Presidenza del presidente Lo Porto
PAFFUMI, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende
approvato.
CONGEDO
PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Infurna ha chiesto
congedo per 25 giorni a far data dall'8 luglio 2002 per
certificati motivi di salute.
Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.
ANNUNZIO DI PRESENTAZIONE DI DISEGNO DI LEGGE
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente
disegno di legge:
- "Norme concernenti il 'Piano del colore' in comuni
siciliani" (n. 446)
- iniziativa parlamentare
- presentato dagli onorevoli Formica, Incardona, Infurna,
Ioppolo, Tricoli, Virzì in data 9 luglio 2002
ANNUNZIO DI INTERROGAZIONI
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti
interrogazioni:
- con richiesta di risposta orale
N. 688 - Interventi per garantire la piena funzionalità
dell'Ospedale di Termini Imerese.
- Assessore Sanità
Firmatario: Cracolici Antonino;
N. 689 - Notizie circa la richiesta di dichiarazione dello
stato di emergenza abitativa a Palermo.
- Presidente Regione
Firmatario: Cracolici Antonino;
N. 690 - Iniziative urgenti a difesa dei Poli industriali
della Sicilia e del Polo chimico in particolare.
- Assessore Industria
Firmatario: Sbona Sebastiano;
- con richiesta di risposta scritta
N. 691 - Intervento presso il Direttore generale della AUSL
n. 6 di Palermo in merito al fallimento della CAMST CATERING LINE
Società cooperativa a responsabilità limitata.
- Presidente Regione
- Assessore Sanità
Firmatari: Forgione Francesco; Liotta Santo.
ANNUNZIO DI MOZIONI
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti
mozioni:
- n. 136 "Iniziative al fine di garantire i collegamenti
nei comuni di Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Castiglione e
Randazzo, in provincia di Catania", degli onorevoli Fleres
Salvatore; Catania Giuseppe; Scoma Francesco; Mercadante
Giovanni;
Presentata il 9/07/02;
- n. 137 "Interventi per garantire il corretto
funzionamento dell'Ufficio Postale di Nicolosi in provincia di
Catania", degli onorevoli Fleres Salvatore; Garofalo Ottavio;
Moschetto Angelo; Catania Giuseppe;
Presentata il 9/07/02
- n. 138 "Interventi per la realizzazione del Mercato
agroalimentare di Catania", degli onorevoli Fleres Salvatore,
Garofalo Ottavio; Catania Franco; Moschetto Angelo;
Presentata il 9/07/02.
Avverto che le stesse saranno iscritte all'ordine del giorno
della seduta successiva perché se ne determini la data di
discussione.
Informo, ai sensi dell'articolo 127, comma 9 del Regolamento
interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni
mediante sistema elettronico.
Presidenza del presidente Lo Porto
DETERMINAZIONE DELLA DATA DI DISCUSSIONE DI MOZIONI
PRESIDENTE. Si passa al II punto all'ordine del giorno:
Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera
d), e 153 del Regolamento interno, delle seguenti mozioni:
N. 134 "Completamento dei programmi di realizzazione di
infrastrutture sportive nella provincia di Ragusa", degli
onorevoli Zago Salvatore; De Benedictis Roberto; Speziale
Calogero; Crisafulli Vladimiro;
Presentata il 2/07/02
N. 135 "Iniziative tese alla salvaguardia del patrimonio
agrumicolo e dei livelli occupazionali dell'Azienda agricola
Costantina", degli onorevoli Fleres Salvatore; Villari Giovanni;
Barbagallo Giovanni; Raiti Salvatore; Spampinato Giuseppe;
Liotta Santo
Presentata il 2/07/02.
Ne do lettura:
L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
PREMESSO che in occasione dei campionati mondiali del 1990 erano
stati stanziati fondi per la creazione di infrastrutture
sportive;
RICORDATO che in quella occasione la distribuzione di tali
strutture riguardò quasi esclusivamente le grandi
province siciliane (Catania, Messina, Palermo) e che in
conseguenza di ciò furono presentati diversi e
interessanti progetti da Comuni, Province e dal Coni;
OSSERVATO che solo una parte di tali progetti fu realizzata, in
quanto strettamente funzionale alla realizzazione del
campionato, e che i fondi per le opere successive
vennero congelati;
PRESO ATTO dell'attuale disponibilità di quei fondi, per circa
33 milioni di euro, utili al completamento di quei
programmi d'infrastrutturazione sportiva;
OSSERVATO che il piano di utilizzo varato dal Governo è stato
già impugnato presso il Tar dalle Amministrazioni locali
escluse e tra queste dalla Provincia di Ragusa, in nome
e per conto degli enti della Provincia che hanno
presentato istanza per l'utilizzo di parte dei fondi
disponibili;
VISTO che per diverse vie (finanziamenti europei, chiusura del
contenzioso con lo Stato, eventuali somme residue dei
mondiali del 1990) sono previste ulteriori immissioni di
risorse finanziarie nel bilancio della Regione, da
destinare alla infrastrutturazione sportiva;
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
a prevedere un'utilizzazione di parte di tali fondi per
la realizzazione e il completamento dei programmi di
infrastrutturazione sportiva della provincia di Ragusa a
parziale riequilibrio, altresì, delle risorse che sono
state investite nelle aree metropolitane della nostra
Regione. (134)
(2 luglio 2002)
ZAGO - DE BENEDICTIS
SPEZIALE - CRISAFULLI
L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
VISTO il precedente ordine del giorno n. 36 approvato nella
seduta d'Aula n. 39 del 7 marzo 2002;
RIBADITE tutte le considerazioni in esso riportate;
CONSIDERATO che:
- è già trascorso un mese dalla riunione svoltasi a
Palermo (4 giugno 2002) presso la Presidenza della
Regione e presieduta dal vicepresidente e Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste, senza che
si sia addivenuti ad una soluzione positiva della
vicenda;
- la mancata decisione da parte dell'IRFIS di
procedere a transazione ha determinato il protrarsi
dei tempi per ulteriori 5 mesi, rispetto alla
riunione del 29 gennaio, con il rischio di
vanificare l'opportunità di gestione dell'Azienda da
parte della cooperativa degli ex lavoratori, che
oggi ha la possibilità di usufruire della
concessione del mutuo da parte dell'ISMEA;
- l'IMEA, che acquisterebbe l'Azienda, è Ente autonomo
di diritto pubblico e garantisce quindi la massima
trasparenza;
- la valutazione da esso effettuata è congrua con
tutte le stime fatte in precedenza, anche dal
Tribunale, ed è giudicata dal liquidatore la
migliore ottenibile sul mercato, viste le varie
trattative svolte ma non conclusesi per il basso
prezzo offerto;
- dalla vendita dell'Azienda non può ottenersi nulla
di più di quanto già offerto dalla cooperativa, che
pertanto garantisce il massimo realizzo sotto il
profilo dell'apprezzamento economico, per tutti i
creditori della vecchia proprietà;
- l'IRFIS non è creditore diretto nei confronti
dell'Azienda agricola Costantina, ma piuttosto nei
confronti dell'ITIN (ex Gruppo Rendo) per un
finanziamento concesso ai fini industriali con fondi
della Regione;
- l'Azienda agricola Costantina è solamente garanzia
terza, peraltro non coperta da ipoteca di primo
grado, che risulta essere insufficiente;
- l'insufficienza della garanzia era del resto già
stata accertata dall'IRFIS, che in tal senso aveva
deliberato in passato l'accettazione di un accordo
transattivo che prevedeva una rinuncia assai
significativa da parte dell'Istituto, rispetto alle
somme a suo tempo finanziate;
- l'IRFIS è oggi invece l'unico tra i creditori a non
accettare di transigere sulla base dell'anzidetta
offerta di acquisto avanzata dalla Cooperativa
agricola Costantina, costituita da ex dipendenti;
- il mancato raggiungimento di un accordo transattivo
tra i creditori, o l'attivazione della procedura di
vendita conseguente al pignoramento da parte
dell'IRFIS, imporrebbe certamente al liquidatore il
deposito dei libri in Tribunale per la dichiarazione
di fallimento, in quanto la massa passiva
supererebbe di gran lunga quella attiva;
- la dichiarazione di fallimento comporterebbe
certamente il depauperamento colturale dell'Azienda,
anche a causa dei noti tempi delle procedure
concorsuali, con la conseguente ingente riduzione
del suo valore economico e la perdita dei posti di
lavoro;
- ciò produrrebbe un danno anche per l'IRFIS,
che nella fattispecie gestisce fondi regionali, a
causa della presenza di altri importanti creditori
ipotecari di primo grado, nonché del depauperamento
del valore economico dell'Azienda e del valore
comunemente basso delle vendite fallimentari;
- questi fatti determinerebbero la perdita per l'IRFIS
anche di quella parte di patrimonio oggi
recuperabile nell'ipotesi di transazione;
- gli effetti delle problematiche passate non possono
essere oggi fatti ricadere sugli ex lavoratori, e
sulla cooperativa da essi costituita, i quali
peraltro hanno mantenuto in questi anni il valore
patrimoniale del bene, anche sotto il profilo
economico, corrispondendo un canone di affitto
annuale, promuovendo interventi e progetti di
miglioramento e garantendo l'occupazione;
- per tutto quanto sopra richiamato,la mancanza di un
accordo transattivo ed il conseguente fallimento
dell'Azienda agricola Costantina determineranno la
scomparsa di un bene storico, economico ed
ambientale e la perdita di oltre 200 posti di
lavoro,
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
a garantire il raggiungimento di un accordo tra
l'IRFIS ed il liquidatore sulla base dell'offerta di
acquisto formulata dalla Cooperativa agricola
Costantina, costituita da ex dipendenti al fine di:
a) salvaguardare i livelli occupazionali ed il
patrimonio agrumicolo dell'Azienda Costantina;
b) evitare il fallimento dell'Azienda e la conseguente
perdita dei fondi regionali oggi recuperabili
perseguendo la transazione. (135)
(2 luglio 2002)
FLERES - VILLARI - BARBAGALLO -
RAITI - SPAMPINATO - LIOTTA
Dispongo che le mozioni predette vengano demandate alla
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari perché se ne
determini la data di discussione.
Presidenza del presidente Lo Porto
SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE "NORME IN
MATERIA DI OPERE PUBBLICHE. DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI LAVORI
PUBBLICI, DI FORNITURA, DI SERVIZI E NEI SETTORI ESCLUSI." (nn.
294-119-268-290-306-313-339-353-369-388/A)
PRESIDENTE. Si passa al III punto dell'ordine del giorno:
Seguito della discussione del disegno di legge nn.
294-119-268-290-306-313-339-353-369-388/A "Norme in materia di
opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di
fornitura, di servizi e nei settori esclusi".
Presidenza del presidente Lo Porto
SULL'ORDINE DEI LAVORI
ACIERNO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ACIERNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stamattina è
stato consegnato un fascicolo di emendamenti firmati dal Governo
sul disegno di legge oggetto dei nostri lavori.
Vorrei segnalare alla Presidenza che un emendamento, accanto
alla parola "euro", non reca l'indicazione di alcuna cifra.
Sicuramente, ci sarà stato un problema di fotocopiatura del testo
ma, se così non fosse, credo che l' emendamento dovrebbe essere
espunto dal fascicolo e presentato solo quando l'intero testo
sarà completo perché in questa maniera non è valutabile né dalla
Commissione né dall'Aula.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente, ne preannuncio il ritiro.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa per dieci
minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 10.52, è ripresa alle ore 11.00.)
Presidenza del presidente Lo Porto
RIPRENDE IL SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DDL SUGLI APPALTI
PRESIDENTE. Si riprende l'esame del disegno di legge sugli
appalti. Ricordo che nella seduta di ieri era stato accantonato
l'articolo 1. Si passa all'articolo 2. Invito il deputato
segretario a darne lettura:
PAFFUMI, segretario:
"Art. 2.
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
1. Ad inizio del comma 2, dell'articolo 2, della legge n.
109 del 1994, dopo le parole 'si applicano' sono inserite le
parole 'qualunque sia la fonte di finanziamento'.
2. La lettera a), del comma 2, dell'articolo 2, della
legge n. 109 del 1994 è così sostituita: 'a) alle
amministrazioni dello Stato, all'Amministrazione regionale,
alle aziende ed agli enti pubblici da esse dipendenti e/o
comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali
territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e
consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e
comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi
di diritto pubblico'.
3. Alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 2, della
legge n. 109 del 1994, dopo le parole 'strettamente connesse
e funzionali all'esecuzione di opere comprese nella
disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158'
sono aggiunte le seguenti 'ed alle società di trasformazione
urbana di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267'.
4. Al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 2, della
legge 11 febbraio 1994 n. 109 le parole: 'Ai concessionari
di lavori pubblici ed' sono soppresse; dopo il secondo
periodo è inserito il seguente: 'Ai concessionari di
lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della
presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e
termini per concorrere, secondo quanto previsto dalla
direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993'.
5. Dopo il comma 3, dell'articolo 2 della legge n. 109 del
1994, e' inserito il seguente: '3-bis. Le disposizioni
della presente legge non si applicano agli interventi
eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi
connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o
conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma
dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di
quanto ad essi assimilabile; per le singole opere d'importo
superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono
tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di
gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993'.
6. Al comma 4, dell'articolo 2 della legge n. 109 del
1994, le parole: 'Le amministrazioni aggiudicatrici devono
prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di
appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei
lavori oggetto della concessione' sono sostituite dalle
seguenti: 'Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre
al concessionario di lavori pubblici, con espressa previsione
del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti
corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del
valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur
prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale
percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a
dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista,
del valore globale dei lavori oggetto della concessione che
essi intendono affidare a terzi'.
7. Al comma 5, dell'articolo 2, della legge n. 109 del
1994, le parole: 'inferiore a 5 milioni di Ecu' sono
sostituite dalle parole 'inferiore alla soglia comunitaria'.
8. Alla lettera a), del comma 6, dell'articolo 2, della
legge n. 109 del 1994, le parole 'dalle regioni, dalle
provincie autonome di Trento e di Bolzano' sono sostituite
dalle parole 'dalla Regione'."
PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti
emendamenti allegati:
- dal Governo: emendamento 2.2.1;
- dagli onorevoli Forgione e Ferro: emendamenti 2.1 e 2.2;
- dagli onorevoli De Benedictis e Oddo: emendamento 2.4;
- dall'onorevole Gurrieri: emendamenti 2.8, 2.3;
- dagli onorevoli Zago e Oddo: emendamenti 2.6 e 2.7;
- dagli onorevoli Giannopolo, De Benedictis, Oddo:
emendamento 2.5.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Sull'
articolo 2, con l'emendamento che ha presentato il Governo e che
è stato apprezzato favorevolmente buona parte degli emendamenti
decadono, addirittura alcuni - penso - saranno via via ritirati.
Pertanto, l'emendamento del Governo, tranne che non ci siano
posizioni diverse, risolverebbe ogni questione perchè si abrogano
i commi 3 e 6 dell'articolo.
Questa è la posizione che la Commissione ha in effetti
apprezzato, dando il suo parere favorevole anche ad un
emendamento - per correttezza devo dire accolto in parte - quello
dell'onorevole Forgione, che chiedeva l'abrogazione anche del
comma 4, mentre invece il Governo aveva già presentato
l'abrogazione dei commi 3 e 6 e non 3, 4 e 6. Quindi, con
l'approvazione dell'emendamento del Governo si potrebbe esitare,
con il ritiro degli altri emendamenti, l'articolo 2.
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNOPOLO. Signor Presidente, l'emendamento del Governo
recita 'sopprimere le parole i commi 3 e 6', con ciò si
intenderebbe quindi non la soppressione dei commi 3 e 6, bensì
delle parole ' i commi 3 e 6' da un altro emendamento. Pertanto,
sarebbe un subemendamento.
PRESIDENTE. No, si intende solamente sopprimere i commi 3 e 6.
GIANNOPOLO. Signor Presidente, mi permetto di insistere. C'è
scritto 'sopprimere le parole .... Allora, esplicitiamo che
intendiamo sopprimere i commi 3 e 6.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente, siccome c'è un errore di stampa, chiedo tre
minuti di sospensione.
PRESIDENTE. La seduta è sospesa.
(La seduta sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 11,09)
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente, gli emendamenti 2.2 e 2.2.1 vanno intesi nel
senso che uno è interdipendente dall'altro, quindi rimane
soppresso il comma 4 dell'articolo 2. La soppressione dei commi
3 e 6 era il subemendamento del Governo all'emendamento Forgione
e Ferro. Per cui, i due emendamenti vanno intesi nel senso che
la Commissione si è espressa favorevolmente per l'abolizione del
solo comma 4 dell'articolo 2.
PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del Governo, la prego, a
questo punto, di volere chiarire all'Aula i passaggi fondamentali
di questo emendamento al quale il Governo propone un
subemendamento, cosa che non si era capita all'inizio. In
pratica, il Governo vuole proporre un subemendamento
all'emendamento Forgione che chiede la soppressione dei commi 3,
4 e 6, salvando la soppressione del comma 4, mantenendo invece in
vita i commi 3 e 6. A questo punto devo porre in votazione
l'emendamento Forgione.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Chiedo di parlare per un chiarimento ulteriore.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
L'emendamento 2.2 a firma degli onorevoli Forgione e Ferro è
stato in Commissione apprezzato come subemendamento dal 2.2.1
"Sopprimere le parole 3 e 6", rispetto al testo dell' emendamento
2.2 che, quindi, va letto: "Il comma 4 è soppresso".
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.2.1 del
Governo. Il parere della Commissione?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E'approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 2.2, come modificato.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all' emendamento 2.1, a firma dell'onorevole
Forgione.
FORGIONE. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L' Assemblea ne prende atto. Si passa
all'emendamento 2.4, a firma degli onorevoli De Benedictis ed
Oddo. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento era stato
apprezzato in Commissione e si era dato parere favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 2.8, a firma dell'onorevole Gurrieri, è
ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 2.6 a firma degli onorevoli Zago ed
Oddo.
ODDO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa
all'emendamamento 2.5 a firma degli onorevoli Giannopolo, De
Benedictis ed Oddo, che è ritirato. L'Assemblea ne prende atto.
Gli emendamenti 2.7, a firma degli onorevoli Zago ed Oddo, e
2.3, a firma dell'onorevole Gurrieri, sono assorbiti.
Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente
emendamento 2.3.1: Al comma 6 dell'articolo 2 le parole
"contratto di concessione" sono sostituite da "bando di
concessione".
Non vi è stato il tempo di distribuirlo in Aula perchè è
stato appena formalizzato dal Governo.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente, è' un emendamento di pura correzione e di
chiarimento nel senso che, laddove si prevede 'contratto di
concessione', è forse più chiaro scrivere 'bando di concessione'
nel senso che dev'essere chiaro che la previsione sia inserita
fin dall'inizio e non in una ipotetica fase successiva ancorchè
'contratto di concessione' sostanzialmente è il bando, abbiamo
preferito chiarirlo ulteriormente.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
PAFFUMI, segretario:
"Art. 3
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e
Osservatorio regionale dei lavori pubblici
1. Il comma 17, dell'articolo 4, della legge n. 109 del
1994 è sostituito dal seguente:
'17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare
all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di
importo superiore a 500.000 euro, entro trenta giorni dalla
data del verbale di gara o di definizione della trattativa
privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il
contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti
invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo
dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e,
entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed
effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e
l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è
sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a 30.000 euro.
La sanzione è elevata fino a 60.000 euro se sono forniti dati
non veritieri non dipendenti da errori o errata
interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici di
importo compreso fra 200.000 e 500.000 euro, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori
o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei
lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche
con cadenza annuale.'
2. All'articolo 4, della legge n. 109 del 1994 sono
aggiunti i seguenti commi:
'19. Nel territorio della Regione l'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici opera nel rispetto delle
competenze statutarie della Regione e del suo ordinamento
regionale.
20. L'Assessore regionale per i lavori pubblici e'
autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici per l'assolvimento nel
territorio della Regione dei compiti e delle funzioni cui
l'organo è preposto.
21. L'Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione
della spesa pubblica di cui all'articolo 22 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni, è sezione regionale dell'Osservatorio nazionale
dei lavori pubblici e assume la denominazione di Osservatorio
regionale dei lavori pubblici.
22. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è
istituito presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
23. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è lo
strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento
di tutte le attività ed i compiti espressamente ad essa
attribuiti dalla presente legge. Al fine di massimizzare
l'efficienza e minimizzare l'onere di trasmissione dei dati
da parte delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 2, al
solo Osservatorio regionale dei lavori pubblici compete la
raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di
realizzazione dei lavori pubblici, in particolare alla fase
di programmazione, esperimento della gara di appalto,
affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Tutti i
soggetti istituzionali competenti a qualunque livello, anche
nazionale e comunitario, hanno l'obbligo di rapportarsi
esclusivamente all'Osservatorio regionale per la raccolta
delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici
che saranno necessari al soddisfacimento dei bisogni
legittimati.
24. L'Osservatorio regionale opera con strumentazioni
informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano
l'interscambio delle informazioni con gli altri osservatori
regionali ed i vari soggetti istituzionali, anche a livello
nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le
informazioni.
25. L'Osservatorio regionale opera anche avvalendosi del
supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni pubblici e
privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.
26. L'Osservatorio regionale svolge i seguenti compiti:
a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle
modalità di esecuzione ed i risultati degli appalti di lavori
e sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione
degli infortuni;
b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il
monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche eseguite nel
territorio regionale;
c) promuove attività di indirizzo e regolazione anche
cooperando con le altre regioni e i competenti organismi
statali;
d) promuove attività dirette alla formazione e alla
qualificazione del personale delle amministrazioni appaltanti
preposto alle attività di cui alla presente legge, con
particolare riferimento alla sicurezza, realizza studi e
ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde
documentazione tecnica e dati;
e) definisce ed aggiorna la documentazione tecnica quale
strumento di supporto alle attività delle amministrazioni
appaltanti, con particolare riferimento a schemi di bandi di
gara, capitolati d'appalto, contratti, linee guida e
quant'altro necessario ai fini della semplificazione e della
standardizzazione delle procedure per l'affidamento e la
gestione degli appalti;
f) determina annualmente l'elenco regionale dei prezzi per
le opere pubbliche a cui si deve fare riferimento per la
formazione e l'aggiornamento degli elenchi prezzi negli
appalti;
g) assicura le attività necessarie per il funzionamento
del sito informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei
bandi di gara;
h) espleta attività finalizzate agli approfondimenti ed
all'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di
lavori pubblici;
i) cura la pubblicazione informatica del Notiziario
regionale sugli appalti e le concessioni di lavori pubblici
per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle
notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia,
alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle
problematiche procedurali presentatesi;
j) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con
procedure statistiche e li rende disponibili su reti
informatiche condivise dagli enti locali.
27. I proventi dell'attività sanzionatoria dell'Autorità,
effettuata nel territorio della Regione, affluiscono in
entrata nel bilancio della Regione in apposito capitolo da
istituirsi nella rubrica Dipartimento regionale lavori
pubblici.'
28. Per le finalità del presente articolo è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di
euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in
termini di cassa.
29. All'onere di cui al comma 28 si provvede in termini di
competenza con parte delle disponibiltà dell'U.P.B. 4.2.1.5.2
(capitolo 215704 - codice 1001)ed in termini di cassa con
parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo
215711).
30. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è
valutata in 56 migliaia di euro cui si provvede con parte
delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704)."
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, questo articolo mira a definire le strutture che
esprimono i pareri tecnici sui progetti. La formulazione prevista
nel disegno di legge era esclusivamente quella di una struttura
provinciale, che esprimeva presso il Genio civile questi pareri.
Devo dire che, poi, con l'apprezzamento fatto in Commissione
di alcuni emendamenti, il Governo ha presentato una riscrittura
dell' articolo, individuando due strutture che, in funzione degli
importi dei progetti, sono obbligate ad esprimere parere tecnico
su questi progetti.
GIANNOPOLO. Ma questo è all'articolo 5, non all'articolo 3.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Mi scusi,
Presidente, mi sono confuso. Su questo articolo il Governo non ha
effettivamente proposto modifiche.
Ci sono degli emendamenti che sono stati apprezzati
positivamente dalla Commissione, poi li indicheremo, il 3.5, in
particolare, e devo dire c'è, poi, un emendamento del Governo, il
3.11, che effettivamente amplia le competenze dell'Osservatorio
e, a questo punto, nella riscrittura si terrà conto anche di un
mio emendamento su cui, certamente, bisognerà poi fare le giuste
valutazioni, Infatti, avendo nella riscrittura aggiunto ulteriori
competenze all'Osservatorio, questa struttura, forse, merita una
valutazione da parte del Governo, in quanto, avendo avuto dei
compiti tecnici, dobbiamo fare delle valutazioni per avere
contezza sino a che punto resti l'Osservatorio nella struttura in
cui si trova o, altrimenti, valutare l'emendamento 3.10.
Diciamo che con l'apprezzamento di un emendamento, quello
del Governo, che aggiunge il punto k) alle competenze
dell'Osservatorio, è condivisa in toto la formulazione.
Aggiungo di più: in questa formulazione è chiaro che si
stabilisce che l'Autorità di vigilanza nazionale assume un ruolo
nella Regione siciliana, ferma restando una convenzione che
l'Assessore è autorizzato, per legge, a stipulare con l'autorità
di vigilanza. Mentre, invece, la formulazione dell'Osservatorio
è, come già detto prima, formalizzata già nell'articolato con
un'aggiunta al comma k). Questo punto però deve essere chiarito
perchè, in effetti, oggi, con i poteri che diamo
all'Osservatorio, con l'approvazione di questi commi, esso
diventa una struttura anche tecnica, in quanto appunto gli
abbiamo conferito anche il potere di valutare l'elenco prezzi
della Regione.
CAPODICASA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPODICASA. Signor Presidente, onorevole Assessore, dalla
relazione testè svolta dal Presidente della Commissione evinco
che non c'è ancora chiarezza di idee su come definire la norma
relativa all'istituzione dell'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici e l'Osservatorio regionale.
Da un lato, mi pare che l'onorevole Beninati si sia lasciato
aperte più strade su come chiudere la formulazione del testo,
dall'altro, ha chiaramente detto che l'articolo 3 va sottoposto a
riscrittura da parte del Governo. Allora se c'é l'intenzione
del Governo di riscrivere il testo per ricomprendere alcuni
suggerimenti che sono già contenuti tra gli emendamenti, ai quali
se ne possono aggiungere anche altri, e qualcuno lo aggiungerò
adesso io, si potrebbe accantonare, perché questo è un articolo
complesso. Ma se vogliamo procedere dobbiamo capire in che
direzione andiamo.
Allora in Sicilia con la legge finanziaria del 1997 della
Regione, abbiamo istituito l'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici, che aveva ed ha compiti di semplice monitoraggio dei
lavori pubblici eseguiti sul territorio della Regione siciliana.
Questo ufficio è stato indicato come ufficio speciale alle
dirette dipendenze del Presidente della Regione, quindi
conferendo a questo organo una particolare funzione e anche
collocazione istituzionale. A quell'epoca non era ancora entrata
in vigore in Sicilia la legge numero 109, ragione per cui si
trattava di un organo sganciato da una disciplina nazionale e da
compiti che, invece, la legge numero 109 attribuisce all'autorità
per la vigilanza.
Nel momento in cui procediamo al recepimento della legge
numero 109 con modifiche e discutiamo di questo organismo,
dobbiamo sapere a regime cosa vogliamo farne. Allora, il testo si
discosta dal testo nazionale in punti non secondari, ma piuttosto
significativi.
In primo luogo, per esempio, gli viene attribuito il compito
di vigilanza e di controllo che invece l'autorità, appunto, per
la vigilanza, contenuta nella legge numero 109, ha; il testo
nazionale, per esempio, laddove definisce i compiti
dell'autorità, prevede al quarto comma, lettera a), che
l'autorità vigila affinché sia assicurata l'economicità di
esecuzione dei lavori pubblici - non è poca cosa dal punto di
vista dei compiti -; vigila sull'osservanza della disciplina
legislativa regolamentare in materia, verificando, anche con
indagini campionarie, la regolarità delle procedure di
affidamento dei lavori pubblici; accerta che dall'esecuzione dei
lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
segnala al Governo e al Parlamento con apposita comunicazione,
eccetera. Già basta leggere le prime tre lettere dell'articolo 3
per capire quali sono i compiti che vengono attribuiti a questo
organo. Pertanto, noi stiamo mettendo in piedi un organo
fortemente depotenziato nelle funzioni rispetto a quello
nazionale.
Considerando la natura del territorio della Regione
siciliana, abbiamo bisogno di controlli più penetranti; invece
noi li andiamo a depotenziare. Purtroppo è così, Assessore,
perché se lei legge l'articolo 3, al comma 26, sono indicati
espressamente i compiti dell'Osservatorio. Si dice che rileva e
raccoglie informazioni e dati statistici; attiva, gestisce ed
aggiorna una banca dati; promuove attività di indirizzo;
promuove attività diretta alla formazione e alla qualificazione
del personale; definisce ed aggiorna la documentazione tecnica;
determina annualmente l'elenco regionale dei prezzi per le opere
pubbliche; assicura le attività necessarie per il funzionamento
del sito informatico, espleta attività finalizzata agli
approfondimenti, all'uniformità degli indirizzi interpretativi in
materia di lavori pubblici, cura la pubblicazione informatica;
onorevole Assessore, è tutt'altra cosa rispetto a " vigila
affinchè sia assicurata l'economicità...
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
L'autorità per la vigilanza è recepita in Sicilia quella
nazionale; noi stiamo modificando...
CAPODICASA. No, io contesto, onorevole Assessore, il fatto che
noi, come Regione siciliana, in virtù dell'articolo 14 dello
Statuto che attribuisce in materia di lavori pubblici alla nostra
Regione competenza esclusiva, costituiamo un organo che mettiamo
alle dirette dipendenze dell'organo nazionale come sezione
dell'organo nazionale.
Allora, noi dobbiamo - a mio giudizio - costituire o
trasformare l'Osservatorio attuale in organo di vigilanza e
attribuirgli i compiti che ha l'organo nazionale, perchè in
tal modo preserviamo la nostra autonomia in questa materia, ma
conserviamo le stesse funzioni, le stesse attribuzioni.
Con l'Osservatorio nazionale si definisce con apposita
convenzione che io vorrei ricordare che da Presidente della
Regione ho già sottoscritto con l'onorevole Garro o Garri (adesso
non ricordo bene il nome) che è l'autorità che presiede l'organo
di vigilanza per formulare, nei modi come la legislazione oggi
consente, le normative per una collaborazione che, in questo
caso, aveva soltanto un contenuto relativo al monitoraggio dei
dati. Non si capisce perchè noi introduciamo questo comma 26,
considerato che poi nella norma nazionale, se la recepiamo sic et
simpliciter, non abbiamo bisogno di definirne i compiti perchè
sono già definiti, a meno che non dobbiamo specificare qualcosa
di secondario perchè la parte importante è già definita.
Ma io contesto questa gerarchia perchè costituiamo un organo
sottordinato a un organo nazionale in una materia di esclusiva
competenza della Regione. Si discute tanto di federalismo e noi
cediamo poteri della Regione che, invece, sono di nostra espressa
competenza.
Quindi, onorevole Assessore, poichè credo che non ci possa
essere divergenza di vedute su questo argomento tra noi perchè
tutti siamo per preservare le nostre prerogative, ma nello stesso
tempo per effettuare controlli efficaci, la mia proposta è di
accantonarlo momentaneamente e, dal momento che è già intenzione
della maggioranza e del Governo di riscriverlo, lo si riscriva
con contenuti che siano più rispettosi delle prerogative
statutarie. Dopodichè, per inciso, vorrei dire che non si capisce
perchè noi dovremmo dare i trenta giorni alle stazioni appaltanti
per comunicare i dati dal momento che ad oggi, su scala
nazionale, sono quindici giorni e in Sicilia sono 15 giorni e
fino a questo momento ha tutto funzionato alla perfezione. Nulla
da obiettare al trasferimento dell'ufficio alle dirette del
Presidente, all'Assessore ai lavori pubblici purchè però,
considerata la valenza dell'organo, gli si attribuisca un posto
che non sia quello di sottordinarlo.
Quindi, se il Governo è d'accordo, propenderei per una
riformulazione.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente, non ho assolutamente problemi
nell'accettare la proposta di accantonamento formulata
dall'onorevole Capodicasa. Pur tuttavia, volevo solo precisare
che - è una valutazione che magari faremo in altra sede - è
richiamato che nel territorio della Regione l'autorità opera nel
rispetto delle competenze statutarie e la creazione
dell'Osservatorio era semplicemente la creazione della sezione
regionale che è già prevista nell'ordinamento. Comunque,
sono favorevole alla proposta di accantonamento dell'articolo 3 e
dei relativi emendamenti.
PRESIDENTE. L'articolo 3 con i relativi emendamenti è
accantonato.
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
"Art. 4.
Responsabile del procedimento
1. Il comma 5, dell'articolo 7, della legge n. 109 del
1994 è sostituito dal seguente:
'5. Il responsabile del procedimento deve essere un
tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1
presenti carenze accertate o non consenta il reperimento
delle adeguate competenze professionali in relazione alle
caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal
dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del
programma, l'incarico di responsabile del procedimento ovvero
i compiti di supporto al responsabile del procedimento
possono essere affidati, con incarico fiduciario, ai soggetti
di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g)
aventi le necessarie competenze specifiche di carattere
tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo
e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura
professionale.'
2. Dopo il comma 6, dell'articolo 7, della legge n. 109
del 1994 è introdotto seguente comma:
' 7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla
conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti
privi della competenza ad esprimerne definitivamente la
volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione
procedente il proprio motivato dissenso entro dieci giorni
dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento
della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora
queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da
quelle originariamente previste'."
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 4 è un articolo che
mette in moto un nuovo meccanismo per la Regione: la figura del
responsabile del procedimento; infatti, è l'applicazione
dell'articolo 7 della legge 'Merloni'.
A questo articolo è stato presentato dal Governo un
emendamento che abroga il comma 1, che è stato oggetto di qualche
perplessità, come si evince dagli emendamenti presentati da altri
colleghi.
L'abrogazione del comma 1, in effetti, lascia i contenuti e
tutte le specifiche competenze del responsabile del procedimento,
così come la legge 'Merloni' prevede, quindi la norma non viene
alterata totalmente.
PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti
emendamenti allegati:
- dal Governo: emendamento 4.15;
- dall'onorevole Forgione: emendamento 4.1;
- dagli onorevoli Raiti e Morinello: emendamento 4.13;
- dall'onorevole Gurrieri: emendamenti 4.10, 4.11 e 4.12;
- dall'onorevole Lo Giudice: emendamenti 4.8, 4.9 e 4.14;
- dagli onorevoli Zago e Oddo: emendamento 4.7;
- dagli onorevoli Formica e Incardona: emendamenti 4.2, 4.4,
4.3;
- dagli onorevoli De Benedictis e Oddo: emendamenti 4.6 e 4.5.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, preannuncio che formalizzerò un
emendamento che può essere d'aiuto anche su alcuni punti e sulla
formulazione del responsabile del procedimento di modo che si
possa - fermo restando di darlo all'interno - avere anche la
possibilità di darlo all'interno di altre amministrazioni. Ma se
ci sono delle amministrazioni che hanno difficoltà a portare
avanti l'incarico di responsabile del procedimento, se necessita,
si possono avvalere sempre di funzionari interni alle
amministrazioni. Quindi è una facoltà, non è un obbligo.
PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 4.9, dell'onorevole Lo
Giudice.
LO GIUDICE. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa agli emendamenti 4.15 del Governo e 4.14
dell'onorevole Lo Giudice, aventi identico contenuto.Li pongo
congiuntamente in votazione.
Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(Sono approvati)
Gli emendamenti 4.5, 4.4, 4.3, 4.12, 4.1, 4.13, 4.10, 4.11 e
4.8 sono pertanto assorbiti.
Si passa all'emendamento 4.7, a firma degli onorevoli Zago e
Oddo.
ODDO. Anche a nome dell'onorevole Zago, dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 4.2, a firma degli onorevoli
Formica e Incardona.
FORMICA. Anche a nome dell'onorevole Incardona, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 4.6, a firma degli onorevoli Oddo e
De Benedictis. Comunico che sono stati presentati dal Governo
gli emendamenti 4.6.1 e 4.6.1 R allegati.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento presentato dal
Governo, in effetti, si collega a quello presentato all'articolo
5. Noi stiamo parlando dell'emendamento 4.6, che la Commissione
ha apprezzato favorevolmente, e quindi questo emendamento deve
essere presentato all'articolo 4 e poi trasferito anche
all'articolo 5 sia per la conferenza speciale, che per la
Commissione.
PRESIDENTE. Onorevole Beninati, si spieghi meglio: se
l'emendamento è presentato all'articolo 4 non può essere
trasferito all'articolo 5 A parte che non comprendo quale
differenza possa esserci
BENINATI. Presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, c'è una differenza: l'emendamento 4.6 norma la
conferenza dei servizi, pertanto il responsabile del
procedimento, se manca questo comma, non ha la conferenza dei
servizi normata; poichè nell'articolo 5 si parla nuovamente di
conferenza dei servizi, se lo togliamo...
PRESIDENTE. Allora, lei propone di trasferire l'emendamento
all'articolo 5...
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. ...e
mantenerlo pure qui.
PRESIDENTE. Francamente non comprendo
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente, vi sono vari articoli in cui si ricorre allo
strumento della conferenza dei servizi. L'emendamento 4.6 detta
alcune particolari norme per l'espletamento della stessa ed è
opportuno, quindi, che esso rimanga dove si trova e cioè
all'articolo 4, come comma 2, ma venga poi successivamente
richiamato...
FORGIONE. Se ne potrebbe presentare un altro identico
all'articolo 5
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici. Stavo
spiegando il senso dell'intervento dell'onorevole Beninati e
quello dell'emendamento del Governo.
PRESIDENTE. Onorevole Assessore, siamo d'accordo però possiamo
solamente accettare che all'articolo 5 si formuli un richiamo al
comma dell'articolo 4, ma ripetere il testo è impossibile.
Pongo, pertanto, in votazione l'emendamento 4.6 con riserva
di citarlo nel corso dell'articolo 5.
ACIERNO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ACIERNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, soltanto per
l'economia dei lavori di quest'Aula. Sarebbe opportuno che gli
uffici dell'Assemblea, quando ricevono il testo di un
emendamento, anziché limitarsi a fotocopiarlo e a distribuirlo
all'Aula, ne leggessero il contenuto. L'emendamento così come
formulato non può essere assolutamente posto in votazione;
perché un emendamento in cui si dice: "l'intero comma è
trasferito al successivo articolo 5 comma 1 ed inserito dopo il
capoverso 10", stiamo scherzando o stiamo dicendo sul serio?
Questo diventa un testo di legge
CINTOLA. In Commissione cosa avete fatto?
ACIERNO. No, questo emendamento è stato presentato oggi in
Aula. La Commissione ne sta prendendo visione soltanto in questo
momento
PRESIDENTE. Onorevole Acierno, il Governo ha accettato questa
obiezione prima ancora che lei parlasse. Il Governo ha accettato
la modifica: si pone in votazione l'emendamento 4.6 con riserva
di citarlo nel corso dell'articolo 5.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente, chiedo una breve sospensione della seduta.
PRESIDENTE. La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 11.45, è ripresa alle ore 11.52)
La seduta è ripresa.
L'emendamento 4.6.R 1 del Governo è ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
Comunico che è stato presentato dal Governo il
subemendamento 4.6.R all'emendamento 4.6, allegato.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 4.6, come modificato.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che è stato presentato dalla Commissione
l'emendamento 4.16, allegato.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, ritengo che stiamo lavorando con molta attenzione. Mi
rendo conto delle difficoltà, però noi abbiamo approvato, in
questo momento, l'emendamento del Governo che riscriveva la parte
iniziale dell'emendamento dell'onorevole De Benedictis.
PRESIDENTE. Ho precisato, però, che si è trattato di votare un
subemendamento che comprendeva l'intero comma nella stesura
dell'emendamento De Benedictis. Si potrebbe ripetere la
votazione, ma lo avevo precisato.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Mi scusi,
Presidente. Detto questo, l'emendamento presentato dalla
Commissione dà la facoltà di conferire l'incarico di responsabile
del procedimento sempre all'interno dell'amministrazione. Se,
però, si verificano alcuni casi per cui all'interno
dell'amministrazione non è possibile, per motivi di diversa
natura perchè ci sono sovraccarichi di incarichi di responsabili
del procedimento, che vi siano difficoltà anche per i piccoli
comuni delle qualifiche adatte a fare questo ruolo, l'emendamento
prevede che il comune può rivolgersi a tecnici di altri comuni.
Quindi, sempre all'interno, ma certamente non darlo all'esterno
che, è stato tolto allorquando il comma 1 dell'articolo 4 è stato
soppresso.
PRESIDENTE. Allora si tratta dell'emendamento aggiuntivo non
precluso dalle votazioni precedenti.
FORGIONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FORGIONE. Signor Presidente, intervengo soltanto per un
problema procedurale. Ritengo che abbiamo bisogno di rispetto
delle regole; non pongo un problema di merito del lavoro che ha
fatto la Commissione, pongo invece il problema del rispetto dei
regolamenti, i quali devono essere rispettati sempre. E pertanto
le pongo il seguente quesito, signor Presidente.
A questo punto del nostro lavoro, gli emendamenti in Aula
possono essere presentati anche dalla Commissione o solo dal
Governo? Io ritengo solo dal Governo, ma chiedo che su questo si
pronunci la Presidenza. Personalmente non pongo ostacoli al fatto
che la Commissione, se c'è l'accordo, chieda al Governo di
presentare un emendamento, però la forma va rispettata. Desidero
una risposta su questo, dopo di che chiedo che si proceda come da
Regolamento.
PRESIDENTE. Onorevole Forgione, c'è un'equiparazione tra i
diritti del Governo e quelli della Commissione nel procedimento
per l'approvazione degli emendamenti; non è testualmente
previsto, ma il diritto del Governo di emendare è uguale a quello
della Commissione. Altra cosa è se invece muovo un invito a
procedere speditamente, non perché l'argomento non sia degno di
approfondimento, ma perché si proceda con il massimo di
funzionalità.
ZAGO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZAGO. Non sul piano procedurale, Presidente, ma nel merito
dell'emendamento proposto dal presidente Beninati. Da quanto ho
capito, mi lascia un po' perplesso. Comprendo, infatti, che in
mancanza o in presenza di difficoltà in un comune si faccia
riferimento a professionisti esterni al Comune stesso, ma
rivolgersi invece a tecnici di altri Comuni mi lascia perplesso,
anzi non mi convince: sono contrario. Lo voglio dire perché in
questo modo andiamo ad istituire tre livelli: il comune, il
professionista esterno, oppure l'amministrativo o l'impiegato di
un altro comune. Allora, gli istituti sono due: o rimaniamo
all'interno del comune, quello oggetto dell'appalto oppure un
comune vicino; oppure lasciamo perdere il comune e andiamo al
professionista esterno. Ma il rivolgersi ad altre
amministrazioni pubbliche non mi convince, a parte il fatto che
poi si dovrebbe capire come si regolerebbe il rapporto, come la
sottrazione di tempo verrebbe, non dico remunerata, ma
giustificata. Per queste ragioni lascerei le cose così come sono
previste, non allargherei questa possibilità a professionisti di
altri comuni.
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNOPOLO. Desidero invitare il Presidente della Commissione
a ritirare l'emendamento. Così com'è stato formulato - anche se
ancora non abbiamo avuto la possibilità di leggerlo -, ma da
quello che ho capito, si direbbe che laddove c'è carenza di
professionalità all'interno di un ente, si può ricorrere a
professionalità di un altro ente. In linea di principio, questo
non è impedito dalla normativa sulle autonomie locali, mi
riferisco alla legge 267 che regola i rapporti anche tra gli enti
locali, in questo caso, attraverso la costituzione delle
cosiddette "unioni comunali", per esempio, o si può anche adire
alla provincia perchè ciò è previsto da una legge finanziaria
(adesso non ricordo di quale anno). Mi limiterei a questa
fattispecie.
In caso contrario, potrebbe anche darsi una interpretazione
un po' maliziosa, non dell'emendamento, ma un'eventuale
applicazione maliziosa della norma da parte di chi è chiamato ad
applicarla, nel senso che se la responsabilità di un procedimento
amministrativo non la si volesse affidare ad un funzionario, si
potrebbe ricorrere ad un altro funzionario più congeniale a chi
decide. Lascerei le cose così come sono previste dalla legge
nazionale, laddove il comma 5 dell'articolo 7 della legge 109 -
che in questo caso noi recepiremmo -, avendo abolito il comma 1
dell'articolo 4, recita che, qualora l'organico dei soggetti di
cui al comma 1 presenti carenze, si può ricorrere a
professionisti esterni solo per il supporto al tecnico incaricato
all'interno dell'ente. Se quest'ultimo non c'è, secondo me, lo
strumento esiste ed è quello dell'unione, tant'è che in questa
fase molti comuni stanno dando vita alle unioni comunali e stanno
mettendo in gestione associata anche i servizi tecnici.
Quindi, lo strumento già esiste ed io non introdurrei una
ulteriore normativa che potrebbe essere deviante rispetto a ciò
che già era stato precedentemente stabilito con altre leggi.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, non è che sia innamorato dei miei
emendamenti, ma questo voleva servire esclusivamente per essere
chiari perchè, è vero quello che dice l'onorevole Giannopolo, ma
è anche vero che le figure dei consulenti di un responsabile del
procedimento che questi deve nominare, sempre perchè è ovvio che
questo emendamento mira essenzialmente a quei comuni piccoli che
abbiano delle difficoltà per carenze, così come previsto dalla
legge Merloni, e che effettivamente anche munendosi di consulenti
il problema rimarrebbe, mentre in altri comuni si potrebbero
avvalere - non si tratta infatti di un obbligo, ma l'emendamento
parla di componenti di responsabile del procedimento - di tecnici
di altre amministrazioni di cui al comma 1 nello stesso caso,
continua a recitare la legge. Pertanto, è una facoltà, non è un
obbligo. Poi, l'amministrazione, se ha la volontà - oltretutto è
il dirigente, non viene neanche intaccata questa figura, è sempre
il dirigente che decide - in ogni caso può avvalersi di un altro
tecnico dell'amministrazione stessa o di altra amministrazione.
Quindi era una facoltà, perchè può avvenire, onorevole
Giannopolo, che vi siano dei comuni piccoli con figure di
responsabile di procedimento non sufficientemente preparati che,
anche dotandosi di consulenti, abbiano difficoltà a portare
avanti un progetto complesso, mentre in un comune accanto può
esservi un professionista - che è un tecnico di questo comune -
più preparato. Non vedo perchè non ci si possa avvalere se
l'amministrazione lo crede. E' solo questo. Non vi è un obbligo,
non vi è nessun obbligo.
Questo, onorevoli colleghi, serviva per chiarire...
PRESIDENTE. Onorevole Beninati, a questo punto devo farle
osservare che la discussione rischia di impantanarsi in una
forzatura regolamentare della quale io avverto il bisogno di
chiarire i contenuti.
L'onorevole Forgione ha sollevato un problema al quale ho
dato una risposta precisa. A questo punto, poichè si insiste su
una procedura che si presta ad interpretazioni controverse,
desidero sapere se il suo emendamento è della Commissione o
personale.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, questo tema era stato discusso.
PRESIDENTE. E' personale o della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. E'
personale e della Commissione.
PRESIDENTE. Onorevole Beninati, posso accettarlo solamente
se è della Commissione. Se è suo personale, la avverto che, da
questo momento in poi, non posso più accettarli.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, l'ho già detto nella mia premessa: questo voleva
servire per semplificare delle situazioni. Siccome questo sembra
che l'Aula non l'apprezzi, lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro
dell'emendamento 4.16.
Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5. Ne dò lettura:
'Art. 5.
Conferenza speciale dei servizi per i lavori pubblici di
importo complessivo superiore alla soglia comunitaria. Pareri
tecnico-amministrativi
1. Dopo l'articolo 7 della legge n. 109 del 1994, sono
aggiunti i seguenti articoli:
'Articolo 7 bis
Conferenza speciale dei servizi per i lavori pubblici
1. Al fine dell'esecuzione di lavori pubblici di importo
complessivo superiore alla soglia comunitaria, l'ingegnere
capo del Genio civile della provincia in cui ricade l'opera o
la parte principale di essa, convoca, sulla base del progetto
definitivo o esecutivo delle opere inviato dal responsabile
del procedimento, la Conferenza speciale dei servizi, con le
modalità di cui all'articolo 7.
2. La Conferenza speciale dei servizi acquisisce tutte le
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze,
nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione dei lavori e, pertanto, il relativo parere
sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o
parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici
o collegiali ed uffici regionali in materia di opere
pubbliche.
3. Il parere favorevole della Conferenza costituisce
approvazione, in linea tecnica ed amministrativa, del
progetto di cui al comma 1.
4. Ai lavori della Conferenza speciale dei servizi
partecipano:
a) l'ingegnere capo del Genio civile, in qualità di
presidente;
b) il responsabile del procedimento in qualità di
relatore;
c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o
privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza,
in qualità di componenti;
d) un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
5. Le funzioni di segretario della Conferenza sono svolte
da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
6. L'ingegnere capo del Genio civile competente per
territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi
di non più di cinque consulenti tecnico-giuridici scelti tra
liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti
universitari.
7. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori
pubblici sono determinate le modalità per le spese generali
per il funzionamento, per i partecipanti ed i consulenti
della Conferenza speciale.
8. Ai lavori della Conferenza partecipano, altresì, per
l'acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di
enti e/o società private proprietari di immobili e/o di
infrastrutture interessate dalla realizzazione degli
interventi previsti in progetto.
9. Per le finalità del presente articolo è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di
euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in
termini di cassa.
10. All'onere di cui al comma 9 si provvede in termini di
competenza con parte delle disponibilità dell'U.P.B.
4.2.1.5.2 (capitolo 215704 - codice 1001) ed in termini di
cassa con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1
(capitolo 215711).
11. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è
valutata in 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte
delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2. (capitolo 215704).'.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo
l'accantonamento dell'articolo 5.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Favorevole.
PRESIDENTE. L'articolo 5 è accantonato.
Si passa all'articolo 6. Ne dò lettura:
'Art. 6
Qualificazione
1. Al comma 11 quinquies, dell'articolo 8, della legge n.
109 del 1994 le parole 'inferiore a 150.000 Ecu' sono
sostituite con le parole 'pari o inferiore a 150.000 euro' ed
è aggiunto il seguente periodo: 'I predetti lavori possono
essere affidati anche alle imprese in possesso della sola
iscrizione alla camera di commercio da almeno due anni alla
data del bando di gara o della lettera di invito o
dell'affidamento diretto dei lavori'.'
Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:
- dall'onorevole Incardona: emendamento 6.8;
- dagli onorevoli Zago e Oddo: emendamenti 6.3 e 6.5;
- dagli onorevoli Giannopolo, De Benedictis e Oddo:
emendamento 6.4;
- dall'onorevole Acierno: emendamento 6.1;
- dagli onorevoli Cracolici e Oddo: emendamento 6.6;
- dall'onorevole Gurrieri: emendamenti 6.7 e 40.5.
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNOPOLO. Signor Presidente, vi è stata in Commissione
un'approfondita discussione e si è raggiunto un accordo tra il
Governo e l'intera Commissione, fra l'altro è un tema su cui il
Presidente della Commissione aveva svolto un approfondimento
molto dettagliato. Si è detto che l'emendamento 6.4, che
sostituisce l'intero articolo, può essere considerato conducente
e, quindi, da approvare e, tuttavia, all'emendamento 6.4, su cui
la Commissione ha espresso parere favorevole, mancherebbe il
subemendamento che porta da un anno a due anni l'iscrizione da
parte delle imprese artigianali. Quindi, inviterei il Governo o
la Commissione, così come si era convenuto, di sostituire un anno
con due anni. Almeno questo era l'intendimento.
ACIERNO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ACIERNO. Signor Presidente, l' articolo 6, anche se nella sua
formulazione è formato da pochissime righe, è un articolo
importante di questa legge. Qui si parla della qualificazione
dell'impresa. Siccome il dibattito politico che si è acceso sulla
legge sugli appalti ha trattato di tutto e di più, sembrava che
il Parlamento siciliano non stesse legiferando per dare alla
Sicilia una nuova legge sui lavori pubblici ma che, per la prima
volta nella sua storia, stesse lavorando su un nuovo testo del
Codice penale. Sembrava che fossimo noi destinatari di un compito
che non ci è dato e, cioè, quello di salvaguardare
dall'infiltrazione mafiosa la Sicilia.
Noi abbiamo il dovere morale e politico di fare in modo che
tutte le leggi che escono da quest' Aula tendano ad evitare che
la criminalità organizzata possa fare propria una legge per i
suoi loschi profitti.
La qualificazione dell'impresa diventa il punto fondamentale
di questa legge: non c'è licitazione privata, non c'è
appalto-concorso, non c'è collaudo, non c'è progettista, non c'è
niente che possa aiutare questa terra, dal punto di vista della
salvaguardia dell'infiltrazione mafiosa negli appalti, che non
parta dalla qualificazione dell'impresa.
Il vero nodo é questo; il vero nodo é se l'impresa
siciliana che vogliamo salvaguardare... E apro una
parentesi: salvaguardare certamente l'impresa seria siciliana, e
ce ne sono, per fortuna, tantissime. Ma sappiamo bene - la
cronaca giudiziaria degli ultimi 50 anni, forse anche più di 50
anni, ce lo ha insegnato - che c'é anche un'impresa parallela
all'impresa sana, un'impresa che favorisce le lobbies degli
appalti, un'impresa che esiste solo virtualmente e serve solo a
creare maggiori o minori ribassi, a secondo se la legge in atto é
una legge che aiuta ad aggiudicare le gare col risparmio per
l'amministrazione pubblica o con un maggiore profitto da parte
dell'impresa. Ricordo il dibattito degli ultimi mesi, aperto dal
Procuratore della Repubblica di Palermo che diceva, lanciando
l'allarme, che in Sicilia i ribassi erano ridicoli; ma i ribassi
erano ridicoli rispetto all'ultima legge vigente che, quando é
uscita da questo Parlamento, era la migliore legge per fare la
lotta alla mafia sul tema degli appalti.
CAPODICASA. L'abbiamo peggiorata.
ACIERNO. Sì, ma é sempre stata modificata da quest'Aula e
sicuramente sempre con l'intento di salvaguardare in prima
istanza la lotta alla criminalità organizzata. La mia
sensazione, e per questo annuncio il mio voto di astensione su
questo articolo, é che noi ancora una volta abbiamo privilegiato
l'antimafia parolaia, pensando che, eliminando questo o quest'
altro, noi sconfiggeremo la mafia - io me lo auguro, non ci credo
ma me lo auguro - e abbiamo dimenticato che potevamo oggi
cominciare una volta e per tutte a qualificare l'impresa
siciliana. Abbiamo fallito un obiettivo, per cui annuncio il mio
voto di astensione sull'articolo 6.
FERRO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei solo
porre una questione di riflessione e di attenzione sull'articolo
che stiamo discutendo, non tanto sulle considerazioni che faceva
poc'anzi l'onorevole Acierno, ma sulla necessità, perché il
titolo dell'articolo, vorrei ricordare, é qualificazione, che ci
possa essere una riflessione da parte del Governo sulla necessità
di avere garantito appunto la qualità dei lavori che vengono poi
realizzati.
E mi permetto di dire che penso, quando parlo di lavori,
come in questo caso, ai restauri, alla manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela, alle superfici decorate, insomma a
tutti quei beni archeologici che richiedono una qualità di
impresa che garantisca la buona esecuzione dei lavori. Allora, se
fosse possibile in qualche modo, e se il Governo conviene su
questa mia opinione, provare a riscrivere il testo catalogando
sostanzialmente quei lavori in cui non é possibile avere
soltanto l'iscrizione alla Camera di Commercio. Credo che questo
ci garantirebbe certamente una qualità dei lavori migliore. Lo
dico come riflessione, perché questa é la cosa credo che più ci
deve far riflettere da questo punto di vista, perché non vorrei
che poi, appunto, la non professionalità delle imprese possa
produrre danni ben più gravi rispetto a quelli che noi
immaginiamo.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
Parlamento é certamente il luogo dove la parola é l'arte
prevalente dell'agire politico, però spesso le parole vengono
usate senza cognizione delle cose che si dicono, o rispetto ai
fatti che stiamo producendo. Ho ascoltato l'intervento
dell'onorevole Acierno e, visto che leggevo l'articolo ed anche
gli emendamenti, non ho capito il senso del suo intervento. Il
fatto che vi sia la qualificazione prevista dalla legge numero
109 credo costituisca un elemento di merito, oltretutto di
migliore selezione per lo stesso mondo imprenditoriale, il quale
non solo gode del sistema della qualificazione per accedere alla
possibilità di partecipare alle gare, ma con il sistema delle SOA
vive anche un processo di trasparenza nel rapporto tra capacità
aziendale, bilanci aziendali, solidità dell'impresa e rapporto
con la pubblica Amministrazione che fa, mi auguro, sperare e
determinare la condizione per cui gli appalti che si aggiudicano
in Sicilia con imprese qualificate possa essere motivo e ragione
di ritenere che gran parte delle opere pubbliche che si
appalteranno saranno realizzate dalle imprese e non
abbandoneranno i lavori in corso d'opera.
Tale aggiunta, contenuta al comma 11 quinquies dell'articolo
8 della legge numero 109, sostanzialmente amplia la platea di una
parte dell'imprenditoria, in particolare del mondo artigiano.
Voglio ricordare all'onorevole Acierno, ma anche a tutti i
colleghi parlamentari: è chiaro che l'iscrizione all'albo
separato delle imprese artigiane presso le Camere di commercio
non avviene sulla base di una semplice richiesta, avviene anche
sulla base dell'accertamento della qualificazione di artigiano, e
cioè della capacità del soggetto richiedente di operare nella
gestione dell'impresa direttamente con il proprio lavoro e con la
propria manualità.
Quindi, mi chiedo di cosa stiamo parlando.
Io credo che l'obiettivo del Parlamento non è nel senso di
modificare norme del Codice penale, ma di fare leggi che
consentano all'impresa libera di essere in grado di concorrere e
determinare tutte le condizioni per evitare (non tendere, il
lavoro di tendenza è un lavoro da cui si parte e non si sa dove
si arriva), almeno nelle intenzioni del legislatore, qualunque
possibilità di penetrazione del sistema affaristico criminale
mafioso che, in Sicilia, poichè non viviamo a Copenhagen, è noto
che è abbastanza presente, soprattutto nel sistema economico.
Detto questo io credo quindi che la proposta, se ho capito
bene apprezzata dalla Commissione, costituisca un valido
strumento per ampliare la platea imprenditoriale, soprattutto
delle piccolissime imprese, che possa partecipare così anche ai
lavori pubblici nella nostra Regione.
SPAMPINATO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPAMPINATO. Signor Presidente, soltanto formalmente, se quello
presentato dal Governo, il 6.4.1 è un subemendamento la
correzione - ritengo - debba riguardare solamente la lettera a)
perchè già nella lettera b), così come previsto dall'emendamento
6.4 degli onorevoli Giannopolo ed altri, i due anni sono
previsti; quindi se è un subemendamento chiederei di correggerlo
in tal senso.
FERRO. Avevamo chiesto l'accantonamento.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, non vorrei essere scortese nei confronti dei
colleghi, ma effettivamente questo articolo è stato apprezzato
positivamente dalla Commissione all'unanimità, che lo ha
condiviso, perche ve ne erano anche di altri colleghi che poi non
furono ripresentati in Aula, ma che comunque erano condivisibili,
anche da altri gruppi politici. Quindi ritengo che
l'accantonamento non abbia un senso.Personalmente, sono contrario
all'accantonamento in questione.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei brevemente
rispondere ad alcune sollecitazioni, in particolare a quella
dell'onorevole Ferro, per significargli che, a mio parere, poichè
resta chiaramente in vita il comma 11 sexies dell'articolo 8
della legge 'Merloni', alla quale ci riferiamo, le attività di
restauro e di manutenzione di beni mobili e superfici decorate di
beni architettonici sono regolamentate a parte. Noi abbiamo
semplicemente delineato i requisiti per i lavori fino a 150.000
Ecu, che nell'originario 11 quinquies dell'articolo 8 della legge
'Merloni' erano rimandati al Regolamento. E abbiamo inteso, di
comune accordo, in Commissione, di regolamentarli in questo modo
per fare una fascia di 150.000 Euro che poi è quella che
ritroveremo in sede di trattativa privata, e quindi creare una
sorta di fascia di utenza con un percorso preferenziale.
Pertanto, ritengo che, sostanzialmente, il testo originario
della legge 'Merloni' recepisce la sua proposta che, quindi,
penso possa essere certamente apprezzata ma, in un certo senso è
pleonastica; pertanto è inutile andare a perfezionare un
emendamento.
PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 6.8, a firma
dell'onorevole Incardona. Non essendo presente in Aula il
firmatario, l'emendamento si intende decaduto.
Si passa all'emendamento 6.3, degli onorevoli Zago e Oddo.
ZAGO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 6.4, a firma degli onorevoli
Giannopolo, De Benedictis e Oddo.
Comunico che è stato presentato dal Governo il
subemendamento 6.4.1, allegato, che recita: "All'articolo 6,
lettera a), il termine 'un anno' è sostituito da 'due anni'."
ACIERNO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ACIERNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io annuncio il
mio voto contrario a questo emendamento.
Questo emendamento, appunto, riscrive la legge 'Merloni ter'
in una parte che riguarda la qualificazione dell'impresa. Allora,
io continuo a ribadire il concetto. La qualificazione
dell'impresa è il punto nodale per tutto il significato di
antimafia che vogliamo dare a questa legge.
Non capisco perchè noi dobbiamo avere la capacità, invece,
di riscrivere proprio la parte che riguarda la qualificazione
dell'impresa, generalizzandola e semplificandola molto, quindi
non dando maggiore qualità, e non manteniamo invece quello che la
legge 'Merloni ter' prevede nel rapporto qualità-impresa.
BARBAGALLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBAGALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per
dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento e per ricordare
al collega Acierno che la qualificazione in generale è cosa
diversa rispetto a questo discorso che riguarda gli artigiani e
gli importi fino a trecento milioni. Noi, fra l'altro, con questo
emendamento confermiamo una determinazione che abbiamo già
assunto in sede di legge finanziaria e che faceva giustizia di un
contenzioso e di tanti equivoci, che erano sorti nel passato
rispetto alla possibilità per le imprese artigiane di partecipare
fino a questi importi.
Quindi mi sembra che l'emendamento sia abbastanza chiaro,
pertanto esprimo il mio voto favorevole.
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNOPOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io
inviterei l'onorevole Acierno a votare a favore di questo
emendamento perchè ciò che lui dice non trova riscontro invece
nelle carte, perchè il comma 11 quinquies della legge 'Merloni'
dice esattamente quello che poco fa riferiva l'assessore
Scammacca, cioè che fino a 150.000 Ecu sono i regolamenti che
stabiliscono, mentre per tutto il resto era la legge che
stabiliva con più dettagli.
Quindi la fattispecie della qualificazione noi la stiamo
affrontando, anzi, bisogna apprezzare di più il fatto che è il
Parlamento che sta decidendo come qualificare e non una sede
amministrativa, quand'anche forte, come quella della approvazione
di un regolamento.
Noi stiamo dicendo che fino a 150.000 Ecu il sistema di
qualificazione delle imprese artigianali, cooperative o non è
quello che lì è descritto, facendo un atto di chiarezza e quindi
andando esattamente incontro alle cose che lei diceva; per
questo mi permettevo di invitarla a recedere dal voto contrario.
PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 6.4.1.
Chi favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 6.4, come modificato.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 6.5 è ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 6.1 dell'onorevole Acierno.
ACIERNO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ACIERNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo
emendamento non riguarda la parte fino a 150.000 euro perchè
interviene come aggiunta al sistema di qualità previsto dalla
Merloni ter e non a caso ho espresso anticipatamente il mio voto
contrario sull'impostazione dell' articolo.
Questo emendamento, infatti, che aggiunge un punto di
qualità in più rispetto a quanto previsto dalla Merloni, ha avuto
il parere contrario in Commissione e quindi avrà il parere
contrario da parte del relatore in Aula, però mi piace capire
dove dobbiamo andare, perchè o la Merloni è la migliore legge,
come alcuni hanno sostenuto, o non lo è o noi, come io sono
convinto, abbiamo quella capacità di riuscire ad anticipare, come
spesso ha fatto la Sicilia dal punto di vista legislativo, i
tempi.
Non a caso giusto ieri il Presidente degli Stati Uniti ha
dato una nuova guida al sistema del controllo del bilancio delle
aziende. Il mio emendamento non fa altro che aggiungere un punto
di qualità in più per le imprese che dovranno aggiudicarsi gli
appalti in Sicilia; a questo punto voglio capire perchè c'è un
parere contrario e, quando questo parere sarà definitivamente
contrario col voto d'Aula, avrò capito che tutta questa
bellissima vicenda di paladini della lotta alla criminalità
organizzata attraverso questo atto legislativo, in realtà, stanno
facendo solo chiacchiere.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.1. Il parere
della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Contrario.
ODDO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ODDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riferendomi in
particolar modo alle cose dette dall'onorevole Acierno,
basterebbe puntare decisamente alla questione dell'albo
per eliminare qualsiasi problema. Non di meno noi non siamo
pregiudizialmente contrari, il punto è che non mi pare che
risolviamo la questione affrontandola in questa maniera.
Quindi attenzione a dire che chi oggi manifesterà un voto
contrario può anche essere definito paladino delle battaglie
relative all'antimafia in questo campo, perché è un po'
pesantuccia la cosa.
Può darsi che abbia capito male io. Credo invece che le
finalità del nostro lavoro, dal punto di vista legislativo,
siano quelle di mettere in campo non strumenti parziali, che
creano secondo me maggiore confusione rispetto a quella che
fisiologicamente si crea in norme abbastanza complesse, ma di
mirare dritto all'obiettivo essenziale.
L'obiettivo essenziale è quello di andare ad istituire
l'albo a tutti gli effetti ed evitare anche di comparare la
questione del manifestare il dissenso come un qualcosa che porta
invece una certa tensione che sinceramente mi fa rimanere
perplesso in quest'Aula rispetto ad una materia su cui pare che
stiamo trovando invece dei punti di mediazione e di incontro
seri.
Se noi intacchiamo l' equilibrio serio, tutto sommato, che
si è creato in queste ore, in questi giorni, in queste settimane
di lavoro con argomenti come quelli che riprendeva poco fa il
collega Acierno, credo che facciamo un passo indietro.
Il problema non è quello di schierarsi attraverso una serie
di posizioni su articoli ed emendamenti, il voler mettere in
discussione la nostra volontà comune, credo unitaria, di fare in
modo che gli appalti siano il più trasparente possibile e meno
esposti ad infiltrazioni mafiose, che sono gli obiettivi
politici; poi tutto il resto, anche in un contesto tecnico
legislativo, vedremo come formularlo per fare in modo che tali
obiettivi siano raggiunti.
Ecco perché mi permetto, sommessamente, di dire al collega
Acierno che, anche su questo versante, il problema non è della
contrarietà, è di ragionare come impostare bene le norme.
CINTOLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, colgo lo
spunto dall'intervento del collega Oddo, per affermare che stiamo
facendo una legge che serva alla Sicilia ed ai siciliani.
La stiamo facendo non con la "pattiata" ma con un intervento
serio di minoranze e maggioranza. La stiamo facendo con la
convinzione di fare il nostro dovere fino in fondo.
Mi rendo conto che ci possono anche essere dei contrasti,
che ci possa essere un'opposizione ad un articolo, ad un comma,
però usare la parola "mafiosità" per distruggere quello che
nobilmente stiamo facendo, fare ancora della politica del
sospetto in questa Assemblea è delittuoso
Comprendo che si dica "questa cosa non mi convince, sono
contrario, espongo le mie ragioni", ritengo però superfluo
ammantare tali affermazioni della politica del sospetto indegno
e che debbano essere cancellate dall'espressione, dalla volontà
di esserci, di comprendere, di obbedire e di non combattere, dato
che non siamo più ai tempi del famoso fascio.
Riterrei di dover dire con calma e con tranquillità:
continuiamo ad opporci laddove necessario, però evitiamo di dire
che qua dentro ci sia un partito di mafiosi o di antimafiosi.
Finiamola con l'ammantare le nostre, anche giuste, osservazioni
con l'alea di questa famosa cappa che qua dentro non esiste
Qua dentro nessuno si sta preoccupando di dare punti a
qualcuno, ci stiamo preoccupando di fare una legge che sia la
migliore possibile, in pieno raccordo con una legge nazionale che
dalla Calabria a Milano ha prodotto frutti, in Sicilia, invece,
da quattordici mesi ancora no, da anni ancora no
Abbiamo dunque il dovere di essere un tantino più misurati.
Faccio un'autocritica, io che sono uno di quelli che sembra
spesso intemperante, misuriamo i termini anche, perché dobbiamo
salvaguardare il tentativo serio che stiamo ponendo in essere di
un accordo finale che porti questa legge ad avere il maggior
numero di voti possibile, nella certezza che stiamo lavorando
nell'interesse generale della collettività.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.1
dell'onorevole Acierno, sul quale la Commissione ed il Governo
hanno già espresso parere contrario.
Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si alzi.
(Non è approvato)
FORGIONE. Vorrei far registrare la mia astensione.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Gli emendamenti 6.6 dell'onorevole Cracolici e 6.7
dell'onorevole Gurrieri sono preclusi.
Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento aggiuntivo 40.5, a firma dell'onorevole
Gurrieri, decade per assenza dall'Aula del firmatario.
Si passa all'articolo 7. Ne do lettura.
"Art. 7.
Consorzi stabili.
1. Al comma 5, dell'articolo 12, della legge n. 109 del
1994, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: 'E'
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile'.
2. Dopo il comma 8, dell'articolo 12, della legge n.
109 del 1994, sono aggiunti i seguenti commi:
'8 bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile
alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre
d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa
consorziata, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una
percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al
20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
quinquennio.
8 ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.
La qualificazione è acquisita con riferimento ad una
determinata categoria di opera generale o specializzata per
la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute
dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla
classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario
che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale
qualificazione. Qualora la somma delle classifiche delle
imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica
immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore
alla somma delle classifiche possedute dalle imprese
consorziate, a seconda che tale somma si collochi
rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari
della metà dell'intervallo tra le due classifiche.'".
PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati gli allegati
emendamenti:
- dagli onorevoli Zago e Oddo: emendamento 7.2;
- dall'onorevole Forgione: emendamento 7.1;
- dall'onorevole Gurrieri: emendamento 7.5;
- dall'onorevole Lo Giudice: emendamento 7.4;
- dagli onorevoli Giannopolo, De Benedictis e Oddo:
emendamento 7.3;
- dagli onorevoli Raiti e Morinello: emendamento 7.6;
- dalla Commissione: subemendamento 7.6.1 all'emendamento
7.6.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, l'articolo che parla dei consorzi stabili credo si
illustri da solo. In effetti, la Merloni è recepita in toto,
tranne il comma 5 ed anche, in particolare, dopo il comma 8, dove
si interviene e il Governo ha predisposto un emendamento che la
Commissione ha condiviso e per il quale, in effetti, si è
convenuto in parte il ritiro di alcuni di questi emendamenti.
ZAGO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZAGO. Signor Presidente, ho chiesto la parola solo perchè ho
qualche dubbio che rientri nella potestà legislativa della
Regione intervenire nella regolamentazione della qualificazione e
dei consorzi stabili. Per cui, se dovessi avere ragione, è
chiaro che, a prescindere dalla volontà, non si potrebbe trattare
l'articolo 7 e per tale ragione ho presentato il mio emendamento.
Qualcuno sostiene che, con l'approvazione del referendum del
7 ottobre, questa potestà sia stata trasferita a tutte le
regioni, figuriamoci alla nostra, però io credo che la
qualificazione rimanga di pertinenza dello Stato, per cui se
dovessi avere ragione, è un fatto formale più che di merito.
PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti
7.2 e 7.1, di identico contenuto.
Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non sono approvati)
L'emendamento 7.5, a firma dell'onorevole Gurrieri, è
ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 7.4 a firma dell'onorevole Lo
Giudice. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 7.3, a firma degli onorevoli
Giannopolo, De Benedictis, Oddo.
Lo pongo in votazione.Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. In
Commissione c'era stato l'impegno al ritiro.
GIANNOPOLO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 7.6, degli onorevoli Raiti e
Morinello.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, in effetti quest'emendamento in parte viene accolto
dall'emendamento del Governo. Pertanto invito l'onorevole Raiti
a ritirarlo.
PRESIDENTE. Della Commissione, non del Governo.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore.
L'emendamento 7.6 dell'onorevole Raiti, la Commissione, nel
riformularlo, di fatto per buona parte l'ha condiviso.
PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento della
Commissione 7.6.1 che, se approvato, precluderebbe la parola
'quinquennio'.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 7.6, come modificato.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l' articolo 7 nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 8. Ne dò lettura:
"Art. 8.
Riunione di concorrenti
1. Al comma 3, dell'articolo 13, della legge n. 109 del
1994, è aggiunto il seguente periodo: 'I lavori
riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie
scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in
associazione ai sensi del comma 1.".
PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati gli allegati
emendamenti:
- dal Governo: emendamento 8.6;
- dall'onorevole Lo Giudice: emendamento 8.4;
- dall'onorevole Cintola: emendamento 8.1;
- dagli onorevoli Zago e Oddo: emendamento 8.3;
- dagli onorevoli Giannopolo, De Benedictis e Oddo:
emendamento 8.5.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Su questo
articolo il Governo ha chiesto la soppressione, pertanto, cade il
motivo del contendere.
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNOPOLO. Signor Presidente, noi abbiamo convenuto sulla
soppressione e, tuttavia, l'emendamento aggiuntivo - almeno
quello a firma mia e dell'onorevole De Benedictis ed Oddo era
agganciato, in quanto riguardava la riunione dei concorrenti,
quindi il sistema delle associazioni temporanee di imprese, o dei
subentri. Per cui, possiamo considerare l'emendamento 8.5
aggiuntivo e lo trattiamo in un'altra parte della legge; ma la
soppressione non può comportare la scomparsa dell'emendamento 8.5
su cui, tra l'altro, anche il Governo conveniva per una
riscrittura solo del comma 7.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, c'era questo impegno. Quindi, se si abroga l'articolo
8 è ovvio che l' emendamento 8.5 deve essere considerato come un
nuovo articolo. Altrimenti si deve trovare una formula, in
quanto la Commissione lo ha accolto per la prima parte, cioè,
per essere precisi, aveva apprezzato favorevolmente il comma 6.
SCAMMACCA DELLA BRUCA, assessore per i lavori pubblici. Chiedo
di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA, assessore per i lavori pubblici. E'
esatto quanto ha spiegato l'onorevole Beninati. Il Governo
conferma la soppressione del comma 1, nel senso però di
sostituirlo con le determinazioni previste dall'emendamento 8.5,
limitatamente al punto 6, per cui l'articolo 8 diventerebbe:
"All'articolo 35 della legge 11...
PRESIDENTE. La invito a formalizzare l'emendamento.
Comunico che è stato presentato dal Governo l' emendamento
8.R, interamente sostitutivo dell'emendamento 8.5 e dello stesso
articolo 8:
"All'articolo 35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono
aggiunti i seguenti commi:
6. In ogni caso qualora il soggetto subentrante abbia
partecipato alla stessa gara il subentro ha effetto risolutivo
del contratto";
7."qualora le imprese riunite in associazione temporanea
risultata aggiudicataria si costituiscono successivamente in
consorzio devono ricomprendere nella composizione degli organi
della struttura consortile solo i soggetti che nelle singole
imprese avevano la responsabilità legale o di direzione tecnica
dell'impresa alla data della celebrazione della gara".
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
I residui emendamenti sono preclusi.
Si passa all'articolo 9. Ne dò lettura:
"Art. 9
Programmazione dei lavori pubblici
1. L'articolo 14, della legge n. 109 del 1994 è
sostituito dal seguente:
'Articolo 14
Programmazione dei lavori pubblici
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla
presente legge si svolge sulla base di un programma triennale
e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui alla
lettera a), del comma 2, dell'articolo 2 predispongono ed
approvano, nel rispetto del documento di programmazione
economico-finanziaria di cui all'articolo 2, della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10 e degli altri strumenti
programmatori pubblici che interessino il loro operare e
della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori
da realizzare nell'anno stesso. Per le opere di competenza
dell'Amministrazione regionale, la Presidenza della Regione e
ciascun assessore regionale predispongono il programma
tenendo conto anche di quanto proposto dagli uffici
periferici.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di
studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione
dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1
predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze
e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri
soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come
prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al
soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi
dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali
componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In
particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con
priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in
quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi
pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione
nella sede dei soggetti di cui alla lettera a), del comma 2,
dell'articolo 2 per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, di completamento dei lavori già
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli
interventi per i quali ricorra la possibilità di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni
immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
all'articolo 19, comma 5 , possono essere oggetto di
diretta alienazione anche del solo diritto di superficie,
previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale
e ne viene acquisita la documentazione catastale e
ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai
lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le
priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a
livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al
comma 1 è subordinata per i lavori di importo inferiore a
500.000 euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a
500.000 euro, alla previa approvazione della progettazione
preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per
i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente
l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima
sommaria dei costi.
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno
preliminare e siano state quantificate le complessive risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero
lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito
del personale ad esso addetto, un soggetto idoneo a
certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di
ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ragioni di
pubblico interesse si applicano le disposizioni dei commi
quarto e quinto, dell'articolo 1, della legge 3 gennaio 1978,
n. 1 e successive modificazioni, del comma 5, dell'articolo
34, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché
dell'articolo 7, della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65
e dell'articolo 89, della legge regionale 3 maggio 2001, n.
6.
9. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
10. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare
il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla
base di schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore
regionale per i lavori pubblici. I programmi e gli elenchi
sono trasmessi alla sezione regionale dell'Osservatorio dei
lavori pubblici che ne dà pubblicità . I programmi triennali
e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli
predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro
associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per
la verifica della loro compatibilità con i documenti
programmatori vigenti.
11. Il progetto di programma triennale deve essere
inviato per il parere ai comuni territorialmente interessati
dalle opere. I comuni possono formulare osservazioni entro
quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di
parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso
positivamente.
12. Costituiscono parte integrante ed essenziale del
programma una cartografia su scala adeguata che indichi la
localizzazione di tutte le opere previste ed una relazione
generale che illustri la concreta utilità di ciascuna delle
opere in rapporto alla situazione complessiva delle strutture
localmente esistenti o inserite nel programma raffrontata
all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che
possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla
stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e
dell'eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi
pubblici.
13. Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla
Presidenza della Regione e a ciascuno degli assessorati
regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il
programma è altresì inviato per conoscenza alle province
regionali nel cui territorio le opere devono essere
realizzate.
14. Nell'adottare il programma gli enti possono modificare
le previsioni o l'ordine delle priorità di quello precedente
solo in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di
sopravvenute circostanze di fatto, da indicare nella relativa
deliberazione, che rendano opportuno il mutamento
nell'interesse pubblico. Le modifiche richiedono il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti nella
seduta dell'organo deliberante.
15. Restano riservati all'Amministrazione regionale i
programmi delle opere marittime e portuali che vengono
formulati tenendo conto delle richieste o dei pareri degli
enti locali interessati.
16. E' riservata all'Amministrazione regionale la
formulazione di programmi di opere riguardanti gli enti di
culto e di formazione religiosa. E' altresì riservata
all'Amministrazione regionale la programmazione degli
interventi di sistemazione idraulica ed idraulico- forestale
tenuto conto delle proposte degli ispettorati forestali e dei
pareri degli enti locali e degli enti gestori delle aree
naturali protette interessate.
17. I soggetti di cui alla lettera a), del comma 2,
dell'articolo 2 nel provvedere al conferimento di incarichi
di progettazione ed agli atti conseguenziali tendenti alla
realizzazione di opere pubbliche, si attengono all'ordine di
priorità contenuto nel programma di cui al presente articolo.
In casi di particolare urgenza gli enti possono derogare
all'ordine di priorità generale, con voto favorevole
dell'organo deliberante dell'ente, purché sia in ogni caso
rispettato l'ordine relativo al settore di intervento.
18. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una
amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori."
Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:
- dal Governo: emendamenti 9.29, 9.27, 9.27.1, 9.28;
- dall'onorevole Gurrieri: emendamenti 9.8, 9.24 e 9.25;
- dall'onorevole Lo Giudice: emendamenti 9.13, 9.14, 9.15,
9.18, 9.17, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22 e 9.23;
- dall'onorevole Cintola: emendamenti 9.6 e 9.7;
- dagli onorevoli De Benedictis e Oddo: emendamenti 9.10 e
9.12;
- dall'onorevole Beninati: emendamento 9.26;
- dall'onorevole Forgione: emendamento 9.1;
- dagli onorevoli Giannopolo, De Benedictis e Oddo:
emendamenti 9.9 e 9.11;
- dalla Commissione: emendamenti 9.30.a e 9.30.b;
- dagli onorevoli Formica e Incardona: emendamento 9.3.
L'emendamento 9.8 a firma dell'onorevole Gurrieri è
ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 9.29 del Governo. Lo pongo in
votazione. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione. Signor Presidente,
la Commissione esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 9.13, a firma dell'onorevole Lo
Giudice.
LO GIUDICE . E' ritirato.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 9.24, a firma dell'onorevole Gurrieri, si
considera decaduto per assenza del presentatore.
GURRIERI. Sono presente.
PRESIDENTE. Onorevole Gurrieri, lo mantiene?
GURRIERI. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 9.27 del Governo.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 9.27.1, presentato dal Governo. Lo
pongo in votazione. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 9.6, 9.14 e 9.15 sono assorbiti.
ORTISI. Chiedo di parlare.
ORTISI. Signor Presidente, in ordine all'emendamento 9.14
dell'onorevole Lo Giudice, ritengo che si debba aggiungere la
parola "straordinaria" perchè riguarda anche il 9.27; sarebbe
altrimenti in contraddizione con quello che segue dopo.
PRESIDENTE. D'accordo il relatore ed il Governo, se ne terrà
conto in sede di coordinamento del testo.
Si passa all'emendamento 9.16, dell'onorevole Lo Giudice.
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNOPOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, così come
mi è capitato in Commissione di sostenere parecchie volte gli
emendamenti dell'onorevole Lo Giudice, vorrei anche farlo qui, in
questa sede, perchè l'emendamento dell'onorevole Lo Giudice mi
sembra molto positivo, nel senso che stabilisce un principio, e
cioè quello dell'elenco annuale delle opere, che sono quelle che
possono essere finanziate. E se noi lo colleghiamo ad un comma
successivo dello stesso articolo, laddove si dice che la Regione
finanzia i programmi di spesa e lo fa sulla base dei progetti
definitivi e non sulla base dei progetti preliminari, è del tutto
evidente che, avendo risolto quella questione successivamente,
non può che nel programma triennale l'elenco annuale fare
riferimento a progetti definitivi e non a progetti preliminari.
Per questo mi sembra che l'emendamento dell'onorevole Lo
Giudice vada apprezzato.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Contrario.
LO GIUDICE . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO GIUDICE . Signor Presidente, io le chiedo scusa, ma ci sono
degli emendamenti che si commentano da soli.
Qual è materialmente la procedura dei programmi triennali?
I comuni, gli enti locali che chiederanno i finanziamenti,
all'atto dell'approvazione del bilancio, approvano anche il
programma triennale delle opere pubbliche. I vari assessorati
alle varie istanze rispondono positivamente o negativamente, in
riferimento alla qualità dei progetti. Se i progetti sono
approvati tecnicamente ed amministrativamente, e quindi sono
immediatamente cantierabili, vengono a loro volta inseriti nel
programma annuale, triennale e poliennale dei vari assessorati;
diversamente, vengono esclusi. Per cui, se noi non prevediamo che
nel programma triennale delle opere pubbliche degli enti locali,
il progetto non è esecutivo, noi ci prendiamo complessivamente in
giro.
E' un consiglio che mi permetto di dare umilmente alla
Commissione, non per altro se non per la modesta esperienza che
ho acquisito nei vari anni all'Assessorato dei Lavori pubblici.
Se poi noi dobbiamo dire tre volte si ed una volta no senza
comprendere il senso, il significato e la pregnanza del
suggerimento che vi si vuole dare, regolatevi come ritenete più
opportuno.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Onorevole
Lo Giudice, su questo emendamento non c'è una preclusione, ma
quando è stato discusso in Commissione - me lo ricordo -, essendo
stato riformulato nel senso che, per inserire qualunque opera,
deve esserci il progetto definitivo, sembrava pleonastico
riscriverlo. Questo é stato espresso dall'intera Commissione.
Se oggi si vuole ridiscutere, é un altro discorso, ma il parere,
all'unanimità, dell'intera Commissione sembrava pleonastico. Col
suo intervento é possibile, se anche il Governo lo ritiene,
rivalutarlo. Solo con questa precisazione.
DE BENEDICTIS . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BENEDICTIS . Salvando il punto di vista della Commissione,
in cui si é fatto questo apprezzamento, tuttavia bisogna
precisare che, per quanto pleonastico possa sembrare,
specificarlo salva la sostanza, perché noi sappiamo che molto
spesso i progetti si dichiarano definitivi senza esserlo. E
questo va semplicemente a tutto discapito della realizzazione dei
lavori e dei comuni che, in questo caso, saltano questo
passaggio.
Quindi, per quanto pleonastico sia, secondo me introduce una
norma di costume, anzi obbliga i comuni, a tutto loro vantaggio,
ad uno sforzo che torna esclusivamente utile nel caso in cui poi
si possa essere in condizione di realizzare l'opera. E' vero che
non cambia nulla se il comportamento dei comuni in realtà si
allinea al vero, ma poiché noi sappiamo che così non é,
introdurlo sicuramente non aliena il concetto, ma semplicemente
lo rafforza ed é utile dirlo.
ORTISI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORTISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
brevemente, per dare un contributo di buon senso ed anche di
esperienza. Il problema riguarda non solo il versante dei comuni,
i quali molto spesso redigono progetti per attingere a
finanziamenti e costruiscono i libri dei sogni, ma riguarda anche
il funzionamento dell'assessorato, che finisce per accantonare
somme che non utilizzerà mai, togliendole al ciclo complessivo
dell'opera di governo. Per cui, correggendo il collega Lo
Giudice, che diceva 'esecutivo' e voleva dire 'definitivo', com'é
scritto nell'emendamento - é chiaro, lo capiamo tutti -, penso
che retrocedere per un attimo aiuta un po' tutti.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, si era verificato, per la
verità, un equivoco tra progettazione esecutiva e definitiva;
essendo definitiva, ai sensi della 'Merloni', io cambio il mio
parere contrario in parere favorevole.
FORMICA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FORMICA. Io concordo nell'apprezzare favorevolmente, ma
voglio richiamare un attimo l'attenzione dei colleghi su cosa
comporta l'approvazione di questo emendamento e cioè l'obbligo a
che in questa legge venga inserita la previsione di un fondo di
rotazione per i comuni. Voglio richiamare l'attenzione su
questo, perché altrimenti bloccheremmo tutto.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Dopo avere
ascoltato l'onorevole Lo Giudice, con la valutazione riproposta
anche dal Governo, é ovvio che il parere della Commissione é
favorevole.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.16, con il
parere favorevole della Commissione e del Governo.
Chi é favorevole resti seduto, chi é contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.10, con il
parere favorevole della Commissione e del Governo.
Chi é favorevole resti seduto, chi é contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 9.26, della Commissione.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, questi emendamenti sono stati apprezzati
favorevolmente, sono di eguale portata: il 9.10, il 9.26 ed il
9.1.
PRESIDENTE. Il Governo concorda?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici. Sì.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Essendo della stessa natura, pongo in votazione
l'emendamento 9.1. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 9.9, degli onorevoli Giannopolo ed
altri.
GIANNOPOLO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 9.4 degli onorevoli Formica ed
Incardona.
FORMICA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento numero 9.28 del Governo. Il parere
della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 9.7, dell'onorevole Cintola, è assorbito.
Si passa all'emendamento soppressivo 9.3, degli onorevoli
Formica ed Incardona.
Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole,
a maggioranza.
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNOPOLO. Signor Presidente, su questo emendamento noi
abbiamo avuto una lunga discussione anche in Commissione e si è
persino votato e l'emendamento è passato con cinque voti a favore
e quattro contrari, nel senso che in Commissione c'è stata anche
un'opera molto pugnace, non so se è giusto dire, da questo punto
di vista, se è giusto caratterizzare così la discussione.
Noi riteniamo che questo emendamento non possa essere
approvato, perchè il fatto che si precisi che la non inclusione
nell'elenco annuale di un'opera non può comportare il
finanziamento di quell'opera, serve a salvaguardare quale
principio? Il principio della programmazione dal basso, che deve
vincolare la programmazione dall'alto. Infatti, se nell'elenco
annuale delle opere io non inserisco un'opera e poi la posso
avere finanziata, che senso ha la programmazione dal basso? Ha
evidentemente il senso di favorire una pianificazione dall'alto.
Ma se dovesse essere questo il problema, io dico che, comunque,
chi ha fatto il piano deve essere messo nelle condizioni di
poterlo modificare anche in pendenza di una evenienza, quale per
esempio una linea di finanziamenti e via di seguito; ma siccome
quella evenienza nei successivi commi è prevista, non si capisce
perchè noi dobbiamo sopprimere questa previsione. Nel senso che,
se io posso modificare l'elenco annuale o il piano triennale con
un voto dello stesso organo che l'aveva approvato, vado a
modificare il piano e adesso lo posso fare anche in pendenza di
disposizioni legislative o di circostanze di fatto, come viene
detto. Però, non mettere questo vincolo vuol dire, nei fatti,
svuotare di significato la programmazione e la pianificazione
degli enti locali e la pianificazione anche della stessa Regione.
Per questo noi insistiamo perchè l'emendamento venga
respinto. Non me ne voglia l'onorevole Formica, ma mi pare che le
argomentazioni appartengono al buon senso.
FORMICA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FORMICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Commissione
c'è stata un'abbondante discussione, anche esaustiva,
sull'argomento. Vorrei riassumere in due parole. I due principi
che si contrapponevano erano i seguenti: deve, il piano triennale
che un'amministrazione comunale, unitamente al bilancio, una
volta l'anno predispone, essere blindato o comunque essere
regolato dalle disposizioni previste dalla legge 'Merloni ter'?
Oppure, l'altra tesi che sostenevo io e anche la maggioranza
della Commissione, che poi l'ha votato, si deve dare la
possibilità ad un sindaco, ad un'amministrazione di poterlo
cambiare almeno una volta, perchè si è sbagliato, perchè sono
sopravvenute circostanze nuove, bisogni nuovi, perchè non si è
apprezzato abbastanza quali erano i veri bisogni della
popolazione nel momento di predisporre il piano triennale?
Quindi la valenza di quell'emendamento nella fattispecie
interessa la possibilità per l'amministrazione comunale di non
blindarsi all'inizio di ogni anno e di avere la possibilità,
almeno una volta, in consiglio comunale - perchè il piano
triennale non lo predispone il sindaco, ma lo predispone il
consiglio comunale, quindi un organo democraticamente eletto
laddove c'è maggioranza e opposizione - di potere, per venire
incontro ad esigenze della propria collettività, apporre una
modifica. Tanto è vero che c'era un emendamento, presentato
dall'onorevole Gurrieri, credo, ma anche da altri, che dava
questa possibilità al sindaco neoeletto di poter modificare il
programma triennale dell'amministrazione precedente.
Quindi si voleva introdurre la possibilità di poterlo
modificare.
CINTOLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io
apprezzerei favorevolmente l'emendamento dell'onorevole Formica
se, però, non avessi votato un minuto prima l'emendamento Lo
Giudice.
Dopo che abbiamo stabilito che i progetti debbono essere
definiti o definitivi, adesso la modifica, che poteva essere
giusta, non è in contrasto, allora io voglio dire che, se abbiamo
detto che bisogna darsi una programmazione, la programmazione non
deve essere più libro di sogni e di parole, ma deve essere il
progetto definito per cui c'è a monte anche il plafond che daremo
a disposizione degli enti locali per iniziare la progettazione
definitiva.
Vorrei, quindi, chiedere molto umilmente, ma decisamente,
all'onorevole Formica di ritirare l'emendamento e di non porci
nelle condizioni di votare una cosa che potrebbe sembrare - e
sembra poi, in effetti - in contrasto con quanto abbiamo
approvato.
DE BENEDICTIS . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BENEDICTIS . Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo
la parola solo per sottolineare che il comma di cui l'emendamento
chiede la soppressione fa parte del testo del Governo ma, in
realtà, il Governo non fa altro che replicare il testo della
'Merloni ter', quindi questo è una disposizione della 'Merloni
ter' che, incomprensibilmente, per le cose dette e che condivido,
andremmo ad abrogare.
FORMICA. Ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 9.2, a firma dell'onorevole
Forgione. Non essendo presente il firmatario, l'emendamento si
intende decaduto.
Si passa all'emendamento 9.18, a firma dell'onorevole Lo
Giudice.
Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Favorevole.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.18.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 9.17, a firma dell'onorevole Lo
Giudice. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore.
Contrario.
LO GIUDICE . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO GIUDICE . Signor Presidente, onorevoli colleghi, cosa dice
l'articolo di legge? Che l'Assessorato dei lavori pubblici
promulgherà una serie di ipotesi tipo o di tipo uniforme per fare
in modo che gli enti locali preparino i programmi triennali;
entro quanto tempo? Non c'è scritto. Allora noi diciamo, con
questo emendamento: entro 30 giorni dall'approvazione della
legge, altrimenti ci impantaniamo.
Allora, è vero che gli enti locali si devono uniformare ai
modelli tipo dell'assessorato, però è anche vero che l'assessore
e l'assessorato in tempi brevi li devono pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale, altrimenti restiamo impantanati. Perchè,
probabilmente, nonostante la solerzia dell'assessore e
dell'assessorato, noi queste cose non le pubblicheremo mai e gli
enti locali non potranno mai fare l'elenco dei programmi
triennali. Ecco perchè sono convinto che questo emendamento va
apprezzato e votato. Grazie.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento
dell'onorevole Lo Giudice potrebbe essere riscritto dal Governo
sostituendo le parole "dalla data di pubblicazione" con le parole
"dalla data di entrata in vigore della presente legge".
LO GIUDICE . Va bene.
PRESIDENTE. Invito il Governo a formalizzare il
subemendamento.
ACIERNO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ACIERNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, essendo
condivisibile la teoria dell'onorevole Lo Giudice, sarebbe però
opportuno, dovendo riscrivere l'emendamento, che, per quanto si
fissino i termini per l'assessorato, diamo i termini anche per i
comuni.
PRESIDENTE. Comunico che all'emendamento 9.17, dell'onorevole
Lo Giudice, è stato presentato dal Governo l'allegato
subemendamento 9.17.1.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 9.17, come modificato. Chi
è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 9.19, a firma dell'onorevole Lo
Giudice. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrari si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 9.20, dell'onorevole Lo Giudice, è assorbito.
ORTISI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORTISI. Cosa significa "amministrazioni aggiudicatrici"?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente, la parola "aggiudicatrice" doveva essere
sostituita dalla parola "competente". Credo che sia sfuggito il
subemendamento relativo.
PRESIDENTE. In sede di coordinamento, la parola
"aggiudicatrice" sarà sostituita con la parola "competente".
Si passa all'emendamento 9.30, della Commissione. Il parere
del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che è stato presentato dal Governo l'allegato
emendamento 9.25.2, di riscrittura dell'emendamento 9.25.
Preciso che dal testo del predetto emendamento verrà
soppressa in sede di coordinamento formale la parola 'assoluta'.
L'Assemblea ne prende atto.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 9.25 è superato.
Si passa all'emendamento 9.21, a firma dell'onorevole Lo
Giudice. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Contrario.
LO GIUDICE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO GIUDICE. Signor Presidente, onorevole assessore,
l'emendamento che mi sono permesso di presentare, non è in
contrasto con quello che avete preparato è più chiaro, è più
facile, è più interpretabile, nel senso che stabilisce con
chiarezza per evitare confusione che i programmi per le opere di
culto li stabilisce il governo della Regione, i programmi di
intervento di idraulica forestale, gli interventi urgenti su
suggerimento del Genio civile e di consorzi li stabilisce, sempre
con programma ben preciso, il governo della Regione, quindi
l'Assessore.
Se considerate e paragonate l'articolo di legge con questo
emendamento lo troverete molto più chiaro e molto più gestibile.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevole colleghi, il mio chiarimento consiste nel
dire che su questo emendamento è uguale a quello inserito nella
legge, anzi c'è in più la parola dei genii civili.
I geni civili non hanno competenza sulle sistemazioni
idraulico-forestali e nè programmatorie, ma sui torrenti. Non è
una volontà è stata anche affrontata in maniera tecnica con i
funzionari che i geni civili entrano su sistemazioni idrauliche,
forestali è l'Ispettorato delle foreste.
ORTISI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORTISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, leggendo
attentamente anche se velocemente la formulazione dell'articolo e
dell'emendamento mi pare che si differenzino soltanto per
l'aggiunta della dicitura del genio civile e poi nell'ultima
parte di protette e interessate, ma facciamo una discussione su
questo?.
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNOPOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io
intervengo a favore dell'emendamento Lo Giudice 9.21 perchè
ritengo che in materia di sistemazione idraulica la competenza
del Genio civile esiste.
Non mi pare che ci siano novità da questo punto di vista....
LO GIUDICE. La legge 4 e 22.
GIANNOPOLO. ... non è intervenuta nessuna modifica. Penso che
così formulato tra l'altro eviterebbe di trovarci in una
condizione come quella affrontata, per esempio, dall'emendamento
9.11 a firma mia, dell'onorevole Benedictis e Oddo. Prima della
redazione dei programmi è bene avere il massimo di platea che
formula proposte di cui l'amministrazione regionale ne tiene
conto, quindi gli Enti locali, gli enti gestori delle riserve, i
parchi, i geni civili, gli ispettorati forestali, per non
ritrovarsi successivamente a doverci opporre a interventi che sia
il genio civile, che sia un ente locale, o che sia un altro
soggetto frutto di una programmazione che non hanno registrato un
preventivo consenso di un'ampia platea di soggetti che operano
sul territorio.
Per questo l'emendamento 9.21 mi sembra più razionale e
logico e in questo senso io ripeto anche qui le opinioni che
abbiamo espresso in Commissione perchè anche su questo c'è stata
ampia discussione.
LO GIUDICE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO GIUDICE. Signor Presidente, l'onorevole Beninati sostiene
che, per quanto riguarda gli interventi di opere idraulico
forestale, il genio civile non c'entra. Io, invece, sostengo cose
diverse dettate dalla legge, la 4/91 che c'entra solo il Genio
civile. Vi faccio un esempio, onorevoli colleghi: se dovesse
tracimare un torrente e c'è urgenza di un intervento idraulico
forestale, chi interviene? Interviene il Genio civile che fa un
programma che sottopone all'assessorato. Quindi è giusto che
siano inserite in questo loro articolo anche le proposte che
fanno i Geni civili. Escluderlo è sbagliato. perchè se il genio
civile di Palermo propone all'assessorato un intervento idraulico
forestale per il fiume Oreto che sta tracimando, cosa fa
l'assessore? Non può intervenire perchè non c'è la legge che lo
consente. Quindi avere aggiunto, oltre agli enti locali, gli
ispettorati foreste, le riserve e i parchi, anche il genio
civile, io lo considero una cosa positiva. Quindi prego
l'onorevole Commissione di riflettere su queste cose e così,
l'onorevole Governo di potere esprimere, se è possibile,
nell'interesse complessivo della chiarezza, parere favorevole.
grazie.
SCAMMACCA DELLA BRUCA, assessore per i lavori pubblici. Chiedo
di parlare.
PRESIDENTE. ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA, assessore per i lavori pubblici. Credo
che il problema sia di inquadrare nello spostamento possibile -
vorrei usare il termine surrettizio - dell'attività di
programmazione che è propria del Governo ad uffici
dell'amministrazione regionale. Bisognerebbe riformulare con
maggiore chiarezza. Perchè io comprendo l'intendimento
dell'onorevole Lo Giudice, pur tuttavia, riformulato in questo
modo, si potrebbero ingenerare dei conflitti su competenza
esclusiva dell'attività politica di Governo e, questo, forse,
potrebbe preludere ad una riscrittura.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, io il tema lo ribadisco, fermo restando che quanto
dice l'onorevole Lo Giudice, può essere apprezzabile sotto il
punto di vista che queste progettazioni i geni civili sono
autorizzati a farle. Il problema è un altro. Il Genio civile,
è organo di diretta dipendenza dell'assessorato ai lavori
pubblici, pertanto, il programma lo fa l'assessorato ai lavori
pubblici, non si capisce cosa c'entra il parere del Genio civile.
Mentre l'Ispettorato delle foreste ha un senso perchè organo
separato. Questa sottigliezza che è stata discussa con alcuni
funzionari che erano presenti durante la riunione.
SCAMMACCA, assessore per i lavori pubblici. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCAMMACCA, assessore per i lavori pubblici. Signor Presidente,
potremmo riformularlo sostituendo la locuzione, tenuto conto
delle proposte degli ispettorati degli uffici, sentito il parere
degli ispettorati. O tenuto conto del parere, ma non delle
proposte perchè la proposta è competenza esclusiva dell'attività
politica.
PRESIDENTE. In attesa della riformulazione l'onorevole Lo
Giudice si ritiene soddisfatto?
LO GIUDICE . Non sono in contrasto con la proposta del
Governo, ma vorrei migliorarla.
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il
seguente subemendamento 9.21.G all'emendamento 9.21: Sostituire
le parole 'tenuto conto delle proposte' con 'sentito il parere'.
ORTISI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORTISI. Signor Presidente, a parte il richiamo al metodo, si è
dichiarato pubblicamente che questa era una legge per certi
aspetti migliorabile, considerato che eravamo un po' tutti
d'accordo, si affidava all'Aula per tali, eventuali, aspetti.
In questo clima, penso che interveniamo tutti, solo in
questo clima. L'onorevole Assessore propone di modificare
qualcosa che è già scritto nella legge presentata dalla
Commissione, perché quando dice: "sostituiamo proposta con
parere" non tiene conto che già proposta degli ispettorati
forestali c'è nella formulazione originaria della legge pur non
tenendo conto dell'emendamento del quale parlava l'onorevole Lo
Giudice. Si potrebbe mantenere la legge per quello che è,
proposta degli ispettorati forestali e premettere parere a tutto
il resto, compreso il genio civile. Penso che una formulazione
in questo senso accontenterebbe tutti.
CAPODICASA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPODICASA. Signor Presidente, secondo me la preoccupazione
del Governo che è volta a preservare la facoltà dell'Esecutivo di
stendere il programma, rispetto a come è formulato l'emendamento,
è eccessiva, perché la facoltà di proposta degli ispettorati
forestali, che è già contenuta, e quindi del Genio civile, che
dal punto di vista funzionale hanno lo stesso rapporto con
l'amministrazione centrale, con l'esecutivo, non muta, cambiano
solo gli assessorati, ma hanno uno stesso rapporto funzionale.
A mio parere, non limita in nulla la potestà dell'esecutivo
di formulare i programmi conclusivi. Il 'tenuto conto delle
proposte', a mio parere, è riferito a una attività ricognitiva
iniziale da parte dell'assessorato, facendo leva su tutti i
propri uffici periferici che hanno competenza nella materia, per
poi 'tenuto conto', il che non obbliga, il 'tenuto conto' è una
sorta di parere che viene dato in via preventiva...
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici. E'
proposta.
CAPODICASA. La proposta, ma il 'tenuto conto' non obbliga
l'assessorato, l'assessorato: "Io tengo conto della tua proposta,
poi questa la inserisco e questa no". Quindi, non c'è nessun
vincolo per l'Amministrazione, onorevole assessore,...
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici. Non
possiamo dubitare di quello che lei dice.
CAPODICASA. No, io non sono la Cassazione, però se debbo
interpretare le parole, a mio parere l'interpretazione che farei
'il tenuto conto', quando le leggi vogliono affermare qualcosa di
perentorio non usano il termine 'tenuto conto', usano il termine
'sentito'..
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Segnalazione.
CAPODICASA. O segnalazione, io non credo che muti, anche la
segnalazione. Se capisco bene la filosofia dell'emendamento, si
vuole dare agli uffici periferici una facoltà autonoma di
attivazione per proporre all'assessorato, poi l'assessorato
decide, tenuto conto di quelle proposte, come e in che termini
formulare la proposta finale. Io credo che potrebbe essere
accettata, ma se poi si vuole modificare il 'proposte' con
'segnalazioni' io credo che la sostanza non muti.
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNOPOLO. Signor Presidente, insisto perché se ci deve
essere un subemendamento al 9.21 non può questo subemendamento
comunque violare un principio che fino ad ora, almeno dalla legge
21 del 1985 in poi si è affermato: la programmazione regionale è
il frutto, non solo di una ricognizione, ma anche di uno scambio,
di una interlocuzione con gli enti che agiscono sul piano
territoriale. Perché noi qui, o stabiliamo il principio che la
programmazione la fa l'assessore, la farà la Regione, la fanno i
rami dell'amministrazione regionale a prescindere, e questa è una
logica di programmazione che io - così come il centrosinistra -
non mi sento di condividere. Noi apparteniamo ad un'altra idea
della programmazione, quella che fa riferimento ai bisogni che
innanzitutto maturano sul territorio e che poi trovano una
sintesi e trovano una determinazione nei livelli superiori, ma
dobbiamo partire e tornare sul territorio.
Quindi, non solo deve essere ricompreso l'ente locale nella
facoltà di avanzare proposte e non solo pareri perchè nel testo
del Governo il ruolo degli enti locali si limita solo ai pareri
sui programmi o sugli interventi. Poi, per di più, sono pareri
che non hanno alcun vincolo perchè successivamente
all'emendamento - ripeto del sottoscritto - laddove si dice che
il parere è vincolante la Commissione ed il Governo hanno
risposto negativamente.
La logica che si vuole qui introdurre è quella secondo la
quale la programmazione viene calata dall'alto e viene fatta
dall'alto. Su questo non siamo assolutamente d'accordo, ma mi
pare di capire che ormai fosse un principio consolidato anche per
il centrodestra quindi mi meraviglia l'ostilità e la riserva che
sta emergendo rispetto all'emendamento dell'onorevole Lo Giudice
che notoriamente non è un uomo di sinistra, ma mi sembra anche un
uomo ultramoderato.
SPAMPINATO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPAMPINATO. Signor Presidente, devo dire con estrema onestà
che proporrei al Governo, alla Commissione ed all'Aula di
mantenere fermo l'emendamento proposto dall'onorevole Lo Giudice
innanzitutto perchè mi sembra evidente che la titolarità della
programmazione, in questo caso, resta comunque
dell'amministrazione regionale. Questo nessuno può metterlo in
dubbio. La facoltà riservata al Genio civile, agli enti locali ed
agli altri enti di fare delle proposte non mina assolutamente le
prerogative dell'amministrazione regionale di redigere una
programmazione.
Ecco perchè preannuncio una mia contrarietà anche
all'ipotesi del subemendamento che è stato evidenziato, quella di
sostituire con la parola "parere" la parola "proposte". Si
tratta di due cose sostanzialmente diverse. Un parere, d'altra
parte, non vincolante - così come diceva l'onorevole Giannopolo -
non avrebbe nessuna perentorietà e quindi nessun valore. D'altra
parte, il parere si dovrebbe fare su delle proposte; si dovrebbe
arrivare a chiedere agli enti locali di rendere un parere sulla
proposta della programmazione dell'amministrazione. In tema di
programmazione, ritengo più utile e più funzionale, invece, il
sistema diverso di prevedere le proposte così come previste
dall'emendamento a firma dell'onorevole Lo Giudice, proposte che
devono essere valutate non necessariamente inserite, ma deve
tenerne conto l'amministrazione nella sua programmazione
generale.
ACIERNO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ACIERNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le
preoccupazioni emerse dal dibattito sull'emendamento a firma
dell'onorevole Lo Giudice per ciò che poteva sembrare una
prevaricazione da parte di uffici periferici sul potere invece
dell'amministrazione regionale, leggendo lessicalmente il testo
credo che il Governo si sia creata una preoccupazione in più. Di
fatto, sia nel comma 16 del testo, sia nella riscrittura, si
sancisce il principio che è 'riservata all'Amministrazione
regionale competente la formulazione dei programmi'.
Questo è una di chiarezza estrema.
L'aggiunta sostanziale che propone l'onorevole Lo Giudice è
quella di inserire anche i Geni civili. Se c'è una preoccupazione
che queste proposte possano essere vincolanti sul potere di
programmazione dell'Amministrazione regionale, allora forse
potremmo chiarirlo. Ma dalla lettura non mi pare ci sia nulla di
vincolante rispetto al potere di programmazione.
Quello che continua a non piacermi nella proposta Lo Giudice
è che, mentre il comma 16 del testo, tenuto conto delle proposte
degli Ispettorati forestali e dei Geni civili, come proposto, poi
c'è 'sentito il parere degli enti locali', sparisce, invece,
nella riformulazione. Perchè per gli enti locali non sentiamo più
il parere, ma sentiamo solo le proposte.
Allora, forse un punto di mediazione potrebbe essere quello
di aggiungere la parola 'Genio civile' nel comma 16 del testo,
lasciandolo per com'è. Quindi 'sentiti i pareri degli enti
locali'.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, io in questo momento vorrei cercare di portare un
aiuto a risolvere; è una proposta, se si vuole e se il Governo,
pure, lo condivide, di sostituire la parola 'proposta' con
'indicazioni'. Cambia forse poco, ma è un qualcosa che lascia più
libertà alla Regione.
SPAMPINATO. Stiamo parlando della programmazione regionale.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. La proposta
'indicazioni' è la stessa cosa, però è un termine più aperto.
FORMICA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PRESIDENTE.
FORMICA. Signor Presidente, pregherei il Governo di porre
attenzione sulla speciosità dell'argomento che trattiamo.
Questa legge è arrivata in Aula e sta procedendo con una
presa di posizione di buon senso da parte di tutte le parti
politiche. Sul punto specifico vorrei far notare al Governo che
la previsione di un comportamento diverso all'interno degli
stessi rami dell'Amministrazione non può essere accettata e
condivisa.
Cosa voglio dire? Che ciò che va bene per l'assessorato
dell'agricoltura non può non andar bene per un altro assessorato
della medesima amministrazione, cioè della Regione.
Quindi, io ritengo che, anche sulla base del dibattito che
c'è stato, sia d'accogliere l'emendamento dell'onorevole Lo
Giudice, anche nella formulazione testè ricordata dall'onorevole
Acierno.
LO GIUDICE . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO GIUDICE . Signor Presidente, all'onorevole assessore
desidero ricordare, che in riferimento alla legge n. 10, sulla
burocrazia regionale, con i Geni civili esiste un contratto di
tipo privato. Per cui loro sono tenuti per raggiungere un certo
rappel, a vigilare sugli interventi idraulico-forestali. Come si
fa ad essere responsabili e vigilare se non si ha neanche la
possibilità di fare proposte, solo proposte, all'Assessorato per
potere intervenire?
ACIERNO. Sono d'accordo.
LO GIUDICE . Inoltre: non è vero che l'Ufficio del Genio
civile è un ufficio periferico dell'Assessorato dei lavori
pubblici. E' un ufficio periferico di tutta la Regione, perchè
lo utilizza l'assessore per il territorio e l'ambiente, lo
utilizza l'assessore per l'agricoltura per tutte le esigenze.
Quindi é giusto e opportuno che il supervisore della realtà
territoriale e geografica che é una provincia dove c'é a capo
l'ingegnere capo del genio civile, abbia la possibilità di potere
proporre al governo della Regione di potere programmare
determinati interventi. Tra l'altro é un discorso quasi sterile
perché, la parte di questo emendamento riguardante le opere di
culto e le opere religiose, gli interventi per opere di
manutenzione straordinaria religiosa, non può essere presentata
con programmi triennali delle opere pubbliche perché sono
escluse: la parte riguardante gli interventi idraulico-forestali
che possono riguardare l'assessorato al territorio e ambiente,
l'assessorato ai lavori pubblici, l'assessorato all'agricoltura.
Si tratta, signor Presidente dell'Assemblea, onorevole
assessore, di interventi di poco conto, tra l'altro é quasi
volere fare le nozze d'oro con i fichi secchi; lo sapete quanto
c'é nel bilancio della Regione questo anno per quanto riguarda
interventi idraulico-forestali? due miliardi di lire.
Secondo me che i vari uffici del genio civile le facciano le
proposte e dicano quali sono i problemi importanti, le cose da
risolvere, credo che sia un fatto positivo; perché li volete
escludere? Lei può tenere o non tenere conto dall'alto del suo
palcoscenico, nel senso che lei ha tutte le ipotesi che si fanno
in Sicilia più quelle poche realtà che ha, con i fichi secchi che
ha a disposizione per realizzare un programma che consente di
potere, con priorità e urgenza, venire incontro alle esigenze in
riferimento alle proposte che hanno fatto i vari capi del genio
civile.
Quindi io mi permetto di potere accettare questo emendamento
così come é che consente ai vari assessori di avere suggerimenti
da parte degli ispettori forestali, da parte del genio civile, da
parte dei sovrintendenti e dei responsabili dei vari parchi,
sugli interventi idraulico-forestali che devono avere urgenza e
priorità nella stesura del programma.
CINTOLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia
preoccupazione é che noi facciamo una legge per snellire, per
programmare e per dare all'esecutivo il potere di attuare un
programma. Quando questo noi lo affidiamo senza termini e su
proposte che debbono venire, e che poi possono non venire,
all'ostruzionismo dei vari burocrati di turno più o meno amici.
Dico anzi che bisogna fare una rotazione immediata di tutti i
capi dei settori del genio civile in Sicilia e fargli fare un
altro giro vorticoso, in modo tale che non incrostino nel loro
ambiente la propria presunta professionalità.
Su un parere che non é vincolante, un parere che se non é
dato si può continuare ad andare avanti, questo non implica
all'esecutivo di avere il diritto-dovere di amministrare la
Regione secondo un programma che ha dato agli elettori e che non
può essere costretto entro pastoie burocratiche. Accetto la
filosofia del collega Lo Giudice nel fare la proposta, però deve
essere condizionata al fatto che tutto ciò può essere accettato
ma senza che ci siano né vincoli né lacci, né laccetti, né
proposte che spesso poi sono non collimanti, che sono poi
vincolanti per l'attuazione del programma di governo.
ARDIZZONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARDIZZONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi richiamo
all'intervento dell'onorevole Cintola che ritengo sia stato
esaustivo. Si tratta, a mio avviso, solamente di formalizzare il
contenuto della proposta dell'onorevole Cintola. E' stata
evidenziata la necessità che vi sia una programmazione dal basso,
come é stato giustamente detto, che parta effettivamente dagli
uffici del Genio civile, che sono quelli a più diretto contatto
con il territorio. Per cui al fine di non vincolare
l'Amministrazione regionale si può inserire, tenendo conto delle
eventuali proposte, perché ci sarebbe l'esigenza effettivamente
di immaginare i termini entro i quali dovrebbero essere formulate
le proposte, tenuto conto delle eventuali proposte, non
vincolanti degli ispettorati forestali e così via. Penso che il
problema potrebbe essere risolto.
SCAMMACCA DELLA BRUCA, assessore per i lavori pubblici. Chiedo
di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA, assessore per i lavori pubblici. Credo
che potrebbe essere semplicemente subemendato il comma 16 nella
sua iniziale stesura inserendo dopo le parole "degli ispettorati
forestali, degli uffici del genio civile", e lasciare "dei pareri
degli enti locali", con le indicazioni sostanzialmente proposte
dall'onorevole Formica e dall'onorevole Acierno.
Credo che questa possa essere la proposta del Governo che
potrei formalizzare con un subemendamento, signor Presidente.
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il
seguente emendamento sostitutivo dell'emendamento 9.21.G e che è
altresì interamente sostitutivo dell'emendamento 9.21: Al comma
16, dopo le parole "ispettorati forestali", sono inserite le
parole "degli uffici del Genio civile". Quindi il testo del comma
16 dell'articolo 9, alla fine, risulterebbe così: "E' riservata
all'Amministrazione regionale la formulazione dei programmi di
opere riguardanti gli enti di culto e di formazione religiosa.
E' altresì riservata all'Amministrazione regionale la
programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed
idraulico-forestale, tenuto conto delle proposte degli
ispettorati forestali, degli uffici del Genio civile...".
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNOPOLO. Signor Presidente, io non sono d'accordo con
questa formulazione mentre insisto con quella originaria
dell'onorevole Lo Giudice perché in questa formulazione si dà
facoltà e diritto di proposta agli ispettorati forestali e Geni
civili, si toglie la facoltà e diritto di proposta agli enti
locali e agli enti gestori delle riserve e dei parchi
specificando, quindi, che gli enti che hanno massimamente la
prerogativa del governo del territorio, non possono fare
proposte, posso solo a programma fatto esprimere un parere che
per di più non è vincolante; questo modo di concepire la
programmazione mi sembra poco serio. La programmazione è un atto
che va consumato fino in fondo coinvolgendo tutti i soggetti che
stanno sul territorio, allora a quel punto o si mette "parere
vincolante" degli enti locali e degli altri enti...
CINTOLA. Vincolante
GIANNOPOLO. Sì, perché se lei, onorevole Cintola, fosse
sindaco di Partinico e l'Ispettorato forestale e Genio civile le
va a cementificare il fiume come è accaduto, e lei raccogliendo
le proteste della sua cittadinanza come sindaco dice "No, perché
il territorio è mio e lo governo io", e il Genio civile e
l'ispettorato forestale le fa l'intervento ugualmente, qual è il
principio e la salvaguardia dell'autonomia locale?
E' accaduto così negli anni e nonostante i comuni si siano
opposti a interventi dissennati dell'Ispettorato forestale o
anche del Genio civile negli anni passati, lei si doveva sorbire
ugualmente quel tipo di intervento.
Allora, io dico che la programmazione si fa con il concerto
di tutte le forze che operano sul territorio evitando i conflitti
perché voi state ipotizzando così l'apertura dei conflitti e io
vi dico, non tanto con gli enti locali, ma quanto con gli enti
parco e gli enti gestori delle riserve perché avete scritto che
lì il parere di quegli enti non è vincolante.
ACIERNO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ACIERNO.Signor Presidente, comincio a non capire. Si era
partiti da una riformulazione del comma 16 che allargava i Geni
civili e, anziché sentire il parere degli enti locali, gli enti
locali avanzavano proposte, ma anche nella 'formulazione Lo
Giudice' di vincolante non c'è niente. Allora voglio capire,
perché l'intervento dell'onorevole Giannopolo apre uno scenario
che è profondamente diverso da quello che abbiamo affrontato fino
ad ora.
Noi abbiamo sancito nel testo licenziato dalla Commissione,
e lo ha risancito il presentatore dell'emendamento, l'onorevole
Lo Giudice, che la programmazione è riservata all'amministrazione
regionale competente. Non si può aprire un dibattito su un
indirizzo che è stabilito nel testo e nell'emendamento che è in
discussione.
Posso capire le esigenze dell'onorevole Giannopolo, vista la
sua esperienza di sindaco, ma il principio che sanciamo in questo
testo è che la programmazione è dell'amministrazione regionale la
quale, io mi auguro per sempre in questa terra, sarà
rappresentata da uomini che avranno la capacità e la sensibilità
di sentire proposte e di chiedere pareri perché questo fa di un
uomo un bravo programmatore.
Non esiste una programmazione che non ascolta la ricaduta
che sul territorio ha quell'atto. Per cui tutta la teoria
portata dall'onorevole Giannopolo sposta il problema su un testo
che non è oggetto del nostro argomento. Di vincolante non c'è
niente né nel testo originario né nel testo dell'emendamento
dell'onorevole Lo Giudice.
DE BENEDICTIS . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BENEDICTIS . Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo
che si debba fare una distinzione fra il ruolo degli uffici
periferici, non di un assessorato, ma della Regione, come
l'onorevole Lo Giudice significava, e il ruolo degli enti locali,
che sono, in realtà, amministrazioni dei cittadini.
Credo che la Regione possa raccogliere correttamente, come
peraltro è formulato nel testo originario del Governo, le
proposte dei propri uffici e poi, elaborato il programma,
assoggettarlo al parere perché è in quella sede che le
amministrazioni, i sindaci che rappresentano la collettività,
possono esaminare, proprio per far quadrare i conti con quello
che sosteneva l'onorevole Giannopolo. Si può dare il caso,
infatti, che l'amministrazione comunale, se chiamata ad esprimere
una proposta, non abbia alcuna proposta da fare in ordine, per
esempio, all'alveo di un fiume. Però, se non può poi esprimere
parere, se lo trova fatto a posteriori per decisione o
indicazione del Genio civile.
Allora, credo che una mediazione che si può proporre,
sentendo anche quanto il Governo ha detto fra le righe, è quella
di includere fra i soggetti che possono esprimere proposte o
indicazioni che si vogliono formulare, anche i Geni civili e dire
che i pareri debbono essere obbligatori.
Naturalmente noi abbiamo un emendamento in cui si è
vincolati, ma comunque un punto di equilibrio potrebbe essere
quello di riconoscere alle comunità locali la possibilità di
esprimere dei pareri che siano obbligatori.
Per timore di essere frainteso, farei questa proposta:
'tenuto conto delle proposte degli Ispettorati forestali, degli
uffici del Genio civile e dei pareri obbligatori degli enti
locali...'.
PRESIDENTE. Onorevole Giannopolo, c'è un'ennesima
integrazione del testo che credo che sia anche in linea con le
sue premure. In pratica sarebbe questa la proposta finale, se il
Governo l'accoglie.
Chiedo scusa, onorevole Beninati, sto leggendo una nuova
formulazione che proviene dall'onorevole De Benedictis. Se la
Commissione e il Governo sono d'accordo, è questo il testo su cui
vi prego di pronunciarvi: "Al comma 16, dopo le parole 'Gli
Ispettorati forestali' sono inserite le parole 'e degli Uffici
del Genio civile e dei pareri obbligatori degli enti locali'.
Non è la proposta dell'onorevole Acierno ma dell'onorevole
De Benedictis che ha il pieno diritto di formulare. Il parere
della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, ritengo l'obbligatorietà una nuova introduzione,
quindi il mio parere è contrario; condivido l'obbligatorietà come
principio ma senza l'obbligatorietà.
CRISAFULLI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRISAFULLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che
sia giusto intanto procedere secondo il dettato che il Presidente
stava per fare rispetto alla vicenda specifica; però, mi sento in
obbligo di dire al Governo e ai colleghi parlamentari che la
questione va inquadrata in senso generale perché altrimenti noi
non ce ne usciamo.
Chi deve proporre è l'ente che è tenuto a fare la proposta,
può essere il comune, possono essere gli uffici periferici della
Regione, possono essere gli enti operanti nel territorio sul cui
progetto devono pronunziarsi le autonomie locali competenti per
territorio.
Scriverlo in quel modo, infatti, come è stato tentato
raccogliendo le indicazioni, finisce con l'escludere alcuni enti
nella capacità di proposta; non possono essere solo gli enti
periferici della Regione intesi i forestali e i Genio civili
perché in materia specifica, mi permetto di dire, possono operare
i consorzi di bonifica, le autorità d'ambito che sono già state
legalmente costituite e stanno per essere formalizzate.
LO GIUDICE. Siamo tutti fuori tema
CRISAFULLI. Onorevole Lo Giudice, mi permetto di insistere
perché un'opera idropotabile può avere necessità di interventi a
monte di carattere idraulico-forestale. E' inutile che lei fa
sceneggiate convinto che gli altri sono venuti dalla montagna e
lei solo è cittadino marinaro perché siamo gente avvezza alla
comprensione dei suoi messaggi orizzontali per cui ci consenta di
esprimerci
Un conto è dire gli enti periferici o preposti
all'intervento nel territorio, su cui va poi acquisito il parere
degli enti locali interessati, un conto è fare l'elenco degli
enti perché poi scrivendo l'elenco degli enti noi corriamo il
rischio di creare un vuoto.
Acquisito questo chiarimento, io mi permetto di dire che poi
si può procedere secondo le volontà che il Presidente voleva
dettare poco fa.
PRESIDENTE. E' una volontà della quale, credo, sia anche
interprete l'onorevole Beninati, sentiamo se coincide con la mia
opinione.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, data l'ora, proporrei di
accantonare questo emendamento per riprenderlo successivamente.
PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo nel senso
richiesto, tenuto conto altresì che la Commissione Bilancio si
riunirà alle ore 16.00.
Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa e riprenderà alle
ore 17.00.
(La seduta, sospesa alle ore 14.15, è ripresa alle ore 18.23)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE. I lavori dell'Aula sono stati sospesi questa
mattina e ripresi nel pomeriggio per cercare di trovare una
soluzione il più possibile unitaria. Credo che a questo punto si
sia trovata e che, se il relatore ce lo conferma, si possa
procedere alla votazione dell'emendamento a firma dell'onorevole
Lo Giudice, così come formulato.
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il
subemendamento 9.21.1 allegato.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 9.21. Lo pongo in votazione. Il
parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, la Commissione esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.21. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 9.5 dell'onorevole Paffumi.
Non essendo l'onorevole Paffumi presente in Aula,
l'emendamento è dichiarato decaduto.
Si passa all'emendamento 9.11 degli onorevoli Giannopolo, De
Benedictis e Oddo. Lo dichiaro assorbito all'emendamento a firma
dell'onorevole Lo Giudice.
L'emendamento 9.22 è anch'esso assorbito.
Si passa all'emendamento 9.12, a firma degli onorevoli De
Benedictis ed Oddo.
DE BENEDICTIS . Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 9.23, a firma dell'onorevole Lo
Giudice.
LO GIUDICE . Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO GIUDICE . Signor Presidente, onorevoli colleghi,
con la "Merloni" esistono tre stadi di progetto: il preliminare,
il definitivo e l'esecutivo. Se il progetto esecutivo stabilisce
che in tal modo viene considerata la indicazione di pubblica
utilità, un'amministrazione si mette nelle condizioni, senza che
ci sia un finanziamento, di procedere all'esproprio. Questo
progetto non potrà mai essere finanziato, quindi mettiamo in moto
una fase di espropriazione senza che il progetto possa essere
finanziato. Conseguentemente, a mio avviso, per i progetti
finanziati dagli enti locali è giusto che ci sia una pubblica
utilità, ma quando si tratta di progetti finanziati dalla
Regione, la pubblica utilità la stabilisce il decreto
dell'assessore. Pertanto, a mio avviso, questo comma va
eliminato, altrimenti creerà problemi seri.
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNOPOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la
questione posta dall'onorevole Lo Giudice è stata discussa ed
approfondita. Ho anche avvertito la Commissione sui possibili
effetti del comma 18, come evidenziato dall'onorevole Lo Giudice.
Cioè, nel momento in cui un progetto definitivo o esecutivo viene
approvato, in linea amministrativa, non è detto che debba essere
finanziato. Nel momento in cui si approva, in quel momento si
dichiara, ai sensi di questo comma, la pubblica utilità. E' del
tutto evidente che scatta un vincolo e scatta una procedura che è
finalizzata all'espropriazione, laddove ricada su un terreno
privato. Peraltro, il tema delle espropriazioni è in parte
affrontato anche in altre parti della legge ed è una questione
sulla quale si sta sviluppando un dibattito enorme sia sul piano
nazionale che su quello regionale. Pertanto, o noi scriviamo che
l'indifferibilità, l'urgenza e la pubblica utilità sono
dichiarate nel momento in cui l'opera comunque deve iniziare
(iniziano i lavori entro sei mesi, un anno), oppure che è
finanziata dall'ente medesimo o diciamo che, qualora venga
finanziata da altri soggetti, si applica dal momento in cui c'è
il provvedimento di finanziamento. Dobbiamo stare attenti a come
risolviamo la questione, perchè c'è un problema di funzionalità
della procedura amministrativa.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Giannopolo.
Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della commissione e relatore. Signor
Presidente, la Commissione su quest'emendamento aveva fatto un
apprezzamento non contrario, fermo restando che c'era una
precisazione, dato che nella formazione della legge - ecco perchè
si era apprezzato contrariamente - è prevista la predisposizione
dell'appalto integrato che viene finanziato sul progetto
definitivo.
Quindi, si dovrebbe valutare o di aggiungere l'inserimento,
limitatamente all'appalto integrato, o si trova una diversa
formulazione, altrimenti l'emendamento sarà apprezzato
negativamente. Ripeto, solo perchè c'è il finanziamento
dell'appalto integrato che viene fatto sul definitivo.
Questa è pertanto la posizione della Commissione che
viene mantenuta nella valutazione dell'Aula.
PRESIDENTE. Così come è formulato, il parere è negativo.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Dovremmo riscrivere il comma 18 inserendo l'allocuzione
'subordinatamente all'avvenuto finanziamento dell'opera'. Credo
che questo potrebbe consentire di mantenere in vita il comma 18
pur avendolo modificato rispetto a quanto giustamente suggerito
dall'onorevole Lo Giudice.
LO GIUDICE . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO GIUDICE . Signor Presidente, se è un progetto definitivo e
non esecutivo è inserito in un programma triennale, come
richiesto dal finanziamento, ma non può essere finanziato se non
è esecutivo. Questa legge prevede che se ci dovesse essere un
finanziamento per motivi di urgenza, entro un certo tempo, il
progetto da definitivo - che è la seconda fase - deve diventare
esecutivo.
Conseguentemente non facciamo scattare questo meccanismo,
non serve, l'assessore dice di aggiungere 'dopo il
finanziamento', ma dopo il finanziamento, se c'è un decreto, di
per sé già il decreto stabilisce le condizioni per rendere il
progetto di pubblica utilità.
Quindi, questo comma va cassato, altrimenti creiamo solo
confusione, aggiungere 'dopo il finanziamento' di fatto è quello
che sto dicendo io: togliamo questo comma.
Allora, se il finanziamento è comunale, se lo finanzia lo
stesso comune, di fatto il progetto esecutivo o definitivo già
stabilisce propedeuticamente la possibilità dell'esproprio.
Per quanto riguarda, invece, i finanziamenti regionali è il
decreto dell'assessore che stabilisce la procedura per poter
arrivare all'esproprio.
Se lei, onorevole assessore, vuole aggiungere 'a condizione
che ci sia il finanziamento' di fatto non significa niente,
perchè, se c'è il decreto, significa che già si inizia la
procedura per l'esproprio.
Per quanto riguarda, invece, l'altra procedura
dell'affidamento di un'opera che non è l'appalto concorso ma
qualcosa di simile all'appalto concorso, in quel caso, anche se
lei la finanzia col progetto definitivo, se non si trasforma in
esecutivo, l'opera non può iniziare; l'opera infatti inizia
quando il progetto da definitivo diventa esecutivo.
Se voi leggete bene la Merloni c'è una differenza abissale
tra il definitivo e l'esecutivo. Il definitivo è come il progetto
di massima della legge n. 10, che non contiene quasi niente per
quanto riguarda la cartografia e l'elenco di cose necessarie.
Per cui, anche se stiamo inventando un qualcosa di misto tra
l'appalto concorso e tipi diversi di affidamento, in questa
differenza un progetto definitivo non può esserci, non si può
fare la consegna dei lavori se non viene trasformato in
esecutivo, in quel momento inizia l'esproprio.
Non si può iniziare un lavoro se il progetto non è
esecutivo, lo dice la stessa legge Merloni. Se volete, la
rileggiamo, perchè per quanto mi riguarda è meglio parlarne
prima, tanto resta agli atti, se noi lasciamo questo comma 18
creiamo confusione.
SCAMMACCA DELLA BRUCA . assessore per i lavori pubblici. Se
ci mettiamo 'esecutivo', va bene?
LO GIUDICE . Ma se ci mettiamo 'esecutivo' non c'è bisogno di
scriverlo perché, se è esecutivo, c'è il decreto. Di fatto il
decreto crea le premesse per l'esproprio perché rende l'opera
indifferibile, urgente e di interesse pubblico. Quindi, signor
Presidente, mi permetto di invitarla a questa riflessione.
PRESIDENTE.Onorevoli colleghi, c'è un articolo specifico, uno
degli articoli finali, il 35, che disciplina le procedure per le
espropriazioni e le occupazioni.
La mia proposta, se può aiutare, è la seguente (vorrei
che il relatore mi seguisse perchè dovrò chiedere il suo parere):
l'articolo 35, onorevole Lo Giudice, che disciplina le procedure
per le espropriazioni e le occupazioni potrebbe essere
destinatario di un testo modificato, concordato tra Governo e
Parlamento, e lo potremmo inserire più organicamente e meglio di
quanto non si possa fare nella fretta di una discussione
abborracciata come questa, meglio si presterebbe a definire il
concetto da lei proposto e le osservazioni opposte da Governo e
Commissione.
Sicché, approvando l'emendamento soppressivo del comma 18,
non si pregiudica la possibilità di disciplinare la materia
con l'articolo 35.
Ne possiamo parlare, ma è importante che l'onorevole Lo
Giudice, che potrebbe pure essere appagato dall'approvazione del
suo emendamento, sappia che c'è la riserva di riproporre la
materia in sede di esame dell' articolo 35.
Non sorgendo osservazioni, pongo dunque in votazione
l'emendamento soppressivo 9.23 con la precisazione che la materia
sarà ripresa nel corso dell'esame dell'articolo 35.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 9.30b della Commissione è precluso.
Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:
"Art. 10.
Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche
1. Dopo l'articolo 14, della legge n. 109 del 1994 è
inserito il seguente articolo:
'Articolo 14 bis
Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche
1. Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano
interventi urgenti ed indifferibili, è vietato
all'Amministrazione regionale concedere finanziamenti a
carico di fondi propri, o di cui abbia la gestione, in favore
degli enti di cui alla lettera a), del comma 2, dell'articolo
2 per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai
programmi di cui al precedente articolo o quando la richiesta
dell'ente non ne rispetti l'ordine delle priorità.
2. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione
regionale, nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che
richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono
pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
3. La Presidenza della Regione e ciascuno degli
assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme
disponibili per il finanziamento di opere pubbliche secondo
un programma di spesa cui possono aggiungersi altri
interventi solo in caso di economie o di sopravvenute
disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una
relazione contenente l'elenco delle richieste di
finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di
selezione delle stesse.
4. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di
programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2,
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i programmi di
spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti
territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le
priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse
disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che
concorrono alla formazione delle risorse.
5. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi
triennali delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti
interessati alla Presidenza della Regione o ai singoli
assessorati regionali in relazione alle rispettive
competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se
per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di
finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo
dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto
il concorso di finanza privata. Il provvedimento di
ammissione a finanziamento determina l'obbligo di
presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il
termine di sessanta giorni, salvo rinunzia espressa.
6. I programmi di spesa si attengono, fatti salvi i
criteri determinati in piani di settore o in disposizioni
legislative attinenti alle singole categorie di opere, ai
seguenti criteri generali di selezione delle richieste
pervenute:
a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo
socio-economico regionale e nei relativi progetti di
attuazione;
b) esigenza di completamento di progetti generali di
opere, parte delle quali siano state già realizzate;
c) realizzazione di interventi per la prevenzione del
rischio sismico;
d) recupero del patrimonio edilizio esistente;
e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.
7. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre
finanziato per intero. E' tuttavia possibile il finanziamento
di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto
generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e
prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da
parte degli utenti.
8. I programmi di cui al presente articolo devono essere
pubblicati senza oneri nella Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana.
9. L'insieme dei programmi deve comprendere l'intera
disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse
finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli
assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una
parte delle disponibilità possa essere impiegata per la
copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla
progettazione esecutiva. Restano estranei ai programmi di cui
al presente articolo le somme destinate ad interventi imposti
da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche
dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di
regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a
livello statale o regionale.
10. La Presidenza della Regione e ciascuno degli
assessorati regionali provvedono con decreto al finanziamento
delle singole opere dopo l'approvazione del progetto
esecutivo, che l'ente deve inoltrare corredato degli atti che
comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua della
normativa urbanistica nonché la positiva acquisizione delle
autorizzazioni e dei pareri ivi compresi quelli relativi alla
eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle
leggi vigenti. Si ha riguardo all'approvazione del progetto
definitivo quando la gara deve essere bandita sul progetto
medesimo. Contestualmente al finanziamento viene disposto
l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che
si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio
finanziario.
11. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti
disposti dall'Amministrazione regionale non provvedano ad
avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi
dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'assessore
regionale che ha concesso il finanziamento provvede senza
necessità di diffida alla nomina di un commissario 'ad acta'
per gli adempimenti di competenza e per quelli relativi alla
stipula del contratto d'appalto e per la consegna dei lavori.
12. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori
finanziati dall'Amministrazione regionale affluiscono per il
cinquanta per cento in entrata del bilancio degli enti
appaltanti di cui alla lettera a), del comma 2, dell'articolo
2 in apposito capitolo 'Fondo di rotazione' per
l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la
progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi
ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al
momento del finanziamento dell'opera; il restante cinquanta
per cento è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli
stati di previsione della spesa del ramo di Amministrazione
regionale che ha disposto il finanziamento per essere
utilizzato per il funzionamento e per la nomina dei
consulenti della Conferenza speciale di cui all'articolo 7
bis e, ove necessario, per il finanziamento di eventuali
perizie di variante e suppletive dei lavori entro il limite
previsto dalla vigente normativa nonché per la realizzazione
di opere della medesima tipologia d'investimento.
13. Al compimento dell'intera opera entro i termini
contrattuali, i fondi residui, destinati ai finanziamenti e
alla realizzazione della stessa ed economizzati,
costituiscono avanzo di amministrazione vincolato da
utilizzare per il finanziamento di spese in conto capitale
dei bilanci degli enti appaltanti o per impinguare il
capitolo di bilancio relativo al 'Fondo di rotazione' per le
spese di progettazione di cui al comma 12."
Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:
- dal Governo: emendamento 10.13;
- dall'onorevole Lo Giudice: emendamenti 10.6, 10.7, 10.8
e 10.9;
- dagli onorevoli De Benedictis e Oddo: emendamenti 10.3 e
10.4;
- dall'onorevole Cintola: emendamento 10.2;
- dall'onorevole Beninati: emendamento 10.11 e 10.12;
- dagli onorevoli Giannopolo, De Benedictis e Oddo:
emendamenti 10.5 e 10.10;
- dall'onorevole Paffumi: subemendamento 10.1;
- dalla Commissione: subemendamento 10.13.1 all'emendamento
10.13; 10.14; subemendamento 10.1.1 all'emendamento 10.1.
Si passa al subemendamento 10.13.1.
BENINATI. presidente della Commissione e relatore. La
Commissione ha proposto con questo subemendamento di sopprimere
le parole da 'definitivo' a 'il progetto deve essere', con il
parere favorevole del Governo.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 10.13, del Governo, come
modificato.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 10.6 e 10.3 sono assorbiti.
Si passa all'emendamento 10.2, a firma dell'onorevole
Cintola.
CINTOLA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 10.7.
LO GIUDICE . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO GIUDICE . Signor Presidente, secondo il mio parere si
dovrebbe cassare l'ultimo periodo del comma 5 che ora leggo: "il
provvedimento di ammissione a finanziamento determina l'obbligo
di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il
termine di 60 giorni, salvo rinuncia espressa".
Ciò significa che se l'assessore finanzia un progetto
definitivo e non esecutivo invita l'ente richiedente a
trasformarlo in esecutivo entro 60 giorni.
E questa è pura fantasia
E' improponibile
C'è, poi, un'altra cosa se mi consentite: con la nostra
legge di bilancio i progetti ammessi al finanziamento quest' anno
vanno in cantiere, quindi in gara e banditi entro l'anno
successivo; ragione per la quale c'è tutto il tempo per potere
trasformare un progetto da definitivo in esecutivo, almeno di 14
- 15 mesi, perchè portarlo a 60 giorni, rischiando di vanificare
il programma di finanziamento?
Diventa sbagliato, perchè significa, signor Presidente
dell'Assemblea, che facciamo un programma, finanziamo i progetti,
e, poichè non riusciamo a trasformarli per legge in 60 giorni da
definitivi in esecutivi, vanifichiamo il programma dello Statuto
regionale. Se invece questo lo togliamo, l'ente richiedente ha un
anno e mezzo di tempo per trasformarlo in esecutivo e per poterlo
mandare in appalto.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, non ho avuto il tempo perchè ha dato la parola
all'onorevole Lo Giudice.
C'è un emendamento della Commissione, il 10.14 o il C10 2,
che in effetti sostituisce 60 con 120 giorni, un pò
indirizzandosi sull'iniziativa che ora stava sostenendo
l'onorevole Lo Giudice.
Certo, mettere un termine è comunque anche opportuno. Si è
aumentato, quindi, il termine da 60 a 120 accogliendo in parte
anche l'emendamento dell'onorevole Lo Giudice e l'emendamento
10.5 dell'onorevole Giannopolo e De Benedictis, che era 180
giorni.
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNOPOLO. Signor Presidente, mi scusi, torno sul
subemendamento della Commissione là dove dice: "sopprimere da
definitivo al progetto deve essere..", in effetti la soppressione
parte dalla parola "redatto"; ma la parola "progetto definitivo"
rimane, perchè in caso contrario sconquassa tutto.
PRESIDENTE. Se il relatore ed il Governo concordano, così
resta stabilito.
MANCUSO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO. Signor Presidente, esiste, effettivamente, un
problema su questo emendamento. Se diamo il termine alle
amministrazione ed agli enti locali, in questo caso di 60, 120,
180 giorni, il problema non diventa di tutti gli enti locali,
diventa di tutti gli enti che devono dare pareri a quel progetto
definitivo.
Per cui, se un comune della Sicilia ha pronto il progetto
definitivo e poi si blocca alla Soprintendenza di qualsiasi ente
territoriale, può restare lì chissà quanti giorni.
Ritengo pertanto giusto sopprimerlo.
VICARI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VICARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che
parliamo di cose assolutamente superate e di cui già la Regione,
per prassi, ha consolidato alcune procedure. Faccio un esempio
per tutti, che è proprio di questi giorni: i fondi ex GESCAL
assegnati agli enti locali su progetti di massima e poi
esecutivi, dove la Regione, per bando, ha stabilito una scadenza
entro la quale l'ente locale doveva avere già individuato il
soggetto aggiudicatario dei lavori, pena la decadenza dal
finanziamento.
Cioè, è assolutamente normale che si stabilisca un termine
perentorio di presentazione, pena il finanziamento, anche perchè,
se non lo si facesse ora la Regione dovrebbe farlo in fase di
finanziaria per recuperare tutti questi finanziamenti.
Il problema espresso poc'anzi dall'onorevole Mancuso credo
che adesso non ci sia più, perchè ormai la procedura della
conferenza dei servizi è attuata in tutta la Sicilia, quindi
possibilità di ritardo da parte delle Soprintendenze non ce n'è,
perchè è in conferenza dei servizi o, comunque, entro trenta
giorni.
Per cui la invito a procedere con la proposta della
Commissione - almeno credo che sia della Commissione - dei 120
giorni.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.7
dell'onorevole Lo Giudice, sul quale la Commissione ha già
espresso parere contrario.
Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
PRESIDENTE. Si proceda alla controprova.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 10.11 dell'onorevole Beninati.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa
all'emendamento 10.14 della Commissione. Lo pongo in votazione.
Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 10.5 e 10.4 sono assorbiti. Si passa
all'emendamento 10.8 a firma dell'onorevole Lo Giudice.
LO GIUDICE . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO GIUDICE . Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo me
una legge così importante non va votata a colpi di maggioranza o
di minoranza, 23 contro 21. Secondo me lei ha fatto benissimo a
metterla ai voti, però voglio dire, deve prevalere un certo buon
senso per evitare che ci si possa schierare contro o a favore,
allora io gradirei che il Presidente della Commissione o il
Governo mi spiegassero qual è il significato di questo secondo
periodo del comma 9.
Al comma 9, per quanto mi riguarda, il secondo periodo va
soppresso, in quanto mi dovete spiegare perché facendo i
programmi bisogna mettere da parte quattrini e quindi parte di
finanziamento, perché temete o pensate che nella trasformazione
di un progetto da definitivo ad esecutivo possono essere
necessari ulteriori finanziamenti?
Poichè nell'ambito di un progetto, anche se non esecutivo,
onorevole Presidente della Commissione, anche se definitivo e non
esecutivo, esiste una parte che si chiama somme a disposizione,
nelle somme a disposizione eventualmente va inserita anche la
parte di differenza che c'è tra definitivo ed esecutivo, quindi,
questo periodo è inutile, se poi vogliamo metterlo ai voti,
mettiamolo ai voti; è inutile dal punto di vista della ragione,
della politica e della normativa vigente.
PRESIDENTE. Sull'emendamento 10.8 l'onorevole Lo Giudice ha
sollevato un problema importante, non di ordine procedurale, ma
politico.
Io chiedo alla Commissione ed al Governo di dare risposta,
non solo al merito della questione posta nell'emendamento, ma
anche alla questione politica posta dall'onorevole Lo Giudice,
cioè sull'opportunità che di fronte a talune obiezioni, più o
meno tecniche, si proceda col criterio del comune convincimento e
non col criterio della maggioranza, con un invito, quindi, ad uno
sforzo di analisi maggiore.
Prego, onorevole Beninati, il suo parere sull'emendamento Lo
Giudice?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, a me dispiace dovere sempre intervenire, ma questo
emendamento è stato riesaminato dalla Commissione e voglio dire
che non c'è stato un voto a maggioranza o che c'è stato un voto
della Commissione che l'aveva apprezzato in senso contrario.
Le precisazioni dell'onorevole Lo Giudice, forse, potevano
essere meglio valutate se, quando abbiamo trattato questi
emendamenti, fosse stato presente in Commissione, quale
presentatore degli emendamenti stessi, ed avrebbe evitato oggi di
intervenire in Aula, perché ora, le sue spiegazioni più che
perplessità possono essere convincenti, ma il nostro parere è
stato negativo e resta tale, perché altrimenti non avrebbe senso
neanche il fatto che la Commissione si è riunita. Erano stati
invitati tutti ad essere presenti.
La Commissione ha espresso parere negativo per le
motivazioni che sopra ho detto.
LO GIUDICE . Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO GIUDICE . Ho tanto rispetto per il lavoro egregio eseguito
dalla Commissione, però, se non si potesse o dovesse aprire il
dibattito in Aula, penso che, l'Assemblea vanificherebbe il
lavoro che sta facendo.
Secondo me, nonostante il lavoro egregio, per il quale va il
nostro sentito ringraziamento, se c'è qualcosa da rivedere o da
vedere con una più attenta riflessione è giusto che si veda.
Considerato che questo periodo è stato copiato interamente,
sic et simpliciter, dalla legge n. 10 del 1993, dico che in quel
momento trovava un senso perché i progetti erano approvati
secondo la legge n. 21 del 1986; con la legge n. 10 del 1993 la
differenza che intercorre tra il progetto definitivo e di massima
è di gran lunga superiore; perché c'era sicuramente differenza
tra un progetto approvato ai sensi della legge n. 21 ed uno
approvato ai sensi della legge n. 10 e pertanto era opportuno
che nei programmi di finanziamento una certa quota si lasciasse
da parte, volutamente, per eventuali differenze tra progetto di
massima e progetto esecutivo; con la legge n. 10 del 1993 il
progetto è perfetto, non vi è nessuna differenza.
Per esperienza affermo, signor Presidente dell'Assemblea, al
quale chiedo scusa se la sto tediando, che avendo fatto
l'Assessore per i lavori pubblici ed avendo lasciato da parte una
cospicua quota, intorno al 20 per cento, di finanziamenti non
utilizzati, alla fine non siamo intervenuti perché: perizie di
variante non se ne sono più approvate, la differenze tra il
progetto definitivo di oggi è di gran lunga superiore al progetto
esecutivo della legge n. 21, quindi questo emendamento,
onorevole Assessore, propone di sopprimere un periodo inutile,
con tutto il rispetto alle grandi, considerevoli, riflessioni
della quarta Commissione.
Questo è un periodo inutile che serve soltanto a mettere da
parte i finanziamenti non utilizzati per poi mandarli in
perenzione o in economia alla fine dell'anno.
Mi dispiace per l'egregio lavoro che avete svolto, però vi
esorto a fare cose giuste nell'interesse della Sicilia e delle
poche somme che abbiamo a disposizione per finanziare tutto,
interamente, il programma, perché i quattrini non sono
necessari.
Invito, pertanto, l'onorevole Assessore a guardare per gli
anni precedenti se esiste una lira messa da parte e poi
utilizzata.
Neanche una lira. Perché?
Revisione prezzi non ce n'è più, perizie di variante non se
ne approvano più, il progetto esecutivo ai fini della legge 10 è
un progetto perfetto perché prevede una serie di cose che lo
portano a non potere avere nessun tipo di variante finanziaria,
quindi a mio avviso, questo periodo va cassato e va tolto dal
comma 9.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.8.
LO GIUDICE. La Commissiome mi deve spiegare perchè dice di no
CAPODICASA. Sforzarsi di parlare non ha senso.
PRESIDENTE. La risposta è stata precedente, onorevole Lo
Giudice, lei la risposta l'ha avuta, io posso aprire un dialogo
fra lei e l'onorevole Beninati ma l'onorevole Beninati deve
essere disposto.
LO GIUDICE . L'assessore non può dire sì o no; deve spiegare
perché dice di no.
PRESIDENTE. Onorevole Lo Giudice, sì, è giusto che l'onorevole
Assessore lo spieghi, ma certamente non è obbligato.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.8 a firma
dell'onorevole Lo Giudice, con il parere contrario della
Commissione e del Governo. Chi è favorevole si alzi; chi è
contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 10.9, a firma dell'onorevole Lo
Giudice.
Onorevole Lo Giudice, mi permetto ricordarle che analogo
argomento abbiamo deciso di spostare a livello di articolo 35.
Tenga presente che, sullo stesso argomento, un emendamento suo di
analoga materia era stato deciso di riferirlo a proposito
dell'articolo 35, che si occupa specificamente della materia
delle espropriazioni. Il Governo è d'accordo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Scusi, signor Presidente, mi pare che obiettivamente
l'emendamento 10.9, dell'onorevole Lo Giudice, è coerente con la
soppressione che abbiamo approvato del comma 18 dell'articolo 9.
Quindi, si potrebbe approvarlo con la riserva...
PRESIDENTE. Esattamente con lo stesso criterio, onorevole Lo
Giudice. Se è d'accordo, così resta stabilito.
LO GIUDICE . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO GIUDICE . Con l'occasione devo dire che, siccome ci sono
altri emendamenti del sottoscritto e di diversi onorevoli
colleghi, se il tutto deve essere un soliloquio, uno sterile
intervento che tedia lei e i colleghi dell'Assemblea, io
gradirei, non è obbligatorio, dal punto di vista giuridico, nè da
parte del Presidente, nè da parte dell'Assessore, ma dal punto di
vista etico e politico io gradirei che si evitasse di dire 'si' o
'no' ma si spiegasse perchè 'si' e perchè 'no'. Infatti, come lei
invita me ad illustrare un emendamento, mi consenta di pregarla
di invitare il Presidente della Commissione e l'Assessore ad
illustrare perchè 'si' o perchè 'no'.
Io faccio parte della maggioranza, ma se noi ci trinceriamo
dietro un discorso numerico o computistico, castriamo il
dibattito, quindi, per quanto mi riguarda, se io, andando avanti,
dovrò ricevere un 'si' od un 'no' in modo freddo e asettico, mi
rifiuterò di intervenire.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questo è un tema che
l'onorevole Lo Giudice ha sollevato qualche momento fa. Io ho
operato quando ho sollevato la questione politica della quale ho
officiato il relatore di dare una risposta, naturalmente
intendevo cogliere, raccogliere e trasferire formalmente il tema
sollevato dall'onorevole Lo Giudice.
Onorevole Lo Giudice, l'ho fatto, perchè sia chiaro che,
nell'economia di un lavoro così difficile, non è obbligatorio
dare spiegazioni. Perchè l'obiezione che lei ha mosso, onorevole
Beninati, è giusta, e cioè che in Commissione il lavoro è stato
condotto e che le obiezioni presentate qui sono state inascoltate
in Commissione per l'assenza dell'intermediazione o
dell'interlocutore. Però l'Aula ha il pieno diritto di chiedere
una replica, se è il caso, ma lei ha il pieno diritto di non
riferire o di non rispondere, per carità Però, poichè siamo in
un clima di operosità e di dialettica, ma non di scontro
politico, se è possibile dare da una parte e dall'altra
spiegazioni convincenti, il clima rimane nell'ambito di una
corretta relazione fra deputati e Governo.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, io l'avevo detto prima, non è che qui c'è il 'si' o
il 'no' come dice l'onorevole Lo Giudice, tanto più che lui fa
parte della maggioranza, il problema è un altro: la Commissione
ha fatto un lavoro veramente complesso, difficile e, in alcuni
casi, anche con grosse difficoltà; quasi tutte le volte che il
sottoscritto in questa sede dice 'no', sono stati pareri unanimi.
Pertanto è paradossale che io, avendo già dalla Commissione
condiviso un parere negativo, oggi lo rimetto in discussione,
fermo restando che la posizione dell'onorevole Lo Giudice - lo
ribadisco e me ne dispiace che si fraintenda - l'avremmo
attenzionata forse meglio, in maniera più attenta, in maniera più
soddisfacente se al momento della discussione che noi abbiamo
avuto in Commissione fosse stato lì presente per dare le dovute
giustificazioni.
Capisco che, in alcuni casi, dove è possibile essere in
grado di poter sufficientemente ribaltare questa posizione, il
Presidente lo fa, altrimenti il Presidente andrebbe contro la
posizione che la Commissione ha già espresso.
Quindi è certamente paradossale, ma è così
ARDIZZONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARDIZZONE. Signor Presidente, entrando nel merito di questo
emendamento, si ripropone la stessa questione che è stata posta
sempre per l'emendamento Lo Giudice, che è stato accantonato per
esaminarlo unitamente all'articolo 35, perchè probabilmente ci
saranno degli altri emendamenti che riguardano la materia
dell'espropriazione e della pubblica utilità.
Debbo dire, con la massima franchezza, che questa legge
sugli appalti ha un grande merito, proprio quello previsto
dall'articolo 35, che recepisce in toto il testo unico, che è
frutto di una laboriosa elaborazione, da parte di giuristi di
chiara fama, da parte di esperti del Consiglio di Stato, che
mette definitivamente ordine in una materia complessa e delicata
qual è quella della pubblica espropriazione.
Noi stiamo recependo quasi in toto la 'Merloni ter'; con
quell'articolo 35 si recepiva il Testo unico che coordinava tutta
la materia della pubblica espropriazione e quindi pure della
dichiarazione di pubblica utilità.
Chiedo che questo emendamento si accantoni e si esamini
insieme all'articolo 35, perchè, se dovesse essere approvato
l'articolo 35 - così come io spero - decadono automaticamente
tutti gli emendamenti che riguardano la dichiarazione di pubblica
utilità e di espropriazione.
Cioè auspico e ritengo che l'articolo 35 debba passare, con
il voto favorevole dell'Aula, così com'è stato esitato dalla
Commissione e proposto dal Governo, per cui si può rimandare
all'esame dell'articolo 35 ed ogni questione verrebbe meno.
PRESIDENTE. Lo avevamo già detto, solo che l'onorevole Lo
Giudice rivendica una questione di maggiore corrispondenza con il
Governo.
Se l'onorevole Lo Giudice è d'accordo con la proposta
dell'onorevole Ardizzone, tutti gli emendamenti che riguardano la
materia della pubblica utilità e degli espropri li rimandiamo
all'articolo 35.
LO GIUDICE . Va bene, Presidente.
PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.
Si passa all'emendamento 10.12, a firma dell'onorevole
Beninati.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa al subemendamento 10.1.1, della Commissione,
all'emendamento 10.1, dell'onorevole Paffumi.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 10.1, come modificato. Chi
è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento aggiuntivo 10.10, a firma degli
onorevoli Giannopolo ed altri. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Si rimette
all'Aula.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i Lavori pubblici. Si
rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.10. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
(Assume la Presidenza il Vicepresidente Crisafulli)
PRESIDENTE. Si passa all'esame dell'articolo 11. Ne dò
lettura:
"Art. 11.
Modifiche all'articolo 16 della legge n. 109 del 1994
1. Il titolo dell'articolo 16, della legge n. 109 del 1994
è sostituito dal seguente: 'Attività di studio e
progettazione'.
2. Dopo il comma 2, dell'articolo 16 della legge n. 109
del 1994 e' inserito il seguente comma:
'2 bis. Ove richiesto, l'attività di progettazione è
preceduta da uno studio di fattibilità che si articola in una
relazione contenente:
a) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, le
relazioni geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e
dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali
vincoli di natura storica, artistica, archeologica,
paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle
aree o sugli immobili interessati;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione
dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti
ambientali e sulla salute dei cittadini.
3. Al comma 6, dell'articolo 16, della legge n.109 del
1994, dopo le parole 'momenti di verifica' è inserita la
seguente 'tecnica'."
All'articolo 11 non sono stati presentati emendamenti. Poichè
nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'esame dell'articolo 12. Ne dò lettura:
"Art. 12.
Attività di studio, progettazione, direzione
dei lavori ed accessorie.
1. L'articolo 17, della legge n. 109 del 1994 è
sostituito dal seguente:
'Articolo 17
Effettuazione delle attività di studio, progettazione,
direzione dei lavori e accessorie
1. Le prestazioni relative alle attività di studio,
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, agli
incarichi di coordinatore della sicurezza, di direzione dei
lavori, di responsabile unico del procedimento e di dirigente
competente alla formazione del programma triennale di cui
all'articolo 14, sono affidate, con provvedimento del
Presidente della Regione o dell'assessore regionale
competente, per l'Amministrazione regionale, e del legale
rappresentante dell'ente appaltante per le altre
amministrazioni:
a) all'ufficio tecnico della stazione appaltante;
b) agli uffici consortili di progettazione e di direzione
dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le
province regionali, le aziende unità sanitarie locali, i
consorzi, gli enti di industrializzazione e i consorzi di
bonifica possono costituire con le modalità di cui agli
articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
c) agli organismi di altre pubbliche amministrazioni di
cui le singole amministrazioni aggiudicatrici devono
avvalersi per legge;
d) a liberi professionisti singoli od associati nelle
forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e
successive modificazioni;
e) alle società di professionisti di cui al comma 5,
lettera a);
f) alle società di ingegneria di cui al comma 5, lettera
b);
g) a raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di
cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili.
2. Gli studi e i progetti redatti dai soggetti di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti
delle amministrazioni abilitati all'esercizio della
professione. I tecnici diplomati, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e
abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la
stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici,
di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati dello studio
o della progettazione. Nel caso di affidamento della
progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico
dei soggetti stessi; il relativo onere è rimborsato in
aggiunta ai rimborsi spese ed ai compensi accessori previsti
dalle tariffe vigenti.
4. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV
del titolo V del libro quinto del Codice civile ovvero nella
forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI
del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni
dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o
studi di impatto ambientale. I soci delle società agli
effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che
svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo
1, della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi
delle società si applica il contributo integrativo previsto
dalle norme che disciplinano le rispettive casse di
previdenza;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai
capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del Codice
civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni
di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Ai corrispettivi relativi alle predette attività
professionali si applica il contributo integrativo qualora
previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di
previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.
5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili
e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso
sia affidato direttamente, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere
indicata, sempre nell'offerta o nella convenzione di
incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, la persona
fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per
promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei
gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.
6. Gli affidatari di incarichi di studio o progettazione
non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di
lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi,
per i quali abbiano svolto la suddetta attività di
progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori
pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un
soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni
di controllo e di collegamento si determinano con riferimento
a quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice civile. I
divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro
dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto
alla progettazione e ai loro dipendenti.
7. Per l'affidamento di incarichi di studio o di
progettazione di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni, ovvero, per i
soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158 e successive modificazioni, le
disposizioni ivi previste.
8. Per l'affidamento di incarichi di studio, di
progettazione e/o direzione dei lavori il cui importo stimato
sia inferiore alla soglia comunitaria in materia di appalti
pubblici di servizi, le stazioni appaltanti possono procedere
all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),
e), f) e g):
a) con incarico fiduciario per importi sino a 100.000 euro
al netto di IVA;
b) con incarico fiduciario o in alternativa mediante gara
ad evidenza pubblica per importi superiori a 100.000 euro e
fino alla soglia comunitaria al netto di IVA.
9. Gli incarichi fiduciari di cui al comma 8 sono affidati
previa verifica dell'esperienza e della capacità dei soggetti
affidatari e con motivazione della scelta in relazione alla
tipologia del progetto da affidare.
10. Ciascun ente non può conferire incarichi di studio o
di progettazione a professionisti esterni che abbiano in
corso incarichi di studio o di progettazione non ancora
espletati e consegnati all'ente medesimo.
11. La stazione appaltante che ha conferito l'incarico
fiduciario deve dare adeguata pubblicità degli incarichi
conferiti con comunicazione scritta da inviare agli ordini e
collegi professionali competenti per territorio entro
trenta giorni dal conferimento medesimo.
12. L'accertamento della mancata sussistenza delle
condizioni previste dal comma 10 per il conferimento degli
incarichi comporta la nullità dell'atto d'incarico.
13. L'incarico fiduciario il cui importo stimato è
superiore a 100.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria
deve intendersi così come definito alla lettera i),
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554 da individuarsi tra i soggetti di
cui alle lettere d), e), f) e g) con le specifiche
professionalità, con esplicita rinuncia dell'articolo 7,
della legge 2 marzo 1949, n. 143.
14. Le gare ad evidenza pubblica di cui al comma 8,
lettera b) sono disciplinate con apposito decreto
dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il
parere della competente commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana.
15. Gli enti appaltanti non possono conferire incarichi di
studio, progettazione e direzione dei lavori a dipendenti di
altri enti pubblici, ancorché autorizzati dall'ente di
appartenenza.
16. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e
progettista incaricato sono previste le condizioni e le
modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a
quanto previsto dagli articoli 9 e 10, della legge 2 marzo
1949, n. 143 e successive modificazioni. Ai fini
dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve
ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei
lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista
esterno.
17. Quando la prestazione riguardi la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo,
nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via
prioritaria la opportunità di applicare la procedura del
concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali
concorsi si applicano le disposizioni in materia di
pubblicità previste dal comma 7.
18. I corrispettivi delle attività di progettazione sono
calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre
a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto,
ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle
aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione,
dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso
decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a
percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche
in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la
percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attività di supporto di cui al comma 6, dell'articolo 7,
nonché le attività del responsabile di progetto e le
attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti
dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
19. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per le attività relative alle indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni
e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica
degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata
la responsabilità del progettista.
20. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma
affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che
in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate
dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre
l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività
progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può
ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo
restando che l'avvio di quello esecutivo resta
sospensivamente condizionato alla determinazione delle
stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
21. I soggetti di cui alla lettera b), del comma 2,
dell'articolo 2, operanti nei settori di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le
progettazioni, nonché le connesse attività
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per
l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse
direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1,
lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché
almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media
realizzata dalle predette società nella Unione europea negli
ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al
soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di
controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del
Codice civile."
Comunico che è stato presentato dal Governo l'allegato
subemendamento 12.50.1.
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà
GIANNOPOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo
che per quanto riguarda l'articolo 12, su cui la Commissione ha
ampiamente discusso e ridiscusso, con gli emendamenti che sono
stati approvati e su cui la Commissione ha espresso parere
favorevole d'intesa con il Governo, la discussione possa
proseguire speditamente.
Tuttavia, siccome noi abbiamo introdotto il termine della
"soglia comunitaria" negli importi di parcella ed il Governo
presenta dei subemendamenti che esplicitano la soglia comunitaria
in 250 mila euro, vorrei capire da dove discende questa
specificazione.
Siccome il Governo presenta dei subemendamenti in cui la
cosiddetta "soglia comunitaria" viene equiparata a 250 mila euro,
o noi lasciamo la dizione "soglia comunitaria" senza specificare
l'importo oppure ci attestiamo sui 200 mila euro, così come era
stato stabilito, perchè questo sposta di parecchio la discussione
che era stata fatta anche in Commissione.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici. In
seguito ad un controllo degli uffici apparirebbe non chiara la
soglia comunitaria per gli incarichi di progettazione e, quindi,
si era immaginato di mettere una cifra precisa e non variabile.
Pur tuttavia, mi rendo conto che il problema del cambiamento da
200 a 250 mila euro potrebbe generare dei problemi, quindi
possiamo ritirare l'emendamento 12.50.1 che spostava da 200 a
250, però chiederei che venga lasciato il principio della "IVA
esclusa".
GIANNOPOLO. Così va bene.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Ritiro l'emendamento 12.50.1.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente, si deve correggere dove c'è la sostituzione
"soglia con 250 mila" in "200 mila, IVA esclusa". Sono più di un
subemendamento.
PRESIDENTE. Onorevole Assessore, si votano gli emendamenti non
le opinioni. La invito a fornirmi il testo.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, chiedo la sospensione della seduta per qualche
minuto, per coordinare il testo.
PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 19,15, è ripresa alle ore 19,25)
La seduta è ripresa.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , Assessore per i lavori pubblici.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente, due considerazioni: intanto, per un mero
errore materiale si è verificato in alcuni subemendamenti che la
cifra di 200 mila euro sia stata indicata per 250 mila; poi vi è
la questione che ho espresso prima, che la dizione 'soglia
comunitaria' in materia di incarichi è dubbia e quindi dobbiamo,
in tutto l'articolo, sostituirlo con la cifra di 200 mila euro,
IVA esclusa.
In questo senso, credo, anche per poter dare all'Aula la
possibilità di leggere questo articolo in una stesura meno
frammentata di quanto avverrebbe con gli emendamenti, io chiedo
l'accantonamento e presenterò la riscrittura, recependo, nella
riscrittura, in maniera chiara, magari differenziandola col
carattere, in neretto o in corsivo, gli emendamenti apprezzati
dalla Commissione.
PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo
l'accantonamento dell'articolo 12 e dei relativi emendamenti.
Si passa all' esame dell'articolo 13. Ne dò lettura:
"Art. 13.
Inserimento di articoli
1. Dopo l'articolo 18, della legge n. 109 del 1994, sono
inseriti i seguenti articoli:
'Articolo 18 bis
Prezzario unico regionale
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale e su proposta
dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, è adottato il
prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si
attengono, per la realizzazione dei lavori di loro
competenza, tutti gli enti di cui alla lettera a), del comma
2, dell'articolo 2.
2. Il prezzario unico regionale è aggiornato, ogni dodici
mesi, anche con riferimento al prezzario unico nazionale, con
la stessa procedura di cui al comma 1.
Articolo 18 ter
Aggiornamento prezzi
1. Gli enti di cui alla lettera a), del comma 2,
dell'articolo 2 nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo
prezzario unico regionale, prima della celebrazione della
gara possono aggiornare, su parere motivato del responsabile
del procedimento, i prezzi dei progetti, senza necessità di
sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o ad approvazioni.
2. L'aggiornamento viene effettuato sulla base del
prezzario regionale vigente.
Articolo 18 quater
Parere igienico-sanitario
1. Il parere igienico-sanitario è espresso dal
responsabile del competente servizio di igiene pubblica
dell'azienda unità sanitaria locale nel cui territorio ricade
l'opera progettata.
2. Nel caso di opere che ricadano nel territorio di più
aziende sanitarie locali, non appartenenti allo stesso
comune, esprime il parere il servizio di igiene pubblica del
distretto dell'azienda unità sanitaria locale il cui
territorio è maggiormente interessato dalla realizzazione
dell'opera, con l'obbligo di darne conoscenza alle altre
aziende.
3. Il parere igienico-sanitario deve essere reso entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
4. Fatta salva la responsabilità dell'organo competente ad
esprimere il parere, questo s'intende reso favorevolmente in
mancanza di pronunzia entro i termini previsti.
Articolo 18 quinquies
Opere marittime e portuali e sul demanio marittimo
1. Per l'esecuzione di opere pubbliche di urbanizzazione
primaria relative a strumenti urbanistici approvati,
ricadenti in terreno demaniale marittimo regionale, è
richiesta l'autorizzazione dell'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente, che esprime il proprio parere, senza
consultazioni di altri uffici regionali o statali, salvo gli
obblighi derivanti da prescrizioni dell'autorità militare o
da necessità connesse alla difesa nazionale.
2. L'autorizzazione dell'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente s'intende acquisita favorevolmente in
mancanza di pronunzia entro novanta giorni dalla richiesta,
in pendenza di successive regolarizzazioni amministrative."
Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:
- dal Governo: emendamento 13.8;
- dagli onorevoli De Benedictis e Oddo: emendamenti 13.2,
13.3, 13.4 e 13.6;
- dagli onorevoli Zago e Oddo: emendamento 13.5;
- dall'onorevole Lo Giudice: emendamento 13.7;
- dall'onorevole Vicari: emendamento 13.1.
Si passa all'emendamento 13.2, a firma degli onorevoli De
Benedictis e Oddo.
DE BENEDICTIS . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BENEDICTIS . Signor Presidente, onorevoli colleghi,
spiegare l'emendamento nel dettaglio mi pare pleonastico, perchè
è anche abbastanza chiaro. Il senso di questo emendamento vuole
essere quello di un riconoscimento da parte dell'amministrazione
al ruolo del responsabile del procedimento, riconoscendogli anche
una quota prevalente, che poi si è limitata al 25 per cento delle
somme previste, per l'espletamento delle sue funzioni, nonché,
nella prima parte di questo emendamento stesso, una precisazione
laddove si invita a tenere conto del grado di responsabilità
professionale assunta da parte dei soggetti che operano
all'interno dello stesso gruppo dei funzionari
dell'amministrazione che hanno avuto assegnato l'incarico della
progettazione.
Quindi è un emendamento che tende a riconoscere la funzione
nuova, per la nostra legislazione, del responsabile del
procedimento e su cui, peraltro, vorrei ricordare, in Commissione
- non dovrei essere io a dirlo - c'era stato un assenso da parte
del Governo e un impegno al recepimento.
BENINATI. Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI. presidente della Commissione e relatore. Presidente,
questo emendamento va corretto però, perché nella formulazione
era previsto quando la figura del responsabile del procedimento
si poteva dare anche all'esterno. Il periodo 'Tale incentivo è
raddoppiato nel caso che le attività di cui ai presenti commi
sono svolte all'esterno' va cassato. Quindi presenterò un
subemendamento.
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione
il seguente subemendamento 13.2.1 che cassa le parole "da tale a
esterno". Il parere del Governo?
SCAMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.2 degli
onorevoli De Benedictis e Oddo, come modificato. Il parere del
Governo?
SCAMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.3 degli
onorevoli De Benedictis e Oddo.
DE BENEDICTIS Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BENEDICTIS . Signor Presidente, se non ho perso il segno,
noi abbiamo approvato l'emendamento 13.2. con l'emendamento della
commissione 13.2.1 che sopprime le parole "da tale a esterno" .
Chiedo, siamo all'emendamento 13.3? Su questo emendamento,
se non ho sentito male, sia la Commissione che il Governo hanno
espresso parere favorevole.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.3. Il parere
del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 13.8 del Governo. Il parere della
Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
DE BENEDICTIS . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BENEDICTIS . Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è una
questione che in realtà rimanda a compiti dell'Osservatorio
regionale ai lavori pubblici che sono disciplinati dall'articolo
3 che abbiamo accantonato. Perchè in quell'articolo 3 vengono
definiti i compiti e qui, sostanzialmente, ribadiamo che il
prezzario unico regionale è aggiornato dall'Osservatorio
regionale ai lavori pubblici. Credo, pertanto, che questo
emendamento non possa essere trattato se abbiamo accantonato
tutto quell'articolo.
PRESIDENTE. Il parere del Governo e della Commissione?
BENINATI, Presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, il parere era favorevole, ferma
restando l'osservazione De Benedictis che è pertinente.
PRESIDENTE. Se è pertinente l'osservazione dell'onorevole De
Benedictis, la conclusione è che l'articolo 13 non può essere
votato senza prima aver votato l'articolo 3.
GIANNOPOLO. L'emendamento del Governo può essere diviso in due
parti.
PRESIDENTE. Onorevole Giannopolo, la Presidenza ha il dovere
di porre in votazione le proposte scritte. Ciò che si può
discutere deve essere fatto antecedentemente in modo da arrivare
in Aula con proposte formali.
FORGIONE. Che il Governo lo riscriva.
PRESIDENTE. Se la Presidenza deve prendere atto che l'articolo
13 non si può votare perchè dipende dall'articolo 3, la
conclusione è che dobbiamo accantonare anche l'articolo 13. Mi
stavo permettendo, qualora la conclusione - visto che la
Commissione vi ha lavorato assieme al Governo - dovesse essere
questa, di chiedere di formalizzare il testo integrale
dell'articolo 13 per non sprecare il lavoro già fatto.
ACIERNO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ACIERNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che
il Governo potrebbe risolvere in tempi rapidissimi la vicenda
sostituendo l'attuale emendamento con un emendamento che riguarda
soltanto dal "comma 1 fino alla parola gara" e con un altro
emendamento che potremmo inserire all'articolo 3. Questo per
l'economia dei nostri lavori e, quindi, poter procedere con
l'articolo 13.
GIANNOPOLO.Condivido la proposta dell'onorevole Acierno.
PRESIDENTE. Il Governo viene sollecitato a ripresentare una
proposta di scrittura dell'emendamento 13.8.
Comunico che è stato presentato dal Governo l' emendamento
13.8.1 sostitutivo dell'emendamento 13.8 che così recita: "Al
comma 1 dell'articolo 18 ter della legge n. 109/1994 le parole
'prima della celebrazione della gara' sono sostituite con le
seguenti: 'prima dell'indizione della gara'".
Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 13.5 a firma degli onorevoli Zago e Oddo è
assorbito.
Si passa all'emendamento 13.7 a firma dell'onorevole Lo
Giudice.
LO GIUDICE . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO GIUDICE . Signor Presidente, onorevole presidente della
Commissione, io non so cosa ha deciso la quarta Commissione però
mi permetto di leggere la proposta di legge che è l'articolo 18
ter: "Gli enti di quella lettera A del comma 2 dell'articolo 2,
nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario unico
regionale, prima della celebrazione della gara, possono
aggiornare, su parere motivato del responsabile del procedimento,
i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad
ulteriori pareri o approvazioni. L'aggiornamento viene effettuato
sulla base del prezzario regionale vigente".
Io sono convinto che per rendere più applicabile questo
articolo necessitino una serie di precisazioni che sono contenute
nell'emendamento.
Esempio che faccio a me stesso: se per un progetto c'è una
previsione di un miliardo di lire e viene modificato il
prezzario regionale, deve essere quindi modificato il progetto,
visto che i prezzi unitari sono diversi, si può verificare che
per quel progetto, per poterlo realizzare occorre un miliardo e
duecento milioni o un miliardo e trecento milioni, aggiornando il
progetto, bisogna stabilire quale parte dello stesso può essere
mandato in gara.
Allora, deve essere una parte funzionale, perché così com'è
scritto l'articolo si aggiorna il progetto, i quattrini non ci
sono, non si capisce come deve essere mandato in gara.
Faccio un esempio: può essere un edificio di case popolari,
possiamo togliere l'impianto elettrico, possiamo togliere
l'ascensore, allora si stabilisce che la parte che va a
realizzarsi deve essere funzionale, così come recita
l'emendamento che ora vi leggo e la parte rimanente per legge,
tra l'altro, per potere completare il progetto, deve essere
affidata alle stesse condizioni alla ditta, all'impresa,
all'azienda che ha vinto la gara, quindi, l'emendamento da me
sottoscritto recita nel seguente modo, onorevole Presidente della
Commissione: "Gli enti di cui alla lettera A e quindi i Comuni e
gli altri enti beneficiari, nel caso in cui sia stato pubblicato
un nuovo prezzario unico regionale, prima della celebrazione
della gara possono aggiornare su parere motivato del responsabile
del procedimento i prezzi dei progetti senza necessità di
sottoporli ad ulteriori parere o approvazioni", e questo è
identico alla vostra proposta di legge.
Segue recitando: "L'aggiornamento viene effettuato sulla
base del prezzario regionale vigente".
Poi dice "In pendenza degli atti di adeguamento del
finanziamento, conseguente all'aggiornamento dei prezzi, il
progettista provvede prima della gara ad aggiornare i prezzi del
progetto che prevede le opere eseguibili entro i limiti di spesa
inizialmente previsti" - altrimenti non ha senso il vostro
articolo - "ferma restando la realizzazione di un lotto
funzionale per tutte quelle opere che lo consentono, eccetera,
eccetera. L'aggiudicazione delle opere eseguibili ai sensi del
comma 3 va affidata alla stessa impresa qualora ne faccia
richiesta".
Io credo che, onorevole Presidente - non so come si è
espressa la Commissione - su questo emendamento sia necessario un
momento di riflessione.
DE BENEDICTIS . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BENEDICTIS . Signor Presidente, non mi è chiaro - rispetto
a quello che ha testé detto l'onorevole Lo Giudice - quale
problema si pone e quindi quale problema il comma 3 e 4
intenderebbe risolvere dal momento che siamo nella fattispecie in
cui ancora la gara deve essere celebrata, anzi, secondo
l'emendamento del Governo deve essere ancora indetta e quindi in
pendenza dell'indizione della gara c'è tutto il tempo, di norma,
per fare gli adeguamenti del progetto e non c'è nessun tipo di
contratto in essere con alcuna impresa e quindi il problema che i
commi 3 e 4 tendono a risolvere non ha, in realtà, possibilità di
essere posto.
PRESIDENTE. Onorevole De Benedictis, dal lavoro di verifica
svolto, l'emendamento a firma dell'onorevole Lo Giudice risulta,
a questo punto, precluso così come l'emendamento 13.4 a firma
degli onorevoli De Benedictis e Oddo.
Si passa all'emendamento 13.6 a firma degli onorevoli De
Benedictis e Oddo. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 13.1 a firma dell'onorevole Vicari.
VICARI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VICARI. Signor Presidente, su questo aspetto si è discusso più
volte, magari la formulazione del Governo non è stata felice
perché le competenze sono statali e non regionali però anche in
Commissione - e so che l'onorevole Beninati ne ha uno pronto - si
era discusso sulla modifica di alcune procedure da adottare per i
progetti. Se quanto si è annunziato in Commissione va avanti
anche in Aula, se invece io apprendo dal Governo e dal Presidente
della Commissione che non si vuol procedere, l'emendamento si
ritira perché è improponibile, quindi è strano che sia anche qui.
Vorrei, però, sapere sia dal Presidente che dal Governo che
si erano impegnati a modificare le procedure per snellire tutta
una serie di passaggi, che attualmente risultano inutili, e
condivise nello spirito di snellimento di questa legge.
PRESIDENTE. Sul piano della procedura, onorevole Vicari,
il suo emendamento risulta ritirato .
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA, assessore per i lavori
pubblici. Signor Presidente, desideravo spiegare che, non potendo
sopprimere l'ufficio del Genio civile - opere marittime le
procedure conseguentemente non possiamo modificarle se non entro
i limiti che sarà possibile studiare insieme agli uffici. Mi
riservo quindi di dare una risposta successiva, ma allo stato non
posso assolutamente procedere in alcun modo.
Signor Presidente, chiedo una breve sospensione dei lavori
d'Aula.
PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, la seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 19.50, è ripresa alle ore 19.53).
La seduta è ripresa.
Onorevoli colleghi, pongo in votazione l'articolo 13, nel
testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:
"Art. 14.
Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
1. L'articolo 19, della legge n. 109 del 1994 è
sostituito dal seguente:
'Articolo 19
Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono
essere realizzati esclusivamente mediante contratti di
appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto
previsto al comma 6, dell'articolo 24.
2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla
presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in
forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui
al comma 2, dell'articolo 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui al comma
1, dell'articolo 2;
b) l'appalto integrato comprendente la progettazione
esecutiva di cui al comma 5, dell'articolo 16 e l'esecuzione
dei lavori pubblici di cui comma 1, dell'articolo 2.
3. La stazione appaltante è obbligata a ricorrere al
sistema di cui alla lettera b), del comma 2 nei seguenti
casi:
a) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica
incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;
b) lavori di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici.
4. Nei casi non previsti dal comma 3, il ricorso
all'appalto integrato è facoltativo.
5. Per l'affidamento dei contratti di cui alla lettera b),
del comma 2, la gara è indetta sulla base del progetto
definitivo di cui al comma 5, dell'articolo 16.
6. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di
cui al comma 3 deve possedere i requisiti progettuali
previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista
qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo scelto
tra almeno cinque soggetti individuati in sede di offerta o
eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle
spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base
di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in
conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di
gare di progettazione. L'ammontare delle spese di
progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore
risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità
di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze
del progetto esecutivo.
7. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti
conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una
amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di
lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonché la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
necessario il soggetto concedente assicura al concessionario
il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla
qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo,
stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti
aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di
godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo
scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o
connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni
immobili che non assolvono più a funzioni di interesse
pubblico, o altri beni aventi valore economico. Qualora il
soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o
esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle
prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla
revisione della progettazione e al suo completamento da parte
del concessionario.
8. La durata della concessione non può essere superiore a
trenta anni salvo motivati casi di equilibrio
economico-finanziario degli investimenti che richiedano
termini di durata più ampi. I presupposti e le condizioni di
base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle
premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante.
Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a
detti presupposti o condizioni di base, nonché norme
legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi
tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività
previste nella concessione, qualora determinino una modifica
dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria
revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove
condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del
termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della
predetta revisione il concessionario può recedere dalla
concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le
nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al
concessionario, la revisione del piano dovrà essere
effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso
del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo
37 septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto
deve contenere il piano economico-finanziario di copertura
degli investimenti e deve prevedere la specificazione del
valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché
l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato
al termine della concessione.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in
concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della
pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione
di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario
l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
10. Il concessionario, ovvero la società di progetto di
cui all'articolo 37 quater, partecipano alla conferenza di
servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei
progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno
diritto di voto.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui
alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 2 non possono
affidare a soggetti pubblici o di diritto privato
l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione
appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposita
convenzione le amministrazioni dei comuni possono affidare le
funzioni di stazione appaltante all'amministrazione della
rispettiva provincia regionale.
12. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono
stipulati a corpo ai sensi dell'articolo 326, della legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai
sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865,
allegato F; salvo il caso di cui al comma 13, i contratti di
cui al comma 3 sono stipulati a corpo.
13. E' in facoltà dei soggetti di cui al comma 2,
dell'articolo 2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma
dell'articolo 326, della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F, i contratti di cui alla lettera a), del comma 2,
di importo inferiore a 500.000 euro, e i contratti di appalto
relativi a manutenzione, restauro e scavi concernenti beni e
siti archeologici.
14. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni
caso soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da
parte dello stesso soggetto che ha approvato il progetto
definitivo.
15. In sostituzione totale o parziale delle somme di
denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di
gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della
proprietà o altro diritto reale su beni immobili ovvero di
altri beni aventi valore economico appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice; detto trasferimento
avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei
lavori. La gara avviene tramite offerte che possono
riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione
dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e
l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore
della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei
lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle
due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla
acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora
la loro combinazione risulti più conveniente per
l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta
migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta
qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del
bene. Il regolamento di cui al comma 2, dell'articolo 3,
disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione
della stima degli immobili di cui al presente comma nonché le
modalità di aggiudicazione."
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti
allegati:
- dal Governo: emendamento 14.25;
- dall'onorevole Lo Giudice: emendamento 14.15;
- dagli onorevoli Spampinato e Ortisi: emendamenti 14.22,
14.23 e 14.24;
- dagli onorevoli Zago e Oddo: emendamenti 14.8 e 14.9a,
14.9b e 14.14;
- dall'onorevole Beninati: emendamenti 14.19, 14.18 e
14.20;
- dagli onorevoli Giannopolo, Oddo e De Benedictis:
emendamenti 14.7, 14.10, 14.11 e 14.21;
- dall'onorevole Gurrieri: emendamenti 14.16 e 14.17;
- dagli onorevoli Forgione e Ferro: emendamenti 14.1, 14.2,
14.3, 14.4 e 14.5;
- dagli onorevoli Ardizzone, Sbona e Paffumi: emendamento
14.6;
- dagli onorevoli De Benedictis e Oddo: emendamenti 14.12,
14.13a e 14.13b.
L'emendamento 14.5 decade per assenza del firmatario.
Si passa all'emendamento 14.22, a firma degli onorevoli
Spampinato ed Ortisi, sul quale la Commissione ha espresso parere
favorevole. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA, assessore per i lavori pubblici.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 14.8, a firma degli onorevoli Zago
ed Oddo.
ODDO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 14.19, a firma dell'onorevole
Beninati.
BENINATI. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 14.24, a firma degli onorevoli
Spampinato ed Ortisi.
SPAMPINATO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPAMPINATO. Signor Presidente, premessa la mia disponibilità
al ritiro di questo emendamento, volevo fare presente al Governo
se non fosse il caso di mantenere questo emendamento, perchè
nella sostanza recepisce in due sub emendamenti il principio per
cui la stazione appaltante non è più obbligata, ma può ricorrere
all'appalto integrato soltanto nelle ipotesi indicate, e
sostanzialmente con un altro emendamento reintroduce, così come
da me proposto e dall'onorevole Ortisi, la lettera c) a questo
articolo.
BENINATI, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, Presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, la Commissione per questo emendamento si è espressa
negativamente. L'unica diversità con l'impostazione che riformula
cioè il 14.7 che dà la facoltà, è che in questo emendamento
l'onorevole Spampinato prevede lavori di importo pari o superiore
a 20 mila euro, mentre quello del Governo, si limita alla soglia
comunitaria.
SPAMPINATO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 14.7, a firma degli onorevoli
Giannopolo ed altri. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA, assessore per i lavori pubblici.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
BENINATI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione; chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 14.25 del Governo. Il parere della
Commissione?
BENINATI, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione; chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 14.16, a firma dell' onorevole
Gurrieri, che decade.
Si passa all'emendamento 14.10, a firma dell'onorevole
Giannopolo, Oddo e De Benedictis.
GIANNOPOLO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 14.1, a firma degli
onorevoli Forgione e Ferro.
FORGIONE. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 14.9a è ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti 14.9 b,
degli onorevoli Zago e Oddo, 14.18, dell'onorevole Beninati e
14.17 dell'onorevole Gurrieri.
Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente, questo comma non ha più alcun motivo di
esistere. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Onorevole
Presidente, questo comma va soppresso, quindi va mantenuto e va
votato l'emendamento, insieme agli altri due con parere
favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(Sono approvati)
Si passa all'emendamento 14.11, degli onorevoli Giannopolo,
Oddo e De Benedictis.
GIANNOPOLO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 14.6, a firma degli onorevoli
Ardizzone, Sbona , Paffumi.
SBONA. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 14.12, a firma degli onorevoli De
Benedictis e Oddo.
Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Chiedo che venga ritirato.
DE BENEDICTIS . Chiedo di parlare per illustrare
l'emendamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BENEDICTIS . Signor Presidente, onorevoli colleghi, al
comma 6 che disciplina la partecipazione dell'appaltatore
all'appalto integrato, si specifica che "questi deve possedere
requisiti progettuali previsti dal bando e deve avvalersi di un
progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo
scelto tra almeno cinque soggetti individuati in sede di
offerta".
Intanto, questa è una norma in itinere in seno alla modifica
della "Merloni ter", quindi della "Merloni quater", non fa parte
del testo vigente della Merloni ter e questo è importante
sottolinearlo, inoltre io trovo che sia inutile, ed anzi possa
essere controproducente, che l'Amministrazione sia indotta a fare
le sue valutazioni sulla base di una elencazione di
professionisti che nulla hanno a che fare poi con il prodotto che
l'impresa è tenuta a presentare, che deve essere semplicemente un
progetto firmato da un professionista che abbia i titoli per
l'esercizio della professione e null'altro. Quindi, mi sembra che
sia una esposizione di credenziali che si prestano semmai ad un
equivoco uso da parte dell'Amministrazione stessa.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Volevo solo chiarire all'onorevole De Benedictis - forse non ci
eravamo a sufficienza confrontati in Commissione - che la scelta
fra i cinque soggetti individuati in sede di offerta, compete
alla stazione appaltante, mentre lasciare la scelta totalmente
all'appaltatore potrebbe essere meno garantista nei confronti
della stazione. Per questo ho forti perplessità nell'accogliere,
come avevo detto in commissione, l'emendamento ma preferivo
lasciare il testo per come esso era stato proposto. La invitavo a
valutare il ritiro.
DE BENEDICTIS . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BENEDICTIS . Onorevole assessore, siccome quello che ha
detto mi convince, però non si evince automaticamente dalla
lettura del testo, forse si potrebbe specificare con un
subemendamento del Governo "scelto dall'amministrazione o dalla
stazione...".
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Formalizzo subito il subemendamento così si può ritirare
l'emendamento dell'onorevole De Benedictis.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 20.06, è ripresa alle ore 20.12)
La seduta è ripresa.
Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento
14.12.1 sostitutivo dell'emendamento 14.12 a firma degli
onorevoli De Benedictis e Oddo. Ponendo in votazione
l'emendamento del Governo non si procede alla votazione
dell'emendamento 14.12.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho precedentemente fatto
notare all'onorevole De Benedictis che voleva cassare le parole
'scelto tra almeno 5 soggetti individuati in sede di offerta',
che la scelta è riservata, ancorché non chiaramente scritto,
all'Ente appaltante che riceve le offerte con un'indicazione di
un ventaglio di professionisti. Quindi, abbiamo di comune
accordo, lui rinunciato alla cassazione di questo perché ha
apprezzato la spiegazione e il Governo ha chiarito che la scelta
tra i professionisti proposti compete all'Ente appaltante.
SPAMPINATO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPAMPINATO. Signor Presidente, io sono presentatore, al punto
14.23, di un emendamento che sostanzialmente tendeva alle
finalità a cui tendeva anche l'emendamento proposto
dall'onorevole De Benedictis in quanto non riuscivo a comprendere
- ne abbiamo discusso in Commissione - il perché
l'individuazione del progettista non doveva essere fatta sin dal
momento della partecipazione alla gara.
Devo dire con estrema franchezza che non riesco a
convincermi molto circa l'opportunità di lasciare all'Ente
appaltante la scelta di colui il quale dovrà effettuare la
progettazione del lavoro.
Vorrei capire quali sono le finalità a cui si tende,
lasciando questa discrezionalità all'Ente appaltante quando colui
il quale partecipa a una gara credo si debba avvalere...
ricordiamo che la prima parte di tale comma prevede anche la
possibilità dell'appaltatore di essere lui stesso a progettare;
quindi non capisco la incongruità tra il prevedere la possibilità
che l'appaltatore progetti direttamente o lasci all'Ente
appaltante il potere di decidere chi deve presentare il progetto
che poi andrà in gara.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, questa formulazione che è stata riproposta dal
Governo, devo dire condivisa anche dalla riscrittura sopprimendo
l'emendamento dell'onorevole De Benedictis, è pertinente.
In effetti che cosa dice questo emendamento? Lo sto rileggendo
attentamente. Dice che le persone, le figure che l'impresa quando
presenterà l'offerta, le offre e le presenta; su queste figure
che ha presentato l'impresa sceglie l'amministrazione.
Questo sta dicendo. Non è che sceglie l'amministrazione su
qualunque, sceglie fra queste figure che ha dato l'impresa. Fra i
cinque che ha dato l'impresa.
Quindi, voglio dire, non è che l'amministrazione entra in
conflitto con l'impresa. L'impresa presenta delle figure e tra
queste sceglie l'amministrazione quelle che ritiene giusto
conferire l'incarico.
Non è infondata la riformulazione fatta dal governo.
Personalmente volevo dare questo supporto, che è stato chiarito
così. Questa è la mia interpretazione riformulata in Aula.
DE BENEDICTIS . L'emendamento 14.12 e l'emendamento 14.23
tendono allo stesso risultato e hanno come comune ratio quella di
non indicare alcun progettista e di lasciare alla responsabilità
e quindi alla facoltà del soggetto privato che partecipa alla
gara la individuazione del progettista di cui garante dovendo
fornire un prodotto che sia conforme ai requisiti di legge.
Capisco il chiarimento dell'assessore, però che sia
l'amministrazione ad imporre il progettista a un'impresa privata
che concorre liberamente grazie a questa scelta può
avvantaggiarsi nell'offerta, mi sembra improprio.
Quindi, penso che l'Aula dovrebbe convenire anche
sull'emendamento di Spampinato, non ho nulla in contrario che
fondamentalmente poi arriva allo stesso risultato col mio
emendamento di prima.
VICARI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VICARI. Signor Presidente, l'emendamento del Governo è
abbastanza chiaro e ritengo, anche presentabile ed ammissibile.
Si sposa perfettamente anche con la linea dell'emendamento
di De Benedictis se leggiamo le parti da sopprimere. I cinque
soggetti individuati in sede di appalto integrato vengono già
individuati dalla ditta.
Quindi, la ditta individua i suoi cinque esperti e tecnici
con le qualifiche che riterrà più opportune; tra i cinque poi
l'amministrazione individua il soggetto. Ma i cinque, comunque,
vengono proposti già dalla ditta che ha interesse all'appalto.
Non è, quindi, una discrezionalità assoluta che si dà
all'amministrazione di imporre all'appaltatore un progettista di
sua fiducia; ma è una scelta che si riserva l'amministrazione tra
i cinque progettisti sottoposti e individuati dalla impresa.
Dall'appaltatore in questo caso.
PRESIDENTE. La Presidenza ha necessità di comprendere come
procedere. Mi auguro che i colleghi comprendano che stiamo
facendo un articolato di legge molto delicato, quindi se ci
soffermiamo cinque minuti in più a riflettere sulle questioni non
mi pare tempo sprecato. Pertanto, sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 20.26, è ripresa alle ore 20.31)
La seduta è ripresa.
Onorevoli colleghi, preso atto che è necessario definire la
riscrittura degli emendamenti e degli articoli che sono stati
momentaneamente accantonati, la Presidenza è orientata a proporre
all'Aula l'aggiornamento dei lavori a domani mattina per
consentire al Governo di definire non solo l'articolo 12, ma
anche il 14 nell'ipotesi completa, assorbente anche degli
emendamenti che hanno avuto parere favorevole in sede di
Commissione e per fare in modo che questo stesso lavoro avvenga
per gli articoli successivi. Tutto ciò al fine di consentire
all'Aula di poter procedere nei lavori e di disporre del testo
coordinato con riferimento agli apprezzamenti fatti sugli
emendamenti da parte della Commissione.
Se non sorgono osservazioni, così resta stabilito.
Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, giovedì
11 luglio 2002, alle ore 10,30, con il seguente ordine del
giorno:
Presidenza del presidente Lo Porto
I - COMUNICAZIONI.
II - LETTURA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 83,
LETTERA D), E 153 DEL REGOLAMENTO INTERNO, DELLE MOZIONI:
N. 136 - Iniziative al fine di garantire i collegamenti nei
comuni di Piedimonte Etneo, Linguaglossa,
Castiglione e Randazzo, in provincia di Catania.
(9 luglio 2002)
FLERES - CATANIA G.- SCOMA -
MERCADANTE
N. 137 - Interventi per garantire il corretto funzionamento
dell'Ufficio Postale di Nicolosi in provincia di
Catania.
(9 luglio 2002)
FLERES - GAROFALO - MOSCHETTO -
CATANIA G.
N. 138 - Interventi per la realizzazione del Mercato
agroalimentare di Catania.
(9 luglio 2002)
FLERES - GAROFALO -
CATANIA F. - MOSCHETTO
III - DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE:
- "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli
appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei
settori esclusi." (nn. 294-119-268-290-306-313-339-353-369-
338/A). (Seguito)
Relatore: on. Beninati
IV - ELEZIONE DI QUATTRO COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO
PER LA GESTIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER IL COMMERCIO
ISTITUITO PRESSO L'IRFIS CON L'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE
4 AGOSTO 1978, N. 26.
V - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO PER
LA GESTIONE DEI FONDI ISTITUITI PRESSO L'IRFIS PER LE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE, PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 6
MAGGIO 1981, N. 96.
VI - ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE
DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE.
VII - ELEZIONE DI UNDICI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE PER LA
TUTELA DELL'AMBIENTE.
VIII - ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE PER I
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI.
IX - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL
CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE
SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI.
X - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL
CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA
DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAFICA,
AUDIOVISIVA.
XI - ELEZIONE DI SEI COMPONENTI ESPERTI DEL COMITATO REGIONALE
PER LA PROGRAMMAZIONE SPORTIVA.
XII - ELEZIONE DI TRE MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE PER LA
PROGRAMMAZIONE SPORTIVA SCELTI TRA I COMPONENTI DEI
CONSIGLI PROVINCIALI SCOLASTICI.
XIII - ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE PER
LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE.
XIV - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLO IACP DI PALERMO.
XV - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLO IACP DI CATANIA.
XVI - ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE NEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI PALERMO.
XVII - ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE NEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI CATANIA.
XVIII - ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE NEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI MESSINA.
XIX - ELEZIONE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO DIRETTIVO
DELL'AZIENDA MEZZI MECCANICI DEL PORTO DI MESSINA.
XX - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
AGGIORNAMENTO EDUCATIVI.
La seduta è tolta alle ore 20.34.
(Licenziato dal Servizio Resoconti alle ore 22.30)