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Resoconto d'Aula della Seduta n. 78 di mercoledì 31 luglio 2002
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   Presidenza del vicepresidente Fleres


     BURGARETTA  APARO   segretario,  dà  lettura dei processi verbali
  delle  sedute  numeri  76  e 77 del 30 luglio 2002 che, non sorgendo
  osservazioni, s'intendono approvati.

                       ANNUNZIO DI INTERROGAZIONE

     PRESIDENTE.   Comunico   che   è  stata  presentata  la  seguente
  interrogazione con richiesta di risposta scritta:

    N. 717 - Intervento urgente  allo scopo di sbloccare il decreto di
    finanziamento per il  risanamento  della chiesa Madre di Militello
    Rosmarino.  - Presidente Regione - Assessore Beni Culturali

    Forgione Francesco; Liotta Santo

       COMUNICAZIONE DI ASSENZE E SOSTITUZIONI ALLE RIUNIONI DELLE
       COMMISSIONI LEGISLATIVE E PARLAMENTARE

     PRESIDENTE.  Comunico,  ai  sensi  dell'articolo 69, comma 4, del
  Regolamento  interno,  le assenze e sostituzioni alle riunioni delle
  Commissioni legislative e parlamentare del 30 luglio 2002:

                             BILANCIO (II)

   Assenze
   Riunione del 30.07.02: ROTELLA-SPEZIALE

   Sostituzioni
   Riunione del 30.07.02: LEONTINI sostituito da MERCADANTE
                          LO MONTE      "     "  SANZERI
                          LEANZA V.     "     "  GIAMBRONE

                    CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)

   Assenze
   Riunione del 30.07.02: CATANIA Franco-FERRO

                     SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI)

   Assenze
   Riunione del 30.07.02: LEANZA V.-MORINELLO-ZANGARA

           COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE QUESTIONI CONCERNENTI
                   L'ATTIVITA' DELLE COMUNITA' EUROPEE

   Assenze
   Riunione del 30.07.02: BURGARETTA-INCARDONA-LEANZA E.-TRICOLI

   Sostituzione
   Riunione del 30.07.02: MISURACA sostituito da MERCADANTE

            COMUNICAZIONE DI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

     PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Regione ha trasmesso
  copia delle seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

    -  n.  229  del 18 luglio 2002 "Autorizzazione al Presidente della
    Regione  a  proporre  conflitto di attribuzione innanzi alla Corte
    Costituzionale  avverso n. 12.  Ordini di esibizione, emessi il 27
    maggio   2002   della   Procura   regionale   presso   la  Sezione
    giurisdizionale  della  Corte  dei Conti per la Regione siciliana,
    diretti  ai  rispettivi  legali  rappresentanti  dei dodici Gruppi
    parlamentari costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana";

    -  n.  233 del 11 luglio 2002 "Ripartizione territoriale dei fondi
    stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione
    della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno
    finanziario 2002 - Assessorato regionale degli enti locali";

    -  n.  234 del 11 luglio 2002 "Ripartizione territoriale dei fondi
    stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione
    della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno
    finanziario  2002  - Assessorato regionale della cooperazione, del
    commercio, dell'artigianato e della pesca - Dipartimento pesca.

         Avverto,  ai  sensi   dell'articolo   127,   comma  9,  del
       Regolamento  interno,  che   nel  corso  della  seduta  potrà
       procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.


   Presidenza del vicepresidente Fleres


                      DISCUSSIONE DI DISEGNI DI LEGGE

     PRESIDENTE.   Si  passa  al  punto  II  dell'ordine  del  giorno:
  Discussione di disegni di legge.
         Onorevoli colleghi, in proposito,  al  fine  di rendere più
       celere l'andamento dei lavori  della  mattinata  e tentare di
       concludere  in  un  orario   decente   i  nostri  lavori,  la
       Presidenza   propone,    completata    la    lettura    delle
       comunicazioni, di procedere  alla  discussione del disegno di
       legge   n.    293/A    "Norme    per    la    semplificazione
       amministrativa", essendo questo  l'unico disegno di legge cui
       non  sono  stati   presentati   emendamenti;   in   tal  modo
       consentiremmo  agli  uffici  di  coordinare  gli  emendamenti
       presentati agli altri disegni di legge all'ordine del giorno.
         Successivamente proporrei di  procedere fino alle ore 14.00
       con i lavori d'Aula, di  sospendere  la seduta tra le 14.00 e
       le  15.00  e  di  riprendere  dopo  questa  breve  pausa  per
       concludere nella serata di oggi i nostri lavori.
         Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

    SEGUITO DELLA  DISCUSSIONE  DEL  DISEGNO  DI  LEGGE  "NORME PER LA
    SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA" N. 293/A

     PRESIDENTE.  Si  procede con il  seguito  della  discussione  del
  disegno di legge "Norme per  la  semplificazione amministrativa" (n.
  293/A), posto al n. 4).
         Invito i componenti  la  I  Commissione legislativa "Affari
       istituzionali" a prendere posto al banco delle commissioni.
         Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

                               "Art. 1
            Delegificazione per finalità di semplificazione dei
                        procedimenti amministrativi

          1.  La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno,
       presenta  all'Assemblea  regionale un disegno di legge per la
       delegificazione    di    norme    concernenti    procedimenti
       amministrativi,  indicando i criteri per la sua attuazione ed
       individuando  i  procedimenti  oggetto  della  disciplina. In
       allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo
       stato  di  attuazione  della semplificazione dei procedimenti
       amministrativi.

          2.  La  delegificazione dei procedimenti amministrativi di
       cui  al  comma  1  è  affidata  alla  Giunta regionale che vi
       provvede   con   regolamenti,  emanati  previo  parere  della
       Commissione  o  delle  Commissioni  dell'Assemblea  regionale
       competenti nella materia oggetto del singolo procedimento. Le
       Commissioni  rendono il loro parere entro trenta giorni dalla
       richiesta;  decorso  tale  termine il regolamento può  essere
       adottato anche in mancanza del parere.

          3.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  2 si conformano ai
       seguenti criteri e principi:

          a)  semplificazione  dei procedimenti amministrativi, e di
       quelli  che  agli  stessi  risultano  strettamente connessi o
       strumentali,   in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
       procedimentali    e   delle   amministrazioni   e   strutture
       intervenienti;

          b)   riduzione   dei   termini   per  la  conclusione  dei
       procedimenti   e   uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
       previsti per procedimenti tra loro analoghi;

          c)  regolazione  uniforme  dei  procedimenti  dello stesso
       tipo;

          d)  riduzione  del numero di procedimenti amministrativi e
       accorpamento   dei   procedimenti  che  si  riferiscono  alla
       medesima attività;

          e)  eliminazione  o riduzione dei certificati richiesti ai
       soggetti    interessati    all'adozione    di   provvedimenti
       amministrativi   o  all'acquisizione  di  vantaggi,  benefici
       economici o altre utilità;

          f)  semplificazione  e  accelerazione  delle  procedure di
       spesa e contabili;

          g)  trasferimento  ad organi monocratici o ai dirigenti di
       funzioni,  anche  decisionali, che non richiedano, in ragione
       della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale;

          h)  individuazione  delle responsabilità e delle procedure
       di verifica e controllo;

          i)  soppressione  dei  procedimenti  che  comportino,  per
       l'amministrazione  e  per  i cittadini, costi più elevati dei
       benefici conseguibili;

          l)   soppressione   dei  procedimenti  che  derogano  alla
       normativa  procedimentale  di carattere generale, qualora non
       sussistano   più  le  ragioni  per  una  difforme  disciplina
       settoriale;

          m)  soppressione  dei  procedimenti  che risultino non più
       rispondenti  alle  finalità  e  agli  obiettivi  fondamentali
       definiti  dalla  legislazione  di  settore o che risultino in
       contrasto  con i principi generali dell'ordinamento giuridico
       nazionale o comunitario;

          n)  previsione, per i casi di mancato rispetto del termine
       del   procedimento,  di  mancata  o  ritardata  adozione  del
       provvedimento,  di  ritardato o incompleto assolvimento degli
       obblighi  e delle prestazioni da parte della amministrazione,
       di  forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei
       soggetti richiedenti il provvedimento, assicurando la massima
       pubblicità  e  conoscenza  da parte del pubblico delle misure
       adottate   e   la   massima   celerità  nella  corresponsione
       dell'indennizzo;

          o)   individuazione   della   struttura   competente   per
       l'istruttoria,  nonché  dell'organo  politico o del dirigente
       competente all'adozione del provvedimento finale;

          p)    adeguamento   delle   fasi   e   degli   adempimenti
       procedimentali   alle   nuove   tecnologie   informatiche   e
       telematiche.

          4.  I  regolamenti  di cui al comma 2 entrano in vigore il
       quindicesimo   giorno   successivo   alla   data  della  loro
       pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   della  Regione
       siciliana.  Con  effetto  dalla  stessa data sono abrogate le
       norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

          5. La Giunta regionale individua la struttura competente a
       compiere  gli accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme
       contenute   nelle   deliberazioni  di  semplificazione  e  di
       accelerazione dei procedimenti amministrativi, ed a formulare
       osservazioni  e  proporre  suggerimenti per la modifica delle
       norme    stesse    e   per   il   miglioramento   dell'azione
       amministrativa."

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  a noi non
  sfugge l'importanza del  tema che il disegno di legge affronta, cioè
  quello  della semplificazione delle procedure amministrative, poiché
  questo è uno  dei  problemi  che  pesa  sull'attività della pubblica
  amministrazione della  nostra  Regione.  Tuttavia,  mi  permetto  di
  rilevare che nel momento in cui delegifichiamo ed affidiamo tutto ai
  regolamenti,  sarebbe  necessario,  in  qualche  modo, recuperare un
  momento  democratico  di  approvazione  e  di  varo dei regolamenti.
  Quindi,   non   soltanto   è   necessario  il  coinvolgimento  della
  Commissione  competente  o  delle Commissioni legislative competenti
  nelle  materie oggetto del singolo procedimento, essendo materia che
  attiene  al  funzionamento  della  macchina  burocratica  -  sarebbe
  necessario   un   adeguato   livello   di   concertazione   con   le
  organizzazioni  sindacali  con  il  sistema delle autonomie locali a
  partire dalla Conferenza Regione-autonomie locali.
         Mi  permetto  di   suggerire   questi   tre   momenti   che
       bisognerebbe  recuperare  ai  fini  di  iscrivere  dentro  la
       procedura regolamentare un contenuto democratico che lo metta
       al   riparo  anche   da   contraccolpi   che   noi   dobbiamo
       fronteggiare.
         L'altra cosa che mi  permetto  di  suggerire,  sebbene  non
       abbia avuto modo e  tempo  per  preparare  un  emendamento in
       materia,   è   che    il   regolamento   affronti   il   tema
       dell'istituzione e  del  funzionamento degli sportelli unici;
       questo  riferimento   manca.   Noi   abbiamo   legiferato  in
       proposito ma in modo disordinato;  è un'esperienza che stenta
       a decollare anche per mancanza di adeguato coordinamento.
         Penso che uno degli  obiettivi  che  i  regolamenti  devono
       porsi ai fini della semplificazione sia quello di individuare
       anche sedi uniche di  decisione;  oltre  alla  Conferenza dei
       servizi, lo sportello  unico delle attività produttive, delle
       attività sociali  ovvero  delle attività edilizie rappresenta
       uno di questi momenti.
         Chiederei, quindi, se non  fosse il caso che la Commissione
       o il Governo presentino un emendamento in tal senso.

     PRESIDENTE.  Onorevole  Giannopolo,  la  procedura  contenuta  ai
  commi 1  e  2 affida alle Commissioni competenti per materia l'esame
  preventivo dei  regolamenti  e  quindi  consente  il  parere che lei
  auspicava.  Per  quanto  riguarda  invece gli aspetti concernenti le
  consultazioni  delle  categorie,  un ordine del giorno permetterebbe
  all'Assemblea di apprezzarne il significato.

     CAPODICASA.  In  sede di votazione finale, presenteremo un ordine
  del giorno.

     PRESIDENTE.  Pongo  in  votazione l'articolo 1.  Chi è favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                              (E' approvato)

         Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                                 "Art. 2.

          1.   La presente  legge  sarà  pubblicata  nella  Gazzetta
       ufficiale  della  Regione  siciliana  ed entrerà in vigore il
       giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

          2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti di osservarla e di
       farla osservare come legge della Regione."

         Pongo in votazione l'articolo  2.  Chi  è  favorevole resti
       seduto;  chi è contrario si alzi.

                              (E' approvato)

         Avverto  che  la votazione  finale  del  disegno  di  legge
       avverrà successivamente.


   Presidenza del vicepresidente Fleres


    SEGUITO DELLA  DISCUSSIONE  DEL  DISEGNO  DI  LEGGE  "MODIFICHE ED
    INTEGRAZIONI  ALLA   LEGGE   REGIONALE   6  APRILE  1996,  N.  29,
    CONCERNENTE NORME  IN MATERIA DI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
    IN SERVIZIO DI PIAZZA (N. 367/A)

     PRESIDENTE.  Si  procede  con  il  seguito  della discussione del
  disegno di legge:  "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6
  aprile 1996,  n.  29,  concernente  norme  in materia di autoservizi
  pubblici non  di  linea  in  servizio di piazza (n. 367/A), posto al
  n.1).
         Invito i componenti  la Commissione legislativa "Ambiente e
       territorio" a prendere posto al banco delle commissioni.

         Onorevoli colleghi, ricordo  che  l'esame  del  disegno  di
       legge era stato sospeso  dopo  il  passaggio  all'esame degli
       articoli.
         Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

                                   Art. 1
                     Applicazione della legge regionale
                            6 aprile 1996, n. 29

         1.   Le  disposizioni contenute nella  legge  regionale  6
      aprile  1996,  n.   29,  devono   intendersi   riferite  agli
      autoservizi pubblici non di linea previsti dalle lettere a) e
      b), comma 2, dell'articolo 1 della legge  15 gennaio 1992, n.
      21.

         Nessuno chiede di parlare. Lo pongo in votazione.
         Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

         Si passa all'art. 2. Ne do lettura:

                                  Art. 2
               Modifica dell'articolo 3 della legge regionale
                            6 aprile 1996 n. 29

         1. L'articolo 3 della legge regionale  6  aprile  1996, n.
      29, è così sostituito:

         'Art. 3 -  Commissioni  provinciali per l'accertamento dei
      requisiti di idoneità all'esercizio  del  servizio  -  1.  Le
      commissioni  di  cui  all'articolo 6, comma 3, della legge 15
      gennaio  1992,  n.  21  sono costituite a livello provinciale
      con   decreto  del  presidente  della  camera  di  commercio,
      industria, artigianato e agricoltura e sono composte da:

         a)  il presidente della camera  di  commercio,  industria,
      artigianato ed agricoltura o un suo delegato, con funzioni di
      presidente;

         b) un rappresentante della categoria  degli  esercenti  il
      servizio    taxi,   designato    dalle    associazioni    più
      rappresentative a livello provinciale;

         c) due rappresentanti della categoria  degli  esercenti il
      servizio  di  noleggio  con   conducente,   designati   dalle
      associazioni più rappresentative a livello provinciale;

         d) due ufficiali della polizia  municipale designati dalle
      amministrazioni comunali capoluogo di  provincia  fra  quelli
      che  prestano servizio a tale  titolo  nel  territorio  della
      provincia;

         e)  il  dirigente generale del  Dipartimento  trasporti  e
      comunicazioni dell'Assessorato regionale  del  turismo, delle
      comunicazioni e dei trasporti, o suo delegato.

         2.  Svolge le funzioni di  segretario  un  funzionario  in
      servizio   presso   la  camera   di   commercio,   industria,
      artigianato  e agricoltura, designato  dal  presidente  della
      stessa.

         3. Le commissioni durano in carica tre anni con decorrenza
      dalla data del decreto di cui al comma 1.

         4. Al rinnovo della commissione,  nonché,  ove necessario,
      alla sostituzione di componenti delle  stesse si provvede con
      le medesime modalità stabilite per la prima nomina.'.

         d) per l'iscrizione alla sezione  riservata  ai conducenti
      di veicoli a trazione  animale,  il possesso dei requisiti di
      cui  all'articolo  226, comma 4, lettere a) e b), del decreto
      del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

         3. Sono requisiti morali  indispensabili  per l'iscrizione
      nel Ruolo dei conducenti:

         a) il non avere riportato una  o più condanne irrevocabili
      alla reclusione in misura complessivamente  superiore  ai due
      anni  per  delitti  non  colposi   contro   la   persona,  il
      patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica
      ed il buon costume e per delitti di mafia;

         b)  il  non  risultare   sottoposto,   con   provvedimento
      esecutivo, ad una delle misure  di prevenzione previste dalla
      normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).

         4. Il requisito di cui al  comma  3 non sussiste fin tanto
      che  non  sia intervenuta  riabilitazione  o  una  misura  di

         Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa per cinque minuti.

   (La seduta, sospesa  alle ore 12.01, è ripresa alle ore 12.08)

         La seduta è ripresa.

     PRESIDENTE.  Comunico che all'articolo  2  sono  stati presentati
  gli emendamenti 2.1, a firma dell'onorevole  Raiti,  e  2.2  a firma
  degli onorevoli Giannopolo e Speziale, allegati.
         Si procede all'esame  dell'emendamento  2.1.  Lo  pongo  in
       votazione. Il parere della Commissione?

     SBONA, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     GRANATA,  assessore  per  i   beni   culturali   ed   ambientali.
  Favorevole.

     PRESIDENTE.   Lo  pongo  in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Si passa all'emendamento 2.2. Lo pongo  in  votazione.  Il  parere
  della Commissione?

     SBONA, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     GRANATA,  assessore  per  i   beni   culturali   ed   ambientali.
  Favorevole.

     PRESIDENTE.   Lo  pongo  in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

         Pongo in votazione l'articolo  2 nel testo risultante.  Chi
       è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

         Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                                   Art. 3
             Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti
                    ad autoservizi pubblici non di linea

         1. Dopo l'articolo 3  della legge regionale 6 aprile 1996,
      n. 29 è inserito il seguente:

         'Art. 3 bis - Ruolo  dei  conducenti dei veicoli o natanti
      adibiti  ad  autoservizi  pubblici  non  di  linea  -  1.  E'
      istituito  presso  le   Camere   di   commercio,   industria,
      artigianato ed agricoltura il Ruolo dei conducenti di veicoli
      o  natanti adibiti ad  autoservizi  pubblici  non  di  linea,
      previsto dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

         2. Il Ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:

         a) conducenti di autovetture;

         b) conducenti di motocarrozzette;

         c) conducenti di natanti;

         d) conducenti di veicoli a trazione animale.

         3. E' ammessa l'iscrizione a più  sezioni  del Ruolo nella
      medesima provincia.

         4.    L'iscrizione   nel   Ruolo   costituisce   requisito
      indispensabile per il rilascio della  licenza per l'esercizio
      del servizio di taxi e  dell'autorizzazione  per  l'esercizio
      del  servizio  di  noleggio  con   conducente.   Il  relativo
      accertamento spetta all'amministrazione comunale.

         5.   L'iscrizione  nel Ruolo è,  altresì,  necessaria  per
      prestare attività di conducente di  veicoli o natanti adibiti
      ad autoservizi pubblici non di linea  nei  casi  previsti dal
      dall'articolo 6, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

         6. Sono iscritti di diritto,  a  domanda, nella rispettiva
      sezione del Ruolo della provincia in  cui svolgono la propria
      attività, coloro che,  in  possesso  dei  requisiti  previsti
      dai commi  2,  lettere  b),  c) e d) e 3 dell'articolo 3 ter,
      alla data di entrata in vigore della presente legge siano già
      titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di
      autorizzazione  per  l'esercizio del servizio di noleggio con
      conducente.

         7. Sono iscritti di diritto,  a  domanda, nella rispettiva
      sezione del Ruolo della provincia  in  cui abbiano esercitato
      prevalentemente la propria attività, coloro che, alla data di
      entrata  in  vigore della presente  legge,  in  possesso  dei
      requisiti previsti  dai  commi 2, lettere b), c) e d) e 3 del
      successivo  articolo  3  ter,  abbiano  prestato  servizio di
      conducente   negli   ultimi   cinque   anni   per   un  tempo
      complessivamente  non  inferiore  a  due  anni, in qualità di
      collaboratore  familiare  o  di  sostituto del titolare della
      licenza  di taxi o dell'autorizzazione di autonoleggio ovvero
      in qualità di dipendente dell'impresa autorizzata al servizio
      di  noleggio  con  conducente  o  di sostituto del dipendente
      medesimo.

         8.   Per  l'iscrizione di diritto  nel  Ruolo  i  soggetti
      previsti dai commi 6 e 7 devono  presentare  alla  camera  di
      commercio,    industria,     artigianato    ed    agricoltura
      territorialmente competente apposita domanda, specificando la
      sezione del Ruolo in cui si richiede l'iscrizione.

         9.  La domanda va redatta ai sensi del successivo articolo
      3  quater,  comma 2, e deve contenere la dichiarazione di cui
      al comma 3, lettera a).
         Comunico  che all'articolo  3  sono  stati  presentati  gli
       allegati emendamenti:
         -dagli  onorevoli   Fleres,  Catania  Giuseppe  e  Maurici:
       emendamenti 3.1 e 3.2;
         -dagli onorevoli  Rotella,  Pistorio ed altri:  emendamento
       3.3;
         -dagli onorevoli Raiti e Ferro: emendamento 3.4.
         Si procede  all'esame  dell'emendamento 3.1 degli onorevoli
       Fleres ed altri.
         Lo pongo in votazione.  Il parere della Commissione?

     SBONA, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     GRANATA,  assessore  per  i   beni   culturali   ed   ambientali.
  Favorevole.

     PRESIDENTE.   Lo  pongo  in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

         Si  passa all'emendamento  3.2  degli  onorevoli  Fleres  e
       altri.  L'emendamento punta ad  evitare  che,  nel periodo di
       entrata in vigore della legge, possa estendersi il fenomeno.
         Lo pongo in votazione.  Il parere della Commissione?

     SBONA, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     GRANATA,  assessore  per  i   beni   culturali   ed   ambientali.
  Favorevole.

     PRESIDENTE.   Lo  pongo  in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

         Si passa all'emendamento  3.3  degli  onorevoli  Rotella  e
       altri.
         Lo pongo in votazione.  Il parere della Commissione?

     SBONA,   vicepresidente   della    Commissione.    Contrario    a
  maggioranza.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     GRANATA,  assessore  per  i   beni   culturali   ed   ambientali.
  Contrario.

     PRESIDENTE.   Lo  pongo  in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                            (Non è approvato)

         Si passa all'emendamento 3.4 dell'onorevole Raiti.
         Lo pongo in votazione.  Il parere del Governo?

     GRANATA, assessore per i beni culturali ed ambientali.  Ne chiedo
  l'accantonamento per poterlo leggere.

     PRESIDENTE.   Non  sorgendo  osservazioni,  l'emendamento  3.4  è
  acantonato insieme con l'articolo 3.

         Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                                  Art. 4
                   Requisiti per l'iscrizione nel Ruolo

         1. Dopo l'articolo 3  bis  della  legge regionale 6 aprile
      1996, n. 29 è inserito il seguente:

         'Art. 3 ter - Requisiti per  l'iscrizione  nel  Ruolo  dei
      conducenti  dei  veicoli  o natanti  adibiti  ad  autoservizi
      pubblici non di linea - 1.  L'iscrizione  nel  Ruolo  di  cui
      all'articolo  3  bis   è   subordinata  all'accertamento  del
      possesso dei requisiti  professionali  e  morali previsti nei
      commi seguenti nonché  al  superamento dell'esame di idoneità
      all'esercizio del servizio previsto dall'articolo 3 quater.

         2.   Sono  requisiti   professionali   indispensabili  per
      l'iscrizione nel Ruolo dei conducenti:

         a) l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

         b) per l'iscrizione alla sezione  riservata  ai conducenti
      di autovetture e motocarrozzette, il possesso del certificato
      di  abilitazione  professionale (C.A.P.) di cui  all'articolo
      116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285
      e successive modifiche ed integrazioni;

         c) per l'iscrizione alla sezione  riservata  ai conducenti
      di natanti, il possesso della patente nautica;

         d) per l'iscrizione alla sezione  riservata  ai conducenti
      di veicoli a trazione  animale,  il possesso dei requisiti di
      cui  all'articolo  226, comma 4, lettere a) e b), del decreto
      del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

         3. Sono requisiti morali  indispensabili  per l'iscrizione
      nel Ruolo dei conducenti:

         a) il non avere riportato una  o più condanne irrevocabili
      alla reclusione in misura complessivamente  superiore  ai due
      anni  per  delitti  non  colposi   contro   la   persona,  il
      patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica
      ed il buon costume e per delitti di mafia;

         b)  il  non  risultare   sottoposto,   con   provvedimento
      esecutivo, ad una delle misure  di prevenzione previste dalla
      normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).

         4. Il requisito di cui al  comma  3 non sussiste fin tanto
      che  non  sia intervenuta  riabilitazione  o  una  misura  di
      carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.'.

         Lo pongo in votazione.  Chi  è favorevole resti seduto, chi
       è contrario si alzi.

                                 (E' approvato)

         Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

                                  Art. 5
                     Domanda di iscrizione nel Ruolo

         1. Dopo l'articolo 3  ter  della  legge regionale 6 aprile
      1996, n. 29 è inserito il seguente:

         'Art. 3 quater - Domanda di iscrizione  nel Ruolo ed esami
      di idoneità - 1.  Coloro che,  in possesso della cittadinanza
      italiana,  ovvero di un Paese  dell'Unione  europea,  abbiano
      interesse ad essere iscritti  nel Ruolo di cui all'articolo 3
      bis, devono presentare  domanda  alla  camera  di  commercio,
      industria, artigianato ed  agricoltura  della  provincia  ove
      intendano essere iscritti,  specificando la sezione del Ruolo
      per cui si richiede l'iscrizione.

         2.   Nella  domanda,  redatta  su   carta   semplice   con
      sottoscrizione  in calce, l'interessato  deve  dichiarare  le
      proprie generalità, il luogo e la data  di nascita, il codice
      fiscale, la cittadinanza, la residenza ed il domicilio presso
      il   quale   devono  essergli   fatte   pervenire   eventuali
      comunicazioni. La sottoscrizione è disciplinata dall'articolo
      38, comma 3, del decreto del  Presidente  della Repubblica 28
      dicembre 2000, n. 445.

         3. La domanda deve, altresì, contenere:

         a) la dichiarazione attestante il  possesso  dei requisiti
      di  cui  all'articolo  3  ter,  commi  2  e  3,  sottoscritta
      dall'interessato  e  prodotta  in  sostituzione delle normali
      certificazioni  ai  sensi  dell'articolo  46,  comma  1,  del
      decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
      445;

         b) istanza di partecipazione  all'esame per l'accertamento
      dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio pubblico
      di linea.

         4. L'esame di idoneità consiste in  una prova scritta, che
      può  essere  effettuata  anche mediante  quesiti  a  risposta
      preordinata, e in un colloquio  orale concernenti le seguenti
      materie:

         a) elementi di geografia della Regione siciliana;

         b) elementi di toponomastica dei  maggiori  comuni e della
      provincia di pertinenza del Ruolo;

         c)  norme  concernenti  il  collaudo,  l'immatricolazione,
      l'utilizzazione e la manutenzione dei veicoli;

         d) nozioni sulla sicurezza della  circolazione,  norme  di
      comportamento dei conducenti la  prevenzione  degli incidenti
      ed i provvedimenti da prendere nel caso di incidenti;

         e)  norme  di  comportamento dei  conducenti  in  servizio
      previste dal regolamento taxi e  da quelle per l'autonoleggio
      con conducente del comune di appartenenza.

         5. Espletato l'esame previsto dal  comma 4, la commissione
      di  cui  all'articolo 3  trasmette  copia  dei  verbali,  con
      l'elenco  degli idonei e  dei  non  idonei,  alla  camera  di
      commercio, industria,  artigianato  ed agricoltura competente
      per territorio.  Questa,  attraverso i propri uffici, procede
      ad  idonei controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni
      sostitutive  di  cui  al  comma  3,  lettera a), del presente
      articolo,  ai  sensi  di quanto previsto dall'articolo 71 del
      decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
      445.

         6. Ultimati, con esito favorevole,  i  predetti controlli,
      la   camera   di   commercio,   industria,   artigianato   ed
      agricoltura,  attraverso  i  propri   uffici,   provvede   ad
      iscrivere l'avente titolo nel  Ruolo  di  cui  all'articolo 3
      bis.'.

         Comunico   che   sono   stati   presentati   gli   allegati
       emendamenti:
         -dagli onorevoli Raiti e Miccichè:  emendamenti 5.1 e 5.2.
         Si procede con l'emendamento  5.1,  che  punta a modificare
       l'articolo  3  quater in  questo  senso:  le  ultime  parole,
       specificando  la  sezione del  ruolo,  per  cui  si  richiede
       l'iscrizione, sono soppresse.
         Lo pongo in votazione.  Il parere della Commissione?

     SBONA, vicepresidente della Commissione.  Contrario.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     GRANATA,  assessore  per  i   beni   culturali   ed   ambientali.
  Contrario.

     PRESIDENTE.   Lo  pongo  in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                            (Non è approvato)

         Si passa all'emendamento 5.2.
         Lo pongo in votazione.  Il parere del Governo?

    GRANATA, assessore per i beni culturali  e  ambientali.  Anche  se
  nella sostanza lo condivido, sono contrario  in  quanto  non ritengo
  che ciò debba essere inserito in questo testo di legge.

     PRESIDENTE.  Il parere della Commissione?

     SBONA, vicepresidente della Commissione.  Contrario.

     RAITI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE. Onorevole Raiti, le suggerisco  di trasformare il suo
  emendamento in un ordine del giorno.  Peraltro,  abbiamo  di recente
  approvato un disegno di legge che consente l'adozione di regolamenti
  in modo più semplificato. Pertanto, con un  ordine  del giorno - che
  sicuramente  nella  fattispecie  il   Governo   accetterebbe  avendo
  dichiarato di condividerne il merito - si risolverebbe il problema.
         Ha facoltà di  parlare  l'onorevole Raiti per dichiarazione
       di voto.

     RAITI. Signor Presidente, onorevole Assessore,  a  parte  il  suo
  suggerimento a presentare un ordine del  giorno  in  tal,  senso che
  potrei  accogliere, invito il Governo a  riflettere  sul  fatto  che
  l'inserimento - ritengo - di tale norma  nel  disegno  di  legge  lo
  completerebbe dotandolo di una  procedura  che garantirebbe maggiore
  semplicità e trasparenza nella gestione dell'Albo.
         Pertanto, se il Governo  volesse tornare indietro sulla sua
       posizione, credo sia  una  cosa assolutamente fattibile.  Se,
       invece,  dovessi presentare  un  ordine  del  giorno,  dovrei
       presentarlo  ad  altro  disegno  di  legge  e  potrei  creare
       confusione.   Inserito  in  questo  testo,  faremmo  un'opera
       migliore.  E, peraltro, abbiamo  sempre  detto  di  volere  i
       testi unici per  dare  disposizioni  più  semplici possibili;
       nella  fattispecie,  faremmo   un'opera   che  va  in  questa
       direzione.  Grazie.

     PRESIDENTE. Lo pongo in votazione, con  il  parere  contrario del
  Governo e della Commissione.  Chi è  contrario  resti  seduto; chi è
  favorevole si alzi.

                          (Non è approvato)

         Pongo in votazione l'articolo  5.  Chi  è  favorevole resti
       seduto;  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

         Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

                                  Art. 6.
                           Revisione del Ruolo

         1. Dopo l'articolo 3 quater della legge regionale 6 aprile
      1996, n. 29 è inserito il seguente:

         'Art. 3 quinquies - Revisione del Ruolo -  1.  Il Ruolo di
      cui all'articolo 3 bis  è soggetto a revisione.  La revisione
      è  disposta  periodicamente   dalla   camera   di  commercio,
      industria, artigianato ed  agricoltura  al  fine di accertare
      per gli iscritti la permanenza dei requisiti per l'iscrizione
      al Ruolo.

         2. Gli iscritti nel Ruolo sono  tenuti  a  segnalare  alla
      camera di commercio, industria,  artigianato  ed  agricoltura
      l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti che
      consentono l'iscrizione e la permanenza nel Ruolo.

         3. I provvedimenti di cancellazione  o  di sospensione dal
      Ruolo,  assunti  dalla  camera   di   commercio,   industria,
      artigianato  ed  agricoltura in relazione  alla  perdita  dei
      requisiti   di   iscrizione,  sono   comunicati   agli   enti
      interessati   ai   fini    dell'adozione    dei    rispettivi
      provvedimenti di competenza.'.

         Lo pongo in votazione.  Chi è favorevole resti seduto;  chi
       è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

         Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                                  Art. 7.
                    Commissione regionale consultiva

         1.  L'Assessore  per il turismo,  le  comunicazioni  ed  i
      trasporti è autorizzato ad istituire  con  proprio decreto la
      Commissione regionale consultiva di cui all'articolo 4, comma
      4, della legge 15 gennaio 1992, n.  21.

         Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Beninati ed
       altro l'allegato emendamento 7.1.
         Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

     GRANATA,  assessore  per  i   beni   culturali   ed   ambientali.
  Favorevole, a mio parere però è  più  opportuno scrivere 'sentita la
  Commissione', non 'previo parere' anche se la sostanza non cambia.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     SBONA, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Pongo  in  votazione  l'emendamento  7.1,  con  tale
  precisazione.  Chi è favorevole resti seduto;  chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

         Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo risultante.
         Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

         Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

                                  Art. 8.
                    Valutazione del servizio espletato

         1.  L'avere  esercitato servizio di  taxi  in  qualità  di
      sostituto  alla  guida  del titolare  della  licenza  per  un
      periodo complessivo di almeno dodici mesi ovvero essere stato
      dipendente di un'impresa di noleggio  con  conducente  per il
      medesimo periodo costituisce titolo oggetto di valutazione ai
      fini   rispettivamente  del  rilascio   della   licenza   per
      l'esercizio del servizio di taxi  e  dell'autorizzazione  per
      l'esercizio di noleggio conducente.

         Comunico  che all'articolo  8  sono  stati  presentati  gli
       allegati emendamenti:
         -dagli onorevoli Raiti e Miccichè: emendamento 8.1;
         -dagli  onorevoli   Fleres,  Catania  Giuseppe  e  Maurici:
       emendamenti 8.2, 8.3 e 8.4;
         -dalla Commissione: emendamento 8.6;
         -dagli onorevoli  Antinoro,  Ioppolo,  Amendolia,  Sbona ed
       altri:  emendamento articolo aggiuntivo 8.5.

     SPAMPINATO.  Dichiaro  di  volere   apporre  la  mia  firma  agli
  emendamenti 8.2, 8.3 e 8.4.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
         Si passa all'emendamento 8.1, a firma dell'onorevole Raiti.

     GIANNOPOLO. E' assorbito dagli altri.

     ZAGO.  C'è  una   specificazione   relativa  ai  comuni  diversi.
  Potremmo unificarlo.

     GIANNOPOLO. E' vero.

     PRESIDENTE.    Onorevoli   colleghi,   potremmo   votare   questo
  emendamento e dare ampia delega  alla  Presidenza  di modificarlo in
  sede   di   coordinamento   formale   collegandolo   all'emendamento
  precedentemente  votato,  per   l'aspetto   riguardante  le  licenze
  rilasciate in comuni diversi.
         Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.
         Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

     GRANATA,  assessore  per   i   beni   culturali   ed  ambientali.
  Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     SBONA, Vicepresidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole resti  seduto;  chi  è  contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

         Si passa all'emendamento 8.2,  che  punta  al  pagamento in
       un'unica soluzione del contributo già precedentemente fissato
       per legge.
         Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

     GRANATA,  assessore  per   i   beni   culturali   ed  ambientali.
  Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     SBONA, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Lo  pongo  in  votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'emendamento 8.3, che è una norma di procedura.
       Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

     GRANATA,   assessore   per   i   beni  culturali  ed  ambientali.
  Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     SBONA, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Lo  pongo  in  votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa  all'emendamento  8.4,  che  punta  ad  evitare che ci
  possano essere  noleggiatori  che si spostano in altri comuni con il
  pretesto di  accompagnare  un  cliente, in realtà esercitano in quei
  comuni attività di autonoleggio, facendo venire meno le disposizioni
  relative al contingentamento delle licenze stesse.
       Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

     GRANATA,   assessore   per   i   beni  culturali  ed  ambientali.
  Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     SBONA, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Lo  pongo  in  votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'emendamento 8.6, dell'onorevole Ioppolo.
       Non essendo  presente  in Aula il firmatario, dichiaro decaduto
  l'emendamento 8.6.
       Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo risultante.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si   passa  all'emendamento  aggiuntivo  8.5,  degli  onorevoli
  Ioppolo e Sbona.
       Ha  facoltà  di  parlare  l'onorevole  Ioppolo  per  illustrare
  l'emendamento.

     IOPPOLO. Nel comma 2 è assorbito...

     PRESIDENTE. Ho  la stessa sensazione, onorevole Cracolici, che in
  parte sia stato assorbito dai precedenti.

     GRANATA, assessore per i beni culturali ed ambientali.  Onorevoli
  colleghi,  si  parla  della  licenza  concessa  attraverso  concorso
  pubblico.  E' una norma da regolamento.

     PRESIDENTE.    Onorevole   Assessore,   alla   luce   delle   sue
  considerazioni e di  quelle  dell'onorevole Giannopolo l'emendamento
  si intende ritirato.
         L'Assemblea ne prende atto.
         Si riprende  l'esame  dell'emendamento  3.4,  in precedenza
       accantonato su richiesta del Governo per un approfondimento.
         Si tratta di una riscrittura del comma 2 dell'articolo 3.
         Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

     GRANATA,  assessore  per   i   beni   culturali   ed  ambientali.
  Contrario.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     SBONA, vicepresidente della Commissione. Contrario.

     PRESIDENTE.  Lo  pongo  in  votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                          (Non è approvato)

         Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo risultante.  Chi
       è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

         Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                                  Art. 9.

         1.   La  presente  legge sarà  pubblicata  nella  Gazzetta
      ufficiale della Regione siciliana ed  entrerà  in  vigore  il
      giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

         2. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla e di
      farla osservare come legge della Regione.

         Lo pongo in votazione.  Chi è favorevole resti seduto;  chi
       è contrario si alzi.

                             (E' approvato)
         Alla votazione finale del  presente  disegno  di  legge  si
       procederà in un momento successivo.

         La seduta è sospesa.

    (La seduta, sospesa alle ore 12.27, è ripresa alle ore 12.29)

         La seduta è ripresa.


   Presidenza del vicepresidente Fleres


                             SULL'ORDINE DEI LAVORI

     PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi,  potremmo avviare la discussione
  del disegno di legge di variazioni  del  bilancio  al  cui testo non
  sono stati presentati emendamenti.
         Se  non   sorgono   osservazioni,  si  potrebbe  procedere,
       pertanto,  con l'esame  degli  articoli  non  concernenti  la
       spesa.

     TRICOLI. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     TRICOLI. Signor Presidente,  condivido  il  testo  del disegno di
  legge di variazione di  bilancio,  però  anche in considerazione dei
  tempi stretti che si è data l'Assemblea per l'approvazione di questi
  disegni di leggi, non abbiamo ancora avuto l'opportunità di appurare
  cosa abbia fatto  la  Commissione  "Bilancio". Chiedo, pertanto, una
  breve  sospensione della seduta  al  fine  di  consultare  il  testo
  predisposto dalla Commissione "Bilancio".

     PRESIDENTE.  Onorevoli  Tricoli,  la  proposta  della  Presidenza
  mirava ad accelerare i  nostri  lavori.  Pur  tuttavia, non sorgendo
  osservazioni, la seduta è sospesa per cinque minuti.

     (La seduta, sospesa alle ore 12.31, è ripresa alle ore 12.36)

         La seduta è ripresa.


   Presidenza del vicepresidente Fleres


    SEGUITO DELLA  DISCUSSIONE  DEL DISEGNO DI LEGGE "VARIAZIONI AL
    BILANCIO  DELLA  REGIONE  ED  AL  BILANCIO  DELL'AZIENDA  DELLE
    FORESTE   DEMANIALI   DELLA   REGIONE   SICILIANA   PER  L'ANNO
    FINANZIARIO 2002 E PRIME MISURE SALVA DEFICIT" (N. 459/A)

     PRESIDENTE.  Si procede  con  il  seguito  della  discussione del
  disegno  di  legge "Variazioni  al  bilancio  della  Regione  ed  al
  bilancio  dell'Azienda   delle   foreste   demaniali  della  Regione
  siciliana per l'anno finanziario  2002 e prime misure salva deficit"
  (n. 459/A), posto al numero 3).
         Invito i componenti  la  Commissione  "Bilancio" a prendere
       posto al banco delle commissioni.
         Ricordo che l'esame del  disegno di legge era stato sospeso
       nella seduta n.  77  del  30 luglio 2002, dopo l'approvazione
       del passaggio all'esame degli articoli.
         Invito il deputato  segretario a dare lettura dell'articolo
       1.

     BURGARETTA APARO , segretario:

                                  Art. 1.
            Cartolarizzazioni e interventi urgenti per la sanità

          1. L'autorizzazione di spesa relativa ai limiti di impegno
       di cui  al  comma 6, dell'articolo 30 della legge regionale 3
       maggio  2001,  n.  6  e successive modifiche ed integrazioni,
       introdotte dal comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale
       10  dicembre  2001,  n.  21  e  dall'articolo  75 della legge
       regionale  26  marzo 2002, n.  2, limitatamente all'esercizio
       finanziario  2002,  è  ridotta  di  25.822  migliaia  di euro
       (U.P.B. 10.2.1.3.1 Fondo sanitario regionale - cap.  413323).

          2. La  Regione,  al  fine  di  ricapitalizzare  le aziende
       sanitarie locali  e  le  aziende ospedaliere, conferisce alle
       medesime apporti di capitale per complessivi 737.500 migliaia
       di euro ripartiti  per  ogni  singola  azienda sulla base dei
       dati di consuntivo  al  31  dicembre 2001 da erogare in dieci
       annualità di importo costante.

          3. L'apporto di cui al comma 2 può essere oggetto da parte
       delle  aziende  sanitarie  e  delle  aziende  ospedaliere  di
       operazioni connesse  alla  cessione  di  crediti  nei  limiti
       dell'importo dei  pagamenti  da  eseguire  relativi ai debiti
       maturati  e  non  estinti  al  31  dicembre  2001  così  come
       rappresentanti nei medesimi consuntivi.

          4. Con decreto dell'Assessore  regionale per la sanità, di
       concerto  con l'Assessore regionale  per  il  bilancio  e  le
       finanze, sono definiti i criteri e le modalità di regolazione
       delle operazioni di cui ai commi 2 e 3.

          5. Per le finalità di cui  al  comma  2 è autorizzato, per
       l'esercizio finanziario 2002,  un limite di impegno decennale
       di 73.750 migliaia di euro.

          6.   All'onere  di   cui  al  comma  5  si  provvede,  per
       l'esercizio  finanziario  2002, con parte delle disponibilità
       della U.P.B.  4.2.1.5.1,  capitolo  215701 del bilancio della
       Regione per  l'esercizio  finanziario  medesimo. Per gli anni
       successivi  l'onere  trova riscontro nel bilancio pluriennale
       della Regione, codice 12.02.02.

     PRESIDENTE.   Lo pongo  in  votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

         Si passa all'articolo 2.  Invito  il  deputato segretario a
       darne lettura.

     BURGARETTA APARO , segretario:

                                  Art. 2.
            Operazioni finanziarie aziende sanitarie ed ospedaliere

          1.  Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono effettuare
       operazioni  finanziarie  a  medio  e  lungo  termine,  previa
       autorizzazione dell'Assessorato regionale bilancio e finanze,
       qualora i relativi  oneri  per  il  rimborso  delle  quote di
       capitale  e  la   corresponsione   degli   interessi  trovino
       copertura  in specifiche  risorse  aggiuntive  rispetto  alle
       assegnazioni destinate al  finanziamento delle spese correnti
       per  il  servizio  sanitario, oppure  i  predetti  oneri  non
       risultino superiori al 15  per  cento  delle  entrate proprie
       correnti delle aziende.

     PRESIDENTE.   Lo pongo  in  votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

         Si passa all'articolo 3.  Invito  il  deputato segretario a
       darne lettura.

     BURGARETTA APARO , segretario:

                                  Art. 3.
                 Misure per il potenziamento dell'attività
                         di riscossione dei tributi

          1. Nelle  more  della  conversione e subordinatamente alla
       stessa, si applica  in  Sicilia  l'articolo  3,  comma 3, del
       decreto legge 8  luglio 2002, n. 138, sostituendo agli organi
       ed uffici ivi previsti quelli operanti in ambito regionale. A
       decorrere dall'entrata  in  vigore  della  relativa  legge di
       conversione, la  disposizione si applica nel testo risultante
       dalla suddetta legge di conversione e successive modifiche ed
       integrazioni.

     PRESIDENTE.   Lo pongo  in  votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

         Si passa all'articolo 4.  Invito  il  deputato segretario a
       darne lettura.

     BURGARETTA APARO , segretario:

                                  Art. 4.
           Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

          1. La lettera a) del  comma  2 dell'articolo 1 della legge
       regionale  27  aprile  1999,  n.  10,  è  sostituita  con  la
       seguente:     'a)     il    documento    di    programmazione
       economico-finanziaria  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
       presentazione alle camere da parte del Consiglio dei ministri
       di quello nazionale;'.

          2. Al comma  1  dell'articolo  2  della legge regionale 27
       aprile 1999, n.  10, le parole 'il 15 luglio' sono sostituite
       con le parole  'il  termine  di  cui all'articolo 1, comma 2,
       lettera a),'.

          3. Al comma  1  dell'articolo  2  della legge regionale 27
       aprile 1999, n.  10,  dopo  le  parole  'per il periodo' sono
       aggiunte le  seguenti  parole 'rimanente della legislatura e,
       comunque, non inferiore al periodo'.

     PRESIDENTE.   Lo pongo  in  votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

         Si passa all'articolo 5.  Invito  il  deputato segretario a
       darne lettura.

     BURGARETTA APARO , segretario:

                                  Art. 5.
                             Legge finanziaria

          1. L'articolo 3 della legge  regionale  27 aprile 1999, n.
       10, è sostituito dal seguente:

          '1.  Contestualmente  alla  presentazione  del  disegno di
       legge del  bilancio  annuale  e  del  bilancio pluriennale il
       Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno
       di legge 'finanziaria'  con  i  tempi  e  le  modalità di cui
       all'articolo 1.

          2. La legge  finanziaria,  in coerenza con gli obiettivi e
       gli   indirizzi   fissati  dal  documento  di  programmazione
       economico-finanziaria  ai  sensi  dell'articolo  2, determina
       annualmente il  quadro  di  riferimento  finanziario  per  il
       periodo compreso  nel  bilancio pluriennale e provvede per il
       medesimo periodo:

         a) alle variazioni delle  aliquote  e  di  tutte  le  altre
       misure che incidono  sulla  determinazione  del gettito delle
       entrate di  competenza  regionale,  normalmente  con  effetto
       dall'1  gennaio   dell'anno   cui   tale   determinazione  si
       riferisce;

          b) alla  determinazione  del limite massimo del ricorso al
       mercato finanziario  e  del  saldo  netto  da  finanziare per
       ciascuno  degli  anni  considerati  dal bilancio pluriennale,
       conformemente    a   quanto   previsto   dal   documento   di
       programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;

          c)    alla    determinazione,    in    apposita   tabella,
       dell'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, delle
       principali leggi regionali di spesa;

          d)    alla    determinazione,    in    apposita   tabella,
       dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati
       dal  bilancio  pluriennale,  di autorizzazioni legislative di
       spesa;

          e) alla  determinazione, in apposita tabella, per le leggi
       regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
       rimodulazioni  delle quote destinate a  gravare  su  ciascuno
       degli anni considerati;

          f) alla  determinazione  in apposita tabella degli effetti
       finanziari derivanti da  abrogazione  di leggi di spesa i cui
       effetti sono  esauriti  o  non  più idonei alla realizzazione
       degli  indirizzi  fissati  dal  documento  di  programmazione
       economico-finanziaria;

          g) alla determinazione,  in apposita tabella, dell'importo
       da iscrivere in ciascuno  degli anni considerati dal bilancio
       pluriennale  per le leggi  di  spesa  permanente,  di  natura
       corrente  e  in conto  capitale,  la  cui  quantificazione  è
       rinviata alla legge finanziaria;

          h)   alla   determinazione,   in   apposita  tabella,  dei
       contributi  e   degli   altri   trasferimenti  in  favore  di
       associazioni,  fondazioni,  centri  studio ed altri organismi
       comunque denominati, nonchè  delle  altre  spese continuative
       annue da iscrivere in  ciascuno  degli  anni  considerati dal
       bilancio pluriennale;

          i) alla  determinazione,  in apposita tabella, delle spese
       che,  ai  sensi  dell'articolo  200,  comma  1,  della  legge
       regionale  23   dicembre   2000,   n.   32,   hanno  ottenuto
       l'autorizzazione comunitaria.

          3.  La  legge  'finanziaria'  non  può  disporre  nuove  o
       maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

          4.  Il   disegno   di   legge  'finanziaria'  è  approvato
       dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge
       concernente il  bilancio  annuale e pluriennale della Regione
       siciliana.'.

     TRICOLI. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     TRICOLI.  Signor  Presidente,  onorevoli colleghi, intervengo per
  far rilevare che nella  tabella  B  c'è una rimodulazione dell'unità
  previsionale  di  base  1  della  Presidenza  della  Regione  che  è
  impraticabile.

     PRESIDENTE.   Onorevole   Tricoli,   poichè  prima  di  procedere
  all'esame delle tabelle  procederemo  ad  una  breve sospensione, la
  questione la affronteremo successivamente.
       Pongo  in  votazione  l'articolo  5.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

         Si passa all'articolo 6.  Invito  il  deputato segretario a
       darne lettura.

     BURGARETTA APARO , segretario:

                                  Art. 6.
             Contributo all'Associazione italiana del consiglio
                dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE)

          1.  Il  contributo  annuo  autorizzato  dall'articolo 195,
       comma 3, della  legge  regionale  23  dicembre  2000,  n. 32,
       nell'importo  rideterminato  in  tabella I dall'articolo 130.
       comma 9, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è fissato
       in 516 migliaia di euro.

     PRESIDENTE.   Lo pongo  in  votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

         Poiché per quanto concerne l'esame  degli articoli 7, 8 e 9
       e delle annesse tabelle,  si  rende  necessaria  la  presenza
       dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sospendo l'esame
       del disegno di legge n.  459/A.
         Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa.

     (La seduta, sospesa alle ore 12.38, è ripresa alle ore 13.08)

         La seduta è ripresa.


   Presidenza del vicepresidente Fleres


    SEGUITO  DELLA  DISCUSSIONE  DEL  DISEGNO  DI  LEGGE  "NORME IN
    MATERIA DI LAVORO, CULTURA ED ISTRUZIONE" (298.5/A)

     PRESIDENTE.  Si procede  con  il  seguito  della  discussione del
  disegno di legge "Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione"
  (298.5/A), posto al numero 2).
         Invito i componenti  la  Commissione "Cultura, formazione e
       lavoro" a prendere posto al banco delle commissioni.
         Ricordo che l'esame del  disegno di legge era stato sospeso
       nella   seduta  numero  77   del   30   luglio   2002,   dopo
       l'approvazione del passaggio all'esame degli articoli.
         Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

                                 "Art. 1.
                  Formazione in azienda - Buono formativo
                   per l'ingresso nel mercato del lavoro

          1.  L'Assessore  regionale  per  il  lavoro, la previdenza
       sociale,   la  formazione  professionale  e  l'emigrazione  è
       autorizzato ad  erogare ai datori di lavoro che provvedono ad
       incrementare   la   propria   base  occupazionale  con  nuova
       occupazione  aggiuntiva  rispetto  alla  media  dei  sei mesi
       precedenti  attraverso  assunzioni  a  tempo indeterminato un
       contributo annuale  pari  ad  euro  4600  per  ciascuna unità
       lavorativa per  il massimo di un quadriennio finalizzato alla
       formazione iniziale e continua.

          2.  Il contributo  di  cui  al comma 1 è proporzionalmente
       ridotto   nel   caso   di   assunzione   a   tempo   parziale
       indeterminato.

          3. Per le finalità  di  cui ai commi 1 e 2 nello stabilire
       la media dei  dipendenti  in  carico  ai datori di lavoro non
       devono essere  conteggiati  gli  apprendisti,  gli assunti in
       forza di contratto  di  formazione e lavoro e gli assunti con
       contratto a  tempo  determinato,  nonchè  i lavoratori la cui
       posizione  retributiva  e  contributiva  viene  regolamentata
       attraverso  contratti  di  riallineamento  stipulati ai sensi
       dell'articolo 5 della  legge  28  novembre  1996,  n.  608  e
       successive modifiche ed integrazioni.

          4. I datori di lavoro, per usufruire dei contributi per le
       attività  formative  di  cui al presente articolo, nei dodici
       mesi  precedenti  l'assunzione  non  devono avere proceduto a
       riduzione di  personale  e  non devono avere alla stessa data
       sospensioni in atto.

          5. I  contributi possono comunque essere erogati anche nei
       casi di  licenziamenti intervenuti nei dodici mesi precedenti
       purchè    venga   reintegrata   la   base   occupazionale   e
       limitatamente alle  unità  in  eccedenza  rispetto  alla base
       occupazionale  preesistente.  Non  sono  computati nel numero
       dei  licenziamenti  quelli  effettuati  per  giusta  causa  o
       giustificato motivo o per fine della commessa.

          6. Le attività  formative di cui al presente articolo sono
       svolte in costanza di attività lavorativa presso il datore di
       lavoro secondo  le  direttive impartite dall'Assessore per il
       lavoro, la  previdenza sociale, la formazione professionale e
       l'emigrazione,   sentita   la   Commissione   regionale   per
       l'impiego.

          7. Il contributo per le attività formative di cui ai commi
       precedenti non si cumula con le provvidenze di cui alla legge
       regionale 7 agosto 1997, n. 30.

          8. Ai  datori  di  lavoro  che hanno presentato domande di
       autorizzazione  ai sensi della legge regionale 7 agosto 1997,
       n. 30  e  non l'hanno ottenuta alla data di entrata in vigore
       della  presente legge è concessa facoltà di presentare, entro
       sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione delle direttive
       di cui  al  comma  6,  istanza  all'Assessorato regionale del
       lavoro,    della   previdenza   sociale,   della   formazione
       professionale   e   dell'emigrazione   per   usufruire  delle
       provvidenze  del   presente   articolo,  previa  rinuncia  ai
       contributi di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

          9. Per le  finalità  di  cui  ai  commi 1 e 8 del presente
       articolo si  fa  fronte  con le risorse previste dall'asse 3,
       misura 3.09 del P.O.R. 2000/2006.

          10.  Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 1999
       ai sensi della  legge  regionale  7  agosto  1997,  n.  30, è
       autorizzata per il triennio 2002/2004 la spesa di euro 37.702
       migliaia per ciascun anno.

          11.  All'onere di  37.702  migliaia  di euro in termini di
       competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con
       parte delle  disponibilità  dell'U.P.B.  4.2.1.5.2  (capitolo
       215704 - codice 1008).

          12.  Per  il biennio 2003/2004 l'onere trova riscontro nel
       bilancio pluriennale della Regione siciliana, codice 12.02.01
       - accantonamento 1008".

       Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:

    - dagli onorevoli Panarello ed altri: emendamento 1.1;

    - dall'onorevole Papania: emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;

       Si passa all'emendamento 1.1.
       Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

     STANCANELLI, assessore  per  il lavoro, la previdenza sociale, la
  formazione professionale e l'emigrazione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole  resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'emendamento 1.2.
       Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

     STANCANELLI, assessore  per  il lavoro, la previdenza sociale, la
  formazione professionale e l'emigrazione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     ANTINORO, Presidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole  resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'emendamento 1.3.

     PAPANIA. Lo ritiro.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
       Si passa all'emendamento 1.4.

     STANCANELLI, assessore  per  il lavoro, la previdenza sociale, la
  formazione professionale e l'emigrazione.  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     STANCANELLI, assessore  per  il lavoro, la previdenza sociale, la
  formazione   professionale   e   l'emigrazione.  Signor  Presidente,
  preannuncio un subemendamento soppressivo della parola "anche".

     PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del Governo.  Il
  parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi  è  favorevole  resti  seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

       Pongo  in  votazione  l'emendamento  1.4,  come  modificato. Il
  parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole  resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

         Si passa all'emendamento 1.5.
         Comunico che è  stato  presentato dal Governo l'emendamento
       1.6 interamente sostitutivo dell'emendamento 1.5.
         Pongo  in votazione  l'emendamento  1.6.  Il  parere  della
       Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole  resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

     PAPANIA. Ritiro l'emendamento 1.5.

     PRESIDENTE.  L'Assemblea ne prende atto.
         Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo risultante.
         Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

         Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                                 "Art. 2.
                              Proroga termini

          1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 14 della
       legge   regionale   21   dicembre  1995,  n.  85,  modificato
       dall'articolo  1,  comma  2,  della legge regionale 19 agosto
       1999, n. 18, è differito al 31 dicembre 2004.

          2. Il  termine  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 8 della
       legge regionale  26  novembre  2000, n. 24  è differito al 31
       dicembre 2004.

          3. Il  termine  di  cui  al  secondo comma dell'articolo 8
       della legge  regionale 26 novembre 2000, n. 24 è differito al
       31 dicembre 2004".

         Lo pongo in votazione.  Chi è favorevole resti seduto;  chi
       è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

         Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                                 "Art. 3.
                         Formazione all'autoimpiego

          1.  Il comma  4  dell'articolo  1 della legge regionale 31
       marzo 2001, n. 2 è abrogato.

          2.  All'articolo  2,  comma  1,  della  legge regionale 23
       gennaio  1998,  n.   3  l'inciso  'con  le  modalità  di  cui
       all'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30' è
       abrogato.

          3.  Per  le finalità dell'articolo 2 della legge regionale
       23 gennaio  1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni
       è  autorizzata  per  l'esercizio finanziario 2002 la spesa di
       19.659 migliaia di euro.

          4.  All'onere di  19.659  migliaia  di  euro in termini di
       competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con
       parte  delle  disponibilità  dell'U.P.B.  4.2.1.5.2 (capitolo
       215704 codice 1009)".

       Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:

    - dall'onorevole Papania: emendamenti 3.1 e 3.2;

    - dall'onorevole Stancanelli: emendamento 3.3.

       Si passa all'emendamento 3.3.  Lo pongo in votazione.
       Il parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole  resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'emendamento 3.1.

     PAPANIA. Lo ritiro.

     PRESIDENTE.    L'Assemblea    ne    prende    atto.    Si   passa
  all'emendamento 3.2.  Lo pongo in votazione.  Il parere del Governo?

     STANCANELLI, assessore  per  il lavoro, la previdenza sociale, la
  formazione professionale e l'emigrazione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole  resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo risultante.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                                 "Art. 4.
                  Collaborazione coordinata e continuativa

          1. Al  comma  1  dell'articolo  1 della legge regionale 26
       novembre   2000,   n.   24,   dopo   le   parole  'contributi
       previdenziali ed assistenziali' sono aggiunte le parole 'e un
       contributo di  euro 200 mensili per i compensi di almeno euro
       800 mensili'.

          2. Per  le  finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della
       legge regionale  26 novembre 2000, n.  24 come modificata dal
       comma 1,  è  autorizzata  per l'esercizio finanziario 2002 la
       spesa di 1.000 migliaia di euro.

          3.  All'onere di  1.000  migliaia  di  euro  in termini di
       competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con
       parte  delle  disponibilità  dell'U.P.B.  4.2.1.5.2 (capitolo
       215704 - codice 1009)".

       Lo pongo  in  votazione.  Chi  è favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

                                 "Art. 5.
                        Corsi di operatore sociale

          1.  Al  fine  di  consentire  lo svolgimento della seconda
       annualità   dei   corsi   di   operatore  sociale  assistenza
       handicappati  previsti nel piano formativo speciale approvato
       ai sensi  della  legge  regionale  28  marzo  1986,  n.  16 e
       successive  modifiche  ed  integrazioni,  nell'anno formativo
       1999-2000 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la
       spesa di 416 migliaia di euro.

          2.  All'onere di  416  migliaia  di  euro  in  termini  di
       competenza per  l'esercizio finanziario 2002, si provvede con
       parte delle  disponibilità  dell'U.P.B. 4.2.1.5.2   (capitolo
       215704 codice 1001)".

       Lo pongo  in  votazione.  Chi  è favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

                                 "Art. 6.
                Incentivi alla costituzione di società miste

          1. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 2 della
       legge regionale 26  novembre  2000,  n.  24 è autorizzata per
       l'esercizio 2002 la spesa di 850 migliaia di euro.

          2.   All'onere  di  850  miglia  di  euro  in  termini  di
       competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con
       parte  delle  disponibilità  dell'U.P.B.  4.2.1.5.2 (capitolo
       215704 codice 1001)".

       Lo pongo  in  votazione.  Chi  è favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                                 "Art. 7.
                          Differimento di termini

          1.  All'articolo  17,  comma  1,  della legge regionale 15
       maggio 1991,  n.  27,  dopo  le  parole 'entro il mese di' la
       parola 'luglio'  è  sostituita con la parola 'ottobre' e dopo
       le parole 'provvederà entro il mese di' la parola 'gennaio' è
       sostituita con la parola 'aprile'".

       Lo pongo  in  votazione.  Chi  è favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

                                 "Art. 8.
                             Rimborso all'INPS

          1. Per  le finalità dell'articolo 15, comma 4, della legge
       regionale 7  agosto  1997,  n.  30  e successive modifiche ed
       integrazioni, per l'esercizio finanziario 2002, è autorizzata
       la spesa di 250 migliaia di euro.

          2.  All'onere di  250  migliaia  di  euro  in  termini  di
       competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con
       parte  delle  disponibilità  dell'U.P.B.  4.2.1.5.2 (capitolo
       215704 - codice 1001)".

       Lo pongo  in  votazione.  Chi  è favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                                 "Art. 9.
                         Fondo emergenza Argentina

          1.  All'articolo  113,  comma  2, della legge regionale 26
       marzo 2002,  n.  2, le cifre  '1.000 e 3.000' sono sostituite
       con le cifre '25 e 500'".

       Lo pongo  in  votazione.  Chi  è favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                                 "Art. 10.
                            Ispettori del lavoro

          1.   E'   istituito   nella  Regione  siciliana  -  presso
       l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale,
       della  formazione professionale e dell'emigrazione - il ruolo
       degli ispettori del lavoro.

          2.  Gli  ispettori  del  lavoro  svolgono  tutti i compiti
       previsti dalla  legge  22  luglio  1961,  n. 628 e successive
       modifiche ed  integrazioni  nonchè  ogni  altro  compito loro
       attribuito  dalla  legislazione  regionale.  Gli  stessi sono
       ufficiali di  polizia  giudiziaria  nei  termini previsti dal
       D.P.R.  19 marzo  1955,  n.  520  e ad essi sono attribuiti i
       compiti di cui  agli  articoli 9, 10 e 11 del medesimo D.P.R.
       19 marzo 1955, n. 520.

          3.  In  fase  di  prima  applicazione transitano nel ruolo
       degli  ispettori  del lavoro tutti i funzionari della Regione
       siciliana  che  svolgono  le funzioni di ispettori del lavoro
       ovvero   i   funzionari   che,   in   fase  di  affiancamento
       all'ispettore del lavoro alla data di entrata in vigore della
       presente    legge,   completino   la   prescritta   fase   di
       addestramento.

          4.  Con  decreto  del  Presidente  della  Regione,  previa
       deliberazione    della    Giunta   regionale,   su   proposta
       dell'Assessore   regionale   per  il  lavoro,  la  previdenza
       sociale,   la   formazione   professionale  e  l'emigrazione,
       verranno emanate  le disposizioni per l'attivazione del ruolo
       di cui al comma 1.

          5.  L'istituzione del ruolo degli ispettori del lavoro non
       comporta nuovi oneri per il bilancio della Regione siciliana".

       Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:

    - dall'onorevole Tumino: emendamento 10.1;

    - dal Governo: emendamento 10.2.

       Dichiaro    l'articolo    10   improponibile.   Pertanto,   gli
  emendamenti 10.1 e 10.2 decadono.
       Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

                                 "Art. 11.
                Comitato di gestione del fondo regionale per
                         l'occupazione dei disabili

          1. Per il funzionamento del comitato di gestione del fondo
       regionale  per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo
       22  della   legge   regionale  26  novembre  2000,  n.  24  è
       autorizzata per  l'esercizio 2002 la spesa di 103 migliaia di
       euro.

          2.  All'onere di  103  migliaia  di  euro  in  termini  di
       competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con
       parte  delle  disponibilità  dell'U.P.B.  4.2.1.5.2 (capitolo
       215704 codice 1001).

          3.  La lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 della legge
       regionale 26  novembre  2000,  n.  24  è  sostituita  con  la
       seguente:  'b)  tre  componenti  designati  dalla  competente
       azienda   USL,  specializzati  in  medicina  del  lavoro,  in
       medicina legale ed in medicina fisica e riabilitazione'".

       Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:

    - dall'onorevole Tumino: emendamento 11.1;

    - dall'onorevole Sanzeri: emendamento 11.2.

       Si passa all'emendamento 11.1.  Lo pongo in votazione.
       Il parere del Governo?

     STANCANELLI, assessore per il lavoro, la previdenza sociale,
   la formazione professionale e l'emigrazione. Contrario.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione. Contrario.

     GIANNOPOLO.  Chiedo la verifica del numero legale.

     PRESIDENTE.   Onorevole   Giannopolo,   l'articolo   10  è  stato
  dichiarato improponibile perché  comporta spesa.  Anche se lo stesso
  articolo, al comma  5,  dice  che  non comporta spesa, così non è e,
  pertanto, non poteva essere dichiarato proponibile.

     GIANNOPOLO.  Signor Presidente, abbiamo approvato emendamenti che
  avevano bisogno di copertura finanziaria

     PRESIDENTE.  Onorevole Giannopolo, a me non risulta.

     D'ANTONI. E' un problema di principio

   (Alla  richiesta  del numero  legale  aderiscono  gli  onorevoli
   Cracolici, Villari, Tumino e Zago)


   Presidenza del vicepresidente Fleres


                      VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

     PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi, essendo la richiesta appoggiata
  a termini di Regolamento, indìco la verifica del numero legale.
       Chiarisco  il  significato  del  voto:  chi  vota  può  premere
  qualsiasi pulsante.
       Dichiaro aperta la votazione.

                     (seguono le operazioni di voto)

       Dichiaro chiusa la votazione.

               RISULTATO DELLA VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

     PRESIDENTE.  Proclamo l'esito della verifica del numero legale:

      Presenti .................. 34

       L'Assemblea non è in numero legale.

       Onorevoli colleghi,  la  seduta è sospesa e riprenderà alle ore
  15.00.

    (La seduta, sospesa alle ore 13.20, è ripresa alle ore 17.28)

      La seduta è ripresa.

                                CONGEDI

     PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi,  comunico  che  sono  pervenute
  richieste  di  congedo  per l'odierna seduta relative agli onorevoli
  Acierno,   Cascio,  D'Aquino,  Cimino,  Leanza  Vincenzo,  Garofalo,
  Castiglione e Mancuso.
         Non  sorgendo   osservazioni,   i   congedi   si  intendono
       accordati.


   Presidenza del vicepresidente Fleres


              RIPRENDE L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE NUMERO 298.5/A

     PRESIDENTE.    Onorevoli    colleghi,    si    riprende   l'esame
  dell'emendamento  11.1  presentato  all'articolo  11  del disegno di
  legge n.  298.5/A, sul  quale, in fase di votazione, è stata chiesta
  la verifica del numero legale.
         Pongo in votazione l'emendamento 11.1.
         Il parere del Governo?

     STANCANELLI. assessore per  il  lavoro, la previdenza sociale, la
  formazione professionale e l'emigrazione. Contrario.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

    ANTINORO, presidente della Commissione.Contrario.

     PRESIDENTE. Chi è  favorevole  resti  seduto;  chi è contrario si
  alzi.
                      (Non è approvato)

    Si passa  all'emendamento 11.2 a firma dell'onorevole Sanzeri.  Lo
  pongo in votazione. Il parere del Governo?

     STANCANELLI, assessore  per  il lavoro, la previdenza sociale, la
  formazione professionale e l'emigrazione. Contrario.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione. Contrario.

     PRESIDENTE.  Chi è  favorevole  resti  seduto; chi è contrario si
  alzi.

                          (Non è approvato)

       Pongo in votazione l'articolo 11.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

                                  Art. 12.
                  Formazione lavoratori socialmente utili

          1.    Per    eventuali   esigenze   formative   funzionali
       all'inserimento   in   attività   lavorative   dei   soggetti
       destinatari  del  regime  transitorio  dei lavori socialmente
       utili,   così  come  definito  dall'articolo  4  della  legge
       regionale 26  novembre  2000,  n. 24, il periodo formativo di
       cui  all'articolo  7,  comma  12,  del decreto legislativo 28
       febbraio 2000, n. 81, è elevato a 24 mesi.
       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

                               Art. 13.
              Indennità di funzione dei consiglieri di parità

          1.   Per   fare   fronte   a   pregressi  oneri  derivanti
       dall'adeguamento  delle indennità di funzione dei consiglieri
       di parità  di  cui  all'articolo  28  della legge regionale 7
       agosto 1997, n.  30 è autorizzato per l'esercizio finanziario
       2002 l'incremento di 290 migliaia di euro.

          2.  All'onere  di  290  migliaia  di  euro  in  termini di
       competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con
       parte  delle  disponibilità  dell'U.P.B.  4.2.1.5.2 (capitolo
       215704 codice 1001).

       Comunico   che   è   stato  presentato  dall'onorevole  Papania
  l'emendamento 13.1, allegato.
       Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Il parere del Governo?

     STANCANELLI, assessore  per  il lavoro, la previdenza sociale, la
  formazione professionale e l'emigrazione. Favorevole.

        PRESIDENTE. Chi è  favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                          (E'approvato)

       Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo risultante.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

                                  Art. 14.
           Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e
                    successive modifiche e integrazioni

          1.   Alla   legge   regionale  7  agosto  1997,  n.  30  e
       successive   modifiche   e  integrazioni  sono  apportate  le
       seguenti modifiche:

          a) alla  lettera  b),  comma  1, dell'articolo 1 le parole
       'protette  di  cui  alla  legge  2  aprile  1968,  n.  482  e
       successive  modifiche ed integrazioni' sono sostituite con le
       parole 'di  cui  agli  articoli  1  e 18 della legge 12 marzo
       1999, n. 68';

          b) al  comma  3  dell'articolo  4 sono soppresse le parole
       'che non  sia  stata  causata  da  processi  di  crisi  o  di
       ristrutturazione  approvati  dal  CIPE  o  dal  Ministero del
       lavoro';

          c) l'articolo 12 è abrogato;

          d) dopo  il  quarto  comma  dell'articolo 15 è aggiunto il
       seguente:

          '5.  Le  somme  impegnate o erogate a favore dell'Istituto
       nazionale della  previdenza sociale per le finalità di cui al
       presente   titolo,   rimaste  inutilizzate,  potranno  essere
       riconosciute al  medesimo  Istituto a titolo di acconto per i
       periodi di prosecuzione dei benefici'.

          e) dopo  il  terzo  comma  dell'articolo  18 è aggiunto il
       seguente:

          '4.  In  caso  di indebita applicazione di sgravi da parte
       dei datori  di  lavoro  si  applicano  le  sanzioni  civili e
       amministrative  previste dalla normativa nazionale in materia
       di  sgravi  contributivi  a  carico  dello Stato.  I proventi
       derivanti  dall'applicazione  delle sanzioni sono a beneficio
       della Regione'.

          2.  L'Assessorato  regionale  del lavoro, della previdenza
       sociale,  della formazione professionale e dell'emigrazione è
       autorizzato   ad  utilizzare  gli  stanziamenti  di  bilancio
       previsti   anche  per  le  istanze  di  sgravio  contributivo
       presentate  ai  sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7
       agosto  1997,  n.  30 e successive modifiche ed integrazioni,
       anche se ricadenti negli esercizi finanziari pregressi.
       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                        (E'approvato)

       Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:

                                  Art. 15.
                      Sedi di coordinamento regionale
                          degli enti di formazione

          1.  Al  comma  2 dell'articolo 48 della legge regionale 27
       aprile  1999, n.  10 dopo le parole 'finanziamento decretato'
       sono   aggiunte   le  parole  'garantendo in tale ambito   la
       copertura  finanziaria  delle  medesime sedi di coordinamento
       regionale  degli enti riconosciute con decreto dell'Assessore
       regionale per il lavoro e la formazione professionale'.

       Comunico che è stato presentato dall'onorevole Cintola ed altri
  l'emendamento 15.1 allegato.
       Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

     STANCANELLI, assessore  per  il lavoro, la previdenza sociale, la
  formazione professionale e l'emigrazione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi è  favorevole  resti  seduto; chi è contrario si
  alzi.

                          (E'approvato)

       Pongo in votazione  l'articolo  15  nel testo risultante. Chi è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

       Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:

                                  Art. 16.
                Termine regolarizzazione istanze artigianato

          1.  Il  termine  previsto  dall'articolo  26  della  legge
       regionale 17  marzo  2000, n. 8 per la regolarizzazione delle
       istanze  di  contributo  presentate  negli  anni  precedenti,
       considerato  ordinatorio  con  il  comma  3 dell'articolo 111
       della legge  regionale  7  maggio 2001, n.  6, si riferisce a
       tutte le istanze presentate sino al 31 dicembre 2000.
       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (E' approvato)

       Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:

                                  Art. 17.
             Assunzioni temporanee presso le Aziende sanitarie.
                                  Priorità

          1. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  41 della legge
       regionale 7  agosto  1997,  n.  30  si  applicano  anche alle
       aziende Unità Sanitarie Locali.

       Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:

       - dall'onorevole Papania:  emendamenti 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 e
  17.5;

       - dagli  onorevoli Leanza Vincenzo, Leontini, Croce e Antinoro:
  emendamento 17.6.

    Il parere del Governo sull'emendamento 17.1?

     STANCANELLI, assessore  per  il lavoro, la previdenza sociale, la
  formazione professionale e l'emigrazione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi è  favorevole  resti  seduto; chi è contrario si
  alzi.

                        (E'approvato)

       Gli emendamenti 17.2, 17.3, 17.4 e 17.5 sono ritirati.
       L'Assemblea ne prende atto.
       L'emendamento 17.6 è improponibile.

       Pongo in votazione  l'articolo  17  nel testo risultante. Chi è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                        (E' approvato)

     PRESIDENTE.  Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

                                  Art. 18.
                  Istituzione del Museo regionale di Arte
                          Moderna e Contemporanea

          1.  E'  istituito  in  Palermo  il Museo regionale di Arte
       Moderna  e  Contemporanea  con  il  compito  di  raccogliere,
       conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali
       della  cultura  visiva  moderna  e contemporanea, favorire la
       ricerca, nonchè svolgere manifestazioni ed attività connesse.

          2. Il  Museo  collabora  con  i  Dipartimenti  ed Istituti
       universitari,   nonchè   con   le  istituzioni  culturali  di
       rilevanza nazionale ed internazionale, mediante la stipula di
       apposite  convenzioni.

          3.  Il  Museo  ha  autonomia  scientifica,  organizzativa,
       amministrativa   e   finanziaria.   L'autonomia   finanziaria
       comprende anche  la gestione delle entrate che affluiscono al
       bilancio dell'istituto,  ad eccezione delle spese relative al
       personale.

          4.  Con apposito regolamento saranno stabiliti gli organi,
       l'ordinamento interno  e  le  modalità  di  funzionamento del
       Museo.

       Comunico   che  è  stato  presentato  dall'onorevole  Cracolici
  l'emendamento 18.1, allegato.

     CRACOLICI. Lo ritiro.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

    Comunico che  è  stato  presentato dal Governo l'emendamento 18.2,
  allegato.

     SPAMPINATO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SPAMPINATO.  Signor  Presidente,  faccio  presente  che  non  c'è
  nessun  impegno  di   spesa,   si   tratta   soltanto   di  dare  un
  riconoscimento alla  patria, Linguaglossa, di Francesco Messina, per
  cui,  oltre  a   New   York,  si  crea  una  sessione  distaccata  a
  Linguaglossa del Museo  di  arte moderna.  Non c'è nessun impegno di
  spesa,  non  c'è  nessun  onere;  c'è  solamente  il  riconoscimento
  legislativo, da  parte  dell'Assemblea  regionale  siciliana,  di un
  proprio figlio, con una sede a Linguaglossa.

     GRANATA, assessore per  i  beni  culturali  e ambientali e per la
  pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GRANATA, assessore per  i  beni  culturali  e ambientali e per la
  pubblica istruzione.  Signor  Presidente, in linea con quello che ha
  detto l'onorevole  Spampinato,  il Governo ha ritenuto meritevole di
  ripresentazione,  infatti   se   ne   è  assunto  l'onere,  con  una
  formulazione del  tutto  diversa  questo  emendamento,  che di fatto
  introduce questa possibilità.  Infatti, attraverso l'articolo 18 noi
  facciamo  un'operazione  importante, cioè istituiamo la possibilità,
  all'interno del  territorio  della  Regione  siciliana,  di avere il
  Museo di  arte  contemporanea, cosa preclusa da normative complesse,
  sia   regionali   che   nazionali,   che   limitavano   l'intervento
  dell'Assessorato dei  beni  culturali  a  materia  che avesse almeno
  cinquant'anni di anzianità.
       L'avere voluto puntualizzare che una sezione staccata di questo
  museo sarà dedicata  a  Francesco  Messina  non implica un eventuale
  costo aggiuntivo  all'articolo  18,  sul  quale  non  c'è,  infatti,
  copertura finanziaria, ma  c'è  una  norma  programmatica per cui la
  Regione dice "aprendo  il  Museo  di  arte  contemporanea  e  avendo
  all'interno del  territorio  della  Regione  un testimone importante
  dell'arte    contemporanea,    Francesco    Messina,    diamo    già
  programmaticamente   la   possibilità   dell'apertura  senza  alcuna
  copertura". Poi si  potrà  fare, ad esempio attraverso l'articolo 64
  della finanziaria, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione, così
  come ormai è possibile, viste le recenti normative, anche attraverso
  un protocollo d'intesa con il comune.

     PRESIDENTE. Comunico  che  è  stato  presentato  dal  Governo  il
  subemendamento  18.2.1  allegato.  Lo  pongo  in  votazione.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Pongo in  votazione l'emendamento 18.2, come modificato.  Chi è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Pongo in votazione  l'articolo  18, nel testo risultante. Chi è
  favorevole resti seduto;  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

                                 'Art. 19.
                      Iniziative direttamente promosse

          1. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale
       5 marzo 1979, n. 16 è così  sostituito:

          '2.  Per l'attuazione di  dette  iniziative  l'Assessorato
       regionale dei beni culturali ed ambientali  e  della pubblica
       istruzione  si  può  avvalere, oltre che  dei  propri  organi
       centrali e periferici, di istituti universitari specializzati
       nei settori in cui  rientrano le iniziative degli enti locali
       e degli enti teatrali e lirici regionali'.'

       Lo pongo in  votazione.  Chi  è  favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:

                                 'Art. 20.
           Interventi in favore dell'arte moderna e contemporanea

          1.  Al  fine di diffondere e  valorizzare  le  espressioni
       dell'arte moderna e contemporanea  in  Sicilia, l'Assessorato
       regionale dei beni culturali ed ambientali  e  della pubblica
       istruzione   è   autorizzato   a   realizzare  interventi  di
       valorizzazione,   promozione   e   tutela   della  conoscenza
       dell'arte    moderna   e   contemporanea   anche   attraverso
       dichiarazioni  di  importante carattere artistico delle opere
       di  architettura  contemporanea espresse in base all'articolo
       20 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

          2. Per  le  finalità  del presente articolo è autorizzata,
       per l'esercizio  finanziario 2002, in termini di competenza e
       di cassa, la spesa di 200 migliaia di euro.

          3. All'onere di  cui al comma 2 si provvede sia in termini
       di competenza  che  di  cassa  a  valere  sulle disponibilità
       dell'U.P.B. 9.3.1.1.2 (capitolo 376545).'.

       Lo pongo in  votazione.  Chi  è  favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:

                                 'Art. 21.
                             Servizi aggiuntivi

          1.  Nelle  more del materiale  avvio  dell'erogazione  dei
       servizi  di  assistenza culturale e  di  ospitalità  previsti
       dall'articolo 112 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
       490 nelle strutture museali,  bibliotecarie  e  archeologiche
       regionali,  l'Assessorato  regionale dei  beni  culturali  ed
       ambientali e  della pubblica istruzione ed i musei, gallerie,
       biblioteche  e  soprintendenze  dipendenti sono autorizzati a
       stipulare accordi  e  convenzioni con ditte specializzate nei
       settori indicati  dal  richiamato  articolo  112, senza oneri
       aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

          2.  Gli  accordi  e  le  intese  di  cui  al  primo  comma
       cesseranno con la  consegna  dei lavori previsti dai bandi in
       corso e comunque  non  avranno  effetto  oltre il 31 dicembre
       2002.'.

       Comunico che  all'articolo 21 è stato presentato dall'onorevole
  Cracolici l' emendamento 21.1, allegato.

     CRACOLICI. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     CRACOLICI.   Signor   Presidente,   questo   emendamento  intende
  sopprimere l'articolo 21  per  una  semplice ragione: quando è stato
  predisposto il testo,  cosiddetto  che poi è andato a stralcio della
  finanziaria, eravamo a fine anno 2001.
       Siamo ad agosto 2002,  ed  in questa norma si prevede che il 31
  dicembre  2002,   comunque   verrebbero   a   cessare   gli  effetti
  dell'eventuale convenzione che  si  fa  con soggetti in attesa della
  pubblicazione dei bandi.  Poichè  siamo  ad  agosto, credo che lei i
  bandi sia in grado  già  di pubblicarli;  credo, quindi, che sia una
  norma sostanzialmente inutile  e  ho  ritenuto che sia più utile far
  partire i servizi  aggiuntivi  così  come  prevede  la  norma,  cioè
  attraverso la pubblicazione dei bandi e l'affidamento in gara.

     GRANATA, assessore per  i  beni  culturali ed ambientali e per la
  pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GRANATA, assessore per  i  beni  culturali,  ambientali  e per la
  pubblica   istruzione.   Signor   Presidente,   onorevoli  colleghi,
  l'osservazione dell'onorevole  Cracolici ha un suo fondamento logico
  perché egli  non  conosce  il  percorso dell'applicazione in Sicilia
  della nostra Ronchey.
       E' stato un  percorso  molto  accidentato,  ma  è arrivato alla
  conclusione perché proprio  in  questi  giorni sono in corso, con la
  famosa  "stazione   unica"  che  abbiamo  costituito  ante  litteram
  rispetto alla legge sugli appalti, le aggiudicazioni dei servizi.
       Cosa   succede?   Che   dall'aggiudicazione  dei  servizi  alla
  materiale erogazione degli  stessi  passerà  un  lasso  di  tempo di
  almeno quattro, cinque  mesi  nei  quali i musei siciliani, i parchi
  archeologici siciliani  si  trovano  nelle  condizioni di non potere
  neanche vendere le proprie pubblicazioni.
       La norma in  oggetto,  invece,  cosa  crea?  Crea,  nelle  more
  dell'applicazione dei  servizi,  la possibilità di dare quei servizi
  minimali che  impediscano  a  turisti,  operatori culturali o peggio
  alla stampa di  continuare  ad occuparsi, questa volta a sproposito,
  del nostro sistema  dei  beni  culturali  per  dire  che è arretrato
  rispetto alle  grandi  innovazioni  legate ai servizi aggiuntivi del
  resto d'Europa, del resto del mondo.
       Quindi, serve  concretamente  soltanto a dare la possibilità ai
  direttori dei musei  e dei parchi di potere stipulare delle semplici
  convenzioni, ad esempio  con degli editori, per potere vendere delle
  pubblicazioni ricavandone  in  percentuale, senza nessun aggravio di
  spesa  per  l'amministrazione,  ma  anzi  con  un  introito  per  le
  amministrazioni sia dei musei che dei parchi archeologici.
       E' una norma non  solo  priva  di  spesa, ma che crea subito la
  possibilità di un servizio che, comunque, poi, entro il 31 dicembre,
  anzi prima, sarà sostituito da chi arriverà e prenderà materialmente
  possesso della gara di appalto che si è aggiudicato.

     PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 21.2.
       Il  parere   del   Governo   è   contrario.   Il  parere  della
  Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione. Contrario.

     PRESIDENTE.  Chi è  contrario  resti  seduto; chi è favorevole si
  alzi.

                          (Non è approvato)

       Pongo in votazione l'articolo 21.
       Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Comunico, altresì,  che è stato presentato dagli onorevoli Dina
  ed altri l'emendamento 21.1, allegato.
       Lo pongo in votazione.
       Il parere del Governo?

     GRANATA, assessore per  i  beni  culturali,  ambientali  e per la
  pubblica istruzione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della commissione. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi è  favorevole  resti  seduto; chi è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 22.

     BURGARETTA APARO , segretario.

                                Art. 22.
                             Targa Florio

          1. Quale riconoscimento per il contributo dato dalla Targa
       Florio alla  positiva  diffusione dell'immagine della Sicilia
       nel mondo,  la manifestazione automobilistica 'Targa Florio',
       ideata nel 1906  da  Vincenzo Florio, è dichiarata patrimonio
       storico-culturale della Regione siciliana.

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi, intervengo
  sull'articolo  22  affinché  resti  agli  atti  che  c'è  stata  una
  discussione su questo articolo.
       Io  avevo   proposto   che   si  andasse  oltre  alla  semplice
  dichiarazione  di  importanza  storico-culturale  dell'evento  della
  Targa   Florio,  quindi,  come  patrimonio  storico-culturale  della
  Sicilia.
       L'ultima edizione  della Targa Florio ha realizzato forse nella
  storia  dell'umanità   il  numero  più  alto  di  spettatori,  oltre
  seicentomila persone.  Credo sia un evento sportivo irripetibile, da
  questo punto di vista.
       Tuttavia, nel corso  degli  anni,  la  Targa  Florio  è  venuta
  perdendo un po'  non  solo  le  originarie caratteristiche sul piano
  sportivo, ma è venuta perdendo anche interesse poiché non c'è stata,
  anche sul  piano  sportivo,  un'adeguata  promozione  da parte delle
  istituzioni sportive  nazionali, europee ed internazionali, ma anche
  non ci sono  state adeguate promozioni da parte della stessa Regione
  siciliana.
       Tutto poi è  stato  affidato  solo  alla  Provincia, all'Aci di
  Palermo che pare  essere  titolare  del marchio 'Targa Florio', dico
  pare essere  perché  c'è  anche  qui  una discussione sull'effettiva
  proprietà del marchio 'Targa Florio'.
       Tutto si è  ridotto  quindi  ad una promozione della Provincia,
  dell'Aci o dei sei comuni attraversati dal circuito.
       Allora  io  credo  che  il  dichiarare  oggi  la  Targa  Florio
  patrimonio storico-culturale  di  questa  Regione  è  un primo passo
  perché l'altro, se vogliamo dare senso a questa norma, sia subito un
  intervento attivo, innanzitutto sul piano sportivo.
       L'obiettivo deve  essere  quello  di riportare la Targa Florio,
  intanto, come tappa  del  rally  mondiale, non a fine campionato, ma
  agli inizi del  campionato,  perchè  a fine campionato non interessa
  nessuno.
       In secondo  luogo  bisogna  costruire attorno al percorso della
  targa Florio altri  eventi  sportivi  durante l'anno; in terzo luogo
  esiste il progetto  di Velodromo attorno alle tribune e anche questa
  è un'ipotesi che  va presa in dovuta considerazione; in quarto luogo
  esiste la  necessità  di  creare  un'offerta turistica integrata, in
  termini  ricettivi   e   in   termini   di  emergenze  ambientali  e
  paesaggistiche, attorno al circuito.
       Tutto questo presuppone  una  legge  a parte, a mio avviso, con
  una sua dotazione  finanziaria  e con la individuazione di strumenti
  attuativi poi delle politiche di valorizzazione della targa Florio e
  del circuito della targa Florio.
       Su questo il  Governo  dovrebbe  assumere  degli  impegni  e mi
  auguro che lo faccia  anche  qui  nel  corso  di  questa  seduta del
  Parlamento.

     PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:

                                  Art. 23.
             Norme in materia di personale degli enti regionali
                             lirici e sinfonici

          1.  Al  fine   di   non   disperdere   il   patrimonio  di
       professionalità formatesi  all'interno  degli  enti regionali
       lirici e sinfonici,  nella  prima applicazione della presente
       legge, i posti vacanti  e disponibili alla data di entrata in
       vigore  della  presente  legge  son  conferiti  al  personale
       interno mediante procedura selettiva riservata.

          2.   I   posti   ancora   disponibili  successivamente  al
       completamento  della  procedura   di  cui  al  comma  1  sono
       conferiti mediante  concorso  per  esami  teorico-pratici  al
       quale è ammesso a partecipare il personale stagionale assunto
       con contratto a  termine  che  abbia  prestato servizio nella
       medesima qualifica per  almeno  tre  stagioni teatrali, anche
       non consecutive, alla data del 31 dicembre 2001.

     GRANATA, assessore per  i  beni  culturali,  ambientali  e per la
  pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GRANATA, assessore per  i  beni  culturali,  ambientali  e per la
  pubblica  istruzione.  Signor  Presidente, l'articolo 23 regolerebbe
  norme  in  materia  di  personale  degli  enti  regionali  lirici  e
  sinfonici, è un  articolo  che  il Governo ritiene di dover ritirare
  nella sua integrità.

     PRESIDENTE.  Lei ha anticipato una decisione della Presidenza che
  stava per dichiarare improponibile l'articolo 23.
       L'articolo 23 è ritirato.
       L'Assemblea ne prende atto.
       Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:

                                  Art. 24.
                         Teatro Stabile di Catania

          1.  Il contributo in favore dell'associazione 'Ente Teatro
       Stabile di Catania' di cui  alla  tabella  H  della  legge 26
       marzo 2002, n.  2  (U.P.B.  9.3.1.3.6  -  capitolo  377314) è
       elevato, per l'esercizio  finanziario  2002, a 2.500 migliaia
       di euro.  Il contributo  di  cui  al  presente  articolo  può
       essere destinato al ripianamento dei disavanzi degli esercizi
       finanziari precedenti.

          2. Per le finalità di  cui  al  comma 1 è autorizzata, per
       l'esercizio  finanziario  2002,   la  spesa,  in  termini  di
       competenza, di 1.053 migliaia di  euro,  cui si fa fronte con
       parte  delle  disponibilità  dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo
       215704 - codice  1001  ed in termini di cassa di 500 migliaia
       di euro  cui  si  fa  fronte  con  parte  delle disponibilità
       dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 - capitolo 215711.

       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:

                                  Art. 25.
                    Teatro Vittorio Emanuele di Messina

          1.  Il contributo  in  favore  dell'Ente  autonomo  Teatro
       Vittorio Emanuele di Messina  di  cui  alla  tabella  H della
       legge 26 marzo 2002, n. 2 (UPB 9.3.1.3.6 - capitolo 377317) è
       rideterminato, per  l'esercizio  finanziario  2002,  in 6.000
       migliaia di euro.

          2.   Per le finalità  del  comma  1,  è  autorizzata,  per
       l'esercizio  finanziario  2002,   la   spesa  in  termini  di
       competenza  di 561 migliaia  di  euro,  cui  si fa fronte con
       parte  delle  disponibilità  dell'UPB  4.2.1.5.2  -  capitolo
       215704 - codice 1001, ed  in termini di cassa di 200 migliaia
       di  euro cui si  fa  fronte  con  parte  delle  disponibilità
       dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 capitolo 215711.

     TUMINO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     TUMINO.  Signor  Presidente, mi pare che la copertura finanziaria
  sia assolutamente  irrisoria  rispetto  all'entità  di  6 milioni di
  euro.

     PRESIDENTE.  Onorevole  Tumino,  bisogna  precisare  che non è un
  incremento di 12  miliardi,  viene  portata  la cifra esistente a 12
  miliardi;  quindi il  reale  incremento  è inferiore alla cifra di 6
  milioni di euro.

     GRANATA, assessore per  i  beni  culturali,  ambientali  e per la
  pubblica istruzione.  Signor  Presidente, dopo avere tolto una parte
  del   finanziamento   stabilito   dalla  legge,  abbiamo  restituito
  reintegrando nei  12  miliardi  del finanziamento al Teatro Vittorio
  Emanuele.

     PRESIDENTE.  L'Assemblea  ne  prende  atto.  Pongo  in  votazione
  l'articolo 25. Chi  è  favorevole  resti  seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 26. Ne do Lettura:

                                 TITOLO III
                   PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

                                  Art. 26.
                     Formazione dei docenti di sostegno

          1. Al fine  di  garantire,  nella  Regione  siciliana,  la
       copertura dei posti  di docenti di sostegno  con personale in
       possesso di  formazione  specifica,  è autorizzata per l'anno
       2002 l'istituzione di  n.  20  corsi  di specializzazione per
       insegnanti di sostegno.

          2. Il numero dei  posti riservati per l'accesso ai corsi è
       definito   d'intesa   con   il   Ministero   dell'Istruzione,
       dell'Università  e  della  Ricerca  sulla base delle esigenze
       individuate  dall'Ufficio scolastico regionale e dall'offerta
       potenziale comunicata dalle Università.

          3. I corsi avranno  la  durata  di  sei  mesi  (600 ore) e
       saranno riservati ai docenti abilitati, sprovvisti del titolo
       specifico,  e  che  entro  l'anno  scolastico 1999/2000 siano
       stati  impegnati  per  almeno  200  giorni  nel  servizio  di
       sostegno.

          4. I  corsi  di  specializzazione suddetti saranno gestiti
       direttamente dalle  Università  che  vi  potranno  provvedere
       anche mediante convenzione con l'I.R.R.E. (Istituto regionale
       per la ricerca educativa).

          5.  Al termine  dei  relativi  corsi  il  personale  delle
       istituzioni  scolastiche consegue l'abilitazione all'attività
       didattica di sostegno ai sensi dell'articolo 14 comma 2 della
       legge 5 febbraio 1992, n. 104.

          6. Il costo  dei suddetti corsi sarà coperto dal pagamento
       dalla tassa di iscrizione e di frequenza stabilito in accordo
       alla vigente legislazione di settore, con apposito successivo
       provvedimento assessoriale.

       Comunico sono stati presentati i seguenti emendamenti:

       - dall'onorevole Tumino: emendamento 26.1;

       - dagli onorevoli Fratello, Leanza Nicola, Ardizzone, Franchina
  e Dina:  emendamento 26.3;

       - dagli onorevoli  Franchina, Fratello, Dina, Lo Monte e Leanza
  Vincenzo:  emendamento 26.2;

       - dagli  onorevoli Leanza Vincenzo, Leontini, Croce e Antinoro:
  emendamento 26.4.

     TUMINO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     TUMINO.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi, considero questo
  articolo improponibile  in quanto prevede l'istituzione di corsi per
  formare personale insegnante che sia di sostegno ad alunni portatori
  di handicap.
       Questa competenza è  in atto competenza esclusiva dello Stato e
  la Regione non  può  intervenire,  se  non limitatamente alle scuole
  regionali, mentre quello  che  si  vuole approvare è qualcosa che ha
  rilievo su tutte le scuole dello Stato.
       E mi sembra  delicata la questione perché un insegnante esce da
  un corso di questo  tipo,  convinto di avere titolo per insegnare in
  tutte le scuole statali  e  invece  si trova il titolo limitato solo
  alle scuole regionali,  credo  sia  dannoso  sul  piano  dei diritti
  personali, dei diritti soggettivi.
       Inoltre mi sembra che questo articolo preveda un meccanismo che
  si presta a intervenire  in  un  campo  dove  già  in ampia parte il
  Ministero della  pubblica  Istruzione  è  intervenuto.  Con apposita
  ordinanza il  Ministero  per l'università, la ricerca e l'istruzione
  ha previsto che  per  le  scuole  superiori saranno indetti corsi di
  abilitazione all'attività  di insegnante di sostegno per conto dello
  Stato.  Mi sembra una ingerenza inopportuna in questo campo e invito
  l'Aula a non accettare l'articolo 26.

     GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e la pubblica
  istruzione. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e la pubblica
  istruzione.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  la  materia
  dell'articolo 26  è particolarmente complessa.  Di fatto, la ragione
  della proposizione di  questo  articolo non è assolutamente in linea
  con  le  considerazioni  qui  esposte  correttamente  dall'onorevole
  Tumino.
       Si tratta di  personale  non  della  Regione,  ma  di personale
  abilitato all'insegnamento che, in un lasso di tempo ben determinato
  e per un numero minimo di giorni, ha già svolto ampiamente tirocinio
  di  fatto   all'interno   delle   scuole   attraverso  una  concreta
  applicazione di professionalità nel sostegno ad alunni svantaggiati.
       Di fatto, in  Sicilia  abbiamo  una  sorta  di  doppio binario:
  abbiamo  cioè   da  una  parte  insegnanti  abilitati  che  svolgono
  insegnamento di  sostegno chiamati dai Provveditorati per supplenza;
  abbiamo anche dei corsi che specializzano insegnanti i quali, il più
  delle volte, abilitati  non  sono,  anche  attraverso  dei corsi che
  continueranno  a  seguire  la  loro  strada,  e  che  formano  delle
  professionalità legate al sostegno stesso.
       L' indicazione  precisa  del  Ministro  Moratti  attraverso una
  propria circolare è quella di salvaguardare tali professionalità, in
  tutta Italia,  attraverso  l'attivazione  di corsi analoghi a quelli
  che noi stiamo attivando  e  per  i  quali  c'è  già  un  protocollo
  d'intesa  con   il   Ministero.  Infatti  i  corsi  vengono  gestiti
  interamente dalle Università.
       Quindi  stiamo   attivando   la  determinazione  di  corsi  che
  parallelamente si svolgeranno in tutto il resto del Paese, riservati
  a docenti abilitati,  quindi  provvisti di titolo di abilitazione ma
  sprovvisti della  specializzazione  anche per meccanismi - sui quali
  poi, in altra  sede, potremo anche aprire un dibattito in Parlamento
  - di accesso  a  questi  corsi  di  specializzazione,  i quali entro
  l'anno scolastico  1999-2000 abbiano fatto almeno duecento giorni di
  sostegno. Cioè di  fatto abbiano svolto il tirocinio che richiede la
  circolare ministeriale all'interno della scuola pubblica.
       Ciò significa  che  noi,  attivando  questo  meccanismo che non
  richiede alcuna copertura finanziaria da parte della Regione, perché
  i corsisti  pagheranno  direttamente  le tasse di frequentazione dei
  corsi alle  Università  ed in particolar modo all'Istituto regionale
  per la ricerca  educativa che li gestirà, creeremo la possibilità di
  dare a questi  insegnanti  abilitati,  per  questa via indetta dalla
  Regione, la specializzazione in sostegno.
       Faccio   anche  un'altra  valutazione:  l'offerta,  per  quanto
  riguarda il sostegno  in  Sicilia,  è molto più vasta della domanda,
  cioé  succede che spesso non si possono dare a studenti portatori di
  handicap o comunque  bisognosi  di sostegno perché non esistono, non
  ci sono insegnanti  di  sostegno.  Quindi,  di  fatto,  voglio  fare
  un'ultima annotazione al Parlamento:  non solo abbiamo un protocollo
  di intesa con il  Ministero,  e  c'è  un accordo con il Ministero in
  questa direzione, non solo questo corso di abilitazione sarà gestito
  interamente  dalla   mano  pubblica  attraverso  le  Università,  ma
  attiveremo una  ovvia  specializzazione  in  soggetti  che  da  anni
  svolgono questo ruolo,  ma  non  hanno avuto la fortuna di accedere,
  spesso a pagamento,  anzi  sempre a pagamento, a corsi gestiti nella
  maggior parte dei casi  molto  bene  e in modo trasparente, in altri
  casi  un  po' meno  bene,  in  modo  un  po'  meno  trasparente  sia
  nell'accesso che nella gestione da enti privati.
       Questa è  la  ratio  dell'articolo  al  quale  devo  aggiungere
  un'ultima  considerazione,  altrimenti  faccio  ostruzionismo  a  me
  stesso  Spesso succede  che  questi insegnanti abilitati che hanno a
  sostegno alunni per due,  tre  anni  si  vedono tolto il soggetto al
  quale provvedono al sostegno perché  arriva colui il quale ha avuto,
  attraverso il  corso di specializzazione, l'accesso alla graduatoria
  e quindi  sradicando questo bambino, particolarmente bisognoso di un
  sostegno continuativo con  la  stessa figura, e affidandolo ad altro
  insegnante.
       E' una norma che  ha  un  accordo con il Ministero, che serve a
  dare a un  segmento  di disoccupazione sostanziale, ma di insegnanti
  abilitati,  la   possibilità   di   accedere   pienamente  al  mondo
  dell'insegnamento   del   sostegno.   Credo   che   non   ci   siano
  controindicazioni   perché,   qualora   dovessero  essere  sollevate
  problematiche relative  ad  eventuale  incompatibilità  da parte del
  Parlamento per  poter  legiferare  in  questa  direzione, sarebbe in
  contraddizione con il  fatto  che  questi stessi corsi sono attivati
  dal Ministero  sull'intero  territorio nazionale e verranno gestiti,
  comunque, dalle regioni.  Per  essere chiari, anche alla luce di ciò
  che sta avvenendo  per  la  riforma  delle  competenze  legate  alla
  formazione del  personale  attraverso  la  modifica  dell'articolo 5
  della Costituzione.

     FRANCHINA. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     FRANCHINA. Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  a difesa di
  quanto  ha   detto   l'Assessore  voglio  chiarire  un  altro  punto
  importante. Praticamente,  finora,  lavorano docenti senza titolo di
  specializzazione,  quindi non hanno quella professionalità specifica
  sui bisogni  dei ragazzi.  Questo è sicuramente dare professionalità
  a chi deve svolgere  un  lavoro  reale;  tra  l'altro,  si tratta di
  ragazzi portatori  di handicap che hanno bisogno veramente.  Secondo
  me è una norma  che  deve  passare,  proprio perché  se ne comprende
  l'importanza, stiamo  parlando  di ragazzi portatori di handicap non
  di  ragazzi   normali.   Tra   l'altro,   io  avevo  predisposto  un
  emendamento, lo dico adesso anziché dirlo dopo, noi abbiamo posti in
  deroga in Sicilia.  Questo  significa  che  ci  sono  più  posti  di
  sostegno rispetto a  quelli  che  abbiamo  negli  organici, in poche
  parole alla fine si trova una graduatoria che si esaurisce.

    Allora, a questo  punto, è successo l'anno scorso, che i dirigenti
  scolastici danno l'incarico dopo il 31 dicembre perchè fino a quella
  data sono i  provveditorati.  Di  conseguenza,  non  basta avere 200
  giorni, assessore, perchè troveremmo pochi docenti. E siccome questo
  è successo già dall'anno  scorso,  ho  fatto  un  calcolo in base al
  quale da gennaio fino  a  giugno  sono 150 giorni.  Da ciò deriva la
  mia proposta di abbassare  il limite da 200 a 150 giorni.  Si tratta
  di  un motivo  tecnico  che  dà  la  possibilità  di  attivarsi  nei
  confronti di questi ragazzi.

     TURANO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     TURANO.   Signor  presidente,  onorevoli  colleghi,  l'intervento
  dell'onorevole Franchina  e  le  precisazioni  che  fa reso poc'anzi
  l'Assessore mi hanno  fatto sorgere qualche dubbio: vorrei capire se
  vanno nella direzione  di  garantire  la  risoluzione di un problema
  vecchio nel tempo o se riguardano, invece, nuovi soggetti.
       In  buona sostanza, l'emendamento dell'onorevole Franchina, che
  è stato appena illustrato,  vuole ridurre i giorni da 200 a 150;  le
  precisazioni che  ha  fornito  l'Assessore servivano per rassicurare
  l'Aula sul fatto che  si tratta di soggetti che già da parecchi anni
  svolgono questo lavoro.  Si  tratta di aspetti su cui, a mio parere,
  dobbiamo riflettere.  Assessore, io sul corso di formazione ho delle
  riserve, non  foss'altro  perchè  prima  la  Regione  aveva  potestà
  esclusiva per organizzare  corsi  di  formazione,  ma, in seguito, è
  stata,  di fatto,  spogliata  di  tale  potestà  che  è  passata  al
  ministero e per esso ai rettorati.-
       Mi chiedo dunque:  i  ragazzi che hanno frequentato il corso di
  sostegno ma  non  hanno  l'abilitazione, quali prospettive di lavoro
  hanno? L'Assessore è  in  grado di specificare se escono dal mercato
  per dare spazio ad alri soggetti oppure c'è spazio anche per loro?
       Questa è  una  precisazione  che  l'Assessore  dovrebbe rendere
  all'Aula - se è in grado di farlo - e dovrebbe specificare meglio se
  si tratta di  vecchi  precari  che  da  vent'anni lavorano nel mondo
  della scuola, abilitati  e  che  non  hanno  frequentato il corso di
  sostegno, o se si tratta di nuovi soggetti entrati da poco e che con
  questo escamotage, di fatto, vengono assunti a tempo indeterminato a
  danno di altri  che  avranno  fatto  dei  corsi  per  insegnanti  di
  sostegno e avranno,  magari,  pure  pagato,  spendendo  bene il loro
  tempo, per garantire un servizio alla Sicilia.

     BARBAGALLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BARBAGALLO.   Signor   presidente,   onorevoli  colleghi,  volevo
  osservare che la  Commissione  bilancio  aveva proposto il ritiro di
  questo articolo.  E  le parole dell'Assessore sono molto convincenti
  nel senso che vanno  nella direzione di un rinvio di questo articolo
  ad un apposito disegno di legge.
       Si  potrebbe  creare  nella  Regione  siciliana  la  situazione
  singolare in cui  diversi  enti  preparano con la stessa qualifica e
  sullo stesso argomento;  vero è che, come dice l'Assessore, c'è tale
  esigenza, tant'è che in  molte  province  non sono stati in grado di
  coprire i posti  vacanti  per  gli  insegnanti di sostegno in quanto
  mancano coloro che hanno  una  anzianità  di  almeno due anni;  ma è
  anche vero che qui non viene disciplinata la modalità di svolgimento
  dei corsi. Pertanto, ci potrebbero essere le SISI che li organizzano
  con modalità diverse  in alcune realtà su mandato delle università e
  noi che li  organizziamo  per  una  fascia  di  soggetti  che  hanno
  compiuto un certo numero di ore.
       Questa è quindi una materia che andrebbe inquadrata all'interno
  dei trasferimenti di competenza dello Stato con le Regioni.
       L'articolo V  della  Costituzione  dice  che  tale  materia può
  andare alle regioni, ma lo Stato deve trasferire le risorse.
       Allora, a  mio  avviso,  l'Assessore  prima  dovrebbe  fare  un
  protocollo  d'intesa   col  ministero  e  poi  stabilire  chi  dovrà
  organizzare i corsi.  Ho  qualche perplessità in ordine al fatto che
  i corsi siano  autofinanziati  attraverso  le  rette  o i contributi
  degli stessi utenti,  e  tutto  ciò  non  è  disciplinato  in questo
  disegno di legge. Noi  non  sappiamo  quanto deve pagare e se è vero
  che gli enti che li hanno organizzati fino ad ora hanno fatto pagare
  circa ottomilioni e mezzo ad ogni candidato. Vorrei capire dunque la
  posizione del  Governo  al riguardo. Rinvia questo aspetto economico
  ad un regolamento?
       Credo la materia  dei  corsi  di  sostegno  vada  affrontata in
  maniera organica.  Pertanto,  siamo assolutamente contrari che venga
  affrontata in questo disegno di legge.

     GRANATA, assessore per  i  beni  culturali,  ambientali  e per la
  pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GRANATA, assessore per  i  beni  culturali,  ambientali  e per la
  pubblica  istruzione.  Signor  presidente,  onorevoli  colleghi,  lo
  spirito  dell'articolo   26   nasce  non  casualmente.  Molti  degli
  interventi, non ultimo quello dell'onorevole Barbagallo, ha colto il
  punto della questione e cioè che di fronte ad una domanda importante
  di insegnamento di  sostegno,  i docenti che fuoriescono da corsi di
  specializzazione, e  non  voglio soffermarmi su questo aspetto, sono
  inferiori alla domanda.
       Il Ministero con il quale in Conferenza Stato-Regione e con una
  concertazione permanente  ha già emanato un'attivazione di corsi che
  hanno le stesse  e  identiche  caratteristiche  e  cioè le tasse dei
  corsi le stabiliscono  gli stessi organismi, perché  l'I.R.R.E non è
  altro che un Istituto che gestisce, attraverso le università, questi
  corsi e,  quindi,  il  parametro sarà univoco sull'intero territorio
  nazionale e senza un aggravio di spesa per le casse della Regione.
       A cosa serve  questo provvedimento e questo articolo, sul quale
  il  Parlamento   può   liberamente   esprimersi?  Serve  a  dare  la
  possibilità di accedere al titolo di specializzazione a soggetti che
  sul campo hanno  già  svolto  un  tirocinio certo, all'interno della
  scuola pubblica, e  che  allo  stesso  tempo, fatto non irrilevante,
  sono insegnanti abilitati  da anni.  Non sono soggetti, come a volte
  avviene, che escono  con  il  sostegno  e  la specializzazione e non
  hanno mai fatto un giorno soltanto in una scuola pubblica e non sono
  neanche abilitati,  se  dobbiamo  radicalizzare  il  ragionamento  e
  soffermarci su quali sono le motivazioni a favore e quali contro.
       Dato che l'intervento è assolutamente non preclusivo per le sue
  potenzialità -  attraverso  le  specializzazioni che fuoriescono dai
  corsi gestiti da  enti  privati  bene  organizzati e gestiti - serve
  solo a garantire,  dal  prossimo  anno scolastico, la possibilità ai
  disoccupati  intellettuali  e  cioè  agli  insegnanti  abilitati  la
  possibilità di accedere  ad  un mercato del lavoro già esistente.  E
  noi invece così  lo  precludiamo  se  non facciamo questo passaggio,
  senza peraltro avere alcun aggravio di spesa.
       Questa  è   la   posizione   del   Governo.   Penso  che  siano
  sufficientemente chiari  i  termini  della  questione.  Nessuno  qui
  intende istituire  nuovi  corsi di specializzazione, si sta parlando
  unicamente di  insegnanti  abilitati  che  hanno  svolto  un congruo
  tirocinio all'interno della  scuola  pubblica  e che possono, con un
  ulteriore corso a  loro  spese, gestito dall'università e cioè dalla
  mano pubblica, fare l'insegnante di sostegno.
       Questa è la materia dell'articolo.

     PISTORIO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     PISTORIO.  Signor  presidente, onorevoli colleghi, intervengo per
  fare una  semplice richiesta all'Assessore. Onorevole Granata, visto
  che ormai dal  dibattito  il  tema  è  stato  enucleato  con  grande
  chiarezza, potrei sapere,  visto  che  non conoscevo nulla di questa
  disposizione, i  contenuti  numerici  non  degli  aspiranti,  ma dei
  soggetti già individuati e perché ci si limita all'anno 1999/2000?

     FRANCHINA. C'è un emendamento a questo proposito.

     PISTORIO. No, l'emendamento viene dopo.

     GRANATA, assessore per  i  beni  culturali,  ambientali  e per la
  pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GRANATA, assessore per  i  beni  culturali,  ambientali  e per la
  pubblica  istruzione.   Ci   si  riferisce  al  1999/2000  per  quel
  contingente abilitato già  nel  1999/2000  e che ha svolto almeno il
  periodo minimo richiesto, ma che può essere anche modificato, perché
  la platea degli aspiranti si  dilata o si comprime tra i 150 e i 300
  a seconda che si parli dei giorni di cui stiamo ragionando.
       Non è che  noi  stiamo dando, attraverso questi corsi, a questi
  soggetti uno  stipendio  in prospettiva, stiamo dando la possibilità
  di avere la specializzazione per accedere, attraverso le graduatorie
  ad una domanda che  sul mercato esiste. Quindi, di fatto, diamo loro
  il titolo, senza alcun costo aggiuntivo.

     SPEZIALE. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SPEZIALE.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi, non intervengo
  nel merito del testo, volevo soltanto chiedere al Governo, visto che
  c'è un impegno  di  carattere informale assunto con i capigruppo, di
  affrontare tutta la questione che riguarda la formazione, la scuola,
  il diritto allo studio  e  nei primi giorni del mese di settembre se
  non ritenga  opportuno  rinviare  questo argomento anche nell'ambito
  della discussione generale che riguarda la formazione, la scuola, il
  diritto  allo  studio,  visto  che,  come  sa  l'assessore  Granata,
  affronteremo il  buono-scuola  per  i primi di settembre.  Inviterei
  quindi il Governo  ad  unificare  all'interno  di  un testo organico
  questo articolo.

     GRANATA, assessore per  i  beni  culturali,  ambientali  e per la
  pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GRANATA, assessore per  i  beni  culturali,  ambientali  e per la
  pubblica  istruzione.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi, forse
  per la complessità indiscussa dell'argomento che trattiamo, anche se
  comunque è  stato  abbastanza  chiaramente  delineato, intravedo una
  diffidenza se così  la  vogliamo  definire,  è  detto in maniera non
  malevola,  ma   una   diffidenza   del   Parlamento   verso   questa
  articolazione.   Credo   dunque   sia  importante  dare  un  segnale
  importante  ad   una   fascia   piuttosto  ampia  di  disoccupazione
  intellettuale.  E  una volta tanto anche un intervento, lasciatemelo
  dire per certi  versi  di  moralizzazione di un settore, deve essere
  chiaro perchè intravedo nelle critiche un'ampia percentuale di buone
  ragioni.  Tuttavia,  penso  ci  sia  dnche qualche preoccupazione di
  troppo rispetto ad  analoghi  metodi  di  formazione  dei docenti di
  sostegno realizzati attraverso i corsi di specializzazione.

       Onorevoli colleghi, dal momento che stiamo cercando di chiudere
  questa sessione d'Aula  nel  modo  più  sereno possibile, eviterò le
  polemiche e il protrarsi  di  questo  tipo  di osservazioni e - come
  suggerito dall'onorevole  Speziale  -  rinvierò  questo  articolo al
  disegno di legge  quadro  sulla  scuola.  Pertanto,  l'articolo 26 è
  ritirato.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
       Si passa all'articolo 27. Ne do lettura:

                                 "Art. 27.

              Interventi nel settore dell'edilizia scolastica
       1. Le disposizioni dell'articolo 6, commi 2 e 4, della
       legge regionale 17  marzo  2000, n. 8, nonchè dell'articolo 9
       commi 3 e 4 della  legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 non si
       applicano agli  impegni di spesa scaturenti dall'applicazione
       della legge regionale  9  agosto  1988,  n. 15, relativi agli
       interventi nel settore  di  edilizia  scolastica  per i quali
       alla data del  31  dicembre 2001 gli enti obbligati risultino
       in possesso del  progetto  esecutivo per il quale siano state
       già avviate le procedure previste per l'utilizzo del relativo
       finanziamento".

       Lo pongo in  votazione.  Chi  è  favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 28. Ne do lettura:

                                 "Art. 28

              Modifica dell'articolo 77 della legge regionale
                          10 dicembre 2001, n. 21

          1. All'articolo 77 della legge regionale 10 dicembre 2001,
       n. 21 è aggiunto il seguente comma:

          'Nell'ipotesi   di   mancata   costituzione  dei  consorzi
       universitari, il  contributo  può essere erogato direttamente
       alla  provincia   regionale  che  gestisce  corsi  di  studio
       universitari'.

       Lo pongo in  votazione.  Chi  è  favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 29. Ne do lettura:

                                 "Art. 29.

                        Tassa rifiuti solidi urbani

          1. Alla fine  del  comma  2  dell'articolo  6  della legge
       regionale 3 maggio 2001,  n.  6  sono aggiunte le parole 'gli
       istituti  regionali   di   cui  all'articolo  1  della  legge
       regionale 5 settembre  1990,  n. 34 e successive modifiche ed
       integrazioni".

       Lo pongo in  votazione.  Chi  è  favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 30. Ne do lettura:

                                 "Art. 30.

                    Collegio revisori conti istituzioni
                                scolastiche

          1. All'articolo 79 della legge regionale 3 maggio 2001, n.
       6 dopo  le  parole 'L'assegnazione è operata dall'Assessorato
       competente' sono aggiunte  le  seguenti  'Nel caso di mancata
       designazione o di mancata intesa tra gli Enti Locali deputati
       alla  designazione   medesima,   la  nomina  è  autonomamente
       disposta dall'Assessore  regionale  per  i  beni culturali ed
       ambientali e per la pubblica istruzione'.

          2. All'articolo 79 della legge regionale 3 maggio 2001, n.
       6 le parole 'i  compensi da corrispondere al presidente ed ai
       componenti del  collegio  sono  rideterminati con decreto del
       Presidente  della   Regione   previa  delibera  della  Giunta
       regionale'  sono   sostituite  dalle  seguenti  'Il  compenso
       annuale da corrispondere  al  Presidente ed ai componenti del
       collegio è determinato, nell'ambito delle somme già destinate
       alle istituzioni scolastiche,  rispettivamente in euro 1810 e
       1550 comprensivo  degli oneri previdenziali, assistenziali ed
       erariali previsti dalla normativa vigente'".

         Lo pongo in votazione.
         Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 31. Ne do lettura:

                                 "Art. 31.

                            Opere Universitarie

          1.  Il contributo  in  favore  delle  Opere  Universitarie
       di cui alla tabella H della legge regionale 26 marzo 2002, n.
       2, (U.P.B.  9.2.1.3.5  -  capitolo  373312)  è  elevato,  per
       l'esercizio finanziario 2002 a 15.330 migliaia di euro.

          2.  Per  le  finalità  del  comma  1  è  autorizzata,  per
       l'esercizio  finanziario  2002,   la  spesa,  in  termini  di
       competenza, di 5.000 migliaia  di  euro, cui si fa fronte con
       parte  delle  disponibilità  dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo
       215704 - codice 1001 ed in termini di cassa di 5.000 migliaia
       di euro  cui  si  fa  fronte  con  parte  delle disponibilità
       dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 - capitolo 215711".

       Lo pongo in  votazione.  Chi  è  favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 32. Ne do lettura:

                                 "Art. 32.

                    Istituto superiore di Catania per la
                          formazione di eccellenza

          1. E' autorizzata nell'esercizio finanziario 2002 la spesa
       di 5.165  migliaia  di  euro  in  termini di competenza ed in
       termini di  cassa  per  il  versamento  al  fondo  consortile
       dell'Istituto  superiore  di  Catania  per  la  formazione di
       eccellenza  del  contributo  dovuto  dalla  Regione siciliana
       quale socio fondatore del Consorzio.

          2. All'onere di  cui  al comma 1 si provvede in termini di
       competenza   con   parte   delle   disponibilità  dell'U.P.B.
       4.2.1.5.2 (capitolo  215704  -  codice 1006) ed in termini di
       cassa  con  parte  delle  disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1
       (capitolo 215711)".

         Lo pongo in votazione.  Chi è favorevole resti seduto;  chi
       è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 33. Ne do lettura:

                                 "Art. 33.

                      Abrogazione e modifiche di norme

          1.  La lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale 11
       aprile  1981, n. 61 è  sostituita  dalla  seguente:

          'b)  dal  Sovrintendente ai beni culturali e ambientali di
       Ragusa o da un suo delegato;

          2.  Le  lettere  c)  e  g)  dell'articolo  4  della  legge
       regionale 11 aprile 1981, n. 61 sono abrogate.

          3. Sono abrogati  il  punto  3)  del  comma 2 e il comma 4
       dell'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

          4.  L'articolo 7 della  legge regionale 27 aprile 1999, n.
       10  è  così sostituito:

          'Art.  7.  -  1.  Il  30  per cento dei proventi derivanti
       dalla  vendita  dei biglietti d'accesso ai musei, gallerie ed
       alle   zone   archeologiche   e   monumentali   regionali   è
       direttamente  versato,  con cadenza trimestrale, ai comuni, o
       alle  associazioni  di  comuni, nel cui territorio gli stessi
       beni  ricadono,  e  che  partecipino  alla  gestione  con  la
       fornitura   di   beni  e  servizi,  sulla  base  di  apposite
       convenzioni  stipulate  con  l'Assessorato regionale dei beni
       culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.'.

          5.  L'articolo  4  della legge regionale 6 maggio 1981, n.
       85 è  così sostituito:  'Per la concessione dei contributi di
       cui all'articolo precedente, il legale rappresentante di ogni
       istituzione scolastica dovrà presentare entro il 30 maggio di
       ogni anno  all'Assessore  regionale  per  i beni culturali ed
       ambientali e  per  la  pubblica  istruzione  apposita domanda
       corredata da  un  dettagliato programma di attività didattica
       integrativo   o  di  educazione  degli  adulti,  regolarmente
       approvato dai competenti organi collegiali, e accompagnato da
       un preventivo di spesa'.

          6.  La lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 della legge
       regionale  26  novembre  2000,  n.  24  è  sostituita  con la
       seguente:  'b)  tre  componenti  designati  dalla  competente
       azienda   USL,  specializzati  in  medicina  del  lavoro,  in
       medicina legale ed in medicina fisica e riabilitazione".

       Lo pongo in  votazione.  Chi  è  favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

           - dagli onorevoli Stancanelli e Cuffaro: emendamento 33.1;

           - dal Governo: emendamenti 33.2, 36.6.1, 33.6 e 33.13;

           - dagli onorevoli Fleres, Catania G. e Maurici: emendamento
           33.3;

           - dall'onorevole Formica: emendamento 33.4;

           - dall'onorevole Pagano: emendamento 33.5;

           - dall'onorevole Crisafulli: emendamento 33.7;

           -  dagli onorevoli Zago, Giannopolo e Speziale: emendamento
           33.8;

           - dall'onorevole Cracolici: emendamenti 33.9 e 33.10;

           - dall'onorevole Antinoro: emendamento 33.11;

           - dall'onorevole Turano: emendamento 33.14.

           - dalla Commissione: emendamento 33.13.

       L'emendamento 33.1 è dichiarato improponibile.

       Si passa all'emendamento 33.2.

       Lo pongo in  votazione.  chi  è favorevole resti seduto;  chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       L'emendamento 33.3  è ritirato per essere trasformato in ordine
  del giorno.

       L'Assemblea ne prende atto.

       L'emendamento 33.4 è ritirato.

       L'Assemblea ne prende atto.

       L'emendamento 33.5 è dichiarato improponibile.

       Si passa al subemendamento 33.6.1.
       Lo pongo in  votazione.  Chi  è favorevole resti seduto;  chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Pongo in votazione l'emendamento 33.6 nel testo risultante.
       Chi è favorevole resti seduto;  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Gli emendamenti 33.7 e 33.8 sono dichiarati improponibili.

       L'emendamento 33.9 è ritirato.
       L'Assemblea ne prende atto.

       Pongo in votazione l'emendamento 33.10.
       Chi è favorevole resti seduto;  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       L'emendamento 33.11 è ritirato.
       L'Assemblea ne prende atto.

       L'emendamento 33.12 è dichiarato improponibile.

       Si passa all'emendamento 33.13.
       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto;  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       L'emendamento 33 bis è dichiarato improponibile.

       Comunico che sono sono stati presentati i seguenti emendamenti:

           - dal Governo: emendamenti 33.14.R  e 33.15;

           - dalla Commissione: emendamento 33.14.

       Si passa all'emendamento 33.14.R.
       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto;  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       L'emendamento 33.14 è superato.

       Si passa all'emendamento 33.15.
       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto;  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Comunico che  è  stato  presentato l'emendamento 10.R che viene
  trasformato in ordine del giorno.

       Comunico   altresì   che   sono   stati   presentati   seguenti
  emendamenti:

           -   dagli  onorevoli  Fleres,  Catania  Giuseppe,  Maurici,
           Crisafulli e Vicari: emendamento 9.1;

           - dagli onorevoli Crisafulli e Cintola:  emendamento 9.2;

           - dagli onorevoli Fleres e Crisafulli:  emendamento 9.3;

           - dalla Commissione: emendamento 9.4;

           - dagli onorevoli Croce e Capodicasa: emendamento 9.5.

       Si passa all'emendamento 9.1, degli onorevoli Fleres ed altri.
       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto;  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si  passa   all'emendamento  9.2,  degli  onorevoli  Cintola  e
  Crisafulli.
       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto;  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si  passa   all'emendamento   9.3,  degli  onorevoli  Fleres  e
  Crisafulli.
       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto;  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Gli emendamenti 9.4 e 9.5 sono dichiarati superati.

       Onorevoli colleghi, avverto che gli emendamenti originariamente
  presentati al disegno  di  legge  n.  459/A  "Variazioni al bilancio
  della Regione  ed  al  bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali
  della Regione siciliana  per  l'anno finanziario 2002 e prime misure
  salva deficit", vengono trasferiti al disegno di legge in esame.

       Si passa all'emendamento 33.16 del Governo.
       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto;  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Sospendo la seduta per dieci minuti.

               (La seduta, sospesa alle  ore 18.20, è ripresa alle ore
           18.23).

       Comunico che  è  stato  presentato  dal  Governo  l'emendamento
  33.17.
       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto;  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       L'emendamento 33.12 è ritirato.
       L'Assemblea ne prende atto.
       Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo risultante.
       Chi è favorevole resti seduto;  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 34. Ne do lettura:

                                 "Art. 34.

          1.   La presente  legge  sarà  pubblicata  nella  Gazzetta
       ufficiale della Regione siciliana.

          2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti di osservarla e di
       farla osservare come legge della Regione".

       Avverto  che la  votazione  finale  del  disegno  di  legge  n.
  298.5/A avverrà successivamente.

               Sospendo la seduta per cinque minuti.

      (La seduta, sospesa alle  ore 18.25, è ripresa alle ore 18.31).


   Presidenza del vicepresidente Fleres


    RIPRENDE  IL  SEGUITO  DELLA  DISCUSSIONE  DEL  DISEGNO  DI  LEGGE
    "VARIAZIONI  AL BILANCIO DELLA REGIONE ED AL BILANCIO DELL'AZIENDA
    DELLE   FORESTE  DEMANIALI  DELLA  REGIONE  SICILIANA  PER  L'ANNO
    FINANZIARIO 2002 E PRIME MISURE SALVA DEFICIT" (N.  459/A)

     PRESIDENTE.  Si riprende il seguito della discussione del disegno
  di legge:  "Variazioni al bilancio  della  Regione  ed  al  bilancio
  dell'Azienda delle foreste demaniali  della  Regione  siciliana  per
  l'anno finanziario 2002 e prime misure salva deficit" (n. 459/A).
         Invito i componenti la Commissione legislativa "Bilancio" a
       prendere posto al banco delle commissioni.
       Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                                  Art. 7.

         Variazioni  allo  stato  di  previsione  dell'entrata  del
                           bilancio della Regione

          1.  Nello  stato  di  previsione dell'entrata del bilancio
       della   Regione   per   l'esercizio   finanziario  2002  sono
       introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella 'A'.

       Sospendiamo l'esame dell'articolo 7 per passare alla Tabella A.
       Pongo in votazione la Tabella A.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvata)

       Pongo in votazione l'articolo 7.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 8. Ne do lettura.

                                  Art.  8.
         Variazioni  allo  stato  di  previsione  della  spesa  del
                           bilancio della Regione

          1.  Nello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio
       della   Regione   per   l'esercizio   finanziario  2002  sono
       introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella 'B'.

       Sospendiamo l'esame dell'articolo 8 per passare alla Tabella B.
         Comunico che alla Tabella  B è stato presentato dal Governo
       l'allegato emendamento 9 quater.
       Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

     CROCE, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole  resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

       Pongo in votazione la Tabella B.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvata)

       Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo risultante.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                                Art. 9.
         Variazioni  agli  stati di previsione dell'entrata e della
       spesa  del  bilancio  dell'Azienda  delle  foreste demaniali
                          della Regione siciliana

          1.  Negli  stati  di previsione dell'entrata e della spesa
       del  bilancio  dell'Azienda  delle  foreste  demaniali  della
       Regione  siciliana  per  l'esercizio  finanziario  2002  sono
       introdotte,   rispettivamente,  le  variazioni  di  cui  alle
       annesse tabelle 'C' e 'D'.

         Sospendiamo  l'esame   dell'articolo  9  per  passare  alla
       Tabella C.
       La pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvata)

       Pongo in votazione l'articolo 9.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Comunico  che  sono  stati  presentati dal Governo gli allegati
  emendamenti articoli aggiuntivi 9 bis e 9 ter.
       Pongo  in  votazione  l'emendamento  9  bis.  Il  parere  della
  Commissione?

     CROCE, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole  resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

       Pongo in votazione l'emendamento 9 ter.
       Il parere della Commissione?

     CROCE, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole  resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                                  Art. 10.

          1.  La  presente  legge  sarà  pubblicata  nella  Gazzetta
       ufficiale  della  Regione  siciliana  ed entrerà in vigore il
       giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

          2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
       farla osservare come legge della Regione.

       Pongo in votazione l'articolo 10.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Onorevoli  colleghi comunico che sono stati presentati numerosi
  ordini del giorno.
         Si passa alla discussione  dell'  ordine del giorno n.  83:
       "Rinnovo contrattuale del personale  ex  LSU assunto ai sensi
       dell'articolo 23 quater, comma  3  della legge 31 marzo 1998,
       n.  61", a firma degli onorevoli Fleres e Catania Giuseppe.
         Ne do lettura:

                    " L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

    PREMESSO CHE:

          -   il   decreto  legge  30  gennaio  1998,  convertito  con
          modificazioni  in  legge  31  marzo  1998,  n.  61,  recante
          ulteriori   interventi   urgenti   in   favore   delle  zone
          terremotate delle  regioni  Marche  e Umbria e di altre zone
          colpite  da  eventi  calamitosi, prevede, altresì, ulteriori
          interventi  riguardanti  la  ricostruzione  delle zone della
          Sicilia  orientale interessate dagli eventi sismici del 13 e
          16 dicembre 1990;

          -   il   comma   3,  dell'articolo  23  quater  della  legge
          sopracitata,  per  le finalità previste dallo stesso comma e
          riguardanti la  legge 31 dicembre 1991, n.  433 e successive
          modificazioni,  dà facoltà alla Regione siciliana, agli enti
          locali  ed  alle  amministrazioni  pubbliche  interessate di
          avvalersi  delle  procedure di cui all'articolo 14, commi 1,
          3, 8, 12 e 14 della presente legge e di cui all'articolo 76,
          comma 1,  della  legge  regionale  1  settembre 1993, n. 25,
          senza  ulteriori oneri a carico dello Stato. In particolare,
          il comma  14  dell'articolo 14 della legge 31 marzo 1998, n.
          61,  prevede  che  'per  le attività previste dalla presente
          legge le  regioni  e  gli  enti  locali  provvedono,  per un
          periodo massimo di 3anni, al potenziamento dei propri uffici
          attraverso assunzioni di personale tecnico e amministrativo,
          a  tempo determinato, in deroga alle vigenti disposizioni di
          legge  (...)',  e  che  per  le  finalità  di  cui  sopra  è
          autorizzata una  spesa  nel limite del 2 per cento dei fondi
          assegnati alle regioni;

          - la  nota  del  10  ottobre  2000, prot. n. 297/Gab, con la
          quale  l'Assessore  alla presidenza delegato alla protezione
          civile   ha   ribadito   al   Dipartimento  nazionale  della
          protezione  civile  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  l'esigenza di modificare il comma 3, dell'articolo
          23 quater della sopracitata legge n. 61 del 1998, al fine di
          prevedere   la  possibilità  di  rinnovare  ulteriormente  i
          contratti   in  questione,  sottolineando  la  necessità  di
          assicurare  la  copertura finanziaria, elevando l'impegno di
          spesa al  limite  del  4 per cento dei fondi assegnati dallo
          Stato  alla Regione siciliana ai sensi dell'articolo 1 della
          legge n.  433 del 1991, prevedendo di assegnare al personale
          in  questione anche i compiti previsti dall'articolo 108 del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

          - la  legge  11  dicembre  2000,  n.  365  ed in particolare
          l'articolo 7,  comma  1  quinquies,  con il quale la Regione
          siciliana  è  stata  autorizzata  a prorogare i contratti in
          essere a tempo determinato stipulati con il personale ex lsu
          in oggetto  e  con  il  personale ex Italter e Sirap, per un
          ulteriore  periodo di tre anni, rinnovabile, utilizzando nel
          limite del  4  per cento i fondi di cui all'articolo 1 della
          legge n. 433 del 1991;

          - le  delibere di Giunta regionale n. 220 dell'8 maggio 2001
          e n.  286  del 15 giugno 2001 con le quali viene determinata
          l'entità  delle  risorse  finanziarie  da  utilizzare per il
          potenziamento  degli  uffici  previsto dalla citata legge n.
          61  del  1998  approvano, tra l'altro, la ripartizione delle
          somme  destinando lire 50.000.000.000 per pagamento stipendi
          accessori al personale ex lsu;

    CONSIDERATO CHE:

          - il  contratto  di  impiego  per  tale personale scadrà nei
          prossimi  mesi  ed  il  venir  meno  dell'utilizzo  di detto
          personale  determinerebbe  un'interruzione  di servizio che,
          oltre  a  vanificare il lavoro svolto, comporterebbe reali e
          consistenti  difficoltà  a  carico  dell'intera funzionalità
          degli  uffici  ove  tale personale presta servizio, anche in
          relazione   agli  ulteriori  compiti  di  protezione  civile
          derivanti  dal  trasferimento  alle  regioni  delle funzioni
          prima  di  competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 108
          del  decreto  legislativo  n.  112  del 1998, recepito dalla
          Regione siciliana  con  la  legge  regionale n. 14 del 1998,
          tramite   la  quale  si  sta  attuando  la  riorganizzazione
          dell'intero  sistema  di protezione civile regionale, che ha
          già  disposto  l'attivazione  del  Servizio  di  previsione,
          prevenzione,  monitoraggio  e opere pubbliche per la Sicilia
          orientale  in  seno  al Dipartimento regionale di protezione
          civile;

          -   detto  personale  costituisce,  al  momento,  il  nucleo
          fondante  della protezione civile nelle province di Catania,
          Siracusa,   Ragusa   e  Messina  ed  ha  confermato  le  già
          riconosciute  capacità  professionali,  derivate  sia  dalle
          precedenti   esperienze   che   dall'attività   svolta   per
          l'Amministrazione   regionale,   oltre   ad  intervenire  in
          emergenze   di  varia  natura  (sismiche,  idrogeologiche  e
          vulcaniche)   verificatesi  recentemente  nei  territori  di
          competenza,  quali l'evento sismico nel golfo di Patti (ME),
          nelle   zone   etnee  (Zafferana,  Acireale)  e  non  ultima
          l'emergenza  vulcanica  dell'Etna,  emergenze nelle quali il
          personale    in   questione   è   intervenuto   partecipando
          attivamente  e mostrando appieno le professionalità di cui è
          in possesso;

          - le  attività per le quali è stato assunto detto personale,
          quali  il  completamento  dell'opera  di ricostruzione della
          Sicilia orientale interessate dal sisma del 13 e 16 dicembre
          1990,  nonchè la pianificazione di previsione e prevenzione,
          non sono affatto esaurite;

          - La  Regione  siciliana  ha  la  necessità  di  attivare le
          funzioni   attribuitele   dall'articolo   108   del  decreto
          legislativo del  31  marzo  1998,  n.  112  e  che  la nuova
          articolazione   del  Dipartimento  regionale  di  protezione
          civile con  il  Servizio  Sicilia  orientale, non può fare a
          meno  di  continuare  ad  avvalersi di detto personale nelle
          strutture  nelle  quali è attualmente impiegato ed in quelle
          previste dalla nuova articolazione del DRPC;

          -  pertanto,  per  il  pubblico  interesse  e nell'interesse
          dell'Amministrazione  regionale,  è  opportuno continuare ad
          avvalersi  del  personale  ex  lsu  in  servizio  presso  il
          Dipartimento   regionale   di  protezione  civile,  Servizio
          Sicilia  orientale,  con  sede  nelle  province  di Catania,
          Siracusa, Ragusa e Messina,

                     IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

          -  a volere continuare ad avvalersi, nell'interesse pubblico
          e  dell'Amministrazione  regionale,  del personale ex lsu in
          servizio  presso  il  Dipartimento  regionale  di protezione
          civile,  Servizio  Sicilia  orientale,  al fine di portare a
          compimento  tutti gli adempimenti connessi al raggiungimento
          degli obiettivi previsti dalla legge n. 433 del 1991;

          - a  predisporre  in  tempi  brevi  e  certi, tutti gli atti
          necessari  affinchè  il  personale  ex  lsu,  già  impiegato
          dall'Amministrazione  regionale,  possa continuare ad essere
          utilizzato  presso la medesima Amministrazione per i compiti
          previsti dalla  legge  n.  433 del 1991, nonché  per compiti
          connessi  ad attività di protezione civile, tenendo conto di
          quanto  previsto dai decreti del Presidente della Regione 22
          giugno 2001, n.  9 e 22 giugno 2001, n. 10;

          -   nell'affrontare   le   nuove   attività   previste   dal
          conferimento  di  funzioni  dallo Stato alla Regione, di cui
          all'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 che
          trasferisce   numerosi  compiti  di  protezione  civile,  ad
          utilizzare   le   risorse   finanziarie  ancora  disponibili
          derivanti  dall'utilizzo  dei  fondi  assegnati alla Regione
          siciliana dalla  legge  n.  433  del  1991,  per una proroga
          contrattuale  di  un  ulteriore triennio per il personale ex
          lsu." (83)

         Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

     STANCANELLI, assessore per il lavoro,  la  previdenza sociale, la
  formazione professionale e l'emigrazione. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti  seduto;  chi  è contrario si
  alzi.
                            (E' approvato)

         Si passa all'ordine del  giorno  m.  88:  "Iniziative volte
       alla immediata applicazione della  legge  n.  508 del 1999 in
       materia di conservatori di  musica",  a firma degli onorevoli
       Fleres e Catania Giuseppe.  Ne do lettura.

                    " L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

    PREMESSO CHE:

          -  il  17   ottobre   2000   il  collegio  dei  docenti  del
          Conservatorio di  musica  di Palermo "Vincenzo Bellini" si è
          espresso  in   favore   di  un  allargamento  degli  attuali
          programmi d'esame e  l'11 marzo 2002 ha deliberato sul "sei"
          come  voto   minimo   per   il   completamento  degli  studi
          internamento  al  Conservatorio  dopo  l'esame di compimento
          medio ai sensi  della  legge  n.  508  del 1999, articolo 2,
          commi  1 e  2,  che  conferisce  alle  istituzioni  di  alta
          formazione  piena  personalità  giuridica ed ampia autonomia
          statutaria, didattica e scientifica;

          - la  decisione  è  stata  determinata  tenendo  conto delle
          seguenti motivazioni:

          1 - parziale avvicinamento ai modelli esistenti nel contesto
          europeo;

          2  -   adeguamento  ad  altri  conservatori  del  territorio
          nazionale che  sollecitati  dall'utenza  e  dagli addetti ai
          lavori hanno  operato interventi tesi ad allineare l'attuale
          impianto alle nuove esigenze didattico formative;

          3 -  equo  trattamento  e valutazione delle singole capacità
          espressive   ed  interpretative  degli  allievi  interni  ed
          esterni;

          4 -  l'accelerazione  dei processi che portano alla concreta
          attuazione   del   diritto  allo  studio  costituzionalmente
          garantito ma  disatteso ed ignorato dalla mancata emanazione
          dei decreti attuativi;

          5  -   diritto-dovere  del  dirigente  preposto  al  governo
          dell'istituzione  di  dare  attuazione  alle  normative  nel
          rispetto delle gerarchie facendosi interprete delle esigenze
          pervenute dall'utenza;

    CONSIDERATO CHE:

          -  in  attesa  dell'emanazione  dei  regolamenti  attuativi,
          l'unico  organo,  nell'attuale  fase di trasformazione delle
          istituzioni  di  alta  formazione,  deliberante su questioni
          didattiche è il collegio dei docenti;

          - la decisione di rivedere la funzione dell'otto/decimi come
          voto minimo ed indispensabile per il completamento dei corsi
          superiori  internamente  all'istituto  ed  all'estensione di
          tale funzione  come  votazione  minima  agli scrutini per il
          passaggio  all'anno  successivo  senza  sostenere esami, non
          incide  sulla  sostanza  giuridico-formale  della precedente
          normativa, ma  stabilisce attraverso il collegio dei docenti
          criteri di  valutazione  ispirati e contenuti nella legge n.
          508  del   1999,  attuali  e  corrispondenti  alle  esigenze
          dell'utenza e dell'istituto;

    ATTESO CHE:

          -  il  dirigente  generale  del  Ministero  dell'Istruzione,
          dell'Università e della Ricerca ha informato il direttore ed
          il collegio del Conservatorio di Palermo che affinchè questi
          istituti  possano  essere  annoverati  nel sistema dell'alta
          formazione  e  specializzazione  musicale è prima necessario
          che gli stessi  si trasformino in nuovi istituti e che siano
          riconosciuti tali  sulla base di regolamenti governativi che
          ne disciplinino  modalità  di  trasformazione e requisiti di
          qualificazione della didattica e delle sedi.

          Tutto ciò sembra negare l'operatività stessa della legge che
          all'articolo  2,   comma  1  afferma  esplicitamente  che  i
          Conservatori  di  Musica contribuiscono il sistema dell'Alta
          Formazione Artistica  e  Musicale  e  che  nell'ambito delle
          Istituzioni   dell'Alta   cultura   cui  all'art.  33  della
          Costituzione   riconosce   il   diritto  di  darsi  autonomi
          ordinamenti  e   che   al  comma  2  dello  stesso  articolo
          sottolinea che  i Conservatori di Musica sono trasformati in
          Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

          RITENUTO CHE:

          - E' necessario garantire:

          1.  L'applicazione  della  L.508/99  e la tutela del diritto
          allo studio;

          2.  L'adeguamento ai parametri di valutazione adottati dagli
          Istituti di ogni ordine e grado;

          3. La parità di trattamento e di interpretazione

                     IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

          - ad  intervenire  presso  il  Governo nazionale affinché il
          Ministero  dell'istruzione,  dell'Università e della Ricerca
          emani regolamenti di  cui  alla  legge  n.  508 del 1999 che
          consentano di  tutelare  il  diritto  allo studio, nel senso
          indicato in premessa e che in attesa dei regolamenti vengano
          riconosciuti al  collegio  dei docenti poteri deliberanti su
          questioni didattiche" (88).

    Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

     GRANATA,    assessore per i  beni  culturali, ambientali e per la
  pubblica istruzione.  Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti  seduto;  chi  è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

         Si  passa all'ordine  del  giorno  91:  "Istituzione  della
       'Giornata della memoria per le vittime della mafia'", a firma
       degli  onorevoli  Lo  Curto,  Antinoro,  Cristaudo,  Paffumi,
       Rotella, Beninati, Sbona, Spampinato.  Ne do lettura.

                    " L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

    Premesso che:

          Le recenti  attività  di  repressione esercitate dalle forze
          dell'ordine   e   dalla  magistratura,  che  hanno  condotto
          all'arresto, nelle  città  di  Marsala  e  Trapani, un folto
          gruppo di soggetti  malavitosi  ed  i  più  recenti  atti di
          intimidazione criminale compiuti ad Alcamo, testimoniano con
          assoluta evidenza che le maglie della rete mafiosa si stanno
          pericolosamente riannodando  in vista del fiume di denaro in
          arrivo attraverso il  programma di spesa dei fondi di Agenda
          2000.

          Tutto questo  non  può non preoccupare questo Parlamento che
          ha l'obbligo di  intervenire  a  sostegno  ed  a  difesa del
          territorio siciliano e degli interessi supremi dei cittadini
          che hanno il  diritto ed il dovere di sviluppare quelle sane
          attività produttive  ed  imprenditoriali  cui é  affidata la
          ripresa economica di questa terra, le cui legittime e vitali
          aspirazioni allo  sviluppo, al lavoro, al benessere, ed alla
          giustizia  sociale,  sono  stati storicamente mortificati, o
          per meglio  dire,  stritolati  dalla  morsa soffocante della
          criminalità organizzata .

          Ciò  considerato,  il  Parlamento  deve  unirsi  alle  Forze
          dell'Ordine  ed   alla  Magistratura  nel  comune,  sia  pur
          differenziato  impegno,  di  contrasto del fenomeno mafioso,
          che deve  trovare  esplicitazione  chiara e manifesta in una
          adeguata   strategia   che   veda   tutte   le   istituzioni
          democratiche concorrere sinergicamente nel comune intento di
          agire  sul  piano  della  formazione  we  della  prevenzione
          ancorché   sul   piano   meramente   repressivo.  Pericolose
          "contaminazioni"  culturali  hanno infatti "naturalizzato" e
          reso possibili,  sino  ad  oggi,  comportamenti  sociali  di
          omertà e  di  accettazione della prepotenza e della violenza
          mafiosa, nel diffuso convincimento che ci si trova di fronte
          ad un fenomeno la cui "patologia" viene vissuta come fattore
          fisiologicamente     collegato,    e    per    ciò    stesso
          "ineliminabile", ai processi sociali di questa terra.

          Per  sovvertire questo drammatico quanto scellerato teorema,
          occorre  concordare  una strategia complessiva per aggredire
          il fenomeno da più  fronti,  e  di cui il Parlamento potrà e
          dovrà gestire  la "regia" politica, esitando, in virtù delle
          competenze    e    delle   prerogative   conferite   all'ARS
          dell'Autonomia e  dallo Statuto, specifiche norme perché  le
          istituzioni  scolastiche  ed  educative costituiscano luoghi
          culturali  adocraticamente  strutturati  per  sviluppare una
          formazione palesemente ispirata ai principi della legalità e
          della cittadinanza,  che  non  devono  più  costituire pezzi
          aggiuntivi  dei  "curricula"  scolastici,  ma  strategie  di
          collegamento,   integrazione   e   sviluppo   degli   stessi
          curricula.

          Tutto questo  anche  in  considerazione4e della necessità di
          rendere vivo  ed  attuale il sacrificio di quanti, purtroppo
          tanti, sono caduti per mano mafiosa.

          I  tristi  numerosi appuntamenti commemorativi delle vittime
          di stragi di  mafia,  dal  compianto  Pio  La  Torre, al più
          recente martirio  in ordine cronologico, dei giudici Falcone
          e Borsellino  e  delle relative scorte, rischiano infatti di
          trasformarsi in  una  formalistica  e  vuota  ritualità  che
          lascia   estranee   ed   indifferenti   le  sensibilità,  le
          intelligenze  e  soprattutto  le  coscienze  dei  siciliani:
          uomini, donne,  giovani,  anziani  la  cui memoria di questi
          fatti  e  di  questi  accedimenti  non  é  più  sinceramente
          sollecitata  da  alcun  sentimento  di  "consapevole orrore"
          rispetto alla violenza mafiosa che, nel colpire uomini delle
          istituzioni, ha  colpito  e  colpisce  al cuore ogni persona
          onesta di questa terra.

          Tenere  viva   e  sempre  accesa  la  fiamma  della  memoria
          coscienza   civile,   é   il   compito   delle   istituzioni
          democratiche e del Parlamento.

          Ciò considerato e per le ragioni sopra esposte

                                 IMPEGNA

          Il  Governo   della   Regione  siciliana  a  promuovere  una
          iniziativa  legislativa  per  l'istituzione  della "Giornata
          della memoria per le vittime della mafia".

          La Giornata della  memoria  per le vittime della mafia dovrà
          essere celebrata, in tutti i Comuni della Regione siciliana,
          con  pubbliche  manifestazioni,  nelle quali dovranno essere
          coinvolte tutte  le istituzioni scolastiche di ogni ordine e
          grado,  gli Enti  locali  e  le  Forze  dell'Ordine  con  il
          coordinamento delle  Prefetture,  il 23 maggio di ogni anno,
          nel ricordo alle  strage  nella  quale trovarono la morte il
          giudice Falcone,  la  moglie Francesca Morvillo e gli uomini
          della scorta.

          Tenuto conto che

          la mafia  non  é  un  fenomeno esclusivamente siciliano, che
          l'attenzione e la  cura  perché  cresca nel Paese la cultura
          della legalità non  ha  e  non può avere confini geografici,
          che la  memoria  restituisce  ai  fatti  il  loro intrinseco
          valore che  soprattutto  in  questo  caso  diviene principio
          guida,  punto   di   direzione  e  più  ancora  prospettiva,
          attraverso la  quale  osservare, eleggere ed interpretare la
          realtà e la storia, il Parlamento regionale siciliano

                             IMPEGNA INOLTRE

          il Governo  regionale,  non  appena  istituita  "La Giornata
          della memoria  per  le  vittime  della  mafia", a sostenere,
          presso il  Governo  nazionale  ed  il  Parlamento nazionale,
          l'opportunità di istituire la predetta celebrazione in tutto
          il Paese.

                             IMPEGNA ALTRESI'

          Il   Presidente   dell'Assemblea   regionale   siciliana,  a
          promuovere,  nelle  sedi  di  competenza,  manifestazioni ed
          iniziative  volte  alla  celebrazione della stessa giornata"
          (91).

         Comunico che chiedono di  apporre  la loro firma all'ordine
       del  giorno  testé   letto  gli  onorevoli  Fleres,  Cintola,
       Leontini e Catania Giuseppe.
       Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

     GRANATA, assessore per i  beni  culturali, ambientali e per la
  pubblica  istruzione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi  è  favorevole  resti seduto;  chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

         Si  passa  all'ordine   del  giorno  114:  "Annullamento  e
       revisione   della   graduatoria   relativa   al   contingente
       antincendio del distretto forestale  n.  9",  a  firma  degli
       onorevoli  Tricoli,  Ioppolo,   Infurna   e  Formica.  Ne  do
       lettura:

                  " L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

          Premesso che:

          - in  data  11 luglio 2002 è stata pubblicata all'albo della
     Scica di  Cefalù  la graduatoria del distretto forestale n.  9 di
     cui all'art.  56  comma  4 lett.  b aggiornata dall'U.P.L.M.O. di
     Palermo;

          -  nella  suddetta  graduatoria  non  sono  stati inseriti i
     nominativi  dei lavoratori in possesso della qualifica di Autista
     richiesta   dalla   L.R.   16/96   per  accedere  al  contingente
     antincendio con garanzia occupazionale di 101 giorni in relazione
     al profilo di addetto alla guida di autobotti e dei mezzi tecnici
     speciali   ma  privi  di  precedenti  esperienze  lavorative  con
     l'Ispettorato Dipartimentale Foreste;

          -  tale  esclusione  è  la  conseguenza di una deliberazione
     della Commissione Provinciale per la manodopera agricola, a causa
     di  una  interpretazione  restrittiva  della legge 16/96, secondo
     cui,  per  l'inserimento  in graduatoria, i soggetti interessati,
     oltre  al  possesso  della  qualifica, dovevano aver intrattenuto
     rapporti di lavoro con;

          -  l'art.  56  comma  4  lett.  b  della  L.R.  16/96  esige
     esclusivamente  il  possesso  della  qualifica  e  non anche aver
     maturato una precedente esperienza di lavoro;

          -  in  data  28/09/2002  il  Presidente  della  Regione,  su
     conforme parere espresso dal C.G.A., a sezioni unite, con decreto
     727,  accoglieva  il  ricorso straordinario presentato da uno dei
     soggetti esclusi;

          -   in   seguito   a   tale   provvedimento   previdenziale,
     l'U.P.L.M.O.  di  Palermo, in fase di aggiornamento annuale della
     graduatoria  antincendio, inseriva il ricorrente ma non estendeva
     agli   altri   lavoratori   in  precedenza  esclusi  la  corretta
     interpretazione  della  norma,  i  quali,  di fatto, sono rimasti
     fuori dalla graduatoria.

          Ritenuto che:

          -   tale   stato   di  fatto,  con  la  pubblicazione  della
     graduatoria  lede  il  diritto soggettivo dei lavoratori e genera
     un'ingiusta  disparità di trattamento tra soggetti che si trovano
     nelle medesime condizioni.

                         IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

          ad annullare per quanto affermato in premessa la graduatoria
     relativa al contingente antincendio del  distretto forestale n. 9
     di cui all'art.56, comma 4, lettera b) aggiornata dall'U.P.L.M.O.
     di Palermo e pubblicata all'albo della S.C.I.C.A.  di Cefalù l'11
     luglio 2002 disponendo nel  contempo l'inserimento dei lavoratori
     ingiustamente esclusi." (114).

     PRESIDENTE.  Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

     GRANATA,    assessore per i  beni  culturali, ambientali e per la
  pubblica istruzione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole resti  seduto;  chi  è  contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

         Si  passa  all'ordine  del   giorno   n.  115:  "Compiti  e
       funzioni in materia di  ispezioni  del lavoro", a firma degli
       onorevoli  Giannopolo,  Ioppolo,  Papania,  Tricoli,  Turano,
       Infurna, D'Antoni, Spampinato e Formica.  Ne do lettura:

                  " L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

    TENUTO CONTO dei  compiti  sempre  maggiori e più gravosi a carico
           degli  uffici  di  Ispettorato  del Lavoro, determinati dal
           controllo  sull'osservanza  delle normative sulla sicurezza
           nei   cantieri  a  tutela  dei  lavoratori  nonchè  per  la
           repressione del fenomeno del lavoro nero;

    CONSIDERATO  che  si rende necessario adeguare ai principi fissati
           dalla  legislazione  nazionale  (L. 22/7/1961, n.  628), la
           situazione   venutasi   a   creare  presso  gli  uffici  di
           Ispettorato del Lavoro della Sicilia;

    CONSIDERATO,  inoltre,  lo  stato  del  riordini  della burocrazia
           regionale, attualmente in fase di trattativa con le OO.SS.,

                     IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

          - a far  sì  che  i  dipendenti  della Regione siciliana che
          esercitano ovvero  possiedano  la  funzione di ispettori del
          lavoro, svolgano  tutti  i  compiti  previsti dalla legge 22
          luglio  1961,   n.   628,   e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni nonchè ogni altro compito loro attribuito dalla
          legislazione regionale;

          - ad  attivare  ogni  utile  procedura  affinchè agli stessi
          venga applicato il  D.P.R.  19  marzo  1955,  n. 520 e siano
          attribuiti  i  compiti  di  cui  agli  artt.  9,10,  11  del
          medesimo D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520."(115).

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO.  Signor  Presidente,  mi  permetto  di  dire  che  il
  comportamento tenuto  da  una  parte del Governo, da una parte della
  maggioranza su questa vicenda riguardante gli Ispettori del lavoro è
  stato  un  comportamento  poco  serio,  irresponsabile,  capzioso  e
  ipocrita.
         E' bene che si sappia  che  la  questione  che  noi abbiamo
       davanti, dal momento che  tutto  non  può essere ridotto alla
       semplice  improponibilità   perchè   mancante   di  copertura
       finanziaria o perchè non attinente al testo, il fatto che non
       si è potuto approvare l'articolo 10 del disegno di legge, che
       istituiva in Sicilia il  ruolo  degli  Ispettori del lavoro e
       che  riconosceva,  per  la  prima  volta  e,  finalmente,  la
       qualifica e i compiti che nei fatti svolgono, anche se questo
       non è stato e non è  allo  stato attuale sancito da una norma
       che consenta poi di  potere,  a  tutti gli effetti, esplicare
       questa funzione e anche, al  tempo  stesso,  per il fatto che
       essere protetti da una norma, significa anche essere protetti
       davanti a compiti difficili che evidentemente l'Ispettore del
       lavoro riveste.
       E'  stata  sbagliata l'improponibilità per mancanza di coerenza
  col testo  perchè  allo  stato  attuale  gli ispettori del lavoro si
  occupano di vigilanza sull'applicazione di tutte le leggi in materia
  di lavoro e di prevenzione sociale, di vigilanza sull'osservanza dei
  contratti   collettivi   di  lavoro,  di  vigilanza  in  materia  di
  protezione  dei  rischi  e delle radiazioni ionizzanti, di vigilanza
  con gli organi Ispettivi dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato per
  gli infortuni  sul  lavoro negli impianti ferroviari, di attività di
  polizia  giudiziaria  in  materia  di  sicurezza,  di espletamento e
  accertamenti  tecnici in materia di inchiesta e infortuni, vigilanza
  ascensori e montacarichi , sicurezza sul lavoro, vigilanza sui corsi
  di   formazione   professionale,   attività  di  consulenza  per  le
  applicazioni  di  tutti  gli  istituti  di  legislazione del lavoro,
  vigilanza   sul   funzionamento   delle   attività  previdenziali  e
  assistenziale  e  di  igienico sanitario, rilevazione statistica sui
  fenomeni interessanti  il  mercato  del  lavoro o ogni richiesta del
  Ministero,  coordinamento  dell'attività  ispettiva  degli  Istituti
  previdenziali   al  fine  di  evitare  duplicazione  di  intervento,
  difformità  di  trattamento  ed  ingiustificati  intralci al normale
  svolgimento  dell'attività  produttiva,  attività  di  vigilanza sul
  lavoro nero e sulle omissioni  contributive,  congiuntamente con gli
  istituti  previdenziali  e  con  la  Guardia  di  Finanza;  attività
  amministrativa che si esplica in  un  complesso  di provvedimenti di
  natura  autorizzativa,  abilitativa,   certificativa;   attività  di
  consulenza volta a chiarire quesiti posti dall'utenza.
         Questo per dire che  i  compiti  dell'Ispettorato  e quindi
       degli ispettori del  lavoro  sono  perfettamente  aderenti  e
       discendenti  dalle  norme  che  abbiamo  testé  esaminato  ed
       approvato  almeno   nell'articolato   e   al   tempo   stesso
       costituiscono  anche  il  corollario  per  l'applicazione  di
       quelle stesse norme e per il varo di quelle stesse norme.
         Il  problema  che  si pone  è  se  questo  Governo,  se  la
       maggioranza intende risolvere  una  questione che si trascina
       dal 1978 e cioè da quando le funzioni di ispettore del lavoro
       e  di  ispettorato  del  lavoro  sono  state  trasferite  dal
       Ministero alle Regioni e quindi anche alla Regione siciliana.
         Mentre le altre  Regioni hanno ormai ampiamente consolidato
       la funzione, il ruolo,  le qualifiche di ispettore del lavoro
       con  tanto  di   attribuzione,   di   funzione   di   polizia
       giudiziaria, di attribuzione di coordinamento delle ispezioni
       integrate tra Inail, Inps,  Guardia  di Finanza e altri enti,
       noi in Sicilia i  nostri  ispettori, i nostri ispettorati del
       lavoro hanno perso  l'autorevolezza  e  l'autorità  per poter
       fungere da coordinatori  perché  nessuno, allo stato attuale,
       gli  ha riconosciuto  questa  funzione  di  coordinatore  che
       funziona da Reggio Calabria in su e non funziona in Sicilia.
         Noi abbiamo -  io  parlo  dell'Ispettorato  provinciale  di
       Palermo - a fronte di una dotazione organica di 170 unità, in
       servizio 13 unità. E queste 13 unità svolgono tutti i compiti
       e funzioni che avevo  già  detto.  Evidentemente non tutto si
       può fare, evidentemente non tutto è possibile fare.
         Mi chiedo allora se questo  Governo, nel momento in cui non
       si pone il problema  del  potenziamento,  delle funzioni, del
       riconoscimento delle funzioni  degli ispettori del lavoro, se
       questo  Governo per caso  ha  una  idea  della  legalità  nel
       settore del lavoro e della sicurezza, una idea della legalità
       contrattata  e  non  invece   una   idea   della  legalità  a
       prescindere.  Perché  il centro-destra in Italia ci sta ormai
       abituando all'istituto della legalità contrattata.
         E questo non è  tollerabile  per  i diritti dei lavoratori,
       non è tollerabile per i diritti e i doveri dei cittadini.
         Ecco perché  avete  voluto  immiserire la discussione sulla
       funzione degli ispettori del lavoro.  La verità è che voi non
       volete nessun ispettore del  lavoro  perché  la vostra idea è
       quella che niente deve essere legalizzato, niente deve essere
       controllato.
         Noi abbiamo presentato un ordine del giorno per evitare che
       questi  funzionari   possano   esercitare  la  loro  funzione
       abusivamente perché  già in  aule  giudiziarie  gli  è  stato
       contestato di essere abusivi.
         Io voto favorevole all'ordine  del  giorno ma non mi limito
       solo a questo.  Vorrei  che attraverso l'ordine del giorno si
       prendesse consapevolezza e coscienza  che non c'è un problema
       di "piccola botteguccia", di personale da sistemare così come
       lo si fa con tanti altri.  Ma  c'è  una  idea di governo, del
       mercato del lavoro e  delle  condizioni del lavoro in Sicilia
       che deve essere riaffermato.
         C'è la funzione degli  ispettori  del lavoro, ci sono altri
       strumenti.  Ed è su  questo terreno che io invito l'assessore
       a portare avanti una  iniziativa adeguata presso il Governo e
       presso questo Parlamento, perché  noi  abbiamo voglia di fare
       leggi che incentivano il lavoro, che incentivano la emersione
       dal lavoro nero.  Tutte  queste  leggi, tutte queste norme se
       non c'è poi chi li fa applicare sono lettera morta, sono cose
       che servono solo a perdere tempo.
         Di questo stiamo discutendo  e non della sistemazione o del
       riconoscimento di una  indennità  ad  un funzionario.  Stiamo
       discutendo di cose molto più serie.

     VIRZI'. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     VIRZI'. Signor Presidente,  onorevoli  colleghi,  potrei mettere,
  sostanzialmente,  soltanto  con   qualche   sfumatura   diversa   la
  registrazione   dell'intervento    dell'onorevole   Giannopolo   per
  esprimere compiutamente, non solo il mio pensiero, ma anche di tutto
  il Gruppo di Alleanza Nazionale.
         Siamo, assolutamente, orientati a dare un voto favorevole a
       questo ordine del  giorno.  Avremmo,  senza dubbio, preferito
       mettere una certezza normativa  in  una Sicilia che su questa
       materia, obiettivamente, è rimasta indietro.
         Ho pronunciato, molte volte, in quest'Aula la frase:  'quis
       custodiet custodes?' C'è un  problema  del mercato del lavoro
       in Sicilia, c'è un problema della legalità in Sicilia, c'è un
       sistema nazionale di autotutela del sistema che dallo Stretto
       di  Messina  in  poi   non  ha  alcun  valore  perché,  debbo
       aggiungere che l'onorevole Giannopolo ci è andato leggero, ha
       detto:   'qualche  sentenza'.  Tutte  le  sentenze,  in  sede
       giudicante,  non  tengono in  alcun  conto  le  relazioni  di
       ispettori del lavoro che,  in questa Sicilia, non riusciamo a
       riconoscere in quanto tali.  C'è  un  pezzo  di  Italia  che,
       oggettivamente, su questo è rimasto indietro.
         Mi rammarico delle obiezioni  fuori  sacco  che  sono state
       fatte e del metodo con  cui  siamo stati costretti a lavorare
       in quest'Aula.  Perché, se è vero, come è vero che si rischia
       di aprire una breccia di Porta Pia, un grande contenzioso, in
       tema di revisione della legge  n.  10  con altre categorie di
       lavoratori, se esistono altre  priorità che vanno prese nella
       dovuta  considerazione, è anche  vero  che  parliamo  di  una
       funzione  di  tutela   della   legittimità   ai  livelli  più
       importanti, nella nostra Regione, che ci sembra uno strumento
       debole.     Una     semplice    indicazione    all'Assessore:
       sostanzialmente, a procedere per vie puramente amministrative
       laddove, finalmente, con un  atto  di legge che, secondo noi,
       continuava a non comportare  spesa, perchè si trattava di una
       funzione già svolta,  si  trattava  soltanto di riconoscerla.
       Non è argomento  Siccome c'è il  punto  X  e Y a cui dobbiamo
       arrivare che non si fa  il  primo  passo in un lungo cammino.
       Ci sono altre categorie  che  attendono  un riconoscimento ed
       una dignificazione?  Beh   Potevamo  cominciare da questa che
       non mi pare equiparabile,  per l'alta funzione, ad altre cose
       minori a cui si poteva pensare in tempi diversi.
         In ogni caso, il nostro  voto  è favorevole e, mi permetto,
       come ultima annotazione di dire  che  ciò  che  è accaduto in
       quest'Aula a proposito di  questo  articolo  mi  è  sembrato,
       assolutamente,  non   convenzionale   nel   senso   che   non
       corrisponde né  alle regole  del  maggioritario  né  a quelle
       del proporzionale.  Credo  che  si debba collaborare insieme,
       che si debbano evitare i  traumi e gli strappi in Aula, credo
       che non si debba  procedere  per  vendette  trasversali e che
       tutto  questo  non  debba  avere  accesso  da  parte  di  una
       maggioranza che si definisce,  mi permetto di dire in termini
       storici, politici e  culturali,  di  arrivare  a  lacerazioni
       formali, in  quest'Aula,  laddove  gli  argomenti  giuridici,
       messi in campo con  i  tecnici accanto, avrebbero permesso di
       fare assoluta chiarezza  sulla materia senza sollevare questo
       grande  polverone che,  alla  fine,  permetterà  soltanto  ai
       giornali di potere ulteriormente  dire  che  abbiamo  dato un
       segnale  di  debolezza, di  incertezza  e  che  non  sappiamo
       indicare un cammino certo per la Sicilia.
         Mi permetto di aggiungere:  soprattutto  in un momento come
       questo  in  cui  cominciamo   a   parlare   di  Agenda  2000,
       dell'utilizzo del denaro, in  cui è riesploso il problema del
       lavoro nero e in cui, credo che abbiamo, come maggioranza, il
       dovere  di  dare   risposte   di  trasparenza  assoluta  alle
       insinuazioni, a questo  punto  legittime,  che  vengono dalla
       minoranza.

     STANCANELLI, assessore per il lavoro  e  la previdenza sociale la
  formazione professionale e l'emigrazione. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     STANCANELLI, assessore per il lavoro  e  la previdenza sociale la
  formazione  professionale  e   l'emigrazione.   Voglio  ringraziare,
  brevemente,  l'onorevole  Giannopolo  e  l'onorevole  Virzì  per  le
  considerazioni che hanno fatto in  relazione  a  questo  ordine  del
  giorno.
       L'assessore al lavoro  aveva  proposto  quell'articolo relativo
  all'ispettore del lavoro, conscio  delle  considerazioni  di diritto
  che  ha  fatto  l'onorevole  Giannopolo,   perchè  ritengo  che  sia
  indispensabile  organizzare il settore per  dare  quella  dignità  e
  quella possibilità di carattere giuridico  a  coloro  i quali stanno
  già svolgendo le funzioni di ispettore del  lavoro  per fare il loro
  dovere.
       Di questo si trattava e questa era  la portata della norma.  Ci
  rendiamo conto delle difficoltà che a  volte  si  creano  in un'Aula
  parlamentare, però ringraziando per quello che è stato detto, prendo
  impegno che andremo avanti per quanto  riguarda la norma nel momento
  in cui ciò ci sarà consentito  dall'Aula  alla ripresa di settembre;
  però ritengo di poter assicurare  tutto  il  parlamento  che  questo
  ordine del giorno, che sarà votato fra poco spero che mi metta nelle
  condizioni, anche dal punto di  vista  amministrativo e burocratico,
  di fare un primo passo per dare  certezza  a  coloro  i quali oggi,e
  sono  pochi  purtroppo,  svolgono una  funzione  importante  per  la
  repressione e per la emersione del lavoro nero.
       Questo è un dato importante,  prendo  maggiore vigore da questo
  ordine del giorno per tentare di riorganizzare il settore.
       Ovviamente  è necessario che ci  sia  una  norma  specifica  di
  questa Assemblea e mi auguro che  questo  dibattito  che  c'è  stato
  anche  nelle  altre  Aule  della   Commissione   Bilancio   e  della
  Commissione Lavoro possa essere propedeutica affinchè l'Assemblea al
  di là delle posizioni di maggioranza e di opposizione si renda conto
  che è necessaria la norma in questione.

     PRESIDENTE.   Col  parere  favorevole   del   Governo,  pongo  in
  votazione l'ordine del giorno n. 115.
       Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E'approvato)

         Si passa all'ordine del giorno n.  116:  "Interventi per le
       scuole non statali", a  firma degli onorevoli Fleres, Catania
       Giuseppe ed altri.

                  " L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

    CONSIDERATO che:

          in merito al riconoscimento dello status di scuola paritaria
          alle  istituzioni  scolastiche  non  statali  della  Regione
          siciliana si  è  manifestata  l'esigenza  di  ricercare  una
          soluzione  a  sostegno  delle  istituzioni  scolastiche  non
          statali  che  annoverano  personale  docente  con  contratto
          individuale   di   lavoro  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, al fine di garantire una parità effettiva,

                     IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

          - a ricercare  idonee  soluzioni  al  fine  di  garantire il
          riconoscimento   dello   status  di  scuola  paritaria  alle
          istituzioni  scolastiche  non statali operanti nella regione
          siciliana che  annoverano personale docente con contratto di
          lavoro di collaborazione coordinata e continuativa stipulati
          in conformità ai contratti nazionali di lavoro depositati al
          Ministero del Lavoro e riconosciuti dal MIUR. (116).

       Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

     GRANATA,    assessore per i  beni  culturali, ambientali e per la
  pubblica istruzione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole resti  seduto;  chi  è  contrario si
     alzi.
         E'approvato col voto contrario degli onorevoli Giannopolo e
       Tumino.

          PRESIDENTE.   Si  passa   all'ordine  del  giorno  n.  117
       concernente il Barocco e  la  Val  di  Noto,  degli onorevoli
       Ioppolo, Fleres e Cintola.

                  " L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

    CONSIDERATO che:

          -  l'UNESCO   ha  recentemente  riconosciuto  la  Valle  del
          Barocco, Val di Noto, quale patrimonio dell'Umanità;

          - tale  distretto  va  organizzato  come distretto culturale
          coerente ed univoco;

    IN CONSIDERAZIONE della  recente  apertura  del  teatro  romano di
           Catania,

                     IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

          - a  porre  in  essere  gli strumenti organizzativi adeguati
          alla gestione di  tale  distretto  e  del  Teatro  romano di
          Catania. (117).

     PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

     STANCANELLI, assessore per il lavoro,  la  previdenza sociale, la
  formazione professionale e l'emigrazione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi é favorevole resti  seduto;  chi  é  contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)


   Presidenza del vicepresidente Fleres


    VOTAZIONE  FINALE PER SCRUTINIO  NOMINALE  DEL  DISEGNO  DI  LEGGE
    NUMERO 367/A

     PRESIDENTE. Indico la votazione finale per scrutinio nominale del
  disegno di legge n. 367/A  "Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge
  regionale 6 aprile 1996, n.  29,  concernente  norme  in  materia di
  autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza".
         Chiarisco il significato del  voto:  chi  vota  sì preme il
       pulsante verde;  chi vota no preme il pulsante rosso;  chi si
       astiene preme il pulsante bianco.
       Dichiaro aperta la votazione.

                     (Si procede alla votazione)

       Dichiaro chiusa la votazione.

                        RISULTATO DELLA VOTAZIONE

     PRESIDENTE.   Proclamo  l'esito  della  votazione  per  scrutinio
  nominale:

        Presenti e votanti .......  49
        Maggioranza ..............  25
        Favorevoli ...............  41
        Astenuti .................   8

                          (L'Assemblea approva)


   Presidenza del vicepresidente Fleres


    VOTAZIONE  FINALE PER SCRUTINIO  NOMINALE  DEL  DISEGNO  DI  LEGGE
    NUMERO 298.5/A

     PRESIDENTE.  Si procede con  la  votazione  finale  per scrutinio
  nominale  del disegno di legge  n.  298.5/A  "Norme  in  materia  di
  lavoro, cultura ed istruzione".

     SPEZIALE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SPEZIALE. Signor Presidente,  onorevoli  colleghi, intervengo sul
  testo presentato dal governo ed  esaminato dall'Aula, per mettere in
  evidenza   il   senso   di   responsabilità   che   contraddistingue
  l'opposizione.
       Come avete visto i risultati  sono  chiari.  La  maggioranza  è
  presente in Aula con 40 parlamentari.  Se  ci fossero i responsabili
  da parte dell'opposizione stasera, non  si  potrebbero  approvare  i
  disegni  di legge, né  quello sul  lavoro,  né  quello  sulle  norme
  finanziarie.
       Sinceramente, non mi sarei aspettato che  in così poco tempo la
  maggioranza arrivasse a questo livello di disgregazione, incapace di
  gestire financo i lavori d'Aula. Mi  sarei  aspettato  che  su norme
  importanti come quelle sul lavoro  e  come quelle sulla finanziaria,
  la maggioranza avesse una tenuta d'Aula consistente.
       Tuttavia,  signor  presidente  e  onorevoli  colleghi,  noi  ci
  fermiamo in Aula, voteremo, esprimeremo il  nostro voto, di volta in
  volta o di astensione o contrario,  ma  permetteremo  che la Sicilia
  venga  dotata  di  questi  strumenti   che  abbiamo  contestato,  in
  particolare lo dico sin da  adesso,  così  mi esimo dall'intervenire
  sul testo di legge sulle norme  finanziarie,  anche  se  sulle norme
  finanziarie, come già  sapete, c'è stato un contrasto chiaro tra noi
  e la maggioranza e  il  Governo.  Noi  avremmo voluto che il Governo
  presentasse le norme finanziarie di riordino in unico blocco per 900
  miliardi di lire,  abbiamo chiesto al Governo che la manovra venisse
  sottoposta interamente  all'esame  del  Parlamento,  il Governo si è
  rifiutato e  ora  ripeterò, onorevoli colleghi parlamentari cose che
  ho già detto,  purtroppo,  sia in sede di Conferenza dei capigruppo,
  sia in Commissione bilancio:  l'atteggiamento del Governo in materia
  di riordino finanziario  è  un  atteggiamento che porterà la Regione
  siciliana al disastro economico.
       Con questo comportamento...

     STANCANELLI, assessore  al  Lavoro,  la  previdenza  sociale,  la
  formazione professionale e l'emigrazione.  Facciamo gli scongiuri.

     SPEZIALE.  Non deve  fare  gli  scongiuri, deve fare una politica
  intelligente, oculata. Con  gli  scongiuri  non  fa niente, non sono
  sufficienti; bisogna  fare  una  politica  oculata  perchè voi state
  facendo  una  politica  dilapidatoria  delle  risorse,  di  uno  che
  sconfina e che  utilizza  risorse  anche  quando, nel caso della tua
  legge, utilizza misure del  3,9 che non c'entra niente con le misure
  di sostegno. E' una  manovra  fatta  con  le  tre  carte e tuttavia,
  rispetto alle  condizioni  della finanza regionale, noi pensiamo che
  il Governo abbia un atteggiamento di grave irresponsabilità e faremo
  ricorso   finanziario   e   riprenderemo  ulteriormente  la  Regione
  siciliana  perchè   noi   stiamo   andando   avanti  attraverso  una
  dilatazione delle spese correnti, una riduzione delle spese in conto
  capitale, una contrazione delle spese per investimenti e abbiamo una
  contrazione   nella   formazione   del   PIL.   Noi   pensiamo   che
  l'atteggiamento del Governo e  il  fatto  che  il Governo non si sia
  voluto caricare  della  manovra  finanziaria  unica  è  perchè debba
  soddisfare esigenze di natura clientelare e si utilizza lo strumento
  finanziario del  Governo per soddisfare impegni elettorali e impegni
  clientelari dei singoli, sottoponendo a pressione l'uso del bilancio
  della Regione.
       Sono queste le  motivazioni  che ci spingono, malgrado tutto, a
  restare in Aula, ma  a  dare  un  voto  contrario  alla  manovra del
  Governo,
       Il Governo ha presentato già, in sede di bilancio , un bilancio
  in cui c'erano  entrate  incerte;  noi  in  questa  Aula, Presidente
  dell'Assemblea  e  onorevole  Governo,  abbiamo  denunziato  che  le
  entrate del metano  non  ci sarebbero state, che le entrate sull'EAS
  non ci sarebbero  state,  che  non ci sarebbe stato nessun controllo
  sulla spesa  sanitaria.  Questi tre provvedimenti purtroppo ci hanno
  dato ragione, segno di un Governo che aveva venduto ancora una volta
  la Fontana di  Trevi,  aveva  introdotto  introiti  e possibilità di
  avere  somme  disponibili  nell'ambito  del  bilancio  senza  alcuna
  copertura finanziaria.
       Tale  modo  di  governare  determinerà  davvero  condizioni  di
  difficoltà e di  disastro  nel nostro bilancio regionale e a cascata
  lo avremo nei Comuni e nelle Province.
       Sono queste le motivazioni per cui noi diciamo un netto no alla
  manovra del Governo,  che avremmo desiderato più organica, e votiamo
  contro il disegno di legge in materia del lavoro.
       E aggiungo, inoltre,  che  il provvedimento non produrrà di una
  sola   unità   un   incremento   occupazionale.  Sostanzialmente  il
  provvedimento si concretizza  nel comma 8 dell'articolo 1, col quale
  noi non facciamo altro  che  utilizzare somme previste dal POR e non
  per incrementare  l'occupazione  ma  per  sanare  il  pregresso. Non
  avremo un solo incremento di occupazione in Sicilia: i provvedimenti
  e le misure che  sono  alla  base  del  Governo non sono di sostegno
  all'impresa,   anzi  vengono  contratti  provvedimenti  di  sostegno
  all'impresa, ma la misura  prevista  è  di dare 9 milioni l'anno per
  potere incrementare  l'occupazione. In realtà è una misura pregressa
  che va dal '97 al 2002, non c'è nessun provvedimento che determinerà
  un nuovo livello di occupazione.
       Vorremmo   essere   smentiti,  onorevole  assessore,  onorevoli
  colleghi della  maggioranza   Vorremmo  essere  smentiti,  ma come è
  capitato in occasione  del bilancio, purtroppo i fatti ci hanno dato
  ragione ed è il  motivo  per cui noi votiamo contro il provvedimento
  sul lavoro e il provvedimento sul riordino delle finanze.

     TUMINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     TUMINO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, capisco che l'ora
  volge al desìo, però qualcosa bisogna dirla
       Questa è una legge  che,  secondo me, è fatta male perchè mette
  assieme tante cose, è una legge omnibus.  Sarebbe stato meglio anche
  in termini di  lettura,  in  termini  di  coerenza,  dividere questa
  normativa in tre diversi disegni di legge.
       Questa   legge   vorrebbe   favorire   l'assunzione   a   tempo
  indeterminato di personale presso le aziende, vorrebbe fare emergere
  probabilmente  anche il  lavoro  sommerso,  ma  è  inadeguata  ed  è
  inadeguata sotto due punti  di  vista:  il primo perchè i 4.600 euro
  che sono previsti  come incentivo per quattro anni, qualora la gente
  assuma a tempo indeterminato una unità lavorativa, sono inadeguati e
  soprattutto sono inadeguati per le piccole imprese in quanto è molto
  improbabile che una  piccola  impresa decida di imbarcarsi in questo
  tipo di impegno,  sapendo che poi da questa assunzione indeterminata
  difficilmente potrà tornare indietro anche se non c'è l'articolo 18.
       Però c'è un  problema  più  grande, che io vorrei sottolineare.
  Noi stiamo utilizzando  una  grossa fetta del POR 2000-2006 relativa
  alla misura 3.09 per  circa  200 miliardi per coprire la mancanza di
  fondi della legge numero 30.
       Sottolineo che in  termini formali forse la via è percorribile,
  credo che la comunità  non  abbia  da  ridire  perchè le aziende sul
  piano  si  caricano  l'onere  della  formazione  del  personale,  ma
  sappiamo tutti che formazione del personale non ne farà nessuno.
       Assessore, la invito  a  fare  una  indagine  per verificare se
  effettivamente le aziende fanno o faranno formazione.
       Ma la cosa che mi preme dire ancora una volta è questa: il POR,
  le somme che  la  Comunità  mette  a disposizione delle regioni meno
  sviluppate in Italia (la Sicilia è tra le regioni l'obiettivo n. 1),
  il POR vuole  essere  una  attività  economica aggiuntiva rispetto a
  quelle che la Regione mette a disposizione.
       Noi  invece   la   stiamo   facendo   diventare  una  fonte  di
  finanziamento integrativa,  interna;  capisco che c'è anche un altro
  motivo, perchè inserendo  questi  200 miliardi a copertura di queste
  spese noi corriamo  quel  minimo  di  impegno  di  spesa  dei  fondi
  comunitari indispensabile  per  poterci presentare il 31 ottobre.  E
  allora si raggiunge  anche  un  altro obiettivo:  quello di aggirare
  l'incapacità della Regione  Sicilia  di  spendere le somme di Agenda
  2000.
       Questa  incapacità   è   tanto  grande  che  verrà  sicuramente
  evidenziata in sede  di  variazioni di bilancio perchè noi non siamo
  in condizione di  spendere,  entro  il  31  ottobre, i 2000 miliardi
  previsti, ma soprattutto  non siamo in condizioni di presentare alla
  Comunità europea il controllo  di  almeno il 5 per cento delle somme
  spese secondo le  modalità  di controllo previste dal complemento di
  programmazione.
       Quindi, questa disciplina relativa alla materia del lavoro, che
  va a utilizzare la misura 3.09, è sintomatica di un grave difetto di
  questa Amministrazione.
       C'è poi una norma  che riguarda i corsi di operatore sociale, è
  una norma che sana  in  qualche  maniera  un  qualcosa  che  è molto
  clientelare.
       L'anno scorso  sono  stati  attivati  dei  corsi  per operatore
  sociale e  per  l'assistenza  agli  handicappati.  Questi corsi sono
  iniziati l'anno scorso, non sono stati più riproposti però bisognava
  sanare, bisognava trovare  dei  soldi  per  fare  il  secondo anno e
  allora interviene questa norma.
       Questo disegno di  legge  poi  ha  assistito al triste episodio
  relativo agli ispettori  del  lavoro, rispetto ai quali speriamo che
  la speranza  del  nostro  Assessore  Stancanelli  sia  una  speranza
  fondata, cioè che da settembre si possa riproporre la questione.
       Per i  motivi  sostenuti,  il  gruppo parlamentare Democrazia e
  libertà si asterrà  nella  votazione  sul  disegno  di  legge perchè
  nonostante queste grosse  lacune  il disegno di legge presenta delle
  cose che sono importanti.

     PRESIDENTE. Indìco la votazione finale per scrutinio nominale del
  disegno  di  legge:   "Norme   in  materia  di  lavoro,  cultura  ed
  istruzione (n.2985/A).
       Chiarisco  il significato  del  voto:  chi  vota  sì  preme  il
  pulsante verde;  chi  vota  no  preme  il  pulsante  rosso;  chi  si
  astiene preme il pulsante bianco.
       Dichiaro aperta la votazione.

                     (Si procede alla votazione)

       Dichiaro chiusa la votazione.

                        RISULTATO DELLA VOTAZIONE

     PRESIDENTE.   Proclamo  l'esito  della  votazione  per  scrutinio
  nominale del disegno di legge n. 2985/A:

        Presenti e votanti .......  49
        Maggioranza ..............  25
        Favorevoli ...............  40
        Contrari .................   6
        Astenuti/o................   3

                          (L'Assemblea approva)


   Presidenza del vicepresidente Fleres


    VOTAZIONE  FINALE  PER SCRUTINIO NOMINALE DEL DISEGNO DI LEGGE:
    "NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA"
     (N. 293/A)

     PRESIDENTE.  Comunico  che  è  stato  presentato un emendamento a
  firma del Governo - allegato al presente resoconto stenografico - ai
  sensi dell'articolo 117, che riassume le osservazioni dell'onorevole
  Giannopolo.
       Lo  pongo   in   votazione   con  il  parere  favorevole  della
  Commissione.
       Chi è favorevole resti seduto;  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Indìco la  votazione  finale per scrutinio nominale del disegno
  di legge:  "Norme per la semplificazione amministrativa (n.293/A).
       Chiarisco  il significato  del  voto:  chi  vota  sì  preme  il
  pulsante verde;  chi  vota  no  preme  il  pulsante  rosso;  chi  si
  astiene preme il pulsante bianco.
       Dichiaro aperta la votazione.

                     (Si procede alla votazione)

       Dichiaro chiusa la votazione.

                        RISULTATO DELLA VOTAZIONE

     PRESIDENTE.   Proclamo  l'esito  della  votazione  per  scrutinio
  nominale:

        Presenti e votanti .......  46
        Maggioranza ..............  24
        Favorevoli ...............  46
        Contrari .................   0
        Astenuti/o................   0

                          (L'Assemblea approva)


   Presidenza del vicepresidente Fleres


    VOTAZIONE  FINALE  PER SCRUTINIO NOMINALE DEL DISEGNO DI LEGGE:
    "VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE E AL BILANCIO DELLA AZIENDA
    DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ANNO
    FINANZIARIO 2002 E PRIME MISURE SALVA DEFICIT"
    (N. 459/A)

     PRESIDENTE. Si passa agli ordini del giorno.
       Si  procede  alla  votazione  dell'ordine  del  giorno  N.  77:
  "Interventi per  la  prima  accoglienza  dei  clandestini",  a firma
  dell'onorevole Rotella:

                     L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

          - in  considerazione  dei  recenti sbarchi di clandestini in
          Sicilia, e  particolarmente  di  quello  di  lunedì scorso a
          Catania, dove  sono  giunti  quasi  mille  profughi di etnia
          curda;

          - in considerazione  del  fatto che le autorità nazionali ed
          internazionali  considerano  possibile il ripetersi e, anzi,
          l'intensificarsi di analoghi episodi nel prossimo futuro;

          -  in   considerazione   del   fatto   che   la  provvisoria
          destinazione  di  strutture  pubbliche,  come  il palazzetto
          dello sport  "Palanitta"  di  Catania,  ha  creato  notevoli
          disagi, affrontati  e  superati  solo  grazie  alla perfetta
          gestione dell'emergenza  da  parte del prefetto di Catania e
          delle forse  dell'ordine,  con  il contributo di abnegazione
          delle  organizzazioni  di  volontariato  e  della protezione
          civile;

          - in considerazione  del  fatto che per il futuro va evitato
          il  rischio   di   una  guerra  tra  poveri,  causata  dalla
          provvisoria     destinazione    di    strutture    pubbliche
          all'ospitalità     di     immigrati     e    dalla    becera
          strumentalizzazione   di   chi  vuol  speculare  persino  su
          un'emergenza umanitaria di drammatiche proporzioni,

                      IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

          -  a   concretizzare,  in  sinergia  con  i  prefetti,  ogni
          iniziativa utile  al  fine  della  realizzazione  urgente di
          strutture stabili  di  prima accoglienza, che siano in linea
          con l'umanità  ed  il  millenario  spirito  d'ospitalità del
          popolo  siciliano;  (queste  strutture, peraltro, potrebbero
          essere usate come edifici di protezione civile)

          - ad  impegnarsi  per scongiurare la realizzazione di centri
          di  permanenza  per  clandestini,  nella  consapevolezza dei
          problemi di ordine pubblico che questi potrebbero comportare
          e che  potrebbero  vanificare l'impegno per il controllo del
          territorio profuso giornalmente dalle forze di polizia;

          - ad attivarsi  presso  il  Ministero  degli  esteri  per il
          perseguimento di  tutte  le  iniziative  utili  al controllo
          all'origine dei flussi di immigrati clandestini.

     SPEZIALE. Il firmatario non è in Aula.

     PRESIDENTE.  Non  essendo  presente  il  firmatario  l'ordine del
  giorno decade tranne che qualcuno non lo faccia proprio.

     ANTINORO. Lo faccio mio.

     PRESIDENTE.  L'Assemblea ne prende atto.
       Lo pongo in  votazione.  Chi  è  favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                        (L'Assemblea approva)

       Si passa  all'ordine  del  giorno  N. 80: "Individuazione della
  figura di  ottico  optometrista",  degli onorevoli Fleres, Catania e
  Maurici.

                     L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

     Premesso che:

          - il  Governo  nazionale  sta  per  adottare  il regolamento
          concernente  l'individuazione  della  figura  e del relativo
          profilo  professionale  dell'ottico optometrista limitandone
          fortemente  l'attività,  in  particolare  non consentendo la
          misurazione della  vista,  il  confezionamento e la vendita,
          senza  preventiva   ricetta  medica,  di  occhiali  e  lenti
          correttive nei  casi di miopia, astigmatismo, ipermetropia e
          afachia.

          -  quanto  esposto  comporterebbe gravi disagi alll'attività
          professionale   dei   circa   30.000  ottici  esistenti  sul
          territorio   nazionale   e   dei   circa   50.000   occupati
          nell'indotto, molti dei quali presenti in Sicilia;

          - la figura  di  optometrista  non  é  in atto espressamente
          regolamentata  da   uno  specifico  corso  di  studi  e  ciò
          determina  ulteriori  complicazioni  nell'individuazione del
          profilo professionale.

                     IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

          -  ad  intervenire  presso  il  Governo  nazionale  affinché
          riporti  il  citato  regolamento  nella  stesura  originaria
          concordata con  tutte  le  associazioni di categoria, con il
          quale  non   si   prevedevano  le  limitazioni  in  premessa
          indicate;

          - a  verificare  la possibilità di stipulare convenzioni con
          le Università siciliane per l'istituzione di corsi di laurea
          breve per la qualifica di optometrista.

       Lo pongo in  votazione.  Chi  è  favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                        (L'Assemblea approva)

       Essendo l'ordine del  giorno  n.  82  di identico contenuto, si
  intende superato.
       Si passa all'ordine  del  giorno  N. 84: "Iniziative al fine di
  ridurre il numero  di  minori  scomparsi",  degli onorevoli Fleres e
  Catania:

                     L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

    PREMESSO CHE:

          - da notizie  di stampa, pare che dalle stime effettuate dal
          1997 al 1999  in  Italia  il  numero  di  denunce  di minori
          comparsi sia passato da 2.412 a 3.490;

          - da tali  numeri,  sicuramente  eccessivi,  si evince che i
          nostri  bambini   ed   i   nostri  adolescenti  sono  ancora
          particolarmente  esposti  dunque poco sorvegliati durante lo
          svolgimento delle loro normali attività;

          - purtroppo non  tutti  i bambini vengono ritrovati e spetto
          quelli più fortunati che tornano alle proprie famiglie hanno
          subito irreparabili danni psichici;

          -  inoltre  nulla  esclude  che  a  tali  scomparse  possano
          ricollegarsi  fenomeni  di  pedofilia  o  di  'commercio  di
          organi',

                     IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

          - a porre in  esse  tutte  le  iniziative  utili ad agire al
          fenomeno   dei   minori   scomparsi   mediante   stipule  di
          convenzioni con associazioni ed enti.

       Lo pongo in  votazione.  Chi  è  favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                        (L'Assemblea approva)

       Si  passa   all'ordine   del   giorno  N.  87:  "Modifica  alle
  percentuali relative  alla  ripartizione  dei  contributi sportivi -
  legge regionale n.  8 del 1978", degli onorevoli Fleres e Catania:

                     L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

    PREMESSO CHE:

          - la legge regionale  16  maggio  1978,  n. 8, ha normato la
          corresponsione  di  contributi  per  il  potenziamento delle
          attività sportive;

          -   nello   specifico   l'articolo   14,   facendo  espresso
          riferimento al  piano di riparto dei predetti contributi, ha
          previsto che  nell'assegnazione  dei fondi si tenga conto di
          alcune fattispecie  relative allo sport sociale, giovanile e
          scolastico   assegnando   delle   percentuali  del  relativo
          capitolo di spesa;

          - le percentuali  così  come in atto previste non rispondono
          più alle  esigenze  dello  sport  siciliano,  poichè,  nella
          ripartizione,  non risultano incentivate le società sportive
          che  organizzano  manifestazioni  con  le  relative  perdite
          turistiche che ne possono conseguire,

                     IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

          - a modificare l'articolo 14 della legge regionale 16 maggio
          1978,  n.   8,   prevedendo  una  percentuale  da  assegnare
          all'organizzazione di manifestazioni sportive.

       Lo pongo in  votazione.  Chi  è  favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                        (L'Assemblea approva)

       Si passa all'ordine del giorno n. 95 'Iniziative per la proroga
  della scadenza dei  termini  per  il pagamento dei tributi sospesi a
  seguito degli eventi  sismici  che  hanno interessato le province di
  Catania, Siracusa e Ragusa', dell'onorevole Villari.

       Onorevole Villari, è  già  superato dalla legge nazionale che è
  già sta approvata.

     VILLARI. Lo ritiro.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

       Si  passa   all'ordine   del   giorno  n.  98  "Interventi  per
  l'ottenimento di  una  proroga  nei  versamenti  dei  tributi  delle
  aziende danneggiate dal  sisma del 13 dicembre 1990, degli onorevoli
  Fleres, Catania Giuseppe, Maurici e Baldari:

                     L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

   PREMESSO CHE:

          - il sisma del 13 dicembre 1990 (comunemente conosciuto come
          il sisma  di  Santa  Lucia)  ha  seriamente  danneggiato  le
          strutture di molte aziende ubicate nell'area interessata dal
          terremoto;

          - i  titolari  delle  aziende  danneggiate hanno beneficiato
          della sospensione del pagamento dei tributi e dei contributi
          previdenziali dal 1990  al 1992 e dopo una serie di proroghe
          è  stato   chiesto   loro   di  regolarizzare  le  posizioni
          contributive entro il 30 giugno 2002;

          -  il   quadro   economico   generale   non  offre  elementi
          apprezzabili di  rilancio,  tali  da permettere alle aziende
          interessate di  potere  versare  in unica soluzione le somme
          dovute;  senza subire un grave danno alle proprie attività;

                     IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

          - a porre  in  essere  ogni  iniziativa  utile  al  fine  di
          prevedere un'ulteriore proroga dei termini per il versamento
          dei tributi  dovuti, o in alternativa una loro significativa
          rateizzazione.

       Anche questo si intende ritirato.
       Si passa all'ordine  del giorno n.  101:  "Modifiche al decreto
  dirigenziale del  21  giugno  2002", degli onorevoli Fleres, Catania
  Giuseppe, Maurici e Mercadante:

                     L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

          PREMESSO CHE:

          - nella GURS del 5 luglio 2002 è stato pubblicato il decreto
          del  dirigente del Dipartimento regionale dell'industria del
          21 giugno  2002  contenente  "Approvazione degli elenchi dei
          consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia";

          - tale decreto  indica  nelle  premesse  i  parametri  ed  i
          requisiti    per    procedere    alla   selezione   relativa
          all'individuazione   delle   aree  industriali  sulle  quali
          concentrare  gli interventi finanziari, relativi alla misura
          4.02 del POR Sicilia 2000/2006;

          - tra questi  criteri  non è però inserita la cantierabilità
          delle opere, ciò  determina  la redazione di elenchi che non
          tengono conto  di  un  aspetto  fondamentale  delle  aree di
          sviluppo industriale, soprattutto con riferimento alla reale
          capacitò di spesa,

                     IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
                                E PER ESSO
                 L'ASSESSORE REGIONALE PER L'INDUSTRIA

          - a  provvedere all'immediata rielaborazione del decreto del
          dirigente  generale  del  Dipartimento dell'industria con le
          rettifiche così come in premessa evidenziate.

       Lo pongo in  votazione.  Chi  è  favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si  passa   all'ordine   del   giorno   n.  104  'Ripristino  e
  mantenimento del  credito  di imposta previsto dall'articolo 8 della
  legge n. 388  del 2000', degli onorevoli Speziale, lo Curto, Ortisi,
  Orlando,  Croce,   Pistorio,  Raiti,  Oddo,  De  Benedictis,  Ferro,
  Spampinato, Cintola.
       Lo pongo in  votazione.  Chi  è  favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'ordine  del  giorno  n.  112  'Interventi  per  la
  conferma  degli  organici  precedenti  del  personale amministrativo
  delle scuole siciliane'.

       Lo pongo in  votazione.  Chi  è  favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa  all'ordine del giorno n.  113 'Iniziative riguardanti
  l'ospedale Buccheri  La  Ferla  di Palermo', degli onorevoli Catania
  Giuseppe, Scoma e Fleres.

       Lo pongo in  votazione.  Chi  è  favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa alla votazione finale del disegno di legge n.  459/A.

     BARBAGALLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     BARBAGALLO. Io credo  che non sfugga a nessuno l'inadeguatezza di
  questo provvedimento  di  variazioni  di  bilancio.  Non  sfugge, in
  particolare, al Governo  che  aveva  annunciato una manovra di quasi
  1.000  miliardi   e,   poi,   ha  consentito  l'approvazione  di  un
  provvedimento di appena  quasi  400  miliardi  di  vecchie  lire. Un
  provvedimento che  non indica nessuna seria strategia di risanamento
  dei conti della  Regione che, come è stato confermato, hanno bisogno
  di interventi strutturali  a  lungo termine. Le previsioni fatte dal
  centro-sinistra sono  state confermate dal Governo in questi giorni.
  Avevamo più volte  dichiarato,  ad  esempio,  che  il  deficit della
  sanità ammontava a  circa  1.440  miliardi; il Governo ha confermato
  che si tratta di un deficit di circa 750.000 euro.
       C'è quindi una  parziale  ammissione di un bilancio che è stato
  fatto con entrate non  reale  e  di  una  serie  di  minori  entrate
  rispetto alle previsioni del Governo.
       Io penso che se  il  Governo non mette mano seriamente ai conti
  della Regione avrà  difficoltà a fare il nuovo bilancio.  Difficoltà
  che si aggraveranno  con  la manovra di oggi.  Annunciando, infatti,
  una  nuova manovra  in  autunno,  si  potrebbe  verificare  che  gli
  assessori, per evitare il pericolo di spostare risorse da un settore
  all'altro, potrebbero  accelerare  la  spesa  e  in autunno potremmo
  trovarci senza le necessarie risorse finanziarie.
       Mi auguro  che  l'impegno  dell'assessore Pagano, che devo dire
  non viene molto  ascoltato  dagli  altri  colleghi  di  governo, che
  continuano a presentare  emendamenti  di spesa in tutti i disegni di
  legge, anche in  materie  non  attinenti,  riesca a fare assumere al
  Governo la consapevolezza del rischio che, come Sicilia, corriamo in
  materia di finanza.
       Riteniamo, pertanto, tale manovra assolutamente insufficiente e
  esprimiamo il nostro voto contrario.

     PRESIDENTE. Indìco la votazione finale per scrutinio nominale del
  disegno  di legge:  "VARIAZIONI  AL  BILANCIO  DELLA  REGIONE  E  AL
  BILANCIO  DELLA   AZIENDA  DELLE  FORESTE  DEMANIALI  DELLA  REGIONE
  SICILIANA PER L'ANNO  FINANZIARIO 2002 E PRIME MISURE SALVA DEFICIT"
  (n.459/A).
       Chiarisco  il significato  del  voto:  chi  vota  sì  preme  il
  pulsante verde;  chi  vota  no  preme  il  pulsante  rosso;  chi  si
  astiene preme il pulsante bianco.
       Dichiaro aperta la votazione.

                     (Si procede alla votazione)

       Dichiaro chiusa la votazione.

                        RISULTATO DELLA VOTAZIONE

     PRESIDENTE.   Proclamo  l'esito  della  votazione  per  scrutinio
  nominale del disegno di legge n. 2985/A:

        Presenti e votanti .......  47
        Maggioranza ..............  24
        Favorevoli ...............  39
        Contrari .................   7
        Astenuto .................   1

                          (L'Assemblea approva)

       Onorevoli colleghi,  con  l'approvazione delle leggi in materia
  di  autoservizi,   lavoro,   cultura  e  istruzione,  variazione  di
  bilancio,  semplificazione amministrativa, pubblici appalti, alloggi
  popolari, collegamenti con  le  isole  minori  e  strade  del  vino,
  l'Assemblea riprende un  ritmo  adeguato  di lavoro. Ritengo che ciò
  abbia un preciso significato politico.

             (APPLAUSI DAI BANCHI DI CENTRO E DI DESTRA)

       Un significato che certamente deve tenere conto anche del ruolo
  svolto dalle opposizioni.  Credo  che sia un buon risultato in vista
  delle meritate ferie estive.

       La seduta è  rinviata  a  martedì,  10 settembre 2002, alle ore
  17.30, con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del vicepresidente Fleres


      I - COMUNICAZIONI

     II - SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE DELLA RUBRICA
           "Territorio ed ambiente" (v. allegato)

    III - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

       1)- " NORME PER L'EROGAZIONE DEL BUONO SCUOLA" (N. 286/A).

          Relatore: on. Nicola Leanza.

       2) - "Disposizioni urgenti nei  settori  dell'artigianato,  del
          commercio, della cooperazione e della pesca" (n. 298.3/A).

          Relatore: on. Marzio Tricoli.

     IV- ELEZIONE  DI  QUATTRO  COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO
          PER  LA  GESTIONE  DEL  FONDO  DI ROTAZIONE PER IL COMMERCIO
          ISTITUITO  PRESSO L'IRFIS CON L'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE
          4 AGOSTO 1978, N. 26.

      V - ELEZIONE  DI  TRE COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO PER
          LA  GESTIONE  DEI  FONDI  ISTITUITI  PRESSO  L'IRFIS  PER LE
          PICCOLE  E  MEDIE  IMPRESE, PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 6
          MAGGIO 1981, N. 96.

     VI - ELEZIONE   DI   NOVE  COMPONENTI  DELLA  CONSULTA  REGIONALE
          DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE.

    VII - ELEZIONE  DI UNDICI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE PER LA
          TUTELA DELL'AMBIENTE.

   VIII - ELEZIONE  DI  NOVE  COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE PER I
          BENI CULTURALI ED AMBIENTALI.

     IX - ELEZIONE  DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL
          CENTRO  REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE
          SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI.

      X - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO  PER LA GESTIONE DEL
          CENTRO  REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA  CATALOGAZIONE  E  LA
          DOCUMENTAZIONE   GRAFICA,    FOTOGRAFICA,   AEROFOTOGRAFICA,
          AUDIOVISIVA.

     XI - ELEZIONE DI SEI COMPONENTI ESPERTI  DEL  COMITATO  REGIONALE
          PER LA PROGRAMMAZIONE SPORTIVA.

    XII - ELEZIONE  DI  TRE  MEMBRI  DEL  COMITATO  REGIONALE  PER  LA
          PROGRAMMAZIONE SPORTIVA SCELTI TRA I COMPONENTI DEI CONSIGLI
          PROVINCIALI SCOLASTICI.

   XIII - ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI DELLA  CONSULTA  REGIONALE PER
          LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE.

    XIV - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
          DELLO IACP DI PALERMO.

     XV - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
          DELLO IACP DI CATANIA.

    XVI - ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DELLA  REGIONE  NEL CONSIGLIO
          DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI PALERMO.

   XVII - ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DELLA  REGIONE  NEL CONSIGLIO
          DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI CATANIA.

  XVIII - ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DELLA  REGIONE  NEL CONSIGLIO
          DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI MESSINA.

    XIX - ELEZIONE   DI   UN   COMPONENTE   DEL   COMITATO   DIRETTIVO
          DELL'AZIENDA MEZZI MECCANICI DEL PORTO DI MESSINA.

     XX - ELEZIONE   DI  TRE  COMPONENTI   DEL   CONSIGLIO   DIRETTIVO
          DELL'ISTITUTO  REGIONALE  DI   RICERCA,   SPERIMENTAZIONE  E
          AGGIORNAMENTO EDUCATIVI.

   La seduta è tolta alle ore 19.25

   Licenziato dal Servizio Resoconti alle ore 22.00.