Presidenza del presidente Cascio
LEANZA EDOARDO, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende
approvato.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali
votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere
luogo nel corso della seduta.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (articolo 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (articolo 127) sono effettuate mediante
procedimento elettronico.
Congedi e missioni
PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Buzzanca, Dina e Termine
sono in congedo per oggi.
L'Assemblea ne prende atto.
Comunico, altresì, che sono in missione, per ragioni del loro
ufficio gli onorevoli:
- Gianni e Vitrano, dal 24 al 25 marzo 2010;
- Fagone, dal 24 al 26 marzo 2010.
L'Assemblea ne prende atto.
Annunzio di interrogazioni
PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura
dell'interrogazione con richiesta di risposta orale presentata.
LEANZA EDOARDO, segretario:
«Al Presidente della Regione, premesso che il contratto collettivo
nazionale di lavoro per il quadriennio 1998 - 2000 dell'area della
dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del
servizio sanitario nazionale, ancora vigente, all'articolo 28,
comma 1, prescrive che 'ai dirigenti del ruolo sanitario, all'atto
della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura
professionale'; il comma 3 dello stesso art. 28 aggiunge che 'ai
dirigenti del comma 1, dopo cinque anni di attività sono
conferibili incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di
natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza,
di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo';
considerato che l'ex A.U.S.L. numero 9 di Trapani, oggi A.S.P.
Trapani, nel 2008 ha conferito incarichi di responsabilità di unità
operativa a medici provenienti dalla medicina dei servizi, che da
appena un anno erano passati alla dirigenza medica, in aperto
contrasto con quanto citato in premessa;
tenuto conto che queste nomine hanno determinato una violazione
delle norme e che la procedura di assegnazione avrebbe dovuto
essere svolta su una rosa di candidati che avessero i requisiti
premessi e che tali figure professionali erano e sono presenti
nella dotazione organica della azienda sanitaria provinciale di
Trapani;
per sapere quali iniziative siano state intraprese o si intendano
intraprendere affinché l'azienda sanitaria provinciale di Trapani,
in coerenza alla imperatività delle disposizioni contrattuali
citate in premessa e tenuto conto della forza cogente delle stesse,
agisca di conseguenza». (1112)
MARROCCO
PRESIDENTE. Avverto che l'interrogazione testé annunziata sarà
posta all'ordine del giorno per essere svolta al proprio turno.
Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni
con richiesta di risposta scritta presentate.
LEANZA EDOARDO, segretario:
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute,
premesso che:
a distanza di oltre dieci anni (G.U. numero 231/1999) non è stato
ancora recepito l'atto d'intesa Stato-regioni su 'Determinazione
dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento
e l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone
dipendenti da sostanze d'abuso';
sulla base della normativa vigente e, in particolare, della legge
regionale numero 64 del 1984, in Sicilia operano 52 SERT e 19
strutture convenzionate, oltre agli enti ausiliari che gestiscono
strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei
tossicodipendenti;
considerato che:
l'attenzione nei confronti delle strutture pubbliche e private,
che svolgono attività di prevenzione e cura o terapeutica o
socio-assistenziale per i tossicodipendenti, è stata assolutamente
marginale;
gli organici delle strutture pubbliche sono carenti e le rette per
le comunità terapeutiche non sono congrue;
ritenuto che:
negli ultimi anni sono avvenuti cambiamenti rilevanti tanto nel
versante del consumo che su quello delle strategie di cura e
riabilitazioni;
il miglioramento della qualità della vita delle persone
tossicodipendenti e la prevenzione dell'emarginazione richiedono
una gamma di servizi diversificati, ma integrati tra di loro;
per sapere:
le ragioni del ritardo nel recepimento dell'accordo Stato-regioni
del 5 agosto 1999 sopra richiamato;
quali iniziative siano state assunte per dotare la Sicilia di un
vero e proprio piano d'azione regionale sulle droghe». (1113)
BARBAGALLO
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute,
premesso che:
con decreto assessoriale 751/2010 veniva disposto il riordino, il
funzionamento e la riconversione della rete ospedaliera e
territoriale dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo;
dal predetto provvedimento si evince l'eliminazione dei reparto di
geriatria e di psichiatria del presidio ospedaliero di Corleone
(PA), oltre al ridimensionamento della funzionalità dell'intero
presidio;
considerato che:
il presidio ospedaliero di Corleone rappresenta un'importante
struttura sanitaria non solo per gli abitanti del comune, ma per
tutti i cittadini che risiedono nel vastissimo comprensorio cui
ricade l'utenza dell'ospedale di Corleone;
tale decisione è in contrasto con il diritto alla salute del
cittadino ed è stata adottata senza aver tenuto nella giusta
considerazione le esigenze dei cittadini dell'intera area;
ritenuto che:
la nuova normativa adottata dall'Assessore per la salute mette in
pericolo ed a rischio la salute pubblica di migliaia di cittadini;
il predetto provvedimento di legge viola il diritto alla salute e
rende meno funzionale l'intero presidio ospedaliero di Corleone;
per sapere:
quali provvedimenti intendano adottare al fine di garantire la
piena efficienza e funzionalità del presidio ospedaliero di
Corleone, con particolare riguardo alla geriatria ed alla
psichiatria;
se intendano intervenire a tutela del diritto alla salute dei
cittadini di Corleone e dell'intero comprensorio». (1114)
CAPUTO
«All'Assessore per le attività produttive, premesso che il
consiglio di amministrazione della CRIAS, con successive delibere
numero 12 e numero 86 rispettivamente del 26/01/2009 e
dell'11/09/2009, ha di fatto riscritto l'organigramma aziendale,
riconoscendo ad oltre il 50 per cento delle 87 unità di personale
avanzamenti di carriera conseguenti all'istituzione di nuove figure
riconducibili all'area dirigenziale;
considerato che:
le delibere adottate dal consiglio di amministrazione della CRIAS,
ente pubblico economico a totale partecipazione regionale, a norma
delle leggi regionali numero 2/78 e numero 35/91, devono essere
sottoposte al controllo di legittimità da parte dell'Assessorato
Attività produttive e che tale adempimento, rispetto alle delibere
menzionate in premessa, ha condotto alla mancata approvazione delle
stesse;
il regolamento organico che disciplina il rapporto di lavoro del
personale alle dipendenze della CRIAS prescrive, nella specifica
ipotesi di promozione del dipendente, l'adozione di un
provvedimento motivato preceduto da un colloquio attitudinale, che
nella fattispecie sembra mancare, sollevando seri dubbi circa la
legittimità delle suddette delibere;
già in passato la violazione di quanto prescritto dal citato
regolamento organico per analoga vicenda, riguardante alcune
promozioni effettuate nei primi anni novanta, tutte dichiarate
illegittime in ogni grado di giudizio, ha costretto l'ente al
pagamento di diverse centinaia di euro nei confronti dei numerosi
dipendenti ricorrenti e, ancora oggi, sono in corso cause nei
confronti di altri per il riconoscimento economico del danno
subito;
preso atto delle dichiarazioni del dottor Alescio, presidente
della CRIAS, relative alla sua assoluta estraneità ai fatti che
hanno determinato l'adozione delle delibere in oggetto, nonostante
abbia riconosciuto le promozioni ai dipendenti interessati con
decorrenza 1 aprile 2010 sottoscrivendo, con alcuni di essi, un
apposito accordo dinanzi alla commissione circoscrizionale di
conciliazione presso l'UPLMO di Catania;
per sapere:
gli eventuali pareri in merito rilasciati dal collegio dei
revisori dei conti della CRIAS e quelli dell'Assessorato Attività
produttive, organo preposto alla vigilanza dell'ente in questione;
quali provvedimenti intenda adottare per impedire che
dall'1/04/2010 maturino gli effetti giuridici ed economici delle
citate deliberazioni della CRIAS e, soprattutto, degli atti
consequenziali;
se non ritenga opportuno intervenire in via sostitutiva, con atto
di commissariamento dell'ente, per procedere agli opportuni
accertamenti di quanto descritto in premessa e quali provvedimenti
adottare». (1115)
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)
MUSOTTO-CALANDUCCI
PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni testé annunziate saranno
inviate al Governo.
Annunzio di mozioni
PRESIDENTE. Comunico che, in data 23 marzo 2010, sono state
presentate le seguenti mozioni:
- numero 188 Rispetto della normativa in materia di pareri delle
Commissioni legislative permanenti dell'ARS , degli onorevoli
Limoli, Leontini, Mancuso e Bosco;
- numero 189 Osservanza della normativa in materia di pareri
delle Commissioni legislative permanenti dell'ARS , degli onorevoli
Limoli, Leontini, Mancuso e Bosco. Ne do lettura:
«L'Assemblea regionale siciliana
considerato che, da notizie diffuse dagli organi di stampa, si
apprende che l'Assessore per la salute avrebbe presentato il nuovo
piano di riorganizzazione della rete ospedaliera;
ricordato che l'articolo 23 della legge regionale numero 6 del
1997 prevede il mantenimento dell'obbligo dei pareri delle
Commissioni legislative dell'ARS e che l'articolo 24, comma 22,
della legge regionale numero 2 del 2007 prevede il parere della VI
Commissione legislativa permanente 'Servizi sociali e sanitari',
nello specifico, sul piano di rientro e riqualificazione del
Servizio sanitario regionale per il triennio 2007-2009 in ordine a
criteri, obiettivi e misure per la rideterminazione della rete
ospedaliera regionale, l'individuazione territoriale dei presidi
territoriali di assistenza (P.T.A.), il piano di riparto dei
contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi
nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia, la rifunzionalizzazione dei
presidi ospedalieri minori, la definizione degli aggregati
macroeconomici di comparto, il nuovo assetto funzionale del
Servizio '118', eccetera;
preso atto della sostanziale inosservanza e della ripetuta
elusione dell'obbligo del preventivo parere, sebbene quest'ultimo
non abbia efficacia vincolante,
impegna il Governo della Regione
ad attivare tutte le forme di collaborazione istituzionale volte a
ristabilire il necessario equilibrio dei ruoli del Governo e
dell'Assemblea regionale e a far rispettare il pieno e puntuale
adempimento dell'obbligo di richiedere il parere di competenza
della VI Commissione legislativa permanente». (188)
LIMOLI-LEONTINI-MANCUSO-BOSCO
«L'Assemblea regionale siciliana
considerato che, da notizie diffuse dagli organi di stampa, si
apprende che l'Assessore per la salute avrebbe presentato il nuovo
piano di riorganizzazione della rete ospedaliera;
ricordato che l'articolo 23 della legge regionale numero 6 del
1997 prevede il mantenimento dell'obbligo dei pareri delle
Commissioni legislative dell'ARS e che l'articolo 24, comma 22,
della legge regionale numero 2 del 2007 prevede il parere della VI
Commissione legislativa permanente 'Servizi sociali e sanitari',
nello specifico, sul piano di rientro e riqualificazione del
Servizio sanitario regionale per il triennio 2007-2009 in ordine a
criteri, obiettivi e misure per la rideterminazione della rete
ospedaliera regionale, l'individuazione territoriale dei presidi
territoriali di assistenza (P.T.A.), il piano di riparto dei
contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi
nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia, la rifunzionalizzazione dei
presidi ospedalieri minori, la definizione degli aggregati
macroeconomici di comparto, il nuovo assetto funzionale del
Servizio '118', eccetera;
preso atto della sostanziale inosservanza e della ripetuta
elusione dell'obbligo del preventivo parere, sebbene quest'ultimo
non abbia efficacia vincolante,
invita il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana
ad attivare tutte le forme di collaborazione istituzionale volte a
ristabilire il necessario equilibrio dei ruoli del Governo e
dell'Assemblea regionale e a far rispettare, da parte del Governo,
il pieno e puntuale adempimento dell'obbligo di richiedere il
parere di competenza della VI Commissione legislativa permanente».
(189)
LIMOLI-LEONTINI-MANCUSO-BOSCO
Avverto che le stesse saranno iscritte all'ordine del giorno della
seduta successiva perchè se ne determini la data di discussione.
Seguito della discussione del disegno di legge numeri 525-528/A
«Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati»
Presidenza del presidente Cascio
PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno:
Discussione di disegni di legge.
Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge
numeri 525-528/A «Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei
siti inquinati», posto al numero 1).
Invito i componenti la IV Commissione a prendere posto al banco
delle Commissioni.
Onorevoli colleghi, ricordo che la discussione era stata sospesa
dopo l'approvazione dell'articolo 19 ed il ritiro degli emendamenti
articoli aggiuntivi.
Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:
Titolo V
Disposizioni finali e transitorie
«Articolo 18
Norme finali e transitorie
1. Immediatamente dopo la costituzione dell'Autorità d'ambito,
sono conferite alle stesse il patrimonio, le attrezzature, i mezzi,
gli impianti di proprietà delle attuali società e consorzi
d'ambito, nonché tutte le competenze di indirizzo, controllo e
programmazione del servizio integrato dei rifiuti in capo alle
stesse. La situazione debitoria o creditizia di ciascuna società o
consorzio d'ambito, alla data della loro acquisizione da parte
della nuova Autorità d'ambito, è quantificata ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009,
numero 6, e sono altresì quantificate le quote che ogni comune ha
corrisposto e le quote che gli utenti hanno versato come TIA o
TARSU. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario di cui
all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, numero 6,
sono posti a carico dell'ente interessato.
2. Le società d'ambito ed i consorzi d'ambito esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, che gestiscono il
servizio di raccolta, in tutto o in parte, anche in economia,
continuano a gestirlo fino all'affidamento della gestione integrata
dei rifiuti da parte della stessa Autorità d'ambito, da
effettuarsi entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 204, commi 1 e
2, del decreto legislativo 152/06.
3. Le società d'ambito ed i consorzi d'ambito esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, che gestiscono impianti
a servizio della raccolta, possono continuarne la gestione quali
società di scopo dell'Autorità d'ambito
4. Le società d'ambito ed i consorzi d'ambito esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, che hanno affidato il
servizio di gestione integrata dei rifiuti, sono poste in
liquidazione ed il controllo dei contratti in essere con i soggetti
affidatari viene acquisito dalla relativa Autorità d'ambito. Gli
oneri conseguenti all'attività dei liquidatori sono posti a carico
dell'ente interessato.
5. Nel caso in cui, per effetto dell'accorpamento dei pregressi
Ambiti Territoriali Ottimali sub-provinciali nell'Ambito
Territoriale Ottimale provinciale di cui all'articolo 5, il
servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga per una parte
del territorio mediante affidamento esterno a soggetti
imprenditoriali e per la rimanente parte mediante gestione diretta,
la durata della gestione diretta non può eccedere la durata
dell'appalto esterno. Resta ferma la facoltà dell'Autorità d'ambito
di avviare, anche prima di tale scadenza, le procedure per
l'affidamento all'esterno del servizio già gestito in forma
diretta, la cui scadenza coincide con quella dell'appalto esterno
già esistente.
6. Nel caso in cui, per effetto dell'accorpamento degli Ambiti
Territoriali Ottimali subprovinciali pregressi nell'Ambito
Territoriale Ottimale provinciale di cui all'articolo 5, il
servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga mediante
affidamento esterno a soggetti imprenditoriali diversi, la durata
dei contratti è uniformata a quello che abbia scadenza più remota,
sempre che il soggetto titolare del contratto la cui durata venga
prolungata accordi, a parità di condizioni, una riduzione dell'
originario corrispettivo non inferiore al 5 per cento, se la
prosecuzione è disposta per non oltre tre anni, e non inferiore
all'8 per cento se la prosecuzione è disposta per un periodo di
tempo maggiore.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi
di pubblica utilità definisce la dotazione organica provvisoria che
viene applicata dalle Autorità d'ambito al momento della loro
costituzione.
8. Sulla base dei criteri concertati fra l'Amministrazione
regionale e le organizzazioni sindacali, i commissari straordinari
provvedono alla individuazione del personale da trasferire alle
Autorità d'ambito, nell'osservanza delle procedure di informazione
e di consultazione con le rappresentanze sindacali dei lavoratori
dipendenti. I dipendenti da trasferire sono individuati fra quelli
in servizio presso le società o presso i consorzi d'ambito
esistenti alla data di approvazione della presente legge,
mantenendo il trattamento giuridico ed economico applicato a tale
data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con
espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. Il
trasferimento ha luogo a condizione che l'originario rapporto di
lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano state
realizzati nel rispetto della normativa di riferimento o in forza
di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa
giudicata.
9. Fermo restando il trattamento giuridico ed economico, nonché il
rapporto di dipendenza dalle Autorità d'ambito, il personale, già
inquadrato nei consorzi e nelle società d'ambito in profili
operativi destinati ai servizi di gestione dei rifiuti, è
utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto di cui all'articolo
15 per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei
rifiuti. L'appaltatore assume la responsabilità gestionale,
operativa e disciplinare del personale utilizzato anche per quanto
concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.
10. Fermo restando il trattamento giuridico ed economico, nonché
il rapporto di dipendenza dalle autorità d'ambito, il personale
eventualmente in esubero rispetto ai limiti massimi determinati
dagli standard concertati dalla Regione e le organizzazioni
sindacali è utilizzato per servizi aggiuntivi che gli enti locali
assicurano a proprio carico, quali ad esempio:
a) servizi di scerbamento;
b) servizi di sterramento;
c) servizi di consulenza in materia ambientale;
d) servizi di manutenzione;
e) servizi di custodia;
f) servizi di pulizia di edifici pubblici.
11. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la
gestione integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della
presente legge conservano validità sino all'adozione dei
corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.
12. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla
presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di
gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla
presente legge, i soggetti già deputati alla gestione integrata del
ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a
svolgere le competenze loro attualmente attribuite».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dal Governo:
- emendamento 18.36:
«L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
Articolo 18. Norme finali e transitorie - 1. Alla data di entrata
in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito
costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo
numero 152/2006 sono posti in liquidazione, ed agli stessi sono
preposti commissari liquidatori nominati dall'Assessore regionale
per l'Energia ed i servizi di pubblica utilità fra dirigenti
dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato per l'Economia, che, per
le finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio
2009, numero 6, provvedono alla quantificazione della massa attiva
e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito, accertata alla
data del 31 dicembre 2009. I commissari liquidatori provvedono
altresì all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi
di funzionamento delle precedenti Autorità d'Ambito, sostenute
dagli enti locali ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge
regionale numero 19/2005 e delle quote che gli utenti hanno versato
come TIA o TARSU.
2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi,
alla data di costituzione dei SRR i rapporti giuridici dei consorzi
e delle società d'ambito in corso confluiscono in un'apposita
gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni
costituite per materia o per territorio.
3. In ragione dell'estinzione delle società e dei consorzi
d'ambito, i contratti da questi ultimi stipulati sono risolti per
impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell'articolo 204 del decreto
legislativo numero 152/2006. I contratti di lavori e di fornitura
di beni o di servizi stipulati e sottoscritti entro il 31 gennaio
2010 possono essere novati, nel rispetto dell'originaria data di
scadenza, fra il contraente privato e il SRR, sempre che
aggiudicati nel rispetto della legge regionale numero 7/2002 e
successive modifiche e integrazioni.
4. In particolare, laddove il servizio di gestione integrata dei
rifiuti sia stato affidato a soggetti imprenditoriali, questi
ultimi possono definitivamente sciogliersi dal rapporto, ovvero
novarlo con le modalità di cui al precedente comma 3, relativamente
ai comuni già serviti.
5. Nel caso in cui, per effetto della modifica degli Ambiti
territoriali ottimali e della costituzione delle SRR, il servizio
di gestione integrata dei rifiuti si svolga per una parte del
territorio mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali
e per la rimanente parte mediante gestione diretta, la durata di
quest'ultima non può eccedere la durata dell'appalto esterno. Resta
ferma la facoltà della SSR di affidare, anche prima di tale
scadenza, la gestione del servizio all'appaltatore individuato ai
sensi del precedente articolo 15.
6. Nel caso in cui, per effetto della modifica degli Ambiti
territoriali ottimali e della costituzione delle SRR, il servizio
di gestione integrata dei rifiuti si svolga mediante affidamento
esterno a soggetti imprenditoriali diversi, il subentro del gestore
individuato ai sensi del precedente articolo 15 ha luogo alla
scadenza dei singoli contratti, la cui durata può essere prolungata
esclusivamente nei casi di cui all'articolo 125, comma 1, lettera
c) del decreto legislativo numero 163/2006 e nel rispetto dei
termini posti dall'articolo 204 del decreto legislativo numero
152/2006.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Assessorato per l'Energia ed i Servizi di
pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni
associative dei comuni e delle Province, definisce la dotazione
organica provvisoria che verrà applicata dalle SRR al momento della
loro costituzione, individuando il personale addetto fra quello già
in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente
dai Comuni, dalle Province o dalla Regione. I costi relativi a tale
personale sono posti a carico dei comuni consorziati.
8. Sulla base dei criteri concertati fra l'Amministrazione
regionale, le Associazioni di rappresentanza degli Enti locali e
delle Province regionali e le Organizzazioni sindacali, le SSR
provvedono alla individuazione del personale che verrà assunto,
previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro,
nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione
con le rappresentanze sindacali dei lavoratori dipendenti. Hanno
diritto all'assunzione da parte della SSR i dipendenti già in
servizio al 31 dicembre 2009:
- presso le società d'ambito - presso i consorzi d'ambito;
- presso le società utilizzate per la gestione del servizio e al
cui capitale sociale partecipino gli enti locali per una
percentuale non inferiore all'80 per cento.
Per tali dipendenti l'assunzione ha luogo mantenendone, per quelli
inquadrati in profili operativi destinati al servizio di gestione
integrata dei rifiuti, il trattamento giuridico ed economico
applicato a tale data e per mansioni coerenti al profilo di
inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni
superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati in profili
professionali coerenti al riparto percentuale di cui al precedente
articolo 7, comma 10. L'assunzione ha luogo a condizione che
l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di
carriera siano stati costituiti o realizzati nel rispetto della
normativa di riferimento o in forza di pronuncia giurisdizionale
che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata. Fermo restando
l'obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica
dall'articolo 45 della legge regionale numero 2/2007 e
dall'articolo 61 della legge regionale numero 6/2009, le società
consortili non possono procedere per un quinquennio, decorrente
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad alcuna
assunzione.
9. Fermo restando il trattamento giuridico ed economico, nonché il
rapporto di dipendenza dalle Società consortili, il personale, già
inquadrato nei consorzi e nelle società d'ambito in profili
operativi destinati ai servizi di gestione dei rifiuti, è
utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto di cui al
precedente articolo 15 per lo svolgimento del servizio integrato di
gestione dei rifiuti. L'appaltatore assume la responsabilità
gestionale, operativa e disciplinare del personale utilizzato anche
per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni,
prestando per tale adempimento apposita fideiussione.
10. Il personale delle società consortili deve essere utilizzato
per i servizi aggiuntivi che gli Enti locali assicurano a proprio
carico, quali ad esempio:
- servizi di scerbamento,
- servizi di sterramento,
- servizi di consulenza in materia ambientale,
- servizi di manutenzione,
- servizi di custodia,
- servizi di pulizia di edifici pubblici.
11. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la
gestione integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della
presente legge conservano validità sino all'adozione dei
corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.
12. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla
presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di
gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla
presente legge ovvero fino alla soppressione delle autorità
d'ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo
dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a
svolgere le competenze loro attualmente attribuite'»;
-subemendamento 18.36.16 modificativo dell'emendamento 18.36:
«Al comma 1, dopo le parole dell'Assessorato per l'Economia' sono
soppressi i periodi ulteriori fino alla fine del comma stesso e
sono aggiunte le seguenti parole ove a ciò non provvedano entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i Comuni soci. I commissari, per le finalità di cui all'articolo 61
della legge regionale numero 6/2009, provvedono alla
quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi
e società d'ambito. I commissari liquidatori provvedono, altresì,
all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di
gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito, sostenute
dagli Enti locali, ai sensi dell'articolo 21, comma 17 della legge
regionale numero 19/2005 e delle quote che gli utenti hanno versato
come TIA o TARSU. Il compenso previsto per i commissari liquidatori
non può essere superiore a quello previsto per i commissari
nominati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale numero
44/1991'.
Il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. In ragione
dell'estinzione delle società e dei consorzi d'ambito, il regime
transitorio per le diverse tipologie di affidamento in essere, è
disciplinato in conformità con quanto previsto dal comma 8
dell'articolo 23 bis del D.L. numero 112/2008, come modificato
dall'articolo 15 del D.L. numero 135/2009, e dall'articolo 2, comma
38, della legge numero 244/2007'.
Il comma 4 è abrogato.
Al comma 6 sono cassate le parole: e nel rispetto dei termini
posti dall'articolo 204 del decreto legislativo numero 152/2006'.
I commi 7, 8, 9, 10 sono sostituiti dai seguenti:
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Assessorato per l'energia ed i servizi di
pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni
associative dei comuni e delle province individua il personale
addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi
d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione'.
8. Sulla base dei criteri concertati fra l'Amministrazione
regionale, le Associazioni di rappresentanza degli Enti locali e le
organizzazioni sindacali, le SRR integrano le previsioni di cui al
precedente comma 7 individuando il rimanente personale fra i
dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009:
-presso le società d'ambito;
-presso i consorzi d'ambito;
-presso le società utilizzate per la gestione del servizio ed al
cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o dai
consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore all'80 per
cento.
Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al
servizio digestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo,
previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di
condizioni giuridiche ed economiche, applicate a tale data e per
mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto
di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono
inquadrati assicurando che, a livello complessivo, il rapporto fra
profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei
rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al 90
per cento.
L'assunzione ha luogo a condizione che l'originario rapporto di
lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati
costituiti o realizzati nel rispetto della normativa di
riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge
regionale numero 2/2007 e dell'articolo 61 della legge regionale
numero 2/2009, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia
acquisito efficacia di cosa giudicata'.
9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo è
assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo
avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui al
precedente articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti
affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità
gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro,
nonché per l'erogazione delle retribuzioni, prestando per tale
adempimento apposita fideiussione'.
10. Nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità, il
personale delle società consortili può altresì essere utilizzato
per servizi aggiuntivi svolti direttamente dagli enti locali'.
Al comma 12, dopo le parole Tale gestione non può eccedere la
durata di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della
presente legge'».
- dalla Commissione:
- emendamento 18.1:
«Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3 bis. Nell'ipotesi di applicazione delle previsioni di cui ai
commi 2 e 3 del presente articolo le attuali società d'ambito che
gestiranno per conto della nuova autorità d'ambito pagheranno un
canone di affitto commisurato al valore reale dei beni della
società utilizzati. Le società che continueranno a gestire il
servizio saranno sostenute unicamente ed esclusivamente con i
proventi della gestione dei servizi erogati ai comuni che ne
sosterranno il relativo onere. E' fatto divieto all'autorità
d'ambito e/o ai comuni di erogare finanziamenti alle dette società
d'ambito per fini diversi dai servizi ricevuti'»;
- emendamento 18.2:
«Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6 bis. Gli impianti previsti dal Piano regionale che alla data di
pubblicazione della presente legge assicurano il trattamento, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti sono tenuti a continuare a
prestarlo senza soluzione di continuità in favore dei consorzi di
cui alla presente legge senza maggiori oneri posti a carico del
Consorzio e/o dei Comuni'»;
- subemendamento 18.36.13:
«All'emendamento 18.36, comma 1 le parole costi di funzionamento
delle precedenti autorità d'ambito' sono sostituite dalle spese
inerenti la gestione integrata dei rifiuti'».
-subemendamento 18.36.17:
«L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
Articolo 18
Norme finali e transitorie
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi
e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del
decreto legislativo numero 152/2006 sono posti in liquidazione, ed
agli stessi sono preposti commissari liquidatori nominati
dall'Assessore regionale per l'Energia ed i servizi di pubblica
utilità fra dirigenti dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato
per l'Economia, ove a ciò non provvedano entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni soci. I
commissari, per le finalità di cui all'articolo 61 della legge
regionale numero 6/2009, provvedono alla quantificazione della
massa attiva e all'accertamento delle percentuali di copertura dei
costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito,
sostenute dagli Enti locali, ai sensi dell'articolo 21, comma 17
della legge regionale numero 19/2005 e delle quote che gli utenti
hanno versato come TIA o TARSU.
Il compenso previsto per i commissari liquidatori non può essere
superiore a quello previsto per i commissari nominati ai sensi
dell'articolo 24 della legge regionale numero 44/1991 ed è a carico
degli enti interessati.
2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi,
alla data di costituzione dei SRR i rapporti giuridici dei consorzi
e delle società d'ambito in corso confluiscono in un'apposita
gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni
costituite per materia o per territorio.
3. In ragione dell'estinzione delle società e dei consorzi
d'ambito il regime transitorio per le diverse tipologie di
affidamento in essere, è disciplinato in conformità con quanto
previsto dal comma 8 dell'articolo 23 bis del D.L. numero 112/2008,
come modificato dall'articolo 15 del D.L. numero 135/2009, e
dall'articolo 2, comma 38, della legge 244/2007.
4. Nel caso in cui, per effetto della modifica degli Ambiti
territoriali ottimali e della costituzione delle SRR, il servizio
di gestione integrata dei rifiuti si svolga per una parte del
territorio mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali
e per la rimanente parte mediante gestione diretta, la durata di
quest'ultima non può eccedere la durata dell'appalto esterno. Resta
ferma la facoltà della SSR di affidare, anche prima di tale
scadenza, la gestione del servizio all'appaltatore individuato ai
sensi del precedente articolo 15.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Assessorato per l'energia ed i Servizi di
pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni
associative dei comuni e delle province individua il personale
addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi
d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione.
6. Sulla base dei criteri concertati fra l'Amministrazione
regionale, le Associazioni di rappresentanza degli Enti locali e le
organizzazioni sindacali, le SRR integrano le previsioni di cui al
precedente comma 7 individuando il rimanente personale fra i
dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009:
- presso le società d'ambito;
- presso i consorzi d'ambito;
- presso le società utilizzate per la gestione del servizio ed
al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società
o dai consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore all'80
per cento.
Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al
servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo,
previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di
condizioni giuridiche ed economiche, applicata a tale data e per
mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto
di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono
inquadrati assicurando che, a livello complessivo, il rapporto fra
profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei
rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al 80
per cento.
L'assunzione ha luogo a condizione che l'originario rapporto di
lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati
costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di
riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge
regionale numero 2/2007 e dell'articolo 61 della legge regionale
numero 6/2009, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia
acquisito efficacia di cosa giudicata.
7. Il personale di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è
assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo
avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui al
precedente articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti
affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità
gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro,
nonché per l'erogazione delle retribuzioni.
8. In deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti
locali, nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità,
il personale delle società consortili può altresì essere utilizzato
per servizi aggiuntivi svolti direttamente dagli Enti locali.
9. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione
integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente
legge conservano validità sino all'adozione dei corrispondenti atti
adottati in attuazione della presente legge.
10. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla
presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di
gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla
presente legge ovvero fino alla soppressione delle autorità
d'ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo
dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a
svolgere le competenze loro attualmente attribuite. Tale gestione
non può eccedere la durata di un anno, decorrente dalla data di
entrata in vigore della presente legge'».
- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello e De Luca:
- emendamento 18.10:
«Sopprimere l'articolo 18»;
- emendamento 18.11:
«Sopprimere il comma 1»;
- emendamento 18.12:
«Sopprimere il comma 2»;
- emendamento 18.15:
«Sopprimere il comma 3»;
- emendamento 18.17:
«Sopprimere il comma 4»;
- emendamento 18.18:
«Sopprimere il comma 5»;
- emendamento 18.19:
«Sopprimere il comma 6»;
- emendamento 18.20:
«Sopprimere il comma»;
- emendamento 18.21:
«Sopprimere il comma 8»;
- emendamento 18.28:
«Sopprimere il comma 9»;
- emendamento 18.30:
«Sopprimere il comma 10»;
- emendamento 18.31:
«Sopprimere il comma 11»;
- emendamento 18.32:
«Sopprimere il comma 12».
- dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis, Raia e Faraone:
- emendamento 18.13:
«Al comma 2 sostituire le parole della stessa Autorità d'ambito'
con della nuova Autorità d'ambito'»;
- emendamento 18.14:
«Al comma 2 sostituire le parole da effettuarsi entro nove mesi
dall'entrata in vigore della presente legge' con da effettuarsi
entro i termini previsti dalle norme vigenti'»;
- emendamento 18.23:
«Al comma 8 sostituire le parole i commissari straordinari
provvedono' con si provvede'»;
-emendamento 18.29:
«Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Il personale che alla data del 31 dicembre 2005 o comunque
otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle
amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o
consortili ed alle imprese private anche cooperative che operano
nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti, sarà
oggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al
passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio
integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni
contrattuali, collettive ed individuali in atto. Nel caso di
passaggi di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende
municipalizzate consortili e di imprese private, anche cooperative,
al gestore del servizio integrato dei rifiuti, si applica, ai sensi
dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165,
la disciplina del trasferimento del ramo d'azienda di cui
all'articolo 2112 del codice civile'»;
- emendamento 18.33:
«Al comma 12 sostituire le parole i soggetti già deputati' con
le attuali Autorità d'ambito già deputate'».
- dagli onorevoli Di Benedetto, Panepinto, Di Guardo e Termine:
- emendamento 18.16:
«Sopprimere il comma 3»;
- emendamento 18.34:
«Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
13. Con la pubblicazione della presente legge sono revocate le
eventuali procedure concorsuali in itinere per l'affidamento di
nuovi servizi o rinnovo di servizi scaduti'».
- dagli onorevoli Buzzanca, Pogliese, Caputo, Falcone e Vinciullo:
- emendamento 18.3:
«Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Alla data di entrata in vigore della presente legge e per
effetto diretto della stessa, agli Ambiti Territoriali Ottimali
esistenti iniziano le procedure previste dalla legge per la messa
in liquidazione. Le società cessano la propria attività a decorrere
dalla data di costituzione delle Autorità d'ambito di cui alla
presente legge'»;
- emendamento 18.4:
«Al comma 5, dopo le parole gestione diretta', cassare le parole
successive»;
- emendamento 18.5:
«Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il Consorzio, nel caso in cui, per effetto dell'accorpamento
degli Ambiti Territoriali Ottimali sub provinciali pregressi
nell'Ambito Territoriale Provinciale di cui all'articolo 5, il
servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga mediante
affidamento esterno a soggetti imprenditoriali diversi, provvederà
ad uniformare la durata dei contratti, anche mediante singole gare
di appalto, a quello che abbia scadenza più remota'»;
- emendamento 18.7:
«Sostituire il comma 8 con il seguente:
7. Entro trenta giorni dalla costituzione del consorzio, ogni
nuova Autorità d'ambito definisce la propria pianta organica in
funzione delle effettive esigenze operative e la trasmette al
Dipartimento regionale per i rifiuti e le acque, unitamente alla
ricognizione del personale di cui al comma 1, in servizio presso le
attuali Società d'ambito e Consorzi d'ambito'»;
- emendamento 18.9:
«Cassare il comma 10».
- dagli onorevoli Cascio Salvatore e Maira:
- emendamento 18.22:
«Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Il personale che a qualunque titolo è in servizio presso le
società d'Ambito alla data di entrata in vigore della presente
legge, passa alle dipendenze del consorzio e/o soggetti affidatari
del servizio, secondo le modalità ed i criteri fissati con decreto
del Presidente della regione da emanarsi entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge'».
- dagli onorevoli Rinaldi, Ammatuna, Galvagno, Gucciardi, Vitrano:
- emendamento 18.24:
«Al comma 8 dopo le parole alla data' aggiungere del 31 dicembre
2009 che abbiano maturato tre anni di anzianità' e cassare le
parole di approvazione della presente legge'».
- dagli onorevoli Gucciardi, Ferrara, Vitrano e Picciolo:
- emendamento 18.25:
«Sopprimere l'ultimo periodo del comma 8 e più precisamente: Il
trasferimento ha luogo a condizione che l'originario rapporto di
lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano state
realizzati nel rispetto della normativa di riferimento o in forza
di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa
giudicata'».
- dagli onorevoli Panepinto, Galvagno, Di Benedetto e Apprendi:
- emendamento 18.26:
«Al comma 8 sostituire il periodo da Il trasferimento' sino a di
cosa giudicata' con il seguente:
Il trasferimento per il personale assunto dopo la pubblicazione
della legge regionale numero 2/2007 transita nelle nuove Autorità
d'ambito solo se assunto secondo le disposizioni dell'articolo
45'».
- dagli onorevoli Apprendi, Di Guardo, Panepinto, De Benedictis e
Panarello:
- emendamento 18.35:
«Dopo il comma 12 aggiungere il seguente.
13. Il personale in servizio presso i comuni, presente nelle
dotazioni organiche, transitato negli ATO nella fase di prima
applicazione della presente legge, può a richiesta tornare ai
comuni di appartenenza'».
- dagli onorevoli Leontini, Maira, Dina e Lo Giudice:
- subemendamento 18.36.1:
«Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
il personale assunto a tempo indeterminato a qualsiasi titolo
dalle Società d'Ambito e dai Consorzi d'Ambito, entro la data
d'entrata in vigore della legge regionale 8 febbraio 2007, numero
2, passa alle dipendenze delle nuove SRR'».
- dagli onorevoli Gucciardi, Ferrara, Vitrano, Picciolo e Raia:
- subemendamento 18.36.2:
«Al comma 1 dell'articolo 18, le parole Alla data' e fino alle
parole commissari liquidatori' sono sostituite dalle parole:
Alla data di entrata in vigore della presente legge, ai consorzi
ed alle società d'ambito, costituiti ai sensi dell'articolo 201 del
D.Lgs. numero 152/2006 sono preposti commissari liquidatori'»;
- subemendamento 18.36.3:
«Il comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi,
alla data di costituzione delle SRR, i consorzi e le società
d'ambito sono posti in liquidazione, ad eccezione di quelli
preposti agli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 6,
comma 2 bis, ed i rapporti giuridici in corso dei predetti consorzi
e società d'ambito confluiscono in una apposita gestione
liquidatoria che può essere articolata in sottogestioni costituite
per materia o per territorio'»;
- subemendamento 18.36.4:
«Al comma 8 dell'articolo 18 sostituire le parole alla
individuazione del personale che verrà assunto' con le parole alla
assunzione del personale individuato con le modalità di cui al
comma 7'»;
- subemendamento 18.36.5:
«Nell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 18, sostituire la
parola quinquennio' con la parola triennio';
aggiungere dopo la parola alcuna' la parola ulteriore', e dopo
la parola assunzione' le parole a tempo indeterminato'»;
- subemendamento 18.36.6:
«All'articolo 18, comma 12 dopo le parole presente legge'
aggiungere alla SRR' e dopo la parola attribuite' aggiungere le
parole con gli organi legittimamente in carica all'entrata in
vigore della presente legge'».
- dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis e Termine:
- subemendamento 18.36.9:
«Al comma 7 dell'articolo 18, dopo le parole presso le Società ed
i Consorzi d'ambito' sono aggiunte le seguenti parole: e le
Società a capitale pubblico'».
- dagli onorevoli Cracolici e De Benedictis:
- subemendamento 18.36.11:
«Al comma 8, dopo Enti locali', aggiungere e/o Società
d'ambito'».
- dagli onorevoli Panepinto, Di Benedetto, Apprendi e altro:
- subemendamento 18.36.7:
«Al comma 8, aggiungere dopo Enti locali e Società d'ambito'».
- dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis e Panepinto:
- subemendamento 18.36.14:
«Al comma 10 dell'articolo 18 aggiungere le seguenti parole:
servizi di spazzamento'».
- dagli onorevoli Apprendi, Panepinto, Termine, Di Benedetto e
Faraone:
- subemendamento 18.36.12:
«Dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:
13. Il personale in servizio presso i comuni, presente nelle
dotazioni organiche, transitato negli ATO nella fase di prima
applicazione della presente legge, può a richiesta tornare ai
comuni di appartenenza'.
L'emendamento 18.10 è ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 18.36 del Governo ed al subemendamento
18.36.17 della Commissione.
Onorevoli colleghi, su richiesta del Governo, sospendo brevemente
la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 16.51, è ripresa alle ore 17.18)
La seduta è ripresa.
FALCONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo riprendendo
l'esame della norma partendo dall'articolo 18. Credo che si possa
verificare qualche piccolo problema perché l'articolo 18 tratta la
materia della transizione degli ex ATO sino alla costituzione delle
nuove società di regolamentazione e deve essere armonizzato
all'articolo 7 che è proprio l'avvio.
Ora, mi pongo un quesito che illustro anche all'Assessore, cioè se
trattiamo immediatamente l'articolo 18 senza aver prima analizzato
l'articolo 6 bis che riguarda il cuore della riforma, se vogliamo o
comunque una parte importante della riforma che è quella relativa
al mantenimento o meno degli ATO virtuosi, potrebbe verificarsi un
problema non previsto.
Nel caso in cui non passasse la norma, ma che auspico, secondo cui
manteniamo le buone prassi, cioè manteniamo gli ex ATO virtuosi,
potrebbe accadere che ci siano delle attrezzature,
un'impiantistica, un patrimonio facente capo agli ex ATO virtuosi
che dovrebbe essere conferito e conferimento significa spogliare di
qualcosa che i comuni appartenenti agli ATO virtuosi hanno
realizzato negli anni a prescindere dai finanziamenti pubblici.
Quindi, poiché l'articolo 18 non prevede delle misure compensative
per tutti quei comuni che appartengono agli ATO virtuosi, nel caso
in cui non venissero mantenuti perderebbero il proprio patrimonio a
favore anche di quei comuni che virtuosi non sono stati e che non
hanno partecipato ad un percorso positivo.
Allora, chiedo al Governo, ma lo chiedo anche alla Presidenza, se
sia possibile fermarci su questo articolo e ritornare all'articolo
6 bis, entrando immediatamente nella discussione generale e poi, a
seconda di come procederà il dibattito, a seconda della norma che
ne uscirà approvata, ritornare coerentemente a discutere ed a
dibattere sull'articolo 18.
PRESIDENTE. Onorevole Falcone, abbiamo deciso di completare
l'articolato con l'articolo 18 e poi passare al 6 bis che è un
articolo aggiuntivo, per cui non c'è alcun tipo di problema.
DE LUCA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE LUCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho una richiesta
inusuale da fare, però, considerata anche la particolarità di
questo articolo, credo sia indispensabile affrontare questo testo
non dico comma per comma ma quasi, perché ho già visto una
proposta, una riscrittura da parte della Commissione, che stavo
cercando anche di confrontare, ma noi non abbiamo né l'abilità né
la velocità dei suoi uffici, e rispetto a quella che è stata una
proposta originaria del Governo, un emendamento presentato,
francamente ritengo che ci siano piccole sfumature da affrontare
singolarmente.
Qua parliamo di assunzione di personale, o meglio di sanare tutta
una serie di situazioni precedenti e, siccome la mia modesta
esperienza mi ha portato a capire che alcuni termini scritti in un
modo rispetto ad un altro hanno, poi, un significato profondo
totalmente diverso, le chiedo di metterci in condizioni di
affrontare questo testo comma per comma, perché ogni comma di
questo articolo, sostanzialmente, rappresenta impegni molto
particolari e delicati.
Nello stesso tempo, rimetto una riflessione che ho già fatto
inizialmente a questa Aula: se il sistema è saltato per una serie
di elementi, uno di questi sicuramente è il personale, desidero
capire - l'avevo chiesto al Governo ed ora riconfermo la mia
richiesta, Assessore - se la previsione comunque che il Governo ci
sta prospettando, al di là degli emendamenti proposti in
alternativa, cosa rappresenta in termini numerici. Mi spiego
meglio: se l'attuale sistema con le assunzioni giuste, sbagliate,
truffaldine - non voglio entrare nel merito per ora, lo farò
successivamente -, se attualmente il sistema comprende per esempio
10 mila unità e queste 10 mila unità comunque hanno contribuito
fortemente a far lievitare i costi di gestione, desidero capire
qual è la proposta che oggi il Governo sottopone all'Aula rispetto
a queste 10 mila unità, che tipo di analisi avete fatto e che
numero di personale viene transitato nel nuovo sistema perché non
vorrei si facesse una norma dove, già in partenza, si imponesse il
fallimento del nuovo sistema.
Allora, abbiamo detto che due elementi, in modo particolare, hanno
inciso a far saltare il sistema, al di là di come è stato gestito a
livello locale: uno è stato il personale e l'altro è stato il costo
eccessivo dello smaltimento in discarica.
In questo momento, rispetto a questi due elementi, Assessore, non
ho ancora visto o, probabilmente, non avrò capito quali sono gli
elementi di novità che modificano strutturalmente queste due
questioni. Non vorrei ritrovarmi nell'imporre, per legge, ai nuovi
ambiti territoriali ottimali ed alle nuove società, degli elementi
che li facciano immediatamente fallire e di conseguenza ritrovarci,
per l'ennesima volta, nell'anomalia che un ambito territoriale
ottimale, o meglio una logica di ambito territoriale ottimale, non
crei quella economia di scala per quella che è la logica di fondo
ma invece, stranamente - o meglio mi permetto di dire
stupidamente'-, riproponga un sistema che, poi, graverà per
l'ennesima volta sugli enti locali e anche sulle tasche, in modo
particolare e diretto, dei cittadini.
Prima di fare un'analisi complessiva di articoli così complicati,
chiedo che il Governo ci dia una risposta e su questo, onorevole
Assessore, avevo chiesto originariamente, durante la discussione
generale, che mi venissero chiariti questi due aspetti. Non è il
caso che senza alcuna distinzione - ma poi l'approfondiremo - si
faccia un riferimento ad assunzioni completamente fuori luogo
rispetto alle esigenze, rispetto alle procedure. Quindi, è una
sanatoria rappresentata in termini generici - anche se si fa
riferimento ad alcune norme ma di queste ora ne parleremo - e,
personalmente non accetto assolutamente un principio così
indiscriminato.
Ma nello stesso tempo, al di là di questo, considerato che non
voglio fare un ragionamento fine a se stesso, a livello proprio di
impostazione, desidero venga chiarito, una volta per tutte, qual è
il peso di questo provvedimento rispetto alle unità che, per legge,
stiamo imponendo al nuovo sistema.
PANEPINTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PANEPINTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessore, è una
questione di metodologia. Sui nostri banchi ci sono dai 10 ai 12
subemendamenti e sub dei sub, sull'articolo 18.
Signor Presidente, chiedo che ci sia una riscrittura
dell'articolo, è un problema di igiene grafica', se mi consente.
Ogni quindici minuti viene presentato un emendamento all'articolo
18 o un subemendamento e per quanto mi riguarda, ma penso anche
altri colleghi, è difficile avere una lettura rispetto al testo
originario, all'emendamento presentato che si trova nel fascicolo,
ai vari subemendamenti, alle modifiche dei vari subemendamenti.
Propongo di fermarci un minuto per riscrivere questo articolo 18
secondo la formulazione del Governo e di leggerla.
In questo momento, non so perché, mi sento come il povero Renzo
che va dall'avvocato Azzeccagarbugli. Ho questa sensazione A lei
sicuramente, Assessore, l'accostamento piacerà perché ogni tanto ha
divaghi di questo genere.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. In effetti mi piacciono i polli
PANEPINTO. Però, per evitare di fare la fine dei polli,
riscriviamo una volta per tutte questo articolo 18.
PRESIDENTE. Onorevole Panepinto, per igiene d'Aula', stiamo
discutendo il subemendamento 18.36.17 che riscrive l'articolo 18,
che a sua volta era riscritto dall'emendamento 18.36 del Governo.
Comunico che al subemendamento 18.36.17 sono stati presentati i
seguenti subemendamenti:
- dalla Commissione:
- subemendamento 18.36.17.2:
«Al comma 6 sostituire la cifra '80 per cento' con '90 per
cento'»;
- subemendamento 18.36.17.1.1:
«All'emendamento 18.36.17.1, dopo le parole massa attiva' sono
aggiunte e passiva'»;
- dall'onorevole Cracolici:
- subemendamento 18.36.17.1:
«Il comma 1 è così sostituito:
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i
consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo
201 del decreto legislativo numero 152/2006 sono posti in
liquidazione. Agli stessi, ove venga adottata ordinanza del
Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 191 del D. Lgs.
numero 152/2006, sono preposti commissari liquidatori nominati
dall'Assessore regionale per l'Energia ed i servizi di pubblica
utilità fra dirigenti dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato
per l'Economia, che interviene in via sostitutiva nel caso i cui i
Comuni soci non provvedano al riguardo entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. I liquidatori o i
soggetti in atto preposti all'amministrazione, per le finalità di
cui all'articolo 61 della legge regionale 6/2009, provvedono alla
quantificazione della massa attiva e all'accertamento delle
percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle
precedenti Autorità d'ambito, sostenute dagli Enti locali, ai sensi
dell'articolo 21, comma 17 della legge regionale numero 19/2005 e
delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. Il
compenso previsto per i commissari liquidatori non può essere
superiore a quello previsto per i commissari nominati ai sensi
dell'articolo 24 della legge regionale numero 44/1991 ed è a carico
degli enti interessati'»;
- subemendamento 18.36.17.1.2:
«Al comma 1, dopo le parole quantificazione della massa attiva'
aggiungere le parole e passiva degli stessi consorzi e società
d'ambito accertate alla data del 31 dicembre 2009'».
- dagli onorevoli Di Benedetto, Donegani, Panepinto e Galvagno:
- subemendamento 18.36.17.3:
«Alla fine del comma 6 dopo le parole cosa giudicata' aggiungere
le parole o a seguito di conciliazione giudiziale o
extragiudiziale purché sottoscritto entro il 31 dicembre 2009'».
- dagli onorevoli Panepinto, Marinello, Mattarella e altri:
- subemendamento 18.36.17.4:
«Il personale in servizio nelle società d'ambito transita nelle
SRR».
- dagli onorevoli Di Benedetto, Panarello e Cracolici:
- subemendamento 18.36.17.5:
«Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
7 ter. Fermo restando l'obbligo del ricorso alle procedure di
evidenza pubblica dell'articolo 45 della legge regionale numero
2/2007, le società consortili non possono procedere per un
triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad alcuna assunzione'».
- dal Governo:
- subemendamento 18.36.17.7:
«Aggiungere il seguente comma:
5 bis. Nel caso in cui per effetto della modifica degli Ambiti
territoriali ottimali e della costituzione delle SRR, il servizio
di gestione integrata dei rifiuti si svolga mediante affidamento
esterno a soggetti imprenditoriali diversi, il subentro del gestore
individuato ai sensi del precedente articolo 15 ha luogo alla
scadenza dei singoli contratti la cui durata può essere prolungata
solo nei casi consentiti dal D.Lgs numero 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni'».
- dagli onorevoli Falcone ed altri:
- subemendamento 18.36.17.6:
«Al comma 6 dopo le parole l'assunzione ha luogo' inserire le
parole in ogni SRR';
dopo le parole i rimanenti dipendenti sono inquadrati
assicurando che' sostituire le parole a livello complessivo' con
le parole in ogni singola SRR'».
- dagli onorevoli De Luca ed altri:
- subemendamento 18.36.17.8:
«Al comma 6, ultimo periodo, dopo la parola l'assunzione'
aggiungere le parole e/o gli inquadramenti hanno '».
PANEPINTO. All'articolo 18 c'è la maggior parte dell'impianto
della legge
PRESIDENTE. Infatti. Vorrei rispondere anche all'onorevole De
Luca. Non possiamo discuterli e approvarli comma per comma,
ovviamente, perché è vero che sono dieci commi ma tutti legati; ci
sono dieci commi che hanno un filo comune per cui direi che
l'assessore darà una risposta.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in primo
luogo, grazie a tutti per la pazienza con cui mi ascoltate. Ancora
un grazie per il fatto che sopportate gli emendamenti, i
subemendamenti che si susseguono ma si tratta di un disegno di
legge complicato e talvolta può capitare una dimenticanza che rende
necessaria l'integrazione.
Vorrei iniziare rispondendo immediatamente al quesito posto
dall'onorevole De Luca che penso interessi tutti, sia per la
pregnanza del quesito sia per il fatto che mi consente di
evidenziare l'unico motivo di dissenso rispetto all'emendamento
presentato dalla Commissione.
All'onorevole Panepinto vorrei dire che la riscrittura
dell'articolo 18 è fedele - salvo per quel punto di cui parlerò
adesso - all'impostazione del Governo nei suoi contenuti pressoché
totalitari.
Passiamo al personale. L'attenzione va posta al comma 6, in
particolare, all'ultimo periodo dove si dice: l'assunzione ha
luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o
le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel
rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare,
dell'articolo 45 della legge regionale numero 2/2007 e
dell'articolo 62 della legge regionale numero 2/2009 ...'.
E' inutile negarselo, sarei un ipocrita e, come dicevo poc'anzi,
se pur in toni un po' accesi, dei quali mi scuso, sarei ipocrita se
lo negassi e siccome ipocrita non sono, dico chiaramente che ciò
comporta che tutti i rapporti di lavoro illegittimamente costituiti
dopo il 2007, in assenza di procedure di evidenza pubblica, siano
perciò solo risolti, anzi, per la verità, se volessimo essere
fedeli ad una impostazione tecnico-giuridico più corretta, i
rapporti in questione sarebbero da considerarsi nulli, ai sensi
dell'articolo 2126 del Codice civile e darebbero luogo soltanto al
rimborso per le prestazioni rese e non consentirebbero nemmeno la
costituzione di copertura previdenziale, probabilmente, quindi,
quella condizione di transumanza di tutte le unità di personale di
cui, purtroppo, molti ATO si sono inopinatamente gravati - parlo di
cose che ho subito direttamente da cittadino residente in una delle
aree interessate - non potranno in alcun modo prodursi ed anzi
verrebbero definitivamente risolti quelli creati senza previdenza
pubblica o quelli costituiti anche con procedure di evidenza
pubblica dopo il 2009, atteso che l'articolo 61 della legge numero
6 del 2009 bloccava e revocava le procedure in corso. Mi auguro di
essere stato chiaro. Sono un po' affaticato.
Per quanto riguarda il Governo, l'unico motivo di dissenso è
fondante, quello della ripartizione delle percentuali fra personale
tecnico e personale di supporto, chiamiamolo così.
CRACOLICI. E' un subemendamento?
PRESIDENTE. Assessore, c'è un subemendamento che modifica la
percentuale in ottanta e venti.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Mi stupivo di essere in disaccordo con il
presidente Mancuso; non immaginavo come ciò potesse essere
accaduto
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. E' risolto.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. E' diventato democristiano? Passerò, quindi, ad
illustrare punto per punto i commi.
Il primo comma prevede la liquidazione degli attuali ATO.
DE LUCA. Di quale sta parlando?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Mi riferisco a quello della Commissione. Mi va
benissimo quello della Commissione.
Esprimo parere favorevole all'emendamento della Commissione e
potrei anche fermarmi. Se è ancora necessario e se volete,
illustrerò i contenuti in due battute.
Il comma 1 definisce le modalità di liquidazione mettendo in
collimanza gli istituti di diritto civile. In particolare, viene
limitata la possibilità di nomina dei commissari liquidatori
soltanto al caso in cui il Presidente della Regione abbia rilevato
l'inadempimento da parte dei sindaci che dovrebbero provvedere al
riguardo. C'è un termine ampio di segnalazione ed anche un
contenimento dei costi per i commissari.
Come vedete, si tratta dei compensi dell'articolo 24 della legge
44 del 1991 previsti per i commissari straordinari degli enti
locali che si aggirano, credo, attorno a settecento, ottocento euro
al mese, non di più.
Nel comma 3 è stata sostituita l'articolata ipotesi proposta dal
Governo di innovazioni, sostituzioni, eccetera, con un rinvio alle
norme della legge finanziaria che prevedono la conservazione dei
contratti in corso.
Nei commi 4 e 5 sono state definite le modalità di composizione
dei diversi contratti nel caso in cui abbiano termini di scadenza
diversi.
Nel comma 6 è stato individuato il personale che può essere
assunto nei termini di cui ho parlato poc'anzi.
Nel comma 8, a modifica delle previsioni del Governo, quella di
avvalersi di questo personale per i servizi aggiuntivi, non è più
un obbligo per i comuni ma diventa una mera facoltà. Tanto per
intenderci, i sindaci possono farlo o meno.
I commi 9 e 10 disciplinano, sostanzialmente, l'anno che ci separa
dalla definitiva liquidazione dei vecchi ATO - che Dio li abbia in
gloria - quanto prima possibile, dicendo sostanzialmente che fino a
quando c'è la liquidazione - e, comunque, non oltre un anno perché
questo prevede la norma di abrogazione degli ATO - continuano a
lavorare quelli che ci sono.
DE LUCA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE LUCA. Signor Presidente, Assessore, la ringrazio per la sua
dovizia nell'approfondire nei termini richiesti l'emendamento.
Ho delle perplessità che vorrei esporre a lei ed all'Aula, in modo
tale che si arrivi anche a chiarire il significato di alcuni
termini.
Intanto, passo immediatamente al primo comma, uno degli aspetti
più delicati di questo provvedimento che riguarda il rinvio
all'articolo 61 della legge finanziaria che prevede, come sappiamo,
la liquidazione a carico dei bilanci dei comuni. Ora, lei lo
confermerà, come è stato fatto in questi giorni, mi deve scusare se
insisto sempre su questo principio ma il Governo si è impegnato per
due volte e lo farà, credo, anche questa sera per l'ennesima volta
ma abbiamo, in tal senso, sentito anche l'Assessore per l'economia
nella finanziaria che non c'è - mi permetto di dire -, nella
finanziaria che il Governo, tra qualche settimana, definirà e
presenterà per l'approvazione definitiva, sono previste le somme
relative per affrontare parzialmente la copertura finanziaria di
questo disegno di legge.
Ammonta a circa quattrocento, cinquecento milioni di euro perché è
una quantificazione di massima ma, attualmente, la cifra che il
Governo si è impegnato ad assegnare in finanziaria si aggira
all'incirca tra i quattrocento e i cinquecento milioni di euro. Di
questo ne prendo atto per l'ennesima volta, ne prende atto
l'Assemblea e, naturalmente, rispetto al comma 1, in questo
momento, ritiro le mie perplessità originarie ed accetto, secondo
quello che correttamente è un rapporto d'Aula con il Governo, le
previsioni e gli impegni già assunti con l'Aula che si
materializzeranno nella prossima finanziaria.
Abbiamo, quindi, evitato - e di questo voglio darne atto -
sicuramente il dissesto di oltre il settanta per cento dei comuni
siciliani. Già, infatti, fare fronte con circa il cinquanta per
cento dell'indebitamento, con un intervento pesante, devo dire
sostanzioso, da parte del Governo, significa - e lo voglio ribadire
- avere il dato di due aspetti. Intanto, questo sistema mostruoso,
purtroppo, è stato creato con un concorso di responsabilità e,
quindi, oggi l'Aula si assume la propria responsabilità, in parte,
rispetto anche a quelli che sono stati i ruoli dei sindaci che
sicuramente, nell'ultimo periodo, soprattutto, non sono stati
brillanti.
Allora, di questo va dato atto e, quantomeno, è un giudizio, sotto
il profilo politico, che, per quanto mi riguarda, soddisfa le
richieste che ho avanzato da quando è stato presentato, durante la
discussione generale, questo provvedimento.
Un giudizio politico, quindi, che purtroppo porta ad un concorso
di colpe e che, oggi, va liquidato con questo giudizio: si chiude
una pagina nera per la Sicilia e per i siciliani che, purtroppo, è
stata creata con concorso di colpa dell'Aula e con il cattivo
controllo, soprattutto nell'ultima fase, dei comuni.
Rispetto, invece, alla vicenda finanziaria, sicuramente questo
intervento eviterà un sicuro dissesto degli enti, attenuando il
carico dell'indebitamento secondo un principio di ripartizione. Di
questo, quindi, prendo già atto.
Per quanto riguarda, invece, il comma 6, Assessore, ho delle forti
perplessità. Le vorrei manifestare, anche per cercare di
individuare un percorso che ci possa mettere in condizione di fare
valutazioni più serene che, intanto, non sono d'accordo al fatto
che si faccia riferimento solo e semplicemente al rispetto delle
previsioni normative qua individuate.
Assessore, mi risulta infatti che, già un mese fa, un ATO - ed ho
i documenti in borsa che lo attestano - abbia proceduto alla
selezione ed all'assunzione del direttore generale. Allora, le dico
questo perché, se facciamo un riferimento soltanto al rispetto
delle procedure, le dico perché se rispetto le procedure ed ho
fatto delle assunzioni rispetto all'effettivo carico di lavoro
magari con procedure regolari, oggi con questo provvedimento,
dovrei consentire esattamente quelle logiche - mi scusi, che hanno
appesantito il sistema - di farle transitare nel nuovo sistema.
Probabilmente, ho capito male ma, oggi, inserirei questo requisito
in questo comma 7, quello del carico di lavoro perché il problema
effettivo che abbiamo, Assessore - lo ha detto anche lei -, è che
le unità lavorative, a prescindere dal fatto che si tratti di
lavoratori o amministrativi, sono ben oltre il quaranta per cento
rispetto all'effettivo carico di lavoro che doveva giustificare le
assunzioni effettuate da questi ventisette ATO.
Assessore, mi permetto un suggerimento: dobbiamo stoppare chi, in
questi anni, al di là della procedura, ha utilizzato questi sistemi
per fare assunzioni clientelari. Oggi, quest'Assemblea dovrebbe,
d'emblée, sanare e riportarli nel nuovo sistema, affossandolo.
Assessore, se i dati che ci ha fornito sono veri - e di questo ne
sono certo - cioè che ci sono almeno il 30-40 per cento di unità
lavorative in più, non possiamo consentire, al di là di come è
stata avviata la procedura - e su questo ho qualche altro dubbio -
che vengano caricati nel nuovo sistema.
Questo potrebbe anche valere per chi ha sforato violentemente il
rapporto tra operai e amministrativi. Non capisco, avendo fatto un
riferimento ai carichi di lavoro, perché fare transitare nel nuovo
sistema delle unità lavorative - non me ne voglia alcuno - che sono
state assunte o hanno fatto una progressione di carriera arrivando
alla percentuale che lei ha detto, Assessore, cioè mi riferisco al
fatto che alcuni ATO hanno un rapporto del 35 per cento tra
amministrativi e operai.
Assessore, allora anche questo principio va tenuto presente perché
ho forti dubbi sull'applicazione dell'articolo 45 della legge
regionale 2/2007.
Stiamo parlando, comunque, di un sistema di società a cui si
applica una logica privatistica, dove abbiamo tentato di mettere
una pezza con una norma di cui nessuno ha verificato la
legittimità.
Siccome si fa, poi, riferimento al contenzioso ed altro, questo
articolo 45 rischia di essere un palliativo, nel senso che chi ha
violato l'articolo 45 - e ci risulta che in questi due anni sia
stato ampiamente violato - non è stupido e sicuramente sapeva cosa
faceva.
E' inutile nascondere che stiamo tentando di mettere una pezza ma,
nello stesso tempo, stiamo dicendo di aprire un contenzioso nei
nostri confronti perché tanto lo vinceranno e potranno transitare
nel nuovo sistema.
Di fronte a questi modestissimi miei dubbi, Assessore, se non
introduciamo subito altri due o tre criteri, avalleremo quella
logica che ha portato all'affossamento del sistema.
Assessore, non sono presidente di un Gruppo parlamentare, non ho
potere di firma, altrimenti metterei dieci firme. Non posso
firmarlo e non perché mi è stato vietato, questo no. Il Regolamento
non lo prevede e, di conseguenza, soltanto lei può presentare oggi
un subemendamento in tal senso. Si concentri, Assessore, sul comma
6, proprio per evitare questo aspetto.
Poi, vorrei parlare di un altro aspetto.
PRESIDENTE. Ha parlato il doppio del suo tempo. E' la terza volta
che interviene sullo stesso argomento, onorevole De Luca.
DE LUCA. Mi rivolgo al presidente della Commissione, onorevole
Mancuso.
Nel comma 6 si distinguono, in modo improprio, dal mio punto di
vista ma non me ne voglia, due categorie di personale. Da un lato,
si fa riferimento ai cosiddetti operai.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Ai profili operativi.
DE LUCA. Profili operativi ma sembra che il penultimo comma sia
riferito solo agli operai e non a tutti. Suggerirei di rivedere un
attimo la descrizione di questa norma perché ho il dubbio che
alcuni aspetti si applichino solo ad una categoria e non ad
un'altra.
Questo aspetto magari lo approfondiremo di persona.
FALCONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALCONE. Signor Presidente, Assessore, onorevoli colleghi,
chiaramente, intervengo perché su questo articolo dobbiamo stare
molto attenti. E' davvero lo snodo della riforma ed è, non per
ripercorrere alcuni temi già tracciati dall'onorevole De Luca, il
momento in cui possiamo attivare un comportamento che sia una
soluzione di continuità con il passato e voltare pagina.
In buona sostanza, l'Assemblea aveva approvato alcune norme che
tranciavano la possibilità di compiere, stavo dicendo di
commettere, degli atti non sicuramente leciti ma di compiere dei
comportamenti che andavano oltre la legge.
Questa Assemblea ha approvato l'articolo 61, citato molte volte,
che non soltanto prevedeva l'impossibilità di procedere a nuove
assunzioni a qualunque titolo le stesse fossero fatte ma,
addirittura, imponeva di revocare le procedure in corso.
E' successo, purtroppo, Assessore, che sono state fatte queste
assunzioni e chi mi ha preceduto l'ha ripetuto più volte. Oggi,
però, c'è un problema: ci troviamo nella comparazione dei
dipendenti operatori e dei dipendenti amministrativi, cioè che
fanno altro; non abbiamo quel 90 o 10 per cento o 80 o 20 per cento
e dovremmo, allora, con questa norma, all'articolo 18, al comma 8,
cercare di ristabilire questo parametro, cioè 80/20.
Bene, mi sta anche bene, ma c'è un altro problema: cambiando anche
una parola nella riscrittura, assessore Russo e presidente Mancuso,
potremmo stravolgere interamente la norma e, purtroppo, abbiamo
inserito un incidentale in questo testo che sta stravolgendo la
norma e vi dico subito qual è: al comma 8, sia nel testo del
Governo sia in quello della Commissione, abbiamo inserito
Chiedo scusa un attimo ma qualcuno ritiene che stiamo scherzando,
qua non stiamo scherzando ma stiamo discutendo una materia molto
impegnativa che ha refluenze economiche, in questa Sicilia, non di
poco conto. C'è un'Aula che sonnecchia e che non ha voglia di
lavorare e, nel momento in cui c'è gente che vuole lavorare, deve
criticarla. Allora stringiamo, ci stiamo arrivando, Assessore.
C'è un fatto, quando si dice, al comma 6 del subemendamento
18.36.17 che i rimanenti dipendenti sono inquadrati assicurando
che al livello complessivo il rapporto tra profili operativi
destinati al servizio gestione integrata dei rifiuti e i rimanenti
profili professionali non sia inferiore all'80 per cento' significa
che, ad esempio, l'ATO rifiuti non sicuramente virtuoso di Palermo
inciderà profondamente sugli ATO rifiuti virtuosi della provincia
di Catania, di Trapani, di Agrigento.
Assessore, questo è certo perché, se andiamo a leggere la norma,
la interpreteremo nel senso estensivo del termine.
Allora, prego di cassare questa parte e preannuncio un
subemendamento perché vi invito a riflettere su questa cosa, ve lo
dico in maniera serena, se sbaglio, non lo possiamo chiarire, però
temo che stiamo incorrendo in un errore madornale, cioè mettendo
queste incidentali inseriamo la possibilità che la valutazione
dell'equiparazione tra operai e amministrativi venga fatta in campo
regionale...
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Ma quando mai
FALCONE. Come quando mai? Cancelliamo questa parte e risolviamo
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Inseriamo l'assunzione presso la singola società.
FALCONE. Ed è un criterio, andiamo a porre dei paletti. Ci deve
essere un controllo. Come è avvenuto, in deroga all'articolo 61,
capiterà anche oggi che vi possano essere delle assunzioni fatte in
barba alla nostra norma, in barba ai nostri paletti perché stiamo
parlando di società consortili di capitali, quindi, che sono
sottratte ad un diritto pubblicistico ma sono di diritto
privatistico e, quindi, corriamo il rischio di approvare una norma,
di uscire con delle enunciazioni di principio - abbiamo bloccato le
assunzioni, abbiamo frenato l'emorragia finanziaria che gli ATO
hanno consumato in questi anni in Sicilia - per poi trovarci, da
qui ad alcuni mesi, alcuni furbi amministratori che poi
consumeranno nuove assunzioni, a scapito di un'Assemblea che,
magari, ha avuto molta buona volontà ma è stata ingenua a non
mettere ulteriori paletti di controllo che necessitano attese, non
le buone prassi ma attese quelle prassi negative che ci hanno
portato a questa condizione.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Signor
presidente, vediamo se riusciamo a mettere d'accordo i colleghi ed
ad andare avanti con l'emendamento e i pochi subemendamenti che
sono rimasti.
Al di là dello sforzo che hanno fatto quest'Aula ed il Governo, è
chiaro che, su diverse norme che riguardano la riscossione
(articolo 15), l'organizzazione (articolo 6), il personale
(articolo 18), considererei questi articoli come work in progress,
nel senso che, da qui all'approvazione della finanziaria, il
Governo avrà il tempo di meditare, di rileggere, e, nello stesso
momento, l'occasione che questa legge passi al vaglio del
Commissario dello Stato.
Rispetto alle risultanze di questo Parlamento ed alle risultanze
dell'approvazione del Commissario dello Stato, in sede di
finanziaria, tutte le osservazioni che i colleghi, giustamente,
offrono all'aiuto di questo disegno di legge, possono essere prese
in considerazione, visto che ancora le norme ed il disegno di legge
sono una parte, se pur significativa, di quello che vuole essere il
nuovo modello della gestione integrata dei rifiuti.
L'onorevole Falcone dice che l'Aula sonnecchia, lei magari è più
sveglio ma magari non è attento, quindi, non possiamo interloquire
neanche su quella che è la collaborazione.
Rispetto a questo, consideriamo che il raggiungimento finale di
questo voto è il primo piccolo passo verso una riforma. Il prossimo
appuntamento, come già la Presidenza dell'Assemblea aveva stabilito
in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, sarà la
prevista e corposa, sotto il profilo economico-finanziario,
copertura e, successivamente a questo, il terzo passo sarà quello
che riguarda la liquidazione delle società, i risultati per
raggiungere l'obiettivo e le eventuali variazioni a queste norme.
Infine, segnalo al Governo, non so se per premura o per
dimenticanza, che nell'elencazione della rappresentazione al
Parlamento il vecchio comma 6 del 18.36, nell'emendamento 18.36.17,
h stato cassato, nel senso che il riferimento all'articolo 125 del
contratto degli appalti non è stato preso in considerazione in
quanto riguardava, sotto il profilo economico, i sottosoglia delle
norme comunitarie.
Questo è quello che viene fuori da una piccola indagine del
Governo.
Ciò significherebbe che il Governo può ragionare, con migliore
tempistica, l'intervento sui contratti nei territori.
In finanziaria accompagneremo la norma che riguarda la
contrattistica della temporalità, diversa negli stessi territori e
negli stessi ambiti, per farne una norma ancora più precisa e
eventualmente - se errore c'è stato da parte della Commissione -
sarà il Governo a riprenderla secondo quelle che sono naturalmente
le prerogative.
CINTOLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che, per
quanto riguarda il Gruppo parlamentare al quale appartengo - a
parte il fatto che sono pochi gli emendamenti, quasi nessuno,
presentati e quindi ce ne sono pochi da ritirare -, il silenzio con
il quale abbiamo accompagnato i lavori di questo disegno di legge
sia la conferma che questa legge la vogliamo fare stando
all'opposizione, senza infingimenti e senza che ci siano motivi di
contrasto.
Ci rendiamo conto anche del fatto - è difficile, molto difficile
potere parlare in queste condizioni - che l'osmosi avvenuta fra
Governo e Commissione, degnamente rappresentata dall'onorevole
Mancuso per un aspetto e dall'Assessore per l'altro aspetto,
abbiano prodotto, fino ad oggi, un lavoro che può essere
considerato più che sufficiente.
E' normale, serio ed importante, Assessore, che alcune
affermazioni che ha fatto su assunzioni, su come sono state fatte,
su quanta mafia c'è entrata, quanta mafia c'è uscita, eccetera,
abbiano dato un tipo di impostazione forte e serena che il Governo
ha voluto dare e che dalla Commissione non è stata contrastata.
Infine, ci accorgiamo anche che è impossibile che nel giro di un
quarto d'ora - e concludo il mio intervento, non aggiungo altro -
più ci sono deputati che prendono la parola più sono gli
emendamenti correttivi che si aggiungono. E non sono di poco conto.
Se ne è letto uno, ad esempio, in cui si dice che dobbiamo
assumere tutto ciò che è stato assunto, indipendentemente dal fatto
che sia stato fatto con regole, con legge o contro legge.
Quando si arriva a questo, non si comprende più dove stia la
destra e la sinistra, dove stia il centro e dove stia il
centrodestra, dove stia il giusto e dove l'ingiusto.
Si comprende però che dovremmo porre mano non solo a modifiche di
Regolamento, ma anche ad incompatibilità serie e forti tra il fare
il deputato e fare tante altre cose insieme, per esempio il
sindaco. Altrimenti, si diventa deputati del proprio territorio nel
quale si è nati e nel quale si riesce a fare anche il sindaco.
Allora, c'è il partito dei sindaci? E c'è il partito di coloro i
quali hanno contribuito alla Caporetto cui stiamo assistendo, di
coloro i quali hanno contribuito a quel miliardo o quel milione,
quel miliardo e trecento milioni di debito che sono rimasti e per i
quali stiamo lavorando, di coloro i quali hanno contribuito a che
Palermo, la Sicilia sia ancora immersa nell'immondizia e siamo
ancora a crogiolarsi se dobbiamo assumere o no persone.
Dobbiamo pulire e fare un'opera di pulizia integrale in Sicilia
per evitare che la Campania diventi un modello da esportare pure in
Sicilia Ecco di che cosa mi preoccupo, onorevoli colleghi. E, se
ieri sera provavo vergogna di fronte a certi aspetti, a certe
soluzioni, questa sera la vergogna forse è in aumento, non in
diminuzione.
PRESIDENTE. Siamo all'emendamento 18.36.17 del Governo che
riscrive l'articolo 18. A questo emendamento, come ho detto qualche
ora fa, sono stati presentati dei subemendamenti.
Pongo in votazione l'emendamento 18.36.17.2. Il parere del
Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
C'è anche il subemendamento 18.36.17.1.1.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. No, Presidente,
quello è assorbito.
PRESIDENTE. Se passa il 18.36.17.1 chiaramente si intende con le
parole e passiva'. No, onorevole Mancuso, non è così perché lei
aggiunge la parola massa attiva e passiva'. No, ha ragione lei,
onorevole Mancuso, c'è un altro emendamento che non mi era ancora
arrivato.
Pongo in votazione l'emendamento 18.36.17.1.2, dove ci sono tutti
e due gli accorgimenti. Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 18.36.17.1. Il parere del
Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, sospendo brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 18.10, è ripresa alle ore 18.21)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE. Si passa al subemendamento 18.36.17.4, degli
onorevoli Panepinto ed altri.
PANEPINTO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione il subemendamento 18.36.17.7, del Governo. Il
parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al subemendamento 18.36.17.6, a firma degli onorevoli
Falcone ed altri. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al subemendamento 18.36.17.8, a firma degli onorevoli De
Luca ed altri. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al subemendamento 18.36.17.3, a firma degli onorevoli Di
Benedetto ed altri.
Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al subemendamento 18.36.17.5, a firma degli onorevoli Di
Benedetto ed altri.
Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al subemendamento 18.36.12, a firma degli onorevoli
Apprendi ed altri.
Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa al subemendamento 7.30.5, a firma degli onorevoli Di
Benedetto ed altri.
CRACOLICI. Sette?
PRESIDENTE. Sì, è tra quelli presentati anticamente, non ora.
Erano all'articolo 7 trasferiti all'articolo 18.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Parla di costituzione dei nuovi ATO.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Mi rimetto all'Aula.
PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Si passa al subemendamento 7.30.7, a firma dell'onorevole Di
Benedetto.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Queste forme di utilizzazione, diciamo che
l'emendamento dell'onorevole Di Benedetto raggiunge l'effetto
contrario a ciò che auspica, solo per questo il parere è negativo.
DI BENEDETTO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Il 18.36.17, come emendato, sostituisce l'articolo 18. Lo pongo in
votazione.
Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Tutti gli altri emendamenti sono preclusi.
Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 6 bis del Governo, l'ultimo articolo
rimasto.
L'articolo 6 bis è stato riscritto totalmente. Adesso è numerato
6.31.1.18.6 e così recita:
«Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
Articolo 6 bis
1 I contratti di appalto con i soggetti affidatari del servizio di
gestione integrata dei rifiuti sono soggetti alle disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge regionale numero 15/2008.
2. Il capitolato generale di cui all'articolo 16 della presente
legge deve prevedere idonea fideiussione bancaria rilasciata ai
sensi dell'articolo 75 del D.Lgs. numero 163/2006 e s.m.i., a
garanzia dell'eventuale riscossione dell'intero gettito stimato
della tariffa di igiene ambientale e della tariffa integrata
ambientale.
3. Le spese per la realizzazione degli impianti necessari alla
gestione integrata dei rifiuti, nonché le spese connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti sono
opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Esse possono
essere ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti
strumenti urbanistici comunali, purché distino almeno 5 chilometri
dal centro abitato'».
Comunico che sono stati presentati i seguenti subemendamenti:
- dall'onorevole Cracolici:
- subemendamento 6.31.1.18.6.1:
«Al comma 2, sostituire la lettera b)' con la seguente TARSU o
TIA domestica inferiore a cento euro pro capite».
- dagli onorevoli Panepinto, Marinello, Raia e Oddo:
- subemendamento 6.31.1.18.6.2:
«Sostituire con 16'».
- dagli onorevoli Arena ed altri:
- subemendamento 6.31.1.18.6.3:
«Al comma 2 lettera a) sostituire: non inferiore al 15 per cento'
con non inferiore al 20 per cento'».
- dagli onorevoli Di Benedetto, Di Guardo, Barbagallo e Galvagno:
- subemendamento 6.31.1.18.6.4:
«Dopo il comma 4 aggiungere:
5) Le SRR costituite ai sensi del presente articolo sono
sottoposte a preventiva autorizzazione da parte della Regione che
provvederà, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della
presente legge, a stabilire i criteri di precedenza e preferenza».
FALCONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALCONE. Signor Presidente, inavvertitamente ho scritto, in un mio
subemendamento assieme ad altri colleghi, Raia, Gucciardi, Oddo,
6.31.1.18.5, invece è punto 6.
Ho chiesto di cassare al comma 2 la lettera b). La prego di dirlo
agli uffici.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, so che c'è una
discussione. Questa ha appassionato e sta appassionando l'Aula.
Vorrei provare ad avanzare una proposta facendo mia quella
dell'onorevole Falcone; credo che questo rapporto 75 per cento'
sia obiettivamente una cosa scritta.
Ricordo che l'emendamento che stiamo trattando, introduce anche
tre nuovi ATO, che sono le società urbane delle grande aree urbane,
che non sono virtuose ma sono geografiche. Io continuo a pensare
che ci siano delle realtà in Sicilia che in questi anni, pur nelle
difficoltà generali, abbiano costituto comunque un riferimento
significativo nell'attività di gestione del servizio rifiuti.
Allora, propongo di introdurre un unico criterio premiale, il
criterio della differenziata, ed è evidente che il quindici per
cento non sia un criterio che possa essere considerato premiale.
Noi abbiamo previsto che per il 2010 l'obiettivo sia del venti per
cento, quindi, in maniera oggettiva, considerato il limite fissato
dalla norma che stabilisce che il numero delle società non possa
essere superiore a quattordici, considerate le nove province più i
tre delle città, sostanzialmente sono solo due gli ATO che
potrebbero raggiungere questo obiettivo.
La mia proposta è di cassare la lettera b) del settantacinque per
cento, di modificare il punto a) del comma 2, portando la misura
della raccolta differenziata al valore del venticinque per cento.
L'unico modo che ci consente di avere un elemento di premialità
concreta, riconoscibile da un dato, che comunque hanno fatto una
quantità di raccolta differenziata per cui costituisce un premio.
Ritengo che la mia proposta possa costruire questa graduatoria
immaginaria e salvare i due ATO virtuosi, non nel senso della
gestione, ma virtuosi nel senso degli obiettivi raggiunti al 2009
nella raccolta differenziata.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, fino a questo momento abbiamo
portato avanti una buona legge, che permette un primo passo in
avanti verso un nuovo sistema di gestione integrata di rifiuti. Ora
c'è l'assalto alla diligenza. Una azione conservatrice che, sotto
il profilo politico, qualcuno in questa Aula non solo vuole portare
avanti, ma vuole ritornare indietro su quella che è stata la
gestione, forse distruttiva, di tutta la Sicilia.
Mi meraviglio dell'intervento dell'onorevole Cracolici, che è
palermitano, perché questo emendamento, così come formulato,
prevede la nascita di ulteriori società consortili e segnatamente
avvantaggia le città metropolitane, Catania, Palermo e Messina.
Ma onorevole Cracolici, è chiaro che la città metropolitana di
Palermo, certamente non è stato un ATO virtuoso, è stato un ATO che
ha distrutto la gestione integrata dei rifiuti, non è stato un
esempio, come dicono i consiglieri comunali del comune di Palermo,
oppure quando si leggono i giornali. E' stato sicuramente un ATO
che non può essere premiato. Anche se ho letto un comunicato stampa
del sindaco di Palermo, qualche minuto fa, dove si dice che abbia
raggiunto l'89 per cento di raccolta differenziata.
Non credo che qui dobbiamo premiare chi fino ad oggi ha fatto
tutto il contrario di quello che doveva fare. Non credo che questa
legge debba portare dietro un'azione politica conservatrice, non si
sa per quale ragione, per quale fine e per chi.
Ritengo che la Sicilia debba essere uniformata ad un sistema di
gestione integrata dei rifiuti, che sia uguale per tutti. Non ci
devono essere nicchie di particolarità, senza percentuali che
possono essere rilevate. Questa deve essere una legge dove tutti
partono alla pari. E se, invece, questo non si vuole fare, ognuno
si assuma le proprie responsabilità, perché non solo si torna
indietro, ma si affossa anche l'operatività seria di questa legge.
Chi sta pensando che con questa norma si salvano i cosiddetti ATO
virtuosi, mente sapendo di mentire. Ripeto, il numero massimo da
poter raggiungere è quattordici, e le città metropolitane sono già
tre. Quindi, non so se si andrà a sorteggio, non so con che criteri
verranno attuati, non so da chi, come e quando.
Lascerei perdere un'azione che riguarda una linearità dove ogni
amministratore, non solo socio dell'Assemblea consortile, ma che
può essere anche consigliere di amministrazione di quella società
consortile, con il contratto di servizio previsto per ogni comune,
può gestire direttamente la riscossione e il servizio nel suo
territorio. Oppure, così come prevede la legge, può aggiungere a
quel contratto di servizio, tutta una serie di ulteriori servizi a
loro fotografati secondo la morfologia territoriale, o l'ulteriore
richiesta che il sindaco vorrà fare nel suo territorio.
Questa norma mette in seria difficoltà il Governo sotto il profilo
politico, perché è chiaro che la richiesta di voto segreto sarà
all'ordine di tutti gli emendamenti presentati, e comprometterà la
struttura del disegno di legge approvato fino a questo momento.
ARENA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARENA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per
preannunciare la presentazione di un subemendamento che ricalca
essenzialmente la proposta avanzata dall'onorevole Cracolici.
Mi dispiace che si parli di voto segreto, mi dispiace che di
fronte ad una materia così importante e delicata, ancora ci sia
qualcuno che si ostini a parlare di voto segreto, mortificando le
aspettative di un territorio che ha visto innegabilmente negli
ultimi anni, alcune gestioni non dico illuminate, ma superiori
rispetto al disastro cui siamo stati abituati.
Per esempio, basta citare uno dei comuni della provincia di
Catania, mi riferisco a Licodia Eubea che nell'estate del 2010, con
una premialità di cento euro per dieci famiglie, cercherà di
rendere concreto quello che poi è un sogno antico. C'è già chi, non
a chiacchiere, ma con i fatti, ha attuato nel proprio territorio,
la tracciabilità, e si parla proprio su dati scientifici, certi,
documentali e quindi riscontrabili, proprio di Licodia Eubea, di
una riduzione della tariffa della TARSU del 10 per cento per il
2011.
Allora, signor Assessore, signor Presidente, onorevoli colleghi,
non è tanto il problema della oggettività, della soggettività o
della insistenza di una parte di quest'Aula a continuare a portare
avanti la battaglia degli ATO virtuosi, c'è invece un'esigenza di
dare, nel più breve tempo possibile, con il voto palese e non
segreto, una legge che funzioni al popolo siciliano che l'attende
da tanto tempo.
Quindi, piuttosto che accanirsi contro una giustizia giusta che
vuole premiare quelle realtà territoriali che si sono distinte
rispetto ad altre, si può venire incontro e valorizzare delle
realtà, soggettivamente precostituite o oggettivamente
identificate, che si sono contraddistinte rispetto ai disastri
degli ultimi anni.
Pertanto, propongo di sostituire al secondo comma lettera a) non
inferiore al 15 per cento' con non inferiore al 20 per cento' e mi
auguro che l'Aula possa ritrovare in poco tempo concentrazione, e
soprattutto quella dignità che manca a coloro i quali pensano con
un agguato di voler boicottare e bloccare una proposta concreta e
sensata, che speriamo possa vedere questo Parlamento esprimere un
voto sereno, cosciente, responsabile e palese senza fare ricorso
alla votazione segreta.
DE LUCA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE LUCA. Signor Presidente, Assessore, onorevoli colleghi, al di
là dei numeri che ognuno di noi può dare, rispetto a questo
emendamento, ho già manifestato la contrarietà personale e
ribadisco che chiederò il voto segreto, volendo anche fare una
parte costruens , come ha fatto già l'onorevole Cracolici
proponendo una linea di intervento che potrebbe, da questo punto di
vista, far chiudere questa querelle, mi permetto di dire, un po'
prepotente.
Allora ,suggerisco al Governo di cassare il comma 2, perché se al
comma 3 c'è uno studio che farà il piano regionale, un'analisi
seria, serena, equilibrata, i due risultano in contrasto, perché se
noi attuiamo ciò che è previsto nel comma 2, il comma 3 non ha più
senso perché lo studio che si farà entro tre anni, non porterà a
costituire nulla, considerato che il quarto comma prevede che il
numero massimo, comunque, delle SSR sarà di quattordici. Allora,
non prendiamoci in giro.
Cerchiamo di raggiungere un punto di equilibrio, cassando il comma
2, e rimandiamo allo studio previsto dal comma 3 gli elementi di
valutazione per poter definire eventuali ATO, ex ATO virtuosi a cui
consentire di fare la SRR.
Perché molti ATO che sono in odore di santità', di virtuosismo,
hanno sforato ampiamente il numero dei dipendenti previsti nel
piano industriale? E, guarda caso, noi li stiamo premiando. Perché
non si fa anche riferimento al rapporto imposta per ogni singolo
ATO? Molti ATO, infatti, hanno le imposte, cioè la TIA e TARSU, più
elevate rispetto ad altri ATO. Perché non si fa riferimento anche
ai bilancio in pareggio, agli avanzi o disavanzi di esercizio? E
perché non si fa riferimento anche al piano infrastrutturale che
ogni ATO doveva fare e non l'ha fatto o l'ha fatto in percentuali
basse?
Allora, siccome i criteri di virtuosismo o di santità',
altrettanto oggettivi, sono numerosi, propongo a quest'Assemblea e
all'Assessore, intanto, di non commettere il grave errore di
approvare il comma 2 ed il comma 3. Al di là delle motivazioni che
ribadisco, chiedo il voto segreto per questo emendamento, e che si
rinvii ad uno studio che si farà serenamente ed in modo equilibrato
nell'ambito regionale di gestione dei rifiuti e, di conseguenza, in
quell'ambito individuare eventuali ATO virtuosi, premiandoli in
termini definitivi, ed evitando queste prese di posizioni e questi
suggerimenti che non hanno nulla a che vedere con il virtuosismo.
Sono in possesso di un documento, non lo consegno per questioni di
riservatezza, che fa riferimento ad uno dei pochi ATO in odore di
santità' che ha fatto una selezione per il direttore generale un
mese fa e, stranamente, uno dei comuni lo contesta perché, essendo
in corso l'approvazione all'ARS di questa legge, di conseguenza non
si può procedere a fare queste assunzioni. Se questo è virtuosismo,
credo che l'Aula rischi di prendere un grande abbaglio
Con grande dignità, e per questi motivi, chiedo il voto segreto su
questo emendamento.
INCARDONA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCARDONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo infinito
dibattito sugli ATO che dovremmo considerare secondo la proposta
dell'articolo 6 bis, è veramente incredibile
E' incredibile perché è stato detto già nei giorni scorsi, quando
si è affrontato questo argomento - e mi è piaciuta molto
l'espressione usata dall'onorevole De Luca allorché ha parlato di
concorso che stiamo bandendo oggi, nel corso dell'approvazione di
questa legge - cambiando peraltro i parametri, e introducendo in
corso d'opera parametri che non sono altro che la fotografia di ciò
che si vuole salvare, secondo un disegno preordinato.
C'era stato un decreto del Presidente della Regione, il 197 del
2008, prima ancora che si insediasse la prima Giunta Lombardo, che
stabiliva i criteri attraverso i quali si sarebbero potuti
individuare gli ambiti territoriali ottimali che potevano essere
considerati virtuosi.
Questo provvedimento prevedeva una serie di parametri, fra cui la
percentuale di raccolta differenziata che giustamente ed
opportunamente veniva individuata in quella che era già prevista
dalla legge nazionale, vale a dire il decreto legislativo 158 del
2006 che rappresenta la legge-quadro in materia di rifiuti, nella
misura del 45 per cento per il 2008, poi nel 2009 del 50 per cento
e nel 2010, addirittura, doveva raggiungere il 60 per cento.
Ebbene, non solo questa Assemblea ha votato ieri una norma che
modifica l'articolo 45, comma 3, prevedendo una percentuale di
raccolta differenziata più bassa, ma addirittura stiamo sovvertendo
la regola che era stata stabilita con decreto del Presidente della
Regione, per fare una norma fotografia' che non tiene conto dei
parametri più importanti.
Allora, perché non prevedere, così come invece era stato fatto nel
decreto del Presidente della Regione, che sarebbero stati
considerati virtuosi quegli ATO che avrebbero avuto un risparmio
nello smaltimento. Per esempio per smaltire rifiuti nella discarica
di Bellolampo, occorrono 140 euro a tonnellata, mentre per altre
discariche ne occorrono meno, quindi si potrebbe prevedere anche
questo criterio secondo il quale gli ATO che hanno lavorato con un
costo di smaltimento più basso degli altri possono essere
considerati virtuosi. E poi, perché ancora non abbiamo introdotto
il parametro dei costi, quello del rapporto tra costi diretti ed
indiretti, perché non abbiamo introdotto il parametro del numero
dei dipendenti? Perché stiamo stabilendo una quota così bassa di
raccolta differenziata e non abbiamo stabilito che un criterio
poteva essere quello della progettazione e delle opere eseguite
dagli ATO? Allora, o si tiene conto di tutti i parametri idonei a
considerare virtuosi o meno gli ATO oppure, ripeto, secondo me
questo è un emendamento che andrebbe ritirato.
Peraltro, in un incontro avuto oggi con l'Assessore, ho potuto
riscontrare un atteggiamento di completa chiusura. Abbiamo chiesto
di inserire altri criteri e ci è stato detto che quelli che c'erano
erano già sufficienti. Quindi, per questo motivo, non solo
appoggerò la richiesta di voto segreto, ma voterò contro questo
emendamento.
FALCONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALCONE. Signor Presidente, credo che forse quest'Aula, al momento
in cui deve dare un voto importante su una legge di riforma
rischia di non cogliere appieno i frutti di una legge importante,
di una legge buona, sebbene si voglia creare una discontinuità col
passato e si voglia porre in una posizione di rottura, però, è una
legge anche che vuole fare tesoro di ciò che di buono - e di buone
prassi - è stato fatto nel passato.
E' sotto gli occhi di tutti, mi dispiace per qualcuno che non è
d'accordo, però dobbiamo anche dire che ci sono dei contesti
territoriali in cui ancora la buona amministrazione alligna. Perché
porre un veto, annullare, eliminare, cancellare ciò che di buono
esiste in questa Sicilia? Perché questa Sicilia deve ancora avere
una posizione subalterna e vittimistica e deve autoflagellarsi
anche quando ci troviamo a buone prassi che vengono, perché non
dirlo, a un certo punto imitate?
Vorrei dire questo: stasera, in maniera serena, dobbiamo
apprestarci a dare un voto su un articolo, che è l'articolo 6 bis,
e non è vero - vorrei dirlo a questa Aula - che vi è una
discrepanza fra il comma 3 ed il comma 1, perché al comma 1 si
stabilisce, fermo restando che sono quattordici le società di
regolamentazione e gestione del servizio dei rifiuti.
E' chiaro, si consenta alle tre aree metropolitane di poter
attuare ben due società, ben due SRR, poi si introduca un ulteriore
criterio che è quello che dinanzi a determinati criteri premiali,
si possono anche istituire nuove società consortili.
E', pertanto, chiaro che il comma 2 ha preminenza anche sul comma
1, eventualmente possiamo presentare un subemendamento
chiarificatore.
Ma poiché si sta cercando di trovare degli escamotage, invoco il
Regolamento interno .
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Tu li devi
trovare
ARENA. Tra coloro i quali si nascondono
FALCONE. Anticipo che già ora chiedo di votare per appello
nominale e mi permetto di richiamare
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, manteniamo la calma. Onorevole
Falcone, a volte i suoi interventi suscitano agitazione
FALCONE. L'onorevole Mancuso ogni tanto dimentica che è
presidente di commissione e dovrebbe essere equidistante, viene al
pulpito e parla Deve sapere che è Presidente di Commissione, di
tutta la Commissione non di una parte
L'articolo 127, del Regolamento interno, sulla votazione così
dispone: le votazioni possono aver luogo di regola le votazioni
avvengono per alzata e seduta a meno che cinque deputati chiedano
la votazione per divisione, sette la votazione per scrutinio
nominale e nove per scrutinio segreto .
Questo signor Presidente, creando una gerarchia nella modalità di
votazione; il primo voto è il voto aperto, chiaro, palese, e si
abbia il coraggio. Poi c'è però, signor Presidente, l'articolo 122,
del Regolamento interno, che è una deroga - Segretario generale la
prego di fare attenzione a questo - che riguarda i disegni di
legge: dopo l'approvazione dei singoli articoli, vengono messi in
votazione finale per scrutinio nominale .
Quindi, eventualmente, se qualcuno accampasse una priorità del
voto segreto su quello nominale, questa è la deroga che riguarda il
voto finale, ma la regola basilare è stabilita all'articolo 127
nella cui gerarchia del voto, della moralità di votazione, prevale
il voto nominale su ogni altro tipo di votazione e quindi su quello
segreto.
Già da ora, signor Presidente, chiedo il sostegno su questa mia
proposta, che si proceda per appello nominale perché dobbiamo dire
a chiare lettere, all'intera Sicilia, chi è favorevole alle buone
prassi e chi invece è per cancellare ciò che di buono è stato fatto
per buttare l'acqua sporca con il bambino'.
SCILLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCILLA. Signor Presidente, ho presentato un subemendamento,
probabilmente ho sbagliato perché il riferimento è al 6.31.18.6.
PRESIDENTE. Sì, certo, è stato presentato.
BENINATI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rivolgo
principalmente a lei che governa l'Aula su questo emendamento e un
po' meno al Governo che, sinceramente, vedo un po' confuso.
Richiamo la sua attenzione, premettendo che c'è qualcosa che non
funziona e che andrebbe in ogni caso aggiustata e mi lascia
veramente stupito che un piano regionale debba essere fatto dopo
che si faccia uno studio che deve essere completato entro tre anni.
La cosa mi allarma. Perché se per fare lo studio ci vogliono
almeno tre anni, per fare il piano ce ne vorranno almeno cinque.
Perché dopo che si ha lo studio si fa il piano.
Obiettivamente, ritengo che il comma 3 non sia scritto nella
celerità per affrontare questo tema. Se solamente per fare uno
studio, questo è da completare entro tre anni, ciò mi preoccupa ed
anche il costo di questo studio. Perché uno studio che si realizza
in un paio di mesi ha un costo, uno studio che si fa in più di uno,
due, tre anni ha certamente altro costo. La norma mi lascia
perplesso. Penso che, oltretutto, ci vorrebbe una copertura
economica che non mi risulta ci sia, dato che questo studio
necessita di risorse finanziarie e qui non vedo alcuna somma
appostata. Quindi, signor Presidente, già soltanto per questo,
questo emendamento non è trattabile.
Le aggiungo, ora, il di più. Con questo emendamento stiamo facendo
delle modifiche e non so se ne abbiamo titolo, su procedure di
appalti ed a procedure urbanistiche.
Signor Presidente, mi richiamo a lei nel dirle che se questo
articolo deve essere discusso sarebbe opportuno, per correttezza
nei lavori trattandosi di riforma, di appalti e di urbanistica, che
venga ridiscusso nelle sedi opportune e l'Aula non è tra queste.
Stiamo procedendo in due commi con due modifiche di procedure.
Vorrei capire, inoltre, perché questi siti devono essere realizzati
a cinque chilometri dai centri abitati e non ad un chilometro e
mezzo, o a due, a tre o a quattro. Chi lo ha deciso? Per quale
motivo si deve realizzare a cinque chilometri e non a un
chilometro? Preso dal centro , ma di che cosa? E' scritto pure
male, si dovrebbe scrivere dal perimetro del centro urbano'.
Perché il centro potrebbe essere tutto ed il contrario di tutto.
Potrebbe essere un punto e potrebbe essere un'area.
Signor Presidente, richiamo la sua attenzione. Stiamo discutendo
di materia che deroga alle procedure degli appalti e non capisco
perché e certamente alle procedure urbanistiche; stiamo stabilendo
con norma che nei terreni agricoli si possono fare queste cose a
cinque chilometri e non capisco perché. Per queste motivazioni, più
quelle di prima, ritengo che questa norma non si possa trattare.
CARONIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARONIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a mio avviso
questa legge, probabilmente, potrebbe essere sottotitolata
facciamo in modo che tutto cambi perché nulla cambi' e dico questo
in funzione degli incontri che hanno preceduto questa sessione in
Aula e mi riferisco alle audizioni ed ai rapporti che sono
intercorsi all'interno della Commissione Territorio e Ambiente',
quando abbiamo esitato il disegno di legge.
Il Governo, più volte, ha sottolineato quanto fosse necessaria
l'esigenza di ridurre il numero degli ATO, attribuendo alla
moltiplicazione ed al numero degli ATO la situazione di crisi nella
quale versa il servizio della gestione dei rifiuti.
Personalmente, credo che se vogliamo, effettivamente, portare
avanti e portare a casa una riforma, almeno così ci dice il
Governo, non possiamo, poi, derogare a degli aspetti puntuali che
per altro, a mio avviso, sono assolutamente poco rappresentativi di
una virtù che in qualche modo oggi vuole essere rappresentata.
Quando si parla di una raccolta differenziata che sia non
inferiore al quindici per cento credo che non abbiamo fatto
assolutamente alcun riferimento a nessuna virtù.
Anche perché vorrei ricordare a me stessa ed a questa Aula che già
esiste una legge che impone delle penalità ai comuni che non
raggiungano il trentaquattro per cento della raccolta
differenziata, pertanto non capisco come il quindici per cento
potrebbe costituire una virtù. E dall'altro non comprendo anche la
ragione per cui viene predisposto il comma 4 quando si dice che il
numero complessivo di società non può superare i quattordici, forse
nel tentativo di dare una ventata di agilità ad un emendamento che,
di fatto, ripropone qualcosa che già la legge ci dice, per cui il
rimando a questa precisazione mi sembra soltanto il tentativo di
camuffare una riforma che poi non si rivela assolutamente coerente
con ciò che il Governo, in questi giorni, ci ha detto più volte.
Peraltro, concordo con quanto ha detto poc'anzi l'onorevole
Beninati, proprio perché nel merito, in materia di appalto, vorrei
dire che è da mesi che attendiamo in Commissione un nuovo codice
che regolamenti gli appalti; riguardo i commi 5, 6 e 7 ci sono
tutta una serie di previsioni che vanno assolutamente inseriti
all'interno di una modifica e di un riordino della materia in
ambito di appalti. Credo sia auspicabile inserire questi eventuali
spunti soltanto all'interno di un codice degli appalti che possa
essere comprensivo di una riforma più ampia.
Pertanto, ritengo che questo emendamento per la ratio di questa
legge, ossia rendere agile ed agevole un percorso che si trasformi
in una riforma effettiva del sistema della gestione rifiuti, sia
assolutamente in controtendenza e siccome mi auguro che non avvenga
ciò che è successo per il disegno di legge piano casa', ossia
grandi proclami per poi raggiungere obiettivi molto piccoli - come
l'altra volta diceva la mia collega, onorevole Adamo - non credo
sia opportuno che la montagna partorisca un topolino'.
Io mi auguro che questo disegno di legge non veda l'approvazione
di questo emendamento e che il Governo lo ritiri.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Prego ci illumini. Ne ha facoltà.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei
dire semplicemente che inizierò dal comma 4 per dire che la fretta
è cattiva consigliera' forse nella redazione e lo è certamente
nella lettura.
Il numero di quattordici è già previsto nella legge numero 2 del
2007 all'articolo 45 e dunque è un mero esercizio calligrafico. Chi
ritiene che il comma 5 vada rinviato a normativa sugli appalti
sta dicendo che a questi appalti non si applica la normativa contro
l'infiltrazione della criminalità organizzata, approvata da
quest'Aula, perché la legge numero 15 del 2008 è quella che ha
disciplinato meritoriamente, a cura di quest'Aula, queste misure e
quindi con la materia appalti c'entra poco meno di nulla.
Quindi, è pericoloso fare queste affermazioni.
Non mi rivolgevo a lei, onorevole Beninati, ho detto il comma 5.
L'articolo 6, semplicemente, stabilisce che in sede di gara deve
essere rilanciata fideiussione bancaria perché l'articolo 238 del
decreto legislativo numero 152 del 2006 prevede che: quando venga
approvata la tariffa integrata ambientale ', quindi considerate
tariffe igiene ambientale' un lapsus calami , la tariffa
integrata ambientale venga riscossa dall'appaltatore'.
Vogliamo sì o no garantirci che l'appaltatore ci versi quello che
ha esatto? Quindi la fideiussione all'articolo 75 del codice degli
appalti è prevista come obbligatoria a garanzia di ogni offerta di
gara, per cortesia. Ed è applicata in Sicilia dalla notte dei
tempi. Quindi, è anch'essa una mera operazione calligrafica che
mira soltanto a garantire il gettito a favore dei comuni.
Il comma 7, infine, riguarda la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza delle discariche pubbliche.
Quanto al fatto che le discariche siano collocate a cinque
chilometri dal perimetro, correttamente diceva l'onorevole
Beninati, questo va corretto, me ne scuso, me ne dolgo, a cinque
chilometri dal perimetro del centro abitato è per non turbare il
delicato olfatto dei cittadini siciliani. Dopodiché se lo si vuole
mettere a un chilometro e mezzo o dentro il Tempio della Concordia
per me non c'è alcun problema. Abbiamo scritto cinque chilometri
perché mi sembrava una distanza equa, persino solidale nei
confronti delle narici.
Ho cercato di chiarire i commi 4, 5, 6 e 7, mi auguro di esserci
riuscito.
Ribadisco che si tratta di operazioni di richiamo di norme che si
applicano comunque, salvo quella di dichiarazione di pubblica
utilità.
Attenzione alla legge numero 15 del 2008 che è materiale che
scotta.
Per quanto riguarda i primi tre commi il dibattito ha sviscerato e
sta sviscerando i contenuti e confermo che lo ascolto con
attenzione.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che è stato presentato
dagli onorevoli De Luca ed altri il subemendamento 6.31.1.18.6.5.
E' molto semplice, ne do lettura, così si evita di distribuirlo:
Il comma 2 è soppresso'.
DE LUCA. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto.
PRESIDENTE. Su questo emendamento c'è una richiesta di voto
segreto. Invito gli onorevoli colleghi a prendere posto.
LOMBARDO, presidente della Regione, Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOMBARDO, presidente della Regione. Signor Presidente, non so se
siamo in tempo, se siamo già in sede di votazione, viste tante
polemiche, da quando sono arrivato perché non siamo riusciti da
parte nostra a trovare una posizione concordata su questo argomento
che, sebbene rilevante e importante, non ci vede, a differenza di
tanti altri punti della legge, tanti altri articoli, trovare un
momento di sintesi.
Quindi, ripeto, se siamo in tempo per poterlo fare, chiederei una
breve sospensione in maniera tale che - ho sentito di parametri, di
numeri, un terzo degli abitanti, due terzi dei comuni - in un
quarto d'ora, venti minuti, possiamo trovare o comunque tentare la
via di una sintesi sul punto che, certamente, il voto a scrutinio
segreto ad appello nominale, non ci porterà a raggiungere.
Naturalmente, riservandoci di affidare alla libera determinazione
dei deputati una scelta finale se non si trova, ripeto, una sintesi
sulle posizioni contrapposte che ancora permangono.
PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, sospendo la seduta per
dieci minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 19.22, è ripresa alle ore 19.42)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per velocizzare il lavoro,
accogliamo la richiesta del Governo di considerare l'emendamento
6.31.1.18.6 suddiviso in due emendamenti.
Lavoreremo e poi voteremo per parti separate: innanzitutto i primi
4 commi, con i relativi subemendamenti, e poi i successivi tre
commi.
Per essere più chiaro, si lavorerà dapprima sulla parte
dattiloscritta e poi sulla parte scritta a penna dall'assessore
Russo.
Ribadisco che l'emendamento 6.31.1.18.6 - emendamento che
riepiloga, da parte del Governo, il 6 bis con i relativi
subemendamenti - sarà trattato per parti separate, in due parti
diverse.
La prima parte conterrà dal comma 1 al comma 4, con i
subemendamenti, la seconda parte conterrà i commi da 5 a 7, con i
subemendamenti.
Si passa al subemendamento 6.31.1.18.6.5, degli onorevoli De Luca
ed altri.
DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORDARO. Se l'onorevole De Benedictis deve fare attendere il
Gruppo del Partito Democratico, diciamolo chiaramente e sospendiamo
la seduta E' legittimo.
PRESIDENTE. Nel frattempo, sto aspettando che rientri il gruppo
del PD. Non metterei in votazione un emendamento senza un partito
in Aula. Però, comunichiamo ai colleghi che la seduta è ripresa.
DE BENEDICTIS. Signor Presidente, chiedevo semplicemente se non
fosse più opportuno, visto che abbiamo sdoppiato i commi di questo
emendamento, tanto sono autonomi e distinti - l'1, 2, 3 e 4
costituiscono una materia mentre il 5, 6 e 7 un'altra materia -
invertire l'ordine delle votazioni iniziando con i commi 5, 6 e 7.
E' una proposta. Poi, vorrei capire qual è il pregiudizio.
PRESIDENTE. L'unica differenza è che al primo stralcio, cioè allo
stralcio dei commi da 1 a 4, ci sono alcuni subemendamenti, al
secondo stralcio non ci sono subemendamenti.
Però procediamo con ordine.
Presidenza del presidente Cascio
FALCONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CINTOLA. Onorevole Falcone, non può parlare sempre, c'è un
Regolamento
FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei parlare per
dichiarazione di voto per dire che la soppressione del comma 2, di
fatto, sarebbe un atto efferato contro l'articolato, contro la
norma perché cassare il comma 2 significherebbe togliere quelle
barriere per cui si può classificare un ATO, un ex ATO virtuoso o
meno.
Dico, invece, che dobbiamo cassare - e c'è il mio subemendamento -
non l'intero comma 2 ma la lettera b) del comma 2 che è una
barriera insuperabile, è un elemento irraggiungibile.
Presidenza del presidente Cascio
PRESIDENTE. Gli emendamenti si votano seguendo un certo ordine. Se
questo emendamento sarà respinto poi passeremo al suo ma c'è un
ordine per il quale si votano gli emendamenti.
LOMBARDO, presidente della Regione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOMBARDO, presidente della Regione. Signor Presidente, acquisita
la disponibilità a spezzare questo emendamento in due parti - per
intenderci i primi 4 commi dattiloscritti e gli altri, invece,
manoscritti - trattandosi, quindi, di due emendamenti, il Governo
ritira il primo cioè i 4 commi dattiloscritti, tutti compresi.
Se l'Assemblea ne prende atto, passiamo al secondo e votiamo il
secondo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Rispetto al ritiro da parte del Governo del primo stralcio del
subemendamento, si intendono decaduti tutti i subemendamenti
presentati a questo emendamento stralciato.
Pertanto, rimane in vita soltanto dell'emendamento 6.31.1.18.6, la
parte manoscritta e, specificatamente, i commi 5, 6 e 7.
Pongo in votazione il subemendamento 6.31.1.18.6 (commi 5, 6 e 7).
Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PERSIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione ampia delega alla Presidenza per il
coordinamento formale del disegno di legge. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvata)
Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:
«Articolo 20
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana.
2. È fatta obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, avverto che nella seduta di domani saranno
esaminati e votati gli emendamenti presentati ai sensi
dell'articolo 117 del Regolamento interno, prima di dare il voto
finale al disegno di legge numeri 525-528/A.
Inoltre, voteremo l'esercizio provvisorio - che la Giunta
approverà fra qualche momento - per cui è chiaro che la presenza in
Parlamento domani è assolutamente fondamentale e sempre all'orario
previsto.
Sull'ordine dei lavori
LACCOTO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LACCOTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che noi come
Parlamento e come Governo dobbiamo essere responsabili. Mi era
stata assicurata, da parte dell'Assessore, la norma che affrontava
il problema dell'emergenza rifiuti.
Non so se sia stato presentato o meno l'emendamento da parte del
Governo ma mi era stato assicurato che sarebbe stato presentato un
emendamento che affrontava anche il problema dell'emergenza di
questi giorni.
Credo che questa legge, senza la norma dell'emergenza, non abbia
alcun significato perché diventa una norma manifesto. E allora,
Assessore, delle due l'una: o lei quando ha detto che presentava la
norma dell'emergenza scusatemi, c'era una norma scritta che non
aveva bisogno di copertura finanziaria; in questo momento andiamo
a presentare una norma che è da venire perché l'applicazione può
avvenire fra un anno, ma nel periodo che resta da oggi, laddove c'è
la spazzatura per strada, laddove ci sono problemi igienico -
sanitario, laddove c'è una emergenza che incalza, non vediamo come
si possa risolvere questo problema.
Pertanto, ancora una volta, rivolgo un appello al Governo, al
Presidente dell'Assemblea perché si risolva questo problema che è
vitale.
PRESIDENTE. Assessore Russo, risponde lei o rispondo io?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per l'energia e i servizi di
pubblica utilità. Signor Presidente, onorevoli deputati, è la
seconda volta in una sera - e devo dire che non mi era mai capitato
in 48 anni - di sentire cose sgradevoli sul piano personale,
ampiamente compensate dal vostro affetto.
Onorevole Laccoto, dire che questa è una legge manifesto - non
guardi me, guardi l'Aula che la circonda, del mio lavoro abbia solo
pietà, non rispetto - per quanto riguarda la questione della norma
salva emergenze' devo dirle che è, quanto meno, esigenza anche mia
che propongo le ordinanze di emergenza-urgenza, avere una norma di
copertura, come certamente intuirà, e tuttavia il Presidente
dell'Assemblea mi ha correttamente evidenziato che norme che,
comunque, comportano spesa, seppure a bilancio invariato,
richiedono due cose: primo, che il bilancio invariato ci sia, e non
c'è; secondo, che siano apprezzate dalla Commissione Bilancio'.
La norma è scritta ed è a disposizione di tutti i deputati.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani,
giovedì, 25 marzo 2010, alle ore 16.00, con il seguente ordine del
giorno:
Presidenza del presidente Cascio
I -Comunicazioni.
II - Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83,
lettera d), e 153 del Regolamento interno, delle mozioni:
numero 188 - Rispetto della normativa in materia di pareri
delle Commissioni legislative permanenti dell'ARS.
LIMOLI - LEONTINI - MANCUSO - BOSCO
numero 189 - Osservanza della normativa in materia di pareri
delle Commissioni legislative permanenti dell'ARS.
LIMOLI - LEONTINI - MANCUSO - BOSCO
III -Discussione dei disegni di legge:
1) - Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati (525-528/A) (Seguito)
2) - Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno
finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012
(470-470 bis)
3) - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010
(471-471 bis)
La seduta è tolta alle ore 19.56
DAL SERVIZIO RESOCONTI
il Direttore
dott.ssa Iolanda Caroselli