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Resoconto d'Aula della Seduta n. 238 di martedì 22 marzo 2011
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   Presidenza del vicepresidente Formica


   LEANZA EDOARDO, segretario, dà lettura del processo verbale  della
  seduta  precedente  che,  non  sorgendo  osservazioni,  si  intende
  approvato.

   PRESIDENTE.  Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del  Regolamento
  interno,  do il preavviso di trenta minuti al fine delle  eventuali
  votazioni  mediante  procedimento elettronico che  dovessero  avere
  luogo nel corso della seduta.

   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.

                                Congedi

   PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo gli onorevoli:
   - Musotto e Scilla, per oggi;
   - Campagna dal 22 al 23 marzo 2011;
   - Bonomo e Scammacca dal 22 al 24 marzo 2011.

   L'Assemblea ne prende atto.

                               Missioni

   PRESIDENTE. Comunico che sono in missione, per ragioni  del  loro
  ufficio, gli onorevoli:

   - Ardizzone dal 22  al 23 marzo 2011;
   - Apprendi e Caputo dal 23 al 24 marzo 2011.

   L'Assemblea ne prende atto.

            Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

   PRESIDENTE.  Comunico che sono pervenute, da parte  dell'Assessore
  per la Salute, le risposte scritte alle seguenti interrogazioni:

   N.  1441 - Iniziative per porre fine alla difficile situazione  in
  cui  versano gli ospedali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo
  (ME).
   Firmatario: Catalano Santo

   N.  1567 - Notizie sul rispetto dell'art. 21 della l.r. n.  5  del
  2009  in materia di consulenze richieste dalle aziende del servizio
  sanitario regionale.
   Firmatario: Barbagallo Giovanni

   N.  1588  -  Notizie  sulla  nomina di consulenti  esterni  presso
  l'azienda sanitaria provinciale (ASP) di Palermo.
   Firmatario: Mattarella Bernardo

   N. 1620 - Iniziative a sostegno dell'ospedale di Giarre (CT).
   Firmatario: Barbagallo Giovanni
   Avverto  che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto
  stenografico della seduta odierna.

                      Annunzio di interrogazione

   PRESIDENTE.  Invito  il deputato segretario a dare  lettura  della
  interrogazione con richiesta di risposta in Commissione.

   LEANZA EDOARDO, segretario:

   «Al  Presidente della Regione e all'Assessore per la famiglia,  le
  politiche sociali e il lavoro, premesso che:

   si  apprende dagli organi di stampa che il comune di Catania,  per
  volontà dell'assessore comunale al ramo, ha esternato la regola del
  'rigore'  e della 'flessibilità' e ha dichiarato la sua volontà  di
  procedere  a tagli 'feroci' ai servizi sociali; tagli giustificati,
  a suo dire, dai sempre minori trasferimenti ricevuti dal comune;

   seppur   condivisibile,  la  tesi  del  rigore  deve  però  essere
  contemperata    dalla   necessaria   disponibilità    di    servizi
  assistenziali che vengono richiesti da soggetti fragili e  pertanto
  la  logica  del  rigore  non  può essere semplicemente  suddita  di
  alchimie di cassa;

   nelle stesse esternazioni evidenzia la volontà di mettere in campo
  non  meglio identificati servizi orientati alle persone adeguate  a
  sostenere  le  responsabilità familiari consegnando un  voucher  al
  diretto interessato;

   a  fronte del dichiarato 'rigore' nella erogazione dei servizi  fa
  da contraltare la effettuata riorganizzazione' della macrostruttura
  con  la  quale,  in  concreto, si sono  incrementate  le  posizioni
  organizzative  elevandole dalle precedenti 4 alle 11  attuali,  con
  ciò sconfessando il dichiarato contenimento delle spese;

   ritenendo che:

   in  tutte le situazioni di disagio sociale, il bisognoso  vive  il
  proprio stato proprio per l'assenza assoluta di responsabilità  del
  nucleo   familiare   nel  quale  si  trova  e   la   'sostituzione'
  dell'erogazione  del  servizio con la  materiale  'dazione'  di  un
  voucher  ben  potrebbe  scadere  e deviare  i  risultati  attesi  e
  sperati;

   la  normativa cardine nell'ambito della Regione siciliana resta la
  l.r.  n.  22/86,  la quale affida alla stessa Regione  e  per  essa
  all'Assessore  per  la  famiglia  i  compiti  di  programmazione  e
  coordinamento in materia;

   per sapere:

   se l'azione programmata dall'assessore comunale ai servizi sociali
  rispecchi  una  preordinata programmazione regionale effettuata  di
  concerto e/o in sintonia con l'Assessore regionale per la famiglia;

   quali iniziative intenda intraprendere per mantenere inalterati  i
  livelli  di intervento nel territorio catanese che allo stato,  con
  le   paventate  modifiche  proclamate  dall'assessore  comunale  ai
  servizi sociali, Pennisi, risultano fortemente penalizzati;

   quale  sia il peso da dare alla note esternate dallo stesso quando
  parla  di  riorganizzazione complessiva  del  sistema  dei  servizi
  sociali  nel  comune di Catania considerando che è solo  l'autorità
  regionale,  come  chiarito,  l'unico  soggetto  titolare  di   tale
  potestà». (1786)

       (Gli interroganti chiedono lo svolgimento in Commissione)

          FORZESE-GIUFFRIDA-LENTINI-NICOTRA-RAGUSA-ADAMO-PARLAVECCHIO

   PRESIDENTE.  L'interrogazione  sarà  inviata  al  Governo  e  alla
  competente Commissione.

                       Annunzio di interpellanza

   PRESIDENTE.   Comunico   che  è  stata  presentata   la   seguente
  interpellanza:

   «Al  Presidente  della Regione, preso atto della volontà  espressa
  dal   Governo  nazionale  di  concentrare  presso  il   centro   di
  accoglienza richiedenti asilo (CARA) di Mineo oltre 2000 immigrati,
  provenienti  da dieci differenti centri dislocati in varie  regioni
  d'Italia,  nonostante le ripetute proteste delle  comunità  locali,
  naturalmente preoccupate dei possibili conseguenti rischi di ordine
  pubblico;

   considerata:

   la   diversa  composizione  etnica,  politica  e  religiosa  degli
  immigrati,  che  rischia  di  creare una  situazione  di  difficile
  convivenza   all'interno  di  questo  presunto   'Villaggio   della
  solidarietà', vanificandone il principale scopo cui deve adempiere;

   la  probabile nuova ondata di sbarchi conseguente alla grave crisi
  libica  e  magrebina in atto che rischia di acuire il problema  già
  estremamente grave;

   preso  atto  del  mancato  varo  dei  cosiddetti  CAO  (centri  di
  accoglienza   ed  orientamento)  e  delle  comunità   multietniche,
  purtroppo  mai adeguatamente presi in considerazione dai  Ministeri
  interessati,  la  cui  realizzazione  avrebbe  offerto  un   valido
  strumento  di accoglienza con particolare riferimento  ai  numerosi
  minori  non  accompagnati che ogni giorno si riversano sulle  coste
  siciliane.  Per  costoro, infatti, la normativa non  stabilisce  il
  necessario rimpatrio, bensì l'affidamento giudiziale alle  comunità
  presenti   nei  comuni  del  territorio  regionale,  con   evidente
  aggravio,  sui  bilanci  di tali enti,  degli  oneri  per  il  loro
  mantenimento.  Desta, inoltre, viva preoccupazione, l'impossibilità
  per  le  suddette  comunità di poter gestire l'effettivo  controllo
  circa  la  permanenza nell'ambito delle loro strutture  dei  minori
  immigrati,  non  soggetti ad alcuna misura restrittiva  della  loro
  libertà.   La  fuga  di  tantissimi  giovani  dalle  strutture   di
  accoglienza  alimenta ogni anno traffici criminali di ogni  genere,
  purtroppo taciuti o non adeguatamente noti all'opinione pubblica;

   rilevata  la  necessità  di  una politica  di  condivisione  della
  Nazione tutta, attraverso un intervento concreto del Ministro degli
  interni  che  coinvolga ogni regione italiana  nel  quadro  di  una
  solidarietà che interessi tutti i Paesi della Comunità europea, che
  non releghi la Sicilia al ruolo di territorio marginale;

   per  conoscere  quali iniziative intenda assumere con  la  massima
  urgenza  presso  il  Governo nazionale perché  vengano  prontamente
  individuate  soluzioni alternative che garantiscano le esigenze  di
  sicurezza  del territorio regionale ed offrano concrete  condizioni
  di accoglienza ed integrazione ai duemila immigrati». (110)

        COLIANNI-ARENA-FERRARA-MINARDO-PICCIOLO-LO GIUDICE-CAPPADONA-
    DIGIACOMO-DI MAURO-MARZIANO-TERMINE-FEDERICO-DI BENEDETTO-ARICO'-
                                                              MUSOTTO

   Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza  che
  il  Governo  abbia  fatto alcuna dichiarazione, l'interpellanza  si
  intende accettata e sarà iscritta all'ordine del giorno per  essere
  svolta al proprio turno.

                          Annunzio di mozione

   PRESIDENTE.  Comunico che è stata presentata,  in  data  16  marzo
  2011,  la mozione numero 250 «Iniziative per la creazione di un hub
  scambiatore   di   traffico  presso  l'aeroporto  Fontanarossa   di
  Catania», dagli onorevoli Marziano, Di Guardo, Digiacomo, Panarello
  e Raia. Ne do lettura:

                        «L'Assemblea regionale siciliana

   premesso  che l'aeroporto Fontanarossa di Catania rappresenta  uno
  snodo   fondamentale  nel  sistema  dei  trasporti  della   Sicilia
  orientale   e  che  è  situato  fuori  dalla  città,  in  posizione
  strategica  centrale  fra  le province di Siracusa,  Ragusa,  Enna,
  Catania  e  Messina,  i cui cittadini sono parte  importante  della
  relativa utenza;

   osservato  che  la  mancanza  di  collegamenti  con  la   stazione
  ferroviaria  di  Catania rende inutilizzabile il suo raggiungimento
  con  il  treno,  per  cui  l'unico mezzo di  trasporto  pubblico  è
  rappresentato  da pullman che effettuano corse  da  e  per  i  vari
  capoluoghi  in  numero sicuramente inferiore alle  necessità  della
  numerosissima   utenza,  costretta  perciò  quasi  sempre   all'uso
  dell'auto privata, con conseguente congestione del traffico  viario
  e aumento dei costi a carico dei cittadini;

   ricordato  che, al tempo stesso, i collegamenti tra  i  capoluoghi
  della  Sicilia orientale tra di loro e i collegamenti  diretti  con
  Palermo,   capoluogo   della  Regione,  sono  altresì   sicuramente
  insufficienti  e limitati nel numero di corse e che  ciò  costringe
  l'utenza  ad orari rigidi e spesso non funzionali all'attività,  al
  punto che si è costretti a trasferirsi da una provincia all'altra;

   considerato invece che, se i contributi alle società di  autolinee
  fossero  condizionati all'obbligo di prevedere per tutte  le  corse
  tra  i vari capoluoghi della Sicilia orientale e tra gli stessi  ed
  il capoluogo regionale la fermata presso l'aeroporto di Catania, si
  realizzerebbe  un  effetto  moltiplicatore  del  numero  di   corse
  attuali,   cosicché  la  fermata  presso  l'aeroporto  di   Catania
  diventerebbe fermata di cambio;

   tenuto conto però che l'attuale area destinata alla fermata  delle
  varie  autolinee è veramente angusta e inadeguata, senza  pensiline
  decenti e senza locali per la sosta e il riposo degli autisti e dei
  passeggeri,  e  che  è  assolutamente  necessario  concordare   con
  l'aeroporto  di  Catania  la destinazione  di  una  diversa  e  più
  spaziosa  area, anche utilizzando la zona prospiciente  la  vecchia
  aerostazione e invitando le società di autolinee a realizzare  sale
  di  attesa  e  ristoro per autisti e passeggeri, oggi esposti  alle
  intemperie invernali e al sole nei mesi estivi,

                   impegna il Governo della Regione

   ad  attivarsi per la creazione di un hub scambiatore  di  traffico
  presso  l'aeroporto Fontanarossa di Catania attraverso  un  accordo
  tra  la  Regione, le società di autolinee e l'aeroporto di Catania,
  al  fine  di  migliorare  il sistema di trasporto  pubblico  tra  i
  capoluoghi della Sicilia orientale tra di loro, e tra questi ultimi
  e il capoluogo della Regione». (250)

                          MARZIANO-DI GUARDO-DIGIACOMO-PANARELLO-RAIA

   Avverto  che  la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno  della
  seduta successiva perchè se ne determini la data di discussione.

         Comunicazione relativa all'interrogazione numero 1736

   PRESIDENTE.  Comunico che, a seguito dell'approvazione dell'ordine
  del  giorno n. 464 «Iniziative per fronteggiare la crescente  crisi
  nel   settore   della  formazione  professionale»,   nella   seduta
  d'Assemblea  n.  237  del 16 marzo 2011, deve  intendersi  superata
  l'interrogazione  con  richiesta di  risposta  orale  n.  1736,  di
  analogo  contenuto, presentata dagli onorevoli Vinciullo e Pogliese
  in data 24 febbraio 2011.

   Così rimane stabilito.

          Determinazione della data di discussione di mozioni


   Presidenza del vicepresidente Formica


   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, si passa al II punto  dell'ordine
  del  giorno: Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83,
  lettera d), e 153 del Regolamento interno, delle mozioni:

   numero  247  «Interventi presso il Governo nazionale  al  fine  di
  salvaguardare la specificità della sezione distaccata di Alcamo del
  Tribunale di Trapani», degli onorevoli Ferrara, Ammatuna,  Galvagno
  e Termine, presentata il 9 marzo 2011;

   numero 248 «Riforma del sistema della formazione professionale  in
  Sicilia,  costituzione del ruolo unico ad esaurimento del personale
  dipendente e delega per le retribuzioni agli uffici provinciali del
  lavoro»,  degli  onorevoli  Caputo,  Pogliese,  Falcone,  Bosco   e
  D'Asero, presentata il 9 marzo 2011;

   numero  249  «Iniziative al fine di evitare  la  realizzazione  di
  impianti  e  sistemi  per il pagamento del  pedaggio  sui  raccordi
  autostradali siciliani», degli onorevoli Marrocco, Aricò,  Currenti
  e Gentile, presentata l'11 marzo 2011.

   Avverto  che  la  determinazione della data di  discussione  delle
  mozioni  sopra  citate,  integralmente  riportate  nell'ordine  del
  giorno  della  presente seduta, è demandata,  secondo  consuetudine
  parlamentare,   alla   Conferenza   dei   Presidenti   dei   Gruppi
  parlamentari.


   Presidenza del vicepresidente Formica


                        Sull'ordine dei lavori

   CALANDUCCI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CALANDUCCI.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  intervengo
  semplicemente  per  dire  che questa notte  ho  passato  una  notte
  insonne; ma non è questo il motivo del mio intervento.
   Volevo  dire  che  in  questo momento ci stiamo  trovando  in  una
  situazione  paradossale, e per questo sento il  dovere,  oltre  che
  l'onore,  visto che siedo in uno scranno del Parlamento  forse  più
  antico  del mondo, di parlarne mentre succedono nella nostra  terra
  di  Sicilia vicende come quella di Lampedusa oppure come quella  di
  Mineo, che esprimono un grave disagio sociale, ma soprattutto  sono
  il   segno  di  una  crisi  che  ha  delle  connotazioni  veramente
  planetarie come è la crisi in atto, che si chiama guerra  -  perché
  tutti  parlano di missione umanitaria nel Nord Africa e nella Libia
  -,  ma, a mio avviso, così come tutti i giornali ci riferiscono  si
  tratta di una vera e propria guerra, in quanto c'è un bombardamento
  in atto sul centro abitato di Tripoli
   Io  non  entro  nel merito, se è giusto o non è  giusto  agire  in
  questa  direzione  per  abbattere un  governo  che  sicuramente  da
  quarant'anni  rappresenta un regime dittatoriale, ma mi  chiedo:  è
  giusto  che  tutto questo passi sulla nostra terra  senza  che  noi
  sentiamo il bisogno di dire la nostra opinione?
   Chiedo  quindi alla Presidenza di farsi portavoce di una richiesta
  forte del Parlamento alla presenza del Governo, nel momento in  cui
  si stabilirà come risolvere il problema di Lampedusa.
   Esso, infatti, non ha rappresentato soltanto un grave disagio  dal
  punto  di  vista della vivibilità  dell'isola, in quanto in  questo
  momento  i  profughi, o comunque gli immigrati,  superano  di  gran
  lunga  gli  abitanti  dell'isola. Ma  soprattutto  bisogna  pensare
  all'economia  di quella terra, all'economia di quella  parte  della
  Sicilia, che vive già tanti disagi per i fatti propri, che non è il
  caso  di  aggravare  ancora di più senza che nessuno  se  ne  renda
  conto
   A  Mineo hanno aperto subito il villaggio  Paradiso delle arance ,
  il  villaggio  delle  arance, paradiso tra virgolette.  Sono  stati
  tempestivi,  sia  il  Ministro che  è  venuto  tre  volte,  sia  il
  Presidente del Consiglio. Lì hanno subito trovato una soluzione che
  mi dà da pensare.
   E  non capisco se veramente era questo lo spirito di allocare  dei
  rifugiati, o cosiddetti rifugiati politici, come stiamo apprendendo
  dalla stampa in questi giorni (e tra costoro si potrebbero annidare
  anche delle forze eversive), come mai alla stessa stregua non  sono
  stati  così  veloci  da riuscire a prevedere che Lampedusa  potesse
  scoppiare  e  che  l'economia di quella zona della nostra  Sicilia,
  potesse giungere ai livelli insopportabili di queste ultime ore?
   Signor  Presidente, mi permetta di rivolgerle un accorato  appello
  affinché  questa  vicenda che si chiama  guerra , che  passa  sulla
  nostra  terra e che si svolge ad appena  30, 40 Km in linea  d'aria
  dal  nostro  territorio, noi almeno si possa, in  qualche  maniera,
  essere  a conoscenza o, comunque, i nostri organi di rappresentanza
  possano  sedere  ad un tavolo attorno al quale potere  discutere  e
  verificare se la risoluzione dell'ONU parla di bombardamenti oppure
  di spazio libero aereo per tutelare le popolazioni
   Grazie  dell'attenzione.  Annuncio  che  sto  per  presentare  una
  mozione in questa direzione.


   Presidenza del vicepresidente Formica


   Seguito della discussione del disegno di legge «Disposizioni per
           la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza,
  l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione
      delle iniziative economiche. Disposizioni per lo sviluppo.
   Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
   organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la
     semplificazione della legislazione regionale» (520-144 bis/A)

   PRESIDENTE.   Si  passa  al  punto III   dell'ordine  del  giorno:
  Discussione di disegni di legge.
   Si  procede con il seguito della discussione del disegno di  legge
  «Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza,
  l'informatizzazione della pubblica amministrazione,  l'agevolazione
  delle   iniziative  economiche.  Disposizioni  per   lo   sviluppo.
  Disposizioni  per il contrasto alla corruzione ed alla  criminalità
  organizzata  di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino  e  la
  semplificazione  della  legislazione regionale.»  (520-144  bis/A),
  posto al numero 1).
   Prima  di procedere all'esame dei singoli articoli del disegno  di
  legge,  al  fine di rendere più agevole e più chiaro il lavoro  che
  stiamo per affrontare, comunico che la I Commissione, a seguito del
  rinvio  del disegno di legge deliberato dall'Aula nella  seduta  n.
  233 dell'8 marzo scorso, ha condotto un lavoro di approfondimento e
  di sintesi con la partecipazione del Governo e dei capigruppo. Tale
  lavoro  si  è  tradotto nell'elaborazione di  un  maxi  emendamento
  interamente sostitutivo del disegno di legge, a firma del  Governo,
  che ha ottenuto il parere favorevole della Commissione e che oggi è
  in distribuzione in Aula.
   La  Presidenza si trova, quindi, nella condizione di dovere, da un
  lato,  garantire un ordinato svolgimento dei lavori e,  dall'altro,
  di  non conculcare i diritti dei singoli parlamentari. A tal  fine,
  anche in forza della prassi parlamentare che ha conosciuto casi  di
  maxi  emendamenti  interamente sostitutivi  di  interi  disegni  di
  legge,  soprattutto  in materia finanziaria, la Presidenza  ritiene
  che  l'Aula  possa proseguire i propri lavori sul  testo  del  maxi
  emendamento distribuito, fermo restando il diritto dei deputati  di
  presentare subemendamenti.
   Ciò  comporta, quindi, che gli emendamenti al testo già presentati
  sono da considerarsi preclusi.
   Per  quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi, comunico  che  la
  Commissione  ha  valutato positivamente gli  emendamenti  A.2.1  ed
  A.92.1, che sono distribuiti separatamente dal maxi emendamento.
   La  Commissione ha, altresì, apprezzato favorevolmente  un  ordine
  del  giorno,  presentato a firma dei capigruppo, sul  problema  dei
  rapporti  tra l'Amministrazione regionale e la Società  Sicilia  e-
  servizi.
   La  formulazione del maxi emendamento è strutturata per  articoli,
  singolarmente  rubricati, al fine di garantire  una  qualità  anche
  formale  del  testo. Dal punto di vista procedurale, la  Presidenza
  ritiene  che  se  non ci sono osservazioni, si potrà  procedere  ad
  un'unica votazione del maxi emendamento per economia dei lavori.
   Così resta stabilito.
   Comunico  che sono stati presentati dal Governo il maxiemendamento
  Gov.1  e i subemendamenti Gov.1.1,  Gov.1.2, Gov.1.3 e Gov.1.4.  Ne
  do lettura:

   - emendamento Gov.1:

                               «TITOLO I
         Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,
                             l'efficienza,
          l'informatizzazione della pubblica amministrazione e
                            l'agevolazione
           delle iniziative economiche. Disposizioni per lo
                               sviluppo.

                                CAPO I
         Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

                                Art. 1.
              Ambito di applicazione e principi generali

   1.  Il  comma  1 dell'articolo 1 della legge regionale  30  aprile
  1991,  n.  10 e successive modifiche ed integrazioni, è  sostituito
  dal seguente:

    1.  L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti
  e  aziende  dipendenti  dalla Regione  e/o  comunque  sottoposti  a
  controllo,  tutela  o vigilanza della medesima, degli  enti  locali
  territoriali  e/o  istituzionali  nonché  degli  enti,  istituti  e
  aziende  da  questi dipendenti o comunque sottoposti  a  controllo,
  tutela  o  vigilanza persegue i fini determinati dalla legge  ed  è
  retta  da  criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità,  di
  imparzialità  e  di trasparenza secondo le modalità previste  dalla
  presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli
  procedimenti  e  dai principi dell'Unione europea. Le  disposizioni
  della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale
  o  prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio  delle
  funzioni  amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio
  di  attività  amministrative assicurano il  rispetto  dei  predetti
  criteri e principi.'.

       Art. 2.
                                   Tempi di conclusione  del
     procedimento

   2.  All'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n.  10  e
  successive  modifiche  ed integrazioni, i  commi  2,  3  e  4  sono
  sostituiti dai seguenti:

    2.  Nei  casi  in cui leggi o regolamenti adottati ai  sensi  dei
  commi  2 bis e 2 ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche
  amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro
  il  termine  di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio  di
  ufficio  del  procedimento o dal ricevimento della  domanda  se  il
  procedimento è ad iniziativa di parte.

   2  bis.  Con  decreto  del Presidente della  Regione  su  proposta
  dell'Assessore  regionale competente, le amministrazioni  regionali
  individuano  i  termini, non superiori a sessanta giorni,  entro  i
  quali  deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di  cui
  all'articolo  1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti,
  i  termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del
  procedimento.

   2 ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi
  sotto  il profilo dell'organizzazione amministrativa, della  natura
  degli  interessi pubblici tutelati e della particolare  complessità
  del  procedimento, siano indispensabili termini maggiori di  quelli
  indicati  nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento,  gli
  stessi  sono individuati con decreto del Presidente della  Regione,
  su  proposta  dell'Assessore regionale competente di  concerto  con
  l'Assessore  regionale  per  le  autonomie  locali  e  la  funzione
  pubblica.  I  termini  previsti non  possono  comunque  superare  i
  centocinquanta  giorni.  Analogamente,  gli  altri  enti   di   cui
  all'articolo  1 possono determinare, secondo i propri  ordinamenti,
  termini  non  superiori a centocinquanta giorni per la  conclusione
  del procedimento.

   3.  Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico
  con  mezzi  idonei e, in ogni caso, è immediatamente  pubblicizzato
  attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

   4   Il  termine  per  la conclusione del procedimento  può  essere
  sospeso  dall'amministrazione  procedente  per  l'acquisizione   di
  pareri,  secondo  quanto  previsto  dalla  disciplina  generale  in
  materia,  e,  per  una sola volta e fino ad un  massimo  di  trenta
  giorni,   per   l'acquisizione   di   informazioni,   documenti   o
  certificazioni  relativi  a fatti, stati o  qualità  che  risultino
  necessari   e   che  non  siano  già  in  possesso   della   stessa
  amministrazione procedente.

   4  bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro
  il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo.
  Ai  fini  della  verifica di quanto addotto a  giustificazione  del
  mancato   rispetto   del   termine,  la  pubblica   amministrazione
  costituisce nuclei ispettivi interni.

   4  ter.  La mancata o ritardata emanazione del provvedimento  sono
  valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed
  amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della  retribuzione
  di   risultato.  I  dati  relativi  al  rispetto  dei  termini   di
  conclusione   del   procedimento  e   all'ammontare   delle   somme
  corrisposte ai sensi del comma 4 quater  costituiscono parametri di
  valutazione  delle  performance delle amministrazioni  pubbliche  e
  della  qualità  dei  servizi pubblici, anche  ai  sensi  e  per  le
  finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al
  decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

   4 quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento
  del  danno  ingiusto  cagionato  in conseguenza  dell'inosservanza,
  dolosa   o   colposa,   del   termine  per   la   conclusione   del
  procedimento.'.

   3.  I provvedimenti di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo  2
  della  legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel testo  modificato
  al  comma 2, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata  in
  vigore  della  presente legge, decorsi i quali il  termine  per  la
  conclusione del procedimento è di trenta giorni. .

                                Art. 3.
            Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
                               Regionale

   1.  L'art.  3  bis  della legge regionale 30 aprile  1991  n.10  e
  successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

    1.  La Regione assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso,
  la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione
  amministrativa in modalità digitale ed a tal fine si  organizza  ed
  agisce  utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie
  dell'informazione e della comunicazione.

   2.  In  attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  e
  successive  modifiche  ed integrazioni, l'Assessore  regionale  per
  l'Economia predispone il "Piano per l'innovazione tecnologica della
  Regione" (Pitre), che è sottoposto, previo parere della Commissione
  bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana, all'approvazione della
  Giunta  regionale. Il relativo decreto del Presidente della Regione
  è emanato entro i successivi trenta giorni e trova applicazione nei
  confronti  dell'amministrazione  regionale  e  di  quelle  di   cui
  all'art. 1.

   3.  Al fine di realizzare la digitalizzazione dell'amministrazione
  regionale,  in  attuazione  delle linee  strategiche  della  Giunta
  regionale,  al coordinamento dei sistemi informativi  regionali  di
  cui  al  comma  5 dell'articolo 6 della legge regionale  11  maggio
  1993,  n.  15 e successive modifiche ed integrazioni afferiscono  i
  compiti  relativi  all'indirizzo e coordinamento  strategico  dello
  sviluppo  dei sistemi informativi, in modo da assicurare  anche  la
  coerenza con gli standard tecnici e organizzativi nazionali.

   4.  Il  piano di cui al comma 2 specifica la quantificazione degli
  eventuali  oneri finanziari a carico dell'Amministrazione regionale
  e  le  relative  fonti  di  copertura previste  dalla  legislazione
  vigente.  La  mancata indicazione di quanto previsto  dal  presente
  comma  comporta  la  nullità di tutte le  obbligazioni  discendenti
  dall'attuazione del predetto piano.

   5.  Dalle disposizioni previste dal predetto articolo non  possono
  discendere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.'.

   2.  Il  Piano  di cui al comma 2 dell'articolo 3 bis  della  legge
  regionale  30 aprile 1991, n. 10, come sostituito dal  comma  1,  è
  predisposto dall'Assessore regionale per l'Economia entro  sessanta
  giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

                                Art. 4.
                         Conferenza di servizi

   1.  L'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991,  n.  10  e
  successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

    Art. 15. - 1. Si applicano in quanto compatibili gli articoli 14,
  14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990,
  n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

   2.  Se  il  motivato dissenso di cui all'articolo 14 quater  della
  legge  7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni
  è  espresso da un'amministrazione regionale o locale in materia  di
  tutela   ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del   patrimonio
  artistico,    della    salute    o    dell'incolumità     pubblica,
  l'amministrazione procedente, in caso di dissenso tra  dipartimenti
  o    uffici   equiparati   dell'amministrazione   regionale,    tra
  quest'ultima e un ente locale o un ente non territoriale o in  caso
  di  dissenso  tra  enti  locali,  entro  dieci  giorni  rimette  la
  decisione alla Giunta regionale.

   3.  Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini
  istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni,  salvo  che
  il    Presidente    della   Regione   valutata    la    complessità
  dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per  un  periodo
  non superiore a trenta giorni.'.

                                Art. 5.
              Attività consultiva e valutazioni tecniche

   1.  L'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991,  n.  10  e
  successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

    Art.  17  -  1. Fatte salve le disposizioni relative agli  organi
  consultivi  dello Stato dei quali l'Amministrazione  regionale  può
  avvalersi,     quando    l'amministrazione     procedente     debba
  obbligatoriamente  sentire  un  organo  consultivo,   questo   deve
  trasmettere  il  proprio  parere entro il  termine  previsto  dalle
  disposizioni   normative  vigenti  o,  in  mancanza   di   apposite
  disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

   2.  Qualora l'organo consultivo formuli richieste istruttorie,  il
  termine  entro il quale il parere deve essere reso è  sospeso  fino
  alla  ricezione  dei chiarimenti, delle notizie,  dei  documenti  e
  degli  altri elementi richiesti dall'organo consultivo adito.  Tali
  richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.

   3.  In  caso  di  decorrenza  del  termine  senza  che  sia  stato
  comunicato  il parere obbligatorio o senza che l'organo  consultivo
  adito  abbia  rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione
  richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

   4.  Le  disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai  pareri
  obbligatori  richiesti  ad  amministrazioni  preposte  alla  tutela
  ambientale,  del  paesaggio,  del territorio  e  della  salute  dei
  cittadini.

   5.    Qualora   l'amministrazione   procedente   richiede   pareri
  facoltativi, se questi non sono stati resi entro venti giorni dalla
  richiesta,      l'amministrazione     procede     indipendentemente
  dall'acquisizione   degli   stessi   anche    se    richiesti    ad
  amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del
  territorio  e della salute dei cittadini. Ai pareri facoltativi  si
  applica la disciplina di cui al comma 2.

   6.  Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo
  comporta   l'obbligo   per  l'organo  consultivo   di   trasmettere
  all'amministrazione  richiedente  una  sintetica  relazione   sulle
  ragioni del mancato rispetto.

   7.  La  mancata comunicazione, entro i termini di cui al  presente
  articolo,  del  parere  richiesto da parte  dell'organo  consultivo
  costituisce    elemento   di   valutazione   della   responsabilità
  dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di  cui  al
  comma 4 quater dell'articolo 2.'.

   2.   All'articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale 30 aprile
  1991,  n.  10  e  successive modifiche ed integrazioni,  la  parola
   novanta' è sostituita dalla parola  quarantacinque'.

                                Art. 6.
         Disposizioni  di adeguamento alla disciplina statale
        in tema di segnalazione certificata di inizio attività
                                (SCIA)

   1.  L'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991,  n.  10  e
  successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

    Art. 22 - 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  19
  della  legge  7  agosto  1990, n. 241  e  successive  modifiche  ed
  integrazioni.'.

                                Art. 7.
            Adeguamento alla disciplina statale in tema di
          silenzio assenso e diritto di accesso. Modifiche ed
                         abrogazioni di norme

   1.  L'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991,  n.  10  e
  successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

    Art. 23 - 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  20
  della  legge  7  agosto  1990, n. 241  e  successive  modifiche  ed
  integrazioni.'.

   2.  L'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 1991,  n.  10  e
  successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

    Art.  25  - 1. Si applicano le disposizioni di cui agli  articoli
  22,  23,  24  e  25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive
  modifiche ed integrazioni.'.

   3.  All'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10  e
  successive  modifiche ed integrazioni, sono apportate  le  seguenti
  modifiche:

   -  il  comma  1  è  così sostituito:  1. E' istituita,  presso  la
  Presidenza della Regione, la Commissione di garanzia per  l'accesso
  ai documenti amministrativi.';

   -  al  comma  4 dopo le parole  La Commissione  sono  aggiunte  le
  seguenti  adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma
  4,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241 e successive  modifiche  ed
  integrazioni, .

   4.  Al  comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale  30  aprile
  1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le parole  lire
  10.000' sono sostituite con le parole  euro 50,00'.

   5.  Gli articoli 19, 26, 27, 28, 32, 34 e 35 della legge regionale
  30  aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni  sono
  abrogati.

   6.  Alla  lettera  e)  del  comma 2 dell'articolo  9  della  legge
  regionale  30  aprile  1991,  n.  10  e  successive  modifiche   ed
  integrazioni le parole  commi 2 e 3  sono sostituite con le  parole
   commi 2, 2 bis e 2 ter .

                                Art. 8.
                               Rubriche

   1.  All'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991 n.  10,  è
  aggiunta  la  seguente rubrica  Ambito di applicazione  e  principi
  generali dell'attività amministrativa .

   2.  All'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991 n.  10,  è
  aggiunta la seguente rubrica  Tempi di conclusione del procedimento
  e conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione
  del procedimento .

   3.  All'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n.  10,  è
  aggiunta la seguente rubrica  Motivazione del provvedimento .

   4.  All'articolo 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,
  è  aggiunta  la seguente rubrica   Digitalizzazione della  Pubblica
  Amministrazione regionale .

   5.  All'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991 n.  10,  è
  aggiunta la seguente rubrica  Unità organizzative responsabili  del
  procedimento .

   6.  All'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991 n.  10,  è
  aggiunta la seguente rubrica  Responsabile del procedimento .

   7.  All'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1991 n.  10,  è
  aggiunta   la  seguente  rubrica   Compiti  del  responsabile   del
  procedimento .

   8.  All'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991 n.  10,  è
  aggiunta la seguente rubrica  Altri addetti all'unità organizzativa
  responsabile del procedimento .

   9.  All'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991 n.  10,  è
  aggiunta   la   seguente  rubrica   Comunicazione  di   avvio   del
  procedimento  .

   10.  All'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta   la   seguente  rubrica   Modalità  e   contenuti   della
  comunicazione di avvio del procedimento .

   11. All'articolo 10 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta la seguente rubrica  Intervento nel procedimento .

   12. All'articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta   la   seguente  rubrica   Diritti  dei  partecipanti   al
  procedimento .

   13.  All'articolo 11 bis della legge regionale 30 aprile  1991  n.
  10,  è  aggiunta  la  seguente rubrica   Comunicazione  dei  motivi
  ostativi all'accoglimento dell'istanza .

   14. All'articolo 12 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta la seguente rubrica  Accordi integrativi o sostitutivi del
  provvedimento finale .

   15. All'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta la seguente rubrica  Provvedimenti attributivi di vantaggi
  economici  .

   16. All'articolo 14 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta  la  seguente rubrica  Ambito di applicazione delle  norme
  sulla partecipazione .

   17. All'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta la seguente rubrica  Conferenza di servizi .

   18. All'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta    la    seguente   rubrica    Accordi    tra    pubbliche
  amministrazioni .

   19. All'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta la seguente rubrica  Attività consultiva .

   20. All'articolo 18 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta la seguente rubrica  Registro delle opere pubbliche .

   21. All'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta la seguente rubrica  Valutazioni tecniche .

   22. All'articolo 21 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta la seguente rubrica  Autocertificazione .

   23. All'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta  la seguente rubrica  Segnalazione certificata  di  inizio
  attività (SCIA) .

   24. All'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta la seguente rubrica  Silenzio assenso .

   25. All'articolo 24 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta la seguente rubrica  Disposizioni sanzionatorie .

   26. All'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta  la  seguente  rubrica  Disciplina  dei  criteri  e  delle
  modalità di esercizio del diritto di accesso .

   27.  All'articolo 28 bis della legge regionale 30 aprile  1991  n.
  10, è aggiunta la seguente rubrica  Diritto di accesso ai documenti
  amministrativi dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana .

   28. All'articolo 29 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta la seguente rubrica  Pubblicità degli atti .

   29. All'articolo 30 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta  la seguente rubrica  Misure organizzative a garanzia  del
  diritto di accesso .

   30. All'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta la seguente rubrica  Commissione di garanzia per l'accesso
  ai documenti amministrativi .

   31. All'articolo 33 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta  la  seguente rubrica  Identificabilità dei  dipendenti  a
  contatto con gli utenti .

   32. All'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta la seguente rubrica  Abrogazioni e modifiche di norme .

   33. All'articolo 37 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta la seguente rubrica  Disposizione di rinvio .

   34. All'articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10,  è
  aggiunta la seguente rubrica  Disposizioni finali .

   CAPO II
           Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

                                Art. 9.
              Sportello unico per le attività produttive

   1.  L'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000,  n.  10  e
  successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

    Articolo 36. Sportello unico per le attività produttive -  1.  Lo
  Sportello  unico per le attività produttive (SUAP) costituisce,  in
  coerenza  con le disposizioni di cui all'art. 38 del decreto  legge
  25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge  6
  agosto  2008, n. 133, e con quelle di cui al Decreto del Presidente
  della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed
  integrazioni, l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale
  e  l'unico  responsabile per tutti i procedimenti  che  abbiano  ad
  oggetto    l'esercizio   di   attività   produttive    di    natura
  imprenditoriale, commerciale o artigianale, e per  quelli  relativi
  alle   azioni  di  localizzazione,  realizzazione,  trasformazione,
  ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento  nonché
  cessazione  o  riattivazione  delle  suddette  attività.  Il   SUAP
  provvede,   altresì,   al  rilascio  delle  concessioni   e   delle
  autorizzazioni edilizie.

   2.  I  comuni possono esercitare le funzioni inerenti al  SUAP  in
  forma  singola  o  associata  o in convenzione  con  le  camere  di
  commercio, industria, artigianato e agricoltura.

   3.  Le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni concernenti le
  attività  di  cui  al  comma 1 ed i relativi  elaborati  tecnici  e
  allegati sono presentati, esclusivamente in modalità telematica, al
  SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività  o  è
  situato l'impianto.

   4.  Il  SUAP  provvede all'inoltro telematico della documentazione
  alle  altre  amministrazioni che intervengono nel procedimento,  le
  quali   adottano   modalità  telematiche  di   ricevimento   e   di
  trasmissione.

   5. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e
  tempestiva  in  luogo degli altri uffici comunali  e  di  tutte  le
  amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento,  ivi
  comprese  quelle  preposte  alla tutela ambientale,  paesaggistico-
  territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela  della
  salute e della pubblica incolumità.

     6.  I  procedimenti amministrativi in materia di  autorizzazione
  all'insediamento  di  attività  produttive  sono  disciplinati  dal
  Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160  e
  successive modifiche ed integrazioni.

   7.   L'Assessore  regionale  per le  attività  produttive,  previa
  concertazione  con le associazioni rappresentative  delle  imprese,
  dei  professionisti e degli enti locali adotta con proprio  decreto
  il  disciplinare tecnico con il quale sono definite la  modulistica
  unificata  e  la  standardizzazione degli  allegati  per  tutte  le
  amministrazioni interessate.

   8.   Al   fine  di  razionalizzare  e  semplificare  le  procedure
  amministrative inerenti il sistema produttivo, il collegamento  tra
  il  SUAP e il registro delle imprese avviene attraverso modalità di
  comunicazione  telematica  conformi  all'allegato  tecnico  di  cui
  all'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
  2010, n. 160, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno
  2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

   9.  Nei casi in cui un Comune non abbia istituito il SUAP o questo
  non abbia i requisiti prescritti dalla normativa statale di cui  al
  comma  1, l'esercizio delle relative funzioni è delegato, anche  in
  assenza  di  provvedimenti  espressi,  alla  camera  di  commercio,
  industria,  artigianato e agricoltura  territorialmente competente.
  L'Assessorato   regionale  delle  attività   produttive   cura   la
  pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale web della Regione.

   10.  Il  SUAP  cura la tenuta di una propria banca  dati,  cui  si
  accede attraverso il sito istituzionale, fornendo agli utenti:

   a)  informazioni  utili ai fini dell'insediamento  delle  attività
  produttive,  provvedendo ad individuare  quelle  per  le  quali  si
  applica la disciplina della SCIA;

   b)  indicazioni  in ordine agli adempimenti e alla  documentazione
  richiesti per i singoli procedimenti;

   c)  la  modulistica  da utilizzare per l'inoltro  di  istanze  e/o
  dichiarazioni;

   d) informazioni sulle dichiarazioni e domande presentate, sul loro
  iter  procedimentale  e  sugli atti  adottati,  anche  in  sede  di
  controllo successivo, dallo stesso SUAP e dagli uffici delle  altre
  amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento;

   e) tutti gli elementi informativi di cui all'articolo 26, comma 1,
  del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche
  ed integrazioni.

   11.  Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle
  funzioni  degli  sportelli  unici,  l'Assessore  regionale  per  le
  attività  produttive promuove intese con i comuni e con  gli  altri
  soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti, per la partecipazione
  degli  sportelli  unici istituiti nel territorio della  Regione  al
  portale   impresainungiorno   di  cui  all'articolo  38,  comma  3,
  lettera  d),  del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito
  con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

   12.  L'Assessore  regionale  per le attività  produttive  promuove
  accordi  e  forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni
  al  fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli
  unici  attraverso il miglioramento dell'assistenza  e  dei  servizi
  alle  imprese,  la raccolta e la divulgazione delle informazioni  e
  delle migliori pratiche.

   13.  La  Regione provvede alla costituzione di un Comitato Tecnico
  regionale,  da istituirsi con Decreto del Presidente della  Regione
  previa deliberazione della Giunta Regionale, per lo svolgimento  di
  compiti   di   indirizzo,  di  monitoraggio  ed  impulso   per   la
  semplificazione   burocratica   e   la   riduzione   degli    oneri
  amministrativi  a  carico delle imprese e  per  l'adeguamento  alle
  prescrizioni  in materia di funzionamento e di gestione  telematica
  degli  Sportelli  Unici. Il Comitato è composto  da  rappresentanti
  degli  enti  locali territoriali, delle Camere di Commercio,  degli
  ordini   professionali  e  delle  associazioni   di   categoria   e
  imprenditoriali  maggiormente rappresentative.  Ai  componenti  del
  Comitato  Tecnico  non  è riconosciuta la corresponsione  di  alcun
  compenso.  L'Assessore  regionale per le  attività  produttive  con
  decreto  disciplina i compiti, la composizione  e  le  modalità  di
  funzionamento del Comitato.'

                               CAPO III
            Disposizioni per la trasparenza, l'efficienza e
          l'informatizzazione della pubblica amministrazione

                                Art 10.
             Misurazione, valutazione e trasparenza della
                              performance

   1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 15
  maggio  2000,  n.  10,  perseguono il continuo miglioramento  degli
  standard  qualitativi ed economici dei servizi  offerti  nonché  la
  crescita  delle  competenze professionali del personale  attraverso
  l'utilizzo di strumenti di valorizzazione del merito e di metodi di
  incentivazione della produttività e della qualità della prestazione
  lavorativa  informati  a principi meritocratici  di  selettività  e
  concorsualità  nelle progressioni di carriera e nel  riconoscimento
  degli incentivi.

   2.  Per le finalità di cui al comma 1, la Regione siciliana e  gli
  enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,
  a  decorrere dall' 1 gennaio 2012, applicano ai propri  sistemi  di
  valutazione delle strutture e di misurazione della performance  dei
  dipendenti,  per  quanto  compatibili,  i  criteri  ed  i  principi
  contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 6, 7 comma 1, 8,  9,  10,
  11  e  15  del  decreto  legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150  ed
  eventuali  successive  modifiche ed  integrazioni,  provvedendo  ad
  adeguare  con  tempestività  i propri ordinamenti  ed  i  contratti
  collettivi di lavoro.

   3.  Il Presidente della Regione, entro 180 giorni dall'entrata  in
  vigore  della  presente  legge, previa deliberazione  della  Giunta
  regionale  su  proposta dell'Assessore regionale per  le  autonomie
  locali  e la funzione pubblica, adotta apposito regolamento con  il
  quale  disciplinare,  nell'ambito  dell'ordinamento  della  Regione
  siciliana  e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale  15
  maggio 2000, n. 10, le modalità attuative delle disposizioni e  dei
  principi  di  cui  ai commi 1 e 2 nonché le funzioni  dei  soggetti
  preposti  al processo di misurazione e valutazione della perfomance
  anche  in  deroga,  ove  necessario,  alle  disposizioni  di  legge
  regionali vigenti in materia.

                               Art. 11.
          Trasparenza, innovazione tecnologica ed informatica

   1.  I  soggetti  di  cui all'articolo 1 della legge  regionale  30
  aprile  1991,  n.  10 e successive modifiche ed  integrazioni  sono
  tenuti,   nell'utilizzo   delle  risorse  dei   Fondi   strutturali
  dell'Unione  europea  e del Fondo per le aree sottoutilizzate  loro
  assegnate,  ad  applicare le modalità e le procedure  definite  dal
  decreto previsto dall'articolo 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69
  e successive modifiche ed integrazioni.

   2.  I  soggetti  di  cui all'articolo 1 della legge  regionale  30
  aprile  1991,  n.  10  e successive modifiche  ed  integrazioni  si
  adeguano  alle disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 32  della
  legge   18   giugno  2009,  n.  69,  relative  agli   obblighi   di
  pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto
  di pubblicità legale.

   3.  Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed
  assumono  valore legale dal momento del loro inserimento  nei  siti
  telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati.

   4.  Non  sono  soggetti a pubblicazione gli atti intermedi  di  un
  procedimento  in  corso,  la cui conoscenza  possa  danneggiare  le
  parti.

   5.   Con   decreto  del  Presidente  della  Regione,  su  proposta
  dell'Assessore  regionale per le autonomie  locali  e  la  funzione
  pubblica,  sono stabilite le modalità di pubblicazione  degli  atti
  previsti  dal comma 2 dell'articolo 32 della legge 18 giugno  2009,
  n.  69,  nonché  la  data a partire dalla quale per  tali  atti  la
  pubblicazione  effettuata in forma cartacea non ha più  effetto  di
  pubblicità legale.

   6.  I  soggetti  di  cui all'articolo 1 della legge  regionale  30
  aprile   1991,   n.  10  e  successive  modifiche  ed  integrazioni
  individuano, nei propri siti web, un'area nella quale sono inseriti
  il  bilancio, la spesa per il personale, la ripartizione del  fondo
  in  materia di retribuzione accessoria, il peso degli aggregati  di
  spesa  sul  totale, i curricula dei soggetti esterni alla  pubblica
  amministrazione che abbiano incarichi di consulenza o di  direzione
  di uffici, di servizi o di dipartimenti.

   7.  I  soggetti  di  cui all'articolo 1 della legge  regionale  30
  aprile   1991,  n.  10  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
  conformandosi  a  disposizioni regolamentari  da  emanarsi,  previa
  delibera   della   Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessore
  regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, entro  un
  anno  dalla  data di entrata in vigore della presente legge,  hanno
  l'obbligo di rendere pubblici sui propri siti web, con collegamenti
  ipertestuali  adeguati  e con accessibilità  diretta  dalla  pagina
  iniziale, tutte le unità organizzative comunque denominate  con  la
  precisazione analitica delle rispettive competenze. Hanno, altresì,
  l'obbligo  di rendere disponibili, anche attraverso i  propri  siti
  web,  i  moduli  ed i formulari necessari alla presentazione  delle
  istanze,  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni   e
  dell'atto  di  notorietà  nonché l'elenco della  documentazione  da
  presentare  o da trasmettere insieme all'istanza, con l'indicazione
  dei  casi  in  cui si applica la disciplina relativa  al  silenzio-
  assenso  e  alla  segnalazione certificata di inizio  di  attività,
  precisandone i tempi e gli effetti.

   8.  Presso l'Amministrazione regionale alla direzione di tutte  le
  attività  e servizi relativi all'area info-telematica  provvede  il
  dipartimento  regionale  del  bilancio  e  del  tesoro,  Ragioneria
  generale della Regione, dell'Assessorato regionale dell'economia.

   9.  La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale  per
  le  autonomie  locali e la funzione pubblica, approva  il  rapporto
  annuale    sul   funzionamento   dell'amministrazione,    la    cui
  predisposizione è curata dal dipartimento regionale della  funzione
  pubblica  e del personale. Il rapporto individua gli incrementi  di
  qualità del servizio reso ai cittadini ed alle associazioni, nonché
  le  misure  normative ed amministrative necessarie ad incrementarne
  la qualità.

                               Art. 12.
              Adozione del manuale sul corretto utilizzo
                      dello stemma della Regione

   1.  La Regione salvaguarda l'uso uniforme e l'identità visiva  del
  proprio  stemma,  così  come definito  ed  adottato  con  la  legge
  regionale  28  luglio  1990,  n.  12  e  successive  modifiche   ed
  integrazioni  e dal decreto del Presidente della Regione  26  marzo
  1991,  n.  37,  con  l'obiettivo  di  assicurare,  all'interno   ed
  all'esterno dell'amministrazione regionale, un'immagine coordinata,
  univoca e trasparente della sua organizzazione.

   2.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge,  l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
  pubblica  cura la predisposizione, per le finalità di cui al  comma
  1,  di un manuale recante le norme ed i criteri fondamentali per il
  rispetto  ed  il corretto ed uniforme utilizzo dello  stemma  della
  Regione,  inteso  come  marchio della Regione,  in  riferimento  al
  sistema  di  identità  visiva della Sicilia  concernente  i  colori
  istituzionali,   i   caratteri  di  stampa,  la   modulistica,   la
  segnaletica,  la presenza in fiere e tutte le ulteriori  molteplici
  modalità di impiego.

                               TITOLO II
         Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla
           criminalità organizzata di stampo mafioso, per il
           riordino e la semplificazione della legislazione
                              regionale.
               Disposizioni in materia di responsabilità
         dirigenziale, di patrocinio legale e di procedimento
          amministrativo in materia di concessione edilizia.

                                Art 13.
               Azioni   per  il contrasto alla corruzione  ed
     alla criminalità
                     organizzata di stampo mafioso

   1.  La  Regione,  le Province, i Comuni e gli altri  enti  di  cui
  all'art.  1  della  legge  regionale 30  aprile  1991,  n.  10,  in
  osservanza  delle  previsioni contenute  nel   Codice  Antimafia  e
  Anticorruzione  della  Pubblica  Amministrazione   adottato   dalla
  Giunta Regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009,  per
  contrastare  il  rischio  di  diffusione  della  corruzione  e   di
  infiltrazioni di tipo mafioso svolgono una attività di prevenzione,
  informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei
  settori  degli  appalti, dell'urbanistica e  dell'edilizia,  nonché
  ogni  altra  azione  utile  per  il raggiungimento  delle  finalità
  predette.

                               Art. 14.
                 Riordino e semplificazione normativa
                   e dei procedimenti amministrativi

   1.  Entro  il  31  marzo  di ogni anno, il Governo  della  Regione
  presenta  uno  o  più  disegni di legge per la semplificazione,  il
  riassetto   normativo  e  l'eventuale  coordinamento  delle   leggi
  regionali  tra  loro e rispetto alle leggi statali, predisposti  in
  coerenza ai seguenti principi:

   a)  abrogazione  espressa  delle norme regionali  già  tacitamente
  abrogate o, comunque, prive di efficacia;

   b) attuazione del coordinamento tra le norme e semplificazione del
  testo delle disposizioni;

   c)  individuazione,  previa  attività ricognitoria  espletata  per
  ambiti settoriali, delle disposizioni che operano un rinvio statico
  alla normativa statale e trasformazione del rinvio in dinamico, ove
  necessario;

   d)  semplificazione  delle disposizioni  di  legge  attraverso  un
  linguaggio normativo adeguatamente chiaro e trasparente;

   e) attuazione di una progressiva delegificazione nelle materie non
  coperte da riserva assoluta di legge.

   2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002,
  n.  8,  dopo  le  parole  entro il 31 gennaio di  ogni  anno   sono
  aggiunte   le  parole   ,  su  proposta  dell'Assessore   regionale
  competente  per materia, di concerto con l'Assessore regionale  per
  le  autonomie locali e la funzione pubblica, da formularsi entro il
  30 settembre di ogni anno, .

   3.  Il  primo  periodo  del comma 2 dell'articolo  1  della  legge
  regionale  9  agosto 2002, n. 8, è sostituito dal  seguente:   Alla
  delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al  comma  1
  si  provvede tramite regolamenti da emanarsi entro sei  mesi  dalla
  data  di  entrata in vigore della relativa legge, con  decreto  del
  Presidente  della Regione, previa delibera della Giunta  regionale,
  su  proposta  dell'Assessore regionale competente  per  materia  di
  concerto  con l'Assessore regionale per le autonomie  locali  e  la
  funzione pubblica, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa
  per  la Regione siciliana e, ove necessario, la Conferenza Regione-
  Autonomie  locali, le organizzazioni sindacali e/o di  categoria  e
  previo   parere   delle  Commissioni  parlamentari   dell'Assemblea
  regionale  siciliana competenti nella materia oggetto  del  singolo
  procedimento. .

                               Art. 15.
                      Responsabilità dirigenziale

   1.  L'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000,  n.  10  e
  successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

   a)  alla  fine  del  comma 2 è aggiunto il seguente  periodo:   Su
  richiesta  del Presidente della Regione o dell'Assessore  regionale
  competente,  i  dirigenti  riferiscono  direttamente  sull'attività
  svolta  nei  settori di competenza. Il Presidente della  Regione  o
  l'Assessore  regionale competente possono disporre  in  ogni  tempo
  accertamenti e ispezioni sull'attività dei dirigenti, anche al fine
  della verifica dell'adempimento delle direttive impartite.'.

   2.  L'articolo  51  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  come
  introdotto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 della legge
  regionale  11  dicembre  1991,  n. 48  e  successive  modifiche  ed
  integrazioni, è così modificato:

   a)  alla  fine  del comma 2 è aggiunto il seguente  periodo:   Gli
  organi  di  governo competenti per ciascun ramo di  amministrazione
  definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano  la
  rispondenza  dei  risultati  della  gestione  amministrativa   alle
  direttive   generali  impartite,  disponendo,  ove   occorra,   gli
  opportuni accertamenti anche ispettivi.';

   b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo:  E' fatto
  obbligo  ai  dirigenti di attuare le direttive  generali  impartite
  dagli   organi   di   governo  competenti  per  ciascun   ramo   di
  amministrazione e di riferire agli stessi annualmente  e  tutte  le
  volte  che ne siano richiesti sull'attività svolta, con riferimento
  specifico al rispetto delle predette direttive.'.

                               Art. 16.
                           Patrocinio legale

   1.   Nei   casi   in  cui  non  sia  obbligatorio  il   patrocinio
  dell'Avvocatura dello Stato, l'amministrazione regionale può essere
  rappresentata  e difesa in giudizio da personale con qualifica  non
  inferiore a funzionario direttivo, iscritto all'albo degli avvocati
  ai  sensi  dell'articolo  3, quarto comma,  lettera  b)  del  Regio
  decreto  legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modifiche  ed
  integrazioni.

   2.  La  difesa tecnica abilita il personale di cui al comma  1  ad
  avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 93, comma  1,  del
  codice di procedura civile.

                               Art. 17.
         Modifiche in materia di procedimento per il rilascio
                      della concessione edilizia

   1.  Allo  scopo  di favorire lo snellimento e l'accelerazione  del
  procedimento  amministrativo  per  il  rilascio  della  concessione
  edilizia, la commissione edilizia comunale è soppressa.

   2.  In  materia  di  procedure per il rilascio  della  concessione
  edilizia  resta salvo quanto previsto dall'articolo 2  della  legge
  regionale 31 maggio 1994, n. 17, che è così modificato:

   a)  al  comma 1 le parole  entro sessanta giorni' sono  sostituite
  dalle parole  entro venti giorni';

   b)  al comma 2 le parole  centoventi giorni' sono sostituite dalle
  parole  settantacinque giorni';

   c)  al  comma  3  sono  soppresse  le  parole   inoltrandola  alla
  Commissione  edilizia  comunale per  l'espressione  del  parere  di
  competenza,  che  deve  essere reso nei  successivi  quarantacinque
  giorni.';

   d) al comma 4 il secondo periodo è soppresso;

   e)  al comma 5 le parole  entro centoventi giorni' sono sostituite
  dalle parole  entro settantacinque giorni'.

                              TITOLO III
                          Disposizioni finali
                               Art. 18.
                  Misure di contenimento della spesa

   1. Le misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 17
  della  legge  regionale 14 maggio 2010, n. 11, si  applicano  anche
  agli enti locali e agli enti ed organismi dagli stessi controllati.

                               Art. 19.
             Gestione dei servizi pubblici locali privi di
                          rilevanza economica

   1.  Dopo  l'articolo 22 della legge 8 giugno 1990,  n.  142,  come
  introdotto  dalla lettera e) dell'articolo 1 della legge  regionale
  11  dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni,  è
  inserito il seguente articolo:

    Art.  22  bis  -  Gestione dei servizi pubblici locali  privi  di
  rilevanza  economica  -1. I comuni e le province,  ai  sensi  della
  vigente   normativa  e  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
  provvedono  alla  gestione  dei servizi pubblici  locali  privi  di
  rilevanza economica in economia o mediante affidamento diretto a:

   a) istituzioni;

   b) aziende speciali, anche consortili;

   c) società a capitale interamente pubblico.

   2. Lo scopo delle istituzioni previste alla lettera a) del comma 1
  è  limitato alla gestione esclusiva di singoli servizi sociali  per
  ciascun settore. .

   2.  Entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge,  i  comuni  e  le province adeguano i  propri  statuti  alle
  disposizioni del presente articolo.

                               Art. 20.
          Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2001, n. 4

   1.  All'articolo 2, comma 4, della legge regionale 30 aprile 2001,
  n.   4   cassare   le  parole:   I  componenti  del  consiglio   di
  amministrazione  del  Centro regionale  Hellen  Keller'  durano  in
  carica tre anni e possono essere riconfermati. .

   2.  All'articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2001,
  n.   4   cassare   le  parole:   I  componenti  del  consiglio   di
  amministrazione della stamperia regionale Braille durano in  carica
  tre anni e possono essere riconfermati. .

                               Art. 21.
                             Norma finale

   1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale
  della Regione siciliana.

   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla
  osservare come legge della Regione.»;

   subemendamento Gov.1.1:
   «Al  comma  1  dell'art  3 dopo la seconda alinea  è  aggiunta  la
  seguente:
   2  bis. Il piano per l'innovazione tecnologica di cui al  comma  2
  contiene  le  fasi e i tempi per la realizzazione degli  interventi
  necessari   alla  digitalizzazione  dell'Amministrazione  regionale
  secondo quanto previsto dal Codice per l'Amministrazione digitale»;

   - subemendamento Gov.1.2:
   «Al comma 1 dell'art. 4 alla prima alinea sono soppresse le parole
   in quanto compatibili »;

   - subemendamento Gov.1.3:
   «L'art. 9 è così sostituito:

   1.  L'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000,  n.  10  e
  successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
   `Articolo 36. Sportello unico per le attività produttive -  1.  Al
  fine  di  razionalizzare e semplificare le procedure amministrative
  connesse  al  sistema produttivo, i comuni esercitano  le  funzioni
  inerenti  al SUAP garantendo piena attuazione alle disposizioni  di
  cui  all'art.  38  del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112,
  convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  ed
  a  quelle  di  cui  al  Decreto del Presidente della  Repubblica  7
  settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

   2.  L'Assessore regionale per le attività produttive,  nel  quadro
  delle  intese  e degli accordi di cui all'art. 12 del  Decreto  del
  Presidente  della  Repubblica  7 settembre  2010,  n.  160,  previa
  concertazione  con le associazioni rappresentative  delle  imprese,
  dei  professionisti e degli enti locali, adotta con proprio decreto
  il  disciplinare tecnico con il quale sono definite la  modulistica
  unificata  e  la  standardizzazione degli  allegati  per  tutte  le
  amministrazioni interessate.

   3.  Al  fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle
  funzioni  degli  sportelli  unici,  l'Assessore  regionale  per  le
  attività  produttive promuove intese con i comuni e con  gli  altri
  soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti, per la partecipazione
  degli  sportelli  unici istituiti nel territorio della  Regione  al
  portale "impresainungiomo" di cui all'articolo 38, comma 3, lettera
  d),  del  decreto  legge  25 giugno 2008, n.  112,  convertito  con
  modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.e di cui all'art. 3
  del  Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,  n.
  160 e successive modifiche ed integrazioni.

   4.  L'Assessore  regionale  per  le attività  produttive  promuove
  accordi  e  forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni
  al  fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli
  unici  attraverso il miglioramento dell'assistenza  e  dei  servizi
  alle  imprese,  la raccolta e la divulgazione delle informazioni  e
  delle migliori pratiche.

   5.  La  Regione provvede alla costituzione di un Comitato  Tecnico
  regionale,  da istituirsi con Decreto del Presidente della  Regione
  previa deliberazione della Giunta Regionale, per lo svolgimento  di
  compiti   di   indirizzo,  di  monitoraggio  ed  impulso   per   la
  semplificazione   burocratica,  per  la   riduzione   degli   oneri
  amministrativi  a  carico delle imprese e  per  l'adeguamento  alle
  prescrizioni  in materia di funzionamento e di gestione  telematica
  degli  Sportelli  Unici. Il Comitato è composto  da  rappresentanti
  degli  enti  locali territoriali, delle Camere di Commercio,  degli
  ordini   professionali  e  delle  associazioni   di   categoria   e
  imprenditoriali  maggiormente rappresentative.  Ai  componenti  del
  Comitato  tecnico  non  è riconosciuta la corresponsione  di  alcun
  compenso.  L'Assessore  regionale per le  attività  produttive  con
  decreto  disciplina i compiti, la composizione  e  le  modalità  di
  funzionamento del Comitato.".
   2.  Il  primo comma dell'art. 37 della legge regionale  15  maggio
  2000,  n.  10 e successive modifiche ed integrazioni, è  sostituito
  dal seguente:
   "I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività
  produttive  e  di  prestazioni di servizi, e quelli  relativi  alle
  azioni    di    localizzazione,   realizzazione,    trasformazione,
  ristrutturazione  o  riconversione,  ampliamento  o  trasferimento,
  nonché  cessazione  o  riattivazione delle suddette  attività,  ivi
  compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59
  sono  disciplinati  dal Decreto del Presidente della  Repubblica  7
  settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni".»;

   - subemendamento Gov.1.4:
   «Il comma 2 dell'art. 16 è soppresso».

   Si passa al subemendamento Gov 1.1. Il parere della Commissione?

   MINARDO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa al subemendamento Gov.1.2. Il parere della Commissione?

   MINARDO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto,
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

                                Congedo

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che l'onorevole Incardona
  ha chiesto congedo per la seduta odierna.

   L'Assemblea ne prende atto.

   Riprende il seguito della discussione del disegno di legge numeri
                             520-144 bis/A

   PRESIDENTE.  Riprende il seguito del disegno di legge numeri  520-
  144 bis/A.
   Si passa al subemendamento Gov.1.3. Il parere della Commissione?

   MINARDO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE.  Si passa al subemendamento Gov.1.4. Il  parere  della
  Commissione?

   MINARDO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE.  Si  passa al maxi emendamento Gov.1, come  modificato
  dall'approvazione  dei  relativi subemendamenti.  Il  parere  della
  Commissione?

   MINARDO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE.  Comunico che sono stati presentati dalla  Commissione
  gli emendamenti aggiuntivi A.2.1 e A.92.1. Ne do lettura:

   - emendamento A.2.1:
   «Aggiungere il seguente articolo:
      1.  Il  Consorzio per le Autostrade siciliane assume natura  di
  "ente   pubblico   economico"  mantenendo   le   proprie   finalità
  istituzionali.
   2.  All'entrata in vigore della presente legge, il consorzio  deve
  provvedere entro novanta giorni alle modifiche dello Statuto e  del
  regolamento di organizzazione.
   3.  Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente
  del  Consorzio  per  le  autostrade siciliane  continua  ad  essere
  disciplinato  dai  CCNL  applicati alla data  di  costituzione  dei
  singoli  rapporti  di  lavoro  e  dalle  successive  modifiche   ed
  integrazioni degli stessi CCNL, nel rispetto dell'articolo 2103 del
  codice   civile.  Analogo  trattamento  si  applica  al   personale
  dipendente  dal  Consorzio  all'esito  di  procedure  di   mobilità
  concluse alla data del 31 dicembre 2010.
   4.  Senza  alcun  onere  aggiuntivo per la  Regione  siciliana,  è
  autorizzata  la  trasformazione dei contratti a tempo  parziale  in
  contratti  a  tempo  pieno,  se  relativi  a  rapporti  di   lavoro
  costituiti alla data del 31 dicembre 2010.
   5.  Ove  il  Consorzio  proceda alla  copertura  dei  posti  della
  dotazione  organica che risultino vacanti dopo la  definizione  dei
  provvedimenti  di  cui  al  comma 4, il  50  per  cento  dei  posti
  disponibili  è  coperto  da personale che  sia  stato  assunto  dal
  Consorzio   mediante  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato,
  cumulando un periodo di lavoro non inferiore a quattro anni,  anche
  per periodi non consecutivi'.»;

    - emendamento A.92.1:
  «Aggiungere il seguente articolo:

                                  Art.
                         Ufficio di Bruxelles

   1. Al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001
  n.  6,  come  modificato  dall'articolo 2,  comma  1,  della  legge
  regionale  16  dicembre  2008, n. 19, sono  apportate  le  seguenti
  modifiche: a) dopo la parola "documentazione" è soppressa la parola
  "e";  b)  dopo le parole "Ufficio della segreteria di Giunta"  sono
  aggiunte le parole "e l'Ufficio di Bruxelles" .
   2.  Alla  rubrica  "Presidenza della regione"  della  tabella  'A'
  allegata  alla  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10,   come
  sostituita dall'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre  2008,
  n.  19,  le  parole  "Dipartimento regionale di Bruxelles  e  degli
  affari  extraregionali." sono sostituite dalle parole "Dipartimento
  regionale degli affari extraregionali."

   3.  All'Ufficio  di  Bruxelles, istituito ai sensi  del  comma  1,
  spettano  le  funzioni  ed i compiti già assegnati,  ai  sensi  del
  decreto  presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, al Servizio 1-  Sede
  di Bruxelles del Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari
  extraregionali.

   4.  All'Ufficio  di Bruxelles non si applicano le disposizioni  di
  cui  al  comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale  15  maggio
  2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

   5.  Le  disposizioni per l'attuazione del presente  articolo  sono
  adottate  entro  90 giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
  presente  legge,  con decreto del Presidente della Regione,  previa
  delibera  di  giunta,  su proposta dell'assessore  regionale  delle
  autonomie locali e della funzione pubblica'».


   Presidenza del vicepresidente Formica


                        Sull'ordine dei lavori

   FALCONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE.   Signor   Presidente,  onorevoli  colleghi,   intervengo
  sull'ordine  dei lavori per chiedere alla Presidenza, ma  anche  ai
  capigruppo,  se era possibile, fuori dall'accordo della  Conferenza
  dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, presentare - in aggiunta ai
  due  emendamenti aggiuntivi già apprezzati dalla Commissione  -  un
  ulteriore emendamento, che volevo illustrare per l'esigenza cogente
  che lo stesso ha.
   In  questo  momento  sono in itinere i concorsi  nella  sanità,  e
  specificatamente per la dirigenza medica. L'articolo 19,  comma  4,
  della  legge  25  del  1993, prevedeva che i concorsi  della  parte
  pubblica,  quindi anche delle aziende sanitarie relativamente  alla
  dirigenza  medica,  venissero espletati tutti  per  titoli.  L'anno
  scorso,   con   l'approvazione   dell'articolo   42   della   legge
  finanziaria, la legge 11, abbiamo previsto la proroga dei  concorsi
  e  abbiamo escluso specificatamente che i concorsi venissero  fatti
  soltanto per titoli, escludendo la dirigenza medica.
   In  questo  momento abbiamo una sfilza di concorsi che le  aziende
  sanitarie e ospedaliere stanno espletando e corriamo il rischio  di
  doverci  sottoporre, a conclusione dei concorsi, ad impugnative,  a
  ricorsi, in quanto la norma nazionale prevede che i concorsi  vanno
  fatti  per  titoli ed esami; mentre la legge regionale 25,  da  cui
  abbiamo  fatto derivare l'anno scorso la proroga delle graduatorie,
  prevede che devono essere fatti soltanto per titoli.
   Poi, però, abbiamo fatto una deroga l'anno scorso, non modificando
  la norma.
   Se  c'è  l'accordo  dei  capigruppo,  ritenevo  di  presentare  un
  emendamento  che derogasse all'articolo 19, comma  4,  della  legge
  25/1993,  per  evitare  che  i concorsi  in  itinere  domani  siano
  soggetti ad impugnative dinanzi ai vari TAR della Sicilia  o  venga
  sollevata questione di legittimità costituzionale sugli stessi.  E'
  una  questione che in questo momento è sopita, ma che, credetemi  -
  richiamo   l'attenzione  dell'Aula  -  può  diventare  un  problema
  scottante  da  qui a qualche settimana o a qualche mese.  Pertanto,
  chiedo che la Presidenza dia una risposta in tal senso.

   PRESIDENTE. Onorevole Falcone, come lei ben sa questo  disegno  di
  legge è frutto di un accordo condiviso con tutti i capigruppo.
   La  Presidenza  suggerisce, vista l'importanza e  l'urgenza  della
  materia,  di affrontarla nella prossima finanziaria e, quindi,  sin
  da adesso stabilire che nella legge finanziaria si tratterà appunto
  l'argomento da lei sollevato.

   Seguito della discussione del disegno di legge numeri   520-144 bis/A

   Presidenza del vicepresidente Formica


   Riprende il seguito della discussione del disegno di legge numeri
                             520-144 bis/A

   PRESIDENTE.  Riprende il seguito del disegno di legge numeri  520-
  144 bis/A.
   Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi.
   Si  procede con l'emendamento A.2.1 della Commissione.  Il  parere
  del Governo?

   CHINNICI,  assessore  per  le  autonomie  locali  e  la   funzione
  pubblica. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Si passa all'emendamento A.92.1 della Commissione. Il
  parere del Governo?

   CHINNICI,  assessore  per  le  autonomie  locali  e  la   funzione
  pubblica. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

              Annunzio dell'ordine del giorno numero 470

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, comunico che è  stato  presentato
  l'ordine del giorno numero 470  Chiarimenti e iniziative in  ordine
  alla  Sicilia e-Servizi S.p.A. , degli onorevoli Musotto,  Mancuso,
  Marrocco e Maira. Ne do lettura:

                   «L'Assemblea regionale siciliana

   richiamata la discussione svoltasi in Aula sul tema delle attività
  informatiche  di competenza delle amministrazioni regionali  ed  in
  particolare  sui  rapporti tra la Regione e la società  Sicilia  e-
  servizi s.p.a.;

   considerato che:

   la  materia presenta profili di particolare complessità, che vanno
  affrontati    nelle    sedi   competenti,   previo    un    attento
  approfondimento;

   detto  approfondimento è in corso presso le competenti Commissioni
  dell'Assemblea  regionale  siciliana,  con  la  partecipazione  del
  Governo  che  ha  fornito  e  si è impegnato  a  fornire  tutta  la
  necessaria documentazione;

   nelle  more  dell'adozione di una nuova disciplina sulla  materia,
  che   consenta   di   superare  le  criticità  emerse   a   seguito
  dell'applicazione della vigente normativa,

                   impegna il Governo della Regione

   a  fornire  ogni  necessario chiarimento in ordine alle  procedure
  poste  in  essere  in  applicazione dell'articolo  78  della  legge
  regionale n. 6 del 2001;

   a  sospendere  ogni  nuovo  affidamento di  servizi  alla  società
  Sicilia  e-servizi  s.p.a.  ed  a soprassedere  dall'effettuare  il
  cosiddetto 'popolamento' della stessa». (470)

   BUFARDECI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BUFARDECI.    Signor   Presidente,   onorevoli    colleghi,    nel
  sottoscrivere  anch'io  questo ordine del giorno  che  riguarda  il
  chiarimento  in ordine alle questioni sulla vicenda di  Sicilia  e-
  servizi,  di cui si è parlato a lungo stamane, credo sia opportuno,
  nel momento in cui stiamo approfondendo finalmente la materia della
  semplificazione,  anche  dire, in modo particolare  all'Aula  e  al
  Governo, il compiacimento per una iniziativa che è stata assunta in
  una maniera sostanzialmente condivisa.
   Abbiamo messo in campo ogni impegno e sforzo per migliorare questo
  disegno di legge che, a nostro avviso - lo ripeto ancora una  volta
  -, poteva essere ulteriormente dimagrito perché per alcuni articoli
  è  evidente  che  sarebbe  bastato un mero richiamo  dinamico  alla
  normativa nazionale e comunitaria, perché entrasse direttamente  in
  vigore.
   Nonostante  questo,  complessivamente, devono essere  ribaditi  lo
  sforzo  e  l'impegno  della minoranza, e segnatamente  del  partito
  Forza   del  Sud,  perché  la  nostra  Regione  operasse  un  passo
  importante  in  termini di semplificazione. E'  un  dato  che  deve
  essere  ribadito  e  rafforzato,  e  del  quale  voglio  dare  atto
  innanzitutto  all'assessore Chinnici che, per prima,  ha  avvertito
  l'utilità e l'urgenza di questa normativa, che - come sapete  -  ha
  vissuto  il  travaglio  dell'Aula in  termini  di  sospensione,  in
  termini di pregiudiziali, in termini di rinvio in Commissione.
   Allora,  mi  piace  dire  a  questo Governo,  ma  mi  piace  dirlo
  soprattutto  ai siciliani, che l'opposizione, e segnatamente  Forza
  del  Sud, non ha inteso operare una mera operazione ostruzionistica
  o di opposizione fine a sé stessa; ha reclamato più volte, rispetto
  alle  priorità  di  una agenda che il Governo  intendeva  espletare
  attraverso la legge elettorale, che questa fosse invece l'occasione
  per discutere di una legge importante come la semplificazione.
   Consideriamo questa norma un buon passo avanti, ma non  certamente
  esaustiva  di  tutte  le necessità in termini  di  accelerazione  e
  semplificazione,  soprattutto per quanto attiene  poi  la  capacità
  della spesa, innanzitutto di quella comunitaria. Ma non soltanto.
   Intendiamo reclamare ad opera meritoria dell'opposizione tutta,  e
  di  Forza del Sud in particolare, avere avviato un confronto che ha
  prodotto  un  testo  che  oggi ha un numero di  articoli  dimezzato
  rispetto  al  testo  originario. In molti casi si  è  operato  quel
  recepimento  che  dicevamo,  in  altri  casi  si  pensa  di  averlo
  migliorato attraverso una ulteriore riduzione dei termini.
   Ma soprattutto mi piace dire che ha dimostrato come alle parole si
  fanno seguire i fatti.
   Quando dicevamo  operiamo innanzitutto sulla semplificazione e non
  su   altro ,  intendevamo  dire  una  cosa  alla  quale   credevamo
  fortemente, e lo abbiamo dimostrato.
   Ribadisco,  il  testo avrebbe potuto essere ulteriormente  snello,
  avrebbe  potuto  essere ancora più semplice e, se vogliamo,  ancora
  più immediato nel suo impatto con le imprese, con le famiglie e con
  i cittadini siciliani.
   Ma comunque salutiamo questo momento come un buon momento, come un
  buon provvedimento, figlio sicuramente dell'iniziativa di chi, come
  noi,  ha inteso assegnare interesse, importanza, priorità, potremmo
  dire  ragioni  quasi  emergenziali  ad  un  testo  di  legge  sulla
  semplificazione,  sull'accelerazione, con tutto quel  che  riguarda
  anche,  ovviamente,  le  agevolazioni  per  iniziative  economiche;
  quindi, il concetto di SUAP, il concetto di conferenza dei servizi,
  il  concetto di SCIA finalmente vi entrano a far parte  in  maniera
  definitiva, diventano concetti istituzionalizzati.
   Su alcune cose ritenevamo che si sarebbe potuto fare molto meglio,
  e  su  cui  forse non siamo stati abbastanza coraggiosi,  ma  siamo
  stati sostanzialmente prudenti per alcuni versi.
   Comunque  non  possiamo non salutare favorevolmente e  intestarci,
  innanzitutto   come   merito  nostro,  il  fatto   che   finalmente
  l'Assemblea regionale potrà esitare questo disegno di legge atteso,
  del quale si parlava da tantissimo tempo.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno numero 470.  Il
  parere della Commissione?

   MINARDO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Avverto  che  la  votazione finale del disegno  di  legge  avverrà
  successivamente.
   Onorevoli  colleghi,  per consentire di  trovare  un  accordo  sul
  disegno di legge nn. 85-213-256-278-296-299-441-480-505-550-593-615-
  628-637-655-660-669/A  Modifiche di norme in materia  di  elezione,
  composizione  e decadenza degli organi comunali e provinciali ,  la
  seduta  è  rinviata  a domani, mercoledì 23 marzo  2011,  alle  ore
  16.00, con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del vicepresidente Formica


   I  -  Comunicazioni

   II  -  Lettura,  ai  sensi e per gli effetti  degli  articoli  83,
  lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione:

   N.  250  -   Iniziative per la creazione di un hub scambiatore  di
  traffico presso l'aeroporto Fontanarossa di Catania .
                  MARZIANO - DI GUARDO - DIGIACOMO - PANARELLO - RAIA

   III - Discussione del disegno di legge:

    Modifiche  di  norme  in  materia  di  elezione,  composizione  e
  decadenza  degli organi comunali e provinciali (85-213-256-278-296-
  299-441-480-505-550-593-615-628-637-655-660-669/A)  (Seguito)
   Relatore: on. Marrocco

   IV - Votazione finale del disegno di legge:

    Disposizioni    per   la   trasparenza,   la     semplificazione,
  l'efficienza,  l'informatizzazione  della pubblica amministrazione,
  l'agevolazione  delle iniziative economiche.  Disposizioni  per  lo
  sviluppo.  Disposizioni  per il contrasto  alla  corruzione ed alla
  criminalità  organizzata  di stampo mafioso.  Disposizioni  per  il
  riordino e la semplificazione della legislazione regionale.   (520-
  144 bis/A)

                   La seduta è tolta alle ore 17.54

                     DAL  SERVIZIO  LAVORI  D'AULA

                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

                           Il  Responsabile
                    Capo dell'Ufficio dei resoconti
                      dott.ssa  Iolanda Caroselli
   ALLEGATO

   Risposte  scritte ad interrogazioni - Rubrica  Salute'

   CATALANO. -  «All'Assessore per la salute, premesso che:

   la  recente  travagliata stesura della pianta organica ospedaliera
  dell'ASP  5  di  Messina  ha evidenziato delle  gravi  criticità  e
  incongruenze  relativamente alla mancata integrazione dell'ospedale
  di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo (ME);

   la  temuta  chiusura dell'ospedale di Barcellona P.G., chiaramente
  preconizzata   dal   ridimensionamento   drastico   del    presidio
  ospedaliero,  rappresenta una decisione che non solo penalizzerà  i
  cittadini  di  Barcellona  P.G.,  ma  comporterà  un  inaccettabile
  sovraffollamento e disservizio per l'ospedale di Milazzo  che,  già
  in   atto,   non   riesce  a  far  fronte  all'utenza  recentemente
  incrementata per la chiusura della traumatologia barcellonese;

   considerato che:

   la  nuova  pianta organica prevede per l'ospedale  di  Milazzo  16
  unità  operative complesse a fronte di 4 unità previste,  solo  una
  delle quali è realmente attiva;

   il  bacino  di  utenza  di  Barcellona  P.G.  è  di  oltre  80.000
  (ottantamila)  abitanti  ed è costituito  prevalentemente  da  zone
  rurali,  montane  e collinari, che rendono in atto difficoltoso  il
  raggiungimento  dell'ospedale  di  riferimento  e  ancor   di   più
  l'ospedale mamertino;

   il   bacino  di  utenza  dell'ospedale  di  Milazzo  è  di   75000
  (settantacinquemila) abitanti;

   non  si riesce a comprendere come un comprensorio di circa 180.000
  abitanti possa essere garantito da un solo nosocomio;

   non si riesce a capire perché una integrazione paritaria delle due
  strutture non sia avvenuta;

   preso atto che:

   non  è  ipotizzabile  oggi  che esista  un  ospedale  dove  non  è
  costantemente presente l'anestesista rianimatore, il cardiologo, il
  neurologo,   l'analista,  il  traumatologo,  ecc.,   come   accadrà
  prossimamente nell'ospedale di Barcellona P.G;

   non è razionalmente accettabile che, recandosi in ospedale per  un
  urgenza,  il malcapitato utente non trovi lo specialista competente
  ma  che questi deve essere chiamato in pronta disponibilità. Si sa,
  infatti, che pochi minuti determinano la salvezza di una persona;

   oggi la domanda di salute deve essere soddisfatta al meglio;

   per sapere:

   se  non  ritenga  opportuno intervenire con  idoneo  provvedimento
  affinché  sia  fatta  distinzione delle due strutture  nosocomiali,
  mantenendo  la  loro distinta identità, in quanto  all'ospedale  di
  Barcellona  P.G. da sempre è stata riconosciuta la specializzazione
  di 'materno-infantile';

   perché  la  nuova pianta organica abbia mortificato tale vocazione
  ridimensionando   e  declassando  a  struttura   semplice   l'unità
  operativa di pediatria e di ostetricia e ginecologia;

   perché  sia  previsto  il  trasferimento all'ospedale  di  Milazzo
  dell'unità operativa di dermatologia;

   quale  sia  il risparmio economico nel mantenere nei due  ospedali
  reparti  identici e quindi sacrificati nella qualità tecnologica  e
  assistenziale;

   in  attesa  di  un  rapido riscontro, si esprime  fiducia  in  una
  revisione  critica  della pianta organica dell'ASP  5,  ancora  non
  definitamene approvata». (1441)

   Risposta. - «In ordine alla interrogazione di cui all'oggetto  con
  la quale l'onorevole Catalano chiede iniziative per porre fine alla
  difficile  situazione  in cui versano gli  ospedali  di  Barcellona
  Pozzo di Gotto e di Milazzo (ME), si rappresenta quanto segue.
   Con  il decreto assessoriale n.1374/2010 si è provveduto, dopo  un
  attento  e  puntuale  lavoro basato sugli indicatori  di  attività,
  efficienza,  fabbisogno,  appropriatezza,  ed  economicità  per  il
  biennio  2008/09,  ad  una  rimodulazione  degli  stabilimenti   di
  Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo, facenti parte del Distretto
  ME 2.
   Tale  provvedimento assegna al presidio ospedaliero di  Barcellona
  Pozzo  di Gotto una dotazione complessiva di n. 89 posti letto  per
  acuti (di cui n.75 in regime di ricovero ordinario e n.14 in regime
  di  ricovero in DH/DS), e n. 16 posti letto per post acuzie  (posti
  letto  di  lungodegenza) con la presenza delle seguenti discipline:
  Chirurgia generale, Medicina generale e Cardiologia, Ginecologia  e
  Ostetricia,    Pediatria,   Neonatologia,   Neurologia,    Malattie
  infettive.
   Al  presidio  di Milazzo si riconoscono invece n. 188 posti  letto
  per acuti (di cui n.160 in regime di ricovero ordinario e n. 28  in
  regime  di  ricovero  in  DH/DS) con  la  presenza  delle  seguenti
  discipline: Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, UTIC,  Chirurgia
  generale, Ginecologia ed Ostetricia, Medicina generale, Nefrologia,
  Oftalmologia,   ORL,   Ortopedia,   Urologia,   Malattie   apparato
  respiratorio, Pediatria, Neonatologia, Psichiatria ed  Area  Medica
  con posti letto indistinti.
   Alla  luce  di quanto sopra gli assetti sanitari dei  due  presidi
  ospedalieri  oggetto  della  riferita rimodulazione,  che  come  si
  evince  dal  citato  D.A.  n.1374/2010 sono  strutture  ospedaliere
  assolutamente  distinte, rispondono alle esigenze di  salute  della
  popolazione   del   territorio,  per  come   validato   dall'AGENAS
  dall'analisi dei bisogni.
   Infine,  in  merito al riferito trasferimento della disciplina  di
  Dermatologia al presidio di Milazzo ed alla riferita trasformazione
  da   U.O.C.   ad   U.O.S.   delle  UU.OO.   di   Pediatria   e   di
  Ginecologia/Ostetricia del presidio di Barcellona Pozzo di Gotto si
  precisa  che  è  nelle  facoltà e nelle  competenze  del  Direttore
  generale  dell'  A.S.P., in base alle esigenze ed  agli  indicatori
  inizialmente  citati,  procedere  in  merito  a  tali   fattispecie
  adottando  le  dinamiche organizzative che  più  ritiene  idonee  a
  garantire  il  necessario  livello  di  qualità  dei  servizi  resi
  all'utenza».

                                   L'Assessore
                                  dott. Massimo
                                 Russo
   BARBAGALLO. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per  la
  salute, premesso che:

   la  Sicilia spende 10 milioni di euro in consulenze esterne per le
  aziende sanitarie provinciali;

   in  Sicilia tra il 2008 e il 2010 c'è stato un aumento del  5%  di
  consulenti;

   considerato che le ragioni delle consulenze sono di varia  natura:
  per tutela in giudizio, per prestazioni mediche, consulenze legali,
  prestazioni di assistenza sociale, consulenza tecnica;

   ritenuto che:

   la  l.r.  n.  5 del 14 aprile 2009, all'art. 21, comma 1,  prevede
  che:  'E' fatto divieto alle aziende del servizio sanitario ed agli
  enti pubblici del settore di affidare mediante appalto di servizi o
  con  consulenze esterne l'espletamento di funzioni il cui esercizio
  rientra  nelle competenze di uffici o di unità operative  aziendali
  (...)';

   la  violazione  delle  disposizioni di  cui  alla  predetta  legge
  comporta  diretta responsabilità, anche patrimoniale, del direttore
  generale;

   per  sapere  se  siano  state  avviate iniziative  finalizzate  al
  rispetto  degli  obblighi  derivanti  dalla  l.r.  n.5/2009   sopra
  richiamati». (1567)

   Risposta. - «In ordine alla interrogazione di cui all'oggetto  con
  la   quale  l'onorevole  Barbagallo  chiede  notizie  sul  rispetto
  dell'art.  21  della legge regionale n. 5 del 2009  in  materia  di
  consulenze   richieste   dalle  aziende  del   servizio   sanitario
  regionale,  si rappresenta che relativamente a quanto disposto  nel
  predetto  articolo  ed  allo  scopo di  dirimere  alcune  criticità
  derivanti  dall'applicazione comma 2 del  medesimo  articolo,  sono
  stati adottati i provvedimenti di seguito specificati.
   Al  fine  di  garantire una uniforme applicazione da  parte  delle
  Aziende  del  SSR  è stata emanata la direttiva assessoriale  prot.
  n.10221  del 18 settembre 2009 (allegato n.1) contenente istruzioni
  esplicative  del  citato articolo 21. Nella predetta  direttiva  si
  richiama l'attenzione dei Direttori generali sulla necessità che il
  provvedimento  di deroga sia adeguatamente e puntualmente  motivato
  in  ordine  alla  sussistenza dei presupposti della stessa  deroga,
  richiamando  altresì  l'attenzione sulla  necessità  di  un'analisi
  concreta dei costi e benefici in modo da evidenziare che il ricorso
  all'esternalizzazione del servizio sia finalizzato al perseguimento
  di obiettivi di maggiore efficacia, efficienza ed economicità nella
  resa  del servizio ed, in tal senso, dimostrando con dati oggettivi
  che  tale  ricorso risulti effettivamente la soluzione migliore  in
  alternativa alla gestione diretta.
   Successivamente, a seguito del lavoro di approfondimento svolto da
  apposito tavolo tecnico costituito dai rappresentanti delle Aziende
  e  del  Dipartimento  per la pianificazione  strategica  di  questo
  Assessorato,  sono state fornite, con nota assessoriale  prot./Area
  1/n.657 del 18 febbraio 2010 (allegato n.2), ulteriori precisazioni
  alle  Aziende  del S.S.R. per una puntuale e corretta  applicazione
  della citata norma.
   A  seguito di dubbi interpretativi rappresentati da talune Aziende
  in ordine alle modalità di conferimento di incarichi individuali ad
  esterni  con  contratti  di lavoro autonomo,  con  successiva  nota
  assessoriale prot. n. 2949 del 13 aprile 2010 (allegato n. 3)  sono
  state  fornite  alle  medesime  Aziende  ulteriori  indicazioni  in
  materia di consulenze, richiamando al riguardo la delibera n. 6 del
  15  febbraio  2005 della Corte dei Conti (allegato  n.  4)  recante
  "Linee  di  indirizzo  e  criteri  interpretativi  in  materia   di
  affidamento  di  incarichi  di  studio  o  di  ricerca  ovvero   di
  consulenza".

                              L'Assessore
                          dott. Massimo Russo

   N.B.:
   Per                gli               allegati,                vedi
  www.ars.sicilia.it/attidicontrollo/interrogazioni/rispostascritta/a
  ttiallegati

   MATTARELLA. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per  la
  salute, premesso che:
   il  16 dicembre scorso il quotidiano 'La Repubblica', edizione  di
  Palermo,  ha  pubblicato,  a  pagina IV,  un  articolo  dal  titolo
  'Incarichi  affidati  senza  motivazioni.  La  Regione  boccia   le
  consulenze Asp';

   nell'articolo  si  dà notizia di una nota firmata  dal  ragioniere
  generale  della  Regione, dr. Enzo Emanuele, in merito  a  quindici
  consulenze  esterne  affidate in nove mesi  dall'azienda  sanitaria
  provinciale (ASP) di Palermo, con un costo complessivo di 500  mila
  euro, per le quali non ci sarebbero 'congrue motivazioni';

   nello  specifico, il giornale riporta l'incarico che sarebbe stato
  affidato  per 108 mila euro all'azienda romana 'Pegaso s.r.l.'  per
  la  progettazione del sistema informativo integrato e gli ulteriori
  24   mila   euro  destinati  al  direttore  tecnico  della  Pegaso,
  l'ingegnere  Gian  Carlo Piccoli, per l'efficientamento  energetico
  del complesso Pisani in via Pindemonte;

   il  quotidiano, inoltre, riporta la consulenza da 98 mila euro che
  sarebbe stata assegnata ad un geometra incaricato di accatastare il
  patrimonio  immobiliare, i 15 mila euro che sarebbero  andati  alla
  ditta  'Gpi' di Verona per l'attivazione della gestione dei cespiti
  aziendali,   i   47   mila  euro  che  sarebbero  stati   conferiti
  all'architetto Luigi Castellana per censire i materiali  contenenti
  amianto  ed i 38 mila euro che sarebbero stati assegnati al geologo
  Pietro Todaro per indagini geognostiche e sismiche;

   l'articolo  continua  sottolineando altre  'criticità'  contestate
  nella  lettera  del  ragioniere generale all'ASP  di  Palermo:  dal
  disordine  dei  libri  contabili dell'azienda,  all'assenza  di  un
  sistema  informatico  integrato  e  di  un  inventario  di  beni  e
  attrezzature fino alla mancata adozione del bilancio;

   sempre  secondo  quanto  riportato dal quotidiano,  nella  missiva
  inviata  all'Assessore  per  la  salute,  dr.  Massimo  Russo,   il
  ragioniere  generale avrebbe anche 'denunciato l'ostruzionismo  del
  direttore  generale dell'Azienda sanitaria provinciale di  Palermo,
  Salvatore  Cirignotta,  nei  confronti del  collegio  sindacale'  e
  avrebbe  'ribadito  l'urgenza di conoscere  i  dati  sull'andamento
  gestionale' dell'ASP;

   il  direttore  generale  dell'azienda sanitaria,  in  merito  alle
  problematiche sollevate dal ragioniere generale, avrebbe  replicato
  testualmente: 'E' chiaro che si cerca di intorbidire acque  limpide
  in modo da spostare l'attenzione da fatti aziendali precedenti, per
  i quali la direzione generale attuale ha chiesto anche l'intervento
  delle forze di polizia';

   per sapere:

   se   risponda   al  vero  quanto  riportato  dal  quotidiano   'La
  Repubblica';

   se   fossero   a  conoscenza  di  tali  circostanze  prima   della
  pubblicazione di tale articolo;

   quale  interesse pubblico concreto ed attuale sia  stato  tutelato
  con tali incarichi;

   per  quale  motivo si sia fatto ricorso a consulenze esterne,  con
  quali  criteri siano stati individuati gli esperti e determinati  i
  loro compensi;

   quale  attività  abbiano svolto tali consulenti  e  quale  utilità
  concreta abbia prodotto  la loro attività». (1588)

             (L'interrogante chiede risposta  con urgenza)

   Risposta. - «In ordine alla interrogazione di cui all'oggetto  con
  la  quale  l'onorevole Mattarella chiede notizie  sulla  nomina  di
  consulenti esterni presso l'azienda sanitaria provinciale (ASP)  di
  Palermo,  si  trasmette in allegato la nota prot. n. 1316  dell'  8
  febbraio  2011  con  la  quale l'Azienda Sanitaria  Provinciale  di
  Palermo   ha   riscontrato  analoga  richiesta  della   Commissione
  parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario  e  sulle
  cause dei disavanzi sanitari regionali».

                              L'Assessore

                          dott. Massimo Russo

   N.B.:
   Per                gli               allegati,                vedi
  www.ars.sicilia.it/attidicontrollo/interrogazioni/rispostascritta/a
  ttiallegati

   BARBAGALLO. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per  la
  salute, premesso che:

   nella  rimodulazione della rete ospedaliera proposta  dall'ASP  di
  Catania  non sono stati rispettati elementari diritti d'uguaglianza
  dei   cittadini   in   considerazione  della  distribuzione   della
  popolazione nell'ambito dei vari distretti sanitari;

   nel  caso del presidio ospedaliero di Giarre (CT), non sono  stati
  valutati parametri di efficienza e di produttività né parametri  di
  carattere sociale e geografico;

   considerato che:

   nel corso di un incontro tra i rappresentanti dei dieci comuni del
  distretto  sanitario, l'Assessore per la salute ha  dichiarato  che
  l'ospedale  di Giarre avrebbe avuto un pronto soccorso d'eccellenza
  e, nel breve termine, un polo riabilitativo regionale;

   il  direttore generale, Giuseppe Calaciura, prometteva, durante un
  incontro   con  la  speciale  commissione  sanità  della  provincia
  regionale, che a marzo l'ospedale di Giarre avrebbe avuto il  nuovo
  pronto soccorso;

   ritenuto che:

   a distanza di un anno ciò non è stato realizzato;

   l'ospedale di Giarre continua a essere depotenziato;

   qualche  mese fa il dirigente medico, dott. Salvatore  Scala,  ha,
  addirittura, scritto: 'A causa di carenza di personale  tecnico  di
  radiologia,  non  è  possibile garantire  la  pronta  disponibilità
  radiologica, notturna e festiva e di effettuare, quindi,  esami  di
  diagnostica radiologica tradizionale e per immagini in urgenza';

   per sapere:

   quali siano le ragioni per le quali, ai fini della rimodulazione e
  della  determinazione  dei posti letto e dei servizi  sanitari  nel
  territorio,  non  siano  stati rispettati  criteri  di  valutazione
  basati  sulle  attività degli ospedali e su parametri di  carattere
  sociale e geografico;

   le   ragioni  del  completo  abbandono  dell'ospedale  di   Giarre
  nonostante le nuove strutture e l'enorme bacino di utenza servito».
  (1620)

   Risposta. - «In ordine alla interrogazione di cui all'oggetto  con
  la  quale  l'onorevole Barbagallo sollecita iniziative  a  sostegno
  dell'ospedale di Giarre (CT), si rappresenta quanto segue.
   Il  decreto  assessoriale n.747 del 12 marzo 2010 di rimodulazione
  della rete ospedaliera dell'ASP di Catania, validato dall' AGENAS e
  frutto  di un attento e puntuale lavoro basato sugli indicatori  di
  attività,  efficienza, fabbisogno, appropriatezza, economicità  per
  il  biennio 2008/2009, ha dato risposta, in maniera puntuale,  alla
  necessità di posti letto del distretto CT1 dotandolo di un adeguato
  numero  di  strutture ed avendo cura di effettuare  una  parcellare
  distribuzione sul territorio senza trascurare criteri di  logistica
  e viabilità.
   In  merito a quanto evidenziato dall'interrogante si specifica che
  il decreto in parola prevede per il presidio di Giarre:
   a) n. 24 posti letto di Cardiologia/Medicina (20 + 4 DH);
   b) n. 14 posti letto di Chirurgia generale (12 + 2 DS);
   c) n. 9 posti letto di Neurologia (8 + 1);
   d) n. 12 posti letto di Geriatria;
   e) n. 5 posti letto di Otorinolaringoiatria (4 + 1);
   f) n. 14 posti letto di Ortopedia (12 + 2);
   g) n. 15 posti letto di SPDC;
   h) n. 4 posti letto indistinti di area medica.
   In  un'ottica distrettuale a questi posti letto vanno  aggiunti  i
  151  posti letto dell'ospedale di Acireale e che contemplano, oltre
  alle specialità presenti in quello di Giarre, le discipline di:
   a) anestesia e rianimazione;
   b) gastroenterologia;
   c) neuropsichiatria infantile;
   d) oculistica;
   e) pediatria e neonatologia;
   f) urologia.
   Appare superfluo ricordare che l'articolo 11, comma 1, della legge
  regionale   n.5/2009   stabilisce   che   l'attività   ospedaliera,
  coordinata  dalla  Direzione  aziendale,  è  erogata  attraverso  i
  distretti  ospedalieri dell'ASP che operano mediante organizzazione
  in rete anche al fine di assicurare all'utente l'appropriatezza del
  percorso di accoglienza, presa in carico, cura e dimissione.
   Pertanto,  la  logica  a  cui  si ispira  la  legge  di  riordino,
  prevedendo  la distinzione per distretti ospedalieri ed il  riparto
  del  territorio  provinciale,  è  volta  al  soddisfacimento  delle
  esigenze  sanitarie, invocate da complessità medie e di  base,  con
  una  equilibrata  distribuzione delle  risorse  improntata  ad  una
  attenta valutazione delle attività.
   Queste  ultime  nel 2009, per quanto attiene il  P.O.  di  Giarre,
  hanno prodotto su 63 posti letto complessivi i seguenti risultati:
   tasso di utilizzo = 75%
   durata media della degenza = 5,96
   peso medio dei DRG trattati = 1,13
   inappropriatezza per L.E.A. = 12%».

                              L'Assessore
                          dott. Massimo Russo