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Resoconto d'Aula della Seduta n. 156 di martedì 23 marzo 2010
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   Presidenza del presidente Cascio


   GENNUSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
  precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

   PRESIDENTE.  Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
  interno,  do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali
  votazioni  mediante procedimento elettronico che  dovessero  avere
  luogo nel corso della seduta.
   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica del  numero
  legale  (art.  85) ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.

                          Congedi e missione

   PRESIDENTE.  Comunico che sono in congedo  per  oggi  i  deputati
  Beninati,  Fagone,  Scoma, Termine; Digiacomo  e  Scammacca  della
  Bruca dal 23 al 24 marzo 2010; Speziale per la corrente settimana.
   Comunico, altresì, che l'onorevole Barbagallo è in missione,  per
  ragioni del suo ufficio, dal 15 al 18 aprile 2010.
   L'Assemblea ne prende atto.

            Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

   PRESIDENTE.  Comunico che sono pervenute, da parte dell'Assessore
  per  le  infrastrutture  e la mobilità, le risposte  scritte  alle
  seguenti interrogazioni:

   -  N.  35  -  Interventi presso l'ANAS per  il  ripristino  degli
  impianti   di   illuminazione   in   prossimità   degli   svincoli
  autostradali  per Mulinello, Catenanuova, Gerbini-Sferro  e  Motta
  Sant'Anastasia.
   Firmatario: Galvagno Michele

   -   N.   107   -  Notizie  sull'individuazione  delle   strutture
  amministrative competenti in materia di concessioni di  acque  per
  uso potabile.
   Firmatario: Caputo Salvino

   -   N.   332   -  Ripristino  del  consiglio  di  amministrazione
  dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) di Catania.
   Firmatari:   Barbagallo  Giovanni;  Raia  Concetta;   Di   Guardo
  Antonino.

   -  N. 512 - Emanazione del regolamento previsto dall'art. 1 della
  l.r. n. 10/2000 per la definizione dei rapporti istituzionali  tra
  gli istituti autonomi case popolari e la Regione siciliana.
   Firmatario: Fiorenza Cataldo

   - N. 772 - Opportuni chiarimenti interpretativi sulla circolare 5
  agosto 2009 in materia di norme tecniche per le costruzioni.
   Firmatario: Marrocco Livio

   -  N.  892  -  Notizie  sulla mancata  stipula  di  un  ulteriore
  protocollo  di intesa tra le stazioni appaltanti siciliane  ed  il
  nuovo organismo paritetico provinciale.
   Firmatario: Picciolo Giuseppe.
   Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto
  stenografico della presente seduta.

             Annunzio di presentazione di disegni di legge

   PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni
  di legge:

   -  Riordino  del  sistema dell'offerta formativa integrata  della
  Regione (n. 542)
   di  iniziativa parlamentare, presentato dall'onorevole Fagone  in
  data 19 marzo 2010

   -  Disposizione  per  favorire  l'attività  svolta  dal  Servizio
  regionale  siciliano  del  corpo  nazionale  soccorso   alpino   e
  speleologico (n. 543)
   di  iniziativa parlamentare, presentato dagli onorevoli Pogliese,
  Buzzanca, Caputo, Falcone e Vinciullo in data 19 marzo 2010

   - Istituzione del comitato regionale delle autonomie (n. 544)
   di  iniziativa parlamentare, presentato dall'onorevole  Aricò  in
  data 19 marzo 2010

   -  Semplificazione  dell'ordinamento dei  beni  culturali  e  del
  paesaggio (n. 545)
   di   iniziativa  governativa,  presentato  dal  Presidente  della
  Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per i beni culturali
  e l'identità siciliana (Armao) in data 19 marzo 2010.

      Comunicazione di invio di disegno di legge alla competente
                        Commissione legislativa

   PRESIDENTE.  Comunico che il seguente disegno di  legge  è  stato
  inviato   alla   competente  Commissione   legislativa    Attività
  produttive' (III):

   - Aiuti per incentivazione alla creazione di imprese nel comparto
  della   lavorazione  dei  materiali  provenienti  dalla   raccolta
  differenziata (n. 513)
   di iniziativa parlamentare
   inviato in data 22 marzo 2010.

          Comunicazione di riassegnazione di disegno di legge
                alla competente Commissione legislativa

   PRESIDENTE. Comunico che il disegno di legge n. 312  Interventi a
  favore  della  conservazione della biodiversità e il potenziamento
  delle  attività del centro vivaistico regionale per la  produzione
  di materiale floro-vegetazionale e colturale certificate , è stato
  riassegnato  alla competente Commissione legislativa   Ambiente  e
  territorio'  in  data  17  marzo 2010, con  il  parere  della  III
  Commissione.

                      Annunzio di interrogazioni

   PRESIDENTE.  Invito il deputato segretario a dare  lettura  delle
  interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

   GENNUSO, segretario:

     «Al  Presidente della Regione e all'Assessore  per  le  risorse
  agricole e alimentari, premesso che:

   il  piano  di  sviluppo rurale P.S.R. 2007 - 2013 rappresenta  lo
  strumento unico per il rilancio del comparto agricolo regionale e,
  con la sua dotazione riconosciuta dalla Commissione europea pari a
  2,1 miliardi di euro, dovrebbe avviare la stagione del rilancio  e
  della  salvaguardia  di  uno dei tessuti  produttivi  di  maggiore
  rilievo della Sicilia;

   tra  le  misure  di maggiore interesse previste  dal  P.S.R.,  la
  misura  1.1.2  (insediamento di giovani  agricoltori)  rappresenta
  quella  che presenta maggiori prospettive per i tanti giovani  che
  si sono negli anni avvicinati al settore dell'imprenditoria;

   da  mesi  si  attende  la pubblicazione dei bandi  inerenti  alla
  misura  1.1.2.  e che i ritardi sono probabilmente  imputabili  ai
  continui   cambi   dirigenziali  che  si  sono  succeduti   presso
  l'Assessorato delle risorse agricole;

   ancora  oggi il mondo dell'agricoltura siciliano, già penalizzato
  da una politica e comunitaria e nazionale di assoluto disinteresse
  per le realtà del Mezzogiorno, rischia di tardare ulteriormente il
  proprio  start up per colmare il gap strutturale con il resto  del
  Paese;

   considerato che:

   l'avvio della misura 1.1.2 consentirebbe lo sblocco di 90 milioni
  di  euro  in  favore  di imprenditori agricoli  under  40  che  si
  insediano per la prima volta come responsabili d'azienda agricola,
  innescando un processo virtuoso che ringiovanirebbe e doterebbe di
  maggior professionalità il mondo dell'imprenditoria agricola;

   a  causa  del già lamentato ritardo per l'avvio di questa misura,
  parecchi  giovani  figli di agricoltori sono emigrati  all'estero,
  scoraggiati dalla crisi del comparto agricolo, pur avendo avuto la
  possibilità,  negata dall'immobilismo della Giunta  regionale,  di
  usufruire   di   quei  fondi  che  gli  avrebbero  consentito   di
  risollevare l'azienda di famiglia;

   per  sapere  in  che tempi intendano procedere alla pubblicazione
  del bando per la misura 1.1.2 del P.S.R.». (1110)

                                                             CORDARO

   «All'Assessore per la salute, premesso che in applicazione  della
  legge  regionale  n.  5  del 14 aprile 2009  il  territorio  della
  Regione Siciliana, ai fini dell'amministrazione sanitaria, è stato
  suddiviso in due bacini (occidentale e orientale);

   ricordato   che  codesto  Assessorato  ha  definito  un   modello
  regionale  di  centralizzazione degli acquisti per  coordinare  le
  attività  dei  due comitati di bacino nel quadro di un  più  ampio
  progetto  di reingegnerizzazione del sistema di approvvigionamento
  in ambito sanitario nella Regione;

   osservato che:

   il  livello  regionale  di  aggregazione  interessa  le  seguenti
  categorie  merceologiche: a) farmaci, b) materiali per  profilassi
  (vaccini);  servizi  utenze telefoniche ed  elettriche  attraverso
  l'individuazione   di   un  gestore  unico  regionale;   coperture
  assicurative;

   a  livello  di  bacino  si  procederà ad  attivare  procedure  di
  acquisto  in  forma centralizzata per bacino, a lotto  unico,  per
  diverse  categorie di prodotti, previa verifica del fabbisogno  da
  parte  delle  singole aziende, l'aggregazione  dei  fabbisogni  da
  parte    dell'azienda   sanitaria   capofila   attraverso   figure
  professionali  indicate  dalle  varie  aziende  sanitarie  per  la
  predisposizione del capitolato di gara;

   all'interno   di  ciascun  bacino  è  istituito  un   gruppo   di
  coordinamento  per gli acquisti composto da due provveditori,  due
  farmacisti,  da  un  direttore  ospedaliero  e  un  direttore   di
  distretto;

   rilevato  che nel bacino orientale la composizione del gruppo  di
  coordinamento acquisti non vede alcun rappresentante delle aziende
  sanitarie  messinesi, che pure costituiscono parte essenziale  per
  l'economia dell'intero bacino;

   per sapere:

   quali   misure   intenda   adottare  per   garantire   una   equa
  rappresentanza delle realtà aziendali e del territorio nel  gruppo
  di  coordinamento  acquisti  al  fine  di  valorizzare  i  diversi
  contributi  di  esperienza disponibili, stante  che  la  circolare
  assessoriale del 19 gennaio 2010 dà solo una indicazione in merito
  al   numero  e  alla  composizione  dei  gruppi  di  coordinamento
  acquisti;

   se  non ritenga di valutare con attenzione le osservazioni e  gli
  approfondimenti  che tutti i provveditori delle  aziende  comunque
  potranno  suggerire  in merito ai metodi per garantire  una  reale
  competizione  nei capitolati e una efficaci delle procedure  nella
  definizione degli stessi.». (1111)

                                                            PICCIOLO

   PRESIDENTE.  Le  interrogazioni testé  annunziate  saranno  poste
  all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.
   Invito  il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione
  con richiesta di risposta scritta presentata.

   GENNUSO, segretario:

   «Al Presidente della Regione e all'Assessore per la famiglia,  le
  politiche sociali e il lavoro, premesso che:

   la  Prefettura  di  Palermo, con nota dell'11  gennaio  2010,  ha
  provveduto  a  segnalare la 'inopportunità' di assegnare  un  bene
  confiscato alla cooperativa sociale Azzurra a.r.l.;

   il  presidente  della  cooperativa Azzurra è  Francesco  Oliveri,
  nominativo  recentemente emerso nell'ambito di una intercettazione
  telefonica   nei   confronti  di  Angelo  Rizzo,   indicato,   dal
  collaboratore di giustizia Nino Giuffrè, quale soggetto vicino  ad
  ambienti della criminalità organizzata del territorio termitano;

   a  seguito dell'informativa prefettizia, il Comune di Palermo  ha
  proceduto,    immediatamente,   alla   revoca    dell'assegnazione
  dell'immobile  sito  in  Palermo, via Don  Orione  n.  18  -  bene
  confiscato  a carico di Vito Ciancimino - in precedenza  assegnato
  alla predetta cooperativa;

   considerato che:

   la     cooperativa    Azzurra    gestisce    appalti    assegnati
  dall'amministrazione comunale di Termini Imerese;

   tale  situazione è in contrasto con quanto espresso dal contenuto
  della nota del Prefetto di Palermo;

   ritenuto che:

   la  vicenda presenta delle anomalie in quanto mentre il Comune di
  Palermo,   subito  dopo  la  nota  del  Prefetto,   ha   proceduto
  all'immediata  revoca dell'assegnazione del bene alla  cooperativa
  azzurra, nulla invece ha fatto il Comune di Termini Imerese per il
  quale  la  cooperativa  in  oggetto continua  a  gestire   appalti
  assegnati dalla stessa amministrazione comunale;

   tale  vicenda necessita di una verifica conoscitiva  anche  sugli
  atti adottati dall'amministrazione comunale;

   per sapere:

   quali  provvedimenti intendano adottare al fine  di  conoscere  e
  verificare  gli  atti  adottati  dall'amministrazione  di  Termini
  Imerese;

   se  intendano promuovere l'immediato avvio di un'ispezione presso
  il Comune di Termini Imprese». (1109)

                                                              CAPUTO

   PRESIDENTE.  L'interrogazione testé annunziata  sarà  inviata  al
  Governo.

        Comunicazione di apposizione di firma ad interrogazione

   PRESIDENTE.  Comunico che, con nota del 18 marzo 2010,  pervenuta
  in  pari  data  e protocollata al n. 003056-AULA/PG del  19  marzo
  successivo,  l'onorevole Gianni ha chiesto di apporre  la  propria
  firma all'interrogazione, con richiesta di risposta orale, n.  759
   Opportune  iniziative allo scopo di garantire  la  stipula  delle
  convenzioni   per  le  scuole  primarie  paritarie   relativamente
  all'anno scolastico 2008/2009', presentata dall'onorevole Marziano
  in data 24 settembre 2009.
   L'Assemblea ne prende atto.

            Comunicazione di apposizione di firma a mozione

   PRESIDENTE.  Comunico che, con nota del 17 marzo 2010,  pervenuta
  il  18  marzo  e protocollata al n. 003057-AULA/PG  del  19  marzo
  successivo,  l'onorevole Caputo ha chiesto di apporre  la  propria
  firma  alla  mozione  n.  183, dell'onorevole  Leontini  ed  altri
   Nomina   di   una   commissione  di  indagine   sul    piano   di
  informatizzazione  della  Regione  siciliana,   con    particolare
  riferimento  agli  affidamenti  alla  società  'Sicilia  e-Servizi
  S.p.A.',  deferita  alla  Conferenza  dei  Presidenti  dei  Gruppi
  parlamentari nella seduta d'Aula n. 151 del 17 marzo 2010  per  la
  determinazione della data di discussione.
   L'Assemblea ne prende atto.


   Presidenza del presidente Cascio


          Determinazione della data di discussione di mozioni

   PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno: Lettura,
  ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d) e 153 del
  Regolamento interno, delle seguenti mozioni:

   numero  186  Modalità di rimodulazione dei posti letto  a  favore
  dell'ospedalità   privata ,  degli  onorevoli  Limoli,   Leontini,
  Mancuso e Bosco;

   numero   187   Provvedimenti  della  Regione  siciliana  per   il
  finanziamento   delle  Zone  Franche  Urbane ,   degli   onorevoli
  Marrocco, Scammacca Della Bruca, Falcone, Torregrossa, Gucciardi.

   Avverto  che  la  determinazione della data di discussione  delle
  mozioni  sopra  citate,  integralmente riportate  nell'ordine  del
  giorno  della  presente seduta, è demandata, secondo  consuetudine
  parlamentare,   alla   Conferenza  dei   Presidenti   dei   Gruppi
  parlamentari.
   Onorevoli colleghi, in attesa del Governo, sospendo brevemente la
  seduta.

     (La seduta sospesa alle ore 16.39, è ripresa alle ore 17.04)

    Seguito della discussione del disegno di legge numeri 525-528/A
     «Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati»

   PRESIDENTE.  Si  passa  al  III  punto  dell'ordine  del  giorno:
  Discussione di disegni di legge.


   Presidenza del presidente Cascio


   Si  procede con il seguito della discussione del disegno di legge
  numeri  525-528/A «Gestione integrata dei rifiuti e  bonifica  dei
  siti inquinati», iscritto al numero 1).
   Invito  i  componenti  la IV Commissione legislativa  a  prendere
  posto al banco delle commissioni.
   Ricordo  che la discussione era stata sospesa dopo l'approvazione
  dell'articolo 8.
   Si  passa all'articolo 9. Invito il deputato segretario  a  darne
  lettura.

   GENNUSO, segretario:

                              «Articolo 9
    Piano regionale di gestione dei rifiuti e relativi adeguamenti

   l. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche e gli
  aggiornamenti sono approvati, sentite le province, i comuni  e  le
  autorità  d'ambito  con decreto del Presidente della  Regione,  su
  proposta  dell'Assessore regionale per l'energia ed i  servizi  di
  pubblica utilità, secondo il procedimento di cui all'articolo  12,
  comma  4,  dello Statuto regionale e previo esame da  parte  della
  competente  commissione  dell' Assemblea regionale  siciliana.  Il
  piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici
  e  acquista  efficacia dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta
  ufficiale   della  Regione  siciliana.  Il  piano  è  redatto   in
  conformità   a  quanto  previsto  all'articolo  199  del   decreto
  legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

   2.  Il  piano  di cui al comma 1 fissa gli obiettivi inerenti  ai
  livelli  di raccolta differenziata, indicando altresì le categorie
  merceologiche dei rifiuti prodotti. Costituiscono parte integrante
  del  piano,  il programma regionale per la riduzione  dei  rifiuti
  biodegradabili  (RUB)  di cui al decreto  legislativo  13  gennaio
  2003,  n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa  alle
  discariche  di  rifiuti),  il  programma  per  la  gestione  degli
  apparecchi  contenenti  PCB  di cui  all'articolo  4  del  decreto
  legislativo  22  maggio  1999, n. 209  e  successive  modifiche  e
  integrazioni  (Attuazione della direttiva 96/59/CE  relativa  allo
  smaltimento   dei  policlorodifenili  e  dei  policlorotrifenili),
  nonché  i  piani  per  la  bonifica delle aree  inquinate  di  cui
  all'articolo  199,  comma 5, del decreto  legislativo  152/2006  e
  successive modifiche e integrazioni, ed altresì, il piano  per  la
  bonifica ed il ripristino delle aree inquinate.

   3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti:
   a) definisce le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di
  raccolta  differenziata e di recupero di materia, al  netto  degli
  scarti  dei  processi  di  riciclaggio, per  ognuno  degli  ambiti
  territoriali  ottimali, attraverso l'elaborazione di un  documento
  di  indirizzo  denominato   Linee guida operative  sulla  raccolta
  differenziata' in grado di supportare e guidare gli enti attuatori
  nella progettazione di dettaglio ed ottimizzazione dei sistemi  di
  raccolta  differenziata,  privilegiando  la  raccolta  domiciliare
  integrata, per il raggiungimento dei livelli minimi così fissati:
   1) anno 2010: R.d. 55 per cento, recupero materia 40 per cento;
   2) anno 2011: R.d. 60 per cento, recupero materia 45 per cento;
   3) anno 2012: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento;
   b)  definisce  le modalità per l'accertamento, da parte  di  ogni
  Autorità  d'ambito, della tipologia, delle quantità e dell'origine
  dei  rifiuti da recuperare o da smaltire, all'interno dell'ATO  di
  riferimento,  anche mediante un sistema che consenta  di  rilevare
  gli  effetti  progressivi  della implementazione  dei  sistemi  di
  raccolta  differenziata,  mediante  analisi  del  rifiuto   urbano
  residuo  (RUR)  che  diano informazioni sulla  composizione  dello
  stesso;
   c)  fissa i criteri per la classificazione dei materiali presenti
  nel RUR, non riciclabili né altrimenti recuperabili, in ordine  di
  importanza  (ponderale e di pericolosità)  al  fine  di  impostare
  politiche  e pratiche locali per la riduzione della immissione  al
  consumo di tali materiali;
   d)  definisce le modalità attraverso cui assicurare  la  gestione
  integrata dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ATO;
   e) fissa i criteri attraverso i quali assicurare il recupero e lo
  smaltimento  dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a  quelli  di
  produzione, tenuto conto delle zone di crisi ambientale,  al  fine
  di ridurre la movimentazione degli stessi;
   f)  fissa  i  criteri per l'individuazione delle aree non  idonee
  alla  localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero  dei
  rifiuti  e  i criteri per l'individuazione dei luoghi  o  impianti
  idonei allo smaltimento, nonché le condizioni ed i criteri tecnici
  per  la  localizzazione  degli impianti di gestione  dei  rifiuti,
  escluse   le   discariche,  in  aree  destinate  ad   insediamenti
  produttivi;
   g)  definisce  i  criteri  per la localizzazione  degli  impianti
  operativi di selezione della frazione secca a valle della raccolta
  differenziata, correlandone la potenzialità, la funzionalità e  la
  possibilità  di conversione, parziale o totale, alle strategie  di
  raccolta differenziata e di trattamento del RUR;
   h)   fissa  le  modalità  per  la  verifica  degli  impianti   di
  compostaggio  e/o di digestione anaerobica esistenti,  della  loro
  coerenza e compatibilità, anche solo parziale, con le strategie di
  trattamento  della  revisione del piano,  anche  in  relazione  ai
  fabbisogni di trattamento del rifiuto organico prodotto;
   i)  individua le modalità attraverso cui verificare,  in  ciascun
  piano  d'ambito,  sulla  scorta del numero e  della  distribuzione
  territoriale  delle  piattaforme CONAI per il ritiro  dei  rifiuti
  differenziati  già  esistenti,  la capacità  di  assorbimento  dei
  rifiuti  provenienti  da  raccolta differenziata  integrata,  allo
  scopo  di consentirne l'accesso con spostamenti contenuti da parte
  del soggetto incaricato del servizio di gestione dei rifiuti;
   l)  determina,  nel  rispetto delle  norme  tecniche  statali  in
  materia,  disposizioni speciali per rifiuti di  tipo  particolare,
  compresi i rifiuti da imballaggio;
   m)  fissa  i  criteri per la stima dei costi delle operazioni  di
  recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché per la  stima
  dei  costi  di  investimento  per  la  realizzazione  del  sistema
  impiantistico regionale;
   n)  individua le iniziative dirette a limitare la produzione  dei
  rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero
  dei   rifiuti,  anche  mediante  la  realizzazione   di   campagne
  conoscitive mirate per richiamare l'attenzione su comportamenti di
  differenziazione non ancora ottimizzati;
   o)  descrive le azioni finalizzate alla promozione della gestione
  integrata dei rifiuti;
   p)  pone  i requisiti tecnici generali relativi alle attività  di
  gestione  dei  rifiuti, nel rispetto della normativa  nazionale  e
  comunitaria;
   q)  prevede  l'esclusione  di trattamenti  di  incenerimento  dei
  rifiuti solidi urbani che non facciano ricorso a tecnologie atte a
  garantire  i  requisiti  di  efficienza energetica  fissati  dalla
  Direttiva  2008/98/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio.  I
  trattamenti  di  incenerimento  devono  essere  classificati  come
  operazioni di recupero e non come operazioni di smaltimento;
   r)  definisce  l'adeguamento  della  capacità  di  discarica  dei
  rifiuti  urbani  residui,  mediante  l'ampliamento  di  discariche
  esistenti e/o la realizzazione di nuove discariche, sufficienti  a
  soddisfare  il fabbisogno stimato per tutto il periodo transitorio
  di  entrata  a regime del nuovo sistema di gestione integrata  dei
  rifiuti e comunque almeno per tutto il triennio 2010-2012;
   s)  prevede il fabbisogno di nuove discariche fino al 2020, sulla
  base  degli obiettivi di raccolta differenziata previsti a  regime
  nella presente legge;
   t) individua le modalità specifiche per la gestione integrata dei
  rifiuti nelle isole minori;
   u)   fissa   l'individuazione  dei  sistemi  di   trattamento   e
  smaltimento  dei  rifiuti e le relative tipologie  impiantistiche,
  con  particolare riferimento ai sistemi di pretrattamento di  tipo
  meccanico-biologico  o  termico  preliminari  al  conferimento  in
  discarica e comunque conformi alle migliori tecnologie disponibili
  (BAT);
   v)  determina l"individuazione dei sistemi di pretrattamento  del
  rifiuto  urbano  residuo  (RUR) da predisporre  immediatamente  in
  conformità  a quanto previsto dal decreto legislativo  13  gennaio
  2003,  n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa  alle
  discariche  di rifiuti), privilegiando la realizzazione  immediata
  di   sistemi  di  trattamento  meccanico-biologico  con  ulteriore
  recupero  di materia dalle frazioni di sopravaglio e corredati  da
  centri   di   analisi   del   RUR,  allo   scopo   di   coordinare
  l'ottimizzazione  progressiva delle raccolte differenziate  e  dei
  piani di prevenzione nei rispettivi bacini di competenza.

   4.  Il  piano  regionale di gestione dei  rifiuti  è  redatto  in
  sostituzione  di  quello vigente, ai sensi dell'articolo  199  del
  decreto  legislativo  n.  152/2006  e  successive  modifiche,   in
  recepimento  della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento  europeo  e
  del Consiglio».

   PRESIDENTE.  Comunico che all'articolo 9 sono stati presentati  i
  seguenti emendamenti:

   - dal Governo:

   emendamento 9.32 (I parte):
   Al  comma 1, le parole  le Autorità d'ambito  sono sostituite con
  le  parole   le  Società di regolamentazione di cui al  precedente
  art. 6 .

   emendamento 9.32 (II parte):
   Alla  lettera  b  del comma 3 le parole  ogni Autorità  d'ambito
  sono sostituite con le parole  ogni SRR .

   emendamento 9.34:
   Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
    3 bis. Il piano regionale dovrà altresì contenere uno studio, da
  completare  entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  della
  presente  legge, volto ad accertare le tipologie territoriali  per
  le  quali  possa  farsi  ricorso  ai  modelli  aggiuntivi  di  cui
  all'articolo  200, comma 7, del decreto legislativo n.  152/23006.
  All'esito di tale procedura i comuni che aggreghino almeno 300.000
  abitanti  o  un  numero  di comuni non inferiore  a  30,  potranno
  costituire  una  separata SRR, di cui all'art.  6  della  presente
  legge,  su  base volontaria. Il numero complessivo di  società  su
  base  regionale non potrà comunque ecceder quello di cui  all'art.
  45 della l.r. n. 2/2007. .

   - dalla Commissione:

   emendamento 9.1:
   Al comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
    m. 1) fissa i parametri interni di costi del personale, costi di
  gestione  e  di ammortamento riferiti ad automezzi ed attrezzature
  oltre   alla   percentuale  forfetaria  delle  spese  generali   e
  dell'utile  di  impresa  che  dovranno  essere  utilizzati   dalle
  autorità  d'ambito nella determinazione del costo del servizio  da
  mettere a gara ai sensi dell'articolo 15 ;

   emendamento 9.2:
   Al comma 3, lettera r) dopo le parole  urbani residui  aggiungere
   in via prioritaria

   emendamento 9.3:
   Al comma 3, lettera s) dopo le parole  presente legge  aggiungere
   fermo  restando  che  il  ricorso ad eventuali  nuove  discariche
  rispetto  a  quelle  esistenti potrà essere consentito  solo  dopo
  l'esaurimento delle discariche esistenti

   emendamento 9.4:
   Al comma 3 sostituire la lettera u) con le seguenti:
    u)   fissa   l'individuazione  dei  sistemi   per   incrementare
  l'intercettazione dei rifiuti fin dalle fasi della raccolta e  ciò
  al fine di ridurre il relativo conferimento in discarica;
   u.1)  fissa  i criteri per il trattamento preventivo dei  rifiuti
  ammessi  allo  smaltimento  in discarica  comunque  conformi  alle
  migliori tecnologie disponibile (BAT)

   emendamento 9.5:
   Al comma 3 sostituire la lettera v) con la seguente:
    v)  determina l'individuazione dei sistemi di pretrattamento del
  rifiuto residuo (RUR) da predisporre immediatamente in ossequio  a
  quanto  previsto dal decreto legislativo n. 36/03  in  recepimento
  della  Dir.  99/31,  privilegiando  livelli  di  trattamento   che
  comportino  il  minor costo a carico della tariffa ed  il  maggior
  vantaggio ambientale .

   emendamento 9.33:
   Al comma 1 è soppresso l'ultimo periodo.

   subemendamento 9.15.1 all'emendamento 9.15:
   Dopo  la  parola  giorni  cassare le parole  ed è  sottoposto  al
  parere della competente commissione legislativa dell'A.R.S. .

   - dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:

   emendamenti   9.22,  9.23,  9.24,  9.25,   9.31,  rispettivamente
  soppressivi dell'intero articolo 9 e dei commi da 1 a 4.

   - dagli onorevoli Caputo, Falcone, Vinciullo, Pogliese:

   emendamento 9.6:
   Sostituire il primo comma con il seguente:
    1.  Il  piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche  e
  gli aggiornamenti, sono adottati, sentite le province, i comuni  e
  le Autorità d'ambito, con decreto del Presidente della Regione, su
  proposta  dell'Assessore regionale dell'energia e dei  servizi  di
  pubblica   utilità,  previo  esame  da  parte   della   competente
  commissione  legislativa  e  dopo  l'approvazione  da  parte   del
  Parlamento .

   emendamento 9.7:
   Al  comma  3, lettera a) sostituire i punti 1, 2 e 3 con   quelli
  previsti dall'articolo 7 DL 528 .

   emendamento 9.8:
   Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
    Nelle  more  della  redazione  e approvazione  del  nuovo  piano
  regionale  dei rifiuti, da redigere entro il termine di 90  giorni
  dall'entrata in vigore della presente legge trovano applicazione i
  principi contenuti nel vigente piano regionale dei rifiuti .

   - dagli onorevoli Arena, Musotto, Romano:

   emendamento 9.9:
   Al  comma  1,  dopo le parole  comunità d'ambito   aggiungere   e
  tenendo  conto  dell'offerta  industriale  di  servizi  ambientali
  esistenti sul territorio relative al recupero dei rifiuti

   emendamento 9.11:
   Al  comma  2  sostituire  al  secondo  rigo  le  parole   rifiuti
  prodotti  con   rifiuti recuperabili

   - dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis, Raia, Faraone:

   emendamento 9.10:
   Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
    1  bis.  La  pianificazione regionale definisce i criteri  e  le
  modalità  per  promuovere la programmazione  e  l'esercizio  della
  gestione integrata dei rifiuti, favorendone la riduzione, le forme
  di  raccolta aggregate dei materiali post consumo, indirizzando le
  raccolte  di  materiali  singoli  o  aggregati  da  destinare   al
  riciclaggio  e  al  recupero  in  modo  omogeneo  nel   territorio
  regionale, al fine di generare una filiera industriale del riciclo
  e  del recupero che possa contare su di un flusso certo di materia
  per qualità e quantità. .

   emendamento 9.13:
   Al  comma  3,  lettera a), i punti 1, 2 e 3 sono  sostituiti  dai
  seguenti:
    1) anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento;
    2)  anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento;
     3)   anno  2015:  R.d. 65 per cento, recupero  materia  50  per
  cento. .

   emendamento 9.18:
   Al comma 3 aggiungere la lettera:
    w)  stabilisce i criteri e le modalità da adottarsi in tutto  il
  territorio  della regione, per la determinazione delle tariffe  di
  conferimento in discarica ;

   emendamento 9.20:
   Aggiungere il seguente comma:
    5. Il mancato raggiungimento nei singoli ATO, a decorrere dall'1
  gennaio  2013,  delle percentuali minime di raccolta differenziata
  di cui al comma 1 comporta l'applicazione del tributo speciale per
  il deposito in discarica dei rifiuti nella misura massima prevista
  dall'articolo 3, comma 24 e seguenti della legge 28 dicembre 1995,
  n.  549  e  l'impossibilità per i medesimi  ATO,  di  accedere  ai
  contributi  regionali per la gestione integrata  dei  rifiuti.  La
  Regione  provvederà  altresì all'applicazione di  quanto  previsto
  dall'articolo  1,  comma 1108, della legge 27  dicembre  2006,  n.
  296 .

   emendamento 9.21:
   Alla fine del comma 1 aggiungere il comma:
    1  bis.  Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della  presente
  legge è approvato l'aggiornamento del vigente Piano regionale  dei
  rifiuti.  Entro i successivi 60 giorni sono approvati gli allegati
  inerenti:
   a) le linee guida per la raccolta differenziata;
   b) il piano regionale di bonifica delle aree inquinate;
   c)  le  linee  guida  per  la  prevenzione  e  la  riduzione  dei
  rifiuti. .

   - dagli onorevoli Corona, Bosco, Limoli, Torregrossa:

   emendamento 9.26:
   Al  comma  3,  lettera a), i punti 1, 2 e 3 sono  sostituiti  dai
  seguenti:
    1) anno 2011: R.d. 30 per cento, recupero 10 per cento;
    2)  anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero 25 per cento;
    3)  anno 2013: R.d. 60 per cento, recupero 35 per cento.

   emendamento 9.27:
   Al  comma 3, lettera g) dopo la parola  definisce  aggiungere  le
  parole  come deliberato dai rispettivi ATO .

   emendamento 9.28:
   Al  comma  3, lettera q) dopo la parola  smaltimento   aggiungere
   salvo  che per gli impianti esistenti per i quali è possibile  la
  riconversione per il recupero energetico .

   emendamento 9.30:
   Al  comma  3,  lettera  s)  dopo  la  parola   legge   aggiungere
   fissando il prezzo di conferimento e l'obbligatorietà d'ingresso

   - dagli onorevoli Galvagno, Panepinto, Di Benedetto, Di Guardo:

   emendamento 9.12:
   Al comma 3, lettera a), sostituire:
   al n. 1  55  con  20  e  40  con   30 ; al n. 2   60  con  40   e
   45  con   40 .
   - dagli onorevoli Di Benedetto, Panepinto, Di Guardo, Termine:

   emendamento 9.14:
   Al comma 3, alla fine della lettera n), aggiungere  coordinando e
  armonizzando le azioni previste dall'articolo 4, comma 2,  lettera
  n) .

   emendamento 9.15:
   Al comma 3 sostituire la lettera r) con la seguente:
    r)  definisce un piano per l'ampliamento di discariche pubbliche
  esistenti   e/o   nuove  discariche  pubbliche,  sufficienti   per
  soddisfare il fabbisogno del conferimento di rifiuti degli ATO per
  almeno  tre  anni. Il piano deve prevedere anche le  modalità  per
  pervenire  a una tariffa unitaria per il conferimento in discarica
  ed   è,  entro  centoventi  giorni,  sottoposto  al  parere  della
  competente commissione legislativa dell'ARS .

   emendamento 9.16:
   Al  comma  3,  lettera  s)  dopo  le  parole   nuove  discariche
  aggiungere  pubbliche

   emendamento 9.19:
   Alla   fine   del  comma  4  aggiungere   Il  piano  è  approvato
  dall'Assemblea regionale siciliana. .

   -  dagli  onorevoli Buzzanca, Pogliese, Caputo, Falcone, Formica,
  Vinciullo:

   emendamento 9.29:
   Al comma 3 sostituire la lettera q) con la seguente:
    q)  prevede  l'esclusione di trattamento  di  incenerimento  dei
  rifiuti solidi urbani, che non facciano ricorso a tecnologie  atte
  a  garantire  i  requisiti di efficienza energetica fissate  dalla
  direttiva  2008/98/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio.  I
  trattamenti  di  incenerimento  devono  essere  classificati  come
  operazione di recupero e non come operazioni di smaltimento. Salvo
  che  per  gli  impianti  esistenti per  i  quali  è  possibile  la
  riconversione per il recupero energetico .

   - dagli onorevoli Panepinto, Galvagno, Di Benedetto, Apprendi:

   emendamento 9.17:
   Al  comma 3, alla fine della lettera s) aggiungere  Le discariche
  devono essere di proprietà pubblica. .

   - dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis:

   subemendamento 9.20.1:
   L'emendamento 9.20 è così sostituito:
    Nell'Ambito  regolato  dalla SSR, il mancato  raggiungimento,  a
  decorrere  dall'1   gennaio   2013,  dalle percentuali  minime  di
  raccolta  differenziata di cui al comma 1 comporta  l'applicazione
  del  tributo  speciale  per il deposito in discarica  dei  rifiuti
  nella  misura  massima  prevista  dall'articolo  13,  comma  24  e
  seguenti  della  legge 28 dicembre 1995, n. 549 e l'impossibilità,
  per  la  medesima SSR, di accedere ai contributi regionali per  la
  gestione  integrata  dei  rifiuti. La Regione  provvederà  altresì
  all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1,  comma  1108,
  della legge 27 dicembre 2006, n. 296. .

   subemendamento 9.20.1.1:
   Cassare l'ultimo periodo da  La Regione' a  296'.

   Si passa all'esame degli emendamenti presentati.

   DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
  gli emendamenti 9.22 e 9.23..

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Dichiaro inammissibile l'emendamento 9.6, degli onorevoli Caputo,
  Falcone ed altri.
   Preciso  che  all'articolo 9, comma 1,  quarto  rigo  la  dizione
   previo esame' è sostituita dalla dizione  previo parere'.
   Invito gli Uffici ad apportare questa correzione.
   Si  passa all'emendamento 9.32 (I parte), a firma del Governo. Lo
  pongo in votazione. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 9.9, a firma degli onorevoli Arena,
  Musotto, Romano.

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
  parlare.

   PRESIDENTE Ne ha facoltà.

   MANCUSO,   presidente  della  Commissione  e   relatore.   Signor
  Presidente,  onorevoli  colleghi, secondo  le  osservazioni  fatte
  dagli  Uffici, il riferimento all'art. 12 dello Statuto  regionale
  potrebbe risultare impegnativo sotto il profilo procedurale. Se il
  Governo  è  d'accordo, potremmo presentare un  subemendamento  per
  eliminare,  appunto, la dicitura  secondo il procedimento  di  cui
  all'articolo 12, comma 4, dello Statuto', considerato che il Piano
  regionale di gestione dei rifiuti non ha alcun tipo di riferimento
  con  lo  Statuto regionale. Eliminando questa parte, snelliamo  il
  procedimento di approvazione o di modifica del Piano dei rifiuti.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Signor Presidente, onorevole Mancuso, non  avrei
  alcuna  difficoltà ad essere d'accordo sulla proposta di eliminare
  il  richiamo  all'articolo 12 dello Statuto, se non  esistesse  il
  rischio,  anzi,  la certezza - e di ciò sono tenuto  ad  informare
  l'Aula  -  che da qui a due anni ci troveremo con una sentenza  di
  annullamento  da parte del TAR per non avere seguito le  procedure
  di cui all'articolo 12 dello Statuto regionale.
   Ricordo  a  voi tutti che il Piano energetico regionale  è  stato
  annullato  dal  TAR  Sicilia perché non  erano  state  seguite  le
  procedure dell'articolo 12. Il CGA ne ha sospeso l'efficacia.
   Ricordo,  altresì, che il decreto dell'Assessore per il  turismo,
  le  comunicazioni e i trasporti inerente le agenzie di  viaggio  è
  stato   impugnato   dalla  Corte  dei  conti  per   conflitto   di
  attribuzione  tra lo Stato e la Regione siciliana,  in  quanto  la
  natura  regolamentare  di  quel decreto  imponeva  di  seguire  le
  procedure di cui all'articolo 12 dello Statuto.
   Mi chiedo, allora: vale la pena correre il rischio? Poiché questa
  legge  probabilmente  sarà  impugnata  sotto  molteplici  profili,
  ritengo  che  il  ricorso alle procedure dell'articolo  12,  tutto
  sommato, sia un prezzo modesto da pagare.
   Nel   merito   condivido  perfettamente  quanto   sostenuto   dal
  Presidente Mancuso, ma è con la realtà che dobbiamo fare i conti.

   ARENA.  Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di  ritirare
  l'emendamento 9.9.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 9.33, a firma  della  Commissione.  Lo
  pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento 9.10, a firma degli onorevoli Cracolici
  ed altri. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 9.24, a firma degli onorevoli Caronia,
  Ruggirello, De Luca.

   CARONIA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
  gli emendamenti 9.24 e 9.25.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 9.11, a firma degli  onorevoli  Arena,
  Musotto, Romano.

   ARENA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 9.26, a firma degli onorevoli  Corona,
  Bosco ed altri.
   Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi..

                           (Non è approvato)

   Si  passa all'emendamento 9.13, a firma degli onorevoli Cracolici
  ed altri.

   DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE    BENEDICTIS.   Signor   Presidente,   onorevoli    colleghi,
  l'emendamento  9.13  scaturisce da una  domanda,  quindi  possiamo
  anche ritirarlo, ma pretendiamo un chiarimento dal Governo.
   L'articolo  9 prevede che entro il 2010 la raccolta differenziata
  raggiunga  la  percentuale del 55 per cento,  dal  7,8  circa  che
  raggiunge in questo momento.
   Vorrei capire in quale modo il Governo pensi di raggiungere  tale
  percentuale di raccolta nel 2010; poi, tutto il resto viene dopo.
   Naturalmente, se raggiungeremo il 55per cento entro  il  2010,  è
  pensabile  poter raggiungere la percentuale del 60 per  cento  nel
  2011. Una domanda tecnica, Assessore.

   CORONA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CORONA.    Signor   Presidente,   onorevoli   colleghi,    stiamo
  ricominciando con i pareri negativi non giustificati
   Avevo  chiesto la parola sull'emendamento 9.26 a mia firma  e  di
  altri colleghi, ma il Presidente non se ne è accorto.
   Intervengo  adesso, assessore Russo e presidente Mancuso,  perché
  vorrei  mi spiegaste la ragione per la quale avete espresso parere
  contrario all'emendamento 9.26, a mia firma e di altri colleghi.
   Poiché  so  che  lei, Assessore, è più realista  del  re,  vorrei
  capire come fa ...

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Sono sempre stato repubblicano

   CORONA  ...  Ah,  bene   Sempre repubblicano;  mai  monarchico  o
  anarchico?
   Dicevo,  vorrei  capire  come  fa  a  prevedere  che  quest'anno,
  considerato  che siamo già a fine marzo, riusciremo a  raggiungere
  gli  obiettivi  fissati  per il 2010. Io e  i  colleghi  firmatari
  dell'emendamento 9.26 pensiamo che ciò non sarà possibile ed è per
  questo che il nostro emendamento faceva riferimento all'anno 2011.
   Il  Governo  deve  dirci  quali  sono  le  tappe  della  raccolta
  differenziata, bisogna stabilire i tempi entro i quali raggiungere
  gli obiettivi; diversamente ci prendiamo in giro, caro Assessore.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica  utilità.  Signor Presidente,  onorevole  Corona,  i  due
  emendamenti  sono eguali soltanto apparentemente,  atteso  che  il
  primo  prevede che dopo tre anni il recupero sia del 35 per  cento
  (che  non  è  un  granché), mentre il secondo,  quello  adesso  in
  discussione,  prevede che sia del 50 per cento. Quindi,  prima  di
  dire che sono uguali, occorrerebbe una lettura un po' più attenta.
  Si  tratta,  infatti, di una differenza del  50  per  cento  circa
  ulteriore, che non è poco.

   CORDARO.  Assessore, però ci si riferisce a due anni diversi.  In
  uno si parla del 2013 e nell'altro del 2015

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. L'emendamento 9.26, all'ultimo rigo, prevede  il
  recupero  del  35  per  cento, una percentuale  sicuramente  molto
  bassa;  il  9.13 prevede il recupero del 50 per cento  che  non  è
  esattamente la stessa cosa. Per questo ho espresso parere negativo
  all'emendamento a sua firma, onorevole Corona.
   A  mia  volta,  però,  ho  bisogno di chiedere  all'onorevole  De
  Benedictis  se nell'emendamento 9.13 c'è un errore di  stampa.  Si
  parla  infatti  di  anno 2010, 2012 e 2015; inizialmente  c'è  una
  scansione a due anni e poi una scansione a tre anni; è una scelta?

   DI BENEDICTIS. Sì.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Era semplicemente per capire.
   Per quanto riguarda come bisogna arrivare a quei valori nel 2010,
  ringrazio  l'Aula  per  avere fatto questa proposta;  il  Governo,
  infatti,  avrebbe avuto qualche difficoltà a farla,  in  quanto  i
  valori  riportati  sono quelli previsti da una  legge,  ancora  in
  vigore, approvata nel 2007.
   Ripeto: se quella proposta l'avesse fatta il Governo, magari,  si
  sarebbe  potuto  pensare  che era rinunciatario,  che  non  voleva
  raggiungere  gli  obiettivi  e  via dicendo.  Viceversa,  proviene
  dall'Aula  la  sollecitazione  ad  un  sistema  che  si   articoli
  gradualmente  non  su tre ma su cinque anni che  vede  il  Governo
  d'accordo  anche perchè rende più agevole il compito.  Quindi,  il
  Governo esprime parere favorevole all'emendamento 9.13.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Naturalmente il
  parere  sarà condiviso dalla Commissione. Tuttavia, per quanto  mi
  riguarda, significa, rispetto alle mille parole che abbiamo detto,
  rinunciare,  rinunciare ad una politica diversa,  rinunciare  alla
  politica  che è stata dichiarata fino a stamattina sulla  raccolta
  differenziata, tornare indietro rispetto a quelle che  sono  state
  dichiaratamente  le  volontà non soltanto del  Governo,  ma  anche
  degli enti locali.
   E'   comprensibile  per  il  2010,  dato  il  ritardo  di  questo
  Parlamento  sull'approvazione della legge, ma non è  comprensibile
  per il 2012 ed il 2013.
   Infatti, rinunciare a determinate percentuali per invogliare  gli
  enti  locali, che già non rispondono come dovrebbero alle  precise
  indicazioni dell'Organo che legifera, significa fare un milione di
  passi  indietro. Quindi, al di là della volontà della Commissione,
  sono d'accordo con il Governo.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Signor Presidente, mi interessa che rimanga agli
  atti  questa dichiarazione: la raccolta differenziata, soprattutto
  nella fase di avvio, costa molto di più e gli enti locali sono  in
  una  condizione  di tensione finanziaria tale che  si  impone  uno
  start  up  graduale; non posso crocifiggerli   Perdonatemi,  ma  è
  questa l'impostazione.

   CORONA. Dichiaro di apporre la mia firma all'emendamento 9.13.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea  ne  prende  atto.  Pongo  in  votazione
  l'emendamento 9.13.

   FALCONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

   FALCONE.   Signor   Presidente,  colleghi,   alcune   riflessioni
  sull'emendamento presentato dall'onorevole Cracolici ed altri e su
  quello dell'onorevole Corona.
   A  mio avviso, c'è un problema. Stavo intervenendo prima per dire
  che,  in  effetti, mi sembrava una questione di buon senso cercare
  di  attenuare la proposta del Governo, attese le percentuali molto
  alte rispetto a quelle attualmente in vigore ed attuate.
   In queste ore, in questi giorni, stiamo cercando di approvare una
  normativa non velleitaria.
  Il  presidente  Oddo qualche giorno fa parlava di  ragionevolezza'
  delle  norme,  e  mi  sembra  giusto e condivisibile.  Proprio  in
  ragione  di  ciò,  non  dobbiamo correre per forza,  non  dobbiamo
  ingolfarci o affogare in una corsa sfrenata per chi deve  arrivare
  prima.  Se  io ritengo conducente l'emendamento di un  collega  di
  un'altra parte politica, lo sostengo.
   E allora, Assessore, questo emendamento di cui parliamo, il 9.13,
  prevede che nel 2010 dobbiamo arrivare al 20 per cento di raccolta
  differenziata; ma se vogliamo raggiungere questa soglia, è  chiaro
  che  già  dal  2010  dobbiamo attivarci perchè questa  soglia  sia
  rispettata  ed è altrettanto chiaro che per fare questo  ci  vuole
   un'iniezione' economica. Invece, qui, attenzione, stiamo  facendo
  una  norma  senza  copertura finanziaria,  quindi  a  legislazione
  vigente, onorevole Cracolici.

   CRACOLICI.  Anche  a  nome  degli altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirare l'emendamento 9.13.

   FALCONE. No, onorevole Cracolici, non intendevo questo; ma se lei
  lo ritira, lo riprendo io.

   MANCUSO. Ma se stai per votare contro

   PRESIDENTE.  Onorevole Falcone, la invito  a  concludere  il  suo
  intervento.

   CORDARO.  Non  siete  stati attenti, non  vi  siete  accorti  che
  l'onorevole  Corona  ha  dichiarato  di  apporre  la   sua   firma
  all'emendamento 9.13

   FALCONE. Presidente, dicevo che noi dobbiamo cercare di approvare
  norme  ragionevoli', norme che siano aderenti a quelle che sono le
  realtà,  ecco  perché  ritengo  che  questo  emendamento,  sebbene
  sembri, per così dire, rinunciatario, in effetti, non lo è;  è  un
  emendamento di buon senso.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.13. Il parere  del
  Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   L'emendamento 9.12 è precluso. L'emendamento 9.7 è inammissibile.
   Si  passa all'emendamento 9.32 (II parte) del Governo. Il  parere
  della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento 9.27, a firma degli onorevoli Corona ed
  altri.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE.  Ne ha facoltà.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Signor Presidente, l'emendamento è inammissibile
  perchè gli ATO non deliberano nulla.

   CORONA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà

   CORONA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento  fa
  riferimento  agli ATO, ma è chiaro che bisogna modificare  ATO  in
  SSR.

   CRACOLICI. E' improponibile anche in questa nuova versione

   PRESIDENTE. L'emendamento è inammissibile.
   Si passa all'emendamento 9.1, a firma dell'onorevole Mancuso.

   MANCUSO,  presidente  della Commissione e relatore.  Dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

   Si  passa  all'emendamento  9.14,  a  firma  degli  onorevoli  Di
  Benedetto ed altri.

   DI  BENEDETTO.  Anche a nome degli altri firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in  votazione gli emendamenti 9.29, e  9.28,  di  identico
  contenuto. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Contrario.
   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

   PRESIDENTE.  Chi  è contrario resti seduto; chi è  favorevole  si
  alzi.

                         (Non sono approvati)

   Si passa all'emendamento 9.15, a firma Di Benedetto ed altri.

   DI BENEDETTO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DI  BENEDETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la  lettera
  r)  affida  al  Piano  regionale rifiuti il compito  di  prevedere
  l'ampliamento di discariche esistenti o la realizzazione di  nuove
  discariche.
   Con  questo emendamento si vuole precisare che  bisogna prevedere
  l'ampliamento  delle  discariche pubbliche o la  realizzazione  di
  nuove  discariche  pubbliche con una tariffa  che  sia  omogenea .
  Questo  perchè  oggi abbiamo una diversificazione  di  tariffe  di
  conferimento  in  discarica  da  ATO  ad  ATO  e  da  provincia  a
  provincia.  Ovviamente,  la definizione di  questi  aspetti  viene
  affidata al Piano regionale dei rifiuti.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.   Signor   Presidente,  onorevoli   colleghi,   vorrei
  ricordare   che  questa  norma  era  stata  già  approvata   dalla
  Commissione nel famoso stralcio di qualche mese fa.
   Ritengo che quest'Aula non farebbe male ad approvarla perché oggi
  assistiamo al far west delle tariffe delle discariche, sia private
  che  pubbliche, mentre con questa norma si stabilisce il principio
  che  le nuove discariche, che devono essere d'iniziativa pubblica,
  devono avere un costo di conferimento unitario.
   Quindi,  nella logica della programmazione e della progettazione,
  il  costo  di  conferimento in discarica deve essere  unitario,  a
  prescindere   dalla   tipologia.  I  costi  medi   devono   essere
  ottimizzati nell'ambito del Piano regionale dei rifiuti.
   Io  lo  considero un elemento - e mi assumo la responsabilità  di
  ciò  che  dico  -  che in qualche modo risponde  alla  giungla  di
  tariffe   che  sono  state  individuate  e  autorizzate   più   in
  prospettiva della termovalorizzazione che non per i costi reali di
  discarica.
   Qualcuno  dovrebbe  spiegarmi perché  a  Bellolampo  la  domenica
  pomeriggio  il  costo di conferimento è di 140 euro a  tonnellata,
  mentre  in  altre  discariche pubbliche - non porto  l'esempio  di
  quelle  private  -  il  costo si aggira intorno  a  65/70  euro  a
  tonnellata.
   Poiché l'elevato costo di conferimento in discarica serviva a far
  sì  che un giorno sarebbe stato persino più conveniente portare  i
  rifiuti   alla   termovalorizzazione,  se  oggi  c'è   una   crisi
  finanziaria  del  sistema dei rifiuti ciò è  dovuto  proprio  agli
  eccessivi costi di conferimento.
   Non  intervengo  a proposito del passato, dico soltanto  che  per
  gestire il sistema abbiamo bisogno di un nuovo piano di discariche
  pubbliche che abbia un costo di conferimento medio, che sia uguale
  per tutta la Sicilia.
   L'emendamento  9.15  prova a razionalizzare  il  sistema  per  il
  futuro, nell'ambito del Piano regionale dei rifiuti.

   CINTOLA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CINTOLA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei precisare
  che  è  stato  presentato dalla Commissione un subemendamento,  al
  quale ho apposto anche la mia firma, con il quale viene cassata la
  parte   relativa   alla  richiesta  di  parere  alla   Commissione
  competente,  in quanto la Commissione legifera, ma non  ha  potere
  esecutivo.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica  utilità.  Signor  Presidente,  onorevoli  deputati,   mi
  permetto  di  sottolineare alcune criticità nella  parte  relativa
  all'apertura delle nuove discariche.
   Nel  testo  di  questo  emendamento, la tariffa  unitaria  non  è
  affatto   limitata  alle  sole  discariche  pubbliche.   Tuttavia,
  trattandosi  di libera concorrenza, la Regione siciliana  non  può
  fissare  prezzi amministrati per le discariche pubbliche e nemmeno
  per  quelle private. Quello che può fare come Governo, e se me  ne
  date  il  destro  potrò  cogliere la sollecitazione  dell'Aula,  è
  riproporre il sistema già previsto in altre parti della legge.  In
  pratica,  nell'ambito  della  governance,  nell'ambito  del  Piano
  regionale dei rifiuti, la Regione siciliana fissa uno standard, un
  parametro  cui le discariche, sia pubbliche che private,  dovranno
  commisurarsi e, laddove dovessero discostarsene, dovranno spiegare
  le ragioni che portano ad un costo maggiore e questa motivazione è
  condizione necessaria per avere l'autorizzazione.
   Si   raggiungerà,  sostanzialmente,  lo  stesso  risultato  senza
  incidere  sui  regimi di concorrenza, che non sono governabili  da
  quest'Aula.

   FALCONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  ritengo  che
  l'emendamento  9.15  sia  meritevole  di  apprezzamento,  tuttavia
  rischia  di creare un po' di confusione. Infatti, al di  là  degli
  aspetti   che   ha  posto  testé  l'Assessore  circa   la   libera
  concorrenza, la materia è già disciplinata dall'articolo 2,  comma
  3, lettera b), nel quale è stato stabilito che la Regione pone dei
  paletti, degli standard entro cui muoverci, lasciando poi  ad  una
  libera concorrenza i gestori, anche pubblici.
   Inoltre, c'è un altro problema. Fissare l'ampliamento della nuova
  costruzione in tre anni, dà l'impressione di voler guardare, da un
  lato,  ad  una prospettiva, mentre dall'altro dà l'impressione  di
  voler cristallizzare la nostra prospettiva a tre anni.
   Io  ritengo  che,  invece,  il testo del  Governo  sia  migliore;
  bisognerà soltanto armonizzarlo con l'articolo 2, che riguarda  le
  competenze  della  Regione  richiamate  nel  Piano  regionale  dei
  rifiuti.
   Pertanto,  chiedo ai presentatori di ritirare questo emendamento,
  perché  non  rappresenta un ausilio, ma rischia  di  ingarbugliare
  ulteriormente la materia che già è ben normata.

   DI GUARDO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DI  GUARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per
  sottolineare  al  Governo  la  necessità  di  prevedere,  per   la
  realizzazione  di nuove discariche o per l'ampliamento  di  quelle
  esistenti,  l'obbligo di mantenere una distanza minima dai  centri
  urbani,  che potrebbe essere, ad esempio, non inferiore ai  cinque
  chilometri.

   CORDARO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CORDARO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordo  che,  a
  seguito  di  un  accordo in Conferenza dei Presidenti  dei  Gruppi
  parlamentari,  c'era  l'intendimento, anche da  parte  del  gruppo
  parlamentare dell'UDC, di ritirare tutti gli emendamenti.
   Per quanto riguarda in particolare l'emendamento in discussione -
  e  mi  rivolgo  all'onorevole Di Benedetto,  primo  firmatario,  e
  all'onorevole  Cracolici che lo sostiene - ritengo  che  esso  sia
  contra  legem.  E  dico  ciò  senza  voler  polemizzare  con  lei,
  onorevole  Cracolici, del quale ho apprezzato l'intervento,  anche
  che  se  lei non ha mancato di fare una puntatina a proposito  dei
  termovalorizzatori,  spiegandoci, però, che non  intendeva  aprire
  alcuna polemica a proposito del passato.
   Concludendo,    onorevoli   colleghi,    nell'ottica    di    una
  collaborazione  pro  legem, avviata da  qualche  seduta  a  questa
  parte, invito i firmatari a ritirare l'emendamento 9.15.

   CINTOLA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CINTOLA.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  condivido  per
  metà  la  proposta  dell'onorevole Cordaro;  penso,  infatti,  che
  sarebbe  opportuno mantenere il comma 1, che fa salvo un principio
  che può essere benissimo accolto, e sopprimere il comma 2.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,   desidero
  semplicemente  precisare il senso dell'emendamento  che,  pur  non
  essendo a mia firma, mi sento di sostenere per una ragione di buon
  senso,  al  di  là degli aspetti ideologici che potrebbero  essere
  sottesi nell'intervento dell'onorevole Cordaro.
   Comunque  vada  a finire il dibattito, è bene ricordare  che  noi
  abbiamo una necessità; infatti, come si è detto più volte, abbiamo
  un  anno  e  mezzo o due di capacità del sistema delle  discariche
  esistenti per soddisfare il fabbisogno della nostra Regione.
   Assessore, che il Piano regionale dei rifiuti stabilisca  in  via
  prioritaria la definizione di un piano straordinario di discariche
  lo considero un'esigenza del sistema; la novità - mi permetto dire
  -  è che essendo un piano straordinario, perché è evidente che  il
  nostro  sistema non deve avere come modello finale  la  discarica,
  stiamo affrontando un tema di straordinarietà in un modello che  è
  entrato in crisi.
   Noi  dobbiamo prevedere la differenziata, come abbiamo  detto,  e
  poi  il  Piano  stesso  dovrà  dirci come  si  smaltirà  la  quota
  residuale e come avviare le procedure di realizzazione.
   Non vorrei, onorevole Cintola, che mentre noi facciamo le norme e
  ci  occupiamo di gestire il sistema, qualcuno immagini che domani,
  magari  durante  un'emergenza,  dovremmo  fare  con  procedure  di
  emergenza,  ad  esempio  con  le procedure  di  protezione  civile
  dettate  da  Roma, quello che invece oggi siamo già  in  grado  di
  programmare.
   Sono favorevole alla proposta dell'assessore Russo di cassare  il
  comma  2 dell'emendamento 9.15, mantenendo però il comma 1, perché
  credo  sia  una  norma di assoluto buon senso. Rinviamo,  poi,  la
  parte relativa al sistema di calcolo della tariffa all'emendamento
  9.18.   In   tal   senso  preannuncio  la  presentazione   di   un
  subemendamento.

   PRESIDENTE.  Comunico  che  è  stato presentato  dagli  onorevoli
  Cracolici  e  Di  Benedetto  il  seguente  subemendamento   9.15.2
  all'emendamento 9.15:  Sopprimere le parole da  Il piano ...' fino
  alle  parole   legislativa dell'ARS' .  Lo pongo in votazione.  Il
  parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Il subemendamento 9.15.1 decade.
   Pongo  in votazione l'emendamento 9.15, come emendato. Il  parere
  del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 9.2, della Commissione.

   MANCUSO,  presidente  della Commissione e relatore.  Dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea  ne prende atto.  L'emendamento  9.17  è
  superato.
   Si  passa  all'emendamento 9.16, degli onorevoli Di Benedetto  ed
  altri.

   DI BENEDETTO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DI    BENEDETTO.    Signor   Presidente,   onorevoli    colleghi,
  l'emendamento  in  discussione si collega alla  lettera  s)  ed  è
  coerente con quello che abbiamo approvato poc'anzi, nel senso  che
  le  nuove discariche previste per il periodo transitorio  fino  al
  2010 devono essere pubbliche. In altre parole, se abbiamo previsto
  la  parola  pubblica alla lettera r), è corretto prevederla  anche
  alla lettera s).

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica  utilità. Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero
  rilevare  che  l'emendamento approvato relativo  alla  lettera  r)
  prevede  un piano di ampliamento di discariche pubbliche  per  tre
  anni  nonché  il fabbisogno di nuove discariche fino al  2020.  Se
  approvassimo l'emendamento 9.16, per 10 anni non potrebbero essere
  autorizzate  discariche private, il che pone qualche  problema  di
  compatibilità comunitaria.

   DI  BENEDETTO.  Anche a nome degli altri firmatari,  dichiaro  di
  ritirare l'emendamento 9.16.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea  ne prende atto.  L'emendamento  9.30  è
  precluso. Si passa all'emendamento 9.3 della Commissione.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica  utilità. Signor Presidente, onorevoli deputati,  ritengo
  che  l'emendamento  9.3 non sia coerente con quello  approvato  in
  precedenza relativo alla lettera s).

   MANCUSO,  presidente  della Commissione  e  relatore.  Chiedo  di
  parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MANCUSO,   presidente  della  Commissione  e   relatore.   Signor
  Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento riguardante il punto
  r)  approvato  poc'anzi definisce il piano per  l'ampliamento;  il
  punto  s),  invece, prevede il fabbisogno fino al 2020, stabilendo
  anche  dei  limiti.  Quindi, a mio avviso, non  c'è  assolutamente
  alcuna  correlazione tra la definizione del piano e il  fabbisogno
  delle discariche da prevedere.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica   utilità.  Signor  Presidente,  chiedo  l'accantonamento
  dell'emendamento 9.3 per procedere ad un approfondimento.

   PRESIDENTE.  Non  sorgendo  osservazioni,  l'emendamento  9.3   è
  accantonato.
   Si passa all'emendamento 9.4, della Commissione.

   MANCUSO,   presidente  della  Commissione  e   relatore.   Signor
  Presidente,  preciso  che l'emendamento 9.4,  così  come  il  9.5,
  definiscono criteri innovativi per il conferimento dei rifiuti  in
  discarica.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.4. Il  parere  del
  Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 9.5, della Commissione.
   Comunico  che  è  stato presentato, dagli  onorevoli  De  Luca  e
  Caronia,  il  seguente subemendamento 9.5.1:  Il piano  regionale,
  inoltre,  individua  le  sanzioni  da  applicare  ai  gestori  e/o
  titolari di discariche per il mancato e/o ritardato versamento del
  tributo   speciale  per  il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti
  solidi. .
   Lo dichiaro improponibile.
   Pongo in votazione l'emendamento 9.5. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento  9.18, degli  onorevoli  Cracolici  ed
  altri. Lo pongo in votazione.
  Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si   passa   all'emendamento  9.31,  degli   onorevoli   Caronia,
  Ruggirello e De Luca.

   DE  LUCA.  Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 9.34, a firma del Governo.

   Comunico che sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

   - dagli onorevoli Mancuso, Buzzanca, Bosco, Corona:

   subemendamento 9.34.1:
   All'emendamento 9.34, dopo le parole  del decreto legislativo  n.
  152/2006  cassare le parole da  All'esito  fino a  legge regionale
  n. 2/2007 ;

   - dagli onorevoli Panepinto, Di Benedetto, Di Guardo ed altri:

   subemendamento 9.34.2:
   All'emendamento  9.34 dopo la parola  volontaria   aggiungere  il
  seguente  periodo:   Le  società d'ambito  che  abbiano  raggiunto
  nell'anno 2009 livelli di raccolta differenziata superiori  al  25
  per  cento  continuano  a  svolgere la  loro  attività  sino  alla
  presentazione  dello  studio  volto  ad  accertare  le   tipologie
  territoriali   per   le  quali  possa  applicarsi   il   comma   7
  dell'articolo  200  del decreto legislativo n.  15  del  2006.  Lo
  studio  dovrà  determinare se le società d'ambito  che  hanno  già
  raggiunto  nel  2009  il  25 per cento e nel  2010,  2011  e  2012
  raggiungeranno i livelli minimi fissati dal punto a) del  comma  3
  continueranno a svolgere le funzioni societarie o essere assorbite
  dalle SRR esistenti. .

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
  parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MANCUSO,   presidente  della  Commissione  e   relatore.   Signor
  Presidente,  onorevoli  colleghi, la prima parte  dell'emendamento
  del   Governo   è   ampiamente  condivisa.  Appare   assolutamente
  impropria,  invece, la seconda parte dell'emendamento, perché  non
  possiamo inserire previsioni dell'articolo 6 e, peraltro,  ricordo
  al   Governo   e  all'Assemblea  che  ancora  risulta  accantonato
  l'articolo 6 bis, di analogo contenuto.

   PRESIDENTE. Quindi, c'è un parere favorevole della Commissione al
  comma 1 dell'emendamento 9.34?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica   utilità.   Signor  Presidente,   il   Governo,   stante
  l'osservazione  della Commissione, si riserva  di  presentare  una
  modifica  dell'emendamento articolo 6 bis accantonato che recuperi
  anche  la  parte  dell'emendamento  9.34,  che  non  è  presa   in
  considerazione.  Lo  ribadisco: è stato accantonato  l'emendamento
  articolo 6 bis, che riguarda le città metropolitane, gli  ATO  che
  hanno ben funzionato, e che deve essere ancora esaminato. Posto il
  richiamo  tecnico di inappropriatezza della previsione nell'ambito
  dell'articolo  9,  il  Governo  si  riserva  di  inserire   questa
  previsione riformulando l'emendamento accantonato.
   Se  non  ci  sono controindicazioni di tipo tecnico, sulla  prima
  parte,  il  Governo  esprime parere favorevole  al  subemendamento
  9.34.1 con la sovra citata precisazione.

   CINTOLA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ovviamente questa
  votazione   può   essere   fatta  solo  se   viene   ritirato   il
  subemendamento  9.34.1, il quale prevede  di  cassare  la  seconda
  parte dell'emendamento 9.34.
   Se, infatti, cassiamo la seconda parte dell'emendamento 9.34, non
  potremo   più  parlarne,  quella  parte  non  potrà   essere   più
  riproposta. Una cosa è l'espressione del Governo, altra cosa è che
  si   pronunci   con  un  voto  l'Aula.  Se  non   viene   ritirato
  l'emendamento  9.34.1, con il quale si vuole  cassare  il  secondo
  periodo, di quel problema l'Aula non potrà più parlare, Assessore.

   FALCONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  credo   che
  l'emendamento 9.34 - e lo dico al Governo - non vada  accantonato,
  ma vada ritirato, e ciò per un motivo molto semplice.
   Onorevoli colleghi, noi dobbiamo varare una legge che sia  quanto
  più  chiara e quanto più aderente possibile a quelle che  sono  le
  esigenze del territorio e alle sue prospettive.
   La  settimana scorsa ci siamo lasciati con un quesito: gli ex ATO
  virtuosi  dobbiamo  mantenerli  o  dobbiamo  eliminarli?  Dobbiamo
  cancellarli o valorizzarli? Delle buone prassi che in Sicilia sono
  state realizzate cosa ne facciamo? Le eliminiamo?
   Questo  era  l'interrogativo su cui si  è  bloccata  l'Assemblea.
  Proporre stasera un emendamento, tra l'altro, all'interno  di  una
  norma  di  previsione,  che dovrebbe trattare  altra  materia,  mi
  sembra  un  elemento  che potrebbe essere di  disturbo,  assessore
  Russo, e ribadisco  di disturbo .
   Per  questo motivo penso sarebbe opportuno ritornarci  alla  fine
  della discussione, procedere al ritiro di questo emendamento, cosa
  che  comporterebbe  anche  il ritiro dei  subemendamenti  ad  esso
  presentati,   e  affrontare  la  questione  al  momento   in   cui
  esamineremo l'emendamento articolo 6 bis.
   Se   noi,   infatti,  stasera  approvassimo  l'emendamento   9.34
  subemendato dal 9.34.1 ci contraddiremmo.
   Invito,  quindi,  il  Governo  a  ritirare  l'emendamento   9.34,
  considerato,  tra l'altro, che c'è un emendamento accantonato  che
  tratta la stessa materia sul quale dobbiamo ritornare.

   PRESIDENTE.   Onorevoli   colleghi,  l'emendamento   9.34   e   i
  subemendamenti ad esso presentati sono rinviati all'articolo 18.
   Si  passa  all'emendamento 9.19, degli onorevoli Di Benedetto  ed
  altri.

   DI  BENEDETTO.  Anche a nome degli altri firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento  9.20.1, sostitutivo  dell'emendamento
  9.20, e al subemendamento 9.20.1.1, degli onorevoli Cracolici e De
  Benedictis.

   MANCUSO,   presidente  della  Commissione  e   relatore.   Signor
  Presidente, proporrei di rinviarne l'esame all'articolo 12.

   PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.
   Si passa all'emendamento 9.21, a firma degli onorevoli Cracolici,
  De Benedictis ed altri.

   DI BENEDICTIS. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
   DI  BENEDICTIS. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento  serve
  semplicemente  a  fissare la tempistica per la  realizzazione  del
  piano  regionale dei rifiuti; in proposito, però, mi rimetto  alle
  valutazioni del Governo.

   PRESIDENTE.  Assessore  Russo, è  stato  chiamato  in  causa.  Ha
  facoltà di parlare.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica  utilità. Pregherei i presentatori dell'emendamento  9.21
  ad  applicare  quel sano realismo che ci ha portato  a  ridurre  i
  livelli  di  raccolta differenziata. I tempi  previsti  in  questo
  testo  non sono compatibili con l'organizzazione burocratica quale
  oggi è; invito pertanto i firmatari a ritirarlo.

   DE  BENEDICTIS. Anche a nome degli altri firmatari,  dichiaro  di
  ritirare l'emendamento 9.21.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
  9.8, degli onorevoli Caputo, Falcone ed altri.

   CAPUTO.   Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro   di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
  9.3 in precedenza accantonato.

   MANCUSO,  presidente  della Commissione e relatore.  Dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in  votazione l'articolo 9, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                             «Articolo 10
                            Piano d'ambito

   1.  Il  piano  d'ambito  definisce il  complesso  delle  attività
  necessarie  a  garantire la gestione integrata dei rifiuti  urbani
  nell'ATO di riferimento.
   2.  Il piano d'ambito è redatto sulla base delle indicazioni  del
  piano  regionale  di  gestione dei  rifiuti  e  nel  rispetto  dei
  relativi criteri contenuti.
   3. Il piano d'ambito cura altresì:
   a)  l'analisi  dei  piani  comunali  di  raccolta  differenziata,
  qualora   i   comuni  appartenenti  all'ambito  li   abbiano   già
  predisposti  ovvero  la redazione dei piani comunali  di  raccolta
  (PCR) ed i piani comunali della raccolta differenziata (PCRD), ivi
  comprese le modalità di gestione dei centri di raccolta nei comuni
  (CR);
   b)  le  modalità di gestione, alla scala dell'ATO, dei servizi  e
  degli  impianti relativi allo smaltimento, al riciclo ed al  riuso
  dei rifiuti;
   c)  la  descrizione del modello gestionale che si vuole  adottare
  per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

   d)  la  descrizione  delle fasi temporali  in  cui  il  piano  si
  articola, partendo dalla situazione attuale fino alla situazione a
  regime, dopo il superamento dell'emergenza;
   e) la descrizione delle singole fasi in termini di:
   1) investimenti (attrezzature, mezzi, impianti);
   2) costi gestionali (personale, materiali di consumo);
   3) obiettivi di raccolta differenziata;
   4) enti coinvolti;
   5) popolazione coinvolta in termini di tipologia e di territorio;
   6) impianti che si prevedono di utilizzare;
   7) trattamento del rifiuto;
   8) sbocco del materiale trattato (riutilizzo);
   9) destinazione dei sovvalli;
   f)  la  descrizione  delle fasi economiche  correlate  alle  fasi
  temporali;
   g) l'analisi dei costi, ai fini della loro totale copertura;
   h)  l'individuazione delle fonti di finanziamento,  nonché  delle
  modalità di copertura dei costi non finanziabili o non finanziati;
   i) la descrizione della procedura di controllo del raggiungimento
  degli  obiettivi intermedi e finali del  piano', con la  specifica
  degli indicatori e dei relativi valori di riferimento;
   l)  l'impostazione  del  contratto di servizio,  evidenziando  lo
  standard  minimo ed i servizi aggiuntivi, comprensivi dei relativi
  costi, volti a migliorare lo standard;
   m)  gli  interventi finalizzati all'autosufficienza impiantistica
  dell'ATO,  inclusa  la  programmazione e la  localizzazione  degli
  impianti previsti.
   4.  L'Autorità d'ambito adotta il piano d'ambito ed  il  relativo
  piano  economico-finanziario  di supporto  entro  sessanta  giorni
  dalla  pubblicazione del piano regionale di gestione dei  rifiuti,
  trasmettendolo   entro  dieci  giorni  all'Assessorato   regionale
  dell'energia  e  di  servizi  di pubblica  utilità.  L'Assessorato
  medesimo,   entro  i  successivi  novanta  giorni,   verifica   la
  conformità  del piano d'ambito al piano regionale di gestione  dei
  rifiuti. Il termine può essere sospeso soltanto per una volta, ove
  siano necessarie richieste istruttorie e riprende a decorrere  dal
  ricevimento delle informazioni richieste. Trascorso il termine  di
  novanta  giorni, calcolato al netto del lasso di tempo  necessario
  per  l'acquisizione  delle informazioni  supplementari,  il  piano
  d'ambito acquisisce piena efficacia.
   5.  Il  piano d'ambito è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti.
  Le  variazioni  strettamente necessarie  all'adeguamento  a  nuove
  disposizioni o indirizzi di livello europeo, statale  o  regionale
  sono  comunicate alla Regione e sono sottoposte alla  verifica  di
  conformità.
   6. Le previsioni contenute nel piano d'ambito sono vincolanti per
  gli  enti  soci,  nonché  per  i  soggetti  che  abbiano  ottenuto
  l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti.
   7. La mancata adozione del piano d'ambito preclude la concessione
  di  eventuali  contributi  europei, statali  e  regionali  per  la
  realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti».

   Comunico  che  all'articolo 10 sono stati presentati  i  seguenti
  emendamenti:

   - dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:

   emendamenti   10.3,  10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8,  10.9,  10.10,
  soppressivi rispettivamente dell'intero articolo 10 e dei commi da
  1 a 7.
   - dalla Commissione:

   emendamento 10.1:
   Al  comma  3,  lettera e), punto 6) dopo le parole  prevedono  di
  utilizzare   aggiungere le parole  ad integrazione di  quelli  già
  esistenti ;

   - dal Governo:

   emendamento 10.11:
   Al comma 4 le parole  L'Autorità d'ambito  sono sostituite con le
  parole  la SRR ;

   - dagli onorevoli Caputo, Falcone, Vinciullo, Pogliese:

   emendamento 10.2:
   Al  comma  4  prima  della parola  adotta  aggiungere  la  parola
   redige .

   PRESIDENTE.  Si passa all'esame degli emendamenti.

   DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
  gli emendamenti 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 10.1, a firma dell'onorevole Mancuso.

   MANCUSO,  presidente  della Commissione  e  relatore.  Chiedo  di
  parlare.

   PRESIDENTE.  Ne ha facoltà.

   MANCUSO,   presidente  della  Commissione  e  relatore.    Signor
  Presidente,   onorevoli   colleghi,  queste   poche   parole    ad
  integrazione di quelli già esistenti' salverebbero la  Regione  da
  molti contenziosi.
   La  mancata  previsione,  infatti, determinerebbe  contenziosi  e
  doppioni  di  impianti (che già esistono) che l'ATO non  utilizza.
  Dobbiamo  anche  tenere  conto che molti impianti  esistenti  sono
  stati  finanziati con fondi pubblici (ricordo la 488 e  tutta  una
  serie  di previsioni). Con questo emendamento si vuole valorizzare
  ciò  che  esiste  e sottolineare che gli investimenti  sono  stati
  fatti a carico dei cittadini. Invito quindi l'Aula ad approvarlo.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.1. Il parere  del
  Governo?

   PIETRO  CARMELO  RUSSO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 10.7, a firma Caronia, Ruggirello,  De
  Luca.
   DE  LUCA.  Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento  10.11  del  Governo,  un  emendamento
  tecnico. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 10.2, a firma degli onorevoli  Caputo,
  Falcone ed altri.

   CAPUTO.   Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro   di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

   DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
  gli emendamenti 10.8, 10.9 e 10.10.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

   MANCUSO,  presidente  della Commissione  e  relatore.  Chiedo  di
  parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MANCUSO,   presidente  della  Commissione  e   relatore.   Signor
  Presidente,  le  chiederei di rinviare la votazione  dell'articolo
  10,  considerato  che  riguarda  le  regole  degli  ambiti  e  che
  all'articolo 5 abbiamo già votato anche la previsione degli ambiti
  e  anche regolazioni diverse (faccio riferimento alla provincia di
  Messina,  dove  le  isole sono in un ambito e  l'altra  parte  del
  territorio  in  un altro ambito). In sostanza, bisogna  capire  se
  l'articolo 10 sotto il profilo tecnico funziona anche nel caso  di
  due  ambiti; in caso contrario, il Governo potrebbe presentare  un
  emendamento per regolare la questione.
   Un'altra  strada  potrebbe essere, signor Presidente,  quella  di
  votarlo  adesso  e,  se  dovessero sorgere  problemi,  intervenire
  successivamente ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà

   CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vorrei  che
  nascessero equivoci.
   Abbiamo approvato un emendamento del Governo che sostituisce,  in
  tutti  gli  articoli, l'Autorità d'Ambito con la SRR. Il  comma  4
  dell'articolo  10  prevede che la SRR approva il  piano  d'ambito.
  Cosa  vuol  dire? Vuol dire che la SRR approva il  piano  d'ambito
  relativo  alla  porzione di territorio di cui  è  competente.  Non
  siamo più in ambito provinciale, l'ambito è quello di cui la SRR è
  competente.  In altre parole, nelle isole minori  la  SRR  che  si
  costituirà  sarà  competente per il piano d'ambito  delle  stesse;
  chiaro?  Chiaro  nel  senso che interpretiamo  tutti  alla  stessa
  maniera?  L'obiezione  del  presidente  Mancuso  produce,  invece,
  un'altra interpretazione.
   PRESIDENTE.    Pongo  in  votazione  l'articolo  10   nel   testo
  risultante.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)


   Presidenza del presidente Cascio


                         Sull'ordine dei lavori

   DE LUCA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE LUCA. Signor Presidente, signor Assessore, onorevoli colleghi,
  abbiamo  ritirato  tutti  gli emendamenti soppressivi,  mantenendo
  l'impegno  assunto qualche giorno fa a seguito di  una  condizione
  che era stata posta insieme ad altre che sono state anche discusse
  col Governo.
   Ebbene,  noi stasera chiediamo che vengano confermate e chiarite,
  onde  evitare  che  si  facciano delle fughe  in  avanti  che  non
  servono.
   Il  primo  aspetto  che  voglio ricordare a  quest'Aula  riguarda
  l'articolo 18, relativo a norme finali e transitorie.
   Presidente dell'Assemblea, mi rivolgo anche a lei che  in  questi
  giorni  ha giustamente spronato il Parlamento a lavorare anche  di
  sabato  e domenica: questo provvedimento legislativo necessita  di
  copertura finanziaria sì o no?
   È   stato   detto   di  sì;  infatti,  il  Governo,   per   bocca
  dell'Assessore   all'energia  -   preciso   che   ha   letto   una
  dichiarazione  del Presidente della Regione, anzi si  trattava  di
  una  dichiarazione dell'Assessore condivisa -, ha parlato  di  una
  copertura  finanziaria che il Governo dovrebbe  garantire  con  il
  disegno  di  legge finanziaria in discussione a  breve.  Questo  è
  fondamentale    chiarirlo,   perché    l'efficacia    di    questo
  provvedimento, i suoi effetti, l'entrata in vigore si  intrecciano
  con l'approvazione del bilancio e della finanziaria.
   E'  bene chiarirlo perché delle due l'una: o la dichiarazione del
  Governo   non  corrisponde  alla  realtà  (cosa  che   non   penso
  assolutamente)  oppure  dobbiamo entrare  nell'ottica  che  questo
  provvedimento sarà approvato un secondo dopo l'approvazione  della
  legge finanziaria e del bilancio.
   E su questo ci dobbiamo mettere d'accordo ora
   Noi   abbiamo  ritirato  gli  emendamenti  chiedendo   specifiche
  garanzie  e  impegni  al Governo su una vicenda  che  avevamo  già
  sollevato e cioè sul fatto che non eravamo d'accordo a che  questo
  miliardo e mezzo si caricasse semplicemente tout court ai  comuni,
  come prevede l'articolo 61 della finanziaria dello scorso anno.
   Su  questa  questione il Governo ha dato una risposta e  io  ora,
  Presidente,  chiedo  che il Governo non soltanto  confermi  questa
  volontà,  ma  chiarisca  una  volta per  tutte  come  ci  dobbiamo
  articolare  rispetto ad una finanziaria che ancora in  Commissione
  Bilancio  non  è stata discussa (per la verità, non siamo  neanche
  alla discussione generale), affinché, se scattasse un ragionamento
  di   merito   anche  su  questo  provvedimento,   si   eviti   poi
  quell'atteggiamento per il quale si ritarda la norma non  sapendo,
  o   meglio,  sapendo  già  che  questa  norma  entrerà  in  vigore
  probabilmente  a  maggio  o,  se si  approvano  immediatamente  la
  finanziaria ed il bilancio, subito dopo.
   Questo  punto  è  fondamentale e desidero una risposta  chiara  e
  definitiva,  onde  poter  continuare  a  mantenere  l'impegno  che
  abbiamo  assunto  con  questa Presidenza e con  l'Assemblea,  cioè
  quello di ritirare gli emendamenti soppressivi.
   Diversamente,  signor Presidente - e lo dico  ora,  perché  prima
  formalmente non l'ho voluto fare, gli emendamenti soppressivi  non
  si  intenderanno  ritirati, ma  dovranno essere discussi  uno  per
  uno.
   Un'altra questione riguarda l'articolo 6, che abbiamo accantonato
  la settimana scorsa.
   In  proposito, non riesco a comprendere questo modo  di  operare,
  cioè non capisco perché continui a rimanere accantonato. Credo che
  il  Governo sia già pronto, abbia le idee chiare su come  chiudere
  questa questione.
   Perché sollevo il problema dell'articolo 6? Perché il Governo  ha
  presentato,  senza alcun ragionamento preventivo, un  emendamento,
  il 6.31.1.18, che introduce criteri assolutamente non condivisi  e
  improvvisati  -  mi  permetto di dire -  per  quanto  riguarda  la
  possibilità di costituire queste società in deroga ai principi che
  abbiamo già stabilito.
   Anche  su questo punto chiedo che il Governo sia chiaro una volta
  per  tutte  e che l'Assemblea si esprima. L'avevamo già detto  che
  non  eravamo  d'accordo all'individuazione di  criteri  ulteriori,
  come,  invece,  è  stato fatto, mortificando tutta  una  serie  di
  ambiti che hanno operato correttamente sotto altri profili  e  che
  sicuramente  per  quanto riguarda la gestione e i  risultati  sono
  stati  molto  più  corretti  e molto più  efficienti  ed  efficaci
  rispetto all'elemento di distinzione della raccolta differenziata.
   Conseguentemente chiedo che venga ripreso l'articolo 6, perché il
  nostro  atteggiamento cambierà in funzione di quella che  sarà  la
  decisione  finale  del Governo sull'articolo.  Non  ha  più  senso
  lasciarlo accantonato, perché la questione normata all'articolo  6
  è  il  cuore della riforma ed è opportuno che si affronti  adesso,
  anziché andare avanti.
   Concludendo, signor Presidente, chiedo che si riprenda l'articolo
  6  e  che  il  Governo chiarisca una volta per  tutte,  o  meglio,
  confermi la sua posizione a proposito della copertura finanziaria,
  in modo tale che ci si intenda su quali sono i tempi e le modalità
  di entrata in vigore di questa normativa.

   PRESIDENTE. Onorevole De Luca, continuerei con l'articolo 11  che
  non  ha emendamenti, dopo di che tornerei all'emendamento articolo
  6 bis.

   CINTOLA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CINTOLA. Signor Presidente, mi trovo in Aula e sono un po'  fuori
  fase, non riesco più a comprendere di cosa stiamo parliamo.
   Mi  rivolgo  al  Presidente dell'Assemblea, stiamo esaminando  un
  disegno di legge, stiamo discutendo di un articolo, abbiamo finito
  di  approvarne un altro, dopo di che mi accorgo che ci sono patti,
  impegni,  come  se  questo  Parlamento  fosse  diventato  non  più
  un'Assemblea  legislativa, un insieme di  persone  che  rispondono
  alla Sicilia, come se ancora non fosse abbastanza che stanotte  si
  sono bruciati i cassonetti, che c'è l'immondizia che ci sommerge.
   Allora, ci si permette di dire al Presidente:  Guardi che se  lei
  non   fa   quello  che  dico  io,  mantengo  i  miei   emendamenti
  soppressivi, perché altrimenti non so che cosa succede
   Signor  Presidente, io dico che il ruolo di questa  Assemblea  va
  scadendo sempre di più, ma la colpa non è soltanto di noi deputati
  che, spesso, non facciamo il nostro dovere, non siamo in grado  di
  farlo,  il  motivo è che le leggi e i regolamenti non vengono  più
  rispettati
   Lei,  signor Presidente, sa che ci sono presidenti di commissione
  che  usano le auto di servizio anche di sabato e domenica, pur non
  spettando   loro  ed  essendo  previsto  che  possano  utilizzarle
  soltanto una tantum e per fini istituzionali?
   Lei   sa,   signor  Presidente,  che  all'interno   del   Palazzo
  posteggiano anche i funzionari, con la conseguenza che i  deputati
  debbono lasciare l'auto fuori per mancanza di posti?
   Ci  sono  presidenti che vengono qua a sgolarsi,  a  parlarci  di
  morale e poi in estate vanno in villeggiatura e si fanno prelevare
  con l'auto di servizio ...

   PRESIDENTE. Onorevole Cintola, la invito a mantenersi al tema  di
  cui  stiamo discutendo. Se ha delle lamentele da fare,  le  faccia
  formalmente ed io le invierò alle sedi competenti.

   CINTOLA.  Le denunzie le sto facendo adesso, nel momento  in  cui
  parlo qui, in Aula, parlo e ufficializzo quello che dico.
   Le  voglio anche dire, Presidente, con tutto il rispetto  che  le
  porto,  ma  come  facciamo a dire, come  sta  facendo  anche  lei,
  affrontiamo ora l'articolo 11, poi torniamo all'articolo 6 ... Che
  cosa  è,  un  balletto? Una danza? Cos'è quello  che  facciamo?  E
  allora  posso alzarmi io e dire:  No, facciamo l'articolo 9    Lei
  potrebbe  dire   va  bene   oppure  no,  lo  saltiamo  ed  andiamo
  all'articolo  14.  Ma  siamo  in  un  Parlamento,  non   siamo   a
  Roccacannuccia
   Io  mi  vergogno, signor Presidente, dico soltanto questo. Io  mi
  vergogno  Lei si vergogna  Io, sì

   PRESIDENTE. Onorevole Cintola, sto cercando di condurre in  porto
  questa  legge; se lei ha un sistema migliore del mio, la invito  a
  darmi qualche suggerimento.


   Presidenza del presidente Cascio


   Riprende il seguito della discussione del disegno di legge numeri
                               525-528/A

   PRESIDENTE. Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

                             «Articolo 11

        Azioni per la prevenzione della produzione dei rifiuti

   1.  La Regione, gli enti locali e l'Autorità d'ambito, ai fini di
  cui all'articolo l, comma l, lettera a), favoriscono e sostengono,
  attuando  quanto previsto nel Piano di Azione del P.O. FESR  2007-
  2013:
   a)  azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati  a
  contenere  e  ridurre la quantità di rifiuti prodotti  o  la  loro
  pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;
   b) iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
   c)   campagne  informative  e  di  sensibilizzazione  rivolte   a
  soggetti  pubblici e privati per l'adozione di comportamenti  tali
  da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.
   2.  La  Regione promuove con soggetti pubblici e privati  accordi
  che  definiscono  specifiche  linee  di  azione  per  favorire  la
  riduzione  della  quantità e pericolosità  dei  rifiuti  prodotti,
  attuando  quanto previsto nel Piano di Azione del P.O. FESR  2007-
  2013.
   3.  L'Assessore regionale per l'energia e dei servizi di pubblica
  utilità  predispone ulteriori linee guida per indirizzare tutti  i
  soggetti  interessati verso le migliori pratiche di prevenzione  e
  riduzione dei rifiuti.
   4.  La  Regione  definisce  iniziative  per  l'attivazione  degli
  accordi  e  dei contratti di programma previsti dall'articolo  206
  del   decreto   legislativo  152/06  e  successive  modifiche   ed
  integrazioni, nonché per l'introduzione nel territorio dei criteri
  di  fiscalità ecologica di riduzione, prevenzione e minimizzazione
  dei  rifiuti oltre che per stimolare la creazione di nuove imprese
  nel  campo delle nuove tecnologie ambientali, del riciclo e  riuso
  dei   rifiuti  e  dello  sviluppo  sostenibile  e  promuovere   la
  realizzazione completa delle filiere produttive per il riciclaggio
  delle materie da rifiuto.».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dal Governo:

   emendamento 11.6:
  Al comma 1, le parole  l'Autorità d'ambito  sono sostituite con le
  parole  le Società consortili di cui al precedente art. 6 (SRR) .

   - dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:

   emendamenti   11.1,   11.2,   11.3,   11.4,   11.5,   soppressivi
  rispettivamente dell'intero articolo e dei commi da 1 a 5.

   DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
  gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea  ne  prende  atto.  Pongo  in  votazione
  l'emendamento 11.6, del Governo. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 11, nel testo risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Prima  di  passare  all'articolo  12,  ritorniamo  agli  articoli
  accantonati.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI. Signor Presidente, credo che dobbiamo tutti recuperare
  un minimo di serenità. E' a tutti noto che in questo provvedimento
  legislativo  ci sono nodi politici irrisolti e che, prima  o  poi,
  dovranno essere sciolti dall'Aula.
   Per  non  appesantire  il percorso di approvazione  della  legge,
  eviterei di ritornare su quei nodi politici, che potremo e dovremo
  affrontare  da  qui a qualche ora, e procederei  con  l'esame  del
  testo  approvando tutta quelle norme che sono largamente condivise
  e che ci consentono di andare avanti.
   Per  quanto  attiene la questione posta dall'onorevole  De  Luca,
  desidero  ricordare che in sede di Conferenza dei capigruppo,  con
  decisione  unanime,  abbiamo stabilito a proposito  del  testo  in
  discussione  di  separare gli aspetti che attengono  alla  riforma
  organizzativa  dalle  questioni di  natura  finanziaria,  che  non
  potranno  che  trovare la loro naturale collocazione  nella  legge
  finanziaria e nella legge di bilancio. Questa è stata la decisione
  assunta.
   Ora,  che  questo - non per un atto di furbizia -,  onorevole  De
  Luca,  perché  tutti  noi  ... sarà  sbagliato,  ma  questa  è  la
  decisione  assunta - ripeto - dalla Conferenza dei Presidenti  dei
  gruppi parlamentari e che l'Aula ha accettato

   DE LUCA. E che vuol dire, che è già legge?

   CRACOLICI. In questo caso, l'Aula si è già determinata. Evitiamo,
  quindi - su questo ha ragione l'onorevole Cintola - di trasformare
  il Parlamento in una sede dove si gioca a ping-pong.
   Abbiamo  assunto  una decisione, l'Aula si è determinata.  Basta:
  andiamo avanti
   Ripeto, non per un atto di furbizia, perché non c'è qualcuno  che
  ha  più  a  cuore  degli  altri la sostenibilità  finanziaria  dei
  comuni; nessuno di noi lavora per mandare a ramengo i bilanci  dei
  comuni.  Forse il vero problema è che qualcuno dovrebbe, prima  di
  parlare,   conoscere  complessivamente  le  cose  di  cui   stiamo
  parlando.
   Detto questo, ritengo che la questione finanziaria troverà la sua
  sede  naturale, ma oggi non possiamo fare altro, non possiamo fare
  altro.
   Ricordo,  altresì,  ai colleghi che stiamo affrontando  il  testo
  legislativo  in  costanza di esercizio provvisorio,  che  non  può
  determinare obblighi e impegni finanziari se non per dodicesimi di
  bilancio. Le questioni non si possono porre strumentalmente, anche
  se,  ovviamente,  ritengo che questa dovrà  trovare  comunque  una
  soluzione  e che si stia lavorando per trovarne una che  eviti  di
  considerare  i  comuni  i  nemici della Regione;  sarebbe  davvero
  singolare ragionare in questi termini.
   Per quanto riguarda l'aspetto complessivo - io direi - proviamo a
  liberare il disegno di legge da tutte quelle norme sulle quali c'è
  condivisione   e,   poi,  alla  fine,  affrontiamo   gli   aspetti
  controversi, compresi quelli contenuti nell'emendamento aggiuntivo
  articolo 6 bis.
   Dobbiamo  ricordare,  infatti,  che  l'emendamento  6  bis  è  un
  articolo  aggiuntivo, che l'articolo 6 è stato  approvato,  quindi
  potrebbe  essere esaminato anche dopo l'articolo 18,  un  articolo
  che  presenta alcuni nodi e che necessità di un approfondimento  e
  di  discussione. Mi riferisco ai poteri, ai Commissari,  eccetera,
  eccetera, questioni sulle quali è giusto che si dibatta.
   Concludendo,  signor Presidente, colleghi,  procediamo  con   gli
  articoli   13,  14  e  15, che sono norme abbastanza  semplici  da
  approvare,  andiamo avanti con la procedura fin  qui  seguita  non
  perché non si debbano affrontare i problemi, ma perché, così  come
  in  altri  momenti, cercheremo di affrontare i problemi quando  si
  saranno  presentati. Evitiamo di fare un passo  indietro  per  non
  voler farne uno in avanti.

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sull'emendamento articolo  6  bis
  abbiamo  trasferito alcuni emendamenti che erano stati  presentati
  all'articolo  9.  Su questi testi c'è bisogno di  una  riscrittura
  complessiva da parte del Governo.
   Se il Governo è pronto potremmo farlo adesso; diversamente dovrei
  sospendere la seduta per il tempo necessario alla riscrittura.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE.  Ne ha facoltà.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica  utilità. Ringrazio per la fiducia, ma  non  sono  ancora
  pronto.

   PRESIDENTE. Andiamo avanti con gli altri articoli.
   Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:
                               «Art. 12.

      Azioni per favorire la raccolta differenziata e le forme di
                               recupero

   1. La Regione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi statali
  e  comunitari  in  materia, promuove lo  sviluppo  della  raccolta
  differenziata  e  del  recupero di materia tramite  strumenti  che
  riguardano in particolare:

   a)  azioni  e  strumenti incentivanti finalizzati a  favorire  la
  riorganizzazione del sistema di raccolta differenziata in grado di
  assicurare  alte  percentuali di intercettazione,  in  particolare
  mediante il sistema di raccolta porta a porta;

   b)   iniziative  incentivanti  volte  ad  assicurare  un  elevato
  recupero   delle   frazioni  di  rifiuto   raccolte   in   maniera
  differenziata  ed  il  collocamento  sul  mercato  del   materiale
  riciclato;

   c) l'attivazione di forme di comunicazione e sensibilizzazione;

   d)  la  stipulazione di accordi e intese con soggetti pubblici  e
  privati,  tra i quali i consorzi nazionali di filiera  di  cui  al
  decreto legislativo 152/2006.

   2.  La Regione, indica nel piano di bonifica delle aree inquinate
  e,  più  in  generale,  in tutti gli strumenti  di  pianificazione
  interessati al ripristino di particolari aree, gli interventi  per
  i  quali  può  essere impiegata nelle operazioni di ripristino  la
  frazione  organica stabilizzata (FOS) proveniente dai  sistemi  di
  trattamento   prima   del   conferimento   in   discarica   e   le
  caratteristiche   della   stessa  in  rapporto   ai   livelli   di
  contaminazione stabiliti per i vari siti».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:

   emendamenti   12.1,  12.2  e  12.4,  rispettivamente  soppressivi
  dell'intero articolo e dei commi 1 e 2.

   - dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis, Raia, Faraone:

   emendamento 12.3:

   Il comma 1 è sostituito dai seguenti:
   1.  In  conformità a quanto previsto dall'art. 11 della Direttiva
  2008/98/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,  al  fine  di
  attivare  idonei  strumenti  economici finalizzati  all'incremento
  della  raccolta  differenziata anche attraverso  la  creazione  di
  nuove opportunità di sviluppo, trovano applicazione:
   a)  le  misure contenute nel D.M. 8 maggio 2003, n. 203, affinché
  gli  uffici  pubblici e le società a prevalente capitale  pubblico
  operanti  nel  territorio  della  regione  coprano  il  fabbisogno
  annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti dal
  riuso e riciclo di materie derivanti dalla raccolta differenziata,
  nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;
   b)  le  misure  contenute nel Piano Nazionale di  Azione  per  la
  sostenibilità  ambientale dei consumi nel settore  della  pubblica
  amministrazione, Green Public Procurement (G.P.P.),  di  cui  alla
  Strategia   di  Lisbona,  approvato  con  Decreto  del   Ministero
  dell'Ambiente dell'11 aprile 2008.
   2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il
  Presidente   della  Regione,  sentite  le  competenti  Commissioni
  legislative dell'Assemblea regionale siciliana, emana con  proprio
  decreto le disposizioni attuative del precedente comma 1 e  quelle
  necessarie  a promuovere le produzioni di beni materiali  mediante
  l'impiego  di  materie  derivanti  dalla  raccolta  differenziata,
  rispondenti  alle  operazioni  di  cui  alle  lettere  b)   e   c)
  dell'articolo  4  della  Direttiva 2008/98/CE,  incluso  l'accesso
  prioritario ad agevolazioni e finanziamenti pubblici, purché  tali
  produzioni  utilizzino una quota non inferiore al 30%  di  rifiuti
  che devono provenire da raccolta effettuata nella Regione.
   3.  La  Regione  promuove,  con le  reti  della  media  e  grande
  distribuzione  di  vendita, protocolli d'intesa  finalizzati  alla
  riduzione degli imballaggi e dei contenitori monouso, al  maggiore
  impiego  di  imballaggi  riutilizzabili  ed  alla  diffusione   di
  prodotti  sfusi  con erogatori alla spina, nonché  ad  ogni  altra
  idonea  iniziativa  indirizzata  alla  riduzione,  prevenzione   e
  minimizzazione della produzione di rifiuti.

   - dagli onorevoli Faraone, Cracolici, Panarello, Apprendi:

   emendamento 12.5:
   Al  comma 1, lettera b), dopo le parole  iniziative incentivanti'
  aggiungere  le parole  riconosciute innovative, ad alto  contenuto
  culturale,  legale e sociale, sviluppate e gestite  totalmente  da
  soggetti  giuridici  che  al 31/12/2009  abbiano  sede  legale  in
  Sicilia e'.

   DE LUCA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE  LUCA.  Signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari,
  dichiaro di ritirare gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.4.
   Colgo  l'occasione  per  sollevare nuovamente  una  questione  di
  merito.
   Non  so cosa la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari
  abbia   deliberato,  ma  prendo  atto  di  quello  che  ha   detto
  l'onorevole Cracolici, che comunque cozza con le dichiarazioni che
  ha fatto il Governo qualche settimana fa.
   Detto  questo,  io  pongo  una questione molto  chiara:  desidero
  capire  una  volta  per tutte se il  disegno di  legge  al  nostro
  esame,  a  prescindere da ciò che ha stabilito la  Conferenza  dei
  presidenti dei gruppi parlamentari, che comunque non può violare i
  principi  di  ordine  generale, può diventare  legge  senza  avere
  copertura  finanziaria, al di là poi della questione di merito  su
  chi  difende  o  no  i  comuni,  argomento di cui  discuteremo  al
  momento opportuno.
   A  proposito  della copertura finanziaria del disegno  di  legge,
  desidero  una risposta chiara e definitiva, dato che  a  tutt'oggi
  nessuno ha risposto.
   Secondo le mie modestissime conoscenze, sono convinto che  questa
  normativa  non possa essere approvata senza copertura finanziaria,
  minima o massima che sia, ma deve avere una copertura finanziaria.
   L'Assessore per l'economia è qui presente, il Governo già qualche
  settimana  addietro  aveva assicurato la copertura  finanziaria  e
  nessuno dei capigruppo ha preso la parola in quella seduta, quando
  il Governo ha fatto questa dichiarazione. Che il collega Cracolici
  oggi  si  ricordi  in  ritardo  di  un  deliberato  unanime  della
  Conferenza dei capigruppo che diventa  legge', francamente  è  una
  cosa  che per quanto mi riguarda non rileva affatto, perché  cozza
  con la dichiarazione fatta in precedenza dal Governo.
   Allora, ritorno alla domanda originaria: questo disegno di  legge
  richiede copertura finanziaria sì o no? Il Governo mi risponda; lo
  chiedo  all'Assessore  per l'economia, che  è  colui  il  quale  è
  titolato  a  rispondere, considerato che si  tratta  di  questione
  finanziaria.
   E  allora, visto che da questo pulpito tutti quanti prendiamo  la
  parola   e  difendiamo  i  comuni  in  modo  altalenante,   chiedo
  formalmente  all'Assessore per l'economia cosa ha  previsto,  cosa
  sta  prevedendo il Governo nella finanziaria a proposito di questo
  disegno  di legge, in modo tale che l'Assemblea sappia  una  volta
  per  tutte,  al di là di quelle che sono state le decisioni  della
  Conferenza  dei capigruppo, se nell'attuale previsione finanziaria
  c'è   una   cifra  e  qual  è  questa  cifra,  e  vista,  altresì,
  l'indicazione bizzarra assunta in Conferenza dei capigruppo e data
  alla  Commissione,  di estrapolare la parte  normativa  da  quella
  finanziaria,  come se sotto il profilo finanziario volessimo  fare
  leggi a futura memoria.
   Signor  Presidente,  credo sia fondamentale  avere  una  risposta
  esaustiva su questo punto.
   Per  rispondere anche a chi mi ha preceduto, chiarisco che la mia
  richiesta  di  riprendere  l'emendamento  articolo  6  bis  andava
  esattamente nella direzione di dare un ordine alle cose;  continuo
  a  non capire, infatti, perché dobbiamo andare avanti tralasciando
  articoli accantonati.
   Ieri sera non è stata una questione semplicemente strumentale, ma
  una  questione di chiarezza, anche perché su questo  non  ci  sono
  stati  patti, onorevole Cintola; ci sono stati dibattiti  pubblici
  alla  luce  del  sole e soprattutto c'è stato un  confronto  molto
  sereno e concreto su temi.
   Questo  voglio  chiarirlo  una  volta  per  tutte,  perché   lei,
  onorevole Cintola, non può ascrivermi in categorie strane che  non
  mi  appartengono,  forse ad altri sì, ma a me non  appartengono  e
  neanche  all'Assessore. Assessore, prendo  le  sue  difese  questa
  volta

   PRESIDENTE.  L'Assemblea prende atto del ritiro degli emendamenti
  12.1, 12.2 e 12.4.
   Onorevole  De  Luca,  fermo restando che  sulla  questione  della
  copertura  finanziaria  adesso sentiremo il  Governo,  per  quanto
  riguarda  il suo riferimento alla separazione dei due  disegni  di
  legge,  la  inviterei  a  leggere la prima  pagina  del  fascicolo
  contenente il testo del disegno di legge e gli emendamenti ad esso
  presentati, nella quale c'è scritto esattamente l'iter che abbiamo
  stabilito  in  Conferenza dei Capigruppo per  quanto  riguarda  il
  testo  oggi  in discussione, di cui, peraltro,  abbiamo  già  dato
  comunicazione.

   DE LUCA. Sì, lo so, l'ho letta.

   PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza, ne do lettura:  Nella  seduta
  d'Aula  del  23  febbraio è stata comunicata  la  decisione  della
  Conferenza  dei  Presidenti dei Gruppi parlamentari,  svoltasi  in
  pari data, con le indicazioni per la Commissione di stralciare  le
  disposizioni comportanti spesa e di concludere l'esame dei profili
  ordinamentali  per  il  successivo  esame  dell'Assemblea.  Stiamo
  seguendo esattamente il dettato della Conferenza dei capigruppo.

   DE LUCA. Io ho chiesto se si può fare.

   PRESIDENTE.   Assolutamente  sì,  è  previsto,   si   può   fare;
  diversamente  non  l'avremmo fatto. Per quanto riguarda  l'aspetto
  della  copertura  finanziaria, è chiaro che  tutto  questo  faceva
  riferimento  anche  alla legge finanziaria che dovremmo  approvare
  teoricamente entro questo mese.

   CIMINO, assessore per l'economia. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CIMINO,  assessore per l'economia. Signor Presidente,  intervengo
  per  chiarire  le legittime perplessità dell'onorevole  Cateno  De
  Luca.
   Voglio  ribadire come questa legge che riforma il  sistema  della
  gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati  è
  una  riforma di grande importanza per il Governo della  Regione  e
  ritengo per l'intera Assemblea.
   Questa  legge è assolutamente necessaria per evitare alla Sicilia
  le  gravi  emergenze che altre regioni del Sud,  purtroppo,  hanno
  vissuto  ed  è  strutturata tecnicamente come una  legge  che  non
  determina un aggravio di spesa per i costi della Regione.
   Noi siamo, comunque, pienamente convinti che qualsiasi iniziativa
  che  tecnicamente dovesse richiedere una copertura finanziaria già
  da  domani  in  Commissione Bilancio siamo pronti ad  intervenire,
  perché   gli  uffici  dell'assessore  Russo  tecnicamente   stanno
  determinando  il  quantum  necessario  per  rendere  questa  legge
  pienamente applicabile.
   Posto   che  vi  è  la  piena  disponibilità  del  Governo,   del
  Dipartimento e della Ragioneria generale a dare copertura a questo
  disegno  di  legge per il pregresso, che è necessario determinare,
  voglio  ribadire  l'impegno a lavorare  in  piena  collaborazione,
  secondo  il  calendario definito dal presidente Cascio nei  giorni
  addietro,   dopo  il  varo  di  questo  provvedimento  legislativo
  all'immediata  attivazione del percorso della  finanziaria  e  del
  bilancio  proprio  perché  nel  documento  finanziario  si   possa
  determinare  quanto  richiesto dall'assessore  Russo  per  rendere
  immediatamente operativa questa legge.

   DE LUCA. Un orientamento di massima?

   CIMINO, assessore per l'economia. L'orientamento di massima  sarà
  determinato con gli uffici e con la Commissione Bilancio.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità.  Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica  utilità. Signor Presidente, signori deputati, non  posso
  che  confermare, anche perché è comodissimo, quanto riportato  dal
  resoconto stenografico. E, tuttavia, siccome mi sforzo talvolta di
  essere  una  persona  seria, ribadisco che nel  disegno  di  legge
  originario,  dove  era  prevista  la  parte  finanziaria  per   il
  pregresso   - è inutile che ce lo nascondiamo, il problema  non  è
  l'avvenire,  il  problema è la massa finanziaria  che  si  aggrava
  vieppiù  -,  era stata inserita una quota a carico  della  Regione
  siciliana per tutti quei comuni che erano stati essi virtuosi (non
  gli  ATO  ma  i  comuni) avendo raggiunto una soglia di  copertura
  finanziaria soddisfacente.
   Ora, io non ricordo quale fosse la soglia, il 75, l'80 per cento,
  quindi  su  quel  delta  -  vado a  memoria  -  ma  nella  ipotesi
  primigenia  che  avevo  redatto  la  Regione  assumeva  a  proprio
  integrale  carico, avrebbe assunto a proprio integrale  carico  il
  delta   finanziario  dei  comuni  che  avevano   un   margine   di
  contribuzione non inferiore credo all'80 per cento. E' chiaro?  Mi
  spiego meglio.
   L'articolo 21, comma 17, della legge 19 del 2005 prevede  che  il
  costo  per il servizio sia ad integrale carico dei comuni.  Questo
  ci  ha  indotto ad una riflessione: è mai possibile trattare nello
  stesso modo i comuni che non hanno concorso sufficientemente  alla
  copertura  dei  costi e quelli che invece si sono sforzati  e  che
  hanno  gravato  i  cittadini? Non è possibile. L'idea  era  per  i
  comuni che sono stati bravi nella copertura dei costi e che  però,
  per  quanto  si siano sforzati, non ce l'hanno fatta, quindi  sono
  arrivati  al  75,  all'80 per cento, non ricordo  quale  fosse  la
  percentuale,  il  delta che li separava dalla integrale  copertura
  dei  costi,  io avevo proposto, ma era una mia proposta  personale
  che  non è mai stata deliberata dalla Giunta, che venisse posto  a
  carico  della Regione siciliana, ed è una bella cifra,  attenzione
  ...

   DE LUCA. Mi pare che fossero 400 milioni di euro

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica  utilità.  Dopodiché,  così  come  ho  detto  in   quella
  dichiarazione,   c'è   l'impegno  del   Governo   di   verificare,
  Dipartimento  bilancio, Dipartimento acquee  e  rifiuti  e  Uffici
  dell'Assemblea, così il dialogo è un po' meno sincopato di  quanto
  non  sia stato ad oggi, di verificare soluzioni costituzionalmente
  compatibili per articolare l'intervento di anticipazione, sostegno
  chiamiamolo così, ai comuni per la copertura del residuo. Bisogna,
  infatti, trovare soluzioni costituzionalmente compatibili,  poiché
  sulle  anticipazioni,  sui fondi di rotazione,  ci  sono  numerose
  pronunce  della Corte costituzionale che rendono il  percorso  non
  un'autostrada  dritta, diciamo, per stare alla sua  provincia,  la
  113 Settentrionale sicula.
   Quindi,  il  Governo  si sta impegnando per  assumere  a  proprio
  integrale  carico  parte del debito, e questo  per  i  comuni  più
  virtuosi,  per quelli che sono stati più bravi (sarei un comunista
  se  dicessi che bisogna trattare tutti alla stessa maniera, chi ha
  contribuito al 10 per cento e chi ha contribuito al 90 per  cento,
  ad ognuno secondo i propri bisogni è una logica che non appartiene
  più a questo mondo occidentale), dunque ad ognuno secondo quel che
  ha  dato: chi molto ha dato molto avrà, chi non si è impegnato non
  può essere trattato allo stesso modo dei primi.

   MANCUSO,  presidente  della Commissione  e  relatore.  Chiedo  di
  parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MANCUSO,   presidente  della  Commissione  e   relatore.   Signor
  Presidente,  onorevoli  colleghi,  procedevamo  bene  nei   lavori
  parlamentari,  ma  le dichiarazioni di circostanza  dell'assessore
  Cimino  sono  un'offesa  per tutto il Parlamento.  Sono  un'offesa
  perché  l'Assessore ci ha anticipato poc'anzi tutta una  serie  di
  proposizioni o, addirittura, di azioni  che saranno avviate da qui
  a  qualche ora che non è riuscito a mettere in campo nel corso  di
  quest'ultimo anno e mezzo.
   Ricordo all'assessore Cimino che lui è stato l'assessore che  non
  ha  potuto dare copertura finanziaria al disegno di legge  n.  280
  riguardante  l'organizzazione territoriale  e  la  disciplina  del
  servizio di gestione dei rifiuti urbani di circa un anno  e  mezzo
  fa  che  ancora giace presso la Commissione bilancio e  che  si  è
  dovuto  ricorrere ad altri disegni di leggi e a numerose  riunioni
  per  giungere al risultato di poter esitare un testo che esula  da
  quelle  che  sono  le  eventuali azioni economiche  da  parte  del
  bilancio regionale.
   Da  qui  a  dire  che  domani in Commissione bilancio  sarà  data
  copertura  finanziaria per quello che serve  mi  sembra  veramente
  azzardato, mi sembra che si stia andando molto oltre. Infatti,  se
  lei avesse seguito le azioni e le convocazioni delle Commissioni e
  quello  che ci siamo detti anche in Conferenza dei capigruppo  ...
  lei  sa  meglio di noi che non è assolutamente possibile in questo
  momento  dare  copertura  finanziaria,  così  come  si  deve  dare
  copertura finanziaria a tutta la riforma dei rifiuti.
   Rabbonire l'onorevole De Luca affinché stia buono, non  metta  in
  discussione l'azione che il Parlamento sta portando avanti con  le
  dovute  considerazioni per raggiungere la  finalità  di  avere  un
  testo  che  possa essere quanto meno di indirizzo per  l'eventuale
  discussione  in  finanziaria, mi sembra veramente  troppo,  e  non
  perché   nei   confronti  dell'onorevole   De   Luca   abbia   dei
  risentimenti,  ma  perché  mi sembra inopportuno  appropriarsi  di
  minuti  importanti  che tutto il Parlamento poteva  adoperare  per
  continuare nell'azione di approvazione del disegno di legge.
   L'Assessore per l'economia ha aperto di nuovo il fronte e  lo  ha
  fatto  in  maniera, secondo me, fuori da quelle che sono state  le
  considerazioni  emerse nelle numerose riunioni che le  commissioni
  parlamentari  hanno  svolto. E allora,  considerato  che  dobbiamo
  tenere  conto  delle  posizioni del Governo, ci  dica  l'assessore
  Cimino  qual è la copertura finanziaria che il Governo vuole  dare
  al  disegno di legge, ce lo dica chiaramente oggi, perché io  sono
  convinto  che  domani  la smentirò. Infatti, non  è  assolutamente
  possibile prevedere altro se non quello che già l'assessore  Russo
  ha   dichiarato  a  questo  Parlamento,  inoltre  per   realizzare
  quell'azione  politica non abbiamo bisogno delle sue dichiarazioni
  in  Aula  secondo  le  quali domani allo  stanziamento  necessario
  provvederà la Commissione bilancio
   Io  mi sento preso in giro e glielo dico in modo chiaro e franco.
  Se   lei   ritiene   di  prendere  in  giro  gli  altri   colleghi
  parlamentari,  lo  faccia  pure, ma per  quanto  mi  riguarda  non
  tollero più questo atteggiamento.
   Se  invece  l'assessore Cimino ci aiutasse a capire  come  questo
  Parlamento in modo serio insieme con il Governo possa condurre  in
  porto  una  legge  complicata,  con una  difficilissima  copertura
  finanziaria,  sia  per  quanto attiene alla  tabella  A  che  alla
  tabella C, come colmare l'enorme buco provocato, allora ci siamo.
   Penso sia più serio procedere come si è deciso in Conferenza  dei
  capigruppo,  cioè  tralasciando le questioni  tecniche  di  natura
  economica  e  finanziaria per affrontarle quando sarà il  momento.
  L'assessore  per  l'economia,  fra  qualche  mese,  interverrà  in
  Commissione  per vedere qual è la possibile azione da proporre  al
  Parlamento, in quella sede ne riparleremo.
   Anticipare  ad  oggi  tutto  questo  significherebbe  aprire   un
  dibattito  che  non  finisce  mai.  Ero  convinto  che  le  parole
  dell'onorevole  Cracolici fossero servite a tutto  il  Parlamento,
  invece  mi  sembra  di capire che le sue parole siano  cadute  nel
  vuoto

   CRACOLICI. Come capita spesso.

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. No, non  capita
  spesso;  rispetto a tutto questo non capisco perché  si  è  voluto
  interrompere un cammino sereno intervenendo a gamba tesa da  parte
  del  Governo e segnatamente dell'onorevole Cimino. Io  la  invito,
  Assessore,  ad  un  maggiore rispetto dei parlamentari,  perché  i
  parlamentari  ormai non si fanno più abbindolare da  tutte  queste
  dichiarazioni.  Tutto va bene madama la marchesa', ma non è  così,
  onorevole  Cimino, non va affatto bene, ci sono difficoltà  enormi
  in  tutti  i  settori,  difficoltà di cui  tutti  quanti  dobbiamo
  renderci conto, chi sta all'opposizione, soprattutto, e chi sta al
  Governo  un  po' meno. Rispetto a questo, per quanto mi  riguarda,
  non  le  è  più  consentito venire in quest'Aula e  dire:   domani
  aggiustiamo tutto in Commissione bilancio . Se lei crede, continui
  pure  a  dirlo e a farlo, per quanto mi riguarda io non  accetterò
  più questo atteggiamento.

   CORDARO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CORDARO.  Signor Presidente, stiamo rischiando di  perderci  -  e
  questo  era  il mio timore - dietro ad una serie di  questioni  di
  principio   che  finiranno  per  disperdersi  nei  meandri   della
  retorica.
   Io  vorrei  chiedere  a tutti i colleghi un'ulteriore  sforzo  di
  assunzione di responsabilità.
   Presidente  Cascio, la Conferenza dei capigruppo aveva  stabilito
  all'unanimità  che non si facessero salti, e cioè  che  tutti  gli
  articoli  venissero  esaminati in maniera continuativa  dal  primo
  fino all'ultimo. Tuttavia, vorrei dire all'onorevole De Luca,  del
  quale  condivido  le argomentazioni pregnanti,  che  l'emendamento
  articolo  6  bis  - come correttamente è stato sostenuto  -  è  un
  articolo aggiuntivo ed è un articolo che ha delle criticità,  così
  come presenta delle criticità l'articolo 18.
   Ed  allora  per tornare all'esame del disegno di legge  con  quel
  senso di responsabilità che l'UDC ha dimostrato in queste sedute e
  con quel senso di responsabilità che mi era sembrato di apprezzare
  in  tutti i gruppi parlamentari, tanto che alcuni colleghi   hanno
  ritirato tutti gli emendamenti - do atto anche all'onorevole Adamo
  e  anche  al  gruppo dell'MPA, mentre ancora noto che nel  PD  c'è
  qualche problema, ma  de minimis  spero - sollecito formalmente il
  Presidente  Cascio  a procedere con la discussione  di  tutti  gli
  articoli  che  non  presentano criticità e  a  rinviare  a  domani
  l'esame degli articoli 6 bis e 18, ossia i due articoli sui  quali
  ci  sono  criticità  e  dei quali il Governo ha  preannunciato  la
  riscrittura.
   Poiché  durante i lavori d'Aula è necessario interloquire con  il
  Governo,  a  conclusione di questa seduta,  diamo  la  possibilità
  all'Assessore  di riscrivere l'emendamento articolo  6  bis  e  di
  perfezionare l'articolo 18. Cerchiamo, se ci riusciamo, una quadra
  con tutti i gruppi parlamentari.
   Personalmente  penso  che domani questo disegno  di  legge  potrà
  essere approvato.

   PRESIDENTE.  Si passa all'emendamento 12.3, a firma Cracolici  ed
  altri. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   L'emendamento 12.5 è superato.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica  utilità.  Signor  Presidente  chiedo  che  in  sede   di
  coordinamento del disegno di legge sia tradotto in italiano quanto
  riportato   in  lingua  straniera.  Amerei  che  le  leggi   della
  Repubblica italiana fossero scritte in italiano. Nulla di più.

   PRESIDENTE.  Così  resta  stabilito. Si  riprende  l'esame  degli
  emendamenti aggiuntivi all'articolo 9 e precisamente l'emendamento
  9.20.1,  di riscrittura dell'emendamento 9.20, e il subemendamento
  9.20.1.1, a firma degli onorevoli Cracolici e De Benedictis il cui
  esame avevamo rinviato all'articolo 12.

   DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE   BENEDICTIS.  Signor  Presidente,  desidero  un   attimo   di
  attenzione   anche   da  parte  del  Governo.   L'ultimo   periodo
  dell'emendamento,  che con il subemendamento  intendiamo  cassare,
  riguarda  l'intervento  della Regione con poteri  sostitutivi  nei
  confronti  dei  comuni commissariati, però facendo  riferimento  a
  percentuali  dettate dalla finanziaria 2007, che non  sono  quelle
  della  nostra  norma,  ed  è  per  questo  che  ne  prevediamo  la
  soppressione.
   La   parte   restante  dell'emendamento  propone   delle   misure
  sanzionatorie nei confronti delle S.R.R. che entro i prossimi  due
  anni non si attesteranno sulle percentuali che abbiamo definito.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica  utilità. Signor Presidente, onorevoli deputati, confesso
  di avere qualche difficoltà ad orientarmi.
   Il  subemendamento  9.20.1.1 sopprime  l'ultimo  periodo,  quindi
  ripristina nella sostanza il 9.20 nella sua originaria stesura, se
  ho capito bene.

   FALCONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE.  Signor  Presidente, Assessore,  credo  che  con  questo
  emendamento stiamo affrontando una materia non so fino a che punto
  di  competenza regionale; parliamo, infatti, di tributi,  parliamo
  di una materia per la quale la Sicilia non ha potestà legislativa.
   Dobbiamo  stare attenti, anche perché queste sono delle  sanzioni
  sui  tributi  speciali che vengono imposti ai Comuni;  sono  delle
  sanzioni  previste da una finanziaria nazionale, per cui ipotecare
  nel  2013,  oggi,  delle sanzioni che sono  previste  dalla  norma
  nazionale  facendola  diventare nostra, mi sembra  po'  azzardato,
  forse  rischiamo  un'impugnativa da parte  del  Commissario  dello
  Stato.
   È  giusto  che  ci  siano delle  azioni volte a  favorire ,  come
  indica  il  testo  dell'articolo 12  la raccolta  differenziata  e
  forme  di  recupero ,  ma,  a  mio avviso,  non  dovremmo  imporre
  sanzioni,  che tra l'altro sono pesantissime, per quei comuni  che
  non riuscissero a raggiungere determinati livelli, di raccolta.
   Ricordo,  tra  l'altro, che sono giacenti presso  le  Commissioni
  tributarie   di  tutta  la  Sicilia  numerosissimi   ricorsi   per
  l'applicazione  dei commi che vanno dal 24 al 41  dell'articolo  3
  della  legge 549/1995, la famosa legge di razionalizzazione  della
  finanza pubblica del 1995.
   Stiamo attenti, quindi, assessore Russo.
   Inviterei,  dunque,  i  colleghi firmatari  degli  emendamenti  a
  ritirarli,  in  quanto  possono avere  degli  strascichi  e  delle
  ricadute  pesantissimi nei confronti dei comuni ed inoltre  esiste
  il  forte  rischio  di impugnativa da parte del Commissario  dello
  Stato.

   CRACOLICI. Anche a nome dell'onorevole De Benedictis, dichiaro di
  ritirare  l'emendamento 9.20.1 e il subemendamento 9.20.1.1.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea  ne  prende  atto.  Pongo  in  votazione
  l'articolo  12,  nel  testo risultante.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)
   Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

                               «Art. 13

    Riduzione della produzione dei rifiuti da parte delle pubbliche
     amministrazioni e dei soggetti assimilati. Condizioni per il
              rilascio delle autorizzazioni per le medie
                    e le grandi strutture di vendita

   1.  Entro  i tre anni successivi alla data di entrata  in  vigore
  della  presente  legge e fatti salvi i contratti di  fornitura  di
  beni e servizi eventualmente in corso, la Regione, le province,  i
  comuni  e  gli  altri enti, istituti, società ed aziende  soggette
  alla  vigilanza degli stessi, impiegano, per le proprie necessità,
  carta   e   cartoni   prodotti   utilizzando,   integralmente    o
  prevalentemente, residui recuperabili, in misura non inferiore  al
  quaranta  per cento del fabbisogno. I soggetti di cui al  presente
  comma  sono  altresì tenuti, entro il medesimo periodo  e  per  la
  stessa percentuale, ad utilizzare manufatti di plastica riciclata.
   2.  Ai  soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di  utilizzare
  nelle  proprie  mense, per la somministrazione  degli  alimenti  o
  delle  bevande,  contenitori e stoviglie  a  perdere.  I  medesimi
  soggetti  hanno  altresì  l'obbligo di  provvedere  alla  raccolta
  differenziata di carta e cartone, cartucce di inchiostro  e  toner
  per fotocopiatrici e stampanti, o nastri per macchine da scrivere.
   3. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica
  utilità promuove intese e convenzioni con le amministrazioni dello
  Stato e gli enti pubblici nazionali per incentivare l'uso di carta
  e  cartoni  prodotti integralmente o prevalentemente  con  materie
  prime  secondarie,  per  promuovere la raccolta  differenziata  di
  carta  e  cartone,  cartucce  d'inchiostro  per  fotocopiatrice  e
  stampanti, nastri per macchine da scrivere o quant'altro stabilito
  dal  piano  regionale  nonché  per  disincentivare  l'utilizzo  di
  contenitori e stoviglie a perdere.
   4.  Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  prevista  dalla
  legislazione  vigente  per  le medie  e  le  grandi  strutture  di
  vendita,  è  richiesta la presentazione del bilancio  dei  rifiuti
  prodotti e auto smaltiti da parte delle strutture da insediare. Il
  bilancio  è elemento indispensabile ai fini della valutazione  del
  raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano regionale
  di  gestione  dei rifiuti. La priorità fra domande concorrenti  in
  regola  con  gli  standard urbanistici e commerciali,  è  data,  a
  parità   delle  altre  condizioni,  al  richiedente  che  presenta
  comparativamente,  in  termini di quantità,  il  miglior  bilancio
  rifiuti.
   5.  Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture  e
  di  servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l'uso
  di  residui recuperabili, secondo le modalità indicate  nel  piano
  regionale di gestione dei rifiuti.»

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:

   emendamenti  13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6,  rispettivamente
  soppressivi dell'intero articolo e dei commi da 1 a 5.

   DE  LUCA.  Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarli.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea  ne  prende  atto.  Pongo  in  votazione
  l'articolo  13. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

                               «Art. 14
                           Potere sostitutivo

   l.   A  far  data  dalla  pubblicazione del  piano  regionale  di
  gestione dei rifiuti, qualora gli enti di cui alla presente  legge
  non  ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati, l'Assessore
  regionale  per  la  funzione pubblica e le  autonomie  locali,  su
  segnalazione dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi
  di  pubblica  utilità,  dispone,  previa  diffida,  la  nomina  di
  commissari straordinari, nei seguenti casi:
   a) mancata istituzione delle Autorità d'ambito o mancata elezione
  degli  organi  delle stesse Autorità, nei termini  previsti  dalla
  presente legge;
   b) mancata adozione del piano d'ambito;
   c)  mancata approvazione dei bilanci delle Autorità d'ambito  nei
  termini previsti;
   d)  mancato  espletamento delle procedure per  l'affidamento  del
  servizio e degli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 5.
   2.  Nei  casi  di  cui  al  comma 1, la  nomina  del  commissario
  straordinario  dà luogo alla decadenza degli organi  dell'Autorità
  d'ambito commissariata e all'avvio delle consequenziali azioni  di
  responsabilità amministrativa ed erariale.
   3.  Costituisce  grave violazione di legge da  parte  degli  enti
  locali interessati:
   a)   l'approvazione   dei  bilanci  di  previsione   in   assenza
  dell'allegato  di cui all'articolo 172, comma l), lettera  b)  del
  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  con  riferimento  ai
  bilanci delle Autorità d'ambito;
   b)  la  violazione degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma
  2.
   4.  In  presenza delle condizioni di cui al comma 3,  l'Assessore
  regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali  dispone,
  previa   diffida,   la   nomina  di  commissari   straordinari   e
  contestualmente   dispone   la  decadenza   degli   organi   delle
  amministrazioni   interessate  ai  quali   debba   ascriversi   la
  violazione.
   5.  Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c)  i
  commissari straordinari sono autorizzati a disporre variazioni  di
  bilancio,  nonché  rettifiche delle aliquote TARSU  o  dei  valori
  della TIA, in coerenza allo standard di cui all'articolo 15, comma
  3.
   6. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, ove  a
  causa  delle violazioni di cui al comma 4 o dalla mancata adozione
  delle  ordinanze  di  cui agli articoli  191  e  192  del  decreto
  legislativo  n.  152/2006,  derivino  situazioni  di  rischio  per
  l'igiene  e  la  sanità pubblica accertate da parte  dell'autorità
  sanitaria  competente  per territorio o per materia,  l'intervento
  sostitutivo  può essere disposto con decreto del Presidente  della
  Regione,  adottato anche in assenza di previa diffida, su proposta
  dell'Assessore  regionale per l'energia ed i servizi  di  pubblica
  utilità,  di  concerto con l'Assessore regionale per  la  funzione
  pubblica  e  le  autonomie  locali. In  questo  caso,  l'eventuale
  adeguamento della TARSU o della TIA ha luogo con riferimento  alla
  media  delle  aliquote  applicate dalle  amministrazioni  comunali
  comprese    negli   ambiti   territoriali   ottimali   attualmente
  costituiti. Il commissariamento comporta la decadenza degli organi
  degli  enti ai quali sia da ascriversi l'omissione, nonché l'avvio
  della  consequenziale azione di responsabilità  amministrativa  ed
  erariale.
   7.   Gli   oneri   conseguenti   all'attività   del   commissario
  straordinario sono posti a carico dell'ente interessato.».
   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:

   emendamenti 14.7, 14.8, 14.10, 14.11, 14.12, 14.14, 14.17, 14.19,
  rispettivamente soppressivi dell'intero articolo e dei commi da  1
  a 7.

   - dal Governo:

   emendamento 14.20 (I parte):
   Al comma 1, sostituire le parole  commissari straordinari  con le
  seguenti  commissari ad acta ;

   emendamento 14.20 (II parte):
   Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Nelle ipotesi di cui comma 1, lett. b, c, d,, la nomina del
  commissario  straordinario dà luogo alla  decadenza  degli  organi
  della   Società   consortile  commissariata  e   all'avvio   delle
  consequenziali   azioni   di  responsabilità   amministrativa   ed
  erariale.   Il   commissario  straordinario  assume   altresì   la
  titolarità delle funzioni degli organi della società di  scopo  di
  cui  all'art. 6. I commissari straordinari durano in carica dodici
  mesi  e  possono  essere rinnovati, per una  sola  volta,  per  un
  corrispondente  periodo  di  tempo.  Il  rinnovo  dell'incarico  è
  disposto  con  decreto dell'Assessore regionale  per  La  Funzione
  pubblica  e  l'Autonomie locali, adottato  almeno  novanta  giorni
  prima  della  scadenza  del mandato commissariale.  Nei  due  mesi
  antecedenti   alla  conclusione  dell'incarico,   il   commissario
  straordinario   provvede   agli   adempimenti   funzionali    alla
  ricostituzione degli organi della Società.

   emendamento 14.20 (III parte):
   Al  comma  3 lettera a) sostituire le parole  Autorità  d'ambito
  con  Società consortili di cui all'articolo 6 ;

   emendamento 14.20 (IVparte):
   Il comma 4 è sostituito dal seguente
    4.  In  presenza delle condizioni di cui al comma 3, l'Assessore
  regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali  dispone,
  previa   diffida,   la   nomina  di  commissari   straordinari   e
  contestualmente   dispone   la  decadenza   degli   organi   delle
  amministrazioni   interessate  ai  quali   debba   ascriversi   la
  violazione. I commissari straordinari durano in carica dodici mesi
  e   possono  essere  rinnovati,  per  una  sola  volta,   per   un
  corrispondente  periodo  di  tempo.  Il  rinnovo  dell'incarico  è
  disposto  con  decreto dell'Assessore regionale  per  la  funzione
  pubblica  e  le  autonomie locali, adottato almeno novanta  giorni
  prima  della  scadenza  del mandato commissariale.  Nei  due  mesi
  antecedenti   alla  conclusione  dell'incarico,   il   commissario
  straordinario   provvede   agli   adempimenti   funzionali    alla
  ricostituzione degli organi decaduti. .

   emendamento 14.20 (V parte):
   Al comma 5 sostituire le parole  comma 3  con  comma 4 ;

   emendamento 14.20 (VI parte):
   Al comma 6 sostituire le parole  comma 4  con   comma 3 ;
   subemendamento 14.20.1 bis, di riscrittura dell'emendamento 14.20
  (II parte):
   Il comma 2 è sostituito dal seguente:
    2.  Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d) laddove
  i  sindaci ed i presidenti della provincia non diano corso, previa
  diffida, agli adempimenti necessari, si fa luogo alla nomina di un
  commissario  straordinario  che  li  sostituisce  nelle   funzioni
  societarie.  Il commissario straordinario provvede, nell'esercizio
  dei  relativi poteri, all'adozione della delibera di decadenza dei
  rappresentanti  degli  Enti  locali  negli  organi  della  società
  commissariata   ed  all'avvio  delle  consequenziali   azioni   di
  responsabilità. Il commissario straordinario assume,  altresì,  le
  funzioni  rivestite dai sindaci e dal Presidente  della  Provincia
  nella  società  di  cui all'articolo 6. I commissari  straordinari
  durano  in carica dodici mesi e possono essere rinnovati, per  una
  sola  volta,  per un corrispondente periodo di tempo.  Il  rinnovo
  dell'incarico è disposto con decreto dell'Assessore regionale  per
  la  Funzione  pubblica e per le Autonomie locali, adottato  almeno
  novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei
  due   mesi   antecedenti   alla  conclusione   dell'incarico,   il
  commissario  straordinario  provvede agli  adempimenti  funzionali
  alla ricostituzione degli organi della Società .

   subemendamento  14.20.2:
   Al  comma  3,  lettera b), aggiungere dopo il comma 2  le  parole
   lettere da a) ad h) .

   -  dagli  onorevoli Buzzanca, Pogliese, Caputo, Falcone, Formica,
  Vinciullo:

   emendamento 14.1:
   Al comma 1, sostituire le parole  commissari straordinari  con le
  seguenti  commissari ad acta .

   emendamento 14.2:
   Al  comma  2, dopo le parole  nomina del commissario   sostituire
  con  le  seguenti  ad acta dà luogo all'avvio delle consequenziali
  azioni  di responsabilità amministrativa ed erariale nei confronti
  dei responsabili .

   emendamento 14.3:
   Al  comma  2, dopo le parole  nomina del commissario   sostituire
  con  le  seguenti  ad acta dà luogo all'avvio delle consequenziali
  azioni  di responsabilità amministrativa ed erariale nei confronti
  dei responsabili .

   emendamento 14.4:
   Al comma 5, sostituire le parole  commissari straordinari  con le
  seguenti  commissari ad acta .

   emendamento 14.5:
   Al  comma 6, dopo la parola  adottato  cassare le seguenti parole
   anche in assenza di previa diffida .

   emendamento 14.6:
   Al  comma  6,  sostituire  le  parole  commissariamento   con  le
  seguenti  commissariamento ad acta .
   - dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis, Raia, Faraone:

   emendamento 14.15:
   Al  comma 2 sostituire le parole  commissario straordinario'  con
  le parole  commissario ad acta'
   -  cassare  le  parole  alla decadenza degli organi dell'Autorità
  d'ambito commissariata e'

   emendamento 14.9 (I parte )
   Al comma 1, sostituire le parole  commissari straordinari  con le
  seguenti  commissari ad acta .

   emendamento 14.9 (II parte):
   Al comma 4, sostituire le parole  commissari straordinari  con le
  seguenti  commissari ad acta .

   emendamento 14.9 (III parte):
   Al comma 5, sostituire le parole  commissari straordinari  con le
  seguenti  commissari ad acta .

   emendamento 14.16:
   Al  comma  4 sostituire le parole  disponendo la decadenza  degli
  organi delle amministrazioni interessate ai quali debba ascriversi
  la violazione' con le parole  avviando le consequenziali azioni di
  responsabilità amministrative ed erariale'.

   emendamento 14.18:
   Al  comma  6  cassare le parole  la decadenza degli organi  degli
  enti ai quali sia da ascriversi l'omissione, nonché'.

   - dagli onorevoli Di Benedetto, Panepinto, Di Guardo, Termine:

   emendamento 14.13:
   Al  comma  4 sopprimere le parole da  e contestualmente  dispone'
  fino alle parole  debba ascriversi la violazione'.

   - dalla Commissione:

   emendamento 14.21:
   Al  comma 1, lettera a) sostituire le parole  mancata istituzione
  dell'Autorità d'ambito  con le parole  mancato espletamento  degli
  adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 .

   - dagli onorevoli Di Benedetto, Panepinto, Di Guardo ed altri:

   subemendamento 14.20.1:
   Al  comma  4  dell'emendamento 14.20 sopprimere le parole  da   e
  contestualmente  dispone  fino alle parole   debba  ascriversi  in
  violazione .

   PRESIDENTE. Si passa all'esame degli emendamenti.

   DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
  gli emendamenti 14.7 e 14.8.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
  14.1.

   BUZZANCA.  Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.
   PRESIDENTE.  L'Assemblea  ne prende  atto.  Emendamento  14.9  (I
  parte), a firma Cracolici ed altri.

   CRACOLICI.  Anche  a  nome  degli altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
  14.21, della Commissione.

   MANCUSO,  presidente  della Commissione  e  relatore.  Chiedo  di
  parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MANCUSO,   presidente  della  Commissione  e   relatore.   Signor
  Presidente,  si  pone  il problema che era  emerso,  se  non  vado
  errato,  all'articolo  2;  infatti,  c'è  questa  commistione   di
  legislazione civile con gli enti locali e si corre il  rischio  di
  inficiare tutta una procedura che potrebbe far saltare  l'impianto
  dei poteri che vogliamo attribuire con questa norma.
   Ho  dei  forti dubbi sui commi 1 e 2, ma non ho ancora  letto  il
  subemendamento 14.20.1 bis del Governo.
   Chiedo, quindi, qualche minuto per valutarne la portata.

   FALCONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  in  merito  al
  subemendamento  14.20.1 bis di cui parla l'onorevole  Mancuso,  mi
  permetto  di  dire  che  esso - così come è  stato  riformulato  -
  presenta delle criticità.
   Mi  ero  permesso di presentare, assieme con altri colleghi,  dei
  subemendamenti che, però, adesso decadono essendo stata presentata
  questa nuova formulazione dell'emendamento.
   I limiti di questa nuova formulazione consistono nella nomina dei
  commissari ivi prevista e nel consentire ad essi di insediarsi per
  dodici mesi e di poter permanere per ulteriori dodici mesi.
   Ciò  significa, onorevoli colleghi, che stiamo varando una  norma
  ed  al  contempo  ne  stiamo decretando la  cancellazione.  Stiamo
  riformulando  gli  ATO come nozione geografica, stiamo  prevedendo
  all'interno  degli  stessi delle società  consortili,  poi,  però,
  aggiungiamo   attenzione a non sbagliare , perché in  questo  caso
  ogni  società consortile verrebbe meno alla sua funzione di organo
  gestionale  e  tutto  passerebbe in capo ad  un  commissario,  che
  rimarrebbe dodici mesi più altri dodici.
   Assessore Russo, questo significa quasi una premeditazione  -  mi
  passi  il termine - di commissariamento, quasi una presunzione  di
  colpevolezza  di  queste nuove istituzioni che  stiamo  andando  a
  prevedere.   E' giusto, invece, prevedere un commissariamento  che
  si  limiti  a  sei  mesi.  Entro  sei  mesi  il  commissario  deve
  consentire  la  ricostituzione degli organi societari  permettendo
  all'istituzione  di  funzionare,  così  come  noi  adesso   stiamo
  prevedendo.
   Presidente Cascio, ha ragione l'onorevole Mancuso, fermiamoci  un
  attimo  su questo subemendamento, anche perché riformulerò i  miei
  due subemendamenti adeguandoli a questo del Governo, prevedendo  -
  lo  preannuncio  - che è giusto il commissariamento  dinanzi  alle
  eventuali  inadempienze  degli organi  delle  società  consortili,
  però,  limitiamo  a sei mesi la gestione commissariale,  lasso  di
  tempo  entro  il  quale  deve esserci un ritorno  alla  normalità;
  diversamente - lo ripeto - cancelliamo  lo spirito della norma nel
  momento stesso in cui la proponiamo.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica  utilità. Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero
  richiamare  l'attenzione dell'onorevole Falcone e dell'Aula  tutta
  sul  fatto  che  il  commissariamento non  viene  disposto  perché
  qualcuno  ha  evitato di  cacciare farfalle', ma  per  ipotesi  di
  assoluta  gravità che cito:  Mancata adozione del piano  d'ambito,
  mancata   approvazione  dei  bilanci  della   S.R.R.   e   mancato
  espletamento  delle procedure per l'affidamento del servizio.   In
  pratica,  la mancata adozione del piano d'ambito significa  che  è
  stato  impedito  il  funzionamento su di un'intera  provincia  del
  servizio di raccolta rifiuti
   Se ci fosse la pena di morte, dovresti essere fucilato
   Mancata  approvazione dei bilanci: ricordo a  me  stesso  che  il
  disastro,  quel miliardo 134 milioni di debiti, dipende dal  fatto
  che non sono stati approvati i bilanci delle società
   Mancato  espletamento delle procedure di gara  per  l'affidamento
  del  servizio: significa prorogare - io non ho mai paura di quello
  che  dico  - ad amici e parenti, come si è fatto negli  ultimi  12
  anni, i contratti di affidamento del servizio rifiuti
   Si  reputa opportuno limitare il commissariamento a sei mesi.  Ma
  niente affatto  E ciò per due ordini di motivi. Il primo è che per
  fare  il piano d'ambito, per espletare la gara - lo ricordo  a  me
  stesso - occorrono ottanta giorni fra bando, pubblicazione,  invio
  alla  GUCE e così via. Saranno, certamente, non necessari,  ma  io
  non voglio nascondermi dietro pastoie burocratiche.
   Il  secondo  motivo  è per impedire a chi ha commesso  violazioni
  così  gravi  di tornare sul  luogo del delitto , considerato  che,
  andando  via  i commissari straordinari e trattandosi  di  società
  consortili  che hanno al proprio interno soltanto una  determinata
  tipologia di professionalità, tornerebbero quelle stesse persone.
   Quindi,  altro che dodici mesi, sono pochi  Se poi  saremo  stati
  bravi  ad  evitare  che si ripetano violazioni di  così  singolare
  gravità, dodici mesi saranno bastati.
   Questo è un punto di assoluta equità rispetto alla gravità  delle
  violazioni  e sei mesi potrebbero non essere sufficienti,  ripeto,
  ad approvare il piano d'ambito, il bilancio ed esperire la  gara.

   MANCUSO,  presidente  della Commissione  e  relatore.  Chiedo  di
  parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MANCUSO,   presidente  della  Commissione  e   relatore.   Signor
  Presidente, Assessore Russo, questa è una materia complessa. Al di
  là  di  quelle  che  potrebbero essere le inadempienze  gravissime
  eventualmente perpetrate,  mi sembra eccessivo affidare per dodici
  mesi  e  ancora  per ulteriori dodici mesi a funzionari  regionali
  quelle strutture.
   Già  ne abbiamo abbastanza, la politica interviene su mille cose
  Prevedere sanzioni per chi non ottempera a previsioni di legge, va
  bene,  ma  affidare  a  commissari  straordinari  le  azioni   nei
  territori non mi trova assolutamente d'accordo ed, inoltre,  nutro
  dei forti dubbi sotto diversi profili che ciò possa essere fatto.
   A   questo   aggiungo  che  bisogna  riformulare   il   comma   3
  dell'articolo   14,  perché  l'articolo  4  è   stato   modificato
  aggiungendo  tutta un'altra serie di previsioni  che,  certamente,
  non meritano il commissariamento degli Enti.
   Quindi,  signor  Presidente, ci vuole un ragionamento  molto  più
  profondo; tra l'altro, sarebbe opportuno avere un po' dà tempo per
  consentirci   di  presentare  un  subemendamento  di  riscrittura.
  Personalmente  penso,  infatti, che  sostituire  i  sindaci  ed  i
  presidenti  di  provincia  per  ventiquattro  mesi  non  dico  che
  equivalga a sostituirli sine die, ma, se il mandato dura tre  anni
  e noi li sostituiamo per 24 mesi, è quasi sine die.
   Posso   essere  d'accordo  eventualmente  ad  un  intervento   di
  sostituzione per l'elezione degli organi che devono ottemperare  a
  quanto  previsto  alle lettere a), b), c) e d)  del  comma  1,  ma
  sostituire  un'assemblea elettiva, far venire meno  il  ruolo  dei
  sindaci, dei presidenti di provincia non mi trova d'accordo, anche
  perché  per  mia  forma mentis sono d'accordo ai  commissariamenti
  negli  enti  locali, ma la sostituzione fatta dagli  enti  locali,
  suggerita, poi, all'Assessorato per l'energia non mi convince.
   Io   concordo   con  quanto  già  previsto  nella   legge,   cioè
  l'intervento dell'Assessore per l'energia.

   PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

     (La seduta, sospesa alle ore 19.23, è ripresa alle ore 19.39)

   La seduta è ripresa.
   Si  riprende l'emendamento 14.21, della Commissione. Lo pongo  in
  votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 14.20 (I parte) del Governo. Lo pongo in
  votazione. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della commissione e relatore. Favorevole

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si    passa   all'emendamento   14.20.1   bis,   di   riscrittura
  dell'emendamento  14.20 (II parte) e concernente  il  comma  2,  a
  firma del Governo.

   DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
  l'emendamento 14.10.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Comunico che sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

   - dalla Commissione:

   subemendamenti 14.20.1 bis 2 e 14.20.5, di identico contenuto:
   Dopo la parola  diffida  aggiungere le parole  non inferiore a 90
  giorni ;
   -  dopo le parole  in carica  sostituire le parole  dodici  mesi
  con le parole  sei mesi .
   - dagli onorevoli Falcone ed altri:

   subemendamento 14.20.1 bis 1:
   Dopo  le parole  all'articolo 6  sostituire le successive con  le
  seguenti:   I commissari straordinari durano in carica  sei  mesi,
  prorogabili  per un massimo di sei; entro tale periodo  provvedono
  anche alla ricostituzione degli organi statutari. .
   Pongo  in  votazione i subemendamenti 14.20.1 bis  2  e  14.20.5,
  aventi  contenuto identico, a firma della Commissione.  Il  parere
  del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                           (Sono approvati)

   Si  passa  al  subemendamento 14.20.1 bis 1, a firma  Falcone  ed
  altri.

   FALCONE.  Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro   di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in  votazione l'emendamento 14.20.1 bis del Governo,  come
  emendato. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della commissione e relatore. Favorevole

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   L'emendamento 14.20 (II parte) è precluso.
   Si passa all'emendamento 14.15 a firma Cracolici ed altri.

   CRACOLICI.  Anche  a  nome  degli altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
  14.2, a firma Buzzanca ed altri.

   BUZZANCA.  Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Emendamento 14.11, a firma Caronia, Ruggirello e De Luca.

   DE  LUCA.  Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa all'emendamento 14.20 (III parte) del Governo. Lo pongo
  in votazione. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della commissione e relatore. Favorevole

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico  che  è  stato  presentato  all'emendamento  14.20  (III
  parte),   dagli   onorevoli  Falcone   ed   altri,   il   seguente
  subemendamento 14.20.4:  È soppressa la lettera b) del  comma  3 .
  Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della commissione e relatore.  Contrario.

   PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole si alzi; chi  è  contrario  resti
  seduto.

                           (Non è approvato)

   Si  passa  al  subemendamento 14.20.2 del Governo all'emendamento
  14.20  (III  parte).  Lo  pongo  in  votazione.  Il  parere  della
  Commissione?

   MANCUSO, presidente della commissione e relatore.  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole si alzi; chi  è  contrario  resti
  seduto.

                            (E' approvato)

   Pongo   in  votazione  l'emendamento  14.20  (III  parte),   come
  emendato. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento 14.12, a firma Caronia, Ruggirello,  De
  Luca.

   DE  LUCA.  Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Subemendamento 14.20.1, a firma Di Benedetto ed altri.

   DI BENEDETTO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo in votazione l'emendamento 14.20 (IV parte), del Governo.
  Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole,  con
  i  subemendamenti che già hanno visto il primo testo emendato, cioè
   sei  mesi  più  sei e diffida entro 90 giorni , per uniformare  il
  testo all'emendamento 14.20.1 bis. 2.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Gli  emendamenti  14.13, 14.3, 14.9 (II parte), 14.16,  tutti  al
  comma 4, sono preclusi.
   Si  passa all'emendamento 14.14, a firma Caronia, Ruggirello,  De
  Luca.

   DE  LUCA.  Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Emendamento 14.4, a firma
  Buzzanca ed altri.

   BUZZANCA.  Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
  14.9 (III parte), a firma Cracolici ed altri.

   CRACOLICI.  Anche  a  nome  degli altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa all'emendamento 14.20 (V parte), del Governo. Lo  pongo
  in votazione. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento 14.17, a firma Caronia, Ruggirello,  De
  Luca.

   DE  LUCA.  Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
  14.20  (VI  parte), del Governo. Lo pongo in votazione. Il  parere
  della Commissione?

   MANCUSO, presidente della commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 14.5, a firma Buzzanca ed altri.

   BUZZANCA.  Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirare gli emendamento 14.5 e 14.6.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
  14.18, a firma Cracolici ed altri.

   CRACOLICI.  Anche  a  nome  degli altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
  14.19, a firma Caronia, Ruggirello, De Luca.

   DE  LUCA.  Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in  votazione l'articolo 14, nel testo risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 15. Ne do lettura.
                               «Art. 15.

    Disciplina dell'affidamento del servizio di gestione integrata
                              dei rifiuti

   1  Fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo  18,
  il  servizio  di  gestione integrata dei rifiuti è affidato  dalle
  Autorità  d'ambito, per la durata e secondo quanto previsto  dagli
  articoli 201 e 202 del decreto legislativo n. 152/2006. Le  stesse
  Autorità  provvedono ad individuare, sulla base del piano d'ambito
  e  nel  rispetto dell'articolo 23 bis del decreto legge 25  giugno
  2008,  n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008,
  n.  133,  il  soggetto  incaricato di  svolgere  la  gestione  del
  servizio  per  tutto l'Ambito Territoriale Ottimale, stipulando  e
  sottoscrivendo con lo stesso un contratto normativo che disciplina
  le  modalità  di  affidamento, di sospensione e di risoluzione  ad
  opera  dei  singoli  comuni della parte di  servizio  relativa  al
  territorio  dei comuni stessi. La stipula e la sottoscrizione  del
  contratto   d'appalto   relativo  ai   singoli   comuni   compresi
  nell'A.T.O.   hanno   luogo  fra  l'appaltatore   e   la   singola
  amministrazione comunale, che provvede direttamente  al  pagamento
  delle  prestazioni  ricevute e verifica l'esatto  adempimento  del
  contratto.
   2.  Al  completamento  del  primo  triennio  di  affidamento,   e
  successivamente con cadenza triennale, l'Autorità d'ambito procede
  alla  verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni
  di  mercato  applicate  a  parità di  prestazioni.  Nel  caso  sia
  accertato  che,  a livello nazionale, il costo medio  applicato  a
  parità di prestazioni, sia inferiore per non meno del 5 per  cento
  rispetto a quello praticato dal gestore, i comuni possono recedere
  dal   contratto   di   appalto   e   provvedere   ad   un'autonoma
  organizzazione  del  servizio sul proprio  territorio,  salvo  che
  l'affidatario  dell'appalto non dichiari la propria  disponibilità
  ad   adeguare   il  corrispettivo  alle  sopravvenute   condizioni
  finanziarie.
   3. Nei casi di cui al comma 2, l'affidamento da parte del singolo
  comune è effettuato a condizione che:
   a)  garantisca  il  raggiungimento  dei  medesimi  risultati  del
  servizio  e  livelli  di  raccolta differenziata,  in  quantità  e
  qualità, previsti nel piano d'ambito;
   b)  riassuma  a  proprio carico il personale a  qualsiasi  titolo
  trasferito  alle  Società ed ai consorzi d'ambito  esistenti  alla
  data  di  approvazione della presente legge,  o  corrisponda  alla
  Autorità d'ambito i relativi oneri;
   c)  assuma  a  proprio carico la quota parte dei  costi  generali
  gravanti  sull'Autorità  d'ambito per  la  gestione  del  medesimo
  servizio nell'intero ATO.
   4.  Fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale,  di
  cui  all'articolo  238,  comma  11,  del  decreto  legislativo  n.
  152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei  costi
  del   servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti,  l'Autorità
  d'ambito  individua uno standard medio al quale è  parametrata  la
  tariffa  di  igiene ambientale o la tassa per lo  smaltimento  dei
  rifiuti   solidi  urbani  per  i  comuni  compresi  negli   Ambiti
  Territoriali Ottimali. Nella definizione dello standard  si  tiene
  conto  del  livello di effettiva riscossione dell'ultimo  triennio
  solare. I comuni possono adeguare la TIA o la TARSU allo standard,
  fermo  restando che, nel caso in cui si determini uno  scostamento
  rispetto a quanto necessario a garantire la corretta gestione  del
  servizio, sono comunque tenuti a individuare nel proprio  bilancio
  le  risorse  finanziarie ulteriori rispetto a  quelle  provenienti
  dalla tariffa o dalla tassa, vincolandole alla copertura dei costi
  derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti.
   5.  Successivamente alla definitiva determinazione della TIA, con
  le  modalità  di cui all'articolo 6, comma 6, laddove  il  livello
  dell'imposizione tributaria non sia sufficiente alla copertura dei
  costi  del servizio di gestione integrata nel territorio comunale,
  i singoli comuni ne dispongono l'incremento ovvero individuano nel
  proprio  bilancio  le risorse finanziarie ulteriori,  vincolandole
  alla  copertura  dei  costi  derivanti dal  servizio  di  gestione
  integrata dei rifiuti».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:

   emendamenti 15.2, 15.3, 15.7, 15.9, 15.14, 15.15, rispettivamente
  soppressivi dell'intero articolo e dei commi da 1 a 5.

   - dal Governo:

   emendamento 15.17 (I Parte):
   Al comma 1 sostituire le parole:
   -   dalle  Autorità  d'ambito, per la  durata  e  secondo  quanto
  previsto  dagli  articoli  201 e 202 del  decreto  legislativo  n.
  152/2006. Le stesse Autorità  con  dalle Società consortili di cui
  al   precedente  articolo  6  in  nome  e  per  conto  dei  comuni
  consorziati, per la durata prevista dall'articolo 202 del  decreto
  legislativo n. 152/2006. Le stesse Società ;
   - per  tutto  l'Ambito Territoriale Ottimale  con  per  i  comuni
  consorziati ;
   -  nell'ATO  con   nella Società consortile .

   emendamento 15.17 (II parte):
   Al comma 2:
   -   sostituire  le  parole   l'Autorità  d'ambito   con   Società
  consortile, anche su segnalazione di singoli comuni ;
   -  aggiungere dopo le parole  a livello nazionale  le  parole   o
  regionale    e   dopo  le  parole   i  comuni   le  parole    fino
  all'affidamento  del  nuovo appalto con  le  modalità  di  cui  al
  precedente comma 1 .

   emendamento 15.17 (III parte):
   Alla lettera b) del comma 3 sostituire:
   - le parole  riassume a proprio carico  con  utilizzi ;
   -   le   parole    o  corrisponda  all'Autorità   d'ambito    con
   corrispondendo alla Società consortile ;

   Alla lettera c) sostituire:
   - la parola  assuma  con  mantenga ;
   -   le   parole   sull'Autorità  d'ambito   con    sulla  Società
  consortile .
   emendamento 15.17 (IV parte):
   Al  comma  4  sostituire le parole  l'Autorità d'ambito   con  le
  parole  la Società consortile .

   subemendamento 15.17.3 all'emendamento 15.17 (I parte):
  Dopo  le  parole   Le  stesse società   sono  aggiunte  le  parole
   avvalendosi degli UREGA .

     - dagli onorevoli Buzzanca, Pogliese, Caputo, Falcone, Formica,
  Vinciullo:

   emendamento 15.1:
   Al  comma 1, dopo le parole  comuni stessi. sostituire il seguito
  con  le  seguenti  parole   La stipula  e  la  sottoscrizione  del
  contratto   d'appalto   relativo  ai   singoli   comuni   compresi
  nell'A.T.O.  hanno  luogo fra l'appaltatore ed il  Consorzio,  che
  provvede  direttamente al pagamento delle prestazioni  ricevute  e
  che verifica l'esatto adempimento del contratto .

   emendamento 15.10:
   Sostituire il comma 3 con il seguente:
    3. Ogni comune ha facoltà singolarmente o associato con altri di
  ricercare ed individuare il soggetto cui affidare la gestione  del
  servizio  nel  proprio  territorio nel  rispetto  della  normativa
  comunitaria  e  nazionale,  con procedura  ad  evidenza  pubblica,
  ovvero   direttamente  a  società  a  totale  capitale   pubblico,
  favorendo  in  tale  ultima  ipotesi  le  imprese  esistenti   nel
  territorio  ed  i  contatti in atto esistenti  purché  la  società
  scelta  ed individuata svolga prevalentemente la propria  attività
  nel  comune  o  nei  comuni  a favore dei  soggetti  titolari  del
  capitale sociale e a condizione che:
   a)  garantisca il raggiungimento dei medesimi risultati  previsti
  dal piano d'ambito.
   Dopo   l'affidamento  dei  servizi,  i  comuni   per   realizzare
  investimenti   che  garantiscano  efficienza  ed   economicità   e
  favoriscano  il raggiungimento degli obiettivi regionali  potranno
  cedere  con gara ad evidenza pubblica, le proprie quote ai privati
  fino  alla  concorrenza dell'ottanta per cento, fermo  restando  i
  contratti di affidamento stipulati .

   -   dagli   onorevoli  Rinaldi,  Ammatuna,  Galvagno,  Gucciardi,
  Vitrano:

   emendamento 15.4:
   Al  comma  1 dopo le parole  la stipula e la sottoscrizione  del'
  aggiungere le parole  l'eventuale'.

   emendamento 15.13:
   Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
    3  bis.  I  comuni  possono comunque provvedere  ad  un'autonoma
  organizzazione del servizio sul proprio territorio.

   - dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis, Raia, Faraone:

   emendamento 15.5:
   Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
      1 bis. L'affidamento del servizio di cui al comma 1 può essere
  articolato  in più bacini interni allo stesso Ambito  territoriale
  ottimale, purché di popolazione non inferiore a 200.000 abitanti e
  sempre  che  il Piano d'ambito ne giustifichi l'individuazione  in
  termini  di  economicità, di efficacia ed efficienza del  servizio
  stesso .

   emendamento 15.16:
   Aggiungere i seguenti commi:
    6.   Le   somme  provenienti  dalla  TARSU  e  della  TIA   sono
  impignorabili  ai sensi dell'articolo 159 del decreto  legislativo
  18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
   7.  I  comuni  sono  in  ogni caso obbligati  all'accertamento  e
  dell'aggiornamento dei ruoli per il pagamento della TARSU o TIA ed
  hanno  l'obbligo  di cooperare con le Autorità d'ambito  e  con  i
  soggetti eventualmente incaricati della riscossione anche al  fine
  di ridurre la relativa evasione ed elusione fiscale. .

   - dagli onorevoli Musotto e Arena:

   emendamento 15.6:
   Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
    1  bis.  Su espressa delega dell'autorità d'ambito,  due  o  più
  comuni  hanno facoltà di associarsi per l'affidamento del servizio
  di raccolta dei rifiuti ove sia dimostrato e garantito che possono
  conseguirsi livelli di raccolta differenziata superiori  a  quelli
  previsti dal piano d'ambito. .

   - dagli onorevoli Panepinto, Galvagno, Di Benedetto, Apprendi:

   emendamento 15.8:
   Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo:
    Le  superiori  disposizioni  non  si  applicano  ai  comuni  con
  popolazione  inferiore a diecimila abitanti  che  provvedono  alla
  gestione diretta del servizio di spezzamento e della raccolta  dei
  rifiuti .

   - dagli onorevoli Corona, Bosco, Limoli, Torregrossa:

   emendamento 15.11:
   Modificare il comma 3 con il seguente:
    3. Ogni comune ha la facoltà singolarmente o associato con altri
  di  individuare il soggetto cui affidare la gestione del  servizio
  nel proprio territorio nel rispetto della normativa comunitaria  e
  nazionale, con procedura ad evidenza pubblica, ovvero direttamente
  a  società  a  totale  capitale pubblico, partecipate  dai  comuni
  dell'ATO  di  riferimento purché la società svolga prevalentemente
  la  propria  attività a favore dei soggetti titolari del  capitale
  sociale e a condizione che:
   a)  garantisca  il  raggiungimento  dei  medesimi  risultati  del
  servizio  e  livelli  di  raccolta  differenziata,  in  qualità  e
  quantità previsti dal piano d'ambito.
   b)  assuma  a  proprio carico la quota parte dei  costi  generali
  gravanti  sull'autorità  d'ambito per  la  gestione  del  medesimo
  servizio nell'intero ATO.
   Dopo   l'affidamento  dei  servizi,  i  comuni   per   realizzare
  investimenti   che  garantiscano  efficienza  ed   economicità   e
  favoriscano  il raggiungimento degli obiettivi regionali  potranno
  cedere  con gara ad evidenza pubblica, le proprie quote ai privati
  fino  alla  concorrenza dell'ottanta per cento, fermo  restando  i
  contratti di affidamento stipulati .

   - dagli onorevoli Di Benedetto, Panepinto, Termine:

   emendamento 15.12:
   Al  comma 3 lettera c) dopo le parole  quota parte  aggiungere le
  parole  di eventuali disposizioni debitorie e .

   - dalla Commissione:

   subemendamento 15.17.2 all'emendamento 15.17 (I parte):
   Al  comma  1 le parole  per la durata e secondo quanto  previsto
  sono sostituite dalle parole  secondo le modalità previste .

   emendamento 15.18:
   Al  comma  4  le parole  individua e definizione  sono sostituite
  dalle parole  indica e indicazione .

   emendamento 15.19:
   Il comma 5 è soppresso.

   - dagli onorevoli Cracolici e De Benedictis:

   subemendamento 15.17.1 all'emendamento 15.17 (I parte):
   Al  comma 1 sono aggiunte le seguenti parole.  La gara di cui  al
  presente  comma  può essere articolata per lotti  riferiti  ad  un
  bacino di utenza non inferiore a 200.000 abitanti. .

   subemendamento 15.16.1:
   Sostituire le parole  Autorità d'ambito  con la parola  SRR .

   Si passa all'esame degli emendamenti.

   DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
  gli emendamenti 15.2, 15.3, 15.7 e 15.9.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si   passa   all'emendamento  15.17  (I  parte)  ed  ai  relativi
  subemendamenti.
   Pongo  in  votazione  il subemendamento 15.17.2,  a  firma  della
  Commissione. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETROCARMELO,  assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa a subemendamento 15.17.3, del Governo.

   FALCONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE.   Signor  Presidente,  Assessore  Russo,   ritengo   che
  inserendo  la  previsione che ci si debba  avvalere  degli  UREGA,
  andiamo  a  creare ulteriori pastoie burocratiche. Se è  un  fatto
  obbligatorio, facciamolo (è obbligatorio sopra una certa  soglia),
  ma  se  più in là approvassimo la norma sugli ex ATO virtuosi,  ci
  potrebbero  essere degli appalti che sono sotto soglia.  Tuttavia,
  poiché  sto  esprimendo un parere esclusivamente  e  squisitamente
  personale, l'Aula e il Governo possono andare oltre.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE.  Ne ha facoltà.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Signor Presidente, signori deputati, segnalo che
  oggi  un  appalto  di  un  ATO costa 42  milioni  di  euro.  Sarei
  felicissimo  se riuscissimo a ridurlo nell'arco di un  quinquennio
  di  1/3;  saremmo a circa 34 milioni di euro, ben al di  sopra  di
  quel tetto.

   FALCONE. Ma si tratta di servizi

   RUSSO,  assessore per l'energia e i servizi di pubblica  utilità.
  Per  carità,  però,  avremmo la garanzia di una gestione  uniforme
  delle  gare su tutto il territorio regionale, il che non  mi  pare
  una questione da sottovalutare.

   INCARDONA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   INCARDONA.  Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  l'onorevole
  Falcone,   opportunamente,   faceva  riferimento   all'emendamento
  articolo 6 bis, cioè all'emendamento che è stato accantonato e che
  tratta  di   ATO  virtuosi', il quale, a  questo  punto,  andrebbe
  discusso ora in Aula per fare in modo che, anche l'emendamento che
  adesso  è  al  nostro  esame, si possa  affrontare  con  la  piena
  consapevolezza  di  una  norma che,  se  inserita,  ha  una  certa
  valenza,  se  non inserita cambia i propri effetti  in  ordine  ad
  alcuni articoli del disegno di legge in discussione.
   Propongo,  quindi, signor Presidente, di riprendere l'emendamento
  accantonato  e  di  discutere  successivamente  tutti  gli   altri
  articoli.

   PRESIDENTE.  Pongo  in votazione il subemendamento  15.17.3,  del
  Governo. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

   (E' approvato)

   Si  passa al subemendamento 15.17.1, degli onorevoli Cracolici  e
  De Benedictis.

   CRACOLICI. Anche a nome dell'onorevole De Benedictis, dichiaro di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 15.17 (I parte) del Governo. Assessore
  Russo,  gli  Uffici  fanno  presente che il  riferimento  dovrebbe
  essere all'articolo 201, non all'articolo 202.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica  utilità. No, non può essere in riferimento  all'articolo
  201,  e certamente c'è un emendamento che modificava questo, forse
  è un emendamento della Commissione ...

   PRESIDENTE. E' stato inserito  secondo quanto previsto'. Pongo in
  votazione  l'emendamento 15.17 (I parte) del  Governo.  Il  parere
  della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

   (E' approvato)

   MANCUSO,  presidente  della Commissione  e  relatore.  Chiedo  di
  parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MANCUSO,   presidente  della  Commissione  e   relatore.   Signor
  Presidente,  onorevoli colleghi, sarebbe il caso di aggiungere  al
  comma 1 dell'articolo 15 - e lo potremo fare con un emendamento ai
  sensi  dell'articolo 117 del Regolamento -, laddove  è  citato  il
  decreto   legge   112   del   2008,  la  dizione    e   successive
  modificazioni ,  poiché  quel decreto  legge  è  stato  modificato
  ulteriormente dopo la conversione in legge.

   PRESIDENTE.  Possiamo  aggiungere   e  successive  modifiche   ed
  integrazioni'.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica   utilità.   La  precisazione   è   opportuna,   ma   non
  indispensabile,  considerato che nel testo  al  nostro  esame  c'è
  l'articolo  19,  una  norma di rinvio dinamico  alla  legislazione
  statale; quindi, possiamo anche evitarlo.

   PRESIDENTE.  Intanto, aggiungiamo al comma  1  dell'articolo  15,
  dopo  il  termine   133'  le  parole  e  successive  modifiche  ed
  integrazioni .
   Si passa all'emendamento 15.1, degli onorevoli Buzzanca ed altri.

   BUZZANCA.  Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   L'emendamento  15.4,  degli  onorevoli  Rinaldi  ed   altri,    è
  precluso.
   Si  passa  all'emendamento  15.5, degli  onorevoli  Cracolici  ed
  altri.

   CRACOLICI.  Anche  a  nome  degli altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. L'emendamento 15.6, degli
  onorevoli Musotto ed altri, è precluso.
   Si passa all'emendamento 15.13, degli onorevoli Rinaldi ed altri.

   RINALDI.  Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro   di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa all'emendamento 15.17 (II parte), del Governo. Lo pongo
  in votazione. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

   (E' approvato)

   Gli  emendamenti 15.8, degli onorevoli Panepinto ed altri, 15.10,
  degli  onorevoli Buzzanca ed altri e 15.11, degli onorevoli Corona
  ed altri, sono preclusi.
   Si passa all'emendamento 15.17 (III parte), del Governo. Lo pongo
  in votazione. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

   (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento 15.12, degli onorevoli Di Benedetto  ed
  altri.

   DI  BENEDETTO.  Anche a nome degli altri firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 15.14, degli onorevoli Caronia ed altri.

   DE  LUCA.  Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa all'emendamento 15.17 (IV parte), del Governo. Lo pongo
  in votazione. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

   (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 15.15, degli onorevoli Caronia ed altri.

   DE  LUCA.  Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

   DE  BENEDICTIS. Anche a nome degli altri firmatari,  dichiaro  di
  ritirare l'emendamento 15.16 e il subemendamento 15.16.1.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 15.18, della Commissione. Lo pongo  in
  votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità.  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Emendamento  15.19, della Commissione. Lo pongo in votazione.  Il
  parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità.  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 15, nel testo risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:

                             «Articolo 16

       Capitolato generale della gestione integrata dei rifiuti

   1. Al fine di uniformare nel territorio della Regione il servizio
  di   gestione  integrata  dei  rifiuti,  sia  relativamente   agli
  affidamenti,  alle gestioni dirette ed alle concessioni  esistenti
  oltre  che in ordine a quelli futuri, il Presidente della  Regione
  entro  centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
  presente  legge, con proprio decreto emana un capitolato  generale
  della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia e lo schema di  un
  contratto  a  risultato per il conseguimento delle percentuali  di
  raccolta  differenziata stabilite dall'articolo 9, comma 3.  Entro
  trenta giorni dalla pubblicazione del decreto sono adeguati, anche
  in  variante  al  contratto principale, i capitolati  speciali  di
  appalto  e  i  contratti di servizio in essere tra le  società,  i
  consorzi d'ambito e i comuni.
   2.  Ai  fini  dell'affidamento della gestione di cui all'articolo
  15,  l'Autorità d'ambito definisce altresì un capitolato  speciale
  d'appalto  in ragione delle specificità del territorio interessato
  c delle caratteristiche previste per la gestione stessa».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:

   emendamenti   16.1,  16.2  e  16.4  rispettivamente   soppressivi
  dell'intero articolo e dei commi 1 e 2.
   - dagli onorevoli Gucciardi, Ferrara, Vitrano, Picciolo:

   emendamento 16.3:
   Al  comma 1 dopo le parole  alla data di entrata in vigore  della
  presente  legge   aggiungere le parole   ad  eccezione  di  quelli
  preposti agli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo  5,
  comma 3 .

   PRESIDENTE.  Si  passa  all'emendamento  16.1,  degli   onorevoli
  Caronia, Ruggirello, De Luca.

   DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
  gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.4.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea ne prende atto. Emendamento 16.3,  degli
  onorevoli Gucciardi ed altri.

   GUCCIARDI.  Anche  a  nome  degli altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'articolo 16. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:

                             «Articolo 17

              Accelerazione delle procedure autorizzative

   1.  Ai fini della più celere attivazione degli impianti necessari
  alla  gestione  integrata dei rifiuti, incluse le  discariche,  il
  Dipartimento  competente dell'Assessorato regionale per  l'energia
  ed  i servizi pubblici adotta le procedure di cui all'articolo 208
  del  decreto legislativo 152/06 e individua, per ciascuna  istanza
  di  approvazione  o  autorizzazione,  un  responsabile  unico  del
  procedimento.
   2.  Entro  quindici  giorni  dall'acquisizione  dell'istanza,  il
  responsabile  del  procedimento  richiede  a  tutti   i   soggetti
  competenti  il proprio parere motivato, da esprimere entro  e  non
  oltre  tre  mesi  dalla richiesta. Trascorso  infruttuosamente  il
  predetto termine, il parere si intende favorevolmente reso.
   3.  Il  responsabile del procedimento convoca  la  conferenza  di
  servizi  che  deve  concludere l'istruttoria entro  centocinquanta
  giorni  dalla presentazione della relativa istanza con  un  parere
  unico motivato, di assenso o diniego.
   4  Le  conclusioni  della conferenza di servizi  sono  valide  se
  adottate a maggioranza dei componenti.
   5.   Il   provvedimento  finale  è  rilasciato   dal   competente
  Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi
  di  pubblica  utilità  e sostituisce ogni altra  approvazione  e/o
  autorizzazione  di  legge,  fatte  salve  quelle   di   competenza
  statale».
   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:

   emendamenti  17.4,  17.5, 17.6, 17.8, 17.10,  17.11,  soppressivi
  rispettivamente dell'intero articolo e dei commi da 1 a 5.

   - dagli onorevoli Musotto e Ruggirello:

   emendamento 17.3:
   Al  comma 1 dopo le parole  alla data di entrata in vigore  della
  presente  legge  aggiungere il seguente periodo  ad  eccezione  di
  quelli  preposti  agli ambiti territoriali di cui all'articolo  5,
  comma 3 .

   - dalla Commissione:

   emendamento 17.1:
   Sostituire il comma 2 con il seguente:
    2.   Il   responsabile   procede   comunque   all'adozione   del
  provvedimento finale entro e non oltre 180 giorni dalla  richiesta
  a  mezzo conferenza di servizi disciplinata con le modalità di cui
  alla legge n. 241/90 e seguenti .

    emendamento 17.2:
   Sopprimere il comma 3.

   - dagli onorevoli Corona, Bosco, Limoli e Torregrossa:

   emendamento 17.7:
   Al comma 2 sostituire le parole  tre mesi  con  due mesi

    emendamento 17.9:
   Al   comma   3   sostituire   la  parola    centocinquanta    con
   centoventi .

   PRESIDENTE.   Si inizia con l'emendamento 17.4, a firma  Caronia,
   Ruggirello e De Luca.

   DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
   gli emendamenti 17.4, 17.5, 17.6, 17.8, 17.10, 17.11.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si   passa  all'emendamento  17.3,  degli  onorevoli  Musotto   e
  Ruggirello.

   MUSOTTO.  Anche  a  nome dell'onorevole Ruggirello,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa all'emendamento 17.7, degli onorevoli Corona, Bosco  ed
  altri.

   CORONA.  Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
  gli emendamenti 17.7 e 17.9.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea ne prende atto. Emendamento 17.1,  della
  Commissione.

   MANCUSO,  presidente  della Commissione e relatore.  Dichiaro  di
  ritirare gli emendamenti 17.1 e 17.2.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'articolo 17. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Onorevoli  colleghi, dovremmo passare all'articolo 18;  tuttavia,
  considerata  la complessità dello stesso, lo accantono  avvertendo
  che   sarà  esaminato  nella  seduta  di  domani  con  i  relativi
  emendamenti.
   Così resta stabilito.
   Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

                             «Articolo 19
                             Rinvio dinamico

   1.  I  rinvii  operati  dalla presente  legge  alla  legislazione
  statale si intendono effettuati in senso dinamico».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:

   emendamenti  19.1, 19.3, soppressivi rispettivamente  dell'intero
  articolo e del comma 1.

   - dagli onorevoli Di Benedetto, Panepinto, Di Guardo, Termine:

   emendamento 19.2, soppressivo dell'intero articolo.

   DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
  gli emendamenti 19.1 e 19.3.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

   DI  BENEDETTO.  Anche a nome degli altri firmatari,  dichiaro  di
  ritirare l'emendamento 19.2.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'articolo 19. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Onorevoli  colleghi,  abbiamo fatto  un  buon  lavoro.  Se  siete
  d'accordo, continuerei con l'esame degli articoli aggiuntivi.
   Comunico   che  sono  stati  presentati  i  seguenti  emendamenti
  aggiuntivi:

   - dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis, Raia, Faraone:

   emendamento A.4:
   Aggiungere il seguente articolo:

   Art.  ...  -  Conciliazione per la riscossione - 1.  Al  fine  di
  velocizzare   le   procedure  di  riscossione  sull'ultima   TARSU
  regolarmente  approvata per ridurre il contenzioso  e  contrastare
  l'evasione, la Regione promuove nel rispetto delle norme  vigenti,
  la sottoscrizione da parte degli Enti e dei soggetti che applicano
  e  riscuotono  la TARSU o la TIA, di accordi per la  conciliazione
  delle controversie con organismi associativi attivi nel territorio
  regionale  da  almeno  un anno, in cui siano rappresentate  almeno
  cinque  associazioni dei consumatori presenti nel CNCU e nel  CRCU
  siciliano.
   2.  La conciliazione ha carattere gratuito per i cittadini  e  le
  persone giuridiche soggette ad imposizione .

   emendamento A.5:
   Aggiungere il seguente articolo:

   Art.  ... - Misure relative alla certezza nell'acquisizione delle
  informazioni - 1. Ai soggetti che rifiutano od omettono di fornire
  le   informazioni   o  di  esibire  i  documenti   richiesti   dal
  Dipartimento regionale per le acque ed i rifiuti (DRA),  ai  sensi
  di  quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 16
  dicembre   2008,   n.  19,  nell'ambito  della  propria   attività
  istituzionale  o  intralciano  l'accesso  o  le  ispezioni,   sarà
  irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, da
  un minimo di cinquemila euro fino ad un massimo di ventimila euro.
   2. Il DRA ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della
  legge  regionale  16  dicembre 2008, n.  19,  irroga  la  sanzione
  amministrativa  del  pagamento di  una  somma,  da  un  minimo  di
  diecimila euro fino ad un massimo di quarantamila euro ai soggetti
  che  forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.
  Le  predette  sanzioni sono irrogate nel caso di violazione  degli
  obblighi di informazione periodica stabiliti.
   3.  Avverso  i  provvedimenti di cui ai commi 1 e  2  può  essere
  proposto  ricorso al Presidente della Regione, per il  tramite  il
  DRA  ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge
  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19,  entro  tre  giorni  dalla
  notifica.  Entro  i  successivi sette  giorni,  sulla  base  della
  valutazione del ricorso e dell'istruttoria effettuata dall'ufficio
  competente, lo stesso ufficio propone al Presidente della  Regione
  il provvedimento di accoglimento o rigetto.
   4.  Le  Autorità d'ambito trasmettono mensilmente all'Assessorato
  regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità  ed  alle
  competenti Province regionali, i dati relativi alla percentuale di
  raccolta  differenziata conseguita, determinate in base al  metodo
  di  calcolo di cui alla Circolare dell'ex A.R.R.A. del  30  aprile
  2008 pubblicata nella G.U.R.S. n.  22 del 16 maggio 2008.

   - dagli onorevoli Laccoto, Picciolo, Gucciardi, Vitrano:

   emendamento A.8:
   Aggiungere il seguente articolo:
   1.  Le  tariffe  TIA  che sono state dichiarate  illegittime  con
  sentenze passate in giudicato possono essere trasformate in  TARSU
  dai comuni interessati.

   - dagli onorevoli Falcone, Vinciullo, Pogliese, Caputo:

   emendamento A.9:
   Aggiungere il seguente articolo:
    Al  comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo  1997
  n.  6  e  successive modifiche nell'ultimo periodo dopo le  parole
   nel  caso di omessa presentazione  sostituire le parole da  entro
  cinque  anni  a  presentata  con  entro cinque anni dal giorno  in
  cui si sarebbero dovuto effettuare il versamento .

   -   dagli   onorevoli  Falcone,  Marinello,  Caputo,   Vinciullo,
  Buzzanca:

    subemendamento A.9.1:
   All'emendamento A.9 aggiungere il seguente comma:
   In  coerenza  all'art. 3 commi 30 e 34 della legge 549/1995,  gli
  enti  che  hanno ritardato il pagamento dei tributi di  competenza
  della   provincia,  tale  da  determinare  la  sanzione   di   cui
  all'articolo  13 del decreto legislativo 471/1997,  come  recepito
  dalla  legge  regionale n. 5 del 1998, art. 8, che sostituisce  il
  comma 7 della legge regionale n. 6 del 1997, possono rateizzare la
  parte  relativa  alla sanzione del 30% in cinque anni,  decorrenti
  dall'anno successivo da quello in corso.

   - dagli onorevoli Arena, Musotto, Romano:

   emendamento A.2:
   All'articolo 13 aggiungere il seguente comma:
    L'Assessore  regionale  all'energia ed ai  servizi  di  pubblica
  utilità promuove accordi di programma tra enti territoriali e  non
  territoriali  per  l'utilizzazione dei  prodotti  di  recupero  da
  rifiuti  speciali  inerti, dando priorità in  seno  ai  capitolati
  d'appalto sottostanti la realizzazione di opere pubbliche, a  quei
  rifiuti  recuperati ma provenienti da abbandoni  incontrollati  su
  aree  pubbliche  o aperte al pubblico e per la quali  la  commessa
  pubblica  deliberata ai sensi della presente disposizione compensi
  e  renda  più conveniente il costo della loro rimozione attraverso
  la  correlazione  fra fornitura in opera pubblica  e  servizio  di
  rimozione  di  rifiuti abbandonati. I sovvalli  ed  i  residui  di
  lavorazioni derivanti dalle operazioni di recupero correlate  alla
  realizzazione  dell'opera pubblica disciplinate nell'ambito  della
  medesima  gara d'appalto potranno essere conferite presso impianto
  di smaltimento con abbattimento del tributo ambientale di cui alla
  legge  549/95  ridotto al 10% a condizione che  detti  sovvalli  o
  residui  del processo di recupero non superino il 20% in peso  del
  rifiuto  rimosso dalle aree pubbliche o aperte al pubblico oggetto
  del capitolato d'appalto. .

   emendamento A.3:
   All'articolo 13 aggiungere il seguente comma:
    L'Assessore  regionale per l'energia e  i  servizi  di  pubblica
  utilità  promuove la stipula di appositi accordi di programma  tra
  produttori   utilizzatori,  rivenditori  e   gestori   finali   di
  pneumatici  finalizzati alla corretta gestione di tale  tipologia,
  curando  in seno agli accordi la promozione di consorzi  volontari
  ed  implementando l'utilizzazione dei prodotti del  loro  recupero
  attraverso  la previsione della loro utilizzazione nei  capitolati
   appalto di pubbliche forniture o realizzazione di opere pubbliche
  nei   quali  possono  utilmente  e  tecnicamente  essere  inserite
  conformemente alle previsioni sugli acquisti verdi di cui al  D.M.
  203/2003. .
   emendamento 3.8:
   Aggiungere il seguente comma:
    E' abrogato l'articolo 160 della legge regionale n. 25/1993 .

   Onorevoli colleghi, ricordo che per quanto riguarda l'emendamento
  3.8  era  stato  deciso  di  rinviarne l'esame  al  momento  della
  discussione degli emendamenti aggiuntivi.
   Si  passa, dunque, all'esame dell'emendamento A4, degli onorevoli
  Cracolici ed altri.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica  utilità.  Signor  Presidente,  stiamo  condizionando  un
  processo  tributario ad una condizione di procedibilità; questa  è
  materia giurisdizionale che non è di competenza della Regione.

   CRACOLICI.  Anche  a  nome  degli altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento A5, degli onorevoli Cracolici ed altri.

   CRACOLICI.  Anche  a  nome  degli altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa all'emendamento A8, a firma degli onorevoli Laccoto  ed
  altri.

   LACCOTO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LACCOTO.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  il  presidente
  Mancuso  dice  che  è assurdo, però, il problema  è  che  ci  sono
  sentenze   delle  Commissioni  tributarie  che  hanno   dichiarato
  illegittime le TIE  che non sono passate nei consigli comunali.
   Se noi, Assessore Russo, vogliamo risolvere il problema anche per
  il   pregresso,  perché  non  possiamo  caricare  ai   comuni   la
  riscossione  di  TIE  illegittime, dobbiamo dare  la  possibilità,
  ripeto, laddove siano illegittime, di trasformarle in TARSU; non è
  un cosa campata in aria, qualcosa che consente di avere un'entrata
  tributaria  che, altrimenti, non potrebbe mai riscuotersi  essendo
  state dichiarate illegittime.
   Dunque, Assessore, mi rimetto alla sua decisione.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica   utilità.  Signor  Presidente,  signori  deputati,   non
  azzarderò  giudizi  sulla  questione,  dico  però  che  certamente
  l'emendamento è inefficace nel momento in cui questo  effetto  sia
  stato determinato da una sentenza che abbia acquisito efficacia di
  cosa  giudicata, cioè sia diventata definitiva; la  trasformazione
  prevista  nell'emendamento non può operare se non per  l'avvenire,
  non  copre  il  pregresso, è inefficace, non  raggiunge  l'effetto
  auspicato  dall'onorevole Laccoto. Di contro, per quelle  che  non
  sono coperte da efficacia di cosa giudicata, i comuni non soltanto
  possono,  ma devono, in relazione a quelle sentenze, rideterminare
  la   propria   TARSU.   Quale   debba   essere   il   livello   di
  rideterminazione non posso dirlo io.
   E, allora, concludendo, onorevole Laccoto, per quanto riguarda il
  primo  aspetto,  non possiamo proprio farlo; per quanto  riguarda,
  invece,  il  secondo, se volete, possiamo scriverlo,  ma  dobbiamo
  aggiungere  che  ciò deve riguardare fattispecie  non  coperte  da
  giudicato,  anche  se  si  corre  il  rischio  che  sia   soltanto
  un'enunciazione pleonastica, di principio, si corre il rischio  di
  non   raggiungere  il  risultato;  tuttavia,  precisando  che  non
  riguarda  quelle coperte da giudicato, perché non potremmo  farlo,
  non uccidiamo nessuno.

   RINALDI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RINALDI.   Signor   Presidente,  onorevoli   colleghi,   desidero
  sollevare  una  questione. Considerato che  il  decreto  nazionale
  cosiddetto   mille  proroghe , non ha previsto  il  rinnovo  della
  TARSU,  se il Governo nazionale non approverà un provvedimento  in
  tal  senso, in pratica, inserendo nuovamente la TARSU, nel 2010  i
  comuni  non potranno più applicare la TARSU; quindi stiamo attenti
  ad approvare questa norma

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica  utilità. Signor Presidente, signori deputati, credo  che
  l'onorevole Laccoto si riferisse agli effetti della sentenza n. 48
  del  2009  del  CGA, resa relativamente all'ATO di  Enna   (questa
  norma  riguarda  il  pregresso,  così   mi  è  parso  di  capire);
  tuttavia,  ripeto,  per  quelle coperte  da  sentenza  del  CGA  è
  inefficace,  perché  siamo  a  livello  definitivo.   Per   quelle
  precedenti,  confesso la mia inadeguatezza, su due  piedi  non  so
  rispondere;  certamente so che, quanto meno,  dobbiamo  aggiungere
  che non ci riferiamo alle sentenze  coperte da giudicato.

   LACCOTO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
  l'emendamento A.8.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa all'emendamento A.9, a firma degli onorevoli Falcone ed
  altri. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Signor Presidente, inviterei l'onorevole Falcone
  ad illustrarlo.

   FALCONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, trattasi  di  un
  emendamento tecnico, si rifà al dettato normativo della legge  549
  del  1995,  precisamente  ai commi 30 e  33  dell'articolo  3  che
  recita:   la  Regione  sulla imposizione di tributi  può  regolare
  sulle  modalità e sull'accertamento fermo restando che  i  termini
  vengono  attribuiti  e  assegnati alla potestà  statale'.  Qua  si
  tratta del periodo di prescrizione del tributo speciale che rimane
  sempre  5 anni, ma stiamo trattando della modalità: anziché  dalla
  dichiarazione  del  tributo  al  versamento  del  tributo.  È   un
  emendamento  tecnico,  la prescrizione è sempre  5  anni,  dunque,
  Assessore  non  cambia nulla; siamo in assoluta  sintonia  con  la
  norma nazionale.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica   utilità.  Signor  Presidente,  con  le   rassicurazioni
  dell'onorevole  Falcone  che trattasi di emendamento  tecnico  che
  rende  congruo l'articolo che intende modificare, potrei esprimere
  parere   favorevole,  tuttavia,  avrei  bisogno  che  gli   Uffici
  dell'Assemblea mi confermassero questa congruità; diversamente  la
  mia valutazione cambierebbe.
   Ho  bisogno,  quindi,  di un'istruttoria rapida  da  parte  degli
  Uffici.

   CINTOLA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CINTOLA.  Signor Presidente, non capisco come mai lei stesso  non
  dia  uno  sguardo più approfondito all'emendamento. Personalmente,
  credo  che  un provvedimento del genere vada inserito nella  legge
  finanziaria  e  non  in  questo testo.  La sua  ammissibilità  nel
  provvedimento  oggi al nostro esame mi sembra, effettivamente,  un
  passo molto più forte di quanto non si possa pensare.
   Inviterei,  quindi,  i  firmatari a presentarlo  nell'ambito  del
  disegno    di   legge   finanziaria,   che   sarà   all'attenzione
  dell'Assemblea  da qui a qualche giorno, in ogni  caso,  entro  il
  mese prossimo.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica  utilità.  Signor Presidente, il  parere  del  Governo  è
  contrario  all'emendamento,  perché  esso  sposta  un  termine  di
  versamento, previsto già da legge regionale, quindi è  estraneo  a
  questa materia.
   Si potrebbe, tuttavia, affrontare la questione in finanziaria, ma
  con un maggior livello di approfondimento.

   PRESIDENTE. Onorevole Falcone, mantiene l'emendamento?

   FALCONE.  Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro   di
  ritirarlo,    fermo   restando   che   gradirei    che,    magari,
  successivamente, con l'Assessore leggessimo con attenzione i commi
  30, 33 e 34 dell'articolo 3 della legge 549 del 1995.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea prende atto del ritiro  dell'emendamento
  A.9.
   Conseguentemente  dichiaro decaduto il  subemendamento  A.9.1,  a
  firma Falcone ed altri.
   Si passa all'emendamento A.2, a firma Arena ed altri.

   ARENA.  Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di  ritirare
  gli emendamenti A.2, A.3 e 3.8.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

   Colleghi,   rimangono   da  esaminare  l'emendamento   aggiuntivo
  articolo 6 bis e gli articolo 18 e 20 che discuteremo nella seduta
  di  domani,  per  la  quale,  come  sempre,  invito  alla  massima
  puntualità.
   La  seduta è rinviata a domani, mercoledì 24 marzo 2010, alle ore
  16.00, con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del presidente Cascio


      I  -Comunicazioni.

  II  - Discussione dei disegni di legge:
       1) -  «Gestione  integrata dei rifiuti e  bonifica  dei  siti
          inquinati» (numeri 525-528/A) (Seguito)
                   Relatore: on. Mancuso

       2) -  «Bilancio  di  previsione della Regione  siciliana  per
          l'anno  finanziario  2010 e bilancio  pluriennale  per  il
          triennio 2010/2012» (numeri 470-470 bis)

        3)  -  «Disposizioni programmatiche e correttive per  l'anno
          2010» (numeri 471-471 bis)

                   La seduta è tolta alle ore 20.23

                        DAL SERVIZIO RESOCONTI
                             il Direttore
                      dott.ssa Iolanda Caroselli
   ALLEGATO:

   Risposte  scritte ad interrogazioni - Rubrica  «Infrastrutture  e
  mobilità»

   GALVAGNO. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore  per  il
  turismo, le comunicazioni
   e i trasporti, premesso che:

   lo  svincolo è quel complesso di strade che consente  ai  veicoli
  l'immissione o l'uscita da un'autostrada;

   tutte  le  strade che compongono uno svincolo nonché le  relative
  corsie  di accelerazione o decelerazione devono, per legge, essere
  dotate di un idoneo impianto di illuminazione;

   sull'autostrada Palermo-Catania, in prossimità degli svincoli per
  Mulinello, Catenanuova, Gerbini-Sferro e Motta Sant'Anastasia,  da
  parecchi  mesi,  se  non  addirittura da  anni,  gli  impianti  di
  illuminazione risultano totalmente spenti;

   considerato che:

   la   mancanza  di  illuminazione  in  prossimità  degli  svincoli
  condiziona  pericolosamente  il  normale  deflusso  del  traffico,
  mettendo a serio rischio l'incolumità degli automobilisti;

   in  condizione  di  totale  buio, la segnaletica  verticale,  che
  normalmente  in  prossimità degli svincoli è presente  in  maniera
  importante,  riflette le luci della vettura e,in  alcuni  casi,  i
  conducenti  subiscono momentanei stati di confusione e indecisione
  che possono sfociare in seri incidenti;

   per sapere:

   se  intendano intervenire presso l'ANAS affinché gli impianti  di
  illuminazione sopra citati vengano ripristinati al fine di evitare
  i  pericoli  cui  vanno  incontro, nelle condizioni  attuali,  gli
  automobilisti in transito.». (35)

   Risposta.  -  «In riferimento all'interrogazione n. 35,  a  firma
  dell'onorevole  Galvagno, il Dipartimento ha  interpellato  l'ANAS
  che,  con  nota n. 0001254-P del 12.01.2010, ha fornito i seguenti
  chiarimenti.
     Gli  svincoli  autostradali  Mulinello,  Catenanuova,  Gerbini-
  Sferro  e  Motta  S.  Anastasia, lungo l'autostrada  A19  Palermo-
  Catania,   sono  stati  recentemente  oggetto  di  interventi   di
  manutenzione  per  il ripristino degli impianti di  illuminazione.
  Nello specifico, sono stati programmati lavori di manutenzione per
  la  riattivazione dell'impianto di illuminazione dello svincolo di
  Motta S. Anastasia lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania, per  un
  importo  di circa 83 mld. di euro, e lavori di manutenzione  degli
  impianti tecnologici lungo le autostrade A29 e A19, per un importo
  complessivo  di circa 400 mld. di euro, tra i quali il  ripristino
  degli impianti di illuminazione degli svincoli autostradali di cui
  all'oggetto.
      Si  segnala,  inoltre,  che  nelle  succitate  aree,  si  sono
  registrati  ripetuti  furti di materiali,  che  nella  fattispecie
  hanno determinato notevoli ritardi sui tempi di realizzazione  dei
  lavori  di  manutenzione  degli impianti  di  illuminazione  degli
  svincoli.
     Infatti, l'attivazione dell'impianto dello svincolo di Motta S.
  Anastasia,  prevista  per  il  mese  di  dicembre  2009,  è  stata
  posticipata   a   causa   dell'indebita  sottrazione   dell'intero
  cablaggio  in  rame  già,  peraltro, regolarmente  collaudato.  Il
  furto,  denunciato  alle autorità competenti,  ha  compromesso  il
  funzionamento dell'impianto, che si stima di riattivare nei  primi
  mesi  di  quest'anno, non appena sarà terminata la posa  in  opera
  delle nuove dorsali elettriche.
     Inoltre,  anche  i lavori per il ripristino degli  impianti  di
  illuminazione   degli   svincoli   autostradali   per   Mulinello,
  Catenanuova e Gerbini-Sferro, sono stati interessati, negli ultimi
  mesi,  da  notevoli  furti  di  rame  che  hanno  causato  ritardi
  nell'attivazione  da parte dell'impresa esecutrice  aggiudicataria
  dell'intervento.
    Tanto in evasione all'atto ispettivo in oggetto.».
                              L'Assessore
                          on.  Luigi Gentile

   CAPUTO.  -  «Al  Presidente della Regione e All'Assessore  per  i
  lavori pubblici, premesso che:

   in  materia di acque pubbliche (regolamentate principalmente  dal
  testo unico approvato con regio decreto n. 1775/1933 e s.m.i.), le
  norme  di  attuazione  dello  Statuto,  di  cui  al  decreto   del
  Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 e s.m.i., hanno
  attribuito alla Regione siciliana, ai sensi dell'art. 14,  lettere
  g)  ed i) dello Statuto, la gestione delle acque pubbliche, mentre
  la   legge  regionale  29.12.1962  n.  28  e  s.m.i.,  concernente
  Ordinamento  del  Governo  e dell'Amministrazione  centrale  della
  Regione  siciliana,  all'art.  8 (Attribuzioni  degli  assessorati
  regionali),  elenca la materia in discussione  tra  le  competenze
  specifiche dell'Assessorato in indirizzo;

   con il decreto assessoriale n. 130 del 26.5.06, l'Assessorato dei
  lavori  pubblici,  a seguito di una puntuale attività  ricognitiva
  degli  uffici del genio civile dell'Isola, ha di fatto  aggiornato
  il piano regolatore generale degli acquedotti (PRGA) imponendo, ai
  sensi  del  DPR  1090/68 della legge n. 36/94 e  s.m.i.,  i  nuovi
  vincoli  delle risorse idriche in atto utilizzate, a vario titolo,
  per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni della Regione;

   il  provvedimento di concessione per la derivazione e  l'utilizzo
  delle  acque pubbliche per l'uso potabile, reso ai sensi del testo
  unico  in oggetto indicato, è tuttavia subordinato al rilascio  di
  una  certificazione sanitaria da parte del competente  Assessorato
  della sanità, sulla scorta del decreto assessoriale 21.11.92 dello
  stesso Assessorato, che si allega in copia;

   il  d.lgs. 152/06 (c.d. testo unico ambientale), nel ribadire  ed
  ampliare  le  disposizioni introdotte con il d.lgs. 152/99,  anche
  con  riguardo alla fattispecie e più in generale alla tutela delle
  acque,  ha  profondamente novellato la disciplina  delle  aree  di
  salvaguardia  delle falde superficiali e sotterranee destinate  al
  consumo umano;

   in particolare, l'art. 94 statuisce quanto segue:

   1.   'Su  proposta  delle  Autorità  d'ambito,  le  regioni,  per
  mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle  acque
  superficiali e sotterranee destinate al consumo umano,  erogate  a
  terzi  mediante  impianto di acquedotto che riveste  carattere  di
  pubblico  interesse,  nonché  per  la  tutela  dello  stato  delle
  risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in  zone  di
  tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini
  imbriferi  e  delle  aree  di ricarica della  falda,  le  zone  di
  protezione';

   2.  'Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma
  1,   le  Autorità  competenti  impartiscono,  caso  per  caso,  le
  prescrizioni  necessarie per la conservazione e  la  tutela  della
  risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle
  acque destinate al consumo umano';

   3.   'La   zona   di  tutela  assoluta  è  costituita   dall'area
  immediatamente circostante le captazioni o derivazioni:  essa,  in
  caso   di  acque  sotterranee  e,  ove  possibile,  per  le  acque
  superficiali,  deve avere un'estensione di almeno dieci  metri  di
  raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta
  e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa
  e ad infrastrutture di servizio';

   4. 'La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio
  circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a  vincoli  e
  destinazioni   d'uso   tali   da   tutelare   qualitativamente   e
  quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa
  in  zona  di  rispetto ristretta e zona di rispetto allargata,  in
  relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione  e  alla
  situazione  locale  di vulnerabilità e rischio della  risorsa.  In
  particolare,  nella  zona di rispetto sono vietati  l'insediamento
  dei  seguenti  centri di pericolo e lo svolgimento delle  seguenti
  attività:

   a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

   b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

   c)  spandimento  di concimi chimici, fertilizzanti  o  pesticidi,
  salvo  che  l'impiego di tali sostanze sia effettuato  sulla  base
  delle  indicazioni  di  uno specifico piano di  utilizzazione  che
  tenga  conto  della  natura dei suoli, delle colture  compatibili,
  delle  tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità  delle
  risorse idriche;

   d)  dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da
  piazzali e strade;

   e) aree cimiteriali;

   f)  apertura  di  cave che possono essere in connessione  con  la
  falda;

   g)  apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque
  destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione
  dell'estrazione  ed  alla protezione delle caratteristiche  quali-
  quantitative della risorsa idrica;

   h) gestione di rifiuti;

   i)  stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose  e
  sostanze radioattive;

   j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

   k) pozzi perdenti;

   l)   pascolo  e  stabulazione  di  bestiame  che  ecceda  i   170
  chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto
  delle  perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque  vietata
  la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta'.

   5.  'Per  gli  insediamenti  o le attività  di  cui  al  comma  4
  preesistenti,  ove possibile, e comunque ad eccezione  delle  aree
  cimiteriali,  sono adottate le misure per il loro  allontanamento;
  in  ogni  caso  deve essere garantita la loro messa in  sicurezza.
  Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza
  del   presente   decreto  le  regioni  e  le   province   autonome
  disciplinano,  all'interno delle zone  di  rispetto,  le  seguenti
  strutture o attività:

   a) fognature;

   b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;

   c)  opere  viarie,  ferroviarie e  in  genere  infrastrutture  di
  servizio;

   d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di
  cui alla lettera c) del comma 4'.

   6. 'In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle
  province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1,  la
  medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto
  di captazione o di derivazione'.

   7.  'Le  zone di protezione devono essere delimitate  secondo  le
  indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare
  la  protezione del patrimonio idrico. In esse si possono  adottare
  misure  relative  alla  destinazione del  territorio  interessato,
  limitazioni   e   prescrizioni  per   gli   insediamenti   civili,
  produttivi,  turistici, agro forestali e zootecnici  da  inserirsi
  negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali,  sia
  generali sia di settore'.

   8.  'Ai  fini della protezione delle acque sotterranee, anche  di
  quelle  non  ancora utilizzate per l'uso umano, le  regioni  e  le
  province  autonome  individuano e disciplinano, all'interno  delle
  zone di protezione, le seguenti aree:

   a) aree di ricarica della falda;

   b) emergenze naturali ed artificiali della falda;

   c) zone di riserva'.

   quanto  sopra sta causando non poche difficoltà a tutti gli  enti
  locali siciliani per il completamento dell'istruttoria riguardante
  numerose  fonti  idropotabili in uso  nell'Isola,  in  quanto  non
  perfettamente rispondenti alle limitazioni imposte con  il  regime
  vincolistico introdotto dalla norma in trattazione;

   in  pratica, numerose risorse idriche utilizzate, anche da  lungo
  tempo,  per  fini idropotabili, pur possedendo requisiti  chimico-
  fisico-battereologici che le rendono idonee per il  consumo  umano
  ed  inserite  tra  le risorse vincolate per il PRGA,  non  possono
  ottenere  la  certificazione sanitaria da  parte  degli  organismi
  competenti;

   ciò   rende   praticamente  impossibile  la  corretta  regolarità
  amministrativa  nella definizione dell'iter concessorio  da  parte
  degli uffici del dipartimento, in primo luogo gli uffici del genio
  civile,  impegnati  altresì  nel controllo  sul  territorio  della
  gestione delle risorse in argomento, i quali si vedono costretti a
  dover   decidere   se   chiudere  quelle   fonti   sprovviste   di
  certificazione   sanitaria   (spesso   in   assenza   di   risorse
  alternative)  o  consentire  la continuazione  delle  derivazioni,
  seppure  in  via  provvisoria,  assumendosi  gravi  responsabilità
  soggettive;

   tale evidente difficoltà è stata, tra l'altro, sottolineata dagli
  ingegneri capo degli uffici del genio civile dell'isola, nel corso
  di una riunione tenutasi presso l'Assessorato dei lavori pubblici,
  alla presenza del dirigente generale, e dell'Agenzia per i rifiuti
  e  le acque. In quella sede si è tra l'altro convenuto come, tra i
  motivi  delle predette difficoltà, non sia esente una poco  chiara
  interpretazione dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006 suddetto da parte
  di  alcuni responsabili dei servizi sanitari preposti al  rilascio
  dell'autorizzazione all'uso potabile dell'acqua;

   pertanto,  al  fine  di pervenire al superamento  delle  suddette
  problematiche,  si ritiene opportuno adottare uno  specifico  atto
  normativo   o   amministrativo  (decreto  presidenziale,   decreto
  assessoriale,  circolare, atto di indirizzo, linee  guida,  ecc.),
  finalizzato  alla individuazione delle verifiche e delle  corrette
  procedure  connesse  al  rilascio della  certificazione  sanitaria
  necessaria  all'utilizzo  di  acqua  a  scopi  potabili,   ed   in
  particolare per quelle fonti che già da anni sono destinate a tali
  usi  e  contestualmente interessate da fenomeni di  urbanizzazione
  nelle  fasce  di rispetto definite dal citato art. 94  del  d.lgs.
  152/2006;

   appare,  infatti,  che  la presenza di eventuali  urbanizzazioni,
  sempre  che non riconducibili ad attività vietate in modo assoluto
  dal  citato  art.  94  del  d.lgs. 152/2006,  non  può  costituire
  elemento  ostativo  al rilascio delle suddette autorizzazioni  e/o
  della concessione, ma rappresenta un elemento di vulnerabilità che
  va   attentamente  studiato,  monitorato  e,  laddove   possibile,
  minimizzato attraverso specifici interventi a tutela della  falda,
  in  armonia,  peraltro, con il contenuto del comma  5  del  citato
  articolo  di  legge  (Progetto per  la  messa  in  sicurezza).  Si
  ritiene, quindi, utile coordinarsi con l'Assessorato della  sanità
  - dipartimento di prevenzione medico e dipartimento di prevenzione
  (area  di  igiene  e  sanità pubblica) al fine di  poter  valutare
  quanto  sopra  esposto  e  giungere ad una  soluzione  dell'annoso
  problema;

   per  sapere chi sia l'ufficio regionale competente a decidere  su
  tale  problematica  e  se  non ritengano  opportuno  dare  precise
  direttive agli uffici competenti.». (107)

   Risposta.  - «In riferimento all'interrogazione n. 107,  a  firma
  dell'onorevole  Caputo, il Dipartimento ex Lavori  Pubblici,  oggi
  denominato Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei
  trasporti riferisce quanto segue:
   La  gestione  del demanio idrico, nonché la derivazione  per  uso
  umano  delle risorse idriche  qualificate , avviene a  seguito  di
  concessione  rilasciata  dall'Assessorato  regionale  LL.PP.  oggi
  Infrastrutture,  ai  sensi  del  T.U.  sulle  acque  ed   impianti
  elettrici,  approvato  con  R.D. n.  1775/1933  e  s.m.i.,  previa
  acquisizione di una certificazione da parte dei competenti  organi
  sanitari,  resa sulla scorta del D.A. 21.12.1992 dell' Assessorato
  alla Sanità.
   Con  il  D.A.  n.  130  del  26.05.2006, questo  assessorato,  ha
  aggiornato  il Piano regolatore Generale degli Acquedotti  (PRGA).
  In  particolare,  a seguito di una puntuale attività  ricognitiva,
  sono  state censite, per la prima volta in modo organico e  dunque
  cartografate   e  georeferenziate,  tutte  le  risorse   in   atto
  utilizzate,a  vario titolo, per l'approvvigionamento  idropotabile
  dei  Comuni  dell'isola imponendo, ai sensi del D.P.R.  1090/68  e
  della  legge  n.  36/94  e s.m.i., i nuovi vincoli  delle  risorse
  idriche  anzidette, le quali sono state destinate ai vari   centri
  di domanda , individuati in funzione dei primi bilanci effettuati.
   Il  D.lgs  152/06 (c.d. testo Unico Ambientale), nel ribadire  ed
  ampliare le disposizioni introdotte con il D.lgs 152/99, anche con
  riguardo  alla fattispecie e, più in generale, alla  tutela  delle
  acque,  ha  profondamente novellato la disciplina  delle  aree  di
  salvaguardia  delle falde superficiali e sotterranee destinate  al
  consumo umano.
   In  particolare,  il predetto atto normativo, con  riguardo  alle
  zone di tutela delle fonti idriche, ha individuato con l'art 94:
   a) una zona di tutela assoluta, avente 10 m di raggio dalle fonti
  in parola e nella quale nessuna attività è consentita;
   b)  una  zona di rispetto costituita dalla porzione di territorio
  circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli  e
  destinazioni   d'uso   tali  da  tutelare,   quantitativamente   e
  qualitativamente,   la   risorsa  idrica   captata.   In   assenza
  dell'individuazione da parte della Regione della zona di  rispetto
  ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di
  raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. La  norma
  in questione elenca tutte le attività vietate nella predetta zona.
   Di   fatto,  diverse  fonti  idropotabili,  da  decenni  in   uso
  nell'isola,  rientrano in aree all'interno delle  quali  insistono
  attività  umane potenzialmente incompatibili, ai sensi del  citato
  art. 94, per cui, anche a causa della difficile interlocuzione con
  gli   organismi   sanitari  preposti,  e   di   una   non   chiara
  interpretazione  della  norma  da  parte  degli  stessi,  si  sono
  verificati   rallentamenti  nella  definizione   delle   procedure
  istruttorie  da  parte degli Uffici del Genio  Civile  dell'isola,
  segnatamente  in  talune province. Per quanto  sopra,  i  predetti
  Uffici  si  vedono costretti a dover decidere se  chiudere  quelle
  fonti sprovviste di certificazione sanitaria (spesso in assenza di
  risorse  alternative), con il rischio di causare pericolose  crisi
  idriche, o consentire la continuazione delle derivazioni,  seppure
  in via provvisoria, assumendosi gravi responsabilità soggettive.
   La   suddetta  problematica  è  stata  oggetto  di  una  riunione
  apposita, tenutasi presso gli uffici di questo Assessorato in data
  01.08.2007,  allo  scopo  di individuare  i  percorsi  procedurali
  necessari  per risolvere o, quanto meno, attenuare la problematica
  in argomento.
   Con  riferimento all'interrogazione in oggetto, si può certamente
  ritenere  che la presenza di eventuali urbanizzazioni, sempre  che
  non  riconducibili ad attività vietate in modo assoluto dal citato
  art.  94  del  D.lgs.vo  152/2006, non può  costituire,  da  solo,
  elemento  ostativo  al  rilascio delle  suddette  concessioni,  ma
  rappresenta  un  chiaro  elemento di allarme,  in  relazione  alla
  vulnerabilità degli acquiferi, che va, caso per caso,  analizzato,
  monitorato e, laddove possibile, minimizzato attraverso  specifici
  interventi  a  tutela della falda, in armonia,  peraltro,  con  il
  contenuto  del comma 5 del citato articolo di legge (Progetto  per
  la messa in sicurezza).
   Il  progetto  sopra  citato, dovrà essere  oggetto  di  esame  ed
  approvazione da parte degli uffici del Genio Civile competenti per
  territorio,  e dovrà rappresentare un imprescindibile elemento  di
  valutazione,   sotto  il  profilo  tecnico,  necessario   per   il
  successivo rilascio del parere sanitario.
   Inoltre,  l'Assessore regionale alla Sanità con nota prot.  13245
  del 9.12.2009 ha fornito informazioni riguardanti l'atto ispettivo
  di che trattasi e che integralmente si rimette in copia.
   Tanto in evasione all'atto ispettivo in oggetto.».

                              L'Assessore
                          on.  Luigi Gentile

   BARBAGALLO - RAIA - DI GUARDO. - «Al Presidente della  Regione  e
  all'Assessore per i lavori pubblici, premesso che:

   a seguito delle elezioni provinciali sono decaduti tre componenti
  del consiglio di amministrazione dell'IACP di Catania (presidente,
  vicepresidente e un componente);

   in  attesa  dell'integrazione dei tre  componenti  mancanti  sono
  rimasti  in  carica sei consiglieri (il consiglio  resta,  quindi,
  validamente costituito ai sensi della l.r. n. 10/77);

   l'Assessorato per i lavori pubblici ha richiesto (con nota del 25
  luglio  2008)  al  presidente della provincia di  provvedere  alla
  designazione dei componenti mancanti;

   considerato che:

   nelle   more   di  quanto  sopra  è  stato  nominato  commissario
  straordinario, per un periodo non superiore a sei mesi,  il  dott.
  Santino Cantarella (d.r. n. 572 del 24/10/2008);

   si  è  determinata  una  complessa e  giuridicamente  controversa
  situazione  gestionale poiché continuano  ad  operare  sia  i  sei
  consiglieri rimasti in carica sia il commissario straordinario;

   il commissario straordinario adotta atti gestionali di competenza
  della  dirigenza  e  provvedimenti con  efficacia  di  gran  lunga
  successiva  alla  scadenza  del mandato commissariale  (24  aprile
  2009);

   ritenuto che:

   ciò  potrebbe  incidere negativamente sull'equilibrio  gestionale
  finanziario dell'IACP di Catania;

   molti  provvedimenti  del  dott. Cantarella  sembrano  di  dubbia
  legittimità;

   in particolare, con delibera del 31 dicembre 2008, non sono stati
  rinnovati i contratti di n. 13 precari a progetto;

   sono stati messi in pensione, dal 1  gennaio 2009, funzionari per
  i  quali  il  consiglio di amministrazione non aveva accettato  le
  richieste  di  dimissioni anticipate e anzi aveva  confermato  con
  contratto  d'incarico  la  posizione  organizzativa  fino  al   31
  dicembre 2009;

   ritenuto ancora che:

   sono  in corso provvedimenti per conferire incarichi dirigenziali
  a  dipendenti  non in possesso dei titoli di studio richiesti  dai
  regolamenti e dalle normative vigenti;

   molti cantieri in atto sono senza personale poiché non sono stati
  rinnovati   i  rapporti  di  lavoro  previsti  da  incarichi   già
  conferiti, per esigenze tecniche, nel 2007 e nel 2008;

   è    stata    già    presentata   una   proposta    assolutamente
  sovradimensionata dell'attuale struttura sia per i servizi che per
  le direzioni senza tenere conto del blocco delle assunzioni per il
  2009,  delle maggiori spese in un ente in deficit e dello scorporo
  di una parte del patrimonio;

   per sapere:

   quali  iniziative  siano state assunte  o  si  ritenga  di  dover
  assumere  per  il  pieno  ripristino  della  gestione  democratica
  nell'IACP di Catania, in particolare nei confronti della provincia
  regionale  che  deve  procedere  alle  nuove  nomine  prima  della
  scadenza  del mandato del commissario straordinario  che,  come  è
  noto, scade il prossimo aprile;

   se,  nell'ambito  dei  poteri ispettivi conferiti  alla  Regione,
  siano  state  attivate  iniziative finalizzate  alla  verifica  di
  eventuali violazioni di legge nella gestione da parte dell'attuale
  commissario straordinario.». (332)

   Risposta. - «Con riferimento all'interrogazione n. 332,  a  firma
  degli  onorevoli Barbagallo, Raia, Di Guardo, il Dipartimento  con
  nota  del  23.10.2009,  ha  fornito le richieste  informazioni:  a
  seguito  dei  molteplici  esposti pervenuti  da  parte  di  taluni
  funzionari  dell'I.A.C.P di Catania, il medesimo  Dipartimento  ha
  avviato  un'indagine  ispettiva  volta  a  fare  chiarezza   sulla
  vicenda;   infatti,  è  stata  istituita  un'apposita  Commissione
  composta da tre dirigenti regionali.
   Gli   ispettori,  a  conclusione  dell'attività   svolta   presso
  l'Istituto,  avendo  ravvisato varie irregolarità  sia  di  natura
  amministrativa  che  procedurale nella gestione  dell'Ente,  hanno
  stilato  una  relazione  e suggerito, al  contempo,di  inviare  la
  stessa,  unitamente agli atti collegati, alle Autorità Giudiziarie
  competenti (Procura della Repubblica e Corte dei Conti).
   In  accoglimento della proposta degli ispettori, il  Dipartimento
  con  nota  prot.  24891 del 07.04.2009, ha trasmesso  copia  della
  relazione ispettiva agli organi Giudiziari.
   Con  nota  prot.  7818 del 23.06.2009 l'I.A.C.P.  di  Catania  ha
  comunicato  le  dimissioni del dott. Cantarella  dall'incarico  di
  Commissario straordinario a decorrere dal 1  luglio 2009.
   Al  fine di assicurare continuità alla gestione dell'Istituto, il
  Dipartimento,  nelle  more della nomina di  un  nuovo  Commissario
  straordinario,  ha  incaricato con  D.A.  n.  1327/Serv.  III  del
  13.08.2009, l'ing. Leonardo Santoro quale Commissario ad acta  con
  il    compito    di    svolgere    l'ordinaria    amministrazione;
  successivamente,  a  seguito  delle sopraggiunte  dimissioni,  per
  motivi  strettamente  personali,  il  Dipartimento,  con  D.A.  n.
  1396/Serv. III del 10.09.2009, ha incaricato l'ing. Antonino Leone
  quale  Commissario  ad  acta  e,  successivamente,  con  D.P.   n.
  418/Serv.  I/84  del  30.11.2009, il  medesimo  è  stato  nominato
  Commissario straordinario e svolge a tutt'oggi l'incarico.
    Tanto in evasione all'atto ispettivo in oggetto.».

                              L'Assessore
                           on. Luigi Gentile
   FIORENZA.  - «Al Presidente della Regione e all'Assessore  per  i
  lavori pubblici, premesso che:

   l'istituto autonomo per le case popolari, data la sua  natura  di
  ente  pubblico  non  economico  sottoposto  alla  vigilanza  della
  Regione  siciliana, è un ente di diritto pubblico la cui  funzione
  di   carattere  socio-assistenziale  è  soggetta  non  solo   alla
  vigilanza  bensì  anche  al coordinamento  e  agli  indirizzi  che
  promanano   dalle   politiche  abitative  adottate   dal   Governo
  regionale;

   a  fronte di queste competenze gli IACP siciliani, pur mantenendo
  inalterate  ed anzi piuttosto incrementate le competenze  ad  essi
  affidate, quali la costruzione degli edifici nonché la gestione  e
  la  manutenzione del patrimonio immobiliare esistente, hanno visto
  dimezzarsi  le  loro  risorse umane, effetto  del  collocamento  a
  riposo  del personale che nel corso degli ultimi anni ha raggiunto
  i  limiti di età, senza che lo stesso possa essere rimpiazzato per
  il vigente blocco delle assunzioni;

   tale  situazione naturalmente comporta difficoltà  e  disagi  per
  l'espletamento dell'ordinaria attività degli istituti, i quali  si
  misurano  quotidianamente  con tale carenza  di  personale  e  con
  l'assenza di un regolamento organizzativo la cui emanazione spetta
  al competente Assessorato regionale Lavori pubblici;

   il  regolamento,  previsto dall'art. 1 della legge  regionale  n.
  10/2000 e ancora oggi non emanato, sì rende necessario allo  scopo
  dì  meglio definire i rapporti istituzionali intercorrenti tra gli
  istituti  e la Regione siciliana, anche in ordine al conseguimento
  dell'effettiva   equipollenza  dell'inquadramento   giuridico   ed
  economico  del  personale di ruolo degli istituti con  quello  dei
  regionali,  in  modo da poter attivare processi  di  mobilità  dai
  ruoli regionali che risultano in esubero (come i tecnici del Genio
  civile)  a  quelli  degli  stessi  IACP,  che  invece  sono  sotto
  organico, soprattutto per quanto riguarda le qualifiche tecniche;

   tale  inquadramento  giuridico del personale  non  peserebbe  sul
  bilancio  della  Regione siciliana, stante che gli  istituti  sono
  dotati di autonomia economica e finanziaria;

   il  potere  di  vigilanza  della Regione  si  profila  ancor  più
  necessario  a seguito della già approvata diminuzione  del  numero
  dei  componenti  del consiglio di amministrazione degli  istituti,
  che  si  ridurrà  da  10  a  5, per ciò  stesso  accompagnando  il
  vantaggio  economico  così giustamente  conseguito  per  gli  IACP
  all'indubitabile perdita di rappresentanza dei consigli medesimi;

   pertanto,  per un maggior equilibrio degli interessi  collettivi,
  si  ritiene  opportuno che gli stessi consigli di  amministrazione
  non  siano  lasciati  ad  operare secondo scelte  discrezionali  e
  contingenti  dettate dagli accordi raggiunti volta per  volta  dai
  loro  componenti, e che invece si operi sulla base  di  un'univoca
  strategia di indirizzo impartita dalla Regione mediante il  potere
  regolamentare  di  cui questa è investita ai  sensi  dell'art.  1,
  comma 3, della legge regionale n. 10/2000;

   per sapere quali siano le ragioni per cui non è stato emanato  il
  regolamento di organizzazione previsto dalla normativa  vigente  e
  quando  tale  importante adempimento per la vita e la funzionalità
  degli IACP siciliani sarà espletato.». (512)

   Risposta.  -  «In riscontro all'interrogazione n.  512,  a  firma
  dell'onorevole   Fiorenza,   il   Dipartimento   regionale   delle
  Infrastrutture  e  della  Mobilità  con  nota  prot.   12339   del
  15.02.2010 ha riferito quanto segue.
   In  data  15.10.2007,  nel corso di una  riunione  svoltasi  alla
  presenza  dell'Assessore pro tempore e del Dirigente Generale  pro
  tempore  del Dipartimento LL.PP, oggi Dipartimento Infrastrutture,
  Mobilità e Trasporti, è stata consegnata all'allora Presidente del
  CdA  dell'Istituto di Messina, nonché Coordinatore dei  presidenti
  degli Istituti autonomi case popolari della Sicilia, una bozza del
  Regolamento organizzativo degli Istituti predisposta dagli  uffici
  dell'ex  Servizio  III,  al fine di acquisire  sulla  stessa,  una
  valutazione da parte dei presidenti e dei Direttori.
   Nel  merito,  non  è  pervenuta  alcuna  risposta  da  parte  dei
  presidenti, mentre i Direttori, nel corso di una Conferenza  degli
  stessi,  hanno  proposto di postergare l'emanazione  del  predetto
  Regolamento  dopo  l'avvenuta approvazione del d.d.l.  di  riforma
  degli Istituti Autonomi Case Popolari siciliani.
   Nell'ambito  di  quella riunione, con il Dirigente  Generale  pro
  tempore  del  Dipartimento  ed  i componenti  del  tavolo  tecnico
  (Presidenti   e   Direttori),  è  stata  ribadita   la   posizione
  precedentemente assunta, ovvero di soprassedere circa l'emanazione
  del  Regolamento dopo l'avvenuta approvazione della riforma  degli
  Istituti.
   Fatte  proprie le determinazioni della conferenza dei  direttori,
  il Dipartimento ha sospeso ogni attività legata all'emanazione del
  citato  regolamento, in attesa della richiamata  approvazione  del
  d.d.l.  di  che trattasi, anche in coerenza con le indicazioni  di
  cui  alla  delibera  di Giunta regionale n.  314  del  12.08.2009,
  laddove  non  si  procede  alla  ricostituzione  dei  Consigli  di
  amministrazione, atteso che è in corso l'emanazione della legge di
  riordino degli Istituti.
   Tanto in evasione all'atto ispettivo in oggetto.».
                              L'Assessore
                          on.  Luigi Gentile

   MARROCCO.  - «Al Presidente della Regione e all'Assessore  per  i
  lavori pubblici, premesso che:

   lo Statuto della Regione siciliana, all'art. 14, lettere f) e g),
  attribuisce alla stessa Regione competenza esclusiva nella materia
  dell'urbanistica e dei lavori pubblici;

   la  legge regionale n. 71 del 1978, recante 'Norme integrative  e
  modificative  della  legislazione  vigente  nel  territorio  della
  Regione  siciliana in materia urbanistica', all'art. 1, indica  le
  finalità della predetta legge;

   il  DPR 6 giugno 2001, n. 380, denominato T.U. per l'edilizia, ha
  posto  ordine nella materia dell'edilizia; la circolare  5  agosto
  2009   del   Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti
  riguardante 'Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con
  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  14  gennaio  2008',
  pubblicata  nella Gazzetta ufficiale n. 187 del  13  agosto  2009,
  prevede che dall'1 luglio 2009 è obbligatoria l'applicazione delle
  nuove  norme  tecniche  per  le  costruzioni  di  cui  al  decreto
  sopraccitato;

   tenuto  conto  che  tale  circolare  dispone  che  i  termini  di
  applicazione   della   previgente   normativa   tecnica   (decreti
  ministeriali del 1996 e decreto ministeriale 14 settembre 2005)  o
  della nuova disciplina (decreto ministeriale 14 gennaio 2008),  in
  relazione  all'ambito  oggettivo, sono stati chiaramente  indicati
  dal  legislatore al comma 3 dell'art. 20 del decreto-legge n.  248
  del  2007,  convertito  in  legge  28  febbraio  2008,  n.  31,  e
  successive modifiche;

   considerato che:

   al  punto 1 della circolare si rende oggettivo il criterio che il
  legislatore  ha  ritenuto di adottare per differenziare  i  lavori
  pubblici  da  lavori  di natura privatistica  e  che  quindi  tale
  distinzione opera per stabilire in quali casi, dopo il termine del
  30  giugno  2009,  possano ancora trovare  applicazione  le  norme
  tecniche previgenti al decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

   al  punto  2 della circolare si specifica che, per le costruzioni
  di  natura privatistica, è esplicita la volontà del legislatore di
  prevedere   l'applicazione  obbligatoria  della  nuova   normativa
  tecnica per le costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009 e  che,
  anche  per  i  lavori iniziati prima di tale data,  ove  in  corso
  d'opera il privato avesse la necessità di presentare una variante,
  dovranno  essere integralmente applicate le predette  nuove  norme
  tecniche  (decreto ministeriale 14 gennaio 2008),  allorquando  la
  variante  stessa  modifichi  in  maniera  sostanziale  l'organismo
  architettonico;

   per sapere:

   come  interpretare  di  fatto la circolare  in  riferimento  alle
  parole 'variante sostanziale';

   se, in riferimento a tutti i lavori pubblici e privati non ancora
  iniziati  ma,  per i quali, ad esempio, è stata già rilasciata  la
  concessione edilizia o fornita l'autorizzazione del Genio civile o
  ancora si tratta di progetti in fase di rilascio della concessione
  o   della   autorizzazione  edilizia,  sia  realmente   necessario
  riproporre l'iter approvativo presso il Genio civile, causando  di
  fatto il totale blocco delle attività economiche private.». (772)

   Risposta.  - «In riferimento all'interrogazione n. 772,  a  firma
  dell'onorevole Marrocco, si riporta integralmente  la  nota  prot.
  2516  del 03.11.2009 con la quale l'allora Dipartimento LL.PP.  ha
  provveduto  a  fornire i necessari chiarimenti   anche  di  natura
  sostanzialmente tecnica.

    I quesiti posti in particolare erano due:
    1) come interpretare, di fatto, la circolare in riferimento alle
  parole  variante sostanziale ;
     2)  se, in riferimento a tutti i lavori pubblici e privati  non
  ancora iniziati ma per i quali, ad esempio, è stata rilasciata  la
  concessione  edilizia o fornita l'autorizzazione del Genio  Civile
  o,  ancora,  si  tratta  di progetti in  fase  di  rilascio  della
  concessione   o  della  autorizzazione  edilizia,  sia   realmente
  necessario  riprodurre l'iter approvativi presso il Genio  Civile,
  causando  di  fatto,  il totale blocco delle  attività  economiche
  private.
   Si  premette  che sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del  13  agosto
  2009   è  stata  pubblicata  la  Circolare  del  Ministero   delle
  Infrastrutture  e dei Trasporti del 5 agosto 2009  recante   Nuove
  norme  tecniche  per  le  costruzioni approvate  con  decreto  del
  Ministro  delle  Infrastrutture 14 gennaio 2008 -  Cessazione  del
  regime  transitorio di cui all'art. 20 comma 1, del decreto  legge
  31 dicembre 2007 n. 248 .
   Con la suddetta circolare si ribadisce che il 30 giugno 2009,  in
  virtù  della disposizione recata dall'art. 1 bis del decreto legge
  28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24
  giugno  2009,  n. 77, è terminato il regime transitorio  stabilito
  dall'art. 20 (Regime transitorio per l'operatività della revisione
  delle  norme  tecniche  per le costruzioni)del  decreto  legge  31
  dicembre  2007  n.  248 recante  Proroga di  termini  previsti  da
  disposizioni  legislative  e  disposizioni  urgenti   in   materia
  finanziaria  (convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1
  comma 1, della legge 28 febbraio 2008 n. 31).
   Pertanto,  dal 1 luglio 2009 è obbligatoria l'applicazione  delle
  nuove  norme  tecniche per le costruzioni di cui  al  decreto  del
  Ministro  delle  Infrastrutture 14 gennaio  2008  (pubblicato  nel
  supplemento  ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  4
  febbraio 2008).
   Per  completezza si ricorda che il suddetto articolo 20, comma  1
  del  decreto legge 3 dicembre 2007 n. 248 (regime transitorio  per
  l'operatività  della  revisione  delle  norme  tecniche   per   le
  costruzioni)  dispone  che  il termine  di  cui  al  comma  2  bis
  dell'art.  5  del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136,  convertito
  con  modificazioni,  dalla  legge  27  luglio  2004  n.  186,  già
  prorogato  al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 3,  comma  4
  bis  del  decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 è differito  al
  30  giugno 2009  (testo aggiornato con le norme del decreto  legge
  28 aprile 2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77
  che,  per l'appunto, con l'art. 1 bis ha anticipato al  30  giugno
  2009  il termine in precedenza fissato al  30 giugno 2010 .).
   La  circolare in argomento, preliminarmente, rileva che i termini
  di   applicazione  della  previdente  normativa  tecnica  (decreti
  ministeriali del 1996, decreto ministeriale 14 settembre  2005)  o
  della nuova disciplina (decreto ministeriale 14 gennaio 2008),  in
  relazione  all'ambito  oggettivo, sono stati chiaramente  indicati
  dal  legislatore,  laddove  al comma 3  dell'art.  20  del  citato
  decreto-legge n. 248/2007 è statuito che  Per le costruzioni e  le
  opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le
  amministrazioni  giudicatrici abbiano affidato  lavori  o  avviato
  progetti definitivi o esecutivi prime dell'entrata in vigore della
  revisione   generale  delle  norme  tecniche  per  le  costruzioni
  approvate  con  decreto del Ministro delle  Infrastrutture  e  dei
  Trasporti  14 settembre 2005, continua ad applicarsi la  normativa
  tecnica   utilizzata   per  la  redazione   dei   progetti,   fino
  all'ultimazione  dei  lavori  e  all'eventuale  collaudo .  Viene,
  altresì,  precisato che tale disposizione comprende e  differenzia
  sia  i  lavori  pubblici  sia  quelli di  natura  privatistica  e,
  costituisce il criteri oggettivo che il legislatore ha ritenuto di
  adottare  per  stabilire in quali casi, dopo  il  termine  del  30
  giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le norme tecniche
  previdenti al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
   Al fine di orientare in maniera univoca gli operatori del settore
  la circolare chiarisce come operare nel caso di lavori pubblici  e
  nel caso di lavori di natura privatistica, evidenziando per questi
  ultimi,   Una  riconosciuta  esigenza  di  rendere  immediatamente
  operative  le nuove norme, più penetranti rispetto alla  sicurezza
  strutturale,  in  un ambito quale quello del comparto  costruttivo
  privatistico  che  ha  evidenziato maggiori criticità  riguardo  a
  controlli  e  verifiche sia sulla progettazione, che in  corso  di
  esecuzione .

    In particolare:

   · Per i lavori pubblici, fermo restando quanto disposto dal comma 4
     dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007, il richiamato
     comma 3 del medesimo art, 20 esplicita chiaramente la volontà del
     legislatore di consentire l'applicazione della normativa tecnica
     utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all'ultimazione
     dei  lavori  e  all'eventuale collaudo), e quindi anche  quella
     previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere
     già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009, sia a quelle
     per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti
     definitivi o esecutivi.
   ·Per  quanto  riguarda le costruzioni di natura  privatistica,  è
     esplicita la volontà del legislatore di prevedere l'applicazione
     obbligatoria della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di
     cui  al  citato  decreto  ministeriale 14  gennaio  2008,  alle
     costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Con la circolare si
     ritiene,  peraltro,  anche alla luce del consolidato  indirizzo
     interpretativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che
     anche  per i lavori iniziati prima di tale data, ove  in  corso
     d'opera il privato avesse la necessità di presentare una variante,
     dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme
     tecniche (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), allorquando la
     variante  stessa  modifichi in maniera sostanziale  l'organismo
     architettonico, ovvero il comportamento statico  globale  della
     costruzione, configurandosi, conseguentemente, una nuova e diversa
     progettazione strutturale rispetto a quella originaria.

   Alla  luce  di  quanto sopra esposto, in ordine al quesito  n.  2
  dell'interrogazione,  si  riferisce  che,  mentre  per  i   lavori
  pubblici  il  limite temporale del 30 giugno 2009 è  riferito  sia
  all'affidamento  o  all'inizio dei  lavori,  sia  all'avvio  della
  progettazione  definitiva  o esecutiva (circostanza  quest'ultima,
  accertata  e  dichiarata,  nell'ambito  dei  propri  compiti,  dal
  responsabile   del   procedimento),  per  i   lavori   di   natura
  privatistica,   invece,   tale   limite   temporale   è   riferito
  esclusivamente  all'inizio dei lavori e non allo  stato  dell'iter
  progettuale    o   autorizzatorio   (concessione   edilizia    e/o
  autorizzazione Ufficio del Genio Civile).
   Pertanto, dalla lettura acritica delle disposizioni citate, tutte
  le  opere private, DI CUI NON SIA STATO DATO L'INIZIO LAVORI prima
  del  1  luglio 2009, DEVONO essere progettate utilizzando le nuove
  norme  tecniche  per  le  costruzioni, di cui  al  citato  decreto
  ministeriale 14 gennaio 2008.
   In  ordine  al quesito n. 1 si rileva che la circolare  evidenzia
  l'applicazione obbligatoria della nuova normativa tecnica  per  le
  costruzioni,  di  cui  al citato decreto ministeriale  14  gennaio
  2008,  anche per le opere di natura privatistica di cui  sia  dato
  l'inizio lavori entro il 30 giugno 2009, ma per cui si presenti un
  progetto di variante, distinguendo 2 casi:

   ·Quando  la variante modifichi in maniera sostanziale l'organismo
     architettonico;
   ·Quando   la   variante  modifichi  in  materia  sostanziale   il
    comportamento statico globale della costruzione.

   Utili  indicazioni  in merito all'inquadramento  delle   varianti
  sostanziali o essenziali  rispetto a quelle  generiche , dal punto
  di  vista  dell'organismo architettonico si  trovano,  in  genere,
  nelle  norme  di  attuazione  degli strumenti  urbanistici  e  nei
  regolamenti edilizi comunali e comunque un riferimento normativo è
  costituito   dall'articolo  4  (determinazioni  delle   variazioni
  essenziali al progetto approvato) della legge regionale 10  agosto
  1985,   n.  37  recante   Nuove  norme  in  materia  di  controllo
  dell'attività   urbanistico-edilizia,   riordino   urbanistico   e
  sanatoria delle opere abusive  che per completezza si riporta:
    L'art.  8 (della legge 28 febbraio 1985 n. 47 recante  Norme  in
  materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
  recupero e sanatoria delle opere abusive ) è così sostituito:
   Costituiscono   variazioni  essenziali   rispetto   al   progetto
  approvato  le  opere  aggiuntive abusivamente eseguite  quando  si
  verifichi una o più delle seguenti condizioni;
    a)  un mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione
      degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968,
      pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 97
      del 16 aprile 1968;
  b)  un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per
  cento;
  c)  un aumento della superficie utile calpestabile  e dell'altezza
  dell'immobile superiore al 10 per cento;
  d) la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli
  stradali in misura superiore al 10 per cento, rispetto a quelli
  prescritti;
  e) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio,
  autorizzato su immobili esistenti, rispetto alla classificazione
  dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
  f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia
  antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali;
   Le  variazioni  di  cui  ai  punti b e  c  non  possono  comunque
  comportare aumenti nel numero dei piani e delle unità abitative.
   Per  gli edifici la cui superficie utile calpestabile è superiore
  a  metri  quadrati mille, la percentuale indicata nella lettera  c
  del  primo  comma  è  dimezzata per  la  superficie  eccedente  il
  predetto limite.
   Le  variazioni  di cui alle lettere b, c, d del primo  comma  del
  presente articolo si applicano ai volumi principali e non ai corpi
  accessori  e  volumi  tecnici che non sono valutati  ai  fini  del
  calcolo delle cubature.
   Inoltre  le  modifiche dei caratteri distributivi  delle  singole
  unità  abitative  e dei complessi produttivi non  concorrono  alla
  definizione di modifiche essenziali.
   Qualora  le  modifiche indicate al primo comma vengono introdotte
  su  immobili sottoposti ai vincoli delle leggi 1 giugno  1939,  n.
  1089  e  29  giugno 1939, n. 1497 nonché su immobili ricadenti  su
  parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali,
  esse  sono  considerate  agli effetti della  presente  legge  come
  totale   difformità.  Tutti  gli  altri  interventi  sui  medesimi
  immobili sono considerati variazioni essenziali .
   Altre   utili  indicazioni  normative  sono  riscontrabili  negli
  articoli 31 e 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico  in
  materia edilizia), nonché in numerose sentenze.
   Dal punto di vista strutturale , invece, un riferimento normativo
  è  contemplato  proprio nelle Norme Tecniche  per  le  costruzioni
  approvate  con D.M. 14 gennaio 2008, dove al punto 8.4.1.  vengono
  elencati  i  casi  in  cui  occorre  procedere  ad  interventi  di
  adeguamento  atti  a  conseguire i livelli di  sicurezza  previsti
  dalle norme stesse, in particolare:

       8.4.1. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO

   E' fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e,
  qualora  necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque
  intenda:
   a) sopraelevare la costruzione;
  b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse
  alla costruzione;
  c) apportare variazioni di classe e/o destinazione d'uso che
  comportino incrementi dei carichi globali in fondazioni superiori
  al 10%; resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica
  locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se
  interessano porzioni limitate della costruzione;
  d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la
  costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad
  un organismo edilizio diverso dal precedente.
   In  ogni  caso,  il  progetto  dovrà essere  riferito  all'intera
  costruzione  e dovrà riportare le verifiche dell'intera  struttura
  post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.
   Una  variazione dell'altezza dell'edificio, per la  realizzazione
  di  cordoli  sommatali,  sempre che resti immutato  il  numero  di
  piani,  non è considerata sopraelevazione o ampliamento, ai  sensi
  dei  punti  a)  e  b).  In  tal caso non  è  necessario  procedere
  all'adeguamento, salvo che non ricorrano le condizioni di  cui  ai
  precedenti punti c) e d) .
   Ferme   restando  le  superiori  disposizioni,  ad  avviso  dello
  scrivente,   l'inquadramento  di  una   variante   sostanziale   o
  essenziale  rispetto ad una  variante generica  va operato, previa
  valutazione    della   sicurezza,   dalle   figure   professionali
  interessate   (calcolista,  direttore  dei  lavori,   collaudatore
  statico)  e  concertato con l'Ufficio del Genio Civile competente,
  ciò in quanto non è possibile prevedere e quindi valutare a priori
  tutte le casistiche possibili.
   Tanto in evasione all'atto ispettivo in oggetto.».
                              L'Assessore
                          on.  Luigi Gentile

   PICCIOLO. - «All'Assessore per i lavori pubblici, premesso che:

   in  data  5  marzo 2008, a mezzo decreto assessoriale, pubblicato
  nella  GURS  n.  23  del  23 maggio 2008,  il  dirigente  generale
  dell'Assessorato  Lavori pubblici ha regolarmente  riconosciuto  i
  servizi,  le finalità, i finanziamenti pro quota e le modalità  di
  erogazione  dei  medesimi in favore dell'ente  bilaterale  per  la
  sicurezza  sul lavoro, denominato comitato paritetico territoriale
  (C.P.T.);

   in  data  12 agosto 2009, il medesimo Assessorato ha emanato  una
  circolare  esplicativa in merito al predetto  decreto,  pubblicata
  nella GURS n. 41 del 5 settembre 2008;

   in  data  23 ottobre 2009, il dirigente generale dell'Assessorato
  Lavori pubblici ha emanato un ulteriore decreto per l'approvazione
  dello  schema  tipo  di  convenzione  tra  stazioni  appaltanti  e
  comitato  paritetico  territoriale,  in  attuazione  del  disposto
  dell'art. 3 della legge 21 agosto 2007, n. 20;

   osservato che:

   in  data 20 novembre 2008, in Roma, è stato firmato l'integrativo
  nazionale del contratto collettivo nazionale di lavoro, cod.  162,
  presso  la  sede  dell'UCI (Unione coltivatori  italiani)  di  via
  Lucina 10, che ha portato alla realizzazione dell'E.F.E.I., ovvero
  dell'Ente  di  formazione  edile interregionale,  dell'I.Na.Si.L.,
  ovvero  dell'Istituto nazionale sicurezza lavoro,  e  dell'O.P.P.,
  ovvero organismo paritetico provinciale;

   in  particolare,  nella Regione siciliana,  ai  sensi  di  quanto
  previsto dal CCNL, cod. 162, Min. Lavoro protocollo n. 9038 dell'8
  aprile 2008, divisione generale della tutela e della condizione di
  lavoro  div.  IV,  sono stati costituiti gli organismi  paritetici
  provinciali (O.P.P.);

   verificato  che  la  spesa  relativa trova  la  giusta  copertura
  finanziaria  con parte delle disponibilità dell'U.P.B.  6.2.1.1.2,
  capitolo 272513;

   per sapere:

   se intenda porre in essere in tempi rapidi tutte le procedure per
  riconoscere  l'idoneità  giuridica agli O.P.P.  siciliani  di  cui
  sopra,  permettendo di svolgere il loro ruolo e la  loro  finalità
  ovvero assicurare ai lavoratori una migliore e sempre più adeguata
  formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

   se  intenda  riconoscere agli O.P.P. delle province siciliane  le
  stesse  prerogative, servizi, finalità, finanziamenti pro quota  e
  le  modalità  di  erogazione  già  riconosciute  al  C.P.T.  (ente
  bilaterale  per  la  sicurezza sul lavoro)  con  il  sopra  citato
  decreto  assessoriale  del 5 marzo 2008, emanando  inoltre,  e  se
  necessario, relativa circolare esplicativa di merito;

   se  ritenga  necessario approvare un idoneo schema  tipo  tra  le
  stazioni appaltanti e gli O.P.P. delle province siciliane.». (892)

   Risposta.  - «In riferimento all'interrogazione n. 892,  a  firma
  dell'onorevole Picciolo, il Dipartimento con nota prot. 10530  del
  09.02.2010 ha fornito i seguenti chiarimenti.
   Ai  sensi  dell'art. 3 della L.R. 21 agosto 2007 n. 20,  ai  fini
  della   prevenzione  e  della  sicurezza  nei  cantieri   per   la
  realizzazione di opere pubbliche, appaltate da enti pubblici della
  Regione, sono state emanate specifiche disposizioni in materia. In
  particolare, è stata prevista a carico dell'Assessorato  regionale
  LL.PP   -   Dipartimento  dei  Lavori  Pubblici,  oggi  denominato
  Assessorato  regionale delle Infrastrutture della Mobilità  e  dei
  Trasporti, la definizione di apposito decreto per l'individuazione
  della  quota  percentuale da utilizzare nei ribassi  d'asta  e  la
  tipologia  dei  servizi  che  devono  essere  finanziati  da  ogni
  stazione  appaltante.  Decreto  5  marzo  2008  pubblicato   nella
  G.U.R.S. n. 23 del 23 maggio 2008.
   In  data 12 agosto 2008 è stata emanata una circolare esplicativa
  in  merito  al  predetto decreto (G.U.R.S. n. 41 del  5  settembre
  2008)  ed  in data 23.10.2008 (G.U.R.S. 5 dicembre 2008)  è  stato
  pubblicato lo schema tipo di convenzione tra stazioni appaltanti e
  comitato paritetico territoriale.
   In  risposta al primo quesito dell'interrogazione, riguardante il
  riconoscimento  giuridico  dell'O.P.P.  dell'E.F.E.I.   (Ente   di
  Formazione Edile Interregionale), si evidenzia che lo schema  tipo
  di  convenzione citato, rappresenta uno degli strumenti  operativi
  previsti dai disposti dell'art. 3 della L.R. 21 agosto 2007 n.  20
  allegato n. 2, che prevede nella fattispecie al comma 4 che     le
  stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli
  organismi  paritetici  per la prevenzione  infortuni,  l'igiene  e
  l'ambiente di lavori di edilizia, istituiti ai sensi dell'art.  20
  del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i .
   Ai  sensi poi dei rinvii previsti dal comma 3 dell'art.  304  del
  decreto  legislativo  n. 81/2008, l'organismo  paritetico  per  la
  prevenzione  degli  infortuni, l'igiene e  l'ambiente  di  lavoro,
  istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo  626/94  e
  s.m.i., trova corrispondenza in quello previsto dall'art. 2  comma
  1,  lett. ee) e dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2008  e
  s.m.i.
   Quanto  sopra,  si inquadra nel contesto generale di  prevenzione
  indicato  dalla  predetta  norma,  nell'ottica  di  migliorare  le
  condizioni  di sicurezza nei luoghi di lavoro adibiti  a  cantieri
  temporanei e mobili relativamente ai lavori pubblici nella Regione
  Siciliana,  che  prevede  l'utilizzo, per  i  cantieri  di  lavori
  pubblici  nella Regione Siciliana, di una quota percentuale  delle
  somme  corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle  imprese  in
  fase di aggiudicazione dei lavori; quote percentuali e servizi che
  i Comitati paritetici territoriali dovranno rendere sulla base dei
  contenuti del decreto 5 marzo 2008 pubblicato nella G.U.R.S. n. 23
  del 23 maggio 2009.
   Peraltro, il comma 1 della l.r. 20/2007 ed il precitato  Decreto,
  in   armonia  con  quanto  disposto  dal  Titolo  I  del   decreto
  legislativo   8   aprile  2008  n.  81,  fornisce   immediatamente
  l'obiettivo   normativo  previsto  che  quello  di  agevolare   in
  particolare  tutte  le  imprese,  i  lavoratori  autonomi  e   gli
  operatori del settore nel complesso assolvimento degli obblighi di
  sicurezza  e  non  soltanto  gli  appartenenti  ad  una  categoria
  piuttosto che ad un'altra.
   Appare utile evidenziare nel merito che l'art. 3 c. 4 della  l.r.
  21  agosto  2007  n.  20  fa riferimento  ai  comitati  paritetici
  territoriali  così come individuati oggi dall'art.  51  c.  1  del
  D.lgs.vo 9 aprile 2008 n. 81 e che siano formalmente costituiti in
  ottemperanza   alle   norme   contrattuali   nel   settore   delle
  costruzioni,  come peraltro già indicato nel comma 4  dell'art.  3
  della citata legge n. 20/2007.
   Il  richiamato  riconoscimento pertanto, non è  negato  a  nessun
  organismo;  basta essere costituito C.P.T. legittimato  così  come
  indicato dall'art. 51 del D.lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i. e normativa
  di  settore, per rientrare tra i soggetti previsti dalla precitata
  L.R. n. 20/2007 art. 3.
   Si  precisa  al  riguardo, che anche futuri organismi  paritetici
  territoriali  per  la  prevenzione  degli  infortuni,  l'igiene  e
  l'ambiente  di  lavoro  di edilizia, in quanto,  come  già  detto,
  formalmente  istituiti  nel  settore delle  costruzioni,  potranno
  partecipare alla sottoscrizione e/o predisposizione di  schema  di
  convenzione tipo così come prevista dalla legge.
   La   risposta   al   secondo   quesito   dell'interrogazione    è
  consequenziale  alla  prima. Infatti, se gli O.P.P.  dell'E.F.E.I.
  sono   formalmente  costituti,  così  come  previsto  dalle  norme
  vigenti, agli stessi, verranno naturalmente riconosciute le stesse
  prerogative,  servizi e finalità degli altri organismi  paritetici
  riconosciuti.
   In  risposta in ultimo al terzo quesito dell'interrogazione circa
  l'approvazione di un idoneo schema tipo tra stazioni appaltanti ed
  O.P.P.  nelle  province  siciliane, si evidenzia  che  quello  già
  predisposto   è   valido   per  qualunque   organismo   paritetico
  territoriale  per  la  prevenzione degli   infortuni,  l'igiene  e
  l'ambiente di lavori di edilizia formalmente costituito.  Infatti,
  sia  nella  legge che nel decreto attuativo che nella convenzione,
  non  sono previste esclusività o esclusioni. Anche per il  futuro,
  per  altri  C.P.T. costituiti da altre sigle datoriali e sindacali
  rappresentative  a  livello  nazionale  rispetto  a   quelli   gia
  previsti.
   Tuttavia,  considerato  che trattasi di  schema  tipo,  organismi
  paritetici territoriali formalmente costituiti secondo le  vigenti
  normative,  potranno  formulare ulteriori  proposte  operative  da
  valutare  in  sede di riunione con i rappresentanti di  tutti  gli
  organismi interessati.
   Tanto in evasione all'atto ispettivo in oggetto.».
                              L'Assessore
                          on.  Luigi Gentile