Resoconti delle sedute d'Aula Banche dati

Risultati di ricerca

Titolo

Resoconto d'Aula della Seduta n. 249 di venerdì 29 aprile 2011
  • Versione PDF
  • Versione Testuale
                                        

   Presidenza del presidente Cascio

   Presidenza del vicepresidente Formica


   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, avverto che del processo  verbale
  della seduta precedente sarà data lettura successivamente.

   Ai  sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno,  do
  il  preavviso  di  trenta minuti al fine delle eventuali  votazioni
  mediante  procedimento elettronico che dovessero  avere  luogo  nel
  corso della seduta.

   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.

   (doc. n. 138)

   Presidenza del presidente Cascio

   Presidenza del vicepresidente Formica


    Progetto di bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana
               per l'anno finanziario 2011 (Doc. n. 138)

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non essendoci comunicazioni al  I
  punto dell'ordine del giorno, si passa al II punto dell'ordine del
  giorno:  Progetto  di  bilancio interno  dell'assemblea  regionale
  siciliana per l'anno finanziario 2011 (Doc. n. 138).

   PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare  il deputato Questore, onorevole
  Ardizzone, per svolgere la relazione.

   ARDIZZONE.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione  è
  stata  distribuita ai parlamentari. E' sotto gli occhi di tutti  lo
  sforzo  che  ha  compiuto il Collegio dei  Questori,  prima,  e  il
  Consiglio  di  Presidenza, successivamente, sul contenimento  della
  spesa.
   Spesso,  così come la classe politica in generale, è stato oggetto
  sulla  stampa di una serie di considerazioni, forse non  sempre  in
  positivo, anzi tutt'altro.
   Rispetto  alla relazione, vorrei soffermarmi solo su  un  aspetto:
  sul  trattamento  dei deputati in carica e di  quelli  cessati  dal
  mandato,  per  sottolineare lo sforzo  che  la  sua  persona  -  mi
  riferisco al Presidente dell'Assemblea-, il Collegio dei Questori e
  tutto  il  Consiglio di Presidenza hanno compiuto  sfidando  anche,
  spesso, le avversità che sono quasi fatto normale in una convivenza
  civile.
   La  previsione  di  spesa  del  capitolo  competenze  deputati   è
  invariata  da diversi anni per effetto delle misure di contenimento
  della spesa di cui si accennava all'inizio di questa relazione alla
  quale  rimando. Lo stanziamento è diminuito di 540 mila euro  e  ha
  assorbito  il  recente adeguamento dell'indennità a  decorrere  dal
  2011.
   Analogamente, è stabile la spesa prevista per gli ex parlamentari,
  dal momento che la principale voce relativa agli assegni vitalizi è
  legata all'andamento delle indennità parlamentari.
   Già  dal 2010, un risparmio notevole si è registrato per le  spese
  per  l'aggiornamento  politico,  culturale  degli  ex  deputati,  a
  seguito  della  decisione adottata dal Consiglio di  Presidenza  di
  limitare  la  relativa indennità agli ex deputati non  titolari  di
  assegno vitalizio.
   Un  ulteriore  risparmio sarà registrato nel corso  del  2011  per
  effetto  della  recente decisione del Consiglio  di  Presidenza  di
  estendere  la sospensione dell'assegno vitalizio agli  ex  deputati
  che  hanno svolto il loro mandato anteriormente all'1 marzo 2000  e
  che, attualmente, ricoprono la carica di parlamentare nazionale  ed
  europeo. Questo a volere evidenziare che il Consiglio di Presidenza
  è  costretto a prendere delle decisioni perché è consapevole  dello
  stato di disagio e di crisi che si registra a livello nazionale  e,
  in particolare, nella nostra Sicilia.
  Per il resto, mi rimetto al testo della relazione.

   PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
   Non  avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa  la
  discussione  generale e pongo in votazione il  passaggio  all'esame
  del Documento contabile numero 138.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   ARICO'.  Signor Presidente, preannunzio il mio voto  contrario  su
  tutte le votazioni che verranno effettuate.

   PRESIDENTE. Si passa all'Entrata.
   Do lettura del Fondo iniziale di cassa.
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   L'onorevole Aricò ha espresso voto contrario.

   Do lettura del Titolo I - Entrate effettive: capitoli I e II.
   Li  pongo  congiuntamente in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (Sono approvati)

   L'onorevole Aricò ha espresso voto contrario.

   Do  lettura  del  Titolo II - Partite di giro:  capitoli  dal  III
  all'VIII.
   Li  pongo  congiuntamente in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (Sono approvati)

   L'onorevole Aricò ha espresso voto contrario.

   Si passa alla Spesa.
   Do lettura del Titolo I - Spese correnti: capitoli dal I al XVII.
   Li  pongo  congiuntamente in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (Sono approvati)

   L'onorevole Aricò ha espresso voto contrario.

   Do  lettura del Titolo II -  Spese in conto capitale: capitoli dal
  XVIII al XXI.
   Li  pongo  congiuntamente in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (Sono approvati)

   L'onorevole Aricò ha espresso voto contrario.

   Do lettura del Titolo III -  Partite di giro: capitoli dal XXII al
  XXVII.

   Li  pongo  congiuntamente in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                           (Sono approvati)

   L'onorevole Aricò ha espresso voto contrario.

   Do  lettura del preventivo per il triennio 2011-2013 insieme  agli
  annessi ed allegati.
   Pongo  in votazione l'intero Documento numero 138 con gli  annessi
  ed allegati.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Preciso che il Documento numero 138 è stato approvato con il  voto
  contrario dell'onorevole Aricò.

   Onorevoli  colleghi,  la seduta è sospesa e  riprenderà  alle  ore
  18.00 con l'esame del disegno di legge numero 631/A.

        (La seduta, sospesa alle ore 16.11, è ripresa alle ore
                                18.36)

   La seduta è ripresa.

    finanziaria.

   Presidenza del presidente Cascio

   Presidenza del vicepresidente Formica


      Seguito della discussione dei disegni di legge numeri 630-
      630 bis-630 ter-630 quater/A  Bilancio di previsione della
       Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio
         pluriennale per il triennio 2011-2013  e numero 631/A
       Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011.
                     Legge di stabilità regionale

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, si passa al III punto dell'ordine
  del  giorno: Seguito della discussione dei disegni di legge  numeri
  630-630  bis-630  ter-630 quater/A «Bilancio  di  previsione  della
  Regione   siciliana  per  l'anno  finanziario   2011   e   bilancio
  pluriennale per il triennio 2011-2013  e numero 631/A  Disposizioni
  programmatiche  e  correttive per l'anno 2011. Legge  di  stabilità
  regionale».
   Si procede con l'esame del disegno di legge numero 631/A.
   Si  inizia  la  discussione dal testo approvato dalla  Commissione
  Bilancio, la settimana scorsa, quindi, dal fascicolo giallo.
   Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

                               «Art. 1.
       Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva.

   1.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 2, lettera  b)  della  legge
  regionale  27  aprile  1999,  n.  10  e  successive  modifiche   ed
  integrazioni,  e considerati gli effetti della presente  legge,  il
  saldo  netto da finanziare per l'anno 2011 è determinato in termini
  di competenza in 666.762  migliaia di euro.

   2.  Tenuto  conto degli effetti della presente legge sul  bilancio
  pluriennale  a legislazione vigente, per l'anno 2012 è  determinato
  un  saldo netto da finanziare pari a 209.512 migliaia di euro,  per
  l'anno  2013  è  determinato un saldo netto da finanziaria  pari  a
  322.609  migliaia di euro. Il Ragioniere generale della  Regione  è
  autorizzato   ad   effettuare   operazioni   finanziarie   per   il
  finanziamento di investimenti coerenti con l'articolo 3, comma  18,
  della  legge  24  dicembre 2003, n. 350 e successive  modifiche  ed
  integrazioni, per un ammontare complessivo pari a 860.964  migliaia
  di  euro  per l'esercizio finanziario 2011, di 405.000 migliaia  di
  euro per l'esercizio finanziario 2012 e di 610.000 migliaia di euro
  per l'esercizio finanziario 2013.

   3.  Sono  revocate  le  precedenti  autorizzazioni  ad  effettuare
  operazioni finanziarie per l'anno 2011 di cui all'articolo 1, comma
  3,  della  legge  regionale  14 maggio  2009,  n.  6  e  successive
  modifiche  ed integrazioni e per l'anno 2012 di cui all'articolo  2
  della  legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche
  ed integrazioni.

   4.  L'ammontare  complessivo dei fondi di  riserva  per  le  spese
  obbligatorie  e  di  ordine  e  per la riassegnazione  dei  residui
  passivi  di  parte  corrente e in conto  capitale  eliminati  negli
  esercizi  precedenti per perenzione amministrativa,  relativi  alle
  risorse regionali, è determinato, nell'esercizio finanziario  2011,
  in 450.000 migliaia di euro».

   Dichiaro  inammissibili  tutti  gli  emendamenti  presentati  allo
  stesso:  1.1,  1.2,  1.3,  1.4  e 1.5 degli  onorevoli  Leontini  e
  Mancuso, 1.6, 1.8, 1.9 e 1.10, degli onorevoli Maira, Dina, Caronia
  e Cordaro, 1.7 degli onorevoli Maira e Caronia.
   Non sorgendo osservazioni, sospendo l'esame dell'articolo 1.
   Si passa all'articolo 2.  Ne do lettura:
                               «Art. 2.
         Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e
                                perenti

   1.  Le  entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2009  a
  fronte   delle  quali,  alla  chiusura  dell'esercizio  2010,   non
  corrispondono  crediti  da  riscuotere nei  confronti  di  debitori
  certi,  sono  eliminate  dalle scritture  contabili  della  Regione
  dell'esercizio medesimo.

   2.   Con  decreto  del  Ragioniere  generale  della  Regione,   su
  indicazione   delle   competenti   amministrazioni,   si    procede
  all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del  comma  1.
  Copia  di  detto  decreto è allegata al rendiconto  generale  della
  Regione  per l'esercizio finanziario 2010. Qualora, a fronte  delle
  somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali
  crediti,   si   provvede  al  loro  accertamento   all'atto   della
  riscossione   con  imputazione  al  conto  della   competenza   dei
  pertinenti capitoli di entrata.

   3.  Le  somme  perenti  agli  effetti amministrativi  relative  ad
  impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2000, non reiscritte
  in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2010, sono
  eliminate  dalle  scritture contabili della Regione  dell'esercizio
  medesimo.  Con  successivi  decreti del Ragioniere  generale  della
  Regione  si procede all'individuazione delle somme da eliminare  ai
  sensi  del  presente comma. Copia di detti decreti  è  allegata  al
  rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

   4.  Gli  impegni di parte corrente assunti a carico  del  bilancio
  della  Regione  fino all'esercizio 2009 e quelli di conto  capitale
  assunti   fino  all'esercizio  2008,  per  i  quali  alla  chiusura
  dell'esercizio  2010 non corrispondono obbligazioni  giuridicamente
  vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della  Regione
  dell'esercizio medesimo.

   5.  Le  disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si  applicano  alle
  spese  per  esecuzione  di opere, qualora  il  progetto  dell'opera
  finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato
  le  deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le  modalità  di
  appalto.

   6.  Con  successivi decreti del Ragioniere generale della Regione,
  su   indicazione  delle  competenti  amministrazioni,  si   procede
  all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del  comma  4.
  Copia  di  detti  decreti è allegata al rendiconto  generale  della
  Regione per l'esercizio finanziario 2010».

   Dichiaro inammissibili tutti gli emendamenti all'articolo 2  (2.7,
  2.11,  2.1, 2.10, 2.5, 2.9, 2.2, 2.8, 2.3, 2.4), ad eccezione degli
  emendamenti 2.6, degli onorevoli Leontini e Mancuso, e 2.12,  degli
  onorevoli  Maira,  Dina,  Caronia e Cordaro,  entrambi  soppressivi
  dell'articolo 2.
   Gli  emendamenti  2.6  e 2.12 decadono per assenza  dall'Aula  dei
  rispettivi firmatari.
   Pongo  in  votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                               «Art. 3.
                    Trasferimenti agli enti locali

   1.  Nelle  more  dell'adozione dei provvedimenti  attuativi  della
  legge  5  maggio  2009,  n. 42, il fondo destinato  alle  autonomie
  locali  è  quantificato per i comuni, per l'anno  2011  in  750.000
  migliaia  di euro annui di cui, una quota non inferiore al  10  per
  cento  è  destinata a spese di investimento ed il  fondo  destinato
  alle   province  regionali,  per  lo  svolgimento  delle   funzioni
  amministrative  conferite in base alla legislazione  vigente  ed  a
  titolo di sostegno allo sviluppo, è quantificato, per l'anno  2011,
  in 45.000 migliaia di euro di cui 20.000 migliaia di euro destinati
  agli investimenti finalizzati allo sviluppo del territorio.

   2.  Le  assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite  a  ciascun
  comune  e  a  ciascuna provincia regionale, a  valere  sulle  somme
  iscritte nello stato di previsione della spesa del  bilancio  della
  Regione  -  Rubrica  Dipartimento regionale autonomie  locali  -  a
  seguito di riparto effettuato sulla base di criteri individuati con
  decreto  dell'Assessore  regionale per la funzione  pubblica  e  le
  autonomie  locali, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie
  locali.  Le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono  erogate
  in  quattro  trimestralità  posticipate;  l'erogazione  dell'ultima
  quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo  a
  quello  di  competenza. Le iscrizioni in bilancio dell'assegnazione
  in  favore  dei comuni, al netto della quota destinata a  spese  di
  investimento e dell'ammontare complessivo delle riserve di legge di
  cui   al  comma  4,  è  effettuata  tenendo  conto  delle  predette
  disposizioni in materia di erogazione.

   3.  A  decorrere dall'esercizio finanziario 2011 il fondo previsto
  dall'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005,
  n.  19  e  successive modifiche ed integrazioni da  destinare  alle
  finalità  di cui al comma 10 dell'articolo 45 della legge regionale
  12  maggio  2010,  n. 11 e successive modifiche ed integrazioni,  è
  quantificato, a valere sulle risorse assegnate ai comuni  ai  sensi
  del comma 1, in 45.000 migliaia di euro.

   4.  L'ammontare complessivo corrispondente alla somma di tutte  le
  riserve  di legge, comunque determinate al netto di quelle previste
  al  comma  3 ed il relativo riparto, a valere sul fondo di  cui  al
  comma  1,  per l'anno 2011 è determinato con decreto dell'Assessore
  regionale  per  le  autonomie locali  e  la  funzione  pubblica  di
  concerto  con  l'Assessore  regionale per  l'economia,  sentita  la
  Conferenza  Regione-Autonomie locali, previa delibera della  Giunta
  regionale,  in  misura non superiore alla differenza tra  l'importo
  complessivo delle risorse assegnate al fondo delle autonomie locali
  di  cui  al comma 1 e l'importo corrisposto nell'anno 2010 a titolo
  di  contributo  ordinario al netto di qualsiasi  riserva  di  legge
  comunque determinata.

   5.  L'erogazione  della quarta trimestralità per  l'anno  2011  in
  favore dei comuni, ad eccezione di quelli con popolazione inferiore
  a  15.000 abitanti, dovrà tenere conto di meccanismi di premialità,
  sulla  base  di  criteri  individuati  con  decreto  dell'Assessore
  regionale  per  la funzione pubblica e le autonomie locali  sentito
  l'Assessore regionale per l'economia, sentita la Conferenza Regione-
  Autonomie  locali, per gli enti che dimostrino di  avere  adempiuto
  agli  obblighi previsti dai precedenti commi nonché avere  adottato
  misure di contrasto alla evasione ed elusione dei tributi locali  e
  di aver dato attuazione, anche parziale, al piano di alienazioni  e
  valorizzazioni  immobiliari previsto dall'articolo 58  del  decreto
  legge  25  giugno  2008, n. 112 convertito con modificazioni  dalla
  legge 6 agosto 2008, n. 133, così come integrato dall'articolo  19,
  comma  16  bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78  convertito
  con  modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e  successive
  modifiche ed integrazioni».

   Dichiaro  inammissibili gli emendamenti 3.12, 3.25, 3.24,  3.13  e
  3.27 per mancanza di copertura finanziaria.
   Si  passa  all'emendamento 3.19, a firma degli onorevoli  Falcone,
  Vinciullo, Pogliese e Caputo.

   FALCONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento  a
  mia  firma  riprende  le  stesse cifre che  ci  sono  in  bilancio.
  Verifichiamolo; chiamiamo l'assessore Armao. Le stesse cifre che ci
  sono  in  bilancio.  Ci sono due capitoli specifici  che  riportano
  questa stessa cifra. Non ho fatto altro, quindi, che riproporre  di
  aggiungere 8 milioni di euro perché è la stessa cifra.
   Posso  anche  fornire i dati. Fermiamoci un attimo,  soltanto  per
  verificarlo, assessore.

   ARMAO, assessore per l'economia. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ARMAO,  assessore per l'economia. Onorevole Falcone, in ordine  al
  suo  emendamento, se contabile, attiene eventualmente a profili che
  possono essere corretti con una rettifica;  in ogni caso, però,  la
  copertura  finanziaria  è  di 750 mila euro  e,   pertanto,  non  è
  possibile dare copertura fino alla cifra indicata dai firmatari.

   FALCONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE.   Signor   Presidente,  assessore,  onorevoli   colleghi,
  soltanto  per  dire  che,  comunque, il dato  è  stato  tratto  dal
  bilancio.

   PRESIDENTE. L'emendamento 3.19 è, pertanto, inammissibile.
   L'emendamento  3.26 degli onorevoli Maira e Dina  è  inammissibile
  per mancanza di copertura finanziaria.
   Si  passa  all'emendamento  3.29,  degli  onorevoli  Maira,  Dina,
  Caronia e Cordaro.
   Comunico che è stato presentato, dal Governo, l'emendamento  3.31,
  che  ricomprende  sia  l'emendamento 3.29, a  firma  dell'onorevole
  Maira  ed  altri  sia l'emendamento 3.30 della Commissione.  Ne  do
  lettura:

   «All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
   -  Al  comma  1  le  parole  non inferiore al 10 per  cento   sono
  sostituite dalle parole  pari al 10 per cento .
   -  Il  comma 4 e' sostituito dal seguente:  4. In sede di  riparto
  previsto dal comma 2 sono prioritariamente garantite la riserva  di
  cui al comma 3, la riserva di cui al comma 1 dell'articolo 27 della
  legge  regionale 12 maggio 2010, n. 11, nonché la riserva  prevista
  dal  comma  8  dell'articolo 23 della legge regionale  29  dicembre
  2003,  n.  21.  Sono abrogate tutte le disposizioni  di  legge  che
  prevedono  riserve  a  valere sul fondo  per  le  Autonomie  locali
  diverse  da quelle disciplinate dalla presente legge .  4  bis.  Le
  quote  dei trasferimenti, di cui al presente articolo, da assegnare
  in  conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate
  di  ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il  finanziamento
  di spese di investimento » .

   FALCONE. Chiedo di parlare sull'emendamento 3.31.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessore,  credo
  che  su questo emendamento che ha presentato il Governo - e lo dico
  anche  al  Presidente  della Regione -  è  chiaro  che  il  Governo
  dovrebbe  anche esplicitare, un attimino, quali saranno le  riserve
  perché  ci  sono  delle  riserve che, se venissero  eliminate  tout
  court, comporterebbero un danno notevole ad alcuni Comuni.
   Sappiamo che l'anno scorso, il Fondo - lo dico all'Aula -  era  di
  889  milioni, di cui 484 milioni di euro per spese ordinarie,  come
  trasferimenti ordinari; il resto -  circa 400 milioni di euro - per
  riserve.
   Ci  sono  tra queste, ad esempio, varie riserve: ne cito  una  per
  tutte:  120  milioni  di euro ai Comuni al  di  sotto  dei  5  mila
  abitanti;  poi,  c'erano 50 milioni di euro,  ad  esempio,  per  le
  spese,  a  quei  Comuni, per far fronte ai  debiti  degli  ATO;  26
  milioni e 500 mila euro per quei Comuni che avessero proceduto alle
  stabilizzazioni; 10 milioni di euro per i Comuni al di sotto dei 10
  mila abitanti.
   Ecco, non sto qui a dirle tutte ma gliele potrei elencare tutte.
   A questo punto, però, dobbiamo anche capire.
   Secondo  me,  signor  Presidente, sarebbe  opportuno,  forse,  che
  questo  lo  accantonassimo  perché dobbiamo  fare  un  ragionamento
  complessivo sulle riserve, cioè, non possiamo azzerare  tout  court
  le  riserve e, poi, inserire chissà quali riserve perché  rischiamo
  di  garantire  ad alcuni Comuni la stessa cifra o di  dare  di  più
  mentre altri li ammazziamo completamente. Stiamo, quindi, attenti.
   Questo è un problema serio; non è un problema di poco conto.
   Su  questo,  quindi,  o facciamo un quadro complessivo e  completo
  oppure rischiamo di non fare una buona cosa, un buon servizio  agli
  Enti locali.

   DINA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DINA.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  rafforzare   la
  richiesta  del collega Falcone... le riserve hanno una loro  storia
  e,  nel  bilancio  dei  Comuni, hanno costituito  un  impianto  che
  rischiamo di stravolgere con un colpo di penna.
   Ritengo  che,  su  questo articolo, possiamo  fare  una  serie  di
  riflessioni per valutare i riverberi reali sui Comuni.
   Ci potrebbero essere Comuni non in grado di poter fare il bilancio
  in  quanto  siamo quasi a metà anno. L'impianto sostenuto  ad  oggi
  tiene  conto  dello  storico, del pregresso, dell'anno  precedente,
  dove  le  riserve hanno costituito un punto di forza:   penso  agli
  asili  nido,  per  i  Comuni sotto i 5 mila  abitanti,  penso  alle
  Comunità alloggio e ritengo che questo sia un articolo serio che va
  valutato, va approfondito e, quindi, accantoniamolo o rinviamolo ad
  ulteriore norma.

   PRESIDENTE.  Assessore  Armao,  ci  sono  due  richieste  che  poi
  convergono  verso  la  stessa direzione: accantonare  l'emendamento
  3.31 e, quindi, credo l'intero articolo 3, a questo punto.
   Le motivazioni, peraltro, sono oggettivamente sensate.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi,  ritengo sensato
  certamente  ma  vorrei  dire  all'onorevole  Dina  che  su   questa
  questione,   vista   anche  la  complessità   della   materia   dei
  trasferimenti agli enti locali, in I Commissione abbiamo svolto  un
  lavoro di audizione all'ANCI.
   Uno  dei problemi che ci veniva posto con grande onestà è  che  il
  Fondo relativo ai trasferimenti agli enti locali, in realtà, quello
  che  abbiamo apportato in bilancio in tutti questi anni, quello che
  effettivamente  veniva erogato secondo criteri automatici  relativi
  al  rapporto popolazione-territorio era qualcosa in più della  metà
  del fondo degli enti locali.
   Questa norma si limita a fare  Capisco la storia, onorevole  Dina,
  ma la storia non può diventare prigione, per cui ci sono meccanismi
  di  riserve che risalgono alla storia e fattispecie di comuni  che,
  probabilmente, hanno superato.
   Con questa norma, cosa si intende fare?
   Si  intende liberare la parte del Fondo delle autonomie locali  in
  maniera  tale  che,  per buona parte, la maggior  parte  possibile,
  abolendo anche le riserve ad esempio, in capo all'assessore, quelle
  che danno il contributo straordinario, i comuni sappiano in maniera
  oggettiva  a  quanto ammonta la quota di trasferimento rispetto  al
  Fondo  assegnato  alla Regione, senza dover chiedere  il  favore  o
  magari  la cortesia all'assessore di turno di avere quel contributo
  piuttosto che un altro.
   E'  una  norma che ha l'obiettivo di rendere automatico il modello
  di trasferimento dalla Regione ai comuni - lo considero un elemento
  di  innovazione  positiva,  devo  dire  -,  condivisa  dai  sindaci
  presenti alla riunione dell'ANCI.

   FALCONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a precisazione  di
  quanto  affermato dall'onorevole Cracolici, con le riserve i comuni
  non possono chiedere ed ottenere in maniera discrezionale;  ci sono
  dei  parametri  ai  quali devono attenersi  e,  in  base  a  queste
  previsioni  di  legge  chiamate riserve, se hanno  quei  requisiti,
  accedono ma, se  non hanno i requisiti, non accedono.
   Molte  riserve - dobbiamo dirlo - hanno dei criteri di premialità,
  cioè  incentivano,  stimolano gli enti locali a comportarsi  meglio
  nel  risparmio,  nell'evasione fiscale e  tributaria,  nell'evitare
  debiti  con  le  discariche. Ci sono dei criteri di premialità  che
  hanno   una   loro   finalità  importate,  cioè  rappresentano   la
  responsabilizzazione degli amministratori.
   Se,  poi,  invece, dobbiamo continuare con i contributi a  pioggia
  per  gli amministratori bravi o inefficienti, incapaci o bravissimi
  o  zelanti  e  così  via, comunque essi siano,  togliamo  tutte  le
  riserve.
   Tra l'altro, dobbiamo dire, onorevole Cracolici, che non ha senso:
  o  azzeriamo  tutte le riserve o non possiamo mantenerne  alcune  e
  altre  no.  Stiamo, infatti, mantenendo due riserve - attenzione  -
  che non sempre riescono ad essere omogenee su tutto il territorio e
  rischiamo di dare di più a chi ha già qualcosa e di non dare  nulla
  a chi non ha già nulla.
   Faccio un esempio: ad un comune che ha le comunità per i minori, a
  cui dobbiamo dare dei soldi, con questa riserva diamo dei soldi; un
  comune  al di sotto dei cinquemila abitanti che non ha nulla  perde
  una  importante riserva di 120 milioni di euro. Sapete quanti sono,
  quanto  incidono 120 milioni di euro per i comuni al di  sotto  dei
  cinquemila abitanti?
   Non  dico che sono contrario aprioristicamente ma faccio un esame,
  verifico, ho valutato, ho fatto un'analisi e mi sono reso conto che
  il  rischio è notevole. Allora, evitiamo quelle riserve sol  perché
  un  comune ha una specifica cosa; diamo una riserva, cioè  evitiamo
  degli  interventi  specifici ma cerchiamo di fare degli  interventi
  sottoposti a un principio di ragionevolezza.

   BUZZANCA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BUZZANCA.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,   intervengo
  sull'argomento  sgombrando subito il campo da  qualunque  interesse
  per  il  mio  comune,  perché questo è un  riparto  che,  come  ben
  sapete, interessa i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti.
   Devo  dirle  francamente, Assessore, che l'argomento è  certamente
  spinoso, però questo emendamento è certamente migliorativo rispetto
  al  testo.  Penso  che con questo sistema, se si vuole  poi  andare
  avanti con un ulteriore approfondimento, mi convince la stesura  di
  questo   emendamento  assessore  Armao.  Quindi   se   gli   uffici
  rapidamente   onorevole Falcone io non vedo le difficoltà.
   Ci possiamo fermare un minuto, però con questo sistema noi andiamo
  celermente verso un nuovo impianto che contrae la discrezionalità e
  aumenta invece la obbligatorietà del trasferimento verso i comuni.

   DINA. Chiedo l'accantonamento dell'articolo 3.

   PRESIDENTE.  Non  sorgendo osservazioni, dispongo l'accantonamento
  dell'articolo 3 con i relativi emendamenti.
   Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                               «Art. 4.
             Norme sulle partecipazioni degli enti locali

   1. In armonia con le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 27,
  28, 29 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive
  modifiche  ed integrazioni, gli enti locali e le province regionali
  sono  tenuti  ad  applicare  le  medesime  disposizioni  anche   in
  riferimento  alle  partecipazioni  in  società,  fondazioni,  enti,
  istituzioni  ed  organismi comunque denominati. Dalla  applicazione
  del  presente comma sono escluse le partecipazioni obbligatorie per
  legge e che fanno riferimento a servizi istituzionali.

   2. Alle società a partecipazione maggioritaria o totale degli enti
  locali  e delle province regionali si applicano le disposizioni  di
  cui  all'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729 della legge  27
  dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni  e,  a
  decorrere  dal  1  gennaio 2011, i relativi compensi  sono  ridotti
  nella misura del 40 per cento».

   Comunico  che  all'articolo  4 sono stati  presentati  i  seguenti
  emendamenti:

   -dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 4.6, 4.7, 4.8;
  -dagli onorevoli Maira, Dina, Cordaro e Caronia: 4.11, 4.10, 4.9;
  -dagli onorevoli Falcone, Vinciullo, Campagna e Caputo: 4.2, 4.3,
  4.5;
  -dagli onorevoli Pogliese, Falcone, Buzzanca, Caputo e Vinciullo:
  4.1.

   Si passa all'emendamento 4.6, dell'onorevole Leontini.

   LEONTINI. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 4.11, dell'onorevole Maira.

   MAIRA. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 4.7, dell'onorevole Leontini.

   LEONTINI. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 4.2, dell'onorevole Falcone.

   FALCONE. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 4.10, dell'onorevole Maira.

   MAIRA. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 4.8, dell'onorevole Leontini.

   LEONTINI. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 4.3, dell'onorevole Falcone.

   FALCONE. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 4.9, dell'onorevole Maira.

   MAIRA. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 4.5, dell'onorevole Falcone.

   FALCONE. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 4.1, dell'onorevole Pogliese.

   POGLIESE. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

   Pongo  in  votazione l'articolo 4. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
                               «Art. 5.
       Norme sul difensore civico e sul direttore generale degli
                              enti locali

   1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore  della  presente  legge  è
  soppressa negli enti locali la figura del difensore civico, di  cui
  all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  e
  successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 8 della  legge
  8  giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come
  recepito dalla lettera bb) del comma 1 dell'articolo 1 della  legge
  regionale  11  dicembre  1991,  n. 48  e  successive  modifiche  ed
  integrazioni,  fatte  salve le nomine in  essere  sino  a  naturale
  scadenza.

   2.  Riguardo alla figura del Direttore generale negli enti  locali
  si  applica  la  norma  prevista dalla lettera  d)  del  comma  186
  dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

   Comunico  che  all'articolo  5 sono stati  presentati  i  seguenti
  emendamenti:

   -dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 5.3, 5.4, 5.5;
  -dagli onorevoli Maira, Dina, Caronia, Cordaro: 5.10, 5.9, 5.8;
  -dagli onorevoli Falcone, Vinciullo, Campagna e Caputo: 5.1, 5.2;
  -dagli onorevoli Leontini, Mancuso, D'Asero e Bosco: 5.6;
  -dagli onorevoli Panepinto, Marinello, Apprendi e Faraone: 5.7.

   Si passa all'emendamento  5.3, dell'onorevole Leontini.

   LEONTINI. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 5.10, dell'onorevole Maira.

   MAIRA. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

   Si passa all'emendamento 5.4, dell'onorevole Leontini.

   LEONTINI. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 5.1, dell'onorevole Falcone.

   FALCONE. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 5.9, dell'onorevole Maira.

   MAIRA. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 5.2, dell'onorevole Falcone.

   FALCONE. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 5.5, dell'onorevole Leontini.

   LEONTINI. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 5.8, dell'onorevole Maira.

   MAIRA. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 5.6, dell'onorevole Leontini.

   LEONTINI. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa all'emendamento 5.7, dell'onorevole Panepinto:  Al comma
  2  dopo le parole  negli enti locali' aggiungere  per i comuni  con
  popolazione inferiore a 50.000' .
   Il parere del Governo?

   ARMAO, assessore per l'economia. Contrario.

   PANEPINTO. Lo ritiro.

   L'Assemblea ne prende atto.

   PRESIDENTE.  Pongo  in votazione l'articolo 5.  Chi  è  favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

                             «Articolo 6.
               Provvedimenti sostitutivi per violazioni
           da parte degli enti locali in materia di rifiuti

   1.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore  della  presente
  legge,  gli interventi sostitutivi regionali previsti dalla vigente
  normativa,  in  caso di inerzia o inadempimento da parte  dell'ente
  locale  ordinariamente competente, e determinati da  violazioni  di
  obblighi  e norme relative alla materia dei rifiuti sono  adottati,
  con le modalità previste nelle leggi di riferimento, dall'Assessore
  regionale  per  l'energia  ed  i servizi  di  pubblica  utilità  su
  proposta del dirigente generale del dipartimento competente.

   2.  Per  le finalità del comma 1 è istituito, entro trenta  giorni
  dalla  data  di  entrata in vigore della presente  legge,  un  albo
  tenuto dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti».

   Comunico  che  all'articolo  6 sono stati  presentati  i  seguenti
  emendamenti:

   -dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 6.5, 6.6, 6.7;
  -dagli onorevoli Maira, Dina, Caronia e Cordaro: 6.9, 6.11, 6.10;
  -dagli onorevoli Falcone, Vinciullo e Campagna: 6.4, 6.3;
  -dagli onorevoli Panepinto, Apprendi, Marinello, Faraone: 6.8.

   Si passa all'esame degli emendamenti.

   LEONTINI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEONTINI.  Signor  Presidente,  ogni  volta  che  esamineremo  gli
  articoli,  la  informerò  del  ritiro  contestuale  di  tutti   gli
  emendamenti soppressivi presentati dal Gruppo parlamentare PDL.
   Per  quanto  riguarda  l'articolo  6,  dichiaro  di  ritirare  gli
  emendamenti 6.5, 6.6 e 6.7.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Comunico, altresì, che gli emendamenti 6.9,  6.4, 6.11, 6.3, 6.10,
  e 6.8 sono ritirati dai rispettivi firmatari.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in  votazione l'articolo 6. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                             «Articolo 7.
            Modifiche di norme in materia di trasferimenti
         alle province per il servizio di vigilanza venatoria

   1.  L'ultimo  periodo  del comma 4 dell'articolo  20  della  legge
  regionale  22  dicembre  2005, n. 19  è  sostituito  dai  seguenti:
   L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, entro
  trenta  giorni dalla data di presentazione della relazione prevista
  dal  comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2005,
  n.  5  e  successive modifiche ed integrazioni, eroga alle province
  regionali un acconto pari al 70 per cento delle somme assegnate. La
  rimanente  quota  è  erogata alle province  regionali  in  un'unica
  soluzione  previa  presentazione  da  parte  delle  stesse  di  una
  rendicontazione che giustifichi e documenti la spesa  sostenuta.  I
  contributi  di  cui  al presente comma sono erogati  esclusivamente
  alle  province  regionali  che  abbiano  attivato  il  servizio  di
  vigilanza   venatoria  ed  ambientale  anche   attraverso   società
  totalmente partecipate'».

   Comunico  che  all'articolo  7 sono stati  presentati  i  seguenti
  emendamenti:

   -dagli onorevoli Falcone, Vinciullo e Campagna: 7.1;
  -dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 7.2;
  -dagli onorevoli Maira, Dina, Caronia e Cordaro: 7.3.

   Comunico   che  gli  emendamenti  7.1  degli  onorevoli   Falcone,
  Vinciullo  e Campagna, 7.2 degli onorevoli Leontini e  Mancuso,   e
  7.3  degli  onorevoli Maira, Dina, Caronia e Cordaro sono  ritirati
  dai rispettivi firmatari.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in  votazione l'articolo 7. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Informo che il Governo ha chiesto di fermarsi all'articolo 7 (Capo
  II),  in  quanto si sta predisponendo una riscrittura dell'articolo
  8.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare  che  si
  era  concordato di esaminare sette articoli. Se siamo in condizione
  di  esaminare  anche  l'articolo  3,  precedentemente  accantonato,
  proseguiamo, altrimenti, chiedo una sospensione dei lavori, al fine
  di   fare   una   ricognizione,  ognuno   nei   rispettivi   Gruppi
  parlamentari.

   LEONTINI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEONTINI.  Signor  Presidente,  non  vorremmo  che  le  parti   si
  ribaltassero perché lei sarà stato informato che dalla  Commissione
  Bilancio il testo del disegno di legge è stato trasferito in  Aula,
  dopo  una  integrale  condivisione, al fine di ottenere  un  rapido
  esame   ed   una  approvazione  altrettanto  spedita.   Caso   mai,
  un'attività  di  approfondimento, di  riflessione  e  di  confronto
  doveva    essere    esercitata   sull'emendamento   successivamente
  predisposto  dal Governo - che è stato denominato Gov.1  -  per  il
  quale concordemente si è deciso di fermarsi.
   Il  testo  che  stiamo esaminando, però, è ancora  quello  esitato
  dalla Commissione; quindi, non c'è motivo di fermarci adesso.

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, si riprende l'esame dell'articolo
  3, in precedenza accantonato.
   Si passa all'emendamento 3.31, del Governo.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

   SAVONA,  presidente della Commissione e relatore  di  maggioranza.
  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pertanto, sono assorbiti gli emendamenti 3.29 e 3.30.
   Comunico  che gli emendamenti 3.14, 3.10, 3.23, 3.11,  3.2,  3.15,
  3.9,  3.22, 3.3, 3.18, 3.16, 3.8, 3.21, 3.4, 3.17, 3.5, 3.7 e 3.20,
  sono stati ritirati dai rispettivi firmatari.
   L'Assemblea ne prende atto.
   L'emendamento 3.1, degli onorevoli Calanducci, Colianni e Catalano
  decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
   Pongo  in votazione l'articolo 3, come modificato. Il parere della
  Commissione?

   SAVONA,  presidente della Commissione e relatore  di  maggioranza.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   ARMAO, assessore per l'economia. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Onorevoli colleghi, con la precisazione che i lavori riprenderanno
  dall'esame  dell'articolo  8, sospendo la  seduta,  avvertendo  che
  riprenderà alle ore 20.45.

     (La seduta, sospesa alle ore 19.12, è ripresa alle ore 21.19)

                 Presidenza del Vicepresidente Formica

   PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
   Onorevoli   colleghi,  in  considerazione   della   necessità   di
  rivisitare l'emendamento Gov.1 al disegno di legge numero 631/A, la
  seduta  è rinviata a domani, sabato 30 aprile 2011, alle ore 10.00,
  con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del presidente Cascio

   Presidenza del vicepresidente Formica


  I  -Comunicazioni

  II  - Discussione di disegni di legge:
    1)  -  Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno
         finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013.
         (nn. 630-630 bis-630 ter-630 quater/A) (Seguito)

    2)  -   Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011.
         Legge di stabilità regionale.  (n. 631/A) (Seguito)

                   La seduta è tolta alle ore 21.20

                     DAL  SERVIZIO  LAVORI  D'AULA

                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

                           Il  Responsabile
                    Capo dell'Ufficio dei resoconti
                      dott.ssa  Iolanda Caroselli