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Resoconto d'Aula della Seduta n. 136 di mercoledì 27 gennaio 2010
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   Presidenza del presidente Cascio

   Presidenza del vicepresidente Formica


   GENNUSO, segretario, dà lettura del processo verbale della  seduta
  precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

     PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
  interno,  do il preavviso di trenta minuti al fine delle  eventuali
  votazioni  mediante  procedimento elettronico che  dovessero  avere
  luogo nel corso della seduta.

   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.

                                Congedi

   PRESIDENTE.  Comunico che sono in congedo per oggi gli  onorevoli:
  Bosco, Cordaro, Fagone, Forzese, Gianni, Marinello, Rinaldi, Scoma;
  l'onorevole Beninati per il 27 e 28 gennaio 2010.

   L'Assemblea ne prende atto.

            Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

   PRESIDENTE.  Comunico che sono pervenute, da parte  dell'Assessore
  per la salute, le risposte scritte alle seguenti interrogazioni:

   n.  768 - Notizie sulla nomina del direttore generale dell'ASP  di
  Trapani.
   Firmatario: Caputo Salvino

   n.  779 - Verifica del rispetto della normativa vigente in materia
  di  nomine  dei  direttori generali nelle nuove  aziende  sanitarie
  provinciali e ospedaliere.
   Firmatario: Barbagallo Giovanni.

   Avverto  che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto
  stenografico della seduta odierna.

       Comunicazione di negata proroga per espressione di parere

   PRESIDENTE.  Comunico  che  non  è  stata  accordata  la   proroga
  richiesta  di  ulteriori quindici giorni del termine  previsto  per
  l'espressione del parere n. 56/VI  Riorganizzazione e potenziamento
  della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili'.

                      Annunzio di interrogazioni

   PRESIDENTE.  Invito  il deputato segretario a dare  lettura  della
  interrogazione con richiesta di risposta orale presentata.

   GENNUSO, segretario:

   «Al  Presidente  della Regione e all'Assessore  per  le  attività
  produttive, premesso che:

   il  fondo  regionale  per  il commercio, istituito  con  la  legge
  regionale  n. 32/2000, è gestito da Banca Nuova. Come  è  noto,  si
  tratta  di  un fondo regionale, attraverso il quale possono  essere
  concesse diverse tipologie di agevolazioni in favore delle  piccole
  e medie imprese commerciali;

   il  fondo ha una dotazione finanziaria di circa 45 milioni di euro
  e  rappresenta  la  linfa  vitale per le piccole  e  medie  imprese
  siciliane  del  comparto  del  commercio  duramente  colpito  dalla
  generale crisi dei consumi;

   un  comitato tecnico sovrintende all'istruttoria delle  istanze  e
  delibera  la  concessione delle agevolazioni alle piccole  e  medie
  imprese commerciali e di servizi;

   le  nomine  dei membri del comitato tecnico, poste in  essere  dal
  Presidente  della Regione, onorevole Raffaele Lombardo, sono  state
  impugnate  innanzi  al  giudice  amministrativo,  incorrendo  nella
  sospensiva da parte del tribunale amministrativo regionale;

   il  provvedimento  di  sospensiva  del  TAR  crea  una  situazione
  insostenibile  non  essendo  immaginabile  che  il  nostro  sistema
  produttivo,   già  duramente  colpito  dalla  crisi   dei   mercati
  finanziari,  possa attendere i tempi della giustizia amministrativa
  per  attivare i possibili interventi miranti alla crescita ed  allo
  sviluppo oltre che al sostegno delle imprese commerciali siciliane;

   l'utilizzo  del  fondo può produrre un effetto moltiplicatore  sui
  flussi  di  credito  ed,  in base alle previsioni,  la  sola  quota
  destinata  ai contributi in conto interesse consentirà di immettere
  nel  circuito finanziario del settore commerciale risorse per circa
  250 milioni di euro;

   la  Sicilia,  in  questo momento di crisi, non può permettersi  di
  dilazionare  l'utilizzo del fondo in questione che,  indubbiamente,
  rappresenta una concreta possibilità di rilancio del comparto;

   numerose  piccole e medie imprese commerciali attendono, ormai  da
  diversi   mesi,  gli  interventi  che  possono  essere   realizzati
  attraverso il fondo di che trattasi;

   l'unico  strumento che possa assicurare la rapidità necessaria  ed
  evitare i problemi testé rilevati è la nomina di un commissario  ad
  acta  che  renda immediatamente operativo il fondo in attesa  degli
  esiti del giudizio amministrativo pendente;

   per  sapere  se non ritengano ragionevole ed urgente  nominare  un
  commissario   ad   acta,  in  attesa  degli  esiti   del   giudizio
  amministrativo,  per  la  trattazione  delle  pratiche  sospese  e,
  comunque,  per  amministrare il fondo regionale per il  commercio».
  (980)

          (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

                                                              CAPUTO

   PRESIDENTE.  Avverto  che l'interrogazione testé  annunziata  sarà
  iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al proprio turno.
   Invito  il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni
  con richiesta di risposta scritta presentate.

   GENNUSO, segretario:

   «Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture
  e  la  mobilità, premesso che nei giorni scorsi un grave  fatto  di
  cronaca, il crollo di una casa che ha avuto come luogo Favara  (AG)
  ha   portato  all'attenzione  il  problema  della  sicurezza  delle
  abitazioni dei centri storici e ci ha ricordato, ancora una  volta,
  quanto precaria sia la condizione del nostro patrimonio edilizio;

   considerato che:

   il  tragico crollo della palazzina è solo uno dei tanti episodi di
  implosione   di  innumerevoli  case  fatiscenti  che  costituiscono
  l'intero  tessuto urbano dei nostri centri storici, che sono  stati
  abbandonati  al loro destino e sono diventati luogo di segregazione
  per i ceti sociali più deboli;

   non  è  più  rinviabile  qualunque tipo  di  intervento  idoneo  a
  risolvere  il  problema  della sicurezza. A  tale  scopo  si  rende
  necessaria  la  verifica di tutte le abitazioni dei centri  storici
  della  Regione per stabilire la loro idoneità all'abitabilità,  far
  evacuare le abitazioni non idonee ed intervenire in tempi brevi per
  la loro messa in sicurezza;

   per sapere:

   quali iniziative intendano adottare per la messa in sicurezza  dei
  centri storici e per far sì che tragedie come quelle di Favara  non
  abbiano più a ripetersi;

   se il prossimo disegno di legge sul  piano casa' porrà particolare
  attenzione  al  problema dei centri storici e  delle  abitazioni  a
  rischio». (981)

         (L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

                                                             VITRANO

   «Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture
  e  la  mobilità, premesso che da parecchi mesi è in atto, da  parte
  dell'azienda  Trenitalia - ex Ferrovie dello  Stato,  un  piano  di
  dismissione  dei  treni merce e passeggeri  che  interessa  il  Sud
  dell'Italia;

   considerato che:

   tale  piano  inciderà negativamente sull'economia  della  Regione,
  dato il verificarsi delle gravi ricadute occupazionali su tutto  il
  comparto  dell'indotto che ancora una volta metterà  a  rischio  il
  futuro di tanti lavoratori;

   si  assiste  al  continuo smantellamento  del  settore  manovra  e
  traghettamento, progressivamente ridotto all'osso nell'organico  ed
  insufficiente a garantire il normale funzionamento del servizio,  e
  per tale motivo causa di continui ritardi e disagi per chi viaggia;

   per sapere:

   quali iniziative intendano avviare per fronteggiare i rischi a cui
  il settore del trasporto ferroviario in Sicilia va incontro;

   se abbiano già sollecitato il sostegno delle istituzioni a livello
  nazionale  per  individuare una linea di intervento  a  favore  del
  settore ferroviario che è afflitto da gravi problematiche;

   se   intendano   sollecitare  misure  adeguate  a   garantire   il
  mantenimento dei treni del trasporto regionale, a salvaguardare gli
  investimenti per le opere già in cantiere e per quelle da avviare;

   se  intendano predisporre un rinnovo dei mezzi in grado di offrire
  un servizio migliore ai siciliani;

   se  abbiano intenzione di sensibilizzare le istituzioni  nazionali
  affinché   siano   garantite  in  Sicilia   le   risorse   per   il
  traghettamento». (982)

         (L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

                                                             VITRANO

   «Al  Presidente  della  Regione, all'Assessore  per  le  autonomie
  locali e la funzione pubblica e all'Assessore per le infrastrutture
  e la mobilità, premesso che:

   nel  quartiere  Carmine di Favara (AG) il crollo di una  palazzina
  nel centro storico ha causato la morte di due sorelline;

   il  vecchio  e sbilenco quadrilatero di stradine che si inerpicano
  verso  piazza del Carmine è costituito da case vecchie e  strutture
  cadenti e fatiscenti, con i muri di tufo rigonfi e pieni di umidità
  in  completo stato di abbandono, con possibili rischi di  cedimenti
  strutturali delle intere costruzioni;

   considerato  che  negli  ultimi  anni  l'inesorabile  processo  di
  deterioramento   quotidiano   dei  fabbricati   si   è   accelerato
  enormemente, a causa anche delle calamità naturali;

   tenuto   conto   che   è  urgente  la  necessità   di   interventi
  conservativi, di misura straordinarie di contenimento  al  fine  di
  evitare il collasso totale delle strutture;

   visto  che  alcune  famiglie hanno dovuto abbandonare  le  proprie
  case,  perché  contigue all'edificio crollato, ed  alle  prime  sei
  famiglie senza casa il Comune ha offerto ospitalità nella struttura
  delle  suore del  Boccone del povero' e quasi tutte hanno rifiutato
  l'offerta preferendo sistemarsi presso amici e parenti;

   considerato  ancora che i vigili del fuoco, il Genio  civile  e  i
  tecnici del Comune hanno esaminato una ventina di abitazioni per le
  quali sarà deciso l'eventuale abbattimento;

   tenuto  conto, infine, che 56 alloggi popolari costruiti  quindici
  anni  fa  dall'Istituto autonomo per le case popolari di  Agrigento
  non  sono  stati  mai assegnati, case che avrebbero soddisfatto  la
  grande richiesta di abitazione da parte delle fasce più deboli, e i
  ritardi  conseguenti sono stati oggetto oggi di una indagine  della
  Procura della repubblica presso il Tribunale di Agrigento;

   per   sapere  se  non  ritengano  opportuno  intervenire  con   un
  provvedimento  urgente  che  stabilisca  misure  che  eliminino   i
   balletti  di  competenze' fra lo IACP e il Comune  di  Favara  per
  l'assegnazione degli immobili agli aventi diritto, ed  evidenzi  le
  cause e le responsabilità dei crolli;

   se  non  intendano avviare tutte le procedure utili  all'immediata
  ristrutturazione degli edifici per riportarli ad una condizione  di
  abitabilità  e  di  messa  in sicurezza nella  zona  del  quartiere
  Carmine affinché si possa restituire all'intera comunità di  Favara
  (AG) una zona dal forte valore simbolico». (983)

       (Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

    ADAMO - CRISTAUDO - INCARDONA - MARROCCO - SCAMMACCA DELLA BRUCA

   «Al   Presidente   della   Regione   e   all'Assessore   per   le
  infrastrutture e la mobilità, premesso che:

   all'articolo 7 ter della legge n. 109/94 (legge quadro sui  lavori
  pubblici),  nel  testo vigente in Sicilia come recepito  con  legge
  regionale  2  agosto  2002,  n.  7,  è  stato  istituito  l'ufficio
  regionale  per  l'espletamento  delle  gare  d'appalto  dei  lavori
  pubblici (UREGA);

   con  la  l.r. 7/2002 è stato disposto sostanzialmente il  parziale
  trasferimento delle competenze inerenti le procedure di affidamento
  degli appalti di lavori pubblici dagli enti di cui all'art. 2 della
  legge  n.  109/1994  ad  un ufficio di nuova  istituzione,  l'UREGA
  appunto,  articolato  su  nove sezioni provinciali,  dislocate  nei
  rispettivi  capoluoghi,  ed  in una sezione  centrale  con  sede  a
  Palermo;

   la  ratio della norma istitutiva degli UREGA è quella di orientare
  l'azione  amministrativa nel settore degli appalti secondo principi
  che  favoriscano l'adozione di procedure uniformi e l'esercizio  di
  controlli di legalità nella delicata fase di affidamento dei lavori
  pubblici;

   detti  principi trovano riscontro nelle intese dell'accordo quadro
   Carlo  Alberto  Dalla  Chiesa'  ed  è  indubbio  che  gli  impegni
  sottoscritti  nel  protocollo  di  legalità  del  12  luglio  2005,
  investono direttamente le attività amministrative che la  legge  ha
  trasferito all'UREGA;

   l'UREGA si occupa degli appalti da affidare con procedura di  asta
  pubblica, aventi importo dei lavori a base d'asta superiori a  euro
  1.250.000 e che, anche per importi inferiori, l'ente appaltante può
  avvalersi dell'UREGA sulla base di una richiesta motivata;

   per  garantire  massima  trasparenza e legalità  e  per  prevenire
  pericoli  di incrostazione, sono state previste una commissione  di
  gara  composta da un presidente, da un vicepresidente e da un terzo
  componente  indicato  dalla  stazione appaltante,  che  sono  stati
  nominati  nel  settembre  2005 per la  durata  di  anni  due,  come
  previsto   dall'articolo  17  della  legge  regionale  n.   7/2002,
  prorogabili per una sola volta di ulteriori anni due con la l.r. n.
  20/2007;

   la proroga è scaduta, quindi, nel settembre 2009;

   il  Governo  regionale, solo di recente, ha proceduto alla  nomina
  dei  presidenti e che, a tutt'oggi, nonostante la scadenza ex lege,
  non  sono stati nominati i vicepresidenti con grave disagio  ed  il
  consequenziale blocco delle procedure di affidamento;

   tale  situazione di incertezza permane, come risulta, ad  esempio,
  dal verbale di sospensione della gara dell'UREGA di Palermo del  18
  gennaio  2010,  dal quale si evince che i contratti individuali  di
  lavoro dei vicepresidenti sono scaduti il 31 dicembre 2009,  e  che
  vi   sono  dubbi  interpretativi  sulla  possibilità  di  una  loro
  sostituzione  con  un  altro  dirigente  preposto  alla  segreteria
  tecnica amministrativa, al solo fine di garantire la continuità del
  lavoro, come suggerito con nota dell'Assessore pro tempore;

   ogni  UREGA, infatti, è composto anche da un distinto  ufficio  di
  segreteria tecnico-amministrativa previsto dal DPRS n. 1/2005,  che
  ha  il  compito  di  curare la predisposizione  degli  atti  e  gli
  adempimenti  propedeutici all'espletamento delle gare d'appalto  di
  lavori pubblici;

   anche  in ordine all'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa,
  il  Governo  regionale,  a tutt'oggi, ha  omesso  di  applicare  il
  salario accessorio determinato con delibera di Giunta n. 178 del  6
  aprile  2006,  e ciò nonostante il contenzioso tra il personale  in
  questione  e  l'Amministrazione regionale che ha  visto  soccombere
  quest'ultima dinanzi al Giudice del lavoro nella totalità dei casi;

   ritenuto che, ancora, risultano pendenti dinanzi ai tribunali  del
  lavoro  della  Sicilia  oltre cento ricorsi, nonostante  il  parere
  dell'Avvocatura  dello  Stato, adita  dal  già  Assessorato  Lavori
  pubblici,  che  riteneva possibile il componimento dei  contenziosi
  sulla  base di una transazione che riconoscesse al personale  delle
  segreterie  tecniche  il  pagamento delle  indennità  nella  misura
  fissata  dalla  delibera di Giunta n. 178 del 6 aprile  2006  (cfr.
  nota Avvocatura 1254 dell'11 ottobre 2006);

   per sapere:

   i  motivi per i quali non si sia proceduto, entro la scadenza  dei
  contratti,  alla nomina dei nuovi vicepresidenti delle  commissioni
  degli UREGA;

   quali  provvedimenti  intendano adottare per garantire  il  celere
  espletamento delle gare di appalto;

   se,  ancora,  intendano, in ottemperanza al parere dell'Avvocatura
  dello  Stato  ed i ossequio alle univoche sentenze dei giudici  del
  lavoro, riconoscere il salario accessorio, non solo in ossequio  al
  principio  della giusta retribuzione e del buon e sereno  andamento
  della  pubblica amministrazione, ma anche al fine del  contenimento
  dei consequenziali danni erariali;

   se   non  ritengano,  infine,  che  i  ritardi  nella  nomina  dei
  presidenti prima e dei vicepresidenti delle commissioni  poi,  così
  come il mancato riconoscimento del salario accessorio ai componenti
  delle  segreterie  tecnico-amministrative, di  fatto  vanifichi  la
  ratio  della legge 7/2002 con la quale, invece, si vuole  garantire
  semplificazione,  uniformità, legalità,  trasparenza  e  competenza
  nelle  procedure di affidamento degli appalti pubblici in Sicilia».
  (984)

                                                           ARDIZZONE

   PRESIDENTE.  Avverto  che  le  interrogazioni  testé   annunziate
  saranno inviate al Governo.

                          Annunzio di mozione

   PRESIDENTE.  Comunico  che,  in data  26  gennaio  2010,  è  stata
  presentata  la  mozione  numero 174 «Iniziative,  anche  a  livello
  centrale,   per  fronteggiare  la  crisi  del  comparto  agrumicolo
  siciliano», degli onorevoli Limoli, Leontini, Torregrossa, Mancuso,
  D'Asero, Caputo, Corona, Beninati, Campagna, Scoma, Bosco e  Leanza
  Edoardo. Ne do lettura:

                   «L'Assemblea regionale siciliana

   premesso che il settore della produzione agrumicola siciliana  sta
  attraversando  un  momento di drammatica  crisi  determinata  dallo
  spaventoso  calo dei prezzi corrisposti ai produttori agrumicoli  a
  fronte dell'elevato prezzo pagato dai cittadini al consumo;

   considerato che detta crisi sta mettendo in ginocchio un  comparto
  caratterizzato  da  una pesante situazione di  indebitamento  delle
  aziende  e gravemente penalizzato dagli alti costi di produzione  e
  dalla  marginalità geografica, oltre che dalla spietata concorrenza
  non  solo  dei  Paesi  terzi, che immettono sul  mercato  nazionale
  grandi  quantitativi  di  agrumi  prodotti  a  costi  assolutamente
  inferiori rispetto a quelli sopportati dai produttori siciliani, ma
  anche  da  Paesi  europei, come la Spagna, che  introduce  sul  suo
  territorio   agrumi   provenienti  da  Paesi  extracomunitari   che
  successivamente immette sul mercato europeo attraverso  un  sistema
  di triangolazione commerciale;

   verificato  che,  dal  marzo  del  2009,  con  nota  di  indirizzo
  dell'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste   pro
  tempore, si destinavano al comparto agricolo ben 13 milioni di euro
  per  i  danni  causati dalle gelate del febbraio  2008,  somme  che
  ancora  oggi  non sono state distribuite, causando ulteriori  gravi
  danni agli agrumicoltori;

   considerato  inoltre che fra gli elevati costi che  gravano  sulle
  aziende   agrumicole  particolare  rilevanza  hanno   gli   onerosi
  contributi  previdenziali, le tariffe  ENEL,  i  canoni  idrici,  i
  trasporti;

   ritenuto   ormai  improcrastinabile  che  l'Assemblea   regionale,
  insieme col Governo regionale, si occupi del comparto così come  ci
  si  è  occupati  nei giorni scorsi della vertenza FIAT  di  Termini
  Imerese,

   impegna il Governo della Regione e, per esso, l'Assessore per le
                     risorse agricole e alimentari

   ad  attivare  iniziative,  anche di  tipo  normativo,  per  venire
  incontro  alle aziende agrumicole siciliane al fine di  consentirne
  la   ripresa  economica,  ed  altresì  nei  confronti  del  Governo
  nazionale  ed  in particolare del Ministero dell'economia  e  delle
  finanze,  del  Ministero  delle politiche  agricole,  alimentari  e
  forestali  e  dell'Unione  europea, affinché  procedano,  in  tempi
  brevissimi,  insieme  ad atti concreti della Regione  siciliana,  a
  definire  misure  compensative quali, per esempio,  il  ritiro  dal
  mercato  di  quote  della produzione agrumicola in  eccesso  ad  un
  prezzo che sia di vero ristoro (almeno euro 0,28) per i produttori,
  ad avviare una seria campagna di promozione dell'arancia rossa, sia
  in  Italia  che all'estero, e ad adottare provvedimenti finalizzati
  alla   riconferma  delle  giornate  lavorative  del  comparto   del
  bracciantato agrumicolo». (174)

   Avverto  che  la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno  della
  seduta successiva perchè se ne determini la data di discussione.


   Presidenza del presidente Cascio

   Presidenza del vicepresidente Formica


          Determinazione della data di discussione di mozioni

   PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno: Lettura,
  ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d) e 153 del
  Regolamento interno, delle mozioni:

   numero  172  «Iniziative per il rinnovo del progetto 'Un  modello
  per  la  rete  regionale del welfare' a valere sulle  risorse  del
  Fondo  nazionale politiche sociali (legge n. 328 del 2000)», degli
  onorevoli Vinciullo, Pogliese, Falcone e Caputo;

   numero  173  «Iniziative urgenti volte alla tutela dei lavoratori
  del call center della società 'Phonemedia' nella sede di Trapani»,
  degli  onorevoli  Lo  Giudice, Cintola, Maira,  Cascio  Salvatore,
  Dina, Ragusa, Savona e Oddo.

   Avverto  che  la  determinazione della data di discussione  delle
  mozioni  sopra  citate,  integralmente riportata  nell'ordine  del
  giorno  della  presente seduta, è demandata, secondo  consuetudine
  parlamentare,   alla   Conferenza  dei   Presidenti   dei   Gruppi
  parlamentari.


   Presidenza del presidente Cascio

   Presidenza del vicepresidente Formica


              Celebrazione della  Giornata della Memoria

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, oggi ricorre  la  Giornata  della
  memoria  e questo Parlamento vuole dedicare un momento di  doverosa
  riflessione alle vittime della  Shoah.
   Questa  ricorrenza  è  stata fortemente  voluta  dalla  Repubblica
  italiana  per ricordare lo sterminio del popolo ebraico,  l'infamia
  delle  leggi  razziali, la persecuzione dei cittadini di  religione
  ebraica e di tutti gli italiani che hanno sofferto la deportazione,
  la prigionia e sono periti nei campi nazisti.
   Fare  memoria  non vuol dire solo ripensare con commozione  e  con
  tristezza  a  questa  orribile  e  buia  pagina  della  storia,  ma
  significa interrogarsi sul contesto storico-politico-culturale  nel
  quale  maturò il sentimento antisemita, che sfociò nel  disegno  di
  sterminio del regime hitleriano, senza, purtroppo, poter trascurare
  che la follia dell'ideologia nazista travalicò i confini, dilagando
  nella  stessa civiltà europea, con responsabilità morali  di  tutta
  una società e non certo solo di una sua parte.
   Oggi siamo qui per ricordare, per denunciare ancora una volta,  ma
  anche  per  guardare con lucidità ai disastri che la mano dell'uomo
  può fare.
   Perché  di  uomini  stiamo parlando: uomini che  hanno  cancellato
  altri  loro simili con torture, atrocità e crudeltà indescrivibili,
  forse  anche  difficili da immaginare per quanti non hanno  vissuto
  l'olocausto in prima persona.
   Primo Levi, scampato miracolosamente al campo di concentramento di
  Auschwitz, raccontò la terribile verità dei lager nazisti in un suo
  romanzo autobiografico che intitolò «Se questo è un uomo».
     E  c'è da chiederselo, onorevoli colleghi: è davvero questo  che
  può essere l'uomo?
   La  stessa domanda certamente è ricorsa negli incubi e nei ricordi
  tragici  di  quanti, impegnati nelle fila delle truppe  liberatrici
  alleate, si trovarono a documentare l'orrore del campo di sterminio
  di Auschwitz, ormai abbandonato dai nazisti in fuga.
   Avere  memoria storica significa guardare agli errori del  passato
  per non ripeterli in futuro e combattere le tendenze al razzismo  e
  alla xenofobia che purtroppo ancora imperversano nel mondo, ma  non
  basta  indignarsi; occorre contribuire a radicare sempre di più  il
  rispetto  per la vita, la dignità umana, l'uguaglianza  e  tutti  i
  diritti fondamentali.
   Il  27 gennaio, oggi, è una data patrimonio di tutti, perché  lega
  trasversalmente   maggioranze   e   minoranze   intorno    a    una
  consapevolezza: le catastrofi a cui può portare una società malata.
  Perché  tale è la società che perseguita una sua propria componente
  o, peggio ancora, ne attua scientificamente la distruzione.
   Se dunque in quel dato momento storico la follia nazista ha potuto
  imperversare, vuol dire che ha trovato humus nella collettività  e,
  quindi, che era ammalata tutta la società.
   La memoria odierna perciò deve essere esercitata globalmente e con
  la  stessa intensità dall'intera società e non soltanto da una  sua
  parte,  affinché  la tensione verso i princìpi  e  i  valori  etici
  morali che presiedono alla democrazia e alla libertà, faticosamente
  costruite dall'uomo, indirizzino l'azione di tutti - istituzioni di
  ogni  ordine  e  grado  e società civile - affinché  si  rafforzino
  sempre  di  più  le basi della cultura civile in ogni  Paese  della
  terra,  perché i nostri figli, le generazioni future,  non  abbiano
  mai a celebrare altre giornate della memoria
   Il  Memoriale dell'Olocausto di Gerusalemme (Yad Vashèm) racchiude
  una  distesa  di lapidi alla memoria delle vittime della  Shoah,  e
  all'interno  della Tenda della rimembranza arde perenne  la  fiamma
  che  ricorda  questi   Giusti  tra le  Nazioni :  uomini,  donne  e
  bambini, a cui rivolgiamo oggi il nostro pensiero commosso.
   Invito, quindi, l'Aula a osservare un minuto di raccoglimento.

     (Tutti i deputati  in piedi osservano un minuto di silenzio)

   FERRARA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FERRARA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi  ricorre  il
  giorno  della  memoria in ricordo di tutte le vittime della  Shoah,
  nonché  di coloro che, a rischio della propria vita, hanno  salvato
  altre vite.
   Il  27  gennaio del 1945 vennero aperti i cancelli  del  campo  di
  sterminio   di   Auschwitz,   uno   dei   più   tristemente    noti
  dell'olocausto,   dove  per  anni  vennero  deportati,   rinchiusi,
  sfruttati, torturati e poi uccisi centinaia e migliaia di ebrei.
   Da quella data, Auschwitz è diventato in tutto il mondo il simbolo
  della  memoria,  il  giorno per non dimenticare  il  male  assoluto
  scatenato sulla terra dalla furia omicida nazifascista.
   La  parola  Shoah  venne usata per la prima  volta  nel  1938,  in
  riferimento  alla cosiddetta notte dei cristalli, il  primo  pogrom
  contro  gli  ebrei  della  Germania  nazista  -  voce  biblica  che
  significa catastrofe, disastro - e implica che quanto accaduto  non
  ha  alcun  significato religioso, contrariamente a ciò che richiama
  il  termine olocausto che rinvia piuttosto ad un'idea di sacrificio
  e di espiazione.
   Ad  ogni modo, al di là delle parole, i numeri di questo genocidio
  parlano  da  soli e provocano ancora oggi orrore e ribrezzo.  Oltre
  sei  milioni  di  ebrei, e con essi oltre un milione  fra  zingari,
  omosessuali,   disabili,   dissidenti,   vennero   barbaramente   e
  scientemente sterminati, uccisi, trucidati in nome di una ideologia
  di  morte,  da  esecutori di macabre direttive,  che  prevedeva  il
  totale  annientamento della razza ebraica ritenuta  strumentalmente
  responsabile  dei  problemi economici, sociali  e  culturali  della
  Germania nazista.
   Una   funesta   banalità   del  male  che,  crudamente   descritta
  nell'omonimo  saggio di Anna Arendt sul processo di Norimberga  dei
  criminali di guerra, trasformò pavidi impiegati, operai frustrati e
  borghesi  intimoriti  in sanguinari macellai  al  servizio  di  una
  follia distruttrice e assassina.
   Tutto  questo  nel  cuore dell'Europa, nella civile  mitteleuropa,
  nell'ancora più civile Germania, culla del pensiero e dell'arte che
  diede i natali a Kant, Goethe e a Beethoven e, incredibilmente,  si
  trasformò, nel colpevole silenzio del resto d'Europa, in un assurdo
  e  sterminato campo di concentramento. Milioni di ebrei  -  uomini,
  donne, bambini, anziani - vennero così umiliati e offesi, stuprati,
  massacrati,   in   un'Europa   che,  troppo   tardi,   si   accorse
  dell'abominio  in  cui si era cacciata seguendo nel  sangue  quelle
  false  ideologie;  un'Europa che si ritrovò immersa  nella  seconda
  guerra  mondiale da cui uscì distrutta, violentata,  divisa  e  con
  milioni e milioni di morti causati dallo scontro bellico.
   Per me, nato durante la guerra nel 1940, nella nostra Sicilia, una
  terra  situata alla periferia di quei tragici avvenimenti,  ma  poi
  diventata  essa  stessa protagonista dei successivi eventi  bellici
  con lo sbarco degli Alleati sull'isola, per me, ripeto, la data del
  giorno  della  memoria  assume  molteplici  valenze.  Innanzitutto,
  perché nel corso della mia vita ho avuto modo di incrociare persone
  legate  in  vario  modo alla tragedia ebraica, da  Franco  Franche,
  carissimo  mio  collega  neurochirurgo a Bologna,  cugino  di  Anna
  Frank,  purtroppo deceduto, passando per Moni Ovadia, artista  noto
  per  il suo impegno a favore non solo del suo popolo, ma anche  dei
  rom  e  degli extracomunitari, fino a un altro caro amico, chirurgo
  infantile dell'ospedale Niguarda di Milano, Emilio Perlasca, figlio
  di  Giorgio Perlasca, che salvò migliaia di ebrei a Budapest.  Poi,
  per  il fatto di essere nato e cresciuto in concomitanza con questi
  fatti storici, per quanto vissuti, ovviamente, in maniera indiretta
  e  visti con gli occhi inconsapevoli di un bambino. Infine, e forse
  soprattutto  per  il cognome che porto, Ferrara,  lo  stesso  della
  città  emiliana che rimanderebbe, secondo molti, ad  una  possibile
  origine ebraica della mia famiglia.
   Da  quel 27 gennaio 1945 molti anni sono passati ormai. Eppure chi
  non  ricorda  il  recente  trafugamento della  macabra  scritta  di
  Auschwitz «Arbeit macht frei», cioè «Il lavoro rende liberi»  posta
  all'ingresso dei cancelli del lager con raccapricciante ironia. Per
  un  crudele  destino l'insegna tristemente famosa  è  presente  nel
  libro  più  conosciuto - e che citava l'onorevole Presidente  -  di
  Primo Levi,  Se questo è un uomo , anch'egli rinchiuso nel campo di
  concentramento. Fortunatamente la scritta è stata subito  ritrovata
  e i responsabili arrestati.
   Eppure  la presenza ancora in libertà di altre menti malate  quali
  quelle dei mandanti di questo orripilante furto, non si sa bene  se
  per un macabro feticismo o, peggio, per un ancora più agghiacciante
  revisionismo di ritorno, fa tremare al solo pensiero ancora oggi.
   Mala  tempora  currunt  Questi nostri tempi, così  complessi  e  a
  volte   indecifrabili  e  incomprensibili  che,  purtroppo,  vedono
  rinascere  esplicitamente  l'odio  per  gli  ebrei,  vedono  ancora
  ripresentarsi nostalgie per i regimi fascisti, vedono il riformarsi
  di  gruppi  di  esaltati neonazisti, rifiorire tesi che  vorrebbero
  negare   la   storia   dello  sterminio   ebraico,   ci   obbligano
  necessariamente,  ancor più di ieri e con maggiore  convinzione,  a
  chiamarci  in causa tutti quanti, cittadini comuni e politici,  per
  ricordare  e  fare  ricordare questo  giorno  che  oggi  anche  noi
  vogliamo celebrare per non dimenticare e mai più rivedere, per  far
  sì che tali atrocità non si debbano mai più ripetere.
   La  memoria  per  noi siciliani assume un significato  ancora  più
  ampio:  il nostro Leonardo Sciascia titolò uno dei suoi più  famosi
  saggi   A  futura memoria  proprio perché conosceva, temendolo,  il
  vizio  tutto  italiano, e ancor più siciliano, di  dimenticare,  di
  scordare,  di  disimparare, o peggio di  rimuovere  fatti,  idee  e
  persone  a futura memoria, affinché domani non si possa dimenticare
  ciò  che deve essere sempre ricordato come campanello d'allarme per
  far sì che la Storia non debba ripetersi.
   In  misura  molto minore, se mi consentite il paragone, la  nostra
  amata  Sicilia  vive quotidianamente un suo personale  olocausto  a
  causa  della  presenza  della mafia, e  non  mi  stancherò  mai  di
  ricordare  gli  eroi  che, in nome di una giusta  battaglia  contro
  questo male, hanno sacrificato le loro vite.
   L'elenco  dei  politici,  dei magistrati,  dei  poliziotti  e  dei
  carabinieri, dei giornalisti e persino di donne e cittadini  comuni
  vittime della barbarie della mafia, per me è troppo lungo, e  forse
  è inopportuno in questa sede e in questo giorno; ma il loro esempio
  valga  per tutti quelli che pensano che le cose non cambiano.  Così
  come  deve  valere per tutti noi onorare la memoria  delle  vittime
  dell'olocausto, per far sì che i nostri figli, i nostri  nipoti,  i
  figli dei loro figli crescano sempre con la capacità di riconoscere
  il male e con la consapevolezza che al male può e deve essere messa
  la  parola fine e che il bene può e deve trionfare; per far sì  che
  nonostante  il  dolore subìto e le sofferenze  patite,  persino  la
  morte,  non  soltanto  da  una prospettiva  religiosa,  giudaica  o
  cristiana,  com'è  la  nostra, assuma un  significato  più  alto  e
  diverso  se in maniera diversa e migliore viene vissuta  la  nostra
  vita,  onesta e coerente responsabilità delle nostre idee  e  delle
  nostre  azioni con la coscienza di cercare, sempre e  comunque,  il
  bene  prima di tutto personale e collettivo che da noi parte  e  si
  diffonde per tutti.
   L'impegno  mio,  e mi auguro anche il vostro, onorevoli  colleghi,
  deve  essere sempre quello di tenere la mente vigile su ciò che  ci
  accade  intorno  per non perdere mai la lucidità che  deve  guidare
  ogni momento della nostra esistenza verso il bene comune e che esso
  sia sempre il fine e non soltanto un mezzo.
   «Il  sonno della ragione genera mostri», ed io aggiungo che  anche
  il  sonno  del  cuore genera aridità spirituale  prima  ancora  che
  morale.
   Non  dimentichiamoci  mai di quello che  è  accaduto  agli  ebrei.
  Continuiamo  a ricordare, oggi come ieri, e mi auguro  per  sempre,
  l'olocausto come emblema delle pene patite come fossero le  nostre,
  facendo  tutto il possibile affinché mai più nessuno debba  passare
  quello che ha sofferto il popolo ebraico.
   Quello  che  accadde ieri a loro rimanga sempre vivo nelle  nostre
  coscienze  affinché i mostruosi errori commessi in passato  non  si
  ripetano più, mai più, né contro gli ebrei né contro nessun popolo.
  Che  questo giorno diventi, pertanto, occasione per un invito  alla
  tolleranza, un messaggio di pace concreta fra i popoli - difficile,
  ma  non  impossibile -, che imparino dagli errori passati,  con  lo
  sforzo  che  tutti  dicano  no  e  sempre,  in  maniera  netta   ed
  inequivocabile,  alla presunzione di qualsivoglia  gruppo  sociale,
  politico o culturale di sentirsi superiore rispetto ad altri.
   Celebrare,  oggi,  la  giornata della memoria  significa,  quindi,
  rafforzare  il nostro no alla violenza in senso lato, in  qualunque
  forma  essa si presenti, affinché le nostre menti e i nostri  cuori
  siano  sempre  aperti e disponibili al reciproco  civile  rispetto,
  nonostante  le  normali divergenze e le fisiologiche differenze  di
  qualunque natura esse siano.
   Non  comprendere tali implicazioni significherebbe dimenticare  le
  vite  di  milioni di persone uccise ingiustamente, e la loro  morte
  sarebbe così vana.
   Il  genocidio ebraico venga sempre ricordato e diffuso,  insegnato
  nelle  scuole e nelle università, attraverso libri come il   Diario
  di Anna Frank ,  Le banalità del male ,  I sommersi e i salvati   o
  film  come  Schindler's list ,  La vita è bella , affinché i nostri
  ragazzi,  i  nostri giovani possano sempre conoscere,  comprendere,
  capire.
   «Tutti  coloro che dimenticano il loro passato sono  condannati  a
  riviverlo»,  diceva  Primo Levi. Rimanga  sempre  vivo  in  noi  il
  ricordo dello sterminio degli ebrei e il valore di tali parole.
   In  questa  partita si gioca, se non tutto, gran parte del  nostro
  essere  uomini  e per loro la responsabilità che la politica  ha  e
  deve   avere  in  questa  partita  di  portata  enorme.  Che   tale
  consapevolezza  guidi sempre le nostre coscienze,  prima  di  tutto
  come uomini e poi come politici.
   Con l'augurio di restare sempre vigili, responsabili e consapevoli
  dei  nostri  pensieri  come  dei nostri  gesti  ricordiamo,  con  i
  fratelli ebrei, il loro giorno della memoria affinché diventi anche
  il  nostro, affinché mai più nessuno possa domani fare finta di non
  avere visto, di non avere saputo, di non avere ricordato.

                                Congedo

   PRESIDENTE.  Comunico l'onorevole Colianni ha chiesto congedo  per
  la seduta odierna.

   L'Assemblea ne prende atto.


   Presidenza del presidente Cascio

   Presidenza del vicepresidente Formica


      Seguito della discussione del disegno di legge numero 337/A
               « Disciplina dell'agriturismo in Sicilia»

   PRESIDENTE.  Si  passa  al  III  punto  dell'ordine  del   giorno:
  Discussione di disegni di legge.
   Si  procede con il seguito della discussione del disegno di  legge
  n.  337/A «Disciplina dell'agriturismo in Sicilia», posto al numero
  1).
   Invito  i  componenti  la III Commissione legislativa  a  prendere
  posto al banco delle Commissioni.
   Onorevoli colleghi, non avendo alcun deputato chiesto di  parlare,
  dichiaro  chiusa  la discussione generale e pongo in  votazione  il
  passaggio all'esame degli articoli.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

                              «Articolo 1
                               Finalità

   l. La Regione, in conformità alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e
  in  coerenza  con  i  programmi  di  sviluppo  rurale  cofinanziati
  dall'Unione  europea,  sostiene  l'agricoltura  anche  mediante  la
  promozione  di  forme  idonee di turismo nelle  campagne,  compreso
  l'agriturismo, volte a:

   a)  tutelare,  qualificare e valorizzare le risorse specifiche  di
  ciascun territorio agricolo regionale;

   b)  favorire  il  mantenimento delle  attività  umane  nelle  aree
  rurali;

   c)   favorire   la   multifunzionalità   in   agricoltura   e   la
  differenziazione dei redditi agricoli;

   d)  favorire  le iniziative a difesa del suolo, del  territorio  e
  dell'ambiente  da  parte  degli imprenditori  agricoli,  attraverso
  l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità
  della vita;

   e)  recuperare  il patrimonio edilizio rurale nel  rispetto  delle
  valenze paesaggistiche e ambientali;

   f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di
  qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;

   g)  promuovere  la cultura rurale, l'educazione  alimentare  e  il
  rapporto  fra  il mondo rurale e le componenti non  agricole  della
  società;

   h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale».

   Onorevoli  colleghi, prima di procedere all'esame  degli  articoli
  del  disegno di legge, al fine di rendere più agevole e più  chiaro
  il  lavoro  che  stiamo  per  affrontare,  do  comunicazione  delle
  decisioni   adottate   da  questa  Presidenza   sugli   emendamenti
  presentati.  Tali  decisioni sono state assunte  nel  rispetto  del
  Regolamento   interno,   che  prescrive  l'obbligo   della   previa
  presentazione in Commissione degli emendamenti e l'attinenza  degli
  stessi all'oggetto del disegno di legge.
   In considerazione di ciò, dichiaro inammissibile l'emendamento A1.
   Non  essendo stati presentati emendamenti all'articolo 1, lo pongo
  in votazione.
   Il parere del Governo?

   BUFARDECI,  assessore per le risorse agricole e  alimentari.
   Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   CAPUTO,  presidente della Commissione. Favorevole.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                              «Articolo 2
                Definizione di attività agrituristiche

   1.  Per  attività  agrituristiche  si  intendono  le  attività  di
  ricezione  e  ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli  di
  cui  all'articolo  2135 del codice civile,  anche  nella  forma  di
  società  di capitali o di persone attraverso l'utilizzazione  della
  propria  azienda  in  rapporto di connessione con  le  attività  di
  coltivazione  del  fondo,  di  silvicoltura  e  di  allevamento  di
  animali.  La  disponibilità dell'azienda agricola è comprovata  con
  titolo  di proprietà o altro diritto reale o personale di godimento
  su  di  essa.  Nel  caso  di  contratto di  comodato  è  necessario
  comprovare  l'avvenuta rinuncia del comodante ai  diritti  ed  alle
  facoltà derivanti dall'applicazione dell'articolo 1809, comma  2  e
  articolo 1810 del codice civile.

   2.   Possono   essere   addetti  allo  svolgimento   dell'attività
  agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché  i
  lavoratori   dipendenti  a  tempo  determinato,   indeterminato   e
  parziale.  A tali soggetti si applica quanto previsto dal  comma  2
  dell'articolo  2  della legge 20 febbraio 2006 n. 96  e  successive
  modifiche  ed  integrazioni.  Il  ricorso  a  soggetti  esterni   è
  consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e  servizi
  complementari, che sono individuati e regolamentati con decreto.

   3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

   a)  l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta
  di campeggiatori (agricampeggio);

   b)   la   somministrazione   di   pasti   e   bevande   costituiti
  prevalentemente  da  prodotti  propri  e  da  prodotti  di  aziende
  agricole localizzate in ambito regionale, ivi compresi i prodotti a
  carattere  alcolico e superalcolico, con preferenza per i  prodotti
  biologici  certificati,  tipici  e  caratterizzati  dai  marchi  di
  qualità  riconosciuti  dall'Unione europea o  compresi  nell'elenco
  nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

   c)  l'organizzazione di degustazioni o iniziative promozionali  di
  prodotti  in  prevalenza  di propria produzione  e  provenienti  da
  aziende   agricole   ubicate  in  ambito   regionale,   aventi   le
  caratteristiche di cui alla lettera b). Alla mescita  dei  vini  si
  applicano  la  legge  27 luglio 1999, n. 268 e l'articolo  4  della
  legge regionale 2 agosto 2002, n. 5;

   d)  l'organizzazione, anche all' esterno dei beni  fondiari  nella
  disponibilità  dell' impresa, di attività ricreative e  finalizzate
  al   benessere  psicofisico,  culturali,  sociali,  didattiche,  di
  pratica sportiva, nonché escursionistiche ed ippoturistiche,  anche
  per  mezzo  di  convenzioni con gli enti locali,  finalizzate  alla
  valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

   4.  Sono  considerati di propria produzione i cibi  e  le  bevande
  prodotti,  lavorati  e  trasformati nell'azienda  agricola,  nonché
  quelli  ricavati da materie prime prodotte dell'azienda agricola  e
  ottenuti   attraverso  lavorazioni  esterne,  comprese   le   carni
  provenienti da animali allevati in azienda.

   5.   Ai  fini  del  riconoscimento  delle  diverse  qualifiche  di
  imprenditore  agricolo, nonché della priorità  nell'erogazione  dei
  contributi,  e,  comunque,  ad ogni  altro  fine  che  non  sia  di
  carattere  fiscale,  si  applica  quanto  previsto  dal   comma   5
  dell'articolo  2  della legge 20 febbraio 2006,  n.  96  successive
  modifiche ed integrazioni».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Corona, Leontini e Torregrossa:

   emendamento 2.2:
   «Al  comma   1,  secondo  rigo, dopo  le  parole   codice  civile
  aggiungere  ed iscritte alle camere di commercio »;

   - dall'onorevole Caputo:

   emendamento 2.1:
   «Al   primo  comma  sopprimere  le  parole  da   la  disponibilità
  dell'azienda agricola  sino a  articolo 1810 del codice civile ».

   Si passa all'emendamento 2.2.

   ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ARDIZZONE.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo  per
  chiedere   un   chiarimento  ai  firmatari   dell'emendamento,   in
  particolare  all'onorevole Corona, per capire cosa  significa,  per
  un'attività  agrituristica, l'iscrizione alla Camera di  Commercio,
  tenuto  conto  che c'è già una legge che disciplina  l'attività  di
  agriturismo.

   CORONA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CORONA.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  vorrei  chiarire
  all'onorevole   Ardizzone  che  siccome  si  tratta   di   attività
  produttive  e gli imprenditori agricoli, ancorché riconosciuti  dal
  codice civile, per svolgere l'attività nel settore sia agricolo, ma
  anche  in  questo caso agrituristico, devono essere  iscritti  alle
  Camere di Commercio. Sostanzialmente, chi ha un'impresa agricola ma
  non fa profitti, nel senso che può avere un appezzamento di terreno
  e  produrre olio o vino, e non attinge a finanziamenti comunitari o
  regionali,  può anche non essere iscritto alla Camera di Commercio.
  Invece,  chi  vuole  fare impresa o azienda, deve  iscriversi  alla
  Camera di Commercio.
   Ecco il motivo per cui ho pensato di chiarire questo aspetto,  per
  evitare che poi ci possano essere delle incomprensioni, per rendere
  la legge più comprensibile, per evitare equivoci.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.2. Il parere  della
  Commissione?

   CAPUTO, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   BUFARDECI, assessore per le risorse agricole e alimentari.  Signor
  Presidente,  onorevoli colleghi, il Governo effettivamente  ritiene
  che quanto previsto dall'emendamento 2.2 sia assolutamente ultroneo
  perché,   in   sostanza,  l'ipotesi  alla  quale   fa   riferimento
  l'onorevole Corona è un'ipotesi non definibile, neanche di  scuola.
  L'azienda   agricola,  secondo  il  codice  civile,   deve   essere
  necessariamente iscritta alla Camera di Commercio.
   Pertanto,  il  Governo esprime il parere contrario all'emendamento
  2.2, perché aggrava il testo della legge di una certificazione  che
  già in re ipsa deve avere l'azienda.


   Presidenza del presidente Cascio

   Presidenza del vicepresidente Formica


                      Verifica del numero legale

   MANCUSO. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

  (Si associano alla richiesta gli onorevoli Caputo, Corona, Limoli,
                          Ragusa e Speziale)
   PRESIDENTE.   Essendo  la  richiesta  appoggiata  a   termini   di
  Regolamento,  invito gli onorevoli deputati a  registrare  la  loro
  presenza  con  la  scheda di votazione. Chiarisco  le  modalità  di
  registrazione: il deputato può pigiare qualunque tasto.
   Dichiaro aperta la verifica.

                      (Si procede alla verifica)

   Sono   presenti:  Apprendi,  Barbagallo,  Bufardeci,   Calanducci,
  Caronia,  Cintola, Cracolici, Currenti, D'Agostino, De  Benedictis,
  Di  Benedetto,  Digiacomo,  Faraone, Federico,  Ferrara,  Fiorenza,
  Galvagno,  Greco,  Gucciardi, Lentini, Lupo, Marrocco,  Mattarella,
  Minardo,  Mineo, Musotto, Oddo, Panarello, Picciolo, Ragusa,  Raia,
  Romano, Ruggirello, Scilla, Speziale, Vinciullo, Vitrano.

   Richiedenti e votanti: Caputo, Corona, Limoli, Mancuso.
   Richiedenti non votanti: Ragusa, Speziale.

   Sono  in  congedo:  Beninati,  Bosco, Colianni,  Cordaro,  Fagone,
  Forzese, Gianni, Marinello, Marinese, Rinaldi e Scoma.

   PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica.

                       Risultato della verifica

   PRESIDENTE.  Proclamo  il  risultato  della  verifica  del  numero
  legale:

   Presenti           42

   L'Assemblea è in numero legale.

     Riprende il seguito dell'esame del disegno di legge n. 337/A

   PRESIDENTE.  Pongo in votazione l'emendamento 2.2, con  il  parere
  favorevole della Commissione e con il parere contrario del Governo.
  Chi è contrario si alzi; chi è favorevole resti seduto.

                            (E' approvato)


   Presidenza del presidente Cascio

   Presidenza del vicepresidente Formica


   Si passa all'emendamento 2.1

   ODDO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ODDO.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  penso  che   la
  maggioranza    dei    colleghi   era   contraria   all'approvazione
  dell'emendamento 2.2, tenuto conto che un'impresa agricola deve già
  necessariamente essere iscritta alla Camera di Commercio.  Pertanto
  occorrerebbe la controprova della votazione. Pur non  di  meno,  ho
  chiesto  di  parlare sull'emendamento 2.1 in quanto, a mio  avviso,
  pone una questione incomprensibile per due ordini di motivi.
   La prima parte dell'emendamento prevede di sopprimere, al comma 1,
  le  parole  da   la  disponibilità dell'azienda  agricola   sino  a
   articolo  1810  del  codice  civile ;  ciò  significa  che  stiamo
  vietando  ad una impresa agricola di affittare ad un'altra  impresa
  agricola.
   Poi,  la  seconda parte dell'emendamento prevede, alla lettera  b)
  del  comma 3, di sostituire le parole  ubicate in ambito regionale
  con   della  zona .   Vorrei  precisare  che  stiamo  parlando  dei
  cosiddetti  prodotti  tipici, cioè vogliamo  dire  che  i  prodotti
  tipici devono essere solo quelli della zona.
   Cosa   significa?  Significa  che  ognuno  si  crea   il   proprio
  protettorato.
   Onorevole  Caputo, per il rispetto che ho nei suoi  confronti,  la
  invito a ritirare l'intero emendamento. Infatti, quando diciamo che
  i  prodotti  tipici  - quelli che poi andiamo a  somministrare  nel
  piatto  agli ospiti -, devono essere quelli della zona, intanto  lo
  diciamo  con un linguaggio incomprensibile e, ammesso che si  possa
  interpretare,  vorrei  capire  se  questa  zona  ha   comunque   un
  perimetro. Dobbiamo perimetrare le zone?
   Invito,  pertanto, l'onorevole Caputo, che ritengo essere  persona
  intelligente, a ritirare l'emendamento.

   CAPUTO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CAPUTO,  presidente  della Commissione.  Signor  Presidente,  dopo
  essermi consultato anche con l'assessore Bufardeci, ritiro le parti
  relative alle lettere b) e c) dell'emendamento e lascio soltanto il
  primo comma, fino alle parole  del codice civile'.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Il parere del Governo sull'emendamento 2.1 così modificato?

   BUFARDECI,   assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 2, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                              «Articolo 3
                                    Locali     per     attività
                agrituristiche

   1.  Possono  essere utilizzati per le attività agrituristiche  gli
  edifici  o  parti  di  essi catastati, non diruti  totalmente.  Gli
  edifici devono essere già esistenti nell'azienda agricola da almeno
  trentasei  mesi  al  momento  della  richiesta  del  rilascio   del
  certificato  di  abilitazione  di  cui  all'articolo  7,  comma  1.
  L'ampliamento  della  volumetria  esistente  è  consentito,   fermo
  restando  quanto  previsto  dagli  strumenti  urbanistici  vigenti,
  esclusivamente  per volumi tecnici e servizi igienici  di  limitata
  dimensione  nonché,  per le fattispecie previste  dall'articolo  23
  della  legge  regionale 27 dicembre 1978, n. 71, agli  imprenditori
  agricoli. L'ospitalità in spazi aperti per campeggiatori può essere
  effettuata  anche  in strutture prefabbricate  in  legno,  o  altro
  materiale a ridotto impatto ambientale e paesaggistico.

   2. Con decreto dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle
  foreste,  di concerto con l'assessorato regionale del territorio  e
  dell'ambiente e con l'assessorato regionale dei beni  culturali  ed
  ambientali  e  della  pubblica istruzione,  sono  disciplinati  gli
  interventi  per  il  recupero  del  patrimonio  edilizio   ad   uso
  dell'imprenditore  agricolo,  ai fini  dell'esercizio  di  attività
  agrituristiche,   nel  rispetto  delle  specifiche  caratteristiche
  tipologiche    e   architettoniche,   nonché   delle   connotazioni
  paesaggistico-ambientali.

   3.  Ai locali e alle pertinenze utilizzate ad uso agrituristico si
  applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge  20
  febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Oddo, De Benedictis, Apprendi e Di Guardo:

   emendamento 3.1:
   «Al comma 1, secondo rigo, dopo le parole:  non diruti totalmente
  sostituire il secondo periodo con il seguente:  Tali edifici, anche
  oggetto di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione -  purché
  regolarmente  assentiti, devono essere già  esistenti  nell'azienda
  agricola  da  almeno trentasei mesi al momento della richiesta  del
  rilascio  del  certificato di abilitazione di cui  all'articolo  7,
  comma 1. »;

   - dagli onorevoli Falcone, Vinciullo, Pogliese e Buzzanca:

   emendamento 3.2:
   «Sostituire interamente il comma 1 con il seguente:
    1.  Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche  gli
  edifici  o  parti  di  essi catastati, non diruti  totalmente.  Gli
  edifici devono essere già esistenti nell'azienda agricola da almeno
  trentasei  mesi  al  momento  della  richiesta  del  rilascio   del
  certificato  di  abilitazione  di  cui  all'articolo  7,  comma  l.
  L'ampliamento  della  volumetria  esistente  è  consentito,   fermo
  restando  quanto  previsto  dagli  strumenti  urbanistici  vigenti,
  esclusivamente  per volumi tecnici e servizi igienici  di  limitata
  dimensione  nonché,  per le fattispecie previste  dall'articolo  23
  della  legge  regionale 27 dicembre 1978, n. 71, agli  imprenditori
  agricoli. L'ospitalità in spazi aperti per campeggiatori può essere
  effettuata  anche  in strutture prefabbricate  in  legno,  o  altro
  materiale a ridotto impatto ambientale e paesaggistico. Detta norma
  si estende anche alle aziende agricole insistenti in aree destinate
  a  riserve,  con la limitazione che gli edifici non possono  essere
  ampliati  oltre  la  superficie  ed  il  volume  esistente,   fatta
  eccezione   per   il  soddisfacimento  delle  condizioni   igienico
  sanitarie   minime  necessarie,  realizzazione  di  nuovi   servizi
  igienici  completi  di docce. Gli impianti di depurazione  previsti
  per tali impianti dovranno essere tali da garantire una depurazione
  totale delle acque e un loro completo riutilizzo all'interno  della
  stessa   azienda  agricola.  l'ospitalità  in  spazi   aperti   per
  campeggiatori  può  essere effettuata anche  in  aree  classificate
  riserva, nei limiti delle zone identificate come pre-riserva o pre-
  parco, anche in strutture prefabbricate in legno, o altro materiale
  a ridotto impatto ambientale e paesaggistico. Si dovrà tenere conto
  per  dette  strutture che è vietato l'utilizzo  del  cemento  o  di
  qualunque   altro  materiale  che  possa  connotare  una   modifica
  definitiva  dei  suoli, ed in ogni caso la posa in opera  di  dette
  struttura   non  potrà  avvenire  a  seguito  di  eliminazione   di
  piantumazione  esistente e ridefinizione di  terrazzamenti  o  aree
  coltivate. Si specifica inoltre, sia per le aree riserva che per le
  aree   agricole  libere,  che  le  strutture  utilizzate   a   fine
  agrituristico,  siano esse fisse o precarie,  non  potranno  essere
  soggette  a cambi di destinazione a fine abitativo diverso dall'uso
  agrituristico, neanche a seguito di condoni e sanatori e  di  alcun
  genere.  detto  impegno  va  assunto  in  sede  di  rilascio  delle
  autorizzazioni rilasciati dagli enti interessati .»;

   - dal Governo:

   emendamento 3.4:
   «Al   comma   2   sostituire  le  parole   Assessorato   regionale
  dell'agricoltura e delle foreste  con  Assessorato regionale  delle
  risorse agricole e alimentari »;

   emendamento 3.3:
   «Al  comma 2 sostituire le parole  Assessorato regionale dei  beni
  culturali   e   ambientali   e  della  pubblica   istruzione    con
   Assessorato   regionale   dei  beni  culturali   e   dell'identità
  siciliana ».

   Si passa all'emendamento 3.1. Il parere della Commissione?

   CAPUTO, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   BUFARDECI,   assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 3.2. Il parere della Commissione?

   CAPUTO, presidente della Commissione. Favorevole.

   DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   BUFARDECI,   assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE BENEDICTIS. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare. Questa
  è  una novità, il Governo non può esprimere il suo parere prima che
  l'Aula abbia svolto il dibattito in proposito

   PRESIDENTE.  Onorevole De Benedictis, ha facoltà  di  parlare.  Il
  Governo  ha espresso il parere su un testo, non credo sia  accaduto
  nulla di scandaloso.

   DE  BENEDICTIS. Signor Presidente, il parere al Governo si  chiede
  prima  della  espressione  del voto.  Adesso  c'è  una  discussione
  sull'emendamento; il Governo è legittimato a riesprimere il  parere
  a conclusione del dibattito sull'emendamento da parte dell'Aula.
   Io   intervengo   sull'emendamento  in  questione   per   attirare
  l'attenzione del Governo su alcuni punti che, a mio avviso, sono di
  confusione.
   Intanto,  ad un certo punto si parla di volumi tecnici  e  servizi
  igienici di limitata dimensione.
   E'  una  norma  vaga  e  confusa mentre, a mio  avviso,  il  testo
  originario  consente invece di disciplinare con  più  attenzione  e
  nelle  sedi  più opportune quanto oggi eviteremmo di fare  con  una
  norma confusa, e ne spiego le ragioni.
   Intanto, si parla di possibilità di aumento di volumi per  servizi
  tecnici  e  igienici di limitate dimensioni, il che  non  significa
  nulla perché i servizi igienici e i servizi tecnici sono funzionali
  alla capienza ed all'utenza e, quindi, la dimensione non è in sé un
  valore.  Infatti, possono essere 10 metri cubi, possono essere  500
  metri  cubi perché quello serve; quindi, da questo punto  di  vista
  questa dizione non quantifica e non norma alcunché.
   E, soprattutto, più avanti si scrive  detta norma si estende anche
  alle  aziende  agricole  insistenti in aree destinate  a  riserve .
  Vorrei  dire che le aree destinate a riserva sono oggetto di  altra
  disciplina  e  se noi con questa occasione non dico  sfondiamo,  ma
  deregolamentiamo  e  sottraiamo alle autorità   che  gestiscono  le
  riserve  i  loro  poteri  compiamo, a mio  avviso,  una  operazione
  assolutamente  sbagliata.  Ma  aggiungo:  c'è  scritto     con   la
  limitazione  che gli edifici non possono essere ampliati  oltre  la
  superficie   e  il  volume  esistente,  fatta  eccezione   per   il
  soddisfacimento  .   Introduciamo,  cioè,   una   eccezione   della
  limitazione.  Una norma che, intanto, introduce una  limitazione  e
  poi  introduce una eccezione della limitazione, mi sembra  che  già
  dovrebbe allarmare per la maniera improvvisata con la quale è stata
  concepita.
   Io non discuto la finalità, ma credo che molto meglio lei potrebbe
  fare,  Assessore,  con  il  comma 2 della  formulazione  originaria
  dell'articolo,  che  rimanda ad un suo decreto  la  possibilità  di
  disciplinare con norma queste condizioni.
   Aggiungo   un'altra  cosa:  poi  si  continua  a  dire    per   il
  soddisfacimento   delle   condizioni   igienico-sanitarie    minime
  necessarie ,  poi  non  si  capisce,  c'è  una  virgola,  e  ancora
   realizzazione  di nuovi servizi igienici completi di  docce .  C'è
  anche una incongruenza lessicale nella norma.
   Aggiungo:   gli impianti di depurazione previsti per tali impianti
  dovranno  essere tali da garantire la depurazione totale eccetera
  dopodiché dice  anche in aree classificate riserva nei limiti delle
  zone   identificate   come  pre-riserva  o  pre-parco ,   come   se
  identificare  una  zona riserva o pre-riserva o  pre-parco  sia  un
  capriccio  di natura urbanistica, dimenticandoci che ci sono  delle
  faune da proteggere e che se una cosa non si può fare in riserva  è
  perché ci sono degli ecosistemi da proteggere e, quindi, non è  che
  si  può  fare o non si può fare solo per i gabinetti,  solo  per  i
  gabinetti  non  possiamo farlo nella riserva.  Infatti,  se  questo
  disturba  gli uccelli o disturba la fauna, un gabinetto lo disturba
  più di ogni altra cosa.
   Mi sembra, insomma, che questo emendamento non funzioni da nessuna
  parte.  Se  volete  continuo,  ma mi  pare  che  ci  sia  materiale
  sufficiente perché sia ritirato o bocciato dall'Aula.

   BUFARDECI, assessore per le risorse agricole e alimentari.  Chiedo
  di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BUFARDECI, assessore per le risorse agricole e alimentari.  Signor
  Presidente,   onorevoli   colleghi,   intervengo   per   fare   una
  precisazione  alla  luce  delle  considerazioni  che  ha  formulato
  l'onorevole De Benedictis.
   Il  senso  della  lettura che avevo dato era  quello  di  ritenere
  effettivamente questi interventi di assoluta e limitata portata  in
  condizioni date, perché si fa riferimento evidentemente a strutture
  già  esistenti,  che  vengono completate  con  elementi  tecnici  o
  esclusivamente igienici.
   Ho  ascoltato le riflessioni e le preoccupazioni dell'onorevole De
  Benedictis,  ragione per la quale, a questo punto,  il  Governo  si
  rimette all'Aula.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.  Signor  Presidente, chiedo  ai  colleghi  presentatori
  dell'emendamento   di  ritirarlo.  Noi  stiamo  disciplinando   una
  fattispecie che riguarda un'attività economica della nostra Regione
  con  il  sistema dell'agriturismo, individuiamo le  tipologie  e  i
  limiti  organizzativi entro i quali svolgere  questa  attività,  in
  qualche  modo  proviamo a regolamentare una materia  che  ne  aveva
  bisogno.
   Questa  norma  introduce elementi di deroga non  all'attività,  ma
  alle  norme  urbanistiche che regolano le tipologie  di  interventi
  edilizi, o pseudo tali, per svolgere anche questo tipo di attività.
   Considero  inopportuna la norma, tanto più che stiamo facendo  una
  legge  che  regola  l'attività, e non la tipologia  dei  manufatti.
  Oltretutto,  credo che l'onorevole De Benedictis abbia  evidenziato
  un  dato:  le  norme  non possono essere indefinite,  devono  avere
  elementi  di  precisione  che consentano a qualunque  cittadino  di
  sapere se è nel diritto o meno.
   I  princìpi del limitatamente, la non definizione delle  cubature,
  le  condizioni per cui si può ampliare rispetto ai servizi igienici
  o  altro  lasciate  in maniera indefinita, determinano  l'ulteriore
  conseguenza  di  dare  un  potere eccessivamente  discrezionale  al
  soggetto che autorizza.
   Ecco  perché  credo  che, anche rispetto  agli  obiettivi  che  si
  pongono  i  colleghi,  questa norma finisca  per  non  raggiungerli
  perché,  ripeto,  dando  un potere discrezionale  al  soggetto  che
  autorizza,  determina  una  condizione  di  incertezza  e,  quindi,
  piuttosto che risolvere un problema lo aggraviamo.
   Ritengo   opportuno   che   i  colleghi  ritirino   l'emendamento;
  altrimenti, per quanto mi riguarda, voterò contro.

   FALCONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi, intervengo  solo
  per un chiarimento. L'emendamento 3.2 non vuol essere una deroga ad
  una   regolamentazione,  bensì  una  agevolazione  per  chi   vuole
  investire.  Definiamo un campo, ma mettiamo gli imprenditori  nelle
  condizioni di effettuare, in maniera più veloce e più chiara, anche
  delle forme di accesso a questa attività imprenditoriale.
   Però,  atteso che il Governo ha parzialmente modificato il  parere
  sull'emendamento,  mi  permetto  di  chiedere,  ove  possibile,  di
  soprassedere  temporaneamente per formulare un  subemendamento  che
  tranquillizzi  il  Partito  Democratico,  un  subemendamento   teso
  eventualmente a carcerare qualche parte relativamente alle riserve,
  evitando   di  creare  allarmismi  in  qualche  parte   di   questo
  Parlamento.

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, l'emendamento 3.2  è  accantonato
  momentaneamente in attesa di una sua riscrittura.
   Si passa all'emendamento 3.4, a firma del Governo.

   MANCUSO. Chiedo la verifica del numero legale.

   PRESIDENTE.   La  richiesta  non  è  appoggiata   a   termini   di
  Regolamento.
   Onorevoli  colleghi, ho spiegato che se non si tiene  pressato  il
  pulsante, il voto sparisce. Bisogna tenerlo schiacciato, non è  più
  come una volta.
   Il parere della Commissione sull'emendamento 3.4?

   CAPUTO, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.4. Chi è favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 3.3.

                      Verifica del numero legale

   MANCUSO. Chiedo la verifica del numero legale.

      (Si associano alla richiesta gli onorevoli Corona, D'Asero,
                     Limoli, Marziano e Panarello)

   PRESIDENTE.   Essendo  la  richiesta  appoggiata  a   termini   di
  Regolamento,  invito gli onorevoli deputati a  registrare  la  loro
  presenza  con  la  scheda di votazione. Chiarisco  le  modalità  di
  registrazione: il deputato può pigiare qualunque tasto.
   Dichiaro aperta la verifica.

                      (Si procede alla verifica)

   Sono  presenti:  Adamo,  Apprendi, Arena,  Bufardeci,  Calanducci,
  Caronia,  Cintola, Cracolici, D'Agostino, De Benedictis, Digiacomo,
  Faraone,  Federico,  Ferrara, Fiorenza,  Galvagno,  Leanza  Nicola,
  Lentini, Lo Giudice, Lupo, Marrocco, Marziano, Mattarella, Minardo,
  Mineo,  Oddo,  Panarello,  Panepinto, Picciolo,  Raia,  Ruggirello,
  Savona, Scilla, Speziale, Termine, Vitrano.

   Richiedenti e votanti: Corona, D'Asero, Limoli, Mancuso.
   Richiedenti non votanti: Marziano, Panarello.

   Sono  in  congedo:  Beninati,  Bosco, Colianni,  Cordaro,  Fagone,
  Forzese, Gianni, Marinello, Marinese, Rinaldi e Scoma.

   Dichiaro chiusa la verifica.

                       Risultato della verifica

   PRESIDENTE. Proclamo l'esito della verifica del numero legale:

   Presenti     .  41

   L'Assemblea è in numero legale.

     Riprende il seguito dell'esame del disegno di legge n. 337/A

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.3. Il parere  della
  Commissione?

   CAPUTO, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   L'articolo 3 con l'emendamento 3.2 è momentaneamente accantonato.
   Ci ritorneremo poi, onorevole Falcone, quando sarete pronti.
   Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                              «Articolo 4
             Criteri e limiti dell'attività agrituristica

   1. Le attività agrituristiche devono essere esercitate in rapporto
  di  connessione  con l'attività agricola che,  in  ogni  caso  deve
  rimanere  prevalente. I limiti e i parametri  di  cui  al  presente
  articolo  sono  riferiti  alla singola  azienda  agrituristica.  Si
  considerano agricole anche le forme di utilizzo dei terreni per  le
  quali è prevista una compensazione finanziaria da parte dell'Unione
  europea,  nell'ambito della P.A.C., fermo restando l'obbligo  della
  sussistenza dell'impresa agricola. Con riferimento al latte  fresco
  proveniente  da  animali allevati in azienda, l'eventuale  utilizzo
  dello stesso per finalità agrituristiche, è equiparato alla vendita
  diretta,  fermo restando il rispetto della normativa in materia  di
  quota latte.

   2.  Ai  fini  della  valutazione  sulla  prevalenza  dell'attività
  agricola,  è  considerato  il  rapporto  fra  il  tempo  di  lavoro
  necessario   per   lo   svolgimento   della   stessa    e    quello
  complessivamente   assorbito  dalle  attività   agrituristiche.   I
  relativi  criteri  di  calcolo  sono  determinati  dall'Assessorato
  regionale  dell'agricoltura  e delle  foreste,  previo  parere  del
  Comitato  tecnico regionale di cui all'articolo 15, il quale  tiene
  conto anche dei fabbisogni di lavoro necessari per la gestione  dei
  terreni  secondo  gli  usi  previsti  dalla  P.A.C.  nonché   delle
  superfici  destinate  a bosco e/o soggette a vincoli  ambientali  e
  paesaggistici.

   3.  L'attività di ospitalità non può superare complessivamente  il
  limite  massimo di centoventi posti, al cui raggiungimento  possono
  concorrere  diverse  tipologie  ricettive,  scelte  in  base   alle
  caratteristiche    dell'azienda.   In   particolare,    l'operatore
  agrituristico  è  tenuto  a  rispettare i  seguenti  limiti,  fermo
  restando  comunque  il limite massimo complessivo:  cinquantacinque
  posti  letto  in  camere; trenta piazzole  destinate  a  un  numero
  massimo di persone per piazzola pari a quattro per l'agricampeggio;
  venticinque  posti  letto  in strutture  prefabbricate  conformi  a
  quanto   previsto   dall'articolo  3,  comma   2.   L'attività   di
  somministrazione  di alimenti non può eccedere centosessanta  pasti
  giornalieri.   Esclusivamente  nelle  aziende  agrituristiche   che
  dispongono di servizi di ospitalità, il numero di pasti giornalieri
  può  essere  elevato  a  duecentoquaranta,  a  condizione  che  sia
  presente un locale adibito alla somministrazione di pasti riservato
  ai soli ospiti residenti.

   4.   Le   iniziative  promozionali  e  le  degustazioni   di   cui
  all'articolo 2, comma 3, lettera c), non possono eccedere il numero
  di  venti per anno solare e per singola azienda agrituristica. Ogni
  iniziativa  o degustazione non può essere rivolta a più di  ottanta
  persone per giorno.

   5. L'attività agricola si considera comunque prevalente, quando le
  attività  di  ricezione e di somministrazione di  pasti  e  bevande
  interessano  un  numero non superiore a dieci  ospiti  e  l'azienda
  dispone di almeno due ettari di superficie agricola utilizzata.

   6.  La  somministrazione  di  pasti e  bevande  è  effettuata  nel
  rispetto dei seguenti criteri:

   a)  l'azienda  che somministra pasti e bevande deve apportare  una
  quota  di  prodotto proprio, calcolata in termini  di  valore,  non
  inferiore alle seguenti percentuali:

   1)   dieci   per  cento  del  totale  degli  alimenti   utilizzati
  giornalmente, nel caso in cui la superficie agricola utilizzata sia
  esclusivamente destinata a colture arboree;

   2)  quindici  per  cento  del  totale  degli  alimenti  utilizzati
  giornalmente, se l'impresa agricola non è ad indirizzo zootecnico e
  non ricade nella fattispecie di cui al punto 1;

   3)  venticinque  per  cento del totale degli  alimenti  utilizzati
  giornalmente  se  l'impresa  agricola  è  ad  indirizzo  zootecnico
  specializzato o misto;

   b)  un'ulteriore  quota  di  prodotti  deve  giungere  da  aziende
  localizzate  in  ambito  regionale, che  impieghino  materie  prime
  provenienti da aziende agricole siciliane;

   c)  le  quote  di  cui  alle lettere a) e b)  devono  considerarsi
  flessibili  fino al raggiungimento complessivo di  una  soglia  non
  inferiore al settanta per cento, calcolato in termini di valore dei
  prodotti impiegati giornalmente nella somministrazione dei pasti  e
  delle  bevande,  fermo  restando l'obbligo delle  quote  minime  di
  prodotto  proprio  di cui alla precedente lettera  a).  Tali  quote
  devono  comprendere  obbligatoriamente  le  seguenti  tipologie  di
  prodotti:  olio  extravergine di oliva,  vino,  formaggi,  ortaggi,
  carni, pane, frutta.

   d)    la    parte   rimanente   dei   prodotti   impiegati   nella
  somministrazione  deve  preferibilmente  provenire   da   artigiani
  alimentari e, comunque, riferirsi a produzioni agricole regionali e
  ittiche  locali.  Fanno eccezione le bevande,  con  esclusione  del
  vino;

   e)  i  menù proposti devono essere, in ogni caso, coerenti con  le
  tradizioni gastronomiche proprie del comprensorio rurale in  cui  è
  situata l'azienda agrituristica;

   f)    qualora    per   cause   di   forza   maggiore,    accertate
  dall'Amministrazione  pubblica  competente,   non   sia   possibile
  rispettare i limiti di cui alla lettera c), è data comunicazione al
  comune   in  cui  ha  sede  l'azienda  agrituristica.  Il   comune,
  verificato il fatto, autorizza una deroga temporanea a tali  limiti
  non superiore a centoventi giorni.

   7. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma
  3,   lettera   d),   possono   svolgersi   autonomamente   rispetto
  all'ospitalità  e alla somministrazione di pasti e bevande  di  cui
  alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 dell'articolo 2, solo  in
  quanto  realizzino obiettivamente la connessione con  l'attività  e
  con  le  risorse  agricole aziendali, nonché con le attività  volte
  alla conoscenza del patrimonio storico ambientale e culturale delle
  aree   rurali  ove  ricade  l'azienda  agrituristica.  Le  attività
  ricreative  e  culturali  per  le quali  tale  connessione  non  si
  realizza, possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi
  e  accessori  riservati  agli ospiti che  soggiornano  nell'azienda
  agricola  e  la partecipazione, anche facoltativa, a tali  attività
  non può, pertanto, dare luogo ad autonomo corrispettivo».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dal Governo:

   emendamento 3.4:
   «Al   comma   2   sostituire  le  parole   Assessorato   regionale
  dell'agricoltura e delle foreste  con  Assessorato regionale  delle
  risorse agricole e alimentari »;

   emendamento  4.2:
   Al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:
   «La lettera a), punti 1, 2 e 3, è soppressa;
   alla  lettera  c),  la  lettera  a)  e le parole   fermo  restando
  l'obbligo  delle  quote  minime di prodotto  proprio  di  cui  alla
  precedente lettera a)  sono soppresse; le parole  Tali quote   sono
  sostituite dalle parole  Tale quota »;

   - dagli onorevoli Oddo, De Benedictis, Apprendi e Di Guardo:

   emendamento 4.1:
   «Al  comma  3,  dopo  le  parole,   limite  massimo  complessivo:
  sostituire  cinquantacinque  con  trentacinque »;

   - dagli onorevoli Corona, Leontini e Torregrossa:

   emendamento 4.3:
   «Al  comma  6 dopo le parole  criteri  aggiungere  e dei requisiti
  igienico-sanitari  e  della  legislazione  vigente  che  regola  il
  settore dell'accoglienza turistica e dei pubblici esercizi ;

   Al  comma  6,  lettera e) dopo  agrituristica   aggiungere   e  la
  somministrazione dei pasti non può essere più del doppio dei  posti
  letto e riservata ai soli clienti che soggiornano in azienda  ed  a
  loro eventuali ospiti »;

   emendamento  4.4:
   «Alla lettera d) sopprimere la parola  ittiche »;

   emendamento 4.5:
   «Alla lettera f) sostituire la parola  centoventi  con  trenta ».

   PRESIDENTE.   Si  passa  all'emendamento  3.4.  Il  parere   della
  Commissione?

   CAPUTO, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 4.1.

   ODDO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ODDO.  Signor  Presidente, noi abbiamo un'idea diversa  da  quella
  che, evidentemente, è stata affrontata nella Commissione competente
  o  comunque  in  relazione a quanto proposto dal soggetto  che  ha,
  sostanzialmente, preso l'iniziativa nel presentare  il  disegno  di
  legge.
   Infatti,  o noi decidiamo una buona volta di investire per  quanto
  concerne la ricomposizione fondiaria in Sicilia e, allora, mettiamo
  decine  e  decine  o  centinaia di milioni di euro  e  riusciamo  a
  ricomporre,  da  questo punto di vista, anche il  cosiddetto  fondo
  agricolo, oppure dobbiamo tenere conto che in questa nostra  realtà
  ci sono dei piccoli e medi imprenditori agricoli a cui non possiamo
  assolutamente  chiedere, se dobbiamo veramente fare una  legge  che
  risponda  alla  realtà siciliana, di attestarsi addirittura  ad  un
  limite minimo di 55 posti letto.
   O  noi  non  abbiamo idea di come realmente siamo  combinati,  per
  quanto  concerne  la cosiddetta proprietà agricola,  oppure  stiamo
  decidendo di fare fuori, anche da questo punto di vista, il piccolo
  e  medio imprenditore agricolo. E' ovvio che per avere un minimo di
  55  posti  letto non c'è bisogno di fare funzionare  un  autocad  o
  qualche  altra  cosa che utilizzano gli ingegneri o architetti  per
  capire che si parla già di un volume di un certo tipo.
   Ora,  Assessore, capisco bene che pensiamo in grande, ed è  giusto
  che sia così, ma in questo caso mi pare assolutamente irragionevole
  non  permettere  a coloro che hanno, invece, una  piccola  e  media
  proprietà  agricola  -  e le nostre realtà sono  piene  di  piccoli
  bagli,  di realtà interessantissime, addirittura facciamo  a  volte
  degli  studi  particolari come assessorato - di  attestarsi  ad  un
  minimo  di 35, che mi pare ragionevole; tanto il limite massimo  in
  questo  modo  comunque  non  sarebbe  in  discussione.  Quindi,  mi
  permetto  di suggerire di essere un po' più aderenti alla realtà  e
  di  non  fare  voli pindarici che non vanno incontro, invece,  alle
  nostre realtà agricole.

   BUFARDECI, assessore per le risorse agricole e alimentari.  Signor
  Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione  sia
  dell'onorevole  Oddo  che  dei colleghi tutti  per  precisare  che,
  innanzitutto, il limite dei 55 posti è un limite massimo, non è  un
  limite   minimo;   altrimenti  i  numeri  sarebbero   assolutamente
  esorbitanti.
   Intanto, la prima precisazione è questa: il limite di 55  posti  è
  un limite massimo.
   Operata,  però, questa precisazione, vorrei dire sia all'onorevole
  Oddo  sia ai colleghi che hanno presentato emendamenti all'articolo
  in  questione - sia nel senso di ridurre i posti da 55, sempre  nel
  limite  massimo, a 35 per quanto riguarda i posti letto  in  camere
  sia,  in  altri  casi,  per  portare  ad  una  riduzione  assoluta,
  addirittura  da  centoventi  a  trenta,  a  mio  avviso  snaturando
  completamente anche la possibilità dello svolgimento di un'attività
  -  che  l'attività,  nella sua funzionalità,  deve  avere  una  sua
  dimensione.   Se   parliamo  di  un  massimo   di   trenta   posti,
  evidentemente, in sostanza andiamo a chiudere tutti gli agriturismi
  siciliani, li azzeriamo completamente in quanto trenta posti  letto
  sono, a mio avviso, un numero assolutamente risibile.
   Allora, per venire incontro anche alle esperienze ed ai censimenti
  che abbiamo sui numeri effettivi degli agriturismi in dotazione, ho
  presentato  un  subemendamento che  riduce  il  numero  massimo  da
  centoventi a cento. Mi sembra un modo adeguato per venire  incontro
  alle  esigenze complessive mantenendo la funzionalità e  l'attività
  che, altrimenti, verrebbe  del tutto eliminata.

   ODDO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ODDO.  Signor Presidente, Assessore, onorevoli colleghi, può darsi
  che io non riesca a leggere bene: «L'attività di ospitalità non può
  superare  complessivamente il limite massimo di 120 posti,  al  cui
  raggiungimento  possono  concorrere  diverse  tipologie   ricettive
  scelte  in  base alle caratteristiche dell'azienda. In particolare,
  l'operatore agrituristico è tenuto a rispettare i seguenti  limiti,
  fermo       restando      comunque      il      limite      massimo
  complessivo:» Cinquantacinque posti letto in camera non è il limite
  massimo,  è  il minimo, scritto così; a meno che non  si  accantona
  momentaneamente l'emendamento per una riscrittura comprensibile del
  comma in questione.
     Se  questo  comma  dice  che  il numero  complessivo  massimo  è
  centoventi  posti,  e  poi, entrando nel merito,  dice  di  partire
  comunque da 55 posti, a me non sembra il limite massimo, Assessore.
   La  invito,  pertanto, a raccogliere l'invito di  accantonarlo  un
  minuto per approfondire meglio la questione.

   BUFARDECI, assessore per le risorse agricole e alimentari.  Signor
  Presidente,  se  anche  la  Presidenza  ritiene  che  la  scrittura
  dell'articolo possa generare dei dubbi, non ho alcun  problema  che
  si  accantoni  per riscriverlo. Però, se mi è permesso,  in  questo
  momento,   come   interpretazione  autentica   del   pensiero   dei
  presentatori  di questo disegno di legge, e quindi del  Governo,  è
  assolutamente  pacifico che il limite massimo è  centoventi  e  che
  all'interno   delle  varie  tipologie  che  possono  costituire   i
  centoventi massimo, il massimo dei posti letto in camera è 55.
   A  mio  avviso  è  chiaro. Se così non é,  qualora  la  Presidenza
  ritenesse  che questa lettura sia dubbia, non ho difficoltà  a  che
  l'emendamento   sia  accantonato  e  la  stessa  Presidenza   potrà
  riscriverlo  in  maniera  aderente a  quanto  ho  voluto  precisare
  ulteriormente,  anche alla luce del subemendamento da  me  poc'anzi
  presentato che riduce i posti da centoventi a cento.

   PRESIDENTE.  Assessore, vediamo se riusciamo  ad  ottenere  questo
  risultato  accantonando il comma 3 dell'articolo 4 con  i  relativi
  emendamenti.
   Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.
   Si passa all'emendamento 4.3. Il parere della Commissione?

   CAPUTO, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   BUFARDECI, assessore per le risorse agricole e alimentari.  Signor
  Presidente,  onorevoli  colleghi,  anche  in  questo  caso  abbiamo
  determinato  un numero di pasti proporzionale al numero  dei  posti
  letto, nell'emendamento invece si fa una proporzione del doppio: «e
  la  somministrazione dei pasti non può essere più  del  doppio  dei
  posti  letto e riservata ai soli clienti che soggiornano in aziende
  ed  a loro eventuali ospiti». Credo che anche in questo caso ci sia
  una  complicazione;  viceversa noi abbiamo  pensato  nella  dizione
  dell'articolo,  e  non siamo molto distanti,  che  in  maniera  più
  snella ci siano 240 posti nel caso di presenti in albergo e 160 nel
  caso che non vi siano ospiti.
   Mi  sembra che così non siamo distanti. Quindi, invito l'onorevole
  Corona  a  ritirare  il suo emendamento perché sostanzialmente  non
  modifica, ma complica.

   CORONA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CORONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ribadire  un
  concetto:  stiamo facendo una legge per regolare questo  settore  e
  per fare chiarezza.
   Innanzitutto,  non posso ritirare l'emendamento in relazione  alla
  prima  parte, e cioè ai requisiti igienico-sanitari previsti  dalla
  legislazione   vigente,  perché  siccome  si  tratta   di   aziende
  agrituristiche che fanno sia accoglienza che ospitalità  sul  piano
  della somministrazione di alimenti, dobbiamo tutelare la salute dei
  cittadini  e  soprattutto la sicurezza di chi ci dorme,  perché  in
  provincia  di  Messina  due  anni  fa  c'è  stato  un  incendio  in
  un'azienda  agrituristica  con tanti morti  perché  mancavano  tali
  requisiti.
   Andiamo  al  secondo  punto,  relativo  alla  somministrazione  di
  alimenti.
   Ho  proposto,  insieme ai colleghi, di potere somministrare  pasti
  per un numero doppio dei posti letto, cioè se i posti letto sono al
  massimo 55, come dice l'Assessore, sostanzialmente ci può essere, a
  latere, un ristorante che serve a quei 55 clienti centodieci pasti.
  Altrimenti  subiamo  quello che oggi il settore dell'accoglienza  e
  della somministrazione degli alimenti denuncia da tanto tempo  come
  una  sorta  di concorrenza sleale da parte di queste strutture  che
  diventano   poi  alberghi  e  ristoranti  nei  quali   si   tengono
  addirittura  banchetti nuziali e si servono  le  aragoste,  secondo
  quanto mi risulta.
   Se  dobbiamo  valorizzare  l'azienda agricola,  il  godimento  dei
  paesaggi e dei prodotti tipici, dobbiamo certamente spingere questi
  operatori  economici  del  settore  agricolo  a  mantenere   sempre
  l'attività  prevalente,  che è quella di imprenditore  agricolo,  e
  poi,  per  incrementare i flussi economici di  quella  azienda,  ad
  esercitare anche questo tipo di attività.
   Poi, mi consenta Assessore, nell'emendamento 4.5 si fa riferimento
  alla  sostituzione della parola  centoventi  con  trenta ,  non  si
  parla  di posti letto, bensì ci si riferisce soltanto ad una deroga
  che le amministrazioni comunali possono fare nel caso in cui quella
  azienda  non  sia  nelle  condizioni di poter  fornire  i  prodotti
  tipici, così come è previsto nella legge. Per cui se stabiliamo che
  un'azienda  agrituristica  ha  una  deroga  per  centoventi  giorni
  significa  che,  per  quattro  mesi,  quella  azienda  potrà  anche
  superare  i  limiti, gli steccati che stiamo cercando  di  mettere.
  Quindi, non è riferito ai posti letto, ma solo alla deroga per casi
  di calamità o di improduttività dell'azienda che non produce latte,
  formaggi eccetera.
   Vorrei  precisare che questi sono due contributi al fine  di  fare
  chiarezza  e di stabilire che le aziende agrituristiche  che  fanno
  accoglienza  e  somministrazione devono essere limitate  così  come
  prevede il disegno di legge.

   DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE  BENEDICTIS.  Signor Presidente, onorevoli  colleghi,  già  con
  questo comma 6 ci stiamo inventando che il Parlamento siciliano può
  regolare  le  leggi  dell'economia e  del  mercato  dicendo  quanti
  prodotti,  quale percentuale di quel tipo di prodotto debba  essere
  somministrata  in quel tipo di ristorante, se viene  somministrata,
  da  quali territori possa provenire, di che natura debba essere  la
  carne. Tutte cose che possono andare bene in un comizio, ma non c'è
  uno strumento possibile che le possa regolamentare e controllare.
   Quindi,  già ci stiamo prendendo la nostra dose di comizianti,  di
  soddisfazione da comizianti facendo riferimento, con  tutte  queste
  lettere  del comma 6, a cose che sono assolutamente aleatorie,  non
  controllabili  e che, se lo fossero, probabilmente sarebbero  anche
  incostituzionali.  Infatti,  non è immaginabile  che  noi  fissiamo
  quale  deve  essere, oggi e per sempre, il tipo di  risposta  e  di
  offerta  che  un  commerciante  deve  erogare  in  funzione  di  un
  andamento del mercato che può cambiare.
   Oggi  c'è  la  moda  di questo tipo di cucina,  domani  cambia  la
  tendenza  culturale,  si  arricchisce, si  può  modificare,  e  noi
  stabiliamo  per  legge  che cosa deve essere  somministrato,  quali
  ingredienti  e  quali tipi di carne, di pesce,  di  olio.  Insomma,
  credo che siamo al ridicolo.
   Oltretutto, se questa è un'attività economica, lasciamo  semmai  a
  chi  la  gestisce  la  possibilità di  trovare  le  condizioni  per
  attrarre  i  clienti e, se il mercato o le condizioni del  contesto
  culturale  lo richiederanno, saprà offrire i prodotti più  genuini,
  più legati alla terra, i pasti più giusti.
   Ma, stabilire addirittura che cosa devono contenere i menù, che la
  gastronomia  deve fare riferimento alle tradizioni  del  posto  per
  legge, mi sembra una cosa che supera il senso del ridicolo.
   In  più,  l'emendamento 4.3 che stiamo esaminando,  nella  seconda
  parte  prevede  una cosa semplicemente buffa perché noi  stabiliamo
  che, se ci sono 50 posti letto, ci devono essere 50 pasti.
   Ora, che i pasti siano l'unità di misura da utilizzare, è detto da
  persone che non hanno idea di quello di cui stanno parlando, perché
  il numero di pasti è in funzione della capacità di smaltimento e di
  alternanza, quindi, nei posti a sedere, nei coperti, non è in alcun
  modo  un  indice lontanamente possibile per raggiungere la finalità
  che il presentatore dell'emendamento propone.
   Inoltre, come possiamo pensare di legare la quantità dei pasti  da
  erogare,  e  cioè  la  modalità con la quale si  deve  economizzare
  l'offerta  da  parte del gestore, svincolandola dalle economie  del
  contesto e, quindi, dal numero di pasti che può raggiungere  quella
  economia?
   L'albergatore o il ristoratore eroga quel numero di pasti che  non
  può  andare  sotto una soglia minima, perché ci sono dei  costi  di
  gestione  della  struttura  di ristorazione,  e  noi  non  possiamo
  stabilire  per  legge  che  non  ne potrà  fornire  più  di  tanti,
  pretendendo  di  imporre  per norma una cosa  che  è  assolutamente
  contraria  alle leggi di mercato, in una legge che  si  propone  la
  finalità  di  promuovere una iniziativa di mercato e, per  di  più,
  attraverso un parametro che è quello del pasto, che nulla ha a  che
  fare con alcuno strumento di governo di questo tipo di materia.
   Pertanto,  ritengo  che si tratta di un emendamento  che  dovrebbe
  essere  ritirato e, in ogni caso, invito il Governo a  pronunciarsi
  in maniera contraria su di esso.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   APPRENDI,  vicepresidente  della Commissione  e  relatore.  Signor
  Presidente,   onorevoli  colleghi,  per  la   prima   parte   siamo
  assolutamente  d'accordo. Invece, per quanto  riguarda  la  seconda
  parte,  su  cui  il  Governo ha già annunciato  un  subemendamento,
  onorevole  De  Benedictis,  intervengo  soltanto  per  chiarire  il
  criterio  - perché questa voce ritorna poi anche in altre  parti  -
  che la Commissione ha seguito rispetto alla limitazione dei pasti.
   In  questo  momento  di grande conflitto che riguarda  il  turismo
  rurale,  che  riguarda i banchetti, che riguarda l'agriturismo,  si
  vuole  accentuare la qualità, si vuole accentuare quello che  è  il
  contenuto di un agriturismo. Se è il mercato a decidere, allora non
  distinguiamo più agriturismo, turismo rurale o sale e banchetti. E'
  inconcepibile che quello che si chiama agriturismo possa servire le
  aragoste,   i  ricci  di  mare,  piuttosto  che  il  prodotto   del
  territorio.
   Non  siamo  assolutamente  d'accordo  su  questa  posizione  e  ci
  rimettiamo all'Aula.

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, considerato che si tratta  di  una
  legge  di  settore  che  andrà a regolamentare  una  materia  molto
  importante per la nostra economia, rischiamo di fare un pasticcio.
   Sarebbe  stato  più  utile, onorevole Caputo, anche  per  il  buon
  andamento  dei  lavori, che questo dibattito  interessantissimo  si
  fosse svolto in modo più approfondito in Commissione.
   L'intero articolo 4, con i relativi emendamenti, è accantonato  in
  attesa  di un approfondimento, senza il quale si potrebbe snaturare
  l'intera norma.
   Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

                             «Articolo 5.
                Norme igienico-sanitarie e di sicurezza

   1.  Gli  immobili, le attrezzature, gli spazi aperti e  i  servizi
  destinati alle attività agrituristiche devono possedere i requisiti
  strutturali,  igienico-sanitari  e  di  sicurezza  previsti   dalle
  vigenti  disposizioni, dai regolamenti edilizi  e  d'igiene  per  i
  locali di abitazione nonché dal decreto di cui al comma 10.

   2. Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienico-sanitari
  si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche  e
  di   ruralità   degli  edifici,  nonché  delle   capacità   fisiche
  dell'attività esercitata. In particolare è consentito  derogare  ai
  limiti  di  altezza e volume dei locali in rapporto alle  superfici
  aero-illuminanti  previsti  dalle  norme  vigenti,  purché  vengano
  garantite  le  condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie,
  ritenute  sufficienti  in  sede  di  accertamento  da  parte  della
  competente autorità sanitaria, in coerenza con il decreto di cui al
  comma 10.

   3.  La  produzione,  la  preparazione,  il  confezionamento  e  la
  somministrazione  di  alimenti  e di  bevande  sono  soggetti  alle
  disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e  successive
  modificazioni, nonché alle disposizioni del decreto  legislativo  6
  novembre 2007, n. 193.

   4.  L'autorità  sanitaria,  nella valutazione  dei  requisiti  dei
  locali  di  trattamento e somministrazione di  sostanze  alimentari
  tiene conto, anche ai fini della semplificazione delle procedure di
  autocontrollo  igienico-sanitario, della diversificazione  e  della
  limitata   quantità  delle  produzioni,  dell'adozione  di   metodi
  tradizionali  di  lavorazione e dell'impiego di  prodotti  agricoli
  propri,  consentendo  l'uso polifunzionale della  cucina,  mediante
  separazione    temporale   delle   fasi,   per   la    lavorazione,
  trasformazione e confezionamento dei prodotti aziendali.

   5.  Ai  fini  dell'idoneità  dei  locali,  cucina  compresa,  alla
  preparazione e somministrazione di pasti per un numero  di  coperti
  non  superiore a dieci e per la degustazione di prodotti aziendali,
  è  sufficiente  il  rispetto dei requisiti previsti  dalle  vigenti
  disposizioni e dai regolamenti edilizi e d'igiene per i  locali  ad
  uso  abitativo.  Si  applicano le disposizioni di  cui  al  decreto
  legislativo  6  novembre 2007, n. 193. Nel caso di somministrazione
  di pasti in un numero massimo di dieci, per la loro preparazione  è
  autorizzato l'uso della cucina domestica.

   6.  Per  l'attività agrituristica di alloggio nei limiti di  dieci
  posti  letto,  ai  fini dell'idoneità dei locali è  sufficiente  il
  requisito di abitabilità.

   7.  Le  aziende  agrituristiche  che  effettuano  il  servizio  di
  ospitalità  in  camera o in appartamenti, devono essere  dotate  di
  almeno  un  servizio  igienico ogni quattro persone.  Nel  caso  di
  ospitalità  in agricampeggio, la dotazione minima è determinata  in
  un  servizio  igienico sanitario e in un locale  doccia  ogni  otto
  persone e in un servizio di lavanderia ogni dodici persone.

   8.  Può essere consentito il congelamento degli alimenti destinati
  al  consumo da parte degli ospiti, previa autorizzazione  sanitaria
  ai  sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche
  nonché  del  decreto  legislativo 6 novembre 2007,  n.  193,  fermo
  restando  quanto previsto dal decreto di cui al comma  10.  Qualora
  l'azienda  agrituristica sia autorizzata ad effettuare il  servizio
  di  preparazione e somministrazione di pasti, può essere consentita
  la macellazione in azienda degli animali allevati nella stessa, nel
  rispetto   delle  normative  comunitarie,  nazionali  e   regionali
  vigenti.  A tal fine, non sono considerati allevati in azienda  gli
  animali  già  svezzati, acquistati da terzi per la successiva  fase
  d'ingrasso.

   9.  Le  piscine delle aziende agrituristiche sono classificate  di
  proprietà privata ad uso collettivo e riservate ai soli ospiti  che
  fruiscono  delle attività di cui all'articolo 2, comma  3,  lettere
  a),  b)  e  d).  Si  applica quanto previsto dall'Accordo  Stato  -
  Regioni  e  Province Autonome del 16 gennaio 2003 sulla  disciplina
  interregionale  delle  piscine,  approvato  dalla  Conferenza   dei
  Presidenti in data 16 dicembre 2004.

   10.  Entro  novanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente
  legge, i competenti dipartimenti degli Assessorati regionali  della
  sanità  e  dell'agricoltura  e delle  foreste  emanano  un  decreto
  interassessoriale di regolamentazione delle disposizioni recate dal
  presente articolo. Il decreto è emanato sentito il Comitato tecnico
  regionale  per l'agriturismo di cui all'articolo 15. In particolare
  il decreto:

   a) definisce i requisiti di cui al comma 1;

   b)  individua  le  superfici  minime e  le  caratteristiche  delle
  piazzole,   dei  percorsi,  dei  parcheggi  e  dei  servizi   degli
  agricampeggi;

   c)  disciplina l'attività di congelamento degli alimenti destinati
  al consumo, di cui al comma 8;

   d)  regolamenta l'attività di macellazione di cui al comma 8,  con
  particolare riferimento alla quantità di animali che possono essere
  macellati,   alle  caratteristiche  dei  locali  di   macellazione,
  all'attività  di preparazione e somministrazione e le  modalità  di
  lavorazione   in  azienda  di  tutte  le  carni  macellate,   anche
  all'esterno dell'azienda, nel rispetto delle normative vigenti.

   11.  Per  gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio  delle
  attività  agrituristiche,  la  conformità  alle  norme  vigenti  in
  materia   di   accessibilità  e  di  superamento   delle   barriere
  architettoniche   può   essere   assicurata   anche    con    opere
  provvisionali.  Il  numero  delle stanze  accessibili  ai  soggetti
  diversamente  abili,  tenuto  conto  delle  caratteristiche   delle
  strutture  aziendali  destinate  all'attività  agrituristica,   può
  essere ridotto a uno.»

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dal Governo:

   emendamento 5.2:
   «Al comma 6 dopo la parola  abitabilità  aggiungere  rilasciato  a
  seguito   di   valutazione   dell'Azienda   sanitaria   provinciale
  competente per territorio che valuterà la sanità e l'idoneità degli
  ambienti  proposti  in  coerenza con la struttura  e  la  storicità
  dell'immobile .»;

   emendamento 5.1:
   «Al  comma  10  sostituire le parole  Assessorato regionale  della
  sanità  con  Assessorato regionale della salute »;

   emendamento 3.4:
   «Al  comma  10  sostituire  le parole   dell'agricoltura  e  delle
  foreste  con  delle risorse agricole e alimentari »;

   - dagli onorevoli Corona, Leontini e Torregrossa:

   emendamento 5.3:
   «Al  comma 11 sostituire la parola  uno  con   il 10 per cento dei
  posti letto ».

   Si passa all'emendamento 5.2.

                      Verifica del numero legale

   MANCUSO. Chiedo la verifica del numero legale.

      (Si associano alla richiesta gli onorevoli Caputo, Corona,
                     Falcone, Limoli e Vinciullo)

   PRESIDENTE.   Essendo  la  richiesta  appoggiata  a   termini   di
  Regolamento,  invito gli onorevoli deputati a  registrare  la  loro
  presenza  con  la  scheda di votazione. Chiarisco  le  modalità  di
  registrazione: il deputato può pigiare qualunque tasto.
   Dichiaro aperta la verifica.

                      (Si procede alla verifica)

   Sono   presenti:  Adamo,  Apprendi,  Arena,  Bufardeci,   Cintola,
  Cracolici,  D'Agostino, De Benedictis, Di Benedetto, Digiacomo,  Di
  Guardo,  Greco, Gucciardi, Incardona, Laccoto, Lentini, Lo Giudice,
  Lupo,   Marrocco,  Marziano,  Minardo,  Nicotra,  Oddo,  Panarello,
  Picciolo, Raia, Ruggirello, Scammacca, Scilla, Speziale, Vitrano.

   Richiedenti  e votanti: Caputo, Corona, Falcone, Limoli,  Mancuso,
  Vinciullo.

   Sono  in  congedo:  Beninati,  Bosco, Colianni,  Cordaro,  Fagone,
  Forzese, Gianni, Marinello, Marinese, Rinaldi e Scoma.

   Dichiaro chiusa la verifica.

                       Risultato della verifica

   PRESIDENTE. Proclamo l'esito della verifica del numero legale:

   Presenti            38

   L'Assemblea non è in numero legale.

   Onorevoli  colleghi, sospendo la seduta avvertendo che  riprenderà
  fra un'ora.

                 Presidenza del Vicepresidente Formica

     (La seduta, sospesa alle ore 18.37, è ripresa alle ore 19.43)

   La seduta è ripresa.


   Presidenza del presidente Cascio

   Presidenza del vicepresidente Formica


                                Congedo

   PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Mineo ha chiesto congedo  per
  la seduta odierna.

   L'Assemblea ne prende atto.


   Presidenza del presidente Cascio

   Presidenza del vicepresidente Formica


                        Sull'ordine dei lavori

   MANCUSO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MANCUSO.  Signor  Presidente, mi rivolgo alla  Presidenza  che  ha
  condotto  i lavori d'Aula fino ad oggi con lo stile del buon  padre
  di  famiglia, e mi rifaccio anche ai numerosi interventi svolti  in
  vari anni dai colleghi del Partito Democratico.
   Quando  il  Parlamento  è  tenuto,  secondo  quanto  previsto  dal
  Regolamento  interno,  a dichiararsi in voto,  la  Presidenza  deve
  vigilare  sugli  atteggiamenti  puerili  di  parlamentari  che  non
  rispettano né la Presidenza né il Parlamento.
   Invito  la  Presidenza ad attivarsi perché  il  metodo  che  avete
  stabilito, quello della presenza del deputato al banco, con il voto
  che deve essere personale, pigiando il tasto, non funziona.
   Non  è  un metodo che porta al risultato. Dovete trovare un  altro
  metodo perché questo non va e la responsabilità, certamente, non  è
  dei  colleghi  parlamentari  ma  della  Presidenza  che  deve  fare
  rispettare i parlamentari che vengono qui la sera a lavorare.
   Invito,  quindi,  la  Presidenza a vigilare  attentamente  per  il
  rispetto  del  Regolamento interno, così come hanno richiamato  per
  anni i colleghi che hanno preceduto questo mio richiamo sull'ordine
  dei lavori.

   PRESIDENTE.  Onorevole Mancuso, la Presidenza  ha  fatto  attivare
  questo  nuovo  sistema che consente di identificare  l'assegnazione
  dei posti.
   E' un sistema che è stato da poco messo in funzione, aspettiamo di
  vederlo  rodato.  Dopodiché,  insieme  all'aiuto  degli  assistenti
  parlamentari,  ma  anche  alla  collaborazione  che  la  Presidenza
  richiederà  ai  Questori e ai Segretari,  faremo  in  modo  che  il
  sistema  corrisponda  totalmente alle  finalità  per  cui  è  stato
  adottato.

   ROMANO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ROMANO.  Signor  Presidente, vale certamente  quel  che  ha  detto
  l'onorevole  Mancuso e vale pure - al riguardo  ho  richiamato  gli
  Uffici  ma richiamo anche lei -  per me perché io ero in  Aula,  ho
  votato  e  non  risulto nell'elenco dei  buoni  ma  in  quello  dei
   cattivi ,  così  come altri colleghi che erano in Aula.  Pertanto,
  pregherei  di  prendere atto che, probabilmente, se si  sfiora   il
  tasto  si  annulla  il  voto.  Io  ero  presente  al  voto  e  pure
  l'onorevole Musotto.
   E'  un problema tecnico, non è una rivendicazione. Forse esiste un
  problema  nel sistema o forse bisogna tenere premuto il  tasto  per
  trentadue  secondi, ditecelo, perché incolleremo il dito lì  sopra.
  Comunque, esiste un problema.
   Invito,  quindi,  la Presidenza ad accertare il funzionamento  del
  sistema,  fermo restando che la verifica che suggerisce l'onorevole
  Mancuso è una verifica etica e morale che serve al comportamento  e
  agli atti di questa Amministrazione.

   PRESIDENTE.  Onorevole Romano, la Presidenza ha già  chiarito  che
  bisogna  tenere  premuto il pulsante fino a  quando  il  Presidente
  dichiara  chiusa la votazione. Quindi, possono essere anche  cinque
  secondi.  E'  un  sistema  nuovo che  bisogna  verificare;  se  non
  funziona lo verificheremo.
   Ribadisco  a  tutti  gli  onorevoli colleghi  che  bisogna  tenere
  premuto  il  tasto fino a quando la Presidenza dichiara  chiusa  la
  votazione.


   Presidenza del presidente Cascio

   Presidenza del vicepresidente Formica


      Per il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 337/A

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.  Signor  Presidente,  premesso  che  considererei  come
  soluzione  del  problema posto dai colleghi che i deputati  fossero
  presenti  in  Aula in numero tale da evitare che,  se  ad  uno  non
  funziona  il  tasto, venga a mancare il numero legale. Il  problema
  c'è: é che manca in Aula oltre la metà dei deputati.
   Signor  Presidente,  nel corso dell'esame  del  disegno  di  legge
  sull'agriturismo  -  credo  che  abbiamo  sospeso  l'articolo  3  e
  l'articolo  4  non  è stato ancora del tutto esaminato  -,  abbiamo
  verificato che ci sono alcuni problemi persino ad avere certezza se
  una parola rappresenta il massimale o il minimale.
   Esistono  incertezze anche sul piano dell'interpretazione  tra  di
  noi;   figuriamoci  cosa  sarebbe,  fuori  da  questo   Parlamento,
  l'interpretazione di questa legge.
   Suggerirei,  pertanto,  di rinviare il testo  in  Commissione  per
  consentire  un  lavoro di maggiore specificazione e, probabilmente,
  anche  di maggiore snellimento evitando di prevedere l'olio d'oliva
  da  usare  per  le aziende di agriturismo. Diventa imbarazzante  se
  l'aceto  balsamico, poiché arriva da Modena, è considerato alimento
  prodotto fuori dal territorio  regionale.
   Suggerirei,  ripeto, di rinviare il testo in Commissione  affinché
  la  stessa aiuti l'Aula con una procedura di snellimento del  testo
  in  maniera tale da consentirne l'esame, la prossima settimana,  in
  maniera più spedita.

   VINCIULLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   VINCIULLO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  il  Governo  è
  quasi  del tutto assente. E' chiaro che per discutere su un disegno
  di legge occorre la presenza dell'Assessore competente.
   Mi sembra di capire che l'Assessore non c'è, quindi è naturale che
  non   possiamo   andare  oltre,  non  è  possibile  affrontare   la
  discussione di questo disegno di legge. Ma mi sembra di capire, con
  il  dovuto  rispetto  nei  confronti  del  Presidente  della  terza
  Commissione,  che questo disegno di legge è poco  chiaro  e  merita
  ulteriori approfondimenti.
   Condividevo poco fa quanto dichiarato dall'onorevole Oddo: non  si
  riusciva  a capire se il numero  cinquanta'  fosse il minimo  o  il
  massimo  e,  se  non  lo  comprende  il  legislatore,  pensate  che
  problema  sarà  per coloro che un giorno dovranno applicare  questa
  legge.
   Quindi,   l'invito che rivolgo è quello di rinviare il disegno  di
  legge  in  Commissione  per   rivederne  il  testo,  per  prestarvi
  maggiore attenzione e di essere meno veloci nell'esitare per l'Aula
  un  disegno  di  legge  che  è di fondamentale  importanza  per  lo
  sviluppo del turismo in Sicilia.
   Vorrei anche evidenziare alla Presidenza un altro problema,  ormai
  diventato  cronico ed insopportabile per questa  Aula:  la  mancata
  risposta degli assessori alle nostre interrogazioni.
   Io  ho  presentato oltre cento interrogazioni e avrò avuto otto  o
  nove  risposte.
   Se  il  Governo  non  ha  questa  sensibilità  nei  confronti  dei
  deputati,  credo che la Presidenza dell'Assemblea debba  impegnarsi
  maggiormente  per  far sì che il rispetto dovuto dal  Governo  alla
  Istituzione  parlamentare, che non fa solo leggi ma presenta  anche
  atti  ispettivi,  possa  diventare  un  fatto  costante  di  questo
  Parlamento.
   E'  una  abitudine che riscontriamo soltanto in Sicilia. In  altri
  Parlamenti, in altri consigli regionali ciò non avviene e non è  la
  prima  volta, purtroppo, che devo intervenire su questo  argomento.
  Spero  sia l'ultimo  Volevo portare all'attenzione della Presidenza
  un problema che sta diventando insopportabile e che impedisce a noi
  deputati di svolgere fino in fondo il nostro compito.

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, per quanto riguarda la  richiesta
  avanzata   dal   capogruppo  del  Partito  Democratico,   onorevole
  Cracolici, di rinvio in Commissione del disegno di legge n.  337/A,
  la metteremo in votazione.
   Per  quanto  riguarda la questione del ritardo  nelle  risposte  o
  l'assenza,  addirittura,  di risposta alle interrogazioni,  ricordo
  che,  oltre  all'onorevole Vinciullo, diversi altri deputati  hanno
  fatto  rilevare, in passato e di recente, questa prassi non proprio
  convenevole.
   La  Presidenza  si  è  attivata  presso  il  Governo  al  fine  di
  verificare  con  i  nuovi dipartimenti, a seguito  delle  modifiche
  intervenute  per  legge  nei  vari  assessorati,  quali   sono   le
  interrogazioni  afferenti al singolo dipartimento.  Contestualmente
  si richiederà, ancora una volta, che si diano le risposte agli atti
  ispettivi dei parlamentari in tempi accettabili.

   VINCIULLO. Attendiamo risposte ad interrogazioni che risalgono  al
  2008.

   PRESIDENTE. Ne sono a conoscenza, onorevole Vinciullo.
   Pongo in votazione la richiesta di rinvio del disegno di legge  in
  Commissione  posta dall'onorevole Cracolici. Il disegno  di  legge,
  peraltro, è di iniziativa parlamentare e il parere del Governo  non
  può, in alcun modo, prevalere sul voto d'Aula.

   Votazione della richiesta di rinvio del disegno di legge n. 337/A

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione la richiesta di
  rinvio  del  disegno  di  legge  n. 337/A  in  Commissione.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvata)


   Presidenza del presidente Cascio

   Presidenza del vicepresidente Formica


      Ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento interno

   GALVAGNO.  Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 83,  comma  2,
  del Regolamento interno.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   GALVAGNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel 2006 è  stato
  sottoscritto  un accordo tra lo Stato italiano e il  Governo  degli
  Stati  Uniti per il rientro in Italia della Venere di Morgantina  e
  di  quindici  argenti. La Venere di Morgantina è  esposta  al  Paul
  Getty  Museum  di New York e i quindici  argenti del  terzo  secolo
  a.C., provenienti da Morgantina sono esposti a Los Angeles.
   Questa  mattina  si  è svolta una riunione al Ministero  dei  beni
  culturali  alla  presenza  dell'assessore  regionale  per  i   beni
  culturali  e  per  l'identità  siciliana,  avvocato  Armao,  e  del
  direttore generale, dottor Carlo Resca, e si sono stabilite le date
  per il rientro di questo patrimonio: nel gennaio del 2011 rientrerà
  in  Italia la Venere e il 15 febbraio di quest'anno rientreranno in
  Italia i quindici argenti del terzo secolo a.C..
   E'  successo un fatto gravissimo: è stato sottoscritto un accordo,
  a quanto mi risulta, per cui gli argenti non rientreranno subito ad
  Aidone  e quindi a Morgantina, ma saranno esposti prima a Roma  nei
  saloni  del Palazzo Massimo, poi a Milano a Palazzo Reale e, subito
  dopo, andranno all'Expo di Shangai. Io mi chiedo se un evento  così
  importante,  che  dovrebbe portare milioni di turisti  in  Sicilia,
  vada  bruciato con due tappe in Italia e una all'estero. Che  senso
  ha?
   Pertanto, preannuncio un ordine del giorno che presenterò a  norma
  del  Regolamento  ed  invito il Governo ad  intervenire  nuovamente
  sulla questione per rivedere questo accordo, che considero un  atto
  gravissimo nei confronti della Sicilia.

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì,  2
  febbraio 2010, alle ore 17.00, con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del presidente Cascio

   Presidenza del vicepresidente Formica


   I  - Comunicazioni.

   II  -   Lettura,  ai  sensi e per gli effetti degli  articoli  83,
  lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione:

   n.  174  - «Iniziative, anche a livello centrale, per fronteggiare
  la crisi del comparto agrumicolo siciliano».

       LIMOLI - LEONTINI - TORREGROSSA - MANCUSO - D'ASERO - CAPUTO -
             CORONA - BENINATI - CAMPAGNA - SCOMA - BOSCO - LEANZA E.

   III - Discussione del disegno di legge:

   «Norme   per   il   sostegno   dell'attività   edilizia    e    la
  riqualificazione  del  patrimonio  edilizio»  (n.  459-386-209-394-
  404/A)
   Relatore: on. Caronia

   IV - Votazione finale del disegno di legge:

   «Istituzione  delle  Unità operative delle professioni  sanitarie»
  (n. 151/A)

                   La seduta è tolta alle ore 20.00

                        DAL SERVIZIO RESOCONTI
                             il Direttore
                      dott.ssa Iolanda Caroselli

   ALLEGATO:

   Risposte scritte ad interrogazioni - Rubrica  «Salute»

   CAPUTO.  «Al  Presidente  della Regione e  all'Assessore  per  la
  sanità, premesso che:

   le  nuove nomine dei direttori sanitari delle aziende sanitarie  e
  delle  ASP siciliane hanno suscitato l'interesse e le polemiche  di
  molti soggetti, istituzionali e non, principalmente per i dubbi  di
  regolarità per le modalità ed i criteri di scelta adottati;

   da  più  parti, infatti, sono state sollevate polemiche in  merito
  alla  scelta di soggetti chiamati a ricoprire tali funzioni pur  in
  assenza dei requisiti di legge;

   considerato  che  in particolare, relativamente ai  requisiti  che
  devono   possedere  i  direttori  amministrativi,  secondo   quanto
  indicato  dalla  circolare  n. 2868 del 9  dicembre  2008  diramata
  dall'Assessore regionale per la sanità, è precisato che le funzioni
  dirigenziali,   oltre   ad  essere  state  effettivamente   svolte,
  presuppongono in chi l'abbia espletata la qualifica di dirigente  e
  non  di  altra  qualifica  come ad esempio  quella  di  funzionario
  amministrativo;

   ritenuto che:

   la  circolare  di  cui  sopra e i precedenti giurisprudenziali  in
  materia  concordano nel precisare in maniera non  equivoca  che  le
  funzioni  dirigenziali devono essere svolte da chi ha la  qualifica
  di 'dirigente';

   si  apprende che, tra i tanti, uno dei direttori nominati (ASP  di
  Trapani)   non  risulta  essere  in  possesso  della  funzione   di
  'dirigente', in quanto trattasi di funzionario amministrativo;
   per sapere quali provvedimenti ritengano opportuno adottare:

   al  fine  di  verificare la presenza dei requisiti  richiesti  dai
  provvedimenti  amministrativi e legislativi in merito  alla  nomina
  dei nuovi direttori generali delle nuove aziende sanitarie e ASP;

   per  la  verifica circa la sussistenza, in capo al nuovo direttore
  dell'ASP di Trapani, del possesso dei requisiti previsti». (768)

   Risposta. - «In ordine alla interrogazione di cui all'oggetto  con
  la  quale  l'On.le Caputo chiede notizie sulla nomina del direttore
  generale dell'ASP di Trapani, si rappresenta quanto segue.

   Per  ciò  che  concerne  la  nomina dei direttori  generali  delle
  aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere,  in  via
  generale, si fa presente che la Segreteria tecnica dell'Ufficio  di
  Gabinetto  dell'Assessore regionale per la sanità ha  acquisito  le
  dichiarazioni  sostitutive concernenti il  possesso  dei  requisiti
  richiesti  dalla  vigente normativa dai soggetti i  cui  nominativi
  sono  stati apprezzati nella seduta della Giunta regionale  del  18
  agosto  2009  ai fini della successiva nomina a direttore  generale
  delle Aziende del Servizio sanitario regionale.

   Si  precisa  che  le dichiarazioni sostitutive di cui  sopra  sono
  stare  rese dai soggetti interessati ai sensi degli artt. 46  e  47
  del  D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, e, cioè sotto  la  personale
  responsabilità  dei  soggetti dichiaranti  e  nella  consapevolezza
  degli  stessi  relativamente alle responsabilità  e  alle  sanzioni
  penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

   Si  evidenzia altresì che la Segreteria tecnica di questo  Ufficio
  di  Gabinetto  ha poi provveduto a trasmettere, per  il  successivo
  iter  di  competenza,  le predette dichiarazioni  sostitutive  alla
  Segreteria  Generale della Presidenza della Regione con nota  prot.
  n.  9262 del 20 agosto 2009, laddove è espressamente affermato  che
  la  medesima  Segreteria  ha proceduto a riscontrare la ricorrenza,
  nelle dichiarazioni rese dai soggetti nominandi, di tutti requisiti
  richiesti per ricoprire l'incarico, nonché la ricorrenza  di  tutte
  le  necessarie  dichiarazioni relative alle  incompatibilità  e  ai
  limiti all'assunzione dei medesimi incarichi ; nella predetta  nota
  n.  9262/2009  si  è altresì specificato che la Segreteria  tecnica
  dell'Ufficio  di gabinetto avrebbe proceduto per tutti  i  soggetti
  nominati   Direttori  Generali  ad  acquisire   la   documentazione
  comprovante  i  requisiti  e  le dichiarazioni  rese,  al  fine  di
  accertare  compiutamente la ricorrenza di  quanto  attestato  dagli
  interessati.

   In  particolare, per ciò che concerne il dott. Fabrizio De  Nicola
  (A.S.P.  di Trapani), si evidenzia che lo stesso ha prodotto  prima
  della  nomina  un certificato di servizio, datato 21  agosto  2009,
  dell'Istituto  regionale per il credito alla  Cooperazione  (IRCAC)
  dal  quale  dipende,  ove si attesta che l'attività  dello  stesso,
  nelle   posizioni   ivi   elencate   è  stata   caratterizzata   da
  un'esperienza dirigenziale amministrativa connotata da attività  di
  gestione,  controllo  e  coordinamento  di  risorse  umane  ed   in
  esecuzione   di  specifici  incarichi,  di  cura  delle   relazioni
  sindacali,  nonché  di  rapporti esterni  con  l'Istituto  e  degli
  obiettivi  programmatici dell'Ente ; viene altresì  attestato  che,
   in  relazione all'attività svolta dal 19.09.2000 presso  l'Ufficio
  di  Consulenza aziendale e successivamente presso l'Area  di  staff
  della  Direzione generale il dott. De Nicola ha avuto  la  piena  e
  completa   responsabilità  gestionale  degli  stessi   Uffici   con
  autonomia decisionale ed il solo obbligo di rapporto diretto con il
  Direttore Generale ed il Presidente .

   Il  dott.  De Nicola ha altresì prodotto un attestato di servizio,
  prot.  n.  145257 del 4 settembre 2009, rilasciato dal Dipartimento
  regionale  del personale della Presidenza della Regione  siciliana,
  ove  si  certifica che il dott. De Nicola  ha svolto servizio,  con
  funzioni  di Dirigente esterno di terza fascia presso l'Ufficio  di
  diretta  collaborazione  dell'assessore  regionale  destinato  alla
  Presidenza  dal  01/11/2004 al 17/07/2005 e di  Coordinatore  della
  Segreteria   Tecnica  nel  medesimo  Ufficio  dal   18/07/2005   al
  07/06/2006 .

   A  sostegno della nomina in esame si evidenzia che il Consiglio di
  giustizia  amministrativa per la Regione siciliana con sentenza  n.
  242 del 26 marzo 2008, ha rilevato che  per accedere all'elenco  di
  direttore  generale  delle UU.SS.LL.  - e  quindi  per  l'eventuale
  nomina  -   non  risulta  necessario il  possesso  di  una  formale
  qualifica  dirigenziale,  tanto meno  apicale,  nell'ambito  di  un
  rapporto di lavoro pubblicistico o privatistico essendo sufficiente
  il  requisito dell'esperienza almeno quinquennale di direzione  (di
  per  se  non necessariamente dirigenziale) in soggetti e  strutture
  che  per  la loro natura sostanziale (con determinate connotazioni)
  siano  tali  da configurare una posizione dirigenziale .  Principio
  quest'ultimo  che, secondo il predetto Consesso,  e  contrariamente
  alle  tesi sostenute nell'interrogazione in oggetto, trova conferma
  nella  circostanza  che  il legislatore ha  utilizzato  il  termine
  sostanziale  posizione  e non quello formale di  qualifica .

                              L'Assessore
                         (dott. Massimo Russo)

   BARBAGALLO.  -  «Al Presidente della Regione e all'Assessore  per
  la sanità, premesso che:

   non  tutti  i  direttori  generali nominati  nelle  nuove  aziende
  sanitarie  provinciali ed ospedaliere risultano essere in  possesso
  dei requisiti previsti dalla legge;

   ad  esempio,  il  dott. Fabrizio De Nicola non risulta  essere  in
  possesso della qualifica di dirigente, così come previsto dall'art.
  3  bis del decreto legislativo n. 502/92, il quale stabilisce  che,
  per  essere nominato direttore generale, occorre avere 'svolto  per
  almeno  cinque  anni  qualificata attività  di  direzione  tecnico-
  sanitaria in enti o strutture pubbliche o private di media o grande
  dimensione con autonomia gestionale e diretta responsabilità  delle
  risorse umane, tecniche e finanziarie';

   il  Consiglio  di  Stato  ha precisato, a  tal  riguardo,  che  le
  funzioni dirigenziali debbono essere svolte possedendo la qualifica
  di dirigente, e non quella di funzionario amministrativo;

   lo  stesso certificato di servizio, firmato dall'avvocato  Antonio
  Carullo,  commissario dell'IRCAC (ente presso il quale il dott.  De
  Nicola ha prestato servizio come funzionario), non convalida né  la
  qualifica  né la posizione dirigenziale, ma fa riferimento  ad  una
  generica 'esperienza dirigenziale';

   premesso ancora che:

   ad  esempio,  il  dott.  Salvatore Di Rosa è incompatibile  poiché
  risulta  dipendente dell'azienda ospedaliera 'Villa  Sofia',  nella
  quale è stato nominato direttore generale;

   il  comma 9 (ultimo capoverso) dell'art. 3 del decreto legislativo
  n.  502/92  prevede,  in  proposito, che  la  carica  di  direttore
  generale  è  incompatibile con la sussistenza  di  un  rapporto  di
  lavoro  dipendente, ancorché in regime di aspettativa, con  l'unità
  sanitaria presso cui sono esercitate le funzioni;

   il  dott.  Salvatore  Di  Rosa risulta  inquadrato  nel  ruolo  di
  dirigente  di  secondo livello presso l'ex Azienda  AUSL  n.  6  di
  Palermo,  ma  lo  stesso  risulta  dipendente  dell'azienda  'Villa
  Sofia',  dove  ha  assunto le funzioni di  primario  a  seguito  di
  pubblico  concorso e dove ha prestato servizio fino  al  31  agosto
  2009;

   la  normativa  vigente in materia fa riferimento  al  rapporto  di
  lavoro  e  non  alla semplice appartenenza di ruolo ad  un'azienda,
  proprio  perché si vuole evitare che chi abbia svolto il  ruolo  di
  dipendente  possa  essere  condizionato  nello  svolgimento   delle
  funzioni di direttore generale;

   la   legge  regionale  n.  5  del  2009,  all'art.  19,  comma  2,
  stabilisce,   inoltre,   che   'ferme   restando   le   cause    di
  incompatibilità  previste dalla normativa  vigente,  la  carica  di
  direttore  generale  di  un'azienda è incompatibile  con  qualsiasi
  altro   ruolo  esercitato  in  strutture  pubbliche  del   servizio
  sanitario regionale, soggette alla competenza dell'azienda medesima
  o di altre aziende del servizio sanitario regionale';

   il  dott.  Giuseppe Calaciura è stato nominato direttore  generale
  nella  stessa  azienda dalla quale è stato trasferito per  mobilità
  dopo la proposta della sua nomina adottata dalla Giunta regionale;

   il  comma  2 dell'art. 19 della legge regionale n. 5 del  2009  va
  applicato anche in questo caso;

   premesso, inoltre, che:

   ulteriormente,  per  esempio,  il dott.  Nicola  Baldari,  non  ha
  maturato l'anzianità dei 5 anni di posizione dirigenziale ai  sensi
  dell'art. 3 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92  poiché
  l'aspettativa per il mandato parlamentare nella fattispecie non può
  essere computata;

   il  dott.  Nicola Baldari è stato direttore di struttura complessa
  dal  26  maggio  al  25  giugno 2001 e in aspettativa  per  mandato
  parlamentare dal 25 luglio 2001 al 29 giugno 2006;

   considerato che:

   alcuni direttori sanitari ed amministrativi nominati non risultano
  essere  in  possesso  della  qualifica di  dirigenti  di  struttura
  complessa;

   l'Assessore  per la sanità, dott. Massimo Russo, ha  disposto  con
  uno  specifico  avviso  la formazione di  un  elenco  di  possibili
  direttori  amministrativi  e sanitari prevedendo,  da  parte  degli
  stessi,   il  possesso  dell'incarico  di  dirigente  di  struttura
  complessa per almeno 5 anni;

   il  decreto  assessoriale  con  il quale  è  stata  comunicata  la
  formazione  dell'elenco  prevede  che  la  verifica  dei  requisiti
  previsti  dalla  legge  per  la  nomina  a  direttore  sanitario  o
  amministrativo venga effettuata dagli stessi direttori generali  ai
  quali compete la nomina;

   ciò  sembra  quantomeno  discutibile,  poiché  sarebbe  stato  più
  opportuno  verificare la sussistenza dei requisiti  previsti  dalla
  legge   preventivamente  con  un  esame  da  parte   degli   uffici
  dell'Assessorato;

   ritenuto che:

   la  scelta di premiare taluni direttori sanitari ed amministrativi
  è quantomeno discutibile;

   il  cambiamento atteso con il nuovo assetto del servizio sanitario
  regionale  sarebbe stato, infatti, più netto se non  fossero  stati
  nominati direttori generali, sanitari ed amministrativi legati alle
  precedenti gestioni;

   in  Sicilia è necessario un maggiore rigore e di intransigenza  in
  tutte le scelte istituzionali, politiche ed amministrative;

   in  nome dell'innovazione non si possono adottare provvedimenti di
  dubbia legittimità;

   per sapere:

   quali  iniziative siano state assunte per verificare  il  rispetto
  della normativa vigente in materia di nomine dei direttori generali
  e dei direttori amministrativi e sanitari;

   se  non  si  ritenga  di  dover nominare  un'apposita  commissione
  d'inchiesta.

         (L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

   Risposta. - «In ordine alla interrogazione di cui all'oggetto  con
  la  quale  l'On.le Barbagallo chiede notizie circa la verifica  del
  rispetto della normativa vigente in materia di nomine dei direttori
  generali   nelle  nuove  aziende  provinciali  e  ospedaliere,   si
  rappresenta quanto segue.

   Per  ciò  che  concerne  la  nomina dei direttori  generali  delle
  aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere,  in  via
  generale, si fa presente che la Segreteria tecnica dell'Ufficio  di
  Gabinetto  dell'Assessore regionale per la sanità ha  acquisito  le
  dichiarazioni  sostitutive concernenti il  possesso  dei  requisiti
  richiesti  dalla  vigente normativa dai soggetti i  cui  nominativi
  sono  stati apprezzati nella seduta della Giunta regionale  del  18
  agosto  2009  ai fini della successiva nomina a direttore  generale
  delle Aziende del Servizio sanitario regionale.

   Si  precisa  che le dichiarazioni sostitutive  di cui  sopra  sono
  stare  rese dai soggetti interessati ai sensi degli artt. 46  e  47
  del  D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, e, cioè sotto  la  personale
  responsabilità  dei  soggetti dichiaranti  e  nella  consapevolezza
  degli  stessi  relativamente alle responsabilità  e  alle  sanzioni
  penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

   Si  evidenzia altresì che la Segreteria tecnica di questo  Ufficio
  di  Gabinetto  ha poi provveduto a trasmettere, per  il  successivo
  iter  di  competenza,  le predette dichiarazioni  sostitutive  alla
  Segreteria  Generale della Presidenza della Regione con nota  prot.
  n.  9262 del 20 agosto 2009, laddove è espressamente affermato  che
  la  medesima  Segreteria  ha proceduto a riscontrare la ricorrenza,
  nelle dichiarazioni rese dai soggetti nominandi, di tutti requisiti
  richiesti per ricoprire l'incarico, nonché la ricorrenza  di  tutte
  le  necessarie  dichiarazioni relative alle  incompatibilità  e  ai
  limiti all'assunzione dei medesimi incarichi ; nella predetta  nota
  n.  9262/2009  si  è altresì specificato che la Segreteria  tecnica
  dell'Ufficio  di gabinetto avrebbe proceduto per tutti  i  soggetti
  nominati   Direttori  Generali  ad  acquisire   la   documentazione
  comprovante  i  requisiti  e  le dichiarazioni  rese,  al  fine  di
  accertare  compiutamente la ricorrenza di  quanto  attestato  dagli
  interessati.

   In  particolare, per ciò che concerne il dott. Fabrizio De Nicola,
  si  evidenzia  che  lo  stesso ha prodotto prima  della  nomina  un
  certificato  di  servizio,  datato 21  agosto  2009,  dell'Istituto
  regionale  per  il  credito  alla Cooperazione  (IRCAC)  dal  quale
  dipende,  ove  si  attesta  che  l'attività  dello  stesso,   nelle
  posizioni  ivi  elencate  è stata caratterizzata  da  un'esperienza
  dirigenziale  amministrativa connotata  da  attività  di  gestione,
  controllo  e  coordinamento di risorse umane ed  in  esecuzione  di
  specifici  incarichi, di cura delle relazioni sindacali, nonché  di
  rapporti  esterni  con  l'Istituto e degli obiettivi  programmatici
  dell'Ente ; viene altresì attestato che,  in relazione all'attività
  svolta  dal  19.09.2000 presso l'Ufficio di Consulenza aziendale  e
  successivamente presso l'Area di staff della Direzione generale  il
  dott.  De  Nicola  ha  avuto  la piena  e  completa  responsabilità
  gestionale degli stessi Uffici con autonomia decisionale ed il solo
  obbligo  di  rapporto  diretto  con il  Direttore  Generale  ed  il
  Presidente .

   Il  dott.  De Nicola ha altresì prodotto un attestato di servizio,
  prot.  n.  145257 del 4 settembre 2009, rilasciato dal Dipartimento
  regionale  del personale della Presidenza della Regione  siciliana,
  ove  si  certifica che il dott. De Nicola  ha svolto servizio,  con
  funzioni  di Dirigente esterno di terza fascia presso l'Ufficio  di
  diretta  collaborazione  dell'assessore  regionale  destinato  alla
  Presidenza  dal  01/11/2004 al 17/07/2005 e di  Coordinatore  della
  Segreteria   Tecnica  nel  medesimo  Ufficio  dal   18/07/2005   al
  07/06/2006 .

   A  sostegno della nomina in esame si evidenzia che il Consiglio di
  giustizia  amministrativa per la Regione siciliana con sentenza  n.
  242 del 26 marzo 2008, ha rilevato che  per accedere all'elenco  di
  direttore  generale  delle UU.SS.LL.  - e  quindi  per  l'eventuale
  nomina  -   non  risulta  necessario il  possesso  di  una  formale
  qualifica  dirigenziale,  tanto meno  apicale,  nell'ambito  di  un
  rapporto di lavoro pubblicistico o privatistico essendo sufficiente
  il  requisito dell'esperienza almeno quinquennale di direzione  (di
  per  se  non necessariamente dirigenziale) in soggetti e  strutture
  che  per  la loro natura sostanziale (con determinate connotazioni)
  siano  tali  da configurare una posizione dirigenziale .  Principio
  quest'ultimo  che, secondo il predetto Consesso,  e  contrariamente
  alle  tesi sostenute nell'interrogazione in oggetto, trova conferma
  nella  circostanza  che  il legislatore ha  utilizzato  il  termine
  sostanziale  posizione  e non quello formale di  qualifica .

   Con  riferimento al dott. Salvatore Di Rosa si rappresenta che  lo
  stesso   con   nota  25  agosto  2009  indirizzata  al  Commissario
  straordinario dell'Azienda ospedaliera  Villa Sofia  -  C.t.o ,  ha
  testualmente  dichiarato che  con effetto dall'1.09.2009  (pertanto
  con   cessazione  a  tutti  gli  effetti  del  rapporto  di  lavoro
  intercorrente  con l'AO Villa Sofia CTO a far data dal  31-08-2009)
  rassegna  le  proprie dimissioni dall'incarico di  direttore  della
  struttura   complessa  di  Medicina  Interna  e  dall'incarico   di
  Direttore del Dipartimento di Medicina dell'Azienda stessa .

   Con detta dichiarazione l'interessato si è volontariamente dimesso
  dalla  su  indicata Azienda provvedendo in tal modo a rimuovere  la
  specifica  causa  di  incompatibilità  della   sussistenza  di   un
  rapporto  di lavoro dipendente,  .. , con l'unità sanitaria  locale
  presso  cui  sono  esercitate le funzioni   di  Direttore  Generale
  presso  l'Azienda  ospedaliera  Ospedali  Riuniti  Villa  Sofia   -
  Cervello.

   Per  quanto poi concerne il dott. Giuseppe Calaciura si  evidenzia
  che  nella dichiarazione - resa, in data 20 agosto 2009,  ai  sensi
  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 - lo stesso afferma  che
   la propria occupazione attuale è: DIRIGENTE MEDICO DI ANESTESIA  E
  RIANIMAZIONE AUSL 4 ENNA .

   Ed  invero,  tra la documentazione presentata dal dott.  Calaciura
  alla  Segreteria tecnica dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
  vi  è  la  certificazione n. 401 del 31 agosto 2009  del  Direttore
  Generale  dell'ex Azienda USL 3 di Catania relativa allo  stato  di
  servizio  dell'interessato dalla quale risulta che il  medesimo  in
  data  19 agosto 2009 (e, cioè, prima della deliberazione di  nomina
  della  Giunta  Regionale  n. 330 del 27 agosto  2009  e  prima  del
  conseguente D.P.Reg. n. 327 del 31 agosto 2009) è stato  trasferito
  per  mobilità presso l'Azienda USL n. 4 di Enna giusta delibera  n.
  1475 del 19/08/09.

   Per ciò che concerne il dott. Nicola Renato Baldari, la Segreteria
  tecnica  nella citata nota n. 9262/2009 ha rilevato che il nominato
  ha  esercitato  il  mandato parlamentare regionale  nel  corso  del
  periodo   di   riferimento   per   l'acquisizione   dell'esperienza
  quinquennale  richiesta dall'art. 3 bis, comma  3,  lett.  b),  del
  D.Lgs. n. 502/1992, e che tale carica pubblica integri il requisito
  di   legge  in  virtù  dell'equiparazione  della  medesima   carica
  all'esperienza  dirigenziale ai sensi dell'art. 3, comma  2,  della
  l.r. n. 19/97.

   Nell'interrogazione in esame si afferma altresì che sarebbe  stato
  più opportuno che l'esame dei requisiti previsti dalla legge per la
  nomina  dei direttori sanitari ed amministrativi presso le  Aziende
  del Servizio sanitario regionale venisse preventivamente effettuato
  dall'Assessorato regionale della sanità in ragione del fatto che la
  formazione  degli  elenchi per la scelta dei direttori  sanitari  e
  amministrativi  da  nominare è stata curata dal  predetto  ramo  di
  Amministrazione regionale.

   Premesso che la formazione degli elenchi dei soggetti idonei  alla
  nomina  a  direttore  sanitario  e a direttore  amministrativo  non
  poteva che essere curata dall'Assessorato regionale per ragioni  di
  omogeneità  dei  criteri e di coordinamento  delle  procedure,  sul
  punto, in particolare si chiarisce che la previsione contenuta  nel
  decreto  assessoriale  5  maggio  2009  alla  stregua  della  quale
  l'accertamento  del  possesso  dei  requisiti  per  la  nomina  dei
  suindicati  direttori  è  effettuato  dal  direttore  generale  che
  provvede  alla  nomina stessa prima del conferimento dell'incarico,
  trova  fondamento  nell'art  3, comma  1-quinquies  del  D.Lgs.  n.
  502/1992  ai  sensi  del quale  il direttore  amministrativo  e  il
  direttore sanitario sono nominati dal direttore generale .

   Si  ritiene che la competenza alla nomina non può essere disgiunta
  dalla attività di concreta verifica della sussistenza dei requisiti
  dichiarati dagli interessati per l'inserimento negli elenchi da cui
  attingere per le relative nomine. Ciò appare perfettamente in linea
  con  la previsione riportata al secondo periodo del richiamato art.
  3,  comma 1-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 ai sensi del quale  il
  direttore  sanitario  e  il  direttore amministrativo  partecipano,
  unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla
  direzione  dell'azienda  ed hanno la diretta  responsabilità  delle
  funzioni   attribuite  alla  loro  competenza,   concorrendo   alla
  formazione delle decisioni della direzione generale.

                              L'Assessore
                         (dott. Massimo Russo)