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Resoconto d'Aula della Seduta n. 358 di giovedì 23 febbraio 2006
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   Presidenza del vicepresidente Fleres


   BALDARI, segretario f.f., dà lettura del processo verbale  della
  seduta  precedente  che,  non sorgendo osservazioni,  si  intende
  approvato.

                               Congedi

    PRESIDENTE  Comunico che hanno chiesto congedo per la  presente
  seduta gli onorevoli Moschetto e Vitrano.
   L'Assemblea ne prende atto.

   Comunica  altresì che l'onorevole Assessore D'Aquino ha  chiesto
  congedo  per la presente seduta, per motivi inerenti  la  propria
  funzione di Governo.
   L'Assemblea ne prende atto.

                     Annunzio di interrogazioni

    PRESIDENTE   Comunico  che sono state  presentate  le  seguenti
  interrogazioni con richiesta di risposta orale:

      N.  2668 - Interventi per venire incontro alle esigenze della
  marineria  di  Donnalucata in ordine alla messa in sicurezza  del
  porto ed al suo completamento.
   - Presidente Regione
   - Assessore Cooperazione
   Firmatario: Incardona Carmelo

   N.   2669  -  Contraffazione  del  pomodorino  di  Vittoria  con
  prodotto proveniente dalla Spagna.
   - Presidente Regione
   - Assessore Agricoltura
   Firmatari:  Gurrieri Sebastiano; Barbagallo Giovanni;  Culicchia
  Vincenzino; Laccoto Giuseppe; Tumino Carmelo; Zangara Andrea

         Comunicazione relativa all'ordine del giorno n. 659

     PRESIDENTE   Comunico  che,  in  riferimento  all'ordine   del
  giorno  n. 659  Nuova normativa in materia di trattamento fiscale
  degli  atti  concernenti cessioni di crediti  vantati  verso   la
  pubblica Amministrazione , approvato dall'Assemblea nella  seduta
  n.  352  del 19-20 gennaio  2006,    il Presidente della Regione,
  con   nota  prot.  n. 2056 del 20 febbraio 2006,  pervenuta  alla
  Segreteria Generale dell'ARS il 21 febbraio  successivo,  ha reso
  noto  di  avere  trasmesso  al Ministero  dell'Economia  e  delle
  Finanze, stante le competenze istituzionali intestate allo stesso
  Ministero, copia del suddetto ordine del giorno al fine di meglio
  rappresentare  le varie problematiche afferenti l'oggetto  emerse
  nel corso del dibattito d'Aula, onde  poter assumere in proposito
  le opportune proposte e determinazioni del caso.

      L' Assemblea ne prende atto.

   Avverto,  ai  sensi dell'articolo 127, comma 9, del  Regolamento
  interno  che nel corso della seduta potrà procedersi a  votazioni
  mediante sistema elettronico.


   Presidenza del vicepresidente Fleres


         Determinazione della data di discussione di mozioni

    PRESIDENTE   Si  passa  al  punto II  dell'ordine  del  giorno:
  Lettura,  ai  sensi e per gli effetti degli articoli 83,  lettera
  d), e 153 del regolamento interno, delle seguenti mozioni:

   n.  480   Misure  per  risolvere in  modo  radicale  il  disagio
  abitativo   dei  ceti  meno  abbienti  e  per  ridurre  l'aumento
  indiscriminato dei canoni di affitto , degli onorevoli Barbagallo
  Giovanni;   Culicchia   Vincenzino; Gurrieri Sebastiano;  Laccoto
  Giuseppe; Tumino Carmelo;

   n.  481   Interventi in favore dei lavoratori  agro  forestali ,
  degli  onorevoli  Fleres  Salvatore;  Catania  Giuseppe;  Maurici
  Giuseppe; Mercadante Giovanni;

   n.  482   Istituzione  della  'Giornata  della  poesia' ,  degli
  onorevoli  Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici  Giuseppe;
  Mercadante Giovanni;

   n.   483    Iniziative  per  la  valorizzazione  del   personale
  regionale  iscritto  all'albo dei giornalisti ,  degli  onorevoli
  Fleres  Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici Giuseppe; Mercadante
  Giovanni;

   n.   484    Interventi  per  scongiurare  la  soppressione   del
  distretto militare di Catania , degli onorevoli Villari Giovanni;
  Speziale   Calogero;   Raiti  Salvatore;   Barbagallo   Giovanni;
  Spampinato Giuseppe; Catania Giuseppe; Liotta Santo;

   n.  485   Interventi per favorire la stipula  della  convenzione
  tra  la  Regione siciliana e le emittenti radiotelevisive  locali
  per  la  proiezione e la diffusione di programmi  destinati  agli
  audiolesi ,  degli onorevoli Fleres Salvatore; Catania  Giuseppe;
  Maurici Giuseppe; Mercadante Giovanni.

   Ne do lettura:

                        «L'Assemblea Regionale Siciliana

   Premesso che:

   il   crescente   disagio  abitativo  dovuto  all'incontrollabile
  aumento  dei  canoni  di locazione, insieme  con  la  progressiva
  perdita  del  potere di acquisto di salari e stipendi,  determina
  una tensione sociale di grande portata;

   sono   le   fasce   più   deboli  della  popolazione   (anziani,
  pensionati,  immigrati,  famiglie  monoreddito)  a  subirne   gli
  effetti  più  pesanti, ma nemmeno il ceto medio può  considerarsi
  immune dall'incidenza sempre più elevata dei costi abitativi  sul
  reddito delle famiglie;

   Considerato che:

   il  problema della casa è particolarmente pressante nelle grandi
  città, dove si fa largo uso di contratti transitori, di contratti
  in  nero e dove gli alloggi disponibili sono per lo più destinati
  agli studenti universitari che pagano cifre molto elevate a posto
  letto;

   solo  nella città di Catania sono stati convalidati oltre  mille
  sfratti per morosità e finita locazione;

   Ritenuto che:

   una  consistente parte del patrimonio abitativo è  in  stato  di
  degrado  poiché  la  ristrutturazione degli immobili  nei  centri
  storici  sconta  ritardi notevoli, dovuti anche all'esiguità  dei
  finanziamenti;

   le  graduatorie  per  l'assegnazione di  case  popolari  contano
  migliaia  di  richieste  che  difficilmente  saranno  soddisfatte
  mentre  sono fermi i programmi di nuova edilizia convenzionata  e
  sovvenzionata;

   il  mercato  della  compravendita di immobili  registra  aumenti
  nell'ultimo  quinquennio  pari  al  30  per  cento,  mentre   gli
  incrementi delle retribuzioni non superano l'11 per cento;

   in   tale   contesto,  è  prevedibile  che  il  fenomeno   della
  precarietà  abitativa investirà settori della società sempre  più
  estesi, rendendo pressante la necessità di un intervento pubblico
  teso  a  calmierare  i  canoni  di  locazione  e  ad  incentivare
  l'edilizia pubblica,

                 impegna il Presidente della Regione

   ad  assumere  iniziative per definire un  nuovo  piano  casa  in
  grado  di  affrontare  in  modo  radicale  il  crescente  disagio
  abitativo,  con  la  costruzione  di  nuovi  alloggi  popolari  e
  l'incremento dell'edilizia convenzionata e sovvenzionata;

   ad  adottare provvedimenti finalizzati ad impedire o  a  ridurre
  le speculazioni, oltre che a limitare l'aumento indiscriminato ed
  eccessivo dei canoni;

   a  disporre  misure  per  il sostegno  alle  fasce  sociali  più
  deboli,  maggiormente penalizzate dalla carenza di  abitazioni  e
  dalla stagnazione economica.» (480)

                         «L'Assemblea Regionale Siciliana

   premesso che:

   l'intero     comparto    agro   forestale   dell'Amministrazione
  regionale è in attesa di un riordino del settore, necessario  per
  garantire stabilità e certezze al personale e per permettere allo
  stesso di assolvere i propri compiti a tutela del territorio;

   molte  iniziative  sono  già  state  assunte,  ma  altre  ancora
  possono essere realizzate, tenendo conto del fatto che si  tratta
  di   un  settore  le  cui  necessità  mutano  anche  rispetto  al
  territorio nel quale tali lavoratori operano;

   proprio per queste specificità in alcune zone i lavoratori agro-
  forestali  si  sono  costituiti in sindacato e,  tra  questi,  il
  CO.DI.R.E.S. (coordinamento dipendenti Regione enti siciliani)  i
  cui iscritti per la maggior parte operano nella zona del Calatino
  in provincia di Catania;

   il  CO.DI.R.E.S.  dal mese di ottobre del 2005  non  riceve,  da
  parte  dell'Azienda  foreste  demaniali  e  IRF  di  Catania,  il
  pagamento delle rimesse sindacali ma, quel che più conta, è  che,
  malgrado il numero di iscritti, non sia ancora stato riconosciuto
  organizzazione sindacale,

                 impegna il Presidente della Regione
                             e per esso
             l'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste

   ad  intervenire  presso l'Azienda foreste  demaniali  e  IRF  di
  Catania  perchè proceda al pagamento delle rimesse  sindacali  al
  CO.DI.R.E.S.;

   a  porre  in  essere quanto necessario perchè  il  CO.DI.R.E.S.,
  insieme  alla SNAV-FNA, legate da patto federativo,  possa  avere
  riconosciuto lo status di organizzazione sindacale.» (481)

                         «L'assemblea Regionale Siciliana

   premesso che:

   tra  le  prime  scuole  di  poesia italiane,  spicca  la  scuola
  siciliana  che  nasce e si sviluppa alla corte  di  Federico  II,
  distinguendosi  non tanto per i contenuti, ma per  il  linguaggio
  poiché i testi erano scritti in volgare locale;

   in  Sicilia  quindi  esiste una profonda tradizione  ed  infatti
  sono  diversi  i poeti, alcuni noti in tutto il mondo,  ma  tanti
  altri  meno  noti  o sconosciuti, che intendono far  conoscere  i
  propri lavori;

   è  necessario  porre  in  essere iniziative  che  consentano  ai
  numerosi poeti siciliani di divulgare le loro opere,

                 impegna Il Presidente della Regione

   ad   istituire   la  'Giornata  della  poesia'   da   celebrarsi
  annualmente, coinvolgendo i mezzi di comunicazione al fine di far
  conoscere  i  lavori migliori in tutto il territorio  regionale.»
  (482)

                         «L'Assemblea Regionale Siciliana

   premesso che:

   ormai  da  troppi anni i lavoratori regionali iscritti  all'albo
  dei  giornalisti non vedono valorizzata la loro opera e  la  loro
  professionalità secondo quanto previsto dalla legge  n.  150  del
  2000;

   pur  essendo  stati  censiti dall'Amministrazione  regionale  ed
  essendo  la  prima risorsa che all'Amministrazione  interessa  di
  destinare  ai servizi di informazione e comunicazione,  e  quindi
  agli  uffici stampa, anche a causa della mancata emanazione della
  necessaria  direttiva  da  parte del  Governo  regionale,  questi
  lavoratori hanno visto negate le loro aspettative;

   è  opportuno garantire ai lavoratori regionali iscritti all'albo
  dei   giornalisti  quantomeno  lo  stesso  trattamento  dei  loro
  colleghi del resto del Paese,

                 impegna il Presidente della Regione

   a  porre  in  essere  quanto necessario  affinchè  i  lavoratori
  regionali  iscritti all'albo dei giornalisti possano svolgere  il
  proprio  compito secondo quanto previsto dalla legge n.  150  del
  2000;

   a  provvedere,  con  apposito provvedimento, ad  una  definitiva
  risoluzione  riguardante l'inserimento negli  uffici  stampa  del
  personale regionale iscritto all'albo dei giornalisti.» (483)

                         «L'Assemblea Regionale Siciliana

   Premesso che :

   il  decreto legislativo n. 464 del 1997 all'articolo 1,  secondo
  comma,  prevede  la  soppressione,  la  riorganizzazione,   anche
  mediante  la  ridefinizione dei comandi operativi e territoriali,
  di diverse strutture periferiche del Ministero della Difesa;

   con  lo  stesso decreto (28 novembre 2005, n. 253), al  fine  di
  dare corso a quanto previsto, è stata trasmessa la documentazione
  contenente  gli  elenchi  dei  provvedimenti  di  soppressione  e
  riorganizzazione  di  enti  e  comandi,  contenuti  nel  suddetto
  decreto  per gli anni 2005-2006, prevedendo così la soppressione,
  tra  l'altro,  del distretto militare di Catania, contestualmente
  al  trasferimento delle competenze e delle funzioni in precedenza
  espletate ai comandi di Regione e ai comandi distrettuali;

   Constatato  che  la  soppressione  del  distretto  militare   di
  Catania  produrrebbe  danni  incalcolabili  sia  all'utenza   che
  usufruisce  dei  servizi, il cui bacino corrisponde  alle  cinque
  province  della  Sicilia orientale, sia al personale  dipendente,
  civile e militare interessato, compresi i loro familiari, per  le
  evidenti   difficoltà  cui  andrebbero  incontro  a  seguito   di
  trasferimento in altre sedi (come quella di Palermo);

   Considerata  l'evidente inopportunità di  un  riassetto  di  tal
  genere   ed   il  fatto  che  la  sistemazione  della   struttura
  dell'esercito italiano risulta essere tuttora in fase di studio,

                  impegna il Governo della Regione

   ad  intervenire, con urgenza, per quanto di propria  competenza,
  attraverso la predisposizione di interventi mirati al superamento
  della soppressione del distretto militare di Catania e perché sia
  mantenuta  nella città una struttura del Ministero della  Difesa,
  comunque   denominata,  al  servizio  dell'utenza  delle   cinque
  province della Sicilia orientale e se non ritenga, in ogni  caso,
  opportuno  proporre  di elevare la città di  Catania  a  polo  di
  comando   amministrativo   e  militare   interforze,   anche   in
  considerazione della collocazione geografica, tutelando tutto  il
  personale  attualmente in forza e valorizzando l'immagine  nonché
  il  ruolo  strategico di una delle più grandi metropoli  italiane
  nonché di un'area della Regione siciliana, quella orientale,  tra
  le più importanti del Paese.» (484)

                         «L'Assemblea Regionale Siciliana

   Premesso che:

   la  legge  regionale  26 marzo 2002, n. 2,  all'articolo  101  -
  Istituzione  del  comitato regionale per le  comunicazioni  -  al
  comma  3,  prevede espressamente che il Comitato svolge tutte  le
  funzioni   del  soppresso  Comitato  regionale  per  il  servizio
  radiotelevisivo, previsto dalla legge regionale 12 gennaio  1993,
  n. 12;

   il  CORECOM,  risultando investito di tutte  le  competenze  del
  precedente  Comitato  CORERAT,  assume  anche     il      compito
  istituzionale     previsto dall'articolo 12 della legge regionale
  12  gennaio 1993, n. 12, di proporre convenzioni con le emittenti
  televisive  siciliane  per  la  diffusione  e  realizzazione   di
  programmi destinati ad audiolesi;

   tale  combinato normativo, malgrado il tempo trascorso,  non  ha
  mai  trovato  applicazione poiché non sono mai state previste  le
  somme necessarie allo scopo;

   la  comunità siciliana dei sordomuti, come risulta da un recente
  censimento,  è  composta  da  circa  8.000  persone  cui  occorre
  garantire uguaglianza di trattamento nell'informazione locale,

                  impegna il Governo della Regione

   a  dare  piena  attuazione  al  combinato  disposto  legislativo
  regionale della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 101
  e  della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12, articolo 12,  al
  fine  di favorire da subito la stipula della convenzione  tra  la
  Regione  siciliana  e  le  emittenti  televisive  locali  per  la
  proiezione   e   la  diffusione  di  programmi   destinati   agli
  audiolesi.» (485)

   Dispongo che le mozioni testé annunziate vengano demandate  alla
  Conferenza  dei  Presidenti  dei Gruppi  parlamentari  perché  ne
  determini la data di discussione.

      Rinvio dello svolgimento di atti ispettivi della Rubrica
       «Lavori pubblici» e della Rubrica «Bilancio e finanze»

    PRESIDENTE  Comunico  che, con nota protocollo n. 1078  del  22
  febbraio  2006,  pervenuta in pari data a  questa  Presidenza  da
  parte   dell'Assessore   per  i  lavori  pubblici,   ing.   Mario
  Parlavecchio,  lo  stesso chiede il differimento  ad  altra  data
  dello  svolgimento  della rubrica di competenza  per  impegni  di
  carattere istituzionale.
    Onorevoli  colleghi,  poichè  non  è altresì  presente  in Aula
  l'Assessore  per i lavori pubblici,  il punto  3  e  il  punto  4
  dell'ordine del giorno vengono rinviati alla seduta successiva.
   Non sorgendo osservazioni così resta stabilito.

   Seguito della discussione del disegno di legge «Disposizioni in
   materia di tutela ed uso dei beni paesaggistici e di promozione
        della qualità architettonica ed urbanistica» (1037/A)


   Presidenza del vicepresidente Fleres


    PRESIDENTE   Si  passa  al punto terzo all'ordine  del  giorno:
  Discussione di disegni di legge.
   Si  procede  con  il seguito della discussione  del  disegno  di
  legge  «Disposizioni  in  materia  di  tutela  ed  uso  dei  beni
  paesaggistici  e  di promozione della qualità  architettonica  ed
  urbanistica » (1037/A)
   Per  assenza  dall'Aula del  Governo, la seduta  è  sospesa  per
  cinque minuti.

    (La seduta, sospesa alle ore 11,57, è ripresa alle ore 12.06)

   Invito  i  componenti la quinta Commissione a prendere posto  al
  banco delle commissioni.

   Ricordo  che  l'esame  del disegno di legge  era  stato  sospeso
  nella seduta n. 357 del 22 febbraio 2006, dopo l'approvazione del
  passaggio all'esame degli articoli.


   Presidenza del vicepresidente Fleres


                       Sull'ordine dei lavori

    SPEZIALE  Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    SPEZIALE   Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  non  so  in
  quale  sede  si è deciso di evitare convocazioni della Conferenza
  dei Capigruppo; ancorchè  in prossimità della campagna elettorale
  dovremmo invece stabilire il calendario dei lavori dell'Aula.
   Ho  inviato  una  lettera  al  Presidente  dell'Assemblea  e  al
  Presidente  della Regione - ossia le due autorità  siciliane  più
  importanti  -  al  fine di concordare i lavori dell'Aula,  ma  mi
  accorgo  che  c'è una assoluta disattenzione alle  richieste  che
  provengono dall'opposizione.
   Signor   Presidente,   mi  permetto  di  sottoporre   alla   sua
  valutazione  e  a  quella dell'Aula una proposta  che  intendiamo
  avanzare:   questo   disegno   di  legge,   non   particolarmente
  significativo  per  quanto  ci riguarda,  può  essere  portato  a
  compimento  ma, terminato questo, sarebbe opportuna una  riunione
  dei  presidenti  dei  Gruppi parlamentari per  concordare  quando
  possono  essere esaminati dal Parlamento i due disegni  di  legge
  per  i  quali  il  Governo ha già stabilito con le organizzazioni
  sindacali  modalità di approvazione e contenuto delle  norme.  Mi
  riferisco  al  testo  riguardante  la  stabilizzazione  degli  ex
  articolisti, già approvato con voto unanime in Commissione,  e  a
  quello  sulla forestazione, già approvato dalla Giunta di Governo
  in seguito all'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali.
   Dal  nostro punto di vista, definito l'iter di questi due testi,
  sarebbe  utile nell'interesse dell'Assemblea regionale siciliana,
  sospendere  i lavori durante la campagna elettorale, per  evitare
  di  trasformare il parlamento siciliano in un luogo di  confronto
  elettorale  inutile  perché, ovviamente, non  produrremmo  alcuna
  norma.
   Signor  Presidente, ho la vaga impressione che si  stia  andando
  avanti  senza una strategia, senza un orientamento, al punto  che
  il   Governo  sottoscrive  accordi  e  poi  non  si  presenta  in
  Commissione  per dare la copertura finanziaria, come  é  avvenuto
  ieri, determinando una inutile fibrillazione, ma anche un attacco
  indiretto   al   diritto  di  rappresentanza   da   parte   delle
  organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto un accordo, e poi
  si  trovano sovraesposti nel rapporto democratico con migliaia di
  lavoratori. E' ciò che sta accadendo, sia per quanto riguarda  il
  bacino dei precari, sia per quanto riguarda i forestali.
   Tutto   ciò  non  é  tollerabile,  é  frutto  di  una  eccessiva
  confusione che regna all'interno del Governo. E' opportuno che il
  Presidente dell'Assemblea convochi una Conferenza dei capigruppo,
  alla  presenza  del Presidente della Regione, che  stabilisca  le
  modalità  di  svolgimento dei lavori d'Aula e il contenuto  delle
  norme  che debbono essere approvate dal Parlamento, definisca  la
  data  di  chiusura del Parlamento e concordi con l'opposizione  -
  così  come  avviene in qualsiasi parte del Paese per  una  prassi
  consolidata  di  sistema  democratico - la  data  delle  elezioni
  regionali.
   Non  si  può  pensare che il Presidente della Regione  siciliana
  aspetti  i  risultati elettorali del 9 e 10  aprile,  per  potere
  stabilire  la  data  dello svolgimento delle elezioni  regionali.
  Allora, se il Governo di centrodestra sarà sconfitto, voteremo  a
  luglio, se invece ci sarà un risultato positivo, voteremo  il  28
  maggio. Non é possibile, queste scadenze vanno concordate prima

    PRESIDENTE  Onorevole Speziale, il suo intervento anticipa  ciò
  che  la  Presidenza  aveva già ritenuto di dovere  comunicare  al
  termine dei lavori d'Aula, e cioè quello di aggiornare la  seduta
  a mercoledì prossimo alle ore 12,00 e convocare la Conferenza dei
  capigruppo nella stessa giornata di mercoledì alle ore 10,00.
   Pertanto,   la  Presidenza  non  può  che  accogliere   la   sua
  indicazione relativamente alla individuazione di un percorso  che
  accompagni questa fine legislatura fino alla data di scioglimento
  del  Parlamento. Potremmo quindi discutere i disegni d legge  che
  sono  stati  concordati con l'auspicio, penso di tutti,  che  nel
  frattempo  la  Commissione bilancio abbia svolto  i  suoi  lavori
  dotando  delle  necessarie  coperture finanziarie  i  disegni  di
  legge.


   Presidenza del vicepresidente Fleres


    Riprende il seguito della discussione del disegno di legge n.
                               1037/A

    PRESIDENTE  Onorevoli colleghi, si passa all'articolo 1. Ne  do
  lettura:

                             «Articolo 1
                          Principi generali

   1.   Il   paesaggio,  il  patrimonio  culturale  ed   ambientale
  costituiscono  la  componente  primaria  dell'identità  e   dello
  sviluppo sostenibile della Regione.

   2.  Il  paesaggio,  il patrimonio culturale  e  ambientale  sono
  tutelati  e  valorizzati nel preminente interesse collettivo.  Il
  perseguimento   degli   obiettivi  di  qualità   territoriale   e
  paesaggistica fa parte integrante dei diritti di cittadinanza.
   con  gli  emendamenti soppressivi degli articoli da 1 a 14  così
  come comunicato dal Governo nella seduta di ieri».

   Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente
  emendamento S1:
   «Sopprimere gli articoli da 1 a 14».

   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    ANTINORO  presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

    PRESIDENTE  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:

                            «Articolo 15
         Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte
                            contemporanea

   1.  E' istituito il Dipartimento regionale per l'architettura  e
  l'arte  contemporanea, che ha competenza in materia di promozione
  della   cultura   architettonica  ed  urbanistica   e   dell'arte
  contemporanea.

   2.  Alla Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000,
  n.  10,  e  successive modifiche ed integrazioni, dopo le  parole
  Dipartimento  regionale  dei  beni  culturali  ed  ambientali  ed
  educazione  permanente' sono aggiunte le  parole  -  Dipartimento
  regionale per l'architettura e l'arte contemporanea'.

   3.  Per  l'attuazione  dei commi 1 e  2  si  provvede  ai  sensi
  dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003,
  n. 20.

   4.   Il  Dipartimento  regionale  per  l'architettura  e  l'arte
  contemporanea provvede, in particolare, alle seguenti attività:
   a)   promozione   della  qualità  del  progetto   e   dell'opera
  architettonica  e  urbanistica, di intesa con le  amministrazioni
  interessate e con il Dipartimento regionale dei Beni culturali ed
  ambientali e dell'educazione permanente, per la realizzazione  di
  opere  pubbliche o private di rilevante interesse architettonico,
  con particolare riguardo alle opere destinate ad attività sociali
  e  culturali,  ovvero  che interagiscono,  integrandosi,  con  il
  contesto storico-artistico e paesaggistico ambientale;
   b)  dichiarazione di importante carattere artistico delle  opere
  di  architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo  20  della
  legge 22 aprile 1941, n. 633;
   c)    ammissione   ai   contributi   economici    delle    opere
  architettoniche  dichiarate di importante carattere  artistico  e
  degli    interventi    riconosciuti   di   particolare    qualità
  architettonica o urbanistica;
   d)   promozione  della  formazione,  in  collaborazione  con  le
  università  e  gli  enti  locali, d'intesa  con  il  Dipartimento
  regionale  dei  Beni  culturali ed ambientali  e  dell'educazione
  permanente,  in  materia di conoscenza e  tutela  del  paesaggio,
  della  cultura  e  della  qualità  architettonica  e  urbanistica
  contemporanee;
   e)  vigilanza  sulla  realizzazione  delle  opere  d'arte  negli
  edifici pubblici;
   f)   promozione   della   conoscenza   dell'arte   contemporanea
  all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli  affari
  esteri e d'intesa con il medesimo;
   g)  diffusione  della  conoscenza  dell'arte  contemporanea,   e
  valorizzazione, anche mediante concorsi, delle opere  di  giovani
  artisti operanti in Sicilia.

   5.  Per  le  finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio
  finanziario  2006, la spesa di 200 migliaia di euro da  iscrivere
  nell'U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 215708, cui si provvede con parte
  delle disponibilità dell'U.P.B. 9.3.1.3.7., capitolo 377301.  Per
  gli  esercizi  finanziari 2007 e 2008 la spesa, valutata  in  400
  migliaia  di  euro per ciascun anno trova riscontro nel  bilancio
  pluriennale della Regione U.P.B. 9.3.1.3.7, codice 04.01.04.

   6.   Per   l'attuazione  del  presente  articolo  il  ragioniere
  generale  della  Regione è autorizzato, con proprio  decreto,  su
  proposta congiunta dei dipartimenti interessati, ad apportare  le
  necessarie  variazioni  di bilancio per  l'esercizio  finanziario
  2006».

   Comunico  che sono stati presentati dall'onorevole De Benedictis
  gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4.

    DE   BENEDICTIS .   Chiedo  di  parlare  per   illustrare   gli
  emendamenti.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    DE  BENEDICTIS .  Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  già
  ieri abbiamo esposto alcune perplessità sia di ordine procedurale
  che di merito, e vorrei rilevare, con spirito non demolitorio  ma
  costruttivo, alcune sovrapposizioni, alcune incongruenze presenti
  nel disegno di legge.
   Il  comma  4  dell'articolo  15, alla  fine  della  lettera  a),
  prevede  la  promozione della qualità del progetto  e  dell'opera
  architettonica urbanistica, poi fa riferimento alla realizzazione
  di opere pubbliche, con particolare riguardo alle opere destinate
  ad  attività sociali; si circoscrive l'interesse della promozione
  e   della   tutela   delle  opere  a  quelle  che   interagiscono
  integrandosi  con il contesto storico- artistico e paesaggistico-
  ambientale.  Ciò  mi  sembra in contraddizione  con  le  finalità
  stesse   della  legge  che  intende  preservare,  valorizzare   e
  addirittura consentire la realizzazione di tali opere di  qualità
  architettonico-urbanistica.
   Perché  promuovere solo quelle che interagiscono e si  integrano
  con  un  contesto storico e artistico? Un'opera d'arte,  un'opera
  anche  di  rilevanza  architettonica  potrebbe  sorgere,  anzi  è
  auspicabile  che  sorga, anche in un contesto  periferico.  Molto
  spesso proprio le finalità sociali e istituzionali che l'opera si
  propone  sono  quelle  di alimentare, di  migliorare  la  qualità
  urbana proprio in contesti che non la possiedono.
   Quindi,  dire che devono tutelarsi solamente i contesti storico-
  artistici di rilevanza, per esempio i centri storici, e non anche
  le  periferie degradate, mi sembra un errore, ma soprattutto  una
  evidente  contraddizione  con  quello  che  la  norma  stessa  si
  propone. Pertanto, ritengo che le ultime parole della lettera  a)
  debbano essere cassate.
   Alla   lettera   b)  dello  stesso  comma,  quando   si   scrive
   dichiarazione di importante carattere artistico delle  opere  di
  architettura contemporanea ai sensi dell'articolo 20',  forse  si
  intende agli effetti dell'articolo 20, perché l'articolo 20 della
  legge  n.  633  stabilisce  quali sono  le  opere  dichiarate  di
  carattere   artistico,   e  che  quindi   meritano   una   tutela
  particolare, ma soprattutto, poiché si tratta di un articolo  che
  riguarda  i  diritti d'autore, consente all'autore stesso  alcuni
  diritti  sull'opera realizzata. Quindi, credo che  ai sensi'  sia
  poco  significativo, si debba dire  agli effetti', ma soprattutto
  mi  domando  se  l'autorità che la legge del '41,  a  cui  si  fa
  riferimento,  possa essere istituzionalmente un  Dipartimento,  e
  quindi  un ufficio dell'amministrazione. Ritengo che debba essere
  il   Presidente   o   l'Assessore  a  emanare   il   decreto   di
  riconoscimento, e non il Dipartimento, come è indicato in  questa
  lettera e come è ripetuto in altre parti dello stesso testo.
   Alla  lettera c) si tratta di ammissione a contributi  economici
  delle opere...

   PRESIDENTE.  Onorevole  De  Benedictis,  vorrei  riprendere   la
  premessa opportuna e responsabile che lei ha fatto.
   Considerato  che  gli  emendamenti  presentati  sono  di  natura
  tecnica  e  che  tendono  comunque  a  migliorare  il  testo,  se
  l'assessore è d'accordo si potrebbe accantonare l'articolo 15, ed
  eventualmente riformularlo tenendo conto delle sue osservazioni.

   DE  BENEDICTIS. Signor Presidente, ho compreso il senso del  suo
  intervento, però le mie osservazioni non si riferiscono  soltanto
  all'articolo  15,  perché anche i successivi emendamenti  che  ho
  presentato  hanno  lo  scopo  di far rilevare  sovrapposizioni  e
  incongruenze al testo.

   PRESIDENTE.   Onorevole  De  Benedictis,  per  il   momento   mi
  limiterei  ad  accantonare  l'articolo  15,  perché  è   il   più
  complesso. Se l'assessore è d'accordo potremmo procedere con  gli
  articoli 16, 17 e 18 valutando successivamente la possibilità  di
  una  opportuna riscrittura dell'articolo 15 che tenga conto delle
  osservazioni dell'onorevole De Benedictis.

    PAGANO   assessore  per  i  beni  culturali,  ambientali  e  la
  pubblica istruzione. Sono d'accordo, signor Presidente.

    PRESIDENTE    Non  sorgendo  osservazioni   l'articolo   15   è
  accantonato. Si passa pertanto all'articolo 16. Ne do lettura:

                            «Articolo 16
       Promozione della cultura architettonica ed urbanistica

   1.   Il  Dipartimento  regionale  per  l'architettura  e  l'arte
  contemporanea promuove la cultura urbanistica e architettonica in
  Sicilia.

   2. Esso cura e incentiva:
   a)  la  promozione  della  qualità  del  progetto  e  dell'opera
  architettonica;
   b)  la promozione di opere di rilevante interesse architettonico
  destinate ad attività sociali e culturali;
   c)  la  salvaguardia delle opere dell'architettura contemporanea
  di importante carattere artistico;
   d)  la ricerca in campo architettonico, urbanistico e paesistico
  e  la  formazione post-lauream nei settori della conservazione  e
  valorizzazione  del patrimonio culturali ed ambientale,  d'intesa
  con il Dipartimento regionale dei Beni culturali ed ambientali  e
  dell'educazione permanente».

   Comunico  che  è stato presentato dall'onorevole  De  Benedictis
  l'emendamento 16.1.

    DE    BENEDICTIS .   Chiedo   di   parlare    per    illustrare
  l'emendamento.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    DE  BENEDICTIS . Signor Presidente, onorevoli colleghi,  vorrei
  intanto  sottolineare che al comma 1 dell'articolo 16 si ripetono
  le  competenze  del Dipartimento regionale per  l'architettura  e
  l'arte  contemporanea che si intende istituire  seppure  con  una
  diminuzione  rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
  15  (infatti,  non  è  prevista la competenza  in  tema  di  arte
  contemporanea).
   Anche  il comma 2 è una ripetizione di quanto già previsto dalla
  lettera  a)  del  comma  4 dell'articolo  15,  quindi  rimarrebbe
  soltanto  il  contenuto della lettera c) del  comma  2,  cioè  la
  salvaguardia  delle  opere  dell'architettura  contemporanea   di
  importante  carattere artistico, che però è  già  tutelata  dalla
  normativa vigente.
   Per quanto riguarda, invece la lettera d), chiaramente allude  a
  competenze  che  sono statutariamente delle università.  Noi  non
  abbiamo  competenza nella formazione post-lauream, e tra  l'altro
  si  parla di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale
  che,   però,   non   ricade  tra  le  competenze  dell'istituendo
  dipartimento.  Quindi, anche in questo caso,  c'è  un  errore  di
  scrittura.

    PRESIDENTE    L'assessore   Pagano   intende   replicare   alle
  osservazioni dell'onorevole De Benedictis?

    PAGANO   assessore  per  i  beni  culturali,  ambientali  e  la
  pubblica  istruzione. Signor Presidente, onorevoli  colleghi,  il
  Governo  è  pronto ad accogliere la proposta di  una  riscrittura
  dell'articolo  15, ma ritengo che l'articolo 16, specificando  in
  maniera  dettagliata i compiti del dipartimento,  soprattutto  in
  materia di promozione, non debba essere messo in discussione.

    DE  BENEDICTIS . Onorevole assessore Pagano, la  mia  richiesta
  era  soltanto quella di valutare l'opportunità di una riscrittura
  più appropriata dell'articolo.

    PAGANO   assessore  per  i  beni  culturali,  ambientali  e  la
  pubblica istruzione. Onorevole De Benedictis, se è il problema  è
  questo,  siamo disponibili; se si tratta di venire incontro  alle
  esigenze  di chiarezza, pur salvando lo spirito originario  della
  legge, siamo d'accordo; se, invece, è una questione di principio,
  allora preciso che anche le norme discusse fino ad ora sono state
  espresse per principio.

    PRESIDENTE  Sospendo brevemente la seduta.

    (La seduta, sospesa alle ore 12.28, è ripresa alle ore 12.53)

   La seduta è ripresa.

    PRESIDENTE   Onorevoli  colleghi,  non  sorgendo  osservazioni,
  l'articolo  16  ed il relativo emendamento sono  accantonati.  Si
  passa all'articolo 17. Ne do lettura:

                            «Articolo 17
                Promozione della qualità del progetto

   1.   Il  Dipartimento  regionale  per  l'architettura  e  l'arte
  contemporanea  favorisce  il ricorso a  concorsi  di  idee  o  di
  progettazione  per  le  nuove  edificazioni  architettoniche   di
  rivelante  interesse sociale e culturale e  per  il  recupero  di
  quelle  esistenti in tutti i casi in cui gli interventi  ricadono
  in   contesti  territoriali  di  particolare  rilevanza  storica,
  artistica o ambientale.

   2.   Il  Dipartimento  regionale  per  l'architettura  e  l'arte
  contemporanea favorisce la partecipazione dei giovani progettisti
  ai  concorsi  di  idee  o  di progettazione,  anche  mediante  la
  previsione nei relativi bandi di rimborsi spese per i concorrenti
  non risultanti vincitori.

   3.  Per  le  finalità  dei  commi  1  e  2  è  autorizzata,  per
  l'esercizio  finanziario  2006,  la  spesa  complessiva  di   100
  migliaia di euro, di cui 80 migliaia di euro per il comma 1 e  20
  migliaia di euro per il comma 2, cui si provvede con parte  delle
  disponibilità  dell'U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo  377712.  Per  gli
  esercizi finanziari 2007 e 2008 la spesa valutata in 150 migliaia
  di  euro  per  ciascun anno, di cui 120 migliaia di euro  per  le
  finalità  di cui al comma 1 e 30 migliaia di euro per le finalità
  di cui al comma 2, trova riscontro nel bilancio pluriennale della
  Regione U.P.B. 9.3.1.3.2, codice 05.03.02.

   4.  Possono  usufruire del finanziamento di cui al comma  3  gli
  enti  pubblici  operanti in Sicilia che ricorrono a  concorsi  di
  idee  per  la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche
  di particolare interesse sociale e culturale».

   Comunico  che è stato presentato, dall'onorevole De  Benedictis,
  l'emendamento 17.1.
   Non   sorgendo  osservazioni,  l'articolo  17  ed  il   relativo
  emendamento sono accantonati.

   Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

                            «Articolo 18
    Opere dell'architettura contemporanea di importante carattere
                              artistico

   1.  Su  richiesta  degli  autori o dei  committenti  pubblici  o
  privati,  il Dipartimento regionale per l'architettura  e  l'arte
  contemporanea  dichiara  l'importante interesse  artistico  delle
  opere  di  architettura contemporanea ai sensi  dell'articolo  20
  della  legge  regionale 9 agosto 2002, n. 9, e  dell'articolo  20
  della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

   2.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed  ambientali  e
  per la pubblica istruzione può istituire una commissione composta
  da   architetti,   designer  di  fama  o  esperti   dell'arte   e
  dell'architettura contemporanea e dai Soprintendenti per  i  beni
  culturali ed ambientali, per valutare i progetti di cui al  comma
  1,  ai  fini  della  dichiarazione  di  importante  interesse   e
  artistico degli interventi di architettura contemporanea.

   3.  La  realizzazione di opere dichiarate di rilevante interesse
  architettonico o artistico, ai sensi del comma 1, è  soggetta  ad
  autorizzazione del dirigente generale del dipartimento  regionale
  per  l'architettura  e  l'arte  contemporanea,  d'intesa  con  le
  amministrazioni locali interessate, previo eventuale parere della
  commissione di cui al comma 2.

   4.  Se  le  opere  da realizzare ricadono in area  sottoposta  a
  tutela  ai  sensi  della parte terza del decreto  legislativo  22
  gennaio  2004, n. 42, ovvero di altra norma, statale o  regionale
  sulla   protezione  del  patrimonio  archeologico  o   culturale,
  l'autorizzazione  di cui al comma 3 è espressa congiuntamente  al
  parere,  autorizzazione o nulla osta della soprintendenza  per  i
  beni  culturali  ed  ambientali  competente.  Per  l'approvazione
  congiunta  dei  progetti, il dirigente generale del  Dipartimento
  regionale per l'architettura e l'arte contemporanea può  comunque
  indire conferenze di servizi.

   5.  Le  eventuali varianti urbanistiche relative alle  tipologie
  di  opere sopra citate si intendono approvate dalle conferenze di
  servizio  indette  ai  sensi del comma 4,  sempre  che  tutte  le
  amministrazioni  preposte alla espressione  del  relativo  parere
  abbiano  preso  parte  alla  conferenza  o  siano  state   almeno
  regolarmente convocate.

   6.  Per  le  finalità  di  cui al comma  2  è  autorizzata,  per
  l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 5 migliaia di euro, cui
  si  provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 9.3.1.1.2,
  capitolo  376504.  Per gli esercizi finanziari  2007  e  2008  la
  spesa,  valutata in 20 migliaia di euro per ciascun  anno,  trova
  riscontro   nel   bilancio  pluriennale  della  Regione,   U.P.B.
  9.3.1.1.2, codice 02.02.08».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -dall'onorevole  De Benedictis: emendamenti 18.6, 18.2,  18.3  e
      18.4;

   -dal Governo: emendamento 18.1.

   Non   sorgendo  osservazioni,  l'articolo  18  ed   i   relativi
  emendamenti sono accantonati.
   Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

                            «Articolo 19
      Contributi per la realizzazione di opere di architettura
                            contemporanea

   1.  Il dirigente generale del Dipartimento per l'architettura  e
  l'arte contemporanea è autorizzato a concedere contributi per  la
  realizzazione   ed   il   recupero  di  opere   di   architettura
  contemporanea  promosse  da soggetti pubblici,  delle  quali  sia
  stato  riconosciuto  l'importante carattere  artistico  ai  sensi
  dell'articolo 18.

   2.  Per  le  finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio
  finanziario  2006,  la  spesa di 100  migliaia  di  euro  cui  si
  provvede  con  parte  delle disponibilità dell'U.P.B.  9.3.1.3.7,
  capitolo  3777714. Per gli esercizi finanziari  2007  e  2008  la
  spesa  valutata in 200 migliaia di euro per ciascun  anno,  trova
  riscontro   nel   bilancio  pluriennale  della   Regione   U.P.B.
  9.3.1.3.7, codice 05.03.02».

   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    ANTINORO  presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    PAGANO   assessore  per  i  beni  culturali,  ambientali  e  la
  pubblica istruzione. Favorevole

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:

                               Capo II
              Piano di riqualificazione del territorio

                            «Articolo 20
                             Definizione

   1.  Il Piano di riqualificazione del territorio è un progetto di
  riqualificazione del territorio dei comuni, volto ad orientare la
  qualità  degli interventi sui paesaggi naturali, seminaturali  ed
  antropizzati,   attraverso  la  conservazione   programmata   dei
  manufatti  e  del  loro contesto, limitatamente  agli  interventi
  sulle parti esterne degli edifici, ivi compresa la copertura.

   2.   I  comuni  possono  disporre  la  redazione  del  Piano  di
  riqualificazione del proprio territorio in coerenza con le  linee
  guida  regionali, approvate con decreto dell'Assessore  regionale
  per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, di
  concerto   con   l'Assessore  regionale  per  il   territorio   e
  l'ambiente.

   3.  Il  Piano  di  riqualificazione territoriale può  riguardare
  l'intero  territorio  o  solo parte di  esso,  sulla  base  delle
  priorità indicate dal consiglio comunale».

   Comunico   che  è  stato  presentato  dal  Governo  il  seguente
  emendamento:

   «Sopprimere gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  27,  28  e
  29».

   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

    ANTINORO  presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

    PAGANO   assessore  per  i  beni  culturali,  ambientali  e  la
  pubblica istruzione. Favorevole

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 30. Ne do lettura:

                            «Articolo 30
        Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

   1.  Alla  fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale
  15 maggio 2000, n. 10 è aggiunto il seguente periodo: Nella terza
  fascia  della  dirigenza sono inquadrati altresì i vincitori  dei
  concorsi pubblici per dirigenti, di cui all'articolo 5, comma  3,
  a  far data dalla effettiva immissione in servizio. Il rinvio  al
  decreto   legislativo   3  febbraio  1993,   n.   29,   contenuto
  all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n.
  10,  si  interpreta nel senso che trova applicazione il  comma  2
  dell'articolo 25 del decreto legislativo medesimo rimanendo salvi
  gli effetti prodotti fino alla data della sua abrogazione. Per le
  finalità  di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio
  finanziario  2006,  la  spesa di 600  migliaia  di  euro,  U.P.B.
  4.2.1.5.3,  capitolo 215704, accantonamento  1001,  del  bilancio
  della  Regione  per  l'esercizio finanziario  medesimo.  Per  gli
  esercizi finanziari successivi, valutati in 600 migliaia di euro,
  trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione  per  il
  triennio 2006-2008, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.'».

    MICCICHE'  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    MICCICHE'   Signor Presidente, onorevoli colleghi  prendo  atto
  dell'abrogazione del Titolo II, della quale si era discusso nella
  seduta  di ieri, perché in contrasto col disegno di legge che  si
  trova ancora all'esame della IV Commissione.
   Rimangono,   però,  dei  dubbi  su  alcune  questioni   che   ho
  affrontato ieri, alle quali l'Assessore non ha dato una  risposta
  esaustiva.  Alcuni articoli sono evidentemente in  contrasto  tra
  loro,  e  non  soltanto sulla questione del  mancato  recepimento
  della  legge 183/1989, cioè la legge sulla difesa dei suoli,  che
  all'articolo  1  recita:   La  presente  legge  ha  lo  scopo  di
  assicurare  la difesa del suolo, il risanamento delle  acque,  la
  fruizione e la questione del patrimonio idrico e per gli  usi  di
  razionale  sviluppo  economico e  sociale  per  la  tutela  degli
  aspetti ambientali ad essi connessi .

    PRESIDENTE   Onorevole  Miccichè, avendo  cassato  la  prima  e
  l'ultima parte del disegno di legge, non si deve più tenere conto
  degli  articoli da 1 a 14 e da 20 a 29, e cioè di quegli articoli
  sui quali lei, giustamente, ha sollevato dei dubbi.
   Sostanzialmente,  resta in vita soltanto la parte  che  riguarda
  il   «Dipartimento   regionale  per   l'architettura   e   l'arte
  contemporanea»,  la  promozione  della  cultura  urbanistica   ed
  architettonica  e  le  opere  di  architettura  contemporanea  di
  importante carattere artistico.

    MICCICHE'  Signor Presidente, c'è un altro aspetto che è  stato
  sottovalutato.
   La  finalità  del  disegno  di legge  in  discussione,  cioè  le
  disposizioni in materia di tutela ed uso dei beni paesaggistici e
  di   promozione  della  qualità  architettonica,  perché   quella
  urbanistica  è  stata esclusa con la soppressino del  Titolo  II,
  rimane comunque l'aspetto principale.
   Questo  disegno  di legge contrasta con la competenza  dei  beni
  storici  ed architettonici che coinvolge il patrimonio storico  e
  architettonico  dei  centri storici. Considerato  che  la  nostra
  Regione  non  ha  varato un testo unico sui  censimenti  o  sulle
  attività conoscitive di tutti i centri storici della Sicilia, nel
  momento  in  cui andremo a esaminare la questione  riguardante  i
  centri  storici inevitabilmente andrà a cozzare con questa  norma
  che  ci  accingiamo ad approvare. Io ho presentato un disegno  di
  legge che interessa gli aspetti che stiamo trattando ora ...

    PRESIDENTE  Onorevole Miccichè, non intendo entrare nel  merito
  del  suo intervento, ma  considerato - ribadisco - che gran parte
  del  disegno di legge non c'é più e che, quindi, gli aspetti  che
  lei  sta  sollevando non sono più in discussione,   e  poiché  il
  Governo  si  é  riservato di riscrivere  la  parte  centrale  del
  disegno  di  legge,  cioè di quella che resta,   mi  permetto  di
  suggerirle di  intervenire non appena avremo la nuova riscrittura
  di  ciò  che  rimane  di  questo  disegno  di  legge,  altrimenti
  rischieremmo  di  intervenire  su  questioni  che  non  sono  più
  all'ordine del giorno perché o già abrogate o modificate rispetto
  all'attuale testo in virtù della riscrittura degli articoli da 15
  a  18.  Nel  frattempo,  potremmo  procedere  con  l'esame  degli
  articoli a cui non sono stati presentati emendamenti.
   Pongo  in  votazione  l'articolo  30.  Chi  é  favorevole  resti
  seduto; chi é contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 31. Ne do lettura:

                          «Articolo 31
                             Servizi aggiuntivi

   1.  Al  fine  di elevare lo standard qualitativo dei livelli  di
  valorizzazione  e di fruizione dei siti culturali  della  Regione
  nonché  migliorare  la  valorizzazione  economica  degli  stessi,
  l'Assessorato  regionale dei beni culturali, ambientali  e  della
  pubblica   istruzione  è  autorizzato  a  concedere  a   soggetti
  costituiti  da  concessionari dei servizi ai  sensi  dei  decreti
  assessoriali  n. 5231 dell'1 marzo 2001 e n. 5519  del  3  aprile
  2001, la gestione dei servizi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
  117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti  emendamenti:

   -  dall'onorevole Antinoro: 31.2;
   -  dall'onorevole Misuraca: 31.1;
   -  dagli onorevoli Mercadante, Baldari e Confalone: 31.3;
   - dall'onorevole Antinoro: A 29.

   Gli emendamenti 31.2, 31.1, 31.3 e A 29, aggiuntivo,  decadono.
   Comunico  che  è stato presentato, dal Governo, l'emendamento  A
  32. Lo pongo in votazione.
   Il parere della Commissione?

    ANTINORO  presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Si passa all'articolo 32. Ne do lettura:

                          «Articolo 32.
                         Abrogazione di norme

   1. Sono  abrogati  gli  articoli 7, 15,  16  e  17  della  legge
      regionale  1  agosto 1977, n. 80 e l'articolo 37 della  legge
      regionale 7 novembre 1980, n. 116.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi é favorevole resti seduto;  chi  é
  contrario si alzi.

                           (E' approvato)

   Comunico  che  sono  stati  presentati  i  seguenti  emendamenti
  aggiuntivi:

   -  dal Governo: A 18; A 13; A 14; a 15; A 16; A 17; A 19; A  20;
  A 21; A 22; A 23; A 24;
   - dagli onorevoli Fleres. Catania G. e Maurici: A 1; A 2; A3;
   - dagli onorevoli Misuraca, Catania G. e Maurici: A 4; A5;
   - dall'onorevole Pistorio: A 6; A7, A8; A9; A 10; A31;
   -   dagli onorevoli Barbagallo, Culicchia, Gurrieri ed altri:  A
  11;
   - dagli onorevoli Barbagallo e  Gurrieri: A 12;
   - dagli onorevoli Giannopolo e Speziale: A 25;
   - dall'onorevole Cracolici: A 26;
   - dall'onorevole Leanza N.: A 27; A 28;
   - dall'onorevole Antinoro:  A 30.

   Si passa all'emendamento A18.

    PAGANO   assessore per i beni culturali, ambientali  e  per  la
  pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    PAGANO   assessore per i beni culturali, ambientali  e  per  la
  pubblica   istruzione.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,
  questa   norma  trova  fondamento  dall'esigenza  di  mettere   i
  catalogatori   nella  condizione  di  avere   il   contratto   in
  continuità.  Voi  sapete  che il 31  dicembre  2006  scadranno  i
  contratti,  in   questo modo dall'1 gennaio 2007,  utilizzando  i
  fondi  del  POR  per il primo anno (noi speriamo,  qualora  fosse
  necessario, di utilizzare anche i fondi negli anni successivi) si
  darebbe    la  continuità  agli  stessi  lavoratori,   i   quali,
  finalmente,  avrebbero una copertura finanziaria e,  soprattutto,
  una  garanzia per le loro esigenze lavorative, professionali e  -
  consentitemi di dire - anche umane.

    CRACOLICI   La  Commissione  Bilancio   ha  dato  la  copertura
  finanziaria?

    PAGANO  assessore per i beni culturali ed ambientali e  per  la
  pubblica  istruzione.  Questa norma non  necessita  di  copertura
  finanziaria stante che per essa si utilizzano i fondi POR;  è  la
  stessa  logica con cui si sta continuando adesso. Ancor oggi  non
  si  ricorre  a fondi regionali in quanto confluiscono  in  questo
  capitolo, grazie ad un progetto di catalogazione, i fondi POR.

    CRACOLICI  Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    CRACOLICI   Signor Presidente, onorevoli colleghi,  noi  stiamo
  approvando  - può darsi che mi sbagli - una norma che prevede  un
  contratto  pluriennale in cui per l'annualità 2007 utilizziamo  i
  fondi  POR, ma dall'annualità 2008 in poi utilizziamo il bilancio
  pluriennale  della Regione, perché è evidente  che  non  possiamo
  utilizzare  i fondi POR, che non abbiamo, del 2008. E' necessario
  che  vi  sia  un passaggio formale dalla Commissione   Bilancio .
  Quindi,   credo che la Presidenza debba valutare a monte   questi
  problemi.

    PAGANO  assessore per i beni culturali ed ambientali e  per  la
  pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE  Ne ha facoltà.

    PAGANO  assessore per i beni culturali ed ambientali e  per  la
  pubblica  istruzione.  Signor Presidente, se  questo  emendamento
  dovesse  presentare   difficoltà,  il  Governo  è  disponibile  a
  cassare  l'ultima parte del comma e precisamente  laddove  recita
   Per  l'esercizio  finanziario 2008 l'onere trova  riscontro  nel
  bilancio  pluriennale  della  Regione  U.P.B.  4.2.1.5.2.  codice
  12.02.01 .

    PRESIDENTE   Onorevoli  colleghi, se non  sorgono  osservazione
  l'emendamento A18 è accantonato, così come l'emendamento A1. Così
  resta stabilito.
   Pongo   in   votazione  l'emendamento  A2.   Il   parere   della
  Commissione?

    ANTINORO  presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      PAGANO  assessore per i beni culturali ed ambientali e per la
  pubblica istruzione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo   in   votazione  l'emendamento  A3.   Il   parere   della
  Commissione?

    ANTINORO  presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      PAGANO  assessore per i beni culturali ed ambientali e per la
  pubblica istruzione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo   in   votazione  l'emendamento  A4.   Il   parere   della
  Commissione?

    ANTINORO  presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      PAGANO  assessore per i beni culturali ed ambientali e per la
  pubblica istruzione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Pongo   in   votazione  l'emendamento  A5.   Il   parere   della
  Commissione?

    ANTINORO  presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

      PAGANO  assessore per i beni culturali ed ambientali e per la
  pubblica istruzione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi é favorevole resti seduto; chi é contrario  si
  alzi.

                           (E' approvato)

   Dichiaro improponibili gli emendamenti A6, A7, A8, A9 e  A10  in
  quanto sono estranei alla materia.
   Pongo in votazione l'emendamento A11.

               Richiesta di verifica del numero legale

    CRACOLICI  Chiedo la verifica del numero legale.

  (Alla richiesta si associano gli onorevoli Laccoto, Oddo, Ortisi
                               e Zago)

    PRESIDENTE   La seduta è sospesa.

       (La seduta, sospesa alle ore 13.08, è ripresa alle ore
                               13.12)

   La seduta è ripresa.
   Onorevoli colleghi, essendo la richiesta di verifica del  numero
  legale  appoggiata a termini di Regolamento, indìco la  votazione
  per la verifica del numero legale.

                     (Si procede alla verifica)

                      Risultato della verifica

    PRESIDENTE  Proclamo l'esito della verifica del numero legale:

   Presenti            20

   L'Assemblea  non  è  in  numero legale;  pertanto,  sospendo  la
  seduta, avvertendo che riprenderà alle ore 14.30.

    (La seduta, sospesa alle ore 13.14, è ripresa alle ore 14.40)

  La seduta è ripresa.

       PRESIDENTE   Onorevoli  colleghi, si  riprende  con  l'esame
  dell'articolo 15, precedentemente accantonato. Ne do lettura:

                            «Articolo 15
         Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte
                            contemporanea

  1.  E'  istituito il Dipartimento regionale per l'architettura  e
  l'arte  contemporanea, che ha competenza in materia di promozione
  della   cultura   architettonica      ed      urbanistica       e
  dell'arte contemporanea.

  2.  Alla Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio  2000,
  n.  10,  e  successive modifiche ed integrazioni, dopo le  parole
  Dipartimento  regionale  dei  beni  culturali  ed  ambientali  ed
  educazione  permanente' sono aggiunte le  parole  -  Dipartimento
  regionale per l'architettura e l'arte contemporanea'.

  3.  Per  l'attuazione  dei  commi 1 e  2  si  provvede  ai  sensi
  dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003,
  n. 20.

  4.   Il   Dipartimento  regionale  per  l'architettura  e  l'arte
  contemporanea provvede, in particolare, alle seguenti attività:

  a)   promozione   della   qualità  del  progetto   e   dell'opera
  architettonica  e  urbanistica, di intesa con le  amministrazioni
  interessate e con il Dipartimento regionale dei Beni culturali ed
  ambientali e dell'educazione permanente, per la realizzazione  di
  opere  pubbliche o private di rilevante interesse architettonico,
  con particolare riguardo alle opere destinate ad attività sociali
  e  culturali,  ovvero  che interagiscono,  integrandosi,  con  il
  contesto storico-artistico e paesaggisticoambientale;

  b) dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di
  architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della legge
  22 aprile 1941, n. 633;

  c) ammissione ai contributi economici delle opere architettoniche
  dichiarate  di importante carattere artistico e degli  interventi
  riconosciuti di particolare qualità architettonica o urbanistica;

  d)  promozione   della   formazione, in   collaborazione  con  le
  università  e  gli  enti  locali, d'intesa  con  il  Dipartimento
  regionale  dei  Beni  culturali ed ambientali  e  dell'educazione
  permanente,  in  materia di conoscenza e  tutela  del  paesaggio,
  della  cultura  e  della  qualità  architettonica  e  urbanistica
  contemporanee;

  e) vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici
  pubblici;

  f)    promozione    della   conoscenza  dell'arte   contemporanea
  all'estero,    fatte   salve  le competenze del  Ministero  degli
  affari esteri e d'intesa con il medesimo;

  g)  diffusione  della  conoscenza   dell'arte  contemporanea,   e
  valorizzazione, anche mediante concorsi, delle opere  di  giovani
  artisti operanti in Sicilia.

  5.  Per  le  finalità del comma 1 è autorizzata, per  l'esercizio
  finanziario  2006, la spesa di 200 migliaia di euro da  iscrivere
  nell'U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 215708, cui si provvede con parte
  delle disponibilità dell'U.P.B. 9.3.1.3.7., capitolo 377301.  Per
  gli  esercizi  finanziari 2007 e 2008 la spesa, valutata  in  400
  migliaia  di  euro per ciascun anno trova riscontro nel  bilancio
  pluriennale della Regione U.P.B. 9.3.1.3.7, codice 04.01.04.

  6.  Per l'attuazione del presente articolo il ragioniere generale
  della  Regione  è autorizzato, con proprio decreto,  su  proposta
  congiunta   dei   dipartimenti  interessati,  ad   apportare   le
  necessarie  variazioni  di bilancio per  l'esercizio  finanziario
  2006.

               Richiesta di verifica del numero legale

    CRACOLICI  Chiedo la verifica del numero legale.

   (Alla richiesta si associano gli onorevoli Barbagallo, Ortisi,
                           Villari e Zago)

     PRESIDENTE   Essendo  la richiesta  appoggiata  a  termini  di
  Regolamento,  indìco  la  votazione per la  verifica  del  numero
  legale.

                     (Si procede alla verifica)

                      Risultato della verifica

    PRESIDENTE  Proclamo l'esito della verifica del numero legale:

   Presenti            16

                 L'Assemblea non è in numero legale.

       Rinvio della votazione  finale del disegno di legge n.
     1079/A  Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13
         della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, sulle
        condizioni di ineleggibilità dei deputati regionali'

  PRESIDENTE. Il punto VI dell'ordine del giorno: Votazione  finale
  del   disegno  di  legge  n.  1079/A   Norma  di  interpretazione
  autentica dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno  1997,
  n.   19,   sulle   condizioni  di  ineleggibilità  dei   deputati
  regionali', è rinviato alla seduta successiva.

  Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a mercoledì 1 marzo 2006,
  alle ore 17.30, con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del vicepresidente Fleres


   I   - Comunicazioni.
  II   - Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della
  Rubrica:  Lavori pubblici.
  III   -  Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della
  Rubrica:  Bilancio e finanze.
  IV   - Discussione del disegno di legge:
       -    Disposizioni  in materia di tutela ed  uso  dei  beni
         paesaggistici e di promozione della qualità architettonica ed
         urbanistica  (n. 1037/A) (Seguito)

       V   - Votazione finale del disegno di legge:

       -  Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 della
         legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, sulle condizioni di
         ineleggibilità dei deputati regionali  (n. 1079/A)

                  La seduta è tolta alle ore 14.45

        Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 16.00

                     DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
                            Il Direttore
                     Dott.ssa  Iolanda Caroselli

                              ALLEGATO:
            EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

  DISEGNO DI LEGGE N. 1037/A: ''DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  TUTELA
  ED  USO  DEI  BENI PAESAGGISTICI E DI PROMOZIONE  DELLA  QUALITà
  ARCHITETTONICA ED URBANISTICA

    -All'articolo 1:

  Emendamento S1:

  Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,
  13 e 14.

    -All'articolo 20:

  Emendamento S2:

  Sopprimere gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

    -All'articolo 31:

  Emendamento A32:

  L'articolo 31 è così sostituito:

   Art.  31  - 1. Al fine di elevare lo standard qualitativo  dei
  livelli di valorizzazione economica degli stessi, l'Assessorato
  regionale  dei  beni  culturali, ambientali  e  della  pubblica
  istruzione  è  autorizzato a cedere a  soggetti  costituiti  da
  concessionari  dei servizi ai sensi dei DD.AA. n.  5321  dell'1
  marzo  2001  e  n.  5519  del 3 aprile  2001,  la  gestione  di
  ulteriori  servizi  di cui alle lettere d) ed  e),  nonché  dei
  servizi di pulizia di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 117  del
  decreto  legge  n. 42 del 2004, per i siti culturali  regionali
  ubicati   all'interno  dell'ambito  provinciale  di  cui   sono
  affidatari,   previa  presentazione  di  idonea  documentazione
  afferente la capacità tecnica ed economica dei medesimi.

                       Emendamenti aggiuntivi

  Emendamento A2:

  Aggiungere il seguente articolo:

   Art.    - 1. Le pubblicazioni previste dall'articolo 23  della
  legge  regionale n. 7/2002 possono essere effettuate  anche  su
  quotidiani  e  periodici  diffusi  solo  per  abbonamento,  con
  l'unica  condizione  della loro iscrizione  al  registro  degli
  operatori   della   comunicazione  (ROC),  tenuto   presso   il
  dipartimento  dell'editoria della Presidenza del Consiglio  dei
  Ministri'.

  Emendamento A3:

  Aggiungere il seguente articolo:

      Art.     -  1.  Il  termine  '31  dicembre  2005',  di  cui
  all'articolo 124, comma 2, della legge regionale n.  17/2004  è
  sostituito dal termine '31 dicembre 2006.'.

  Emendamento A4:

  Aggiungere il seguente articolo:

     Art.   - 1. Per la nomina di cui al comma 2 dell'articolo 33
  della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, non si applicano le
  previsioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e  comma
  2,  della  legge regionale 20 giugno 1997, n. 19  e  successive
  modifiche ed integrazioni.'.

  Emendamento A5:

  Aggiungere il seguente articolo:

    Art.   - 1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale
  16   aprile   2003,  n.   4,  dopo  la  parola   collegamento',
  aggiungere  le seguenti  oppure non superiori a metri  quadrati
  50'.