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Resoconto d'Aula della Seduta n. 69 di martedì 16 luglio 2002
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   Presidenza del presidente Lo Porto


     PAFFUMI, segretario, dà  lettura  del  processo  verbale della
  seduta precedente che,  non  sorgendo  osservazioni,  si  intende
  approvato.

     PRESIDENTE.   Onorevoli   colleghi,  essendo  in  corso  degli
  approfondimenti  per  la valutazione degli emendamenti presentati
  al  disegno di legge sugli appalti, sospendo la seduta avvertendo
  che riprenderà alle ore 12.30.

    (La seduta, sospesa alle ore 11.30, è ripresa alle ore 12.45.)

      COMUNICAZIONE RELATIVA A RICOSTITUZIONE INTERGRUPPO
      FEDERALISTA EUROPEO

    PRESIDENTE.  Comunico che, a far data  dal  28  giugno  2002, è
  stato  ricostituito   l'Intergruppo  Federalista  europeo  presso
  l'Assemblea  regionale  siciliana,   come  risulta  dal  relativo
  verbale che si trova  a  disposizione  degli  onorevoli  deputati
  presso il Servizio di Segreteria.
       Tale  Intergruppo  ha, fra  l'altro,  nominato  un  Comitato
  provvisorio di coordinamento  composto  dagli  onorevoli  BALDARI
  (coordinatore), SPAMPINATO e FLERES (componenti).
       L'Assemblea ne prende atto.

             ANNUNZIO DI RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

     PRESIDENTE.  Comunico  che sono pervenute le seguenti risposte
  scritte ad interrogazioni:

    - da parte dell'Assessore per il Bilancio:

           -  n.  466 "Motivi della  mancata  emanazione  dei  decreti
           attuativi previsti dalla legge regionale  n.  6  del 2001".
            ---
          Firmatari:Barbagallo      Giovanni;  Genovese  Francantonio;
          Gurrieri Sebastiano; Tumino Carmelo; Zangara  Andrea;  Raiti
          Salvatore

    - da parte dell'Assessore per il Territorio:

            N.  38  -  Interventi  per  rendere  fruibile  la  riserva
          naturale della Timpa di Acireale (CT).
            ---
          Firmatari:Fleres Salvatore; Catania Giuseppe
            ---
            - Con nota 475/A-II del  6  febbraio  2002  il  Presidente
          della Regione ha trasmesso  l'atto  ispettivo  all'Assessore
          per  il  territorio  ritenendolo  competente  a  fornire  la
          risposta in luogo dell'Assessore per  gli  enti  locali. (v.
          resoconto stenografico seduta n. 33 del 19.2.2002).
                                ----------------
            N. 422 - Mancata emanazione del regolamento che stabilisce
          le sanzioni amministrative per i danni ambientali, ai  sensi
          della legge n. 10 del 1999.
            ---
          Firmatari:Barbagallo      Giovanni;  Genovese  Francantonio;
          Gurrieri Sebastiano; Tumino Carmelo; Zangara Andrea
            ---
            - Con nota prot. 3082 del 20  maggio  2002  il  Presidente
          della Regione ha delegato l'Assessore per il territorio.
                                ----------------
            N. 463 - Motivi della mancata emanazione  dei  regolamenti
          previsti dalla legge regionale n. 6 del 2001 in  materia  di
          prevenzione e controllo ambientale.
            ---
          Firmatari:Barbagallo      Giovanni;  Genovese  Francantonio;
          Gurrieri Sebastiano; Tumino Carmelo; Zangara  Andrea;  Raiti
          Salvatore
            ---
                                ----------------
            N. 469 - Motivi della mancata emanazione del  decreto  che
          individua le aree contigue degli Enti Parco di cui  all'art.
          20 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7.
            ---
          Firmatari:Raiti Salvatore
            ---
                                ----------------
            N. 481 - Adozione  del  Piano  Territoriale  e  dei  Piani
          Particolareggiati del Parco dell'Etna.
            ---
          Firmatari:Raiti Salvatore
            ---
                                ----------------
            N. 498 - Bonifica dell'area dell'ex discarica Consolida di
          Agrigento.
            ---
          Firmatari:Miccichè Calogero

       Avverto che  le  stesse  saranno  ubblicate  in  allegato al
  resoconto stenografico della seduta odierna.

              ANNUNZIO DI PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE

     PRESIDENTE.  Comunico  che  sono  stati  presentati i seguenti
  disegni di legge:

           - "Norme per il conferimento  di  consulenze  ed  incarichi
           professionali  nell'ambito  dell'Amministrazione regionale"
           (n.  450)
           - iniziativa parlamentare
           -   presentato  dagli   onorevoli   Barbagallo,   Genovese,
           Gurrieri, Tumino, Vitrano, Zangara in data 11 luglio 2002

           -   "Norme   per   l'individuazione,   la   tutela   e   la
           valorizzazione  degli  insediamenti  urbani   di  interesse
           storico, artistico ed ambientale" (n.  451)
           - iniziativa parlamentare
           -  presentato dagli onorevoli Forgione, Liotta in  data  12
           luglio 2002

           - "Nuove disposizioni per l'accesso ai benefici di cui alla
           legge  regionale  20 dicembre 1975, n.  79 da  parte  delle
           cooperative  edilizie.   Nuove  norme  acceleratorie  e  di
           semplificazione per l'edilizia residenziale  pubblica"  (n.
           452)
           - iniziativa parlamentare
           -  presentato  dagli  onorevoli   Borzacchelli,   Fratello,
           Franchina, Dina, Sbona, Leanza Nicola, Savona,  Lo Giudice,
           Ardizzone, D'Antoni, Lo Monte, Acierno, Basile in  data  12
           luglio 2002.

        COMUNICAZIONE  DI  INVIO  DI  DISEGNI DI LEGGE
        ALLE COMPETENTI COMMISSIONI LEGISLATIVE

     PRESIDENTE.  Comunico  che  i  seguenti  disegni di legge sono
  stati inviati alle competenti Commissioni legislative:

                        AFFARI ISTITUZIONALI (I)

      - "Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e 26
      agosto  1992,  n.  7  sul  conferimento  degli   incarichi  a
      consulenti ed esperti estranei alle pubbliche amministrazioni
      in Sicilia" (n. 449)
      - iniziativa parlamentare

                             BILANCIO (II)

      -  "Interventi  per  incrementare il sistema di controllo nel
      settore della riscossione dei tributi" (n. 443)
      - iniziativa parlamentare

                       AMBIENTE E TERRITORIO (IV)

      -   "Modifiche  all'articolo  88  della  legge  regionale  23
      dicembre  2000,  n.   32,  riguardante  aiuti  al   bed   and
      breakfast" (n. 447)
      - iniziativa parlamentare

                    CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)

      -   "Interventi  finanziari  per  l'assistenza  sanitaria  ai
      siciliani emigrati in Argentina" (n. 441)
      - iniziativa parlamentare

      -  "Modifiche  all'articolo 12 della legge regionale 4 giugno
      1980,  n. 55 e successive modifiche, recante provvedimenti in
      favore  dei  lavoratori  emigrati  e delle loro famiglie" (n.
      442)
      - iniziativa parlamentare

      -  "Proroga dei termini previsti dall'articolo 62 della legge
      regionale  26  marzo  2002, n. 2, riguardante la riammissione
      alle operazioni di cartolarizzazione" (n. 444)
      - iniziativa parlamentare

      -  "Interventi a favore delle  famiglie  degli  alunni  delle
      Scuole statali e paritarie" (n. 445)
      - iniziativa parlamentare

      -   "Norme  concernenti  il  'Piano  del  colore'  in  comuni
      siciliani" (n. 446)
      - iniziativa parlamentare

                    SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI)

      - "Norme per il sostegno per i tetraplegici, gli  affetti  da
      grave  insufficienza intellettiva e i soggetti  con  handicap
      gravissimi" (n. 448)
      - iniziativa parlamentare

                     INVIATI IN DATA 12 LUGLIO 2002

                      ANNUNZIO DI INTERROGAZIONI

     PRESIDENTE.  Comunico  che  sono  state presentate le seguenti
  interrogazioni:

       - con richiesta di risposta orale

            N. 699 - Abolizione del ticket per le  visite  mediche  di
          idoneità all'attività sportiva.
            - Presidente Regione
            - Assessore Bilancio
            - Assessore Turismo
            - Assessore Sanità

       - con richiesta di risposta scritta

            N. 695 -  Motivi  della  riduzione  degli  stanziamenti  a
          favore degli Enti Parco.
            - Presidente Regione
            - Assessore Territorio
            ***
          Barbagallo Giovanni; Villari Giovanni; Liotta  Santo;  Raiti
          Salvatore

                                ----------------

            N. 696 - Interruzione delle attività di pesca a  strascico
          lungo il litorale ionico compreso tra Capo Mulini, Riposto e
          Fiumefreddo di Sicilia.
            - Assessore Territorio
            - Assessore Cooperazione
            ***
          Amendolia Antonino; Sanzeri Salvatore

                                ----------------

            N.  697  -  Ripristino  della  gratuità  delle  visite  di
          idoneità all'attività sportiva.
            - Assessore Sanità
            ***
          Zago Salvatore

                                ----------------

            N.    698  -  Notizie  circa  la  valutazione  del  titolo
          universitario di diploma universitario di specializzazione.
            - Presidente Regione
            - Assessore Enti Locali
            ***
          Moschetto Angelo

                                ----------------

            N. 700  -  Intervento  al  fine  di  conoscere  i  criteri
          adottati dal Comune di Partinico in  merito  all'affidamento
          degli incarichi.
            - Presidente Regione
            - Assessore Enti Locali
            ***
          Forgione Francesco; Liotta Santo

                         ANNUNZIO DI MOZIONE

     PRESIDENTE.   Comunico che  è  stata  presentata  la  seguente
  mozione:

            N.    142  -  Iniziative  per  il  definitivo  inserimento
          dell'articolo 41 bis, all'interno dell'ordinamento giuridico
          italiano.
            Ferro    Giovanni;  Raiti  Salvatore;  Miccichè  Calogero;
          Orlando Leoluca; Morinello Salvatore

          Presentata il 10/07/02

       Avverto che la stessa  sarà  iscritta  all'ordine del giorno
  della  seduta  successiva perché  se  ne  determini  la  data  di
  discussione.

                     COMUNICAZIONE RELATIVA AD ATTO ISPETTIVO

    PRESIDENTE. Con nota dell'1  luglio  2002  l'Assessore  per  il
  bilancio e le finanze  evidenzia che l'oggetto dell'interpellanza
  n.   24 "Notizie sulla  definizione  dell'operazione  di  fusione
  Banca  di  Roma  -  Banco di  Sicilia"  dell'on.  Croce  è  stato
  ampiamente discusso nella seduta d'Aula  n. 35 del 27-28 febbraio
  2002, durante la quale si è svolto il dibattito sulla fusione tra
  Banca di Roma e Banco di Sicilia.
       L'Assemblea ne prende atto.
       Informo, ai sensi dell'articolo 127, comma 9 del Regolamento
  interno, che nel corso  della seduta potrà procedersi a votazioni
  mediante sistema elettronico.


   Presidenza del presidente Lo Porto


          DETERMINAZIONE DELLA DATA DI DISCUSSIONE DI MOZIONI

     PRESIDENTE.  Si passa al  punto  II  dell'ordine  del  giorno:
  Lettura, ai sensi e per gli  effetti  degli  articoli 83, lettera
  d), e 153 del Regolamento interno, delle seguenti mozioni:

       N.  139  "Iniziative  per  la  riattivazione  dei  corsi  di
  formazione finalizzati alla concessione dei 'prestiti d'onore'" ,
  degli  onorevoli  Spampinato   Giuseppe;  Ortisi  Egidio;  Basile
  Giuseppe;    Villari    Giovanni;   Capodicasa   Angelo;   Fleres
  Salvatore; Raiti Salvatore; Vitrano Gaspare;

       N. 140 "Interventi per superare  la  condizione  di crisi in
  cui versa il comparto agricolo e  zootecnico in Sicilia'" , degli
  onorevoli Fleres Salvatore;  Maurici  Giuseppe; Catania Giuseppe;
  Mercadante Giovanni;

       N. 141 "Tutela dei  diritti  dei lavoratori della Sicilvetro
  S.p.a. di Marsala, e suo rilancio", degli onorevoli Oddo Camillo;
  Speziale  Calogero;   Capodicasa   Angelo;   Cracolici  Antonino;
  Crisafulli   Vladimiro;   De   Benedictis   Roberto;   Giannopolo
  Domenico;  Panarello Filippo; Villari Giovanni;  Zago Salvatore.
       Invito il deputato segretario a darne lettura.

     PAFFUMI, segretario:

                  "  L'Assemblea regionale siciliana

     PRESO ATTO che:

            - la  holding  'Sviluppo  Italia', società controllata
              dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, ha
              deciso  di  sospendere 'fino a data da destinarsi' i
              corsi di formazione finalizzati alla concessione dei
              'prestiti  d'onore'  del  valore di 26 mila euro, di
              cui il 60 per cento a fondo perduto;

            - nell'ambito  della  politica  attiva del lavoro, uno
              degli  interventi  sperimentati con maggior successo
              in  Sicilia e nel Meridione, è stato quello relativo
              alla  concessione  del  'prestito d'onore' a giovani
              interessati ad avviare un'attività autonoma;

     CONSIDERATO che:

            - in  Sicilia  i  partecipanti  al corso, avviato il 6
              maggio    2002,    hanno    ricevuto,    del   tutto
              improvvisamente  ed  inaspettatamente,  dopo  ben  4
              settimane di  corso e dopo avere superato la fase di
              valutazione,  un  comunicato e-mail che rendeva noto
              che   'Sviluppo  Italia'  disponeva  la  sospensione
              immediata  dei corsi, in attesa che si completassero
              gli    accertamenti   condotti   circa   l'effettiva
              disponibilità delle risorse;

            - è accaduto che i partecipanti ai corsi hanno subito,
              a causa della sospensione, ingenti danni economici e
              morali  non solo  perché  titolari  di una legittima
              aspettativa  a stipulare il contratto ed ad ottenere
              il  relativo  finanziamento,  ma  anche  perché, per
              superare la fase di valutazione di fattibilità delle
              iniziative,  hanno  dovuto  sostenere notevoli spese
              (tra   queste   anche   onerose   sottoscrizioni  di
              contratti  preliminari e definitivi di locazione con
              relativi oneri per caparre, canoni, penali, etc.);

            - la  formula del prestito d'onore nel corso di questi
              anni ha prodotto in Sicilia significativi risultati,
              realizzando  opportunità  vere  di  lavoro;

            - si  è,  infatti,  dimostrata particolarmente utile a
              sostenere  i  segmenti  più  deboli  dell'offerta di
              lavoro  (gli  inoccupati,  prevalentemente giovani),
              con  criteri  fortemente  selettivi delle domande di
              incentivo,  orientati  ad  individuare macro-imprese
              'solide' con prospettive di successo;

            - dal  1998  ad  oggi,  nel  Mezzogiorno,  con  questo
              strumento,  sono stati creati oltre 33 mila posti di
              lavoro;

            - il   prestito   prevede  un  finanziamento  a  fondo
              perduto, fino  ad  un massimo di 16 mila euro, ed un
              prestito  agevolato,  fino  ad un massimo di 11 mila
              euro, da restituire in 5 anni;

            - i  risultati  di  alcune  analisi quantitative hanno
              messo  in evidenza che il prestito d'onore favorisce
              significativi  processi  di emersione delle attività
              di  lavoro  autonomo,  svolte  in  forma  di  totale
              irregolarità;

            - la  regolarizzazione  di  tali  attività,  a  cui dà
              impulso il prestito d'onore, determina il definitivo
              rafforzamento     organizzativo,     produttivo    e
              commerciale  di tali imprese, grazie all'attività di
              formazione prevista dalla legge n. 608 del 1996, che
              fornisce   ai   potenziali  lavoratori  autonomi  le
              competenze  di base necessarie alla conduzione di un
              lavoro in proprio;

            - il Ministero dell'economia e delle finanze ha deciso
              in  data  6 giugno 2002 l'erogazione di 25,8 milioni
              di  euro  per  finanziare,  in  via  provvisoria, il
              programma  di  prestiti  d'onore;

            - l'intera attività  di 'Sviluppo Italia' è oggetto di
              attenta  valutazione  da  parte  del  Governo  e  di
              profonda  ristrutturazione,  ivi compresi i prestiti
              d'onore,

                      impegna il Governo della Regione

              ad  adottare  tutti  i  provvedimenti  e  le  misure
              necessarie  affinché  il  Governo nazionale assicuri
              l'immediata  riattivazione  dei  corsi di formazione
              per  le  iniziative  già  approvate e proceda ad una
              rapida ricognizione delle risorse già impegnate e di
              quelle  impegnabili  in  futuro,  anche  al  fine di
              garantire un congruo rifinanziamento di tale misura,
              ad  integrazione  dello  stanziamento disposto dalla
              legge  finanziaria  per il 2002 di circa 500 milioni
              di euro." (139)

            (9 luglio 2002)
                                     SPAMPINATO - ORTISI - BASILE -
                                     VILLARI - CAPODICASA - FLERES -
                                     RAITI - VITRANO

                  "  L'Assemblea regionale siciliana

     PREMESSO che:

            - il comparto agricolo e zootecnico siciliano versa in
              condizioni  di grave disagio a causa di una serie di
              problemi  legati alla carenza idrica, ai ritardi con
              cui  l'Unione  Europea  provvede  a vistare le leggi
              approvate    dall'ARS,   ad   una   evidente   crisi
              finanziaria e di mercato nonché ai ricorrenti eventi
              calamitosi   e  climatici  che   hanno   colpito   e
              colpiscono l'Isola;

            - tale  situazione è stata, di recente, oggetto di una
              vasta  manifestazione  di  protesta  ad  opera delle
              organizzazioni professionali di categoria, che hanno
              varato  un  pacchetto di richieste nei confronti del
              Governo regionale e degli altri enti interessati;

            - una  prima risposta alle richieste avanzate potrebbe
              essere  rappresentata dall'avvio di un negoziato con
              l'U.E., affinché questa dia il via libera alle parti
              ancora  bloccate  dalla  legge  regionale  n. 32 del
              2000,    nonché   alle   problematiche   legate   al
              risarcimento  dei danni provocati all'agricoltura ed
              alla   zootecnia   dai   recenti   eventi  climatici
              calamitosi e dalla crisi idrica;

            - analoga  attenzione  potrebbe essere altresì rivolta
              allo  stato  di attivazione delle norme già valutate
              positivamente dall'U.E. e delle misure contenute nel
              POR Sicilia, attraverso la convocazione di un tavolo
              tecnico   -   politico  presso  l'Assessorato  e  la
              Commissione Attività produttive dell'ARS;

            - da   una  tale  verifica  potrebbero  scaturire  gli
              interventi  da  compiere  sia  in  sede  nazionale e
              comunitaria che in sede assessoriale e legislativa,

                      impegna il Governo della Regione
                                   e per esso
                   l'Assessore per l'agricoltura e le foreste

            - a  promuovere entro quindici giorni, di concerto con
              il  Presidente della Commissione Attività Produttive
              e  con il Presidente dell'ARS, la convocazione di un
              tavolo  tecnico-politico  per verificare lo stato di
              attuazione  della  legge  regionale n. 32 del 2000 e
              delle misure agricole e zootecniche del POR Sicilia,
              anche al fine di emanare apposite direttive in grado
              di sbloccare  la  situazione  o  di  provvedere alle
              modifiche di legge che dovessero ritenersi utili;

            - a promuovere, entro quindici giorni, di concerto con
              la commissione  Attività  produttive e la Presidenza
              dell'ARS, una serie di incontri presso la competente
              Commissione    dell'U.E.   al   fine   di   ottenere
              l'approvazione  delle  norme ancora bloccate, nonché
              ad individuare  l'eventuale modifica del POR in sede
              di revisione;

            - a  promuovere,  entro  quindici  giorni,  sempre  di
              concerto con la Commissione Attività produttive e la
              Presidenza  dell'ARS,  specifici incontri con l'U.E.
              ed  il   Governo  nazionale,  al  fine  di  ottenere
              maggiore celerità  nel riconoscimento dello stato di
              calamità dovuto agli  eventi  di  cui in premessa, e
              disporre un  apposito  regime risarcitorio che tenga
              conto anche dell'eventuale sospensione del pagamento
              degli  oneri  fiscali,  tributari  e  previdenziali,
              dell'applicazione  di  specifici  regimi tariffari e
              della  disposizione di interventi straordinari nelle
              colture, sui  pascoli  e su quant'altro abbia subito
              danni;

            - a   promuovere   altresì  l'estensione  del  credito
              d'imposta al  settore  agricolo  e  zootecnico  e la
              sospensione   del   pagamento  degli  interessi  non
              coperti da interventi regionali." (140)

                                   FLERES - MAURICI - CATANIA G.-
                                   MERCADANTE

                  "  L'Assemblea regionale siciliana

     PREMESSO che:

            - la Sicilvetro S.p.A. (Marsala-TP) è una forte realtà
              produttiva di  livello  regionale,  che occupa oltre
              100 persone;

            - la crisi dell'azienda  ha  coinciso  con  il formale
              avvio delle procedure  previste dalla legge n. 5 del
              1999,  che regola  la  dismissione  da  parte  della
              Regione siciliana della  quota  azionaria del 50 per
              cento di cui è proprietaria;

            - alla  Regione   siciliana   spetta   il  compito  di
              presiedere il  Consiglio  di  amministrazione  della
              S.p.A.,  pur  se  la  gestione  tecnica  è  affidata
              all'AVIR;

            - nel mercato del vetro non ci sono stati  cambiamenti
              particolari, tali da giustificare  il  considerevole
              calo di produzione registrato dall'azienda nel corso
              degli ultimi 3 anni, che ha portato la Società da un
              attivo di circa 2,5 miliardi (di vecchie lire) ad un
              passivo, registrato nel 2001, di circa  500  milioni
              (sempre di vecchie lire);

            - la Sicilvetro  è  l'unica  industria  produttrice di
              vetro della  Sicilia  e  rappresenta,  nel desolante
              panorama   produttivo   della  Sicilia  occidentale,
              un'importante risorsa economica ed occupazionale;

            - dall'inizio del giugno  2002  le  preoccupazioni dei
              lavoratori per  la  politica aziendale sono sfociate
              in  un'aperta  contestazione,  nei  confronti  della
              Regione siciliana  e  dell'A.V.I.R.  (socio  privato
              della  Sicilvetro),  culminata  in  uno  sciopero  e
              destinata ad  aggravarsi in mancanza di un'effettiva
              politica di rilancio della Società;

            - da circa due anni e  mezzo,  a  causa  del  calo del
              fatturato, i  dipendenti  non  percepiscono  più  il
              premio di produzione,  pari  a  circa 103.29 Euro al
              mese;

     CONSIDERATO che:

            - l'A.V.I.R., unico  socio privato della Sicilvetro, è
              una    multinazionale    con    rilevanti   capacità
              produttive, e ciò  induce  a  pensare  che  potrebbe
              permettersi di tenere  uno stabilimento in passivo o
              chiuderlo anche per  pochi  anni, se ciò comportasse
              la possibilità di un maggior profitto futuro;

            - l'impianto   della   Sicilvetro  è  tecnologicamente
              all'altezza della  concorrenza  internazionale e, in
              particolare,  il nuovo  forno  di  cui  è  dotata  è
              adeguato - sia  tecnologicamente che per grandezza -
              alle necessità che il mercato impone,

                       impegna il Governo della Regione
                                  e, per esso,
                           l'Assessore per l'industria

            - a porre in  essere tutte le iniziative per garantire
              gli attuali livelli  occupazionali  in  un quadro di
              rispetto dei  diritti dei lavoratori, in particolare
              nella fase di  dismissione  delle quote di proprietà
              della Regione, pari al 50 per cento;

            - ad  intervenire  tempestivamente  per  tutelare  gli
              interessi della  Regione,  proprietaria  del  50 per
              cento delle quote  azionarie  e   per  verificare se
              sussistano i  caratteri  di  una  corretta  gestione
              aziendale degli  investimenti  e  della  produzione,
              elementi      essenziali     per     una     ripresa
              economico-produttiva della Sicilvetro S.p.A.." (141)

                                  ODDO - SPEZIALE - CAPODICASA -
                                  CRACOLICI - CRISAFULLI -
                                  DE BENEDICTIS - GIANNOPOLO -
                                  PANARELLO - VILLARI - ZAGO

     PRESIDENTE.   Avverto  che  le  mozioni  testè  lette  saranno
  demandate  alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentare
  perchè se ne determini la data di discussione.


   Presidenza del presidente Lo Porto


    SEGUITO  DELLA  DISCUSSIONE  DEL  DISEGNO  DI  LEGGE  "NORME IN
    MATERIA DI OPERE PUBBLICHE. DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI  LAVORI
    PUBBLICI, DI FORNITURA, DI SERVIZI E NEI SETTORI ESCLUSI"  (nn.
    294-119-268-290-306-313-339-353-369-388/A)

     PRESIDENTE.  Si  passa  al  III  punto dell'ordine del giorno:
  Seguito    della   discussione   del   disegno   di   legge   nn.
  294-119-268-290-306-313-339-353-369-388/A  "Norme  in  materia di
  opere pubbliche.  Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di
  fornitura, di servizi e nei settori esclusi".
       Do lettura dell'articolo 22:

                                  Art. 22.
                                  Collaudi

          1.   L'articolo  28,  della  legge  n.  109  del  1994,  è
       sostituito dal seguente:

                                'Articolo 28
                                  Collaudi

          1. Per tutti i  lavori  oggetto  della  presente  legge  è
       redatto  un  certificato  di  collaudo  secondo  le  modalità
       previste  dal regolamento.  Il  certificato  di  collaudo  ha
       carattere provvisorio  e  assume carattere definitivo decorsi
       due anni dall'emissione  del medesimo.  Decorso tale termine,
       il collaudo si  intende tacitamente approvato ancorché l'atto
       formale di approvazione  non  sia  intervenuto entro due mesi
       dalla scadenza del medesimo  termine.  Nel  caso di lavori di
       importo sino a 200.000  euro  il  certificato  di  collaudo è
       sostituito da quello di  regolare esecuzione; per i lavori di
       importo superiore, ma non eccedente il milione di  euro, è in
       facoltà del soggetto appaltante di  sostituire il certificato
       di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato
       di regolare esecuzione è comunque emesso non  oltre  tre mesi
       dalla data di ultimazione dei lavori.

          2.  La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo è di
       competenza  del  Presidente  della  Regione  o dell'assessore
       regionale  competente per le opere direttamente finanziate ad
       altri  enti,  ferma restando l'imputazione della spesa per il
       collaudo  alla  quota per spese tecniche previste in progetto
       ai    sensi    della   presente   legge;   in   questo   caso
       l'Amministrazione  regionale  interessata  deve  ricevere  lo
       stato finale  e  gli  atti  necessari entro la metà del tempo
       indicato  nel  capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione
       del  collaudo.  L'Amministrazione  regionale interessata, non
       oltre  novanta  giorni dal ricevimento della comunicazione di
       approvazione del contratto, procede alla nomina. Decorso tale
       termine   la   nomina   è  effettuata  dalle  amministrazioni
       aggiudicatrici.   Gli  incarichi  di  collaudo  statico  sono
       conferiti dall'amministrazione aggiudicatrice.

          3.  Gli  incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono
       affidati a  tecnici  pubblici  funzionari  in  servizio  o in
       quiescenza, con  almeno  dieci  anni  di  anzianità presso la
       pubblica   amministrazione   con   la   specifica   qualifica
       professionale,   o   a   tecnici  liberi  professionisti  con
       specifica  competenza  purchè  iscritti  da almeno dieci anni
       negli  albi  degli  ordini professionali per opere di importo
       superiore ad  un  milione  di  euro.  Per  opere  di  importo
       inferiore  le  suddette anzianità sono ridotte a cinque anni.
       Ai  fini dell'affidamento dei suddetti incarichi, l'anzianità
       di  servizio  presso  la pubblica amministrazione e quella di
       iscrizione  negli  albi  degli  ordini  professionali  con la
       medesima  competenza  sono  cumulabili,  semprechè  non siano
       contestuali.

          4. Se  il collaudo è affidato a commissioni queste possono
       comprendere   funzionari  non  tecnici,  aventi  la  medesima
       anzianità di servizio.

          5.  L'anzianità  é  rilevata dagli  elenchi  degli  ordini
       professionali    provinciali    o   dalle    tabelle    delle
       amministrazioni.

          6. Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a
       tecnici appaltatori di  opere  pubbliche  o interessati negli
       appalti stessi; non  possono altresì essere affidati a legali
       rappresentanti, amministratori,  soci, sindaci o dipendenti o
       consulenti stabili di  imprese  individuali, di cooperative o
       società aventi per oggetto l'appalto affidato. Tali requisiti
       devono risultare da apposita dichiarazione degli interessati,
       presentata  contestualmente  all'accettazione dell'incarico e
       con firma autenticata a norma di legge.

          7. Le  amministrazioni aggiudicatrici, nell'affidamento di
       incarichi di collaudo a propri funzionari, tenuto conto della
       capacità ed  esperienze  professionali,  devono  osservare il
       principio della  rotazione  degli  incarichi  stessi,  nonché
       quello  della  loro  equa  ripartizione  anche  in  relazione
       all'entità finanziaria dell'opera.

          8. Non possono essere conferiti incarichi di collaudatore,
       di collaudatore statico  o  di  componente  di commissione di
       collaudo,  in  corso  d'opera  o  finale,  di  componente  di
       commissione  giudicatrice  di appalto-concorso, di componente
       di  commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di
       componente  di  commissione  giudicatrice  di  concessione di
       costruzione  e gestione, nonché  di componente di commissione
       di appalto  per  forniture  di  beni o servizi, a chi nei due
       anni precedenti la data del conferimento abbia ricevuto uno o
       più di  detti  incarichi , per uno o più contratti di appalto
       di lavori pubblici i cui importi lordi contrattuali iniziali,
       cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, esclusa IVA.

          9. Non può inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di
       collaudatore  statico,  di  componente  di   commissione   di
       collaudo,  a  chi  abbia  in corso altro  di  tali  incarichi
       relativamente  ad appalto di lavori  pubblici  affidato  alla
       stessa impresa con cui intercorre il  contratto  oggetto  del
       nuovo  incarico.  Il divieto vige anche nel caso  in  cui  il
       precedente  rapporto  concerna  una  delle   imprese  riunite
       titolari del nuovo contratto o un  raggruppamento  di imprese
       che comprenda l'appaltatore o una delle  imprese  riunite cui
       è affidata la realizzazione dell'opera.

          10. Le amministrazioni  e  gli  enti non possono conferire
       consecutivamente allo  stesso  soggetto incarichi di collaudo
       di opere eseguite dalla medesima impresa.

          11. I limiti e i divieti  di  cui  ai  commi 8 e 9 operano
       anche quando si intende conferire l'incarico di collaudatore,
       di collaudatore statico  o  di  componente  di commissione di
       collaudo a funzionari dell'ente appaltante.

          12. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1
       non si tiene  conto  degli  incarichi  non  retribuiti perché
       svolti nell'adempimento dei compiti di istituto.

          13.  I  componenti  di  uffici  od  organi  competenti  ad
       esprimere pareri tecnici  o  a  dare  autorizzazioni su opere
       sulle quali è chiamato a pronunziarsi l'ufficio o l'organo di
       cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di
       studio,  di  progettista, direttore dei lavori o collaudatore
       anche statico relativamente a tali opere.

          14.  L'assenza  degli   impedimenti  di  cui  al  presente
       articolo deve risultare  da apposita dichiarazione resa dagli
       interessati  contestualmente  all'accettazione dell'incarico.

          15.  I  componenti  di  organi  consultivi della Regione o
       degli   enti  locali,  che  abbiano  reso  dichiarazioni  non
       veritiere in ordine alle situazioni di incompatibilità di cui
       al  presente articolo, decadono automaticamente dalla carica.
       La  decadenza  è  dichiarata  dall'autorità  competente  alla
       nomina.

          16. Per  le opere di importo superiore a 2.500 migliaia di
       euro,  esclusa  I.V.A., si procede alla nomina di commissioni
       di collaudo,  composte  da  due  componenti.  Per le opere di
       importo  superiore  a 5.000 migliaia di euro, esclusa I.V.A.,
       il numero dei componenti le commissioni di collaudo è elevato
       a tre;  in  tal  caso almeno due dei componenti devono essere
       in possesso di professionalità tecnica.

          17. Le commissioni di collaudo possono essere integrate da
       un  componente diplomato, nominato fra i dipendenti dell'ente
       cui  spetta  la  nomina  del  collaudatore,  con  compiti  di
       segreteria.

          18.  Al  medesimo  spetterà  un  compenso pari ad un terzo
       dell'onorario  del  singolo  collaudatore,  oltre al rimborso
       delle  spese  effettivamente documentate.  Lo stesso criterio
       di  rimborso  delle  sole  spese effettivamente documentate è
       applicato  a  tutti gli altri componenti della commissione di
       collaudo.

          19.  Resta  salva  la  facoltà  di  conferire incarichi di
       collaudo  a  tecnici  diplomati  nei  limiti delle specifiche
       competenze ed,  in  tal caso, agli stessi sarà corrisposto un
       onorario determinato secondo le tariffe di appartenenza.

          20. Gli incarichi  di  collaudatore,  anche  statico, o di
       componente di commissione  di  collaudo  non  possono  essere
       conferiti, a pena  di  nullità,  prima  dell'affidamento  dei
       lavori.

          21. Le norme del  presente  articolo  si applicano per gli
       incarichi affidati dopo  l'entrata  in  vigore della presente
       legge.'

       Comunico  che  all'articolo   22  sono  stati  presentati  i
  seguenti emendamenti allegati:

           - dal Governo: emendamenti 22.12, e 22.9;

           - dall'onorevole Beninati:  emendamento 22.8 e 22.7;

           - dalla Commissione: emendamenti 22.10 e 22.11;

           - dagli onorevoli Raiti e Morinello: emendamento 22.2;

           - dall'onorevole Lo Giudice:  emendamento 22.1;

           - dall'onorevole Vicari: emendamento 22.3.

           - dall'onorevole Mercadante: emendamento 22.4;

           - dagli onorevoli Gurrieri e Miccichè:  emendamento 22.5;

           -   dagli   onorevoli   Segreto,   Amendolia   e   Nicotra:
           emendamento 12.49 b;

           - dall'onorevole Zago: emendamento 22.6;

           - dall'onorevole Tricoli: emendamento 12.48b.

       Comunico  che  è  stato presentato dal Governo l'emendamento
  22.R allegato, interamente sostitutivo dell'articolo 22.

        SBONA. Chiedo di parlare.

        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

        SBONA. Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi, per quanto
  riguarda  l'articolo  22  in  qualità   di  vicepresidente  della
  Commissione mi rimetto al testo e aspetto il parere del Governo.

     SCAMMACCA  DELLA BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SCAMMACCA  DELLA BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Signor  Presidente,  onorevoli colleghi, l'emendamento 22.R testé
  presentato  assorbirebbe  gli  emendamenti  22.12,  22.8,  22.10,
  22.11, 22.7 e  22.9  e  22.1, quest'ultimo in parte.  I rimanenti
  sono modifiche al regolamento del DPR n. 554.

     PRESIDENTE.  Assessore  Scammacca,  gli  emendamenti  che sono
  oggetto di riscrittura li  conosciamo  già.  Per  i rimanenti, il
  Governo invita al ritiro, considerato  che  li  ha  definiti  una
  ripetizione del Regolamento?

     SCAMMACCA DELLA BRUCA ,  assessore  per i lavori pubblici. Sì,
  esattamente.

     PRESIDENTE. Onorevoli colleghi,  gli  emendamenti 22.3 a firma
  dell'onorevole Vicari, 22.4  a  firma  dell'onorevole Mercadante,
  22.5  a  firma dell'onorevole  Gurrieri,  12.49b  a  firma  degli
  onorevoli   Segreto,   Amendolia,    Nicotra,    22.6   a   firma
  dell'onorevole Zago, 12.48  a  firma  dell'onorevole  Tricoli, il
  Governo,  giudicandoli  come una modifica del Regolamento, invita
  al ritiro degli stessi.
       Si  passa  all'emendamento  22.3, dell'onorevole Vicari. Non
  essendo presente in Aula il firmatario, l'emendamento decade.
       Gli emendamenti 22.4 e 12.48b sono ritirati.
       L'Assemblea ne prende atto.
       Si passa all'emendamento 22.6, dell'onorevole Zago.

     ODDO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ODDO. Signor Presidente,  onorevoli  colleghi,  non  credo che
  l'emendamento 22.6 possa essere  oggetto di rinvio al Regolamento
  perché  è  ovvio  che  parla  di  modifiche  al  D.P.R.  e parla,
  soprattutto,  di  ampliare,  per  quanto concerne le varie figure
  professionali,  la possibilità dello svolgimento dell'incarico di
  collaudo,  quindi,  per  una  questione  evidentemente  anche  di
  chiarezza,  non  credo  di  poter  accettare  quanto proposto dal
  Governo, in ogni caso, ritiro l'emendamento.

     PRESIDENTE.   L'Assemblea   ne   prende   atto.   Allora,  gli
  emendamenti  sono tutti ritirati, tranne quelli che fanno oggetto
  di riscrittura da parte del Governo.
       Si  passa  all'emendamento  22.1  dell'onorevole Lo Giudice.
  Esso  farà  parte  di una riscrittura del Governo che è stata già
  depositata  al  banco  della  Presidenza,  e  il  cui  testo è in
  distribuzione.

     LO GIUDICE . Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     LO GIUDICE . Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi, dice il
  Governo che l'emendamento da  me presentato, esattamente il 22.1,
  è   stato   assorbito   da  questo  maxi-emendamento  sostitutivo
  contrassegnato  dal numero 22.R.  Io  non  vedo  come  sia  stato
  assorbito,  e vorrei che qualcuno me lo spiegasse. Il riferimento
  all'articolo  16  bis,  onorevole  Presidente  della Commissione,
  credo  non  sia  stato assolutamente assorbito e, quindi, ritengo
  debba  essere  valutato attentamente e, se fosse possibile, anche
  in maniera positiva.
       Trattasi  di parcelle di collaudo. Praticamente cosa avviene
  in  questo  momento?  Avviene  che in un collaudo affidato ad una
  Commissione,  la  parcella  riferentesi  all'importo del collaudo
  viene  divisa  tra  i  componenti  della Commissione. Per cui, si
  verifica   che  il  collaudatore  che  riceve  un  collaudo  come
  collaudatore  singolo  guadagni  di  più,  molto di più di quanto
  possa guadagnare la Commissione.
       Pertanto,  il  mio  parere  è  che  la parcella debba essere
  affidata  alla  Commissione  nel  suo  complesso, però divisa tra
  tutti   i   componenti  perché  sono  professionisti  riuniti  in
  collegio.
       Onorevole Presidente della Commissione, lei che è un tecnico
  riesce a capire, forse meglio di  me, il senso del ragionamento e
  quindi  la  sostanza  dell'emendamento.  Pertanto,  la  prego  di
  esprimere  su  questo  emendamento  parere  positivo  al  fine di
  approvarlo.

     PRESIDENTE.  Onorevole  Beninati  e  onorevole  Assessore,  il
  presentatore  dell'emendamento,  l'onorevole  Lo Giudice, ritiene
  che  la vostra valutazione sull'assorbimento del medesimo non sia
  sufficiente e chiede che esso rimanga in vita.

     BENINATI, presidente della  Commissione  e relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI,  presidente della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente,  onorevoli  colleghi, effettivamente quanto sostenuto
  dall'onorevole  Lo  Giudice,  nella riformulazione del 16 bis del
  Governo  parzialmente,  la  parte seconda, è condiviso. Devo dire
  però,  per  correttezza  di  informazione,  che l'emendamento che
  l'onorevole Lo Giudice ha  presentato  è  in atto legge. Infatti,
  due, tre mesi fa  nella  finanziaria  il  Governo  ha predisposto
  quello che l'onorevole  Lo  Giudice,  in  effetti,  ha riscritto.
  Quindi, è un po' imbarazzante perché  c'è una condivisione del 16
  bis da parte dell'Assessore  che, in effetti, riscrive la seconda
  parte e condivide,  di  fatto, quanto richiesto dall'onorevole Lo
  Giudice, con delle  esclusioni.  Va  detto, inoltre che, in atto,
  nella finanziaria é  già  stato  approvato  un emendamento, che é
  legge,    effettivamente   identico   all'emendamento   a   firma
  dell'onorevole Lo Giudice.
       Le perplessità dell'onorevole Lo Giudice se mantenere il suo
  emendamento  esistono.  Se  il  Governo  ritiene  di  condividere
  questo percorso, ci  darebbe  maggiore  serenità,  perchè  è  già
  legge...

     PRESIDENTE.  Se é già legge, l'emendamento é precluso.  Se c'é
  una legge che disciplina...

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore.  No,lo
  abrogheremmo.

     PRESIDENTE. Allora non é precluso

     BENINATI,  presidente  della   Commissione   e   relatore.  La
  finanziaria prevede che tutti i collaudi sono in collegio.

     SCAMMACCA  DELLA BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. ne ha facoltà.

     SCAMMACCA  DELLA BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Signor Presidente,  onorevoli colleghi, senza volere polemizzare,
  effettivamente sarebbe precluso,  essendo  già  oggi  norma.  Noi
  intendevamo limitare il  caso delle parcelle a componenti riuniti
  in collegio - che comporta sostanzialmente la triplicazione della
  spesa-,  ai  casi  in cui gli incarichi sono conferiti su diverse
  specialità  professionali.  Questo  era il senso dell'emendamento
  del  Governo che limitava, quindi, il concetto ai casi di diverse
  specialità professionali....

     PRESIDENTE.    Onorevole    Assessore,   qual   é   il   comma
  dell'emendamento di riscrittura che tratta questa materia?

     SCAMMACCA DELLA BRUCA , assessore per i lavori pubblici. Il 16
  bis.

     PRESIDENTE. Onorevole Lo Giudice,  ha  letto  il  comma 16 bis
  dell'emendamento 22.R?

     LO GIUDICE. Sono due cose diverse

     SCAMMACCA DELLA BRUCA ,  assessore per i lavori pubblici.  Non
  esattamente.  L'emendamento  dell'onorevole  Lo  Giudice  recita:
  "gli incarichi di  collaudo tecnico-amministrativo conferiti o da
  conferire  a  commissioni   o   a  più  professionisti,  ai  fini
  dell'applicazione  della   tariffa,   si   intendono  affidati  a
  componenti riuniti a  collegio".  Ciò  significa  che la parcella
  professionale viene moltiplicata,  in  termini  di  costo per gli
  enti  appaltanti, per il numero dei professionisti impegnati. Noi
  questo  lo  vogliamo limitare al caso in cui siano professionisti
  di   specialità  diverse.  Tutto  qui.  Ecco  perché  lo  stavamo
  considerando assorbito.  Peraltro,  l'emendamento  dell'onorevole
  Lo Giudice é  già legge della Regione  e,  quindi, forse potrebbe
  essere precluso.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo, di fatto, é  contrario.

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
  sull'emendamento di riscrittura 22.R...

     PRESIDENTE.   Onorevole   Giannopolo,  non  è  in  discussione
  l'emendamento di  riscrittura, bensì l'emendamento dell'onorevole
  Lo  Giudice,  che  sembra   non   essere,  secondo  la  tesi  del
  presentatore, assorbito  dalla  riscrittura.
       Pongo  in votazione  l'emendamento  22.1.  Il  parere  della
  Commissione?

     BENINATI,  presidente  della   commissione   e   relatore.  La
  Commissione si rimette all'Aula.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Signor Presidente, credo  sarebbe  opportuno  valutare che si sta
  procedendo alla votazione di  un  emendamento  il cui testo è già
  legge della Regione e,  quindi,  ritengo  che esso sia precluso e
  non sia da votare.

     PRESIDENTE.  Onorevole  Assessore,  ritengo,  a  questo punto,
  opportuno  accantonare   l'emendamento   perché   ho  bisogno  di
  accertare la normativa  in  proposito, in quanto un'opinione così
  differente non mi  convince sull'opportunità di mantenere in vita
  l'emendamento.  L'emendamento 22.1 è, pertanto, accantonato.

     ACIERNO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ACIERNO. signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  intervengo
  soltanto per sollecitare  il  Governo  rispetto  al dibattito che
  abbiamo  avuto  in  Commissione sui collaudi.  Mi  pare  che  era
  emerso,  ma  nella riscrittura - a mio avviso  -  è  espresso  in
  maniera non chiara, che i collaudi fino a due  milioni e mezzo di
  euro,  IVA  esclusa, venivano dati a commissioni  formate  da  un
  tecnico esterno e da un tecnico interno  eliminando la figura del
  dirigente  in quiescenza; gli incarichi di collaudo  fino  a  due
  milioni e mezzo di euro, IVA esclusa,  venivano  affidati  solo a
  tecnici esterni.
       Mi pare che il  comma  4 bis dell'emendamento di riscrittura
  22R, facendo riferimento sia ai commi 3 e ai commi 4, crea un po'
  di confusione.
       Credo  che,  forse,   la  dizione  'comma  3'  debba  essere
  cancellata dal comma 4  bis,  perché  fa  riferimento soltanto ai
  tecnici esterni, di cui i  collaudi fino a due milioni e mezzo di
  euro, quindi è solo un aggiustamento tecnico. Va, dunque, cassata
  la dizione 'comma 3' e lasciata soltanto la  dizione  "di  cui al
  comma  4"  che fa riferimento al componente  di  commissione  nei
  collaudi superiori a due milioni e mezzo di euro.

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO.  Signor Presidente,  sull'emendamento 22.R sollevo
  due problemi.  Il primo al comma 1 bis,  laddove  è  scritto  "E'
  obbligatorio il collaudo in corso d'opera", al punto d) "in altri
  casi  individuati  nel  regolamento",  non   comprendo  di  quale
  regolamento si stia parlando, perché  i  regolamenti  della legge
  sono   tanti,  sono  più  di  uno   e   bisognerebbe,   comunque,
  richiamarli.
       E' questo un aspetto  da  chiarire.  Altro punto da chiarire
  è  il  comma  7  che  recita:  "l'amministrazione  aggiudicatrice
  nell'affidamento  di  incarichi  di collaudi ha propri funzionari
  e/o  dirigenti",  formulato  così  mi  sembra in contrasto con il
  comma    3    che    recita:    "Gli    incarichi   di   collaudo
  tecnico-amministrativo    sono    affidati   a   tecnici   liberi
  professionisti";  il  comma  7  quando  parla  di amministrazione
  aggiudicatrice  tende,  invece, a contrastare il precedente comma
  quando  dice  che  gli incarichi possono essere affidati a propri
  funzionari o dirigenti.
       Non è specificato tutto  questo;  sono due punti che, credo,
  vadano meglio precisati per essere più intellegibili.

     PRESIDENTE.    Onorevole    Presidente    della   Commissione,
  l'onorevole Giannopolo chiede  di specificare a quali regolamenti
  si riferisce.

     BENINATI,  presidente della  Commissione  e  relatore.  E'  il
  regolamento di cui al DPR n. 554.

     PRESIDENTE. Comunico che  è  stato  presentato  dal Governo il
  seguente  subemendamento 22.R.1: "Alla lettera d) del comma 1 bis
  aggiungere le parole 'di cui al D.P.R.  554'".
       Lo pongo in votazione.  Chi è favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Naturalmente, circa l'osservazione  relativa  al comma 7 con
  riferimento al comma 3, il parere del Governo e della Commissione
  non può che coincidere con il testo da loro stessi formulato.

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Signor
  Presidente,  l'osservazione  è pertinente, anche se devo dire che
  nella parte delle nomine dei collaudi si intendono principalmente
  i  collaudi  tecnici  ed  amministrativi  con finanziamento della
  Regione. Pertanto,  le  amministrazioni  aggiudicatrici per tutto
  ciò che non concerne il finanziamento della  Regione è chiaro che
  possono procedere così come previsto al comma 7.
       Ritengo che se  si  può  dare  l'opportunità  di  valutarlo,
  perchè effettivamente il problema potrebbe essere superato.

     PRESIDENTE.   Pongo  in  votazione  l'emendamento  22.R,  come
  modificato. Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole  resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

     MICCICHE'. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     MICCICHE'.  Signor  Presidente,  intervengo per farle presente
  che l'emendamento 22.5 a firma mia e  dell'onorevole Gurrieri non
  è  stato  da me ritirato;  è stato  ritirato  soltanto  da  parte
  dell'onorevole  Gurrieri.   Ho chiesto di apporre  la  mia  firma
  all'emendamento  nei  termini  previsti,  cioè  all'inizio  della
  discussione generale.

     PRESIDENTE. Lei avrebbe, però, dovuto farlo proprio.

     MICCICHE'.   Non  avendo ritirato  l'emendamento,  chiedo  che
  venga  posto  in  votazione, anche se  l'onorevole  Gurrieri  per
  errore  lo ha ritirato, in quanto credeva  che  si  trattasse  di
  altro  emendamento.   Altri  emendamenti,   infatti,  sono  stati
  presentati  sull'argomento  e cioè sui  collaudi  in  riferimento
  all'articolo 188 del DPR n. 554.

     PRESIDENTE. Prendo atto di  ciò  che lei ha detto e, pertanto,
  pongo  in  votazione   l'emendamento   22.5.   Il   parere  della
  Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Contrario.

     MICCICHE'. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE.  Le do la parola, onorevole Miccichè, soltanto per
  cortesia, ma  la  invito   a  seguire  il  dibattito  perché  gli
  emendamenti sono stati già discussi, abbiamo votato l'emendamento
  di  riscrittura  del Governo. E' irrituale  che  lei,  all'ultimo
  momento,  chieda  di parlare; le concedo la  parola  ma,  per  il
  futuro, la prego di attenersi al Regolamento.

        MICCICHE'.  Signor Presidente, sicuramente si è trattato di
  un errore, infatti, nell'emendamento non risultava  la  mia firma
  perché  redatto precedentemente.
       Credevo che si  stesse  ancora  esaminando  l'emendamento di
  riscrittura e poi  passare  all'emendamento  22.5.  Nel  ritenere
  errata la mia considerazione, faccio ammenda.
       Chiedo  ai colleghi deputati di valutare attentamente questo
  emendamento  che  non  è  in  contrasto con  l'articolo  22,  con
  l'emendamento di riscrittura, ma lo si può ritenere aggiuntivo in
  quanto  intende  precisare i criteri di  attribuzione  ai  titoli
  professionali.
       Abbiamo commesso un errore la volta scorsa, dobbiamo cercare
  di evitare di commetterlo anche adesso.  Io non mi pongo a favore
  o contro il partito  dei  geologi  o  degli  architetti  o  degli
  ingegneri - perché  qui  si  sta  cercando  di far passare questa
  idea -, si tratta di  ripristinare  lo stato di diritto in Italia
  perché tutti gli ordini  professionali  hanno  pari dignità e non
  può esservi un ordine professionale che è  in  subordine rispetto
  agli altri.
       Chi vi parla non  ha  fatto  altro che prendere spunto dagli
  emendamenti di altri  deputati della maggioranza.  Io non capisco
  perché  gli  emendamenti  dell'onorevole  Tricoli, dell'onorevole
  Zago,  degli  onorevoli Segreto, Amendolia e  Nicotra  che  hanno
  firmato identico emendamento dell'onorevole Gurrieri,  che poi io
  ho  firmato,  non si capisce il motivo  per  il  quale  l'abbiano
  ritirato,  in  considerazione  del  fatto  che   non  è  inserito
  nell'emendamento  di  riscrittura.   Se   fosse  stato  inglobato
  nell'emendamento di riscrittura sarebbe stato  giusto pensare che
  la mia è una ostinata decisione di continuare  a  discutere su un
  argomento  che non esiste.  Invece, è  per  porre  all'attenzione
  degli onorevoli colleghi che altro non è  che  il  recepimento di
  una  legge  nazionale, cioè riconoscere  effettivamente  la  pari
  dignità di tutti gli ordini professionali, e non in modo generico
  ma deve essere specificato per evitare  errate interpretazioni da
  parte  degli  enti  locali  nell'attribuzione   di  incarichi  di
  collaudo o di altro.
       Quindi, onorevoli colleghi, vi  imploro di essere un po' più
  attenti su certi argomenti. Il fatto che  il  Governo presenti un
  emendamento  non significa che tutti  dobbiamo  andargli  dietro,
  dobbiamo anche vagliare se ci sono  elementi  di  contraddizione.
  Chiedo, quindi, all'onorevole Assessore che ci dia maggiori lumi,
  non come la volta precedente in cui è  stato  molto generico.  Se
  mi convincerà, io farò un passo indietro.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore per  i  lavori  pubblici.
  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SCAMMACCA  DELLA BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Onorevole Micciché, la  volta  scorsa si parlava dell'articolo 53
  del  DPR  n.  554 che regolamentava la  direzione  tecnica  delle
  società di ingegneria;  oggi, invece,  parliamo dell'articolo 188
  dello stesso Regolamento che è molto chiaro, e non credo valga la
  pena di essere l'unica regione d'Italia a modificarlo.
       L'articolo 188 del DPR n.  554, infatti,  così  recita:  "Le
  stazioni appaltanti, entro 30 giorni dalla  data  di  ultimazione
  dei lavori, ovvero dalla data di consegna in  caso di collaudo in
  corso d'opera, attribuiscono l'incarico del  collaudo  a soggetti
  di  specifica  qualificazione   professionale   commisurata  alla
  tipologia  ed  alla  categoria  degli   interventi,   alla   loro
  complessità ed al relativo importo".
       Il  comma  2,  che  gli  emendamenti  di  oggi  tendevano  a
  modificare,  così  recita:  "Costituiscono  requisito  abilitante
  allo  svolgimento  dell'incarico   di   collaudo   le  lauree  in
  ingegneria  ed  architettura" -  ovviamente  perché  sono  quelle
  destinate  alla progettazione  delle  opere  da  collaudare  - "e
  limitatamente ad un solo  componente  di commissione le lauree in
  geologia,   scienze    agrarie    e   forestali,   l'abilitazione
  all'esercizio  della   professione   nonché"   -  ad  esclusione,
  eccetera...- l'iscrizione da almeno cinque anni nel relativo albo
  professionale".   Quindi,  è  anche  prevista  la  categoria  dei
  geologi sia pure in una  limitazione in caso di commissione. Ed è
  anche in questo senso  che  andava  l'emendamento  di cui abbiamo
  discusso  prima,  perché  in  caso  di  commissioni  con  diverse
  specialità la parcella  anziché  dividersi aumenta, perché  viene
  pagato ciascuno per le proprie specialità in relazione all'intero
  importo dell'opera.
       Quindi, credo che le professionalità siano sostanzialmente e
  perfettamente tutelate esattamente come avviene in tutto il resto
  del Paese.  Non credo che sia  questo  il tipo di norma in cui la
  specialità statutaria siciliana  debba  estrinsecarsi,  ed  è per
  questo che ho dato il parere contrario sia all'altro che a questo
  emendamento.

     PRESIDENTE.  Pongo in  votazione  l'emendamento  22.5.  Chi  è
  favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

                          (Non è approvato)

       L'emendamento 22.1 dell'onorevole Lo Giudice è precluso.
       Pongo in votazione  l'articolo 22, come modificato.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       I residui emendamenti all'articolo 22 si intendono assorbiti
  o superati.
       Comunico  che  alle  ore 16.00 è  convocata  la  Commissione
  'Bilancio'.
       Onorevoli colleghi, la  seduta  è  sospesa e riprenderà alle
  ore 17.00.

    (La seduta, sospesa alle ore 13.27, è ripresa alle ore 18.10)

    La seduta è ripresa.

     CRISAFULLI.   Chiedo   di   parlare   per   una   precisazione
  sull'articolo 12.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     CRISAFULLI.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi, ritengo
  doveroso da parte mia sottolineare al Governo, alla Commissione e
  anche agli uffici che si rende necessario un emendamento formale,
  a norma  dell'articolo  117, sull'articolo 12 per fare entrare in
  sintonia  il   comma   1   dell'articolo   12  con  il  comma  20
  dell'articolo  12,  la  questione dei geologi, perché  altrimenti
  non si comprende qual è l'effetto complessivo della legge.
       Si  tratta  di  scrivere  tecnicamente,  al  comma  1, che è
  riferito anche agli incarichi professionali per geologi.

     RAITI. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     RAITI.  Signor  Presidente,  aderendo alla richiesta opportuna
  fatta  dall'onorevole Crisafulli, ritengo necessario specificare,
  al comma 1,  sia  la  professione  dei  geologi  ma anche scienze
  agrarie, scienze  forestali.
       Così come  era  l'intendimento  della normativa che prevede,
  appunto, l'estensione  della possibilità di gestire, come avevamo
  affrontato nell'articolo  20,  le  attività inerenti alle proprie
  professioni in base alle  normative  CE e al DPR che lo prevede e
  siccome equipara, come  ho  detto  più  volte,  le professioni di
  ingegnere, architetto,  geologo, laureato in scienze agrarie e in
  scienze  forestali,   ritengo   che   il   comma  1  deve  essere
  perfezionato,  appunto,   con   la  specificazione  di  tutte  le
  professioni.

     PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, si passa all'articolo 23.
       Ne do lettura:

                                  Art. 23.
                                 Pubblicità

          1.   L'articolo  29,  della  legge  n.  109  del  1994,  è
       sostituito dal seguente:

                                'Articolo 29
                                 Pubblicità

          1. Le  caratteristiche  essenziali degli appalti di lavori
       pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria,
       contenuti    nei   programmi,   sono   rese   note   mediante
       comunicazione    di    preinformazione    all'ufficio   delle
       pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.

          2. Per i  lavori  di  importo pari o superiore alla soglia
       comunitaria, gli  avvisi  ed i bandi sono inviati all'Ufficio
       delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi
       e i  bandi  sono  altresì pubblicati sulla Gazzetta ufficiale
       della Regione  siciliana  e,  dopo  dodici  giorni dall'invio
       all'ufficio   delle   pubblicazioni   ufficiali   dell'Unione
       europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani
       a diffusione  nazionale e su almeno due a maggiore diffusione
       nella Regione.

          3. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro
       ed inferiore alla soglia comunitaria, gli  avvisi  ed i bandi
       di  gara  sono  pubblicati  sulla  Gazzetta  ufficiale  della
       Regione siciliana e, per estratto,  su  almeno tre quotidiani
       ed un periodico a maggiore diffusione nella Regione.

          4. Quando l'importo dei lavori  non  raggiunge  i  500.000
       euro  la pubblicazione è effettuata  nell'albo  pretorio  del
       comune ove si eseguono i lavori  e  nell'albo  della stazione
       appaltante.

          5. E'  facoltà dell'ente appaltante ricorrere ad ulteriori
       forme di pubblicità anche telematica.

          6. La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione
       siciliana reca  menzione  della data di spedizione e non deve
       contenere  informazioni diverse rispetto a quelle comunicate;
       le stazioni  appaltanti  devono essere in grado di provare la
       data di spedizione.

          7.  La  Gazzetta  ufficiale  della  Regione siciliana deve
       pubblicare senza  oneri  i  bandi di cui al presente articolo
       entro dodici  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta.  Il
       termine di  ricezione  della  domanda  di partecipazione alla
       gara deve  essere  stabilito  dagli enti appaltanti in misura
       non  inferiore   a   quindici   giorni   dalla   data   della
       pubblicazione   suddetta.   Ai   fini  dell'assolvimento  del
       predetto  ordine  di pubblicità lo stesso  giornale  non  può
       essere  utilizzato contemporaneamente come nazionale  e  come
       regionale.

          8. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione
       siciliana  dei  bandi  va  fatta  per  estratto  e  non  deve
       eccedere,   di   massima,  le  seicentocinquanta  parole.  Al
       termine  dell'estratto  l'ente  appaltante  indica  l'ufficio
       presso cui  gli  interessati  possono  acquisire  il bando in
       forma integrale.  La  pubblicazione per estratto dei predetti
       avvisi  e  bandi  su  quotidiani  e  periodici,  deve  essere
       effettuata utilizzando  lo  stesso  corpo  dei  caratteri dei
       testi della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

          9. I  quotidiani  ed  il  periodico  a maggiore diffusione
       nella Regione di  cui ai commi 2 e 3 devono avere le seguenti
       caratteristiche:

          a) diffusione  complessiva  in  Sicilia  non  inferiore  a
       ventimila   copie;

          b)   certificazione   delle   copie   diffuse   rilasciata
       dall'Istituto  nazionale ADS (accertamento diffusione stampa)
       da almeno tre anni;

          c)  listini  prezzi  del quotidiano, ovvero delle relative
       concessionarie di pubblicità, depositati presso le competenti
       camere di commercio.

          10.  Le  spese  relative  alla  pubblicità  devono  essere
       inserite nel  quadro  economico  del  progetto tra le somme a
       disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare
       il rispetto delle disposizioni di  cui  al presente articolo,
       tramite il responsabile del procedimento  di cui all'articolo
       80, comma 10, del decreto del  Presidente della Repubblica 21
       dicembre  1999,  n.   554,  il  quale,  in  caso  di  mancata
       osservanza  delle  disposizioni stesse,  dovrà  effettuare  a
       proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza
       alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione.

       Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

       - dal Governo: emendamento 23.12;

       - dagli  onorevoli  Cracolici  e  Oddo:  emendamenti  23.5 e
  23.4;

       - dall'onorevole Fleres: emendamenti 23.1 e 23.3;

       - dagli onorevoli Cracolici, Giannopolo e Oddo:  emendamento
  23.7;

       - dagli  onorevoli  Zago  e  Oddo:  emendamenti  23.6, 23.8,
  23.10 e 23.11;

       - dagli onorevoli De Benedictis e Oddo:  emendamento 23.9;

       - dall'onorevole Fleres: emendamento 23.3;

       - dagli onorevoli Forgione e Ferro: emendamento 23.2.

       Comunico,  altresì,  che  sono stati presentati gli allegati
  emendamenti:

       - dal Governo:
       emendamenti 23.R e 23.R.1;

       -  dagli  onorevoli  Fleres,  Catania  Giuseppe, Barbagallo,
  Maurici, Giambrone e Spampinato:
       emendamento 23.15.

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Signor
  Presidente,  avendo   ricevuto   solo   in  questo  momento   gli
  emendamenti testè  comunicati,  chiedo  una breve sospensione dei
  lavori d'Aula.

     ACIERNO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ACIERNO.   Signor   Presidente,   il   Governo   presenta  una
  riscrittura dell'articolo 23 dopo che in Commissione lo stesso ha
  presentato un  emendamento  soppressivo  dell'articolo 23 a cui è
  stato dato,  all'unanimità,  parere favorevole per cui per quanto
  ci riguardava l'articolo 23 nella sua originaria formulazione era
  da sopprimere  e  quindi automaticamente la legge regionale sugli
  appalti avrebbe recepito la norma della 'Merloni ter' che, per la
  pubblicità, si rifà e rimanda ad un regolamento.
       Ora, gradirei capire perché il Governo  in Commissione porta
  una  tesi,  arriva  in Aula e presenta una tesi  opposta;  ho  la
  sensazione che noi stiamo andando a legiferare  per  garantire  a
  qualcuno pubblicità sui propri giornali per  quanto  riguarda gli
  appalti pubblici.
       Credo che dobbiamo volare un poco più alto. Allora inviterei
  il   Governo  a  ritornare  sulle  sue  posizioni  originarie  in
  Commissione,   cioè   alla   soppressione  dell'articolo  23  con
  l'emendamento   23.12   presentato  appunto  dal  Governo  che  è
  soppressivo; quindi la nostra legge recepirà, per quanto concerne
  la   pubblicità,   la  'Merloni  ter'  e  sarà  poi  l'Assessore,
  competente per materia, a fare il regolamento per la pubblicità.

     PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

      (La seduta, sospesa alle  ore 18.17, è ripresa alle ore 18.22)

    La seduta è ripresa.

     BENINATI,  presidente  della Commissione e relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Signor
  Presidente,    onorevoli    colleghi,   chiedo   l'accantonamento
  dell'articolo   23   e   dei   relativi   emendamenti.

     PRESIDENTE. Non  sorgendo  osservazioni,    dispongo nel senso
  richiesto.
       Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:

                                  Art. 24.
                     Garanzie e coperture assicurative

          1. Al comma  2,  dell'articolo  30, della legge n. 109 del
       1994 il secondo  periodo  è sostituito dai seguenti: 'In caso
       di aggiudicazione  con  ribasso  d'asta  superiore  al 10 per
       cento, la  garanzia  fidejussoria  é  aumentata di 0,50 punti
       percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove
       il ribasso sia superiore  al  20 per cento, l'aumento è di un
       punto percentuale per  ogni  punto di ribasso superiore al 20
       per  cento.   La   cauzione   definitiva  è  progressivamente
       svincolata a  decorrere  dal raggiungimento di un importo dei
       lavori   eseguiti,  attestato  mediante  stati  d'avanzamento
       lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo
       contrattuale.   Al  raggiungimento  dell'importo  dei  lavori
       eseguiti  di   cui  al  precedente  periodo,  la  cauzione  è
       svincolata  in   ragione  di  1/3  dell'ammontare  garantito.
       L'ammontare  residuo   è   svincolato  secondo  la  normativa
       vigente.

          2. Al comma 4,  dell'articolo  30,  della legge n. 109 del
       1994 le parole  'gli  ammontari  stabiliti  con  decreto  del
       Ministro dei lavori  pubblici'  sono  sostituite con '500.000
       euro'.

          3. Al comma  5,  dell'articolo  30, della legge n. 109 del
       1994 e successive modificazioni dopo le parole 'dal pagamento
       della parcella professionale' è inserito il seguente periodo:
       'La  garanzia  è  ridotta  del  50  per   cento  in  caso  di
       progettista  o  progettisti  incaricati  della  progettazione
       esecutiva certificati con il sistema di qualità conforme alla
       norme  europee della serie UNI EN ISO  9000  e  alla  vigente
       normativa nazionale, rilasciata da  soggetti  accreditati  ai
       sensi  delle  norme europee della serie  UNI  EN  ISO  45000,
       ovvero  in caso di progettista  o  progettisti  provvisti  di
       dichiarazione della presenza di elementi  significativi e tra
       di  loro  correlati del sistema  di  qualità  rilasciata  dai
       soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie
       UNI EN ISO 45000.'

          4.  Il comma  6,  dell'articolo 30, della legge n. 109 del
       1994 è  sostituito  dal  seguente:

          '6.  Prima  di iniziare le procedure per l'affidamento dei
       lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini
       e con  le  modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza
       degli elaborati progettuali ai documenti di cui  ai commi 1 e
       2,  dell'articolo 16, e la  loro  conformità  alla  normativa
       vigente.  Con apposito regolamento sono  regolate le modalità
       di verifica dei progetti sulla base dei seguenti criteri:

          a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro,
       la verifica deve  essere effettuata da organismi di controllo
       accreditati ai sensi della  norma  europea  UNI CEI EN 45004;

          b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro,
       la verifica  può essere effettuata dagli uffici tecnici delle
       predette  stazioni  appaltanti  ove  il  progetto  sia  stato
       redatto  da   progettisti   esterni   o  le  stesse  stazioni
       appaltanti dispongano  di  un sistema interno di controllo di
       qualità, ovvero  da  altri  soggetti  autorizzati  secondo  i
       criteri stabiliti dal regolamento;

          c) in ogni caso,  il soggetto che effettua la verifica del
       progetto  deve essere  munito  di  una  polizza  indennitaria
       civile  per  danni a  terzi  per  i  rischi  derivanti  dallo
       svolgimento dell'attività  di  propria competenza.'

          5. Dopo il  comma  6, dell'articolo 30, della legge n. 109
       del 1994 è aggiunto  il seguente:

          '6  bis.   Sino   alla  data  di  entrata  in  vigore  del
       regolamento  di cui  al  comma  6,  la  verifica  può  essere
       effettuata dagli  uffici  tecnici delle stazioni appaltanti o
       dagli organismi di  controllo  di  cui  alla  lettera  a) del
       medesimo  comma.  Gli  incarichi  di  verifica  di  ammontare
       inferiore a  200.000  euro possono essere affidati a soggetti
       di fiducia della stazione appaltante.'

          6. Alla  fine  del  comma  7 bis  è  aggiunto  il seguente
       periodo: 'Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per
       tutti  i  contratti  di cui alla lettera  b),  del  comma  2,
       dell'articolo 19, di importo superiore a 75 milioni di euro.'

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Signor
  Presidente,   chiedo  l'accantonamento  dell'articolo  24,  testè
  letto.

     PRESIDENTE.  Non  sorgendo  osservazioni,  dispongo  nel senso
  richiesto.
       Si passa, pertanto, all'articolo 25.
       Ne do lettura:

                                 "Art. 25.
                   Modifiche all'articolo 31 della legge
                         11 febbraio 1994, n.  109

          1. All'articolo  31 della legge 11 febbraio 1994, n.  109,
       ovunque ricorrano  le  parole  'decreto legislativo 14 agosto
       1996, n.  494'  sono  aggiunte  le  seguenti:  'e  successive
       modifiche ed integrazioni'."

       Comunico che è stato presentato dall'onorevole De Benedictis
  l' emendamento 25.1 allegato.

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Signor
  Presidente,  onorevoli  colleghi,  la  Commissione  ha apprezzato
  negativamente questo emendamento.

     SCAMMACCA DELLA BRUCA, assessore per i lavori pubblici. Signor
  Presidente, l'articolo 25 precisa che dove nell'articolo 31 della
  legge Merloni  che  stiamo  recependo  ricorrano  riferimenti  al
  decreto legislativo  494  del  1996 bisogna aggiungere le parole:
  'e  successive   modifiche   ed   integrazioni'.   E'   un  fatto
  squisitamente tecnico.

     DE BENEDICTIS . Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     DE BENEDICTIS .  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  si
  tratta di questo:  nella  procedura  di  bonario componimento, in
  sede di trattazione delle  riserve,  la  legge  prevede che sulle
  riserve che  l'impresa  produce si pronuncino contemporaneamente,
  stimolati dal responsabile del procedimento, sia il direttore dei
  lavori che la commissione  di  collaudo.  Sembra  a  molti errata
  questa procedura secondo cui sarebbe la commissione di collaudo a
  pronunciarsi  anche  in   questa   fattispecie  a  seguito  della
  relazione riservata, prodotta dalla direzione dei lavori. Quindi,
  l' emendamento aveva lo  scopo  di  correggere  o  di  indurre  e
  precisare in questo senso la procedura.
       In Commissione, tuttavia,  si  è approfondita la questione e
  sembrerebbe, ma il testo della  Merloni è scritto assai male e il
  regolamento non meglio,  che invece - data la procedura d'urgenza
  che questa fattispecie  introdotta dalla Merloni ter prevede - le
  due figure, quelle  del  direttore  dei  lavori  e dell'organo di
  collaudo,   si  possano  pronunciare  congiuntamente.  In  realtà
  questo  è improprio,  perché  l'organo  di  collaudo  non  ha  la
  conoscenza delle riserve  che  può avere la direzione dei lavori,
  quindi questo  emendamento  vorrebbe,  come  dire,  portare  tale
  modifica,  non  più  un  chiarimento.  Questa  è  la spiegazione.
  Pertanto mi rimetto al giudizio dell'Aula.

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Signor
  Presidente, onorevoli colleghi, ribadisco che la Commissione si è
  già espressa.  Invito quindi l'onorevole De Benedictis al ritiro.

     DE BENEDICTIS . Lo ritiro.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
       Pongo  in  votazione  l'articolo  25. Chi è favorevole resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

                                CONGEDO

     PRESIDENTE.  Comunico che  ha  chiesto  congedo  per la seduta
  odierna l'onorevole Lo Curto.
       Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.

    SI RIPRENDE IL  SEGUITO  DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 294

     PRESIDENTE. Si passa all'articolo 26. Ne do lettura:

                                 "Art. 26.
                       Conciliazione extragiudiziale

          1.  Dopo l'articolo  31,  della  legge  n.  109 del 1994 è
       inserito il seguente:

                             'Articolo 31 bis
                       Conciliazione extragiudiziale

          1. La  Regione  promuove  il  ricorso  alla  conciliazione
       extragiudiziale  professionale come  metodo  di  prevenzione,
       gestione e risoluzione consensuale di  tutte  le controversie
       derivanti da appalti pubblici, nelle sedi,  con le modalità e
       con gli effetti da prevedere  con  successivo regolamento del
       Presidente   della  Regione,   su   proposta   dell'Assessore
       regionale   per  i  lavori  pubblici,   da   emanarsi   entro
       centottanta  giorni  dall'entrata in  vigore  della  presente
       legge'."

       Comunico che  è stato presentato dagli onorevoli Zago e Oddo
  l'allegato emendamento 26.1, soppressivo dell'intero articolo.
       Onorevoli  colleghi,  pongo  in  votazione  il  mantenimento
  dell'articolo 26.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (Non è approvato)

    Comunico che  è  stato  presentato  dagli onorevoli Zago e Oddo
  l'allegato emendamento articolo aggiuntivo 26.2.

     ODDO. Lo ritiro.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
       Si passa all'articolo 27. Ne do lettura:

                                 "Art. 27.
                   Modifiche all'articolo 32 della legge
                         11 febbraio 1994, n.  109

          1. All'inizio  del  comma 2, dell'articolo 32, della legge
       n. 109 del  1994  sono inserite le parole: 'Per i soggetti di
       cui  alla lettera a), del comma  2,  dell'articolo  2,  della
       presente legge,'.

          2.  Alla fine del comma 4 dell'articolo 32, della legge n.
       109  del 1994 è aggiunto il  seguente  periodo:  'Sono  fatte
       salve  le  disposizioni  che  prevedono  la  costituzione  di
       collegi  arbitrali  in difformità  alla  normativa  abrogata,
       contenute nelle clausole di contratti  o capitolati d'appalto
       già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento,
       a condizione che i collegi  arbitrali  medesimi non risultino
       già costituiti alla data di entrata  in vigore della presente
       disposizione.'

          3.  Dopo il  comma  4  è  aggiunto  il seguente:

          '4 bis.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni  che,  in
       contrasto con  i  precedenti  commi, prevedono limitazioni ai
       mezzi di  risoluzione  delle  controversie  nella materia dei
       lavori pubblici come definita all'articolo 2'."

       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Comunico  che  è  stato  presentato  dal Governo l' allegato
  emendamento  articolo  aggiuntivo 27.1. Lo pongo in votazione. Il
  parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto;  chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 28. Ne do lettura:

                                 "Art. 28.
                    Finanza di progetto e nucleo tecnico

          1.  Dopo l'articolo 37 nonies, della legge n. 109 del 1994
       sono aggiunti i seguenti articoli:

                              'Art. 37 decies
                            Finanza di progetto

          1. I lavori pubblici  ed  i  lavori  di  pubblica  utilità
       possono essere realizzati  mediante  finanza  di progetto nel
       rispetto del principio  della  concorrenza e delle previsioni
       della presente legge.

          2. Con  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente
       della Regione  su  proposta  dell'Assessore  regionale  per i
       lavori  pubblici,  previo parere della competente commissione
       legislativa  dell'Assemblea  regionale  siciliana, può essere
       emanata ulteriore disciplina relativa alla materia.

          3. In aggiunta  alle procedure di cui agli articoli 19, 20
       e 21 e alle  procedure  di cui agli articoli 37 bis, 37 ter e
       37  quater  per  l'attuazione,  promozione  ed incentivazione
       della finanza  di  progetto  si  applica altresì la procedura
       negoziata di  cui  alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del
       14 giugno 1993  nei  casi eccezionali ove si tratti di lavori
       la  cui   natura  o  i  cui  imprevisti  non  consentano  una
       fissazione preliminare o globale dei prezzi.

                              Art. 37 undecies
                 Nucleo tecnico per la finanza di progetto

          1. E'  istituito  un  Nucleo  tecnico  per  la  finanza di
       progetto   presso  la  Presidenza  della  Regione  siciliana,
       Dipartimento  della programmazione. Il Nucleo svolge attività
       istruttoria   nell'individuazione  dei  progetti  strategici,
       promuove   l'utilizzo   ed  il  finanziamento  privato  delle
       infrastrutture,  fornisce  i  primi  elementi  di valutazione
       sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso
       al finanziamento  privato, coordina gli interventi di finanza
       di progetto  con  la  programmazione  delle  risorse  del POR
       Sicilia e degli accordi di programma quadro.

          2. Nel termine  di  trenta giorni dalla data di entrata in
       vigore della  presente  legge  il  Presidente  della  Regione
       stabilisce   con   proprio   decreto   l'organizzazione,   la
       composizione e  il trattamento economico dei componenti anche
       esterni all'Amministrazione regionale.

          3. Del  Nucleo  fanno  comunque parte almeno due dirigenti
       tecnici   dell'ispettorato   tecnico   e/o   dell'ispettorato
       regionale   tecnico  dell'Assessorato  regionale  dei  lavori
       pubblici su indicazione dell'Assessore regionale per i lavori
       pubblici.

          4. Il  Nucleo svolge la propria attività in collaborazione
       con l'unità  tecnica  finanza di progetto istituita presso il
       CIPE ai sensi dell'articolo 7, della legge 17 maggio 1999, n.
       144.

          5.  Per le finalità del presente  articolo  è autorizzata,
       per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di
       euro in termini di competenza e di 100 migliaia  di  euro  in
       termini di cassa.

          6. All'onere di cui al comma 5 si provvede  in  termini di
       competenza   con   parte  delle   disponibilità   dell'U.P.B.
       4.2.1.5.2 (capitolo 215704 - codice 1001) ed  in  termini  di
       cassa  con  parte delle disponibilità  dell'U.P.B.  4.2.1.5.1
       (capitolo 215711).

          7.  Per  gli  esercizi finanziari successivi  la  spesa  è
       valutata in 100 migliaia di euro cui si  provvede  con  parte
       delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704)".

       Comunico  che  sono  stati  presentati  i  seguenti allegati
  emendamenti:

    -  dagli onorevoli  Ardizzone,  Sbona  e  Paffumi:  emendamento
       28.1;

    - dagli onorevoli Raiti e Morinello: emendamento 28.2.

       Comunico  altresì  che  sono  stati  presentati  i  seguenti
  allegati emendamenti:

    - dagli onorevoli  Ioppolo  e  altri:  subemendamento  articolo
      aggiuntivo 28.3.;

    - dal Governo: emendamento articolo aggiuntivo 28.4.

     BENINATI. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Signor
  Presidente, non so se l'emendamento 28.3 possa essere presentato.

     PRESIDENTE.   E'   un  subemendamento  presentato  da  quattro
  colleghi,  non  solo  dall'onorevole Ioppolo. Poiché  non risulta
  che  come  subemendamento  trovi  riscontro  in agganci, sia pure
  lessicali, con  il testo da emendare, dichiaro l'emendamento 28.3
  inammissibile.
       Si  passa  all'emendamento  28.4  del  Governo.  Lo pongo in
  votazione.
       Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

       L'emendamento 28.3 è inammissibile.
       Si passa all'emendamento aggiuntivo 28.1.
       Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Signor
  Presidente, su  questo  emendamento  la Commissione si è espressa
  favorevolmente.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA , assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

       Si  passa  all'emendamento  28.2,  degli  onorevoli  Raiti e
  Morinello.

     RAITI. Lo ritiro.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
       Pongo  in votazione l'articolo 28, nel testo risultante.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

     BENINATI. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Signor
  Presidente,  desidero  ricordare  agli  uffici,  prima di passare
  all'articolo  29,  che  era  stato  presentato  dal  sottoscritto
  l'emendamento  18.14  aggiuntivo all'articolo 18, che poi è stato
  inserito alla fine degli articoli di cui abbiamo trattato.
       Inoltre   vi   sono   due,  tre  subemendamenti  tecnici  di
  aggiustamento  che  posso  presentare se discutiamo l'emendamento
  18.14.  Signor  Presidente,  avrei  bisogno di qualche minuto per
  trovarli.

     PRESIDENTE. Comunico che  è stato presentato dalla Commissione
  l'emendamento 18.14 allegato. La seduta è sospesa per due minuti.

    (La seduta, sospesa alle ore 18,37, è ripresa alle ore 18.41)

       La seduta è ripresa.
       Comunico che sono  stati  presentati  dalla  Commissione gli
  allegati subemendamenti 18.14.4, 18.14.3, 18.14.2 e 18.14.1.

     BENINATI, presidente  della  Commissione e relatore. Chiedo di
  parlare per illustrarli.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI, presidente  della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente,  onorevoli colleghi, la formulazione dell'emendamento
  principale si richiama totalmente alle procedure del cottimo e al
  contratto aperto.  Sono  delle  procedure  che,  in  effetti,  la
  'Merloni' considera,  ma che certamente l'attuale formulazione di
  queste procedure  nella  legislazione attuale sono più agevoli e,
  quindi, più celeri nel portarle avanti.
       Si è ritenuto,  pertanto,  di  condividere in toto l'attuale
  legislazione,  che  è quella, poi, della parte della legge 10 con
  alcune modifiche, e quindi si è cambiata con la proposta che poi,
  invece, è della Merloni.
       Nello stesso tempo  si è ritenuto, con dei subemendamenti di
  aggiornare l'importo  così  come  è  previsto  per  la trattativa
  privata che abbiamo già approvato.  In particolare, l'emendamento
  18.14.4,  è  chiaro  che  è  stato  aggiustato  nella  parte  del
  cosiddetto 'contratto  aperto',  al  18.14.3 è stata aggiunta una
  delle frasi in cui  si manifesta l'urgenza - quindi è valido solo
  in quel caso -  e  '200  mila' si deve leggere '150 mila', mentre
  per  il   cottimo   sono  stati  fatti  tre  subemendamenti  che,
  effettivamente, sono necessari per le procedure di aggiudicazione
  del cottimo che  devono  essere  uguali a quelle della trattativa
  privata  già   approvate   da   questo   Parlamento   (questo   è
  l'emendamento 18.14.3).
       Signor Presidente, mi scuso, ma ritiro l'emendamento 18.14.3
  perché  è un doppione del 18.14.2; vale il 18.14.2 in cui sono le
  procedure   corrette   così  come  abbiamo  già  approvato  nella
  trattativa privata, e il 18.14.1 si intende '150 mila' invece che
  '200 mila'.

     PRESIDENTE.    L'Assemblea     prende    atto    del    ritiro
  dell'emendamento 18.4.3. Si passa al subemendamento 18.14.4.

     BENINATI, presidente della  Commissione  e relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI, presidente  della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente,  per  un   errore  di  battitura, bisogna  sostituire
  'impossibilità'  con   'imprevedibilità'   ed   'emergenza'   con
  'urgenza'.

     PRESIDENTE.  Onorevole  Beninati,  formalizziamolo.  Pongo  in
  votazione l'emendamento 18.14.4, con la correzione dell'onorevole
  Beninati. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA   DELLA   BRUCA ,   assessore per i lavori pubblici.
  Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole  resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'emendamento 18.14.2.  Lo pongo in votazione. Il
  parere del Governo?

     SCAMMACCA   DELLA   BRUCA ,   assessore per i lavori pubblici.
  Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole  resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'emendamento  18.14.1.  Il parere del Governo?

     SCAMMACCA   DELLA   BRUCA ,   assessore per i lavori pubblici.
  Favorevole.

     PRESIDENTE. Lo pongo  in  votazione.  Chi  è  favorevole resti
  seduto;  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Pongo in  votazione l'emendamento articolo aggiuntivo 18.14,
  come modificato. Chi è  favorevole resti seduto;  chi è contrario
  si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo  29. Ne do lettura:

                                 "Art. 29.
         Realizzazione  delle  infrastrutture  e degli insediamenti
                produttivi strategici d'interesse regionale

          1. Per  la  realizzazione  di  infrastrutture  pubbliche e
       private ed insediamenti produttivi strategici e di preminente
       interesse  regionale  trovano  applicazione  nella Regione le
       previsioni dell'articolo  1, della legge 21 dicembre 2001, n.
       443 e  dei relativi decreti delegati di attuazione, in quanto
       compatibili con l'ordinamento regionale.

          2. Nei casi in cui la legge ed i decreti di cui al comma 1
       effettuino riferimento  al  CIPE  deve  intendersi operato il
       riferimento  alla  Giunta regionale; ove facciano riferimento
       al Presidente  del Consiglio dei ministri ed ai ministri deve
       intendersi   operato   il   riferimento   rispettivamente  al
       Presidente   della   Regione   ed  agli  assessori  regionali
       competenti per materia, ove facciano riferimento al Consiglio
       superiore dei  lavori  pubblici  deve  intendersi  operato il
       riferimento alla  Conferenza  dei servizi dei lavori pubblici
       di cui all'articolo 7 bis".

       Comunico   che   è   stato  presentato  dagli  onorevoli  De
  Benedictis   e   Oddo  l'allegato  emendamento  29.1  interamente
  soppressivo dell'articolo. Lo pongo in votazione.
       Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA   DELLA   BRUCA ,   assessore per i lavori pubblici.
  Contrario all'emendamento, favorevole all'articolo.

     DE   BENEDICTIS .   Chiedo   di   parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     DE  BENEDICTIS .  Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  la
  presentazione dell'emendamento trae  motivo  dal  fatto  che  con
  esso, in realtà, applichiamo interamente un'altra legge.
       Allora, per lo stesso motivo per cui non abbiamo scritto 'in
  Sicilia si applica la legge  109/94', ma questo lungo dibattito e
  tutto l'iter che lo  ha  preceduto dimostra quanto sia necessario
  guardare dentro alle cose.  Noi,  invece,  in questo caso, dentro
  questo articolo non guarderemmo nulla e recepiremmo integralmente
  una norma che, di fatto, non conosciamo e non abbiamo discusso.
       Per  questo motivo credo  sia  utile  non  recepire  sic  et
  simpliciter la norma così  come  l'articolo la prevede e, dunque,
  sopprimerlo.

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto
  brevemente di rilevare  che  l'articolo affronta una problematica
  su  cui  la Regione  siciliana,  a  partire  dal  1997,  era  già
  intervenuta con propria legislazione.
       Io non escludo che  i  problemi che affronta questo articolo
  debbano trovare sostanziale  e  anche formale accoglimento presso
  la Regione siciliana attraverso  una  norma  che  non  può essere
  fatta in questi termini, nel  senso  che la dizione 'si applicano
  le norme previste dalla legge nazionale in quanto compatibile con
  l'ordinamento  regionale',   ci   pone   obiettivamente   in  una
  situazione  di difficoltà  interpretativa,  di  volta  in  volta,
  proprio perché noi avevamo  legiferato  sulla  materia oggetto di
  intervento della legge nazionale.
       Ecco  perché  il   suggerimento   che  dava  l'onorevole  De
  Benedictis, lungi dal rappresentare una presa di posizione ostile
  al  contenuto  dell'articolo,   era   semmai  un  suggerimento  e
  un'opportunità tesa a legiferare  in  modo  che  poi possa essere
  applicabile nella nostra Regione.
       Insisto, la dizione 'in quanto compatibile con l'ordinamento
  regionale'  dice  tutto  e può anche non dire niente, dal momento
  che  -  ripeto  -  anche  di  recente,  persino nell'ultima legge
  finanziaria  che  abbiamo fatto, abbiamo legiferato in materia di
  autorizzazioni  di  insediamenti produttivi, strategici oltre che
  di  infrastrutture pubbliche e private. Quindi, io mi permetto di
  chiedere   al  Governo  se  fosse  possibile  un  supplemento  di
  approfondimento, anche attraverso un accantonamento.

     TUMINO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     TUMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo
  per sottolineare quanto ha detto l'onorevole Giannopolo, perché é
  strano  che  in  una  legge  che noi proponiamo, che vuole essere
  articolata  ed essere anche più aggiornata rispetto alla 'Merloni
  ter'   e   rispetto   alla   normativa  nazionale,  noi  facciamo
  riferimento  ad  una norma che, genericamente, attribuisce vigore
  alla  legge  in  quanto  compatibile con l'ordinamento regionale.
       Bisogna    esplicitare    quali   sono   i   vincoli   posti
  dall'ordinamento  regionale  e  rendere  la  legge comprensibile,
  perché  altrimenti  diventerebbe  una norma in cui gli aspetti di
  interpretazione   sarebbero   assolutamente   da   valutare;   da
  valutare,  poi,  da  parte di chi?  La compatibilità diventerebbe
  possibilmente  oggetto  di  contenzioso  e, quindi, di  difficile
  realizzazione per quanto riguarda l'applicazione della norma.

     BENINATI, presidente della Commissione  e  relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI,  presidente della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente,  onorevoli  colleghi,   questo  emendamento  è  stato
  condiviso   nell'impostazione   dalla   Commissione:   questo  in
  particolare   dell'onorevole   De   Benedictis  no,  l'articolato
  previsto  sì.  Quindi,  oggi,  la  proposta  del  Governo, e cioè
  l'articolo  29  così come si legge, è certamente stata oggetto di
  valutazione  da  parte della Commissione che ha condiviso in toto
  l'articolo  29. E' ovvio che, quindi, si respinge la soppressione
  dell'articolo.

     PRESIDENTE.  Pongo  in votazione il mantenimento dell'articolo
  29. Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA , assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Contrario.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole si  alzi;  chi  é contrario resti
  seduto.

                          (E' approvato)

       Si passa all'articolo 30. Ne do lettura:

                                 "Art. 30.
                       Contratti di fornitura di beni

          1.  I   contratti  di  fornitura  di  beni  nella  Regione
       siciliana  sono  disciplinati  dalle disposizioni del decreto
       legislativo 24  luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed
       integrazioni.

          2. I  contratti  di  fornitura  di  importo inferiore alla
       soglia di applicazione  della  normativa  di cui al comma 1 e
       superiori a  100.000  euro  sono disciplinati dai regolamenti
       degli enti di cui alla lettera a), del comma 2, dell'articolo
       2 nel  rispetto dei principi del decreto del Presidente della
       Repubblica 18  aprile  1994, n. 573 e successive modifiche ed
       integrazioni.

          3.   E'  consentito  l'affidamento  a  trattativa  privata
       mediante gara  informale  disciplinata dai regolamenti di cui
       al comma 2  di  forniture  di  beni  di  importo  inferiore a
       100.000 euro.

          4. Con le  procedure  di  cui al comma 3 non è consentito,
       nel corso di  uno  stesso anno solare, affidare ad una stessa
       impresa forniture  il  cui  importo  complessivo  raggiunga o
       superi i 100.000 euro".

       Comunico che  sono  stati presentati dall'onorevole Beninati
  gli allegati emendamenti 30.2, 30.1a e 30.1b.

     BENINATI, presidente della Commissione  e  relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI,  presidente della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente, annunzio il  ritiro  dell'emendamento 30.2. Rimangono
  gli emendamenti 30.1a e 30.1b a mia firma, sui quali, oltretutto,
  la Commissione ha espresso parere favorevole.

     PRESIDENTE.     L'Assemblea    prende    atto    del    ritiro
  dell'emendamento  30.2.  Pongo  in votazione l'emendamento 30.1a.
  Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA , assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'emendamento 30.1b.  Lo pongo in votazione.
       Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

       Pongo  in votazione l'articolo 30, nel testo risultante. Chi
  è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 31. Ne do lettura:

                                 "Art. 31.
                             Appalti di servizi

          1. Gli  appalti di servizi nella Regione sono disciplinati
       dal decreto  legislativo  17 marzo 1995, n.  157 e successive
       modifiche ed integrazioni.

          2. Gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia
       di applicazione  della  normativa  di  cui  al  comma  1 sono
       disciplinati dai  regolamenti  degli enti di cui alla lettera
       a), del  comma  2,  dell'articolo  2,  con  l'osservanza  dei
       principi che  discendono  dalla medesima disciplina e possono
       essere affidati  a  trattativa  privata  nel  rispetto  delle
       condizioni stabilite dai regolamenti medesimi.

          3. Nel corso  di  uno  stesso anno solare, non è possibile
       affidare ad  una  stessa  impresa,  con  le  procedure  della
       trattativa privata disciplinate dai regolamenti degli enti di
       cui al  comma 2, servizi il cui importo complessivo raggiunga
       o superi la soglia comunitaria".

       Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

    - dall'onorevole Beninati: emendamenti 31.4 e 31.3;

    - dagli onorevoli De Benedictis e Oddo:  emendamento 31.2;

    - dall'onorevole Lo Giudice: emendamento 31.1.

     BENINATI,  presidente  della Commissione e relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Signor
  Presidente,    annunzio    il   ritiro   dell'emendamento   31.4;
  nell'emendamento 31.3 si legge chiaramente che sostituisce alcune
  parole e si illustra da sé.

     PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro.

     DE BENEDICTIS. Dichiaro  di  ritirare l'emendamento 31.2 a mia
  firma.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

     LO GIUDICE. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     LO  GIUDICE.  Signor  Presidente, posso anche sbagliarmi, però
  leggo in  questo  articolo  che si parla di appalti e di servizi.
       Onorevole  Presidente  della  Commissione, gli  appalti ed i
  servizi  comprendono  anche  i  servizi  di  ingegneria,  se  non
  mettiamo 'escluso i servizi di ingegneria', significa che abbiamo
  vanificato  tutto  quello che abbiamo fatto.
       Allora,  cosa  propongo  in  questo  articolo?  Propongo  di
  aggiungere, alla  fine  del  comma  2,  "...  con  esclusione dei
  servizi di  cui  alla  categoria  12  dell'articolo 1 del decreto
  17...",  che  significa  dei  servizi di ingegneria.  Non possono
  entrare in questo articolo altrimenti facciamo entrare qua dentro
  cose  che  non  c'entrano.  Il  discorso  delle  progettazioni  è
  regolato  a  parte,  onorevole  Assessore.  Se  lo  mettiamo qui,
  quando il povero segretario comunale dovrà applicare questa legge
  impazzirà, una  volta  in un modo, una volta nell'altro.
       Cerchiamo di renderla  più  chiara  possibile,  perché  se i
  colleghi  non  capiscono  questa  legge, come faranno a capirla i
  poveri  burocrati  degli enti locali?  Quindi chiariamo togliendo
  da questo articolo le parole "escluso i servizi di ingegneria".

     PRESIDENTE.   Lo   pongo   in   votazione.   Il  parere  della
  Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA , assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore  per  i  lavori pubblici.
  Signor  Presidente,  sul  piano  tecnico,  siccome  condivido  il
  contenuto dell'emendamento Lo Giudice, però la dizione più giusta
  forse  potrebbe  essere  quella  dell'emendamento  De  Benedictis
  laddove  si parla anche di categoria 11, perché ha esattamente lo
  stesso  contenuto,  praticamente  è  uguale.  Quindi, propongo di
  aggiungere  la  categoria  11  oltre  che  la 12.  Sono le famose
  categorie  dell'allegato  IA  alla  direttiva  CE  che  sono  già
  regolamentate  all'articolo 12.  Pertanto, riprendo l'emendamento
  31.2.

     LO GIUDICE. Sono d'accordo.

     PRESIDENTE.   Con   la  precisazione  testè  fatta,  pongo  in
  votazione  l'emendamento 31.2. Chi è favorevole resti seduto; chi
  è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       L'emendamento 31.1 è assorbito.
       Si   passa   all'emendamento  31.3  a  firma  dell'onorevole
  Beninati. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA , assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

       Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo risultante. Chi è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 32. Ne do lettura.

                                 "Art. 32.
                        Appalti nei settori esclusi

          1. Gli  appalti  nei  settori  esclusi  nella Regione sono
       disciplinati dal  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e
       successive modifiche ed integrazioni.

          2. Gli  appalti  nei  settori esclusi di importo inferiore
       alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1
       sono disciplinati  dai  regolamenti  degli  enti  di cui alla
       lettera a),  del  comma  2, dell'articolo 2, nel rispetto dei
       principi che discendono dalla medesima normativa."

       Comunico che  all'articolo  32  sono  stati  presentati  gli
  allegati emendamenti  32.2 a firma dell'onorevole De Benedictis e
  Oddo, e 32.1 a firma dell'onorevole Lo Giudice.

     BENINATI, presidente della  Commissione  e relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI, presidente  della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente i  due  emendamenti  andrebbero  accorpati.  Il parere
  è  favorevole.

     PRESIDENTE. Non  sorgendo osservazioni, i due emendamenti 32.2
  e 32.1 sono  accorpati.  Li  pongo in votazione. Chi è favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (Sono approvati)

       Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo risultante. Chi è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 33. Ne do lettura.

                                 "Art. 33.
                        Ricorso a trattativa privata

          1. In deroga  ad ogni altra disposizione di legge nonché a
       norme statutarie  o regolamentari, il ricorso alla trattativa
       privata senza gara formale per l'affidamento degli appalti di
       cui  al   presente   titolo   è   consentito,   senza  previe
       autorizzazioni, per importi non superiori a 25.000 euro.

          2.  Il ricorso alla trattativa  privata  è ammesso, previo
       parere  degli  uffici  competenti, quando  sia  ravvisata  la
       necessità  e  l'urgenza  di  accelerare   le   procedure  per
       l'acquisto   di   beni   e    servizi    non    programmabili
       preventivamente.

          3. Nei casi predetti si deve procedere, a pena di nullità,
       ad espletare  gara  informale  invitando almeno cinque ditte,
       ridotte  a   tre  nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a
       diecimila   abitanti,   con   l'esclusione  dell'acquisto  di
       forniture di beni  e servizi gestiti da soggetti in regime di
       privativa.

          4. Tutte le determinazioni sono immediatamente esecutive e
       devono essere  trasmesse  per  conoscenza entro il termine di
       cinque   giorni  dall'adozione  alla  presidenza  dell'organo
       assembleare o  consiliare  ed,  ove  istituito,  al difensore
       civico. Le  stesse  devono essere pubblicate a norma di legge
       nell'albo dell'ente."

       Comunico che  sono stati presentati gli allegati emendamenti
  33.1 a firma  dell'onorevole  Cracolici  e  Oddo,  33.3  a  firma
  dell'onorevole Beninati, 33.2 degli onorevoli De Benedctis e Oddo
  e 33.4 del Governo.

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Dichiaro di
  ritirare l'emendamento 33.3 a mia firma.

     ODDO. Dichiaro di  ritirare  l'emendamento  33.1  a mia firma.

     PRESIDENTE.  L'Assemblea  ne  prende  atto.
       Pongo in  votazione  l'emendamento  33.2, degli onorevoli De
  Benedictis e Oddo. Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della  Commissione  e relatore. Contrario.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Contrario.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole  resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (Non è approvato)

       Pongo in votazione l'emendamento 33.4 del Governo.

     SCAMMACCA  DELLA BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SCAMMACCA  DELLA BRUCA ,  assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Signor Presidente  questo emendamento chiarisce meglio l'inciso e
  sostituisce le  parole  'espletare  gare informali invitando' con
  le parole 'ad invitare'.

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO. Signor  Presidente,  è  necessario  intendersi  su
  questo comma; infatti  scrivere  che  nei  casi  predetti si deve
  procedere  a   gare   informali  invitando  almeno  cinque  ditte
  significa dire una  cosa  ben  precisa:  significa  che  verranno
  sottoposte almeno cinque  ditte  ad una procedura di comparazione
  che si chiama gara.
       Se,  invece,   stabiliamo   che   invitiamo   cinque  ditte,
  l'invitare cinque ditte  a fare un preventivo non necessariamente
  corrisponde all'espletamento di una gara; ma sono valutazioni che
  si possono fare delle offerte.
       Pertanto,  lascerei   il  testo  così  com'è;  inviterei  il
  Governo a  ritirare  l'emendamento,  perché  così  com'è  scritto
  vuole dire una cosa ben precisa cioè che le ditte sono invitate a
  fare delle offerte che verranno messe in comparazione.

     SCAMMACCA   DELLA   BRUCA ,   assessore per i lavori pubblici.
  Signor    Presidente,   sono   fondamentalmente   d'accordo   con
  l'osservazione dell'onorevole Giannopolo.  Al comma 1 si parla di
  "gara formale";  la  dizione "gara informale" al comma 3 potrebbe
  ingenerare  qualche   problema.   Se   lasciamo  "espletare  gare
  informali invitando almeno cinque ditte", dovremmo allora trovare
  come scrivere meglio il discorso  del comma 1, e su questo il suo
  suggerimento  può   essere  prezioso.  Poichè  condivido  la  sua
  perplessità dobbiamo trovare  una dizione tra gara formale e gara
  informale.  Al comma 1  potremmo dire "senza gara" né  formale né
  informale.

     GIANNOPOLO.  Vorrei che  ci  capissimo  su  questo  punto.  Il
  problema è se la gara deve essere formale o informale.

     SCAMMACCA   DELLA   BRUCA ,   assessore per i lavori pubblici.
  Onorevole Giannopolo, stiamo parlando di forniture e servizi. Una
  fascia libera è  opportuno  introdurla; diversamente anche per il
  classico pacco di chiodi occorrerà una gara, sia pure informale.

     LO GIUDICE . Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     LO GIUDICE .  Signor  Presidente, dovremmo aggiungere qualcosa
  per rendere più facile l'applicabilità di questo articolo.
       Io non riesco a capire, sarà per la mia ignoranza, qual è la
  differenza tra "invitando e "od invitare," perché si punta sempre
  ad un minimo di cinque ditte o di tre.
       Il problema è  chiarire  che  devono  essere invitate cinque
  ditte, però la  gara,  la trattativa privata sarà espletata anche
  se ne partecipano due o ne partecipa una. Diversamente, il povero
  responsabile del procedimento,  se  ne  invita  cinque  e  se  ne
  presentano due, che cosa fa?
       Allora, chiariamolo: la  gara  sarà  espletata  anche  se si
  presentano  due   ditte.  Bisogna  chiarirlo,  perché  ci  stiamo
  impantanando.

     PRESIDENTE. C'è  un piccolo particolare: bisogna presentare un
  subemendamento da parte della Commissione o del Governo.

     SCAMMACCA   DELLA   BRUCA ,   assessore per i lavori pubblici.
  Dichiaro di ritirare l'emendamento 33.4.

     PRESIDENTE. L'Assemblea  ne  prende  atto.  Pongo in votazione
  l'articolo 33.

     MICCICHE'. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     MICCICHE'.  Signor  Presidente, dichiaro il mio voto contrario
  all'articolo 33;  sarei stato propenso ad accettare l'emendamento
  del Presidente Beninati al primo comma.

     PRESIDENTE. Ma è ritirato.

     MICCICHE'.  Sì, lo so, sarei stato favorevole all'approvazione
  dell'emendamento perchè bisogna porre di freno; quelle trattative
  private fatte in questa maniera hanno una specie di lasciapassare
  con vecchi sistemi.
       Noi  conosciamo   benissimo   le   grandissime  urgenze,  ho
  esperienza di fatti accaduti  e  che  ho denunciato nel comune di
  Agrigento per il facile ricorso alle somme urgenze.
       Dopo quello che  è  successo  ad Agrigento, le somme urgenze
  sono diminuite un po'  in tutta la Sicilia. La mia preoccupazione
  è che, finite le somme urgenze, comincino le trattative private.
       E'  un  rischio   che   bisogna   correre.   Io   penso  che
  l'emendamento Beninati avrebbe potuto senz'altro essere accolto.

     ACIERNO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ACIERNO.  Signor Presidente, mi piacerebbe che il Governo ogni
  tanto difendesse un poco di più le sue posizioni.
       All'articolo 33 si  parla  di  forniture  di  servizi per un
  importo inferiore a 25 mila euro.
       Giustamente rispetto  alla  stesura  originaria,  il Governo
  aveva previsto che  per affidare servizi per un importo inferiore
  a 25 mila euro, ci fossero almeno 5 preventivi giusto per evitare
  di spendere tre milioni in più.
       Invece, adesso, per  25 mila euro dovremo comunque espletare
  una gare ancorché  informale.  Poichè  l'articolo  non  è  ancora
  votato, dico  all'onorevole  Giannopolo  che  certamente  ci sono
  degli aspetti che  meritano  grande  apprezzamento, ma qui stiamo
  parlando di forniture per un importo inferiore a 25 mila euro per
  le quali dovremo comunque espletare una gara, anche se informale.
  Mi pare veramente ridicolo

     LO GIUDICE . Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Lei ha già  parlato;  non si può parlare due volte
  sullo stesso argomento.

     LO GIUDICE .  Io  prima ho chiesto chiarimenti al Governo. Può
  darsi che non abbia capito...

     PRESIDENTE. Il Governo le ha già risposto.

     LO GIUDICE .  Allora,  io  desidero  capire:  un comune fa una
  gara a trattativa privata e invita 5 ditte; se vengono presentate
  soltanto due offerte, la gara si può espletare o no?

     PRESIDENTE. No, sulla base di questo testo no.

     LO GIUDICE .  Allora  scrivetelo;  diversamente  gare  non  ne
  faranno più. Scrivete con un emendamento al comma 3 "la gara sarà
  regolarmente espletata anche  se  perverrà  un  numero di offerte
  inferiore rispetto alle ditte invitate".

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto
  di dire che le  cose  non  stanno  esattamente in questi termini.
  Infatti non è vero  che  con  questo articolo, anche se dovessero
  pervenire   due    offerte,    non    si    potrebbe    procedere
  all'aggiudicazione.  Il  limite  è  nell'invitare  almeno  cinque
  ditte;  se poi  giunge  un'offerta  o  due offerte... se vogliamo
  mettere dei paletti ulteriori  mettiamoli  Ma non si può dire che
  con questo articolo, anche  con una sola offerta pervenuta non si
  possa aggiudicare la  gara. Sorge il problema della congruità che
  qualcuno dovrà mettere su  quell'offerta,  ma  è  il  caso di una
  sola.

     CINTOLA. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     CINTOLA.  Signor  Presidente,  onorevoli colleghi, a me sembra
  che stiamo perdendo di  vista  quello  che  è  avvenuto  in tanti
  comuni siciliani in cui  con le determine del sindaco per importi
  di cinquanta milioni, si  è  arrivati a trenta miliardi; la città
  di Palermo ne ha  avuto  anche  un esempio in qualche occasione .
  Allora, mi viene  facile  pensare  che  questo articolo va votato
  così  com'è,   perché   esattamente  individua  cinque  ditte  da
  invitare  e poi,  con  una  gara  informale,  aggiudica  la  gara
  evitando che ci  siano  determine  del  sindaco  per  importi  di
  cinquanta milioni a volte.

     PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 33. Chi è favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 34. Ne do lettura:

                                 "Art. 34.
                                 Pubblicità

          1.  La pubblicità dei  bandi  di gara prevista dai decreti
       legislativi di cui agli  articoli  30  e  31,  fatte salve le
       norme concernenti  la  pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
       delle Comunità  europee, va effettuata mediante pubblicazione
       nell'albo degli enti  ove  la  stazione  appaltante  ha  sede
       nonchè, ove l'importo  sia  superiore a 40.000 euro, mediante
       pubblicazione senza  oneri  nella  Gazzetta  ufficiale  della
       Regione siciliana e ove l'importo  sia  superiore  a  500.000
       euro, mediante la pubblicazione per  estratto,  su almeno tre
       quotidiani e un periodico regionali aventi le caratteristiche
       di  cui  al comma 9, dell'articolo 29,  della  legge  n.  109
       del 1994 come sostituito dall'articolo 23.

          2.   Trovano  applicazione,  per  quanto  compatibili,  le
       disposizioni di cui all'articolo 23."

       Comunico che  sono stati presentati gli allegati emendamenti
  34.1,  a  firma   dell'onorevole   Lo  Giudice,    34.1.1  della
  Commissione, e 34.2 del Governo.
       L'articolo 34 è accantonato.
       Si passa all'articolo 35. Ne do lettura:

                                "Titolo III
                         Norme finali e transitorie

                                  Art. 35
              Procedure per le espropriazioni e le occupazioni

          1.  Le  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
       Repubblica   8   giugno   2001,  n.   327,   riguardanti   le
       espropriazioni   per   pubblica    utilità    si    applicano
       nell'ordinamento  regionale  contestualmente  all'entrata  in
       vigore della presente legge ovvero,  ove  successive,  con le
       decorrenze previste nel citato decreto."

       Ricordo che all'articolo  35  era stato deciso di trasferire
  l'emendamento  10.9  a   firma   dell'onorevole  Lo  Giudice,  in
  precedenza comunicato.
       Onorevole Lo Giudice, desidera illustrarlo?

     LO GIUDICE .  Lo ritiro  e  non  intendo intervenire perchè ho
  l'impressione di parlare con i sordi.

     PRESIDENTE. Onorevole Lo Giudice, non intende illustrarlo e lo
  ritira?

     LO GIUDICE.  Signor Presidente, l'ho spiegato la prima volta e
  non l'hanno capito; l'ho spiegato la seconda volta e non l' hanno
  capito. Poichè sono  un  inguaribile ottimista, l'ho spiegato per
  la terza volta, ma  neanche  questa volta l'hanno capito.  Adesso
  non lo spiego più  e dichiaro di ritirare l'emendamento.

     TUMINO.  Ai  sensi dell'articolo 114 del Regolamento, dichiaro
  di riprenderlo.

     BENINATI, presidente  della  commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente, mi dispiace  che l'onorevole Lo Giudice  sostenga che
  noi  non comprendiamo.  Era  stato  deciso  di  discutere  questo
  emendamento all'articolo 35 e noi ci stavamo accingendo a farlo e
  probabilmente avrebbe avuto il parere favorevole.  Se l'onorevole
  Lo Giudice ha frainteso  qualche intervento...  se lui lo ritira,
  io non posso dire nulla.

     PRESIDENTE. Lo ha  fatto  proprio l'onorevole Tumino. Lo pongo
  in votazione. Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Il parere del Governo?

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA , assessore  per  i  lavori  pubblici.
  Signor Presidente, all'articolo  9  è stato approvato il comma 18
  che prevede la stessa  cosa  in  sede di approvazione di progetto
  definitivo. Mi pare di  ricordare  che  si era detto di risolvere
  entrambe le questioni  all'articolo 35.  I due emendamenti dicono
  la stessa cosa con la  differenza  che  da  un  lato  si parla di
  approvazione di progetto  definitivo  e  dall'altro  di  progetto
  esecutivo.   Poichè   mi   sembra  assolutamente  più  conducente
  l'emendamento 10.9, vorrei  chiederle se, dando parere favorevole
  al 10.9, in  sede  di coordinamento tecnico, possiamo considerare
  soppresso il comma 18 dell'articolo 9.
       In sostanza,  ritengo  che  l'approvazione  dell'emendamento
  10.9 dovrebbe  comportare  anche  l'approvazione dell'emendamento
  9.23;  diversamente leggeremmo  due  cose  contrastanti nel corpo
  della stessa legge; il che è ovviamente un assurdo.

     ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ARDIZZONE.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi, io ricordo
  bene la discussione che  c'è  stata su questo emendamento e anche
  che  si  era  deciso   di   accantonarlo.  Aveva  fatto  bene  il
  Presidente Lo Porto, il  quale  aveva rinviato ad una discussione
  sul  merito  proprio   dell'articolo  35.
       Avevo già detto che  l'articolo  35 rappresenta una norma di
  una valenza straordinaria  nella nostra Regione, perché  riguarda
  il recepimento di tutta la normativa in materia di espropriazione
  e dichiarazione di  pubblica  utilità.  Se  noi  inseriamo  degli
  emendamenti, peraltro era stato favorevole l'onorevole Lo Giudice
  - gliene dobbiamo dare atto  - nel momento in cui si era discusso
  proprio dell'emendamento 10.9. Si era detto che l'articolo 35 era
  il frutto  di un'elaborazione giurisprudenziale;  peraltro, erano
  stati dei componenti del Consiglio di Stato, illustri giuristi ad
  elaborare questo testo unico  in materia di espropriazione la cui
  entrata in vigore è stata più volte rinviata nel resto d'Italia e
  si rinviava poi alle  regioni  a statuto speciale l'intenzione se
  recepirlo  o  meno.   Ritengo  che  è  stato  fatto  un  notevole
  assembramento di norme.  Noi  in materia di espropriazione, nella
  Regione siciliana, abbiamo  oltre venti norme, dai beni culturali
  alle aziende forestali;  io  ritengo  che recepirlo integralmente
  senza ulteriori  approfondimenti,  chiamiamoli  così, sarebbe una
  cosa   gradita    certamente    alle    amministrazioni   locali,
  probabilmente non agli avvocati.

     PRESIDENTE.  Il  Governo  propone  di  approvare l'emendamento
  10.9 che assorberebbe  l'emendamento 9.23. Lo pongo in votazione.

     PISTORIO.   Mi   dovete   dire   se   il   ragionamento  fatto
  dall'onorevole Ardizzone ha valore o no.

     PRESIDENTE.  Ma  che vuol dire, l'onorevole Assessore ha fatto
  una proposta.

     PISTORIO. L'onorevole Ardizzone concludeva fuori microfono con
  la richiesta di  ritiro  di  questi  emendamenti.  Io  chiedo una
  risposta.

     PRESIDENTE.  No,  non  credo,  lei  ha sentito male. Onorevole
  Ardizzone, lei crede che stia sbagliando?

     ARDIZZONE.   Sì, perché   si   va   a   modificare   tutto  il
  procedimento      espropriativo.      Chiedo     l'accantonamento
  dell'emendamento 10.9.

     PRESIDENTE.   Onorevole   assessore   c'è   una   proposta  di
  accantonamento.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA , assessore  per i lavori pubblici. Va
  bene,  signor  Presidente,   accantoniamo  l'articolo  35  con  i
  relativi emendamenti.

     PRESIDENTE. Non  sorgendo  osservazioni, resta così stabilito.
  Si passa all'articolo 36.
       Ne do lettura.

                                 "Art. 36.
         Esclusione   del  rimborso  dei  finanziamenti  per  opere
                      marittime e per opere idrauliche

          1. Gli  interventi  di finanziamento per opere marittime e
       portuali e  per opere idrauliche di quarta e quinta categoria
       sono   effettuati   dall'Assessorato   regionale  dei  lavori
       pubblici senza  oneri  di  rimborso  delle  quote  di spesa a
       carico degli enti e dei soggetti obbligati.

          2. La disposizione  di  cui al comma 1 si applica anche ai
       finanziamenti  effettuati  prima dell'entrata in vigore della
       presente legge."

       Pongo in  votazione  l'articolo  36.  Chi è favorevole resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

       Si passa all'articolo 37. Ne do lettura:

                                  Art. 37.
             Interventi per l'approvvigionamento idro-potabile

          1.     L'Amministrazione     regionale    provvede,    per
       l'approvvigionamento idro-potabile dei  comuni della Regione,
       al finanziamento delle opere  di  costruzione, completamento,
       rifacimento, ristrutturazione e riparazione  di acquedotti da
       alimentare con acque pubbliche, in  favore  di  enti pubblici
       regionali,  locali  ed istituzionali e  dei  consorzi,  sulla
       scorta di apposita dichiarazione, rilasciata sotto la propria
       responsabilità   dal    legale    rappresentante    dell'ente
       richiedente  il finanziamento,  attestante  la  disponibilità
       giuridica o l'uso dell'acqua utilizzata,  purchè sia pendente
       il  perfezionamento delle procedure  previste  dalla  vigente
       normativa in materia di acque".

       Pongo in  votazione  l'articolo  37.  Chi è favorevole resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

       Si passa all'articolo 38. Ne do lettura:

                                  Art. 38.
                             Norme transitorie

          1. I programmi annuali e triennali delle opere pubbliche e
       adottati entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore
       della presente  legge  possono  includere  in deroga a quanto
       previsto dalla  presente  legge  opere munite di progetto già
       tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della
       disciplina regionale previgente.

          2. La realizzazione di opere e l'acquisizione di servizi e
       forniture   sono   disciplinate  dalle  normative  in  vigore
       rispettivamente alla  data di approvazione del progetto o del
       contratto.

          3.  Sono  fatti  salvi  i  bandi  di  gara  già  approvati
       dall'organo  esecutivo  competente  dell'ente appaltante alla
       data di entrata in vigore della presente legge e le procedure
       ad evidenza  pubblica  sono  regolate dalla normativa vigente
       alla data di pubblicazione del bando.

          4. Sono fatte salve tutte le prestazioni professionali già
       effettuate  e  conferite antecedentemente alla presente legge
       nel  rispetto  di  norme  oggetto  di  abrogazione  ai  sensi
       dell'articolo 39.

          5. L'anticipazione  di  cui al comma 01, dell'articolo 26,
       della legge  11  febbraio  1994,  n. 109, come introdotto dal
       comma 1,  dell'articolo  21, può essere altresì concessa alle
       imprese i  cui  contratti,  già stipulati per l'esecuzione di
       un'opera   pubblica,   siano   stati   oggetto   di  attività
       finalizzata  alla  transazione  per  la  definizione  e/o  la
       ripresa dei lavori.

       All'articolo  38   ci   sono  parecchi  emendamenti.  Se  la
  Commissione e il Governo  non  sono  pronti  a  dare  il  parere,
  possiamo rinviarne la discussione.

     BENINATI, presidente  della  Commissione  e  relatore.  Chiedo
  l'accantonamento dell'articolo 38.

     PRESIDENTE. Non  sorgendo  osservazioni,  dispongo  nel  senso
  richiesto.

     PRESIDENTE. Si passa all'articolo 39. Ne do lettura:

                                  Art. 39.
                            Abrogazione di norme

          1. Sono abrogati:  l'articolo  23  della legge regionale 8
       marzo 1971, n.  5;  l'articolo  14  della  legge regionale 31
       marzo 1972, n.  19; gli articoli dal 5 al 23, 29, 32, 33, 34,
       36, 37 e 38 della  legge  regionale 10 agosto 1978, n. 35; la
       legge regionale 29 aprile  1985,  n.  21 con esclusione degli
       articoli 7, 16 e 30;  la  legge regionale 12 gennaio 1993, n.
       10; gli articoli dal 150 al 152 e 154 della legge regionale 1
       settembre 1993, n. 25; gli articoli dall'1 all'11 della legge
       regionale 7 giugno 1994,  n.  19;  gli  articoli  dall'1 al 4
       della legge regionale 10  gennaio  1995,  n. 10; gli articoli
       dall'1 al 22 della legge  regionale 8 gennaio 1996, n. 4; gli
       articoli dall'1 al 20 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
       22; gli articoli 1, commi da  1  a  8,  2  e  3  della  legge
       regionale 2 settembre 1998,  n. 21; l'articolo 21 della legge
       regionale 13 settembre  1999,  n.  20;  l'articolo  44  della
       legge regionale 26 marzo 2002, n.  2.

          2.  Sono altresì  abrogate  tutte  le  altre  disposizioni
       regionali in contrasto con la presente legge.

       L'articolo 39 è accantonato.

       Si passa all'articolo 40. Ne do lettura:

                                  Art. 40.
                              Testo coordinato

          1. Il testo  della  legge n.  109 del 1994, coordinato con
       le norme  di  cui  alla  presente  legge,  è pubblicato nella
       Gazzetta  ufficiale  della  Regione siciliana contestualmente
       alla pubblicazione della presente legge.

       Comunico che  sono stati presentati gli allegati emendamenti
  articoli aggiuntivi:

           - dal Governo: emendamento 40.16;

           - dall'onorevole Beninati: emendamento 40.14;

           -  dagli onorevoli Giannopolo e Oddo:  emendamenti  40.9  e
           40.10;

           - dall'onorevole Vicari:  emendamenti 40.2, 40.3 e 40.15;

           - dagli onorevoli Forgione e Liotta: emendamento 40.1;

           - dall'onorevole Acierno: emendamento 40.4;

           -   dagli  onorevoli  Sbona,  Ardizzone   e   Borzacchelli:
           emendamento 40.6;

           -   dagli   onorevoli  Fratello,  Sbona   e   Borzacchelli:
           emendamento 40.7;

           -   dagli   onorevoli  Moschetto,  Baldari,   Giambrone   e
           Mercadante: emendamento 40.8;

           -  dagli  onorevoli  Giannopolo,  De  Benedictis   e  Oddo:
           emendamento 40.11;

           - dagli onorevoli Zago e Oddo:  emendamenti 40.12 e 40.13.

               Il  Presidente  comunica   altresì   che   sono   stati
           presentati gli allegati emendamenti articoli aggiuntivi:

           -  dal   Governo:  emendamenti  40.8.1,  40.11.1,  40.16.1,
           40.16.2;

           -  dagli   onorevoli   Maurici,  Catania  Giuseppe,  Scoma,
           Crisafulli e Fleres: emendamento 40.17;

           - dall'onorevole Crisafulli: emendamento 40.18;

           - dalla Commissione: emendamento 40.19.

     BENINATI, presidente  della  Commissione  e  relatore.  Chiedo
  l'accantonamento dell'articolo 40.

     PRESIDENTE. Onorevole  Beninati,  bisogna  andare  avanti.  Il
  parere della Commissione sull'articolo?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE.   Vi   sono   numerosi   emendamenti   aggiuntivi.
  Onorevole  Beninati, la  prego  di  indicarci  quali  sono  stati
  apprezzati dalla Commissione.

     BENINATI, presidente  della  Commissione e relatore. Onorevole
  Presidente,  sull'articolo   40  sono  stati  presentati  diversi
  emendamenti aggiuntivi.  Pertanto,  citerò  tutti gli emendamenti
  aggiuntivi sui quali si è espressa la Commissione.
       Sull'emendamento 40.16,  che  era del Governo, si è espressa
  favorevolmente; sul  40.14,  che  è  del sottoscritto, è ritirato
  perchè l'abbiamo  già  inserito  nei  contratti aperti; del 40.9,
  dell'onorevole Giannopolo,  è stato chiesto il ritiro; per quanto
  riguarda il 40.2,  effettivamente,  non  è stato apprezzato ma la
  Commissione ritiene che  non sia pertinente la riforma dei lavori
  pubblici in quanto è piano di lottizzazione;  per quanto riguarda
  il 40.3 vale  lo stesso ragionamento; sul 40.1, la Commissione ha
  ritenuto di  trattare  in  un'unica  materia,  comunque,  anche i
  firmatari che non  sono presenti; anche il 40.4, non è pertinente
  per materia; l'emendamento  40.6 è rinviato all'Aula; il 40.7 non
  è stato apprezzato; al  40.8 si è dato un parere favorevole, però
  so che il Governo  si  impegnava a riscriverlo e forse dovrà fare
  una riconsiderazione  dello  stesso;  l'emendamento  40.10  non è
  stato apprezzato  e  si  rinvia all'Aula. Infine, gli emendamenti
  40.11, 40.12, 40.13 e  40.15 non sono pertinenti la materia, e lo
  stesso dicasi per l'emendamento 41.2.

     PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 40.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     SCAMMACCA   DELLA   BRUCA ,   assessore per i lavori pubblici.
  Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi è  favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

     BENINATI, presidente  della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente, l'emendamento  40.16  lo formalizzerò; è da includere
  sentito il parere della Commissione.

     CINTOLA. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     CINTOLA.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi, intervengo
  solo per fare  una raccomandazione al Governo ed ai colleghi.
       Noi siamo  arrivati,  a parte gli accantonamenti, all'ultimo
  articolo  di   questo   disegno   di   legge,   ora,  io  ritengo
  improponibile - ma  lo  dico  a  titolo  personale  e non intendo
  investire in questo né  il  Gruppo  dell'UDC  né  il Governo - un
  qualsivoglia articolo  che  parli  di  personale visto che stiamo
  trattando di un disegno di legge sugli appalti.
       Ritengo sia valido fare sugli uffici del Genio Civile ...

     ACIERNO. Qual è l'emendamento?

     CINTOLA.   Il 48.1  a  firma  del  Governo.
       Onorevoli   colleghi,   intendo   fare  una  raccomandazione
  considerato che  stiamo  approvando  una  legge  sugli appalti in
  Sicilia. A mio  avviso,  la  situazione  dei  Geni  civili  ha la
  necessità di essere  modificata  ma  occorre per questo una legge
  apposita a sé  stante  che  si  occupi  del relativo personale ma
  certamente questo non  può  essere  fatto  trattando di una legge
  sugli appalti.
       Pertanto, vorrei raccomandare al Governo ed alla Commissione
  di non  apprezzare  positivamente  un  emendamento  che  parli di
  personale proprio nel  momento cui in la Regione sul personale ha
  aperto una maglia  che  certamente non sarà facile chiudere e per
  la quale il  Governo dovrà ancora fare passi non indifferenti nel
  ricercare il danaro  necessario  per  far fronte agli impegni già
  assunti.

     BENINATI, presidente  della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente,  onorevole   Cintola,   avendo   noi  esitato  in  IV
  Commissione un disegno di legge che tratta di lavori pubblici, la
  sua osservazione  la  trovo  pertinente,  infatti  ho  dichiarato
  poc'anzi, forse non mi avete ascoltato, che sull'emendamento 40.8
  il Governo  avrebbe  molto  probabilmente anticipato il rinvio in
  questo disegno di  legge.  Lo  faccio  adesso  io  così superiamo
  questo problema.

     PRESIDENTE. Onorevole Beninati, formalizzi la richiesta.

     BENINATI,    presidente    della   commissione   e   relatore.
  L'emendamento  40.8  lo  trasferiamo  nel  disegno  di  legge che
  abbiamo esitato oggi in quarta Commissione.

     PRESIDENTE. Praticamente è ritirato.

     BENINATI,  presidente  della  commissione  e  relatore. Non lo
  posso ritirare io, lo deve fare il proponente.

     PRESIDENTE. E' un impegno, se lo ribadisce il Governo.

     SCAMMACCA  DELLA  BRUCA ,  assessore per i lavori pubblici. Il
  Governo è  d'accordo,  ne  avevamo  anche parlato in commissione.
  Chiedo    ovviamente    all'onorevole    Moschetto,    firmatario
  dell'emendamento 40.8  di  ritirarlo,  con l'impegno politico che
  tratteremo la materia  nel disegno di legge sulle case popolari e
  sugli abusivi.

     PRESIDENTE. L'emendamento 40.8.1 è ritirato.
       L'Assemblea ne prende atto.

     SPEZIALE. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SPEZIALE.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi, io convengo
  con il presidente  della commissione e con le obiezioni sollevate
  anche da altri colleghi che tutto ciò che è estraneo alla materia
  del disegno di  legge  non  deve  trovare  accoglimento in questa
  fase.
       Quindi, sono d'accordo perché l'emendamento 40.8.1 non trovi
  accoglimento in  questa fase.  Tuttavia, mi permetto di sollevare
  una  questione  di  carattere  generale:  considerati  tutti  gli
  articoli  e  gli  emendamenti  aggiuntivi  ancora  da  discutere,
  suggerirei una linea  di  comportamento  coerente e del Governo e
  della commissione  che  preveda  il  non accoglimento, ripeto, di
  tutto ciò che non è pertinente la materia.

     PRESIDENTE.  Onorevole  Speziale,  a cosa si riferisce? Perché
  questo è molto importante.

     SPEZIALE.  Mi sto  riferendo  a quello di cui stiamo parlando,
  l'emendamento 40.8.

     PRESIDENTE.  L'emendamento  40.8;  il  suo rilievo è lo stesso
  sollevato dall'onorevole Cintola. Siamo d'accordo.

     SPEZIALE.  Pertanto,  mi  permetto  di  farne una questione di
  carattere generale.  Essendo  tutti gli altri emendamenti in gran
  parte estranei  alla  materia  che stiamo trattando, inviterei il
  presidente della commissione e il Governo, ed eventualmente anche
  il Presidente dell'Assemblea, a non giudicarli ammissibili per la
  valutazione dell'Aula.

     PRESIDENTE. Onorevole Speziale, intanto invitiamo al ritiro.

     FORMICA. Caso per caso.

     SPEZIALE. Non  caso per caso, perché questo metodo è quello di
  chi fa un  uso  discrezionale della norma. Per cui, se stabiliamo
  invece che tutta questa materia non deve essere affrontata - come
  fatto  di  carattere  generale  -  a  prescindere  da  chi  abbia
  presentato l'emendamento,  sarebbe  meglio.  Fare  caso  per caso
  caro, onorevole Formica,  porterebbe con sé la conseguenza che se
  l'emendamento è firmato  da  Speziale  va  bene,  ma  se invece è
  firmato da Formica  non  vada  bene.  Io inviterei il Governo, il
  presidente della  commissione  e  il  Presidente dell'Assemblea a
  fare questa valutazione.

     PRESIDENTE.  Onorevole  Speziale,  ho  capito.  Ma badi che la
  commissione - credo con il consenso del Governo - ha già indicato
  gli emendamenti  inammissibili  E  secondo  me  qualcuno  però  è
  ammissibilissimo. Il relatore ha indicato ...

     SPEZIALE.  Il  relatore ha indicato gli emendamenti apprezzati
  positivamente dalla commissione.

     PRESIDENTE. No, ha  specificato l'invito al ritiro e quelli di
  cui propone la inammissibilità e sono: il 40.2, il 40.3, il ..

     SPEZIALE.   Signor   Presidente,   scusi,   io   mi  riferisco
  esattamente   agli   emendamenti   distribuiti   che  sono  stati
  considerati   compatibili  con  il  testo.  Ora, mi  permetto  di
  sollevare  un  problema  di  carattere  generale.  Partendo dalla
  valutazione    che    fa    il   presidente   della   commissione
  sull'emendamento 40.8.1 e che anche altri colleghi, a partire dal
  collega  Cintola  hanno  sollevato,  io  riterrei  che  tutti gli
  emendamenti aggiuntivi  andrebbero  cassati. Tuttavia, mi rimetto
  alla valutazione del presidente della commissione ...

     PRESIDENTE.  Compreso  il  40.1? Questo non mi sembra distante
  dal testo.

     SPEZIALE. A  mio  avviso,  tutti  gli  emendamenti,  tuttavia,
  faccia  lei   la   sua   valutazione;   lei   è   il   Presidente
  dell'Assemblea. Noi  riteniamo  assolutamente  che  tutta  questa
  materia sia estranea al corpo del disegno di legge.

     PRESIDENTE. L'onorevole Beninati  a  nome della Commissione ha
  invitato al  ritiro  o  alla dichiarazione di inammissibilità gli
  emendamenti 40.2,  40.3,  40.1,  40.4.  Per gli emendamenti 40.6,
  40.7, e 40.10  si rimette all'aula. L'emendamento 40.8 lo ritira.
  Propone inammissibili  gli  emendamenti 40.11, 40.12, 40.13 ed il
  40.15. Se siamo  d'accordo  su  queste indicazioni io li dichiaro
  inammissibili naturalmente previo il vostro parere.

     Oddo. L'emendamento 40.7 era stato dichiarato inammissibile?

     PRESIDENTE.  No,  la  Commissione  ha  detto  che  si  rimette
  all'Aula.

     LO GIUDICE. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     LO GIUDICE. Signor  Presidente, per muoverci con coerenza, con
  serietà e  senza atteggiamenti discrezionali, credo opportuno che
  si stabiliscano le regole.  Per cui, se noi dobbiamo parlare solo
  di lavori pubblici,  di tutto ciò che riguarda i lavori pubblici,
  la  prego,  signor  Presidente,  di  dichiarare  gli  emendamenti
  ammissibili e quelli  non  ammissibili. Ciò non lo può dichiarare
  né il Presidente  della  Commissione  né  il Governo, lo può fare
  solo  la   Presidenza   dell'Assemblea.
       Però,  con   coerenza,   desidererei  capire  perché  stiamo
  discutendo l'emendamento  40.7,  che  parla  di  servizi sociali.
  Alcuni emendamenti sono  stati  discussi ed approvati anche se di
  materia estranea  ai  lavori  pubblici. Ora, siccome c'è qualcuno
  che ha pruriti  di  carattere  personale  nei  riguardi  dei geni
  civili  considera   non   ammissibile,   signor   Presidente,  un
  emendamento  che   riguarda  i  geni  civili  che  sono  stazioni
  periferiche dell'Assessorato  dei  lavori pubblici  Può darsi che
  non sia  completamente  pertinente,  però, di fatto, potrebbe non
  esserlo e lo  tagliamo.  Però,  parlare  di  servizi  sociali, mi
  sembra per lo  meno  inopportuno.  Allora,  se  non ha importanza
  quello che abbiamo fatto,  vuol dire che da questo momento in poi
  ci diamo altre  regole,  cioè  stabiliamo  -  lei  chiaramente in
  qualità di  presidente dell'Assemblea può fare quello che ritiene
  più opportuno -  che  tutto  ciò  che  è  veramente pertinente si
  discute, democraticamente,  ognuno  cercando  di  dare il proprio
  contributo;  quello che  non  è  pertinente,  però,  che  non  di
  discuta; non facciamo  a saltare:  alcune cose su cui c'è prurito
  si  affrontano, ed altre  su  cui  non  vi  è  interesse  non  si
  affrontano

     PRESIDENTE. Onorevole  Lo  Giudice,  poiché  il  suo rilievo è
  assai delicato, io  ho rivisto gli emendamenti che la Commissione
  propone di  dichiarare inammissibili, salvo il principio che sarò
  poi io a  decidere.  Però, anche lei ha ascoltato gli emendamenti
  su cui è stata  richiesta la inammissibilità. Se il suo rilievo è
  in  generale,   senza  avere  colto  le  proposte  precise  della
  Commissione, io sono  costretto a rileggerle. E allora le rileggo
  per tutti.

     LO GIUDICE. Sì, signor Presidente, le sarei grato.

     FERRO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     FERRO. Onorevole Presidente, solo  per  un chiarimento, perché
  praticamente ci  stiamo confondendo inutilmente. Io vorrei, prima
  che lei passi  alla rilettura degli emendamenti che il Presidente
  della Commissione  ha dichiarato inammissibili, che si esprimesse
  sull'emendamento  40.7,   così   forse  capiamo  di  cosa  stiamo
  parlando.

     PRESIDENTE.  Onorevole   Ferro,   la  Commissione   ha  appena
  ribadito che si  rimette  alla  valutazione dell'Aula. Ed io l'ho
  puntualmente verbalizzato,  non  posso  avere  scritto  una  cosa
  diversa; se lei  ha  cambiato  opinione  ne  ha  perfettamente il
  diritto, ma lo  dica   La  prima  volta  ha  dichiarato  una cosa
  diversa.

     BENINATI. Presidente della  Commissione  e relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BENINATI.  Presidente della  Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente, forse non  mi  sono  spiegato bene. La Commissione ha
  riferito  tutto quello che  ha  e che non ha apprezzato. E' ovvio
  che tutto ciò che  non  è stato apprezzato vada discusso in Aula.
  Forse ci siamo confusi in questo, signor Presidente.
       La Commissione oggi, in  questo  momento, non ha espresso il
  parere e si rimette al  voto  in  Aula. Io ho detto semplicemente
  che questi emendamenti non  sono  stati  discussi in Commissione.
  Non sono stati  apprezzati,  e  pertanto  vanno discussi in Aula.
  Poi l'apprezzamento o meno, attiene al momento della votazione.
       Vorrei  precisare   perche   sia   chiaro  a  tutti  che  il
  sottoscritto, in  qualità di Presidente di questa Commissione non
  può condividere tutto.  Quello  che  però  non è stato apprezzato
  dalla Commissione risulta  dai  verbali.  Ora, o lo apprezziamo o
  lo respingiamo.
       Non è  il  presidente  della  commissione che può dichiarare
  proponibile eo  meno  un  emendamento,  egli  fornisce  un parere
  all'aula, la quale si determina attraverso la votazione.

     PRESIDENTE. A questo punto,  onorevole Beninati, poiché c'è il
  rischio di non  comprenderci  per tante ragioni, anche per motivi
  di stanchezza,  e  probabilmente perché  in Commissione non avete
  apprezzato come dice lei  e ne prendo atto, io naturalmente ho il
  compito di  esaminare  le  questioni di inammissibilità, cosa che
  devo fare leggendo attentamente i testi. Sarei costretto a questo
  punto a sospendere  almeno  per  mezz'ora  la  seduta  ma  se  mi
  aiutate, coloro che  avete  dedicato  il  massimo  di studio e di
  attenzione  alla   materia,   a   capire   quali   sono  i  testi
  assolutamente estranei e quali invece direttamente competenti, ve
  ne sarei grato.

     ACIERNO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ACIERNO. Signor Presidente, sempre con il massimo rispetto nei
  confronti della  Presidenza  dell'Assemblea,  quando  l'Assemblea
  stampa dei testi di emendamenti vuol dire che la Presidenza li ha
  già dichiarati ammissibili, tant'è che li avete trasferiti per il
  parere alla Commissione e non  è  la  Commissione,  io non voglio
  difendere  il  Presidente  Beninati,   ma  non  è  compito  della
  Commissione dichiarare l'ammissibilità  o meno di un emendamento.
  Nel momento in cui la  Commissione riceve un emendamento può dare
  un parere favorevole o contrario ma non è la Commissione titolata
  a dire se  l'emendamento è ammissibile o meno. Pur nondimeno, per
  agevolare il lavoro siccome uno degli articoli...

     PRESIDENTE.  Qui  nessuno dice che debba essere la Commissione
  competente.

     ACIERNO. Siccome sembrava che  poco  fa il parere richiesto al
  Presidente della Commissione,  nella  qualità  di  relatore,  era
  quello di  dichiarare quali emendamenti erano ammissibili e quali
  non lo erano  per estraneità di materia, noi abbiamo preferito in
  Commissione  non  dare  apprezzamento  agli  articoli  aggiuntivi
  proprio  perché  ci  sembrava  che  la  maggior  parte  erano  da
  dichiarare inammissibili.
       Solo per questo la  Commissione  ha  omesso  di esprimere il
  parere.
       Ad ogni modo,  nello  spirito  di  aiutare  il  lavoro della
  Presidenza, farò riferimento solo all'emendamento a mia firma che
  è il 40.4  che  sancisce  che  anche  in  Sicilia,  unica Regione
  d'Italia, poiché  ormai  le  telecomunicazioni diventano un fatto
  quotidiano, si  provveda  alla  realizzazione  dei  cavedi  per i
  sottoservizi   per   le   reti   telematiche   e   le   reti   di
  telecomunicazione. Questo  perché  è  una normativa che esiste in
  tutta  Italia.   Se   qualcuno  obietta,  come  ha  obiettato  il
  Presidente della Commissione che c'è estraneità di materia, ma io
  pongo un quesito.
       Se questa è  la  nuova  legge  sugli  appalti,  se  noi  non
  legiferiamo subito  in  questa materia, il progettista che domani
  sarà incaricato di progettare una strada, un'autostrada, una rete
  ferroviaria, un aeroporto  e non ha una prescrizione di legge che
  gli  impone di  prevedere  i  cavedi  per  le  reti  telematiche,
  significa che la  Sicilia  continuerà  a  scavare  mille volte la
  stessa strada  trovando  mille  volte  nuovi  sottoservizi con un
  costo triplicato rispetto a quello che invece ha un Paese moderno
  nel creare i cavedi, i canali e i sottoservizi.
       Allora, io  posso anche accettare, se serve, per velocizzare
  i lavori dell'Aula,  ma  non posso ammettere di sentirmi dire che
  c'è estraneità di materia,  perché  questo tema è un tema più che
  pertinente  sulla   materia   che   stiamo  trattando  e  diventa
  indispensabile per  il  futuro  progettista che utilizzerà questa
  legge per redigere i suoi progetti.

     LEANZA NICOLA . Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     LEANZA NICOLA .  Signor  Presidente,  vorrei  intervenire  sul
  famigerato punto  40.7.  Vorrei  ricordare  ai  colleghi  che noi
  stiamo facendo stasera  la legge sugli appalti in generale. Anche
  i servizi  socio-assistenziali  rientrano  in  questa fattispecie
  perché   ci   siamo   ritrovati   nella   fornitura   di  servizi
  socio-assistenziali perché  già  due  leggi,  onorevole Beninati,
  hanno già parlato di questa fattispecie: la legge 4 e la legge 6.
       Quindi,  ritengo,   che  se  ne  possa  parlare  in  maniera
  appropriata allorquando  recepiremo  la  legge  328. Tuttavia, se
  stasera  questo   emendamento  potesse  trovare  accoglimento  in
  quest'Aula, secondo me, sarebbe  un fatto importante.

     ZAGO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ZAGO. Intervengo  per  dire  che condivido l'atteggiamento che
  sta assumendo  l'Aula  nel  giudicare ammissibili gli emendamenti
  strettamente coerenti con il testo.
       Pertanto,  da  questo  punto  di  vista,  desidero  dare  un
  contributo e ritiro  gli emendamenti 40.12 e 40.13 dei quali sono
  firmatario perché  penso  che,  più coerentemente, possano essere
  veicolati in altro  disegno di legge o possono costituire disegno
  di legge a sé  stante.

     PRESIDENTE. L'Assemblea  prende atto del ritiro.
       Poiché  siamo  arrivati  all'ultimo  articolo  della legge e
  rimangono  solamente   gli  articoli  accantonati,  e  poiché  la
  Presidenza ha la necessità di fare una verifica degli emendamenti
  estranei alla materia  in  discussione, rinvia la seduta a domani
  pomeriggio. Preannuncio  che  tutti  gli emendamenti, estranei al
  testo, verranno dichiarati inammissibili.
       La seduta è  rinviata  a  domani,  mercoledì 17 luglio 2002,
  alle ore 17.00 con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del presidente Lo Porto


      I - COMUNICAZIONI.

     II - LETTURA AI SENSI  E  PER  GLI  EFFETTI  DEGLI  ARTICOLI 83,
          LETTERA D), E 153 DEL REGOLAMENTO INTERNO, DELLA MOZIONE:

     N. 142 - Iniziative    per    il    definitivo    inserimento
              dell'articolo 41  bis,  all'interno dell'ordinamento
              giuridico italiano.

            (10 luglio 2002)
                                    FERRO - RAITI - MICCICHE' -
                                    ORLANDO - MORINELLO

    III - DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE:

       - "Norme  in  materia  di  opere pubbliche.  Disciplina  degli
          appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi  e nei
          settori esclusi." (nn. 294-119-268-290-306-313-339-353-369-
          338/A). (Seguito)

          Relatore: on. Beninati

     IV - ELEZIONE DI QUATTRO  COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO
          PER LA GESTIONE DEL FONDO  DI  ROTAZIONE  PER  IL COMMERCIO
          ISTITUITO PRESSO L'IRFIS CON L'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE
          4 AGOSTO 1978, N. 26.

      V - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO  AMMINISTRATIVO PER
          LA  GESTIONE  DEI  FONDI  ISTITUITI PRESSO L'IRFIS  PER  LE
          PICCOLE E MEDIE IMPRESE, PREVISTO DALLA LEGGE  REGIONALE  6
          MAGGIO 1981, N. 96.

     VI - ELEZIONE  DI  NOVE  COMPONENTI  DELLA   CONSULTA  REGIONALE
          DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE.

    VII - ELEZIONE DI UNDICI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE PER LA
          TUTELA DELL'AMBIENTE.

   VIII - ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE  PER  I
          BENI CULTURALI ED AMBIENTALI.

     IX - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL
          CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE
          SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI.

      X - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL
          CENTRO  REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE  E  LA
          DOCUMENTAZIONE   GRAFICA,   FOTOGRAFICA,   AEROFOTOGRAFICA,
          AUDIOVISIVA.

     XI - ELEZIONE DI SEI COMPONENTI ESPERTI DEL  COMITATO  REGIONALE
          PER LA PROGRAMMAZIONE SPORTIVA.

    XII - ELEZIONE  DI  TRE  MEMBRI  DEL  COMITATO REGIONALE  PER  LA
          PROGRAMMAZIONE  SPORTIVA  SCELTI  TRA  I   COMPONENTI   DEI
          CONSIGLI PROVINCIALI SCOLASTICI.

   XIII - ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI DELLA CONSULTA  REGIONALE PER
          LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE.

    XIV - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
          DELLO IACP DI PALERMO.

     XV - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
          DELLO IACP DI CATANIA.

    XVI - ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE  NEL CONSIGLIO
          DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI PALERMO.

   XVII - ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE  NEL CONSIGLIO
          DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI CATANIA.

  XVIII - ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE  NEL CONSIGLIO
          DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI MESSINA.

    XIX - ELEZIONE   DI  UN   COMPONENTE   DEL   COMITATO   DIRETTIVO
          DELL'AZIENDA MEZZI MECCANICI DEL PORTO DI MESSINA.

     XX - ELEZIONE   DI  TRE  COMPONENTI  DEL   CONSIGLIO   DIRETTIVO
          DELL'ISTITUTO  REGIONALE  DI  RICERCA,   SPERIMENTAZIONE  E
          AGGIORNAMENTO EDUCATIVI.

       La seduta è tolta alle ore 20.02.

       (Licenziato dal Servizio Resoconti alle ore 23.00)