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Resoconto d'Aula della Seduta n. 157 di mercoledì 24 marzo 2010
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   Presidenza del presidente Cascio


   LEANZA EDOARDO, segretario, dà lettura del processo verbale  della
  seduta  precedente  che,  non  sorgendo  osservazioni,  si  intende
  approvato.

   PRESIDENTE.  Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del  Regolamento
  interno,  do il preavviso di trenta minuti al fine delle  eventuali
  votazioni  mediante  procedimento elettronico che  dovessero  avere
  luogo nel corso della seduta.

   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale (articolo 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale  o  di
  scrutinio   segreto   (articolo  127)  sono   effettuate   mediante
  procedimento elettronico.

                          Congedi e missioni

   PRESIDENTE.  Comunico che gli onorevoli Buzzanca, Dina  e  Termine
  sono in congedo per oggi.

   L'Assemblea ne prende atto.

   Comunico,  altresì, che sono in missione, per  ragioni  del  loro
  ufficio gli onorevoli:

   - Gianni e Vitrano, dal 24 al 25 marzo 2010;
   - Fagone, dal 24 al 26 marzo 2010.

   L'Assemblea ne prende atto.

                      Annunzio di interrogazioni

   PRESIDENTE.   Invito  il  deputato  segretario  a   dare   lettura
  dell'interrogazione con richiesta di risposta orale presentata.

   LEANZA EDOARDO, segretario:

   «Al Presidente della Regione, premesso che il contratto collettivo
  nazionale di lavoro per il quadriennio 1998 - 2000 dell'area  della
  dirigenza  sanitaria  professionale tecnica ed  amministrativa  del
  servizio  sanitario  nazionale, ancora  vigente,  all'articolo  28,
  comma  1, prescrive che 'ai dirigenti del ruolo sanitario, all'atto
  della  prima assunzione sono conferibili solo incarichi  di  natura
  professionale';  il comma 3 dello stesso art. 28 aggiunge  che  'ai
  dirigenti   del  comma  1,  dopo  cinque  anni  di  attività   sono
  conferibili incarichi di direzione di struttura semplice ovvero  di
  natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza,
  di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo';

   considerato  che  l'ex A.U.S.L. numero 9 di Trapani,  oggi  A.S.P.
  Trapani, nel 2008 ha conferito incarichi di responsabilità di unità
  operativa a medici provenienti dalla medicina dei servizi,  che  da
  appena  un  anno  erano passati alla dirigenza  medica,  in  aperto
  contrasto con quanto citato in premessa;

   tenuto  conto  che queste nomine hanno determinato una  violazione
  delle  norme  e  che  la procedura di assegnazione  avrebbe  dovuto
  essere  svolta  su una rosa di candidati che avessero  i  requisiti
  premessi  e  che  tali figure professionali erano e  sono  presenti
  nella  dotazione  organica della azienda sanitaria  provinciale  di
  Trapani;

   per  sapere quali iniziative siano state intraprese o si intendano
  intraprendere affinché l'azienda sanitaria provinciale di  Trapani,
  in  coerenza  alla  imperatività  delle  disposizioni  contrattuali
  citate in premessa e tenuto conto della forza cogente delle stesse,
  agisca di conseguenza». (1112)

                                                             MARROCCO

   PRESIDENTE.  Avverto  che l'interrogazione testé  annunziata  sarà
  posta all'ordine del giorno per essere svolta al proprio turno.
   Invito  il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni
  con richiesta di risposta scritta presentate.

   LEANZA EDOARDO, segretario:

   «Al  Presidente  della  Regione  e all'Assessore  per  la  salute,
  premesso che:

   a  distanza di oltre dieci anni (G.U. numero 231/1999) non è stato
  ancora  recepito  l'atto d'intesa Stato-regioni su  'Determinazione
  dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento
  e  l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle  persone
  dipendenti da sostanze d'abuso';

   sulla  base della normativa vigente e, in particolare, della legge
  regionale  numero  64 del 1984, in Sicilia operano  52  SERT  e  19
  strutture  convenzionate, oltre agli enti ausiliari che  gestiscono
  strutture  per  la  riabilitazione e il reinserimento  sociale  dei
  tossicodipendenti;

   considerato che:

   l'attenzione  nei confronti delle strutture pubbliche  e  private,
  che  svolgono  attività di prevenzione    e cura o  terapeutica   o
  socio-assistenziale per i tossicodipendenti, è stata  assolutamente
  marginale;

   gli organici delle strutture pubbliche sono carenti e le rette per
  le comunità terapeutiche non sono congrue;

   ritenuto che:

   negli  ultimi anni sono avvenuti cambiamenti rilevanti  tanto  nel
  versante  del  consumo  che su quello delle  strategie  di  cura  e
  riabilitazioni;

   il   miglioramento   della  qualità  della  vita   delle   persone
  tossicodipendenti  e  la prevenzione dell'emarginazione  richiedono
  una gamma di servizi diversificati, ma integrati tra di loro;

   per sapere:

   le  ragioni del ritardo nel recepimento dell'accordo Stato-regioni
  del 5 agosto 1999 sopra richiamato;

   quali  iniziative siano state assunte per dotare la Sicilia di  un
  vero e proprio piano d'azione regionale sulle droghe». (1113)

                                                           BARBAGALLO

   «Al  Presidente  della  Regione  e all'Assessore  per  la  salute,
  premesso che:

   con decreto assessoriale 751/2010 veniva disposto il riordino,  il
  funzionamento   e  la  riconversione  della  rete   ospedaliera   e
  territoriale dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo;

   dal predetto provvedimento si evince l'eliminazione dei reparto di
  geriatria  e  di psichiatria del presidio ospedaliero  di  Corleone
  (PA),  oltre  al  ridimensionamento della funzionalità  dell'intero
  presidio;

   considerato che:

   il  presidio  ospedaliero  di Corleone  rappresenta  un'importante
  struttura  sanitaria non solo per gli abitanti del comune,  ma  per
  tutti  i  cittadini che risiedono nel vastissimo  comprensorio  cui
  ricade l'utenza dell'ospedale di Corleone;

   tale  decisione  è  in contrasto con il diritto  alla  salute  del
  cittadino  ed  è  stata  adottata senza aver  tenuto  nella  giusta
  considerazione le esigenze dei cittadini dell'intera area;

   ritenuto che:

   la  nuova normativa adottata dall'Assessore per la salute mette in
  pericolo ed a rischio la salute pubblica di migliaia di cittadini;

   il predetto provvedimento di legge viola il diritto alla salute  e
  rende meno funzionale l'intero presidio ospedaliero di Corleone;

   per sapere:

   quali  provvedimenti intendano adottare al fine  di  garantire  la
  piena  efficienza  e  funzionalità  del  presidio  ospedaliero   di
  Corleone,   con  particolare  riguardo  alla  geriatria   ed   alla
  psichiatria;

   se  intendano  intervenire a tutela del diritto  alla  salute  dei
  cittadini di Corleone e dell'intero comprensorio». (1114)

                                                               CAPUTO

   «All'Assessore  per  le  attività  produttive,  premesso  che   il
  consiglio  di amministrazione della CRIAS, con successive  delibere
  numero   12   e   numero  86  rispettivamente  del   26/01/2009   e
  dell'11/09/2009,  ha  di fatto riscritto l'organigramma  aziendale,
  riconoscendo  ad oltre il 50 per cento delle 87 unità di  personale
  avanzamenti di carriera conseguenti all'istituzione di nuove figure
  riconducibili all'area dirigenziale;

   considerato che:

   le delibere adottate dal consiglio di amministrazione della CRIAS,
  ente  pubblico economico a totale partecipazione regionale, a norma
  delle  leggi  regionali numero 2/78 e numero 35/91,  devono  essere
  sottoposte  al  controllo di legittimità da parte  dell'Assessorato
  Attività  produttive e che tale adempimento, rispetto alle delibere
  menzionate in premessa, ha condotto alla mancata approvazione delle
  stesse;

   il  regolamento organico che disciplina il rapporto di lavoro  del
  personale  alle  dipendenze della CRIAS prescrive, nella  specifica
  ipotesi   di   promozione   del  dipendente,   l'adozione   di   un
  provvedimento motivato preceduto da un colloquio attitudinale,  che
  nella  fattispecie sembra mancare, sollevando seri dubbi  circa  la
  legittimità delle suddette delibere;

   già  in  passato  la  violazione di quanto prescritto  dal  citato
  regolamento  organico  per  analoga  vicenda,  riguardante   alcune
  promozioni  effettuate  nei  primi anni novanta,  tutte  dichiarate
  illegittime  in  ogni  grado di giudizio, ha  costretto  l'ente  al
  pagamento  di diverse centinaia di euro nei confronti dei  numerosi
  dipendenti  ricorrenti  e, ancora oggi, sono  in  corso  cause  nei
  confronti  di  altri  per  il riconoscimento  economico  del  danno
  subito;

   preso  atto  delle  dichiarazioni del dottor  Alescio,  presidente
  della  CRIAS,  relative alla sua assoluta estraneità ai  fatti  che
  hanno  determinato l'adozione delle delibere in oggetto, nonostante
  abbia  riconosciuto  le  promozioni ai dipendenti  interessati  con
  decorrenza  1 aprile 2010 sottoscrivendo, con alcuni  di  essi,  un
  apposito  accordo  dinanzi  alla  commissione  circoscrizionale  di
  conciliazione presso l'UPLMO di Catania;

   per sapere:

   gli  eventuali  pareri  in  merito  rilasciati  dal  collegio  dei
  revisori  dei conti della CRIAS e quelli dell'Assessorato  Attività
  produttive, organo preposto alla vigilanza dell'ente in questione;

   quali   provvedimenti   intenda   adottare   per   impedire    che
  dall'1/04/2010  maturino gli effetti giuridici ed  economici  delle
  citate  deliberazioni  della  CRIAS  e,  soprattutto,  degli   atti
  consequenziali;

   se  non ritenga opportuno intervenire in via sostitutiva, con atto
  di   commissariamento  dell'ente,  per  procedere  agli   opportuni
  accertamenti  di quanto descritto in premessa e quali provvedimenti
  adottare». (1115)

       (Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

                                                   MUSOTTO-CALANDUCCI

   PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni testé annunziate saranno
  inviate al Governo.

                          Annunzio di mozioni

   PRESIDENTE.  Comunico  che,  in data 23  marzo  2010,  sono  state
  presentate le seguenti mozioni:
   -  numero 188  Rispetto della normativa in materia di pareri delle
  Commissioni  legislative  permanenti  dell'ARS ,  degli   onorevoli
  Limoli, Leontini, Mancuso e Bosco;

   -  numero  189   Osservanza della normativa in materia  di  pareri
  delle Commissioni legislative permanenti dell'ARS , degli onorevoli
  Limoli, Leontini, Mancuso e Bosco. Ne do lettura:

                   «L'Assemblea regionale siciliana

   considerato  che, da notizie diffuse dagli organi  di  stampa,  si
  apprende che l'Assessore per la salute avrebbe presentato il  nuovo
  piano di riorganizzazione della rete ospedaliera;

   ricordato  che l'articolo 23 della legge regionale  numero  6  del
  1997   prevede  il  mantenimento  dell'obbligo  dei  pareri   delle
  Commissioni  legislative dell'ARS e che l'articolo  24,  comma  22,
  della legge regionale numero 2 del 2007 prevede il parere della  VI
  Commissione  legislativa permanente 'Servizi sociali  e  sanitari',
  nello  specifico,  sul  piano  di rientro  e  riqualificazione  del
  Servizio sanitario regionale per il triennio 2007-2009 in ordine  a
  criteri,  obiettivi  e  misure per la rideterminazione  della  rete
  ospedaliera  regionale, l'individuazione territoriale  dei  presidi
  territoriali  di  assistenza (P.T.A.),  il  piano  di  riparto  dei
  contratti  di  formazione specialistica dei  medici  specializzandi
  nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia, la rifunzionalizzazione  dei
  presidi   ospedalieri  minori,  la  definizione   degli   aggregati
  macroeconomici  di  comparto,  il  nuovo  assetto  funzionale   del
  Servizio '118', eccetera;

   preso   atto  della  sostanziale  inosservanza  e  della  ripetuta
  elusione  dell'obbligo del preventivo parere, sebbene  quest'ultimo
  non abbia efficacia vincolante,

                   impegna il Governo della Regione

   ad attivare tutte le forme di collaborazione istituzionale volte a
  ristabilire  il  necessario equilibrio  dei  ruoli  del  Governo  e
  dell'Assemblea  regionale e a far rispettare il  pieno  e  puntuale
  adempimento  dell'obbligo di richiedere  il  parere  di  competenza
  della VI Commissione legislativa permanente». (188)

                                        LIMOLI-LEONTINI-MANCUSO-BOSCO

                   «L'Assemblea regionale siciliana

   considerato  che, da notizie diffuse dagli organi  di  stampa,  si
  apprende che l'Assessore per la salute avrebbe  presentato il nuovo
  piano di riorganizzazione della rete ospedaliera;

   ricordato  che l'articolo 23 della legge regionale  numero  6  del
  1997   prevede  il  mantenimento  dell'obbligo  dei  pareri   delle
  Commissioni  legislative dell'ARS e che l'articolo  24,  comma  22,
  della legge regionale numero 2 del 2007 prevede il parere della  VI
  Commissione  legislativa permanente 'Servizi sociali  e  sanitari',
  nello  specifico,  sul  piano  di rientro  e  riqualificazione  del
  Servizio sanitario regionale per il triennio 2007-2009 in ordine  a
  criteri,  obiettivi  e  misure per la rideterminazione  della  rete
  ospedaliera  regionale, l'individuazione territoriale  dei  presidi
  territoriali  di  assistenza (P.T.A.),  il  piano  di  riparto  dei
  contratti  di  formazione specialistica dei  medici  specializzandi
  nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia, la rifunzionalizzazione  dei
  presidi   ospedalieri  minori,  la  definizione   degli   aggregati
  macroeconomici  di  comparto,  il  nuovo  assetto  funzionale   del
  Servizio '118', eccetera;

   preso   atto  della  sostanziale  inosservanza  e  della  ripetuta
  elusione  dell'obbligo del preventivo parere, sebbene  quest'ultimo
  non abbia efficacia vincolante,

        invita il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana

   ad attivare tutte le forme di collaborazione istituzionale volte a
  ristabilire  il  necessario equilibrio  dei  ruoli  del  Governo  e
  dell'Assemblea regionale e a far rispettare, da parte del  Governo,
  il  pieno  e  puntuale adempimento dell'obbligo  di  richiedere  il
  parere  di competenza della VI Commissione legislativa permanente».
  (189)

                                        LIMOLI-LEONTINI-MANCUSO-BOSCO

   Avverto che le stesse saranno iscritte all'ordine del giorno della
  seduta successiva perchè se ne determini la data di discussione.

    Seguito della discussione del disegno di legge numeri 525-528/A
     «Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati»


   Presidenza del presidente Cascio


   PRESIDENTE.   Si  passa  al  II  punto  dell'ordine  del   giorno:
  Discussione di disegni di legge.
   Si  procede con il seguito della discussione del disegno di  legge
  numeri  525-528/A «Gestione integrata dei rifiuti  e  bonifica  dei
  siti inquinati», posto al numero 1).
   Invito  i  componenti la IV Commissione a prendere posto al  banco
  delle Commissioni.
   Onorevoli  colleghi, ricordo che la discussione era stata  sospesa
  dopo l'approvazione dell'articolo 19 ed il ritiro degli emendamenti
  articoli aggiuntivi.
   Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

                               Titolo V
                   Disposizioni finali e transitorie

                             «Articolo 18
                      Norme finali e transitorie

   1.  Immediatamente  dopo  la costituzione dell'Autorità  d'ambito,
  sono conferite alle stesse il patrimonio, le attrezzature, i mezzi,
  gli   impianti  di  proprietà  delle  attuali  società  e  consorzi
  d'ambito,  nonché  tutte  le competenze di indirizzo,  controllo  e
  programmazione  del  servizio integrato dei rifiuti  in  capo  alle
  stesse. La situazione debitoria o creditizia di ciascuna società  o
  consorzio  d'ambito,  alla data della loro  acquisizione  da  parte
  della  nuova Autorità d'ambito, è quantificata ai sensi  di  quanto
  previsto  dall'articolo 61 della legge regionale  14  maggio  2009,
  numero  6, e sono altresì quantificate le quote che ogni comune  ha
  corrisposto  e  le quote che gli utenti hanno versato  come  TIA  o
  TARSU.  Gli oneri conseguenti all'attività del commissario  di  cui
  all'articolo  61  della legge regionale 14 maggio 2009,  numero  6,
  sono posti a  carico dell'ente interessato.

   2.  Le società d'ambito ed i consorzi d'ambito esistenti alla data
  di  entrata  in  vigore  della presente legge,  che  gestiscono  il
  servizio  di  raccolta,  in tutto o in parte,  anche  in  economia,
  continuano a gestirlo fino all'affidamento della gestione integrata
  dei   rifiuti   da  parte   della  stessa  Autorità  d'ambito,   da
  effettuarsi  entro nove mesi dall'entrata in vigore della  presente
  legge, ai sensi di  quanto  disposto  dall'articolo 204,  commi 1 e
  2, del decreto legislativo 152/06.

   3.  Le società d'ambito ed i consorzi d'ambito esistenti alla data
  di  entrata in vigore della presente legge, che gestiscono impianti
  a  servizio  della raccolta, possono continuarne la gestione  quali
  società di scopo dell'Autorità d'ambito

   4.  Le società d'ambito ed i consorzi d'ambito esistenti alla data
  di  entrata  in vigore della presente legge, che hanno affidato  il
  servizio   di  gestione  integrata  dei  rifiuti,  sono  poste   in
  liquidazione ed il controllo dei contratti in essere con i soggetti
  affidatari  viene acquisito dalla relativa Autorità  d'ambito.  Gli
  oneri  conseguenti all'attività dei liquidatori sono posti a carico
  dell'ente interessato.

   5.  Nel  caso in cui, per effetto dell'accorpamento dei  pregressi
  Ambiti    Territoriali    Ottimali   sub-provinciali    nell'Ambito
  Territoriale  Ottimale  provinciale  di  cui  all'articolo  5,   il
  servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga per una  parte
  del    territorio   mediante   affidamento   esterno   a   soggetti
  imprenditoriali e per la rimanente parte mediante gestione diretta,
  la  durata  della  gestione  diretta non  può  eccedere  la  durata
  dell'appalto esterno. Resta ferma la facoltà dell'Autorità d'ambito
  di  avviare,  anche  prima  di  tale  scadenza,  le  procedure  per
  l'affidamento  all'esterno  del  servizio  già  gestito  in   forma
  diretta,  la cui scadenza coincide con quella dell'appalto  esterno
  già esistente.

   6.  Nel  caso  in cui, per effetto dell'accorpamento degli  Ambiti
  Territoriali   Ottimali   subprovinciali   pregressi    nell'Ambito
  Territoriale  Ottimale  provinciale  di  cui  all'articolo  5,   il
  servizio  di  gestione  integrata dei rifiuti  si  svolga  mediante
  affidamento esterno a soggetti imprenditoriali diversi,  la  durata
  dei  contratti è uniformata a quello che abbia scadenza più remota,
  sempre  che il soggetto titolare del contratto la cui durata  venga
  prolungata  accordi,  a parità di condizioni, una  riduzione  dell'
  originario  corrispettivo non inferiore  al  5  per  cento,  se  la
  prosecuzione  è  disposta per non oltre tre anni, e  non  inferiore
  all'8  per  cento se la prosecuzione è disposta per un  periodo  di
  tempo maggiore.

   7.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, l'Assessorato regionale dell'energia e dei  servizi
  di pubblica utilità definisce la dotazione organica provvisoria che
  viene  applicata  dalle  Autorità d'ambito al  momento  della  loro
  costituzione.

   8.   Sulla  base  dei  criteri  concertati  fra  l'Amministrazione
  regionale  e le organizzazioni sindacali, i commissari straordinari
  provvedono  alla  individuazione del personale da  trasferire  alle
  Autorità  d'ambito, nell'osservanza delle procedure di informazione
  e  di  consultazione con le rappresentanze sindacali dei lavoratori
  dipendenti. I dipendenti da trasferire sono individuati fra  quelli
  in  servizio  presso  le  società  o  presso  i  consorzi  d'ambito
  esistenti   alla   data  di  approvazione  della  presente   legge,
  mantenendo il trattamento giuridico ed economico applicato  a  tale
  data  e  per  mansioni  coerenti al profilo di  inquadramento,  con
  espresso   divieto   di   adibizione  a  mansioni   superiori.   Il
  trasferimento  ha luogo a condizione che l'originario  rapporto  di
  lavoro  dipendente  o  le  progressioni  di  carriera  siano  state
  realizzati nel rispetto della normativa di riferimento o  in  forza
  di  pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa
  giudicata.

   9. Fermo restando il trattamento giuridico ed economico, nonché il
  rapporto  di dipendenza dalle Autorità d'ambito, il personale,  già
  inquadrato  nei  consorzi  e  nelle  società  d'ambito  in  profili
  operativi   destinati  ai  servizi  di  gestione  dei  rifiuti,   è
  utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto di cui all'articolo
  15  per  lo  svolgimento  del servizio integrato  di  gestione  dei
  rifiuti.   L'appaltatore   assume  la  responsabilità   gestionale,
  operativa e disciplinare del personale utilizzato anche per  quanto
  concerne  l'assicurazione  obbligatoria contro  gli  infortuni  sul
  lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

   10.  Fermo restando il trattamento giuridico ed economico,  nonché
  il  rapporto  di dipendenza dalle autorità d'ambito,  il  personale
  eventualmente  in  esubero rispetto ai limiti  massimi  determinati
  dagli   standard  concertati  dalla  Regione  e  le  organizzazioni
  sindacali  è utilizzato per servizi aggiuntivi che gli enti  locali
  assicurano a proprio carico, quali ad esempio:

   a) servizi di scerbamento;
   b) servizi di sterramento;
   c) servizi di consulenza in materia ambientale;
   d) servizi di manutenzione;
   e) servizi di custodia;
   f) servizi di pulizia di edifici pubblici.

   11.  Le  norme  amministrative  e  tecniche  che  disciplinano  la
  gestione integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della
  presente   legge   conservano  validità   sino   all'adozione   dei
  corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.

   12.  Fino  all'effettivo esercizio delle funzioni conferite  dalla
  presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di
  gestione  integrata  dei  rifiuti con le  modalità  previste  dalla
  presente legge, i soggetti già deputati alla gestione integrata del
  ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano  a
  svolgere le competenze loro attualmente attribuite».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dal Governo:

   - emendamento 18.36:

   «L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
    Articolo 18. Norme finali e transitorie - 1. Alla data di entrata
  in  vigore della presente legge, i consorzi e le società   d'ambito
  costituiti  ai  sensi  dell'articolo 201  del  decreto  legislativo
  numero  152/2006  sono posti in liquidazione, ed agli  stessi  sono
  preposti  commissari liquidatori nominati dall'Assessore  regionale
  per  l'Energia  ed  i  servizi di pubblica  utilità  fra  dirigenti
  dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato per l'Economia, che, per
  le  finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio
  2009,  numero 6, provvedono alla quantificazione della massa attiva
  e  passiva degli stessi consorzi e società d'ambito, accertata alla
  data  del  31  dicembre  2009. I commissari liquidatori  provvedono
  altresì  all'accertamento delle percentuali di copertura dei  costi
  di  funzionamento  delle  precedenti Autorità  d'Ambito,  sostenute
  dagli  enti locali ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge
  regionale numero 19/2005 e delle quote che gli utenti hanno versato
  come TIA o TARSU.

   2.  Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi,
  alla data di costituzione dei SRR i rapporti giuridici dei consorzi
  e  delle  società  d'ambito  in corso confluiscono  in  un'apposita
  gestione  liquidatoria, che può essere articolata in  sottogestioni
  costituite per materia o per territorio.

   3.  In  ragione  dell'estinzione  delle  società  e  dei  consorzi
  d'ambito,  i contratti da questi ultimi stipulati sono risolti  per
  impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell'articolo 204 del  decreto
  legislativo  numero 152/2006. I contratti di lavori e di  fornitura
  di  beni  o di servizi stipulati e sottoscritti entro il 31 gennaio
  2010  possono essere novati, nel rispetto dell'originaria  data  di
  scadenza,   fra  il  contraente  privato  e  il  SRR,  sempre   che
  aggiudicati  nel  rispetto della legge regionale  numero  7/2002  e
  successive modifiche e integrazioni.

   4.  In particolare, laddove il servizio di gestione integrata  dei
  rifiuti  sia  stato  affidato  a soggetti  imprenditoriali,  questi
  ultimi  possono  definitivamente sciogliersi dal  rapporto,  ovvero
  novarlo con le modalità di cui al precedente comma 3, relativamente
  ai comuni già serviti.

   5.  Nel  caso  in  cui,  per effetto della modifica  degli  Ambiti
  territoriali ottimali e della costituzione delle SRR,  il  servizio
  di  gestione  integrata dei rifiuti si svolga  per  una  parte  del
  territorio  mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali
  e  per  la rimanente parte mediante gestione diretta, la durata  di
  quest'ultima non può eccedere la durata dell'appalto esterno. Resta
  ferma  la  facoltà  della  SSR di affidare,  anche  prima  di  tale
  scadenza,  la gestione del servizio all'appaltatore individuato  ai
  sensi del precedente articolo 15.

   6.  Nel  caso  in  cui,  per effetto della modifica  degli  Ambiti
  territoriali ottimali e della costituzione delle SRR,  il  servizio
  di  gestione  integrata dei rifiuti si svolga mediante  affidamento
  esterno a soggetti imprenditoriali diversi, il subentro del gestore
  individuato  ai  sensi del precedente articolo  15  ha  luogo  alla
  scadenza dei singoli contratti, la cui durata può essere prolungata
  esclusivamente nei casi di cui all'articolo 125, comma  1,  lettera
  c)  del  decreto  legislativo numero 163/2006 e  nel  rispetto  dei
  termini  posti  dall'articolo 204 del  decreto  legislativo  numero
  152/2006.

   7.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente  legge,  l'Assessorato  per  l'Energia  ed  i  Servizi  di
  pubblica   utilità,  con  la  partecipazione  delle  organizzazioni
  associative  dei  comuni e delle Province, definisce  la  dotazione
  organica provvisoria che verrà applicata dalle SRR al momento della
  loro costituzione, individuando il personale addetto fra quello già
  in  servizio  presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente
  dai Comuni, dalle Province o dalla Regione. I costi relativi a tale
  personale sono posti a carico dei comuni consorziati.

   8.   Sulla  base  dei  criteri  concertati  fra  l'Amministrazione
  regionale,  le Associazioni di rappresentanza degli Enti  locali  e
  delle  Province  regionali e le Organizzazioni  sindacali,  le  SSR
  provvedono  alla  individuazione del personale che  verrà  assunto,
  previa    risoluzione   del   precedente   rapporto   di    lavoro,
  nell'osservanza delle procedure di informazione e di  consultazione
  con  le  rappresentanze sindacali dei lavoratori dipendenti.  Hanno
  diritto  all'assunzione  da parte della SSR  i  dipendenti  già  in
  servizio al 31 dicembre 2009:

   - presso le società d'ambito - presso i consorzi d'ambito;
   -  presso le società utilizzate per la gestione del servizio e  al
  cui   capitale  sociale  partecipino  gli  enti  locali   per   una
  percentuale non inferiore all'80 per cento.

   Per tali dipendenti l'assunzione ha luogo mantenendone, per quelli
  inquadrati  in profili operativi destinati al servizio di  gestione
  integrata  dei  rifiuti,  il  trattamento  giuridico  ed  economico
  applicato  a  tale  data  e per mansioni  coerenti  al  profilo  di
  inquadramento,  con  espresso  divieto  di  adibizione  a  mansioni
  superiori.  I  rimanenti  dipendenti  sono  inquadrati  in  profili
  professionali coerenti al riparto percentuale di cui al  precedente
  articolo  7,  comma  10.  L'assunzione ha luogo  a  condizione  che
  l'originario  rapporto di lavoro dipendente o  le  progressioni  di
  carriera  siano  stati costituiti o realizzati nel  rispetto  della
  normativa  di  riferimento o in forza di pronuncia  giurisdizionale
  che  abbia  acquisito efficacia di cosa giudicata.  Fermo  restando
  l'obbligo   del   ricorso  alle  procedure  di  evidenza   pubblica
  dall'articolo   45   della   legge  regionale   numero   2/2007   e
  dall'articolo  61 della legge regionale numero 6/2009,  le  società
  consortili  non  possono  procedere per un quinquennio,  decorrente
  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge,  ad  alcuna
  assunzione.

   9. Fermo restando il trattamento giuridico ed economico, nonché il
  rapporto di dipendenza dalle Società consortili, il personale,  già
  inquadrato  nei  consorzi  e  nelle  società  d'ambito  in  profili
  operativi   destinati  ai  servizi  di  gestione  dei  rifiuti,   è
  utilizzato  dai  soggetti  affidatari  dell'appalto   di   cui   al
  precedente articolo 15 per lo svolgimento del servizio integrato di
  gestione   dei  rifiuti.  L'appaltatore  assume  la  responsabilità
  gestionale, operativa e disciplinare del personale utilizzato anche
  per   quanto  concerne  l'assicurazione  obbligatoria  contro   gli
  infortuni  sul  lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni,
  prestando per tale adempimento apposita fideiussione.

   10.  Il  personale delle società consortili deve essere utilizzato
  per  i  servizi aggiuntivi che gli Enti locali assicurano a proprio
  carico, quali ad esempio:

   - servizi di scerbamento,
   - servizi di sterramento,
   - servizi di consulenza in materia ambientale,
   - servizi di manutenzione,
   - servizi di custodia,
   - servizi di pulizia di edifici pubblici.

   11.  Le  norme  amministrative  e  tecniche  che  disciplinano  la
  gestione integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della
  presente   legge   conservano  validità   sino   all'adozione   dei
  corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.

   12.  Fino  all'effettivo esercizio delle funzioni conferite  dalla
  presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di
  gestione  integrata  dei  rifiuti con le  modalità  previste  dalla
  presente   legge  ovvero  fino  alla  soppressione  delle  autorità
  d'ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo
  dei  rifiuti,  o  comunque  nella stessa  coinvolti,  continuano  a
  svolgere le competenze loro attualmente attribuite'»;

   -subemendamento 18.36.16 modificativo dell'emendamento 18.36:

   «Al comma 1, dopo le parole  dell'Assessorato per l'Economia' sono
  soppressi  i  periodi ulteriori fino alla fine del comma  stesso  e
  sono  aggiunte  le seguenti parole  ove a ciò non provvedano  entro
  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  i Comuni soci. I commissari, per le finalità di cui all'articolo 61
  della    legge    regionale   numero   6/2009,   provvedono    alla
  quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi  consorzi
  e  società d'ambito. I commissari liquidatori provvedono,  altresì,
  all'accertamento  delle  percentuali  di  copertura  dei  costi  di
  gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito, sostenute
  dagli  Enti locali, ai sensi dell'articolo 21, comma 17 della legge
  regionale numero 19/2005 e delle quote che gli utenti hanno versato
  come TIA o TARSU. Il compenso previsto per i commissari liquidatori
  non  può  essere  superiore  a quello  previsto  per  i  commissari
  nominati  ai  sensi dell'articolo 24 della legge  regionale  numero
  44/1991'.

   Il   comma   3   è  sostituito  dal  seguente:   3.   In   ragione
  dell'estinzione  delle società e dei consorzi d'ambito,  il  regime
  transitorio  per le diverse tipologie di affidamento in  essere,  è
  disciplinato  in  conformità  con  quanto  previsto  dal  comma   8
  dell'articolo  23  bis  del D.L. numero 112/2008,  come  modificato
  dall'articolo 15 del D.L. numero 135/2009, e dall'articolo 2, comma
  38, della legge numero 244/2007'.
   Il comma 4 è abrogato.

   Al  comma  6  sono cassate le parole:  e nel rispetto dei  termini
  posti dall'articolo 204 del decreto legislativo numero 152/2006'.

   I commi 7, 8, 9, 10 sono sostituiti dai seguenti:

    7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente  legge,  l'Assessorato  per  l'energia  ed  i  servizi  di
  pubblica   utilità,  con  la  partecipazione  delle  organizzazioni
  associative  dei  comuni  e delle province individua  il  personale
  addetto  fra quello già in servizio presso le società o i  consorzi
  d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione'.

    8.  Sulla  base  dei  criteri  concertati  fra  l'Amministrazione
  regionale, le Associazioni di rappresentanza degli Enti locali e le
  organizzazioni sindacali, le SRR integrano le previsioni di cui  al
  precedente  comma  7  individuando il  rimanente  personale  fra  i
  dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009:

   -presso le società d'ambito;
  -presso i consorzi d'ambito;
  -presso le società utilizzate per la gestione del servizio ed al
  cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o dai
  consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore all'80 per
  cento.

   Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al
  servizio  digestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha  luogo,
  previa  risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità  di
  condizioni  giuridiche ed economiche, applicate a tale data  e  per
  mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto
  di  adibizione  a  mansioni superiori. I rimanenti dipendenti  sono
  inquadrati assicurando che, a livello complessivo, il rapporto  fra
  profili  operativi destinati al servizio di gestione integrata  dei
  rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore  al  90
  per cento.
   L'assunzione  ha luogo a condizione che l'originario  rapporto  di
  lavoro  dipendente  o  le  progressioni  di  carriera  siano  stati
  costituiti   o   realizzati  nel  rispetto   della   normativa   di
  riferimento,  ed  in  particolare,  dell'articolo  45  della  legge
  regionale  numero 2/2007 e dell'articolo 61 della  legge  regionale
  numero  2/2009, o in forza di pronuncia giurisdizionale  che  abbia
  acquisito efficacia di cosa giudicata'.

    9.  Il  personale di cui ai commi 7 e 8 del presente  articolo  è
  assunto  all'esito delle procedure volte a garantire il  definitivo
  avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui  al
  precedente  articolo 15. Tale personale è utilizzato  dai  soggetti
  affidatari   dell'appalto   che  ne  assumono   la   responsabilità
  gestionale,  operativa e disciplinare, anche  per  quanto  concerne
  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,
  nonché  per  l'erogazione delle retribuzioni,  prestando  per  tale
  adempimento apposita fideiussione'.

    10. Nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità,  il
  personale  delle  società consortili può altresì essere  utilizzato
  per servizi aggiuntivi svolti direttamente dagli enti locali'.
   Al  comma  12, dopo le parole  Tale gestione non può  eccedere  la
  durata di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della
  presente legge'».

   - dalla Commissione:

   - emendamento 18.1:

   «Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
    3  bis. Nell'ipotesi di applicazione delle previsioni di  cui  ai
  commi  2 e 3 del presente articolo le attuali società d'ambito  che
  gestiranno  per conto della nuova autorità d'ambito  pagheranno  un
  canone  di  affitto  commisurato al valore  reale  dei  beni  della
  società  utilizzati.  Le  società che continueranno  a  gestire  il
  servizio  saranno  sostenute unicamente  ed  esclusivamente  con  i
  proventi  della  gestione  dei servizi erogati  ai  comuni  che  ne
  sosterranno  il  relativo  onere.  E'  fatto  divieto  all'autorità
  d'ambito e/o ai comuni di erogare finanziamenti alle dette  società
  d'ambito per fini diversi dai servizi ricevuti'»;

   - emendamento 18.2:

   «Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
    6 bis. Gli impianti previsti dal Piano regionale che alla data di
  pubblicazione  della presente legge assicurano il  trattamento,  il
  recupero  e  lo smaltimento dei rifiuti sono tenuti a continuare  a
  prestarlo  senza soluzione di continuità in favore dei consorzi  di
  cui  alla  presente legge senza maggiori oneri posti a  carico  del
  Consorzio e/o dei Comuni'»;

   - subemendamento 18.36.13:

   «All'emendamento 18.36, comma 1 le parole  costi di  funzionamento
  delle  precedenti autorità d'ambito' sono sostituite  dalle   spese
  inerenti la gestione integrata dei rifiuti'».

   -subemendamento 18.36.17:

   «L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

                              Articolo 18
                       Norme finali e transitorie

   1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi
  e  le  società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo  201  del
  decreto legislativo numero 152/2006 sono posti in liquidazione,  ed
  agli   stessi   sono   preposti  commissari  liquidatori   nominati
  dall'Assessore  regionale per l'Energia ed i  servizi  di  pubblica
  utilità  fra  dirigenti dell'Assessorato stesso o  dell'Assessorato
  per l'Economia, ove a ciò non provvedano entro novanta giorni dalla
  data  di  entrata in vigore della presente legge, i Comuni soci.  I
  commissari,  per  le finalità di cui all'articolo  61  della  legge
  regionale  numero  6/2009,  provvedono alla  quantificazione  della
  massa attiva e all'accertamento delle percentuali di copertura  dei
  costi  di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito,
  sostenute  dagli Enti locali, ai sensi dell'articolo 21,  comma  17
  della  legge regionale numero 19/2005 e delle quote che gli  utenti
  hanno versato come TIA o TARSU.
   Il  compenso previsto per i commissari liquidatori non può  essere
  superiore  a  quello previsto per i commissari  nominati  ai  sensi
  dell'articolo 24 della legge regionale numero 44/1991 ed è a carico
  degli enti interessati.

   2.  Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi,
  alla data di costituzione dei SRR i rapporti giuridici dei consorzi
  e  delle  società  d'ambito  in corso confluiscono  in  un'apposita
  gestione  liquidatoria, che può essere articolata in  sottogestioni
  costituite per materia o per territorio.

   3.  In  ragione  dell'estinzione  delle  società  e  dei  consorzi
  d'ambito  il  regime  transitorio  per  le  diverse  tipologie   di
  affidamento  in  essere, è disciplinato in  conformità  con  quanto
  previsto dal comma 8 dell'articolo 23 bis del D.L. numero 112/2008,
  come  modificato  dall'articolo 15  del  D.L.  numero  135/2009,  e
  dall'articolo 2, comma 38, della legge 244/2007.

   4.  Nel  caso  in  cui,  per effetto della modifica  degli  Ambiti
  territoriali ottimali e della costituzione delle SRR,  il  servizio
  di  gestione  integrata dei rifiuti si svolga  per  una  parte  del
  territorio  mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali
  e  per  la rimanente parte mediante gestione diretta, la durata  di
  quest'ultima non può eccedere la durata dell'appalto esterno. Resta
  ferma  la  facoltà  della  SSR di affidare,  anche  prima  di  tale
  scadenza,  la gestione del servizio all'appaltatore individuato  ai
  sensi del precedente articolo 15.

   5.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente  legge,  l'Assessorato  per  l'energia  ed  i  Servizi  di
  pubblica   utilità,  con  la  partecipazione  delle  organizzazioni
  associative  dei  comuni  e delle province individua  il  personale
  addetto  fra quello già in servizio presso le società o i  consorzi
  d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione.

   6.   Sulla  base  dei  criteri  concertati  fra  l'Amministrazione
  regionale, le Associazioni di rappresentanza degli Enti locali e le
  organizzazioni sindacali, le SRR integrano le previsioni di cui  al
  precedente  comma  7  individuando il  rimanente  personale  fra  i
  dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009:

   - presso le società d'ambito;
   - presso i consorzi d'ambito;
   -  presso  le società utilizzate per la gestione del servizio  ed
   al  cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società
   o  dai consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore all'80
   per cento.

   Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al
  servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha  luogo,
  previa  risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità  di
  condizioni  giuridiche ed economiche, applicata a tale data  e  per
  mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto
  di  adibizione  a  mansioni superiori. I rimanenti dipendenti  sono
  inquadrati assicurando che, a livello complessivo, il rapporto  fra
  profili  operativi destinati al servizio di gestione integrata  dei
  rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore  al  80
  per cento.
   L'assunzione  ha luogo a condizione che l'originario  rapporto  di
  lavoro  dipendente  o  le  progressioni  di  carriera  siano  stati
  costituiti   o   realizzate  nel  rispetto   della   normativa   di
  riferimento,  ed  in  particolare,  dell'articolo  45  della  legge
  regionale  numero 2/2007 e dell'articolo 61 della  legge  regionale
  numero  6/2009, o in forza di pronuncia giurisdizionale  che  abbia
  acquisito efficacia di cosa giudicata.

   7.  Il  personale  di cui ai commi 5 e 6 del presente  articolo  è
  assunto  all'esito delle procedure volte a garantire il  definitivo
  avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui  al
  precedente  articolo 15. Tale personale è utilizzato  dai  soggetti
  affidatari   dell'appalto   che  ne  assumono   la   responsabilità
  gestionale,  operativa e disciplinare, anche  per  quanto  concerne
  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,
  nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

   8.  In deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti
  locali,  nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di  stabilità,
  il personale delle società consortili può altresì essere utilizzato
  per servizi aggiuntivi svolti direttamente dagli Enti locali.

   9. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione
  integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente
  legge conservano validità sino all'adozione dei corrispondenti atti
  adottati in attuazione della presente legge.

   10.  Fino  all'effettivo esercizio delle funzioni conferite  dalla
  presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di
  gestione  integrata  dei  rifiuti con le  modalità  previste  dalla
  presente   legge  ovvero  fino  alla  soppressione  delle  autorità
  d'ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo
  dei  rifiuti,  o  comunque  nella stessa  coinvolti,  continuano  a
  svolgere  le competenze loro attualmente attribuite. Tale  gestione
  non  può  eccedere la durata di un anno, decorrente dalla  data  di
  entrata in vigore della presente legge'».

   -  dagli onorevoli Caronia, Ruggirello e De Luca:

   - emendamento 18.10:

   «Sopprimere l'articolo 18»;

   - emendamento 18.11:

   «Sopprimere il comma 1»;

   - emendamento 18.12:

   «Sopprimere il comma 2»;

   - emendamento 18.15:

   «Sopprimere il comma 3»;

   - emendamento 18.17:

   «Sopprimere il comma 4»;

   - emendamento 18.18:

   «Sopprimere il comma 5»;

   - emendamento 18.19:

   «Sopprimere il comma 6»;

   - emendamento 18.20:

   «Sopprimere il comma»;

    - emendamento 18.21:

   «Sopprimere il comma 8»;

   - emendamento 18.28:

   «Sopprimere il comma 9»;

   - emendamento 18.30:

   «Sopprimere il comma 10»;

   - emendamento 18.31:

   «Sopprimere il comma 11»;

   - emendamento 18.32:

   «Sopprimere il comma 12».

   - dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis, Raia e Faraone:

   - emendamento 18.13:

   «Al  comma 2 sostituire le parole  della stessa Autorità d'ambito'
  con  della nuova Autorità d'ambito'»;

   - emendamento 18.14:

   «Al  comma 2 sostituire le parole  da effettuarsi entro nove  mesi
  dall'entrata  in  vigore della presente legge' con  da  effettuarsi
  entro i termini previsti dalle norme vigenti'»;

   - emendamento 18.23:

   «Al  comma  8  sostituire  le  parole  i  commissari  straordinari
  provvedono' con  si provvede'»;

   -emendamento 18.29:

   «Sostituire il comma 9 con il seguente:
    9.  Il  personale che alla data del 31 dicembre 2005  o  comunque
  otto  mesi  prima  dell'affidamento del servizio,  appartenga  alle
  amministrazioni   comunali,  alle  aziende  ex  municipalizzate   o
  consortili  ed alle imprese private anche cooperative  che  operano
  nel  settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti, sarà
  oggetto,  ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro,  al
  passaggio  diretto  ed  immediato al  nuovo  gestore  del  servizio
  integrato   dei  rifiuti,  con  la  salvaguardia  delle  condizioni
  contrattuali,  collettive  ed individuali  in  atto.  Nel  caso  di
  passaggi   di  dipendenti  di  enti  pubblici  e  di   ex   aziende
  municipalizzate consortili e di imprese private, anche cooperative,
  al gestore del servizio integrato dei rifiuti, si applica, ai sensi
  dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165,
  la   disciplina  del  trasferimento  del  ramo  d'azienda  di   cui
  all'articolo 2112 del codice civile'»;

   - emendamento 18.33:

   «Al  comma  12 sostituire le parole  i soggetti già deputati'  con
   le attuali Autorità d'ambito già deputate'».

   - dagli onorevoli Di Benedetto, Panepinto, Di Guardo e Termine:

   - emendamento 18.16:

   «Sopprimere il comma 3»;

   - emendamento 18.34:

   «Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
    13.  Con  la pubblicazione della presente legge sono revocate  le
  eventuali  procedure  concorsuali in itinere per  l'affidamento  di
  nuovi servizi o rinnovo di servizi scaduti'».

   - dagli onorevoli Buzzanca, Pogliese, Caputo, Falcone e Vinciullo:

   - emendamento 18.3:

   «Sostituire il comma 4 con il seguente:
    4.  Alla  data di entrata in vigore della presente  legge  e  per
  effetto  diretto  della  stessa, agli Ambiti Territoriali  Ottimali
  esistenti iniziano le procedure previste dalla legge per  la  messa
  in liquidazione. Le società cessano la propria attività a decorrere
  dalla  data  di costituzione delle Autorità d'ambito  di  cui  alla
  presente legge'»;

   - emendamento 18.4:

   «Al  comma 5, dopo le parole  gestione diretta', cassare le parole
  successive»;

   - emendamento 18.5:

   «Sostituire il comma 6 con il seguente:
    6.  Il  Consorzio, nel caso in cui, per effetto dell'accorpamento
  degli   Ambiti  Territoriali  Ottimali  sub  provinciali  pregressi
  nell'Ambito  Territoriale Provinciale di  cui  all'articolo  5,  il
  servizio  di  gestione  integrata dei rifiuti  si  svolga  mediante
  affidamento esterno a soggetti imprenditoriali diversi,  provvederà
  ad  uniformare la durata dei contratti, anche mediante singole gare
  di appalto, a quello che abbia scadenza più remota'»;

   - emendamento 18.7:

   «Sostituire il comma 8 con il seguente:
    7.  Entro  trenta giorni dalla costituzione del  consorzio,  ogni
  nuova  Autorità  d'ambito definisce la propria pianta  organica  in
  funzione  delle  effettive esigenze operative  e  la  trasmette  al
  Dipartimento  regionale per i rifiuti e le acque,  unitamente  alla
  ricognizione del personale di cui al comma 1, in servizio presso le
  attuali Società d'ambito e Consorzi d'ambito'»;

   - emendamento 18.9:

   «Cassare il comma 10».

   - dagli onorevoli Cascio Salvatore e Maira:

   - emendamento 18.22:

   «Sostituire il comma 8 con il seguente:
    8.  Il  personale che a qualunque titolo è in servizio presso  le
  società  d'Ambito  alla  data di entrata in vigore  della  presente
  legge,  passa alle dipendenze del consorzio e/o soggetti affidatari
  del  servizio, secondo le modalità ed i criteri fissati con decreto
  del   Presidente  della  regione  da  emanarsi  entro   30   giorni
  dall'entrata in vigore della presente legge'».

   - dagli onorevoli Rinaldi, Ammatuna, Galvagno, Gucciardi, Vitrano:

   - emendamento 18.24:

   «Al comma 8 dopo le parole  alla data' aggiungere  del 31 dicembre
  2009  che  abbiano  maturato tre anni di anzianità'  e  cassare  le
  parole  di approvazione della presente legge'».

   - dagli onorevoli Gucciardi, Ferrara, Vitrano e Picciolo:

   - emendamento 18.25:

   «Sopprimere  l'ultimo periodo del comma 8 e più precisamente:   Il
  trasferimento  ha luogo a condizione che l'originario  rapporto  di
  lavoro  dipendente  o  le  progressioni  di  carriera  siano  state
  realizzati nel rispetto della normativa di riferimento o  in  forza
  di  pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa
  giudicata'».

   - dagli onorevoli Panepinto, Galvagno, Di Benedetto e Apprendi:

   - emendamento 18.26:

   «Al comma 8 sostituire il periodo da  Il trasferimento' sino a  di
  cosa giudicata' con il seguente:
    Il  trasferimento per il personale assunto dopo la  pubblicazione
  della  legge regionale numero 2/2007 transita nelle nuove  Autorità
  d'ambito  solo  se  assunto  secondo le disposizioni  dell'articolo
  45'».

   - dagli onorevoli Apprendi,  Di Guardo, Panepinto, De Benedictis e
  Panarello:

   - emendamento 18.35:

   «Dopo il comma 12 aggiungere il seguente.
    13.  Il  personale  in servizio presso i comuni,  presente  nelle
  dotazioni  organiche,  transitato negli ATO  nella  fase  di  prima
  applicazione  della  presente legge, può  a  richiesta  tornare  ai
  comuni di appartenenza'».

   - dagli onorevoli Leontini, Maira, Dina e Lo Giudice:

   - subemendamento 18.36.1:

   «Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
    il  personale  assunto a tempo indeterminato a  qualsiasi  titolo
  dalle  Società  d'Ambito  e dai Consorzi d'Ambito,  entro  la  data
  d'entrata  in vigore della legge regionale 8 febbraio 2007,  numero
  2, passa alle dipendenze delle nuove SRR'».

   - dagli onorevoli Gucciardi, Ferrara, Vitrano, Picciolo e Raia:

   - subemendamento 18.36.2:

   «Al  comma  1 dell'articolo 18, le parole  Alla data' e fino  alle
  parole  commissari liquidatori' sono sostituite dalle parole:
    Alla  data di entrata in vigore della presente legge, ai consorzi
  ed alle società d'ambito, costituiti ai sensi dell'articolo 201 del
  D.Lgs. numero 152/2006 sono preposti commissari liquidatori'»;

    - subemendamento 18.36.3:

   «Il comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
    2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi,
  alla  data  di  costituzione delle SRR, i  consorzi  e  le  società
  d'ambito  sono  posti  in  liquidazione,  ad  eccezione  di  quelli
  preposti  agli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo  6,
  comma 2 bis, ed i rapporti giuridici in corso dei predetti consorzi
  e   società   d'ambito  confluiscono  in  una   apposita   gestione
  liquidatoria che può essere articolata in sottogestioni  costituite
  per materia o per territorio'»;

   - subemendamento 18.36.4:

   «Al   comma   8  dell'articolo  18  sostituire  le  parole    alla
  individuazione del personale che verrà assunto' con le parole  alla
  assunzione  del  personale individuato con le modalità  di  cui  al
  comma 7'»;

   - subemendamento 18.36.5:

   «Nell'ultimo  periodo del comma 8 dell'articolo 18, sostituire  la
  parola  quinquennio' con la parola  triennio';
   aggiungere dopo la parola  alcuna' la parola  ulteriore',  e  dopo
  la parola  assunzione' le parole  a tempo indeterminato'»;

   - subemendamento 18.36.6:

   «All'articolo  18,  comma  12  dopo  le  parole   presente  legge'
  aggiungere   alla SRR' e dopo la parola  attribuite' aggiungere  le
  parole   con  gli  organi legittimamente in carica  all'entrata  in
  vigore della presente legge'».

   - dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis e Termine:

   - subemendamento 18.36.9:

   «Al comma 7 dell'articolo 18, dopo le parole  presso le Società ed
  i  Consorzi  d'ambito'  sono aggiunte le  seguenti  parole:   e  le
  Società a capitale pubblico'».

   - dagli onorevoli Cracolici e De Benedictis:

   - subemendamento 18.36.11:

   «Al   comma  8,  dopo    Enti  locali',  aggiungere   e/o  Società
  d'ambito'».

   - dagli onorevoli Panepinto, Di Benedetto, Apprendi e altro:

   - subemendamento 18.36.7:

   «Al comma 8, aggiungere dopo Enti locali  e Società d'ambito'».

   - dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis e Panepinto:

   - subemendamento 18.36.14:

   «Al  comma  10  dell'articolo 18 aggiungere  le  seguenti  parole:
   servizi di spazzamento'».

   -  dagli  onorevoli Apprendi, Panepinto, Termine, Di  Benedetto  e
   Faraone:

   - subemendamento 18.36.12:

   «Dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:
    13.  Il  personale  in servizio presso i comuni,  presente  nelle
  dotazioni  organiche,  transitato negli ATO  nella  fase  di  prima
  applicazione  della  presente legge, può  a  richiesta  tornare  ai
  comuni di appartenenza'.

   L'emendamento 18.10 è ritirato.
   L'Assemblea ne prende atto.

   Si  passa  all'emendamento 18.36 del Governo ed al  subemendamento
  18.36.17 della Commissione.
   Onorevoli colleghi, su richiesta del Governo, sospendo brevemente
  la seduta.

     (La seduta, sospesa alle ore 16.51, è ripresa alle ore 17.18)

   La seduta è ripresa.

   FALCONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo riprendendo
  l'esame  della norma partendo dall'articolo 18. Credo che si  possa
  verificare qualche piccolo problema perché l'articolo 18 tratta  la
  materia della transizione degli ex ATO sino alla costituzione delle
  nuove   società  di  regolamentazione  e  deve  essere  armonizzato
  all'articolo 7 che è proprio l'avvio.
   Ora, mi pongo un quesito che illustro anche all'Assessore, cioè se
  trattiamo  immediatamente l'articolo 18 senza aver prima analizzato
  l'articolo 6 bis che riguarda il cuore della riforma, se vogliamo o
  comunque  una parte importante della riforma che è quella  relativa
  al  mantenimento o meno degli ATO virtuosi, potrebbe verificarsi un
  problema non previsto.
   Nel caso in cui non passasse la norma, ma che auspico, secondo cui
  manteniamo  le  buone prassi, cioè manteniamo gli ex ATO  virtuosi,
  potrebbe    accadere    che    ci   siano    delle    attrezzature,
  un'impiantistica, un patrimonio facente capo agli ex  ATO  virtuosi
  che dovrebbe essere conferito e conferimento significa spogliare di
  qualcosa  che  i  comuni  appartenenti  agli  ATO  virtuosi   hanno
  realizzato negli anni a prescindere dai finanziamenti pubblici.
   Quindi, poiché l'articolo 18 non prevede delle misure compensative
  per  tutti quei comuni che appartengono agli ATO virtuosi, nel caso
  in cui non venissero mantenuti perderebbero il proprio patrimonio a
  favore anche di quei comuni che  virtuosi non  sono stati e che non
  hanno partecipato ad un percorso positivo.
   Allora, chiedo al Governo, ma lo chiedo anche alla Presidenza,  se
  sia  possibile fermarci su questo articolo e ritornare all'articolo
  6  bis, entrando immediatamente nella discussione generale e poi, a
  seconda  di come procederà il dibattito, a seconda della norma  che
  ne  uscirà  approvata, ritornare coerentemente  a  discutere  ed  a
  dibattere sull'articolo 18.

   PRESIDENTE.  Onorevole  Falcone,  abbiamo  deciso  di   completare
  l'articolato  con l'articolo 18 e poi passare al 6  bis  che  è  un
  articolo aggiuntivo, per cui non c'è alcun tipo di problema.

   DE LUCA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE  LUCA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho una richiesta
  inusuale  da  fare,  però, considerata anche  la  particolarità  di
  questo  articolo, credo sia indispensabile affrontare questo  testo
  non  dico  comma  per  comma ma quasi,  perché  ho  già  visto  una
  proposta,  una  riscrittura da parte della Commissione,  che  stavo
  cercando  anche di confrontare, ma noi non abbiamo né l'abilità  né
  la  velocità dei suoi uffici, e rispetto a quella che è  stata  una
  proposta   originaria  del  Governo,  un  emendamento   presentato,
  francamente  ritengo che ci siano piccole sfumature  da  affrontare
  singolarmente.
   Qua  parliamo di assunzione di personale, o meglio di sanare tutta
  una  serie  di  situazioni precedenti e,  siccome  la  mia  modesta
  esperienza mi ha portato a capire che alcuni termini scritti in  un
  modo  rispetto  ad  un  altro hanno, poi, un  significato  profondo
  totalmente  diverso,  le  chiedo  di  metterci  in  condizioni   di
  affrontare  questo  testo comma per comma,  perché  ogni  comma  di
  questo   articolo,  sostanzialmente,  rappresenta   impegni   molto
  particolari e delicati.
   Nello  stesso  tempo, rimetto una riflessione  che  ho  già  fatto
  inizialmente a questa Aula: se il sistema è saltato per  una  serie
  di   elementi,  uno di questi sicuramente è il personale,  desidero
  capire  -  l'avevo  chiesto al Governo ed  ora  riconfermo  la  mia
  richiesta, Assessore - se la previsione comunque che il Governo  ci
  sta   prospettando,  al  di  là  degli  emendamenti   proposti   in
  alternativa,  cosa  rappresenta  in  termini  numerici.  Mi  spiego
  meglio:  se  l'attuale sistema con le assunzioni giuste, sbagliate,
  truffaldine  -  non  voglio entrare nel merito  per  ora,  lo  farò
  successivamente -, se attualmente il sistema comprende per  esempio
  10  mila  unità  e queste 10 mila unità comunque hanno  contribuito
  fortemente  a  far lievitare i costi di gestione,  desidero  capire
  qual  è la proposta che oggi il Governo sottopone all'Aula rispetto
  a  queste  10  mila unità, che tipo di analisi avete  fatto  e  che
  numero  di personale viene transitato nel nuovo sistema perché  non
  vorrei si facesse una norma dove, già in partenza, si imponesse  il
  fallimento del nuovo sistema.
   Allora, abbiamo detto che due elementi, in modo particolare, hanno
  inciso a far saltare il sistema, al di là di come è stato gestito a
  livello locale: uno è stato il personale e l'altro è stato il costo
  eccessivo dello smaltimento in discarica.
   In  questo momento, rispetto a questi due elementi, Assessore, non
  ho  ancora visto o, probabilmente, non avrò capito quali  sono  gli
  elementi  di  novità  che  modificano  strutturalmente  queste  due
  questioni. Non vorrei ritrovarmi nell'imporre, per legge, ai  nuovi
  ambiti  territoriali ottimali ed alle nuove società, degli elementi
  che li facciano immediatamente fallire e di conseguenza ritrovarci,
  per  l'ennesima  volta,  nell'anomalia che un  ambito  territoriale
  ottimale, o meglio una logica di ambito territoriale ottimale,  non
  crei  quella economia di scala per quella che è la logica di  fondo
  ma   invece,   stranamente  -  o  meglio  mi   permetto   di   dire
   stupidamente'-,  riproponga  un  sistema  che,  poi,  graverà  per
  l'ennesima  volta sugli enti locali e anche sulle tasche,  in  modo
  particolare e diretto, dei cittadini.
   Prima  di fare un'analisi complessiva di articoli così complicati,
  chiedo  che  il Governo ci dia una risposta e su questo,  onorevole
  Assessore,  avevo chiesto originariamente, durante  la  discussione
  generale, che mi venissero chiariti questi due aspetti.  Non  è  il
  caso  che senza alcuna distinzione - ma  poi l'approfondiremo -  si
  faccia  un  riferimento  ad  assunzioni completamente  fuori  luogo
  rispetto  alle  esigenze, rispetto alle procedure.  Quindi,  è  una
  sanatoria  rappresentata  in termini generici  -  anche  se  si  fa
  riferimento  ad  alcune norme ma di queste ora ne  parleremo  -  e,
  personalmente   non   accetto  assolutamente  un   principio   così
  indiscriminato.
   Ma  nello  stesso tempo, al di là di questo, considerato  che  non
  voglio fare un ragionamento fine a se stesso, a livello proprio  di
  impostazione, desidero venga chiarito, una volta per tutte, qual  è
  il peso di questo provvedimento rispetto alle unità che, per legge,
  stiamo imponendo al nuovo sistema.

   PANEPINTO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   PANEPINTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessore, è una
  questione di metodologia. Sui nostri banchi ci sono dai  10  ai  12
  subemendamenti e sub dei sub, sull'articolo 18.
   Signor   Presidente,   chiedo   che   ci   sia   una   riscrittura
  dell'articolo, è un problema di  igiene grafica', se  mi  consente.
  Ogni  quindici minuti viene presentato un emendamento  all'articolo
  18  o  un  subemendamento e per quanto mi riguarda, ma penso  anche
  altri  colleghi,  è difficile avere una lettura rispetto  al  testo
  originario, all'emendamento presentato che si trova nel  fascicolo,
  ai vari subemendamenti, alle modifiche dei vari subemendamenti.
   Propongo  di fermarci un minuto per riscrivere questo articolo  18
  secondo la formulazione del Governo e di leggerla.
   In  questo  momento, non so perché, mi sento come il povero  Renzo
  che  va dall'avvocato Azzeccagarbugli. Ho questa sensazione  A  lei
  sicuramente, Assessore, l'accostamento piacerà perché ogni tanto ha
  divaghi di questo genere.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica utilità. In effetti mi piacciono i polli

   PANEPINTO.   Però,  per  evitare  di  fare  la  fine  dei   polli,
  riscriviamo una volta per tutte questo articolo 18.

   PRESIDENTE.  Onorevole  Panepinto,  per   igiene  d'Aula',  stiamo
  discutendo  il subemendamento 18.36.17 che riscrive l'articolo  18,
  che a sua volta era riscritto dall'emendamento 18.36 del Governo.

   Comunico  che  al subemendamento 18.36.17 sono stati presentati  i
  seguenti subemendamenti:

   - dalla Commissione:

   - subemendamento 18.36.17.2:

   «Al  comma  6  sostituire  la cifra '80 per  cento'  con  '90  per
  cento'»;

   - subemendamento 18.36.17.1.1:

   «All'emendamento  18.36.17.1, dopo le parole  massa  attiva'  sono
  aggiunte  e passiva'»;

   - dall'onorevole Cracolici:

   - subemendamento 18.36.17.1:

   «Il comma 1 è così sostituito:
    1.  Alla  data  di  entrata in vigore  della  presente  legge,  i
  consorzi  e  le  società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo
  201   del  decreto  legislativo  numero  152/2006  sono  posti   in
  liquidazione.  Agli  stessi,  ove  venga  adottata  ordinanza   del
  Presidente  della Regione, ai sensi dell'articolo 191 del  D.  Lgs.
  numero  152/2006,  sono  preposti commissari  liquidatori  nominati
  dall'Assessore  regionale per l'Energia ed i  servizi  di  pubblica
  utilità  fra  dirigenti dell'Assessorato stesso o  dell'Assessorato
  per l'Economia, che interviene in via sostitutiva nel caso i cui  i
  Comuni  soci  non provvedano al riguardo entro trenta giorni  dalla
  data di entrata in vigore della presente legge. I liquidatori  o  i
  soggetti  in atto preposti all'amministrazione, per le finalità  di
  cui  all'articolo 61 della legge regionale 6/2009, provvedono  alla
  quantificazione   della  massa  attiva  e  all'accertamento   delle
  percentuali  di copertura dei costi di gestione del servizio  delle
  precedenti Autorità d'ambito, sostenute dagli Enti locali, ai sensi
  dell'articolo 21, comma 17 della legge regionale numero  19/2005  e
  delle  quote  che  gli utenti hanno versato come TIA  o  TARSU.  Il
  compenso  previsto  per  i commissari liquidatori  non  può  essere
  superiore  a  quello previsto per i commissari  nominati  ai  sensi
  dell'articolo 24 della legge regionale numero 44/1991 ed è a carico
  degli enti interessati'»;

   - subemendamento 18.36.17.1.2:

   «Al  comma 1, dopo le parole  quantificazione della massa  attiva'
  aggiungere  le  parole  e passiva degli stessi consorzi  e  società
  d'ambito accertate alla data del 31 dicembre 2009'».

   - dagli onorevoli Di Benedetto, Donegani, Panepinto e Galvagno:

   - subemendamento 18.36.17.3:

   «Alla  fine del comma 6 dopo le parole  cosa giudicata' aggiungere
  le   parole    o   a   seguito   di  conciliazione   giudiziale   o
  extragiudiziale purché sottoscritto entro il 31 dicembre 2009'».

   - dagli onorevoli Panepinto, Marinello, Mattarella e altri:

   - subemendamento 18.36.17.4:

   «Il  personale  in servizio nelle società d'ambito transita  nelle
  SRR».

   - dagli onorevoli Di Benedetto, Panarello e Cracolici:

   - subemendamento 18.36.17.5:

   «Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
    7  ter.  Fermo restando l'obbligo del ricorso alle  procedure  di
  evidenza  pubblica  dell'articolo 45 della legge  regionale  numero
  2/2007,  le  società  consortili  non  possono  procedere  per   un
  triennio,  a  decorrere  dalla data  di  entrata  in  vigore  della
  presente legge, ad alcuna assunzione'».

   - dal Governo:

   - subemendamento 18.36.17.7:

   «Aggiungere il seguente comma:
    5  bis.  Nel caso in cui per effetto della modifica degli  Ambiti
  territoriali ottimali e della costituzione delle SRR,  il  servizio
  di  gestione  integrata dei rifiuti si svolga mediante  affidamento
  esterno a soggetti imprenditoriali diversi, il subentro del gestore
  individuato  ai  sensi del precedente articolo  15  ha  luogo  alla
  scadenza  dei singoli contratti la cui durata può essere prolungata
  solo  nei  casi consentiti dal D.Lgs numero 163/2006  e  successive
  modifiche e integrazioni'».

   - dagli onorevoli Falcone ed altri:

   - subemendamento 18.36.17.6:

   «Al  comma  6  dopo le parole  l'assunzione ha luogo' inserire  le
  parole  in ogni SRR';
   dopo   le   parole    i  rimanenti  dipendenti   sono   inquadrati
  assicurando  che' sostituire le parole  a livello complessivo'  con
  le parole  in ogni singola SRR'».

   - dagli onorevoli De Luca ed altri:

   - subemendamento 18.36.17.8:

   «Al  comma  6,  ultimo  periodo,  dopo  la  parola   l'assunzione'
  aggiungere le parole  e/o gli inquadramenti hanno '».

   PANEPINTO.  All'articolo  18  c'è la maggior  parte  dell'impianto
  della legge

   PRESIDENTE.  Infatti.  Vorrei rispondere  anche  all'onorevole  De
  Luca.  Non  possiamo  discuterli  e  approvarli  comma  per  comma,
  ovviamente, perché è vero che sono dieci commi ma tutti legati;  ci
  sono  dieci  commi  che  hanno un filo comune  per  cui  direi  che
  l'assessore darà una risposta.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica  utilità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in  primo
  luogo,  grazie a tutti per la pazienza con cui mi ascoltate. Ancora
  un   grazie  per  il  fatto  che  sopportate  gli  emendamenti,   i
  subemendamenti  che si susseguono ma si tratta  di  un  disegno  di
  legge complicato e talvolta può capitare una dimenticanza che rende
  necessaria l'integrazione.
   Vorrei  iniziare  rispondendo  immediatamente  al  quesito   posto
  dall'onorevole  De  Luca  che penso interessi  tutti,  sia  per  la
  pregnanza  del  quesito  sia  per  il  fatto  che  mi  consente  di
  evidenziare  l'unico  motivo di dissenso  rispetto  all'emendamento
  presentato dalla Commissione.
   All'onorevole   Panepinto   vorrei   dire   che   la   riscrittura
  dell'articolo  18 è fedele - salvo per quel punto  di  cui  parlerò
  adesso  - all'impostazione del Governo nei suoi contenuti pressoché
  totalitari.
   Passiamo  al  personale. L'attenzione va  posta  al  comma  6,  in
  particolare,  all'ultimo  periodo dove si  dice:   l'assunzione  ha
  luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o
  le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel
  rispetto   della  normativa  di  riferimento,  ed  in  particolare,
  dell'articolo   45   della   legge  regionale   numero   2/2007   e
  dell'articolo 62 della legge regionale numero 2/2009 ...'.
   E'  inutile negarselo, sarei un ipocrita e, come dicevo  poc'anzi,
  se pur in toni un po' accesi, dei quali mi scuso, sarei ipocrita se
  lo  negassi e siccome ipocrita non sono, dico chiaramente  che  ciò
  comporta che tutti i rapporti di lavoro illegittimamente costituiti
  dopo  il 2007, in assenza di procedure di evidenza pubblica,  siano
  perciò  solo  risolti,  anzi, per la verità,  se  volessimo  essere
  fedeli  ad  una  impostazione  tecnico-giuridico  più  corretta,  i
  rapporti  in  questione sarebbero da considerarsi nulli,  ai  sensi
  dell'articolo 2126 del Codice civile e darebbero luogo soltanto  al
  rimborso  per le prestazioni rese e non consentirebbero nemmeno  la
  costituzione  di  copertura previdenziale,  probabilmente,  quindi,
  quella condizione di transumanza di tutte le unità di personale  di
  cui, purtroppo, molti ATO si sono inopinatamente gravati - parlo di
  cose che ho subito direttamente da cittadino residente in una delle
  aree  interessate  - non potranno in alcun modo  prodursi  ed  anzi
  verrebbero  definitivamente risolti quelli creati senza  previdenza
  pubblica  o  quelli  costituiti anche  con  procedure  di  evidenza
  pubblica dopo il 2009, atteso che l'articolo 61 della legge  numero
  6  del 2009 bloccava e revocava le procedure in corso. Mi auguro di
  essere stato chiaro. Sono un po' affaticato.
   Per  quanto  riguarda  il Governo, l'unico motivo  di  dissenso  è
  fondante, quello della ripartizione delle percentuali fra personale
  tecnico e personale di supporto, chiamiamolo così.

   CRACOLICI. E' un subemendamento?

   PRESIDENTE.  Assessore,  c'è  un subemendamento  che  modifica  la
  percentuale in ottanta e venti.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica  utilità.  Mi  stupivo di  essere  in  disaccordo  con  il
  presidente   Mancuso;  non  immaginavo  come  ciò  potesse   essere
  accaduto

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. E' risolto.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica  utilità. E' diventato democristiano? Passerò, quindi,  ad
  illustrare punto per punto i commi.
   Il primo comma prevede la liquidazione degli attuali ATO.

   DE LUCA. Di quale sta parlando?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica  utilità. Mi riferisco a quello della Commissione.  Mi  va
  benissimo quello della Commissione.
   Esprimo  parere  favorevole all'emendamento  della  Commissione  e
  potrei  anche  fermarmi.  Se  è  ancora  necessario  e  se  volete,
  illustrerò i contenuti in due battute.
   Il  comma  1  definisce  le modalità di liquidazione  mettendo  in
  collimanza  gli  istituti di diritto civile. In particolare,  viene
  limitata  la  possibilità  di  nomina  dei  commissari  liquidatori
  soltanto  al caso in cui il Presidente della Regione abbia rilevato
  l'inadempimento da parte dei sindaci che dovrebbero  provvedere  al
  riguardo.  C'è  un  termine  ampio  di  segnalazione  ed  anche  un
  contenimento dei costi per i commissari.
   Come  vedete, si tratta dei compensi dell'articolo 24 della  legge
  44  del  1991  previsti  per i commissari straordinari  degli  enti
  locali che si aggirano, credo, attorno a settecento, ottocento euro
  al mese, non di più.
   Nel  comma 3 è stata sostituita l'articolata ipotesi proposta  dal
  Governo di innovazioni, sostituzioni, eccetera, con un rinvio  alle
  norme  della  legge finanziaria che prevedono la conservazione  dei
  contratti in corso.
   Nei  commi  4  e 5 sono state definite le modalità di composizione
  dei  diversi contratti nel caso in cui abbiano termini di  scadenza
  diversi.
   Nel  comma  6  è  stato individuato il personale  che  può  essere
  assunto nei termini di cui ho parlato poc'anzi.
   Nel  comma  8, a modifica delle previsioni del Governo, quella  di
  avvalersi di questo personale per i servizi aggiuntivi, non  è  più
  un  obbligo  per  i comuni ma diventa una mera facoltà.  Tanto  per
  intenderci, i sindaci  possono farlo o meno.
   I commi 9 e 10 disciplinano, sostanzialmente, l'anno che ci separa
  dalla definitiva liquidazione dei vecchi ATO - che Dio li abbia  in
  gloria - quanto prima possibile, dicendo sostanzialmente che fino a
  quando  c'è la liquidazione - e, comunque, non oltre un anno perché
  questo  prevede  la norma di abrogazione degli ATO -  continuano  a
  lavorare quelli che ci sono.

   DE LUCA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE  LUCA.  Signor Presidente, Assessore, la ringrazio per  la  sua
  dovizia nell'approfondire nei termini richiesti l'emendamento.
   Ho delle perplessità che vorrei esporre a lei ed all'Aula, in modo
  tale  che  si  arrivi  anche a chiarire il  significato  di  alcuni
  termini.
   Intanto,  passo immediatamente al primo comma, uno  degli  aspetti
  più  delicati  di  questo  provvedimento  che  riguarda  il  rinvio
  all'articolo 61 della legge finanziaria che prevede, come sappiamo,
  la  liquidazione  a  carico dei bilanci dei  comuni.  Ora,  lei  lo
  confermerà, come è stato fatto in questi giorni, mi deve scusare se
  insisto sempre su questo principio ma il Governo si è impegnato per
  due  volte e lo farà, credo, anche questa sera per l'ennesima volta
  ma  abbiamo, in tal senso, sentito anche l'Assessore per l'economia
  nella  finanziaria  che  non c'è - mi permetto  di  dire  -,  nella
  finanziaria  che  il  Governo, tra qualche  settimana,  definirà  e
  presenterà  per l'approvazione definitiva, sono previste  le  somme
  relative  per  affrontare parzialmente la copertura finanziaria  di
  questo disegno di legge.
   Ammonta a circa quattrocento, cinquecento milioni di euro perché è
  una  quantificazione di massima ma, attualmente, la  cifra  che  il
  Governo  si  è  impegnato  ad assegnare in  finanziaria  si  aggira
  all'incirca tra i quattrocento e i cinquecento milioni di euro.  Di
  questo  ne  prendo  atto  per  l'ennesima  volta,  ne  prende  atto
  l'Assemblea  e,  naturalmente,  rispetto  al  comma  1,  in  questo
  momento,  ritiro le mie perplessità originarie ed accetto,  secondo
  quello  che  correttamente è un rapporto d'Aula con il Governo,  le
  previsioni   e   gli  impegni  già  assunti  con  l'Aula   che   si
  materializzeranno nella prossima finanziaria.
   Abbiamo,  quindi,  evitato  -  e di questo  voglio  darne  atto  -
  sicuramente il dissesto di oltre il settanta per cento  dei  comuni
  siciliani.  Già,  infatti, fare fronte con circa il  cinquanta  per
  cento  dell'indebitamento,  con un intervento  pesante,  devo  dire
  sostanzioso, da parte del Governo, significa - e lo voglio ribadire
  -  avere il dato di due aspetti. Intanto, questo sistema mostruoso,
  purtroppo,  è  stato  creato con un concorso di  responsabilità  e,
  quindi, oggi l'Aula si assume la propria responsabilità, in  parte,
  rispetto  anche  a quelli che sono stati i ruoli  dei  sindaci  che
  sicuramente,  nell'ultimo  periodo,  soprattutto,  non  sono  stati
  brillanti.
   Allora, di questo va dato atto e, quantomeno, è un giudizio, sotto
  il  profilo  politico,  che, per quanto mi  riguarda,  soddisfa  le
  richieste che ho avanzato da quando è stato presentato, durante  la
  discussione generale, questo provvedimento.
   Un  giudizio politico, quindi, che purtroppo porta ad un  concorso
  di  colpe e che, oggi, va liquidato con questo giudizio: si  chiude
  una pagina nera per la Sicilia e per i siciliani che, purtroppo,  è
  stata  creata  con  concorso di colpa dell'Aula e  con  il  cattivo
  controllo, soprattutto nell'ultima fase, dei comuni.
   Rispetto,  invece,  alla vicenda finanziaria,  sicuramente  questo
  intervento  eviterà  un sicuro dissesto degli enti,  attenuando  il
  carico dell'indebitamento secondo un principio di ripartizione.  Di
  questo, quindi, prendo già atto.
   Per quanto riguarda, invece, il comma 6, Assessore, ho delle forti
  perplessità.   Le  vorrei  manifestare,  anche   per   cercare   di
  individuare un percorso che ci possa mettere in condizione di  fare
  valutazioni  più serene che, intanto, non sono d'accordo  al  fatto
  che  si  faccia riferimento solo e semplicemente al rispetto  delle
  previsioni normative qua individuate.
   Assessore, mi risulta infatti che, già un mese fa, un ATO  - ed ho
  i  documenti  in  borsa  che lo attestano -  abbia  proceduto  alla
  selezione ed all'assunzione del direttore generale. Allora, le dico
  questo  perché,  se  facciamo un riferimento soltanto  al  rispetto
  delle  procedure,  le dico perché se rispetto le  procedure  ed  ho
  fatto  delle  assunzioni rispetto all'effettivo  carico  di  lavoro
  magari  con  procedure  regolari, oggi  con  questo  provvedimento,
  dovrei consentire esattamente quelle logiche - mi scusi, che  hanno
  appesantito  il  sistema - di farle transitare nel  nuovo  sistema.
  Probabilmente, ho capito male ma, oggi, inserirei questo  requisito
  in  questo comma 7, quello del carico di lavoro perché il  problema
  effettivo che abbiamo, Assessore - lo ha detto anche lei -,  è  che
  le  unità  lavorative, a prescindere dal fatto  che  si  tratti  di
  lavoratori o amministrativi, sono ben oltre il quaranta  per  cento
  rispetto all'effettivo carico di lavoro che doveva giustificare  le
  assunzioni effettuate da questi ventisette ATO.
   Assessore, mi permetto un suggerimento: dobbiamo stoppare chi,  in
  questi anni, al di là della procedura, ha utilizzato questi sistemi
  per  fare  assunzioni clientelari. Oggi, quest'Assemblea  dovrebbe,
  d'emblée, sanare e riportarli nel nuovo sistema, affossandolo.
   Assessore, se i dati che ci ha fornito sono veri - e di questo  ne
  sono  certo - cioè che ci sono almeno il 30-40 per cento  di  unità
  lavorative  in più, non possiamo consentire, al di  là  di  come  è
  stata avviata la procedura - e su questo ho qualche altro dubbio  -
  che vengano caricati nel nuovo sistema.
   Questo  potrebbe anche valere per chi ha sforato violentemente  il
  rapporto tra operai e amministrativi. Non capisco, avendo fatto  un
  riferimento ai carichi di lavoro, perché fare transitare nel  nuovo
  sistema delle unità lavorative - non me ne voglia alcuno - che sono
  state  assunte o hanno fatto una progressione di carriera arrivando
  alla percentuale che lei ha detto, Assessore, cioè mi riferisco  al
  fatto  che  alcuni  ATO  hanno un rapporto del  35  per  cento  tra
  amministrativi e operai.
   Assessore, allora anche questo principio va tenuto presente perché
  ho  forti  dubbi  sull'applicazione dell'articolo  45  della  legge
  regionale 2/2007.
   Stiamo  parlando,  comunque, di un sistema di società   a  cui  si
  applica  una logica privatistica, dove abbiamo tentato  di  mettere
  una   pezza  con  una  norma  di  cui  nessuno  ha  verificato   la
  legittimità.
   Siccome  si  fa, poi, riferimento al contenzioso ed altro,  questo
  articolo 45 rischia di essere un palliativo, nel senso che  chi  ha
  violato  l'articolo 45 - e ci risulta che in questi  due  anni  sia
  stato ampiamente violato - non è stupido e sicuramente sapeva  cosa
  faceva.
   E' inutile nascondere che stiamo tentando di mettere una pezza ma,
  nello  stesso  tempo, stiamo dicendo di aprire un  contenzioso  nei
  nostri  confronti perché tanto lo vinceranno e potranno  transitare
  nel nuovo sistema.
   Di  fronte  a  questi modestissimi miei dubbi, Assessore,  se  non
  introduciamo  subito  altri  due o tre criteri,  avalleremo  quella
  logica che ha portato all'affossamento del sistema.
   Assessore, non sono presidente di un Gruppo parlamentare,  non  ho
  potere  di  firma,  altrimenti  metterei  dieci  firme.  Non  posso
  firmarlo e non perché mi è stato vietato, questo no. Il Regolamento
  non  lo prevede e, di conseguenza, soltanto lei può presentare oggi
  un  subemendamento in tal senso. Si concentri, Assessore, sul comma
  6, proprio per evitare questo aspetto.
   Poi, vorrei parlare di un altro aspetto.

   PRESIDENTE. Ha parlato il doppio del suo tempo. E' la terza  volta
  che interviene sullo stesso argomento, onorevole De Luca.

   DE  LUCA.  Mi  rivolgo al presidente della Commissione,  onorevole
  Mancuso.
   Nel  comma 6 si distinguono, in modo improprio, dal mio  punto  di
  vista  ma non me ne voglia, due categorie di personale. Da un lato,
  si fa riferimento ai cosiddetti operai.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Ai profili operativi.

   DE  LUCA.  Profili operativi ma sembra che il penultimo comma  sia
  riferito solo agli operai e non a tutti. Suggerirei di rivedere  un
  attimo  la  descrizione di questa norma perché  ho  il  dubbio  che
  alcuni  aspetti  si  applichino solo ad  una  categoria  e  non  ad
  un'altra.
   Questo aspetto magari lo approfondiremo di persona.

   FALCONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE.   Signor   Presidente,  Assessore,  onorevoli   colleghi,
  chiaramente,  intervengo perché su questo articolo  dobbiamo  stare
  molto  attenti. E' davvero lo snodo della riforma  ed  è,  non  per
  ripercorrere alcuni temi già tracciati dall'onorevole De  Luca,  il
  momento  in  cui  possiamo attivare un comportamento  che  sia  una
  soluzione di continuità con il passato e voltare pagina.
   In  buona  sostanza, l'Assemblea aveva approvato alcune norme  che
  tranciavano   la   possibilità  di  compiere,  stavo   dicendo   di
  commettere,  degli atti non sicuramente leciti ma di  compiere  dei
  comportamenti che andavano oltre la legge.
   Questa  Assemblea ha approvato l'articolo 61, citato molte  volte,
  che  non  soltanto prevedeva l'impossibilità di procedere  a  nuove
  assunzioni  a  qualunque  titolo  le  stesse  fossero   fatte   ma,
  addirittura, imponeva di revocare le procedure in corso.
   E'  successo,  purtroppo, Assessore, che sono state  fatte  queste
  assunzioni  e  chi mi ha preceduto l'ha ripetuto più  volte.  Oggi,
  però,   c'è  un  problema:  ci  troviamo  nella  comparazione   dei
  dipendenti  operatori  e  dei dipendenti amministrativi,  cioè  che
  fanno altro; non abbiamo quel 90 o 10 per cento o 80 o 20 per cento
  e  dovremmo, allora, con questa norma, all'articolo 18, al comma 8,
  cercare di ristabilire questo parametro, cioè 80/20.
   Bene, mi sta anche bene, ma c'è un altro problema: cambiando anche
  una parola nella riscrittura, assessore Russo e presidente Mancuso,
  potremmo  stravolgere  interamente la norma e,  purtroppo,  abbiamo
  inserito  un  incidentale in questo testo che sta  stravolgendo  la
  norma  e  vi  dico  subito qual è: al comma 8, sia  nel  testo  del
  Governo sia in quello della Commissione, abbiamo inserito
   Chiedo  scusa un attimo ma qualcuno ritiene che stiamo scherzando,
  qua  non  stiamo scherzando ma stiamo discutendo una materia  molto
  impegnativa che ha refluenze economiche, in questa Sicilia, non  di
  poco  conto.  C'è  un'Aula che sonnecchia e che non  ha  voglia  di
  lavorare  e, nel momento in cui c'è gente che vuole lavorare,  deve
  criticarla. Allora stringiamo, ci stiamo arrivando, Assessore.
   C'è  un  fatto,  quando  si dice, al comma  6  del  subemendamento
  18.36.17  che  i  rimanenti dipendenti sono inquadrati  assicurando
  che  al  livello  complessivo  il rapporto  tra  profili  operativi
  destinati  al servizio gestione integrata dei rifiuti e i rimanenti
  profili professionali non sia inferiore all'80 per cento' significa
  che,  ad esempio, l'ATO rifiuti non sicuramente virtuoso di Palermo
  inciderà  profondamente sugli ATO rifiuti virtuosi della  provincia
  di Catania, di Trapani, di Agrigento.
   Assessore, questo è certo perché, se andiamo a leggere  la  norma,
  la interpreteremo nel senso estensivo del termine.
   Allora,   prego   di  cassare  questa  parte  e   preannuncio   un
  subemendamento perché vi invito a riflettere su questa cosa, ve  lo
  dico  in maniera serena, se sbaglio, non lo possiamo chiarire, però
  temo  che  stiamo incorrendo in un errore madornale, cioè  mettendo
  queste  incidentali  inseriamo la possibilità  che  la  valutazione
  dell'equiparazione tra operai e amministrativi venga fatta in campo
  regionale...

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Ma quando mai

   FALCONE. Come quando mai? Cancelliamo questa parte e risolviamo

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Inseriamo l'assunzione presso la singola società.

   FALCONE.  Ed è un criterio, andiamo a porre dei paletti.  Ci  deve
  essere  un  controllo. Come è avvenuto, in deroga all'articolo  61,
  capiterà anche oggi che vi possano essere delle assunzioni fatte in
  barba  alla nostra norma, in barba ai nostri paletti perché  stiamo
  parlando  di  società  consortili di  capitali,  quindi,  che  sono
  sottratte   ad  un  diritto  pubblicistico  ma  sono   di   diritto
  privatistico e, quindi, corriamo il rischio di approvare una norma,
  di uscire con delle enunciazioni di principio - abbiamo bloccato le
  assunzioni,  abbiamo frenato l'emorragia finanziaria  che  gli  ATO
  hanno  consumato in questi anni in Sicilia - per poi  trovarci,  da
  qui   ad   alcuni  mesi,  alcuni  furbi  amministratori   che   poi
  consumeranno  nuove  assunzioni, a  scapito  di  un'Assemblea  che,
  magari,  ha  avuto  molta buona volontà ma è stata  ingenua  a  non
  mettere ulteriori paletti di controllo che necessitano attese,  non
  le  buone  prassi  ma attese quelle prassi negative  che  ci  hanno
  portato a questa condizione.

   MANCUSO,  presidente  della  Commissione  e  relatore.  Chiedo  di
  parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MANCUSO,   presidente  della  Commissione   e   relatore.   Signor
  presidente, vediamo se riusciamo a mettere d'accordo i colleghi  ed
  ad  andare  avanti  con l'emendamento e i pochi subemendamenti  che
  sono rimasti.
   Al di là dello sforzo che hanno fatto quest'Aula ed il Governo,  è
  chiaro   che,  su  diverse  norme  che  riguardano  la  riscossione
  (articolo   15),  l'organizzazione  (articolo  6),   il   personale
  (articolo  18), considererei questi articoli come work in progress,
  nel  senso  che,  da  qui  all'approvazione della  finanziaria,  il
  Governo  avrà  il tempo di meditare, di rileggere, e, nello  stesso
  momento,   l'occasione  che  questa  legge  passi  al  vaglio   del
  Commissario dello Stato.
   Rispetto  alle risultanze di questo Parlamento ed alle  risultanze
  dell'approvazione  del  Commissario  dello  Stato,   in   sede   di
  finanziaria,  tutte  le  osservazioni che i colleghi,  giustamente,
  offrono all'aiuto di questo disegno di legge, possono essere  prese
  in considerazione, visto che ancora le norme ed il disegno di legge
  sono una parte, se pur significativa, di quello che vuole essere il
  nuovo modello della gestione integrata dei rifiuti.
   L'onorevole Falcone dice che l'Aula sonnecchia, lei magari  è  più
  sveglio  ma magari non è attento, quindi, non possiamo interloquire
  neanche su quella che è la collaborazione.
   Rispetto  a questo, consideriamo che il raggiungimento  finale  di
  questo voto è il primo piccolo passo verso una riforma. Il prossimo
  appuntamento, come già la Presidenza dell'Assemblea aveva stabilito
  in  Conferenza  dei  Presidenti dei Gruppi  parlamentari,  sarà  la
  prevista   e   corposa,  sotto  il  profilo  economico-finanziario,
  copertura  e, successivamente a questo, il terzo passo sarà  quello
  che  riguarda  la  liquidazione  delle  società,  i  risultati  per
  raggiungere l'obiettivo e le eventuali variazioni a queste norme.
   Infine,  segnalo  al  Governo,  non  so  se  per  premura  o   per
  dimenticanza,   che  nell'elencazione  della  rappresentazione   al
  Parlamento il vecchio comma 6 del 18.36, nell'emendamento 18.36.17,
  h  stato cassato, nel senso che il riferimento all'articolo 125 del
  contratto  degli  appalti non è stato preso  in  considerazione  in
  quanto riguardava, sotto il profilo economico, i sottosoglia  delle
  norme comunitarie.
   Questo  è  quello  che  viene fuori da  una piccola  indagine  del
  Governo.
   Ciò  significherebbe  che il Governo può ragionare,  con  migliore
  tempistica, l'intervento sui contratti nei territori.
   In   finanziaria   accompagneremo  la  norma   che   riguarda   la
  contrattistica della temporalità, diversa negli stessi territori  e
  negli  stessi  ambiti,  per farne una norma ancora  più  precisa  e
  eventualmente  - se errore c'è stato da parte della  Commissione  -
  sarà  il Governo a riprenderla secondo quelle che sono naturalmente
  le prerogative.

   CINTOLA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CINTOLA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  credo  che,  per
  quanto  riguarda  il Gruppo parlamentare al quale  appartengo  -  a
  parte  il  fatto  che  sono pochi gli emendamenti,  quasi  nessuno,
  presentati e quindi ce ne sono pochi da ritirare -, il silenzio con
  il  quale abbiamo accompagnato i lavori di questo disegno di  legge
  sia   la   conferma  che  questa  legge  la  vogliamo  fare  stando
  all'opposizione, senza infingimenti e senza che ci siano motivi  di
  contrasto.
   Ci  rendiamo conto anche del fatto - è difficile, molto  difficile
  potere  parlare  in queste condizioni - che l'osmosi  avvenuta  fra
  Governo  e  Commissione,  degnamente  rappresentata  dall'onorevole
  Mancuso  per  un  aspetto  e dall'Assessore  per  l'altro  aspetto,
  abbiano   prodotto,  fino  ad  oggi,  un  lavoro  che  può   essere
  considerato più che sufficiente.
   E'   normale,   serio   ed  importante,  Assessore,   che   alcune
  affermazioni che ha fatto su assunzioni, su come sono state  fatte,
  su  quanta  mafia  c'è entrata, quanta mafia c'è uscita,  eccetera,
  abbiano  dato un tipo di impostazione forte e serena che il Governo
  ha voluto dare e che dalla Commissione non è stata contrastata.
   Infine, ci accorgiamo anche che è impossibile che nel giro  di  un
  quarto  d'ora - e concludo il mio intervento, non aggiungo altro  -
  più   ci  sono  deputati  che  prendono  la  parola  più  sono  gli
  emendamenti correttivi che si aggiungono. E non sono di poco conto.
   Se  ne  è  letto  uno,  ad esempio, in cui si  dice  che  dobbiamo
  assumere tutto ciò che è stato assunto, indipendentemente dal fatto
  che sia stato fatto con regole, con legge o contro legge.
   Quando  si  arriva  a questo, non si comprende più  dove  stia  la
  destra  e  la  sinistra,  dove  stia  il  centro  e  dove  stia  il
  centrodestra, dove stia il giusto e dove l'ingiusto.
   Si  comprende però che dovremmo porre mano non solo a modifiche di
  Regolamento, ma anche ad incompatibilità serie e forti tra il  fare
  il  deputato  e  fare  tante altre cose  insieme,  per  esempio  il
  sindaco. Altrimenti, si diventa deputati del proprio territorio nel
  quale  si  è  nati e nel quale si riesce a fare anche  il  sindaco.
  Allora,  c'è il partito dei sindaci?  E c'è il partito di coloro  i
  quali  hanno  contribuito alla Caporetto cui stiamo assistendo,  di
  coloro  i  quali hanno contribuito a quel miliardo o quel  milione,
  quel miliardo e trecento milioni di debito che sono rimasti e per i
  quali  stiamo lavorando, di coloro i quali hanno contribuito a  che
  Palermo,  la  Sicilia  sia ancora immersa nell'immondizia  e  siamo
  ancora a crogiolarsi se dobbiamo assumere o no persone.
   Dobbiamo  pulire e fare un'opera di pulizia integrale  in  Sicilia
  per evitare che la Campania diventi un modello da esportare pure in
  Sicilia  Ecco di che cosa mi preoccupo, onorevoli colleghi.  E,  se
  ieri  sera  provavo  vergogna di fronte a certi  aspetti,  a  certe
  soluzioni,  questa  sera la vergogna forse è  in  aumento,  non  in
  diminuzione.

   PRESIDENTE.   Siamo  all'emendamento  18.36.17  del  Governo   che
  riscrive l'articolo 18. A questo emendamento, come ho detto qualche
  ora fa, sono stati presentati dei subemendamenti.
   Pongo  in  votazione  l'emendamento  18.36.17.2.  Il  parere   del
  Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   C'è anche il subemendamento 18.36.17.1.1.

   MANCUSO,  presidente della Commissione e relatore. No, Presidente,
  quello è assorbito.

   PRESIDENTE. Se passa  il 18.36.17.1 chiaramente si intende con  le
  parole   e  passiva'. No, onorevole Mancuso, non è così perché  lei
  aggiunge  la  parola  massa attiva e passiva'. No, ha ragione  lei,
  onorevole Mancuso,  c'è un altro emendamento che non mi era  ancora
  arrivato.
   Pongo  in votazione l'emendamento 18.36.17.1.2, dove ci sono tutti
  e due gli accorgimenti. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore  per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  18.36.17.1.  Il  parere   del
  Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore  per l'energia e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto, chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Onorevoli colleghi, sospendo brevemente la seduta.

    (La seduta, sospesa alle ore 18.10, è ripresa  alle ore 18.21)

   La seduta è ripresa.

   PRESIDENTE.    Si   passa  al  subemendamento  18.36.17.4,   degli
  onorevoli Panepinto ed altri.

   PANEPINTO.  Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione il subemendamento 18.36.17.7, del Governo.  Il
  parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  al  subemendamento 18.36.17.6, a firma degli  onorevoli
  Falcone ed altri. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa al subemendamento 18.36.17.8, a firma degli onorevoli De
  Luca ed altri. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa al subemendamento 18.36.17.3, a firma degli onorevoli Di
  Benedetto ed altri.
   Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa al subemendamento 18.36.17.5, a firma degli onorevoli Di
  Benedetto ed altri.
   Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  al  subemendamento 18.36.12, a  firma  degli  onorevoli
  Apprendi ed altri.
   Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  al  subemendamento 7.30.5, a firma degli  onorevoli  Di
  Benedetto ed altri.

   CRACOLICI. Sette?

   PRESIDENTE.  Sì,  è  tra quelli presentati anticamente,  non  ora.
  Erano all'articolo 7 trasferiti all'articolo 18.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Parla di costituzione dei nuovi ATO.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Mi rimetto all'Aula.

   PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole si alzi;  chi  è  contrario  resti
  seduto.

                           (Non è approvato)

   Si  passa  al  subemendamento 7.30.7, a  firma  dell'onorevole  Di
  Benedetto.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica  utilità.  Queste  forme di   utilizzazione,  diciamo  che
  l'emendamento  dell'onorevole  Di  Benedetto  raggiunge   l'effetto
  contrario a ciò che auspica, solo per questo il parere è negativo.

   DI BENEDETTO. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Il 18.36.17, come emendato, sostituisce l'articolo 18. Lo pongo in
  votazione.
   Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Tutti gli altri emendamenti sono preclusi.
   Pongo  in  votazione  l'articolo 18 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'articolo  6  bis  del  Governo,  l'ultimo  articolo
  rimasto.
   L'articolo  6 bis è stato riscritto totalmente. Adesso è  numerato
  6.31.1.18.6 e così recita:

   «Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
                             Articolo 6 bis
   1 I contratti di appalto con i soggetti affidatari del servizio di
  gestione  integrata dei rifiuti sono soggetti alle disposizioni  di
  cui all'articolo 2 della legge regionale numero 15/2008.
   2.  Il  capitolato generale di cui all'articolo 16 della  presente
  legge  deve  prevedere idonea fideiussione bancaria  rilasciata  ai
  sensi  dell'articolo  75 del D.Lgs. numero  163/2006  e  s.m.i.,  a
  garanzia  dell'eventuale  riscossione dell'intero  gettito  stimato
  della  tariffa  di  igiene  ambientale e  della  tariffa  integrata
  ambientale.
   3.  Le  spese  per la realizzazione degli impianti necessari  alla
  gestione  integrata  dei rifiuti, nonché le  spese  connesse  e  le
  infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti  sono
  opere  di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Esse  possono
  essere  ubicate  anche  in zone classificate agricole  dai  vigenti
  strumenti  urbanistici comunali, purché distino almeno 5 chilometri
  dal centro abitato'».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

   - dall'onorevole Cracolici:

   - subemendamento 6.31.1.18.6.1:

   «Al  comma 2, sostituire  la lettera b)' con la seguente  TARSU  o
  TIA domestica inferiore a cento euro pro capite».

   - dagli onorevoli Panepinto, Marinello, Raia e Oddo:

   - subemendamento 6.31.1.18.6.2:

   «Sostituire con  16'».

   - dagli onorevoli Arena ed altri:

   - subemendamento 6.31.1.18.6.3:

   «Al comma 2 lettera a) sostituire:  non inferiore al 15 per cento'
  con  non inferiore al 20 per cento'».

   - dagli onorevoli Di Benedetto, Di Guardo, Barbagallo e Galvagno:

   - subemendamento 6.31.1.18.6.4:

   «Dopo il comma 4 aggiungere:
   5)   Le  SRR  costituite  ai  sensi  del  presente  articolo  sono
  sottoposte  a preventiva autorizzazione da parte della Regione  che
  provvederà,  entro  sei  mesi  dalla data  di  pubblicazione  della
  presente legge, a stabilire i criteri di precedenza e preferenza».

   FALCONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE. Signor Presidente, inavvertitamente ho scritto, in un mio
  subemendamento  assieme ad altri colleghi, Raia,  Gucciardi,  Oddo,
  6.31.1.18.5, invece è punto 6.
   Ho  chiesto di cassare al comma 2 la lettera b). La prego di dirlo
  agli uffici.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, so che  c'è  una
  discussione. Questa ha appassionato e sta appassionando l'Aula.
   Vorrei  provare  ad  avanzare  una  proposta  facendo  mia  quella
  dell'onorevole  Falcone; credo che questo rapporto  75  per  cento'
  sia obiettivamente una cosa scritta.
   Ricordo  che  l'emendamento che stiamo trattando, introduce  anche
  tre nuovi ATO, che sono le società urbane delle grande aree urbane,
  che  non  sono virtuose ma sono geografiche. Io continuo a  pensare
  che  ci siano delle realtà in Sicilia che in questi anni, pur nelle
  difficoltà  generali,  abbiano costituto  comunque  un  riferimento
  significativo nell'attività di gestione del servizio rifiuti.
   Allora,  propongo  di  introdurre un unico criterio  premiale,  il
  criterio  della  differenziata, ed è evidente che il  quindici  per
  cento  non  sia un criterio che possa essere considerato  premiale.
  Noi  abbiamo previsto che per il 2010 l'obiettivo sia del venti per
  cento,  quindi, in maniera oggettiva, considerato il limite fissato
  dalla  norma che stabilisce che il numero delle società  non  possa
  essere superiore a quattordici, considerate le nove province più  i
  tre  delle  città,  sostanzialmente  sono  solo  due  gli  ATO  che
  potrebbero raggiungere questo obiettivo.
   La  mia proposta è di cassare la lettera b) del settantacinque per
  cento,  di  modificare il punto a) del comma 2, portando la  misura
  della  raccolta differenziata al valore del venticinque per  cento.
  L'unico  modo  che ci consente di avere un elemento  di  premialità
  concreta,  riconoscibile da un dato, che comunque hanno  fatto  una
  quantità  di raccolta differenziata per cui costituisce un  premio.
  Ritengo  che  la  mia  proposta possa costruire questa  graduatoria
  immaginaria  e  salvare i due ATO virtuosi,  non  nel  senso  della
  gestione, ma virtuosi nel senso degli obiettivi raggiunti  al  2009
  nella raccolta differenziata.

   MANCUSO,  presidente  della  Commissione  e  relatore.  Chiedo  di
  parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MANCUSO,   presidente  della  Commissione   e   relatore.   Signor
  Presidente,  onorevoli  colleghi, fino  a  questo  momento  abbiamo
  portato  avanti  una buona legge, che permette un  primo  passo  in
  avanti verso un nuovo sistema di gestione integrata di rifiuti. Ora
  c'è  l'assalto alla diligenza. Una azione conservatrice che,  sotto
  il profilo politico, qualcuno in questa Aula non solo vuole portare
  avanti,  ma  vuole  ritornare indietro su quella  che  è  stata  la
  gestione, forse distruttiva, di tutta la Sicilia.
   Mi  meraviglio  dell'intervento dell'onorevole  Cracolici,  che  è
  palermitano,  perché  questo  emendamento,  così  come   formulato,
  prevede  la  nascita di ulteriori società consortili e segnatamente
  avvantaggia le città metropolitane, Catania, Palermo e Messina.
   Ma  onorevole  Cracolici, è chiaro che la città  metropolitana  di
  Palermo, certamente non è stato un ATO virtuoso, è stato un ATO che
  ha  distrutto  la gestione integrata dei rifiuti, non  è  stato  un
  esempio,  come dicono i consiglieri comunali del comune di Palermo,
  oppure  quando si leggono i giornali. E' stato sicuramente  un  ATO
  che non può essere premiato. Anche se ho letto un comunicato stampa
  del  sindaco di Palermo, qualche minuto fa, dove si dice che  abbia
  raggiunto l'89 per cento di raccolta differenziata.
   Non  credo  che  qui dobbiamo premiare chi fino ad oggi  ha  fatto
  tutto  il contrario di quello che doveva fare. Non credo che questa
  legge debba portare dietro un'azione politica conservatrice, non si
  sa per quale ragione, per quale fine e per chi.
   Ritengo  che la Sicilia debba essere uniformata ad un  sistema  di
  gestione  integrata dei rifiuti, che sia uguale per tutti.  Non  ci
  devono  essere  nicchie  di particolarità,  senza  percentuali  che
  possono  essere rilevate. Questa deve essere una legge  dove  tutti
  partono  alla pari. E se, invece, questo non si vuole fare,  ognuno
  si  assuma  le  proprie responsabilità, perché non  solo  si  torna
  indietro, ma si affossa anche l'operatività seria di questa legge.
   Chi  sta pensando che con questa norma si salvano i cosiddetti ATO
  virtuosi,  mente sapendo di mentire. Ripeto, il numero  massimo  da
  poter raggiungere è quattordici, e le città metropolitane sono  già
  tre. Quindi, non so se si andrà a sorteggio, non so con che criteri
  verranno attuati, non so da chi, come e quando.
   Lascerei  perdere un'azione che riguarda una linearità  dove  ogni
  amministratore,  non solo socio dell'Assemblea consortile,  ma  che
  può  essere anche consigliere di amministrazione di quella  società
  consortile, con il contratto di servizio previsto per ogni  comune,
  può  gestire  direttamente la riscossione e  il  servizio  nel  suo
  territorio.  Oppure, così come prevede la legge, può  aggiungere  a
  quel contratto di servizio, tutta una serie di ulteriori servizi  a
  loro  fotografati secondo la morfologia territoriale, o l'ulteriore
  richiesta che il sindaco vorrà fare nel suo territorio.
   Questa norma mette in seria difficoltà il Governo sotto il profilo
  politico,  perché  è chiaro che la richiesta di voto  segreto  sarà
  all'ordine di tutti gli emendamenti presentati, e comprometterà  la
  struttura del disegno di legge approvato fino a questo momento.

   ARENA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ARENA.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  intervengo  per
  preannunciare  la  presentazione di un subemendamento  che  ricalca
  essenzialmente la proposta avanzata dall'onorevole Cracolici.
   Mi  dispiace  che  si parli di voto segreto, mi  dispiace  che  di
  fronte  ad  una materia così importante e delicata, ancora  ci  sia
  qualcuno  che si ostini a parlare di voto segreto, mortificando  le
  aspettative  di  un  territorio che ha visto  innegabilmente  negli
  ultimi  anni,  alcune  gestioni non dico illuminate,  ma  superiori
  rispetto al disastro cui siamo stati abituati.
   Per  esempio,  basta  citare  uno dei comuni  della  provincia  di
  Catania, mi riferisco a Licodia Eubea che nell'estate del 2010, con
  una  premialità  di  cento  euro per dieci  famiglie,  cercherà  di
  rendere concreto quello che poi è un sogno antico. C'è già chi, non
  a  chiacchiere, ma con i fatti, ha attuato nel proprio  territorio,
  la  tracciabilità,  e si parla proprio su dati scientifici,  certi,
  documentali  e quindi riscontrabili, proprio di Licodia  Eubea,  di
  una  riduzione della tariffa della TARSU del 10 per  cento  per  il
  2011.
   Allora,  signor Assessore, signor Presidente, onorevoli  colleghi,
  non  è  tanto  il problema della oggettività, della soggettività  o
  della  insistenza di una parte di quest'Aula a continuare a portare
  avanti  la battaglia degli ATO virtuosi, c'è invece un'esigenza  di
  dare,  nel  più  breve tempo possibile, con il voto  palese  e  non
  segreto,  una legge che funzioni al popolo siciliano che  l'attende
  da tanto tempo.
   Quindi,  piuttosto che accanirsi contro una giustizia  giusta  che
  vuole  premiare  quelle realtà territoriali che  si  sono  distinte
  rispetto  ad  altre,  si può venire incontro  e  valorizzare  delle
  realtà,     soggettivamente    precostituite    o    oggettivamente
  identificate,  che  si  sono contraddistinte rispetto  ai  disastri
  degli ultimi anni.
   Pertanto, propongo di sostituire al secondo comma lettera a)   non
  inferiore al 15 per cento' con  non inferiore al 20 per cento' e mi
  auguro  che l'Aula possa ritrovare in poco tempo concentrazione,  e
  soprattutto  quella dignità che manca a coloro i quali pensano  con
  un  agguato di voler boicottare e bloccare una proposta concreta  e
  sensata,  che speriamo possa vedere questo Parlamento esprimere  un
  voto  sereno,  cosciente, responsabile e palese senza fare  ricorso
  alla votazione segreta.

   DE LUCA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE  LUCA. Signor Presidente, Assessore, onorevoli colleghi, al  di
  là  dei  numeri  che  ognuno di noi può  dare,  rispetto  a  questo
  emendamento,  ho  già  manifestato  la  contrarietà   personale   e
  ribadisco  che  chiederò il voto segreto, volendo  anche  fare  una
  parte    costruens ,  come  ha  fatto  già  l'onorevole   Cracolici
  proponendo una linea di intervento che potrebbe, da questo punto di
  vista,  far chiudere questa querelle, mi permetto di dire,  un  po'
  prepotente.
   Allora ,suggerisco al Governo di cassare il comma 2, perché se  al
  comma  3  c'è  uno  studio che farà il piano regionale,  un'analisi
  seria, serena, equilibrata, i due risultano in contrasto, perché se
  noi  attuiamo ciò che è previsto nel comma 2, il comma 3 non ha più
  senso  perché lo studio che si farà entro tre anni, non  porterà  a
  costituire  nulla, considerato che il quarto comma prevede  che  il
  numero  massimo,  comunque, delle SSR sarà di quattordici.  Allora,
  non prendiamoci in giro.
   Cerchiamo di raggiungere un punto di equilibrio, cassando il comma
  2,  e  rimandiamo allo studio previsto dal comma 3 gli elementi  di
  valutazione per poter definire eventuali ATO, ex ATO virtuosi a cui
  consentire di fare la SRR.
   Perché  molti  ATO che sono in  odore di santità', di virtuosismo,
  hanno  sforato  ampiamente il numero dei  dipendenti  previsti  nel
  piano  industriale? E, guarda caso, noi li stiamo premiando. Perché
  non  si  fa anche riferimento al rapporto imposta per ogni  singolo
  ATO? Molti ATO, infatti, hanno le imposte, cioè la TIA e TARSU, più
  elevate  rispetto ad altri ATO. Perché non si fa riferimento  anche
  ai  bilancio  in pareggio, agli avanzi o disavanzi di esercizio?  E
  perché  non  si fa riferimento anche al piano infrastrutturale  che
  ogni  ATO  doveva fare e non l'ha fatto o l'ha fatto in percentuali
  basse?
   Allora,   siccome  i  criteri  di  virtuosismo  o  di    santità',
  altrettanto oggettivi, sono numerosi, propongo a quest'Assemblea  e
  all'Assessore,  intanto,  di  non commettere  il  grave  errore  di
  approvare il comma 2 ed il comma 3. Al di là delle motivazioni  che
  ribadisco, chiedo il voto segreto per questo emendamento, e che  si
  rinvii ad uno studio che si farà serenamente ed in modo equilibrato
  nell'ambito regionale di gestione dei rifiuti e, di conseguenza, in
  quell'ambito  individuare  eventuali ATO virtuosi,  premiandoli  in
  termini definitivi, ed evitando queste prese di posizioni e  questi
  suggerimenti che non hanno nulla a che vedere con il virtuosismo.
   Sono in possesso di un documento, non lo consegno per questioni di
  riservatezza, che fa riferimento ad uno dei pochi ATO  in odore  di
  santità'  che ha fatto una selezione per il direttore  generale  un
  mese  fa e, stranamente, uno dei comuni lo contesta perché, essendo
  in corso l'approvazione all'ARS di questa legge, di conseguenza non
  si può procedere a fare queste assunzioni. Se questo è virtuosismo,
  credo che l'Aula rischi di prendere un grande abbaglio
   Con grande dignità, e per questi motivi, chiedo il voto segreto su
  questo emendamento.

   INCARDONA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   INCARDONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo  infinito
  dibattito  sugli ATO che dovremmo considerare secondo  la  proposta
  dell'articolo 6 bis, è veramente incredibile
   E'  incredibile perché è stato detto già nei giorni scorsi, quando
  si   è  affrontato  questo  argomento  -  e  mi  è  piaciuta  molto
  l'espressione usata dall'onorevole De Luca allorché ha  parlato  di
  concorso  che stiamo bandendo oggi, nel corso dell'approvazione  di
  questa  legge  - cambiando peraltro i parametri, e introducendo  in
  corso d'opera parametri che non sono altro che la fotografia di ciò
  che si vuole salvare, secondo un disegno preordinato.
   C'era  stato un decreto del Presidente della Regione, il  197  del
  2008, prima ancora che si insediasse la prima Giunta Lombardo,  che
  stabiliva  i  criteri  attraverso  i  quali  si  sarebbero   potuti
  individuare  gli  ambiti territoriali ottimali che potevano  essere
  considerati virtuosi.
   Questo provvedimento prevedeva una serie di parametri, fra cui  la
  percentuale   di   raccolta  differenziata   che   giustamente   ed
  opportunamente  veniva individuata in quella che era  già  prevista
  dalla  legge nazionale, vale a dire il decreto legislativo 158  del
  2006  che rappresenta la legge-quadro in materia di rifiuti,  nella
  misura del 45 per cento per il 2008, poi nel 2009 del 50 per  cento
  e nel 2010, addirittura, doveva raggiungere il 60 per cento.
   Ebbene,  non  solo questa Assemblea ha votato ieri una  norma  che
  modifica  l'articolo  45, comma 3, prevedendo  una  percentuale  di
  raccolta differenziata più bassa, ma addirittura stiamo sovvertendo
  la  regola che era stata stabilita con decreto del Presidente della
  Regione,  per fare una norma  fotografia' che non tiene  conto  dei
  parametri più importanti.
   Allora, perché non prevedere, così come invece era stato fatto nel
  decreto   del   Presidente  della  Regione,  che  sarebbero   stati
  considerati  virtuosi quegli ATO che avrebbero avuto  un  risparmio
  nello smaltimento. Per esempio per smaltire rifiuti nella discarica
  di  Bellolampo, occorrono 140 euro a tonnellata, mentre  per  altre
  discariche  ne  occorrono meno, quindi si potrebbe prevedere  anche
  questo criterio secondo il quale gli ATO che hanno lavorato con  un
  costo   di  smaltimento  più  basso  degli  altri  possono   essere
  considerati  virtuosi. E poi, perché ancora non abbiamo  introdotto
  il  parametro dei costi, quello del rapporto tra costi  diretti  ed
  indiretti,  perché non abbiamo introdotto il parametro  del  numero
  dei  dipendenti? Perché stiamo stabilendo una quota così  bassa  di
  raccolta  differenziata  e non abbiamo stabilito  che  un  criterio
  poteva  essere  quello della progettazione e delle  opere  eseguite
  dagli  ATO? Allora, o si tiene conto di tutti i parametri idonei  a
  considerare  virtuosi  o meno gli ATO oppure,  ripeto,  secondo  me
  questo è un emendamento che andrebbe ritirato.
   Peraltro,  in  un incontro avuto oggi con l'Assessore,  ho  potuto
  riscontrare un atteggiamento di completa chiusura. Abbiamo  chiesto
  di inserire altri criteri e ci è stato detto che quelli che c'erano
  erano  già  sufficienti.  Quindi,  per  questo  motivo,  non   solo
  appoggerò  la  richiesta di voto segreto, ma voterò  contro  questo
  emendamento.

   FALCONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE. Signor Presidente, credo che forse quest'Aula, al momento
  in  cui  deve  dare  un  voto importante su una  legge  di  riforma
  rischia  di  non cogliere appieno i frutti di una legge importante,
  di una legge buona,  sebbene si voglia creare una discontinuità col
  passato e si voglia porre in una posizione di rottura, però, è  una
  legge  anche che vuole fare tesoro di ciò che di buono - e di buone
  prassi - è stato fatto nel passato.
   E'  sotto gli occhi di tutti, mi dispiace per qualcuno che  non  è
  d'accordo,  però  dobbiamo  anche dire che  ci  sono  dei  contesti
  territoriali in cui ancora la buona amministrazione alligna. Perché
  porre  un  veto, annullare, eliminare, cancellare ciò che di  buono
  esiste  in questa Sicilia? Perché questa Sicilia deve ancora  avere
  una  posizione  subalterna e vittimistica  e  deve  autoflagellarsi
  anche  quando  ci troviamo a buone prassi che vengono,  perché  non
  dirlo,  a un certo punto imitate?
   Vorrei   dire   questo:  stasera,  in  maniera  serena,   dobbiamo
  apprestarci a dare un voto su un articolo, che è l'articolo 6  bis,
  e  non  è  vero  -  vorrei dirlo a questa  Aula  -  che  vi  è  una
  discrepanza  fra il comma 3 ed il comma 1, perché  al  comma  1  si
  stabilisce,  fermo  restando che sono  quattordici  le  società  di
  regolamentazione e gestione del servizio dei rifiuti.
   E'  chiaro,  si  consenta  alle tre aree  metropolitane  di  poter
  attuare ben due società, ben due SRR, poi si introduca un ulteriore
  criterio  che è quello che dinanzi a  determinati criteri premiali,
  si possono anche istituire  nuove società consortili.
   E',  pertanto, chiaro che il comma 2 ha preminenza anche sul comma
  1,    eventualmente    possiamo   presentare   un    subemendamento
  chiarificatore.
   Ma   poiché si sta cercando di trovare degli escamotage, invoco il
  Regolamento interno .

   MANCUSO,  presidente  della Commissione e  relatore.  Tu  li  devi
  trovare

   ARENA. Tra coloro i quali si nascondono

   FALCONE.  Anticipo  che  già  ora chiedo  di  votare  per  appello
  nominale e mi permetto di richiamare

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, manteniamo  la  calma.  Onorevole
  Falcone, a volte i suoi interventi suscitano agitazione

   FALCONE.   L'onorevole   Mancuso  ogni  tanto  dimentica   che   è
  presidente di commissione e dovrebbe essere equidistante, viene  al
  pulpito  e  parla  Deve sapere che è Presidente di Commissione,  di
  tutta la Commissione non di una parte
   L'articolo  127,  del  Regolamento interno, sulla  votazione  così
  dispone:   le  votazioni possono aver luogo di regola le  votazioni
  avvengono  per alzata e seduta a meno che cinque deputati  chiedano
  la  votazione  per  divisione, sette  la  votazione  per  scrutinio
  nominale e nove per scrutinio segreto .
   Questo signor Presidente, creando una  gerarchia nella modalità di
  votazione;  il primo voto è il voto aperto, chiaro,  palese,  e  si
  abbia il coraggio. Poi c'è però, signor Presidente, l'articolo 122,
  del Regolamento interno, che è una deroga -  Segretario generale la
  prego  di  fare  attenzione a questo - che riguarda  i  disegni  di
  legge:   dopo l'approvazione dei singoli articoli, vengono messi in
  votazione finale per scrutinio nominale  .
   Quindi,  eventualmente, se qualcuno accampasse  una  priorità  del
  voto segreto su quello nominale, questa è la deroga che riguarda il
  voto  finale,  ma  la regola basilare è stabilita all'articolo  127
  nella  cui gerarchia del voto, della moralità di votazione, prevale
  il voto nominale su ogni altro tipo di votazione e quindi su quello
  segreto.
   Già  da  ora, signor Presidente, chiedo il sostegno su questa  mia
  proposta, che si proceda per appello nominale perché dobbiamo  dire
  a  chiare lettere, all'intera Sicilia, chi è favorevole alle  buone
  prassi e chi invece è per cancellare ciò che di buono è stato fatto
   per buttare l'acqua sporca con il bambino'.

   SCILLA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCILLA.   Signor  Presidente,  ho  presentato  un  subemendamento,
  probabilmente ho sbagliato perché il riferimento è al 6.31.18.6.

   PRESIDENTE. Sì, certo, è stato presentato.

   BENINATI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BENINATI.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  mi   rivolgo
  principalmente a lei che governa l'Aula su questo emendamento e  un
  po'  meno  al  Governo  che, sinceramente,  vedo  un  po'  confuso.
  Richiamo  la sua attenzione, premettendo che c'è qualcosa  che  non
  funziona  e  che  andrebbe in ogni caso  aggiustata  e  mi   lascia
  veramente  stupito che un piano regionale debba essere  fatto  dopo
  che si faccia uno studio che deve essere completato entro tre anni.
   La  cosa  mi  allarma. Perché se per fare lo  studio  ci  vogliono
  almeno  tre  anni, per fare il piano ce ne vorranno almeno  cinque.
  Perché dopo che si ha lo studio si fa il piano.
   Obiettivamente,   ritengo che il comma 3  non  sia  scritto  nella
  celerità  per  affrontare questo tema. Se solamente  per  fare  uno
  studio, questo è da completare entro tre anni, ciò mi preoccupa  ed
  anche  il costo di questo studio. Perché uno studio che si realizza
  in un paio di mesi ha un costo, uno studio che si fa in più di uno,
  due,  tre  anni  ha  certamente altro costo.  La  norma  mi  lascia
  perplesso.  Penso  che,  oltretutto,  ci  vorrebbe  una   copertura
  economica  che  non  mi  risulta ci sia, dato  che   questo  studio
  necessita  di  risorse  finanziarie e qui  non  vedo  alcuna  somma
  appostata.  Quindi,  signor Presidente, già  soltanto  per  questo,
  questo emendamento non è trattabile.
   Le aggiungo, ora, il di più. Con questo emendamento stiamo facendo
  delle  modifiche  e non so se ne abbiamo titolo,  su  procedure  di
  appalti ed a procedure urbanistiche.
   Signor  Presidente,  mi richiamo a lei nel  dirle  che  se  questo
  articolo  deve essere discusso sarebbe opportuno, per   correttezza
  nei lavori trattandosi di riforma, di appalti e di urbanistica, che
  venga  ridiscusso nelle sedi opportune e l'Aula non è  tra  queste.
  Stiamo  procedendo  in  due commi con due modifiche  di  procedure.
  Vorrei capire, inoltre, perché questi siti devono essere realizzati
  a  cinque  chilometri dai centri abitati e non ad  un chilometro  e
  mezzo,  o  a  due, a tre o a quattro. Chi lo ha deciso?  Per  quale
  motivo  si  deve  realizzare  a  cinque  chilometri  e  non  a   un
  chilometro?   Preso dal centro , ma di che cosa?  E'  scritto  pure
  male,  si  dovrebbe  scrivere  dal perimetro  del  centro  urbano'.
  Perché  il  centro potrebbe essere tutto ed il contrario di  tutto.
  Potrebbe essere un punto e potrebbe essere un'area.
   Signor  Presidente, richiamo la sua attenzione. Stiamo  discutendo
  di  materia che deroga alle procedure degli appalti  e non  capisco
  perché e  certamente alle procedure urbanistiche; stiamo stabilendo
  con   norma che nei terreni agricoli si possono fare queste cose  a
  cinque chilometri e non capisco perché. Per queste motivazioni, più
  quelle di prima, ritengo che questa norma non si possa trattare.

   CARONIA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CARONIA.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi,   a  mio  avviso
  questa   legge,   probabilmente,  potrebbe   essere   sottotitolata
   facciamo in modo che tutto cambi perché nulla cambi' e dico questo
  in  funzione degli incontri che hanno preceduto questa sessione  in
  Aula  e  mi  riferisco  alle audizioni  ed  ai  rapporti  che  sono
  intercorsi  all'interno della Commissione  Territorio e  Ambiente',
  quando abbiamo esitato il disegno di legge.
   Il  Governo,  più  volte, ha sottolineato quanto fosse  necessaria
  l'esigenza  di  ridurre  il  numero  degli  ATO,  attribuendo  alla
  moltiplicazione ed al numero degli ATO la situazione di crisi nella
  quale versa il servizio della gestione dei rifiuti.
   Personalmente,  credo  che  se vogliamo,  effettivamente,  portare
  avanti  e  portare  a  casa una riforma, almeno  così  ci  dice  il
  Governo,  non possiamo, poi, derogare a degli aspetti puntuali  che
  per altro, a mio avviso, sono assolutamente poco rappresentativi di
  una virtù che in qualche modo oggi vuole essere rappresentata.
   Quando  si  parla  di  una  raccolta  differenziata  che  sia  non
  inferiore  al  quindici  per  cento credo  che  non  abbiamo  fatto
  assolutamente alcun riferimento a nessuna virtù.
   Anche perché vorrei ricordare a me stessa ed a questa Aula che già
  esiste  una  legge  che impone delle penalità  ai  comuni  che  non
  raggiungano    il   trentaquattro   per   cento   della    raccolta
  differenziata,  pertanto non capisco come  il  quindici  per  cento
  potrebbe costituire una virtù. E dall'altro non comprendo anche  la
  ragione per cui viene predisposto il comma 4 quando si dice che  il
  numero complessivo di società non può superare i quattordici, forse
  nel tentativo di dare una ventata di agilità ad un emendamento che,
  di  fatto, ripropone qualcosa che già la legge ci dice, per cui  il
  rimando  a  questa precisazione mi sembra soltanto il tentativo  di
  camuffare una riforma che poi non si rivela assolutamente  coerente
  con ciò che il Governo, in questi giorni, ci ha detto più volte.
     Peraltro,  concordo  con  quanto ha detto  poc'anzi  l'onorevole
  Beninati, proprio perché nel merito, in materia di appalto,  vorrei
  dire  che  è da mesi che attendiamo in Commissione un nuovo  codice
  che  regolamenti gli appalti; riguardo i commi 5, 6  e  7  ci  sono
  tutta  una  serie  di  previsioni che vanno assolutamente  inseriti
  all'interno  di  una  modifica e di un riordino  della  materia  in
  ambito  di appalti. Credo sia auspicabile inserire questi eventuali
  spunti  soltanto all'interno di un codice degli appalti  che  possa
  essere comprensivo di una riforma più ampia.
   Pertanto,  ritengo che questo emendamento per la ratio  di  questa
  legge,  ossia rendere agile ed agevole un percorso che si trasformi
  in  una  riforma effettiva del sistema della gestione rifiuti,  sia
  assolutamente in controtendenza e siccome mi auguro che non avvenga
  ciò  che  è  successo per il disegno di legge  piano  casa',  ossia
  grandi proclami per poi raggiungere obiettivi molto piccoli -  come
  l'altra  volta diceva la mia collega, onorevole Adamo -  non  credo
  sia opportuno che  la montagna partorisca un topolino'.
   Io  mi  auguro che questo disegno di legge non veda l'approvazione
  di questo emendamento e che il Governo lo  ritiri.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica utilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE.  Prego ci illumini. Ne ha facoltà.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica  utilità.  Signor Presidente, onorevoli  colleghi,  vorrei
  dire semplicemente che inizierò dal comma 4 per dire che  la fretta
  è  cattiva  consigliera' forse nella redazione e  lo  è  certamente
  nella lettura.
   Il  numero di quattordici è già previsto nella legge numero 2  del
  2007 all'articolo 45 e dunque è un mero esercizio calligrafico. Chi
  ritiene  che  il comma 5  vada  rinviato a normativa sugli  appalti
  sta dicendo che a questi appalti non si applica la normativa contro
  l'infiltrazione   della  criminalità  organizzata,   approvata   da
  quest'Aula,  perché la legge numero 15 del 2008  è  quella  che  ha
  disciplinato meritoriamente, a cura di quest'Aula, queste misure  e
  quindi con la materia appalti c'entra poco meno di nulla.
   Quindi, è pericoloso fare queste affermazioni.
   Non mi rivolgevo a lei, onorevole Beninati, ho detto il comma 5.
   L'articolo 6, semplicemente, stabilisce che in sede di  gara  deve
  essere  rilanciata fideiussione bancaria perché l'articolo 238  del
  decreto legislativo numero 152 del 2006 prevede che:   quando venga
  approvata  la  tariffa integrata ambientale ',  quindi  considerate
   tariffe  igiene  ambientale'  un  lapsus  calami  ,   la   tariffa
  integrata ambientale venga  riscossa dall'appaltatore'.
   Vogliamo sì o no garantirci che l'appaltatore ci versi quello  che
  ha  esatto? Quindi la fideiussione all'articolo 75 del codice degli
  appalti è prevista come obbligatoria a garanzia di ogni offerta  di
  gara,  per  cortesia.  Ed è applicata in Sicilia  dalla  notte  dei
  tempi.  Quindi,  è  anch'essa una mera operazione calligrafica  che
  mira soltanto a garantire il gettito a favore dei comuni.
   Il comma 7, infine, riguarda la dichiarazione di pubblica utilità,
  indifferibilità ed urgenza delle discariche pubbliche.
   Quanto  al  fatto  che  le  discariche siano  collocate  a  cinque
  chilometri   dal   perimetro,  correttamente   diceva   l'onorevole
  Beninati,  questo va corretto, me ne scuso, me ne dolgo,  a  cinque
  chilometri  dal perimetro del centro abitato è per non  turbare  il
  delicato olfatto dei cittadini siciliani. Dopodiché se lo si  vuole
  mettere  a un chilometro e mezzo o dentro il Tempio della Concordia
  per  me  non  c'è alcun problema. Abbiamo scritto cinque chilometri
  perché  mi  sembrava  una  distanza  equa,  persino  solidale   nei
  confronti delle narici.
   Ho  cercato di chiarire i commi 4, 5, 6 e 7, mi auguro di  esserci
  riuscito.
   Ribadisco che si tratta di operazioni di richiamo di norme che  si
  applicano  comunque,  salvo  quella di  dichiarazione  di  pubblica
  utilità.
   Attenzione  alla  legge numero 15 del 2008  che  è  materiale  che
  scotta.
   Per quanto riguarda i primi tre commi il dibattito ha sviscerato e
  sta   sviscerando  i  contenuti  e  confermo  che  lo  ascolto  con
  attenzione.

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, comunico che è  stato  presentato
  dagli onorevoli De Luca ed altri il subemendamento  6.31.1.18.6.5.
   E'  molto semplice, ne do lettura,  così si evita di distribuirlo:
   Il comma 2 è soppresso'.

   DE LUCA. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto.

   PRESIDENTE.  Su  questo  emendamento c'è  una  richiesta  di  voto
  segreto. Invito gli onorevoli colleghi a prendere  posto.

   LOMBARDO, presidente della Regione, Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LOMBARDO, presidente della Regione. Signor Presidente, non  so  se
  siamo  in  tempo,  se siamo già in sede di votazione,  viste  tante
  polemiche,   da quando sono arrivato perché non siamo  riusciti  da
  parte nostra a trovare una posizione concordata su questo argomento
  che,  sebbene rilevante e importante, non ci vede, a differenza  di
  tanti  altri  punti della legge, tanti altri articoli,  trovare  un
  momento di sintesi.
   Quindi, ripeto, se siamo in tempo per poterlo fare, chiederei  una
  breve sospensione in maniera tale che - ho sentito di parametri, di
  numeri,  un  terzo degli abitanti, due terzi dei  comuni  -  in  un
  quarto d'ora, venti minuti, possiamo trovare o comunque tentare  la
  via  di  una sintesi sul punto che, certamente, il voto a scrutinio
  segreto   ad  appello  nominale,  non  ci  porterà  a  raggiungere.
  Naturalmente,  riservandoci  di affidare alla libera determinazione
  dei deputati una scelta finale se non si trova, ripeto, una sintesi
  sulle posizioni contrapposte che ancora permangono.

   PRESIDENTE.  Non sorgendo  osservazioni, sospendo  la  seduta  per
  dieci minuti.

     (La seduta,  sospesa alle ore 19.22, è ripresa alle ore 19.42)

   La seduta è ripresa.

   PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi,  per  velocizzare   il   lavoro,
  accogliamo  la  richiesta del Governo di considerare  l'emendamento
  6.31.1.18.6 suddiviso in due emendamenti.
   Lavoreremo e poi voteremo per parti separate: innanzitutto i primi
  4  commi,  con  i  relativi subemendamenti, e poi i successivi  tre
  commi.
   Per   essere   più  chiaro,  si  lavorerà  dapprima  sulla   parte
  dattiloscritta  e  poi  sulla parte scritta a penna  dall'assessore
  Russo.
   Ribadisco   che   l'emendamento  6.31.1.18.6  -  emendamento   che
  riepiloga,  da  parte  del  Governo,  il  6  bis  con  i   relativi
  subemendamenti  - sarà trattato per parti separate,  in  due  parti
  diverse.
   La   prima  parte  conterrà  dal  comma  1  al  comma  4,  con   i
  subemendamenti, la seconda parte conterrà i commi da 5 a 7,  con  i
  subemendamenti.
   Si  passa al subemendamento 6.31.1.18.6.5, degli onorevoli De Luca
  ed altri.

   DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CORDARO.  Se  l'onorevole De Benedictis  deve  fare  attendere  il
  Gruppo del Partito Democratico, diciamolo chiaramente e sospendiamo
  la seduta  E' legittimo.

   PRESIDENTE.  Nel frattempo, sto aspettando che rientri  il  gruppo
  del  PD.  Non metterei in votazione un emendamento senza un partito
  in Aula. Però, comunichiamo ai colleghi che la seduta è ripresa.

   DE  BENEDICTIS. Signor Presidente, chiedevo semplicemente  se  non
  fosse  più opportuno, visto che abbiamo sdoppiato i commi di questo
  emendamento,  tanto  sono autonomi e distinti  -  l'1,  2,  3  e  4
  costituiscono  una  materia mentre il 5, 6 e 7 un'altra  materia  -
  invertire l'ordine delle votazioni iniziando con i commi 5, 6 e  7.
  E' una proposta. Poi, vorrei capire qual è il pregiudizio.

   PRESIDENTE. L'unica differenza è che al primo stralcio, cioè  allo
  stralcio  dei  commi   da 1 a 4, ci sono alcuni subemendamenti,  al
  secondo stralcio non ci sono subemendamenti.
   Però procediamo con ordine.


   Presidenza del presidente Cascio


   FALCONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CINTOLA.  Onorevole  Falcone,  non  può  parlare  sempre,  c'è  un
  Regolamento

   FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei parlare per
  dichiarazione di voto per dire che la soppressione del comma 2,  di
  fatto,  sarebbe  un  atto efferato contro l'articolato,  contro  la
  norma  perché  cassare il comma 2 significherebbe  togliere  quelle
  barriere  per cui si può classificare un ATO, un ex ATO virtuoso  o
  meno.
   Dico, invece, che dobbiamo cassare - e c'è il mio subemendamento -
  non  l'intero  comma  2 ma la lettera b) del  comma  2  che  è  una
  barriera insuperabile, è un elemento irraggiungibile.


   Presidenza del presidente Cascio


   PRESIDENTE. Gli emendamenti si votano seguendo un certo ordine. Se
  questo  emendamento sarà respinto poi passeremo al suo  ma  c'è  un
  ordine per il quale si votano gli emendamenti.

   LOMBARDO, presidente della Regione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LOMBARDO,  presidente della Regione. Signor Presidente,  acquisita
  la  disponibilità a spezzare questo emendamento in due parti -  per
  intenderci  i  primi  4 commi dattiloscritti e gli  altri,  invece,
  manoscritti - trattandosi, quindi, di due emendamenti,  il  Governo
  ritira il primo cioè i 4 commi dattiloscritti, tutti compresi.
   Se  l'Assemblea ne prende atto, passiamo al secondo e  votiamo  il
  secondo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Rispetto  al  ritiro da parte del Governo del primo  stralcio  del
  subemendamento,  si  intendono  decaduti  tutti  i   subemendamenti
  presentati a questo emendamento stralciato.
   Pertanto, rimane in vita soltanto dell'emendamento 6.31.1.18.6, la
  parte manoscritta e,  specificatamente, i commi 5, 6 e 7.
   Pongo in votazione il subemendamento 6.31.1.18.6 (commi 5, 6 e 7).
  Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PERSIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo   in   votazione  ampia  delega  alla  Presidenza   per   il
  coordinamento formale del disegno di legge. Chi è favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvata)

   Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:

                             «Articolo 20
                             Norma finale

   1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale
  della Regione siciliana.
   2.  È  fatta  obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla
  osservare come legge della Regione».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Onorevoli  colleghi, avverto che nella seduta  di  domani  saranno
  esaminati   e   votati   gli  emendamenti   presentati   ai   sensi
  dell'articolo 117 del Regolamento interno, prima di  dare  il  voto
  finale al disegno di legge numeri 525-528/A.
   Inoltre,   voteremo  l'esercizio  provvisorio  -  che  la   Giunta
  approverà fra qualche momento - per cui è chiaro che la presenza in
  Parlamento  domani è assolutamente fondamentale e sempre all'orario
  previsto.

                        Sull'ordine dei lavori

   LACCOTO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LACCOTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che noi come
  Parlamento  e  come  Governo dobbiamo essere responsabili.  Mi  era
  stata  assicurata, da parte dell'Assessore, la norma che affrontava
  il problema dell'emergenza rifiuti.
   Non  so se sia stato presentato o meno l'emendamento da parte  del
  Governo ma mi era stato assicurato che sarebbe stato presentato  un
  emendamento  che  affrontava  anche il problema  dell'emergenza  di
  questi giorni.
   Credo  che questa legge, senza la norma dell'emergenza, non  abbia
  alcun  significato  perché diventa una norma manifesto.  E  allora,
  Assessore, delle due l'una: o lei quando ha detto che presentava la
  norma dell'emergenza  scusatemi, c'era  una  norma scritta che  non
  aveva bisogno di copertura finanziaria;  in questo  momento andiamo
  a  presentare una norma che è da venire  perché l'applicazione  può
  avvenire fra un anno, ma nel periodo che resta da oggi, laddove c'è
  la  spazzatura  per  strada, laddove ci sono  problemi  igienico  -
  sanitario, laddove c'è una emergenza che incalza, non vediamo  come
  si possa risolvere questo problema.
   Pertanto,  ancora  una volta, rivolgo un appello  al  Governo,  al
  Presidente dell'Assemblea perché si risolva questo problema  che  è
  vitale.

   PRESIDENTE. Assessore Russo, risponde lei o rispondo io?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO, assessore per l'energia  e  i  servizi  di
  pubblica  utilità.  Signor  Presidente, onorevoli  deputati,  è  la
  seconda volta in una sera - e devo dire che non mi era mai capitato
  in  48  anni  -  di  sentire cose sgradevoli sul  piano  personale,
  ampiamente compensate dal vostro affetto.
   Onorevole  Laccoto, dire che questa è una legge  manifesto  -  non
  guardi me, guardi l'Aula che la circonda, del mio lavoro abbia solo
  pietà, non rispetto - per quanto riguarda la questione della  norma
   salva emergenze' devo dirle che è, quanto meno, esigenza anche mia
  che propongo le ordinanze di emergenza-urgenza, avere una norma  di
  copertura,  come  certamente  intuirà,  e  tuttavia  il  Presidente
  dell'Assemblea  mi  ha  correttamente evidenziato  che  norme  che,
  comunque,   comportano   spesa,  seppure  a   bilancio   invariato,
  richiedono due cose: primo, che il bilancio invariato ci sia, e non
  c'è;  secondo, che siano apprezzate dalla Commissione  Bilancio'.
   La norma è scritta ed è a disposizione di tutti i deputati.

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, la seduta è  rinviata  a  domani,
  giovedì, 25 marzo 2010, alle ore 16.00, con il seguente ordine  del
  giorno:


   Presidenza del presidente Cascio


      I  -Comunicazioni.

  II  - Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83,
  lettera d), e 153 del Regolamento interno, delle mozioni:

     numero 188  -  Rispetto della normativa in materia  di  pareri
               delle Commissioni legislative permanenti dell'ARS.

                                LIMOLI - LEONTINI - MANCUSO - BOSCO

     numero 189 -  Osservanza della normativa in materia di  pareri
                 delle Commissioni legislative permanenti dell'ARS.

                                LIMOLI - LEONTINI - MANCUSO - BOSCO

      III  -Discussione dei disegni di legge:

       1)   -   Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei  siti
       inquinati  (525-528/A) (Seguito)

       2)  -   Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno
          finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012
          (470-470 bis)

       3)  -  Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010
       (471-471 bis)

                   La seduta è tolta alle ore 19.56

                        DAL SERVIZIO RESOCONTI
                             il Direttore
                      dott.ssa Iolanda Caroselli