Presidenza del vicepresidente Formica
LEANZA EDOARDO, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende
approvato.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali
votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere
luogo nel corso della seduta.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo gli onorevoli:
- Musotto e Scilla, per oggi;
- Campagna dal 22 al 23 marzo 2011;
- Bonomo e Scammacca dal 22 al 24 marzo 2011.
L'Assemblea ne prende atto.
Missioni
PRESIDENTE. Comunico che sono in missione, per ragioni del loro
ufficio, gli onorevoli:
- Ardizzone dal 22 al 23 marzo 2011;
- Apprendi e Caputo dal 23 al 24 marzo 2011.
L'Assemblea ne prende atto.
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute, da parte dell'Assessore
per la Salute, le risposte scritte alle seguenti interrogazioni:
N. 1441 - Iniziative per porre fine alla difficile situazione in
cui versano gli ospedali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo
(ME).
Firmatario: Catalano Santo
N. 1567 - Notizie sul rispetto dell'art. 21 della l.r. n. 5 del
2009 in materia di consulenze richieste dalle aziende del servizio
sanitario regionale.
Firmatario: Barbagallo Giovanni
N. 1588 - Notizie sulla nomina di consulenti esterni presso
l'azienda sanitaria provinciale (ASP) di Palermo.
Firmatario: Mattarella Bernardo
N. 1620 - Iniziative a sostegno dell'ospedale di Giarre (CT).
Firmatario: Barbagallo Giovanni
Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto
stenografico della seduta odierna.
Annunzio di interrogazione
PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della
interrogazione con richiesta di risposta in Commissione.
LEANZA EDOARDO, segretario:
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la famiglia, le
politiche sociali e il lavoro, premesso che:
si apprende dagli organi di stampa che il comune di Catania, per
volontà dell'assessore comunale al ramo, ha esternato la regola del
'rigore' e della 'flessibilità' e ha dichiarato la sua volontà di
procedere a tagli 'feroci' ai servizi sociali; tagli giustificati,
a suo dire, dai sempre minori trasferimenti ricevuti dal comune;
seppur condivisibile, la tesi del rigore deve però essere
contemperata dalla necessaria disponibilità di servizi
assistenziali che vengono richiesti da soggetti fragili e pertanto
la logica del rigore non può essere semplicemente suddita di
alchimie di cassa;
nelle stesse esternazioni evidenzia la volontà di mettere in campo
non meglio identificati servizi orientati alle persone adeguate a
sostenere le responsabilità familiari consegnando un voucher al
diretto interessato;
a fronte del dichiarato 'rigore' nella erogazione dei servizi fa
da contraltare la effettuata riorganizzazione' della macrostruttura
con la quale, in concreto, si sono incrementate le posizioni
organizzative elevandole dalle precedenti 4 alle 11 attuali, con
ciò sconfessando il dichiarato contenimento delle spese;
ritenendo che:
in tutte le situazioni di disagio sociale, il bisognoso vive il
proprio stato proprio per l'assenza assoluta di responsabilità del
nucleo familiare nel quale si trova e la 'sostituzione'
dell'erogazione del servizio con la materiale 'dazione' di un
voucher ben potrebbe scadere e deviare i risultati attesi e
sperati;
la normativa cardine nell'ambito della Regione siciliana resta la
l.r. n. 22/86, la quale affida alla stessa Regione e per essa
all'Assessore per la famiglia i compiti di programmazione e
coordinamento in materia;
per sapere:
se l'azione programmata dall'assessore comunale ai servizi sociali
rispecchi una preordinata programmazione regionale effettuata di
concerto e/o in sintonia con l'Assessore regionale per la famiglia;
quali iniziative intenda intraprendere per mantenere inalterati i
livelli di intervento nel territorio catanese che allo stato, con
le paventate modifiche proclamate dall'assessore comunale ai
servizi sociali, Pennisi, risultano fortemente penalizzati;
quale sia il peso da dare alla note esternate dallo stesso quando
parla di riorganizzazione complessiva del sistema dei servizi
sociali nel comune di Catania considerando che è solo l'autorità
regionale, come chiarito, l'unico soggetto titolare di tale
potestà». (1786)
(Gli interroganti chiedono lo svolgimento in Commissione)
FORZESE-GIUFFRIDA-LENTINI-NICOTRA-RAGUSA-ADAMO-PARLAVECCHIO
PRESIDENTE. L'interrogazione sarà inviata al Governo e alla
competente Commissione.
Annunzio di interpellanza
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente
interpellanza:
«Al Presidente della Regione, preso atto della volontà espressa
dal Governo nazionale di concentrare presso il centro di
accoglienza richiedenti asilo (CARA) di Mineo oltre 2000 immigrati,
provenienti da dieci differenti centri dislocati in varie regioni
d'Italia, nonostante le ripetute proteste delle comunità locali,
naturalmente preoccupate dei possibili conseguenti rischi di ordine
pubblico;
considerata:
la diversa composizione etnica, politica e religiosa degli
immigrati, che rischia di creare una situazione di difficile
convivenza all'interno di questo presunto 'Villaggio della
solidarietà', vanificandone il principale scopo cui deve adempiere;
la probabile nuova ondata di sbarchi conseguente alla grave crisi
libica e magrebina in atto che rischia di acuire il problema già
estremamente grave;
preso atto del mancato varo dei cosiddetti CAO (centri di
accoglienza ed orientamento) e delle comunità multietniche,
purtroppo mai adeguatamente presi in considerazione dai Ministeri
interessati, la cui realizzazione avrebbe offerto un valido
strumento di accoglienza con particolare riferimento ai numerosi
minori non accompagnati che ogni giorno si riversano sulle coste
siciliane. Per costoro, infatti, la normativa non stabilisce il
necessario rimpatrio, bensì l'affidamento giudiziale alle comunità
presenti nei comuni del territorio regionale, con evidente
aggravio, sui bilanci di tali enti, degli oneri per il loro
mantenimento. Desta, inoltre, viva preoccupazione, l'impossibilità
per le suddette comunità di poter gestire l'effettivo controllo
circa la permanenza nell'ambito delle loro strutture dei minori
immigrati, non soggetti ad alcuna misura restrittiva della loro
libertà. La fuga di tantissimi giovani dalle strutture di
accoglienza alimenta ogni anno traffici criminali di ogni genere,
purtroppo taciuti o non adeguatamente noti all'opinione pubblica;
rilevata la necessità di una politica di condivisione della
Nazione tutta, attraverso un intervento concreto del Ministro degli
interni che coinvolga ogni regione italiana nel quadro di una
solidarietà che interessi tutti i Paesi della Comunità europea, che
non releghi la Sicilia al ruolo di territorio marginale;
per conoscere quali iniziative intenda assumere con la massima
urgenza presso il Governo nazionale perché vengano prontamente
individuate soluzioni alternative che garantiscano le esigenze di
sicurezza del territorio regionale ed offrano concrete condizioni
di accoglienza ed integrazione ai duemila immigrati». (110)
COLIANNI-ARENA-FERRARA-MINARDO-PICCIOLO-LO GIUDICE-CAPPADONA-
DIGIACOMO-DI MAURO-MARZIANO-TERMINE-FEDERICO-DI BENEDETTO-ARICO'-
MUSOTTO
Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza che
il Governo abbia fatto alcuna dichiarazione, l'interpellanza si
intende accettata e sarà iscritta all'ordine del giorno per essere
svolta al proprio turno.
Annunzio di mozione
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata, in data 16 marzo
2011, la mozione numero 250 «Iniziative per la creazione di un hub
scambiatore di traffico presso l'aeroporto Fontanarossa di
Catania», dagli onorevoli Marziano, Di Guardo, Digiacomo, Panarello
e Raia. Ne do lettura:
«L'Assemblea regionale siciliana
premesso che l'aeroporto Fontanarossa di Catania rappresenta uno
snodo fondamentale nel sistema dei trasporti della Sicilia
orientale e che è situato fuori dalla città, in posizione
strategica centrale fra le province di Siracusa, Ragusa, Enna,
Catania e Messina, i cui cittadini sono parte importante della
relativa utenza;
osservato che la mancanza di collegamenti con la stazione
ferroviaria di Catania rende inutilizzabile il suo raggiungimento
con il treno, per cui l'unico mezzo di trasporto pubblico è
rappresentato da pullman che effettuano corse da e per i vari
capoluoghi in numero sicuramente inferiore alle necessità della
numerosissima utenza, costretta perciò quasi sempre all'uso
dell'auto privata, con conseguente congestione del traffico viario
e aumento dei costi a carico dei cittadini;
ricordato che, al tempo stesso, i collegamenti tra i capoluoghi
della Sicilia orientale tra di loro e i collegamenti diretti con
Palermo, capoluogo della Regione, sono altresì sicuramente
insufficienti e limitati nel numero di corse e che ciò costringe
l'utenza ad orari rigidi e spesso non funzionali all'attività, al
punto che si è costretti a trasferirsi da una provincia all'altra;
considerato invece che, se i contributi alle società di autolinee
fossero condizionati all'obbligo di prevedere per tutte le corse
tra i vari capoluoghi della Sicilia orientale e tra gli stessi ed
il capoluogo regionale la fermata presso l'aeroporto di Catania, si
realizzerebbe un effetto moltiplicatore del numero di corse
attuali, cosicché la fermata presso l'aeroporto di Catania
diventerebbe fermata di cambio;
tenuto conto però che l'attuale area destinata alla fermata delle
varie autolinee è veramente angusta e inadeguata, senza pensiline
decenti e senza locali per la sosta e il riposo degli autisti e dei
passeggeri, e che è assolutamente necessario concordare con
l'aeroporto di Catania la destinazione di una diversa e più
spaziosa area, anche utilizzando la zona prospiciente la vecchia
aerostazione e invitando le società di autolinee a realizzare sale
di attesa e ristoro per autisti e passeggeri, oggi esposti alle
intemperie invernali e al sole nei mesi estivi,
impegna il Governo della Regione
ad attivarsi per la creazione di un hub scambiatore di traffico
presso l'aeroporto Fontanarossa di Catania attraverso un accordo
tra la Regione, le società di autolinee e l'aeroporto di Catania,
al fine di migliorare il sistema di trasporto pubblico tra i
capoluoghi della Sicilia orientale tra di loro, e tra questi ultimi
e il capoluogo della Regione». (250)
MARZIANO-DI GUARDO-DIGIACOMO-PANARELLO-RAIA
Avverto che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della
seduta successiva perchè se ne determini la data di discussione.
Comunicazione relativa all'interrogazione numero 1736
PRESIDENTE. Comunico che, a seguito dell'approvazione dell'ordine
del giorno n. 464 «Iniziative per fronteggiare la crescente crisi
nel settore della formazione professionale», nella seduta
d'Assemblea n. 237 del 16 marzo 2011, deve intendersi superata
l'interrogazione con richiesta di risposta orale n. 1736, di
analogo contenuto, presentata dagli onorevoli Vinciullo e Pogliese
in data 24 febbraio 2011.
Così rimane stabilito.
Determinazione della data di discussione di mozioni
Presidenza del vicepresidente Formica
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa al II punto dell'ordine
del giorno: Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83,
lettera d), e 153 del Regolamento interno, delle mozioni:
numero 247 «Interventi presso il Governo nazionale al fine di
salvaguardare la specificità della sezione distaccata di Alcamo del
Tribunale di Trapani», degli onorevoli Ferrara, Ammatuna, Galvagno
e Termine, presentata il 9 marzo 2011;
numero 248 «Riforma del sistema della formazione professionale in
Sicilia, costituzione del ruolo unico ad esaurimento del personale
dipendente e delega per le retribuzioni agli uffici provinciali del
lavoro», degli onorevoli Caputo, Pogliese, Falcone, Bosco e
D'Asero, presentata il 9 marzo 2011;
numero 249 «Iniziative al fine di evitare la realizzazione di
impianti e sistemi per il pagamento del pedaggio sui raccordi
autostradali siciliani», degli onorevoli Marrocco, Aricò, Currenti
e Gentile, presentata l'11 marzo 2011.
Avverto che la determinazione della data di discussione delle
mozioni sopra citate, integralmente riportate nell'ordine del
giorno della presente seduta, è demandata, secondo consuetudine
parlamentare, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari.
Presidenza del vicepresidente Formica
Sull'ordine dei lavori
CALANDUCCI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALANDUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
semplicemente per dire che questa notte ho passato una notte
insonne; ma non è questo il motivo del mio intervento.
Volevo dire che in questo momento ci stiamo trovando in una
situazione paradossale, e per questo sento il dovere, oltre che
l'onore, visto che siedo in uno scranno del Parlamento forse più
antico del mondo, di parlarne mentre succedono nella nostra terra
di Sicilia vicende come quella di Lampedusa oppure come quella di
Mineo, che esprimono un grave disagio sociale, ma soprattutto sono
il segno di una crisi che ha delle connotazioni veramente
planetarie come è la crisi in atto, che si chiama guerra - perché
tutti parlano di missione umanitaria nel Nord Africa e nella Libia
-, ma, a mio avviso, così come tutti i giornali ci riferiscono si
tratta di una vera e propria guerra, in quanto c'è un bombardamento
in atto sul centro abitato di Tripoli
Io non entro nel merito, se è giusto o non è giusto agire in
questa direzione per abbattere un governo che sicuramente da
quarant'anni rappresenta un regime dittatoriale, ma mi chiedo: è
giusto che tutto questo passi sulla nostra terra senza che noi
sentiamo il bisogno di dire la nostra opinione?
Chiedo quindi alla Presidenza di farsi portavoce di una richiesta
forte del Parlamento alla presenza del Governo, nel momento in cui
si stabilirà come risolvere il problema di Lampedusa.
Esso, infatti, non ha rappresentato soltanto un grave disagio dal
punto di vista della vivibilità dell'isola, in quanto in questo
momento i profughi, o comunque gli immigrati, superano di gran
lunga gli abitanti dell'isola. Ma soprattutto bisogna pensare
all'economia di quella terra, all'economia di quella parte della
Sicilia, che vive già tanti disagi per i fatti propri, che non è il
caso di aggravare ancora di più senza che nessuno se ne renda
conto
A Mineo hanno aperto subito il villaggio Paradiso delle arance ,
il villaggio delle arance, paradiso tra virgolette. Sono stati
tempestivi, sia il Ministro che è venuto tre volte, sia il
Presidente del Consiglio. Lì hanno subito trovato una soluzione che
mi dà da pensare.
E non capisco se veramente era questo lo spirito di allocare dei
rifugiati, o cosiddetti rifugiati politici, come stiamo apprendendo
dalla stampa in questi giorni (e tra costoro si potrebbero annidare
anche delle forze eversive), come mai alla stessa stregua non sono
stati così veloci da riuscire a prevedere che Lampedusa potesse
scoppiare e che l'economia di quella zona della nostra Sicilia,
potesse giungere ai livelli insopportabili di queste ultime ore?
Signor Presidente, mi permetta di rivolgerle un accorato appello
affinché questa vicenda che si chiama guerra , che passa sulla
nostra terra e che si svolge ad appena 30, 40 Km in linea d'aria
dal nostro territorio, noi almeno si possa, in qualche maniera,
essere a conoscenza o, comunque, i nostri organi di rappresentanza
possano sedere ad un tavolo attorno al quale potere discutere e
verificare se la risoluzione dell'ONU parla di bombardamenti oppure
di spazio libero aereo per tutelare le popolazioni
Grazie dell'attenzione. Annuncio che sto per presentare una
mozione in questa direzione.
Presidenza del vicepresidente Formica
Seguito della discussione del disegno di legge «Disposizioni per
la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza,
l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione
delle iniziative economiche. Disposizioni per lo sviluppo.
Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la
semplificazione della legislazione regionale» (520-144 bis/A)
PRESIDENTE. Si passa al punto III dell'ordine del giorno:
Discussione di disegni di legge.
Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge
«Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza,
l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione
delle iniziative economiche. Disposizioni per lo sviluppo.
Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la
semplificazione della legislazione regionale.» (520-144 bis/A),
posto al numero 1).
Prima di procedere all'esame dei singoli articoli del disegno di
legge, al fine di rendere più agevole e più chiaro il lavoro che
stiamo per affrontare, comunico che la I Commissione, a seguito del
rinvio del disegno di legge deliberato dall'Aula nella seduta n.
233 dell'8 marzo scorso, ha condotto un lavoro di approfondimento e
di sintesi con la partecipazione del Governo e dei capigruppo. Tale
lavoro si è tradotto nell'elaborazione di un maxi emendamento
interamente sostitutivo del disegno di legge, a firma del Governo,
che ha ottenuto il parere favorevole della Commissione e che oggi è
in distribuzione in Aula.
La Presidenza si trova, quindi, nella condizione di dovere, da un
lato, garantire un ordinato svolgimento dei lavori e, dall'altro,
di non conculcare i diritti dei singoli parlamentari. A tal fine,
anche in forza della prassi parlamentare che ha conosciuto casi di
maxi emendamenti interamente sostitutivi di interi disegni di
legge, soprattutto in materia finanziaria, la Presidenza ritiene
che l'Aula possa proseguire i propri lavori sul testo del maxi
emendamento distribuito, fermo restando il diritto dei deputati di
presentare subemendamenti.
Ciò comporta, quindi, che gli emendamenti al testo già presentati
sono da considerarsi preclusi.
Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi, comunico che la
Commissione ha valutato positivamente gli emendamenti A.2.1 ed
A.92.1, che sono distribuiti separatamente dal maxi emendamento.
La Commissione ha, altresì, apprezzato favorevolmente un ordine
del giorno, presentato a firma dei capigruppo, sul problema dei
rapporti tra l'Amministrazione regionale e la Società Sicilia e-
servizi.
La formulazione del maxi emendamento è strutturata per articoli,
singolarmente rubricati, al fine di garantire una qualità anche
formale del testo. Dal punto di vista procedurale, la Presidenza
ritiene che se non ci sono osservazioni, si potrà procedere ad
un'unica votazione del maxi emendamento per economia dei lavori.
Così resta stabilito.
Comunico che sono stati presentati dal Governo il maxiemendamento
Gov.1 e i subemendamenti Gov.1.1, Gov.1.2, Gov.1.3 e Gov.1.4. Ne
do lettura:
- emendamento Gov.1:
«TITOLO I
Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,
l'efficienza,
l'informatizzazione della pubblica amministrazione e
l'agevolazione
delle iniziative economiche. Disposizioni per lo
sviluppo.
CAPO I
Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10
Art. 1.
Ambito di applicazione e principi generali
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile
1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito
dal seguente:
1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti
e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a
controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali
territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e
aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo,
tutela o vigilanza persegue i fini determinati dalla legge ed è
retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di
imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla
presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli
procedimenti e dai principi dell'Unione europea. Le disposizioni
della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale
o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle
funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio
di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti
criteri e principi.'.
Art. 2.
Tempi di conclusione del
procedimento
2. All'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni, i commi 2, 3 e 4 sono
sostituiti dai seguenti:
2. Nei casi in cui leggi o regolamenti adottati ai sensi dei
commi 2 bis e 2 ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro
il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il
procedimento è ad iniziativa di parte.
2 bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta
dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali
individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i
quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui
all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti,
i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del
procedimento.
2 ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi
sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura
degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità
del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli
indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli
stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione,
su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con
l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i
centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui
all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti,
termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione
del procedimento.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico
con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato
attraverso i siti web delle singole amministrazioni.
4 Il termine per la conclusione del procedimento può essere
sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di
pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in
materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta
giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o
certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino
necessari e che non siano già in possesso della stessa
amministrazione procedente.
4 bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro
il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo.
Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del
mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione
costituisce nuclei ispettivi interni.
4 ter. La mancata o ritardata emanazione del provvedimento sono
valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed
amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione
di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di
conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme
corrisposte ai sensi del comma 4 quater costituiscono parametri di
valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e
della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le
finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al
decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4 quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento
del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza,
dolosa o colposa, del termine per la conclusione del
procedimento.'.
3. I provvedimenti di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 2
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel testo modificato
al comma 2, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, decorsi i quali il termine per la
conclusione del procedimento è di trenta giorni. .
Art. 3.
Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
Regionale
1. L'art. 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991 n.10 e
successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:
1. La Regione assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso,
la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione
amministrativa in modalità digitale ed a tal fine si organizza ed
agisce utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
2. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per
l'Economia predispone il "Piano per l'innovazione tecnologica della
Regione" (Pitre), che è sottoposto, previo parere della Commissione
bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana, all'approvazione della
Giunta regionale. Il relativo decreto del Presidente della Regione
è emanato entro i successivi trenta giorni e trova applicazione nei
confronti dell'amministrazione regionale e di quelle di cui
all'art. 1.
3. Al fine di realizzare la digitalizzazione dell'amministrazione
regionale, in attuazione delle linee strategiche della Giunta
regionale, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di
cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio
1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni afferiscono i
compiti relativi all'indirizzo e coordinamento strategico dello
sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la
coerenza con gli standard tecnici e organizzativi nazionali.
4. Il piano di cui al comma 2 specifica la quantificazione degli
eventuali oneri finanziari a carico dell'Amministrazione regionale
e le relative fonti di copertura previste dalla legislazione
vigente. La mancata indicazione di quanto previsto dal presente
comma comporta la nullità di tutte le obbligazioni discendenti
dall'attuazione del predetto piano.
5. Dalle disposizioni previste dal predetto articolo non possono
discendere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.'.
2. Il Piano di cui al comma 2 dell'articolo 3 bis della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 10, come sostituito dal comma 1, è
predisposto dall'Assessore regionale per l'Economia entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
Conferenza di servizi
1. L'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 15. - 1. Si applicano in quanto compatibili gli articoli 14,
14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Se il motivato dissenso di cui all'articolo 14 quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni
è espresso da un'amministrazione regionale o locale in materia di
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
artistico, della salute o dell'incolumità pubblica,
l'amministrazione procedente, in caso di dissenso tra dipartimenti
o uffici equiparati dell'amministrazione regionale, tra
quest'ultima e un ente locale o un ente non territoriale o in caso
di dissenso tra enti locali, entro dieci giorni rimette la
decisione alla Giunta regionale.
3. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che
il Presidente della Regione valutata la complessità
dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un periodo
non superiore a trenta giorni.'.
Art. 5.
Attività consultiva e valutazioni tecniche
1. L'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 17 - 1. Fatte salve le disposizioni relative agli organi
consultivi dello Stato dei quali l'Amministrazione regionale può
avvalersi, quando l'amministrazione procedente debba
obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve
trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle
disposizioni normative vigenti o, in mancanza di apposite
disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Qualora l'organo consultivo formuli richieste istruttorie, il
termine entro il quale il parere deve essere reso è sospeso fino
alla ricezione dei chiarimenti, delle notizie, dei documenti e
degli altri elementi richiesti dall'organo consultivo adito. Tali
richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.
3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo consultivo
adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione
richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai pareri
obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei
cittadini.
5. Qualora l'amministrazione procedente richiede pareri
facoltativi, se questi non sono stati resi entro venti giorni dalla
richiesta, l'amministrazione procede indipendentemente
dall'acquisizione degli stessi anche se richiesti ad
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del
territorio e della salute dei cittadini. Ai pareri facoltativi si
applica la disciplina di cui al comma 2.
6. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo
comporta l'obbligo per l'organo consultivo di trasmettere
all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle
ragioni del mancato rispetto.
7. La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente
articolo, del parere richiesto da parte dell'organo consultivo
costituisce elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di cui al
comma 4 quater dell'articolo 2.'.
2. All'articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale 30 aprile
1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la parola
novanta' è sostituita dalla parola quarantacinque'.
Art. 6.
Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale
in tema di segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA)
1. L'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 22 - 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni.'.
Art. 7.
Adeguamento alla disciplina statale in tema di
silenzio assenso e diritto di accesso. Modifiche ed
abrogazioni di norme
1. L'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 23 - 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni.'.
2. L'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 25 - 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni.'.
3. All'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
- il comma 1 è così sostituito: 1. E' istituita, presso la
Presidenza della Regione, la Commissione di garanzia per l'accesso
ai documenti amministrativi.';
- al comma 4 dopo le parole La Commissione sono aggiunte le
seguenti adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, .
4. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 30 aprile
1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le parole lire
10.000' sono sostituite con le parole euro 50,00'.
5. Gli articoli 19, 26, 27, 28, 32, 34 e 35 della legge regionale
30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono
abrogati.
6. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni le parole commi 2 e 3 sono sostituite con le parole
commi 2, 2 bis e 2 ter .
Art. 8.
Rubriche
1. All'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Ambito di applicazione e principi
generali dell'attività amministrativa .
2. All'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Tempi di conclusione del procedimento
e conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione
del procedimento .
3. All'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Motivazione del provvedimento .
4. All'articolo 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,
è aggiunta la seguente rubrica Digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione regionale .
5. All'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Unità organizzative responsabili del
procedimento .
6. All'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Responsabile del procedimento .
7. All'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Compiti del responsabile del
procedimento .
8. All'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Altri addetti all'unità organizzativa
responsabile del procedimento .
9. All'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Comunicazione di avvio del
procedimento .
10. All'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Modalità e contenuti della
comunicazione di avvio del procedimento .
11. All'articolo 10 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Intervento nel procedimento .
12. All'articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Diritti dei partecipanti al
procedimento .
13. All'articolo 11 bis della legge regionale 30 aprile 1991 n.
10, è aggiunta la seguente rubrica Comunicazione dei motivi
ostativi all'accoglimento dell'istanza .
14. All'articolo 12 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento finale .
15. All'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici .
16. All'articolo 14 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Ambito di applicazione delle norme
sulla partecipazione .
17. All'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Conferenza di servizi .
18. All'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Accordi tra pubbliche
amministrazioni .
19. All'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Attività consultiva .
20. All'articolo 18 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Registro delle opere pubbliche .
21. All'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Valutazioni tecniche .
22. All'articolo 21 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Autocertificazione .
23. All'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) .
24. All'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Silenzio assenso .
25. All'articolo 24 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Disposizioni sanzionatorie .
26. All'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Disciplina dei criteri e delle
modalità di esercizio del diritto di accesso .
27. All'articolo 28 bis della legge regionale 30 aprile 1991 n.
10, è aggiunta la seguente rubrica Diritto di accesso ai documenti
amministrativi dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana .
28. All'articolo 29 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Pubblicità degli atti .
29. All'articolo 30 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Misure organizzative a garanzia del
diritto di accesso .
30. All'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Commissione di garanzia per l'accesso
ai documenti amministrativi .
31. All'articolo 33 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Identificabilità dei dipendenti a
contatto con gli utenti .
32. All'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Abrogazioni e modifiche di norme .
33. All'articolo 37 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Disposizione di rinvio .
34. All'articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è
aggiunta la seguente rubrica Disposizioni finali .
CAPO II
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
Art. 9.
Sportello unico per le attività produttive
1. L'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
Articolo 36. Sportello unico per le attività produttive - 1. Lo
Sportello unico per le attività produttive (SUAP) costituisce, in
coerenza con le disposizioni di cui all'art. 38 del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e con quelle di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed
integrazioni, l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale
e l'unico responsabile per tutti i procedimenti che abbiano ad
oggetto l'esercizio di attività produttive di natura
imprenditoriale, commerciale o artigianale, e per quelli relativi
alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione,
ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento nonché
cessazione o riattivazione delle suddette attività. Il SUAP
provvede, altresì, al rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni edilizie.
2. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in
forma singola o associata o in convenzione con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni concernenti le
attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e
allegati sono presentati, esclusivamente in modalità telematica, al
SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è
situato l'impianto.
4. Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione
alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le
quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di
trasmissione.
5. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e
tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le
amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi
comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della
salute e della pubblica incolumità.
6. I procedimenti amministrativi in materia di autorizzazione
all'insediamento di attività produttive sono disciplinati dal
Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e
successive modifiche ed integrazioni.
7. L'Assessore regionale per le attività produttive, previa
concertazione con le associazioni rappresentative delle imprese,
dei professionisti e degli enti locali adotta con proprio decreto
il disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica
unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le
amministrazioni interessate.
8. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure
amministrative inerenti il sistema produttivo, il collegamento tra
il SUAP e il registro delle imprese avviene attraverso modalità di
comunicazione telematica conformi all'allegato tecnico di cui
all'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Nei casi in cui un Comune non abbia istituito il SUAP o questo
non abbia i requisiti prescritti dalla normativa statale di cui al
comma 1, l'esercizio delle relative funzioni è delegato, anche in
assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.
L'Assessorato regionale delle attività produttive cura la
pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale web della Regione.
10. Il SUAP cura la tenuta di una propria banca dati, cui si
accede attraverso il sito istituzionale, fornendo agli utenti:
a) informazioni utili ai fini dell'insediamento delle attività
produttive, provvedendo ad individuare quelle per le quali si
applica la disciplina della SCIA;
b) indicazioni in ordine agli adempimenti e alla documentazione
richiesti per i singoli procedimenti;
c) la modulistica da utilizzare per l'inoltro di istanze e/o
dichiarazioni;
d) informazioni sulle dichiarazioni e domande presentate, sul loro
iter procedimentale e sugli atti adottati, anche in sede di
controllo successivo, dallo stesso SUAP e dagli uffici delle altre
amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento;
e) tutti gli elementi informativi di cui all'articolo 26, comma 1,
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche
ed integrazioni.
11. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle
funzioni degli sportelli unici, l'Assessore regionale per le
attività produttive promuove intese con i comuni e con gli altri
soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti, per la partecipazione
degli sportelli unici istituiti nel territorio della Regione al
portale impresainungiorno di cui all'articolo 38, comma 3,
lettera d), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
12. L'Assessore regionale per le attività produttive promuove
accordi e forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni
al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli
unici attraverso il miglioramento dell'assistenza e dei servizi
alle imprese, la raccolta e la divulgazione delle informazioni e
delle migliori pratiche.
13. La Regione provvede alla costituzione di un Comitato Tecnico
regionale, da istituirsi con Decreto del Presidente della Regione
previa deliberazione della Giunta Regionale, per lo svolgimento di
compiti di indirizzo, di monitoraggio ed impulso per la
semplificazione burocratica e la riduzione degli oneri
amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle
prescrizioni in materia di funzionamento e di gestione telematica
degli Sportelli Unici. Il Comitato è composto da rappresentanti
degli enti locali territoriali, delle Camere di Commercio, degli
ordini professionali e delle associazioni di categoria e
imprenditoriali maggiormente rappresentative. Ai componenti del
Comitato Tecnico non è riconosciuta la corresponsione di alcun
compenso. L'Assessore regionale per le attività produttive con
decreto disciplina i compiti, la composizione e le modalità di
funzionamento del Comitato.'
CAPO III
Disposizioni per la trasparenza, l'efficienza e
l'informatizzazione della pubblica amministrazione
Art 10.
Misurazione, valutazione e trasparenza della
performance
1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10, perseguono il continuo miglioramento degli
standard qualitativi ed economici dei servizi offerti nonché la
crescita delle competenze professionali del personale attraverso
l'utilizzo di strumenti di valorizzazione del merito e di metodi di
incentivazione della produttività e della qualità della prestazione
lavorativa informati a principi meritocratici di selettività e
concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento
degli incentivi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione siciliana e gli
enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,
a decorrere dall' 1 gennaio 2012, applicano ai propri sistemi di
valutazione delle strutture e di misurazione della performance dei
dipendenti, per quanto compatibili, i criteri ed i principi
contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 6, 7 comma 1, 8, 9, 10,
11 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed
eventuali successive modifiche ed integrazioni, provvedendo ad
adeguare con tempestività i propri ordinamenti ed i contratti
collettivi di lavoro.
3. Il Presidente della Regione, entro 180 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta
regionale su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica, adotta apposito regolamento con il
quale disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento della Regione
siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10, le modalità attuative delle disposizioni e dei
principi di cui ai commi 1 e 2 nonché le funzioni dei soggetti
preposti al processo di misurazione e valutazione della perfomance
anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge
regionali vigenti in materia.
Art. 11.
Trasparenza, innovazione tecnologica ed informatica
1. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono
tenuti, nell'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali
dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate loro
assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal
decreto previsto dall'articolo 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69
e successive modifiche ed integrazioni.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni si
adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 32 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, relative agli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto
di pubblicità legale.
3. Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed
assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti
telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati.
4. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti intermedi di un
procedimento in corso, la cui conoscenza possa danneggiare le
parti.
5. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica, sono stabilite le modalità di pubblicazione degli atti
previsti dal comma 2 dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, nonché la data a partire dalla quale per tali atti la
pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di
pubblicità legale.
6. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni
individuano, nei propri siti web, un'area nella quale sono inseriti
il bilancio, la spesa per il personale, la ripartizione del fondo
in materia di retribuzione accessoria, il peso degli aggregati di
spesa sul totale, i curricula dei soggetti esterni alla pubblica
amministrazione che abbiano incarichi di consulenza o di direzione
di uffici, di servizi o di dipartimenti.
7. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni,
conformandosi a disposizioni regolamentari da emanarsi, previa
delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno
l'obbligo di rendere pubblici sui propri siti web, con collegamenti
ipertestuali adeguati e con accessibilità diretta dalla pagina
iniziale, tutte le unità organizzative comunque denominate con la
precisazione analitica delle rispettive competenze. Hanno, altresì,
l'obbligo di rendere disponibili, anche attraverso i propri siti
web, i moduli ed i formulari necessari alla presentazione delle
istanze, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dell'atto di notorietà nonché l'elenco della documentazione da
presentare o da trasmettere insieme all'istanza, con l'indicazione
dei casi in cui si applica la disciplina relativa al silenzio-
assenso e alla segnalazione certificata di inizio di attività,
precisandone i tempi e gli effetti.
8. Presso l'Amministrazione regionale alla direzione di tutte le
attività e servizi relativi all'area info-telematica provvede il
dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria
generale della Regione, dell'Assessorato regionale dell'economia.
9. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per
le autonomie locali e la funzione pubblica, approva il rapporto
annuale sul funzionamento dell'amministrazione, la cui
predisposizione è curata dal dipartimento regionale della funzione
pubblica e del personale. Il rapporto individua gli incrementi di
qualità del servizio reso ai cittadini ed alle associazioni, nonché
le misure normative ed amministrative necessarie ad incrementarne
la qualità.
Art. 12.
Adozione del manuale sul corretto utilizzo
dello stemma della Regione
1. La Regione salvaguarda l'uso uniforme e l'identità visiva del
proprio stemma, così come definito ed adottato con la legge
regionale 28 luglio 1990, n. 12 e successive modifiche ed
integrazioni e dal decreto del Presidente della Regione 26 marzo
1991, n. 37, con l'obiettivo di assicurare, all'interno ed
all'esterno dell'amministrazione regionale, un'immagine coordinata,
univoca e trasparente della sua organizzazione.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica cura la predisposizione, per le finalità di cui al comma
1, di un manuale recante le norme ed i criteri fondamentali per il
rispetto ed il corretto ed uniforme utilizzo dello stemma della
Regione, inteso come marchio della Regione, in riferimento al
sistema di identità visiva della Sicilia concernente i colori
istituzionali, i caratteri di stampa, la modulistica, la
segnaletica, la presenza in fiere e tutte le ulteriori molteplici
modalità di impiego.
TITOLO II
Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla
criminalità organizzata di stampo mafioso, per il
riordino e la semplificazione della legislazione
regionale.
Disposizioni in materia di responsabilità
dirigenziale, di patrocinio legale e di procedimento
amministrativo in materia di concessione edilizia.
Art 13.
Azioni per il contrasto alla corruzione ed
alla criminalità
organizzata di stampo mafioso
1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti di cui
all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in
osservanza delle previsioni contenute nel Codice Antimafia e
Anticorruzione della Pubblica Amministrazione adottato dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009, per
contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di
infiltrazioni di tipo mafioso svolgono una attività di prevenzione,
informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei
settori degli appalti, dell'urbanistica e dell'edilizia, nonché
ogni altra azione utile per il raggiungimento delle finalità
predette.
Art. 14.
Riordino e semplificazione normativa
e dei procedimenti amministrativi
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Governo della Regione
presenta uno o più disegni di legge per la semplificazione, il
riassetto normativo e l'eventuale coordinamento delle leggi
regionali tra loro e rispetto alle leggi statali, predisposti in
coerenza ai seguenti principi:
a) abrogazione espressa delle norme regionali già tacitamente
abrogate o, comunque, prive di efficacia;
b) attuazione del coordinamento tra le norme e semplificazione del
testo delle disposizioni;
c) individuazione, previa attività ricognitoria espletata per
ambiti settoriali, delle disposizioni che operano un rinvio statico
alla normativa statale e trasformazione del rinvio in dinamico, ove
necessario;
d) semplificazione delle disposizioni di legge attraverso un
linguaggio normativo adeguatamente chiaro e trasparente;
e) attuazione di una progressiva delegificazione nelle materie non
coperte da riserva assoluta di legge.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002,
n. 8, dopo le parole entro il 31 gennaio di ogni anno sono
aggiunte le parole , su proposta dell'Assessore regionale
competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale per
le autonomie locali e la funzione pubblica, da formularsi entro il
30 settembre di ogni anno, .
3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge
regionale 9 agosto 2002, n. 8, è sostituito dal seguente: Alla
delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1
si provvede tramite regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della relativa legge, con decreto del
Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale competente per materia di
concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana e, ove necessario, la Conferenza Regione-
Autonomie locali, le organizzazioni sindacali e/o di categoria e
previo parere delle Commissioni parlamentari dell'Assemblea
regionale siciliana competenti nella materia oggetto del singolo
procedimento. .
Art. 15.
Responsabilità dirigenziale
1. L'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:
a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: Su
richiesta del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale
competente, i dirigenti riferiscono direttamente sull'attività
svolta nei settori di competenza. Il Presidente della Regione o
l'Assessore regionale competente possono disporre in ogni tempo
accertamenti e ispezioni sull'attività dei dirigenti, anche al fine
della verifica dell'adempimento delle direttive impartite.'.
2. L'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
introdotto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 della legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed
integrazioni, è così modificato:
a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: Gli
organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione
definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la
rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle
direttive generali impartite, disponendo, ove occorra, gli
opportuni accertamenti anche ispettivi.';
b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: E' fatto
obbligo ai dirigenti di attuare le direttive generali impartite
dagli organi di governo competenti per ciascun ramo di
amministrazione e di riferire agli stessi annualmente e tutte le
volte che ne siano richiesti sull'attività svolta, con riferimento
specifico al rispetto delle predette direttive.'.
Art. 16.
Patrocinio legale
1. Nei casi in cui non sia obbligatorio il patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, l'amministrazione regionale può essere
rappresentata e difesa in giudizio da personale con qualifica non
inferiore a funzionario direttivo, iscritto all'albo degli avvocati
ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, lettera b) del Regio
decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. La difesa tecnica abilita il personale di cui al comma 1 ad
avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 93, comma 1, del
codice di procedura civile.
Art. 17.
Modifiche in materia di procedimento per il rilascio
della concessione edilizia
1. Allo scopo di favorire lo snellimento e l'accelerazione del
procedimento amministrativo per il rilascio della concessione
edilizia, la commissione edilizia comunale è soppressa.
2. In materia di procedure per il rilascio della concessione
edilizia resta salvo quanto previsto dall'articolo 2 della legge
regionale 31 maggio 1994, n. 17, che è così modificato:
a) al comma 1 le parole entro sessanta giorni' sono sostituite
dalle parole entro venti giorni';
b) al comma 2 le parole centoventi giorni' sono sostituite dalle
parole settantacinque giorni';
c) al comma 3 sono soppresse le parole inoltrandola alla
Commissione edilizia comunale per l'espressione del parere di
competenza, che deve essere reso nei successivi quarantacinque
giorni.';
d) al comma 4 il secondo periodo è soppresso;
e) al comma 5 le parole entro centoventi giorni' sono sostituite
dalle parole entro settantacinque giorni'.
TITOLO III
Disposizioni finali
Art. 18.
Misure di contenimento della spesa
1. Le misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 17
della legge regionale 14 maggio 2010, n. 11, si applicano anche
agli enti locali e agli enti ed organismi dagli stessi controllati.
Art. 19.
Gestione dei servizi pubblici locali privi di
rilevanza economica
1. Dopo l'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
introdotto dalla lettera e) dell'articolo 1 della legge regionale
11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è
inserito il seguente articolo:
Art. 22 bis - Gestione dei servizi pubblici locali privi di
rilevanza economica -1. I comuni e le province, ai sensi della
vigente normativa e nell'ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici locali privi di
rilevanza economica in economia o mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico.
2. Lo scopo delle istituzioni previste alla lettera a) del comma 1
è limitato alla gestione esclusiva di singoli servizi sociali per
ciascun settore. .
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i comuni e le province adeguano i propri statuti alle
disposizioni del presente articolo.
Art. 20.
Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2001, n. 4
1. All'articolo 2, comma 4, della legge regionale 30 aprile 2001,
n. 4 cassare le parole: I componenti del consiglio di
amministrazione del Centro regionale Hellen Keller' durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati. .
2. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2001,
n. 4 cassare le parole: I componenti del consiglio di
amministrazione della stamperia regionale Braille durano in carica
tre anni e possono essere riconfermati. .
Art. 21.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.»;
subemendamento Gov.1.1:
«Al comma 1 dell'art 3 dopo la seconda alinea è aggiunta la
seguente:
2 bis. Il piano per l'innovazione tecnologica di cui al comma 2
contiene le fasi e i tempi per la realizzazione degli interventi
necessari alla digitalizzazione dell'Amministrazione regionale
secondo quanto previsto dal Codice per l'Amministrazione digitale»;
- subemendamento Gov.1.2:
«Al comma 1 dell'art. 4 alla prima alinea sono soppresse le parole
in quanto compatibili »;
- subemendamento Gov.1.3:
«L'art. 9 è così sostituito:
1. L'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
`Articolo 36. Sportello unico per le attività produttive - 1. Al
fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative
connesse al sistema produttivo, i comuni esercitano le funzioni
inerenti al SUAP garantendo piena attuazione alle disposizioni di
cui all'art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed
a quelle di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Assessore regionale per le attività produttive, nel quadro
delle intese e degli accordi di cui all'art. 12 del Decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, previa
concertazione con le associazioni rappresentative delle imprese,
dei professionisti e degli enti locali, adotta con proprio decreto
il disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica
unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le
amministrazioni interessate.
3. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle
funzioni degli sportelli unici, l'Assessore regionale per le
attività produttive promuove intese con i comuni e con gli altri
soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti, per la partecipazione
degli sportelli unici istituiti nel territorio della Regione al
portale "impresainungiomo" di cui all'articolo 38, comma 3, lettera
d), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.e di cui all'art. 3
del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.
160 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'Assessore regionale per le attività produttive promuove
accordi e forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni
al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli
unici attraverso il miglioramento dell'assistenza e dei servizi
alle imprese, la raccolta e la divulgazione delle informazioni e
delle migliori pratiche.
5. La Regione provvede alla costituzione di un Comitato Tecnico
regionale, da istituirsi con Decreto del Presidente della Regione
previa deliberazione della Giunta Regionale, per lo svolgimento di
compiti di indirizzo, di monitoraggio ed impulso per la
semplificazione burocratica, per la riduzione degli oneri
amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle
prescrizioni in materia di funzionamento e di gestione telematica
degli Sportelli Unici. Il Comitato è composto da rappresentanti
degli enti locali territoriali, delle Camere di Commercio, degli
ordini professionali e delle associazioni di categoria e
imprenditoriali maggiormente rappresentative. Ai componenti del
Comitato tecnico non è riconosciuta la corresponsione di alcun
compenso. L'Assessore regionale per le attività produttive con
decreto disciplina i compiti, la composizione e le modalità di
funzionamento del Comitato.".
2. Il primo comma dell'art. 37 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito
dal seguente:
"I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività
produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle
azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione,
ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento,
nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi
compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni".»;
- subemendamento Gov.1.4:
«Il comma 2 dell'art. 16 è soppresso».
Si passa al subemendamento Gov 1.1. Il parere della Commissione?
MINARDO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa al subemendamento Gov.1.2. Il parere della Commissione?
MINARDO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto,
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Congedo
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che l'onorevole Incardona
ha chiesto congedo per la seduta odierna.
L'Assemblea ne prende atto.
Riprende il seguito della discussione del disegno di legge numeri
520-144 bis/A
PRESIDENTE. Riprende il seguito del disegno di legge numeri 520-
144 bis/A.
Si passa al subemendamento Gov.1.3. Il parere della Commissione?
MINARDO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si passa al subemendamento Gov.1.4. Il parere della
Commissione?
MINARDO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si passa al maxi emendamento Gov.1, come modificato
dall'approvazione dei relativi subemendamenti. Il parere della
Commissione?
MINARDO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dalla Commissione
gli emendamenti aggiuntivi A.2.1 e A.92.1. Ne do lettura:
- emendamento A.2.1:
«Aggiungere il seguente articolo:
1. Il Consorzio per le Autostrade siciliane assume natura di
"ente pubblico economico" mantenendo le proprie finalità
istituzionali.
2. All'entrata in vigore della presente legge, il consorzio deve
provvedere entro novanta giorni alle modifiche dello Statuto e del
regolamento di organizzazione.
3. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente
del Consorzio per le autostrade siciliane continua ad essere
disciplinato dai CCNL applicati alla data di costituzione dei
singoli rapporti di lavoro e dalle successive modifiche ed
integrazioni degli stessi CCNL, nel rispetto dell'articolo 2103 del
codice civile. Analogo trattamento si applica al personale
dipendente dal Consorzio all'esito di procedure di mobilità
concluse alla data del 31 dicembre 2010.
4. Senza alcun onere aggiuntivo per la Regione siciliana, è
autorizzata la trasformazione dei contratti a tempo parziale in
contratti a tempo pieno, se relativi a rapporti di lavoro
costituiti alla data del 31 dicembre 2010.
5. Ove il Consorzio proceda alla copertura dei posti della
dotazione organica che risultino vacanti dopo la definizione dei
provvedimenti di cui al comma 4, il 50 per cento dei posti
disponibili è coperto da personale che sia stato assunto dal
Consorzio mediante contratto di lavoro a tempo determinato,
cumulando un periodo di lavoro non inferiore a quattro anni, anche
per periodi non consecutivi'.»;
- emendamento A.92.1:
«Aggiungere il seguente articolo:
Art.
Ufficio di Bruxelles
1. Al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001
n. 6, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19, sono apportate le seguenti
modifiche: a) dopo la parola "documentazione" è soppressa la parola
"e"; b) dopo le parole "Ufficio della segreteria di Giunta" sono
aggiunte le parole "e l'Ufficio di Bruxelles" .
2. Alla rubrica "Presidenza della regione" della tabella 'A'
allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, come
sostituita dall'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19, le parole "Dipartimento regionale di Bruxelles e degli
affari extraregionali." sono sostituite dalle parole "Dipartimento
regionale degli affari extraregionali."
3. All'Ufficio di Bruxelles, istituito ai sensi del comma 1,
spettano le funzioni ed i compiti già assegnati, ai sensi del
decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, al Servizio 1- Sede
di Bruxelles del Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari
extraregionali.
4. All'Ufficio di Bruxelles non si applicano le disposizioni di
cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono
adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa
delibera di giunta, su proposta dell'assessore regionale delle
autonomie locali e della funzione pubblica'».
Presidenza del vicepresidente Formica
Sull'ordine dei lavori
FALCONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
sull'ordine dei lavori per chiedere alla Presidenza, ma anche ai
capigruppo, se era possibile, fuori dall'accordo della Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, presentare - in aggiunta ai
due emendamenti aggiuntivi già apprezzati dalla Commissione - un
ulteriore emendamento, che volevo illustrare per l'esigenza cogente
che lo stesso ha.
In questo momento sono in itinere i concorsi nella sanità, e
specificatamente per la dirigenza medica. L'articolo 19, comma 4,
della legge 25 del 1993, prevedeva che i concorsi della parte
pubblica, quindi anche delle aziende sanitarie relativamente alla
dirigenza medica, venissero espletati tutti per titoli. L'anno
scorso, con l'approvazione dell'articolo 42 della legge
finanziaria, la legge 11, abbiamo previsto la proroga dei concorsi
e abbiamo escluso specificatamente che i concorsi venissero fatti
soltanto per titoli, escludendo la dirigenza medica.
In questo momento abbiamo una sfilza di concorsi che le aziende
sanitarie e ospedaliere stanno espletando e corriamo il rischio di
doverci sottoporre, a conclusione dei concorsi, ad impugnative, a
ricorsi, in quanto la norma nazionale prevede che i concorsi vanno
fatti per titoli ed esami; mentre la legge regionale 25, da cui
abbiamo fatto derivare l'anno scorso la proroga delle graduatorie,
prevede che devono essere fatti soltanto per titoli.
Poi, però, abbiamo fatto una deroga l'anno scorso, non modificando
la norma.
Se c'è l'accordo dei capigruppo, ritenevo di presentare un
emendamento che derogasse all'articolo 19, comma 4, della legge
25/1993, per evitare che i concorsi in itinere domani siano
soggetti ad impugnative dinanzi ai vari TAR della Sicilia o venga
sollevata questione di legittimità costituzionale sugli stessi. E'
una questione che in questo momento è sopita, ma che, credetemi -
richiamo l'attenzione dell'Aula - può diventare un problema
scottante da qui a qualche settimana o a qualche mese. Pertanto,
chiedo che la Presidenza dia una risposta in tal senso.
PRESIDENTE. Onorevole Falcone, come lei ben sa questo disegno di
legge è frutto di un accordo condiviso con tutti i capigruppo.
La Presidenza suggerisce, vista l'importanza e l'urgenza della
materia, di affrontarla nella prossima finanziaria e, quindi, sin
da adesso stabilire che nella legge finanziaria si tratterà appunto
l'argomento da lei sollevato.
Seguito della discussione del disegno di legge numeri 520-144 bis/A
Presidenza del vicepresidente Formica
Riprende il seguito della discussione del disegno di legge numeri
520-144 bis/A
PRESIDENTE. Riprende il seguito del disegno di legge numeri 520-
144 bis/A.
Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi.
Si procede con l'emendamento A.2.1 della Commissione. Il parere
del Governo?
CHINNICI, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si passa all'emendamento A.92.1 della Commissione. Il
parere del Governo?
CHINNICI, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Annunzio dell'ordine del giorno numero 470
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che è stato presentato
l'ordine del giorno numero 470 Chiarimenti e iniziative in ordine
alla Sicilia e-Servizi S.p.A. , degli onorevoli Musotto, Mancuso,
Marrocco e Maira. Ne do lettura:
«L'Assemblea regionale siciliana
richiamata la discussione svoltasi in Aula sul tema delle attività
informatiche di competenza delle amministrazioni regionali ed in
particolare sui rapporti tra la Regione e la società Sicilia e-
servizi s.p.a.;
considerato che:
la materia presenta profili di particolare complessità, che vanno
affrontati nelle sedi competenti, previo un attento
approfondimento;
detto approfondimento è in corso presso le competenti Commissioni
dell'Assemblea regionale siciliana, con la partecipazione del
Governo che ha fornito e si è impegnato a fornire tutta la
necessaria documentazione;
nelle more dell'adozione di una nuova disciplina sulla materia,
che consenta di superare le criticità emerse a seguito
dell'applicazione della vigente normativa,
impegna il Governo della Regione
a fornire ogni necessario chiarimento in ordine alle procedure
poste in essere in applicazione dell'articolo 78 della legge
regionale n. 6 del 2001;
a sospendere ogni nuovo affidamento di servizi alla società
Sicilia e-servizi s.p.a. ed a soprassedere dall'effettuare il
cosiddetto 'popolamento' della stessa». (470)
BUFARDECI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUFARDECI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel
sottoscrivere anch'io questo ordine del giorno che riguarda il
chiarimento in ordine alle questioni sulla vicenda di Sicilia e-
servizi, di cui si è parlato a lungo stamane, credo sia opportuno,
nel momento in cui stiamo approfondendo finalmente la materia della
semplificazione, anche dire, in modo particolare all'Aula e al
Governo, il compiacimento per una iniziativa che è stata assunta in
una maniera sostanzialmente condivisa.
Abbiamo messo in campo ogni impegno e sforzo per migliorare questo
disegno di legge che, a nostro avviso - lo ripeto ancora una volta
-, poteva essere ulteriormente dimagrito perché per alcuni articoli
è evidente che sarebbe bastato un mero richiamo dinamico alla
normativa nazionale e comunitaria, perché entrasse direttamente in
vigore.
Nonostante questo, complessivamente, devono essere ribaditi lo
sforzo e l'impegno della minoranza, e segnatamente del partito
Forza del Sud, perché la nostra Regione operasse un passo
importante in termini di semplificazione. E' un dato che deve
essere ribadito e rafforzato, e del quale voglio dare atto
innanzitutto all'assessore Chinnici che, per prima, ha avvertito
l'utilità e l'urgenza di questa normativa, che - come sapete - ha
vissuto il travaglio dell'Aula in termini di sospensione, in
termini di pregiudiziali, in termini di rinvio in Commissione.
Allora, mi piace dire a questo Governo, ma mi piace dirlo
soprattutto ai siciliani, che l'opposizione, e segnatamente Forza
del Sud, non ha inteso operare una mera operazione ostruzionistica
o di opposizione fine a sé stessa; ha reclamato più volte, rispetto
alle priorità di una agenda che il Governo intendeva espletare
attraverso la legge elettorale, che questa fosse invece l'occasione
per discutere di una legge importante come la semplificazione.
Consideriamo questa norma un buon passo avanti, ma non certamente
esaustiva di tutte le necessità in termini di accelerazione e
semplificazione, soprattutto per quanto attiene poi la capacità
della spesa, innanzitutto di quella comunitaria. Ma non soltanto.
Intendiamo reclamare ad opera meritoria dell'opposizione tutta, e
di Forza del Sud in particolare, avere avviato un confronto che ha
prodotto un testo che oggi ha un numero di articoli dimezzato
rispetto al testo originario. In molti casi si è operato quel
recepimento che dicevamo, in altri casi si pensa di averlo
migliorato attraverso una ulteriore riduzione dei termini.
Ma soprattutto mi piace dire che ha dimostrato come alle parole si
fanno seguire i fatti.
Quando dicevamo operiamo innanzitutto sulla semplificazione e non
su altro , intendevamo dire una cosa alla quale credevamo
fortemente, e lo abbiamo dimostrato.
Ribadisco, il testo avrebbe potuto essere ulteriormente snello,
avrebbe potuto essere ancora più semplice e, se vogliamo, ancora
più immediato nel suo impatto con le imprese, con le famiglie e con
i cittadini siciliani.
Ma comunque salutiamo questo momento come un buon momento, come un
buon provvedimento, figlio sicuramente dell'iniziativa di chi, come
noi, ha inteso assegnare interesse, importanza, priorità, potremmo
dire ragioni quasi emergenziali ad un testo di legge sulla
semplificazione, sull'accelerazione, con tutto quel che riguarda
anche, ovviamente, le agevolazioni per iniziative economiche;
quindi, il concetto di SUAP, il concetto di conferenza dei servizi,
il concetto di SCIA finalmente vi entrano a far parte in maniera
definitiva, diventano concetti istituzionalizzati.
Su alcune cose ritenevamo che si sarebbe potuto fare molto meglio,
e su cui forse non siamo stati abbastanza coraggiosi, ma siamo
stati sostanzialmente prudenti per alcuni versi.
Comunque non possiamo non salutare favorevolmente e intestarci,
innanzitutto come merito nostro, il fatto che finalmente
l'Assemblea regionale potrà esitare questo disegno di legge atteso,
del quale si parlava da tantissimo tempo.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno numero 470. Il
parere della Commissione?
MINARDO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Avverto che la votazione finale del disegno di legge avverrà
successivamente.
Onorevoli colleghi, per consentire di trovare un accordo sul
disegno di legge nn. 85-213-256-278-296-299-441-480-505-550-593-615-
628-637-655-660-669/A Modifiche di norme in materia di elezione,
composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali , la
seduta è rinviata a domani, mercoledì 23 marzo 2011, alle ore
16.00, con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del vicepresidente Formica
I - Comunicazioni
II - Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83,
lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione:
N. 250 - Iniziative per la creazione di un hub scambiatore di
traffico presso l'aeroporto Fontanarossa di Catania .
MARZIANO - DI GUARDO - DIGIACOMO - PANARELLO - RAIA
III - Discussione del disegno di legge:
Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e
decadenza degli organi comunali e provinciali (85-213-256-278-296-
299-441-480-505-550-593-615-628-637-655-660-669/A) (Seguito)
Relatore: on. Marrocco
IV - Votazione finale del disegno di legge:
Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,
l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione,
l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per lo
sviluppo. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla
criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il
riordino e la semplificazione della legislazione regionale. (520-
144 bis/A)
La seduta è tolta alle ore 17.54
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Responsabile
Capo dell'Ufficio dei resoconti
dott.ssa Iolanda Caroselli
ALLEGATO
Risposte scritte ad interrogazioni - Rubrica Salute'
CATALANO. - «All'Assessore per la salute, premesso che:
la recente travagliata stesura della pianta organica ospedaliera
dell'ASP 5 di Messina ha evidenziato delle gravi criticità e
incongruenze relativamente alla mancata integrazione dell'ospedale
di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo (ME);
la temuta chiusura dell'ospedale di Barcellona P.G., chiaramente
preconizzata dal ridimensionamento drastico del presidio
ospedaliero, rappresenta una decisione che non solo penalizzerà i
cittadini di Barcellona P.G., ma comporterà un inaccettabile
sovraffollamento e disservizio per l'ospedale di Milazzo che, già
in atto, non riesce a far fronte all'utenza recentemente
incrementata per la chiusura della traumatologia barcellonese;
considerato che:
la nuova pianta organica prevede per l'ospedale di Milazzo 16
unità operative complesse a fronte di 4 unità previste, solo una
delle quali è realmente attiva;
il bacino di utenza di Barcellona P.G. è di oltre 80.000
(ottantamila) abitanti ed è costituito prevalentemente da zone
rurali, montane e collinari, che rendono in atto difficoltoso il
raggiungimento dell'ospedale di riferimento e ancor di più
l'ospedale mamertino;
il bacino di utenza dell'ospedale di Milazzo è di 75000
(settantacinquemila) abitanti;
non si riesce a comprendere come un comprensorio di circa 180.000
abitanti possa essere garantito da un solo nosocomio;
non si riesce a capire perché una integrazione paritaria delle due
strutture non sia avvenuta;
preso atto che:
non è ipotizzabile oggi che esista un ospedale dove non è
costantemente presente l'anestesista rianimatore, il cardiologo, il
neurologo, l'analista, il traumatologo, ecc., come accadrà
prossimamente nell'ospedale di Barcellona P.G;
non è razionalmente accettabile che, recandosi in ospedale per un
urgenza, il malcapitato utente non trovi lo specialista competente
ma che questi deve essere chiamato in pronta disponibilità. Si sa,
infatti, che pochi minuti determinano la salvezza di una persona;
oggi la domanda di salute deve essere soddisfatta al meglio;
per sapere:
se non ritenga opportuno intervenire con idoneo provvedimento
affinché sia fatta distinzione delle due strutture nosocomiali,
mantenendo la loro distinta identità, in quanto all'ospedale di
Barcellona P.G. da sempre è stata riconosciuta la specializzazione
di 'materno-infantile';
perché la nuova pianta organica abbia mortificato tale vocazione
ridimensionando e declassando a struttura semplice l'unità
operativa di pediatria e di ostetricia e ginecologia;
perché sia previsto il trasferimento all'ospedale di Milazzo
dell'unità operativa di dermatologia;
quale sia il risparmio economico nel mantenere nei due ospedali
reparti identici e quindi sacrificati nella qualità tecnologica e
assistenziale;
in attesa di un rapido riscontro, si esprime fiducia in una
revisione critica della pianta organica dell'ASP 5, ancora non
definitamene approvata». (1441)
Risposta. - «In ordine alla interrogazione di cui all'oggetto con
la quale l'onorevole Catalano chiede iniziative per porre fine alla
difficile situazione in cui versano gli ospedali di Barcellona
Pozzo di Gotto e di Milazzo (ME), si rappresenta quanto segue.
Con il decreto assessoriale n.1374/2010 si è provveduto, dopo un
attento e puntuale lavoro basato sugli indicatori di attività,
efficienza, fabbisogno, appropriatezza, ed economicità per il
biennio 2008/09, ad una rimodulazione degli stabilimenti di
Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo, facenti parte del Distretto
ME 2.
Tale provvedimento assegna al presidio ospedaliero di Barcellona
Pozzo di Gotto una dotazione complessiva di n. 89 posti letto per
acuti (di cui n.75 in regime di ricovero ordinario e n.14 in regime
di ricovero in DH/DS), e n. 16 posti letto per post acuzie (posti
letto di lungodegenza) con la presenza delle seguenti discipline:
Chirurgia generale, Medicina generale e Cardiologia, Ginecologia e
Ostetricia, Pediatria, Neonatologia, Neurologia, Malattie
infettive.
Al presidio di Milazzo si riconoscono invece n. 188 posti letto
per acuti (di cui n.160 in regime di ricovero ordinario e n. 28 in
regime di ricovero in DH/DS) con la presenza delle seguenti
discipline: Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, UTIC, Chirurgia
generale, Ginecologia ed Ostetricia, Medicina generale, Nefrologia,
Oftalmologia, ORL, Ortopedia, Urologia, Malattie apparato
respiratorio, Pediatria, Neonatologia, Psichiatria ed Area Medica
con posti letto indistinti.
Alla luce di quanto sopra gli assetti sanitari dei due presidi
ospedalieri oggetto della riferita rimodulazione, che come si
evince dal citato D.A. n.1374/2010 sono strutture ospedaliere
assolutamente distinte, rispondono alle esigenze di salute della
popolazione del territorio, per come validato dall'AGENAS
dall'analisi dei bisogni.
Infine, in merito al riferito trasferimento della disciplina di
Dermatologia al presidio di Milazzo ed alla riferita trasformazione
da U.O.C. ad U.O.S. delle UU.OO. di Pediatria e di
Ginecologia/Ostetricia del presidio di Barcellona Pozzo di Gotto si
precisa che è nelle facoltà e nelle competenze del Direttore
generale dell' A.S.P., in base alle esigenze ed agli indicatori
inizialmente citati, procedere in merito a tali fattispecie
adottando le dinamiche organizzative che più ritiene idonee a
garantire il necessario livello di qualità dei servizi resi
all'utenza».
L'Assessore
dott. Massimo
Russo
BARBAGALLO. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per la
salute, premesso che:
la Sicilia spende 10 milioni di euro in consulenze esterne per le
aziende sanitarie provinciali;
in Sicilia tra il 2008 e il 2010 c'è stato un aumento del 5% di
consulenti;
considerato che le ragioni delle consulenze sono di varia natura:
per tutela in giudizio, per prestazioni mediche, consulenze legali,
prestazioni di assistenza sociale, consulenza tecnica;
ritenuto che:
la l.r. n. 5 del 14 aprile 2009, all'art. 21, comma 1, prevede
che: 'E' fatto divieto alle aziende del servizio sanitario ed agli
enti pubblici del settore di affidare mediante appalto di servizi o
con consulenze esterne l'espletamento di funzioni il cui esercizio
rientra nelle competenze di uffici o di unità operative aziendali
(...)';
la violazione delle disposizioni di cui alla predetta legge
comporta diretta responsabilità, anche patrimoniale, del direttore
generale;
per sapere se siano state avviate iniziative finalizzate al
rispetto degli obblighi derivanti dalla l.r. n.5/2009 sopra
richiamati». (1567)
Risposta. - «In ordine alla interrogazione di cui all'oggetto con
la quale l'onorevole Barbagallo chiede notizie sul rispetto
dell'art. 21 della legge regionale n. 5 del 2009 in materia di
consulenze richieste dalle aziende del servizio sanitario
regionale, si rappresenta che relativamente a quanto disposto nel
predetto articolo ed allo scopo di dirimere alcune criticità
derivanti dall'applicazione comma 2 del medesimo articolo, sono
stati adottati i provvedimenti di seguito specificati.
Al fine di garantire una uniforme applicazione da parte delle
Aziende del SSR è stata emanata la direttiva assessoriale prot.
n.10221 del 18 settembre 2009 (allegato n.1) contenente istruzioni
esplicative del citato articolo 21. Nella predetta direttiva si
richiama l'attenzione dei Direttori generali sulla necessità che il
provvedimento di deroga sia adeguatamente e puntualmente motivato
in ordine alla sussistenza dei presupposti della stessa deroga,
richiamando altresì l'attenzione sulla necessità di un'analisi
concreta dei costi e benefici in modo da evidenziare che il ricorso
all'esternalizzazione del servizio sia finalizzato al perseguimento
di obiettivi di maggiore efficacia, efficienza ed economicità nella
resa del servizio ed, in tal senso, dimostrando con dati oggettivi
che tale ricorso risulti effettivamente la soluzione migliore in
alternativa alla gestione diretta.
Successivamente, a seguito del lavoro di approfondimento svolto da
apposito tavolo tecnico costituito dai rappresentanti delle Aziende
e del Dipartimento per la pianificazione strategica di questo
Assessorato, sono state fornite, con nota assessoriale prot./Area
1/n.657 del 18 febbraio 2010 (allegato n.2), ulteriori precisazioni
alle Aziende del S.S.R. per una puntuale e corretta applicazione
della citata norma.
A seguito di dubbi interpretativi rappresentati da talune Aziende
in ordine alle modalità di conferimento di incarichi individuali ad
esterni con contratti di lavoro autonomo, con successiva nota
assessoriale prot. n. 2949 del 13 aprile 2010 (allegato n. 3) sono
state fornite alle medesime Aziende ulteriori indicazioni in
materia di consulenze, richiamando al riguardo la delibera n. 6 del
15 febbraio 2005 della Corte dei Conti (allegato n. 4) recante
"Linee di indirizzo e criteri interpretativi in materia di
affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di
consulenza".
L'Assessore
dott. Massimo Russo
N.B.:
Per gli allegati, vedi
www.ars.sicilia.it/attidicontrollo/interrogazioni/rispostascritta/a
ttiallegati
MATTARELLA. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per la
salute, premesso che:
il 16 dicembre scorso il quotidiano 'La Repubblica', edizione di
Palermo, ha pubblicato, a pagina IV, un articolo dal titolo
'Incarichi affidati senza motivazioni. La Regione boccia le
consulenze Asp';
nell'articolo si dà notizia di una nota firmata dal ragioniere
generale della Regione, dr. Enzo Emanuele, in merito a quindici
consulenze esterne affidate in nove mesi dall'azienda sanitaria
provinciale (ASP) di Palermo, con un costo complessivo di 500 mila
euro, per le quali non ci sarebbero 'congrue motivazioni';
nello specifico, il giornale riporta l'incarico che sarebbe stato
affidato per 108 mila euro all'azienda romana 'Pegaso s.r.l.' per
la progettazione del sistema informativo integrato e gli ulteriori
24 mila euro destinati al direttore tecnico della Pegaso,
l'ingegnere Gian Carlo Piccoli, per l'efficientamento energetico
del complesso Pisani in via Pindemonte;
il quotidiano, inoltre, riporta la consulenza da 98 mila euro che
sarebbe stata assegnata ad un geometra incaricato di accatastare il
patrimonio immobiliare, i 15 mila euro che sarebbero andati alla
ditta 'Gpi' di Verona per l'attivazione della gestione dei cespiti
aziendali, i 47 mila euro che sarebbero stati conferiti
all'architetto Luigi Castellana per censire i materiali contenenti
amianto ed i 38 mila euro che sarebbero stati assegnati al geologo
Pietro Todaro per indagini geognostiche e sismiche;
l'articolo continua sottolineando altre 'criticità' contestate
nella lettera del ragioniere generale all'ASP di Palermo: dal
disordine dei libri contabili dell'azienda, all'assenza di un
sistema informatico integrato e di un inventario di beni e
attrezzature fino alla mancata adozione del bilancio;
sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, nella missiva
inviata all'Assessore per la salute, dr. Massimo Russo, il
ragioniere generale avrebbe anche 'denunciato l'ostruzionismo del
direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo,
Salvatore Cirignotta, nei confronti del collegio sindacale' e
avrebbe 'ribadito l'urgenza di conoscere i dati sull'andamento
gestionale' dell'ASP;
il direttore generale dell'azienda sanitaria, in merito alle
problematiche sollevate dal ragioniere generale, avrebbe replicato
testualmente: 'E' chiaro che si cerca di intorbidire acque limpide
in modo da spostare l'attenzione da fatti aziendali precedenti, per
i quali la direzione generale attuale ha chiesto anche l'intervento
delle forze di polizia';
per sapere:
se risponda al vero quanto riportato dal quotidiano 'La
Repubblica';
se fossero a conoscenza di tali circostanze prima della
pubblicazione di tale articolo;
quale interesse pubblico concreto ed attuale sia stato tutelato
con tali incarichi;
per quale motivo si sia fatto ricorso a consulenze esterne, con
quali criteri siano stati individuati gli esperti e determinati i
loro compensi;
quale attività abbiano svolto tali consulenti e quale utilità
concreta abbia prodotto la loro attività». (1588)
(L'interrogante chiede risposta con urgenza)
Risposta. - «In ordine alla interrogazione di cui all'oggetto con
la quale l'onorevole Mattarella chiede notizie sulla nomina di
consulenti esterni presso l'azienda sanitaria provinciale (ASP) di
Palermo, si trasmette in allegato la nota prot. n. 1316 dell' 8
febbraio 2011 con la quale l'Azienda Sanitaria Provinciale di
Palermo ha riscontrato analoga richiesta della Commissione
parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle
cause dei disavanzi sanitari regionali».
L'Assessore
dott. Massimo Russo
N.B.:
Per gli allegati, vedi
www.ars.sicilia.it/attidicontrollo/interrogazioni/rispostascritta/a
ttiallegati
BARBAGALLO. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per la
salute, premesso che:
nella rimodulazione della rete ospedaliera proposta dall'ASP di
Catania non sono stati rispettati elementari diritti d'uguaglianza
dei cittadini in considerazione della distribuzione della
popolazione nell'ambito dei vari distretti sanitari;
nel caso del presidio ospedaliero di Giarre (CT), non sono stati
valutati parametri di efficienza e di produttività né parametri di
carattere sociale e geografico;
considerato che:
nel corso di un incontro tra i rappresentanti dei dieci comuni del
distretto sanitario, l'Assessore per la salute ha dichiarato che
l'ospedale di Giarre avrebbe avuto un pronto soccorso d'eccellenza
e, nel breve termine, un polo riabilitativo regionale;
il direttore generale, Giuseppe Calaciura, prometteva, durante un
incontro con la speciale commissione sanità della provincia
regionale, che a marzo l'ospedale di Giarre avrebbe avuto il nuovo
pronto soccorso;
ritenuto che:
a distanza di un anno ciò non è stato realizzato;
l'ospedale di Giarre continua a essere depotenziato;
qualche mese fa il dirigente medico, dott. Salvatore Scala, ha,
addirittura, scritto: 'A causa di carenza di personale tecnico di
radiologia, non è possibile garantire la pronta disponibilità
radiologica, notturna e festiva e di effettuare, quindi, esami di
diagnostica radiologica tradizionale e per immagini in urgenza';
per sapere:
quali siano le ragioni per le quali, ai fini della rimodulazione e
della determinazione dei posti letto e dei servizi sanitari nel
territorio, non siano stati rispettati criteri di valutazione
basati sulle attività degli ospedali e su parametri di carattere
sociale e geografico;
le ragioni del completo abbandono dell'ospedale di Giarre
nonostante le nuove strutture e l'enorme bacino di utenza servito».
(1620)
Risposta. - «In ordine alla interrogazione di cui all'oggetto con
la quale l'onorevole Barbagallo sollecita iniziative a sostegno
dell'ospedale di Giarre (CT), si rappresenta quanto segue.
Il decreto assessoriale n.747 del 12 marzo 2010 di rimodulazione
della rete ospedaliera dell'ASP di Catania, validato dall' AGENAS e
frutto di un attento e puntuale lavoro basato sugli indicatori di
attività, efficienza, fabbisogno, appropriatezza, economicità per
il biennio 2008/2009, ha dato risposta, in maniera puntuale, alla
necessità di posti letto del distretto CT1 dotandolo di un adeguato
numero di strutture ed avendo cura di effettuare una parcellare
distribuzione sul territorio senza trascurare criteri di logistica
e viabilità.
In merito a quanto evidenziato dall'interrogante si specifica che
il decreto in parola prevede per il presidio di Giarre:
a) n. 24 posti letto di Cardiologia/Medicina (20 + 4 DH);
b) n. 14 posti letto di Chirurgia generale (12 + 2 DS);
c) n. 9 posti letto di Neurologia (8 + 1);
d) n. 12 posti letto di Geriatria;
e) n. 5 posti letto di Otorinolaringoiatria (4 + 1);
f) n. 14 posti letto di Ortopedia (12 + 2);
g) n. 15 posti letto di SPDC;
h) n. 4 posti letto indistinti di area medica.
In un'ottica distrettuale a questi posti letto vanno aggiunti i
151 posti letto dell'ospedale di Acireale e che contemplano, oltre
alle specialità presenti in quello di Giarre, le discipline di:
a) anestesia e rianimazione;
b) gastroenterologia;
c) neuropsichiatria infantile;
d) oculistica;
e) pediatria e neonatologia;
f) urologia.
Appare superfluo ricordare che l'articolo 11, comma 1, della legge
regionale n.5/2009 stabilisce che l'attività ospedaliera,
coordinata dalla Direzione aziendale, è erogata attraverso i
distretti ospedalieri dell'ASP che operano mediante organizzazione
in rete anche al fine di assicurare all'utente l'appropriatezza del
percorso di accoglienza, presa in carico, cura e dimissione.
Pertanto, la logica a cui si ispira la legge di riordino,
prevedendo la distinzione per distretti ospedalieri ed il riparto
del territorio provinciale, è volta al soddisfacimento delle
esigenze sanitarie, invocate da complessità medie e di base, con
una equilibrata distribuzione delle risorse improntata ad una
attenta valutazione delle attività.
Queste ultime nel 2009, per quanto attiene il P.O. di Giarre,
hanno prodotto su 63 posti letto complessivi i seguenti risultati:
tasso di utilizzo = 75%
durata media della degenza = 5,96
peso medio dei DRG trattati = 1,13
inappropriatezza per L.E.A. = 12%».
L'Assessore
dott. Massimo Russo