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Resoconto d'Aula della Seduta n. 97 di mercoledì 06 novembre 2002
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   Presidenza del vicepresidente Fleres


     PAFFUMI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
  precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

               ANNUNZIO DI PRESENTAZIONE DI DISEGNO DI LEGGE

     PRESIDENTE.  Comunico  che è stato presentato il seguente disegno
  di legge:

    -  "Norme  a  tutela  della  pubblica  e  privata  incolumità  dei
    fabbricati   destinati   ad   ospitare   scuole  dell'obbligo  nel
    territorio  regionale  e conseguente istituzione del fascicolo del
    fabbricato scolastico" (n. 517)
    - iniziativa parlamentare
    - presentato dall'onorevole Acierno in data 5 novembre 2002

                        ANNUNZIO DI INTERROGAZIONI

     PRESIDENTE.  Comunico  che  sono  state  presentate  le  seguenti
  interrogazioni:
       - con richiesta di risposta orale:

            N. 877 - Iniziative per il recepimento della legge n.  180
          in materia di assistenza psichiatrica.
            - Presidente Regione
            - Assessore Sanità
          Firmatario: Miccichè Calogero

       - con richiesta di risposta scritta:

            N. 878  -  Notizie  sull'apertura  di  nuovi  insediamenti
          commerciali in Sicilia.
            - Presidente Regione
            - Assessore Cooperazione
            Firmatari:
          Barbagallo  Giovanni;  Villari  Giovanni;  Raiti  Salvatore;
          Liotta Santo; Spampinato Giuseppe.

                            ANNUNZIO DI MOZIONE

     PRESIDENTE. Comunico  che  è stata presentata, in data 5 novembre
  2002, la seguente mozione:

      N. 175 - Iniziative per la stabilizzazione  del  personale
      precario del Dipartimento regionale di Protezione civile.
      Fleres  Salvatore;  Catania  Giuseppe;  Maurici  Giuseppe;
      Scoma Francesco; Garofalo Ottavio.

       Avverto che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della
  seduta successiva perchè se ne determini la data di discussione.

                 COMUNICAZIONE RELATIVA AD INTERROGAZIONE

     PRESIDENTE.  Con  nota n.  8051 del 25 ottobre 2002, pervenuta al
  Servizio di  Segreteria  il  4  novembre  2002,  il Presidente della
  Regione,   nel   ritirare   la   delega   precedentemente  conferita
  all'Assessore  per  i  lavori pubblici, ha comunicato che provvederà
  direttamente  alla  trattazione dell'interrogazione con richiesta di
  risposta scritta  n.  656 avente per oggetto:  "Norme in ordine alla
  mancata organizzazione del servizio tecnico idrografico regionale" a
  firma dell'onorevole Barbagallo.
       L'Assemblea ne prende atto.


   Presidenza del vicepresidente Fleres


    SEGUITO DELLA  DISCUSSIONE  DEL  DISEGNO  DI LEGGE "INTERVENTI PER
    L'ATTUAZIONE  DEL  DIRITTO  ALLO  STUDIO UNIVERSITARIO IN SICILIA"
    (NN. 271-341/A).

     PRESIDENTE. Si passa  al punto II dell'ordine del giorno: Seguito
  della discussione  del disegno di legge "Interventi per l'attuazione
  del diritto allo studio universitario in Sicilia" (nn. 271-341/A).
       Invito  i componenti la quinta Commissione "Cultura, formazione
  e lavoro" a prendere posto nell'apposito banco.
       Onorevoli colleghi, si  riprende  l'esame  dell'articolo 5 che,
  non sorgendo osservazioni, è accantonato con i relativi emendamenti.
       Si passa all'articolo 6.  Invito il deputato segretario a darne
  lettura.

     PAFFUMI, segretario:

                                "Art. 6
                  Attribuzioni della Commissione regionale

          1.  La  Commissione  regionale  per il diritto allo studio
       universitario:

          a)   assicura  il  coordinamento  tra  gli  interventi  di
       competenza regionale  e quelli di competenza delle Università
       ai sensi dell'articolo  10  della  legge  2 dicembre 1991, n.
       390;

          b)   esprime   parere  sullo  schema  di  programma  degli
       interventi per il  diritto  allo  studio universitario di cui
       all'articolo 25;

          c)  esprime valutazioni in ordine allo stato di attuazione
       della  legge  sul diritto allo studio universitario e formula
       osservazioni,  rilievi  e proposte all'Assessore regionale in
       vista del miglioramento dei servizi e degli interventi;

          d) promuove  ogni  iniziativa, in particolare di indagine,
       studio e ricerca,  volta  a  migliorare l'azione regionale in
       materia di diritto allo studio universitario;

          e)   mantiene   contatti   e   favorisce   scambi   con  i
       corrispondenti organismi operanti nelle altre regioni, nonchè
       con qualificate  istituzioni  culturali  pubbliche e private,
       operanti in Italia  e all'estero, anche al fine di promuovere
       gli scambi culturali di cui alla presente legge;

          f)   esprime   pareri   sui  regolamenti  da  emanarsi  in
       esecuzione della presente legge.

          2.  Le  deliberazioni  assunte e una sintesi dell'attività
       svolta  sono  comunicate  annualmente alla Consulta nazionale
       per il diritto agli studi universitari."

     PRESIDENTE.  Comunico che  sono  stati  presentati  gli  allegati
  emendamenti:

    - dagli onorevoli Forgione e Liotta:  emendamenti 6.1 e 6.2;

    - dagli onorevoli Giannopolo e Villari: emendamento 6.3;

    - dalla Commissione: emendamento 6.4.1;

    - dagli onorevoli Tumino, Barbagallo e Vitrano:  emendamenti 6.4 e
    6.5.

       Pongo in votazione l'emendamento  6.1  a  firma degli onorevoli
  Forgione e Liotta. Il parere del Governo?

     GRANATA,  assessore  per  i  beni  culturali, ambientali e per la
  pubblica istruzione. Contrario.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

     PRESIDENTE. Chi è contrario  resti  seduto;  chi  è favorevole si
  alzi.

                            (Non è approvato)

       Pongo in votazione l'emendamento  6.2  a  firma degli onorevoli
  Forgione e Liotta. Il parere del Governo?

     GRANATA,  assessore  per  i  beni  culturali, ambientali e per la
  pubblica istruzione. Contrario.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

     PRESIDENTE. Chi è contrario  resti  seduto;  chi  è favorevole si
  alzi.

                            (Non è approvato)

       Comunico  che è  stato  presentato  dagli  onorevoli  Speziale,
  Giannopolo e Villari il  subemendamento  6.3.1 allegato. Lo pongo in
  votazione. Il parere del Governo?

     GRANATA,  assessore  per  i  beni  culturali, ambientali e per la
  pubblica istruzione. Contrario.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è contrario si
  alzi.
                             (E' approvato)

       L'emendamento 6.3 è superato.
       Pongo  in  votazione il  subemendamento  6.4.1  a  firma  della
  Commissione. Il parere del Governo?

     GRANATA,  assessore  per  i  beni  culturali, ambientali e per la
  pubblica istruzione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è contrario si
  alzi.

                            (E'approvato)

       Pongo  in  votazione  l'emendamento  6.4,  come  modificato. Il
  parere del Governo?

     GRANATA,  assessore  per  i  beni  culturali, ambientali e per la
  pubblica istruzione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è contrario si
  alzi.

                            (E'approvato)

       Pongo in votazione l'emendamento  6.5  a  firma degli onorevoli
  Tumino ed altri. Il parere del Governo?

     GRANATA,  assessore  per  i  beni  culturali, ambientali e per la
  pubblica istruzione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è contrario si
  alzi.

                            (E'approvato)

       Pongo in votazione  l'articolo 6 nel testo risultante.
       Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E'approvato)

       Si riprende l'esame dell'articolo 5 precedentemente accantonato
  e dei relativi emendamenti.
       Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa.

    (La seduta, sospesa alle ore 11.24, è ripresa alle ore 11.33)

     PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

       Comunico che l'onorevole  Acierno  ha  chiesto  congedo  per la
  seduta odierna. Non  sorgendo  osservazioni,  il  congedo si intende
  accordato.
       Si riprende l'esame del  disegno  di  legge.
       Comunico che sono stati presentati gli emendamenti allegati:
       - dalla Commissione:  emendamento  5.R;  subemendamenti 5.R.1 e
  5.R.2.

     LIOTTA. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     LIOTTA.  Signor  Presidente,  onorevoli colleghi, mentre conservo
  tutte le  perplessità  espresse  ieri  rispetto  alla funzione ed al
  ruolo che  in  questa  legge  stiamo  attribuendo  alla  Commissione
  regionale per il  diritto  allo  studio,  non  posso  non notare che
  alcune delle  modifiche  apportate  al  testo  in qualche modo vanno
  incontro alle  richieste  che  abbiamo  fatto  anche  con  il lavoro
  emendativo.   Tuttavia,   rimangono   nell'impianto   cose  che  non
  condividiamo.
       Essenzialmente  non   condividiamo   la   funzione   che  viene
  attribuita dalla legge  alla  Commissione  regionale  per il diritto
  allo studio, che è  una  funzione meramente consultiva.  Noi avremmo
  voluto che questa Commissione avesse  una funzione di indirizzo e di
  programmazione che in questa legge non le è attribuito.
       E' una Commissione  che, di  fatto, non ha nessuna funzione;  è
  vero che non  costa  nulla,  ma le cose inutili ancorché non costose
  non  dovremmo metterle in  piedi.  Così  com'è  concepita  anche  in
  questa riscrittura dell'articolo 5, noi non abbiamo nessun motivo di
  istituire questa Commissione.
       Rilevo, nonostante  le  modifiche apportate, due cose: una, che
  con un subemendamento della  Commissione mi sembra sia stato accolto
  il fatto che la  componente  studentesca  venga rappresentata da due
  elementi, anziché  uno, per ogni  ente  per  il diritto allo studio,
  non foss'altro che per  la  rappresentatività  che  deve  essere, in
  qualche modo, garantita alle minoranze  nei vari enti per il diritto
  allo studio; l'altra riguarda, invece, il comma 5 di questo articolo
  riscritto, il quale  evidenzia  che  l'incarico  di componente della
  Commissione è gratuito.
       Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  mentre comprendo che
  questo incarico sia gratuito  per  tutti  i  componenti,  credo  che
  meglio faremmo a prevedere almeno  una  forma  di rimborso spese per
  gli studenti.

     ANTINORO, presidente  della   Commissione   e  relatore.  E'  già
  previsto.

     LIOTTA E' già prevista una  modifica  in  tal senso? Mi si diceva
  che, probabilmente, una modifica  simile ha bisogno del parere della
  Commissione Bilancio;  se  si  dovesse  superare  questo problema mi
  ritengo soddisfatto, in  caso contrario chiedo all'Assessore che, in
  fase di redazione del regolamento,  in  qualche  modo tenga conto di
  questa esigenza.

     GRANATA, assessore per i  beni  culturali,  ambientali  e  per la
  pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE.  Ne ha facoltà.

     GRANATA, assessore per i  beni  culturali,  ambientali  e  per la
  pubblica istruzione. Signor Presidente, la modifica di cui alla fine
  del suo intervento ha parlato l'onorevole Liotta è da noi condivisa,
  nel senso che, tra  i  componenti  della Commissione, certamente gli
  studenti sono quelli  che  meriterebbero  avere  una copertura delle
  spese. C'è stato, però,  un  pronunciamento  negativo da parte della
  Commissione Bilancio.
       Io posso assumere impegno formale, da parte del Governo, che in
  sede regolamentare si inserisca  una  norma che, attraverso le spese
  di funzionamento ordinarie, garantisca questo tipo di indennità ed è
  esattamente la medesima cosa.
       Voglio  anche fugare,  non  dico  ogni  dubbio  perchè  sarebbe
  impresa titanica, ma  qualche  perplessità  da  parte dell'onorevole
  Liotta relativamente alla  funzione  di  questa Commissione. Essa, a
  mio avviso, ha  una  valenza  strategica  fondamentale nello spirito
  della normativa:  serve ad  assicurare un coordinamento che finora è
  inesistente tra gli interventi  di  competenza  della  Regione e gli
  interventi di competenza  dell'università, ad esempio sulle borse di
  studio o su altre questioni;  serve ad esprimere in senso consultivo
  pareri alla stessa  sulla  redazione e sull'applicazione delle norme
  sul  diritto  allo   studio;   serve   a  creare  all'interno  della
  Commissione un monitoraggio  permanente  su  come  funziona l'intero
  sistema degli enti regionali per  il  diritto  allo studio, ex Opera
  universitaria. Essi, dobbiamo dircelo  fino  in  fondo,  fino ad ora
  hanno lavorato un po'  come  delle repubbliche indipendenti, come se
  fossero  scorporate  rispetto  alla  vita  dell'università  e  anche
  rispetto alla vita della  Regione, dalle quali invece sono sostenute
  economicamente per gli interventi che vanno ad effettuare.
       Si tratta, quindi,  di  uno  strumento  che  serve  a creare un
  coordinamento virtuoso, nelle  intenzioni  del  legislatore, e, come
  dire, di razionalizzazione degli interventi.
       Quindi,  credo   che  sia, comunque, una  Commissione  di  tipo
  strategico. Certo, se partiamo  dal  presupposto  che sulla carta va
  bene, ma poi nei fatti  le  esperienze passate ci dicono qualcosa di
  negativo, non dovremmo  mai  legiferare perchè le esperienze passate
  da questo punto di vista sono tutte un po' da archiviare.
       E', comunque, una spinta diversa per coordinare gli interventi,
  soprattutto in questo settore.

     ORTISI. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ORTISI. Signor Presidente,  ne  ho  parlato con l'Assessore, però
  vorrei specificare meglio il senso  della mia osservazione, che è di
  incongruità interna all'articolo.
       La Commissione è  composta: a) dall'assessore regionale o da un
  suo delegato; b)  dal dirigente generale del dipartimento, eccetera;
  se  poi passiamo all'articolo 5  bis,  comma  2,  leggiamo  che  "La
  Commissione è presieduta  dall'Assessore  regionale  o,  in  caso di
  assenza o di impedimento, dal  dirigente  generale  ..." - omissis -
  "... nella qualità di delegato  ..."  -  attenti,  "nella qualità di
  delegato" poco fa non si  diceva  -  "...  ai sensi dell'articolo 5,
  comma 3), lettera a), che è quello che abbiamo letto, ma il delegato
  dell'assessore  non  è   il   dirigente   generale  che  è  previsto
  dall'articolo 5, comma 3 b), è altro individuo
       Capisco, quindi, il senso e tuttavia,  anche dal punto di vista
  della legittimità, della composizione  ...  pensate per un attimo ad
  un voto, ad un 6 e 6, è anche un fatto politico: o la Commissione ha
  come presidente l'Assessore  o  un delegato dell'Assessore, comunque
  fa capo all'Assessore che  presiede  anche,  ma  non può l'Assessore
  essere  il  presidente della  Commissione  e  delegare  non  il  suo
  delegato ma altra figura prevista, perché questo significherebbe che
  non   viene  neanche   considerato   come   presenza   il   delegato
  dell'assessore di cui al comma 3 a). E' così

     GRANATA, assessore per i  beni  culturali,  ambientali  e  per la
  pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GRANATA, assessore per i  beni  culturali,  ambientali  e  per la
  pubblica istruzione. Io la ringrazio  perché  ciò  che  dice serve a
  fare una norma che sia  applicabile,  che sia comprensibile, anche a
  fini non irrilevanti, perché  il  numero  della  composizione  di un
  consiglio serve anche a  stabilire  le  maggioranze  e le minoranze;
  quindi è un fatto rilevante, non  è un fatto formale e può capitare.
  Però,  io,  anche   dopo   averla  sentita,  resto  perplesso  sulla
  problematica  che solleva, per  questo  motivo:  c'è  un  numero  di
  componenti la Commissione, che  è  il  numero  indicato  dalla prima
  parte dell'articolo; poi c'è un  problema  legato  a chi presiede la
  Commissione.  Se l'Assessore è assente,  ai  fini  del numero c'è il
  suo delegato, ma, ai  fini  della  presidenza della Commissione, non
  può, in assenza  dell'Assessore,  che  essere  attribuita al vertice
  dell'amministrazione, e cioè al direttore generale.

     ORTISI. No, lei potrebbe  anche non far parte della Commissione e
  delegare fin dall'inizio  altra  figura  che  rappresenta  la  parte
  dell'amministrazione, non della gestione.

     GRANATA, assessore per i  beni  culturali,  ambientali  e  per la
  pubblica  istruzione.   Allora,  come  mi  suggeriscono  dai  banchi
  dell'opposizione, credo che l'unico  modo sia quello di indicare una
  vicepresidenza.

     PRESIDENTE. Onorevoli colleghi,  vi  prego, noi abbiamo un testo,
  abbiamo  dei  subemendamenti,   se  uno  esprime  una  posizione  la
  formalizzi con un  emendamento.  In  assenza di emendamento, diventa
  un ragionamento fine a se stesso.
       Pongo in  votazione  il subemendamento della Commissione 5.R.1.
  Il parere del Governo?

     GRANATA, assessore per i  beni  culturali,  ambientali  e  per la
  pubblica  istruzione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole  resti  seduto,  chi  è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Il subemendamento 5.R.2  è  improponibile,  per  i  motivi  già
  detti.
       Pongo in votazione  l'emendamento  della  Commissione  5.R.  Il
  parere del Governo?

     GRANATA, assessore per i  beni  culturali,  ambientali  e  per la
  pubblica  istruzione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole  resti  seduto,  chi  è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Dichiaro  decaduti   tutti  gli  altri  emendamenti  presentati
  all'articolo 5.
       Si passa all'esame dell'articolo 7. Ne dò lettura:

                                 <Art. 7.
           Enti regionali per il diritto allo studio universitario

          1. Gli interventi in materia di diritto allo studio di cui
       alla presente  legge e gli interventi regionali in materia di
       diritto  allo  studio  universitario sono attuati, per ognuna
       delle   Università   aventi   sede  nella  Regione,  da  enti
       regionali,  istituiti in numero corrispondente a quello degli
       atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede.

          2.  Gli  enti  per  il  diritto  allo studio universitario
       informano la loro  azione  a  criteri  di  economicità  e  di
       efficienza, al  fine  di  conseguire un rapporto ottimale tra
       costi di gestione  e  benefici,  e  attuano gli interventi in
       materia in  collaborazione  con  le  Università, gli istituti
       superiori di grado universitario e gli enti locali.

          3. Gli  enti,  già  Opere Universitarie, di cui al comma 1
       assumono la  denominazione  di  Ente regionale per il diritto
       allo    studio    universitario   (E.R.S.U.),   aggiungendovi
       l'indicazione  della rispettiva sede, sono persone giuridiche
       di  diritto  pubblico dotate di proprio patrimonio, autonomia
       amministrativa e  gestionale  e  di  personale individuato ai
       sensi del successivo articolo 20 e operano sotto l'indirizzo,
       la vigilanza  ed  il controllo dell'Assessorato regionale dei
       beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

          4.   Ciascun   ente   individua   la   propria   struttura
       organizzativa ai  sensi  dell'articolo  11, lettera e) e, ove
       occorra, può  istituire  uffici  decentrati nei comuni ove si
       registri   una   rilevante   presenza  di  studenti  iscritti
       all'ateneo.   Tali   uffici  sono  gestiti  direttamente  dai
       Consorzi universitari.

          5. Gli enti  possono avvalersi,  sulla  base  di  apposite
       convenzioni, di servizi  resi  da  enti pubblici, da soggetti
       privati  o   da  associazioni  e  cooperative  costituite  ed
       operanti nelle Università o nel relativo territorio.>

       Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:

           -  dagli  onorevoli  Giannopolo e Villari: emendamenti 7.4,
           7.5, 7.6, 7.7;

           -   dagli   onorevoli   Barbagallo,   Tumino   e   Vitrano:
           emendamenti 7.2 e 7.3;

           - dagli onorevoli Moschetto, Leontini, Baldari, Mercadante,
           Scoma e Giambrone: emendamenti 7.8 e 7.9;

           -  dagli  onorevoli  Forgione  e Liotta:  emendamento 7.1;

           - dall'onorevole Spampinato: emendamenti 7.10, 7.11 e 7.12;

           - dalla Commissione: emendamenti 7.12.1 e 7.14.1;

           - dalla Commissione e dal Governo: emendamento 7.14;

           - dall'onorevole Acierno: emendamento 7.13.

       Pongo in votazione  l'emendamento  7.4, a firma degli onorevoli
  Giannopolo e Villari.  Il parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     GRANATA, assessore per i  beni  culturali,  ambientali  e  per la
  pubblica  istruzione. Contrario.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole  si  alzi,  chi  è  contrario  resti
  seduto.

                            (Non è approvato)

       Si  passa  agli  emendamenti  congiunti  7.2,  degli  onorevoli
  Barbagallo ed altri, e 7.8 degli onorevoli Moschetto ed altri.

     BARBAGALLO. Lo ritiro.

     PRESIDENTE. L'Assemblea prende  atto del ritiro degli emendamenti
  7.2 e 7.8.
       Si passa all'emendamento  7.1, a firma degli onorevoli Forgione
  e Liotta. Il parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     GRANATA, assessore per i  beni  culturali,  ambientali  e  per la
  pubblica  istruzione. Contrario.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole  si  alzi,  chi  è  contrario  resti
  seduto.

                            (Non è approvato)

       Si  passa  all'emendamento   7.5,  degli  onorevoli  Villari  e
  Giannopolo.
       Pongo  in  votazione   l'emendamento   7.5.   Il  parere  della
  Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     GRANATA, assessore per i  beni  culturali,  ambientali  e  per la
  pubblica  istruzione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole  resti  seduto,  chi  è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       L'emendamento   7.10    si    intende   assorbito.
       Si passa all'emendamento 7.11, dell'onorevole Spampinato.
       Lo pongo in votazione.  Il  parere  della  Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     GRANATA, assessore per i  beni  culturali,  ambientali  e  per la
  pubblica  istruzione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Chi è favorevole  resti  seduto,  chi  è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Si  passa  all'emendamento   7.6,  degli  onorevoli  Villari  e
  Giannopolo.

     VILLARI. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     VILLARI.   Signor   Presidente,   onorevoli   colleghi,   non   è
  naturalmente una questione  di  principio, chiedevo solo di valutare
  se  non  è opportuno  prevedere  la  possibilità  di  allargare  gli
  interventi ad altri soggetti,  perchè  sembra  un po' indicare negli
  enti locali, negli altri soggetti previsti, una preclusione al fatto
  che si possa interloquire  e  collaborare  con  altri  soggetti, che
  possono anche essere  diversi  da quelli istituzionalmente previsti.
  Non so, non è una questione di principio, si valuti.

     GRANATA, assessore per i  beni  culturali,  ambientali  e  per la
  pubblica  istruzione. Io  sono  favorevole.  Ho  capito  lo  spirito
  dell'emendamento e credo che  sia  positivo  perchè può aprire altre
  forme di collaborazione alla vita  anche economica degli enti per il
  diritto allo studio.

     ANTINORO, presidente della  Commissione  e  relatore.  Chiedo  di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ANTINORO,  presidente   della   Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente, onorevoli colleghi,  fermo restando che mi ritrovo sulle
  posizioni dell'onorevole Villari e dell'assessore, però non vorrei -
  riflettiamoci un attimo  -  che ingenerassimo momenti di confusione,
  perchè  quando  scriviamo,  com'è  scritto  "e  gli  altri  soggetti
  istituzionalmente  interessati  al   diritto   allo  studio"  è  una
  espressione assolutamente generica.
       Non vorrei che ci  fossero  soggetti  che,  ritenendo di essere
  interessati al diritto allo studio, magari perchè parzialmente nelle
  loro  attività sono  veramente  interessati  però  poi,  alla  fine,
  finiscono solo per fare  confusione,  noi  rischiamo  di ampliare la
  platea  dei  soggetti  in  una  maniera  smisurata  e  probabilmente
  rendiamo più confuso il quadro,  anzichè più chiaro.
       Quindi solo per questo  eviterei di inserire cose di cui non si
  abbia chiarezza in partenza.  Siccome parliamo in modo assolutamente
  diffuso di altri  soggetti,  credo  sia  più  confusionario  che non
  chiarificatore della vicenda.

     LIOTTA. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     LIOTTA. Signor Presidente,  onorevoli  colleghi, io  condivido la
  valutazione espressa dal  Presidente  della Commissione. Ritengo che
  la formulazione  dell'emendamento  introduca elementi di confusione,
  di mancanza di chiarezza, c'è  la  possibilità  che  questi  non ben
  definiti soggetti, istituzionalmente peraltro interessati al diritto
  allo studio, possano essere interpretati - e mi pare che l'assessore
  l'abbia  già  fatto  nel  momento  in  cui  accoglie  l'emendamento,
  onorevole Villari -  in  vario  modo,  non tutti questi modi possono
  essere  condivisibili,   invito  fortemente  l'onorevole  Villari  a
  ritirare questo emendamento.

     VILLARI. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     VILLARI.   Signor   Presidente,   volevo   solo   ricordare   che
  nell'emendamento dell'articolo predisposto dal Governo, previsto dal
  disegno di legge  in  esame,  si  dice  espressamente "interventi in
  materia in collaborazione  con le università".  Parliamo di soggetti
  che possono essere  anche  associazioni  di genitori di studenti, di
  soggetti  che  possono   collaborare,   se   si   ritiene  di  farli
  collaborare.   Dopo  di   che,   se   si   pensa  che  questo  possa
  rappresentare un elemento per una non ...

     LIOTTA. Ritiene che sia meglio?

     VILLARI. Io  vorrei  dire  questo,signor  Presidente, dopo di che
  sono disponibile  a  ritirare  immediatamente  l'emendamento:  se su
  ogni emendamento si  ritiene  che  c'è  una  dietrologia  è  inutile
  discutere  in  Aula  -   se   questo   è  il  punto,  io  lo  ritiro
  immediatamente -, pensavo di fare un'operazione con cui si allargava
  la collaborazione ad altri soggetti.
       Comunque, ritiro l'emendamento.

     PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro.

     GRANATA, assessore per i  beni  culturali,  ambientali  e  per la
  pubblica  istruzione. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GRANATA, assessore per i  beni  culturali,  ambientali  e  per la
  pubblica istruzione.  Scusi,  Presidente,  per  una  forma  anche di
  rispetto per chi l'ha proposto,  era  invece  un emendamento che, se
  meglio formulato, ma  oggettivamente apre spazi a confusione, poteva
  dare spazio anche a determinati interventi assolutamente 'no profit'
  da parte di alcune  associazioni che supportavano gli interventi sul
  diritto allo studio.  Ma  la  linea di demarcazione oggettivamente è
  quasi  inesistente  e   quindi   può   aprire   ad   equivoci, anche
  interpretativi, spiacevoli.

     PRESIDENTE.   Onorevoli  colleghi,  si  passa  al  subemendamento
  7.14.1, a firma della Commissione.

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO.  L'emendamento  7.14  presentato  dalla Commissione e
  dal Governo, in effetti, non  è  una riscrittura, ma è un'altra cosa
  rispetto al testo, perchè il testo diceva che gli enti regionali per
  il diritto allo studio  istituivano  degli sportelli presso i comuni
  dove maggiore era la presenza degli studenti dell'ateneo; con questo
  emendamento, invece, si intende  sostituire ciò con la previsione di
  uno sportello presso la sede del consorzio, che è un'altra cosa.
       Nulla quaestio ad aprire la  sede decentrata presso la sede del
  consorzio, ma noi non possiamo  sostituire  il testo da questo punto
  di vista;  consideriamolo,  semmai, un emendamento aggiuntivo.  Cioè
  l'ente regionale per il diritto allo  studio  valuta se è il caso, a
  Termini Imerese o a Partinico  -  faccio  il caso della provincia di
  Palermo - di aprire uffici periferici e, poi, comunque di aprire gli
  uffici  presso  le  sedi  di  consorzio,  che  può  essere  su  base
  provinciale.
       Quindi  io  lascerei  in  piedi  entrambe  le  previsioni,  non
  intenderei l'una sostitutiva dell'altra.  Fra  l'altro,  un modo per
  organizzare la propria struttura  non  può  essere precluso comunque
  all'ente regionale per il diritto allo studio.

     GRANATA, assessore per i  beni  culturali,  ambientali  e  per la
  pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GRANATA, assessore per i  beni  culturali,  ambientali  e  per la
  pubblica istruzione.  Il  senso  della  riscrittura dell'emendamento
  7.14  è proprio quello  di  garantire,  non  di  rendere  possibile,
  discrezionale o opinabile  la  presenza di uno sportello informativo
  dell'ente   per   il    diritto   allo   studio   presso   la   sede
  istituzionalmente  attrezzata  per   far   vivere   il  processo  di
  decentramento   universitario.
       Detto  questo,   se  il  senso  dell'intervento  dell'onorevole
  Giannopolo va nella  direzione che, oltre alla istituzionalizzazione
  stabilita dalla legge di uno sportello per ogni consorzio - che deve
  esserci - per supplire ad un ruolo di informazione, di distribuzione
  dei moduli degli esami, di tutta una serie di questioni legate anche
  alla territorialità, oltre a  quello,  può  aprire  presso  i comuni
  altri sportelli, nulla quaestio. Diventa un articolo aggiuntivo, nel
  senso che andrebbe  riscritto  che  l'articolo  7.14  resta  in vita
  aggiungendo che possono  essere  aperti  altri  sportelli  presso  i
  comuni. Lo si può fare subito.

     PRESIDENTE. La seduta è sospesa per due minuti.

     (La seduta, sospesa  alle ore 11.53, è ripresa alle ore 12.01)

       La seduta é ripresa.
       Comunico che  è  stato presentato dal Governo il subemendamento
  7.14.2.
       Pongo  in votazione il subemendamento 7.14.1 della Commissione.
  Il parere del Governo?

     GRANATA, assessore  per  i  beni culturali ed ambientali e per la
  pubblica istruzione.  Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Pongo in  votazione  il  subemendamento  7.14.2 del Governo. Il
  parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Pongo in votazione l'emendamento  7.14,  come modificato. Chi è
  favorevole resti seduto, chi �� contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Gli emendamenti 7.3, 7.7 e 7.9 sono assorbiti.
       Pongo  in votazione il subemendamento 7.12.1 della Commissione.
  Il parere del Governo?

     GRANATA, assessore  per  i  beni culturali ed ambientali e per la
  pubblica istruzione.  Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Pongo in  votazione  l'emendamento 7.12, come modificato. Chi è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si  passa all'emendamento 7.13, dell'onorevole Acierno.
       Assente il firmatario, lo dichiaro decaduto.
       Pongo  in votazione l'articolo 7 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'articolo 8. Ne do lettura.

                                 "Art. 8

                 Organi degli enti regionali per il diritto
                          allo studio universitario

          1. Sono  organi  degli  enti:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il direttore;

          d) il collegio dei revisori dei conti."

       Pongo in votazione l'articolo 8. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'articolo 9. Ne do lettura.

                                 "Art. 9

                   Nomina ed attribuzioni del presidente

          1. Il  presidente  è nominato dall'Assessore regionale  su
       una terna di persone di comprovata esperienza, qualificazione
       e capacità  gestionale,  proposta dal rettore dell'Università
       di  riferimento.

          2.  Il presidente:

          a)  ha  la  legale rappresentanza dell'ente;

          b) convoca e  presiede  il  consiglio di amministrazione e
       stabilisce l'ordine del giorno;

          c)   vigila   sull'esecuzione   delle   deliberazioni  del
       consiglio di amministrazione  e sull'andamento dell'ente;

          d)  adotta  con  decreto, in  caso  d'urgenza,  sentito il
       direttore,    i   provvedimenti   necessari   per   garantire
       l'erogazione  dei   servizi  e  il  funzionamento  dell'ente,
       sottoponendo   lo   stesso   a   ratifica  del  consiglio  di
       amministrazione nella prima adunanza successiva.

          3. In  caso  di  assenza o di impedimento, il presidente è
       sostituito  dal vicepresidente che viene eletto dal consiglio
       di  amministrazione  tra  i  propri componenti, con votazione
       da tenersi in occasione della sua prima seduta.

          4. Il  presidente  resta  in  carica tre anni e può essere
       confermato una sola volta."

       Comunico  che sono  stati  presentati  i  seguenti  emendamenti
  allegati:

    - dagli onorevoli Barbagallo,  Tumino e Vitrano:  emendamenti 9.2,
    9.8, 9.3;

    - dalla Commissione: emendamento 9.5.1;

    - dagli onorevoli Giannopolo e Villari: emendamenti 9.5 e 9.6;

    - dagli onorevoli  Moschetto, Leontini, Baldari, Mercadante, Scoma
    e Giambrone: emendamento 9.7;

    - dall'onorevole Spampinato: emendamenti 9.9 e 9.10;

    - dagli onorevoli Forgione e Liotta:  emendamento 9.1;

    - dall' onorevole Savarino: emendamento 9.4;

    - dal Governo: emendamento 9.11.

     SAVARINO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SAVARINO.  Signor Presidente, ho  chiesto di parlare per chiarire
  meglio quella che era  l'intenzione  della  Commissione, di concerto
  con l'Assessore ed i colleghi,  per la nomina del Presidente.  Penso
  che l'indicazione della  Commissione,  dei colleghi e dell'Assessore
  sia quella di esitare  favorevolmente  gli  emendamenti  9.5.1 e 9.5
  nonché l'emendamento  presentato  dall'Assessore.  Il  testo  finale
  dovrebbe  essere  il   seguente:   "Il   Presidente   di  comprovata
  esperienza, qualificazione e  capacità  gestionale  è nominato dalla
  Giunta regionale su  proposta  dell'Assessore  regionale di concerto
  con il rettore dell'Università  di  riferimento  sentito  il  Senato
  accademico". Questa ci sembrava  la  soluzione  migliore,  perché la
  delibera di Giunta comporta  un  passaggio  anche  in I Commissione,
  quindi un controllo di legittimità  sulla  nomina e in più c'è anche
  la  partecipazione,  di  concerto   con   il   rettore,  del  Senato
  accademico; infatti, il rettore,  prima  di  concertare  insieme con
  l'Assessore  la  proposta di  nomina,  dovrebbe  sentire  il  Senato
  accademico e quindi c'è  anche  una  partecipazione  degli studenti,
  almeno in maniera propositiva.

     ANTINORO, presidente della  Commissione  e  relatore.  Chiedo  di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ANTINORO,  presidente   della   Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente,  onorevoli   colleghi,  l'onorevole  Savarino  ha  letto
  velocemente  e  non  ho  potuto  seguire  il  riordino  che  lei  ha
  descritto.  Per evitare di  fare  ulteriore  confusione in Aula, noi
  abbiamo presentato un subemendamento, il 9.5.1, all'emendamento 9.11
  a firma del Governo.  Mantenendo  questi  due emendamenti, credo che
  alla fine sarà chiaro  ciò  che  stiamo approvando.  Desidererei che
  lasciassimo le cose come  sono,  con  gli  emendamenti aggiuntivi al
  comma 1 dell'articolo.

     GRANATA, assessore per i beni  culturali  ed  ambientali e per la
  pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GRANATA, assessore per i beni  culturali  ed  ambientali e per la
  pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accusa
  più ricorrente nei miei  confronti  è quella di essere decisionista,
  che per me, tra l'altro,  mi  rivolgo al professore Leoluca Orlando,
  riferendomi  ad  alcune tesi importanti del professore Carl Schmitt,
  non  è un offesa, anzi.  L'essenza della politica dovrebbe essere la
  decisione, invece, è diventata la mediazione con risultati non certo
  confortanti,  specie  in  Sicilia.  Ma  lasciamo stare, questa è una
  lunga storia.
       Certo, se  passasse  quella impostazione, quest'accusa dovrebbe
  cadere totalmente, anche perché io  la  condivido, nel senso che una
  nomina del genere non può  che  essere  condivisa  quanto  meno  dal
  Rettore.  Anche la genesi di  questa  norma,  così come voluta dalla
  Commissione, in modo intelligente,  e  anche  dal  Governo  è basata
  sulla concertazione con l'università  e le varie componenti, Rettore
  e studenti.  Tuttavia, sentire anche il Senato accademico su questo,
  mi sembra onestamente un'esagerazione.  E'  chiaro  che  il  Rettore
  debba capire qual è il gradimento  di un nominativo, ma mi sembra un
  passaggio eccessivamente  farraginoso.  Escludendo  quindi il Senato
  accademico, accetto anche la  precisazione  che  tutte queste nomine
  passino dalla Giunta per una forma di presa di atto e anche per dare
  maggiore legittimazione  alla  nomina.  Va  benissimo  l'emendamento
  presentato dall'onorevole Savarino; se eliminiamo "sentito il Senato
  accademico" non perché non debba essere sentito, ma perché è compito
  del Rettore e non mio o del Parlamento stabilirlo.

     LIOTTA. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     LIOTTA.  Signor Presidente,  l'emendamento 9.5.1 era il risultato
  di un ragionamento che  si  era fatto all'interno della Commissione.
  Il   "sentito   il    Senato    accademico",    che   si   riferisce
  inequivocabilmente al Rettore e  non  certo  all'Assessore, il quale
  non può "sentire" il Senato  accademico,  era  il  risultato  di  un
  ragionamento  di  mediazione fra  le  varie  ipotesi  che  si  erano
  configurate in Commissione; era il risultato al quale era addivenuto
  anche lo stesso Assessore.  Non capisco quali riflessioni successive
  abbiano portato successivamente a modificare questa impostazione.
       Credo sia opportuno  riscrivere  l'intera  procedura;  però  la
  dizione "sentito il Senato accademico" credo debba rimanere.

     PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, sospendo brevemente la seduta al
  fine di consentire la  riscrittura dell'articolo 9.

      (La seduta, sospesa alle ore 12.11, è ripresa alle ore 12.25)

       La seduta è ripresa.
       Comunico che è stato  presentato dal Governo l'emendamento 9.12
  allegato.

     GRANATA, assessore  per  i  beni culturali ed ambientali e per la
  pubblica istruzione.  Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GRANATA, assessore  per  i  beni culturali ed ambientali e per la
  pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli colleghi ...

                  Interruzioni dovute a caduta di audio

    ..su  ciò che deve fare  per  arrivare  con  me  a  concordare  un
  nominativo.
       E'  un problema dell'ordinamento interno dell'Università.
       Detto questo, cioè sollevata, affinché  resti agli atti, questa
  perplessità,  ho  formulato  in  questo  senso  l'emendamento  e  lo
  confermo secondo l'indicazione che era uscita dalla Commissione.
       Ripeto: è materia molto di  confine.  E'  anche  vero che è una
  nomina nostra in un  ente  al  quale  noi  attribuiamo considerevoli
  risorse economiche, però  andare  ad  interferire  sulla metodologia
  interna dell'Università è qualcosa molto di confine.
       Voglio  che  questo  resti   agli   atti,  perché  raccolgo  le
  perplessità  del  Presidente   dell'Assemblea,  anche  se  ormai  ho
  formulato l'emendamento così come  concordato e chiedo che sia messo
  ai voti.

     PRESIDENTE.   Onorevoli   colleghi,   consideriamo  l'emendamento
  presentato senza le parole "sentito il Senato accademico".
       Pongo in votazione l'emendamento 9.12 precisando che in caso di
  approvazione decadranno tutti gli  emendamenti presentati al comma 1
  dell'articolo 9.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Pertanto, gli emendamenti 9.2, 9.5.1, 9.5, 9.6, 9.7, 9.10, 9.8,
  9.1 e 9.11 sono preclusi.
       Si passa all'emendamento 9.3.

     TUMINO.  Anche  a  nome   degli   altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne  prende atto. Si passa all'emendamento
  9.9, dell'onorevole Spampinato.
       Assente il firmatario, lo dichiaro decaduto.
       Si passa all'emendamento 9.4, dell'onorevole Savarino.

     SAVARINO. Dichiaro di ritirarlo.

     PRESIDENTE.   L'Assemblea ne  prende  atto.  Pongo  in  votazione
  l'articolo 9 nel testo risultante.

       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                                 "Art. 10
                        Consiglio di amministrazione

          1.  Il  consiglio  di  amministrazione  di  ciascun ente è
       nominato con  decreto  dell'Assessore regionale ed è composto
       da:

          a) il presidente;

          b)  quattro  rappresentanti    della   Regione   designati
       dall'Assessore   regionale,   tra   cui  tre  proposti  dalla
       competente  Commissione  legislativa dell'Assemblea regionale
       siciliana,  tra persone di comprovata esperienza gestionale e
       amministrativa;

          c) due rappresentanti dei professori universitari di prima
       e di seconda fascia;

          d) un rappresentante dei ricercatori universitari;

          e) tre rappresentanti degli  studenti  che  non si trovino
       oltre il secondo anno fuori corso;

          f)  un  rappresentante delle categorie di cui all'articolo
       2, comma 2;

          2.  I  rappresentanti di cui alle lettere c), d), e) ed f)
       sono eletti dalle  rispettive  categorie  dell'Università  di
       riferimento.  Le votazioni si effettuano, con voto limitato a
       uno, con le modalità fissate  per l'elezione del consiglio di
       amministrazione dell'Università ed  in  concomitanza  con  la
       stessa.  La mancata nomina o elezione di una delle componenti
       non impedisce la costituzione nè il funzionamento dell'organo
       collegiale ove sia presente la metà più uno dei componenti.

          3. La perdita delle qualifiche o dei requisiti di cui alle
       lettere c), d), e) ed f), comporta la decadenza dalla carica.
       Nei casi di decadenza subentra il primo dei non eletti.

          4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in
       carica  tre  anni,  ad  eccezione  dei  rappresentanti  degli
       studenti  che  durano  in  carica  due anni, e possono essere
       rieletti una sola volta."

       Comunico  che sono  stati  presentati  i  seguenti  emendamenti
  allegati:

    - dalla Commissione: emendamenti 10.2 e 10.4.1;

    - dagli onorevoli Barbagallo, Tumino e Vitrano:  emendamenti 10.3,
    10.6 e 10.7;

    - dagli onorevoli Giannopolo e Villari: emendamento 10.4;

    - dagli onorevoli  Moschetto, Leontini, Baldari, Mercadante, Scoma
      e Giambrone: emendamento 10.5;

    - dall'onorevole Spampinato: emendamenti 10.8, 10.9 e 10.10;

    - dagli onorevoli Forgione e Liotta:  emendamento 10.1;

    - dal Governo: emendamento 10.11;

    - dal Governo e dalla Commissione:  emendamenti 10.12 e 10.13.

     MICCIHE'. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     MICCICHE'.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  io  voterò
  contro  questo  articolo  e  contro gli emendamenti del Governo, non
  contro  quelli  dell'opposizione.
       Desidero,  al  momento,  esprimere  il mio disagio anche a fare
  questo  intervento,  signor  Presidente.  Ho  difficoltà  a  fare un
  ragionamento  che  mi  consenta  di  inserirmi  nella  discussione e
  nell'approvazione  di  questa  legge  e ritengo che sarò sicuramente
  richiamato da lei per questo mio intervento. Purtuttavia, lo farò lo
  stesso  perché  voglio  esprimere  il  mio disagio ad intervenire in
  questo  frangente, in questo momento politico così drammatico per il
  nostro  Paese in considerazione dei problemi che stiamo affrontando:
  da   quello   del  terremoto  a  quello  della  disoccupazione,  dai
  licenziamenti   della   Fiat   di  Termini  Imerese  a  tante  altre
  problematiche ed emergenze siciliane.
       La  Sicilia è inserita in un contesto nazionale, facciamo parte
  di questa Repubblica, siamo una regione a Statuto autonomo, facciamo
  le leggi.  In questo momento stiamo discutendo una legge importante,
  in  occasione  della  quale  stiamo  esprimendo opinioni differenti,
  diversità di vedute, come migliorarla, come modificarla, ecc.. ecc..
  Stiamo  esercitando  un diritto democratico e io sono contento che i
  miei colleghi dell'opposizione si battano vivacemente per migliorare
  questa  legge  che, a nostro avviso, è una legge che va fatta ma non
  nei  termini  proposti dalla maggioranza.  Questo fa parte del gioco
  democratico,   del   vivere  una  politica  parlamentare  intensa  e
  democratica, nel  rispetto  della  opinione  altrui.  Non  ho  visto
  nessuno  scontro personale tra i vari deputati anche se ognuno ha le
  proprie posizioni.
       Però,  signor Presidente, io ho difficoltà ad affrontare questo
  argomento perché l'Italia è a lutto. E' a lutto  Fortemente a lutto
  Ho difficoltà ad esprimermi sull'articolo di questa legge, perché in
  questo  momento,  il  mio  cuore  batte  forte  per il disagio di un
  cittadino  italiano che si vede estromesso dalla propria funzione di
  cittadino  nell'esprimere  il  proprio  dissenso nei confronti di un
  Governo  che  permette a questo Parlamento, a questa Costituzione, a
  questa Repubblica di fare leggi ad personam.
       Signor Presidente,  la  "legge Cirami" è una vergogna ed io, da
  siciliano, da  agrigentino,  provo  vergogna  di  far  parte  di  un
  consesso  pubblico,  politico, costituzionale, quando si fanno leggi
  vergognose come la "legge Cirami".
       Di  conseguenza, signor Presidente, da oggi io sono a lutto sia
  politicamente  che  moralmente,  e per questo, sino a quando sarò in
  quest'Aula, terrò il braccio listato a lutto.
       Onorevoli   colleghi,   la   "legge   Cirami"   crea  "figli  e
  figliastri".   Si   è   fatta   una   legge   "ad  personam"  per  i
  potenti....

     PRESIDENTE. Onorevole Miccichè, o lei parla sull'articolo 10 o io
  le tolgo la parola.

     MICCICHE'.  Onorevole Presidente io la capisco, ma quando sta per
  succedere  un  terremoto è chiaro che non possiamo stare a discutere
  su  come  scappare e dove scappare. Bisogna prendere le vie di fuga.
  La  via  di  fuga  è quella di ripristinare la democrazia in Italia,
  perché  l'Italia è stata umiliata.

     PRESIDENTE. Grazie onorevole Miccichè. Onorevoli colleghi, questo
  tipo  di intervento non fa sicuramente il bene dell'Assemblea, nè ne
  semplifica i lavori.
       Invito  pertanto  gli  onorevoli colleghi ad attenersi a quelle
  che sono le indicazioni regolamentari e cioè, quando viene aperta la
  discussione  su  un  argomento,   si parla di quell'argomento perchè
  altrimenti  ciascuno  di noi si sente autorizzato a fare un discorso
  sui  massimi sistemi ogni qualvolta si apre una discussione generale
  su un emendamento anche marginale a un disegno di legge.

     GRANATA,  assessore  per  i  beni  culturali, ambientali e per la
  pubblica istruzione. Il Governo ritira l'emendamento 10.1.1.

     PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

     SPEZIALE. Chiedo di parlare sull'articolo 10.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     SPEZIALE. Signor Presidente, ho chiesto di parlarle sull'articolo
  10   perchè   non   ne  condivido  assolutamente  il  contenuto.  Se
  l'onorevole  Pistorio  permette,  vorrei che il Governo mi prestasse
  più  attenzione.  Ho  la vaga impressione che ci sia un tentativo di
  sovrapposizione di ruoli, una confusione legislativa alla quale, nel
  corso della elaborazione della legge noi dobbiamo porre rimedio.  Io
  la invito ad accantonare momentaneamente l'articolo 10.

     GRANATA,  assessore  per  i  beni  culturali, ambientali e per la
  pubblica    istruzione.   Onorevole   Speziale,   accolgo   l'invito
  all'accantonamento  -  la interrompo così le evito il ragionamento -
  perchè  ha  ragione:  la materia è delicata.  E poichè è delicata la
  formazione   del   consiglio   di  amministrazione  è  opportuno  un
  supplemento di riflessione.

     SPEZIALE. Il Governo  tenga  conto  di  un unico suggerimento che
  voglio   dargli:  non  sia  previsto  in  nessuna  norma  che  alcun
  componente  venga  indicato  dalle  commissioni  legislative - e nel
  testo e negli emendamenti presentati da parlamentari - perchè questo
  determinerebbe una confusione di ruoli che certamente non è utile.

     GRANATA,  assessore  per  i  beni  culturali,  ambientali e della
  pubblica  istruzione.  Già  la  Commissione l'aveva ritirato o aveva
  preannunciato il ritiro.

     PRESIDENTE.  Non sorgendo osservazioni, dispongo l'accantonamento
  dell'articolo  10 e dei relativi emendamenti.
       Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

                              Articolo  11
               Attribuzioni del consiglio di amministrazione

          1.  Il consiglio di amministrazione:

          a)  delibera  gli  atti necessari alla gestione dell'ente,
       alla acquisizione dei beni e dei servizi e alla realizzazione
       degli interventi;

          b) adotta  il  regolamento  organizzativo  interno;

          c) elegge il vicepresidente;

          d)  nomina  il direttore;

          e)  delibera,  sentite  le  organizzazioni  sindacali,  in
       ordine alla organizzazione  amministrativa  e  alla dotazione
       organica   del    personale,   sottoponendole   all'Assessore
       regionale per la successiva approvazione;

          f)  approva il bilancio preventivo ed il relativo piano di
       gestione ed il conto consuntivo;

          g)   delibera   in  ordine  alla  realizzazione  di  opere
       edilizie,  all'acquisto  delle  relative  attrezzature e alla
       loro  manutenzione,  all'acquisto  e  alla  cessione  di beni
       immobili, all'accettazione di donazioni, eredità e legati;

          h)   assume   ogni   altra   deliberazione  di  competenza
       dell'ente, in conformità alle attribuzioni determinate con il
       regolamento di cui  all'articolo  18,  e  delibera sulle liti
       attive e passive, le rinunce e le transazioni.

       Comunico che all'articolo 11 sono stati presentati gli allegati
  emendamenti:

    -  dagli onorevoli Barbagallo, Tumino e Vitrano:  emendamenti 11.2
    e 11.3;

    - dall'onorevole Spampinato: emendamento 11.4;

    - dagli onorevoli Forgione e Liotta:  emendamento 11.1.

       Si passa all'emendamento 11.2.

     TUMINO. Dichiaro di ritirarlo.

     PRESIDENTE.  L'Assemblea  ne  prende  atto.
       Si  passa all'emendamento 11.4 che decade per assenza dall'Aula
  del firmatario.
       Si  passa  all'emendamento  11.1.
       Lo  pongo  in  votazione. Il parere del Governo?

     GRANATA,  assessore  per  i  beni  culturali, ambientali e per la
  pubblica  istruzione.  Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole  resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Si  passa  all'emendamento  11.3.  Lo  pongo  in  votazione. Il
  parere del Governo?

     GRANATA,  assessore  per  i  beni  culturali, ambientali e per la
  pubblica  istruzione.  Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole  resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Pongo  in  votazione l'articolo 11 nel testo risultante.  Chi è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

                               Articolo 12
         Modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione

          1.  Il  consiglio  di  amministrazione  di ciascun ente si
       riunisce in  via  ordinaria almeno una volta al mese e in via
       straordinaria   su   iniziativa   del  presidente  ovvero  su
       richiesta  di  tre  suoi  componenti  o  del  presidente  del
       collegio dei  revisori  dei  conti.

          2. Per  la  validità delle sedute è necessaria la presenza
       della metà più uno dei componenti.

          3. L'assenza  non  giustificata per tre sedute consecutive
       comporta  la  decadenza  dalla  carica  di componente.

          4.  Le  deliberazioni  sono assunte a maggioranza; in caso
       di  parità  prevale  il  voto del presidente.  Partecipa alle
       riunioni, con funzioni di segretario, il direttore dell'ente.

          5.  Gli  atti  istruttori  dei provvedimenti di competenza
       del  consiglio   di  amministrazione  sono  sottoscritti  dal
       direttore e dal funzionario responsabile del procedimento.

       Lo  pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

                               Articolo 13
               Scioglimento del consiglio di amministrazione

          1. In  caso  di  persistente inerzia di funzionamento o di
       gravi  e  ripetute violazioni di leggi e regolamenti compiute
       dal   consiglio   di   amministrazione,  si  procede  al  suo
       scioglimento  con  decreto  del  Presidente  della Regione su
       proposta  dell'Assessore  regionale,  sentita  la Commissione
       regionale per il diritto allo studio universitario.

          2.  Entro  novanta  giorni  dalla data di scioglimento del
       consiglio    deve   procedersi   alla   sua   ricostituzione.
       L'Assessore  regionale,  nelle  more della ricostituzione del
       Consiglio  di  amministrazione, assicura l'ordinaria gestione
       dell'ente.

       Lo pongo in votazione.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si  passa all'articolo 14. Ne do lettura:

                                Art. 14
                    Nomina e attribuzioni del direttore

          1.  Il  direttore  è assunto con contratto quinquennale di
       dirigente  d'azienda, rinnovabile, mediante pubblico concorso
       per  titoli  cui  possono  partecipare  laureati  che abbiano
       esercitato  per  almeno  dieci  anni  funzioni di direttore o
       dirigente in  enti pubblici o in aziende pubbliche o private.
       In fase  di  prima  applicazione l'incarico è conferito dalla
       Giunta  regionale  nell'ambito  della  durata stabilita dalla
       legge 15 maggio 2000, n.  10.

          2. La  delibera  di  nomina  del  direttore  è  sottoposta
       all'approvazione dell'Assessore regionale.

          3. Al  soggetto  nominato si applicano per tutta la durata
       dell'incarico le  disposizioni in materia di responsabilità e
       di incompatibilità previste  per il pubblico impiego e spetta
       il  trattamento  economico  fissato,  ai  sensi  del  decreto
       legislativo 3 febbraio  1993, n.  29,  a  norma del contratto
       collettivo  nazionale  di  lavoro  dei  dipendenti degli enti
       locali, per gli addetti alla 'direzione di struttura'.

          4.  Qualora  l'incarico  di  direttore  sia conferito a un
       dipendente  del ruolo unico regionale, questi viene collocato
       in  aspettativa  senza  assegni, per la durata dell'incarico,
       con provvedimento della Giunta regionale.

          5. Il  direttore ha poteri di proposta in ordine agli atti
       di competenza  del  consiglio  di  amministrazione,  provvede
       all'esecuzione   delle   delibere,   dirige   il   personale,
       sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi,
       cura gli atti  contabili  ed esercita tutte le altre funzioni
       demandategli dal regolamento. In particolare, sottoscrive gli
       atti  che comportano impegni di spesa ed è responsabile della
       legittimità degli atti del consiglio di amministrazione e del
       presidente.

       Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:

    -  dalla  Commissione:  emendamento  14.R  interamente sostitutivo
    dell'articolo 14;

    -  dagli onorevoli Barbagallo, Tumino e Vitrano:  emendamenti 14.2
    e 14.3;

    - dall'onorevole Spampinato: emendamento 14.4;

    - dagli onorevoli Forgione e Liotta:  emendamento 14.1.

    Comunico   altresì   che   sono   stati  presentati  gli  allegati
    emendamenti:

    -  dagli  onorevoli  Speziale,  Villari e Giannopolo:  emendamento
    14.1.1;

    - dal Governo: emendamento 14.5.

     LIOTTA. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE.  Ne ha facoltà.

     LIOTTA. Signor Presidente, io credo che l'articolo 14 rappresenti
  forse  uno  dei  nodi  cruciali  di  questa  legge. Sulla nomina del
  direttore  credo  che questa Assemblea abbia il dovere di riflettere
  attentamente,  perchè  già  in  fase di discussione generale abbiamo
  evidenziato  come  l'impianto  proposto  dal  disegno  di legge, poi
  emendato  dal  Governo,  in qualche modo, disegni un percorso che ha
  del  surreale  perchè  il  Governo  non  aveva previsto nessuna fase
  transitoria  fra  quella  attuale  e  la  fase  di  nomina dei nuovi
  direttori degli enti.
       Guai a quella  legge  che  non prevedesse una fase transitoria
  Non   si   capirebbe   che   cosa   dovrebbe   accadere   l'indomani
  dell'approvazione di questa legge. E questo è il primo punto.
       In  Commissione abbiamo  affrontato  questo  tema  ed  è  stato
  risolto  in  forma   -  appunto  -  surreale.
       Il Presidente della commissione  ricorderà che,  già in fase di
  discussione generale, ho  sottolineato  come questa norma rischia di
  essere applicata fra  undici  anni   Ci  copriremmo  di  ridicolo se
  scrivessimo oggi una norma che entrerebbe in vigore fra undici anni.
  Unico  Parlamento  al mondo che scrive norme con tanta lungimiranza
       Perchè  undici  anni,  signor Presidente?  Perchè nella fase di
  discussione  in  Commissione, l'Assessore ha accolto il suggerimento
  di  inserire  una fase transitoria, una fase transitoria di un anno,
  durante  il  quale verrebbero prolungati gli attuali direttori delle
  Opere  universitarie.  Dopo  questa  fase  transitoria  di  un anno,
  l'Assessore  si  riserva,  in  prima  applicazione  della  legge, di
  saltare  la  procedura  prevista  dall'articolo 14 per la nomina del
  direttore,  e cioè il concorso.  E, quindi, per la prima nomina, che
  dura  cinque  anni,  la nomina viene fatta senza concorso. Lo stesso
  articolo 14 puntualizza che i direttori, e non dice 'quelli nominati
  per  concorso  o  quelli  nominati  da parte dell'assessore'- quindi
  intuisco  che  la  norma  debba  valere anche per quelli nominati in
  prima  applicazione  dall'assessore  -  possono essere prorogati per
  altri  cinque anni. E. quindi, noi andiamo da un minimo di sei anni,
  un  anno  di  transitorio  più  la prima fase di applicazione, ad un
  massimo  di  undici  anni,  in  cui  non  si  faranno  concorsi  per
  l'individuazione  dei  direttori degli enti regionali per il diritto
  allo studio.
       Io credo che questa  sia una cosa sulla quale tutta l'Assemblea
  debba riflettere. E' uno  di  quei  nodi  cruciali  e delicati della
  legge.
       Io  chiedo al  Governo  di  riflettere  bene  su  tutto  questo
  impianto e di accantonare  per  adesso l'articolo 14 in vista di una
  riscrittura o di una  revisione, anche sulla base di una riflessione
  che faremmo assieme su questa procedura.

     PRESIDENTE.  Onorevole  assessore,  il  parere  del Governo sulla
  proposta di accantonamento dell'articolo 14?

     GRANATA, assessore per i  beni  culturali  ed ambientali e per la
  pubblica istruzione.  C'è un emendamento da parte della Commissione,
  che  pregherei  il   Presidente   di  illustrare,  che  fuga  queste
  perplessità,  peraltro   fondate,   dell'onorevole   Liotta   e  che
  stabilisce, anche opportunamente, perchè anche questo ha fatto parte
  di un lavoro proficuo svolto in Commissione, un periodo congruo, non
  di tre anni  ma di  un  anno, di continuità di gestione da parte dei
  soggetti uscenti.  Quindi, pregherei il Presidente della Commissione
  di illustrarlo all'Aula perchè consentirebbe all'Aula di superare le
  perplessità e farci arrivare al voto.

     ANTINORO, presidente  della  Commissione  e  relatore.  Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ANTINORO, presidente  della  Commissione  e  relatore.  Si tratta
  dell'emendamento  14R,  che,  in un certo senso, riscrive l'articolo
  14. Però vorrei illustrare un'idea aggiuntiva.
       Il comma 1  dell'articolo  14,  così  come riscritto, dice: 'Il
  direttore è assunto  con  contratto  quinquiennale  di  dirigente di
  azienda, rinnovabile per  una sola volta, mediante pubblico concorso
  per titoli, cui  possono partecipare laureati che abbiamo esercitato
  per almeno  dieci  anni  funzioni  di  direttore o dirigente in enti
  pubblici o  in  aziende  pubbliche  o  private.
       In fase di prima applicazione e per assicurare continuità nella
  gestione   degli  enti,  i  direttori  attualmente  in  carica  sono
  prorogati per il periodo di un anno e comunque fino all'espletamento
  del concorso pubblico.".

     LIOTTA. Quindi non c'è più la prima fase di applicazione...

     ANTINORO,  presidente  della  Commissione  e  relatore.  A questo
  aggiungerei, e in tal senso proporrò un subemendamento al mio stesso
  emendamento, ed  è  questa  la  nuova idea cui facevo riferimento in
  premessa,  'e  comunque  fino all'espletamento del concorso pubblico
  che deve essere espletato entro quell'anno'.

     LIOTTA. No, non lo puoi fare...

     ANTINORO,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Se non lo
  posso fare, si  può  anche  lasciare  così.  Scusate, siccome questa
  mediazione,  questo  ragionamento  che  ci  aveva  portato  a questa
  riscrittura che  vi  ho  appena  letto, credo che sia la riscrittura
  migliore possibile,  la  più  equilibrata.  Se  poi la Presidenza ha
  un'opinione  diversa,  se  su  questo  vuole  intervenire dandoci un
  consiglio   dall'alto   della   sua   esperienza,  eventualmente  lo
  possiamo ulteriormente modificare.

     PRESIDENTE.  Io credo  che  l'emendamento  14.R  sia  sicuramente
  quello    formulato   in   maniera   più   equilibrata.   Resta   la
  considerazione che noi da una parte lavoriamo per la privatizzazione
  dei rapporti  di  lavoro,  soprattutto  ai vertici, e dall'altra, in
  realtà, introduciamo meccanismi che rendono sempre più pubblicistico
  il rapporto di  lavoro, al di là della sua definizione.  Ma questa è
  una valutazione  di natura politica che non attiene alle valutazioni
  che stiamo compiendo in questo momento.

     TUMINO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     TUMINO.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  al  comma  2,
  l'emendamento  14.R, parla di un bando di concorso di cui al comma 1
  eccetera, ma chi dovrebbe prepararlo questo bando?  Io penso che qui
  sarebbe opportuno precisare chi emana il bando.

     GRANATA,  assessore  per  i beni culturali ed ambientali e per la
  pubblica istruzione.  Scusate.  C'è un emendamento, il 14.5, a firma
  del   Governo,   in   cui  abbiamo  deciso  che  i  criteri  per  la
  partecipazione  al  pubblico  concorso vengono stabiliti col decreto
  del Presidente  della Regione, su mia proposta, e quindi è la Giunta
  di Governo che  fa  il bando, come è sempre stato. Lo potremmo anche
  scrivere,  con  questo emendamento proprio aggiungevo un elemento di
  chiarificazione...

     TUMINO.  L'emendamento  non  mi  era  ancora  arrivato,  non l'ho
  ricevuto, vi chiedo scusa.

     PRESIDENTE. Onorevole assessore,  l'emendamento 14.5, così come è
  formulato, è sostitutivo e  direbbe  cosa  diversa  da  quello che è
  stato detto, tranne che non lo consideriamo aggiuntivo e poi con uno
  sforzo di coordinamento  successivamente cerchiamo di fare filare il
  ragionamento.
       Sono due passaggi diversi, onorevole Savarino: il secondo comma
  parla del bando di  concorso,  l'emendamento  14.1 parla dei criteri
  per  la partecipazione, quindi, entra nel merito del bando.
       Sono due questioni completamente diverse.

     GRANATA, assessore per i  beni  culturali  ed ambientali e per la
  pubblica istruzione. Può essere aggiuntivo al secondo comma...

     PRESIDENTE. Deve  essere  considerato aggiuntivo non sostitutivo,
  certamente, al secondo comma.

     GRANATA, assessore per i  beni  culturali  ed ambientali e per la
  pubblica  istruzione. Aggiuntivo  al  secondo  comma,  pur  con  una
  procedura  assolutamente  minuziosa,  perché a volte non si è fatto,
  serve  a stabilire con quali criteri poi vengono fissati i requisiti
  per accedere al bando. Pertanto, credo che inserirlo nella norma sia
  una procedura anche di trasparenza.

     TUMINO.  Grazie, Presidente, Continuo il mio intervento. Al comma
  3, nella  parte  finale,  si  fa  riferimento a "norma del contratto
  collettivo  nazionale  di  lavoro dei dipendenti degli enti locali".
  Ora, l'unica  figura  che  verrebbe ad essere inquadrata, secondo il
  contratto  collettivo  dei  dipendenti degli enti locali, sarebbe il
  direttore.  Tutte  le  altre  figure  sarebbero inserite a norma del
  contratto dei  dipendenti  regionali.  A  me  pare  che  questa  sia
  un'anomalia, assessore.

     PRESIDENTE.  Dispongo, con  il  parere  favorevole  del  Governo,
  l'accantonamento  dell'articolo  14  e  dei  relativi  emendamenti.

       L'Assemblea ne prende atto.
       Si passa all'articolo 15. Ne dò lettura:

                               Articolo 15
                      Collegio dei revisori dei conti

          1. Il  collegio  dei  revisori dei conti di ciascun ente è
       composto da:

          a)   tre   membri  effettivi  scelti:  due  dall'Assessore
       regionale tra  i  dirigenti   o funzionari in servizio presso
       il suo  Assessorato,  a  uno  dei  quali  sono  attribuite le
       funzioni  di presidente;  uno dall'Assessore regionale per il
       bilancio e  le  finanze  tra  i  dirigenti    o funzionari in
       servizio   presso   il   suo  Assessorato.  I  dirigenti    o
       dirigenti nominati  devono possedere i requisiti di legge per
       l'espletamento delle funzioni di revisore;

          b)  due   membri   supplenti   scelti  uno  dall'Assessore
       regionale  per i beni culturali, ambientali e per la pubblica
       istruzione  tra  i  funzionari  in  servizio  presso  il  suo
       Assessorato   e   l'altro  dall'Assessore  regionale  per  il
       bilancio e  le  finanze tra i funzionari del suo Assessorato,
       entrambi con qualifica non inferiore a dirigente.

          2.  I  componenti  del collegio dei revisori sono nominati
       con decreto dell'Assessore  regionale per i beni culturali ed
       ambientali e per la  pubblica  istruzione con le modalità e i
       criteri di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio
       1993, n.  15 e  restano  in  carica  tre  anni.  Ove  non sia
       possibile  nominare  funzionari  regionali  si  procede  alla
       nomina  di  soggetti  esterni  all'Amministrazione regionale,
       scelti tra persone iscritte all'albo dei revisori dei conti o
       dei dottori commercialisti.

          3. Il  collegio dei revisori dei conti svolge i compiti di
       cui   all'articolo    2403   del   Codice   civile;   segnala
       contestualmente    al    consiglio   di   amministrazione   e
       all'Assessore regionale i  vizi  di  legittimità degli atti e
       avanza    eventuali    osservazioni   di   merito;   presenta
       annualmente al  medesimo Assessore una relazione illustrativa
       sull'andamento   della   gestione   dell'ente.   Copia  della
       relazione  è  inviata   a   cura  del  collegio  stesso  alla
       Commissione   regionale    per   il   diritto   allo   studio
       universitario.

          4. I  membri  del  collegio  dei revisori partecipano alle
       riunioni del  consiglio  di  amministrazione dell'ente per il
       diritto  allo  studio  universitario  cui  afferiscono, senza
       diritto al voto.

       Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:

    - dall'onorevole Spampinato: emendamenti 15.3, 15.5 e 15.4;

    - dagli onorevoli Barbagallo, Tumino e Vitrano:  emendamento 15.1;

    -  dagli onorevoli Moschetto, Leontini, Baldari, Mercadante, Scoma
    e Giambrone: emendamento 15.2.

       Lo pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti  seduto, chi è
  contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si  passa  all'emendamento  15.3.  Per  assenza  dall'Aula  del
  firmatario lo dichiaro decaduto.
       Si  passa  all'emendamento  15.5.  Per  assenza  dall'Aula  del
  firmatario lo dichiaro decaduto.
       Si passa  agli  emendamenti  15.1,  15.2  e  15.4  di  identico
  contenuto.  Li  pongo  congiuntamente in votazione.  Il parere della
  Commissione?

     ANTINORO, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere del Governo?

     GRANATA, Assessore per i beni culturali. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole  resti seduto, chi è contrario si
  alzi.

                             (Sono approvati)

       Pongo in votazione l'articolo  15  nel  testo risultante. Chi è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'articolo 16. Invito il deputato segretario a darne
  lettura.

     PAFFUMI, segretario:

                                  Art. 16.
                              Incompatibilità

          1. Non possono far parte degli organi degli enti regionali
       per  il  diritto  allo  studio  universitario  coloro  che  a
       qualunque titolo facciano parte di società, aziende o imprese
       che forniscano beni o prestino servizi in favore dei medesimi
       enti  e coloro che abbiano con questi rapporti contrattuali o
       liti  pendenti.  Non possono altresì farne parte i membri del
       senato  accademico  e  del consiglio di amministrazione delle
       Università,  nonchè  i  deputati dell'Assemblea regionale e i
       consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali.

       Comunico  che  è  stato  presentato  l'allegato emendamento:

    - dall'onorevole Spampinato: emendamento 16.1.

       L'emendamento 16.1 decade per assenza del firmatario.
       Pongo in votazione l'articolo 16.
       Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'articolo 17. Invito il deputato segretario a darne
  lettura.

     PAFFUMI, segretario:

                                  Art. 17.
                                 Indennità

          1.  Ai  componenti  del  consiglio  di  amministrazione  è
       corrisposto  un  gettone  di  presenza  per ogni seduta nella
       misura  stabilita  dalla  normativa  regionale  in materia di
       compensi e rimborsi a favore dei componenti di organi di enti
       e aziende regionali.

          2.  Al  presidente  ed  al vicepresidente del consiglio di
       amministrazione  spetta  un'indennità  di carica nella misura
       stabilita dalla normativa di cui al comma 1.

          3.  Ai  componenti  del  collegio  dei  revisori dei conti
       spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dall'articolo
       13 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

          4.  Qualora  non  risiedano  nel comune sede dell'Ente, ai
       componenti  degli  organi spettano il rimborso delle spese di
       viaggio e l'indennità di missione previsti dalla normativa di
       cui al comma 1.

       Lo pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti  seduto, chi è
  contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'articolo 18. Invito il deputato segretario a darne
  lettura.

     PAFFUMI, segretario:

                                  Art. 18.
                            Attività degli enti

          1.  Contestualmente  al  bilancio  di  previsione gli enti
       approvano il piano annuale di gestione relativo all'esercizio
       finanziario, contenente:

          a) gli obiettivi che si intendono raggiungere;

          b) il riparto  delle  risorse  finanziarie  tra  i diversi
       settori e tipi di intervento di cui alla presente legge;

          c) i criteri e le modalità organizzative, di realizzazione
       e di controllo dei singoli interventi.

          2.  Gli  enti  deliberano  il bilancio di previsione ed il
       relativo  piano  di gestione entro il 30 settembre di ciascun
       anno  e  lo  trasmettono  all'Assessorato regionale, il quale
       acquisito il parere dell'Assessorato regionale del bilancio e
       delle  finanze  può  formulare  osservazioni  e  richieste di
       modifica  entro i quarantacinque giorni successivi. Trascorso
       tale  termine, l'atto si intende approvato.  La stessa regola
       si  osserva  per eventuale variazioni e modifiche in corso di
       anno.  Il  bilancio  di  previsione  è  redatto in termini di
       competenza e di cassa.

          3. Gli  enti  deliberano  il  conto consuntivo entro il 31
       marzo di  ciascun anno e lo trasmettono, congiuntamente a una
       relazione  sull'attività  svolta,  all'Assessorato,  il quale
       acquisito il parere dell'Assessorato regionale del bilancio e
       delle  finanze,  può  formulare  osservazioni  e richieste di
       modifica  entro i quarantacinque giorni successivi. Trascorso
       tale termine l'atto si intende approvato.

          4.  Nella  relazione  di cui  al  comma  3  devono  essere
       evidenziati i costi sostenuti  ed  i risultati conseguiti per
       ciascun programma, servizio ed  intervento  in relazione agli
       obiettivi  contenuti  nel  programma  di  interventi  per  il
       diritto allo studio e nel bilancio annuale di previsione.

          5.  L'attività  degli  enti  è  disciplinata  da  apposito
       regolamento  adottato  dal  consiglio  di  amministrazione  e
       conforme   a   uno   schema-tipo  approvato  dall'Assessorato
       regionale,  su  proposta  della  Commissione regionale per il
       diritto allo studio.

          6.  Per l'approvazione degli atti di  cui  ai  commi 2 e 3
       deve essere acquisito  il  parere  dell'Assessorato regionale
       del bilancio e delle finanze.

       Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:

    - dagli onorevoli Forgione e Liotta:  emendamenti 18.1 e 18.2;

    - dalla Commissione: emendamento 18.2.1:

    - dagli onorevoli Barbagallo, Tumino e Vitrano:  emendamento 18.3;

    -  dagli onorevoli Moschetto, Leontini, Baldari, Mercadante, Scoma
    e Giambrone: emendamento 18.4;

    - dall'onorevole Spampinato: emendamento 18.5.

       Si passa all'emendamento 18.1.

     LIOTTA. Lo ritiro.

     PRESIDENTE.  L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
  18.2.1. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

     GRANATA,  assessore  per  i  beni  culturali, ambientali e per la
  pubblica  istruzione.  Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole  resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'emendamento 18.2.  Lo pongo in votazione così come
  modificato.  Il parere del Governo?

     GRANATA,  assessore  per  i  beni  culturali, ambientali e per la
  pubblica  istruzione.  Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole  resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa  agli  emendamenti  18.3,  18.4  e  18.5,  di identico
  contenuto.
       Li pongo congiuntamente in votazione. Il parere del Governo?

     GRANATA,  assessore  per  i  beni  culturali, ambientali e per la
  pubblica  istruzione.  Favorevole.

     PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

     ANTINORO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

     PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole  resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                           (Sono approvati)

       Pongo in  votazione  l'articolo  18 nel testo risultante.
       Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'articolo 19. Invito il deputato segretario a darne
  lettura.

     PAFFUMI, segretario:
                                  Art. 19.
                           Vigilanza e controlli

          1.   Gli   enti  regionali  per  il  diritto  allo  studio
       universitario sono sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato
       regionale  dei  beni culturali ed ambientali e della pubblica
       istruzione.

          2.  Nell'esercizio  del  potere  di  vigilanza l'Assessore
       regionale,  anche su proposta della Commissione regionale per
       il diritto allo studio:

          a)   dispone   ispezioni   per   accertare   il   regolare
       funzionamento degli enti;

          b)  provvede,  previa  diffida  agli  organi  degli enti e
       sentita  la  Commissione regionale per il diritto allo studio
       universitario,  al  compimento  di  atti  resi obbligatori da
       disposizioni   di   legge   e   di  regolamento,  quando  gli
       amministratori  ne rifiutino o ne ritardino l'emanazione;  in
       tali ipotesi può essere nominato un commissario ad acta.

          3.  Sono   sottoposti   all'approvazione  dell'Assessorato
       regionale dei beni culturali ed  ambientali  e della pubblica
       istruzione i seguenti atti:

          a) deliberazione della pianta organica;

          b) regolamento organizzativo interno.

       Comunico che sono stati presentati gli allegati emendamenti:

    - dalla Commissione: emendamento 19.1.1;

    - dagli onorevoli Barbagallo, Tumino e Vitrano:  emendamento 19.1;

    - dall'onorevole Acierno: emendamento 19.2.

       Si passa al subemendamento 19.1.1 della Commissione. Lo pongo
  in votazione. Il parere del Governo?

     GRANATA, assessore  per  i  beni  culturali e ambientali e per la
  pubblica istruzione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto,
  chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'emendamento 19.1.  Lo pongo in votazione così come
  modificato.  Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si  passa  all'emendamento  19.2  dell'onorevole  Acierno.  Per
  assenza dall'Aula del firmatario lo dichiaro decaduto.
       Pongo in votazione l'articolo  19  nel  testo risultante. Chi è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'articolo 20. Invito il deputato segretario a darne
  lettura.

     PAFFUMI, segretario:
                                  Art. 20.
                                 Personale

          1. Per ciascuno  degli  enti  per il diritto allo studio è
       stabilita  un'apposita  dotazione  organica  di personale; ad
       esso si applica lo stato giuridico e il trattamento economico
       del personale di ruolo della Regione.

          2. Le  piante  organiche  degli  enti  sono  adottate  dai
       rispettivi  consigli   di  amministrazione  e  sono  soggette
       all'approvazione  degli  organi  regionali  con  le  modalità
       previste  nell'articolo  11, lettera e). Alla copertura delle
       piante organiche si provvede mediante:

          a)  il  personale  trasferito  alla  Regione  per  effetto
       dell'articolo  12 del decreto del Presidente della Repubblica
       14 maggio 1985, n. 246, già inquadrato ai sensi dell'articolo
       8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53;

          b)  l'attivazione  di  procedure di mobilità del personale
       della Regione e degli enti strumentali da essa dipendenti.

          3.   Il  personale  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma
       2 e  quello  trasferito  a seguito di procedure di mobilità è
       organizzato   secondo  la  normativa  vigente  nel  rimanente
       comparto regionale sia in termini di gerarchia che in termini
       funzionali.

          4. Gli oneri per il personale di cui al comma 3 continuano
       a gravare sull'apposito capitolo del bilancio regionale.

     PRESIDENTE.  Comunico  che  sono  stati  presentati  gli allegati
  emendamenti:

    - dalla Commissione: emendamento 20.1 e 20.1.1;

    -  dagli onorevoli Barbagallo, Tumino e Vitrano:  emendamenti 20.2
    e 20.3;

    -  dagli onorevoli Moschetto, Leontini, Baldari, Mercadante, Scoma
    e Giambrone: emendamento 20.4;

    - dall'onorevole Spampinato: emendamento 20.6 e 20.5.

       Si passa al subemendamento 20.1.1.  Lo pongo in votazione. Il
  parere del Governo?

     GRANATA, assessore  per  i  beni  culturali e ambientali e per la
  pubblica istruzione. Favorevole.

     PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto,
  chi è contrario si alzi.

                             (E' approvato)

       Si passa all'emendamento 20.1.

     SPEZIALE. Non è possibile, signor Presidente

     PRESIDENTE.   No,   possono   onorevole   Speziale.   Con  questa
  formulazione  è  ammissibile  onorevole Speziale. Con l'istituto del
  distacco  è  possibile perchè il contratto resta quello dell'ente di
  appartenenza, la retribuzione resta quella dell'ente di appartenenza
  e    quindi    non   vedo   gli   estremi   della   inammissibilità,
  dell'inopportunità forse, ma l'inopportunità la valuta l'Aula con il
  voto.

     CRACOLICI.  Allora,  siamo sulla strada del distacco anche presso
  la Regione.

     PRESIDENTE.   Questo  è  un  altro  paio  di  maniche,  onorevole
  Cracolici.

     ANTINORO,  presidente  della  Commissione  e  relatore. Chiedo di
  parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     ANTINORO,  presidente  della  Commissione e relatore. Noi avevamo
  modificato  con un emendamento a firma della Commissione riscrivendo
  l'articolo così:  "Le  province  e  i  comuni possono contribuire al
  funzionamento  degli enti distaccando d'intesa con gli enti medesimi
  il  proprio  personale  anche  per  sopperire  esigenze temporanee".
  Piuttosto che "distaccando" potremmo adoperare il verbo "utilizzare"
  per evitare di fare assumere alla parola 'distacco' il valore ...

     PRESIDENTE.  Onorevole  Antinoro,  l'istituto dell'utilizzo non è
  disciplinato  da  un  contratto  per  cui  fa  diventare  attuali le
  osservazioni formulate dai colleghi dell'opposizione relativamente a
  chi paga poi.

     ANTINORO,  presidente  della  Commissione e relatore. Me ne rendo
  conto, Presidente.  Noi  ci  siamo  proposti e abbiamo immaginato un
  ragionamento  che passasse da questo tipo di strutturazione.  Questi
  enti  dobbiamo  portarli  in  modo  assolutamente  veloce  verso  la
  periferia.  Sappiamo  benissimo  quanti problemi le università e gli
  enti  di  diritto per lo studio  hanno, di  personale,  ma  se  così
  fosse,  probabilmente  il  cosiddetto decentramento di questi uffici
  non potrebbe mai avvenire.  Siccome abbiamo anche statuito in questa
  legge la  opportunità  o necessità di creare un collegamento tra gli
  enti locali,  comuni e provincie, e gli enti di diritto allo studio,
  qualora il comune x o Y ritenesse di poter collaborare con l'ente di
  diritto allo  studio perchè presso il proprio comune si va ad aprire
  un ufficio decentrato, lo può fare, fermo restando che il dipendente
  rimane sempre  a  carico  dell'ente  locale  che  lo  distacca:  può
  utilizzare il  proprio  personale  se  ce  l'ha.  Se ciò non dovesse
  accadere,  perchè  anche  l'ente  locale  ha  penuria  di personale,
  evidentemente le soluzioni sarebbero diverse.  Non so se è chiaro il
  ragionamento.

     GRANATA,  assessore  per  i  beni  culturali, ambientali e per la
  pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GRANATA,  assessore  per  i  beni  culturali, ambientali e per la
  pubblica   istruzione.  Per  le  cose  dette  dal  Presidente  della
  Commissione  il  Governo  ritiene molto importante l'approvazione di
  questo emendamento, che  va  incontro  ad  esigenze di buon senso ed
  anche   ad   una   certa   possibilità  concreta  che  può  dare  la
  collaborazione   tra   gli   enti  locali,  qualora  ne  abbiano  la
  possibilità,  e  l'apertura  di servizi essenziali per gli studenti.
  Quindi, credo  che  andare  a  disquisire su questioni non essendoci
  alcun  obbligo  da parte degli enti, ma soltanto una collaborazione,
  pensiamo  ad  una categoria, gli S.L.U., che possono tranquillamente
  essere utilizzati  in  modo proficuo per dare servizi agli studenti,
  non  sono  d'accordo.  Comunque  il  Governo è fortemente favorevole
  all'emendamento così come configurato.

     GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     GIANNOPOLO.  Signor Presidente,  vorrei  ricordare  all'assessore
  Granata  che  poco  fa  abbiamo  approvato,   su  sua  proposta,  un
  emendamento secondo cui gli enti locali possono aprire sportelli.
       Dire ciò è corretto, ma l' utilizzazione del personale funziona
  al contrario: l'ente locale  apre  lo  sportello  per fare i servizi
  collegati con l'ente  per  il diritto allo studio.  Quest'ultimo, se
  ha personale da destinare  a quell'ufficio, lo fa. Ma lo sportello è
  reso funzionante dall'ente  locale,  non  il contrario. Il personale
  dell'ente locale non può essere distaccato presso la Regione....

     LEANZA NICOLA...a Gela, a Caltanissetta.

     GIANNOPOLO ..  bisogna  dire  semmai  il  contrario:  che  l'ente
  locale apre lo  sportello  e la Regione può destinare, per mobilità,
  per comando, personale a quell'ufficio dell'ente locale.

     PRESIDENTE.   Onorevoli   colleghi,   propongo   di   accantonare
  l'articolo 20 con i relativi emendamenti.

    Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

   INTERVENTO  AI SENSI DELL'ART. 83, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO INTERNO

     RAITI. Chiedo di parlare sulle comunicazioni.

     PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

     RAITI.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi, intervengo solo
  per  sottolineare  alla  Presidenza  e  al  Governo  che  mi  sembra
  opportuno  tenere  conto   di   ciò   che   sta  accadendo  riguardo
  all'operazione finanziaria  ed  al  piano  industriale di Capitalia,
  visto  che  noi   abbiamo   approvato   una  legge,  inserita  nella
  finanziaria, relativa al trasferimento del Banco di Sicilia.
       Tale  scellerata operazione - tutti lo ricorderete - è inserita
  all'articolo   56   della  legge  finanziaria,  col  mio  solo  voto
  contrario.
       Per cui, ritenuto  che  abbiamo presentato una mozione già il 3
  ottobre,  visto che  i  sindacati  sono in agitazione e che il piano
  industriale sta andando  avanti,  ritengo  opportuno che il tema sia
  posto immediatamente in  discussione  con  l'impegno  del  Governo a
  relazionare  sulla gestione complessiva dell'operazione finanziaria,
  tenuto conto che ieri  vi  è  stata  una  seduta  della  Commissione
  Bilancio in cui i  sindacati  hanno  dichiarato che si paventano già
  immediati licenziamenti per  più  di mille unità, nonchè la chiusura
  di tutti gli sportelli  del  Banco  di  Sicilia che sono fuori dall'
  Isola.
       E' un argomento  di  assoluta importanza che va direttamente al
  cuore del problema  dell'apparato economico siciliano. Pertanto - lo
  ripeto  - faccio  appello  alla  sensibilità  del  Presidente  della
  Regione nonchè ai  Gruppi  parlamentari perchè si possa discutere al
  più presto l'intera problematica.

     PRESIDENTE. La seduta  è  rinviata  ad oggi, mercoledì 6 novembre
  2002, alle ore 17,00 con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del vicepresidente Fleres


      I - COMUNICAZIONI.

     II - LETTURA  AI  SENSI  E  PER  GLI  EFFETTI  DEGLI ARTICOLI 83,
          LETTERA D), E 153 DEL REGOLAMENTO INTERNO, DELLA MOZIONE:

     N. 175 - Iniziative  per  la  stabilizzazione  del  personale
              precario  del  Dipartimento  regionale di Protezione
              civile.

                     L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

     PREMESSO che:

            - la  legge  regionale  31  agosto  1998,  n.  14,  ha
              istituito   in   Sicilia   l'Ufficio   regionale  di
              protezione  civile,  oggi Dipartimento, stabilendone
              le competenze;

            - il   predetto   Dipartimento   regionale,   in  atto
              interessato   per   l'eruzione  dell'Etna  e  per  i
              numerosi  terremoti, è dotato di personale regionale
              e di precari  specializzati;

            - circa l'80%  del  personale è infatti composto da ex
              ITALTER e SIRAP  e  da  ex  LSU,  con le conseguenze
              legate al precariato;

            - circa il  10% del predetto personale ha acquisito la
              qualifica  di  DI.MA  mediante la frequenza di corsi
              finanziati  dalla  Regione  e  sempre mediante corsi
              regionali   il   resto   del   personale   è   stato
              riqualificato;

            - è  da  sottolineare che la figura del DI.MA, proprio
              per  la sua specialità, non può essere sostituita da
              nessun    altra    figura    presente    all'interno
              dell'Amministrazione   regionale   nè   è  pensabile
              l'improvvisazione di tale profilo;

            - alla stessa  stregua  è da considerarsi il personale
              precario assegnato  al Dipartimento - ormai in grado
              di affrontare le  emergenze - o il personale ex LSU,
              in servizio  presso  la  Sicilia  orientale,  che ha
              contribuito   alla  realizzazione  della  mappa  del
              rischio (opere  di prevenzione) ed è stato più volte
              presente    nelle    operazioni    di   soccorso   e
              monitoraggio, come in atto accade;

            - tale  situazione è insostenibile, considerato che la
              Sicilia è una  terra a rischio sismico e vulcanico e
              necessita di  una  presenza  costante  su  tutto  il
              territorio  di  personale  qualificato  e di risorse
              finanziarie immediatamente disponibili,

                      IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

            - a porre in  essere tutte le iniziative utili al fine
              di   procedere,   con   la   massima  urgenza,  alla
              stabilizzazione  di  detto  personale   ex  ITALTER,
              SIRAP ed LSU, garantendo allo stesso quella serenità
              che permette  di  affrontare  le  emergenze  cui gli
              stessi sono sottoposti;

            - ad adottare i provvedimenti necessari affinchè anche
              nella  Sicilia  occidentale  possa operare personale
              specializzato,   così  come  quello  operante  nella
              Sicilia   orientale,   da   impegnare  in  opere  di
              monitoraggio, previsione e prevenzione;

            - a  dotare  di  autonomia finanziaria il Dipartimento
              regionale di Protezione civile.

            (5 novembre 2002)
                                    FLERES - CATANIA G. - MAURICI
                                    SCOMA - GAROFALO

    III - DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE:

       - "Interventi   per   l'attuazione   del  diritto  allo  studio
          universitario in Sicilia" (nn. 271-341/A) (Seguito)

          Relatore: On.le  Antinoro

     IV - ELEZIONE  DI  QUATTRO COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO
          PER  LA  GESTIONE  DEL  FONDO  DI ROTAZIONE PER IL COMMERCIO
          ISTITUITO  PRESSO L'IRFIS CON L'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE
          4 AGOSTO 1978, N. 26.

      V - ELEZIONE  DI  TRE COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO PER
          LA  GESTIONE  DEI  FONDI  ISTITUITI  PRESSO  L'IRFIS  PER LE
          PICCOLE  E  MEDIE  IMPRESE, PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 6
          MAGGIO 1981, N. 96.

     VI - ELEZIONE   DI   NOVE  COMPONENTI  DELLA  CONSULTA  REGIONALE
          DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE.

    VII - ELEZIONE  DI UNDICI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE PER LA
          TUTELA DELL'AMBIENTE.

   VIII - ELEZIONE  DI  NOVE  COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE PER I
          BENI CULTURALI ED AMBIENTALI.

     IX - ELEZIONE  DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL
          CENTRO  REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE
          SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI.

      X - ELEZIONE  DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL
          CENTRO  REGIONALE  PER  L'INVENTARIO,  LA CATALOGAZIONE E LA
          DOCUMENTAZIONE    GRAFICA,   FOTOGRAFICA,   AEROFOTOGRAFICA,
          AUDIOVISIVA.

     XI - ELEZIONE  DI  SEI  COMPONENTI ESPERTI DEL COMITATO REGIONALE
          PER LA PROGRAMMAZIONE SPORTIVA.

    XII - ELEZIONE  DI  TRE  MEMBRI  DEL  COMITATO  REGIONALE  PER  LA
          PROGRAMMAZIONE SPORTIVA SCELTI TRA I COMPONENTI DEI CONSIGLI
          PROVINCIALI SCOLASTICI.

   XIII - ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE PERLA
          PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE.

    XIV - ELEZIONE  DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
          DELLO IACP DI PALERMO.

     XV - ELEZIONE  DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
          DELLO IACP DI CATANIA.

    XVI - ELEZIONE  DI  TRE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE NEL CONSIGLIO
          DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI PALERMO.

   XVII - ELEZIONE  DI  TRE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE NEL CONSIGLIO
          DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI CATANIA.

  XVIII - ELEZIONE  DI  TRE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE NEL CONSIGLIO
          DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI MESSINA.

    XIX - ELEZIONE   DI   UN   COMPONENTE   DEL   COMITATO   DIRETTIVO
          DELL'AZIENDA MEZZI MECCANICI DEL PORTO DI MESSINA.

     XX - ELEZIONE   DI   TRE   COMPONENTI   DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO
          DELL'ISTITUTO   REGIONALE   DI  RICERCA,  SPERIMENTAZIONE  E
          AGGIORNAMENTO EDUCATIVI.

        La seduta è tolta alle ore 13.05.

       (Licenziato dal Servizio Resoconti alle ore 15.50)