Presidenza del vicepresidente Fleres
La seduta è aperta alle ore 17.30
MISURACA, segretario f.f., dà lettura del processo verbale
della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si
intende approvato.
Missioni
PRESIDENTE Comunico che sono in missione, per ragioni del
loro ufficio: l'onorevole Paffumi dal 14 al 17 gennaio 2006, e
l'onorevole Zangara dal 17 al 18 gennaio 2006.
L'Assemblea ne prende atto.
Annunzio di presentazione di disegno di legge
PRESIDENTE Comunico che è stato presentato il seguente
disegno di legge:
Provvedimenti finanziari per la riqualificazione ed il
recupero dei centri storici siciliani (n. 1099)
- di iniziativa parlamentare
-presentato dall'onorevole Miccichè in data 13 gennaio 2006.
Annunzio di presentazione e contestuale comunicazione di invio
alla competente Commissione
PRESIDENTE Comunico che il seguente disegno di legge è
stato presentato ed inviato alla competente Commissione
legislativa:
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)
Misure per la stabilizzazione del personale precario
proveniente dal regime transitorio dei lavoratori
socialmente utili (LSU) (n. 1098)
- di iniziativa parlamentare
-inviato in data 12 gennaio 2006
Annunzio di interrogazioni
PRESIDENTE Comunico che sono state presentate le seguenti
interrogazioni con richiesta di risposta orale:
N. 2594 - Interventi urgenti per la stabilizzazione dei
lavoratori precari e strutturali dell'Università di
Catania.
Presidente Regione
Assessore Lavoro
Firmatario: Villari Giovanni
N. 2595 - Interventi per dotare il comune di S. Croce
Camerina di un adeguato servizio di 118.
Assessore Sanità
Firmatario: Zago Salvatore
N. 2596 - Iniziative urgenti per superare le disfunzioni
registrate nell'erogazione di servizi da parte dell'AUSL n.
9.
Assessore Sanità
Firmatario: Oddo Camillo
N. 2597 - Interventi per la modifica sostanziale o la
revoca del decreto del Consiglio dei Ministri del 29
dicembre 2005, di individuazione di 12 porti a rilevanza
nazionale, europea ed internazionale.
Presidente Regione
Assessore Turismo
Firmatari: Villari Giovanni; Zago Salvatore; De
Benedictis Roberto; Speziale Calogero; Panarello Filippo
N. 2599 - Iniziative per la nomina di un commissario
straordinario presso la Provincia regionale di Trapani.
Assessore Famiglia
Firmatario: Oddo Camillo
N. 2600 - Iniziative in merito alla realizzazione del
passante ferroviario di Palermo.
Presidente Regione
Assessore Famiglia
Assessore Turismo
Firmatario: Virzi' Gioacchino
Avverto che le interrogazioni testè annunziate saranno
iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.
Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni
con richiesta di risposta scritta:
N. 2585 - Notizie sulla destinazione d'uso dell'immobile
di proprietà regionale sito in via Duca degli Abruzzi n. 2,
a Palermo.
Presidente Regione
Assessore Presidenza
Assessore Territorio
Firmatario: Sammartino Bartolomeo
N. 2586 - Modifiche al Piano di rimodulazione della rete
ospedaliera concernente l'ospedale 'Sant'Isidoro e San
Giovanni di Dio' di Giarre (CT).
Presidente Regione
Assessore Sanità
Firmatario: Ioppolo Giovanni
N. 2587 - Urgente definizione dell'iter istruttorio
relativo alle procedure di controllo sugli atti
dell'Azienda sanitaria n. 5 di Messina.
Presidente Regione
Assessore Sanità
Firmatario: Beninati Antonino
N. 2588 - Interventi urgenti per il ripristino della
manutenzione di piazza I Vicerè a Catania.
Assessore Famiglia
Assessore Lavori Pubblici
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
N. 2589 - Interventi urgenti per il ripristino di opere
di riqualificazione del quartiere dei Cappuccini nuovi a
Catania.
Assessore Famiglia
Assessore Lavori Pubblici
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
N. 2590 - Interventi urgenti per il ripristino
dell'illuminazione e della segnaletica stradale in via S.
Giuliano a S.A. Li Battiati (CT).
Assessore Famiglia
Assessore Lavori Pubblici
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
N. 2591 - Interventi urgenti per il ripristino della
segnaletica e rimozione dei rifiuti all'imbocco della
strada, ex provinciale, che collega la città di
Misterbianco con S.G. Galermo in provincia di Catania.
Assessore Famiglia
Assessore Lavori Pubblici
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
N. 2592 - Interventi urgenti per il ripristino della
caditoia in via Timoleone a Catania.
Assessore Famiglia
Assessore Lavori Pubblici
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
N. 2593 - Interventi urgenti per il ripristino
dell'antico palazzetto a fianco della chiesa di Santa Maria
della Salute nel quartiere di Picanello a Catania.
Assessore Famiglia
Assessore Lavori Pubblici
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe
N. 2598 - Interventi urgenti per il ripristino della
sicurezza stradale sulla strada provinciale 28/II
Militello-Vizzini e sulla strada provinciale 30 Militello-
Serravalle (CT).
Assessore Famiglia
Assessore Lavori Pubblici
Firmatari: Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici
Giuseppe.
Avverto che le interrogazioni testè annunziate saranno inviate
al Governo.
Annunzio di interpellanze
PRESIDENTE Comunico che sono state presentate le seguenti
interpellanze:
N. 288 - Iniziative urgenti per garantire una
trasparente e democratica direzione dell'Azienda
ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela.
- Presidente Regione
- Assessore Sanità
Firmatario: Galletti Giuseppe
N. 289 - Iniziative per garantire la sicurezza dei voli
in arrivo e partenza dall'aeroporto di Lampedusa e per
garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori dell' AST
Aeroservizi.
- Presidente Regione
- Assessore Lavoro
- Assessore Turismo
Firmatari: Orlando Leoluca; Miccichè Calogero.
Trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza che il
Governo abbia dichiarato di respingere le interpellanze o abbia
fatto conoscere il giorno in cui intende trattarle, le
interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per
essere svolte al loro turno.
Annunzio di mozione
PRESIDENTE Comunico che è stata presentata, in data 11
gennaio 2006, la seguente mozione:
n. 471 Interventi urgenti per la revoca o per una sostanziale
modifica del decreto del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre
2005 per il mancato inserimento di alcuni porti siciliani tra i
dodici individuati a rilevanza nazionale, europea e
internazionale , degli onorevoli Villari Giovanni; Zago
Salvatore; De Benedictis Roberto; Speziale Calogero; Panarello
Filippo.
Informo che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno
della seduta successiva perchè se ne determini la data di
discussione.
Comunicazione relativa ad interrogazione
PRESIDENTE Preciso che l'interrogazione n. 2552
dell'onorevole Gurrieri Ritardo nella nomina del Commissario
straordinario al Comune di Ragusa , annunziata nella seduta n.
339 del 20 dicembre 2005, è da intendersi presentata quale
interrogazione con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea ne prende atto.
Comunicazione di decreto di nomina di componente di commissione
parlamentare
PRESIDENTE Comunico che il Presidente dell'Assemblea
regionale siciliana, con decreto n. 2 del 16 gennaio 2006 ha
nominato l'onorevole Giuseppe Laccoto componente della I
Commissione legislativa permanente Affari istituzionali', in
sostituzione dell'onorevole Barbagallo, dimissionario.
Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni
mediante sistema elettronico.
Onorevoli colleghi, non essendo presente in Aula il Governo,
sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 17.37, è ripresa alle ore 17.55)
La seduta è ripresa.
Presidenza del vicepresidente Fleres
Seguito della discussione del disegno di legge"Riproposizione
di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella
seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello
Stato. Decimo stralcio" (1095/A - X Stralcio)
PRESIDENTE Si passa al secondo punto all'ordine del giorno:
Discussione di disegni di legge.
Si procede con il seguito dell'esame del disegno di legge
"Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
Commissario dello Stato. Decimo stralcio" (n. 1095 -X
Stralcio/A), posto al numero 10).
Ricordo che l'esame era stato sospeso nella seduta n. 347
dell'11 gennaio 2006, dopo la lettura dell'articolo 1 e dei
relativi emendamenti.
Comunico che gli emendamenti decadono per assenza dall'Aula dei
firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto,
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Art. 2.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione»
Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Raiti,
Forgione, Liotta e Morinello gli emendamenti 2.1 e 2.2.
Dichiaro decaduti gli emendamenti per assenza dall'Aula dei
firmatari.
Pongo pertanto in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole
resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Seguito della discussione del disegno di legge Riproposizione di
norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato.
Undicesimo stralcio" (1095/A - XI Stralcio)
PRESIDENTE Si passa, quindi, all'esame del disegno di legge
"Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
Commissario dello Stato. Undicesimo stralcio" (n. 1095 -XI
Stralcio/A), posto al numero 11).
Do lettura dell'articolo 1:
«Art. 1.
1. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna
selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono
attuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono
a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle
guardie forestali, delle guardie addette ai parchi o alle riserve
e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche
amministrazioni.
2. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì
avvalersi dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si
attuano gli interventi delle guardie volontarie di associazioni
venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale,
purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.
3. La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza
ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza, mentre quella
catturata può essere utilizzata a scopo di ripopolamento.
4. Gli interventi di controllo della fauna selvatica possono
altresì essere effettuati anche tramite il prelievo venatorio
secondo le modalità ed i tempi indicati nel calendario venatorio.
A tale scopo le ripartizioni faunistico-venatorie formulano le
circostanziate proposte secondo le previsioni dalla lettera p)
del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 1 settembre
1997, n. 33. Tali proposte, in deroga alle vigenti disposizioni,
possono essere inoltrate anche dopo il 30 marzo di ogni anno,
purché in tempo utile per l'inserimento in calendario.
5. Al personale di cui all'articolo 48 della legge
regionale 3 novembre 1993, n. 30, inquadrato nel ruolo speciale
transitorio istituito presso la Presidenza della Regione ai sensi
dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, si
applica la deroga prevista nel secondo comma dell'articolo 10
della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. Al personale suddetto
si applica, a far data dall'1 gennaio 2004, l'articolo 20 della
legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Agli oneri discendenti
dal presente comma, valutati per l'esercizio finanziario 2006 in
100 migliaia di euro, si provvede con parte della disponibilità
dell'U.P.B. 1.04.1.2.1 cap. 108007.
6. Al terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9
maggio 1986, n. 21, dopo la parola pubblici' aggiungere le
parole entro il 29 dicembre 2003' e sostituire le parole da i
cui decreti' fino a data successiva' con le parole comunque
definiti alla medesima data'.
7. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 34 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione organica dell'area
di emergenza dell'azienda ospedaliera universitaria policlinico
Paolo Giaccone' è provvisoriamente rideterminata in misura pari
al numero degli addetti utilizzati al 31 dicembre 2002 e, entro
tale limite, le procedure selettive e le consequenziali
assunzioni mediante pubblico concorso possono essere
immediatamente attivate, in applicazione della normativa vigente
per i dirigenti medici del S.S.N.
8. Il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte
dei Conti per la Regione siciliana che ha stipulato contratti di
collaborazione coordinata e continuativa a seguito di processi di
stabilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili,
nonché contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12
della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive
modificazioni ed integrazioni, viene inserito, ferma restando
l'attuale assegnazione, nel contingente dei soggetti, impegnati
presso l'Amministrazione regionale, destinatari delle misure di
stabilizzazione a tempo determinato, nei limiti delle
disponibilità del fondo di cui all'articolo 71 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
9. I contratti per acquisti e forniture di servizi da parte
degli enti locali e della Regione stipulati a seguito di
esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2006-2008, possono
essere rinnovati per una sola volta e per periodo non superiore a
due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione
del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il
rimanente contenuto del contratto.
10. E' consentita l'assunzione degli impegni a valere sulle
autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge oltre la
chiusura dell'esercizio finanziario 2005 e comunque non oltre 15
giorni dalla data di pubblicazione della medesima».
Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Raiti,
Forgione, Liotta, Miccichè e Morinello gli emendamenti 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9.
Li dichiaro decaduti per assenza dall'Aula dei firmatari.
Pongo pertanto in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole
resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Art. 2.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione».
Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Raiti,
Forgione, Liotta, Miccichè e Morinello gli emendamenti 2.1 e
2.2.
Li dichiaro decaduti per assenza dall'Aula dei firmatari
Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto,
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Seguito della discussione del disegno di legge "Riproposizione di
norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato.
Dodicesimo stralcio" (1095/A - XII Stralcio)
PRESIDENTE Si passa, quindi, all'esame del disegno di legge
"Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
Commissario dello Stato. Dodicesimo stralcio" (n. 1095 -XII
Stralcio/A), posto al numero 12).
Do lettura dell'articolo 1:
«Art. 1.
1. Nelle more della riforma del Corpo forestale della Regione
siciliana, in attuazione del riordino delle carriere - previsto
all'articolo 76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e da
quanto previsto all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio
2000 n. 10, nel rispetto dei principi contenuti all'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella legge 6 marzo 1992, n.
216 e nelle norme concernenti il Corpo forestale dello Stato,
nell' ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo
forestale della Regione siciliana sono istituiti:
a) per il personale non direttivo i ruoli di cui agli articoli
1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, così come modificato dal decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 87;
b) per il personale direttivo i ruoli previsti dall' articolo
1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, così come
modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472;
c) per il personale direttivo ex assistente tecnico forestale,
i ruoli dei funzionari direttivi tecnici forestali articolati in
analogia, così come previsto per il personale di cui alla lettera
b) del presente comma.
2. Il personale dei ruoli di cui alla lettera a) del comma 1,
in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10 e dei decreti del Presidente della Regione siciliana
n. 9 e 10, del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta
ufficiale n. 33 del 2 luglio 2001, viene inquadrato
rispettivamente:
a ) in categoria B, il personale dei ruoli di cui agli articoli
2 e 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, così come
modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;
b ) in categoria C il personale dei ruoli di cui agli articoli
7, 13, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201,
così come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
87;
3. II personale dei ruoli di cui alle lettere b) e c) del
comma 1, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10 e dei decreti del Presidente della Regione
siciliana n. 9 e 10, del 22 giugno 2001, pubblicati nella
Gazzetta ufficiale n. 33 del 2 luglio 2001, viene inquadrato in
categoria D.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, con successivo decreto, su proposta del dirigente generale
del Dipartimento Foreste, il Presidente della Regione stabilirà
le competenze, l'ordinamento professionale, l'articolazione in
posizioni all'interno delle rispettive categorie e l'organico del
personale di cui alla presente legge.
5. Al fine di far fronte al fabbisogno organico dei ruoli
istituiti con la presente legge, il dirigente generale del
Dipartimento foreste applicherà le procedureconcorsuali
disciplinate dalle norme in atto in vigore per l'assunzione delle
analoghe figure professionali del Corpo forestale dello Stato.
6. Al personale del Corpo forestale della Regione siciliana di
cui alla presente legge, si applica il contratto dei dipendenti
regionali e viene attribuita l'indennità mensile pensionabile
corrisposta in misura pari alle corrispettive qualifiche del
personale del Corpo forestale dello Stato:
a) l'indennità mensile pensionabile da corrispondere ai
funzionari direttivi tecnici forestali di cui alla lettera c) del
comma 1 è individuata in misura pari a quella prevista per il
personale dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, articolata in analogia.
7. In fase di prima applicazione della presente legge, anche in
soprannumero e solo il personale già dei ruoli del Corpo
forestale della Regione siciliana, tenuto conto del disposto
dell'articolo 5 della legge 15 maggio 2000, n. 10, essendo già
inquadrato in categorie e posizioni di cui ai decreti
presidenziali n. 9 e n. 10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 2 luglio 2001, n.
33, viene inquadrato nelle qualifiche del ruolo previsto con la
presente legge nella rispettiva categoria di appartenenza,
mantiene la propria posizione economica e percepisce la relativa
indennità mensile pensionabile. Per la eventuale progressione di
carriera, al suddetto personale si applicano le analoghe
anzianità in atto in vigore per il personale del Corpo forestale
dello Stato.
8. Al maggiore onere derivante dall'applicazione dei commi
precedenti, valutato in 50 migliaia di euro per l'esercizio
finanziario 2005, si provvede con le disponibilità dell'UPB
2.4.1.1.1, capitolo 150001 del bilancio della Regione, per
l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari
2006 e 2007 l'onere, valutato in 750 migliaia di euro per ciascun
anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB
4.2.5.2, accantonamento 1003 quanto a 570 migliaia di euro e
accantonamento 1004 quanto a 180 migliaia di euro.
9. A far data dalla pubblicazione della presente legge, sono
soppressi i ruoli di guardie, sottufficiali, agenti tecnici ed
assistenti tecnici forestali della Tabella M della legge
regionale n. 41 del 1985 e tutte le norme in contrasto con la
presente legge. Per quanto non previsto si farà riferimento alle
norme in atto per il Corpo forestale dello Stato.
10. E' consentita l'assunzione degli impegni a valere sulle
autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge oltre la
chiusura dell'esercizio finanziario 2005 e comunque non oltre 15
giorni dalla data di pubblicazione della medesima».
Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Raiti,
Forgione, Liotta, e Morinello gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9.
Gli emendamenti decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.
Pongo quindi in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Do lettura dell'articolo 2:
«Art. 2.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione».
Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Raiti,
Forgione, Liotta, e Morinello gli emendamenti 2.1 e 2.2.
Li dichiaro decaduti per assenza dall'Aula dei firmatari.
Pongo pertanto in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole
resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Presidenza del vicepresidente Fleres
Seguito della discussione del disegno di legge Riproposizione di
norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato.
Quinto stralcio"
(1095/A - V Stralcio)
PRESIDENTE Si procede con il seguito dell'esame del disegno
di legge "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed
impugnate dal Commissario dello Stato. Quinto stralcio" (n. 1095
-V Stralcio/A), posto al numero 5).
Ricordo che l'esame era stato sospeso nella seduta n. 346, dopo
l'approvazione del mantenimento del comma 1 dell'articolo 1.
Tutti gli altri emendamenti all'articolo 1 decadono per assenza
dall'Aula dei firmatari.
Pongo pertanto in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole
resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Do lettura dell'articolo 2:
«Art. 2.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione».
Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Raiti,
Forgione, Liotta, Miccichè e Morinello gli emendamenti 2.1 e
2.2.
Gli emendamenti decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto,
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Presidenza del vicepresidente Fleres
Seguito della discussione del disegno di legge Riproposizione
di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella
seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello
Stato. Settimo stralcio" (n. 1095 -VII Stralcio/A)
PRESIDENTE Si passa, quindi, al seguito dell'esame del
disegno di legge "Riproposizione di norme approvate
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre
2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Settimo stralcio"
(n. 1095 -VII Stralcio/A), posto al numero 7).
Ricordo che il disegno di legge era stato accantonato nella
seduta numero 347 dell'11 gennaio 2006.
Do lettura dell'articolo 1:
« Art. 1.
Fondazione The Brass Group'
1. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della musica
jazz, e più in generale della musica contemporanea di ogni genere
e stile, partecipando alla costituzione della fondazione di
diritto privato promossa dall'Associazione siciliana per la
musica del novecento The Brass Group città di Palermo',
concorrendo alla formazione del patrimonio iniziale ed al
finanziamento dell'attività da essa svolta. La fondazione,
denominata Fondazione The Brass Group', ha sede a Palermo. Alla
fondazione possono partecipare enti pubblici e privati per le
finalità di cui alla presente legge. Lo statuto della fondazione
prevede che, a fronte della partecipazione della Regione
siciliana, il presidente, un componente del consiglio di
amministrazione ed un componente del collegio dei revisori, sono
designati dalla Presidenza della Regione siciliana di concerto
con l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e per
la pubblica istruzione.
2. La fondazione persegue, senza fini di lucro, la diffusione
dell'arte e della cultura musicale del ventesimo secolo;
organizza e gestisce un complesso orchestrale permanente
denominato Orchestra jazz siciliana' specializzato
nell'esecuzione di musica contemporanea di ogni genere e stile;
promuove e gestisce un centro studi dotato di biblioteca,
emeroteca, nastroteca, videoteca, denominato Brass Group Jazz
Museum', aperto alla pubblica fruizione. Rientra negli scopi
della fondazione la formazione professionale dei propri quadri
artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività
attraverso la Scuola popolare di musica'. La fondazione provvede
direttamente alla gestione del teatro e dei locali che ad essa
possono essere affidati, conservandone il patrimonio storico
musicale. La fondazione può realizzare nel territorio nazionale
ed all'estero, concerti orchestrali ed altre manifestazioni
rientranti negli scopi istituzionali. La fondazione conserva i
diritti, le attribuzioni e le prerogative giuridiche dei quali
l'associazione promotrice era titolare. La fondazione mantiene la
qualificazione di interesse regionale attribuita ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge regionale 10 dicembre 1985 n. 44,
nonché il diritto a percepire i contributi statali, regionali,
provinciali e comunali, spettanti all'associazione, fatta salva
ogni successiva determinazione della loro misura.
3. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione è autorizzato al compimento di tutti
gli atti esecutivi necessari per concorrere alla costituzione
della fondazione e per l'adesione ad essa della Regione
siciliana in qualità di socio fondatore, provvedendo alla
sottoscrizione dell'atto ed al versamento delle somme di cui al
presente articolo. L'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare,
nell'esercizio finanziario 2006, quale quota di partecipazione
al fondo di dotazione iniziale, in qualità di socio fondatore, la
somma di 250 migliaia di euro.
4. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione è, altresì, autorizzato a concedere,
per l'esercizio finanziario 2006, un contributo per la gestione
ordinaria della fondazione, pari a 150 migliaia di euro. Per gli
esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo
3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10.
5. La Regione, al fine di raggiungere il rafforzamento del
tessuto musicale mediante una più solida presenza di singoli
soggetti e delle esperienze, favorisce la fusione di due o più
enti, assicurando il mantenimento in loro favore dei contributi
erogati per l'esercizio precedente, ai sensi della legge
regionale 10 dicembre 1985, n. 44.
6. La Regione riconosce la Fondazione The Brass Group' quale
strumento primario di produzione e diffusione dell'arte e della
cultura di musica jazz e di derivazione afro-americana, e ne
promuove la presenza nell'attuazione dei programmi di cui alle
leggi regionali vigenti.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 775 migliaia di euro,
di cui 625 migliaia di euro per le finalità del comma 3 e 150
migliaia di euro per le finalità del comma 4. L'onere, per
l'esercizio finanziario 2006, trova riscontro nel bilancio
pluriennale 2005-2007 della Regione, UPB 4.2.1.5.2,
accantonamento 1001.
8. E' consentita l'assunzione degli impegni a valere sulle
autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge oltre la
chiusura dell'esercizio finanziario 2005 e comunque non oltre 15
giorni dalla data di pubblicazione della medesima».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Raiti, Forgione, Liotta, e Morinello: 1.1,
1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9.
- dagli onorevoli Oddo, Speziale, Cracolici e Villari: 1.3.
Li dichiaro decaduti per assenza dall'Aula dei firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto,
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Do lettura dell'articolo 2:
«Art. 2.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione».
Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Raiti,
Forgione, Liotta, e Morinello gli emendamenti 2.1 e 2.2.
Li dichiaro decaduti per assenza dall'Aula dei firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto,
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Presidenza del vicepresidente Fleres
Seguito della discussione del disegno di legge Riproposizione di
norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato.
Nono stralcio"(1095/A - IX Stralcio)
PRESIDENTE Si passa, quindi, al seguito dell'esame del
disegno di legge "Riproposizione di norme approvate
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre
2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Nono stralcio" (n.
1095 -IX Stralcio/A).
Ricordo che l'esame era stato sospeso nella seduta n. 347
dell'11 gennaio 2006, dopo la lettura dell'articolo 1 e dei
relativi emendamenti.
Dichiaro decaduti gli emendamenti per assenza dall'Aula dei
firmatari.
Pongo quindi in votazione l'articolo 1.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Do lettura dell'articolo 2:
«Art. 2.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione».
Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Raiti,
Forgione, Liotta, e Morinello gli emendamenti 2.1 e 2.2.
Dichiaro decaduti gli emendamenti per assenza dall'Aula dei
firmatari.
Pongo quindi in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Presidenza del vicepresidente Fleres
Seguito della discussione del disegno di legge"Riproposizione di
norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato.
Tredicesimo stralcio" (1095/A - XIII Stralcio)
PRESIDENTE Si passa al seguito dell'esame del disegno di
legge "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
Commissario dello Stato. Tredicesimo stralcio" (n. 1095 -XIII
Stralcio/A).
Do lettura dell'articolo 1:
«Art. 1.
1. Per una definitiva regolamentazione della
materia, in coerenza con le indicazioni del Piano
sanitario regionale 2000-2002, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 64, comma 5, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, considerato quanto stabilito
dalla convenzione tra l'azienda unità sanitaria locale
n. 6, la casa di cura Villa Stagno e l'Assessorato
regionale della sanità, il personale con la qualifica
di ausiliario specializzato, già addetto all'assistenza
del presidio manicomiale ex ospedale psichiatrico Villa
Stagno, già riferimento per le province di Enna e
Caltanissetta, può essere assunto dalle aziende unità
sanitarie locali esclusivamente per le esigenze dei
servizi di salute mentale, nei limiti dei posti vacanti
in pianta organica per la pertinente qualifica, previa
selezione pubblica per titoli e prove attitudinali da
regolamentare con apposito decreto dell'Assessorato
regionale della sanità, da emanarsi entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Agli oneri discendenti dall'applicazione del
comma 1, valutati, per l'esercizio finanziario 2005, in
1.000 migliaia di euro, si provvede con parte della
spesa autorizzata dall'articolo 6, comma 5, della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (UPB 10.2.1.3.1,
capitolo 413340). Per gli esercizi finanziari
successivi, i relativi oneri gravano sull'integrazione
del maggiore fabbisogno del sistema sanitario regionale
di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale
22 dicembre 2005, n. 19.
3. Il personale assunto dai consorzi di bonifica può
essere trasferito, a richiesta dell'interessato, previa
disponibilità dell'ente di appartenenza, ad altro ente
di bonifica operante nella Regione.
4. Al comma 1 dell'articolo 110 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole di
cui all'articolo 30 delle legge regionale 25 maggio
1995, n. 45' aggiungere le parole compresi i soggetti
di cui al comma 2, articolo 106, della legge regionale
16 aprile 2003, n. 4, che abbiano prestato, nel
triennio 2000-2002, la propria opera per un numero non
inferiore a 450 giornate lavorative nello stesso
consorzio.'.
5. A partire dalla data di inizio della XIV
legislatura sono abrogati il comma 2 bis dell'articolo
4 e l'articolo 4 ter della legge regionale 10
dicembre 2001, n. 20 introdotti dall'articolo 13 della
legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
6. A decorrere dalla stessa data il comma 3
dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001,
n. 20, modificato dall'articolo 13 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20 è sostituito dai
seguenti:
3. L'Ufficio di diretta collaborazione con il
vertice politico, previsto dall'articolo 6 del decreto
legislativo del 30 luglio 1999, n. 286, assume
nell'ambito della Regione siciliana la denominazione di
Servizio di pianificazione e controllo strategico.
3 bis. I servizi di pianificazione e controllo
strategico degli Assessori regionali sono diretti da un
dirigente anche esterno all'amministrazione regionale;
si avvalgono della collaborazione di un consulente e
sono composti da tre dipendenti dell'Amministrazione
regionale, tra i quali un dirigente. Il servizio di
pianificazione e controllo strategico del Presidente
della Regione è diretto da un Collegio formato da due
componenti e un Presidente anche esterni
all'Amministrazione regionale. Il collegio può
avvalersi di non più di due consulenti esterni ed è
composto da otto dipendenti dell'Amministrazione
regionale, tra i quali due dirigenti. I membri del
Governo regionale adottano ogni misura consentita in
materia di assegnazione e utilizzazione del personale
al fine di garantire ragionevole continuità all'operato
delle strutture di supporto in argomento, che, con
esclusione dei vertici, proseguono la loro attività
nella attuale composizione, fino alla costituzione dei
nuovi servizi secondo le norme che precedono.
3 ter. I soggetti esterni eventualmente chiamati a
dirigere i Servizi di pianificazione e controllo
strategico devono essere in possesso di documentata
conoscenza e/o esperienza in materia di gestione e/o
valutazione di personale e/o scienza della
organizzazione e/o della programmazione. I consulenti
di cui al comma 3 bis devono essere in possesso di
documentata esperienza nelle discipline giuridiche,
economiche, statistiche, nella metodologia della
valutazione, nell'ingegneria gestionale, nella
strategia della programmazione; la loro retribuzione è
quella spettante ai consulenti del Presidente e degli
Assessori regionali.
3 quater. Oltre ad espletare le attività previste
dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286 i servizi di pianificazione e
controllo strategico concorrono alla definizione di
documenti di programmazione, di piani di sviluppo
settoriale e alla redazione dei documenti annuali di
programmazione economico-finanziari. Il Servizio di
pianificazione e controllo strategico del Presidente
della Regione formula anche proposte sulla sistematica
generale dei controlli interni nell'Amministrazione ed
effettua il coordinamento delle analoghe strutture
degli Assessori regionali; può avvalersi della
collaborazione del Nucleo di valutazione degli
investimenti pubblici, del sistema statistico-
informativo unitario e dell'Ufficio statistica della
Regione.
3 quinquies. La direttiva di cui al comma 2
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, è emanata dal Presidente della Regione con il
supporto della Segreteria Generale della Presidenza.
3 sexies. Il controllo di gestione si avvale di un
sistema informativo statistico idoneo alla rilevazione
di grandezze quantitative.
3. septies. Il sistema informativo, realizzato dalla
struttura prevista dall'articolo 78 della legge
regionale 3 maggio 2001, n. 6, sulla base degli
indirizzi del coordinamento dei sistemi informatici
regionali, presso la Ragioneria generale della Regione,
Assessorato del bilancio e delle finanze, è organizzato
in modo tale da costituire una struttura di servizio
per tutte le articolazioni amministrative della Regione
e contiene una banca dei dati di sintesi provenienti da
tutti i dipartimenti regionali.'.
7. Per lo svolgimento delle attività previste dal
comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 19, con decreto del Presidente della
Regione, previa delibera della Giunta regionale, su
proposta dell'Autorità di gestione del POR, viene
individuato il numero di unità di personale non
dirigenziale per i dipartimenti competenti
all'attuazione del POR Sicilia e degli APQ stipulati
dalla Regione, entro il limite massimo di 600 unità per
l'intera Amministrazione regionale nonché le misure
delle speciali indennità di presenza, correlate alle
prestazioni lavorative pomeridiane effettuate oltre
l'ordinario orario di lavoro, in ragione delle
qualifiche di appartenenza e delle effettive e
dimostrate esigenze lavorative.
8. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico
successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge, il personale in servizio con incarico di
presidenza negli istituti regionali pareggiati che alla
data di entrata in vigore della presente legge abbia
prestato detto servizio per almeno due anni nelle
istituzioni scolastiche regionali e risulti in possesso
del titolo di studio prescritto per l'accesso alla
qualifica, previo apposito corso di formazione
regionale e superamento di relativo esame finale, è
inquadrato nel ruolo quale dirigente scolastico.
9. Per un periodo massimo di tre anni dall'inizio
dell'anno scolastico successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge, si procede alla copertura
dei posti di dirigente scolastico mediante
utilizzazione di una graduatoria regionale triennale
permanente nella quale è incluso, a domanda il
personale docente di ruolo in possesso del titolo di
studio prescritto per la nomina in ruolo di dirigente
scolastico che vanti una anzianità minima di sette anni
quale docente di ruolo presso gli istituti regionali
pareggiati dalla data di effettiva assunzione in
servizio e che abbia frequentato apposito corso di
formazione regionale e superato il relativo esame
finale.
10. L'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione con proprio
decreto stabilisce i criteri per la formazione delle
graduatorie regionali triennali permanenti.
11. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico
successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge e per un periodo di tre anni tutte le cattedre ed
i posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico
sono riservati per l'immissione in ruolo dei docenti
che risultano utilmente inclusi nelle graduatorie
regionali permanenti formate ai sensi dell'articolo 16
della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53. Tutte le
cattedre ed i posti già accantonati, ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 6
maggio 1976, n. 53, sono considerati disponibili per
l'immissione in ruolo dei docenti aventi diritto.
12. All'articolo 14 della legge regionale 24
febbraio 2000, n. 6, la parola graduatoria' è
sostituita con la parola nomina in ruolo'.
13. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale
5 settembre 1990, n. 34, è sostituito dal seguente:
2. Il ruolo del personale dirigente scolastico è
unico'.
14. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge
regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive
modifiche ed integrazioni sono sostituiti con il
seguente:
1. Alla copertura di posti di coordinatori
amministrativi, collaboratori amministrativi e
collaboratori tecnici si procede mediante concorso'.
15. Per la migliore gestione del patrimonio
zootecnico, per la tutela del suolo e la salvaguardia
degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la
selezione biologica, per la tutela del patrimonio
storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-
agro-forestali ed ittiche su tutto il territorio della
Regione, ivi comprese le aree dei parchi e delle
riserve naturali, la fauna selvatica può essere
sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo
anche nelle zone nelle quali esiste il divieto di
caccia.
16. Gli interventi di controllo della fauna
selvatica, anche su segnalazione delle associazioni
venatorie riconosciute, delle amministrazioni comunali
interessate per territorio, dei proprietari o
conduttori dei fondi, degli enti parco, degli enti
gestori delle riserve naturali, sono esercitati dalle
ripartizioni faunistico-venatorie mediante
l'utilizzazione, nell'ordine, di sistemi acustici e/o
meccanici di allontanamento, cattura, abbattimento, in
qualsiasi periodo dell'anno. Per gli aspetti sanitari
le ripartizioni si avvalgono dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
17. Il controllo della fauna a mezzo cattura e/o
abbattimento è effettuato qualora le ripartizioni
faunistico-venatorie dovessero ritenere non adeguati o
dovessero riscontrare l'inefficienza dei sistemi di
allontanamento di cui ai precedenti commi.
18. Al fine di garantire la continuità della
fruizione pubblica della Villa d'Orleans' e tutelare
gli animali in essa ospitati da maltrattamenti o morte
derivanti dal trasferimento in altro loco, la
Presidenza della Regione è autorizzata a stipulare un
contratto con la ditta che in atto gestisce il parco
ornitologico, alle medesime condizioni economiche
fissate per il bando di gara per la gestione
dell'impianto faunistico del 15 dicembre 1995.
19. Il Presidente della Regione è autorizzato a
stipulare una convenzione con la società, a totale
capitale pubblico, partecipata dalla Regione, Beni
culturali S.p.A.' per la realizzazione del progetto
pilota Ricostruire Palermo', avente per obiettivo la
predisposizione di progetti per la messa in sicurezza
di immobili di proprietà pubblica e del fondo per
l'esercizio del clero che presentino un notevole
degrado fisico ed architettonico, evidenti rischi per
l'incolumità pubblica, non siano già stati oggetto di
interventi della medesima tipologia e siano situati
nella provincia di Palermo. I suddetti progetti sono
acquisiti dalla Soprintendenza ai beni culturali ed
ambientali di Palermo al fine di costituire una banca
dati idonea a classificare il livello di rischio,
l'interesse sotto il profilo storico, artistico e
culturale e l'ordine con cui procedere agli interventi
di messa in sicurezza. Il protocollo d'intesa
sottoscritto tra la Soprintendenza ai beni culturali ed
ambientali di Palermo e beni culturali S.p.A. provvede
ad individuare le linee guida dell'intero progetto, la
cui responsabilità organizzativa e gestionale è
affidata alla società Beni culturali S.p.A.', mentre
la supervisione tecnica, esercitata per conto
dell'Amministrazione regionale, è svolta dalla
Soprintendenza medesima. Per le finalità del presente
comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006,
la spesa di 3.000 migliaia di euro a valere sulle
disponibilità della misura 5.02 del POR Sicilia 2000-
2006 (UPB 6.2.2.6.1, capitolo 672086).
20. In considerazione della specifica attività
istituzionale, le strutture organizzative dell'Ufficio
speciale per i controlli di secondo livello sulla
gestione dei fondi strutturali in Sicilia sono
equiparate, senza ulteriori oneri finanziari
aggiuntivi, alle aree e servizi di cui all'articolo 4
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
21. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge
regionale 28 novembre 2002, n. 21, è sostituito dai
seguenti:
2. Nei casi di chiusura definitiva
dell'attività o di settori dell'attività, al
personale dei consorzi agrari ancora in servizio
presso i consorzi medesimi o che si trovi nelle
condizioni previste dall'articolo 5, comma 6, della
legge 28 ottobre 1999, n. 410, la disciplina di cui
alla presente legge si applica, salvo quanto disposto
al comma 3, fino alla scadenza del termine fissato
dall'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre
1999, n. 410, e successive modifiche ed
integrazioni.
2 bis. Ove nel termine di cui al comma 2
sia stata autorizzata la presentazione di proposta
di concordato, nel caso di rigetto giudiziale della
stessa, la disciplina di cui alla presente legge si
applica sino alla fine del mese successivo a
quello del passaggio in giudicato della
sentenza.'.
22. Al personale vincitore dei concorsi di cui al
comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, si applicano, al fine del primo
inquadramento, le norme vigenti al momento dell'entrata
in vigore della stessa legge regionale 15 maggio 2000,
n. 20, con decorrenza dalla data di effettiva
immissione nel servizio, nonché le norme di passaggio
alla nuova disciplina introdotte dalla medesima legge
secondo le corrispondenze ivi previste. Per le finalità
di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, la spesa di 50 migliaia di euro (UPB
4.2.1.5.3, capitolo 215708), cui si provvede con parte
delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.3, capitolo
215722. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007,
all'onere derivante dal presente comma, valutato in 600
migliaia di euro per ciascun anno, si provvede mediante
riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 4,
commi 1 e 2, della legge regionale 19 maggio 2005, n.
5.
23. I consorzi ASI, nelle more di procedere al
reclutamento dei dirigenti previsti in organico, previa
procedura di mobilità tra i consorzi e con le modalità
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165
del 2001, possono, senza ulteriori oneri della Regione,
conferire appositi incarichi, a tempo limitato e con
eccezione dell'incarico di dirigente generale, a
personale con qualifica di funzionario direttivo in
possesso del titolo di studio previsto per l'accesso
dall'esterno al posto dirigenziale.
24. Il trattamento di quiescenza, ivi compreso
il trattamento di fine rapporto, dei direttori
generali, amministrativi e sanitari delle aziende
sanitarie, ospedaliere e universitarie della Sicilia
nominati tra i dipendenti regionali (nonché dei
soggetti di cui alla lettera a), comma 6,
dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001,
n. 6), in carica alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, o
nominati a decorrere da tale data, è rideterminato
in base ai massimali adottati ai sensi dell'articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997,
n. 181, decurtati del 5 per cento, fermo restando
il sistema di calcolo retributivo, contributivo o
misto applicato agli interessati.
25. Al personale reinquadrato ai sensi della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 127, comma 2, è
riconosciuta l'anzianità di servizio dalla data del
primo inquadramento nel ruolo di provenienza. I servizi
riconosciuti sono ricongiunti dall'amministrazione di
appartenenza su richiesta degli aventi diritto
formulata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7
febbraio 1979, n. 29, secondo le modalità previste
dall'articolo 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per le finalità del presente comma è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 20 migliaia
di euro (UPB 1.4.1.1.1, capitolo 108006), cui si
provvede con parte delle disponibilità dell'UPB
4.2.1.5.3, capitolo 215722. Per gli esercizi finanziari
2006 e 2007 all'onere derivante dal presente comma,
valutato in 20 migliaia di euro per ciascun anno, si
provvede mediante riduzione della spesa autorizzata
dall'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 19
maggio 2005, n. 5.
26. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche
ed integrazioni, dopo le parole in materia di
pensionamento dei dipendenti regionali' inserire le
parole fermo restando, per tutti gli atti interessati,
il periodo minimo di servizio previsto dall'articolo 2,
comma secondo, della legge regionale 23 febbraio 1962,
n. 2. Per le finalità del presente comma è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10
migliaia di euro (UPB 1.4.1.2.1, capitolo 108007), cui
si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB
4.2.1.5.3, capitolo 215722. Per gli esercizi finanziari
2006 e 2007, all'onere derivante dal presente comma,
valutato in 10 migliaia di euro per ciascun anno, si
provvede mediante riduzione della spesa autorizzata
dall'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 19
maggio 2005, n. 5.
27. Gli ASU ed i PUC utilizzati dai consorzi di
bonifica ed ASI e Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura sono equiparati ai fini
della stabilizzazione agli ASU e PUC regionali.
28. Al personale individuato dall'articolo 76 della
legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, salvi i
diritti acquisiti di cui all'articolo 7 della legge
regionale 10 ottobre 1994, n. 38 ed all'articolo 48
della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, in
ordine all'equiparazione funzionale ed economica è
riconosciuta anche quella giuridica. Per le finalità
del presente comma è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB
1.6.1.1.1, capitolo 116012), cui si provvede con parte
delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.3, capitolo
215722. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007,
all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200
migliaia di euro per ciascun anno, si provvede mediante
riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 4,
commi 1 e 2 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.
29. I comuni sono autorizzati ad inquadrare nei
propri ruoli, previa procedura selettiva, il personale
insegnante dipendente dagli enti locali addetto ad
attività scolastiche integrative o di doposcuola presso
scuole statali o comunali, il personale educatore degli
asili nido ed il personale insegnante della scuola
materna, già in servizio presso i comuni o consorzi di
comuni, alla categoria D' mantenendo il maturato
economico delle posizioni economiche orizzontali negli
enti, acquisite per effetto della contrattazione
decentrata integrativa di cui al vigente C.C.N.L.
30. Per lo svolgimento dei compiti e delle
attribuzioni di cui all'articolo 65 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16 ed in conformità a
quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 6
febbraio 2004, n. 36, il dipartimento regionale foreste
è autorizzato ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo
del Corpo forestale della Regione, nelle qualifiche
professionali equivalenti a quelle possedute, il
personale del Corpo forestale dello Stato in servizio
in Sicilia che abbia presentato domanda di
trasferimento ai sensi del predetto articolo 4, comma 7
lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di
assistenza, previdenza e quiescenza del personale così
inquadrato sono disciplinati dalle norme relative al
personale del Corpo forestale della Regione; è fatto
salvo lo stato giuridico ed economico posseduto alla
data di inquadramento. All'onere derivante
dall'applicazione del presente comma si provvede,
quanto agli oneri derivanti dal trattamento economico
corrispondente a quello percepito nello Stato, con le
risorse dallo stesso trasferite alla Regione ai sensi
dell'articolo 4, commi 8 e 9 della legge 6 febbraio
2004, n. 36. Al maggiore onere, valutato in 9 migliaia
di euro per l'esercizio finanziario 2005, si provvede
con le disponibilità dell'UPB 2.4.1.1.1, capitolo
150001, del bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2006
e 2007, all'onere derivante dal presente comma,
valutato in 108 migliaia di euro per ciascun anno, si
provvede mediante riduzione della spesa autorizzata
dall'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 19
maggio 2005, n. 5.
31. Per la predisposizione e l'attuazione del Piano
di risanamento dell'aerea ad elevato rischio di crisi
ambientale del comprensorio del Mela, l'Ufficio
speciale per le aree ad elevato rischio di crisi
ambientale è autorizzato ad utilizzare il personale
selezionato in esecuzione del progetto n. 60, ammesso a
finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente
del 1990, n. 1150, nell'ambito del programma annuale
1988 di interventi per la salvaguardia ambientale',
approvato dal CIPE con deliberazione del 5 agosto 1998,
stipulando contratti di diritto privato a tempo
determinato sino al 31 dicembre 2006. Per far fronte
agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati
in 400 migliaia di euro, l'Uffiico speciale per le aree
ad elevato rischio di crisi ambientale è autorizzato ad
utilizzare parte delle economie relative alle risorse
assegnate alla Regione con D.P.C.M. 13 novembre 2000
per l'esercizio delle funzioni conferite in materia
ambientale dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
32. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge
regionale 31 luglio 2003, n. 10, è così modificato:
4. Presso ogni reparto di pediatria è assicurata la
presenza di uno psicologo, ovvero di un pedagogista del
ruolo sanitario che offra assistenza ai bambini ed ai
genitori nell'affrontare l'esperienza
dell'ospedalizzazione.'
33. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10, dopo la parola previgente'
inserire le parole nonché il personale di cui
all'articolo 12 della legge regionale 21 settembre
1990, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni.'
34. Al Comitato di redazione del notiziario
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione di cui
all'articolo 4 ter della legge regionale 4 giugno
1980, n. 55, aggiunto dall'articolo 6 della legge
regionale 6 giugno 1984, n. 38, trova applicazione la
disposizione di cui alla classe A del decreto del
Presidente della Regione siciliana 24 marzo 1995, n.
82, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana, parte prima, n. 30, del 3 giugno 1995.
All'onere di cui al presente comma si provvede a carico
delle disponibilità dell'UPB 7.2.1.3.1, capitolo 312525
del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
2005.
35. La Regione, gli enti locali ed i soggetti
sottoposti a controllo e vigilanza della Regione,
possono provvedere alla modificazione in rapporti a
tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo
determinato, instauratisi con contratti di diritto
privato, con i soggetti già utilmente inseriti nelle
graduatorie provinciali presso gli uffici provinciali
del lavoro, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge
regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e dell'articolo 5
della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, sulla
base di apposite procedure selettive riservate, per
titoli ed esami, per la verifica delle specifiche
idoneità ed attitudini per l'accesso alle relative
qualifiche oggetto del contratto, sino ad un massimo
del 30 per cento della programmazione triennale del
fabbisogno del personale e nei limiti delle dotazioni
organiche.
36. Le modifiche della natura dei contratti di cui
al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 29
dicembre 2003, n. 21, vanno intese nel rispetto della
qualifica posseduta ovvero, in caso di assunzioni ai
sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché di assunzioni ai
sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, con inquadramenti in profili
esecutivi equivalenti a quelli precedentemente svolti
ed ascrivibili alla fascia B' del contratto collettivo
di lavoro degli enti locali, nella considerazione che i
contratti già stipulati in aderenza alle esigenze
dell'ente prevedano o prevedevano mansioni impiegatizie
e ferma restando la sussistenza di vacanze nelle
dotazioni organiche e delle necessarie coperture
finanziarie a carico dei bilanci dei rispettivi enti.
La presente disposizione è interpretazione autentica
del comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 29
dicembre 2003, n. 21.'
37. Nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione
e delle finalità di tutela destinate esclusivamente a
categorie omogenee di soggetti, tutti gli inquadramenti
giuridici che discendono dall'applicazione
dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre
1999, n. 20, danno luogo, in deroga alla legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche
ed integrazioni, a trattamenti giuridici eguali a
quelli disciplinati prima dell'entrata in vigore di
quest'ultima, purché i relativi titoli di studio siano
stati conseguiti prima dell'entrata in vigore della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Per gli
esercizi finanziari 2006 e 2007, all'onere derivante
dal presente comma, valutato in 150 migliaia di euro
per ciascun anno, si provvede mediante riduzione della
spesa autorizzata dall'articolo 4, commi 1 e 2 della
legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.
38. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge
regionale 20 gennaio 1999, n. 5, e successive
modifiche ed integrazioni, dopo la parola
integrazioni' inserire le parole anche qualora si
tratti di personale che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, abbia già optato per il
prepensionamento e che faccia istanza di reinserimento.
In tale ultimo caso, si riconosce il regime
previdenziale posseduto alla data dell'istanza, ferme
restando le previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della
legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, e successive
modifiche ed integrazioni, eccetto le previsioni
dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1999,
n. 5.'
39. Il personale di cui all'articolo 23, comma 2
quinquies, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10,
come modificato dall'articolo 37 della legge regionale
26 marzo 2002, n. 2 e dall'articolo 76, comma 12,
lettera a) della legge regionale 3 dicembre 2003, n.
20, può essere trasferito, con le stesse modalità,
anche presso l'Amministrazione regionale.
40. Il personale transitato alla Resais S.p.A. per
effetto della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21,
che in atto svolge 28 ore lavorative settimanali può
essere impegnato, come indicato nel CUCAL, per 36 ore
lavorative settimanali.
41. Al comma 7 dell'articolo 55 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole '31 dicembre
1998' sono sostituite con le parole '31 dicembre 2005'.
42. Nell'ambito dei piani per gli insediamenti
produttivi e per le aree artigianali previsti dagli
strumenti urbanistici comunali e delle aree ricadenti
nei piani regolati dei consorzi per lo sviluppo
industriale, in alternativa alle procedure di
acquisizione pubblica dei terreni mediante esproprio e
successive cessioni dei lotti, le imprese ed i consorzi
di imprese di cui all'articolo 57 (cui riservare il 30
per cento per aree attrezzate) possono chiedere
direttamente, per l'insediamento delle proprie attività
con istanza assistita da idonee garanzie estese a tutti
gli oneri espropriativi e compatibilmente con gli
indirizzi programmatici dei comuni e dei consorzi,
l'assegnazione e l'espropriazione in proprio favore di
aree specificamente individuate. In tale ipotesi l'ente
espropriante attiva le procedure, anche avvalendosi di
liberi professionisti scelti da un apposito elenco
istituito dall'ente medesimo, senza onere finanziario a
carico del proprio bilancio, su impulso dell'impresa
richiedente, la quale corrisponde al proprietario del
terreno direttamente il prezzo di acquisto
corrispondente all'ammontare dell'indennità di
esproprio e si fa carico di ogni altra spesa relativa
alla procedura espropriativa.
43. Al fine di garantire la realizzazione dei
progetti relativi agli interventi cofinanziati con il
POR Sicilia 2000-2006, con i Programmi operativi
nazionali o con regimi di aiuto alle imprese previsti
dalla normativa regionale, le disposizioni previste
dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997,
n. 30, relative agli insediamenti produttivi in verde
agricolo, si applicano agli insediamenti produttivi in
zona industriale o artigianale da realizzare senza
lottizzazione e lotto minimo. La predetta deroga non
si applica nelle aree ASI.
44. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con l'Assessorato regionale per il
lavoro, autorizza i Consorzi di bonifica, che
gestiscono opere pubbliche demaniali finalizzate alla
distribuzione collettiva delle acque in favore
dell'agricoltura, a stipulare contratti di diritto
privato quinquennale per la stabilizzazione del
precariato in servizio presso gli enti medesimi da
almeno cinque anni con avviamento in conformità alla
legislazione all'epoca vigente. Tale personale viene
assimilato nel trattamento economico e giuridico, nella
procedura di stabilizzazione e nella copertura dei
relativi costi a quello analogo in servizio presso i
diversi rami dell'Amministrazione regionale. La
relativa spesa, pari a 1.000 migliaia di euro, è a
carico del Fondo unico del precariato, istituito con
l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004,
n. 17.
45. Per le finalità istituzionali dei dipartimenti
bilancio e tesoro, finanze e credito e corpo regionale
delle miniere si applicano le disposizioni previste dal
comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni. Per le finalità del presente comma è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa
di 200 migliaia di euro, di cui 100 migliaia di euro
per il dipartimento corpo regionale delle miniere e 50
migliaia di euro per ciascuno dei dipartimenti bilancio
e tesoro e finanze e credito. Cui si provvede con parte
delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.3, capitolo
215722.
46. Le opere di bonifica e di irrigazione eseguite
dall'ESA e già gestite dalla cooperativa Jato vengono
trasferite, per la gestione, al consorzio di Bonifica 2
Palermo competente per territorio. Il Consorzio di
Bonifica 2 Palermo è autorizzato ad utilizzare il
personale in servizio alla data del 30 giugno 2005, che
abbia almeno un anno di anzianità presso la cooperativa
Jato, con le modalità previste dell'articolo 3 della
legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76. Il Consorzio di
Bonifica 2 Palermo è, altresì, autorizzato ad
utilizzare gli operai stagionali che abbiano prestato
la loro opera alle dipendenze della cooperativa Jato
sino alla data del 30 giugno 2005 per un numero di
giornate valide ai fini previdenziali non inferiore a
quelle effettivamente prestate presso la stessa
Cooperativa nell'anno 2004.
47. L'articolo 13 della legge regionale 20 giugno,
1997, n. 19, va interpretato nel senso che fin dalla
sua entrata in vigore si intende ad ogni effetto
abrogato l'articolo 5 della legge regionale 26 agosto
1992, n. 7. E' fatta salva l'interpretazione di cui
all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2004,
n. 16.
48. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 3
agosto 1999, n. 265, così come recepito dal comma 2
dell'articolo 22 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 30, si applica a far data dalla pubblicazione
della legge 3 agosto 1999, n. 265.
49. Al registro generale di cui al comma 1
dell'articolo 7 della legge regionale 7 giugno1994, n.
22, possono iscriversi anche i consorzi costituiti, in
prevalenza, da organizzazioni di volontariato. Le
organizzazioni di volontariato devono rappresentare non
meno del 70 per cento del consorzio. Ai sensi
dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1994, n.
22 la iscrizione nel registro generale è condizione
necessaria per accedere alla stipulazione di
convenzioni con lo Stato, la Regione, gli enti locali
ed altri enti pubblici o strutture pubbliche, per
accedere a contributi dello Stato, della Regione, di
enti locali o di istituzioni pubbliche, per fruire
delle agevolazioni fiscali. L'iscrizione, secondo
l'attuale formulazione dell'articolo 7 della legge
regionale 7 giugno 1994, n. 22, è riservata alle
organizzazioni di volontariato operanti nel territorio
regionale ed effettivamente in attività.
50. L'indennità di cui all'articolo 12 del decreto
del Presidente della Regione 18 ottobre 2001, n. 19,
spetta anche ai sindaci che per loro scelta non hanno
percepito l'indennità mensile di funzione.
51. L'Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione è autorizzato a concedere agli enti
locali che versano in condizioni strutturalmente
deficitarie, che provvedono alla stabilizzazione dei
lavoratori destinatari del regime transitorio
finanziati con oneri a carico del bilancio regionale,
il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, elevato a 40
mila euro, nei limiti delle risorse assegnate al fondo
unico per il precariato istituito con l'articolo 71
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e purché
il contributo medesimo venga destinato a coprire i
costi relativi al personale stabilizzato. Tale
disposizione trova applicazione anche nei confronti di
quei comuni che non hanno proceduto alla
stabilizzazione dei lavoratori, ancorché abbiano
beneficiato del predetto contributo.
52. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 31
luglio 2003, n. 10, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 12 bis - Affidamento servizi di formazione, di
aggiornamento professionale e di assistenza tecnica -
1. Per lo svolgimento delle attività di formazione, di
aggiornamento professionale e di assistenza tecnica,
ivi compresa quella degli operatori dei distretti socio-
sanitari, l'Assessore regionale per la famiglia, le
politiche sociali e le autonomie locali può avvalersi,
qualunque sia la loro denominazione, di organismi nei
cui confronti sussista un rapporto di partecipazione,
di associazione o di adesione concordata con la
Regione.
53. L'avvalimento di cui al comma 52 è sostitutivo
della vigente disciplina in materia.'.
54. Per gli immobili di edilizia residenziale
pubblica per i quali siano in corso o siano programmati
opere di manutenzione straordinaria gli enti
proprietari procedono alla dismissione degli immobili
sempre che i beneficiari abbiano i titoli previsti
dalle norme, riservandosi si richiedere agli acquirenti
eventuali quote loro dovute per le opere realizzate.
55. Al fine di consentire la definizione di
contenziosi esistenti presso il CIAPI di Palermo,
l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato ad erogare al CIAPI di Palermo, per
l'esercizio finanziario 2005, la somma di 200 migliaia
di euro (UPB 7.4.1.3.2, capitolo 321703), cui si
provvede con parte delle disponibilità dell'UPB
4.2.1.5.3, capitolo 215722.
56. L'articolo 114 della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4, va inteso nel senso che al Presidente ed ai
consiglieri compete rispettivamente il 75 per cento
dell'indennità del presidente e degli assessori della
provincia regionale in cui ha sede l'Ente. Il compenso
spettante ai collegi dei revisori è equiparato a quello
del collegio dei revisori della provincia regionale in
cui ha sede l'Ente.
57. L'Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione, nell'ambito delle proprie funzioni in
materia di politiche del lavoro, della tutela dei
lavoratori e delle competenze in materia di politiche
sociali e previdenziali, è autorizzato ad avvalersi,
mediante apposita convenzione, di Italia lavoro Sicilia
S.p.A., società costituita ai sensi dell'articolo 105
della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Per la
promozione e la gestione delle attività riconducibili
agli ambiti di cui al presente comma, i dipartimenti
dell'Amministrazione regionale possono avvalersi di
Italia lavoro Sicilia S.p.A., di intesa con la
Presidenza della Regione, nel rispetto dell'articolo
105 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e della
suddetta convenzione. Per le finalità del presente
comma è autorizzata, quale contributo agli oneri di
funzionamento ed ai costi generali di struttura in
favore di Italia lavoro Sicilia S.p.A., la spesa di 50
migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 320519), cui
si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB
4.2.1.5.3, capitolo 215722. Per gli esercizi
finanziari 2006 e 2007, all'onere derivante dal
presente comma, valutato in 50 migliaia di euro per
ciascun anno, si provvede mediante riduzione della
spesa autorizzata dall'articolo 4, commi 1 e 2, della
legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.
58. Entro i limiti della dotazione organica
esistente alla data dell'1 maggio 2005, la Fondazione
orchestra sinfonica siciliana e l'Ente Teatro Massimo
Vincenzo Bellini di Catania sono autorizzati a
trasformare i contratti a tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato per i lavoratori
appartenenti all'area artistica purché gli stessi siano
stati assunti con apposite selezioni ed abbiano
prestato servizio per almeno dodici mesi dalla stessa
data.
59. In caso di ricovero ospedaliero di cittadini
riconosciuti dalla vigente normativa appartenenti alla
categoria dei ciechi di guerra che, per causa di
servizio di guerra, per fatti di guerra o attinenti
alla guerra, per cause di servizio militare e per fatti
attinenti le esercitazioni militari in tempo di pace,
per le conseguenze provocate da attentati di eversione
politica e da armi e residuati esplosivi, chimici e
batteriologici, abbiano riportato minorazioni visive
ascrivibili alla prima categoria della Tabella A
annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e
successive modifiche, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, tutti i presidi
ospedalieri pubblici e privati operanti in Sicilia
assicurano a tali soggetti, per l'intera durata del
ricovero, l'assistenza familiare continua in deroga
agli orari di visita dei parenti e, ove possibile, due
stanze interamente destinate agli appartenenti a tale
categoria protetta per la relativa assistenza
ospedaliera.
60. Ai contratti di ricerca in essere per effetto
dell'articolo 12 bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10.
61. L'azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa è
autorizzata ad immettere in ruolo i vincitori di
concorso di collaboratore sanitario di cui alla
delibera aziendale n. 86 del 6 giugno 2002.
62. E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale
20 gennaio 1999, n. 5.
63. L'articolo 32 del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed
integrazioni, si applica nella Regione con le seguenti
sostituzioni, modifiche ed integrazioni:
a) al comma 25, dopo le parole 3.000 metri cubi',
sono aggiunti i seguenti periodi: E' altresì
consentita la sanatoria edilizia per le nuove
costruzioni di tipo non residenziale che risultino
ultimate entro il 31 marzo 2003 e che abbiano una
cubatura non superiore a 3.000 mc. Ciascun soggetto
legittimato a richiedere il titolo abilitativo edilizio
in sanatoria non può, comunque, attraverso più
richieste, conseguire la sanatoria edilizia per
costruzioni non residenziali che superano il limite
volumetrico di 3.000 mc';
b) alla lettera d) del comma 27, dopo la parola
urbanistici' sono aggiunte le parole e per le quali
non venga acquisito parere favorevole da parte
dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
Non può comunque essere rilasciata la concessione
edilizia in sanatoria per le opere che ricadono nelle
predette zone vincolate qualora il vincolo comporta
inedificabilità assoluta o quando l'opera costituisce
grave pregiudizio per la tutela del vincolo stesso.'.
64. In applicazione dell'articolo 32, comma 26,
lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed
integrazioni, è sempre ammessa la sanatoria edilizia
anche per le tipologie di illecito 4, 5 e 6 di cui
all'Allegato 1, Tabella C, relative ad opere abusive
ultimate entro il 31 marzo 2003. Il rilascio del titolo
abilitativo in sanatoria è subordinato agli stessi
adempimenti ed oneri previsti per le medesime tipologie
di illecito di cui al comma 26, lettera a) del predetto
articolo 32.
65. Qualora l'opera abusiva sia stata costruita in
zona soggetta a vincoli speciali a tutela del
territorio o di beni culturali, ambientali, paesistici
o archeologici, il parere dell'autorità preposta alla
gestione del vincolo è richiesto, ai fini della
concessione o autorizzazione in sanatoria, solo nel
caso in cui il vincolo in atto esistente sia stato
apposto antecedentemente alla realizzazione dell'opera
abusiva.
66. Le disposizioni di cui ai commi da 62 a 65
trovano, altresì, applicazione anche per le istanze
già presentate e per le quali il richiedente non
avesse già proceduto al pagamento degli importi
restanti a titolo di oblazione, in tal caso le modalità
di pagamento della seconda e terza rata devono essere
rimesse nei termini dei commi 5 e 6.
67. Fermo restando il pagamento del 30 per cento
dell'oblazione contestualmente alla presentazione
dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia
in sanatoria, e quant'altro previsto dall'Allegato 1
all'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni,
l'importo restante dell'oblazione deve essere versato
per importi uguali nei seguenti termini:
a) seconda rata entro il 31 marzo 2006;
b) terza rata entro il 30 giugno 2006.
68. Il pagamento degli oneri concessori deve
avvenire secondo le modalità di cui all'articolo 24
della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.
69. All'articolo 9 della legge regionale 29 novembre
2005, n. 15, dopo le parole opere pubbliche' inserire
le parole e delle iniziative private'.
70. Al fine di dotare gli edifici di spazi e
strutture adeguati alle esigenze abitative delle
persone handicappate gravi ivi residenti sono previste
le successive disposizioni. Per gli edifici esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge,
ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B,
C ed E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444, sono consentiti, anche in deroga agli indici di
zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti,
interventi di ampliamento della volumetria nella misura
massima di 120 mc, realizzati in aderenza agli edifici
esistenti. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al
comma 2, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e
culturali, quelle previste dalla normativa vigente
sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini
e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti,
nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che
vietano ogni tipo di nuova edificazione. La domanda per
il rilascio della concessione edilizia deve essere
corredata di:
a) una certificazione medica rilasciata dalle
aziende unità sanitarie locali territoriali, attestante
la situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della
persona ivi residente, con l'indicazione delle
condizioni necessarie a garantire il completo
soddisfacimento delle esigenze abitative delle persone
handicappate;
b) una dettagliata relazione, a firma di un
progettista abilitato, accompagnata da idonea
rappresentazione grafica dello stato di fatto, che
attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi
adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza, e il
relativo progetto.
71. All'atto del rilascio della concessione
edilizia, sulle volumetrie realizzate ai sensi del
presente articolo, è istituito a cura del
concessionario un vincolo di durata triennale che non
consente la variazione della destinazione d'uso, la
vendita e la locazione a soggetti non portatori di
handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei
registri immobiliari.
72. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge
regionale 30 aprile 2003, n. 4, si applicano anche su
aree o immobili del demanio marittimo avuti in
concessione o locazione.
73. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 22
della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e
successive modifiche ed integrazioni, aggiungere dopo
le parole ad esclusione di quanto previsto dalla
lettera c)' le parole e ad eccezione dei progetti
ammessi a finanziamento pubblico secondo i bandi del
POR Sicilia, nel cui caso la distanza può essere anche
di 50 metri.'.
74. All'articolo 22 della legge regionale 27
dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed
integrazioni è aggiunto il seguente comma:
3 bis. Previa autorizzazione delle amministrazioni
competenti, nelle zone di verde agricolo, sono
consentiti insediamenti di carattere sportivo e per il
tempo libero, sia ad iniziativa imprenditoriale privata
che pubblica'.
3 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 del
medesimo articolo non si applicano nelle aree destinate
a verde agricolo ricadenti in tutte le zonizzazioni dei
parchi regionali e delle riserve naturali della
Regione.
75. I consorzi di cui alla legge regionale 4 gennaio
1984, n. 1, concedono autorizzazioni in sanatoria ai
soggetti che non abbiano ottemperato alla data del 30
giugno 2005 agli obblighi di cui al comma 7
dell'articolo 23 della legge regionale 4 gennaio1984,
n. 1, ad eccezione dell'obbligo di realizzare entro i
termini previsti lo stabilimento. L'autorizzazione in
sanatoria è rilasciata anche in presenza di
provvedimenti di revoca tranne il caso in cui il lotto
sia stato riassegnato ad altri operatori economici.
76. Per le finalità del comma 75, gli interessati
presentano entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge apposita domanda e
versano una penale pari al prezzo attuale di cessione
del lotto determinata ai sensi dell'articolo 25 della
medesima legge regionale 4 gennaio1984, n. 1.
77. Al personale del comparto regionale, di cui
all'articolo 24 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10 reinquadrato ai sensi della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, articolo 127, comma 2, è riconosciuta
l'anzianità di servizio dalla data del primo
inquadramento nel ruolo di provenienza. I servizi
riconosciuti sono ricongiunti dall'Amministrazione di
appartenenza su richiesta degli aventi diritto
formulata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7
febbraio 1979, n. 29, secondo le modalità previste
dall'articolo 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per le finalità del presente comma è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 20 migliaia
di euro (UPB 1.4.1.1.1, capitolo 108006), cui si
provvede con parte delle disponibilità dell'UPB
4.2.1.5.3, capitolo 215722. Per gli esercizi finanziari
2006 e 2007, all'onere derivante dal presente comma,
valutato in 20 migliaia di euro per ciascun anno, si
provvede mediante riduzione della spesa autorizzata
dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 19
maggio 2005, n. 5.
78. Al personale non ricompreso nel comparto
regionale di cui al comma 77, reinquadrato ai sensi
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo
127, comma 2 può essere riconosciuta l'anzianità di
servizio dalla data del primo inquadramento nel ruolo
di provenienza previo atto deliberativo dell'organo
esecutivo dell'ente di appartenenza. I servizi
riconosciuti possono essere ricongiunti
dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta degli
aventi diritto formulata ai sensi dell'articolo 2 della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, secondo le modalità
previste dall'articolo 76 della legge 23 dicembre 2000,
n.33.
79. E' consentita l'assunzione degli impegni a
valere sulle autorizzazioni di spesa disposte dalla
presente legge oltre la chiusura dell'esercizio
finanziario 2005 e comunque non oltre 15 giorni dalla
data di pubblicazione della medesima»
Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Raiti,
Forgione, Liotta e Morinello gli emendamenti da n. 1.1 al n.
1.86.
Dichiaro decaduti gli emendamenti da 1.1 a 1.45 per assenza
dall'Aula dei firmatari.
MICCICHE' Signor Presidente, faccio presente che c'era un
emendamento modificativo, il numero 1.46, all'articolo 1, comma
38, relativamente allo stralcio XIII.
PRESIDENTE Onorevole Miccichè, possiamo votarlo come
emendamento aggiuntivo.
MICCICHE' Chiedo di parlare per illustrarlo.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
MICCICHE' Signor Presidente, onorevoli colleghi,
l'emendamento recita che comunque tale inserimento in servizio
non produrrà effetti economici aggiuntivi a favore del
richiedente, né alcun onere economico aggiuntivo a carico della
Regione siciliana .
Infatti, c'è pure il rischio che si incorra nel possibile
annullamento che, nuovamente, potrà essere disposto dal
Commissario... tale emendamento, salva piuttosto l'efficacia
della norma...
PRESIDENTE Onorevole Miccichè, lo consideriamo come
aggiuntivo e, in tal senso, gli Uffici procederanno al
coordinamento. Lo pongo pertanto in votazione. Il parere del
Governo?
CASCIO assessore per il territorio e l'ambiente. Contrario.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
SAVONA vicepresidente della Commissione. Contrario.
PRESIDENTE Chi è contrario resti seduto, chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Gli emendamenti da n. 1.47 a n. 1.86 decadono per assenza
dall'Aula dei firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto,
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Art. 2.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione».
Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Raiti,
Forgione, Liotta, e Morinello gli emendamenti 2.1 e 2.2.
Gli emendamenti decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.
Pongo pertanto in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole
resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, naturalmente confermiamo che tutte le
autorizzazioni di spesa andranno poi collegate con la legge
finanziaria. Possiamo dunque procedere all'esame della legge
finanziaria. Come d'accordo, in questa fase avverrà la
discussione generale, avendo spostato la medesima all'articolo 1.
Sospendo brevemente la seduta, al fine di coordinare gli
interventi, con la ripresa della discussione sull'articolato
della legge finanziaria.
(La seduta, sospesa alle ore 18.00, è ripresa alle ore 18.11)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, data la mole degli emendamenti
presentati alla finanziaria, alcuni deputati hanno ipotizzato
l'opportunità di un riesame della Commissione Bilancio per
vedere, anche alla luce degli stralci approvati, quali siano gli
emendamenti che non hanno più motivo d'essere in quanto assorbiti
dai disegni di legge approvati.
Ho informato il Presidente dell'Assemblea, il quale ritiene di
convocare una Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari
nel suo ufficio per concordare le fasi successive, sia per la
seduta di questa sera, che per il prosieguo dei lavori d'Aula,
partendo dal presupposto che è, altresì, opportuno e necessario
consentire agli uffici una rapida verifica degli emendamenti che,
ripeto, non hanno più motivo d'essere.
Presidenza del vicepresidente Fleres
Sull'andamento dei lavori dell'Aula
SPAMPINATO Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
SPAMPINATO Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo
vivendo ancora una volta una triste pagina di questo Parlamento
siciliano.
Intervengo con rabbia, nel rispetto del Regolamento, per
l'impotenza di esercitare quello che è un diritto di tutti i
deputati, ovvero il rispetto della dignità personale e
istituzionale del Parlamento, diritto che è stato svenduto
nell'interesse di singole e piccole questioni.
E' stata svenduta la dignità perché abbiamo permesso, per
piccoli interessi di bottega, che si esercitasse un ulteriore
strappo al decoro di questo Parlamento
Mi auguro, signor Presidente, che l'eccessivo zelo che ha
caratterizzato questa seduta, mi riferisco alla sospetta
puntualità nell'orario di apertura - così come lo è stata in
altre occasioni - possa diventare la regola e non l'eccezione, ed
essere utilizzata evitando che cinque parlamentari possano
chiedere il rispetto del numero legale: infatti, un'Aula vuota ha
approvato 17 disegni di legge che sono vergognosi per la tutela e
la dignità di questo Parlamento
Ci si è nascosti dietro il vessillo dell'autonomia che non ha
nulla a che vedere con questa vicenda. Si è detto che dovevamo
rivendicare l'autonomia del Parlamento nei confronti del
Commissario della Stato quando, invece, non abbiamo fatto
nient'altro che riprodurre norme già contestate, giustamente
impugnate per la maggior parte di esse.
Mi chiedo cosa succederà, per esempio, nello stralcio 17 quando
il Commissario dello Stato, almeno in parte, lo impugnerà. Ci
riproporrete asetticamente un altro disegno di legge dove
verranno ripresentate le norme impugnate? E andremo avanti con
questo nuovo andazzo, con questa nuova stagione di falsa
rivendicazione di autonomia?
LO MONTE. Nel frattempo ci sarà un altro Parlamento.
SPAMPINATO Ci sarà un nuovo Parlamento, me lo auguro, e mi
auguro - e chiudo con questo auspicio - che mai una nuova
maggioranza ed un nuovo Esecutivo possano utilizzare questi mezzi
per portare avanti la propria azione di Governo.
Se c'è un'azione di governo di cui si va fieri, bisogna
portarla avanti, attraverso l'attività parlamentare, a viso
aperto e non nascosti dietro le rivendicazioni di autonomia e
dietro le pieghe di un Regolamento che ha favorito questo
ulteriore e vergognoso colpo di mano.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, è convocata la Conferenza dei
Presidenti dei gruppi parlamentati nell'ufficio del Presidente Lo
Porto alle ore 18,30; successivamente riprenderà la seduta d'Aula
per le comunicazioni delle determinazioni che saranno assunte.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 18.15, è ripresa alle ore 19.35)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì
17 gennaio 2006, alle ore 19.45 con il seguente ordine del
giorno:
Presidenza del vicepresidente Fleres
I - COMUNICAZIONI
II - LETTURA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 83,
LETTERA D), E 153 DEL REGOLAMENTO INTERNO, DELLA MOZIONE:
N. 471 - ''Interventi urgenti per la revoca o per una
sostanziale modifica del decreto del Consiglio
dei Ministri del 29 dicembre 2005 per il mancato
inserimento di alcuni porti siciliani tra i
dodici individuati a rilevanza nazionale,
europea e internazionale.''
VILLARI - ZAGO - DE BENEDICTIS - SPEZIALE
PANARELLO
III - RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELL'ASSEMBLEA
REGIONALE SICILIANA PER L'ANNO 2004 (DOC. N. 128)
IV - PROGETTO DI BILANCIO INTERNO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
SICILIANA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 (DOC. N. 127)
V - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:
1) - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
Commissario dello Stato. Primo stralcio". (n. 1095 - I
Stralcio/A) (Seguito)
2) - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
Commissario dello Stato. Secondo stralcio". (n. 1095 - II
Stralcio/A) (Seguito)
3) - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
Commissario dello Stato. Terzo stralcio". (n. 1095 - III
Stralcio/A) (Seguito)
4) - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
Commissario dello Stato. Quarto stralcio". (n. 1095 - IV
Stralcio/A) (Seguito)
5) - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
Commissario dello Stato. Quinto stralcio". (n. 1095 - V
Stralcio/A) (Seguito)
6) - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
Commissario dello Stato. Sesto stralcio". (n. 1095 - VI
Stralcio/A) (Seguito)
7) - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
Commissario dello Stato. Settimo stralcio". (n. 1095 - VII
Stralcio/A) (Seguito)
8) - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
Commissario dello Stato. Ottavo stralcio". (n. 1095 - VIII
Stralcio/A) (Seguito)
9) - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
Commissario dello Stato. Nono stralcio". (n. 1095 - IX
Stralcio/A) (Seguito)
10) - Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed
impugnate dal Commissario dello Stato. Decimo stralcio ". (n.
1095 - X Stralcio/A) (Seguito)
11) - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed
impugnate dal Commissario dello Stato. Undicesimo stralcio". (n.
1095 - XI Stralcio/A) (Seguito)
12) - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed
impugnate dal Commissario dello Stato. Dodicesimo stralcio". (n.
1095 - XII Stralcio/A) (Seguito)
13) - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed
impugnate dal Commissario dello Stato. Tredicesimo stralcio". (n.
1095 - XIII Stralcio/A) (Seguito)
14) - "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno
2006." (nn. 1066-1094-1096/A) (Seguito)
15) - "Bilancio di previsione della Regione siciliana per
l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio
2006/2008." (nn. 1067-1094-1096/A) (Seguito)
VI - DISCUSSIONE DELLA MOZIONE:
N. 467 - Provvedimenti urgenti per la tutela dei
lavoratori della Cogema di Priolo.
SBONA - ACANTO - BASILE - SCALICI ORTISI -
DE BENEDICTIS
VII - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:
1) - Istituzione di un ulteriore turno elettorale autunnale per
il rinnovo degli organi dei Comuni e delle Province della
Regione. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto
2002, n. 7 . (n. 977/A) (Seguito)
2) - Istituzione di poli turistici all'interno dei parchi
dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie . (nn. 986-987/A)
3) - Interventi per la valorizzazione turistica, fruizione e
conservazione delle opere della Fiumara d'arte . (n. 1003/A)
4) - Norme per la promozione della Fondazione The Brass
Group' . (n. 998/A)
5) - Disposizioni finanziarie urgenti e per la
razionalizzazione dell'attività amministrativa . (n. 151-Norme
stralciate II/A)
VIII - VOTAZIONE FINALE DEL DISEGNO DI LEGGE:
- Disciplina della raccolta, commercializzazione e
valorizzazione dei funghi epigei spontanei . (nn. 908-812- 6/A)
IX - ELEZIONE DELLE COMMISSIONI LEGISLATIVE PERMANENTI E DELLA
COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE QUESTIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA'
DELL'UNIONE EUROPEA
X - ELEZIONE DI DEPUTATI SEGRETARI
La seduta è tolta alle ore 19.37
Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 21.20
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
Dott.ssa Iolanda Caroselli