidamento provvisorio erogato a trimestri
anticipati deve prevedere un corrispettivo pari al contributo
spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della
legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ovvero alla
somma dei contributi spettanti alle aziende costituitesi in
consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei
dati ISTAT dell'ultimo biennio ed in ragione del regime fiscale
dell'azienda destinataria. Il corrispettivo dei contratti di
affidamento provvisorio è annualmente adeguato sulla base
dell'indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati. I contratti di affidamento
provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i servizi
resi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno
2005, n. 8. Restano comunque in vigore le norme di cui ai commi
11, 12, e 13 dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno
1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai
contratti di affidamento provvisorio dei servizi di
competenza comunale compresa nella D.D.G. n. 1058/2004, la
Regione siciliana trasferisce ai comuni, in fondi vincolati, le
somme calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n.
68, oltre IVA; sono, comunque, fatti salvi i corrispettivi già
previsti dai contratti con convenzioni in essere stipulati tra i
comuni e le aziende affidatarie o concessionarie.
I servizi urbani ed extraurbani di competenza comunale
attualmente concessi dai comuni ma non compresi tra quelli
elencati nel D.D.G. n. 1058/2004, saranno oggetto anch'essi di
contratti di affidamento provvisorio stipulati con le aziende che
già li esercitavano; gli oneri di detti servizi rimangono a
carico dei comuni stessi.
Sono confermate le disposizioni per la disciplina e la
sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale urbano
previste dall'articolo 1, quarto e quinto comma, della legge
regionale 4 giugno 1964, n. 10.
Per la redazione del predetto piano di riassetto 1 è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 450
migliaia di euro (UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476516).
La Regione, fino alla stipula dei contratti di affidamento
provvisorio, continua a corrispondere, a ciascuna impresa di
trasporto pubblico, i contributo di esercizio, secondo le
modalità di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 14
giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, salvo
conguaglio.
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005,
n. 8, è sostituito dal seguente:
3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a
carico della Regione, che provvede, con decreto dell'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti da
emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente
legge, a stabilire le direttive relative alla modalità di
rimborso delle aziende di trasporto'.
All'onere di cui ai commi 7 e 13 si provvede con le
disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario 2006.
10. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 30 della legge
regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è così modificata:
a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione di servizi
connessi a tali attività, esercitata in immobili già esistenti e
già risultanti classificati nel catasto terreni come edifici
rurali. Tale requisito è accertato con un certificato catastale
storico.'.
Il comma 4, così modificato, si applica anche alle domande
presentate in adesione ai bandi pubblici del POR Sicilia, emanati
in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.»
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
-dall'onorevole Miccichè: 11.1.1; 11.2.1; 11.3.1; 11.4.1;
11.5.1; 11.6.1; 11.7.1; 11.8.2; 11.9.1; 11.9.10.
-dagli onorevoli Forgione e Liotta: 11.0.1
-dall'onorevole Acierno: 11.1.2; 11.2.2; 11.3.2; 11.7.3;
-dall'onorevole : 11.6.2;
-dagli onorevoli Beninati e Misuraca: 11.7.2;
-dagli onorevoli Fleres, Catania G, Maurici: 11.8.1;
-dall'onorevole Sammartino: 11.9.2; 11.9.3; 11.9.4; 11.10.1;
-dall'onorevole Savona?: 11.9.6; 11.9.5;
-dall'onorevole Dina: 11.9.7; 11.9.8; 11.9.9.
Si passa all'emendamento 11.0.1.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo
11.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicePresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 4.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 6.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 9.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Comunico che l'emendamento 11.6.2 è superato
Si passa all'emendamento 11.8.1.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE L'emendamento 11.7.2, contenuto nel testo, è
rinviato al momento dell'esame del testo.
Gli emendamenti 11.9.6, 11.9.7, 11.9.3, 11.9.8, 11.9.4, 11.9.5,
11.9.9 e 11.10.1 sono assorbiti dal maxi-emendamento.
Si passa all'emendamento 11.9.2.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Comunico che sono stati presentati dal Governo gli emendamenti:
11.8.3, 11.8.4 e 11.8.5.
Si passa all'emendamento 11.8.3.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 11.8.4.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 11.8.5.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
GRANATA assessore per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
GRANATA assessore per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti questi
articoli si rifanno ad una disposizione del comma 7, in cui tutti
questi interventi sarebbero assentibili anche in assenza e in
difformità degli strumenti urbanistici.
Quanto previsto ai commi 8.3, 8.4, 8.5 è sempre in difformità
degli strumenti urbanistici. Ciò vuol dire che, in difformità
degli strumenti urbanistici, in un'area di campeggio, si può
edificare fino al 10 per cento della superficie del campeggio
stesso. Come variante del sistema urbanistico, qualsiasi area di
campeggio per camper, qualsiasi estensione abbia, stiamo
autorizzando a costruire il 10 per cento di strutture fisse
all'interno di quell'area, in deroga a tutti gli strumenti
urbanistici.
Oggettivamente, è improponibile, per motivi evidenti, da un
punto di vista normativo e poi per altri motivi.
Abbiamo salvaguardato soltanto quelle parti che riguardano i
servizi per le aree.
MICCICHE' Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
MICCICHE' Signor Presidente - parlo anche da camperista -
se vogliamo essere irrisi da tutto il mondo, credo che con la
seguente formulazione accadrà sicuramente: è punita con la
sanzione amministrativa da 100 a 300 euro e l'immediata
rimozione del mezzo, la sosta di caravan, camper e simili, di
pernottamento al di fuori dei campeggi e delle aree attrezzate.
la sanzione è di 500 euro nel caso venga accertato l'utilizzo del
mezzo nel logo .
Ho girato l'Europa con il camper e, prima ancora, con la
roulotte e, in nessuna parte del Mondo, ciò accade. E' una cosa
che non regge. Una cosa del genere sarà riferita alla Commissione
Europea.
Ho dormito nella famosa piazza di Berlino ed ho dormito quattro
giorni perché i campi erano pieni e nessuno mi ha buttato fuori.
E' una piazza bellissima che ha fatto la storia del Mondo, anzi,
addirittura, ogni tanto passava una macchina della polizia che mi
guardava perché vi erano delle situazioni particolari. Eravamo in
Germania.
Vogliamo impedire ai turisti di venire in Sicilia con i camper
e con le roulotte, in quelle condizioni Cerchiamo di riflettere
su questa situazione e di rivederla.
Condivido quanto affermato prima dall'assessore Granata su
questo aspetto della questione urbanistica. Chiedo cinque minuti
di sospensione per un approfondimento.
GRANATA assessore per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
GRANATA assessore per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti. Queste aree attrezzate servono ad impedire che ci sia
una sosta selvaggia che, in alcuni periodi dell'anno, proprio nei
centri storici o in alcuni luoghi, risulta particolarmente
sgradevole.
Si tratta di una sanzione eccessivamente rigida che,
probabilmente, potremmo rimodulare meglio. Mi adopererò subito in
modo da eliminare la sanzione, prevedendo comunque una
regolamentazione.
Non ha senso prevedere una regolamentazione in aree attrezzate
e poi consentire che i camper e le roulotte si possano fermare
dappertutto. Ciò mi sembra fuori da ogni logica.
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE Signor Presidente, comprendo le questioni poste
dall'Assessore in rapporto alla volontà del Governo anche se
sappiamo che le aree attrezzate per il campeggio non vengono
realizzate dal Governo. Si tratta di una indicazione, di un
incentivo che diamo ai Comuni.
Nelle more - visto che usate questo termine -, in attesa che ci
siano le aree attrezzate, che facciamo, multiamo tutti i camper?
Fatta in quel modo, la norma bisogna calibrarla bene.
CUFFARO presidente della Regione. La norma recita: ... al di
fuori dei campeggi .
FORGIONE Esatto.
CUFFARO presidente della Regione. Ma si presuppone che vi
siano.
FORGIONE E se non ci sono le aree attrezzate per i camper -
altra cosa rispetto ai campeggi - o se i camper vanno nei
campeggi, considerato che non tutti i campeggi sono attrezzati
per ricevere i camper che hanno altre dimensioni che non la
normale tenda, che facciamo, multiamo tutti i camper?
Vi invito a la formulare il testo in modo adeguato.
GRANATA assessore per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà
GRANATA assessore per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti. La norma va letta per intero perché si dice che i
Comuni, quando istituiscono le aree di sosta, provvedono alla
loro gestione, anche mediante apposite convenzioni con diversi
soggetti - nelle predette aree, la permanenza è consentita per un
periodo massimo di 24 ore - e poi prevede la sanzione.
E' un tentativo di regolamentare la sosta per il pernottamento.
CUFFARO presidente della Regione. Basta aggiungere nei
Comuni provvisti di aree attrezzate è punita con la sanzione
amministrativa .
PRESIDENTE Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:
«Articolo 12
Misure finanziarie urgenti
1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione è autorizzato a concedere alla
Fondazione Federico II' un contributo straordinario, pari a 597
migliaia di euro, a titolo di ristoro per i proventi derivanti
dalla fruizione del complesso monumentale del Palazzo Reale di
Palermo incassati dalla Regione per conto dell'Assemblea
regionale siciliana nel periodo giugno 2004-giugno 2005.
All'articolo 18 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 54
dopo le parole della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15'
sono aggiunte le parole e vengono direttamente versate alla
Fondazione Federico II'.
2. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per
l'esercizio finanziario 2005, un contributo straordinario di 25
migliaia di euro all'INAF
- Osservatorio astronomico di Palermo per l'acquisto del
materiale necessario alla motorizzazione ed automazione del
telescopio rifrattore di Merz e per lo svolgimento di attività
di divulgazione.
3. Per l'anno 2006 le disposizioni limitative alle assunzioni
negli enti locali e negli enti soggetti a controllo e vigilanza
della Regione non trovano applicazione per l'assunzione dei
lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavoratori
socialmente utili.
L'applicazione della predetta disposizione resta subordinata
al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 77, comma 1,
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26
novembre 2000, n. 24, aggiungere i seguenti:
2 bis. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato a concedere un contributo pari ad euro ripartiti in
cinque annualità, in quote di pari importo, per ogni lavoratore
socialmente utile, avviato dagli enti locali sulla base di
progetti autofinanziati, che venga stabilizzato dall'ente
promotore o utilizzatore, nell'anno 2006, attraverso una delle
misure di fuoruscita previste dalla legislazione vigente, con un
compenso mensile lordo non inferiore ad euro 671,39.
2 ter. Il contributo di cui al comma 2 bis non è cumulabile
con altri benefici o provvidenze erogati per la smobilitazione
dei medesimi lavoratori con oneri a carico del bilancio
regionale.'.
4. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 26 della
legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed al fine di consentire
l'attuazione del progetto sperimentale per l'impiego delle
cellule staminali cordonali nella rigenerazione della parete
cardiaca in soggetti colpiti da infarto, è autorizzata, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2006, la spesa di 500
migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi si
provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è
autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario
2005, in favore del Consorzio di ricerca per lo sviluppo di
sistemi innovativi agroambientali (Co.Ri.S.S.I.A.), ente della
Regione siciliana di diritto pubblico, istituito ai sensi
dell'articolo 5 della legge regionale n. 88 del 1982, un
contributo annuo pari a euro 300 migliaia quale concorso nelle
spese di gestione e di funzionamento dell'azienda sita in Agro
di Sciacca in contrada Marchesa concessa dalla Fondazione C.A.
Vetrano' in comodato d'uso al Co.Ri.S.S.I.A. per la durata di
anni 25 come sede per lo svolgimento di una vasta attività di
ricerca, per il recupero e la valorizzazione della biodiversità
mediterranea. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10.
6. Per la promozione e valorizzazione del percorso turistico-
culturale Fiumara d'arte', nonché per la conservazione,
manutenzione e fruizione delle sue opere d'arte, l'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è
autorizzato ad erogare un contributo annuo determinato ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10.
Il predetto contributo è destinato per il 40 per cento
all'associazione Fiumara d'arte' per iniziative promozionali e
di valorizzazione del percorso; il restante 60 per cento è
ripartito in parti uguali tra i comuni di Mistretta, Motta
d'Affermo, Pettineo, Reitano, Tusa e Castel di Lucio per la
conservazione, manutenzione, fruizione ed incremento nel numero
delle opere d'arte.
L'inserimento di nuove opere d'arte nel percorso Fiumara
d'arte' è stabilito d'intesa tra il comune nel cui territorio è
prevista l'esposizione dell'opera e l'associazione Fiumara
d'arte'.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 70 migliaia di euro.
7. L'Assessore regionale per gli Enti locali è autorizzato a
concedere, per l'anno 2005, un contributo pari a 100 migliaia di
euro al Centro Internazionale di Etnostoria di Palermo per
l'istituzione del premio internazionale di studi
demoetnoantropolgici G. Pitrè - Salamone Marino'. Per gli
esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10.
8. L'Assessore regionale per gli Enti locali è autorizzato a
concedere, per l'anno 2005, un contributo pari a 100 migliaia di
euro al Conservatorio di Musica
Vincenzo Bellini' di Palermo ed all'Accademia di Belle Arti di
Palermo per l'istituzione del premio Nuovi Talenti' nelle
sezioni rispettivamente di musica ed arte. Per gli esercizi
finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3 comma
2 lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
9. Per l'esercizio finanziario 2005 è istituito, presso la
Presidenza della Regione, un fondo destinato alla concessione di
contributi straordinari in favore di associazioni, onlus, enti
di culto e di soggetti aventi particolari esigenze da tutelare.
I contributi di cui al comma 1 sono determinati con decreto
del Presidente della Regione, previo parere della II Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 1.590 migliaia di
euro.
10. Al fine di favorire e promuovere il più ampio diritto alla
formazione scientifica e culturale, nonché l'attività di ricerca
e di collaborazione con le università o gli altri istituti di
alto profilo scientifico, è promossa, ai sensi dell'articolo 14
del codice civile, l'istituzione di una fondazione di ricerca
scientifica e culturale denominata Prof. Gianfranco Cupidi'. Per
l'anno 2005 alla Fondazione è concesso un contributo valutato in
100 migliaia di euro.
11. L'Assessore regionale per l'agricoltura e per le foreste è
autorizzato, per l'esercizio finanziario 2006, ad erogare un
contributo straordinario di 400 migliaia di euro all'Azienda
silvo-pastorale di Nicosia e 100 migliaia di euro all'azienda
silvo-pastorale di Troina per le finalità di cui agli articoli
3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e quale concorso al
ripianamento delle passività delle stesse.
Agli oneri del presente comma, quantificati per l'esercizio
finanziario 2006 in 500 migliaia di euro, si provvede con parte
delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003 del
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
12. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è
autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, un
contributo di 100 migliaia di euro alla sezione regionale
siciliana della Lega italiana per la lotta contro il tumore per
le sue finalità istituzionali. Per gli esercizi finanziari
successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è
autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, un
contributo annuale complessivo nel limite massimo di 50 migliaia
di euro alla sezione regionale siciliana della Lega italiana per
la lotta contro il tumore, per far fronte agli oneri relativi
alla fornitura di arance che l'Assessorato si impegna ad
effettuare giusta convenzione con la sezione regionale predetta.
Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10.
13. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a
concedere per l'esercizio finanziario 2005 all'azienda unità
sanitaria locale n. 9 di Trapani, un contributo di 150 migliaia
di euro, finalizzato al proseguimento dell'attività del Registro
tumori per la provincia di Trapani istituito con deliberazione
del direttore generale n. 394 del 19 febbraio 2003. Per gli
esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10.
14. Il contributo alla Casa Sicilia per la promozione della
cultura, dell'immagine e dei prodotti tipici e di qualità
siciliani nonché per il premio Sicilia
Archimede' è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005, di
200 migliaia di euro.
15. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è
autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario
2006, alla Fondazione A. e S. Lima Mancuso - Università di
Palermo un contributo annuo pari a 150 migliaia di euro, cui si
provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2,
accantonamento 1003 del bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi si
provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
16. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare un
finanziamento aggiuntivo ai comuni capoluogo della Regione che
abbiano dichiarato il dissesto o lo dichiarino entro il 31
dicembre 2005, di 2.000 migliaia di euro l'anno per il triennio
2005-2007 e per comune. Per le predette finalità si fa fronte
con parte delle disponibilità del fondo per le Autonomie locali.
17. Al fine di favorire e potenziare le attività di ricerca e
di innovazione sulle colture mediterranee, l'Assessore regionale
per l'agricoltura è autorizzato ad erogare al Centro
sperimentale Ponte Olivo di Gela, per l'esercizio finanziario
2005, un contributo di 250 migliaia di euro, quale concorso alle
spese di funzionamento del centro.
18. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste,
di concerto con l'Assessorato regionale per il lavoro, autorizza
i Consorzi di bonifica, che gestiscono opere pubbliche demaniali
finalizzate alla distribuzione collettiva delle acque in favore
dell'agricoltura, a stipulare contratti di diritto privato
quinquennale per la stabilizzazione del precariato in servizio
presso gli enti medesimi da almeno cinque anni con avviamento in
conformità alla legislazione all'epoca vigente.
Tale personale viene assimilato nel trattamento economico e
giuridico, nella procedura di stabilizzazione e nella copertura
dei relativi costi a quello analogo in servizio presso i diversi
rami dell'Amministrazione regionale.
La relativa spesa, pari a 1.000 migliaia di euro, è a carico
del Fondo unico del precariato, istituito con l'articolo 71
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
19. L'Assessore regionale per l'Agricoltura e le foreste è
autorizzato a concedere ai giovani imprenditori insediatisi in
aziende agricole a partire dal 2001 tramite acquisto di terreni
con mutuo fondiario un contributo sul pagamento degli interessi
nella misura prevista dai bandi sull'acquisto dei terreni
tramite ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare).
L'applicazione della presente disposizione è subordinata al
rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui
all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea.
20. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare un
contributo straordinario di 100 migliaia di euro per l'esercizio
finanziario 2005 da assegnare ai proprietari degli immobili
danneggiati dagli eventi calamitosi del 21 novembre 2002,
verificatisi nel territorio del comune di Misterbianco, per fare
fronte alle spese di ripristino degli immobili stessi.
21. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione,
nell'ambito delle proprie funzioni in materia di politiche del
lavoro, della tutela dei lavoratori e delle competenze in
materia di politiche sociali e previdenziali, è autorizzato ad
avvalersi, mediante apposita convenzione, di Italia Lavoro
Sicilia S.p.A., società costituita ai sensi dell'articolo 105
della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Per la promozione e
la gestione delle attività riconducibili agli ambiti di cui al
presente comma, i dipartimenti dell'amministrazione regionale
possono avvalersi di Italia Lavoro Sicilia S.p.A., di intesa con
la Presidenza della Regione, nel rispetto dell'articolo 105
della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e della suddetta
convenzione.
Per le finalità della presente disposizione è autorizzata,
quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi
generali di struttura in favore di Italia Lavoro Sicilia S.p.A.,
la spesa di 50 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi
finanziari 2005, 2006 e 2007. Per gli esercizi finanziari 2006 e
2007 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
22. La Regione, al fine di diffondere tra gli studenti
siciliani i principi ispiratori del partenariato globale
euromediterraneo ed i valori del dialogo interculturale e per
celebrare l'anniversario della dichiarazione di Barcellona
del 1995, istituisce la Giornata euromediterranea'.
La Regione, nella settimana tra il 4 ottobre, solennità civile
per la pace, e la domenica successiva, promuove iniziative per
migliorare il dialogo e la cooperazione euromediterranea
nell'ambito della rete delle città della pace costituita con la
manifestazione Luci dal Mediterraneo', organizzata dalla
Associazione Altre città' di Marsala.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 20
migliaia di euro.
23. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 22 della legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed
integrazioni, aggiungere dopo le parole ad esclusione di quanto
previsto dalla lettera c)' le parole e ad eccezione dei progetti
ammessi a finanziamento pubblico secondo i bandi del POR
Sicilia, nel cui caso la distanza può essere anche di 50
metri.'.
24. In considerazione della grande rilevanza culturale,
etnografica, paesaggistica ed ambientale ed al fine di
incrementare le attività istituzionali, l'organizzazione di
mostre e convegni, escursioni etnoantropologiche con fruizione
del Parco Museo Jalari anche da parte di categorie disagiate, la
preparazione dei giovani alla guida ambientale e la
conservazione di antichi mestieri, l'Assessore regionale per i
beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, in
favore del Parco, Associazione culturale con sede in Barcellona
Pozzo di Gotto, un contributo di 100 migliaia di euro.
25. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo,
per l'esercizio finanziario 2005, di 50 migliaia di euro
all'associazione culturale etnografica ambientale Jalari di
Barcellona Pozzo di Gotto per le previsioni statutarie inerenti
la gestione del Parco museo Jalari'. Per gli esercizi finanziari
2006 e 2007 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
26. Per le finalità dell'articolo 21 della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6, è autorizzata la spesa di 100 migliaia di
euro per l'esercizio finanziario 2005. Per gli esercizi
finanziari successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10.
27. L'Assessore regionale alla Presidenza è autorizzato ad
estendere i benefici di cui alla legge regionale 15 maggio 2002,
n. 4, ai soci della cooperativa La Gazzella Lotto 214 di
Messina', i quali hanno in corso giudizio amministrativo avverso
la delibera di esclusione adottata nei loro confronti.
I predetti benefici, diretti al rimborso forfetario delle
anticipazioni versato dai soci in conto costruzioni sono
concessi al fine di eliminare il contenzioso sociale,
instauratosi a seguito dei gravi danni subiti dal programma
costruttivo per i dissesti idrogeologici.
Il contributo, nella misura forfetaria di 15 migliaia di euro
per ciascun socio, è erogato su richiesta degli interessati,
previa trasmissione della certificazione relativa alla pendenza
del giudizio amministrativo della copia dell'originario atto
dell'assegnazione provvisoria della copia della delibera di
esclusione, della rinuncia al giudizio di opposizione alla
delibera di esclusione.
Per le finalità di cui alla presente disposizione è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 300
migliaia di euro.
28. Al fine di perseguire l'obiettivo della rivitalizzazione
sociale e culturale dell'area interessata, l'Assessore regionale
per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, un
contributo di 200 migliaia di euro al comune di Naro per il
recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di un
edificio di proprietà comunale da adibire a centro servizi alla
produzione musicale, Casa della musica.
29. Per il raggiungimento degli scopi statutari è concesso
all'Associazione Sviluppo P.M.I. e Amministrazione
pubblica, in acronimo S.P.A.' con sede in Palermo, per
l'esercizio finanziario 2005, un contributo di 250 migliaia di
euro, con le modalità di cui all'articolo 23 della legge
regionale 23 dicembre 2002, n. 23. Per gli esercizi successivi
il contributo è determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
30. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e le autonomie locali è autorizzato a concedere un
contributo straordinario di 200 migliaia di euro, per
l'esercizio finanziario 2005, alla società cooperativa Nuove
Proposte di Enna per la realizzazione dell'VIII edizione della
manifestazione internazionale denominata Mediterraneo senza
frontiere' da svolgere in provincia di Agrigento, in
collaborazione con l'amministrazione provinciale.
31. Alla fine del comma 2 dell'articolo 4 della legge
regionale 13 settembre 1999, n. 20, sono aggiunte le seguenti
parole:
Nel caso in cui ad avere diritto all'assunzione sono
esclusivamente i genitori della vittima, è possibile assumere,
con le modalità di cui al comma 1, previa rinuncia di uno di
essi, uno dei fratelli o delle sorelle della vittima'.
Dopo l'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1999, n.
20, è inserito il seguente articolo:
Art. 5 bis - 1. A titolo di solidarietà della comunità
regionale nei confronti degli orfani di Sebastiano Conti e
Daniela Maiorana, vittime del terrorismo internazionale nella
strage di Sharm El Sheik del 23 luglio 2005, trovano
applicazione i benefici degli articoli 2 e 3 della legge
regionale 13 settembre 1999, n. 20. Per i familiari delle altre
vittime Giovanni Conti e Rita Privitera trovano, invece,
applicazione i benefici degli articoli 2 e 4 della legge
regionale 13 settembre 1999, n. 20.'.
Agli oneri di cui ai commi precedenti si fa fronte con parte
delle disponibilità dell'UPB 3.1.2.3.5 del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 2005.
32. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono sopprese
le parole che si realizzano nel territorio regionale'.
33. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge
regionale 12 gennaio 1993, n. 12, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, la spesa di 100 migliaia di euro.
Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10.
34. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 31 luglio 2003,
n. 10, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 12 bis - Affidamento servizi di formazione, di
aggiornamento professionale e di assistenza tecnica. 1. Per lo
svolgimento delle attività di formazione, di aggiornamento
professionale e di assistenza tecnica, ivi compresa quella degli
operatori dei distretti sociosanitari, l'Assessore regionale per
la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali può
avvalersi, qualunque sia la loro denominazione, di organismi nei
cui confronti sussista un rapporto di partecipazione, di
associazione o di adesione concordata con la Regione.
2. L'avvalimento di cui al comma 1 è sostitutivo della vigente
disciplina in materia.'.
35. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere a Eureka
società cooperativa, con sede in Palermo, un finanziamento al
fine di sostenere la manifestazione denominata Orient mente'.
Per le relative finalità è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, la spesa di 300 migliaia di euro.
Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
36. L'assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e le autonomie locali è autorizzato a concedere
all'Associazione Progetto giovani di Palermo, individuata per la
sua esperienza nel settore quale partner scientifico della
Regione, un contributo, per l'esercizio finanziario 2005, di 200
migliaia di euro al fine di istituire un centro sperimentale di
pet teraphy.
Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
37. Al fine di fronteggiare le emergenze sanitarie della
popolazione residente nella zona sud della provincia di Siracusa
e nella zona montana del siracusano, l'Assessore regionale per
la sanità è autorizzato a corrispondere, per l'esercizio
finanziario 2005, all'azienda sanitaria locale n. 8 un
contributo straordinario di 400 migliaia di euro per la
realizzazione di un impianto di elisoccorso per l'ospedale
d'area Avola-Noto, nello spazio attiguo all'ospedale Di Maria'
di Avola, già zona di pronto intervento per i casi di calamità
pubblica.
38. La Presidenza della Regione concorre al sostegno
dell'attività dell'associazione A.G.S.A.S. Onlus, Associazione
genitori soggetti autistici siciliani, con sede in Palermo,
mediante un contributo di 500 migliaia di euro per l'esercizio
finanziario 2005. Per gli esercizi finanziari successivi si
provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
39. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 29, è sostituito dai seguenti:
1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale
15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di
servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di
piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o
autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle
spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato
forfetariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato in
unica soluzione.
1 bis. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB
12.3.1.3.1, capitolo 478106), di cui 1.100 migliaia di euro
destinate all'erogazione dei contributi relativi all'anno
2004.'.
40. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare,
nell'esercizio finanziario 2005, previa stipula di apposita
convenzione, un contributo straordinario, entro il limite di 300
migliaia di euro, all'Universitas Sancti Cyrilli A.D. 1679 di
Malta, per la costituzione della facoltà di scienze del mare in
Mazara del Vallo.
Per gli esercizi successivi l'Assessorato regionale per i beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è
autorizzato a concedere un contributo annuo da destinare
all'attività didattica ed alle spese di funzionamento della
predetta facoltà, cui si provvede ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
41. Al fine di valorizzare il complesso architettonico e
l'annesso giardino storico della villa Merlo, è concesso al
comune di Ficarazzi un contributo, per l'esercizio finanziario
2005, di 150 migliaia di euro, quale concorso della Regione
nelle spese di gestione, manutenzione e per le attività
culturali. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10.
42. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio
2004, n. 10, è sostituito dal seguente:
1. E' sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese
beneficiarie il pagamento delle rate scadute e non pagate alla
data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle
che andranno a scadere fino all'1 gennaio 2006 relative a:
a) finanziamenti agevolati concessi dall'Irfis - Medio credito
della Sicilia S.p.A. ai sensi dell'articolo 20 della legge
regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni.
b) crediti di esercizio e mutui concessi dall'Istituto
regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi
della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora già
maturati sulle rate sospese che verranno poi corrisposti
contestualmente al pagamento della rata a cui si riferiscono.
3. Il pagamento delle rate oggetto della sospensione avverrà
in coda al piano di ammortamento che viene prolungato di un
numero di rate pari a quelle scadute e non pagate in virtù della
presente legge e secondo la medesima periodicità prevista
originariamente.
4. I suddetti benefici si applicano anche in presenza di
azioni esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate per
il recupero delle rate oggetto della sospensione, a condizione
che l'impresa debitrice provveda al pagamento delle spese legali
connesse.
5. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2,
dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni, il fondo di rotazione
istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle
industrie in Sicilia (IRFIS) con l'articolo 44 della legge
regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato,
nell'esercizio finanziario 2005, di 25 migliaia di euro. Per le
finalità di cui alla lettera
b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio
2004, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il fondo
unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla
cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato nell'esercizio
finanziario 2005, di 25 miglia di euro.'.
43. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge
regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro.
Il finanziamento è finalizzato all'assolvimento di esigenze
istituzionali derivanti da carenze d'organico accertate in base
al POV già approvato dalla Giunta regionale e sino alla
concorrenza di queste ultime. Restano esclusi dalle predette
provvidenze i consorzi che, avvalendosi di precedenti
finanziamenti, sempre ai sensi del citato articolo 3 della legge
regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed
integrazioni, hanno già provveduto ad instaurare rapporti a
termine in misura superiore al 5 per cento delle unità carenti
in organico come sopra accertate.
44. Per le finalità di cui all'articolo 50 della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 1.200 migliaia di euro,
UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476517.»
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
-dall'onorevole Miccichè: 12.1.1, 12.2.1, 12.4.1, 12.5.1,
12.6.2, 12.7.2, 12.8.1, 12.9.1, 12.10.1, 12.11.1, 12.12.1,
12.13.1, 12.14.1, 12.15.1, 12.16.1, 12.17.1, 12.18.2, 12.19.1,
12.20.1, 12.21.1, 12.22.1, 12.23.1, 12.24.1, 12.25.1, 12.26.1,
12.27.1, 12.28.1, 12.29.1, 12.30.1, 12.31.1, 12.32.1, 12.33.1,
12.34.1, 12.35.1, 12.36.1, 12.37.1, 12.38.1, 12.39.1, 12.40.1,
12.41.1, 12.42.1, 12.43.2, 12.44.1,
-dall'onorevole Acierno: 12.1.2, 12.2.2, 12.3.3, 12.6.3, 12.7.4,
12.10.2, 12.12.2, 12.15.2, 12.17.2, 12.18.3, 12.19.2, 12.22.2,
12.24.2, 12.25.2, 12.29.2, 12.31.3, 12.35.2, 12.40.2,
-dagli onorevoli Forgione e Liotta: 12.3.2, 12.9.2,
-dagli onorevoli Culicchia, Barbagallo e Genovese: 12.6.1,
-dal Governo: 12.7.3, 12.8.2,
-dagli onorevoli Ortisi, Manzullo, Spampinato, Galletti e
Vitrano: 12.7.1,
-dagli onorevoli Leanza Edoardo e Misuraca: 12.16.2,
-dall'onorevole Speziale: 12.17.4, 12.17.5, 12.18.5, 12.18.4,
12.43.4, 12.43.3,
-dall'onorevole Morinello: 12.18.1, 12.43.1,
-dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale e Cracolici: 12.19.3,
12.42.2
-dagli onorevoli Oddo e Panarello: 12.19.4, 12.42.3,
-dagli onorevoli Spampinato e Ortisi: 12.31.2,
-dall'onorevole Dina: 12.44.2, 12.44.5.
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 3 dell'articolo
12.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 7 dell'articolo
12.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 8.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 9.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Onorevole Forgione, ci troviamo già in sede di
votazione. Le potrò concedere la parola soltanto alla fine della
stessa.
PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento modificativo del
comma 9 dell'articolo 12 (emendamento C'). Il parere del
Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del comma 19
dell'articolo 12 (emendamento C'). Il parere del Governo?
CINTOLA Assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E'
approvato)
Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del comma 44.
dell'articolo 12 (emendamento C'). Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 12.3.2 dell'onorevole Forgione.
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE Signor Presidente, io prevedevo la soppressione di
numerosi commi ma, in particolare, ritengo che il comma 9 non sia
accettabile; l'ho detto prima, intervenendo nella discussione
generale e parlando su questi emendamenti.
Non capisco come è stato concepito; tra l'altro, tra la prima
e la seconda stesura c'è addirittura un aumento del contributo
stanziato. Non comprendo la logica che ci sta, o, meglio, la
logica la capisco ed è solo una logica clientelare, infatti non
c'è un criterio sulla base del quale accedere a questo fondo, non
c'è un albo sulla base del quale accedere a questo fondo. E' una
scelta tutta discrezionale quella delle associazioni onlus, degli
enti di culto e, poi, io vorrei capire, signor Presidente
dell'Assemblea - e vorrei capirlo anche dal Presidente della
Regione - cosa si intende per soggetti aventi particolari
esigenze da tutelare .
Noi istituiamo un fondo dove ci sono le associazioni onlus, gli
enti di culto e, poi, i soggetti aventi particolari esigenze da
tutelare. Io vorrei sapere come si norma e come si individuano le
caratteristiche, le tipologie e chi decide, anche nel titolo
della legge, i soggetti aventi particolari esigenze da
tutelare.
Questo è chiaro che evidenzia la natura di questo fondo, non a
caso gestito direttamente dalla Presidenza della Regione. Questo
è un fondo clientelare perchè non c'è un criterio, in quanto
quando io vedo che nell'ordine del giorno impegnativo della
seconda Commissione, e non venga qui il Governo a dire che con
gli ordini del giorno non c'entra niente, perchè nella stessa
norma c'è scritto poi che i contributi al comma 1 sono
determinati con decreto del Presidente, ma previo il parere della
seconda Commissione. La seconda Commissione, in sede di
discussione di questa norma, onorevole Presidente, ha già dato un
indirizzo vincolante al Presidente della Regione e nonostante
l'indirizzo vincolante mi devono spiegare, la Commissione e il
Presidente della Regione, perchè tra le migliaia di chiese
siciliane da finanziare se ne scelgono 10, perchè tra le migliaia
di onlus da finanziare se ne scelgono 12, perchè tra i comitati
associativi da finanziare si sceglie l'associazione delle case
Sicilia .
Qual è il criterio? Non ci può essere un criterio perchè il
titolo della norma parla di soggetti aventi particolari esigenze
da tutelare , cioè le pressioni clientelari e la rappresentanza
clientelare di questo o di quel soggetto che deve accedere al
finanziamento.
Io credo, onorevole Presidente della Regione, che questa norma
non l'aiuta, né le fa bene e né dà legittimità e trasparenza alla
funzione ed alla gestione di questo fondo.
Gliel'ho spiegato prima, gliel'ho ripetuto ora, lei dice che
con quell'ordine del giorno non c'entra nulla ma quell'ordine del
giorno, interpretando la seconda parte della norma, vincola il
Governo a dare priorità alle associazioni che già lì sono
indicate solo in modo discrezionale. Voi state facendo un fondo
da gestire in modo clientelare.
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur
apprezzando - lo dico senza nessun pudore - l'impegno in
quest'Aula dei colleghi di Rifondazione comunista, credo però che
bisogna anche dare a Cesare quel che è di Cesare.
L'onorevole Forgione da sempre è famoso in terra di Sicilia per
condurre le sue serie battaglie antimafia; però, spesso e
volentieri, signor Presidente, succede che si commettono degli
errori di percorso e si addebita mafiosità a chi è vittima
probabilmente della mafia.
In merito all'associazione Salviamo le nostre case Sicilia ,
ho sentito già due volte dall'onorevole Forgione fare
riferimento a eventuali, secondo il suo punto di vista,
collusioni con ambienti mafiosi o di malaffare o con gente
FORGIONE Io ho letto soltanto quello che è scritto
ACIERNO Per fortuna le cose che ha detto sono tutte
trascritte
Io vorrei dire all'Aula che stiamo vivendo nel territorio
siciliano un problema drammatico di cui qualcuno, evidentemente,
non ha voglia di farsi carico perché è più semplice liquidare le
vicende di cittadini che magari non trovano difesa da parti
politiche; al riguardo l'onorevole Forgione ha detto che dovremmo
dare noi i soldi a quelli di Pizzo Sella che hanno comprato le
case dalla sorella di un boss
Onorevole Forgione, nessun proprietario di Pizzo Sella risulta
oggi avere acquistato nessun immobile da sorelle o parenti
diretti dei boss che lei conosce, perché queste è gente che è
stata sì truffata e probabilmente anche dalla mafia, ma da quella
mafia che non è codificata ancora dal codice penale vigente, ma
da quella mafia che mentre governava la città di Palermo e
rilasciava le concessioni edilizi, forse, a quei mafiosi di sua
conoscenza per costruire quelle case, a quella mafia che dagli
uffici dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione
siciliana rilasciava pareri favorevoli, a quella mafia che negli
uffici urbanistici della Provincia regionale di Palermo
rilasciava pareri favorevoli, forse a quei mafiosi che lei
conosce per costruire quelle case e quelle case che forse -
sempre secondo il suo punto di vista - sono state costruite dalla
mafia, sappia
FORGIONE Il sindaco di allora era Ciancimino
ACIERNO Signor presidente, quando l'onorevole Forgione
interviene lo ascolto in silenzio, abbia la compiacenza anche lui
di fare silenzio
FORGIONE Quando lei frequentava la sua casa io non ero ancora
in Sicilia
ACIERNO Vede, onorevole Forgione, quello che lei non conosce,
forse per le sue origini calabresi, è che mentre fino alla
settimana scorsa insieme al suo collega Orlando portavate avanti
la candidatura nelle vostre primarie della signora Borsellino,
lei non sa che il suo amico Orlando ha governato da sindaco la
città di Palermo per oltre dieci anni con il piano regolatore del
signor Ciancimino, che secondo il suo punto di vista è un
mafioso
Il signor Orlando ha gestito per dieci anni il territorio della
città di Palermo con lo strumento urbanistico che varò nel '63 il
sindaco Ciancimino; le metta agli atti queste cose onorevole
Forgione, quando lei pensa di dare a noi lezioni di legalità Lei
e Orlando avete contribuito a costruire questa città con il piano
regolatore Ciancimino e quando Orlando nel 2000 varò il nuovo
piano regolatore di Palermo, sappia che presentò un piano
regolatore che violava le norme regionali perchè diede
cartografia a 5000, quando la legislazione vigente prevedeva che
la cartografia minima era a 2000.
Lei e Orlando violate le leggi, non chi ha comprato le case a
Pizzo Sella, signor Forgione
PRESIDENTE Comunico che è stato presentato dal Governo
l'emendamento 12.9.3, al comma 9 dell'articolo 13:
«Sostituire le parole Presidenza della Regione con le
seguenti Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali ».
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 12.7.3 del Governo. Il parere
della Commissione?
SAVONA, vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 12.8.2 del Governo. Il parere
della Commissione?
SAVONA, vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 12.17.5, 12.19.3, 12.19.4, 12.42.2, 12.42.3 e
12.43.4 decadono.
Pongo in votazione l'emendamento 12.6.1. Il parere della
Commissione?
SAVONA, vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
CINTOLA, assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 12.7.1. Il parere della
Commissione?
SAVONA, vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
CINTOLA, assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(Non è approvato)
L'emendamento 12.16.2 è improponibile poiché comporta spesa..
Si passa all'emendamento 12.31.2 dell'onorevole Spampinato.
SPAMPINATO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si riprende l'esame dell'articolo 11 in precedenza accantonato.
Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento
11.8.6. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento aggiuntivo Istituzione dell'Agenzia
regionale per i rifiuti e le acque , di cui all'emendamento C'.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che
approvando questo articolo non facciamo altro che costruire due
doppioni: uno del lato acqua e uno del lato rifiuti.
Non riesco a capire perché complicare la vita, perché duplicare
competenze rispetto a due settori così delicati per cui si era
deciso e si era fatta una scelta politica ben precisa di cercare,
invece, di coordinare tutte le azioni rispetto alla gestione sia
di acqua che di rifiuti.
Credo che sia una scelta che vada contro quella che è stata una
filosofia apprezzabile da parte del Governo di cercare di
unificare gli sforzi per dare soluzioni vere e concrete a questi
due annosi problemi.
Avendo letto molto velocemente l'articolato, onorevole
Presidente, sono sorte particolari perplessità rispetto alla
costituzione dell'organico di questa Agenzia, perché il comma 7,
lettera a) recita: sono organi dell'Agenzia, il Direttore
generale, tre soggetti in possesso di idonea disciplina di laurea
e di comprovata esperienza in materia di acque e di rifiuti .
Quindi, bisogna trovare comunque, signor Presidente, così come
prevede la legge, soggetti che abbiano lauree adeguate e
competenze sia in materia di acque che di rifiuti; non si prevede
la competenza nell'una o nell'altra, bisogna trovare qualcuno che
abbia competenze specifiche, comprovate, titolate sia in materia
di acqua che di rifiuti.
Credo che questa norma vada rivista, nessuno presta orecchio a
queste osservazioni, resteranno soltanto agli atti così come
tante altre cose.
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche su
questo argomento devo aggiungere molte cose a quelle dette
dall'onorevole Spampinato; però, credo che davvero questo è un
pessimo metodo. Noi alle 6.00 del mattino, senza una discussione
di merito, senza un serio approfondimento in Commissione stiamo
istituendo una struttura che comunque ha un ruolo
importantissimo, sia per la gestione dell'acqua che per la
gestione dei rifiuti, soprattutto se si pensa al superamento
della fase commissariale di questi due importanti settori.
Stiamo istituendo l'Agenzia regionale, definendone i poteri, in
una discussione che non coinvolge nessuno, come vedete a
quest'ora, quando invece questa struttura avrà un ruolo centrale
nella gestione delicatissima delle acque dopo la fase
commissariale anche in rapporto ai processi di privatizzazione e
nella gestione dei rifiuti, sapendo che già oggi su questo
terreno è aperto uno scontro in tutta la Sicilia sulle scelte che
il Governo sta facendo in rapporto ai rifiuti ed ai
termovalorizzatori.
Credo che questo sia un modo pessimo di legiferare, perchè
questa materia avrebbe avuto bisogno di una discussione di
merito, di una seduta apposita del Parlamento regionale, perchè
noi non stiamo dando i soliti 100.000 euro o 200.000 euro ad una
delle tante associazioni ONLUS che i vostri clienti vi portano
qui in Assemblea, stiamo istituendo l'Agenzia regionale per
l'acqua ed i rifiuti e lo stiamo facendo con un emendamento
quando questo è un disegno di legge che avrebbe meritato un
approfondimento di tutto il Parlamento e prima ancora delle
Commissioni.
Per questo motivo, al di là del merito, noi di Rifondazione
comunista voteremo contro, in quanto è un metodo pessimo di
legiferare.
PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo
Istituzione dell'Agenzia regionale . Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione il primo emendamento aggiuntivo di pagina
29 dell'emendamento C'.
Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione il secondo emendamento aggiuntivo di
pagina 29 dell'emendamento C'.
Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 30
dell'emendamento C'.
E' ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 30. Lo
pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento aggiuntivo di pagina 31. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 32. Lo pongo
in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 32. Lo
pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al terzo emendamento aggiuntivo di pagina 32.
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche questo
emendamento è in linea con la filosofia di questa legge
finanziaria.
Il Governo, alla fine del suo mandato, non sicuro con la sua
maggioranza di ritornare a governare questa Regione, modifica,
con un emendamento, la struttura della Pubblica amministrazione,
promuove i soggetti che ha nominato dirigente regionali da una
fascia dirigenziale all'altra.
State commettendo una grave violazione della trasparenza, del
contratto, della riforma della Pubblica amministrazione, state
facendo una norma su misura per i dirigenti di fiducia che voi
avete nominato e che, mi pare, anche qualche guaio vi hanno
provocato e voi, con questa norma fotocopia - per ognuna delle
figure qui indicate c'è il nome, il cognome, la data di nascita
e, tra l'altro, in questa riscrittura lo avete reso più generico
così vi siete evitato anche il Direttore dell'agenzia regionale
sul lavoro - lo fate rientrare in un calderone più ampio.
CUFFARO presidente della Regione. E' ritirato.
FORGIONE La ringrazio Presidente, vedo che, ogni tanto, il
buon senso prevale e, forse, la battaglia di opposizione serve,
ogni tanto, a farvi ragionare.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Si passa al quarto emendamento di pagina 32. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento di pagina 33. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento di pagina 33. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al terzo emendamento di pagina 33. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al quarto emendamento di pagina 33. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento della pagina 35. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento della pagina 35. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al terzo emendamento della pagina 35. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento della pagina 36. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento della pagina 36. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
SPAMPINATO Dichiaro il mio voto contrario a tutti gli
emendamenti.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Si passa al primo emendamento di pagina 37, anche se riterrei
opportuna una breve sospensione.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, questi emendamenti sono tutti
uguali. Fanno parte di una stessa logica. Noi abbiamo apprezzato
il suo invito ad una pausa di riflessione, al fine di dare
dignità a questa legge che deve essere approvata; vi ricordo che
si tratta dell'assestamento di bilancio e non di prebende per
amici e parenti. Quindi, credo che sia essenziale che lei, signor
Presidente, ribadisca il suo invito ad una sospensione per
procedere ad una riflessione rispetto ai prossimi venti
emendamenti.
PRESIDENTE Grazie, onorevole Spampinato, ma l'Aula mi invita
a proseguire. Onorevole Presidente della Regione, mi spiega cosa
significa annuo?
CUFFARO presidente della Regione. Si stavano dando 250 mila
euro all'anno. Togliendo la parola annuo' si evita di dare
questa somma ogni anno.
PRESIDENTE Comunico che il Governo ha presentato
l'emendamento che cassa la parola annuo'. Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Comunico che il Governo ha presentato il seguente emendamento:
a decorrere dall'anno 2005' con per l'anno 2005'.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, pongo in votazione il primo emendamento di
pagina 37, con la correzione apportata dal Governo.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 37.
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so da
quando la Regione è diventata casa editrice, sostanzialmente.
Stiamo concedendo un finanziamento ad una società editrice per
realizzare un'opera.
Ricordo che in questa Assemblea Regionale, nelle passate
legislature, ci sono stati dibattiti accesissimi su case editrici
di ben altro nome e di ben altra statura nazionale che non vorrei
riprendere.
Qui la Regione dà un contributo finalizzato alla pubblicazione
di un libro, di un'opera, e per il raggiungimento di queste
finalità e per la realizzazione del primo volume de La Sicilia
antica , tomo I, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro;
in cambio questo editore che riceve tale somma dalla Regione ci
regala 1.000 copie dell'opera. Possiamo fare tutto
Ma possiamo ridurre un'Assemblea legislativa a questo livello?
A questo ci state portando. Approvatela Se non vi vergognate
voi, mi dovrei vergognare io
Lo stesso intervento potrei farlo per tutti questi emendamenti
aggiuntivi che avete presentato, di cui non conosco la natura, mi
fanno solo ridere le denominazioni che hanno: l'Ente Morale CSA,
la Cooperativa Sociale Orizzonte di Misterbianco, la Società
Liberale di Mutuo Soccorso. Non le conosco, quindi, non entro nel
merito del valore.
Mi chiedo, però: c'è una regola di trasparenza quando si danno
milioni e milioni di euro delle tasche dei siciliani? C'è un albo
delle associazioni sulla base del quale assegnare i contributi?
C'è un criterio di valutazione? Ditemi di chi sono amici e di
quali deputati sono rappresentanti e clienti queste associazioni.
Almeno sappiamo di che si tratta.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione, con la modifica apportata.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al terzo emendamento aggiuntivo di pagina 37.
CUFFARO presidente della Regione. Signor Presidente, c'è un
errore, non sono 800 migliaia di euro, ma 200, e bisogna cassare
le parole per gli esercizi finanziari successivi'.
PRESIDENTE. Questo si può fare in fase di coordinamento. Pongo
in votazione il terzo emendamento di pagina 37 con le correzioni
apportate.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 38. Lo pongo
in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 38. Lo
pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al terzo emendamento aggiuntivo di pagina 38. E'
compreso nella risoluzione approvata dalla Commissione.
CUFFARO, presidente della Regione. Signor Presidente, se è
compreso nell'altro si vede dopo.
PRESIDENTE. Cosi resta stabilito.
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 39.
CUFFARO presidente della Regione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CUFFARO presidente della Regione. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, per amore di giustizia, ho letto
l'emendamento sulla pet terapy. La Regione siciliana non si è mai
pronunziata sulla pet terapy. Questo emendamento riconosce
l'attività riabilitativa ed educativa di questa nuova terapia, e
la sta riconoscendo all'Università, alla facoltà di veterinaria
di Messina, non la sta riconoscendo ad un istituto qualsiasi; non
mi pare che rappresenti uno scandalo.
SPAMPINATO Lo riconosca l'Assessore con un decreto e non
l'Assemblea con una legge
FRANCHINA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FRANCHINA Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto
stiamo parlando della facoltà di veterinaria dell'Università di
Messina, unica in tutta la Sicilia, che esiste già. Noi, con
l'Assessore Pagano, abbiamo già attuato a Messina ed a
Caltanissetta dei corsi di formazione, autorizzati a tutti gli
effetti, per docenti di sostegno per questa terapia innovativa
che non è rivolta soltanto ai ragazzini disabili, ma anche a
cercare di aggiornare e innovare la scuola.
Questa è una cosa seria, vi prego di rispettarla. Tra l'altro,
stiamo parlando di un centro universitario e, tra l'altro, la pet
terapy è praticata a livello nazionale. Quindi, considerato che
abbiamo questo fiore all'occhiello', perché la Regione non la
riconosce?
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, fatte salve
tutte le ottime finalità a cui tende questo emendamento, io credo
che la legge sia il peggiore dei modi per poter procedere a
questo tipo di riconoscimento.
Il Parlamento legifera, non riconosce'. Io non ho alcuna
capacità o competenza specifica per potere riconoscere queste
specifiche competenze all'Istituto, il più meritevole del mondo;
credo che lo strumento da mettere in atto sia diverso,
sicuramente non una legge regionale che riconosca, io non sono in
grado di riconoscere nulla di tutto questo.
PISTORIO assessore per la sanità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
PISTORIO assessore per la sanità. Signor presidente,
onorevoli colleghi, ho ascoltato l'intervento dell'onorevole
Franchina e anche la sollecitazione del Presidente della Regione.
Il mio rilievo concerne la irritualità di utilizzare la legge per
una finalità non perfettamente definita che riconosce l'attività
di un concetto generico e non soltanto.
Ciò che posso suggerire - visto che si tratta di volere
riconoscere e verificare, in qualche modo accreditare, la qualità
riabilitativa di una prestazione, quella della pet terapy che
ha, come si suol dire, filoni culturali che la sostengono e anche
delle posizioni non perfettamente univoche -, è di trasformare
questo emendamento in ordine del giorno; così facendo impegno le
strutture dell'assessorato alla sanità per un provvedimento
amministrativo che autorizza, in via sperimentale, questa
attività presso il centro di scienze veterinarie.
Con un ordine del giorno autorizziamo in via sperimentale
questo tipo di attività presso questo centro; mi pare un corretto
approccio.
CUFFARO presidente della Regione. Signor Presidente, il primo
emendamento aggiuntivo di pagina 39 viene ritirato, perché
trasformato in un ordine del giorno.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto. Si passa al secondo
emendamento di pagina 39. Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al terzo emendamento di pagina 39. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al quarto emendamento di pagina 39. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento di pagina 40.
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, è la prima
volta che mi trovo una norma che recita: previa autorizzazione
delle amministrazioni competenti nelle zone di verde agricolo
sono consentiti insediamenti di carattere sportivo per il tempo
libero, sia di iniziativa imprenditoriale privata che politica'.
Qualcuno mi sa spiegare che cosa è l'iniziativa politica?
PRESIDENTE Ritengo che si tratti di iniziativa pubblica. E'
un errore che può essere corretto in sede di coordinamento. Lo
pongo in votazione. Il parere della commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento di pagina 40.
FORGIONE Chiedo i parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE .Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che
questa norma abbia la forza di una legge, avrebbe meritato
un'altra discussione più serena, infatti, con questa norma
facciamo una scelta. Questo Parlamento, il Governo, la
maggioranza che la propone fa una scelta, cioè quella di rendere
vana l'attesa di tante associazioni che insistono sul nostro
territorio, che promuovono la musica, ad altissimo livello, da
Palermo a Messina, altre strutture collegate anche al Brass Group
che aspettano una legge di riordino complessivo sulla musica in
Sicilia.
Voi, non venendo meno all'impostazione che ha ispirato tutta
questa legge, fate un'altra scelta.
Del riordino del settore della musica non se ne parla - e dopo
questa norma non se ne parlerà più -, vi alienate il rapporto
costruttivo, culturale, di iniziativa sul territorio, in tutti i
comuni, di decine e decine di associazioni, quasi tutte
volontarie, che lavorano ad altissimo livello in questo settore
e fate una scelta, di altissima qualità - non sono io a non
riconoscere il valore della presenza storica del Brass Group di
Palermo per la promozione del jazz e della cultura musicale.
Però è un errore che dipende dalla mancanza di un obietto che
dovrebbe ispirare un legislatore: si dovrebbe riordinare il
settore e giungere ad una legge complessiva sulla musica e lo
spettacolo in Sicilia.
Invece si continua a dare soldi a pioggia, ora si pensa al
Brass per il quale finalmente facciamo la fondazione e poi
verranno tanti e tanti clienti a proporre le loro orchestre e i
loro cartelloni e le loro stagioni musicali ai quali, con la
benevolenza di questo o di quell'assessore di turno, continueremo
a dare soldi. Ma non mi meraviglio più di niente perché questa
è la filosofia della legge, questa é la filosofia della vostra
politica e non potevate che fare quello che state facendo.
PRESIDENTE Pongo in votazione il secondo emendamento
aggiuntivo di pagina 40. Parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 42. Parere
della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 42. Parere
della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al terzo emendamento aggiuntivo di pagina 42. Lo
pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al quarto emendamento aggiuntivo di pagina 42. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 43. Parere
della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 43.
PISTORIO assessore per la sanità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
PISTORIO assessore per la sanità. Signor Presidente,
considero illogica questa norma ed ho provato a spiegarlo oggi
in Commissione, ma la ritrovo qui nell'emendamento aggiuntivo.
Non conosco la ratio per la quale dovremmo autorizzare, con
norma, l'emissione in servizio di vincitori di concorso del 2002;
è assolutamente fuori da qualsiasi razio.
Questo è il mio parere, l'Aula scelga liberamente.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
PISTORIO assessore per la sanità. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento aggiuntivo n. 3 di pagina 43. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione con l'astensione degli
onorevoli Sammartino, Giambrone. Chi è favorevole resti seduto,
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al terzo emendamento aggiuntivo di pagina 43. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al quarto emendamento aggiuntivo di pagina 43. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il arere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 44. Lo
pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
SAMMARTINO Signor Presidente, abbiamo votato il quarto
emendamento di pag. 43?
PRESIDENTE Lo abbiamo votato.
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 44.
SAMMARTINO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SAMMARTINO Signor Presidente, non è stato citato
l'emendamento 4 di pag. 43, ha citato gli emendamenti 2 e 3.
PRESIDENTE. Sono stati tutti votati. Quello a cui lei si
riferisce, onorevole Sammartino, è stato approvato ed è quello
riguardante gli equilibri finanziari degli enti teatrali.
Rimane da stabilire se il secondo emendamento di pagina 44
rimane inalterato.
CUFFARO presidente della Regione. Signor Presidente,
propongo la soppressione delle ultime due righe del testo, a
partire da Per gli esercizi finanziari fino a n.10 .
PRESIDENTE Con la modifica suggerita dal Presidente della
Regione, pongo in votazione il secondo emendamento di pagina 44.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE Si passa al terzo emendamento aggiuntivo di
pagina 44.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, chiedo l'aiuto della
Presidenza e della Commissione e mi rivolgo anche a lei,
onorevole Formica. Stiamo dicendo, se ho capito bene, che gli
enti esposti con posizioni debitorie non dovranno più riscuotere
i loro crediti?
«Nelle more della definizione dell'esposizione debitoria e dei
servizi erogati, i consorzi di bonifica sono autorizzati a
sospendere i ruoli emessi, quindi, a riscuotere le somme
richieste e a procedere al ritiro delle azioni esecutive già
iniziate.»
Volevo solamente rendermi conto di aver compreso bene.
FORMICA Fino al 31 dicembre 2006.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
FORMICA Signor Presidente, bisogna inserire le parole fino
al 31/12/2006 .
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, se non viene formalizzata la
correzione, naturalmente rimane approvato il testo così come
scritto.
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 44. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 45. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 45. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 46. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 46.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo un
po' di attenzione su questa norma, ricordando all'Assemblea che
si tratta di una norma che già questo Parlamento ha bocciato in
quanto ha ritenuto che altri enti svolgevano da più tempo, e con
migliori risultati, le stesse funzioni.
Assessore Cintola, con questo emendamento, attribuiamo,
finanziamo annualmente non un'associazione, ma gli organi
dell'associazione.
Quindi, chiedo una riflessione sul ritiro o sulla modifica
della norma, perché la norma recita che l'assessore, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2006, è autorizzato a finanziare gli
organi dell'associazione, quindi presumo che sia utile
un'ulteriore riflessione sulla scrittura o riscrittura della
stessa norma.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 47. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 47. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al terzo emendamento aggiuntivo di pagina 47. Lo
pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al quarto emendamento aggiuntivo di pagina 47. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 48. Lo
pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 48. Lo
pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al terzo emendamento aggiuntivo di pagina 48. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 49. Lo pongo
in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 49. Lo
pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento aggiuntivo C3 a firma dell'onorevole
Miccichè e del Presidente della Regione.
Non avendo copertura non lo posso ammettere.
CUFFARO presidente della Regione. Diamo copertura, signor
Presidente, di mille migliaia di euro.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione con la copertura finanziaria
assicurata dal Governo. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
MICCICHE' Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
MICCICHE' Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero
comunicare una rettifica tecnica al secondo emendamento di pagina
49.
Le parole Per la predisposizione del piano particolareggiato
del centro storico del comune di Agrigento è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 300 migliaia di Euro ,
devono essere intese in base alla norma già consolidata negli
anni precedenti legge regionale n. 70 del 7 maggio 1976,
articolo 20, e c'è anche il riferimento all'U.P.B. e al
capitolo.
Era una norma inserita nella tabella di legge di spesa
erroneamente abrogata nella finanziaria dello scorso anno,
quindi, si tratta di un ripristino di norma.
Quindi, chiedo di inserire il riferimento della legge regionale
7 maggio 1976, n. 70, articolo 20.
PRESIDENTE Si ritorna all'esame degli emendamenti
accantonati.
Si riprende l'esame dell'articolo 10 con gli emendamenti
presentati dal Governo, precedentemente accantonato.
Si passa all'emendamento 10.10.3, a firma degli onorevoli
Forgione e Liotta. Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 10.1.3 del Governo, soppressivo dei
commi 1, 2, 3 e 4. Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 10.9.2 a firma del Governo. Lo pongo
in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento a firma del Governo Al comma 10
sopprimere i commi C e D . Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 10.11.3 a firma del Governo. Lo pongo
in votazione.
FORGIONE Almeno dateci gli emendamenti.
PRESIDENTE Sono stati distribuiti. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 10.14.2 a firma del Governo.
TURANO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
TURANO Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo
propone la soppressione di una serie di commi e siamo tutti
d'accordo.
Sul comma 20, però, ho alcune riserve e le volevo dire che ho
presentato un sub emendamento che cerca di fare chiarezza.
Il comma 20 prevede la possibilità di estendere i benefici per
la sanatoria della legge che abbiamo fatto sulle verande e le
finestre anche agli immobili che si trovano su suolo demaniale e
che hanno la regolare concessione.
Talvolta nell'adeguamento dei locali, per la creazione di nuovi
vani o di bagni è stato necessario realizzare piccole aperture o
piccole vetrate.
Chiedo, quindi, di mantenere il comma 20.
PRESIDENTE Pongo in votazione il subemendamento a firma
dell'onorevole Turano. Parere del Governo?
CASCIO assessore per il Turismo ed i Trasporti. Contrario.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi chiedo come
il Governo, improvvisamente, si presenti in Aula oggi a
ridisegnare cose che abbiamo discusso, ragionato e ridiscusso per
lungo tempo: ciò che mi preoccupa, soprattutto politicamente, è
che quando il Governo sposa ideali, problemi e cause fuori da
questo Palazzo, e quando poi si tratta di trasformare in norme di
legge gli impegni assunti con i propri elettori, questi stessi
impegni vengono disattesi, e tutto questo diventa preoccupante.
Mi riferisco proprio a questo emendamento del Governo che cassa
il comma 21 dell'articolo 10. Mi piacerebbe sapere se chi ha
scritto l'emendamento in questione, sa cosa sta cassando, perché
secondo me lo ignora. Voglio però ricordare all'Assessore
regionale al Territorio che, per esempio, nella città di Palermo,
l'Assessorato al Territorio e Ambiente e il CRU, nell'approvare
il piano regolatore della città di Palermo, ha eccepito al
Comune, tre anni fa, la mancanza della perimetrazione del verde
collinare e di quello agricolo: e la Regione ha eccepito tale
aspetto, forte di una sentenza della Cassazione che ha disposto,
relativamente al noto caso di Pizzo Sella, che il problema della
lottizzazione abusiva deriva dai frazionamenti del verde
agricolo. L'unico strumento che oggi possiamo offrire ai Comuni -
quindi non saniamo niente e nessuno - è uno strumento
legislativo, attraverso la modifica dell'art. 14 della legge n.
37 dell'89, eliminando la data, così come è scritta nel comma 21,
che fa riferimento all'1 ottobre '83, per potere - se vuole il
comune - procedere con i piani di recupero.
Ebbene, l'Assessore Cascio, ha parlato di questa tematica
dentro e fuori il Palazzo, oggi ha cambiato opinione: allora, il
suo partito - politicamente - sia assuma questa responsabilità
nei confronti della città di Palermo, nei confronti delle
inadempienze del comune di Palermo, che continua a non
perimetrale il verde collinare della città, mettendo a rischio
cittadini che non sanno di avere commesso un reato, perché non
l'hanno commesso
Spero che dopo il mio intervento l'onorevole Cascio riveda la
sua posizione, diversamente io ho fatto la mia parte e ognuno si
assuma le proprie responsabilità.
PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento 10.14.2, come
modificato. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi;
(E' approvato)
L'emendamento 10.10.5 è assorbito.
Si passa all'emendamento 10.10.2. a firma degli onorevoli
Forgione e Liotta. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto, chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
PRESIDENTE L'emendamento 10.10.1 dell'onorevole Beninati è
ritirato. L'Assemblea ne prende atto.
Gli emendamenti 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5 ed il 10.6.1 decadono.
Pongo in votazione l'articolo 10, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dal Governo, A319, A329, A327, A330;
dagli onorevoli Giambone ed aòltri, A326.
Si passa all'emendamento A 33.1 del Governo. Lo pongo in
votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento A 329 del Governo. Lo pongo in
votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
CUFFARO presidente della Regione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CUFFARO presidente della Regione. Signor Presidente,
intervengo per ritirare tutti gli emendamenti aggiuntivi.
Rivolgo inoltre alla Presidenza la richiesta di coordinare le
tabelle fra loro.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Pongo pertanto in votazione l'emendamento A 326. Il parere
della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento A 327. Lo pongo in votazione. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento A 330. Lo pongo in votazione. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi;
(E' approvato)
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
per chiedere l'approvazione dell'emendamento A331 poichè, durante
la discussione generale, avevamo concordato con il vicepresidente
della Commissione che avremmo proceduto ad una riscrittura di un
emendamento ritirato che riguarda l'applicazione dei benefici
attualmente riconosciuti ai familiari delle vittime della mafia e
della criminalità organizzata anche a coloro i cui parenti siano
stati uccisi fuori dal territorio siciliano, anch'essi cittadini
siciliani.
FORGIONE L'abbiamo già approvato quest'emendamento
PRESIDENTE Onorevole Barbagallo, in relazione al suo
emendamento, mi segua un istante, per rispetto alla notte che lei
ha diligentemente trascorso insieme a noi, ebbene desidero sapere
di quale emendamento si tratti...
BARBAGALLO Chiedo di parlare per illustrarlo.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
BARBAGALLO Signor Presidente, onorevoli colleghi, in
provincia di Ragusa - in località Scicli - c'è una vecchia
fornace che è stata riconosciuta dalla Sovrintendenza come bene
artistico straordinario ed erano stati ad essa destinati, in una
legge precedente alla delega dell'onorevole Leontini, 500
milioni. Ne sono stati sottratti 250. Con questo emendamento,
pertanto, si chiede soltanto di ripristinare una somma che il
Direttore del Bilancio aveva detto fosse giusto e sacrosanto
ripristinare, perché c'era stato un disguido.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi;
(E' approvato)
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
dagli onorevoli Gurrieri ed altri: C 2.
dagli onorevoli Spampinato ed altri: A 321
dagli onorevoli Ortisi e Vitrano: Tab.1, Tab. 2,
dall'onorevole Ortisi: Tab. 3,
dal Governo: Tab. 4, Tab. 5,
dagli onorevoli Misuraca e Arcidiacono: Tab. 6.
Pongo in votazione l'emendamento C 2. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento A 321. Lo pongo in votazione Il parere
della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi;
(E' approvato)
Si passa all'articolo 13, con annessa tabella A. Ne do lettura:
«Articolo 13
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del
bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 2005 sono introdotte le
variazioni di cui all'annessa Tabella A».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi;
(E' approvato)
Do lettura dell'articolo 14, con annessa tabella B:
«Articolo 14
Variazioni allo stato di previsione della spesa del
bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 2005 sono introdotte le
variazioni di cui all'annessa tabella B».
Comunico che alla tabella B sono stati presentati i seguenti
emendamenti: B2, B3, B4, B5, B6 e B7.
Dichiaro improponibili gli emendamenti B2, B3, B4, B5.
Pongo in votazione l'emendamento tabella B6. Chi è favorevole
resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento tabella B7. Chi è favorevole
resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 14, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Do lettura dell'articolo 15:
«Articolo 15
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa
del bilancio
dell'Azienda delle foreste demaniali
della Regione siciliana
Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del
bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione
siciliana per l'esercizio finanziario 2005 sono introdotte,
rispettivamente, le variazioni i cui alle annesse tabella C' e
D».
Pongo in votazione l'articolo 15. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Do lettura dell'articolo 16:
«Articolo 16
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione».
Pongo in votazione l'articolo 16. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione la delega per il coordinamento formale del
disegno di legge n. 1084/A. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvata)
Presidenza del presidente Lo Porto
Comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del
giorno:
n. 571 Interventi diretti a modificare la disciplina
restrittiva relativa alle colture olivicole del comprensorio
Calatino e conseguenti programmi di sviluppo della produzione DOP
Monti Iblei , dell'onorevole Basile;
n. 574 Opportune iniziative presso il Governo nazionale per
promuovere la risoluzione delle problematiche sorte nelle aree
Tamil dello Sri Lanka devastate dallo tsunami , degli onorevoli
Ferro ed altri;
n. 575 Misure a sostegno del settore dell'artigianato , degli
onorevoli Villari, Oddo, Panarello, Tumino, Barbagallo,
Forgione, Baldari, Mercadante;
n. 577 Condanna della caccia alla foca , degli onorevoli
Villari, Scalici, Speziale, Capodicasa, Zago, Panarello,
Genovese, Gurrieri, Liotta, Sanzeri, Di Mauro ed altri;
n. 578 Sblocco dei fondi regionali concernenti sgravi
contributivi alle imprese che attivino assunzioni di personale ,
degli onorevoli Villari, Speziale, Genovese, Gurrieri ed altri;
n. 579 Regolamentazione dei servizi al pubblico di tutti gli
uffici regionali per venire incontro alle esigenze dell'utenza
più disagiata , degli onorevoli Raiti, Ferro, Miccichè,
Morinello, Barbagallo e Capodicasa.
n. 580 Assunzione da parte dell'IRCAC, del personale ex
Siciltrading SpA , dell'onorevole Antinoro;
n. 582 Interventi per il riconoscimento da parte del Ministero
delle Politiche agricole e forestali dello stato di calamità
naturale per l'anno 2004, alla provincia di Catania , degli
onorevoli Fleres, Catania Giuseppe e Maurici;
n. 583 Interventi per la valorizzazione del costruendo
impianto sportivo motoristico e polivalente di Torretta (PA) ,
degli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe e Maurici;
n. 584 Celebrazione della figura e dell'opera del maestro
Matteo Carnalivari , dell'onorevole Formica;
n. 585 Interventi per rendere operativa la legge regionale n.
15 del 2004 con riguardo ai benefici per i consorzi fidi e le
imprese agricole singole ed associate , degli onorevoli Villari,
Fleres, Amendolia, Arcidiacono, Barbagallo, Zago ed altri;
n. 586 Riconoscimento delle qualifiche acquisite utili
all'assunzione degli operatori socio-sanitari nelle strutture
sanitarie siciliane , degli onorevoli Villari, Oddo, Speziale,
Cracolici, Sanzeri, Fleres, Amendolia, Arcidiacono, Barbagallo,
Zago, Giannopolo ed altri;
n. 587 Rilancio del ruolo e delle funzioni del nodo
ferroviario di Messina , degli onorevoli Panarello, Genovese, De
Benedictis e Villari;
n. 588 Insediamento del consiglio di amministrazione della
CRIAS , degli onorevoli Panarello, Oddo, Villari e Zago;
n. 589 Iniziative per il rilancio dell'artigianato siciliano ,
degli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici e Baldari;
n. 590 Interventi per il riconoscimento, da parte del
Ministero delle Politiche agricole e forestali, dello stato di
calamità per l'anno 2004 nella provincia di Catania , degli
onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici, Baldari, Turano e
Burgaretta Aparo;
n. 591 Riconversione e messa in sicurezza delle cave di pietra
pomice del Comune di Lipari (ME) , degli onorevoli Panarello, De
Benedictis, Villari e Zago;
n. 592 Rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati con
l'ex Banco di Sicilia , degli onorevoli Raiti, Ortisi,
Giannopolo, Liotta, Villari, Panarello, Spampinato, Amendolia,
Ferro, Miccichè, Morinello, Orlando.
n. 593 Iniziative per la valorizzazione del personale del
Corpo forestale della Sicilia , degli onorevoli Fleres, Catania
Giuseppe, Maurici, Baldari;
n. 594 Attuazione convenzione INPGI (Istituto nazionale
previdenza giornalisti italiani) , degli onorevoli Leanza
Nicola, Leanza Edoardo e Ardizzone;
n. 599 Interventi per l'esatta interpretazione delle
disposizioni di cui alla legge n. 16 del 1996 in materia di
dipendenti della Forestale , degli onorevoli Fleres, Catania
Giuseppe, Maurici, Mercadante e Baldari;
n. 600 Interventi per la realizzazione di un distretto
agroalimentare nel terreno di proprietà della società MAAS in
contrada Jungetto (CT) , degli onorevoli Fleres, Catania
Giuseppe, Maurici, Mercadante e Baldari;
.
n. 601 Interventi per migliorare la funzionalità delle
attività di individuazione delle aree ad elevato rischio
idrogeologico e di adozione delle misure di salvaguardia
nell'ambito dei bacini , degli onorevoli Fleres, Catania
Giuseppe, Maurici e Baldari;
n. 602 Interventi per la diffusione della Giornata dei
bambini , degli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici, Mercadante e
Baldari;
n. 605 Interventi per la funzionalità dell'Unità Operativa
dell'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione dislocata a
Catania , degli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici,
Baldari;
n. 606 Facilitazioni per l'acquisto di carburante in favore
dei soggetti portatori di handicap residenti in Sicilia , degli
onorevoli Nicotra, Speziale, Crisafulli;
n. 607 Interventi a seguito della situazione in cui versa
l'Ente fiera di Palermo , degli onorevoli Cracolici e Zangara;
n. 608 Precari ricorsisti presso l'azienda Poste Italiane
S.p.A , dell'onorevole Leanza Nicola;
n. 609 Stipula di convenzioni tra Regione e Istituti di
credito al fine di garantire quanto previsto dalla l.r. n. 20/99
in ordine ad interventi in favore delle vittime dell'usura ,
degli onorevoli Incardona e Segreto;
n. 612 Provvidenze in favore degli abitanti del comune di
Calatabiano (CT) danneggiati dal violentissimo nubifragio del 22
ottobre 2005 , degli onorevoli Nicotra, Sanzeri e Lo Curto;
n. 613 Mantenimento del reparto di geriatria dell'ospedale di
Acireale , degli onorevoli Nicotra ed altri;
n. 615 Iniziative per evitare ripercussioni negative sulla
salute della popolazione studentesca dovuta a carichi impropri di
materiale scolastico , degli onorevoli Villari, Raiti,
Barbagallo, Oddo, Fleres, Speziale, Giannopolo e Zago;
n. 619 Interventi per l'apertura dei termini relativi alla
presentazione delle istanze di finanziamento di cui alla legge
1329/65 , degli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici e
Burgaretta Aparo.
n. 622 Stabilizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori
del comparto forestale , dell'onorevole Ioppolo;
n. 623 Attuazione dell'articolo 12 della l.r. 12 del 1993 ,
degli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe e Maurici;
n. 624 Inquadramento nei ruoli organici dell'ARPA del relativo
personale , degli onorevoli Villari, Speziale, Sanzeri, De
Benedictis, Cracolici ed altri;
n. 625 Iniziative nei confronti del Consorzio per le autostrade
siciliane per procedere alla nomina del vincitore del concorso
interno per titoli a dirigente generale , dell'onorevole
Beninati;
n. 626 Interventi per assicurare il corretto comportamento
dell'azienda ATA-HANDLING SpA, gestore di alcuni servizi presso
l'aeroporto di Catania, degli onorevoli Fleres, Catania G.,
Baldari e Mercadante;
n. 627 Iniziative al fine di equiparare la figura di animatore
di comunità alla figura di educatore specializzato, degli
onorevoli Fleres, Catania G. e Maurici;
n. 628 Iniziative al fine dell'emanazione del regolamento di
esecuzione della legge regionale n. 15 del 2000 riguardante i
diritti degli animali , degli onorevoli Spampinato e Ortisi;
n. 629 Attuazione della norma finale n. 6, relativa ai medici
veterinari, dell'accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005,
per la disciplina del rapporto di lavoro dei medici specialisti
ambulatoriali interni e le altre professionalità, ai sensi del
Decreto legislativo n. 502 del 1992, degli onorevoli Confalone e
Lo Curto;
n. 630 Deroga al tetto massimo di assistiti per i medici
pediatri , degli onorevoli Arcidiacono, Baldari, Leanza Edoardo,
Confalone, Catania G. e Giambrone;
n. 631 Iniziative per dare attenzione, all'interno
dell'Assemblea regionale siciliana, delle disposizioni di legge
concernenti la stabilizzazione del rapporto di lavoro di
portavoce o addetti stampa , dell'onorevole Acierno;
n. 632 Riconoscimento dell'attività riabilitativa ed educativa
della Pet therapy , dell'onorevole Franchina;
n. 633 Istituzione dell'Ufficio regionale di protezione e
pubblica tutela dei minori , dell'onorevole Sammartino.
Pongo in votazione l'ordine del giorno 631. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
FORGIONE. Signor Presidente, ma se gli ordini del giorno non
vengono distribuiti, come facciamo a votarli?
PRESIDENTE. Informo che per quanto riguarda l'ordine del giorno
n. 632, si tratta dell'ordine del giorno che abbiamo deciso di
realizzare, trasformando l'emendamento che qualcuno ritenne di
dovere ritirare. E' quello sulla Pet Terapy.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto , chi è
contrari si alzi.
(E' approvato)
CINTOLA, assessore al bilancio e alle finanze. Dichiaro di
accogliere come raccomandazione tutti gli altri ordini del
giorno.
PRESIDENTE Comunico che è stato presentato, ai sensi
dell'articolo 117 del Regolamento interno, il seguente
emendamento:
«sostituire al comma 9 dell'articolo 12, assessorato per la
famiglia con assessorato per i beni culturali e ambientali ».
Ringrazio il Parlamento per questo impegno notturno, che è
stato sicuramente proficuo, pur rammaricandomi dell'assenza di
qualificati Gruppi parlamentari e di qualificati colleghi
deputati. Cercheremo di capire, di chiarire e di evitare per il
futuro avvenimenti simili.
Prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge
1084/A vorrei procedere con il seguito dell'esame del disegno di
legge 1077/a sulla competitività, sul quale, tra l'altro si può
procedere speditamente perché c'é unanimità di consenso.
TUMINO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
TUMINO Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di
insistere affinché il disegno di legge 1084/A venga
prioritariamente posto in votazione, così da consentire a tanti
che aspettano di ricevere delle somme di poterle avere
immediatamente. Mi riferisco in particolar modo ai lavoratori
della forestale che non percepiscono gli stipendi dal mese di
giugno.
Presidenza del presidente Lo Porto
Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
«Misure finanziarie urgenti per l'anno finanziario 2005» (n.
1084/A)
PRESIDENTE Accolgo la proposta dell'onorevole Tumino.
Comunico che è stato presentato un emendamento all'articolo 117
del Regolamento interno.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa pertanto alla votazione finale per scrutinio nominale
del disegno di legge «Misure finanziarie urgenti per l'anno
finanziario 2005» (1084/A)
PRESIDENTE. Indìco la votazione per scrutinio nominale.
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il
pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si
astiene preme il pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
nominale:
Presenti e votanti 50
Maggioranza 26
Favorevoli 42
Contrari 8
(L'Assemblea approva)
Assume la Presidenza il Vicepresidente Fleres
Presidenza del presidente Lo Porto
Seguito della discussione del disegno di legge « Misure per la
competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni
alla l.r. 23 dicembre 2000, n. 32» (n 1077)
PRESIDENTE Si procede con il seguito della discussione del
disegno di legge posto al numero 2). « Misure per la
competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni
alla l.r. 23 dicembre 2000, n. 32 (n. 1077/A) » (XXX/A)
Invito i componenti la II Commissione a prendere posto al banco
delle Commissioni.
Ricordo che l'esame del disegno di legge era stato sospeso,
dopo l'approvazione del passaggio all'esame degli articoli, nella
seduta n. 336 del 5 dicembre 2005.
Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:
«Articolo 1
Coordinamento attività internazionalizzazione imprese
1. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per
rafforzare la presenza delle imprese siciliane nei mercati
nazionali ed esteri e favorire la realizzazione di investimenti
esterni in Sicilia il Comitato regionale per il credito e il
risparmio, composto dall'Assessore regionale per il bilancio,
dall'Assessore regionale per l'agricoltura, dall'Assessore
regionale per l'industria, dall'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e
dall'Assessore regionale per i lavori pubblici sotto la
presidenza del Presidente della Regione o di un suo delegato e
integrato dall'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti e dell'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, senza nuovi
e maggiori oneri per il bilancio della Regione, si costituisce in
Comitato per l'internazionalizzazione dell'economia siciliana.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato è assistito
da un gruppo di lavoro interdipartimentale formato dai dirigenti
generali o da dirigenti loro delegati dei dipartimenti regionali
della programmazione, bilancio e tesoro, finanze e credito,
interventi strutturali in agricoltura, industria, cooperazione,
commercio e artigianato, turismo, sport e spettacolo.
2. Il comitato di cui al comma 1, sulla base del Programma
regionale di internazionalizzazione, approvato dalla Giunta
regionale e delle indicazioni per l'attuazione dello stesso
proposte, annualmente, dall'Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca,
sentite le rappresentanze delle associazioni degli imprenditori
maggiormente rappresentative, delle province regionali, dei
comuni e delle camere di commercio, definisce il Piano di azione
in materia di internazionalizzazione dell'economia siciliana, in
aderenza con i vigenti strumenti di programmazione comunitaria e
nazionale. Il Piano è comunicato entro trenta giorni
all'Assemblea regionale siciliana.
3. Il Comitato provvede, inoltre, al coordinamento e alla
razionalizzazione del sistema degli incentivi vigenti in materia
di internazionalizzazione e, in rapporto alle azioni previste dal
Piano di cui al comma 2 in capo a ciascun ramo
dell'Amministrazione regionale, alla individuazione ed
all'assegnazione delle risorse necessarie per la loro attuazione,
nei limiti della disponibilità del Fondo unico di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è istituito il Fondo unico
per gli interventi in materia di internazionalizzazione
dell'economia siciliana presso l'Assessorato regionale del
bilancio e delle finanze che provvede, annualmente, al
trasferimento ai competenti dipartimenti dell'Amministrazione
regionale, delle risorse finanziarie assegnate dal Piano.
5. Le economie eventualmente realizzate da ciascun dipartimento
a conclusione di ciascun esercizio finanziario affluiscono
nuovamente al Fondo di cui al comma 4.
6. Il Comitato provvede, inoltre, avvalendosi del gruppo d
lavoro interdipartimentale di cui al comma 1, al monitoraggio
delle azioni poste in essere da ciascun dipartimento e alla
redazione di un'apposita relazione annuale di valutazione».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Moschetto e Misuraca: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4;
- dagli onorevoli Oddo, Panarello e Speziale 1.5.
MISURACA Dichiaro di ritirare gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e
1.4.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 1.5 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto,
chi è contrario si alzi.
(E' approvato).
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Articolo 2
Interventi in favore dell'associazionismo tra imprese
1. Nell'accesso ai regimi di aiuto previsti dalla legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed
integrazioni, e dalla vigente normativa regionale, relativi
all'investimento, all'innovazione, alla ricerca e sviluppo, alla
promozione e internazionalizzazione delle imprese, hanno priorità
le imprese, come individuate dalle disposizioni istitutive di
ciascun regime di aiuto, riunite in consorzi, anche di
cooperative, compresi quelli di secondo grado, o che facciano
parte di distretti produttivi individuati ai sensi dell'articolo
56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
2. Ai fini del comma 1 i consorzi devono prevedere nei loro
statuti una durata non inferiore a tre anni e associare almeno
venti imprese.
3. Nell'accesso ai regimi di aiuto di cui al comma 1 sono
destinate riserve finanziarie, in misura non inferiore al trenta
per cento dei fondi disponibili, alle imprese che facciano parte
di distretti produttivi ovvero riunite in consorzi, anche di
cooperative, compresi quelli di secondo grado, costituiti da
almeno un anno. In tale ipotesi i consorzi devono associare
almeno cinquanta imprese, qualora operino in diversi settori
produttivi, e almeno venti imprese qualora operino in più
province regionali e appartengano alla stessa filiera produttiva
o a settori omogenei di attività, ferma restando in ogni caso la
durata minima triennale del consorzio.
4. Gli interventi sono finanziati sulla base della
presentazione di un progetto comune alle imprese interessate e
della delega al consorzio o al distretto per la sua esecuzione,
entro i massimali previsti da ogni regime di aiuto per ciascuna
impresa.
5. L'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
è così sostituito:
Art. 35 - 1. Al fine di favorire e consolidare i processi di
aggregazione tra le imprese è attribuito un contributo per la
costituzione e la gestione di consorzi, anche di cooperative, che
associno almeno venti imprese rientranti nella definizione
comunitaria di microimprese e piccole e medie imprese, di cui
alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6
Maggio 2003, operanti nei settori dell'artigianato, del
commercio, dell'industria, del turismo, comprese le attività di
bed and breakfast, e dei servizi, ivi incluse le attività nel
campo culturale, artistico e dello spettacolo. Dei consorzi
possono fare parte anche liberi professionisti, che esercitano
l'attività in forma di impresa.
2. I contributi sono concessi ai consorzi di nuova istituzione
dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca nell'ambito del de minimis ai
sensi del Regolamento CE sugli aiuti de minimis n. 69/2001
pubblicato nella GUCE del 12 gennaio 2001, per le spese di
costituzione e per le spese di gestione dei servizi comuni alle
imprese consorziate per i primi tre anni dalla costituzione.
Entro gli stessi limiti, sono altresì concessi contributi per le
spese di gestione ai consorzi esistenti, per i primi tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento
della spesa relativa alla costituzione e sono pari al 70 per
cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese di gestione
rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno
di attività.'».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Fleres, Catania G. e Maurici: 2.1;
- dagli onorevoli Oddo, Panarello e Speziale: All'art. 2, alla
fine del comma 1 aggiungere: e ai sensi degli articoli 20 e 19
della presente legge';
al comma 3 dell'articolo 2, dopo le parole distretti
produttivi' aggiungere: o organizzazione dei produttori di cui
all'articolo 20 della presente legge .
Si passa all'emendamento 2.1. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 2.2 e 2.3 decadono per assenza dall'Aula dei
firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Articolo 3
Aree attrezzate per insediamenti produttivi
1. All'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole può concedere contributi in conto
capitale nella misura del 60 per cento' sono sostituite dalle
parole può concedere, riservando una quota delle risorse
finanziarie non inferiore al trenta per cento, contributi in
conto capitale fino ad un massimo del 60 per cento';
b) al comma 3 dopo le parole in proprietà sono aggiunte le
parole al valore di mercato',
c) aggiungere i seguenti commi:
4. Per la realizzazione delle aree attrezzate, non possono
essere concessi ai comuni e ai consorzi di imprese contributi per
la costruzione di capannoni da cedere alle imprese. L'articolo
61, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 febbraio 1986,
n. 3 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.
5. Le aree comprese nei piani comunali attuativi per
insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e quelle ricadenti nei piani regolatori
corredati da prescrizioni attuative dei Consorzi per lo sviluppo
industriale, possono essere espropriate, in alternativa alla
procedura ordinaria, secondo quanto previsto dai seguenti commi.
6. Su istanza delle imprese o di loro consorzi, volta ad
ottenere l'assegnazione di lotti per l'insediamento delle imprese
medesime, il comune o il Consorzio per lo sviluppo industriale
possono effettuare la procedura espropriativa di aree
specificatamente individuate, anche avvalendosi di liberi
professionisti scelti da un apposito elenco istituito dall'ente
medesimo, senza onere finanziario a carico del proprio bilancio.
L'istanza è assistita da idonee garanzie estese a tutti gli oneri
espropriativi e di urbanizzazione primaria dell'area interessata
e può essere accolta a condizione che sia assicurato lo sviluppo
omogeneo e armonioso del territorio.
7. Ricevuta l'istanza, il comune o il Consorzio per lo sviluppo
industriale, al fine di attivare la procedura espropriativa,
determinano un termine di trenta giorni, mediante adeguate forme
di pubblicità, per la partecipazione di altri imprenditori
all'assegnazione delle aree alle medesime condizioni offerte dal
soggetto richiedente, dando priorità ai progetti di investimento
che creino maggiore occupazione, che abbiano minore impatto
ambientale, per la cui realizzazione siano stati concessi
finanziamenti pubblici. Nel caso di esclusione del soggetto
richiedente, spetta a quest'ultimo il rimborso, da parte degli
assegnatari, delle spese sostenute per la predisposizione della
proposta.
8. In presenza di progetti di investimento di importo superiore
a 10 milioni di euro, l'ente pubblico può direttamente addivenire
ad una convenzione con il soggetto richiedente.
9. In nessun caso le aree possono essere assegnate ad imprese
di costruzione e immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o
dare in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese .
10. L'impresa assegnataria versa direttamente al proprietario
del terreno il prezzo corrispondente all'ammontare dell'indennità
di esproprio in caso di cessione volontaria ovvero, in caso di
non accettazione, provvede a depositare l'indennità determinata
alla Cassa depositi e prestiti ed assume l'impegno di tenere
indenne l'ente espropriante da oneri derivanti da eventuali
procedure contenziose, si fa carico di ogni altra spesa relativa
alla procedura espropriativa e realizza, direttamente e
contestualmente all'insediamento, le relative opere di
urbanizzazione primaria.
11. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche su
iniziativa dei comuni o dei Consorzi per le aree di sviluppo
industriale, che in tale ipotesi procedono, mediante avviso
pubblico, all'individuazione delle imprese assegnatarie dei
lotti.
12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche alla fattispecie prevista dall'articolo 36 della legge
regionale 7 agosto 1997, n. 30.
13. I proprietari di terreni ricompresi nelle aree di cui ai
precedenti commi possono richiederne l'assegnazione in deroga
alle graduatorie nel rispetto dei vincoli di destinazione
dell'insediamento produttivo e dei termini per la realizzazione
dello stabilimento.'».
Onorevoli colleghi, all'articolo 3 non ci sono emendamenti,
però, probabilmente i commi 5 e seguenti sono già stati approvati
nelle variazioni di bilancio. Pertanto procediamo alla votazione
ed in sede di coordinamento, se risulta votato due volte, viene
data delega alla Presidenza per attribuirlo a questo disegno di
legge o all'altro.
Pongo in votazione l'articolo 3. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Articolo 4
Semplificazione delle procedure di erogazione dei regimi
di aiuto
1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di spesa
dei fondi comunitari, i responsabili di misure del POR Sicilia
2000-2006 basate su regimi di aiuto le cui attività di ricezione
e valutazione delle domande e di erogazione delle agevolazioni
sono gestite, tramite convenzione, da soggetti esterni
all'Amministrazione regionale, sono autorizzati a trasferire le
risorse assegnate a ciascun bando o avviso pubblico relativi a
tali misure, in una o più soluzioni, in appositi fondi
appositamente costituiti ed amministrati dai medesimi soggetti
gestori dei corrispondenti interventi. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche agli interventi a totale carico
del bilancio regionale.
2. I regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32 e da ogni altra disposizione regionale a favore delle
imprese artigiane, agricole e della pesca, delle cooperative e
delle microimprese, secondo la definizione comunitaria, operanti
nei settori commerciale, industriale, turistico e dei servizi, ad
esclusione degli investimenti per ricerca e innovazione, per
progetti e programmi di investimento di importo non superiore a
250.000 euro sono concessi applicando la procedura semplificata a
sportello di cui all'articolo 186 della legge 23 dicembre 2000,
n. 32».
Onorevoli colleghi il comma 1 dell'articolo probabilmente è già
contenuto nelle variazioni già approvate. Anche in questo caso
viene data delega alla Presidenza per il coordinamento.
Pongo in votazione l'articolo 4. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Articolo 5
Interventi in favore dell'innovazione, ricerca e sviluppo
1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32 è aggiunto il seguente:
Art. 38 bis. - 1. La Regione promuove una strategia
dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo fondata sulla
cooperazione tra piccole e medie imprese, università, enti di
ricerca e sistema finanziario e volta ad aumentare la
competitività del sistema economico isolano.
2. L'azione regionale è orientata a:
a) sostenere il trasferimento tecnologico e l'innovazione del
prodotto e dei processi aziendali delle imprese operanti in
Sicilia, nel rispetto della sostenibilità ambientale;
b) favorire l'accesso delle piccole e medie imprese e di loro
aggregazioni alle attività ed alle strutture di ricerca
regionali, nazionali e internazionali;
c) valorizzare i risultati della ricerca in modo da favorire la
creazione di nuove imprese con carattere di competitività e la
crescita dimensionale e qualitativa delle imprese esistenti;
d) orientare gli investimenti nel campo della ricerca
industriale allo sviluppo di settori strategici del sistema
produttivo regionale.
3. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per
rafforzare l'innovazione e la produttività nelle diverse aree
economiche della Sicilia il Comitato regionale per il credito e
il risparmio, composto dall'Assessore regionale per il bilancio,
dall'Assessore regionale per il bilancio, dall'Assessore
regionale per l'agricoltura, dall'Assessore regionale per
l'industria, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca e l'Assessorato regionale per
i lavori pubblici sotto la presidenza del Presidente della
Regione o di un suo delegato, senza nuovi e maggiori oneri per il
bilancio della Regione, si costituisce in Comitato per
l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo. Il Comitato, per lo
svolgimento delle proprie funzioni, è assistito da un gruppo di
lavoro interdipartimentale formato dai dirigenti generali, o da
dirigenti da loro delegati, dei dipartimenti regionali della
Programmazione, bilancio e tesoro, finanze e credito, interventi
strutturali in agricoltura, industria, pesca. Il Comitato
consulta stabilmente le rappresentanze delle università siciliane
e delle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori.
4. Il Comitato per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo,
approva, previo parere delle competenti commissioni legislative
dell'Assemblea regionale, il programma triennale per la ricerca e
lo sviluppo, su proposta dell'Assessore regionale per
l'industria, di concerto con l'Assessore per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione
per la parte concernente la formazione dei ricercatori; il piano
regionale triennale della ricerca applicata nel settore agricolo
di cui all'articolo 135 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e
il piano regionale triennale della ricerca applicata nel settore
della pesca, su proposta dell'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. I programmi
sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione.
5. Il Comitato annualmente aggiorna i programmi, stabilisce le
priorità attuative per settori di attività, indirizza e coordina
gli interventi, sia attraverso il coordinamento degli incentivi
esistenti, l'eventuale riordino e proposta di nuovi incentivi,
sia attraverso interventi in infrastrutture materiali ed
immateriali, anche al fine di una gestione unitaria degli
interventi e dell'istituzione con successivo provvedimento
legislativo di un fondo unico per l'innovazione, la ricerca e lo
sviluppo la cui ripartizione è effettuata dal Comitato. Emana le
direttive per l'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo.
6. Il Comitato approva gli atti di competenza nel rispetto dei
tempi della programmazione dei fondi comunitari per il periodo
2007/2013, anche al fine delle conseguenti azioni e misure da
inserire nella predetta programmazione.
7. Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e
delle innovazioni tecnologiche, l'Assessorato regionale per
l'industria è autorizzato a concedere contributi alle piccole e
medie imprese, ai loro consorzi o raggruppamenti, e agli enti di
ricerca pubblici operanti in Sicilia, per:
a) la conduzione di programmi di ricerca industriale e
precompetitiva;
b) la realizzazione, acquisizione, ampliamento e
ristrutturazione di laboratori di ricerca;
c) l'acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione
di nuove tecnologie finalizzate al ciclo produttivo, anche per
migliorare la qualità dei prodotti, la loro diffusione e la
salvaguardia dell'ambiente;
d) la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di
ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per
l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia
di ricerca e sviluppo;
e) l'industrializzazione e la commercializzazione di risultati
della ricerca e dello sviluppo;
f) la formazione di ricercatori e tecnici di ricerca;
g) l'assunzione di ricercatori per il tempo occorrente alla
ricerca.
8. Le agevolazioni sono concesse per le categorie di aiuti,
entro i massimali e alle condizioni previsti dal Regolamento CE
n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in GUCE L 10
del 13 gennaio 2001 e di cui al Regolamento CE n. 364/2004 della
Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del
Regolamento CE n. 70 del 2001 per quanto concerne l'estensione
del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo
in GUCE L 63 del 28 febbraio 2004.
9. Le agevolazioni possono essere concesse, anche in forma
mista secondo le modalità stabilite dall'Assessore regionale per
l'industria, mediante:
a) contributi in conto capitale o in conto impianti;
b) contributi in conto interessi;
c) crediti di imposta, secondo le modalità definite di concerto
con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze,
dipartimento finanze e credito, previa intesa con l'Agenzia delle
entrate. La misura del credito di imposta e gli adempimenti
discendenti dall'applicazione della presente lettera gravano sui
fondi disciplinati dal presente articolo;
d) prestazione di garanzie.
10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per la
valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca e delle
ricadute economico-finanziarie degli interventi, le
Amministrazioni regionali competenti sono autorizzate a stipulare
apposita convenzione con soggetti in possesso dei necessari
requisiti di terzietà e di competenza.'».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Fleres, Catania G. e Maurici: 5.1; 5.2;
- dagli onorevoli Oddo, Panarello e Speziale 5.3; 5.4.
Gli emendamenti 5.1 e 5.2, da intendersi come 7.1 e 7.2,
vengono spostati all'articolo 7.
Gli emendamenti 5.3 e 5.4 decadono per assenza dall'Aula dei
firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 5. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:
TITOLO II
Disposizioni per le attività industriali, artigianali,
commerciali,
turistiche e dei servizi
«Articolo 6
Modifiche aiuti all'investimento nel settore dell'artigianato
1. All'articolo 111 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6,
è aggiunto il seguente comma:
1 bis. Le disponibilità del fondo a gestione separata istituito
presso la CRIAS non possono essere impiegate per i contributi in
conto capitale di cui all'articolo 48 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni,
tranne che per la modalità di concessione dell'aiuto in forma
mista.'.
2. All'articolo 62 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17 le parole sono erogati' sono sostituite dalle altre possono
essere erogati'.
3. All'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), le parole non inferiore a lire 30
milioni e non superiore a lire un miliardo' sono sostituite dalle
altre non inferiore a euro 25.000 e non superiore a euro
750.000';
b) è aggiunto il seguente comma:
Nel caso di comprovata e persistente inefficace applicazione
degli interventi previsti dal presente articolo l'Assessore
regionale alla cooperazione può, previo preavviso, avocare la
gestione diretta degli stessi, attraverso l'adozione di idonei
provvedimenti sostitutivi.'».
Comunica che è stato presentato il seguente emendamento:
- dagli onorevoli Moschetto e Misuraca: 6.1.
MISURACA Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 6. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:
«Articolo 7
Modifiche alla disciplina degli interventi per le imprese
commerciali
1. All'articolo 60, comma 1, della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32, il numero 3 è sostituito dal seguente:
3) contributi in conto capitale, agli esercizi di vicinato,
fino ad un massimo del 30 per cento degli investimenti di cui al
punto 1). Tali contributi non possono avere un importo superiore
a 20.000 euro e sono concessi nei limiti del venti per cento
delle disponibilità del fondo.'.
2. Gli aiuti all'investimento di cui all'articolo 60 della
legge regionale n. 32 del 2000 possono essere concessi anche per
la realizzazione di ludoteche e di strutture per lo sport e il
tempo libero.
3. All'articolo 63, comma 1 lettera d) le parole 31 dicembre
2002' sono sostituite dalle altre 30 giugno 2005'.
4. L'apertura e l'ampliamento di una grande struttura di
vendita non alimentare possono essere autorizzata anche nel caso
in cui la superficie richiesta ecceda la quota del 30 per cento
determinata con decreto dell'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, n. 2297 del
12 dicembre 2002, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 8 della
legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, come modificato
dall'articolo 17 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16
purchè si tratti di grande struttura di vendita esclusivamente
non alimentare e la superficie da autorizzare non ecceda mq 1000
nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti,
a mq 1500 nei comuni con popolazione residente compresa tra
10.000 e 100.000 abitanti, mq 2.000 nei comuni con popolazione
residente superiore a 100.000 abitanti;
5. All'articolo 22, comma 4, lettera a) della legge regionale
22 dicembre 1999, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole entro due anni' sono aggiunte le seguenti
parole: decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva
della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 9
della presente legge';
b) dopo le parole imputabili all'impresa' sono aggiunte le
altre: che nel caso di istanze riguardanti una grande struttura
di vendita sono sottoposte al vincolante parere della predetta
conferenza di servizi».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti :
- dagli onorevoli Fleres, Catania G. e Maurici: 7.1 e 7.2.
Si passa all'emendamento 7.1. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 7.2. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 7.1.
Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:
«Articolo 8
Scorrimento graduatorie relative all'erogazione di incentivi
statali alle imprese
1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32 è sostituito dai seguenti:
1. Gli assessori regionali competenti per materia,
prioritariamente in relazione a particolari esigenze connesse
all'attuazione del POR 2000-2006, sono autorizzati, previa intesa
con il Ministero competente e fissazione di specifici criteri di
selezione rispondenti a tali particolari esigenze, ad integrare
le risorse finanziarie destinate alla Regione siciliana
nell'ambito delle graduatorie nazionali o regionali in attuazione
della legge 19 dicembre 1992, n. 488, relativamente ai settori
industriale, turistico, commerciale e artigianale e della legge
28 novembre 1965, n. 1329
legge Sabatini' e nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati
dalla Commissione europea per tali regimi di aiuto.
1 bis. Le risorse finanziarie regionali di cui al comma 1
riguardanti la predetta legge 28 novembre 1965, n. 1329 sono
utilizzate per la concessione dei benefici anche ai liberi
professionisti che esercitano l'attività in forma di impresa.'».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:
«Articolo 9
Aiuti agli investimenti per energia da fonti rinnovabili
1. Dopo l'articolo 69 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32 è aggiunto il seguente:
Art. 69 bis - 1. Al fine di favorire la progressiva
autosufficienza energetica, attraverso l'utilizzo di energia
proveniente da fonti esclusivamente alternative e rinnovabili,
l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere
l'aiuto di cui all'articolo 69, fino ad un massimo di 50 milioni
di euro, agli istituti di ricerca che sottoscrivono accordi di
sperimentazione con i comuni, i consorzi per lo sviluppo
industriale e gli Istituti autonomi case popolari per la
realizzazione di isole energetiche ovvero di utenze complesse
energeticamente autosufficienti per 24 ore su 24, ad elevata
sostenibilità ambientale, ad eccezione delle situazioni di
emergenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 della
presente legge.
2. Al fine di una applicazione combinata delle diverse fonti
energetiche ai sensi del citato articolo 8, il restante composto
organico è considerato equivalente a C.D.R.
3. In sede di prima applicazione, in presenza di accordi
sottoscritti con gli enti e per le finalità di cui al comma 1, i
progetti sono presentati entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e i contributi sono concessi previa
valutazione dei costi e dei benefici effettuata da un'apposita
commissione di tre esperti, nominata con decreto dell'Assessore
regionale per l'industria. ».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:
«Articolo 10
Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17
1. All'articolo 61, della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: Gli oneri
derivanti dalla convenzione e quelli relativi alla effettuazione
di ispezioni, valutazioni, verifiche ed accertamenti precedenti o
successivi all'erogazione delle agevolazioni sono posti a carico
del fondo';
b) è aggiunto il seguente comma:
9 bis. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a
utilizzare una quota non superiore all'uno per mille della
consistenza del fondo al primo gennaio di ogni anno, per le spese
di funzionamento connesse alle attività e agli adempimenti di
propria competenza riguardanti l'attuazione degli interventi
previsti dal presente articolo.'».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:
«Articolo 11
Aiuti agli investimenti alle imprese industriali
1. L'articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32,è sostituito dal seguente:
Art. 67. - 1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del
settore produttivo e dei servizi in Sicilia, l'Assessorato
regionale dell'industria è autorizzato a concedere, sulla base di
apposito bando o avviso, contributi in favore delle piccole e
medie imprese industriali, secondo la definizione comunitaria,
che realizzano nel territorio della Regione siciliana programmi
di investimento nel rispetto delle condizioni di cui al
Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio
2001 in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. L'Assessore regionale per l'industria fissa, entro 60 giorni
dalla pubblicazione della presente legge, le modalità e le
procedure per la concessione del contributo di cui al comma 1, i
criteri da seguire per la scelta dei soggetti beneficiari e dei
settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la percentuale
di intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, e
ogni altra disposizione necessaria all'attivazione del sistema di
intervento di cui al presente articolo.
3. I contributi non sono cumulabili per la realizzazione degli
stessi progetti con altre agevolazioni di provenienza
comunitaria, nazionali o regionale.
4. L'aiuto può in alternativa consistere in:
a) contributi in conto interessi;
b) contributi in conto canoni, nel caso in cui i soggetti
beneficiari facciano ricorso ad operazioni di locazione
finanziaria;
c) contributi in conto capitale o in conto impianti;
d) contributi in forma mista in parte in conto capitale e per
la restante parte in conto interessi o in conto canoni, secondo
le percentuali massime stabilite con decreto dell'Assessore
regionale per l'industria;
e) crediti di imposta, secondo le modalità definite di concerto
con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze,
dipartimento finanze e credito, previa intesa con l'Agenzia delle
entrate. La misura del credito di imposta e gli adempimenti
discendenti dall'applicazione della presente lettera gravano sui
fondi disciplinati dal presente articolo.
5. Ai fini della comunicazione comunitaria sugli aiuti esenti
previsti dal presente articolo per il periodo 2005-2006 le
risorse finanziarie non possono superare complessivamente
l'importo di euro 50 milioni.'».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Non ci sono emendamenti.
Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:
«Articolo 12
Disciplina degli interventi in favore delle attività editoriali
e cinematografiche
1. All'articolo 31 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32, al comma 2 prima delle parole con esclusione dei film'
aggiungere le parole e di editoria discografica, grafica e
multimediale'.
2.. Per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo
di Programma Quadro Promozione e diffusione dell'arte
contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e
urbanistici nelle regioni del sud d'Italia II atto integrativo,
concernente, lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel
Mezzogiorno', e per ogni altra iniziativa in materia, il
Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e
dell'educazione permanente, tramite apposita struttura intermedia
denominata Film Commission Regione siciliana', provvede al
rilascio delle autorizzazioni, in ambito regionale e anche in
deroga ai canoni e corrispettivi vigenti, per l'accesso ai luoghi
della cultura siciliani e per l'uso strumentale, precario e la
riproduzione dei beni culturali siciliani, ai sensi degli
articoli 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, sentite le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali
competenti per territorio».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:
«Articolo 13
Centri di assistenza tecnica alle imprese industriali
1. Per i fini di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, possono essere istituiti centri di assistenza
alle imprese costituti, anche in forma consortile, dalle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative del
settore industriale a livello provinciale, con autorizzazione
all'esercizio rilasciata dall'Assessore regionale per
l'industria».
Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:
- dagli onorevoli Oddo, Panarello e Speziale: 13.1.
L'emendamento 13.1 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 13. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:
«Articolo 14
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2005
1. All'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n.
11, dopo le parole liberi professionisti' sono soppresse le altre
che esercitano l'attività in forma di impresa'.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:
«Articolo 15
Distretti produttivi
1. All'articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17 sono aggiunti i seguenti commi:
5 bis. Ai distretti produttivi possono essere attribuiti
compiti di:
a) beneficiario finale di provvidenze comunitarie, statali e
regionali a sostegno delle imprese consorziate;
b) delegato dei vari enti per l'acquisizione, in una logica da
sportello unico, delle dichiarazioni di autocertificazione e di
compatibilità per l'esercizio dell'attività delle singole imprese
consorziate;
c) interlocutore nella programmazione negoziale, con
l'Amministrazione regionale, gli enti locali e l'Amministrazione
statale;
d) referente nei rapporti con il mondo bancario, con gli enti
pubblici gestori di fondi e i consorzi fidi, per la stipula di
convenzioni per l'erogazione di servizi, di finanziamenti ed
incentivi e nel settore del credito a lungo e breve termine;
e) interlocutore, per la stipula di apposite convenzioni, nei
rapporti con le università e altri organismi pubblici e privati
in materia di ricerca, innovazione, certificazioni di qualità,
brevetti, servizi informatici e telematici, formazione
d'eccellenza collegata alle filiere distrettuali e strategie di
internazionalizzazione dei prodotti;
f) referente con le istituzioni, imprese e centri di eccellenza
esteri, nei Paesi che il distretto ritiene strategici ai fini
della propria penetrazione commerciale.
5 ter. Ai distretti produttivi si applicano le medesime
disposizioni fiscali, contabili, amministrative e finanziarie
fissate in materia dalle vigenti leggi dello Stato.
5 quater. L'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a
concedere, nel rispetto delle condizioni previste dai Regolamento
CE n. 69/2001, in GUCE del 12 gennaio 2001 e n. 70 /2001, in GUCE
del 13 gennaio 2001, aiuti ai consorzi di piccole e medie imprese
e alle società consortili aderenti al patto distrettuale di cui
al comma 3, per la realizzazione dei progetti strategici dallo
stesso previsti, con le modalità e i criteri individuati con
specifici bandi.
5 quinquies. L'Assessore regionale per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca è, altresì, autorizzato a
svolgere azioni di promozione e di informazione nei confronti dei
soggetti di cui al comma 4, al fine di incentivare la
costituzione dei distretti produttivi».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:
«Articolo 16
Disposizioni sugli enti fiera
1. L'articolo 82 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
è modificato come segue:
a) al comma 3 sono soppresse le parole acquistano personalità
giuridica di diritto privato con l'approvazione da parte
dell'organo tutorio della delibera di trasformazione, e';
b) al comma 4:
1) le parole che si completano entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge' sono sostituite dalle
parole da completarsi entro il 30 giugno 2006';
2) sono soppresse le parole ai principi generali ed ai criteri
contenuti nella legge 11 gennaio 2001, n. 7, alle disposizioni di
cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 della stessa legge,
per quanto compatibili con le norme e le competenze in materia e,
per quanto non previsto,'».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:
«Articolo 17
Autorizzazione bacini estrattivi dell'Etna e di Custonaci
1. Nelle more dell'applicazione del piano regionale dei
materiali da cava, di cui all'articolo 1 della legge regionale 9
dicembre 1980, n. 127, e successive modifiche e integrazioni,
l'Assessorato regionale dell'industria delimita, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i bacini
estrattivi dell'Etna e di Custonaci.
2. Nei bacini estrattivi dell'Etna e di Custonaci
l'autorizzazione concessa dal Corpo regionale delle miniere per
l'estrazione di materiali lapidei, previo parere vincolante delle
altre amministrazioni competenti, assorbe e sostituisce qualsiasi
altro atto autorizzativo di competenza regionale o comunale.
3. Nel bacino estrattivo di Custonaci si prescinde dalle
indicazioni dei piani ambientali o paesaggistici comunque
denominati.'».
Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:
- dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale e Giannopolo: 17.1.
Assenti i firmatari, faccio mio l'emendamento 17.1. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:
TITOLO III
Disposizioni per il settore agricolo ed agroalimentare
«Articolo 18
Qualità degli alimenti nella ristorazione collettiva
1. A decorrere dall'1 luglio 2006, è vietata la
somministrazione di prodotti ottenuti da organismi geneticamente
modificati (OGM) nelle attività di ristorazione collettiva
scolastica e prescolastica, delle strutture ospedaliere e dei
luoghi di cura pubblici e di quelli convenzionati con la Regione,
degli uffici pubblici appartenenti alla Regione, agli enti locali
e ai soggetti privati convenzionati.
2. Per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, i
soggetti che gestiscono o svolgono le attività di cui al comma 1
prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti
biologici e tradizionali, dando priorità a quelli a denominazione
protetta e a indicazione geografica tipica.
3. I soggetti gestori di cui al comma 1 pubblicizzano in modo
adeguato le informazioni sulla provenienza degli alimenti
somministrati.
4. Fatta salva la facoltà di rinegoziazione, rimangono in vita
gli effetti dei contratti esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Per le violazioni alle disposizioni di cui al comma 1 si
applica una sanzione pecuniaria da euro cinquemila a euro
diecimila. Per le violazioni di cui al comma 2, si applica una
sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro mille.
6. L'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto
di cui all'articolo 17 della legge n. 689/1981 è l'Assessorato
regionale per l'agricoltura e le foreste».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale e Giannopolo: 18.1
e 18.2.
Assenti i firmatari, l'emendamento 18.1 decade.
Assenti i firmatari, faccio mio l'emendamento 18.2. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:
«Articolo 19
Distretti agroalimentari
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, al
fine di promuovere lo sviluppo del settore e di razionalizzare
gli investimenti del sistema produttivo agroalimentare, adotta
con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento
dei distretti produttivi agroalimentari di comparto imperniati su
un processo o prodotti affini.
2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi
produttivi locali caratterizzati da significativa presenza
economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle
imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni
certificate e tutelate o da produzioni tradizionali o tipiche.
3. Ai fini del riconoscimento è necessario che il distretto
produttivo agroalimentare comprenda un numero d'imprese agricole
del comparto, aventi i requisiti d'imprenditore agricolo
professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, non inferiore a 150, come modificato
dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 e
un numero di addetti complessivo non inferiore a 300, con un
elevato grado di integrazione produttiva o di filiera e sia in
grado di esprimere capacità di innovazione comprovata dalla
presenza di imprese che commercializzino almeno il 15 per cento
complessivo del volume della produzione regionale del comparto
con le modalità previste dall'articolo 6, comma 13, del citato
decreto legislativo n. 99 del 2004.
4. Il distretto produttivo agroalimentare di comparto promuove
la realizzazione di progetti strategici ricompresi all'interno di
un patto finalizzato a realizzare lo sviluppo del distretto di
comparto, in conformità agli strumenti di programmazione
comunitaria, nazionale e regionale.
5. I soggetti promotori del patto che possono concorrere alla
costituzione di un distretto produttivo di comparto sono:
a) imprese con sede nel territorio regionale;
b) associazioni di categoria;
c) enti locali;
d) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi,
fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica,
enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della
promozione, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo
sviluppo del sistema produttivo.
6. Il patto di cui al comma 4 è redatto secondo le modalità ed
i criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste e ha validità triennale. L'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste, successivamente alla
presentazione del patto da parte dei soggetti di cui al comma 5,
ne verifica la compatibilità economica e la complessiva
fattibilità rispetto agli strumenti di programmazione
comunitaria, nazionale e regionale e con proprio decreto finanzia
le azioni ivi previste».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:
«Articolo 20
Organizzazioni di produttori
1. Per assicurare la programmazione della produzione agricola e
l'adeguamento della stessa alla domanda, sia quantitativa che
qualitativa, si applicano le disposizioni del decreto legislativo
27 maggio 2005, n. 102 sull'associazionismo e il riconoscimento
delle organizzazioni dei produttori.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura può, con proprio
decreto, stabilire, per singoli comparti produttivi, i requisiti
e le modalità per ottenere il riconoscimento delle organizzazioni
di produttori. Nelle more dell'adozione del decreto si applicano
i criteri, le modalità e i requisiti stabiliti dalla normativa
nazionale.
3. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del
presente articolo, costituiscono un fondo di esercizio, in
proporzione al 10 per cento del fatturato commercializzato,
alimentato da contribuiti dei soci e da finanziamenti pubblici,
per la realizzazione di programmi di attività che prevedano:
a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti,
allo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, anche
attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro
promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione
di sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità dei
singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici,
alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi di
lotta integrata o di altri metodi di produzione rispettosi
dell'ambiente;
b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei
produttori, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché le
risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento
dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente;
c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di
filiera o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento
delle proprie finalità.
4. L'Assessore regionale per l'agricoltura è autorizzato a
concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute e alle
loro forme associate, aiuti di avviamento o di ampliamento
conformemente all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1/2004
della Commissione del 23 dicembre 2003, in GUCE del 3 gennaio
2004».
Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:
- dagli onorevoli Oddo, Panarello, Capodicasa e Speziale: 20.1.
L'emendamento decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 20. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:
Titolo IV
Disposizioni per le imprese cooperative
«Articolo 21
Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17
1. Il comma 7 dell'articolo 57 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17 è sostituito dai seguenti commi:
7. In armonia con le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, i criteri di rappresentatività
delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute
sia ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 220/2002, ai fini delle previsioni di cui
all'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, sono
computati in base al numero di revisioni effettuate ai sensi
della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive
modifiche ed integrazioni, nell'ambito dell'elenco delle
cooperative aderenti comunicato all'Assessorato regionale alla
cooperazione, al commercio, all'artigianato e alla pesca, ai fini
revisionali, all'inizio del biennio ispettivo da ciascuna
organizzazione.
7 bis. Per il solo biennio ispettivo relativo agli anni 2005 e
2006, alle organizzazioni nazionali riconosciute nel corso del
biennio ispettivo relativo agli anni 2003 e 2004, è attribuita
una rappresentatività del 10 per cento ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 4, lettera c), della legge
regionale 30 dicembre 1960, n. 48. La differenza tra tale valore
e quello effettivamente calcolato è recuperata attraverso una
detrazione in parti uguali a valere sulle percentuali di
rappresentatività calcolate per le altre organizzazioni.'».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 22. Ne do lettura:
«Articolo 22
Aiuti alle imprese cooperative escluse quelle operanti nel
settore agricolo e della pesca
1. L'IRCAC è autorizzato a concedere agevolazioni sotto forma
di finanziamenti e di contributi in conto interessi. per le
categorie di aiuti previsti nel rispetto delle condizioni di cui
al Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio
2001 in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001 e di cui al Regolamento CE
n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante
modifica del regolamento CE n. 70 del 2001 per quanto concerne
l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla
ricerca e sviluppo in GUCE L 63 del 28 febbraio 2004.
2. A beneficiarie degli aiuti sono le micro, piccole e medie
imprese cooperative operanti nel settore industriale,
commerciale, artigianale, del turismo e dei servizi.
3. Gli aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità,
attivabili anche disgiuntamente:
a) finanziamento ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di
riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla data
di stipula del finanziamento stesso, per una durata non superiore
a 15 anni;
b) contributo in conto interessi sui finanziamenti e sulle
operazioni di leasing concessi dagli istituti di credito e dalle
società di leasing, in misura pari al 70 per cento del tasso
applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la
base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento
fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula
del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando
il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più
elevato.
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono cumulabili con
altri aiuti regionali, nazionali o comunitari nei limiti dei
massimali di intensità previsti dalla Carta degli aiuti a
finalità regionale per la Sicilia, pari al 35 per cento ESN
aumentato di un 15 per cento ESL del valore delle spese
ammissibili.
5. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle specifiche
discipline settoriali comunitarie.
6. Per le finalità di cui al presente articolo l'IRCAC
utilizzerà le disponibilità del fondo a gestione separata
istituito con l'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6
e successive modifiche ed integrazioni fino ad un importo di 6
milioni di euro».
Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:
- dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale e Zago: 22.1.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:
«Articolo 23
Aiuti alle imprese cooperative attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli.
1. L'IRCAC è autorizzato a concedere agevolazioni sotto forma
di finanziamenti e di contributi in conto interessi nel rispetto
delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti previste
dal Regolamento CE n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre
2003 in GUCE L 1 del 3 gennaio 2004.
2. Beneficiarie degli aiuti sono le micro, piccole e medie
imprese cooperative attive nel campo della produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che
realizzino gli interventi previsti dal citato Regolamento CE n.
1/2004 alle condizioni in esso stabilite.
3. In ordine agli investimenti nelle aziende agricole e agli
investimenti nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, il controllo sulla
conformità ai criteri previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 26
del Regolamento CE 1257/1999 è effettuato, sulla base di un
campione comprendente almeno il 5 per cento delle imprese
interessate, dall'Ufficio speciale per i controlli di secondo
livello della Presidenza della Regione. Devono, inoltre, essere
disponibili prove sufficienti che esistono in futuro normali
sbocchi di mercato per i prodotti agricoli trasformati. Tale
valutazione è effettuata, caso per caso, sulla base del documento
'Le tendenze di fondo del sistema agroalimentare siciliano -
Analisi dei normali sbocchi di mercato ' che costituisce allegato
I al POR Sicilia 2000-2006.
4. Gli aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità,
attivabili anche disgiuntamente:
a) finanziamento ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di
riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla data
di stipula del finanziamento stesso, per una durata non superiore
a 15 anni;
b) contributo in conto interessi sui finanziamenti e sulle
operazioni di leasing concessi dagli istituti di credito e dalle
società di leasing, in misura pari al 70 per cento del tasso
applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la
base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento
fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula
del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando
il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più
elevato.
5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono cumulabili con
altri aiuti regionali, nazionali o comunitari nei limiti dei
massimali di intensità previsti dal Regolamento CE n. 1/2004
della Commissione del 23 dicembre 2003 in GUCE L 1 del 3 gennaio
2004.
6. Per le finalità di cui alla presente legge l'IRCAC
utilizzerà le disponibilità del fondo a gestione separata
istituito con l'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6
e successive modifiche ed integrazioni fino ad un importo di 4
milioni di euro».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale e Zago: 23.1 e
23.2.
Gli emendamenti 23.1 e 23.2 decadono per assenza dall'Aula dei
firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 23. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:
«Articolo 24
Aiuti alle imprese cooperative attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
della pesca
1. L'IRCAC è autorizzato a concedere agevolazioni sotto forma
di finanziamento e di contributo in conto interessi nel rispetto
delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti previste
dal Regolamento CE n. 1595/2004 della Commissione dell'8
settembre 2004 in GUCE L 291 del 14 settembre 2004.
2. Beneficiarie degli aiuti sono le micro, piccole e medie
imprese cooperative attive nel campo della produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca,
che realizzino gli interventi previsti dal citato Regolamento CE
n. 1595/2004 alle condizioni in esso stabilite.
3. Gli aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità,
attivabili anche disgiuntamente:
a) finanziamento ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di
riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla data
di stipula del finanziamento stesso, per una durata non superiore
a 15 anni;
b) contributo in conto interessi sui finanziamenti e sulle
operazioni di leasing concessi dagli istituti di credito e dalle
società di leasing, in misura pari al 70 per cento del tasso
applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la
base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento
fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula
del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando
il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più
elevato.
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono cumulabili con
altri aiuti regionali, nazionali o comunitari nei limiti dei
massimali di intensità previsti dal Regolamento CE n. 1595/2004
della Commissione dell'8 settembre 2004 in GUCE L 291 del 14
settembre 2004.
5. Per le finalità di cui al presente articolo l'RCAC
utilizzerà le disponibilità del fondo a gestione separata
istituito con l'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6
e successive modifiche ed integrazioni fino ad un importo di 3
milioni di euro».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:
«Articolo 25
Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 16 aprile 2003,
n. 4.
1. All'articolo 67 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sono soppresse le parole: ai comuni nel cui
territorio ricadono gli immobili stessi e';
b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole entro novanta
giorni';
c) al comma 4 dopo le parole 'Il ricavato' sono aggiunte le
altre: al netto della commissione di cui al comma 2 bis
dell'articolo 55 della legge regionale n. 10 del 1999' e dopo la
parola modificazioni' sono aggiunte le seguenti su cui sono
addebitate le spese sostenute per l'assegnazione e gestione dei
beni di cui al comma 1'».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 26. Ne do lettura:
«Articolo 26
Prestiti partecipativi in favore delle cooperative
1. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo delle
cooperative siciliane IRCAC è autorizzato a concedere aiuti de
minimis sotto forma di prestiti partecipativi nel rispetto delle
condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento CE
n.69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
2. Beneficiari degli aiuti sono le società cooperative aventi
sede in Sicilia che dispongano già di un capitale sociale di
imporlo non inferiore a quello minimo previsto per le società per
azioni.
3. I programmi di sviluppo comportanti un incremento del
fabbisogno finanziario aziendale possono riguardare la
realizzazione di nuovi investimenti in immobilizzazioni materiali
e immateriali.
4. La durata del finanziamento non può essere superiore a 8
anni compreso un eventuale periodo di preammortamento non
superiore a 2 anni.
5. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al 30
per cento del tasso di riferimento fissato dalla commissione
europea, vigente alla data di stipula del finanziamento.
6. L'importo del finanziamento deve essere inferiore al
capitale sociale già sottoscritto e versato dai soci e non può
essere superiore a 500.000 euro.
7. Il prestito partecipativo deve essere assistito da garanzie
reali».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 27. Ne do lettura:
«Articolo 27
Prestiti partecipativi in favore dei consorzi di cooperative
1. Al fine di favorire i processi di integrazione tra le
imprese cooperative siciliane l'IRCAC è autorizzato a concedere
agevolazioni sotto forma di prestiti partecipativi nel rispetto
delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento CE
n.69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
2. Beneficiari degli aiuti sono i consorzi di cooperative o le
cooperative di secondo grado aventi sede in Sicilia che
dispongono già di un capitale sociale di importo non inferiore a
quello minimo previsto per le società per azioni.
3. La durata del finanziamento non può essere superiore a 8
anni compreso un eventuale periodo di preammortamento non
superiore a 2 anni.
4. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al 30
per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione
europea, vigente alla data di stipula del finanziamento.
5. L'importo del finanziamento deve essere inferiore al
capitale sociale già sottoscritto e versato dai soci e non può
essere superiore a 200.000 euro ogni 20 imprese aggregate.
6. Il prestito partecipativo dovrà essere assistito da garanzie
reali e/o da garanzie personali della società o dei soci o di
terzi».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 28. Ne do lettura:
«Articolo 28
Disposizioni attuative
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca, l'Assessore regionale per l'agricoltura
e le foreste e l'Assessore regionale per il bilancio e le
finanze, per le rispettive competenze, emanano le direttive per
l'attuazione degli interventi di cui agli articoli da 22 a 27
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti
aggiuntivi:
- dall'onorevole Misuraca: A.1;
- dagli onorevoli Oddo, Panarello, Capodicasa e Speziale: A2;
- dagli onorevoli Oddo, Panarello, Capodicasa , Speziale e
Zago: A3; A4; A5; A6;
- dagli onorevoli Fleres, Catania G., Maurici e Burgaretta
Aparo: A7.
MISURACA Dichiaro di ritirare l'emendamento A1.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Gli emendamenti A2, A4, A5 e A6 sono decaduti per assenza
dall'Aula dei firmatari.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento A7. Lo pongo in votazione. Il parere
della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 29. Ne do lettura:
«Articolo 29
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione la delega per il coordinamento formale del
disegno di legge.
(E' approvata)
Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
«Misure per la
competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni
alla legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32» (1077/A)
Presidenza del presidente Lo Porto
PRESIDENTE Indìco la votazione finale per scrutinio nominale
del disegno di legge «Misure per la competitività del sistema
produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32» (1077/A).
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il
pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si
astiene preme il pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
nominale:
Presenti e votanti 42
Maggioranza 22
Favorevoli 39
Contrari 3
(L'Assemblea approva)
Invito gli Uffici a prendere nota che l'onorevole Dina ha
votato a favore del disegno di legge ma che, per un
malfunzionamento del sistema elettronico di votazione, il suo
voto non è stato registrato.
Onorevoli colleghi, rinvio la seduta a venerdì 16 dicembre
2005, alle ore 17.30 con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del presidente Lo Porto
Presidenza del vicepresidente Fleres
Presidenza del vicepresidente Crisafulli
I - Comunicazioni
II - Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83,
lettera d) e 153 del Regolamento interno, delle mozioni:
N. 461 - Iniziative presso il Governo nazionale al fine
di affidare la gestione dei corsi abilitanti alla
Direzione scolastica regionale anziché alle
Università.
BARBAGALLO - CULICCHIA - GENOVESE - GURRIERI -
TUMINO - ZANGARA
N. 462 - Iniziative per evitare il rischio che il Banco
di Sicilia perda il proprio patrimonio
immobiliare e che siano disattesi i patti
parasociali'.
ORTISI- GALLETTI -
MANZULLO - SPAMPINATO - VITRANO
N. 463 - Iniziative urgenti al fine di assicurare ai
soggetti che fanno uso di farmaci appartenenti al
file F' l'uso della distribuzione gratuita.
ORTISI- GALLETTI -
MANZULLO - SPAMPINATO - VITRANO
III - Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della
rubrica: Cooperazione, commercio, artigianato e pesca
IV - Discussione dei disegni di legge:
1) - Norme sull'esposizione al pubblico dei prezzi dei
prodotti in vendita (n. 1023/A) (Seguito)
2) - Istituzione di un ulteriore turno elettorale autunnale
per il rinnovo degli organi dei Comuni e delle Province della
Regione. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto
2002, n. 7 (n. 977/A) (Seguito)
3) - Istituzione di poli turistici all'interno dei parchi
dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie (nn. 986-987/A)
4) - Disciplina della raccolta, commercializzazione e
valorizzazione dei funghi epigei spontanei (nn. 908-812- 6/A)
5) - Interventi per la valorizzazione turistica, fruizione e
conservazione delle opere della Fiumara d'arte (n. 1003/A)
6) - Disposizioni finanziarie urgenti e per la
razionalizzazione dell'attività amministrativa (n. 151-Norme
stralciate II/A)
V - Elezione delle Commissioni legislative permanenti e della
Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività
dell'Unione europea
VI - Elezione di deputati segretari
La seduta è tolta alle ore 08.48 del 7 dicembre 2005
Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 14.20
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
Dott.ssa Iolanda Caroselli
Repubblica Italiana
A S S E M B L E A R E G I O N A L E S I C I L I A N A
*********
EMENDAMENTO C' APPROVATO DALLA COMMISSIONE
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1084
Emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 1
Al comma 2 dell'articolo 1 sono apportate le seguenti
modifiche:
- dopo le parole seguente spesa' aggiungere le parole a
destinazione vincolata e da iscrivere in un fondo unico dal
quale prelevare con decreto del Ragioniere generale della
Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali, da destinare alle seguenti
finalità:';
- alla lettera g) sostituire le parole 9.000 migliaia di
euro' con le parole 6.000 migliaia' e dopo le parola' in
Sicilia' aggiungere le parole nonché 3.000 migliaia di euro
per l'attuazione della convenzione stipulata con l'ISMEA per
la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a
favorire l'accesso al mercato del credito e dei capitali da
parte delle imprese agricole ed agroalimentari siciliane'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 3 dell'articolo 1
Al comma 3 dell'articolo 1, dopo il paragrafo 2 aggiungere
il seguente paragrafo:
Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, dopo le parole '31 marzo 2005'
aggiungere le parole o successivamente'
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 5 dell'articolo 1
Al comma 5 dell'articolo 1 è apportata la seguente
modifica:
- al penultimo capoverso dopo le parole cui si fa fronte'
cassare le parole da con parte' fino alle parole dello
Statuto' ed inserire le parole con parte delle somme non
utilizzate relative ad assegnazioni statali ai sensi
dell'articolo 38 dello Statuto. Possono, altresì, essere
utilizzate le risorse assegnate per l'anno 2006 in favore
della Regione ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento sostitutivo del
comma 14 dell'articolo 1
Il comma 14 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
14. In attuazione dell'articolo 15 della legge regionale
19 maggio 2005, n. 5, gli oneri discendenti
dall'utilizzazione presso le AUSL del contingente dei medici
della medicina dei servizi utilmente collocati nelle
graduatorie provinciali a far data dall'1 dicembre 2005 e
fino al loro definitivo inquadramento nei posti di organico
disponibili, gravano sull'autorizzazione di spesa
dell'intervento integrativo regionale di cui al comma 16.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento sostitutivo del
comma 15 dell'articolo 1
Il comma 15 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
15. Al fine di garantire i livelli essenziali di
assistenza nel territorio, l'Assessore regionale per la
sanità, nel rispetto delle disposizioni finanziarie vigenti
in materia di dotazione organiche, può autorizzare le
aziende sanitarie territoriali, ospedaliere e policlinici
universitari a procedere alle assunzioni di unità di
personale del S.S.N. secondo criteri e priorità che sono
preventivamente fissati dallo stesso, sentita la competente
Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana,
tenuto conto delle effettive esigenze di ciascuna azienda,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, tenuto
prioritariamente conto dei concorsi già espletati.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15,
l'Assessore regionale per la sanità può altresì autorizzare
l'attivazione di nuove unità operative complesse ad elevata
assistenza ricomprese nell'Allegato A Altà specialità' del
decreto 22 maggio 2003 Riassetto della rete ospedaliera',
oltreche' nuove unità operative complesse in discipline
oncologiche nei presidi ospedalieri e nelle aziende
ospedaliere ricadenti nelle zone classificate ad alto
rischio ambientale.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 16 dell'articolo 1
Al comma 16 dell'articolo sostituire l'importo di
664.790.179,77' con l'importo di 646.335.179,77'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 18 dell'articolo 1
Al comma 18 dell'articolo 1 sono apportate le seguenti
modifiche:
- dopo le parole Capitolo 377729 + 200' inserire le
parole da destinare all'Associazione per l'arte';
- sopprimere la lettera g).
Emendamento modificativo del
comma 2 dell'articolo 2
Al comma 2 dell'articolo 2 cassare la lettera b).
Emendamento soppressivo del
comma 1 dell'articolo 3
Il comma 1 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 2 dell'articolo 3
Il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal
seguente:
2. Al comma 1 dell'articolo 110 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole
legge regionale 25 maggio 1995, n. 45' aggiungere le
parole compresi i soggetti di cui al comma 2,
articolo 106, della legge regionale 16 aprile 2003, n.
4, che abbiano nel triennio 2000-2002 prestato la
propria opera per un numero non inferiore a 450
giornate lavorative'.
Il comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale
28 dicembre 2004, n. 17, va inteso nel senso che il
personale interessato deve essere utilizzato per tutto
l'anno solare. La presente disposizione costituisce
interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 110
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento sostitutivo del
comma 3 dell'articolo 3
Il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
3. Al primo comma dell'articolo 72 della legge
regionale 28 ottobre 1985, n. 41, come modificato dal comma
14 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004,
n. 17, il numero 8' è sostituito con il numero 24' e dopo
la parola Ordine' sono inserite le parole che sono
utilizzabili anche presso ciascun Assessorato regionale'.
Dopo le parole di categoria' sono aggiunte le seguenti
parole: Ai fini del raggiungimento del limite numerico di
cui al presente comma in sede di individuazione hanno
priorità i giornalisti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, svolgano le funzioni di portavoce o di
addetto stampa presso la Presidenza della Regione, gli
Assessorati regionali e l'Assemblea regionale siciliana,.
Ulteriori unità aggiuntive, fino ad un massimo di 4
giornalisti dipendenti dagli enti di cui all'articolo 1
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, possono essere
utilizzate in posizione di comando'. Per le nomine di cui
alla presente disposizione non si applica la legge regionale
20 aprile 1976, n. 35.
Per le finalità del presente comma è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 100 migliaia di
euro. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa,
valutata in 2.030 migliaia di euro per ciascun anno trova
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB
4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 4 dell'articolo 3
Il comma 4 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 6 dell'articolo 3
Il comma 6 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 7 dell'articolo 3
Il comma 7 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 10 dell'articolo 3
Al comma 10 dell'articolo 3 è apportata la seguente
modifica:
- dopo le parole Ufficio di Bruxelles' aggiungere le
parole e l'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans
e dei siti presidenziali'. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata, nell'esercizio finanziario
2005, la spesa di 100 migliaia di euro, cui si provvede con
parte delle disponibilità dell'UPB 1.4.1.1.1, capitolo
108109. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, la spesa
annua, valutata in 500 migliaia di euro trova riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione 2005-2007, UPB 4.2.1.5.2,
accantonamento 1003.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 12 dell'articolo 3
Alla fine del comma 12 aggiungere le seguenti parole:
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 50 migliaia di
euro.'. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa,
valutata in 600 migliaia di euro per ciascun anno trova
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB
4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 13 dell'articolo 3
Il comma 13 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo al
comma 14 dell'articolo 3
Al comma 14 dell'articolo 3 dopo la parola possono'
aggiungere le parole , senza ulteriori oneri della
Regione,'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 15 dell'articolo 3
Il comma 15 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 16 dell'articolo 3
Il comma 16 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 17 dell'articolo 3
Il comma 17 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 19 dell'articolo 3
Al comma 19 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente
periodo:
Per le finalità del presente comma è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 20 migliaia di
euro. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa,
valutata in 20 migliaia di euro per ciascun anno trova
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB
4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 20 dell'articolo 3
Al comma 20 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente
periodo:
Per le finalità del presente comma è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di
euro. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa,
valutata in 10 migliaia di euro per ciascun anno trova
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB
4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 21 dell'articolo 3
Il comma 21 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 22 dell'articolo 3
Il comma 22 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 23 dell'articolo 3
Il comma 23 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 26 dell'articolo 3
Al comma 26 dell'articolo 3 dopo le parole mediante
riduzione' aggiungere le parole , nel limite di 3.500
migliaia di euro,'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento sostitutivo del comma 27 dell'articolo 3
Il comma 27 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
27. Nelle more della riforma del Corpo forestale della
Regione e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 76
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e dal comma 3
dell'articolo 5 della legge regionale 5 maggio 2000, n. 10,
nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del
Corpo forestale della Regione, sono istituiti i ruoli
previsti dagli articoli 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, così come
modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87,
per il personale non direttivo; mentre per il personale
direttivo vengono istituiti i ruoli previsti dall' articolo
1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, così come
modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472,
ed il ruolo di funzionari direttivi tecnici forestali.
Nell'ambito della Regione il personale dei ruoli previsti
dagli articoli 2, 7, 13, 30, 34, e 39 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201, di cui al precedente
comma 27 viene inquadrato nel modo seguente:
a) in categoria B il personale dei ruoli di cui agli
articoli 2 e 30;
b) in categoria C il personale dei ruoli di cui agli
articoli 7,13, 34 e 39.
Nell'ambito della Regione il personale dei ruoli previsti
dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155, e nel ruolo di funzionario direttivo tecnico forestale
di cui al comma 1 viene inquadrato in categoria D e sono
equiparati solo ai fini dell'attribuzione dell'indennità
mensile pensionabile.
Al personale del Corpo forestale della Regione di cui alla
presente legge, si applica il contratto dei dipendenti
regionali e viene attribuita l'indennità mensile
pensionabile corrisposta in misura pari alle corrispettive
qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, con successivo decreto, il Presidente della Regione
stabilisce le competenze, l'ordinamento e l'organico del
personale di cui alla presente legge. Gli eventuali maggiori
oneri derivanti dall'applicazione della presente legge
graveranno sul capitolo 150001 del bilancio della Regione.
Sono soppressi i ruoli di guardie, sott'ufficiali, agenti
tecnici ed assistenti tecnici forestali della Tabella M
della legge regionale 41/85 e tutte le norme in contrasto
con la presente legge.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo al comma 28 dell'articolo 3
All'articolo 3, comma 28 aggiungere il seguente periodo:
Per le finalità di cui al presente comma la spesa,
valutata per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007
in 1.500 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento
1003'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 29 dell'articolo 3
Al comma 29 dell'articolo 3 sono apportate le seguenti
modifiche:
- sopprimere le lettere a), b) e c);
- dopo la lettera e) aggiungere il seguente paragrafo:
Per le finalità di cui al presente comma la spesa, valutata
per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007 in 500
migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 30 dell'articolo 3
Il comma 30 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 33 dell'articolo 3
Il comma 33 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 34 dell'articolo 3
Il comma 34 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 35 dell'articolo 3
Il comma 35 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 36 dell'articolo 3
Al comma 36 dell'articolo 3 sostituire la parola
utilizzato' con la parola assunto'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 39 dell'articolo 3
Il comma 39 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 40 dell'articolo 3
Il comma 40 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 43 dell'articolo 3
Il comma 43 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 44 dell'articolo 3
Il comma 44 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 45 dell'articolo 3
Al comma 45 dell'articolo 3 sostituire le parole '31
dicembre 2008' con le parole '31 dicembre 2006'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 50 dell'articolo 3
Al comma 50 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente
periodo:
Alla spesa derivante dall'applicazione del presente
periodo si fronte con le somme autorizzate dall'articolo,
comma 16, della presente legge.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 52 dell'articolo 3
Il comma 52 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 53 dell'articolo 3
Il comma 53 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 54 dell'articolo 3
Il comma 54 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 55 dell'articolo 3
Il comma 55 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 57 dell'articolo 3
Al comma 57 dell'articolo 3 sono apportate le seguenti
modifiche:
- cassare il paragrafo 1;
- al paragrafo 2 dopo le parole della qualifica'
aggiungere le parole di agente con funzioni di agente
forestale' e dopo le parole procedura concorsuale' cassare
le parole per la relativa assunzione'.
- dopo il paragrafo 2 aggiungere il seguente:
Il trattamento economico fondamentale spettante è quello
previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro del
comparto non dirigenziale pubblicato nel supplemento
ordinario alla GURS n. 22 del 21 maggio 2005 per la
categoria B posizione economica 1' (allegato I) oltre
l'indennità di amministrazione (allegato J) e l'indennità
integrativa speciale (allegato H).'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento sostitutivo del
comma 60 dell'articolo 3
Il comma 60 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
60. Le modifiche della natura dei contratti di cui al
comma 4, dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre
2003, n. 21, vanno intese nel rispetto della qualifica
posseduta ovvero, in caso di assunzioni ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 448 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché di assunzioni ai sensi dell'articolo
78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con
inquadramenti in profili esecutivi equivalenti a quelli
precedentemente svolti ed ascrivibili alla fascia B' del
contratto collettivo di lavoro degli enti locali, nella
considerazione che i contratti già stipulati in aderenza
alle esigenze dell'ente prevedano o prevedevano mansioni
impiegatizie e ferma restando la sussistenza di vacanze
nelle dotazioni organiche e delle necessarie coperture
finanziarie a carico dei bilanci dei rispettivi enti.
La presente disposizione è interpretazione autentica del
comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre
2003, n. 25.'.
Emendamento soppressivo del
comma 2 dell'articolo 4
Il comma 2 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 4 dell'articolo 4
Il paragrafo 4 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 5 dell'articolo 4
Il comma 5 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 6 dell'articolo 4
Il comma 6 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 7 dell'articolo 4
Il paragrafo 4 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 11 dell'articolo 4
Il comma 11 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento sostitutivo del comma 17 dell'articolo 4
Il comma 17 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
17. Il comitato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2004, n. 353, è l'interfaccia
regionale dell'autorità europea per la sicurezza alimentare
di cui al Regolamento CE n. 178/02.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento sostitutivo del comma 21 dell'articolo 4
Il comma 21 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
21. E' istituito l'Istituto regionale dell'olivo e
dell'olio.
L'Istituto è' dotato di personalità giuridica ed è
sottoposto alla tutela e vigilanza dell'Assessorato
eegionale per l'agricoltura e le foreste.
L'Istituto ha i seguenti scopi:
- promuove la valorizzazione, la diffusione ed il consumo
dell'olio extravergine di oliva prodotto in Sicilia con
particolare riguardo alle denominazioni di origine protetta;
- svolge attività di ricerca, formazione e innovazione
nella filiera olivicolo-olearia;
- promuove la commercializzazione e
l'internazionalizzazione dell'olio extravergine di oliva
prodotto in Sicilia;
- realizza ogni altra iniziativa per la difesa e la
valorizzazione in maniera diretta o indiretta del patrimonio
olivicolo e oleario siciliano.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale approva il regolamento di
organizzazione e funzionamento su proposta dell'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste che potrà prevedere
l'utilizzazione in comando di personale dell'Amministrazione
regionale e degli istituti ed enti sottoposti a tutela e
vigilanza della Regione.
A decorrere dall'esercizio finanziario 2006 agli oneri di
cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 22 dell'articolo 4
Al quarto e al sesto rigo del comma 22 dell'articolo 4
sostituire le parole 30 marzo 2006' con le parole 31
dicembre 2006'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 24 dell'articolo 4
Al comma 24 dell'articolo 4 sono apportate le seguenti
modifiche:
- il paragrafo 1 è così sostituito: Le agevolazioni di
cui all'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n.
2, ed all'articolo 99 della legge regionale 16 aprile 2003,
n. 4, si applicano per tutti gli atti traslativi da chiunque
posti in essere a partire dall'1 gennaio 2002 fino alla data
del 31 dicembre 2006, alla sua condizione che abbiano ad
oggetto terreni agricoli secondo gli strumenti urbanistici
vigenti alla data di stipula dell'atto e loro pertinenze; il
riferimento al primo comma dell'articolo 1 della legge 6
agosto 1954, n. 604, vale solo ai fini dell'individuazione
delle tipologie di atti agevolati. Il presente comma
costituisce interpretazione autentica dell'articolo 60 della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2';
- il paragrafo 2 è così sostituito: Al comma 4
dell'articolo 60 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, le parole Nelle more della definizione' sono sostituite
con le parole Nelle more, ovvero in caso di definizione
negativa'.
Ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, le parole Nelle more della
definizione' sono sostituite con le parole Nelle more,
ovvero in caso di definizione negativa'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 25 dell'articolo 4
Il comma 25 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 26 dell'articolo 4
Il comma 26 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 29 dell'articolo 4
Il comma 29 è soppresso.
Emendamento soppressivo del
comma 3 dell'articolo 5
Il comma 3 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 8 dell'articolo 5
Il comma 8 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 14 dell'articolo 5
Al paragrafo 3 del comma 14 dell'articolo 5 sostituire le
parole i commi 2, 4, 5 bis' con le parole i commi 4 e 5
bis'.
Emendamento soppressivo del
comma 4 dell'articolo 6
Il comma 4 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 13 dell'articolo 6
Il comma 13 è soppresso.
Emendamento modificativo del
comma 3 dell'articolo 7
Al comma 3 dell'articolo 7 dopo le parole presente comma'
cassare le parole da si applicano' fino a legge regionale
18 febbraio 1986, n. 3' e aggiungere le parole è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di
10 migliaia di euro'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 4 dell'articolo 7
Al comma 4 dell'articolo 7 sopprimere la parola
vincolante'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 8 dell'articolo 7
Al comma 8 dell'articolo 7 dopo le parole legge regionale
n. 85/1995' aggiungere le parole e del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 280 (LPU)'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 13 dell'articolo 7
Il comma 13 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 14 dell'articolo 7
Il comma 14 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 18 dell'articolo 7
Alla fine del comma 18 dell'articolo 7 cassare le parole
da Alla spesa' fino a bilancio di previsione 2006' ed
aggiungere le parole A decorrere dall'esercizio finanziario
2006 la spesa destinata al piano regionale dell'offerta
formativa è determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10'.
Emendamento soppressivo del
comma 7 dell'articolo 8
Il comma 7 è soppresso.
Emendamento soppressivo del
comma 2 dell'articolo 9
Il comma 2 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento sostitutivo del
comma 3 dell'articolo 9
Il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
3. I soggetti accreditati per le branche a visita di cui
al decreto assessoriale n. 890 del 2002 e successive
modifiche ed integrazioni, possono, richiedendolo
all'Assessorato regionale della sanità e alle AUSL
territorialmente competenti, trasferire la propria attività
ambulatoriale da una provincia all'altra. L'Assessorato
regionale della sanità, dipartimento del F.S.R., provvede
con proprio provvedimento al trasferimento delle risorse tra
le aziende sanitarie territorialmente competenti.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 7 dell'articolo 9
Il comma 7 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 8 dell'articolo 9
Il comma 8 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 12 dell'articolo 9
Il comma 12 è soppresso.
Emendamento modificativo del comma 4 dell'articolo 10
Al comma 4 dell'articolo 10 dopo le parole i compensi'
aggiungere le parole ove già'.
Emendamento soppressivo del
comma 2 dell'articolo 11
Il comma 2 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 4 dell'articolo 11
Il comma 4 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 6 dell'articolo 11
Il comma 6 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 9 dell'articolo 11
Al comma 9 dell'articolo 11 sono apportate le seguenti
modifiche:
- al terzultimo rigo del paragrafo 3 sostituire le parole
'ventiquattro mesi' con le parole 'trentasei mesi';
- al paragrafo 7 dopo le parole dati ISTAT' aggiungere le
parole relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati'; sostituire le parole dell'ultimo
biennio' con le parole dal 1998 al 2004'; dopo le parole
legge regionale 8 giugno 2005, n. 8' aggiungere le parole
e devono, altresì, prevedere un sistema tariffario
flessibile secondo le dinamiche di mercato ed adeguabile
all'andamento dei costi di esercizio';
- al paragrafo 12 dopo le parole e successive modifiche
ed integrazioni,compresi, a partire dall'esercizio
finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo
7'.
Emendamento soppressivo del
comma 3 dell'articolo 12
Il comma 3 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 7 dell'articolo 12
Al comma 7 dell'articolo 12 sostituire le parole per gli
enti locali' con le parole per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 8 dell'articolo 12
Al comma 8 dell'articolo 12 sostituire le parole per gli
enti locali' con le parole per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 9 dell'articolo 12
Al comma 9 dell'articolo 12 sostituire la cifra 1.590'
con 2.075'.
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Emendamento soppressivo del
comma 19 dell'articolo 12
Il comma 19 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 44 dell'articolo 12
Il comma 44 è soppresso.
Emendamento aggiuntivo
Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le
acque
1. Al fine di assicurare una efficiente, efficace e
coordinata gestione in materia di acque e rifiuti in Sicilia
è istituita l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque,
ente strumentale della Regione e di seguito denominata
Agenzia', con sede in Palermo, che può dotarsi di strutture
sul territorio.
2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica,
di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale,
amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza
della Presidenza della Regione, da cui promanano gli
indirizzi programmatici.
3. L'Agenzia, quale autorità di regolazione dei servizi
idrici, dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati deve:
- assolvere a funzioni di indirizzo e coordinamento.
dell'attività di tutti gli Enti che operano. nel settore
acque esercitando altresì forme di controllo efficienti ed
efficaci, provvedendo in particolare:
a) a promuovere la creazione e la diffusione della cultura
dell'acqua per un uso Responsabile e sostenibile della
risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore
fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di
solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei
diritti delle future generazioni e dell'integrità del
patrimonio ambientale;
b) alla elaborazione ed attuazione di programmi per la
conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e
quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e delle
misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema
idrico;
c) al miglioramento della qualità delle acque, anche sotto
il profilo igienico-sanitario, attraverso l'adozione di
misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento,
nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il
risparmio delle risorse idriche;
d) a sviluppare e sostenere azioni per la gestione
integrata quali- quantitativa delle risorse idriche;
e) a controllare e regolare il servizio reso dai gestori
del sistema idrico integrato;
f) alla pianificazione e assegnazione delle risorse
idriche fra i settori idropotabile, agricolo e industriale;
g) alla registrazione attraverso la rete di osservazione
dei parametri idrometeoclimatici;
h) alla misurazione dei deflussi nei bacini idrografici,
delle portate delle sorgenti, delle gallerie e dei pozzi;
i) alla elaborazione del bilancio idrologico per i bacini
idrografici dell'Isola al fine di valutare disponibilità
idriche per le utilizzazioni potabili, irrigue ed
industriali;
l) alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati
ed elaborati, nonché di bollettini mensili sulle portate
delle sorgenti, degli invasi, e punti d'acqua più
significativi;
m) al rilascio. dei pareri di compatibilità idrologica
sulle domande di grande derivazione e sui progetti di opere
civili idrauliche e assetto del territorio;
n) al controllo e vigilanza sulle grandezze idrologiche al
fine di prevenire situazioni di rischio in occasione di
eventi e situazioni eccezionali, piene, riduzione delle
risorse idriche superficiali e profonde;
o) alla gestione delle grandi infrastrutture irrigue
(esercizio e manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori
a valle delle dighe);
p) alla gestione delle emergenze infrastrutturali;
q) alla programmazione, progettazione e realizzazione di
nuovi interventi;
r) al controllo delle dinamiche dei prezzi;
s) alla tenuta dei rapporti con il Registro italiano
dighe;
t) al coordinamento ed assistenza ai consorzi di bonifica
relativamente alla programmazione, progettazione e
realizzazione di infrastrutture irrigue ed alla gestione
delle opere.
Inoltre, al fine di assicurare la qualità dei servizi in
materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché
la prevenzione della produzione della quantità e della
pericolosità dei rifiuti e l'efficacia, l'efficienza e
l'economicità della gestione dei rifiuti da imballaggio,
svolge i compiti di cui all'art. 19 comma 1 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nonché:
Al) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la
conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al
fine di garantire la massima trasparenza;
B1) individua situazioni di criticità ed irregolare
funzionamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti,
o di inosservanza delle normative vigenti in materia di
tutela dei consumatori;
Cl) definisce indici di produttività per la valutazione
economica dei servizi resi dai soggetti gestori dei servizi
di gestione dei rifiuti urbani;
D1) definisce parametri di valutazione delle politiche
tariffarie in materia di servizio di gestione dei rifiuti
urbani;
E1) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di
qualità del servizio reso all'utente fermo restando le
competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e
alla tutela della salute dei cittadini;
F1) verifica i costi di recupero e smaltimento.
L'Agenzia, ancora:
G1) Controlla le condizioni di svolgimento dei servizi e
di accesso e corretta fruizione degli stessi da parte degli
utenti, anche con riferimento alle singole voci di costo e
al fine di garantire eguaglianza di condizioni nella
erogazione dei vari servizi, tenendo conto delle esigenze
degli utenti, ivi comprese le fasce più deboli, e garantendo
altresì il rispetto dell'ambiente, della sicurezza degli
impianti e della salute degli addetti e dei cittadini.
Nell'esercizio delle proprie competenze all'Agenzia sono
riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di
ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.
4. Per assolvere ai compiti di cui al precedente comma 3
l'Agenzia si articola in cinque settori, cui è preposto un
direttore, concernenti la regolazione delle acque, con i
compiti di cui alle lettere da a) a f) del comma
3,1'osservatorio delle acque con i compiti di cui alle
lettere da g) a n) del precedente comma, infrastrutture con
i compiti di cui alle lettere da o) a t) del comma 3,
osservatorio sui rifiuti con i compiti di cui alle lettere
da Al) a F1) del precedente comma 3, i) ed 1) dell'art.
19, comma 1, del decreto legislativo n. 22/97 e rifiuti
e bonifiche con i compiti di cui alle lettere da a) ad h} e
alle lettere n) ed n bis) dell'art. 19, comma 1, del decreto
legislativo n. 22/97.
5. Per l'esercizio delle attività di cui al presente
articolo sono trasferite all' Agenzia le competenze nelle
materie indicate al precedente comma 3, attribuite da
disposizioni normative a singoli rami dell' Amministrazione
regionale e ad enti sottoposti a tutela e vigilanza della
Regione. In sede di prima attuazione il personale di ruolo
in servizio alla data di approvazione della presente legge
presso i dipartimenti e uffici regionali interessati allo
spostamento di attribuzioni previste dal presente articolo,
nonché il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale
utilizzato, sempre alla stessa data, dall'Ufficio del
Commissario delegato per l'emergenza idrica e dall'Ufficio
del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela
delle acque in Sicilia, può, a domanda da presentarsi entro
45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
transitare all' Agenzia. Transitano altresì all' Agenzia
dighe e opere idrauliche connesse, beni mobili, macchine ed
attrezzature, nonché eventuali immobili, nella
disponibilità, a qualsiasi titolo, degli Enti ed Uffici le
cui competenze sono state attribuite all' Agenzia stessa.
6) Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico
e il trattamento economico del personale dell'
Amministrazione regionale.
7) Sono organi dell' Agenzia:
a) il Direttore generale, nominato dal Presidente della
Regione tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea
e di comprovata esperienza in materia di acque e rifiuti;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre
membri effettivi nominati dal Presidente della regione tra
gli iscritti al registro previsto dall'art. 1 del D.Lg.vo 27
gennaio 1992, 88. La durata del collegio è fissata in sette
anni; i poteri dei membri del collegio, in deroga al
disposto dell'articolo 1 della legge regionale 22/1995, sono
comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I
componenti non possono essere riconfermati.
Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorda il
cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal
disposto del comma 13 dell'art. 3 del D.Lg.vo 30 dicembre,
n. 502.
8. Il Direttore generale è assunto con contratto di
diritto privato di durata settennale non rinnovabile, anche
tra docenti universitari, magistrati e dirigenti regionali
anche in quiescenza. Con il contratto è stabilito il
trattamento giuridico ed economico, tenuto conto di quanto
previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10, dal D.Lg.vo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i e
per le autorità istituite con legge 481/1995 e successive.
Il Direttore Generale ha la rappresentanza dell'Ente e
svolge i compiti previsti dalle lettere da a) a g) del comma
1 e dal comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10; nomina in conformità a quanto previsto
dall'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i
direttori di settore, cui competono le funzioni di cui al
comma 2 dell'art. 2 della stessa legge n. 10/2000. Qualora
Direttore generale e Direttori di settore vengano scelti tra
dirigenti regionali, questi ultimi possono essere collocati
a domanda fuori ruolo per la durata dell'incarico ed il
trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed
accessorio, complessivamente goduto presso l'Agenzia
costituisce base per la determinazione del trattamento di
quiescenza e previdenza, ai sensi della legge regionale 2/62
e s.m.i.
9. L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni
altro aspetto relativo alla funzionalità dell' Agenzia,
salve le disposizioni di cui al presente articolo, sono
definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della
stessa Agenzia, approvati dal Presidente della Regione,
previa deliberazione della Giunta regionale.
10. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione di quanto
previsto al precedente comma 9, per assicurare una migliore
funzionalità e la necessaria efficacia alla esecuzione degli
adempimenti connessi alla fase di avvio delle attività dell'
Agenzia il personale utilizzato dagli Uffici del Commissario
delegato per l'emergenza idrica e per l'emergenza rifiuti e
tutela delle acque, proveniente dallo Stato, enti locali e
altri enti e pubbliche amministrazioni, può chiedere di
essere comandato all'Agenzia. Può altresì chiedere di essere
comandato il personale dell'Ente di sviluppo agricolo
inserito nei ruoli del servizio bonifica e infrastrutture
alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché
gli ingegneri responsabili delle dighe e loro sostituti ed
il personale di direzione e guardiania delle opere
trasferite in servizio all'Ente sempre alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Il personale comandato, nei limiti delle effettive
esigenze e disponibilità finanziarie, conserva la posizione
giuridica, il trattamento economico e l'anzianità posseduta
presso l'ente di provenienza.
11. Per assicurare la necessaria continuità dell'azione
amministrativa, in sede di prima attuazione, il personale
utilizzato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da
almeno un anno alla data di approvazione della presente
legge, nonché il personale con rapporto di consulenza da
almeno sei mesi sempre alla data di approvazione della
presente legge, viene assunto con contratto di diritto
privato di durata quinquennale. Allo stesso compete il
trattamento giuridico ed economico previsto, in relazione al
titolo di studio posseduto, per i funzionari direttivi e per
gli istruttori dal C.C.R.L. per il personale con qualifica
non dirigenziale.
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, quantificati per l'esercizio finanziario 2006 in
10.000 migliaia di euro, si provvede con parte delle
disponibilità dell' U.P.B. 2.3.2.6.5 capitolo 546401 - del
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi
della lettera h) del comma 2 dell'art. 3 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10.
13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione
del presente articolo si provvede, altresì, con le risorse
previste dall'articolo 3 della legge regionale 15 maggio
1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Il Ragioniere Generale della Regione è autorizzato per
l'attuazione del presente articolo su proposta dei
competenti Dirigenti Generali, ad apportare al bilancio
delle Regione le necessarie variazioni in relazione ai
compiti, al personale ed alle funzioni trasferiti all'
Agenzia.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
All'articolo 51 della legge regionale 25 marzo 1986, n.
13, le parole tasso ufficiale di sconto' sono sostituite
dalle parole euribor a sei mesi ridotto di due punti' e
dopo le parole determinato alla data' eliminare la dizione
di emanazione dle provvedimento di erogazione del
contributo medesimo' ed è inserita la dizione
dell'effettiva riscossione da parte del destinatario
dell'anticipazione'.
Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
L'anticipazione è proporzionalmente recuperata con gli
stati di avanzamento di cui al comma 9 dell'articolo 49.
Dall'ultima quota è trattenuto un importo non inferiore al
10 per cento delle agevolazioni concesse che sarà erogato
alla presentazione della documentazione finale di spesa da
parte del destinatario ed all'effettuazione del collaudo
finale'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
All'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 2005, n.
10, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
5. Il personale di ruolo delle soppresse aziende autonome
di soggiorno e turismo conserva la posizione giuridica ed
economica posseduta alla data del 31 luglio 2005, transita
nel ruolo di cui all'articolo 5 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10 ed è, prioritariamente, assegnato ai
servizi del dipartimento regionale turismo, sport e
spettacolo di cui al comma 4 nonché all'Assessorato
bilancio.
6. Le Casse integrazioni pensioni delle Aziende autonome
soggiorno e turismo sono soppresse ed il loro patrimonio è
acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità di
buonuscita spettante ai dipendenti alla data del
trasferimento sarà erogata dalla Regione che continuerà a
corrispondere l'indennità dovuta dalle soppresse Casse
integrazioni pensioni al personale delle soppresse Aziende
autonome soggiorno e turismo, già collocato a riposo.
Alla spesa derivante dall'applicazione del presente
articolo si fa fronte mediante i minori trasferimenti a
carico del bilancio della Regione in favore delle soppresse
aziende'.
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Emendamento aggiuntivo
All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
All'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n.
15, è aggiunto il seguente comma:
11. Al fine di potenziare le attività di coordinamento,
controllo e verifica della ottimale erogazione dei livelli
essenziali di assistenza da parte delle strutture e degli
organi del S.S.N., il dirigente generale del dipartimento
ispettorato regionale sanitario è autorizzato ad avvalersi,
in posizione di comando, di personale delle aziende
ospedaliere e delle aziende unità sanitarie locali nel
numero massimo di 20 unità del ruolo sanitario medici e di
10 unità del ruolo amministrativo, da inquadrare con
provvedimento del dirigente generale del dipartimento
ispettorato regionale sanitario. Gli oneri per il
trattamento principale restano a carico degli enti di
provenienza. Per le finalità di cui al presente comma, la
spesa per il trattamento accessorio, fisso e variabile,
valutata per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007
in 980 migliaia di euro annui trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione 2005-2007, UPB 4.2.1.5.2,
accantonamento 1003'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Al comma 39 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente
paragrafo:
Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19
maggio 2005, n. 5, le parole comma 2' sono sostituite
dalle parole comma 1'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4, le parole 31 dicembre 2005 sono
sostituite dalle parole 31 dicembre 2008 .
2. Per il triennio 2006-2008 sono assicurate agli operai e
ai braccianti agricoli che nel triennio 2003-2005 abbiano
prestato la loro opera alle dipendenze dei consorzi di
bonifica, a qualunque titolo salvo che in applicazione
dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n.
76, le seguenti garanzie occupazionali:
a) fino a 51 giornate ai soggetti che nel triennio
predetto abbiano comunque effettuato prestazioni lavorative
non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c);
b) fino a 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato,
almeno in un anno, una prestazione noni inferiore a 101
giornate ai fini previdenziali;
c) fino a 151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato,
almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 151
giornate ai fini previdenziali.
3. Al comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, dopole parole di cui all'articolo 30
delle legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 aggiungere le
parole compresi i soggetti di cui al comma 2, articolo 106,
della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, che abbiano nel triennio 200-
2002 prestato la propria opera per un numero non inferiore a
450 giornate lavorative nello stesso consorzio.
4. Gli enti di cui alla Tabella A della legge regionale 25
maggio 1995, n. 45, sono autorizzasti ad utilizzare il
personale di cui all'articolo 106, comma 2, della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, per particolari esigenze
funzionali ed istituzionali per periodi anche superiori alle
garanzie occupazionali previste, previa autorizzazione
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
5. Il personale utilizzato con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ed a tempo determinato entro il 31 dicembre
2001 dai consorzi di bonifica può essere trasferito, a
richiesta dell'interessato, ad altro ente di bonifica
operante nella Regione, previa disponibilità dell'ente di
appartenenza ed assenso di quello ricevente nel rispetto
delle fasce funzionali e delle qualifiche previste dal POV.
6. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge
regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 1.000
migliaia di euro. Il finanziamento è finalizzato
all'assolvimento di esigenze istituzionali derivanti da
carenze d'organico accertate in base al POV già approvato
dalla giunta regionale e sino alla concorrenza di queste
ultime, Ivi compreso il personale in atto in servizio con
contratti a termine da utilizzare fino al 31 dicembre 2006.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
per l'esercizio finanziario 2006 in 7.000 migliaia di euro,
si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 2.3.1.3.1
e vengono determinati annualmente ai sensi della
dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Nel primo comma dell'articolo 39 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni,
sono cassate le parole che si realizzano nel territorio
regionale'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge
regionale 27 settembre 1995, n. 67, è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 500 migliaia di
euro.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, è aggiunto il seguente periodo: In fase di
prima applicazione accedono, altresì, alla prima fascia
dirigenziale i dirigenti ed equiparati che ricoprono
incarichi di dirigenti generali o equivalenti in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare per
l'esercizio finanziario 2005 un contributo di 200 migliaia
di euro alle organizzazioni di volontariato di protezione
civile.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e
per la pubblica istruzione è autorizzato, nell'esercizio
finanziario 2005, ad erogare un contributo di 50 migliaia di
euro in favore dell'Associazione filarmonica del Teatro
Bellini di Catania.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Per consentire l'ordinario svolgimento delle attività
programmate nell'anno 2005, l'Assessore regionale per i beni
culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005,
un contributo straordinario di euro 400 migliaia di euro
all'Ente regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di
Catania.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Entro i limiti della dotazione organica esistente alla
data dell'1 maggio 2005, la Fondazione orchestra sinfonica
siciliana e l'Ente Teatro Massimo Vincenzo Bellini di
Catania sono autorizzati a trasformare i contratti a tempo
determinato in contratti a tempo indeterminato per i
lavoratori appartenenti all'area artistica purchè gli stessi
siano stati assunti con apposite selezioni ed abbiano
prestato servizio per almeno dodici mesi dalla stessa data.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
1. E' abrogato il comma 2 bis dell'art. 4 della legge
regionale 10 dicembre 2001, n. 20 introdotto dall'art. 13
della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 10
dicembre, n. 20, modificato dall'art. 13 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20 è sostituito dai seguenti:
3. L'Ufficio di diretta collaborazione con il vertice
politico, previsto dall'art. 6 del decreto legislativo del
30 luglio 1999, n. 286, assume nell'ambito della Regione
siciliana la denominazione di servizio di pianificazione e
controllo strategico.
3 bis. A partire dall'inizio della XIV legislatura i
servizi di pianificazione e controllo strategico degli
Assessori regionali sono diretti da un dirigente di prima
fascia o da un dirigente generale della Regione o da un
soggetto esterno all'Amministrazione regionale; si avvalgono
della collaborazione di un consulente e sono composti da tre
dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali un
dirigente. Il servizio di pianificazione e controllo
strategico del Presidente della Regione è diretto da un
Collegio formato da due componenti e un Presidente, dei
quali almeno uno interno all'Amministrazione regionale; i
componenti interni del Collegio sono Dirigenti di prima
fascia o Dirigenti generali della Regione. Il collegio può
avvalersi di non più di tre consulenti esterni ed è composto
da otto dipendenti dell'Amministrazione regionali, tra i
quali due Dirigenti.
I membri del Governo regionale adottano ogni consentita
misura in materia di assegnazione e utilizzazione del
personale al fine di garantire ragionevole continuità
all'operato delle strutture in argomento, che proseguono la
loro attività nella attuale composizione, fino alla
costituzione dei nuovi servizi secondo le norme che
precedono.
3 ter. I soggetti esterni eventualmente chiamati a
dirigere i Servizi di pianificazione e controllo strategico
devono essere in possesso di documentata conoscenza e/o
esperienza in materia di gestione e/o valutazione di
personale e/o scienza della organizzazione e/o della
programmazione; la loro retribuzione non può essere
superiore al trattamento economico del Dirigente generale
proveniente dalla II fascia. I consulenti di cui al comma
precedente devono essere in possesso di documentata
esperienza nelle discipline giuridiche, economiche,
statistiche, nella metodologia della valutazione,
nell'ingegneria gestionale, nella strategia della
programmazione; la loro retribuzione è quella spettante ai
consulenti del Presidente e degli Assessori regionali.
3 quater. Oltre ad espletare le attività previste dal
comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo 286 del 1999 i
servizi di pianificazione e controllo strategico concorrono
alla definizione di documenti di programmazione, di piani di
sviluppo settoriale e alla redazione dei documenti annuali
di programmazione economico-finanziari. Il Servizio di
pianificazione e controllo strategico del Presidente della
Regione formula anche proposte sulla sistematica generale
dei controlli interni nell'Amministrazione ed effettua il
coordinamento delle analoghe strutture degli Assessori
regionali; può avvalersi della collaborazione del Nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici, del sistema
statistico-informativo unitario e dell'Ufficio statistica
della Regione'.
3. L'art. 4 ter della legge regionale 10 dicembre 2001, n.
20, introdotto dall'art. 13 della legge regionale 3 dicembre
2003, n. 20, è sostituito dal seguente:
Art. 4 ter.
1. La direttiva di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto
legislativo .1999, n. 286 è emanata dal Presidente della
Regione con il supporto della Segreteria generale della
Presidenza.
2. Il controllo di gestione si avvale di un sistema
informativo statistico idoneo alla rilevazione di grandezze
quantitative.
3. Il sistema informativo, realizzato dalla struttura
prevista dall'art. 78 della legge regionale 2001, n. 6,
sulla base degli indirizzi del coordinamento dei sistemi
informatici regionali, presso la Ragioneria generale della
Regione - Assessorato Bilancio -, è organizzato in modo tale
da costituire una struttura di servizio per tutte le
articolazioni amministrative della Regione e contiene una
banca dei dati di sintesi provenienti da tutti i
dipartimenti regionali.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Al punto 6, lettera a), comma 7 dell'allegato alla legge
regionale 8 novembre 1988, n. 39, sono casssate le parole da
ed' fino a equipollente'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di
parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali assegnate alla Regione ai sensi della legge 8
novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è
autorizzato a concedere, a decorrere dall'anno 2005, un
contributo di 50 migliaia di euro in favore
dell'Associazione Dama Bianca di Messina operante nel
settore della rieducazione dei minori a rischio di
emarginazione sociale, culturale e disadattamento familiare,
per la realizzazione, anche in partecipazione con altri enti
e/o associazioni di interventi mirati alla prevenzione e
all'inserimento sociale.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di
parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali assegnate alla Regione ai sensi della legge 8
novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è
autorizzato a concedere, a decorrere dall'anno 2005 un
contributo di 50 migliaia di euro in favore
dell'Associazione Giambi di Catania operante nel settore
delle persone disabili fisici e/o psichici, nonché di tutte
quelle categorie o gruppi di devianza o disadattamento, per
la realizzazione, anche in partecipazione con altri enti e/o
associazioni, di interventi di promozione in favore di
famiglie disagiate con portatori di handicap.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di
parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali assegnate alla Regione ai sensi della legge 8
novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali,
è autorizzato a concedere a decorrere dall'anno 2005 un
contributo di 50 migliaia di euro in favore
dell'Associazione EURO di Palermo, operante nel settore
della devianza minorile in partenariato con il Centro per la
Giustizia Minorile della Sicilia, per la realizzazione,
anche in partecipazione con altri enti e/o associazioni, di
interventi di promozione ed inclusione sociale in favore dei
minori ristretti negli istituti penali minorili della
Sicilia.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di
parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali assegnate alla Regione ai sensi della legge 8
novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali,
è autorizzato a concedere a decorrere dall'anno 2005 un
contributo di 50 migliaia di euro in favore
dell'Associazione SOLIDALIA di Messina, operante nel settore
della tutela della maternità e della paternità a garanzia
del diritto alla procreazione, per la realizzazione, anche
in partecipazione con altri enti e/o associazioni, di
interventi di promozione in favore dei nuclei familiari in
condizioni di gravi disagi derivanti dalla presenza al loro
interno di anziani, disabili e/o immigrati.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di
parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali assegnate alla Regione ai sensi della legge 8
novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali,
è autorizzato a concedere a decorrere dall'anno 2005 un
contributo di 50 migliaia di euro in favore della Fondazione
FONCANESA, riconosciuta come ente morale con decreto del
Presidente della Repubblica del 7 agosto 1990, per il
funzionamento delle Case di accoglienza della Fondazione.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la
cultura e la storia dell'arte siciliana, con particolare
riferimento al mondo scolastico ed universitario,
l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un
contributo annuo alla Società Editrice L'EPOS di Palermo per
la realizzazione dell'iniziativa editoriale della Storia
dell'arte in Sicilia .
Per il raggiungimento delle suddette finalità e per la
realizzazione del primo volume La Sicilia Antica', Tomo I,
è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per
l'esercizio finanziario 2005.
L'Editrice L'EPOS, a titolo gratuito, dota la Presidenza
della Regione di n. 1000 copie dell'opera.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è
autorizzato a concedere per l'anno 2005 un contributo di 800
migliaia di euro all'Associazione Le Strade del Vino e le
Rotte del Mare per l'istituzione della mostra
Enomediterranea.
Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Dopo l'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980,
n. 155 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 2 bis - 1. Nelle more dell'approvazione della
riforma, per la promozione di iniziative sui sistemi di
polizia locale, l'Assessore regionale per la famiglia, le
politiche sociali e le autonomie locali, può avvalersi della
collaborazione del Centro internazionale di ricerche e studi
sociologici, penali e penitenziari, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978.
Al relativo onere si provvede con le disponibilità del
capitolo 183303 del bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario di competenza.'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere, per
l'esercizio finanziario 2005, un contributo straordinario
pari a 250 migliaia di euro in favore dell'Associazione
Casa dei giovani ente ausiliario della Regione siciliana.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
L'Assessore regionale alla famiglia e alle autonomie
locali è autorizzato ad erogare, nell'esercizio finanziario
2005, i seguenti contributi il cui ammontare è espresso in
migliaia di euro:
- Ente morale CSATI con sede in Catania 50;
- Cooperativa sociale Orizzonte con sede in Misterbianco
(CT) 70;
- Società Liberale di Mutuo Soccorso con sede in Galati
Mamertino (ME) 50.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
La Regione riconosce l'attività riabilitativa ed educativa
della Pet therapy svolta dal Centro autonomo per la ricerca
e la didattica pet therapy' presso il dipartimento di
scienze mediche veterinarie Polo universitario SS.
Annunziata di Messina.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Per le finalità di cui all'articolo 34 della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, l'Assessore regionale
attribuisce alle aziende unità sanitarie locali una quota
vincolata pari ad almeno lo 0,1 per cento dell'assegnazione
finanziaria di ogni azienda unità sanitaria locale.
L'Assessore per la sanità è autorizzato ad attribuire ad
ogni azienda unità sanitaria locale il relativo riparto di
spesa con decreto da emanarsi entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Il personale transitato alla Resais S.p.A. per effetto
della legge regionale 5 agosto 2002, n. 21 che in atto
svolge 28 ore lavorative settimanali può essere impegnato,
come indicato nel CUCAL, per 36 ore lavorative settimanali.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Ai contratti di ricerca in essere per effetto
dell'articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
1. All'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978,
n. 71 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il
seguente comma:
Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti,
nelle zone di verde agricolo, sono consentiti insediamenti di
carattere sportivo e per il tempo libero, sia ad iniziativa
imprenditoriale privata che politica .
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle
aree destinate a verde agricolo ricadenti in tutte le
zonizzazioni dei parchi regionali e delle riserve naturali
della Regione.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
1. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della
musica jazz, e più in generale della musica contemporanea di
ogni genere e stile, partecipando alla costituzione della
fondazione di diritto privato promossa dall'Associazione
siciliana per la musica del novecento The Brass-group città
di Palermo', concorrendo alla formazione del patrimonio
iniziale ed al finanziamento dell'attività da essa svolta. La
fondazione, denominata Fondazione The Brass group', ha sede a
Palermo. Alla fondazione possono partecipare enti pubblici e
privati per le finalità di cui alla presente legge. Lo statuto
della fondazione prevede che, a fronte della partecipazione
della Regione siciliana, il presidente, un componente del
consiglio di amministrazione ed un componente del collegio dei
revisori, sono designati dalla Presidenza della Regione
siciliana di concerto con l'Assessorato regionale dei beni
culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.
2. La fondazione persegue, senza fini di lucro, la
diffusione dell'arte e della cultura musicale del ventesimo
secolo; organizza e gestisce un complesso orchestrale
permanente denominato Orchestra jazz siciliana' specializzato
nell'esecuzione di musica contemporanea di ogni genere e
stile; promuove e gestisce un centro studi dotato di
biblioteca, emeroteca, nastroteca, videoteca, denominato
Brass group jazz museum', aperto alla pubblica fruizione.
Rientra negli scopi della fondazione la formazione
professionale dei propri quadri artistici e tecnici e
l'educazione musicale della collettività attraverso la Scuola
popolare di musica'. La fondazione provvede direttamente alla
gestione del teatro e dei locali che ad essa possono essere
affidati, conservandone il patrimonio storico musicale. La
fondazione può realizzare nel territorio nazionale ed
all'estero, concerti orchestrali ed altre manifestazioni
rientranti negli scopi istituzionali. La fondazione conserva i
diritti, le attribuzioni e le prerogative giuridiche dei quali
l'associazione promotrice era titolare. La fondazione mantiene
la qualificazione di interesse regionale attribuita ai sensi
degli articoli 4 e 5 della legge regionale 10 dicembre 1985 n.
44, nonché il diritto a percepire i contributi statali,
regionali, provinciali e comunali, spettanti all'associazione,
fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura.
3. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione è autorizzato al compimento di
tutti gli atti esecutivi necessari per concorrere alla
costituzione della fondazione e per l'adesione ad essa della
Regione siciliana in qualità di socio fondatore, provvedendo
alla sottoscrizione dell'atto ed al versamento delle somme di
cui alla presente legge. raggiungimento L'Assessore regionale
per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione è autorizzato ad erogare, quale quota di
partecipazione al fondo di dotazione iniziale, in qualità di
socio fondatore, la somma di euro 250 migliaia di euro.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per
la pubblica istruzione è altresì autorizzato ad erogare un
contributo annuo per la gestione corrente della fondazione
pari a 150 migliaia di euro.
4. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un
contributo straordinario non inferiore a 375 migliaia di euro
a favore dell'Associazione siciliana per la musica del
novecento The Brass group - città di Palermo' per il
riassetto economico-finanziario dell'ente, necessario e
propedeutico al conferimento del patrimonio
dell'associazione alla fondazione.
5. La Regione, al fine di raggiungere il rafforzamento del
tessuto musicale mediante una più solida presenza di singoli
soggetti e delle esperienze favorisce la fusione di due o più
enti, assicurando il mantenimento in loro favore dei
contributi erogati per l'esercizio precedente, ai sensi della
legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44.
6. La Regione riconosce la Fondazione The Brass group'
quale strumento primario di produzione e diffusione dell'arte
e della cultura di musica jazz e di derivazione afro-
americana, e ne promuove la presenza nell'attuazione dei
programmi di cui alle leggi regionali vigenti.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 775 migliaia di
euro, di cui 400 migliaia di euro per le finalità del comma 3
e 375 migliaia di euro per le finalità del comma 4. L' onere
per l'esercizio finanziario 2006, trova riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2., codice
10.02.01, accantonamento 1001.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
All'articolo 1, comma 18, è aggiunta la seguente lettera:
g) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128,
comma 7, Tabella H (UPB 9.3.1.3.6, capitolo 377314) + 300
migliaia di euro.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
All'articolo 139, comma 3, della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4, dopo le parole civili' sono aggiunge le parole
e, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2006,
dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
1. La Regione persegue la valorizzazione dei prodotti
agricoli ed agroalimentari, freschi o trasformati incluso il
settore vitivinicolo che siano ottenuti in Sicilia e nel
rispetto delle regole di qualità e sicurezza alimentare.
2. L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è
autorizzato ad approvare i disciplinari di produzione, i
sistemi di qualità in conformità al Regolamento UE n.
1783/03 che introduce l'articolo 24 nel Regolamento n.
1257/99, e ad adottare il relativo marchio certificativo.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Alla fine del comma 2 dell'articolo 19 della legge
regionale 19 maggio 2005, n. 5, sono aggiunte le seguenti
parole e per l'esercizio finanziario 2006'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Il punto 1) dell'articolo 10 della legge regionale 24
giugno 1986, n. 31, è così modificato:
1) L'amministratore o il dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o
azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per
cento di partecipazione rispettivamente da parte della
provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via
continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte
facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per
cento del totale delle entrate dell'ente.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
L'azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa è autorizzata
ad immettere in ruolo i vincitori di concorso di
collaboratore sanitario di cui alla delibera aziendale n. 86
del 6 giugno 2002.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
1. UPB 10.5.1.3.10 , Capitolo 425309 (nuova
istituzione) + 200.000,00
Contributo all'azienda unità sanitaria locale n. 8 di
Siracusa per il proseguimento dell'attività del registro
tumori per la provincia di Siracusa
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, della
legge regionale 1 agosto 1990, n. 14, è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 950 migliaia di
euro.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Per le finalità istituzionali al dipartimento COREMI si
applica il disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001 e seguenti modifiche ed
integrazioni. Per le finalità del predetto articolo è
autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, la somma di
200 migliaia di euro.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
1. La Presidenza della Regione concorre al sostegno
dell'attività dell'Associazione Centro Studi Agorà' con
sede a Palermo, mediante un contributo di 250 migliaia di
euro per l'esercizio finanziario 2005. Per gli esercizi
finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999,
n. 10.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Nelle more della definizione delle esposizioni debitorie e
dei servizi erogati, i consorzi di bonifica messi in
liquidazione ai sensi della legge regionale n. 45/95 e
successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati a
sospendere i ruoli emessi, riferiti ai servizi resi negli
anni antecedenti all'entrata in vigore della legge
istitutiva dei nuovi enti di bonifica del 1995 ed a
procedere al ritiro delle azioni giudiziarie.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
1. Sino alla definizione dello strumento normativo
concernente il riordino complessivo degli enti di cui alla
Tabella A della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, nelle
more dell'approvazione dei piani di classifica, i consorzi
di bonifica sono autorizzati ad emettere ruoli provvisori di
contribuenza relativi alle spese di funzionamento non
coperte dal ccontributo regionale, mediante ripartizione
calcolata secondo indice pari alla unità, per tutti i
consorziati.
2. Approvati i piani di classifica, i consorzi di bonifica
sono obbligati ad effettuare l emissione di ruoli di
contribuenza a conguaglio, relativamente agli anni
interessasti, facendo le dovute compensazioni in dare e
avere.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo
1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 134 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di
20 milioni di euro per il pagamento delle somme dovute dalle
ASL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti
perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo
compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la
corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai
veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività
di risanamento.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 milioni di
euro. Agli oneri derivanti per gli anni successivi si
provvede con parte delle disponibilità dell'intervento
integrativo previsto dal comma 16 dell'articolo 1 della
presente legge.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Meccanizzazione agricola ESA
1. L'Ente di Sviluppo Agricolo garantisce le garanzie
occupazionali di 179 giornate lavorative nel triennio 2006-
2008 agli operai di cui all'articolo 1 della legge regionale
31 agosto 1998, n. 16, che nel triennio 2003-2005 abbiano
prestato alle dipendenze dell'Ente con assunzione fatta a
norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento
la loro opera. Restano ferme le modalità di utilizzo di
detto personale di cui al comma 2 del citato articolo 1
della legge regionale n. 16 del 1998.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata per
l'esercizio finanziario 2006 la spesa di 6.800 migliaia di
euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell''UPB
2.3.2.6.5, capitolo 546403. Per gli esercizi finanziari
successivi si provvede ai sensi della lettera h) del comma 2
dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10,
e successive modifiche ed integrazioni.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
1. Per una maggiore efficienza complessiva del sistema
regionale organizzato dalla legge regionale 3 novembre 1993,
n. 30, per la formazione e l'aggiornamento del personale del
servizio sanitario regionale, ed a completamento del quadro
istituzionale organizzato con la stessa legge in modo da
perseguire anche il razionale utilizzo delle pubbliche
risorse che vi sono destinate, il finanziamento a carico del
fondo sanitario regionale previsto dall'articolo 22, comma
4, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, deve essere
annualmente determinato in misura non inferiore al 3 per
mille del monte salari complessivo del personale stesso.
2. Per il medesimo scopo di efficienza di cui al comma 1
secondo principi di continuità e funzionalità, la dotazione
organica del CEFPAS è strutturata in profili e figure
professionali caratterizzati, in tutte le loro
articolazioni, da una professionalità acquisita all'interno
dell'ente o che comunque tenga conto della peculiarità
dell'attività svolta dallo stesso centro.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Al fine di consentire all'Associazione Retinopatici per
ipovedenti siciliani (A.R.I.S.) che opera in Sicilia dal
1991 e che si occupa dell'informazione, della prevenzione,
delle cure, della ricerca scientifica e del sostegno
psicologico a soggetti affetti da retinite pigmentosa e da
ipovisione , ritenuta malattia sociale dal 1985, di
raggiungere pienamente il suo scopo sociale, si autorizza
l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali
e le autonomie locali, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2006, agli organi dell'A.R.I.S. operanti in
Sicilia un contributo annuo pari a 50 migliaia di euro.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
A far data dall'1 gennaio 2006 ai componenti i consigli di
amministrazione dei CIAPI non trova applicazione il secondo
comma dell'articolo 18 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 30.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Le opere di bonifica e di irrigazione eseguiti dall'ESA e
già gestite dalla cooperativa Jato vengono trasferite, per
la gestione, al consorzio di Bonifica 2 Palermo competente
per territorio.
Il Consorzio di Bonifica 2 Palermo è autorizzato ad
utilizzare il personale in servizio alla data del 30 giungo
2005, che abbia almeno un anno di anzianità presso la
cooperativa Jato, con le modalità previste dell'articolo 3
della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76.
Il Consorzio di Bonifica 2 Palermo è, altresì, autorizzato
ad utilizzare gli operai stagionali che abbiano prestato la
loro opera alle dipendenze della cooperativa Jato sino alla
data del 30 giugno 2005 per un numero di giornate valide ai
fini previdenziali non inferiore a quelle effettivamente
prestate presso la stessa Cooperativa nell'anno 2004.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
L'Assessore regionale dell'agricoltura e delle foreste è
autorizzato ad erogare, nell'esercizio finanziario 2005, un
contributo di 1.000 migliaia di euro in favore
all'associazione regionale Allevatori Sicilia
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
L'Assessore regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare,
nell'esercizio finanziario 2005, un contributo di 200
migliaia di euro in favore della società cooperativa Citta
Nuova a r.l. con sede in Palermo.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
A valere sul contributo a favore dell'Istituto di
incremento ippico una quota pari a 50 migliaia di euro è
destinata all'istituzione dell'anagrafe regionale degli
equini.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
1. Nell'ambito della quota massima dello 0,65 per
cento delle risorse destinate ai programmi regionali di
cui al punto 3.6 della delibera CIPE n. 20/2004, nonché
delle risorse conseguite a titolo di premialità in
applicazione del punto 1.2 della medesima delibera CIPE,
nonché delle risorse a tal fine destinate dalla delibera
CIPE n. 35/2005 e successive modifiche ed integrazioni,
la Regione è autorizzata ad utilizzare parte delle
risorse per le aree sottoutilizzate, ripartite a favore
della stessa, per il raggiungimento degli obiettivi
degli Accordi di Programma Quadro (APQ) e del POR della
Sicilia ed, in particolare, per l'attività preparatoria,
di sorveglianza, di valutazione e di controllo.
2. Per lo svolgimento delle attività previste dal
comma 1, con decreto del Presidente della Regione,
previa delibera di Giunta, su proposta dell'Autorità di
gestione del POR, viene individuato il numero di unità
di personale non dirigenziale per dipartimenti
competenti all'attuazione del POR Sicilia e degli APQ
stipulati dalla Regione, entro il limite massimo di 600
unità per l'intera Amministrazione regionale nonché le
misure delle speciali indennità di presenza, correlate
alle prestazioni lavorative pomeridiane effettuate oltre
l'ordinario orario di lavoro, in ragione delle
qualifiche di appartenenza e delle effettive e
dimostrate esigenze lavorative.
3. Con decreto del Ragioniere generale della Regione,
su proposta di riparto dell'Autorità di gestione del POR
Sicilia, sono apportate al bilancio della Regione le
necessarie variazioni per l'attuazione del presente
articolo.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Il farmaco insulina galargine lantus' nelle sue
diverse modalità di somministrazione è distribuito
gratuitamente ai diabetici in terapia insulinica.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Si considerano scolastiche anche le autolinee
extraurbane in favore degli studenti universitari e
parauniversitari patrocinanti, cioè in applicazione
della legge regionale n. 20/2002 e successive modifiche
ed integrazioni.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Per la predisposizione del paino particolareggiato del
Centro storico del comune di Agrigento è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 300
migliaia di euro.
Presidenza del presidente Lo Porto
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, al fine di consentire al
Governo di definire un maxiemendamento da presentare al disegno
di legge n. 1084/A, sospendo la seduta avvertendo che riprenderà
alle ore 23.15.
(La seduta, sospesa alle ore 21.16, è ripresa alle ore 01.58 di
mercoledì 7 dicembre 2005)
BURGARETTA APARO, segretario, dà lettura dei processi verbali
delle sedute numeri 335 e 336 del 5 dicembre 2005 che, non
sorgendo osservazioni, si intendono approvati.
Missione
PRESIDENTE Comunico che l'onorevole Raiti è in missione, per
ragioni del suo ufficio, dal 7 all'11 dicembre 2005.
L'Assemblea ne prende atto.
Congedi
PRESIDENTE Comunico che gli onorevoli D'Aquino, Culicchia,
Genovese, Manzullo, Brandara, Ardizzone, Fratello e Savarino
hanno chiesto congedo per l'odierna seduta.
L'Assemblea ne prende atto.
Annunzio di presentazione di disegno di legge
PRESIDENTE Comunico che è stato presentato il seguente
disegno di legge:
Disposizioni in materia di elezioni primarie e nuove norme per
l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali, nonché di
elezione dei presidenti della provincia e dei consigli
provinciali' (n. 1090), di iniziativa parlamentare, dagli
onorevoli Formica, Infurna, Incardona, Sammartino e Virzì in data
2 dicembre 2005.
Comunicazione di invio di disegno di legge alla competente
Commissione legislativa
PRESIDENTE Comunico che il seguente disegno di legge è stato
inviato alla competente Commissione legislativa:
AFFARI ISTITUZIONALI (I)
Nuove norme in materia di elezione diretta del Presidente
della Regione siciliana. Modifiche alla legge regionale 20 marzo
1951, n. 29 (n. 1089)
di iniziativa parlamentare
inviato in data 5 dicembre 2005.
Comunicazione di richiesta di parere
PRESIDENTE Comunico la seguente richiesta di parere pervenuta
dal Governo ed assegnata alle competenti Commissioni legislative:
AMBIENTE E TERRITORIO (IV)
BILANCIO (II)
Contratto di localizzazione - Progetto Sir Rocco Forte &
family (Rome) S.p.a. per l'iniziativa Verdura international
hotel resort'. (421/IV-II)
pervenuto in data 2 dicembre 2005
inviato in data 5 dicembre 2005.
Comunicazione di adozione di delibere da parte di Consigli
regionali
PRESIDENTE Comunico che i Consigli regionali della Campania,
della Sardegna e del Lazio con note rispettivamente n. 1031 e n.
13346 del 29 novembre e del 2 dicembre 2005, hanno adottato
delibere di richiesta di indizione del referendum costituzionale
avverso la legge costituzionale Modifiche alla parte seconda
della Costituzione , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
novembre 2005, n. 269.
Annunzio di mozioni
PRESIDENTE Comunico che sono state presentate le seguenti
mozioni:
n. 461 Iniziative presso il Governo nazionale al fine di
affidare la gestione dei corsi abilitanti alla Direzione
scolastica regionale anziché alle Università , degli onorevoli
Barbagallo Giovanni; Culicchia Vincenzino; Genovese Francantonio;
Gurrieri Sebastiano; Tumino Carmelo; Zangara Andrea
presentata il 5/12/05;
n. 462 Iniziative per evitare il rischio che il Banco di
Sicilia perda il proprio patrimonio immobiliare e che siano
disattesi i 'patti parasociali' , degli onorevoli Ortisi Egidio;
Galletti Giuseppe; Manzullo Giovanni; Spampinato Giuseppe;
Vitrano Gaspare
presentata il 5/12/05;
n. 463 - Iniziative urgenti al fine di assicurare ai soggetti
che fanno uso di farmaci appartenenti al file 'F' l'uso della
distribuzione gratuita, degli onorevoli Ortisi Egidio; Galletti
Giuseppe; Manzullo Giovanni; Spampinato Giuseppe; Vitrano Gaspare
presentata il 6/12/05.
Ne do lettura:
«L'Assemblea regionale siciliana
Premesso che:
è stato pubblicato il decreto ministeriale relativo ai corsi
abilitanti per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento,
di cui all'articolo 2 della legge n. 143 del 2004;
la scadenza delle domande di partecipazione è fissata al 22
dicembre 2005;
Considerato che:
potranno partecipare ai corsi soltanto i docenti precari che
hanno prestato servizio nelle scuole statali o paritarie per 360
giorni dall'1 settembre 1999 al 6 giugno 2004;
il MIUR (Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca), da molto tempo non bandisce
concorsi a cattedra né corsi abilitanti;
Ritenuto che:
chi non ha avuto la possibilità di far parte degli organici
delle scuole paritarie dovrà ancora attendere per molti anni per
potere partecipare ad un corso abilitante non riservato o ad un
concorso a cattedre;
il MIUR affida la gestione di tutti i corsi del personale delle
scuole alle Università, le quali, non avendo molto personale a
disposizione per gestirli, non riescono a ultimarli in tempi
utili per l'inserimento nelle graduatorie permanenti,
impegna il Governo Regionale
ad assumere adeguate iniziative nei confronti del Governo
nazionale al fine di affidare la gestione dei corsi abilitanti
alla Direzione scolastica regionale (com'è avvenuto in
precedenza) anziché alle Università.» (461);
«L'Assemblea regionale siciliana
«Al Presidente della Regione, premesso che a partire dall'1
luglio 2002 si è realizzata la fusione per incorporazione del
Banco di Sicilia S.p.A. con il Banco di Roma, e la contestuale
creazione della holding Capitalia, nella quale sono confluite
anche Bipop-Carire, Fineco e Mediocredito Centrale e che in
vista, appunto, della costituzione della suddetta holding,
l'Assemblea regionale siciliana, a larghissima maggioranza, ha
approvato (art. 56 della finanziaria 2003) la convenzione tra la
Regione siciliana ed il Banco di Roma, conosciuta poi con la
definizione di patti parasociali;
Considerato che:
tali patti parasociali prevedevano:
il mantenimento in capo al Banco di Sicilia di un livello
patrimoniale non inferiore a quello del momento;
il mantenimento dell'ubicazione a Palermo della sede sociale e
della Direzione centrale;
la tutela dei livelli occupazionali e la valorizzazione delle
specifiche aree che mantengono relazioni simbiotiche con il
territorio;
il mantenimento in capo al Banco di Sicilia dell'assetto
patrimoniale e della sua struttura direzionale;
il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle aree di
attività, escludendo processi di esternalizzazione e/o vendita di
attività e di strutture;
Constatato che:
l'1 gennaio 2005 è stata costituita, mediante cessione di
ramo d'azienda delle banche del gruppo, Capitalia informatica,
100 per cento del Gruppo Capitalia, per l'erogazione dei servizi
informatici e di back office e che sono circa 400 i lavoratori
del Banco transitati;
Appurato che:
nel mese di maggio 2005 è stata attuata la riorganizzazione
dell'attività di revisione interna con il passaggio di 50
lavoratori del Banco a Capitalia e che nel mese di luglio 2005 è
stato presentato il nuovo piano industriale 2005-2007 del Gruppo
Capitalia, dal quale si evince chiaramente la volontà di spostare
il baricentro del Banco di Sicilia nel settentrione, volontà
realizzata attraverso l'apertura di centinaia di sportelli, e
solo nel Banco, attraverso l'assunzione di mille lavoratori,
tutti destinati nelle filiali del Nord, con la esclusione di
quelle del Sud, ed in particolare della Sicilia, dove il Banco ha
il suo maggiore radicamento;
Considerato ancora che il processo di alleggerimento della
Direzione centrale del Banco viene ulteriormente aggravato ed
accelerato dalla costituzione di Capitalia Solution, prevista per
il mese di gennaio 2006 (dove dal Banco transiteranno circa 130
lavoratori), che si occuperà dei servizi ammessi alla gestione ed
amministrazione dei beni immobili del gruppo e della gestione
degli acquisti di beni e servizi di ogni genere, finendo tra
l'altro, con il danneggiare gravemente l'economia isolana, dal
momento che, come si è già verificato, le commesse verranno
affidate a ditte non siciliane;
Constatato inoltre che:
mentre si concretizzava il cosiddetto processo di convergenza
dei sistemi informatici delle banche del gruppo, che di fatto
rende utilizzabili gli sportelli dei singoli istituti bancari,
nella seduta dell'8 settembre il consiglio d'amministrazione
decideva la dismissione dell'intero patrimonio immobiliare del
Banco di Sicilia assegnandolo, con un' operazione di scissione, a
Capitalia holding, la quale lo affiderà in gestione a Capitalia
Solution, depauperando il patrimonio immobiliare del Banco di
Sicilia, contro ogni convenienza dello stesso, disattendendo uno
dei passaggi fondamentali dei 'patti parasociali',
impegna il Governo della Regione
ad adottare iniziative per evitare il rischio che il Banco
possa perdere la proprietà di ben 343 immobili il cui valore
civilistico, al giugno 2005, è stimato in circa 561 milioni di
euro, senza considerare il fatto che numerosi immobili rivestono
un rilevante interesse storico-architettonico e che sono da
considerare patrimonio di tutta la Sicilia;
a rispettare e fare rispettare quanto previsto per legge nei
'patti parasociali'.» (462);
«L'Assemblea regionale siciliana
PREMESSO che all'Ospedale di Villa Sofia di Palermo mancano
tutti i farmaci appartenenti al file 'F' (Interferone, ecc.) per
gli ammalati di sclerosi multipla, la cui erogazione dipende
dall'Assessorato regionale della sanità;
Considerato che, in data 2 dicembre 2005, con apposita
circolare interna, girata per l'Ospedale stesso e letta dagli
stessi malati di sclerosi multipla in cura con Dr Cottone
Salvatore presso il reparto dallo stesso diretto, la dirigente
della farmacia dell'Ospedale informava, declinando ogni
responsabilità, che, per mancanza di fondi, da lunedì 5 dicembre
2005 ai malati di sclerosi multipla non si sarebbero potuti
erogare tutti i farmaci appartenenti al file 'F' (Interferone,
Copaxone, ecc.);
Constatato che tale situazione ha messo in allarme ed in grande
preoccupazione i malati ed i loro familiari, come è già successo
l'anno scorso di questi tempi,
impegna il Governo della Regione
a promuovere iniziative urgenti al fine di assicurare ai
soggetti che fanno uso di farmaci appartenenti al file 'F' l'uso
della distribuzione gratuita.» (463).
Avverto che le stesse saranno poste all'ordine del giorno della
seduta successiva perché se ne determini la data di discussione.
Informo, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni
mediante sistema elettronico.
Presidenza del presidente Lo Porto
Sull'ordine dei lavori
FORGIONE Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so se
esista al mondo un'Assemblea parlamentare che attende da circa
otto ore l'inizio dei lavori e che, alle due del mattino, decide,
come se niente fosse, dopo estenuanti mediazioni, trattative, tra
maggioranza e pezzi dell'opposizione...
CUFFARO presidente della Regione. Non pezzi
dell'opposizione, ma l'opposizione intera
FORGIONE L'opposizione intera non ha fatto nessuna
trattativa con me, né in Commissione Bilancio, né fuori: non ne
vedrà trattative sui contenuti di questo disegno di legge,
onorevole Presidente, non ce ne sono state e non ce ne saranno,
da qui alla fine dei lavori di questa sessione, proprio perché
sappiamo leggere quanto c'è in questo provvedimento Sappiamo
capirne i contenuti, il significato e non vorrei usare una parola
che lei, onorevole Presidente, ha usato affiggendo manifesti in
tutta la Sicilia, ma credo che l'aggettivo che da lei usato sia
appropriato a molte delle cose contenute in questo disegno di
legge Se si usa un tale aggettivo, su tutti i muri della
Sicilia, posso usarlo anch'io per fare una valutazione sui
contenuti e sul merito di questo disegno di legge.
Detto questo, signor Presidente, non ritengo umano - mi viene
fuori il termine meno istituzionale - per il rispetto del
Parlamento e dei colleghi tutti, poter iniziare adesso
l'apprezzamento del disegno di legge per il quale, tra l'altro,
si preannuncia un maxiemendamento che ancora non abbiamo avuto e
che pertanto non conosciamo, che dovremmo piuttosto valutare
attentamente; ritengo non umano, e poco corretto
istituzionalmente, costringere l'Assemblea a cominciare a
lavorare ora.
Chiedo pertanto alla Presidenza il rinvio a domani mattina,
visto che i colleghi deputati sono fermi dalle ore 18.00, in
attesa che iniziassero i lavori. Lo ribadisco, chiedo il rinvio a
domani mattina, dopo averci fornito il maxiemendamento, in modo
che tutti i Gruppi parlamentari possano apprezzarlo ed
eventualmente preparare i subemendamenti.
PRESIDENTE Onorevole Forgione, non posso aderire alla sua
richiesta, perché se si perviene a questi estremi, anche dal
punto di vista temporale, ciò non è possibile, perché c'è una
ragione di emergenza, di scadenza di fattori finanziari,
economici e politici, questioni di scadenze legate anche alle
festività, dopo di che abbiamo...
CRACOLICI Evitiamo il ridicolo...
(Proteste dai banchi della sinistra in merito alla
comunicazione di non poter aderire alla richiesta di rinvio dei
lavori)
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, abbiamo la necessità di
procedere e, del resto, datemi atto che non è la prima volta che
accade...
SPEZIALE Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPEZIALE Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo la
lunga attesa, non abbiamo ancora il maxiemendamento, per cui
chiederei che ci venisse fornito il testo...
PRESIDENTE E' in via di distribuzione.
SPEZIALE Signor Presidente, dobbiamo averlo, altrimenti non
possiamo procedere all'esame: appena avremo il maxiemendamento,
peraltro, la Presidenza dovrà sospendere i lavori e dare il tempo
all'Aula di poterlo esaminare, infatti i colleghi hanno il
diritto di presentare i relativi subemendamenti.
Ritengo pertanto ragionevole che, una volta fornito il testo
del maxiemendamento, si sospendano i lavori parlamentari, si
riprendano domani, così da permettere all'Aula, ai rispettivi
Gruppi parlamentari, di potere esaminare le previsioni contenute
e predisporre i subemendamenti al testo del Governo.
Signor Presidente, vorrei evitare che, immediatamente, occorra
trasformare l'esame in un conflitto. Bisogna ci siano
comportamenti volti al rispetto del Regolamento interno e siccome
avverto che un clima di tensione attorno al disegno di legge, è
proprio la Presidenza che deve far rispettare il Regolamento.
Non possiamo iniziare i lavori parlamentari, senza che il
Governo fornisca il maxiemendamento e, dopo averlo distribuito,
del resto, occorrerà sospendere la seduta, per permettere
all'Aula di esaminare il testo esitato dal Governo, consentendo
ai singoli parlamentari di predisporre e presentare i relativi
subemendamenti.
Signor Presidente, ribadisco pertanto che anch'io chiedo di
aggiornare i lavori d'Aula nella giornata di domani, nel
pomeriggio eventualmente, al fine di proseguire l'esame del
maxiemendamento e dei relativi subemendamenti.
PRESIDENTE Onorevole Speziale, le assicuro che il
maxiemendamento è in via di distribuzione, si sta procedendo a
fotocopiarne il testo.
Pertanto, sospendo, brevemente, la seduta.
(La seduta è sospesa alle ore 02.10, è ripresa alle ore 02.30)
La seduta è ripresa.
Presidenza del presidente Lo Porto
Seguito della discussione del disegno di legge numero 1084/A:
«Misure finanziarie urgenti per l'anno finanziario 2005»
PRESIDENTE Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno:
Discussione di disegni di legge.
Si procede con il seguito della discussione del disegno di
legge Misure finanziarie urgenti per l'anno finanziario 2005
(1084/A), iscritto al numero 1).
Onorevoli colleghi, ricordo che l'esame del disegno di legge
era stato sospeso, dopo l'approvazione del passaggio all'esame
degli articoli, nella seduta n. 335 del 5 dicembre 2005.
Si passa all'articolo 1, ne do lettura:
«Articolo 1
Interventi finanziari urgenti
1. L'Assessorato regionale del bilancio ed delle finanze è
autorizzato alla contrazione di mutui ed all'effettuazione di
altre operazioni finanziarie per l'attualizzazione delle entrate
derivanti dalla definizione dei rapporti finanziari pregressi
riferiti al periodo 2002-2004 riconosciuti alla Regione a titolo
di acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle
assicurazioni Rc auto. Le quote annuali riconosciute dallo Stato
per le predette finalità sono utilizzate dalla Regione per far
fronte a spese di investimento.
2. Al fine di qualificare il settore vitivinicolo è autorizzata
nell'esercizio finanziario 2005 la seguente spesa:
a) 25.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla
misura FlA del Regolamento CE 1257/99 applicata all'intero
territorio regionale;
b) 25.000 migliaia di euro per le finalità previste
dall'articolo 104 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
per il mantenimento del paesaggio agrario della vite;
c) 6.000 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 2 della
legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 per programmi sperimentali e
innovativi;
d) 20.000 migliaia di euro per le finalità previste dagli
articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater del Regolamento CE n. 1257/99
introdotti dall'articolo 1 del Regolamento CE n. 1783/2003;
e) 9.000 migliaia di euro per le finalità previste
dall'articolo 24 quinques del Regolamento CE n. 1257/99
introdotto dall'articolo l del Regolamento CE n. 1783/2003;
f) 3.000 migliaia di euro per le finalità previste
dall'articolo 68, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003,
n. 4;
g) 9.000 migliaia di euro per l'incremento del fondo a gestione
separata istituito presso l'IRCAC, con l'articolo 63 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni, con riserva di destinazione per interventi conformi
alle disposizioni del Regolamento CE n. 1/2004 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel
settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, effettuati a favore
delle cantine sociali in forma cooperativa aventi sede in
Sicilia;
h) 3.000 migliaia di euro da destinare all'integrazione
regionale dei fondi rischi di cui all'articolo 3, comma 1 della
legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, in favore delle cantine
sociali in forma cooperativa aventi sede o unità operative nel
territorio siciliano, per la concessione delle agevolazioni sotto
forma di garanzia previste dall'articolo 16 della legge regionale
21 settembre 2005, n. 11.
3. Per l'esercizio finanziario 2005, l'assegnazione ai comuni
di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, è incrementata di 105.000 migliaia di euro,
di cui 40.000 migliaia di euro destinata a spese di investimento.
Una quota delle assegnazioni, ai sensi del presente comma, pari a
1.000 migliaia di euro è destinata ad incremento del fondo in
favore delle unioni dei comuni.
La somma di cui al comma 3, non destinata a spese di
investimento, è comprensiva della quota assegnata al comune di
Palermo ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale
28 dicembre 2004, n. 17.
I comuni sono autorizzati ad apportare le conseguenti
variazioni di bilancio entro venti giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
4. Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale
6 marzo 1986, n. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario
2005, la spesa complessiva di 80 migliaia di euro.
5. Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto regionale e
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1965, n. 1074, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto
legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di
conversione e successive modifiche ed integrazioni, si applicano
nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla
presente legge. Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti
nell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,
nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche
ed integrazioni, alla Riscossione S.p.A.' devono intendersi
riferiti, in Sicilia, alla Riscossione Sicilia S.p.A.' di cui al
comma 3.
In conformità alle disposizioni contenute
nell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,
nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche
ed integrazioni, a decorrere dall'1 ottobre 2006 è soppresso il
sistema di affidamento in concessione del servizio regionale
della riscossione e le funzioni relative alla riscossione in
Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante la società di cui
al comma.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Regione, con l'eventuale partecipazione
dell'Agenzia delle Entrate, procede alla costituzione della
Riscossione Sicilia S.p.A', con un capitale iniziale di 16
milioni di euro e con la partecipazione maggioritaria della
Regione.
Per la Regione, i diritti corporativi sono esercitati dal
dipartimento finanze e credito dell'Assessorato bilancio e
finanze, che li esercita anche nel contenuto dei patti
parasociali.
La Riscossione Sicilia S.p.A., anche avvalendosi, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dei
soci pubblici, che ne dichiarino la disponibilità e anche
attraverso la società per azioni, partecipata ai sensi del comma
7 dell'articolo 3 del citato decreto legge, nonché della relativa
legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni,
svolge le attività previste dal comma 4 del medesimo articolo 3.
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze rende
annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo
stato dell'attività di riscossione; a tal fine, il dipartimento
finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze fornisce allo stesso Assessore i risultati dei controlli
sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla
Riscossione Sicilia S.p.A.
La Riscossione Sicilia S.p.A. assume iniziative idonee ad
assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione
coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente
iscritti nel bilancio della Regione per i compensi per tali
attività, risparmi pari ad almeno 1.800 migliaia di euro per
l'anno 2007, 1.750 migliaia di euro per l'anno 2008 e 1.860
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2009.
Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo,
la Riscossione Sicilia S.p.A e la società dalla stessa
partecipata ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del citato
decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa
legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, sono
remunerate:
a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto
dall'articolo 18 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9,
ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 del presente
articolo;
b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
A decorrere dall'1 ottobre 2006 i riferimenti contenuti nelle
vigenti norme regionali ai concessionari del servizio regionale
della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione Sicilia
S.p.A. ed alla società dalla stessa partecipata, ai sensi del
comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n.
203, nonché della relativa legge di conversione e successive
modifiche ed integrazioni.
La durata delle concessioni del servizio regionale di
riscossione dei tributi, in scadenza il 31 dicembre 2005, ai
sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 2004, n.
15, è prorogata fino al 30 settembre 2006. Dall'1 ottobre 2006 le
funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate
mediante la società di cui al comma 3.
Per il servizio di riscossione mediante ruolo svolto, nell'anno
2006, dal concessionario e dalla società di cui al comma 3, la
remunerazione è determinata secondo la seguente articolazione:
a) per un volume di riscossioni tra euro 81.563.857,08, pari
alle riscossioni dei ruoli al netto del condono conseguito
nell'anno 2004 maggiorate del 5 per cento ed euro 90.000.000,00,
sarà erogata una remunerazione di euro 46.682.133,00, pari a
quella prevista per gli anni 2004 e 2005;
b) per un volume di riscossioni di oltre 90.000.000,00 di euro
e fino ad euro 124.000.000,00, sarà erogata una retribuzione
aggiuntiva pari al 5 per cento delle maggiori riscossioni. Tale
retribuzione aggiuntiva, pertanto, non può essere superiore ad
euro 1.700.000,00;
c) per un volume di riscossioni inferiore ad euro 81.563.857,08
e, comunque, fino ad euro 21.563.857,08 la retribuzione subirà
una decurtazione pari al 5 per cento delle minori riscossioni. La
predetta decurtazione, pertanto, non può essere superiore ad euro
3.000.000,00.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e
credito, da adottare entro il 30 aprile 2007, la remunerazione
complessiva spettante verrà ripartita tra i concessionari di ogni
ambito territoriale secondo la percentuale con la quale gli
stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.
La remunerazione di cui al comma 11 è corrisposta
proporzionalmente al servizio reso ed è calcolata, su base annua,
in dodicesimi.
L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 11,
valutato in 48.400 migliaia di euro, per le finalità di cui al
comma 2, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2006, nello
stanziamento indicato nell'UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516. Per le
finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2006, la spesa di 16.000 migliaia di euro, cui si fa
fronte con parte delle risorse assegnate per l'anno 2006 in
favore della Regione ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto.
Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente disposizione
il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 2006.
6. Il dipartimento regionale interventi
infrastrutturali in agricoltura è autorizzato, per l'esercizio
finanziario 2005, ad erogare ai consorzi agrari funzionanti in
regime ordinario la somma di 200 migliaia di euro quale
contributo per le spese di funzionamento; per gli esercizi
finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma
2, lettera h) della legge regionale 27 aprile1999, n. l0.
7. E' soppresso il comma 2 dell'articolo 40 della legge
regionale 19 maggio 2005, n. 5.
8. Il dipartimento regionale dell'industria è autorizzato, per
l'esercizio finanziario 2005, a trasferire alle autorità
portuali, la somma complessiva di 200 migliaia di euro per
l'erogazione di contributi in favore delle imprese portuali
finalizzati al rinnovamento delle strutture produttive e dei beni
strumentali. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10.
9. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva
regionale per il personale della Regione siciliana con qualifica
dirigenziale a tempo indeterminato e determinato, comprensivi
degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico della
Amministrazione regionale, sono quantificati, per l'esercizio
finanziario 2005, in relazione ai biennio economico 2002-
2003, in 25.750 migliaia di euro e, in relazione al biennio
economico 2004-2005, in 11.148 migliaia di euro. Gli oneri da
destinare alla contrattazione collettiva regionale per il biennio
economico 2004-2005, comprensivi degli oneri sociali e
dell'I.R.A.P. a carico della Amministrazione regionale, per il
personale della Regione siciliana con qualifica non dirigenziale,
a tempo indeterminato e determinato, sono quantificati per
l'esercizio finanziario 2005 in 31.384 migliaia di euro.
10. Gli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge
regionale 19 maggio 2005, n. 5, relativi al personale con
qualifica dirigenziale degli enti regionali di cui all'articolo 1
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 sono quantificati,
per l'esercizio finanziario 2005, in relazione al biennio
economico 2002-2003, in 1.847 migliaia di euro e, in relazione al
biennio economico 2004-2005, in 673 migliaia di euro, mentre i
medesimi oneri relativi al personale con qualifica non
dirigenziale degli stessi enti regionali sono quantificati, per
l'esercizio finanziario 2005, in relazione al biennio economico
2004-2005, in 2.636 migliaia di euro.
Le somme iscritte nei fondi di cui al comma precedente sono da
intendersi a destinazione vincolata.
11. Gli oneri da destinare per gli esercizi finanziari 2006 e
2007 alle contrattazioni collettive regionali di cui ai commi 9 e
10 sono quantificati ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della
legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21.
12. All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 15 maggio
2000, n. l0, le parole derivante dalla' sono sostituite dalle
parole da destinare alla'.
13. Per far fronte agli oneri relativi agli esercizi finanziari
2002-2005 per il funzionamento dei comitati provinciali per il
sostegno dei disabili di cui all'articolo 26, comma 2, della
legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 255 migliaia di euro.
Per il funzionamento del comitato di gestione del Fondo per
l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge
regionale 26 novembre 2000, n. 24 è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di euro. Per gli
esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo
3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n.
l0.
14. In attuazione a quanto disposto con l'articolo 15 della
legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, ed al fine di garantire i
livelli essenziali di assistenza sul territorio, i medici della
medicina dei servizi utilmente collocati nelle graduatorie
provinciali già approvate con decreto assessoriale, che hanno
presentato domanda alla A.U.S.L. competente per territorio, sono
inquadrati nel ruolo del servizio sanitario nazionale nei posti
vacanti di cui alle pertinenti discipline a far data dall'l
dicembre 2005. Il restante personale medico appartenente alla
medicina dei servizi che non ha trovato allocazione nella
dotazione organica esistente in ciascuna A.U.S.L. competente per
territorio, è collocato a far data dall'1 dicembre 2005 in un
ruolo speciale transitorio istituito presso ciascuna A.U.S.L.,
con attribuzione del corrispondente trattamento economico e
giuridico del servizio sanitario nazionale, sino al totale
assorbimento dello stesso nella dotazione organica del personale
medico di cui alle pertinenti discipline.
15. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nel
territorio e di pervenire al completamento degli organici minimi
ospedalieri, l'Assessore regionale per la sanità, nel rispetto
delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di dotazione
organiche, può autorizzare le aziende sanitarie, territoriali,
ospedaliere e policlinici universitari a procedere alle
assunzioni di unità di personale del Servizio Sanitario Nazionale
secondo i criteri, modalità e priorità che sono preventivamente
fissati dallo stesso, tenuto conto delle effettive esigenze di
ciascuna Azienda sanitaria, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
16. Per la copertura del maggior fabbisogno del sistema
sanitario regionale rispetto a quello complessivamente
quantificato per la Regione siciliana per l'anno 2005, nonché per
gli oneri discendenti dall'applicazione del comma 14, paragrafo
2, e del comma 15, valutati rispettivamente in 1.100 migliaia di
euro e 2.000 migliaia di euro, è autorizzata la spesa complessiva
di euro 664.790.179,77. Per gli esercizi finanziari successivi
all'integrazione del maggiore fabbisogno del sistema sanitario
regionale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera
g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
17. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della
legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione nel
biennio 2005-2006 e gli oneri conseguenti sono assicurati
dall'Ente di sviluppo agricolo (ESA) entro l'esercizio
finanziario 2006.
18. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2005 dalle
leggi sotto elencate sono modificate degli importi indicati a
fianco delle medesime:
a) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H (UPB 1.3.1.3.99 capitolo 105718) +
200 migliaia di euro;
b) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H (UPB 2.3.2.6.5 capitolo 546403) +
3.000 migliaia di euro;
c) legge regionale 6 aprile 1996, n. 23 , articolo 2
(UPB 6.2.1.3.4 capitolo 274101) - 500 migliaia di euro;
d) legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 10
e 16 (UPB 7.4.1.3.1 capitolo 322104) - 516 migliaia di euro;
e) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H (UPB 9.2.1.3.1 capitolo 373701)
+5.900 migliaia di euro;
f) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H (UPB 10.4.1.3.1 capitolo 421702)
- 300 migliaia di euro;
g) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H (UPB 1.1.1.3.99 Capitolo 100334) +
200 migliaia di euro;
h) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H (UPB 1.3.1.3.99 Capitolo 104539) +
500 migliaia di euro;
i) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H (UPB 2.2.1.3.2 Capitolo 143708) +
200 migliaia di euro;
l) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H (UPB 2.3.1.3.2 Capitolo 147302) +
280 migliaia di euro;
m) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H (UPB 3.2.1.3.1 Capitolo
183752) + 50 migliaia di euro;
n) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H (UPB 8.2.1.3.99 Capitolo 344116) +
500 migliaia di euro;
o) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo
128, comma 7, Tabella H UPB 9.2.1.3.3 Capitolo
373703 + 50 da destinare all'Istituto Annibale di
Francia di Palermo
UPB 9.3.1.3.1 Capitolo 377713 + 200
UPB 9.3.1.3.6 Capitolo 377318 + 500
UPB 9.3.1.3.7 Capitolo 377727 + 614
UPB 9.3.1.3.7 Capitolo 377720 + 200 da
destinare alla Società siciliana Storia Patria
UPB 9.3.1.3.7 Capitolo 377722 + 100 da
destinare al Coro Santa Cecilia
UPB 9.2.1.3.3 Capitolo 372528 + 200
UPB 9.2.1.3.3 Capitolo 373304 + 400
UPB 9.3.1.3.7 Capitolo 377718 + 4
UPB 9.3.1.3.7 Capitolo 377702 - 4
UPB 9.3.1.3.4 Capitolo 377701 + 304
UPB 9.3.1.3.4 Capitolo 377729 + 200
UPB 9.3.1.3.2 Capitolo 377730 + 78
UPB 2.3.2.6.2 Capitolo 546805 - 20
UPB 2.3.1.3.1 Capitolo 147303 - 536
UPB 3.2.2.7.1 Capitolo 583301 + 1.000
UPB 2.2.2.6.1 Capitolo 542861 - 50
UPB 10.2.1.3.2 Capitolo 413311 + 30
destinati All'associazione Famiglie Persone Down di Palermo
UPB 10.2.1.3.3 Capitolo 413718 + 300
- Alla Tabella G allegata alla legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17, sono apportate, per l'esercizio finanziario
2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:
UPB 2.3.1.3.1 Capitolo 147301 - 305
UPB 7.3.1.3.1 Capitolo 318110 + 394
UPB 2.3.1.3.1 Capitolo 147307 - 10
- Alla Tabella I allegata alla legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio
finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro:
UPB 5.2.2.6.3 Capitolo 642802 - 2.000
- Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 19, comma
3 della legge regionale 31 luglio 2003, n.10 e successive
modifiche ed integrazioni, è ridotto di 3.500 migliaia di
euro.
- Legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, articolo 74, UPB
6.2.1.3.4, capitolo 274101 - 420.
- Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, articolo 41,
UPB 1.4.1.1.2, capitolo 108537 + 5.
- Legge regionale 12 maggio 2005, n. 5, articolo 23,
comma 1, UPB 9.3.1.3.2, capitolo 377756 + 150.
19. All'articolo l28, comma l, tabella A della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) accantonamenti positivi:
Ripianamento deficit Aziende sanitarie ed ospedaliere
+ 259.274 migliaia di euro
b) accantonamenti negativi:
Dismissioni beni del patrimonio disponibile delle
Aziende sanitarie +259.274 migliaia di euro
20. Al comma 20 dell'articolo 56 della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10, le parole da 'interna' a
Finanze' sono sostituite con le parole costituita con
decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e
tesoro - Ragioniere generale della Regione'.
21. All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 19
maggio 2005, n. 5, le parole comma 2' sono sostituite dalle
parole comma 1'.»
Comunico che, all'articolo 1 sono stati presentati i seguenti
emendamenti:
-dall'onorevole Miccichè: 1.1.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5,
1.2.6; 1.2.7; 1.2.8; 1.2.9; 1.2.10; 1.3.1; 1.4.1; 1.5.1; 1.6.1;
1.7.1; 1.8.1; 1.9.1; 1.11.1; 1.12.1; 1.13.1; 1.14.1; 1.15.1;
1.16.1; 1.19.1; 1.19.2; 1.20.1; 1.21.1;
-dagli onorevoli Lo Curto, Leanza Nicola, Amendolia, Paffumi, Di
Mauro: 1.2.1;
-dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale, Cracolici: 1.2.11,
1.2.12;
-dall'onorevole Acierno: 1.5.2; 1.5.4; 1.5.3;
-dall'onorevole Capodicasa: 1.12.2;
-dall'onorevole Speziale: 1.13.2; 1.18.14; 1.18.5; 1.18.16;
1.1.8.7; 1.18.8; 1.18.9; 1.18.10; 1.18.11; 1.1.8.12; 1.18.13;
1.18.14; 1.18.15; 1.18.16; 1.18.17; 1.18.18; 1.18.19; 1.18.20;
1.18.21; 1.1.8.22; 1.18.23; 1.18.24; 1.18.25; 1.18.26; 1.18.27;
1.18.28; 1.18.29; 1.18.30; 1.18.31; 1.1.8.32; 1.18.33; 1.18.34;
1.18.35; 1.18.36; 1.18.37; 1.18.38; 1.18.39; 1.18.40; 1.18.41;
-dagli onorevoli Genovese e Barbagallo: 1.18.1;
-dagli onorevoli Barbagallo, Spampinato e Villari: 1.18.2 e
1.18.3.
Comunico altresì che è stato presentato l'emendamento C'
approvato dalla Commissione.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
per formalizzare una richiesta affinché quest'Aula eserciti con
piena consapevolezza l'esercizio delle proprie funzioni.
Nelle 7 ore e 28 minuti di interruzione dei lavori io ho
fatto alcuni conti ed ho visto che questa legge contiene ben 285
norme; che prevede circa 750 emendamenti, senza contare il
maxiemendamento, e che ci sono oltre 500 riferimenti normativi.
Al fine di dare al singolo deputato la possibilità di
esercitare la propria funzione con un minimo di coscienza, credo
che debbano essere forniti anche i riferimenti normativi su ciò
che dobbiamo approvare. Diversamente non abbiamo la possibilità
di comprendere che cosa una norma vuole legiferare.
Ecco perché, signor Presidente, credo sia indispensabile, oltre
che per le motivazioni prima addotte dall'onorevole Speziale in
ordine ad una richiesta di sospensione per poter valutare
attentamente il maxiemendamento, una sospensione che dia la
possibilità agli uffici anche di fornire ai singoli deputati i
riferimenti normativi per poter, con cognizione di causa,
esercitare la propria funzione.
PRESIDENTE Onorevole Spampinato in effetti la sua è
un'obiezione corretta. Stanno per essere distribuiti i
riferimenti normativi.
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà
FORGIONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato
distribuito un maxiemendamento di 50 pagine - 49 mi corregge il
Governo - che modifica in modo sostanziale il testo che avevamo,
ora io non so se l'onorevole Spampinato, che è un po'
Mandrake', si accontenta dei riferimenti normativi ed in tempo
reale, mentre lei da la parola per la discussione e mentre
facciamo le votazioni, ha il tempo, con i riferimenti normativi,
di andare avanti. Noi non siamo in grado di apprezzare 50 pagine
con intere nuove leggi, l'istituzione dell'agenzia regionale dei
rifiuti e delle acque, il servizio di pianificazione, una serie
di emendamenti aggiuntivi di cui non conosciamo il contenuto e
dobbiamo sapere di cosa si tratta e cosa comportano.
SPAMPINATO Anch'io ho chiesto la sospensione.
FORGIONE Signor Presidente, voi, maggioranza e Presidenza,
non potete mortificare il lavoro dei parlamentari, noi abbiamo
bisogno di capire in quelle 50 pagine cosa c'è, apprezzarle e
fare una valutazione, dobbiamo essere in grado di svolgere il
nostro lavoro di parlamentari, sono 50 pagine e ci sono state
fornite ora.
PRESIDENTE Onorevole Forgione, avrei risposto all'obiezione
sui termini non appena fossimo arrivati al documento cosiddetto
maxiemendamento', ma approfitto ora per dare una risposta: il
comma 7 dell'articolo 112 - vero è che c'è anche
successivamente il comma 9 che mi permette di ovviare alle
vostre giuste richieste - ma il comma 7 prevede che, qualora
sia il Governo o la Commissione a presentare una riscrittura di
un emendamento ad emendamenti precedenti, non sono previsti
termini.
Io posso concedere una sospensione, se me la chiedete,
relativamente al fatto di permettervi una lettura sia pure
veloce, ma una lettura ai sensi del comma 9 dell'articolo 112,
tuttavia i termini non possono scattare secondo la normativa
ordinaria.
Presidenza del presidente Lo Porto
Sull'ordine dei lavori
CAPODICASA Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CAPODICASA Signor Presidente, onorevoli colleghi, lei tratta
questo argomento come se ci trovassimo di fronte ad una
procedura ordinaria di attività dell'Assemblea e questo
riferimento rigoroso al dettato regolamentare potrebbe essere
congruo se la Presidenza facesse altrettanto per altre norme
regolamentari che vengono solennemente calpestate dalla procedura
che si è adottata in questa Aula, prima in Commissione dove io,
ad inizio dei lavori ho chiesto al Presidente e quindi anche
alla maggioranza ma innanzi tutto al Presidente in quanto tutore
del corretto svolgimento dei lavori, se riteneva che fosse
coerente col Regolamento e col dettato di legge la procedura che
già in Commissione, stravolgendo ogni prassi parlamentare, era
stata adottata per procedere all'approvazione del testo.
Qui dentro c'è di tutto e, così come si fa per le leggi
finanziarie - perchè si tratta perfino di qualcosa di più di
una legge finanziaria - il Regolamento vuole che il Presidente
dell'Assemblea, preventivamente - nel caso lo avrebbe potuto
fare anche il Presidente della Commissione - debba vagliare le
norme contenute e quelle che vengono proposte nel testo e debba
cassare quelle che non sono coerenti col dettato regolamentare e
con la norma della legge n. 19 del 1999 che detta e disciplina le
procedure per quanto concerne l'approvazione di testi che abbiano
un tale contenuto.
Il presidente della Commissione ritenne di dovere glissare su
questa nostra richiesta, io adesso credo che la stessa debba
essere avanzata al Presidente dell'Assemblea in quanto il
Regolamento non può essere invocato solo per comprimere le
legittime prerogative dei parlamentari, sia pure di parlamentari
di minoranza, perchè, signor Presidente, nessuno poi può invocare
una chiara ed attenta valutazione dei testi da parte del
Parlamento nè, tanto meno, la coerenza del nostro lavoro dal
punto di vista tecnico-legislativo.
Per cui poi è facile aggredire per via giornalistica il
Commissario dello Stato che molto spesso finisce per impugnare,
anche usando giudizi pesanti - cosa che non gli compete - ma
noi sappiamo bene che, di fronte a leggi che vengono approvate
con le procedure ed il contenuto che ormai siamo da tempo
abituati a fare, sorge un legittimo disgusto, non solo da parte
dell'opinione pubblica, della stampa, ma anche degli organi
istituzionali che si trovano a dover vagliare il nostro lavoro.
Signor Presidente, qui lei non può mettersi nei panni del
componente di maggioranza, lei non può farsi carico dei
cosiddetti problemi del Governo perchè lei qui non è al servizio
del Governo, lei è qui al servizio del Parlamento e del corretto
svolgimento dei lavori.
Se il Governo aveva delle scadenze ha avuto un anno di tempo
per pensarci e per preparare i testi ed arrivare nei tempi
ordinari al lavoro di commissione ed al lavoro dell'Aula. Adesso
non si può dire dobbiamo fare......' perchè questo è un
procedimento che io considero scorretto e che viene a ledere -
questo sì - i diritti del parlamentare che, quali che siano le
scadenze, viene prima di tutti i tempi su cui il Governo può
invocare termini. Noi abbiamo una responsabilità individuale, per
cui ognuno risponde ai propri lettori, così come lo fa il Governo
e lo fa il Presidente della Regione.
Allora se le cose stanno così, signor Presidente, a parte il
fatto che - come abbiamo avuto occasione di dire - queste
scadenze così perentorie non ci sono, per i comuni c'è già una
norma nello stesso testo in cui si autorizzano i comuni stessi ad
operare le variazioni di bilancio entro i venti giorni successivi
alla pubblicazione della presente legge.
ORTISI Ma le hanno fatte tutti i comuni le variazioni di
bilancio.
CAPODICASA Non solo, ma le possono tornare a fare e vi sono
fior di precedenti, visto che vi appellate sempre ai precedenti.
Per cui queste variazioni sono state fatte venti giorni dopo la
pubblicazione delle leggi che a volte, è capitato, anche sforando
il 31 dicembre dell'esercizio finanziario in corso, cioè in pieno
gennaio.
Quindi, non c'è alcuna scadenza, signor Presidente, si informi
con gli uffici.
Inoltre, per quanto riguarda tutte le cosiddette emergenze che
vengono invocate, siamo pronti a sfidare chiunque a dimostrare
che la differenza di ventiquattro, quarantotto ore possa ledere
o nuocere ad una qualche categoria o a qualche beneficiario della
legge previsto nel testo.
Se ci dimostrate che è così noi siamo pronti a prenderne atto,
ma le assicuro, signor Presidente, che tutto questo non c'è.
Allora perchè? Il perchè è presto detto. Si vuole fare un
lavoro notturno, si sarebbe potuto cominciare oggi, ieri e non lo
si è fatto perchè bisogna stringere in queste ore notturne,
mattutine, ma se qualcuno pensa che allora non si procederà
secondo i tempi, che dobbiamo compulsare il lavoro del singolo
parlamentare, avvertiamo che si sta compiendo un errore di
valutazione.
Noi intendiamo far rispettare il nostro diritto e lo faremo
nei modi dovuti. Speriamo che non si forzi la mano costringendoci
a doverlo fare con atti, che guardati ad oggi, in questo momento,
possono apparire inconsulti. Ma poi la stanchezza può anche
giocare brutti tiri.
E allora, signor Presidente, noi vorremmo sapere
prioritariamente dalla Presidenza quali sono gli emendamenti,
quali sono gli articoli che considera improponibili a termini
regolamentari, a termini di legge prima di tutto.
Secondo: se ritiene che sia non umano, che c'entra l'umanità?
Qui c'entra la decenza del percorso parlamentare, che è qualcosa
di ben più importante della nostra fatica fisica. Se si ritiene
coerente con ciò che si lavori, signor Presidente, con un testo
che contiene qualcosa che si aggira intorno ai 400 articoli,
perché questo scherzetto di inserire in un solo articolo 40
commi, ed ogni comma contenente praticamente una materia a sé
stante, non può sicuramente ingannare alcuno.
Qui siamo abbastanza esperti, quindi noi non possiamo dire che
abbiamo 12-13 articoli. Noi abbiamo 250-300 articoli. Ogni
singolo articolo richiama norme di legge a volte vecchissime e
qui già siamo in pochi quelli che possiamo ricordare il contenuto
di una legge del 1987-1988, si figuri tutte le norme che
rimandano a leggi del 1971, a leggi del 1966, ne ricordo qualcuna
del 1961
Abbiamo bisogno di leggerle, signor Presidente. Tanto più che
il cosiddetto maxi-emendamento non è che cassa un articolo, dice
è sostituito con questo' per cui è di facile lettura, dice nel
comma tale dell'articolo tale del disegno di legge - che già è
arduo ad andare ad approfondire - togliamo la parola x e
rimandiamo' ... insomma questo è un puzzle, non è fare legge,
questo è un modo per andare con le dita negli occhi al deputato,
al parlamentare, cosa che nuoce non tanto alla salute fisica - il
chè conta fino ad un certo punto, anche se come diceva una volta
un Presidente che l'ha preceduta su quella sedia, compito della
Presidenza è tutelare anche la salute dei parlamentari, visto che
qui dentro qualcuno c'è anche morto in diretta - ma credo che
debba tutelare il lavoro del Parlamento, ed è compito della
Presidenza farlo
Per questa ragione, signor Presidente, le chiedo non che ci
accordi dieci minuti come termine regolamentare, perchè questo
non è l'emendamento del Governo, questa è un'altra legge di
cinquanta pagine, ma volete pure sfotterci quando ci dite che è
l'emendamento del Governo? Bisogna che ci sia dato il tempo per
approfondirlo perché noi non sappiamo se ciò che ha discusso la
Commissione, che è stato fatto già tra 7-12 parlamentari -
quindi tutto il resto del Parlamento è all'oscuro di ciò che si è
fatto in Commissione - sia coerente anche per quei parlamentari
che erano presenti con ciò che si è deciso, se non c'è
dell'altro, se ci sono norme aggiunte e sembrerebbe ad una prima
lettura che ci siano norme aggiunte che in Commissione non sono
state approvate, onorevole Presidente della Commissione, il che
significa che voi sotto la dizione emendamento proposto ed
approvato dalla Commissione state truffando il Parlamento,
perché avete inserito cose che in Commissione non sono state
portate all'approvazione.
Allora questa è una violazione regolamentare che forse è ben
più grave delle altre Come la norma sui rifiuti che in
Commissione non è mai venuta, quella dell'Agenzia...Le assicuro
che ci sono norme che non erano presenti nella discussione che
c'è stata in Commissione.
CUFFARO presidente della Regione. Lei non era in Commissione,
onorevole Capodicasa?
CAPODICASA Lo dicono quelli che erano presenti, onorevole
Presidente,
SAVONA vicepresidente della Commissione. Ci sono i verbali
che parlano.
CAPODICASA Andiamo a vedere i verbali, onorevole Savona, non
mi faccia parlare dei verbali, la prego, lei è in grado di dire
che quella Commissione poteva fare i verbali? Lei è in grado di
dire questo, Presidente Savona? Quella era una Commissione o era
una bolgia? E ci dovremmo tutti vergognare del modo in cui lavora
quella Commissione, con le carte che volano, chi entra chi esce,
chi si alza, chi grida, questo è approvato e questo non è
approvato, senza che ci sia la regolarità dei lavori
parlamentari
E invocano pure i verbali
PRESIDENTE Onorevole Capodicasa, il suo riferimento ad una
certa forzatura della maggioranza da me sorretta o dei diritti
dell'opposizione che potrebbero venire calpestati in ordine a
questo passaggio non li posso riconoscere validi, sono argomenti
che possono valere per un discorso al contrario.
Io così come non posso e non devo essere al servizio della
maggioranza, non devo neanche esserlo al servizio della
opposizione.
CAPODICASA Applichi il Regolamento, Presidente.
PRESIDENTE Naturalmente
Nell'applicare il Regolamento posso discutere sulla natura di
un maxi emendamento del genere, ma negare che dal punto di vista
regolamentare si tratta di un emendamento proposto dalla
Commissione, per me è impossibile perchè il Regolamento non me
lo permette.
Le ho già letto l'articolo 7 e le ho letto il comma 9.
CAPODICASA Io le chiedo di valutare il contenuto del
Regolamento.
PRESIDENTE Quello non spetta a me, spetta a lei, spetta al
Parlamento valutarlo, non appena si verifica
CAPODICASA Come non spetta a lei? Faccia il suo lavoro. Prima
si legga il Regolamento.
PRESIDENTE Mi faccia parlare. Onorevole Capodicasa non le
posso consentire di interrompermi, mi faccia completare. Lei la
deve smettere.
(Interruzioni dai banchi di sinistra)
Presidenza del presidente Lo Porto
Presidenza del vicepresidente Fleres
Richiamo del Presidente
PRESIDENTE Onorevole Oddo la richiamo all'ordine.
(I parlamentari del Gruppo dei Democratici di sinistra escono
dall'Aula)
CUFFARO presidente della Regione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CUFFARO presidente della Regione. Andatevene Non create
strumentalizzazioni. Onorevole Oddo, abbia la dignità di una
scelta; se ne vada, non scarichi responsabilità.
Signor Presidente, vorrei stigmatizzare il comportamento del
gruppo dei DS dato che mi avevano già annunciato di avere scelto
di uscire fuori dall'Aula.
Credo che sarebbe stato più dignitoso, come altri fanno,
scegliere di abbandonare l'Aula senza cercare incidenti o
strumentalizzazioni, fa parte anche del carattere e credo anche
della responsabilità delle scelte che si fanno piuttosto che
causare incredibili incidenti per giustificare poi quello che
avevano già scelto di fare.
Perchè me lo avevano appena finito di annunciare che avevano
scelto di uscire dall'Aula e mi dispiace che l'onorevole
Capodicasa abbia voluto ricordare quale siano state le procedure
con cui questo disegno di legge oggi arriva in Aula, perchè il
Governo ha presentato il disegno di legge il giorno dopo che
aveva recuperato per poter fare alcune scelte importanti.
Vorrei ricordarle, se qualcuno le avesse dimenticate. Il
disegno di legge del Governo prevedeva la possibilità di
ripianare il disavanzo della sanità, prevedeva la possibilità di
dare, come non si era mai fatto, 105 milioni di euro in più a
tutti i comuni, di qualsiasi amministrazione e di qualsiasi
partito politico siano i sindaco, perché ci si era resi conto che
c'erano delle difficoltà vere e avrebbe avuto più senso che
questo disegno di legge il Parlamento l'avesse approvato qualche
giorno prima per non mettere in difficoltà alcuni comuni anche se
lo stesso disegno di legge adesso prevede la possibilità di
spostare in avanti le variazioni e l'assestamento di bilancio
degli stessi comuni.
Ma questo disegno di legge prevede la possibilità di continuare
a far lavorare oltre ventimila operai forestali che stanno
lavorando e che sarebbe certamente impossibile continuare a far
lavorare se oggi non lo approvassimo, perché c'è qualcuno che si
sta assumendo le responsabilità di continuar a far lavorare
questa gente.
Questo disegno di legge prevede altresì che gli operai
dell'Ente di Sviluppo Agricolo continuino a lavorare per fare le
loro giornate altrimenti, se non l'approvassimo, anche lì c'è
qualcuno che si sta assumendo responsabilità senza avere le
dovute coperture economiche e mi voglio fermare lì senza
ricordare le scuole e tutto il resto.
In questo disegno di legge c'è un provvedimento che è stato
richiesto da tutto il Parlamento e per il quale, addirittura,
qualche gruppo che oggi abbandona all'Aula si è fatto anche
promotore di un proprio testo ed è venuto a capeggiare le
rivolte sotto il Palazzo del Governo. annunciando quello che
questo Governo non faceva per gli agricoltori.
Sono queste le urgenze che il Governo ha messo in questo
disegno di legge, da oltre un mese si sono svolte le procedure
approvative tra Commissione e Parlamento ed i parlamentari hanno
avuto tutto il tempo di approfondirle nelle sedi opportune, prima
di merito e poi nella sede della Commissione Bilancio e,
comunque, signor Presidente, da parte di questo Governo c'è
l'auspicio che si possa lavorare e ci si possa fermare su ogni
emendamento presentato, perché lo si discuta, lo si
approfondisca, si cerchino i dovuti riferimenti normativi.
Nessuna premura per approvare le leggi E' giusto che il
parlamentare abbia tutta la dignità e il tempo per poterlo fare,
non il parlamentare che partecipa a una bolgia, perché mi rifiuto
di pensare che questi parlamentari costruiscano bolgie in questo
Parlamento, compresa la commissione Bilancio
Allora, io dico che è necessario cominciare a lavorare,
partiamo dall'articolo 1 e dedichiamo tutto il tempo che serve
per approfondire, emendamento per emendamento, ma questa storia
di spostare avanti, comunque e sempre, la possibilità di
cominciare a discutere di questo disegno di legge non può più
funzionare
Non possiamo più aspettare per dare risposte che altrimenti non
avrebbe più senso dare se passano altri giorni. Questo è il
motivo per cui chiediamo di cominciare ad andare avanti, se poi
alle sei di mattina saremo stanchi e c'è tempo, possiamo pure
spostarlo al pomeriggio, ma oggi è necessario cominciare a
lavorare su questo emendamento, su questo disegno di legge senza
considerare, signor Presidente, che qui purtroppo c'è un cattivo
costume, per cui da una parte si viene a chiedere e dall'altra
invece si sputa nel piatto in cui si è contribuito a chiedere, e
questo non è possibile, perché qua o i patti li osserviamo tutti,
o altrimenti è inutili che facciamo una interminabile giornate
per fare accordi, per andare avanti più speditamente nei lavori
del Parlamento, perché questo non serve
Signor Presidente, io le chiedo di continuare ad andare avanti
e cominciare a discutere l'articolato.
Sull'ordine dei lavori
ORTISI Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE Sull'ordine dei lavori si è parlato abbastanza,
voi potete parlare sull'articolo 1, non più sull'ordine dei
lavori.
Presidenza del presidente Lo Porto
Per richiamo al Regolamento
ODDO Chiedo di parlare per richiamo al Regolamento.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ODDO Signor Presidente, lei voleva convincerci, appena cinque
minuti addietro, che il richiamo sostanziale al Regolamento che
ha fatto l'onorevole Capodicasa fosse assolutamente infondato.
Credo che lei pensi esattamente il contrario; lei pensa che il
richiamo al Regolamento non solo è fondato, ma è assolutamente
inconcepibile accettare la logica che lei vuole imporre a questa
Aula stasera, cioè procedere comunque rispetto ad un maxi
emendamento composto da 49 pagine che contiene interi testi di
legge che sono stati depositati nel corso di questi mesi presso
l'Assemblea regionale siciliana. In più, lei vuole convincerci
che nel testo non ci sono assolutamente delle norme che non sono
state apprezzate e discusse nella Commissione. Lei vuole
convincerci che questa legge, sostanzialmente, è il frutto di una
discussione che si è svolta in Commissione bilancio. Non è così.
Signor Presidente, lei ha dato la parola al Presidente della
Regione che ha fatto sostanzialmente un comizio.
PRESIDENTE Onorevole Oddo, il richiamo al Regolamento?
ODDO Il richiamo al Regolamento è che lei non può fare a meno
di notare, di apprezzare questo maxi emendamento, di dire le
cose che vanno e quelle che non vanno, di dire la materia nuova
che è stata evidentemente inserita, senza alcuna discussione in
ambito parlamentare. In più lei ha permesso al Presidente della
Regione di entrare nel merito del testo, parlando di questioni
che danno la sensazione netta che c'è un'opposizione, che va con
il berretto in mano a chiedere l'elemosina a questa maggioranza e
a questo Governo, e noi non l'accettiamo, perché è immorale.
PRESIDENTE Onorevole Oddo, l'ho già richiamata una prima
volta, la prego di non costringermi a richiamarla per la seconda
volta. La prego di accomodarsi al suo posto Lei è uscito fuori
tema e non le consento i toni da lei usati Allora, onorevole
Oddo, o lei si accomoda o sarò costretto ad espellerla dall'Aula.
CUFFARO presidente della Regione. E' immorale Lei si deve
assumere la responsabilità
ODDO Questo è un gioco al massacro e lei sta svendendo
l'immagine di questo Parlamento
E' reato presentare emendamenti?
CUFFARO presidente della Regione. No, avete fatto un
accordo
ODDO Parli e dica quale accordo abbiamo fatto
DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
DE BENEDICTIS. Signor Presidente, sono stato tra quelli che
hanno sentito più di altri il bisogno di segnalare il disagio
rispetto a questo modo di procedere, ma credo che le parole del
Presidente della Regione, se mi consente, offendono il
Parlamento.
Signor Presidente, non credo che si possa supporre che qui ci
sia qualcuno che vuole fare gli interessi della Sicilia e qualcun
altro che vuole, invece, giocare, come ha detto lei, a chiedere
e a sputare', che mi sembra un'affermazione assolutamente grave e
ingiuriosa.
Non ci siamo meravigliati del fatto che questa legge contenesse
anche norme di una qualche utilità ed urgenza. Il fatto è che
lei, onorevole Presidente della Regione, si è alzato come se
tutto questo noi lo disconoscessimo, come se solo lei e la sua
maggioranza avesse a cuore gli interessi dei siciliani, quando
invece abbiamo posto un'altra questione, cioè quella che questo
disegno di legge (e lei, Presidente, lo sa bene come lo sa bene
tutta la maggioranza), oltre a contenere alcune norme necessarie
ed utili, contiene una grande quantità di norme immonde e il
fatto che sia stato presentato in questo modo, che siano
contenute e assemblate in questa quantità, rende impossibile un
esame sereno, quell'esame sereno che proprio lei, il Presidente
di questa Assemblea, dovrebbe richiedere e garantire a tutti i
parlamentari.
Di questo si sta parlando, non del merito della questione e sul
merito della questione non è consentito a nessuno fare prediche
ad altri, né invocare questioni etiche e morali. Di questo sono
profondamente offeso e credo che lei debba chiedere scusa al
Parlamento intero.
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento il
dovere di rubare due minuti all'Aula perché mi pare che alcuni
esponenti di un Gruppo del centrosinistra stiano inscenando una
strana farsa ed io mi sento mortificato - mi creda, onorevole
Presidente - dalle cose che sto sentendo dire in quest'Aula da
quelle persone che insieme a me ed agli altri colleghi componenti
la Commissione Bilancio hanno lavorato nell'ultima settimana,
mattina, pomeriggio e notte, alla stesura di un disegno di legge
che può piacere o non piacere, ma che si arrivi oggi, dopo che
sono stati rispettati tutti i passaggi regolamentari, ricordo a
me stesso ed al Presidente Fleres, con il quale abbiamo aperto la
seduta incardinando questo disegno di legge e non ho trovato
nessun componente di questo Gruppo parlamentare che ha per
esempio utilizzato l'articolo 101 del nostro Regolamento, perché
poteva essere posta la questione pregiudiziale, a norma del
nostro Regolamento.
Eppure nessuno di quel Gruppo era quella mattina in Aula per
proporre una questione pregiudiziale a questa che loro
definiscono una truffa. Sono stati usati termini molto pesanti ed
io mi sento di chiederle scusa, Presidente, a nome di questo
Parlamento.
LIOTTA Ma lei non può parlare a nome del Parlamento, parli a
nome suo
ACIERNO E' stato tentato di addebitare alla sua
responsabilità l'incapacità di saper gestire le vicende della
politica, perché fa bene il Presidente della Regione a ricordarci
in quest'Aula che non si può ogni volta, su ogni disegno di
legge, impegnare le Commissioni legislative carpendo la buona
fede di chi vuole governare ma non con l'imperio ma facendo
partecipare democraticamente al dibattito formativo di una legge
tutte le componenti del Parlamento, assumendoci poi la
responsabilità di maggioranza.
Ma non è più consentito - questo sì, Presidente - che ci siano
alcune parti politiche che prendono tutto quello che giustamente
è dovuto anche al contributo che l'opposizione deve giustamente
dare nei lavori parlamentari per poi venire qui a gettarci
addosso il loro scempio. No, questo no; mi auguro soltanto che
il Presidente della Regione, partecipando ai lavori, se tutta
questa gente avesse la capacità e l'intelligenza di intuire che
stare ancora attorno al Presidente della Regione dà adito
soltanto a grandi sospetti...
Signor Presidente, ho sentito, negli ultimi minuti, troppi
colleghi invocare il Regolamento, violandolo palesemente nei
tempi. E' troppo facile invocare il rispetto del Regolamento o
addebitare a lei il non rispetto quando poi lei, con grande senso
di responsabilità politica, se viola quel Regolamento lo fa per
rispetto delle persone che stanno parlando in quell'istante.
Questo le va riconosciuto e non va criticato per questo. Mi
sento di invitarla, perchè stasera la maggioranza è in Aula a
difendere la propria legge ed il proprio Governo e quindi chi
vuole prendere la scusa per uscire dall'Aula noi non abbiamo
problemi perché continueremo con i lavori della seduta.
Presidenza del presidente Lo Porto
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà, anche se stento a capire cosa
accade. Noi siamo in sede di discussione sull'articolo 1, lei può
parlare o per richiamo al Regolamento o sull'articolo 1.
ACIERNO E basta
FORGIONE E basta' lo faccia dire al Presidente
dell'Assemblea, non si sostitusca al Presidente Lo Porto.
Riprende la discussione sul disegno di legge n. 1084/A
PRESIDENTE Signor Presidente, io proverò a fare un
ragionamento poi lei deciderà se va bene sull'articolo 1.
PRESIDENTE No, onorevole Forgione un po' di rispetto.
FORGIONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
sull'articolo 1. Non voglio essere richiamato al rispetto perché
vedo che qui il rispetto delle prerogative di questo Parlamento
è abbastanza offeso dai comportamenti della maggioranza e dal
modo in cui stiamo procedendo.
Credo che il Presidente della Regione, se mi ascolta, non mi
può accusare, come ha fatto con altri esponenti dell'opposizione,
di sputare nel piatto in cui mangio semplicemente perché non ho
concorso né a definire il ripieno del piatto né a mangiare nello
stesso piatto.
Non mi può richiamare a pratiche consociative per il semplice
motivo che Rifondazione comunista non ha presentato un solo
emendamento al Governo ed in Commissione bilancio su cui trattare
e su cui definire un accordo. Non mi può richiamare a non
mantenere i patti raggiunti come si fa tra amanti traditi perché
io non ho concorso a definire nessun patto e spero che nessuno
abbia definito patti in questo disegno di legge, in questa
discussione; se così fosse sarebbe gravissimo per il merito di
questo disegno di legge.
Vedo che un maxi emendamento che sfoltisce il disegno di legge
è composto da 49 pagine, cioè il Governo viene oggi a presentarci
un maxi emendamento conclusivo di 49 pagine. Capisco che siamo a
fine legislatura e, come sempre avviene, siamo ai saldi di fine
stagione' e dobbiamo spartire e liquidare quel poco di finanza
pubblica che ancora rimane in questa Regione.
Ma questo disegno di legge contiene delle cose che ritengo
gridino all'indignazione; voi vi meravigliate sempre che la
stampa nazionale, il Corriere della Sera, La Repubblica irridano
alla politica siciliana, al vostro modo di fare politica,
onorevole Cuffaro e signori del Governo.
Ma perché vi meravigliate se poi voi siete i protagonisti?
Vedo che le trattative sugli emendamenti continuano anche qui e
fanno arrabbiare anche l'assessore alla Sanità; il mercato non è
concluso, quindi qualche ragione per denunciarlo c'è
Cosa contiene questo vostro disegno di legge peggiorato anche
dal maxi emendamento? Ci sono alcune cose che io credo che non
possano non fare indignare. Ne cito alcune, sulle quali troverete
i nostri emendamenti soppressivi perché abbiamo presentato solo
emendamenti soppressivi. State andando alla norma sugli uffici
stampa stabilizzando tutti i portavoce, tutti i giornalisti
assunti per chiamata diretta ed immagino per fedeltà politica
dai singoli assessori, dai singoli esponenti politici. Con una
norma voi li inquadrate nei ranghi della pubblica
amministrazione...
Signor Presidente, vedo che la trattativa. Sembriamo al
mercato Ballarò di Palermo ed io non posso continuare il mio
intervento
PRESIDENTE Onorevole Leanza e onorevole Misuraca, vi prego.
Dopo un pomeriggio di impegni e di analisi è inutile questa
continua discussione con il Presidente della Regione.
FORGIONE Io non so cosa pensano le centinaia di giornalisti
professionisti o pubblicisti disoccupati siciliani quando si
trovano una norma che stabilizza tutti coloro che, con chiamata
diretta, dagli assessori, dal Presidente della Regione, dagli
enti, dai presidenti delle province, dagli assessori provinciali,
dai sindaci, sono stati assunti - si scrive nella norma - per un
periodo anche non continuativo, ma almeno di dodici mesi
nell'arco di tempo 2001- guarda caso all'inizio della legislatura
- sino alla pubblicazione di questa legge. E, poi, vi
meravigliate se domani, sui giornali nazionali, esce fuori che la
Regione Sicilia fa un'opera vergognosa di clientelismo
affaristico quando voi inquadrate i vostri portavoce personali
nei ranghi della pubblica amministrazione
Non bandite un concorso con un criterio certo per la chiama e
l'accesso agli uffici stampa della Regione, dei comuni, delle
province. Voi vi state precostituendo solo un bacino elettorale e
di consenso. Leggo le cose più sfiziose (lasciamo stare poi le
norme urbanistiche): istituite l'Università del mare e date 100
migliaia di euro all'Università Sancti Cirilli di Malta per
istituire a Mazara del Vallo l'Università del mare.
E' questa la vostra logica. E sul territorio riproponete la
logica dei condoni edilizi; riproponete le sanatorie edilizie di
tipo non residenziale per tutte le costruzioni abusive risultanti
al 31 marzo del 2003. E in che aree? Non specificate nemmeno in
quali aree, con quali vincoli voi volete sanare, volete
condonare. Questo state facendo con questa legge: l'assalto al
territorio, il saccheggio della trasparenza della Regione e voi
trasformate con una norma tutto in silenzio-assenso anche quando,
invece, il silenzio è previsto dalla pubblica amministrazione
come rifiuto e lo fate anche per le pratiche che hanno già avuto
il rifiuto. State facendo questo per legittimare lo scempio di
intere aree e di intere zone paesaggistiche della Regione.
Lasciamo stare il basso clientelismo, la distribuzione delle
prebende ad una miriade di associazioni. Ve ne leggo alcune, se
alcuni di voi non l'avessero visto. Istituite un fondo
straordinario di interventi, lo chiamate così con una
terminologia anche simpatica nel titolo: Fondo presso la
Presidenza della Regione destinato alla concessione di contributi
straordinari per associazioni Onlus, enti di culto e soggetti
aventi particolari esigenze da tutelare'
Questo è il titolo del fondo e vediamo per chi impegnate poi
questi soldi, queste esigenze particolari da tutelare:
l'associazione DIPAS con sede in Palermo; io ne voglio leggere
alcune, signor Presidente.
Come vedete non ho un atteggiamento ostruzionistico, sto
entrando nel merito.
L'Accademia dei capitani coraggiosi, con sede a Riposto; la
Fondazione delle Figlie del divino zelo con sede a Messina; una
serie di chiese del sacro cuore, del sacro barone, di Santa
Maria, di San Leonardo - io non ho niente contro le chiese e la
funzione delle chiese. Poi, ad un certo punto si trova il
comitato Salviamo le nostre case Sicilia', che prende un
finanziamento. Ed io che sono un po' curioso sono andato su
Internet per vedere che cos'è questo Comitato. Su Internet il
comitato si descrive così: l'anno 2005 nasce a Palermo il
comitato Salviamo le nostre case Sicilia', allo scopo di
cautelare il diritto alla proprietà privata ed in particolare
cercando adesioni da ogni soggetto singolo privato che sia stato
colpito dal reato penale di lottizzazione abusiva che porta alla
confisca del bene.
Voi state finanziando un'Associazione, che immagino sia quella
immagino di tutti i proprietari di case abusive, ed immagino con
particolare attenzione Pizzo Sella; abbiamo visto quelli che
erano qui, i quali, poveracci, non sapevano di comprare una casa
frutto di una lottizzazione abusiva, non sapevano che stavano
comprando la casa da un costruttore che era la sorella di Michele
Greco e noi, guarda caso, ora gli diamo i soldi della Regione per
avere il Comitato che li deve tutelare.
Ecco cosa sono gli interessi straordinari e le Associazioni
straordinarie che voi state finanziando con questo fondo e quando
poi mi parlate della cultura della legalità, quando qualcuno mi
dice Ma che cosa è la politica mafiosa? , ecco cosa è la
politica mafiosa, cari onorevoli colleghi, perché forse neanche
voi siete andati su internet per sapere chi sono le associazioni
che state finanziando.
In questo disegno di legge vedo anche delle chicche che
riguardano la trasparenza della pubblica amministrazione. E io
qui spero davvero che non ci sia stato nessun accordo, onorevole
Presidente Cuffaro, con pezzi significativi della stessa
opposizione.
Per esempio, vedo un emendamento dove, con quattro parole, si
cambia la riforma della pubblica amministrazione.
In fase di prima applicazione accedono altresì alla prima
fascia dirigenziale i dirigenti ed equiparati che ricoprono
incarichi di dirigenti generali o equivalenti in servizio alla
data di pubblicazione della presente legge .
Cosa fate voi? Signor Presidente, sto entrando nel merito
almeno su questo mi faccia parlare. Non ho un atteggiamento
ostruzionistico, sto intervenendo nel merito.
Praticamente voi, con un colpo di penna, nominate una nuova
barcata di dirigenti, anzi fate di più. Gli attuali dirigenti che
a contratto avete nominato li trasformate direttamente in
dirigenti di prima fascia. Gli attuali direttori dei vari
assessorati, quelli che non sono attualmente dirigenti di prima
fascia, li trasformate in dirigenti di prima fascia e cancellate
così anche lo spoil system.
Io capisco che vi preparate a perdere le elezioni e volete
mantenere anche con un altro Governo dirigenti di vostra fiducia,
però questo è davvero troppo, onorevole Cuffaro. Cosa c'entrano
queste cose con le variazioni di bilancio e cosa c'entrano con le
variazioni di bilancio le norme elettorali che istituiscono lo
sbarramento al 5 per cento?
Io qui so che c'è una sollecitazione di settori
dell'opposizione che ormai in intere città, non raggiungendo il 5
per cento, un po' per una vocazione suicida, dato che a Messina
non siamo arrivati al 5 per cento, istituiamo lo sbarramento così
possiamo dire che non ce l'abbiamo fatta, un po' per
semplificare anche gli schieramenti.
Credo che le norme in materia elettorale con le variazioni di
bilancio non abbiamo niente a che fare. Probabilmente, se
dovessimo arrivare ad una riforma di tipo elettorale ci sarebbe
bisogno di una sessione apposita per vedere che cosa non funziona
dell'attuale sistema elettorale nei comuni, di un approfondimento
su questo; ma invito lo stesso Presidente dell'Assemblea
regionale a dire se, sulla base dello Statuto e del Regolamento
dell'Assemblea, la riforma del sistema elettorale nei comuni è
attinente con la materia finanziaria e di bilancio, perché in
materia finanziaria e di bilancio ci devono entrare le norme che
riguardano il sistema elettorale nei comuni e nelle province.
Ritengo che questo già a norma di Regolamento non sarebbe
proponibile benché inserito già nel testo esitato dalla
Commissione Bilancio. Ma su questo, signor Presidente
dell'Assemblea, lei non si può rimettere al Governo; lei deve
dire se la materia elettorale è compatibile con quella di
bilancio per evitare che sia il Commissario dello Stato a
richiamarci al nostro Regolamento e alla normalità della nostra
capacità, della nostra attività legislativa.
Insomma, ho citato solo alcuni esempi. Non mi dilungherò su
tutte le altre norme che sono contenute in questo disegno di
legge e non posso entrare nel merito del maxi emendamento perché
50 pagine non le ho potute valutare ed apprezzare nei dieci
minuti che mi sono stati concessi, ma ce n'è abbastanza, cari
onorevoli colleghi, per dire che questo disegno di legge è
immorale, che siamo partiti con variazioni di bilancio di 8
articoli e siamo arrivati a qualche centinaio di articoli, che
c'è un assalto alla diligenza' con lo sperpero di risorse e
contributi a pioggia. Se volete, per i colleghi che non l'hanno
ancora letto, perché ce lo avete dato solo ora, vi cito un'altra
serie di soldi per centinaia di migliaia di euro che voi date: il
Centro Agorà con sede a Palermo, la Società Città Nuova con sede
a Palermo, il Brass Group per il quale voi istituite la
fondazione; questa norma , non è stata esitata, signor Presidente
dell'Assemblea e onorevole Presidente della Regione, dalla
Commissione Bilancio, non è stata esitata e voi la inserite qui
quando sapete che sul tema della musica c'è bisogno di una legge
di riordino del settore mentre voi continuate con interventi a
pioggia, oggi al Brass Group, domani alla filarmonica Lenin, per
citare quella che mi sta più simpatica e che per fortuna non
esiste più nemmeno a Leningrado, dopodomani alla società
bocciofila che si esercita nel canto delle sirene , perché
questa è la vostra politica E voi state facendo una variazione
di bilancio che già prefigura cosa sarà la finanziaria e il
bilancio di questa Regione
Vi può consolare solo un fatto: che i saldi nel commercio si
fanno a fine attività e io vi auguro di cuore che questi siano
gli ultimi saldi che voi proponete agli elettori siciliani.
CUFFARO presidente della Regione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CUFFARO presidente della Regione. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare solo per un
chiarimento, altrimenti non si capisce bene perché l'onorevole
Forgione, nella sua lunga esposizione, non mette gli aggettivi e
forse neanche i sostantivi che è bene mettere.
FORGIONE Però i verbi non li sbaglio
CUFFARO presidente della Regione. No i verbi no, non li
sbagliamo entrambi però, ogni tanto, lei mette il verbo e
dimentica il sostantivo per cui il verbo rischia di non avere
significato, allora lo metto io per evitare di fare confusione,
così si sanno le cose.
Intanto le leggo - non è una iniziativa del Governo, non è
nella legge - un ordine del giorno che passerà al vaglio del
Parlamento e se ci sono cose strane che non appartengono alla
legalità, per quel che mi riguarda, preannuncio il mio voto
contrario, per essere chiaro, ma vorrei che si capisse bene che
non è un'iniziativa del Governo, che è un ordine del giorno e che
va vagliato minuziosamente per capire che cosa c'è scritto
dentro.
Non so se c'è dentro la fondazione Lenin e non mi meraviglierei
e mi dispiace che l'onorevole Forgione sia così contento che non
esiste neanche a Mosca, dovrebbe preoccuparsi se c'è la
Fondazione Stalin, non facciamo confusione perché adesso state
facendo talmente marcia indietro sulla vostra storia e sulla
vostra cultura che state rinnegando persino quel poco di buono
che avevate. Onorevole Forgione, le cose buone mica le dobbiamo
difendere noi.
Non ci saranno cose strane neanche nell'ordine del giorno, è
strano che non ci sia un pezzo di legge elettorale, è una delle
cose del Gruppo dei DS.
Noi non siamo favorevoli ma il Parlamento, democraticamente
sceglierà ciò che vuol fare. Mi auguro che l'onorevole Forgione,
che è contrario, rimanga in Aula ad aiutarci a cassare una norma
che non condividiamo; i DS l'hanno messa, noi che siamo
democratici e per la libertà di partecipazione e non abbiamo il
problema di stare sotto il 5%, annunciamo che non è nostra e che
non condividiamo.
ORTISI Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ORTISI Signor Presidente dell'Assemblea, onorevole Presidente
della Regione, onorevoli colleghi, come volevasi dimostrare non
il richiamo al Regolamento ma il richiamo al buon senso avrebbe
voluto che, anzichè lavorare dalle 3.00 a mezzogiorno
lavorassimo, risparmiando tempo, da mezzogiorno alle 18.00. In
ogni caso il giorno che abbiamo inaugurato da qualche ora è
perduto, perchè se andremo via a mezzogiorno avremo perduto un
giorno intero.
Io credo che cominciando magari la discussione sull'articolo 1
e finendo la discussione generale sull'articolo 1, se ci
prendessimo qualche ora di sonno e ricominciassimo fra qualche
ora, probabilmente durante la giornata, col sole e con la luce,
riusciremmo a concludere anche con lucidità, perché, è vero,
apprezzare i singoli emendamenti, oggettivamente non sono molto
d'accordo col discorso delle 49 pagine, perchè molti sono
soppressivi e semplificano
FORGIONE Ci sono gli aggiuntivi che sostituiscono i
soppressivi. E' lì il trucco
ORTISI Nel merito ognuno di noi esprimerà il suo giudizio e
onorevole Forgione stia sicuro che il giudizio ed anche il voto
del Gruppo de La Margherita sarà estremamente negativo. Però,
non c'è dubbio che sul piano del metodo lavoreremo molto meglio,
colleghi anche della maggioranza, se noi ricominciassimo come in
tutti i parlamenti civili.
Signor Presidente, non è colpa sua se ci riduciamo a cominciare
alle ore 2.00, lei subisce questo andazzo e non solo lei, anche
il suo predecessore. Se cominciassimo e ricominciassimo alle ore
10.00 io potrei parlare per la sanità di Vie et mort de la
médicine e staremo secoli
Il patto vero, onorevole Presidente Cuffaro, è quello che si
può discutere in un clima civile. Poi, lei non può impedire
all'opposizione di presentare emendamenti e di farli apprezzare
dalla Commissione Bilancio , la quale se li approva non può
concedere in nome della maggioranza o in nome del Governo, perchè
questo non appartiene alle regole della convivenza. Nè lei può
alzarsi ogni volta e rinfacciare non a noi ma anche ad altri
colleghi, che sono passati emendamenti; allora che facciamo? Non
andiamo nelle Commissioni, non presentiamo emendamenti? Questo
può valere se ci sono patti scellerati.
Allora, lei deve fare anche nomi e cognomi ed esprimerli,
parecchie volte glielo abbiamo detto; altrimenti i lavori delle
Commissioni vanno rispettati. Qualche emendamento può passare in
Commissione, ma non in cambio del fatto che l'opposizione si
inghiotte tutto quello che non condivide, altrimenti questo non è
convivere civilmente nei lavori.
In definitiva, la mia proposta è che lavoriamo ancora per venti
minuti, diamo il tempo ad ognuno di intervenire sull'articolo 1;
andiamo a riposare ed alle ore 11.00 riprendiamo i lavori ed io
penso che prima che faccia buio potremo finire. Altrimenti, è
probabile che a mezzogiorno non avremo ancora esitato l'articolo
1, perchè voi capite....
MICCICHE' Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
MICCICHE' Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo di
aver contribuito a creare un po' questo clima così teso
attraverso i 350 emendamenti che ho presentato che evidentemente
hanno creato un po' di scompiglio. Il fatto che il Governo abbia
accolto molti miei emendamenti soppressivi è il sintomo che ha
capito che in alcuni casi non conviene andare ad uno scontro
perchè chiaramente poteva fare saltare i tempi che si era data la
stessa maggioranza.
Nonostante questo, credo che io non posso ritenermi soddisfatto
per un semplice motivo. L'ho già detto più volte nelle sedute
precedenti, personalmente ci tengo che vengano discussi ed
accolti due argomenti. Si tratta dell'argomento, che credo stia
a cuore come elemento fondamentale, relativo alla questione del
salario sociale. Qualcuno mi ha detto: ma noi i soldi dove li
prendiamo? . Non è compito mio andare a cercare i soldi, è
compito di tutti noi, non solo del deputato, il deputato ha il
compito di proporre un argomento, di affrontare e mettere sul
piatto una questione che secondo me ha il semplice scopo, ha un
obiettivo quasi rivoluzionario, ma non è inteso nel senso dello
stravolgimento dello stato di fatto, ma che rivoluzionerà il
sistema del mercato del lavoro, soprattutto in un territorio come
quello siciliano che conosciamo benissimo le sue conseguenze
nello stato di fatto in cui ci troviamo. Una disoccupazione
crescente accompagnata da un disastro socio-economico di migliaia
e migliaia di siciliani che ormai hanno preso la strada
dell'emigrazione e noi non abbiamo uno strumento così efficace
per poter frenare le emigrazioni dei siciliani; pensate la fuga
dei cervelli è la causa principale di un impoverimento di una
società e noi stiamo favorendo l'impoverimento di una società a
360 .
Quando dico impoverimento intendo impoverimento generalizzato,
ciò sta a significare che un impoverimento generalizzato porterà
una società, una comunità al suo degrado totale e quando dico
degrado totale significa una cancrena, una malattia endemica che
non potrà creare quelle prospettive d'uno sviluppo vero di una
comunità. E i fatti li vediamo ogni giorno.
Il Presidente della Regione lamenta che ogni giorno il suo
Palazzo è assediato da centinaia di disoccupati. Chiaramente non
può dare lavoro a migliaia e migliaia di disoccupati, perché la
struttura socio-economica del nostro territorio non lo consente
in quanto lo Stato padrone non dà le possibilità di uno sviluppo
della nostra Sicilia per le ragioni storiche che conosciamo.
Possiamo fare la storia della Sicilia, ma qui in questo momento
non ci serve sapere le conseguenze che hanno provocato perché le
conosciamo, nè in questo momento vogliamo sapere le cause e le
responsabilità dirette. Voglio solo registrare lo stato di fatto
che è disastroso e non esistono pannicelli.caldi per poter
risolvere questo problema. E allora per poter frenare
l'emigrazione dei siciliani a tutti i livelli, di tutti gli stadi
sociali, da quelli scolarizzati a quelli non scolarizzati, da
quelli analfabeti a quelli non analfabeti.
Come facciamo a salvare questa Sicilia? La ricetta secondo me
non è l'assistenzialismo fine a se stesso, la carità cristiana;
lo ripeto, l'alternativa è il salario sociale ai disoccupati per
frenare l'immigrazione perchè i figli di questa terra scappano
via perchè non trovano la possibilità di lavoro e nessuna realtà
economica siciliana potrà soddisfare l'esigenza crescente della
disoccupazione perchè la scolarizzazione di massa ha portato ad
avere una esigenza maggiore di un posto di lavoro concreto e
sicuro.
Il salario sociale, onorevole Presidente, non è una trovata
propagandistica, non è una trovata di coloro che vogliono
soffiare sul fuoco ma permetterà a questa terra di non creare una
rivoluzione anche di tipo violento. Perché, onorevole Presidente,
lei non deve lamentare che Palazzo d'Orleans ogni giorno è
assediato da centinaia di disoccupati , di gente che stazione e
che vuole lavoro e lei non glielo può dare.
Si tratta di gente che fa di tutto per poter sopravvivere e
lei sa gli espedienti del disoccupato e della gente disperata.
Quale è lo strumento? Lo strumento è il salario sociale e la
Sicilia può farlo in quanto siamo a Statuto speciale; non
dobbiamo dire soltanto che poiché siamo a Statuto speciale
possiamo fare ciò che vogliamo; il salario garantito per i
disoccupati possiamo darlo.
Spesso, però, sento dire questo ritornello: i soldi da dove
li prendiamo? . Tagliamo le cose inutili E anche in questo
disegno di legge cose inutili ce ne sono molte. Ci sono alcune
cose che servono, ma ci sono molte cose che non servono. E
allora, incominciamo da questo: togliamo le cose che non servono,
mettiamo i soldi da parte e tentiamo di fare un esperimento sulla
questione del salario sociale.
Questo è un argomento, signor Presidente, che io da qui innanzi
porterò avanti e se questo Parlamento quando si tratterà di
discutere il mio emendamento che ho presentato sul salario
sociale lo respingerà o sarà dichiarato irricevibile per mancanza
di fondi, io inizierò uno sciopero della fame perchè voglio che
questo Parlamento una volta e per tutte prenda in considerazione
l'unico elemento rivoluzionario che modifica lo stato sociale e
che modifica il mercato del lavoro della nostra Sicilia.
Qualcuno ci prenderà per pazzi; soltanto chi è consapevole del
disastro sociale che questa Sicilia sta attraversando sa bene che
non è così
L'altro argomento. Onorevole Presidente, lei non preso in giro
il deputato Calogero Miccichè, lei ha preso in giro centinaia di
cittadini agrigentini che da anni aspettano la risoluzione del
problema della frana di Agrigento. Non se ne parla, è stato
inserito nel mio emendamento che però non è stato apprezzato
dalla Commissione competente nè dalla Commissione Bilancio .
Io credo che la questione della frana di Agrigento deve avere
una fine. Noi abbiamo trattato qui in quest'Aula la definizione
del problema del terremoto di Messina dopo quasi un secolo. Il
problema della frana di Agrigento sta attraversando quasi mezzo
secolo, non dobbiamo aspettare un altro mezzo secolo per
risolvere questo problema che è un problema che riguarda
centinaia di agrigentini che hanno perso la casa, che hanno
perso la propria casa non perchè hanno costruito abusivamente ma
perchè le amministrazioni che si sono succedute negli anni hanno
provocato il disastro ambientale del mio territorio.
Onorevole Presidente, non voglio essere preso in giro, voglio
che lei risolva questo problema perché la gente è disperata e ha
intenzione di manifestare in modo anche cruento per risolvere i
problemi che riguardano la città di Agrigento.
In ultimo, voglio segnalare la questione del centro storico.
Nella scorsa finanziaria è stato tolto il finanziamento. E' una
questione che riguarda anche l'aspetto culturale. Questa Sicilia
sta morendo anche di mancanza di cultura e di consapevolezza dei
problemi che riguardano l'assetto monumentale di quest'Isola.
PRESIDENTE L'emendamento 1.1.1 dell'onorevole Miccichè è
ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'emendamento 1.2.2 dell'onorevole Miccichè.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.2.3 dell'onorevole Micciché.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.2.4 dell'onorevole
Micciché. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.2.5 dell'onorevole
Micciché. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.2.6 dell'onorevole Micciché.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.2.7 dell'onorevole Micciché.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.2.8 dell'onorevole Micciché.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.2.9 dell'onorevole Micciché.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l' emendamento 1.2.10 dell'onorevole
Micciché. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.2.1 degli onorevoli Lo Curto
ed altri. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Per assenza dall'Aula dei firmatari, l'emendamento 1.2.11
decade.
SPAMPINATO Dichiaro di riprenderlo.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
L'emendamento 1.2.12 decade per assenza dei firmatari.
Pongo in votazione l'emendamento modificativo al comma 2
dell'articolo 1 (emendamento C').
Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.3.1 dell'onorevole Micciché.
Il parere della Commissione?
SAVONA presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento modificativo al comma 3
dell'articolo 1 (emendamento C'). Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.4.1 dell'onorevole Micciché.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 1.5.1 dell'onorevole Micciché.
SPAMPINATO Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor presidente, onorevoli colleghi, dichiaro
il mio voto favorevole all'emendamento soppressivo dell'onorevole
Micciché perché credo che questo comma disegni un sistema di
riscossione quanto meno ambiguo e di non facile comprensione
rispetto a cosa può accadere (onorevole Assessore vorrei che
prestasse attenzione), quale sistema di riscossione possa essere
disegnato con questo tipo di emendamento.
Si costituisce la riscossione S.p.A. e non si capisce bene come
viene partecipata e come ci sia la possibilità per i soggetti
pubblici e privati di entrare a far parte di questa società.
L'ultimo rigo del secondo capoverso del comma 5 fa riferimento
ad un comma non meglio specificato e così recita: L'affidamento
in concessione al servizio regionale della riscossione delle
funzioni relativa alla riscossione in Sicilia sono esercitate
dalla Regione mediante la società di cui al comma . Sarebbe
opportuno, quindi, specificare quale comma, se non riferito allo
stesso? Questo è un altro dubbio interpretativo.
L'ultimo dubbio si riferisce a quelli che sono le possibilità
di intervento dell'Assemblea regionale e di controllo rispetto a
questo tipo di attività, in quanto è previsto in maniera
estremamente generica che l'Assessore regionale per il bilancio e
le finanze rende annualmente, appunto non specificando né come né
quando, all'Assemblea regionale una relazione sullo stato
dell'attività della riscossione. Sarebbe utile comprendere quando
questa relazione deve essere fatta; probabilmente, sarebbe stato
meglio specificare i termini anche temporali per poter
esercitare, l'Assemblea regionale, questo tipo di controllo
rispetto ad un'attività che, comunque, credo verrà svolta
sostanzialmente dall'Assessorato alle finanze.
MICCICHE' Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
MICCICHE' Signor Presidente, l'opposizione sociale paga.
Dichiaro di ritirare gli emendamenti soppressivi a mia firma
perché finalmente dopo quarant'anni si sta dando giustizia a una
città massacrata dall'abusivismo, massacrata da una politica
disastrosa, grazie alla battaglia del sottoscritto che oggi vede
trionfare una battaglia dopo quarant'anni dei cittadini di
Agrigento che ogni anni in sede di finanziaria chiedono di
risolvere il problema della frana di Agrigento. Questo è il
primo atto, mi rammarico che il problema del salario sociale non
sia stato risolto, ma questa battaglia continuerà nella
finanziaria del 2006.
PRESIDENTE L'Assemblea prende atto del ritiro degli
emendamenti dell'onorevole Miccichè.
ACIERNO Dichiaro di ritirare tutti gli emendamenti a mia
firma.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'emendamento modificativo al comma 5
dell'articolo 1 (emendamento C').
Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1, 1.9.1, 1.10.1, 1.11.1 e
1.12.1 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 1.12.2 decade per assenza dall'Aula del
firmatario.
Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del comma 14
(emendamento C'). Il parere del Governo?
CUFFARO, presidente della Regione. Favorevole
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del comma 15
(emendamento C'). Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 1.13.2 decade.
Gli emendamenti 1.14.1, 1.15.2 e 1.16.3 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del comma 16
(emendamento C'). Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del comma 18
(emendamento C'). Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 1.18.4, 1.18.5, 1.18.6,1.18.7, 1.18.8, 1.18.9,
1.18.10, 1.18.11, 1.18.12, 1.18.121.18.13, 1.18.14, 1.18.15,
1.18.16, 1.18.17 e 1.18.18 e 1.18.19, 1.18.20; 1.18.21; 1.1.8.22;
1.18.23; 1.18.24; 1.18.25; 1.18.26; 1.18.27; 1.18.28; 1.18.29;
1.18.30; 1.18.31; 1.1.8.32; 1.18.33; 1.18.34; 1.18.35; 1.18.36;
1.18.37; 1.18.38; 1.18.39; 1.18.40; 1.18.41 decadono.
Pongo in votazione l'emendamento 1.18.1. Il parere della
Commissione?
SAVONA, vicepresidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA, assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 1.18.2. Il parere della Commissione?
SAVONA, vicepresidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA, assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
L'emendamento 1.18.3 è ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
Gli emendamenti 1.19.1, 1.19.2, 1.20.1 e 1.21.1 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo
risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Articolo 2
Disposizioni relative alla Presidenza della Regione
1. Al comma 5 dell'articolo 195 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni,
dopo le parole somma di 300 milioni' aggiungere il seguente
periodo: Le somme trasferite possono essere altresì utilizzate
dal Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e
regionale (COPPEM) per concorrere finanziariamente ad assicurare
il funzionamento dell'Agenzia di sviluppo
euromediterraneo dei poteri locali e regionali (ASEM) e
l'acquisizione delle quote sociali.
2. Con decreto del Presidente della Regione è istituita la
Consulta regionale dei giovani composta dai rappresentati degli
organismi giovanili delle forze politiche presenti all'ARS e dei
rappresentanti delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e
del volontariato come individuate nel citato decreto del
Presidente della Regione.
La Consulta è composta da un massimo di trenta componenti ai
quali non è corrisposto alcun compenso.
Compiti della Consulta sono:
a) studio ed analisi delle problematiche afferenti il mondo dei
giovani;
b) realizzazione e gestione di banche dati relative anche alla
situazione occupazionale;
c) predisposizione di piani atti a fornire la massima
conoscenza delle normative e delle azioni a sostegno dei giovani;
d) studi su qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo alla
rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena
realizzazione e fattiva partecipazione culturale, sociale e
lavorativa dei giovani;
e) esprime pareri sulle iniziative legislative e di governo per
lo sviluppo delle politiche giovanili.
3. La Regione siciliana riconosce ai propri cittadini, alle
persone giuridiche ed alle associazioni che abbiano sede sociale
nel territorio il diritto a presentare petizioni all'Assemblea
regionale siciliana o alla Giunta regionale.
La petizione può riguardare una richiesta o una lagnanza
individuale o generale o un invito affinché l'Assemblea regionale
siciliana o la Giunta regionale prenda posizioni su questioni di
interesse pubblico.
La petizione può essere presentata per iscritto o per via
telematica.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Presidente della Regione, con proprio decreto,
disciplina le modalità di presentazione nonché le forme ed i
tempi di risposta.
Per le petizioni da presentare all'Assemblea regionale
siciliana si applicano le disposizioni del Regolamento interno.
4. Al fine di garantire la continuità della fruizione pubblica
della Villa d'Orleans' e tutelare gli animali in essa ospitati da
maltrattamenti o morte derivanti dal trasferimento in altro loco,
la Presidenza della Regione è autorizzata a stipulare un
contratto con la ditta che in atto gestisce il parco
ornitologico, alle medesime condizioni economiche fissate per il
bando di gara per la gestione dell'impianto faunistico del 15
dicembre 1995.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli enti di cui
all'Elenco n. 1, allegato alla presente legge, applicano il
regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con le modalità e le
eventuali modifiche da emanarsi con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e
le finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Gli enti per i quali leggi regionali prevedano la soppressione,
la liquidazione, la trasformazione o altra forma di modifica
della natura giuridica mantengono la precedente disciplina
contabile.
Gli altri enti privi di specifica normativa contabile adeguano
i propri regolamenti contabili ai principi del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, a partire
dall'esercizio finanziario 2007 secondo le direttive
dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, di
concerto con il dipartimento regionale che esercita la tutela e/o
la vigilanza amministrativa.
Con decreto del Ragioniere generale della Regione di concerto
con il dirigente generale del dipartimento regionale che esercita
la tutela e/o la vigilanza amministrativa possono essere
approvati schemi-tipo di bilancio per ciascuna categoria di enti.
6. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare
convenzione con la società beni culturali S.p.A. per la
realizzazione del progetto pilota
Emergenza Palermo', avente per obiettivo la predisposizione di
progetti per la messa in sicurezza di immobili di proprietà
pubblica e del fondo per l'esercizio del clero che presentino un
notevole degrado fisico ed architettonico, evidenti rischi per
l'incolumità pubblica, non siano già stati oggetto di interventi
della medesima tipologia e siano situati nella provincia di
Palermo. I suddetti progetti sono acquisiti dalla Soprintendenza
ai beni culturali ed ambientali di Palermo al fine di costituire
una banca dati idonea a classificare il livello di rischio,
l'interesse sotto il profilo storico, artistico e culturale e
l'ordine con cui procedere agli interventi di messa in sicurezza.
Il protocollo d'intesa sottoscritto tra la Soprintendenza ai beni
culturali ed ambientali di Palermo e beni culturali S.p.A.
provvede ad individuare le linee guida dell'intero progetto, la
cui responsabilità organizzativa e gestionale è affidata a Beni
culturali S.p.A., mentre la supervisione tecnica, esercitata per
conto dell'Amministrazione regionale, è svolta dalla
Soprintendenza medesima. Per le finalità del presente comma è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 3.000
migliaia di euro a valere sulle disponibilità della misura 5.02
del POR Sicilia 2000-2006 (UPB 6.2.2.6.1, capitolo 672086).
7. In considerazione della specifica attività istituzionale, le
strutture organizzative dell'Ufficio speciale per i controlli di
secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia
sono
equiparate, senza ulteriori oneri finanziari
aggiuntivi, alle aree e servizi di cui all'articolo 4 della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Forgione e Liotta: 2.1.2, 2.2.2, 2.4.2;
- dall'onorevole Miccichè: 2.1.1, 2.2.1,2.3.1, 2.4.1, 2.5.1,
2.6.1 e 2.7.1;
- dagli onorevoli Crisafulli, Panarello, Speziale: 2.1.3;
- dall'onorevole Crisafulli ed altro: 2.1.4.
Si passa all'emendamento 2.1.2, modificativo del comma 2
dell'articolo 2.
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che
questa consulta non abbia grande senso, rappresenta una forma di
partecipazione vecchia, arretrata, inconsueta.
Si vuole realizzare la consulta giovanile con i rappresentanti
giovanili dei partiti presenti all'associazione, le
rappresentanze giovanili degli imprenditori, quando siamo a
conoscenza che il mondo giovanile si esprime in forme di
organizzazione sociale autonoma, spesso non istituzionalizzata.
Stiamo istituendo un organo inutile, sia dal punto di vista dei
poteri che dal punto di vista politico. Non ne comprendo
l'utilità; non so come verrà regolata questa consulta, se, ad
esempio, con ulteriori gettoni di presenza ai partecipanti; non
so quale sia il regolamento, i partiti o i gruppi parlamentari
che designano i loro rappresentanti.
Insomma, per la vivacità che ha saputo esprimere il mondo
giovanile in questi anni, dagli studenti al volontariato sociale,
cattolico, a tutte le espressioni dei movimenti che ci sono stati
in questi anni e che hanno espresso una grande vivacità
culturale, sociale e politica, eviterei l'istituzionalizzazione.
Se c'è una cosa che i giovani rifiutano storicamente è
l'istituzionalizzazione delle loro forme di auto organizzazione.
Pertanto, ho presentato un emendamento che sopprime questa
consulta giovanile che, tra l'altro, non si capisce con quale
regolamento, con quale decreto e da chi dovrebbe essere
regolamentata.
PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento 2.1.2. Il parere
della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 2.1.1.
MICCICHE' Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Onorevoli colleghi, gli emendamenti 2.1.3 e 2.1.4 sono già
presenti nel testo e quindi rinviati.
Si passa all'emendamento soppressivo 2.2.2 del comma 2 articolo
2.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 2.2.1 e 2.3.1 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 2.4.2. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Gli emendamenti 2.4.1, 2.5.1 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
SPAMPINATO Faccio mio l'emendamento 2.5.1.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
per riproporre il tema già posto precedentemente. Il comma 5
recita: a decorrere dall'esercizio finanziario 2007 gli enti di
cui all'elenco 1, allegato alla presente legge, applicano il
regolamento contabile emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 .
Nel testo, in cui sono presenti i riferimenti normativi, il DPR
97/2003 recita: il regolamento concernente l'amministrazione e
la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70 pubblicata in Gazzetta Ufficiale .
I riferimenti normativi che ci vengono forniti devono essere
necessariamente riferiti alle norme che vengono citate nella
legge. Invece, qui, nel riferimento normativo si fa rinvio alla
Gazzetta Ufficiale. Pertanto, o ci fornite la Gazzetta Ufficiale,
oppure non credo che abbiamo la possibilità di valutare che cosa
stiamo approvando.
PRESIDENTE Onorevole Presidente della Regione,ce ne vuole
illustrare la ratio?
CUFFARO presidente della Regione. Signor Presidente, gli
Uffici mi informano che ci stiamo adeguando ad una norma che
regola la contabilità dello Stato.
PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento 2.5.1. Il parere
della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Gli emendamenti 2.6.1 e 2.7.1 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Articolo 3
Disposizioni relative al personale
1. I medici convenzionati del Servizio sanitario regionale che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano
servizio presso i servizi di emergenza dei presidi ospedalieri o
PTE, ivi compresi i medici che prestano servizio sulle ambulanze
medicalizzate ed i medici in servizio con contratto a tempo
indeterminato nel Servizio emergenza-urgenza SUES 118, vengono
inquadrati, a domanda, nella dipendenza presso l'Azienda unità
sanitaria locale di appartenenza, al fine di assicurare la piena
efficienza dei servizi di emergenza nel territorio regionale.
2. Al comma 1 dell' articolo 110 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, dopo le parole legge regionale 25 maggio
1995, n. 45' aggiungere le parole
compresi i soggetti di cui al comma 2, articolo 106, della
legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, che abbiano nel triennio
2000-2002 prestato la propria opera per un numero non inferiore a
450 giornate lavorative'. Al medesimo comma 1 dell'articolo 110
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole da sono
autorizzati' sino a POV' vanno intese nel senso che detto
personale deve essere inquadrato ed utilizzato durante l'anno
solare.
3. Nelle more della individuazione delle dotazioni organiche e
fino alla copertura dei relativi posti mediante concorso pubblico
e comunque fino e non oltre la data del 30 giugno 2006, le
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 6
luglio 1976, n. 79, ed all'articolo 72 della legge regionale 28
ottobre 1985, n. 41, come modificato dall'articolo 127, comma 14,
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, si applicano anche
a province regionali, comuni capoluogo o con popolazione
superiore a 10.000 abitanti, all'Assemblea regionale siciliana ed
agli enti strumentali della Regione dotati di personalità
giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale,
amministrativa e contabile, alle Aziende sanitarie ed
ospedaliere, con priorità nei confronti di coloro i quali abbiano
già svolto o svolgano funzioni di addetto stampa o portavoce, per
oltre 12 mesi, anche non continuativi, nel periodo compreso tra
il 30 giugno 2001 e la data di entrata in vigore della presente
legge, presso gli enti di cui al presente comma, o attività
giornalistica o editoriale comunque contrattualizzata presso
testate da questi ultimi editati. Ai giornalisti di cui al
presente comma si applicano le disposizioni del comma 2
dell'articolo 16 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
Al primo comma dell'articolo 72 della legge regionale 28
ottobre 1985, n. 41, come modificato del comma 14 dell'articolo
127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il numero 8'
è sostituito con il numero 24' e dopo la parola Ordine'
inserire le parole che sono utilizzabili anche presso gli
Assessorati regionali, dando priorità a quanti abbiano svolto e
in atto svolgono funzioni giornalistiche, di ufficio stampa o di
portavoce per almeno 12 mesi, entro il mese successivo alla data
di promulgazione della presente legge, presso la pubblica
amministrazione regionale o l'Assemblea regionale siciliana.
Ulteriori unità, fino ad un massimo di quattro, possono essere
prelevate, in posizione di comando, dagli enti di cui
all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10'. Per
le nomine di cui alla presente disposizione non si applica la
legge regionale 20 aprile 1976, n. 35.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente
disposizione, si fa fronte con le disponibilità del capitolo
108001 incrementato per l'anno 2005 di 100.000 euro con parte
delle disponibilità del capitolo destinato alla copertura dei
provvedimenti legislativi in corso. A decorrere dall'anno 2006 la
copertura trova riscontro nella legge annuale di bilancio.
4. I direttori generali dell'aziende ospedaliere e delle
aziende unità sanitarie locali possono procedere all'assunzione a
tempo indeterminato, sulla base delle disponibilità delle
rispettive piante organiche, del personale reclutato ed avviato
al lavoro sulla base di quanto previsto dall'articolo 49 della
legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.
I direttori generali dell'aziende ospedaliere e delle aziende
unità sanitarie locali che non hanno provveduto alla formazione
delle graduatorie, così come previsto dall'articolo 49 della
legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, e dal decreto del
Presidente della regione 5 aprile 2005, debbono provvedervi entro
e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Sono escluse altre forme di selezione.
5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre
2002, n. 21, è sostituito dai seguenti:
2. Nei casi di chiusura definitiva dell'attività o di settori
dell'attività, al personale dei consorzi agrari ancora in
servizio presso i consorzi medesimi o che si trovi nelle
condizioni previste dall'articolo 5, comma 6, della legge 28
ottobre 1999, n. 410, la disciplina di cui alla presente legge si
applica, salvo quanto disposto al comma 3, fino alla scadenza del
termine fissato dall'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre
1999, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.
2 bis. Ove nel termine di cui al comma 2 sia stata autorizzata
la presentazione di proposta di concordato, nel caso di rigetto
giudiziale della stessa, la disciplina di cui alla presente legge
si applica sino alla fine del mese successivo a quello del
passaggio in giudicato della sentenza.'.
6. Al personale inquadrato in ruolo ai sensi della legge
regionale 28 ottobre 1985, n. 39, in atto in servizio presso le
aziende unità sanitarie locali è riconosciuto il servizio pre-
ruolo prestato prima del predetto inquadramento. Gli oneri
derivanti dalla presente comma gravano sulle disponibilità di
bilancio delle aziende unità sanitarie locali presso cui il
personale interessato presta servizio.
7. Nell'ambito di quanto previsto nel quadro comunitario di
sostegno per le regioni dell'Obiettivo 1, l'Assessorato regionale
del territorio e dell'ambiente può procedere alla trasformazione
del rapporto di lavoro del personale dipendente a tempo
determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato della
task force' P.O.A. - PON ATAS, assunto previo superamento di
prove selettive pubbliche dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ed in servizio presso l'autorità
ambientale, servizio valutazione ambientale strategica
dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, dipartimento
territorio ed ambiente della Regione siciliana.
8. Al terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9
maggio 1986, n. 21, dopo la parola pubblici' aggiungere le parole
entro il 29 dicembre 2003' e sostituire le parole da i cui
decreti' fino a data successiva' con le parole comunque definiti
alla medesima data'.
9. All'articolo 9, comma 3, della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, dopo la parola revocati' aggiungere le parole nei
casi di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge'.
10. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio
2005, n. 5, dopo le parole Ufficio della Segreteria di Giunta'
aggiungere le parole Ufficio di Bruxelles'.
11. All'articolo 6 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35,
è aggiunto il seguente comma:
2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano
nei confronti dei dirigenti e dei funzionari direttivi della
Regione siciliana, in servizio o in quiescenza.'.
12. Il rinvio alle disposizioni del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, contenuto al comma 2 dell'articolo 1 della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, comprende il comma 2
dell'articolo 25 del decreto legislativo medesimo.
13. Gli enti di cui alla Tabella A della legge regionale 25
maggio 1995, n. 45, sono autorizzati ad utilizzare il personale
di cui all'articolo 106, comma 2, della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4, per particolari esigenze funzionali ed istituzionali
per periodi anche superiori alle garanzie occupazionali previste,
previo parere dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste.
14. I consorzi ASI, nelle more di procedere al reclutamento dei
dirigenti previsti in organico, previa procedura di mobilità tra
i consorzi e con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, possono conferire appositi
incarichi, a tempo limitato e con eccezione dell'incarico di
dirigente generale, a personale con qualifica di funzionario
direttivo in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso
dall'esterno al posto dirigenziale.
15. Le misure di cui all'articolo 119 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, sono estese al personale della controllata
delle Terme di Acireale Siciliana Acque Minerali s.r.l.' e delle
Terme di Sciacca Mediterm S.p.A.' in forza alla data del 31
dicembre 1998.
16. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, dopo le parole alla data di entrata in vigore della
presente legge' aggiungere le parole nonché del personale già
responsabile degli uffici periferici di cui al decreto del
Presidente della Regione 11 novembre 1999, che abbia svolto tale
incarico per una durata di almeno cinque anni, in possesso del
diploma di laurea o titolo equipollente, previo esame corso-
concorso.'
17. Nelle more della riorganizzazione dei servizi dell'ESA il
personale stagionale attualmente utilizzato nel servizio di
meccanizzazione viene utilizzato nel nuovo servizio di assistenza
agro-ambientale. L'ESA è autorizzato a stipulare contratti di
lavoro a tempo pieno con il personale già assunto nelle campagne
di meccanizzazione precedenti e comunque avviato nel corso del
triennio 2003-2005.
18. Il trattamento di quiescenza, ivi compreso il trattamento
di fine rapporto, dei direttori generali, amministrativi e
sanitari delle aziende sanitarie, ospedaliere e universitarie
della Sicilia, nonché dei soggetti di cui alla lettera a), comma
6, dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, in
carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, o nominati a decorrere da tale data, è
determinato in base ai massimali adottati ai sensi dell'articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181,
decurtati del 5 per cento, fermo restando il sistema di calcolo
retributivo, contributivo o misto applicato agli interessati.
19. Al personale reinquadrato ai sensi della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, articolo 127, comma 2, è riconosciuta
l'anzianità di servizio dalla data del primo inquadramento nel
ruolo di provenienza. I servizi riconosciuti sono ricongiunti
dall'amministrazione di appartenenza su richiesta degli aventi
diritto formulata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio
1979, n. 29, secondo le modalità previste dall'articolo 76 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
20. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le
parole in materia di pensionamento dei dipendenti regionali'
inserire le parole fermo restando, per tutti gli atti
interessati, il periodo minimo di servizio previsto dall'articolo
2, comma secondo, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.
21. I benefici di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n.
10, sono estesi ai dipendenti dell'Istituto regionale della vite
e del vino che alla data del 31 dicembre 2003 avevano maturato i
requisiti prescritti e rientravano nelle condizioni previste dal
regolamento organico dell'Istituto approvato dalla Giunta
regionale con delibera 3 ottobre 1990, n. 334.
22. A domanda da presentarsi entro il termine perentorio di
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene
inquadrato nel ruolo transitorio di cui all'articolo 6, comma 1,
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive
modifiche ed integrazioni, il personale del Corpo regionale delle
foreste con qualifica non inferiore a funzionario, purchè in
possesso del diploma di laurea necessario per l'accesso alla
qualifica e della relativa abilitazione professionale, ove
prevista.
23. Al fine di un costante monitoraggio dell'ambiente e della
prevenzione dei rischi ambientali, nelle aree ad elevato rischio
di crisi ambientale della Regione siciliana, il direttore
generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è
autorizzato ad inquadrare ai sensi dell'articolo 22 del decreto
dell'Assessore per il territorio e l'ambiente 1 giugno 2005, nel
ruolo organico dell'ente i dipendenti in servizio con rapporto di
lavoro a tempo determinato presso i dipartimenti provinciali di
pertinenza alla data di entrata in vigore della presente legge, a
condizione che l'assunzione abbia avuto luogo a seguito di
procedure selettive ad evidenzia pubblica ovvero di accertamento
dell'idoneità professionale. Per i dipendenti di cui al periodo
precedente l'inquadramento ha luogo nel livello iniziale della
posizione giuridica per la quale è stata indetta la selezione o
effettuato l'accertamento dell'idoneità professionale.
24. All'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9,
dopo il primo comma inserire il seguente:
Per le finalità di cui al numero 2, lettera a), del primo comma
del presente articolo e di altre disposizioni di leggi regionali,
gli uffici periferici e gli enti regionali operanti nel
territorio sono collegati e coordinati dalle province regionali.'
25. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 della
legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 si intendono nel senso che
la percentuale del 5 per cento ivi prevista è aggiuntiva rispetto
alle quote di riserva sui posti in organico previste dalla legge
del 12 marzo 1999, n. 68, ed è relativa ai seguenti soggetti:
a) in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche
o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che
comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al
45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30
marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, in conformità alla
tabella indicativa delle percentuali di invalidità per
minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509,
dal Ministero della sanità sulla base della classificazione
internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione
mondiale della sanità;
b) invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al
33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) non vedenti o sordomuti, di cui alle leggi 27 maggio 1970,
n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni;
d) invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per
servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni.
26. All' articolo 10 della legge regionale 15 settembre 2005,
n. 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
2 bis. Il personale delle Aziende soppresse cui alla data del
31 luglio 2005 si applica, ai sensi dell'art.47 della legge
regionale 6 marzo 1986, n. 9, la normativa relativa ai dipendenti
dell'amministrazione regionale, transita nel ruolo di cui
all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, ed è
assegnato, su richiesta, o all'Amministrazione regionale in base
alle esigenze relative alle dotazioni organiche della stessa e
con riguardo alla professionalità ed esperienza lavorativa
posseduta, o alle province regionali competenti per territorio,
con priorità agli uffici che eserciteranno le competenze di cui
al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre
2005, n. 10, nei limiti delle dotazioni organiche che le province
ridetermineranno entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Il personale delle aziende soppresse cui
alla data del 31 luglio 2005 si applica la normativa relativa ai
dipendenti degli enti locali è trasferito alle province regionali
competenti per territorio ed è prioritariamente assegnato agli
uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2
dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n.10.
2 ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende provinciali
per l'incremento turistico sono soppresse ed il loro patrimonio è
acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità dì buonuscita
spettante ai dipendenti alla data del trasferimento sarà erogata
dalla Regione che continuerà a corrispondere l'indennità dovuta
dalle soppresse casse integrazioni pensioni al personale delle
soppresse aziende provinciali per l'incremento turistico già
collocato a riposo.
2 quater. Alla copertura dell'onere derivante
all'Amministrazione regionale dal presente articolo si provvederà
mediante riduzione dell'importo dei trasferimenti alle province
regionali in atto esistenti per il finanziamento delle soppresse
aziende provinciali per l'incremento turistico.'.
27. Nelle more della riforma del Corpo forestale della Regione
e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 76 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16, e dal comma 3 dell'articolo 5
della legge regionale 5 maggio 2000, n. 10, nell'ambito delle
dotazioni organiche del personale del Corpo forestale della
Regione, sono istituiti i ruoli previsti dagli articoli 1, 2, 7,
13, 25, 30, 34 e 39 del decreto legislativo 2 maggio 1995, n.
201, così come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 87, per il personale non direttivo; mentre per il
personale direttivo vengono istituiti i ruoli previsti dall'
articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, così
come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 72,
ed il ruolo di funzionari direttivi tecnici forestali.
Nell'ambito della Regione il personale dei ruoli previsti dagli
articoli 2, 7, 13, 30, 34, e 39 del decreto legislativo 2 maggio
1995, n. 201, di cui al precedente comma 27 viene inquadrato nel
modo seguente:
a) in categoria B il personale dei ruoli di cui agli articoli 2
e 30;
b) in categoria C il personale dei ruoli di cui agli articoli
7,13, 34 e 39.
Nell'ambito della Regione il personale dei ruoli previsti
dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e
nel ruolo di funzionario direttivo tecnico forestale di cui al
comma 27 viene inquadrato in categoria D.
Il personale, che a far data dell'entrata in vigore della
presente legge, presta servizio presso il dipartimento foreste e
presso il dipartimento Azienda foreste demaniali e già inquadrato
in categorie e posizioni di cui ai decreti presidenziali nn. 9 e
10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Regione del 2 luglio 2001, viene inquadrato nei corrispettivi
ruoli di cui ai commi 2 e 3.
Al personale del Corpo forestale della Regione di cui alla
presente legge, si applica il contratto dei dipendenti regionali
ed ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile
di cui all'art. 42, comma primo, della legge regionale 29 ottobre
1985 n. 41, viene corrisposta in misura pari alle corrispettive
qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, con successivo decreto, il Presidente della Regione
stabilisce le competenze, l'ordinamento e l'organico del
personale di cui alla presente legge. Gli eventuali maggiori
oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno
sul capitolo 150001 del bilancio della Regione.
Sono soppressi i ruoli di cui alla Tabella M della legge
regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e tutte le norme in contrasto
con la presente disposizione.
28. All'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate
le seguenti modifiche:
a) le parole Ai fini del monitoraggio dei flussi di entrata e
di spesa' sono soppresse;
b) dopo le parole contratto' la parola e' è sostituita con
e/o';
c) le parole dipartimento bilancio e tesoro' sono sostituite
con dipartimento presso cui il personale è comandato';
d) il periodo restano a carico delle amministrazioni o enti di
provenienza' è sostituito con sono a carico dell'Amministrazione
di destinazione';
e) nell'ultimo periodo le parole A detto personale' sono
sostituite con le parole Al personale di cui al presente comma,
con qualifica non dirigenziale' e la parola esclusivamente' è
soppressa;
f) alla fine del comma 12 dell'articolo 26 della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, aggiungere il seguente periodo Al
personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996,
n. 41.'
29. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5
novembre 2004, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) sostituire le parole presso il dipartimento fondo sanitario,
assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica' con le
parole presso l'Assessorato regionale della sanità';
b) le parole cinque unità' sono sostituite con le parole '35
unità';
c) il periodo dipartimento fondo sanitario, assistenza
sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica' è sostituito con
dipartimento presso cui il personale è comandato';
d) il periodo da restano a carico degli enti di provenienza è
sostituito con il periodo sono a carico dell'Amministrazione di
destinazione';
e) alla fine aggiungere il seguente periodo Al personale di cui
al presente comma si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.'.
30. Il personale impegnato in A.S.U. ai sensi della legge
regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e del decreto legislativo n.
468 del 1997, nonché il personale contrattualizzato alla data di
pubblicazione della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10,
viene prioritariamente utilizzato presso i servizi del
dipartimento regionale turismo e pertanto la Regione siciliana
assume la titolarità dei PUC delle A.S.U.
31. Gli ASU ed i PUC utilizzati dai consorzi di bonifica ed ASI
e camere di commercio sono equiparati ai fini della
stabilizzazione agli ASU e PUC regionali.
32. Le società partecipate dalla Regione possono procedere alla
dislocazione del personale sulla base delle effettive esigenze
comprovate con motivata richiesta delle Soprintendenze.
33. La Regione assume la titolarità dei progetti di utilità
collettiva e delle attività socialmente utili delle soppresse
A.S.T. ed il relativo personale viene prioritariamente utilizzato
presso i servizi del dipartimento turismo.
34. Ai dirigenti, assistenti tecnici ed agenti tecnici del
ruolo tecnico delle foreste ed al personale del ruolo dei
sottufficiali e guardie forestali sono riconosciute, ai sensi del
terzo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale,
funzioni di polizia giudiziaria, con riconoscimento della
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per i dirigenti,
gli assistenti tecnici ed i sottufficiali e di agente di polizia
giudiziaria per le guardie e gli agenti tecnici.
35. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4, le parole '31 dicembre 2005' sono sostituite
dalle parole '31 dicembre 2008'.
36. Il personale utilizzato dai consorzi di bonifica può essere
trasferito a richiesta dell'interessato previa disponibilità
dell'ente di appartenenza ad altro ente di bonifica operante
nella Regione siciliana.
37. Al personale individuato dall'articolo 76 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 25, salvi i diritti acquisiti in
ordine all'equiparazione economico funzionale è riconosciuta
anche quella giuridica. Per le finalità del presente comma è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 200
migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità
dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per
gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa valutata in 200
migliaia di euro per ciascun anno trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
38. Le procedure di decadenza dai lavori socialmente utili,
previste dalla vigente disciplina, non trovano applicazione nei
confronti di quei soggetti il cui processo di stabilizzazione sia
venuto meno per cause esterne e comunque non imputabili alla
volontà dei soggetti interessati alla stabilizzazione.
39. Al personale vincitore dei concorsi di cui al comma 3
dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, si
applicano, al fine del primo inquadramento, le norme vigenti al
momento dell'entrata in vigore della stessa legge regionale 15
maggio 2000, n. 10, con decorrenza dalla data di effettiva
immissione in servizio, nonché le norme di passaggio alla nuova
disciplina introdotte dalla medesima legge secondo le
corrispondenze ivi previste.
40. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, si applica al personale le cui qualifiche sono
individuate nell'articolo 79 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16, che risulti assegnato, alla data del 31 dicembre 2003,
presso gli uffici dell'Amministrazione forestale come individuati
dall'articolo 2 della predetta legge regionale 6 aprile 1996, n.
16.
41. I comuni sono autorizzati ad inquadrare il personale
insegnante dipendente dagli enti locali addetto ad attività
scolastiche integrative o di doposcuola presso scuole statali o
comunali, il personale educatore degli asili nido ed il personale
insegnante della scuola materna, già in servizio presso i comuni
o consorzi di comuni, alla categoria D' mantenendo il maturato
economico delle posizioni economiche orizzontali negli enti,
acquisite per effetto della contrattazione decentrata integrativa
di cui al vigente C.C.N.L.
42. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui
all'articolo 65 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 ed in
conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della
legge 6 febbraio 2004, n. 36, il dipartimento regionale foreste è
autorizzato ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del Corpo
forestale della Regione, nelle qualifiche professionali
equivalenti a quelle possedute, il personale del Corpo forestale
dello Stato in servizio in Sicilia che abbia presentato domanda
di trasferimento ai sensi del predetto articolo 4, comma 7. Lo
stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza,
previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sono
disciplinati dalle norme relative al personale del Corpo
forestale della Regione; è fatto salvo lo stato giuridico ed
economico posseduto alla data di inquadramento. All'onere
derivante dall'applicazione del presente comma si provvede,
quanto agli oneri derivanti dal trattamento economico
corrispondente a quello percepito nello Stato, con le risorse
dallo stesso trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 4,
commi 8 e 9 della legge 6 febbraio 2004, n. 36. Al maggiore
onere, valutato in 9 migliaia di euro per l'esercizio finanziario
2005, si provvede con le disponibilità dell'UPB 2.4.1.1.1,
capitolo 150001, per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli
esercizi finanziari 2006 e 2207 all'onere, valutato in 108
migliaia di euro per ciascun anno, si provvede con parte delle
disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2.
43. Sono riconosciute perequativamente le spettanze economiche
dovute dall'Amministrazione forestale, relativamente al periodo
compreso tra l'1 marzo 1996 ed il 6 maggio 1996, ai lavoratori
forestali a tempo indeterminato già inseriti nei contingenti di
cui all'articolo 29 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11 e
successivamente inseriti nei contingenti di cui all'articolo 47
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Le suddette
spettanze, ove non già corrisposte, sono commisurate, a titolo
indennitario omnicomprensivo, alla retribuzione contrattuale
vigente all'epoca.
44. Le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 72 della
legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, si interpretano nel senso
che in presenza di prestazioni lavorative rese in giorni festivi,
comprese le domeniche, spettano sia le maggiorazioni retributive
previste dal contratto nazionale di lavoro di categoria che un
ulteriore compenso nella misura prevista per le festività
soppresse. Le suddette previsioni si applicano anche ai
giornalisti addetti agli uffici stampa degli enti sottoposti a
tutela, vigilanza e controllo della Regione.
45. Per la predisposizione e l'attuazione del Piano di
risanamento dell'aerea ad elevato rischio di crisi ambientale del
comprensorio del Mela, l'Ufficio speciale per le aree ad elevato
rischio di crisi ambientale è autorizzato ad utilizzare il
personale selezionato in esecuzione del progetto n. 60, ammesso a
finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente del 1990, n.
1150, nell'ambito del programma annuale 1988 di interventi per la
salvaguardia ambientale', approvato dal CIPE con deliberazione
del 5 agosto 1998, stipulando contratti di diritto privato a
tempo determinato sino al 31 dicembre 2008. Alla spesa annua,
quantificata in 400 migliaia di euro, si provvede con la
dotazione del capitolo 842430 del bilancio della Regione.
46. Al personale di cui all'articolo 48 della legge regionale 3
novembre 1993, n. 30, inquadrato nel ruolo speciale transitorio
istituito presso la Presidenza della Regione ai sensi
dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, si
applica la deroga prevista nel secondo comma dell'articolo 10
della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. Al personale suddetto
si applica, a far data dall'1 gennaio 2004, l'articolo 20 della
legge regionale 23 dicembre 2003, n. 21.
47. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 34 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione organica dell'area
di emergenza dell'Azienda ospedaliera universitaria
policlinico Paolo Giaccone' è provvisoriamente
rideterminata in misura pari al numero degli addetti utilizzati
al 31 dicembre 2002 e, entro tale limite, le procedure selettive
e le consequenziali assunzioni mediante pubblico concorso possono
essere immediatamente attivate, in applicazione della normativa
vigente per i dirigenti medici del S.S.N.
48. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 31 luglio
2003, n. 10, è così modificato:
4. Presso ogni reparto di pediatria è assicurata la presenza di
uno psicologo, ovvero di un pedagogista del ruolo sanitario che
offra assistenza ai bambini ed ai genitori
nell'affrontare l'esperienza dell'ospedalizzazione.'.
49. All'articolo 13 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5,
sostituire '31 dicembre 2004' con 31 dicembre 2005.'.
50. Al fine di una definitiva regolamentazione della materia,
in coerenza con le indicazioni del piano sanitario regionale 2000-
2002, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 64, comma 5,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, considerato quanto
stabilito dalla convenzione tra l'Azienda unità sanitaria locale
n. 6, la casa di cura Villa Stagno e l'Assessorato regionale
della sanità, il personale con la qualifica di ausiliario
specializzato, già addetto all'assistenza del presidio
manicomiale ex ospedale psichiatrico Villa Stagno, già
riferimento per le province di Enna e Caltanissetta, può essere
assunto dalle Aziende sanitarie locali esclusivamente per le
esigenze dei servizi di salute mentale, nei limiti dei posti
vacanti in pianta organica per la pertinente qualifica previa
selezione pubblica per titoli e prove attitudinali da
regolamentare con apposito decreto dell'Assessorato regionale
della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
51. Nei comuni nei quali ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, è stato istituito il Polo catastale comunale,
in forma singola o associata per la gestione del catasto, il
sindaco è autorizzato a riconoscere le funzioni agli addetti per
l'istituzione ed il funzionamento dei servizi demandati ai Poli
catastali comunali'.
52. Al comma 1 dell'articolo 114 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4, dopo la parola integrato' aggiungere le parole
e per gli Istituti autonomi case popolari'.
53. Le disposizioni dell'articolo 114 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4, si interpretano in senso che al presidente ed
ai consiglieri compete rispettivamente il 75 per cento
dell'indennità del presidente e degli assessori della provincia
regionale in cui ha sede l'ente. Il compenso spettante ai collegi
dei revisori è equiparato a quello del collegio dei revisori
della provincia regionale in cui ha sede l'ente.
A far data dall'1 gennaio 2006 ai componenti i consigli di
amministrazione dei CIAPI non trova applicazione il secondo comma
dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30
54. Ferma restando la proroga di tre anni ai termini di
validità delle graduatorie per le assunzioni di personale
previste per le amministrazioni pubbliche, gli enti del servizio
sanitario nazionale hanno facoltà, in presenza di carenza di
personale del ruolo dirigenziale amministrativo debitamente
certificata, di procedere alle assunzioni strettamente necessarie
a coprire i posti vacanti in pianta organica attingendo
esclusivamente dalle graduatorie di concorso già approvate ed in
corso di validità.
55. All'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola previgente' inserire le parole nonché il
personale di cui all'articolo 12 della legge regionale 21
settembre 1990, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni.';
b) al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, è aggiunto il seguente periodo:
Accedono, altresì, alla prima fascia dirigenziale, in armonia
con la disciplina di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, i
dirigenti ed equiparati che ricoprono incarichi di direzione di
uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo pari
almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste
dall'articolo 10 della presente legge per le ipotesi di
responsabilità dirigenziale.'.
In fase di prima applicazione accedono altresì alla prima
fascia dirigenziale il direttore dell'Agenzia regionale per
l'impiego e la formazione professionale nonché i dirigenti
generali ed equiparati in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge.
56. Al Comitato di redazione del notiziario regionale
dell'emigrazione e dell'immigrazione di cui all'articolo 4 ter
della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, aggiunto
dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, trova
applicazione la disposizione di cui alla classe A del Decreto del
Presidente della Regione siciliana 24 marzo 1995, n. 82,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana,
parte I, n. 30, del 3 giugno 1995. All'onere di cui al presente
comma si provvede a carico delle disponibilità del capitolo
312525 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
2005.
57. Nelle more dell'attuazione del disposto di cui all'articolo
76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente il
riordino delle carriere del personale del Corpo Forestale ed in
correlazione alla riforma dell'ordinamento regionale di cui alla
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è istituita nell'ambito
dei ruoli del Corpo Forestale della Regione Sicilia, la qualifica
di Agente con funzioni di Polizia Giudiziaria.
Al fine di fare fronte al fabbisogno organico della qualifica,
che in prima applicazione viene fissato in n. 400 unità, il
Dirigente generale del Dipartimento Foreste è autorizzato ad
adottare gli atti relativi alla procedura concorsuale per la
relativa assunzione. La predetta procedura concorsuale è
disciplinata dalle norme in atto in vigore per l'assunzione degli
allievi agenti del Corpo forestale dello Stato.
58. La Regione, gli enti locali ed i soggetti sottoposti a
controllo e vigilanza della Regione, possono provvedere alla
modificazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di
lavoro a tempo determinato, instauratosi con contratti di diritto
privato, con i soggetti già utilmente inseriti nelle graduatorie
provinciali presso gli uffici provinciali del lavoro, ai sensi
degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.
85 e dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n.
24, sulla base di apposite procedure selettive riservate, per
titoli ed esami, per la verifica delle specifiche idoneità ed
attitudini per l'accesso alle relative qualifiche oggetto del
contratto, sino ad un massimo del 30 per cento della
programmazione triennale del fabbisogno del personale e nei
limiti delle dotazioni organiche.
59. Al comma 7 dell'articolo 55 della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, le parole '31 dicembre 1998' sono sostituite con le
parole '31 dicembre 2005'.
60. Le modifiche della natura dei contratti di cui al comma 4
dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21,
vanno intese nel rispetto della qualità posseduta ovvero, in caso
di assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché di assunzioni ai sensi dell'articolo 78,
comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con inquadramenti
in profili appartenenti alla fascia B del contratto collettivo di
lavoro degli enti locali.
61. Il personale in atto applicato presso gli uffici della
Corte dei Conti per la Regione siciliana che ha stipulato
contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito
di processi di stabilizzazione di lavoratori in attività
socialmente utili, nonché contratti di diritto privato di cui
agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.
85 e successive modificazioni ed integrazioni, viene inserito,
ferma restando l'attuale assegnazione, nel contingente dei
soggetti, impegnati presso l'Amministrazione regionale,
destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato.
Alla spesa derivante si fa fronte con le risorse di cui
all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
nonché con le ulteriori risorse impiegate per la stabilizzazione
dei lavoratori utilizzati dall'Amministrazione
regionale.
62. All'articolo 72 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, dopo le parole comitato regionale della Croce rossa italiana
della Sicilia' aggiungere le parole e alla Fondazione Federico
II, istituita con la legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44'.
63. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 33 della legge n.
104 del 1992 si estendono al personale medico titolare di guardia
medica compatibilmente con la dotazione organica dei presidi
interessati.
64. Sono confermati, sino al 31 dicembre 2006, i contratti
stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la
tutela delle acque in Sicilia in esecuzione del Progetto n. 67,
già finanziato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio n. 1150 del 2 ottobre 1990, al fine di dare
attuazione al Piano delle bonifiche in Sicilia, e in esecuzione
dei Progetti n. 36 e n. 102, già finanziati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 89 del 25
marzo 1998, al fine di realizzare rispettivamente il Servizio
idrico integrato e la Gestione integrata dei rifiuti in ambiti
territoriali ottimali. Sono, altresì, confermati, sino al 31
dicembre 2006, i contratti stipulati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con il personale selezionato in
esecuzione del PON A.T.A.S. assegnato al Dipartimento regionale
Lavori pubblici. La spesa, valutata, per l'esercizio finanziario
2006, in 4.700 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
65. Nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione e delle
finalità di tutela destinate esclusivamente a categorie omogenee
di soggetti, tutti gli inquadramenti giuridici che discendono
dall'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 13
settembre 1999, n. 20, danno luogo, in deroga alla legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed
integrazioni, a trattamenti giuridici eguali a quelli
disciplinati prima dell'entrata in vigore di quest'ultima, purchè
i relativi titoli di studio siano stati conseguiti prima
dell'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10.
La spesa, valutata, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, in
150 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
66. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio
1999, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la
parola integrazioni' inserire le parole anche qualora si tratti
di personale che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbia già optato per il prepensionamento e che faccia
istanza di reinserimento. In tale ultimo caso, si riconosce il
regime previdenziale posseduto alla data dell'istanza, ferme
restando le previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge
regionale 20 gennaio 1999, n. 5, e successive modifiche ed
integrazioni, eccetto le previsioni dell'articolo 6 della legge
regionale 20 gennaio 1999, n. 5.'..
67. Il personale di cui all'articolo 23, comma 2 quinquies,
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato
dall'articolo 37 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e
dall'articolo 76, comma 12, lettera
a), della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, può essere
trasferito, con le stesse modalità, anche presso
l'Amministrazione regionale.
68. Il terzo periodo del comma 1 ed il comma 5 dell'articolo 6
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni non trovano applicazione a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Assessore
regionale alla Presidenza è autorizzato, entro e non oltre 30
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare i
provvedimenti amministrativi di classificazione
dell'attuale personale del ruolo dirigenziale nelle fasce di cui
al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10, e successive modifiche ed integrazioni».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dall'onorevole Miccichè: 3.1.2, 3.2.1, 3.3.5, 3.4.1, 3.5.1,
3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 3.11.1, 3.12.1, 3.13.1,
3.14.1, 3.15.1, 3.16.1, 3.17.1, 3.18.1, 3.19.1, 3.20.1, 3.22.1,
3.23.1, 3.24.1, 3.25.1, 3.25.2, 3.25.3, 3.25.4, 3.25.5, 3.26.1,
3.28.1, 3.28.2, 3.28.3, 3.28.4, 3.28.5, 3.28.6, 3.28.7, 3.29.1,
3.29.2, 3.29.3, 3.29.4, 3.29.5, 3.29.6, 3.30.1, 3.31.1, 3.32.1,
3.33.1, 3.34.1, 3.35.1, 3.36.1, 3.37.1, 3.38.1, 3.39.1, 3.40.1,
3.41.1, 3.42.1, 3.43.1, 3.44.1, 3.45.1, 3.46.1, 3.46.2, 3.47.1,
3.48.2, 3.49.1, 3.50.1, 3.51.1, 3.52.1, 3.53.1, 3.54.1, 3.55.1,
3.55.2, 3.55.3, 3.56.1, 3.57.1, 3.58.1, 3.59.1, 3.60.1, 3.61.1,
3.62.1, 3.63.1, 3.64.1, 3.65.1, 3.66.1, 3.67.1, 3.68.3;
- dall'onorevole Acierno: 3.1.3, 3.2.4, 3.3.11, 3.4.2, 3.6.2,
3.7.5, 3.10.2, 3.11.3, 3.12.2, 3.13.3, 3.14.3, 3.15.3, 3.16.3,
3.18.3, 3.19.3, 3.20.3, 3.21.1, 3.21.3, 3.22.3, 3.22.4, 3.23.4,
3.26.3, 3.27.1, 3.27.4, 3.27.3, 3.31.7, 3.32.2, 3.33.3, 3.34.3,
3.34.4, 3.38.2, 3.39.2, 3.40.2, 3.40.3, 3.41.2, 3.42.2, 3.43.2,
3.46.2, 3.47.2, 3.53.3, 3.53.2, 3.54.2, 3.55.6, 3.56.2, 3.57.4,
3.57.3, 3.61.2, 3.62.3, 3.62.4;
- dagli onorevoli Basile, Sbona, Acanto e Scalici: 3.1.1,
3.26.2;
- dagli onorevoli Giambrone, Lenza Edoardo ed altro: 3.2.3,
- dall'onorevole Antinoro: 3.2.2, 3.13.2, 3.55.5;
- dagli onorevoli Forgione e Liotta: 3.3.6, 3.7.2, 3.11.2,
3.14.2, 3.16.2, 3.18.2, 3.19.2, 3.20.2, 3.21.2, 3.22.2, 3.23.2,
3.27.2, 3.28.8, 3.31.3, 3.31.2, 3.34.2, 3.50.2, 3.55.4, 3.57.2,
3.62.2, 3.64.2
- dagli onorevoli Ortisi, Manzullo, Spampinato, Galletti e
Vitrano: 3.3.2, 3.3.4, 3.3.3, 3.48.1,
- dall'onorevole Capodicasa: 3.3.9,
- dagli onorevoli Capodicasa e Oddo: 3.5.2, 3.7.3,
- dagli onorevoli Fleres ed altri: 3.3.1, 3.3.12,
- dall'onorevole Formica: 3.3.7,
- dall'onorevole .: 3.3.8,
- dall'onorevole Nicotra: 3.3.10,
- dall'onorevole Segreto: 3.7.4, 3.7.7, 3.15.2, 3.31.6,
- dagli onorevoli Giannopolo, Villari, Zago, De Benedictis:
3.7.6,
- dall'onorevole Villari: 3.15.4,
- dagli onorevoli Villari e Speziale: 3.15.5, 3.27.5,
- dall'onorevole Speziale: 3.15.6, 3.25.6, 3.26.4, 3.36.3,
3.39.3, 3.39.4,
- dall'onorevole Cracolici: 3.17.2,
- dagli onorevoli Cracolici e Speziale: 3.17.2, 3.17.3,
- dall'onorevole Mercadante: 3.23.3,
- dagli onorevoli Crisafulli e Speziale: 3.27.6
- dagli onorevoli Crisafulli ed altri: 3.27.7
- dagli onorevoli Zago e Speziale: 3.27.8
- dall'onorevole Sanzeri : 3.31.5, 3.33.2,
- dall'onorevole Giannopolo: 3.31.4,
- dall'onorevole Savona (Commissione): 3.36.2.
- dall'onorevole Morinello: 3.68.1, 3.68.2, 12.43.1,
Gli emendamenti 3.1.2 e 3.1.3 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
soppressivo del comma 1 dell'articolo 3.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo
3.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 3
dell'articolo3.
Comunico che è stato presentato dal Governo il subemendamento
C1 all'emendamento sostitutivo del comma 3 dell'articolo 3.
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
affinché resti agli atti. Questo è il controverso articolo che
riguarda gli Uffici Stampa. Ritengo che voi stiate facendo un
pessimo servizio anche alle persone che lavorano nei vostri
Uffici Stampa, che voi avete assunto come portavoce o come
consulenti, perché addirittura nella riscrittura che fate del
maxi emendamento, onorevole Presidente della Regione, almeno
prima salvavate un po' la faccia oltre che la forma.
Prima, infatti, scrivevate: nelle more della individuazione
delle dotazioni organiche e fino alla copertura dei relativi
posti mediante concorso pubblico', cioè, riconoscevate il fatto
che per essere assunti dalla Regione Sicilia, anche se
giornalisti, bisognava espletare un concorso pubblico.
Non parliamo di quelli che sono i cosiddetti portaborse ed i
segretari dei parlamentari e degli assessori, parliamo di
giornalisti, di colleghi - mi rivolgo all'onorevole Fleres che
interverrà tra un istante per sostenere l'opposto di quello che
sto affermando -, che se sono tali, sono iscritti all'albo dei
giornalisti; e c'é un albo dei giornalisti e un albo dei
giornalisti disoccupati. Pertanto, visto che parliamo di
inquadramento nella Pubblica Amministrazione, come lei sa,
onorevole Presidente della Regione, è corretta la formulazione
usata nella prima stesura; in essa, infatti, riconoscevate almeno
la modalità di assunzione, espletando cioè un concorso.
Invece, qui, fate una norma su misura, ad personam. State
assumendo una serie di persone, mortificando il diritto di
tantissimi altri giornalisti disoccupati, perché state
mortificando il diritto all'accesso alla professione, al lavoro
di centinaia di giornalisti disoccupati, per assumere i vostri
uomini e le vostre donne di fiducia, perché di questo si tratta
Si tratta, infatti, di persone che non che superato un
concorso per essere assunte negli Uffici Stampa, ma sono persone
che, con chiamata diretta, hanno avuto un contratto e voi, ora,
state assumendo le stesse persone a tempo indeterminato ed
inserite, addirittura, il nome e il cognome e fa titolo anche il
periodo maturato dall'assunzione; l'articolo recita, infatti,
coloro che hanno prestato servizio dall'inizio di questa
legislatura per un periodo almeno di dodici mesi, anche se non
continuativo'. Quindi, anche chi è stato portavoce per tre mesi,
poi è andato a fare l'Ufficio Stampa alla Fiera di Milano o al
Vitti di Milano, poi è ritornato e lo avete assunto per altri tre
mesi, poi è andato a fare l'Ufficio Stampa al Convegno sul
Mediterraneo di Tunisi, poi è ritornato per altri quattro mesi da
voi e ha assommato un totale di dodici mesi e questo costituisce
il titolo per l'accesso all'inquadramento nella Pubblica
Amministrazione.
Ma vi rendete che tutto ciò è una vergogna? E vi rendete conto
di come mortificate le centinaia di giornalisti disoccupati che
sono iscritti all'albo dei disoccupati dei giornalisti
professionisti e pubblicisti della Sicilia che avrebbero diritto
ad un normale concorso, così come queste ragazze, e ragazzi o
questi giornalisti che lavorano già presso le vostre strutture?
Voi state facendo una violazione delle norme contrattuali, della
trasparenza e della legalità Assumiatevene tutte le
responsabilità
LIOTTA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
LIOTTA Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato
presentato l'emendamento C1, a firma del Presidente della
Regione, che vorrebbe essere modificativo del comma 3
dell'articolo 3. Forse sarebbe il caso di evitare incidenti di
questo tipo
L'emendamento recita: All'inizio del comma 3 dell'articolo 3
inserire il seguente periodo... . Il periodo che si dovrebbe
inserire all'inizio del comma 3 dell'articolo 3 non è altro che
lo stesso comma 3 dell'articolo 3.
Signor Presidente, gradirei capire se verrà posto ai voti
questo emendamento, in quanto ritengo sia una contraddizione. C'è
un emendamento che sostituisce un comma con lo stesso comma e
vuole aggiungerlo al comma
PRESIDENTE. E' un emendamento aggiuntivo del comma 3.
FLERES Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FLERES Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei partire
dalla fine, dall'intervento dell'onorevole Liotta che chiedeva
perché fosse stato presentato l'emendamento C1.
In effetti, per un errore materiale nella compilazione
dell'emendamento sostitutivo, lo stesso risulta presentato
interamente sostitutivo del comma 3.
In realtà, nell'intenzione del Governo, come ho potuto appurare
per le vie brevi, c'era invece la volontà di sostituire il
secondo alinea di quell'emendamento del comma 3 e, pertanto, è
stato ripresentato il primo alinea.
Dunque, sostanzialmente il comma 3 risulta essere, per la prima
parte, esattamente come il testo esistente nella versione esitata
dalla Commissione Bilancio, nella seconda parte, come emendato
dal maxi emendamento del Governo. Ora le è più chiaro, onorevole
Liotta?
LIOTTA Ho capito la ratio. Tuttavia, questo emendamento è
appoggiato al testo del disegno di legge e non al maxi
emendamento
FLERES No, questo distribuito stasera, si appoggia al maxi
emendamento del Governo. Tutto il maxi emendamento presentato
stasera si chiama C, con tutte le cinquanta pagine; il sub
emendamento all'emendamento C, si chiama C1.
Relativamente, invece, al merito e alle cose sostenute
dall'onorevole Forgione, voglio fare alcune precisazioni.
Intanto, non stiamo parlando di immissione nei ruoli di
nessuno. Stiamo parlando di nomine, tant'è che la procedura
seguita è quella delle nomine. Poi, non stiamo abolendo i
concorsi, stiamo soltanto parlando...
FORGIONE Nel maxi emendamento, non c'é più il riferimento al
concorso pubblico
FLERES Onorevole Forgione, lei è distratto. Ho poc'anzi
risposto all'onorevole Liotta chiarendo l'arcano mistero, se lei
fosse stato un po' più attento, avrebbe compreso.
Chiarito che questo emendamento si ricompone tutto, non stiamo
abolendo i concorsi, stiamo soltanto prendendo atto del fatto che
da quando è stata approvata la legge, in Sicilia, si è espletato
soltanto un concorso.
Questo, se da una parte conferma che la legge è applicabile,
dall'altra dimostra che comporta delle lentezze che non tengono
conto delle legittime aspettative di chi, in assenza di qualsiasi
legge, da tempo ha inventato gli uffici stampa nella Pubblica
amministrazione e che oggi, in assenza di una disposizione di
questo genere, rischierebbe di essere mandato via.
Come lei sa, onorevole Forgione, rispetto a questo testo, si
sono sviluppate una serie di consultazioni di natura sindacale
con l'ordine dei giornalisti, con l'Associazione della stampa,
con la Federazione nazionale della stampa, con il Comitato di
coordinamento dei giornalisti precari, insomma, con tutti coloro
i quali avevano competenza relativamente a questo argomento e la
formulazione finale che è stata individuata è quella che tiene
conto delle osservazioni di tutti, delle legittime aspettative di
tutti e soprattutto di un'indicazione di natura programmatica del
Presidente della Regione, secondo il quale il suo Governo avrebbe
gradatamente limitato il fenomeno del precariato.
FORGIONE Dov'é l'indicazione programmatica?
FLERES Nel programma del Presidente della Regione. Come lei
sa, onorevole Forgione, la vicenda del precariato è stata
ripetutamente affrontata per tutta una serie di categorie, è
stata risolta per alcune, è in fase di risoluzione per altre ed
anche questa legge che stiamo discutendo affronta il superamento
della condizione di precariato per molte categorie e per molti
settori di competenza della Regione; questo l'affronta per il
settore dell'informazione.
Non ci sono né abusi, né clientele, perché questo personale e
questi lavoratori che hanno la stessa dignità degli altri
lavoratori operano presso la Pubblica amministrazione da anni.
Non voglio aggiungere altro, voglio dire soltanto, e concludo,
signor Presidente, onorevoli colleghi, che questo è un atto di
giustizia che tiene conto di chi, in assenza di qualsiasi
normativa, ha costruito l'informazione pubblica ed istituzionale
nella nostra Regione e che oggi, nelle more dell'effettuazione
dei concorsi - che è giusto che vengano effettuati e che è giusto
che vengano effettuati anche modificando, mi riferisco
all'assessore agli enti locali, la circolare attuativa
relativamente all'individuazione dei titoli, per dare maggiore
peso ai titoli professionali e questo ci tengo a dirlo, perché è
stata una precisa...
FORGIONE Con le piante organiche coperte, diventa inutile
FLERES Onorevole Forgione, lei dice una serie di castronerie,
interrompe, non lascia sviluppare l'intervento, poi si arrabbia
se uno le dice che le amministrazioni della Campania e della
Puglia hanno fatto queste cose a palate; lei si arrabbia ed io,
invece, non mi voglio arrabbiare e non voglio neanche fare
arrabbiare lei.
Allora, onorevole Stancanelli, mi rivolgo soprattutto a lei, un
impegno che invece il Governo dovrebbe assumere è quello di
rivedere la circolare che stabilisce i titoli per la valutazione,
offrendo maggiore peso ai titoli di natura professionale,
rispetto agli altri, che hanno pure una loro dignità, ma che nel
campo del lavoro giornalistico, certamente, pesano di meno nella
valorizzazione della professionalità.
Pertanto, signor Presidente, chiedo il voto favorevole
sull'intero complesso dell'emendamento C1 e dell'emendamento
riformulato dal Governo contenuto nel maxiemendamento.
PRESIDENTE Onorevole Fleres, devo richiamarla ad un elemento
contenuto in quest'emendamento che rende perplessa la mia
valutazione. Si tratta del riferimento all'Assemblea regionale
siciliana. Se lei ritirasse questo punto, o meglio se il Governo
lo ritirasse, visto che lo ha presentato, mentre lei lo ha
sostenuto...
FLERES Signor Presidente, c'è scritto secondo il proprio
Regolamento.
PRESIDENTE Sì, secondo il proprio Regolamento, ma
francamente non comprendo bene cosa accadrebbe qualora venisse
approvato quest'emendamento. Onorevole Cascio, onorevole Cuffaro,
devo rivolgere il cortese invito di ritirare questa parte
dell'emendamento, qualora naturalmente ci convinciamo
dell'opportunità di farlo.
L'articolo 166 del Regolamento dell'Assemblea regionale
siciliana recita: Una pianta organica approvata dall'Assemblea
fissa il numero e le qualifiche del personale delle varie
categorie addette agli uffici ed ai servizi .
Con questo primo comma dell'articolo 166 del Regolamento vorrei
capire cosa comporterebbe l'approvazione di un emendamento del
genere, almeno ai livelli interni dell'Assemblea, perché se
dovesse comportare la violazione di questo primo comma, non
potrei accettarlo.
FLERES Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FLERES Signor Presidente, se mi consente, le spiego
brevemente perché non lo viola.
Non interviene nella modifica della pianta organica, bensì
nella procedura attraverso cui si perviene alla copertura del
posto, quindi, non interviene nella modifica della pianta
organica che è compito del Regolamento dell'Assemblea e dunque
non lo intacca.
La dizione secondo il proprio regolamento' riguarda questo
aspetto che non è toccato, appunto, perché c'è il richiamo, ma
specifica che le modalità sono quelle che vengono fatte per gli
altri, cioè nomine, non so se è chiaro.
FORGIONE E' ancora peggio, vuol dire che l'Assemblea
regionale siciliana farà una imbarcata di nomine, per legge
autorizziamo a nominare tutti.
PRESIDENTE Onorevole Cuffaro e onorevole Fleres, conoscete
il Regolamento dell'Assemblea, e saprete che sino ad ora,
sicuramente, gli ingressi nell'organico sono avvenuti sempre per
concorso.
FLERES Non è così signor Presidente, chi l'ha informata,
l'ha informata male.
I giornalisti dell'Ufficio stampa dell'Assemblea non sono stati
assunti per concorso, sono stati nominati, esattamente come gli
altri.
Quindi, da questo punto di vista, onorevole Presidente, la
prego di non ascoltare suggerimenti inesatti.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, comunico che il comma 3 è
accantonato.
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 4 dell'articolo
3.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze.
Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dichiaro ritirati gli emendamenti 3.4.2 a firma dell'onorevole
Acierno e gli emendamenti 3.4.1 e 3.5.1 a firma dell'onorevole
Micciché.
L'Assemblea ne prende atto.
SPAMPINATO Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo
che stiamo trattando fa riferimento ad una norma che dava la
possibilità, anche ai direttori generali delle aziende
ospedaliere, di assumere persone sia attraverso concorso a tempo
determinato, sia attraverso concorso mediante una eventuale prova
di idoneità, assumendo anche senza concorso, indicando apposite
procedure selettive per il reperimento del personale da assumere
a tempo determinato.
Con l'articolo che stiamo per approvare, stiamo dando la
possibilità esclusivamente, in questo caso, ai direttori generali
delle aziende ospedaliere, di procedere all'assunzione a tempo
determinato.
Credo che sia sicuramente accettabile la possibilità di
stabilizzare coloro i quali sono entrati ed hanno assunto un
impiego pubblico attraverso le procedure concorsuali, oltre la
eventuale prova di idoneità.
Mi domando, Assessore alla sanità, Assessore al bilancio se ciò
sia plausibile e attraverso quale meccanismo, invece, si potrebbe
dare la possibilità, ai direttori generali, di stabilizzare
coloro i quali non sono entrati a tempo determinato attraverso un
concorso, ma attraverso quello che la legge specifica.
LEONTINI assessore per l'agricoltura e le foreste. Onorevole
Spampinato, il comma 4 è soppresso.
SPAMPINATO Ne prendo atto.
PRESIDENTE Grazie onorevole Spampinato.
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 6 dell'articolo
3.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze.
Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 7 dell'articolo
3.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze.
Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dichiaro ritirati gli emendamenti 3.5.2, 3.6.1, 3.6.2, 3.7.1
a firma dell'onorevole Micciché e l'emendamento 3.7.5 a firma
dell'onorevole Acierno.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento modificativo del comma 10
dell'articolo 3.
FORGIONE Il comma 7 è soppresso.
PRESIDENTE Dichiaro superato l'emendamento 3.7.2.
Comunico che l'emendamento 3.7.4 è contenuto nel disegno di
legge.
Dichiaro ritirati gli emendamenti 3.8.1, 3.9.1 e 3.10.1 a firma
dell'onorevole Micciché, 3.10.2 a firma dell'onorevole Acierno.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento modificativo del comma 10
dell'articolo 3. Parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze.
Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dichiaro ritirato l'emendamento 3.11.1.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 3.11.2 a firma degli onorevoli
Forgione e Liotta. Parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi,
chi è contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Dichiaro ritirati gli emendamenti 3.11.3 a firma dell'onorevole
Acierno, 3.12.1 e 3.12.2.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento modificativo del comma 12
dell'articolo 3. Parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 13 dell'articolo
3. Parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dichiaro superati gli emendamenti 3.7.4 e 3.7.7.
Dichiaro decaduto l'emendamento 3.7.6.
Si passa all'emendamento modificativo del comma 14
dell'articolo 3. Parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 15 dell'articolo
3. Parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE Dichiaro superati gli emendamenti ad esso
riferiti.
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 16 dell'articolo
3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 17
dell'articolo 3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 19
dell'articolo 3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dichiaro decaduti gli emendamenti 3.15.4, 3.15.5, 3.15.6,
3.17.2 e 3.17.3.
Dichiaro ritirati gli emendamenti 3.20.1 e 3.20.3.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 3.20.2 a firma degli onorevoli
Forgione e Liotta. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi,
chi è contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 20
dell'articolo 3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 21 dell'articolo
3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 22 dell'articolo
3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dichiaro assorbiti gli emendamenti relativi.
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 23
dell'articolo 3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dichiaro assorbiti tutti gli emendamenti ai commi 20, 21, 22 e
23.
Dichiaro superato l'emendamento 3.23.3 dell'onorevole
Mercadante.
Dichiaro ritirati gli emendamenti 3.25.1, 3.25.2, 3.25.3,
3.25.4 e 3.25.5.
Dichiaro decaduto l'emendamento 3.23.6.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento modificativo del comma 26
dell'articolo 3.
BENINATI Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
BENINATI Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo
richiamare l'attenzione dell'Aula su questo comma, il comma 26,
che intende risolvere il problema delle APT.
Leggendolo ci si accorge che è scritto in modo errato, mentre
gli emendamenti aggiuntivi riguardanti l'emendamento sulle AST,
sono scritti in modo corretto.
La Commissione li aveva esitati in egual modo sia per l'uno che
per l'altro e personalmente suggerisco, per velocizzare i
lavori, di predisporre un emendamento soppressivo di questo comma
e di presentare l'emendamento che il Governo aveva presentato in
Commissione per le APT e considerarlo come emendamento
aggiuntivo dopo l'emendamento aggiuntivo riguardante le AST.
Sono scritti allo stesso modo, ma la dizione cambia, con
l'aggiunta, nell'emendamento del 26, delle parole nel limite di
3.500 migliaia di euro .
Quindi, presenterò sia l'emendamento aggiuntivo che quello
soppressivo.
GRANATA assessore per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
GRANATA assessore per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti. Ribadisco l'opportunità della sostituzione richiesta
dal Presidente della IV Commissione poiché il testo in questo
modo risulta più chiaro e fedele a quello votato all'unanimità in
Commissione.
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore. Abbiamo
dimenticato di valutare l'emendamento 3.23.5 dell'onorevole
Confalone che ripristina il comma.
PRESIDENTE Non ne abbiamo copia. L'emendamento dell'onorevole
Confalone seguiva la soppressione già avvenuta e comunque è stato
ritirato.
Dichiaro, altresì, ritirati gli emendamenti 3.24.1, 3.25,
3.25.2, 3.25.3., 3.25.4, 3.25.5.
L'Assemblea ne prende atto.
Dichiaro decaduto l'emendamento 3.25.6.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento soppressivo del Governo a firma degli
onorevoli Granata e Beninati: Il comma 26 è soppresso .
Onorevole Savona, è una soppressione per essere sostituito da
quest'altro.
CUFFARO presidente della Regione. Chiedo che venga
accantonato.
PRESIDENTE Non sorgendo osservazioni resta stabilito nel
senso richiesto dal Governo.
TURANO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURANO Signor Presidente, dato che l'onorevole Micciché ha
dichiarato di ritirare tutti gli emendamenti e considerato che
ci sono ancora circa seicento emendamenti che portano la sua
firma, suggerisco all'onorevole Miccichè di comunicare
formalmente agli uffici il ritiro di tutti, così si evita che
per ogni emendamento debba esserne ribadita la sorte, per una
economia dei lavori.
MICCICHE' Signor Presidente sono ritirati tutti ad eccezione
di quello riguardante lo sbarramento del 5 per cento.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Dichiaro decaduto l'emendamento 3.26.4. L'Assemblea ne prende
atto.
Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 27 dell'articolo
3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dichiaro decaduti gli emendamenti 3.27.5, 3.27.6, 3.27.7,
3.27.8.
Si passa all'emendamento 3.28.8 dell'onorevole Liotta. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi;
chi è contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento aggiuntivo del comma 28 dell'articolo
3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA Assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 29
dell'articolo 3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Vorrei fare presente che si tratta di un
emendamento della Commissione su cui la stessa esprime parere
contrario. Il parere del Governo?
PISTORIO assessore per la sanità. Contrario.
LIOTTA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
LIOTTA Signor Presidente, mi pare di aver compreso che stiamo
votando l'emendamento modificativo del comma 29 dell'articolo 3
del maxi emendamento C.
Non mi sorprende, quindi, che il Governo possa essere
contrario; mi sorprende alquanto, e ritengo ciò contrario al
Regolamento, che la Commissione, che ha proposto l'intero
emendamento C, in Aula si pronunci contraria allo stesso
emendamento.
Questo, Signor Presidente, in quest'Aula non era mai accaduto
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore. Lo
ritiriamo.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto. Ringrazio l'onorevole
Liotta per il rilievo abbastanza valido.
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 30 dell'articolo
3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dichiaro decaduto gli emendamenti 3.31.4, 3.31.5,
Si passa all'emendamento 3.31.3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA Assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi;
chi è contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Dichiaro decaduto l'emendamento 3.31.6.
Si passa all'emendamento 3.31.2 dell'onorevole Liotta. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA Assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi;
chi è contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Dichiaro decaduti gli emendamenti 3.32.2 e 3.32.1.
TUMINO Signor Presidente, l'emendamento 3.31 è stato
approvato?
ACIERNO Il comma 31 è stato approvato.
TUMINO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
TUMINO Signor Presidente, il comma 31 riguarda gli ASU e i
PUC utilizzati per i consorzi di bonifica, Camera di commercio
eccetera.
Non ho nulla in contrario a questa stabilizzazione perché
riguarda tutto quel personale in possesso di una dote
finanziaria risalente ad una norma del 2000.
Signori colleghi, onorevole Stancanelli, esistono degli ASU che
hanno la dote finanziaria e che non sono stabilizzati e che non
fanno parte di questi enti di cui stiamo parlando.
Mi riferisco in particolare ad alcuni che conosco della
provincia di Enna, circa sei, sette persone che non sono
impegnate in alcun progetto riferito ad Ente locale, hanno la
dote finanziaria e tuttavia, in questo caso, non saranno
stabilizzati perché non inseriti in nessuna parte.
Mi permetto di chiedere di farli rientrare all'interno di
questo comma ed eventualmente prevedere un emendamento.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
SCOMA assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione. Propongo
l'accantonamento del comma 31.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 33 dell'articolo
3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 34 dell'articolo
3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 35 dell'articolo
3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA Assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE L'emendamento soppressivo del comma 35
dell'articolo 3 è accantonato.
Si passa all'emendamento modificativo del comma 36
dell'articolo 3. Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 3.36.2 Lo pongo in votazione. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
L'emendamento 3.36.3 è decaduto. Si passa all'emendamento
soppressivo del comma 39 dell'articolo 3. Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 40 dell'articolo
3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 43 dell'articolo
3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 44 dell'articolo
3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 45
dell'articolo 3. Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 50
dell'articolo 3. Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 52 dell'articolo
3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 53 dell'articolo
3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 54 dell'articolo
3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
L'emendamento soppressivo del comma 55 è accantonato.
Si passa all'emendamento modificativo del comma 57
dell'articolo 3. Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 60 dell'articolo
3. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, si riprende l'esame di alcuni emendamenti
accantonati.
Si passa precisamente a quello presentato dal Governo,
soppressivo del comma 26, relativo alle Aziende per il Turismo.
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha
ripresentato la stessa stesura che era stata inviata in
Commissione Bilancio dalla IV Commissione. Siccome, in IV
Commissione, si è svolto un ampio dibattito su questa stesura,
così come formulata, e si è addivenuti ad una nuova formulazione,
che è il comma 26 del testo esitato per l'Aula, con l'aggiunta
del maxiemendamento del Governo, che reca quella copertura di 3
milioni e mezzo di euro, inviterei l'Esecutivo ad evitare di
farci ritornare in una discussione già ampiamente svolta.
Ribadisco pertanto al Governo di ritirare sia l'emendamento
soppressivo del comma 26 sia la riscrittura, con l'emendamento
3.26.6, dando così modo di votare il comma 26, nel testo
modificato che il Governo ha già presentato nel maxiemendamento.
GRANATA assessore per il turismo, comunicazioni e trasporti.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
GRANATA assessore per il turismo, comunicazioni e trasporti.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, dalle puntuali
osservazioni che in quest'Aula il Presidente della IV
Commissione, onorevole Beninati, ha inteso sottolineare - sia
attraverso la soppressione della formulazione dell'articolo 26,
sia attraverso la formulazione approvata all'unanimità dalla IV
Commissione medesima - il Governo ritiene, quindi, di restare
ferma in questa formulazione e di non dovere aggiungere alcun
livello di copertura finanziaria, perché si tratta di un articolo
scritto in modo abbondantemente ponderato.
Si tratta, infatti, di personale che, da sempre, viene pagato
dalle province attraverso un trasferimento della Regione.
Intendiamo prevedere semplicemente che questo personale continui
ad essere pagato dalla Regione per svolgere un ruolo all'interno
del Dipartimento Turismo delle Province, ma sarà la Regione che
pagherà direttamente detto personale, non trasferendo quelle
somme alle Province regionali.
E' quindi questa la formulazione più equilibrata cui siamo
pervenuti in Commissione.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
GRANATA assessore per il turismo, le comunicazioni e i
trasporti. Favorevole.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore. Mi
rimetto all'Aula.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 3.26.5. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 3.26.6. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo C 29 R del
Governo. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento relativo al
comma 31 dell'articolo 3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Restano accantonati i commi 3 e 35 con i relativi
subemendamenti.
Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del comma 55
dell'articolo 3. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento C4. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento C1, con la improponibilità
delle parole all'Assemblea regionale siciliana , perché è stata
trasformata la previsione in un ordine del giorno.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Preciso che hanno votato contro gli onorevoli Forgione e
Liotta.
Si passa all'emendamento modificativo del comma 50
dell'articolo 3.
SPAMPINATO Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il
mio voto contrario a quest'articolo che contiene, tra l'altro,
una norma già approvata da quest'Assemblea regionale e già
impugnata dal Commissario dello Stato, faccio riferimento al
comma 50 dell'articolo 3, appunto; non credo che la modifica
della norma abbia superato le eccezioni, sono convinto che verrà
impugnata ulteriormente, motivo per cui anticipo il mio voto
contrario.
Mi permetto di suggerire, tra l'altro, che la modifica proposta
a questo comma è giuridicamente nulla, nel senso che - è un
suggerimento, onorevole Assessore - ritengo che l'emendamento,
caso mai, si debba correggere da un punto di vista lessicale.
Si dice al comma 50 dell'articolo 3 che è aggiunto il seguente
periodo: alla spesa derivante dall'applicazione del presente
periodo si fa fronte con le somme... .
Ebbene, il 'presente periodo' non prevede alcuna spesa, quindi,
mi permetto di suggerire, caso mai, in sede di coordinamento, di
riscrivere la previsione, facendo riferimento al presente
articolo' e non al presente periodo'.
PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del
comma 3 dell'articolo 3, comprensivo dell'emendamento C 1. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo, 3 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Preciso che gli onorevoli Liotta, Forgione, Barbagallo, Tumino
e Spampinato hanno votato contro.
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Articolo 4
Disposizioni relative alle attività produttive
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, è aggiunta la seguente lettera:
p) al Consorzio lapidei siciliani, con sede in Palermo.'.
2. Al fine di individuare i parametri di riferimento per il
calcolo dei compensi spettanti ai componenti del Collegio dei
revisori contabili dei Consorzi di bonifica, si applica quanto
previsto dalla legge regionale n. 48 del 1991, considerando i
consorzi come provincia regionale agricola, pertanto i compensi
saranno determinati nella seguente misura:
a) nelle province con popolazione sino a 400.000 abitanti
13.000,00 euro annui a componenti;
b) nelle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti
15.000,00 euro annui a componente.
I presidenti del Collegio dei revisori percepiranno, ai sensi
della medesima legge regionale n. 48 del 1991, il compenso, come
evidenziato, maggiorato del 10 per cento. L'onere conseguente
grava sui bilanci degli enti di pertinenza.
3. Nell'ambito delle disponibilità dell'UPB 8.1.2.3.2, capitolo
342525, l'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca, in riferimento a
quanto indicato dall'intesa del 30 maggio 2002 stipulata tra il
Ministero delle attività produttive e la Regione siciliana,
relativa all'istituzione dello Sportello regionale per
l'internalizzazione del sistema delle imprese (denominato e di
seguito indicato SPRINT Sicilia) ed al relativo Protocollo
operativo per la costituzione dello Sportello regionale per
l'internalizzazione del sistema delle imprese' stipulato tra i
soggetti promotori ossia, Ministero delle attività produttive,
Regione siciliana, Istituto per il commercio con l'estero (ICE),
Società italiana per le imprese all'estero (Simest Spa), Istituto
per i servizi assicurativi del Commercio con l'estero (SACE) e
l'Unione regionale delle camere di commercio della Sicilia
(UNIONCAMERE Sicilia), è autorizzato a finanziare le spese
relative al Piano di attività dello Sprint Sicilia', comprensive
delle spese di funzionamento dello Sportello, delle spese
relative alla dotazione di beni strumentali necessari allo
sviluppo delle attività e delle spese relative al personale
assegnato inclusi i relativi costi di missione. Il Piano di
attività dello SPRINT Sicilia, di cui al comma 1, viene approvato
dal Comitato di coordinamento istituito con decreto
dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca, su proposta del Responsabile dello
SPRINT Sicilia.
4. Nelle more della piena attuazione della riforma dei
controlli ai sensi degli articoli 47 e seguenti della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17 il controllo sulle delibere dei
consigli di amministrazione dell'ESA, dell'IRVV,
dell'Istituto Incremento ippico, dell'istituto
sperimentale zootecnico per la Sicilia viene così disciplinato:
il bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni al
bilancio, il programma annuale e triennale sull'attività
dell'ente, adozione ed eventuali modifiche dello Statuto, del
regolamento di organizzazione, del regolamento di contabilità e
del regolamento organico dell'ente nonché tutte le ulteriori
delibere inerenti l'organico, lo stato giuridico ed economico del
personale, l'amministrazione contabile dell'ente, l'acquisto od
alienazione di immobili; sono trasmesse, entro dieci giorni
dall'adozione, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste, titolare del controllo e della vigilanza sugli enti, il
quale entro trenta giorni dalla ricezione, fatto salvo il termine
di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per
l'acquisizione, ove richiesto del parere
dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, deve
disporne l'approvazione o l'annullamento, con provvedimento
motivato, o, nei casi previsti per legge, la trasmissione, con le
proprie osservazioni, alla Giunta regionale per il conclusivo
esame.
Le delibere di cui alla presente disposizione diventano
esecutive se, entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime
da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, salvo
eventuali sospensioni del termine, la procedura di controllo non
si conclude con l'approvazione o con motivato provvedimento di
annullamento da parte dell'Assessorato; il suddetto termine non
opera nell'ipotesi di trasmissione alla Giunta regionale. Il
predetto termine di trenta giorni, rimane sospeso se, prima della
scadenza, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste ritenga di chiederne il riesame, debba richiederne il
parere all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o
intenda acquisire un parere da organi consultivi, il quale deve
essere reso entro trenta giorni. Una volta che la delibera sia
riproposta dagli enti o sia pervenuto il parere, l'atto diviene
esecutivo trascorsi venti giorni senza che ne sia stato disposto
l'annullamento o l'approvazione.
Tutte le deliberazioni devono essere sottoposte, prima della
loro adozione, al visto di legittimità da parte del direttore
generale dei rispettivi enti il quale può negare il proprio visto
motivando in merito. Eventuali deliberazioni adottate senza il
predetto visto, devono essere trasmesse entro dieci giorni, con
allegata la relazione del direttore generale, all'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste rispettando i termini
di cui alle disposizioni precedenti.
Le disposizioni precedenti si applicano anche ai consorzi di
bonifica.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 e seguenti
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 le composizioni dei
collegi dei revisori dei conti dell'istituto regionale della vite
e del vino e dell'Ente di sviluppo agricolo, dell'istituto
sperimentale zootecnico per la Sicilia e dei consorzi di
bonifica, sono così modificate: un componente effettivo,
presidente, designato dall'Assessore regionale per il bilancio e
le finanze in rappresentanza dell'Assessorato regionale del
bilancio e delle finanze; due componenti effettivi, designati
dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste di cui
uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura
e delle foreste; due componenti supplenti designati
dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. I
componenti dei collegi attualmente già costituiti decadono
automaticamente con la nomina dei nuovi componenti nominati ai
sensi del presente comma e comunque cessano dalla funzioni dal 15
gennaio 2006.
Tutte le norme di legge e regolamentari incompatibili con la
presente disciplina sono abrogate.
5. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 28 dopo le parole permanenti migliorie di natura
agricola' aggiungere le parole o asservite ad opifici artigianali
o industriali di tipo tradizionale costituenti elemento
caratteristico del paesaggio e della storia dei luoghi,
nell'utilizzazione dell'uso civico.
6. Alla fine del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale
23 dicembre 2000, n. 28, dopo le parole atti di disponibilità'
aggiungere le parole con esclusione delle terre di demanio
civico, sede di giacimenti di materiali di cui all'articolo 39
della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e seguenti
modifiche ed integrazioni destinate alla coltivazione e
lavorazione di detti materiali, che restano oggetto di
legittimazione'.
7. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è
autorizzato ad utilizzare le somme annualmente previste nel
bilancio regionale per le finalità di cui all'articolo 44 della
legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, UPB 2.2.1.3.2, capitolo
143311, in favore delle province regionali, quale concorso per le
spese di istituzione e/o funzionamento del servizio di vigilanza
venatoria, nella misura del 70 per cento della somma totale
prevista per l'attuazione dei programmi presentati dalle singole
province.
A partire dall'anno 2006 le province regionali che hanno
attivato il servizio di vigilanza venatoria ed ambientalista, ai
fini dell'impegno delle risorse finanziarie da trasferirsi dalla
Regione a titolo di contributo, devono presentare all'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste il programma di
gestione del servizio per un periodo non eccedente la validità
del bilancio pluriennale della Regione. L'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste provvede con proprio decreto ad
impegnare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le somme
dovute alle province regionali a titolo di contributo.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste eroga alle
province regionali le somme loro assegnate a cadenza trimestrale
e dietro presentazione di documentazione giustificativa delle
spese sostenute.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è,
altresì, autorizzato ad erogare le somme già impegnate
nell'esercizio finanziario 2004 in favore delle province
regionali quale concorso nelle spese di funzionamento del
servizio di vigilanza venatoria.
8. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 maggio
1994, n. 9, dopo le parole la lavorazione' aggiungere le seguenti
o alla laurea in scienze erboristiche o denominazioni affini,
rilasciata ai sensi del DM del 3 novembre 1999 e del DM del 4
agosto 2000, ai fini della coltivazione, lavorazione e
commercializzazione'.
9. La lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo
1976, n. 25, è così sostituita:
b) un dirigente dell'Amministrazione regionale anche in
quiescenza, nominato dall'Assessore regionale per il lavoro, la
formazione professionale, la previdenza sociale e
l'emigrazione.'.
10. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di spesa
dei fondi comunitari, di responsabili di misure del POR Sicilia
2000-2006 basate su regimi di aiuto le cui attività di ricezione
e valutazione delle domande e di erogazione delle agevolazioni
sono gestite, tramite convenzione, da soggetti esterni
all'Amministrazione regionale, sono autorizzati a trasferire le
risorse assegnate a ciascun bando o avviso pubblico relativi a
tali misure, in una o più soluzioni, in appositi fondi
appositamente costituiti ed amministrati dai medesimi soggetti
gestori dei corrispondenti interventi.
11. Il corpo forestale della Regione è corpo di polizia rurale
ad ordinamento civile, specializzato nella difesa del patrimonio
agroforestale siciliano con particolare attenzione alla
conservazione dei requisiti di ruralità e concorre
all'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai
sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché al controllo del
territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e
montane. Il corpo forestale della Regione svolge attività di
polizia giudiziaria e vigila sul rispetto delle normative
regionali, nazionali e comunitarie in materia di aiuti nei
settori agrozootecnico, ambientale, forestale e paesaggistiche e
la tutela del patrimonio naturalistico regionale, nonché la
sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati
connessi.
12. Al comma 5, lettera a), dell'articolo 22 della legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33, come modificato dall'articolo
11 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, la parola due' è
sostituita con la parola quattro'.
13. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la
tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali,
per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela
del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni
zooagro-forestali ed ittiche, su tutto il territorio della
Regione, ivi comprese le aree dei parchi e delle riserve
naturali, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni
ed interventi di controllo anche nelle zone nelle quali esiste il
divieto di caccia.
Gli interventi di controllo della fauna selvatica, anche su
segnalazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle
amministrazioni comunali interessate per territorio, dei
proprietari o conduttori dei fondi, degli enti parco, degli enti
gestori delle riserve naturali, sono esercitati dalle
ripartizioni faunisticovenatorie mediante l'utilizzazione,
nell'ordine, di sistemi acustici e/o meccanici di allontanamento,
cattura, abbattimento, in qualsiasi periodo dell'anno. Per gli
aspetti sanitari le ripartizioni si avvalgono dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
Il controllo della fauna a mezzo cattura e/o abbattimento sarà
effettuato qualora le ripartizioni faunistico-venatorie dovessero
ritenere non adeguati o dovessero riscontrare l'inefficienza dei
sistemi di allontanamento di cui alle precedenti disposizioni.
Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna
selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di
abbattimento, sono attuati dalle ripartizioni
faunisticovenatorie che vi provvedono a mezzo di proprio
personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali, delle
guardie addette ai parchi o alle riserve e di altri agenti
venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.
Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi
dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano
gli interventi delle guardie volontarie di associazioni venatorie
ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite
di licenza per l'esercizio venatorio.
La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad
orfanotrofi e centri di prima accoglienza, mentre quella
catturata può essere utilizzata a scopo di ripopolamento.
14. Gli interventi di controllo della fauna selvatica possono
altresì essere effettuati anche tramite il prelievo venatorio
secondo le modalità ed i tempi indicati nel calendario venatorio.
A tale scopo le ripartizioni faunistico-venatorie formulano
le circostanziate proposte secondo le previsioni dalla lettera p)
del comma 2 dell'articolo 8. Tali proposte, a parziale deroga di
quanto sopra, potranno essere inoltrate anche dopo il 30 marzo di
ogni anno, purché in tempo utile per l'inserimento in calendario.
15. In deroga alle vigenti disposizioni, l'Ente di sviluppo
agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme provenienti
dall'avanzo di amministrazione scaturenti dal proprio conto
consuntivo esercizio finanziario 2001, 2002, 2003, decurtate
dell'importo utilizzato ex articolo 19 della legge regionale 2
agosto 2002, n. 5 per i seguenti fini istituzionali:
a) ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili e
relativi impianti (capitolo 252);
b) spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo
sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali
(capitolo 260);
c) spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui
all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, delle
sezioni operative di assistenza tecnica (capitolo 261);
d) spese per la manutenzione di programmi di interventi ed
opere pubbliche di interesse agricolo (capitolo 257);
e) spese di manutenzione straordinaria di strade (capitolo
267);
f) spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di
dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi,
cooperative, etc. (capitolo 507).
16. Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 1
settembre 1997, n. 33, è aggiunto il seguente comma:
7 bis. Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma 7
deve essere eseguito, esclusivamente, tramite ufficio postale o
banche.'.
17. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto
1990, n. 23, dopo la parola sviluppo' aggiungere le parole e di
conseguire le finalità previste dal decreto presidenziale 28
dicembre 2004, n. 353.
18. La durata minima delle operazioni di credito agrario
attivate da imprese agricole singole e/o associate, è pari a mesi
diciotto.
Al fine di agevolare la ripresa delle aziende agricole
siciliane singole e/o associate, colpite dalla grave crisi di
mercato nel corso del 2004 e del 2005, gli istituti ed enti
esercenti il Credito agrario prorogano di diciotto mesi le
passività di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere
entro il 31 dicembre 2005, nonché per le aziende agrumicole,
ortofrutticole e terricole, quelle in scadenza al 31 maggio 2006,
purché contratte anteriormente alla data in vigore della presente
legge.
Alle suddette operazioni di proroga si applica, a totale carico
del beneficiario, il tasso di riferimento vigente al momento
della scadenza della passività.
19. I prodotti freschi, i prodotti alimentari da essi derivati
ed i succhi provenienti dallo loro spremitura, aventi succo e
polpa pigmentata di colore rosso derivante dalla naturale
presenza di coloranti appartenenti alla famiglia chimica degli
antociani e delle antocianine, ottenuti conformemente alle
vigenti disposizioni di legge, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322,
assumono le denominazioni commerciali sotto indicate:
a) per il prodotto agrumicolo fresco - vulcanina o vulcanico';
b) per il succo - sanguinello'.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede
ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di cui al
presente comma anche in sede comunitaria ed internazionale ed a
dettare direttive per le modalità di applicazione della presente
disposizione.
20. All'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, la
parola equina' è sostituita dalla parola equida' e dopo la parola
suina' sono aggiunte le parole avicola e cunicola'.
21. Il titolo e l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18
luglio 1950, n. 64 sono modificati come segue: le parole della
vite e del vino' sono sostituite dalle parole della vite, del
vino e dell'olio'. A decorrere dall'entrata in vigore del
presente comma tutte le fonti normative e le disposizioni
statutarie e regolamentari attinenti gli scopi, i compiti
istituzionali e gli ambiti di competenza dell'Istituto regionale
della vite e del vino, oggi Istituto regionale della vite, del
vino e dell'olio', devono intendersi riferite anche al settore
olivicolo-oleario.
22. E' fatto obbligo ai commissari liquidatori previsti dal
comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10, di definire la liquidazione dei soppressi consorzi di
bonifica individuati nella tabella allegata alla legge regionale
n. 45/1995, entro il 30 marzo 2006 e di rendere contestualmente
il conto della loro gestione all'Assessorato dell'agricoltura e
delle foreste, dipartimento interventi infrastrutturali.
L'incarico di liquidatore cessa in ogni caso entro il 30 marzo
2006 e le residue attività sono curate direttamente
dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento
interventi infrastrutturali.
23. Alla fine dell'articolo 17 della legge regionale 4 aprile
1995, n. 28, dopo le parole legge regionale 25 marzo 1986, n.
13.', aggiungere il seguente periodo:
Per i macchinari e le attrezzature il vincolo di destinazione
all'impiego previsto per il quale è stato concesso l'aiuto è di
almeno cinque anni dalla data di collaudo'.
24. Le agevolazioni di cui all'articolo 60 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2, si applicano per tutti gli atti
traslativi, da chiunque posti in essere a partire dall'1 gennaio
2002 fino alla data del 31 dicembre 2006, alla sola condizione
che abbiano ad oggetto terreni agricoli secondo gli strumenti
urbanistici vigenti alla data di stipula dell'atto e loro
pertinenze; il riferimento al primo comma dell'articolo l della
legge regionale 6 agosto 1954, n. 604, vale soltanto ai fini
dell'individuazione delle tipologie di atti agevolati.
Le agevolazioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, si applicano ai trasferimenti di fondi rustici
o alla costituzione di diritti reali sugli stessi finalizzati
alla realizzazione, entro tre anni dall'acquisto o dalla
costituzione di impianti eolici o solari per la produzione di
energia alternativa. Si decade dalle agevolazioni se nei tre anni
suddetti non hanno ancora avuto inizio i lavori per la
realizzazione di tali impianti.
25. Al fine di consentire l'immediata attivazione degli
interventi di previsione, di prevenzione e di vigilanza del
guardaboschi', previsti nel Piano regionale per la difesa della
vegetazione dagli incendi' ex articolo 34 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16, adeguato alla legge-quadro 21 novembre 2000,
n. 353, è istituito nel bilancio della Regione un fondo, con
valenza triennale, che prevede una dotazione finanziaria per
l'esercizio 2005 di 1.500 migliaia di euro.
Entro il 31 marzo di ogni anno l'Ufficio Speciale Servizio
Antincendi Boschivi relaziona all'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste sulla effettiva utilizzazione delle
somme di cui al comma 1, nonché sulle attività attribuite per la
Gestione del rischio degli incendi della vegetazione', legate
all'azione di pianificazione, controllo,
certificazione intersettoriale degli interventi indicati nel
predetto Piano di previsione e prevenzione.
Le disponibilità recate dal fondo di cui alla presente
disposizione vengono iscritte alla Rubrica 5 dell'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste, U.P.B. 1 - Ufficio
Speciale Servizio Antincendi Boschivi, quanto a un milione di
euro al Titolo 1 Spese correnti e quanto a euro cinquecentomila
al Titolo 2 - Spese in conto capitale.
26. I consorzi per le aree di sviluppo industriale cedono in
proprietà i rustici assegnati, alla data di entrata in vigore
della presente legge, in locazione con patto di future vendita
alle imprese conduttrici che ne facciano istanza. La vendita è
effettuata dietro versamento del prezzo determinato dal consiglio
di amministrazione del Consorzio in base al valore di mercato
degli immobili, stabilito con perizia in contraddittorio tra le
parti e decurtato del valore dei miglioramenti eseguiti e delle
spese sostenute per l'adeguamento delle strutture murarie alle
prescrizioni di legge.
Il prezzo può essere pagato, su istanza dell'impresa, in rate
semestrali in un arco di cinque anni. A garanzia dell'adempimento
le imprese stipulano polizza fideiussoria o costituiscono ipoteca
volontaria sull'immobile a favore del Consorzio.
I proventi derivanti dalla cessione dei rustici possono essere
destinati dai consorzi alla copertura delle spese di
funzionamento.
L'Assessorato regionale dell'industria integra i bilanci dei
consorzi con un contributo corrispondente al cessato canone di
locazione dei rustici ceduti in proprietà alle imprese, ove
queste ultime occupino stabilmente nell'attività produttiva
almeno dieci unità lavorative e si impegnino a mantenere tali
livelli di occupazione per dieci anni dalla cessione.
27. Nell'ambito dei piani per gli insediamenti produttivi e per
le aree artigianali previsti dagli strumenti urbanistici comunali
e delle aree ricadenti nei piani regolati dei consorzi per lo
sviluppo industriale, in alternativa alle procedure di
acquisizione pubblica dei terreni mediante esproprio e successive
cessioni dei lotti, le imprese ed i consorzi di imprese di cui
all'articolo 57 (cui riservare il 30 per cento per aree
attrezzate) possono chiedere direttamente, per l'insediamento
delle proprie attività con istanza assistita da idonee garanzie
estese a tutti gli oneri espropriativi e compatibilmente con gli
indirizzi programmatici dei comuni e dei consorzi, l'assegnazione
e l'espropriazione in proprio favore di aree specificamente
individuate. In tale ipotesi l'ente espropriante attiva le
procedure, anche avvalendosi di liberi professionisti scelti da
un apposito elenco istituito dall'ente medesimo, senza onere
finanziario a carico del proprio bilancio, su impulso
dell'impresa richiedente, la quale corrisponde al proprietario
del terreno direttamente il prezzo di acquisto corrispondente
all'ammontare dell'indennità di esproprio e si fa carico di ogni
altra spesa relativa alla procedura espropriativi.
28. Al fine di garantire la realizzazione dei progetti relativi
agli interventi cofinanziati con il POR Sicilia 2000-2006, con i
Programmi operativi nazionali o con regimi di aiuto alle imprese
previsti dalla normativa regionale, le disposizioni previste
dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30,
relative agli insediamenti produttivi in verde agricolo, si
applicano agli insediamenti produttivi in zona industriale o
artigianale da realizzare senza lottizzazione e lotto minimo. La
predetta deroga non si applica nelle aree ASI.
29. Al comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 dopo le parole centri radio operativi' aggiungere le
parole nelle stalle, capi squadra'.
30. E' istituito presso le Camere di Commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di ogni provincia il registro degli
amministratori di condominio. L'ammissione al registro nonché i
requisiti per l'iscrizione, documentazione richiesta e compensi
previsti sono disciplinati dall'Assessorato regionale della
cooperazione, commercio, artigianato e pesca con apposito
regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti delle
categorie. L'iscrizione nel registro è subordinata al superamento
di un esame di abilitazione, indetto con cadenza annuale, e
regolato con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il
commercio, artigianato e la pesca.
In deroga a quanto disposto con la precedente disposizione
possono iscriversi al registro degli amministratori di condominio
i soggetti che hanno esercitato continuativamente, ed in maniera
documentata, per almeno due anni, la professione di
amministratore di condominio o di immobile alla data di entrata
in vigore della presente legge.
31. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1, della
legge 12 dicembre 2002, n. 273 si applicano in caso di ritardo
nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della Sicilia.
32. All'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.
28 e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i
seguenti:
1 bis. Il prezzo è indicato in euro ed, a solo scopo
informativo, anche nel corrispondente ammontare in lire.
L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo di vendita al
pubblico del prodotto non trova applicazione esclusivamente per i
farmacisti ed i direttori di farmacia limitatamente ai prodotti
farmaceutici, per le rivendite di giornali e per i soggetti
indicati all'articolo , comma 2, lettere b) ed e) della presente
legge. Tale obbligo non si applica altresì agli esercizi che
effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi
automatici in appositi locali a ciò adibiti. L'obbligo di
indicare anche in lire il prezzo è esteso ai servizi a domanda
individuale erogati dalla Regione, dagli enti locali siciliani e
da tutti gli enti, istituti, consorzi, imprese, società o aziende
da essi rispettivamente dipendenti o vigilati; tali servizi sono
quelli specificati in un apposito regolamento emanato dal Governo
regionale previo parere delle associazioni di categoria.
1 ter. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 22, la
mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 bis
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria
compresa tra un minimo di euro 10 ed un massimo di euro 50 per
ciascuno dei prodotti che singolarmente o per gruppi sono
sprovvisti di cartello recante il prezzo di vendita al pubblico
senza il corrispondente ammontare in lire.
1 quater. Al controllo sull'osservanza delle disposizioni di
cui ai commi precedenti provvede la polizia annonaria del comune
ove si svolge la vendita al pubblici. I comuni sono autorizzati a
stipulare convenzioni con le associazioni dei consumatori miranti
ad estendere i controlli di cui ai commi precedenti.
1 quinquies. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai
sensi del comma 1 ter e limitatamente alla violazione dello
specifico obbligo dettato dal comma 1 bis, sono ripartiti nella
misura del 30 per cento alla Regione siciliana e del restante 70
per cento ai comuni, i quali possono destinare una quota fino al
10 per cento di quella di propria spettanza alla stipula delle
convenzioni previste dal comma 1 quater.
1 sexies. Un regolamento emanato dal Governo regionale, pervio
parere delle associazioni di categoria, disciplina le modalità di
attuazione delle disposizioni dettate dal presente articolo.
1 septies. Nel caso di vendita di prodotti ortofrutticoli
freschi deve essere tracciato in maniera esplicita per il
consumatore, il prezzo in euro e in lire, tra la produzione e la
vendita.
1 octies. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge, stabilirà le modalità di regolamentazione di
quanto indicato al comma precedente, con le modalità di cui al
comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 60 del 1999.
1 nonies. Al fine di verificare la trasparenza della
tracciabilità del prezzo dei prodotti di cui al comma 1 septies è
istituita una Commissione presieduta dall'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste o suo delegato, e composta da un
rappresentante delle Associazioni dei consumatori, da un
rappresentante delle Associazioni degli agricoltori e da un
rappresentante della Associazioni dei commercianti maggiormente
rappresentative.'.
33. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1999,
n. 28, è inserito il seguente:
Art. 8 bis. - 1. Il comune deve rilasciare entro novanta giorni
le autorizzazioni per attività commerciali di esercizi di
vicinato e di medie strutture nei centri polifunzionali. Per
centri polifunzionali si intendono quelli in cui le superfici
destinate ad attività diverse da quelle commerciali siano non
inferiori al 20 per cento di quelle commerciali.'.
34. Il comma 7 dell'articolo 57 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, è sostituito dal seguente:
7. In armonia con le disposizioni di cui all'articolo 2 del
Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, i criteri di
rappresentatività delle organizzazioni cooperativistiche
legalmente riconosciute sia ai sensi del Decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 che del
Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, articolo 3, ai fini
delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 30
dicembre 1960, n. 48, sono computati in base al numero di
revisioni effettuate ai sensi della legge regionale 23 maggio
1991, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito
dell'elenco delle cooperative aderenti dichiarate all'inizio del
biennio ispettivo da ciascuna organizzazione ai fini revisionali
all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca. Per il solo biennio ispettivo
2005/2006 alle organizzazioni nazionali il cui riconoscimento è
avvenuto nel corso del biennio ispettivo 2003/2004 viene
attribuita una rappresentatività del 10 per cento ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, lettera
c). La differenza tra tale valore e quello effettivamente
calcolato viene recuperata attraverso una detrazione in parti
uguali a valere sulle percentuali di rappresentatività
calcolate per le altre organizzazioni'.
35. Ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
551 le disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192 in recepimento della direttiva 2001/91/CE si applicano in
Sicilia.
Gli enti competenti devono effettuare annualmente ispezioni su
almeno il 20 per cento degli impianti presenti sul territorio.
Per gli impianti che sono dotati di generatori calore di età
superiore a quindici anni le autorità competenti effettuano, con
le stesse cadenze di cui al presente comma, ispezioni
dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una
valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una
consulenza su interventi migliorativi che possono essere
correlati.
Le operazioni di ispezione degli impianti devono essere
condotte da organismi i cui operatori abbiano i requisiti minimi
previsti dall'allegato I del D.P.R. 23 agosto 1993, n. 412 come
modificato e integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1991, n. 551.
L'Ente competente ha l'obbligo di riscossione diretta delle
tariffe di ispezione.
L'Assessore regionale per l'industria, di concerto con le
amministrazioni competenti, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, provvede con proprio decreto,
a promuover l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la
collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi
preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti
termici, con particolare riferimento alle modalità attuative del
servizio e alle tariffe applicate su tutto il territorio
regionale. Per gli enti competenti che entro il 30 giugno 2006
non attuino le procedure di cui alla presente legge, verrà
nominato un commissario ad acta per l'applicazione della presente
legge.
36. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è
autorizzato a concedere un contributo di 1.000 migliaia di euro
all'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (A.I.R.C.),
per la concorrenza sulle spese effettuate nell'ambito della
manifestazione L'arancia della salute' svoltasi nell'anno 2003.
Per far fronte agli oneri derivanti si utilizzano le risorse
assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 137, lettera b),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e vincolate dal comma 4
dell'articolo 1 della legge .regionale 3 maggio 2001, n. 6.
37. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 5
novembre 2004, n. 15, è sostituito dal seguente:
2. L'Assessorato regionale dell'industria provvede a trasferire
alla provincia regionale di Ragusa gli importi relativi alle
azioni strategiche da realizzare, inserite nel Piano utilizzo'
approvato dalla Giunta regionale.
38. Per gli interventi previsti dall'articolo 87 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, la spesa di 1.000 migliaia di euro. Per gli
esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 17
aprile 1999, n. 10. Rientrano, altresì, nella previsione
dell'articolo 87 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
gli invasi Gibbesi e Villarosa trasferiti dal disciolto EMS ai
consorzi di bonifica.
39. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca è autorizzato ad elevare la propria
partecipazione azionaria di cui all'articolo 28 della legge
regionale 4 gennaio 2000, n. 4, anche mediante l'integrale
riferimento delle quote degli altri soci, per una spesa massima
di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2006, il cui
onere trova riscontro nel bilancio pluriennale 2005-2007 della
Regione, UPB 8.2.2.6.5.
L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca predispone un piano di razionalizzazione
dell'attività di promozione ed internazionalizzazione delle
imprese e delle produzioni siciliane, anche mediante il riordino
e la trasformazione degli enti di cui al comma 9 dell'articolo 12
della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, che modifica ed
integra l'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32, partecipati dalla Regione stessa e dei quali si avvale ai
sensi dell'articolo 26 della legge regionale 19 maggio 2005, n.
5.
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
dagli onorevoli Forgione e Liotta: 4.0.1, 4.3.2,
dall'onorevole Miccichè: 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1,
4.6.1, 4.7.1, 4.8.1, 4.9.1, 4.10.1, 4.11.1, 4.12.1, 4.13.1,
4.14.1, 4.15.1, 4.16.1, 4.17.1, 4.18.1, 4.19.1, 4.20.1, 4.21.1,
4.22.1, 4.23.1, 4.24.1, 4.25.1, 4.26.1, 4.27.1, 4.28.1, 4.29.1,
4.30.1, 4.31.1, 4.32.1, 4.33.1, 4.34.1, 4.35.1, 4.36.1, 4.37.1,
4.38.2, 4.39.1,
dall'onorevole Acierno: 4.2.2, 4.5.2, 4.6.2, 4.7.2, 4.11.2,
4.15.2, 4.25.3, 4.25.2, 4.26.2, 4.29.2, 4.36.2, 4.39.2,
dalla Commissione: 4.4.2, 4.4.4,
dall'onorevole Leontini: 4.4.3,
dall'onorevole Dina: 4.17.2,
dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale, Cracolici: 4.31.2,
dall'onorevole Morinello: 4.38.1,
dall'onorevole Speziale: 4.38.3, 4.38.4.
Pongo in votazione l'emendamento 4.3.2. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi, chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del comma 2
dell'articolo 4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento modificativo del comma 4
dell'articolo 4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dei commi 5 e 6
dell'articolo 4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento modificativo del comma 7
dell'articolo 4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del comma 11
dell'articolo 4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del comma 17
dell'articolo 4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
DINA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
DINA Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento
sostitutivo del comma 17 recita: Il comma 17 all'articolo 4 è
sostituito dal seguente... . Non è pertanto sostitutivo, è
modificativo del 17, nel senso che precede il comma 17.
PRESIDENTE Ne prendiamo atto, onorevole Dina.
Per un richiamo al Regolamento
LIOTTA Chiedo di parlare per un richiamo al Regolamento.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
LIOTTA Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questa
seduta si è ripetuto più volte il caso di commi relativi ad
articoli del disegno di legge che, soppressi col maxiemendamento
, sono stati riproposti, per la stessa materia, con articoli
aggiuntivi.
Mi rendo conto che il problema può apparire squisitamente
formale e, tuttavia, in passato, in questa Assemblea, lei stesso,
signor Presidente, non ha permesso che determinazioni già assunte
dall'Aula negativamente (e la soppressione è una deliberazione
negativa) venissero poi riproposte sotto qualsiasi forma. E
peraltro così dispone il nostro Regolamento che, all'articolo 111
comma 2, recita: «Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma,
articoli aggiuntivi od emendamenti contrastanti con precedenti
deliberazioni dell'Assemblea adottate sull'argomento o estranei
sullo specifico oggetto della discussione.» Seppure è anche vero
che poi lo stesso comma conclude con il seguente ulteriore
periodo: «Il Presidente inappellabilmente decide previa lettura.»
, e quindi è facoltà del Presidente ammettere la proposta di un
emendamento che sia stato già oggetto di deliberazione.
Faccio soltanto notare, tuttavia, che in questa Assemblea, in
passato, non si è mai tornati su una materia già deliberata, se
non per correzioni materiali, a norma di Regolamento; qui,
invece, si sta adottando, in maniera ripetuta, la tecnica di
sopprimere per poi riproporre la stessa materia con un
emendamento aggiuntivo.
A tal fine, meglio avrebbe fatto la Commissione o il Governo -
non so chi sia a commettere l'errore - a presentare emendamenti
interamente sostitutivi, piuttosto che prima sopprimere e poi
riproporre con emendamenti aggiuntivi, perché ciò potrebbe creare
una condizione che, in altre sedute, potrebbe poi essere
contraddetta.
Per il futuro mi aspetto, signor Presidente, che allorquando
presenterò un emendamento sul cui contenuto quest'Aula si è già
espressa negativamente, lei lo accetti, altrimenti sarei
costretto a porre la questione pregiudiziale, prevista
dall'articolo 111, comma 3 del Regolamento interno, ogni
qualvolta si voti un emendamento aggiuntivo.
PRESIDENTE Onorevole Liotta, gli emendamenti soppressivi sono
cosa ben diversa da una norma approvata in positivo. La
soppressione crea un vuoto in un argomento che si chiede di
sostituire.
Io concordo sulla opportunità di limitarsi all'emendamento
sostitutivo, ma l'emendamento soppressivo non costituisce
precedente perché crea un vuoto che il sostitutivo colma.
LIOTTA Signor Presidente, se un articolo viene bocciato
dall'Aula, poi non lo si può ripresentare. E' già successo
PRESIDENTE Non è mai accaduto nel caso di emendamenti
soppressivi. E' accaduto questa sera.
Ritengo che si debba valutare attentamente la differenza tra
una norma positiva ed una soppressione. Comunque approfondirò
questa questione.
Riprende la discussione del disegno di legge 1084/A
PRESIDENTE Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 21
dell'articolo 4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 22
dell'articolo 4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 24
dell'articolo 4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 25 dell'articolo
4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 26 dell'articolo
4.
Comunico che è stato presentato dall'onorevole Formica
l'emendamento 4.26.R.
FORMICA Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del comma 26. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 29 dell'articolo
4. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Articolo 5
Disposizioni relative agli enti locali
1. Gli operatori economici che nell'ambito dei patti
territoriali per l'occupazione (P.T.O.), approvati dalla
Commissione europea con decisione del 29 dicembre 1998 (Piano
operativo multiregionale) e dal Ministero del bilancio, del
tesoro e della programmazione economica con decreto del 20
gennaio 1999, hanno realizzato le opere ad iniziativa privata
previste nei sopra richiamati P.T.O. in parte o interamente su
aree di proprietà di enti locali (comuni e province) che le hanno
concesse a vario titolo, possono richiedere ai su citati enti la
vendita delle aree suddette.
Gli enti locali suddetti con atto motivato del proprio organo
esecutivo, possono disporre la vendita di tali aree, in favore
degli attuali legittimi concessionari/locatari, ad un prezzo non
inferiore al loro valore di mercato determinato considerando, tra
l'altro, l'attuale destinazione urbanistica dei terreni in
argomento.
La vendita delle aree resta subordinata al decorso di almeno
cinque anni dall'inizio, documentato, delle attività economiche
previste nei P.T.O. sulle singole aree in questione.
2. L'articolo 13 della legge regionale 20 giugno, 1997, n. 19,
va interpretato nel senso che fin dalla sua entrata in vigore si
intende ad ogni effetto abrogato l'articolo 5 della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 7. E' fatta salva l'interpretazione
di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n.
16.
3. In relazione alle mutate condizioni del mercato del denaro e
della conseguente riduzione dei tassi di interesse per mutui
casa, nonché in relazione all'accordo tra Regione e Banco di
Sicilia per la riduzione dei tassi per chi ha stipulato mutui
agevolati ai sensi della legge regionale 1 agosto 1977, n. 79, e
tenuto conto che nelle ultime rate dei mutui non è previsto il
contributo, in conto interessi, la Regione è autorizzata al
pagamento degli interessi per i mutui contratti ai sensi della
legge regionale 1 agosto 1977, n. 79, anche per le rate per le
quali i contributi non sono previsti.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 78, della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6, modificato dall'articolo 15, comma 2 della
legge regionale 5 novembre 2001, n. 21 e integrato e modificato
dall'articolo 127, comma 44, della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17, è aggiunto il seguente:
1 bis. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e le autonomie locali si avvale della struttura, di cui
al comma 1, anche per l'automatizzazione di misure di sostegno
economico agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di
povertà qualunque sia la denominazione della predetta
automatizzazione.'.
5. Il comma 5 dell'articolo 2, il comma 6 dell'articolo 4 ed il
comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35 si interpretano nel senso che il riferimento ai voti
validi' si intende rivolto esclusivamente ai voti di lista. La
norma di cui al presente comma costituisce interpretazione
autentica delle disposizioni ivi indicate.
6. Nelle elezioni dei consigli comunali con popolazione
superiore a 10.000 abitanti e dei consigli provinciali non
concorrono all'assegnazione dei seggi le liste che non abbiano
conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi in ambito
rispettivamente comunale o provinciale.
Salvo quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 7 della legge
regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed
integrazioni, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a
ciascuna lista o ciascun gruppo di liste collegate con i
rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia,
si procede con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4
della legge 15 settembre 1997, n. 35.
7. Il numero 1 del comma 1 dell'articolo 10 della legge
regionale 24 giugno 1986, n. 31, è così modificato:
1. L'amministratore o il dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda
soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di
partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del
comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una
sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte
facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate
dell'ente.'.
8. Alle città ed ai comuni componenti le aree metropolitane
sono attribuite le risorse finanziarie necessarie per
l'attuazione dei programmi di coordinamento e l'esercizio delle
attività di competenza metropolitana. La disponibilità
finanziaria verrà ripartita tra le città metropolitane in misura
proporzionale alla popolazione residente nel mese di dicembre
dell'anno precedente a ciascun esercizio finanziario. Le modalità
d'assegnazione sono stabilite con regolamento predisposto
dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle
autonomie locali.
9. I contratti per acquisti e forniture di servizi da parte
degli enti locali e della Regione stipulati a seguito di
esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2005-2007, possono
essere rinnovati per una sola volta e per periodo non superiore a
due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione
del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il
rimanente contenuto del contratto.
10. Nella Regione siciliana, la perizia e la conseguente
certificazione che attiene alle pratiche di adozione, come
regolamentata dalla legislazione vigente, è consentita, per
quanto di competenza, esclusivamente a psicologi-psicoterapeuti
regolarmente iscrittiall'ordine degli psicologi; gli stessi
devono, inoltre, essere iscritti in apposito elenco presso i
Comuni capofila dei distretti socio-assistenziali della Regione
siciliana a norma della legge 8 novembre 2000, n. 328.
L'istituzione e la tenuta degli elenchi é disciplinata da
apposito decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e
le autonomie locali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Gli enti locali sono autorizzati a stipulare apposite
convenzioni con gli psicologi- psicoterapeuti, che ne abbiano i
requisiti, ed iscritti all'elenco di cui al precedente comma per
l'espletamento delle attività connesse al rilascio delle
certificazioni. Ciascuna prestazione è soggetta al pagamento da
parte dell'utenza di quanto previsto in materia dal tariffario
dell'Ordine degli Psicologi, secondo quanto previsto dal predetto
decreto, il quale prevede altresì le modalità per il rilascio
della documentazione, nonché lo schema delle convenzioni, ivi
compresi gli importi dovuti dagli enti locali per il servizio
reso in convenzione.
11. Gli oratori di ogni confessione religiosa, esistenti nel
territorio regionale ai sensi degli articoli 7 ed 8 della
Costituzione della Repubblica e della correlata legislazione di
attuazione, sono ammessi a godere, a domanda del legale
rappresentante, degli aiuti previsti dalla legislazione regionale
in materia di volontariato, attività sportive, del tempo libero,
della cultura e dell'espressività artistica. Un regolamento
emanato dal Governo regionale disciplina le modalità di
attuazione delle disposizioni dettate dal presente comma.
12. All'articolo 19, lettera c), dopo le parole al Presidente e
agli Assessori delle Unioni dei comuni e dei Consorzi fra enti
locali' sono aggiunte le parole
al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT' e
alla fine dell'articolo dopo le parole Consorzio fra enti locali'
sono aggiunte le seguenti parole Comuni in convenzione'.
13. Al fine di favorire e coordinare il processo di
decentramento delle funzioni amministrative nei confronti degli
enti locali ed incentivare la loro cooperazione ed azione comune,
nonché a sostegno dell'esigenza di offrire agli amministratori di
detti enti strumenti moderni ed efficaci per meglio svolgere la
loro azione di governo dei bisogni delle comunità, la Regione
siciliana eroga forme di incentivazione e contributi alle
associazioni di enti locali e loro amministratori, che operano in
detto settore da almeno venti anni con attività e con una
pluralità di iniziative svolte con cadenza almeno annuale e
certificata da organismi pubblici regionali e con una presenza
negli organi consultivi della Regione assegnata in base a
disposizioni legislative.
I contributi alle associazioni di cui al presente comma sono
concessi annualmente per le seguenti finalità:
a) favorire l'incontro di documentate esperienze di pratiche di
buon governo con esito positivo conseguite da enti locali
nazionali ed europei in materia di realizzazione di processi di
sviluppo delle comunità e di servizi pubblici vari;
b) promuovere la cooperazione e le forme associative fra enti
locali, sviluppando il coordinamento di iniziative comuni fra gli
amministratori degli enti locali siciliani ed operando anche, su
loro richiesta, sia per garantire ogni necessario supporto nella
amministrazione dell'ente, sia per la risoluzione conciliativa di
eventuali contrasti e difformità operative esistenti fra
amministrazioni;
c) realizzare una costante e continua attività formativa e di
consulenza in favore degli amministratori locali al fine di
agevolare la cognizione dei processi riformatori in atto,
nell'ambito del ruolo loro assegnato dal principio della
separazione dei poteri.
Con apposito decreto presidenziale sono stabiliti i criteri di
riparto dei contributi annuali ed è regolamentato il rapporto tra
le associazioni predette e la Regione per la individuazione dei
progetti, degli incentivi, delle modalità di attuazione delle
azioni e del riscontro dei risultati.
Per le finalità della presente disposizione è autorizzata la
spesa di 10 migliaia di euro per l'esercizio finanziario in
corso. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 8 luglio 1977, n.
47 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito
dal seguente:
2. I finanziamenti sono concessi ai comuni previa presentazione
di apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante
dell'ente e devono essere definiti entro trenta giorni'.
Sono abrogati i commi 2, 4, 5 bis dell'articolo 43 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2.
15. All'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n.
214, le parole '30 novembre' sono sostituite dalle parole '30
luglio' e le parole '31 ottobre' sono sostituite dalle parole '30
giugno'.
16. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 3 agosto 1999, n.
265, così come recepito dal comma 2 dell'articolo 22 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si applica a far data dalla
pubblicazione della legge 3 agosto 1999, n. 265.
17. Al registro generale di cui al comma 1 dell'articolo 7,
della legge regionale 7 giugno1994, n. 22, possono iscriversi
anche i consorzi costituiti, in prevalenza, da organizzazioni di
volontariato. Le organizzazioni di volontariato devono
rappresentare non meno del 70 per cento del consorzio. Ai sensi
dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 la
iscrizione nel registro generale è condizione necessaria per
potere accedere alla stipulazione di convenzioni con lo Stato, la
Regione, gli enti locali ed altri enti pubblici o strutture
pubbliche, potere accedere a contributi dello Stato, della
Regione, di enti locali o di istituzioni pubbliche, fruire delle
agevolazioni fiscali. L'iscrizione, secondo l'attuale
formulazione dell'art. 7 della legge regionale 22/94, è riservata
alle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio
regionale ed effettivamente in attività.
18. L'indennità di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Regione 18 ottobre 2001, n. 19, spetta anche ai
sindaci che per loro scelta non hanno avuto corrisposta
l'indennità mensile di funzione.
19. Il comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile
1999 n. 10, è abrogato.
Il comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, è sostituito dal seguente:
3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato
della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto
elencate:
a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;
b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni:
d) modifiche allo statuto.
Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni
dalla loro adozione alla struttura dell'Assessorato competente
all'attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono
approvati o annullati con provvedimento da notificare
all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione.
Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un
provvedimento entro detto termine divengono esecutive.
L'esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a
condizioni.'.
20. Nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e
delle province, da effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma 2,
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche
ed integrazioni, viene operata una riserva pari all'1 per cento
delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali che
attivino misure di fuoriuscito dal bacino dei lavori socialmente
utili, ai sensi della vigente legislazione. Con decreto
dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e
le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professione e
l'emigrazione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali,
sono definiti i criteri per il riparto della riserva operata ai
sensi del presente comma.
21. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è
autorizzato a concedere agli enti locali che versano in
condizioni strutturalmente deficitarie, che provvedono alla
stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio
finanziati con oneri a carico del bilancio regionale, il
contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale
26 novembre 2000, n. 24, elevato a 40 mila euro, nei limiti delle
risorse assegnate al fondo unico per il precariato istituito con
l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e
purché il contributo medesimo venga destinato a coprire i costi
relativi al personale stabilizzato. Tale disposizione trova
applicazione anche nei confronti di quei comuni che non hanno
proceduto alla stabilizzazione dei lavoratori, ancorché abbiano
beneficiato del predetto contributo.
22. E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di
rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali
ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti
la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee
difficoltà finanziarie. Al fondo è annualmente accantonata una
quota pari al 4,5 per cento dell'importo relativo al fondo per le
autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge
regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Con decreto del Presidente
della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e
sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite
le modalità di utilizzazione del fondo suddetto e il riparto a
consuntivo delle somme non utilizzate, fermo restando che possono
accedere alle risorse del fondo le società d'ambito con capitale
sociale di almeno un milione di euro interamente versato.
I comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito
territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire
finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura
delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente
alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel
bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata
dotazione.
La richiesta di utilizzazione del fondo deve essere avanzata
dalla società d'ambito successivamente all'utilizzo di fondi
alternativi, ivi compresi quelli dei comuni di riferimento e il
ricorso all'indebitamente presso il sistema bancario.
Le risorse anticipate dal fondo vengo reintroitate con i
versamenti delle società d'ambito beneficiarie a seguito della
riscossione della tassa o della tariffa di igiene ambientale
ovvero, in carenza di riscossioni sufficienti, con il recupero
delle somme spettanti agli enti locali del medesimo ambito
territoriale a valere sul fondo per le autonomie locali di cui
all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003,
n. 21.
Il ritardo nei versamenti di cui in precedenza autorizza il
Presidente della Regione ad attivare l'azione sostitutiva nei
confronti del soggetto inadempiente.
Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma il
Dipartimento Bilancio e Tesoro su richiesta dell'Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle
autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della
Regione le necessarie variazioni.
23. All'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, dopo la parola rimane' aggiungere le parole ogni anno' e
sostituire le parole si avvalgono' con le parole devono
avvalersi'».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dall'onorevole Miccichè: 5.1.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.1,
5.7.1, 5.8.1, 5.9.1, 5.10.1, 5.11.1, 5.12.1, 5.13.1, 5.14.1,
5.15.1, 5.16.1, 5.17.1, 5.18.1, 5.19.1, 5.20.1, 5.21.1, 5.22.1,
- dall'onorevole ..: 5.2.2,
- dall'onorevole Acierno: 5.3.2, 5.8.2, 5.13.3, 5.21.2,
- dagli onorevoli Forgione e Liotta: 5.6.2, 5.11.2, 5.13.2,
5.20.2, 5.22.2,
- dagli onorevoli Crisafulli, Cracolici, Speziale, Capodicasa:
5.6.2, 5.22.3,
- dagli onorevoli Oddo e Speziale: 5.8.3,
- dagli onorevoli Cracolici, Speziale: 5.16.2, 5.16.3,
- dall'onorevole Speziale: 5.16.4,
- dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe e Maurici: 5.26.1.
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 3 dell'articolo
5. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 8 dell'articolo
5. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa agli emendamenti 5.6.1 e 5.6.2, di identico contenuto,
soppressivi del comma 6 dell'articolo 5.
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, gli emendamenti si riferiscono
alla soppressione dei commi 5 e 6, non solo del comma 6.
PRESIDENTE I testi riguardano soltanto il comma 6.
ACIERNO Forse per errore è rimasto anche l'emendamento che
prevede la soppressione dei commi 5 e 6.
PRESIDENTE Possiamo ovviare all'errore.
Comunico che è stato presentato dalla Commissione un
emendamento soppressivo dei commi 5 e 6 dell'articolo 5.
TUMINO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
TUMINO Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ancora
davanti agli occhi l'esperienza delle elezioni di Messina, dove
sono state presentate quarantuno liste, ed anche le elezioni di
Catania, che sono state caratterizzate da più di trenta liste.
C'è un disorientamento generale in quanto le liste non si
differenziano per contenuti ideali ma sono semplicemente liste di
comodo, che servono a procurare voti ad un candidato sindaco o ad
un altro.
Per iniziativa di questo Governo, ma anche di partiti della
maggioranza e dell'opposizione, abbiamo portato avanti una legge
che prevede lo sbarramento del 5 per cento per le elezioni
regionali; io non ero favorevole a quella legge, ma quella legge
c'è ed oggi è punto di riferimento per tutti: noi non possiamo
non adottare una norma che prevede lo stesso sbarramento per le
elezioni comunali e provinciali.
Quanto al fatto che questa norma non è attinente al disegno di
legge in discussione, mi permetto di fare osservare che di norme
non attinenti ce ne sono decine, forse centinaia.
Pertanto, onorevoli colleghi, ritengo che è nostro dovere dare
questo segnale di coerenza alla normativa elettorale in Sicilia,
non lasciandoci trasportare da logiche che possono avere il
fiato corto , che possono essere oggi convenienti per qualcuno e
domani per qualcun altro. Ragioniamo in termini di interesse
collettivo.
Non deve più succedere che in un comune - come potrebbe essere
Palermo tra pochi mesi - si presentino 60 liste. Credo che noi
faremmo un danno anche al senso della politica.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, chiedo di procedere
separatamente alla votazione dei commi 5 e 6, perchè si tratta di
argomenti sostanzialmente diversi.
PRESIDENTE Accolgo la richiesta dell'onorevole Spampinato.
Pongo pertanto in votazione il comma 5 dell'emendamento 5.5.1,
soppressivo del comma 5 dell'articolo5. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione gli emendamenti 5.6.1 e 5.6.2, soppressivi
del comma 6 dell'articolo 5.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Sono approvati)
Gli emendamenti 5.6.2, 5.8.3 e 5.8.2 decadono.
L'Assemblea ne prende atto.
Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento C 5,
soppressivo del comma 10 dell'articolo 5.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 5.11.2. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 5.13.2. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Gli emendamenti 5.16.4, 5.16.3 e 5.16.2 decadono.
Si passa all'emendamento 5.20.2. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 5.22.2. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
L'emendamento 5.22 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
Si passa all'emendamento 5.23.1. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 14
dell'articolo 5. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:
«Articolo 6
Disposizioni relative ai lavori pubblici
1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3
novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è
prorogato al 31 dicembre 2006.
2. Per gli immobili di edilizia residenziale pubblica per i
quali siano in corso o siano programmati opere di manutenzione
straordinaria gli enti proprietari procedono alla dismissione
degli immobili sempre che i beneficiari abbiano i titoli previsti
dalle norme, riservandosi si richiedere agli acquirenti eventuali
quote loro dovute per le opere realizzate.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 124 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25, sono aggiunti i seguenti:
4 bis. Oltre agli interventi indicati al comma 2, sono
considerati di preminente interesse regionale il decoro e la
pulizia delle parti degli edifici e di decoro e la pulizia delle
parti degli edifici e di altri manufatti edilizi siti nei centri
storici, che prospettano su spazi pubblici o dagli stessi
comunque visibili. Pertanto, sono dichiarate di pubblica utilità,
indifferibili ed urgenti tutte le opere occorrenti per il
rifacimento e la pulizia di dette parti di edifici e di altri
manufatti. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può ordinare
l'esecuzione delle predette opere sulla proprietà pubblica o
privata.'.
4. Viene istituita la struttura tecnica regionale di
sorveglianza sismica, coordinamento e vigilanza sull'opera di
attraversamento stabile dello stretto di Messina e la protezione
dai maremoti nel bacino mediterraneo con funzioni di:
a) sorveglianza sismica dell'area dello stretto con vigilanza
sulla compatibilità dell'opera di attraversamento stabile e delle
connesse infrastrutture di raccordo e di mitigazione;
b) funzioni di coordinamento e supporto alle reti di
allertamento internazionale per la segnalazione dei maremoti nel
bacino mediterraneo;
c) attività di vigilanza, controllo, coordinamento e
snellimento delle procedure di competenza regionale ai sensi del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 anche a supporto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla
progettazione e realizzazione della struttura di attraversamento
stabile e delle connesse opere infrastrutturali di raccordo
ricadenti sul territorio regionale.
La struttura opera con organico dell'Amministrazione regionale
avvalendosi anche di personale degli enti locali e della comunità
scientifica con comprovata esperienza nei settori di competenza.
5. All'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10,
come modificato dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole legge 22 ottobre 1971, n. 865 e
successive modifiche' inserire le parole
integrata dal Presidente della commissione edilizia comunale e
da due esperti designati dal sindaco;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente.
3. Il parere della commissione tecnica integrata di cui al
comma 1 è obbligatorio, costituisce attestato di conformità allo
strumento urbanistico, ed è propedeutico all'approvazione del
progetto. Le spese di funzionamento della commissione tecnica
trovano copertura sugli stanziamenti della presente legge.'
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. l'approvazione definitiva del progetto viene deliberata dal
consiglio di amministrazione dell'istituto autonomo case popolari
di Messina, con successiva presa d'atto da parte della giunta
municipale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità
d'urgenza e indifferibilità delle opre previste e determina
l'applicazione dell'articolo 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n.
327.
d) al comma 6, dopo le parole incarichi di progettazione' sono
inserite le parole e di studi di fattibilità anche di interventi
di trasformazione urbana'.
6. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9
agosto 2002, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
3 bis. L'assegnazione degli alloggi è, altresì, subordinata
all'esibizione dei contratti di utenza con i soggetti erogatori
di energia elettrica ed acqua, che provvedono alla loro
stipulazione a seguito dell'esibizione della domanda di
assegnazione con la prova dell'avvenuta ricezione da parte
dell'istituto competente. Gli istituti autonomi case popolari
comunicano ai sopradetti enti erogatori l'eventuale rigetto
dell'istanza di assegnazione.'.
7. Il canone di locazione per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, determinato ai sensi della legge regionale
7 giugno 1994, n. 18, non può essere inferiore ad euro 52,00 e
superiore a euro 208,00.
8. La Regione siciliana, Assessorato regionale dei lavori
pubblici, per far fronte alle obbligazioni scaturenti dalla
Convenzione 20 aprile 2004 e del successivo atto integrativo di
affidamento del servizio di fornitura idrica alla società
Siciliacque, relativamente agli impegni contrattuali di AMAM per
il periodo 1 luglio 2004 - 30 giugno 2009, è autorizzata ad
utilizzare parte della somma di cui all'articolo 23 della legge
regionale 5 novembre 2004, n. 15, fino alla concorrenza di
8.000.000,00 di euro.
9. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazione le somme
assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge 2
maggio 1990, n. 104, non impegnate alla data del 31 dicembre
2001, sono destinate nell'esercizio 2005 agli interventi di cui
all'articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
10. La Regione, al fine di consentire agli istituti autonomi
per le case popolari il perseguimento dei propri fini
istituzionali e di pubblica utilità, autorizza l'utilizzo delle
assegnazioni e/o delle residue economie fino alla concorrenza
delle intere assegnazioni già attribuite nell'ambito dei
programmi di edilizia residenziale pubblica emanati in data
antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112
del 1998. Le disponibilità di cui al presente comma, anche
mediante accorpamento, possono essere utilizzate dagli istituti
beneficiari per ulteriori lavori di completamento dei progetti
originari ovvero per la realizzazione di nuovi interventi
compresi nell'ambito di una delle categorie ammissibili dalle
originarie leggi di spesa, tramite la presentazione presso
l'Assessorato regionale dei lavori pubblici dei relativi
progetti, debitamente valicati ed approvati.
11. Qualora ricorrano le condizioni di carenze di organico o di
adeguate professionalità all'interno dell'ente, previste
dall'articolo 7, comma 5, secondo periodo, della legge regionale
11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla legge regionale 2
agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il
parere in linea tecnica è espresso dall'Ufficio del Genio Civile
competente per territorio o dall'Ispettorato tecnico dei lavori
pubblici o dall'Ispettorato tecnico regionale dell'Assessorato
regionale dei lavori pubblici. Detto parere è espresso mediante
una conferenza dei servizi, convocata con le modalità e le
procedure di cui all'articolo 7, comma 7, dall'organo competente
ad esprimere il parere.
12. Nell'ambito della Regione, per quanto attiene i componenti
dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case
popolari, nominati in rappresentanza del Ministero dei lavori
pubblici e del ministero del lavoro, le indicazioni sono
effettuate dall'Assessore regionale ai lavori pubblici e
dall'Assessore regionale per il lavoro, la formazione
professionale e l'emigrazione, che provvedono, ciascuno per la
parte di propria competenza a designare un proprio
rappresentante.
In sede di prima applicazione della presente norma si
provvederà alle designazioni a far data dall'1 gennaio 2006.
13. A seguito delle individuazione dei soggetti occupanti alla
data del 31 dicembre 2004 alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5
febbraio 1992, n. 1, il comune e l'ente gestore provvedono
all'assegnazione degli alloggi a coloro che detengono in via di
fatto e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2
del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 ed alla stipula del relativo
contratto.
14. Al comma primo dell'articolo 14 della legge regionale 27
dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni,
sostituire le parole con delibera del consiglio comunale' con le
parole dal dirigente generale o dal funzionario apicale'».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Forgione e Liotta: 6.0.1, 6.4.2,
- dall'onorevole Villari: 6.1.2,
- dagli onorevoli Villari e Speziale: 6.1.3,
- dall'onorevole Miccichè: 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.4.1, 6.5.1,
6.6.1, 6.7.1, 6.8.1, 6.9.1, 6.10.1, 6.11.1, 6.12.1, 6.13.1,
6.14.1,
- dall'onorevole Cracolici: 6.2.2,
- dagli onorevoli Speziale e Cracolici: 6.2.3
- dall'onorevole Acierno: 6.4.3
- dagli onorevoli Moschetto e Misuraca: 6.4.4
- dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici, Burgaretta
: 6.6.2, 6.13.2, 6.14.2.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo
formalmente alla Presidenza di dichiarare improponibili le norme
riguardanti i lavori pubblici in quanto non attinenti alla
materia oggetto del disegno di legge.
Chiedo, altresì, di sospendere brevemente i lavori in modo tale
che gli uffici forniscano i riferimenti normativi degli articoli
che stiamo votando.
PRESIDENTE Onorevole Spampinato, lei ha in suo possesso una
vecchia copia del fascicolo degli emendamenti; adesso gli uffici
le procureranno quella aggiornata.
Si passa all'emendamento 6.0.1. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 4 dell'articolo
6. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 13 dell'articolo
6. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 6.4.2 e il 6.13.2 sono assorbiti.
Si passa all'emendamento 6.6.2. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 6.14.2. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Gli emendamenti 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2 e 6.2.3 decadono.
Si passa all'emendamento 6.4.4.
MISURACA Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli onorevoli degli onorevoli Forgione, Liotta, Tumino e
Spampanato dichiarano il loro voto contrario.
Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:
«Articolo 7
Disposizioni relative al lavoro
1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 19 maggio 2005, n. 5,
risulta così modificato:
5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare
applicazione anche per i cantieri di cui all'articolo 24 della
legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non
risultano avviati alla data di notifica del decreto di
finanziamento dei cantieri di cui all'articolo 1 della legge
regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le somme assegnate per i cantieri
non avviati, potranno essere utilizzate per proseguire le
attività dei cantieri di servizi.'.
2. All'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è
aggiunto il seguente comma:
6 bis. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai
sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10.'.
3. La Regione promuove iniziative volte al reinserimento
sociale dei cittadini detenuti in espiazione di pena, mediante
forme di sostegno finanziario alle imprese private che procedano
alla utilizzazione, con contratto di prestazione d'opera o
mediante assunzione di lavoratori detenuti in espiazione di pena.
Per le finalità di cui al presente comma si applicano le norme
previste dalla legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.
4. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio
2005, n. 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) esprime parere vincolante sui piani di formazione destinati
ai detenuti o ex detenuti, nonché sulle istanze presentate ai
sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.
5. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio
2005, n. 5, la parola cinque' è sostituita dalla parola sette'.
6. Al fine di consentire, nel corso dell'anno 2006, lo
svolgimento degli interventi in favore dei soggetti in atto
impegnati in attività socialmente utili di cui all'art. 1 della
legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, o nelle attività di
stabilizzazione previste dalle norme in vigore, l'Assessorato
regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione può autorizzare la prosecuzione
delle attività medesime ed il finanziamento delle misure di
stabilizzazione, nei limiti delle risorse assegnate ai fondo
unico per il precariato istituito con l'art. 71 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
7. A far data dall'1 gennaio 2006, i contratti stipulati
dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12
della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive
modifiche ed integrazioni, vengono confermati con durata
quinquennale. Ai predetti contratti ed ai contratti quinquennali
stipulati dai lavoratori in attività socialmente utili con
l'Amministrazione regionale trova applicazione il contratto
collettivo regionale di lavoro e le relative voci stipendiali
previste nelle relative tabelle.
Ai fini dell'applicazione della precedente disposizione, i
contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli
articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e
successive modifiche ed integrazioni, con scadenza nel corso
dell'anno 2005 vengono prorogati fino al 31 dicembre 2005. I
contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli
articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e
successive modifiche ed integrazioni, con scadenza successiva al
31 dicembre 2005 possono essere rescissi con effetto dalla
predetta data.
I servizi ispettivi dell'Assessorato regionale del lavoro,
della previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione provvederanno a porre in essere gli adempimenti
sanzionatori nei confronti degli enti inadempienti alle
previsioni di cui all'articolo 74 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, segnalati dagli uffici provinciali del
lavoro. Attesa la natura meramente assistenziale dell'assegno per
attività socialmente utili, ai lavoratori interessati alle
procedure di cui agli articoli 74 e 75 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, il predetto trattamento economico verrà
corrisposto regolarmente, ed in caso di mancata prestazione delle
ore, le stesse potranno essere recuperate nei mesi successivi,
fermo restando il limite orario di cui all'ari. 8, comma 3, del
decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
In caso di crisi aziendali, di area o di settore che non
consentano il mantenimento dei livelli occupazionali di
lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in
materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati,
l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale
della formazione professionale e dell'emigrazione, potrà erogare,
nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il
precariato istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, i benefici di legge previsti per la
stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio
dei lavori socialmente utili. Per l'applicazione del presente
comma sarà attivata apposita concertazione tra l'ufficio
provinciale del lavoro, il datore di lavoro, l'ente interessato
alle procedure di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali
aziendali dei lavoratori.
La disciplina recata dall'art. 8 del decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 468, trova applicazione, in quanto compatibile,
anche nei confronti dei soggetti impegnati in progetti che
erogano un assegno mensile per lo svolgimento di attività o
esperienze lavorative. Il provvedimento di riconoscimento di tale
stato viene adottato dall'ente in cui vengono svolte le
prestazioni da parte del lavoratore e comunicato all'Assessorato
regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione, le disposizioni di cui al
precedente comma non trovano applicazione nei confronti dei
tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e dei piani di inserimento
professionale dei giovani di cui all'art. 15 della legge 19
luglio 1994, n. 451 e dell'articolo 9 octies della legge 28
novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della legge
regionale 29 dicembre 2003, n. 21, aggiungere il seguente periodo
Sono fatte salve le procedure dell'affidamento attraverso il
rinnovo di convenzioni con cooperative costituite da ex
lavoratori LSU - di cui all'articolo 23 della legge regionale n.
85/95 e con cooperative costituite da ex lavoratori fruitori di
trattamenti previdenziali - per l'esternalizzazione dei servizi
ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n.
468/97 a condizione che siano state stipulate, comunque, prima
dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 2003, n. 306.'.
9. Dopo il comma 5 quater dell'articolo 22 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed
integrazioni è inserito il seguente:
5 quinquies. Per agevolare lo sviluppo imprenditoriale delle
cooperative giovanili di cui al comma 5, il numero dei soci
giovani da avviare al lavoro, dopo l'approvazione degli atti di
collaudo finale, è rideterminato nella misura del 50 per cento di
quello prescritto nel provvedimento di concessione e si applica
anche per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 5
ter.'.
10. Al fine di procedere ad una più rapida attuazione delle
riforme in materia di lavoro, l'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione è autorizzato ad assegnare le risorse a tal fine
stanziate dallo Stato al dipartimento regionale agenzia per
l'impiego e la formazione professionale ed ai servizi periferici
e centrali, ivi compresi quelli ispettivi, del dipartimento
regionale del lavoro, nel rispetto della ripartizione
territoriale prevista dallo Stato.
11. Al fine di consentire la definizione di contenziosi
esistenti presso il CIAPI di Palermo, l'Assessore regionale per
il lavoro è autorizzato ad erogare al CIAPI di Palermo la somma
di 200 migliaia di euro. All'onere finanziario relativo si farà
fronte con parte delle disponibilità del capitolo 381701.
12. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4
giugno 1980, n. 55, introdotto dall'articolo 6 della legge
regionale 6 giugno 1984, n. 38, è così modificato:
Il comitato, che ha sede presso l'Assessorato regionale del
lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale
e dell'emigrazione, si compone di sette membri, esperti in
emigrazione o immigrazione, scelti anche fra i componenti della
Consulta regionale dell'emigrazione'.
13. Le procedure di controllo e la certificazione dei
rendiconti delle attività formative di cui all'articolo 63 della
legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, sono estese ai progetti
affidati ad enti ed organismi previsti dalla normativa vigente
che hanno concluso le attività e le relative operazioni di
rendicontazione e per le quali non è possibile procedere alle
ulteriori spese oltre il 31 dicembre 2006. Per fare fronte alla
spesa di cui al presente comma si fa ricorso allo stanziamento
previsto per l'articolo 62 della legge regionale 10 dicembre
2001, n. 21.
14. Le procedure di decadenza dai lavori socialmente utili,
previste dalla vigente disciplina, non trovano applicazione nei
confronti di quei soggetti il cui processo di stabilizzazione sia
venuto meno per cause esterne e comunque non imputabili alla
volontà dei soggetti interessati alla stabilizzazione.
15. Il comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 23
dicembre 2002, n. 23, è soppresso.
16. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 41, comma 1, della
legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, il contributo di cui
all'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è
pari al quintuplo del contributo annuale erogato dall'Assessorato
regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione, ai sensi degli articoli 11 e 12
della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e ripartito in
cinque annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore
assunto con contratto a tempo indeterminato.
17. L'intesa tra l'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e
l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
stipulata o da stipularsi secondo le disposizioni di cui
all'articolo 15 bis della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e
successive modifiche ed integrazioni si applica sia per il
conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
al predetto Istituto dai datori di lavoro già autorizzati, sia
per quelli dovuti dai datori di lavoro che hanno presentato
domanda di autorizzazione allo sgravio contributivo ai sensi
della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche
ed integrazioni e non l'hanno ancora ottenuta alla data di
entrata in vigore della presente legge. L'aiuto di cui ciascun
datore di lavoro, in possesso dei requisiti previsti dalla legge
regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed
integrazioni, può beneficiare in applicazione della disposizione
contenuta al comma 1 è finanziato entro i limiti previsti per gli
aiuti de minimis'. Per le finalità di cui al presente comma è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 250
migliaia di euro. Al relativo onere si provvede con parte delle
disponibilità dell'UPB 7.4.1.3.99, capitolo 320517, del bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
18. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad
approvare il piano regionale dell'offerta formativa 2006, dando
corso allo stesso con effetto dall'1 gennaio 2006, nei limiti del
monte ore complessivo approvato per il piano regionale
dell'offerta formativa 2005. Alla spesa derivante si fa fronte
con i necessari appostamenti nel bilancio di previsione 2006».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Forgione e Liotta: 7.0.1, 7.16.2,
- dall'onorevole Miccichè: 7.1.1, 7.2.1, 7.3.1, 7.4.1, 7.5.1,
7.6.1, 7.7.1, 7.8.1, 7.9.1, 7.10.1, 7.11.1, 7.12.1, 7.13.1,
7.14.1, 7.15.1, 7.16.1, 7.17.1, 7.18.2,
- dall' onorevole Speziale: 7.1.2, 7.1.3, 7.14.4, 7.16.4,
- dall'onorevole Misuraca: 7.2.2,
- dall'onorevole Acierno: 7.3.2, 7.5.2, 7.7.3, 7.11.2, 7.13.2,
7.14.2, 7.16.3, 7.17.2, 7.18.2,
- dall'onorevole Segreto: 7.7.2,
- dagli onorevoli Villari e Speziale: 7.14.3,
- dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe e Maurici: 7.18.1.
Si passa all'emendamento 7.0.1. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 3 dell'articolo
7. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 4 dell'articolo
7. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 8 dell'articolo
7. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 13 dell'articolo
7. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 14 dell'articolo
7. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 18
dell'articolo 7. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 7.17.2. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 7.18.1. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Gli emendamenti 7.3, 7.1.2, 7.7.2, 7.14.3, 7.14.4 e 7.16.4
decadono.
L'emendamento 7.2.2 è superato.
Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi seduto.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 8. ne do lettura:
«Articolo 8
Disposizioni relative ai beni culturali
1. All'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, è aggiunta la seguente lettera:
p) in favore della Scuola superiore della Pubblica
amministrazione sezione decentrata di Acireale di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 1987'.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo
di programma quadro Promozione e diffusione dell'arte
contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e
urbanistici nelle regioni del Sud d'Italia - II atto integrativo
lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno', il
dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e
dell'educazione permanente, tramite apposita struttura intermedia
denominata Film Commission Regione siciliana', provvede al
rilascio delle autorizzazioni, in ambito regionale e anche in
deroga ai canoni e corrispettivi vigenti, per l'accesso ai luoghi
della cultura siciliani e per l'uso strumentale, precario e la
riproduzione dei beni culturali siciliani, ai sensi degli
articoli 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, sentite le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali
competenti per territorio.
3. Al fine di consentire l'immediata attuazione degli
interventi in materia di diritto allo studio universitario per
l'Università di Enna, nelle more della definizione delle
procedure per l'istituzione dell'Ente regionale per il diritto
allo studio universitario secondo quanto previsto dalla legge
regionale 25 novembre 2002, n. 2, il Presidente della Regione
nomina, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente
legge, un commissario che esercita le competenze proprie degli
ERSU.
Alla lettera b) dell'articolo 20 della legge regionale 25
novembre 2002, n. 2, dopo le parole da essa dipendenti' sono
aggiunte le parole nonché degli enti sottoposti a controllo o
vigilanza della Regione medesima.'.
All'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è
aggiunto il seguente comma:
'11. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione è autorizzato, in deroga a quanto
disposto al comma 1, ad erogare a partire dall'anno accademico
2005- 2006 i finanziamenti come previsto nel presente articolo al
Consorzio ennese universitario fino alla chiusura dei corsi
regolarmente attivati dalle università di Palermo e di Catania e
non ancora assorbiti dalla nuova Università di Enna .
4. Alla determinazione della spesa da autorizzare per le
finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 9 agosto
2002, n. 9, si provvede, a decorrere dell'esercizio finanziario
2006, annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h),
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive
modifiche ed integrazioni.
5. All'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, sono aggiunte le seguenti lettere:
p) istituto di studi politici San Pio V;
q) associazione Sviluppo PMI e Amministrazione pubblica, con
sede in Palermo.'.
6. Per consentire la manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'immobile sede della Fondazione Plaza, è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005. la spesa di 500 migliaia di curo
cui sí provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3
capitolo 381701.
Per consentire lo svolgimento di attività strumentali e di
supporto della didattica e della ricerca scientifica e
tecnologica è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, in
favore della Fondazione Politecnico del Mediterraneo, la spesa di
50 migliaia di curo cui si provvede con parte delle disponibilità
dell'UPB 9.4.1.1.3 capitolo 381701.
L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione è autorizzato ad erogare in favore delle
Fondazioni di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2006, un contributo valutato rispettivamente in 500
migliaia di euro ed in 50 migliaia di euro per ciascun anno, alla
cui determinazione si provvede annualmente ai sensi dell'articolo
3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10.
L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della
pubblica istruzione è autorizzato ad effettuare interventi per
consentire la realizzazione di impianti di sorveglianza e di
misure antiterrorismo nelle zone archeologiche, nelle
biblioteche, nei monumenti e nei musei ed istituzioni aventi
carattere musicale.
L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della
pubblica istruzione è, altresì, autorizzato a consentire la
realizzazione di locali idonei per lo svolgimento di servizi
aggiuntivi negli istituti e nei luoghi di cultura di cui
all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Per le finalità dei commi 4 e 5 è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, la spesa complessiva di 3.000 migliaia di curo
di cui 1.000 migliaia di curo per le finalità del comma 1 e 2.000
migliaia di euro per le finalità del comma 2 cui si provvede cori
parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3 capitolo 381701. Per
gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa è determinata ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10.
Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 19
maggio 2005, n. 5, è autorizzata per l'esercizio finanziario
2005, l'ulteriore spesa di 500 migliaia di curo cui si provvede
con parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3 capitolo 381701.
Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 19 maggio
2005, n. 5, dopo le parole 16 novembre 1972' aggiungere le
seguenti parole nonché per la partecipazione al patrimonio della
relativa fondazione' e dopo il comma 2 è aggiunto il seguente
comma 3. Alla determinazione del contributo da assegnare alla
fondazione si provvede annualmente ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10'
Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1
marzo 1995, n. 16, aggiungere le seguenti parole - n. 2
rappresentanti della Regione siciliana designati dall'Assessore
regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica
istruzione'.
L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della
pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con
la Società italiana degli autori ed editori per il controllo dei
proventi derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso per
l'accesso a monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici e
mostre.
Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 50 migliaia di curo cui
si provvede con una quota fino ad un massimo del 3 per cento dei
proventi di cui all'articolo 7 della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10 e successive modifiche cd integrazioni.
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999
n. 10, e successive modifiche ed integrazioni le parole '30 per
cento' sono sostituite con le parole '27 per cento'.
Per l'esercizio finanziario 2007 la spesa valutata in 100
migliaia di curo trova riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione codice 12.02.01 accantonamento 1001.
7. All'articolo 28 della legge regionale 29 dicembre 2003, n.
21, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
2 bis. Della soprintendenza di cui al comma 1 sono istituite
sezioni provinciali, aventi competenza sui tratti di mare
adiacenti al territorio provinciale con consistente patrimonio
subacqueo. Ciascuna sezione ha sede nel capoluogo di provincia
dotato di infrastrutture di approdo e, per la provincia di
Caltanissetta, in altro comune aventi analoghe infrastrutture.'.
8. All'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, è aggiunta la seguente lettera:
q) fondazione Auxilium con sede in Trapani'.
9. All'articolo 2, comma 1 della legge regionale 5 marzo 1979,
n. 15, dopo le parole ripartizione delle somme' aggiungere , in
base al numero complessivo degli iscritti della sede regionale e
delle sedi provinciali, di ciascuna associazione,'.
10. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 5 marzo
1979, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni dopo le
parole centrali e periferici' aggiungere le parole e di
fondazioni dallo stesso costituite'.
11. I servizi di prenotazione e biglietteria a distanza per i
siti direttamente gestiti dall'Assessorato regionale dei beni
culturali, ambientali e della pubblica istruzione sono
realizzati, anche con procedure automatizzate (teleticketing),
mediante la Fondazione Federico II istituita con legge 9 dicembre
1996, n. 44, ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a),
comma 3, dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio emanato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con la Fondazione
Federico II apposita convenzione ai sensi delle disposizioni di
cui al Titolo II del citato Codice dei beni culturali e del
paesaggio.
12. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della legge
regionale 15 maggio 1991, n. 27, e successive modifiche ed
integrazioni è cosi sostituita d) per un importo non inferiore al
75 per cento dello stanziamento del capitolo 109704 UPB 1.4.1.3.1
per la formazione linguistica dei partecipanti al master
Euromediterraneo, del personale della Regione siciliana e di enti
pubblici aventi sede nel territorio della Regione siciliana.'
13. All'articolo 33, comma 2, della legge regionale 3 dicembre
2003, n. 20, dopo le parole con il presente articolo' aggiungere
le parole ed alla normativa vigente'».
PRESIDENTE Si passa all'emendamento soppressivo del comma 7
dell'articolo 8. Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA , Vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 8.6.3, a firma degli onorevoli
Forgione e Liotta.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 8.8.2, a firma degli onorevoli
Forgione e Liotta.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
PRESIDENTE Si passa all'emendamento 8.6.4.
Onorevoli colleghi, preciso che non si tratta del
maxiemendamento ma di un emendamento fuori sacco.
Gli emendamenti 10.11.3 e 10.10.5 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 8.6.6.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 8.8.2.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:
«Articolo 9
Disposizioni relative alla sanità
1. In caso di ricovero ospedaliero di cittadini riconosciuti
dalla vigente normativa appartenenti alla categoria dei ciechi di
guerra che, per causa di servizio di guerra, per fatti di guerra
o attinenti alla guerra, per cause di servizio militare e per
fatti attinenti le esercitazioni militari in tempo di pace, per
le conseguenze provocate da attentati di eversione politica e da
armi e residuati esplosivi, chimici e batteriologici, abbiano
riportato minorazioni visive ascrivibili alla prima categoria
della tabella A annessa al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e
successive modifiche, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, tutti i presidi ospedalieri pubblici e
privati operanti in Sicilia assicurano a tali soggetti, per
l'intera durata del ricovero, l'assistenza familiare continua in
deroga agli orari di visita dei parenti e, ove possibile, due
stanze interamente destinate agli appartenenti a tale categoria
protetta per la relativa assistenza ospedaliera.
2. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
regionale 5 novembre 2004, n. 15, non si applica alle aziende
ospedaliere che insistono in aree dichiarate ad alto rischio
ambientale e ad alto tasso epidemiologico e di patologie
tumorali, limitatamente a nuove unità operative complesse nel
settore oncologico.
3. I soggetti accreditati ad personam per le branche a visita
di cui al decreto assessoriale n. 890 del 2002, possono,
richiedendolo all'Assessorato regionale della sanità, previo
parere delle AUSL territoriali competenti, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge, trasferire la propria
attività ambulatoriale da una provincia all'altra. L'Assessorato
regionale della sanità, dipartimento del F.S.R., provvede con
proprio provvedimenti al trasferimento delle risorse tra aziende
sanitarie territorialmente competenti.
4. La Regione siciliana favorisce la realizzazione di cimiteri
destinati alla sepoltura di animali d'affezione.
Con successivo provvedimento l'Assessore regionale per la
sanità regolamenta, in armonia con la legge regionale 3 luglio
2000, n. 15, le modalità per la loro realizzazione.
5. E' istituita, nell'ambito delle attività equestri minori, la
riabilitazione attraverso il cavallo, o
riabilitazione equestre, riconosciuta dai competenti organi
riabilitazione equestre, riconosciuta dai competenti
organi dell'Assessorato della sanità tra le prestazioni
terapeutiche riabilitative.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge è istituito presso l'Assessorato della sanità l'albo
professionale dei tecnici di riabilitazione equestre.
6. La Regione siciliana concorre allo sviluppo del pluralismo
scientifico e della libertà di scelta attraverso l'istituzione
del Registro per gli operatori delle discipline bio
naturali finalizzate al mantenimento ed al recupero dello
stato di benessere mantenimento ed al recupero dello stato di
benessere del cittadino.
La Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge identifica dall'entrata in vigore
della presente legge identifica con propria deliberazione le
discipline bio naturali oggetto di regolamentazione e le attività
specifiche afferenti le pratiche e le discipline individuate.
7. Le cure termali ed idropiniche sono autorizzate, sempre in
forma indiretta, per un periodo di quindici giorni agli invalidi
che, in stretta relazione con l'infermità dipendente da causa di
guerra o di servizio, presentano la patologia clinica prevista e
non siano affetti da infermità che controindichino il trattamento
richiesto.
Sono, inoltre autorizzate ai grandi invalidi affetti da
infermità tubercolari, a quelli affetti da cecità bilaterali
assoluta permanentemente ammessi alle cure climatiche i quali, in
relazione alle gravi infermità di cui sono colpiti, possono
optare per un ciclo di cure idroponiche e termali quando queste
ultime ritenute prevalenti come efficacia terapeutica, per la
cura di altre infermità coesistenti tali da ritenersi attinenti o
secondarie alle gravi invalidità di cui sono portatori.
8. In deroga al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 5
novembre 2004, n. 15, le Aziende ospedaliere Vittorio Emanuele'
di Gela, Umberto I', di Siracusa e l'AUSL n. 5 di Messina per il
presidio ospedaliero G. Fogliani' di Milazzo, in quanto operanti
nell'ambito territoriale di siti industriali petrolchimici, ad
alto rischio, sono autorizzati ad istituire unità operative
complesse di oncologia'.
9. Le strutture societarie sanitarie già autorizzate alla data
di entrata in vigore dell'articolo 123 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, comprese quelle validate e confermate dalle
soppresse USL, per l'erogazione delle prestazione di terapia
fisica oltre che di radiologia, possono continuare ad erogare
tali prestazioni ai sensi del decreto assessoriale 17 giugno
2002, n. 890 purchè provviste di ambulatorio di medicina fisica
riabilitativa diretto da un fisiatra.
10. Le disposizioni contenute nella legge regionale 12 agosto
1980, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni sono applicate
alle seguenti categorie:
a) mutilati ed invalidi di guerra, ai sensi dell'articolo 2
della legge 18 marzo 1968, n. 313, dal DPR 23 dicembre 1978, n.
915 e dal DPR 30 dicembre 1981, n. 834;
b) vittime civili di guerra ai sensi degli articoli 9 e 10
della legge 18 marzo 1968, n. 313, dal DPR 23 dicembre 1978, n.
915 e dal DPR 30 dicembre 1981, n. 834;'.
11. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad
emanare con decreto, entro centottanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge, un programma regionale
unitario per l'autismo. Tale decreto prevede che ogni azienda
unità sanitaria locale della Regione siciliana attiva un centro
per l'autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo. Il
decreto prevede, altresì, che ogni azienda unità sanitaria locale
è comunque tenuta a destinare almeno lo 0,1 per cento delle somme
poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete integrata
di servizi per l'autismo.
12. Rientrano tra i soggetti preaccreditati, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 11 del decreto assessoriale n. 890 del
2002, gli specialisti ambulatoriali per le cui prestazioni sono
state avviate le richieste di rimborso entro il 31 dicembre
2002.»
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
-dall'onorevole Miccichè: 9.1.1, 9.2.1. 9.3.1, 9.4.1, 9.5.1,
9.6.1, 9.7.1, 9.8.2, 9.9.1, 10.1, 9.11.1, 9.12.1,
-dagli onorevoli Forgione e Liotta: 9.4.2, 9.6.2,
-dall'onorevole Acierno: 9.2.2, 9.3.2, 9.7.2, 9.8.3, 9.9.2,
9.11.2, 9.12.2,
-dall'onorevole Speziale: 9.2.3, 9.2.4,
-dall'onorevole Ortisi: 9.8.1.
Si passa all'emendamento 9.4.2.
LIOTTA Chiedo di parlare per illustrarlo.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
LIOTTA Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che
questa legge passerà alla storia dell'Assemblea regionale
siciliana per i contenuti bizzarri e per l'assemblaggio di
materie tanto diverse. E pertanto ritengo che, se non vogliamo
rasentare il ridicolo, dobbiamo sopprimere il comma 4 pertinente
l'istituzione di un cimitero per gli animali da affezione,
ancorché cosa giustificabile sotto il profilo igienico e sotto
mille altri aspetti. Ricordo, peraltro, che laddove dovesse
trattarsi di questioni igieniche esiste già la norma sanitaria
che prevede la distruzione delle carcasse. In tutti gli altri
casi non credo che ciò sia previsto, senza voler tornare a prima
dell'editto napoleonico, seppure, onorevoli colleghi,
personalmente, sarei per tornare a prima dell'editto napoleonico.
La società odierna, infatti non consente di tornare alle cappelle
private istituite nelle proprie tenute di campagna.
Mi sembra esagerato, tuttavia, signor Presidente, voler
prevedere un cimitero ad hoc per gli animali da affezione dove
portare poi dei fiori. Amo molto gli animali, ne ho di miei e li
amo moltissimo, ma questa norma, francamente, non riesco a
digerirla.
PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento 9.4.2. Il parere
della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto, chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Comunico che gli emendamenti 9.2.4 e 9.8.1 sono decaduti.
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo
9 (emendamento C').
Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 3
dell'articolo 9 (emendamento C').
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, onorevoli colleghi, il comma 3
dell'articolo 9 riguarda l'emendamento soppressivo da me
ripresentato. Si tratta di un emendamento soppressivo perchè
mentre, con il decreto assessoriale n. 890, blocchiamo il
trasferimento da Comune a Comune, con il comma 3, autorizziamo i
trasferimenti da Provincia a Provincia, senza avere prima un
piano organico di programmazione sul territorio degli
accreditati. Il comma 3, quindi, va abrogato.
PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento 9.3.2. Il parere
della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del comma 3
dell'articolo 9.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 7.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 8.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento sostitutivo del comma 12.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:
«Articolo 10
Disposizioni relative al territorio
1. I comuni nei cui territori insistano cave di
materiali per le quali sia stato ultimato il programma di
utilizzazione del giacimento o che siano state comunque
dimesse da almeno dieci anni, procedono, anche
congiuntamente, alla redazione di progetti esecutivi delle
opere di recupero ambientale con le modalità e i
finanziamenti previsti, per quanto compatibile,
dall'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n.
24.
2. In deroga alle disposizioni contenute negli strumenti
urbanistici viene reintrodotta la deroga di cui
all'articolo 36 della legge regionale 10 agosto 1985, n.
37, limitatamente alla parte relativa alle imprese
alberghiere.
3. I benefici di cui all'articolo 5 della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono estesi ai terreni
demaniali non marittimi.
4. I gestori dei dissalatori di Gela, Porto Empedocle,
Lampedusa, Linosa e Pantelleria, di cui alla legge
regionale 15 novembre 1982, n. 134, e successive modifiche
ed integrazioni, con effetto dalla data di entrata in
vigore della legge regionale 11 maggio 1993, n. 158, sono
autorizzati, in base alle convenzioni stipulate con la
Regione siciliana, ad erogare, a tutti i componenti pro-
tempore delle commissioni regionali, i compensi fissati con
i decreti assessoriale di nomina per il controllo tecnico-
economico dell'attività gestionale dei dissalatori
predetti.
I relativi oneri trovano copertura nei costi fissi di
gestione dei bilanci dei dissalatori medesimi.
5. E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale 20
gennaio 1999, n. 5.
6. Al primo capoverso del comma 82 dell'articolo 127
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 dopo le
parole coadiuvanti e concimi' aggiungere le parole tossici
e molto tossici'.
7. In caso di approvazione di un nuovo piano regolatore
generale, le lottizzazioni o le convenzioni in precedenza
approvate, le cui opere di urbanizzazione non siano state
avviate nei cinque anni successivi e comunque entro 120
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge,
sono adeguate ai nuovi parametri urbanistici, secondo gli
indici delle aree destinate a zona di espansione (zona C)
se più restrittivi.
8. I soggetti assegnatari di beni acquisiti al
patrimonio indisponibile dei comuni in quanto confiscati,
ai sensi della legge n. 575 del 1965 e successive
modifiche, possono svolgere all'attività per cui l'immobile
è stato assegnato anche qualora lo stesso immobile sia
stato realizzato in totale o parziale difformità con le
norme urbanistiche.
9. Il termine di cui all'articolo 18 della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, come modificato
dall'articolo 65 della legge regionale 3 dicembre 2003, n.
20, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della
presente legge.
10. L'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed
integrazioni, si applica nella Regione con le seguenti
sostituzioni, modifiche ed integrazioni:
a) al comma 25, dopo le parole 3.000 metri cubi', sono
aggiunti i seguenti periodi: E' altresì consentita la
sanatoria edilizia per le nuove costruzioni di tipo non
residenziale che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003
e che abbiano una cubatura non superiore a 3.000 mc.
Ciascun soggetto legittimato a richiedere il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria non può, comunque,
attraverso più richieste, conseguire la sanatoria edilizia
per costruzioni non residenziali che superano il limite
volumetrico di 3.000 mc';
b) alla lettera d) del comma 27, dopo la parola
urbanistici' sono aggiunte le parole e per le quali
non venga acquisito parere favorevole da parte
dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Non
può comunque essere rilasciata la concessione edilizia in
sanatoria per le opere che ricadono nelle predette zone
vincolate qualora il vincolo comporta inedificabilità
assoluta o quando l'opera costituisce grave pregiudizio per
la tutela del vincolo stesso.';
c) ai commi 15 e 32, le parole da 11 novembre 2004' e 10
dicembre 2004' sono sostituite dalle parole
dall'entrata in vigore della presente legge e per i
successivi sessanta giorni'.
d) al comma 43, secondo periodo, le parole può impugnare
il silenzio rifiuto' sono sostituite dalle seguenti può
avvalersi del silenzio assenso. Per le richieste di parere
già inoltrate alle amministrazioni competenti, comprese
quelle per le quali si è già formalizzato il silenzio
rifiuto, i centoventi giorni decorrono dalla data di
entrata in vigore della presente legge'.
11. In applicazione dell'articolo 32, comma 26, lettera
b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni, è
sempre ammessa la sanatoria edilizia anche per le tipologie
di illecito 4, 5 e 6 di cui all'Allegato 1, Tabella C,
relative ad opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003.
Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è
subordinato agli stessi adempimenti ed oneri previsti per
le medesime tipologie di illecito di cui al comma 26,
lettera a) del predetto articolo 32.
Qualora l'opera abusiva sia stata costruita in zona
soggetta a vincoli speciali a tutela del territorio o di
beni culturali, ambientali, paesistici o archeologici, il
parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è
richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione in
sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo in atto
esistente sia stato apposto antecedentemente alla
realizzazione dell'opera abusiva.
Le suddette disposizioni si applicano alle istanze
presentate ai sensi della presente legge e a quelle già
presentate ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale
5 novembre 2004, n. 15. Le suddette disposizioni trovano,
altresì, applicazione anche per le istanze già presentate e
per le quali il richiedente non avesse già proceduto al
pagamento degli importi restanti a titolo di oblazione, in
tal caso le modalità di pagamento della seconda e terza
rata devono essere rimesse nei termini dei commi 5 e 6.
Fermo restando il pagamento del 30 per cento
dell'oblazione contestualmente alla presentazione
dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in
sanatoria, e quant'altro previsto dall'Allegato 1
all'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, l'importo
restante dell'oblazione deve essere versato per importi
uguali nei seguenti termini:
a) seconda rata entro il 31 marzo 2006;
b) terza rata entro il 30 giugno 2006.
Il pagamento degli oneri concessori deve avvenire
secondo le modalità di cui all'articolo 24 della legge
regionale 5 novembre 2004, n. 15.
12. Al comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4, dopo le parole somme dovute' sono
aggiunte le parole con decorrenza dal trentesimo giorno
successivo alla notizia agli interessati del relativo
importo'.
13. Nell'ambito della Regione Siciliana viene istituita
la certificazione della qualità edilizia e abitativa allo
scopo di valorizzare il patrimonio immobiliare esistente e
garantire la sicurezza delle costruzioni e dei loro
complessi.
La certificazione della qualità degli immobili, in tutti
i casi in cui ne viene prevista la utilizzazione,
costituisce specifico titolo di priorità ai fini
dell'ammissione alle agevolazioni, provvidenze e
facilitazioni economiche ed amministrative previste dalle
normative vigenti.
Per gli edifici esistenti la certificazione va
presentata agli uffici tecnici comunali prima dell'inizio
dei lavori quale attestazione della qualità statica e
impiantistica, geologica e geotecnica, legale e
urbanistica, storica e ambientale della costruzione nello
stato in cui si trova.
Con decreto del Presidente della Regione, adottato su
proposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente,
sono definiti mediante specifico Regolamento di attuazione
i contenuti, le modalità e i parametri per la attribuzione
della predetta certificazione di qualità edilizia.
Con decreto del Presidente della Regione siciliana,
previo bando ad evidenza pubblica, si provvede alla
costituzione dell'elenco speciale dei soggetti autorizzati
al rilascio della predetta certificazione. Possono
inoltrare richiesta per l'iscrizione nell'elenco speciale i
soggetti privati costituiti in forma societaria e/o
associativa da almeno cinque anni, operanti nel territorio
dell'Unione Europea i cui soci e/o associati abbiano svolto
attività volte alla certificazione di qualità del
patrimonio immobiliare pubblico e/o privato ed alla tutela
giuridica e tributaria ovvero certificazione di qualità nel
settore merceologico connesso nonché quelli di nuova
costituzione che abbiano al proprio interno soggetti che
abbiano espletato, per un periodo di almeno dieci anni, le
predette attività.
In sede di prima applicazione, la Regione individua un
istituto siciliano di certificazione ambientale abitativa,
che sperimentalmente attua il rilascio delle
certificazioni. L'ISCAA per lo svolgimento dei suoi compiti
istituzionali ha un'attività documentaria e un'attività
legata alla tutela della sicurezza degli utenti di beni
immobili; entrambe le attività sono organizzate attraverso
un regolamento attuativo, che verrà emanato dal Presidente
della Regione.
14. Al comma 5 dell'articolo 89 della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6 sopprimere le parole tradizionali' e dopo
le parole attività produttive' aggiungere le parole di tipo
tradizionale costituenti elemento caratteristico del
paesaggio e della storia dei luoghi'.
15. Qualora gli strumenti urbanistici consentano la
demolizione e ricostruzione in sito del volume esistente,
il perimetro del nuovo edificio può coincidere anche in
parte con quello preesistente, fermo restando il rapporto
di copertura sul lotto di appartenenza ed il rispetto delle
distanze.
16. Le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge
regionale 7 agosto 1997, n. 30, si applicano altresì per la
realizzazione delle opere pubbliche e delle iniziative
private previste nei progetti integrati territoriali
(P.I.T.), nei programmi di riqualificazione urbana e di
sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), nei patti
territoriali o nei contratti d'area.
17. Al comma 10 dell'articolo 23 della legge regionale
10 agosto 1985, n. 37, dopo le parole prima dell'entrata in
vigore' sostituire le parole della medesima legge' con le
parole della legge 8 settembre 1985, n. 431,' e alla fine
del comma sostituire le parole '31 dicembre 1976.' Con le
parole della legge 8 settembre 1985, n. 431'
18. Al fine di dotare gli edifici di spazi e strutture
adeguati alle esigenze abitative delle persone handicappate
gravi ivi residenti sono previste le successive
disposizioni.
Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, ricompresi nelle zone territoriali
omogenee di tipo B, C ed E di cui al decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444, sono consentiti, anche in deroga agli
indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici
vigenti, interventi di ampliamento della volumetria nella
misura massima di 120 mc, realizzati in aderenza agli
edifici esistenti.
Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2, le
disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali,
quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze
dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli
eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo
di nuova edificazione.
La domanda per il rilascio della concessione edilizia
deve essere corredata di:
a) una certificazione medica rilasciata dalle aziende
unità sanitarie locali territoriali, attestante la
situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della persona
ivi residente, con l'indicazione delle condizioni
necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle
esigenze abitative delle persone handicappate;
b) una dettagliata relazione, a firma di un progettista
abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica
dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica
di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di
residenza, e il relativo progetto.
All'atto del rilascio della concessione edilizia, sulle
volumetrie realizzate ai sensi del presente articolo, è
istituito a cura del concessionario un vincolo di durata
triennale che non consente la variazione della destinazione
d'uso, la vendita e la locazione a soggetti non portatori
di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei
registri immobiliari.
19. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 22 della
legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive
modifiche e integrazioni dopo le parole ad esclusione di
quanto previsto dalla lettera c)' sono aggiunte le parole e
ad eccezione dei casi in cui ci sia un progetto ammesso a
finanziamento pubblico secondo i bandi del POR Sicilia nei
cui casi la distanza può esser anche di 50 metri.'.
20. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge
regionale 30 aprile 2001, n. 4 si applicano anche su aree o
immobili del demanio marittimo avuti in concessione o
locazione.
21. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 10
agosto 1985, n. 37, sopprimere le parole con riferimento
alla data dell'1 ottobre 1983'.»
Comunico che sono stati presentati i seguenti
emendamenti:
-dall'onorevole Miccichè: 10.1.1, 10.2.1, 10.3.1, 10.4.1,
10.5.1, 10.6.2, 10.7.1, 10.8.1, 10.9.1, 10.10.2, 10.11.1,
10.12.1, 10.13.1, 10.14.1, 10.15.1, 10.16.1, 10.17.1, 10.18.1,
10.19.1, 10.20.1, 10.21.1
-dagli onorevoli Forgione e Liotta: 10.0.1, 10.1.2, 10.10.3,
10.11.2, 10.13.2,
-dall'onorevole Acierno: 10.1.2, 10.10.4,
-dall'onorevole Speziale: 10.1.3, 10.1.4,
-dall'onorevole Incardona: 10.6.1,
- dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale, Cracolici:
10.1.5,
-dall'onorevole Beninati: 10.10.1.
Comunico, altresì, che sono stati presentati dal Governo gli
emendamenti: 10.10.5 e 10.11.3.
Si passa all'emendamento 10.0.1.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, basta
guardarle questa norma, complessivamente, in tutta la sua
articolazione, per capire che si tratta di una norma che, di
fatto, interviene con una serie di deroghe per dare mano libera
nella gestione del territorio.
Non parlo di una serie di deroghe per far sì che il mio
intervento abbia un certo effetto, ma il comma 2 è proprio in
deroga alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.
Viene reintrodotta, infatti, la deroga di cui all'articolo.
Risparmiateci almeno questo tipo di scrittura; in deroga ad una
norma, reintroduciamo un'altra deroga solo per motivare poi che,
di fatto, sul territorio siciliano, con una serie di norme che
voi avete predisposto - alcune in modo palese, altre in modo
occulto, nel senso che bisogna leggere tra le righe quello che
avete fatto - volete legittimare la mano libera sulla gestione e
la speculazione del territorio.
Ho citato solo il comma 2 perché è sintomatico dell'operazione
che questo articolato fa e non comprendo, tra l'altro,
l'attinenza alla materia delle variazioni del bilancio di buona
parte di questo articolato.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Si passa al maxiemendamento modificativo del comma 4
dell'articolo 10.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 10.10.3.
LIOTTA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
LIOTTA Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento
10.10.3 contiene tutta una serie di deroghe a vincoli e a termini
di scadenza. La più clamorosa riguarda la sanatoria per edifici
non residenziali ultimati entro il 31 marzo 2003.
La clamorosità della deroga consiste nel fatto che questa
sanatoria riguarderebbe edifici non residenziali con cubatura
inferiore a 3.000 metri cubi. Per intenderci, si tratta di
edifici con 1.000 metri quadrati di superficie e con tre metri di
altezza o, se preferite, 500 metri quadrati di superficie e 6
metri di altezza. Si tratta di interi centri commerciali
costruiti abusivamente.
Non stiamo parlando più di piccole correzioni, di piccole
superfetazioni fatte in edifici non residenziali. Qui stiamo
parlando di intere aree, di interi capannoni con funzione
commerciale o industriale.
Mi sembra che introdurre una materia del genere all'interno di
un disegno di legge di variazione di bilancio sia una forzatura
inammissibile.
Signor Presidente, ritengo che l'intero articolo non doveva
essere proposto a quest'Aula ma andava dichiarato improponibile
dalla Presidenza ed, in particolare, credo che il comma 10 debba
essere soppresso.
CUFFARO presidente della Regione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CUFFARO presidente della Regione. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, considerato che stiamo trattando una materia
delicata, le chiedo di accantonare l'intero articolo 10 e di
passare alla trattazione dell'articolo 11 per consentire
all'Assessore ed al Presidente della Commissione di confrontarsi
per capire esattamente cosa stiamo votando perché non vorremmo
prendere delle decisioni senza capire cosa stiamo trattando.
PRESIDENTE Non sorgendo osservazioni resta stabilito nel
senso richiesto Comunico dal Governo. L'emendamento 10.10.3 è
pertanto accantonato.
Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:
«Articolo 11
Disposizioni relative al turismo
1. All'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, è aggiunta la seguente lettera:
p) all'ACI di Messina per l'organizzazione del Rally
internazionale di Messina'.
2. All'articolo 14 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5,
aggiungere il seguente comma:
3 bis. Il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo
viene concesso anche ai residenti del comune di Milazzo per gli
spostamenti con aliscafi o navi da e verso le Isole'.
3. La Regione riconosce l'attività di promozione e diffusione
del Karting e degli sport motoristici svolta dall'Associazione
A.S. Federazione Karting Sicilia' con sede in Palermo.
4. E' istituito l'Albo regionale del soccorso stradale, di
seguito denominato Albo regionale, tenuto presso l'Assessorato
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
La Regione riconosce la funzione sociale e di pubblico servizio
svolta nell'ambito del soccorso stradale, definendolo a tal
proposito servizio pubblico essenziale'.
L'iscrizione all'albo regionale è condizione necessaria per la
stipulazione di convenzioni con la Regione e con tutte le
pubbliche amministrazioni competenti, proprietari o gestori di
strade ed autostrade.
L'iscrizione all'albo regionale e la cancellazione sono
disposte dall'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti.
Con successivo decreto del Presidente della Regione siciliana,
che è approvato entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana della presente legge, sono
individuati criteri e modalità per l'iscrizione all'Albo
regionale e la relativa disciplina attuativa.
5. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile
1967, n. 46, dopo le parole Regione siciliana' inserire le parole
ed il turismo interno'.
6. L'Assessore regionale per turismo, le comunicazioni e i
trasporti è autorizzato ad organizzare specifiche manifestazioni
ed eventi per celebrare adeguatamente il centenario della Targa
Florio'. Per il finanziamento delle iniziative è stanziata la
somma di 1 milione di euro.
7. Al fine di adeguare il corrispettivo pagato dalla Regione
siciliana per il servizio di collegamento marittimo con le Isole
minori, in dipendenza delle circostanze eccezionali che hanno
determinato l'imprevedibile aumento del costo del carburante,
l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i
trasporti è autorizzato a concedere il seguente corrispettivo una
tantum alle società esercenti i servizi di trasporto marittimi:
a) tratte per il trasporto passeggeri mezzo veloce:
1) unità di rete Egadi euro
370.000;
2) unità di rete Eolie . euro
660.000;
3) unità di rete Pantelleria
euro 40.000;
4) unità di rete Pelagie .. euro
180.000.
b) tratte trasporto passeggeri Ro-Ro:
1) unità di rete Eolie . euro
250.000.
Per le finalità di cui al presente articolo si fa ricorso alle
disponibilità del capitolo 478110 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario 2005.
8. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo
1982, n. 14, è così sostituito:
2. I parchi di campeggio possono disporre di ristorante, bar,
spacci alimentari e generi vari, tabacchi ed altri servizi
accessori in strutture fisse che occupino una superficie coperta
non superiore al 10 per cento dell'intera superficie del
campeggio'.
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982,
n. 14 è così sostituito:
3. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulottes e
case mobili installate a cura della gestione senza richiedere
autorizzazione o concessione edilizia, purchè conservino i
meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun
collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti
tecnologiche siano rimovibili in ogni momento; è consentita
inoltre la presenza di manufatti allestiti per il pernottamento
purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35
per cento di quella totale delle piazzole.'.
Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982,
n. 14 è così sostituito:
4. Tali manufatti non possono avere superficie coperta
inferiore a metri quadri 5 e superiore a metri quadri 8 per
persona da alloggiare.'
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982,
n. 14, è così sostituito:
2. Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree
destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di
legge, a mezzo di variante senza la preventiva autorizzazione
dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Nei
campeggi esistenti e regolarmente autorizzati si possono
insediare tutte le strutture previste dalla presente legge anche
in deroga allo strumento urbanistico, il comune provvede anche
successivamente a recepire in apposita variante allo strumento
urbanistico.'.
Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982,
n. 14, è così sostituito:
5. E' vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di
rispetto indicate nell'articolo 15 della legge regionale 12
giugno 1976, n. 78. I campeggi esistenti, regolarmente
autorizzati, possono eseguire, in deroga, le opere previste.
Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982,
n. 14, è così sostituito:
7. Nei campeggi esistenti, regolarmente autorizzati, le
strutture per le attrezzature complementari e
attrezzature sportive e ricreative previste
nell'allegato D del presente articolo nonché i manufatti fissi
allestiti per il pernottamento così come previsti ai commi 2, 3 e
4 dell'articolo 1, sono assentibili anche in assenza o in
difformità degli strumenti urbanistici.
I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di
caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di
pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla legge
regionale 13 marzo 1982, n. 14, possono istituire aree
attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al
parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti
urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla
gestione di tale aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel
rispetto della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, nonché delle
disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di
esecuzione.
I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta,
possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite
convenzioni con terzi soggetti.
Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo
massimo di 24 ore consecutive.
E' punita con la sanzione amministrativa da 100 a 300 euro e
l'immediata rimozione del mezzo, la sosta di caravan,
autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di
fuori dei campeggi e/o delle aree attrezzate. La sanzione è di
500 euro nel caso venga accertato l'utilizzo del mezzo in loco.
L'articolo 13 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, è
abrogato.'.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti affida l'incarico dello studio per la
pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale del
trasporto pubblico locale della Regione.
Il piano deve contenere la rete dei servizi di trasporto
pubblico secondo principi di economicità ed efficienza; deve
contenere altresì elementi di gerarchizzazione tra i diversi
livelli territoriali, determinando i servizi minimi regionali e
le unità di rete.
Il piano di cui alla presente disposizione è approvato sentite
le rappresentanze regionali delle imprese di trasporto pubblico,
con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i
trasporti, sentita la Giunta regionale di Governo, previo parere
della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana. Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto
organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine
di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee,
le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai
comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla
legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in
contratti di affidamento provvisorio della durate di ventiquattro
mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data
di entrata in vigore della presente legge.
I predetti contratti sono stipulati, dalla Regione e dai
comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi, che
possono costituirsi in consorzi o in associazioni temporanee
d'impresa; sono, comunque, fatti salvi i contratti di servizio e
le convezioni in atto esistenti tra i comuni e le aziende
affidatarie o concessionarie.
Non possono essere compresi nei contratti d'affidamento
provvisorio i servizi occasionali, speciali e di gran turismo già
accordati ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, che
continueranno ad essere esercitati sotto forma di autorizzazione.
Non possono, comunque essere affidati o autorizzati nuovi
servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino
all'attuazione della riforma organica del settore; potranno
unicamente essere adeguate il numero delle corse relative ai
programmi di esercizio dei servizi oggetto del contratto di
affidamento provvisorio o di autorizzazione, in funzione di
mutate esigenze della mobilità.
Il contratto di affidamento provvisorio erogato a trimestri
anticipati deve prevedere un corrispettivo pari al contributo
spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della
legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ovvero alla
somma dei contributi spettanti alle aziende costituitesi in
consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei
dati ISTAT dell'ultimo biennio ed in ragione del regime fiscale
dell'azienda destinataria. Il corrispettivo dei contratti di
affidamento provvisorio è annualmente adeguato sulla base
dell'indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati. I contratti di affidamento
provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i servizi
resi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno
2005, n. 8. Restano comunque in vigore le norme di cui ai commi
11, 12, e 13 dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno
1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai
contratti di affidamento provvisorio dei servizi di
competenza comunale compresa nella D.D.G. n. 1058/2004, la
Regione siciliana trasferisce ai comuni, in fondi vincolati, le
somme calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n.
68, oltre IVA; sono, comunque, fatti salvi i corrispettivi già
previsti dai contratti con convenzioni in essere stipulati tra i
comuni e le aziende affidatarie o concessionarie.
I servizi urbani ed extraurbani di competenza comunale
attualmente concessi dai comuni ma non compresi tra quelli
elencati nel D.D.G. n. 1058/2004, saranno oggetto anch'essi di
contratti di affidamento provvisorio stipulati con le aziende che
già li esercitavano; gli oneri di detti servizi rimangono a
carico dei comuni stessi.
Sono confermate le disposizioni per la disciplina e la
sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale urbano
previste dall'articolo 1, quarto e quinto comma, della legge
regionale 4 giugno 1964, n. 10.
Per la redazione del predetto piano di riassetto 1 è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 450
migliaia di euro (UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476516).
La Regione, fino alla stipula dei contratti di affidamento
provvisorio, continua a corrispondere, a ciascuna impresa di
trasporto pubblico, i contributo di esercizio, secondo le
modalità di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 14
giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, salvo
conguaglio.
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005,
n. 8, è sostituito dal seguente:
3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a
carico della Regione, che provvede, con decreto dell'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti da
emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente
legge, a stabilire le direttive relative alla modalità di
rimborso delle aziende di trasporto'.
All'onere di cui ai commi 7 e 13 si provvede con le
disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario 2006.
10. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 30 della legge
regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è così modificata:
a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione di servizi
connessi a tali attività, esercitata in immobili già esistenti e
già risultanti classificati nel catasto terreni come edifici
rurali. Tale requisito è accertato con un certificato catastale
storico.'.
Il comma 4, così modificato, si applica anche alle domande
presentate in adesione ai bandi pubblici del POR Sicilia, emanati
in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.»
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
-dall'onorevole Miccichè: 11.1.1; 11.2.1; 11.3.1; 11.4.1;
11.5.1; 11.6.1; 11.7.1; 11.8.2; 11.9.1; 11.9.10.
-dagli onorevoli Forgione e Liotta: 11.0.1
-dall'onorevole Acierno: 11.1.2; 11.2.2; 11.3.2; 11.7.3;
-dall'onorevole : 11.6.2;
-dagli onorevoli Beninati e Misuraca: 11.7.2;
-dagli onorevoli Fleres, Catania G, Maurici: 11.8.1;
-dall'onorevole Sammartino: 11.9.2; 11.9.3; 11.9.4; 11.10.1;
-dall'onorevole Savona?: 11.9.6; 11.9.5;
-dall'onorevole Dina: 11.9.7; 11.9.8; 11.9.9.
Si passa all'emendamento 11.0.1.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo
11.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicePresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 4.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 6.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 9.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Comunico che l'emendamento 11.6.2 è superato
Si passa all'emendamento 11.8.1.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE L'emendamento 11.7.2, contenuto nel testo, è
rinviato al momento dell'esame del testo.
Gli emendamenti 11.9.6, 11.9.7, 11.9.3, 11.9.8, 11.9.4, 11.9.5,
11.9.9 e 11.10.1 sono assorbiti dal maxi-emendamento.
Si passa all'emendamento 11.9.2.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Comunico che sono stati presentati dal Governo gli emendamenti:
11.8.3, 11.8.4 e 11.8.5.
Si passa all'emendamento 11.8.3.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 11.8.4.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 11.8.5.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
GRANATA assessore per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
GRANATA assessore per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti questi
articoli si rifanno ad una disposizione del comma 7, in cui tutti
questi interventi sarebbero assentibili anche in assenza e in
difformità degli strumenti urbanistici.
Quanto previsto ai commi 8.3, 8.4, 8.5 è sempre in difformità
degli strumenti urbanistici. Ciò vuol dire che, in difformità
degli strumenti urbanistici, in un'area di campeggio, si può
edificare fino al 10 per cento della superficie del campeggio
stesso. Come variante del sistema urbanistico, qualsiasi area di
campeggio per camper, qualsiasi estensione abbia, stiamo
autorizzando a costruire il 10 per cento di strutture fisse
all'interno di quell'area, in deroga a tutti gli strumenti
urbanistici.
Oggettivamente, è improponibile, per motivi evidenti, da un
punto di vista normativo e poi per altri motivi.
Abbiamo salvaguardato soltanto quelle parti che riguardano i
servizi per le aree.
MICCICHE' Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
MICCICHE' Signor Presidente - parlo anche da camperista -
se vogliamo essere irrisi da tutto il mondo, credo che con la
seguente formulazione accadrà sicuramente: è punita con la
sanzione amministrativa da 100 a 300 euro e l'immediata
rimozione del mezzo, la sosta di caravan, camper e simili, di
pernottamento al di fuori dei campeggi e delle aree attrezzate.
la sanzione è di 500 euro nel caso venga accertato l'utilizzo del
mezzo nel logo .
Ho girato l'Europa con il camper e, prima ancora, con la
roulotte e, in nessuna parte del Mondo, ciò accade. E' una cosa
che non regge. Una cosa del genere sarà riferita alla Commissione
Europea.
Ho dormito nella famosa piazza di Berlino ed ho dormito quattro
giorni perché i campi erano pieni e nessuno mi ha buttato fuori.
E' una piazza bellissima che ha fatto la storia del Mondo, anzi,
addirittura, ogni tanto passava una macchina della polizia che mi
guardava perché vi erano delle situazioni particolari. Eravamo in
Germania.
Vogliamo impedire ai turisti di venire in Sicilia con i camper
e con le roulotte, in quelle condizioni Cerchiamo di riflettere
su questa situazione e di rivederla.
Condivido quanto affermato prima dall'assessore Granata su
questo aspetto della questione urbanistica. Chiedo cinque minuti
di sospensione per un approfondimento.
GRANATA assessore per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
GRANATA assessore per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti. Queste aree attrezzate servono ad impedire che ci sia
una sosta selvaggia che, in alcuni periodi dell'anno, proprio nei
centri storici o in alcuni luoghi, risulta particolarmente
sgradevole.
Si tratta di una sanzione eccessivamente rigida che,
probabilmente, potremmo rimodulare meglio. Mi adopererò subito in
modo da eliminare la sanzione, prevedendo comunque una
regolamentazione.
Non ha senso prevedere una regolamentazione in aree attrezzate
e poi consentire che i camper e le roulotte si possano fermare
dappertutto. Ciò mi sembra fuori da ogni logica.
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE Signor Presidente, comprendo le questioni poste
dall'Assessore in rapporto alla volontà del Governo anche se
sappiamo che le aree attrezzate per il campeggio non vengono
realizzate dal Governo. Si tratta di una indicazione, di un
incentivo che diamo ai Comuni.
Nelle more - visto che usate questo termine -, in attesa che ci
siano le aree attrezzate, che facciamo, multiamo tutti i camper?
Fatta in quel modo, la norma bisogna calibrarla bene.
CUFFARO presidente della Regione. La norma recita: ... al di
fuori dei campeggi .
FORGIONE Esatto.
CUFFARO presidente della Regione. Ma si presuppone che vi
siano.
FORGIONE E se non ci sono le aree attrezzate per i camper -
altra cosa rispetto ai campeggi - o se i camper vanno nei
campeggi, considerato che non tutti i campeggi sono attrezzati
per ricevere i camper che hanno altre dimensioni che non la
normale tenda, che facciamo, multiamo tutti i camper?
Vi invito a la formulare il testo in modo adeguato.
GRANATA assessore per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà
GRANATA assessore per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti. La norma va letta per intero perché si dice che i
Comuni, quando istituiscono le aree di sosta, provvedono alla
loro gestione, anche mediante apposite convenzioni con diversi
soggetti - nelle predette aree, la permanenza è consentita per un
periodo massimo di 24 ore - e poi prevede la sanzione.
E' un tentativo di regolamentare la sosta per il pernottamento.
CUFFARO presidente della Regione. Basta aggiungere nei
Comuni provvisti di aree attrezzate è punita con la sanzione
amministrativa .
PRESIDENTE Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:
«Articolo 12
Misure finanziarie urgenti
1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione è autorizzato a concedere alla
Fondazione Federico II' un contributo straordinario, pari a 597
migliaia di euro, a titolo di ristoro per i proventi derivanti
dalla fruizione del complesso monumentale del Palazzo Reale di
Palermo incassati dalla Regione per conto dell'Assemblea
regionale siciliana nel periodo giugno 2004-giugno 2005.
All'articolo 18 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 54
dopo le parole della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15'
sono aggiunte le parole e vengono direttamente versate alla
Fondazione Federico II'.
2. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per
l'esercizio finanziario 2005, un contributo straordinario di 25
migliaia di euro all'INAF
- Osservatorio astronomico di Palermo per l'acquisto del
materiale necessario alla motorizzazione ed automazione del
telescopio rifrattore di Merz e per lo svolgimento di attività
di divulgazione.
3. Per l'anno 2006 le disposizioni limitative alle assunzioni
negli enti locali e negli enti soggetti a controllo e vigilanza
della Regione non trovano applicazione per l'assunzione dei
lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavoratori
socialmente utili.
L'applicazione della predetta disposizione resta subordinata
al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 77, comma 1,
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26
novembre 2000, n. 24, aggiungere i seguenti:
2 bis. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato a concedere un contributo pari ad euro ripartiti in
cinque annualità, in quote di pari importo, per ogni lavoratore
socialmente utile, avviato dagli enti locali sulla base di
progetti autofinanziati, che venga stabilizzato dall'ente
promotore o utilizzatore, nell'anno 2006, attraverso una delle
misure di fuoruscita previste dalla legislazione vigente, con un
compenso mensile lordo non inferiore ad euro 671,39.
2 ter. Il contributo di cui al comma 2 bis non è cumulabile
con altri benefici o provvidenze erogati per la smobilitazione
dei medesimi lavoratori con oneri a carico del bilancio
regionale.'.
4. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 26 della
legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed al fine di consentire
l'attuazione del progetto sperimentale per l'impiego delle
cellule staminali cordonali nella rigenerazione della parete
cardiaca in soggetti colpiti da infarto, è autorizzata, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2006, la spesa di 500
migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi si
provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è
autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario
2005, in favore del Consorzio di ricerca per lo sviluppo di
sistemi innovativi agroambientali (Co.Ri.S.S.I.A.), ente della
Regione siciliana di diritto pubblico, istituito ai sensi
dell'articolo 5 della legge regionale n. 88 del 1982, un
contributo annuo pari a euro 300 migliaia quale concorso nelle
spese di gestione e di funzionamento dell'azienda sita in Agro
di Sciacca in contrada Marchesa concessa dalla Fondazione C.A.
Vetrano' in comodato d'uso al Co.Ri.S.S.I.A. per la durata di
anni 25 come sede per lo svolgimento di una vasta attività di
ricerca, per il recupero e la valorizzazione della biodiversità
mediterranea. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10.
6. Per la promozione e valorizzazione del percorso turistico-
culturale Fiumara d'arte', nonché per la conservazione,
manutenzione e fruizione delle sue opere d'arte, l'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è
autorizzato ad erogare un contributo annuo determinato ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10.
Il predetto contributo è destinato per il 40 per cento
all'associazione Fiumara d'arte' per iniziative promozionali e
di valorizzazione del percorso; il restante 60 per cento è
ripartito in parti uguali tra i comuni di Mistretta, Motta
d'Affermo, Pettineo, Reitano, Tusa e Castel di Lucio per la
conservazione, manutenzione, fruizione ed incremento nel numero
delle opere d'arte.
L'inserimento di nuove opere d'arte nel percorso Fiumara
d'arte' è stabilito d'intesa tra il comune nel cui territorio è
prevista l'esposizione dell'opera e l'associazione Fiumara
d'arte'.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 70 migliaia di euro.
7. L'Assessore regionale per gli Enti locali è autorizzato a
concedere, per l'anno 2005, un contributo pari a 100 migliaia di
euro al Centro Internazionale di Etnostoria di Palermo per
l'istituzione del premio internazionale di studi
demoetnoantropolgici G. Pitrè - Salamone Marino'. Per gli
esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10.
8. L'Assessore regionale per gli Enti locali è autorizzato a
concedere, per l'anno 2005, un contributo pari a 100 migliaia di
euro al Conservatorio di Musica
Vincenzo Bellini' di Palermo ed all'Accademia di Belle Arti di
Palermo per l'istituzione del premio Nuovi Talenti' nelle
sezioni rispettivamente di musica ed arte. Per gli esercizi
finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3 comma
2 lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
9. Per l'esercizio finanziario 2005 è istituito, presso la
Presidenza della Regione, un fondo destinato alla concessione di
contributi straordinari in favore di associazioni, onlus, enti
di culto e di soggetti aventi particolari esigenze da tutelare.
I contributi di cui al comma 1 sono determinati con decreto
del Presidente della Regione, previo parere della II Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 1.590 migliaia di
euro.
10. Al fine di favorire e promuovere il più ampio diritto alla
formazione scientifica e culturale, nonché l'attività di ricerca
e di collaborazione con le università o gli altri istituti di
alto profilo scientifico, è promossa, ai sensi dell'articolo 14
del codice civile, l'istituzione di una fondazione di ricerca
scientifica e culturale denominata Prof. Gianfranco Cupidi'. Per
l'anno 2005 alla Fondazione è concesso un contributo valutato in
100 migliaia di euro.
11. L'Assessore regionale per l'agricoltura e per le foreste è
autorizzato, per l'esercizio finanziario 2006, ad erogare un
contributo straordinario di 400 migliaia di euro all'Azienda
silvo-pastorale di Nicosia e 100 migliaia di euro all'azienda
silvo-pastorale di Troina per le finalità di cui agli articoli
3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e quale concorso al
ripianamento delle passività delle stesse.
Agli oneri del presente comma, quantificati per l'esercizio
finanziario 2006 in 500 migliaia di euro, si provvede con parte
delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003 del
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
12. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è
autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, un
contributo di 100 migliaia di euro alla sezione regionale
siciliana della Lega italiana per la lotta contro il tumore per
le sue finalità istituzionali. Per gli esercizi finanziari
successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è
autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, un
contributo annuale complessivo nel limite massimo di 50 migliaia
di euro alla sezione regionale siciliana della Lega italiana per
la lotta contro il tumore, per far fronte agli oneri relativi
alla fornitura di arance che l'Assessorato si impegna ad
effettuare giusta convenzione con la sezione regionale predetta.
Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10.
13. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a
concedere per l'esercizio finanziario 2005 all'azienda unità
sanitaria locale n. 9 di Trapani, un contributo di 150 migliaia
di euro, finalizzato al proseguimento dell'attività del Registro
tumori per la provincia di Trapani istituito con deliberazione
del direttore generale n. 394 del 19 febbraio 2003. Per gli
esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10.
14. Il contributo alla Casa Sicilia per la promozione della
cultura, dell'immagine e dei prodotti tipici e di qualità
siciliani nonché per il premio Sicilia
Archimede' è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005, di
200 migliaia di euro.
15. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è
autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario
2006, alla Fondazione A. e S. Lima Mancuso - Università di
Palermo un contributo annuo pari a 150 migliaia di euro, cui si
provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2,
accantonamento 1003 del bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi si
provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
16. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare un
finanziamento aggiuntivo ai comuni capoluogo della Regione che
abbiano dichiarato il dissesto o lo dichiarino entro il 31
dicembre 2005, di 2.000 migliaia di euro l'anno per il triennio
2005-2007 e per comune. Per le predette finalità si fa fronte
con parte delle disponibilità del fondo per le Autonomie locali.
17. Al fine di favorire e potenziare le attività di ricerca e
di innovazione sulle colture mediterranee, l'Assessore regionale
per l'agricoltura è autorizzato ad erogare al Centro
sperimentale Ponte Olivo di Gela, per l'esercizio finanziario
2005, un contributo di 250 migliaia di euro, quale concorso alle
spese di funzionamento del centro.
18. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste,
di concerto con l'Assessorato regionale per il lavoro, autorizza
i Consorzi di bonifica, che gestiscono opere pubbliche demaniali
finalizzate alla distribuzione collettiva delle acque in favore
dell'agricoltura, a stipulare contratti di diritto privato
quinquennale per la stabilizzazione del precariato in servizio
presso gli enti medesimi da almeno cinque anni con avviamento in
conformità alla legislazione all'epoca vigente.
Tale personale viene assimilato nel trattamento economico e
giuridico, nella procedura di stabilizzazione e nella copertura
dei relativi costi a quello analogo in servizio presso i diversi
rami dell'Amministrazione regionale.
La relativa spesa, pari a 1.000 migliaia di euro, è a carico
del Fondo unico del precariato, istituito con l'articolo 71
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
19. L'Assessore regionale per l'Agricoltura e le foreste è
autorizzato a concedere ai giovani imprenditori insediatisi in
aziende agricole a partire dal 2001 tramite acquisto di terreni
con mutuo fondiario un contributo sul pagamento degli interessi
nella misura prevista dai bandi sull'acquisto dei terreni
tramite ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare).
L'applicazione della presente disposizione è subordinata al
rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui
all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea.
20. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare un
contributo straordinario di 100 migliaia di euro per l'esercizio
finanziario 2005 da assegnare ai proprietari degli immobili
danneggiati dagli eventi calamitosi del 21 novembre 2002,
verificatisi nel territorio del comune di Misterbianco, per fare
fronte alle spese di ripristino degli immobili stessi.
21. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione,
nell'ambito delle proprie funzioni in materia di politiche del
lavoro, della tutela dei lavoratori e delle competenze in
materia di politiche sociali e previdenziali, è autorizzato ad
avvalersi, mediante apposita convenzione, di Italia Lavoro
Sicilia S.p.A., società costituita ai sensi dell'articolo 105
della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Per la promozione e
la gestione delle attività riconducibili agli ambiti di cui al
presente comma, i dipartimenti dell'amministrazione regionale
possono avvalersi di Italia Lavoro Sicilia S.p.A., di intesa con
la Presidenza della Regione, nel rispetto dell'articolo 105
della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e della suddetta
convenzione.
Per le finalità della presente disposizione è autorizzata,
quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi
generali di struttura in favore di Italia Lavoro Sicilia S.p.A.,
la spesa di 50 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi
finanziari 2005, 2006 e 2007. Per gli esercizi finanziari 2006 e
2007 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
22. La Regione, al fine di diffondere tra gli studenti
siciliani i principi ispiratori del partenariato globale
euromediterraneo ed i valori del dialogo interculturale e per
celebrare l'anniversario della dichiarazione di Barcellona
del 1995, istituisce la Giornata euromediterranea'.
La Regione, nella settimana tra il 4 ottobre, solennità civile
per la pace, e la domenica successiva, promuove iniziative per
migliorare il dialogo e la cooperazione euromediterranea
nell'ambito della rete delle città della pace costituita con la
manifestazione Luci dal Mediterraneo', organizzata dalla
Associazione Altre città' di Marsala.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 20
migliaia di euro.
23. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 22 della legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed
integrazioni, aggiungere dopo le parole ad esclusione di quanto
previsto dalla lettera c)' le parole e ad eccezione dei progetti
ammessi a finanziamento pubblico secondo i bandi del POR
Sicilia, nel cui caso la distanza può essere anche di 50
metri.'.
24. In considerazione della grande rilevanza culturale,
etnografica, paesaggistica ed ambientale ed al fine di
incrementare le attività istituzionali, l'organizzazione di
mostre e convegni, escursioni etnoantropologiche con fruizione
del Parco Museo Jalari anche da parte di categorie disagiate, la
preparazione dei giovani alla guida ambientale e la
conservazione di antichi mestieri, l'Assessore regionale per i
beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, in
favore del Parco, Associazione culturale con sede in Barcellona
Pozzo di Gotto, un contributo di 100 migliaia di euro.
25. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo,
per l'esercizio finanziario 2005, di 50 migliaia di euro
all'associazione culturale etnografica ambientale Jalari di
Barcellona Pozzo di Gotto per le previsioni statutarie inerenti
la gestione del Parco museo Jalari'. Per gli esercizi finanziari
2006 e 2007 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
26. Per le finalità dell'articolo 21 della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6, è autorizzata la spesa di 100 migliaia di
euro per l'esercizio finanziario 2005. Per gli esercizi
finanziari successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10.
27. L'Assessore regionale alla Presidenza è autorizzato ad
estendere i benefici di cui alla legge regionale 15 maggio 2002,
n. 4, ai soci della cooperativa La Gazzella Lotto 214 di
Messina', i quali hanno in corso giudizio amministrativo avverso
la delibera di esclusione adottata nei loro confronti.
I predetti benefici, diretti al rimborso forfetario delle
anticipazioni versato dai soci in conto costruzioni sono
concessi al fine di eliminare il contenzioso sociale,
instauratosi a seguito dei gravi danni subiti dal programma
costruttivo per i dissesti idrogeologici.
Il contributo, nella misura forfetaria di 15 migliaia di euro
per ciascun socio, è erogato su richiesta degli interessati,
previa trasmissione della certificazione relativa alla pendenza
del giudizio amministrativo della copia dell'originario atto
dell'assegnazione provvisoria della copia della delibera di
esclusione, della rinuncia al giudizio di opposizione alla
delibera di esclusione.
Per le finalità di cui alla presente disposizione è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 300
migliaia di euro.
28. Al fine di perseguire l'obiettivo della rivitalizzazione
sociale e culturale dell'area interessata, l'Assessore regionale
per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, un
contributo di 200 migliaia di euro al comune di Naro per il
recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di un
edificio di proprietà comunale da adibire a centro servizi alla
produzione musicale, Casa della musica.
29. Per il raggiungimento degli scopi statutari è concesso
all'Associazione Sviluppo P.M.I. e Amministrazione
pubblica, in acronimo S.P.A.' con sede in Palermo, per
l'esercizio finanziario 2005, un contributo di 250 migliaia di
euro, con le modalità di cui all'articolo 23 della legge
regionale 23 dicembre 2002, n. 23. Per gli esercizi successivi
il contributo è determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
30. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e le autonomie locali è autorizzato a concedere un
contributo straordinario di 200 migliaia di euro, per
l'esercizio finanziario 2005, alla società cooperativa Nuove
Proposte di Enna per la realizzazione dell'VIII edizione della
manifestazione internazionale denominata Mediterraneo senza
frontiere' da svolgere in provincia di Agrigento, in
collaborazione con l'amministrazione provinciale.
31. Alla fine del comma 2 dell'articolo 4 della legge
regionale 13 settembre 1999, n. 20, sono aggiunte le seguenti
parole:
Nel caso in cui ad avere diritto all'assunzione sono
esclusivamente i genitori della vittima, è possibile assumere,
con le modalità di cui al comma 1, previa rinuncia di uno di
essi, uno dei fratelli o delle sorelle della vittima'.
Dopo l'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1999, n.
20, è inserito il seguente articolo:
Art. 5 bis - 1. A titolo di solidarietà della comunità
regionale nei confronti degli orfani di Sebastiano Conti e
Daniela Maiorana, vittime del terrorismo internazionale nella
strage di Sharm El Sheik del 23 luglio 2005, trovano
applicazione i benefici degli articoli 2 e 3 della legge
regionale 13 settembre 1999, n. 20. Per i familiari delle altre
vittime Giovanni Conti e Rita Privitera trovano, invece,
applicazione i benefici degli articoli 2 e 4 della legge
regionale 13 settembre 1999, n. 20.'.
Agli oneri di cui ai commi precedenti si fa fronte con parte
delle disponibilità dell'UPB 3.1.2.3.5 del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 2005.
32. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono sopprese
le parole che si realizzano nel territorio regionale'.
33. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge
regionale 12 gennaio 1993, n. 12, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, la spesa di 100 migliaia di euro.
Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10.
34. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 31 luglio 2003,
n. 10, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 12 bis - Affidamento servizi di formazione, di
aggiornamento professionale e di assistenza tecnica. 1. Per lo
svolgimento delle attività di formazione, di aggiornamento
professionale e di assistenza tecnica, ivi compresa quella degli
operatori dei distretti sociosanitari, l'Assessore regionale per
la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali può
avvalersi, qualunque sia la loro denominazione, di organismi nei
cui confronti sussista un rapporto di partecipazione, di
associazione o di adesione concordata con la Regione.
2. L'avvalimento di cui al comma 1 è sostitutivo della vigente
disciplina in materia.'.
35. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere a Eureka
società cooperativa, con sede in Palermo, un finanziamento al
fine di sostenere la manifestazione denominata Orient mente'.
Per le relative finalità è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, la spesa di 300 migliaia di euro.
Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
36. L'assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e le autonomie locali è autorizzato a concedere
all'Associazione Progetto giovani di Palermo, individuata per la
sua esperienza nel settore quale partner scientifico della
Regione, un contributo, per l'esercizio finanziario 2005, di 200
migliaia di euro al fine di istituire un centro sperimentale di
pet teraphy.
Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
37. Al fine di fronteggiare le emergenze sanitarie della
popolazione residente nella zona sud della provincia di Siracusa
e nella zona montana del siracusano, l'Assessore regionale per
la sanità è autorizzato a corrispondere, per l'esercizio
finanziario 2005, all'azienda sanitaria locale n. 8 un
contributo straordinario di 400 migliaia di euro per la
realizzazione di un impianto di elisoccorso per l'ospedale
d'area Avola-Noto, nello spazio attiguo all'ospedale Di Maria'
di Avola, già zona di pronto intervento per i casi di calamità
pubblica.
38. La Presidenza della Regione concorre al sostegno
dell'attività dell'associazione A.G.S.A.S. Onlus, Associazione
genitori soggetti autistici siciliani, con sede in Palermo,
mediante un contributo di 500 migliaia di euro per l'esercizio
finanziario 2005. Per gli esercizi finanziari successivi si
provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
39. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 29, è sostituito dai seguenti:
1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale
15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di
servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di
piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o
autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle
spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato
forfetariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato in
unica soluzione.
1 bis. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB
12.3.1.3.1, capitolo 478106), di cui 1.100 migliaia di euro
destinate all'erogazione dei contributi relativi all'anno
2004.'.
40. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare,
nell'esercizio finanziario 2005, previa stipula di apposita
convenzione, un contributo straordinario, entro il limite di 300
migliaia di euro, all'Universitas Sancti Cyrilli A.D. 1679 di
Malta, per la costituzione della facoltà di scienze del mare in
Mazara del Vallo.
Per gli esercizi successivi l'Assessorato regionale per i beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è
autorizzato a concedere un contributo annuo da destinare
all'attività didattica ed alle spese di funzionamento della
predetta facoltà, cui si provvede ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
41. Al fine di valorizzare il complesso architettonico e
l'annesso giardino storico della villa Merlo, è concesso al
comune di Ficarazzi un contributo, per l'esercizio finanziario
2005, di 150 migliaia di euro, quale concorso della Regione
nelle spese di gestione, manutenzione e per le attività
culturali. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10.
42. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio
2004, n. 10, è sostituito dal seguente:
1. E' sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese
beneficiarie il pagamento delle rate scadute e non pagate alla
data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle
che andranno a scadere fino all'1 gennaio 2006 relative a:
a) finanziamenti agevolati concessi dall'Irfis - Medio credito
della Sicilia S.p.A. ai sensi dell'articolo 20 della legge
regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni.
b) crediti di esercizio e mutui concessi dall'Istituto
regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi
della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora già
maturati sulle rate sospese che verranno poi corrisposti
contestualmente al pagamento della rata a cui si riferiscono.
3. Il pagamento delle rate oggetto della sospensione avverrà
in coda al piano di ammortamento che viene prolungato di un
numero di rate pari a quelle scadute e non pagate in virtù della
presente legge e secondo la medesima periodicità prevista
originariamente.
4. I suddetti benefici si applicano anche in presenza di
azioni esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate per
il recupero delle rate oggetto della sospensione, a condizione
che l'impresa debitrice provveda al pagamento delle spese legali
connesse.
5. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2,
dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni, il fondo di rotazione
istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle
industrie in Sicilia (IRFIS) con l'articolo 44 della legge
regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato,
nell'esercizio finanziario 2005, di 25 migliaia di euro. Per le
finalità di cui alla lettera
b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio
2004, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il fondo
unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla
cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato nell'esercizio
finanziario 2005, di 25 miglia di euro.'.
43. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge
regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro.
Il finanziamento è finalizzato all'assolvimento di esigenze
istituzionali derivanti da carenze d'organico accertate in base
al POV già approvato dalla Giunta regionale e sino alla
concorrenza di queste ultime. Restano esclusi dalle predette
provvidenze i consorzi che, avvalendosi di precedenti
finanziamenti, sempre ai sensi del citato articolo 3 della legge
regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed
integrazioni, hanno già provveduto ad instaurare rapporti a
termine in misura superiore al 5 per cento delle unità carenti
in organico come sopra accertate.
44. Per le finalità di cui all'articolo 50 della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 1.200 migliaia di euro,
UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476517.»
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
-dall'onorevole Miccichè: 12.1.1, 12.2.1, 12.4.1, 12.5.1,
12.6.2, 12.7.2, 12.8.1, 12.9.1, 12.10.1, 12.11.1, 12.12.1,
12.13.1, 12.14.1, 12.15.1, 12.16.1, 12.17.1, 12.18.2, 12.19.1,
12.20.1, 12.21.1, 12.22.1, 12.23.1, 12.24.1, 12.25.1, 12.26.1,
12.27.1, 12.28.1, 12.29.1, 12.30.1, 12.31.1, 12.32.1, 12.33.1,
12.34.1, 12.35.1, 12.36.1, 12.37.1, 12.38.1, 12.39.1, 12.40.1,
12.41.1, 12.42.1, 12.43.2, 12.44.1,
-dall'onorevole Acierno: 12.1.2, 12.2.2, 12.3.3, 12.6.3, 12.7.4,
12.10.2, 12.12.2, 12.15.2, 12.17.2, 12.18.3, 12.19.2, 12.22.2,
12.24.2, 12.25.2, 12.29.2, 12.31.3, 12.35.2, 12.40.2,
-dagli onorevoli Forgione e Liotta: 12.3.2, 12.9.2,
-dagli onorevoli Culicchia, Barbagallo e Genovese: 12.6.1,
-dal Governo: 12.7.3, 12.8.2,
-dagli onorevoli Ortisi, Manzullo, Spampinato, Galletti e
Vitrano: 12.7.1,
-dagli onorevoli Leanza Edoardo e Misuraca: 12.16.2,
-dall'onorevole Speziale: 12.17.4, 12.17.5, 12.18.5, 12.18.4,
12.43.4, 12.43.3,
-dall'onorevole Morinello: 12.18.1, 12.43.1,
-dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale e Cracolici: 12.19.3,
12.42.2
-dagli onorevoli Oddo e Panarello: 12.19.4, 12.42.3,
-dagli onorevoli Spampinato e Ortisi: 12.31.2,
-dall'onorevole Dina: 12.44.2, 12.44.5.
Si passa all'emendamento soppressivo del comma 3 dell'articolo
12.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 7 dell'articolo
12.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 8.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento modificativo del comma 9.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Onorevole Forgione, ci troviamo già in sede di
votazione. Le potrò concedere la parola soltanto alla fine della
stessa.
PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento modificativo del
comma 9 dell'articolo 12 (emendamento C'). Il parere del
Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del comma 19
dell'articolo 12 (emendamento C'). Il parere del Governo?
CINTOLA Assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E'
approvato)
Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del comma 44.
dell'articolo 12 (emendamento C'). Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 12.3.2 dell'onorevole Forgione.
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE Signor Presidente, io prevedevo la soppressione di
numerosi commi ma, in particolare, ritengo che il comma 9 non sia
accettabile; l'ho detto prima, intervenendo nella discussione
generale e parlando su questi emendamenti.
Non capisco come è stato concepito; tra l'altro, tra la prima
e la seconda stesura c'è addirittura un aumento del contributo
stanziato. Non comprendo la logica che ci sta, o, meglio, la
logica la capisco ed è solo una logica clientelare, infatti non
c'è un criterio sulla base del quale accedere a questo fondo, non
c'è un albo sulla base del quale accedere a questo fondo. E' una
scelta tutta discrezionale quella delle associazioni onlus, degli
enti di culto e, poi, io vorrei capire, signor Presidente
dell'Assemblea - e vorrei capirlo anche dal Presidente della
Regione - cosa si intende per soggetti aventi particolari
esigenze da tutelare .
Noi istituiamo un fondo dove ci sono le associazioni onlus, gli
enti di culto e, poi, i soggetti aventi particolari esigenze da
tutelare. Io vorrei sapere come si norma e come si individuano le
caratteristiche, le tipologie e chi decide, anche nel titolo
della legge, i soggetti aventi particolari esigenze da
tutelare.
Questo è chiaro che evidenzia la natura di questo fondo, non a
caso gestito direttamente dalla Presidenza della Regione. Questo
è un fondo clientelare perchè non c'è un criterio, in quanto
quando io vedo che nell'ordine del giorno impegnativo della
seconda Commissione, e non venga qui il Governo a dire che con
gli ordini del giorno non c'entra niente, perchè nella stessa
norma c'è scritto poi che i contributi al comma 1 sono
determinati con decreto del Presidente, ma previo il parere della
seconda Commissione. La seconda Commissione, in sede di
discussione di questa norma, onorevole Presidente, ha già dato un
indirizzo vincolante al Presidente della Regione e nonostante
l'indirizzo vincolante mi devono spiegare, la Commissione e il
Presidente della Regione, perchè tra le migliaia di chiese
siciliane da finanziare se ne scelgono 10, perchè tra le migliaia
di onlus da finanziare se ne scelgono 12, perchè tra i comitati
associativi da finanziare si sceglie l'associazione delle case
Sicilia .
Qual è il criterio? Non ci può essere un criterio perchè il
titolo della norma parla di soggetti aventi particolari esigenze
da tutelare , cioè le pressioni clientelari e la rappresentanza
clientelare di questo o di quel soggetto che deve accedere al
finanziamento.
Io credo, onorevole Presidente della Regione, che questa norma
non l'aiuta, né le fa bene e né dà legittimità e trasparenza alla
funzione ed alla gestione di questo fondo.
Gliel'ho spiegato prima, gliel'ho ripetuto ora, lei dice che
con quell'ordine del giorno non c'entra nulla ma quell'ordine del
giorno, interpretando la seconda parte della norma, vincola il
Governo a dare priorità alle associazioni che già lì sono
indicate solo in modo discrezionale. Voi state facendo un fondo
da gestire in modo clientelare.
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur
apprezzando - lo dico senza nessun pudore - l'impegno in
quest'Aula dei colleghi di Rifondazione comunista, credo però che
bisogna anche dare a Cesare quel che è di Cesare.
L'onorevole Forgione da sempre è famoso in terra di Sicilia per
condurre le sue serie battaglie antimafia; però, spesso e
volentieri, signor Presidente, succede che si commettono degli
errori di percorso e si addebita mafiosità a chi è vittima
probabilmente della mafia.
In merito all'associazione Salviamo le nostre case Sicilia ,
ho sentito già due volte dall'onorevole Forgione fare
riferimento a eventuali, secondo il suo punto di vista,
collusioni con ambienti mafiosi o di malaffare o con gente
FORGIONE Io ho letto soltanto quello che è scritto
ACIERNO Per fortuna le cose che ha detto sono tutte
trascritte
Io vorrei dire all'Aula che stiamo vivendo nel territorio
siciliano un problema drammatico di cui qualcuno, evidentemente,
non ha voglia di farsi carico perché è più semplice liquidare le
vicende di cittadini che magari non trovano difesa da parti
politiche; al riguardo l'onorevole Forgione ha detto che dovremmo
dare noi i soldi a quelli di Pizzo Sella che hanno comprato le
case dalla sorella di un boss
Onorevole Forgione, nessun proprietario di Pizzo Sella risulta
oggi avere acquistato nessun immobile da sorelle o parenti
diretti dei boss che lei conosce, perché queste è gente che è
stata sì truffata e probabilmente anche dalla mafia, ma da quella
mafia che non è codificata ancora dal codice penale vigente, ma
da quella mafia che mentre governava la città di Palermo e
rilasciava le concessioni edilizi, forse, a quei mafiosi di sua
conoscenza per costruire quelle case, a quella mafia che dagli
uffici dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione
siciliana rilasciava pareri favorevoli, a quella mafia che negli
uffici urbanistici della Provincia regionale di Palermo
rilasciava pareri favorevoli, forse a quei mafiosi che lei
conosce per costruire quelle case e quelle case che forse -
sempre secondo il suo punto di vista - sono state costruite dalla
mafia, sappia
FORGIONE Il sindaco di allora era Ciancimino
ACIERNO Signor presidente, quando l'onorevole Forgione
interviene lo ascolto in silenzio, abbia la compiacenza anche lui
di fare silenzio
FORGIONE Quando lei frequentava la sua casa io non ero ancora
in Sicilia
ACIERNO Vede, onorevole Forgione, quello che lei non conosce,
forse per le sue origini calabresi, è che mentre fino alla
settimana scorsa insieme al suo collega Orlando portavate avanti
la candidatura nelle vostre primarie della signora Borsellino,
lei non sa che il suo amico Orlando ha governato da sindaco la
città di Palermo per oltre dieci anni con il piano regolatore del
signor Ciancimino, che secondo il suo punto di vista è un
mafioso
Il signor Orlando ha gestito per dieci anni il territorio della
città di Palermo con lo strumento urbanistico che varò nel '63 il
sindaco Ciancimino; le metta agli atti queste cose onorevole
Forgione, quando lei pensa di dare a noi lezioni di legalità Lei
e Orlando avete contribuito a costruire questa città con il piano
regolatore Ciancimino e quando Orlando nel 2000 varò il nuovo
piano regolatore di Palermo, sappia che presentò un piano
regolatore che violava le norme regionali perchè diede
cartografia a 5000, quando la legislazione vigente prevedeva che
la cartografia minima era a 2000.
Lei e Orlando violate le leggi, non chi ha comprato le case a
Pizzo Sella, signor Forgione
PRESIDENTE Comunico che è stato presentato dal Governo
l'emendamento 12.9.3, al comma 9 dell'articolo 13:
«Sostituire le parole Presidenza della Regione con le
seguenti Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali ».
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 12.7.3 del Governo. Il parere
della Commissione?
SAVONA, vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 12.8.2 del Governo. Il parere
della Commissione?
SAVONA, vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 12.17.5, 12.19.3, 12.19.4, 12.42.2, 12.42.3 e
12.43.4 decadono.
Pongo in votazione l'emendamento 12.6.1. Il parere della
Commissione?
SAVONA, vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
CINTOLA, assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 12.7.1. Il parere della
Commissione?
SAVONA, vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
CINTOLA, assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(Non è approvato)
L'emendamento 12.16.2 è improponibile poiché comporta spesa..
Si passa all'emendamento 12.31.2 dell'onorevole Spampinato.
SPAMPINATO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si riprende l'esame dell'articolo 11 in precedenza accantonato.
Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento
11.8.6. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento aggiuntivo Istituzione dell'Agenzia
regionale per i rifiuti e le acque , di cui all'emendamento C'.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che
approvando questo articolo non facciamo altro che costruire due
doppioni: uno del lato acqua e uno del lato rifiuti.
Non riesco a capire perché complicare la vita, perché duplicare
competenze rispetto a due settori così delicati per cui si era
deciso e si era fatta una scelta politica ben precisa di cercare,
invece, di coordinare tutte le azioni rispetto alla gestione sia
di acqua che di rifiuti.
Credo che sia una scelta che vada contro quella che è stata una
filosofia apprezzabile da parte del Governo di cercare di
unificare gli sforzi per dare soluzioni vere e concrete a questi
due annosi problemi.
Avendo letto molto velocemente l'articolato, onorevole
Presidente, sono sorte particolari perplessità rispetto alla
costituzione dell'organico di questa Agenzia, perché il comma 7,
lettera a) recita: sono organi dell'Agenzia, il Direttore
generale, tre soggetti in possesso di idonea disciplina di laurea
e di comprovata esperienza in materia di acque e di rifiuti .
Quindi, bisogna trovare comunque, signor Presidente, così come
prevede la legge, soggetti che abbiano lauree adeguate e
competenze sia in materia di acque che di rifiuti; non si prevede
la competenza nell'una o nell'altra, bisogna trovare qualcuno che
abbia competenze specifiche, comprovate, titolate sia in materia
di acqua che di rifiuti.
Credo che questa norma vada rivista, nessuno presta orecchio a
queste osservazioni, resteranno soltanto agli atti così come
tante altre cose.
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche su
questo argomento devo aggiungere molte cose a quelle dette
dall'onorevole Spampinato; però, credo che davvero questo è un
pessimo metodo. Noi alle 6.00 del mattino, senza una discussione
di merito, senza un serio approfondimento in Commissione stiamo
istituendo una struttura che comunque ha un ruolo
importantissimo, sia per la gestione dell'acqua che per la
gestione dei rifiuti, soprattutto se si pensa al superamento
della fase commissariale di questi due importanti settori.
Stiamo istituendo l'Agenzia regionale, definendone i poteri, in
una discussione che non coinvolge nessuno, come vedete a
quest'ora, quando invece questa struttura avrà un ruolo centrale
nella gestione delicatissima delle acque dopo la fase
commissariale anche in rapporto ai processi di privatizzazione e
nella gestione dei rifiuti, sapendo che già oggi su questo
terreno è aperto uno scontro in tutta la Sicilia sulle scelte che
il Governo sta facendo in rapporto ai rifiuti ed ai
termovalorizzatori.
Credo che questo sia un modo pessimo di legiferare, perchè
questa materia avrebbe avuto bisogno di una discussione di
merito, di una seduta apposita del Parlamento regionale, perchè
noi non stiamo dando i soliti 100.000 euro o 200.000 euro ad una
delle tante associazioni ONLUS che i vostri clienti vi portano
qui in Assemblea, stiamo istituendo l'Agenzia regionale per
l'acqua ed i rifiuti e lo stiamo facendo con un emendamento
quando questo è un disegno di legge che avrebbe meritato un
approfondimento di tutto il Parlamento e prima ancora delle
Commissioni.
Per questo motivo, al di là del merito, noi di Rifondazione
comunista voteremo contro, in quanto è un metodo pessimo di
legiferare.
PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo
Istituzione dell'Agenzia regionale . Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione il primo emendamento aggiuntivo di pagina
29 dell'emendamento C'.
Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione il secondo emendamento aggiuntivo di
pagina 29 dell'emendamento C'.
Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 30
dell'emendamento C'.
E' ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 30. Lo
pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento aggiuntivo di pagina 31. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 32. Lo pongo
in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 32. Lo
pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al terzo emendamento aggiuntivo di pagina 32.
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche questo
emendamento è in linea con la filosofia di questa legge
finanziaria.
Il Governo, alla fine del suo mandato, non sicuro con la sua
maggioranza di ritornare a governare questa Regione, modifica,
con un emendamento, la struttura della Pubblica amministrazione,
promuove i soggetti che ha nominato dirigente regionali da una
fascia dirigenziale all'altra.
State commettendo una grave violazione della trasparenza, del
contratto, della riforma della Pubblica amministrazione, state
facendo una norma su misura per i dirigenti di fiducia che voi
avete nominato e che, mi pare, anche qualche guaio vi hanno
provocato e voi, con questa norma fotocopia - per ognuna delle
figure qui indicate c'è il nome, il cognome, la data di nascita
e, tra l'altro, in questa riscrittura lo avete reso più generico
così vi siete evitato anche il Direttore dell'agenzia regionale
sul lavoro - lo fate rientrare in un calderone più ampio.
CUFFARO presidente della Regione. E' ritirato.
FORGIONE La ringrazio Presidente, vedo che, ogni tanto, il
buon senso prevale e, forse, la battaglia di opposizione serve,
ogni tanto, a farvi ragionare.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Si passa al quarto emendamento di pagina 32. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento di pagina 33. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento di pagina 33. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al terzo emendamento di pagina 33. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al quarto emendamento di pagina 33. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento della pagina 35. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento della pagina 35. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al terzo emendamento della pagina 35. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento della pagina 36. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento della pagina 36. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
SPAMPINATO Dichiaro il mio voto contrario a tutti gli
emendamenti.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Si passa al primo emendamento di pagina 37, anche se riterrei
opportuna una breve sospensione.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, questi emendamenti sono tutti
uguali. Fanno parte di una stessa logica. Noi abbiamo apprezzato
il suo invito ad una pausa di riflessione, al fine di dare
dignità a questa legge che deve essere approvata; vi ricordo che
si tratta dell'assestamento di bilancio e non di prebende per
amici e parenti. Quindi, credo che sia essenziale che lei, signor
Presidente, ribadisca il suo invito ad una sospensione per
procedere ad una riflessione rispetto ai prossimi venti
emendamenti.
PRESIDENTE Grazie, onorevole Spampinato, ma l'Aula mi invita
a proseguire. Onorevole Presidente della Regione, mi spiega cosa
significa annuo?
CUFFARO presidente della Regione. Si stavano dando 250 mila
euro all'anno. Togliendo la parola annuo' si evita di dare
questa somma ogni anno.
PRESIDENTE Comunico che il Governo ha presentato
l'emendamento che cassa la parola annuo'. Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Comunico che il Governo ha presentato il seguente emendamento:
a decorrere dall'anno 2005' con per l'anno 2005'.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, pongo in votazione il primo emendamento di
pagina 37, con la correzione apportata dal Governo.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 37.
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so da
quando la Regione è diventata casa editrice, sostanzialmente.
Stiamo concedendo un finanziamento ad una società editrice per
realizzare un'opera.
Ricordo che in questa Assemblea Regionale, nelle passate
legislature, ci sono stati dibattiti accesissimi su case editrici
di ben altro nome e di ben altra statura nazionale che non vorrei
riprendere.
Qui la Regione dà un contributo finalizzato alla pubblicazione
di un libro, di un'opera, e per il raggiungimento di queste
finalità e per la realizzazione del primo volume de La Sicilia
antica , tomo I, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro;
in cambio questo editore che riceve tale somma dalla Regione ci
regala 1.000 copie dell'opera. Possiamo fare tutto
Ma possiamo ridurre un'Assemblea legislativa a questo livello?
A questo ci state portando. Approvatela Se non vi vergognate
voi, mi dovrei vergognare io
Lo stesso intervento potrei farlo per tutti questi emendamenti
aggiuntivi che avete presentato, di cui non conosco la natura, mi
fanno solo ridere le denominazioni che hanno: l'Ente Morale CSA,
la Cooperativa Sociale Orizzonte di Misterbianco, la Società
Liberale di Mutuo Soccorso. Non le conosco, quindi, non entro nel
merito del valore.
Mi chiedo, però: c'è una regola di trasparenza quando si danno
milioni e milioni di euro delle tasche dei siciliani? C'è un albo
delle associazioni sulla base del quale assegnare i contributi?
C'è un criterio di valutazione? Ditemi di chi sono amici e di
quali deputati sono rappresentanti e clienti queste associazioni.
Almeno sappiamo di che si tratta.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione, con la modifica apportata.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al terzo emendamento aggiuntivo di pagina 37.
CUFFARO presidente della Regione. Signor Presidente, c'è un
errore, non sono 800 migliaia di euro, ma 200, e bisogna cassare
le parole per gli esercizi finanziari successivi'.
PRESIDENTE. Questo si può fare in fase di coordinamento. Pongo
in votazione il terzo emendamento di pagina 37 con le correzioni
apportate.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 38. Lo pongo
in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 38. Lo
pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al terzo emendamento aggiuntivo di pagina 38. E'
compreso nella risoluzione approvata dalla Commissione.
CUFFARO, presidente della Regione. Signor Presidente, se è
compreso nell'altro si vede dopo.
PRESIDENTE. Cosi resta stabilito.
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 39.
CUFFARO presidente della Regione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CUFFARO presidente della Regione. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, per amore di giustizia, ho letto
l'emendamento sulla pet terapy. La Regione siciliana non si è mai
pronunziata sulla pet terapy. Questo emendamento riconosce
l'attività riabilitativa ed educativa di questa nuova terapia, e
la sta riconoscendo all'Università, alla facoltà di veterinaria
di Messina, non la sta riconoscendo ad un istituto qualsiasi; non
mi pare che rappresenti uno scandalo.
SPAMPINATO Lo riconosca l'Assessore con un decreto e non
l'Assemblea con una legge
FRANCHINA Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FRANCHINA Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto
stiamo parlando della facoltà di veterinaria dell'Università di
Messina, unica in tutta la Sicilia, che esiste già. Noi, con
l'Assessore Pagano, abbiamo già attuato a Messina ed a
Caltanissetta dei corsi di formazione, autorizzati a tutti gli
effetti, per docenti di sostegno per questa terapia innovativa
che non è rivolta soltanto ai ragazzini disabili, ma anche a
cercare di aggiornare e innovare la scuola.
Questa è una cosa seria, vi prego di rispettarla. Tra l'altro,
stiamo parlando di un centro universitario e, tra l'altro, la pet
terapy è praticata a livello nazionale. Quindi, considerato che
abbiamo questo fiore all'occhiello', perché la Regione non la
riconosce?
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, fatte salve
tutte le ottime finalità a cui tende questo emendamento, io credo
che la legge sia il peggiore dei modi per poter procedere a
questo tipo di riconoscimento.
Il Parlamento legifera, non riconosce'. Io non ho alcuna
capacità o competenza specifica per potere riconoscere queste
specifiche competenze all'Istituto, il più meritevole del mondo;
credo che lo strumento da mettere in atto sia diverso,
sicuramente non una legge regionale che riconosca, io non sono in
grado di riconoscere nulla di tutto questo.
PISTORIO assessore per la sanità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
PISTORIO assessore per la sanità. Signor presidente,
onorevoli colleghi, ho ascoltato l'intervento dell'onorevole
Franchina e anche la sollecitazione del Presidente della Regione.
Il mio rilievo concerne la irritualità di utilizzare la legge per
una finalità non perfettamente definita che riconosce l'attività
di un concetto generico e non soltanto.
Ciò che posso suggerire - visto che si tratta di volere
riconoscere e verificare, in qualche modo accreditare, la qualità
riabilitativa di una prestazione, quella della pet terapy che
ha, come si suol dire, filoni culturali che la sostengono e anche
delle posizioni non perfettamente univoche -, è di trasformare
questo emendamento in ordine del giorno; così facendo impegno le
strutture dell'assessorato alla sanità per un provvedimento
amministrativo che autorizza, in via sperimentale, questa
attività presso il centro di scienze veterinarie.
Con un ordine del giorno autorizziamo in via sperimentale
questo tipo di attività presso questo centro; mi pare un corretto
approccio.
CUFFARO presidente della Regione. Signor Presidente, il primo
emendamento aggiuntivo di pagina 39 viene ritirato, perché
trasformato in un ordine del giorno.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto. Si passa al secondo
emendamento di pagina 39. Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al terzo emendamento di pagina 39. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al quarto emendamento di pagina 39. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento di pagina 40.
FORGIONE Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE Signor Presidente, onorevoli colleghi, è la prima
volta che mi trovo una norma che recita: previa autorizzazione
delle amministrazioni competenti nelle zone di verde agricolo
sono consentiti insediamenti di carattere sportivo per il tempo
libero, sia di iniziativa imprenditoriale privata che politica'.
Qualcuno mi sa spiegare che cosa è l'iniziativa politica?
PRESIDENTE Ritengo che si tratti di iniziativa pubblica. E'
un errore che può essere corretto in sede di coordinamento. Lo
pongo in votazione. Il parere della commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento di pagina 40.
FORGIONE Chiedo i parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
FORGIONE .Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che
questa norma abbia la forza di una legge, avrebbe meritato
un'altra discussione più serena, infatti, con questa norma
facciamo una scelta. Questo Parlamento, il Governo, la
maggioranza che la propone fa una scelta, cioè quella di rendere
vana l'attesa di tante associazioni che insistono sul nostro
territorio, che promuovono la musica, ad altissimo livello, da
Palermo a Messina, altre strutture collegate anche al Brass Group
che aspettano una legge di riordino complessivo sulla musica in
Sicilia.
Voi, non venendo meno all'impostazione che ha ispirato tutta
questa legge, fate un'altra scelta.
Del riordino del settore della musica non se ne parla - e dopo
questa norma non se ne parlerà più -, vi alienate il rapporto
costruttivo, culturale, di iniziativa sul territorio, in tutti i
comuni, di decine e decine di associazioni, quasi tutte
volontarie, che lavorano ad altissimo livello in questo settore
e fate una scelta, di altissima qualità - non sono io a non
riconoscere il valore della presenza storica del Brass Group di
Palermo per la promozione del jazz e della cultura musicale.
Però è un errore che dipende dalla mancanza di un obietto che
dovrebbe ispirare un legislatore: si dovrebbe riordinare il
settore e giungere ad una legge complessiva sulla musica e lo
spettacolo in Sicilia.
Invece si continua a dare soldi a pioggia, ora si pensa al
Brass per il quale finalmente facciamo la fondazione e poi
verranno tanti e tanti clienti a proporre le loro orchestre e i
loro cartelloni e le loro stagioni musicali ai quali, con la
benevolenza di questo o di quell'assessore di turno, continueremo
a dare soldi. Ma non mi meraviglio più di niente perché questa
è la filosofia della legge, questa é la filosofia della vostra
politica e non potevate che fare quello che state facendo.
PRESIDENTE Pongo in votazione il secondo emendamento
aggiuntivo di pagina 40. Parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 42. Parere
della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 42. Parere
della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al terzo emendamento aggiuntivo di pagina 42. Lo
pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al quarto emendamento aggiuntivo di pagina 42. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 43. Parere
della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 43.
PISTORIO assessore per la sanità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
PISTORIO assessore per la sanità. Signor Presidente,
considero illogica questa norma ed ho provato a spiegarlo oggi
in Commissione, ma la ritrovo qui nell'emendamento aggiuntivo.
Non conosco la ratio per la quale dovremmo autorizzare, con
norma, l'emissione in servizio di vincitori di concorso del 2002;
è assolutamente fuori da qualsiasi razio.
Questo è il mio parere, l'Aula scelga liberamente.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
PISTORIO assessore per la sanità. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento aggiuntivo n. 3 di pagina 43. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione con l'astensione degli
onorevoli Sammartino, Giambrone. Chi è favorevole resti seduto,
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al terzo emendamento aggiuntivo di pagina 43. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al quarto emendamento aggiuntivo di pagina 43. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il arere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 44. Lo
pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
SAMMARTINO Signor Presidente, abbiamo votato il quarto
emendamento di pag. 43?
PRESIDENTE Lo abbiamo votato.
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 44.
SAMMARTINO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SAMMARTINO Signor Presidente, non è stato citato
l'emendamento 4 di pag. 43, ha citato gli emendamenti 2 e 3.
PRESIDENTE. Sono stati tutti votati. Quello a cui lei si
riferisce, onorevole Sammartino, è stato approvato ed è quello
riguardante gli equilibri finanziari degli enti teatrali.
Rimane da stabilire se il secondo emendamento di pagina 44
rimane inalterato.
CUFFARO presidente della Regione. Signor Presidente,
propongo la soppressione delle ultime due righe del testo, a
partire da Per gli esercizi finanziari fino a n.10 .
PRESIDENTE Con la modifica suggerita dal Presidente della
Regione, pongo in votazione il secondo emendamento di pagina 44.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE Si passa al terzo emendamento aggiuntivo di
pagina 44.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, chiedo l'aiuto della
Presidenza e della Commissione e mi rivolgo anche a lei,
onorevole Formica. Stiamo dicendo, se ho capito bene, che gli
enti esposti con posizioni debitorie non dovranno più riscuotere
i loro crediti?
«Nelle more della definizione dell'esposizione debitoria e dei
servizi erogati, i consorzi di bonifica sono autorizzati a
sospendere i ruoli emessi, quindi, a riscuotere le somme
richieste e a procedere al ritiro delle azioni esecutive già
iniziate.»
Volevo solamente rendermi conto di aver compreso bene.
FORMICA Fino al 31 dicembre 2006.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
FORMICA Signor Presidente, bisogna inserire le parole fino
al 31/12/2006 .
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, se non viene formalizzata la
correzione, naturalmente rimane approvato il testo così come
scritto.
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 44. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 45. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 45. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 46. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 46.
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo un
po' di attenzione su questa norma, ricordando all'Assemblea che
si tratta di una norma che già questo Parlamento ha bocciato in
quanto ha ritenuto che altri enti svolgevano da più tempo, e con
migliori risultati, le stesse funzioni.
Assessore Cintola, con questo emendamento, attribuiamo,
finanziamo annualmente non un'associazione, ma gli organi
dell'associazione.
Quindi, chiedo una riflessione sul ritiro o sulla modifica
della norma, perché la norma recita che l'assessore, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2006, è autorizzato a finanziare gli
organi dell'associazione, quindi presumo che sia utile
un'ulteriore riflessione sulla scrittura o riscrittura della
stessa norma.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 47. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 47. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al terzo emendamento aggiuntivo di pagina 47. Lo
pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al quarto emendamento aggiuntivo di pagina 47. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 48. Lo
pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 48. Lo
pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al terzo emendamento aggiuntivo di pagina 48. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al primo emendamento aggiuntivo di pagina 49. Lo pongo
in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al secondo emendamento aggiuntivo di pagina 49. Lo
pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento aggiuntivo C3 a firma dell'onorevole
Miccichè e del Presidente della Regione.
Non avendo copertura non lo posso ammettere.
CUFFARO presidente della Regione. Diamo copertura, signor
Presidente, di mille migliaia di euro.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione con la copertura finanziaria
assicurata dal Governo. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
MICCICHE' Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
MICCICHE' Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero
comunicare una rettifica tecnica al secondo emendamento di pagina
49.
Le parole Per la predisposizione del piano particolareggiato
del centro storico del comune di Agrigento è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 300 migliaia di Euro ,
devono essere intese in base alla norma già consolidata negli
anni precedenti legge regionale n. 70 del 7 maggio 1976,
articolo 20, e c'è anche il riferimento all'U.P.B. e al
capitolo.
Era una norma inserita nella tabella di legge di spesa
erroneamente abrogata nella finanziaria dello scorso anno,
quindi, si tratta di un ripristino di norma.
Quindi, chiedo di inserire il riferimento della legge regionale
7 maggio 1976, n. 70, articolo 20.
PRESIDENTE Si ritorna all'esame degli emendamenti
accantonati.
Si riprende l'esame dell'articolo 10 con gli emendamenti
presentati dal Governo, precedentemente accantonato.
Si passa all'emendamento 10.10.3, a firma degli onorevoli
Forgione e Liotta. Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Contrario.
PRESIDENTE Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 10.1.3 del Governo, soppressivo dei
commi 1, 2, 3 e 4. Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 10.9.2 a firma del Governo. Lo pongo
in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento a firma del Governo Al comma 10
sopprimere i commi C e D . Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 10.11.3 a firma del Governo. Lo pongo
in votazione.
FORGIONE Almeno dateci gli emendamenti.
PRESIDENTE Sono stati distribuiti. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 10.14.2 a firma del Governo.
TURANO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
TURANO Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo
propone la soppressione di una serie di commi e siamo tutti
d'accordo.
Sul comma 20, però, ho alcune riserve e le volevo dire che ho
presentato un sub emendamento che cerca di fare chiarezza.
Il comma 20 prevede la possibilità di estendere i benefici per
la sanatoria della legge che abbiamo fatto sulle verande e le
finestre anche agli immobili che si trovano su suolo demaniale e
che hanno la regolare concessione.
Talvolta nell'adeguamento dei locali, per la creazione di nuovi
vani o di bagni è stato necessario realizzare piccole aperture o
piccole vetrate.
Chiedo, quindi, di mantenere il comma 20.
PRESIDENTE Pongo in votazione il subemendamento a firma
dell'onorevole Turano. Parere del Governo?
CASCIO assessore per il Turismo ed i Trasporti. Contrario.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
ACIERNO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
ACIERNO Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi chiedo come
il Governo, improvvisamente, si presenti in Aula oggi a
ridisegnare cose che abbiamo discusso, ragionato e ridiscusso per
lungo tempo: ciò che mi preoccupa, soprattutto politicamente, è
che quando il Governo sposa ideali, problemi e cause fuori da
questo Palazzo, e quando poi si tratta di trasformare in norme di
legge gli impegni assunti con i propri elettori, questi stessi
impegni vengono disattesi, e tutto questo diventa preoccupante.
Mi riferisco proprio a questo emendamento del Governo che cassa
il comma 21 dell'articolo 10. Mi piacerebbe sapere se chi ha
scritto l'emendamento in questione, sa cosa sta cassando, perché
secondo me lo ignora. Voglio però ricordare all'Assessore
regionale al Territorio che, per esempio, nella città di Palermo,
l'Assessorato al Territorio e Ambiente e il CRU, nell'approvare
il piano regolatore della città di Palermo, ha eccepito al
Comune, tre anni fa, la mancanza della perimetrazione del verde
collinare e di quello agricolo: e la Regione ha eccepito tale
aspetto, forte di una sentenza della Cassazione che ha disposto,
relativamente al noto caso di Pizzo Sella, che il problema della
lottizzazione abusiva deriva dai frazionamenti del verde
agricolo. L'unico strumento che oggi possiamo offrire ai Comuni -
quindi non saniamo niente e nessuno - è uno strumento
legislativo, attraverso la modifica dell'art. 14 della legge n.
37 dell'89, eliminando la data, così come è scritta nel comma 21,
che fa riferimento all'1 ottobre '83, per potere - se vuole il
comune - procedere con i piani di recupero.
Ebbene, l'Assessore Cascio, ha parlato di questa tematica
dentro e fuori il Palazzo, oggi ha cambiato opinione: allora, il
suo partito - politicamente - sia assuma questa responsabilità
nei confronti della città di Palermo, nei confronti delle
inadempienze del comune di Palermo, che continua a non
perimetrale il verde collinare della città, mettendo a rischio
cittadini che non sanno di avere commesso un reato, perché non
l'hanno commesso
Spero che dopo il mio intervento l'onorevole Cascio riveda la
sua posizione, diversamente io ho fatto la mia parte e ognuno si
assuma le proprie responsabilità.
PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento 10.14.2, come
modificato. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi;
(E' approvato)
L'emendamento 10.10.5 è assorbito.
Si passa all'emendamento 10.10.2. a firma degli onorevoli
Forgione e Liotta. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Contrario.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto, chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
PRESIDENTE L'emendamento 10.10.1 dell'onorevole Beninati è
ritirato. L'Assemblea ne prende atto.
Gli emendamenti 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5 ed il 10.6.1 decadono.
Pongo in votazione l'articolo 10, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dal Governo, A319, A329, A327, A330;
dagli onorevoli Giambone ed aòltri, A326.
Si passa all'emendamento A 33.1 del Governo. Lo pongo in
votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento A 329 del Governo. Lo pongo in
votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi;
(E' approvato)
CUFFARO presidente della Regione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
CUFFARO presidente della Regione. Signor Presidente,
intervengo per ritirare tutti gli emendamenti aggiuntivi.
Rivolgo inoltre alla Presidenza la richiesta di coordinare le
tabelle fra loro.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Pongo pertanto in votazione l'emendamento A 326. Il parere
della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento A 327. Lo pongo in votazione. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento A 330. Lo pongo in votazione. Il
parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi;
(E' approvato)
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
per chiedere l'approvazione dell'emendamento A331 poichè, durante
la discussione generale, avevamo concordato con il vicepresidente
della Commissione che avremmo proceduto ad una riscrittura di un
emendamento ritirato che riguarda l'applicazione dei benefici
attualmente riconosciuti ai familiari delle vittime della mafia e
della criminalità organizzata anche a coloro i cui parenti siano
stati uccisi fuori dal territorio siciliano, anch'essi cittadini
siciliani.
FORGIONE L'abbiamo già approvato quest'emendamento
PRESIDENTE Onorevole Barbagallo, in relazione al suo
emendamento, mi segua un istante, per rispetto alla notte che lei
ha diligentemente trascorso insieme a noi, ebbene desidero sapere
di quale emendamento si tratti...
BARBAGALLO Chiedo di parlare per illustrarlo.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
BARBAGALLO Signor Presidente, onorevoli colleghi, in
provincia di Ragusa - in località Scicli - c'è una vecchia
fornace che è stata riconosciuta dalla Sovrintendenza come bene
artistico straordinario ed erano stati ad essa destinati, in una
legge precedente alla delega dell'onorevole Leontini, 500
milioni. Ne sono stati sottratti 250. Con questo emendamento,
pertanto, si chiede soltanto di ripristinare una somma che il
Direttore del Bilancio aveva detto fosse giusto e sacrosanto
ripristinare, perché c'era stato un disguido.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi;
(E' approvato)
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
dagli onorevoli Gurrieri ed altri: C 2.
dagli onorevoli Spampinato ed altri: A 321
dagli onorevoli Ortisi e Vitrano: Tab.1, Tab. 2,
dall'onorevole Ortisi: Tab. 3,
dal Governo: Tab. 4, Tab. 5,
dagli onorevoli Misuraca e Arcidiacono: Tab. 6.
Pongo in votazione l'emendamento C 2. Il parere della
Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi;
(E' approvato)
Si passa all'emendamento A 321. Lo pongo in votazione Il parere
della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CUFFARO presidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi;
(E' approvato)
Si passa all'articolo 13, con annessa tabella A. Ne do lettura:
«Articolo 13
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del
bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 2005 sono introdotte le
variazioni di cui all'annessa Tabella A».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi;
(E' approvato)
Do lettura dell'articolo 14, con annessa tabella B:
«Articolo 14
Variazioni allo stato di previsione della spesa del
bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 2005 sono introdotte le
variazioni di cui all'annessa tabella B».
Comunico che alla tabella B sono stati presentati i seguenti
emendamenti: B2, B3, B4, B5, B6 e B7.
Dichiaro improponibili gli emendamenti B2, B3, B4, B5.
Pongo in votazione l'emendamento tabella B6. Chi è favorevole
resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento tabella B7. Chi è favorevole
resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 14, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Do lettura dell'articolo 15:
«Articolo 15
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa
del bilancio
dell'Azienda delle foreste demaniali
della Regione siciliana
Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del
bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione
siciliana per l'esercizio finanziario 2005 sono introdotte,
rispettivamente, le variazioni i cui alle annesse tabella C' e
D».
Pongo in votazione l'articolo 15. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Do lettura dell'articolo 16:
«Articolo 16
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione».
Pongo in votazione l'articolo 16. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione la delega per il coordinamento formale del
disegno di legge n. 1084/A. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvata)
Presidenza del presidente Lo Porto
Comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del
giorno:
n. 571 Interventi diretti a modificare la disciplina
restrittiva relativa alle colture olivicole del comprensorio
Calatino e conseguenti programmi di sviluppo della produzione DOP
Monti Iblei , dell'onorevole Basile;
n. 574 Opportune iniziative presso il Governo nazionale per
promuovere la risoluzione delle problematiche sorte nelle aree
Tamil dello Sri Lanka devastate dallo tsunami , degli onorevoli
Ferro ed altri;
n. 575 Misure a sostegno del settore dell'artigianato , degli
onorevoli Villari, Oddo, Panarello, Tumino, Barbagallo,
Forgione, Baldari, Mercadante;
n. 577 Condanna della caccia alla foca , degli onorevoli
Villari, Scalici, Speziale, Capodicasa, Zago, Panarello,
Genovese, Gurrieri, Liotta, Sanzeri, Di Mauro ed altri;
n. 578 Sblocco dei fondi regionali concernenti sgravi
contributivi alle imprese che attivino assunzioni di personale ,
degli onorevoli Villari, Speziale, Genovese, Gurrieri ed altri;
n. 579 Regolamentazione dei servizi al pubblico di tutti gli
uffici regionali per venire incontro alle esigenze dell'utenza
più disagiata , degli onorevoli Raiti, Ferro, Miccichè,
Morinello, Barbagallo e Capodicasa.
n. 580 Assunzione da parte dell'IRCAC, del personale ex
Siciltrading SpA , dell'onorevole Antinoro;
n. 582 Interventi per il riconoscimento da parte del Ministero
delle Politiche agricole e forestali dello stato di calamità
naturale per l'anno 2004, alla provincia di Catania , degli
onorevoli Fleres, Catania Giuseppe e Maurici;
n. 583 Interventi per la valorizzazione del costruendo
impianto sportivo motoristico e polivalente di Torretta (PA) ,
degli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe e Maurici;
n. 584 Celebrazione della figura e dell'opera del maestro
Matteo Carnalivari , dell'onorevole Formica;
n. 585 Interventi per rendere operativa la legge regionale n.
15 del 2004 con riguardo ai benefici per i consorzi fidi e le
imprese agricole singole ed associate , degli onorevoli Villari,
Fleres, Amendolia, Arcidiacono, Barbagallo, Zago ed altri;
n. 586 Riconoscimento delle qualifiche acquisite utili
all'assunzione degli operatori socio-sanitari nelle strutture
sanitarie siciliane , degli onorevoli Villari, Oddo, Speziale,
Cracolici, Sanzeri, Fleres, Amendolia, Arcidiacono, Barbagallo,
Zago, Giannopolo ed altri;
n. 587 Rilancio del ruolo e delle funzioni del nodo
ferroviario di Messina , degli onorevoli Panarello, Genovese, De
Benedictis e Villari;
n. 588 Insediamento del consiglio di amministrazione della
CRIAS , degli onorevoli Panarello, Oddo, Villari e Zago;
n. 589 Iniziative per il rilancio dell'artigianato siciliano ,
degli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici e Baldari;
n. 590 Interventi per il riconoscimento, da parte del
Ministero delle Politiche agricole e forestali, dello stato di
calamità per l'anno 2004 nella provincia di Catania , degli
onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici, Baldari, Turano e
Burgaretta Aparo;
n. 591 Riconversione e messa in sicurezza delle cave di pietra
pomice del Comune di Lipari (ME) , degli onorevoli Panarello, De
Benedictis, Villari e Zago;
n. 592 Rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati con
l'ex Banco di Sicilia , degli onorevoli Raiti, Ortisi,
Giannopolo, Liotta, Villari, Panarello, Spampinato, Amendolia,
Ferro, Miccichè, Morinello, Orlando.
n. 593 Iniziative per la valorizzazione del personale del
Corpo forestale della Sicilia , degli onorevoli Fleres, Catania
Giuseppe, Maurici, Baldari;
n. 594 Attuazione convenzione INPGI (Istituto nazionale
previdenza giornalisti italiani) , degli onorevoli Leanza
Nicola, Leanza Edoardo e Ardizzone;
n. 599 Interventi per l'esatta interpretazione delle
disposizioni di cui alla legge n. 16 del 1996 in materia di
dipendenti della Forestale , degli onorevoli Fleres, Catania
Giuseppe, Maurici, Mercadante e Baldari;
n. 600 Interventi per la realizzazione di un distretto
agroalimentare nel terreno di proprietà della società MAAS in
contrada Jungetto (CT) , degli onorevoli Fleres, Catania
Giuseppe, Maurici, Mercadante e Baldari;
.
n. 601 Interventi per migliorare la funzionalità delle
attività di individuazione delle aree ad elevato rischio
idrogeologico e di adozione delle misure di salvaguardia
nell'ambito dei bacini , degli onorevoli Fleres, Catania
Giuseppe, Maurici e Baldari;
n. 602 Interventi per la diffusione della Giornata dei
bambini , degli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici, Mercadante e
Baldari;
n. 605 Interventi per la funzionalità dell'Unità Operativa
dell'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione dislocata a
Catania , degli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici,
Baldari;
n. 606 Facilitazioni per l'acquisto di carburante in favore
dei soggetti portatori di handicap residenti in Sicilia , degli
onorevoli Nicotra, Speziale, Crisafulli;
n. 607 Interventi a seguito della situazione in cui versa
l'Ente fiera di Palermo , degli onorevoli Cracolici e Zangara;
n. 608 Precari ricorsisti presso l'azienda Poste Italiane
S.p.A , dell'onorevole Leanza Nicola;
n. 609 Stipula di convenzioni tra Regione e Istituti di
credito al fine di garantire quanto previsto dalla l.r. n. 20/99
in ordine ad interventi in favore delle vittime dell'usura ,
degli onorevoli Incardona e Segreto;
n. 612 Provvidenze in favore degli abitanti del comune di
Calatabiano (CT) danneggiati dal violentissimo nubifragio del 22
ottobre 2005 , degli onorevoli Nicotra, Sanzeri e Lo Curto;
n. 613 Mantenimento del reparto di geriatria dell'ospedale di
Acireale , degli onorevoli Nicotra ed altri;
n. 615 Iniziative per evitare ripercussioni negative sulla
salute della popolazione studentesca dovuta a carichi impropri di
materiale scolastico , degli onorevoli Villari, Raiti,
Barbagallo, Oddo, Fleres, Speziale, Giannopolo e Zago;
n. 619 Interventi per l'apertura dei termini relativi alla
presentazione delle istanze di finanziamento di cui alla legge
1329/65 , degli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici e
Burgaretta Aparo.
n. 622 Stabilizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori
del comparto forestale , dell'onorevole Ioppolo;
n. 623 Attuazione dell'articolo 12 della l.r. 12 del 1993 ,
degli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe e Maurici;
n. 624 Inquadramento nei ruoli organici dell'ARPA del relativo
personale , degli onorevoli Villari, Speziale, Sanzeri, De
Benedictis, Cracolici ed altri;
n. 625 Iniziative nei confronti del Consorzio per le autostrade
siciliane per procedere alla nomina del vincitore del concorso
interno per titoli a dirigente generale , dell'onorevole
Beninati;
n. 626 Interventi per assicurare il corretto comportamento
dell'azienda ATA-HANDLING SpA, gestore di alcuni servizi presso
l'aeroporto di Catania, degli onorevoli Fleres, Catania G.,
Baldari e Mercadante;
n. 627 Iniziative al fine di equiparare la figura di animatore
di comunità alla figura di educatore specializzato, degli
onorevoli Fleres, Catania G. e Maurici;
n. 628 Iniziative al fine dell'emanazione del regolamento di
esecuzione della legge regionale n. 15 del 2000 riguardante i
diritti degli animali , degli onorevoli Spampinato e Ortisi;
n. 629 Attuazione della norma finale n. 6, relativa ai medici
veterinari, dell'accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005,
per la disciplina del rapporto di lavoro dei medici specialisti
ambulatoriali interni e le altre professionalità, ai sensi del
Decreto legislativo n. 502 del 1992, degli onorevoli Confalone e
Lo Curto;
n. 630 Deroga al tetto massimo di assistiti per i medici
pediatri , degli onorevoli Arcidiacono, Baldari, Leanza Edoardo,
Confalone, Catania G. e Giambrone;
n. 631 Iniziative per dare attenzione, all'interno
dell'Assemblea regionale siciliana, delle disposizioni di legge
concernenti la stabilizzazione del rapporto di lavoro di
portavoce o addetti stampa , dell'onorevole Acierno;
n. 632 Riconoscimento dell'attività riabilitativa ed educativa
della Pet therapy , dell'onorevole Franchina;
n. 633 Istituzione dell'Ufficio regionale di protezione e
pubblica tutela dei minori , dell'onorevole Sammartino.
Pongo in votazione l'ordine del giorno 631. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
FORGIONE. Signor Presidente, ma se gli ordini del giorno non
vengono distribuiti, come facciamo a votarli?
PRESIDENTE. Informo che per quanto riguarda l'ordine del giorno
n. 632, si tratta dell'ordine del giorno che abbiamo deciso di
realizzare, trasformando l'emendamento che qualcuno ritenne di
dovere ritirare. E' quello sulla Pet Terapy.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto , chi è
contrari si alzi.
(E' approvato)
CINTOLA, assessore al bilancio e alle finanze. Dichiaro di
accogliere come raccomandazione tutti gli altri ordini del
giorno.
PRESIDENTE Comunico che è stato presentato, ai sensi
dell'articolo 117 del Regolamento interno, il seguente
emendamento:
«sostituire al comma 9 dell'articolo 12, assessorato per la
famiglia con assessorato per i beni culturali e ambientali ».
Ringrazio il Parlamento per questo impegno notturno, che è
stato sicuramente proficuo, pur rammaricandomi dell'assenza di
qualificati Gruppi parlamentari e di qualificati colleghi
deputati. Cercheremo di capire, di chiarire e di evitare per il
futuro avvenimenti simili.
Prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge
1084/A vorrei procedere con il seguito dell'esame del disegno di
legge 1077/a sulla competitività, sul quale, tra l'altro si può
procedere speditamente perché c'é unanimità di consenso.
TUMINO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
TUMINO Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di
insistere affinché il disegno di legge 1084/A venga
prioritariamente posto in votazione, così da consentire a tanti
che aspettano di ricevere delle somme di poterle avere
immediatamente. Mi riferisco in particolar modo ai lavoratori
della forestale che non percepiscono gli stipendi dal mese di
giugno.
Presidenza del presidente Lo Porto
Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
«Misure finanziarie urgenti per l'anno finanziario 2005» (n.
1084/A)
PRESIDENTE Accolgo la proposta dell'onorevole Tumino.
Comunico che è stato presentato un emendamento all'articolo 117
del Regolamento interno.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa pertanto alla votazione finale per scrutinio nominale
del disegno di legge «Misure finanziarie urgenti per l'anno
finanziario 2005» (1084/A)
PRESIDENTE. Indìco la votazione per scrutinio nominale.
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il
pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si
astiene preme il pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
nominale:
Presenti e votanti 50
Maggioranza 26
Favorevoli 42
Contrari 8
(L'Assemblea approva)
Assume la Presidenza il Vicepresidente Fleres
Presidenza del presidente Lo Porto
Seguito della discussione del disegno di legge « Misure per la
competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni
alla l.r. 23 dicembre 2000, n. 32» (n 1077)
PRESIDENTE Si procede con il seguito della discussione del
disegno di legge posto al numero 2). « Misure per la
competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni
alla l.r. 23 dicembre 2000, n. 32 (n. 1077/A) » (XXX/A)
Invito i componenti la II Commissione a prendere posto al banco
delle Commissioni.
Ricordo che l'esame del disegno di legge era stato sospeso,
dopo l'approvazione del passaggio all'esame degli articoli, nella
seduta n. 336 del 5 dicembre 2005.
Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:
«Articolo 1
Coordinamento attività internazionalizzazione imprese
1. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per
rafforzare la presenza delle imprese siciliane nei mercati
nazionali ed esteri e favorire la realizzazione di investimenti
esterni in Sicilia il Comitato regionale per il credito e il
risparmio, composto dall'Assessore regionale per il bilancio,
dall'Assessore regionale per l'agricoltura, dall'Assessore
regionale per l'industria, dall'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e
dall'Assessore regionale per i lavori pubblici sotto la
presidenza del Presidente della Regione o di un suo delegato e
integrato dall'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti e dell'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, senza nuovi
e maggiori oneri per il bilancio della Regione, si costituisce in
Comitato per l'internazionalizzazione dell'economia siciliana.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato è assistito
da un gruppo di lavoro interdipartimentale formato dai dirigenti
generali o da dirigenti loro delegati dei dipartimenti regionali
della programmazione, bilancio e tesoro, finanze e credito,
interventi strutturali in agricoltura, industria, cooperazione,
commercio e artigianato, turismo, sport e spettacolo.
2. Il comitato di cui al comma 1, sulla base del Programma
regionale di internazionalizzazione, approvato dalla Giunta
regionale e delle indicazioni per l'attuazione dello stesso
proposte, annualmente, dall'Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca,
sentite le rappresentanze delle associazioni degli imprenditori
maggiormente rappresentative, delle province regionali, dei
comuni e delle camere di commercio, definisce il Piano di azione
in materia di internazionalizzazione dell'economia siciliana, in
aderenza con i vigenti strumenti di programmazione comunitaria e
nazionale. Il Piano è comunicato entro trenta giorni
all'Assemblea regionale siciliana.
3. Il Comitato provvede, inoltre, al coordinamento e alla
razionalizzazione del sistema degli incentivi vigenti in materia
di internazionalizzazione e, in rapporto alle azioni previste dal
Piano di cui al comma 2 in capo a ciascun ramo
dell'Amministrazione regionale, alla individuazione ed
all'assegnazione delle risorse necessarie per la loro attuazione,
nei limiti della disponibilità del Fondo unico di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è istituito il Fondo unico
per gli interventi in materia di internazionalizzazione
dell'economia siciliana presso l'Assessorato regionale del
bilancio e delle finanze che provvede, annualmente, al
trasferimento ai competenti dipartimenti dell'Amministrazione
regionale, delle risorse finanziarie assegnate dal Piano.
5. Le economie eventualmente realizzate da ciascun dipartimento
a conclusione di ciascun esercizio finanziario affluiscono
nuovamente al Fondo di cui al comma 4.
6. Il Comitato provvede, inoltre, avvalendosi del gruppo d
lavoro interdipartimentale di cui al comma 1, al monitoraggio
delle azioni poste in essere da ciascun dipartimento e alla
redazione di un'apposita relazione annuale di valutazione».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Moschetto e Misuraca: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4;
- dagli onorevoli Oddo, Panarello e Speziale 1.5.
MISURACA Dichiaro di ritirare gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e
1.4.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 1.5 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto,
chi è contrario si alzi.
(E' approvato).
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Articolo 2
Interventi in favore dell'associazionismo tra imprese
1. Nell'accesso ai regimi di aiuto previsti dalla legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed
integrazioni, e dalla vigente normativa regionale, relativi
all'investimento, all'innovazione, alla ricerca e sviluppo, alla
promozione e internazionalizzazione delle imprese, hanno priorità
le imprese, come individuate dalle disposizioni istitutive di
ciascun regime di aiuto, riunite in consorzi, anche di
cooperative, compresi quelli di secondo grado, o che facciano
parte di distretti produttivi individuati ai sensi dell'articolo
56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
2. Ai fini del comma 1 i consorzi devono prevedere nei loro
statuti una durata non inferiore a tre anni e associare almeno
venti imprese.
3. Nell'accesso ai regimi di aiuto di cui al comma 1 sono
destinate riserve finanziarie, in misura non inferiore al trenta
per cento dei fondi disponibili, alle imprese che facciano parte
di distretti produttivi ovvero riunite in consorzi, anche di
cooperative, compresi quelli di secondo grado, costituiti da
almeno un anno. In tale ipotesi i consorzi devono associare
almeno cinquanta imprese, qualora operino in diversi settori
produttivi, e almeno venti imprese qualora operino in più
province regionali e appartengano alla stessa filiera produttiva
o a settori omogenei di attività, ferma restando in ogni caso la
durata minima triennale del consorzio.
4. Gli interventi sono finanziati sulla base della
presentazione di un progetto comune alle imprese interessate e
della delega al consorzio o al distretto per la sua esecuzione,
entro i massimali previsti da ogni regime di aiuto per ciascuna
impresa.
5. L'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
è così sostituito:
Art. 35 - 1. Al fine di favorire e consolidare i processi di
aggregazione tra le imprese è attribuito un contributo per la
costituzione e la gestione di consorzi, anche di cooperative, che
associno almeno venti imprese rientranti nella definizione
comunitaria di microimprese e piccole e medie imprese, di cui
alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6
Maggio 2003, operanti nei settori dell'artigianato, del
commercio, dell'industria, del turismo, comprese le attività di
bed and breakfast, e dei servizi, ivi incluse le attività nel
campo culturale, artistico e dello spettacolo. Dei consorzi
possono fare parte anche liberi professionisti, che esercitano
l'attività in forma di impresa.
2. I contributi sono concessi ai consorzi di nuova istituzione
dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca nell'ambito del de minimis ai
sensi del Regolamento CE sugli aiuti de minimis n. 69/2001
pubblicato nella GUCE del 12 gennaio 2001, per le spese di
costituzione e per le spese di gestione dei servizi comuni alle
imprese consorziate per i primi tre anni dalla costituzione.
Entro gli stessi limiti, sono altresì concessi contributi per le
spese di gestione ai consorzi esistenti, per i primi tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento
della spesa relativa alla costituzione e sono pari al 70 per
cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese di gestione
rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno
di attività.'».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Fleres, Catania G. e Maurici: 2.1;
- dagli onorevoli Oddo, Panarello e Speziale: All'art. 2, alla
fine del comma 1 aggiungere: e ai sensi degli articoli 20 e 19
della presente legge';
al comma 3 dell'articolo 2, dopo le parole distretti
produttivi' aggiungere: o organizzazione dei produttori di cui
all'articolo 20 della presente legge .
Si passa all'emendamento 2.1. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 2.2 e 2.3 decadono per assenza dall'Aula dei
firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Articolo 3
Aree attrezzate per insediamenti produttivi
1. All'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole può concedere contributi in conto
capitale nella misura del 60 per cento' sono sostituite dalle
parole può concedere, riservando una quota delle risorse
finanziarie non inferiore al trenta per cento, contributi in
conto capitale fino ad un massimo del 60 per cento';
b) al comma 3 dopo le parole in proprietà sono aggiunte le
parole al valore di mercato',
c) aggiungere i seguenti commi:
4. Per la realizzazione delle aree attrezzate, non possono
essere concessi ai comuni e ai consorzi di imprese contributi per
la costruzione di capannoni da cedere alle imprese. L'articolo
61, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 febbraio 1986,
n. 3 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.
5. Le aree comprese nei piani comunali attuativi per
insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e quelle ricadenti nei piani regolatori
corredati da prescrizioni attuative dei Consorzi per lo sviluppo
industriale, possono essere espropriate, in alternativa alla
procedura ordinaria, secondo quanto previsto dai seguenti commi.
6. Su istanza delle imprese o di loro consorzi, volta ad
ottenere l'assegnazione di lotti per l'insediamento delle imprese
medesime, il comune o il Consorzio per lo sviluppo industriale
possono effettuare la procedura espropriativa di aree
specificatamente individuate, anche avvalendosi di liberi
professionisti scelti da un apposito elenco istituito dall'ente
medesimo, senza onere finanziario a carico del proprio bilancio.
L'istanza è assistita da idonee garanzie estese a tutti gli oneri
espropriativi e di urbanizzazione primaria dell'area interessata
e può essere accolta a condizione che sia assicurato lo sviluppo
omogeneo e armonioso del territorio.
7. Ricevuta l'istanza, il comune o il Consorzio per lo sviluppo
industriale, al fine di attivare la procedura espropriativa,
determinano un termine di trenta giorni, mediante adeguate forme
di pubblicità, per la partecipazione di altri imprenditori
all'assegnazione delle aree alle medesime condizioni offerte dal
soggetto richiedente, dando priorità ai progetti di investimento
che creino maggiore occupazione, che abbiano minore impatto
ambientale, per la cui realizzazione siano stati concessi
finanziamenti pubblici. Nel caso di esclusione del soggetto
richiedente, spetta a quest'ultimo il rimborso, da parte degli
assegnatari, delle spese sostenute per la predisposizione della
proposta.
8. In presenza di progetti di investimento di importo superiore
a 10 milioni di euro, l'ente pubblico può direttamente addivenire
ad una convenzione con il soggetto richiedente.
9. In nessun caso le aree possono essere assegnate ad imprese
di costruzione e immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o
dare in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese .
10. L'impresa assegnataria versa direttamente al proprietario
del terreno il prezzo corrispondente all'ammontare dell'indennità
di esproprio in caso di cessione volontaria ovvero, in caso di
non accettazione, provvede a depositare l'indennità determinata
alla Cassa depositi e prestiti ed assume l'impegno di tenere
indenne l'ente espropriante da oneri derivanti da eventuali
procedure contenziose, si fa carico di ogni altra spesa relativa
alla procedura espropriativa e realizza, direttamente e
contestualmente all'insediamento, le relative opere di
urbanizzazione primaria.
11. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche su
iniziativa dei comuni o dei Consorzi per le aree di sviluppo
industriale, che in tale ipotesi procedono, mediante avviso
pubblico, all'individuazione delle imprese assegnatarie dei
lotti.
12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche alla fattispecie prevista dall'articolo 36 della legge
regionale 7 agosto 1997, n. 30.
13. I proprietari di terreni ricompresi nelle aree di cui ai
precedenti commi possono richiederne l'assegnazione in deroga
alle graduatorie nel rispetto dei vincoli di destinazione
dell'insediamento produttivo e dei termini per la realizzazione
dello stabilimento.'».
Onorevoli colleghi, all'articolo 3 non ci sono emendamenti,
però, probabilmente i commi 5 e seguenti sono già stati approvati
nelle variazioni di bilancio. Pertanto procediamo alla votazione
ed in sede di coordinamento, se risulta votato due volte, viene
data delega alla Presidenza per attribuirlo a questo disegno di
legge o all'altro.
Pongo in votazione l'articolo 3. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Articolo 4
Semplificazione delle procedure di erogazione dei regimi
di aiuto
1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di spesa
dei fondi comunitari, i responsabili di misure del POR Sicilia
2000-2006 basate su regimi di aiuto le cui attività di ricezione
e valutazione delle domande e di erogazione delle agevolazioni
sono gestite, tramite convenzione, da soggetti esterni
all'Amministrazione regionale, sono autorizzati a trasferire le
risorse assegnate a ciascun bando o avviso pubblico relativi a
tali misure, in una o più soluzioni, in appositi fondi
appositamente costituiti ed amministrati dai medesimi soggetti
gestori dei corrispondenti interventi. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche agli interventi a totale carico
del bilancio regionale.
2. I regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32 e da ogni altra disposizione regionale a favore delle
imprese artigiane, agricole e della pesca, delle cooperative e
delle microimprese, secondo la definizione comunitaria, operanti
nei settori commerciale, industriale, turistico e dei servizi, ad
esclusione degli investimenti per ricerca e innovazione, per
progetti e programmi di investimento di importo non superiore a
250.000 euro sono concessi applicando la procedura semplificata a
sportello di cui all'articolo 186 della legge 23 dicembre 2000,
n. 32».
Onorevoli colleghi il comma 1 dell'articolo probabilmente è già
contenuto nelle variazioni già approvate. Anche in questo caso
viene data delega alla Presidenza per il coordinamento.
Pongo in votazione l'articolo 4. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Articolo 5
Interventi in favore dell'innovazione, ricerca e sviluppo
1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32 è aggiunto il seguente:
Art. 38 bis. - 1. La Regione promuove una strategia
dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo fondata sulla
cooperazione tra piccole e medie imprese, università, enti di
ricerca e sistema finanziario e volta ad aumentare la
competitività del sistema economico isolano.
2. L'azione regionale è orientata a:
a) sostenere il trasferimento tecnologico e l'innovazione del
prodotto e dei processi aziendali delle imprese operanti in
Sicilia, nel rispetto della sostenibilità ambientale;
b) favorire l'accesso delle piccole e medie imprese e di loro
aggregazioni alle attività ed alle strutture di ricerca
regionali, nazionali e internazionali;
c) valorizzare i risultati della ricerca in modo da favorire la
creazione di nuove imprese con carattere di competitività e la
crescita dimensionale e qualitativa delle imprese esistenti;
d) orientare gli investimenti nel campo della ricerca
industriale allo sviluppo di settori strategici del sistema
produttivo regionale.
3. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per
rafforzare l'innovazione e la produttività nelle diverse aree
economiche della Sicilia il Comitato regionale per il credito e
il risparmio, composto dall'Assessore regionale per il bilancio,
dall'Assessore regionale per il bilancio, dall'Assessore
regionale per l'agricoltura, dall'Assessore regionale per
l'industria, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca e l'Assessorato regionale per
i lavori pubblici sotto la presidenza del Presidente della
Regione o di un suo delegato, senza nuovi e maggiori oneri per il
bilancio della Regione, si costituisce in Comitato per
l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo. Il Comitato, per lo
svolgimento delle proprie funzioni, è assistito da un gruppo di
lavoro interdipartimentale formato dai dirigenti generali, o da
dirigenti da loro delegati, dei dipartimenti regionali della
Programmazione, bilancio e tesoro, finanze e credito, interventi
strutturali in agricoltura, industria, pesca. Il Comitato
consulta stabilmente le rappresentanze delle università siciliane
e delle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori.
4. Il Comitato per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo,
approva, previo parere delle competenti commissioni legislative
dell'Assemblea regionale, il programma triennale per la ricerca e
lo sviluppo, su proposta dell'Assessore regionale per
l'industria, di concerto con l'Assessore per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione
per la parte concernente la formazione dei ricercatori; il piano
regionale triennale della ricerca applicata nel settore agricolo
di cui all'articolo 135 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e
il piano regionale triennale della ricerca applicata nel settore
della pesca, su proposta dell'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. I programmi
sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione.
5. Il Comitato annualmente aggiorna i programmi, stabilisce le
priorità attuative per settori di attività, indirizza e coordina
gli interventi, sia attraverso il coordinamento degli incentivi
esistenti, l'eventuale riordino e proposta di nuovi incentivi,
sia attraverso interventi in infrastrutture materiali ed
immateriali, anche al fine di una gestione unitaria degli
interventi e dell'istituzione con successivo provvedimento
legislativo di un fondo unico per l'innovazione, la ricerca e lo
sviluppo la cui ripartizione è effettuata dal Comitato. Emana le
direttive per l'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo.
6. Il Comitato approva gli atti di competenza nel rispetto dei
tempi della programmazione dei fondi comunitari per il periodo
2007/2013, anche al fine delle conseguenti azioni e misure da
inserire nella predetta programmazione.
7. Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e
delle innovazioni tecnologiche, l'Assessorato regionale per
l'industria è autorizzato a concedere contributi alle piccole e
medie imprese, ai loro consorzi o raggruppamenti, e agli enti di
ricerca pubblici operanti in Sicilia, per:
a) la conduzione di programmi di ricerca industriale e
precompetitiva;
b) la realizzazione, acquisizione, ampliamento e
ristrutturazione di laboratori di ricerca;
c) l'acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione
di nuove tecnologie finalizzate al ciclo produttivo, anche per
migliorare la qualità dei prodotti, la loro diffusione e la
salvaguardia dell'ambiente;
d) la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di
ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per
l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia
di ricerca e sviluppo;
e) l'industrializzazione e la commercializzazione di risultati
della ricerca e dello sviluppo;
f) la formazione di ricercatori e tecnici di ricerca;
g) l'assunzione di ricercatori per il tempo occorrente alla
ricerca.
8. Le agevolazioni sono concesse per le categorie di aiuti,
entro i massimali e alle condizioni previsti dal Regolamento CE
n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in GUCE L 10
del 13 gennaio 2001 e di cui al Regolamento CE n. 364/2004 della
Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del
Regolamento CE n. 70 del 2001 per quanto concerne l'estensione
del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo
in GUCE L 63 del 28 febbraio 2004.
9. Le agevolazioni possono essere concesse, anche in forma
mista secondo le modalità stabilite dall'Assessore regionale per
l'industria, mediante:
a) contributi in conto capitale o in conto impianti;
b) contributi in conto interessi;
c) crediti di imposta, secondo le modalità definite di concerto
con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze,
dipartimento finanze e credito, previa intesa con l'Agenzia delle
entrate. La misura del credito di imposta e gli adempimenti
discendenti dall'applicazione della presente lettera gravano sui
fondi disciplinati dal presente articolo;
d) prestazione di garanzie.
10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per la
valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca e delle
ricadute economico-finanziarie degli interventi, le
Amministrazioni regionali competenti sono autorizzate a stipulare
apposita convenzione con soggetti in possesso dei necessari
requisiti di terzietà e di competenza.'».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Fleres, Catania G. e Maurici: 5.1; 5.2;
- dagli onorevoli Oddo, Panarello e Speziale 5.3; 5.4.
Gli emendamenti 5.1 e 5.2, da intendersi come 7.1 e 7.2,
vengono spostati all'articolo 7.
Gli emendamenti 5.3 e 5.4 decadono per assenza dall'Aula dei
firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 5. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:
TITOLO II
Disposizioni per le attività industriali, artigianali,
commerciali,
turistiche e dei servizi
«Articolo 6
Modifiche aiuti all'investimento nel settore dell'artigianato
1. All'articolo 111 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6,
è aggiunto il seguente comma:
1 bis. Le disponibilità del fondo a gestione separata istituito
presso la CRIAS non possono essere impiegate per i contributi in
conto capitale di cui all'articolo 48 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni,
tranne che per la modalità di concessione dell'aiuto in forma
mista.'.
2. All'articolo 62 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17 le parole sono erogati' sono sostituite dalle altre possono
essere erogati'.
3. All'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), le parole non inferiore a lire 30
milioni e non superiore a lire un miliardo' sono sostituite dalle
altre non inferiore a euro 25.000 e non superiore a euro
750.000';
b) è aggiunto il seguente comma:
Nel caso di comprovata e persistente inefficace applicazione
degli interventi previsti dal presente articolo l'Assessore
regionale alla cooperazione può, previo preavviso, avocare la
gestione diretta degli stessi, attraverso l'adozione di idonei
provvedimenti sostitutivi.'».
Comunica che è stato presentato il seguente emendamento:
- dagli onorevoli Moschetto e Misuraca: 6.1.
MISURACA Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 6. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:
«Articolo 7
Modifiche alla disciplina degli interventi per le imprese
commerciali
1. All'articolo 60, comma 1, della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32, il numero 3 è sostituito dal seguente:
3) contributi in conto capitale, agli esercizi di vicinato,
fino ad un massimo del 30 per cento degli investimenti di cui al
punto 1). Tali contributi non possono avere un importo superiore
a 20.000 euro e sono concessi nei limiti del venti per cento
delle disponibilità del fondo.'.
2. Gli aiuti all'investimento di cui all'articolo 60 della
legge regionale n. 32 del 2000 possono essere concessi anche per
la realizzazione di ludoteche e di strutture per lo sport e il
tempo libero.
3. All'articolo 63, comma 1 lettera d) le parole 31 dicembre
2002' sono sostituite dalle altre 30 giugno 2005'.
4. L'apertura e l'ampliamento di una grande struttura di
vendita non alimentare possono essere autorizzata anche nel caso
in cui la superficie richiesta ecceda la quota del 30 per cento
determinata con decreto dell'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, n. 2297 del
12 dicembre 2002, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 8 della
legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, come modificato
dall'articolo 17 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16
purchè si tratti di grande struttura di vendita esclusivamente
non alimentare e la superficie da autorizzare non ecceda mq 1000
nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti,
a mq 1500 nei comuni con popolazione residente compresa tra
10.000 e 100.000 abitanti, mq 2.000 nei comuni con popolazione
residente superiore a 100.000 abitanti;
5. All'articolo 22, comma 4, lettera a) della legge regionale
22 dicembre 1999, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole entro due anni' sono aggiunte le seguenti
parole: decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva
della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 9
della presente legge';
b) dopo le parole imputabili all'impresa' sono aggiunte le
altre: che nel caso di istanze riguardanti una grande struttura
di vendita sono sottoposte al vincolante parere della predetta
conferenza di servizi».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti :
- dagli onorevoli Fleres, Catania G. e Maurici: 7.1 e 7.2.
Si passa all'emendamento 7.1. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 7.2. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 7.1.
Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:
«Articolo 8
Scorrimento graduatorie relative all'erogazione di incentivi
statali alle imprese
1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32 è sostituito dai seguenti:
1. Gli assessori regionali competenti per materia,
prioritariamente in relazione a particolari esigenze connesse
all'attuazione del POR 2000-2006, sono autorizzati, previa intesa
con il Ministero competente e fissazione di specifici criteri di
selezione rispondenti a tali particolari esigenze, ad integrare
le risorse finanziarie destinate alla Regione siciliana
nell'ambito delle graduatorie nazionali o regionali in attuazione
della legge 19 dicembre 1992, n. 488, relativamente ai settori
industriale, turistico, commerciale e artigianale e della legge
28 novembre 1965, n. 1329
legge Sabatini' e nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati
dalla Commissione europea per tali regimi di aiuto.
1 bis. Le risorse finanziarie regionali di cui al comma 1
riguardanti la predetta legge 28 novembre 1965, n. 1329 sono
utilizzate per la concessione dei benefici anche ai liberi
professionisti che esercitano l'attività in forma di impresa.'».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:
«Articolo 9
Aiuti agli investimenti per energia da fonti rinnovabili
1. Dopo l'articolo 69 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32 è aggiunto il seguente:
Art. 69 bis - 1. Al fine di favorire la progressiva
autosufficienza energetica, attraverso l'utilizzo di energia
proveniente da fonti esclusivamente alternative e rinnovabili,
l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere
l'aiuto di cui all'articolo 69, fino ad un massimo di 50 milioni
di euro, agli istituti di ricerca che sottoscrivono accordi di
sperimentazione con i comuni, i consorzi per lo sviluppo
industriale e gli Istituti autonomi case popolari per la
realizzazione di isole energetiche ovvero di utenze complesse
energeticamente autosufficienti per 24 ore su 24, ad elevata
sostenibilità ambientale, ad eccezione delle situazioni di
emergenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 della
presente legge.
2. Al fine di una applicazione combinata delle diverse fonti
energetiche ai sensi del citato articolo 8, il restante composto
organico è considerato equivalente a C.D.R.
3. In sede di prima applicazione, in presenza di accordi
sottoscritti con gli enti e per le finalità di cui al comma 1, i
progetti sono presentati entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e i contributi sono concessi previa
valutazione dei costi e dei benefici effettuata da un'apposita
commissione di tre esperti, nominata con decreto dell'Assessore
regionale per l'industria. ».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:
«Articolo 10
Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17
1. All'articolo 61, della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: Gli oneri
derivanti dalla convenzione e quelli relativi alla effettuazione
di ispezioni, valutazioni, verifiche ed accertamenti precedenti o
successivi all'erogazione delle agevolazioni sono posti a carico
del fondo';
b) è aggiunto il seguente comma:
9 bis. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a
utilizzare una quota non superiore all'uno per mille della
consistenza del fondo al primo gennaio di ogni anno, per le spese
di funzionamento connesse alle attività e agli adempimenti di
propria competenza riguardanti l'attuazione degli interventi
previsti dal presente articolo.'».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:
«Articolo 11
Aiuti agli investimenti alle imprese industriali
1. L'articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32,è sostituito dal seguente:
Art. 67. - 1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del
settore produttivo e dei servizi in Sicilia, l'Assessorato
regionale dell'industria è autorizzato a concedere, sulla base di
apposito bando o avviso, contributi in favore delle piccole e
medie imprese industriali, secondo la definizione comunitaria,
che realizzano nel territorio della Regione siciliana programmi
di investimento nel rispetto delle condizioni di cui al
Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio
2001 in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. L'Assessore regionale per l'industria fissa, entro 60 giorni
dalla pubblicazione della presente legge, le modalità e le
procedure per la concessione del contributo di cui al comma 1, i
criteri da seguire per la scelta dei soggetti beneficiari e dei
settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la percentuale
di intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, e
ogni altra disposizione necessaria all'attivazione del sistema di
intervento di cui al presente articolo.
3. I contributi non sono cumulabili per la realizzazione degli
stessi progetti con altre agevolazioni di provenienza
comunitaria, nazionali o regionale.
4. L'aiuto può in alternativa consistere in:
a) contributi in conto interessi;
b) contributi in conto canoni, nel caso in cui i soggetti
beneficiari facciano ricorso ad operazioni di locazione
finanziaria;
c) contributi in conto capitale o in conto impianti;
d) contributi in forma mista in parte in conto capitale e per
la restante parte in conto interessi o in conto canoni, secondo
le percentuali massime stabilite con decreto dell'Assessore
regionale per l'industria;
e) crediti di imposta, secondo le modalità definite di concerto
con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze,
dipartimento finanze e credito, previa intesa con l'Agenzia delle
entrate. La misura del credito di imposta e gli adempimenti
discendenti dall'applicazione della presente lettera gravano sui
fondi disciplinati dal presente articolo.
5. Ai fini della comunicazione comunitaria sugli aiuti esenti
previsti dal presente articolo per il periodo 2005-2006 le
risorse finanziarie non possono superare complessivamente
l'importo di euro 50 milioni.'».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Non ci sono emendamenti.
Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:
«Articolo 12
Disciplina degli interventi in favore delle attività editoriali
e cinematografiche
1. All'articolo 31 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32, al comma 2 prima delle parole con esclusione dei film'
aggiungere le parole e di editoria discografica, grafica e
multimediale'.
2.. Per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo
di Programma Quadro Promozione e diffusione dell'arte
contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e
urbanistici nelle regioni del sud d'Italia II atto integrativo,
concernente, lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel
Mezzogiorno', e per ogni altra iniziativa in materia, il
Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e
dell'educazione permanente, tramite apposita struttura intermedia
denominata Film Commission Regione siciliana', provvede al
rilascio delle autorizzazioni, in ambito regionale e anche in
deroga ai canoni e corrispettivi vigenti, per l'accesso ai luoghi
della cultura siciliani e per l'uso strumentale, precario e la
riproduzione dei beni culturali siciliani, ai sensi degli
articoli 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, sentite le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali
competenti per territorio».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:
«Articolo 13
Centri di assistenza tecnica alle imprese industriali
1. Per i fini di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, possono essere istituiti centri di assistenza
alle imprese costituti, anche in forma consortile, dalle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative del
settore industriale a livello provinciale, con autorizzazione
all'esercizio rilasciata dall'Assessore regionale per
l'industria».
Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:
- dagli onorevoli Oddo, Panarello e Speziale: 13.1.
L'emendamento 13.1 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 13. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:
«Articolo 14
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2005
1. All'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n.
11, dopo le parole liberi professionisti' sono soppresse le altre
che esercitano l'attività in forma di impresa'.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:
«Articolo 15
Distretti produttivi
1. All'articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17 sono aggiunti i seguenti commi:
5 bis. Ai distretti produttivi possono essere attribuiti
compiti di:
a) beneficiario finale di provvidenze comunitarie, statali e
regionali a sostegno delle imprese consorziate;
b) delegato dei vari enti per l'acquisizione, in una logica da
sportello unico, delle dichiarazioni di autocertificazione e di
compatibilità per l'esercizio dell'attività delle singole imprese
consorziate;
c) interlocutore nella programmazione negoziale, con
l'Amministrazione regionale, gli enti locali e l'Amministrazione
statale;
d) referente nei rapporti con il mondo bancario, con gli enti
pubblici gestori di fondi e i consorzi fidi, per la stipula di
convenzioni per l'erogazione di servizi, di finanziamenti ed
incentivi e nel settore del credito a lungo e breve termine;
e) interlocutore, per la stipula di apposite convenzioni, nei
rapporti con le università e altri organismi pubblici e privati
in materia di ricerca, innovazione, certificazioni di qualità,
brevetti, servizi informatici e telematici, formazione
d'eccellenza collegata alle filiere distrettuali e strategie di
internazionalizzazione dei prodotti;
f) referente con le istituzioni, imprese e centri di eccellenza
esteri, nei Paesi che il distretto ritiene strategici ai fini
della propria penetrazione commerciale.
5 ter. Ai distretti produttivi si applicano le medesime
disposizioni fiscali, contabili, amministrative e finanziarie
fissate in materia dalle vigenti leggi dello Stato.
5 quater. L'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a
concedere, nel rispetto delle condizioni previste dai Regolamento
CE n. 69/2001, in GUCE del 12 gennaio 2001 e n. 70 /2001, in GUCE
del 13 gennaio 2001, aiuti ai consorzi di piccole e medie imprese
e alle società consortili aderenti al patto distrettuale di cui
al comma 3, per la realizzazione dei progetti strategici dallo
stesso previsti, con le modalità e i criteri individuati con
specifici bandi.
5 quinquies. L'Assessore regionale per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca è, altresì, autorizzato a
svolgere azioni di promozione e di informazione nei confronti dei
soggetti di cui al comma 4, al fine di incentivare la
costituzione dei distretti produttivi».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:
«Articolo 16
Disposizioni sugli enti fiera
1. L'articolo 82 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
è modificato come segue:
a) al comma 3 sono soppresse le parole acquistano personalità
giuridica di diritto privato con l'approvazione da parte
dell'organo tutorio della delibera di trasformazione, e';
b) al comma 4:
1) le parole che si completano entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge' sono sostituite dalle
parole da completarsi entro il 30 giugno 2006';
2) sono soppresse le parole ai principi generali ed ai criteri
contenuti nella legge 11 gennaio 2001, n. 7, alle disposizioni di
cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 della stessa legge,
per quanto compatibili con le norme e le competenze in materia e,
per quanto non previsto,'».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:
«Articolo 17
Autorizzazione bacini estrattivi dell'Etna e di Custonaci
1. Nelle more dell'applicazione del piano regionale dei
materiali da cava, di cui all'articolo 1 della legge regionale 9
dicembre 1980, n. 127, e successive modifiche e integrazioni,
l'Assessorato regionale dell'industria delimita, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i bacini
estrattivi dell'Etna e di Custonaci.
2. Nei bacini estrattivi dell'Etna e di Custonaci
l'autorizzazione concessa dal Corpo regionale delle miniere per
l'estrazione di materiali lapidei, previo parere vincolante delle
altre amministrazioni competenti, assorbe e sostituisce qualsiasi
altro atto autorizzativo di competenza regionale o comunale.
3. Nel bacino estrattivo di Custonaci si prescinde dalle
indicazioni dei piani ambientali o paesaggistici comunque
denominati.'».
Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:
- dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale e Giannopolo: 17.1.
Assenti i firmatari, faccio mio l'emendamento 17.1. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:
TITOLO III
Disposizioni per il settore agricolo ed agroalimentare
«Articolo 18
Qualità degli alimenti nella ristorazione collettiva
1. A decorrere dall'1 luglio 2006, è vietata la
somministrazione di prodotti ottenuti da organismi geneticamente
modificati (OGM) nelle attività di ristorazione collettiva
scolastica e prescolastica, delle strutture ospedaliere e dei
luoghi di cura pubblici e di quelli convenzionati con la Regione,
degli uffici pubblici appartenenti alla Regione, agli enti locali
e ai soggetti privati convenzionati.
2. Per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, i
soggetti che gestiscono o svolgono le attività di cui al comma 1
prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti
biologici e tradizionali, dando priorità a quelli a denominazione
protetta e a indicazione geografica tipica.
3. I soggetti gestori di cui al comma 1 pubblicizzano in modo
adeguato le informazioni sulla provenienza degli alimenti
somministrati.
4. Fatta salva la facoltà di rinegoziazione, rimangono in vita
gli effetti dei contratti esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Per le violazioni alle disposizioni di cui al comma 1 si
applica una sanzione pecuniaria da euro cinquemila a euro
diecimila. Per le violazioni di cui al comma 2, si applica una
sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro mille.
6. L'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto
di cui all'articolo 17 della legge n. 689/1981 è l'Assessorato
regionale per l'agricoltura e le foreste».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale e Giannopolo: 18.1
e 18.2.
Assenti i firmatari, l'emendamento 18.1 decade.
Assenti i firmatari, faccio mio l'emendamento 18.2. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:
«Articolo 19
Distretti agroalimentari
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, al
fine di promuovere lo sviluppo del settore e di razionalizzare
gli investimenti del sistema produttivo agroalimentare, adotta
con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento
dei distretti produttivi agroalimentari di comparto imperniati su
un processo o prodotti affini.
2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi
produttivi locali caratterizzati da significativa presenza
economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle
imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni
certificate e tutelate o da produzioni tradizionali o tipiche.
3. Ai fini del riconoscimento è necessario che il distretto
produttivo agroalimentare comprenda un numero d'imprese agricole
del comparto, aventi i requisiti d'imprenditore agricolo
professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, non inferiore a 150, come modificato
dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 e
un numero di addetti complessivo non inferiore a 300, con un
elevato grado di integrazione produttiva o di filiera e sia in
grado di esprimere capacità di innovazione comprovata dalla
presenza di imprese che commercializzino almeno il 15 per cento
complessivo del volume della produzione regionale del comparto
con le modalità previste dall'articolo 6, comma 13, del citato
decreto legislativo n. 99 del 2004.
4. Il distretto produttivo agroalimentare di comparto promuove
la realizzazione di progetti strategici ricompresi all'interno di
un patto finalizzato a realizzare lo sviluppo del distretto di
comparto, in conformità agli strumenti di programmazione
comunitaria, nazionale e regionale.
5. I soggetti promotori del patto che possono concorrere alla
costituzione di un distretto produttivo di comparto sono:
a) imprese con sede nel territorio regionale;
b) associazioni di categoria;
c) enti locali;
d) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi,
fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica,
enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della
promozione, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo
sviluppo del sistema produttivo.
6. Il patto di cui al comma 4 è redatto secondo le modalità ed
i criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste e ha validità triennale. L'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste, successivamente alla
presentazione del patto da parte dei soggetti di cui al comma 5,
ne verifica la compatibilità economica e la complessiva
fattibilità rispetto agli strumenti di programmazione
comunitaria, nazionale e regionale e con proprio decreto finanzia
le azioni ivi previste».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:
«Articolo 20
Organizzazioni di produttori
1. Per assicurare la programmazione della produzione agricola e
l'adeguamento della stessa alla domanda, sia quantitativa che
qualitativa, si applicano le disposizioni del decreto legislativo
27 maggio 2005, n. 102 sull'associazionismo e il riconoscimento
delle organizzazioni dei produttori.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura può, con proprio
decreto, stabilire, per singoli comparti produttivi, i requisiti
e le modalità per ottenere il riconoscimento delle organizzazioni
di produttori. Nelle more dell'adozione del decreto si applicano
i criteri, le modalità e i requisiti stabiliti dalla normativa
nazionale.
3. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del
presente articolo, costituiscono un fondo di esercizio, in
proporzione al 10 per cento del fatturato commercializzato,
alimentato da contribuiti dei soci e da finanziamenti pubblici,
per la realizzazione di programmi di attività che prevedano:
a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti,
allo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, anche
attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro
promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione
di sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità dei
singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici,
alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi di
lotta integrata o di altri metodi di produzione rispettosi
dell'ambiente;
b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei
produttori, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché le
risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento
dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente;
c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di
filiera o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento
delle proprie finalità.
4. L'Assessore regionale per l'agricoltura è autorizzato a
concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute e alle
loro forme associate, aiuti di avviamento o di ampliamento
conformemente all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1/2004
della Commissione del 23 dicembre 2003, in GUCE del 3 gennaio
2004».
Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:
- dagli onorevoli Oddo, Panarello, Capodicasa e Speziale: 20.1.
L'emendamento decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 20. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:
Titolo IV
Disposizioni per le imprese cooperative
«Articolo 21
Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17
1. Il comma 7 dell'articolo 57 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17 è sostituito dai seguenti commi:
7. In armonia con le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, i criteri di rappresentatività
delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute
sia ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 220/2002, ai fini delle previsioni di cui
all'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, sono
computati in base al numero di revisioni effettuate ai sensi
della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive
modifiche ed integrazioni, nell'ambito dell'elenco delle
cooperative aderenti comunicato all'Assessorato regionale alla
cooperazione, al commercio, all'artigianato e alla pesca, ai fini
revisionali, all'inizio del biennio ispettivo da ciascuna
organizzazione.
7 bis. Per il solo biennio ispettivo relativo agli anni 2005 e
2006, alle organizzazioni nazionali riconosciute nel corso del
biennio ispettivo relativo agli anni 2003 e 2004, è attribuita
una rappresentatività del 10 per cento ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 4, lettera c), della legge
regionale 30 dicembre 1960, n. 48. La differenza tra tale valore
e quello effettivamente calcolato è recuperata attraverso una
detrazione in parti uguali a valere sulle percentuali di
rappresentatività calcolate per le altre organizzazioni.'».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 22. Ne do lettura:
«Articolo 22
Aiuti alle imprese cooperative escluse quelle operanti nel
settore agricolo e della pesca
1. L'IRCAC è autorizzato a concedere agevolazioni sotto forma
di finanziamenti e di contributi in conto interessi. per le
categorie di aiuti previsti nel rispetto delle condizioni di cui
al Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio
2001 in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001 e di cui al Regolamento CE
n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante
modifica del regolamento CE n. 70 del 2001 per quanto concerne
l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla
ricerca e sviluppo in GUCE L 63 del 28 febbraio 2004.
2. A beneficiarie degli aiuti sono le micro, piccole e medie
imprese cooperative operanti nel settore industriale,
commerciale, artigianale, del turismo e dei servizi.
3. Gli aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità,
attivabili anche disgiuntamente:
a) finanziamento ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di
riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla data
di stipula del finanziamento stesso, per una durata non superiore
a 15 anni;
b) contributo in conto interessi sui finanziamenti e sulle
operazioni di leasing concessi dagli istituti di credito e dalle
società di leasing, in misura pari al 70 per cento del tasso
applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la
base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento
fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula
del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando
il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più
elevato.
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono cumulabili con
altri aiuti regionali, nazionali o comunitari nei limiti dei
massimali di intensità previsti dalla Carta degli aiuti a
finalità regionale per la Sicilia, pari al 35 per cento ESN
aumentato di un 15 per cento ESL del valore delle spese
ammissibili.
5. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle specifiche
discipline settoriali comunitarie.
6. Per le finalità di cui al presente articolo l'IRCAC
utilizzerà le disponibilità del fondo a gestione separata
istituito con l'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6
e successive modifiche ed integrazioni fino ad un importo di 6
milioni di euro».
Comunico che è stato presentato il seguente emendamento:
- dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale e Zago: 22.1.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:
«Articolo 23
Aiuti alle imprese cooperative attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli.
1. L'IRCAC è autorizzato a concedere agevolazioni sotto forma
di finanziamenti e di contributi in conto interessi nel rispetto
delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti previste
dal Regolamento CE n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre
2003 in GUCE L 1 del 3 gennaio 2004.
2. Beneficiarie degli aiuti sono le micro, piccole e medie
imprese cooperative attive nel campo della produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che
realizzino gli interventi previsti dal citato Regolamento CE n.
1/2004 alle condizioni in esso stabilite.
3. In ordine agli investimenti nelle aziende agricole e agli
investimenti nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, il controllo sulla
conformità ai criteri previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 26
del Regolamento CE 1257/1999 è effettuato, sulla base di un
campione comprendente almeno il 5 per cento delle imprese
interessate, dall'Ufficio speciale per i controlli di secondo
livello della Presidenza della Regione. Devono, inoltre, essere
disponibili prove sufficienti che esistono in futuro normali
sbocchi di mercato per i prodotti agricoli trasformati. Tale
valutazione è effettuata, caso per caso, sulla base del documento
'Le tendenze di fondo del sistema agroalimentare siciliano -
Analisi dei normali sbocchi di mercato ' che costituisce allegato
I al POR Sicilia 2000-2006.
4. Gli aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità,
attivabili anche disgiuntamente:
a) finanziamento ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di
riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla data
di stipula del finanziamento stesso, per una durata non superiore
a 15 anni;
b) contributo in conto interessi sui finanziamenti e sulle
operazioni di leasing concessi dagli istituti di credito e dalle
società di leasing, in misura pari al 70 per cento del tasso
applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la
base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento
fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula
del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando
il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più
elevato.
5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono cumulabili con
altri aiuti regionali, nazionali o comunitari nei limiti dei
massimali di intensità previsti dal Regolamento CE n. 1/2004
della Commissione del 23 dicembre 2003 in GUCE L 1 del 3 gennaio
2004.
6. Per le finalità di cui alla presente legge l'IRCAC
utilizzerà le disponibilità del fondo a gestione separata
istituito con l'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6
e successive modifiche ed integrazioni fino ad un importo di 4
milioni di euro».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Oddo, Panarello, Speziale e Zago: 23.1 e
23.2.
Gli emendamenti 23.1 e 23.2 decadono per assenza dall'Aula dei
firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 23. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:
«Articolo 24
Aiuti alle imprese cooperative attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
della pesca
1. L'IRCAC è autorizzato a concedere agevolazioni sotto forma
di finanziamento e di contributo in conto interessi nel rispetto
delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti previste
dal Regolamento CE n. 1595/2004 della Commissione dell'8
settembre 2004 in GUCE L 291 del 14 settembre 2004.
2. Beneficiarie degli aiuti sono le micro, piccole e medie
imprese cooperative attive nel campo della produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca,
che realizzino gli interventi previsti dal citato Regolamento CE
n. 1595/2004 alle condizioni in esso stabilite.
3. Gli aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità,
attivabili anche disgiuntamente:
a) finanziamento ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di
riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla data
di stipula del finanziamento stesso, per una durata non superiore
a 15 anni;
b) contributo in conto interessi sui finanziamenti e sulle
operazioni di leasing concessi dagli istituti di credito e dalle
società di leasing, in misura pari al 70 per cento del tasso
applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la
base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento
fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula
del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando
il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più
elevato.
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono cumulabili con
altri aiuti regionali, nazionali o comunitari nei limiti dei
massimali di intensità previsti dal Regolamento CE n. 1595/2004
della Commissione dell'8 settembre 2004 in GUCE L 291 del 14
settembre 2004.
5. Per le finalità di cui al presente articolo l'RCAC
utilizzerà le disponibilità del fondo a gestione separata
istituito con l'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6
e successive modifiche ed integrazioni fino ad un importo di 3
milioni di euro».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:
«Articolo 25
Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 16 aprile 2003,
n. 4.
1. All'articolo 67 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sono soppresse le parole: ai comuni nel cui
territorio ricadono gli immobili stessi e';
b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole entro novanta
giorni';
c) al comma 4 dopo le parole 'Il ricavato' sono aggiunte le
altre: al netto della commissione di cui al comma 2 bis
dell'articolo 55 della legge regionale n. 10 del 1999' e dopo la
parola modificazioni' sono aggiunte le seguenti su cui sono
addebitate le spese sostenute per l'assegnazione e gestione dei
beni di cui al comma 1'».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 26. Ne do lettura:
«Articolo 26
Prestiti partecipativi in favore delle cooperative
1. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo delle
cooperative siciliane IRCAC è autorizzato a concedere aiuti de
minimis sotto forma di prestiti partecipativi nel rispetto delle
condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento CE
n.69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
2. Beneficiari degli aiuti sono le società cooperative aventi
sede in Sicilia che dispongano già di un capitale sociale di
imporlo non inferiore a quello minimo previsto per le società per
azioni.
3. I programmi di sviluppo comportanti un incremento del
fabbisogno finanziario aziendale possono riguardare la
realizzazione di nuovi investimenti in immobilizzazioni materiali
e immateriali.
4. La durata del finanziamento non può essere superiore a 8
anni compreso un eventuale periodo di preammortamento non
superiore a 2 anni.
5. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al 30
per cento del tasso di riferimento fissato dalla commissione
europea, vigente alla data di stipula del finanziamento.
6. L'importo del finanziamento deve essere inferiore al
capitale sociale già sottoscritto e versato dai soci e non può
essere superiore a 500.000 euro.
7. Il prestito partecipativo deve essere assistito da garanzie
reali».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 27. Ne do lettura:
«Articolo 27
Prestiti partecipativi in favore dei consorzi di cooperative
1. Al fine di favorire i processi di integrazione tra le
imprese cooperative siciliane l'IRCAC è autorizzato a concedere
agevolazioni sotto forma di prestiti partecipativi nel rispetto
delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento CE
n.69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
2. Beneficiari degli aiuti sono i consorzi di cooperative o le
cooperative di secondo grado aventi sede in Sicilia che
dispongono già di un capitale sociale di importo non inferiore a
quello minimo previsto per le società per azioni.
3. La durata del finanziamento non può essere superiore a 8
anni compreso un eventuale periodo di preammortamento non
superiore a 2 anni.
4. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al 30
per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione
europea, vigente alla data di stipula del finanziamento.
5. L'importo del finanziamento deve essere inferiore al
capitale sociale già sottoscritto e versato dai soci e non può
essere superiore a 200.000 euro ogni 20 imprese aggregate.
6. Il prestito partecipativo dovrà essere assistito da garanzie
reali e/o da garanzie personali della società o dei soci o di
terzi».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 28. Ne do lettura:
«Articolo 28
Disposizioni attuative
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca, l'Assessore regionale per l'agricoltura
e le foreste e l'Assessore regionale per il bilancio e le
finanze, per le rispettive competenze, emanano le direttive per
l'attuazione degli interventi di cui agli articoli da 22 a 27
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti
aggiuntivi:
- dall'onorevole Misuraca: A.1;
- dagli onorevoli Oddo, Panarello, Capodicasa e Speziale: A2;
- dagli onorevoli Oddo, Panarello, Capodicasa , Speziale e
Zago: A3; A4; A5; A6;
- dagli onorevoli Fleres, Catania G., Maurici e Burgaretta
Aparo: A7.
MISURACA Dichiaro di ritirare l'emendamento A1.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Gli emendamenti A2, A4, A5 e A6 sono decaduti per assenza
dall'Aula dei firmatari.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento A7. Lo pongo in votazione. Il parere
della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE Il parere del Governo?
CINTOLA assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 29. Ne do lettura:
«Articolo 29
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione la delega per il coordinamento formale del
disegno di legge.
(E' approvata)
Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
«Misure per la
competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni
alla legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32» (1077/A)
Presidenza del presidente Lo Porto
PRESIDENTE Indìco la votazione finale per scrutinio nominale
del disegno di legge «Misure per la competitività del sistema
produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32» (1077/A).
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il
pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si
astiene preme il pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
nominale:
Presenti e votanti 42
Maggioranza 22
Favorevoli 39
Contrari 3
(L'Assemblea approva)
Invito gli Uffici a prendere nota che l'onorevole Dina ha
votato a favore del disegno di legge ma che, per un
malfunzionamento del sistema elettronico di votazione, il suo
voto non è stato registrato.
Onorevoli colleghi, rinvio la seduta a venerdì 16 dicembre
2005, alle ore 17.30 con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del presidente Lo Porto
Presidenza del vicepresidente Fleres
Presidenza del vicepresidente Crisafulli
I - Comunicazioni
II - Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83,
lettera d) e 153 del Regolamento interno, delle mozioni:
N. 461 - Iniziative presso il Governo nazionale al fine
di affidare la gestione dei corsi abilitanti alla
Direzione scolastica regionale anziché alle
Università.
BARBAGALLO - CULICCHIA - GENOVESE - GURRIERI -
TUMINO - ZANGARA
N. 462 - Iniziative per evitare il rischio che il Banco
di Sicilia perda il proprio patrimonio
immobiliare e che siano disattesi i patti
parasociali'.
ORTISI- GALLETTI -
MANZULLO - SPAMPINATO - VITRANO
N. 463 - Iniziative urgenti al fine di assicurare ai
soggetti che fanno uso di farmaci appartenenti al
file F' l'uso della distribuzione gratuita.
ORTISI- GALLETTI -
MANZULLO - SPAMPINATO - VITRANO
III - Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della
rubrica: Cooperazione, commercio, artigianato e pesca
IV - Discussione dei disegni di legge:
1) - Norme sull'esposizione al pubblico dei prezzi dei
prodotti in vendita (n. 1023/A) (Seguito)
2) - Istituzione di un ulteriore turno elettorale autunnale
per il rinnovo degli organi dei Comuni e delle Province della
Regione. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto
2002, n. 7 (n. 977/A) (Seguito)
3) - Istituzione di poli turistici all'interno dei parchi
dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie (nn. 986-987/A)
4) - Disciplina della raccolta, commercializzazione e
valorizzazione dei funghi epigei spontanei (nn. 908-812- 6/A)
5) - Interventi per la valorizzazione turistica, fruizione e
conservazione delle opere della Fiumara d'arte (n. 1003/A)
6) - Disposizioni finanziarie urgenti e per la
razionalizzazione dell'attività amministrativa (n. 151-Norme
stralciate II/A)
V - Elezione delle Commissioni legislative permanenti e della
Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività
dell'Unione europea
VI - Elezione di deputati segretari
La seduta è tolta alle ore 08.48 del 7 dicembre 2005
Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 14.20
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
Dott.ssa Iolanda Caroselli
Repubblica Italiana
A S S E M B L E A R E G I O N A L E S I C I L I A N A
*********
EMENDAMENTO C' APPROVATO DALLA COMMISSIONE
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1084
Emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 1
Al comma 2 dell'articolo 1 sono apportate le seguenti
modifiche:
- dopo le parole seguente spesa' aggiungere le parole a
destinazione vincolata e da iscrivere in un fondo unico dal
quale prelevare con decreto del Ragioniere generale della
Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali, da destinare alle seguenti
finalità:';
- alla lettera g) sostituire le parole 9.000 migliaia di
euro' con le parole 6.000 migliaia' e dopo le parola' in
Sicilia' aggiungere le parole nonché 3.000 migliaia di euro
per l'attuazione della convenzione stipulata con l'ISMEA per
la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a
favorire l'accesso al mercato del credito e dei capitali da
parte delle imprese agricole ed agroalimentari siciliane'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 3 dell'articolo 1
Al comma 3 dell'articolo 1, dopo il paragrafo 2 aggiungere
il seguente paragrafo:
Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, dopo le parole '31 marzo 2005'
aggiungere le parole o successivamente'
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 5 dell'articolo 1
Al comma 5 dell'articolo 1 è apportata la seguente
modifica:
- al penultimo capoverso dopo le parole cui si fa fronte'
cassare le parole da con parte' fino alle parole dello
Statuto' ed inserire le parole con parte delle somme non
utilizzate relative ad assegnazioni statali ai sensi
dell'articolo 38 dello Statuto. Possono, altresì, essere
utilizzate le risorse assegnate per l'anno 2006 in favore
della Regione ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento sostitutivo del
comma 14 dell'articolo 1
Il comma 14 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
14. In attuazione dell'articolo 15 della legge regionale
19 maggio 2005, n. 5, gli oneri discendenti
dall'utilizzazione presso le AUSL del contingente dei medici
della medicina dei servizi utilmente collocati nelle
graduatorie provinciali a far data dall'1 dicembre 2005 e
fino al loro definitivo inquadramento nei posti di organico
disponibili, gravano sull'autorizzazione di spesa
dell'intervento integrativo regionale di cui al comma 16.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento sostitutivo del
comma 15 dell'articolo 1
Il comma 15 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
15. Al fine di garantire i livelli essenziali di
assistenza nel territorio, l'Assessore regionale per la
sanità, nel rispetto delle disposizioni finanziarie vigenti
in materia di dotazione organiche, può autorizzare le
aziende sanitarie territoriali, ospedaliere e policlinici
universitari a procedere alle assunzioni di unità di
personale del S.S.N. secondo criteri e priorità che sono
preventivamente fissati dallo stesso, sentita la competente
Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana,
tenuto conto delle effettive esigenze di ciascuna azienda,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, tenuto
prioritariamente conto dei concorsi già espletati.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15,
l'Assessore regionale per la sanità può altresì autorizzare
l'attivazione di nuove unità operative complesse ad elevata
assistenza ricomprese nell'Allegato A Altà specialità' del
decreto 22 maggio 2003 Riassetto della rete ospedaliera',
oltreche' nuove unità operative complesse in discipline
oncologiche nei presidi ospedalieri e nelle aziende
ospedaliere ricadenti nelle zone classificate ad alto
rischio ambientale.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 16 dell'articolo 1
Al comma 16 dell'articolo sostituire l'importo di
664.790.179,77' con l'importo di 646.335.179,77'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 18 dell'articolo 1
Al comma 18 dell'articolo 1 sono apportate le seguenti
modifiche:
- dopo le parole Capitolo 377729 + 200' inserire le
parole da destinare all'Associazione per l'arte';
- sopprimere la lettera g).
Emendamento modificativo del
comma 2 dell'articolo 2
Al comma 2 dell'articolo 2 cassare la lettera b).
Emendamento soppressivo del
comma 1 dell'articolo 3
Il comma 1 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 2 dell'articolo 3
Il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal
seguente:
2. Al comma 1 dell'articolo 110 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole
legge regionale 25 maggio 1995, n. 45' aggiungere le
parole compresi i soggetti di cui al comma 2,
articolo 106, della legge regionale 16 aprile 2003, n.
4, che abbiano nel triennio 2000-2002 prestato la
propria opera per un numero non inferiore a 450
giornate lavorative'.
Il comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale
28 dicembre 2004, n. 17, va inteso nel senso che il
personale interessato deve essere utilizzato per tutto
l'anno solare. La presente disposizione costituisce
interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 110
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento sostitutivo del
comma 3 dell'articolo 3
Il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
3. Al primo comma dell'articolo 72 della legge
regionale 28 ottobre 1985, n. 41, come modificato dal comma
14 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004,
n. 17, il numero 8' è sostituito con il numero 24' e dopo
la parola Ordine' sono inserite le parole che sono
utilizzabili anche presso ciascun Assessorato regionale'.
Dopo le parole di categoria' sono aggiunte le seguenti
parole: Ai fini del raggiungimento del limite numerico di
cui al presente comma in sede di individuazione hanno
priorità i giornalisti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, svolgano le funzioni di portavoce o di
addetto stampa presso la Presidenza della Regione, gli
Assessorati regionali e l'Assemblea regionale siciliana,.
Ulteriori unità aggiuntive, fino ad un massimo di 4
giornalisti dipendenti dagli enti di cui all'articolo 1
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, possono essere
utilizzate in posizione di comando'. Per le nomine di cui
alla presente disposizione non si applica la legge regionale
20 aprile 1976, n. 35.
Per le finalità del presente comma è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 100 migliaia di
euro. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa,
valutata in 2.030 migliaia di euro per ciascun anno trova
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB
4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 4 dell'articolo 3
Il comma 4 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 6 dell'articolo 3
Il comma 6 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 7 dell'articolo 3
Il comma 7 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 10 dell'articolo 3
Al comma 10 dell'articolo 3 è apportata la seguente
modifica:
- dopo le parole Ufficio di Bruxelles' aggiungere le
parole e l'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans
e dei siti presidenziali'. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata, nell'esercizio finanziario
2005, la spesa di 100 migliaia di euro, cui si provvede con
parte delle disponibilità dell'UPB 1.4.1.1.1, capitolo
108109. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, la spesa
annua, valutata in 500 migliaia di euro trova riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione 2005-2007, UPB 4.2.1.5.2,
accantonamento 1003.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 12 dell'articolo 3
Alla fine del comma 12 aggiungere le seguenti parole:
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 50 migliaia di
euro.'. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa,
valutata in 600 migliaia di euro per ciascun anno trova
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB
4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 13 dell'articolo 3
Il comma 13 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo al
comma 14 dell'articolo 3
Al comma 14 dell'articolo 3 dopo la parola possono'
aggiungere le parole , senza ulteriori oneri della
Regione,'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 15 dell'articolo 3
Il comma 15 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 16 dell'articolo 3
Il comma 16 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 17 dell'articolo 3
Il comma 17 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 19 dell'articolo 3
Al comma 19 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente
periodo:
Per le finalità del presente comma è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 20 migliaia di
euro. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa,
valutata in 20 migliaia di euro per ciascun anno trova
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB
4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 20 dell'articolo 3
Al comma 20 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente
periodo:
Per le finalità del presente comma è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di
euro. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa,
valutata in 10 migliaia di euro per ciascun anno trova
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB
4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 21 dell'articolo 3
Il comma 21 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 22 dell'articolo 3
Il comma 22 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 23 dell'articolo 3
Il comma 23 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 26 dell'articolo 3
Al comma 26 dell'articolo 3 dopo le parole mediante
riduzione' aggiungere le parole , nel limite di 3.500
migliaia di euro,'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento sostitutivo del comma 27 dell'articolo 3
Il comma 27 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
27. Nelle more della riforma del Corpo forestale della
Regione e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 76
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e dal comma 3
dell'articolo 5 della legge regionale 5 maggio 2000, n. 10,
nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del
Corpo forestale della Regione, sono istituiti i ruoli
previsti dagli articoli 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, così come
modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87,
per il personale non direttivo; mentre per il personale
direttivo vengono istituiti i ruoli previsti dall' articolo
1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, così come
modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472,
ed il ruolo di funzionari direttivi tecnici forestali.
Nell'ambito della Regione il personale dei ruoli previsti
dagli articoli 2, 7, 13, 30, 34, e 39 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201, di cui al precedente
comma 27 viene inquadrato nel modo seguente:
a) in categoria B il personale dei ruoli di cui agli
articoli 2 e 30;
b) in categoria C il personale dei ruoli di cui agli
articoli 7,13, 34 e 39.
Nell'ambito della Regione il personale dei ruoli previsti
dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155, e nel ruolo di funzionario direttivo tecnico forestale
di cui al comma 1 viene inquadrato in categoria D e sono
equiparati solo ai fini dell'attribuzione dell'indennità
mensile pensionabile.
Al personale del Corpo forestale della Regione di cui alla
presente legge, si applica il contratto dei dipendenti
regionali e viene attribuita l'indennità mensile
pensionabile corrisposta in misura pari alle corrispettive
qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, con successivo decreto, il Presidente della Regione
stabilisce le competenze, l'ordinamento e l'organico del
personale di cui alla presente legge. Gli eventuali maggiori
oneri derivanti dall'applicazione della presente legge
graveranno sul capitolo 150001 del bilancio della Regione.
Sono soppressi i ruoli di guardie, sott'ufficiali, agenti
tecnici ed assistenti tecnici forestali della Tabella M
della legge regionale 41/85 e tutte le norme in contrasto
con la presente legge.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo al comma 28 dell'articolo 3
All'articolo 3, comma 28 aggiungere il seguente periodo:
Per le finalità di cui al presente comma la spesa,
valutata per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007
in 1.500 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento
1003'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 29 dell'articolo 3
Al comma 29 dell'articolo 3 sono apportate le seguenti
modifiche:
- sopprimere le lettere a), b) e c);
- dopo la lettera e) aggiungere il seguente paragrafo:
Per le finalità di cui al presente comma la spesa, valutata
per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007 in 500
migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 30 dell'articolo 3
Il comma 30 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 33 dell'articolo 3
Il comma 33 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 34 dell'articolo 3
Il comma 34 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 35 dell'articolo 3
Il comma 35 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 36 dell'articolo 3
Al comma 36 dell'articolo 3 sostituire la parola
utilizzato' con la parola assunto'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 39 dell'articolo 3
Il comma 39 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 40 dell'articolo 3
Il comma 40 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 43 dell'articolo 3
Il comma 43 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 44 dell'articolo 3
Il comma 44 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 45 dell'articolo 3
Al comma 45 dell'articolo 3 sostituire le parole '31
dicembre 2008' con le parole '31 dicembre 2006'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 50 dell'articolo 3
Al comma 50 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente
periodo:
Alla spesa derivante dall'applicazione del presente
periodo si fronte con le somme autorizzate dall'articolo,
comma 16, della presente legge.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 52 dell'articolo 3
Il comma 52 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 53 dell'articolo 3
Il comma 53 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 54 dell'articolo 3
Il comma 54 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 55 dell'articolo 3
Il comma 55 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 57 dell'articolo 3
Al comma 57 dell'articolo 3 sono apportate le seguenti
modifiche:
- cassare il paragrafo 1;
- al paragrafo 2 dopo le parole della qualifica'
aggiungere le parole di agente con funzioni di agente
forestale' e dopo le parole procedura concorsuale' cassare
le parole per la relativa assunzione'.
- dopo il paragrafo 2 aggiungere il seguente:
Il trattamento economico fondamentale spettante è quello
previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro del
comparto non dirigenziale pubblicato nel supplemento
ordinario alla GURS n. 22 del 21 maggio 2005 per la
categoria B posizione economica 1' (allegato I) oltre
l'indennità di amministrazione (allegato J) e l'indennità
integrativa speciale (allegato H).'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento sostitutivo del
comma 60 dell'articolo 3
Il comma 60 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
60. Le modifiche della natura dei contratti di cui al
comma 4, dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre
2003, n. 21, vanno intese nel rispetto della qualifica
posseduta ovvero, in caso di assunzioni ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 448 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché di assunzioni ai sensi dell'articolo
78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con
inquadramenti in profili esecutivi equivalenti a quelli
precedentemente svolti ed ascrivibili alla fascia B' del
contratto collettivo di lavoro degli enti locali, nella
considerazione che i contratti già stipulati in aderenza
alle esigenze dell'ente prevedano o prevedevano mansioni
impiegatizie e ferma restando la sussistenza di vacanze
nelle dotazioni organiche e delle necessarie coperture
finanziarie a carico dei bilanci dei rispettivi enti.
La presente disposizione è interpretazione autentica del
comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre
2003, n. 25.'.
Emendamento soppressivo del
comma 2 dell'articolo 4
Il comma 2 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 4 dell'articolo 4
Il paragrafo 4 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 5 dell'articolo 4
Il comma 5 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 6 dell'articolo 4
Il comma 6 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 7 dell'articolo 4
Il paragrafo 4 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 11 dell'articolo 4
Il comma 11 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento sostitutivo del comma 17 dell'articolo 4
Il comma 17 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
17. Il comitato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2004, n. 353, è l'interfaccia
regionale dell'autorità europea per la sicurezza alimentare
di cui al Regolamento CE n. 178/02.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento sostitutivo del comma 21 dell'articolo 4
Il comma 21 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
21. E' istituito l'Istituto regionale dell'olivo e
dell'olio.
L'Istituto è' dotato di personalità giuridica ed è
sottoposto alla tutela e vigilanza dell'Assessorato
eegionale per l'agricoltura e le foreste.
L'Istituto ha i seguenti scopi:
- promuove la valorizzazione, la diffusione ed il consumo
dell'olio extravergine di oliva prodotto in Sicilia con
particolare riguardo alle denominazioni di origine protetta;
- svolge attività di ricerca, formazione e innovazione
nella filiera olivicolo-olearia;
- promuove la commercializzazione e
l'internazionalizzazione dell'olio extravergine di oliva
prodotto in Sicilia;
- realizza ogni altra iniziativa per la difesa e la
valorizzazione in maniera diretta o indiretta del patrimonio
olivicolo e oleario siciliano.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale approva il regolamento di
organizzazione e funzionamento su proposta dell'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste che potrà prevedere
l'utilizzazione in comando di personale dell'Amministrazione
regionale e degli istituti ed enti sottoposti a tutela e
vigilanza della Regione.
A decorrere dall'esercizio finanziario 2006 agli oneri di
cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 22 dell'articolo 4
Al quarto e al sesto rigo del comma 22 dell'articolo 4
sostituire le parole 30 marzo 2006' con le parole 31
dicembre 2006'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 24 dell'articolo 4
Al comma 24 dell'articolo 4 sono apportate le seguenti
modifiche:
- il paragrafo 1 è così sostituito: Le agevolazioni di
cui all'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n.
2, ed all'articolo 99 della legge regionale 16 aprile 2003,
n. 4, si applicano per tutti gli atti traslativi da chiunque
posti in essere a partire dall'1 gennaio 2002 fino alla data
del 31 dicembre 2006, alla sua condizione che abbiano ad
oggetto terreni agricoli secondo gli strumenti urbanistici
vigenti alla data di stipula dell'atto e loro pertinenze; il
riferimento al primo comma dell'articolo 1 della legge 6
agosto 1954, n. 604, vale solo ai fini dell'individuazione
delle tipologie di atti agevolati. Il presente comma
costituisce interpretazione autentica dell'articolo 60 della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2';
- il paragrafo 2 è così sostituito: Al comma 4
dell'articolo 60 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, le parole Nelle more della definizione' sono sostituite
con le parole Nelle more, ovvero in caso di definizione
negativa'.
Ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, le parole Nelle more della
definizione' sono sostituite con le parole Nelle more,
ovvero in caso di definizione negativa'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 25 dell'articolo 4
Il comma 25 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 26 dell'articolo 4
Il comma 26 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 29 dell'articolo 4
Il comma 29 è soppresso.
Emendamento soppressivo del
comma 3 dell'articolo 5
Il comma 3 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 8 dell'articolo 5
Il comma 8 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 14 dell'articolo 5
Al paragrafo 3 del comma 14 dell'articolo 5 sostituire le
parole i commi 2, 4, 5 bis' con le parole i commi 4 e 5
bis'.
Emendamento soppressivo del
comma 4 dell'articolo 6
Il comma 4 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 13 dell'articolo 6
Il comma 13 è soppresso.
Emendamento modificativo del
comma 3 dell'articolo 7
Al comma 3 dell'articolo 7 dopo le parole presente comma'
cassare le parole da si applicano' fino a legge regionale
18 febbraio 1986, n. 3' e aggiungere le parole è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di
10 migliaia di euro'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 4 dell'articolo 7
Al comma 4 dell'articolo 7 sopprimere la parola
vincolante'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del
comma 8 dell'articolo 7
Al comma 8 dell'articolo 7 dopo le parole legge regionale
n. 85/1995' aggiungere le parole e del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 280 (LPU)'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 13 dell'articolo 7
Il comma 13 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 14 dell'articolo 7
Il comma 14 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 18 dell'articolo 7
Alla fine del comma 18 dell'articolo 7 cassare le parole
da Alla spesa' fino a bilancio di previsione 2006' ed
aggiungere le parole A decorrere dall'esercizio finanziario
2006 la spesa destinata al piano regionale dell'offerta
formativa è determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10'.
Emendamento soppressivo del
comma 7 dell'articolo 8
Il comma 7 è soppresso.
Emendamento soppressivo del
comma 2 dell'articolo 9
Il comma 2 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento sostitutivo del
comma 3 dell'articolo 9
Il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
3. I soggetti accreditati per le branche a visita di cui
al decreto assessoriale n. 890 del 2002 e successive
modifiche ed integrazioni, possono, richiedendolo
all'Assessorato regionale della sanità e alle AUSL
territorialmente competenti, trasferire la propria attività
ambulatoriale da una provincia all'altra. L'Assessorato
regionale della sanità, dipartimento del F.S.R., provvede
con proprio provvedimento al trasferimento delle risorse tra
le aziende sanitarie territorialmente competenti.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 7 dell'articolo 9
Il comma 7 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 8 dell'articolo 9
Il comma 8 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 12 dell'articolo 9
Il comma 12 è soppresso.
Emendamento modificativo del comma 4 dell'articolo 10
Al comma 4 dell'articolo 10 dopo le parole i compensi'
aggiungere le parole ove già'.
Emendamento soppressivo del
comma 2 dell'articolo 11
Il comma 2 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 4 dell'articolo 11
Il comma 4 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 6 dell'articolo 11
Il comma 6 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 9 dell'articolo 11
Al comma 9 dell'articolo 11 sono apportate le seguenti
modifiche:
- al terzultimo rigo del paragrafo 3 sostituire le parole
'ventiquattro mesi' con le parole 'trentasei mesi';
- al paragrafo 7 dopo le parole dati ISTAT' aggiungere le
parole relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati'; sostituire le parole dell'ultimo
biennio' con le parole dal 1998 al 2004'; dopo le parole
legge regionale 8 giugno 2005, n. 8' aggiungere le parole
e devono, altresì, prevedere un sistema tariffario
flessibile secondo le dinamiche di mercato ed adeguabile
all'andamento dei costi di esercizio';
- al paragrafo 12 dopo le parole e successive modifiche
ed integrazioni,compresi, a partire dall'esercizio
finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo
7'.
Emendamento soppressivo del
comma 3 dell'articolo 12
Il comma 3 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 7 dell'articolo 12
Al comma 7 dell'articolo 12 sostituire le parole per gli
enti locali' con le parole per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 8 dell'articolo 12
Al comma 8 dell'articolo 12 sostituire le parole per gli
enti locali' con le parole per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento modificativo del comma 9 dell'articolo 12
Al comma 9 dell'articolo 12 sostituire la cifra 1.590'
con 2.075'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 19 dell'articolo 12
Il comma 19 è soppresso.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento soppressivo del
comma 44 dell'articolo 12
Il comma 44 è soppresso.
Emendamento aggiuntivo
Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le
acque
1. Al fine di assicurare una efficiente, efficace e
coordinata gestione in materia di acque e rifiuti in Sicilia
è istituita l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque,
ente strumentale della Regione e di seguito denominata
Agenzia', con sede in Palermo, che può dotarsi di strutture
sul territorio.
2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica,
di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale,
amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza
della Presidenza della Regione, da cui promanano gli
indirizzi programmatici.
3. L'Agenzia, quale autorità di regolazione dei servizi
idrici, dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati deve:
- assolvere a funzioni di indirizzo e coordinamento.
dell'attività di tutti gli Enti che operano. nel settore
acque esercitando altresì forme di controllo efficienti ed
efficaci, provvedendo in particolare:
a) a promuovere la creazione e la diffusione della cultura
dell'acqua per un uso Responsabile e sostenibile della
risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore
fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di
solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei
diritti delle future generazioni e dell'integrità del
patrimonio ambientale;
b) alla elaborazione ed attuazione di programmi per la
conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e
quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e delle
misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema
idrico;
c) al miglioramento della qualità delle acque, anche sotto
il profilo igienico-sanitario, attraverso l'adozione di
misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento,
nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il
risparmio delle risorse idriche;
d) a sviluppare e sostenere azioni per la gestione
integrata quali- quantitativa delle risorse idriche;
e) a controllare e regolare il servizio reso dai gestori
del sistema idrico integrato;
f) alla pianificazione e assegnazione delle risorse
idriche fra i settori idropotabile, agricolo e industriale;
g) alla registrazione attraverso la rete di osservazione
dei parametri idrometeoclimatici;
h) alla misurazione dei deflussi nei bacini idrografici,
delle portate delle sorgenti, delle gallerie e dei pozzi;
i) alla elaborazione del bilancio idrologico per i bacini
idrografici dell'Isola al fine di valutare disponibilità
idriche per le utilizzazioni potabili, irrigue ed
industriali;
l) alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati
ed elaborati, nonché di bollettini mensili sulle portate
delle sorgenti, degli invasi, e punti d'acqua più
significativi;
m) al rilascio. dei pareri di compatibilità idrologica
sulle domande di grande derivazione e sui progetti di opere
civili idrauliche e assetto del territorio;
n) al controllo e vigilanza sulle grandezze idrologiche al
fine di prevenire situazioni di rischio in occasione di
eventi e situazioni eccezionali, piene, riduzione delle
risorse idriche superficiali e profonde;
o) alla gestione delle grandi infrastrutture irrigue
(esercizio e manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori
a valle delle dighe);
p) alla gestione delle emergenze infrastrutturali;
q) alla programmazione, progettazione e realizzazione di
nuovi interventi;
r) al controllo delle dinamiche dei prezzi;
s) alla tenuta dei rapporti con il Registro italiano
dighe;
t) al coordinamento ed assistenza ai consorzi di bonifica
relativamente alla programmazione, progettazione e
realizzazione di infrastrutture irrigue ed alla gestione
delle opere.
Inoltre, al fine di assicurare la qualità dei servizi in
materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché
la prevenzione della produzione della quantità e della
pericolosità dei rifiuti e l'efficacia, l'efficienza e
l'economicità della gestione dei rifiuti da imballaggio,
svolge i compiti di cui all'art. 19 comma 1 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nonché:
Al) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la
conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al
fine di garantire la massima trasparenza;
B1) individua situazioni di criticità ed irregolare
funzionamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti,
o di inosservanza delle normative vigenti in materia di
tutela dei consumatori;
Cl) definisce indici di produttività per la valutazione
economica dei servizi resi dai soggetti gestori dei servizi
di gestione dei rifiuti urbani;
D1) definisce parametri di valutazione delle politiche
tariffarie in materia di servizio di gestione dei rifiuti
urbani;
E1) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di
qualità del servizio reso all'utente fermo restando le
competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e
alla tutela della salute dei cittadini;
F1) verifica i costi di recupero e smaltimento.
L'Agenzia, ancora:
G1) Controlla le condizioni di svolgimento dei servizi e
di accesso e corretta fruizione degli stessi da parte degli
utenti, anche con riferimento alle singole voci di costo e
al fine di garantire eguaglianza di condizioni nella
erogazione dei vari servizi, tenendo conto delle esigenze
degli utenti, ivi comprese le fasce più deboli, e garantendo
altresì il rispetto dell'ambiente, della sicurezza degli
impianti e della salute degli addetti e dei cittadini.
Nell'esercizio delle proprie competenze all'Agenzia sono
riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di
ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.
4. Per assolvere ai compiti di cui al precedente comma 3
l'Agenzia si articola in cinque settori, cui è preposto un
direttore, concernenti la regolazione delle acque, con i
compiti di cui alle lettere da a) a f) del comma
3,1'osservatorio delle acque con i compiti di cui alle
lettere da g) a n) del precedente comma, infrastrutture con
i compiti di cui alle lettere da o) a t) del comma 3,
osservatorio sui rifiuti con i compiti di cui alle lettere
da Al) a F1) del precedente comma 3, i) ed 1) dell'art.
19, comma 1, del decreto legislativo n. 22/97 e rifiuti
e bonifiche con i compiti di cui alle lettere da a) ad h} e
alle lettere n) ed n bis) dell'art. 19, comma 1, del decreto
legislativo n. 22/97.
5. Per l'esercizio delle attività di cui al presente
articolo sono trasferite all' Agenzia le competenze nelle
materie indicate al precedente comma 3, attribuite da
disposizioni normative a singoli rami dell' Amministrazione
regionale e ad enti sottoposti a tutela e vigilanza della
Regione. In sede di prima attuazione il personale di ruolo
in servizio alla data di approvazione della presente legge
presso i dipartimenti e uffici regionali interessati allo
spostamento di attribuzioni previste dal presente articolo,
nonché il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale
utilizzato, sempre alla stessa data, dall'Ufficio del
Commissario delegato per l'emergenza idrica e dall'Ufficio
del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela
delle acque in Sicilia, può, a domanda da presentarsi entro
45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
transitare all' Agenzia. Transitano altresì all' Agenzia
dighe e opere idrauliche connesse, beni mobili, macchine ed
attrezzature, nonché eventuali immobili, nella
disponibilità, a qualsiasi titolo, degli Enti ed Uffici le
cui competenze sono state attribuite all' Agenzia stessa.
6) Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico
e il trattamento economico del personale dell'
Amministrazione regionale.
7) Sono organi dell' Agenzia:
a) il Direttore generale, nominato dal Presidente della
Regione tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea
e di comprovata esperienza in materia di acque e rifiuti;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre
membri effettivi nominati dal Presidente della regione tra
gli iscritti al registro previsto dall'art. 1 del D.Lg.vo 27
gennaio 1992, 88. La durata del collegio è fissata in sette
anni; i poteri dei membri del collegio, in deroga al
disposto dell'articolo 1 della legge regionale 22/1995, sono
comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I
componenti non possono essere riconfermati.
Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorda il
cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal
disposto del comma 13 dell'art. 3 del D.Lg.vo 30 dicembre,
n. 502.
8. Il Direttore generale è assunto con contratto di
diritto privato di durata settennale non rinnovabile, anche
tra docenti universitari, magistrati e dirigenti regionali
anche in quiescenza. Con il contratto è stabilito il
trattamento giuridico ed economico, tenuto conto di quanto
previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10, dal D.Lg.vo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i e
per le autorità istituite con legge 481/1995 e successive.
Il Direttore Generale ha la rappresentanza dell'Ente e
svolge i compiti previsti dalle lettere da a) a g) del comma
1 e dal comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10; nomina in conformità a quanto previsto
dall'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i
direttori di settore, cui competono le funzioni di cui al
comma 2 dell'art. 2 della stessa legge n. 10/2000. Qualora
Direttore generale e Direttori di settore vengano scelti tra
dirigenti regionali, questi ultimi possono essere collocati
a domanda fuori ruolo per la durata dell'incarico ed il
trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed
accessorio, complessivamente goduto presso l'Agenzia
costituisce base per la determinazione del trattamento di
quiescenza e previdenza, ai sensi della legge regionale 2/62
e s.m.i.
9. L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni
altro aspetto relativo alla funzionalità dell' Agenzia,
salve le disposizioni di cui al presente articolo, sono
definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della
stessa Agenzia, approvati dal Presidente della Regione,
previa deliberazione della Giunta regionale.
10. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione di quanto
previsto al precedente comma 9, per assicurare una migliore
funzionalità e la necessaria efficacia alla esecuzione degli
adempimenti connessi alla fase di avvio delle attività dell'
Agenzia il personale utilizzato dagli Uffici del Commissario
delegato per l'emergenza idrica e per l'emergenza rifiuti e
tutela delle acque, proveniente dallo Stato, enti locali e
altri enti e pubbliche amministrazioni, può chiedere di
essere comandato all'Agenzia. Può altresì chiedere di essere
comandato il personale dell'Ente di sviluppo agricolo
inserito nei ruoli del servizio bonifica e infrastrutture
alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché
gli ingegneri responsabili delle dighe e loro sostituti ed
il personale di direzione e guardiania delle opere
trasferite in servizio all'Ente sempre alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Il personale comandato, nei limiti delle effettive
esigenze e disponibilità finanziarie, conserva la posizione
giuridica, il trattamento economico e l'anzianità posseduta
presso l'ente di provenienza.
11. Per assicurare la necessaria continuità dell'azione
amministrativa, in sede di prima attuazione, il personale
utilizzato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da
almeno un anno alla data di approvazione della presente
legge, nonché il personale con rapporto di consulenza da
almeno sei mesi sempre alla data di approvazione della
presente legge, viene assunto con contratto di diritto
privato di durata quinquennale. Allo stesso compete il
trattamento giuridico ed economico previsto, in relazione al
titolo di studio posseduto, per i funzionari direttivi e per
gli istruttori dal C.C.R.L. per il personale con qualifica
non dirigenziale.
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, quantificati per l'esercizio finanziario 2006 in
10.000 migliaia di euro, si provvede con parte delle
disponibilità dell' U.P.B. 2.3.2.6.5 capitolo 546401 - del
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi
della lettera h) del comma 2 dell'art. 3 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10.
13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione
del presente articolo si provvede, altresì, con le risorse
previste dall'articolo 3 della legge regionale 15 maggio
1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Il Ragioniere Generale della Regione è autorizzato per
l'attuazione del presente articolo su proposta dei
competenti Dirigenti Generali, ad apportare al bilancio
delle Regione le necessarie variazioni in relazione ai
compiti, al personale ed alle funzioni trasferiti all'
Agenzia.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
All'articolo 51 della legge regionale 25 marzo 1986, n.
13, le parole tasso ufficiale di sconto' sono sostituite
dalle parole euribor a sei mesi ridotto di due punti' e
dopo le parole determinato alla data' eliminare la dizione
di emanazione dle provvedimento di erogazione del
contributo medesimo' ed è inserita la dizione
dell'effettiva riscossione da parte del destinatario
dell'anticipazione'.
Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
L'anticipazione è proporzionalmente recuperata con gli
stati di avanzamento di cui al comma 9 dell'articolo 49.
Dall'ultima quota è trattenuto un importo non inferiore al
10 per cento delle agevolazioni concesse che sarà erogato
alla presentazione della documentazione finale di spesa da
parte del destinatario ed all'effettuazione del collaudo
finale'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
All'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 2005, n.
10, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
5. Il personale di ruolo delle soppresse aziende autonome
di soggiorno e turismo conserva la posizione giuridica ed
economica posseduta alla data del 31 luglio 2005, transita
nel ruolo di cui all'articolo 5 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10 ed è, prioritariamente, assegnato ai
servizi del dipartimento regionale turismo, sport e
spettacolo di cui al comma 4 nonché all'Assessorato
bilancio.
6. Le Casse integrazioni pensioni delle Aziende autonome
soggiorno e turismo sono soppresse ed il loro patrimonio è
acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità di
buonuscita spettante ai dipendenti alla data del
trasferimento sarà erogata dalla Regione che continuerà a
corrispondere l'indennità dovuta dalle soppresse Casse
integrazioni pensioni al personale delle soppresse Aziende
autonome soggiorno e turismo, già collocato a riposo.
Alla spesa derivante dall'applicazione del presente
articolo si fa fronte mediante i minori trasferimenti a
carico del bilancio della Regione in favore delle soppresse
aziende'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
All'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n.
15, è aggiunto il seguente comma:
11. Al fine di potenziare le attività di coordinamento,
controllo e verifica della ottimale erogazione dei livelli
essenziali di assistenza da parte delle strutture e degli
organi del S.S.N., il dirigente generale del dipartimento
ispettorato regionale sanitario è autorizzato ad avvalersi,
in posizione di comando, di personale delle aziende
ospedaliere e delle aziende unità sanitarie locali nel
numero massimo di 20 unità del ruolo sanitario medici e di
10 unità del ruolo amministrativo, da inquadrare con
provvedimento del dirigente generale del dipartimento
ispettorato regionale sanitario. Gli oneri per il
trattamento principale restano a carico degli enti di
provenienza. Per le finalità di cui al presente comma, la
spesa per il trattamento accessorio, fisso e variabile,
valutata per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007
in 980 migliaia di euro annui trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione 2005-2007, UPB 4.2.1.5.2,
accantonamento 1003'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Al comma 39 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente
paragrafo:
Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19
maggio 2005, n. 5, le parole comma 2' sono sostituite
dalle parole comma 1'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4, le parole 31 dicembre 2005 sono
sostituite dalle parole 31 dicembre 2008 .
2. Per il triennio 2006-2008 sono assicurate agli operai e
ai braccianti agricoli che nel triennio 2003-2005 abbiano
prestato la loro opera alle dipendenze dei consorzi di
bonifica, a qualunque titolo salvo che in applicazione
dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n.
76, le seguenti garanzie occupazionali:
a) fino a 51 giornate ai soggetti che nel triennio
predetto abbiano comunque effettuato prestazioni lavorative
non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c);
b) fino a 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato,
almeno in un anno, una prestazione noni inferiore a 101
giornate ai fini previdenziali;
c) fino a 151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato,
almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 151
giornate ai fini previdenziali.
3. Al comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, dopole parole di cui all'articolo 30
delle legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 aggiungere le
parole compresi i soggetti di cui al comma 2, articolo 106,
della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, che abbiano nel triennio 200-
2002 prestato la propria opera per un numero non inferiore a
450 giornate lavorative nello stesso consorzio.
4. Gli enti di cui alla Tabella A della legge regionale 25
maggio 1995, n. 45, sono autorizzasti ad utilizzare il
personale di cui all'articolo 106, comma 2, della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, per particolari esigenze
funzionali ed istituzionali per periodi anche superiori alle
garanzie occupazionali previste, previa autorizzazione
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
5. Il personale utilizzato con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ed a tempo determinato entro il 31 dicembre
2001 dai consorzi di bonifica può essere trasferito, a
richiesta dell'interessato, ad altro ente di bonifica
operante nella Regione, previa disponibilità dell'ente di
appartenenza ed assenso di quello ricevente nel rispetto
delle fasce funzionali e delle qualifiche previste dal POV.
6. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge
regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 1.000
migliaia di euro. Il finanziamento è finalizzato
all'assolvimento di esigenze istituzionali derivanti da
carenze d'organico accertate in base al POV già approvato
dalla giunta regionale e sino alla concorrenza di queste
ultime, Ivi compreso il personale in atto in servizio con
contratti a termine da utilizzare fino al 31 dicembre 2006.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
per l'esercizio finanziario 2006 in 7.000 migliaia di euro,
si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 2.3.1.3.1
e vengono determinati annualmente ai sensi della
dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Nel primo comma dell'articolo 39 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni,
sono cassate le parole che si realizzano nel territorio
regionale'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge
regionale 27 settembre 1995, n. 67, è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 500 migliaia di
euro.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, è aggiunto il seguente periodo: In fase di
prima applicazione accedono, altresì, alla prima fascia
dirigenziale i dirigenti ed equiparati che ricoprono
incarichi di dirigenti generali o equivalenti in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare per
l'esercizio finanziario 2005 un contributo di 200 migliaia
di euro alle organizzazioni di volontariato di protezione
civile.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e
per la pubblica istruzione è autorizzato, nell'esercizio
finanziario 2005, ad erogare un contributo di 50 migliaia di
euro in favore dell'Associazione filarmonica del Teatro
Bellini di Catania.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Per consentire l'ordinario svolgimento delle attività
programmate nell'anno 2005, l'Assessore regionale per i beni
culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005,
un contributo straordinario di euro 400 migliaia di euro
all'Ente regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di
Catania.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Entro i limiti della dotazione organica esistente alla
data dell'1 maggio 2005, la Fondazione orchestra sinfonica
siciliana e l'Ente Teatro Massimo Vincenzo Bellini di
Catania sono autorizzati a trasformare i contratti a tempo
determinato in contratti a tempo indeterminato per i
lavoratori appartenenti all'area artistica purchè gli stessi
siano stati assunti con apposite selezioni ed abbiano
prestato servizio per almeno dodici mesi dalla stessa data.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
1. E' abrogato il comma 2 bis dell'art. 4 della legge
regionale 10 dicembre 2001, n. 20 introdotto dall'art. 13
della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 10
dicembre, n. 20, modificato dall'art. 13 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20 è sostituito dai seguenti:
3. L'Ufficio di diretta collaborazione con il vertice
politico, previsto dall'art. 6 del decreto legislativo del
30 luglio 1999, n. 286, assume nell'ambito della Regione
siciliana la denominazione di servizio di pianificazione e
controllo strategico.
3 bis. A partire dall'inizio della XIV legislatura i
servizi di pianificazione e controllo strategico degli
Assessori regionali sono diretti da un dirigente di prima
fascia o da un dirigente generale della Regione o da un
soggetto esterno all'Amministrazione regionale; si avvalgono
della collaborazione di un consulente e sono composti da tre
dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali un
dirigente. Il servizio di pianificazione e controllo
strategico del Presidente della Regione è diretto da un
Collegio formato da due componenti e un Presidente, dei
quali almeno uno interno all'Amministrazione regionale; i
componenti interni del Collegio sono Dirigenti di prima
fascia o Dirigenti generali della Regione. Il collegio può
avvalersi di non più di tre consulenti esterni ed è composto
da otto dipendenti dell'Amministrazione regionali, tra i
quali due Dirigenti.
I membri del Governo regionale adottano ogni consentita
misura in materia di assegnazione e utilizzazione del
personale al fine di garantire ragionevole continuità
all'operato delle strutture in argomento, che proseguono la
loro attività nella attuale composizione, fino alla
costituzione dei nuovi servizi secondo le norme che
precedono.
3 ter. I soggetti esterni eventualmente chiamati a
dirigere i Servizi di pianificazione e controllo strategico
devono essere in possesso di documentata conoscenza e/o
esperienza in materia di gestione e/o valutazione di
personale e/o scienza della organizzazione e/o della
programmazione; la loro retribuzione non può essere
superiore al trattamento economico del Dirigente generale
proveniente dalla II fascia. I consulenti di cui al comma
precedente devono essere in possesso di documentata
esperienza nelle discipline giuridiche, economiche,
statistiche, nella metodologia della valutazione,
nell'ingegneria gestionale, nella strategia della
programmazione; la loro retribuzione è quella spettante ai
consulenti del Presidente e degli Assessori regionali.
3 quater. Oltre ad espletare le attività previste dal
comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo 286 del 1999 i
servizi di pianificazione e controllo strategico concorrono
alla definizione di documenti di programmazione, di piani di
sviluppo settoriale e alla redazione dei documenti annuali
di programmazione economico-finanziari. Il Servizio di
pianificazione e controllo strategico del Presidente della
Regione formula anche proposte sulla sistematica generale
dei controlli interni nell'Amministrazione ed effettua il
coordinamento delle analoghe strutture degli Assessori
regionali; può avvalersi della collaborazione del Nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici, del sistema
statistico-informativo unitario e dell'Ufficio statistica
della Regione'.
3. L'art. 4 ter della legge regionale 10 dicembre 2001, n.
20, introdotto dall'art. 13 della legge regionale 3 dicembre
2003, n. 20, è sostituito dal seguente:
Art. 4 ter.
1. La direttiva di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto
legislativo .1999, n. 286 è emanata dal Presidente della
Regione con il supporto della Segreteria generale della
Presidenza.
2. Il controllo di gestione si avvale di un sistema
informativo statistico idoneo alla rilevazione di grandezze
quantitative.
3. Il sistema informativo, realizzato dalla struttura
prevista dall'art. 78 della legge regionale 2001, n. 6,
sulla base degli indirizzi del coordinamento dei sistemi
informatici regionali, presso la Ragioneria generale della
Regione - Assessorato Bilancio -, è organizzato in modo tale
da costituire una struttura di servizio per tutte le
articolazioni amministrative della Regione e contiene una
banca dei dati di sintesi provenienti da tutti i
dipartimenti regionali.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Al punto 6, lettera a), comma 7 dell'allegato alla legge
regionale 8 novembre 1988, n. 39, sono casssate le parole da
ed' fino a equipollente'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di
parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali assegnate alla Regione ai sensi della legge 8
novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è
autorizzato a concedere, a decorrere dall'anno 2005, un
contributo di 50 migliaia di euro in favore
dell'Associazione Dama Bianca di Messina operante nel
settore della rieducazione dei minori a rischio di
emarginazione sociale, culturale e disadattamento familiare,
per la realizzazione, anche in partecipazione con altri enti
e/o associazioni di interventi mirati alla prevenzione e
all'inserimento sociale.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di
parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali assegnate alla Regione ai sensi della legge 8
novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è
autorizzato a concedere, a decorrere dall'anno 2005 un
contributo di 50 migliaia di euro in favore
dell'Associazione Giambi di Catania operante nel settore
delle persone disabili fisici e/o psichici, nonché di tutte
quelle categorie o gruppi di devianza o disadattamento, per
la realizzazione, anche in partecipazione con altri enti e/o
associazioni, di interventi di promozione in favore di
famiglie disagiate con portatori di handicap.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di
parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali assegnate alla Regione ai sensi della legge 8
novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali,
è autorizzato a concedere a decorrere dall'anno 2005 un
contributo di 50 migliaia di euro in favore
dell'Associazione EURO di Palermo, operante nel settore
della devianza minorile in partenariato con il Centro per la
Giustizia Minorile della Sicilia, per la realizzazione,
anche in partecipazione con altri enti e/o associazioni, di
interventi di promozione ed inclusione sociale in favore dei
minori ristretti negli istituti penali minorili della
Sicilia.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di
parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali assegnate alla Regione ai sensi della legge 8
novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali,
è autorizzato a concedere a decorrere dall'anno 2005 un
contributo di 50 migliaia di euro in favore
dell'Associazione SOLIDALIA di Messina, operante nel settore
della tutela della maternità e della paternità a garanzia
del diritto alla procreazione, per la realizzazione, anche
in partecipazione con altri enti e/o associazioni, di
interventi di promozione in favore dei nuclei familiari in
condizioni di gravi disagi derivanti dalla presenza al loro
interno di anziani, disabili e/o immigrati.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di
parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali assegnate alla Regione ai sensi della legge 8
novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali,
è autorizzato a concedere a decorrere dall'anno 2005 un
contributo di 50 migliaia di euro in favore della Fondazione
FONCANESA, riconosciuta come ente morale con decreto del
Presidente della Repubblica del 7 agosto 1990, per il
funzionamento delle Case di accoglienza della Fondazione.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la
cultura e la storia dell'arte siciliana, con particolare
riferimento al mondo scolastico ed universitario,
l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un
contributo annuo alla Società Editrice L'EPOS di Palermo per
la realizzazione dell'iniziativa editoriale della Storia
dell'arte in Sicilia .
Per il raggiungimento delle suddette finalità e per la
realizzazione del primo volume La Sicilia Antica', Tomo I,
è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per
l'esercizio finanziario 2005.
L'Editrice L'EPOS, a titolo gratuito, dota la Presidenza
della Regione di n. 1000 copie dell'opera.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è
autorizzato a concedere per l'anno 2005 un contributo di 800
migliaia di euro all'Associazione Le Strade del Vino e le
Rotte del Mare per l'istituzione della mostra
Enomediterranea.
Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Dopo l'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980,
n. 155 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 2 bis - 1. Nelle more dell'approvazione della
riforma, per la promozione di iniziative sui sistemi di
polizia locale, l'Assessore regionale per la famiglia, le
politiche sociali e le autonomie locali, può avvalersi della
collaborazione del Centro internazionale di ricerche e studi
sociologici, penali e penitenziari, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978.
Al relativo onere si provvede con le disponibilità del
capitolo 183303 del bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario di competenza.'.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere, per
l'esercizio finanziario 2005, un contributo straordinario
pari a 250 migliaia di euro in favore dell'Associazione
Casa dei giovani ente ausiliario della Regione siciliana.
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Emendamento aggiuntivo
L'Assessore regionale alla famiglia e alle autonomie
locali è autorizzato ad erogare, nell'esercizio finanziario
2005, i seguenti contributi il cui ammontare è espresso in
migliaia di euro:
- Ente morale CSATI con sede in Catania 50;
- Cooperativa sociale Orizzonte con sede in Misterbianco
(CT) 70;
- Società Liberale di Mutuo Soccorso con sede in Galati
Mamertino (ME) 50.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
La Regione riconosce l'attività riabilitativa ed educativa
della Pet therapy svolta dal Centro autonomo per la ricerca
e la didattica pet therapy' presso il dipartimento di
scienze mediche veterinarie Polo universitario SS.
Annunziata di Messina.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Per le finalità di cui all'articolo 34 della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, l'Assessore regionale
attribuisce alle aziende unità sanitarie locali una quota
vincolata pari ad almeno lo 0,1 per cento dell'assegnazione
finanziaria di ogni azienda unità sanitaria locale.
L'Assessore per la sanità è autorizzato ad attribuire ad
ogni azienda unità sanitaria locale il relativo riparto di
spesa con decreto da emanarsi entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Il personale transitato alla Resais S.p.A. per effetto
della legge regionale 5 agosto 2002, n. 21 che in atto
svolge 28 ore lavorative settimanali può essere impegnato,
come indicato nel CUCAL, per 36 ore lavorative settimanali.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
Ai contratti di ricerca in essere per effetto
dell'articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
1. All'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978,
n. 71 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il
seguente comma:
Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti,
nelle zone di verde agricolo, sono consentiti insediamenti di
carattere sportivo e per il tempo libero, sia ad iniziativa
imprenditoriale privata che politica .
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle
aree destinate a verde agricolo ricadenti in tutte le
zonizzazioni dei parchi regionali e delle riserve naturali
della Regione.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
1. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della
musica jazz, e più in generale della musica contemporanea di
ogni genere e stile, partecipando alla costituzione della
fondazione di diritto privato promossa dall'Associazione
siciliana per la musica del novecento The Brass-group città
di Palermo', concorrendo alla formazione del patrimonio
iniziale ed al finanziamento dell'attività da essa svolta. La
fondazione, denominata Fondazione The Brass group', ha sede a
Palermo. Alla fondazione possono partecipare enti pubblici e
privati per le finalità di cui alla presente legge. Lo statuto
della fondazione prevede che, a fronte della partecipazione
della Regione siciliana, il presidente, un componente del
consiglio di amministrazione ed un componente del collegio dei
revisori, sono designati dalla Presidenza della Regione
siciliana di concerto con l'Assessorato regionale dei beni
culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.
2. La fondazione persegue, senza fini di lucro, la
diffusione dell'arte e della cultura musicale del ventesimo
secolo; organizza e gestisce un complesso orchestrale
permanente denominato Orchestra jazz siciliana' specializzato
nell'esecuzione di musica contemporanea di ogni genere e
stile; promuove e gestisce un centro studi dotato di
biblioteca, emeroteca, nastroteca, videoteca, denominato
Brass group jazz museum', aperto alla pubblica fruizione.
Rientra negli scopi della fondazione la formazione
professionale dei propri quadri artistici e tecnici e
l'educazione musicale della collettività attraverso la Scuola
popolare di musica'. La fondazione provvede direttamente alla
gestione del teatro e dei locali che ad essa possono essere
affidati, conservandone il patrimonio storico musicale. La
fondazione può realizzare nel territorio nazionale ed
all'estero, concerti orchestrali ed altre manifestazioni
rientranti negli scopi istituzionali. La fondazione conserva i
diritti, le attribuzioni e le prerogative giuridiche dei quali
l'associazione promotrice era titolare. La fondazione mantiene
la qualificazione di interesse regionale attribuita ai sensi
degli articoli 4 e 5 della legge regionale 10 dicembre 1985 n.
44, nonché il diritto a percepire i contributi statali,
regionali, provinciali e comunali, spettanti all'associazione,
fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura.
3. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione è autorizzato al compimento di
tutti gli atti esecutivi necessari per concorrere alla
costituzione della fondazione e per l'adesione ad essa della
Regione siciliana in qualità di socio fondatore, provvedendo
alla sottoscrizione dell'atto ed al versamento delle somme di
cui alla presente legge. raggiungimento L'Assessore regionale
per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione è autorizzato ad erogare, quale quota di
partecipazione al fondo di dotazione iniziale, in qualità di
socio fondatore, la somma di euro 250 migliaia di euro.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per
la pubblica istruzione è altresì autorizzato ad erogare un
contributo annuo per la gestione corrente della fondazione
pari a 150 migliaia di euro.
4. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un
contributo straordinario non inferiore a 375 migliaia di euro
a favore dell'Associazione siciliana per la musica del
novecento The Brass group - città di Palermo' per il
riassetto economico-finanziario dell'ente, necessario e
propedeutico al conferimento del patrimonio
dell'associazione alla fondazione.
5. La Regione, al fine di raggiungere il rafforzamento del
tessuto musicale mediante una più solida presenza di singoli
soggetti e delle esperienze favorisce la fusione di due o più
enti, assicurando il mantenimento in loro favore dei
contributi erogati per l'esercizio precedente, ai sensi della
legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44.
6. La Regione riconosce la Fondazione The Brass group'
quale strumento primario di produzione e diffusione dell'arte
e della cultura di musica jazz e di derivazione afro-
americana, e ne promuove la presenza nell'attuazione dei
programmi di cui alle leggi regionali vigenti.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 775 migliaia di
euro, di cui 400 migliaia di euro per le finalità del comma 3
e 375 migliaia di euro per le finalità del comma 4. L' onere
per l'esercizio finanziario 2006, trova riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2., codice
10.02.01, accantonamento 1001.
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Emendamento aggiuntivo
All'articolo 1, comma 18, è aggiunta la seguente lettera:
g) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128,
comma 7, Tabella H (UPB 9.3.1.3.6, capitolo 377314) + 300
migliaia di euro.
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Emendamento aggiuntivo
All'articolo 139, comma 3, della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4, dopo le parole civili' sono aggiunge le parole
e, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2006,
dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra'.
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Emendamento aggiuntivo
1. La Regione persegue la valorizzazione dei prodotti
agricoli ed agroalimentari, freschi o trasformati incluso il
settore vitivinicolo che siano ottenuti in Sicilia e nel
rispetto delle regole di qualità e sicurezza alimentare.
2. L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è
autorizzato ad approvare i disciplinari di produzione, i
sistemi di qualità in conformità al Regolamento UE n.
1783/03 che introduce l'articolo 24 nel Regolamento n.
1257/99, e ad adottare il relativo marchio certificativo.
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Emendamento aggiuntivo
Alla fine del comma 2 dell'articolo 19 della legge
regionale 19 maggio 2005, n. 5, sono aggiunte le seguenti
parole e per l'esercizio finanziario 2006'.
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Emendamento aggiuntivo
Il punto 1) dell'articolo 10 della legge regionale 24
giugno 1986, n. 31, è così modificato:
1) L'amministratore o il dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o
azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per
cento di partecipazione rispettivamente da parte della
provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via
continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte
facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per
cento del totale delle entrate dell'ente.
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Emendamento aggiuntivo
L'azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa è autorizzata
ad immettere in ruolo i vincitori di concorso di
collaboratore sanitario di cui alla delibera aziendale n. 86
del 6 giugno 2002.
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Emendamento aggiuntivo
1. UPB 10.5.1.3.10 , Capitolo 425309 (nuova
istituzione) + 200.000,00
Contributo all'azienda unità sanitaria locale n. 8 di
Siracusa per il proseguimento dell'attività del registro
tumori per la provincia di Siracusa
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Emendamento aggiuntivo
Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, della
legge regionale 1 agosto 1990, n. 14, è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 950 migliaia di
euro.
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Emendamento aggiuntivo
Per le finalità istituzionali al dipartimento COREMI si
applica il disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001 e seguenti modifiche ed
integrazioni. Per le finalità del predetto articolo è
autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, la somma di
200 migliaia di euro.
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Emendamento aggiuntivo
1. La Presidenza della Regione concorre al sostegno
dell'attività dell'Associazione Centro Studi Agorà' con
sede a Palermo, mediante un contributo di 250 migliaia di
euro per l'esercizio finanziario 2005. Per gli esercizi
finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999,
n. 10.
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Emendamento aggiuntivo
Nelle more della definizione delle esposizioni debitorie e
dei servizi erogati, i consorzi di bonifica messi in
liquidazione ai sensi della legge regionale n. 45/95 e
successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati a
sospendere i ruoli emessi, riferiti ai servizi resi negli
anni antecedenti all'entrata in vigore della legge
istitutiva dei nuovi enti di bonifica del 1995 ed a
procedere al ritiro delle azioni giudiziarie.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
1. Sino alla definizione dello strumento normativo
concernente il riordino complessivo degli enti di cui alla
Tabella A della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, nelle
more dell'approvazione dei piani di classifica, i consorzi
di bonifica sono autorizzati ad emettere ruoli provvisori di
contribuenza relativi alle spese di funzionamento non
coperte dal ccontributo regionale, mediante ripartizione
calcolata secondo indice pari alla unità, per tutti i
consorziati.
2. Approvati i piani di classifica, i consorzi di bonifica
sono obbligati ad effettuare l emissione di ruoli di
contribuenza a conguaglio, relativamente agli anni
interessasti, facendo le dovute compensazioni in dare e
avere.
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Emendamento aggiuntivo
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo
1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 134 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di
20 milioni di euro per il pagamento delle somme dovute dalle
ASL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti
perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo
compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la
corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai
veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività
di risanamento.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 milioni di
euro. Agli oneri derivanti per gli anni successivi si
provvede con parte delle disponibilità dell'intervento
integrativo previsto dal comma 16 dell'articolo 1 della
presente legge.
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Emendamento aggiuntivo
Meccanizzazione agricola ESA
1. L'Ente di Sviluppo Agricolo garantisce le garanzie
occupazionali di 179 giornate lavorative nel triennio 2006-
2008 agli operai di cui all'articolo 1 della legge regionale
31 agosto 1998, n. 16, che nel triennio 2003-2005 abbiano
prestato alle dipendenze dell'Ente con assunzione fatta a
norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento
la loro opera. Restano ferme le modalità di utilizzo di
detto personale di cui al comma 2 del citato articolo 1
della legge regionale n. 16 del 1998.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata per
l'esercizio finanziario 2006 la spesa di 6.800 migliaia di
euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell''UPB
2.3.2.6.5, capitolo 546403. Per gli esercizi finanziari
successivi si provvede ai sensi della lettera h) del comma 2
dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10,
e successive modifiche ed integrazioni.
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Emendamento aggiuntivo
1. Per una maggiore efficienza complessiva del sistema
regionale organizzato dalla legge regionale 3 novembre 1993,
n. 30, per la formazione e l'aggiornamento del personale del
servizio sanitario regionale, ed a completamento del quadro
istituzionale organizzato con la stessa legge in modo da
perseguire anche il razionale utilizzo delle pubbliche
risorse che vi sono destinate, il finanziamento a carico del
fondo sanitario regionale previsto dall'articolo 22, comma
4, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, deve essere
annualmente determinato in misura non inferiore al 3 per
mille del monte salari complessivo del personale stesso.
2. Per il medesimo scopo di efficienza di cui al comma 1
secondo principi di continuità e funzionalità, la dotazione
organica del CEFPAS è strutturata in profili e figure
professionali caratterizzati, in tutte le loro
articolazioni, da una professionalità acquisita all'interno
dell'ente o che comunque tenga conto della peculiarità
dell'attività svolta dallo stesso centro.
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Emendamento aggiuntivo
Al fine di consentire all'Associazione Retinopatici per
ipovedenti siciliani (A.R.I.S.) che opera in Sicilia dal
1991 e che si occupa dell'informazione, della prevenzione,
delle cure, della ricerca scientifica e del sostegno
psicologico a soggetti affetti da retinite pigmentosa e da
ipovisione , ritenuta malattia sociale dal 1985, di
raggiungere pienamente il suo scopo sociale, si autorizza
l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali
e le autonomie locali, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2006, agli organi dell'A.R.I.S. operanti in
Sicilia un contributo annuo pari a 50 migliaia di euro.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
A far data dall'1 gennaio 2006 ai componenti i consigli di
amministrazione dei CIAPI non trova applicazione il secondo
comma dell'articolo 18 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 30.
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Emendamento aggiuntivo
Le opere di bonifica e di irrigazione eseguiti dall'ESA e
già gestite dalla cooperativa Jato vengono trasferite, per
la gestione, al consorzio di Bonifica 2 Palermo competente
per territorio.
Il Consorzio di Bonifica 2 Palermo è autorizzato ad
utilizzare il personale in servizio alla data del 30 giungo
2005, che abbia almeno un anno di anzianità presso la
cooperativa Jato, con le modalità previste dell'articolo 3
della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76.
Il Consorzio di Bonifica 2 Palermo è, altresì, autorizzato
ad utilizzare gli operai stagionali che abbiano prestato la
loro opera alle dipendenze della cooperativa Jato sino alla
data del 30 giugno 2005 per un numero di giornate valide ai
fini previdenziali non inferiore a quelle effettivamente
prestate presso la stessa Cooperativa nell'anno 2004.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Emendamento aggiuntivo
L'Assessore regionale dell'agricoltura e delle foreste è
autorizzato ad erogare, nell'esercizio finanziario 2005, un
contributo di 1.000 migliaia di euro in favore
all'associazione regionale Allevatori Sicilia
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Emendamento aggiuntivo
L'Assessore regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare,
nell'esercizio finanziario 2005, un contributo di 200
migliaia di euro in favore della società cooperativa Citta
Nuova a r.l. con sede in Palermo.
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Emendamento aggiuntivo
A valere sul contributo a favore dell'Istituto di
incremento ippico una quota pari a 50 migliaia di euro è
destinata all'istituzione dell'anagrafe regionale degli
equini.
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Emendamento aggiuntivo
1. Nell'ambito della quota massima dello 0,65 per
cento delle risorse destinate ai programmi regionali di
cui al punto 3.6 della delibera CIPE n. 20/2004, nonché
delle risorse conseguite a titolo di premialità in
applicazione del punto 1.2 della medesima delibera CIPE,
nonché delle risorse a tal fine destinate dalla delibera
CIPE n. 35/2005 e successive modifiche ed integrazioni,
la Regione è autorizzata ad utilizzare parte delle
risorse per le aree sottoutilizzate, ripartite a favore
della stessa, per il raggiungimento degli obiettivi
degli Accordi di Programma Quadro (APQ) e del POR della
Sicilia ed, in particolare, per l'attività preparatoria,
di sorveglianza, di valutazione e di controllo.
2. Per lo svolgimento delle attività previste dal
comma 1, con decreto del Presidente della Regione,
previa delibera di Giunta, su proposta dell'Autorità di
gestione del POR, viene individuato il numero di unità
di personale non dirigenziale per dipartimenti
competenti all'attuazione del POR Sicilia e degli APQ
stipulati dalla Regione, entro il limite massimo di 600
unità per l'intera Amministrazione regionale nonché le
misure delle speciali indennità di presenza, correlate
alle prestazioni lavorative pomeridiane effettuate oltre
l'ordinario orario di lavoro, in ragione delle
qualifiche di appartenenza e delle effettive e
dimostrate esigenze lavorative.
3. Con decreto del Ragioniere generale della Regione,
su proposta di riparto dell'Autorità di gestione del POR
Sicilia, sono apportate al bilancio della Regione le
necessarie variazioni per l'attuazione del presente
articolo.
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Emendamento aggiuntivo
Il farmaco insulina galargine lantus' nelle sue
diverse modalità di somministrazione è distribuito
gratuitamente ai diabetici in terapia insulinica.
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Emendamento aggiuntivo
Si considerano scolastiche anche le autolinee
extraurbane in favore degli studenti universitari e
parauniversitari patrocinanti, cioè in applicazione
della legge regionale n. 20/2002 e successive modifiche
ed integrazioni.
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Emendamento aggiuntivo
Per la predisposizione del paino particolareggiato del
Centro storico del comune di Agrigento è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 300
migliaia di euro.