Presidenza del presidente Cascio
GENNUSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali
votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere
luogo nel corso della seduta.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
Congedi e missione
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo per oggi i deputati
Beninati, Fagone, Scoma, Termine; Digiacomo e Scammacca della
Bruca dal 23 al 24 marzo 2010; Speziale per la corrente settimana.
Comunico, altresì, che l'onorevole Barbagallo è in missione, per
ragioni del suo ufficio, dal 15 al 18 aprile 2010.
L'Assemblea ne prende atto.
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute, da parte dell'Assessore
per le infrastrutture e la mobilità, le risposte scritte alle
seguenti interrogazioni:
- N. 35 - Interventi presso l'ANAS per il ripristino degli
impianti di illuminazione in prossimità degli svincoli
autostradali per Mulinello, Catenanuova, Gerbini-Sferro e Motta
Sant'Anastasia.
Firmatario: Galvagno Michele
- N. 107 - Notizie sull'individuazione delle strutture
amministrative competenti in materia di concessioni di acque per
uso potabile.
Firmatario: Caputo Salvino
- N. 332 - Ripristino del consiglio di amministrazione
dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) di Catania.
Firmatari: Barbagallo Giovanni; Raia Concetta; Di Guardo
Antonino.
- N. 512 - Emanazione del regolamento previsto dall'art. 1 della
l.r. n. 10/2000 per la definizione dei rapporti istituzionali tra
gli istituti autonomi case popolari e la Regione siciliana.
Firmatario: Fiorenza Cataldo
- N. 772 - Opportuni chiarimenti interpretativi sulla circolare 5
agosto 2009 in materia di norme tecniche per le costruzioni.
Firmatario: Marrocco Livio
- N. 892 - Notizie sulla mancata stipula di un ulteriore
protocollo di intesa tra le stazioni appaltanti siciliane ed il
nuovo organismo paritetico provinciale.
Firmatario: Picciolo Giuseppe.
Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto
stenografico della presente seduta.
Annunzio di presentazione di disegni di legge
PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni
di legge:
- Riordino del sistema dell'offerta formativa integrata della
Regione (n. 542)
di iniziativa parlamentare, presentato dall'onorevole Fagone in
data 19 marzo 2010
- Disposizione per favorire l'attività svolta dal Servizio
regionale siciliano del corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico (n. 543)
di iniziativa parlamentare, presentato dagli onorevoli Pogliese,
Buzzanca, Caputo, Falcone e Vinciullo in data 19 marzo 2010
- Istituzione del comitato regionale delle autonomie (n. 544)
di iniziativa parlamentare, presentato dall'onorevole Aricò in
data 19 marzo 2010
- Semplificazione dell'ordinamento dei beni culturali e del
paesaggio (n. 545)
di iniziativa governativa, presentato dal Presidente della
Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per i beni culturali
e l'identità siciliana (Armao) in data 19 marzo 2010.
Comunicazione di invio di disegno di legge alla competente
Commissione legislativa
PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato
inviato alla competente Commissione legislativa Attività
produttive' (III):
- Aiuti per incentivazione alla creazione di imprese nel comparto
della lavorazione dei materiali provenienti dalla raccolta
differenziata (n. 513)
di iniziativa parlamentare
inviato in data 22 marzo 2010.
Comunicazione di riassegnazione di disegno di legge
alla competente Commissione legislativa
PRESIDENTE. Comunico che il disegno di legge n. 312 Interventi a
favore della conservazione della biodiversità e il potenziamento
delle attività del centro vivaistico regionale per la produzione
di materiale floro-vegetazionale e colturale certificate , è stato
riassegnato alla competente Commissione legislativa Ambiente e
territorio' in data 17 marzo 2010, con il parere della III
Commissione.
Annunzio di interrogazioni
PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle
interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.
GENNUSO, segretario:
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le risorse
agricole e alimentari, premesso che:
il piano di sviluppo rurale P.S.R. 2007 - 2013 rappresenta lo
strumento unico per il rilancio del comparto agricolo regionale e,
con la sua dotazione riconosciuta dalla Commissione europea pari a
2,1 miliardi di euro, dovrebbe avviare la stagione del rilancio e
della salvaguardia di uno dei tessuti produttivi di maggiore
rilievo della Sicilia;
tra le misure di maggiore interesse previste dal P.S.R., la
misura 1.1.2 (insediamento di giovani agricoltori) rappresenta
quella che presenta maggiori prospettive per i tanti giovani che
si sono negli anni avvicinati al settore dell'imprenditoria;
da mesi si attende la pubblicazione dei bandi inerenti alla
misura 1.1.2. e che i ritardi sono probabilmente imputabili ai
continui cambi dirigenziali che si sono succeduti presso
l'Assessorato delle risorse agricole;
ancora oggi il mondo dell'agricoltura siciliano, già penalizzato
da una politica e comunitaria e nazionale di assoluto disinteresse
per le realtà del Mezzogiorno, rischia di tardare ulteriormente il
proprio start up per colmare il gap strutturale con il resto del
Paese;
considerato che:
l'avvio della misura 1.1.2 consentirebbe lo sblocco di 90 milioni
di euro in favore di imprenditori agricoli under 40 che si
insediano per la prima volta come responsabili d'azienda agricola,
innescando un processo virtuoso che ringiovanirebbe e doterebbe di
maggior professionalità il mondo dell'imprenditoria agricola;
a causa del già lamentato ritardo per l'avvio di questa misura,
parecchi giovani figli di agricoltori sono emigrati all'estero,
scoraggiati dalla crisi del comparto agricolo, pur avendo avuto la
possibilità, negata dall'immobilismo della Giunta regionale, di
usufruire di quei fondi che gli avrebbero consentito di
risollevare l'azienda di famiglia;
per sapere in che tempi intendano procedere alla pubblicazione
del bando per la misura 1.1.2 del P.S.R.». (1110)
CORDARO
«All'Assessore per la salute, premesso che in applicazione della
legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 il territorio della
Regione Siciliana, ai fini dell'amministrazione sanitaria, è stato
suddiviso in due bacini (occidentale e orientale);
ricordato che codesto Assessorato ha definito un modello
regionale di centralizzazione degli acquisti per coordinare le
attività dei due comitati di bacino nel quadro di un più ampio
progetto di reingegnerizzazione del sistema di approvvigionamento
in ambito sanitario nella Regione;
osservato che:
il livello regionale di aggregazione interessa le seguenti
categorie merceologiche: a) farmaci, b) materiali per profilassi
(vaccini); servizi utenze telefoniche ed elettriche attraverso
l'individuazione di un gestore unico regionale; coperture
assicurative;
a livello di bacino si procederà ad attivare procedure di
acquisto in forma centralizzata per bacino, a lotto unico, per
diverse categorie di prodotti, previa verifica del fabbisogno da
parte delle singole aziende, l'aggregazione dei fabbisogni da
parte dell'azienda sanitaria capofila attraverso figure
professionali indicate dalle varie aziende sanitarie per la
predisposizione del capitolato di gara;
all'interno di ciascun bacino è istituito un gruppo di
coordinamento per gli acquisti composto da due provveditori, due
farmacisti, da un direttore ospedaliero e un direttore di
distretto;
rilevato che nel bacino orientale la composizione del gruppo di
coordinamento acquisti non vede alcun rappresentante delle aziende
sanitarie messinesi, che pure costituiscono parte essenziale per
l'economia dell'intero bacino;
per sapere:
quali misure intenda adottare per garantire una equa
rappresentanza delle realtà aziendali e del territorio nel gruppo
di coordinamento acquisti al fine di valorizzare i diversi
contributi di esperienza disponibili, stante che la circolare
assessoriale del 19 gennaio 2010 dà solo una indicazione in merito
al numero e alla composizione dei gruppi di coordinamento
acquisti;
se non ritenga di valutare con attenzione le osservazioni e gli
approfondimenti che tutti i provveditori delle aziende comunque
potranno suggerire in merito ai metodi per garantire una reale
competizione nei capitolati e una efficaci delle procedure nella
definizione degli stessi.». (1111)
PICCIOLO
PRESIDENTE. Le interrogazioni testé annunziate saranno poste
all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.
Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione
con richiesta di risposta scritta presentata.
GENNUSO, segretario:
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la famiglia, le
politiche sociali e il lavoro, premesso che:
la Prefettura di Palermo, con nota dell'11 gennaio 2010, ha
provveduto a segnalare la 'inopportunità' di assegnare un bene
confiscato alla cooperativa sociale Azzurra a.r.l.;
il presidente della cooperativa Azzurra è Francesco Oliveri,
nominativo recentemente emerso nell'ambito di una intercettazione
telefonica nei confronti di Angelo Rizzo, indicato, dal
collaboratore di giustizia Nino Giuffrè, quale soggetto vicino ad
ambienti della criminalità organizzata del territorio termitano;
a seguito dell'informativa prefettizia, il Comune di Palermo ha
proceduto, immediatamente, alla revoca dell'assegnazione
dell'immobile sito in Palermo, via Don Orione n. 18 - bene
confiscato a carico di Vito Ciancimino - in precedenza assegnato
alla predetta cooperativa;
considerato che:
la cooperativa Azzurra gestisce appalti assegnati
dall'amministrazione comunale di Termini Imerese;
tale situazione è in contrasto con quanto espresso dal contenuto
della nota del Prefetto di Palermo;
ritenuto che:
la vicenda presenta delle anomalie in quanto mentre il Comune di
Palermo, subito dopo la nota del Prefetto, ha proceduto
all'immediata revoca dell'assegnazione del bene alla cooperativa
azzurra, nulla invece ha fatto il Comune di Termini Imerese per il
quale la cooperativa in oggetto continua a gestire appalti
assegnati dalla stessa amministrazione comunale;
tale vicenda necessita di una verifica conoscitiva anche sugli
atti adottati dall'amministrazione comunale;
per sapere:
quali provvedimenti intendano adottare al fine di conoscere e
verificare gli atti adottati dall'amministrazione di Termini
Imerese;
se intendano promuovere l'immediato avvio di un'ispezione presso
il Comune di Termini Imprese». (1109)
CAPUTO
PRESIDENTE. L'interrogazione testé annunziata sarà inviata al
Governo.
Comunicazione di apposizione di firma ad interrogazione
PRESIDENTE. Comunico che, con nota del 18 marzo 2010, pervenuta
in pari data e protocollata al n. 003056-AULA/PG del 19 marzo
successivo, l'onorevole Gianni ha chiesto di apporre la propria
firma all'interrogazione, con richiesta di risposta orale, n. 759
Opportune iniziative allo scopo di garantire la stipula delle
convenzioni per le scuole primarie paritarie relativamente
all'anno scolastico 2008/2009', presentata dall'onorevole Marziano
in data 24 settembre 2009.
L'Assemblea ne prende atto.
Comunicazione di apposizione di firma a mozione
PRESIDENTE. Comunico che, con nota del 17 marzo 2010, pervenuta
il 18 marzo e protocollata al n. 003057-AULA/PG del 19 marzo
successivo, l'onorevole Caputo ha chiesto di apporre la propria
firma alla mozione n. 183, dell'onorevole Leontini ed altri
Nomina di una commissione di indagine sul piano di
informatizzazione della Regione siciliana, con particolare
riferimento agli affidamenti alla società 'Sicilia e-Servizi
S.p.A.', deferita alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari nella seduta d'Aula n. 151 del 17 marzo 2010 per la
determinazione della data di discussione.
L'Assemblea ne prende atto.
Presidenza del presidente Cascio
Determinazione della data di discussione di mozioni
PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno: Lettura,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d) e 153 del
Regolamento interno, delle seguenti mozioni:
numero 186 Modalità di rimodulazione dei posti letto a favore
dell'ospedalità privata , degli onorevoli Limoli, Leontini,
Mancuso e Bosco;
numero 187 Provvedimenti della Regione siciliana per il
finanziamento delle Zone Franche Urbane , degli onorevoli
Marrocco, Scammacca Della Bruca, Falcone, Torregrossa, Gucciardi.
Avverto che la determinazione della data di discussione delle
mozioni sopra citate, integralmente riportate nell'ordine del
giorno della presente seduta, è demandata, secondo consuetudine
parlamentare, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari.
Onorevoli colleghi, in attesa del Governo, sospendo brevemente la
seduta.
(La seduta sospesa alle ore 16.39, è ripresa alle ore 17.04)
Seguito della discussione del disegno di legge numeri 525-528/A
«Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati»
PRESIDENTE. Si passa al III punto dell'ordine del giorno:
Discussione di disegni di legge.
Presidenza del presidente Cascio
Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge
numeri 525-528/A «Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei
siti inquinati», iscritto al numero 1).
Invito i componenti la IV Commissione legislativa a prendere
posto al banco delle commissioni.
Ricordo che la discussione era stata sospesa dopo l'approvazione
dell'articolo 8.
Si passa all'articolo 9. Invito il deputato segretario a darne
lettura.
GENNUSO, segretario:
«Articolo 9
Piano regionale di gestione dei rifiuti e relativi adeguamenti
l. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche e gli
aggiornamenti sono approvati, sentite le province, i comuni e le
autorità d'ambito con decreto del Presidente della Regione, su
proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di
pubblica utilità, secondo il procedimento di cui all'articolo 12,
comma 4, dello Statuto regionale e previo esame da parte della
competente commissione dell' Assemblea regionale siciliana. Il
piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici
e acquista efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana. Il piano è redatto in
conformità a quanto previsto all'articolo 199 del decreto
legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il piano di cui al comma 1 fissa gli obiettivi inerenti ai
livelli di raccolta differenziata, indicando altresì le categorie
merceologiche dei rifiuti prodotti. Costituiscono parte integrante
del piano, il programma regionale per la riduzione dei rifiuti
biodegradabili (RUB) di cui al decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti), il programma per la gestione degli
apparecchi contenenti PCB di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209 e successive modifiche e
integrazioni (Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo
smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili),
nonché i piani per la bonifica delle aree inquinate di cui
all'articolo 199, comma 5, del decreto legislativo 152/2006 e
successive modifiche e integrazioni, ed altresì, il piano per la
bonifica ed il ripristino delle aree inquinate.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti:
a) definisce le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di
raccolta differenziata e di recupero di materia, al netto degli
scarti dei processi di riciclaggio, per ognuno degli ambiti
territoriali ottimali, attraverso l'elaborazione di un documento
di indirizzo denominato Linee guida operative sulla raccolta
differenziata' in grado di supportare e guidare gli enti attuatori
nella progettazione di dettaglio ed ottimizzazione dei sistemi di
raccolta differenziata, privilegiando la raccolta domiciliare
integrata, per il raggiungimento dei livelli minimi così fissati:
1) anno 2010: R.d. 55 per cento, recupero materia 40 per cento;
2) anno 2011: R.d. 60 per cento, recupero materia 45 per cento;
3) anno 2012: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento;
b) definisce le modalità per l'accertamento, da parte di ogni
Autorità d'ambito, della tipologia, delle quantità e dell'origine
dei rifiuti da recuperare o da smaltire, all'interno dell'ATO di
riferimento, anche mediante un sistema che consenta di rilevare
gli effetti progressivi della implementazione dei sistemi di
raccolta differenziata, mediante analisi del rifiuto urbano
residuo (RUR) che diano informazioni sulla composizione dello
stesso;
c) fissa i criteri per la classificazione dei materiali presenti
nel RUR, non riciclabili né altrimenti recuperabili, in ordine di
importanza (ponderale e di pericolosità) al fine di impostare
politiche e pratiche locali per la riduzione della immissione al
consumo di tali materiali;
d) definisce le modalità attraverso cui assicurare la gestione
integrata dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ATO;
e) fissa i criteri attraverso i quali assicurare il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di
produzione, tenuto conto delle zone di crisi ambientale, al fine
di ridurre la movimentazione degli stessi;
f) fissa i criteri per l'individuazione delle aree non idonee
alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti e i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti
idonei allo smaltimento, nonché le condizioni ed i criteri tecnici
per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti,
escluse le discariche, in aree destinate ad insediamenti
produttivi;
g) definisce i criteri per la localizzazione degli impianti
operativi di selezione della frazione secca a valle della raccolta
differenziata, correlandone la potenzialità, la funzionalità e la
possibilità di conversione, parziale o totale, alle strategie di
raccolta differenziata e di trattamento del RUR;
h) fissa le modalità per la verifica degli impianti di
compostaggio e/o di digestione anaerobica esistenti, della loro
coerenza e compatibilità, anche solo parziale, con le strategie di
trattamento della revisione del piano, anche in relazione ai
fabbisogni di trattamento del rifiuto organico prodotto;
i) individua le modalità attraverso cui verificare, in ciascun
piano d'ambito, sulla scorta del numero e della distribuzione
territoriale delle piattaforme CONAI per il ritiro dei rifiuti
differenziati già esistenti, la capacità di assorbimento dei
rifiuti provenienti da raccolta differenziata integrata, allo
scopo di consentirne l'accesso con spostamenti contenuti da parte
del soggetto incaricato del servizio di gestione dei rifiuti;
l) determina, nel rispetto delle norme tecniche statali in
materia, disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare,
compresi i rifiuti da imballaggio;
m) fissa i criteri per la stima dei costi delle operazioni di
recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché per la stima
dei costi di investimento per la realizzazione del sistema
impiantistico regionale;
n) individua le iniziative dirette a limitare la produzione dei
rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero
dei rifiuti, anche mediante la realizzazione di campagne
conoscitive mirate per richiamare l'attenzione su comportamenti di
differenziazione non ancora ottimizzati;
o) descrive le azioni finalizzate alla promozione della gestione
integrata dei rifiuti;
p) pone i requisiti tecnici generali relativi alle attività di
gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria;
q) prevede l'esclusione di trattamenti di incenerimento dei
rifiuti solidi urbani che non facciano ricorso a tecnologie atte a
garantire i requisiti di efficienza energetica fissati dalla
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I
trattamenti di incenerimento devono essere classificati come
operazioni di recupero e non come operazioni di smaltimento;
r) definisce l'adeguamento della capacità di discarica dei
rifiuti urbani residui, mediante l'ampliamento di discariche
esistenti e/o la realizzazione di nuove discariche, sufficienti a
soddisfare il fabbisogno stimato per tutto il periodo transitorio
di entrata a regime del nuovo sistema di gestione integrata dei
rifiuti e comunque almeno per tutto il triennio 2010-2012;
s) prevede il fabbisogno di nuove discariche fino al 2020, sulla
base degli obiettivi di raccolta differenziata previsti a regime
nella presente legge;
t) individua le modalità specifiche per la gestione integrata dei
rifiuti nelle isole minori;
u) fissa l'individuazione dei sistemi di trattamento e
smaltimento dei rifiuti e le relative tipologie impiantistiche,
con particolare riferimento ai sistemi di pretrattamento di tipo
meccanico-biologico o termico preliminari al conferimento in
discarica e comunque conformi alle migliori tecnologie disponibili
(BAT);
v) determina l"individuazione dei sistemi di pretrattamento del
rifiuto urbano residuo (RUR) da predisporre immediatamente in
conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti), privilegiando la realizzazione immediata
di sistemi di trattamento meccanico-biologico con ulteriore
recupero di materia dalle frazioni di sopravaglio e corredati da
centri di analisi del RUR, allo scopo di coordinare
l'ottimizzazione progressiva delle raccolte differenziate e dei
piani di prevenzione nei rispettivi bacini di competenza.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è redatto in
sostituzione di quello vigente, ai sensi dell'articolo 199 del
decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, in
recepimento della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio».
PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 9 sono stati presentati i
seguenti emendamenti:
- dal Governo:
emendamento 9.32 (I parte):
Al comma 1, le parole le Autorità d'ambito sono sostituite con
le parole le Società di regolamentazione di cui al precedente
art. 6 .
emendamento 9.32 (II parte):
Alla lettera b del comma 3 le parole ogni Autorità d'ambito
sono sostituite con le parole ogni SRR .
emendamento 9.34:
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
3 bis. Il piano regionale dovrà altresì contenere uno studio, da
completare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, volto ad accertare le tipologie territoriali per
le quali possa farsi ricorso ai modelli aggiuntivi di cui
all'articolo 200, comma 7, del decreto legislativo n. 152/23006.
All'esito di tale procedura i comuni che aggreghino almeno 300.000
abitanti o un numero di comuni non inferiore a 30, potranno
costituire una separata SRR, di cui all'art. 6 della presente
legge, su base volontaria. Il numero complessivo di società su
base regionale non potrà comunque ecceder quello di cui all'art.
45 della l.r. n. 2/2007. .
- dalla Commissione:
emendamento 9.1:
Al comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m. 1) fissa i parametri interni di costi del personale, costi di
gestione e di ammortamento riferiti ad automezzi ed attrezzature
oltre alla percentuale forfetaria delle spese generali e
dell'utile di impresa che dovranno essere utilizzati dalle
autorità d'ambito nella determinazione del costo del servizio da
mettere a gara ai sensi dell'articolo 15 ;
emendamento 9.2:
Al comma 3, lettera r) dopo le parole urbani residui aggiungere
in via prioritaria
emendamento 9.3:
Al comma 3, lettera s) dopo le parole presente legge aggiungere
fermo restando che il ricorso ad eventuali nuove discariche
rispetto a quelle esistenti potrà essere consentito solo dopo
l'esaurimento delle discariche esistenti
emendamento 9.4:
Al comma 3 sostituire la lettera u) con le seguenti:
u) fissa l'individuazione dei sistemi per incrementare
l'intercettazione dei rifiuti fin dalle fasi della raccolta e ciò
al fine di ridurre il relativo conferimento in discarica;
u.1) fissa i criteri per il trattamento preventivo dei rifiuti
ammessi allo smaltimento in discarica comunque conformi alle
migliori tecnologie disponibile (BAT)
emendamento 9.5:
Al comma 3 sostituire la lettera v) con la seguente:
v) determina l'individuazione dei sistemi di pretrattamento del
rifiuto residuo (RUR) da predisporre immediatamente in ossequio a
quanto previsto dal decreto legislativo n. 36/03 in recepimento
della Dir. 99/31, privilegiando livelli di trattamento che
comportino il minor costo a carico della tariffa ed il maggior
vantaggio ambientale .
emendamento 9.33:
Al comma 1 è soppresso l'ultimo periodo.
subemendamento 9.15.1 all'emendamento 9.15:
Dopo la parola giorni cassare le parole ed è sottoposto al
parere della competente commissione legislativa dell'A.R.S. .
- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:
emendamenti 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.31, rispettivamente
soppressivi dell'intero articolo 9 e dei commi da 1 a 4.
- dagli onorevoli Caputo, Falcone, Vinciullo, Pogliese:
emendamento 9.6:
Sostituire il primo comma con il seguente:
1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche e
gli aggiornamenti, sono adottati, sentite le province, i comuni e
le Autorità d'ambito, con decreto del Presidente della Regione, su
proposta dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di
pubblica utilità, previo esame da parte della competente
commissione legislativa e dopo l'approvazione da parte del
Parlamento .
emendamento 9.7:
Al comma 3, lettera a) sostituire i punti 1, 2 e 3 con quelli
previsti dall'articolo 7 DL 528 .
emendamento 9.8:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
Nelle more della redazione e approvazione del nuovo piano
regionale dei rifiuti, da redigere entro il termine di 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge trovano applicazione i
principi contenuti nel vigente piano regionale dei rifiuti .
- dagli onorevoli Arena, Musotto, Romano:
emendamento 9.9:
Al comma 1, dopo le parole comunità d'ambito aggiungere e
tenendo conto dell'offerta industriale di servizi ambientali
esistenti sul territorio relative al recupero dei rifiuti
emendamento 9.11:
Al comma 2 sostituire al secondo rigo le parole rifiuti
prodotti con rifiuti recuperabili
- dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis, Raia, Faraone:
emendamento 9.10:
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1 bis. La pianificazione regionale definisce i criteri e le
modalità per promuovere la programmazione e l'esercizio della
gestione integrata dei rifiuti, favorendone la riduzione, le forme
di raccolta aggregate dei materiali post consumo, indirizzando le
raccolte di materiali singoli o aggregati da destinare al
riciclaggio e al recupero in modo omogeneo nel territorio
regionale, al fine di generare una filiera industriale del riciclo
e del recupero che possa contare su di un flusso certo di materia
per qualità e quantità. .
emendamento 9.13:
Al comma 3, lettera a), i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
1) anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento;
2) anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento;
3) anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per
cento. .
emendamento 9.18:
Al comma 3 aggiungere la lettera:
w) stabilisce i criteri e le modalità da adottarsi in tutto il
territorio della regione, per la determinazione delle tariffe di
conferimento in discarica ;
emendamento 9.20:
Aggiungere il seguente comma:
5. Il mancato raggiungimento nei singoli ATO, a decorrere dall'1
gennaio 2013, delle percentuali minime di raccolta differenziata
di cui al comma 1 comporta l'applicazione del tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti nella misura massima prevista
dall'articolo 3, comma 24 e seguenti della legge 28 dicembre 1995,
n. 549 e l'impossibilità per i medesimi ATO, di accedere ai
contributi regionali per la gestione integrata dei rifiuti. La
Regione provvederà altresì all'applicazione di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 1108, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 .
emendamento 9.21:
Alla fine del comma 1 aggiungere il comma:
1 bis. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge è approvato l'aggiornamento del vigente Piano regionale dei
rifiuti. Entro i successivi 60 giorni sono approvati gli allegati
inerenti:
a) le linee guida per la raccolta differenziata;
b) il piano regionale di bonifica delle aree inquinate;
c) le linee guida per la prevenzione e la riduzione dei
rifiuti. .
- dagli onorevoli Corona, Bosco, Limoli, Torregrossa:
emendamento 9.26:
Al comma 3, lettera a), i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
1) anno 2011: R.d. 30 per cento, recupero 10 per cento;
2) anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero 25 per cento;
3) anno 2013: R.d. 60 per cento, recupero 35 per cento.
emendamento 9.27:
Al comma 3, lettera g) dopo la parola definisce aggiungere le
parole come deliberato dai rispettivi ATO .
emendamento 9.28:
Al comma 3, lettera q) dopo la parola smaltimento aggiungere
salvo che per gli impianti esistenti per i quali è possibile la
riconversione per il recupero energetico .
emendamento 9.30:
Al comma 3, lettera s) dopo la parola legge aggiungere
fissando il prezzo di conferimento e l'obbligatorietà d'ingresso
- dagli onorevoli Galvagno, Panepinto, Di Benedetto, Di Guardo:
emendamento 9.12:
Al comma 3, lettera a), sostituire:
al n. 1 55 con 20 e 40 con 30 ; al n. 2 60 con 40 e
45 con 40 .
- dagli onorevoli Di Benedetto, Panepinto, Di Guardo, Termine:
emendamento 9.14:
Al comma 3, alla fine della lettera n), aggiungere coordinando e
armonizzando le azioni previste dall'articolo 4, comma 2, lettera
n) .
emendamento 9.15:
Al comma 3 sostituire la lettera r) con la seguente:
r) definisce un piano per l'ampliamento di discariche pubbliche
esistenti e/o nuove discariche pubbliche, sufficienti per
soddisfare il fabbisogno del conferimento di rifiuti degli ATO per
almeno tre anni. Il piano deve prevedere anche le modalità per
pervenire a una tariffa unitaria per il conferimento in discarica
ed è, entro centoventi giorni, sottoposto al parere della
competente commissione legislativa dell'ARS .
emendamento 9.16:
Al comma 3, lettera s) dopo le parole nuove discariche
aggiungere pubbliche
emendamento 9.19:
Alla fine del comma 4 aggiungere Il piano è approvato
dall'Assemblea regionale siciliana. .
- dagli onorevoli Buzzanca, Pogliese, Caputo, Falcone, Formica,
Vinciullo:
emendamento 9.29:
Al comma 3 sostituire la lettera q) con la seguente:
q) prevede l'esclusione di trattamento di incenerimento dei
rifiuti solidi urbani, che non facciano ricorso a tecnologie atte
a garantire i requisiti di efficienza energetica fissate dalla
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I
trattamenti di incenerimento devono essere classificati come
operazione di recupero e non come operazioni di smaltimento. Salvo
che per gli impianti esistenti per i quali è possibile la
riconversione per il recupero energetico .
- dagli onorevoli Panepinto, Galvagno, Di Benedetto, Apprendi:
emendamento 9.17:
Al comma 3, alla fine della lettera s) aggiungere Le discariche
devono essere di proprietà pubblica. .
- dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis:
subemendamento 9.20.1:
L'emendamento 9.20 è così sostituito:
Nell'Ambito regolato dalla SSR, il mancato raggiungimento, a
decorrere dall'1 gennaio 2013, dalle percentuali minime di
raccolta differenziata di cui al comma 1 comporta l'applicazione
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
nella misura massima prevista dall'articolo 13, comma 24 e
seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e l'impossibilità,
per la medesima SSR, di accedere ai contributi regionali per la
gestione integrata dei rifiuti. La Regione provvederà altresì
all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1108,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. .
subemendamento 9.20.1.1:
Cassare l'ultimo periodo da La Regione' a 296'.
Si passa all'esame degli emendamenti presentati.
DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
gli emendamenti 9.22 e 9.23..
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Dichiaro inammissibile l'emendamento 9.6, degli onorevoli Caputo,
Falcone ed altri.
Preciso che all'articolo 9, comma 1, quarto rigo la dizione
previo esame' è sostituita dalla dizione previo parere'.
Invito gli Uffici ad apportare questa correzione.
Si passa all'emendamento 9.32 (I parte), a firma del Governo. Lo
pongo in votazione. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 9.9, a firma degli onorevoli Arena,
Musotto, Romano.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, secondo le osservazioni fatte
dagli Uffici, il riferimento all'art. 12 dello Statuto regionale
potrebbe risultare impegnativo sotto il profilo procedurale. Se il
Governo è d'accordo, potremmo presentare un subemendamento per
eliminare, appunto, la dicitura secondo il procedimento di cui
all'articolo 12, comma 4, dello Statuto', considerato che il Piano
regionale di gestione dei rifiuti non ha alcun tipo di riferimento
con lo Statuto regionale. Eliminando questa parte, snelliamo il
procedimento di approvazione o di modifica del Piano dei rifiuti.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, onorevole Mancuso, non avrei
alcuna difficoltà ad essere d'accordo sulla proposta di eliminare
il richiamo all'articolo 12 dello Statuto, se non esistesse il
rischio, anzi, la certezza - e di ciò sono tenuto ad informare
l'Aula - che da qui a due anni ci troveremo con una sentenza di
annullamento da parte del TAR per non avere seguito le procedure
di cui all'articolo 12 dello Statuto regionale.
Ricordo a voi tutti che il Piano energetico regionale è stato
annullato dal TAR Sicilia perché non erano state seguite le
procedure dell'articolo 12. Il CGA ne ha sospeso l'efficacia.
Ricordo, altresì, che il decreto dell'Assessore per il turismo,
le comunicazioni e i trasporti inerente le agenzie di viaggio è
stato impugnato dalla Corte dei conti per conflitto di
attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, in quanto la
natura regolamentare di quel decreto imponeva di seguire le
procedure di cui all'articolo 12 dello Statuto.
Mi chiedo, allora: vale la pena correre il rischio? Poiché questa
legge probabilmente sarà impugnata sotto molteplici profili,
ritengo che il ricorso alle procedure dell'articolo 12, tutto
sommato, sia un prezzo modesto da pagare.
Nel merito condivido perfettamente quanto sostenuto dal
Presidente Mancuso, ma è con la realtà che dobbiamo fare i conti.
ARENA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
l'emendamento 9.9.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 9.33, a firma della Commissione. Lo
pongo in votazione. Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 9.10, a firma degli onorevoli Cracolici
ed altri. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 9.24, a firma degli onorevoli Caronia,
Ruggirello, De Luca.
CARONIA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
gli emendamenti 9.24 e 9.25.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 9.11, a firma degli onorevoli Arena,
Musotto, Romano.
ARENA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 9.26, a firma degli onorevoli Corona,
Bosco ed altri.
Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi..
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 9.13, a firma degli onorevoli Cracolici
ed altri.
DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BENEDICTIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
l'emendamento 9.13 scaturisce da una domanda, quindi possiamo
anche ritirarlo, ma pretendiamo un chiarimento dal Governo.
L'articolo 9 prevede che entro il 2010 la raccolta differenziata
raggiunga la percentuale del 55 per cento, dal 7,8 circa che
raggiunge in questo momento.
Vorrei capire in quale modo il Governo pensi di raggiungere tale
percentuale di raccolta nel 2010; poi, tutto il resto viene dopo.
Naturalmente, se raggiungeremo il 55per cento entro il 2010, è
pensabile poter raggiungere la percentuale del 60 per cento nel
2011. Una domanda tecnica, Assessore.
CORONA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo
ricominciando con i pareri negativi non giustificati
Avevo chiesto la parola sull'emendamento 9.26 a mia firma e di
altri colleghi, ma il Presidente non se ne è accorto.
Intervengo adesso, assessore Russo e presidente Mancuso, perché
vorrei mi spiegaste la ragione per la quale avete espresso parere
contrario all'emendamento 9.26, a mia firma e di altri colleghi.
Poiché so che lei, Assessore, è più realista del re, vorrei
capire come fa ...
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Sono sempre stato repubblicano
CORONA ... Ah, bene Sempre repubblicano; mai monarchico o
anarchico?
Dicevo, vorrei capire come fa a prevedere che quest'anno,
considerato che siamo già a fine marzo, riusciremo a raggiungere
gli obiettivi fissati per il 2010. Io e i colleghi firmatari
dell'emendamento 9.26 pensiamo che ciò non sarà possibile ed è per
questo che il nostro emendamento faceva riferimento all'anno 2011.
Il Governo deve dirci quali sono le tappe della raccolta
differenziata, bisogna stabilire i tempi entro i quali raggiungere
gli obiettivi; diversamente ci prendiamo in giro, caro Assessore.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, onorevole Corona, i due
emendamenti sono eguali soltanto apparentemente, atteso che il
primo prevede che dopo tre anni il recupero sia del 35 per cento
(che non è un granché), mentre il secondo, quello adesso in
discussione, prevede che sia del 50 per cento. Quindi, prima di
dire che sono uguali, occorrerebbe una lettura un po' più attenta.
Si tratta, infatti, di una differenza del 50 per cento circa
ulteriore, che non è poco.
CORDARO. Assessore, però ci si riferisce a due anni diversi. In
uno si parla del 2013 e nell'altro del 2015
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. L'emendamento 9.26, all'ultimo rigo, prevede il
recupero del 35 per cento, una percentuale sicuramente molto
bassa; il 9.13 prevede il recupero del 50 per cento che non è
esattamente la stessa cosa. Per questo ho espresso parere negativo
all'emendamento a sua firma, onorevole Corona.
A mia volta, però, ho bisogno di chiedere all'onorevole De
Benedictis se nell'emendamento 9.13 c'è un errore di stampa. Si
parla infatti di anno 2010, 2012 e 2015; inizialmente c'è una
scansione a due anni e poi una scansione a tre anni; è una scelta?
DI BENEDICTIS. Sì.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Era semplicemente per capire.
Per quanto riguarda come bisogna arrivare a quei valori nel 2010,
ringrazio l'Aula per avere fatto questa proposta; il Governo,
infatti, avrebbe avuto qualche difficoltà a farla, in quanto i
valori riportati sono quelli previsti da una legge, ancora in
vigore, approvata nel 2007.
Ripeto: se quella proposta l'avesse fatta il Governo, magari, si
sarebbe potuto pensare che era rinunciatario, che non voleva
raggiungere gli obiettivi e via dicendo. Viceversa, proviene
dall'Aula la sollecitazione ad un sistema che si articoli
gradualmente non su tre ma su cinque anni che vede il Governo
d'accordo anche perchè rende più agevole il compito. Quindi, il
Governo esprime parere favorevole all'emendamento 9.13.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Naturalmente il
parere sarà condiviso dalla Commissione. Tuttavia, per quanto mi
riguarda, significa, rispetto alle mille parole che abbiamo detto,
rinunciare, rinunciare ad una politica diversa, rinunciare alla
politica che è stata dichiarata fino a stamattina sulla raccolta
differenziata, tornare indietro rispetto a quelle che sono state
dichiaratamente le volontà non soltanto del Governo, ma anche
degli enti locali.
E' comprensibile per il 2010, dato il ritardo di questo
Parlamento sull'approvazione della legge, ma non è comprensibile
per il 2012 ed il 2013.
Infatti, rinunciare a determinate percentuali per invogliare gli
enti locali, che già non rispondono come dovrebbero alle precise
indicazioni dell'Organo che legifera, significa fare un milione di
passi indietro. Quindi, al di là della volontà della Commissione,
sono d'accordo con il Governo.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, mi interessa che rimanga agli
atti questa dichiarazione: la raccolta differenziata, soprattutto
nella fase di avvio, costa molto di più e gli enti locali sono in
una condizione di tensione finanziaria tale che si impone uno
start up graduale; non posso crocifiggerli Perdonatemi, ma è
questa l'impostazione.
CORONA. Dichiaro di apporre la mia firma all'emendamento 9.13.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione
l'emendamento 9.13.
FALCONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
FALCONE. Signor Presidente, colleghi, alcune riflessioni
sull'emendamento presentato dall'onorevole Cracolici ed altri e su
quello dell'onorevole Corona.
A mio avviso, c'è un problema. Stavo intervenendo prima per dire
che, in effetti, mi sembrava una questione di buon senso cercare
di attenuare la proposta del Governo, attese le percentuali molto
alte rispetto a quelle attualmente in vigore ed attuate.
In queste ore, in questi giorni, stiamo cercando di approvare una
normativa non velleitaria.
Il presidente Oddo qualche giorno fa parlava di ragionevolezza'
delle norme, e mi sembra giusto e condivisibile. Proprio in
ragione di ciò, non dobbiamo correre per forza, non dobbiamo
ingolfarci o affogare in una corsa sfrenata per chi deve arrivare
prima. Se io ritengo conducente l'emendamento di un collega di
un'altra parte politica, lo sostengo.
E allora, Assessore, questo emendamento di cui parliamo, il 9.13,
prevede che nel 2010 dobbiamo arrivare al 20 per cento di raccolta
differenziata; ma se vogliamo raggiungere questa soglia, è chiaro
che già dal 2010 dobbiamo attivarci perchè questa soglia sia
rispettata ed è altrettanto chiaro che per fare questo ci vuole
un'iniezione' economica. Invece, qui, attenzione, stiamo facendo
una norma senza copertura finanziaria, quindi a legislazione
vigente, onorevole Cracolici.
CRACOLICI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirare l'emendamento 9.13.
FALCONE. No, onorevole Cracolici, non intendevo questo; ma se lei
lo ritira, lo riprendo io.
MANCUSO. Ma se stai per votare contro
PRESIDENTE. Onorevole Falcone, la invito a concludere il suo
intervento.
CORDARO. Non siete stati attenti, non vi siete accorti che
l'onorevole Corona ha dichiarato di apporre la sua firma
all'emendamento 9.13
FALCONE. Presidente, dicevo che noi dobbiamo cercare di approvare
norme ragionevoli', norme che siano aderenti a quelle che sono le
realtà, ecco perché ritengo che questo emendamento, sebbene
sembri, per così dire, rinunciatario, in effetti, non lo è; è un
emendamento di buon senso.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.13. Il parere del
Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 9.12 è precluso. L'emendamento 9.7 è inammissibile.
Si passa all'emendamento 9.32 (II parte) del Governo. Il parere
della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 9.27, a firma degli onorevoli Corona ed
altri.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, l'emendamento è inammissibile
perchè gli ATO non deliberano nulla.
CORONA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà
CORONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento fa
riferimento agli ATO, ma è chiaro che bisogna modificare ATO in
SSR.
CRACOLICI. E' improponibile anche in questa nuova versione
PRESIDENTE. L'emendamento è inammissibile.
Si passa all'emendamento 9.1, a firma dell'onorevole Mancuso.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 9.14, a firma degli onorevoli Di
Benedetto ed altri.
DI BENEDETTO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione gli emendamenti 9.29, e 9.28, di identico
contenuto. Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si
alzi.
(Non sono approvati)
Si passa all'emendamento 9.15, a firma Di Benedetto ed altri.
DI BENEDETTO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI BENEDETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la lettera
r) affida al Piano regionale rifiuti il compito di prevedere
l'ampliamento di discariche esistenti o la realizzazione di nuove
discariche.
Con questo emendamento si vuole precisare che bisogna prevedere
l'ampliamento delle discariche pubbliche o la realizzazione di
nuove discariche pubbliche con una tariffa che sia omogenea .
Questo perchè oggi abbiamo una diversificazione di tariffe di
conferimento in discarica da ATO ad ATO e da provincia a
provincia. Ovviamente, la definizione di questi aspetti viene
affidata al Piano regionale dei rifiuti.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei
ricordare che questa norma era stata già approvata dalla
Commissione nel famoso stralcio di qualche mese fa.
Ritengo che quest'Aula non farebbe male ad approvarla perché oggi
assistiamo al far west delle tariffe delle discariche, sia private
che pubbliche, mentre con questa norma si stabilisce il principio
che le nuove discariche, che devono essere d'iniziativa pubblica,
devono avere un costo di conferimento unitario.
Quindi, nella logica della programmazione e della progettazione,
il costo di conferimento in discarica deve essere unitario, a
prescindere dalla tipologia. I costi medi devono essere
ottimizzati nell'ambito del Piano regionale dei rifiuti.
Io lo considero un elemento - e mi assumo la responsabilità di
ciò che dico - che in qualche modo risponde alla giungla di
tariffe che sono state individuate e autorizzate più in
prospettiva della termovalorizzazione che non per i costi reali di
discarica.
Qualcuno dovrebbe spiegarmi perché a Bellolampo la domenica
pomeriggio il costo di conferimento è di 140 euro a tonnellata,
mentre in altre discariche pubbliche - non porto l'esempio di
quelle private - il costo si aggira intorno a 65/70 euro a
tonnellata.
Poiché l'elevato costo di conferimento in discarica serviva a far
sì che un giorno sarebbe stato persino più conveniente portare i
rifiuti alla termovalorizzazione, se oggi c'è una crisi
finanziaria del sistema dei rifiuti ciò è dovuto proprio agli
eccessivi costi di conferimento.
Non intervengo a proposito del passato, dico soltanto che per
gestire il sistema abbiamo bisogno di un nuovo piano di discariche
pubbliche che abbia un costo di conferimento medio, che sia uguale
per tutta la Sicilia.
L'emendamento 9.15 prova a razionalizzare il sistema per il
futuro, nell'ambito del Piano regionale dei rifiuti.
CINTOLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei precisare
che è stato presentato dalla Commissione un subemendamento, al
quale ho apposto anche la mia firma, con il quale viene cassata la
parte relativa alla richiesta di parere alla Commissione
competente, in quanto la Commissione legifera, ma non ha potere
esecutivo.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, onorevoli deputati, mi
permetto di sottolineare alcune criticità nella parte relativa
all'apertura delle nuove discariche.
Nel testo di questo emendamento, la tariffa unitaria non è
affatto limitata alle sole discariche pubbliche. Tuttavia,
trattandosi di libera concorrenza, la Regione siciliana non può
fissare prezzi amministrati per le discariche pubbliche e nemmeno
per quelle private. Quello che può fare come Governo, e se me ne
date il destro potrò cogliere la sollecitazione dell'Aula, è
riproporre il sistema già previsto in altre parti della legge. In
pratica, nell'ambito della governance, nell'ambito del Piano
regionale dei rifiuti, la Regione siciliana fissa uno standard, un
parametro cui le discariche, sia pubbliche che private, dovranno
commisurarsi e, laddove dovessero discostarsene, dovranno spiegare
le ragioni che portano ad un costo maggiore e questa motivazione è
condizione necessaria per avere l'autorizzazione.
Si raggiungerà, sostanzialmente, lo stesso risultato senza
incidere sui regimi di concorrenza, che non sono governabili da
quest'Aula.
FALCONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che
l'emendamento 9.15 sia meritevole di apprezzamento, tuttavia
rischia di creare un po' di confusione. Infatti, al di là degli
aspetti che ha posto testé l'Assessore circa la libera
concorrenza, la materia è già disciplinata dall'articolo 2, comma
3, lettera b), nel quale è stato stabilito che la Regione pone dei
paletti, degli standard entro cui muoverci, lasciando poi ad una
libera concorrenza i gestori, anche pubblici.
Inoltre, c'è un altro problema. Fissare l'ampliamento della nuova
costruzione in tre anni, dà l'impressione di voler guardare, da un
lato, ad una prospettiva, mentre dall'altro dà l'impressione di
voler cristallizzare la nostra prospettiva a tre anni.
Io ritengo che, invece, il testo del Governo sia migliore;
bisognerà soltanto armonizzarlo con l'articolo 2, che riguarda le
competenze della Regione richiamate nel Piano regionale dei
rifiuti.
Pertanto, chiedo ai presentatori di ritirare questo emendamento,
perché non rappresenta un ausilio, ma rischia di ingarbugliare
ulteriormente la materia che già è ben normata.
DI GUARDO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI GUARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per
sottolineare al Governo la necessità di prevedere, per la
realizzazione di nuove discariche o per l'ampliamento di quelle
esistenti, l'obbligo di mantenere una distanza minima dai centri
urbani, che potrebbe essere, ad esempio, non inferiore ai cinque
chilometri.
CORDARO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORDARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordo che, a
seguito di un accordo in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari, c'era l'intendimento, anche da parte del gruppo
parlamentare dell'UDC, di ritirare tutti gli emendamenti.
Per quanto riguarda in particolare l'emendamento in discussione -
e mi rivolgo all'onorevole Di Benedetto, primo firmatario, e
all'onorevole Cracolici che lo sostiene - ritengo che esso sia
contra legem. E dico ciò senza voler polemizzare con lei,
onorevole Cracolici, del quale ho apprezzato l'intervento, anche
che se lei non ha mancato di fare una puntatina a proposito dei
termovalorizzatori, spiegandoci, però, che non intendeva aprire
alcuna polemica a proposito del passato.
Concludendo, onorevoli colleghi, nell'ottica di una
collaborazione pro legem, avviata da qualche seduta a questa
parte, invito i firmatari a ritirare l'emendamento 9.15.
CINTOLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido per
metà la proposta dell'onorevole Cordaro; penso, infatti, che
sarebbe opportuno mantenere il comma 1, che fa salvo un principio
che può essere benissimo accolto, e sopprimere il comma 2.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero
semplicemente precisare il senso dell'emendamento che, pur non
essendo a mia firma, mi sento di sostenere per una ragione di buon
senso, al di là degli aspetti ideologici che potrebbero essere
sottesi nell'intervento dell'onorevole Cordaro.
Comunque vada a finire il dibattito, è bene ricordare che noi
abbiamo una necessità; infatti, come si è detto più volte, abbiamo
un anno e mezzo o due di capacità del sistema delle discariche
esistenti per soddisfare il fabbisogno della nostra Regione.
Assessore, che il Piano regionale dei rifiuti stabilisca in via
prioritaria la definizione di un piano straordinario di discariche
lo considero un'esigenza del sistema; la novità - mi permetto dire
- è che essendo un piano straordinario, perché è evidente che il
nostro sistema non deve avere come modello finale la discarica,
stiamo affrontando un tema di straordinarietà in un modello che è
entrato in crisi.
Noi dobbiamo prevedere la differenziata, come abbiamo detto, e
poi il Piano stesso dovrà dirci come si smaltirà la quota
residuale e come avviare le procedure di realizzazione.
Non vorrei, onorevole Cintola, che mentre noi facciamo le norme e
ci occupiamo di gestire il sistema, qualcuno immagini che domani,
magari durante un'emergenza, dovremmo fare con procedure di
emergenza, ad esempio con le procedure di protezione civile
dettate da Roma, quello che invece oggi siamo già in grado di
programmare.
Sono favorevole alla proposta dell'assessore Russo di cassare il
comma 2 dell'emendamento 9.15, mantenendo però il comma 1, perché
credo sia una norma di assoluto buon senso. Rinviamo, poi, la
parte relativa al sistema di calcolo della tariffa all'emendamento
9.18. In tal senso preannuncio la presentazione di un
subemendamento.
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli
Cracolici e Di Benedetto il seguente subemendamento 9.15.2
all'emendamento 9.15: Sopprimere le parole da Il piano ...' fino
alle parole legislativa dell'ARS' . Lo pongo in votazione. Il
parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Il subemendamento 9.15.1 decade.
Pongo in votazione l'emendamento 9.15, come emendato. Il parere
del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 9.2, della Commissione.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. L'emendamento 9.17 è
superato.
Si passa all'emendamento 9.16, degli onorevoli Di Benedetto ed
altri.
DI BENEDETTO. Chiedo di parlare per illustrarlo.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI BENEDETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
l'emendamento in discussione si collega alla lettera s) ed è
coerente con quello che abbiamo approvato poc'anzi, nel senso che
le nuove discariche previste per il periodo transitorio fino al
2010 devono essere pubbliche. In altre parole, se abbiamo previsto
la parola pubblica alla lettera r), è corretto prevederla anche
alla lettera s).
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero
rilevare che l'emendamento approvato relativo alla lettera r)
prevede un piano di ampliamento di discariche pubbliche per tre
anni nonché il fabbisogno di nuove discariche fino al 2020. Se
approvassimo l'emendamento 9.16, per 10 anni non potrebbero essere
autorizzate discariche private, il che pone qualche problema di
compatibilità comunitaria.
DI BENEDETTO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirare l'emendamento 9.16.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. L'emendamento 9.30 è
precluso. Si passa all'emendamento 9.3 della Commissione.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, onorevoli deputati, ritengo
che l'emendamento 9.3 non sia coerente con quello approvato in
precedenza relativo alla lettera s).
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento riguardante il punto
r) approvato poc'anzi definisce il piano per l'ampliamento; il
punto s), invece, prevede il fabbisogno fino al 2020, stabilendo
anche dei limiti. Quindi, a mio avviso, non c'è assolutamente
alcuna correlazione tra la definizione del piano e il fabbisogno
delle discariche da prevedere.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento
dell'emendamento 9.3 per procedere ad un approfondimento.
PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, l'emendamento 9.3 è
accantonato.
Si passa all'emendamento 9.4, della Commissione.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, preciso che l'emendamento 9.4, così come il 9.5,
definiscono criteri innovativi per il conferimento dei rifiuti in
discarica.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.4. Il parere del
Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 9.5, della Commissione.
Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli De Luca e
Caronia, il seguente subemendamento 9.5.1: Il piano regionale,
inoltre, individua le sanzioni da applicare ai gestori e/o
titolari di discariche per il mancato e/o ritardato versamento del
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi. .
Lo dichiaro improponibile.
Pongo in votazione l'emendamento 9.5. Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 9.18, degli onorevoli Cracolici ed
altri. Lo pongo in votazione.
Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 9.31, degli onorevoli Caronia,
Ruggirello e De Luca.
DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 9.34, a firma del Governo.
Comunico che sono stati presentati i seguenti subemendamenti:
- dagli onorevoli Mancuso, Buzzanca, Bosco, Corona:
subemendamento 9.34.1:
All'emendamento 9.34, dopo le parole del decreto legislativo n.
152/2006 cassare le parole da All'esito fino a legge regionale
n. 2/2007 ;
- dagli onorevoli Panepinto, Di Benedetto, Di Guardo ed altri:
subemendamento 9.34.2:
All'emendamento 9.34 dopo la parola volontaria aggiungere il
seguente periodo: Le società d'ambito che abbiano raggiunto
nell'anno 2009 livelli di raccolta differenziata superiori al 25
per cento continuano a svolgere la loro attività sino alla
presentazione dello studio volto ad accertare le tipologie
territoriali per le quali possa applicarsi il comma 7
dell'articolo 200 del decreto legislativo n. 15 del 2006. Lo
studio dovrà determinare se le società d'ambito che hanno già
raggiunto nel 2009 il 25 per cento e nel 2010, 2011 e 2012
raggiungeranno i livelli minimi fissati dal punto a) del comma 3
continueranno a svolgere le funzioni societarie o essere assorbite
dalle SRR esistenti. .
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, la prima parte dell'emendamento
del Governo è ampiamente condivisa. Appare assolutamente
impropria, invece, la seconda parte dell'emendamento, perché non
possiamo inserire previsioni dell'articolo 6 e, peraltro, ricordo
al Governo e all'Assemblea che ancora risulta accantonato
l'articolo 6 bis, di analogo contenuto.
PRESIDENTE. Quindi, c'è un parere favorevole della Commissione al
comma 1 dell'emendamento 9.34?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, il Governo, stante
l'osservazione della Commissione, si riserva di presentare una
modifica dell'emendamento articolo 6 bis accantonato che recuperi
anche la parte dell'emendamento 9.34, che non è presa in
considerazione. Lo ribadisco: è stato accantonato l'emendamento
articolo 6 bis, che riguarda le città metropolitane, gli ATO che
hanno ben funzionato, e che deve essere ancora esaminato. Posto il
richiamo tecnico di inappropriatezza della previsione nell'ambito
dell'articolo 9, il Governo si riserva di inserire questa
previsione riformulando l'emendamento accantonato.
Se non ci sono controindicazioni di tipo tecnico, sulla prima
parte, il Governo esprime parere favorevole al subemendamento
9.34.1 con la sovra citata precisazione.
CINTOLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ovviamente questa
votazione può essere fatta solo se viene ritirato il
subemendamento 9.34.1, il quale prevede di cassare la seconda
parte dell'emendamento 9.34.
Se, infatti, cassiamo la seconda parte dell'emendamento 9.34, non
potremo più parlarne, quella parte non potrà essere più
riproposta. Una cosa è l'espressione del Governo, altra cosa è che
si pronunci con un voto l'Aula. Se non viene ritirato
l'emendamento 9.34.1, con il quale si vuole cassare il secondo
periodo, di quel problema l'Aula non potrà più parlare, Assessore.
FALCONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che
l'emendamento 9.34 - e lo dico al Governo - non vada accantonato,
ma vada ritirato, e ciò per un motivo molto semplice.
Onorevoli colleghi, noi dobbiamo varare una legge che sia quanto
più chiara e quanto più aderente possibile a quelle che sono le
esigenze del territorio e alle sue prospettive.
La settimana scorsa ci siamo lasciati con un quesito: gli ex ATO
virtuosi dobbiamo mantenerli o dobbiamo eliminarli? Dobbiamo
cancellarli o valorizzarli? Delle buone prassi che in Sicilia sono
state realizzate cosa ne facciamo? Le eliminiamo?
Questo era l'interrogativo su cui si è bloccata l'Assemblea.
Proporre stasera un emendamento, tra l'altro, all'interno di una
norma di previsione, che dovrebbe trattare altra materia, mi
sembra un elemento che potrebbe essere di disturbo, assessore
Russo, e ribadisco di disturbo .
Per questo motivo penso sarebbe opportuno ritornarci alla fine
della discussione, procedere al ritiro di questo emendamento, cosa
che comporterebbe anche il ritiro dei subemendamenti ad esso
presentati, e affrontare la questione al momento in cui
esamineremo l'emendamento articolo 6 bis.
Se noi, infatti, stasera approvassimo l'emendamento 9.34
subemendato dal 9.34.1 ci contraddiremmo.
Invito, quindi, il Governo a ritirare l'emendamento 9.34,
considerato, tra l'altro, che c'è un emendamento accantonato che
tratta la stessa materia sul quale dobbiamo ritornare.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'emendamento 9.34 e i
subemendamenti ad esso presentati sono rinviati all'articolo 18.
Si passa all'emendamento 9.19, degli onorevoli Di Benedetto ed
altri.
DI BENEDETTO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 9.20.1, sostitutivo dell'emendamento
9.20, e al subemendamento 9.20.1.1, degli onorevoli Cracolici e De
Benedictis.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, proporrei di rinviarne l'esame all'articolo 12.
PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.
Si passa all'emendamento 9.21, a firma degli onorevoli Cracolici,
De Benedictis ed altri.
DI BENEDICTIS. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI BENEDICTIS. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento serve
semplicemente a fissare la tempistica per la realizzazione del
piano regionale dei rifiuti; in proposito, però, mi rimetto alle
valutazioni del Governo.
PRESIDENTE. Assessore Russo, è stato chiamato in causa. Ha
facoltà di parlare.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Pregherei i presentatori dell'emendamento 9.21
ad applicare quel sano realismo che ci ha portato a ridurre i
livelli di raccolta differenziata. I tempi previsti in questo
testo non sono compatibili con l'organizzazione burocratica quale
oggi è; invito pertanto i firmatari a ritirarlo.
DE BENEDICTIS. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirare l'emendamento 9.21.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
9.8, degli onorevoli Caputo, Falcone ed altri.
CAPUTO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
9.3 in precedenza accantonato.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:
«Articolo 10
Piano d'ambito
1. Il piano d'ambito definisce il complesso delle attività
necessarie a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani
nell'ATO di riferimento.
2. Il piano d'ambito è redatto sulla base delle indicazioni del
piano regionale di gestione dei rifiuti e nel rispetto dei
relativi criteri contenuti.
3. Il piano d'ambito cura altresì:
a) l'analisi dei piani comunali di raccolta differenziata,
qualora i comuni appartenenti all'ambito li abbiano già
predisposti ovvero la redazione dei piani comunali di raccolta
(PCR) ed i piani comunali della raccolta differenziata (PCRD), ivi
comprese le modalità di gestione dei centri di raccolta nei comuni
(CR);
b) le modalità di gestione, alla scala dell'ATO, dei servizi e
degli impianti relativi allo smaltimento, al riciclo ed al riuso
dei rifiuti;
c) la descrizione del modello gestionale che si vuole adottare
per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
d) la descrizione delle fasi temporali in cui il piano si
articola, partendo dalla situazione attuale fino alla situazione a
regime, dopo il superamento dell'emergenza;
e) la descrizione delle singole fasi in termini di:
1) investimenti (attrezzature, mezzi, impianti);
2) costi gestionali (personale, materiali di consumo);
3) obiettivi di raccolta differenziata;
4) enti coinvolti;
5) popolazione coinvolta in termini di tipologia e di territorio;
6) impianti che si prevedono di utilizzare;
7) trattamento del rifiuto;
8) sbocco del materiale trattato (riutilizzo);
9) destinazione dei sovvalli;
f) la descrizione delle fasi economiche correlate alle fasi
temporali;
g) l'analisi dei costi, ai fini della loro totale copertura;
h) l'individuazione delle fonti di finanziamento, nonché delle
modalità di copertura dei costi non finanziabili o non finanziati;
i) la descrizione della procedura di controllo del raggiungimento
degli obiettivi intermedi e finali del piano', con la specifica
degli indicatori e dei relativi valori di riferimento;
l) l'impostazione del contratto di servizio, evidenziando lo
standard minimo ed i servizi aggiuntivi, comprensivi dei relativi
costi, volti a migliorare lo standard;
m) gli interventi finalizzati all'autosufficienza impiantistica
dell'ATO, inclusa la programmazione e la localizzazione degli
impianti previsti.
4. L'Autorità d'ambito adotta il piano d'ambito ed il relativo
piano economico-finanziario di supporto entro sessanta giorni
dalla pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti,
trasmettendolo entro dieci giorni all'Assessorato regionale
dell'energia e di servizi di pubblica utilità. L'Assessorato
medesimo, entro i successivi novanta giorni, verifica la
conformità del piano d'ambito al piano regionale di gestione dei
rifiuti. Il termine può essere sospeso soltanto per una volta, ove
siano necessarie richieste istruttorie e riprende a decorrere dal
ricevimento delle informazioni richieste. Trascorso il termine di
novanta giorni, calcolato al netto del lasso di tempo necessario
per l'acquisizione delle informazioni supplementari, il piano
d'ambito acquisisce piena efficacia.
5. Il piano d'ambito è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti.
Le variazioni strettamente necessarie all'adeguamento a nuove
disposizioni o indirizzi di livello europeo, statale o regionale
sono comunicate alla Regione e sono sottoposte alla verifica di
conformità.
6. Le previsioni contenute nel piano d'ambito sono vincolanti per
gli enti soci, nonché per i soggetti che abbiano ottenuto
l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti.
7. La mancata adozione del piano d'ambito preclude la concessione
di eventuali contributi europei, statali e regionali per la
realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti».
Comunico che all'articolo 10 sono stati presentati i seguenti
emendamenti:
- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:
emendamenti 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10,
soppressivi rispettivamente dell'intero articolo 10 e dei commi da
1 a 7.
- dalla Commissione:
emendamento 10.1:
Al comma 3, lettera e), punto 6) dopo le parole prevedono di
utilizzare aggiungere le parole ad integrazione di quelli già
esistenti ;
- dal Governo:
emendamento 10.11:
Al comma 4 le parole L'Autorità d'ambito sono sostituite con le
parole la SRR ;
- dagli onorevoli Caputo, Falcone, Vinciullo, Pogliese:
emendamento 10.2:
Al comma 4 prima della parola adotta aggiungere la parola
redige .
PRESIDENTE. Si passa all'esame degli emendamenti.
DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
gli emendamenti 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 10.1, a firma dell'onorevole Mancuso.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, queste poche parole ad
integrazione di quelli già esistenti' salverebbero la Regione da
molti contenziosi.
La mancata previsione, infatti, determinerebbe contenziosi e
doppioni di impianti (che già esistono) che l'ATO non utilizza.
Dobbiamo anche tenere conto che molti impianti esistenti sono
stati finanziati con fondi pubblici (ricordo la 488 e tutta una
serie di previsioni). Con questo emendamento si vuole valorizzare
ciò che esiste e sottolineare che gli investimenti sono stati
fatti a carico dei cittadini. Invito quindi l'Aula ad approvarlo.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.1. Il parere del
Governo?
PIETRO CARMELO RUSSO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 10.7, a firma Caronia, Ruggirello, De
Luca.
DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 10.11 del Governo, un emendamento
tecnico. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 10.2, a firma degli onorevoli Caputo,
Falcone ed altri.
CAPUTO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
gli emendamenti 10.8, 10.9 e 10.10.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, le chiederei di rinviare la votazione dell'articolo
10, considerato che riguarda le regole degli ambiti e che
all'articolo 5 abbiamo già votato anche la previsione degli ambiti
e anche regolazioni diverse (faccio riferimento alla provincia di
Messina, dove le isole sono in un ambito e l'altra parte del
territorio in un altro ambito). In sostanza, bisogna capire se
l'articolo 10 sotto il profilo tecnico funziona anche nel caso di
due ambiti; in caso contrario, il Governo potrebbe presentare un
emendamento per regolare la questione.
Un'altra strada potrebbe essere, signor Presidente, quella di
votarlo adesso e, se dovessero sorgere problemi, intervenire
successivamente ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vorrei che
nascessero equivoci.
Abbiamo approvato un emendamento del Governo che sostituisce, in
tutti gli articoli, l'Autorità d'Ambito con la SRR. Il comma 4
dell'articolo 10 prevede che la SRR approva il piano d'ambito.
Cosa vuol dire? Vuol dire che la SRR approva il piano d'ambito
relativo alla porzione di territorio di cui è competente. Non
siamo più in ambito provinciale, l'ambito è quello di cui la SRR è
competente. In altre parole, nelle isole minori la SRR che si
costituirà sarà competente per il piano d'ambito delle stesse;
chiaro? Chiaro nel senso che interpretiamo tutti alla stessa
maniera? L'obiezione del presidente Mancuso produce, invece,
un'altra interpretazione.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo
risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Presidenza del presidente Cascio
Sull'ordine dei lavori
DE LUCA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE LUCA. Signor Presidente, signor Assessore, onorevoli colleghi,
abbiamo ritirato tutti gli emendamenti soppressivi, mantenendo
l'impegno assunto qualche giorno fa a seguito di una condizione
che era stata posta insieme ad altre che sono state anche discusse
col Governo.
Ebbene, noi stasera chiediamo che vengano confermate e chiarite,
onde evitare che si facciano delle fughe in avanti che non
servono.
Il primo aspetto che voglio ricordare a quest'Aula riguarda
l'articolo 18, relativo a norme finali e transitorie.
Presidente dell'Assemblea, mi rivolgo anche a lei che in questi
giorni ha giustamente spronato il Parlamento a lavorare anche di
sabato e domenica: questo provvedimento legislativo necessita di
copertura finanziaria sì o no?
È stato detto di sì; infatti, il Governo, per bocca
dell'Assessore all'energia - preciso che ha letto una
dichiarazione del Presidente della Regione, anzi si trattava di
una dichiarazione dell'Assessore condivisa -, ha parlato di una
copertura finanziaria che il Governo dovrebbe garantire con il
disegno di legge finanziaria in discussione a breve. Questo è
fondamentale chiarirlo, perché l'efficacia di questo
provvedimento, i suoi effetti, l'entrata in vigore si intrecciano
con l'approvazione del bilancio e della finanziaria.
E' bene chiarirlo perché delle due l'una: o la dichiarazione del
Governo non corrisponde alla realtà (cosa che non penso
assolutamente) oppure dobbiamo entrare nell'ottica che questo
provvedimento sarà approvato un secondo dopo l'approvazione della
legge finanziaria e del bilancio.
E su questo ci dobbiamo mettere d'accordo ora
Noi abbiamo ritirato gli emendamenti chiedendo specifiche
garanzie e impegni al Governo su una vicenda che avevamo già
sollevato e cioè sul fatto che non eravamo d'accordo a che questo
miliardo e mezzo si caricasse semplicemente tout court ai comuni,
come prevede l'articolo 61 della finanziaria dello scorso anno.
Su questa questione il Governo ha dato una risposta e io ora,
Presidente, chiedo che il Governo non soltanto confermi questa
volontà, ma chiarisca una volta per tutte come ci dobbiamo
articolare rispetto ad una finanziaria che ancora in Commissione
Bilancio non è stata discussa (per la verità, non siamo neanche
alla discussione generale), affinché, se scattasse un ragionamento
di merito anche su questo provvedimento, si eviti poi
quell'atteggiamento per il quale si ritarda la norma non sapendo,
o meglio, sapendo già che questa norma entrerà in vigore
probabilmente a maggio o, se si approvano immediatamente la
finanziaria ed il bilancio, subito dopo.
Questo punto è fondamentale e desidero una risposta chiara e
definitiva, onde poter continuare a mantenere l'impegno che
abbiamo assunto con questa Presidenza e con l'Assemblea, cioè
quello di ritirare gli emendamenti soppressivi.
Diversamente, signor Presidente - e lo dico ora, perché prima
formalmente non l'ho voluto fare, gli emendamenti soppressivi non
si intenderanno ritirati, ma dovranno essere discussi uno per
uno.
Un'altra questione riguarda l'articolo 6, che abbiamo accantonato
la settimana scorsa.
In proposito, non riesco a comprendere questo modo di operare,
cioè non capisco perché continui a rimanere accantonato. Credo che
il Governo sia già pronto, abbia le idee chiare su come chiudere
questa questione.
Perché sollevo il problema dell'articolo 6? Perché il Governo ha
presentato, senza alcun ragionamento preventivo, un emendamento,
il 6.31.1.18, che introduce criteri assolutamente non condivisi e
improvvisati - mi permetto di dire - per quanto riguarda la
possibilità di costituire queste società in deroga ai principi che
abbiamo già stabilito.
Anche su questo punto chiedo che il Governo sia chiaro una volta
per tutte e che l'Assemblea si esprima. L'avevamo già detto che
non eravamo d'accordo all'individuazione di criteri ulteriori,
come, invece, è stato fatto, mortificando tutta una serie di
ambiti che hanno operato correttamente sotto altri profili e che
sicuramente per quanto riguarda la gestione e i risultati sono
stati molto più corretti e molto più efficienti ed efficaci
rispetto all'elemento di distinzione della raccolta differenziata.
Conseguentemente chiedo che venga ripreso l'articolo 6, perché il
nostro atteggiamento cambierà in funzione di quella che sarà la
decisione finale del Governo sull'articolo. Non ha più senso
lasciarlo accantonato, perché la questione normata all'articolo 6
è il cuore della riforma ed è opportuno che si affronti adesso,
anziché andare avanti.
Concludendo, signor Presidente, chiedo che si riprenda l'articolo
6 e che il Governo chiarisca una volta per tutte, o meglio,
confermi la sua posizione a proposito della copertura finanziaria,
in modo tale che ci si intenda su quali sono i tempi e le modalità
di entrata in vigore di questa normativa.
PRESIDENTE. Onorevole De Luca, continuerei con l'articolo 11 che
non ha emendamenti, dopo di che tornerei all'emendamento articolo
6 bis.
CINTOLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CINTOLA. Signor Presidente, mi trovo in Aula e sono un po' fuori
fase, non riesco più a comprendere di cosa stiamo parliamo.
Mi rivolgo al Presidente dell'Assemblea, stiamo esaminando un
disegno di legge, stiamo discutendo di un articolo, abbiamo finito
di approvarne un altro, dopo di che mi accorgo che ci sono patti,
impegni, come se questo Parlamento fosse diventato non più
un'Assemblea legislativa, un insieme di persone che rispondono
alla Sicilia, come se ancora non fosse abbastanza che stanotte si
sono bruciati i cassonetti, che c'è l'immondizia che ci sommerge.
Allora, ci si permette di dire al Presidente: Guardi che se lei
non fa quello che dico io, mantengo i miei emendamenti
soppressivi, perché altrimenti non so che cosa succede
Signor Presidente, io dico che il ruolo di questa Assemblea va
scadendo sempre di più, ma la colpa non è soltanto di noi deputati
che, spesso, non facciamo il nostro dovere, non siamo in grado di
farlo, il motivo è che le leggi e i regolamenti non vengono più
rispettati
Lei, signor Presidente, sa che ci sono presidenti di commissione
che usano le auto di servizio anche di sabato e domenica, pur non
spettando loro ed essendo previsto che possano utilizzarle
soltanto una tantum e per fini istituzionali?
Lei sa, signor Presidente, che all'interno del Palazzo
posteggiano anche i funzionari, con la conseguenza che i deputati
debbono lasciare l'auto fuori per mancanza di posti?
Ci sono presidenti che vengono qua a sgolarsi, a parlarci di
morale e poi in estate vanno in villeggiatura e si fanno prelevare
con l'auto di servizio ...
PRESIDENTE. Onorevole Cintola, la invito a mantenersi al tema di
cui stiamo discutendo. Se ha delle lamentele da fare, le faccia
formalmente ed io le invierò alle sedi competenti.
CINTOLA. Le denunzie le sto facendo adesso, nel momento in cui
parlo qui, in Aula, parlo e ufficializzo quello che dico.
Le voglio anche dire, Presidente, con tutto il rispetto che le
porto, ma come facciamo a dire, come sta facendo anche lei,
affrontiamo ora l'articolo 11, poi torniamo all'articolo 6 ... Che
cosa è, un balletto? Una danza? Cos'è quello che facciamo? E
allora posso alzarmi io e dire: No, facciamo l'articolo 9 Lei
potrebbe dire va bene oppure no, lo saltiamo ed andiamo
all'articolo 14. Ma siamo in un Parlamento, non siamo a
Roccacannuccia
Io mi vergogno, signor Presidente, dico soltanto questo. Io mi
vergogno Lei si vergogna Io, sì
PRESIDENTE. Onorevole Cintola, sto cercando di condurre in porto
questa legge; se lei ha un sistema migliore del mio, la invito a
darmi qualche suggerimento.
Presidenza del presidente Cascio
Riprende il seguito della discussione del disegno di legge numeri
525-528/A
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:
«Articolo 11
Azioni per la prevenzione della produzione dei rifiuti
1. La Regione, gli enti locali e l'Autorità d'ambito, ai fini di
cui all'articolo l, comma l, lettera a), favoriscono e sostengono,
attuando quanto previsto nel Piano di Azione del P.O. FESR 2007-
2013:
a) azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a
contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro
pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;
b) iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
c) campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a
soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali
da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.
2. La Regione promuove con soggetti pubblici e privati accordi
che definiscono specifiche linee di azione per favorire la
riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti,
attuando quanto previsto nel Piano di Azione del P.O. FESR 2007-
2013.
3. L'Assessore regionale per l'energia e dei servizi di pubblica
utilità predispone ulteriori linee guida per indirizzare tutti i
soggetti interessati verso le migliori pratiche di prevenzione e
riduzione dei rifiuti.
4. La Regione definisce iniziative per l'attivazione degli
accordi e dei contratti di programma previsti dall'articolo 206
del decreto legislativo 152/06 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché per l'introduzione nel territorio dei criteri
di fiscalità ecologica di riduzione, prevenzione e minimizzazione
dei rifiuti oltre che per stimolare la creazione di nuove imprese
nel campo delle nuove tecnologie ambientali, del riciclo e riuso
dei rifiuti e dello sviluppo sostenibile e promuovere la
realizzazione completa delle filiere produttive per il riciclaggio
delle materie da rifiuto.».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dal Governo:
emendamento 11.6:
Al comma 1, le parole l'Autorità d'ambito sono sostituite con le
parole le Società consortili di cui al precedente art. 6 (SRR) .
- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:
emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, soppressivi
rispettivamente dell'intero articolo e dei commi da 1 a 5.
DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione
l'emendamento 11.6, del Governo. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 11, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Prima di passare all'articolo 12, ritorniamo agli articoli
accantonati.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, credo che dobbiamo tutti recuperare
un minimo di serenità. E' a tutti noto che in questo provvedimento
legislativo ci sono nodi politici irrisolti e che, prima o poi,
dovranno essere sciolti dall'Aula.
Per non appesantire il percorso di approvazione della legge,
eviterei di ritornare su quei nodi politici, che potremo e dovremo
affrontare da qui a qualche ora, e procederei con l'esame del
testo approvando tutta quelle norme che sono largamente condivise
e che ci consentono di andare avanti.
Per quanto attiene la questione posta dall'onorevole De Luca,
desidero ricordare che in sede di Conferenza dei capigruppo, con
decisione unanime, abbiamo stabilito a proposito del testo in
discussione di separare gli aspetti che attengono alla riforma
organizzativa dalle questioni di natura finanziaria, che non
potranno che trovare la loro naturale collocazione nella legge
finanziaria e nella legge di bilancio. Questa è stata la decisione
assunta.
Ora, che questo - non per un atto di furbizia -, onorevole De
Luca, perché tutti noi ... sarà sbagliato, ma questa è la
decisione assunta - ripeto - dalla Conferenza dei Presidenti dei
gruppi parlamentari e che l'Aula ha accettato
DE LUCA. E che vuol dire, che è già legge?
CRACOLICI. In questo caso, l'Aula si è già determinata. Evitiamo,
quindi - su questo ha ragione l'onorevole Cintola - di trasformare
il Parlamento in una sede dove si gioca a ping-pong.
Abbiamo assunto una decisione, l'Aula si è determinata. Basta:
andiamo avanti
Ripeto, non per un atto di furbizia, perché non c'è qualcuno che
ha più a cuore degli altri la sostenibilità finanziaria dei
comuni; nessuno di noi lavora per mandare a ramengo i bilanci dei
comuni. Forse il vero problema è che qualcuno dovrebbe, prima di
parlare, conoscere complessivamente le cose di cui stiamo
parlando.
Detto questo, ritengo che la questione finanziaria troverà la sua
sede naturale, ma oggi non possiamo fare altro, non possiamo fare
altro.
Ricordo, altresì, ai colleghi che stiamo affrontando il testo
legislativo in costanza di esercizio provvisorio, che non può
determinare obblighi e impegni finanziari se non per dodicesimi di
bilancio. Le questioni non si possono porre strumentalmente, anche
se, ovviamente, ritengo che questa dovrà trovare comunque una
soluzione e che si stia lavorando per trovarne una che eviti di
considerare i comuni i nemici della Regione; sarebbe davvero
singolare ragionare in questi termini.
Per quanto riguarda l'aspetto complessivo - io direi - proviamo a
liberare il disegno di legge da tutte quelle norme sulle quali c'è
condivisione e, poi, alla fine, affrontiamo gli aspetti
controversi, compresi quelli contenuti nell'emendamento aggiuntivo
articolo 6 bis.
Dobbiamo ricordare, infatti, che l'emendamento 6 bis è un
articolo aggiuntivo, che l'articolo 6 è stato approvato, quindi
potrebbe essere esaminato anche dopo l'articolo 18, un articolo
che presenta alcuni nodi e che necessità di un approfondimento e
di discussione. Mi riferisco ai poteri, ai Commissari, eccetera,
eccetera, questioni sulle quali è giusto che si dibatta.
Concludendo, signor Presidente, colleghi, procediamo con gli
articoli 13, 14 e 15, che sono norme abbastanza semplici da
approvare, andiamo avanti con la procedura fin qui seguita non
perché non si debbano affrontare i problemi, ma perché, così come
in altri momenti, cercheremo di affrontare i problemi quando si
saranno presentati. Evitiamo di fare un passo indietro per non
voler farne uno in avanti.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sull'emendamento articolo 6 bis
abbiamo trasferito alcuni emendamenti che erano stati presentati
all'articolo 9. Su questi testi c'è bisogno di una riscrittura
complessiva da parte del Governo.
Se il Governo è pronto potremmo farlo adesso; diversamente dovrei
sospendere la seduta per il tempo necessario alla riscrittura.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Ringrazio per la fiducia, ma non sono ancora
pronto.
PRESIDENTE. Andiamo avanti con gli altri articoli.
Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:
«Art. 12.
Azioni per favorire la raccolta differenziata e le forme di
recupero
1. La Regione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi statali
e comunitari in materia, promuove lo sviluppo della raccolta
differenziata e del recupero di materia tramite strumenti che
riguardano in particolare:
a) azioni e strumenti incentivanti finalizzati a favorire la
riorganizzazione del sistema di raccolta differenziata in grado di
assicurare alte percentuali di intercettazione, in particolare
mediante il sistema di raccolta porta a porta;
b) iniziative incentivanti volte ad assicurare un elevato
recupero delle frazioni di rifiuto raccolte in maniera
differenziata ed il collocamento sul mercato del materiale
riciclato;
c) l'attivazione di forme di comunicazione e sensibilizzazione;
d) la stipulazione di accordi e intese con soggetti pubblici e
privati, tra i quali i consorzi nazionali di filiera di cui al
decreto legislativo 152/2006.
2. La Regione, indica nel piano di bonifica delle aree inquinate
e, più in generale, in tutti gli strumenti di pianificazione
interessati al ripristino di particolari aree, gli interventi per
i quali può essere impiegata nelle operazioni di ripristino la
frazione organica stabilizzata (FOS) proveniente dai sistemi di
trattamento prima del conferimento in discarica e le
caratteristiche della stessa in rapporto ai livelli di
contaminazione stabiliti per i vari siti».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:
emendamenti 12.1, 12.2 e 12.4, rispettivamente soppressivi
dell'intero articolo e dei commi 1 e 2.
- dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis, Raia, Faraone:
emendamento 12.3:
Il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. In conformità a quanto previsto dall'art. 11 della Direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di
attivare idonei strumenti economici finalizzati all'incremento
della raccolta differenziata anche attraverso la creazione di
nuove opportunità di sviluppo, trovano applicazione:
a) le misure contenute nel D.M. 8 maggio 2003, n. 203, affinché
gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico
operanti nel territorio della regione coprano il fabbisogno
annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti dal
riuso e riciclo di materie derivanti dalla raccolta differenziata,
nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;
b) le misure contenute nel Piano Nazionale di Azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione, Green Public Procurement (G.P.P.), di cui alla
Strategia di Lisbona, approvato con Decreto del Ministero
dell'Ambiente dell'11 aprile 2008.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il
Presidente della Regione, sentite le competenti Commissioni
legislative dell'Assemblea regionale siciliana, emana con proprio
decreto le disposizioni attuative del precedente comma 1 e quelle
necessarie a promuovere le produzioni di beni materiali mediante
l'impiego di materie derivanti dalla raccolta differenziata,
rispondenti alle operazioni di cui alle lettere b) e c)
dell'articolo 4 della Direttiva 2008/98/CE, incluso l'accesso
prioritario ad agevolazioni e finanziamenti pubblici, purché tali
produzioni utilizzino una quota non inferiore al 30% di rifiuti
che devono provenire da raccolta effettuata nella Regione.
3. La Regione promuove, con le reti della media e grande
distribuzione di vendita, protocolli d'intesa finalizzati alla
riduzione degli imballaggi e dei contenitori monouso, al maggiore
impiego di imballaggi riutilizzabili ed alla diffusione di
prodotti sfusi con erogatori alla spina, nonché ad ogni altra
idonea iniziativa indirizzata alla riduzione, prevenzione e
minimizzazione della produzione di rifiuti.
- dagli onorevoli Faraone, Cracolici, Panarello, Apprendi:
emendamento 12.5:
Al comma 1, lettera b), dopo le parole iniziative incentivanti'
aggiungere le parole riconosciute innovative, ad alto contenuto
culturale, legale e sociale, sviluppate e gestite totalmente da
soggetti giuridici che al 31/12/2009 abbiano sede legale in
Sicilia e'.
DE LUCA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE LUCA. Signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari,
dichiaro di ritirare gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.4.
Colgo l'occasione per sollevare nuovamente una questione di
merito.
Non so cosa la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari
abbia deliberato, ma prendo atto di quello che ha detto
l'onorevole Cracolici, che comunque cozza con le dichiarazioni che
ha fatto il Governo qualche settimana fa.
Detto questo, io pongo una questione molto chiara: desidero
capire una volta per tutte se il disegno di legge al nostro
esame, a prescindere da ciò che ha stabilito la Conferenza dei
presidenti dei gruppi parlamentari, che comunque non può violare i
principi di ordine generale, può diventare legge senza avere
copertura finanziaria, al di là poi della questione di merito su
chi difende o no i comuni, argomento di cui discuteremo al
momento opportuno.
A proposito della copertura finanziaria del disegno di legge,
desidero una risposta chiara e definitiva, dato che a tutt'oggi
nessuno ha risposto.
Secondo le mie modestissime conoscenze, sono convinto che questa
normativa non possa essere approvata senza copertura finanziaria,
minima o massima che sia, ma deve avere una copertura finanziaria.
L'Assessore per l'economia è qui presente, il Governo già qualche
settimana addietro aveva assicurato la copertura finanziaria e
nessuno dei capigruppo ha preso la parola in quella seduta, quando
il Governo ha fatto questa dichiarazione. Che il collega Cracolici
oggi si ricordi in ritardo di un deliberato unanime della
Conferenza dei capigruppo che diventa legge', francamente è una
cosa che per quanto mi riguarda non rileva affatto, perché cozza
con la dichiarazione fatta in precedenza dal Governo.
Allora, ritorno alla domanda originaria: questo disegno di legge
richiede copertura finanziaria sì o no? Il Governo mi risponda; lo
chiedo all'Assessore per l'economia, che è colui il quale è
titolato a rispondere, considerato che si tratta di questione
finanziaria.
E allora, visto che da questo pulpito tutti quanti prendiamo la
parola e difendiamo i comuni in modo altalenante, chiedo
formalmente all'Assessore per l'economia cosa ha previsto, cosa
sta prevedendo il Governo nella finanziaria a proposito di questo
disegno di legge, in modo tale che l'Assemblea sappia una volta
per tutte, al di là di quelle che sono state le decisioni della
Conferenza dei capigruppo, se nell'attuale previsione finanziaria
c'è una cifra e qual è questa cifra, e vista, altresì,
l'indicazione bizzarra assunta in Conferenza dei capigruppo e data
alla Commissione, di estrapolare la parte normativa da quella
finanziaria, come se sotto il profilo finanziario volessimo fare
leggi a futura memoria.
Signor Presidente, credo sia fondamentale avere una risposta
esaustiva su questo punto.
Per rispondere anche a chi mi ha preceduto, chiarisco che la mia
richiesta di riprendere l'emendamento articolo 6 bis andava
esattamente nella direzione di dare un ordine alle cose; continuo
a non capire, infatti, perché dobbiamo andare avanti tralasciando
articoli accantonati.
Ieri sera non è stata una questione semplicemente strumentale, ma
una questione di chiarezza, anche perché su questo non ci sono
stati patti, onorevole Cintola; ci sono stati dibattiti pubblici
alla luce del sole e soprattutto c'è stato un confronto molto
sereno e concreto su temi.
Questo voglio chiarirlo una volta per tutte, perché lei,
onorevole Cintola, non può ascrivermi in categorie strane che non
mi appartengono, forse ad altri sì, ma a me non appartengono e
neanche all'Assessore. Assessore, prendo le sue difese questa
volta
PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro degli emendamenti
12.1, 12.2 e 12.4.
Onorevole De Luca, fermo restando che sulla questione della
copertura finanziaria adesso sentiremo il Governo, per quanto
riguarda il suo riferimento alla separazione dei due disegni di
legge, la inviterei a leggere la prima pagina del fascicolo
contenente il testo del disegno di legge e gli emendamenti ad esso
presentati, nella quale c'è scritto esattamente l'iter che abbiamo
stabilito in Conferenza dei Capigruppo per quanto riguarda il
testo oggi in discussione, di cui, peraltro, abbiamo già dato
comunicazione.
DE LUCA. Sì, lo so, l'ho letta.
PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza, ne do lettura: Nella seduta
d'Aula del 23 febbraio è stata comunicata la decisione della
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, svoltasi in
pari data, con le indicazioni per la Commissione di stralciare le
disposizioni comportanti spesa e di concludere l'esame dei profili
ordinamentali per il successivo esame dell'Assemblea. Stiamo
seguendo esattamente il dettato della Conferenza dei capigruppo.
DE LUCA. Io ho chiesto se si può fare.
PRESIDENTE. Assolutamente sì, è previsto, si può fare;
diversamente non l'avremmo fatto. Per quanto riguarda l'aspetto
della copertura finanziaria, è chiaro che tutto questo faceva
riferimento anche alla legge finanziaria che dovremmo approvare
teoricamente entro questo mese.
CIMINO, assessore per l'economia. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIMINO, assessore per l'economia. Signor Presidente, intervengo
per chiarire le legittime perplessità dell'onorevole Cateno De
Luca.
Voglio ribadire come questa legge che riforma il sistema della
gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati è
una riforma di grande importanza per il Governo della Regione e
ritengo per l'intera Assemblea.
Questa legge è assolutamente necessaria per evitare alla Sicilia
le gravi emergenze che altre regioni del Sud, purtroppo, hanno
vissuto ed è strutturata tecnicamente come una legge che non
determina un aggravio di spesa per i costi della Regione.
Noi siamo, comunque, pienamente convinti che qualsiasi iniziativa
che tecnicamente dovesse richiedere una copertura finanziaria già
da domani in Commissione Bilancio siamo pronti ad intervenire,
perché gli uffici dell'assessore Russo tecnicamente stanno
determinando il quantum necessario per rendere questa legge
pienamente applicabile.
Posto che vi è la piena disponibilità del Governo, del
Dipartimento e della Ragioneria generale a dare copertura a questo
disegno di legge per il pregresso, che è necessario determinare,
voglio ribadire l'impegno a lavorare in piena collaborazione,
secondo il calendario definito dal presidente Cascio nei giorni
addietro, dopo il varo di questo provvedimento legislativo
all'immediata attivazione del percorso della finanziaria e del
bilancio proprio perché nel documento finanziario si possa
determinare quanto richiesto dall'assessore Russo per rendere
immediatamente operativa questa legge.
DE LUCA. Un orientamento di massima?
CIMINO, assessore per l'economia. L'orientamento di massima sarà
determinato con gli uffici e con la Commissione Bilancio.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, signori deputati, non posso
che confermare, anche perché è comodissimo, quanto riportato dal
resoconto stenografico. E, tuttavia, siccome mi sforzo talvolta di
essere una persona seria, ribadisco che nel disegno di legge
originario, dove era prevista la parte finanziaria per il
pregresso - è inutile che ce lo nascondiamo, il problema non è
l'avvenire, il problema è la massa finanziaria che si aggrava
vieppiù -, era stata inserita una quota a carico della Regione
siciliana per tutti quei comuni che erano stati essi virtuosi (non
gli ATO ma i comuni) avendo raggiunto una soglia di copertura
finanziaria soddisfacente.
Ora, io non ricordo quale fosse la soglia, il 75, l'80 per cento,
quindi su quel delta - vado a memoria - ma nella ipotesi
primigenia che avevo redatto la Regione assumeva a proprio
integrale carico, avrebbe assunto a proprio integrale carico il
delta finanziario dei comuni che avevano un margine di
contribuzione non inferiore credo all'80 per cento. E' chiaro? Mi
spiego meglio.
L'articolo 21, comma 17, della legge 19 del 2005 prevede che il
costo per il servizio sia ad integrale carico dei comuni. Questo
ci ha indotto ad una riflessione: è mai possibile trattare nello
stesso modo i comuni che non hanno concorso sufficientemente alla
copertura dei costi e quelli che invece si sono sforzati e che
hanno gravato i cittadini? Non è possibile. L'idea era per i
comuni che sono stati bravi nella copertura dei costi e che però,
per quanto si siano sforzati, non ce l'hanno fatta, quindi sono
arrivati al 75, all'80 per cento, non ricordo quale fosse la
percentuale, il delta che li separava dalla integrale copertura
dei costi, io avevo proposto, ma era una mia proposta personale
che non è mai stata deliberata dalla Giunta, che venisse posto a
carico della Regione siciliana, ed è una bella cifra, attenzione
...
DE LUCA. Mi pare che fossero 400 milioni di euro
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Dopodiché, così come ho detto in quella
dichiarazione, c'è l'impegno del Governo di verificare,
Dipartimento bilancio, Dipartimento acquee e rifiuti e Uffici
dell'Assemblea, così il dialogo è un po' meno sincopato di quanto
non sia stato ad oggi, di verificare soluzioni costituzionalmente
compatibili per articolare l'intervento di anticipazione, sostegno
chiamiamolo così, ai comuni per la copertura del residuo. Bisogna,
infatti, trovare soluzioni costituzionalmente compatibili, poiché
sulle anticipazioni, sui fondi di rotazione, ci sono numerose
pronunce della Corte costituzionale che rendono il percorso non
un'autostrada dritta, diciamo, per stare alla sua provincia, la
113 Settentrionale sicula.
Quindi, il Governo si sta impegnando per assumere a proprio
integrale carico parte del debito, e questo per i comuni più
virtuosi, per quelli che sono stati più bravi (sarei un comunista
se dicessi che bisogna trattare tutti alla stessa maniera, chi ha
contribuito al 10 per cento e chi ha contribuito al 90 per cento,
ad ognuno secondo i propri bisogni è una logica che non appartiene
più a questo mondo occidentale), dunque ad ognuno secondo quel che
ha dato: chi molto ha dato molto avrà, chi non si è impegnato non
può essere trattato allo stesso modo dei primi.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, procedevamo bene nei lavori
parlamentari, ma le dichiarazioni di circostanza dell'assessore
Cimino sono un'offesa per tutto il Parlamento. Sono un'offesa
perché l'Assessore ci ha anticipato poc'anzi tutta una serie di
proposizioni o, addirittura, di azioni che saranno avviate da qui
a qualche ora che non è riuscito a mettere in campo nel corso di
quest'ultimo anno e mezzo.
Ricordo all'assessore Cimino che lui è stato l'assessore che non
ha potuto dare copertura finanziaria al disegno di legge n. 280
riguardante l'organizzazione territoriale e la disciplina del
servizio di gestione dei rifiuti urbani di circa un anno e mezzo
fa che ancora giace presso la Commissione bilancio e che si è
dovuto ricorrere ad altri disegni di leggi e a numerose riunioni
per giungere al risultato di poter esitare un testo che esula da
quelle che sono le eventuali azioni economiche da parte del
bilancio regionale.
Da qui a dire che domani in Commissione bilancio sarà data
copertura finanziaria per quello che serve mi sembra veramente
azzardato, mi sembra che si stia andando molto oltre. Infatti, se
lei avesse seguito le azioni e le convocazioni delle Commissioni e
quello che ci siamo detti anche in Conferenza dei capigruppo ...
lei sa meglio di noi che non è assolutamente possibile in questo
momento dare copertura finanziaria, così come si deve dare
copertura finanziaria a tutta la riforma dei rifiuti.
Rabbonire l'onorevole De Luca affinché stia buono, non metta in
discussione l'azione che il Parlamento sta portando avanti con le
dovute considerazioni per raggiungere la finalità di avere un
testo che possa essere quanto meno di indirizzo per l'eventuale
discussione in finanziaria, mi sembra veramente troppo, e non
perché nei confronti dell'onorevole De Luca abbia dei
risentimenti, ma perché mi sembra inopportuno appropriarsi di
minuti importanti che tutto il Parlamento poteva adoperare per
continuare nell'azione di approvazione del disegno di legge.
L'Assessore per l'economia ha aperto di nuovo il fronte e lo ha
fatto in maniera, secondo me, fuori da quelle che sono state le
considerazioni emerse nelle numerose riunioni che le commissioni
parlamentari hanno svolto. E allora, considerato che dobbiamo
tenere conto delle posizioni del Governo, ci dica l'assessore
Cimino qual è la copertura finanziaria che il Governo vuole dare
al disegno di legge, ce lo dica chiaramente oggi, perché io sono
convinto che domani la smentirò. Infatti, non è assolutamente
possibile prevedere altro se non quello che già l'assessore Russo
ha dichiarato a questo Parlamento, inoltre per realizzare
quell'azione politica non abbiamo bisogno delle sue dichiarazioni
in Aula secondo le quali domani allo stanziamento necessario
provvederà la Commissione bilancio
Io mi sento preso in giro e glielo dico in modo chiaro e franco.
Se lei ritiene di prendere in giro gli altri colleghi
parlamentari, lo faccia pure, ma per quanto mi riguarda non
tollero più questo atteggiamento.
Se invece l'assessore Cimino ci aiutasse a capire come questo
Parlamento in modo serio insieme con il Governo possa condurre in
porto una legge complicata, con una difficilissima copertura
finanziaria, sia per quanto attiene alla tabella A che alla
tabella C, come colmare l'enorme buco provocato, allora ci siamo.
Penso sia più serio procedere come si è deciso in Conferenza dei
capigruppo, cioè tralasciando le questioni tecniche di natura
economica e finanziaria per affrontarle quando sarà il momento.
L'assessore per l'economia, fra qualche mese, interverrà in
Commissione per vedere qual è la possibile azione da proporre al
Parlamento, in quella sede ne riparleremo.
Anticipare ad oggi tutto questo significherebbe aprire un
dibattito che non finisce mai. Ero convinto che le parole
dell'onorevole Cracolici fossero servite a tutto il Parlamento,
invece mi sembra di capire che le sue parole siano cadute nel
vuoto
CRACOLICI. Come capita spesso.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. No, non capita
spesso; rispetto a tutto questo non capisco perché si è voluto
interrompere un cammino sereno intervenendo a gamba tesa da parte
del Governo e segnatamente dell'onorevole Cimino. Io la invito,
Assessore, ad un maggiore rispetto dei parlamentari, perché i
parlamentari ormai non si fanno più abbindolare da tutte queste
dichiarazioni. Tutto va bene madama la marchesa', ma non è così,
onorevole Cimino, non va affatto bene, ci sono difficoltà enormi
in tutti i settori, difficoltà di cui tutti quanti dobbiamo
renderci conto, chi sta all'opposizione, soprattutto, e chi sta al
Governo un po' meno. Rispetto a questo, per quanto mi riguarda,
non le è più consentito venire in quest'Aula e dire: domani
aggiustiamo tutto in Commissione bilancio . Se lei crede, continui
pure a dirlo e a farlo, per quanto mi riguarda io non accetterò
più questo atteggiamento.
CORDARO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORDARO. Signor Presidente, stiamo rischiando di perderci - e
questo era il mio timore - dietro ad una serie di questioni di
principio che finiranno per disperdersi nei meandri della
retorica.
Io vorrei chiedere a tutti i colleghi un'ulteriore sforzo di
assunzione di responsabilità.
Presidente Cascio, la Conferenza dei capigruppo aveva stabilito
all'unanimità che non si facessero salti, e cioè che tutti gli
articoli venissero esaminati in maniera continuativa dal primo
fino all'ultimo. Tuttavia, vorrei dire all'onorevole De Luca, del
quale condivido le argomentazioni pregnanti, che l'emendamento
articolo 6 bis - come correttamente è stato sostenuto - è un
articolo aggiuntivo ed è un articolo che ha delle criticità, così
come presenta delle criticità l'articolo 18.
Ed allora per tornare all'esame del disegno di legge con quel
senso di responsabilità che l'UDC ha dimostrato in queste sedute e
con quel senso di responsabilità che mi era sembrato di apprezzare
in tutti i gruppi parlamentari, tanto che alcuni colleghi hanno
ritirato tutti gli emendamenti - do atto anche all'onorevole Adamo
e anche al gruppo dell'MPA, mentre ancora noto che nel PD c'è
qualche problema, ma de minimis spero - sollecito formalmente il
Presidente Cascio a procedere con la discussione di tutti gli
articoli che non presentano criticità e a rinviare a domani
l'esame degli articoli 6 bis e 18, ossia i due articoli sui quali
ci sono criticità e dei quali il Governo ha preannunciato la
riscrittura.
Poiché durante i lavori d'Aula è necessario interloquire con il
Governo, a conclusione di questa seduta, diamo la possibilità
all'Assessore di riscrivere l'emendamento articolo 6 bis e di
perfezionare l'articolo 18. Cerchiamo, se ci riusciamo, una quadra
con tutti i gruppi parlamentari.
Personalmente penso che domani questo disegno di legge potrà
essere approvato.
PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 12.3, a firma Cracolici ed
altri. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 12.5 è superato.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente chiedo che in sede di
coordinamento del disegno di legge sia tradotto in italiano quanto
riportato in lingua straniera. Amerei che le leggi della
Repubblica italiana fossero scritte in italiano. Nulla di più.
PRESIDENTE. Così resta stabilito. Si riprende l'esame degli
emendamenti aggiuntivi all'articolo 9 e precisamente l'emendamento
9.20.1, di riscrittura dell'emendamento 9.20, e il subemendamento
9.20.1.1, a firma degli onorevoli Cracolici e De Benedictis il cui
esame avevamo rinviato all'articolo 12.
DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BENEDICTIS. Signor Presidente, desidero un attimo di
attenzione anche da parte del Governo. L'ultimo periodo
dell'emendamento, che con il subemendamento intendiamo cassare,
riguarda l'intervento della Regione con poteri sostitutivi nei
confronti dei comuni commissariati, però facendo riferimento a
percentuali dettate dalla finanziaria 2007, che non sono quelle
della nostra norma, ed è per questo che ne prevediamo la
soppressione.
La parte restante dell'emendamento propone delle misure
sanzionatorie nei confronti delle S.R.R. che entro i prossimi due
anni non si attesteranno sulle percentuali che abbiamo definito.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, onorevoli deputati, confesso
di avere qualche difficoltà ad orientarmi.
Il subemendamento 9.20.1.1 sopprime l'ultimo periodo, quindi
ripristina nella sostanza il 9.20 nella sua originaria stesura, se
ho capito bene.
FALCONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALCONE. Signor Presidente, Assessore, credo che con questo
emendamento stiamo affrontando una materia non so fino a che punto
di competenza regionale; parliamo, infatti, di tributi, parliamo
di una materia per la quale la Sicilia non ha potestà legislativa.
Dobbiamo stare attenti, anche perché queste sono delle sanzioni
sui tributi speciali che vengono imposti ai Comuni; sono delle
sanzioni previste da una finanziaria nazionale, per cui ipotecare
nel 2013, oggi, delle sanzioni che sono previste dalla norma
nazionale facendola diventare nostra, mi sembra po' azzardato,
forse rischiamo un'impugnativa da parte del Commissario dello
Stato.
È giusto che ci siano delle azioni volte a favorire , come
indica il testo dell'articolo 12 la raccolta differenziata e
forme di recupero , ma, a mio avviso, non dovremmo imporre
sanzioni, che tra l'altro sono pesantissime, per quei comuni che
non riuscissero a raggiungere determinati livelli, di raccolta.
Ricordo, tra l'altro, che sono giacenti presso le Commissioni
tributarie di tutta la Sicilia numerosissimi ricorsi per
l'applicazione dei commi che vanno dal 24 al 41 dell'articolo 3
della legge 549/1995, la famosa legge di razionalizzazione della
finanza pubblica del 1995.
Stiamo attenti, quindi, assessore Russo.
Inviterei, dunque, i colleghi firmatari degli emendamenti a
ritirarli, in quanto possono avere degli strascichi e delle
ricadute pesantissimi nei confronti dei comuni ed inoltre esiste
il forte rischio di impugnativa da parte del Commissario dello
Stato.
CRACOLICI. Anche a nome dell'onorevole De Benedictis, dichiaro di
ritirare l'emendamento 9.20.1 e il subemendamento 9.20.1.1.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione
l'articolo 12, nel testo risultante. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:
«Art. 13
Riduzione della produzione dei rifiuti da parte delle pubbliche
amministrazioni e dei soggetti assimilati. Condizioni per il
rilascio delle autorizzazioni per le medie
e le grandi strutture di vendita
1. Entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge e fatti salvi i contratti di fornitura di
beni e servizi eventualmente in corso, la Regione, le province, i
comuni e gli altri enti, istituti, società ed aziende soggette
alla vigilanza degli stessi, impiegano, per le proprie necessità,
carta e cartoni prodotti utilizzando, integralmente o
prevalentemente, residui recuperabili, in misura non inferiore al
quaranta per cento del fabbisogno. I soggetti di cui al presente
comma sono altresì tenuti, entro il medesimo periodo e per la
stessa percentuale, ad utilizzare manufatti di plastica riciclata.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di utilizzare
nelle proprie mense, per la somministrazione degli alimenti o
delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere. I medesimi
soggetti hanno altresì l'obbligo di provvedere alla raccolta
differenziata di carta e cartone, cartucce di inchiostro e toner
per fotocopiatrici e stampanti, o nastri per macchine da scrivere.
3. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica
utilità promuove intese e convenzioni con le amministrazioni dello
Stato e gli enti pubblici nazionali per incentivare l'uso di carta
e cartoni prodotti integralmente o prevalentemente con materie
prime secondarie, per promuovere la raccolta differenziata di
carta e cartone, cartucce d'inchiostro per fotocopiatrice e
stampanti, nastri per macchine da scrivere o quant'altro stabilito
dal piano regionale nonché per disincentivare l'utilizzo di
contenitori e stoviglie a perdere.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dalla
legislazione vigente per le medie e le grandi strutture di
vendita, è richiesta la presentazione del bilancio dei rifiuti
prodotti e auto smaltiti da parte delle strutture da insediare. Il
bilancio è elemento indispensabile ai fini della valutazione del
raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano regionale
di gestione dei rifiuti. La priorità fra domande concorrenti in
regola con gli standard urbanistici e commerciali, è data, a
parità delle altre condizioni, al richiedente che presenta
comparativamente, in termini di quantità, il miglior bilancio
rifiuti.
5. Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e
di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l'uso
di residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel piano
regionale di gestione dei rifiuti.»
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:
emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, rispettivamente
soppressivi dell'intero articolo e dei commi da 1 a 5.
DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarli.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione
l'articolo 13. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:
«Art. 14
Potere sostitutivo
l. A far data dalla pubblicazione del piano regionale di
gestione dei rifiuti, qualora gli enti di cui alla presente legge
non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati, l'Assessore
regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali, su
segnalazione dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi
di pubblica utilità, dispone, previa diffida, la nomina di
commissari straordinari, nei seguenti casi:
a) mancata istituzione delle Autorità d'ambito o mancata elezione
degli organi delle stesse Autorità, nei termini previsti dalla
presente legge;
b) mancata adozione del piano d'ambito;
c) mancata approvazione dei bilanci delle Autorità d'ambito nei
termini previsti;
d) mancato espletamento delle procedure per l'affidamento del
servizio e degli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 5.
2. Nei casi di cui al comma 1, la nomina del commissario
straordinario dà luogo alla decadenza degli organi dell'Autorità
d'ambito commissariata e all'avvio delle consequenziali azioni di
responsabilità amministrativa ed erariale.
3. Costituisce grave violazione di legge da parte degli enti
locali interessati:
a) l'approvazione dei bilanci di previsione in assenza
dell'allegato di cui all'articolo 172, comma l), lettera b) del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento ai
bilanci delle Autorità d'ambito;
b) la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma
2.
4. In presenza delle condizioni di cui al comma 3, l'Assessore
regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali dispone,
previa diffida, la nomina di commissari straordinari e
contestualmente dispone la decadenza degli organi delle
amministrazioni interessate ai quali debba ascriversi la
violazione.
5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) i
commissari straordinari sono autorizzati a disporre variazioni di
bilancio, nonché rettifiche delle aliquote TARSU o dei valori
della TIA, in coerenza allo standard di cui all'articolo 15, comma
3.
6. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, ove a
causa delle violazioni di cui al comma 4 o dalla mancata adozione
delle ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto
legislativo n. 152/2006, derivino situazioni di rischio per
l'igiene e la sanità pubblica accertate da parte dell'autorità
sanitaria competente per territorio o per materia, l'intervento
sostitutivo può essere disposto con decreto del Presidente della
Regione, adottato anche in assenza di previa diffida, su proposta
dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica
utilità, di concerto con l'Assessore regionale per la funzione
pubblica e le autonomie locali. In questo caso, l'eventuale
adeguamento della TARSU o della TIA ha luogo con riferimento alla
media delle aliquote applicate dalle amministrazioni comunali
comprese negli ambiti territoriali ottimali attualmente
costituiti. Il commissariamento comporta la decadenza degli organi
degli enti ai quali sia da ascriversi l'omissione, nonché l'avvio
della consequenziale azione di responsabilità amministrativa ed
erariale.
7. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario
straordinario sono posti a carico dell'ente interessato.».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:
emendamenti 14.7, 14.8, 14.10, 14.11, 14.12, 14.14, 14.17, 14.19,
rispettivamente soppressivi dell'intero articolo e dei commi da 1
a 7.
- dal Governo:
emendamento 14.20 (I parte):
Al comma 1, sostituire le parole commissari straordinari con le
seguenti commissari ad acta ;
emendamento 14.20 (II parte):
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nelle ipotesi di cui comma 1, lett. b, c, d,, la nomina del
commissario straordinario dà luogo alla decadenza degli organi
della Società consortile commissariata e all'avvio delle
consequenziali azioni di responsabilità amministrativa ed
erariale. Il commissario straordinario assume altresì la
titolarità delle funzioni degli organi della società di scopo di
cui all'art. 6. I commissari straordinari durano in carica dodici
mesi e possono essere rinnovati, per una sola volta, per un
corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell'incarico è
disposto con decreto dell'Assessore regionale per La Funzione
pubblica e l'Autonomie locali, adottato almeno novanta giorni
prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi
antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario
straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla
ricostituzione degli organi della Società.
emendamento 14.20 (III parte):
Al comma 3 lettera a) sostituire le parole Autorità d'ambito
con Società consortili di cui all'articolo 6 ;
emendamento 14.20 (IVparte):
Il comma 4 è sostituito dal seguente
4. In presenza delle condizioni di cui al comma 3, l'Assessore
regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali dispone,
previa diffida, la nomina di commissari straordinari e
contestualmente dispone la decadenza degli organi delle
amministrazioni interessate ai quali debba ascriversi la
violazione. I commissari straordinari durano in carica dodici mesi
e possono essere rinnovati, per una sola volta, per un
corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell'incarico è
disposto con decreto dell'Assessore regionale per la funzione
pubblica e le autonomie locali, adottato almeno novanta giorni
prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi
antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario
straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla
ricostituzione degli organi decaduti. .
emendamento 14.20 (V parte):
Al comma 5 sostituire le parole comma 3 con comma 4 ;
emendamento 14.20 (VI parte):
Al comma 6 sostituire le parole comma 4 con comma 3 ;
subemendamento 14.20.1 bis, di riscrittura dell'emendamento 14.20
(II parte):
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d) laddove
i sindaci ed i presidenti della provincia non diano corso, previa
diffida, agli adempimenti necessari, si fa luogo alla nomina di un
commissario straordinario che li sostituisce nelle funzioni
societarie. Il commissario straordinario provvede, nell'esercizio
dei relativi poteri, all'adozione della delibera di decadenza dei
rappresentanti degli Enti locali negli organi della società
commissariata ed all'avvio delle consequenziali azioni di
responsabilità. Il commissario straordinario assume, altresì, le
funzioni rivestite dai sindaci e dal Presidente della Provincia
nella società di cui all'articolo 6. I commissari straordinari
durano in carica dodici mesi e possono essere rinnovati, per una
sola volta, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo
dell'incarico è disposto con decreto dell'Assessore regionale per
la Funzione pubblica e per le Autonomie locali, adottato almeno
novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei
due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il
commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali
alla ricostituzione degli organi della Società .
subemendamento 14.20.2:
Al comma 3, lettera b), aggiungere dopo il comma 2 le parole
lettere da a) ad h) .
- dagli onorevoli Buzzanca, Pogliese, Caputo, Falcone, Formica,
Vinciullo:
emendamento 14.1:
Al comma 1, sostituire le parole commissari straordinari con le
seguenti commissari ad acta .
emendamento 14.2:
Al comma 2, dopo le parole nomina del commissario sostituire
con le seguenti ad acta dà luogo all'avvio delle consequenziali
azioni di responsabilità amministrativa ed erariale nei confronti
dei responsabili .
emendamento 14.3:
Al comma 2, dopo le parole nomina del commissario sostituire
con le seguenti ad acta dà luogo all'avvio delle consequenziali
azioni di responsabilità amministrativa ed erariale nei confronti
dei responsabili .
emendamento 14.4:
Al comma 5, sostituire le parole commissari straordinari con le
seguenti commissari ad acta .
emendamento 14.5:
Al comma 6, dopo la parola adottato cassare le seguenti parole
anche in assenza di previa diffida .
emendamento 14.6:
Al comma 6, sostituire le parole commissariamento con le
seguenti commissariamento ad acta .
- dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis, Raia, Faraone:
emendamento 14.15:
Al comma 2 sostituire le parole commissario straordinario' con
le parole commissario ad acta'
- cassare le parole alla decadenza degli organi dell'Autorità
d'ambito commissariata e'
emendamento 14.9 (I parte )
Al comma 1, sostituire le parole commissari straordinari con le
seguenti commissari ad acta .
emendamento 14.9 (II parte):
Al comma 4, sostituire le parole commissari straordinari con le
seguenti commissari ad acta .
emendamento 14.9 (III parte):
Al comma 5, sostituire le parole commissari straordinari con le
seguenti commissari ad acta .
emendamento 14.16:
Al comma 4 sostituire le parole disponendo la decadenza degli
organi delle amministrazioni interessate ai quali debba ascriversi
la violazione' con le parole avviando le consequenziali azioni di
responsabilità amministrative ed erariale'.
emendamento 14.18:
Al comma 6 cassare le parole la decadenza degli organi degli
enti ai quali sia da ascriversi l'omissione, nonché'.
- dagli onorevoli Di Benedetto, Panepinto, Di Guardo, Termine:
emendamento 14.13:
Al comma 4 sopprimere le parole da e contestualmente dispone'
fino alle parole debba ascriversi la violazione'.
- dalla Commissione:
emendamento 14.21:
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole mancata istituzione
dell'Autorità d'ambito con le parole mancato espletamento degli
adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 .
- dagli onorevoli Di Benedetto, Panepinto, Di Guardo ed altri:
subemendamento 14.20.1:
Al comma 4 dell'emendamento 14.20 sopprimere le parole da e
contestualmente dispone fino alle parole debba ascriversi in
violazione .
PRESIDENTE. Si passa all'esame degli emendamenti.
DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
gli emendamenti 14.7 e 14.8.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
14.1.
BUZZANCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Emendamento 14.9 (I
parte), a firma Cracolici ed altri.
CRACOLICI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
14.21, della Commissione.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, si pone il problema che era emerso, se non vado
errato, all'articolo 2; infatti, c'è questa commistione di
legislazione civile con gli enti locali e si corre il rischio di
inficiare tutta una procedura che potrebbe far saltare l'impianto
dei poteri che vogliamo attribuire con questa norma.
Ho dei forti dubbi sui commi 1 e 2, ma non ho ancora letto il
subemendamento 14.20.1 bis del Governo.
Chiedo, quindi, qualche minuto per valutarne la portata.
FALCONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito al
subemendamento 14.20.1 bis di cui parla l'onorevole Mancuso, mi
permetto di dire che esso - così come è stato riformulato -
presenta delle criticità.
Mi ero permesso di presentare, assieme con altri colleghi, dei
subemendamenti che, però, adesso decadono essendo stata presentata
questa nuova formulazione dell'emendamento.
I limiti di questa nuova formulazione consistono nella nomina dei
commissari ivi prevista e nel consentire ad essi di insediarsi per
dodici mesi e di poter permanere per ulteriori dodici mesi.
Ciò significa, onorevoli colleghi, che stiamo varando una norma
ed al contempo ne stiamo decretando la cancellazione. Stiamo
riformulando gli ATO come nozione geografica, stiamo prevedendo
all'interno degli stessi delle società consortili, poi, però,
aggiungiamo attenzione a non sbagliare , perché in questo caso
ogni società consortile verrebbe meno alla sua funzione di organo
gestionale e tutto passerebbe in capo ad un commissario, che
rimarrebbe dodici mesi più altri dodici.
Assessore Russo, questo significa quasi una premeditazione - mi
passi il termine - di commissariamento, quasi una presunzione di
colpevolezza di queste nuove istituzioni che stiamo andando a
prevedere. E' giusto, invece, prevedere un commissariamento che
si limiti a sei mesi. Entro sei mesi il commissario deve
consentire la ricostituzione degli organi societari permettendo
all'istituzione di funzionare, così come noi adesso stiamo
prevedendo.
Presidente Cascio, ha ragione l'onorevole Mancuso, fermiamoci un
attimo su questo subemendamento, anche perché riformulerò i miei
due subemendamenti adeguandoli a questo del Governo, prevedendo -
lo preannuncio - che è giusto il commissariamento dinanzi alle
eventuali inadempienze degli organi delle società consortili,
però, limitiamo a sei mesi la gestione commissariale, lasso di
tempo entro il quale deve esserci un ritorno alla normalità;
diversamente - lo ripeto - cancelliamo lo spirito della norma nel
momento stesso in cui la proponiamo.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero
richiamare l'attenzione dell'onorevole Falcone e dell'Aula tutta
sul fatto che il commissariamento non viene disposto perché
qualcuno ha evitato di cacciare farfalle', ma per ipotesi di
assoluta gravità che cito: Mancata adozione del piano d'ambito,
mancata approvazione dei bilanci della S.R.R. e mancato
espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio. In
pratica, la mancata adozione del piano d'ambito significa che è
stato impedito il funzionamento su di un'intera provincia del
servizio di raccolta rifiuti
Se ci fosse la pena di morte, dovresti essere fucilato
Mancata approvazione dei bilanci: ricordo a me stesso che il
disastro, quel miliardo 134 milioni di debiti, dipende dal fatto
che non sono stati approvati i bilanci delle società
Mancato espletamento delle procedure di gara per l'affidamento
del servizio: significa prorogare - io non ho mai paura di quello
che dico - ad amici e parenti, come si è fatto negli ultimi 12
anni, i contratti di affidamento del servizio rifiuti
Si reputa opportuno limitare il commissariamento a sei mesi. Ma
niente affatto E ciò per due ordini di motivi. Il primo è che per
fare il piano d'ambito, per espletare la gara - lo ricordo a me
stesso - occorrono ottanta giorni fra bando, pubblicazione, invio
alla GUCE e così via. Saranno, certamente, non necessari, ma io
non voglio nascondermi dietro pastoie burocratiche.
Il secondo motivo è per impedire a chi ha commesso violazioni
così gravi di tornare sul luogo del delitto , considerato che,
andando via i commissari straordinari e trattandosi di società
consortili che hanno al proprio interno soltanto una determinata
tipologia di professionalità, tornerebbero quelle stesse persone.
Quindi, altro che dodici mesi, sono pochi Se poi saremo stati
bravi ad evitare che si ripetano violazioni di così singolare
gravità, dodici mesi saranno bastati.
Questo è un punto di assoluta equità rispetto alla gravità delle
violazioni e sei mesi potrebbero non essere sufficienti, ripeto,
ad approvare il piano d'ambito, il bilancio ed esperire la gara.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, Assessore Russo, questa è una materia complessa. Al di
là di quelle che potrebbero essere le inadempienze gravissime
eventualmente perpetrate, mi sembra eccessivo affidare per dodici
mesi e ancora per ulteriori dodici mesi a funzionari regionali
quelle strutture.
Già ne abbiamo abbastanza, la politica interviene su mille cose
Prevedere sanzioni per chi non ottempera a previsioni di legge, va
bene, ma affidare a commissari straordinari le azioni nei
territori non mi trova assolutamente d'accordo ed, inoltre, nutro
dei forti dubbi sotto diversi profili che ciò possa essere fatto.
A questo aggiungo che bisogna riformulare il comma 3
dell'articolo 14, perché l'articolo 4 è stato modificato
aggiungendo tutta un'altra serie di previsioni che, certamente,
non meritano il commissariamento degli Enti.
Quindi, signor Presidente, ci vuole un ragionamento molto più
profondo; tra l'altro, sarebbe opportuno avere un po' dà tempo per
consentirci di presentare un subemendamento di riscrittura.
Personalmente penso, infatti, che sostituire i sindaci ed i
presidenti di provincia per ventiquattro mesi non dico che
equivalga a sostituirli sine die, ma, se il mandato dura tre anni
e noi li sostituiamo per 24 mesi, è quasi sine die.
Posso essere d'accordo eventualmente ad un intervento di
sostituzione per l'elezione degli organi che devono ottemperare a
quanto previsto alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, ma
sostituire un'assemblea elettiva, far venire meno il ruolo dei
sindaci, dei presidenti di provincia non mi trova d'accordo, anche
perché per mia forma mentis sono d'accordo ai commissariamenti
negli enti locali, ma la sostituzione fatta dagli enti locali,
suggerita, poi, all'Assessorato per l'energia non mi convince.
Io concordo con quanto già previsto nella legge, cioè
l'intervento dell'Assessore per l'energia.
PRESIDENTE. La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 19.23, è ripresa alle ore 19.39)
La seduta è ripresa.
Si riprende l'emendamento 14.21, della Commissione. Lo pongo in
votazione. Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 14.20 (I parte) del Governo. Lo pongo in
votazione. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della commissione e relatore. Favorevole
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 14.20.1 bis, di riscrittura
dell'emendamento 14.20 (II parte) e concernente il comma 2, a
firma del Governo.
DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
l'emendamento 14.10.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Comunico che sono stati presentati i seguenti subemendamenti:
- dalla Commissione:
subemendamenti 14.20.1 bis 2 e 14.20.5, di identico contenuto:
Dopo la parola diffida aggiungere le parole non inferiore a 90
giorni ;
- dopo le parole in carica sostituire le parole dodici mesi
con le parole sei mesi .
- dagli onorevoli Falcone ed altri:
subemendamento 14.20.1 bis 1:
Dopo le parole all'articolo 6 sostituire le successive con le
seguenti: I commissari straordinari durano in carica sei mesi,
prorogabili per un massimo di sei; entro tale periodo provvedono
anche alla ricostituzione degli organi statutari. .
Pongo in votazione i subemendamenti 14.20.1 bis 2 e 14.20.5,
aventi contenuto identico, a firma della Commissione. Il parere
del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(Sono approvati)
Si passa al subemendamento 14.20.1 bis 1, a firma Falcone ed
altri.
FALCONE. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'emendamento 14.20.1 bis del Governo, come
emendato. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della commissione e relatore. Favorevole
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 14.20 (II parte) è precluso.
Si passa all'emendamento 14.15 a firma Cracolici ed altri.
CRACOLICI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
14.2, a firma Buzzanca ed altri.
BUZZANCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Emendamento 14.11, a firma Caronia, Ruggirello e De Luca.
DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 14.20 (III parte) del Governo. Lo pongo
in votazione. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della commissione e relatore. Favorevole
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Comunico che è stato presentato all'emendamento 14.20 (III
parte), dagli onorevoli Falcone ed altri, il seguente
subemendamento 14.20.4: È soppressa la lettera b) del comma 3 .
Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Si passa al subemendamento 14.20.2 del Governo all'emendamento
14.20 (III parte). Lo pongo in votazione. Il parere della
Commissione?
MANCUSO, presidente della commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 14.20 (III parte), come
emendato. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 14.12, a firma Caronia, Ruggirello, De
Luca.
DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Subemendamento 14.20.1, a firma Di Benedetto ed altri.
DI BENEDETTO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'emendamento 14.20 (IV parte), del Governo.
Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole, con
i subemendamenti che già hanno visto il primo testo emendato, cioè
sei mesi più sei e diffida entro 90 giorni , per uniformare il
testo all'emendamento 14.20.1 bis. 2.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 14.13, 14.3, 14.9 (II parte), 14.16, tutti al
comma 4, sono preclusi.
Si passa all'emendamento 14.14, a firma Caronia, Ruggirello, De
Luca.
DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Emendamento 14.4, a firma
Buzzanca ed altri.
BUZZANCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
14.9 (III parte), a firma Cracolici ed altri.
CRACOLICI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 14.20 (V parte), del Governo. Lo pongo
in votazione. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 14.17, a firma Caronia, Ruggirello, De
Luca.
DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
14.20 (VI parte), del Governo. Lo pongo in votazione. Il parere
della Commissione?
MANCUSO, presidente della commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 14.5, a firma Buzzanca ed altri.
BUZZANCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirare gli emendamento 14.5 e 14.6.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
14.18, a firma Cracolici ed altri.
CRACOLICI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento
14.19, a firma Caronia, Ruggirello, De Luca.
DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 14, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 15. Ne do lettura.
«Art. 15.
Disciplina dell'affidamento del servizio di gestione integrata
dei rifiuti
1 Fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 18,
il servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle
Autorità d'ambito, per la durata e secondo quanto previsto dagli
articoli 201 e 202 del decreto legislativo n. 152/2006. Le stesse
Autorità provvedono ad individuare, sulla base del piano d'ambito
e nel rispetto dell'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, il soggetto incaricato di svolgere la gestione del
servizio per tutto l'Ambito Territoriale Ottimale, stipulando e
sottoscrivendo con lo stesso un contratto normativo che disciplina
le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad
opera dei singoli comuni della parte di servizio relativa al
territorio dei comuni stessi. La stipula e la sottoscrizione del
contratto d'appalto relativo ai singoli comuni compresi
nell'A.T.O. hanno luogo fra l'appaltatore e la singola
amministrazione comunale, che provvede direttamente al pagamento
delle prestazioni ricevute e verifica l'esatto adempimento del
contratto.
2. Al completamento del primo triennio di affidamento, e
successivamente con cadenza triennale, l'Autorità d'ambito procede
alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni
di mercato applicate a parità di prestazioni. Nel caso sia
accertato che, a livello nazionale, il costo medio applicato a
parità di prestazioni, sia inferiore per non meno del 5 per cento
rispetto a quello praticato dal gestore, i comuni possono recedere
dal contratto di appalto e provvedere ad un'autonoma
organizzazione del servizio sul proprio territorio, salvo che
l'affidatario dell'appalto non dichiari la propria disponibilità
ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni
finanziarie.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'affidamento da parte del singolo
comune è effettuato a condizione che:
a) garantisca il raggiungimento dei medesimi risultati del
servizio e livelli di raccolta differenziata, in quantità e
qualità, previsti nel piano d'ambito;
b) riassuma a proprio carico il personale a qualsiasi titolo
trasferito alle Società ed ai consorzi d'ambito esistenti alla
data di approvazione della presente legge, o corrisponda alla
Autorità d'ambito i relativi oneri;
c) assuma a proprio carico la quota parte dei costi generali
gravanti sull'Autorità d'ambito per la gestione del medesimo
servizio nell'intero ATO.
4. Fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di
cui all'articolo 238, comma 11, del decreto legislativo n.
152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi
del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'Autorità
d'ambito individua uno standard medio al quale è parametrata la
tariffa di igiene ambientale o la tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli Ambiti
Territoriali Ottimali. Nella definizione dello standard si tiene
conto del livello di effettiva riscossione dell'ultimo triennio
solare. I comuni possono adeguare la TIA o la TARSU allo standard,
fermo restando che, nel caso in cui si determini uno scostamento
rispetto a quanto necessario a garantire la corretta gestione del
servizio, sono comunque tenuti a individuare nel proprio bilancio
le risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle provenienti
dalla tariffa o dalla tassa, vincolandole alla copertura dei costi
derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti.
5. Successivamente alla definitiva determinazione della TIA, con
le modalità di cui all'articolo 6, comma 6, laddove il livello
dell'imposizione tributaria non sia sufficiente alla copertura dei
costi del servizio di gestione integrata nel territorio comunale,
i singoli comuni ne dispongono l'incremento ovvero individuano nel
proprio bilancio le risorse finanziarie ulteriori, vincolandole
alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione
integrata dei rifiuti».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:
emendamenti 15.2, 15.3, 15.7, 15.9, 15.14, 15.15, rispettivamente
soppressivi dell'intero articolo e dei commi da 1 a 5.
- dal Governo:
emendamento 15.17 (I Parte):
Al comma 1 sostituire le parole:
- dalle Autorità d'ambito, per la durata e secondo quanto
previsto dagli articoli 201 e 202 del decreto legislativo n.
152/2006. Le stesse Autorità con dalle Società consortili di cui
al precedente articolo 6 in nome e per conto dei comuni
consorziati, per la durata prevista dall'articolo 202 del decreto
legislativo n. 152/2006. Le stesse Società ;
- per tutto l'Ambito Territoriale Ottimale con per i comuni
consorziati ;
- nell'ATO con nella Società consortile .
emendamento 15.17 (II parte):
Al comma 2:
- sostituire le parole l'Autorità d'ambito con Società
consortile, anche su segnalazione di singoli comuni ;
- aggiungere dopo le parole a livello nazionale le parole o
regionale e dopo le parole i comuni le parole fino
all'affidamento del nuovo appalto con le modalità di cui al
precedente comma 1 .
emendamento 15.17 (III parte):
Alla lettera b) del comma 3 sostituire:
- le parole riassume a proprio carico con utilizzi ;
- le parole o corrisponda all'Autorità d'ambito con
corrispondendo alla Società consortile ;
Alla lettera c) sostituire:
- la parola assuma con mantenga ;
- le parole sull'Autorità d'ambito con sulla Società
consortile .
emendamento 15.17 (IV parte):
Al comma 4 sostituire le parole l'Autorità d'ambito con le
parole la Società consortile .
subemendamento 15.17.3 all'emendamento 15.17 (I parte):
Dopo le parole Le stesse società sono aggiunte le parole
avvalendosi degli UREGA .
- dagli onorevoli Buzzanca, Pogliese, Caputo, Falcone, Formica,
Vinciullo:
emendamento 15.1:
Al comma 1, dopo le parole comuni stessi. sostituire il seguito
con le seguenti parole La stipula e la sottoscrizione del
contratto d'appalto relativo ai singoli comuni compresi
nell'A.T.O. hanno luogo fra l'appaltatore ed il Consorzio, che
provvede direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e
che verifica l'esatto adempimento del contratto .
emendamento 15.10:
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Ogni comune ha facoltà singolarmente o associato con altri di
ricercare ed individuare il soggetto cui affidare la gestione del
servizio nel proprio territorio nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale, con procedura ad evidenza pubblica,
ovvero direttamente a società a totale capitale pubblico,
favorendo in tale ultima ipotesi le imprese esistenti nel
territorio ed i contatti in atto esistenti purché la società
scelta ed individuata svolga prevalentemente la propria attività
nel comune o nei comuni a favore dei soggetti titolari del
capitale sociale e a condizione che:
a) garantisca il raggiungimento dei medesimi risultati previsti
dal piano d'ambito.
Dopo l'affidamento dei servizi, i comuni per realizzare
investimenti che garantiscano efficienza ed economicità e
favoriscano il raggiungimento degli obiettivi regionali potranno
cedere con gara ad evidenza pubblica, le proprie quote ai privati
fino alla concorrenza dell'ottanta per cento, fermo restando i
contratti di affidamento stipulati .
- dagli onorevoli Rinaldi, Ammatuna, Galvagno, Gucciardi,
Vitrano:
emendamento 15.4:
Al comma 1 dopo le parole la stipula e la sottoscrizione del'
aggiungere le parole l'eventuale'.
emendamento 15.13:
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3 bis. I comuni possono comunque provvedere ad un'autonoma
organizzazione del servizio sul proprio territorio.
- dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis, Raia, Faraone:
emendamento 15.5:
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1 bis. L'affidamento del servizio di cui al comma 1 può essere
articolato in più bacini interni allo stesso Ambito territoriale
ottimale, purché di popolazione non inferiore a 200.000 abitanti e
sempre che il Piano d'ambito ne giustifichi l'individuazione in
termini di economicità, di efficacia ed efficienza del servizio
stesso .
emendamento 15.16:
Aggiungere i seguenti commi:
6. Le somme provenienti dalla TARSU e della TIA sono
impignorabili ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
7. I comuni sono in ogni caso obbligati all'accertamento e
dell'aggiornamento dei ruoli per il pagamento della TARSU o TIA ed
hanno l'obbligo di cooperare con le Autorità d'ambito e con i
soggetti eventualmente incaricati della riscossione anche al fine
di ridurre la relativa evasione ed elusione fiscale. .
- dagli onorevoli Musotto e Arena:
emendamento 15.6:
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1 bis. Su espressa delega dell'autorità d'ambito, due o più
comuni hanno facoltà di associarsi per l'affidamento del servizio
di raccolta dei rifiuti ove sia dimostrato e garantito che possono
conseguirsi livelli di raccolta differenziata superiori a quelli
previsti dal piano d'ambito. .
- dagli onorevoli Panepinto, Galvagno, Di Benedetto, Apprendi:
emendamento 15.8:
Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo:
Le superiori disposizioni non si applicano ai comuni con
popolazione inferiore a diecimila abitanti che provvedono alla
gestione diretta del servizio di spezzamento e della raccolta dei
rifiuti .
- dagli onorevoli Corona, Bosco, Limoli, Torregrossa:
emendamento 15.11:
Modificare il comma 3 con il seguente:
3. Ogni comune ha la facoltà singolarmente o associato con altri
di individuare il soggetto cui affidare la gestione del servizio
nel proprio territorio nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale, con procedura ad evidenza pubblica, ovvero direttamente
a società a totale capitale pubblico, partecipate dai comuni
dell'ATO di riferimento purché la società svolga prevalentemente
la propria attività a favore dei soggetti titolari del capitale
sociale e a condizione che:
a) garantisca il raggiungimento dei medesimi risultati del
servizio e livelli di raccolta differenziata, in qualità e
quantità previsti dal piano d'ambito.
b) assuma a proprio carico la quota parte dei costi generali
gravanti sull'autorità d'ambito per la gestione del medesimo
servizio nell'intero ATO.
Dopo l'affidamento dei servizi, i comuni per realizzare
investimenti che garantiscano efficienza ed economicità e
favoriscano il raggiungimento degli obiettivi regionali potranno
cedere con gara ad evidenza pubblica, le proprie quote ai privati
fino alla concorrenza dell'ottanta per cento, fermo restando i
contratti di affidamento stipulati .
- dagli onorevoli Di Benedetto, Panepinto, Termine:
emendamento 15.12:
Al comma 3 lettera c) dopo le parole quota parte aggiungere le
parole di eventuali disposizioni debitorie e .
- dalla Commissione:
subemendamento 15.17.2 all'emendamento 15.17 (I parte):
Al comma 1 le parole per la durata e secondo quanto previsto
sono sostituite dalle parole secondo le modalità previste .
emendamento 15.18:
Al comma 4 le parole individua e definizione sono sostituite
dalle parole indica e indicazione .
emendamento 15.19:
Il comma 5 è soppresso.
- dagli onorevoli Cracolici e De Benedictis:
subemendamento 15.17.1 all'emendamento 15.17 (I parte):
Al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole. La gara di cui al
presente comma può essere articolata per lotti riferiti ad un
bacino di utenza non inferiore a 200.000 abitanti. .
subemendamento 15.16.1:
Sostituire le parole Autorità d'ambito con la parola SRR .
Si passa all'esame degli emendamenti.
DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
gli emendamenti 15.2, 15.3, 15.7 e 15.9.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 15.17 (I parte) ed ai relativi
subemendamenti.
Pongo in votazione il subemendamento 15.17.2, a firma della
Commissione. Il parere del Governo?
RUSSO PIETROCARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa a subemendamento 15.17.3, del Governo.
FALCONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALCONE. Signor Presidente, Assessore Russo, ritengo che
inserendo la previsione che ci si debba avvalere degli UREGA,
andiamo a creare ulteriori pastoie burocratiche. Se è un fatto
obbligatorio, facciamolo (è obbligatorio sopra una certa soglia),
ma se più in là approvassimo la norma sugli ex ATO virtuosi, ci
potrebbero essere degli appalti che sono sotto soglia. Tuttavia,
poiché sto esprimendo un parere esclusivamente e squisitamente
personale, l'Aula e il Governo possono andare oltre.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, signori deputati, segnalo che
oggi un appalto di un ATO costa 42 milioni di euro. Sarei
felicissimo se riuscissimo a ridurlo nell'arco di un quinquennio
di 1/3; saremmo a circa 34 milioni di euro, ben al di sopra di
quel tetto.
FALCONE. Ma si tratta di servizi
RUSSO, assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità.
Per carità, però, avremmo la garanzia di una gestione uniforme
delle gare su tutto il territorio regionale, il che non mi pare
una questione da sottovalutare.
INCARDONA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCARDONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole
Falcone, opportunamente, faceva riferimento all'emendamento
articolo 6 bis, cioè all'emendamento che è stato accantonato e che
tratta di ATO virtuosi', il quale, a questo punto, andrebbe
discusso ora in Aula per fare in modo che, anche l'emendamento che
adesso è al nostro esame, si possa affrontare con la piena
consapevolezza di una norma che, se inserita, ha una certa
valenza, se non inserita cambia i propri effetti in ordine ad
alcuni articoli del disegno di legge in discussione.
Propongo, quindi, signor Presidente, di riprendere l'emendamento
accantonato e di discutere successivamente tutti gli altri
articoli.
PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 15.17.3, del
Governo. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al subemendamento 15.17.1, degli onorevoli Cracolici e
De Benedictis.
CRACOLICI. Anche a nome dell'onorevole De Benedictis, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 15.17 (I parte) del Governo. Assessore
Russo, gli Uffici fanno presente che il riferimento dovrebbe
essere all'articolo 201, non all'articolo 202.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. No, non può essere in riferimento all'articolo
201, e certamente c'è un emendamento che modificava questo, forse
è un emendamento della Commissione ...
PRESIDENTE. E' stato inserito secondo quanto previsto'. Pongo in
votazione l'emendamento 15.17 (I parte) del Governo. Il parere
della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, sarebbe il caso di aggiungere al
comma 1 dell'articolo 15 - e lo potremo fare con un emendamento ai
sensi dell'articolo 117 del Regolamento -, laddove è citato il
decreto legge 112 del 2008, la dizione e successive
modificazioni , poiché quel decreto legge è stato modificato
ulteriormente dopo la conversione in legge.
PRESIDENTE. Possiamo aggiungere e successive modifiche ed
integrazioni'.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. La precisazione è opportuna, ma non
indispensabile, considerato che nel testo al nostro esame c'è
l'articolo 19, una norma di rinvio dinamico alla legislazione
statale; quindi, possiamo anche evitarlo.
PRESIDENTE. Intanto, aggiungiamo al comma 1 dell'articolo 15,
dopo il termine 133' le parole e successive modifiche ed
integrazioni .
Si passa all'emendamento 15.1, degli onorevoli Buzzanca ed altri.
BUZZANCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 15.4, degli onorevoli Rinaldi ed altri, è
precluso.
Si passa all'emendamento 15.5, degli onorevoli Cracolici ed
altri.
CRACOLICI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. L'emendamento 15.6, degli
onorevoli Musotto ed altri, è precluso.
Si passa all'emendamento 15.13, degli onorevoli Rinaldi ed altri.
RINALDI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 15.17 (II parte), del Governo. Lo pongo
in votazione. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 15.8, degli onorevoli Panepinto ed altri, 15.10,
degli onorevoli Buzzanca ed altri e 15.11, degli onorevoli Corona
ed altri, sono preclusi.
Si passa all'emendamento 15.17 (III parte), del Governo. Lo pongo
in votazione. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 15.12, degli onorevoli Di Benedetto ed
altri.
DI BENEDETTO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 15.14, degli onorevoli Caronia ed altri.
DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 15.17 (IV parte), del Governo. Lo pongo
in votazione. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 15.15, degli onorevoli Caronia ed altri.
DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
DE BENEDICTIS. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirare l'emendamento 15.16 e il subemendamento 15.16.1.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 15.18, della Commissione. Lo pongo in
votazione. Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Emendamento 15.19, della Commissione. Lo pongo in votazione. Il
parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 15, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:
«Articolo 16
Capitolato generale della gestione integrata dei rifiuti
1. Al fine di uniformare nel territorio della Regione il servizio
di gestione integrata dei rifiuti, sia relativamente agli
affidamenti, alle gestioni dirette ed alle concessioni esistenti
oltre che in ordine a quelli futuri, il Presidente della Regione
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con proprio decreto emana un capitolato generale
della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia e lo schema di un
contratto a risultato per il conseguimento delle percentuali di
raccolta differenziata stabilite dall'articolo 9, comma 3. Entro
trenta giorni dalla pubblicazione del decreto sono adeguati, anche
in variante al contratto principale, i capitolati speciali di
appalto e i contratti di servizio in essere tra le società, i
consorzi d'ambito e i comuni.
2. Ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo
15, l'Autorità d'ambito definisce altresì un capitolato speciale
d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato
c delle caratteristiche previste per la gestione stessa».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:
emendamenti 16.1, 16.2 e 16.4 rispettivamente soppressivi
dell'intero articolo e dei commi 1 e 2.
- dagli onorevoli Gucciardi, Ferrara, Vitrano, Picciolo:
emendamento 16.3:
Al comma 1 dopo le parole alla data di entrata in vigore della
presente legge aggiungere le parole ad eccezione di quelli
preposti agli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 5,
comma 3 .
PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 16.1, degli onorevoli
Caronia, Ruggirello, De Luca.
DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.4.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Emendamento 16.3, degli
onorevoli Gucciardi ed altri.
GUCCIARDI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 16. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:
«Articolo 17
Accelerazione delle procedure autorizzative
1. Ai fini della più celere attivazione degli impianti necessari
alla gestione integrata dei rifiuti, incluse le discariche, il
Dipartimento competente dell'Assessorato regionale per l'energia
ed i servizi pubblici adotta le procedure di cui all'articolo 208
del decreto legislativo 152/06 e individua, per ciascuna istanza
di approvazione o autorizzazione, un responsabile unico del
procedimento.
2. Entro quindici giorni dall'acquisizione dell'istanza, il
responsabile del procedimento richiede a tutti i soggetti
competenti il proprio parere motivato, da esprimere entro e non
oltre tre mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente il
predetto termine, il parere si intende favorevolmente reso.
3. Il responsabile del procedimento convoca la conferenza di
servizi che deve concludere l'istruttoria entro centocinquanta
giorni dalla presentazione della relativa istanza con un parere
unico motivato, di assenso o diniego.
4 Le conclusioni della conferenza di servizi sono valide se
adottate a maggioranza dei componenti.
5. Il provvedimento finale è rilasciato dal competente
Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi
di pubblica utilità e sostituisce ogni altra approvazione e/o
autorizzazione di legge, fatte salve quelle di competenza
statale».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:
emendamenti 17.4, 17.5, 17.6, 17.8, 17.10, 17.11, soppressivi
rispettivamente dell'intero articolo e dei commi da 1 a 5.
- dagli onorevoli Musotto e Ruggirello:
emendamento 17.3:
Al comma 1 dopo le parole alla data di entrata in vigore della
presente legge aggiungere il seguente periodo ad eccezione di
quelli preposti agli ambiti territoriali di cui all'articolo 5,
comma 3 .
- dalla Commissione:
emendamento 17.1:
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il responsabile procede comunque all'adozione del
provvedimento finale entro e non oltre 180 giorni dalla richiesta
a mezzo conferenza di servizi disciplinata con le modalità di cui
alla legge n. 241/90 e seguenti .
emendamento 17.2:
Sopprimere il comma 3.
- dagli onorevoli Corona, Bosco, Limoli e Torregrossa:
emendamento 17.7:
Al comma 2 sostituire le parole tre mesi con due mesi
emendamento 17.9:
Al comma 3 sostituire la parola centocinquanta con
centoventi .
PRESIDENTE. Si inizia con l'emendamento 17.4, a firma Caronia,
Ruggirello e De Luca.
DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
gli emendamenti 17.4, 17.5, 17.6, 17.8, 17.10, 17.11.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 17.3, degli onorevoli Musotto e
Ruggirello.
MUSOTTO. Anche a nome dell'onorevole Ruggirello, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 17.7, degli onorevoli Corona, Bosco ed
altri.
CORONA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
gli emendamenti 17.7 e 17.9.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Emendamento 17.1, della
Commissione.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Dichiaro di
ritirare gli emendamenti 17.1 e 17.2.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 17. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, dovremmo passare all'articolo 18; tuttavia,
considerata la complessità dello stesso, lo accantono avvertendo
che sarà esaminato nella seduta di domani con i relativi
emendamenti.
Così resta stabilito.
Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:
«Articolo 19
Rinvio dinamico
1. I rinvii operati dalla presente legge alla legislazione
statale si intendono effettuati in senso dinamico».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:
emendamenti 19.1, 19.3, soppressivi rispettivamente dell'intero
articolo e del comma 1.
- dagli onorevoli Di Benedetto, Panepinto, Di Guardo, Termine:
emendamento 19.2, soppressivo dell'intero articolo.
DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
gli emendamenti 19.1 e 19.3.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
DI BENEDETTO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirare l'emendamento 19.2.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 19. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, abbiamo fatto un buon lavoro. Se siete
d'accordo, continuerei con l'esame degli articoli aggiuntivi.
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti
aggiuntivi:
- dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis, Raia, Faraone:
emendamento A.4:
Aggiungere il seguente articolo:
Art. ... - Conciliazione per la riscossione - 1. Al fine di
velocizzare le procedure di riscossione sull'ultima TARSU
regolarmente approvata per ridurre il contenzioso e contrastare
l'evasione, la Regione promuove nel rispetto delle norme vigenti,
la sottoscrizione da parte degli Enti e dei soggetti che applicano
e riscuotono la TARSU o la TIA, di accordi per la conciliazione
delle controversie con organismi associativi attivi nel territorio
regionale da almeno un anno, in cui siano rappresentate almeno
cinque associazioni dei consumatori presenti nel CNCU e nel CRCU
siciliano.
2. La conciliazione ha carattere gratuito per i cittadini e le
persone giuridiche soggette ad imposizione .
emendamento A.5:
Aggiungere il seguente articolo:
Art. ... - Misure relative alla certezza nell'acquisizione delle
informazioni - 1. Ai soggetti che rifiutano od omettono di fornire
le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal
Dipartimento regionale per le acque ed i rifiuti (DRA), ai sensi
di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19, nell'ambito della propria attività
istituzionale o intralciano l'accesso o le ispezioni, sarà
irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, da
un minimo di cinquemila euro fino ad un massimo di ventimila euro.
2. Il DRA ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, irroga la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma, da un minimo di
diecimila euro fino ad un massimo di quarantamila euro ai soggetti
che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.
Le predette sanzioni sono irrogate nel caso di violazione degli
obblighi di informazione periodica stabiliti.
3. Avverso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 può essere
proposto ricorso al Presidente della Regione, per il tramite il
DRA ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19, entro tre giorni dalla
notifica. Entro i successivi sette giorni, sulla base della
valutazione del ricorso e dell'istruttoria effettuata dall'ufficio
competente, lo stesso ufficio propone al Presidente della Regione
il provvedimento di accoglimento o rigetto.
4. Le Autorità d'ambito trasmettono mensilmente all'Assessorato
regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ed alle
competenti Province regionali, i dati relativi alla percentuale di
raccolta differenziata conseguita, determinate in base al metodo
di calcolo di cui alla Circolare dell'ex A.R.R.A. del 30 aprile
2008 pubblicata nella G.U.R.S. n. 22 del 16 maggio 2008.
- dagli onorevoli Laccoto, Picciolo, Gucciardi, Vitrano:
emendamento A.8:
Aggiungere il seguente articolo:
1. Le tariffe TIA che sono state dichiarate illegittime con
sentenze passate in giudicato possono essere trasformate in TARSU
dai comuni interessati.
- dagli onorevoli Falcone, Vinciullo, Pogliese, Caputo:
emendamento A.9:
Aggiungere il seguente articolo:
Al comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997
n. 6 e successive modifiche nell'ultimo periodo dopo le parole
nel caso di omessa presentazione sostituire le parole da entro
cinque anni a presentata con entro cinque anni dal giorno in
cui si sarebbero dovuto effettuare il versamento .
- dagli onorevoli Falcone, Marinello, Caputo, Vinciullo,
Buzzanca:
subemendamento A.9.1:
All'emendamento A.9 aggiungere il seguente comma:
In coerenza all'art. 3 commi 30 e 34 della legge 549/1995, gli
enti che hanno ritardato il pagamento dei tributi di competenza
della provincia, tale da determinare la sanzione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, come recepito
dalla legge regionale n. 5 del 1998, art. 8, che sostituisce il
comma 7 della legge regionale n. 6 del 1997, possono rateizzare la
parte relativa alla sanzione del 30% in cinque anni, decorrenti
dall'anno successivo da quello in corso.
- dagli onorevoli Arena, Musotto, Romano:
emendamento A.2:
All'articolo 13 aggiungere il seguente comma:
L'Assessore regionale all'energia ed ai servizi di pubblica
utilità promuove accordi di programma tra enti territoriali e non
territoriali per l'utilizzazione dei prodotti di recupero da
rifiuti speciali inerti, dando priorità in seno ai capitolati
d'appalto sottostanti la realizzazione di opere pubbliche, a quei
rifiuti recuperati ma provenienti da abbandoni incontrollati su
aree pubbliche o aperte al pubblico e per la quali la commessa
pubblica deliberata ai sensi della presente disposizione compensi
e renda più conveniente il costo della loro rimozione attraverso
la correlazione fra fornitura in opera pubblica e servizio di
rimozione di rifiuti abbandonati. I sovvalli ed i residui di
lavorazioni derivanti dalle operazioni di recupero correlate alla
realizzazione dell'opera pubblica disciplinate nell'ambito della
medesima gara d'appalto potranno essere conferite presso impianto
di smaltimento con abbattimento del tributo ambientale di cui alla
legge 549/95 ridotto al 10% a condizione che detti sovvalli o
residui del processo di recupero non superino il 20% in peso del
rifiuto rimosso dalle aree pubbliche o aperte al pubblico oggetto
del capitolato d'appalto. .
emendamento A.3:
All'articolo 13 aggiungere il seguente comma:
L'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica
utilità promuove la stipula di appositi accordi di programma tra
produttori utilizzatori, rivenditori e gestori finali di
pneumatici finalizzati alla corretta gestione di tale tipologia,
curando in seno agli accordi la promozione di consorzi volontari
ed implementando l'utilizzazione dei prodotti del loro recupero
attraverso la previsione della loro utilizzazione nei capitolati
appalto di pubbliche forniture o realizzazione di opere pubbliche
nei quali possono utilmente e tecnicamente essere inserite
conformemente alle previsioni sugli acquisti verdi di cui al D.M.
203/2003. .
emendamento 3.8:
Aggiungere il seguente comma:
E' abrogato l'articolo 160 della legge regionale n. 25/1993 .
Onorevoli colleghi, ricordo che per quanto riguarda l'emendamento
3.8 era stato deciso di rinviarne l'esame al momento della
discussione degli emendamenti aggiuntivi.
Si passa, dunque, all'esame dell'emendamento A4, degli onorevoli
Cracolici ed altri.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, stiamo condizionando un
processo tributario ad una condizione di procedibilità; questa è
materia giurisdizionale che non è di competenza della Regione.
CRACOLICI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento A5, degli onorevoli Cracolici ed altri.
CRACOLICI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento A8, a firma degli onorevoli Laccoto ed
altri.
LACCOTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LACCOTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presidente
Mancuso dice che è assurdo, però, il problema è che ci sono
sentenze delle Commissioni tributarie che hanno dichiarato
illegittime le TIE che non sono passate nei consigli comunali.
Se noi, Assessore Russo, vogliamo risolvere il problema anche per
il pregresso, perché non possiamo caricare ai comuni la
riscossione di TIE illegittime, dobbiamo dare la possibilità,
ripeto, laddove siano illegittime, di trasformarle in TARSU; non è
un cosa campata in aria, qualcosa che consente di avere un'entrata
tributaria che, altrimenti, non potrebbe mai riscuotersi essendo
state dichiarate illegittime.
Dunque, Assessore, mi rimetto alla sua decisione.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, signori deputati, non
azzarderò giudizi sulla questione, dico però che certamente
l'emendamento è inefficace nel momento in cui questo effetto sia
stato determinato da una sentenza che abbia acquisito efficacia di
cosa giudicata, cioè sia diventata definitiva; la trasformazione
prevista nell'emendamento non può operare se non per l'avvenire,
non copre il pregresso, è inefficace, non raggiunge l'effetto
auspicato dall'onorevole Laccoto. Di contro, per quelle che non
sono coperte da efficacia di cosa giudicata, i comuni non soltanto
possono, ma devono, in relazione a quelle sentenze, rideterminare
la propria TARSU. Quale debba essere il livello di
rideterminazione non posso dirlo io.
E, allora, concludendo, onorevole Laccoto, per quanto riguarda il
primo aspetto, non possiamo proprio farlo; per quanto riguarda,
invece, il secondo, se volete, possiamo scriverlo, ma dobbiamo
aggiungere che ciò deve riguardare fattispecie non coperte da
giudicato, anche se si corre il rischio che sia soltanto
un'enunciazione pleonastica, di principio, si corre il rischio di
non raggiungere il risultato; tuttavia, precisando che non
riguarda quelle coperte da giudicato, perché non potremmo farlo,
non uccidiamo nessuno.
RINALDI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RINALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero
sollevare una questione. Considerato che il decreto nazionale
cosiddetto mille proroghe , non ha previsto il rinnovo della
TARSU, se il Governo nazionale non approverà un provvedimento in
tal senso, in pratica, inserendo nuovamente la TARSU, nel 2010 i
comuni non potranno più applicare la TARSU; quindi stiamo attenti
ad approvare questa norma
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, signori deputati, credo che
l'onorevole Laccoto si riferisse agli effetti della sentenza n. 48
del 2009 del CGA, resa relativamente all'ATO di Enna (questa
norma riguarda il pregresso, così mi è parso di capire);
tuttavia, ripeto, per quelle coperte da sentenza del CGA è
inefficace, perché siamo a livello definitivo. Per quelle
precedenti, confesso la mia inadeguatezza, su due piedi non so
rispondere; certamente so che, quanto meno, dobbiamo aggiungere
che non ci riferiamo alle sentenze coperte da giudicato.
LACCOTO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
l'emendamento A.8.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento A.9, a firma degli onorevoli Falcone ed
altri. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, inviterei l'onorevole Falcone
ad illustrarlo.
FALCONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, trattasi di un
emendamento tecnico, si rifà al dettato normativo della legge 549
del 1995, precisamente ai commi 30 e 33 dell'articolo 3 che
recita: la Regione sulla imposizione di tributi può regolare
sulle modalità e sull'accertamento fermo restando che i termini
vengono attribuiti e assegnati alla potestà statale'. Qua si
tratta del periodo di prescrizione del tributo speciale che rimane
sempre 5 anni, ma stiamo trattando della modalità: anziché dalla
dichiarazione del tributo al versamento del tributo. È un
emendamento tecnico, la prescrizione è sempre 5 anni, dunque,
Assessore non cambia nulla; siamo in assoluta sintonia con la
norma nazionale.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, con le rassicurazioni
dell'onorevole Falcone che trattasi di emendamento tecnico che
rende congruo l'articolo che intende modificare, potrei esprimere
parere favorevole, tuttavia, avrei bisogno che gli Uffici
dell'Assemblea mi confermassero questa congruità; diversamente la
mia valutazione cambierebbe.
Ho bisogno, quindi, di un'istruttoria rapida da parte degli
Uffici.
CINTOLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CINTOLA. Signor Presidente, non capisco come mai lei stesso non
dia uno sguardo più approfondito all'emendamento. Personalmente,
credo che un provvedimento del genere vada inserito nella legge
finanziaria e non in questo testo. La sua ammissibilità nel
provvedimento oggi al nostro esame mi sembra, effettivamente, un
passo molto più forte di quanto non si possa pensare.
Inviterei, quindi, i firmatari a presentarlo nell'ambito del
disegno di legge finanziaria, che sarà all'attenzione
dell'Assemblea da qui a qualche giorno, in ogni caso, entro il
mese prossimo.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, il parere del Governo è
contrario all'emendamento, perché esso sposta un termine di
versamento, previsto già da legge regionale, quindi è estraneo a
questa materia.
Si potrebbe, tuttavia, affrontare la questione in finanziaria, ma
con un maggior livello di approfondimento.
PRESIDENTE. Onorevole Falcone, mantiene l'emendamento?
FALCONE. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo, fermo restando che gradirei che, magari,
successivamente, con l'Assessore leggessimo con attenzione i commi
30, 33 e 34 dell'articolo 3 della legge 549 del 1995.
PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro dell'emendamento
A.9.
Conseguentemente dichiaro decaduto il subemendamento A.9.1, a
firma Falcone ed altri.
Si passa all'emendamento A.2, a firma Arena ed altri.
ARENA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare
gli emendamenti A.2, A.3 e 3.8.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Colleghi, rimangono da esaminare l'emendamento aggiuntivo
articolo 6 bis e gli articolo 18 e 20 che discuteremo nella seduta
di domani, per la quale, come sempre, invito alla massima
puntualità.
La seduta è rinviata a domani, mercoledì 24 marzo 2010, alle ore
16.00, con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del presidente Cascio
I -Comunicazioni.
II - Discussione dei disegni di legge:
1) - «Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati» (numeri 525-528/A) (Seguito)
Relatore: on. Mancuso
2) - «Bilancio di previsione della Regione siciliana per
l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il
triennio 2010/2012» (numeri 470-470 bis)
3) - «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2010» (numeri 471-471 bis)
La seduta è tolta alle ore 20.23
DAL SERVIZIO RESOCONTI
il Direttore
dott.ssa Iolanda Caroselli
ALLEGATO:
Risposte scritte ad interrogazioni - Rubrica «Infrastrutture e
mobilità»
GALVAGNO. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per il
turismo, le comunicazioni
e i trasporti, premesso che:
lo svincolo è quel complesso di strade che consente ai veicoli
l'immissione o l'uscita da un'autostrada;
tutte le strade che compongono uno svincolo nonché le relative
corsie di accelerazione o decelerazione devono, per legge, essere
dotate di un idoneo impianto di illuminazione;
sull'autostrada Palermo-Catania, in prossimità degli svincoli per
Mulinello, Catenanuova, Gerbini-Sferro e Motta Sant'Anastasia, da
parecchi mesi, se non addirittura da anni, gli impianti di
illuminazione risultano totalmente spenti;
considerato che:
la mancanza di illuminazione in prossimità degli svincoli
condiziona pericolosamente il normale deflusso del traffico,
mettendo a serio rischio l'incolumità degli automobilisti;
in condizione di totale buio, la segnaletica verticale, che
normalmente in prossimità degli svincoli è presente in maniera
importante, riflette le luci della vettura e,in alcuni casi, i
conducenti subiscono momentanei stati di confusione e indecisione
che possono sfociare in seri incidenti;
per sapere:
se intendano intervenire presso l'ANAS affinché gli impianti di
illuminazione sopra citati vengano ripristinati al fine di evitare
i pericoli cui vanno incontro, nelle condizioni attuali, gli
automobilisti in transito.». (35)
Risposta. - «In riferimento all'interrogazione n. 35, a firma
dell'onorevole Galvagno, il Dipartimento ha interpellato l'ANAS
che, con nota n. 0001254-P del 12.01.2010, ha fornito i seguenti
chiarimenti.
Gli svincoli autostradali Mulinello, Catenanuova, Gerbini-
Sferro e Motta S. Anastasia, lungo l'autostrada A19 Palermo-
Catania, sono stati recentemente oggetto di interventi di
manutenzione per il ripristino degli impianti di illuminazione.
Nello specifico, sono stati programmati lavori di manutenzione per
la riattivazione dell'impianto di illuminazione dello svincolo di
Motta S. Anastasia lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania, per un
importo di circa 83 mld. di euro, e lavori di manutenzione degli
impianti tecnologici lungo le autostrade A29 e A19, per un importo
complessivo di circa 400 mld. di euro, tra i quali il ripristino
degli impianti di illuminazione degli svincoli autostradali di cui
all'oggetto.
Si segnala, inoltre, che nelle succitate aree, si sono
registrati ripetuti furti di materiali, che nella fattispecie
hanno determinato notevoli ritardi sui tempi di realizzazione dei
lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione degli
svincoli.
Infatti, l'attivazione dell'impianto dello svincolo di Motta S.
Anastasia, prevista per il mese di dicembre 2009, è stata
posticipata a causa dell'indebita sottrazione dell'intero
cablaggio in rame già, peraltro, regolarmente collaudato. Il
furto, denunciato alle autorità competenti, ha compromesso il
funzionamento dell'impianto, che si stima di riattivare nei primi
mesi di quest'anno, non appena sarà terminata la posa in opera
delle nuove dorsali elettriche.
Inoltre, anche i lavori per il ripristino degli impianti di
illuminazione degli svincoli autostradali per Mulinello,
Catenanuova e Gerbini-Sferro, sono stati interessati, negli ultimi
mesi, da notevoli furti di rame che hanno causato ritardi
nell'attivazione da parte dell'impresa esecutrice aggiudicataria
dell'intervento.
Tanto in evasione all'atto ispettivo in oggetto.».
L'Assessore
on. Luigi Gentile
CAPUTO. - «Al Presidente della Regione e All'Assessore per i
lavori pubblici, premesso che:
in materia di acque pubbliche (regolamentate principalmente dal
testo unico approvato con regio decreto n. 1775/1933 e s.m.i.), le
norme di attuazione dello Statuto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 e s.m.i., hanno
attribuito alla Regione siciliana, ai sensi dell'art. 14, lettere
g) ed i) dello Statuto, la gestione delle acque pubbliche, mentre
la legge regionale 29.12.1962 n. 28 e s.m.i., concernente
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della
Regione siciliana, all'art. 8 (Attribuzioni degli assessorati
regionali), elenca la materia in discussione tra le competenze
specifiche dell'Assessorato in indirizzo;
con il decreto assessoriale n. 130 del 26.5.06, l'Assessorato dei
lavori pubblici, a seguito di una puntuale attività ricognitiva
degli uffici del genio civile dell'Isola, ha di fatto aggiornato
il piano regolatore generale degli acquedotti (PRGA) imponendo, ai
sensi del DPR 1090/68 della legge n. 36/94 e s.m.i., i nuovi
vincoli delle risorse idriche in atto utilizzate, a vario titolo,
per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni della Regione;
il provvedimento di concessione per la derivazione e l'utilizzo
delle acque pubbliche per l'uso potabile, reso ai sensi del testo
unico in oggetto indicato, è tuttavia subordinato al rilascio di
una certificazione sanitaria da parte del competente Assessorato
della sanità, sulla scorta del decreto assessoriale 21.11.92 dello
stesso Assessorato, che si allega in copia;
il d.lgs. 152/06 (c.d. testo unico ambientale), nel ribadire ed
ampliare le disposizioni introdotte con il d.lgs. 152/99, anche
con riguardo alla fattispecie e più in generale alla tutela delle
acque, ha profondamente novellato la disciplina delle aree di
salvaguardia delle falde superficiali e sotterranee destinate al
consumo umano;
in particolare, l'art. 94 statuisce quanto segue:
1. 'Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per
mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a
terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di
pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle
risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di
tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini
imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di
protezione';
2. 'Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma
1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le
prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della
risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle
acque destinate al consumo umano';
3. 'La zona di tutela assoluta è costituita dall'area
immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in
caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque
superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di
raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta
e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa
e ad infrastrutture di servizio';
4. 'La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio
circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e
destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e
quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa
in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in
relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla
situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In
particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento
dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti
attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi,
salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base
delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che
tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili,
delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle
risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da
piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la
falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque
destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione
dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-
quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e
sostanze radioattive;
j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
k) pozzi perdenti;
l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170
chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto
delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata
la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta'.
5. 'Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4
preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree
cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento;
in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto le regioni e le province autonome
disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti
strutture o attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di
servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di
cui alla lettera c) del comma 4'.
6. 'In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle
province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la
medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto
di captazione o di derivazione'.
7. 'Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le
indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare
la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare
misure relative alla destinazione del territorio interessato,
limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili,
produttivi, turistici, agro forestali e zootecnici da inserirsi
negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia
generali sia di settore'.
8. 'Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di
quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le
province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle
zone di protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva'.
quanto sopra sta causando non poche difficoltà a tutti gli enti
locali siciliani per il completamento dell'istruttoria riguardante
numerose fonti idropotabili in uso nell'Isola, in quanto non
perfettamente rispondenti alle limitazioni imposte con il regime
vincolistico introdotto dalla norma in trattazione;
in pratica, numerose risorse idriche utilizzate, anche da lungo
tempo, per fini idropotabili, pur possedendo requisiti chimico-
fisico-battereologici che le rendono idonee per il consumo umano
ed inserite tra le risorse vincolate per il PRGA, non possono
ottenere la certificazione sanitaria da parte degli organismi
competenti;
ciò rende praticamente impossibile la corretta regolarità
amministrativa nella definizione dell'iter concessorio da parte
degli uffici del dipartimento, in primo luogo gli uffici del genio
civile, impegnati altresì nel controllo sul territorio della
gestione delle risorse in argomento, i quali si vedono costretti a
dover decidere se chiudere quelle fonti sprovviste di
certificazione sanitaria (spesso in assenza di risorse
alternative) o consentire la continuazione delle derivazioni,
seppure in via provvisoria, assumendosi gravi responsabilità
soggettive;
tale evidente difficoltà è stata, tra l'altro, sottolineata dagli
ingegneri capo degli uffici del genio civile dell'isola, nel corso
di una riunione tenutasi presso l'Assessorato dei lavori pubblici,
alla presenza del dirigente generale, e dell'Agenzia per i rifiuti
e le acque. In quella sede si è tra l'altro convenuto come, tra i
motivi delle predette difficoltà, non sia esente una poco chiara
interpretazione dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006 suddetto da parte
di alcuni responsabili dei servizi sanitari preposti al rilascio
dell'autorizzazione all'uso potabile dell'acqua;
pertanto, al fine di pervenire al superamento delle suddette
problematiche, si ritiene opportuno adottare uno specifico atto
normativo o amministrativo (decreto presidenziale, decreto
assessoriale, circolare, atto di indirizzo, linee guida, ecc.),
finalizzato alla individuazione delle verifiche e delle corrette
procedure connesse al rilascio della certificazione sanitaria
necessaria all'utilizzo di acqua a scopi potabili, ed in
particolare per quelle fonti che già da anni sono destinate a tali
usi e contestualmente interessate da fenomeni di urbanizzazione
nelle fasce di rispetto definite dal citato art. 94 del d.lgs.
152/2006;
appare, infatti, che la presenza di eventuali urbanizzazioni,
sempre che non riconducibili ad attività vietate in modo assoluto
dal citato art. 94 del d.lgs. 152/2006, non può costituire
elemento ostativo al rilascio delle suddette autorizzazioni e/o
della concessione, ma rappresenta un elemento di vulnerabilità che
va attentamente studiato, monitorato e, laddove possibile,
minimizzato attraverso specifici interventi a tutela della falda,
in armonia, peraltro, con il contenuto del comma 5 del citato
articolo di legge (Progetto per la messa in sicurezza). Si
ritiene, quindi, utile coordinarsi con l'Assessorato della sanità
- dipartimento di prevenzione medico e dipartimento di prevenzione
(area di igiene e sanità pubblica) al fine di poter valutare
quanto sopra esposto e giungere ad una soluzione dell'annoso
problema;
per sapere chi sia l'ufficio regionale competente a decidere su
tale problematica e se non ritengano opportuno dare precise
direttive agli uffici competenti.». (107)
Risposta. - «In riferimento all'interrogazione n. 107, a firma
dell'onorevole Caputo, il Dipartimento ex Lavori Pubblici, oggi
denominato Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti riferisce quanto segue:
La gestione del demanio idrico, nonché la derivazione per uso
umano delle risorse idriche qualificate , avviene a seguito di
concessione rilasciata dall'Assessorato regionale LL.PP. oggi
Infrastrutture, ai sensi del T.U. sulle acque ed impianti
elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., previa
acquisizione di una certificazione da parte dei competenti organi
sanitari, resa sulla scorta del D.A. 21.12.1992 dell' Assessorato
alla Sanità.
Con il D.A. n. 130 del 26.05.2006, questo assessorato, ha
aggiornato il Piano regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA).
In particolare, a seguito di una puntuale attività ricognitiva,
sono state censite, per la prima volta in modo organico e dunque
cartografate e georeferenziate, tutte le risorse in atto
utilizzate,a vario titolo, per l'approvvigionamento idropotabile
dei Comuni dell'isola imponendo, ai sensi del D.P.R. 1090/68 e
della legge n. 36/94 e s.m.i., i nuovi vincoli delle risorse
idriche anzidette, le quali sono state destinate ai vari centri
di domanda , individuati in funzione dei primi bilanci effettuati.
Il D.lgs 152/06 (c.d. testo Unico Ambientale), nel ribadire ed
ampliare le disposizioni introdotte con il D.lgs 152/99, anche con
riguardo alla fattispecie e, più in generale, alla tutela delle
acque, ha profondamente novellato la disciplina delle aree di
salvaguardia delle falde superficiali e sotterranee destinate al
consumo umano.
In particolare, il predetto atto normativo, con riguardo alle
zone di tutela delle fonti idriche, ha individuato con l'art 94:
a) una zona di tutela assoluta, avente 10 m di raggio dalle fonti
in parola e nella quale nessuna attività è consentita;
b) una zona di rispetto costituita dalla porzione di territorio
circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e
destinazioni d'uso tali da tutelare, quantitativamente e
qualitativamente, la risorsa idrica captata. In assenza
dell'individuazione da parte della Regione della zona di rispetto
ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di
raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. La norma
in questione elenca tutte le attività vietate nella predetta zona.
Di fatto, diverse fonti idropotabili, da decenni in uso
nell'isola, rientrano in aree all'interno delle quali insistono
attività umane potenzialmente incompatibili, ai sensi del citato
art. 94, per cui, anche a causa della difficile interlocuzione con
gli organismi sanitari preposti, e di una non chiara
interpretazione della norma da parte degli stessi, si sono
verificati rallentamenti nella definizione delle procedure
istruttorie da parte degli Uffici del Genio Civile dell'isola,
segnatamente in talune province. Per quanto sopra, i predetti
Uffici si vedono costretti a dover decidere se chiudere quelle
fonti sprovviste di certificazione sanitaria (spesso in assenza di
risorse alternative), con il rischio di causare pericolose crisi
idriche, o consentire la continuazione delle derivazioni, seppure
in via provvisoria, assumendosi gravi responsabilità soggettive.
La suddetta problematica è stata oggetto di una riunione
apposita, tenutasi presso gli uffici di questo Assessorato in data
01.08.2007, allo scopo di individuare i percorsi procedurali
necessari per risolvere o, quanto meno, attenuare la problematica
in argomento.
Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si può certamente
ritenere che la presenza di eventuali urbanizzazioni, sempre che
non riconducibili ad attività vietate in modo assoluto dal citato
art. 94 del D.lgs.vo 152/2006, non può costituire, da solo,
elemento ostativo al rilascio delle suddette concessioni, ma
rappresenta un chiaro elemento di allarme, in relazione alla
vulnerabilità degli acquiferi, che va, caso per caso, analizzato,
monitorato e, laddove possibile, minimizzato attraverso specifici
interventi a tutela della falda, in armonia, peraltro, con il
contenuto del comma 5 del citato articolo di legge (Progetto per
la messa in sicurezza).
Il progetto sopra citato, dovrà essere oggetto di esame ed
approvazione da parte degli uffici del Genio Civile competenti per
territorio, e dovrà rappresentare un imprescindibile elemento di
valutazione, sotto il profilo tecnico, necessario per il
successivo rilascio del parere sanitario.
Inoltre, l'Assessore regionale alla Sanità con nota prot. 13245
del 9.12.2009 ha fornito informazioni riguardanti l'atto ispettivo
di che trattasi e che integralmente si rimette in copia.
Tanto in evasione all'atto ispettivo in oggetto.».
L'Assessore
on. Luigi Gentile
BARBAGALLO - RAIA - DI GUARDO. - «Al Presidente della Regione e
all'Assessore per i lavori pubblici, premesso che:
a seguito delle elezioni provinciali sono decaduti tre componenti
del consiglio di amministrazione dell'IACP di Catania (presidente,
vicepresidente e un componente);
in attesa dell'integrazione dei tre componenti mancanti sono
rimasti in carica sei consiglieri (il consiglio resta, quindi,
validamente costituito ai sensi della l.r. n. 10/77);
l'Assessorato per i lavori pubblici ha richiesto (con nota del 25
luglio 2008) al presidente della provincia di provvedere alla
designazione dei componenti mancanti;
considerato che:
nelle more di quanto sopra è stato nominato commissario
straordinario, per un periodo non superiore a sei mesi, il dott.
Santino Cantarella (d.r. n. 572 del 24/10/2008);
si è determinata una complessa e giuridicamente controversa
situazione gestionale poiché continuano ad operare sia i sei
consiglieri rimasti in carica sia il commissario straordinario;
il commissario straordinario adotta atti gestionali di competenza
della dirigenza e provvedimenti con efficacia di gran lunga
successiva alla scadenza del mandato commissariale (24 aprile
2009);
ritenuto che:
ciò potrebbe incidere negativamente sull'equilibrio gestionale
finanziario dell'IACP di Catania;
molti provvedimenti del dott. Cantarella sembrano di dubbia
legittimità;
in particolare, con delibera del 31 dicembre 2008, non sono stati
rinnovati i contratti di n. 13 precari a progetto;
sono stati messi in pensione, dal 1 gennaio 2009, funzionari per
i quali il consiglio di amministrazione non aveva accettato le
richieste di dimissioni anticipate e anzi aveva confermato con
contratto d'incarico la posizione organizzativa fino al 31
dicembre 2009;
ritenuto ancora che:
sono in corso provvedimenti per conferire incarichi dirigenziali
a dipendenti non in possesso dei titoli di studio richiesti dai
regolamenti e dalle normative vigenti;
molti cantieri in atto sono senza personale poiché non sono stati
rinnovati i rapporti di lavoro previsti da incarichi già
conferiti, per esigenze tecniche, nel 2007 e nel 2008;
è stata già presentata una proposta assolutamente
sovradimensionata dell'attuale struttura sia per i servizi che per
le direzioni senza tenere conto del blocco delle assunzioni per il
2009, delle maggiori spese in un ente in deficit e dello scorporo
di una parte del patrimonio;
per sapere:
quali iniziative siano state assunte o si ritenga di dover
assumere per il pieno ripristino della gestione democratica
nell'IACP di Catania, in particolare nei confronti della provincia
regionale che deve procedere alle nuove nomine prima della
scadenza del mandato del commissario straordinario che, come è
noto, scade il prossimo aprile;
se, nell'ambito dei poteri ispettivi conferiti alla Regione,
siano state attivate iniziative finalizzate alla verifica di
eventuali violazioni di legge nella gestione da parte dell'attuale
commissario straordinario.». (332)
Risposta. - «Con riferimento all'interrogazione n. 332, a firma
degli onorevoli Barbagallo, Raia, Di Guardo, il Dipartimento con
nota del 23.10.2009, ha fornito le richieste informazioni: a
seguito dei molteplici esposti pervenuti da parte di taluni
funzionari dell'I.A.C.P di Catania, il medesimo Dipartimento ha
avviato un'indagine ispettiva volta a fare chiarezza sulla
vicenda; infatti, è stata istituita un'apposita Commissione
composta da tre dirigenti regionali.
Gli ispettori, a conclusione dell'attività svolta presso
l'Istituto, avendo ravvisato varie irregolarità sia di natura
amministrativa che procedurale nella gestione dell'Ente, hanno
stilato una relazione e suggerito, al contempo,di inviare la
stessa, unitamente agli atti collegati, alle Autorità Giudiziarie
competenti (Procura della Repubblica e Corte dei Conti).
In accoglimento della proposta degli ispettori, il Dipartimento
con nota prot. 24891 del 07.04.2009, ha trasmesso copia della
relazione ispettiva agli organi Giudiziari.
Con nota prot. 7818 del 23.06.2009 l'I.A.C.P. di Catania ha
comunicato le dimissioni del dott. Cantarella dall'incarico di
Commissario straordinario a decorrere dal 1 luglio 2009.
Al fine di assicurare continuità alla gestione dell'Istituto, il
Dipartimento, nelle more della nomina di un nuovo Commissario
straordinario, ha incaricato con D.A. n. 1327/Serv. III del
13.08.2009, l'ing. Leonardo Santoro quale Commissario ad acta con
il compito di svolgere l'ordinaria amministrazione;
successivamente, a seguito delle sopraggiunte dimissioni, per
motivi strettamente personali, il Dipartimento, con D.A. n.
1396/Serv. III del 10.09.2009, ha incaricato l'ing. Antonino Leone
quale Commissario ad acta e, successivamente, con D.P. n.
418/Serv. I/84 del 30.11.2009, il medesimo è stato nominato
Commissario straordinario e svolge a tutt'oggi l'incarico.
Tanto in evasione all'atto ispettivo in oggetto.».
L'Assessore
on. Luigi Gentile
FIORENZA. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per i
lavori pubblici, premesso che:
l'istituto autonomo per le case popolari, data la sua natura di
ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza della
Regione siciliana, è un ente di diritto pubblico la cui funzione
di carattere socio-assistenziale è soggetta non solo alla
vigilanza bensì anche al coordinamento e agli indirizzi che
promanano dalle politiche abitative adottate dal Governo
regionale;
a fronte di queste competenze gli IACP siciliani, pur mantenendo
inalterate ed anzi piuttosto incrementate le competenze ad essi
affidate, quali la costruzione degli edifici nonché la gestione e
la manutenzione del patrimonio immobiliare esistente, hanno visto
dimezzarsi le loro risorse umane, effetto del collocamento a
riposo del personale che nel corso degli ultimi anni ha raggiunto
i limiti di età, senza che lo stesso possa essere rimpiazzato per
il vigente blocco delle assunzioni;
tale situazione naturalmente comporta difficoltà e disagi per
l'espletamento dell'ordinaria attività degli istituti, i quali si
misurano quotidianamente con tale carenza di personale e con
l'assenza di un regolamento organizzativo la cui emanazione spetta
al competente Assessorato regionale Lavori pubblici;
il regolamento, previsto dall'art. 1 della legge regionale n.
10/2000 e ancora oggi non emanato, sì rende necessario allo scopo
dì meglio definire i rapporti istituzionali intercorrenti tra gli
istituti e la Regione siciliana, anche in ordine al conseguimento
dell'effettiva equipollenza dell'inquadramento giuridico ed
economico del personale di ruolo degli istituti con quello dei
regionali, in modo da poter attivare processi di mobilità dai
ruoli regionali che risultano in esubero (come i tecnici del Genio
civile) a quelli degli stessi IACP, che invece sono sotto
organico, soprattutto per quanto riguarda le qualifiche tecniche;
tale inquadramento giuridico del personale non peserebbe sul
bilancio della Regione siciliana, stante che gli istituti sono
dotati di autonomia economica e finanziaria;
il potere di vigilanza della Regione si profila ancor più
necessario a seguito della già approvata diminuzione del numero
dei componenti del consiglio di amministrazione degli istituti,
che si ridurrà da 10 a 5, per ciò stesso accompagnando il
vantaggio economico così giustamente conseguito per gli IACP
all'indubitabile perdita di rappresentanza dei consigli medesimi;
pertanto, per un maggior equilibrio degli interessi collettivi,
si ritiene opportuno che gli stessi consigli di amministrazione
non siano lasciati ad operare secondo scelte discrezionali e
contingenti dettate dagli accordi raggiunti volta per volta dai
loro componenti, e che invece si operi sulla base di un'univoca
strategia di indirizzo impartita dalla Regione mediante il potere
regolamentare di cui questa è investita ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della legge regionale n. 10/2000;
per sapere quali siano le ragioni per cui non è stato emanato il
regolamento di organizzazione previsto dalla normativa vigente e
quando tale importante adempimento per la vita e la funzionalità
degli IACP siciliani sarà espletato.». (512)
Risposta. - «In riscontro all'interrogazione n. 512, a firma
dell'onorevole Fiorenza, il Dipartimento regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità con nota prot. 12339 del
15.02.2010 ha riferito quanto segue.
In data 15.10.2007, nel corso di una riunione svoltasi alla
presenza dell'Assessore pro tempore e del Dirigente Generale pro
tempore del Dipartimento LL.PP, oggi Dipartimento Infrastrutture,
Mobilità e Trasporti, è stata consegnata all'allora Presidente del
CdA dell'Istituto di Messina, nonché Coordinatore dei presidenti
degli Istituti autonomi case popolari della Sicilia, una bozza del
Regolamento organizzativo degli Istituti predisposta dagli uffici
dell'ex Servizio III, al fine di acquisire sulla stessa, una
valutazione da parte dei presidenti e dei Direttori.
Nel merito, non è pervenuta alcuna risposta da parte dei
presidenti, mentre i Direttori, nel corso di una Conferenza degli
stessi, hanno proposto di postergare l'emanazione del predetto
Regolamento dopo l'avvenuta approvazione del d.d.l. di riforma
degli Istituti Autonomi Case Popolari siciliani.
Nell'ambito di quella riunione, con il Dirigente Generale pro
tempore del Dipartimento ed i componenti del tavolo tecnico
(Presidenti e Direttori), è stata ribadita la posizione
precedentemente assunta, ovvero di soprassedere circa l'emanazione
del Regolamento dopo l'avvenuta approvazione della riforma degli
Istituti.
Fatte proprie le determinazioni della conferenza dei direttori,
il Dipartimento ha sospeso ogni attività legata all'emanazione del
citato regolamento, in attesa della richiamata approvazione del
d.d.l. di che trattasi, anche in coerenza con le indicazioni di
cui alla delibera di Giunta regionale n. 314 del 12.08.2009,
laddove non si procede alla ricostituzione dei Consigli di
amministrazione, atteso che è in corso l'emanazione della legge di
riordino degli Istituti.
Tanto in evasione all'atto ispettivo in oggetto.».
L'Assessore
on. Luigi Gentile
MARROCCO. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per i
lavori pubblici, premesso che:
lo Statuto della Regione siciliana, all'art. 14, lettere f) e g),
attribuisce alla stessa Regione competenza esclusiva nella materia
dell'urbanistica e dei lavori pubblici;
la legge regionale n. 71 del 1978, recante 'Norme integrative e
modificative della legislazione vigente nel territorio della
Regione siciliana in materia urbanistica', all'art. 1, indica le
finalità della predetta legge;
il DPR 6 giugno 2001, n. 380, denominato T.U. per l'edilizia, ha
posto ordine nella materia dell'edilizia; la circolare 5 agosto
2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
riguardante 'Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con
decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008',
pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009,
prevede che dall'1 luglio 2009 è obbligatoria l'applicazione delle
nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto
sopraccitato;
tenuto conto che tale circolare dispone che i termini di
applicazione della previgente normativa tecnica (decreti
ministeriali del 1996 e decreto ministeriale 14 settembre 2005) o
della nuova disciplina (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), in
relazione all'ambito oggettivo, sono stati chiaramente indicati
dal legislatore al comma 3 dell'art. 20 del decreto-legge n. 248
del 2007, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, e
successive modifiche;
considerato che:
al punto 1 della circolare si rende oggettivo il criterio che il
legislatore ha ritenuto di adottare per differenziare i lavori
pubblici da lavori di natura privatistica e che quindi tale
distinzione opera per stabilire in quali casi, dopo il termine del
30 giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le norme
tecniche previgenti al decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
al punto 2 della circolare si specifica che, per le costruzioni
di natura privatistica, è esplicita la volontà del legislatore di
prevedere l'applicazione obbligatoria della nuova normativa
tecnica per le costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009 e che,
anche per i lavori iniziati prima di tale data, ove in corso
d'opera il privato avesse la necessità di presentare una variante,
dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme
tecniche (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), allorquando la
variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo
architettonico;
per sapere:
come interpretare di fatto la circolare in riferimento alle
parole 'variante sostanziale';
se, in riferimento a tutti i lavori pubblici e privati non ancora
iniziati ma, per i quali, ad esempio, è stata già rilasciata la
concessione edilizia o fornita l'autorizzazione del Genio civile o
ancora si tratta di progetti in fase di rilascio della concessione
o della autorizzazione edilizia, sia realmente necessario
riproporre l'iter approvativo presso il Genio civile, causando di
fatto il totale blocco delle attività economiche private.». (772)
Risposta. - «In riferimento all'interrogazione n. 772, a firma
dell'onorevole Marrocco, si riporta integralmente la nota prot.
2516 del 03.11.2009 con la quale l'allora Dipartimento LL.PP. ha
provveduto a fornire i necessari chiarimenti anche di natura
sostanzialmente tecnica.
I quesiti posti in particolare erano due:
1) come interpretare, di fatto, la circolare in riferimento alle
parole variante sostanziale ;
2) se, in riferimento a tutti i lavori pubblici e privati non
ancora iniziati ma per i quali, ad esempio, è stata rilasciata la
concessione edilizia o fornita l'autorizzazione del Genio Civile
o, ancora, si tratta di progetti in fase di rilascio della
concessione o della autorizzazione edilizia, sia realmente
necessario riprodurre l'iter approvativi presso il Genio Civile,
causando di fatto, il totale blocco delle attività economiche
private.
Si premette che sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto
2009 è stata pubblicata la Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2009 recante Nuove
norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del
Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del
regime transitorio di cui all'art. 20 comma 1, del decreto legge
31 dicembre 2007 n. 248 .
Con la suddetta circolare si ribadisce che il 30 giugno 2009, in
virtù della disposizione recata dall'art. 1 bis del decreto legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, è terminato il regime transitorio stabilito
dall'art. 20 (Regime transitorio per l'operatività della revisione
delle norme tecniche per le costruzioni)del decreto legge 31
dicembre 2007 n. 248 recante Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
comma 1, della legge 28 febbraio 2008 n. 31).
Pertanto, dal 1 luglio 2009 è obbligatoria l'applicazione delle
nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del
Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2008).
Per completezza si ricorda che il suddetto articolo 20, comma 1
del decreto legge 3 dicembre 2007 n. 248 (regime transitorio per
l'operatività della revisione delle norme tecniche per le
costruzioni) dispone che il termine di cui al comma 2 bis
dell'art. 5 del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004 n. 186, già
prorogato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 3, comma 4
bis del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 è differito al
30 giugno 2009 (testo aggiornato con le norme del decreto legge
28 aprile 2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77
che, per l'appunto, con l'art. 1 bis ha anticipato al 30 giugno
2009 il termine in precedenza fissato al 30 giugno 2010 .).
La circolare in argomento, preliminarmente, rileva che i termini
di applicazione della previdente normativa tecnica (decreti
ministeriali del 1996, decreto ministeriale 14 settembre 2005) o
della nuova disciplina (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), in
relazione all'ambito oggettivo, sono stati chiaramente indicati
dal legislatore, laddove al comma 3 dell'art. 20 del citato
decreto-legge n. 248/2007 è statuito che Per le costruzioni e le
opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le
amministrazioni giudicatrici abbiano affidato lavori o avviato
progetti definitivi o esecutivi prime dell'entrata in vigore della
revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni
approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa
tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino
all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo . Viene,
altresì, precisato che tale disposizione comprende e differenzia
sia i lavori pubblici sia quelli di natura privatistica e,
costituisce il criteri oggettivo che il legislatore ha ritenuto di
adottare per stabilire in quali casi, dopo il termine del 30
giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le norme tecniche
previdenti al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
Al fine di orientare in maniera univoca gli operatori del settore
la circolare chiarisce come operare nel caso di lavori pubblici e
nel caso di lavori di natura privatistica, evidenziando per questi
ultimi, Una riconosciuta esigenza di rendere immediatamente
operative le nuove norme, più penetranti rispetto alla sicurezza
strutturale, in un ambito quale quello del comparto costruttivo
privatistico che ha evidenziato maggiori criticità riguardo a
controlli e verifiche sia sulla progettazione, che in corso di
esecuzione .
In particolare:
· Per i lavori pubblici, fermo restando quanto disposto dal comma 4
dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007, il richiamato
comma 3 del medesimo art, 20 esplicita chiaramente la volontà del
legislatore di consentire l'applicazione della normativa tecnica
utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all'ultimazione
dei lavori e all'eventuale collaudo), e quindi anche quella
previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere
già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009, sia a quelle
per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti
definitivi o esecutivi.
·Per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, è
esplicita la volontà del legislatore di prevedere l'applicazione
obbligatoria della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di
cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, alle
costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Con la circolare si
ritiene, peraltro, anche alla luce del consolidato indirizzo
interpretativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che
anche per i lavori iniziati prima di tale data, ove in corso
d'opera il privato avesse la necessità di presentare una variante,
dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme
tecniche (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), allorquando la
variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo
architettonico, ovvero il comportamento statico globale della
costruzione, configurandosi, conseguentemente, una nuova e diversa
progettazione strutturale rispetto a quella originaria.
Alla luce di quanto sopra esposto, in ordine al quesito n. 2
dell'interrogazione, si riferisce che, mentre per i lavori
pubblici il limite temporale del 30 giugno 2009 è riferito sia
all'affidamento o all'inizio dei lavori, sia all'avvio della
progettazione definitiva o esecutiva (circostanza quest'ultima,
accertata e dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal
responsabile del procedimento), per i lavori di natura
privatistica, invece, tale limite temporale è riferito
esclusivamente all'inizio dei lavori e non allo stato dell'iter
progettuale o autorizzatorio (concessione edilizia e/o
autorizzazione Ufficio del Genio Civile).
Pertanto, dalla lettura acritica delle disposizioni citate, tutte
le opere private, DI CUI NON SIA STATO DATO L'INIZIO LAVORI prima
del 1 luglio 2009, DEVONO essere progettate utilizzando le nuove
norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto
ministeriale 14 gennaio 2008.
In ordine al quesito n. 1 si rileva che la circolare evidenzia
l'applicazione obbligatoria della nuova normativa tecnica per le
costruzioni, di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio
2008, anche per le opere di natura privatistica di cui sia dato
l'inizio lavori entro il 30 giugno 2009, ma per cui si presenti un
progetto di variante, distinguendo 2 casi:
·Quando la variante modifichi in maniera sostanziale l'organismo
architettonico;
·Quando la variante modifichi in materia sostanziale il
comportamento statico globale della costruzione.
Utili indicazioni in merito all'inquadramento delle varianti
sostanziali o essenziali rispetto a quelle generiche , dal punto
di vista dell'organismo architettonico si trovano, in genere,
nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici e nei
regolamenti edilizi comunali e comunque un riferimento normativo è
costituito dall'articolo 4 (determinazioni delle variazioni
essenziali al progetto approvato) della legge regionale 10 agosto
1985, n. 37 recante Nuove norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e
sanatoria delle opere abusive che per completezza si riporta:
L'art. 8 (della legge 28 febbraio 1985 n. 47 recante Norme in
materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere abusive ) è così sostituito:
Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto
approvato le opere aggiuntive abusivamente eseguite quando si
verifichi una o più delle seguenti condizioni;
a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione
degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 97
del 16 aprile 1968;
b) un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per
cento;
c) un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza
dell'immobile superiore al 10 per cento;
d) la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli
stradali in misura superiore al 10 per cento, rispetto a quelli
prescritti;
e) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio,
autorizzato su immobili esistenti, rispetto alla classificazione
dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia
antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali;
Le variazioni di cui ai punti b e c non possono comunque
comportare aumenti nel numero dei piani e delle unità abitative.
Per gli edifici la cui superficie utile calpestabile è superiore
a metri quadrati mille, la percentuale indicata nella lettera c
del primo comma è dimezzata per la superficie eccedente il
predetto limite.
Le variazioni di cui alle lettere b, c, d del primo comma del
presente articolo si applicano ai volumi principali e non ai corpi
accessori e volumi tecnici che non sono valutati ai fini del
calcolo delle cubature.
Inoltre le modifiche dei caratteri distributivi delle singole
unità abitative e dei complessi produttivi non concorrono alla
definizione di modifiche essenziali.
Qualora le modifiche indicate al primo comma vengono introdotte
su immobili sottoposti ai vincoli delle leggi 1 giugno 1939, n.
1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 nonché su immobili ricadenti su
parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali,
esse sono considerate agli effetti della presente legge come
totale difformità. Tutti gli altri interventi sui medesimi
immobili sono considerati variazioni essenziali .
Altre utili indicazioni normative sono riscontrabili negli
articoli 31 e 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in
materia edilizia), nonché in numerose sentenze.
Dal punto di vista strutturale , invece, un riferimento normativo
è contemplato proprio nelle Norme Tecniche per le costruzioni
approvate con D.M. 14 gennaio 2008, dove al punto 8.4.1. vengono
elencati i casi in cui occorre procedere ad interventi di
adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti
dalle norme stesse, in particolare:
8.4.1. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
E' fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e,
qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque
intenda:
a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse
alla costruzione;
c) apportare variazioni di classe e/o destinazione d'uso che
comportino incrementi dei carichi globali in fondazioni superiori
al 10%; resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica
locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se
interessano porzioni limitate della costruzione;
d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la
costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad
un organismo edilizio diverso dal precedente.
In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all'intera
costruzione e dovrà riportare le verifiche dell'intera struttura
post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.
Una variazione dell'altezza dell'edificio, per la realizzazione
di cordoli sommatali, sempre che resti immutato il numero di
piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento, ai sensi
dei punti a) e b). In tal caso non è necessario procedere
all'adeguamento, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai
precedenti punti c) e d) .
Ferme restando le superiori disposizioni, ad avviso dello
scrivente, l'inquadramento di una variante sostanziale o
essenziale rispetto ad una variante generica va operato, previa
valutazione della sicurezza, dalle figure professionali
interessate (calcolista, direttore dei lavori, collaudatore
statico) e concertato con l'Ufficio del Genio Civile competente,
ciò in quanto non è possibile prevedere e quindi valutare a priori
tutte le casistiche possibili.
Tanto in evasione all'atto ispettivo in oggetto.».
L'Assessore
on. Luigi Gentile
PICCIOLO. - «All'Assessore per i lavori pubblici, premesso che:
in data 5 marzo 2008, a mezzo decreto assessoriale, pubblicato
nella GURS n. 23 del 23 maggio 2008, il dirigente generale
dell'Assessorato Lavori pubblici ha regolarmente riconosciuto i
servizi, le finalità, i finanziamenti pro quota e le modalità di
erogazione dei medesimi in favore dell'ente bilaterale per la
sicurezza sul lavoro, denominato comitato paritetico territoriale
(C.P.T.);
in data 12 agosto 2009, il medesimo Assessorato ha emanato una
circolare esplicativa in merito al predetto decreto, pubblicata
nella GURS n. 41 del 5 settembre 2008;
in data 23 ottobre 2009, il dirigente generale dell'Assessorato
Lavori pubblici ha emanato un ulteriore decreto per l'approvazione
dello schema tipo di convenzione tra stazioni appaltanti e
comitato paritetico territoriale, in attuazione del disposto
dell'art. 3 della legge 21 agosto 2007, n. 20;
osservato che:
in data 20 novembre 2008, in Roma, è stato firmato l'integrativo
nazionale del contratto collettivo nazionale di lavoro, cod. 162,
presso la sede dell'UCI (Unione coltivatori italiani) di via
Lucina 10, che ha portato alla realizzazione dell'E.F.E.I., ovvero
dell'Ente di formazione edile interregionale, dell'I.Na.Si.L.,
ovvero dell'Istituto nazionale sicurezza lavoro, e dell'O.P.P.,
ovvero organismo paritetico provinciale;
in particolare, nella Regione siciliana, ai sensi di quanto
previsto dal CCNL, cod. 162, Min. Lavoro protocollo n. 9038 dell'8
aprile 2008, divisione generale della tutela e della condizione di
lavoro div. IV, sono stati costituiti gli organismi paritetici
provinciali (O.P.P.);
verificato che la spesa relativa trova la giusta copertura
finanziaria con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 6.2.1.1.2,
capitolo 272513;
per sapere:
se intenda porre in essere in tempi rapidi tutte le procedure per
riconoscere l'idoneità giuridica agli O.P.P. siciliani di cui
sopra, permettendo di svolgere il loro ruolo e la loro finalità
ovvero assicurare ai lavoratori una migliore e sempre più adeguata
formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
se intenda riconoscere agli O.P.P. delle province siciliane le
stesse prerogative, servizi, finalità, finanziamenti pro quota e
le modalità di erogazione già riconosciute al C.P.T. (ente
bilaterale per la sicurezza sul lavoro) con il sopra citato
decreto assessoriale del 5 marzo 2008, emanando inoltre, e se
necessario, relativa circolare esplicativa di merito;
se ritenga necessario approvare un idoneo schema tipo tra le
stazioni appaltanti e gli O.P.P. delle province siciliane.». (892)
Risposta. - «In riferimento all'interrogazione n. 892, a firma
dell'onorevole Picciolo, il Dipartimento con nota prot. 10530 del
09.02.2010 ha fornito i seguenti chiarimenti.
Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21 agosto 2007 n. 20, ai fini
della prevenzione e della sicurezza nei cantieri per la
realizzazione di opere pubbliche, appaltate da enti pubblici della
Regione, sono state emanate specifiche disposizioni in materia. In
particolare, è stata prevista a carico dell'Assessorato regionale
LL.PP - Dipartimento dei Lavori Pubblici, oggi denominato
Assessorato regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei
Trasporti, la definizione di apposito decreto per l'individuazione
della quota percentuale da utilizzare nei ribassi d'asta e la
tipologia dei servizi che devono essere finanziati da ogni
stazione appaltante. Decreto 5 marzo 2008 pubblicato nella
G.U.R.S. n. 23 del 23 maggio 2008.
In data 12 agosto 2008 è stata emanata una circolare esplicativa
in merito al predetto decreto (G.U.R.S. n. 41 del 5 settembre
2008) ed in data 23.10.2008 (G.U.R.S. 5 dicembre 2008) è stato
pubblicato lo schema tipo di convenzione tra stazioni appaltanti e
comitato paritetico territoriale.
In risposta al primo quesito dell'interrogazione, riguardante il
riconoscimento giuridico dell'O.P.P. dell'E.F.E.I. (Ente di
Formazione Edile Interregionale), si evidenzia che lo schema tipo
di convenzione citato, rappresenta uno degli strumenti operativi
previsti dai disposti dell'art. 3 della L.R. 21 agosto 2007 n. 20
allegato n. 2, che prevede nella fattispecie al comma 4 che le
stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli
organismi paritetici per la prevenzione infortuni, l'igiene e
l'ambiente di lavori di edilizia, istituiti ai sensi dell'art. 20
del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i .
Ai sensi poi dei rinvii previsti dal comma 3 dell'art. 304 del
decreto legislativo n. 81/2008, l'organismo paritetico per la
prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro,
istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 626/94 e
s.m.i., trova corrispondenza in quello previsto dall'art. 2 comma
1, lett. ee) e dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2008 e
s.m.i.
Quanto sopra, si inquadra nel contesto generale di prevenzione
indicato dalla predetta norma, nell'ottica di migliorare le
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro adibiti a cantieri
temporanei e mobili relativamente ai lavori pubblici nella Regione
Siciliana, che prevede l'utilizzo, per i cantieri di lavori
pubblici nella Regione Siciliana, di una quota percentuale delle
somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle imprese in
fase di aggiudicazione dei lavori; quote percentuali e servizi che
i Comitati paritetici territoriali dovranno rendere sulla base dei
contenuti del decreto 5 marzo 2008 pubblicato nella G.U.R.S. n. 23
del 23 maggio 2009.
Peraltro, il comma 1 della l.r. 20/2007 ed il precitato Decreto,
in armonia con quanto disposto dal Titolo I del decreto
legislativo 8 aprile 2008 n. 81, fornisce immediatamente
l'obiettivo normativo previsto che quello di agevolare in
particolare tutte le imprese, i lavoratori autonomi e gli
operatori del settore nel complesso assolvimento degli obblighi di
sicurezza e non soltanto gli appartenenti ad una categoria
piuttosto che ad un'altra.
Appare utile evidenziare nel merito che l'art. 3 c. 4 della l.r.
21 agosto 2007 n. 20 fa riferimento ai comitati paritetici
territoriali così come individuati oggi dall'art. 51 c. 1 del
D.lgs.vo 9 aprile 2008 n. 81 e che siano formalmente costituiti in
ottemperanza alle norme contrattuali nel settore delle
costruzioni, come peraltro già indicato nel comma 4 dell'art. 3
della citata legge n. 20/2007.
Il richiamato riconoscimento pertanto, non è negato a nessun
organismo; basta essere costituito C.P.T. legittimato così come
indicato dall'art. 51 del D.lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i. e normativa
di settore, per rientrare tra i soggetti previsti dalla precitata
L.R. n. 20/2007 art. 3.
Si precisa al riguardo, che anche futuri organismi paritetici
territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e
l'ambiente di lavoro di edilizia, in quanto, come già detto,
formalmente istituiti nel settore delle costruzioni, potranno
partecipare alla sottoscrizione e/o predisposizione di schema di
convenzione tipo così come prevista dalla legge.
La risposta al secondo quesito dell'interrogazione è
consequenziale alla prima. Infatti, se gli O.P.P. dell'E.F.E.I.
sono formalmente costituti, così come previsto dalle norme
vigenti, agli stessi, verranno naturalmente riconosciute le stesse
prerogative, servizi e finalità degli altri organismi paritetici
riconosciuti.
In risposta in ultimo al terzo quesito dell'interrogazione circa
l'approvazione di un idoneo schema tipo tra stazioni appaltanti ed
O.P.P. nelle province siciliane, si evidenzia che quello già
predisposto è valido per qualunque organismo paritetico
territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e
l'ambiente di lavori di edilizia formalmente costituito. Infatti,
sia nella legge che nel decreto attuativo che nella convenzione,
non sono previste esclusività o esclusioni. Anche per il futuro,
per altri C.P.T. costituiti da altre sigle datoriali e sindacali
rappresentative a livello nazionale rispetto a quelli gia
previsti.
Tuttavia, considerato che trattasi di schema tipo, organismi
paritetici territoriali formalmente costituiti secondo le vigenti
normative, potranno formulare ulteriori proposte operative da
valutare in sede di riunione con i rappresentanti di tutti gli
organismi interessati.
Tanto in evasione all'atto ispettivo in oggetto.».
L'Assessore
on. Luigi Gentile