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Resoconto d'Aula della Seduta n. 67 di mercoledì 10 luglio 2002
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   Presidenza del presidente Lo Porto


     PAFFUMI,  segretario,  dà  lettura  del processo verbale della
  seduta  precedente  che,  non  sorgendo  osservazioni, si intende
  approvato.

                              CONGEDO

     PRESIDENTE.   Comunico  che  l'onorevole  Infurna  ha  chiesto
  congedo  per  25  giorni  a  far  data  dall'8  luglio  2002  per
  certificati motivi di salute.
       Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.

             ANNUNZIO DI PRESENTAZIONE DI DISEGNO DI LEGGE

     PRESIDENTE.  Comunico  che  è  stato  presentato  il  seguente
  disegno di legge:

      -   "Norme  concernenti  il  'Piano  del  colore'  in  comuni
      siciliani" (n. 446)
      - iniziativa parlamentare
      -  presentato  dagli  onorevoli  Formica, Incardona, Infurna,
      Ioppolo, Tricoli, Virzì in data 9 luglio 2002

                      ANNUNZIO DI INTERROGAZIONI

     PRESIDENTE.  Comunico  che  sono  state presentate le seguenti
  interrogazioni:

       - con richiesta di risposta orale

       N. 688 - Interventi  per  garantire  la  piena  funzionalità
  dell'Ospedale di Termini Imerese.
       - Assessore Sanità
       Firmatario: Cracolici Antonino;

       N. 689 - Notizie  circa  la richiesta di dichiarazione dello
  stato di emergenza abitativa a Palermo.
       - Presidente Regione
       Firmatario: Cracolici Antonino;

       N. 690 - Iniziative  urgenti  a  difesa dei Poli industriali
  della Sicilia e del Polo chimico in particolare.
       - Assessore Industria
       Firmatario: Sbona Sebastiano;

       - con richiesta di risposta scritta

       N. 691 - Intervento  presso il Direttore generale della AUSL
  n. 6 di Palermo in merito al fallimento della CAMST CATERING LINE
  Società cooperativa a responsabilità limitata.
       - Presidente Regione
       - Assessore Sanità
       Firmatari: Forgione Francesco; Liotta Santo.

                         ANNUNZIO DI MOZIONI

     PRESIDENTE. Comunico che  sono  state  presentate  le seguenti
  mozioni:

       - n.  136 "Iniziative  al  fine  di garantire i collegamenti
  nei  comuni di  Piedimonte  Etneo,  Linguaglossa,  Castiglione  e
  Randazzo,  in  provincia  di  Catania",  degli  onorevoli  Fleres
  Salvatore;   Catania   Giuseppe;   Scoma   Francesco;  Mercadante
  Giovanni;
       Presentata il 9/07/02;

       -   n.   137   "Interventi   per   garantire   il   corretto
  funzionamento dell'Ufficio Postale  di  Nicolosi  in provincia di
  Catania", degli  onorevoli  Fleres  Salvatore;  Garofalo Ottavio;
  Moschetto Angelo; Catania Giuseppe;
       Presentata il 9/07/02

       -  n.  138 "Interventi  per  la  realizzazione  del  Mercato
  agroalimentare di  Catania",  degli  onorevoli  Fleres Salvatore,
  Garofalo Ottavio;  Catania Franco;  Moschetto Angelo;
       Presentata il 9/07/02.

       Avverto che le stesse saranno iscritte all'ordine del giorno
  della  seduta  successiva perché  se  ne  determini  la  data  di
  discussione.

       Informo, ai sensi dell'articolo 127, comma 9 del Regolamento
  interno, che nel corso  della seduta potrà procedersi a votazioni
  mediante sistema elettronico.


   Presidenza del presidente Lo Porto


          DETERMINAZIONE DELLA DATA DI DISCUSSIONE DI MOZIONI

     PRESIDENTE.  Si  passa  al  II punto  all'ordine  del  giorno:
  Lettura, ai sensi e per gli effetti degli  articoli  83,  lettera
  d), e 153 del Regolamento interno, delle seguenti mozioni:

       N.   134 "Completamento dei programmi  di  realizzazione  di
  infrastrutture  sportive  nella  provincia  di   Ragusa",   degli
  onorevoli  Zago  Salvatore;   De  Benedictis   Roberto;  Speziale
  Calogero; Crisafulli Vladimiro;

    Presentata il 2/07/02

       N.  135 "Iniziative tese alla  salvaguardia  del  patrimonio
  agrumicolo  e  dei  livelli occupazionali  dell'Azienda  agricola
  Costantina", degli onorevoli Fleres Salvatore;  Villari Giovanni;
  Barbagallo  Giovanni;   Raiti  Salvatore;   Spampinato  Giuseppe;
  Liotta Santo

    Presentata il 2/07/02.

       Ne do lettura:

                     L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

  PREMESSO che in occasione dei campionati mondiali del 1990 erano
          stati stanziati fondi per la creazione di infrastrutture
          sportive;

  RICORDATO che in  quella  occasione  la  distribuzione  di  tali
          strutture  riguardò  quasi  esclusivamente   le   grandi
          province siciliane (Catania, Messina, Palermo) e che  in
          conseguenza  di  ciò   furono   presentati   diversi   e
          interessanti progetti da Comuni, Province e dal Coni;

  OSSERVATO che solo una parte di tali progetti fu realizzata,  in
          quanto strettamente funzionale  alla  realizzazione  del
          campionato, e  che  i  fondi  per  le  opere  successive
          vennero congelati;

  PRESO ATTO dell'attuale disponibilità di quei fondi,  per  circa
          33 milioni di  euro,  utili  al  completamento  di  quei
          programmi d'infrastrutturazione sportiva;

  OSSERVATO che il piano di utilizzo varato dal  Governo  è  stato
          già impugnato presso il Tar dalle Amministrazioni locali
          escluse e tra queste dalla Provincia di Ragusa, in  nome
          e  per  conto  degli  enti  della  Provincia  che  hanno
          presentato istanza per l'utilizzo  di  parte  dei  fondi
          disponibili;

  VISTO che per diverse vie (finanziamenti europei,  chiusura  del
          contenzioso con lo Stato, eventuali  somme  residue  dei
          mondiali del 1990) sono previste ulteriori immissioni di
          risorse  finanziarie  nel  bilancio  della  Regione,  da
          destinare alla infrastrutturazione sportiva;

                     IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

          a prevedere un'utilizzazione di parte di tali fondi  per
          la realizzazione e il  completamento  dei  programmi  di
          infrastrutturazione sportiva della provincia di Ragusa a
          parziale riequilibrio, altresì, delle risorse  che  sono
          state investite nelle aree  metropolitane  della  nostra
          Regione. (134)

             (2 luglio 2002)

                                        ZAGO - DE BENEDICTIS
                                        SPEZIALE - CRISAFULLI

                     L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

     VISTO il precedente ordine del  giorno  n. 36 approvato nella
              seduta d'Aula n. 39 del 7 marzo 2002;

     RIBADITE tutte le considerazioni in esso riportate;

     CONSIDERATO che:

            - è già trascorso  un  mese  dalla riunione svoltasi a
              Palermo (4 giugno  2002)  presso la Presidenza della
              Regione e presieduta dal  vicepresidente e Assessore
              regionale per l'agricoltura  e le foreste, senza che
              si sia addivenuti  ad  una  soluzione positiva della
              vicenda;

            - la  mancata   decisione   da   parte  dell'IRFIS  di
              procedere a  transazione ha determinato il protrarsi
              dei  tempi  per  ulteriori  5  mesi,  rispetto  alla
              riunione  del  29   gennaio,   con   il  rischio  di
              vanificare l'opportunità di gestione dell'Azienda da
              parte della  cooperativa  degli  ex  lavoratori, che
              oggi  ha   la   possibilità   di   usufruire   della
              concessione del mutuo da parte dell'ISMEA;

            - l'IMEA, che acquisterebbe l'Azienda, è Ente autonomo
              di diritto pubblico  e  garantisce quindi la massima
              trasparenza;

            - la valutazione da  esso  effettuata  è  congrua  con
              tutte  le  stime  fatte  in  precedenza,  anche  dal
              Tribunale,  ed   è   giudicata  dal  liquidatore  la
              migliore  ottenibile  sul  mercato,  viste  le varie
              trattative  svolte  ma  non  conclusesi per il basso
              prezzo offerto;

            - dalla vendita  dell'Azienda  non può ottenersi nulla
              di più di  quanto già offerto dalla cooperativa, che
              pertanto garantisce  il  massimo  realizzo  sotto il
              profilo dell'apprezzamento  economico,  per  tutti i
              creditori della vecchia proprietà;

            - l'IRFIS  non   è  creditore  diretto  nei  confronti
              dell'Azienda agricola  Costantina,  ma piuttosto nei
              confronti  dell'ITIN   (ex   Gruppo  Rendo)  per  un
              finanziamento concesso ai fini industriali con fondi
              della Regione;

            - l'Azienda agricola  Costantina  è solamente garanzia
              terza, peraltro non  coperta  da  ipoteca  di  primo
              grado, che risulta essere insufficiente;

            - l'insufficienza della  garanzia  era  del  resto già
              stata accertata dall'IRFIS,  che  in tal senso aveva
              deliberato in  passato  l'accettazione di un accordo
              transattivo  che   prevedeva   una   rinuncia  assai
              significativa da parte  dell'Istituto, rispetto alle
              somme a suo tempo finanziate;

            - l'IRFIS è oggi invece  l'unico tra i creditori a non
              accettare di transigere  sulla  base  dell'anzidetta
              offerta  di  acquisto   avanzata  dalla  Cooperativa
              agricola Costantina, costituita da ex dipendenti;

            - il mancato raggiungimento di  un accordo transattivo
              tra i creditori, o l'attivazione  della procedura di
              vendita  conseguente  al   pignoramento   da   parte
              dell'IRFIS, imporrebbe certamente  al liquidatore il
              deposito dei libri in Tribunale per la dichiarazione
              di   fallimento,   in  quanto   la   massa   passiva
              supererebbe di gran lunga quella attiva;

            - la   dichiarazione   di   fallimento   comporterebbe
              certamente il depauperamento colturale dell'Azienda,
              anche  a  causa  dei  noti   tempi  delle  procedure
              concorsuali, con la  conseguente  ingente  riduzione
              del suo valore economico e la perdita  dei  posti di
              lavoro;

            - ciò   produrrebbe        un danno anche per l'IRFIS,
              che nella fattispecie gestisce  fondi  regionali,  a
              causa della presenza di  altri  importanti creditori
              ipotecari di primo grado, nonché  del depauperamento
              del  valore  economico  dell'Azienda  e  del  valore
              comunemente basso delle vendite fallimentari;

            - questi fatti determinerebbero la perdita per l'IRFIS
              anche   di   quella   parte   di   patrimonio   oggi
              recuperabile nell'ipotesi di transazione;

            - gli effetti delle problematiche  passate non possono
              essere  oggi fatti ricadere sugli  ex  lavoratori, e
              sulla  cooperativa  da  essi   costituita,  i  quali
              peraltro hanno mantenuto in questi  anni  il  valore
              patrimoniale  del  bene,  anche   sotto  il  profilo
              economico,  corrispondendo  un   canone  di  affitto
              annuale, promuovendo  interventi   e   progetti   di
              miglioramento e garantendo l'occupazione;

            - per tutto quanto sopra richiamato,la  mancanza di un
              accordo  transattivo ed  il  conseguente  fallimento
              dell'Azienda agricola Costantina   determineranno la
              scomparsa   di  un  bene   storico,   economico   ed
              ambientale  e  la  perdita  di oltre  200  posti  di
              lavoro,

                      IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

              a  garantire  il  raggiungimento  di  un accordo tra
              l'IRFIS ed il liquidatore sulla base dell'offerta di
              acquisto   formulata   dalla   Cooperativa  agricola
              Costantina, costituita da ex dipendenti al fine di:

            a) salvaguardare  i  livelli   occupazionali   ed   il
              patrimonio agrumicolo dell'Azienda Costantina;

            b) evitare il fallimento dell'Azienda e la conseguente
              perdita  dei  fondi   regionali   oggi  recuperabili
              perseguendo la transazione. (135)

            (2 luglio 2002)
                                   FLERES - VILLARI - BARBAGALLO -
                                   RAITI - SPAMPINATO - LIOTTA

       Dispongo  che  le mozioni predette  vengano  demandate  alla
  Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari  perché  se  ne
  determini la data di discussione.


   Presidenza del presidente Lo Porto


    SEGUITO  DELLA  DISCUSSIONE  DEL  DISEGNO  DI  LEGGE  "NORME IN
    MATERIA DI OPERE PUBBLICHE. DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI  LAVORI
    PUBBLICI, DI FORNITURA, DI SERVIZI E NEI SETTORI ESCLUSI." (nn.
    294-119-268-290-306-313-339-353-369-388/A)

     PRESIDENTE.  Si  passa  al  III  punto dell'ordine del giorno:
  Seguito    della   discussione   del   disegno   di   legge   nn.
  294-119-268-290-306-313-339-353-369-388/A  "Norme  in  materia di
  opere pubbliche.  Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di
  fornitura, di servizi e nei settori esclusi".


   Presidenza del presidente Lo Porto


                         SULL'ORDINE DEI LAVORI

     ACIERNO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ACIERNO.  Signor Presidente,  onorevoli colleghi, stamattina è
  stato consegnato un fascicolo  di emendamenti firmati dal Governo
  sul disegno di legge oggetto dei nostri lavori.
       Vorrei segnalare alla Presidenza che un emendamento, accanto
  alla  parola  "euro",  non  reca  l'indicazione  di alcuna cifra.
  Sicuramente, ci sarà stato un problema di fotocopiatura del testo
  ma,  se  così non fosse, credo che l' emendamento dovrebbe essere
  espunto  dal  fascicolo  e  presentato solo quando l'intero testo
  sarà completo perché  in questa maniera non è valutabile né dalla
  Commissione né  dall'Aula.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Signor Presidente, ne preannuncio il ritiro.

     PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa per dieci
  minuti.

    (La seduta, sospesa alle ore 10.52, è ripresa alle ore 11.00.)


   Presidenza del presidente Lo Porto


     RIPRENDE IL SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DDL SUGLI APPALTI

     PRESIDENTE. Si  riprende  l'esame  del  disegno di legge sugli
  appalti. Ricordo che  nella  seduta di ieri era stato accantonato
  l'articolo  1.  Si  passa  all'articolo  2.  Invito  il  deputato
  segretario a darne lettura:

     PAFFUMI, segretario:

                                 "Art. 2.
          Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge

          1. Ad inizio  del comma 2, dell'articolo 2, della legge n.
       109 del 1994,  dopo le parole 'si applicano' sono inserite le
       parole 'qualunque sia la fonte di finanziamento'.

          2. La  lettera  a),  del  comma  2, dell'articolo 2, della
       legge  n.   109   del  1994  è  così  sostituita:  'a)  alle
       amministrazioni  dello  Stato, all'Amministrazione regionale,
       alle aziende  ed  agli  enti  pubblici da esse dipendenti e/o
       comunque   sottoposti   a   vigilanza,   agli   enti   locali
       territoriali   e/o   istituzionali   e  loro  associazioni  e
       consorzi,  agli  enti  ed  aziende  da  questi  dipendenti  e
       comunque sottoposti  a vigilanza, nonché agli altri organismi
       di diritto pubblico'.

          3. Alla  lettera  b),  del comma 2, dell'articolo 2, della
       legge n.  109 del 1994, dopo le parole 'strettamente connesse
       e   funzionali   all'esecuzione   di   opere  comprese  nella
       disciplina del  decreto  legislativo  17  marzo 1995, n. 158'
       sono aggiunte  le seguenti 'ed alle società di trasformazione
       urbana di  cui  all'articolo  120  del decreto legislativo 18
       agosto 2000,  n.  267'.

          4.  Al comma  3,  secondo  periodo, dell'articolo 2, della
       legge 11 febbraio 1994  n.  109 le parole:  'Ai concessionari
       di  lavori pubblici  ed'  sono  soppresse;  dopo  il  secondo
       periodo   è   inserito  il  seguente:  'Ai  concessionari  di
       lavori  pubblici si  applicano  le  sole  disposizioni  della
       presente legge in materia  di  pubblicità dei bandi di gara e
       termini  per   concorrere,   secondo  quanto  previsto  dalla
       direttiva 93/37/CEE del  Consiglio,  del 14 giugno 1993'.

          5. Dopo il comma 3, dell'articolo 2 della legge n. 109 del
       1994,  e'  inserito  il  seguente:  '3-bis.  Le  disposizioni
       della  presente  legge   non  si  applicano  agli  interventi
       eseguiti direttamente dai  privati  a  scomputo di contributi
       connessi  ad   atti   abilitanti   all'attività   edilizia  o
       conseguenti   agli  obblighi   di   cui   al   quinto   comma
       dell'articolo 28 della legge  17  agosto 1942, n.  1150, o di
       quanto ad essi  assimilabile;  per le singole opere d'importo
       superiore alla soglia  comunitaria  i  soggetti  privati sono
       tenuti ad affidare le  stesse nel rispetto delle procedure di
       gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14
       giugno 1993'.

          6.  Al comma 4,  dell'articolo  2  della legge n.  109 del
       1994, le  parole:  'Le  amministrazioni aggiudicatrici devono
       prevedere  nel  bando  l'obbligo  per  il  concessionario  di
       appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei
       lavori  oggetto   della  concessione' sono  sostituite  dalle
       seguenti:  'Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre
       al concessionario di lavori pubblici, con espressa previsione
       del contratto di  concessione,  di  affidare  a terzi appalti
       corrispondenti a una percentuale  minima del 30 per cento del
       valore globale dei  lavori  oggetto  della  concessione,  pur
       prevedendo la facoltà  per  i  candidati  di  aumentare  tale
       percentuale, oppure  invitare  i  candidati  concessionari  a
       dichiarare nelle loro  offerte  la percentuale, ove sussista,
       del valore globale  dei  lavori oggetto della concessione che
       essi  intendono  affidare   a   terzi'.

          7.  Al comma 5,  dell'articolo  2, della legge n.  109 del
       1994,  le  parole:  'inferiore  a  5  milioni  di  Ecu'  sono
       sostituite dalle parole 'inferiore alla soglia comunitaria'.

          8. Alla  lettera  a),  del comma 6, dell'articolo 2, della
       legge n.  109  del  1994,  le  parole  'dalle  regioni, dalle
       provincie autonome  di  Trento  e di Bolzano' sono sostituite
       dalle parole 'dalla Regione'."

     PRESIDENTE.  Comunico  che  sono  stati  presentati i seguenti
  emendamenti allegati:

           - dal Governo: emendamento 2.2.1;

           - dagli onorevoli Forgione e Ferro:  emendamenti 2.1 e 2.2;

           - dagli onorevoli De Benedictis e Oddo:  emendamento 2.4;

           - dall'onorevole Gurrieri: emendamenti 2.8, 2.3;

           - dagli onorevoli Zago e Oddo: emendamenti 2.6 e 2.7;

           -   dagli  onorevoli  Giannopolo,  De   Benedictis,   Oddo:
           emendamento 2.5.

     BENINATI,  presidente della Commissione e relatore.  Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore.  Sull'
  articolo 2, con  l'emendamento che ha presentato il Governo e che
  è stato  apprezzato  favorevolmente buona parte degli emendamenti
  decadono, addirittura alcuni  - penso - saranno via via ritirati.
  Pertanto, l'emendamento  del  Governo,  tranne  che  non ci siano
  posizioni diverse, risolverebbe ogni questione perchè si abrogano
  i commi 3 e 6 dell'articolo.
       Questa  è  la  posizione che la Commissione  ha  in  effetti
  apprezzato,  dando  il  suo  parere  favorevole   anche   ad   un
  emendamento - per correttezza devo dire accolto in parte - quello
  dell'onorevole Forgione,  che  chiedeva  l'abrogazione  anche del
  comma  4,   mentre   invece   il  Governo  aveva  già  presentato
  l'abrogazione dei commi 3 e  6  e  non  3,  4  e  6.  Quindi, con
  l'approvazione dell'emendamento  del Governo si potrebbe esitare,
  con il ritiro degli altri emendamenti, l'articolo 2.

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO.   Signor  Presidente,  l'emendamento  del  Governo
  recita  'sopprimere  le parole  i  commi  3  e  6',  con  ciò  si
  intenderebbe quindi non  la  soppressione  dei commi 3 e 6, bensì
  delle parole ' i  commi 3 e 6' da un altro emendamento. Pertanto,
  sarebbe un subemendamento.

     PRESIDENTE. No, si intende solamente sopprimere i commi 3 e 6.

     GIANNOPOLO. Signor  Presidente, mi permetto di insistere.  C'è
  scritto 'sopprimere  le  parole  ....  Allora,  esplicitiamo  che
  intendiamo sopprimere i commi 3 e 6.

     SCAMMACCA DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Signor Presidente, siccome  c'è  un  errore di stampa, chiedo tre
  minuti di sospensione.

     PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

    (La seduta sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 11,09)

     SCAMMACCA DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Signor Presidente, gli  emendamenti  2.2 e 2.2.1 vanno intesi nel
  senso  che   uno  è  interdipendente  dall'altro,  quindi  rimane
  soppresso il comma  4 dell'articolo 2.  La soppressione dei commi
  3 e 6  era il subemendamento del Governo all'emendamento Forgione
  e Ferro.  Per cui,  i  due emendamenti vanno intesi nel senso che
  la Commissione  si è espressa favorevolmente per l'abolizione del
  solo comma 4 dell'articolo 2.

     PRESIDENTE.  Onorevole rappresentante del Governo, la prego, a
  questo punto, di volere chiarire all'Aula i passaggi fondamentali
  di  questo   emendamento   al   quale   il   Governo  propone  un
  subemendamento,  cosa  che  non  si  era  capita  all'inizio.  In
  pratica,   il    Governo   vuole   proporre   un   subemendamento
  all'emendamento Forgione  che chiede la soppressione dei commi 3,
  4 e 6, salvando la soppressione del comma 4, mantenendo invece in
  vita i commi 3  e  6.  A  questo  punto  devo  porre in votazione
  l'emendamento Forgione.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Chiedo di parlare per un chiarimento ulteriore.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  L'emendamento 2.2 a  firma  degli  onorevoli  Forgione  e Ferro è
  stato in  Commissione  apprezzato  come  subemendamento dal 2.2.1
  "Sopprimere le parole 3 e 6", rispetto al testo dell' emendamento
  2.2 che, quindi, va letto:  "Il comma 4 è soppresso".

     PRESIDENTE.   Pongo   in  votazione  l'emendamento  2.2.1  del
  Governo. Il parere della Commissione?

     SCAMMACCA   DELLA   BRUCA ,   assessore per i lavori pubblici.
  Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi  è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E'approvato)

       Pongo in votazione l'emendamento 2.2, come modificato.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si  passa  all'  emendamento  2.1,  a  firma  dell'onorevole
  Forgione.

     FORGIONE. Lo ritiro.

     PRESIDENTE.   L'   Assemblea   ne   prende   atto.   Si  passa
  all'emendamento  2.4,  a  firma  degli onorevoli De Benedictis ed
  Oddo. Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente  della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente, onorevoli  colleghi,  questo  emendamento  era  stato
  apprezzato in Commissione e si era dato parere favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA   DELLA   BRUCA ,  assessore per i lavori  pubblici.
  Favorevole.

     PRESIDENTE.  Lo pongo in  votazione.  Chi  è  favorevole resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       L'emendamento   2.8,  a  firma  dell'onorevole  Gurrieri,  è
  ritirato.
       L'Assemblea ne prende atto.
       Si passa all'emendamento 2.6 a firma degli onorevoli Zago ed
  Oddo.

     ODDO. Lo ritiro.

     PRESIDENTE.     L'Assemblea     ne   prende   atto.  Si  passa
  all'emendamamento  2.5  a  firma  degli  onorevoli Giannopolo, De
  Benedictis ed Oddo, che è ritirato. L'Assemblea ne prende atto.
       Gli emendamenti 2.7, a firma degli onorevoli Zago ed Oddo, e
  2.3, a firma dell'onorevole Gurrieri, sono assorbiti.
       Comunico che  è  stato  presentato  dal  Governo il seguente
  emendamento  2.3.1:   Al   comma  6  dell'articolo  2  le  parole
  "contratto  di   concessione"   sono   sostituite  da  "bando  di
  concessione".
       Non vi è stato il tempo  di  distribuirlo  in  Aula perchè è
  stato appena formalizzato dal Governo.

     SCAMMACCA DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Signor Presidente, è'  un  emendamento  di  pura  correzione e di
  chiarimento nel  senso  che,  laddove  si  prevede  'contratto di
  concessione', è  forse più chiaro scrivere 'bando di concessione'
  nel senso che  dev'essere  chiaro  che la previsione sia inserita
  fin dall'inizio e  non  in una ipotetica fase successiva ancorchè
  'contratto di  concessione'  sostanzialmente  è il bando, abbiamo
  preferito chiarirlo ulteriormente.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Lo pongo in  votazione.  Chi  è  favorevole resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

     PAFFUMI, segretario:

                               "Art. 3

         Autorità  per  la   vigilanza   sui   lavori   pubblici  e
                 Osservatorio regionale dei lavori pubblici

          1. Il comma  17,  dell'articolo  4, della legge n. 109 del
       1994 è  sostituito  dal  seguente:

          '17.  Le amministrazioni  aggiudicatrici  e gli altri enti
       aggiudicatori  o   realizzatori   sono  tenuti  a  comunicare
       all'Osservatorio dei lavori  pubblici, per lavori pubblici di
       importo superiore a  500.000  euro, entro trenta giorni dalla
       data del verbale di  gara  o  di definizione della trattativa
       privata, i dati  concernenti  la denominazione dei lavori, il
       contenuto  dei  bandi e  dei  verbali  di  gara,  i  soggetti
       invitati,  l'importo   di   aggiudicazione,   il   nominativo
       dell'aggiudicatario o  dell'affidatario  e del progettista e,
       entro sessanta giorni  dalla  data  del  loro  compimento  ed
       effettuazione,  l'inizio,   gli   stati   di   avanzamento  e
       l'ultimazione  dei   lavori,  l'effettuazione  del  collaudo,
       l'importo finale del  lavoro.  Il  soggetto che ometta, senza
       giustificato  motivo,  di   fornire   i   dati   richiesti  è
       sottoposto, con  provvedimento  dell'Autorità,  alla sanzione
       amministrativa del pagamento di una somma fino a 30.000 euro.
       La sanzione è elevata fino a 60.000 euro se sono forniti dati
       non   veritieri   non   dipendenti   da   errori   o   errata
       interpretazione dei dati richiesti.  Per i lavori pubblici di
       importo   compreso   fra   200.000   e   500.000   euro,   le
       amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori
       o realizzatori sono  tenuti a comunicare all'Osservatorio dei
       lavori pubblici  esclusivamente  note  informative sintetiche
       con cadenza annuale.'

          2. All'articolo  4,  della  legge  n.  109  del  1994 sono
       aggiunti i seguenti commi:

          '19.  Nel  territorio  della  Regione  l'Autorità  per  la
       vigilanza  sui  lavori  pubblici  opera  nel  rispetto  delle
       competenze statutarie della  Regione  e  del  suo ordinamento
       regionale.

          20.  L'Assessore  regionale   per  i  lavori  pubblici  e'
       autorizzato a  stipulare  apposita convenzione con l'Autorità
       per la vigilanza  sui  lavori pubblici per l'assolvimento nel
       territorio della Regione  dei  compiti  e  delle funzioni cui
       l'organo è  preposto.

          21. L'Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione
       della spesa pubblica  di  cui  all'articolo  22  della  legge
       regionale  7 marzo 1997,  n.  6  e  successive  modifiche  ed
       integrazioni, è sezione regionale dell'Osservatorio nazionale
       dei lavori pubblici e assume la denominazione di Osservatorio
       regionale dei lavori pubblici.

          22.  L'Osservatorio   regionale   dei  lavori  pubblici  è
       istituito presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

          23.  L'Osservatorio regionale  dei  lavori  pubblici  è lo
       strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento
       di tutte le attività  ed  i  compiti  espressamente  ad  essa
       attribuiti dalla presente  legge.  Al  fine  di  massimizzare
       l'efficienza e minimizzare  l'onere  di trasmissione dei dati
       da parte delle stazioni  appaltanti di cui all'articolo 2, al
       solo Osservatorio regionale  dei  lavori  pubblici compete la
       raccolta delle  informazioni  relative  all'intero  ciclo  di
       realizzazione dei lavori  pubblici,  in particolare alla fase
       di  programmazione,   esperimento   della  gara  di  appalto,
       affidamento,  esecuzione,   collaudo   e  gestione.  Tutti  i
       soggetti istituzionali  competenti a qualunque livello, anche
       nazionale  e  comunitario,  hanno  l'obbligo  di  rapportarsi
       esclusivamente all'Osservatorio  regionale  per  la  raccolta
       delle informazioni utili  ai servizi informativi e statistici
       che  saranno   necessari   al   soddisfacimento  dei  bisogni
       legittimati.

          24.  L'Osservatorio  regionale  opera  con  strumentazioni
       informatiche nel rispetto  di  standard comuni che consentano
       l'interscambio delle  informazioni  con gli altri osservatori
       regionali ed i  vari  soggetti istituzionali, anche a livello
       nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le
       informazioni.

          25. L'Osservatorio  regionale  opera anche avvalendosi del
       supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni pubblici e
       privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.

          26. L'Osservatorio regionale svolge i seguenti compiti:

          a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle
       modalità di esecuzione ed i risultati degli appalti di lavori
       e sul rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
       subappalto, di  contrattazione  collettiva  e  di prevenzione
       degli infortuni;

          b) attiva, gestisce ed  aggiorna  una  banca  dati  per il
       monitoraggio dei lavori  e delle opere pubbliche eseguite nel
       territorio regionale;

          c) promuove attività  di  indirizzo  e  regolazione  anche
       cooperando con le  altre  regioni  e  i  competenti organismi
       statali;

          d)  promuove  attività  dirette  alla  formazione  e  alla
       qualificazione del personale delle amministrazioni appaltanti
       preposto  alle attività  di  cui  alla  presente  legge,  con
       particolare riferimento  alla  sicurezza,  realizza  studi  e
       ricerche,   organizza   convegni,   acquisisce   e   diffonde
       documentazione tecnica e  dati;

          e) definisce ed  aggiorna  la documentazione tecnica quale
       strumento di  supporto  alle  attività  delle amministrazioni
       appaltanti, con particolare  riferimento a schemi di bandi di
       gara,  capitolati   d'appalto,   contratti,   linee  guida  e
       quant'altro necessario ai  fini della semplificazione e della
       standardizzazione delle  procedure  per  l'affidamento  e  la
       gestione degli  appalti;

          f) determina annualmente l'elenco regionale dei prezzi per
       le opere pubbliche a  cui  si  deve  fare  riferimento per la
       formazione  e  l'aggiornamento  degli  elenchi  prezzi  negli
       appalti;

          g) assicura le  attività  necessarie  per il funzionamento
       del sito informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei
       bandi  di  gara;

          h) espleta  attività  finalizzate  agli approfondimenti ed
       all'uniformità degli  indirizzi  interpretativi in materia di
       lavori pubblici;

          i)  cura   la  pubblicazione  informatica  del  Notiziario
       regionale sugli appalti  e  le concessioni di lavori pubblici
       per la messa  a  disposizione delle stazioni appaltanti delle
       notizie utili in  ordine  alla  normativa vigente in materia,
       alle risultanze delle  gare,  alle dinamiche dei prezzi, alle
       problematiche  procedurali   presentatesi;

          j) assembla ed elabora  i  dati  in suo possesso anche con
       procedure  statistiche  e   li   rende  disponibili  su  reti
       informatiche condivise dagli enti locali.

          27.  I proventi dell'attività sanzionatoria dell'Autorità,
       effettuata  nel  territorio  della  Regione,  affluiscono  in
       entrata nel bilancio  della  Regione  in apposito capitolo da
       istituirsi  nella   rubrica   Dipartimento  regionale  lavori
       pubblici.'

          28. Per le finalità del presente  articolo  è autorizzata,
       per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di
       euro in termini di competenza e di 100 migliaia  di  euro  in
       termini di cassa.

          29. All'onere di cui al comma 28 si provvede in termini di
       competenza con parte delle disponibiltà dell'U.P.B. 4.2.1.5.2
       (capitolo  215704 - codice 1001)ed in termini  di  cassa  con
       parte  delle  disponibilità dell'U.P.B.  4.2.1.5.1  (capitolo
       215711).

          30.  Per  gli esercizi finanziari successivi  la  spesa  è
       valutata  in 56 migliaia di euro cui si  provvede  con  parte
       delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704)."

     BENINATI, presidente della  Commissione  e relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI,   presidente della Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente, questo articolo mira  a  definire  le  strutture  che
  esprimono i pareri tecnici sui progetti. La formulazione prevista
  nel disegno di  legge  era esclusivamente quella di una struttura
  provinciale, che esprimeva presso il Genio civile questi pareri.
       Devo dire che, poi, con l'apprezzamento fatto in Commissione
  di alcuni  emendamenti,  il Governo ha presentato una riscrittura
  dell' articolo, individuando due strutture che, in funzione degli
  importi dei  progetti, sono obbligate ad esprimere parere tecnico
  su questi progetti.

     GIANNOPOLO. Ma questo è all'articolo 5, non all'articolo 3.

     BENINATI, presidente della  Commissione  e relatore. Mi scusi,
  Presidente, mi sono confuso. Su questo articolo il Governo non ha
  effettivamente proposto modifiche.
       Ci   sono   degli  emendamenti  che  sono  stati  apprezzati
  positivamente dalla  Commissione,  poi li indicheremo, il 3.5, in
  particolare, e devo dire c'è, poi, un emendamento del Governo, il
  3.11, che  effettivamente  amplia le competenze dell'Osservatorio
  e, a questo punto,  nella  riscrittura si terrà conto anche di un
  mio emendamento su  cui, certamente, bisognerà poi fare le giuste
  valutazioni, Infatti, avendo nella riscrittura aggiunto ulteriori
  competenze all'Osservatorio,  questa struttura, forse, merita una
  valutazione da parte  del  Governo,  in  quanto, avendo avuto dei
  compiti  tecnici,  dobbiamo  fare  delle  valutazioni  per  avere
  contezza sino a che punto resti l'Osservatorio nella struttura in
  cui si trova o, altrimenti, valutare l'emendamento 3.10.
       Diciamo che con  l'apprezzamento  di  un emendamento, quello
  del  Governo,  che  aggiunge   il   punto   k)   alle  competenze
  dell'Osservatorio, è condivisa in toto la formulazione.
       Aggiungo di  più:  in  questa  formulazione  è chiaro che si
  stabilisce  che l'Autorità di vigilanza nazionale assume un ruolo
  nella  Regione  siciliana,  ferma  restando  una  convenzione che
  l'Assessore  è autorizzato, per legge, a stipulare con l'autorità
  di  vigilanza.  Mentre, invece, la formulazione dell'Osservatorio
  è,  come  già  detto  prima, formalizzata già nell'articolato con
  un'aggiunta al  comma  k). Questo punto però deve essere chiarito
  perchè,   in    effetti,   oggi,   con   i   poteri   che   diamo
  all'Osservatorio,  con   l'approvazione  di  questi  commi,  esso
  diventa una  struttura  anche  tecnica,  in  quanto  appunto  gli
  abbiamo conferito  anche  il  potere  di valutare l'elenco prezzi
  della Regione.

     CAPODICASA. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     CAPODICASA.  Signor  Presidente,  onorevole  Assessore,  dalla
  relazione testè  svolta  dal  Presidente della Commissione evinco
  che non c'è ancora  chiarezza  di  idee su come definire la norma
  relativa  all'istituzione  dell'Autorità  per  la  vigilanza  sui
  lavori pubblici e l'Osservatorio regionale.
       Da un lato, mi pare che l'onorevole Beninati si sia lasciato
  aperte più strade su  come  chiudere  la  formulazione del testo,
  dall'altro, ha chiaramente detto che l'articolo 3 va sottoposto a
  riscrittura da parte del  Governo.  Allora  se  c'é  l'intenzione
  del  Governo di riscrivere  il  testo  per  ricomprendere  alcuni
  suggerimenti che sono già contenuti tra gli emendamenti, ai quali
  se ne possono aggiungere  anche  altri,  e qualcuno lo aggiungerò
  adesso io, si potrebbe  accantonare,  perché questo è un articolo
  complesso.   Ma se vogliamo  procedere  dobbiamo  capire  in  che
  direzione andiamo.
       Allora in  Sicilia  con  la legge finanziaria del 1997 della
  Regione,  abbiamo  istituito  l'Osservatorio regionale dei lavori
  pubblici, che  aveva  ed  ha compiti di semplice monitoraggio dei
  lavori pubblici  eseguiti sul territorio della Regione siciliana.
  Questo ufficio  è  stato  indicato  come  ufficio  speciale  alle
  dirette   dipendenze   del   Presidente   della  Regione,  quindi
  conferendo a  questo  organo  una  particolare  funzione  e anche
  collocazione istituzionale.  A quell'epoca non era ancora entrata
  in vigore in  Sicilia  la  legge  numero  109, ragione per cui si
  trattava di un  organo sganciato da una disciplina nazionale e da
  compiti che, invece, la legge numero 109 attribuisce all'autorità
  per la vigilanza.
       Nel momento in cui  procediamo  al  recepimento  della legge
  numero  109  con modifiche  e  discutiamo  di  questo  organismo,
  dobbiamo sapere a regime cosa vogliamo farne. Allora, il testo si
  discosta dal testo nazionale in punti non secondari, ma piuttosto
  significativi.
       In primo luogo, per esempio, gli viene attribuito il compito
  di vigilanza e di  controllo  che invece l'autorità, appunto, per
  la vigilanza, contenuta nella  legge  numero  109,  ha;  il testo
  nazionale,   per   esempio,    laddove    definisce   i   compiti
  dell'autorità,  prevede   al   quarto   comma,  lettera  a),  che
  l'autorità  vigila   affinché  sia  assicurata  l'economicità  di
  esecuzione dei lavori pubblici  -  non  è  poca cosa dal punto di
  vista dei  compiti  -;  vigila  sull'osservanza  della disciplina
  legislativa regolamentare  in  materia,  verificando,  anche  con
  indagini  campionarie,   la   regolarità   delle   procedure   di
  affidamento dei  lavori pubblici; accerta che dall'esecuzione dei
  lavori non sia  derivato  pregiudizio  per  il  pubblico  erario;
  segnala al Governo  e  al  Parlamento con apposita comunicazione,
  eccetera.  Già basta leggere le prime tre lettere dell'articolo 3
  per capire quali sono  i  compiti che vengono attribuiti a questo
  organo.  Pertanto,  noi   stiamo  mettendo  in  piedi  un  organo
  fortemente  depotenziato   nelle   funzioni   rispetto  a  quello
  nazionale.
       Considerando  la  natura   del   territorio   della  Regione
  siciliana, abbiamo  bisogno  di  controlli più penetranti; invece
  noi li andiamo  a  depotenziare.  Purtroppo  è  così,  Assessore,
  perché se lei legge  l'articolo  3,  al  comma  26, sono indicati
  espressamente i compiti  dell'Osservatorio.  Si dice che rileva e
  raccoglie informazioni  e  dati  statistici;  attiva, gestisce ed
  aggiorna  una   banca   dati;  promuove  attività  di  indirizzo;
  promuove attività  diretta  alla formazione e alla qualificazione
  del personale;  definisce  ed aggiorna la documentazione tecnica;
  determina annualmente l'elenco  regionale dei prezzi per le opere
  pubbliche;  assicura  le attività necessarie per il funzionamento
  del  sito   informatico,  espleta   attività   finalizzata   agli
  approfondimenti, all'uniformità degli indirizzi interpretativi in
  materia di lavori  pubblici,  cura  la pubblicazione informatica;
  onorevole  Assessore,  è tutt'altra  cosa  rispetto  a  "  vigila
  affinchè sia assicurata l'economicità...

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  L'autorità   per  la  vigilanza  è  recepita  in  Sicilia  quella
  nazionale; noi stiamo modificando...

     CAPODICASA. No, io contesto, onorevole Assessore, il fatto che
  noi,  come  Regione  siciliana,  in  virtù dell'articolo 14 dello
  Statuto che attribuisce in materia di lavori pubblici alla nostra
  Regione competenza esclusiva,  costituiamo un organo che mettiamo
  alle  dirette  dipendenze   dell'organo  nazionale  come  sezione
  dell'organo nazionale.
       Allora, noi  dobbiamo  -  a  mio  giudizio  -  costituire  o
  trasformare l'Osservatorio  attuale  in  organo  di  vigilanza  e
  attribuirgli i  compiti  che  ha  l'organo  nazionale,  perchè in
  tal modo preserviamo la  nostra  autonomia  in questa materia, ma
  conserviamo le stesse funzioni, le stesse attribuzioni.
       Con  l'Osservatorio  nazionale  si  definisce  con  apposita
  convenzione  che  io  vorrei  ricordare  che  da Presidente della
  Regione ho già sottoscritto con l'onorevole Garro o Garri (adesso
  non ricordo  bene il nome) che è l'autorità che presiede l'organo
  di vigilanza  per  formulare,  nei modi come la legislazione oggi
  consente, le normative per  una  collaborazione  che,  in  questo
  caso, aveva soltanto un  contenuto  relativo  al monitoraggio dei
  dati.  Non si capisce  perchè  noi  introduciamo questo comma 26,
  considerato che poi nella norma nazionale, se la recepiamo sic et
  simpliciter, non abbiamo bisogno  di  definirne  i compiti perchè
  sono già definiti, a  meno  che non dobbiamo specificare qualcosa
  di secondario perchè la parte importante è già definita.
       Ma io contesto questa gerarchia perchè costituiamo un organo
  sottordinato a un organo  nazionale  in  una materia di esclusiva
  competenza della Regione.  Si  discute tanto di federalismo e noi
  cediamo poteri della Regione che, invece, sono di nostra espressa
  competenza.
       Quindi, onorevole  Assessore, poichè  credo che non ci possa
  essere divergenza  di  vedute  su questo argomento tra noi perchè
  tutti siamo per preservare le nostre prerogative, ma nello stesso
  tempo per effettuare controlli  efficaci,  la  mia  proposta è di
  accantonarlo momentaneamente e, dal  momento che è già intenzione
  della maggioranza e del  Governo  di  riscriverlo, lo si riscriva
  con  contenuti  che   siano   più  rispettosi  delle  prerogative
  statutarie. Dopodichè, per inciso, vorrei dire che non si capisce
  perchè noi dovremmo dare i trenta giorni alle stazioni appaltanti
  per  comunicare  i  dati  dal  momento  che  ad  oggi,  su  scala
  nazionale, sono quindici giorni e  in  Sicilia  sono  15 giorni e
  fino a questo momento  ha tutto funzionato alla perfezione. Nulla
  da  obiettare al  trasferimento  dell'ufficio  alle  dirette  del
  Presidente, all'Assessore  ai   lavori   pubblici   purchè  però,
  considerata la valenza dell'organo,  gli  si attribuisca un posto
  che non sia quello di sottordinarlo.
       Quindi,  se  il  Governo  è  d'accordo,  propenderei per una
  riformulazione.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Signor     Presidente,     non    ho    assolutamente    problemi
  nell'accettare    la   proposta   di   accantonamento   formulata
  dall'onorevole  Capodicasa.  Pur  tuttavia, volevo solo precisare
  che -  è  una  valutazione  che  magari  faremo in altra sede - è
  richiamato  che nel territorio della Regione l'autorità opera nel
  rispetto    delle    competenze   statutarie   e   la   creazione
  dell'Osservatorio  era  semplicemente  la creazione della sezione
  regionale   che   è   già  prevista  nell'ordinamento.  Comunque,
  sono favorevole alla proposta di accantonamento dell'articolo 3 e
  dei relativi emendamenti.

     PRESIDENTE.   L'articolo   3  con  i  relativi  emendamenti  è
  accantonato.
       Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                                 "Art. 4.
                       Responsabile del procedimento

          1. Il comma  5,  dell'articolo  7,  della legge n. 109 del
       1994 è  sostituito  dal  seguente:

          '5.   Il responsabile  del  procedimento  deve  essere  un
       tecnico. Qualora l'organico dei  soggetti  di  cui al comma 1
       presenti carenze accertate  o  non  consenta  il  reperimento
       delle adeguate  competenze  professionali  in  relazione alle
       caratteristiche dell'intervento  secondo quanto attestato dal
       dirigente competente alla  formazione  e allo svolgimento del
       programma, l'incarico di responsabile del procedimento ovvero
       i  compiti  di  supporto  al  responsabile  del  procedimento
       possono essere affidati, con incarico fiduciario, ai soggetti
       di cui all'articolo 17, comma  1,  lettere  d),  e),  f) e g)
       aventi  le  necessarie  competenze  specifiche  di  carattere
       tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo
       e legale e che  abbiano  stipulato  a proprio carico adeguata
       polizza  assicurativa  a   copertura  dei  rischi  di  natura
       professionale.'

          2. Dopo il  comma  6,  dell'articolo 7, della legge n. 109
       del 1994  è  introdotto  seguente  comma:

          ' 7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
       la quale, regolarmente  convocata, non abbia partecipato alla
       conferenza o  vi  abbia  partecipato  tramite  rappresentanti
       privi  della  competenza  ad  esprimerne  definitivamente  la
       volontà, salvo  che  essa  non  comunichi all'amministrazione
       procedente il proprio  motivato  dissenso  entro dieci giorni
       dalla conferenza stessa  ovvero  dalla  data  di  ricevimento
       della comunicazione  delle  determinazioni  adottate, qualora
       queste ultime  abbiano  contenuto  sostanzialmente diverso da
       quelle originariamente previste'."

     BENINATI,  presidente della Commissione e relatore.  Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI, presidente  della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente,  onorevoli  colleghi,  l'articolo 4 è un articolo che
  mette in  moto un nuovo meccanismo per la Regione:  la figura del
  responsabile   del   procedimento;   infatti,   è  l'applicazione
  dell'articolo 7 della legge 'Merloni'.
       A   questo  articolo  è  stato  presentato  dal  Governo  un
  emendamento che abroga il comma 1, che è stato oggetto di qualche
  perplessità, come si evince dagli emendamenti presentati da altri
  colleghi.
       L'abrogazione del  comma 1, in effetti, lascia i contenuti e
  tutte le specifiche competenze del responsabile del procedimento,
  così come  la  legge 'Merloni' prevede, quindi la norma non viene
  alterata totalmente.

     PRESIDENTE.  Comunico  che  sono  stati  presentati i seguenti
  emendamenti allegati:

    - dal Governo: emendamento 4.15;

    - dall'onorevole Forgione: emendamento 4.1;

    - dagli onorevoli Raiti e Morinello: emendamento 4.13;

    - dall'onorevole Gurrieri:  emendamenti 4.10, 4.11 e 4.12;

    - dall'onorevole Lo Giudice:  emendamenti 4.8, 4.9 e 4.14;

    - dagli onorevoli Zago e Oddo: emendamento 4.7;

    -  dagli  onorevoli Formica e Incardona:  emendamenti 4.2, 4.4,
    4.3;

    - dagli onorevoli De Benedictis e Oddo:  emendamenti 4.6 e 4.5.

     BENINATI, presidente  della Commissione e relatore.  Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI, presidente  della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente,  onorevoli  colleghi, preannuncio che formalizzerò un
  emendamento che  può essere d'aiuto anche su alcuni punti e sulla
  formulazione  del  responsabile  del  procedimento di modo che si
  possa -  fermo  restando  di  darlo  all'interno - avere anche la
  possibilità di darlo  all'interno di altre amministrazioni. Ma se
  ci sono delle  amministrazioni  che  hanno  difficoltà  a portare
  avanti l'incarico di responsabile del procedimento, se necessita,
  si  possono  avvalere   sempre   di   funzionari   interni   alle
  amministrazioni. Quindi è una facoltà, non è un obbligo.

     PRESIDENTE.  Si  passa  all'emendamento 4.9, dell'onorevole Lo
  Giudice.

     LO GIUDICE. Dichiaro di ritirarlo.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
       Si   passa   agli   emendamenti  4.15  del  Governo  e  4.14
  dell'onorevole  Lo  Giudice,  aventi  identico contenuto.Li pongo
  congiuntamente in votazione.
       Il parere della Commissione?

     BENINATI,    presidente    della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                          (Sono approvati)

       Gli emendamenti 4.5, 4.4, 4.3, 4.12, 4.1, 4.13, 4.10, 4.11 e
  4.8 sono pertanto assorbiti.
       Si passa all'emendamento 4.7, a firma degli onorevoli Zago e
  Oddo.

     ODDO. Anche a nome dell'onorevole Zago, dichiaro di ritirarlo.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
       Si  passa  all'emendamento  4.2,  a  firma  degli  onorevoli
  Formica e Incardona.

     FORMICA.  Anche  a  nome dell'onorevole Incardona, dichiaro di
  ritirarlo.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
       Si passa all'emendamento 4.6, a firma degli onorevoli Oddo e
  De  Benedictis.  Comunico  che  sono stati presentati dal Governo
  gli emendamenti 4.6.1 e 4.6.1 R allegati.

     BENINATI, presidente  della  Commissione e relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI, presidente  della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente,  onorevoli  colleghi,  l'emendamento  presentato  dal
  Governo, in effetti,  si collega a quello presentato all'articolo
  5. Noi stiamo  parlando  dell'emendamento 4.6, che la Commissione
  ha apprezzato favorevolmente,  e  quindi  questo emendamento deve
  essere  presentato  all'articolo   4   e   poi  trasferito  anche
  all'articolo  5  sia per  la  conferenza  speciale,  che  per  la
  Commissione.

     PRESIDENTE.   Onorevole   Beninati,  si   spieghi  meglio:  se
  l'emendamento   è   presentato  all'articolo  4  non  può  essere
  trasferito  all'articolo  5   A  parte  che  non  comprendo quale
  differenza possa esserci

     BENINATI. Presidente  della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente,  c'è  una  differenza:  l'emendamento  4.6  norma  la
  conferenza   dei    servizi,   pertanto   il   responsabile   del
  procedimento, se manca questo  comma,  non  ha  la conferenza dei
  servizi normata;  poichè  nell'articolo  5 si parla nuovamente di
  conferenza dei servizi, se lo togliamo...

     PRESIDENTE. Allora, lei  propone  di  trasferire l'emendamento
  all'articolo 5...

     BENINATI,   presidente  della  Commissione  e  relatore.  ...e
  mantenerlo pure qui.

     PRESIDENTE. Francamente non comprendo

     SCAMMACCA DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Signor Presidente,  vi  sono vari articoli in cui si ricorre allo
  strumento della conferenza  dei servizi.  L'emendamento 4.6 detta
  alcune particolari norme  per  l'espletamento  della  stessa ed è
  opportuno,  quindi,  che  esso  rimanga  dove  si  trova  e  cioè
  all'articolo  4, come  comma  2,  ma  venga  poi  successivamente
  richiamato...

     FORGIONE.  Se   ne   potrebbe  presentare  un  altro  identico
  all'articolo 5

     SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici. Stavo
  spiegando  il  senso  dell'intervento  dell'onorevole  Beninati e
  quello dell'emendamento del Governo.

     PRESIDENTE. Onorevole Assessore, siamo d'accordo però possiamo
  solamente accettare che  all'articolo 5 si formuli un richiamo al
  comma  dell'articolo  4,  ma  ripetere  il  testo  è impossibile.
       Pongo,  pertanto, in votazione l'emendamento 4.6 con riserva
  di citarlo nel corso dell'articolo 5.

     ACIERNO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ACIERNO. Signor  Presidente,  onorevoli colleghi, soltanto per
  l'economia dei lavori  di  quest'Aula.  Sarebbe opportuno che gli
  uffici  dell'Assemblea,  quando   ricevono   il   testo   di   un
  emendamento, anziché limitarsi  a  fotocopiarlo  e a distribuirlo
  all'Aula, ne leggessero  il  contenuto.  L'emendamento  così come
  formulato  non  può  essere  assolutamente  posto  in  votazione;
  perché   un  emendamento  in  cui  si  dice:  "l'intero  comma  è
  trasferito al successivo articolo  5  comma 1 ed inserito dopo il
  capoverso 10", stiamo  scherzando  o  stiamo  dicendo  sul serio?
  Questo diventa un testo di legge

     CINTOLA. In Commissione cosa avete fatto?

     ACIERNO.  No,  questo  emendamento  è stato presentato oggi in
  Aula. La  Commissione ne sta prendendo visione soltanto in questo
  momento

     PRESIDENTE.  Onorevole Acierno, il Governo ha accettato questa
  obiezione prima ancora che lei parlasse.  Il Governo ha accettato
  la modifica:  si  pone in votazione l'emendamento 4.6 con riserva
  di  citarlo  nel corso dell'articolo 5.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Signor Presidente, chiedo una breve sospensione della seduta.

     PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

    (La seduta, sospesa alle ore 11.45, è ripresa alle ore 11.52)

       La seduta è ripresa.
       L'emendamento 4.6.R 1 del Governo è ritirato.
       L'Assemblea ne prende atto.
       Comunico   che   è   stato   presentato   dal   Governo   il
  subemendamento 4.6.R all'emendamento  4.6,  allegato.
       Lo pongo in votazione.  Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

       Pongo in votazione l'emendamento 4.6, come modificato.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Comunico   che   è   stato   presentato   dalla  Commissione
  l'emendamento 4.16, allegato.

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore.  Chiedo  di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Signor
  Presidente, ritengo che stiamo lavorando con molta attenzione. Mi
  rendo  conto  delle  difficoltà,  però  noi abbiamo approvato, in
  questo momento, l'emendamento del Governo che riscriveva la parte
  iniziale dell'emendamento dell'onorevole De Benedictis.

     PRESIDENTE. Ho precisato, però, che si è trattato di votare un
  subemendamento  che  comprendeva  l'intero  comma  nella  stesura
  dell'emendamento   De   Benedictis.   Si   potrebbe  ripetere  la
  votazione, ma lo avevo precisato.

     BENINATI, presidente della  Commissione e relatore.  Mi scusi,
  Presidente.   Detto   questo,   l'emendamento   presentato  dalla
  Commissione dà la facoltà di conferire l'incarico di responsabile
  del procedimento  sempre  all'interno  dell'amministrazione.  Se,
  però,   si   verificano   alcuni   casi   per   cui   all'interno
  dell'amministrazione  non è  possibile,  per  motivi  di  diversa
  natura perchè ci  sono sovraccarichi di incarichi di responsabili
  del procedimento, che vi  siano  difficoltà  anche  per i piccoli
  comuni delle qualifiche adatte a fare questo ruolo, l'emendamento
  prevede che il comune  può  rivolgersi a tecnici di altri comuni.
  Quindi, sempre all'interno,  ma  certamente non darlo all'esterno
  che, è stato tolto allorquando il comma 1 dell'articolo 4 è stato
  soppresso.

     PRESIDENTE. Allora  si  tratta dell'emendamento aggiuntivo non
  precluso dalle votazioni precedenti.

     FORGIONE. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     FORGIONE.   Signor  Presidente,  intervengo  soltanto  per  un
  problema procedurale.  Ritengo  che  abbiamo  bisogno di rispetto
  delle regole;  non pongo  un problema di merito del lavoro che ha
  fatto la Commissione,  pongo  invece il problema del rispetto dei
  regolamenti, i quali  devono essere rispettati sempre. E pertanto
  le pongo il seguente quesito, signor Presidente.
       A questo punto  del  nostro  lavoro, gli emendamenti in Aula
  possono essere  presentati  anche  dalla  Commissione  o solo dal
  Governo?  Io ritengo solo dal Governo, ma chiedo che su questo si
  pronunci la Presidenza. Personalmente non pongo ostacoli al fatto
  che la Commissione,  se  c'è  l'accordo,  chieda  al  Governo  di
  presentare un  emendamento, però la forma va rispettata. Desidero
  una risposta su questo, dopo di che chiedo che si proceda come da
  Regolamento.

     PRESIDENTE.  Onorevole  Forgione,  c'è  un'equiparazione tra i
  diritti del  Governo  e quelli della Commissione nel procedimento
  per   l'approvazione   degli   emendamenti;  non  è  testualmente
  previsto, ma il diritto del Governo di emendare è uguale a quello
  della Commissione. Altra cosa  è  se  invece  muovo  un  invito a
  procedere speditamente, non  perché  l'argomento non sia degno di
  approfondimento,  ma  perché   si   proceda  con  il  massimo  di
  funzionalità.

     ZAGO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ZAGO. Non sul  piano  procedurale,  Presidente,  ma nel merito
  dell'emendamento proposto  dal  presidente Beninati. Da quanto ho
  capito, mi lascia  un  po'  perplesso. Comprendo, infatti, che in
  mancanza o in presenza  di  difficoltà  in  un  comune  si faccia
  riferimento  a   professionisti  esterni  al  Comune  stesso,  ma
  rivolgersi invece a  tecnici di altri Comuni mi lascia perplesso,
  anzi non mi convince:  sono  contrario.  Lo voglio dire perché in
  questo modo andiamo  ad  istituire  tre  livelli:  il  comune, il
  professionista esterno,  oppure l'amministrativo o l'impiegato di
  un altro comune.  Allora,  gli  istituti  sono  due:  o rimaniamo
  all'interno del  comune,  quello  oggetto  dell'appalto oppure un
  comune vicino;  oppure  lasciamo  perdere  il comune e andiamo al
  professionista   esterno.    Ma    il    rivolgersi    ad   altre
  amministrazioni pubbliche non  mi  convince, a parte il fatto che
  poi si dovrebbe capire  come  si regolerebbe il rapporto, come la
  sottrazione  di   tempo   verrebbe,   non   dico  remunerata,  ma
  giustificata. Per queste  ragioni lascerei le cose così come sono
  previste, non  allargherei questa possibilità a professionisti di
  altri comuni.

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO.  Desidero invitare il Presidente della Commissione
  a ritirare l'emendamento.  Così  com'è stato formulato - anche se
  ancora non abbiamo  avuto  la  possibilità  di  leggerlo -, ma da
  quello che ho  capito,  si  direbbe  che  laddove  c'è carenza di
  professionalità  all'interno di  un  ente,  si  può  ricorrere  a
  professionalità di un  altro  ente. In linea di principio, questo
  non  è  impedito  dalla  normativa  sulle  autonomie  locali,  mi
  riferisco alla legge 267 che regola i rapporti anche tra gli enti
  locali,  in   questo   caso,  attraverso  la  costituzione  delle
  cosiddette "unioni comunali",  per  esempio, o si può anche adire
  alla provincia perchè  ciò  è  previsto  da una legge finanziaria
  (adesso  non ricordo  di  quale  anno).  Mi  limiterei  a  questa
  fattispecie.
       In caso  contrario, potrebbe anche darsi una interpretazione
  un   po'   maliziosa,   non   dell'emendamento,  ma  un'eventuale
  applicazione maliziosa della  norma da parte di chi è chiamato ad
  applicarla, nel senso che se la responsabilità di un procedimento
  amministrativo non la  si  volesse affidare ad un funzionario, si
  potrebbe ricorrere ad  un  altro funzionario più congeniale a chi
  decide.  Lascerei le  cose  così  come  sono previste dalla legge
  nazionale, laddove il comma  5  dell'articolo 7 della legge 109 -
  che in questo caso  noi  recepiremmo -, avendo abolito il comma 1
  dell'articolo 4, recita  che,  qualora l'organico dei soggetti di
  cui  al  comma   1   presenti   carenze,   si   può  ricorrere  a
  professionisti esterni solo per il supporto al tecnico incaricato
  all'interno dell'ente.  Se  quest'ultimo  non c'è, secondo me, lo
  strumento esiste ed  è  quello  dell'unione, tant'è che in questa
  fase molti comuni stanno dando vita alle unioni comunali e stanno
  mettendo in gestione associata anche i servizi tecnici.
       Quindi, lo strumento  già  esiste  ed io non introdurrei una
  ulteriore normativa  che  potrebbe essere deviante rispetto a ciò
  che già era stato precedentemente stabilito con altre leggi.

     BENINATI, presidente  della  Commissione e relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI, presidente  della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente, onorevoli colleghi, non è che sia innamorato dei miei
  emendamenti, ma  questo  voleva servire esclusivamente per essere
  chiari perchè, è  vero quello che dice l'onorevole Giannopolo, ma
  è anche vero che  le figure dei consulenti di un responsabile del
  procedimento che questi  deve nominare, sempre perchè è ovvio che
  questo emendamento mira  essenzialmente a quei comuni piccoli che
  abbiano delle difficoltà  per  carenze,  così come previsto dalla
  legge Merloni, e che effettivamente anche munendosi di consulenti
  il problema rimarrebbe,  mentre  in  altri  comuni  si potrebbero
  avvalere - non si  tratta infatti di un obbligo, ma l'emendamento
  parla di componenti di responsabile del procedimento - di tecnici
  di altre amministrazioni di  cui  al  comma  1 nello stesso caso,
  continua a recitare la  legge.  Pertanto, è una facoltà, non è un
  obbligo.  Poi, l'amministrazione, se ha la volontà - oltretutto è
  il dirigente, non viene neanche intaccata questa figura, è sempre
  il dirigente che decide -  in ogni caso può avvalersi di un altro
  tecnico dell'amministrazione stessa o di altra amministrazione.
       Quindi  era  una  facoltà, perchè  può  avvenire,  onorevole
  Giannopolo,  che vi  siano  dei  comuni  piccoli  con  figure  di
  responsabile  di procedimento non sufficientemente preparati che,
  anche dotandosi  di  consulenti,  abbiano  difficoltà  a  portare
  avanti un progetto  complesso,  mentre  in  un comune accanto può
  esservi un professionista  -  che è un tecnico di questo comune -
  più preparato. Non  vedo  perchè  non  ci  si  possa  avvalere se
  l'amministrazione lo crede.  E' solo questo. Non vi è un obbligo,
  non vi è nessun obbligo.
       Questo, onorevoli colleghi, serviva per chiarire...

     PRESIDENTE. Onorevole  Beninati,  a  questo  punto  devo farle
  osservare che  la  discussione  rischia  di  impantanarsi  in una
  forzatura regolamentare  della  quale  io  avverto  il bisogno di
  chiarire i contenuti.
       L'onorevole Forgione  ha  sollevato  un problema al quale ho
  dato una risposta  precisa.  A questo punto, poichè si insiste su
  una procedura  che  si  presta  ad  interpretazioni  controverse,
  desidero sapere se  il  suo  emendamento  è  della  Commissione o
  personale.

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e relatore.  Signor
  Presidente, onorevoli colleghi, questo tema era stato discusso.

     PRESIDENTE. E' personale o della Commissione?

     BENINATI,   presidente   della   Commissione  e  relatore.  E'
  personale e della Commissione.

     PRESIDENTE.  Onorevole  Beninati,  posso  accettarlo solamente
  se è della  Commissione.  Se  è suo personale, la avverto che, da
  questo momento in poi, non posso più accettarli.

     BENINATI,  presidente  della Commissione e relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Signor
  Presidente,  l'ho  già  detto  nella  mia premessa: questo voleva
  servire  per semplificare delle situazioni. Siccome questo sembra
  che l'Aula non l'apprezzi, lo ritiro.

     PRESIDENTE.     L'Assemblea    prende    atto    del    ritiro
  dell'emendamento 4.16.
       Pongo  in votazione l'articolo 4 nel testo risultante. Chi è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 5. Ne dò lettura:

                                 'Art. 5.
         Conferenza speciale dei  servizi  per i lavori pubblici di
       importo complessivo superiore alla soglia comunitaria. Pareri
                          tecnico-amministrativi

          1.  Dopo l'articolo  7  della  legge n. 109 del 1994, sono
       aggiunti i seguenti articoli:

                              'Articolo 7  bis
           Conferenza speciale dei servizi per i lavori pubblici

          1. Al fine  dell'esecuzione  di lavori pubblici di importo
       complessivo superiore  alla  soglia  comunitaria, l'ingegnere
       capo del Genio civile della provincia in cui ricade l'opera o
       la parte principale di essa, convoca, sulla base del progetto
       definitivo o esecutivo  delle  opere inviato dal responsabile
       del procedimento, la  Conferenza speciale dei servizi, con le
       modalità di cui all'articolo 7.

          2. La Conferenza  speciale dei servizi acquisisce tutte le
       intese,   pareri,   concessioni,   autorizzazioni,   licenze,
       nullaosta  e  assensi  comunque  denominati,  necessari  alla
       realizzazione dei lavori  e,  pertanto,  il  relativo  parere
       sostituisce, a tutti  gli  effetti,  qualsiasi  altro esame o
       parere di amministrazioni  o di organi consultivi monocratici
       o  collegiali  ed   uffici  regionali  in  materia  di  opere
       pubbliche.

          3.  Il  parere  favorevole  della  Conferenza  costituisce
       approvazione,  in   linea   tecnica  ed  amministrativa,  del
       progetto di cui al comma 1.

          4.  Ai  lavori   della  Conferenza  speciale  dei  servizi
       partecipano:

          a) l'ingegnere  capo  del  Genio  civile,  in  qualità  di
       presidente;

          b)  il   responsabile   del  procedimento  in  qualità  di
       relatore;

          c) i  responsabili  degli  uffici  degli enti pubblici e/o
       privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza,
       in qualità di  componenti;

          d) un dirigente dell'ufficio del Genio civile.

          5.  Le funzioni di segretario della Conferenza sono svolte
       da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.

          6.  L'ingegnere  capo  del  Genio  civile  competente  per
       territorio,  qualora  ne ravvisi la necessità, può  avvalersi
       di non più  di cinque consulenti tecnico-giuridici scelti tra
       liberi professionisti  di  comprovata  esperienza  o  docenti
       universitari.

          7.  Con decreto  dell'Assessore  regionale  per  i  lavori
       pubblici sono determinate  le  modalità per le spese generali
       per il funzionamento,  per  i  partecipanti  ed  i consulenti
       della Conferenza speciale.

          8. Ai lavori  della  Conferenza  partecipano, altresì, per
       l'acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di
       enti e/o società  private  proprietari  di  immobili  e/o  di
       infrastrutture    interessate   dalla   realizzazione   degli
       interventi previsti in progetto.

          9. Per le finalità del presente  articolo  è  autorizzata,
       per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di
       euro in  termini  di  competenza e di 100 migliaia di euro in
       termini di cassa.

          10. All'onere di cui al comma 9 si provvede  in termini di
       competenza   con   parte  delle   disponibilità   dell'U.P.B.
       4.2.1.5.2 (capitolo 215704 - codice 1001) ed  in  termini  di
       cassa  con  parte delle disponibilità  dell'U.P.B.  4.2.1.5.1
       (capitolo 215711).

          11.  Per  gli esercizi finanziari successivi  la  spesa  è
       valutata in 100 migliaia di euro, cui si  provvede  con parte
       delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2. (capitolo 215704).'.

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Chiedo
  l'accantonamento dell'articolo 5.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Favorevole.

     PRESIDENTE. L'articolo 5 è accantonato.
       Si passa all'articolo 6. Ne dò lettura:

                                  'Art. 6
                               Qualificazione

          1. Al  comma 11 quinquies, dell'articolo 8, della legge n.
       109 del  1994  le  parole  'inferiore  a  150.000  Ecu'  sono
       sostituite con le parole 'pari o inferiore a 150.000 euro' ed
       è aggiunto  il  seguente periodo:  'I predetti lavori possono
       essere affidati  anche  alle  imprese  in possesso della sola
       iscrizione alla  camera  di commercio da almeno due anni alla
       data  del  bando   di  gara  o  della  lettera  di  invito  o
       dell'affidamento diretto dei lavori'.'

    Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:

    - dall'onorevole Incardona: emendamento 6.8;

    - dagli onorevoli Zago e Oddo: emendamenti 6.3 e 6.5;

    -   dagli   onorevoli   Giannopolo,   De   Benedictis  e  Oddo:
    emendamento 6.4;

    - dall'onorevole Acierno: emendamento 6.1;

    - dagli onorevoli Cracolici e Oddo: emendamento 6.6;

    - dall'onorevole Gurrieri: emendamenti 6.7 e 40.5.

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO.  Signor  Presidente,  vi  è  stata  in Commissione
  un'approfondita  discussione  e  si è raggiunto un accordo tra il
  Governo e  l'intera  Commissione, fra l'altro è un tema su cui il
  Presidente  della  Commissione  aveva  svolto  un approfondimento
  molto   dettagliato.  Si  è  detto  che  l'emendamento  6.4,  che
  sostituisce  l'intero articolo, può essere considerato conducente
  e,  quindi, da approvare e, tuttavia, all'emendamento 6.4, su cui
  la  Commissione  ha  espresso  parere  favorevole, mancherebbe il
  subemendamento  che  porta  da un anno a due anni l'iscrizione da
  parte  delle  imprese artigianali. Quindi, inviterei il Governo o
  la Commissione, così come si era convenuto, di sostituire un anno
  con due anni. Almeno questo era l'intendimento.

     ACIERNO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ACIERNO.  Signor Presidente, l' articolo 6, anche se nella sua
  formulazione  è  formato  da  pochissime  righe,  è  un  articolo
  importante  di  questa  legge.  Qui si parla della qualificazione
  dell'impresa. Siccome il dibattito politico che si è acceso sulla
  legge sugli  appalti  ha trattato di tutto e di più, sembrava che
  il  Parlamento  siciliano  non  stesse  legiferando per dare alla
  Sicilia una  nuova legge sui lavori pubblici ma che, per la prima
  volta  nella  sua  storia, stesse lavorando su un nuovo testo del
  Codice penale. Sembrava che fossimo noi destinatari di un compito
  che   non   ci   è   dato   e,   cioè,  quello  di  salvaguardare
  dall'infiltrazione mafiosa la Sicilia.
       Noi  abbiamo il dovere morale e politico di fare in modo che
  tutte le  leggi  che escono da quest' Aula tendano ad evitare che
  la  criminalità  organizzata  possa  fare propria una legge per i
  suoi loschi profitti.
       La qualificazione dell'impresa diventa il punto fondamentale
  di   questa   legge:   non   c'è  licitazione  privata,  non  c'è
  appalto-concorso,  non c'è collaudo, non c'è progettista, non c'è
  niente  che  possa aiutare questa terra, dal punto di vista della
  salvaguardia  dell'infiltrazione  mafiosa  negli appalti, che non
  parta dalla qualificazione dell'impresa.
       Il  vero  nodo  é  questo;  il  vero  nodo  é  se  l'impresa
  siciliana    che    vogliamo    salvaguardare...  E    apro   una
  parentesi:  salvaguardare certamente l'impresa seria siciliana, e
  ce  ne  sono,  per  fortuna,  tantissime.  Ma  sappiamo bene - la
  cronaca  giudiziaria  degli ultimi 50 anni, forse anche più di 50
  anni,  ce  lo  ha insegnato - che c'é  anche un'impresa parallela
  all'impresa  sana,  un'impresa  che  favorisce  le  lobbies degli
  appalti,  un'impresa  che esiste solo virtualmente e serve solo a
  creare maggiori o minori ribassi, a secondo se la legge in atto é
  una  legge  che  aiuta  ad  aggiudicare le gare col risparmio per
  l'amministrazione  pubblica  o  con un maggiore profitto da parte
  dell'impresa.  Ricordo il dibattito degli ultimi mesi, aperto dal
  Procuratore  della  Repubblica  di  Palermo che diceva, lanciando
  l'allarme,  che in Sicilia i ribassi erano ridicoli; ma i ribassi
  erano  ridicoli  rispetto  all'ultima legge vigente che, quando é
  uscita  da  questo  Parlamento, era la migliore legge per fare la
  lotta alla mafia sul tema degli appalti.

     CAPODICASA. L'abbiamo peggiorata.

     ACIERNO. Sì, ma é  sempre  stata  modificata  da  quest'Aula e
  sicuramente  sempre  con  l'intento  di  salvaguardare  in  prima
  istanza   la   lotta   alla   criminalità   organizzata.  La  mia
  sensazione,  e  per  questo annuncio il mio voto di astensione su
  questo articolo, é  che noi ancora una volta abbiamo privilegiato
  l'antimafia  parolaia,  pensando  che, eliminando questo o quest'
  altro, noi sconfiggeremo la mafia - io me lo auguro, non ci credo
  ma  me  lo  auguro  -  e  abbiamo  dimenticato  che potevamo oggi
  cominciare   una  volta  e  per  tutte  a  qualificare  l'impresa
  siciliana.  Abbiamo fallito un obiettivo, per cui annuncio il mio
  voto di astensione sull'articolo 6.

     FERRO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     FERRO.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  vorrei solo
  porre una  questione di riflessione e di attenzione sull'articolo
  che stiamo  discutendo, non tanto sulle considerazioni che faceva
  poc'anzi l'onorevole  Acierno,  ma  sulla  necessità,  perché  il
  titolo dell'articolo,  vorrei ricordare, é qualificazione, che ci
  possa essere una riflessione da parte del Governo sulla necessità
  di avere garantito  appunto la qualità dei lavori che vengono poi
  realizzati.
       E mi permetto  di  dire  che  penso, quando parlo di lavori,
  come in questo  caso,  ai  restauri,  alla  manutenzione dei beni
  immobili sottoposti  a tutela, alle superfici decorate, insomma a
  tutti quei  beni  archeologici  che  richiedono  una  qualità  di
  impresa che garantisca la buona esecuzione dei lavori. Allora, se
  fosse possibile in  qualche  modo,  e  se  il Governo conviene su
  questa mia  opinione,  provare  a riscrivere il testo catalogando
  sostanzialmente  quei   lavori  in  cui  non  é  possibile  avere
  soltanto l'iscrizione alla Camera di Commercio.  Credo che questo
  ci garantirebbe  certamente  una  qualità dei lavori migliore. Lo
  dico come riflessione,  perché  questa é la cosa credo che più ci
  deve far riflettere  da  questo punto di vista, perché non vorrei
  che poi,  appunto,  la  non  professionalità  delle imprese possa
  produrre  danni  ben   più   gravi  rispetto  a  quelli  che  noi
  immaginiamo.

     CRACOLICI. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     CRACOLICI.   Signor   Presidente,   onorevoli   colleghi,   il
  Parlamento  é  certamente  il  luogo  dove  la  parola  é  l'arte
  prevalente dell'agire  politico,  però  spesso  le parole vengono
  usate senza cognizione  delle  cose  che si dicono, o rispetto ai
  fatti   che   stiamo   producendo.   Ho   ascoltato  l'intervento
  dell'onorevole  Acierno  e, visto che leggevo l'articolo ed anche
  gli  emendamenti,  non ho capito il senso del suo intervento.  Il
  fatto  che  vi  sia la qualificazione prevista dalla legge numero
  109  credo  costituisca  un  elemento  di  merito,  oltretutto di
  migliore  selezione per lo stesso mondo imprenditoriale, il quale
  non  solo gode del sistema della qualificazione per accedere alla
  possibilità di partecipare alle gare, ma con il sistema delle SOA
  vive anche  un  processo di trasparenza nel rapporto tra capacità
  aziendale,  bilanci  aziendali,  solidità dell'impresa e rapporto
  con la  pubblica  Amministrazione  che  fa,  mi auguro, sperare e
  determinare la  condizione per cui gli appalti che si aggiudicano
  in Sicilia  con imprese qualificate possa essere motivo e ragione
  di  ritenere   che  gran  parte  delle  opere  pubbliche  che  si
  appalteranno    saranno    realizzate   dalle   imprese   e   non
  abbandoneranno i lavori in corso d'opera.
       Tale aggiunta, contenuta al comma 11 quinquies dell'articolo
  8 della legge numero 109, sostanzialmente amplia la platea di una
  parte  dell'imprenditoria,  in  particolare  del mondo artigiano.
  Voglio  ricordare  all'onorevole  Acierno,  ma  anche  a  tutti i
  colleghi   parlamentari:   è  chiaro  che  l'iscrizione  all'albo
  separato  delle  imprese  artigiane presso le Camere di commercio
  non  avviene  sulla base di una semplice richiesta, avviene anche
  sulla base dell'accertamento della qualificazione di artigiano, e
  cioè  della  capacità  del  soggetto richiedente di operare nella
  gestione dell'impresa direttamente con il proprio lavoro e con la
  propria manualità.
       Quindi, mi chiedo  di  cosa  stiamo  parlando.
       Io credo che  l'obiettivo  del Parlamento non è nel senso di
  modificare   norme  del  Codice  penale,  ma  di fare  leggi  che
  consentano  all'impresa libera di essere in grado di concorrere e
  determinare  tutte  le  condizioni  per  evitare (non tendere, il
  lavoro di  tendenza  è un lavoro da cui si parte e non si sa dove
  si  arriva),  almeno  nelle intenzioni del legislatore, qualunque
  possibilità  di  penetrazione  del  sistema affaristico criminale
  mafioso  che, in Sicilia, poichè non viviamo a Copenhagen, è noto
  che è abbastanza presente, soprattutto nel sistema economico.
       Detto questo  io  credo quindi che la proposta, se ho capito
  bene   apprezzata   dalla   Commissione,  costituisca  un  valido
  strumento  per  ampliare  la  platea imprenditoriale, soprattutto
  delle  piccolissime  imprese, che possa partecipare così anche ai
  lavori pubblici nella nostra Regione.

     SPAMPINATO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SPAMPINATO. Signor Presidente, soltanto formalmente, se quello
  presentato   dal   Governo,  il  6.4.1  è  un  subemendamento  la
  correzione  -  ritengo - debba riguardare solamente la lettera a)
  perchè  già nella lettera b), così come previsto dall'emendamento
  6.4  degli  onorevoli  Giannopolo  ed  altri,  i  due  anni  sono
  previsti;  quindi se è un subemendamento chiederei di correggerlo
  in tal senso.

     FERRO. Avevamo chiesto l'accantonamento.

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Signor
  Presidente,   non   vorrei  essere  scortese  nei  confronti  dei
  colleghi,  ma  effettivamente  questo articolo è stato apprezzato
  positivamente   dalla   Commissione   all'unanimità,  che  lo  ha
  condiviso, perche ve ne erano anche di altri colleghi che poi non
  furono ripresentati in Aula, ma che comunque erano condivisibili,
  anche    da   altri   gruppi   politici.   Quindi   ritengo   che
  l'accantonamento non abbia un senso.Personalmente, sono contrario
  all'accantonamento in questione.

     SCAMMACCA  DELLA BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SCAMMACCA  DELLA   BRUCA ,  assessore  per i lavori  pubblici.
  Signor  Presidente,   onorevoli   colleghi,   vorrei   brevemente
  rispondere ad alcune  sollecitazioni,  in  particolare  a  quella
  dell'onorevole Ferro, per significargli che, a mio parere, poichè
  resta  chiaramente  in  vita  il  comma 11 sexies dell'articolo 8
  della  legge  'Merloni',  alla quale ci riferiamo, le attività di
  restauro e di manutenzione di beni mobili e superfici decorate di
  beni  architettonici  sono  regolamentate  a  parte.  Noi abbiamo
  semplicemente  delineato  i requisiti per i lavori fino a 150.000
  Ecu, che nell'originario 11 quinquies dell'articolo 8 della legge
  'Merloni'  erano  rimandati al Regolamento.  E abbiamo inteso, di
  comune  accordo, in Commissione, di regolamentarli in questo modo
  per fare  una  fascia  di  150.000  Euro  che  poi  è  quella che
  ritroveremo  in  sede  di trattativa privata, e quindi creare una
  sorta di fascia di utenza con un percorso preferenziale.
       Pertanto,  ritengo che, sostanzialmente, il testo originario
  della  legge  'Merloni'  recepisce  la  sua proposta che, quindi,
  penso  possa essere certamente apprezzata ma, in un certo senso è
  pleonastica;   pertanto   è  inutile  andare  a  perfezionare  un
  emendamento.

     PRESIDENTE.    Si   passa   all'emendamento   6.8,   a   firma
  dell'onorevole   Incardona.  Non  essendo  presente  in  Aula  il
  firmatario, l'emendamento si intende decaduto.
       Si passa  all'emendamento  6.3, degli onorevoli Zago e Oddo.

     ZAGO. Dichiaro di ritirarlo.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
       Si  passa  all'emendamento  6.4,  a  firma  degli  onorevoli
  Giannopolo, De Benedictis e Oddo.
       Comunico   che   è   stato   presentato   dal   Governo   il
  subemendamento  6.4.1,  allegato,  che  recita:  "All'articolo 6,
  lettera a), il termine 'un anno' è sostituito da 'due anni'."

     ACIERNO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ACIERNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io annuncio il
  mio voto contrario a questo emendamento.
       Questo emendamento, appunto, riscrive la legge 'Merloni ter'
  in una parte che riguarda la qualificazione dell'impresa. Allora,
  io   continuo   a   ribadire   il   concetto.  La  qualificazione
  dell'impresa è  il  punto  nodale  per  tutto  il  significato di
  antimafia che vogliamo dare a questa legge.
       Non capisco  perchè  noi dobbiamo avere la capacità, invece,
  di riscrivere  proprio  la  parte  che riguarda la qualificazione
  dell'impresa,  generalizzandola  e  semplificandola molto, quindi
  non dando maggiore qualità, e non manteniamo invece quello che la
  legge 'Merloni ter' prevede nel rapporto qualità-impresa.

     BARBAGALLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BARBAGALLO.   Signor   Presidente,   onorevoli  colleghi,  per
  dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento e per ricordare
  al collega Acierno che  la  qualificazione  in  generale  è  cosa
  diversa rispetto a questo  discorso  che riguarda gli artigiani e
  gli importi fino a trecento milioni. Noi, fra l'altro, con questo
  emendamento  confermiamo   una  determinazione  che  abbiamo  già
  assunto in sede di legge finanziaria e che faceva giustizia di un
  contenzioso e di tanti  equivoci,  che  erano  sorti  nel passato
  rispetto alla possibilità per le imprese artigiane di partecipare
  fino a questi importi.
       Quindi mi sembra  che  l'emendamento  sia abbastanza chiaro,
  pertanto esprimo il mio voto favorevole.

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO.   Signor   Presidente,   onorevoli   colleghi,  io
  inviterei  l'onorevole  Acierno  a  votare  a  favore  di  questo
  emendamento perchè  ciò  che  lui dice non trova riscontro invece
  nelle carte,  perchè  il comma 11 quinquies della legge 'Merloni'
  dice   esattamente   quello  che  poco  fa  riferiva  l'assessore
  Scammacca, cioè che  fino  a  150.000  Ecu sono i regolamenti che
  stabiliscono,  mentre  per  tutto  il  resto  era  la  legge  che
  stabiliva con più dettagli.
       Quindi la  fattispecie  della  qualificazione  noi la stiamo
  affrontando, anzi, bisogna apprezzare  di  più  il fatto che è il
  Parlamento che sta  decidendo  come  qualificare  e  non una sede
  amministrativa, quand'anche forte, come quella della approvazione
  di un regolamento.
       Noi stiamo dicendo che  fino  a  150.000  Ecu  il sistema di
  qualificazione delle  imprese  artigianali,  cooperative  o non è
  quello che lì è  descritto, facendo un atto di chiarezza e quindi
  andando  esattamente incontro  alle  cose  che  lei  diceva;  per
  questo mi permettevo di invitarla a recedere dal voto contrario.

     PRESIDENTE.  Pongo in  votazione  il subemendamento 6.4.1.

    Chi favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Pongo in votazione l'emendamento 6.4, come modificato.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       L'emendamento 6.5 è ritirato.
       L'Assemblea ne prende atto.
       Si passa all'emendamento 6.1 dell'onorevole Acierno.

     ACIERNO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ACIERNO.   Signor   Presidente,   onorevoli  colleghi,  questo
  emendamento non riguarda la  parte  fino  a  150.000  euro perchè
  interviene come aggiunta  al  sistema  di  qualità previsto dalla
  Merloni ter e non a  caso ho espresso anticipatamente il mio voto
  contrario  sull'impostazione   dell'   articolo.
       Questo  emendamento,  infatti,  che  aggiunge  un  punto  di
  qualità in più rispetto a quanto previsto dalla Merloni, ha avuto
  il  parere contrario in  Commissione  e  quindi  avrà  il  parere
  contrario da parte del  relatore  in  Aula,  però mi piace capire
  dove dobbiamo andare, perchè  o  la  Merloni è la migliore legge,
  come alcuni hanno sostenuto, o  non  lo  è  o  noi,  come io sono
  convinto, abbiamo quella capacità di riuscire ad anticipare, come
  spesso ha fatto la  Sicilia  dal  punto  di  vista legislativo, i
  tempi.
       Non a caso giusto  ieri  il  Presidente degli Stati Uniti ha
  dato una nuova guida  al sistema del controllo del bilancio delle
  aziende. Il mio emendamento  non fa altro che aggiungere un punto
  di qualità in più  per  le  imprese che dovranno aggiudicarsi gli
  appalti in Sicilia; a  questo  punto  voglio capire perchè c'è un
  parere contrario e, quando  questo  parere  sarà  definitivamente
  contrario  col  voto   d'Aula,   avrò  capito  che  tutta  questa
  bellissima  vicenda di  paladini  della  lotta  alla  criminalità
  organizzata attraverso questo atto legislativo, in realtà, stanno
  facendo solo chiacchiere.

     PRESIDENTE.  Pongo  in  votazione l'emendamento 6.1. Il parere
  della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Contrario.

     ODDO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ODDO.  Signor  Presidente,  onorevoli colleghi, riferendomi in
  particolar  modo   alle   cose   dette   dall'onorevole  Acierno,
  basterebbe   puntare   decisamente   alla   questione   dell'albo
  per eliminare qualsiasi problema.  Non  di  meno  noi  non  siamo
  pregiudizialmente  contrari, il punto  è  che  non  mi  pare  che
  risolviamo la questione  affrontandola  in questa maniera.
       Quindi attenzione a dire  che  chi  oggi manifesterà un voto
  contrario può anche  essere  definito  paladino  delle  battaglie
  relative  all'antimafia  in   questo   campo,  perché  è  un  po'
  pesantuccia la cosa.
       Può darsi che abbia  capito  male  io.  Credo  invece che le
  finalità del nostro  lavoro,  dal  punto  di  vista  legislativo,
  siano quelle di mettere  in  campo  non  strumenti  parziali, che
  creano secondo me  maggiore  confusione  rispetto  a  quella  che
  fisiologicamente si crea  in  norme  abbastanza  complesse, ma di
  mirare dritto all'obiettivo essenziale.
       L'obiettivo  essenziale è  quello  di  andare  ad  istituire
  l'albo a tutti gli  effetti  ed  evitare  anche  di  comparare la
  questione del manifestare il  dissenso come un qualcosa che porta
  invece  una  certa  tensione  che  sinceramente  mi  fa  rimanere
  perplesso in quest'Aula rispetto  ad  una materia su cui pare che
  stiamo trovando invece dei  punti  di  mediazione  e  di incontro
  seri.
       Se noi intacchiamo  l'  equilibrio serio, tutto sommato, che
  si è creato in queste  ore, in questi giorni, in queste settimane
  di lavoro con argomenti  come  quelli  che  riprendeva poco fa il
  collega Acierno, credo  che  facciamo  un passo indietro.
       Il problema non è  quello di schierarsi attraverso una serie
  di posizioni su articoli  ed emendamenti,  il  voler   mettere in
  discussione la nostra volontà  comune, credo unitaria, di fare in
  modo che gli appalti  siano  il  più trasparente possibile e meno
  esposti  ad  infiltrazioni   mafiose,   che  sono  gli  obiettivi
  politici;   poi tutto il  resto, anche  in  un  contesto  tecnico
  legislativo, vedremo come formularlo  per  fare  in modo che tali
  obiettivi siano raggiunti.
       Ecco perché  mi  permetto, sommessamente, di dire al collega
  Acierno che, anche su  questo  versante, il  problema non è della
  contrarietà, è di ragionare come impostare bene le norme.

     CINTOLA. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     CINTOLA.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  colgo  lo
  spunto dall'intervento del collega Oddo, per affermare che stiamo
  facendo una legge che  serva  alla  Sicilia  ed ai siciliani.
       La stiamo facendo non con la "pattiata" ma con un intervento
  serio  di minoranze e  maggioranza.  La  stiamo  facendo  con  la
  convinzione di fare il  nostro  dovere  fino  in fondo.
       Mi rendo conto che  ci  possono  anche essere dei contrasti,
  che ci possa essere  un'opposizione  ad un articolo, ad un comma,
  però usare la  parola  "mafiosità"  per  distruggere  quello  che
  nobilmente  stiamo  facendo,   fare  ancora  della  politica  del
  sospetto in questa  Assemblea  è  delittuoso
       Comprendo che si dica  "questa  cosa  non  mi convince, sono
  contrario,  espongo  le  mie  ragioni",  ritengo  però  superfluo
  ammantare tali affermazioni  della  politica del sospetto indegno
  e che debbano  essere  cancellate dall'espressione, dalla volontà
  di esserci, di comprendere, di obbedire e di non combattere, dato
  che non siamo più ai  tempi del famoso fascio.
       Riterrei  di  dover  dire  con  calma  e  con  tranquillità:
  continuiamo ad opporci  laddove necessario, però evitiamo di dire
  che qua dentro ci sia  un  partito  di  mafiosi o di antimafiosi.
  Finiamola con l'ammantare  le  nostre, anche giuste, osservazioni
  con l'alea di questa famosa cappa che qua dentro non esiste
       Qua dentro nessuno si  sta  preoccupando  di  dare  punti  a
  qualcuno, ci stiamo preoccupando  di  fare  una  legge che sia la
  migliore possibile, in pieno raccordo con una legge nazionale che
  dalla Calabria a Milano  ha  prodotto frutti, in Sicilia, invece,
  da quattordici mesi ancora no, da anni ancora no
       Abbiamo dunque il dovere  di essere un tantino più misurati.
  Faccio un'autocritica, io che  sono  uno  di  quelli  che  sembra
  spesso intemperante, misuriamo  i termini anche, perché  dobbiamo
  salvaguardare il tentativo serio  che stiamo ponendo in essere di
  un accordo finale che  porti  questa  legge  ad  avere il maggior
  numero di voti  possibile, nella  certezza  che  stiamo lavorando
  nell'interesse generale della collettività.

     PRESIDENTE.    Pongo    in    votazione    l'emendamento   6.1
  dell'onorevole Acierno, sul  quale  la  Commissione ed il Governo
  hanno già espresso parere contrario.
       Chi è contrario resti seduto;  chi è favorevole si alzi.

                          (Non è approvato)

     FORGIONE. Vorrei far registrare la mia astensione.

     PRESIDENTE.  L'Assemblea ne prende atto.
       Gli  emendamenti   6.6   dell'onorevole   Cracolici   e  6.7
  dell'onorevole Gurrieri sono preclusi.
       Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo risultante.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       L'emendamento  aggiuntivo   40.5,  a   firma  dell'onorevole
  Gurrieri, decade per assenza dall'Aula del firmatario.
       Si passa all'articolo 7. Ne do lettura.

                                 "Art. 7.
                             Consorzi stabili.

          1. Al comma  5,  dell'articolo  12, della legge n. 109 del
       1994,  l'ultimo   periodo  è  sostituito  dal  seguente:  'E'
       vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile'.

          2. Dopo il  comma  8,  dell'articolo  12,  della  legge n.
       109 del 1994, sono aggiunti i seguenti commi:

          '8 bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile
       alle gare per  l'affidamento  di lavori, la somma delle cifre
       d'affari   in   lavori   realizzate   da   ciascuna   impresa
       consorziata,   nel   quinquennio   antecedente   la  data  di
       pubblicazione  del bando  di  gara,  è  incrementata  di  una
       percentuale della somma  stessa.  Tale  percentuale è pari al
       20 per cento nel  primo  anno;  al  15  per cento nel secondo
       anno;  al 10 per  cento nel terzo anno fino al compimento del
       quinquennio.

          8 ter. Il consorzio  stabile si qualifica sulla base delle
       qualificazioni possedute  dalle  singole imprese consorziate.
       La  qualificazione   è   acquisita  con  riferimento  ad  una
       determinata categoria  di  opera generale o specializzata per
       la classifica  corrispondente  alla somma di quelle possedute
       dalle  imprese   consorziate.   Per  la  qualificazione  alla
       classifica di importo  illimitato,  è in ogni caso necessario
       che almeno una  tra  le imprese consorziate già possieda tale
       qualificazione. Qualora  la  somma  delle  classifiche  delle
       imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di
       cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 25 gennaio
       2000, n.  34,  la qualificazione è acquisita nella classifica
       immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore
       alla  somma   delle   classifiche   possedute  dalle  imprese
       consorziate,  a   seconda   che   tale   somma   si  collochi
       rispettivamente al di sotto,  ovvero  al di sopra o alla pari
       della metà dell'intervallo tra le due classifiche.'".

     PRESIDENTE. Comunico che  sono  stati  presentati gli allegati
  emendamenti:

           - dagli onorevoli Zago e Oddo: emendamento 7.2;

           - dall'onorevole Forgione: emendamento 7.1;

           - dall'onorevole Gurrieri: emendamento 7.5;

           - dall'onorevole Lo Giudice: emendamento 7.4;

           -  dagli  onorevoli  Giannopolo,  De  Benedictis   e  Oddo:
           emendamento 7.3;

           - dagli onorevoli Raiti e Morinello: emendamento 7.6;

           -  dalla  Commissione: subemendamento 7.6.1 all'emendamento
           7.6.

     BENINATI, presidente  della  Commissione e relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI, presidente  della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente, l'articolo che  parla  dei  consorzi stabili credo si
  illustri da solo. In  effetti, la  Merloni  è  recepita  in toto,
  tranne il comma 5 ed anche, in particolare, dopo il comma 8, dove
  si  interviene  e il Governo ha predisposto un emendamento che la
  Commissione  ha  condiviso  e  per  il  quale,  in  effetti, si è
  convenuto in parte il ritiro di alcuni di questi emendamenti.

     ZAGO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ZAGO. Signor Presidente, ho  chiesto  la parola solo perchè ho
  qualche  dubbio  che  rientri  nella  potestà  legislativa  della
  Regione intervenire nella regolamentazione della qualificazione e
  dei consorzi stabili.  Per  cui,  se  dovessi  avere  ragione,  è
  chiaro che, a prescindere dalla volontà, non si potrebbe trattare
  l'articolo 7 e per tale ragione ho presentato il mio emendamento.
       Qualcuno sostiene che, con l'approvazione del referendum del
  7  ottobre,  questa potestà  sia  stata  trasferita  a  tutte  le
  regioni,  figuriamoci  alla   nostra,   però   io  credo  che  la
  qualificazione rimanga di  pertinenza  dello  Stato,  per  cui se
  dovessi avere ragione,   è un fatto formale più che di merito.

     PRESIDENTE.  Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti
  7.2 e 7.1, di identico contenuto.
       Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Contrario.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole  si  alzi;  chi è contrario resti
  seduto.

                          (Non sono approvati)

       L'emendamento   7.5,  a  firma  dell'onorevole  Gurrieri,  è
  ritirato.
       L'Assemblea ne prende atto.
       Si  passa all'emendamento  7.4  a  firma  dell'onorevole  Lo
  Giudice. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Contrario.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole  si  alzi;  chi è contrario resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

       Si  passa  all'emendamento  7.3,  a  firma  degli  onorevoli
  Giannopolo, De Benedictis, Oddo.
       Lo pongo in votazione.Il parere della Commissione?

     BENINATI,     presidente  della  Commissione e relatore.    In
  Commissione c'era stato l'impegno al ritiro.

     GIANNOPOLO. Lo ritiro.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
       Si  passa  all'emendamento   7.6, degli  onorevoli  Raiti  e
  Morinello.
       Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente  della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente, in effetti  quest'emendamento  in parte viene accolto
  dall'emendamento del  Governo.  Pertanto invito l'onorevole Raiti
  a ritirarlo.

     PRESIDENTE. Della Commissione, non del Governo.

     BENINATI, presidente della  Commissione e relatore.  Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI,   presidente    della    Commissione   e   relatore.
  L'emendamento  7.6  dell'onorevole  Raiti,  la  Commissione,  nel
  riformularlo, di fatto per buona parte l'ha condiviso.

     PRESIDENTE.   Pongo   in  votazione  il  subemendamento  della
  Commissione  7.6.1  che,  se  approvato,  precluderebbe la parola
  'quinquennio'.
       Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

       Pongo in votazione l'emendamento 7.6, come modificato.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Pongo in votazione l' articolo 7 nel testo risultante.
       Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

    Si passa all'articolo 8. Ne dò lettura:

                                 "Art.  8.
                          Riunione di concorrenti

          1.  Al comma 3,  dell'articolo  13, della legge n. 109 del
       1994,   è   aggiunto   il   seguente   periodo:   'I   lavori
       riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie
       scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in
       associazione ai sensi del comma 1.".

     PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati gli allegati
  emendamenti:

           - dal Governo: emendamento 8.6;

           - dall'onorevole Lo Giudice: emendamento 8.4;

           - dall'onorevole Cintola: emendamento 8.1;

           - dagli onorevoli Zago e Oddo: emendamento 8.3;

           -  dagli  onorevoli  Giannopolo,  De  Benedictis   e  Oddo:
           emendamento 8.5.

     BENINATI,  presidente  della Commissione e relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI, presidente della  Commissione  e relatore. Su questo
  articolo il Governo ha chiesto la soppressione, pertanto, cade il
  motivo del contendere.

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO. Signor  Presidente,  noi  abbiamo  convenuto sulla
  soppressione  e,  tuttavia,  l'emendamento  aggiuntivo  -  almeno
  quello a firma mia  e  dell'onorevole  De  Benedictis ed Oddo era
  agganciato, in quanto  riguardava  la  riunione  dei concorrenti,
  quindi il sistema delle associazioni temporanee di imprese, o dei
  subentri.   Per   cui,  possiamo  considerare  l'emendamento  8.5
  aggiuntivo  e  lo  trattiamo in un'altra parte della legge; ma la
  soppressione non può comportare la scomparsa dell'emendamento 8.5
  su   cui,  tra  l'altro,  anche  il  Governo  conveniva  per  una
  riscrittura solo del comma 7.

     BENINATI,  presidente  della Commissione e relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e relatore.  Signor
  Presidente, c'era questo impegno. Quindi, se si abroga l'articolo
  8 è ovvio che l' emendamento  8.5 deve essere considerato come un
  nuovo articolo.  Altrimenti  si  deve  trovare  una  formula,  in
  quanto la Commissione  lo  ha  accolto per la prima parte,  cioè,
  per essere precisi, aveva apprezzato favorevolmente il comma 6.

     SCAMMACCA DELLA BRUCA, assessore per i lavori pubblici. Chiedo
  di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA,  assessore  per i lavori pubblici. E'
  esatto  quanto  ha  spiegato  l'onorevole  Beninati.  Il  Governo
  conferma   la  soppressione  del  comma  1,  nel  senso  però  di
  sostituirlo  con le determinazioni previste dall'emendamento 8.5,
  limitatamente  al  punto  6,  per  cui l'articolo 8 diventerebbe:
  "All'articolo 35 della legge 11...

     PRESIDENTE. La invito a formalizzare l'emendamento.
       Comunico  che  è stato presentato dal Governo l' emendamento
  8.R,  interamente sostitutivo dell'emendamento 8.5 e dello stesso
  articolo 8:
       "All'articolo  35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono
  aggiunti i seguenti commi:

    6.   In   ogni  caso  qualora  il  soggetto  subentrante  abbia
    partecipato alla stessa  gara il subentro ha effetto risolutivo
    del contratto";

    7."qualora  le   imprese  riunite  in  associazione  temporanea
    risultata aggiudicataria  si  costituiscono  successivamente in
    consorzio devono  ricomprendere nella composizione degli organi
    della struttura consortile  solo  i  soggetti che nelle singole
    imprese avevano la responsabilità legale o di direzione tecnica
    dell'impresa alla data della celebrazione della gara".
       Lo pongo in  votazione.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       I residui emendamenti sono preclusi.
       Si passa all'articolo 9. Ne dò lettura:

                               "Art. 9
                     Programmazione dei lavori pubblici

          1.   L'articolo  14,   della  legge  n.  109  del  1994  è
       sostituito dal seguente:

                                'Articolo 14
                     Programmazione dei lavori pubblici

          1. L'attività  di  realizzazione  dei  lavori  di cui alla
       presente legge si svolge sulla base di un programma triennale
       e di suoi  aggiornamenti  annuali  che i soggetti di cui alla
       lettera a),  del  comma  2,  dell'articolo 2 predispongono ed
       approvano,  nel  rispetto  del  documento  di  programmazione
       economico-finanziaria  di  cui  all'articolo  2,  della legge
       regionale 27  aprile  1999,  n.  10  e  degli altri strumenti
       programmatori pubblici  che  interessino  il  loro  operare e
       della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori
       da realizzare  nell'anno  stesso.  Per le opere di competenza
       dell'Amministrazione regionale, la Presidenza della Regione e
       ciascun   assessore   regionale  predispongono  il  programma
       tenendo  conto   anche   di   quanto  proposto  dagli  uffici
       periferici.

          2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di
       studi di  fattibilità  e di identificazione e quantificazione
       dei  propri  bisogni  che  i  soggetti  di  cui  al  comma  1
       predispongono  nell'esercizio  delle loro autonome competenze
       e,  quando  esplicitamente  previsto,  di  concerto con altri
       soggetti,   in   conformità   agli   obiettivi  assunti  come
       prioritari.  Gli  studi  individuano  i lavori strumentali al
       soddisfacimento    dei    predetti   bisogni,   indicano   le
       caratteristiche    funzionali,    tecniche,   gestionali   ed
       economico-finanziarie  degli  stessi  e  contengono l'analisi
       dello  stato  di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali
       componenti        storico-artistiche,        architettoniche,
       paesaggistiche,  e  nelle  sue  componenti  di  sostenibilità
       ambientale, socio-economiche, amministrative e  tecniche.  In
       particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con
       priorità i bisogni che possono essere  soddisfatti tramite la
       realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in
       quanto  suscettibili  di  gestione economica.  Lo  schema  di
       programma triennale e i suoi aggiornamenti  annuali sono resi
       pubblici, prima della loro approvazione,  mediante affissione
       nella sede dei soggetti  di cui alla lettera a), del comma 2,
       dell'articolo 2 per almeno sessanta giorni consecutivi.

          3. Il  programma  triennale  deve  prevedere  un ordine di
       priorità.  Nell'ambito   di  tale  ordine  sono  da  ritenere
       comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del
       patrimonio  esistente,  di  completamento  dei   lavori   già
       iniziati,   i  progetti  esecutivi  approvati,   nonché   gli
       interventi   per   i   quali  ricorra   la   possibilità   di
       finanziamento con capitale privato maggioritario.

          4. Nel  programma  triennale  sono altresì indicati i beni
       immobili  pubblici   che,   al   fine   di   quanto  previsto
       all'articolo  19,  comma  5    , possono  essere  oggetto  di
       diretta  alienazione anche del solo  diritto  di  superficie,
       previo esperimento di una gara;  tali  beni sono classificati
       e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
       storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale
       e   ne  viene  acquisita  la   documentazione   catastale   e
       ipotecaria.

          5. I soggetti  di  cui  al  comma 1 nel dare attuazione ai
       lavori previsti  dal programma triennale devono rispettare le
       priorità  ivi  indicate.  Sono  fatti  salvi  gli  interventi
       imposti da  eventi  imprevedibili  o  calamitosi,  nonché  le
       modifiche dipendenti  da sopravvenute disposizioni di legge o
       regolamentari ovvero  da altri atti amministrativi adottati a
       livello statale o regionale.

          6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al
       comma 1 è  subordinata  per  i  lavori di importo inferiore a
       500.000 euro,  alla  previa  approvazione  di  uno  studio di
       fattibilità e, per  i  lavori  di  importo pari o superiore a
       500.000  euro,  alla  previa approvazione della progettazione
       preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per
       i  lavori   di   manutenzione,  per  i  quali  è  sufficiente
       l'indicazione   degli  interventi  accompagnata  dalla  stima
       sommaria dei costi.

          7.  Un  lavoro può essere  inserito  nell'elenco  annuale,
       limitatamente  ad  uno o più lotti,  purché  con  riferimento
       all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno
       preliminare e siano state quantificate le complessive risorse
       finanziarie  necessarie  per  la   realizzazione  dell'intero
       lavoro.  In ogni caso l'amministrazione  nomina,  nell'ambito
       del  personale  ad  esso  addetto,  un   soggetto   idoneo  a
       certificare  la  funzionalità,  fruibilità e  fattibilità  di
       ciascun lotto.

          8. I  progetti  dei  lavori  degli  enti locali ricompresi
       nell'elenco  annuale  devono  essere  conformi agli strumenti
       urbanistici vigenti  o  adottati.  Per  motivate  ragioni  di
       pubblico interesse  si  applicano  le  disposizioni dei commi
       quarto e quinto, dell'articolo 1, della legge 3 gennaio 1978,
       n. 1 e successive modificazioni,  del  comma 5, dell'articolo
       34, del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267, nonché
       dell'articolo 7, della legge regionale 11 aprile 1981, n.  65
       e dell'articolo 89, della legge regionale  3  maggio 2001, n.
       6.

          9. I  lavori  non  ricompresi  nell'elenco  annuale  o non
       ricadenti nelle  ipotesi  di cui al comma 5, secondo periodo,
       non possono  ricevere  alcuna forma di finanziamento da parte
       di pubbliche amministrazioni.

          10. I soggetti  di  cui al comma 1 sono tenuti ad adottare
       il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla
       base di  schemi  tipo,  definiti  con  decreto dell'Assessore
       regionale per  i  lavori  pubblici. I programmi e gli elenchi
       sono  trasmessi  alla sezione regionale dell'Osservatorio dei
       lavori pubblici che ne dà pubblicità .  I programmi triennali
       e  gli  aggiornamenti  annuali, fatta  eccezione  per  quelli
       predisposti  dagli enti e da amministrazioni  locali  e  loro
       associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi  al CIPE, per
       la  verifica  della  loro  compatibilità   con   i  documenti
       programmatori vigenti.

          11.   Il  progetto  di  programma  triennale  deve  essere
       inviato per  il parere ai comuni territorialmente interessati
       dalle opere.  I  comuni  possono formulare osservazioni entro
       quindici giorni  dalla data di ricevimento della richiesta di
       parere. Trascorso  tale  termine  il  parere  si intende reso
       positivamente.

          12.  Costituiscono  parte  integrante  ed  essenziale  del
       programma una  cartografia  su  scala adeguata che indichi la
       localizzazione di  tutte  le  opere previste ed una relazione
       generale che  illustri  la concreta utilità di ciascuna delle
       opere in rapporto alla situazione complessiva delle strutture
       localmente  esistenti  o  inserite  nel programma raffrontata
       all'effettivo bacino  di utenza ed evidenzi le condizioni che
       possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla
       stregua   delle  previsioni  degli  strumenti  urbanistici  e
       dell'eventuale esistenza  di  vincoli  a  tutela di interessi
       pubblici.

          13. Il  programma  adottato  dall'ente  è  trasmesso  alla
       Presidenza della  Regione  e  a  ciascuno  degli  assessorati
       regionali competenti  a  finanziare  le  opere  inserite.  Il
       programma  è  altresì inviato per  conoscenza  alle  province
       regionali  nel  cui  territorio  le   opere   devono   essere
       realizzate.

          14. Nell'adottare il programma gli enti possono modificare
       le previsioni  o l'ordine delle priorità di quello precedente
       solo in  dipendenza  di  nuove  disposizioni legislative o di
       sopravvenute circostanze di fatto, da indicare nella relativa
       deliberazione,    che    rendano   opportuno   il   mutamento
       nell'interesse  pubblico.  Le  modifiche  richiedono  il voto
       favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei  presenti nella
       seduta dell'organo deliberante.

          15.  Restano  riservati  all'Amministrazione  regionale  i
       programmi  delle  opere  marittime  e  portuali  che  vengono
       formulati tenendo  conto  delle  richieste o dei pareri degli
       enti locali interessati.

          16.   E'   riservata   all'Amministrazione   regionale  la
       formulazione di  programmi  di  opere riguardanti gli enti di
       culto  e   di  formazione  religiosa.  E'  altresì  riservata
       all'Amministrazione   regionale   la   programmazione   degli
       interventi  di sistemazione idraulica ed idraulico- forestale
       tenuto conto delle proposte degli ispettorati forestali e dei
       pareri degli  enti  locali  e  degli  enti gestori delle aree
       naturali protette interessate.

          17. I soggetti  di  cui  alla  lettera  a),  del  comma 2,
       dell'articolo 2  nel  provvedere al conferimento di incarichi
       di progettazione  ed  agli  atti conseguenziali tendenti alla
       realizzazione di  opere pubbliche, si attengono all'ordine di
       priorità contenuto nel programma di cui al presente articolo.
       In casi di  particolare  urgenza  gli  enti  possono derogare
       all'ordine  di   priorità   generale,   con  voto  favorevole
       dell'organo deliberante  dell'ente,  purché  sia in ogni caso
       rispettato l'ordine relativo al settore di intervento.

          18. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una
       amministrazione  aggiudicatrice  equivale  a dichiarazione di
       pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori."

    Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:

           - dal Governo: emendamenti 9.29, 9.27, 9.27.1, 9.28;

           - dall'onorevole Gurrieri:  emendamenti 9.8, 9.24 e 9.25;

           - dall'onorevole Lo Giudice:  emendamenti 9.13, 9.14, 9.15,
           9.18, 9.17, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22 e 9.23;

           - dall'onorevole Cintola: emendamenti 9.6 e 9.7;

           - dagli onorevoli De Benedictis e Oddo:  emendamenti 9.10 e
           9.12;

           - dall'onorevole Beninati: emendamento 9.26;

           - dall'onorevole Forgione: emendamento 9.1;

           -  dagli  onorevoli  Giannopolo,  De  Benedictis   e  Oddo:
           emendamenti 9.9 e 9.11;

           - dalla Commissione: emendamenti 9.30.a e 9.30.b;

           - dagli onorevoli Formica e Incardona: emendamento 9.3.

       L'emendamento  9.8   a   firma   dell'onorevole  Gurrieri  è
  ritirato.
       L'Assemblea ne prende atto.
       Si passa all'emendamento  9.29  del  Governo.  Lo  pongo  in
  votazione.  Il parere della Commissione?

     BENINATI,  presidente  della  Commissione.  Signor Presidente,
  la Commissione esprime parere favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.
                            (E' approvato)

       Si  passa  all'emendamento  9.13, a  firma dell'onorevole Lo
  Giudice.

     LO GIUDICE . E' ritirato.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
       L'emendamento  9.24,  a  firma  dell'onorevole  Gurrieri, si
  considera decaduto per assenza  del presentatore.

     GURRIERI. Sono presente.

     PRESIDENTE. Onorevole Gurrieri, lo mantiene?

     GURRIERI. Sì, signor Presidente.

     PRESIDENTE.  Lo  pongo   in   votazione.   Il   parere   della
  Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore.  Contrario.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Contrario.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole  si  alzi;  chi è contrario resti
  seduto.

                            (Non è approvato)

       Si  passa  all'emendamento  9.27 del Governo.
       Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole  resti seduto; chi è contrario si
  alzi.
                            (E' approvato)

       Si passa all'emendamento  9.27.1, presentato dal Governo. Lo
  pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     BENINATI,   presidente    della    Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole  resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

       Gli emendamenti 9.6, 9.14 e 9.15 sono assorbiti.

     ORTISI. Chiedo di parlare.

     ORTISI.  Signor  Presidente,  in  ordine  all'emendamento 9.14
  dell'onorevole  Lo  Giudice,  ritengo  che si debba aggiungere la
  parola  "straordinaria"  perchè  riguarda  anche il 9.27; sarebbe
  altrimenti in contraddizione con quello che segue dopo.

     PRESIDENTE.  D'accordo  il relatore ed il Governo, se ne terrà
  conto in sede di coordinamento del testo.
       Si passa all'emendamento 9.16, dell'onorevole Lo Giudice.

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi, così come
  mi è  capitato  in  Commissione  di sostenere parecchie volte gli
  emendamenti dell'onorevole Lo Giudice, vorrei anche farlo qui, in
  questa  sede,  perchè  l'emendamento dell'onorevole Lo Giudice mi
  sembra molto  positivo,  nel senso che stabilisce un principio, e
  cioè quello  dell'elenco annuale delle opere, che sono quelle che
  possono essere finanziate.  E  se  noi lo colleghiamo ad un comma
  successivo dello  stesso articolo, laddove si dice che la Regione
  finanzia i programmi  di  spesa  e  lo fa sulla base dei progetti
  definitivi e non sulla base dei progetti preliminari, è del tutto
  evidente  che,  avendo  risolto quella questione successivamente,
  non  può  che  nel  programma  triennale  l'elenco  annuale  fare
  riferimento a progetti definitivi e non a progetti preliminari.
       Per  questo  mi  sembra  che l'emendamento dell'onorevole Lo
  Giudice vada apprezzato.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Contrario.

     LO GIUDICE . Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     LO GIUDICE . Signor Presidente, io le chiedo scusa, ma ci sono
  degli emendamenti che si commentano da soli.
       Qual  è  materialmente la procedura dei programmi triennali?
  I comuni,  gli  enti  locali  che  chiederanno  i  finanziamenti,
  all'atto  dell'approvazione  del  bilancio,  approvano  anche  il
  programma  triennale  delle  opere pubbliche.  I vari assessorati
  alle  varie  istanze rispondono positivamente o negativamente, in
  riferimento  alla  qualità  dei  progetti.  Se  i  progetti  sono
  approvati  tecnicamente  ed  amministrativamente,  e  quindi sono
  immediatamente  cantierabili,  vengono  a loro volta inseriti nel
  programma  annuale,  triennale e poliennale dei vari assessorati;
  diversamente, vengono esclusi. Per cui, se noi non prevediamo che
  nel programma  triennale delle opere pubbliche degli enti locali,
  il progetto non è esecutivo, noi ci prendiamo complessivamente in
  giro.
       E'  un  consiglio  che  mi  permetto  di dare umilmente alla
  Commissione, non per  altro  se non per la modesta esperienza che
  ho acquisito  nei  vari anni all'Assessorato dei Lavori pubblici.
       Se poi noi  dobbiamo dire tre volte si ed una volta no senza
  comprendere  il   senso,   il  significato  e  la  pregnanza  del
  suggerimento che  vi  si vuole dare, regolatevi come ritenete più
  opportuno.

     BENINATI,  presidente  della Commissione e relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI,  presidente  della Commissione e relatore. Onorevole
  Lo Giudice,  su  questo  emendamento  non c'è una preclusione, ma
  quando è stato discusso in Commissione - me lo ricordo -, essendo
  stato riformulato  nel  senso  che, per inserire qualunque opera,
  deve   esserci   il  progetto  definitivo,  sembrava  pleonastico
  riscriverlo.  Questo  é  stato  espresso dall'intera Commissione.
  Se oggi si vuole ridiscutere, é  un altro discorso, ma il parere,
  all'unanimità,  dell'intera Commissione sembrava pleonastico. Col
  suo intervento  é  possibile,  se  anche  il  Governo lo ritiene,
  rivalutarlo. Solo con questa precisazione.

     DE BENEDICTIS . Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     DE BENEDICTIS .  Salvando il punto di vista della Commissione,
  in  cui   si  é  fatto  questo  apprezzamento,  tuttavia  bisogna
  precisare   che,   per   quanto   pleonastico   possa   sembrare,
  specificarlo salva  la  sostanza,  perché  noi sappiamo che molto
  spesso i  progetti  si  dichiarano  definitivi  senza esserlo.  E
  questo va semplicemente a tutto discapito della realizzazione dei
  lavori  e   dei  comuni  che,  in  questo  caso,  saltano  questo
  passaggio.
       Quindi, per quanto pleonastico sia, secondo me introduce una
  norma di costume,  anzi obbliga i comuni, a tutto loro vantaggio,
  ad uno sforzo  che torna esclusivamente utile nel caso in cui poi
  si possa essere  in condizione di realizzare l'opera. E' vero che
  non cambia nulla  se  il  comportamento  dei  comuni in realtà si
  allinea  al  vero,  ma  poiché  noi  sappiamo  che  così  non  é,
  introdurlo  sicuramente  non aliena il concetto, ma semplicemente
  lo rafforza ed é utile dirlo.

     ORTISI. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ORTISI.     Signor     Presidente,     onorevoli     colleghi,
  brevemente, per dare  un  contributo  di  buon  senso ed anche di
  esperienza. Il problema riguarda non solo il versante dei comuni,
  i  quali   molto   spesso   redigono  progetti  per  attingere  a
  finanziamenti e costruiscono i libri dei sogni, ma riguarda anche
  il  funzionamento  dell'assessorato,  che finisce per accantonare
  somme che  non  utilizzerà  mai, togliendole al ciclo complessivo
  dell'opera  di  governo.  Per  cui,  correggendo  il  collega  Lo
  Giudice, che diceva 'esecutivo' e voleva dire 'definitivo', com'é
  scritto nell'emendamento  -  é  chiaro, lo capiamo tutti -, penso
  che retrocedere per un attimo aiuta un po' tutti.

     SCAMMACCA DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Signor Presidente,  onorevoli colleghi, si era verificato, per la
  verità,  un  equivoco  tra  progettazione esecutiva e definitiva;
  essendo definitiva,  ai  sensi  della 'Merloni', io cambio il mio
  parere contrario in parere favorevole.

     FORMICA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     FORMICA.   Io   concordo  nell'apprezzare  favorevolmente,  ma
  voglio richiamare  un  attimo  l'attenzione  dei colleghi su cosa
  comporta l'approvazione  di questo emendamento e cioè l'obbligo a
  che in questa  legge  venga inserita la previsione di un fondo di
  rotazione   per  i  comuni.  Voglio  richiamare  l'attenzione  su
  questo, perché  altrimenti bloccheremmo tutto.

     BENINATI, presidente  della Commissione e relatore. Dopo avere
  ascoltato l'onorevole  Lo  Giudice, con la valutazione riproposta
  anche dal Governo,  é  ovvio  che  il  parere della Commissione é
  favorevole.

     PRESIDENTE.  Pongo  in  votazione  l'emendamento  9.16, con il
  parere favorevole della Commissione e del Governo.
       Chi é favorevole resti seduto, chi é  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

     PRESIDENTE.  Pongo  in  votazione  l'emendamento  9.10, con il
  parere favorevole della Commissione e del Governo.
       Chi é favorevole resti seduto, chi é  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'emendamento 9.26, della Commissione.

     BENINATI,  presidente  della Commissione e relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Signor
  Presidente,    questi    emendamenti    sono   stati   apprezzati
  favorevolmente,  sono  di  eguale portata: il 9.10, il 9.26 ed il
  9.1.

     PRESIDENTE. Il Governo concorda?

     SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici. Sì.

     PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Essendo    della   stessa   natura,   pongo   in   votazione
  l'emendamento 9.1. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
  si alzi.
                            (E' approvato)

       Si  passa all'emendamento 9.9, degli onorevoli Giannopolo ed
  altri.

     GIANNOPOLO. Lo ritiro.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

       Si  passa  all'emendamento  9.4  degli  onorevoli Formica ed
  Incardona.

     FORMICA. Lo ritiro.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

    Si passa  all'emendamento  numero  9.28  del Governo. Il parere
  della Commissione?

     BENINATI,    presidente    della   Commissione   e   relatore.
  Favorevole.

     PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       L'emendamento 9.7, dell'onorevole Cintola, è assorbito.
       Si  passa  all'emendamento  soppressivo 9.3, degli onorevoli
  Formica ed Incardona.
       Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole,
  a maggioranza.

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO.  Signor  Presidente,  su  questo  emendamento  noi
  abbiamo avuto una  lunga  discussione anche in Commissione e si è
  persino votato e l'emendamento è passato con cinque voti a favore
  e quattro contrari,  nel senso che in Commissione c'è stata anche
  un'opera molto pugnace,  non so se è giusto dire, da questo punto
  di vista, se è giusto caratterizzare così la discussione.
       Noi  riteniamo  che  questo  emendamento  non  possa  essere
  approvato, perchè il  fatto  che si precisi che la non inclusione
  nell'elenco   annuale   di   un'opera   non   può  comportare  il
  finanziamento   di   quell'opera,  serve  a  salvaguardare  quale
  principio? Il  principio della programmazione dal basso, che deve
  vincolare  la  programmazione  dall'alto. Infatti, se nell'elenco
  annuale delle opere  io  non  inserisco  un'opera  e poi la posso
  avere finanziata,  che  senso  ha la programmazione dal basso? Ha
  evidentemente  il senso di favorire una pianificazione dall'alto.
  Ma se dovesse  essere  questo il problema, io dico che, comunque,
  chi ha fatto  il  piano  deve  essere  messo  nelle condizioni di
  poterlo modificare  anche in pendenza di una evenienza, quale per
  esempio una linea  di  finanziamenti e via di seguito; ma siccome
  quella evenienza  nei successivi commi è prevista, non si capisce
  perchè noi  dobbiamo sopprimere questa previsione. Nel senso che,
  se io posso  modificare l'elenco annuale o il piano triennale con
  un voto  dello  stesso  organo  che  l'aveva  approvato,  vado  a
  modificare il piano  e  adesso lo posso fare anche in pendenza di
  disposizioni legislative  o  di  circostanze di fatto, come viene
  detto.  Però,  non  mettere  questo vincolo vuol dire, nei fatti,
  svuotare  di  significato  la  programmazione e la pianificazione
  degli enti locali e la pianificazione anche della stessa Regione.
       Per   questo   noi  insistiamo  perchè  l'emendamento  venga
  respinto. Non me ne voglia l'onorevole Formica, ma mi pare che le
  argomentazioni appartengono al buon senso.

     FORMICA. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     FORMICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Commissione
  c'è    stata    un'abbondante   discussione,   anche   esaustiva,
  sull'argomento.  Vorrei  riassumere in due parole. I due principi
  che si contrapponevano erano i seguenti: deve, il piano triennale
  che  un'amministrazione  comunale,  unitamente  al  bilancio, una
  volta  l'anno  predispone,  essere  blindato  o  comunque  essere
  regolato  dalle  disposizioni previste dalla legge 'Merloni ter'?
  Oppure, l'altra  tesi  che  sostenevo  io  e anche la maggioranza
  della  Commissione,   che  poi  l'ha  votato,  si  deve  dare  la
  possibilità  ad  un  sindaco,  ad  un'amministrazione  di poterlo
  cambiare almeno  una  volta,  perchè  si è sbagliato, perchè sono
  sopravvenute circostanze  nuove,  bisogni  nuovi, perchè non si è
  apprezzato   abbastanza   quali   erano   i  veri  bisogni  della
  popolazione nel momento di predisporre il piano triennale?
       Quindi  la  valenza  di  quell'emendamento nella fattispecie
  interessa  la  possibilità  per l'amministrazione comunale di non
  blindarsi all'inizio  di  ogni  anno  e  di avere la possibilità,
  almeno una  volta,  in  consiglio  comunale  -  perchè  il  piano
  triennale non  lo  predispone  il  sindaco,  ma  lo predispone il
  consiglio  comunale,  quindi  un  organo  democraticamente eletto
  laddove c'è  maggioranza  e  opposizione  - di potere, per venire
  incontro  ad  esigenze  della  propria  collettività, apporre una
  modifica.  Tanto  è  vero  che  c'era  un emendamento, presentato
  dall'onorevole Gurrieri,  credo,  ma  anche  da  altri,  che dava
  questa possibilità  al  sindaco  neoeletto di poter modificare il
  programma triennale dell'amministrazione precedente.
       Quindi  si  voleva  introdurre  la  possibilità  di  poterlo
  modificare.

     CINTOLA. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     CINTOLA.    Signor    Presidente,   onorevoli   colleghi,   io
  apprezzerei  favorevolmente  l'emendamento dell'onorevole Formica
  se, però,  non  avessi  votato  un  minuto prima l'emendamento Lo
  Giudice.
       Dopo che  abbiamo  stabilito  che  i progetti debbono essere
  definiti o  definitivi,  adesso  la  modifica,  che poteva essere
  giusta, non è in contrasto, allora io voglio dire che, se abbiamo
  detto che bisogna darsi una programmazione, la programmazione non
  deve essere più  libro  di  sogni  e di parole, ma deve essere il
  progetto definito per cui c'è a monte anche il plafond che daremo
  a disposizione  degli  enti  locali per iniziare la progettazione
  definitiva.
       Vorrei,  quindi,  chiedere  molto umilmente, ma decisamente,
  all'onorevole Formica  di  ritirare  l'emendamento e di non porci
  nelle condizioni di  votare  una  cosa  che potrebbe sembrare - e
  sembra  poi,  in  effetti  -  in  contrasto  con  quanto  abbiamo
  approvato.

     DE BENEDICTIS . Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     DE  BENEDICTIS . Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo
  la parola solo per sottolineare che il comma di cui l'emendamento
  chiede  la  soppressione  fa  parte  del testo del Governo ma, in
  realtà,  il  Governo  non  fa  altro che replicare il testo della
  'Merloni ter',  quindi  questo  è una disposizione della 'Merloni
  ter' che, incomprensibilmente, per le cose dette e che condivido,
  andremmo ad abrogare.

     FORMICA. Ritiro l'emendamento.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
       Si   passa   all'emendamento  9.2,  a  firma  dell'onorevole
  Forgione.  Non  essendo  presente il firmatario, l'emendamento si
  intende   decaduto.
       Si  passa  all'emendamento  9.18, a  firma dell'onorevole Lo
  Giudice.
       Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Favorevole.

     PRESIDENTE.  Pongo  in  votazione  l'emendamento  9.18.
       Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si  passa  all'emendamento  9.17, a  firma dell'onorevole Lo
  Giudice. Il parere della Commissione?

     BENINATI,    presidente    della   Commissione   e   relatore.
  Contrario.

     LO GIUDICE . Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     LO  GIUDICE . Signor Presidente, onorevoli colleghi, cosa dice
  l'articolo  di  legge?  Che  l'Assessorato  dei  lavori  pubblici
  promulgherà una serie di ipotesi tipo o di tipo uniforme per fare
  in  modo  che  gli  enti  locali preparino i programmi triennali;
  entro  quanto  tempo?  Non  c'è scritto.  Allora noi diciamo, con
  questo  emendamento:  entro  30  giorni  dall'approvazione  della
  legge, altrimenti ci impantaniamo.
       Allora, è vero  che  gli enti locali si devono uniformare ai
  modelli tipo  dell'assessorato, però è anche vero che l'assessore
  e  l'assessorato  in  tempi  brevi  li  devono  pubblicare  sulla
  Gazzetta  Ufficiale,  altrimenti  restiamo  impantanati.  Perchè,
  probabilmente,    nonostante   la   solerzia   dell'assessore   e
  dell'assessorato, noi  queste cose non le pubblicheremo mai e gli
  enti  locali   non  potranno  mai  fare  l'elenco  dei  programmi
  triennali. Ecco  perchè  sono  convinto che questo emendamento va
  apprezzato e votato.  Grazie.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Signor     Presidente,    onorevoli    colleghi,    l'emendamento
  dell'onorevole  Lo  Giudice potrebbe essere riscritto dal Governo
  sostituendo le parole "dalla data di pubblicazione" con le parole
  "dalla data di entrata in vigore della presente legge".

     LO GIUDICE . Va bene.

     PRESIDENTE.    Invito    il    Governo   a   formalizzare   il
  subemendamento.

     ACIERNO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ACIERNO.   Signor   Presidente,  onorevoli  colleghi,  essendo
  condivisibile  la  teoria dell'onorevole Lo Giudice, sarebbe però
  opportuno,  dovendo  riscrivere l'emendamento, che, per quanto si
  fissino i termini  per l'assessorato, diamo i termini anche per i
  comuni.

     PRESIDENTE.  Comunico che all'emendamento 9.17, dell'onorevole
  Lo   Giudice,   è   stato   presentato   dal  Governo  l'allegato
  subemendamento 9.17.1.
       Lo pongo in  votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Pongo  in votazione l'emendamento 9.17, come modificato. Chi
  è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si  passa  all'emendamento  9.19, a  firma dell'onorevole Lo
  Giudice. Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Favorevole.

     PRESIDENTE.  Lo  pongo  in  votazione.  Chi è favorevole resti
  seduto, chi è contrari si alzi.

                            (E' approvato)

       L'emendamento 9.20, dell'onorevole Lo Giudice, è assorbito.

     ORTISI. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ORTISI. Cosa significa "amministrazioni aggiudicatrici"?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Signor  Presidente,  la  parola  "aggiudicatrice"  doveva  essere
  sostituita dalla  parola  "competente". Credo che sia sfuggito il
  subemendamento relativo.

     PRESIDENTE.    In    sede    di   coordinamento,   la   parola
  "aggiudicatrice" sarà sostituita con la parola "competente".
       Si  passa all'emendamento 9.30, della Commissione. Il parere
  del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Favorevole.

     PRESIDENTE. Lo  pongo  in  votazione.  Chi  è favorevole resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Comunico  che  è  stato  presentato  dal  Governo l'allegato
  emendamento 9.25.2, di riscrittura dell'emendamento 9.25.
       Preciso   che  dal  testo  del  predetto  emendamento  verrà
  soppressa in sede di coordinamento formale la parola 'assoluta'.
       L'Assemblea ne prende atto.
       Lo pongo in votazione.  Chi è favorevole resti seduto, chi è
  contrario si alzi.
                             (E' approvato)

       L'emendamento 9.25 è superato.
       Si  passa  all'emendamento  9.21,  a firma dell'onorevole Lo
  Giudice. Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Contrario.

     LO GIUDICE. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE.  Ne ha facoltà.

     LO   GIUDICE.    Signor   Presidente,   onorevole   assessore,
  l'emendamento  che mi sono  permesso  di  presentare,  non  è  in
  contrasto con quello che avete  preparato  è  più  chiaro,  è più
  facile,  è  più interpretabile,  nel  senso  che  stabilisce  con
  chiarezza per evitare confusione che  i programmi per le opere di
  culto li stabilisce il  governo  della  Regione,  i  programmi di
  intervento di idraulica  forestale,  gli  interventi  urgenti  su
  suggerimento del Genio civile e di consorzi li stabilisce, sempre
  con  programma ben preciso,  il  governo  della  Regione,  quindi
  l'Assessore.
       Se considerate e paragonate  l'articolo  di legge con questo
  emendamento lo troverete molto più chiaro e molto più gestibile.

     BENINATI, presidente  della  Commissione e relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Signor
  Presidente, onorevole colleghi,  il  mio chiarimento consiste nel
  dire che su questo emendamento  è  uguale a quello inserito nella
  legge, anzi c'è in più la parola dei genii civili.
       I  geni  civili  non  hanno  competenza  sulle  sistemazioni
  idraulico-forestali e nè programmatorie,  ma  sui torrenti. Non è
  una volontà è stata anche  affrontata  in  maniera  tecnica con i
  funzionari che i geni  civili entrano su sistemazioni idrauliche,
  forestali è l'Ispettorato delle foreste.

     ORTISI. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ORTISI.   Signor   Presidente,  onorevoli  colleghi,  leggendo
  attentamente anche se velocemente la formulazione dell'articolo e
  dell'emendamento  mi   pare  che  si  differenzino  soltanto  per
  l'aggiunta della  dicitura  del  genio  civile  e poi nell'ultima
  parte di  protette  e interessate, ma facciamo una discussione su
  questo?.

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO.   Signor   Presidente,   onorevoli   colleghi,  io
  intervengo  a favore  dell'emendamento  Lo  Giudice  9.21  perchè
  ritengo che in materia  di  sistemazione  idraulica la competenza
  del Genio civile esiste.
       Non mi pare che ci siano novità da questo punto di vista....

     LO GIUDICE. La legge 4 e 22.

     GIANNOPOLO. ...  non è intervenuta nessuna modifica. Penso che
  così  formulato  tra  l'altro   eviterebbe  di  trovarci  in  una
  condizione come quella  affrontata, per esempio, dall'emendamento
  9.11 a firma mia,  dell'onorevole  Benedictis e Oddo. Prima della
  redazione dei programmi è bene  avere  il  massimo  di platea che
  formula proposte di  cui  l'amministrazione  regionale  ne  tiene
  conto, quindi gli Enti locali,  gli enti gestori delle riserve, i
  parchi,  i  geni  civili,  gli  ispettorati  forestali,  per  non
  ritrovarsi successivamente a doverci opporre a interventi che sia
  il genio civile, che sia un  ente  locale,  o  che  sia  un altro
  soggetto frutto di una programmazione che non hanno registrato un
  preventivo consenso di un'ampia  platea  di  soggetti che operano
  sul territorio.
       Per questo  l'emendamento  9.21  mi  sembra  più razionale e
  logico e  in  questo  senso  io  ripeto anche qui le opinioni che
  abbiamo  espresso in Commissione perchè anche su questo c'è stata
  ampia discussione.

     LO GIUDICE. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     LO GIUDICE.  Signor  Presidente, l'onorevole Beninati sostiene
  che,  per quanto  riguarda  gli  interventi  di  opere  idraulico
  forestale, il genio civile non c'entra. Io, invece, sostengo cose
  diverse dettate dalla  legge,  la  4/91 che c'entra solo il Genio
  civile. Vi faccio  un  esempio,  onorevoli  colleghi:  se dovesse
  tracimare un torrente e  c'è  urgenza  di un intervento idraulico
  forestale, chi interviene?  Interviene  il Genio civile che fa un
  programma che sottopone  all'assessorato.  Quindi  è  giusto  che
  siano inserite in questo  loro  articolo  anche  le  proposte che
  fanno i Geni civili.  Escluderlo  è sbagliato. perchè se il genio
  civile di Palermo propone all'assessorato un intervento idraulico
  forestale  per  il  fiume  Oreto  che  sta  tracimando,  cosa  fa
  l'assessore? Non può intervenire perchè  non  c'è la legge che lo
  consente. Quindi avere aggiunto,  oltre  agli  enti  locali,  gli
  ispettorati  foreste, le riserve  e  i  parchi,  anche  il  genio
  civile,  io  lo  considero   una   cosa  positiva.  Quindi  prego
  l'onorevole Commissione di riflettere  su  queste  cose  e  così,
  l'onorevole  Governo  di   potere   esprimere,  se  è  possibile,
  nell'interesse complessivo  della  chiarezza,  parere favorevole.
  grazie.

     SCAMMACCA DELLA BRUCA, assessore per i lavori pubblici. Chiedo
  di parlare.

     PRESIDENTE. ne ha facoltà.

     SCAMMACCA DELLA BRUCA, assessore per i  lavori pubblici. Credo
  che il problema sia di inquadrare  nello  spostamento possibile -
  vorrei  usare  il  termine  surrettizio    -   dell'attività   di
  programmazione   che   è   propria   del    Governo   ad   uffici
  dell'amministrazione  regionale.   Bisognerebbe  riformulare  con
  maggiore   chiarezza.    Perchè   io   comprendo   l'intendimento
  dell'onorevole Lo Giudice, pur tuttavia,  riformulato  in  questo
  modo,  si  potrebbero  ingenerare  dei  conflitti  su  competenza
  esclusiva  dell'attività politica di Governo  e,  questo,  forse,
  potrebbe preludere ad una riscrittura.

     BENINATI, presidente della  Commissione  e relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI, presidente  della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente, io il  tema  lo  ribadisco, fermo restando che quanto
  dice l'onorevole Lo  Giudice,  può  essere  apprezzabile sotto il
  punto di vista  che  queste  progettazioni  i  geni  civili  sono
  autorizzati a farle.  Il  problema  è  un altro. Il Genio civile,
  è  organo  di   diretta  dipendenza  dell'assessorato  ai  lavori
  pubblici, pertanto, il programma  lo  fa  l'assessorato ai lavori
  pubblici, non si capisce cosa c'entra il parere del Genio civile.
  Mentre l'Ispettorato delle foreste  ha  un  senso  perchè  organo
  separato. Questa sottigliezza che  è  stata  discussa  con alcuni
  funzionari che erano presenti durante la riunione.

     SCAMMACCA, assessore per i lavori pubblici. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SCAMMACCA, assessore per i lavori pubblici. Signor Presidente,
  potremmo  riformularlo sostituendo  la  locuzione,  tenuto  conto
  delle  proposte degli ispettorati degli uffici, sentito il parere
  degli  ispettorati.  O  tenuto  conto  del  parere,  ma non delle
  proposte  perchè la proposta è competenza esclusiva dell'attività
  politica.

     PRESIDENTE.  In attesa  della  riformulazione  l'onorevole  Lo
  Giudice si ritiene soddisfatto?

     LO  GIUDICE . Non  sono  in  contrasto  con  la  proposta  del
  Governo, ma vorrei migliorarla.

     PRESIDENTE.  Comunico  che  è  stato presentato dal Governo il
  seguente  subemendamento  9.21.G all'emendamento 9.21: Sostituire
  le parole 'tenuto conto delle proposte' con 'sentito il parere'.

     ORTISI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ORTISI. Signor Presidente, a parte il richiamo al metodo, si è
  dichiarato  pubblicamente che questa  era  una  legge  per  certi
  aspetti  migliorabile,  considerato  che  eravamo  un  po'  tutti
  d'accordo, si affidava all'Aula per tali, eventuali, aspetti.
       In  questo clima, penso  che  interveniamo  tutti,  solo  in
  questo  clima.   L'onorevole   Assessore  propone  di  modificare
  qualcosa  che  è  già   scritto   nella  legge  presentata  dalla
  Commissione,  perché   quando  dice:  "sostituiamo  proposta  con
  parere"  non  tiene conto  che  già  proposta  degli  ispettorati
  forestali c'è nella formulazione  originaria  della legge pur non
  tenendo conto dell'emendamento  del  quale parlava l'onorevole Lo
  Giudice.   Si potrebbe mantenere  la  legge  per  quello  che  è,
  proposta degli ispettorati forestali  e premettere parere a tutto
  il resto, compreso il  genio  civile.  Penso che una formulazione
  in questo senso accontenterebbe tutti.

     CAPODICASA. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     CAPODICASA. Signor  Presidente,  secondo  me la preoccupazione
  del Governo che è volta a preservare la facoltà dell'Esecutivo di
  stendere il programma, rispetto a come è formulato l'emendamento,
  è eccessiva, perché  la  facoltà  di  proposta  degli ispettorati
  forestali, che è già  contenuta,  e  quindi del Genio civile, che
  dal punto di  vista  funzionale  hanno  lo  stesso  rapporto  con
  l'amministrazione centrale, con  l'esecutivo,  non muta, cambiano
  solo gli assessorati, ma hanno uno stesso rapporto funzionale.
       A mio parere, non  limita in nulla la potestà dell'esecutivo
  di  formulare i programmi  conclusivi.  Il  'tenuto  conto  delle
  proposte', a mio parere,  è  riferito  a una attività ricognitiva
  iniziale  da parte dell'assessorato,  facendo  leva  su  tutti  i
  propri uffici periferici che  hanno competenza nella materia, per
  poi 'tenuto conto', il che non  obbliga,  il 'tenuto conto' è una
  sorta di parere che viene dato in via preventiva...

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore per i lavori pubblici. E'
  proposta.

     CAPODICASA. La proposta,  ma  il  'tenuto  conto'  non obbliga
  l'assessorato, l'assessorato: "Io tengo conto della tua proposta,
  poi questa la inserisco  e  questa  no".  Quindi,  non c'è nessun
  vincolo per l'Amministrazione, onorevole assessore,...

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA , assessore per i lavori pubblici. Non
  possiamo dubitare di quello che lei dice.

     CAPODICASA. No, io  non  sono  la  Cassazione,  però  se debbo
  interpretare le parole,  a mio parere l'interpretazione che farei
  'il tenuto conto', quando le leggi vogliono affermare qualcosa di
  perentorio non usano  il termine 'tenuto conto', usano il termine
  'sentito'..

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Segnalazione.

     CAPODICASA. O segnalazione,  io  non  credo che muti, anche la
  segnalazione. Se capisco  bene  la filosofia dell'emendamento, si
  vuole  dare  agli  uffici  periferici  una  facoltà  autonoma  di
  attivazione  per   proporre  all'assessorato,  poi  l'assessorato
  decide, tenuto conto di quelle  proposte,  come  e in che termini
  formulare  la  proposta finale.  Io  credo  che  potrebbe  essere
  accettata,  ma se poi  si  vuole  modificare  il  'proposte'  con
  'segnalazioni' io credo che la sostanza non muti.

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO.  Signor Presidente,  insisto  perché  se  ci  deve
  essere un subemendamento al  9.21  non  può questo subemendamento
  comunque violare un principio che fino ad ora, almeno dalla legge
  21 del 1985 in poi si  è affermato: la programmazione regionale è
  il frutto, non solo di una ricognizione, ma anche di uno scambio,
  di  una  interlocuzione con  gli  enti  che  agiscono  sul  piano
  territoriale. Perché noi qui,  o  stabiliamo  il principio che la
  programmazione la fa l'assessore, la  farà la Regione, la fanno i
  rami dell'amministrazione regionale a prescindere, e questa è una
  logica di programmazione che io  -  così come il centrosinistra -
  non mi sento di  condividere.  Noi  apparteniamo ad un'altra idea
  della programmazione, quella che  fa  riferimento  ai bisogni che
  innanzitutto  maturano  sul territorio  e  che  poi  trovano  una
  sintesi e trovano una  determinazione  nei  livelli superiori, ma
  dobbiamo partire e tornare sul territorio.
       Quindi, non solo  deve essere ricompreso l'ente locale nella
  facoltà di avanzare proposte  e  non solo pareri perchè nel testo
  del Governo il ruolo degli  enti  locali si limita solo ai pareri
  sui programmi o sugli  interventi.  Poi,  per di più, sono pareri
  che   non    hanno    alcun    vincolo   perchè   successivamente
  all'emendamento - ripeto del  sottoscritto  - laddove si dice che
  il  parere  è vincolante  la  Commissione  ed  il  Governo  hanno
  risposto negativamente.
       La logica che si  vuole  qui  introdurre è quella secondo la
  quale la programmazione  viene  calata  dall'alto  e  viene fatta
  dall'alto. Su questo  non  siamo  assolutamente  d'accordo, ma mi
  pare di capire che ormai fosse un principio consolidato anche per
  il centrodestra quindi mi  meraviglia l'ostilità e la riserva che
  sta emergendo  rispetto all'emendamento dell'onorevole Lo Giudice
  che notoriamente non è un uomo di sinistra, ma mi sembra anche un
  uomo ultramoderato.

     SPAMPINATO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SPAMPINATO. Signor Presidente,  devo  dire  con estrema onestà
  che  proporrei  al  Governo,  alla  Commissione  ed  all'Aula  di
  mantenere fermo  l'emendamento proposto dall'onorevole Lo Giudice
  innanzitutto perchè mi  sembra  evidente  che la titolarità della
  programmazione,    in     questo     caso,     resta     comunque
  dell'amministrazione regionale.  Questo  nessuno  può metterlo in
  dubbio. La facoltà riservata al Genio civile, agli enti locali ed
  agli altri enti di  fare delle proposte non mina assolutamente le
  prerogative  dell'amministrazione   regionale   di  redigere  una
  programmazione.
       Ecco   perchè  preannuncio   una   mia   contrarietà   anche
  all'ipotesi del subemendamento che è stato evidenziato, quella di
  sostituire  con  la parola  "parere"  la  parola  "proposte".  Si
  tratta di due cose  sostanzialmente  diverse.  Un parere, d'altra
  parte, non vincolante - così come diceva l'onorevole Giannopolo -
  non avrebbe nessuna perentorietà e quindi nessun valore.  D'altra
  parte, il parere si dovrebbe  fare su delle proposte; si dovrebbe
  arrivare a chiedere agli enti  locali  di rendere un parere sulla
  proposta della programmazione  dell'amministrazione.  In  tema di
  programmazione, ritengo più utile  e  più  funzionale, invece, il
  sistema  diverso di prevedere  le  proposte  così  come  previste
  dall'emendamento a firma  dell'onorevole Lo Giudice, proposte che
  devono essere valutate  non  necessariamente  inserite,  ma  deve
  tenerne  conto   l'amministrazione   nella   sua   programmazione
  generale.

     ACIERNO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ACIERNO.   Signor    Presidente,    onorevoli   colleghi,   le
  preoccupazioni emerse  dal  dibattito  sull'emendamento  a  firma
  dell'onorevole  Lo  Giudice  per  ciò  che  poteva  sembrare  una
  prevaricazione da parte  di  uffici  periferici sul potere invece
  dell'amministrazione regionale,  leggendo  lessicalmente il testo
  credo che il Governo si sia  creata una preoccupazione in più. Di
  fatto, sia nel comma 16  del  testo,  sia  nella  riscrittura, si
  sancisce  il  principio   che  è  'riservata  all'Amministrazione
  regionale competente la formulazione dei programmi'.
       Questo è una di chiarezza estrema.
       L'aggiunta  sostanziale che propone l'onorevole Lo Giudice è
  quella di inserire anche i Geni civili. Se c'è una preoccupazione
  che queste  proposte  possano  essere  vincolanti  sul  potere di
  programmazione   dell'Amministrazione   regionale,  allora  forse
  potremmo chiarirlo. Ma dalla lettura non  mi pare ci sia nulla di
  vincolante rispetto al potere di programmazione.
       Quello che continua a non piacermi nella proposta Lo Giudice
  è che, mentre  il comma 16 del testo, tenuto conto delle proposte
  degli Ispettorati forestali e dei Geni civili, come proposto, poi
  c'è 'sentito il parere  degli  enti  locali',  sparisce,  invece,
  nella riformulazione. Perchè per gli enti locali non sentiamo più
  il parere, ma sentiamo solo le proposte.
       Allora, forse  un punto di mediazione potrebbe essere quello
  di aggiungere la  parola  'Genio  civile' nel comma 16 del testo,
  lasciandolo per  com'è.  Quindi  'sentiti  i  pareri  degli  enti
  locali'.

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Signor
  Presidente, io  in  questo  momento  vorrei cercare di portare un
  aiuto a risolvere;  è  una proposta, se si vuole e se il Governo,
  pure, lo  condivide,  di  sostituire  la  parola  'proposta'  con
  'indicazioni'. Cambia forse poco, ma è un qualcosa che lascia più
  libertà alla Regione.

     SPAMPINATO. Stiamo parlando della programmazione regionale.

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. La proposta
  'indicazioni' è la stessa cosa, però è un termine più aperto.

     FORMICA. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     PRESIDENTE.

     FORMICA.  Signor  Presidente,  pregherei  il  Governo di porre
  attenzione  sulla speciosità dell'argomento che trattiamo.
       Questa legge è  arrivata  in  Aula  e sta procedendo con una
  presa di posizione  di  buon  senso  da  parte  di tutte le parti
  politiche.  Sul  punto specifico vorrei far notare al Governo che
  la  previsione  di  un  comportamento  diverso  all'interno degli
  stessi  rami  dell'Amministrazione  non  può  essere  accettata e
  condivisa.
       Cosa voglio  dire?  Che  ciò  che  va bene per l'assessorato
  dell'agricoltura non  può non andar bene per un altro assessorato
  della medesima amministrazione, cioè della Regione.
       Quindi, io  ritengo  che, anche sulla base del dibattito che
  c'è  stato,  sia  d'accogliere  l'emendamento  dell'onorevole  Lo
  Giudice,  anche nella formulazione testè ricordata dall'onorevole
  Acierno.

     LO GIUDICE . Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     LO  GIUDICE .   Signor   Presidente,  all'onorevole  assessore
  desidero ricordare, che in  riferimento  alla legge n.  10, sulla
  burocrazia regionale, con i  Geni  civili  esiste un contratto di
  tipo privato.  Per cui loro  sono tenuti per raggiungere un certo
  rappel, a vigilare  sugli interventi idraulico-forestali. Come si
  fa ad essere responsabili e vigilare  se  non  si  ha  neanche la
  possibilità di fare  proposte, solo proposte, all'Assessorato per
  potere intervenire?

     ACIERNO. Sono d'accordo.

     LO GIUDICE .  Inoltre:  non  è  vero  che  l'Ufficio del Genio
  civile  è  un  ufficio  periferico  dell'Assessorato  dei  lavori
  pubblici.  E' un ufficio  periferico  di tutta la Regione, perchè
  lo  utilizza  l'assessore per  il  territorio  e  l'ambiente,  lo
  utilizza l'assessore per  l'agricoltura  per  tutte  le esigenze.
       Quindi é  giusto e opportuno che il supervisore della realtà
  territoriale e geografica che é  una  provincia  dove c'é  a capo
  l'ingegnere capo del genio civile, abbia la possibilità di potere
  proporre  al  governo   della   Regione   di  potere  programmare
  determinati interventi.  Tra l'altro é  un discorso quasi sterile
  perché, la parte di  questo  emendamento  riguardante le opere di
  culto  e  le  opere   religiose,  gli  interventi  per  opere  di
  manutenzione straordinaria religiosa,  non  può essere presentata
  con  programmi  triennali   delle  opere  pubbliche  perché  sono
  escluse:  la parte riguardante gli interventi idraulico-forestali
  che possono riguardare  l'assessorato  al  territorio e ambiente,
  l'assessorato ai  lavori pubblici, l'assessorato all'agricoltura.
       Si  tratta,   signor  Presidente  dell'Assemblea,  onorevole
  assessore, di interventi di  poco  conto,  tra  l'altro  é  quasi
  volere fare le nozze d'oro con  i fichi secchi;  lo sapete quanto
  c'é  nel bilancio della  Regione  questo anno per quanto riguarda
  interventi  idraulico-forestali?  due  miliardi  di  lire.
       Secondo me che i vari uffici del genio civile le facciano le
  proposte e dicano quali sono  i  problemi  importanti, le cose da
  risolvere, credo che sia  un  fatto  positivo;  perché  li volete
  escludere? Lei può tenere o  non  tenere  conto dall'alto del suo
  palcoscenico, nel senso che lei ha  tutte le ipotesi che si fanno
  in Sicilia più quelle poche realtà che ha, con i fichi secchi che
  ha a disposizione per  realizzare  un  programma  che consente di
  potere, con priorità e  urgenza, venire incontro alle esigenze in
  riferimento alle proposte che hanno  fatto  i vari capi del genio
  civile.
       Quindi io mi permetto di potere accettare questo emendamento
  così come é  che consente ai vari assessori di avere suggerimenti
  da parte degli ispettori forestali, da parte del genio civile, da
  parte dei sovrintendenti e  dei  responsabili  dei  vari  parchi,
  sugli interventi idraulico-forestali  che  devono avere urgenza e
  priorità nella stesura del programma.

     CINTOLA. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     CINTOLA.   Signor  Presidente,   onorevoli  colleghi,  la  mia
  preoccupazione é che noi  facciamo  una  legge  per snellire, per
  programmare e per dare  all'esecutivo  il  potere  di  attuare un
  programma.  Quando questo noi  lo  affidiamo  senza  termini e su
  proposte  che debbono venire,  e  che  poi  possono  non  venire,
  all'ostruzionismo dei vari burocrati  di  turno più o meno amici.
  Dico anzi che bisogna fare  una  rotazione  immediata  di tutti i
  capi dei settori del genio civile  in  Sicilia  e  fargli fare un
  altro giro vorticoso, in modo  tale  che  non incrostino nel loro
  ambiente la propria presunta  professionalità.
       Su un parere che non é  vincolante,  un  parere che se non é
  dato si può continuare  ad  andare  avanti,  questo  non  implica
  all'esecutivo  di avere  il  diritto-dovere  di  amministrare  la
  Regione secondo un programma che ha  dato agli elettori e che non
  può  essere costretto  entro  pastoie  burocratiche.  Accetto  la
  filosofia del collega Lo Giudice  nel fare la proposta, però deve
  essere condizionata al fatto  che  tutto ciò può essere accettato
  ma  senza che ci siano né  vincoli  né  lacci,  né  laccetti,  né
  proposte  che  spesso poi  sono  non  collimanti,  che  sono  poi
  vincolanti per l'attuazione del programma di governo.

     ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ARDIZZONE. Signor Presidente,  onorevoli colleghi, mi richiamo
  all'intervento  dell'onorevole  Cintola  che  ritengo  sia  stato
  esaustivo.  Si tratta, a mio avviso, solamente di formalizzare il
  contenuto  della  proposta   dell'onorevole   Cintola.  E'  stata
  evidenziata la necessità che vi sia una programmazione dal basso,
  come é  stato giustamente  detto,  che parta effettivamente dagli
  uffici del Genio civile, che  sono  quelli a più diretto contatto
  con  il  territorio.   Per   cui   al   fine   di  non  vincolare
  l'Amministrazione regionale si  può inserire, tenendo conto delle
  eventuali proposte, perché  ci  sarebbe l'esigenza effettivamente
  di immaginare i termini entro i quali dovrebbero essere formulate
  le  proposte,  tenuto   conto   delle   eventuali  proposte,  non
  vincolanti degli ispettorati forestali  e così via.  Penso che il
  problema potrebbe essere risolto.

    SCAMMACCA DELLA BRUCA, assessore  per i lavori pubblici. Chiedo
  di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SCAMMACCA DELLA BRUCA, assessore  per i lavori pubblici. Credo
  che  potrebbe  essere semplicemente subemendato il comma 16 nella
  sua  iniziale stesura inserendo dopo le parole "degli ispettorati
  forestali, degli uffici del genio civile", e lasciare "dei pareri
  degli  enti  locali", con le indicazioni sostanzialmente proposte
  dall'onorevole Formica e dall'onorevole Acierno.
       Credo  che  questa  possa essere la proposta del Governo che
  potrei formalizzare con un subemendamento, signor Presidente.

     PRESIDENTE.  Comunico  che  è  stato presentato dal Governo il
  seguente  emendamento sostitutivo dell'emendamento 9.21.G e che è
  altresì  interamente  sostitutivo dell'emendamento 9.21: Al comma
  16,  dopo  le  parole  "ispettorati  forestali", sono inserite le
  parole "degli uffici del Genio civile". Quindi il testo del comma
  16  dell'articolo  9, alla fine, risulterebbe così: "E' riservata
  all'Amministrazione  regionale  la  formulazione dei programmi di
  opere  riguardanti  gli  enti di culto e di formazione religiosa.
  E'    altresì    riservata   all'Amministrazione   regionale   la
  programmazione  degli  interventi  di  sistemazione  idraulica ed
  idraulico-forestale,    tenuto   conto   delle   proposte   degli
  ispettorati forestali, degli uffici del Genio civile...".

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO. Signor  Presidente,  io  non  sono  d'accordo  con
  questa   formulazione   mentre   insisto  con  quella  originaria
  dell'onorevole Lo  Giudice  perché  in  questa formulazione si dà
  facoltà  e  diritto di proposta agli ispettorati forestali e Geni
  civili, si toglie  la  facoltà  e  diritto  di proposta agli enti
  locali  e  agli   enti   gestori   delle  riserve  e  dei  parchi
  specificando, quindi, che  gli  enti  che  hanno  massimamente la
  prerogativa  del  governo   del   territorio,  non  possono  fare
  proposte, posso solo a  programma  fatto  esprimere un parere che
  per  di  più non  è  vincolante;  questo  modo  di  concepire  la
  programmazione mi sembra poco  serio. La programmazione è un atto
  che va consumato fino  in fondo coinvolgendo tutti i soggetti che
  stanno sul territorio, allora  a  quel  punto  o si mette "parere
  vincolante" degli enti locali e degli altri enti...

     CINTOLA. Vincolante

     GIANNOPOLO.  Sì,  perché  se  lei,  onorevole  Cintola,  fosse
  sindaco di  Partinico e l'Ispettorato forestale e Genio civile le
  va a cementificare  il  fiume come è accaduto, e lei raccogliendo
  le proteste  della sua cittadinanza come sindaco dice "No, perché
  il territorio è mio e  lo  governo  io",  e  il  Genio  civile  e
  l'ispettorato forestale le  fa l'intervento ugualmente, qual è il
  principio e la salvaguardia dell'autonomia locale?
       E' accaduto così negli  anni  e nonostante i comuni si siano
  opposti a  interventi  dissennati  dell'Ispettorato  forestale  o
  anche del Genio civile  negli anni passati, lei si doveva sorbire
  ugualmente quel tipo di intervento.
       Allora, io dico che  la programmazione si fa con il concerto
  di tutte le forze che operano sul territorio evitando i conflitti
  perché voi state ipotizzando  così  l'apertura dei conflitti e io
  vi dico, non tanto con  gli  enti  locali, ma quanto con gli enti
  parco e gli enti  gestori  delle riserve perché avete scritto che
  lì il parere di quegli enti non è vincolante.

     ACIERNO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ACIERNO.Signor Presidente,  comincio  a  non  capire.  Si  era
  partiti da una  riformulazione  del comma 16 che allargava i Geni
  civili e, anziché  sentire  il parere degli enti locali, gli enti
  locali  avanzavano proposte,  ma  anche  nella  'formulazione  Lo
  Giudice' di vincolante  non  c'è  niente.  Allora  voglio capire,
  perché l'intervento  dell'onorevole  Giannopolo apre uno scenario
  che è profondamente diverso da quello che abbiamo affrontato fino
  ad ora.
       Noi abbiamo sancito nel testo licenziato  dalla Commissione,
  e lo ha risancito il presentatore  dell'emendamento,  l'onorevole
  Lo Giudice, che la programmazione è riservata all'amministrazione
  regionale  competente. Non si  può  aprire  un  dibattito  su  un
  indirizzo che è stabilito  nel  testo e nell'emendamento che è in
  discussione.
       Posso capire le esigenze dell'onorevole Giannopolo, vista la
  sua esperienza di sindaco, ma il principio che sanciamo in questo
  testo è che la programmazione è dell'amministrazione regionale la
  quale,  io  mi  auguro   per   sempre   in   questa  terra,  sarà
  rappresentata da uomini che  avranno la capacità e la sensibilità
  di sentire proposte e di  chiedere  pareri perché questo fa di un
  uomo un bravo  programmatore.
       Non esiste una  programmazione  che  non ascolta la ricaduta
  che  sul  territorio ha  quell'atto.  Per  cui  tutta  la  teoria
  portata dall'onorevole Giannopolo  sposta il problema su un testo
  che non è oggetto  del  nostro  argomento.  Di vincolante non c'è
  niente né nel  testo  originario  né  nel  testo dell'emendamento
  dell'onorevole Lo Giudice.

     DE BENEDICTIS . Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     DE BENEDICTIS .  Signor  Presidente, onorevoli colleghi, credo
  che si debba fare  una  distinzione  fra  il  ruolo  degli uffici
  periferici,  non  di  un  assessorato,  ma  della  Regione,  come
  l'onorevole Lo Giudice significava, e il ruolo degli enti locali,
  che sono, in realtà, amministrazioni dei cittadini.
       Credo che la  Regione  possa raccogliere correttamente, come
  peraltro  è  formulato  nel  testo  originario  del  Governo,  le
  proposte  dei  propri  uffici  e  poi,  elaborato  il  programma,
  assoggettarlo  al  parere  perché   è   in  quella  sede  che  le
  amministrazioni, i  sindaci  che  rappresentano  la collettività,
  possono esaminare, proprio per  far  quadrare  i conti con quello
  che  sosteneva l'onorevole  Giannopolo.  Si  può  dare  il  caso,
  infatti, che l'amministrazione comunale, se chiamata ad esprimere
  una proposta, non abbia  alcuna   proposta da fare in ordine, per
  esempio, all'alveo di un  fiume.  Però,  se non può poi esprimere
  parere,  se  lo  trova   fatto   a  posteriori  per  decisione  o
  indicazione del Genio civile.
       Allora, credo  che  una  mediazione  che  si  può  proporre,
  sentendo anche quanto il Governo ha detto fra le righe,  è quella
  di  includere  fra  i soggetti che possono esprimere  proposte  o
  indicazioni che si vogliono formulare, anche i Geni civili e dire
  che i pareri debbono essere obbligatori.
       Naturalmente  noi  abbiamo  un  emendamento  in  cui   si  è
  vincolati,  ma  comunque un punto di equilibrio  potrebbe  essere
  quello  di  riconoscere  alle comunità locali la  possibilità  di
  esprimere dei pareri che siano obbligatori.
       Per  timore  di  essere  frainteso, farei  questa  proposta:
  'tenuto conto delle proposte degli Ispettorati  forestali,  degli
  uffici  del  Genio  civile  e dei pareri obbligatori  degli  enti
  locali...'.

     PRESIDENTE.     Onorevole    Giannopolo,    c'è    un'ennesima
  integrazione del testo  che  credo  che sia anche in linea con le
  sue premure.  In pratica sarebbe questa la proposta finale, se il
  Governo l'accoglie.
       Chiedo  scusa,  onorevole Beninati, sto leggendo  una  nuova
  formulazione  che  proviene dall'onorevole De Benedictis.  Se  la
  Commissione e il Governo sono d'accordo, è questo il testo su cui
  vi  prego  di  pronunciarvi:  "Al comma 16, dopo le  parole  'Gli
  Ispettorati  forestali' sono inserite le parole 'e  degli  Uffici
  del Genio civile e dei pareri obbligatori degli enti locali'.
       Non  è  la proposta dell'onorevole Acierno ma dell'onorevole
  De  Benedictis  che  ha  il pieno diritto di formulare. Il parere
  della Commissione?

     BENINATI, presidente  della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente,  ritengo  l'obbligatorietà  una  nuova  introduzione,
  quindi il mio parere è contrario; condivido l'obbligatorietà come
  principio ma senza l'obbligatorietà.

     CRISAFULLI. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     CRISAFULLI. Signor  Presidente,  onorevoli colleghi, credo che
  sia giusto intanto procedere secondo il dettato che il Presidente
  stava per fare rispetto alla vicenda specifica; però, mi sento in
  obbligo  di  dire  al  Governo  e ai colleghi parlamentari che la
  questione  va  inquadrata in senso generale perché altrimenti noi
  non ce ne usciamo.
       Chi  deve proporre è l'ente che è tenuto a fare la proposta,
  può  essere il comune, possono essere gli uffici periferici della
  Regione,  possono essere gli enti operanti nel territorio sul cui
  progetto  devono  pronunziarsi le autonomie locali competenti per
  territorio.
       Scriverlo  in  quel  modo,  infatti,  come  è  stato tentato
  raccogliendo  le indicazioni, finisce con l'escludere alcuni enti
  nella  capacità  di  proposta;  non  possono essere solo gli enti
  periferici  della  Regione  intesi  i  forestali e i Genio civili
  perché in materia specifica, mi permetto di dire, possono operare
  i  consorzi  di bonifica, le autorità d'ambito che sono già state
  legalmente costituite e stanno per essere formalizzate.

     LO GIUDICE. Siamo tutti fuori tema

     CRISAFULLI.  Onorevole  Lo  Giudice,  mi permetto di insistere
  perché  un'opera idropotabile può avere necessità di interventi a
  monte  di  carattere  idraulico-forestale.  E' inutile che lei fa
  sceneggiate  convinto  che gli altri sono venuti dalla montagna e
  lei  solo  è  cittadino  marinaro perché siamo gente avvezza alla
  comprensione dei suoi messaggi orizzontali per cui ci consenta di
  esprimerci
       Un  conto  è   dire   gli   enti   periferici   o   preposti
  all'intervento nel territorio, su  cui va poi acquisito il parere
  degli enti locali interessati,  un  conto  è  fare l'elenco degli
  enti perché poi scrivendo  l'elenco  degli  enti  noi corriamo il
  rischio di creare un  vuoto.
       Acquisito questo chiarimento, io mi permetto di dire che poi
  si  può  procedere  secondo  le  volontà che il Presidente voleva
  dettare poco fa.

     PRESIDENTE.   E' una  volontà  della  quale, credo, sia  anche
  interprete l'onorevole Beninati,  sentiamo se coincide con la mia
  opinione.

     BENINATI, presidente  della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente,   onorevoli   colleghi,   data  l'ora,  proporrei  di
  accantonare questo emendamento per riprenderlo successivamente.

     PRESIDENTE.  Non  sorgendo  osservazioni,  dispongo  nel senso
  richiesto,  tenuto  conto  altresì che la Commissione Bilancio si
  riunirà alle ore 16.00.
       Onorevoli  colleghi,  la  seduta è sospesa e riprenderà alle
  ore 17.00.

     (La seduta, sospesa alle ore 14.15, è ripresa alle ore 18.23)

    La seduta è ripresa.

     PRESIDENTE.  I  lavori  dell'Aula  sono  stati  sospesi questa
  mattina e ripresi  nel  pomeriggio  per  cercare  di  trovare una
  soluzione il più  possibile unitaria. Credo che a questo punto si
  sia trovata e  che,  se  il  relatore  ce  lo  conferma, si possa
  procedere  alla votazione dell'emendamento a firma dell'onorevole
  Lo Giudice, così come formulato.

     PRESIDENTE.  Comunico  che  è  stato presentato dal Governo il
  subemendamento 9.21.1 allegato.

     SCAMMACCA DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Dichiaro di ritirarlo.

     PRESIDENTE.    L'Assemblea    ne   prende   atto.
       Si passa  all'emendamento  9.21.  Lo pongo in votazione.  Il
  parere della Commissione?

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Signor
  Presidente, la Commissione esprime parere favorevole.

     PRESIDENTE.  Pongo  in  votazione  l'emendamento  9.21.  Chi è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'emendamento 9.5 dell'onorevole Paffumi.
       Non   essendo   l'onorevole   Paffumi   presente   in  Aula,
  l'emendamento è dichiarato decaduto.
       Si passa all'emendamento 9.11 degli onorevoli Giannopolo, De
  Benedictis e Oddo.  Lo dichiaro assorbito all'emendamento a firma
  dell'onorevole Lo Giudice.
       L'emendamento 9.22 è anch'esso assorbito.
       Si passa  all'emendamento  9.12, a  firma degli onorevoli De
  Benedictis ed Oddo.

     DE BENEDICTIS . Lo ritiro.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
       Si  passa  all'emendamento 9.23, a firma dell'onorevole Lo
  Giudice.

     LO GIUDICE . Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     LO    GIUDICE .   Signor   Presidente,   onorevoli   colleghi,
  con la "Merloni" esistono tre stadi di progetto:  il preliminare,
  il definitivo e l'esecutivo.  Se il progetto esecutivo stabilisce
  che in tal  modo  viene  considerata  la  indicazione di pubblica
  utilità, un'amministrazione  si mette nelle condizioni, senza che
  ci  sia  un  finanziamento, di  procedere  all'esproprio.  Questo
  progetto non potrà mai essere finanziato, quindi mettiamo in moto
  una fase di  espropriazione  senza  che  il progetto possa essere
  finanziato.  Conseguentemente,  a  mio  avviso,  per  i  progetti
  finanziati  dagli  enti  locali  è giusto che ci sia una pubblica
  utilità,  ma  quando  si  tratta  di  progetti  finanziati  dalla
  Regione,   la   pubblica   utilità   la   stabilisce  il  decreto
  dell'assessore.   Pertanto,   a   mio  avviso,  questo  comma  va
  eliminato, altrimenti creerà problemi seri.

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO.   Signor   Presidente,   onorevoli   colleghi,  la
  questione  posta  dall'onorevole  Lo  Giudice è stata discussa ed
  approfondita.  Ho  anche  avvertito  la Commissione sui possibili
  effetti del comma 18, come evidenziato dall'onorevole Lo Giudice.
  Cioè, nel momento in cui un progetto definitivo o esecutivo viene
  approvato, in linea  amministrativa, non è detto che debba essere
  finanziato. Nel momento  in  cui  si approva, in quel momento  si
  dichiara, ai sensi  di questo comma, la pubblica utilità.  E' del
  tutto evidente che scatta un vincolo e scatta una procedura che è
  finalizzata  all'espropriazione,  laddove  ricada  su  un terreno
  privato. Peraltro,  il  tema  delle  espropriazioni  è  in  parte
  affrontato anche in  altre  parti  della legge ed è una questione
  sulla quale si  sta sviluppando un dibattito enorme sia sul piano
  nazionale che su  quello regionale. Pertanto, o noi scriviamo che
  l'indifferibilità,   l'urgenza   e   la   pubblica  utilità  sono
  dichiarate nel  momento  in  cui  l'opera  comunque deve iniziare
  (iniziano i lavori  entro  sei  mesi,  un  anno),  oppure  che  è
  finanziata  dall'ente  medesimo  o  diciamo  che,  qualora  venga
  finanziata  da  altri soggetti, si applica dal momento in cui c'è
  il provvedimento di finanziamento.  Dobbiamo stare attenti a come
  risolviamo  la  questione, perchè c'è un problema di funzionalità
  della procedura amministrativa.

     PRESIDENTE. Grazie, onorevole Giannopolo.
       Il parere della Commissione?

     BENINATI,  presidente  della  commissione  e relatore.  Signor
  Presidente,  la  Commissione  su quest'emendamento aveva fatto un
  apprezzamento   non  contrario,  fermo  restando  che  c'era  una
  precisazione, dato che nella formazione della legge - ecco perchè
  si era apprezzato contrariamente - è prevista  la predisposizione
  dell'appalto   integrato  che  viene  finanziato   sul   progetto
  definitivo.
       Quindi, si dovrebbe valutare o di  aggiungere l'inserimento,
  limitatamente  all'appalto  integrato,  o  si trova  una  diversa
  formulazione,    altrimenti   l'emendamento    sarà    apprezzato
  negativamente.    Ripeto,  solo  perchè  c'è   il   finanziamento
  dell'appalto integrato che viene fatto sul definitivo.
       Questa  è  pertanto  la  posizione  della   Commissione  che
  viene mantenuta nella valutazione dell'Aula.

     PRESIDENTE.  Così come è formulato, il parere è negativo.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Dovremmo   riscrivere    il   comma  18  inserendo  l'allocuzione
  'subordinatamente  all'avvenuto  finanziamento dell'opera'. Credo
  che questo potrebbe  consentire  di mantenere in vita il comma 18
  pur  avendolo  modificato rispetto a quanto giustamente suggerito
  dall'onorevole Lo Giudice.

     LO GIUDICE . Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     LO GIUDICE .  Signor Presidente, se è un progetto definitivo e
  non  esecutivo   è  inserito  in  un  programma  triennale,  come
  richiesto dal  finanziamento, ma non può essere finanziato se non
  è esecutivo. Questa  legge  prevede  che  se ci dovesse essere un
  finanziamento  per  motivi di urgenza, entro un certo  tempo,  il
  progetto da definitivo -  che è la seconda  fase - deve diventare
  esecutivo.
       Conseguentemente  non  facciamo  scattare questo meccanismo,
  non    serve,   l'assessore   dice   di   aggiungere   'dopo   il
  finanziamento', ma  dopo  il finanziamento, se c'è un decreto, di
  per sé già  il  decreto  stabilisce  le condizioni per rendere il
  progetto di pubblica utilità.
       Quindi,  questo  comma  va  cassato, altrimenti creiamo solo
  confusione, aggiungere  'dopo il finanziamento' di fatto è quello
  che  sto  dicendo  io:  togliamo  questo  comma.
       Allora, se  il  finanziamento  è comunale, se lo finanzia lo
  stesso comune,  di  fatto  il progetto esecutivo o definitivo già
  stabilisce propedeuticamente la possibilità dell'esproprio.
       Per quanto  riguarda, invece, i finanziamenti regionali è il
  decreto  dell'assessore  che  stabilisce  la  procedura per poter
  arrivare all'esproprio.
       Se lei, onorevole assessore, vuole aggiungere  'a condizione
  che  ci  sia  il  finanziamento' di fatto non  significa  niente,
  perchè,  se  c'è  il  decreto,  significa che già  si  inizia  la
  procedura per l'esproprio.
       Per    quanto    riguarda,   invece,    l'altra    procedura
  dell'affidamento  di  un'opera  che non è l'appalto  concorso  ma
  qualcosa di simile all'appalto concorso, in quel caso,  anche  se
  lei la finanzia col progetto definitivo, se non  si  trasforma in
  esecutivo,  l'opera  non  può iniziare;  l'opera  infatti  inizia
  quando il progetto da definitivo diventa esecutivo.
       Se voi  leggete  bene la Merloni c'è una differenza abissale
  tra il definitivo e l'esecutivo. Il definitivo è come il progetto
  di  massima  della legge n. 10, che non contiene quasi niente per
  quanto riguarda la cartografia e l'elenco di cose necessarie.
       Per cui, anche se stiamo inventando un qualcosa di misto tra
  l'appalto  concorso  e  tipi  diversi di affidamento,  in  questa
  differenza  un  progetto definitivo non può esserci, non  si  può
  fare  la  consegna  dei  lavori  se  non  viene   trasformato  in
  esecutivo, in quel momento inizia l'esproprio.
       Non  si  può  iniziare  un  lavoro  se  il  progetto  non  è
  esecutivo,  lo  dice  la  stessa  legge  Merloni.  Se  volete, la
  rileggiamo,  perchè  per  quanto  mi  riguarda  è meglio parlarne
  prima,  tanto  resta  agli  atti, se noi lasciamo questo comma 18
  creiamo confusione.

     SCAMMACCA  DELLA BRUCA . assessore per i lavori  pubblici.  Se
  ci mettiamo 'esecutivo', va bene?

     LO GIUDICE . Ma  se ci mettiamo 'esecutivo' non c'è bisogno di
  scriverlo  perché, se è esecutivo, c'è il decreto.  Di  fatto  il
  decreto  crea  le premesse per l'esproprio perché  rende  l'opera
  indifferibile,  urgente e di interesse pubblico.  Quindi,  signor
  Presidente, mi permetto di invitarla a questa riflessione.

     PRESIDENTE.Onorevoli  colleghi, c'è un articolo specifico, uno
  degli  articoli finali, il 35, che disciplina le procedure per le
  espropriazioni e le occupazioni.
       La  mia  proposta,  se  può aiutare, è la  seguente  (vorrei
  che il relatore mi seguisse perchè dovrò chiedere il suo parere):
  l'articolo 35, onorevole Lo Giudice, che disciplina  le procedure
  per   le   espropriazioni  e  le  occupazioni   potrebbe   essere
  destinatario  di  un testo modificato, concordato tra  Governo  e
  Parlamento, e lo potremmo inserire più organicamente e  meglio di
  quanto  non  si  possa  fare  nella  fretta  di  una  discussione
  abborracciata  come questa, meglio si presterebbe a  definire  il
  concetto da lei proposto e le osservazioni opposte  da  Governo e
  Commissione.
       Sicché, approvando l'emendamento soppressivo del  comma  18,
  non  si  pregiudica  la  possibilità di disciplinare  la  materia
  con l'articolo 35.
       Ne  possiamo  parlare,  ma è importante che  l'onorevole  Lo
  Giudice, che potrebbe pure essere appagato  dall'approvazione del
  suo  emendamento,  sappia  che  c'è  la  riserva di riproporre la
  materia in sede di esame dell' articolo 35.
       Non  sorgendo  osservazioni,  pongo  dunque   in   votazione
  l'emendamento soppressivo 9.23 con la precisazione che la materia
  sarà ripresa nel corso dell'esame dell'articolo 35.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       L'emendamento 9.30b della Commissione è precluso.
       Pongo in votazione  l'articolo 9 nel testo risultante.
       Chi è favorevole resti seduto;  chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                                "Art. 10.
          Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche

          1.  Dopo l'articolo 14,  della  legge  n.  109  del 1994 è
       inserito il seguente articolo:

                             'Articolo 14  bis
          Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche

          1.  Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano
       interventi    urgenti    ed    indifferibili,    è    vietato
       all'Amministrazione   regionale   concedere  finanziamenti  a
       carico di fondi propri, o di cui abbia la gestione, in favore
       degli enti di cui alla lettera a), del comma 2, dell'articolo
       2  per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche  estranee  ai
       programmi di cui al precedente articolo o quando la richiesta
       dell'ente non ne rispetti l'ordine delle priorità.

          2.    Le   determinazioni   assunte   dall'Amministrazione
       regionale, nel caso  di eventi imprevedibili o calamitosi che
       richiedano  interventi   urgenti   ed   indifferibili,   sono
       pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

          3.  La  Presidenza   della   Regione   e   ciascuno  degli
       assessorati  regionali   ripartiscono  annualmente  le  somme
       disponibili per il  finanziamento  di opere pubbliche secondo
       un  programma  di   spesa   cui   possono  aggiungersi  altri
       interventi  solo  in  caso  di  economie  o  di  sopravvenute
       disponibilità  finanziarie.  Il  programma è corredato di una
       relazione    contenente    l'elenco    delle   richieste   di
       finanziamento  pervenute  e  l'enunciazione  dei  criteri  di
       selezione delle stesse.

          4. In  aderenza  agli  obiettivi indicati dal documento di
       programmazione  economico-finanziaria  di cui all'articolo 2,
       della legge regionale 27  aprile  1999, n. 10, i programmi di
       spesa  identificano  i  settori  di  intervento,  gli  ambiti
       territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le
       priorità  per ogni  settore  ed  indicano  tutte  le  risorse
       disponibili e le  fonti  regionali  ed  extra  regionali  che
       concorrono alla formazione delle risorse.

          5. Le  istanze  di  finanziamento, insieme con i programmi
       triennali delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti
       interessati  alla  Presidenza  della  Regione  o  ai  singoli
       assessorati    regionali   in   relazione   alle   rispettive
       competenze; nelle  stesse  istanze deve essere specificato se
       per  la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di
       finanziamento  ad  enti diversi dalla Regione o ad altro ramo
       dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto
       il   concorso   di   finanza  privata.  Il  provvedimento  di
       ammissione    a    finanziamento   determina   l'obbligo   di
       presentazione  del  progetto  esecutivo  dell'opera  entro il
       termine di sessanta giorni, salvo rinunzia espressa.

          6. I  programmi  di  spesa  si  attengono,  fatti  salvi i
       criteri determinati  in  piani  di  settore o in disposizioni
       legislative attinenti  alle  singole  categorie  di opere, ai
       seguenti   criteri  generali  di  selezione  delle  richieste
       pervenute:

          a) attuazione di  priorità contenute nel piano di sviluppo
       socio-economico  regionale   e   nei   relativi  progetti  di
       attuazione;

          b)  esigenza di  completamento  di  progetti  generali  di
       opere, parte delle quali siano state già realizzate;

          c) realizzazione di  interventi  per  la  prevenzione  del
       rischio sismico;

          d) recupero del patrimonio edilizio esistente;

          e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.

          7.  Nel programma  di  spesa  ciascun  progetto  è  sempre
       finanziato per intero. E' tuttavia possibile il finanziamento
       di progetti che, pur  facendo  parte di un più ampio progetto
       generale, siano già  dotati  di  una  distinta funzionalità e
       prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da
       parte degli utenti.

          8. I  programmi  di cui al presente articolo devono essere
       pubblicati senza oneri nella Gazzetta ufficiale della Regione
       siciliana.

          9.  L'insieme  dei  programmi  deve  comprendere  l'intera
       disponibilità offerta  dal  bilancio  regionale  e da risorse
       finanziarie gestite  dalla  Presidenza  della Regione o dagli
       assessorati regionali.  I programmi devono assicurare che una
       parte delle  disponibilità  possa  essere  impiegata  per  la
       copertura   di   eventuali  maggiori  spese  emergenti  dalla
       progettazione esecutiva. Restano estranei ai programmi di cui
       al presente articolo le somme destinate ad interventi imposti
       da eventi  imprevedibili  o  calamitosi,  nonché le modifiche
       dipendenti  da   sopravvenute  disposizioni  di  legge  o  di
       regolamenti ovvero  da  altri  atti amministrativi adottati a
       livello statale o regionale.

          10.  La   Presidenza   della   Regione  e  ciascuno  degli
       assessorati regionali provvedono con decreto al finanziamento
       delle   singole   opere   dopo  l'approvazione  del  progetto
       esecutivo, che l'ente deve inoltrare corredato degli atti che
       comprovano  la  realizzabilità  dell'opera alla stregua della
       normativa  urbanistica  nonché la positiva acquisizione delle
       autorizzazioni e dei pareri ivi compresi quelli relativi alla
       eventuale  valutazione  di impatto ambientale richiesti dalle
       leggi vigenti.  Si  ha riguardo all'approvazione del progetto
       definitivo quando  la  gara  deve essere bandita sul progetto
       medesimo.  Contestualmente  al  finanziamento  viene disposto
       l'accreditamento delle  somme  occorrenti per i pagamenti che
       si   prevede  debbano  essere  effettuati  entro  l'esercizio
       finanziario.

          11.   Qualora   gli  enti  destinatari  dei  finanziamenti
       disposti  dall'Amministrazione  regionale  non  provvedano ad
       avviare le  procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi
       dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'assessore
       regionale che  ha  concesso  il  finanziamento provvede senza
       necessità di  diffida alla nomina di un commissario 'ad acta'
       per gli  adempimenti di competenza e per quelli relativi alla
       stipula del contratto d'appalto e per la consegna dei lavori.

          12. Le  somme  corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori
       finanziati  dall'Amministrazione regionale affluiscono per il
       cinquanta per  cento  in  entrata  del  bilancio  degli  enti
       appaltanti di cui alla lettera a), del comma 2, dell'articolo
       2   in   apposito   capitolo   'Fondo   di   rotazione'   per
       l'anticipazione delle  spese  professionali e tecniche per la
       progettazione, per  lo studio geologico e per gli altri studi
       ed indagini necessarie,  il  cui  importo  è  reintegrato  al
       momento del  finanziamento  dell'opera; il restante cinquanta
       per cento è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli
       stati di previsione  della  spesa del ramo di Amministrazione
       regionale  che   ha  disposto  il  finanziamento  per  essere
       utilizzato  per  il   funzionamento   e  per  la  nomina  dei
       consulenti della  Conferenza  speciale  di cui all'articolo 7
       bis e, ove  necessario,  per  il  finanziamento  di eventuali
       perizie di variante  e  suppletive dei lavori entro il limite
       previsto dalla  vigente normativa nonché per la realizzazione
       di opere della medesima tipologia d'investimento.

          13.  Al  compimento  dell'intera  opera  entro  i  termini
       contrattuali, i  fondi  residui, destinati ai finanziamenti e
       alla    realizzazione    della    stessa   ed   economizzati,
       costituiscono   avanzo   di   amministrazione   vincolato  da
       utilizzare per  il  finanziamento  di spese in conto capitale
       dei  bilanci  degli  enti  appaltanti  o  per  impinguare  il
       capitolo di  bilancio relativo al 'Fondo di rotazione' per le
       spese di progettazione di cui al comma 12."

       Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:

           - dal Governo: emendamento 10.13;

           - dall'onorevole Lo Giudice:  emendamenti 10.6,  10.7, 10.8
           e 10.9;

           - dagli onorevoli De Benedictis e Oddo:  emendamenti 10.3 e
           10.4;

           - dall'onorevole Cintola: emendamento 10.2;

           - dall'onorevole Beninati: emendamento 10.11 e 10.12;

           -  dagli  onorevoli  Giannopolo,  De  Benedictis   e  Oddo:
           emendamenti 10.5 e 10.10;

           - dall'onorevole Paffumi: subemendamento 10.1;

           - dalla Commissione: subemendamento 10.13.1 all'emendamento
           10.13; 10.14; subemendamento 10.1.1 all'emendamento 10.1.

       Si  passa  al  subemendamento  10.13.1.

     BENINATI.   presidente  della  Commissione  e   relatore.   La
  Commissione  ha  proposto con questo subemendamento di sopprimere
  le  parole  da  'definitivo'  a 'il progetto deve essere', con il
  parere favorevole del Governo.

     PRESIDENTE.   Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Pongo  in  votazione  l'emendamento  10.13, del  Governo,  come
  modificato.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Gli emendamenti 10.6 e 10.3 sono assorbiti.
       Si  passa  all'emendamento  10.2,  a   firma  dell'onorevole
  Cintola.

     CINTOLA. Lo ritiro.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

       Si passa all'emendamento 10.7.

     LO GIUDICE . Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     LO GIUDICE . Signor  Presidente,  secondo  il  mio  parere  si
  dovrebbe cassare l'ultimo periodo  del comma 5 che ora leggo: "il
  provvedimento di  ammissione  a finanziamento determina l'obbligo
  di  presentazione del  progetto  esecutivo  dell'opera  entro  il
  termine di 60 giorni, salvo rinuncia espressa".
       Ciò  significa  che  se  l'assessore  finanzia  un  progetto
  definitivo   e   non  esecutivo  invita  l'ente   richiedente   a
  trasformarlo in esecutivo entro 60 giorni.
       E questa è pura fantasia
       E' improponibile
       C'è, poi, un'altra cosa  se  mi  consentite:  con  la nostra
  legge di bilancio i progetti ammessi al finanziamento quest' anno
  vanno  in  cantiere,  quindi  in  gara  e  banditi  entro  l'anno
  successivo; ragione per la quale c'è tutto il  tempo  per  potere
  trasformare un progetto da definitivo in esecutivo, almeno  di 14
  - 15 mesi, perchè portarlo a 60 giorni, rischiando  di vanificare
  il programma di finanziamento?
       Diventa  sbagliato,  perchè  significa,   signor  Presidente
  dell'Assemblea, che facciamo un programma, finanziamo i progetti,
  e, poichè non riusciamo a trasformarli per legge in  60 giorni da
  definitivi in esecutivi, vanifichiamo il programma  dello Statuto
  regionale. Se invece questo lo togliamo, l'ente richiedente ha un
  anno e mezzo di tempo per trasformarlo in esecutivo e per poterlo
  mandare in appalto.

     PRESIDENTE.   Lo   pongo  in  votazione.   Il   parere   della
  Commissione?

     BENINATI, presidente  della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente, non ho avuto  il  tempo  perchè  ha  dato  la  parola
  all'onorevole Lo Giudice.
       C'è un emendamento della  Commissione,  il 10.14 o il C10 2,
  che   in   effetti   sostituisce   60   con  120  giorni,  un  pò
  indirizzandosi   sull'iniziativa   che   ora   stava   sostenendo
  l'onorevole Lo Giudice.
       Certo, mettere un termine  è  comunque anche opportuno. Si è
  aumentato, quindi, il termine  da  60  a 120 accogliendo in parte
  anche l'emendamento  dell'onorevole  Lo  Giudice  e l'emendamento
  10.5 dell'onorevole Giannopolo  e  De  Benedictis,  che  era  180
  giorni.

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO.   Signor   Presidente,   mi   scusi,   torno   sul
  subemendamento  della  Commissione  là dove dice:  "sopprimere da
  definitivo al progetto deve essere..", in effetti la soppressione
  parte  dalla parola "redatto"; ma la parola "progetto definitivo"
  rimane, perchè in caso contrario sconquassa tutto.

     PRESIDENTE.  Se  il  relatore  ed  il Governo concordano, così
  resta stabilito.

     MANCUSO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     MANCUSO.  Signor   Presidente,   esiste,   effettivamente,  un
  problema  su  questo  emendamento.   Se  diamo  il  termine  alle
  amministrazione ed agli enti locali, in questo caso  di  60, 120,
  180  giorni, il problema non diventa di tutti  gli  enti  locali,
  diventa di tutti gli enti che devono dare pareri  a quel progetto
  definitivo.
       Per cui, se un comune della Sicilia ha  pronto  il  progetto
  definitivo e poi si blocca alla Soprintendenza di  qualsiasi ente
  territoriale,  può restare lì chissà quanti giorni.
       Ritengo pertanto giusto sopprimerlo.

     VICARI. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     VICARI. Signor Presidente,  onorevoli  colleghi,  io credo che
  parliamo di cose assolutamente superate  e di cui già la Regione,
  per prassi, ha consolidato  alcune  procedure.  Faccio un esempio
  per tutti, che è proprio  di  questi  giorni:  i  fondi ex GESCAL
  assegnati  agli  enti  locali   su  progetti  di  massima  e  poi
  esecutivi, dove la Regione, per bando, ha stabilito  una scadenza
  entro  la  quale  l'ente locale doveva avere già  individuato  il
  soggetto  aggiudicatario  dei  lavori,  pena  la   decadenza  dal
  finanziamento.
       Cioè, è assolutamente normale  che  si stabilisca un termine
  perentorio di presentazione, pena il finanziamento, anche perchè,
  se  non lo si facesse ora la Regione dovrebbe farlo  in  fase  di
  finanziaria per recuperare tutti questi finanziamenti.
       Il problema espresso poc'anzi dall'onorevole  Mancuso  credo
  che  adesso  non  ci  sia più, perchè ormai  la  procedura  della
  conferenza  dei  servizi  è attuata in tutta la  Sicilia,  quindi
  possibilità di ritardo da parte delle Soprintendenze non  ce n'è,
  perchè  è  in  conferenza dei servizi o, comunque,  entro  trenta
  giorni.
       Per  cui  la  invito  a  procedere  con  la  proposta  della
  Commissione - almeno credo che  sia  della  Commissione - dei 120
  giorni.

     PRESIDENTE.    Pongo   in   votazione    l'emendamento    10.7
  dell'onorevole  Lo  Giudice,  sul  quale  la Commissione  ha  già
  espresso  parere  contrario.
       Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per i  lavori  pubblici.
  Contrario.

     PRESIDENTE.  Chi è favorevole si alzi; chi è  contrario  resti
  seduto.

                          (Non è approvato)

        PRESIDENTE. Si proceda alla controprova.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (Non è approvato)

       Si passa all'emendamento 10.11 dell'onorevole Beninati.

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore.  Lo ritiro.

     PRESIDENTE.   L'Assemblea    ne    prende   atto.   Si   passa
  all'emendamento 10.14 della Commissione. Lo pongo in votazione.
       Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

       Gli  emendamenti  10.5  e  10.4  sono  assorbiti.  Si  passa
  all'emendamento 10.8 a firma dell'onorevole Lo Giudice.

     LO GIUDICE . Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     LO GIUDICE . Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo me
  una legge così importante non  va votata a colpi di maggioranza o
  di minoranza, 23 contro 21. Secondo me lei ha  fatto  benissimo a
  metterla ai voti, però voglio dire, deve prevalere  un certo buon
  senso per evitare che ci si possa schierare contro  o  a  favore,
  allora  io  gradirei  che  il Presidente della Commissione  o  il
  Governo  mi spiegassero qual è il significato di  questo  secondo
  periodo del comma 9.
       Al comma 9, per quanto mi riguarda, il  secondo  periodo  va
  soppresso,  in  quanto  mi  dovete  spiegare  perché   facendo  i
  programmi  bisogna mettere da parte quattrini e quindi  parte  di
  finanziamento, perché temete o pensate che  nella  trasformazione
  di  un  progetto  da  definitivo  ad  esecutivo   possono  essere
  necessari ulteriori finanziamenti?
       Poichè  nell'ambito di un  progetto, anche se non esecutivo,
  onorevole Presidente della Commissione, anche se definitivo e non
  esecutivo, esiste una parte  che  si chiama somme a disposizione,
  nelle somme a disposizione  eventualmente  va  inserita  anche la
  parte di differenza che  c'è tra definitivo ed esecutivo, quindi,
  questo periodo è inutile,  se  poi  vogliamo  metterlo  ai  voti,
  mettiamolo ai voti; è inutile  dal  punto di vista della ragione,
  della politica e della normativa vigente.

     PRESIDENTE.  Sull'emendamento  10.8  l'onorevole Lo Giudice ha
  sollevato un  problema  importante, non di ordine procedurale, ma
  politico.
       Io chiedo alla Commissione  ed al  Governo di dare risposta,
  non solo al merito  della  questione  posta  nell'emendamento, ma
  anche alla questione  politica  posta  dall'onorevole Lo Giudice,
  cioè  sull'opportunità  che di fronte a talune obiezioni,  più  o
  meno tecniche, si proceda col criterio del comune convincimento e
  non col criterio della maggioranza, con un invito, quindi, ad uno
  sforzo di analisi maggiore.
       Prego, onorevole Beninati, il suo parere sull'emendamento Lo
  Giudice?

     BENINATI,  presidente della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente, a  me  dispiace  dovere sempre intervenire, ma questo
  emendamento è  stato  riesaminato dalla Commissione e voglio dire
  che non c'è  stato  un voto a maggioranza o che c'è stato un voto
  della Commissione che l'aveva apprezzato in senso contrario.
       Le precisazioni dell'onorevole Lo Giudice,  forse,  potevano
  essere  meglio  valutate  se,  quando  abbiamo   trattato  questi
  emendamenti,   fosse   stato  presente  in   Commissione,   quale
  presentatore degli emendamenti stessi, ed avrebbe evitato oggi di
  intervenire  in  Aula,  perché  ora, le sue spiegazioni  più  che
  perplessità  possono  essere convincenti, ma il nostro  parere  è
  stato negativo e resta tale, perché  altrimenti non avrebbe senso
  neanche  il fatto che la Commissione si è  riunita.  Erano  stati
  invitati tutti ad essere presenti.
       La   Commissione   ha  espresso  parere  negativo   per   le
  motivazioni che sopra ho detto.

     LO GIUDICE . Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     LO GIUDICE . Ho tanto  rispetto per il lavoro egregio eseguito
  dalla Commissione, però, se non  si  potesse  o dovesse aprire il
  dibattito  in Aula,  penso  che,  l'Assemblea  vanificherebbe  il
  lavoro che sta facendo.
       Secondo me, nonostante il lavoro egregio, per il quale va il
  nostro sentito ringraziamento, se c'è qualcosa da rivedere  o  da
  vedere con una più attenta riflessione è giusto che si veda.
       Considerato che questo  periodo è stato copiato interamente,
  sic et simpliciter, dalla legge n.  10 del 1993, dico che in quel
  momento  trovava un  senso  perché  i  progetti  erano  approvati
  secondo la legge n.  21 del 1986; con la legge n.  10 del 1993 la
  differenza che intercorre tra il progetto definitivo e di massima
  è di gran  lunga  superiore;  perché c'era sicuramente differenza
  tra un progetto approvato ai  sensi  della  legge  n.  21  ed uno
  approvato ai sensi della legge  n.  10  e  pertanto era opportuno
  che nei programmi di  finanziamento  una certa quota si lasciasse
  da parte, volutamente,  per  eventuali differenze tra progetto di
  massima e progetto esecutivo;  con la legge n.  10  del  1993  il
  progetto è perfetto, non vi è nessuna differenza.
       Per esperienza affermo, signor Presidente dell'Assemblea, al
  quale  chiedo  scusa  se  la  sto  tediando,  che   avendo  fatto
  l'Assessore per i lavori pubblici ed avendo lasciato da parte una
  cospicua  quota,  intorno al 20 per cento, di  finanziamenti  non
  utilizzati, alla  fine non siamo intervenuti perché:  perizie  di
  variante  non  se  ne sono più approvate, la  differenze  tra  il
  progetto definitivo di oggi è di gran lunga superiore al progetto
  esecutivo  della  legge  n.   21,  quindi   questo   emendamento,
  onorevole  Assessore, propone di sopprimere un  periodo  inutile,
  con  tutto  il  rispetto alle grandi,  considerevoli, riflessioni
  della quarta Commissione.
       Questo è un periodo inutile  che serve soltanto a mettere da
  parte  i  finanziamenti   non  utilizzati  per  poi  mandarli  in
  perenzione o in economia alla fine dell'anno.
       Mi dispiace per l'egregio lavoro che avete svolto,  però  vi
  esorto  a fare cose giuste nell'interesse della Sicilia  e  delle
  poche  somme  che  abbiamo a disposizione per  finanziare  tutto,
  interamente,   il  programma,  perché   i  quattrini   non   sono
  necessari.
       Invito, pertanto, l'onorevole  Assessore  a guardare per gli
  anni  precedenti  se  esiste  una  lira  messa  da  parte  e  poi
  utilizzata.
       Neanche una lira.  Perché?
       Revisione prezzi non ce n'è più, perizie di variante non se
  ne approvano più, il progetto  esecutivo ai fini della legge 10 è
  un progetto perfetto perché prevede  una  serie  di  cose  che lo
  portano a non potere  avere  nessun tipo di variante finanziaria,
  quindi a mio avviso, questo  periodo  va  cassato  e va tolto dal
  comma 9.

     PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.8.

     LO GIUDICE. La Commissiome mi deve spiegare perchè dice di no

     CAPODICASA. Sforzarsi di parlare non ha senso.

     PRESIDENTE.  La risposta  è  stata  precedente,  onorevole  Lo
  Giudice, lei la risposta l'ha  avuta,  io posso aprire un dialogo
  fra lei e  l'onorevole  Beninati  ma  l'onorevole  Beninati  deve
  essere disposto.

     LO GIUDICE . L'assessore non può  dire  sì o no; deve spiegare
  perché dice di no.

     PRESIDENTE. Onorevole Lo Giudice, sì, è giusto che l'onorevole
  Assessore lo spieghi, ma certamente non è obbligato.

     PRESIDENTE. Pongo in  votazione  l'emendamento  10.8  a  firma
  dell'onorevole  Lo  Giudice,  con  il  parere   contrario   della
  Commissione e  del  Governo.  Chi  è  favorevole  si alzi;  chi è
  contrario resti seduto.

                          (Non è approvato)

       Si  passa  all'emendamento  10.9,  a firma dell'onorevole Lo
  Giudice.
       Onorevole Lo  Giudice,  mi  permetto  ricordarle che analogo
  argomento abbiamo deciso  di  spostare  a livello di articolo 35.
  Tenga presente che, sullo stesso argomento, un emendamento suo di
  analoga  materia  era  stato  deciso  di  riferirlo  a  proposito
  dell'articolo  35,  che  si  occupa  specificamente della materia
  delle espropriazioni. Il Governo è d'accordo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Scusi,    signor   Presidente,   mi   pare   che   obiettivamente
  l'emendamento 10.9,  dell'onorevole Lo Giudice, è coerente con la
  soppressione che  abbiamo approvato del comma 18 dell'articolo 9.
  Quindi, si potrebbe approvarlo con la riserva...

     PRESIDENTE. Esattamente  con  lo stesso criterio, onorevole Lo
  Giudice. Se è d'accordo, così resta stabilito.

     LO GIUDICE . Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     LO GIUDICE .  Con  l'occasione  devo dire che, siccome ci sono
  altri   emendamenti  del  sottoscritto  e  di  diversi  onorevoli
  colleghi, se  il  tutto  deve  essere  un soliloquio, uno sterile
  intervento  che   tedia  lei  e  i  colleghi  dell'Assemblea,  io
  gradirei, non è obbligatorio, dal punto di vista giuridico, nè da
  parte del Presidente, nè da parte dell'Assessore, ma dal punto di
  vista etico e politico io gradirei che si evitasse di dire 'si' o
  'no' ma si spiegasse perchè 'si' e perchè 'no'. Infatti, come lei
  invita me  ad  illustrare un emendamento, mi consenta di pregarla
  di invitare  il  Presidente  della  Commissione  e l'Assessore ad
  illustrare perchè 'si' o perchè 'no'.
       Io faccio  parte della maggioranza, ma se noi ci trinceriamo
  dietro   un   discorso  numerico  o  computistico,  castriamo  il
  dibattito, quindi, per quanto mi riguarda, se io, andando avanti,
  dovrò ricevere un  'si'  od un 'no' in modo freddo e asettico, mi
  rifiuterò di intervenire.

     PRESIDENTE.  Onorevoli   colleghi,   questo   è  un  tema  che
  l'onorevole Lo Giudice  ha  sollevato  qualche  momento fa. Io ho
  operato quando ho  sollevato la questione politica della quale ho
  officiato  il   relatore   di  dare  una  risposta,  naturalmente
  intendevo  cogliere, raccogliere e trasferire formalmente il tema
  sollevato  dall'onorevole Lo Giudice.
       Onorevole Lo  Giudice,  l'ho  fatto,  perchè sia chiaro che,
  nell'economia di  un  lavoro  così  difficile, non è obbligatorio
  dare spiegazioni.  Perchè l'obiezione che lei ha mosso, onorevole
  Beninati, è giusta,  e  cioè che in Commissione il lavoro è stato
  condotto e che le obiezioni presentate qui sono state inascoltate
  in    Commissione    per    l'assenza    dell'intermediazione   o
  dell'interlocutore. Però  l'Aula  ha il pieno diritto di chiedere
  una replica, se è  il  caso,  ma  lei  ha il pieno diritto di non
  riferire o di  non  rispondere, per carità  Però, poichè siamo in
  un  clima di  operosità  e  di  dialettica,  ma  non  di  scontro
  politico,  se   è  possibile  dare  da  una  parte  e  dall'altra
  spiegazioni  convincenti,  il  clima  rimane  nell'ambito  di una
  corretta relazione fra deputati e Governo.

     BENINATI,  presidente  della Commissione e relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Signor
  Presidente, io l'avevo  detto  prima, non è che qui c'è il 'si' o
  il 'no' come  dice  l'onorevole  Lo Giudice, tanto più che lui fa
  parte della  maggioranza,  il problema è un altro: la Commissione
  ha fatto  un  lavoro  veramente complesso, difficile e, in alcuni
  casi, anche con  grosse  difficoltà;  quasi tutte le volte che il
  sottoscritto in questa sede dice 'no', sono stati pareri unanimi.
  Pertanto è  paradossale  che  io,  avendo  già  dalla Commissione
  condiviso un  parere  negativo,  oggi  lo rimetto in discussione,
  fermo restando  che  la  posizione dell'onorevole Lo Giudice - lo
  ribadisco  e  me  ne  dispiace  che  si  fraintenda  -  l'avremmo
  attenzionata forse meglio, in maniera più attenta, in maniera più
  soddisfacente se  al  momento  della  discussione che noi abbiamo
  avuto in Commissione  fosse  stato lì presente per dare le dovute
  giustificazioni.
       Capisco che,  in  alcuni  casi,  dove  è possibile essere in
  grado  di  poter  sufficientemente ribaltare questa posizione, il
  Presidente lo  fa,  altrimenti  il  Presidente andrebbe contro la
  posizione che la Commissione ha già espresso.
       Quindi è certamente paradossale, ma è così

     ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ARDIZZONE.  Signor  Presidente,  entrando nel merito di questo
  emendamento, si  ripropone  la stessa questione che è stata posta
  sempre per  l'emendamento Lo Giudice, che è stato accantonato per
  esaminarlo  unitamente  all'articolo  35, perchè probabilmente ci
  saranno   degli  altri  emendamenti  che  riguardano  la  materia
  dell'espropriazione e della pubblica utilità.
       Debbo dire,  con  la  massima  franchezza,  che questa legge
  sugli appalti  ha  un  grande  merito,  proprio  quello  previsto
  dall'articolo 35, che  recepisce  in  toto  il testo unico, che è
  frutto di  una  laboriosa  elaborazione,  da parte di giuristi di
  chiara fama, da  parte  di  esperti  del  Consiglio di Stato, che
  mette definitivamente  ordine in una materia complessa e delicata
  qual è quella della pubblica espropriazione.
       Noi stiamo  recependo  quasi  in toto la 'Merloni ter';  con
  quell'articolo 35 si recepiva il Testo unico che coordinava tutta
  la materia  della  pubblica  espropriazione  e  quindi pure della
  dichiarazione di pubblica utilità.
       Chiedo che  questo  emendamento  si  accantoni  e si esamini
  insieme  all'articolo  35,  perchè,  se  dovesse essere approvato
  l'articolo 35  -  così  come  io spero - decadono automaticamente
  tutti gli emendamenti che riguardano la dichiarazione di pubblica
  utilità  e   di   espropriazione.
       Cioè auspico  e ritengo che l'articolo 35 debba passare, con
  il voto  favorevole  dell'Aula,  così  com'è  stato esitato dalla
  Commissione e  proposto  dal  Governo,  per  cui si può rimandare
  all'esame dell'articolo 35 ed ogni questione verrebbe meno.

     PRESIDENTE.   Lo  avevamo già detto, solo che  l'onorevole  Lo
  Giudice rivendica una questione di maggiore corrispondenza con il
  Governo.
       Se  l'onorevole  Lo  Giudice  è  d'accordo con  la  proposta
  dell'onorevole Ardizzone, tutti gli emendamenti che riguardano la
  materia  della  pubblica utilità e degli espropri  li  rimandiamo
  all'articolo 35.

     LO GIUDICE . Va bene, Presidente.

     PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.
       Si  passa  all'emendamento  10.12,  a  firma  dell'onorevole
  Beninati.

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Lo ritiro.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
       Si   passa  al  subemendamento  10.1.1,  della  Commissione,
  all'emendamento 10.1, dell'onorevole Paffumi.
       Lo pongo in  votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Pongo  in votazione l'emendamento 10.1, come modificato. Chi
  è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo risultante. Chi è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si  passa  all'emendamento aggiuntivo 10.10, a  firma  degli
  onorevoli Giannopolo ed altri. Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore.  Si rimette
  all'Aula.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA DELLA  BRUCA ,  assessore per i Lavori pubblici.  Si
  rimette all'Aula.

     PRESIDENTE.  Pongo  in  votazione  l'emendamento  10.10. Chi è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

         (Assume la Presidenza il Vicepresidente Crisafulli)

     PRESIDENTE.   Si  passa  all'esame  dell'articolo  11.  Ne  dò
  lettura:

                                "Art. 11.
           Modifiche all'articolo 16 della legge n. 109 del 1994

          1. Il titolo dell'articolo 16, della legge n. 109 del 1994
       è   sostituito   dal   seguente:  'Attività   di   studio   e
       progettazione'.

          2.  Dopo  il comma 2, dell'articolo 16 della legge n.  109
       del 1994 e' inserito il seguente comma:

          '2 bis.  Ove  richiesto,  l'attività  di  progettazione  è
       preceduta da uno studio di fattibilità che si articola in una
       relazione contenente:

          a)  l'esposizione  della  fattibilità  dell'intervento, le
       relazioni  geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e
       sismiche di  prima  approssimazione  delle aree interessate e
       dell'esito   degli  accertamenti  in  ordine  agli  eventuali
       vincoli   di   natura   storica,   artistica,   archeologica,
       paesaggistica o  di qualsiasi altra natura interferenti sulle
       aree o sugli immobili interessati;

          b) lo  studio  sui prevedibili effetti della realizzazione
       dell'intervento   e   del   suo  esercizio  sulle  componenti
       ambientali e sulla salute dei cittadini.

          3. Al  comma  6,  dell'articolo  16, della legge n.109 del
       1994, dopo le  parole  'momenti  di  verifica'  è inserita la
       seguente 'tecnica'."

    All'articolo  11  non sono stati presentati emendamenti. Poichè
  nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'esame dell'articolo 12.  Ne dò lettura:

                                 "Art. 12.
                Attività di studio, progettazione, direzione
                         dei lavori ed accessorie.

          1.   L'articolo  17,  della   legge  n.  109  del  1994  è
       sostituito dal seguente:

                               'Articolo  17
         Effettuazione  delle  attività  di  studio, progettazione,
                     direzione dei lavori e accessorie

          1.  Le  prestazioni  relative  alle  attività  di  studio,
       progettazione  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva,  agli
       incarichi di  coordinatore  della sicurezza, di direzione dei
       lavori, di responsabile unico del procedimento e di dirigente
       competente alla  formazione  del  programma  triennale di cui
       all'articolo   14,   sono  affidate,  con  provvedimento  del
       Presidente   della   Regione   o   dell'assessore   regionale
       competente,  per  l'Amministrazione  regionale,  e del legale
       rappresentante    dell'ente    appaltante    per   le   altre
       amministrazioni:

          a) all'ufficio tecnico della stazione appaltante;

          b) agli uffici  consortili di progettazione e di direzione
       dei lavori che i  comuni,  i rispettivi consorzi e unioni, le
       province regionali, le  aziende  unità  sanitarie  locali,  i
       consorzi, gli enti  di  industrializzazione  e  i consorzi di
       bonifica possono costituire  con  le  modalità  di  cui  agli
       articoli  30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
       n. 267;

          c) agli organismi  di  altre  pubbliche amministrazioni di
       cui   le   singole   amministrazioni   aggiudicatrici  devono
       avvalersi per legge;

          d) a liberi  professionisti  singoli  od  associati  nelle
       forme  di  cui  alla  legge  23  novembre  1939,  n.  1815  e
       successive modificazioni;

          e) alle società di  professionisti  di  cui  al  comma  5,
       lettera a);

          f) alle società di  ingegneria  di cui al comma 5, lettera
       b);

          g) a raggruppamenti  temporanei costituiti dai soggetti di
       cui alle lettere d), e)  ed  f)  ai  quali  si  applicano  le
       disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili.

          2. Gli studi e i  progetti  redatti dai soggetti di cui al
       comma 1, lettere a),  b)  e  c),  sono  firmati da dipendenti
       delle    amministrazioni    abilitati   all'esercizio   della
       professione.    I     tecnici     diplomati,    in    assenza
       dell'abilitazione, possono  firmare  i  progetti,  nei limiti
       previsti dagli  ordinamenti  professionali,  qualora siano in
       servizio   presso  l'amministrazione  aggiudicatrice,  ovvero
       abbiano   ricoperto    analogo   incarico   presso   un'altra
       amministrazione  aggiudicatrice,  da  almeno  cinque  anni  e
       risultino inquadrati in  un  profilo  professionale tecnico e
       abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

          3. Il regolamento definisce  i limiti e le modalità per la
       stipulazione, a  carico delle amministrazioni aggiudicatrici,
       di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
       professionale a favore dei dipendenti incaricati dello studio
       o  della  progettazione.   Nel   caso  di  affidamento  della
       progettazione a soggetti  esterni, la stipulazione è a carico
       dei  soggetti stessi;  il  relativo  onere  è  rimborsato  in
       aggiunta ai rimborsi  spese ed ai compensi accessori previsti
       dalle tariffe vigenti.

          4. Si intendono  per:

          a)  società   di   professionisti  le  società  costituite
       esclusivamente tra  professionisti  iscritti  negli  appositi
       albi previsti  dai  vigenti  ordinamenti professionali, nelle
       forme delle società di persone  di  cui  ai capi II, III e IV
       del titolo V del  libro quinto del Codice civile ovvero nella
       forma di società cooperativa di  cui  al capo I del titolo VI
       del libro quinto del  Codice  civile,  che  eseguono studi di
       fattibilità, ricerche,  consulenze, progettazioni o direzioni
       dei lavori,  valutazioni  di  congruità  tecnico-economica  o
       studi  di impatto  ambientale.  I  soci  delle  società  agli
       effetti previdenziali  sono  assimilati ai professionisti che
       svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo
       1, della legge  23 novembre 1939, n.  1815.  Ai corrispettivi
       delle società  si  applica il contributo integrativo previsto
       dalle  norme   che   disciplinano   le  rispettive  casse  di
       previdenza;

          b) società di ingegneria  le società di capitali di cui ai
       capi V, VI e VII  del  titolo  V  del libro quinto del Codice
       civile,  che   eseguono   studi   di  fattibilità,  ricerche,
       consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni
       di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
       Ai   corrispettivi    relativi    alle    predette   attività
       professionali si  applica  il  contributo integrativo qualora
       previsto dalle norme  legislative  che  regolano  la cassa di
       previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.

          5. Indipendentemente  dalla  natura giuridica del soggetto
       affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da
       professionisti iscritti  negli  appositi  albi  previsti  dai
       vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili
       e  nominativamente indicati  già  in  sede  di  presentazione
       dell'offerta o nella  convenzione  di incarico, ove lo stesso
       sia  affidato   direttamente,  con  la  specificazione  delle
       rispettive qualificazioni  professionali. Deve inoltre essere
       indicata,  sempre   nell'offerta   o   nella  convenzione  di
       incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, la persona
       fisica incaricata  dell'integrazione tra le varie prestazioni
       specialistiche. Il  regolamento  definisce  le  modalità  per
       promuovere la presenza  anche  di  giovani professionisti nei
       gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.

          6. Gli affidatari  di  incarichi di studio o progettazione
       non possono partecipare  agli  appalti  o alle concessioni di
       lavori pubblici, nonché  agli eventuali subappalti o cottimi,
       per  i  quali   abbiano   svolto   la  suddetta  attività  di
       progettazione; ai  medesimi  appalti,  concessioni  di lavori
       pubblici,  subappalti  e  cottimi  non   può  partecipare  un
       soggetto     controllato,    controllante     o     collegato
       all'affidatario di incarichi di progettazione.  Le situazioni
       di controllo e di collegamento si determinano con riferimento
       a  quanto previsto dall'articolo 2359 del  Codice  civile.  I
       divieti di cui al presente comma sono  estesi  ai  dipendenti
       dell'affidatario  dell'incarico  di  progettazione,  ai  suoi
       collaboratori  nello  svolgimento  dell'incarico  e  ai  loro
       dipendenti, nonché agli affidatari di  attività  di  supporto
       alla progettazione e ai loro dipendenti.

          7.   Per  l'affidamento   di  incarichi  di  studio  o  di
       progettazione  di  importo   pari  o  superiore  alla  soglia
       comunitaria in materia  di  appalti  pubblici  di servizi, si
       applicano le disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 17
       marzo 1995, n.  157 e successive modificazioni, ovvero, per i
       soggetti tenuti  all'applicazione  del decreto legislativo 17
       marzo  1995,   n.   158   e   successive   modificazioni,  le
       disposizioni ivi previste.

          8.  Per  l'affidamento   di   incarichi   di   studio,  di
       progettazione e/o direzione dei lavori il cui importo stimato
       sia inferiore alla  soglia  comunitaria in materia di appalti
       pubblici di servizi, le stazioni appaltanti possono procedere
       all'affidamento ai soggetti di  cui  al  comma 1, lettere d),
       e),  f)  e g):

          a) con incarico fiduciario per importi sino a 100.000 euro
       al netto di IVA;

          b)  con incarico fiduciario o in alternativa mediante gara
       ad  evidenza  pubblica per importi superiori a 100.000 euro e
       fino alla soglia comunitaria al netto di IVA.

          9. Gli incarichi fiduciari di cui al comma 8 sono affidati
       previa verifica dell'esperienza e della capacità dei soggetti
       affidatari e con  motivazione  della scelta in relazione alla
       tipologia del progetto da affidare.

          10. Ciascun ente non può conferire incarichi  di  studio o
       di  progettazione  a professionisti esterni  che  abbiano  in
       corso  incarichi  di  studio o di  progettazione  non  ancora
       espletati e consegnati all'ente medesimo.

          11. La stazione  appaltante  che  ha  conferito l'incarico
       fiduciario deve  dare  adeguata  pubblicità  degli  incarichi
       conferiti con comunicazione  scritta da inviare agli ordini e
       collegi   professionali   competenti   per  territorio  entro
       trenta giorni dal conferimento medesimo.

          12.  L'accertamento   della   mancata   sussistenza  delle
       condizioni previste dal  comma  10  per il conferimento degli
       incarichi comporta la nullità dell'atto d'incarico.

          13.  L'incarico  fiduciario   il  cui  importo  stimato  è
       superiore a 100.000  euro e inferiore alla soglia comunitaria
       deve  intendersi  così   come   definito   alla  lettera  i),
       dell'articolo 2 del  decreto  del Presidente della Repubblica
       21 dicembre 1999, n.  554  da  individuarsi tra i soggetti di
       cui  alle  lettere  d),   e),  f)  e  g)  con  le  specifiche
       professionalità,  con  esplicita  rinuncia  dell'articolo  7,
       della legge 2 marzo 1949, n.  143.

          14. Le gare ad  evidenza  pubblica  di  cui  al  comma  8,
       lettera   b)   sono   disciplinate   con   apposito   decreto
       dell'Assessore regionale per  i  lavori  pubblici, sentito il
       parere     della     competente    commissione    legislativa
       dell'Assemblea regionale siciliana.

          15. Gli enti appaltanti non possono conferire incarichi di
       studio, progettazione e  direzione dei lavori a dipendenti di
       altri  enti   pubblici,  ancorché  autorizzati  dall'ente  di
       appartenenza.

          16.  Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e
       progettista  incaricato sono  previste  le  condizioni  e  le
       modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a
       quanto previsto dagli articoli  9  e  10, della legge 2 marzo
       1949,  n.   143   e   successive   modificazioni.   Ai   fini
       dell'individuazione  dell'importo  stimato  il conteggio deve
       ricomprendere tutti i  servizi, ivi compresa la direzione dei
       lavori qualora  si  intenda affidarla allo stesso progettista
       esterno.

          17. Quando la  prestazione  riguardi  la  progettazione di
       lavori   di    particolare   rilevanza   sotto   il   profilo
       architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo,
       nonché tecnologico, le  stazioni  appaltanti  valutano in via
       prioritaria la opportunità  di  applicare  la  procedura  del
       concorso di progettazione o  del  concorso  di  idee.  A tali
       concorsi  si  applicano   le   disposizioni   in  materia  di
       pubblicità previste dal comma 7.

          18. I corrispettivi  delle  attività di progettazione sono
       calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre
       a  base  dell'affidamento,  applicando  le  aliquote  che  il
       Ministro di grazia e  giustizia,  di concerto con il Ministro
       dei  lavori   pubblici,   determina,   con  proprio  decreto,
       ripartendo  in  tre   aliquote  percentuali  la  somma  delle
       aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione,
       dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso
       decreto sono rideterminate  le  tabelle  dei  corrispettivi a
       percentuale relativi alle  diverse categorie di lavori, anche
       in relazione ai  nuovi  oneri  finanziari  assicurativi, e la
       percentuale  per  il   pagamento  dei  corrispettivi  per  le
       attività di supporto  di  cui  al  comma  6, dell'articolo 7,
       nonché   le  attività  del  responsabile  di  progetto  e  le
       attività dei  coordinatori in materia di sicurezza introdotti
       dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

          19. In tutti gli  affidamenti  di cui al presente articolo
       l'affidatario  non  può  avvalersi   del   subappalto,  fatta
       eccezione per le attività relative  alle indagini geologiche,
       geotecniche e sismiche, a sondaggi,  a rilievi, a misurazioni
       e   picchettazioni,   alla   predisposizione   di   elaborati
       specialistici  e  di  dettaglio,   con   l'esclusione   delle
       relazioni geologiche, nonché per la  sola  redazione  grafica
       degli elaborati progettuali.  Resta  comunque  impregiudicata
       la responsabilità del progettista.

          20. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma
       affidate al medesimo  soggetto, pubblico o privato, salvo che
       in senso  contrario sussistano particolari ragioni, accertate
       dal  responsabile  del  procedimento.  In  tal  caso  occorre
       l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività
       progettuale   precedentemente   svolta.   L'affidamento   può
       ricomprendere  entrambi  i  livelli di  progettazione,  fermo
       restando    che   l'avvio   di   quello    esecutivo    resta
       sospensivamente   condizionato  alla   determinazione   delle
       stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

          21. I  soggetti  di  cui  alla  lettera  b),  del comma 2,
       dell'articolo  2,  operanti  nei  settori  di  cui al decreto
       legislativo  17  marzo  1995,  n.  158,  possono  affidare le
       progettazioni,      nonché      le      connesse     attività
       tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per
       l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse
       direttamente a  società  di  ingegneria  di  cui  al comma 1,
       lettera  f),  che  siano  da  essi stessi controllate, purché
       almeno   l'ottanta  per  cento  della  cifra  d'affari  media
       realizzata  dalle predette società nella Unione europea negli
       ultimi  tre  anni  derivi  dalla  prestazione  di  servizi al
       soggetto  da  cui  esse  sono  controllate.  Le situazioni di
       controllo  si  determinano  ai  sensi  dell'articolo 2359 del
       Codice civile."

       Comunico  che  è  stato  presentato  dal  Governo l'allegato
  subemendamento 12.50.1.

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà

     GIANNOPOLO.  Signor  Presidente,  onorevoli colleghi, io credo
  che per quanto  riguarda  l'articolo 12, su cui la Commissione ha
  ampiamente discusso  e  ridiscusso,  con gli emendamenti che sono
  stati approvati  e  su  cui  la  Commissione  ha  espresso parere
  favorevole   d'intesa   con  il  Governo,  la  discussione  possa
  proseguire speditamente.
       Tuttavia,  siccome  noi  abbiamo introdotto il termine della
  "soglia comunitaria"  negli  importi  di  parcella  ed il Governo
  presenta dei subemendamenti che esplicitano la soglia comunitaria
  in  250   mila  euro,  vorrei  capire  da  dove  discende  questa
  specificazione.
       Siccome il  Governo  presenta  dei  subemendamenti in cui la
  cosiddetta "soglia comunitaria" viene equiparata a 250 mila euro,
  o noi  lasciamo la dizione "soglia comunitaria" senza specificare
  l'importo oppure ci  attestiamo  sui 200 mila euro, così come era
  stato stabilito, perchè questo sposta di parecchio la discussione
  che era stata fatta anche in Commissione.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SCAMMACCA DELLA  BRUCA ,  assessore  per i lavori pubblici. In
  seguito ad  un  controllo  degli uffici apparirebbe non chiara la
  soglia comunitaria  per gli incarichi di progettazione e, quindi,
  si era immaginato  di  mettere una cifra precisa e non variabile.
  Pur tuttavia, mi  rendo  conto che il problema del cambiamento da
  200 a  250  mila  euro  potrebbe  generare  dei  problemi, quindi
  possiamo ritirare  l'emendamento  12.50.1  che  spostava da 200 a
  250, però  chiederei  che  venga lasciato il principio della "IVA
  esclusa".

     GIANNOPOLO. Così va bene.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Ritiro l'emendamento 12.50.1.

     PRESIDENTE.  L'Assemblea ne prende atto.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Signor Presidente,  si  deve  correggere dove c'è la sostituzione
  "soglia con 250  mila" in "200 mila, IVA esclusa". Sono più di un
  subemendamento.

     PRESIDENTE. Onorevole Assessore, si votano gli emendamenti non
  le opinioni. La invito a fornirmi il testo.

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Signor
  Presidente,  chiedo  la  sospensione  della  seduta  per  qualche
  minuto, per coordinare il testo.

     PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque minuti.

    (La seduta, sospesa alle ore 19,15, è ripresa alle ore 19,25)

    La seduta è ripresa.

     SCAMMACCA   DELLA   BRUCA ,   Assessore per i lavori pubblici.
  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Signor  Presidente,  due  considerazioni:  intanto,  per  un mero
  errore materiale  si è verificato in alcuni subemendamenti che la
  cifra di 200 mila  euro sia stata indicata per 250 mila; poi vi è
  la questione  che  ho  espresso  prima,  che  la  dizione 'soglia
  comunitaria' in  materia di incarichi è dubbia e quindi dobbiamo,
  in tutto l'articolo,  sostituirlo  con la cifra di 200 mila euro,
  IVA esclusa.
       In questo  senso,  credo, anche  per  poter dare all'Aula la
  possibilità di  leggere  questo  articolo  in  una  stesura  meno
  frammentata di  quanto  avverrebbe con gli emendamenti, io chiedo
  l'accantonamento  e  presenterò  la riscrittura, recependo, nella
  riscrittura,  in  maniera  chiara,  magari  differenziandola  col
  carattere, in  neretto  o  in corsivo, gli emendamenti apprezzati
  dalla Commissione.

     PRESIDENTE.     Non     sorgendo     osservazioni,    dispongo
  l'accantonamento dell'articolo 12 e dei relativi emendamenti.
       Si passa all' esame dell'articolo 13. Ne dò lettura:

                                 "Art. 13.
                          Inserimento di articoli

          1.  Dopo l'articolo  18, della legge n. 109 del 1994, sono
       inseriti i seguenti articoli:

                              'Articolo 18 bis
                         Prezzario unico regionale

          1.  Con  decreto  del  Presidente  della  Regione,  previa
       deliberazione  della   Giunta   regionale   e   su   proposta
       dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, è adottato il
       prezzario unico  regionale  per  i  lavori pubblici, a cui si
       attengono,   per   la   realizzazione   dei  lavori  di  loro
       competenza, tutti  gli enti di cui alla lettera a), del comma
       2, dell'articolo 2.

          2.  Il prezzario unico regionale è aggiornato, ogni dodici
       mesi, anche con riferimento al prezzario unico nazionale, con
       la stessa procedura di cui al comma 1.

                              Articolo 18 ter
                            Aggiornamento prezzi

          1.  Gli  enti  di  cui  alla  lettera  a),  del  comma  2,
       dell'articolo 2 nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo
       prezzario  unico  regionale,  prima  della celebrazione della
       gara  possono aggiornare, su parere motivato del responsabile
       del  procedimento,  i prezzi dei progetti, senza necessità di
       sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o ad approvazioni.

          2.  L'aggiornamento   viene   effettuato  sulla  base  del
       prezzario regionale vigente.

                             Articolo 18 quater
                         Parere igienico-sanitario

          1.   Il   parere   igienico-sanitario   è   espresso   dal
       responsabile  del  competente  servizio  di  igiene  pubblica
       dell'azienda unità sanitaria locale nel cui territorio ricade
       l'opera progettata.

          2. Nel  caso  di  opere che ricadano nel territorio di più
       aziende   sanitarie  locali,  non  appartenenti  allo  stesso
       comune, esprime  il parere il servizio di igiene pubblica del
       distretto   dell'azienda   unità   sanitaria  locale  il  cui
       territorio  è  maggiormente  interessato  dalla realizzazione
       dell'opera,  con  l'obbligo  di  darne  conoscenza alle altre
       aziende.

          3.  Il  parere  igienico-sanitario  deve essere reso entro
       trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

          4. Fatta salva la responsabilità dell'organo competente ad
       esprimere il parere,  questo s'intende reso favorevolmente in
       mancanza di pronunzia entro i termini previsti.

                           Articolo 18  quinquies
             Opere marittime e portuali e sul demanio marittimo

          1. Per l'esecuzione  di  opere pubbliche di urbanizzazione
       primaria  relative   a   strumenti   urbanistici   approvati,
       ricadenti   in   terreno  demaniale  marittimo  regionale,  è
       richiesta  l'autorizzazione  dell'Assessore  regionale per il
       territorio e l'ambiente, che esprime il proprio parere, senza
       consultazioni  di altri uffici regionali o statali, salvo gli
       obblighi  derivanti  da prescrizioni dell'autorità militare o
       da necessità connesse alla difesa nazionale.

          2.   L'autorizzazione   dell'Assessore  regionale  per  il
       territorio e l'ambiente s'intende acquisita favorevolmente in
       mancanza di  pronunzia  entro novanta giorni dalla richiesta,
       in pendenza di successive regolarizzazioni amministrative."

       Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:

           - dal Governo:  emendamento 13.8;

           - dagli onorevoli De Benedictis e  Oddo:  emendamenti 13.2,
           13.3, 13.4 e 13.6;

           - dagli onorevoli Zago e Oddo: emendamento 13.5;

           - dall'onorevole Lo Giudice:  emendamento 13.7;

           - dall'onorevole Vicari: emendamento 13.1.

       Si passa  all'emendamento  13.2,  a firma degli onorevoli De
  Benedictis e Oddo.

     DE BENEDICTIS . Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     DE   BENEDICTIS .   Signor   Presidente,  onorevoli  colleghi,
  spiegare  l'emendamento nel dettaglio mi pare pleonastico, perchè
  è anche  abbastanza  chiaro. Il senso di questo emendamento vuole
  essere  quello di un riconoscimento da parte dell'amministrazione
  al ruolo del responsabile del procedimento, riconoscendogli anche
  una quota prevalente, che poi si è limitata al 25 per cento delle
  somme  previste,  per  l'espletamento delle sue funzioni, nonché,
  nella prima  parte di questo emendamento stesso, una precisazione
  laddove si  invita  a  tenere  conto  del grado di responsabilità
  professionale   assunta   da   parte  dei  soggetti  che  operano
  all'interno     dello     stesso     gruppo     dei    funzionari
  dell'amministrazione  che  hanno avuto assegnato l'incarico della
  progettazione.
       Quindi è  un emendamento che tende a riconoscere la funzione
  nuova,   per   la   nostra  legislazione,  del  responsabile  del
  procedimento e su cui, peraltro, vorrei ricordare, in Commissione
  - non dovrei essere  io a dirlo - c'era stato un assenso da parte
  del Governo e un impegno al recepimento.

     BENINATI.  Presidente  della Commissione e relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI. presidente della Commissione e relatore. Presidente,
  questo  emendamento  va  corretto però, perché nella formulazione
  era previsto  quando  la figura del responsabile del procedimento
  si poteva  dare  anche  all'esterno. Il periodo 'Tale incentivo è
  raddoppiato nel caso  che  le  attività  di cui ai presenti commi
  sono   svolte  all'esterno'  va  cassato.  Quindi  presenterò  un
  subemendamento.

     PRESIDENTE.  Comunico che è stato presentato dalla Commissione
  il seguente  subemendamento 13.2.1 che cassa le parole "da tale a
  esterno". Il parere del Governo?

     SCAMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Favorevole.

     PRESIDENTE. Lo  pongo  in  votazione.  Chi  è favorevole resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

     PRESIDENTE.   Pongo  in  votazione  l'emendamento  13.2  degli
  onorevoli De  Benedictis  e  Oddo, come modificato. Il parere del
  Governo?

     SCAMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi  è favorevole resti seduto, chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

     PRESIDENTE.   Pongo  in  votazione  l'emendamento  13.3  degli
  onorevoli De Benedictis e Oddo.

     DE BENEDICTIS  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     DE BENEDICTIS .  Signor  Presidente, se non ho perso il segno,
  noi abbiamo approvato l'emendamento 13.2. con l'emendamento della
  commissione 13.2.1 che sopprime le parole "da tale a esterno" .
       Chiedo,  siamo  all'emendamento 13.3? Su questo emendamento,
  se non ho  sentito  male, sia la Commissione che il Governo hanno
  espresso parere favorevole.

     PRESIDENTE.  Pongo  in votazione l'emendamento 13.3. Il parere
  del Governo?

     SCAMMACCA DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Lo  pongo  in  votazione.  Chi è favorevole resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si  passa  all'emendamento 13.8 del Governo. Il parere della
  Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     DE BENEDICTIS . Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     DE BENEDICTIS . Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è una
  questione  che  in  realtà  rimanda  a  compiti dell'Osservatorio
  regionale  ai lavori pubblici che sono disciplinati dall'articolo
  3  che  abbiamo  accantonato.  Perchè in quell'articolo 3 vengono
  definiti  i  compiti  e  qui,  sostanzialmente,  ribadiamo che il
  prezzario   unico   regionale   è   aggiornato  dall'Osservatorio
  regionale   ai  lavori  pubblici.  Credo,  pertanto,  che  questo
  emendamento  non  possa  essere  trattato  se abbiamo accantonato
  tutto quell'articolo.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo e della Commissione?

     BENINATI,  Presidente  della  Commissione  e  relatore. Signor
  Presidente,  onorevoli  colleghi, il parere era favorevole, ferma
  restando l'osservazione De Benedictis che è pertinente.

     PRESIDENTE.  Se  è pertinente l'osservazione dell'onorevole De
  Benedictis,  la  conclusione  è  che l'articolo 13 non può essere
  votato senza prima aver votato l'articolo 3.

     GIANNOPOLO. L'emendamento del Governo può essere diviso in due
  parti.

     PRESIDENTE.  Onorevole  Giannopolo, la Presidenza ha il dovere
  di porre  in  votazione  le  proposte  scritte.  Ciò  che  si può
  discutere  deve essere fatto antecedentemente in modo da arrivare
  in Aula con proposte formali.

     FORGIONE. Che il Governo lo riscriva.

     PRESIDENTE. Se la Presidenza deve prendere atto che l'articolo
  13   non  si  può  votare  perchè  dipende  dall'articolo  3,  la
  conclusione  è  che  dobbiamo accantonare anche l'articolo 13. Mi
  stavo   permettendo,  qualora  la  conclusione  -  visto  che  la
  Commissione  vi  ha  lavorato assieme al Governo - dovesse essere
  questa,   di   chiedere   di   formalizzare  il  testo  integrale
  dell'articolo 13 per non sprecare il lavoro già fatto.

     ACIERNO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ACIERNO.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi, io credo che
  il  Governo  potrebbe  risolvere  in tempi rapidissimi la vicenda
  sostituendo l'attuale emendamento con un emendamento che riguarda
  soltanto dal  "comma  1  fino  alla  parola  gara" e con un altro
  emendamento  che  potremmo  inserire  all'articolo  3. Questo per
  l'economia  dei  nostri  lavori  e,  quindi,  poter procedere con
  l'articolo 13.

     GIANNOPOLO.Condivido la proposta dell'onorevole Acierno.

     PRESIDENTE.  Il  Governo  viene sollecitato a ripresentare una
  proposta di scrittura dell'emendamento 13.8.
       Comunico che  è  stato presentato dal Governo l' emendamento
  13.8.1  sostitutivo  dell'emendamento  13.8 che così recita:  "Al
  comma 1  dell'articolo  18  ter della legge n. 109/1994 le parole
  'prima della  celebrazione  della  gara'  sono  sostituite con le
  seguenti:  'prima dell'indizione della gara'".
       Lo pongo in votazione.
       Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi è  favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

       L'emendamento 13.5  a  firma  degli  onorevoli Zago e Oddo è
  assorbito.
       Si passa  all'emendamento  13.7  a  firma  dell'onorevole Lo
  Giudice.

     LO GIUDICE . Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     LO GIUDICE .  Signor  Presidente,  onorevole  presidente della
  Commissione, io non so  cosa ha deciso la quarta Commissione però
  mi permetto di leggere  la  proposta di legge che è l'articolo 18
  ter: "Gli enti di  quella  lettera A del comma 2 dell'articolo 2,
  nel caso in cui  sia  stato  pubblicato un nuovo prezzario  unico
  regionale,  prima   della   celebrazione   della   gara,  possono
  aggiornare, su parere motivato del responsabile del procedimento,
  i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad
  ulteriori pareri o approvazioni. L'aggiornamento viene effettuato
  sulla base del prezzario regionale vigente".
       Io sono convinto  che  per  rendere  più  applicabile questo
  articolo necessitino una serie di precisazioni che sono contenute
  nell'emendamento.
       Esempio  che faccio a me stesso:  se per un progetto c'è una
  previsione   di  un  miliardo  di  lire  e  viene  modificato  il
  prezzario   regionale, deve essere quindi modificato il progetto,
  visto  che  i  prezzi unitari sono diversi, si può verificare che
  per  quel  progetto, per poterlo realizzare occorre un miliardo e
  duecento milioni o un miliardo e trecento milioni, aggiornando il
  progetto,  bisogna  stabilire quale parte dello stesso può essere
  mandato in gara.
       Allora, deve essere  una parte funzionale, perché così com'è
  scritto l'articolo si  aggiorna  il  progetto, i quattrini non ci
  sono, non si capisce  come deve essere mandato in gara.
       Faccio un esempio:  può essere un edificio di case popolari,
  possiamo   togliere   l'impianto   elettrico,  possiamo  togliere
  l'ascensore,  allora  si   stabilisce  che  la  parte  che  va  a
  realizzarsi   deve    essere   funzionale,   così   come   recita
  l'emendamento che ora vi  leggo  e  la parte rimanente per legge,
  tra l'altro, per  potere  completare  il  progetto,  deve  essere
  affidata  alle   stesse   condizioni   alla  ditta,  all'impresa,
  all'azienda che ha  vinto  la  gara,  quindi, l'emendamento da me
  sottoscritto recita nel seguente modo, onorevole Presidente della
  Commissione: "Gli enti di cui  alla lettera A e quindi i Comuni e
  gli altri enti beneficiari,  nel caso in cui sia stato pubblicato
  un nuovo  prezzario   unico  regionale,  prima della celebrazione
  della gara possono aggiornare su parere motivato del responsabile
  del  procedimento  i  prezzi  dei  progetti  senza  necessità  di
  sottoporli  ad ulteriori  parere  o  approvazioni",  e  questo  è
  identico  alla   vostra   proposta  di  legge.
       Segue  recitando:  "L'aggiornamento  viene  effettuato sulla
  base del prezzario  regionale  vigente".
       Poi  dice  "In   pendenza  degli  atti  di  adeguamento  del
  finanziamento,  conseguente   all'aggiornamento   dei  prezzi, il
  progettista provvede prima  della gara ad aggiornare i prezzi del
  progetto che prevede le  opere eseguibili entro i limiti di spesa
  inizialmente  previsti"  - altrimenti  non  ha  senso  il  vostro
  articolo  -  "ferma   restando   la  realizzazione  di  un  lotto
  funzionale per tutte  quelle  opere  che lo consentono, eccetera,
  eccetera.  L'aggiudicazione  delle  opere eseguibili ai sensi del
  comma  3 va  affidata  alla  stessa  impresa  qualora  ne  faccia
  richiesta".
       Io credo che, onorevole  Presidente  -  non  so  come  si  è
  espressa la Commissione - su questo emendamento sia necessario un
  momento di riflessione.

     DE BENEDICTIS . Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     DE BENEDICTIS . Signor Presidente,  non mi è chiaro - rispetto
  a quello che ha  testé  detto  l'onorevole  Lo  Giudice  -  quale
  problema  si  pone  e quindi  quale  problema  il  comma  3  e  4
  intenderebbe risolvere dal momento che siamo nella fattispecie in
  cui  ancora  la   gara   deve  essere  celebrata,  anzi,  secondo
  l'emendamento del Governo deve  essere ancora indetta e quindi in
  pendenza dell'indizione della gara  c'è tutto il tempo, di norma,
  per fare gli adeguamenti del  progetto  e  non c'è nessun tipo di
  contratto in essere con alcuna impresa e quindi il problema che i
  commi 3 e 4 tendono a risolvere non ha, in realtà, possibilità di
  essere posto.

     PRESIDENTE. Onorevole De  Benedictis,  dal  lavoro di verifica
  svolto,  l'emendamento a firma dell'onorevole Lo Giudice risulta,
  a questo  punto,  precluso  così  come l'emendamento 13.4 a firma
  degli onorevoli De  Benedictis e Oddo.

    Si passa  all'emendamento  13.6  a  firma  degli  onorevoli  De
  Benedictis e Oddo. Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole  resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'emendamento 13.1 a firma dell'onorevole Vicari.

     VICARI. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     VICARI. Signor Presidente, su questo aspetto si è discusso più
  volte, magari la formulazione  del  Governo  non  è  stata felice
  perché le competenze sono  statali  e non regionali però anche in
  Commissione - e so che l'onorevole Beninati ne ha uno pronto - si
  era discusso sulla modifica di alcune procedure da adottare per i
  progetti. Se quanto si  è  annunziato  in  Commissione  va avanti
  anche in Aula, se invece io apprendo dal Governo e dal Presidente
  della Commissione che  non  si  vuol  procedere, l'emendamento si
  ritira perché è improponibile, quindi è strano che sia anche qui.
       Vorrei, però, sapere sia  dal Presidente che dal Governo che
  si erano impegnati a  modificare  le procedure per snellire tutta
  una serie di  passaggi,  che  attualmente  risultano  inutili,  e
  condivise nello spirito di snellimento di questa legge.

     PRESIDENTE.  Sul  piano  della  procedura,  onorevole  Vicari,
  il suo emendamento risulta ritirato .

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SCAMMACCA    DELLA   BRUCA,    assessore    per    i    lavori
  pubblici. Signor Presidente, desideravo spiegare che, non potendo
  sopprimere l'ufficio  del  Genio  civile  -  opere  marittime  le
  procedure  conseguentemente non possiamo modificarle se non entro
  i limiti  che  sarà  possibile  studiare insieme agli uffici.  Mi
  riservo quindi di dare una risposta successiva, ma allo stato non
  posso assolutamente procedere in alcun modo.
       Signor  Presidente,  chiedo una breve sospensione dei lavori
  d'Aula.

     PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, la seduta è sospesa.

    (La seduta, sospesa alle ore 19.50, è ripresa alle ore 19.53).

       La  seduta è ripresa.
       Onorevoli  colleghi,  pongo  in votazione l'articolo 13, nel
  testo risultante.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

                                 "Art. 14.
                Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici

          1.   L'articolo   19,  della  legge  n.  109  del  1994  è
       sostituito dal seguente:

                                'Articolo 19
                Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici

          1. I lavori pubblici  di  cui  alla presente legge possono
       essere  realizzati   esclusivamente   mediante  contratti  di
       appalto o di  concessione  di  lavori  pubblici, salvo quanto
       previsto al comma 6, dell'articolo 24.

          2.  I contratti di  appalto di lavori pubblici di cui alla
       presente legge sono  contratti  a titolo oneroso, conclusi in
       forma  scritta tra un  imprenditore  e  un  soggetto  di  cui
       al comma 2, dell'articolo 2, aventi per oggetto:

          a) la sola  esecuzione dei lavori pubblici di cui al comma
       1, dell'articolo  2;

          b)  l'appalto   integrato  comprendente  la  progettazione
       esecutiva di cui al  comma 5, dell'articolo 16 e l'esecuzione
       dei lavori pubblici di cui comma 1, dell'articolo 2.

          3.  La  stazione  appaltante  è  obbligata  a ricorrere al
       sistema di  cui  alla  lettera  b),  del comma 2 nei seguenti
       casi:

          a)  lavori  la  cui componente impiantistica o tecnologica
       incida per  più  del  50 per cento sul valore dell'opera;

          b)   lavori  di  importo  pari  o  superiore  alla  soglia
       comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici.

          4.  Nei  casi  non   previsti  dal  comma  3,  il  ricorso
       all'appalto integrato è facoltativo.

          5. Per l'affidamento dei contratti di cui alla lettera b),
       del comma  2,  la  gara  è  indetta  sulla  base del progetto
       definitivo di cui al comma 5, dell'articolo 16.

          6. L'appaltatore che  partecipa ad un appalto integrato di
       cui  al  comma  3  deve  possedere  i  requisiti  progettuali
       previsti  dal  bando  o  deve  avvalersi  di  un  progettista
       qualificato alla  realizzazione del progetto esecutivo scelto
       tra almeno cinque soggetti  individuati  in sede di offerta o
       eventualmente associato;  il  bando  indica l'ammontare delle
       spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base
       di  appalto ed  i  requisiti  richiesti  al  progettista,  in
       conformità a quanto  richiesto  dalla normativa in materia di
       gare   di   progettazione.   L'ammontare   delle   spese   di
       progettazione  non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore
       risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità
       di introdurre  varianti  in  corso d'opera a causa di carenze
       del progetto esecutivo.

          7.  Le  concessioni  di  lavori  pubblici  sono  contratti
       conclusi  in  forma   scritta   fra  un  imprenditore  e  una
       amministrazione   aggiudicatrice,   aventi   a   oggetto   la
       progettazione  definitiva,   la   progettazione  esecutiva  e
       l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di
       lavori  a  essi  strutturalmente  e  direttamente  collegati,
       nonché  la  loro   gestione   funzionale   ed  economica.  La
       controprestazione  a   favore   del  concessionario  consiste
       unicamente  nel  diritto   di  gestire  funzionalmente  e  di
       sfruttare economicamente  tutti i lavori realizzati.  Qualora
       necessario il  soggetto concedente assicura al concessionario
       il  perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli
       investimenti  e  della  connessa  gestione  in relazione alla
       qualità  del  servizio da prestare, anche mediante un prezzo,
       stabilito in  sede  di  gara.  A titolo di prezzo, i soggetti
       aggiudicatori  possono  cedere  in  proprietà  o  diritto  di
       godimento  beni  immobili nella propria disponibilità, o allo
       scopo  espropriati,  la  cui  utilizzazione sia strumentale o
       connessa  all'opera  da  affidare in concessione, nonché beni
       immobili  che  non  assolvono  più  a  funzioni  di interesse
       pubblico,  o  altri  beni aventi valore economico. Qualora il
       soggetto  concedente  disponga  di progettazione definitiva o
       esecutiva,   l'oggetto   della   concessione,   quanto   alle
       prestazioni   progettuali,   può   essere  circoscritto  alla
       revisione della progettazione e al suo completamento da parte
       del concessionario.

          8. La durata della concessione non può  essere superiore a
       trenta    anni    salvo   motivati   casi    di    equilibrio
       economico-finanziario  degli  investimenti   che   richiedano
       termini di durata più ampi.  I presupposti e le condizioni di
       base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli
       investimenti  e  della connessa gestione, da richiamare nelle
       premesse  del  contratto,  ne costituiscono parte integrante.
       Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a
       detti   presupposti   o  condizioni  di  base,  nonché  norme
       legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi
       tariffari  o  nuove condizioni per l'esercizio delle attività
       previste  nella concessione, qualora determinino una modifica
       dell'equilibrio  del  piano,  comportano  la  sua  necessaria
       revisione  da  attuare  mediante rideterminazione delle nuove
       condizioni  di  equilibrio,  anche  tramite  la  proroga  del
       termine  di  scadenza  delle concessioni, e in mancanza della
       predetta  revisione  il  concessionario  può  recedere  dalla
       concessione.  Nel  caso  in  cui le variazioni apportate o le
       nuove   condizioni   introdotte   risultino   favorevoli   al
       concessionario,   la   revisione   del   piano  dovrà  essere
       effettuata  a  vantaggio del concedente.  Nel caso di recesso
       del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo
       37 septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto
       deve  contenere  il  piano economico-finanziario di copertura
       degli  investimenti  e  deve  prevedere la specificazione del
       valore  residuo  al  netto degli ammortamenti annuali, nonché
       l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato
       al termine della concessione.

          9. Le  amministrazioni  aggiudicatrici possono affidare in
       concessione opere  destinate alla utilizzazione diretta della
       pubblica amministrazione,  in quanto funzionali alla gestione
       di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario
       l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.

          10. Il concessionario,  ovvero  la  società di progetto di
       cui all'articolo  37 quater,  partecipano  alla conferenza di
       servizi  finalizzata   all'esame  ed  alla  approvazione  dei
       progetti di loro competenza;  in  ogni  caso  essi  non hanno
       diritto di voto.

          11. Le amministrazioni  aggiudicatrici e i soggetti di cui
       alla lettera b), del  comma  2,  dell'articolo  2 non possono
       affidare  a  soggetti   pubblici   o   di   diritto   privato
       l'espletamento delle funzioni  e  delle  attività di stazione
       appaltante  di  lavori   pubblici.  Sulla  base  di  apposita
       convenzione le amministrazioni dei comuni possono affidare le
       funzioni di  stazione  appaltante  all'amministrazione  della
       rispettiva provincia regionale.

          12. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono
       stipulati a  corpo ai sensi dell'articolo 326, della legge 20
       marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai
       sensi dell'articolo  329 della citata legge n. 2248 del 1865,
       allegato F;  salvo il caso di cui al comma 13, i contratti di
       cui al comma 3 sono stipulati a corpo.

          13. E'  in  facoltà  dei  soggetti  di  cui  al  comma  2,
       dell'articolo 2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma
       dell'articolo  326, della  legge  20  marzo  1865,  n.  2248,
       allegato F,  i contratti di cui alla lettera a), del comma 2,
       di importo inferiore a 500.000 euro, e i contratti di appalto
       relativi  a manutenzione, restauro e scavi concernenti beni e
       siti archeologici.

          14. L'esecuzione da  parte  dell'impresa  avviene  in ogni
       caso soltanto dopo  l'approvazione  del progetto esecutivo da
       parte dello stesso  soggetto  che  ha  approvato  il progetto
       definitivo.

          15. In sostituzione  totale  o  parziale  delle  somme  di
       denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di
       gara  può  prevedere il trasferimento  all'appaltatore  della
       proprietà o altro diritto reale su beni  immobili  ovvero  di
       altri    beni    aventi   valore    economico    appartenenti
       all'amministrazione   aggiudicatrice;   detto   trasferimento
       avviene non appena approvato il certificato  di  collaudo dei
       lavori.   La  gara  avviene  tramite   offerte   che  possono
       riguardare la sola acquisizione dei beni,  la sola esecuzione
       dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione  dei  lavori e
       l'acquisizione dei beni.  L'aggiudicazione avviene  in favore
       della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei
       lavori e alla acquisizione dei beni ovvero  in  favore  delle
       due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla
       acquisizione dei beni e alla esecuzione  dei  lavori, qualora
       la    loro   combinazione   risulti   più   conveniente   per
       l'amministrazione   aggiudicatrice   rispetto  alla  predetta
       migliore  offerta  congiunta.  La  gara  si  intende  deserta
       qualora  non  siano presentate offerte per l'acquisizione del
       bene.  Il  regolamento  di  cui  al comma 2, dell'articolo 3,
       disciplina  compiutamente  le  modalità  per  l'effettuazione
       della stima degli immobili di cui al presente comma nonché le
       modalità di aggiudicazione."

       Comunico  che  sono  stati presentati i seguenti emendamenti
  allegati:

       - dal Governo:  emendamento 14.25;

       - dall'onorevole Lo Giudice: emendamento 14.15;

       - dagli onorevoli Spampinato  e  Ortisi:  emendamenti 14.22,
  14.23 e 14.24;

       - dagli onorevoli Zago e Oddo:  emendamenti  14.8  e  14.9a,
  14.9b e 14.14;

       -  dall'onorevole  Beninati:   emendamenti  14.19,  14.18  e
  14.20;

       -  dagli  onorevoli  Giannopolo,   Oddo   e  De  Benedictis:
  emendamenti 14.7, 14.10, 14.11 e 14.21;

       - dall'onorevole Gurrieri: emendamenti 14.16 e 14.17;

       - dagli onorevoli Forgione e Ferro:  emendamenti 14.1, 14.2,
  14.3, 14.4 e 14.5;

       - dagli onorevoli Ardizzone,  Sbona  e Paffumi:  emendamento
  14.6;

       - dagli onorevoli De Benedictis  e Oddo:  emendamenti 14.12,
  14.13a e 14.13b.

       L'emendamento 14.5 decade per assenza del firmatario.
       Si  passa  all'emendamento  14.22,  a  firma degli onorevoli
  Spampinato ed Ortisi, sul quale la Commissione ha espresso parere
  favorevole. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Favorevole.

     PRESIDENTE. Lo  pongo  in  votazione.  Chi  è favorevole resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa  all'emendamento 14.8, a firma degli onorevoli Zago
  ed Oddo.

    ODDO. Lo ritiro.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
       Si  passa  all'emendamento  14.19,  a  firma  dell'onorevole
  Beninati.

     BENINATI. Lo ritiro.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
       Si  passa  all'emendamento  14.24,  a  firma degli onorevoli
  Spampinato ed Ortisi.

     SPAMPINATO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SPAMPINATO.  Signor  Presidente, premessa la mia disponibilità
  al ritiro  di questo emendamento, volevo fare presente al Governo
  se non  fosse  il  caso  di  mantenere questo emendamento, perchè
  nella sostanza  recepisce in due sub emendamenti il principio per
  cui la  stazione appaltante non è più obbligata, ma può ricorrere
  all'appalto   integrato   soltanto   nelle  ipotesi  indicate,  e
  sostanzialmente  con  un altro emendamento reintroduce, così come
  da me  proposto  e  dall'onorevole Ortisi, la lettera c) a questo
  articolo.

     BENINATI,  Presidente  della Commissione e relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI,  Presidente  della  Commissione  e  relatore. Signor
  Presidente, la Commissione  per  questo emendamento si è espressa
  negativamente. L'unica diversità con l'impostazione che riformula
  cioè il 14.7 che  dà  la  facoltà,  è  che  in questo emendamento
  l'onorevole Spampinato prevede lavori di importo pari o superiore
  a 20 mila euro,  mentre quello del Governo, si limita alla soglia
  comunitaria.

     SPAMPINATO. Lo ritiro.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
       Si  passa  all'emendamento  14.7,  a  firma  degli onorevoli
  Giannopolo ed altri. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     BENINATI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE. Lo  pongo  in  votazione;  chi  è favorevole resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa  all'emendamento 14.25 del Governo. Il parere della
  Commissione?

     BENINATI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE. Lo  pongo  in  votazione;  chi  è favorevole resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si  passa  all'emendamento  14.16,  a  firma dell' onorevole
  Gurrieri, che decade.
       Si  passa  all'emendamento  14.10,  a  firma  dell'onorevole
  Giannopolo, Oddo e  De Benedictis.

     GIANNOPOLO. Dichiaro di ritirarlo.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

     PRESIDENTE. Si  passa  all'emendamento  14.1,  a  firma  degli
  onorevoli Forgione e Ferro.

     FORGIONE. Dichiaro di ritirarlo.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
       L'emendamento 14.9a è ritirato.
       L'Assemblea ne prende atto.
       Pongo  congiuntamente  in  votazione gli emendamenti 14.9 b,
  degli  onorevoli  Zago  e  Oddo, 14.18, dell'onorevole Beninati e
  14.17 dell'onorevole Gurrieri.
       Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA , assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Signor  Presidente,  questo  comma non ha  più  alcun  motivo  di
  esistere. Il parere è favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione  e  relatore. Onorevole
  Presidente, questo comma va soppresso, quindi  va  mantenuto e va
  votato  l'emendamento,  insieme  agli   altri   due   con  parere
  favorevole.

     PRESIDENTE. Chi  è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                           (Sono approvati)

       Si  passa all'emendamento 14.11, degli onorevoli Giannopolo,
  Oddo e De Benedictis.

     GIANNOPOLO. Dichiaro di ritirarlo.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
       Si  passa  all'emendamento  14.6,  a  firma  degli onorevoli
  Ardizzone, Sbona , Paffumi.

     SBONA. Dichiaro di ritirarlo.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
       Si  passa  all'emendamento 14.12, a firma degli onorevoli De
  Benedictis e Oddo.
       Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Chiedo che venga ritirato.

     DE   BENEDICTIS .   Chiedo   di    parlare    per   illustrare
  l'emendamento.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     DE  BENEDICTIS .  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi, al
  comma   6   che  disciplina  la  partecipazione  dell'appaltatore
  all'appalto  integrato,  si  specifica che "questi deve possedere
  requisiti progettuali  previsti  dal bando e deve avvalersi di un
  progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo
  scelto   tra  almeno  cinque  soggetti  individuati  in  sede  di
  offerta".
       Intanto, questa è una norma in itinere in seno alla modifica
  della "Merloni  ter", quindi della "Merloni quater", non fa parte
  del testo  vigente  della  Merloni  ter  e  questo  è  importante
  sottolinearlo, inoltre  io  trovo  che sia inutile, ed anzi possa
  essere controproducente, che l'Amministrazione sia indotta a fare
  le   sue   valutazioni   sulla   base   di   una  elencazione  di
  professionisti che nulla hanno a che fare poi con il prodotto che
  l'impresa è tenuta a presentare, che deve essere semplicemente un
  progetto firmato  da  un  professionista  che  abbia i titoli per
  l'esercizio della professione e null'altro. Quindi, mi sembra che
  sia una  esposizione  di credenziali che si prestano semmai ad un
  equivoco uso da parte dell'Amministrazione stessa.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA , assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA , assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Volevo solo chiarire all'onorevole De  Benedictis - forse  non ci
  eravamo a  sufficienza confrontati in Commissione - che la scelta
  fra i  cinque  soggetti  individuati  in sede di offerta, compete
  alla stazione  appaltante,  mentre  lasciare la scelta totalmente
  all'appaltatore potrebbe  essere  meno  garantista  nei confronti
  della stazione.  Per questo ho forti perplessità nell'accogliere,
  come avevo  detto  in  commissione,  l'emendamento  ma  preferivo
  lasciare il testo per come esso era stato proposto. La invitavo a
  valutare il ritiro.

     DE BENEDICTIS . Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     DE BENEDICTIS .  Onorevole  assessore,  siccome  quello che ha
  detto mi convince,  però  non  si  evince  automaticamente  dalla
  lettura  del  testo,   forse   si  potrebbe  specificare  con  un
  subemendamento del  Governo  "scelto dall'amministrazione o dalla
  stazione...".

        SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore per i lavori pubblici.
  Formalizzo  subito   il   subemendamento  così  si  può  ritirare
  l'emendamento dell'onorevole De Benedictis.

     PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

    (La seduta, sospesa  alle  ore  20.06, è ripresa alle ore 20.12)

       La seduta è  ripresa.
       Comunico che  è  stato  presentato dal Governo l'emendamento
  14.12.1  sostitutivo   dell'emendamento   14.12   a  firma  degli
  onorevoli  De   Benedictis   e   Oddo.   Ponendo   in   votazione
  l'emendamento  del   Governo   non   si  procede  alla  votazione
  dell'emendamento 14.12.

     SCAMMACCA DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SCAMMACCA DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Signor Presidente,  onorevoli  colleghi, ho precedentemente fatto
  notare all'onorevole De  Benedictis  che voleva cassare le parole
  'scelto tra almeno  5  soggetti  individuati in sede di offerta',
  che la scelta  è  riservata,  ancorché  non  chiaramente scritto,
  all'Ente appaltante che  riceve  le offerte con un'indicazione di
  un  ventaglio   di  professionisti.  Quindi,  abbiamo  di  comune
  accordo, lui rinunciato  alla  cassazione  di  questo  perché  ha
  apprezzato la spiegazione  e il Governo ha chiarito che la scelta
  tra i professionisti proposti compete all'Ente appaltante.

     SPAMPINATO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SPAMPINATO. Signor  Presidente, io sono presentatore, al punto
  14.23,  di   un  emendamento  che  sostanzialmente  tendeva  alle
  finalità   a    cui    tendeva   anche   l'emendamento   proposto
  dall'onorevole De Benedictis in quanto non riuscivo a comprendere
  -   ne   abbiamo    discusso   in   Commissione   -   il   perché
  l'individuazione del progettista  non doveva essere fatta sin dal
  momento della partecipazione  alla  gara.
       Devo  dire  con   estrema   franchezza   che  non  riesco  a
  convincermi  molto   circa  l'opportunità  di  lasciare  all'Ente
  appaltante la scelta  di  colui  il  quale  dovrà  effettuare  la
  progettazione del lavoro.
       Vorrei  capire quali  sono  le  finalità  a  cui  si  tende,
  lasciando questa discrezionalità all'Ente appaltante quando colui
  il  quale  partecipa  a  una  gara  credo  si  debba  avvalere...
  ricordiamo che la  prima  parte  di  tale  comma prevede anche la
  possibilità dell'appaltatore  di  essere lui stesso a progettare;
  quindi non capisco la incongruità tra il prevedere la possibilità
  che  l'appaltatore   progetti   direttamente   o  lasci  all'Ente
  appaltante il potere  di decidere chi deve presentare il progetto
  che poi andrà in gara.

     BENINATI,  presidente  della Commissione e relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI, presidente  della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente,  questa  formulazione  che  è  stata  riproposta  dal
  Governo, devo  dire condivisa anche dalla riscrittura sopprimendo
  l'emendamento   dell'onorevole   De   Benedictis,  è  pertinente.
  In effetti che  cosa  dice  questo emendamento? Lo sto rileggendo
  attentamente. Dice che le persone, le figure che l'impresa quando
  presenterà l'offerta, le  offre  e  le presenta; su queste figure
  che ha presentato l'impresa sceglie l'amministrazione.
       Questo  sta  dicendo. Non è che sceglie l'amministrazione su
  qualunque, sceglie fra queste figure che ha dato l'impresa. Fra i
  cinque che ha dato l'impresa.
       Quindi,  voglio  dire,  non è che l'amministrazione entra in
  conflitto  con  l'impresa.  L'impresa presenta delle figure e tra
  queste   sceglie  l'amministrazione  quelle  che  ritiene  giusto
  conferire l'incarico.
       Non   è  infondata  la  riformulazione  fatta  dal  governo.
  Personalmente  volevo  dare questo supporto, che è stato chiarito
  così. Questa è la mia interpretazione riformulata in Aula.

     DE  BENEDICTIS .  L'emendamento  14.12  e  l'emendamento 14.23
  tendono allo stesso risultato e hanno come comune ratio quella di
  non  indicare alcun progettista e di lasciare alla responsabilità
  e  quindi  alla  facoltà  del soggetto privato che partecipa alla
  gara  la  individuazione  del  progettista di cui garante dovendo
  fornire un prodotto che sia conforme ai requisiti di legge.
       Capisco   il   chiarimento   dell'assessore,  però  che  sia
  l'amministrazione  ad imporre il progettista a un'impresa privata
  che   concorre   liberamente   grazie   a   questa   scelta   può
  avvantaggiarsi nell'offerta, mi sembra improprio.
       Quindi,   penso   che   l'Aula   dovrebbe   convenire  anche
  sull'emendamento  di  Spampinato,  non  ho nulla in contrario che
  fondamentalmente   poi  arriva  allo  stesso  risultato  col  mio
  emendamento di prima.

     VICARI. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     VICARI.   Signor   Presidente,  l'emendamento  del  Governo  è
  abbastanza chiaro e ritengo, anche presentabile ed ammissibile.
       Si sposa  perfettamente  anche con la linea dell'emendamento
  di De Benedictis  se  leggiamo  le  parti da sopprimere. I cinque
  soggetti individuati in  sede  di  appalto  integrato vengono già
  individuati dalla ditta.
       Quindi, la  ditta  individua i suoi cinque esperti e tecnici
  con  le  qualifiche  che riterrà più opportune;  tra i cinque poi
  l'amministrazione  individua  il soggetto. Ma i cinque, comunque,
  vengono proposti già dalla ditta che ha interesse all'appalto.
       Non  è,  quindi,  una  discrezionalità  assoluta  che  si dà
  all'amministrazione  di imporre all'appaltatore un progettista di
  sua fiducia; ma è una scelta che si riserva l'amministrazione tra
  i cinque progettisti sottoposti e individuati dalla impresa.
       Dall'appaltatore in questo caso.

     PRESIDENTE.  La  Presidenza  ha  necessità di comprendere come
  procedere.  Mi auguro  che  i  colleghi  comprendano  che  stiamo
  facendo un articolato  di  legge  molto  delicato,  quindi  se ci
  soffermiamo cinque minuti in più a riflettere sulle questioni non
  mi pare tempo sprecato. Pertanto, sospendo la seduta.

    (La seduta, sospesa alle  ore 20.26, è ripresa alle ore 20.31)

       La seduta è ripresa.
       Onorevoli colleghi,  preso atto che è necessario definire la
  riscrittura degli emendamenti  e  degli  articoli  che sono stati
  momentaneamente accantonati, la Presidenza è orientata a proporre
  all'Aula  l'aggiornamento  dei   lavori   a  domani  mattina  per
  consentire al Governo di  definire  non  solo  l'articolo  12, ma
  anche  il  14   nell'ipotesi  completa,  assorbente  anche  degli
  emendamenti  che  hanno   avuto  parere  favorevole  in  sede  di
  Commissione e  per  fare in modo che questo stesso lavoro avvenga
  per gli  articoli  successivi.  Tutto  ciò  al fine di consentire
  all'Aula di  poter  procedere  nei lavori e di disporre del testo
  coordinato   con   riferimento  agli  apprezzamenti  fatti  sugli
  emendamenti da parte della Commissione.
       Se non sorgono osservazioni, così resta stabilito.
       Onorevoli colleghi, la  seduta  è rinviata a domani, giovedì
  11 luglio 2002, alle  ore  10,30,  con  il  seguente  ordine  del
  giorno:


   Presidenza del presidente Lo Porto


      I - COMUNICAZIONI.

     II - LETTURA AI SENSI  E  PER  GLI  EFFETTI  DEGLI  ARTICOLI 83,
          LETTERA D), E 153 DEL REGOLAMENTO INTERNO, DELLE MOZIONI:

     N. 136 - Iniziative al fine  di  garantire i collegamenti nei
              comuni    di    Piedimonte    Etneo,   Linguaglossa,
              Castiglione e Randazzo, in provincia di Catania.

              (9 luglio 2002)

                                  FLERES - CATANIA G.- SCOMA -
                                  MERCADANTE

     N. 137 - Interventi  per  garantire il corretto funzionamento
              dell'Ufficio  Postale  di  Nicolosi  in provincia di
              Catania.

              (9 luglio 2002)

                                 FLERES - GAROFALO - MOSCHETTO -
                                 CATANIA G.

     N. 138 - Interventi   per   la   realizzazione   del  Mercato
              agroalimentare di Catania.

              (9 luglio 2002)

                                            FLERES - GAROFALO -
                                            CATANIA F. - MOSCHETTO

    III - DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE:

       - "Norme  in  materia  di  opere pubbliche.  Disciplina  degli
          appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi  e nei
          settori esclusi." (nn. 294-119-268-290-306-313-339-353-369-
          338/A). (Seguito)

          Relatore: on. Beninati

     IV - ELEZIONE DI QUATTRO  COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO
          PER LA GESTIONE DEL FONDO  DI  ROTAZIONE  PER  IL COMMERCIO
          ISTITUITO PRESSO L'IRFIS CON L'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE
          4 AGOSTO 1978, N. 26.

      V - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO  AMMINISTRATIVO PER
          LA  GESTIONE  DEI  FONDI  ISTITUITI PRESSO L'IRFIS  PER  LE
          PICCOLE E MEDIE IMPRESE, PREVISTO DALLA LEGGE  REGIONALE  6
          MAGGIO 1981, N. 96.

     VI - ELEZIONE  DI  NOVE  COMPONENTI  DELLA   CONSULTA  REGIONALE
          DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE.

    VII - ELEZIONE DI UNDICI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE PER LA
          TUTELA DELL'AMBIENTE.

   VIII - ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE  PER  I
          BENI CULTURALI ED AMBIENTALI.

     IX - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL
          CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE
          SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI.

      X - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL
          CENTRO  REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE  E  LA
          DOCUMENTAZIONE   GRAFICA,   FOTOGRAFICA,   AEROFOTOGRAFICA,
          AUDIOVISIVA.

     XI - ELEZIONE DI SEI COMPONENTI ESPERTI DEL  COMITATO  REGIONALE
          PER LA PROGRAMMAZIONE SPORTIVA.

    XII - ELEZIONE  DI  TRE  MEMBRI  DEL  COMITATO REGIONALE  PER  LA
          PROGRAMMAZIONE  SPORTIVA  SCELTI  TRA  I   COMPONENTI   DEI
          CONSIGLI PROVINCIALI SCOLASTICI.

   XIII - ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI DELLA CONSULTA  REGIONALE PER
          LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE.

    XIV - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
          DELLO IACP DI PALERMO.

     XV - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
          DELLO IACP DI CATANIA.

    XVI - ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE  NEL CONSIGLIO
          DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI PALERMO.

   XVII - ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE  NEL CONSIGLIO
          DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI CATANIA.

  XVIII - ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE  NEL CONSIGLIO
          DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI MESSINA.

    XIX - ELEZIONE   DI  UN   COMPONENTE   DEL   COMITATO   DIRETTIVO
          DELL'AZIENDA MEZZI MECCANICI DEL PORTO DI MESSINA.

     XX - ELEZIONE   DI  TRE  COMPONENTI  DEL   CONSIGLIO   DIRETTIVO
          DELL'ISTITUTO  REGIONALE  DI  RICERCA,   SPERIMENTAZIONE  E
          AGGIORNAMENTO EDUCATIVI.

    La seduta è tolta alle ore 20.34.

   (Licenziato dal Servizio Resoconti alle ore 22.30)