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Resoconto d'Aula della Seduta n. 348 di martedì 17 gennaio 2006
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   Presidenza del vicepresidente Fleres


                  La seduta è aperta alle ore 17.30

   MISURACA,  segretario  f.f.,  dà lettura  del  processo  verbale
  della  seduta  precedente  che,  non  sorgendo  osservazioni,  si
  intende approvato.

                              Missioni

       PRESIDENTE  Comunico che sono in missione, per  ragioni  del
  loro  ufficio: l'onorevole Paffumi dal 14 al 17 gennaio  2006,  e
  l'onorevole Zangara dal 17 al 18 gennaio 2006.

   L'Assemblea ne prende atto.

            Annunzio di presentazione di disegno di legge

       PRESIDENTE   Comunico  che è stato  presentato  il  seguente
  disegno di legge:

     Provvedimenti  finanziari  per  la  riqualificazione   ed   il
  recupero dei centri storici siciliani  (n. 1099)
    - di iniziativa parlamentare
    -presentato dall'onorevole Miccichè in data 13 gennaio 2006.

   Annunzio di presentazione e contestuale comunicazione di invio
                     alla competente Commissione

         PRESIDENTE  Comunico che il seguente disegno  di  legge  è
  stato   presentato   ed   inviato  alla  competente   Commissione
  legislativa:

                     CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)

         Misure  per  la  stabilizzazione del personale  precario
      proveniente   dal   regime   transitorio   dei   lavoratori
      socialmente utili (LSU)  (n. 1098)
        - di iniziativa parlamentare
    -inviato in data 12 gennaio 2006

                     Annunzio di interrogazioni

         PRESIDENTE  Comunico che sono state presentate le seguenti
  interrogazioni  con richiesta di risposta orale:

        N.  2594 - Interventi urgenti per la stabilizzazione  dei
      lavoratori   precari   e  strutturali  dell'Università   di
      Catania.
        Presidente Regione
        Assessore Lavoro
        Firmatario: Villari Giovanni

        N.  2595  - Interventi per dotare il comune di  S.  Croce
      Camerina di un adeguato servizio di 118.
        Assessore Sanità
        Firmatario: Zago Salvatore

        N.  2596 - Iniziative urgenti per superare le disfunzioni
      registrate nell'erogazione di servizi da parte dell'AUSL n.
      9.
        Assessore Sanità
        Firmatario: Oddo Camillo

        N.  2597  - Interventi per la modifica sostanziale  o  la
      revoca  del  decreto  del Consiglio  dei  Ministri  del  29
      dicembre  2005, di individuazione di 12 porti  a  rilevanza
      nazionale, europea ed internazionale.
        Presidente Regione
        Assessore Turismo
        Firmatari:   Villari   Giovanni;   Zago   Salvatore;   De
      Benedictis Roberto; Speziale Calogero; Panarello Filippo

        N.  2599  -  Iniziative per la nomina di  un  commissario
      straordinario presso la Provincia regionale di Trapani.
        Assessore Famiglia
        Firmatario: Oddo Camillo

        N.  2600  -  Iniziative in merito alla realizzazione  del
      passante ferroviario di Palermo.
        Presidente Regione
        Assessore Famiglia
        Assessore Turismo
        Firmatario: Virzi' Gioacchino

    Avverto   che   le  interrogazioni  testè  annunziate   saranno
  iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.
    Comunico  che  sono state presentate le seguenti interrogazioni
  con richiesta di risposta scritta:

        N.  2585 - Notizie sulla destinazione d'uso dell'immobile
      di proprietà regionale sito in via Duca degli Abruzzi n. 2,
      a Palermo.
        Presidente Regione
        Assessore Presidenza
        Assessore Territorio
        Firmatario: Sammartino Bartolomeo

        N.  2586 - Modifiche al Piano di rimodulazione della rete
      ospedaliera  concernente  l'ospedale  'Sant'Isidoro  e  San
      Giovanni di Dio' di Giarre (CT).
        Presidente Regione
        Assessore Sanità
        Firmatario: Ioppolo Giovanni

        N.  2587  -  Urgente  definizione  dell'iter  istruttorio
      relativo   alle   procedure   di   controllo   sugli   atti
      dell'Azienda sanitaria n. 5 di Messina.
        Presidente Regione
        Assessore Sanità
        Firmatario: Beninati Antonino

        N.  2588  -  Interventi urgenti per il  ripristino  della
      manutenzione di piazza I Vicerè a Catania.
        Assessore Famiglia
        Assessore Lavori Pubblici
        Firmatari:  Fleres  Salvatore; Catania Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe

        N.  2589 - Interventi urgenti per il ripristino di  opere
      di  riqualificazione del quartiere dei Cappuccini  nuovi  a
      Catania.
        Assessore Famiglia
        Assessore Lavori Pubblici
        Firmatari:  Fleres  Salvatore; Catania Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe

        N.  2590  -   Interventi  urgenti   per   il   ripristino
      dell'illuminazione e della segnaletica stradale in  via  S.
      Giuliano a S.A. Li Battiati (CT).
        Assessore Famiglia
        Assessore Lavori Pubblici
        Firmatari:  Fleres  Salvatore; Catania Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe

        N.  2591  -  Interventi urgenti per il  ripristino  della
      segnaletica  e  rimozione  dei  rifiuti  all'imbocco  della
      strada,   ex   provinciale,  che  collega   la   città   di
      Misterbianco con S.G. Galermo in provincia di Catania.
        Assessore Famiglia
        Assessore Lavori Pubblici
        Firmatari:  Fleres  Salvatore; Catania Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe

        N.  2592  -  Interventi urgenti per il  ripristino  della
      caditoia in via Timoleone a Catania.
        Assessore Famiglia
        Assessore Lavori Pubblici
        Firmatari:  Fleres  Salvatore; Catania Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe

        N.   2593   -   Interventi  urgenti  per  il   ripristino
      dell'antico palazzetto a fianco della chiesa di Santa Maria
      della Salute nel quartiere di Picanello a Catania.
        Assessore Famiglia
        Assessore Lavori Pubblici
        Firmatari:  Fleres  Salvatore; Catania Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe

        N.  2598  -  Interventi urgenti per il  ripristino  della
      sicurezza   stradale  sulla   strada    provinciale   28/II
      Militello-Vizzini e sulla strada provinciale 30  Militello-
      Serravalle (CT).
        Assessore Famiglia
        Assessore Lavori Pubblici
        Firmatari:  Fleres  Salvatore; Catania Giuseppe;  Maurici
      Giuseppe.

    Avverto  che le interrogazioni testè annunziate saranno inviate
  al Governo.

                      Annunzio di interpellanze

     PRESIDENTE   Comunico  che sono state presentate  le  seguenti
  interpellanze:

        N.   288   -   Iniziative  urgenti  per   garantire   una
      trasparente    e    democratica   direzione    dell'Azienda
      ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela.
        - Presidente Regione
        - Assessore Sanità
        Firmatario: Galletti Giuseppe

        N.  289 - Iniziative per garantire la sicurezza dei  voli
      in  arrivo  e  partenza dall'aeroporto di Lampedusa  e  per
      garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori dell'  AST
      Aeroservizi.
        - Presidente Regione
        - Assessore Lavoro
        - Assessore Turismo
        Firmatari: Orlando Leoluca; Miccichè Calogero.

    Trascorsi  tre  giorni  dall'odierno  annunzio  senza  che   il
  Governo  abbia dichiarato di respingere le interpellanze o  abbia
  fatto   conoscere  il  giorno  in  cui  intende   trattarle,   le
  interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del  giorno  per
  essere svolte al loro turno.

                         Annunzio di mozione

     PRESIDENTE   Comunico  che  è stata  presentata,  in  data  11
  gennaio 2006,   la seguente mozione:

    n.  471  Interventi urgenti per la revoca o per una sostanziale
  modifica  del decreto del Consiglio dei Ministri del 29  dicembre
  2005  per il mancato inserimento di alcuni porti siciliani tra  i
  dodici    individuati   a   rilevanza   nazionale,   europea    e
  internazionale ,   degli   onorevoli   Villari   Giovanni;   Zago
  Salvatore;  De  Benedictis Roberto; Speziale Calogero;  Panarello
  Filippo.

    Informo  che  la  stessa  sarà iscritta all'ordine  del  giorno
  della  seduta  successiva  perchè se  ne  determini  la  data  di
  discussione.

              Comunicazione relativa ad interrogazione

     PRESIDENTE     Preciso    che   l'interrogazione    n.    2552
  dell'onorevole  Gurrieri  Ritardo nella  nomina  del  Commissario
  straordinario al Comune di Ragusa ,  annunziata nella  seduta  n.
  339  del  20  dicembre  2005, è da  intendersi  presentata  quale
  interrogazione con richiesta di risposta scritta.

    L'Assemblea ne prende atto.

   Comunicazione di decreto di nomina di componente di commissione
                            parlamentare

     PRESIDENTE    Comunico   che   il  Presidente   dell'Assemblea
  regionale  siciliana, con decreto n. 2 del  16  gennaio  2006  ha
  nominato   l'onorevole  Giuseppe  Laccoto  componente   della   I
  Commissione  legislativa  permanente  Affari  istituzionali',  in
  sostituzione dell'onorevole Barbagallo, dimissionario.

    Avverto,  ai  sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
  interno  che nel corso della seduta potrà procedersi a  votazioni
  mediante sistema elettronico.
   Onorevoli  colleghi, non essendo presente in  Aula  il  Governo,
  sospendo la seduta.

    (La seduta, sospesa alle ore 17.37, è ripresa alle ore 17.55)

   La seduta è ripresa.


   Presidenza del vicepresidente Fleres


    Seguito della discussione del disegno di legge"Riproposizione
     di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella
   seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello
           Stato. Decimo stralcio"  (1095/A - X Stralcio)

    PRESIDENTE   Si passa al secondo punto all'ordine  del  giorno:
  Discussione di disegni di legge.
   Si  procede  con  il  seguito dell'esame del  disegno  di  legge
  "Riproposizione  di  norme  approvate  dall'Assemblea   regionale
  siciliana  nella  seduta del 6-7 dicembre 2005 ed  impugnate  dal
  Commissario   dello   Stato.  Decimo  stralcio"   (n.   1095   -X
  Stralcio/A), posto al numero 10).

   Ricordo  che  l'esame  era stato sospeso  nella  seduta  n.  347
  dell'11  gennaio  2006,  dopo la lettura dell'articolo  1  e  dei
  relativi emendamenti.

   Comunico che gli emendamenti decadono per assenza dall'Aula  dei
  firmatari.

   Pongo  in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto,
  chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                              «Art. 2.

   1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta  ufficiale
  della  Regione  siciliana ed entrerà in vigore il  giorno  stesso
  della sua pubblicazione.
   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
  osservare come legge della Regione»

   Comunico  che  sono  stati  presentati  dagli  onorevoli  Raiti,
  Forgione, Liotta e  Morinello gli emendamenti 2.1 e 2.2.
   Dichiaro  decaduti  gli  emendamenti per assenza  dall'Aula  dei
  firmatari.

   Pongo  pertanto  in  votazione l'articolo 2.  Chi  è  favorevole
  resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

  Seguito della discussione del disegno di legge Riproposizione di
   norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
   del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato.
             Undicesimo stralcio" (1095/A - XI Stralcio)

    PRESIDENTE   Si passa, quindi, all'esame del disegno  di  legge
  "Riproposizione  di  norme  approvate  dall'Assemblea   regionale
  siciliana  nella  seduta del 6-7 dicembre 2005 ed  impugnate  dal
  Commissario  dello  Stato.  Undicesimo  stralcio"  (n.  1095  -XI
  Stralcio/A), posto al numero 11).

   Do lettura dell'articolo 1:

                              «Art. 1.

   1.  Le  operazioni  e  gli interventi di controllo  della  fauna
  selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono
  attuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono
  a  mezzo  di  proprio personale, di dipendenti  del  Corpo  delle
  guardie forestali, delle guardie addette ai parchi o alle riserve
  e    di   altri   agenti   venatori   dipendenti   da   pubbliche
  amministrazioni.
   2.   Le   ripartizioni  faunistico-venatorie   possono   altresì
  avvalersi dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si
  attuano  gli  interventi delle guardie volontarie di associazioni
  venatorie  ed  ambientaliste,  riconosciute  in  sede  regionale,
  purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.
   3.  La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza
  ad  orfanotrofi  e  centri  di prima accoglienza,  mentre  quella
  catturata può essere utilizzata a scopo di ripopolamento.
   4.  Gli  interventi  di controllo della fauna selvatica  possono
  altresì  essere  effettuati anche tramite  il prelievo  venatorio
  secondo le modalità ed i tempi indicati nel calendario venatorio.
  A  tale  scopo le ripartizioni faunistico-venatorie formulano  le
  circostanziate  proposte secondo le previsioni dalla  lettera  p)
  del  comma  2  dell'articolo 8 della legge regionale 1  settembre
  1997,  n. 33. Tali proposte, in deroga alle vigenti disposizioni,
  possono  essere inoltrate anche dopo il 30 marzo  di  ogni  anno,
  purché in tempo utile per l'inserimento in calendario.
   5.   Al  personale   di   cui   all'articolo  48   della   legge
  regionale  3 novembre 1993, n. 30, inquadrato nel ruolo  speciale
  transitorio istituito presso la Presidenza della Regione ai sensi
  dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, si
  applica  la  deroga prevista nel secondo comma  dell'articolo  10
  della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. Al personale suddetto
  si  applica, a far data dall'1 gennaio 2004, l'articolo 20  della
  legge  regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Agli oneri  discendenti
  dal presente comma, valutati per l'esercizio finanziario 2006  in
  100  migliaia  di euro, si provvede con parte della disponibilità
  dell'U.P.B. 1.04.1.2.1 cap. 108007.
   6.  Al  terzo  comma  dell'articolo 10 della legge  regionale  9
  maggio  1986,  n.  21,  dopo la parola  pubblici'  aggiungere  le
  parole  entro il 29 dicembre 2003' e sostituire le parole  da   i
  cui  decreti'  fino a  data successiva' con le  parole   comunque
  definiti alla medesima data'.
   7.  Per  le  finalità di cui al comma 3 dell'articolo  34  della
  legge   27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione organica dell'area
  di emergenza  dell'azienda  ospedaliera universitaria policlinico
   Paolo Giaccone' è provvisoriamente rideterminata in misura  pari
  al  numero degli addetti utilizzati al 31 dicembre 2002 e,  entro
  tale   limite,   le  procedure  selettive  e  le   consequenziali
  assunzioni    mediante   pubblico   concorso    possono    essere
  immediatamente attivate, in applicazione della normativa  vigente
  per i dirigenti medici del S.S.N.
   8.  Il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte
  dei Conti per la Regione siciliana che ha stipulato contratti  di
  collaborazione coordinata e continuativa a seguito di processi di
  stabilizzazione  di  lavoratori in  attività  socialmente  utili,
  nonché contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e  12
  della  legge  regionale  21 dicembre 1995,  n.  85  e  successive
  modificazioni  ed  integrazioni, viene inserito,  ferma  restando
  l'attuale  assegnazione, nel contingente dei soggetti,  impegnati
  presso  l'Amministrazione regionale, destinatari delle misure  di
  stabilizzazione   a   tempo   determinato,   nei   limiti   delle
  disponibilità  del  fondo di cui   all'articolo  71  della  legge
  regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
   9.  I  contratti  per acquisti e forniture di servizi  da  parte
  degli  enti  locali e della Regione  stipulati   a   seguito   di
  esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2006-2008,  possono
  essere rinnovati per una sola volta e per periodo non superiore a
  due  anni,  a condizione che il fornitore assicuri una  riduzione
  del  corrispettivo  di almeno il 3 per cento, fermo  restando  il
  rimanente contenuto del contratto.
   10.  E'  consentita l'assunzione degli impegni  a  valere  sulle
  autorizzazioni  di spesa disposte dalla presente legge  oltre  la
  chiusura dell'esercizio finanziario 2005 e comunque non oltre  15
  giorni dalla data di pubblicazione della medesima».

   Comunico  che  sono  stati  presentati  dagli  onorevoli  Raiti,
  Forgione, Liotta, Miccichè e  Morinello gli emendamenti 1.1, 1.2,
  1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9.
   Li dichiaro decaduti  per assenza dall'Aula dei firmatari.

   Pongo  pertanto  in  votazione l'articolo 1.  Chi  è  favorevole
  resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                              «Art. 2.

   La  presente  legge  sarà  pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale
  della  Regione  siciliana ed entrerà in vigore il  giorno  stesso
  della sua pubblicazione.
   E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla  e  di  farla
  osservare come legge della Regione».

   Comunico  che  sono  stati  presentati  dagli  onorevoli  Raiti,
  Forgione,  Liotta,  Miccichè e  Morinello gli emendamenti  2.1  e
  2.2.
   Li dichiaro decaduti per assenza dall'Aula dei firmatari
   Pongo  in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto,
  chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

  Seguito della discussione del disegno di legge "Riproposizione di
   norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
   del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato.
            Dodicesimo stralcio" (1095/A - XII Stralcio)

    PRESIDENTE   Si passa, quindi, all'esame del disegno  di  legge
  "Riproposizione  di  norme  approvate  dall'Assemblea   regionale
  siciliana  nella  seduta del 6-7 dicembre 2005 ed  impugnate  dal
  Commissario  dello  Stato. Dodicesimo  stralcio"  (n.  1095  -XII
  Stralcio/A), posto al numero 12).

   Do lettura dell'articolo 1:

                              «Art. 1.

   1.  Nelle  more della riforma del Corpo forestale della  Regione
  siciliana,  in attuazione del riordino delle carriere -  previsto
  all'articolo 76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16  e  da
  quanto  previsto all'articolo 5 della legge regionale  15  maggio
  2000  n.  10, nel rispetto dei principi contenuti all'articolo  2
  della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella legge 6 marzo 1992, n.
  216  e  nelle  norme concernenti il Corpo forestale dello  Stato,
  nell'  ambito delle dotazioni organiche del personale  del  Corpo
  forestale della Regione siciliana sono istituiti:
     a) per il personale non direttivo i ruoli di cui agli articoli
  1,  2,  7, 13, 25, 30, 34 e 39 del decreto legislativo 12  maggio
  1995,  n.  201,  così come modificato dal decreto legislativo  28
  febbraio 2001, n. 87;
     b)  per il personale direttivo i ruoli previsti dall' articolo
  1  del  decreto  legislativo 3 aprile 2001, n.  155,  così   come
  modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472;
     c) per il personale direttivo ex assistente tecnico forestale,
  i  ruoli dei funzionari direttivi tecnici forestali articolati in
  analogia, così come previsto per il personale di cui alla lettera
  b) del presente comma.
     2. Il personale dei ruoli di cui alla lettera a) del comma  1,
  in  attuazione  dell'articolo 5 della legge regionale  15  maggio
  2000,  n. 10 e dei decreti del Presidente della Regione siciliana
  n.  9  e  10,  del  22  giugno  2001, pubblicati  nella  Gazzetta
  ufficiale   n.   33   del   2  luglio  2001,   viene   inquadrato
  rispettivamente:
   a  ) in categoria B, il personale dei ruoli di cui agli articoli
  2  e 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, così come
  modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;
   b  )  in categoria C il personale dei ruoli di cui agli articoli
  7,  13,  34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  201,
  così come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
  87;
   3.   II  personale dei ruoli di cui alle lettere b)   e  c)  del
  comma 1, in attuazione  dell'articolo 5 della legge regionale  15
  maggio  2000,  n. 10 e dei decreti del Presidente  della  Regione
  siciliana  n.  9  e  10,  del 22 giugno  2001,  pubblicati  nella
  Gazzetta  ufficiale n. 33 del 2 luglio 2001, viene inquadrato  in
  categoria D.
   4.  Entro  trenta giorni dall'entrata in vigore  della  presente
  legge, con successivo decreto, su proposta del dirigente generale
  del  Dipartimento Foreste, il Presidente della Regione  stabilirà
  le  competenze,  l'ordinamento professionale, l'articolazione  in
  posizioni all'interno delle rispettive categorie e l'organico del
  personale di cui alla presente legge.
   5.  Al  fine di far fronte al fabbisogno  organico   dei   ruoli
  istituiti  con  la presente legge,  il   dirigente  generale  del
  Dipartimento   foreste     applicherà   le   procedureconcorsuali
  disciplinate dalle norme in atto in vigore per l'assunzione delle
  analoghe figure professionali del Corpo forestale dello Stato.
   6.  Al personale del Corpo forestale della Regione siciliana  di
  cui  alla  presente legge, si applica il contratto dei dipendenti
  regionali  e  viene  attribuita l'indennità mensile  pensionabile
  corrisposta  in  misura  pari alle corrispettive  qualifiche  del
  personale del Corpo forestale dello Stato:
      a)  l'indennità  mensile  pensionabile  da  corrispondere  ai
  funzionari direttivi tecnici forestali di cui alla lettera c) del
  comma  1  è individuata in misura pari a quella prevista  per  il
  personale   dei  ruoli  di  cui  all'articolo  1   del    decreto
  legislativo 3 aprile 2001, n. 155, articolata in analogia.
   7.  In fase di prima applicazione della presente legge, anche in
  soprannumero  e  solo  il  personale  già  dei  ruoli  del  Corpo
  forestale  della  Regione siciliana, tenuto  conto  del  disposto
  dell'articolo  5 della legge 15 maggio 2000, n. 10,  essendo  già
  inquadrato   in   categorie  e  posizioni  di  cui   ai   decreti
  presidenziali  n. 9 e n. 10 del 22 giugno 2001, pubblicati  nella
  Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 2 luglio 2001,  n.
  33,  viene inquadrato nelle qualifiche del ruolo previsto con  la
  presente   legge  nella  rispettiva  categoria  di  appartenenza,
  mantiene  la propria posizione economica e percepisce la relativa
  indennità mensile pensionabile. Per la eventuale progressione  di
  carriera,   al  suddetto  personale  si  applicano  le   analoghe
  anzianità  in atto in vigore per il personale del Corpo forestale
  dello Stato.
   8.  Al  maggiore  onere  derivante dall'applicazione  dei  commi
  precedenti,  valutato  in  50 migliaia di  euro  per  l'esercizio
  finanziario  2005,  si  provvede con  le  disponibilità  dell'UPB
  2.4.1.1.1,  capitolo  150001  del  bilancio  della  Regione,  per
  l'esercizio  finanziario  medesimo. Per gli  esercizi  finanziari
  2006 e 2007 l'onere, valutato in 750 migliaia di euro per ciascun
  anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB
  4.2.5.2,  accantonamento 1003 quanto a 570  migliaia  di  euro  e
  accantonamento 1004 quanto a 180 migliaia di euro.
   9.  A  far  data dalla pubblicazione della presente legge,  sono
  soppressi  i ruoli di guardie, sottufficiali, agenti  tecnici  ed
  assistenti   tecnici  forestali  della  Tabella  M  della   legge
  regionale  n.  41 del 1985 e tutte le norme in contrasto  con  la
  presente legge. Per quanto non previsto si farà riferimento  alle
  norme in atto per il Corpo forestale dello Stato.
   10.  E'  consentita l'assunzione degli impegni  a  valere  sulle
  autorizzazioni  di spesa disposte dalla presente legge  oltre  la
  chiusura dell'esercizio finanziario 2005 e comunque non oltre  15
  giorni dalla data di pubblicazione della medesima».

   Comunico  che  sono  stati  presentati  dagli  onorevoli  Raiti,
  Forgione,  Liotta, e  Morinello gli emendamenti  1.1,  1.2,  1.3,
  1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9.
   Gli emendamenti decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

   Pongo  quindi in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Do lettura dell'articolo 2:

                              «Art. 2.

   1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta  ufficiale
  della  Regione  siciliana ed entrerà in vigore il  giorno  stesso
  della sua pubblicazione.
   2.   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
  osservare come legge della Regione».

   Comunico  che  sono  stati  presentati  dagli  onorevoli  Raiti,
  Forgione, Liotta, e  Morinello gli emendamenti 2.1 e 2.2.
   Li dichiaro decaduti per assenza dall'Aula dei firmatari.

   Pongo  pertanto  in  votazione l'articolo 2.  Chi  è  favorevole
  resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)


   Presidenza del vicepresidente Fleres


  Seguito della discussione del disegno di legge Riproposizione di
   norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
   del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato.
                          Quinto stralcio"
                        (1095/A - V Stralcio)

    PRESIDENTE   Si procede con il seguito dell'esame  del  disegno
  di   legge  "Riproposizione  di  norme  approvate  dall'Assemblea
  regionale  siciliana  nella  seduta  del  6-7  dicembre  2005  ed
  impugnate dal Commissario dello Stato. Quinto stralcio" (n.  1095
  -V Stralcio/A), posto al numero 5).
   Ricordo che l'esame era stato sospeso nella seduta n. 346,  dopo
  l'approvazione del mantenimento del comma 1 dell'articolo 1.
   Tutti  gli altri emendamenti all'articolo 1 decadono per assenza
  dall'Aula dei firmatari.
   Pongo  pertanto  in  votazione l'articolo 1.  Chi  è  favorevole
  resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Do lettura dell'articolo 2:

                              «Art. 2.

   1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta  ufficiale
  della  Regione  siciliana ed entrerà in vigore il  giorno  stesso
  della sua pubblicazione.
   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
  osservare come legge della Regione».

   Comunico  che  sono  stati  presentati  dagli  onorevoli  Raiti,
  Forgione,  Liotta,  Miccichè e  Morinello gli emendamenti  2.1  e
  2.2.
   Gli emendamenti decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

   Pongo  in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto,
  chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)


   Presidenza del vicepresidente Fleres


    Seguito della discussione del disegno di legge Riproposizione
     di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella
   seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello
         Stato. Settimo stralcio" (n. 1095 -VII Stralcio/A)

    PRESIDENTE   Si  passa,  quindi,  al  seguito  dell'esame   del
  disegno    di   legge   "Riproposizione   di   norme    approvate
  dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7  dicembre
  2005  ed impugnate dal Commissario dello Stato. Settimo stralcio"
  (n. 1095 -VII Stralcio/A), posto al numero 7).
   Ricordo  che  il  disegno di legge era stato  accantonato  nella
  seduta numero 347 dell'11 gennaio 2006.

   Do lettura dell'articolo 1:

                              « Art. 1.
                    Fondazione  The Brass Group'

   1.  La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della musica
  jazz, e più in generale della musica contemporanea di ogni genere
  e  stile,  partecipando  alla costituzione  della  fondazione  di
  diritto  privato  promossa  dall'Associazione  siciliana  per  la
  musica   del  novecento   The  Brass  Group  città  di  Palermo',
  concorrendo  alla  formazione  del  patrimonio  iniziale  ed   al
  finanziamento  dell'attività  da  essa  svolta.  La   fondazione,
  denominata  Fondazione The Brass Group', ha sede a Palermo.  Alla
  fondazione  possono partecipare enti pubblici e  privati  per  le
  finalità  di cui alla presente legge. Lo statuto della fondazione
  prevede   che,  a  fronte  della  partecipazione  della   Regione
  siciliana,   il  presidente,  un  componente  del  consiglio   di
  amministrazione ed un componente del collegio dei revisori,  sono
  designati  dalla Presidenza della Regione siciliana  di  concerto
  con  l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e per
  la pubblica istruzione.
   2.  La  fondazione persegue, senza fini di lucro, la  diffusione
  dell'arte   e  della  cultura  musicale  del  ventesimo   secolo;
  organizza   e   gestisce  un  complesso  orchestrale   permanente
  denominato      Orchestra    jazz    siciliana'     specializzato
  nell'esecuzione di musica contemporanea di ogni genere  e  stile;
  promuove  e  gestisce  un  centro  studi  dotato  di  biblioteca,
  emeroteca,  nastroteca, videoteca, denominato  Brass  Group  Jazz
  Museum',  aperto  alla pubblica fruizione.  Rientra  negli  scopi
  della  fondazione la formazione professionale dei  propri  quadri
  artistici  e  tecnici e l'educazione musicale della  collettività
  attraverso la  Scuola popolare di musica'. La fondazione provvede
  direttamente alla gestione del teatro e dei locali  che  ad  essa
  possono  essere  affidati, conservandone  il  patrimonio  storico
  musicale.  La fondazione può realizzare nel territorio  nazionale
  ed  all'estero,  concerti  orchestrali  ed  altre  manifestazioni
  rientranti  negli scopi istituzionali. La fondazione  conserva  i
  diritti,  le attribuzioni e le prerogative giuridiche  dei  quali
  l'associazione promotrice era titolare. La fondazione mantiene la
  qualificazione di interesse regionale attribuita ai  sensi  degli
  articoli  4  e 5 della legge regionale 10 dicembre  1985  n.  44,
  nonché  il  diritto a percepire i  contributi statali, regionali,
  provinciali e comunali, spettanti all'associazione,  fatta  salva
  ogni successiva determinazione della loro misura.
       3.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
  e per la pubblica istruzione è autorizzato al compimento di tutti
  gli  atti  esecutivi necessari per concorrere  alla  costituzione
  della   fondazione   e  per  l'adesione  ad  essa  della  Regione
  siciliana  in  qualità  di  socio  fondatore,  provvedendo   alla
  sottoscrizione dell'atto ed al versamento delle somme di  cui  al
  presente articolo. L'Assessore regionale  per i beni culturali ed
  ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare,
  nell'esercizio  finanziario 2006,  quale quota di  partecipazione
  al fondo di dotazione iniziale, in qualità di socio fondatore, la
  somma di 250 migliaia di euro.
     4. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali  e
  per  la  pubblica istruzione è, altresì, autorizzato a concedere,
  per  l'esercizio finanziario 2006, un contributo  per la gestione
  ordinaria della fondazione, pari a 150 migliaia di euro.  Per gli
  esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo
  3,  comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999,  n.
  10.
   5.   La  Regione,  al fine di raggiungere il  rafforzamento  del
  tessuto  musicale  mediante una più solida  presenza  di  singoli
  soggetti  e delle esperienze, favorisce la fusione di due  o  più
  enti,  assicurando il mantenimento in loro favore dei  contributi
  erogati   per  l'esercizio  precedente,  ai  sensi  della   legge
  regionale 10 dicembre 1985, n. 44.
   6.  La  Regione riconosce la  Fondazione The Brass Group'  quale
  strumento primario di produzione e diffusione dell'arte  e  della
  cultura  di  musica  jazz e di derivazione afro-americana,  e  ne
  promuove  la presenza nell'attuazione dei programmi di  cui  alle
  leggi regionali vigenti.
   7.   Per  le  finalità del presente articolo è autorizzata,  per
  l'esercizio finanziario 2006,  la spesa di 775 migliaia di  euro,
  di  cui 625 migliaia di euro per le finalità del comma 3  e   150
  migliaia  di  euro  per  le finalità del comma  4.  L'onere,  per
  l'esercizio  finanziario  2006,  trova  riscontro  nel   bilancio
  pluriennale    2005-2007    della   Regione,    UPB    4.2.1.5.2,
  accantonamento 1001.
   8.  E'  consentita  l'assunzione degli impegni  a  valere  sulle
  autorizzazioni  di spesa disposte dalla presente legge  oltre  la
  chiusura dell'esercizio finanziario 2005 e comunque non oltre  15
  giorni dalla data di pubblicazione della medesima».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -  dagli  onorevoli Raiti, Forgione, Liotta, e  Morinello:  1.1,
  1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9.
   - dagli onorevoli Oddo, Speziale, Cracolici e Villari: 1.3.

   Li dichiaro decaduti  per assenza dall'Aula dei firmatari.

   Pongo  in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto,
  chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Do lettura dell'articolo 2:

                              «Art. 2.

   1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta  ufficiale
  della  Regione  siciliana ed entrerà in vigore il  giorno  stesso
  della sua pubblicazione.
   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
  osservare come legge della Regione».

   Comunico  che  sono  stati  presentati  dagli  onorevoli  Raiti,
  Forgione, Liotta, e  Morinello gli emendamenti 2.1 e 2.2.
   Li dichiaro decaduti  per assenza dall'Aula dei firmatari.
   Pongo  in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto,
  chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)


   Presidenza del vicepresidente Fleres


  Seguito della discussione del disegno di legge Riproposizione di
   norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
   del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato.
                Nono stralcio"(1095/A - IX Stralcio)

    PRESIDENTE   Si  passa,  quindi,  al  seguito  dell'esame   del
  disegno    di   legge   "Riproposizione   di   norme    approvate
  dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7  dicembre
  2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Nono stralcio" (n.
  1095 -IX Stralcio/A).

   Ricordo  che  l'esame  era stato sospeso  nella  seduta  n.  347
  dell'11  gennaio  2006,  dopo la lettura dell'articolo  1  e  dei
  relativi emendamenti.
   Dichiaro  decaduti  gli  emendamenti per assenza  dall'Aula  dei
  firmatari.
   Pongo quindi in votazione l'articolo 1.
    Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Do lettura dell'articolo 2:

                              «Art. 2.

   1. La  presente  legge sarà pubblicata nella Gazzetta  ufficiale
        della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo
        a quello della sua pubblicazione.

   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
  osservare come legge della Regione».

   Comunico  che  sono  stati  presentati  dagli  onorevoli  Raiti,
  Forgione, Liotta, e  Morinello gli emendamenti 2.1 e 2.2.
   Dichiaro  decaduti  gli  emendamenti per assenza  dall'Aula  dei
  firmatari.
   Pongo  quindi in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)


   Presidenza del vicepresidente Fleres


  Seguito della discussione del disegno di legge"Riproposizione di
   norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
   del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato.
           Tredicesimo stralcio"  (1095/A - XIII Stralcio)

    PRESIDENTE   Si  passa  al seguito dell'esame  del  disegno  di
  legge "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
  siciliana  nella  seduta del 6-7 dicembre 2005 ed  impugnate  dal
  Commissario  dello Stato. Tredicesimo stralcio"  (n.  1095  -XIII
  Stralcio/A).
   Do lettura dell'articolo 1:

                              «Art. 1.

         1.   Per   una   definitiva  regolamentazione   della
       materia,  in  coerenza  con le  indicazioni  del  Piano
       sanitario  regionale 2000-2002, nel rispetto di  quanto
       previsto  dall'articolo 64, comma  5,  della  legge  23
       dicembre  1978,  n. 833, considerato  quanto  stabilito
       dalla  convenzione tra l'azienda unità sanitaria locale
       n.  6,  la  casa  di cura Villa Stagno e  l'Assessorato
       regionale  della sanità, il personale con la  qualifica
       di ausiliario specializzato, già addetto all'assistenza
       del presidio manicomiale ex ospedale psichiatrico Villa
       Stagno,  già  riferimento per le  province  di  Enna  e
       Caltanissetta, può essere assunto dalle  aziende  unità
       sanitarie  locali esclusivamente per  le  esigenze  dei
       servizi di salute mentale, nei limiti dei posti vacanti
       in  pianta organica per la pertinente qualifica, previa
       selezione  pubblica per titoli e prove attitudinali  da
       regolamentare  con  apposito  decreto  dell'Assessorato
       regionale  della  sanità,  da  emanarsi  entro  novanta
       giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
         2.   Agli  oneri  discendenti  dall'applicazione  del
       comma 1, valutati, per l'esercizio finanziario 2005, in
       1.000  migliaia di euro,  si provvede con  parte  della
       spesa autorizzata dall'articolo 6, comma 5, della legge
       regionale  22  dicembre 2005, n.  19  (UPB  10.2.1.3.1,
       capitolo   413340).   Per   gli   esercizi   finanziari
       successivi,  i relativi oneri gravano sull'integrazione
       del maggiore fabbisogno del sistema sanitario regionale
       di  cui  all'articolo 6, comma 5, della legge regionale
       22 dicembre 2005, n. 19.

         3.  Il personale assunto dai consorzi di bonifica può
       essere trasferito, a richiesta dell'interessato, previa
       disponibilità dell'ente di appartenenza, ad altro  ente
       di bonifica operante nella Regione.
         4.   Al   comma  1  dell'articolo  110  della   legge
       regionale  28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole   di
       cui  all'articolo  30 delle legge regionale  25  maggio
       1995,  n. 45' aggiungere le parole  compresi i soggetti
       di  cui al comma 2, articolo 106, della legge regionale
       16  aprile  2003,  n.  4,  che  abbiano  prestato,  nel
       triennio 2000-2002, la propria opera per un numero  non
       inferiore  a  450  giornate  lavorative  nello   stesso
       consorzio.'.
         5.   A  partire  dalla  data  di  inizio  della   XIV
       legislatura  sono abrogati il comma 2 bis dell'articolo
       4   e   l'articolo   4  ter  della legge  regionale  10
       dicembre 2001, n. 20 introdotti dall'articolo 13  della
       legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
         6.   A  decorrere  dalla  stessa  data  il  comma   3
       dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001,
       n.   20,   modificato  dall'articolo  13  della   legge
       regionale  3  dicembre 2003, n.  20  è  sostituito  dai
       seguenti:
          3.  L'Ufficio  di  diretta  collaborazione  con   il
       vertice  politico, previsto dall'articolo 6 del decreto
       legislativo   del  30  luglio  1999,  n.  286,   assume
       nell'ambito della Regione siciliana la denominazione di
       Servizio di pianificazione e controllo strategico.
         3  bis.  I  servizi  di  pianificazione  e  controllo
       strategico degli Assessori regionali sono diretti da un
       dirigente  anche esterno all'amministrazione regionale;
       si  avvalgono della  collaborazione di un consulente  e
       sono  composti  da  tre dipendenti dell'Amministrazione
       regionale,  tra  i quali un dirigente. Il  servizio  di
       pianificazione  e controllo strategico  del  Presidente
       della  Regione è diretto da un Collegio formato da  due
       componenti    e    un    Presidente    anche    esterni
       all'Amministrazione   regionale.   Il   collegio    può
       avvalersi  di  non più di due consulenti esterni  ed  è
       composto   da   otto   dipendenti  dell'Amministrazione
       regionale,  tra  i quali due dirigenti.  I  membri  del
       Governo  regionale adottano ogni misura  consentita  in
       materia  di assegnazione e utilizzazione del  personale
       al fine di garantire ragionevole continuità all'operato
       delle  strutture  di  supporto in argomento,  che,  con
       esclusione  dei  vertici, proseguono la  loro  attività
       nella attuale composizione, fino alla costituzione  dei
       nuovi servizi secondo le norme che precedono.
         3  ter.  I soggetti esterni eventualmente chiamati  a
       dirigere   i  Servizi  di  pianificazione  e  controllo
       strategico  devono  essere in possesso  di  documentata
       conoscenza  e/o esperienza in materia di  gestione  e/o
       valutazione    di   personale   e/o    scienza    della
       organizzazione e/o della programmazione.  I  consulenti
       di  cui  al  comma 3 bis devono essere in  possesso  di
       documentata  esperienza  nelle  discipline  giuridiche,
       economiche,   statistiche,  nella   metodologia   della
       valutazione,    nell'ingegneria    gestionale,    nella
       strategia della programmazione; la loro retribuzione  è
       quella  spettante ai consulenti del Presidente e  degli
       Assessori regionali.
         3  quater.  Oltre  ad espletare le attività  previste
       dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo  30
       luglio  1999,  n.  286  i servizi di  pianificazione  e
       controllo  strategico concorrono  alla  definizione  di
       documenti  di  programmazione,  di  piani  di  sviluppo
       settoriale  e alla redazione dei documenti  annuali  di
       programmazione  economico-finanziari.  Il  Servizio  di
       pianificazione  e controllo strategico  del  Presidente
       della  Regione formula anche proposte sulla sistematica
       generale dei controlli interni nell'Amministrazione  ed
       effettua  il  coordinamento  delle  analoghe  strutture
       degli   Assessori   regionali;  può   avvalersi   della
       collaborazione   del   Nucleo  di   valutazione   degli
       investimenti   pubblici,   del   sistema    statistico-
       informativo  unitario e dell'Ufficio  statistica  della
       Regione.
         3   quinquies.  La  direttiva  di  cui  al  comma   2
       dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
       n.  286, è emanata dal Presidente della Regione con  il
       supporto della Segreteria Generale della Presidenza.
         3  sexies. Il controllo di gestione si avvale  di  un
       sistema  informativo statistico idoneo alla rilevazione
       di grandezze quantitative.
         3.  septies. Il sistema informativo, realizzato dalla
       struttura   prevista  dall'articolo  78   della   legge
       regionale  3  maggio  2001,  n.  6,  sulla  base  degli
       indirizzi  del  coordinamento dei  sistemi  informatici
       regionali, presso la Ragioneria generale della Regione,
       Assessorato del bilancio e delle finanze, è organizzato
       in  modo  tale da costituire una struttura di  servizio
       per tutte le articolazioni amministrative della Regione
       e contiene una banca dei dati di sintesi provenienti da
       tutti i dipartimenti regionali.'.

         7.  Per   lo svolgimento delle attività previste  dal
       comma  1  dell'articolo  13 della  legge  regionale  22
       dicembre 2005, n. 19, con decreto del Presidente  della
       Regione,  previa  delibera della Giunta  regionale,  su
       proposta  dell'Autorità  di  gestione  del  POR,  viene
       individuato  il  numero  di  unità  di  personale   non
       dirigenziale    per    i    dipartimenti     competenti
       all'attuazione  del POR Sicilia e degli  APQ  stipulati
       dalla Regione, entro il limite massimo di 600 unità per
       l'intera  Amministrazione regionale  nonché  le  misure
       delle  speciali  indennità di presenza, correlate  alle
       prestazioni  lavorative  pomeridiane  effettuate  oltre
       l'ordinario   orario  di  lavoro,  in   ragione   delle
       qualifiche   di  appartenenza  e  delle   effettive   e
       dimostrate esigenze lavorative.

         8.   A  decorrere  dall'inizio  dell'anno  scolastico
       successivo a quello di entrata in vigore della presente
       legge,  il  personale  in  servizio  con  incarico   di
       presidenza negli istituti regionali pareggiati che alla
       data  di  entrata in vigore della presente legge  abbia
       prestato  detto  servizio per  almeno  due  anni  nelle
       istituzioni scolastiche regionali e risulti in possesso
       del  titolo  di  studio prescritto per  l'accesso  alla
       qualifica,   previo   apposito  corso   di   formazione
       regionale  e  superamento di relativo esame  finale,  è
       inquadrato nel ruolo quale dirigente scolastico.
         9.  Per  un  periodo massimo di tre anni  dall'inizio
       dell'anno scolastico successivo a quello di entrata  in
       vigore  della presente legge, si procede alla copertura
       dei    posti    di   dirigente   scolastico    mediante
       utilizzazione  di  una graduatoria regionale  triennale
       permanente   nella  quale  è  incluso,  a  domanda   il
       personale  docente di ruolo in possesso del  titolo  di
       studio  prescritto per la nomina in ruolo di  dirigente
       scolastico che vanti una anzianità minima di sette anni
       quale  docente  di ruolo presso gli istituti  regionali
       pareggiati  dalla  data  di  effettiva  assunzione   in
       servizio  e  che  abbia frequentato apposito  corso  di
       formazione  regionale  e  superato  il  relativo  esame
       finale.
         10.  L'Assessore  regionale per i beni  culturali  ed
       ambientali  e  per la pubblica istruzione  con  proprio
       decreto  stabilisce i criteri per la  formazione  delle
       graduatorie regionali triennali permanenti.
         11.  A  decorrere  dall'inizio  dell'anno  scolastico
       successivo a quello di entrata in vigore della presente
       legge e per un periodo di tre anni tutte le cattedre ed
       i  posti  vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico
       sono  riservati per l'immissione in ruolo  dei  docenti
       che   risultano  utilmente  inclusi  nelle  graduatorie
       regionali permanenti formate ai sensi dell'articolo  16
       della  legge regionale 6 maggio 1976, n. 53.  Tutte  le
       cattedre   ed  i  posti  già  accantonati,   ai   sensi
       dell'articolo  19,  comma 2, della  legge  regionale  6
       maggio  1976,  n. 53, sono considerati disponibili  per
       l'immissione in ruolo dei docenti aventi diritto.
         12.    All'articolo  14  della  legge  regionale   24
       febbraio   2000,  n.  6,  la  parola   graduatoria'   è
       sostituita con la parola   nomina in ruolo'.
         13.  Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale
       5 settembre 1990, n. 34, è sostituito dal seguente:
          2.  Il  ruolo  del personale dirigente scolastico  è
       unico'.
         14.  I  commi  1  e 2 dell'articolo  14  della  legge
       regionale   5  settembre  1990,  n.  34  e   successive
       modifiche  ed  integrazioni  sono  sostituiti  con   il
       seguente:
          1.   Alla   copertura  di  posti   di   coordinatori
       amministrativi,    collaboratori    amministrativi    e
       collaboratori tecnici si procede mediante concorso'.

         15.   Per   la   migliore  gestione  del   patrimonio
       zootecnico,  per la tutela del suolo e la  salvaguardia
       degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la
       selezione  biologica,  per  la  tutela  del  patrimonio
       storico-artistico, per la tutela delle produzioni  zoo-
       agro-forestali ed ittiche su tutto il  territorio della
       Regione,  ivi  comprese  le aree  dei  parchi  e  delle
       riserve   naturali,  la  fauna  selvatica  può   essere
       sottoposta  ad  operazioni ed interventi  di  controllo
       anche  nelle  zone  nelle quali esiste  il  divieto  di
       caccia.
         16.   Gli   interventi  di  controllo   della   fauna
       selvatica,  anche  su segnalazione  delle  associazioni
       venatorie riconosciute, delle amministrazioni  comunali
       interessate   per   territorio,   dei   proprietari   o
       conduttori  dei  fondi, degli enti  parco,  degli  enti
       gestori  delle riserve naturali, sono esercitati  dalle
       ripartizioni       faunistico-venatorie        mediante
       l'utilizzazione, nell'ordine, di sistemi  acustici  e/o
       meccanici di allontanamento, cattura, abbattimento,  in
       qualsiasi  periodo dell'anno. Per gli aspetti  sanitari
       le     ripartizioni    si    avvalgono    dell'Istituto
       zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
         17.  Il  controllo  della fauna a mezzo  cattura  e/o
       abbattimento   è  effettuato  qualora  le  ripartizioni
       faunistico-venatorie dovessero ritenere non adeguati  o
       dovessero  riscontrare l'inefficienza  dei  sistemi  di
       allontanamento di cui ai precedenti commi.

         18.   Al  fine  di  garantire  la  continuità   della
       fruizione  pubblica della  Villa d'Orleans' e  tutelare
       gli  animali in essa ospitati da maltrattamenti o morte
       derivanti   dal   trasferimento  in  altro   loco,   la
       Presidenza  della Regione è autorizzata a stipulare  un
       contratto  con la ditta che in atto gestisce  il  parco
       ornitologico,   alle  medesime  condizioni   economiche
       fissate   per   il  bando  di  gara  per  la   gestione
       dell'impianto faunistico del 15 dicembre 1995.
         19.  Il  Presidente  della Regione  è  autorizzato  a
       stipulare  una  convenzione con la  società,  a  totale
       capitale  pubblico,  partecipata dalla  Regione,   Beni
       culturali  S.p.A.'  per la realizzazione  del  progetto
       pilota   Ricostruire Palermo', avente per obiettivo  la
       predisposizione di progetti per la messa  in  sicurezza
       di  immobili  di  proprietà pubblica e  del  fondo  per
       l'esercizio  del  clero  che  presentino  un   notevole
       degrado  fisico ed architettonico, evidenti rischi  per
       l'incolumità pubblica, non siano già stati  oggetto  di
       interventi  della medesima tipologia  e  siano  situati
       nella  provincia di Palermo. I suddetti  progetti  sono
       acquisiti  dalla  Soprintendenza ai beni  culturali  ed
       ambientali di Palermo al fine di costituire  una  banca
       dati  idonea  a  classificare il  livello  di  rischio,
       l'interesse  sotto  il  profilo  storico,  artistico  e
       culturale  e l'ordine con cui procedere agli interventi
       di   messa   in   sicurezza.  Il  protocollo   d'intesa
       sottoscritto tra la Soprintendenza ai beni culturali ed
       ambientali di Palermo e beni culturali S.p.A.  provvede
       ad  individuare le linee guida dell'intero progetto, la
       cui   responsabilità  organizzativa  e   gestionale   è
       affidata  alla società  Beni culturali S.p.A.',  mentre
       la   supervisione   tecnica,   esercitata   per   conto
       dell'Amministrazione   regionale,   è   svolta    dalla
       Soprintendenza medesima. Per le finalità  del  presente
       comma  è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006,
       la  spesa  di  3.000 migliaia di euro  a  valere  sulle
       disponibilità  della misura 5.02 del POR Sicilia  2000-
       2006 (UPB 6.2.2.6.1, capitolo 672086).
         20.   In   considerazione  della  specifica  attività
       istituzionale, le strutture organizzative  dell'Ufficio
       speciale  per  i  controlli di  secondo  livello  sulla
       gestione   dei   fondi  strutturali  in  Sicilia   sono
       equiparate,     senza   ulteriori   oneri    finanziari
       aggiuntivi,  alle aree e servizi di cui all'articolo  4
       della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
           21.   Il   comma   2  dell'articolo 2  della  legge
       regionale 28  novembre  2002,  n.  21, è sostituito dai
       seguenti:

          2.    Nei     casi     di    chiusura     definitiva
       dell'attività   o   di   settori   dell'attività,    al
       personale   dei  consorzi  agrari ancora   in  servizio
       presso  i  consorzi  medesimi  o  che  si  trovi  nelle
       condizioni  previste  dall'articolo  5, comma 6,  della
       legge  28  ottobre  1999, n.  410, la disciplina di cui
       alla  presente legge si applica, salvo quanto  disposto
       al  comma  3,   fino alla scadenza del termine  fissato
       dall'articolo 5, comma  4,  della  legge   28   ottobre
       1999,    n.    410,    e    successive   modifiche   ed
       integrazioni.

         2  bis.  Ove    nel  termine  di  cui  al   comma   2
       sia   stata autorizzata  la   presentazione di proposta
       di  concordato,  nel caso di rigetto  giudiziale  della
       stessa, la disciplina di cui alla  presente  legge   si
       applica   sino   alla   fine del  mese  successivo    a
       quello    del    passaggio    in    giudicato     della
       sentenza.'.
         22.  Al  personale vincitore dei concorsi di  cui  al
       comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio
       2000,   n.   10,  si  applicano,  al  fine  del   primo
       inquadramento, le norme vigenti al momento dell'entrata
       in  vigore della stessa legge regionale 15 maggio 2000,
       n.   20,   con  decorrenza  dalla  data  di   effettiva
       immissione  nel servizio, nonché le norme di  passaggio
       alla  nuova disciplina introdotte dalla medesima  legge
       secondo le corrispondenze ivi previste. Per le finalità
       di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio
       finanziario 2005, la spesa di 50 migliaia di euro  (UPB
       4.2.1.5.3, capitolo 215708), cui si provvede con  parte
       delle   disponibilità   dell'UPB  4.2.1.5.3,   capitolo
       215722.  Per  gli  esercizi  finanziari  2006  e  2007,
       all'onere derivante dal presente comma, valutato in 600
       migliaia di euro per ciascun anno, si provvede mediante
       riduzione  della  spesa  autorizzata  dall'articolo  4,
       commi  1 e 2, della legge regionale 19 maggio 2005,  n.
       5.
           23.  I  consorzi  ASI, nelle more di  procedere  al
       reclutamento dei dirigenti previsti in organico, previa
       procedura di mobilità tra i consorzi e con le  modalità
       di  cui all'articolo 19 del decreto legislativo n.  165
       del 2001, possono, senza ulteriori oneri della Regione,
       conferire  appositi incarichi, a tempo limitato  e  con
       eccezione   dell'incarico  di  dirigente  generale,   a
       personale  con  qualifica di funzionario  direttivo  in
       possesso  del  titolo di studio previsto per  l'accesso
       dall'esterno al posto dirigenziale.
            24.   Il  trattamento di quiescenza, ivi  compreso
       il   trattamento  di  fine  rapporto,   dei   direttori
       generali,   amministrativi  e  sanitari delle   aziende
       sanitarie,   ospedaliere e universitarie della  Sicilia
       nominati  tra  i  dipendenti  regionali  (nonché    dei
       soggetti   di   cui   alla  lettera   a),   comma    6,
       dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio   2001,
       n.  6),  in  carica alla data di entrata in vigore  del
       decreto   legislativo  19  giugno  1999,  n.   229,   o
       nominati   a   decorrere da tale data, è  rideterminato
       in   base  ai massimali adottati ai sensi dell'articolo
       3,   comma  7,  del decreto legislativo 24 aprile 1997,
       n.   181,  decurtati  del 5 per cento,  fermo  restando
       il  sistema   di  calcolo retributivo,  contributivo  o
       misto  applicato agli interessati.
         25.  Al  personale reinquadrato ai sensi della  legge
       regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 127, comma 2, è
       riconosciuta  l'anzianità di servizio  dalla  data  del
       primo inquadramento nel ruolo di provenienza. I servizi
       riconosciuti  sono ricongiunti dall'amministrazione  di
       appartenenza   su   richiesta  degli   aventi   diritto
       formulata  ai  sensi  dell'articolo  2  della  legge  7
       febbraio   1979,  n.  29, secondo le modalità  previste
       dall'articolo 76 della legge 23 dicembre 2000, n.  388.
       Per  le finalità del presente comma è autorizzata,  per
       l'esercizio  finanziario 2005, la spesa di 20  migliaia
       di  euro  (UPB  1.4.1.1.1,  capitolo  108006),  cui  si
       provvede   con   parte  delle  disponibilità   dell'UPB
       4.2.1.5.3, capitolo 215722. Per gli esercizi finanziari
       2006  e  2007  all'onere derivante dal presente  comma,
       valutato  in 20 migliaia di euro per ciascun  anno,  si
       provvede  mediante  riduzione della  spesa  autorizzata
       dall'articolo 4, commi 1 e 2 della legge  regionale  19
       maggio 2005, n. 5.
         26.   Al   comma  1  dell'articolo  39  della   legge
       regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche
       ed   integrazioni,  dopo  le  parole   in  materia   di
       pensionamento  dei  dipendenti regionali'  inserire  le
       parole  fermo restando, per tutti gli atti interessati,
       il periodo minimo di servizio previsto dall'articolo 2,
       comma  secondo, della legge regionale 23 febbraio 1962,
       n. 2. Per le finalità del presente comma è autorizzata,
       per  l'esercizio  finanziario 2005,   la  spesa  di  10
       migliaia di euro (UPB 1.4.1.2.1, capitolo 108007),  cui
       si  provvede  con  parte  delle disponibilità  dell'UPB
       4.2.1.5.3, capitolo 215722. Per gli esercizi finanziari
       2006  e  2007,  all'onere derivante dal presente comma,
       valutato  in 10 migliaia di euro per ciascun  anno,  si
       provvede  mediante  riduzione della  spesa  autorizzata
       dall'articolo 4, commi 1 e 2 della legge  regionale  19
       maggio 2005, n. 5.
         27.  Gli  ASU  ed  i PUC utilizzati dai  consorzi  di
       bonifica  ed  ASI  e  Camere di  commercio,  industria,
       artigianato  e  agricoltura  sono  equiparati  ai  fini
       della stabilizzazione agli ASU e PUC regionali.
         28.  Al personale individuato dall'articolo 76  della
       legge  regionale  1  settembre 1993,  n.  25,  salvi  i
       diritti  acquisiti di cui all'articolo  7  della  legge
       regionale  10  ottobre 1994, n. 38 ed  all'articolo  48
       della  legge  regionale 10 dicembre  2001,  n.  21,  in
       ordine  all'equiparazione  funzionale  ed  economica  è
       riconosciuta  anche quella giuridica. Per  le  finalità
       del  presente  comma  è  autorizzata,  per  l'esercizio
       finanziario 2005, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB
       1.6.1.1.1, capitolo 116012), cui si provvede con  parte
       delle   disponibilità   dell'UPB  4.2.1.5.3,   capitolo
       215722.   Per  gli  esercizi finanziari  2006  e  2007,
       all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200
       migliaia di euro per ciascun anno, si provvede mediante
       riduzione  della  spesa  autorizzata  dall'articolo  4,
       commi 1 e 2 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.
           29.  I  comuni  sono autorizzati ad inquadrare  nei
       propri  ruoli, previa procedura selettiva, il personale
       insegnante  dipendente  dagli enti  locali  addetto  ad
       attività scolastiche integrative o di doposcuola presso
       scuole statali o comunali, il personale educatore degli
       asili  nido  ed  il personale insegnante  della  scuola
       materna, già in servizio presso i comuni o consorzi  di
       comuni,  alla  categoria   D'  mantenendo  il  maturato
       economico delle posizioni economiche orizzontali  negli
       enti,   acquisite  per  effetto  della   contrattazione
       decentrata integrativa di cui al vigente C.C.N.L.
         30.   Per   lo  svolgimento  dei  compiti   e   delle
       attribuzioni  di  cui  all'articolo  65   della   legge
       regionale  6  aprile  1996, n. 16 ed  in  conformità  a
       quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 6
       febbraio 2004, n. 36, il dipartimento regionale foreste
       è autorizzato ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo
       del  Corpo  forestale della Regione,  nelle  qualifiche
       professionali   equivalenti  a  quelle  possedute,   il
       personale  del Corpo forestale dello Stato in  servizio
       in    Sicilia   che   abbia   presentato   domanda   di
       trasferimento ai sensi del predetto articolo 4, comma 7
       lo  stato  giuridico ed economico ed il trattamento  di
       assistenza, previdenza e quiescenza del personale  così
       inquadrato  sono disciplinati dalle norme  relative  al
       personale  del Corpo forestale della Regione;  è  fatto
       salvo  lo  stato giuridico ed economico posseduto  alla
       data     di    inquadramento.    All'onere    derivante
       dall'applicazione  del  presente  comma  si   provvede,
       quanto  agli oneri derivanti dal trattamento  economico
       corrispondente a quello percepito nello Stato,  con  le
       risorse  dallo stesso trasferite alla Regione ai  sensi
       dell'articolo  4,  commi 8 e 9 della legge  6  febbraio
       2004,  n. 36. Al maggiore onere, valutato in 9 migliaia
       di  euro  per l'esercizio finanziario 2005, si provvede
       con   le  disponibilità  dell'UPB  2.4.1.1.1,  capitolo
       150001,  del  bilancio  della Regione  per  l'esercizio
       finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari  2006
       e   2007,   all'onere  derivante  dal  presente  comma,
       valutato  in 108 migliaia di euro per ciascun anno,  si
       provvede  mediante  riduzione della  spesa  autorizzata
       dall'articolo 4, commi 1 e 2 della legge  regionale  19
       maggio 2005, n. 5.
         31.  Per la predisposizione e l'attuazione del  Piano
       di  risanamento dell'aerea ad elevato rischio di  crisi
       ambientale   del   comprensorio  del  Mela,   l'Ufficio
       speciale  per  le  aree  ad elevato  rischio  di  crisi
       ambientale  è  autorizzato ad utilizzare  il  personale
       selezionato in esecuzione del progetto n. 60, ammesso a
       finanziamento  con  decreto del Ministro  dell'ambiente
       del  1990, n. 1150, nell'ambito del  programma  annuale
       1988  di  interventi  per la salvaguardia  ambientale',
       approvato dal CIPE con deliberazione del 5 agosto 1998,
       stipulando  contratti  di  diritto  privato   a   tempo
       determinato  sino al 31 dicembre 2006. Per  far  fronte
       agli  oneri  derivanti dal presente comma, quantificati
       in 400 migliaia di euro, l'Uffiico speciale per le aree
       ad elevato rischio di crisi ambientale è autorizzato ad
       utilizzare  parte delle economie relative alle  risorse
       assegnate  alla Regione con D.P.C.M. 13  novembre  2000
       per  l'esercizio  delle funzioni conferite  in  materia
       ambientale  dal decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
       112.
         32.   Il   comma  4  dell'articolo  13  della   legge
       regionale 31 luglio 2003, n. 10, è così modificato:
          4. Presso ogni reparto di pediatria è assicurata  la
       presenza di uno psicologo, ovvero di un pedagogista del
       ruolo  sanitario che offra assistenza ai bambini ed  ai
       genitori          nell'affrontare          l'esperienza
       dell'ospedalizzazione.'
         33.  Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale
       15  maggio  2000,  n.  10, dopo la parola   previgente'
       inserire  le  parole   nonché  il  personale   di   cui
       all'articolo  12  della  legge regionale  21  settembre
       1990, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni.'
         34.   Al   Comitato  di  redazione   del   notiziario
       regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione  di  cui
       all'articolo 4  ter  della  legge  regionale  4  giugno
       1980,  n.  55,  aggiunto dall'articolo  6  della  legge
       regionale  6 giugno 1984, n. 38, trova applicazione  la
       disposizione  di  cui alla classe  A  del  decreto  del
       Presidente  della Regione siciliana 24 marzo  1995,  n.
       82,  pubblicato nella Gazzetta ufficiale della  Regione
       siciliana,  parte  prima,  n. 30, del  3  giugno  1995.
       All'onere di cui al presente comma si provvede a carico
       delle disponibilità dell'UPB 7.2.1.3.1, capitolo 312525
       del  bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
       2005.
         35.  La  Regione,  gli  enti  locali  ed  i  soggetti
       sottoposti  a  controllo  e  vigilanza  della  Regione,
       possono  provvedere alla modificazione  in  rapporti  a
       tempo  indeterminato dei rapporti  di  lavoro  a  tempo
       determinato,  instauratisi  con  contratti  di  diritto
       privato,  con  i soggetti già utilmente inseriti  nelle
       graduatorie  provinciali presso gli uffici  provinciali
       del lavoro, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge
       regionale  21  dicembre 1995, n. 85 e  dell'articolo  5
       della  legge regionale 26 novembre 2000, n.  24,  sulla
       base  di  apposite procedure selettive  riservate,  per
       titoli  ed  esami,  per  la verifica  delle  specifiche
       idoneità  ed  attitudini  per l'accesso  alle  relative
       qualifiche  oggetto del contratto, sino ad  un  massimo
       del  30  per  cento della programmazione triennale  del
       fabbisogno  del personale e nei limiti delle  dotazioni
       organiche.
         36.  Le  modifiche della natura dei contratti di  cui
       al  comma  4 dell'articolo 25 della legge regionale  29
       dicembre  2003, n. 21, vanno intese nel rispetto  della
       qualifica  posseduta ovvero, in caso di  assunzioni  ai
       sensi   dell'articolo   12,  comma   4,   del   decreto
       legislativo   1   dicembre  1997,  n. 468  e successive
       modifiche  ed  integrazioni, nonché  di  assunzioni  ai
       sensi  dell'articolo  78,  comma  6,  della  legge   23
       dicembre  2000,  n. 388, con inquadramenti  in  profili
       esecutivi  equivalenti a quelli precedentemente  svolti
       ed ascrivibili alla fascia  B' del contratto collettivo
       di lavoro degli enti locali, nella considerazione che i
       contratti  già  stipulati  in  aderenza  alle  esigenze
       dell'ente prevedano o prevedevano mansioni impiegatizie
       e  ferma  restando  la  sussistenza  di  vacanze  nelle
       dotazioni   organiche  e  delle  necessarie   coperture
       finanziarie  a carico dei bilanci dei rispettivi  enti.
       La  presente  disposizione è interpretazione  autentica
       del  comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale  29
       dicembre 2003, n. 21.'
         37.  Nel  rispetto dell'articolo 3 della Costituzione
       e  delle finalità di tutela destinate esclusivamente  a
       categorie omogenee di soggetti, tutti gli inquadramenti
       giuridici      che     discendono     dall'applicazione
       dell'articolo  4  della  legge regionale  13  settembre
       1999,   n.  20,  danno  luogo,  in  deroga  alla  legge
       regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche
       ed  integrazioni,  a  trattamenti  giuridici  eguali  a
       quelli  disciplinati prima dell'entrata  in  vigore  di
       quest'ultima, purché i relativi titoli di studio  siano
       stati  conseguiti prima dell'entrata  in  vigore  della
       legge  regionale   15  maggio  2000,  n.  10.  Per  gli
       esercizi  finanziari  2006 e 2007, all'onere  derivante
       dal  presente comma, valutato in 150 migliaia  di  euro
       per  ciascun anno, si provvede mediante riduzione della
       spesa  autorizzata dall'articolo 4, commi 1 e  2  della
       legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.
            38.   Al  comma  2  dell'articolo  8  della  legge
       regionale   20  gennaio  1999,  n.  5,   e   successive
       modifiche    ed    integrazioni,   dopo    la    parola
        integrazioni'  inserire le parole   anche  qualora  si
       tratti di personale che, alla data di entrata in vigore
       della   presente  legge,  abbia  già  optato   per   il
       prepensionamento e che faccia istanza di reinserimento.
       In   tale   ultimo   caso,  si  riconosce   il   regime
       previdenziale  posseduto alla data dell'istanza,  ferme
       restando le previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della
       legge  regionale  20 gennaio 1999, n. 5,  e  successive
       modifiche   ed  integrazioni,  eccetto  le   previsioni
       dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio  1999,
       n. 5.'
         39.  Il  personale di cui all'articolo  23,  comma  2
       quinquies, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10,
       come  modificato dall'articolo 37 della legge regionale
       26  marzo  2002,  n. 2 e dall'articolo  76,  comma  12,
       lettera  a) della legge regionale 3 dicembre  2003,  n.
       20,  può  essere  trasferito, con le  stesse  modalità,
       anche presso l'Amministrazione regionale.
         40.  Il  personale transitato alla Resais S.p.A.  per
       effetto della legge regionale 28 novembre 2002, n.  21,
       che  in  atto svolge 28 ore lavorative settimanali  può
       essere  impegnato, come indicato nel CUCAL, per 36  ore
       lavorative settimanali.
         41.   Al   comma  7  dell'articolo  55  della   legge
       regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole '31 dicembre
       1998' sono sostituite con le parole '31 dicembre 2005'.

         42.   Nell'ambito  dei  piani  per  gli  insediamenti
       produttivi  e  per le aree artigianali  previsti  dagli
       strumenti  urbanistici comunali e delle aree  ricadenti
       nei   piani  regolati  dei  consorzi  per  lo  sviluppo
       industriale,   in   alternativa   alle   procedure   di
       acquisizione pubblica dei terreni mediante esproprio  e
       successive cessioni dei lotti, le imprese ed i consorzi
       di  imprese di cui all'articolo 57 (cui riservare il 30
       per   cento  per  aree  attrezzate)  possono   chiedere
       direttamente, per l'insediamento delle proprie attività
       con istanza assistita da idonee garanzie estese a tutti
       gli  oneri  espropriativi  e  compatibilmente  con  gli
       indirizzi  programmatici dei  comuni  e  dei  consorzi,
       l'assegnazione e l'espropriazione in proprio favore  di
       aree specificamente individuate. In tale ipotesi l'ente
       espropriante attiva le procedure, anche avvalendosi  di
       liberi  professionisti  scelti da  un  apposito  elenco
       istituito dall'ente medesimo, senza onere finanziario a
       carico  del  proprio bilancio, su impulso  dell'impresa
       richiedente,  la quale corrisponde al proprietario  del
       terreno    direttamente   il   prezzo    di    acquisto
       corrispondente    all'ammontare    dell'indennità    di
       esproprio  e si fa carico di ogni altra spesa  relativa
       alla procedura espropriativa.
         43.   Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  dei
       progetti relativi agli interventi cofinanziati  con  il
       POR   Sicilia  2000-2006,  con  i  Programmi  operativi
       nazionali  o con regimi di aiuto alle imprese  previsti
       dalla  normativa  regionale, le  disposizioni  previste
       dall'articolo 35 della legge regionale 7  agosto  1997,
       n.  30, relative agli insediamenti produttivi in  verde
       agricolo, si applicano agli insediamenti produttivi  in
       zona  industriale  o  artigianale da  realizzare  senza
       lottizzazione e lotto minimo. La predetta   deroga  non
       si applica nelle aree ASI.
         44.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
       foreste, di concerto con l'Assessorato regionale per il
       lavoro,   autorizza  i  Consorzi   di   bonifica,   che
       gestiscono  opere pubbliche demaniali finalizzate  alla
       distribuzione   collettiva  delle   acque   in   favore
       dell'agricoltura,  a  stipulare  contratti  di  diritto
       privato   quinquennale  per  la   stabilizzazione   del
       precariato  in  servizio presso gli  enti  medesimi  da
       almeno  cinque  anni con avviamento in conformità  alla
       legislazione  all'epoca vigente. Tale  personale  viene
       assimilato nel trattamento economico e giuridico, nella
       procedura  di  stabilizzazione e  nella  copertura  dei
       relativi  costi a quello analogo in servizio  presso  i
       diversi   rami   dell'Amministrazione   regionale.   La
       relativa  spesa, pari a 1.000 migliaia  di  euro,  è  a
       carico  del  Fondo unico del precariato, istituito  con
       l'articolo  71 della legge regionale 28 dicembre  2004,
       n. 17.
         45.  Per  le  finalità istituzionali dei dipartimenti
       bilancio  e tesoro, finanze e credito e corpo regionale
       delle miniere si applicano le disposizioni previste dal
       comma  6  dell'articolo  7 del decreto  legislativo  30
       marzo   2001,   n.  165  e   successive  modifiche   ed
       integrazioni.  Per  le finalità del  presente  comma  è
       autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa
       di  200  migliaia di euro, di cui 100 migliaia di  euro
       per il dipartimento corpo regionale delle miniere e  50
       migliaia di euro per ciascuno dei dipartimenti bilancio
       e tesoro e finanze e credito. Cui si provvede con parte
       delle   disponibilità   dell'UPB  4.2.1.5.3,   capitolo
       215722.
         46.  Le  opere di bonifica e di irrigazione  eseguite
       dall'ESA  e già gestite dalla cooperativa Jato  vengono
       trasferite, per la gestione, al consorzio di Bonifica 2
       Palermo  competente  per territorio.  Il  Consorzio  di
       Bonifica  2  Palermo  è autorizzato  ad  utilizzare  il
       personale in servizio alla data del 30 giugno 2005, che
       abbia almeno un anno di anzianità presso la cooperativa
       Jato,  con le modalità previste dell'articolo  3  della
       legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76. Il Consorzio di
       Bonifica   2   Palermo  è,  altresì,   autorizzato   ad
       utilizzare  gli operai stagionali che abbiano  prestato
       la  loro  opera alle dipendenze della cooperativa  Jato
       sino  alla  data del 30 giugno 2005 per  un  numero  di
       giornate  valide ai fini previdenziali non inferiore  a
       quelle   effettivamente  prestate  presso   la   stessa
       Cooperativa nell'anno 2004.

         47.   L'articolo 13 della legge regionale 20  giugno,
       1997,  n.  19, va interpretato nel senso che fin  dalla
       sua  entrata  in  vigore  si intende  ad  ogni  effetto
       abrogato  l'articolo 5 della legge regionale 26  agosto
       1992,  n.  7. E' fatta salva l'interpretazione  di  cui
       all'articolo  1 della legge regionale 9 dicembre  2004,
       n. 16.
         48.  Il  comma  2  dell'articolo 26  della  legge   3
       agosto  1999, n. 265, così come recepito  dal  comma  2
       dell'articolo  22  della  legge  regionale 23  dicembre
       2000,  n. 30, si applica a far data dalla pubblicazione
       della legge 3 agosto 1999, n. 265.
         49.   Al   registro  generale  di  cui  al  comma   1
       dell'articolo 7 della legge regionale  7 giugno1994, n.
       22, possono iscriversi anche i consorzi costituiti,  in
       prevalenza,  da  organizzazioni  di  volontariato.   Le
       organizzazioni di volontariato devono rappresentare non
       meno   del  70  per  cento  del  consorzio.  Ai   sensi
       dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1994, n.
       22  la  iscrizione nel registro generale  è  condizione
       necessaria   per    accedere   alla   stipulazione   di
       convenzioni  con lo Stato, la Regione, gli enti  locali
       ed  altri  enti  pubblici o strutture  pubbliche,   per
       accedere  a  contributi dello Stato, della Regione,  di
       enti  locali  o  di istituzioni pubbliche,  per  fruire
       delle   agevolazioni  fiscali.  L'iscrizione,   secondo
       l'attuale  formulazione  dell'articolo  7  della  legge
       regionale  7  giugno  1994, n.  22,  è  riservata  alle
       organizzazioni di volontariato operanti nel  territorio
       regionale ed effettivamente in attività.
         50.  L'indennità di cui all'articolo 12  del  decreto
       del  Presidente della Regione 18 ottobre 2001,  n.  19,
       spetta  anche ai sindaci che per loro scelta non  hanno
       percepito l'indennità mensile di funzione.
         51.   L'Assessorato  regionale  del   lavoro,   della
       previdenza  sociale, della formazione  professionale  e
       dell'emigrazione  è autorizzato a concedere  agli  enti
       locali   che   versano  in  condizioni  strutturalmente
       deficitarie,  che  provvedono alla stabilizzazione  dei
       lavoratori    destinatari   del   regime    transitorio
       finanziati  con oneri a carico del bilancio  regionale,
       il  contributo  di cui all'articolo 2, comma  1,  della
       legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, elevato  a  40
       mila  euro, nei limiti delle risorse assegnate al fondo
       unico  per  il  precariato istituito con l'articolo  71
       della  legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e purché
       il  contributo  medesimo venga destinato  a  coprire  i
       costi   relativi   al   personale  stabilizzato.   Tale
       disposizione trova applicazione anche nei confronti  di
       quei    comuni    che   non   hanno   proceduto    alla
       stabilizzazione   dei  lavoratori,   ancorché   abbiano
       beneficiato del predetto contributo.
         52.  Dopo  l'articolo  12 della  legge  regionale  31
       luglio 2003, n. 10, è aggiunto il seguente articolo:
          Art. 12 bis - Affidamento servizi di formazione,  di
       aggiornamento professionale e di assistenza  tecnica  -
       1.  Per lo svolgimento delle attività di formazione, di
       aggiornamento  professionale e di  assistenza  tecnica,
       ivi compresa quella degli operatori dei distretti socio-
       sanitari,  l'Assessore regionale per  la  famiglia,  le
       politiche  sociali e le autonomie locali può avvalersi,
       qualunque  sia la loro denominazione, di organismi  nei
       cui  confronti  sussista un rapporto di partecipazione,
       di   associazione  o  di  adesione  concordata  con  la
       Regione.
         53.  L'avvalimento di cui al comma 52  è  sostitutivo
       della vigente disciplina in materia.'.
         54.   Per   gli  immobili  di  edilizia  residenziale
       pubblica per i quali siano in corso o siano programmati
       opere   di   manutenzione   straordinaria   gli    enti
       proprietari  procedono alla dismissione degli  immobili
       sempre  che  i  beneficiari abbiano i titoli   previsti
       dalle norme, riservandosi si richiedere agli acquirenti
       eventuali quote loro dovute per le opere realizzate.
         55.   Al   fine  di  consentire  la  definizione   di
       contenziosi  esistenti  presso  il  CIAPI  di  Palermo,
       l'Assessore  regionale  per il  lavoro,  la  previdenza
       sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  è
       autorizzato  ad  erogare  al  CIAPI  di  Palermo,   per
       l'esercizio finanziario 2005, la somma di 200  migliaia
       di  euro  (UPB  7.4.1.3.2,  capitolo  321703),  cui  si
       provvede   con   parte  delle  disponibilità   dell'UPB
       4.2.1.5.3, capitolo 215722.
         56.  L'articolo 114 della legge regionale  16  aprile
       2003, n. 4, va inteso nel senso che al Presidente ed ai
       consiglieri  compete rispettivamente il  75  per  cento
       dell'indennità  del presidente e degli assessori  della
       provincia regionale in cui ha sede l'Ente. Il  compenso
       spettante ai collegi dei revisori è equiparato a quello
       del collegio dei revisori della provincia regionale  in
       cui ha sede l'Ente.
         57.   L'Assessorato  regionale  del   lavoro,   della
       previdenza  sociale, della formazione  professionale  e
       dell'emigrazione, nell'ambito delle proprie funzioni in
       materia  di  politiche  del lavoro,  della  tutela  dei
       lavoratori  e delle competenze in materia di  politiche
       sociali  e  previdenziali, è autorizzato ad  avvalersi,
       mediante apposita convenzione, di Italia lavoro Sicilia
       S.p.A.,  società costituita ai sensi dell'articolo  105
       della  legge  regionale 3 maggio 2001,  n.  6.  Per  la
       promozione  e  la gestione delle attività riconducibili
       agli  ambiti  di cui al presente comma, i  dipartimenti
       dell'Amministrazione  regionale  possono  avvalersi  di
       Italia   lavoro  Sicilia  S.p.A.,  di  intesa  con   la
       Presidenza  della  Regione, nel rispetto  dell'articolo
       105  della legge regionale  3 maggio 2001, n. 6 e della
       suddetta  convenzione.  Per le  finalità  del  presente
       comma  è  autorizzata, quale contributo agli  oneri  di
       funzionamento  ed  ai costi generali  di  struttura  in
       favore di  Italia lavoro Sicilia S.p.A., la spesa di 50
       migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 320519),  cui
       si  provvede  con  parte  delle disponibilità  dell'UPB
       4.2.1.5.3,   capitolo  215722.   Per    gli    esercizi
       finanziari   2006   e  2007,  all'onere  derivante  dal
       presente  comma, valutato in 50 migliaia  di  euro  per
       ciascun  anno,  si  provvede mediante  riduzione  della
       spesa  autorizzata dall'articolo 4, commi 1 e 2,  della
       legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.

         58.   Entro   i   limiti  della  dotazione   organica
       esistente  alla data dell'1 maggio 2005, la  Fondazione
       orchestra  sinfonica siciliana e l'Ente Teatro  Massimo
       Vincenzo   Bellini  di  Catania  sono   autorizzati   a
       trasformare   i   contratti  a  tempo  determinato   in
       contratti   a  tempo  indeterminato  per  i  lavoratori
       appartenenti all'area artistica purché gli stessi siano
       stati   assunti  con  apposite  selezioni  ed   abbiano
       prestato  servizio per almeno dodici mesi dalla  stessa
       data.

         59.  In  caso  di ricovero ospedaliero  di  cittadini
       riconosciuti dalla vigente normativa appartenenti  alla
       categoria  dei  ciechi  di guerra  che,  per  causa  di
       servizio  di  guerra, per fatti di guerra  o  attinenti
       alla guerra, per cause di servizio militare e per fatti
       attinenti le esercitazioni militari in tempo  di  pace,
       per  le conseguenze provocate da attentati di eversione
       politica  e  da armi e residuati esplosivi,  chimici  e
       batteriologici,  abbiano riportato  minorazioni  visive
       ascrivibili  alla  prima  categoria  della  Tabella   A
       annessa  al  D.P.R.   23  dicembre  1978,  n.   915   e
       successive modifiche, a decorrere dalla data di entrata
       in   vigore  della  presente  legge,  tutti  i  presidi
       ospedalieri  pubblici  e privati  operanti  in  Sicilia
       assicurano  a  tali soggetti, per l'intera  durata  del
       ricovero,  l'assistenza familiare  continua  in  deroga
       agli orari di visita dei parenti e, ove possibile,  due
       stanze  interamente destinate agli appartenenti a  tale
       categoria   protetta   per   la   relativa   assistenza
       ospedaliera.
         60.  Ai  contratti di ricerca in essere  per  effetto
       dell'articolo   12  bis  del  decreto  legislativo   30
       dicembre 1992, n. 502, si applicano le disposizioni  di
       cui  all'articolo 9, comma 5, della legge regionale  15
       maggio 2000, n. 10.
         61.  L'azienda  ospedaliera Umberto I di  Siracusa  è
       autorizzata  ad  immettere  in  ruolo  i  vincitori  di
       concorso   di  collaboratore  sanitario  di  cui   alla
       delibera aziendale n. 86 del 6 giugno 2002.

         62.  E' abrogato l'articolo 11 della  legge regionale
       20 gennaio 1999, n. 5.
         63.  L'articolo  32  del decreto legge  30  settembre
       2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge
       24  novembre 2003,  n. 326,  e successive modifiche  ed
       integrazioni, si applica nella Regione con le  seguenti
       sostituzioni, modifiche ed integrazioni:
         a)  al  comma 25, dopo le parole  3.000 metri  cubi',
       sono   aggiunti   i  seguenti  periodi:    E'   altresì
       consentita   la  sanatoria  edilizia   per   le   nuove
       costruzioni  di  tipo  non residenziale  che  risultino
       ultimate  entro  il  31 marzo 2003 e  che  abbiano  una
       cubatura  non  superiore a 3.000 mc.  Ciascun  soggetto
       legittimato a richiedere il titolo abilitativo edilizio
       in   sanatoria   non  può,  comunque,  attraverso   più
       richieste,   conseguire  la  sanatoria   edilizia   per
       costruzioni  non  residenziali che superano  il  limite
       volumetrico di 3.000 mc';
         b)  alla  lettera d)  del  comma 27, dopo  la  parola
        urbanistici'  sono aggiunte le parole  e per le  quali
       non   venga  acquisito  parere  favorevole   da   parte
       dell'amministrazione preposta alla tutela del  vincolo.
       Non  può  comunque  essere  rilasciata  la  concessione
       edilizia  in sanatoria per le opere che ricadono  nelle
       predette  zone  vincolate qualora il  vincolo  comporta
       inedificabilità  assoluta o quando l'opera  costituisce
       grave pregiudizio per la tutela del vincolo stesso.'.
         64.  In  applicazione  dell'articolo  32,  comma  26,
       lettera  b),  del  decreto legge 30 settembre 2003,  n.
       269,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24
       novembre  2003,  n.  326  e  successive  modifiche   ed
       integrazioni,  è  sempre ammessa la sanatoria  edilizia
       anche  per  le tipologie di illecito 4, 5 e  6  di  cui
       all'Allegato  1, Tabella C, relative ad  opere  abusive
       ultimate entro il 31 marzo 2003. Il rilascio del titolo
       abilitativo  in  sanatoria è  subordinato  agli  stessi
       adempimenti ed oneri previsti per le medesime tipologie
       di illecito di cui al comma 26, lettera a) del predetto
       articolo 32.
         65.  Qualora  l'opera abusiva sia stata costruita  in
       zona   soggetta  a  vincoli  speciali  a   tutela   del
       territorio  o di beni culturali, ambientali, paesistici
       o  archeologici, il parere dell'autorità preposta  alla
       gestione  del  vincolo  è  richiesto,  ai  fini   della
       concessione  o  autorizzazione in sanatoria,  solo  nel
       caso  in  cui  il vincolo in atto esistente  sia  stato
       apposto  antecedentemente alla realizzazione dell'opera
       abusiva.
         66.   Le  disposizioni di cui ai commi da  62   a  65
       trovano,  altresì,  applicazione  anche per le  istanze
       già  presentate  e  per le quali  il  richiedente   non
       avesse   già  proceduto  al  pagamento  degli   importi
       restanti a titolo di oblazione, in tal caso le modalità
       di  pagamento della seconda e terza rata devono  essere
       rimesse nei termini dei commi 5 e 6.
         67.  Fermo  restando il pagamento del  30  per  cento
       dell'oblazione   contestualmente   alla   presentazione
       dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia
       in  sanatoria,  e quant'altro previsto dall'Allegato  1
       all'articolo  32  del decreto legge 30 settembre  2003,
       convertito  con modificazioni dalla legge  24  novembre
       2003,  n. 326, e  successive modifiche ed integrazioni,
       l'importo  restante dell'oblazione deve essere  versato
       per importi uguali nei seguenti termini:
         a) seconda rata entro il 31 marzo 2006;
         b) terza rata entro il 30 giugno 2006.
         68.   Il   pagamento  degli  oneri  concessori   deve
       avvenire  secondo  le modalità di cui  all'articolo  24
       della  legge regionale  5  novembre 2004, n. 15.
         69.  All'articolo 9 della legge regionale 29 novembre
       2005,  n. 15, dopo le parole  opere pubbliche' inserire
       le parole  e delle iniziative private'.
         70.  Al  fine  di  dotare  gli  edifici  di  spazi  e
       strutture   adeguati  alle  esigenze  abitative   delle
       persone  handicappate gravi ivi residenti sono previste
       le  successive disposizioni. Per gli edifici  esistenti
       alla  data  di entrata in vigore della presente  legge,
       ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo  B,
       C ed E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
       1444,  sono consentiti, anche in deroga agli indici  di
       zona  previsti  dagli  strumenti  urbanistici  vigenti,
       interventi di ampliamento della volumetria nella misura
       massima  di 120 mc, realizzati in aderenza agli edifici
       esistenti. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al
       comma 2, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e
       culturali,  quelle  previste  dalla  normativa  vigente
       sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini
       e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti,
       nonché  gli  eventuali  vincoli  igienico-sanitari  che
       vietano ogni tipo di nuova edificazione. La domanda per
       il  rilascio  della  concessione edilizia  deve  essere
       corredata di:
         a)   una   certificazione  medica  rilasciata   dalle
       aziende unità sanitarie locali territoriali, attestante
       la situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo
       3, comma 3,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della
       persona   ivi   residente,   con  l'indicazione   delle
       condizioni   necessarie   a   garantire   il   completo
       soddisfacimento delle esigenze abitative delle  persone
       handicappate;
         b)   una  dettagliata  relazione,   a  firma  di   un
       progettista   abilitato,   accompagnata    da    idonea
       rappresentazione  grafica dello  stato  di  fatto,  che
       attesti  l'impossibilità  tecnica  di  reperire   spazi
       adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza,  e  il
       relativo progetto.
         71.   All'atto   del   rilascio   della   concessione
       edilizia,  sulle  volumetrie realizzate  ai  sensi  del
       presente    articolo,   è   istituito   a   cura    del
       concessionario un vincolo di durata triennale  che  non
       consente  la  variazione della destinazione  d'uso,  la
       vendita  e  la   locazione a soggetti non portatori  di
       handicap,  da trascriversi presso la conservatoria  dei
       registri immobiliari.
         72.  Le  disposizioni dell'articolo  20  della  legge
       regionale 30 aprile 2003, n. 4, si  applicano anche  su
       aree   o  immobili  del  demanio  marittimo  avuti   in
       concessione o locazione.
         73.  Alla  lettera  f) del comma 2  dell'articolo  22
       della  legge  regionale  27  dicembre  1978,  n.  71  e
       successive  modifiche ed integrazioni, aggiungere  dopo
       le  parole   ad  esclusione di  quanto  previsto  dalla
       lettera  c)'  le  parole  e ad eccezione  dei  progetti
       ammessi  a  finanziamento pubblico secondo i bandi  del
       POR  Sicilia, nel cui caso la distanza può essere anche
       di 50 metri.'.
         74.   All'articolo  22  della  legge   regionale   27
       dicembre  1978,   n.  71  e  successive  modifiche   ed
       integrazioni è aggiunto il seguente comma:
          3  bis.  Previa autorizzazione delle amministrazioni
       competenti,   nelle  zone  di  verde   agricolo,   sono
       consentiti insediamenti di carattere sportivo e per  il
       tempo libero, sia ad iniziativa imprenditoriale privata
       che pubblica'.
          3  ter.  Le  disposizioni di  cui  al  comma  1  del
       medesimo articolo non si applicano nelle aree destinate
       a verde agricolo ricadenti in tutte le zonizzazioni dei
       parchi   regionali  e  delle  riserve  naturali   della
       Regione.

         75.  I consorzi di cui alla legge regionale 4 gennaio
       1984,  n.  1, concedono autorizzazioni in sanatoria  ai
       soggetti che non abbiano ottemperato alla data  del  30
       giugno  2005  agli  obblighi  di  cui   al   comma    7
       dell'articolo  23 della legge regionale 4  gennaio1984,
       n.  1, ad eccezione dell'obbligo di realizzare entro  i
       termini  previsti lo stabilimento. L'autorizzazione  in
       sanatoria   è   rilasciata   anche   in   presenza   di
       provvedimenti di revoca tranne il caso in cui il  lotto
       sia stato riassegnato ad altri operatori economici.
         76.  Per  le  finalità del comma 75, gli  interessati
       presentano  entro novanta giorni dalla data di  entrata
       in  vigore  della  presente legge  apposita  domanda  e
       versano  una penale pari al prezzo attuale di  cessione
       del  lotto determinata ai sensi dell'articolo 25  della
       medesima legge regionale 4 gennaio1984, n. 1.

         77.  Al  personale  del comparto  regionale,  di  cui
       all'articolo  24 della legge regionale 15 maggio  2000,
       n.  10  reinquadrato ai sensi della legge regionale  26
       marzo 2002, n. 2, articolo 127, comma 2, è riconosciuta
       l'anzianità   di   servizio  dalla   data   del   primo
       inquadramento  nel  ruolo  di  provenienza.  I  servizi
       riconosciuti  sono ricongiunti dall'Amministrazione  di
       appartenenza   su   richiesta  degli   aventi   diritto
       formulata  ai  sensi  dell'articolo  2  della  legge  7
       febbraio  1979,  n.  29, secondo le  modalità  previste
       dall'articolo 76 della legge 23 dicembre 2000, n.  388.
       Per  le finalità del presente comma è autorizzata,  per
       l'esercizio  finanziario 2005, la spesa di 20  migliaia
       di  euro  (UPB  1.4.1.1.1,  capitolo  108006),  cui  si
       provvede   con   parte  delle  disponibilità   dell'UPB
       4.2.1.5.3, capitolo 215722. Per gli esercizi finanziari
       2006  e  2007, all'onere derivante dal presente  comma,
       valutato  in 20 migliaia di euro per ciascun  anno,  si
       provvede  mediante  riduzione della  spesa  autorizzata
       dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale  19
       maggio 2005, n. 5.
         78.   Al   personale  non  ricompreso  nel   comparto
       regionale  di  cui al comma 77, reinquadrato  ai  sensi
       della  legge  regionale 26 marzo 2002, n.  2,  articolo
       127,  comma  2  può essere riconosciuta l'anzianità  di
       servizio  dalla data del primo inquadramento nel  ruolo
       di  provenienza  previo  atto deliberativo  dell'organo
       esecutivo   dell'ente   di  appartenenza.   I   servizi
       riconosciuti      possono      essere       ricongiunti
       dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta degli
       aventi diritto formulata ai sensi dell'articolo 2 della
       legge  7  febbraio  1979, n. 29,  secondo  le  modalità
       previste dall'articolo 76 della legge 23 dicembre 2000,
       n.33.

         79.  E'  consentita  l'assunzione  degli  impegni   a
       valere  sulle  autorizzazioni di spesa  disposte  dalla
       presente   legge   oltre  la  chiusura   dell'esercizio
       finanziario  2005 e comunque non oltre 15 giorni  dalla
       data di pubblicazione della medesima»

   Comunico  che  sono  stati  presentati  dagli  onorevoli  Raiti,
  Forgione,  Liotta e Morinello gli emendamenti da  n.  1.1  al  n.
  1.86.
   Dichiaro  decaduti  gli emendamenti da 1.1 a  1.45  per  assenza
  dall'Aula dei firmatari.

    MICCICHE'   Signor  Presidente, faccio presente  che  c'era  un
  emendamento modificativo, il numero 1.46, all'articolo  1,  comma
  38, relativamente allo stralcio XIII.

    PRESIDENTE    Onorevole   Miccichè,   possiamo   votarlo   come
  emendamento aggiuntivo.

    MICCICHE'  Chiedo di parlare per illustrarlo.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    MICCICHE'      Signor    Presidente,    onorevoli     colleghi,
  l'emendamento recita che  comunque tale inserimento  in  servizio
  non   produrrà   effetti  economici  aggiuntivi  a   favore   del
  richiedente,  né alcun onere economico aggiuntivo a carico  della
  Regione siciliana .
   Infatti,  c'è  pure  il  rischio che si  incorra  nel  possibile
  annullamento   che,   nuovamente,  potrà  essere   disposto   dal
  Commissario...  tale  emendamento,  salva  piuttosto  l'efficacia
  della norma...

    PRESIDENTE    Onorevole   Miccichè,   lo   consideriamo    come
  aggiuntivo   e,   in  tal  senso,  gli  Uffici  procederanno   al
  coordinamento.  Lo  pongo pertanto in votazione.  Il  parere  del
  Governo?

     CASCIO  assessore per il territorio e l'ambiente. Contrario.

    PRESIDENTE  Il parere della Commissione?

    SAVONA  vicepresidente della Commissione. Contrario.

    PRESIDENTE   Chi è contrario resti seduto, chi è favorevole  si
  alzi.

                          (Non è approvato)

   Gli emendamenti da n. 1.47 a n. 1.86 decadono per assenza
  dall'Aula dei firmatari.
   Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto,
  chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                              «Art. 2.

   1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta  ufficiale
  della  Regione  siciliana ed entrerà in vigore il  giorno  stesso
  della sua pubblicazione.
   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
  osservare come legge della Regione».

   Comunico  che  sono  stati  presentati  dagli  onorevoli  Raiti,
  Forgione, Liotta, e  Morinello gli emendamenti 2.1 e 2.2.
   Gli emendamenti decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

   Pongo  pertanto  in  votazione l'articolo 2.  Chi  è  favorevole
  resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Onorevoli  colleghi,  naturalmente  confermiamo  che  tutte   le
  autorizzazioni  di  spesa andranno  poi collegate  con  la  legge
  finanziaria.  Possiamo  dunque procedere  all'esame  della  legge
  finanziaria.   Come  d'accordo,  in  questa   fase   avverrà   la
  discussione generale, avendo spostato la medesima all'articolo 1.
   Sospendo  brevemente  la  seduta,  al  fine  di  coordinare  gli
  interventi,  con  la  ripresa  della discussione  sull'articolato
  della legge finanziaria.

    (La seduta, sospesa alle ore 18.00, è ripresa alle ore 18.11)

   La seduta è ripresa.

    PRESIDENTE  Onorevoli colleghi, data la mole degli  emendamenti
  presentati  alla  finanziaria, alcuni deputati  hanno  ipotizzato
  l'opportunità  di  un  riesame  della  Commissione  Bilancio  per
  vedere, anche alla luce degli stralci approvati, quali siano  gli
  emendamenti che non hanno più motivo d'essere in quanto assorbiti
  dai disegni di legge approvati.
   Ho  informato il Presidente dell'Assemblea, il quale ritiene  di
  convocare  una Conferenza dei Presidenti dei gruppi  parlamentari
  nel  suo  ufficio per concordare le fasi successive, sia  per  la
  seduta  di  questa sera, che per il prosieguo dei lavori  d'Aula,
  partendo  dal presupposto che è, altresì, opportuno e  necessario
  consentire agli uffici una rapida verifica degli emendamenti che,
  ripeto, non hanno più motivo d'essere.


   Presidenza del vicepresidente Fleres


                 Sull'andamento dei lavori dell'Aula

    SPAMPINATO  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SPAMPINATO   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,   stiamo
  vivendo  ancora una volta una triste pagina di questo  Parlamento
  siciliano.
   Intervengo  con  rabbia,  nel  rispetto  del  Regolamento,   per
  l'impotenza  di  esercitare quello che è un diritto  di  tutti  i
  deputati,   ovvero   il  rispetto  della  dignità   personale   e
  istituzionale  del  Parlamento,  diritto  che  è  stato  svenduto
  nell'interesse di singole e  piccole questioni.
   E'  stata  svenduta  la  dignità perché  abbiamo  permesso,  per
  piccoli  interessi  di bottega, che si esercitasse  un  ulteriore
  strappo al decoro di questo Parlamento
   Mi  auguro,  signor  Presidente, che  l'eccessivo  zelo  che  ha
  caratterizzato   questa  seduta,  mi  riferisco   alla   sospetta
  puntualità   nell'orario di apertura - così come lo  è  stata  in
  altre occasioni - possa diventare la regola e non l'eccezione, ed
  essere   utilizzata  evitando  che  cinque  parlamentari  possano
  chiedere il rispetto del numero legale: infatti, un'Aula vuota ha
  approvato 17 disegni di legge che sono vergognosi per la tutela e
  la dignità di questo Parlamento
   Ci  si  è nascosti dietro il vessillo dell'autonomia che non  ha
  nulla  a  che vedere con questa vicenda. Si è detto che  dovevamo
  rivendicare   l'autonomia  del  Parlamento  nei   confronti   del
  Commissario  della  Stato  quando,  invece,  non  abbiamo   fatto
  nient'altro  che  riprodurre  norme già  contestate,  giustamente
  impugnate per la maggior parte di esse.
   Mi  chiedo cosa succederà, per esempio, nello stralcio 17 quando
  il  Commissario  dello Stato, almeno in parte, lo  impugnerà.  Ci
  riproporrete  asetticamente  un  altro  disegno  di  legge   dove
  verranno  ripresentate le norme impugnate? E andremo  avanti  con
  questo  nuovo  andazzo,  con  questa  nuova  stagione  di   falsa
  rivendicazione di autonomia?

    LO MONTE. Nel frattempo ci sarà un altro Parlamento.

    SPAMPINATO   Ci sarà un nuovo Parlamento, me lo  auguro,  e  mi
  auguro  -  e  chiudo  con questo auspicio -  che  mai  una  nuova
  maggioranza ed un nuovo Esecutivo possano utilizzare questi mezzi
  per portare avanti la propria azione di Governo.
   Se  c'è  un'azione  di  governo di  cui  si  va  fieri,  bisogna
  portarla  avanti,  attraverso  l'attività  parlamentare,  a  viso
  aperto  e  non nascosti dietro le rivendicazioni di  autonomia  e
  dietro  le  pieghe  di  un  Regolamento che  ha  favorito  questo
  ulteriore e vergognoso colpo di mano.

    PRESIDENTE   Onorevoli colleghi, è convocata la Conferenza  dei
  Presidenti dei gruppi parlamentati nell'ufficio del Presidente Lo
  Porto alle ore 18,30; successivamente riprenderà la seduta d'Aula
  per le comunicazioni delle determinazioni che saranno assunte.
   La seduta è sospesa.

    (La seduta, sospesa alle ore 18.15, è ripresa alle ore 19.35)

  La seduta è ripresa.

    PRESIDENTE  Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a  martedì
  17  gennaio  2006,  alle  ore 19.45 con il  seguente  ordine  del
  giorno:


   Presidenza del vicepresidente Fleres


   I   - COMUNICAZIONI
  II   - LETTURA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 83,
  LETTERA D), E 153 DEL REGOLAMENTO INTERNO, DELLA MOZIONE:

         N. 471 -   ''Interventi urgenti per la revoca o per  una
                 sostanziale  modifica del decreto del  Consiglio
                 dei Ministri del 29 dicembre 2005 per il mancato
                 inserimento  di  alcuni porti  siciliani  tra  i
                 dodici   individuati   a  rilevanza   nazionale,
                 europea e internazionale.''

                        VILLARI - ZAGO - DE BENEDICTIS - SPEZIALE
                                                        PANARELLO

       III   -  RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELL'ASSEMBLEA
         REGIONALE SICILIANA PER L'ANNO 2004 (DOC.  N.  128)
  IV   - PROGETTO DI BILANCIO INTERNO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
  SICILIANA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 (DOC.  N.  127)
  V   - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

         1)  - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
             siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
             Commissario dello Stato. Primo stralcio". (n. 1095 - I
             Stralcio/A) (Seguito)

  2)  - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
  siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
  Commissario dello Stato. Secondo stralcio". (n. 1095 - II
  Stralcio/A) (Seguito)
  3)  - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
  siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
  Commissario dello Stato. Terzo stralcio". (n. 1095 - III
  Stralcio/A) (Seguito)
  4)  - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
  siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
  Commissario dello Stato. Quarto stralcio". (n. 1095 - IV
  Stralcio/A) (Seguito)
  5)  - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
  siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
  Commissario dello Stato. Quinto stralcio". (n. 1095 - V
  Stralcio/A) (Seguito)
  6)  - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
  siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
  Commissario dello Stato. Sesto stralcio". (n. 1095 - VI
  Stralcio/A) (Seguito)
  7)  - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
  siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
  Commissario dello Stato. Settimo stralcio". (n. 1095 - VII
  Stralcio/A) (Seguito)
  8)  - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
  siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
  Commissario dello Stato. Ottavo stralcio". (n. 1095 - VIII
  Stralcio/A) (Seguito)
  9)  - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale
  siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal
  Commissario dello Stato. Nono stralcio". (n. 1095 - IX
  Stralcio/A) (Seguito)

        10)  - Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea
             regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed
             impugnate dal Commissario dello Stato. Decimo stralcio ". (n.
             1095 - X Stralcio/A) (Seguito)

  11)  - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea
  regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed
  impugnate dal Commissario dello Stato. Undicesimo stralcio". (n.
  1095 - XI Stralcio/A) (Seguito)
  12)  - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea
  regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed
  impugnate dal Commissario dello Stato. Dodicesimo stralcio". (n.
  1095 - XII Stralcio/A) (Seguito)
  13)  - "Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea
  regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed
  impugnate dal Commissario dello Stato. Tredicesimo stralcio". (n.
  1095 - XIII Stralcio/A) (Seguito)
  14)  - "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno
  2006." (nn. 1066-1094-1096/A) (Seguito)

        15)  - "Bilancio di previsione della Regione siciliana per
             l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio
             2006/2008."  (nn. 1067-1094-1096/A)  (Seguito)

       VI   - DISCUSSIONE DELLA MOZIONE:

         N. 467 -   Provvedimenti  urgenti  per  la  tutela   dei
                 lavoratori della Cogema di Priolo.

                 SBONA - ACANTO - BASILE  -  SCALICI    ORTISI  -
                                                    DE BENEDICTIS

       VII   -  DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

         1)  -  Istituzione di un ulteriore turno elettorale autunnale per
             il rinnovo degli organi dei Comuni e delle Province della
             Regione. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto
             2002, n. 7 . (n. 977/A) (Seguito)

         2)  -   Istituzione di poli turistici all'interno dei parchi
             dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie . (nn. 986-987/A)

  3)  -   Interventi per la valorizzazione turistica, fruizione e
  conservazione delle opere della  Fiumara d'arte .  (n. 1003/A)
  4)  -   Norme per la promozione della Fondazione  The Brass
  Group' .  (n. 998/A)
  5)  -   Disposizioni finanziarie urgenti e per la
  razionalizzazione dell'attività amministrativa .  (n. 151-Norme
  stralciate II/A)

       VIII   - VOTAZIONE FINALE DEL DISEGNO DI LEGGE:
         - Disciplina   della  raccolta,  commercializzazione   e
             valorizzazione dei funghi epigei spontanei . (nn. 908-812- 6/A)

       IX   - ELEZIONE DELLE COMMISSIONI LEGISLATIVE PERMANENTI E DELLA
         COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE QUESTIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA'
         DELL'UNIONE EUROPEA

       X   - ELEZIONE DI DEPUTATI SEGRETARI

                  La seduta è tolta alle ore 19.37

        Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 21.20

                     DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
                            Il Direttore
                     Dott.ssa  Iolanda Caroselli