Presidenza del vicepresidente Fleres
PAFFUMI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.
ANNUNZIO DI PRESENTAZIONE DI DISEGNO DI LEGGE
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno
di legge:
- "Norme a tutela della pubblica e privata incolumità dei
fabbricati destinati ad ospitare scuole dell'obbligo nel
territorio regionale e conseguente istituzione del fascicolo del
fabbricato scolastico" (n. 517)
- iniziativa parlamentare
- presentato dall'onorevole Acierno in data 5 novembre 2002
ANNUNZIO DI INTERROGAZIONI
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti
interrogazioni:
- con richiesta di risposta orale:
N. 877 - Iniziative per il recepimento della legge n. 180
in materia di assistenza psichiatrica.
- Presidente Regione
- Assessore Sanità
Firmatario: Miccichè Calogero
- con richiesta di risposta scritta:
N. 878 - Notizie sull'apertura di nuovi insediamenti
commerciali in Sicilia.
- Presidente Regione
- Assessore Cooperazione
Firmatari:
Barbagallo Giovanni; Villari Giovanni; Raiti Salvatore;
Liotta Santo; Spampinato Giuseppe.
ANNUNZIO DI MOZIONE
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata, in data 5 novembre
2002, la seguente mozione:
N. 175 - Iniziative per la stabilizzazione del personale
precario del Dipartimento regionale di Protezione civile.
Fleres Salvatore; Catania Giuseppe; Maurici Giuseppe;
Scoma Francesco; Garofalo Ottavio.
Avverto che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della
seduta successiva perchè se ne determini la data di discussione.
COMUNICAZIONE RELATIVA AD INTERROGAZIONE
PRESIDENTE. Con nota n. 8051 del 25 ottobre 2002, pervenuta al
Servizio di Segreteria il 4 novembre 2002, il Presidente della
Regione, nel ritirare la delega precedentemente conferita
all'Assessore per i lavori pubblici, ha comunicato che provvederà
direttamente alla trattazione dell'interrogazione con richiesta di
risposta scritta n. 656 avente per oggetto: "Norme in ordine alla
mancata organizzazione del servizio tecnico idrografico regionale" a
firma dell'onorevole Barbagallo.
L'Assemblea ne prende atto.
Presidenza del vicepresidente Fleres
SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE "INTERVENTI PER
L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO IN SICILIA"
(NN. 271-341/A).
PRESIDENTE. Si passa al punto II dell'ordine del giorno: Seguito
della discussione del disegno di legge "Interventi per l'attuazione
del diritto allo studio universitario in Sicilia" (nn. 271-341/A).
Invito i componenti la quinta Commissione "Cultura, formazione
e lavoro" a prendere posto nell'apposito banco.
Onorevoli colleghi, si riprende l'esame dell'articolo 5 che,
non sorgendo osservazioni, è accantonato con i relativi emendamenti.
Si passa all'articolo 6. Invito il deputato segretario a darne
lettura.
PAFFUMI, segretario:
"Art. 6
Attribuzioni della Commissione regionale
1. La Commissione regionale per il diritto allo studio
universitario:
a) assicura il coordinamento tra gli interventi di
competenza regionale e quelli di competenza delle Università
ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 dicembre 1991, n.
390;
b) esprime parere sullo schema di programma degli
interventi per il diritto allo studio universitario di cui
all'articolo 25;
c) esprime valutazioni in ordine allo stato di attuazione
della legge sul diritto allo studio universitario e formula
osservazioni, rilievi e proposte all'Assessore regionale in
vista del miglioramento dei servizi e degli interventi;
d) promuove ogni iniziativa, in particolare di indagine,
studio e ricerca, volta a migliorare l'azione regionale in
materia di diritto allo studio universitario;
e) mantiene contatti e favorisce scambi con i
corrispondenti organismi operanti nelle altre regioni, nonchè
con qualificate istituzioni culturali pubbliche e private,
operanti in Italia e all'estero, anche al fine di promuovere
gli scambi culturali di cui alla presente legge;
f) esprime pareri sui regolamenti da emanarsi in
esecuzione della presente legge.
2. Le deliberazioni assunte e una sintesi dell'attività
svolta sono comunicate annualmente alla Consulta nazionale
per il diritto agli studi universitari."
PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati gli allegati
emendamenti:
- dagli onorevoli Forgione e Liotta: emendamenti 6.1 e 6.2;
- dagli onorevoli Giannopolo e Villari: emendamento 6.3;
- dalla Commissione: emendamento 6.4.1;
- dagli onorevoli Tumino, Barbagallo e Vitrano: emendamenti 6.4 e
6.5.
Pongo in votazione l'emendamento 6.1 a firma degli onorevoli
Forgione e Liotta. Il parere del Governo?
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 6.2 a firma degli onorevoli
Forgione e Liotta. Il parere del Governo?
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(Non è approvato)
Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Speziale,
Giannopolo e Villari il subemendamento 6.3.1 allegato. Lo pongo in
votazione. Il parere del Governo?
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 6.3 è superato.
Pongo in votazione il subemendamento 6.4.1 a firma della
Commissione. Il parere del Governo?
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E'approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 6.4, come modificato. Il
parere del Governo?
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E'approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 6.5 a firma degli onorevoli
Tumino ed altri. Il parere del Governo?
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E'approvato)
Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E'approvato)
Si riprende l'esame dell'articolo 5 precedentemente accantonato
e dei relativi emendamenti.
Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 11.24, è ripresa alle ore 11.33)
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Comunico che l'onorevole Acierno ha chiesto congedo per la
seduta odierna. Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende
accordato.
Si riprende l'esame del disegno di legge.
Comunico che sono stati presentati gli emendamenti allegati:
- dalla Commissione: emendamento 5.R; subemendamenti 5.R.1 e
5.R.2.
LIOTTA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LIOTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mentre conservo
tutte le perplessità espresse ieri rispetto alla funzione ed al
ruolo che in questa legge stiamo attribuendo alla Commissione
regionale per il diritto allo studio, non posso non notare che
alcune delle modifiche apportate al testo in qualche modo vanno
incontro alle richieste che abbiamo fatto anche con il lavoro
emendativo. Tuttavia, rimangono nell'impianto cose che non
condividiamo.
Essenzialmente non condividiamo la funzione che viene
attribuita dalla legge alla Commissione regionale per il diritto
allo studio, che è una funzione meramente consultiva. Noi avremmo
voluto che questa Commissione avesse una funzione di indirizzo e di
programmazione che in questa legge non le è attribuito.
E' una Commissione che, di fatto, non ha nessuna funzione; è
vero che non costa nulla, ma le cose inutili ancorché non costose
non dovremmo metterle in piedi. Così com'è concepita anche in
questa riscrittura dell'articolo 5, noi non abbiamo nessun motivo di
istituire questa Commissione.
Rilevo, nonostante le modifiche apportate, due cose: una, che
con un subemendamento della Commissione mi sembra sia stato accolto
il fatto che la componente studentesca venga rappresentata da due
elementi, anziché uno, per ogni ente per il diritto allo studio,
non foss'altro che per la rappresentatività che deve essere, in
qualche modo, garantita alle minoranze nei vari enti per il diritto
allo studio; l'altra riguarda, invece, il comma 5 di questo articolo
riscritto, il quale evidenzia che l'incarico di componente della
Commissione è gratuito.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, mentre comprendo che
questo incarico sia gratuito per tutti i componenti, credo che
meglio faremmo a prevedere almeno una forma di rimborso spese per
gli studenti.
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. E' già
previsto.
LIOTTA E' già prevista una modifica in tal senso? Mi si diceva
che, probabilmente, una modifica simile ha bisogno del parere della
Commissione Bilancio; se si dovesse superare questo problema mi
ritengo soddisfatto, in caso contrario chiedo all'Assessore che, in
fase di redazione del regolamento, in qualche modo tenga conto di
questa esigenza.
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Signor Presidente, la modifica di cui alla fine
del suo intervento ha parlato l'onorevole Liotta è da noi condivisa,
nel senso che, tra i componenti della Commissione, certamente gli
studenti sono quelli che meriterebbero avere una copertura delle
spese. C'è stato, però, un pronunciamento negativo da parte della
Commissione Bilancio.
Io posso assumere impegno formale, da parte del Governo, che in
sede regolamentare si inserisca una norma che, attraverso le spese
di funzionamento ordinarie, garantisca questo tipo di indennità ed è
esattamente la medesima cosa.
Voglio anche fugare, non dico ogni dubbio perchè sarebbe
impresa titanica, ma qualche perplessità da parte dell'onorevole
Liotta relativamente alla funzione di questa Commissione. Essa, a
mio avviso, ha una valenza strategica fondamentale nello spirito
della normativa: serve ad assicurare un coordinamento che finora è
inesistente tra gli interventi di competenza della Regione e gli
interventi di competenza dell'università, ad esempio sulle borse di
studio o su altre questioni; serve ad esprimere in senso consultivo
pareri alla stessa sulla redazione e sull'applicazione delle norme
sul diritto allo studio; serve a creare all'interno della
Commissione un monitoraggio permanente su come funziona l'intero
sistema degli enti regionali per il diritto allo studio, ex Opera
universitaria. Essi, dobbiamo dircelo fino in fondo, fino ad ora
hanno lavorato un po' come delle repubbliche indipendenti, come se
fossero scorporate rispetto alla vita dell'università e anche
rispetto alla vita della Regione, dalle quali invece sono sostenute
economicamente per gli interventi che vanno ad effettuare.
Si tratta, quindi, di uno strumento che serve a creare un
coordinamento virtuoso, nelle intenzioni del legislatore, e, come
dire, di razionalizzazione degli interventi.
Quindi, credo che sia, comunque, una Commissione di tipo
strategico. Certo, se partiamo dal presupposto che sulla carta va
bene, ma poi nei fatti le esperienze passate ci dicono qualcosa di
negativo, non dovremmo mai legiferare perchè le esperienze passate
da questo punto di vista sono tutte un po' da archiviare.
E', comunque, una spinta diversa per coordinare gli interventi,
soprattutto in questo settore.
ORTISI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORTISI. Signor Presidente, ne ho parlato con l'Assessore, però
vorrei specificare meglio il senso della mia osservazione, che è di
incongruità interna all'articolo.
La Commissione è composta: a) dall'assessore regionale o da un
suo delegato; b) dal dirigente generale del dipartimento, eccetera;
se poi passiamo all'articolo 5 bis, comma 2, leggiamo che "La
Commissione è presieduta dall'Assessore regionale o, in caso di
assenza o di impedimento, dal dirigente generale ..." - omissis -
"... nella qualità di delegato ..." - attenti, "nella qualità di
delegato" poco fa non si diceva - "... ai sensi dell'articolo 5,
comma 3), lettera a), che è quello che abbiamo letto, ma il delegato
dell'assessore non è il dirigente generale che è previsto
dall'articolo 5, comma 3 b), è altro individuo
Capisco, quindi, il senso e tuttavia, anche dal punto di vista
della legittimità, della composizione ... pensate per un attimo ad
un voto, ad un 6 e 6, è anche un fatto politico: o la Commissione ha
come presidente l'Assessore o un delegato dell'Assessore, comunque
fa capo all'Assessore che presiede anche, ma non può l'Assessore
essere il presidente della Commissione e delegare non il suo
delegato ma altra figura prevista, perché questo significherebbe che
non viene neanche considerato come presenza il delegato
dell'assessore di cui al comma 3 a). E' così
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Io la ringrazio perché ciò che dice serve a
fare una norma che sia applicabile, che sia comprensibile, anche a
fini non irrilevanti, perché il numero della composizione di un
consiglio serve anche a stabilire le maggioranze e le minoranze;
quindi è un fatto rilevante, non è un fatto formale e può capitare.
Però, io, anche dopo averla sentita, resto perplesso sulla
problematica che solleva, per questo motivo: c'è un numero di
componenti la Commissione, che è il numero indicato dalla prima
parte dell'articolo; poi c'è un problema legato a chi presiede la
Commissione. Se l'Assessore è assente, ai fini del numero c'è il
suo delegato, ma, ai fini della presidenza della Commissione, non
può, in assenza dell'Assessore, che essere attribuita al vertice
dell'amministrazione, e cioè al direttore generale.
ORTISI. No, lei potrebbe anche non far parte della Commissione e
delegare fin dall'inizio altra figura che rappresenta la parte
dell'amministrazione, non della gestione.
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Allora, come mi suggeriscono dai banchi
dell'opposizione, credo che l'unico modo sia quello di indicare una
vicepresidenza.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego, noi abbiamo un testo,
abbiamo dei subemendamenti, se uno esprime una posizione la
formalizzi con un emendamento. In assenza di emendamento, diventa
un ragionamento fine a se stesso.
Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 5.R.1.
Il parere del Governo?
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Il subemendamento 5.R.2 è improponibile, per i motivi già
detti.
Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5.R. Il
parere del Governo?
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Dichiaro decaduti tutti gli altri emendamenti presentati
all'articolo 5.
Si passa all'esame dell'articolo 7. Ne dò lettura:
<Art. 7.
Enti regionali per il diritto allo studio universitario
1. Gli interventi in materia di diritto allo studio di cui
alla presente legge e gli interventi regionali in materia di
diritto allo studio universitario sono attuati, per ognuna
delle Università aventi sede nella Regione, da enti
regionali, istituiti in numero corrispondente a quello degli
atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede.
2. Gli enti per il diritto allo studio universitario
informano la loro azione a criteri di economicità e di
efficienza, al fine di conseguire un rapporto ottimale tra
costi di gestione e benefici, e attuano gli interventi in
materia in collaborazione con le Università, gli istituti
superiori di grado universitario e gli enti locali.
3. Gli enti, già Opere Universitarie, di cui al comma 1
assumono la denominazione di Ente regionale per il diritto
allo studio universitario (E.R.S.U.), aggiungendovi
l'indicazione della rispettiva sede, sono persone giuridiche
di diritto pubblico dotate di proprio patrimonio, autonomia
amministrativa e gestionale e di personale individuato ai
sensi del successivo articolo 20 e operano sotto l'indirizzo,
la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato regionale dei
beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
4. Ciascun ente individua la propria struttura
organizzativa ai sensi dell'articolo 11, lettera e) e, ove
occorra, può istituire uffici decentrati nei comuni ove si
registri una rilevante presenza di studenti iscritti
all'ateneo. Tali uffici sono gestiti direttamente dai
Consorzi universitari.
5. Gli enti possono avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni, di servizi resi da enti pubblici, da soggetti
privati o da associazioni e cooperative costituite ed
operanti nelle Università o nel relativo territorio.>
Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:
- dagli onorevoli Giannopolo e Villari: emendamenti 7.4,
7.5, 7.6, 7.7;
- dagli onorevoli Barbagallo, Tumino e Vitrano:
emendamenti 7.2 e 7.3;
- dagli onorevoli Moschetto, Leontini, Baldari, Mercadante,
Scoma e Giambrone: emendamenti 7.8 e 7.9;
- dagli onorevoli Forgione e Liotta: emendamento 7.1;
- dall'onorevole Spampinato: emendamenti 7.10, 7.11 e 7.12;
- dalla Commissione: emendamenti 7.12.1 e 7.14.1;
- dalla Commissione e dal Governo: emendamento 7.14;
- dall'onorevole Acierno: emendamento 7.13.
Pongo in votazione l'emendamento 7.4, a firma degli onorevoli
Giannopolo e Villari. Il parere della Commissione?
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi, chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Si passa agli emendamenti congiunti 7.2, degli onorevoli
Barbagallo ed altri, e 7.8 degli onorevoli Moschetto ed altri.
BARBAGALLO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro degli emendamenti
7.2 e 7.8.
Si passa all'emendamento 7.1, a firma degli onorevoli Forgione
e Liotta. Il parere della Commissione?
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi, chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 7.5, degli onorevoli Villari e
Giannopolo.
Pongo in votazione l'emendamento 7.5. Il parere della
Commissione?
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 7.10 si intende assorbito.
Si passa all'emendamento 7.11, dell'onorevole Spampinato.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 7.6, degli onorevoli Villari e
Giannopolo.
VILLARI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VILLARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è
naturalmente una questione di principio, chiedevo solo di valutare
se non è opportuno prevedere la possibilità di allargare gli
interventi ad altri soggetti, perchè sembra un po' indicare negli
enti locali, negli altri soggetti previsti, una preclusione al fatto
che si possa interloquire e collaborare con altri soggetti, che
possono anche essere diversi da quelli istituzionalmente previsti.
Non so, non è una questione di principio, si valuti.
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Io sono favorevole. Ho capito lo spirito
dell'emendamento e credo che sia positivo perchè può aprire altre
forme di collaborazione alla vita anche economica degli enti per il
diritto allo studio.
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, fermo restando che mi ritrovo sulle
posizioni dell'onorevole Villari e dell'assessore, però non vorrei -
riflettiamoci un attimo - che ingenerassimo momenti di confusione,
perchè quando scriviamo, com'è scritto "e gli altri soggetti
istituzionalmente interessati al diritto allo studio" è una
espressione assolutamente generica.
Non vorrei che ci fossero soggetti che, ritenendo di essere
interessati al diritto allo studio, magari perchè parzialmente nelle
loro attività sono veramente interessati però poi, alla fine,
finiscono solo per fare confusione, noi rischiamo di ampliare la
platea dei soggetti in una maniera smisurata e probabilmente
rendiamo più confuso il quadro, anzichè più chiaro.
Quindi solo per questo eviterei di inserire cose di cui non si
abbia chiarezza in partenza. Siccome parliamo in modo assolutamente
diffuso di altri soggetti, credo sia più confusionario che non
chiarificatore della vicenda.
LIOTTA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LIOTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io condivido la
valutazione espressa dal Presidente della Commissione. Ritengo che
la formulazione dell'emendamento introduca elementi di confusione,
di mancanza di chiarezza, c'è la possibilità che questi non ben
definiti soggetti, istituzionalmente peraltro interessati al diritto
allo studio, possano essere interpretati - e mi pare che l'assessore
l'abbia già fatto nel momento in cui accoglie l'emendamento,
onorevole Villari - in vario modo, non tutti questi modi possono
essere condivisibili, invito fortemente l'onorevole Villari a
ritirare questo emendamento.
VILLARI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VILLARI. Signor Presidente, volevo solo ricordare che
nell'emendamento dell'articolo predisposto dal Governo, previsto dal
disegno di legge in esame, si dice espressamente "interventi in
materia in collaborazione con le università". Parliamo di soggetti
che possono essere anche associazioni di genitori di studenti, di
soggetti che possono collaborare, se si ritiene di farli
collaborare. Dopo di che, se si pensa che questo possa
rappresentare un elemento per una non ...
LIOTTA. Ritiene che sia meglio?
VILLARI. Io vorrei dire questo,signor Presidente, dopo di che
sono disponibile a ritirare immediatamente l'emendamento: se su
ogni emendamento si ritiene che c'è una dietrologia è inutile
discutere in Aula - se questo è il punto, io lo ritiro
immediatamente -, pensavo di fare un'operazione con cui si allargava
la collaborazione ad altri soggetti.
Comunque, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro.
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Scusi, Presidente, per una forma anche di
rispetto per chi l'ha proposto, era invece un emendamento che, se
meglio formulato, ma oggettivamente apre spazi a confusione, poteva
dare spazio anche a determinati interventi assolutamente 'no profit'
da parte di alcune associazioni che supportavano gli interventi sul
diritto allo studio. Ma la linea di demarcazione oggettivamente è
quasi inesistente e quindi può aprire ad equivoci, anche
interpretativi, spiacevoli.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa al subemendamento
7.14.1, a firma della Commissione.
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNOPOLO. L'emendamento 7.14 presentato dalla Commissione e
dal Governo, in effetti, non è una riscrittura, ma è un'altra cosa
rispetto al testo, perchè il testo diceva che gli enti regionali per
il diritto allo studio istituivano degli sportelli presso i comuni
dove maggiore era la presenza degli studenti dell'ateneo; con questo
emendamento, invece, si intende sostituire ciò con la previsione di
uno sportello presso la sede del consorzio, che è un'altra cosa.
Nulla quaestio ad aprire la sede decentrata presso la sede del
consorzio, ma noi non possiamo sostituire il testo da questo punto
di vista; consideriamolo, semmai, un emendamento aggiuntivo. Cioè
l'ente regionale per il diritto allo studio valuta se è il caso, a
Termini Imerese o a Partinico - faccio il caso della provincia di
Palermo - di aprire uffici periferici e, poi, comunque di aprire gli
uffici presso le sedi di consorzio, che può essere su base
provinciale.
Quindi io lascerei in piedi entrambe le previsioni, non
intenderei l'una sostitutiva dell'altra. Fra l'altro, un modo per
organizzare la propria struttura non può essere precluso comunque
all'ente regionale per il diritto allo studio.
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Il senso della riscrittura dell'emendamento
7.14 è proprio quello di garantire, non di rendere possibile,
discrezionale o opinabile la presenza di uno sportello informativo
dell'ente per il diritto allo studio presso la sede
istituzionalmente attrezzata per far vivere il processo di
decentramento universitario.
Detto questo, se il senso dell'intervento dell'onorevole
Giannopolo va nella direzione che, oltre alla istituzionalizzazione
stabilita dalla legge di uno sportello per ogni consorzio - che deve
esserci - per supplire ad un ruolo di informazione, di distribuzione
dei moduli degli esami, di tutta una serie di questioni legate anche
alla territorialità, oltre a quello, può aprire presso i comuni
altri sportelli, nulla quaestio. Diventa un articolo aggiuntivo, nel
senso che andrebbe riscritto che l'articolo 7.14 resta in vita
aggiungendo che possono essere aperti altri sportelli presso i
comuni. Lo si può fare subito.
PRESIDENTE. La seduta è sospesa per due minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 11.53, è ripresa alle ore 12.01)
La seduta é ripresa.
Comunico che è stato presentato dal Governo il subemendamento
7.14.2.
Pongo in votazione il subemendamento 7.14.1 della Commissione.
Il parere del Governo?
GRANATA, assessore per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione il subemendamento 7.14.2 del Governo. Il
parere della Commissione?
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 7.14, come modificato. Chi è
favorevole resti seduto, chi �� contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 7.3, 7.7 e 7.9 sono assorbiti.
Pongo in votazione il subemendamento 7.12.1 della Commissione.
Il parere del Governo?
GRANATA, assessore per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 7.12, come modificato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 7.13, dell'onorevole Acierno.
Assente il firmatario, lo dichiaro decaduto.
Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 8. Ne do lettura.
"Art. 8
Organi degli enti regionali per il diritto
allo studio universitario
1. Sono organi degli enti:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore;
d) il collegio dei revisori dei conti."
Pongo in votazione l'articolo 8. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 9. Ne do lettura.
"Art. 9
Nomina ed attribuzioni del presidente
1. Il presidente è nominato dall'Assessore regionale su
una terna di persone di comprovata esperienza, qualificazione
e capacità gestionale, proposta dal rettore dell'Università
di riferimento.
2. Il presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell'ente;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e
stabilisce l'ordine del giorno;
c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione e sull'andamento dell'ente;
d) adotta con decreto, in caso d'urgenza, sentito il
direttore, i provvedimenti necessari per garantire
l'erogazione dei servizi e il funzionamento dell'ente,
sottoponendo lo stesso a ratifica del consiglio di
amministrazione nella prima adunanza successiva.
3. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è
sostituito dal vicepresidente che viene eletto dal consiglio
di amministrazione tra i propri componenti, con votazione
da tenersi in occasione della sua prima seduta.
4. Il presidente resta in carica tre anni e può essere
confermato una sola volta."
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti
allegati:
- dagli onorevoli Barbagallo, Tumino e Vitrano: emendamenti 9.2,
9.8, 9.3;
- dalla Commissione: emendamento 9.5.1;
- dagli onorevoli Giannopolo e Villari: emendamenti 9.5 e 9.6;
- dagli onorevoli Moschetto, Leontini, Baldari, Mercadante, Scoma
e Giambrone: emendamento 9.7;
- dall'onorevole Spampinato: emendamenti 9.9 e 9.10;
- dagli onorevoli Forgione e Liotta: emendamento 9.1;
- dall' onorevole Savarino: emendamento 9.4;
- dal Governo: emendamento 9.11.
SAVARINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAVARINO. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per chiarire
meglio quella che era l'intenzione della Commissione, di concerto
con l'Assessore ed i colleghi, per la nomina del Presidente. Penso
che l'indicazione della Commissione, dei colleghi e dell'Assessore
sia quella di esitare favorevolmente gli emendamenti 9.5.1 e 9.5
nonché l'emendamento presentato dall'Assessore. Il testo finale
dovrebbe essere il seguente: "Il Presidente di comprovata
esperienza, qualificazione e capacità gestionale è nominato dalla
Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale di concerto
con il rettore dell'Università di riferimento sentito il Senato
accademico". Questa ci sembrava la soluzione migliore, perché la
delibera di Giunta comporta un passaggio anche in I Commissione,
quindi un controllo di legittimità sulla nomina e in più c'è anche
la partecipazione, di concerto con il rettore, del Senato
accademico; infatti, il rettore, prima di concertare insieme con
l'Assessore la proposta di nomina, dovrebbe sentire il Senato
accademico e quindi c'è anche una partecipazione degli studenti,
almeno in maniera propositiva.
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Savarino ha letto
velocemente e non ho potuto seguire il riordino che lei ha
descritto. Per evitare di fare ulteriore confusione in Aula, noi
abbiamo presentato un subemendamento, il 9.5.1, all'emendamento 9.11
a firma del Governo. Mantenendo questi due emendamenti, credo che
alla fine sarà chiaro ciò che stiamo approvando. Desidererei che
lasciassimo le cose come sono, con gli emendamenti aggiuntivi al
comma 1 dell'articolo.
GRANATA, assessore per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRANATA, assessore per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accusa
più ricorrente nei miei confronti è quella di essere decisionista,
che per me, tra l'altro, mi rivolgo al professore Leoluca Orlando,
riferendomi ad alcune tesi importanti del professore Carl Schmitt,
non è un offesa, anzi. L'essenza della politica dovrebbe essere la
decisione, invece, è diventata la mediazione con risultati non certo
confortanti, specie in Sicilia. Ma lasciamo stare, questa è una
lunga storia.
Certo, se passasse quella impostazione, quest'accusa dovrebbe
cadere totalmente, anche perché io la condivido, nel senso che una
nomina del genere non può che essere condivisa quanto meno dal
Rettore. Anche la genesi di questa norma, così come voluta dalla
Commissione, in modo intelligente, e anche dal Governo è basata
sulla concertazione con l'università e le varie componenti, Rettore
e studenti. Tuttavia, sentire anche il Senato accademico su questo,
mi sembra onestamente un'esagerazione. E' chiaro che il Rettore
debba capire qual è il gradimento di un nominativo, ma mi sembra un
passaggio eccessivamente farraginoso. Escludendo quindi il Senato
accademico, accetto anche la precisazione che tutte queste nomine
passino dalla Giunta per una forma di presa di atto e anche per dare
maggiore legittimazione alla nomina. Va benissimo l'emendamento
presentato dall'onorevole Savarino; se eliminiamo "sentito il Senato
accademico" non perché non debba essere sentito, ma perché è compito
del Rettore e non mio o del Parlamento stabilirlo.
LIOTTA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LIOTTA. Signor Presidente, l'emendamento 9.5.1 era il risultato
di un ragionamento che si era fatto all'interno della Commissione.
Il "sentito il Senato accademico", che si riferisce
inequivocabilmente al Rettore e non certo all'Assessore, il quale
non può "sentire" il Senato accademico, era il risultato di un
ragionamento di mediazione fra le varie ipotesi che si erano
configurate in Commissione; era il risultato al quale era addivenuto
anche lo stesso Assessore. Non capisco quali riflessioni successive
abbiano portato successivamente a modificare questa impostazione.
Credo sia opportuno riscrivere l'intera procedura; però la
dizione "sentito il Senato accademico" credo debba rimanere.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sospendo brevemente la seduta al
fine di consentire la riscrittura dell'articolo 9.
(La seduta, sospesa alle ore 12.11, è ripresa alle ore 12.25)
La seduta è ripresa.
Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 9.12
allegato.
GRANATA, assessore per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRANATA, assessore per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli colleghi ...
Interruzioni dovute a caduta di audio
..su ciò che deve fare per arrivare con me a concordare un
nominativo.
E' un problema dell'ordinamento interno dell'Università.
Detto questo, cioè sollevata, affinché resti agli atti, questa
perplessità, ho formulato in questo senso l'emendamento e lo
confermo secondo l'indicazione che era uscita dalla Commissione.
Ripeto: è materia molto di confine. E' anche vero che è una
nomina nostra in un ente al quale noi attribuiamo considerevoli
risorse economiche, però andare ad interferire sulla metodologia
interna dell'Università è qualcosa molto di confine.
Voglio che questo resti agli atti, perché raccolgo le
perplessità del Presidente dell'Assemblea, anche se ormai ho
formulato l'emendamento così come concordato e chiedo che sia messo
ai voti.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consideriamo l'emendamento
presentato senza le parole "sentito il Senato accademico".
Pongo in votazione l'emendamento 9.12 precisando che in caso di
approvazione decadranno tutti gli emendamenti presentati al comma 1
dell'articolo 9.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pertanto, gli emendamenti 9.2, 9.5.1, 9.5, 9.6, 9.7, 9.10, 9.8,
9.1 e 9.11 sono preclusi.
Si passa all'emendamento 9.3.
TUMINO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
9.9, dell'onorevole Spampinato.
Assente il firmatario, lo dichiaro decaduto.
Si passa all'emendamento 9.4, dell'onorevole Savarino.
SAVARINO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione
l'articolo 9 nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:
"Art. 10
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione di ciascun ente è
nominato con decreto dell'Assessore regionale ed è composto
da:
a) il presidente;
b) quattro rappresentanti della Regione designati
dall'Assessore regionale, tra cui tre proposti dalla
competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana, tra persone di comprovata esperienza gestionale e
amministrativa;
c) due rappresentanti dei professori universitari di prima
e di seconda fascia;
d) un rappresentante dei ricercatori universitari;
e) tre rappresentanti degli studenti che non si trovino
oltre il secondo anno fuori corso;
f) un rappresentante delle categorie di cui all'articolo
2, comma 2;
2. I rappresentanti di cui alle lettere c), d), e) ed f)
sono eletti dalle rispettive categorie dell'Università di
riferimento. Le votazioni si effettuano, con voto limitato a
uno, con le modalità fissate per l'elezione del consiglio di
amministrazione dell'Università ed in concomitanza con la
stessa. La mancata nomina o elezione di una delle componenti
non impedisce la costituzione nè il funzionamento dell'organo
collegiale ove sia presente la metà più uno dei componenti.
3. La perdita delle qualifiche o dei requisiti di cui alle
lettere c), d), e) ed f), comporta la decadenza dalla carica.
Nei casi di decadenza subentra il primo dei non eletti.
4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in
carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli
studenti che durano in carica due anni, e possono essere
rieletti una sola volta."
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti
allegati:
- dalla Commissione: emendamenti 10.2 e 10.4.1;
- dagli onorevoli Barbagallo, Tumino e Vitrano: emendamenti 10.3,
10.6 e 10.7;
- dagli onorevoli Giannopolo e Villari: emendamento 10.4;
- dagli onorevoli Moschetto, Leontini, Baldari, Mercadante, Scoma
e Giambrone: emendamento 10.5;
- dall'onorevole Spampinato: emendamenti 10.8, 10.9 e 10.10;
- dagli onorevoli Forgione e Liotta: emendamento 10.1;
- dal Governo: emendamento 10.11;
- dal Governo e dalla Commissione: emendamenti 10.12 e 10.13.
MICCIHE'. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MICCICHE'. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io voterò
contro questo articolo e contro gli emendamenti del Governo, non
contro quelli dell'opposizione.
Desidero, al momento, esprimere il mio disagio anche a fare
questo intervento, signor Presidente. Ho difficoltà a fare un
ragionamento che mi consenta di inserirmi nella discussione e
nell'approvazione di questa legge e ritengo che sarò sicuramente
richiamato da lei per questo mio intervento. Purtuttavia, lo farò lo
stesso perché voglio esprimere il mio disagio ad intervenire in
questo frangente, in questo momento politico così drammatico per il
nostro Paese in considerazione dei problemi che stiamo affrontando:
da quello del terremoto a quello della disoccupazione, dai
licenziamenti della Fiat di Termini Imerese a tante altre
problematiche ed emergenze siciliane.
La Sicilia è inserita in un contesto nazionale, facciamo parte
di questa Repubblica, siamo una regione a Statuto autonomo, facciamo
le leggi. In questo momento stiamo discutendo una legge importante,
in occasione della quale stiamo esprimendo opinioni differenti,
diversità di vedute, come migliorarla, come modificarla, ecc.. ecc..
Stiamo esercitando un diritto democratico e io sono contento che i
miei colleghi dell'opposizione si battano vivacemente per migliorare
questa legge che, a nostro avviso, è una legge che va fatta ma non
nei termini proposti dalla maggioranza. Questo fa parte del gioco
democratico, del vivere una politica parlamentare intensa e
democratica, nel rispetto della opinione altrui. Non ho visto
nessuno scontro personale tra i vari deputati anche se ognuno ha le
proprie posizioni.
Però, signor Presidente, io ho difficoltà ad affrontare questo
argomento perché l'Italia è a lutto. E' a lutto Fortemente a lutto
Ho difficoltà ad esprimermi sull'articolo di questa legge, perché in
questo momento, il mio cuore batte forte per il disagio di un
cittadino italiano che si vede estromesso dalla propria funzione di
cittadino nell'esprimere il proprio dissenso nei confronti di un
Governo che permette a questo Parlamento, a questa Costituzione, a
questa Repubblica di fare leggi ad personam.
Signor Presidente, la "legge Cirami" è una vergogna ed io, da
siciliano, da agrigentino, provo vergogna di far parte di un
consesso pubblico, politico, costituzionale, quando si fanno leggi
vergognose come la "legge Cirami".
Di conseguenza, signor Presidente, da oggi io sono a lutto sia
politicamente che moralmente, e per questo, sino a quando sarò in
quest'Aula, terrò il braccio listato a lutto.
Onorevoli colleghi, la "legge Cirami" crea "figli e
figliastri". Si è fatta una legge "ad personam" per i
potenti....
PRESIDENTE. Onorevole Miccichè, o lei parla sull'articolo 10 o io
le tolgo la parola.
MICCICHE'. Onorevole Presidente io la capisco, ma quando sta per
succedere un terremoto è chiaro che non possiamo stare a discutere
su come scappare e dove scappare. Bisogna prendere le vie di fuga.
La via di fuga è quella di ripristinare la democrazia in Italia,
perché l'Italia è stata umiliata.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Miccichè. Onorevoli colleghi, questo
tipo di intervento non fa sicuramente il bene dell'Assemblea, nè ne
semplifica i lavori.
Invito pertanto gli onorevoli colleghi ad attenersi a quelle
che sono le indicazioni regolamentari e cioè, quando viene aperta la
discussione su un argomento, si parla di quell'argomento perchè
altrimenti ciascuno di noi si sente autorizzato a fare un discorso
sui massimi sistemi ogni qualvolta si apre una discussione generale
su un emendamento anche marginale a un disegno di legge.
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Il Governo ritira l'emendamento 10.1.1.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
SPEZIALE. Chiedo di parlare sull'articolo 10.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPEZIALE. Signor Presidente, ho chiesto di parlarle sull'articolo
10 perchè non ne condivido assolutamente il contenuto. Se
l'onorevole Pistorio permette, vorrei che il Governo mi prestasse
più attenzione. Ho la vaga impressione che ci sia un tentativo di
sovrapposizione di ruoli, una confusione legislativa alla quale, nel
corso della elaborazione della legge noi dobbiamo porre rimedio. Io
la invito ad accantonare momentaneamente l'articolo 10.
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Onorevole Speziale, accolgo l'invito
all'accantonamento - la interrompo così le evito il ragionamento -
perchè ha ragione: la materia è delicata. E poichè è delicata la
formazione del consiglio di amministrazione è opportuno un
supplemento di riflessione.
SPEZIALE. Il Governo tenga conto di un unico suggerimento che
voglio dargli: non sia previsto in nessuna norma che alcun
componente venga indicato dalle commissioni legislative - e nel
testo e negli emendamenti presentati da parlamentari - perchè questo
determinerebbe una confusione di ruoli che certamente non è utile.
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e della
pubblica istruzione. Già la Commissione l'aveva ritirato o aveva
preannunciato il ritiro.
PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo l'accantonamento
dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti.
Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:
Articolo 11
Attribuzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a) delibera gli atti necessari alla gestione dell'ente,
alla acquisizione dei beni e dei servizi e alla realizzazione
degli interventi;
b) adotta il regolamento organizzativo interno;
c) elegge il vicepresidente;
d) nomina il direttore;
e) delibera, sentite le organizzazioni sindacali, in
ordine alla organizzazione amministrativa e alla dotazione
organica del personale, sottoponendole all'Assessore
regionale per la successiva approvazione;
f) approva il bilancio preventivo ed il relativo piano di
gestione ed il conto consuntivo;
g) delibera in ordine alla realizzazione di opere
edilizie, all'acquisto delle relative attrezzature e alla
loro manutenzione, all'acquisto e alla cessione di beni
immobili, all'accettazione di donazioni, eredità e legati;
h) assume ogni altra deliberazione di competenza
dell'ente, in conformità alle attribuzioni determinate con il
regolamento di cui all'articolo 18, e delibera sulle liti
attive e passive, le rinunce e le transazioni.
Comunico che all'articolo 11 sono stati presentati gli allegati
emendamenti:
- dagli onorevoli Barbagallo, Tumino e Vitrano: emendamenti 11.2
e 11.3;
- dall'onorevole Spampinato: emendamento 11.4;
- dagli onorevoli Forgione e Liotta: emendamento 11.1.
Si passa all'emendamento 11.2.
TUMINO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 11.4 che decade per assenza dall'Aula
del firmatario.
Si passa all'emendamento 11.1.
Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 11.3. Lo pongo in votazione. Il
parere del Governo?
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:
Articolo 12
Modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione di ciascun ente si
riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e in via
straordinaria su iniziativa del presidente ovvero su
richiesta di tre suoi componenti o del presidente del
collegio dei revisori dei conti.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza
della metà più uno dei componenti.
3. L'assenza non giustificata per tre sedute consecutive
comporta la decadenza dalla carica di componente.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza; in caso
di parità prevale il voto del presidente. Partecipa alle
riunioni, con funzioni di segretario, il direttore dell'ente.
5. Gli atti istruttori dei provvedimenti di competenza
del consiglio di amministrazione sono sottoscritti dal
direttore e dal funzionario responsabile del procedimento.
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:
Articolo 13
Scioglimento del consiglio di amministrazione
1. In caso di persistente inerzia di funzionamento o di
gravi e ripetute violazioni di leggi e regolamenti compiute
dal consiglio di amministrazione, si procede al suo
scioglimento con decreto del Presidente della Regione su
proposta dell'Assessore regionale, sentita la Commissione
regionale per il diritto allo studio universitario.
2. Entro novanta giorni dalla data di scioglimento del
consiglio deve procedersi alla sua ricostituzione.
L'Assessore regionale, nelle more della ricostituzione del
Consiglio di amministrazione, assicura l'ordinaria gestione
dell'ente.
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:
Art. 14
Nomina e attribuzioni del direttore
1. Il direttore è assunto con contratto quinquennale di
dirigente d'azienda, rinnovabile, mediante pubblico concorso
per titoli cui possono partecipare laureati che abbiano
esercitato per almeno dieci anni funzioni di direttore o
dirigente in enti pubblici o in aziende pubbliche o private.
In fase di prima applicazione l'incarico è conferito dalla
Giunta regionale nell'ambito della durata stabilita dalla
legge 15 maggio 2000, n. 10.
2. La delibera di nomina del direttore è sottoposta
all'approvazione dell'Assessore regionale.
3. Al soggetto nominato si applicano per tutta la durata
dell'incarico le disposizioni in materia di responsabilità e
di incompatibilità previste per il pubblico impiego e spetta
il trattamento economico fissato, ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, a norma del contratto
collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti
locali, per gli addetti alla 'direzione di struttura'.
4. Qualora l'incarico di direttore sia conferito a un
dipendente del ruolo unico regionale, questi viene collocato
in aspettativa senza assegni, per la durata dell'incarico,
con provvedimento della Giunta regionale.
5. Il direttore ha poteri di proposta in ordine agli atti
di competenza del consiglio di amministrazione, provvede
all'esecuzione delle delibere, dirige il personale,
sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi,
cura gli atti contabili ed esercita tutte le altre funzioni
demandategli dal regolamento. In particolare, sottoscrive gli
atti che comportano impegni di spesa ed è responsabile della
legittimità degli atti del consiglio di amministrazione e del
presidente.
Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:
- dalla Commissione: emendamento 14.R interamente sostitutivo
dell'articolo 14;
- dagli onorevoli Barbagallo, Tumino e Vitrano: emendamenti 14.2
e 14.3;
- dall'onorevole Spampinato: emendamento 14.4;
- dagli onorevoli Forgione e Liotta: emendamento 14.1.
Comunico altresì che sono stati presentati gli allegati
emendamenti:
- dagli onorevoli Speziale, Villari e Giannopolo: emendamento
14.1.1;
- dal Governo: emendamento 14.5.
LIOTTA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LIOTTA. Signor Presidente, io credo che l'articolo 14 rappresenti
forse uno dei nodi cruciali di questa legge. Sulla nomina del
direttore credo che questa Assemblea abbia il dovere di riflettere
attentamente, perchè già in fase di discussione generale abbiamo
evidenziato come l'impianto proposto dal disegno di legge, poi
emendato dal Governo, in qualche modo, disegni un percorso che ha
del surreale perchè il Governo non aveva previsto nessuna fase
transitoria fra quella attuale e la fase di nomina dei nuovi
direttori degli enti.
Guai a quella legge che non prevedesse una fase transitoria
Non si capirebbe che cosa dovrebbe accadere l'indomani
dell'approvazione di questa legge. E questo è il primo punto.
In Commissione abbiamo affrontato questo tema ed è stato
risolto in forma - appunto - surreale.
Il Presidente della commissione ricorderà che, già in fase di
discussione generale, ho sottolineato come questa norma rischia di
essere applicata fra undici anni Ci copriremmo di ridicolo se
scrivessimo oggi una norma che entrerebbe in vigore fra undici anni.
Unico Parlamento al mondo che scrive norme con tanta lungimiranza
Perchè undici anni, signor Presidente? Perchè nella fase di
discussione in Commissione, l'Assessore ha accolto il suggerimento
di inserire una fase transitoria, una fase transitoria di un anno,
durante il quale verrebbero prolungati gli attuali direttori delle
Opere universitarie. Dopo questa fase transitoria di un anno,
l'Assessore si riserva, in prima applicazione della legge, di
saltare la procedura prevista dall'articolo 14 per la nomina del
direttore, e cioè il concorso. E, quindi, per la prima nomina, che
dura cinque anni, la nomina viene fatta senza concorso. Lo stesso
articolo 14 puntualizza che i direttori, e non dice 'quelli nominati
per concorso o quelli nominati da parte dell'assessore'- quindi
intuisco che la norma debba valere anche per quelli nominati in
prima applicazione dall'assessore - possono essere prorogati per
altri cinque anni. E. quindi, noi andiamo da un minimo di sei anni,
un anno di transitorio più la prima fase di applicazione, ad un
massimo di undici anni, in cui non si faranno concorsi per
l'individuazione dei direttori degli enti regionali per il diritto
allo studio.
Io credo che questa sia una cosa sulla quale tutta l'Assemblea
debba riflettere. E' uno di quei nodi cruciali e delicati della
legge.
Io chiedo al Governo di riflettere bene su tutto questo
impianto e di accantonare per adesso l'articolo 14 in vista di una
riscrittura o di una revisione, anche sulla base di una riflessione
che faremmo assieme su questa procedura.
PRESIDENTE. Onorevole assessore, il parere del Governo sulla
proposta di accantonamento dell'articolo 14?
GRANATA, assessore per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione. C'è un emendamento da parte della Commissione,
che pregherei il Presidente di illustrare, che fuga queste
perplessità, peraltro fondate, dell'onorevole Liotta e che
stabilisce, anche opportunamente, perchè anche questo ha fatto parte
di un lavoro proficuo svolto in Commissione, un periodo congruo, non
di tre anni ma di un anno, di continuità di gestione da parte dei
soggetti uscenti. Quindi, pregherei il Presidente della Commissione
di illustrarlo all'Aula perchè consentirebbe all'Aula di superare le
perplessità e farci arrivare al voto.
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Si tratta
dell'emendamento 14R, che, in un certo senso, riscrive l'articolo
14. Però vorrei illustrare un'idea aggiuntiva.
Il comma 1 dell'articolo 14, così come riscritto, dice: 'Il
direttore è assunto con contratto quinquiennale di dirigente di
azienda, rinnovabile per una sola volta, mediante pubblico concorso
per titoli, cui possono partecipare laureati che abbiamo esercitato
per almeno dieci anni funzioni di direttore o dirigente in enti
pubblici o in aziende pubbliche o private.
In fase di prima applicazione e per assicurare continuità nella
gestione degli enti, i direttori attualmente in carica sono
prorogati per il periodo di un anno e comunque fino all'espletamento
del concorso pubblico.".
LIOTTA. Quindi non c'è più la prima fase di applicazione...
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. A questo
aggiungerei, e in tal senso proporrò un subemendamento al mio stesso
emendamento, ed è questa la nuova idea cui facevo riferimento in
premessa, 'e comunque fino all'espletamento del concorso pubblico
che deve essere espletato entro quell'anno'.
LIOTTA. No, non lo puoi fare...
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Se non lo
posso fare, si può anche lasciare così. Scusate, siccome questa
mediazione, questo ragionamento che ci aveva portato a questa
riscrittura che vi ho appena letto, credo che sia la riscrittura
migliore possibile, la più equilibrata. Se poi la Presidenza ha
un'opinione diversa, se su questo vuole intervenire dandoci un
consiglio dall'alto della sua esperienza, eventualmente lo
possiamo ulteriormente modificare.
PRESIDENTE. Io credo che l'emendamento 14.R sia sicuramente
quello formulato in maniera più equilibrata. Resta la
considerazione che noi da una parte lavoriamo per la privatizzazione
dei rapporti di lavoro, soprattutto ai vertici, e dall'altra, in
realtà, introduciamo meccanismi che rendono sempre più pubblicistico
il rapporto di lavoro, al di là della sua definizione. Ma questa è
una valutazione di natura politica che non attiene alle valutazioni
che stiamo compiendo in questo momento.
TUMINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TUMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al comma 2,
l'emendamento 14.R, parla di un bando di concorso di cui al comma 1
eccetera, ma chi dovrebbe prepararlo questo bando? Io penso che qui
sarebbe opportuno precisare chi emana il bando.
GRANATA, assessore per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione. Scusate. C'è un emendamento, il 14.5, a firma
del Governo, in cui abbiamo deciso che i criteri per la
partecipazione al pubblico concorso vengono stabiliti col decreto
del Presidente della Regione, su mia proposta, e quindi è la Giunta
di Governo che fa il bando, come è sempre stato. Lo potremmo anche
scrivere, con questo emendamento proprio aggiungevo un elemento di
chiarificazione...
TUMINO. L'emendamento non mi era ancora arrivato, non l'ho
ricevuto, vi chiedo scusa.
PRESIDENTE. Onorevole assessore, l'emendamento 14.5, così come è
formulato, è sostitutivo e direbbe cosa diversa da quello che è
stato detto, tranne che non lo consideriamo aggiuntivo e poi con uno
sforzo di coordinamento successivamente cerchiamo di fare filare il
ragionamento.
Sono due passaggi diversi, onorevole Savarino: il secondo comma
parla del bando di concorso, l'emendamento 14.1 parla dei criteri
per la partecipazione, quindi, entra nel merito del bando.
Sono due questioni completamente diverse.
GRANATA, assessore per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione. Può essere aggiuntivo al secondo comma...
PRESIDENTE. Deve essere considerato aggiuntivo non sostitutivo,
certamente, al secondo comma.
GRANATA, assessore per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione. Aggiuntivo al secondo comma, pur con una
procedura assolutamente minuziosa, perché a volte non si è fatto,
serve a stabilire con quali criteri poi vengono fissati i requisiti
per accedere al bando. Pertanto, credo che inserirlo nella norma sia
una procedura anche di trasparenza.
TUMINO. Grazie, Presidente, Continuo il mio intervento. Al comma
3, nella parte finale, si fa riferimento a "norma del contratto
collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali".
Ora, l'unica figura che verrebbe ad essere inquadrata, secondo il
contratto collettivo dei dipendenti degli enti locali, sarebbe il
direttore. Tutte le altre figure sarebbero inserite a norma del
contratto dei dipendenti regionali. A me pare che questa sia
un'anomalia, assessore.
PRESIDENTE. Dispongo, con il parere favorevole del Governo,
l'accantonamento dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'articolo 15. Ne dò lettura:
Articolo 15
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti di ciascun ente è
composto da:
a) tre membri effettivi scelti: due dall'Assessore
regionale tra i dirigenti o funzionari in servizio presso
il suo Assessorato, a uno dei quali sono attribuite le
funzioni di presidente; uno dall'Assessore regionale per il
bilancio e le finanze tra i dirigenti o funzionari in
servizio presso il suo Assessorato. I dirigenti o
dirigenti nominati devono possedere i requisiti di legge per
l'espletamento delle funzioni di revisore;
b) due membri supplenti scelti uno dall'Assessore
regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica
istruzione tra i funzionari in servizio presso il suo
Assessorato e l'altro dall'Assessore regionale per il
bilancio e le finanze tra i funzionari del suo Assessorato,
entrambi con qualifica non inferiore a dirigente.
2. I componenti del collegio dei revisori sono nominati
con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione con le modalità e i
criteri di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio
1993, n. 15 e restano in carica tre anni. Ove non sia
possibile nominare funzionari regionali si procede alla
nomina di soggetti esterni all'Amministrazione regionale,
scelti tra persone iscritte all'albo dei revisori dei conti o
dei dottori commercialisti.
3. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti di
cui all'articolo 2403 del Codice civile; segnala
contestualmente al consiglio di amministrazione e
all'Assessore regionale i vizi di legittimità degli atti e
avanza eventuali osservazioni di merito; presenta
annualmente al medesimo Assessore una relazione illustrativa
sull'andamento della gestione dell'ente. Copia della
relazione è inviata a cura del collegio stesso alla
Commissione regionale per il diritto allo studio
universitario.
4. I membri del collegio dei revisori partecipano alle
riunioni del consiglio di amministrazione dell'ente per il
diritto allo studio universitario cui afferiscono, senza
diritto al voto.
Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:
- dall'onorevole Spampinato: emendamenti 15.3, 15.5 e 15.4;
- dagli onorevoli Barbagallo, Tumino e Vitrano: emendamento 15.1;
- dagli onorevoli Moschetto, Leontini, Baldari, Mercadante, Scoma
e Giambrone: emendamento 15.2.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 15.3. Per assenza dall'Aula del
firmatario lo dichiaro decaduto.
Si passa all'emendamento 15.5. Per assenza dall'Aula del
firmatario lo dichiaro decaduto.
Si passa agli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.4 di identico
contenuto. Li pongo congiuntamente in votazione. Il parere della
Commissione?
ANTINORO, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRANATA, Assessore per i beni culturali. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(Sono approvati)
Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 16. Invito il deputato segretario a darne
lettura.
PAFFUMI, segretario:
Art. 16.
Incompatibilità
1. Non possono far parte degli organi degli enti regionali
per il diritto allo studio universitario coloro che a
qualunque titolo facciano parte di società, aziende o imprese
che forniscano beni o prestino servizi in favore dei medesimi
enti e coloro che abbiano con questi rapporti contrattuali o
liti pendenti. Non possono altresì farne parte i membri del
senato accademico e del consiglio di amministrazione delle
Università, nonchè i deputati dell'Assemblea regionale e i
consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali.
Comunico che è stato presentato l'allegato emendamento:
- dall'onorevole Spampinato: emendamento 16.1.
L'emendamento 16.1 decade per assenza del firmatario.
Pongo in votazione l'articolo 16.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 17. Invito il deputato segretario a darne
lettura.
PAFFUMI, segretario:
Art. 17.
Indennità
1. Ai componenti del consiglio di amministrazione è
corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella
misura stabilita dalla normativa regionale in materia di
compensi e rimborsi a favore dei componenti di organi di enti
e aziende regionali.
2. Al presidente ed al vicepresidente del consiglio di
amministrazione spetta un'indennità di carica nella misura
stabilita dalla normativa di cui al comma 1.
3. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti
spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dall'articolo
13 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
4. Qualora non risiedano nel comune sede dell'Ente, ai
componenti degli organi spettano il rimborso delle spese di
viaggio e l'indennità di missione previsti dalla normativa di
cui al comma 1.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 18. Invito il deputato segretario a darne
lettura.
PAFFUMI, segretario:
Art. 18.
Attività degli enti
1. Contestualmente al bilancio di previsione gli enti
approvano il piano annuale di gestione relativo all'esercizio
finanziario, contenente:
a) gli obiettivi che si intendono raggiungere;
b) il riparto delle risorse finanziarie tra i diversi
settori e tipi di intervento di cui alla presente legge;
c) i criteri e le modalità organizzative, di realizzazione
e di controllo dei singoli interventi.
2. Gli enti deliberano il bilancio di previsione ed il
relativo piano di gestione entro il 30 settembre di ciascun
anno e lo trasmettono all'Assessorato regionale, il quale
acquisito il parere dell'Assessorato regionale del bilancio e
delle finanze può formulare osservazioni e richieste di
modifica entro i quarantacinque giorni successivi. Trascorso
tale termine, l'atto si intende approvato. La stessa regola
si osserva per eventuale variazioni e modifiche in corso di
anno. Il bilancio di previsione è redatto in termini di
competenza e di cassa.
3. Gli enti deliberano il conto consuntivo entro il 31
marzo di ciascun anno e lo trasmettono, congiuntamente a una
relazione sull'attività svolta, all'Assessorato, il quale
acquisito il parere dell'Assessorato regionale del bilancio e
delle finanze, può formulare osservazioni e richieste di
modifica entro i quarantacinque giorni successivi. Trascorso
tale termine l'atto si intende approvato.
4. Nella relazione di cui al comma 3 devono essere
evidenziati i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per
ciascun programma, servizio ed intervento in relazione agli
obiettivi contenuti nel programma di interventi per il
diritto allo studio e nel bilancio annuale di previsione.
5. L'attività degli enti è disciplinata da apposito
regolamento adottato dal consiglio di amministrazione e
conforme a uno schema-tipo approvato dall'Assessorato
regionale, su proposta della Commissione regionale per il
diritto allo studio.
6. Per l'approvazione degli atti di cui ai commi 2 e 3
deve essere acquisito il parere dell'Assessorato regionale
del bilancio e delle finanze.
Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:
- dagli onorevoli Forgione e Liotta: emendamenti 18.1 e 18.2;
- dalla Commissione: emendamento 18.2.1:
- dagli onorevoli Barbagallo, Tumino e Vitrano: emendamento 18.3;
- dagli onorevoli Moschetto, Leontini, Baldari, Mercadante, Scoma
e Giambrone: emendamento 18.4;
- dall'onorevole Spampinato: emendamento 18.5.
Si passa all'emendamento 18.1.
LIOTTA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
18.2.1. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 18.2. Lo pongo in votazione così come
modificato. Il parere del Governo?
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa agli emendamenti 18.3, 18.4 e 18.5, di identico
contenuto.
Li pongo congiuntamente in votazione. Il parere del Governo?
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(Sono approvati)
Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 19. Invito il deputato segretario a darne
lettura.
PAFFUMI, segretario:
Art. 19.
Vigilanza e controlli
1. Gli enti regionali per il diritto allo studio
universitario sono sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione.
2. Nell'esercizio del potere di vigilanza l'Assessore
regionale, anche su proposta della Commissione regionale per
il diritto allo studio:
a) dispone ispezioni per accertare il regolare
funzionamento degli enti;
b) provvede, previa diffida agli organi degli enti e
sentita la Commissione regionale per il diritto allo studio
universitario, al compimento di atti resi obbligatori da
disposizioni di legge e di regolamento, quando gli
amministratori ne rifiutino o ne ritardino l'emanazione; in
tali ipotesi può essere nominato un commissario ad acta.
3. Sono sottoposti all'approvazione dell'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione i seguenti atti:
a) deliberazione della pianta organica;
b) regolamento organizzativo interno.
Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:
- dalla Commissione: emendamento 19.1.1;
- dagli onorevoli Barbagallo, Tumino e Vitrano: emendamento 19.1;
- dall'onorevole Acierno: emendamento 19.2.
Si passa al subemendamento 19.1.1 della Commissione. Lo pongo
in votazione. Il parere del Governo?
GRANATA, assessore per i beni culturali e ambientali e per la
pubblica istruzione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto,
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 19.1. Lo pongo in votazione così come
modificato. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 19.2 dell'onorevole Acierno. Per
assenza dall'Aula del firmatario lo dichiaro decaduto.
Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 20. Invito il deputato segretario a darne
lettura.
PAFFUMI, segretario:
Art. 20.
Personale
1. Per ciascuno degli enti per il diritto allo studio è
stabilita un'apposita dotazione organica di personale; ad
esso si applica lo stato giuridico e il trattamento economico
del personale di ruolo della Regione.
2. Le piante organiche degli enti sono adottate dai
rispettivi consigli di amministrazione e sono soggette
all'approvazione degli organi regionali con le modalità
previste nell'articolo 11, lettera e). Alla copertura delle
piante organiche si provvede mediante:
a) il personale trasferito alla Regione per effetto
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 1985, n. 246, già inquadrato ai sensi dell'articolo
8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53;
b) l'attivazione di procedure di mobilità del personale
della Regione e degli enti strumentali da essa dipendenti.
3. Il personale di cui alla lettera a) del comma
2 e quello trasferito a seguito di procedure di mobilità è
organizzato secondo la normativa vigente nel rimanente
comparto regionale sia in termini di gerarchia che in termini
funzionali.
4. Gli oneri per il personale di cui al comma 3 continuano
a gravare sull'apposito capitolo del bilancio regionale.
PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati gli allegati
emendamenti:
- dalla Commissione: emendamento 20.1 e 20.1.1;
- dagli onorevoli Barbagallo, Tumino e Vitrano: emendamenti 20.2
e 20.3;
- dagli onorevoli Moschetto, Leontini, Baldari, Mercadante, Scoma
e Giambrone: emendamento 20.4;
- dall'onorevole Spampinato: emendamento 20.6 e 20.5.
Si passa al subemendamento 20.1.1. Lo pongo in votazione. Il
parere del Governo?
GRANATA, assessore per i beni culturali e ambientali e per la
pubblica istruzione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto,
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 20.1.
SPEZIALE. Non è possibile, signor Presidente
PRESIDENTE. No, possono onorevole Speziale. Con questa
formulazione è ammissibile onorevole Speziale. Con l'istituto del
distacco è possibile perchè il contratto resta quello dell'ente di
appartenenza, la retribuzione resta quella dell'ente di appartenenza
e quindi non vedo gli estremi della inammissibilità,
dell'inopportunità forse, ma l'inopportunità la valuta l'Aula con il
voto.
CRACOLICI. Allora, siamo sulla strada del distacco anche presso
la Regione.
PRESIDENTE. Questo è un altro paio di maniche, onorevole
Cracolici.
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Noi avevamo
modificato con un emendamento a firma della Commissione riscrivendo
l'articolo così: "Le province e i comuni possono contribuire al
funzionamento degli enti distaccando d'intesa con gli enti medesimi
il proprio personale anche per sopperire esigenze temporanee".
Piuttosto che "distaccando" potremmo adoperare il verbo "utilizzare"
per evitare di fare assumere alla parola 'distacco' il valore ...
PRESIDENTE. Onorevole Antinoro, l'istituto dell'utilizzo non è
disciplinato da un contratto per cui fa diventare attuali le
osservazioni formulate dai colleghi dell'opposizione relativamente a
chi paga poi.
ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Me ne rendo
conto, Presidente. Noi ci siamo proposti e abbiamo immaginato un
ragionamento che passasse da questo tipo di strutturazione. Questi
enti dobbiamo portarli in modo assolutamente veloce verso la
periferia. Sappiamo benissimo quanti problemi le università e gli
enti di diritto per lo studio hanno, di personale, ma se così
fosse, probabilmente il cosiddetto decentramento di questi uffici
non potrebbe mai avvenire. Siccome abbiamo anche statuito in questa
legge la opportunità o necessità di creare un collegamento tra gli
enti locali, comuni e provincie, e gli enti di diritto allo studio,
qualora il comune x o Y ritenesse di poter collaborare con l'ente di
diritto allo studio perchè presso il proprio comune si va ad aprire
un ufficio decentrato, lo può fare, fermo restando che il dipendente
rimane sempre a carico dell'ente locale che lo distacca: può
utilizzare il proprio personale se ce l'ha. Se ciò non dovesse
accadere, perchè anche l'ente locale ha penuria di personale,
evidentemente le soluzioni sarebbero diverse. Non so se è chiaro il
ragionamento.
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione. Per le cose dette dal Presidente della
Commissione il Governo ritiene molto importante l'approvazione di
questo emendamento, che va incontro ad esigenze di buon senso ed
anche ad una certa possibilità concreta che può dare la
collaborazione tra gli enti locali, qualora ne abbiano la
possibilità, e l'apertura di servizi essenziali per gli studenti.
Quindi, credo che andare a disquisire su questioni non essendoci
alcun obbligo da parte degli enti, ma soltanto una collaborazione,
pensiamo ad una categoria, gli S.L.U., che possono tranquillamente
essere utilizzati in modo proficuo per dare servizi agli studenti,
non sono d'accordo. Comunque il Governo è fortemente favorevole
all'emendamento così come configurato.
GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNOPOLO. Signor Presidente, vorrei ricordare all'assessore
Granata che poco fa abbiamo approvato, su sua proposta, un
emendamento secondo cui gli enti locali possono aprire sportelli.
Dire ciò è corretto, ma l' utilizzazione del personale funziona
al contrario: l'ente locale apre lo sportello per fare i servizi
collegati con l'ente per il diritto allo studio. Quest'ultimo, se
ha personale da destinare a quell'ufficio, lo fa. Ma lo sportello è
reso funzionante dall'ente locale, non il contrario. Il personale
dell'ente locale non può essere distaccato presso la Regione....
LEANZA NICOLA...a Gela, a Caltanissetta.
GIANNOPOLO .. bisogna dire semmai il contrario: che l'ente
locale apre lo sportello e la Regione può destinare, per mobilità,
per comando, personale a quell'ufficio dell'ente locale.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo di accantonare
l'articolo 20 con i relativi emendamenti.
Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.
INTERVENTO AI SENSI DELL'ART. 83, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO INTERNO
RAITI. Chiedo di parlare sulle comunicazioni.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAITI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo
per sottolineare alla Presidenza e al Governo che mi sembra
opportuno tenere conto di ciò che sta accadendo riguardo
all'operazione finanziaria ed al piano industriale di Capitalia,
visto che noi abbiamo approvato una legge, inserita nella
finanziaria, relativa al trasferimento del Banco di Sicilia.
Tale scellerata operazione - tutti lo ricorderete - è inserita
all'articolo 56 della legge finanziaria, col mio solo voto
contrario.
Per cui, ritenuto che abbiamo presentato una mozione già il 3
ottobre, visto che i sindacati sono in agitazione e che il piano
industriale sta andando avanti, ritengo opportuno che il tema sia
posto immediatamente in discussione con l'impegno del Governo a
relazionare sulla gestione complessiva dell'operazione finanziaria,
tenuto conto che ieri vi è stata una seduta della Commissione
Bilancio in cui i sindacati hanno dichiarato che si paventano già
immediati licenziamenti per più di mille unità, nonchè la chiusura
di tutti gli sportelli del Banco di Sicilia che sono fuori dall'
Isola.
E' un argomento di assoluta importanza che va direttamente al
cuore del problema dell'apparato economico siciliano. Pertanto - lo
ripeto - faccio appello alla sensibilità del Presidente della
Regione nonchè ai Gruppi parlamentari perchè si possa discutere al
più presto l'intera problematica.
PRESIDENTE. La seduta è rinviata ad oggi, mercoledì 6 novembre
2002, alle ore 17,00 con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del vicepresidente Fleres
I - COMUNICAZIONI.
II - LETTURA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 83,
LETTERA D), E 153 DEL REGOLAMENTO INTERNO, DELLA MOZIONE:
N. 175 - Iniziative per la stabilizzazione del personale
precario del Dipartimento regionale di Protezione
civile.
L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
PREMESSO che:
- la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, ha
istituito in Sicilia l'Ufficio regionale di
protezione civile, oggi Dipartimento, stabilendone
le competenze;
- il predetto Dipartimento regionale, in atto
interessato per l'eruzione dell'Etna e per i
numerosi terremoti, è dotato di personale regionale
e di precari specializzati;
- circa l'80% del personale è infatti composto da ex
ITALTER e SIRAP e da ex LSU, con le conseguenze
legate al precariato;
- circa il 10% del predetto personale ha acquisito la
qualifica di DI.MA mediante la frequenza di corsi
finanziati dalla Regione e sempre mediante corsi
regionali il resto del personale è stato
riqualificato;
- è da sottolineare che la figura del DI.MA, proprio
per la sua specialità, non può essere sostituita da
nessun altra figura presente all'interno
dell'Amministrazione regionale nè è pensabile
l'improvvisazione di tale profilo;
- alla stessa stregua è da considerarsi il personale
precario assegnato al Dipartimento - ormai in grado
di affrontare le emergenze - o il personale ex LSU,
in servizio presso la Sicilia orientale, che ha
contribuito alla realizzazione della mappa del
rischio (opere di prevenzione) ed è stato più volte
presente nelle operazioni di soccorso e
monitoraggio, come in atto accade;
- tale situazione è insostenibile, considerato che la
Sicilia è una terra a rischio sismico e vulcanico e
necessita di una presenza costante su tutto il
territorio di personale qualificato e di risorse
finanziarie immediatamente disponibili,
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
- a porre in essere tutte le iniziative utili al fine
di procedere, con la massima urgenza, alla
stabilizzazione di detto personale ex ITALTER,
SIRAP ed LSU, garantendo allo stesso quella serenità
che permette di affrontare le emergenze cui gli
stessi sono sottoposti;
- ad adottare i provvedimenti necessari affinchè anche
nella Sicilia occidentale possa operare personale
specializzato, così come quello operante nella
Sicilia orientale, da impegnare in opere di
monitoraggio, previsione e prevenzione;
- a dotare di autonomia finanziaria il Dipartimento
regionale di Protezione civile.
(5 novembre 2002)
FLERES - CATANIA G. - MAURICI
SCOMA - GAROFALO
III - DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE:
- "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio
universitario in Sicilia" (nn. 271-341/A) (Seguito)
Relatore: On.le Antinoro
IV - ELEZIONE DI QUATTRO COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO
PER LA GESTIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER IL COMMERCIO
ISTITUITO PRESSO L'IRFIS CON L'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE
4 AGOSTO 1978, N. 26.
V - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO PER
LA GESTIONE DEI FONDI ISTITUITI PRESSO L'IRFIS PER LE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE, PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 6
MAGGIO 1981, N. 96.
VI - ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE
DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE.
VII - ELEZIONE DI UNDICI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE PER LA
TUTELA DELL'AMBIENTE.
VIII - ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE PER I
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI.
IX - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL
CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE
SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI.
X - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL
CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA
DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAFICA,
AUDIOVISIVA.
XI - ELEZIONE DI SEI COMPONENTI ESPERTI DEL COMITATO REGIONALE
PER LA PROGRAMMAZIONE SPORTIVA.
XII - ELEZIONE DI TRE MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE PER LA
PROGRAMMAZIONE SPORTIVA SCELTI TRA I COMPONENTI DEI CONSIGLI
PROVINCIALI SCOLASTICI.
XIII - ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE PERLA
PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE.
XIV - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLO IACP DI PALERMO.
XV - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLO IACP DI CATANIA.
XVI - ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE NEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI PALERMO.
XVII - ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE NEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI CATANIA.
XVIII - ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE NEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI MESSINA.
XIX - ELEZIONE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO DIRETTIVO
DELL'AZIENDA MEZZI MECCANICI DEL PORTO DI MESSINA.
XX - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
AGGIORNAMENTO EDUCATIVI.
La seduta è tolta alle ore 13.05.
(Licenziato dal Servizio Resoconti alle ore 15.50)