Presidenza del presidente Cascio
Presidenza del vicepresidente Formica
GENNUSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali
votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere
luogo nel corso della seduta.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo per oggi gli onorevoli:
Bosco, Cordaro, Fagone, Forzese, Gianni, Marinello, Rinaldi, Scoma;
l'onorevole Beninati per il 27 e 28 gennaio 2010.
L'Assemblea ne prende atto.
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute, da parte dell'Assessore
per la salute, le risposte scritte alle seguenti interrogazioni:
n. 768 - Notizie sulla nomina del direttore generale dell'ASP di
Trapani.
Firmatario: Caputo Salvino
n. 779 - Verifica del rispetto della normativa vigente in materia
di nomine dei direttori generali nelle nuove aziende sanitarie
provinciali e ospedaliere.
Firmatario: Barbagallo Giovanni.
Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto
stenografico della seduta odierna.
Comunicazione di negata proroga per espressione di parere
PRESIDENTE. Comunico che non è stata accordata la proroga
richiesta di ulteriori quindici giorni del termine previsto per
l'espressione del parere n. 56/VI Riorganizzazione e potenziamento
della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili'.
Annunzio di interrogazioni
PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della
interrogazione con richiesta di risposta orale presentata.
GENNUSO, segretario:
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le attività
produttive, premesso che:
il fondo regionale per il commercio, istituito con la legge
regionale n. 32/2000, è gestito da Banca Nuova. Come è noto, si
tratta di un fondo regionale, attraverso il quale possono essere
concesse diverse tipologie di agevolazioni in favore delle piccole
e medie imprese commerciali;
il fondo ha una dotazione finanziaria di circa 45 milioni di euro
e rappresenta la linfa vitale per le piccole e medie imprese
siciliane del comparto del commercio duramente colpito dalla
generale crisi dei consumi;
un comitato tecnico sovrintende all'istruttoria delle istanze e
delibera la concessione delle agevolazioni alle piccole e medie
imprese commerciali e di servizi;
le nomine dei membri del comitato tecnico, poste in essere dal
Presidente della Regione, onorevole Raffaele Lombardo, sono state
impugnate innanzi al giudice amministrativo, incorrendo nella
sospensiva da parte del tribunale amministrativo regionale;
il provvedimento di sospensiva del TAR crea una situazione
insostenibile non essendo immaginabile che il nostro sistema
produttivo, già duramente colpito dalla crisi dei mercati
finanziari, possa attendere i tempi della giustizia amministrativa
per attivare i possibili interventi miranti alla crescita ed allo
sviluppo oltre che al sostegno delle imprese commerciali siciliane;
l'utilizzo del fondo può produrre un effetto moltiplicatore sui
flussi di credito ed, in base alle previsioni, la sola quota
destinata ai contributi in conto interesse consentirà di immettere
nel circuito finanziario del settore commerciale risorse per circa
250 milioni di euro;
la Sicilia, in questo momento di crisi, non può permettersi di
dilazionare l'utilizzo del fondo in questione che, indubbiamente,
rappresenta una concreta possibilità di rilancio del comparto;
numerose piccole e medie imprese commerciali attendono, ormai da
diversi mesi, gli interventi che possono essere realizzati
attraverso il fondo di che trattasi;
l'unico strumento che possa assicurare la rapidità necessaria ed
evitare i problemi testé rilevati è la nomina di un commissario ad
acta che renda immediatamente operativo il fondo in attesa degli
esiti del giudizio amministrativo pendente;
per sapere se non ritengano ragionevole ed urgente nominare un
commissario ad acta, in attesa degli esiti del giudizio
amministrativo, per la trattazione delle pratiche sospese e,
comunque, per amministrare il fondo regionale per il commercio».
(980)
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)
CAPUTO
PRESIDENTE. Avverto che l'interrogazione testé annunziata sarà
iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al proprio turno.
Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni
con richiesta di risposta scritta presentate.
GENNUSO, segretario:
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture
e la mobilità, premesso che nei giorni scorsi un grave fatto di
cronaca, il crollo di una casa che ha avuto come luogo Favara (AG)
ha portato all'attenzione il problema della sicurezza delle
abitazioni dei centri storici e ci ha ricordato, ancora una volta,
quanto precaria sia la condizione del nostro patrimonio edilizio;
considerato che:
il tragico crollo della palazzina è solo uno dei tanti episodi di
implosione di innumerevoli case fatiscenti che costituiscono
l'intero tessuto urbano dei nostri centri storici, che sono stati
abbandonati al loro destino e sono diventati luogo di segregazione
per i ceti sociali più deboli;
non è più rinviabile qualunque tipo di intervento idoneo a
risolvere il problema della sicurezza. A tale scopo si rende
necessaria la verifica di tutte le abitazioni dei centri storici
della Regione per stabilire la loro idoneità all'abitabilità, far
evacuare le abitazioni non idonee ed intervenire in tempi brevi per
la loro messa in sicurezza;
per sapere:
quali iniziative intendano adottare per la messa in sicurezza dei
centri storici e per far sì che tragedie come quelle di Favara non
abbiano più a ripetersi;
se il prossimo disegno di legge sul piano casa' porrà particolare
attenzione al problema dei centri storici e delle abitazioni a
rischio». (981)
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)
VITRANO
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture
e la mobilità, premesso che da parecchi mesi è in atto, da parte
dell'azienda Trenitalia - ex Ferrovie dello Stato, un piano di
dismissione dei treni merce e passeggeri che interessa il Sud
dell'Italia;
considerato che:
tale piano inciderà negativamente sull'economia della Regione,
dato il verificarsi delle gravi ricadute occupazionali su tutto il
comparto dell'indotto che ancora una volta metterà a rischio il
futuro di tanti lavoratori;
si assiste al continuo smantellamento del settore manovra e
traghettamento, progressivamente ridotto all'osso nell'organico ed
insufficiente a garantire il normale funzionamento del servizio, e
per tale motivo causa di continui ritardi e disagi per chi viaggia;
per sapere:
quali iniziative intendano avviare per fronteggiare i rischi a cui
il settore del trasporto ferroviario in Sicilia va incontro;
se abbiano già sollecitato il sostegno delle istituzioni a livello
nazionale per individuare una linea di intervento a favore del
settore ferroviario che è afflitto da gravi problematiche;
se intendano sollecitare misure adeguate a garantire il
mantenimento dei treni del trasporto regionale, a salvaguardare gli
investimenti per le opere già in cantiere e per quelle da avviare;
se intendano predisporre un rinnovo dei mezzi in grado di offrire
un servizio migliore ai siciliani;
se abbiano intenzione di sensibilizzare le istituzioni nazionali
affinché siano garantite in Sicilia le risorse per il
traghettamento». (982)
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)
VITRANO
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per le autonomie
locali e la funzione pubblica e all'Assessore per le infrastrutture
e la mobilità, premesso che:
nel quartiere Carmine di Favara (AG) il crollo di una palazzina
nel centro storico ha causato la morte di due sorelline;
il vecchio e sbilenco quadrilatero di stradine che si inerpicano
verso piazza del Carmine è costituito da case vecchie e strutture
cadenti e fatiscenti, con i muri di tufo rigonfi e pieni di umidità
in completo stato di abbandono, con possibili rischi di cedimenti
strutturali delle intere costruzioni;
considerato che negli ultimi anni l'inesorabile processo di
deterioramento quotidiano dei fabbricati si è accelerato
enormemente, a causa anche delle calamità naturali;
tenuto conto che è urgente la necessità di interventi
conservativi, di misura straordinarie di contenimento al fine di
evitare il collasso totale delle strutture;
visto che alcune famiglie hanno dovuto abbandonare le proprie
case, perché contigue all'edificio crollato, ed alle prime sei
famiglie senza casa il Comune ha offerto ospitalità nella struttura
delle suore del Boccone del povero' e quasi tutte hanno rifiutato
l'offerta preferendo sistemarsi presso amici e parenti;
considerato ancora che i vigili del fuoco, il Genio civile e i
tecnici del Comune hanno esaminato una ventina di abitazioni per le
quali sarà deciso l'eventuale abbattimento;
tenuto conto, infine, che 56 alloggi popolari costruiti quindici
anni fa dall'Istituto autonomo per le case popolari di Agrigento
non sono stati mai assegnati, case che avrebbero soddisfatto la
grande richiesta di abitazione da parte delle fasce più deboli, e i
ritardi conseguenti sono stati oggetto oggi di una indagine della
Procura della repubblica presso il Tribunale di Agrigento;
per sapere se non ritengano opportuno intervenire con un
provvedimento urgente che stabilisca misure che eliminino i
balletti di competenze' fra lo IACP e il Comune di Favara per
l'assegnazione degli immobili agli aventi diritto, ed evidenzi le
cause e le responsabilità dei crolli;
se non intendano avviare tutte le procedure utili all'immediata
ristrutturazione degli edifici per riportarli ad una condizione di
abitabilità e di messa in sicurezza nella zona del quartiere
Carmine affinché si possa restituire all'intera comunità di Favara
(AG) una zona dal forte valore simbolico». (983)
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)
ADAMO - CRISTAUDO - INCARDONA - MARROCCO - SCAMMACCA DELLA BRUCA
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le
infrastrutture e la mobilità, premesso che:
all'articolo 7 ter della legge n. 109/94 (legge quadro sui lavori
pubblici), nel testo vigente in Sicilia come recepito con legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7, è stato istituito l'ufficio
regionale per l'espletamento delle gare d'appalto dei lavori
pubblici (UREGA);
con la l.r. 7/2002 è stato disposto sostanzialmente il parziale
trasferimento delle competenze inerenti le procedure di affidamento
degli appalti di lavori pubblici dagli enti di cui all'art. 2 della
legge n. 109/1994 ad un ufficio di nuova istituzione, l'UREGA
appunto, articolato su nove sezioni provinciali, dislocate nei
rispettivi capoluoghi, ed in una sezione centrale con sede a
Palermo;
la ratio della norma istitutiva degli UREGA è quella di orientare
l'azione amministrativa nel settore degli appalti secondo principi
che favoriscano l'adozione di procedure uniformi e l'esercizio di
controlli di legalità nella delicata fase di affidamento dei lavori
pubblici;
detti principi trovano riscontro nelle intese dell'accordo quadro
Carlo Alberto Dalla Chiesa' ed è indubbio che gli impegni
sottoscritti nel protocollo di legalità del 12 luglio 2005,
investono direttamente le attività amministrative che la legge ha
trasferito all'UREGA;
l'UREGA si occupa degli appalti da affidare con procedura di asta
pubblica, aventi importo dei lavori a base d'asta superiori a euro
1.250.000 e che, anche per importi inferiori, l'ente appaltante può
avvalersi dell'UREGA sulla base di una richiesta motivata;
per garantire massima trasparenza e legalità e per prevenire
pericoli di incrostazione, sono state previste una commissione di
gara composta da un presidente, da un vicepresidente e da un terzo
componente indicato dalla stazione appaltante, che sono stati
nominati nel settembre 2005 per la durata di anni due, come
previsto dall'articolo 17 della legge regionale n. 7/2002,
prorogabili per una sola volta di ulteriori anni due con la l.r. n.
20/2007;
la proroga è scaduta, quindi, nel settembre 2009;
il Governo regionale, solo di recente, ha proceduto alla nomina
dei presidenti e che, a tutt'oggi, nonostante la scadenza ex lege,
non sono stati nominati i vicepresidenti con grave disagio ed il
consequenziale blocco delle procedure di affidamento;
tale situazione di incertezza permane, come risulta, ad esempio,
dal verbale di sospensione della gara dell'UREGA di Palermo del 18
gennaio 2010, dal quale si evince che i contratti individuali di
lavoro dei vicepresidenti sono scaduti il 31 dicembre 2009, e che
vi sono dubbi interpretativi sulla possibilità di una loro
sostituzione con un altro dirigente preposto alla segreteria
tecnica amministrativa, al solo fine di garantire la continuità del
lavoro, come suggerito con nota dell'Assessore pro tempore;
ogni UREGA, infatti, è composto anche da un distinto ufficio di
segreteria tecnico-amministrativa previsto dal DPRS n. 1/2005, che
ha il compito di curare la predisposizione degli atti e gli
adempimenti propedeutici all'espletamento delle gare d'appalto di
lavori pubblici;
anche in ordine all'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa,
il Governo regionale, a tutt'oggi, ha omesso di applicare il
salario accessorio determinato con delibera di Giunta n. 178 del 6
aprile 2006, e ciò nonostante il contenzioso tra il personale in
questione e l'Amministrazione regionale che ha visto soccombere
quest'ultima dinanzi al Giudice del lavoro nella totalità dei casi;
ritenuto che, ancora, risultano pendenti dinanzi ai tribunali del
lavoro della Sicilia oltre cento ricorsi, nonostante il parere
dell'Avvocatura dello Stato, adita dal già Assessorato Lavori
pubblici, che riteneva possibile il componimento dei contenziosi
sulla base di una transazione che riconoscesse al personale delle
segreterie tecniche il pagamento delle indennità nella misura
fissata dalla delibera di Giunta n. 178 del 6 aprile 2006 (cfr.
nota Avvocatura 1254 dell'11 ottobre 2006);
per sapere:
i motivi per i quali non si sia proceduto, entro la scadenza dei
contratti, alla nomina dei nuovi vicepresidenti delle commissioni
degli UREGA;
quali provvedimenti intendano adottare per garantire il celere
espletamento delle gare di appalto;
se, ancora, intendano, in ottemperanza al parere dell'Avvocatura
dello Stato ed i ossequio alle univoche sentenze dei giudici del
lavoro, riconoscere il salario accessorio, non solo in ossequio al
principio della giusta retribuzione e del buon e sereno andamento
della pubblica amministrazione, ma anche al fine del contenimento
dei consequenziali danni erariali;
se non ritengano, infine, che i ritardi nella nomina dei
presidenti prima e dei vicepresidenti delle commissioni poi, così
come il mancato riconoscimento del salario accessorio ai componenti
delle segreterie tecnico-amministrative, di fatto vanifichi la
ratio della legge 7/2002 con la quale, invece, si vuole garantire
semplificazione, uniformità, legalità, trasparenza e competenza
nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici in Sicilia».
(984)
ARDIZZONE
PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni testé annunziate
saranno inviate al Governo.
Annunzio di mozione
PRESIDENTE. Comunico che, in data 26 gennaio 2010, è stata
presentata la mozione numero 174 «Iniziative, anche a livello
centrale, per fronteggiare la crisi del comparto agrumicolo
siciliano», degli onorevoli Limoli, Leontini, Torregrossa, Mancuso,
D'Asero, Caputo, Corona, Beninati, Campagna, Scoma, Bosco e Leanza
Edoardo. Ne do lettura:
«L'Assemblea regionale siciliana
premesso che il settore della produzione agrumicola siciliana sta
attraversando un momento di drammatica crisi determinata dallo
spaventoso calo dei prezzi corrisposti ai produttori agrumicoli a
fronte dell'elevato prezzo pagato dai cittadini al consumo;
considerato che detta crisi sta mettendo in ginocchio un comparto
caratterizzato da una pesante situazione di indebitamento delle
aziende e gravemente penalizzato dagli alti costi di produzione e
dalla marginalità geografica, oltre che dalla spietata concorrenza
non solo dei Paesi terzi, che immettono sul mercato nazionale
grandi quantitativi di agrumi prodotti a costi assolutamente
inferiori rispetto a quelli sopportati dai produttori siciliani, ma
anche da Paesi europei, come la Spagna, che introduce sul suo
territorio agrumi provenienti da Paesi extracomunitari che
successivamente immette sul mercato europeo attraverso un sistema
di triangolazione commerciale;
verificato che, dal marzo del 2009, con nota di indirizzo
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste pro
tempore, si destinavano al comparto agricolo ben 13 milioni di euro
per i danni causati dalle gelate del febbraio 2008, somme che
ancora oggi non sono state distribuite, causando ulteriori gravi
danni agli agrumicoltori;
considerato inoltre che fra gli elevati costi che gravano sulle
aziende agrumicole particolare rilevanza hanno gli onerosi
contributi previdenziali, le tariffe ENEL, i canoni idrici, i
trasporti;
ritenuto ormai improcrastinabile che l'Assemblea regionale,
insieme col Governo regionale, si occupi del comparto così come ci
si è occupati nei giorni scorsi della vertenza FIAT di Termini
Imerese,
impegna il Governo della Regione e, per esso, l'Assessore per le
risorse agricole e alimentari
ad attivare iniziative, anche di tipo normativo, per venire
incontro alle aziende agrumicole siciliane al fine di consentirne
la ripresa economica, ed altresì nei confronti del Governo
nazionale ed in particolare del Ministero dell'economia e delle
finanze, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e dell'Unione europea, affinché procedano, in tempi
brevissimi, insieme ad atti concreti della Regione siciliana, a
definire misure compensative quali, per esempio, il ritiro dal
mercato di quote della produzione agrumicola in eccesso ad un
prezzo che sia di vero ristoro (almeno euro 0,28) per i produttori,
ad avviare una seria campagna di promozione dell'arancia rossa, sia
in Italia che all'estero, e ad adottare provvedimenti finalizzati
alla riconferma delle giornate lavorative del comparto del
bracciantato agrumicolo». (174)
Avverto che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della
seduta successiva perchè se ne determini la data di discussione.
Presidenza del presidente Cascio
Presidenza del vicepresidente Formica
Determinazione della data di discussione di mozioni
PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno: Lettura,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d) e 153 del
Regolamento interno, delle mozioni:
numero 172 «Iniziative per il rinnovo del progetto 'Un modello
per la rete regionale del welfare' a valere sulle risorse del
Fondo nazionale politiche sociali (legge n. 328 del 2000)», degli
onorevoli Vinciullo, Pogliese, Falcone e Caputo;
numero 173 «Iniziative urgenti volte alla tutela dei lavoratori
del call center della società 'Phonemedia' nella sede di Trapani»,
degli onorevoli Lo Giudice, Cintola, Maira, Cascio Salvatore,
Dina, Ragusa, Savona e Oddo.
Avverto che la determinazione della data di discussione delle
mozioni sopra citate, integralmente riportata nell'ordine del
giorno della presente seduta, è demandata, secondo consuetudine
parlamentare, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari.
Presidenza del presidente Cascio
Presidenza del vicepresidente Formica
Celebrazione della Giornata della Memoria
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, oggi ricorre la Giornata della
memoria e questo Parlamento vuole dedicare un momento di doverosa
riflessione alle vittime della Shoah.
Questa ricorrenza è stata fortemente voluta dalla Repubblica
italiana per ricordare lo sterminio del popolo ebraico, l'infamia
delle leggi razziali, la persecuzione dei cittadini di religione
ebraica e di tutti gli italiani che hanno sofferto la deportazione,
la prigionia e sono periti nei campi nazisti.
Fare memoria non vuol dire solo ripensare con commozione e con
tristezza a questa orribile e buia pagina della storia, ma
significa interrogarsi sul contesto storico-politico-culturale nel
quale maturò il sentimento antisemita, che sfociò nel disegno di
sterminio del regime hitleriano, senza, purtroppo, poter trascurare
che la follia dell'ideologia nazista travalicò i confini, dilagando
nella stessa civiltà europea, con responsabilità morali di tutta
una società e non certo solo di una sua parte.
Oggi siamo qui per ricordare, per denunciare ancora una volta, ma
anche per guardare con lucidità ai disastri che la mano dell'uomo
può fare.
Perché di uomini stiamo parlando: uomini che hanno cancellato
altri loro simili con torture, atrocità e crudeltà indescrivibili,
forse anche difficili da immaginare per quanti non hanno vissuto
l'olocausto in prima persona.
Primo Levi, scampato miracolosamente al campo di concentramento di
Auschwitz, raccontò la terribile verità dei lager nazisti in un suo
romanzo autobiografico che intitolò «Se questo è un uomo».
E c'è da chiederselo, onorevoli colleghi: è davvero questo che
può essere l'uomo?
La stessa domanda certamente è ricorsa negli incubi e nei ricordi
tragici di quanti, impegnati nelle fila delle truppe liberatrici
alleate, si trovarono a documentare l'orrore del campo di sterminio
di Auschwitz, ormai abbandonato dai nazisti in fuga.
Avere memoria storica significa guardare agli errori del passato
per non ripeterli in futuro e combattere le tendenze al razzismo e
alla xenofobia che purtroppo ancora imperversano nel mondo, ma non
basta indignarsi; occorre contribuire a radicare sempre di più il
rispetto per la vita, la dignità umana, l'uguaglianza e tutti i
diritti fondamentali.
Il 27 gennaio, oggi, è una data patrimonio di tutti, perché lega
trasversalmente maggioranze e minoranze intorno a una
consapevolezza: le catastrofi a cui può portare una società malata.
Perché tale è la società che perseguita una sua propria componente
o, peggio ancora, ne attua scientificamente la distruzione.
Se dunque in quel dato momento storico la follia nazista ha potuto
imperversare, vuol dire che ha trovato humus nella collettività e,
quindi, che era ammalata tutta la società.
La memoria odierna perciò deve essere esercitata globalmente e con
la stessa intensità dall'intera società e non soltanto da una sua
parte, affinché la tensione verso i princìpi e i valori etici
morali che presiedono alla democrazia e alla libertà, faticosamente
costruite dall'uomo, indirizzino l'azione di tutti - istituzioni di
ogni ordine e grado e società civile - affinché si rafforzino
sempre di più le basi della cultura civile in ogni Paese della
terra, perché i nostri figli, le generazioni future, non abbiano
mai a celebrare altre giornate della memoria
Il Memoriale dell'Olocausto di Gerusalemme (Yad Vashèm) racchiude
una distesa di lapidi alla memoria delle vittime della Shoah, e
all'interno della Tenda della rimembranza arde perenne la fiamma
che ricorda questi Giusti tra le Nazioni : uomini, donne e
bambini, a cui rivolgiamo oggi il nostro pensiero commosso.
Invito, quindi, l'Aula a osservare un minuto di raccoglimento.
(Tutti i deputati in piedi osservano un minuto di silenzio)
FERRARA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi ricorre il
giorno della memoria in ricordo di tutte le vittime della Shoah,
nonché di coloro che, a rischio della propria vita, hanno salvato
altre vite.
Il 27 gennaio del 1945 vennero aperti i cancelli del campo di
sterminio di Auschwitz, uno dei più tristemente noti
dell'olocausto, dove per anni vennero deportati, rinchiusi,
sfruttati, torturati e poi uccisi centinaia e migliaia di ebrei.
Da quella data, Auschwitz è diventato in tutto il mondo il simbolo
della memoria, il giorno per non dimenticare il male assoluto
scatenato sulla terra dalla furia omicida nazifascista.
La parola Shoah venne usata per la prima volta nel 1938, in
riferimento alla cosiddetta notte dei cristalli, il primo pogrom
contro gli ebrei della Germania nazista - voce biblica che
significa catastrofe, disastro - e implica che quanto accaduto non
ha alcun significato religioso, contrariamente a ciò che richiama
il termine olocausto che rinvia piuttosto ad un'idea di sacrificio
e di espiazione.
Ad ogni modo, al di là delle parole, i numeri di questo genocidio
parlano da soli e provocano ancora oggi orrore e ribrezzo. Oltre
sei milioni di ebrei, e con essi oltre un milione fra zingari,
omosessuali, disabili, dissidenti, vennero barbaramente e
scientemente sterminati, uccisi, trucidati in nome di una ideologia
di morte, da esecutori di macabre direttive, che prevedeva il
totale annientamento della razza ebraica ritenuta strumentalmente
responsabile dei problemi economici, sociali e culturali della
Germania nazista.
Una funesta banalità del male che, crudamente descritta
nell'omonimo saggio di Anna Arendt sul processo di Norimberga dei
criminali di guerra, trasformò pavidi impiegati, operai frustrati e
borghesi intimoriti in sanguinari macellai al servizio di una
follia distruttrice e assassina.
Tutto questo nel cuore dell'Europa, nella civile mitteleuropa,
nell'ancora più civile Germania, culla del pensiero e dell'arte che
diede i natali a Kant, Goethe e a Beethoven e, incredibilmente, si
trasformò, nel colpevole silenzio del resto d'Europa, in un assurdo
e sterminato campo di concentramento. Milioni di ebrei - uomini,
donne, bambini, anziani - vennero così umiliati e offesi, stuprati,
massacrati, in un'Europa che, troppo tardi, si accorse
dell'abominio in cui si era cacciata seguendo nel sangue quelle
false ideologie; un'Europa che si ritrovò immersa nella seconda
guerra mondiale da cui uscì distrutta, violentata, divisa e con
milioni e milioni di morti causati dallo scontro bellico.
Per me, nato durante la guerra nel 1940, nella nostra Sicilia, una
terra situata alla periferia di quei tragici avvenimenti, ma poi
diventata essa stessa protagonista dei successivi eventi bellici
con lo sbarco degli Alleati sull'isola, per me, ripeto, la data del
giorno della memoria assume molteplici valenze. Innanzitutto,
perché nel corso della mia vita ho avuto modo di incrociare persone
legate in vario modo alla tragedia ebraica, da Franco Franche,
carissimo mio collega neurochirurgo a Bologna, cugino di Anna
Frank, purtroppo deceduto, passando per Moni Ovadia, artista noto
per il suo impegno a favore non solo del suo popolo, ma anche dei
rom e degli extracomunitari, fino a un altro caro amico, chirurgo
infantile dell'ospedale Niguarda di Milano, Emilio Perlasca, figlio
di Giorgio Perlasca, che salvò migliaia di ebrei a Budapest. Poi,
per il fatto di essere nato e cresciuto in concomitanza con questi
fatti storici, per quanto vissuti, ovviamente, in maniera indiretta
e visti con gli occhi inconsapevoli di un bambino. Infine, e forse
soprattutto per il cognome che porto, Ferrara, lo stesso della
città emiliana che rimanderebbe, secondo molti, ad una possibile
origine ebraica della mia famiglia.
Da quel 27 gennaio 1945 molti anni sono passati ormai. Eppure chi
non ricorda il recente trafugamento della macabra scritta di
Auschwitz «Arbeit macht frei», cioè «Il lavoro rende liberi» posta
all'ingresso dei cancelli del lager con raccapricciante ironia. Per
un crudele destino l'insegna tristemente famosa è presente nel
libro più conosciuto - e che citava l'onorevole Presidente - di
Primo Levi, Se questo è un uomo , anch'egli rinchiuso nel campo di
concentramento. Fortunatamente la scritta è stata subito ritrovata
e i responsabili arrestati.
Eppure la presenza ancora in libertà di altre menti malate quali
quelle dei mandanti di questo orripilante furto, non si sa bene se
per un macabro feticismo o, peggio, per un ancora più agghiacciante
revisionismo di ritorno, fa tremare al solo pensiero ancora oggi.
Mala tempora currunt Questi nostri tempi, così complessi e a
volte indecifrabili e incomprensibili che, purtroppo, vedono
rinascere esplicitamente l'odio per gli ebrei, vedono ancora
ripresentarsi nostalgie per i regimi fascisti, vedono il riformarsi
di gruppi di esaltati neonazisti, rifiorire tesi che vorrebbero
negare la storia dello sterminio ebraico, ci obbligano
necessariamente, ancor più di ieri e con maggiore convinzione, a
chiamarci in causa tutti quanti, cittadini comuni e politici, per
ricordare e fare ricordare questo giorno che oggi anche noi
vogliamo celebrare per non dimenticare e mai più rivedere, per far
sì che tali atrocità non si debbano mai più ripetere.
La memoria per noi siciliani assume un significato ancora più
ampio: il nostro Leonardo Sciascia titolò uno dei suoi più famosi
saggi A futura memoria proprio perché conosceva, temendolo, il
vizio tutto italiano, e ancor più siciliano, di dimenticare, di
scordare, di disimparare, o peggio di rimuovere fatti, idee e
persone a futura memoria, affinché domani non si possa dimenticare
ciò che deve essere sempre ricordato come campanello d'allarme per
far sì che la Storia non debba ripetersi.
In misura molto minore, se mi consentite il paragone, la nostra
amata Sicilia vive quotidianamente un suo personale olocausto a
causa della presenza della mafia, e non mi stancherò mai di
ricordare gli eroi che, in nome di una giusta battaglia contro
questo male, hanno sacrificato le loro vite.
L'elenco dei politici, dei magistrati, dei poliziotti e dei
carabinieri, dei giornalisti e persino di donne e cittadini comuni
vittime della barbarie della mafia, per me è troppo lungo, e forse
è inopportuno in questa sede e in questo giorno; ma il loro esempio
valga per tutti quelli che pensano che le cose non cambiano. Così
come deve valere per tutti noi onorare la memoria delle vittime
dell'olocausto, per far sì che i nostri figli, i nostri nipoti, i
figli dei loro figli crescano sempre con la capacità di riconoscere
il male e con la consapevolezza che al male può e deve essere messa
la parola fine e che il bene può e deve trionfare; per far sì che
nonostante il dolore subìto e le sofferenze patite, persino la
morte, non soltanto da una prospettiva religiosa, giudaica o
cristiana, com'è la nostra, assuma un significato più alto e
diverso se in maniera diversa e migliore viene vissuta la nostra
vita, onesta e coerente responsabilità delle nostre idee e delle
nostre azioni con la coscienza di cercare, sempre e comunque, il
bene prima di tutto personale e collettivo che da noi parte e si
diffonde per tutti.
L'impegno mio, e mi auguro anche il vostro, onorevoli colleghi,
deve essere sempre quello di tenere la mente vigile su ciò che ci
accade intorno per non perdere mai la lucidità che deve guidare
ogni momento della nostra esistenza verso il bene comune e che esso
sia sempre il fine e non soltanto un mezzo.
«Il sonno della ragione genera mostri», ed io aggiungo che anche
il sonno del cuore genera aridità spirituale prima ancora che
morale.
Non dimentichiamoci mai di quello che è accaduto agli ebrei.
Continuiamo a ricordare, oggi come ieri, e mi auguro per sempre,
l'olocausto come emblema delle pene patite come fossero le nostre,
facendo tutto il possibile affinché mai più nessuno debba passare
quello che ha sofferto il popolo ebraico.
Quello che accadde ieri a loro rimanga sempre vivo nelle nostre
coscienze affinché i mostruosi errori commessi in passato non si
ripetano più, mai più, né contro gli ebrei né contro nessun popolo.
Che questo giorno diventi, pertanto, occasione per un invito alla
tolleranza, un messaggio di pace concreta fra i popoli - difficile,
ma non impossibile -, che imparino dagli errori passati, con lo
sforzo che tutti dicano no e sempre, in maniera netta ed
inequivocabile, alla presunzione di qualsivoglia gruppo sociale,
politico o culturale di sentirsi superiore rispetto ad altri.
Celebrare, oggi, la giornata della memoria significa, quindi,
rafforzare il nostro no alla violenza in senso lato, in qualunque
forma essa si presenti, affinché le nostre menti e i nostri cuori
siano sempre aperti e disponibili al reciproco civile rispetto,
nonostante le normali divergenze e le fisiologiche differenze di
qualunque natura esse siano.
Non comprendere tali implicazioni significherebbe dimenticare le
vite di milioni di persone uccise ingiustamente, e la loro morte
sarebbe così vana.
Il genocidio ebraico venga sempre ricordato e diffuso, insegnato
nelle scuole e nelle università, attraverso libri come il Diario
di Anna Frank , Le banalità del male , I sommersi e i salvati o
film come Schindler's list , La vita è bella , affinché i nostri
ragazzi, i nostri giovani possano sempre conoscere, comprendere,
capire.
«Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a
riviverlo», diceva Primo Levi. Rimanga sempre vivo in noi il
ricordo dello sterminio degli ebrei e il valore di tali parole.
In questa partita si gioca, se non tutto, gran parte del nostro
essere uomini e per loro la responsabilità che la politica ha e
deve avere in questa partita di portata enorme. Che tale
consapevolezza guidi sempre le nostre coscienze, prima di tutto
come uomini e poi come politici.
Con l'augurio di restare sempre vigili, responsabili e consapevoli
dei nostri pensieri come dei nostri gesti ricordiamo, con i
fratelli ebrei, il loro giorno della memoria affinché diventi anche
il nostro, affinché mai più nessuno possa domani fare finta di non
avere visto, di non avere saputo, di non avere ricordato.
Congedo
PRESIDENTE. Comunico l'onorevole Colianni ha chiesto congedo per
la seduta odierna.
L'Assemblea ne prende atto.
Presidenza del presidente Cascio
Presidenza del vicepresidente Formica
Seguito della discussione del disegno di legge numero 337/A
« Disciplina dell'agriturismo in Sicilia»
PRESIDENTE. Si passa al III punto dell'ordine del giorno:
Discussione di disegni di legge.
Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge
n. 337/A «Disciplina dell'agriturismo in Sicilia», posto al numero
1).
Invito i componenti la III Commissione legislativa a prendere
posto al banco delle Commissioni.
Onorevoli colleghi, non avendo alcun deputato chiesto di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il
passaggio all'esame degli articoli.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:
«Articolo 1
Finalità
l. La Regione, in conformità alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e
in coerenza con i programmi di sviluppo rurale cofinanziati
dall'Unione europea, sostiene l'agricoltura anche mediante la
promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, compreso
l'agriturismo, volte a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di
ciascun territorio agricolo regionale;
b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree
rurali;
c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la
differenziazione dei redditi agricoli;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e
dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli, attraverso
l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità
della vita;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale nel rispetto delle
valenze paesaggistiche e ambientali;
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di
qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale, l'educazione alimentare e il
rapporto fra il mondo rurale e le componenti non agricole della
società;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale».
Onorevoli colleghi, prima di procedere all'esame degli articoli
del disegno di legge, al fine di rendere più agevole e più chiaro
il lavoro che stiamo per affrontare, do comunicazione delle
decisioni adottate da questa Presidenza sugli emendamenti
presentati. Tali decisioni sono state assunte nel rispetto del
Regolamento interno, che prescrive l'obbligo della previa
presentazione in Commissione degli emendamenti e l'attinenza degli
stessi all'oggetto del disegno di legge.
In considerazione di ciò, dichiaro inammissibile l'emendamento A1.
Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 1, lo pongo
in votazione.
Il parere del Governo?
BUFARDECI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
CAPUTO, presidente della Commissione. Favorevole.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Articolo 2
Definizione di attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di
ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di
cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di
società di capitali o di persone attraverso l'utilizzazione della
propria azienda in rapporto di connessione con le attività di
coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di
animali. La disponibilità dell'azienda agricola è comprovata con
titolo di proprietà o altro diritto reale o personale di godimento
su di essa. Nel caso di contratto di comodato è necessario
comprovare l'avvenuta rinuncia del comodante ai diritti ed alle
facoltà derivanti dall'applicazione dell'articolo 1809, comma 2 e
articolo 1810 del codice civile.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività
agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i
lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e
parziale. A tali soggetti si applica quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 96 e successive
modifiche ed integrazioni. Il ricorso a soggetti esterni è
consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi
complementari, che sono individuati e regolamentati con decreto.
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta
di campeggiatori (agricampeggio);
b) la somministrazione di pasti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende
agricole localizzate in ambito regionale, ivi compresi i prodotti a
carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti
biologici certificati, tipici e caratterizzati dai marchi di
qualità riconosciuti dall'Unione europea o compresi nell'elenco
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
c) l'organizzazione di degustazioni o iniziative promozionali di
prodotti in prevalenza di propria produzione e provenienti da
aziende agricole ubicate in ambito regionale, aventi le
caratteristiche di cui alla lettera b). Alla mescita dei vini si
applicano la legge 27 luglio 1999, n. 268 e l'articolo 4 della
legge regionale 2 agosto 2002, n. 5;
d) l'organizzazione, anche all' esterno dei beni fondiari nella
disponibilità dell' impresa, di attività ricreative e finalizzate
al benessere psicofisico, culturali, sociali, didattiche, di
pratica sportiva, nonché escursionistiche ed ippoturistiche, anche
per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande
prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché
quelli ricavati da materie prime prodotte dell'azienda agricola e
ottenuti attraverso lavorazioni esterne, comprese le carni
provenienti da animali allevati in azienda.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di
imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei
contributi, e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di
carattere fiscale, si applica quanto previsto dal comma 5
dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 successive
modifiche ed integrazioni».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Corona, Leontini e Torregrossa:
emendamento 2.2:
«Al comma 1, secondo rigo, dopo le parole codice civile
aggiungere ed iscritte alle camere di commercio »;
- dall'onorevole Caputo:
emendamento 2.1:
«Al primo comma sopprimere le parole da la disponibilità
dell'azienda agricola sino a articolo 1810 del codice civile ».
Si passa all'emendamento 2.2.
ARDIZZONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARDIZZONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per
chiedere un chiarimento ai firmatari dell'emendamento, in
particolare all'onorevole Corona, per capire cosa significa, per
un'attività agrituristica, l'iscrizione alla Camera di Commercio,
tenuto conto che c'è già una legge che disciplina l'attività di
agriturismo.
CORONA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei chiarire
all'onorevole Ardizzone che siccome si tratta di attività
produttive e gli imprenditori agricoli, ancorché riconosciuti dal
codice civile, per svolgere l'attività nel settore sia agricolo, ma
anche in questo caso agrituristico, devono essere iscritti alle
Camere di Commercio. Sostanzialmente, chi ha un'impresa agricola ma
non fa profitti, nel senso che può avere un appezzamento di terreno
e produrre olio o vino, e non attinge a finanziamenti comunitari o
regionali, può anche non essere iscritto alla Camera di Commercio.
Invece, chi vuole fare impresa o azienda, deve iscriversi alla
Camera di Commercio.
Ecco il motivo per cui ho pensato di chiarire questo aspetto, per
evitare che poi ci possano essere delle incomprensioni, per rendere
la legge più comprensibile, per evitare equivoci.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.2. Il parere della
Commissione?
CAPUTO, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
BUFARDECI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, il Governo effettivamente ritiene
che quanto previsto dall'emendamento 2.2 sia assolutamente ultroneo
perché, in sostanza, l'ipotesi alla quale fa riferimento
l'onorevole Corona è un'ipotesi non definibile, neanche di scuola.
L'azienda agricola, secondo il codice civile, deve essere
necessariamente iscritta alla Camera di Commercio.
Pertanto, il Governo esprime il parere contrario all'emendamento
2.2, perché aggrava il testo della legge di una certificazione che
già in re ipsa deve avere l'azienda.
Presidenza del presidente Cascio
Presidenza del vicepresidente Formica
Verifica del numero legale
MANCUSO. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.
(Si associano alla richiesta gli onorevoli Caputo, Corona, Limoli,
Ragusa e Speziale)
PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di
Regolamento, invito gli onorevoli deputati a registrare la loro
presenza con la scheda di votazione. Chiarisco le modalità di
registrazione: il deputato può pigiare qualunque tasto.
Dichiaro aperta la verifica.
(Si procede alla verifica)
Sono presenti: Apprendi, Barbagallo, Bufardeci, Calanducci,
Caronia, Cintola, Cracolici, Currenti, D'Agostino, De Benedictis,
Di Benedetto, Digiacomo, Faraone, Federico, Ferrara, Fiorenza,
Galvagno, Greco, Gucciardi, Lentini, Lupo, Marrocco, Mattarella,
Minardo, Mineo, Musotto, Oddo, Panarello, Picciolo, Ragusa, Raia,
Romano, Ruggirello, Scilla, Speziale, Vinciullo, Vitrano.
Richiedenti e votanti: Caputo, Corona, Limoli, Mancuso.
Richiedenti non votanti: Ragusa, Speziale.
Sono in congedo: Beninati, Bosco, Colianni, Cordaro, Fagone,
Forzese, Gianni, Marinello, Marinese, Rinaldi e Scoma.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica.
Risultato della verifica
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della verifica del numero
legale:
Presenti 42
L'Assemblea è in numero legale.
Riprende il seguito dell'esame del disegno di legge n. 337/A
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.2, con il parere
favorevole della Commissione e con il parere contrario del Governo.
Chi è contrario si alzi; chi è favorevole resti seduto.
(E' approvato)
Presidenza del presidente Cascio
Presidenza del vicepresidente Formica
Si passa all'emendamento 2.1
ODDO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ODDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che la
maggioranza dei colleghi era contraria all'approvazione
dell'emendamento 2.2, tenuto conto che un'impresa agricola deve già
necessariamente essere iscritta alla Camera di Commercio. Pertanto
occorrerebbe la controprova della votazione. Pur non di meno, ho
chiesto di parlare sull'emendamento 2.1 in quanto, a mio avviso,
pone una questione incomprensibile per due ordini di motivi.
La prima parte dell'emendamento prevede di sopprimere, al comma 1,
le parole da la disponibilità dell'azienda agricola sino a
articolo 1810 del codice civile ; ciò significa che stiamo
vietando ad una impresa agricola di affittare ad un'altra impresa
agricola.
Poi, la seconda parte dell'emendamento prevede, alla lettera b)
del comma 3, di sostituire le parole ubicate in ambito regionale
con della zona . Vorrei precisare che stiamo parlando dei
cosiddetti prodotti tipici, cioè vogliamo dire che i prodotti
tipici devono essere solo quelli della zona.
Cosa significa? Significa che ognuno si crea il proprio
protettorato.
Onorevole Caputo, per il rispetto che ho nei suoi confronti, la
invito a ritirare l'intero emendamento. Infatti, quando diciamo che
i prodotti tipici - quelli che poi andiamo a somministrare nel
piatto agli ospiti -, devono essere quelli della zona, intanto lo
diciamo con un linguaggio incomprensibile e, ammesso che si possa
interpretare, vorrei capire se questa zona ha comunque un
perimetro. Dobbiamo perimetrare le zone?
Invito, pertanto, l'onorevole Caputo, che ritengo essere persona
intelligente, a ritirare l'emendamento.
CAPUTO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPUTO, presidente della Commissione. Signor Presidente, dopo
essermi consultato anche con l'assessore Bufardeci, ritiro le parti
relative alle lettere b) e c) dell'emendamento e lascio soltanto il
primo comma, fino alle parole del codice civile'.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Il parere del Governo sull'emendamento 2.1 così modificato?
BUFARDECI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Articolo 3
Locali per attività
agrituristiche
1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche gli
edifici o parti di essi catastati, non diruti totalmente. Gli
edifici devono essere già esistenti nell'azienda agricola da almeno
trentasei mesi al momento della richiesta del rilascio del
certificato di abilitazione di cui all'articolo 7, comma 1.
L'ampliamento della volumetria esistente è consentito, fermo
restando quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti,
esclusivamente per volumi tecnici e servizi igienici di limitata
dimensione nonché, per le fattispecie previste dall'articolo 23
della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, agli imprenditori
agricoli. L'ospitalità in spazi aperti per campeggiatori può essere
effettuata anche in strutture prefabbricate in legno, o altro
materiale a ridotto impatto ambientale e paesaggistico.
2. Con decreto dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con l'assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente e con l'assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione, sono disciplinati gli
interventi per il recupero del patrimonio edilizio ad uso
dell'imprenditore agricolo, ai fini dell'esercizio di attività
agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche
tipologiche e architettoniche, nonché delle connotazioni
paesaggistico-ambientali.
3. Ai locali e alle pertinenze utilizzate ad uso agrituristico si
applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 20
febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Oddo, De Benedictis, Apprendi e Di Guardo:
emendamento 3.1:
«Al comma 1, secondo rigo, dopo le parole: non diruti totalmente
sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali edifici, anche
oggetto di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione - purché
regolarmente assentiti, devono essere già esistenti nell'azienda
agricola da almeno trentasei mesi al momento della richiesta del
rilascio del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7,
comma 1. »;
- dagli onorevoli Falcone, Vinciullo, Pogliese e Buzzanca:
emendamento 3.2:
«Sostituire interamente il comma 1 con il seguente:
1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche gli
edifici o parti di essi catastati, non diruti totalmente. Gli
edifici devono essere già esistenti nell'azienda agricola da almeno
trentasei mesi al momento della richiesta del rilascio del
certificato di abilitazione di cui all'articolo 7, comma l.
L'ampliamento della volumetria esistente è consentito, fermo
restando quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti,
esclusivamente per volumi tecnici e servizi igienici di limitata
dimensione nonché, per le fattispecie previste dall'articolo 23
della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, agli imprenditori
agricoli. L'ospitalità in spazi aperti per campeggiatori può essere
effettuata anche in strutture prefabbricate in legno, o altro
materiale a ridotto impatto ambientale e paesaggistico. Detta norma
si estende anche alle aziende agricole insistenti in aree destinate
a riserve, con la limitazione che gli edifici non possono essere
ampliati oltre la superficie ed il volume esistente, fatta
eccezione per il soddisfacimento delle condizioni igienico
sanitarie minime necessarie, realizzazione di nuovi servizi
igienici completi di docce. Gli impianti di depurazione previsti
per tali impianti dovranno essere tali da garantire una depurazione
totale delle acque e un loro completo riutilizzo all'interno della
stessa azienda agricola. l'ospitalità in spazi aperti per
campeggiatori può essere effettuata anche in aree classificate
riserva, nei limiti delle zone identificate come pre-riserva o pre-
parco, anche in strutture prefabbricate in legno, o altro materiale
a ridotto impatto ambientale e paesaggistico. Si dovrà tenere conto
per dette strutture che è vietato l'utilizzo del cemento o di
qualunque altro materiale che possa connotare una modifica
definitiva dei suoli, ed in ogni caso la posa in opera di dette
struttura non potrà avvenire a seguito di eliminazione di
piantumazione esistente e ridefinizione di terrazzamenti o aree
coltivate. Si specifica inoltre, sia per le aree riserva che per le
aree agricole libere, che le strutture utilizzate a fine
agrituristico, siano esse fisse o precarie, non potranno essere
soggette a cambi di destinazione a fine abitativo diverso dall'uso
agrituristico, neanche a seguito di condoni e sanatori e di alcun
genere. detto impegno va assunto in sede di rilascio delle
autorizzazioni rilasciati dagli enti interessati .»;
- dal Governo:
emendamento 3.4:
«Al comma 2 sostituire le parole Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste con Assessorato regionale delle
risorse agricole e alimentari »;
emendamento 3.3:
«Al comma 2 sostituire le parole Assessorato regionale dei beni
culturali e ambientali e della pubblica istruzione con
Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità
siciliana ».
Si passa all'emendamento 3.1. Il parere della Commissione?
CAPUTO, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
BUFARDECI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 3.2. Il parere della Commissione?
CAPUTO, presidente della Commissione. Favorevole.
DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
BUFARDECI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BENEDICTIS. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare. Questa
è una novità, il Governo non può esprimere il suo parere prima che
l'Aula abbia svolto il dibattito in proposito
PRESIDENTE. Onorevole De Benedictis, ha facoltà di parlare. Il
Governo ha espresso il parere su un testo, non credo sia accaduto
nulla di scandaloso.
DE BENEDICTIS. Signor Presidente, il parere al Governo si chiede
prima della espressione del voto. Adesso c'è una discussione
sull'emendamento; il Governo è legittimato a riesprimere il parere
a conclusione del dibattito sull'emendamento da parte dell'Aula.
Io intervengo sull'emendamento in questione per attirare
l'attenzione del Governo su alcuni punti che, a mio avviso, sono di
confusione.
Intanto, ad un certo punto si parla di volumi tecnici e servizi
igienici di limitata dimensione.
E' una norma vaga e confusa mentre, a mio avviso, il testo
originario consente invece di disciplinare con più attenzione e
nelle sedi più opportune quanto oggi eviteremmo di fare con una
norma confusa, e ne spiego le ragioni.
Intanto, si parla di possibilità di aumento di volumi per servizi
tecnici e igienici di limitate dimensioni, il che non significa
nulla perché i servizi igienici e i servizi tecnici sono funzionali
alla capienza ed all'utenza e, quindi, la dimensione non è in sé un
valore. Infatti, possono essere 10 metri cubi, possono essere 500
metri cubi perché quello serve; quindi, da questo punto di vista
questa dizione non quantifica e non norma alcunché.
E, soprattutto, più avanti si scrive detta norma si estende anche
alle aziende agricole insistenti in aree destinate a riserve .
Vorrei dire che le aree destinate a riserva sono oggetto di altra
disciplina e se noi con questa occasione non dico sfondiamo, ma
deregolamentiamo e sottraiamo alle autorità che gestiscono le
riserve i loro poteri compiamo, a mio avviso, una operazione
assolutamente sbagliata. Ma aggiungo: c'è scritto con la
limitazione che gli edifici non possono essere ampliati oltre la
superficie e il volume esistente, fatta eccezione per il
soddisfacimento . Introduciamo, cioè, una eccezione della
limitazione. Una norma che, intanto, introduce una limitazione e
poi introduce una eccezione della limitazione, mi sembra che già
dovrebbe allarmare per la maniera improvvisata con la quale è stata
concepita.
Io non discuto la finalità, ma credo che molto meglio lei potrebbe
fare, Assessore, con il comma 2 della formulazione originaria
dell'articolo, che rimanda ad un suo decreto la possibilità di
disciplinare con norma queste condizioni.
Aggiungo un'altra cosa: poi si continua a dire per il
soddisfacimento delle condizioni igienico-sanitarie minime
necessarie , poi non si capisce, c'è una virgola, e ancora
realizzazione di nuovi servizi igienici completi di docce . C'è
anche una incongruenza lessicale nella norma.
Aggiungo: gli impianti di depurazione previsti per tali impianti
dovranno essere tali da garantire la depurazione totale eccetera
dopodiché dice anche in aree classificate riserva nei limiti delle
zone identificate come pre-riserva o pre-parco , come se
identificare una zona riserva o pre-riserva o pre-parco sia un
capriccio di natura urbanistica, dimenticandoci che ci sono delle
faune da proteggere e che se una cosa non si può fare in riserva è
perché ci sono degli ecosistemi da proteggere e, quindi, non è che
si può fare o non si può fare solo per i gabinetti, solo per i
gabinetti non possiamo farlo nella riserva. Infatti, se questo
disturba gli uccelli o disturba la fauna, un gabinetto lo disturba
più di ogni altra cosa.
Mi sembra, insomma, che questo emendamento non funzioni da nessuna
parte. Se volete continuo, ma mi pare che ci sia materiale
sufficiente perché sia ritirato o bocciato dall'Aula.
BUFARDECI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Chiedo
di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUFARDECI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per fare una
precisazione alla luce delle considerazioni che ha formulato
l'onorevole De Benedictis.
Il senso della lettura che avevo dato era quello di ritenere
effettivamente questi interventi di assoluta e limitata portata in
condizioni date, perché si fa riferimento evidentemente a strutture
già esistenti, che vengono completate con elementi tecnici o
esclusivamente igienici.
Ho ascoltato le riflessioni e le preoccupazioni dell'onorevole De
Benedictis, ragione per la quale, a questo punto, il Governo si
rimette all'Aula.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, chiedo ai colleghi presentatori
dell'emendamento di ritirarlo. Noi stiamo disciplinando una
fattispecie che riguarda un'attività economica della nostra Regione
con il sistema dell'agriturismo, individuiamo le tipologie e i
limiti organizzativi entro i quali svolgere questa attività, in
qualche modo proviamo a regolamentare una materia che ne aveva
bisogno.
Questa norma introduce elementi di deroga non all'attività, ma
alle norme urbanistiche che regolano le tipologie di interventi
edilizi, o pseudo tali, per svolgere anche questo tipo di attività.
Considero inopportuna la norma, tanto più che stiamo facendo una
legge che regola l'attività, e non la tipologia dei manufatti.
Oltretutto, credo che l'onorevole De Benedictis abbia evidenziato
un dato: le norme non possono essere indefinite, devono avere
elementi di precisione che consentano a qualunque cittadino di
sapere se è nel diritto o meno.
I princìpi del limitatamente, la non definizione delle cubature,
le condizioni per cui si può ampliare rispetto ai servizi igienici
o altro lasciate in maniera indefinita, determinano l'ulteriore
conseguenza di dare un potere eccessivamente discrezionale al
soggetto che autorizza.
Ecco perché credo che, anche rispetto agli obiettivi che si
pongono i colleghi, questa norma finisca per non raggiungerli
perché, ripeto, dando un potere discrezionale al soggetto che
autorizza, determina una condizione di incertezza e, quindi,
piuttosto che risolvere un problema lo aggraviamo.
Ritengo opportuno che i colleghi ritirino l'emendamento;
altrimenti, per quanto mi riguarda, voterò contro.
FALCONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo
per un chiarimento. L'emendamento 3.2 non vuol essere una deroga ad
una regolamentazione, bensì una agevolazione per chi vuole
investire. Definiamo un campo, ma mettiamo gli imprenditori nelle
condizioni di effettuare, in maniera più veloce e più chiara, anche
delle forme di accesso a questa attività imprenditoriale.
Però, atteso che il Governo ha parzialmente modificato il parere
sull'emendamento, mi permetto di chiedere, ove possibile, di
soprassedere temporaneamente per formulare un subemendamento che
tranquillizzi il Partito Democratico, un subemendamento teso
eventualmente a carcerare qualche parte relativamente alle riserve,
evitando di creare allarmismi in qualche parte di questo
Parlamento.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'emendamento 3.2 è accantonato
momentaneamente in attesa di una sua riscrittura.
Si passa all'emendamento 3.4, a firma del Governo.
MANCUSO. Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. La richiesta non è appoggiata a termini di
Regolamento.
Onorevoli colleghi, ho spiegato che se non si tiene pressato il
pulsante, il voto sparisce. Bisogna tenerlo schiacciato, non è più
come una volta.
Il parere della Commissione sull'emendamento 3.4?
CAPUTO, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.4. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 3.3.
Verifica del numero legale
MANCUSO. Chiedo la verifica del numero legale.
(Si associano alla richiesta gli onorevoli Corona, D'Asero,
Limoli, Marziano e Panarello)
PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di
Regolamento, invito gli onorevoli deputati a registrare la loro
presenza con la scheda di votazione. Chiarisco le modalità di
registrazione: il deputato può pigiare qualunque tasto.
Dichiaro aperta la verifica.
(Si procede alla verifica)
Sono presenti: Adamo, Apprendi, Arena, Bufardeci, Calanducci,
Caronia, Cintola, Cracolici, D'Agostino, De Benedictis, Digiacomo,
Faraone, Federico, Ferrara, Fiorenza, Galvagno, Leanza Nicola,
Lentini, Lo Giudice, Lupo, Marrocco, Marziano, Mattarella, Minardo,
Mineo, Oddo, Panarello, Panepinto, Picciolo, Raia, Ruggirello,
Savona, Scilla, Speziale, Termine, Vitrano.
Richiedenti e votanti: Corona, D'Asero, Limoli, Mancuso.
Richiedenti non votanti: Marziano, Panarello.
Sono in congedo: Beninati, Bosco, Colianni, Cordaro, Fagone,
Forzese, Gianni, Marinello, Marinese, Rinaldi e Scoma.
Dichiaro chiusa la verifica.
Risultato della verifica
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della verifica del numero legale:
Presenti . 41
L'Assemblea è in numero legale.
Riprende il seguito dell'esame del disegno di legge n. 337/A
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.3. Il parere della
Commissione?
CAPUTO, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
L'articolo 3 con l'emendamento 3.2 è momentaneamente accantonato.
Ci ritorneremo poi, onorevole Falcone, quando sarete pronti.
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Articolo 4
Criteri e limiti dell'attività agrituristica
1. Le attività agrituristiche devono essere esercitate in rapporto
di connessione con l'attività agricola che, in ogni caso deve
rimanere prevalente. I limiti e i parametri di cui al presente
articolo sono riferiti alla singola azienda agrituristica. Si
considerano agricole anche le forme di utilizzo dei terreni per le
quali è prevista una compensazione finanziaria da parte dell'Unione
europea, nell'ambito della P.A.C., fermo restando l'obbligo della
sussistenza dell'impresa agricola. Con riferimento al latte fresco
proveniente da animali allevati in azienda, l'eventuale utilizzo
dello stesso per finalità agrituristiche, è equiparato alla vendita
diretta, fermo restando il rispetto della normativa in materia di
quota latte.
2. Ai fini della valutazione sulla prevalenza dell'attività
agricola, è considerato il rapporto fra il tempo di lavoro
necessario per lo svolgimento della stessa e quello
complessivamente assorbito dalle attività agrituristiche. I
relativi criteri di calcolo sono determinati dall'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del
Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 15, il quale tiene
conto anche dei fabbisogni di lavoro necessari per la gestione dei
terreni secondo gli usi previsti dalla P.A.C. nonché delle
superfici destinate a bosco e/o soggette a vincoli ambientali e
paesaggistici.
3. L'attività di ospitalità non può superare complessivamente il
limite massimo di centoventi posti, al cui raggiungimento possono
concorrere diverse tipologie ricettive, scelte in base alle
caratteristiche dell'azienda. In particolare, l'operatore
agrituristico è tenuto a rispettare i seguenti limiti, fermo
restando comunque il limite massimo complessivo: cinquantacinque
posti letto in camere; trenta piazzole destinate a un numero
massimo di persone per piazzola pari a quattro per l'agricampeggio;
venticinque posti letto in strutture prefabbricate conformi a
quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. L'attività di
somministrazione di alimenti non può eccedere centosessanta pasti
giornalieri. Esclusivamente nelle aziende agrituristiche che
dispongono di servizi di ospitalità, il numero di pasti giornalieri
può essere elevato a duecentoquaranta, a condizione che sia
presente un locale adibito alla somministrazione di pasti riservato
ai soli ospiti residenti.
4. Le iniziative promozionali e le degustazioni di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera c), non possono eccedere il numero
di venti per anno solare e per singola azienda agrituristica. Ogni
iniziativa o degustazione non può essere rivolta a più di ottanta
persone per giorno.
5. L'attività agricola si considera comunque prevalente, quando le
attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande
interessano un numero non superiore a dieci ospiti e l'azienda
dispone di almeno due ettari di superficie agricola utilizzata.
6. La somministrazione di pasti e bevande è effettuata nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare una
quota di prodotto proprio, calcolata in termini di valore, non
inferiore alle seguenti percentuali:
1) dieci per cento del totale degli alimenti utilizzati
giornalmente, nel caso in cui la superficie agricola utilizzata sia
esclusivamente destinata a colture arboree;
2) quindici per cento del totale degli alimenti utilizzati
giornalmente, se l'impresa agricola non è ad indirizzo zootecnico e
non ricade nella fattispecie di cui al punto 1;
3) venticinque per cento del totale degli alimenti utilizzati
giornalmente se l'impresa agricola è ad indirizzo zootecnico
specializzato o misto;
b) un'ulteriore quota di prodotti deve giungere da aziende
localizzate in ambito regionale, che impieghino materie prime
provenienti da aziende agricole siciliane;
c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono considerarsi
flessibili fino al raggiungimento complessivo di una soglia non
inferiore al settanta per cento, calcolato in termini di valore dei
prodotti impiegati giornalmente nella somministrazione dei pasti e
delle bevande, fermo restando l'obbligo delle quote minime di
prodotto proprio di cui alla precedente lettera a). Tali quote
devono comprendere obbligatoriamente le seguenti tipologie di
prodotti: olio extravergine di oliva, vino, formaggi, ortaggi,
carni, pane, frutta.
d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella
somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani
alimentari e, comunque, riferirsi a produzioni agricole regionali e
ittiche locali. Fanno eccezione le bevande, con esclusione del
vino;
e) i menù proposti devono essere, in ogni caso, coerenti con le
tradizioni gastronomiche proprie del comprensorio rurale in cui è
situata l'azienda agrituristica;
f) qualora per cause di forza maggiore, accertate
dall'Amministrazione pubblica competente, non sia possibile
rispettare i limiti di cui alla lettera c), è data comunicazione al
comune in cui ha sede l'azienda agrituristica. Il comune,
verificato il fatto, autorizza una deroga temporanea a tali limiti
non superiore a centoventi giorni.
7. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma
3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto
all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui
alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 dell'articolo 2, solo in
quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e
con le risorse agricole aziendali, nonché con le attività volte
alla conoscenza del patrimonio storico ambientale e culturale delle
aree rurali ove ricade l'azienda agrituristica. Le attività
ricreative e culturali per le quali tale connessione non si
realizza, possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi
e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda
agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività
non può, pertanto, dare luogo ad autonomo corrispettivo».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dal Governo:
emendamento 3.4:
«Al comma 2 sostituire le parole Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste con Assessorato regionale delle
risorse agricole e alimentari »;
emendamento 4.2:
Al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:
«La lettera a), punti 1, 2 e 3, è soppressa;
alla lettera c), la lettera a) e le parole fermo restando
l'obbligo delle quote minime di prodotto proprio di cui alla
precedente lettera a) sono soppresse; le parole Tali quote sono
sostituite dalle parole Tale quota »;
- dagli onorevoli Oddo, De Benedictis, Apprendi e Di Guardo:
emendamento 4.1:
«Al comma 3, dopo le parole, limite massimo complessivo:
sostituire cinquantacinque con trentacinque »;
- dagli onorevoli Corona, Leontini e Torregrossa:
emendamento 4.3:
«Al comma 6 dopo le parole criteri aggiungere e dei requisiti
igienico-sanitari e della legislazione vigente che regola il
settore dell'accoglienza turistica e dei pubblici esercizi ;
Al comma 6, lettera e) dopo agrituristica aggiungere e la
somministrazione dei pasti non può essere più del doppio dei posti
letto e riservata ai soli clienti che soggiornano in azienda ed a
loro eventuali ospiti »;
emendamento 4.4:
«Alla lettera d) sopprimere la parola ittiche »;
emendamento 4.5:
«Alla lettera f) sostituire la parola centoventi con trenta ».
PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 3.4. Il parere della
Commissione?
CAPUTO, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 4.1.
ODDO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ODDO. Signor Presidente, noi abbiamo un'idea diversa da quella
che, evidentemente, è stata affrontata nella Commissione competente
o comunque in relazione a quanto proposto dal soggetto che ha,
sostanzialmente, preso l'iniziativa nel presentare il disegno di
legge.
Infatti, o noi decidiamo una buona volta di investire per quanto
concerne la ricomposizione fondiaria in Sicilia e, allora, mettiamo
decine e decine o centinaia di milioni di euro e riusciamo a
ricomporre, da questo punto di vista, anche il cosiddetto fondo
agricolo, oppure dobbiamo tenere conto che in questa nostra realtà
ci sono dei piccoli e medi imprenditori agricoli a cui non possiamo
assolutamente chiedere, se dobbiamo veramente fare una legge che
risponda alla realtà siciliana, di attestarsi addirittura ad un
limite minimo di 55 posti letto.
O noi non abbiamo idea di come realmente siamo combinati, per
quanto concerne la cosiddetta proprietà agricola, oppure stiamo
decidendo di fare fuori, anche da questo punto di vista, il piccolo
e medio imprenditore agricolo. E' ovvio che per avere un minimo di
55 posti letto non c'è bisogno di fare funzionare un autocad o
qualche altra cosa che utilizzano gli ingegneri o architetti per
capire che si parla già di un volume di un certo tipo.
Ora, Assessore, capisco bene che pensiamo in grande, ed è giusto
che sia così, ma in questo caso mi pare assolutamente irragionevole
non permettere a coloro che hanno, invece, una piccola e media
proprietà agricola - e le nostre realtà sono piene di piccoli
bagli, di realtà interessantissime, addirittura facciamo a volte
degli studi particolari come assessorato - di attestarsi ad un
minimo di 35, che mi pare ragionevole; tanto il limite massimo in
questo modo comunque non sarebbe in discussione. Quindi, mi
permetto di suggerire di essere un po' più aderenti alla realtà e
di non fare voli pindarici che non vanno incontro, invece, alle
nostre realtà agricole.
BUFARDECI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione sia
dell'onorevole Oddo che dei colleghi tutti per precisare che,
innanzitutto, il limite dei 55 posti è un limite massimo, non è un
limite minimo; altrimenti i numeri sarebbero assolutamente
esorbitanti.
Intanto, la prima precisazione è questa: il limite di 55 posti è
un limite massimo.
Operata, però, questa precisazione, vorrei dire sia all'onorevole
Oddo sia ai colleghi che hanno presentato emendamenti all'articolo
in questione - sia nel senso di ridurre i posti da 55, sempre nel
limite massimo, a 35 per quanto riguarda i posti letto in camere
sia, in altri casi, per portare ad una riduzione assoluta,
addirittura da centoventi a trenta, a mio avviso snaturando
completamente anche la possibilità dello svolgimento di un'attività
- che l'attività, nella sua funzionalità, deve avere una sua
dimensione. Se parliamo di un massimo di trenta posti,
evidentemente, in sostanza andiamo a chiudere tutti gli agriturismi
siciliani, li azzeriamo completamente in quanto trenta posti letto
sono, a mio avviso, un numero assolutamente risibile.
Allora, per venire incontro anche alle esperienze ed ai censimenti
che abbiamo sui numeri effettivi degli agriturismi in dotazione, ho
presentato un subemendamento che riduce il numero massimo da
centoventi a cento. Mi sembra un modo adeguato per venire incontro
alle esigenze complessive mantenendo la funzionalità e l'attività
che, altrimenti, verrebbe del tutto eliminata.
ODDO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ODDO. Signor Presidente, Assessore, onorevoli colleghi, può darsi
che io non riesca a leggere bene: «L'attività di ospitalità non può
superare complessivamente il limite massimo di 120 posti, al cui
raggiungimento possono concorrere diverse tipologie ricettive
scelte in base alle caratteristiche dell'azienda. In particolare,
l'operatore agrituristico è tenuto a rispettare i seguenti limiti,
fermo restando comunque il limite massimo
complessivo:» Cinquantacinque posti letto in camera non è il limite
massimo, è il minimo, scritto così; a meno che non si accantona
momentaneamente l'emendamento per una riscrittura comprensibile del
comma in questione.
Se questo comma dice che il numero complessivo massimo è
centoventi posti, e poi, entrando nel merito, dice di partire
comunque da 55 posti, a me non sembra il limite massimo, Assessore.
La invito, pertanto, a raccogliere l'invito di accantonarlo un
minuto per approfondire meglio la questione.
BUFARDECI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Signor
Presidente, se anche la Presidenza ritiene che la scrittura
dell'articolo possa generare dei dubbi, non ho alcun problema che
si accantoni per riscriverlo. Però, se mi è permesso, in questo
momento, come interpretazione autentica del pensiero dei
presentatori di questo disegno di legge, e quindi del Governo, è
assolutamente pacifico che il limite massimo è centoventi e che
all'interno delle varie tipologie che possono costituire i
centoventi massimo, il massimo dei posti letto in camera è 55.
A mio avviso è chiaro. Se così non é, qualora la Presidenza
ritenesse che questa lettura sia dubbia, non ho difficoltà a che
l'emendamento sia accantonato e la stessa Presidenza potrà
riscriverlo in maniera aderente a quanto ho voluto precisare
ulteriormente, anche alla luce del subemendamento da me poc'anzi
presentato che riduce i posti da centoventi a cento.
PRESIDENTE. Assessore, vediamo se riusciamo ad ottenere questo
risultato accantonando il comma 3 dell'articolo 4 con i relativi
emendamenti.
Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.
Si passa all'emendamento 4.3. Il parere della Commissione?
CAPUTO, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
BUFARDECI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, anche in questo caso abbiamo
determinato un numero di pasti proporzionale al numero dei posti
letto, nell'emendamento invece si fa una proporzione del doppio: «e
la somministrazione dei pasti non può essere più del doppio dei
posti letto e riservata ai soli clienti che soggiornano in aziende
ed a loro eventuali ospiti». Credo che anche in questo caso ci sia
una complicazione; viceversa noi abbiamo pensato nella dizione
dell'articolo, e non siamo molto distanti, che in maniera più
snella ci siano 240 posti nel caso di presenti in albergo e 160 nel
caso che non vi siano ospiti.
Mi sembra che così non siamo distanti. Quindi, invito l'onorevole
Corona a ritirare il suo emendamento perché sostanzialmente non
modifica, ma complica.
CORONA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ribadire un
concetto: stiamo facendo una legge per regolare questo settore e
per fare chiarezza.
Innanzitutto, non posso ritirare l'emendamento in relazione alla
prima parte, e cioè ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla
legislazione vigente, perché siccome si tratta di aziende
agrituristiche che fanno sia accoglienza che ospitalità sul piano
della somministrazione di alimenti, dobbiamo tutelare la salute dei
cittadini e soprattutto la sicurezza di chi ci dorme, perché in
provincia di Messina due anni fa c'è stato un incendio in
un'azienda agrituristica con tanti morti perché mancavano tali
requisiti.
Andiamo al secondo punto, relativo alla somministrazione di
alimenti.
Ho proposto, insieme ai colleghi, di potere somministrare pasti
per un numero doppio dei posti letto, cioè se i posti letto sono al
massimo 55, come dice l'Assessore, sostanzialmente ci può essere, a
latere, un ristorante che serve a quei 55 clienti centodieci pasti.
Altrimenti subiamo quello che oggi il settore dell'accoglienza e
della somministrazione degli alimenti denuncia da tanto tempo come
una sorta di concorrenza sleale da parte di queste strutture che
diventano poi alberghi e ristoranti nei quali si tengono
addirittura banchetti nuziali e si servono le aragoste, secondo
quanto mi risulta.
Se dobbiamo valorizzare l'azienda agricola, il godimento dei
paesaggi e dei prodotti tipici, dobbiamo certamente spingere questi
operatori economici del settore agricolo a mantenere sempre
l'attività prevalente, che è quella di imprenditore agricolo, e
poi, per incrementare i flussi economici di quella azienda, ad
esercitare anche questo tipo di attività.
Poi, mi consenta Assessore, nell'emendamento 4.5 si fa riferimento
alla sostituzione della parola centoventi con trenta , non si
parla di posti letto, bensì ci si riferisce soltanto ad una deroga
che le amministrazioni comunali possono fare nel caso in cui quella
azienda non sia nelle condizioni di poter fornire i prodotti
tipici, così come è previsto nella legge. Per cui se stabiliamo che
un'azienda agrituristica ha una deroga per centoventi giorni
significa che, per quattro mesi, quella azienda potrà anche
superare i limiti, gli steccati che stiamo cercando di mettere.
Quindi, non è riferito ai posti letto, ma solo alla deroga per casi
di calamità o di improduttività dell'azienda che non produce latte,
formaggi eccetera.
Vorrei precisare che questi sono due contributi al fine di fare
chiarezza e di stabilire che le aziende agrituristiche che fanno
accoglienza e somministrazione devono essere limitate così come
prevede il disegno di legge.
DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BENEDICTIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già con
questo comma 6 ci stiamo inventando che il Parlamento siciliano può
regolare le leggi dell'economia e del mercato dicendo quanti
prodotti, quale percentuale di quel tipo di prodotto debba essere
somministrata in quel tipo di ristorante, se viene somministrata,
da quali territori possa provenire, di che natura debba essere la
carne. Tutte cose che possono andare bene in un comizio, ma non c'è
uno strumento possibile che le possa regolamentare e controllare.
Quindi, già ci stiamo prendendo la nostra dose di comizianti, di
soddisfazione da comizianti facendo riferimento, con tutte queste
lettere del comma 6, a cose che sono assolutamente aleatorie, non
controllabili e che, se lo fossero, probabilmente sarebbero anche
incostituzionali. Infatti, non è immaginabile che noi fissiamo
quale deve essere, oggi e per sempre, il tipo di risposta e di
offerta che un commerciante deve erogare in funzione di un
andamento del mercato che può cambiare.
Oggi c'è la moda di questo tipo di cucina, domani cambia la
tendenza culturale, si arricchisce, si può modificare, e noi
stabiliamo per legge che cosa deve essere somministrato, quali
ingredienti e quali tipi di carne, di pesce, di olio. Insomma,
credo che siamo al ridicolo.
Oltretutto, se questa è un'attività economica, lasciamo semmai a
chi la gestisce la possibilità di trovare le condizioni per
attrarre i clienti e, se il mercato o le condizioni del contesto
culturale lo richiederanno, saprà offrire i prodotti più genuini,
più legati alla terra, i pasti più giusti.
Ma, stabilire addirittura che cosa devono contenere i menù, che la
gastronomia deve fare riferimento alle tradizioni del posto per
legge, mi sembra una cosa che supera il senso del ridicolo.
In più, l'emendamento 4.3 che stiamo esaminando, nella seconda
parte prevede una cosa semplicemente buffa perché noi stabiliamo
che, se ci sono 50 posti letto, ci devono essere 50 pasti.
Ora, che i pasti siano l'unità di misura da utilizzare, è detto da
persone che non hanno idea di quello di cui stanno parlando, perché
il numero di pasti è in funzione della capacità di smaltimento e di
alternanza, quindi, nei posti a sedere, nei coperti, non è in alcun
modo un indice lontanamente possibile per raggiungere la finalità
che il presentatore dell'emendamento propone.
Inoltre, come possiamo pensare di legare la quantità dei pasti da
erogare, e cioè la modalità con la quale si deve economizzare
l'offerta da parte del gestore, svincolandola dalle economie del
contesto e, quindi, dal numero di pasti che può raggiungere quella
economia?
L'albergatore o il ristoratore eroga quel numero di pasti che non
può andare sotto una soglia minima, perché ci sono dei costi di
gestione della struttura di ristorazione, e noi non possiamo
stabilire per legge che non ne potrà fornire più di tanti,
pretendendo di imporre per norma una cosa che è assolutamente
contraria alle leggi di mercato, in una legge che si propone la
finalità di promuovere una iniziativa di mercato e, per di più,
attraverso un parametro che è quello del pasto, che nulla ha a che
fare con alcuno strumento di governo di questo tipo di materia.
Pertanto, ritengo che si tratta di un emendamento che dovrebbe
essere ritirato e, in ogni caso, invito il Governo a pronunciarsi
in maniera contraria su di esso.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
APPRENDI, vicepresidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, per la prima parte siamo
assolutamente d'accordo. Invece, per quanto riguarda la seconda
parte, su cui il Governo ha già annunciato un subemendamento,
onorevole De Benedictis, intervengo soltanto per chiarire il
criterio - perché questa voce ritorna poi anche in altre parti -
che la Commissione ha seguito rispetto alla limitazione dei pasti.
In questo momento di grande conflitto che riguarda il turismo
rurale, che riguarda i banchetti, che riguarda l'agriturismo, si
vuole accentuare la qualità, si vuole accentuare quello che è il
contenuto di un agriturismo. Se è il mercato a decidere, allora non
distinguiamo più agriturismo, turismo rurale o sale e banchetti. E'
inconcepibile che quello che si chiama agriturismo possa servire le
aragoste, i ricci di mare, piuttosto che il prodotto del
territorio.
Non siamo assolutamente d'accordo su questa posizione e ci
rimettiamo all'Aula.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, considerato che si tratta di una
legge di settore che andrà a regolamentare una materia molto
importante per la nostra economia, rischiamo di fare un pasticcio.
Sarebbe stato più utile, onorevole Caputo, anche per il buon
andamento dei lavori, che questo dibattito interessantissimo si
fosse svolto in modo più approfondito in Commissione.
L'intero articolo 4, con i relativi emendamenti, è accantonato in
attesa di un approfondimento, senza il quale si potrebbe snaturare
l'intera norma.
Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Articolo 5.
Norme igienico-sanitarie e di sicurezza
1. Gli immobili, le attrezzature, gli spazi aperti e i servizi
destinati alle attività agrituristiche devono possedere i requisiti
strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle
vigenti disposizioni, dai regolamenti edilizi e d'igiene per i
locali di abitazione nonché dal decreto di cui al comma 10.
2. Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienico-sanitari
si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e
di ruralità degli edifici, nonché delle capacità fisiche
dell'attività esercitata. In particolare è consentito derogare ai
limiti di altezza e volume dei locali in rapporto alle superfici
aero-illuminanti previsti dalle norme vigenti, purché vengano
garantite le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie,
ritenute sufficienti in sede di accertamento da parte della
competente autorità sanitaria, in coerenza con il decreto di cui al
comma 10.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la
somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive
modificazioni, nonché alle disposizioni del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 193.
4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei
locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari
tiene conto, anche ai fini della semplificazione delle procedure di
autocontrollo igienico-sanitario, della diversificazione e della
limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi
tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli
propri, consentendo l'uso polifunzionale della cucina, mediante
separazione temporale delle fasi, per la lavorazione,
trasformazione e confezionamento dei prodotti aziendali.
5. Ai fini dell'idoneità dei locali, cucina compresa, alla
preparazione e somministrazione di pasti per un numero di coperti
non superiore a dieci e per la degustazione di prodotti aziendali,
è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni e dai regolamenti edilizi e d'igiene per i locali ad
uso abitativo. Si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Nel caso di somministrazione
di pasti in un numero massimo di dieci, per la loro preparazione è
autorizzato l'uso della cucina domestica.
6. Per l'attività agrituristica di alloggio nei limiti di dieci
posti letto, ai fini dell'idoneità dei locali è sufficiente il
requisito di abitabilità.
7. Le aziende agrituristiche che effettuano il servizio di
ospitalità in camera o in appartamenti, devono essere dotate di
almeno un servizio igienico ogni quattro persone. Nel caso di
ospitalità in agricampeggio, la dotazione minima è determinata in
un servizio igienico sanitario e in un locale doccia ogni otto
persone e in un servizio di lavanderia ogni dodici persone.
8. Può essere consentito il congelamento degli alimenti destinati
al consumo da parte degli ospiti, previa autorizzazione sanitaria
ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche
nonché del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, fermo
restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 10. Qualora
l'azienda agrituristica sia autorizzata ad effettuare il servizio
di preparazione e somministrazione di pasti, può essere consentita
la macellazione in azienda degli animali allevati nella stessa, nel
rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali
vigenti. A tal fine, non sono considerati allevati in azienda gli
animali già svezzati, acquistati da terzi per la successiva fase
d'ingrasso.
9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate di
proprietà privata ad uso collettivo e riservate ai soli ospiti che
fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere
a), b) e d). Si applica quanto previsto dall'Accordo Stato -
Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003 sulla disciplina
interregionale delle piscine, approvato dalla Conferenza dei
Presidenti in data 16 dicembre 2004.
10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, i competenti dipartimenti degli Assessorati regionali della
sanità e dell'agricoltura e delle foreste emanano un decreto
interassessoriale di regolamentazione delle disposizioni recate dal
presente articolo. Il decreto è emanato sentito il Comitato tecnico
regionale per l'agriturismo di cui all'articolo 15. In particolare
il decreto:
a) definisce i requisiti di cui al comma 1;
b) individua le superfici minime e le caratteristiche delle
piazzole, dei percorsi, dei parcheggi e dei servizi degli
agricampeggi;
c) disciplina l'attività di congelamento degli alimenti destinati
al consumo, di cui al comma 8;
d) regolamenta l'attività di macellazione di cui al comma 8, con
particolare riferimento alla quantità di animali che possono essere
macellati, alle caratteristiche dei locali di macellazione,
all'attività di preparazione e somministrazione e le modalità di
lavorazione in azienda di tutte le carni macellate, anche
all'esterno dell'azienda, nel rispetto delle normative vigenti.
11. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio delle
attività agrituristiche, la conformità alle norme vigenti in
materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche può essere assicurata anche con opere
provvisionali. Il numero delle stanze accessibili ai soggetti
diversamente abili, tenuto conto delle caratteristiche delle
strutture aziendali destinate all'attività agrituristica, può
essere ridotto a uno.»
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dal Governo:
emendamento 5.2:
«Al comma 6 dopo la parola abitabilità aggiungere rilasciato a
seguito di valutazione dell'Azienda sanitaria provinciale
competente per territorio che valuterà la sanità e l'idoneità degli
ambienti proposti in coerenza con la struttura e la storicità
dell'immobile .»;
emendamento 5.1:
«Al comma 10 sostituire le parole Assessorato regionale della
sanità con Assessorato regionale della salute »;
emendamento 3.4:
«Al comma 10 sostituire le parole dell'agricoltura e delle
foreste con delle risorse agricole e alimentari »;
- dagli onorevoli Corona, Leontini e Torregrossa:
emendamento 5.3:
«Al comma 11 sostituire la parola uno con il 10 per cento dei
posti letto ».
Si passa all'emendamento 5.2.
Verifica del numero legale
MANCUSO. Chiedo la verifica del numero legale.
(Si associano alla richiesta gli onorevoli Caputo, Corona,
Falcone, Limoli e Vinciullo)
PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di
Regolamento, invito gli onorevoli deputati a registrare la loro
presenza con la scheda di votazione. Chiarisco le modalità di
registrazione: il deputato può pigiare qualunque tasto.
Dichiaro aperta la verifica.
(Si procede alla verifica)
Sono presenti: Adamo, Apprendi, Arena, Bufardeci, Cintola,
Cracolici, D'Agostino, De Benedictis, Di Benedetto, Digiacomo, Di
Guardo, Greco, Gucciardi, Incardona, Laccoto, Lentini, Lo Giudice,
Lupo, Marrocco, Marziano, Minardo, Nicotra, Oddo, Panarello,
Picciolo, Raia, Ruggirello, Scammacca, Scilla, Speziale, Vitrano.
Richiedenti e votanti: Caputo, Corona, Falcone, Limoli, Mancuso,
Vinciullo.
Sono in congedo: Beninati, Bosco, Colianni, Cordaro, Fagone,
Forzese, Gianni, Marinello, Marinese, Rinaldi e Scoma.
Dichiaro chiusa la verifica.
Risultato della verifica
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della verifica del numero legale:
Presenti 38
L'Assemblea non è in numero legale.
Onorevoli colleghi, sospendo la seduta avvertendo che riprenderà
fra un'ora.
Presidenza del Vicepresidente Formica
(La seduta, sospesa alle ore 18.37, è ripresa alle ore 19.43)
La seduta è ripresa.
Presidenza del presidente Cascio
Presidenza del vicepresidente Formica
Congedo
PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Mineo ha chiesto congedo per
la seduta odierna.
L'Assemblea ne prende atto.
Presidenza del presidente Cascio
Presidenza del vicepresidente Formica
Sull'ordine dei lavori
MANCUSO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO. Signor Presidente, mi rivolgo alla Presidenza che ha
condotto i lavori d'Aula fino ad oggi con lo stile del buon padre
di famiglia, e mi rifaccio anche ai numerosi interventi svolti in
vari anni dai colleghi del Partito Democratico.
Quando il Parlamento è tenuto, secondo quanto previsto dal
Regolamento interno, a dichiararsi in voto, la Presidenza deve
vigilare sugli atteggiamenti puerili di parlamentari che non
rispettano né la Presidenza né il Parlamento.
Invito la Presidenza ad attivarsi perché il metodo che avete
stabilito, quello della presenza del deputato al banco, con il voto
che deve essere personale, pigiando il tasto, non funziona.
Non è un metodo che porta al risultato. Dovete trovare un altro
metodo perché questo non va e la responsabilità, certamente, non è
dei colleghi parlamentari ma della Presidenza che deve fare
rispettare i parlamentari che vengono qui la sera a lavorare.
Invito, quindi, la Presidenza a vigilare attentamente per il
rispetto del Regolamento interno, così come hanno richiamato per
anni i colleghi che hanno preceduto questo mio richiamo sull'ordine
dei lavori.
PRESIDENTE. Onorevole Mancuso, la Presidenza ha fatto attivare
questo nuovo sistema che consente di identificare l'assegnazione
dei posti.
E' un sistema che è stato da poco messo in funzione, aspettiamo di
vederlo rodato. Dopodiché, insieme all'aiuto degli assistenti
parlamentari, ma anche alla collaborazione che la Presidenza
richiederà ai Questori e ai Segretari, faremo in modo che il
sistema corrisponda totalmente alle finalità per cui è stato
adottato.
ROMANO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANO. Signor Presidente, vale certamente quel che ha detto
l'onorevole Mancuso e vale pure - al riguardo ho richiamato gli
Uffici ma richiamo anche lei - per me perché io ero in Aula, ho
votato e non risulto nell'elenco dei buoni ma in quello dei
cattivi , così come altri colleghi che erano in Aula. Pertanto,
pregherei di prendere atto che, probabilmente, se si sfiora il
tasto si annulla il voto. Io ero presente al voto e pure
l'onorevole Musotto.
E' un problema tecnico, non è una rivendicazione. Forse esiste un
problema nel sistema o forse bisogna tenere premuto il tasto per
trentadue secondi, ditecelo, perché incolleremo il dito lì sopra.
Comunque, esiste un problema.
Invito, quindi, la Presidenza ad accertare il funzionamento del
sistema, fermo restando che la verifica che suggerisce l'onorevole
Mancuso è una verifica etica e morale che serve al comportamento e
agli atti di questa Amministrazione.
PRESIDENTE. Onorevole Romano, la Presidenza ha già chiarito che
bisogna tenere premuto il pulsante fino a quando il Presidente
dichiara chiusa la votazione. Quindi, possono essere anche cinque
secondi. E' un sistema nuovo che bisogna verificare; se non
funziona lo verificheremo.
Ribadisco a tutti gli onorevoli colleghi che bisogna tenere
premuto il tasto fino a quando la Presidenza dichiara chiusa la
votazione.
Presidenza del presidente Cascio
Presidenza del vicepresidente Formica
Per il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 337/A
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, premesso che considererei come
soluzione del problema posto dai colleghi che i deputati fossero
presenti in Aula in numero tale da evitare che, se ad uno non
funziona il tasto, venga a mancare il numero legale. Il problema
c'è: é che manca in Aula oltre la metà dei deputati.
Signor Presidente, nel corso dell'esame del disegno di legge
sull'agriturismo - credo che abbiamo sospeso l'articolo 3 e
l'articolo 4 non è stato ancora del tutto esaminato -, abbiamo
verificato che ci sono alcuni problemi persino ad avere certezza se
una parola rappresenta il massimale o il minimale.
Esistono incertezze anche sul piano dell'interpretazione tra di
noi; figuriamoci cosa sarebbe, fuori da questo Parlamento,
l'interpretazione di questa legge.
Suggerirei, pertanto, di rinviare il testo in Commissione per
consentire un lavoro di maggiore specificazione e, probabilmente,
anche di maggiore snellimento evitando di prevedere l'olio d'oliva
da usare per le aziende di agriturismo. Diventa imbarazzante se
l'aceto balsamico, poiché arriva da Modena, è considerato alimento
prodotto fuori dal territorio regionale.
Suggerirei, ripeto, di rinviare il testo in Commissione affinché
la stessa aiuti l'Aula con una procedura di snellimento del testo
in maniera tale da consentirne l'esame, la prossima settimana, in
maniera più spedita.
VINCIULLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VINCIULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo è
quasi del tutto assente. E' chiaro che per discutere su un disegno
di legge occorre la presenza dell'Assessore competente.
Mi sembra di capire che l'Assessore non c'è, quindi è naturale che
non possiamo andare oltre, non è possibile affrontare la
discussione di questo disegno di legge. Ma mi sembra di capire, con
il dovuto rispetto nei confronti del Presidente della terza
Commissione, che questo disegno di legge è poco chiaro e merita
ulteriori approfondimenti.
Condividevo poco fa quanto dichiarato dall'onorevole Oddo: non si
riusciva a capire se il numero cinquanta' fosse il minimo o il
massimo e, se non lo comprende il legislatore, pensate che
problema sarà per coloro che un giorno dovranno applicare questa
legge.
Quindi, l'invito che rivolgo è quello di rinviare il disegno di
legge in Commissione per rivederne il testo, per prestarvi
maggiore attenzione e di essere meno veloci nell'esitare per l'Aula
un disegno di legge che è di fondamentale importanza per lo
sviluppo del turismo in Sicilia.
Vorrei anche evidenziare alla Presidenza un altro problema, ormai
diventato cronico ed insopportabile per questa Aula: la mancata
risposta degli assessori alle nostre interrogazioni.
Io ho presentato oltre cento interrogazioni e avrò avuto otto o
nove risposte.
Se il Governo non ha questa sensibilità nei confronti dei
deputati, credo che la Presidenza dell'Assemblea debba impegnarsi
maggiormente per far sì che il rispetto dovuto dal Governo alla
Istituzione parlamentare, che non fa solo leggi ma presenta anche
atti ispettivi, possa diventare un fatto costante di questo
Parlamento.
E' una abitudine che riscontriamo soltanto in Sicilia. In altri
Parlamenti, in altri consigli regionali ciò non avviene e non è la
prima volta, purtroppo, che devo intervenire su questo argomento.
Spero sia l'ultimo Volevo portare all'attenzione della Presidenza
un problema che sta diventando insopportabile e che impedisce a noi
deputati di svolgere fino in fondo il nostro compito.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per quanto riguarda la richiesta
avanzata dal capogruppo del Partito Democratico, onorevole
Cracolici, di rinvio in Commissione del disegno di legge n. 337/A,
la metteremo in votazione.
Per quanto riguarda la questione del ritardo nelle risposte o
l'assenza, addirittura, di risposta alle interrogazioni, ricordo
che, oltre all'onorevole Vinciullo, diversi altri deputati hanno
fatto rilevare, in passato e di recente, questa prassi non proprio
convenevole.
La Presidenza si è attivata presso il Governo al fine di
verificare con i nuovi dipartimenti, a seguito delle modifiche
intervenute per legge nei vari assessorati, quali sono le
interrogazioni afferenti al singolo dipartimento. Contestualmente
si richiederà, ancora una volta, che si diano le risposte agli atti
ispettivi dei parlamentari in tempi accettabili.
VINCIULLO. Attendiamo risposte ad interrogazioni che risalgono al
2008.
PRESIDENTE. Ne sono a conoscenza, onorevole Vinciullo.
Pongo in votazione la richiesta di rinvio del disegno di legge in
Commissione posta dall'onorevole Cracolici. Il disegno di legge,
peraltro, è di iniziativa parlamentare e il parere del Governo non
può, in alcun modo, prevalere sul voto d'Aula.
Votazione della richiesta di rinvio del disegno di legge n. 337/A
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione la richiesta di
rinvio del disegno di legge n. 337/A in Commissione. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvata)
Presidenza del presidente Cascio
Presidenza del vicepresidente Formica
Ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento interno
GALVAGNO. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2,
del Regolamento interno.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALVAGNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel 2006 è stato
sottoscritto un accordo tra lo Stato italiano e il Governo degli
Stati Uniti per il rientro in Italia della Venere di Morgantina e
di quindici argenti. La Venere di Morgantina è esposta al Paul
Getty Museum di New York e i quindici argenti del terzo secolo
a.C., provenienti da Morgantina sono esposti a Los Angeles.
Questa mattina si è svolta una riunione al Ministero dei beni
culturali alla presenza dell'assessore regionale per i beni
culturali e per l'identità siciliana, avvocato Armao, e del
direttore generale, dottor Carlo Resca, e si sono stabilite le date
per il rientro di questo patrimonio: nel gennaio del 2011 rientrerà
in Italia la Venere e il 15 febbraio di quest'anno rientreranno in
Italia i quindici argenti del terzo secolo a.C..
E' successo un fatto gravissimo: è stato sottoscritto un accordo,
a quanto mi risulta, per cui gli argenti non rientreranno subito ad
Aidone e quindi a Morgantina, ma saranno esposti prima a Roma nei
saloni del Palazzo Massimo, poi a Milano a Palazzo Reale e, subito
dopo, andranno all'Expo di Shangai. Io mi chiedo se un evento così
importante, che dovrebbe portare milioni di turisti in Sicilia,
vada bruciato con due tappe in Italia e una all'estero. Che senso
ha?
Pertanto, preannuncio un ordine del giorno che presenterò a norma
del Regolamento ed invito il Governo ad intervenire nuovamente
sulla questione per rivedere questo accordo, che considero un atto
gravissimo nei confronti della Sicilia.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì, 2
febbraio 2010, alle ore 17.00, con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del presidente Cascio
Presidenza del vicepresidente Formica
I - Comunicazioni.
II - Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83,
lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione:
n. 174 - «Iniziative, anche a livello centrale, per fronteggiare
la crisi del comparto agrumicolo siciliano».
LIMOLI - LEONTINI - TORREGROSSA - MANCUSO - D'ASERO - CAPUTO -
CORONA - BENINATI - CAMPAGNA - SCOMA - BOSCO - LEANZA E.
III - Discussione del disegno di legge:
«Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la
riqualificazione del patrimonio edilizio» (n. 459-386-209-394-
404/A)
Relatore: on. Caronia
IV - Votazione finale del disegno di legge:
«Istituzione delle Unità operative delle professioni sanitarie»
(n. 151/A)
La seduta è tolta alle ore 20.00
DAL SERVIZIO RESOCONTI
il Direttore
dott.ssa Iolanda Caroselli
ALLEGATO:
Risposte scritte ad interrogazioni - Rubrica «Salute»
CAPUTO. «Al Presidente della Regione e all'Assessore per la
sanità, premesso che:
le nuove nomine dei direttori sanitari delle aziende sanitarie e
delle ASP siciliane hanno suscitato l'interesse e le polemiche di
molti soggetti, istituzionali e non, principalmente per i dubbi di
regolarità per le modalità ed i criteri di scelta adottati;
da più parti, infatti, sono state sollevate polemiche in merito
alla scelta di soggetti chiamati a ricoprire tali funzioni pur in
assenza dei requisiti di legge;
considerato che in particolare, relativamente ai requisiti che
devono possedere i direttori amministrativi, secondo quanto
indicato dalla circolare n. 2868 del 9 dicembre 2008 diramata
dall'Assessore regionale per la sanità, è precisato che le funzioni
dirigenziali, oltre ad essere state effettivamente svolte,
presuppongono in chi l'abbia espletata la qualifica di dirigente e
non di altra qualifica come ad esempio quella di funzionario
amministrativo;
ritenuto che:
la circolare di cui sopra e i precedenti giurisprudenziali in
materia concordano nel precisare in maniera non equivoca che le
funzioni dirigenziali devono essere svolte da chi ha la qualifica
di 'dirigente';
si apprende che, tra i tanti, uno dei direttori nominati (ASP di
Trapani) non risulta essere in possesso della funzione di
'dirigente', in quanto trattasi di funzionario amministrativo;
per sapere quali provvedimenti ritengano opportuno adottare:
al fine di verificare la presenza dei requisiti richiesti dai
provvedimenti amministrativi e legislativi in merito alla nomina
dei nuovi direttori generali delle nuove aziende sanitarie e ASP;
per la verifica circa la sussistenza, in capo al nuovo direttore
dell'ASP di Trapani, del possesso dei requisiti previsti». (768)
Risposta. - «In ordine alla interrogazione di cui all'oggetto con
la quale l'On.le Caputo chiede notizie sulla nomina del direttore
generale dell'ASP di Trapani, si rappresenta quanto segue.
Per ciò che concerne la nomina dei direttori generali delle
aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere, in via
generale, si fa presente che la Segreteria tecnica dell'Ufficio di
Gabinetto dell'Assessore regionale per la sanità ha acquisito le
dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti
richiesti dalla vigente normativa dai soggetti i cui nominativi
sono stati apprezzati nella seduta della Giunta regionale del 18
agosto 2009 ai fini della successiva nomina a direttore generale
delle Aziende del Servizio sanitario regionale.
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di cui sopra sono
stare rese dai soggetti interessati ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e, cioè sotto la personale
responsabilità dei soggetti dichiaranti e nella consapevolezza
degli stessi relativamente alle responsabilità e alle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.
Si evidenzia altresì che la Segreteria tecnica di questo Ufficio
di Gabinetto ha poi provveduto a trasmettere, per il successivo
iter di competenza, le predette dichiarazioni sostitutive alla
Segreteria Generale della Presidenza della Regione con nota prot.
n. 9262 del 20 agosto 2009, laddove è espressamente affermato che
la medesima Segreteria ha proceduto a riscontrare la ricorrenza,
nelle dichiarazioni rese dai soggetti nominandi, di tutti requisiti
richiesti per ricoprire l'incarico, nonché la ricorrenza di tutte
le necessarie dichiarazioni relative alle incompatibilità e ai
limiti all'assunzione dei medesimi incarichi ; nella predetta nota
n. 9262/2009 si è altresì specificato che la Segreteria tecnica
dell'Ufficio di gabinetto avrebbe proceduto per tutti i soggetti
nominati Direttori Generali ad acquisire la documentazione
comprovante i requisiti e le dichiarazioni rese, al fine di
accertare compiutamente la ricorrenza di quanto attestato dagli
interessati.
In particolare, per ciò che concerne il dott. Fabrizio De Nicola
(A.S.P. di Trapani), si evidenzia che lo stesso ha prodotto prima
della nomina un certificato di servizio, datato 21 agosto 2009,
dell'Istituto regionale per il credito alla Cooperazione (IRCAC)
dal quale dipende, ove si attesta che l'attività dello stesso,
nelle posizioni ivi elencate è stata caratterizzata da
un'esperienza dirigenziale amministrativa connotata da attività di
gestione, controllo e coordinamento di risorse umane ed in
esecuzione di specifici incarichi, di cura delle relazioni
sindacali, nonché di rapporti esterni con l'Istituto e degli
obiettivi programmatici dell'Ente ; viene altresì attestato che,
in relazione all'attività svolta dal 19.09.2000 presso l'Ufficio
di Consulenza aziendale e successivamente presso l'Area di staff
della Direzione generale il dott. De Nicola ha avuto la piena e
completa responsabilità gestionale degli stessi Uffici con
autonomia decisionale ed il solo obbligo di rapporto diretto con il
Direttore Generale ed il Presidente .
Il dott. De Nicola ha altresì prodotto un attestato di servizio,
prot. n. 145257 del 4 settembre 2009, rilasciato dal Dipartimento
regionale del personale della Presidenza della Regione siciliana,
ove si certifica che il dott. De Nicola ha svolto servizio, con
funzioni di Dirigente esterno di terza fascia presso l'Ufficio di
diretta collaborazione dell'assessore regionale destinato alla
Presidenza dal 01/11/2004 al 17/07/2005 e di Coordinatore della
Segreteria Tecnica nel medesimo Ufficio dal 18/07/2005 al
07/06/2006 .
A sostegno della nomina in esame si evidenzia che il Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana con sentenza n.
242 del 26 marzo 2008, ha rilevato che per accedere all'elenco di
direttore generale delle UU.SS.LL. - e quindi per l'eventuale
nomina - non risulta necessario il possesso di una formale
qualifica dirigenziale, tanto meno apicale, nell'ambito di un
rapporto di lavoro pubblicistico o privatistico essendo sufficiente
il requisito dell'esperienza almeno quinquennale di direzione (di
per se non necessariamente dirigenziale) in soggetti e strutture
che per la loro natura sostanziale (con determinate connotazioni)
siano tali da configurare una posizione dirigenziale . Principio
quest'ultimo che, secondo il predetto Consesso, e contrariamente
alle tesi sostenute nell'interrogazione in oggetto, trova conferma
nella circostanza che il legislatore ha utilizzato il termine
sostanziale posizione e non quello formale di qualifica .
L'Assessore
(dott. Massimo Russo)
BARBAGALLO. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per
la sanità, premesso che:
non tutti i direttori generali nominati nelle nuove aziende
sanitarie provinciali ed ospedaliere risultano essere in possesso
dei requisiti previsti dalla legge;
ad esempio, il dott. Fabrizio De Nicola non risulta essere in
possesso della qualifica di dirigente, così come previsto dall'art.
3 bis del decreto legislativo n. 502/92, il quale stabilisce che,
per essere nominato direttore generale, occorre avere 'svolto per
almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-
sanitaria in enti o strutture pubbliche o private di media o grande
dimensione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle
risorse umane, tecniche e finanziarie';
il Consiglio di Stato ha precisato, a tal riguardo, che le
funzioni dirigenziali debbono essere svolte possedendo la qualifica
di dirigente, e non quella di funzionario amministrativo;
lo stesso certificato di servizio, firmato dall'avvocato Antonio
Carullo, commissario dell'IRCAC (ente presso il quale il dott. De
Nicola ha prestato servizio come funzionario), non convalida né la
qualifica né la posizione dirigenziale, ma fa riferimento ad una
generica 'esperienza dirigenziale';
premesso ancora che:
ad esempio, il dott. Salvatore Di Rosa è incompatibile poiché
risulta dipendente dell'azienda ospedaliera 'Villa Sofia', nella
quale è stato nominato direttore generale;
il comma 9 (ultimo capoverso) dell'art. 3 del decreto legislativo
n. 502/92 prevede, in proposito, che la carica di direttore
generale è incompatibile con la sussistenza di un rapporto di
lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa, con l'unità
sanitaria presso cui sono esercitate le funzioni;
il dott. Salvatore Di Rosa risulta inquadrato nel ruolo di
dirigente di secondo livello presso l'ex Azienda AUSL n. 6 di
Palermo, ma lo stesso risulta dipendente dell'azienda 'Villa
Sofia', dove ha assunto le funzioni di primario a seguito di
pubblico concorso e dove ha prestato servizio fino al 31 agosto
2009;
la normativa vigente in materia fa riferimento al rapporto di
lavoro e non alla semplice appartenenza di ruolo ad un'azienda,
proprio perché si vuole evitare che chi abbia svolto il ruolo di
dipendente possa essere condizionato nello svolgimento delle
funzioni di direttore generale;
la legge regionale n. 5 del 2009, all'art. 19, comma 2,
stabilisce, inoltre, che 'ferme restando le cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, la carica di
direttore generale di un'azienda è incompatibile con qualsiasi
altro ruolo esercitato in strutture pubbliche del servizio
sanitario regionale, soggette alla competenza dell'azienda medesima
o di altre aziende del servizio sanitario regionale';
il dott. Giuseppe Calaciura è stato nominato direttore generale
nella stessa azienda dalla quale è stato trasferito per mobilità
dopo la proposta della sua nomina adottata dalla Giunta regionale;
il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 5 del 2009 va
applicato anche in questo caso;
premesso, inoltre, che:
ulteriormente, per esempio, il dott. Nicola Baldari, non ha
maturato l'anzianità dei 5 anni di posizione dirigenziale ai sensi
dell'art. 3 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 poiché
l'aspettativa per il mandato parlamentare nella fattispecie non può
essere computata;
il dott. Nicola Baldari è stato direttore di struttura complessa
dal 26 maggio al 25 giugno 2001 e in aspettativa per mandato
parlamentare dal 25 luglio 2001 al 29 giugno 2006;
considerato che:
alcuni direttori sanitari ed amministrativi nominati non risultano
essere in possesso della qualifica di dirigenti di struttura
complessa;
l'Assessore per la sanità, dott. Massimo Russo, ha disposto con
uno specifico avviso la formazione di un elenco di possibili
direttori amministrativi e sanitari prevedendo, da parte degli
stessi, il possesso dell'incarico di dirigente di struttura
complessa per almeno 5 anni;
il decreto assessoriale con il quale è stata comunicata la
formazione dell'elenco prevede che la verifica dei requisiti
previsti dalla legge per la nomina a direttore sanitario o
amministrativo venga effettuata dagli stessi direttori generali ai
quali compete la nomina;
ciò sembra quantomeno discutibile, poiché sarebbe stato più
opportuno verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla
legge preventivamente con un esame da parte degli uffici
dell'Assessorato;
ritenuto che:
la scelta di premiare taluni direttori sanitari ed amministrativi
è quantomeno discutibile;
il cambiamento atteso con il nuovo assetto del servizio sanitario
regionale sarebbe stato, infatti, più netto se non fossero stati
nominati direttori generali, sanitari ed amministrativi legati alle
precedenti gestioni;
in Sicilia è necessario un maggiore rigore e di intransigenza in
tutte le scelte istituzionali, politiche ed amministrative;
in nome dell'innovazione non si possono adottare provvedimenti di
dubbia legittimità;
per sapere:
quali iniziative siano state assunte per verificare il rispetto
della normativa vigente in materia di nomine dei direttori generali
e dei direttori amministrativi e sanitari;
se non si ritenga di dover nominare un'apposita commissione
d'inchiesta.
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)
Risposta. - «In ordine alla interrogazione di cui all'oggetto con
la quale l'On.le Barbagallo chiede notizie circa la verifica del
rispetto della normativa vigente in materia di nomine dei direttori
generali nelle nuove aziende provinciali e ospedaliere, si
rappresenta quanto segue.
Per ciò che concerne la nomina dei direttori generali delle
aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere, in via
generale, si fa presente che la Segreteria tecnica dell'Ufficio di
Gabinetto dell'Assessore regionale per la sanità ha acquisito le
dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti
richiesti dalla vigente normativa dai soggetti i cui nominativi
sono stati apprezzati nella seduta della Giunta regionale del 18
agosto 2009 ai fini della successiva nomina a direttore generale
delle Aziende del Servizio sanitario regionale.
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di cui sopra sono
stare rese dai soggetti interessati ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e, cioè sotto la personale
responsabilità dei soggetti dichiaranti e nella consapevolezza
degli stessi relativamente alle responsabilità e alle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.
Si evidenzia altresì che la Segreteria tecnica di questo Ufficio
di Gabinetto ha poi provveduto a trasmettere, per il successivo
iter di competenza, le predette dichiarazioni sostitutive alla
Segreteria Generale della Presidenza della Regione con nota prot.
n. 9262 del 20 agosto 2009, laddove è espressamente affermato che
la medesima Segreteria ha proceduto a riscontrare la ricorrenza,
nelle dichiarazioni rese dai soggetti nominandi, di tutti requisiti
richiesti per ricoprire l'incarico, nonché la ricorrenza di tutte
le necessarie dichiarazioni relative alle incompatibilità e ai
limiti all'assunzione dei medesimi incarichi ; nella predetta nota
n. 9262/2009 si è altresì specificato che la Segreteria tecnica
dell'Ufficio di gabinetto avrebbe proceduto per tutti i soggetti
nominati Direttori Generali ad acquisire la documentazione
comprovante i requisiti e le dichiarazioni rese, al fine di
accertare compiutamente la ricorrenza di quanto attestato dagli
interessati.
In particolare, per ciò che concerne il dott. Fabrizio De Nicola,
si evidenzia che lo stesso ha prodotto prima della nomina un
certificato di servizio, datato 21 agosto 2009, dell'Istituto
regionale per il credito alla Cooperazione (IRCAC) dal quale
dipende, ove si attesta che l'attività dello stesso, nelle
posizioni ivi elencate è stata caratterizzata da un'esperienza
dirigenziale amministrativa connotata da attività di gestione,
controllo e coordinamento di risorse umane ed in esecuzione di
specifici incarichi, di cura delle relazioni sindacali, nonché di
rapporti esterni con l'Istituto e degli obiettivi programmatici
dell'Ente ; viene altresì attestato che, in relazione all'attività
svolta dal 19.09.2000 presso l'Ufficio di Consulenza aziendale e
successivamente presso l'Area di staff della Direzione generale il
dott. De Nicola ha avuto la piena e completa responsabilità
gestionale degli stessi Uffici con autonomia decisionale ed il solo
obbligo di rapporto diretto con il Direttore Generale ed il
Presidente .
Il dott. De Nicola ha altresì prodotto un attestato di servizio,
prot. n. 145257 del 4 settembre 2009, rilasciato dal Dipartimento
regionale del personale della Presidenza della Regione siciliana,
ove si certifica che il dott. De Nicola ha svolto servizio, con
funzioni di Dirigente esterno di terza fascia presso l'Ufficio di
diretta collaborazione dell'assessore regionale destinato alla
Presidenza dal 01/11/2004 al 17/07/2005 e di Coordinatore della
Segreteria Tecnica nel medesimo Ufficio dal 18/07/2005 al
07/06/2006 .
A sostegno della nomina in esame si evidenzia che il Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana con sentenza n.
242 del 26 marzo 2008, ha rilevato che per accedere all'elenco di
direttore generale delle UU.SS.LL. - e quindi per l'eventuale
nomina - non risulta necessario il possesso di una formale
qualifica dirigenziale, tanto meno apicale, nell'ambito di un
rapporto di lavoro pubblicistico o privatistico essendo sufficiente
il requisito dell'esperienza almeno quinquennale di direzione (di
per se non necessariamente dirigenziale) in soggetti e strutture
che per la loro natura sostanziale (con determinate connotazioni)
siano tali da configurare una posizione dirigenziale . Principio
quest'ultimo che, secondo il predetto Consesso, e contrariamente
alle tesi sostenute nell'interrogazione in oggetto, trova conferma
nella circostanza che il legislatore ha utilizzato il termine
sostanziale posizione e non quello formale di qualifica .
Con riferimento al dott. Salvatore Di Rosa si rappresenta che lo
stesso con nota 25 agosto 2009 indirizzata al Commissario
straordinario dell'Azienda ospedaliera Villa Sofia - C.t.o , ha
testualmente dichiarato che con effetto dall'1.09.2009 (pertanto
con cessazione a tutti gli effetti del rapporto di lavoro
intercorrente con l'AO Villa Sofia CTO a far data dal 31-08-2009)
rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di direttore della
struttura complessa di Medicina Interna e dall'incarico di
Direttore del Dipartimento di Medicina dell'Azienda stessa .
Con detta dichiarazione l'interessato si è volontariamente dimesso
dalla su indicata Azienda provvedendo in tal modo a rimuovere la
specifica causa di incompatibilità della sussistenza di un
rapporto di lavoro dipendente, .. , con l'unità sanitaria locale
presso cui sono esercitate le funzioni di Direttore Generale
presso l'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia -
Cervello.
Per quanto poi concerne il dott. Giuseppe Calaciura si evidenzia
che nella dichiarazione - resa, in data 20 agosto 2009, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 - lo stesso afferma che
la propria occupazione attuale è: DIRIGENTE MEDICO DI ANESTESIA E
RIANIMAZIONE AUSL 4 ENNA .
Ed invero, tra la documentazione presentata dal dott. Calaciura
alla Segreteria tecnica dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
vi è la certificazione n. 401 del 31 agosto 2009 del Direttore
Generale dell'ex Azienda USL 3 di Catania relativa allo stato di
servizio dell'interessato dalla quale risulta che il medesimo in
data 19 agosto 2009 (e, cioè, prima della deliberazione di nomina
della Giunta Regionale n. 330 del 27 agosto 2009 e prima del
conseguente D.P.Reg. n. 327 del 31 agosto 2009) è stato trasferito
per mobilità presso l'Azienda USL n. 4 di Enna giusta delibera n.
1475 del 19/08/09.
Per ciò che concerne il dott. Nicola Renato Baldari, la Segreteria
tecnica nella citata nota n. 9262/2009 ha rilevato che il nominato
ha esercitato il mandato parlamentare regionale nel corso del
periodo di riferimento per l'acquisizione dell'esperienza
quinquennale richiesta dall'art. 3 bis, comma 3, lett. b), del
D.Lgs. n. 502/1992, e che tale carica pubblica integri il requisito
di legge in virtù dell'equiparazione della medesima carica
all'esperienza dirigenziale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della
l.r. n. 19/97.
Nell'interrogazione in esame si afferma altresì che sarebbe stato
più opportuno che l'esame dei requisiti previsti dalla legge per la
nomina dei direttori sanitari ed amministrativi presso le Aziende
del Servizio sanitario regionale venisse preventivamente effettuato
dall'Assessorato regionale della sanità in ragione del fatto che la
formazione degli elenchi per la scelta dei direttori sanitari e
amministrativi da nominare è stata curata dal predetto ramo di
Amministrazione regionale.
Premesso che la formazione degli elenchi dei soggetti idonei alla
nomina a direttore sanitario e a direttore amministrativo non
poteva che essere curata dall'Assessorato regionale per ragioni di
omogeneità dei criteri e di coordinamento delle procedure, sul
punto, in particolare si chiarisce che la previsione contenuta nel
decreto assessoriale 5 maggio 2009 alla stregua della quale
l'accertamento del possesso dei requisiti per la nomina dei
suindicati direttori è effettuato dal direttore generale che
provvede alla nomina stessa prima del conferimento dell'incarico,
trova fondamento nell'art 3, comma 1-quinquies del D.Lgs. n.
502/1992 ai sensi del quale il direttore amministrativo e il
direttore sanitario sono nominati dal direttore generale .
Si ritiene che la competenza alla nomina non può essere disgiunta
dalla attività di concreta verifica della sussistenza dei requisiti
dichiarati dagli interessati per l'inserimento negli elenchi da cui
attingere per le relative nomine. Ciò appare perfettamente in linea
con la previsione riportata al secondo periodo del richiamato art.
3, comma 1-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 ai sensi del quale il
direttore sanitario e il direttore amministrativo partecipano,
unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla
direzione dell'azienda ed hanno la diretta responsabilità delle
funzioni attribuite alla loro competenza, concorrendo alla
formazione delle decisioni della direzione generale.
L'Assessore
(dott. Massimo Russo)