Presidenza del presidente Lo Porto
PAFFUMI, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende
approvato.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, essendo in corso degli
approfondimenti per la valutazione degli emendamenti presentati
al disegno di legge sugli appalti, sospendo la seduta avvertendo
che riprenderà alle ore 12.30.
(La seduta, sospesa alle ore 11.30, è ripresa alle ore 12.45.)
COMUNICAZIONE RELATIVA A RICOSTITUZIONE INTERGRUPPO
FEDERALISTA EUROPEO
PRESIDENTE. Comunico che, a far data dal 28 giugno 2002, è
stato ricostituito l'Intergruppo Federalista europeo presso
l'Assemblea regionale siciliana, come risulta dal relativo
verbale che si trova a disposizione degli onorevoli deputati
presso il Servizio di Segreteria.
Tale Intergruppo ha, fra l'altro, nominato un Comitato
provvisorio di coordinamento composto dagli onorevoli BALDARI
(coordinatore), SPAMPINATO e FLERES (componenti).
L'Assemblea ne prende atto.
ANNUNZIO DI RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute le seguenti risposte
scritte ad interrogazioni:
- da parte dell'Assessore per il Bilancio:
- n. 466 "Motivi della mancata emanazione dei decreti
attuativi previsti dalla legge regionale n. 6 del 2001".
---
Firmatari:Barbagallo Giovanni; Genovese Francantonio;
Gurrieri Sebastiano; Tumino Carmelo; Zangara Andrea; Raiti
Salvatore
- da parte dell'Assessore per il Territorio:
N. 38 - Interventi per rendere fruibile la riserva
naturale della Timpa di Acireale (CT).
---
Firmatari:Fleres Salvatore; Catania Giuseppe
---
- Con nota 475/A-II del 6 febbraio 2002 il Presidente
della Regione ha trasmesso l'atto ispettivo all'Assessore
per il territorio ritenendolo competente a fornire la
risposta in luogo dell'Assessore per gli enti locali. (v.
resoconto stenografico seduta n. 33 del 19.2.2002).
----------------
N. 422 - Mancata emanazione del regolamento che stabilisce
le sanzioni amministrative per i danni ambientali, ai sensi
della legge n. 10 del 1999.
---
Firmatari:Barbagallo Giovanni; Genovese Francantonio;
Gurrieri Sebastiano; Tumino Carmelo; Zangara Andrea
---
- Con nota prot. 3082 del 20 maggio 2002 il Presidente
della Regione ha delegato l'Assessore per il territorio.
----------------
N. 463 - Motivi della mancata emanazione dei regolamenti
previsti dalla legge regionale n. 6 del 2001 in materia di
prevenzione e controllo ambientale.
---
Firmatari:Barbagallo Giovanni; Genovese Francantonio;
Gurrieri Sebastiano; Tumino Carmelo; Zangara Andrea; Raiti
Salvatore
---
----------------
N. 469 - Motivi della mancata emanazione del decreto che
individua le aree contigue degli Enti Parco di cui all'art.
20 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7.
---
Firmatari:Raiti Salvatore
---
----------------
N. 481 - Adozione del Piano Territoriale e dei Piani
Particolareggiati del Parco dell'Etna.
---
Firmatari:Raiti Salvatore
---
----------------
N. 498 - Bonifica dell'area dell'ex discarica Consolida di
Agrigento.
---
Firmatari:Miccichè Calogero
Avverto che le stesse saranno ubblicate in allegato al
resoconto stenografico della seduta odierna.
ANNUNZIO DI PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE
PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti
disegni di legge:
- "Norme per il conferimento di consulenze ed incarichi
professionali nell'ambito dell'Amministrazione regionale"
(n. 450)
- iniziativa parlamentare
- presentato dagli onorevoli Barbagallo, Genovese,
Gurrieri, Tumino, Vitrano, Zangara in data 11 luglio 2002
- "Norme per l'individuazione, la tutela e la
valorizzazione degli insediamenti urbani di interesse
storico, artistico ed ambientale" (n. 451)
- iniziativa parlamentare
- presentato dagli onorevoli Forgione, Liotta in data 12
luglio 2002
- "Nuove disposizioni per l'accesso ai benefici di cui alla
legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 da parte delle
cooperative edilizie. Nuove norme acceleratorie e di
semplificazione per l'edilizia residenziale pubblica" (n.
452)
- iniziativa parlamentare
- presentato dagli onorevoli Borzacchelli, Fratello,
Franchina, Dina, Sbona, Leanza Nicola, Savona, Lo Giudice,
Ardizzone, D'Antoni, Lo Monte, Acierno, Basile in data 12
luglio 2002.
COMUNICAZIONE DI INVIO DI DISEGNI DI LEGGE
ALLE COMPETENTI COMMISSIONI LEGISLATIVE
PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono
stati inviati alle competenti Commissioni legislative:
AFFARI ISTITUZIONALI (I)
- "Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e 26
agosto 1992, n. 7 sul conferimento degli incarichi a
consulenti ed esperti estranei alle pubbliche amministrazioni
in Sicilia" (n. 449)
- iniziativa parlamentare
BILANCIO (II)
- "Interventi per incrementare il sistema di controllo nel
settore della riscossione dei tributi" (n. 443)
- iniziativa parlamentare
AMBIENTE E TERRITORIO (IV)
- "Modifiche all'articolo 88 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32, riguardante aiuti al bed and
breakfast" (n. 447)
- iniziativa parlamentare
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)
- "Interventi finanziari per l'assistenza sanitaria ai
siciliani emigrati in Argentina" (n. 441)
- iniziativa parlamentare
- "Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 4 giugno
1980, n. 55 e successive modifiche, recante provvedimenti in
favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie" (n.
442)
- iniziativa parlamentare
- "Proroga dei termini previsti dall'articolo 62 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2, riguardante la riammissione
alle operazioni di cartolarizzazione" (n. 444)
- iniziativa parlamentare
- "Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle
Scuole statali e paritarie" (n. 445)
- iniziativa parlamentare
- "Norme concernenti il 'Piano del colore' in comuni
siciliani" (n. 446)
- iniziativa parlamentare
SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI)
- "Norme per il sostegno per i tetraplegici, gli affetti da
grave insufficienza intellettiva e i soggetti con handicap
gravissimi" (n. 448)
- iniziativa parlamentare
INVIATI IN DATA 12 LUGLIO 2002
ANNUNZIO DI INTERROGAZIONI
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti
interrogazioni:
- con richiesta di risposta orale
N. 699 - Abolizione del ticket per le visite mediche di
idoneità all'attività sportiva.
- Presidente Regione
- Assessore Bilancio
- Assessore Turismo
- Assessore Sanità
- con richiesta di risposta scritta
N. 695 - Motivi della riduzione degli stanziamenti a
favore degli Enti Parco.
- Presidente Regione
- Assessore Territorio
***
Barbagallo Giovanni; Villari Giovanni; Liotta Santo; Raiti
Salvatore
----------------
N. 696 - Interruzione delle attività di pesca a strascico
lungo il litorale ionico compreso tra Capo Mulini, Riposto e
Fiumefreddo di Sicilia.
- Assessore Territorio
- Assessore Cooperazione
***
Amendolia Antonino; Sanzeri Salvatore
----------------
N. 697 - Ripristino della gratuità delle visite di
idoneità all'attività sportiva.
- Assessore Sanità
***
Zago Salvatore
----------------
N. 698 - Notizie circa la valutazione del titolo
universitario di diploma universitario di specializzazione.
- Presidente Regione
- Assessore Enti Locali
***
Moschetto Angelo
----------------
N. 700 - Intervento al fine di conoscere i criteri
adottati dal Comune di Partinico in merito all'affidamento
degli incarichi.
- Presidente Regione
- Assessore Enti Locali
***
Forgione Francesco; Liotta Santo
ANNUNZIO DI MOZIONE
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente
mozione:
N. 142 - Iniziative per il definitivo inserimento
dell'articolo 41 bis, all'interno dell'ordinamento giuridico
italiano.
Ferro Giovanni; Raiti Salvatore; Miccichè Calogero;
Orlando Leoluca; Morinello Salvatore
Presentata il 10/07/02
Avverto che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno
della seduta successiva perché se ne determini la data di
discussione.
COMUNICAZIONE RELATIVA AD ATTO ISPETTIVO
PRESIDENTE. Con nota dell'1 luglio 2002 l'Assessore per il
bilancio e le finanze evidenzia che l'oggetto dell'interpellanza
n. 24 "Notizie sulla definizione dell'operazione di fusione
Banca di Roma - Banco di Sicilia" dell'on. Croce è stato
ampiamente discusso nella seduta d'Aula n. 35 del 27-28 febbraio
2002, durante la quale si è svolto il dibattito sulla fusione tra
Banca di Roma e Banco di Sicilia.
L'Assemblea ne prende atto.
Informo, ai sensi dell'articolo 127, comma 9 del Regolamento
interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni
mediante sistema elettronico.
Presidenza del presidente Lo Porto
DETERMINAZIONE DELLA DATA DI DISCUSSIONE DI MOZIONI
PRESIDENTE. Si passa al punto II dell'ordine del giorno:
Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera
d), e 153 del Regolamento interno, delle seguenti mozioni:
N. 139 "Iniziative per la riattivazione dei corsi di
formazione finalizzati alla concessione dei 'prestiti d'onore'" ,
degli onorevoli Spampinato Giuseppe; Ortisi Egidio; Basile
Giuseppe; Villari Giovanni; Capodicasa Angelo; Fleres
Salvatore; Raiti Salvatore; Vitrano Gaspare;
N. 140 "Interventi per superare la condizione di crisi in
cui versa il comparto agricolo e zootecnico in Sicilia'" , degli
onorevoli Fleres Salvatore; Maurici Giuseppe; Catania Giuseppe;
Mercadante Giovanni;
N. 141 "Tutela dei diritti dei lavoratori della Sicilvetro
S.p.a. di Marsala, e suo rilancio", degli onorevoli Oddo Camillo;
Speziale Calogero; Capodicasa Angelo; Cracolici Antonino;
Crisafulli Vladimiro; De Benedictis Roberto; Giannopolo
Domenico; Panarello Filippo; Villari Giovanni; Zago Salvatore.
Invito il deputato segretario a darne lettura.
PAFFUMI, segretario:
" L'Assemblea regionale siciliana
PRESO ATTO che:
- la holding 'Sviluppo Italia', società controllata
dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha
deciso di sospendere 'fino a data da destinarsi' i
corsi di formazione finalizzati alla concessione dei
'prestiti d'onore' del valore di 26 mila euro, di
cui il 60 per cento a fondo perduto;
- nell'ambito della politica attiva del lavoro, uno
degli interventi sperimentati con maggior successo
in Sicilia e nel Meridione, è stato quello relativo
alla concessione del 'prestito d'onore' a giovani
interessati ad avviare un'attività autonoma;
CONSIDERATO che:
- in Sicilia i partecipanti al corso, avviato il 6
maggio 2002, hanno ricevuto, del tutto
improvvisamente ed inaspettatamente, dopo ben 4
settimane di corso e dopo avere superato la fase di
valutazione, un comunicato e-mail che rendeva noto
che 'Sviluppo Italia' disponeva la sospensione
immediata dei corsi, in attesa che si completassero
gli accertamenti condotti circa l'effettiva
disponibilità delle risorse;
- è accaduto che i partecipanti ai corsi hanno subito,
a causa della sospensione, ingenti danni economici e
morali non solo perché titolari di una legittima
aspettativa a stipulare il contratto ed ad ottenere
il relativo finanziamento, ma anche perché, per
superare la fase di valutazione di fattibilità delle
iniziative, hanno dovuto sostenere notevoli spese
(tra queste anche onerose sottoscrizioni di
contratti preliminari e definitivi di locazione con
relativi oneri per caparre, canoni, penali, etc.);
- la formula del prestito d'onore nel corso di questi
anni ha prodotto in Sicilia significativi risultati,
realizzando opportunità vere di lavoro;
- si è, infatti, dimostrata particolarmente utile a
sostenere i segmenti più deboli dell'offerta di
lavoro (gli inoccupati, prevalentemente giovani),
con criteri fortemente selettivi delle domande di
incentivo, orientati ad individuare macro-imprese
'solide' con prospettive di successo;
- dal 1998 ad oggi, nel Mezzogiorno, con questo
strumento, sono stati creati oltre 33 mila posti di
lavoro;
- il prestito prevede un finanziamento a fondo
perduto, fino ad un massimo di 16 mila euro, ed un
prestito agevolato, fino ad un massimo di 11 mila
euro, da restituire in 5 anni;
- i risultati di alcune analisi quantitative hanno
messo in evidenza che il prestito d'onore favorisce
significativi processi di emersione delle attività
di lavoro autonomo, svolte in forma di totale
irregolarità;
- la regolarizzazione di tali attività, a cui dà
impulso il prestito d'onore, determina il definitivo
rafforzamento organizzativo, produttivo e
commerciale di tali imprese, grazie all'attività di
formazione prevista dalla legge n. 608 del 1996, che
fornisce ai potenziali lavoratori autonomi le
competenze di base necessarie alla conduzione di un
lavoro in proprio;
- il Ministero dell'economia e delle finanze ha deciso
in data 6 giugno 2002 l'erogazione di 25,8 milioni
di euro per finanziare, in via provvisoria, il
programma di prestiti d'onore;
- l'intera attività di 'Sviluppo Italia' è oggetto di
attenta valutazione da parte del Governo e di
profonda ristrutturazione, ivi compresi i prestiti
d'onore,
impegna il Governo della Regione
ad adottare tutti i provvedimenti e le misure
necessarie affinché il Governo nazionale assicuri
l'immediata riattivazione dei corsi di formazione
per le iniziative già approvate e proceda ad una
rapida ricognizione delle risorse già impegnate e di
quelle impegnabili in futuro, anche al fine di
garantire un congruo rifinanziamento di tale misura,
ad integrazione dello stanziamento disposto dalla
legge finanziaria per il 2002 di circa 500 milioni
di euro." (139)
(9 luglio 2002)
SPAMPINATO - ORTISI - BASILE -
VILLARI - CAPODICASA - FLERES -
RAITI - VITRANO
" L'Assemblea regionale siciliana
PREMESSO che:
- il comparto agricolo e zootecnico siciliano versa in
condizioni di grave disagio a causa di una serie di
problemi legati alla carenza idrica, ai ritardi con
cui l'Unione Europea provvede a vistare le leggi
approvate dall'ARS, ad una evidente crisi
finanziaria e di mercato nonché ai ricorrenti eventi
calamitosi e climatici che hanno colpito e
colpiscono l'Isola;
- tale situazione è stata, di recente, oggetto di una
vasta manifestazione di protesta ad opera delle
organizzazioni professionali di categoria, che hanno
varato un pacchetto di richieste nei confronti del
Governo regionale e degli altri enti interessati;
- una prima risposta alle richieste avanzate potrebbe
essere rappresentata dall'avvio di un negoziato con
l'U.E., affinché questa dia il via libera alle parti
ancora bloccate dalla legge regionale n. 32 del
2000, nonché alle problematiche legate al
risarcimento dei danni provocati all'agricoltura ed
alla zootecnia dai recenti eventi climatici
calamitosi e dalla crisi idrica;
- analoga attenzione potrebbe essere altresì rivolta
allo stato di attivazione delle norme già valutate
positivamente dall'U.E. e delle misure contenute nel
POR Sicilia, attraverso la convocazione di un tavolo
tecnico - politico presso l'Assessorato e la
Commissione Attività produttive dell'ARS;
- da una tale verifica potrebbero scaturire gli
interventi da compiere sia in sede nazionale e
comunitaria che in sede assessoriale e legislativa,
impegna il Governo della Regione
e per esso
l'Assessore per l'agricoltura e le foreste
- a promuovere entro quindici giorni, di concerto con
il Presidente della Commissione Attività Produttive
e con il Presidente dell'ARS, la convocazione di un
tavolo tecnico-politico per verificare lo stato di
attuazione della legge regionale n. 32 del 2000 e
delle misure agricole e zootecniche del POR Sicilia,
anche al fine di emanare apposite direttive in grado
di sbloccare la situazione o di provvedere alle
modifiche di legge che dovessero ritenersi utili;
- a promuovere, entro quindici giorni, di concerto con
la commissione Attività produttive e la Presidenza
dell'ARS, una serie di incontri presso la competente
Commissione dell'U.E. al fine di ottenere
l'approvazione delle norme ancora bloccate, nonché
ad individuare l'eventuale modifica del POR in sede
di revisione;
- a promuovere, entro quindici giorni, sempre di
concerto con la Commissione Attività produttive e la
Presidenza dell'ARS, specifici incontri con l'U.E.
ed il Governo nazionale, al fine di ottenere
maggiore celerità nel riconoscimento dello stato di
calamità dovuto agli eventi di cui in premessa, e
disporre un apposito regime risarcitorio che tenga
conto anche dell'eventuale sospensione del pagamento
degli oneri fiscali, tributari e previdenziali,
dell'applicazione di specifici regimi tariffari e
della disposizione di interventi straordinari nelle
colture, sui pascoli e su quant'altro abbia subito
danni;
- a promuovere altresì l'estensione del credito
d'imposta al settore agricolo e zootecnico e la
sospensione del pagamento degli interessi non
coperti da interventi regionali." (140)
FLERES - MAURICI - CATANIA G.-
MERCADANTE
" L'Assemblea regionale siciliana
PREMESSO che:
- la Sicilvetro S.p.A. (Marsala-TP) è una forte realtà
produttiva di livello regionale, che occupa oltre
100 persone;
- la crisi dell'azienda ha coinciso con il formale
avvio delle procedure previste dalla legge n. 5 del
1999, che regola la dismissione da parte della
Regione siciliana della quota azionaria del 50 per
cento di cui è proprietaria;
- alla Regione siciliana spetta il compito di
presiedere il Consiglio di amministrazione della
S.p.A., pur se la gestione tecnica è affidata
all'AVIR;
- nel mercato del vetro non ci sono stati cambiamenti
particolari, tali da giustificare il considerevole
calo di produzione registrato dall'azienda nel corso
degli ultimi 3 anni, che ha portato la Società da un
attivo di circa 2,5 miliardi (di vecchie lire) ad un
passivo, registrato nel 2001, di circa 500 milioni
(sempre di vecchie lire);
- la Sicilvetro è l'unica industria produttrice di
vetro della Sicilia e rappresenta, nel desolante
panorama produttivo della Sicilia occidentale,
un'importante risorsa economica ed occupazionale;
- dall'inizio del giugno 2002 le preoccupazioni dei
lavoratori per la politica aziendale sono sfociate
in un'aperta contestazione, nei confronti della
Regione siciliana e dell'A.V.I.R. (socio privato
della Sicilvetro), culminata in uno sciopero e
destinata ad aggravarsi in mancanza di un'effettiva
politica di rilancio della Società;
- da circa due anni e mezzo, a causa del calo del
fatturato, i dipendenti non percepiscono più il
premio di produzione, pari a circa 103.29 Euro al
mese;
CONSIDERATO che:
- l'A.V.I.R., unico socio privato della Sicilvetro, è
una multinazionale con rilevanti capacità
produttive, e ciò induce a pensare che potrebbe
permettersi di tenere uno stabilimento in passivo o
chiuderlo anche per pochi anni, se ciò comportasse
la possibilità di un maggior profitto futuro;
- l'impianto della Sicilvetro è tecnologicamente
all'altezza della concorrenza internazionale e, in
particolare, il nuovo forno di cui è dotata è
adeguato - sia tecnologicamente che per grandezza -
alle necessità che il mercato impone,
impegna il Governo della Regione
e, per esso,
l'Assessore per l'industria
- a porre in essere tutte le iniziative per garantire
gli attuali livelli occupazionali in un quadro di
rispetto dei diritti dei lavoratori, in particolare
nella fase di dismissione delle quote di proprietà
della Regione, pari al 50 per cento;
- ad intervenire tempestivamente per tutelare gli
interessi della Regione, proprietaria del 50 per
cento delle quote azionarie e per verificare se
sussistano i caratteri di una corretta gestione
aziendale degli investimenti e della produzione,
elementi essenziali per una ripresa
economico-produttiva della Sicilvetro S.p.A.." (141)
ODDO - SPEZIALE - CAPODICASA -
CRACOLICI - CRISAFULLI -
DE BENEDICTIS - GIANNOPOLO -
PANARELLO - VILLARI - ZAGO
PRESIDENTE. Avverto che le mozioni testè lette saranno
demandate alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentare
perchè se ne determini la data di discussione.
Presidenza del presidente Lo Porto
SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE "NORME IN
MATERIA DI OPERE PUBBLICHE. DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI LAVORI
PUBBLICI, DI FORNITURA, DI SERVIZI E NEI SETTORI ESCLUSI" (nn.
294-119-268-290-306-313-339-353-369-388/A)
PRESIDENTE. Si passa al III punto dell'ordine del giorno:
Seguito della discussione del disegno di legge nn.
294-119-268-290-306-313-339-353-369-388/A "Norme in materia di
opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di
fornitura, di servizi e nei settori esclusi".
Do lettura dell'articolo 22:
Art. 22.
Collaudi
1. L'articolo 28, della legge n. 109 del 1994, è
sostituito dal seguente:
'Articolo 28
Collaudi
1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è
redatto un certificato di collaudo secondo le modalità
previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha
carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine,
il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di
importo sino a 200.000 euro il certificato di collaudo è
sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di
importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in
facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato
di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato
di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.
2. La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo è di
competenza del Presidente della Regione o dell'assessore
regionale competente per le opere direttamente finanziate ad
altri enti, ferma restando l'imputazione della spesa per il
collaudo alla quota per spese tecniche previste in progetto
ai sensi della presente legge; in questo caso
l'Amministrazione regionale interessata deve ricevere lo
stato finale e gli atti necessari entro la metà del tempo
indicato nel capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione
del collaudo. L'Amministrazione regionale interessata, non
oltre novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di
approvazione del contratto, procede alla nomina. Decorso tale
termine la nomina è effettuata dalle amministrazioni
aggiudicatrici. Gli incarichi di collaudo statico sono
conferiti dall'amministrazione aggiudicatrice.
3. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono
affidati a tecnici pubblici funzionari in servizio o in
quiescenza, con almeno dieci anni di anzianità presso la
pubblica amministrazione con la specifica qualifica
professionale, o a tecnici liberi professionisti con
specifica competenza purchè iscritti da almeno dieci anni
negli albi degli ordini professionali per opere di importo
superiore ad un milione di euro. Per opere di importo
inferiore le suddette anzianità sono ridotte a cinque anni.
Ai fini dell'affidamento dei suddetti incarichi, l'anzianità
di servizio presso la pubblica amministrazione e quella di
iscrizione negli albi degli ordini professionali con la
medesima competenza sono cumulabili, semprechè non siano
contestuali.
4. Se il collaudo è affidato a commissioni queste possono
comprendere funzionari non tecnici, aventi la medesima
anzianità di servizio.
5. L'anzianità é rilevata dagli elenchi degli ordini
professionali provinciali o dalle tabelle delle
amministrazioni.
6. Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a
tecnici appaltatori di opere pubbliche o interessati negli
appalti stessi; non possono altresì essere affidati a legali
rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o
consulenti stabili di imprese individuali, di cooperative o
società aventi per oggetto l'appalto affidato. Tali requisiti
devono risultare da apposita dichiarazione degli interessati,
presentata contestualmente all'accettazione dell'incarico e
con firma autenticata a norma di legge.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'affidamento di
incarichi di collaudo a propri funzionari, tenuto conto della
capacità ed esperienze professionali, devono osservare il
principio della rotazione degli incarichi stessi, nonché
quello della loro equa ripartizione anche in relazione
all'entità finanziaria dell'opera.
8. Non possono essere conferiti incarichi di collaudatore,
di collaudatore statico o di componente di commissione di
collaudo, in corso d'opera o finale, di componente di
commissione giudicatrice di appalto-concorso, di componente
di commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di
componente di commissione giudicatrice di concessione di
costruzione e gestione, nonché di componente di commissione
di appalto per forniture di beni o servizi, a chi nei due
anni precedenti la data del conferimento abbia ricevuto uno o
più di detti incarichi , per uno o più contratti di appalto
di lavori pubblici i cui importi lordi contrattuali iniziali,
cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, esclusa IVA.
9. Non può inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di
collaudatore statico, di componente di commissione di
collaudo, a chi abbia in corso altro di tali incarichi
relativamente ad appalto di lavori pubblici affidato alla
stessa impresa con cui intercorre il contratto oggetto del
nuovo incarico. Il divieto vige anche nel caso in cui il
precedente rapporto concerna una delle imprese riunite
titolari del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese
che comprenda l'appaltatore o una delle imprese riunite cui
è affidata la realizzazione dell'opera.
10. Le amministrazioni e gli enti non possono conferire
consecutivamente allo stesso soggetto incarichi di collaudo
di opere eseguite dalla medesima impresa.
11. I limiti e i divieti di cui ai commi 8 e 9 operano
anche quando si intende conferire l'incarico di collaudatore,
di collaudatore statico o di componente di commissione di
collaudo a funzionari dell'ente appaltante.
12. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1
non si tiene conto degli incarichi non retribuiti perché
svolti nell'adempimento dei compiti di istituto.
13. I componenti di uffici od organi competenti ad
esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere
sulle quali è chiamato a pronunziarsi l'ufficio o l'organo di
cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di
studio, di progettista, direttore dei lavori o collaudatore
anche statico relativamente a tali opere.
14. L'assenza degli impedimenti di cui al presente
articolo deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli
interessati contestualmente all'accettazione dell'incarico.
15. I componenti di organi consultivi della Regione o
degli enti locali, che abbiano reso dichiarazioni non
veritiere in ordine alle situazioni di incompatibilità di cui
al presente articolo, decadono automaticamente dalla carica.
La decadenza è dichiarata dall'autorità competente alla
nomina.
16. Per le opere di importo superiore a 2.500 migliaia di
euro, esclusa I.V.A., si procede alla nomina di commissioni
di collaudo, composte da due componenti. Per le opere di
importo superiore a 5.000 migliaia di euro, esclusa I.V.A.,
il numero dei componenti le commissioni di collaudo è elevato
a tre; in tal caso almeno due dei componenti devono essere
in possesso di professionalità tecnica.
17. Le commissioni di collaudo possono essere integrate da
un componente diplomato, nominato fra i dipendenti dell'ente
cui spetta la nomina del collaudatore, con compiti di
segreteria.
18. Al medesimo spetterà un compenso pari ad un terzo
dell'onorario del singolo collaudatore, oltre al rimborso
delle spese effettivamente documentate. Lo stesso criterio
di rimborso delle sole spese effettivamente documentate è
applicato a tutti gli altri componenti della commissione di
collaudo.
19. Resta salva la facoltà di conferire incarichi di
collaudo a tecnici diplomati nei limiti delle specifiche
competenze ed, in tal caso, agli stessi sarà corrisposto un
onorario determinato secondo le tariffe di appartenenza.
20. Gli incarichi di collaudatore, anche statico, o di
componente di commissione di collaudo non possono essere
conferiti, a pena di nullità, prima dell'affidamento dei
lavori.
21. Le norme del presente articolo si applicano per gli
incarichi affidati dopo l'entrata in vigore della presente
legge.'
Comunico che all'articolo 22 sono stati presentati i
seguenti emendamenti allegati:
- dal Governo: emendamenti 22.12, e 22.9;
- dall'onorevole Beninati: emendamento 22.8 e 22.7;
- dalla Commissione: emendamenti 22.10 e 22.11;
- dagli onorevoli Raiti e Morinello: emendamento 22.2;
- dall'onorevole Lo Giudice: emendamento 22.1;
- dall'onorevole Vicari: emendamento 22.3.
- dall'onorevole Mercadante: emendamento 22.4;
- dagli onorevoli Gurrieri e Miccichè: emendamento 22.5;
- dagli onorevoli Segreto, Amendolia e Nicotra:
emendamento 12.49 b;
- dall'onorevole Zago: emendamento 22.6;
- dall'onorevole Tricoli: emendamento 12.48b.
Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento
22.R allegato, interamente sostitutivo dell'articolo 22.
SBONA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SBONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto
riguarda l'articolo 22 in qualità di vicepresidente della
Commissione mi rimetto al testo e aspetto il parere del Governo.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 22.R testé
presentato assorbirebbe gli emendamenti 22.12, 22.8, 22.10,
22.11, 22.7 e 22.9 e 22.1, quest'ultimo in parte. I rimanenti
sono modifiche al regolamento del DPR n. 554.
PRESIDENTE. Assessore Scammacca, gli emendamenti che sono
oggetto di riscrittura li conosciamo già. Per i rimanenti, il
Governo invita al ritiro, considerato che li ha definiti una
ripetizione del Regolamento?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici. Sì,
esattamente.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, gli emendamenti 22.3 a firma
dell'onorevole Vicari, 22.4 a firma dell'onorevole Mercadante,
22.5 a firma dell'onorevole Gurrieri, 12.49b a firma degli
onorevoli Segreto, Amendolia, Nicotra, 22.6 a firma
dell'onorevole Zago, 12.48 a firma dell'onorevole Tricoli, il
Governo, giudicandoli come una modifica del Regolamento, invita
al ritiro degli stessi.
Si passa all'emendamento 22.3, dell'onorevole Vicari. Non
essendo presente in Aula il firmatario, l'emendamento decade.
Gli emendamenti 22.4 e 12.48b sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 22.6, dell'onorevole Zago.
ODDO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ODDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che
l'emendamento 22.6 possa essere oggetto di rinvio al Regolamento
perché è ovvio che parla di modifiche al D.P.R. e parla,
soprattutto, di ampliare, per quanto concerne le varie figure
professionali, la possibilità dello svolgimento dell'incarico di
collaudo, quindi, per una questione evidentemente anche di
chiarezza, non credo di poter accettare quanto proposto dal
Governo, in ogni caso, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Allora, gli
emendamenti sono tutti ritirati, tranne quelli che fanno oggetto
di riscrittura da parte del Governo.
Si passa all'emendamento 22.1 dell'onorevole Lo Giudice.
Esso farà parte di una riscrittura del Governo che è stata già
depositata al banco della Presidenza, e il cui testo è in
distribuzione.
LO GIUDICE . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO GIUDICE . Signor Presidente, onorevoli colleghi, dice il
Governo che l'emendamento da me presentato, esattamente il 22.1,
è stato assorbito da questo maxi-emendamento sostitutivo
contrassegnato dal numero 22.R. Io non vedo come sia stato
assorbito, e vorrei che qualcuno me lo spiegasse. Il riferimento
all'articolo 16 bis, onorevole Presidente della Commissione,
credo non sia stato assolutamente assorbito e, quindi, ritengo
debba essere valutato attentamente e, se fosse possibile, anche
in maniera positiva.
Trattasi di parcelle di collaudo. Praticamente cosa avviene
in questo momento? Avviene che in un collaudo affidato ad una
Commissione, la parcella riferentesi all'importo del collaudo
viene divisa tra i componenti della Commissione. Per cui, si
verifica che il collaudatore che riceve un collaudo come
collaudatore singolo guadagni di più, molto di più di quanto
possa guadagnare la Commissione.
Pertanto, il mio parere è che la parcella debba essere
affidata alla Commissione nel suo complesso, però divisa tra
tutti i componenti perché sono professionisti riuniti in
collegio.
Onorevole Presidente della Commissione, lei che è un tecnico
riesce a capire, forse meglio di me, il senso del ragionamento e
quindi la sostanza dell'emendamento. Pertanto, la prego di
esprimere su questo emendamento parere positivo al fine di
approvarlo.
PRESIDENTE. Onorevole Beninati e onorevole Assessore, il
presentatore dell'emendamento, l'onorevole Lo Giudice, ritiene
che la vostra valutazione sull'assorbimento del medesimo non sia
sufficiente e chiede che esso rimanga in vita.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, effettivamente quanto sostenuto
dall'onorevole Lo Giudice, nella riformulazione del 16 bis del
Governo parzialmente, la parte seconda, è condiviso. Devo dire
però, per correttezza di informazione, che l'emendamento che
l'onorevole Lo Giudice ha presentato è in atto legge. Infatti,
due, tre mesi fa nella finanziaria il Governo ha predisposto
quello che l'onorevole Lo Giudice, in effetti, ha riscritto.
Quindi, è un po' imbarazzante perché c'è una condivisione del 16
bis da parte dell'Assessore che, in effetti, riscrive la seconda
parte e condivide, di fatto, quanto richiesto dall'onorevole Lo
Giudice, con delle esclusioni. Va detto, inoltre che, in atto,
nella finanziaria é già stato approvato un emendamento, che é
legge, effettivamente identico all'emendamento a firma
dell'onorevole Lo Giudice.
Le perplessità dell'onorevole Lo Giudice se mantenere il suo
emendamento esistono. Se il Governo ritiene di condividere
questo percorso, ci darebbe maggiore serenità, perchè è già
legge...
PRESIDENTE. Se é già legge, l'emendamento é precluso. Se c'é
una legge che disciplina...
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. No,lo
abrogheremmo.
PRESIDENTE. Allora non é precluso
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. La
finanziaria prevede che tutti i collaudi sono in collegio.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, senza volere polemizzare,
effettivamente sarebbe precluso, essendo già oggi norma. Noi
intendevamo limitare il caso delle parcelle a componenti riuniti
in collegio - che comporta sostanzialmente la triplicazione della
spesa-, ai casi in cui gli incarichi sono conferiti su diverse
specialità professionali. Questo era il senso dell'emendamento
del Governo che limitava, quindi, il concetto ai casi di diverse
specialità professionali....
PRESIDENTE. Onorevole Assessore, qual é il comma
dell'emendamento di riscrittura che tratta questa materia?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici. Il 16
bis.
PRESIDENTE. Onorevole Lo Giudice, ha letto il comma 16 bis
dell'emendamento 22.R?
LO GIUDICE. Sono due cose diverse
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici. Non
esattamente. L'emendamento dell'onorevole Lo Giudice recita:
"gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti o da
conferire a commissioni o a più professionisti, ai fini
dell'applicazione della tariffa, si intendono affidati a
componenti riuniti a collegio". Ciò significa che la parcella
professionale viene moltiplicata, in termini di costo per gli
enti appaltanti, per il numero dei professionisti impegnati. Noi
questo lo vogliamo limitare al caso in cui siano professionisti
di specialità diverse. Tutto qui. Ecco perché lo stavamo
considerando assorbito. Peraltro, l'emendamento dell'onorevole
Lo Giudice é già legge della Regione e, quindi, forse potrebbe
essere precluso.
PRESIDENTE. Il parere del Governo, di fatto, é contrario.
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNOPOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
sull'emendamento di riscrittura 22.R...
PRESIDENTE. Onorevole Giannopolo, non è in discussione
l'emendamento di riscrittura, bensì l'emendamento dell'onorevole
Lo Giudice, che sembra non essere, secondo la tesi del
presentatore, assorbito dalla riscrittura.
Pongo in votazione l'emendamento 22.1. Il parere della
Commissione?
BENINATI, presidente della commissione e relatore. La
Commissione si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente, credo sarebbe opportuno valutare che si sta
procedendo alla votazione di un emendamento il cui testo è già
legge della Regione e, quindi, ritengo che esso sia precluso e
non sia da votare.
PRESIDENTE. Onorevole Assessore, ritengo, a questo punto,
opportuno accantonare l'emendamento perché ho bisogno di
accertare la normativa in proposito, in quanto un'opinione così
differente non mi convince sull'opportunità di mantenere in vita
l'emendamento. L'emendamento 22.1 è, pertanto, accantonato.
ACIERNO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ACIERNO. signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
soltanto per sollecitare il Governo rispetto al dibattito che
abbiamo avuto in Commissione sui collaudi. Mi pare che era
emerso, ma nella riscrittura - a mio avviso - è espresso in
maniera non chiara, che i collaudi fino a due milioni e mezzo di
euro, IVA esclusa, venivano dati a commissioni formate da un
tecnico esterno e da un tecnico interno eliminando la figura del
dirigente in quiescenza; gli incarichi di collaudo fino a due
milioni e mezzo di euro, IVA esclusa, venivano affidati solo a
tecnici esterni.
Mi pare che il comma 4 bis dell'emendamento di riscrittura
22R, facendo riferimento sia ai commi 3 e ai commi 4, crea un po'
di confusione.
Credo che, forse, la dizione 'comma 3' debba essere
cancellata dal comma 4 bis, perché fa riferimento soltanto ai
tecnici esterni, di cui i collaudi fino a due milioni e mezzo di
euro, quindi è solo un aggiustamento tecnico. Va, dunque, cassata
la dizione 'comma 3' e lasciata soltanto la dizione "di cui al
comma 4" che fa riferimento al componente di commissione nei
collaudi superiori a due milioni e mezzo di euro.
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNOPOLO. Signor Presidente, sull'emendamento 22.R sollevo
due problemi. Il primo al comma 1 bis, laddove è scritto "E'
obbligatorio il collaudo in corso d'opera", al punto d) "in altri
casi individuati nel regolamento", non comprendo di quale
regolamento si stia parlando, perché i regolamenti della legge
sono tanti, sono più di uno e bisognerebbe, comunque,
richiamarli.
E' questo un aspetto da chiarire. Altro punto da chiarire
è il comma 7 che recita: "l'amministrazione aggiudicatrice
nell'affidamento di incarichi di collaudi ha propri funzionari
e/o dirigenti", formulato così mi sembra in contrasto con il
comma 3 che recita: "Gli incarichi di collaudo
tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici liberi
professionisti"; il comma 7 quando parla di amministrazione
aggiudicatrice tende, invece, a contrastare il precedente comma
quando dice che gli incarichi possono essere affidati a propri
funzionari o dirigenti.
Non è specificato tutto questo; sono due punti che, credo,
vadano meglio precisati per essere più intellegibili.
PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Commissione,
l'onorevole Giannopolo chiede di specificare a quali regolamenti
si riferisce.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. E' il
regolamento di cui al DPR n. 554.
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il
seguente subemendamento 22.R.1: "Alla lettera d) del comma 1 bis
aggiungere le parole 'di cui al D.P.R. 554'".
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Naturalmente, circa l'osservazione relativa al comma 7 con
riferimento al comma 3, il parere del Governo e della Commissione
non può che coincidere con il testo da loro stessi formulato.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, l'osservazione è pertinente, anche se devo dire che
nella parte delle nomine dei collaudi si intendono principalmente
i collaudi tecnici ed amministrativi con finanziamento della
Regione. Pertanto, le amministrazioni aggiudicatrici per tutto
ciò che non concerne il finanziamento della Regione è chiaro che
possono procedere così come previsto al comma 7.
Ritengo che se si può dare l'opportunità di valutarlo,
perchè effettivamente il problema potrebbe essere superato.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 22.R, come
modificato. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
MICCICHE'. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MICCICHE'. Signor Presidente, intervengo per farle presente
che l'emendamento 22.5 a firma mia e dell'onorevole Gurrieri non
è stato da me ritirato; è stato ritirato soltanto da parte
dell'onorevole Gurrieri. Ho chiesto di apporre la mia firma
all'emendamento nei termini previsti, cioè all'inizio della
discussione generale.
PRESIDENTE. Lei avrebbe, però, dovuto farlo proprio.
MICCICHE'. Non avendo ritirato l'emendamento, chiedo che
venga posto in votazione, anche se l'onorevole Gurrieri per
errore lo ha ritirato, in quanto credeva che si trattasse di
altro emendamento. Altri emendamenti, infatti, sono stati
presentati sull'argomento e cioè sui collaudi in riferimento
all'articolo 188 del DPR n. 554.
PRESIDENTE. Prendo atto di ciò che lei ha detto e, pertanto,
pongo in votazione l'emendamento 22.5. Il parere della
Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Contrario.
MICCICHE'. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Le do la parola, onorevole Miccichè, soltanto per
cortesia, ma la invito a seguire il dibattito perché gli
emendamenti sono stati già discussi, abbiamo votato l'emendamento
di riscrittura del Governo. E' irrituale che lei, all'ultimo
momento, chieda di parlare; le concedo la parola ma, per il
futuro, la prego di attenersi al Regolamento.
MICCICHE'. Signor Presidente, sicuramente si è trattato di
un errore, infatti, nell'emendamento non risultava la mia firma
perché redatto precedentemente.
Credevo che si stesse ancora esaminando l'emendamento di
riscrittura e poi passare all'emendamento 22.5. Nel ritenere
errata la mia considerazione, faccio ammenda.
Chiedo ai colleghi deputati di valutare attentamente questo
emendamento che non è in contrasto con l'articolo 22, con
l'emendamento di riscrittura, ma lo si può ritenere aggiuntivo in
quanto intende precisare i criteri di attribuzione ai titoli
professionali.
Abbiamo commesso un errore la volta scorsa, dobbiamo cercare
di evitare di commetterlo anche adesso. Io non mi pongo a favore
o contro il partito dei geologi o degli architetti o degli
ingegneri - perché qui si sta cercando di far passare questa
idea -, si tratta di ripristinare lo stato di diritto in Italia
perché tutti gli ordini professionali hanno pari dignità e non
può esservi un ordine professionale che è in subordine rispetto
agli altri.
Chi vi parla non ha fatto altro che prendere spunto dagli
emendamenti di altri deputati della maggioranza. Io non capisco
perché gli emendamenti dell'onorevole Tricoli, dell'onorevole
Zago, degli onorevoli Segreto, Amendolia e Nicotra che hanno
firmato identico emendamento dell'onorevole Gurrieri, che poi io
ho firmato, non si capisce il motivo per il quale l'abbiano
ritirato, in considerazione del fatto che non è inserito
nell'emendamento di riscrittura. Se fosse stato inglobato
nell'emendamento di riscrittura sarebbe stato giusto pensare che
la mia è una ostinata decisione di continuare a discutere su un
argomento che non esiste. Invece, è per porre all'attenzione
degli onorevoli colleghi che altro non è che il recepimento di
una legge nazionale, cioè riconoscere effettivamente la pari
dignità di tutti gli ordini professionali, e non in modo generico
ma deve essere specificato per evitare errate interpretazioni da
parte degli enti locali nell'attribuzione di incarichi di
collaudo o di altro.
Quindi, onorevoli colleghi, vi imploro di essere un po' più
attenti su certi argomenti. Il fatto che il Governo presenti un
emendamento non significa che tutti dobbiamo andargli dietro,
dobbiamo anche vagliare se ci sono elementi di contraddizione.
Chiedo, quindi, all'onorevole Assessore che ci dia maggiori lumi,
non come la volta precedente in cui è stato molto generico. Se
mi convincerà, io farò un passo indietro.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Onorevole Micciché, la volta scorsa si parlava dell'articolo 53
del DPR n. 554 che regolamentava la direzione tecnica delle
società di ingegneria; oggi, invece, parliamo dell'articolo 188
dello stesso Regolamento che è molto chiaro, e non credo valga la
pena di essere l'unica regione d'Italia a modificarlo.
L'articolo 188 del DPR n. 554, infatti, così recita: "Le
stazioni appaltanti, entro 30 giorni dalla data di ultimazione
dei lavori, ovvero dalla data di consegna in caso di collaudo in
corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti
di specifica qualificazione professionale commisurata alla
tipologia ed alla categoria degli interventi, alla loro
complessità ed al relativo importo".
Il comma 2, che gli emendamenti di oggi tendevano a
modificare, così recita: "Costituiscono requisito abilitante
allo svolgimento dell'incarico di collaudo le lauree in
ingegneria ed architettura" - ovviamente perché sono quelle
destinate alla progettazione delle opere da collaudare - "e
limitatamente ad un solo componente di commissione le lauree in
geologia, scienze agrarie e forestali, l'abilitazione
all'esercizio della professione nonché" - ad esclusione,
eccetera...- l'iscrizione da almeno cinque anni nel relativo albo
professionale". Quindi, è anche prevista la categoria dei
geologi sia pure in una limitazione in caso di commissione. Ed è
anche in questo senso che andava l'emendamento di cui abbiamo
discusso prima, perché in caso di commissioni con diverse
specialità la parcella anziché dividersi aumenta, perché viene
pagato ciascuno per le proprie specialità in relazione all'intero
importo dell'opera.
Quindi, credo che le professionalità siano sostanzialmente e
perfettamente tutelate esattamente come avviene in tutto il resto
del Paese. Non credo che sia questo il tipo di norma in cui la
specialità statutaria siciliana debba estrinsecarsi, ed è per
questo che ho dato il parere contrario sia all'altro che a questo
emendamento.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 22.5. Chi è
favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.
(Non è approvato)
L'emendamento 22.1 dell'onorevole Lo Giudice è precluso.
Pongo in votazione l'articolo 22, come modificato.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
I residui emendamenti all'articolo 22 si intendono assorbiti
o superati.
Comunico che alle ore 16.00 è convocata la Commissione
'Bilancio'.
Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa e riprenderà alle
ore 17.00.
(La seduta, sospesa alle ore 13.27, è ripresa alle ore 18.10)
La seduta è ripresa.
CRISAFULLI. Chiedo di parlare per una precisazione
sull'articolo 12.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRISAFULLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo
doveroso da parte mia sottolineare al Governo, alla Commissione e
anche agli uffici che si rende necessario un emendamento formale,
a norma dell'articolo 117, sull'articolo 12 per fare entrare in
sintonia il comma 1 dell'articolo 12 con il comma 20
dell'articolo 12, la questione dei geologi, perché altrimenti
non si comprende qual è l'effetto complessivo della legge.
Si tratta di scrivere tecnicamente, al comma 1, che è
riferito anche agli incarichi professionali per geologi.
RAITI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAITI. Signor Presidente, aderendo alla richiesta opportuna
fatta dall'onorevole Crisafulli, ritengo necessario specificare,
al comma 1, sia la professione dei geologi ma anche scienze
agrarie, scienze forestali.
Così come era l'intendimento della normativa che prevede,
appunto, l'estensione della possibilità di gestire, come avevamo
affrontato nell'articolo 20, le attività inerenti alle proprie
professioni in base alle normative CE e al DPR che lo prevede e
siccome equipara, come ho detto più volte, le professioni di
ingegnere, architetto, geologo, laureato in scienze agrarie e in
scienze forestali, ritengo che il comma 1 deve essere
perfezionato, appunto, con la specificazione di tutte le
professioni.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa all'articolo 23.
Ne do lettura:
Art. 23.
Pubblicità
1. L'articolo 29, della legge n. 109 del 1994, è
sostituito dal seguente:
'Articolo 29
Pubblicità
1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori
pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria,
contenuti nei programmi, sono rese note mediante
comunicazione di preinformazione all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi
e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana e, dopo dodici giorni dall'invio
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione
europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani
a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione
nella Regione.
3. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro
ed inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi
di gara sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della
Regione siciliana e, per estratto, su almeno tre quotidiani
ed un periodico a maggiore diffusione nella Regione.
4. Quando l'importo dei lavori non raggiunge i 500.000
euro la pubblicazione è effettuata nell'albo pretorio del
comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione
appaltante.
5. E' facoltà dell'ente appaltante ricorrere ad ulteriori
forme di pubblicità anche telematica.
6. La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana reca menzione della data di spedizione e non deve
contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate;
le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la
data di spedizione.
7. La Gazzetta ufficiale della Regione siciliana deve
pubblicare senza oneri i bandi di cui al presente articolo
entro dodici giorni dalla ricezione della richiesta. Il
termine di ricezione della domanda di partecipazione alla
gara deve essere stabilito dagli enti appaltanti in misura
non inferiore a quindici giorni dalla data della
pubblicazione suddetta. Ai fini dell'assolvimento del
predetto ordine di pubblicità lo stesso giornale non può
essere utilizzato contemporaneamente come nazionale e come
regionale.
8. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana dei bandi va fatta per estratto e non deve
eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole. Al
termine dell'estratto l'ente appaltante indica l'ufficio
presso cui gli interessati possono acquisire il bando in
forma integrale. La pubblicazione per estratto dei predetti
avvisi e bandi su quotidiani e periodici, deve essere
effettuata utilizzando lo stesso corpo dei caratteri dei
testi della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
9. I quotidiani ed il periodico a maggiore diffusione
nella Regione di cui ai commi 2 e 3 devono avere le seguenti
caratteristiche:
a) diffusione complessiva in Sicilia non inferiore a
ventimila copie;
b) certificazione delle copie diffuse rilasciata
dall'Istituto nazionale ADS (accertamento diffusione stampa)
da almeno tre anni;
c) listini prezzi del quotidiano, ovvero delle relative
concessionarie di pubblicità, depositati presso le competenti
camere di commercio.
10. Le spese relative alla pubblicità devono essere
inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a
disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare
il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo,
tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo
80, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata
osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a
proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza
alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione.
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dal Governo: emendamento 23.12;
- dagli onorevoli Cracolici e Oddo: emendamenti 23.5 e
23.4;
- dall'onorevole Fleres: emendamenti 23.1 e 23.3;
- dagli onorevoli Cracolici, Giannopolo e Oddo: emendamento
23.7;
- dagli onorevoli Zago e Oddo: emendamenti 23.6, 23.8,
23.10 e 23.11;
- dagli onorevoli De Benedictis e Oddo: emendamento 23.9;
- dall'onorevole Fleres: emendamento 23.3;
- dagli onorevoli Forgione e Ferro: emendamento 23.2.
Comunico, altresì, che sono stati presentati gli allegati
emendamenti:
- dal Governo:
emendamenti 23.R e 23.R.1;
- dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Barbagallo,
Maurici, Giambrone e Spampinato:
emendamento 23.15.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, avendo ricevuto solo in questo momento gli
emendamenti testè comunicati, chiedo una breve sospensione dei
lavori d'Aula.
ACIERNO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ACIERNO. Signor Presidente, il Governo presenta una
riscrittura dell'articolo 23 dopo che in Commissione lo stesso ha
presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 23 a cui è
stato dato, all'unanimità, parere favorevole per cui per quanto
ci riguardava l'articolo 23 nella sua originaria formulazione era
da sopprimere e quindi automaticamente la legge regionale sugli
appalti avrebbe recepito la norma della 'Merloni ter' che, per la
pubblicità, si rifà e rimanda ad un regolamento.
Ora, gradirei capire perché il Governo in Commissione porta
una tesi, arriva in Aula e presenta una tesi opposta; ho la
sensazione che noi stiamo andando a legiferare per garantire a
qualcuno pubblicità sui propri giornali per quanto riguarda gli
appalti pubblici.
Credo che dobbiamo volare un poco più alto. Allora inviterei
il Governo a ritornare sulle sue posizioni originarie in
Commissione, cioè alla soppressione dell'articolo 23 con
l'emendamento 23.12 presentato appunto dal Governo che è
soppressivo; quindi la nostra legge recepirà, per quanto concerne
la pubblicità, la 'Merloni ter' e sarà poi l'Assessore,
competente per materia, a fare il regolamento per la pubblicità.
PRESIDENTE. La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 18.17, è ripresa alle ore 18.22)
La seduta è ripresa.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, chiedo l'accantonamento
dell'articolo 23 e dei relativi emendamenti.
PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo nel senso
richiesto.
Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:
Art. 24.
Garanzie e coperture assicurative
1. Al comma 2, dell'articolo 30, della legge n. 109 del
1994 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: 'In caso
di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per
cento, la garanzia fidejussoria é aumentata di 0,50 punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove
il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di un
punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento. La cauzione definitiva è progressivamente
svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei
lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento
lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo
contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori
eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è
svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito.
L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa
vigente.
2. Al comma 4, dell'articolo 30, della legge n. 109 del
1994 le parole 'gli ammontari stabiliti con decreto del
Ministro dei lavori pubblici' sono sostituite con '500.000
euro'.
3. Al comma 5, dell'articolo 30, della legge n. 109 del
1994 e successive modificazioni dopo le parole 'dal pagamento
della parcella professionale' è inserito il seguente periodo:
'La garanzia è ridotta del 50 per cento in caso di
progettista o progettisti incaricati della progettazione
esecutiva certificati con il sistema di qualità conforme alla
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000,
ovvero in caso di progettista o progettisti provvisti di
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
di loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI EN ISO 45000.'
4. Il comma 6, dell'articolo 30, della legge n. 109 del
1994 è sostituito dal seguente:
'6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei
lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini
e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza
degli elaborati progettuali ai documenti di cui ai commi 1 e
2, dell'articolo 16, e la loro conformità alla normativa
vigente. Con apposito regolamento sono regolate le modalità
di verifica dei progetti sulla base dei seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro,
la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro,
la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle
predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato
redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni
appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i
criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del
progetto deve essere munito di una polizza indennitaria
civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo
svolgimento dell'attività di propria competenza.'
5. Dopo il comma 6, dell'articolo 30, della legge n. 109
del 1994 è aggiunto il seguente:
'6 bis. Sino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere
effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del
medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti
di fiducia della stazione appaltante.'
6. Alla fine del comma 7 bis è aggiunto il seguente
periodo: 'Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per
tutti i contratti di cui alla lettera b), del comma 2,
dell'articolo 19, di importo superiore a 75 milioni di euro.'
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, chiedo l'accantonamento dell'articolo 24, testè
letto.
PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo nel senso
richiesto.
Si passa, pertanto, all'articolo 25.
Ne do lettura:
"Art. 25.
Modifiche all'articolo 31 della legge
11 febbraio 1994, n. 109
1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
ovunque ricorrano le parole 'decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494' sono aggiunte le seguenti: 'e successive
modifiche ed integrazioni'."
Comunico che è stato presentato dall'onorevole De Benedictis
l' emendamento 25.1 allegato.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione ha apprezzato
negativamente questo emendamento.
SCAMMACCA DELLA BRUCA, assessore per i lavori pubblici. Signor
Presidente, l'articolo 25 precisa che dove nell'articolo 31 della
legge Merloni che stiamo recependo ricorrano riferimenti al
decreto legislativo 494 del 1996 bisogna aggiungere le parole:
'e successive modifiche ed integrazioni'. E' un fatto
squisitamente tecnico.
DE BENEDICTIS . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BENEDICTIS . Signor Presidente, onorevoli colleghi, si
tratta di questo: nella procedura di bonario componimento, in
sede di trattazione delle riserve, la legge prevede che sulle
riserve che l'impresa produce si pronuncino contemporaneamente,
stimolati dal responsabile del procedimento, sia il direttore dei
lavori che la commissione di collaudo. Sembra a molti errata
questa procedura secondo cui sarebbe la commissione di collaudo a
pronunciarsi anche in questa fattispecie a seguito della
relazione riservata, prodotta dalla direzione dei lavori. Quindi,
l' emendamento aveva lo scopo di correggere o di indurre e
precisare in questo senso la procedura.
In Commissione, tuttavia, si è approfondita la questione e
sembrerebbe, ma il testo della Merloni è scritto assai male e il
regolamento non meglio, che invece - data la procedura d'urgenza
che questa fattispecie introdotta dalla Merloni ter prevede - le
due figure, quelle del direttore dei lavori e dell'organo di
collaudo, si possano pronunciare congiuntamente. In realtà
questo è improprio, perché l'organo di collaudo non ha la
conoscenza delle riserve che può avere la direzione dei lavori,
quindi questo emendamento vorrebbe, come dire, portare tale
modifica, non più un chiarimento. Questa è la spiegazione.
Pertanto mi rimetto al giudizio dell'Aula.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, ribadisco che la Commissione si è
già espressa. Invito quindi l'onorevole De Benedictis al ritiro.
DE BENEDICTIS . Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 25. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
CONGEDO
PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo per la seduta
odierna l'onorevole Lo Curto.
Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.
SI RIPRENDE IL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 294
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 26. Ne do lettura:
"Art. 26.
Conciliazione extragiudiziale
1. Dopo l'articolo 31, della legge n. 109 del 1994 è
inserito il seguente:
'Articolo 31 bis
Conciliazione extragiudiziale
1. La Regione promuove il ricorso alla conciliazione
extragiudiziale professionale come metodo di prevenzione,
gestione e risoluzione consensuale di tutte le controversie
derivanti da appalti pubblici, nelle sedi, con le modalità e
con gli effetti da prevedere con successivo regolamento del
Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
regionale per i lavori pubblici, da emanarsi entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge'."
Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Zago e Oddo
l'allegato emendamento 26.1, soppressivo dell'intero articolo.
Onorevoli colleghi, pongo in votazione il mantenimento
dell'articolo 26.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Zago e Oddo
l'allegato emendamento articolo aggiuntivo 26.2.
ODDO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'articolo 27. Ne do lettura:
"Art. 27.
Modifiche all'articolo 32 della legge
11 febbraio 1994, n. 109
1. All'inizio del comma 2, dell'articolo 32, della legge
n. 109 del 1994 sono inserite le parole: 'Per i soggetti di
cui alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 2, della
presente legge,'.
2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 32, della legge n.
109 del 1994 è aggiunto il seguente periodo: 'Sono fatte
salve le disposizioni che prevedono la costituzione di
collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata,
contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto
già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento,
a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino
già costituiti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.'
3. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
'4 bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in
contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai
mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei
lavori pubblici come definita all'articolo 2'."
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che è stato presentato dal Governo l' allegato
emendamento articolo aggiuntivo 27.1. Lo pongo in votazione. Il
parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 28. Ne do lettura:
"Art. 28.
Finanza di progetto e nucleo tecnico
1. Dopo l'articolo 37 nonies, della legge n. 109 del 1994
sono aggiunti i seguenti articoli:
'Art. 37 decies
Finanza di progetto
1. I lavori pubblici ed i lavori di pubblica utilità
possono essere realizzati mediante finanza di progetto nel
rispetto del principio della concorrenza e delle previsioni
della presente legge.
2. Con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i
lavori pubblici, previo parere della competente commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, può essere
emanata ulteriore disciplina relativa alla materia.
3. In aggiunta alle procedure di cui agli articoli 19, 20
e 21 e alle procedure di cui agli articoli 37 bis, 37 ter e
37 quater per l'attuazione, promozione ed incentivazione
della finanza di progetto si applica altresì la procedura
negoziata di cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del
14 giugno 1993 nei casi eccezionali ove si tratti di lavori
la cui natura o i cui imprevisti non consentano una
fissazione preliminare o globale dei prezzi.
Art. 37 undecies
Nucleo tecnico per la finanza di progetto
1. E' istituito un Nucleo tecnico per la finanza di
progetto presso la Presidenza della Regione siciliana,
Dipartimento della programmazione. Il Nucleo svolge attività
istruttoria nell'individuazione dei progetti strategici,
promuove l'utilizzo ed il finanziamento privato delle
infrastrutture, fornisce i primi elementi di valutazione
sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso
al finanziamento privato, coordina gli interventi di finanza
di progetto con la programmazione delle risorse del POR
Sicilia e degli accordi di programma quadro.
2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Presidente della Regione
stabilisce con proprio decreto l'organizzazione, la
composizione e il trattamento economico dei componenti anche
esterni all'Amministrazione regionale.
3. Del Nucleo fanno comunque parte almeno due dirigenti
tecnici dell'ispettorato tecnico e/o dell'ispettorato
regionale tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori
pubblici su indicazione dell'Assessore regionale per i lavori
pubblici.
4. Il Nucleo svolge la propria attività in collaborazione
con l'unità tecnica finanza di progetto istituita presso il
CIPE ai sensi dell'articolo 7, della legge 17 maggio 1999, n.
144.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di
euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in
termini di cassa.
6. All'onere di cui al comma 5 si provvede in termini di
competenza con parte delle disponibilità dell'U.P.B.
4.2.1.5.2 (capitolo 215704 - codice 1001) ed in termini di
cassa con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1
(capitolo 215711).
7. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è
valutata in 100 migliaia di euro cui si provvede con parte
delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704)".
Comunico che sono stati presentati i seguenti allegati
emendamenti:
- dagli onorevoli Ardizzone, Sbona e Paffumi: emendamento
28.1;
- dagli onorevoli Raiti e Morinello: emendamento 28.2.
Comunico altresì che sono stati presentati i seguenti
allegati emendamenti:
- dagli onorevoli Ioppolo e altri: subemendamento articolo
aggiuntivo 28.3.;
- dal Governo: emendamento articolo aggiuntivo 28.4.
BENINATI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, non so se l'emendamento 28.3 possa essere presentato.
PRESIDENTE. E' un subemendamento presentato da quattro
colleghi, non solo dall'onorevole Ioppolo. Poiché non risulta
che come subemendamento trovi riscontro in agganci, sia pure
lessicali, con il testo da emendare, dichiaro l'emendamento 28.3
inammissibile.
Si passa all'emendamento 28.4 del Governo. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 28.3 è inammissibile.
Si passa all'emendamento aggiuntivo 28.1.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, su questo emendamento la Commissione si è espressa
favorevolmente.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 28.2, degli onorevoli Raiti e
Morinello.
RAITI. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 28, nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
BENINATI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, desidero ricordare agli uffici, prima di passare
all'articolo 29, che era stato presentato dal sottoscritto
l'emendamento 18.14 aggiuntivo all'articolo 18, che poi è stato
inserito alla fine degli articoli di cui abbiamo trattato.
Inoltre vi sono due, tre subemendamenti tecnici di
aggiustamento che posso presentare se discutiamo l'emendamento
18.14. Signor Presidente, avrei bisogno di qualche minuto per
trovarli.
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione
l'emendamento 18.14 allegato. La seduta è sospesa per due minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18,37, è ripresa alle ore 18.41)
La seduta è ripresa.
Comunico che sono stati presentati dalla Commissione gli
allegati subemendamenti 18.14.4, 18.14.3, 18.14.2 e 18.14.1.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare per illustrarli.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, la formulazione dell'emendamento
principale si richiama totalmente alle procedure del cottimo e al
contratto aperto. Sono delle procedure che, in effetti, la
'Merloni' considera, ma che certamente l'attuale formulazione di
queste procedure nella legislazione attuale sono più agevoli e,
quindi, più celeri nel portarle avanti.
Si è ritenuto, pertanto, di condividere in toto l'attuale
legislazione, che è quella, poi, della parte della legge 10 con
alcune modifiche, e quindi si è cambiata con la proposta che poi,
invece, è della Merloni.
Nello stesso tempo si è ritenuto, con dei subemendamenti di
aggiornare l'importo così come è previsto per la trattativa
privata che abbiamo già approvato. In particolare, l'emendamento
18.14.4, è chiaro che è stato aggiustato nella parte del
cosiddetto 'contratto aperto', al 18.14.3 è stata aggiunta una
delle frasi in cui si manifesta l'urgenza - quindi è valido solo
in quel caso - e '200 mila' si deve leggere '150 mila', mentre
per il cottimo sono stati fatti tre subemendamenti che,
effettivamente, sono necessari per le procedure di aggiudicazione
del cottimo che devono essere uguali a quelle della trattativa
privata già approvate da questo Parlamento (questo è
l'emendamento 18.14.3).
Signor Presidente, mi scuso, ma ritiro l'emendamento 18.14.3
perché è un doppione del 18.14.2; vale il 18.14.2 in cui sono le
procedure corrette così come abbiamo già approvato nella
trattativa privata, e il 18.14.1 si intende '150 mila' invece che
'200 mila'.
PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro
dell'emendamento 18.4.3. Si passa al subemendamento 18.14.4.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, per un errore di battitura, bisogna sostituire
'impossibilità' con 'imprevedibilità' ed 'emergenza' con
'urgenza'.
PRESIDENTE. Onorevole Beninati, formalizziamolo. Pongo in
votazione l'emendamento 18.14.4, con la correzione dell'onorevole
Beninati. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 18.14.2. Lo pongo in votazione. Il
parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 18.14.1. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento articolo aggiuntivo 18.14,
come modificato. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 29. Ne do lettura:
"Art. 29.
Realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici d'interesse regionale
1. Per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e
private ed insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse regionale trovano applicazione nella Regione le
previsioni dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 2001, n.
443 e dei relativi decreti delegati di attuazione, in quanto
compatibili con l'ordinamento regionale.
2. Nei casi in cui la legge ed i decreti di cui al comma 1
effettuino riferimento al CIPE deve intendersi operato il
riferimento alla Giunta regionale; ove facciano riferimento
al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri deve
intendersi operato il riferimento rispettivamente al
Presidente della Regione ed agli assessori regionali
competenti per materia, ove facciano riferimento al Consiglio
superiore dei lavori pubblici deve intendersi operato il
riferimento alla Conferenza dei servizi dei lavori pubblici
di cui all'articolo 7 bis".
Comunico che è stato presentato dagli onorevoli De
Benedictis e Oddo l'allegato emendamento 29.1 interamente
soppressivo dell'articolo. Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Contrario all'emendamento, favorevole all'articolo.
DE BENEDICTIS . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BENEDICTIS . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la
presentazione dell'emendamento trae motivo dal fatto che con
esso, in realtà, applichiamo interamente un'altra legge.
Allora, per lo stesso motivo per cui non abbiamo scritto 'in
Sicilia si applica la legge 109/94', ma questo lungo dibattito e
tutto l'iter che lo ha preceduto dimostra quanto sia necessario
guardare dentro alle cose. Noi, invece, in questo caso, dentro
questo articolo non guarderemmo nulla e recepiremmo integralmente
una norma che, di fatto, non conosciamo e non abbiamo discusso.
Per questo motivo credo sia utile non recepire sic et
simpliciter la norma così come l'articolo la prevede e, dunque,
sopprimerlo.
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNOPOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto
brevemente di rilevare che l'articolo affronta una problematica
su cui la Regione siciliana, a partire dal 1997, era già
intervenuta con propria legislazione.
Io non escludo che i problemi che affronta questo articolo
debbano trovare sostanziale e anche formale accoglimento presso
la Regione siciliana attraverso una norma che non può essere
fatta in questi termini, nel senso che la dizione 'si applicano
le norme previste dalla legge nazionale in quanto compatibile con
l'ordinamento regionale', ci pone obiettivamente in una
situazione di difficoltà interpretativa, di volta in volta,
proprio perché noi avevamo legiferato sulla materia oggetto di
intervento della legge nazionale.
Ecco perché il suggerimento che dava l'onorevole De
Benedictis, lungi dal rappresentare una presa di posizione ostile
al contenuto dell'articolo, era semmai un suggerimento e
un'opportunità tesa a legiferare in modo che poi possa essere
applicabile nella nostra Regione.
Insisto, la dizione 'in quanto compatibile con l'ordinamento
regionale' dice tutto e può anche non dire niente, dal momento
che - ripeto - anche di recente, persino nell'ultima legge
finanziaria che abbiamo fatto, abbiamo legiferato in materia di
autorizzazioni di insediamenti produttivi, strategici oltre che
di infrastrutture pubbliche e private. Quindi, io mi permetto di
chiedere al Governo se fosse possibile un supplemento di
approfondimento, anche attraverso un accantonamento.
TUMINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TUMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo
per sottolineare quanto ha detto l'onorevole Giannopolo, perché é
strano che in una legge che noi proponiamo, che vuole essere
articolata ed essere anche più aggiornata rispetto alla 'Merloni
ter' e rispetto alla normativa nazionale, noi facciamo
riferimento ad una norma che, genericamente, attribuisce vigore
alla legge in quanto compatibile con l'ordinamento regionale.
Bisogna esplicitare quali sono i vincoli posti
dall'ordinamento regionale e rendere la legge comprensibile,
perché altrimenti diventerebbe una norma in cui gli aspetti di
interpretazione sarebbero assolutamente da valutare; da
valutare, poi, da parte di chi? La compatibilità diventerebbe
possibilmente oggetto di contenzioso e, quindi, di difficile
realizzazione per quanto riguarda l'applicazione della norma.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento è stato
condiviso nell'impostazione dalla Commissione: questo in
particolare dell'onorevole De Benedictis no, l'articolato
previsto sì. Quindi, oggi, la proposta del Governo, e cioè
l'articolo 29 così come si legge, è certamente stata oggetto di
valutazione da parte della Commissione che ha condiviso in toto
l'articolo 29. E' ovvio che, quindi, si respinge la soppressione
dell'articolo.
PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo
29. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi é contrario resti
seduto.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 30. Ne do lettura:
"Art. 30.
Contratti di fornitura di beni
1. I contratti di fornitura di beni nella Regione
siciliana sono disciplinati dalle disposizioni del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. I contratti di fornitura di importo inferiore alla
soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 e
superiori a 100.000 euro sono disciplinati dai regolamenti
degli enti di cui alla lettera a), del comma 2, dell'articolo
2 nel rispetto dei principi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. E' consentito l'affidamento a trattativa privata
mediante gara informale disciplinata dai regolamenti di cui
al comma 2 di forniture di beni di importo inferiore a
100.000 euro.
4. Con le procedure di cui al comma 3 non è consentito,
nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa
impresa forniture il cui importo complessivo raggiunga o
superi i 100.000 euro".
Comunico che sono stati presentati dall'onorevole Beninati
gli allegati emendamenti 30.2, 30.1a e 30.1b.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, annunzio il ritiro dell'emendamento 30.2. Rimangono
gli emendamenti 30.1a e 30.1b a mia firma, sui quali, oltretutto,
la Commissione ha espresso parere favorevole.
PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro
dell'emendamento 30.2. Pongo in votazione l'emendamento 30.1a.
Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 30.1b. Lo pongo in votazione.
Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA, assessore per i lavori pubblici.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 30, nel testo risultante. Chi
è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 31. Ne do lettura:
"Art. 31.
Appalti di servizi
1. Gli appalti di servizi nella Regione sono disciplinati
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia
di applicazione della normativa di cui al comma 1 sono
disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera
a), del comma 2, dell'articolo 2, con l'osservanza dei
principi che discendono dalla medesima disciplina e possono
essere affidati a trattativa privata nel rispetto delle
condizioni stabilite dai regolamenti medesimi.
3. Nel corso di uno stesso anno solare, non è possibile
affidare ad una stessa impresa, con le procedure della
trattativa privata disciplinate dai regolamenti degli enti di
cui al comma 2, servizi il cui importo complessivo raggiunga
o superi la soglia comunitaria".
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dall'onorevole Beninati: emendamenti 31.4 e 31.3;
- dagli onorevoli De Benedictis e Oddo: emendamento 31.2;
- dall'onorevole Lo Giudice: emendamento 31.1.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, annunzio il ritiro dell'emendamento 31.4;
nell'emendamento 31.3 si legge chiaramente che sostituisce alcune
parole e si illustra da sé.
PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro.
DE BENEDICTIS. Dichiaro di ritirare l'emendamento 31.2 a mia
firma.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
LO GIUDICE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO GIUDICE. Signor Presidente, posso anche sbagliarmi, però
leggo in questo articolo che si parla di appalti e di servizi.
Onorevole Presidente della Commissione, gli appalti ed i
servizi comprendono anche i servizi di ingegneria, se non
mettiamo 'escluso i servizi di ingegneria', significa che abbiamo
vanificato tutto quello che abbiamo fatto.
Allora, cosa propongo in questo articolo? Propongo di
aggiungere, alla fine del comma 2, "... con esclusione dei
servizi di cui alla categoria 12 dell'articolo 1 del decreto
17...", che significa dei servizi di ingegneria. Non possono
entrare in questo articolo altrimenti facciamo entrare qua dentro
cose che non c'entrano. Il discorso delle progettazioni è
regolato a parte, onorevole Assessore. Se lo mettiamo qui,
quando il povero segretario comunale dovrà applicare questa legge
impazzirà, una volta in un modo, una volta nell'altro.
Cerchiamo di renderla più chiara possibile, perché se i
colleghi non capiscono questa legge, come faranno a capirla i
poveri burocrati degli enti locali? Quindi chiariamo togliendo
da questo articolo le parole "escluso i servizi di ingegneria".
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente, sul piano tecnico, siccome condivido il
contenuto dell'emendamento Lo Giudice, però la dizione più giusta
forse potrebbe essere quella dell'emendamento De Benedictis
laddove si parla anche di categoria 11, perché ha esattamente lo
stesso contenuto, praticamente è uguale. Quindi, propongo di
aggiungere la categoria 11 oltre che la 12. Sono le famose
categorie dell'allegato IA alla direttiva CE che sono già
regolamentate all'articolo 12. Pertanto, riprendo l'emendamento
31.2.
LO GIUDICE. Sono d'accordo.
PRESIDENTE. Con la precisazione testè fatta, pongo in
votazione l'emendamento 31.2. Chi è favorevole resti seduto; chi
è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 31.1 è assorbito.
Si passa all'emendamento 31.3 a firma dell'onorevole
Beninati. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 32. Ne do lettura.
"Art. 32.
Appalti nei settori esclusi
1. Gli appalti nei settori esclusi nella Regione sono
disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli appalti nei settori esclusi di importo inferiore
alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1
sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla
lettera a), del comma 2, dell'articolo 2, nel rispetto dei
principi che discendono dalla medesima normativa."
Comunico che all'articolo 32 sono stati presentati gli
allegati emendamenti 32.2 a firma dell'onorevole De Benedictis e
Oddo, e 32.1 a firma dell'onorevole Lo Giudice.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente i due emendamenti andrebbero accorpati. Il parere
è favorevole.
PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, i due emendamenti 32.2
e 32.1 sono accorpati. Li pongo in votazione. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(Sono approvati)
Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 33. Ne do lettura.
"Art. 33.
Ricorso a trattativa privata
1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge nonché a
norme statutarie o regolamentari, il ricorso alla trattativa
privata senza gara formale per l'affidamento degli appalti di
cui al presente titolo è consentito, senza previe
autorizzazioni, per importi non superiori a 25.000 euro.
2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso, previo
parere degli uffici competenti, quando sia ravvisata la
necessità e l'urgenza di accelerare le procedure per
l'acquisto di beni e servizi non programmabili
preventivamente.
3. Nei casi predetti si deve procedere, a pena di nullità,
ad espletare gara informale invitando almeno cinque ditte,
ridotte a tre nei comuni con popolazione inferiore a
diecimila abitanti, con l'esclusione dell'acquisto di
forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di
privativa.
4. Tutte le determinazioni sono immediatamente esecutive e
devono essere trasmesse per conoscenza entro il termine di
cinque giorni dall'adozione alla presidenza dell'organo
assembleare o consiliare ed, ove istituito, al difensore
civico. Le stesse devono essere pubblicate a norma di legge
nell'albo dell'ente."
Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti
33.1 a firma dell'onorevole Cracolici e Oddo, 33.3 a firma
dell'onorevole Beninati, 33.2 degli onorevoli De Benedctis e Oddo
e 33.4 del Governo.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Dichiaro di
ritirare l'emendamento 33.3 a mia firma.
ODDO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 33.1 a mia firma.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'emendamento 33.2, degli onorevoli De
Benedictis e Oddo. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 33.4 del Governo.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente questo emendamento chiarisce meglio l'inciso e
sostituisce le parole 'espletare gare informali invitando' con
le parole 'ad invitare'.
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNOPOLO. Signor Presidente, è necessario intendersi su
questo comma; infatti scrivere che nei casi predetti si deve
procedere a gare informali invitando almeno cinque ditte
significa dire una cosa ben precisa: significa che verranno
sottoposte almeno cinque ditte ad una procedura di comparazione
che si chiama gara.
Se, invece, stabiliamo che invitiamo cinque ditte,
l'invitare cinque ditte a fare un preventivo non necessariamente
corrisponde all'espletamento di una gara; ma sono valutazioni che
si possono fare delle offerte.
Pertanto, lascerei il testo così com'è; inviterei il
Governo a ritirare l'emendamento, perché così com'è scritto
vuole dire una cosa ben precisa cioè che le ditte sono invitate a
fare delle offerte che verranno messe in comparazione.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente, sono fondamentalmente d'accordo con
l'osservazione dell'onorevole Giannopolo. Al comma 1 si parla di
"gara formale"; la dizione "gara informale" al comma 3 potrebbe
ingenerare qualche problema. Se lasciamo "espletare gare
informali invitando almeno cinque ditte", dovremmo allora trovare
come scrivere meglio il discorso del comma 1, e su questo il suo
suggerimento può essere prezioso. Poichè condivido la sua
perplessità dobbiamo trovare una dizione tra gara formale e gara
informale. Al comma 1 potremmo dire "senza gara" né formale né
informale.
GIANNOPOLO. Vorrei che ci capissimo su questo punto. Il
problema è se la gara deve essere formale o informale.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Onorevole Giannopolo, stiamo parlando di forniture e servizi. Una
fascia libera è opportuno introdurla; diversamente anche per il
classico pacco di chiodi occorrerà una gara, sia pure informale.
LO GIUDICE . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO GIUDICE . Signor Presidente, dovremmo aggiungere qualcosa
per rendere più facile l'applicabilità di questo articolo.
Io non riesco a capire, sarà per la mia ignoranza, qual è la
differenza tra "invitando e "od invitare," perché si punta sempre
ad un minimo di cinque ditte o di tre.
Il problema è chiarire che devono essere invitate cinque
ditte, però la gara, la trattativa privata sarà espletata anche
se ne partecipano due o ne partecipa una. Diversamente, il povero
responsabile del procedimento, se ne invita cinque e se ne
presentano due, che cosa fa?
Allora, chiariamolo: la gara sarà espletata anche se si
presentano due ditte. Bisogna chiarirlo, perché ci stiamo
impantanando.
PRESIDENTE. C'è un piccolo particolare: bisogna presentare un
subemendamento da parte della Commissione o del Governo.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Dichiaro di ritirare l'emendamento 33.4.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione
l'articolo 33.
MICCICHE'. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MICCICHE'. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario
all'articolo 33; sarei stato propenso ad accettare l'emendamento
del Presidente Beninati al primo comma.
PRESIDENTE. Ma è ritirato.
MICCICHE'. Sì, lo so, sarei stato favorevole all'approvazione
dell'emendamento perchè bisogna porre di freno; quelle trattative
private fatte in questa maniera hanno una specie di lasciapassare
con vecchi sistemi.
Noi conosciamo benissimo le grandissime urgenze, ho
esperienza di fatti accaduti e che ho denunciato nel comune di
Agrigento per il facile ricorso alle somme urgenze.
Dopo quello che è successo ad Agrigento, le somme urgenze
sono diminuite un po' in tutta la Sicilia. La mia preoccupazione
è che, finite le somme urgenze, comincino le trattative private.
E' un rischio che bisogna correre. Io penso che
l'emendamento Beninati avrebbe potuto senz'altro essere accolto.
ACIERNO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ACIERNO. Signor Presidente, mi piacerebbe che il Governo ogni
tanto difendesse un poco di più le sue posizioni.
All'articolo 33 si parla di forniture di servizi per un
importo inferiore a 25 mila euro.
Giustamente rispetto alla stesura originaria, il Governo
aveva previsto che per affidare servizi per un importo inferiore
a 25 mila euro, ci fossero almeno 5 preventivi giusto per evitare
di spendere tre milioni in più.
Invece, adesso, per 25 mila euro dovremo comunque espletare
una gare ancorché informale. Poichè l'articolo non è ancora
votato, dico all'onorevole Giannopolo che certamente ci sono
degli aspetti che meritano grande apprezzamento, ma qui stiamo
parlando di forniture per un importo inferiore a 25 mila euro per
le quali dovremo comunque espletare una gara, anche se informale.
Mi pare veramente ridicolo
LO GIUDICE . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Lei ha già parlato; non si può parlare due volte
sullo stesso argomento.
LO GIUDICE . Io prima ho chiesto chiarimenti al Governo. Può
darsi che non abbia capito...
PRESIDENTE. Il Governo le ha già risposto.
LO GIUDICE . Allora, io desidero capire: un comune fa una
gara a trattativa privata e invita 5 ditte; se vengono presentate
soltanto due offerte, la gara si può espletare o no?
PRESIDENTE. No, sulla base di questo testo no.
LO GIUDICE . Allora scrivetelo; diversamente gare non ne
faranno più. Scrivete con un emendamento al comma 3 "la gara sarà
regolarmente espletata anche se perverrà un numero di offerte
inferiore rispetto alle ditte invitate".
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNOPOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto
di dire che le cose non stanno esattamente in questi termini.
Infatti non è vero che con questo articolo, anche se dovessero
pervenire due offerte, non si potrebbe procedere
all'aggiudicazione. Il limite è nell'invitare almeno cinque
ditte; se poi giunge un'offerta o due offerte... se vogliamo
mettere dei paletti ulteriori mettiamoli Ma non si può dire che
con questo articolo, anche con una sola offerta pervenuta non si
possa aggiudicare la gara. Sorge il problema della congruità che
qualcuno dovrà mettere su quell'offerta, ma è il caso di una
sola.
CINTOLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra
che stiamo perdendo di vista quello che è avvenuto in tanti
comuni siciliani in cui con le determine del sindaco per importi
di cinquanta milioni, si è arrivati a trenta miliardi; la città
di Palermo ne ha avuto anche un esempio in qualche occasione .
Allora, mi viene facile pensare che questo articolo va votato
così com'è, perché esattamente individua cinque ditte da
invitare e poi, con una gara informale, aggiudica la gara
evitando che ci siano determine del sindaco per importi di
cinquanta milioni a volte.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 33. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 34. Ne do lettura:
"Art. 34.
Pubblicità
1. La pubblicità dei bandi di gara prevista dai decreti
legislativi di cui agli articoli 30 e 31, fatte salve le
norme concernenti la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, va effettuata mediante pubblicazione
nell'albo degli enti ove la stazione appaltante ha sede
nonchè, ove l'importo sia superiore a 40.000 euro, mediante
pubblicazione senza oneri nella Gazzetta ufficiale della
Regione siciliana e ove l'importo sia superiore a 500.000
euro, mediante la pubblicazione per estratto, su almeno tre
quotidiani e un periodico regionali aventi le caratteristiche
di cui al comma 9, dell'articolo 29, della legge n. 109
del 1994 come sostituito dall'articolo 23.
2. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 23."
Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti
34.1, a firma dell'onorevole Lo Giudice, 34.1.1 della
Commissione, e 34.2 del Governo.
L'articolo 34 è accantonato.
Si passa all'articolo 35. Ne do lettura:
"Titolo III
Norme finali e transitorie
Art. 35
Procedure per le espropriazioni e le occupazioni
1. Le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, riguardanti le
espropriazioni per pubblica utilità si applicano
nell'ordinamento regionale contestualmente all'entrata in
vigore della presente legge ovvero, ove successive, con le
decorrenze previste nel citato decreto."
Ricordo che all'articolo 35 era stato deciso di trasferire
l'emendamento 10.9 a firma dell'onorevole Lo Giudice, in
precedenza comunicato.
Onorevole Lo Giudice, desidera illustrarlo?
LO GIUDICE . Lo ritiro e non intendo intervenire perchè ho
l'impressione di parlare con i sordi.
PRESIDENTE. Onorevole Lo Giudice, non intende illustrarlo e lo
ritira?
LO GIUDICE. Signor Presidente, l'ho spiegato la prima volta e
non l'hanno capito; l'ho spiegato la seconda volta e non l' hanno
capito. Poichè sono un inguaribile ottimista, l'ho spiegato per
la terza volta, ma neanche questa volta l'hanno capito. Adesso
non lo spiego più e dichiaro di ritirare l'emendamento.
TUMINO. Ai sensi dell'articolo 114 del Regolamento, dichiaro
di riprenderlo.
BENINATI, presidente della commissione e relatore. Signor
Presidente, mi dispiace che l'onorevole Lo Giudice sostenga che
noi non comprendiamo. Era stato deciso di discutere questo
emendamento all'articolo 35 e noi ci stavamo accingendo a farlo e
probabilmente avrebbe avuto il parere favorevole. Se l'onorevole
Lo Giudice ha frainteso qualche intervento... se lui lo ritira,
io non posso dire nulla.
PRESIDENTE. Lo ha fatto proprio l'onorevole Tumino. Lo pongo
in votazione. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Signor Presidente, all'articolo 9 è stato approvato il comma 18
che prevede la stessa cosa in sede di approvazione di progetto
definitivo. Mi pare di ricordare che si era detto di risolvere
entrambe le questioni all'articolo 35. I due emendamenti dicono
la stessa cosa con la differenza che da un lato si parla di
approvazione di progetto definitivo e dall'altro di progetto
esecutivo. Poichè mi sembra assolutamente più conducente
l'emendamento 10.9, vorrei chiederle se, dando parere favorevole
al 10.9, in sede di coordinamento tecnico, possiamo considerare
soppresso il comma 18 dell'articolo 9.
In sostanza, ritengo che l'approvazione dell'emendamento
10.9 dovrebbe comportare anche l'approvazione dell'emendamento
9.23; diversamente leggeremmo due cose contrastanti nel corpo
della stessa legge; il che è ovviamente un assurdo.
ARDIZZONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARDIZZONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ricordo
bene la discussione che c'è stata su questo emendamento e anche
che si era deciso di accantonarlo. Aveva fatto bene il
Presidente Lo Porto, il quale aveva rinviato ad una discussione
sul merito proprio dell'articolo 35.
Avevo già detto che l'articolo 35 rappresenta una norma di
una valenza straordinaria nella nostra Regione, perché riguarda
il recepimento di tutta la normativa in materia di espropriazione
e dichiarazione di pubblica utilità. Se noi inseriamo degli
emendamenti, peraltro era stato favorevole l'onorevole Lo Giudice
- gliene dobbiamo dare atto - nel momento in cui si era discusso
proprio dell'emendamento 10.9. Si era detto che l'articolo 35 era
il frutto di un'elaborazione giurisprudenziale; peraltro, erano
stati dei componenti del Consiglio di Stato, illustri giuristi ad
elaborare questo testo unico in materia di espropriazione la cui
entrata in vigore è stata più volte rinviata nel resto d'Italia e
si rinviava poi alle regioni a statuto speciale l'intenzione se
recepirlo o meno. Ritengo che è stato fatto un notevole
assembramento di norme. Noi in materia di espropriazione, nella
Regione siciliana, abbiamo oltre venti norme, dai beni culturali
alle aziende forestali; io ritengo che recepirlo integralmente
senza ulteriori approfondimenti, chiamiamoli così, sarebbe una
cosa gradita certamente alle amministrazioni locali,
probabilmente non agli avvocati.
PRESIDENTE. Il Governo propone di approvare l'emendamento
10.9 che assorberebbe l'emendamento 9.23. Lo pongo in votazione.
PISTORIO. Mi dovete dire se il ragionamento fatto
dall'onorevole Ardizzone ha valore o no.
PRESIDENTE. Ma che vuol dire, l'onorevole Assessore ha fatto
una proposta.
PISTORIO. L'onorevole Ardizzone concludeva fuori microfono con
la richiesta di ritiro di questi emendamenti. Io chiedo una
risposta.
PRESIDENTE. No, non credo, lei ha sentito male. Onorevole
Ardizzone, lei crede che stia sbagliando?
ARDIZZONE. Sì, perché si va a modificare tutto il
procedimento espropriativo. Chiedo l'accantonamento
dell'emendamento 10.9.
PRESIDENTE. Onorevole assessore c'è una proposta di
accantonamento.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici. Va
bene, signor Presidente, accantoniamo l'articolo 35 con i
relativi emendamenti.
PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.
Si passa all'articolo 36.
Ne do lettura.
"Art. 36.
Esclusione del rimborso dei finanziamenti per opere
marittime e per opere idrauliche
1. Gli interventi di finanziamento per opere marittime e
portuali e per opere idrauliche di quarta e quinta categoria
sono effettuati dall'Assessorato regionale dei lavori
pubblici senza oneri di rimborso delle quote di spesa a
carico degli enti e dei soggetti obbligati.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai
finanziamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della
presente legge."
Pongo in votazione l'articolo 36. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 37. Ne do lettura:
Art. 37.
Interventi per l'approvvigionamento idro-potabile
1. L'Amministrazione regionale provvede, per
l'approvvigionamento idro-potabile dei comuni della Regione,
al finanziamento delle opere di costruzione, completamento,
rifacimento, ristrutturazione e riparazione di acquedotti da
alimentare con acque pubbliche, in favore di enti pubblici
regionali, locali ed istituzionali e dei consorzi, sulla
scorta di apposita dichiarazione, rilasciata sotto la propria
responsabilità dal legale rappresentante dell'ente
richiedente il finanziamento, attestante la disponibilità
giuridica o l'uso dell'acqua utilizzata, purchè sia pendente
il perfezionamento delle procedure previste dalla vigente
normativa in materia di acque".
Pongo in votazione l'articolo 37. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 38. Ne do lettura:
Art. 38.
Norme transitorie
1. I programmi annuali e triennali delle opere pubbliche e
adottati entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore
della presente legge possono includere in deroga a quanto
previsto dalla presente legge opere munite di progetto già
tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della
disciplina regionale previgente.
2. La realizzazione di opere e l'acquisizione di servizi e
forniture sono disciplinate dalle normative in vigore
rispettivamente alla data di approvazione del progetto o del
contratto.
3. Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati
dall'organo esecutivo competente dell'ente appaltante alla
data di entrata in vigore della presente legge e le procedure
ad evidenza pubblica sono regolate dalla normativa vigente
alla data di pubblicazione del bando.
4. Sono fatte salve tutte le prestazioni professionali già
effettuate e conferite antecedentemente alla presente legge
nel rispetto di norme oggetto di abrogazione ai sensi
dell'articolo 39.
5. L'anticipazione di cui al comma 01, dell'articolo 26,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dal
comma 1, dell'articolo 21, può essere altresì concessa alle
imprese i cui contratti, già stipulati per l'esecuzione di
un'opera pubblica, siano stati oggetto di attività
finalizzata alla transazione per la definizione e/o la
ripresa dei lavori.
All'articolo 38 ci sono parecchi emendamenti. Se la
Commissione e il Governo non sono pronti a dare il parere,
possiamo rinviarne la discussione.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo
l'accantonamento dell'articolo 38.
PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo nel senso
richiesto.
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 39. Ne do lettura:
Art. 39.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati: l'articolo 23 della legge regionale 8
marzo 1971, n. 5; l'articolo 14 della legge regionale 31
marzo 1972, n. 19; gli articoli dal 5 al 23, 29, 32, 33, 34,
36, 37 e 38 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35; la
legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 con esclusione degli
articoli 7, 16 e 30; la legge regionale 12 gennaio 1993, n.
10; gli articoli dal 150 al 152 e 154 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25; gli articoli dall'1 all'11 della legge
regionale 7 giugno 1994, n. 19; gli articoli dall'1 al 4
della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10; gli articoli
dall'1 al 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4; gli
articoli dall'1 al 20 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
22; gli articoli 1, commi da 1 a 8, 2 e 3 della legge
regionale 2 settembre 1998, n. 21; l'articolo 21 della legge
regionale 13 settembre 1999, n. 20; l'articolo 44 della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni
regionali in contrasto con la presente legge.
L'articolo 39 è accantonato.
Si passa all'articolo 40. Ne do lettura:
Art. 40.
Testo coordinato
1. Il testo della legge n. 109 del 1994, coordinato con
le norme di cui alla presente legge, è pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana contestualmente
alla pubblicazione della presente legge.
Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti
articoli aggiuntivi:
- dal Governo: emendamento 40.16;
- dall'onorevole Beninati: emendamento 40.14;
- dagli onorevoli Giannopolo e Oddo: emendamenti 40.9 e
40.10;
- dall'onorevole Vicari: emendamenti 40.2, 40.3 e 40.15;
- dagli onorevoli Forgione e Liotta: emendamento 40.1;
- dall'onorevole Acierno: emendamento 40.4;
- dagli onorevoli Sbona, Ardizzone e Borzacchelli:
emendamento 40.6;
- dagli onorevoli Fratello, Sbona e Borzacchelli:
emendamento 40.7;
- dagli onorevoli Moschetto, Baldari, Giambrone e
Mercadante: emendamento 40.8;
- dagli onorevoli Giannopolo, De Benedictis e Oddo:
emendamento 40.11;
- dagli onorevoli Zago e Oddo: emendamenti 40.12 e 40.13.
Il Presidente comunica altresì che sono stati
presentati gli allegati emendamenti articoli aggiuntivi:
- dal Governo: emendamenti 40.8.1, 40.11.1, 40.16.1,
40.16.2;
- dagli onorevoli Maurici, Catania Giuseppe, Scoma,
Crisafulli e Fleres: emendamento 40.17;
- dall'onorevole Crisafulli: emendamento 40.18;
- dalla Commissione: emendamento 40.19.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo
l'accantonamento dell'articolo 40.
PRESIDENTE. Onorevole Beninati, bisogna andare avanti. Il
parere della Commissione sull'articolo?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Vi sono numerosi emendamenti aggiuntivi.
Onorevole Beninati, la prego di indicarci quali sono stati
apprezzati dalla Commissione.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Onorevole
Presidente, sull'articolo 40 sono stati presentati diversi
emendamenti aggiuntivi. Pertanto, citerò tutti gli emendamenti
aggiuntivi sui quali si è espressa la Commissione.
Sull'emendamento 40.16, che era del Governo, si è espressa
favorevolmente; sul 40.14, che è del sottoscritto, è ritirato
perchè l'abbiamo già inserito nei contratti aperti; del 40.9,
dell'onorevole Giannopolo, è stato chiesto il ritiro; per quanto
riguarda il 40.2, effettivamente, non è stato apprezzato ma la
Commissione ritiene che non sia pertinente la riforma dei lavori
pubblici in quanto è piano di lottizzazione; per quanto riguarda
il 40.3 vale lo stesso ragionamento; sul 40.1, la Commissione ha
ritenuto di trattare in un'unica materia, comunque, anche i
firmatari che non sono presenti; anche il 40.4, non è pertinente
per materia; l'emendamento 40.6 è rinviato all'Aula; il 40.7 non
è stato apprezzato; al 40.8 si è dato un parere favorevole, però
so che il Governo si impegnava a riscriverlo e forse dovrà fare
una riconsiderazione dello stesso; l'emendamento 40.10 non è
stato apprezzato e si rinvia all'Aula. Infine, gli emendamenti
40.11, 40.12, 40.13 e 40.15 non sono pertinenti la materia, e lo
stesso dicasi per l'emendamento 41.2.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 40.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, l'emendamento 40.16 lo formalizzerò; è da includere
sentito il parere della Commissione.
CINTOLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
solo per fare una raccomandazione al Governo ed ai colleghi.
Noi siamo arrivati, a parte gli accantonamenti, all'ultimo
articolo di questo disegno di legge, ora, io ritengo
improponibile - ma lo dico a titolo personale e non intendo
investire in questo né il Gruppo dell'UDC né il Governo - un
qualsivoglia articolo che parli di personale visto che stiamo
trattando di un disegno di legge sugli appalti.
Ritengo sia valido fare sugli uffici del Genio Civile ...
ACIERNO. Qual è l'emendamento?
CINTOLA. Il 48.1 a firma del Governo.
Onorevoli colleghi, intendo fare una raccomandazione
considerato che stiamo approvando una legge sugli appalti in
Sicilia. A mio avviso, la situazione dei Geni civili ha la
necessità di essere modificata ma occorre per questo una legge
apposita a sé stante che si occupi del relativo personale ma
certamente questo non può essere fatto trattando di una legge
sugli appalti.
Pertanto, vorrei raccomandare al Governo ed alla Commissione
di non apprezzare positivamente un emendamento che parli di
personale proprio nel momento cui in la Regione sul personale ha
aperto una maglia che certamente non sarà facile chiudere e per
la quale il Governo dovrà ancora fare passi non indifferenti nel
ricercare il danaro necessario per far fronte agli impegni già
assunti.
BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevole Cintola, avendo noi esitato in IV
Commissione un disegno di legge che tratta di lavori pubblici, la
sua osservazione la trovo pertinente, infatti ho dichiarato
poc'anzi, forse non mi avete ascoltato, che sull'emendamento 40.8
il Governo avrebbe molto probabilmente anticipato il rinvio in
questo disegno di legge. Lo faccio adesso io così superiamo
questo problema.
PRESIDENTE. Onorevole Beninati, formalizzi la richiesta.
BENINATI, presidente della commissione e relatore.
L'emendamento 40.8 lo trasferiamo nel disegno di legge che
abbiamo esitato oggi in quarta Commissione.
PRESIDENTE. Praticamente è ritirato.
BENINATI, presidente della commissione e relatore. Non lo
posso ritirare io, lo deve fare il proponente.
PRESIDENTE. E' un impegno, se lo ribadisce il Governo.
SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici. Il
Governo è d'accordo, ne avevamo anche parlato in commissione.
Chiedo ovviamente all'onorevole Moschetto, firmatario
dell'emendamento 40.8 di ritirarlo, con l'impegno politico che
tratteremo la materia nel disegno di legge sulle case popolari e
sugli abusivi.
PRESIDENTE. L'emendamento 40.8.1 è ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
SPEZIALE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPEZIALE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io convengo
con il presidente della commissione e con le obiezioni sollevate
anche da altri colleghi che tutto ciò che è estraneo alla materia
del disegno di legge non deve trovare accoglimento in questa
fase.
Quindi, sono d'accordo perché l'emendamento 40.8.1 non trovi
accoglimento in questa fase. Tuttavia, mi permetto di sollevare
una questione di carattere generale: considerati tutti gli
articoli e gli emendamenti aggiuntivi ancora da discutere,
suggerirei una linea di comportamento coerente e del Governo e
della commissione che preveda il non accoglimento, ripeto, di
tutto ciò che non è pertinente la materia.
PRESIDENTE. Onorevole Speziale, a cosa si riferisce? Perché
questo è molto importante.
SPEZIALE. Mi sto riferendo a quello di cui stiamo parlando,
l'emendamento 40.8.
PRESIDENTE. L'emendamento 40.8; il suo rilievo è lo stesso
sollevato dall'onorevole Cintola. Siamo d'accordo.
SPEZIALE. Pertanto, mi permetto di farne una questione di
carattere generale. Essendo tutti gli altri emendamenti in gran
parte estranei alla materia che stiamo trattando, inviterei il
presidente della commissione e il Governo, ed eventualmente anche
il Presidente dell'Assemblea, a non giudicarli ammissibili per la
valutazione dell'Aula.
PRESIDENTE. Onorevole Speziale, intanto invitiamo al ritiro.
FORMICA. Caso per caso.
SPEZIALE. Non caso per caso, perché questo metodo è quello di
chi fa un uso discrezionale della norma. Per cui, se stabiliamo
invece che tutta questa materia non deve essere affrontata - come
fatto di carattere generale - a prescindere da chi abbia
presentato l'emendamento, sarebbe meglio. Fare caso per caso
caro, onorevole Formica, porterebbe con sé la conseguenza che se
l'emendamento è firmato da Speziale va bene, ma se invece è
firmato da Formica non vada bene. Io inviterei il Governo, il
presidente della commissione e il Presidente dell'Assemblea a
fare questa valutazione.
PRESIDENTE. Onorevole Speziale, ho capito. Ma badi che la
commissione - credo con il consenso del Governo - ha già indicato
gli emendamenti inammissibili E secondo me qualcuno però è
ammissibilissimo. Il relatore ha indicato ...
SPEZIALE. Il relatore ha indicato gli emendamenti apprezzati
positivamente dalla commissione.
PRESIDENTE. No, ha specificato l'invito al ritiro e quelli di
cui propone la inammissibilità e sono: il 40.2, il 40.3, il ..
SPEZIALE. Signor Presidente, scusi, io mi riferisco
esattamente agli emendamenti distribuiti che sono stati
considerati compatibili con il testo. Ora, mi permetto di
sollevare un problema di carattere generale. Partendo dalla
valutazione che fa il presidente della commissione
sull'emendamento 40.8.1 e che anche altri colleghi, a partire dal
collega Cintola hanno sollevato, io riterrei che tutti gli
emendamenti aggiuntivi andrebbero cassati. Tuttavia, mi rimetto
alla valutazione del presidente della commissione ...
PRESIDENTE. Compreso il 40.1? Questo non mi sembra distante
dal testo.
SPEZIALE. A mio avviso, tutti gli emendamenti, tuttavia,
faccia lei la sua valutazione; lei è il Presidente
dell'Assemblea. Noi riteniamo assolutamente che tutta questa
materia sia estranea al corpo del disegno di legge.
PRESIDENTE. L'onorevole Beninati a nome della Commissione ha
invitato al ritiro o alla dichiarazione di inammissibilità gli
emendamenti 40.2, 40.3, 40.1, 40.4. Per gli emendamenti 40.6,
40.7, e 40.10 si rimette all'aula. L'emendamento 40.8 lo ritira.
Propone inammissibili gli emendamenti 40.11, 40.12, 40.13 ed il
40.15. Se siamo d'accordo su queste indicazioni io li dichiaro
inammissibili naturalmente previo il vostro parere.
Oddo. L'emendamento 40.7 era stato dichiarato inammissibile?
PRESIDENTE. No, la Commissione ha detto che si rimette
all'Aula.
LO GIUDICE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO GIUDICE. Signor Presidente, per muoverci con coerenza, con
serietà e senza atteggiamenti discrezionali, credo opportuno che
si stabiliscano le regole. Per cui, se noi dobbiamo parlare solo
di lavori pubblici, di tutto ciò che riguarda i lavori pubblici,
la prego, signor Presidente, di dichiarare gli emendamenti
ammissibili e quelli non ammissibili. Ciò non lo può dichiarare
né il Presidente della Commissione né il Governo, lo può fare
solo la Presidenza dell'Assemblea.
Però, con coerenza, desidererei capire perché stiamo
discutendo l'emendamento 40.7, che parla di servizi sociali.
Alcuni emendamenti sono stati discussi ed approvati anche se di
materia estranea ai lavori pubblici. Ora, siccome c'è qualcuno
che ha pruriti di carattere personale nei riguardi dei geni
civili considera non ammissibile, signor Presidente, un
emendamento che riguarda i geni civili che sono stazioni
periferiche dell'Assessorato dei lavori pubblici Può darsi che
non sia completamente pertinente, però, di fatto, potrebbe non
esserlo e lo tagliamo. Però, parlare di servizi sociali, mi
sembra per lo meno inopportuno. Allora, se non ha importanza
quello che abbiamo fatto, vuol dire che da questo momento in poi
ci diamo altre regole, cioè stabiliamo - lei chiaramente in
qualità di presidente dell'Assemblea può fare quello che ritiene
più opportuno - che tutto ciò che è veramente pertinente si
discute, democraticamente, ognuno cercando di dare il proprio
contributo; quello che non è pertinente, però, che non di
discuta; non facciamo a saltare: alcune cose su cui c'è prurito
si affrontano, ed altre su cui non vi è interesse non si
affrontano
PRESIDENTE. Onorevole Lo Giudice, poiché il suo rilievo è
assai delicato, io ho rivisto gli emendamenti che la Commissione
propone di dichiarare inammissibili, salvo il principio che sarò
poi io a decidere. Però, anche lei ha ascoltato gli emendamenti
su cui è stata richiesta la inammissibilità. Se il suo rilievo è
in generale, senza avere colto le proposte precise della
Commissione, io sono costretto a rileggerle. E allora le rileggo
per tutti.
LO GIUDICE. Sì, signor Presidente, le sarei grato.
FERRO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRO. Onorevole Presidente, solo per un chiarimento, perché
praticamente ci stiamo confondendo inutilmente. Io vorrei, prima
che lei passi alla rilettura degli emendamenti che il Presidente
della Commissione ha dichiarato inammissibili, che si esprimesse
sull'emendamento 40.7, così forse capiamo di cosa stiamo
parlando.
PRESIDENTE. Onorevole Ferro, la Commissione ha appena
ribadito che si rimette alla valutazione dell'Aula. Ed io l'ho
puntualmente verbalizzato, non posso avere scritto una cosa
diversa; se lei ha cambiato opinione ne ha perfettamente il
diritto, ma lo dica La prima volta ha dichiarato una cosa
diversa.
BENINATI. Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI. Presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, forse non mi sono spiegato bene. La Commissione ha
riferito tutto quello che ha e che non ha apprezzato. E' ovvio
che tutto ciò che non è stato apprezzato vada discusso in Aula.
Forse ci siamo confusi in questo, signor Presidente.
La Commissione oggi, in questo momento, non ha espresso il
parere e si rimette al voto in Aula. Io ho detto semplicemente
che questi emendamenti non sono stati discussi in Commissione.
Non sono stati apprezzati, e pertanto vanno discussi in Aula.
Poi l'apprezzamento o meno, attiene al momento della votazione.
Vorrei precisare perche sia chiaro a tutti che il
sottoscritto, in qualità di Presidente di questa Commissione non
può condividere tutto. Quello che però non è stato apprezzato
dalla Commissione risulta dai verbali. Ora, o lo apprezziamo o
lo respingiamo.
Non è il presidente della commissione che può dichiarare
proponibile eo meno un emendamento, egli fornisce un parere
all'aula, la quale si determina attraverso la votazione.
PRESIDENTE. A questo punto, onorevole Beninati, poiché c'è il
rischio di non comprenderci per tante ragioni, anche per motivi
di stanchezza, e probabilmente perché in Commissione non avete
apprezzato come dice lei e ne prendo atto, io naturalmente ho il
compito di esaminare le questioni di inammissibilità, cosa che
devo fare leggendo attentamente i testi. Sarei costretto a questo
punto a sospendere almeno per mezz'ora la seduta ma se mi
aiutate, coloro che avete dedicato il massimo di studio e di
attenzione alla materia, a capire quali sono i testi
assolutamente estranei e quali invece direttamente competenti, ve
ne sarei grato.
ACIERNO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ACIERNO. Signor Presidente, sempre con il massimo rispetto nei
confronti della Presidenza dell'Assemblea, quando l'Assemblea
stampa dei testi di emendamenti vuol dire che la Presidenza li ha
già dichiarati ammissibili, tant'è che li avete trasferiti per il
parere alla Commissione e non è la Commissione, io non voglio
difendere il Presidente Beninati, ma non è compito della
Commissione dichiarare l'ammissibilità o meno di un emendamento.
Nel momento in cui la Commissione riceve un emendamento può dare
un parere favorevole o contrario ma non è la Commissione titolata
a dire se l'emendamento è ammissibile o meno. Pur nondimeno, per
agevolare il lavoro siccome uno degli articoli...
PRESIDENTE. Qui nessuno dice che debba essere la Commissione
competente.
ACIERNO. Siccome sembrava che poco fa il parere richiesto al
Presidente della Commissione, nella qualità di relatore, era
quello di dichiarare quali emendamenti erano ammissibili e quali
non lo erano per estraneità di materia, noi abbiamo preferito in
Commissione non dare apprezzamento agli articoli aggiuntivi
proprio perché ci sembrava che la maggior parte erano da
dichiarare inammissibili.
Solo per questo la Commissione ha omesso di esprimere il
parere.
Ad ogni modo, nello spirito di aiutare il lavoro della
Presidenza, farò riferimento solo all'emendamento a mia firma che
è il 40.4 che sancisce che anche in Sicilia, unica Regione
d'Italia, poiché ormai le telecomunicazioni diventano un fatto
quotidiano, si provveda alla realizzazione dei cavedi per i
sottoservizi per le reti telematiche e le reti di
telecomunicazione. Questo perché è una normativa che esiste in
tutta Italia. Se qualcuno obietta, come ha obiettato il
Presidente della Commissione che c'è estraneità di materia, ma io
pongo un quesito.
Se questa è la nuova legge sugli appalti, se noi non
legiferiamo subito in questa materia, il progettista che domani
sarà incaricato di progettare una strada, un'autostrada, una rete
ferroviaria, un aeroporto e non ha una prescrizione di legge che
gli impone di prevedere i cavedi per le reti telematiche,
significa che la Sicilia continuerà a scavare mille volte la
stessa strada trovando mille volte nuovi sottoservizi con un
costo triplicato rispetto a quello che invece ha un Paese moderno
nel creare i cavedi, i canali e i sottoservizi.
Allora, io posso anche accettare, se serve, per velocizzare
i lavori dell'Aula, ma non posso ammettere di sentirmi dire che
c'è estraneità di materia, perché questo tema è un tema più che
pertinente sulla materia che stiamo trattando e diventa
indispensabile per il futuro progettista che utilizzerà questa
legge per redigere i suoi progetti.
LEANZA NICOLA . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEANZA NICOLA . Signor Presidente, vorrei intervenire sul
famigerato punto 40.7. Vorrei ricordare ai colleghi che noi
stiamo facendo stasera la legge sugli appalti in generale. Anche
i servizi socio-assistenziali rientrano in questa fattispecie
perché ci siamo ritrovati nella fornitura di servizi
socio-assistenziali perché già due leggi, onorevole Beninati,
hanno già parlato di questa fattispecie: la legge 4 e la legge 6.
Quindi, ritengo, che se ne possa parlare in maniera
appropriata allorquando recepiremo la legge 328. Tuttavia, se
stasera questo emendamento potesse trovare accoglimento in
quest'Aula, secondo me, sarebbe un fatto importante.
ZAGO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZAGO. Intervengo per dire che condivido l'atteggiamento che
sta assumendo l'Aula nel giudicare ammissibili gli emendamenti
strettamente coerenti con il testo.
Pertanto, da questo punto di vista, desidero dare un
contributo e ritiro gli emendamenti 40.12 e 40.13 dei quali sono
firmatario perché penso che, più coerentemente, possano essere
veicolati in altro disegno di legge o possono costituire disegno
di legge a sé stante.
PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro.
Poiché siamo arrivati all'ultimo articolo della legge e
rimangono solamente gli articoli accantonati, e poiché la
Presidenza ha la necessità di fare una verifica degli emendamenti
estranei alla materia in discussione, rinvia la seduta a domani
pomeriggio. Preannuncio che tutti gli emendamenti, estranei al
testo, verranno dichiarati inammissibili.
La seduta è rinviata a domani, mercoledì 17 luglio 2002,
alle ore 17.00 con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del presidente Lo Porto
I - COMUNICAZIONI.
II - LETTURA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 83,
LETTERA D), E 153 DEL REGOLAMENTO INTERNO, DELLA MOZIONE:
N. 142 - Iniziative per il definitivo inserimento
dell'articolo 41 bis, all'interno dell'ordinamento
giuridico italiano.
(10 luglio 2002)
FERRO - RAITI - MICCICHE' -
ORLANDO - MORINELLO
III - DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE:
- "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli
appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei
settori esclusi." (nn. 294-119-268-290-306-313-339-353-369-
338/A). (Seguito)
Relatore: on. Beninati
IV - ELEZIONE DI QUATTRO COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO
PER LA GESTIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER IL COMMERCIO
ISTITUITO PRESSO L'IRFIS CON L'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE
4 AGOSTO 1978, N. 26.
V - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO PER
LA GESTIONE DEI FONDI ISTITUITI PRESSO L'IRFIS PER LE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE, PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 6
MAGGIO 1981, N. 96.
VI - ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE
DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE.
VII - ELEZIONE DI UNDICI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE PER LA
TUTELA DELL'AMBIENTE.
VIII - ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE PER I
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI.
IX - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL
CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE
SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI.
X - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL
CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA
DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAFICA,
AUDIOVISIVA.
XI - ELEZIONE DI SEI COMPONENTI ESPERTI DEL COMITATO REGIONALE
PER LA PROGRAMMAZIONE SPORTIVA.
XII - ELEZIONE DI TRE MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE PER LA
PROGRAMMAZIONE SPORTIVA SCELTI TRA I COMPONENTI DEI
CONSIGLI PROVINCIALI SCOLASTICI.
XIII - ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE PER
LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE.
XIV - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLO IACP DI PALERMO.
XV - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLO IACP DI CATANIA.
XVI - ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE NEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI PALERMO.
XVII - ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE NEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI CATANIA.
XVIII - ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE NEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI MESSINA.
XIX - ELEZIONE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO DIRETTIVO
DELL'AZIENDA MEZZI MECCANICI DEL PORTO DI MESSINA.
XX - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
AGGIORNAMENTO EDUCATIVI.
La seduta è tolta alle ore 20.02.
(Licenziato dal Servizio Resoconti alle ore 23.00)