Presidenza del presidente Cascio
Presidenza del vicepresidente Formica
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che del processo verbale
della seduta precedente sarà data lettura successivamente.
Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do
il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni
mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel
corso della seduta.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
(doc. n. 138)
Presidenza del presidente Cascio
Presidenza del vicepresidente Formica
Progetto di bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana
per l'anno finanziario 2011 (Doc. n. 138)
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non essendoci comunicazioni al I
punto dell'ordine del giorno, si passa al II punto dell'ordine del
giorno: Progetto di bilancio interno dell'assemblea regionale
siciliana per l'anno finanziario 2011 (Doc. n. 138).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Questore, onorevole
Ardizzone, per svolgere la relazione.
ARDIZZONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione è
stata distribuita ai parlamentari. E' sotto gli occhi di tutti lo
sforzo che ha compiuto il Collegio dei Questori, prima, e il
Consiglio di Presidenza, successivamente, sul contenimento della
spesa.
Spesso, così come la classe politica in generale, è stato oggetto
sulla stampa di una serie di considerazioni, forse non sempre in
positivo, anzi tutt'altro.
Rispetto alla relazione, vorrei soffermarmi solo su un aspetto:
sul trattamento dei deputati in carica e di quelli cessati dal
mandato, per sottolineare lo sforzo che la sua persona - mi
riferisco al Presidente dell'Assemblea-, il Collegio dei Questori e
tutto il Consiglio di Presidenza hanno compiuto sfidando anche,
spesso, le avversità che sono quasi fatto normale in una convivenza
civile.
La previsione di spesa del capitolo competenze deputati è
invariata da diversi anni per effetto delle misure di contenimento
della spesa di cui si accennava all'inizio di questa relazione alla
quale rimando. Lo stanziamento è diminuito di 540 mila euro e ha
assorbito il recente adeguamento dell'indennità a decorrere dal
2011.
Analogamente, è stabile la spesa prevista per gli ex parlamentari,
dal momento che la principale voce relativa agli assegni vitalizi è
legata all'andamento delle indennità parlamentari.
Già dal 2010, un risparmio notevole si è registrato per le spese
per l'aggiornamento politico, culturale degli ex deputati, a
seguito della decisione adottata dal Consiglio di Presidenza di
limitare la relativa indennità agli ex deputati non titolari di
assegno vitalizio.
Un ulteriore risparmio sarà registrato nel corso del 2011 per
effetto della recente decisione del Consiglio di Presidenza di
estendere la sospensione dell'assegno vitalizio agli ex deputati
che hanno svolto il loro mandato anteriormente all'1 marzo 2000 e
che, attualmente, ricoprono la carica di parlamentare nazionale ed
europeo. Questo a volere evidenziare che il Consiglio di Presidenza
è costretto a prendere delle decisioni perché è consapevole dello
stato di disagio e di crisi che si registra a livello nazionale e,
in particolare, nella nostra Sicilia.
Per il resto, mi rimetto al testo della relazione.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame
del Documento contabile numero 138.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
ARICO'. Signor Presidente, preannunzio il mio voto contrario su
tutte le votazioni che verranno effettuate.
PRESIDENTE. Si passa all'Entrata.
Do lettura del Fondo iniziale di cassa.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
L'onorevole Aricò ha espresso voto contrario.
Do lettura del Titolo I - Entrate effettive: capitoli I e II.
Li pongo congiuntamente in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Sono approvati)
L'onorevole Aricò ha espresso voto contrario.
Do lettura del Titolo II - Partite di giro: capitoli dal III
all'VIII.
Li pongo congiuntamente in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Sono approvati)
L'onorevole Aricò ha espresso voto contrario.
Si passa alla Spesa.
Do lettura del Titolo I - Spese correnti: capitoli dal I al XVII.
Li pongo congiuntamente in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Sono approvati)
L'onorevole Aricò ha espresso voto contrario.
Do lettura del Titolo II - Spese in conto capitale: capitoli dal
XVIII al XXI.
Li pongo congiuntamente in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Sono approvati)
L'onorevole Aricò ha espresso voto contrario.
Do lettura del Titolo III - Partite di giro: capitoli dal XXII al
XXVII.
Li pongo congiuntamente in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(Sono approvati)
L'onorevole Aricò ha espresso voto contrario.
Do lettura del preventivo per il triennio 2011-2013 insieme agli
annessi ed allegati.
Pongo in votazione l'intero Documento numero 138 con gli annessi
ed allegati.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Preciso che il Documento numero 138 è stato approvato con il voto
contrario dell'onorevole Aricò.
Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa e riprenderà alle ore
18.00 con l'esame del disegno di legge numero 631/A.
(La seduta, sospesa alle ore 16.11, è ripresa alle ore
18.36)
La seduta è ripresa.
finanziaria.
Presidenza del presidente Cascio
Presidenza del vicepresidente Formica
Seguito della discussione dei disegni di legge numeri 630-
630 bis-630 ter-630 quater/A Bilancio di previsione della
Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio
pluriennale per il triennio 2011-2013 e numero 631/A
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011.
Legge di stabilità regionale
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa al III punto dell'ordine
del giorno: Seguito della discussione dei disegni di legge numeri
630-630 bis-630 ter-630 quater/A «Bilancio di previsione della
Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio
pluriennale per il triennio 2011-2013 e numero 631/A Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità
regionale».
Si procede con l'esame del disegno di legge numero 631/A.
Si inizia la discussione dal testo approvato dalla Commissione
Bilancio, la settimana scorsa, quindi, dal fascicolo giallo.
Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:
«Art. 1.
Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il
saldo netto da finanziare per l'anno 2011 è determinato in termini
di competenza in 666.762 migliaia di euro.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio
pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2012 è determinato
un saldo netto da finanziare pari a 209.512 migliaia di euro, per
l'anno 2013 è determinato un saldo netto da finanziaria pari a
322.609 migliaia di euro. Il Ragioniere generale della Regione è
autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il
finanziamento di investimenti coerenti con l'articolo 3, comma 18,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed
integrazioni, per un ammontare complessivo pari a 860.964 migliaia
di euro per l'esercizio finanziario 2011, di 405.000 migliaia di
euro per l'esercizio finanziario 2012 e di 610.000 migliaia di euro
per l'esercizio finanziario 2013.
3. Sono revocate le precedenti autorizzazioni ad effettuare
operazioni finanziarie per l'anno 2011 di cui all'articolo 1, comma
3, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni e per l'anno 2012 di cui all'articolo 2
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche
ed integrazioni.
4. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese
obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui
passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle
risorse regionali, è determinato, nell'esercizio finanziario 2011,
in 450.000 migliaia di euro».
Dichiaro inammissibili tutti gli emendamenti presentati allo
stesso: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 degli onorevoli Leontini e
Mancuso, 1.6, 1.8, 1.9 e 1.10, degli onorevoli Maira, Dina, Caronia
e Cordaro, 1.7 degli onorevoli Maira e Caronia.
Non sorgendo osservazioni, sospendo l'esame dell'articolo 1.
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Art. 2.
Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e
perenti
1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2009 a
fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2010, non
corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori
certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione
dell'esercizio medesimo.
2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su
indicazione delle competenti amministrazioni, si procede
all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1.
Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della
Regione per l'esercizio finanziario 2010. Qualora, a fronte delle
somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali
crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della
riscossione con imputazione al conto della competenza dei
pertinenti capitoli di entrata.
3. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad
impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2000, non reiscritte
in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2010, sono
eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio
medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della
Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai
sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al
rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2010.
4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio
della Regione fino all'esercizio 2009 e quelli di conto capitale
assunti fino all'esercizio 2008, per i quali alla chiusura
dell'esercizio 2010 non corrispondono obbligazioni giuridicamente
vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione
dell'esercizio medesimo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle
spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera
finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato
le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di
appalto.
6. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione,
su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede
all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4.
Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della
Regione per l'esercizio finanziario 2010».
Dichiaro inammissibili tutti gli emendamenti all'articolo 2 (2.7,
2.11, 2.1, 2.10, 2.5, 2.9, 2.2, 2.8, 2.3, 2.4), ad eccezione degli
emendamenti 2.6, degli onorevoli Leontini e Mancuso, e 2.12, degli
onorevoli Maira, Dina, Caronia e Cordaro, entrambi soppressivi
dell'articolo 2.
Gli emendamenti 2.6 e 2.12 decadono per assenza dall'Aula dei
rispettivi firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Art. 3.
Trasferimenti agli enti locali
1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della
legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo destinato alle autonomie
locali è quantificato per i comuni, per l'anno 2011 in 750.000
migliaia di euro annui di cui, una quota non inferiore al 10 per
cento è destinata a spese di investimento ed il fondo destinato
alle province regionali, per lo svolgimento delle funzioni
amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a
titolo di sostegno allo sviluppo, è quantificato, per l'anno 2011,
in 45.000 migliaia di euro di cui 20.000 migliaia di euro destinati
agli investimenti finalizzati allo sviluppo del territorio.
2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun
comune e a ciascuna provincia regionale, a valere sulle somme
iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione - Rubrica Dipartimento regionale autonomie locali - a
seguito di riparto effettuato sulla base di criteri individuati con
decreto dell'Assessore regionale per la funzione pubblica e le
autonomie locali, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie
locali. Le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono erogate
in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima
quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a
quello di competenza. Le iscrizioni in bilancio dell'assegnazione
in favore dei comuni, al netto della quota destinata a spese di
investimento e dell'ammontare complessivo delle riserve di legge di
cui al comma 4, è effettuata tenendo conto delle predette
disposizioni in materia di erogazione.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 il fondo previsto
dall'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005,
n. 19 e successive modifiche ed integrazioni da destinare alle
finalità di cui al comma 10 dell'articolo 45 della legge regionale
12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è
quantificato, a valere sulle risorse assegnate ai comuni ai sensi
del comma 1, in 45.000 migliaia di euro.
4. L'ammontare complessivo corrispondente alla somma di tutte le
riserve di legge, comunque determinate al netto di quelle previste
al comma 3 ed il relativo riparto, a valere sul fondo di cui al
comma 1, per l'anno 2011 è determinato con decreto dell'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di
concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sentita la
Conferenza Regione-Autonomie locali, previa delibera della Giunta
regionale, in misura non superiore alla differenza tra l'importo
complessivo delle risorse assegnate al fondo delle autonomie locali
di cui al comma 1 e l'importo corrisposto nell'anno 2010 a titolo
di contributo ordinario al netto di qualsiasi riserva di legge
comunque determinata.
5. L'erogazione della quarta trimestralità per l'anno 2011 in
favore dei comuni, ad eccezione di quelli con popolazione inferiore
a 15.000 abitanti, dovrà tenere conto di meccanismi di premialità,
sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore
regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali sentito
l'Assessore regionale per l'economia, sentita la Conferenza Regione-
Autonomie locali, per gli enti che dimostrino di avere adempiuto
agli obblighi previsti dai precedenti commi nonché avere adottato
misure di contrasto alla evasione ed elusione dei tributi locali e
di aver dato attuazione, anche parziale, al piano di alienazioni e
valorizzazioni immobiliari previsto dall'articolo 58 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, così come integrato dall'articolo 19,
comma 16 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modifiche ed integrazioni».
Dichiaro inammissibili gli emendamenti 3.12, 3.25, 3.24, 3.13 e
3.27 per mancanza di copertura finanziaria.
Si passa all'emendamento 3.19, a firma degli onorevoli Falcone,
Vinciullo, Pogliese e Caputo.
FALCONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento a
mia firma riprende le stesse cifre che ci sono in bilancio.
Verifichiamolo; chiamiamo l'assessore Armao. Le stesse cifre che ci
sono in bilancio. Ci sono due capitoli specifici che riportano
questa stessa cifra. Non ho fatto altro, quindi, che riproporre di
aggiungere 8 milioni di euro perché è la stessa cifra.
Posso anche fornire i dati. Fermiamoci un attimo, soltanto per
verificarlo, assessore.
ARMAO, assessore per l'economia. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARMAO, assessore per l'economia. Onorevole Falcone, in ordine al
suo emendamento, se contabile, attiene eventualmente a profili che
possono essere corretti con una rettifica; in ogni caso, però, la
copertura finanziaria è di 750 mila euro e, pertanto, non è
possibile dare copertura fino alla cifra indicata dai firmatari.
FALCONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALCONE. Signor Presidente, assessore, onorevoli colleghi,
soltanto per dire che, comunque, il dato è stato tratto dal
bilancio.
PRESIDENTE. L'emendamento 3.19 è, pertanto, inammissibile.
L'emendamento 3.26 degli onorevoli Maira e Dina è inammissibile
per mancanza di copertura finanziaria.
Si passa all'emendamento 3.29, degli onorevoli Maira, Dina,
Caronia e Cordaro.
Comunico che è stato presentato, dal Governo, l'emendamento 3.31,
che ricomprende sia l'emendamento 3.29, a firma dell'onorevole
Maira ed altri sia l'emendamento 3.30 della Commissione. Ne do
lettura:
«All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
- Al comma 1 le parole non inferiore al 10 per cento sono
sostituite dalle parole pari al 10 per cento .
- Il comma 4 e' sostituito dal seguente: 4. In sede di riparto
previsto dal comma 2 sono prioritariamente garantite la riserva di
cui al comma 3, la riserva di cui al comma 1 dell'articolo 27 della
legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nonché la riserva prevista
dal comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre
2003, n. 21. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che
prevedono riserve a valere sul fondo per le Autonomie locali
diverse da quelle disciplinate dalla presente legge . 4 bis. Le
quote dei trasferimenti, di cui al presente articolo, da assegnare
in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate
di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento
di spese di investimento » .
FALCONE. Chiedo di parlare sull'emendamento 3.31.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessore, credo
che su questo emendamento che ha presentato il Governo - e lo dico
anche al Presidente della Regione - è chiaro che il Governo
dovrebbe anche esplicitare, un attimino, quali saranno le riserve
perché ci sono delle riserve che, se venissero eliminate tout
court, comporterebbero un danno notevole ad alcuni Comuni.
Sappiamo che l'anno scorso, il Fondo - lo dico all'Aula - era di
889 milioni, di cui 484 milioni di euro per spese ordinarie, come
trasferimenti ordinari; il resto - circa 400 milioni di euro - per
riserve.
Ci sono tra queste, ad esempio, varie riserve: ne cito una per
tutte: 120 milioni di euro ai Comuni al di sotto dei 5 mila
abitanti; poi, c'erano 50 milioni di euro, ad esempio, per le
spese, a quei Comuni, per far fronte ai debiti degli ATO; 26
milioni e 500 mila euro per quei Comuni che avessero proceduto alle
stabilizzazioni; 10 milioni di euro per i Comuni al di sotto dei 10
mila abitanti.
Ecco, non sto qui a dirle tutte ma gliele potrei elencare tutte.
A questo punto, però, dobbiamo anche capire.
Secondo me, signor Presidente, sarebbe opportuno, forse, che
questo lo accantonassimo perché dobbiamo fare un ragionamento
complessivo sulle riserve, cioè, non possiamo azzerare tout court
le riserve e, poi, inserire chissà quali riserve perché rischiamo
di garantire ad alcuni Comuni la stessa cifra o di dare di più
mentre altri li ammazziamo completamente. Stiamo, quindi, attenti.
Questo è un problema serio; non è un problema di poco conto.
Su questo, quindi, o facciamo un quadro complessivo e completo
oppure rischiamo di non fare una buona cosa, un buon servizio agli
Enti locali.
DINA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rafforzare la
richiesta del collega Falcone... le riserve hanno una loro storia
e, nel bilancio dei Comuni, hanno costituito un impianto che
rischiamo di stravolgere con un colpo di penna.
Ritengo che, su questo articolo, possiamo fare una serie di
riflessioni per valutare i riverberi reali sui Comuni.
Ci potrebbero essere Comuni non in grado di poter fare il bilancio
in quanto siamo quasi a metà anno. L'impianto sostenuto ad oggi
tiene conto dello storico, del pregresso, dell'anno precedente,
dove le riserve hanno costituito un punto di forza: penso agli
asili nido, per i Comuni sotto i 5 mila abitanti, penso alle
Comunità alloggio e ritengo che questo sia un articolo serio che va
valutato, va approfondito e, quindi, accantoniamolo o rinviamolo ad
ulteriore norma.
PRESIDENTE. Assessore Armao, ci sono due richieste che poi
convergono verso la stessa direzione: accantonare l'emendamento
3.31 e, quindi, credo l'intero articolo 3, a questo punto.
Le motivazioni, peraltro, sono oggettivamente sensate.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo sensato
certamente ma vorrei dire all'onorevole Dina che su questa
questione, vista anche la complessità della materia dei
trasferimenti agli enti locali, in I Commissione abbiamo svolto un
lavoro di audizione all'ANCI.
Uno dei problemi che ci veniva posto con grande onestà è che il
Fondo relativo ai trasferimenti agli enti locali, in realtà, quello
che abbiamo apportato in bilancio in tutti questi anni, quello che
effettivamente veniva erogato secondo criteri automatici relativi
al rapporto popolazione-territorio era qualcosa in più della metà
del fondo degli enti locali.
Questa norma si limita a fare Capisco la storia, onorevole Dina,
ma la storia non può diventare prigione, per cui ci sono meccanismi
di riserve che risalgono alla storia e fattispecie di comuni che,
probabilmente, hanno superato.
Con questa norma, cosa si intende fare?
Si intende liberare la parte del Fondo delle autonomie locali in
maniera tale che, per buona parte, la maggior parte possibile,
abolendo anche le riserve ad esempio, in capo all'assessore, quelle
che danno il contributo straordinario, i comuni sappiano in maniera
oggettiva a quanto ammonta la quota di trasferimento rispetto al
Fondo assegnato alla Regione, senza dover chiedere il favore o
magari la cortesia all'assessore di turno di avere quel contributo
piuttosto che un altro.
E' una norma che ha l'obiettivo di rendere automatico il modello
di trasferimento dalla Regione ai comuni - lo considero un elemento
di innovazione positiva, devo dire -, condivisa dai sindaci
presenti alla riunione dell'ANCI.
FALCONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a precisazione di
quanto affermato dall'onorevole Cracolici, con le riserve i comuni
non possono chiedere ed ottenere in maniera discrezionale; ci sono
dei parametri ai quali devono attenersi e, in base a queste
previsioni di legge chiamate riserve, se hanno quei requisiti,
accedono ma, se non hanno i requisiti, non accedono.
Molte riserve - dobbiamo dirlo - hanno dei criteri di premialità,
cioè incentivano, stimolano gli enti locali a comportarsi meglio
nel risparmio, nell'evasione fiscale e tributaria, nell'evitare
debiti con le discariche. Ci sono dei criteri di premialità che
hanno una loro finalità importate, cioè rappresentano la
responsabilizzazione degli amministratori.
Se, poi, invece, dobbiamo continuare con i contributi a pioggia
per gli amministratori bravi o inefficienti, incapaci o bravissimi
o zelanti e così via, comunque essi siano, togliamo tutte le
riserve.
Tra l'altro, dobbiamo dire, onorevole Cracolici, che non ha senso:
o azzeriamo tutte le riserve o non possiamo mantenerne alcune e
altre no. Stiamo, infatti, mantenendo due riserve - attenzione -
che non sempre riescono ad essere omogenee su tutto il territorio e
rischiamo di dare di più a chi ha già qualcosa e di non dare nulla
a chi non ha già nulla.
Faccio un esempio: ad un comune che ha le comunità per i minori, a
cui dobbiamo dare dei soldi, con questa riserva diamo dei soldi; un
comune al di sotto dei cinquemila abitanti che non ha nulla perde
una importante riserva di 120 milioni di euro. Sapete quanti sono,
quanto incidono 120 milioni di euro per i comuni al di sotto dei
cinquemila abitanti?
Non dico che sono contrario aprioristicamente ma faccio un esame,
verifico, ho valutato, ho fatto un'analisi e mi sono reso conto che
il rischio è notevole. Allora, evitiamo quelle riserve sol perché
un comune ha una specifica cosa; diamo una riserva, cioè evitiamo
degli interventi specifici ma cerchiamo di fare degli interventi
sottoposti a un principio di ragionevolezza.
BUZZANCA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUZZANCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
sull'argomento sgombrando subito il campo da qualunque interesse
per il mio comune, perché questo è un riparto che, come ben
sapete, interessa i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti.
Devo dirle francamente, Assessore, che l'argomento è certamente
spinoso, però questo emendamento è certamente migliorativo rispetto
al testo. Penso che con questo sistema, se si vuole poi andare
avanti con un ulteriore approfondimento, mi convince la stesura di
questo emendamento assessore Armao. Quindi se gli uffici
rapidamente onorevole Falcone io non vedo le difficoltà.
Ci possiamo fermare un minuto, però con questo sistema noi andiamo
celermente verso un nuovo impianto che contrae la discrezionalità e
aumenta invece la obbligatorietà del trasferimento verso i comuni.
DINA. Chiedo l'accantonamento dell'articolo 3.
PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo l'accantonamento
dell'articolo 3 con i relativi emendamenti.
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Art. 4.
Norme sulle partecipazioni degli enti locali
1. In armonia con le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 27,
28, 29 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive
modifiche ed integrazioni, gli enti locali e le province regionali
sono tenuti ad applicare le medesime disposizioni anche in
riferimento alle partecipazioni in società, fondazioni, enti,
istituzioni ed organismi comunque denominati. Dalla applicazione
del presente comma sono escluse le partecipazioni obbligatorie per
legge e che fanno riferimento a servizi istituzionali.
2. Alle società a partecipazione maggioritaria o totale degli enti
locali e delle province regionali si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni e, a
decorrere dal 1 gennaio 2011, i relativi compensi sono ridotti
nella misura del 40 per cento».
Comunico che all'articolo 4 sono stati presentati i seguenti
emendamenti:
-dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 4.6, 4.7, 4.8;
-dagli onorevoli Maira, Dina, Cordaro e Caronia: 4.11, 4.10, 4.9;
-dagli onorevoli Falcone, Vinciullo, Campagna e Caputo: 4.2, 4.3,
4.5;
-dagli onorevoli Pogliese, Falcone, Buzzanca, Caputo e Vinciullo:
4.1.
Si passa all'emendamento 4.6, dell'onorevole Leontini.
LEONTINI. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 4.11, dell'onorevole Maira.
MAIRA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 4.7, dell'onorevole Leontini.
LEONTINI. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 4.2, dell'onorevole Falcone.
FALCONE. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 4.10, dell'onorevole Maira.
MAIRA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 4.8, dell'onorevole Leontini.
LEONTINI. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 4.3, dell'onorevole Falcone.
FALCONE. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 4.9, dell'onorevole Maira.
MAIRA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 4.5, dell'onorevole Falcone.
FALCONE. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 4.1, dell'onorevole Pogliese.
POGLIESE. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 4. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Art. 5.
Norme sul difensore civico e sul direttore generale degli
enti locali
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è
soppressa negli enti locali la figura del difensore civico, di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 8 della legge
8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come
recepito dalla lettera bb) del comma 1 dell'articolo 1 della legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed
integrazioni, fatte salve le nomine in essere sino a naturale
scadenza.
2. Riguardo alla figura del Direttore generale negli enti locali
si applica la norma prevista dalla lettera d) del comma 186
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191».
Comunico che all'articolo 5 sono stati presentati i seguenti
emendamenti:
-dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 5.3, 5.4, 5.5;
-dagli onorevoli Maira, Dina, Caronia, Cordaro: 5.10, 5.9, 5.8;
-dagli onorevoli Falcone, Vinciullo, Campagna e Caputo: 5.1, 5.2;
-dagli onorevoli Leontini, Mancuso, D'Asero e Bosco: 5.6;
-dagli onorevoli Panepinto, Marinello, Apprendi e Faraone: 5.7.
Si passa all'emendamento 5.3, dell'onorevole Leontini.
LEONTINI. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 5.10, dell'onorevole Maira.
MAIRA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 5.4, dell'onorevole Leontini.
LEONTINI. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 5.1, dell'onorevole Falcone.
FALCONE. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 5.9, dell'onorevole Maira.
MAIRA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 5.2, dell'onorevole Falcone.
FALCONE. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 5.5, dell'onorevole Leontini.
LEONTINI. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 5.8, dell'onorevole Maira.
MAIRA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 5.6, dell'onorevole Leontini.
LEONTINI. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 5.7, dell'onorevole Panepinto: Al comma
2 dopo le parole negli enti locali' aggiungere per i comuni con
popolazione inferiore a 50.000' .
Il parere del Governo?
ARMAO, assessore per l'economia. Contrario.
PANEPINTO. Lo ritiro.
L'Assemblea ne prende atto.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:
«Articolo 6.
Provvedimenti sostitutivi per violazioni
da parte degli enti locali in materia di rifiuti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli interventi sostitutivi regionali previsti dalla vigente
normativa, in caso di inerzia o inadempimento da parte dell'ente
locale ordinariamente competente, e determinati da violazioni di
obblighi e norme relative alla materia dei rifiuti sono adottati,
con le modalità previste nelle leggi di riferimento, dall'Assessore
regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità su
proposta del dirigente generale del dipartimento competente.
2. Per le finalità del comma 1 è istituito, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un albo
tenuto dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti».
Comunico che all'articolo 6 sono stati presentati i seguenti
emendamenti:
-dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 6.5, 6.6, 6.7;
-dagli onorevoli Maira, Dina, Caronia e Cordaro: 6.9, 6.11, 6.10;
-dagli onorevoli Falcone, Vinciullo e Campagna: 6.4, 6.3;
-dagli onorevoli Panepinto, Apprendi, Marinello, Faraone: 6.8.
Si passa all'esame degli emendamenti.
LEONTINI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEONTINI. Signor Presidente, ogni volta che esamineremo gli
articoli, la informerò del ritiro contestuale di tutti gli
emendamenti soppressivi presentati dal Gruppo parlamentare PDL.
Per quanto riguarda l'articolo 6, dichiaro di ritirare gli
emendamenti 6.5, 6.6 e 6.7.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Comunico, altresì, che gli emendamenti 6.9, 6.4, 6.11, 6.3, 6.10,
e 6.8 sono ritirati dai rispettivi firmatari.
L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 6. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:
«Articolo 7.
Modifiche di norme in materia di trasferimenti
alle province per il servizio di vigilanza venatoria
1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 20 della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 19 è sostituito dai seguenti:
L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, entro
trenta giorni dalla data di presentazione della relazione prevista
dal comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2005,
n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, eroga alle province
regionali un acconto pari al 70 per cento delle somme assegnate. La
rimanente quota è erogata alle province regionali in un'unica
soluzione previa presentazione da parte delle stesse di una
rendicontazione che giustifichi e documenti la spesa sostenuta. I
contributi di cui al presente comma sono erogati esclusivamente
alle province regionali che abbiano attivato il servizio di
vigilanza venatoria ed ambientale anche attraverso società
totalmente partecipate'».
Comunico che all'articolo 7 sono stati presentati i seguenti
emendamenti:
-dagli onorevoli Falcone, Vinciullo e Campagna: 7.1;
-dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 7.2;
-dagli onorevoli Maira, Dina, Caronia e Cordaro: 7.3.
Comunico che gli emendamenti 7.1 degli onorevoli Falcone,
Vinciullo e Campagna, 7.2 degli onorevoli Leontini e Mancuso, e
7.3 degli onorevoli Maira, Dina, Caronia e Cordaro sono ritirati
dai rispettivi firmatari.
L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 7. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Informo che il Governo ha chiesto di fermarsi all'articolo 7 (Capo
II), in quanto si sta predisponendo una riscrittura dell'articolo
8.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che si
era concordato di esaminare sette articoli. Se siamo in condizione
di esaminare anche l'articolo 3, precedentemente accantonato,
proseguiamo, altrimenti, chiedo una sospensione dei lavori, al fine
di fare una ricognizione, ognuno nei rispettivi Gruppi
parlamentari.
LEONTINI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEONTINI. Signor Presidente, non vorremmo che le parti si
ribaltassero perché lei sarà stato informato che dalla Commissione
Bilancio il testo del disegno di legge è stato trasferito in Aula,
dopo una integrale condivisione, al fine di ottenere un rapido
esame ed una approvazione altrettanto spedita. Caso mai,
un'attività di approfondimento, di riflessione e di confronto
doveva essere esercitata sull'emendamento successivamente
predisposto dal Governo - che è stato denominato Gov.1 - per il
quale concordemente si è deciso di fermarsi.
Il testo che stiamo esaminando, però, è ancora quello esitato
dalla Commissione; quindi, non c'è motivo di fermarci adesso.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si riprende l'esame dell'articolo
3, in precedenza accantonato.
Si passa all'emendamento 3.31, del Governo.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
SAVONA, presidente della Commissione e relatore di maggioranza.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pertanto, sono assorbiti gli emendamenti 3.29 e 3.30.
Comunico che gli emendamenti 3.14, 3.10, 3.23, 3.11, 3.2, 3.15,
3.9, 3.22, 3.3, 3.18, 3.16, 3.8, 3.21, 3.4, 3.17, 3.5, 3.7 e 3.20,
sono stati ritirati dai rispettivi firmatari.
L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 3.1, degli onorevoli Calanducci, Colianni e Catalano
decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 3, come modificato. Il parere della
Commissione?
SAVONA, presidente della Commissione e relatore di maggioranza.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
ARMAO, assessore per l'economia. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, con la precisazione che i lavori riprenderanno
dall'esame dell'articolo 8, sospendo la seduta, avvertendo che
riprenderà alle ore 20.45.
(La seduta, sospesa alle ore 19.12, è ripresa alle ore 21.19)
Presidenza del Vicepresidente Formica
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Onorevoli colleghi, in considerazione della necessità di
rivisitare l'emendamento Gov.1 al disegno di legge numero 631/A, la
seduta è rinviata a domani, sabato 30 aprile 2011, alle ore 10.00,
con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del presidente Cascio
Presidenza del vicepresidente Formica
I -Comunicazioni
II - Discussione di disegni di legge:
1) - Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno
finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013.
(nn. 630-630 bis-630 ter-630 quater/A) (Seguito)
2) - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011.
Legge di stabilità regionale. (n. 631/A) (Seguito)
La seduta è tolta alle ore 21.20
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Responsabile
Capo dell'Ufficio dei resoconti
dott.ssa Iolanda Caroselli