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Resoconto d'Aula della Seduta n. 259 di martedì 07 giugno 2011
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   Presidenza del presidente Cascio


   LEANZA EDOARDO, segretario, dà lettura del processo verbale  della
  seduta  precedente  che,  non  sorgendo  osservazioni,  si  intende
  approvato.

   PRESIDENTE.  Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del  Regolamento
  interno,  do il preavviso di trenta minuti al fine delle  eventuali
  votazioni  mediante  procedimento elettronico che  dovessero  avere
  luogo nel corso della seduta.

   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.
                                Congedi

   PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo:
   -  gli  onorevoli Campagna, Currenti e Scammacca della  Bruca  per
  oggi, 7 giugno 2011;
   - gli onorevoli Caronia, Cascio Salvatore, Catalano, Cordaro, Dina
  e Falcone per i giorni 7 e 8 giugno 2011.

   L'Assemblea ne prende atto.
                               Missione

   PRESIDENTE.  Comunico che l'onorevole Maira  è  in  missione,  per
  motivi istituzionali, nei giorni 7 e 8 giugno 2011.

   L'Assemblea ne prende atto.

            Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

   PRESIDENTE.  Comunico che sono pervenute, da parte  dell'Assessore
  per  le Autonomie locali e la Funzione pubblica le risposte scritte
  alle seguenti interrogazioni:

   N.   115   -   Notizie  sulla  retrocessione  di  due   dipendenti
  dell'ufficio stampa della provincia di Enna.
   Firmatario: Galvagno Michele

   N.   1135  -  Provvedimenti  per  garantire  l'incolumità  di   un
  consigliere  comunale  di  Termini  Imerese  (PA),  vittima  di  un
  gravissimo atto intimidatorio.
   Firmatario: Caputo Salvino

   N.  1255  -  Chiarimenti  in ordine al rispetto  dei  princìpi  di
  legalità e trasparenza nel comune di Catenanuova (EN) ed iniziative
  conseguenti.
   Firmatario: Galvagno Michele

   N.  1355  - Iniziative a sostegno degli amministratori locali  che
  subiscono atti di intimidazione.
   Firmatario: Caputo Salvino

   N.  1636  -  Modifica del bando per la copertura di  un  posto  di
  dirigente dell'Avvocatura provinciale di Siracusa.
   Firmatari:   Galvagno  Michele;  Barbagallo   Giovanni;   Ammatuna
  Roberto; Di Benedetto Giacomo; Marziano Bruno; Termine Salvatore

   N.  1637  -  Modifica del bando per la copertura  di  2  posti  di
  dirigente  - area amministrativa indetto dalla provincia  regionale
  di Siracusa.
   Firmatari:   Galvagno  Michele;  Barbagallo   Giovanni;   Ammatuna
  Roberto; Di Benedetto Giacomo; Marziano Bruno; Termine Salvatore

   N.  1638  -  Modifica del bando per la copertura  di  2  posti  di
  dirigente  -  area  economico-finanziaria indetto  dalla  Provincia
  regionale di Siracusa.
   Firmatari:   Galvagno  Michele;  Barbagallo   Giovanni;   Ammatuna
  Roberto; Di Benedetto Giacomo; Marziano Bruno; Termine Salvatore

   N.  1639  -  Modifica del bando per la copertura  di  5  posti  di
  dirigente  -  area  tecnica indetto dalla  provincia  regionale  di
  Siracusa.
   Firmatari:   Galvagno  Michele;  Barbagallo   Giovanni;   Ammatuna
  Roberto; Di Benedetto Giacomo; Marziano Bruno; Termine Salvatore

   N. 1761 - Modifica del bando di concorso pubblico per la copertura
  di n. 1 posto di dirigente dell'avvocatura provinciale di Siracusa.
   Firmatari: Galvagno Michele; Marziano Bruno

   N.  1770  - Modifica del bando per la copertura di n. 5  posti  di
  dirigente, area tecnica, presso la Provincia regionale di Siracusa.
   Firmatari: Galvagno Michele; Marziano Bruno

   N.  1789  - Modifica del bando per la copertura di n. 2  posti  di
  dirigente,  area amministrativa, presso la Provincia  regionale  di
  Siracusa.
   Firmatari: Galvagno Michele; Marziano Bruno

   Avverto  che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto
  stenografico della seduta odierna.

             Annunzio di presentazione di disegni di legge

   PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti  disegni
  di legge:

   -  Norme  per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela  dei
  geositi in Sicilia. (n. 735)
   di  iniziativa  parlamentare, presentato dall'onorevole  Aricò  in
  data 31 maggio 2011.

   -  Misura  a  sostegno di soggetti non autosufficienti affetti  da
  gravi  patologie  progressivamente invalidanti e degenerative.  (n.
  736)
   di  iniziativa parlamentare, presentato dagli onorevoli  Colianni,
  Musotto, Federico e Arena in data 31 maggio 2011.

   -  Norme  per il risanamento ed il recupero del centro storico  di
  Noto. (n. 738)
   di  iniziativa parlamentare, presentato dall'onorevole Gennuso  in
  data 3 giugno 2011.

      Comunicazione di invio di disegni di legge alle competenti
                              Commissioni

   PRESIDENTE.  Comunico i disegni di legge inviati  alle  competenti
  Commissioni:

                    BILANCIO E PROGRAMMAZIONE (II)

   -  Norme  in  materia  di aiuti alle imprese e all'inserimento  al
  lavoro di soggetti svantaggiati, proroga di termini. (n. 729)
   di iniziativa parlamentare
   inviato in data 1 giugno 2011, parere V e UE

   -  Sgravi fiscali per incentivare la imprenditorialità giovanile e
  femminile in Sicilia. (n. 730).
   di iniziativa parlamentare.
   inviato in data 1 giugno  2011, parere III  e UE

                      ATTIVITA' PRODUTTIVE (III)

   - Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e la pesca. (n. 732)
   di iniziativa parlamentare
   inviato in data 1 giugno 2011, parere UE

   -  Disposizioni in materia di entrate e contenimento della  spesa,
  norme in materia di agricoltura. (n. 733)
   di iniziativa parlamentare
   inviato in data 1 giugno 2011, parere UE.

             Comunicazione di approvazione di risoluzione

   PRESIDENTE.  Comunico  che  la Commissione  legislativa   Attività
  produttive'  (III),  nella seduta n. 206 del  31  maggio  2011,  ha
  approvato  la seguente risoluzione:  Proroga dei termini del  bando
  per  l'attivazione della linea 4.4.1.2 del PO FESR  2007-2013   (n.
  15/III).

           Comunicazione di delibere della Giunta regionale

   PRESIDENTE.  Comunico che sono pervenute le delibere della  Giunta
  regionale  del  secondo  bimestre  2011.  Copia  delle   stesse   è
  disponibile presso l'archivio del Servizio Commissioni.

                      Annunzio di interrogazioni

   PRESIDENTE.  Invito  il deputato segretario a dare  lettura  delle
  interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

   LEANZA EDOARDO, segretario:

   «All'Assessore per la salute, premesso che:

   l'unità   operativa  di  ginecologia  e  ostetricia  dell'ospedale
  Vittorio  Emanuele  II di Castelvetrano ha come  bacino  di  utenza
  l'intero territorio della Valle del Belice;

   tale  unità  operativa  in  atto, nonostante  l'impegno  e  l'alta
  professionalità di tutto il personale medico e paramedico, non è in
  grado   di   fornire  alcune  prestazioni  quali   ultra-screen   e
  amniocentesi, laparoscopia e isteroscopia;

   le  predette  prestazioni rimangono essenziali per il monitoraggio
  della gravidanza, per la diagnosi e la cura di patologie benigne  e
  maligne  dell'utero  e  delle ovaie, per diagnosticare  e  trattare
  patologie  intrauterine  ed  endocervicali,  consentendo  di  poter
  effettuare  piccoli interventi chirurgici con tecniche  minimamente
  invasive;

   le  sopra  citate  carenze sono attribuibili  in  alcuni  casi  ad
  inadeguatezza o mancanza di apparecchiature specifiche o  a  guasti
  della strumentazione disponibile;

   tutto  ciò  comporta  notevole disagio per i  pazienti,  che  sono
  costretti a rivolgersi ad altre strutture pubbliche di altre  città
  o a strutture private;

   per  sapere  se  non ritenga indispensabile effettuare,  in  tempi
  ristretti,  una  verifica  delle attrezzature  tecniche  specifiche
  dell'unità  operativa  di  ginecologia e  ostetricia  dell'ospedale
  Vittorio  Emanuele  II  di Castelvetrano, ponendo  in  essere  ogni
  iniziativa  possibile  finalizzata alla  risoluzione  dei  problemi
  riscontrati  ed  evitando  così ulteriori  disagi  ai  pazienti  di
  Castelvetrano e dell'intera Valle del Belice». (1904)

                                                                 ODDO

   «Al  Presidente  della  Regione  e all'Assessore  per  la  salute,
  premesso  che  l'azienda  sanitaria  provinciale  di  Siracusa   ha
  modificato le modalità di erogazione degli ausili ad assorbenza per
  incontinenti  (pannoloni  e traverse), istituendo  il  servizio  di
  distribuzione domiciliare della fornitura;

   preso atto che:

   a seguito di procedura negoziata, una ditta di Somma Vesuviana, in
  provincia di Napoli, si è aggiudicata il servizio de quo;

   con una 'lettera tipo' inviata a tutti i pazienti interessati,  la
  direzione  provinciale ASP di Siracusa provvedeva ad informare  gli
  utenti  delle modifiche apportate al servizio, indicando come  data
  utile alla distribuzione domiciliare dei presidi il 16 maggio  2011
  e impegnandosi a predisporre il coinvolgimento di tutte le farmacie
  ospedaliere  e  territoriali,  nonché  delle  parafarmacie,   delle
  sanitarie  e  delle  farmacie private  che  sono  disponibili  alla
  distribuzione  indiretta  degli  ausili  per  favorire  il  normale
  svolgimento della prima fase del nuovo sistema di distribuzione;

   accertato che:

   diversamente  da quanto auspicato dalla direzione provinciale  ASP
  di  Siracusa,  nessuna  intesa è stata raggiunta  con  le  farmacie
  ospedaliere  e  territoriali, nonché con le  parafarmacie,  con  le
  sanitarie e le farmacie private per favorire il normale svolgimento
  della  prima  fase del nuovo sistema di distribuzione indiretta  di
  presidi e ausili;

   ad  oggi,  sono  ancora molti gli aventi diritto  della  provincia
  regionale  di  Siracusa, specie quelli residenti nei  comuni  della
  zona montana, a lamentare la mancata consegna degli ausili da parte
  della ditta incaricata;

   visto  che  nessuna  spiegazione è stata  data  fino  ad  oggi  ai
  pazienti  che  hanno chiesto chiarimenti attraverso i numeri  verdi
  messi a disposizione dalla società aggiudicataria della commessa  e
  dalla stessa ASP di Siracusa;

   considerato che:

   in  quei  rari casi in cui il paziente ha ricevuto i  presidi,  ha
  constatato,  e giustamente lamentato, l'assenza nella procedura  di
  consegna  di  tutela della privacy oltre ad orari e procedure  poco
  rispettose  tanto  della dignità umana quanto  dello  'status'  del
  malato;

   si  registra ed è lamentato dai pazienti e dalle loro famiglie  un
  calo evidente nella qualità del prodotto recapitato;

   per sapere:

   se  non  ritengano doveroso intervenire con l'urgenza del caso  al
  fine di fare chiarezza su quanto ampiamente denunciato in provincia
  di Siracusa;

   se  non  ritengano utile convocare i responsabili del servizio  al
  fine  di  richiamarli alle loro responsabilità derivanti tanto  dal
  contratto  di  appalto quanto dal doveroso rispetto  del  malato  e
  valutare  la  possibilità di revocare l'incarico vista la  scarsità
  del servizio e la bassa qualità del prodotto». (1906)

                                                            VINCIULLO

   «Al  Presidente  della  Regione  e all'Assessore  per  la  salute,
  premesso  che  presso  l'ASP 7, Registro  tumori,  di  Ragusa  sono
  impiegati  12  collaboratori, per tre  quarti  laureati  (medici  e
  biologici), inquadrati con forme contrattuali atipiche,  che  hanno
  un  rapporto di lavoro precario che in media permane da sei anni  e
  con  salari  che si aggirano in media sui 1.200,00 euro  mensili  a
  seconda della qualifica (laureati e non laureati);

   considerato che:

   attualmente l'organigramma del Registro tumori unico di  Ragusa  e
  Caltanissetta  è  composto  da unità  di  personale  di  ruolo  (un
  responsabile  medico part-time e un'assistente sociale)  e  dai  12
  collaboratori indicati in premessa;

   è  evidente l'importanza del lavoro che essi svolgono sia  per  la
  centralità  della  ricerca scientifica sia per la  delicatezza  del
  settore  in cui operano e che tale lavoro certamente non è favorito
  dalla  precarietà,  dalla frammentazione  contrattuale  e  da  tali
  livelli retributivi;

   la  Regione  ha  posto con forza come proprio obiettivo  la  lotta
  contro il lavoro precario;

   la necessità di una norma che permetta di fatto la stabilizzazione
  di questo personale, precario da lunghi anni, al fine di permettere
  un'equità  di trattamento con altri lavoratori precari stabilizzati
  (veterinari ASP) alla luce anche dell'articolo 27, comma  6,  della
  legge  regionale 14 aprile 2009, n. 5, che prevede 'Al fine di  non
  interrompere   le  attività  dei  Registri  tumori,  le   strutture
  sanitarie interessate sono autorizzate a prorogare i contratti  del
  personale precario attualmente in servizio';

   per sapere:

   se  e in che modo intendano provvedere a una norma che permetta la
  stabilizzazione del suddetto personale precario anche nella formula
  part-time,  al  fine di non aggravare la spesa nel  capitolo  della
  sanità;

   se  intendano  instaurare una collaborazione con l'amministrazione
  dell'ASP 7 perchè vengano tutelate l'anzianità e le competenze  del
  personale  precario a prescindere dal titolo di studio e perché  il
  personale precario con due generazioni di anzianità (10 anni) venga
  considerato il periodo lavorativo equiparabile a una specialità o a
  un dottorato». (1907)

                                                            DIGIACOMO

   PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni testé annunziate saranno
  poste all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.
   Comunico  che  é  stata presentata la seguente interrogazione  con
  richiesta di risposta in Commissione:

   «All'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

   i  comuni,  ai sensi dell'ex art. 2 della legge n. 1187 del  1968,
  del  DPR n. 327/2001 (Testo Unico in materia di espropriazione  per
  pubblica  utilità)  e  successive modifiche ed  integrazioni,  allo
  scadere di ogni 5 anni sono alle prese con le rilevanti conseguenze
  derivanti dalla mancata attuazione della previsione delle opere  di
  urbanizzazione inserite negli strumenti urbanistici.  Ciò  comporta
  la  decadenza  dei vincoli non attivati e quindi pone  agli  stessi
  comuni il problema di riproporre tali vincoli al fine di rispettare
  i parametri 'standard' urbanistici richiesti dal D.M. n. 1444/68;

   la  giurisprudenza più recente, con diverse sentenze  della  Corte
  Costituzionale  e  del Consiglio di Stato, ha ampiamente  posto  in
  luce  quanto  la  decadenza  dei vincoli preordinati  all'esproprio
  imponga  ai  comuni di procedere il più rapidamente possibile  alla
  obbligatoria  integrazione del Piano dei vincoli decaduti.  Inoltre
  esiste la possibilità che ogni soggetto privato, in caso di inerzia
  della   Amministrazione   comunale,  possa  promuovere   interventi
  sostitutivi  oppure  agire  in  via  giurisdizionale,  al  fine  di
  impedire la automatica riproposizione del vincolo (che equivarrebbe
  quindi   ad  un  esproprio  di  fatto),  potendo,  soprattutto   in
  quest'ultimo  caso,  pretendere  la  corresponsione  dell'indennità
  d'esproprio quale giusto ristoro per il danno subìto;

   considerato che:

   tutti  gli strumenti urbanistici approvati in data antecedente  al
  30 giugno 2003 (data di entrata in vigore della l. r. n. 7 del 2003
  che ha recepito il DPR n. 327 del 2001), da tale data sono soggetti
  alla scadenza dei vincoli quinquennali;

   tantissimi  comuni  della Sicilia sono già in  grande  difficoltà,
  soprattutto quando si trovano a dovere realizzare le previste opere
  di urbanizzazione con i relativi vincoli scaduti;

   in  particolare  molti di questi comuni non saranno  in  grado  di
  predisporre  la  reitera  dei  vincoli  scaduti,  e/o  le  varianti
  generali   al  PRG:  infatti  la  reitera  degli  stessi   vincoli,
  trattandosi  di  un  esproprio  di fatto,  per  legge  deve  essere
  motivata e supportata da un piano finanziario che possa far  fronte
  alle  tante  ed inevitabili richieste di indennizzo  da  parte  dei
  proprietari dei beni vincolati;

   d'altronde  i  comuni non hanno alternativa in  quanto  alla  loro
  inadempienza scatteranno i commissariamenti da parte della Regione.
  Tali  procedure  commissariali non risolveranno  in  ogni  caso  il
  problema  che, evidentemente, ha grosse implicazioni  di  carattere
  finanziario date le asfittiche casse degli enti locali, anche  alla
  luce  del  fatto  che  da qualche anno gli stessi  'impropriamente'
  utilizzano   gran   parte  dei  proventi  della  cosiddetta   legge
  'Bucalossi' per spese correnti;

   per sapere:

   se   non   ritenga  opportuno  concedere  una  proroga  ai  comuni
  impossibilitati a reiterare per tempo i vincoli decaduti,  ove  ciò
  dipendesse soltanto dalla mancanza delle cartografie aggiornate e/o
  dalla mancanza delle necessarie risorse finanziarie;

   se   non   ritenga   opportuno   accelerare   l'iter   finalizzato
  all'approvazione  della  nuova  legge  regionale  urbanistica   che
  contenga  un  adeguato articolato, finalizzato  a  disciplinare  la
  perequazione   urbanistica  e/o  altre  forme  di   indennizzo   in
  alternativa alla tradizionale indennità d'esproprio. Ciò  anche  al
  fine di tenere nel debito conto l'oggettiva condizione che vede  la
  stragrande  maggioranza dei comuni non in grado di far  fronte  con
  proprie risorse alla problematica in questione;

   se  non  ritenga  opportuno, infine, nelle more  dell'approvazione
  della nuova legge regionale urbanistica, che certamente non avrà un
  iter  breve,  predisporre una norma finanziaria che regolamenti  la
  perequazione  e/o  compensazione  urbanistica  anche  al  fine   di
  consentire ai comuni, alla scadenza dei suddetti vincoli, di  poter
  meglio gestire questa delicata fase di transizione». (1905)

                                                           RUGGIRELLO

   L'interrogazione testé annunziata sarà inviata al Governo  e  alla
  competente Commissione.

         Comunicazione relativa all'interrogazione numero 1823

   PRESIDENTE.  Con riferimento all'interrogazione con  richiesta  di
  risposta  in Commissione n. 1823  Chiarimenti sulla gestione  della
  riserva naturale orientata Isola Bella , comunica che la stessa  si
  è  svolta  nella  seduta  n.  154  del  25  maggio  2011  della  IV
  Commissione  legislativa permanente  Ambiente e territorio'  e  che
  l'interrogante,  onorevole Buzzanca, si è dichiarato  insoddisfatto
  della   risposta  fornita  dall'Assessore  per  il   territorio   e
  l'ambiente.
   Atteso che, con nota 20738 del 5 maggio 2011, il Presidente  della
  Regione   ha   delegato  il  suddetto  Assessore  alla  trattazione
  dell'atto ispettivo, l'iter parlamentare dell'interrogazione  è  da
  intendersi concluso.


   Presidenza del presidente Cascio


       Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge
                   «Riorganizzazione e potenziamento
    della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili»
                          (nn. 582-590-606/A)

   PRESIDENTE.   Si  passa  al  II  punto  all'ordine   del   giorno:
  Discussione di disegni di legge.
   Il  primo  disegno di legge al nostro esame è quello nn.  582-590-
  606/A  «Riorganizzazione e potenziamento della  rete  regionale  di
  residenzialità per i soggetti fragili», posto al numero 1).
   Onorevoli  colleghi, è pervenuta una nota, datata 6  giugno  2011,
  del  Presidente del Gruppo parlamentare PID, onorevole  Maira,  con
  cui  informa  che  tutti i deputati del Gruppo PID all'ARS  saranno
  impegnati a Roma nei giorni 7 giugno e 8 giugno mattina nei  lavori
  della  direzione  nazionale  del Partito,  con  rientro  a  Palermo
  mercoledì 8 giugno dalle ore 17.00 in poi.

   In  ossequio  alla prassi parlamentare che prevede che  quando  un
  partito  politico  è impegnato nella direzione nazionale  si  tenga
  conto  di  tale fattispecie e in considerazione del fatto  che  uno
  degli   emendamenti   più   importanti  del   disegno   di   legge,
  l'emendamento   A.3  del  Governo,  presentato  nel   corso   della
  precedente seduta e che necessita di copertura finanziaria,  è  già
  stato inviato per il parere alla Commissione Bilancio, la quale  si
  riunirà domani mattina, il seguito della discussione del disegno di
  legge   nn.   582-590-606/A  è  rinviato  alla  seduta  di   domani
  pomeriggio.
   Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.


   Presidenza del presidente Cascio


      Ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento interno

   RINALDI. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del
  Regolamento interno.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RINALDI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi  scuso  perché
  l'argomento che vorrei trattare non riguarda la materia  all'ordine
  del giorno, però l'urgenza e la serietà dell'argomento mi impone di
  trattarlo  oggi.  Si tratta di alcuni precari, i cosiddetti  331  e
  280,  che  sono stati avviati al lavoro dal 2000 in poi, attraverso
  le  cooperative e i progetti presentati, presso alcuni  enti:  enti
  locali, enti regionali, enti sottoposti a vigilanza da parte  della
  Regione.
   Questi  ragazzi, che adesso non sono più tali, hanno lavorato  dal
  2000  in poi presso questi enti; grazie ad una legge, la numero  17
  del  2004,  alcuni  di loro hanno avuto la possibilità  -  con  una
  circolare  che ebbe efficacia per quindici giorni - di attivare  un
  processo  di  fuoriuscita dalle cooperative e di essere utilizzati,
  di fatto, presso gli enti utilizzatori. Coloro i quali presentarono
  la  domanda  allora  furono stabilizzati e  adesso  sono  impiegati
  comunali o impiegati regionali.
   Nel  2010,  con  una circolare dell'assessore Piraino  sono  stati
  riaperti  i  termini per la presentazione, sempre  per  coloro  che
  avevano i requisiti di cui agli articoli 74 e 75 della legge 17 del
  2004, che prevedevano alcuni requisiti e, cioè, avere 45 giorni  di
  servizio  presso  l'ente  al  31 dicembre  2004.  La  stessa  legge
  permetteva,  attraverso  questa circolare  del  dicembre  2010,  di
  presentare la domanda e proseguire la fuoriuscita dalle cooperative
  presso  gli  enti dove questi ragazzi avevano prestato servizio.  E
  così  è  avvenuto.  Molti  di questi ragazzi  hanno  presentato  la
  domanda  e,  ai  sensi degli articoli 74 e 75 della legge  17/2004,
  alcuni  sono stati avviati alla prosecuzione del lavoro  presso  la
  Provincia  di  Messina,  ad  esempio, presso  alcuni  Comuni  della
  provincia  di  Messina   e  presso  alcuni  enti  sottoposti   alla
  vigilanza della Regione.
   E'  accaduto  un  fatto gravissimo di cui imputo la responsabilità
  alla  Presidenza della Regione: la Presidenza, con atto indirizzato
  all'assessore Piraino - che ringrazio per l'attenzione che ha avuto
  verso questi precari - ha revocato la circolare ponendo un problema
  grave, un problema serio, perché quanti hanno presentato la domanda
  e  hanno  avuto  le delibere dagli enti locali, dalla  Provincia  e
  dagli  enti  sottoposti  al  vincolo della  Regione  siciliana,  si
  trovano  in  servizio.  E  il ritiro della circolare,  chiaramente,
  produrrà   numerosi  contenziosi.  Infatti,  questa  circolare   ha
  prodotto degli effetti, ha prodotto pure un deliberato degli Uffici
  provinciali del lavoro che avevano il dovere di avviare  al  lavoro
  questi  ragazzi presso gli enti utilizzatori. E questi  contenziosi
  andranno avanti con la conseguente posizione della Magistratura che
  condannerà  la Regione siciliana a far proseguire il  lavoro  nelle
  aziende o negli enti dove hanno svolto i 45 giorni.
   Ma la cosa ancora più grave, assessore Russo

   PRESIDENTE. Assessore Massimo Russo, la prego di prendere posto.
   Onorevole Rinaldi, la invito ad avviarsi alla  conclusione.

   RINALDI.  Assessore  Russo, lei non mi ha ascoltato  poco  fa,  io
  parlavo della situazione di quei precari che si è aggravata con  il
  ritiro di una circolare da parte del Presidente della Regione.
   C'è  una  situazione particolare a Messina che riguarda sia  l'ASP
  sia l'azienda ospedaliera  Papardo e Piemonte', dove questi precari
  avevano  presentato istanza, ai sensi dell'articolo 75 della  legge
  17/2004,  per poter proseguire il lavoro presso l'ente utilizzatore
  di fatto.
   Con  lettera ufficiale l'ASP ha comunicato che non può  assorbirli
  ai  sensi dell'articolo 75, ma dopo quindici giorni ha prorogato la
  convenzione con la cooperativa.
   Io  ho  chiesto  un'ispezione sia nell'uno che nell'altro  ente  e
  invito  il  Governo ad attivare al più presto questa ispezione  per
  capire  se le convenzioni possono essere ancora in vita tramite  le
  cooperative  oppure se é necessario indire un  bando  di  gara  per
  svolgere  alcuni  servizi; se è possibile  l'attività  dei  precari
  attraverso  le cooperative oppure se, una volta per tutte,  occorre
  trovare  una soluzione - lo chiedo al Presidente della  Regione,  e
  colgo  l'occasione  anche  se  non c'è,  ma  sono  presenti  alcuni
  assessori  - per questi precari che avevano trovato una possibilità
  attraverso  la circolare che apriva i termini di cui agli  articoli
  74 e 75 e che, con un atto irresponsabile da parte della Presidenza
  della Regione, è stata ritirata.
   Assessore, la prego pertanto di intervenire.


   Presidenza del presidente Cascio


                        Sull'ordine dei lavori

   VINCIULLO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

   PRESIDENTE.  Ne  ha  facoltà.  La  invito  a  rispettare  i  tempi
  assegnati.

   VINCIULLO. Come sempre, signor Presidente.
   Signor Presidente, grazie a lei oggi arriva in Aula il disegno  di
  legge che riguarda il recepimento del decreto legislativo 12 aprile
  2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
   Tuttavia, le vorrei chiedere di programmare diversamente i  lavori
  d'Aula.
   Come  lei sa, il Gruppo parlamentare  I Popolari di Italia Domani'
  ha chiesto di potere svolgere la propria attività di partito a Roma
  sia  oggi che domani fino alle ore 17.00 e, di conseguenza,  domani
  mattina  le  Commissioni non saranno nelle condizioni  di  lavorare
  perché  i  colleghi del PID saranno ancora a Roma, dal momento  che
  hanno assicurato la loro presenza qui dopo le ore 17.00.
   Nello stesso tempo abbiamo la necessità di fissare i tempi per gli
  emendamenti  al  disegno di legge n. 719/A in  materia  di  appalti
  all'esame odierno dell'Aula.
   Poi  vorrei  ricordarle, signor Presidente, che domenica  si  vota
  pure per i referendum e i deputati che, come me, sono impegnati nei
  referendum  vorrebbero  essere  messi  nelle  condizioni  di  poter
  esercitare  il  proprio  diritto in quanto  teniamo  moltissimo  al
  raggiungimento del quorum, in maniera tale che i cittadini  possano
  liberamente esercitare il loro diritto-dovere di voto.
   Siccome   domenica  e  lunedì  vi  sono  pure  alcuni   turni   di
  ballottaggio, signor Presidente, nel rispetto della sua  autonomia,
  le  chiedo  di  metterci nelle condizioni di  poter  esercitare  il
  nostro  diritto  di partecipare sia alle elezioni sia  all'attività
  referendaria  e,  quindi, se è possibile, di rinviare  i  lavori  a
  martedì,  fissando per venerdì prossimo il termine  ultimo  per  la
  presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 719/A.

   contratti pubblici'

   Presidenza del presidente Cascio


       Discussione del disegno di legge «Recepimento del decreto
                      legislativo 12 aprile 2006,
     n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5
     ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.
    Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
                    forniture» (nn. 719-515-673/A)

   PRESIDENTE. Si passa, pertanto, all'esame del disegno di legge nn.
  719-515-673/A «Recepimento del decreto legislativo 12 aprile  2006,
  n.  163  e  successive modifiche ed integrazioni  e  del  D.P.R.  5
  ottobre  2010,  n.  207  e  successive modifiche  ed  integrazioni.
  Disciplina  dei  contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e
  forniture», posto al n. 2).
   Invito  i  componenti la IV Commissione a prendere posto al  banco
  delle commissioni.
   Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Faraone, per svolgere
  la relazione.

   FARAONE,  relatore. Onorevoli colleghi, la proposta  di  legge  in
  esame ha lo scopo di adeguare la normativa regionale in materia  di
  contratti  di  lavori pubblici, servizi e forniture alla  normativa
  statale operando il rinvio dinamico al decreto legislativo  n.  163
  del 2006, meglio noto come Codice degli appalti.
   Si  tratta di un recepimento che si ritiene necessario al fine  di
  armonizzare l'ordinamento regionale e quello delle altre regioni.
   Come  è  noto  la  materia degli appalti  pubblici  è  oggetto  di
  continui  interventi  anche da parte del legislatore  europeo,  per
  tutelare il principio e la libera concorrenza e consentire  che  il
  criterio dell'evidenza pubblica trovi attuazione in tutte  le  fasi
  procedurale dei contratti che le pubbliche amministrazioni  debbono
  stipulare.
   L'articolato  si  compone  di  28  articoli,  alcuni   riproducono
  testualmente norme già previste nell'ordinamento regionale.
   In  particolare, l'articolo 1 opera un rinvio dinamico al  decreto
  n.  163  del  2006, facendo salvi alcuni articoli, la  cui  materia
  continua ad essere disciplinata dalla normativa regionale.
   Vengono  fatti  salvi  dal  rinvio al  Codice  degli  appalti  gli
  articoli che contengono le seguenti disposizioni:
   a) osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
      forniture;
  b) commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il
  criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  c) consiglio superiore dei lavori pubblici;
  d) programmazione dei lavori pubblici;
  e) termini di adempimento, penali,  adeguamenti dei prezzi;
  f) procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o
  risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore;
  g) disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei
  lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere
  pubbliche;
  h) protocolli di legalità e di tutela dei lavoratori.
   L'articolo 2 detta l'ambito di applicazione del disegno di  legge,
  prevedendo  le  categorie  dei soggetti aggiudicatari,  tra  questi
  vengono individuati gli enti di culto che sono stati già introdotti
  dalla   legge  regionale   7/2003,  che  aveva  ampliato   l'ambito
  soggettivo di applicazione introducendo con la lettera d)  comma  2
  dell'articolo  2  della legge 109 del 1994,  una  disposizione  per
  mezzo  della  quale  l'intero sistema legislativo  e  regolamentare
  degli  appalti  in Sicilia trova applicazione anche  agli  enti  di
  culto  o di formazione religiosa e/o agli enti privati per le opere
  per   le   quali   è  prevista  una  programmazione  regionale   di
  finanziamento.
   L'articolo   3   recependo  una  norma  già  vigente   si   occupa
  dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici  relativi  a
  lavori,  servizi  e  forniture, avente il compito  di  vigilare  ed
  eventualmente   sanzionare  comportamenti  in  contrasto   con   la
  normativa regionale.
   L'articolo  4  prevede  l'istituzione del  Dipartimento  regionale
  tecnico presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della
  mobilità  a  cui  vengono attribuite funzioni  finora  in  capo  al
  Dipartimento    delle   infrastrutture   e   della    mobilità    e
  all'osservatorio regionale ai lavori pubblici.
   Tra i compiti a questi devoluti si rileva:
   -l'esecuzione della progettazione, direzione e collaudo dei lavori;
  - la verifica dell'osservanza delle norme tecniche di costruzione;
  - attività di consulenza tecnica agli Enti locali;
  - la redazione del prezzario unico regionale per le opere
  pubbliche.
   Inoltre,  allo  stesso organo devono essere  comunicati  da  parte
   delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori:
   a) i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara,
      i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo
      dell'affidatario e del progettista entro trenta giorni dalla data
      di aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata;
  b) l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori,
  servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo e l'importo finale
  del lavoro limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni
  dalla data del loro compimento ed effettuazione.
   Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non  è
  necessaria   la   comunicazione  dell'emissione  degli   stati   di
  avanzamento.
   Al  fine  di consentire la conoscenza di tutte le fasi procedurali
  che  interessano  gli appalti di lavori pubblici, gli  stessi  enti
  devono  rendere noti i suddetti dati attraverso pubblicità a  mezzo
  stampa.
   L'articolo  5  detta  la  disciplina  applicabile  in  materia  di
  conferenza di servizi, facendo un rinvio alla normativa regionale e
  a quella statale.
   L'articolo  6  recepisce gli articoli 14 bis e 14 ter della  legge
  n. 109 del 1994 così come recepita in Sicilia, ovvero la disciplina
  relativa  i programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche
  e le relazioni istituzionali.
   L'articolo  7  introduce  i  bandi  tipo,  che  sono  emanati  per
  l'espletamento delle procedure aperte per l'affidamento di lavori e
  per  l'espletamento  delle procedure aperte  per  l'affidamento  di
  servizi  o  forniture;  e  per  la  formazione  degli  elenchi   di
  professionisti  presso  le  stazioni appaltanti  per  l'affidamento
  degli  appalti  di  servizi di progettazione di lavori  di  importo
  inferiore a 100.000 euro.
   L'articolo 8 disciplina la Commissione aggiudicatrice nel caso  di
  aggiudicazione  con  il  criterio dell'offerta  economicamente  più
  vantaggiosa.
   Si  prevede  che nel caso in cui per l'affidamento di  appalti  di
  servizi o forniture, ovvero di lavori per importi inferiori ad euro
  1.250  migliaia,  le  stazioni  appaltanti  debbano  ricorrere   al
  criterio     dell'offerta    economicamente    più     vantaggiosa,
  l'aggiudicazione  venga  demandata ad una  commissione,  che  operi
  secondo le norme stabilite dal DPR n. 207/2010.
   La   commissione   viene  nominata  dall'organo   della   stazione
  appaltante competente.
   L'articolo 9 istituisce l'Ufficio regionale per l'espletamento  di
  gare per l'appalto di lavori pubblici, che è altresì competente per
  l'espletamento delle procedure in materia di finanza  di  progetto.
  Con  decreto  dell'Assessore regionale per le infrastrutture  e  la
  mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le
  modalità  di organizzazione interna e funzionamento per le finalità
  di cui al presente articolo.
   La   norma   riproduce   nella  sostanza  quanto   già   contenuto
  nell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2002.
   Particolare attenzione merita il comma 6, laddove nell'ipotesi  di
  appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente
  più  vantaggiosa, la Commissione incaricata dell'espletamento delle
  gare   di   interesse  provinciale,  intercomunale  e  comunale   è
  individuata  mediante sorteggio pubblico svolto, entro  il  termine
  perentorio  di  due  giorni  lavorativi  successivi  alla  data  di
  scadenza  per  la  presentazione delle offerte, dal  presidente  di
  turno della sezione centrale.
   L'articolo  10  riproduce le disposizioni  relative  al  prezzario
  regionale e l'aggiornamento dei prezzi.
   L'articolo  11 definisce il concetto di opere edilizie di  modeste
  dimensioni.
   L'articolo  12  istituisce un unico Albo  regionale  dove  possono
  iscriversi i professionisti cui possono essere affidati  i  servizi
  attinenti all'architettura, all'ingegneria, alla urbanistica e alla
  paesaggistica  di  importo complessivamente non superiore  ad  euro
  100.000.
   L'articolo  13 introduce la possibilità a favore di un concorrente
  ad  un  bando  di  gara  di presentare richiesta  di  verifica  del
  corrispettivo  complessivo  del servizio  posto  a  base  di  gara,
  qualora lo ritenga incongruo.
   L'articolo  14 riproduce l'articolo 5 della legge regionale  n.  7
  del 2003.
   L'articolo  15  opera  il rinvio dinamico  al  Testo  unico  delle
  espropriazioni.
   L'articolo  16  estende la disciplina dettata  dal   Codice  degli
  appalti in materia di subappalti anche ai noli ed alle forniture.
   L'articolo 17 riproduce l'articolo 30 della legge regionale  n.  7
  del 2002.
   L'articolo  18, ex articolo 40 della legge regionale 7  del  2002,
  attribuisce all'amministrazione regionale il compito di  provvedere
  all'approvvigionamento idropotabile dei comuni della Regione.
   Assume   rilievo,  ai  fini  della  presente  riforma   normativa,
  l'articolo   19,  che  interviene  dettando  disposizioni   diverse
  rispetto   all'ordinamento  statale  in  materia  di   criteri   di
  aggiudicazione.
   Preso  atto  delle  criticità generate  dal  sistema  del  massimo
  ribasso  come  causa efficiente di infiltrazione della  criminalità
  organizzata,  vengono precisati i casi e i criteri  da  utilizzarsi
  nel caso del ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa, in
  coerenza   con   l'orientamento  dell'Autorità  di  vigilanza   sui
  contratti della P.A..
   In  particolare,  con determinazione dell'8  ottobre  2008,  n.  5
  recante   Utilizzo  del  criterio dell'offerta  economicamente  più
  vantaggiosa  negli  appalti  di  lavori  pubblici ,  l'Autorità  di
  vigilanza  ha precisato che   il criterio del prezzo più basso  può
  reputarsi     adeguato    al    perseguimento    delle     esigenze
  dell'amministrazione  quando  l'oggetto  del  contratto   non   sia
  caratterizzato  da un particolare valore tecnologico  o  si  svolga
  secondo    procedure   largamente   standardizzate;   il   criterio
  dell'offerta  economicamente più vantaggiosa  può  essere  adottato
  quando   le  caratteristiche  oggettive  dell'appalto  inducano   a
  ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più  aspetti
  qualitativi,  quali, ad esempio, l'organizzazione  del  lavoro,  le
  caratteristiche  tecniche dei materiali, l'impatto  ambientale,  la
  metodologia utilizzata .
   Inoltre  il comma 5 definisce quali siano i caratteri al  fine  di
  potere ritenere un appalto di natura transfrontaliera alla luce  di
  due  sentenze  della Corte di giustizia Europea, che hanno  escluso
  che  negli  appalti  di  valore inferiore alla  soglia  comunitaria
  potesse   farsi  luogo  all'esclusione  automatica  delle   offerte
  anomale,    qualora    l'appalto    stesso    presenti    carattere
  transfrontaliero.
   Nell'articolo 20 si prevede che le garanzie offerte oltre una data
  percentuale  di ribasso (30 per cento) debbano essere  offerte,  in
  denaro,     titoli     o     fideiussione    bancaria,     fornendo
  all'Amministrazione garanzie reali del corretto adempimento, spesso
  infruttuosamente  escusse rispetto alle fideiussioni  assicurative,
  con   ciò  consentendo  anche  un  più  incisivo  controllo   sulla
  provenienza delle risorse di cui l'impresa dispone.
   L'articolo 21 introduce forme di garanzie a tutela della  pubblica
  amministrazione per gli affidamenti realizzati mediante ricorso  al
  sistema  del contraente generale, così come previsto dall'art.  176
  del Codice degli appalti.
   L'articolo    22  individua  come  atto  finale  del  procedimento
  relativo  agli  appalti  di  lavori,  servizi,  beni  e  forniture,
  finanziati  con  fondi  regionali o con  fondi  extraregionali,  il
  certificato di collaudo approvato dalla stazione appaltante.
   L'articolo   23   destina  le  risorse  derivanti  dall'attuazione
  dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nei
  limiti  del  50  per cento alla sicurezza e alla conservazione  dei
  beni  culturali  di cui all'articolo 30 e seguenti del  Codice  dei
  beni culturali e del paesaggio.
   Gli  articoli  24, 25, 26 e 27 dettano, in conclusione,  le  norme
  transitorie,  le abrogazioni di norme, la disciplina  dei  rapporti
  tra  normativa  regionale e sopravvenuta  normativa  statale  e  le
  disposizioni finanziarie.

   PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di
  legge.


   Presidenza del presidente Cascio


                                Congedo

   PRESIDENTE.  Comunico che l'onorevole Di Mauro ha chiesto  congedo
  per oggi.

   L'Assemblea ne prende atto.

   contratti pubblici'

   Presidenza del presidente Cascio


    Riprende la discussione del disegno di legge nn. 719-515-673/A

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non avendo alcun deputato  chiesto
  di  parlare,  dichiaro chiusa la discussione generale  e  pongo  in
  votazione il passaggio all'esame degli articoli.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                              (E' approvato)
   Comunico  che il termine per la presentazione degli emendamenti  è
  fissato per domani, mercoledì 8 giugno 2011, alle ore 13.00.


   Presidenza del presidente Cascio


                        Sull'ordine dei lavori

   BUFARDECI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BUFARDECI.  Signor  Presidente, intervengo solo  per  ribadire  la
  richiesta  di  rinvio dei lavori, anche se mi hanno  informato  che
  qualche  collega è già intervenuto sulla stessa richiesta  che  sto
  per  formulare,  perché i colleghi del PID hanno informato  sia  la
  Presidenza  dell'Assemblea  che  tutti  i  capigruppo  della   loro
  impossibilità  ad  essere  presenti  domani  in  Aula  per  ragioni
  inerenti il loro partito, che li tratterranno a Roma. Credo che sia
  utile  e  importante tenere conto di tale richiesta, in  particolar
  modo   per   l'esame   di  un  disegno  di   legge   come   questo,
  importantissimo,  sul  quale  occorre  la  massima  convergenza   e
  discussione.

   PRESIDENTE.  Onorevole Bufardeci, abbiamo rinviato  la  seduta  di
  oggi  proprio  per  l'assenza dei colleghi del PID  che  torneranno
  domani  in  tarda mattinata. Ho la loro disponibilità scritta  alla
  partecipazione alla seduta di domani.
   Onorevoli  colleghi,  la seduta è rinviata a domani,  mercoledì  8
  giugno 2011, alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del presidente Cascio


   I  -   Comunicazioni

   II  -   Svolgimento,  ai sensi dell'articolo  159,  comma  3,  del
  Regolamento  interno,  di  interrogazioni  e  interpellanze   della
  Rubrica  Istruzione e formazione professionale

   III - Discussione dei disegni di legge:

   1)   Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  e
  successive  modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre  2010,
  n.  207  e  successive  modifiche ed integrazioni.  Disciplina  dei
  contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  (nn. 719-
  515-673/A) (Seguito)

   Relatore: on. Faraone

   2)   Riorganizzazione  e  potenziamento della  rete  regionale  di
  residenzialità per i soggetti fragili  (n. 582-590-606/A) (Seguito)

   Relatore: on. Laccoto

                   La seduta è tolta alle ore 17.36

                     DAL  SERVIZIO  LAVORI  D'AULA

                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

                           Il  Responsabile
                    Capo dell'Ufficio dei resoconti
                      dott.ssa  Iolanda Caroselli

   ALLEGATO

   Risposte  scritte ad interrogazioni - Rubrica  Autonomie locali  e
  funzione pubblica'

   GALVAGNO. - «Al Presidente della Regione, premesso che:

   la  Corte  costituzionale, con sentenza n. 189/2007, ha dichiarato
  l'incostituzionalità di alcuni articoli di legge  (art.  58,  primo
  comma,  della  l.r.  33/1996; art. 16, secondo  comma,  della  l.r.
  8/2000  e  art. 127, secondo comma, della l.r. 2/2002)  riguardanti
  gli uffici stampa anche degli enti locali;

   detta sentenza sostiene l'incostituzionalità del principio secondo
  il  quale, con legge regionale, è stato applicato il contratto  dei
  giornalisti  a  dipendenti  di  enti locali,  senza  la  preventiva
  contrattazione sindacale;

   l'Assemblea  regionale siciliana ha votato un ordine  del  giorno,
  approvato  nella  seduta 70 del 28 giugno 2007,  con  il  quale  ha
  impegnato  il  Governo della Regione, nelle more  dell'avvio  della
  contrattazione  per  la definizione dei profili  professionali  dei
  giornalisti che operano negli uffici stampa degli enti  locali,  ad
  emanare  le  opportune  direttive  agli  enti  locali  al  fine  di
  garantire   le   retribuzioni  per  le   prestazioni   svolte   dai
  giornalisti;

   considerato che:

   l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali  e  le
  autonomie locali, ha diramato una circolare in tal senso;

   l'Unione   regionale   province  siciliane  ha   sottoscritto   il
  contratto;

   tutte  le  province  e i comuni dell'Isola si sono  adeguati  alla
  circolare  dell'Assessore  tranne la giunta  provinciale  di  Enna,
  unico caso in Sicilia che ha ritenuto di retrocedere le due addette
  dell'ufficio stampa di cui una giornalista professionista e l'altra
  pubblicista;

   viene  a  determinarsi una disparità di trattamento tra dipendenti
  di  enti locali che svolgono le stesse mansioni, all'interno  della
  stessa Regione;

   la   deliberazione  della  giunta  provinciale  di   Enna   appare
  arbitraria;

   per sapere:

   se  non  ritenga  di  ordinare un'ispezione  presso  la  provincia
  regionale di Enna al fine di chiarire tutta la vicenda;

   se,  a  seguito delle risultanze della ispezione, non  ritenga  di
  impartire opportune direttive agli enti locali dell'Isola  al  fine
  di garantire una univoca applicazione della legge». (115)

             (L'interrogante chiede risposta con urgenza)

   Risposta.  -  «A  seguito delle modifiche  alle  competenze  degli
  Assessorati regionali, introdotte dalla legge 16 dicembre 2008,  n.
  19  e  dal  Regolamento di attuazione emanato con D.P. n.12  del  5
  dicembre   2009,  la  scrivente è stata delegata  alla  trattazione
  della  interrogazione  indicata in  oggetto,  diretta  ad  ottenere
   Notizie  sulla  retrocessione   di   due  dipendenti  dell'ufficio
  stampa della provincia di Enna .
   A  tal uopo il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, dopo
  aver  interpellato  la Provincia Regionale di Enna,  con  nota  nr.
  57352  del  16  dicembre 2008, ha  rappresentato   agli  Uffici  di
  diretta collaborazione dell'Assessore pro tempore,  quanto segue.
    La  Provincia Regionale di Enna conferma la legittimità e liceità
  della propria deliberazione di G.P. 110 del 27/07/2008, supportando
  l'adozione   con   l'obbligatorietà  per  l'ente  di  recepire   le
  superiori   direttive   intervenute  con   sentenza   della   Corte
  costituzionale n. 189 pubblicata sulla G.U. n. 24 del   20/06/2008;
  direttive  peraltro ulteriormente sancite dal Consiglio  di  Stato,
  Sez.   6    n.  3870/08  che  dirime  la  questione  del  contratto
  applicabile  ai giornalisti  in servizio presso gli  EE.LL.  (nello
  specifico  della Provincia Regionale di Napoli)  affermando,  senza
  mezzi   termini,   che   al  capo  dell'Ufficio   Stampa   di   una
  Amministrazione Provinciale va corrisposto il trattamento economico
  e  giuridico  previsto per i dipendenti degli EE.LL. e  non  quello
  attribuito dal contratto dei  giornalisti;  La Provincia  Regionale
  di  Enna,  al  fine  di  acquisire conforto  rispetto  alle  scelte
  operative poste in essere con la citata deliberazione di  G.P.  110
  del  23/07/2008,  ha  acquisito ulteriore parere  legale  da  parte
  dell'Avv.to Salvatore Mazza che  sostanzialmente:
    ·conferma  la  correttezza  e liceità della determinazione  della
       Giunta  Provinciale in quanto l'attività espletata costituisce
       doverosa  applicazione di superiori direttive intervenute  con
       sentenza della corte costituzionale n.189/2008;
  ·evidenzia che l'Amministrazione Regionale non è titolare della
  rappresentanza legale della parte pubblica - enti locali (di
  esclusiva competenza ARAN) e conseguentemente il contratto
  collettivo stipulato in data 24/10/2007 non può essere vincolante
  per la provincia di Enna;
  ·evidenzia che la sentenza della Corte Costituzionale non ha creato
  un vuoto normativo ma un sostanziale rinvio alla disciplina vigente
  del C.C.R.L. del comparto Autonomie Locali..
   Alla  luce  delle suesposte motivazioni la Provincia Regionale  di
  Enna  conferma quanto già disposto con deliberazione  di  G.P.  nr.
  110/2008 .
   Relativamente  alla  richiesta dell'interrogante  di  un'ispezione
  presso  la  Provincia di Enna al fine di chiarire  la  vicenda,  il
  Dipartimento  delle Autonomie Locali ha altresì precisato  che   la
  nuova    prospettiva    istituzionale    di    valorizzazione     e
  responsabilizzazione degli enti territoriali autonomi, sancita  dal
  novellato  art.  114  della  Costituzione  ed  il  venir  meno  del
  controllo  preventivo  esterno sugli atti  previsto  dall'art.  130
  della    costituzione,   evidenziano   come   il   nuovo    disegno
  costituzionale   sia   teso   a   valorizzare   l'autonomia    come
  responsabilità, come autocontrollo e capacità di garantire legalità
  sostanziale all'azione amministrativa da parte di ciascun  soggetto
  di  autonomia, chiamato a gestire le proprie funzioni nel  rispetto
  dei   princìpi  costituzionali  ed  in  termini  di  congruità   ed
  adeguatezza della gestione.
   Inoltre  non può trascurarsi che nella Regione Sicilia  l'attività
  di  controllo  e di annullamento degli atti degli EE.LL.  è  venuta
  meno  con  l'adozione della normativa che ha soppresso i  CO.RE.CO.
  senza   attribuire,  in  alternativa,  tale  competenza  a   questo
  Assessorato.
   In  via  ulteriore  la problematica evidenziata  non  rientra  tra
  quelle  per le quali può essere invocato un intervento sostitutivo.
  Infatti  la sostituzione deve intendersi come provvedimento estrema
  ratio,  da  esperirsi soltanto nei casi in cui l'ente  non  sia  in
  grado  di compiere autonomamente l'atto o gli atti obbligatori  per
  legge  (es.  approvazione  del bilancio di  previsione,  del  Conto
  consuntivo,  della Salvaguardia degli equilibri di bilancio  nonché
  degli altri atti discendenti da specifici obblighi di legge).
   Va tenuto presente infine che le ipotesi di intervento sostitutivo
  debbono  configurarsi come fatto eccezionale  rispetto  al  normale
  esercizio  delle  funzioni amministrative  pertanto  l'autorità  di
  vigilanza  regionale  è  tenuta  al  rispetto  di  alcuni  principi
  connessi  essenzialmente  all'esigenza di salvaguardare  il  valore
  costituzionale  dell'autonomia degli enti locali. Senza  trascurare
  che  il  Presidente  della  Giunta  provinciale  di  Enna,  con  la
  determina  di  Giunta provinciale nr.110 del 23 luglio  2008,  alla
  luce  delle superiori direttive intervenute con la citata  sentenza
  della  Corte  Costituzionale nr. 189/2008 e confortato  dal  parere
  legale   di  parte,  ha  ritenuto  di  assumere  la  determinazione
  assumendone in pieno la responsabilità .
   Tanto  si  rappresenta rimanendo a disposizione per ogni ulteriore
  chiarimento».

                                                        L'Assessore
                                                   dott.ssa  Caterina
                                              Chinnici

   CAPUTO. - «Al Presidente della Regione, premesso che:

   in  data 31 marzo 2010 il consigliere comunale di Termini Imerese,
  Mario  Sacco,  è stato vittima di un gravissimo atto intimidatorio,
  consistente  nel  recapito allo stesso  di  una  testa  mozzata  di
  animale;

   il  consigliere  comunale Sacco è anche il coordinatore  cittadino
  del  PDL e si è occupato della delicatissima vicenda della gestione
  degli  appalti  tra il comune di Termini Imerese e  la  cooperativa
  Azzurra  s.r.l., per la quale il Prefetto di Palermo ha evidenziato
  la 'inopportunità' all'assegnazione di beni confiscati;

   considerato che:

   l'atto  intimidatorio  è  da ricondurre  all'impegno  politico  ed
  all'attività svolta in qualità di consigliere comunale;

   l'atto  di  intimidazione  è avvenuto  subito  dopo  il  dibattito
  consiliare sugli appalti dei servizi sociali;

   tale evento crea un grave clima di tensione e preoccupazione anche
  per  l'incolumità di tutti coloro i quali svolgono le loro funzioni
  ed  i  loro  ruoli  istituzionali nel  rispetto  dei  valori  della
  legalità;

   ritenuto  che  l'atto intimidatorio nei confronti del  consigliere
  comunale è riconducibile al suo impegno politico;

   per  sapere  quali  provvedimenti intenda adottare  per  garantire
  l'incolumità del consigliere Sacco». (1135)

   Risposta. «Si riscontra l'interrogazione indicata in oggetto, alla
  cui  trattazione,  con  nota  n. 1029  del  10  giugno  2010  della
  Segreteria  Generale  della  Presidenza  della  Regione,  è   stato
  delegato  questo Assessore Regionale alle Autonomie locali  e  alla
  Funzione pubblica.
   Con  riferimento all'episodio descritto nel sopra citato  atto  di
  sindacato  ispettivo, si fa presente che la tutela  dell'incolumità
  dei  cittadini,  come degli amministratori locali, è  di  esclusiva
  competenza  del  Ministro  dell'Interno  e  che,  conseguentemente,
  nessuna  iniziativa in merito può essere presa  dal  Governo  della
  Regione  Siciliana,  che ciò non di meno è impegnato  nel  rispetto
  della legalità e nella lotta alla criminalità.
   Tanto  si  rappresenta rimanendo a disposizione per ogni ulteriore
  chiarimento».

                                                        L'Assessore
                                                   dott.ssa  Caterina
                                              Chinnici

   GALVAGNO.  - «All'Assessore per le autonomie locali e la  funzione
  pubblica, premesso che:

   il  comune  di Catenanuova (EN) fa parte, insieme ad altri  cinque
  comuni, dell'unione di comuni 'Corone degli Erei';

   per norma statutaria dell'unione, ciascun comune nomina tre propri
  consiglieri  comunali  nell'ambito  dell'assemblea  del   consiglio
  dell'unione;

   in  data  21/10/2009  il consiglio comunale  di  Catenanuova,  con
  decreto n. 389/Serv. 1/S.G. del Presidente della Regione siciliana,
  veniva  sciolto per non avere approvato il bilancio  di  previsione
  relativo  all'esercizio 2009 e contestualmente veniva  nominato  il
  commissario straordinario pro tempore;

   considerato che:

   il  commissario straordinario del comune di Catenanuova,  nominato
  in   sostituzione  del  consiglio  comunale  decaduto,   con   atto
  deliberativo  n. 10 del 15/6/2010, ha nominato tre  componenti  del
  consiglio   dell'unione   dei  comuni  'Corone   degli   Erei'   in
  rappresentanza del comune di Catenanuova;

   nella  suddetta  delibera di nomina dei tre consiglieri  risultano
  essere  stati  esclusi 8 candidati '(...) per non  aver  dichiarato
  nella  domanda  il requisito 'di essere eleggibili'  a  consiglieri
  comunali, requisito previsto dall'art. 195, comma 1 della  l.r.  n.
  16 del 15/03/1953 (...) e quanto richiesto dal bando';

   atteso che:

   il   commissario  straordinario  facente  funzione  del  consiglio
  comunale  di  Catenanuova non applica e non rispetta il regolamento
  del consiglio comunale;

   avverso  l'atto deliberativo in oggetto è stato presentato ricorso
  da  parte  dei sig.ri Lipari Santo e Virzì Prospero di Catenanuova,
  con il quale si chiede al commissario straordinario di revocare  in
  autotutela la propria deliberazione n. 10 del 15/06/2010;

   i  ricorrenti  esclusi  dal  sedicente 'bando'  di  selezione  dei
  componenti  il  consiglio generale dell'unione dei  comuni  'Corone
  degli Erei', pubblicato nell'albo pretorio del comune il 29/04/2010
  e  contestualmente  sul  sito del comune, erano  e  sono  idonei  a
  ricoprire  la  carica di consigliere comunale, come appurato  dallo
  stesso  commissario  consultando le  liste  elettori  generali  del
  comune  di Catenanuova e come dichiarato nell'atto deliberativo  n.
  10 del 15/06/2010;

   i   suddetti   ricorrenti  hanno  altresì  chiesto  al   consiglio
  dell'unione  dei  comuni  'Corone degli  Erei'  l'apertura  di  una
  pregiudiziale  sulla  legittimità della  deliberazione  n.  10  del
  15/06/2010, al fine di tutelare la legittimità del consiglio stesso
  e  l'avvio  di  tutte le azioni di tutela previste  per  legge  del
  proprio organo;

   il  ricorso è stato notificato all'Assessorato regionale Autonomie
  locali e funzione pubblica, servizio 8- vigilanza e controllo sugli
  organi e sui servizi locali;

   nel  predetto ricorso vengono evidenziate palesi illegittimità  in
  ordine alla regolarità formale e sostanziale dell'atto adottato dal
  commissario straordinario di Catenanuova;

   per sapere:

   se  sia a conoscenza che la deliberazione commissariale n. 10  del
  15  giugno  2010 è stata adottata in assenza dei prescritti  pareri
  tecnici previsti dalla legge;

   se sia a conoscenza dei fatti sopra rappresentati;

   se  non ritenga opportuno avviare una indagine ispettiva volta  ad
  accertare il rispetto dei principi di legalità e trasparenza  nella
  gestione operata dal commissario straordinario di Catenanuova;

   se,  nell'ipotesi che vengano accertate irregolarità, non  ritenga
  di   dover   procedere  alla  immediata  rimozione   del   suddetto
  commissario straordinario;

   se  e quali iniziative intenda, in ogni caso, adottare al fine  di
  consentire  all'unione dei comuni 'Corone degli Erei' di  procedere
  con  serenità  nello svolgimento delle proprie  funzioni,  anche  a
  tutela   degli   interessi  della  collettività   che   rappresenta
  democraticamente». (1255)
         (L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

   Risposta.  -  «In  riferimento a quanto  descritto  dall'onorevole
  interrogante nell'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto, si
  rappresenta quanto segue.
   I   fatti   descritti  nell'interrogazione  si  riferiscono   alle
  procedure  di selezione e conseguente nomina di tre componenti  del
  Consiglio   dell'Unione   dei  comuni   Corone   degli   Erei    in
  rappresentanza del Comune di Catenanuova (En).
   Tale  selezione si è resa necessaria a seguito dello  scioglimento
  del Consiglio comunale di Catenanuova e della conseguente decadenza
  dei  tre consiglieri comunali precedentemente designati in seno  al
  consiglio dell'Unione.
   Alla  designazione dei nuovi componenti procedeva  il  commissario
  straordinario nominato in sostituzione del Consiglio  comunale  con
  D.P.R. n. 389/ser. 1/SG. del 21 ottobre 2009.
   Con riguardo a dette designazioni l'art 195 dell'O.R.EE.LL. recita
  testualmente:   Gli amministratori straordinari dei  Comuni  e  dei
  Liberi  Consorzi provvedono, con nomine da farsi fra gli eleggibili
  a  Consigliere,  alla  sostituzione di coloro che,  in  conseguenza
  dello  scioglimento dei Consigli, siano decaduti dall'esercizio  di
  speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede  la
  qualità di Consigliere.
   Le  persone  così  nominate durano in carica  finché  non  vengano
  sostituite dai nuovi Consigli .
   La  selezione, in coerenza con la citata disposizione legislativa,
  veniva effettuata  fra gli eleggibili a Consigliere  e, al fine  di
  garantire  la  massima trasparenza, avveniva a  seguito  di  avviso
  pubblico  affisso sull'albo pretorio e pubblicato sul sito internet
  del Comune.
   L'esclusione  di  alcune  delle  istanze  pervenute  trova   piena
  giustificazione, da quanto si evince nella delibera di nomina,  nel
  fatto  che  alcuni candidati non avrebbero dichiarato di essere  in
  possesso del requisito di eleggibilità a consigliere comunale.
   In  conclusione,  alla luce della documentazione acquisita,  della
  relazione  prodotta  dal  commissario straordinario,  dott.  Eliseo
  Fonte,  e  delle valutazioni cui è pervenuto il Dipartimento  delle
  Autonomie  Locali, a seguito di approfondita attività  istruttoria,
  nella  procedura di designazione di cui trattasi non  si  ravvisano
  irregolarità  che  possano  giustificare  gli  interventi  invocati
  nell'atto   di   sindacato   ispettivo  presentato   dall'Onorevole
  interrogante».

                                                        L'Assessore
                                                   dott.ssa  Caterina
                                              Chinnici

   CAPUTO.  -  «Al  Presidente della Regione e all'Assessore  per  le
  autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

   recentemente  alcuni amministratori degli enti locali  sono  stati
  vittime di episodi criminosi di intimidazioni e danneggiamento;

   diversi  atti intimidatori, infatti, hanno colpito, distintamente,
  il   sindaco  di  Altofonte  (PA),  Vincenzo  Di  Girolamo,  ed  il
  consigliere comunale di Borgetto (PA), Giuseppe Barbato;

   tali episodi non sono rimasti casi isolati ma sono stati reiterati
  con  gravi  minacce e danneggiamenti. Diversi, infatti, sono  stati
  gli atti di intimidazioni rivolti agli amministratori;

   considerato che:

   si  tratta di atti destinati ai danni di amministratori di  comuni
  che   ricadono  all'interno  di  un  vasto  territorio  tristemente
  condizionato dalla presenza della criminalità organizzata;

   tali  accadimenti sono da considerarsi gravi e preoccupanti e  non
  devono  essere  sottovalutati, atteso che sono stati indirizzati  a
  chi  riveste  la  qualità di primo cittadino,  come  nel  caso  del
  sindaco  di  Altofonte - Vincenzo Di Girolamo -  e  a  chi  ricopre
  cariche  elettive,  come nel caso di Giuseppe Barbato,  consigliere
  comunale di Borgetto;

   ritenuto  che tali gravi accadimenti dimostrano che la criminalità
  organizzata intende colpire le istituzioni e che pertanto  i  fatti
  accaduti,   oltre   ad   essere  valutati  nelle   opportune   sedi
  investigative e giudiziarie, devono anche essere attenzionate dalla
  politica;

   per sapere quali atti o provvedimenti abbiano adottato o intendano
  adottare per iniziative di sostegno degli amministratori locali che
  subiscono atti di intimidazione». (1355)

   Risposta.  -  «Si riscontra l'interrogazione indicata in  oggetto,
  alla  cui  trattazione, con nota n. 200 del 25 ottobre  2010  della
  Segreteria  generale  della  Presidenza  della  Regione,  è   stato
  delegato  questo Assessore regionale alle Autonomie locali  e  alla
  Funzione pubblica.
   Con  riferimento agli episodi descritti nel sopra citato  atto  di
  sindacato  ispettivo, si fa presente che la tutela  dell'incolumità
  dei  cittadini,  come degli amministratori locali, è  di  esclusiva
  competenza  del  Ministro  dell'Interno  e  che,  conseguentemente,
  nessuna  iniziativa in merito può essere presa  dal  Governo  della
  Regione  Siciliana,  che ciò non di meno è impegnato  nel  rispetto
  della legalità e nella lotta alla criminalità.
   Tanto  si  rappresenta rimanendo a disposizione per ogni ulteriore
  chiarimento».

                                                       L'Assessore
                                           dott.ssa Caterina Chinnici

   GALVAGNO  -  BARBAGALLO  - AMMATUNA - DI BENEDETTO  -  MARZIANO  -
  TERMINE.  -  «Al  Presidente della Regione e all'Assessore  per  le
  autonomie  locali e la funzione pubblica, premesso che in  data  31
  dicembre  2010 nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana  n.
  18 è stato pubblicato il bando relativo alla pubblica selezione per
  esami,  per la copertura, mediante mobilità esterna, di n. 1  posto
  di   dirigente  dell'Avvocatura  provinciale,  a  tempo  pieno   ed
  indeterminato, indetto dalla Provincia regionale di Siracusa;

   considerato che la legge regionale n. 25/1993, all'art. 19,  comma
  4,  concernente l'accelerazione dei pubblici concorsi dispone  che:
  'Ai  fini  dell'accelerazione e della trasparenza  delle  procedure
  concorsuali' (...) per il triennio successivo all'entrata in vigore
  della  medesima  legge  i  posti messi  a  concorso  siano  coperti
  mediante concorsi pubblici 'per soli titoli';

   considerato, altresì, che:

   con  successiva disposizione legislativa il termine  previsto  dal
  suddetto comma 4 è stato differito al 31 dicembre 2013;

   in particolare, l'art. 42 della l.r. n. 11/2010 concernente 'Norme
  in  materia  di procedure concorsuali e di assunzione di personale'
  dispone   testualmente   che:  'Per   gli   enti   locali   e   per
  l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti  a  tutela  e
  vigilanza  della medesima amministrazione, il termine previsto  dal
  comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n.
  25  è  differito al 31 dicembre 2013' e precisa altresì, in maniera
  inequivocabile,  che la norma si applica anche al  personale  delle
  aziende  sanitarie,  con  esclusione del solo  personale  dell'area
  medica;

   per sapere:

   sulla base di quali disposizioni normative o di altra natura siano
  state  stabilite  le procedure concorsuali del  suddetto  bando  di
  concorso della Provincia regionale di Siracusa, atteso che la legge
  prevede,  nella fattispecie, l'espletamento del concorso  per  soli
  titoli;

   quali immediati provvedimenti si intendano porre in essere per  la
  modifica del bando in oggetto, pubblicato nella GURS n. 18  del  31
  dicembre 2010, onde garantire il rispetto della normativa vigente e
  dei   principi  inderogabili  della  trasparenza  nelle   procedure
  concorsuali  riguardanti  la pubblica amministrazione  e  gli  enti
  sottoposti a tutela e vigilanza della medesima, così come  previsto
  dalla l.r. n. 25/1993». (1636)

           (Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

   Risposta. - «Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in  oggetto,
  gli   onorevoli   interroganti  chiedono   spiegazioni   circa   la
  correttezza  della  procedura concorsuale  posta  in  essere  dalla
  Provincia regionale di Siracusa con il bando per la copertura di un
  posto  di  dirigente dell'avvocatura provinciale mediante  mobilità
  esterna,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Regione
  Siciliana, serie speciale concorsi, n. 18 del 31 dicembre 2010.
   In  particolare  si lamenta la mancata applicazione  dell'art  19,
  comma 4, della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, in  base
  al  quale   i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi
  pubblici  per soli titoli , disposizione la cui efficacia  è  stata
  prorogata  fino  al 31dicembre 2013 con l'art. 42, comma  1,  della
  legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.
   Alla luce della normativa applicabile e del parere n. 275 del 2004
  reso  dall'Ufficio  Legislativo e legale  della  Regione  Siciliana
  emerge  che,  nonostante l'art. 19 della l.r.  n.  25/1993  preveda
  l'accesso   mediante  concorsi  pubblici  per  soli   titoli,   con
  particolare  riferimento alla dirigenza, il legislatore  regionale,
  all'art.  34  della legge regionale n. 10 del 15  maggio  2000,  ha
  recepito  la  normativa statale (D.lgs. n. 165/2001, che  prescrive
  l'assunzione mediante concorso per esami), mostrando in tal modo di
  voler  distinguere  la  disciplina  concorsuale  da  applicare   al
  personale  con qualifica dirigenziale, dal personale con differente
  qualifica.
   In  particolare  l'Ufficio  legislativo  e  legale  della  Regione
  Siciliana nel citato parere afferma che con la l.r. n. 10/2000   il
  legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle
  amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina
  compiuta  ed organica, distinta da quella applicabile al  rimanente
  personale  dell'ente  locale;  il  recepito  ordinamento  non  può,
  dunque,  che  prevalere  in ogni sua parte  sulla  disciplina  pure
  dettata  dal  legislatore  regionale,  in  via  generale,  per  gli
  impieghi  pubblici   ...tenuto  conto,  altresì,  della  richiamata
  peculiarità  della  dirigenza locale, deve concludersi  che,  dalla
  data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n.
  10/2000,  non è più applicabile, nella materia de qua,  l'art.  19,
  comma  4,  della  legge regionale n. 25/1993,  che  consente  nella
  Regione  siciliana  l'espletamento di concorsi  pubblici  per  soli
  titoli .
   In  conclusione, considerato che per il reclutamento di  personale
  con  qualifica dirigenziale la Regione Siciliana e gli enti  locali
  della  Sicilia  possono indire pubbliche selezioni  per  esami,  si
  ritiene che, nel caso di specie, la Provincia regionale di Siracusa
  abbia operato nel rispetto della normativa applicabile»

                                                         L'Assessore
                                           dott.ssa Caterina Chinnici

   GALVAGNO  -  BARBAGALLO  - AMMATUNA - DI BENEDETTO  -  MARZIANO  -
  TERMINE.  -«Al  Presidente della Regione  e  all'Assessore  per  le
  autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

   in  data  31 dicembre 2010 nella Gazzetta Ufficiale della  Regione
  siciliana n. 18 è stato pubblicato il bando relativo alla  pubblica
  selezione per esami, per la copertura, mediante mobilità esterna ex
  art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, di n. 2 posti di dirigente
  -  area  amministrativa,  a tempo pieno ed  indeterminato,  indetto
  dalla Provincia regionale di Siracusa;

   considerato che la legge regionale n. 25/1993, all'art. 19,  comma
  4,  concernente l'accelerazione dei pubblici concorsi dispone  che:
  'Ai  fini  dell'accelerazione e della trasparenza  delle  procedure
  concorsuali' (...) per il triennio successivo all'entrata in vigore
  della  medesima  legge  i  posti messi  a  concorso  siano  coperti
  mediante concorsi pubblici 'per soli titoli';

   considerato, altresì, che:

   con  successiva disposizione legislativa il termine  previsto  dal
  suddetto comma 4 è stato differito al 31 dicembre 2013;

   in particolare, l'art. 42 della l.r. n. 11/2010 concernente 'Norme
  in  materia  di procedure concorsuali e di assunzione di personale'
  dispone   testualmente   che:  'Per   gli   enti   locali   e   per
  l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti  a  tutela  e
  vigilanza  della medesima amministrazione, il termine previsto  dal
  comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n.
  25  è differito al 31 dicembre 2013' e precisa, altresì, in maniera
  inequivocabile,  che la norma si applica anche al  personale  delle
  aziende  sanitarie,  con  esclusione del solo  personale  dell'area
  medica;

   per sapere:

   sulla base di quali disposizioni normative o di altra natura siano
  state  stabilite  le procedure concorsuali del  suddetto  bando  di
  concorso  della  Provincia regionale di  Siracusa,  atteso  che  la
  normativa  vigente  prevede, nella fattispecie, l'espletamento  del
  concorso per soli titoli;

   quali immediati provvedimenti si intendano porre in essere per  la
  modifica  del  bando in oggetto, pubblicato nella GURS  n.  18  del
  31/12/2010,  onde garantire il rispetto della legge e dei  princìpi
  inderogabili   della   trasparenza  nelle   procedure   concorsuali
  riguardanti  la  pubblica amministrazione e gli enti  sottoposti  a
  tutela e vigilanza della medesima, così come previsto dalla l.r. n.
  25/1993». (1637)

           (Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

   Risposta. - «Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in  oggetto,
  gli   onorevoli   interroganti  chiedono   spiegazioni   circa   la
  correttezza  della  procedura concorsuale  posta  in  essere  dalla
  Provincia  regionale di Siracusa con il bando per la  copertura  di
  due  posti  di  dirigente - area amministrativa,  pubblicato  nella
  Gazzetta   Ufficiale  della  Regione  Siciliana,   serie   speciale
  concorsi, n. 18 del 31 dicembre 2010.
   In  particolare  si lamenta la mancata applicazione  dell'art  19,
  comma 4, della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, in  base
  al  quale   i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi
  pubblici  per soli titoli , disposizione la cui efficacia  è  stata
  prorogata  fino  al 31dicembre 2013 con l'art. 42, comma  1,  della
  legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.
   Alla luce della normativa applicabile e del parere n. 275 del 2004
  reso  dall'Ufficio  Legislativo e legale  della  Regione  Siciliana
  emerge  che,  nonostante l'art. 19 della l.r.  n.  25/1993  preveda
  l'accesso   mediante  concorsi  pubblici  per  soli   titoli,   con
  particolare  riferimento alla dirigenza il  legislatore  regionale,
  all'art.  34  della legge regionale n. 10 del 15  maggio  2000,  ha
  recepito  la  normativa statale (D.lgs. n. 165/2001, che  prescrive
  l'assunzione mediante concorso per esami), mostrando in tal modo di
  voler  distinguere  la  disciplina  concorsuale  da  applicare   al
  personale  con qualifica dirigenziale, dal personale con differente
  qualifica.
   In  particolare  l'Ufficio  legislativo  e  legale  della  Regione
  Siciliana nel citato parere afferma che con la l.r. n. 10/2000   il
  legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle
  amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina
  compiuta  ed organica, distinta da quella applicabile al  rimanente
  personale  dell'ente  locale;  il  recepito  ordinamento  non  può,
  dunque,  che  prevalere  in ogni sua parte  sulla  disciplina  pure
  dettata  dal  legislatore  regionale,  in  via  generale,  per  gli
  impieghi   pubblici  .tenuto  conto,  altresì,   della   richiamata
  peculiarità  della  dirigenza locale, deve concludersi  che,  dalla
  data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n.
  10/2000,  non è più applicabile, nella materia de qua,  l'art.  19,
  comma  4,  della  legge regionale n. 25/1993,  che  consente  nella
  Regione  siciliana  l'espletamento di concorsi  pubblici  per  soli
  titoli .
   In  conclusione, considerato che per il reclutamento di  personale
  con  qualifica dirigenziale la Regione Siciliana e gli enti  locali
  della  Sicilia  possono indire pubbliche selezioni  per  esami,  si
  ritiene che, nel caso di specie, la Provincia regionale di Siracusa
  abbia operato nel rispetto della normativa applicabile».

                                                         L'Assessore
                                           dott.ssa Caterina Chinnici

   GALVAGNO  -  BARBAGALLO  - AMMATUNA - DI BENEDETTO  -  MARZIANO  -
  TERMINE.  -  «Al  Presidente della Regione e all'Assessore  per  le
  autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

   in  data  31 dicembre 2010 nella Gazzetta Ufficiale della  Regione
  siciliana n. 18 è stato pubblicato il bando relativo alla  pubblica
  selezione per esami, per la copertura, mediante mobilità esterna ex
  art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, di n. 2 posti di dirigente
  -  area  economico-finanziaria,  a tempo  pieno  ed  indeterminato,
  indetto dalla Provincia regionale di Siracusa;

   considerato che la legge regionale n. 25/1993, all'art. 19,  comma
  4,  concernente l'accelerazione dei pubblici concorsi dispone  che:
  'Ai  fini  dell'accelerazione e della trasparenza  delle  procedure
  concorsuali' (...) per il triennio successivo all'entrata in vigore
  della  medesima  legge  i  posti messi  a  concorso  siano  coperti
  mediante concorsi pubblici 'per soli titoli';

   considerato, altresì, che:

   con  successiva disposizione legislativa il termine  previsto  dal
  suddetto comma 4 è stato differito al 31 dicembre 2013;

   in particolare, l'art. 42 della l.r. n. 11/2010 concernente 'Norme
  in  materia  di procedure concorsuali e di assunzione di personale'
  dispone   testualmente   che:  'Per   gli   enti   locali   e   per
  l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti  a  tutela  e
  vigilanza  della medesima amministrazione, il termine previsto  dal
  comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n.
  25  è differito al 31 dicembre 2013' e precisa, altresì, in maniera
  inequivocabile,  che la norma si applica anche al  personale  delle
  aziende  sanitarie,  con  esclusione del solo  personale  dell'area
  medica;

   per sapere:

   sulla base di quali disposizioni normative o di altra natura siano
  state  stabilite  le procedure concorsuali del  suddetto  bando  di
  concorso  della  Provincia regionale di  Siracusa,  atteso  che  la
  normativa  vigente  prevede, nella fattispecie, l'espletamento  del
  concorso per soli titoli;

   quali immediati provvedimenti si intendano porre in essere per  la
  modifica del bando in oggetto, pubblicato nella GURS n. 18  del  31
  dicembre  2010,  onde  garantire il  rispetto  della  legge  e  dei
  principi inderogabili della trasparenza nelle procedure concorsuali
  riguardanti  la  pubblica amministrazione e gli enti  sottoposti  a
  tutela e vigilanza della medesima, così come previsto dalla l.r. n.
  25/1993». (1638)

           (Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

   Risposta. - «Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in  oggetto,
  gli   onorevoli   interroganti  chiedono   spiegazioni   circa   la
  correttezza  della  procedura concorsuale  posta  in  essere  dalla
  Provincia  regionale di Siracusa con il bando per la  copertura  di
  due  posti  di  dirigente - area economico-finanziaria,  pubblicato
  nella  Gazzetta  Ufficiale della Regione Siciliana, serie  speciale
  concorsi, n. 18 del 31 dicembre 2010.
   In  particolare  si lamenta la mancata applicazione  dell'art  19,
  comma 4, della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, in  base
  al  quale   i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi
  pubblici  per soli titoli , disposizione la cui efficacia  è  stata
  prorogata  fino  al 31dicembre 2013 con l'art. 42, comma  1,  della
  legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.
   Alla luce della normativa applicabile e del parere n. 275 del 2004
  reso  dall'Ufficio  Legislativo e legale  della  Regione  Siciliana
  emerge  che,  nonostante l'art. 19 della l.r.  n.  25/1993  preveda
  l'accesso   mediante  concorsi  pubblici  per  soli   titoli,   con
  particolare  riferimento alla dirigenza il  legislatore  regionale,
  all'art.  34  della legge regionale n. 10 del 15  maggio  2000,  ha
  recepito  la  normativa statale (D.lgs. n. 165/2001, che  prescrive
  l'assunzione mediante concorso per esami), mostrando in tal modo di
  voler  distinguere  la  disciplina  concorsuale  da  applicare   al
  personale  con qualifica dirigenziale, dal personale con differente
  qualifica.
   In  particolare  l'Ufficio  legislativo  e  legale  della  Regione
  Siciliana nel citato parere afferma che con la l.r. n. 10/2000   il
  legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle
  amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina
  compiuta  ed organica, distinta da quella applicabile al  rimanente
  personale  dell'ente  locale;  il  recepito  ordinamento  non  può,
  dunque,  che  prevalere  in ogni sua parte  sulla  disciplina  pure
  dettata  dal  legislatore  regionale,  in  via  generale,  per  gli
  impieghi   pubblici  .tenuto  conto,  altresì,   della   richiamata
  peculiarità  della  dirigenza locale, deve concludersi  che,  dalla
  data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n.
  10/2000,  non è più applicabile, nella materia de qua,  l'art.  19,
  comma  4,  della  legge regionale n. 25/1993,  che  consente  nella
  Regione  siciliana  l'espletamento di concorsi  pubblici  per  soli
  titoli .
   In  conclusione, considerato che per il reclutamento di  personale
  con  qualifica dirigenziale la Regione Siciliana e gli enti  locali
  della  Sicilia  possono indire pubbliche selezioni  per  esami,  si
  ritiene che, nel caso di specie, la Provincia regionale di Siracusa
  abbia operato nel rispetto della normativa applicabile».

                                                      L'Assessore
                                           dott.ssa Caterina Chinnici

   GALVAGNO  -  BARBAGALLO  - AMMATUNA - DI BENEDETTO  -  MARZIANO  -
  TERMINE.  -  «Al  Presidente della Regione e all'Assessore  per  le
  autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

   in  data  31 dicembre 2010 nella Gazzetta Ufficiale della  Regione
  siciliana n. 18 è stato pubblicato il bando relativo alla  pubblica
  selezione per esami, per la copertura, mediante mobilità esterna ex
  art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, di n. 2 posti di dirigente
  -  area  tecnica,  a  tempo pieno ed indeterminato,  indetto  dalla
  Provincia regionale di Siracusa;

   considerato che la legge regionale n. 25/1993, all'art. 19,  comma
  4,  concernente l'accelerazione dei pubblici concorsi dispone  che:
  'Ai  fini  dell'accelerazione e della trasparenza  delle  procedure
  concorsuali' (...) per il triennio successivo all'entrata in vigore
  della  medesima  legge  i  posti messi  a  concorso  siano  coperti
  mediante concorsi pubblici 'per soli titoli';

   considerato, altresì, che:

   con  successiva disposizione legislativa il termine  previsto  dal
  suddetto comma 4 è stato differito al 31 dicembre 2013;

   in particolare, l'art. 42 della l.r. n. 11/2010 concernente 'Norme
  in  materia  di procedure concorsuali e di assunzione di personale'
  dispone   testualmente   che:  'Per   gli   enti   locali   e   per
  l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti  a  tutela  e
  vigilanza  della medesima amministrazione, il termine previsto  dal
  comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n.
  25  è differito al 31 dicembre 2013' e precisa, altresì, in maniera
  inequivocabile,  che la norma si applica anche al  personale  delle
  aziende  sanitarie,  con  esclusione del solo  personale  dell'area
  medica;

   per sapere:

   sulla base di quali disposizioni normative o di altra natura siano
  state  stabilite  le procedure concorsuali del  suddetto  bando  di
  concorso  della  Provincia regionale di  Siracusa,  atteso  che  la
  normativa  vigente  prevede, nella fattispecie, l'espletamento  del
  concorso per soli titoli;

   quali immediati provvedimenti si intendano porre in essere per  la
  modifica del bando in oggetto, pubblicato nella GURS n. 18  del  31
  dicembre  2010,  onde  garantire il  rispetto  della  legge  e  dei
  principi inderogabili della trasparenza nelle procedure concorsuali
  riguardanti  la  pubblica amministrazione e gli enti  sottoposti  a
  tutela e vigilanza della medesima, così come previsto dalla l.r. n.
  25/1993». (1639)

           (Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

   Risposta. - «Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in  oggetto,
  gli   onorevoli   interroganti  chiedono   spiegazioni   circa   la
  correttezza  della  procedura concorsuale  posta  in  essere  dalla
  Provincia  regionale di Siracusa con il bando per la  copertura  di
  cinque posti di dirigente - area tecnica, pubblicato nella Gazzetta
  Ufficiale della Regione Siciliana, serie speciale concorsi,  n.  18
  del 31 dicembre 2010.
   In  particolare  si lamenta la mancata applicazione  dell'art  19,
  comma 4, della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, in  base
  al  quale   i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi
  pubblici  per soli titoli , disposizione la cui efficacia  è  stata
  prorogata  fino  al 31dicembre 2013 con l'art. 42, comma  1,  della
  legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.
   Alla luce della normativa applicabile e del parere n. 275 del 2004
  reso  dall'Ufficio  Legislativo e legale  della  Regione  Siciliana
  emerge  che,  nonostante l'art. 19 della l.r.  n.  25/1993  preveda
  l'accesso   mediante  concorsi  pubblici  per  soli   titoli,   con
  particolare  riferimento alla dirigenza il  legislatore  regionale,
  all'art.  34  della legge regionale n. 10 del 15  maggio  2000,  ha
  recepito la normativa statale (D.lgs. n. 165/2001, che prescrive la
  assunzione mediante concorso per esami), mostrando in tal  modo  di
  voler  distinguere  la  disciplina  concorsuale  da  applicare   al
  personale  con qualifica dirigenziale, dal personale con differente
  qualifica.
   In  particolare  l'Ufficio  legislativo  e  legale  della  Regione
  Siciliana nel citato parere afferma che con la l.r. n. 10/2000   il
  legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle
  amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina
  compiuta  ed organica, distinta da quella applicabile al  rimanente
  personale  dell'ente  locale;  il  recepito  ordinamento  non  può,
  dunque,  che  prevalere  in ogni sua parte  sulla  disciplina  pure
  dettata  dal  legislatore  regionale,  in  via  generale,  per  gli
  impieghi   pubblici  .tenuto  conto,  altresì,   della   richiamata
  peculiarità  della  dirigenza locale, deve concludersi  che,  dalla
  data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n.
  10/2000,  non è più applicabile, nella materia de qua,  l'art.  19,
  comma  4,  della  legge regionale n. 25/1993,  che  consente  nella
  Regione  siciliana  l'espletamento di concorsi  pubblici  per  soli
  titoli .
   In  conclusione, considerato che per il reclutamento di  personale
  con  qualifica dirigenziale la Regione Siciliana e gli enti  locali
  della  Sicilia  possono indire pubbliche selezioni  per  esami,  si
  ritiene che, nel caso di specie, la Provincia regionale di Siracusa
  abbia operato nel rispetto della normativa applicabile».
                                                      L'Assessore
                                           dott.ssa Caterina Chinnici

   GALVAGNO   -   MARZIANO.  -  «Al  Presidente   della   Regione   e
  all'Assessore  per  le  autonomie locali e  la  funzione  pubblica,
  premesso che:

   in  data 28 gennaio 2011 nella GURS n. 1 - Serie speciale concorsi
  -  è  stato  pubblicato il bando relativo al concorso pubblico  per
  esami  per  la copertura di n. 1 posto di dirigente dell'avvocatura
  provinciale  a  tempo pieno ed indeterminato, presso  la  provincia
  regionale di Siracusa;

   considerato che:

   la  legge  regionale n. 25/1993, all'art. 19, comma 4, concernente
  l'accelerazione  dei  pubblici  concorsi  dispone  che  A  i   fini
  dell'accelerazione e della trasparenza delle procedure  concorsuali
  (....)  per  il  triennio successivo all'entrata  in  vigore  della
  medesima  legge  i  posti messi a concorso siano  coperti  mediante
  concorsi pubblici per soli titoli;

   considerato, altresì, che:

   con  successiva disposizione legislativa il termine  previsto  dal
  suddetto comma 4 è stato differito al 31 dicembre 2013;

   in  particolare, l'art. 42 della l.r. n. 11/2010 concernente norme
  in  materia  di procedure concorsuali e di assunzione di  personale
  dispone   testualmente   che    Per   gli   enti   locali   e   per
  l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti  a  tutela  e
  vigilanza  della medesima amministrazione, il termine previsto  dal
  comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n.
  25  è differito al 31 dicembre 2013' e precisa, altresì, in maniera
  inequivocabile,  che la norma si applica anche al  personale  delle
  aziende  sanitarie,  con  esclusione del solo  personale  dell'area
  medica;

   per conoscere:

   sulla base di quali disposizioni normative o di altra natura  sono
  state  stabilite le procedure del suddetto concorso  indetto  dalla
  Provincia   di  Siracusa,  atteso  che  la  legge  prevede,   nella
  fattispecie, l'espletamento del concorso per soli titoli;

   quali immediati provvedimenti si intendano porre in essere per  la
  modifica del bando in oggetto, pubblicato nella GURS n. 1  -  Serie
  speciale concorsi - del 28 gennaio 2011, onde garantire il rispetto
  della   normativa   vigente  e  dei  princìpi  inderogabili   della
  trasparenza  nelle  procedure concorsuali riguardanti  la  pubblica
  amministrazione  e gli enti sottoposti a tutela e  vigilanza  della
  medesima, così come previsto dalla l.r. n. 25/1993». (1761)

           (Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

   Risposta. - «Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in  oggetto,
  gli   onorevoli   interroganti  chiedono   spiegazioni   circa   la
  correttezza  della  procedura concorsuale  posta  in  essere  dalla
  Provincia  regionale di Siracusa con il bando per la  copertura  di
  due  posti  di  dirigente - area amministrativa,  pubblicato  nella
  Gazzetta   Ufficiale  della  Regione  Siciliana,   serie   speciale
  concorsi, n. 1 del 28 gennaio 2011.
   In  particolare  si lamenta la mancata applicazione  dell'art  19,
  comma 4, della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, in  base
  al  quale   i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi
  pubblici  per soli titoli , disposizione la cui efficacia  è  stata
  prorogata  fino  al 31dicembre 2013 con l'art. 42, comma  1,  della
  legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.
   Alla luce della normativa applicabile e del parere n. 275 del 2004
  reso  dall'Ufficio  Legislativo e legale  della  Regione  Siciliana
  emerge  che,  nonostante l'art. 19 della l.r.  n.  25/1993  preveda
  l'accesso   mediante  concorsi  pubblici  per  soli   titoli,   con
  particolare  riferimento alla dirigenza il  legislatore  regionale,
  all'art.  34  della legge regionale n. 10 del 15  maggio  2000,  ha
  recepito la normativa statale (D.lgs. n. 165/2001, che prescrive la
  assunzione mediante concorso per esami), mostrando in tal  modo  di
  voler  distinguere  la  disciplina  concorsuale  da  applicare   al
  personale  con qualifica dirigenziale, dal personale con differente
  qualifica.
   In  particolare  l'Ufficio  legislativo  e  legale  della  Regione
  Siciliana nel citato parere afferma che con la l.r. n. 10/2000   il
  legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle
  amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina
  compiuta  ed organica, distinta da quella applicabile al  rimanente
  personale  dell'ente  locale;  il  recepito  ordinamento  non  può,
  dunque,  che  prevalere  in ogni sua parte  sulla  disciplina  pure
  dettata  dal  legislatore  regionale,  in  via  generale,  per  gli
  impieghi   pubblici  .tenuto  conto,  altresì,   della   richiamata
  peculiarità  della  dirigenza locale, deve concludersi  che,  dalla
  data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n.
  10/2000,  non è più applicabile, nella materia de qua,  l'art.  19,
  comma  4,  della  legge regionale n. 25/1993,  che  consente  nella
  Regione  siciliana  l'espletamento di concorsi  pubblici  per  soli
  titoli .
   In  conclusione, considerato che per il reclutamento di  personale
  con  qualifica dirigenziale la Regione Siciliana e gli enti  locali
  della  Sicilia  possono indire pubbliche selezioni  per  esami,  si
  ritiene che, nel caso di specie, la Provincia regionale di Siracusa
  abbia operato nel rispetto della normativa applicabile».

                                                      L'Assessore
                                           dott.ssa Caterina Chinnici

   GALVAGNO   -   MARZIANO.  -  «Al  Presidente   della   Regione   e
  all'Assessore  per  le  autonomie locali e  la  funzione  pubblica,
  premesso  che  in  data 28 gennaio 2011 nella GURS  n.  1  -  Serie
  speciale  concorsi  -  è  stato pubblicato  il  bando  relativo  al
  concorso  pubblico per esami per la copertura  di  n.  5  posti  di
  dirigente, area tecnica, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due
  riservati  al  personale interno, presso la Provincia regionale  di
  Siracusa;

   considerato che la legge regionale n. 25/1993, all'art. 19,  comma
  4,  concernente l'accelerazione dei pubblici concorsi dispone  che:
  'Ai  fini  dell'accelerazione e della trasparenza  delle  procedure
  concorsuali'  (....)  per  il triennio  successivo  all'entrata  in
  vigore  della medesima legge i posti messi a concorso siano coperti
  mediante concorsi pubblici 'per soli titoli';

   considerato, altresì, che:

   con  successiva disposizione legislativa il termine  previsto  dal
  suddetto comma 4 è stato differito al 31 dicembre 2013;

   in  particolare,  l'art.  42 della l. r.  n.  11/2010  concernente
  'Norme  in  materia  di procedure concorsuali e  di  assunzione  di
  personale'  dispone testualmente che: 'Per gli enti  locali  e  per
  l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti  a  tutela  e
  vigilanza  della medesima amministrazione, il termine previsto  dal
  comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n.
  25  è differito al 31 dicembre 2013' e precisa, altresì, in maniera
  inequivocabile,  che la norma si applica anche al  personale  delle
  aziende  sanitarie,  con  esclusione del solo  personale  dell'area
  medica;

   per sapere:

   sulla base di quali disposizioni normative o di altra natura siano
  state  stabilite le procedure del suddetto concorso  indetto  dalla
  Provincia   di  Siracusa,  atteso  che  la  legge  prevede,   nella
  fattispecie, l'espletamento del concorso per soli titoli;

   quali immediati provvedimenti si intendano porre in essere per  la
  modifica  del bando in oggetto, pubblicato nella GURS  n.  1  Serie
  speciale  concorsi del 28 gennaio 2011, onde garantire il  rispetto
  della   normativa   vigente  e  dei  principi  inderogabili   della
  trasparenza  nelle  procedure concorsuali riguardanti  la  pubblica
  amministrazione  e gli enti sottoposti a tutela e  vigilanza  della
  medesima, così come previsto dalla l.r. n. 25/1993». (1770)

           (Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

   Risposta. - «Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in  oggetto,
  gli   onorevoli   interroganti  chiedono   spiegazioni   circa   la
  correttezza  della  procedura concorsuale  posta  in  essere  dalla
  Provincia  regionale di Siracusa con il bando per la  copertura  di
  cinque  posti di dirigente, area tecnica, pubblicato nella Gazzetta
  Ufficiale  della Regione Siciliana, serie speciale concorsi,  n.  1
  del 28 gennaio 2011.
   In  particolare  si lamenta la mancata applicazione  dell'art  19,
  comma 4, della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, in  base
  al  quale   i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi
  pubblici  per soli titoli , disposizione la cui efficacia  è  stata
  prorogata  fino  al 31dicembre 2013 con l'art. 42, comma  1,  della
  legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.
   Alla luce della normativa applicabile e del parere n. 275 del 2004
  reso  dall'Ufficio  Legislativo e legale  della  Regione  Siciliana
  emerge  che,  nonostante l'art. 19 della l.r.  n.  25/1993  preveda
  l'accesso   mediante  concorsi  pubblici  per  soli   titoli,   con
  particolare  riferimento alla dirigenza, il legislatore  regionale,
  all'art.  34  della legge regionale n. 10 del 15  maggio  2000,  ha
  recepito la normativa statale (D.lgs. n. 165/2001, che prescrive la
  assunzione mediante concorso per esami), mostrando in tal  modo  di
  voler  distinguere  la  disciplina  concorsuale  da  applicare   al
  personale  con qualifica dirigenziale, dal personale con differente
  qualifica.
   In  particolare  l'Ufficio  legislativo  e  legale  della  Regione
  Siciliana nel citato parere afferma che con la l.r. n. 10/2000   il
  legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle
  amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina
  compiuta  ed organica, distinta da quella applicabile al  rimanente
  personale  dell'ente  locale;  il  recepito  ordinamento  non  può,
  dunque,  che  prevalere  in ogni sua parte  sulla  disciplina  pure
  dettata  dal  legislatore  regionale,  in  via  generale,  per  gli
  impieghi   pubblici  .tenuto  conto,  altresì,   della   richiamata
  peculiarità  della  dirigenza locale, deve concludersi  che,  dalla
  data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n.
  10/2000,  non è più applicabile, nella materia de qua,  l'art.  19,
  comma  4,  della  legge regionale n. 25/1993,  che  consente  nella
  Regione  siciliana  l'espletamento di concorsi  pubblici  per  soli
  titoli .
   In  conclusione, considerato che per il reclutamento di  personale
  con  qualifica dirigenziale la Regione Siciliana e gli enti  locali
  della  Sicilia  possono indire pubbliche selezioni  per  esami,  si
  ritiene che, nel caso di specie, la Provincia regionale di Siracusa
  abbia operato nel rispetto della normativa applicabile».

                                                      L'Assessore
                                           dott.ssa Caterina Chinnici

   GALVAGNO   -   MARZIANO.  -  «Al  Presidente   della   Regione   e
  all'Assessore  per  le  autonomie locali e  la  funzione  pubblica,
  premesso  che  in  data 28 gennaio 2011 nella GURS  n.  1  -  Serie
  speciale  concorsi  -  è  stato pubblicato  il  bando  relativo  al
  concorso  pubblico per esami per la copertura  di  n.  2  posti  di
  dirigente, area amministrativa, a tempo pieno ed indeterminato,  di
  cui  uno  riservato  al  personale  interno,  presso  la  Provincia
  regionale di Siracusa;

   considerato che la legge regionale n. 25/1993, all'art. 19,  comma
  4,  concernente l'accelerazione dei pubblici concorsi dispone  che:
  'Ai  fini  dell'accelerazione e della trasparenza  delle  procedure
  concorsuali'  (....)  per  il triennio  successivo  all'entrata  in
  vigore  della medesima legge i posti messi a concorso siano coperti
  mediante concorsi pubblici 'per soli titoli';

   considerato, altresì, che:

   con  successiva disposizione legislativa il termine  previsto  dal
  suddetto comma 4 è stato differito al 31 dicembre 2013;

   in  particolare,  l'art.  42 della l. r.  n.  11/2010  concernente
  'Norme  in  materia  di procedure concorsuali e  di  assunzione  di
  personale'  dispone testualmente che: 'Per gli enti  locali  e  per
  l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti  a  tutela  e
  vigilanza  della medesima amministrazione, il termine previsto  dal
  comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n.
  25  è differito al 31 dicembre 2013' e precisa, altresì, in maniera
  inequivocabile,  che la norma si applica anche al  personale  delle
  aziende  sanitarie,  con  esclusione del solo  personale  dell'area
  medica;

   per sapere:

   sulla base di quali disposizioni normative o di altra natura siano
  state  stabilite le procedure del suddetto concorso  indetto  dalla
  Provincia   di  Siracusa,  atteso  che  la  legge  prevede,   nella
  fattispecie, l'espletamento del concorso per soli titoli;

   quali immediati provvedimenti si intendano porre in essere per  la
  modifica  del bando in oggetto, pubblicato nella GURS  n.  1  Serie
  speciale  concorsi del 28 gennaio 2011, onde garantire il  rispetto
  della   normativa   vigente  e  dei  principi  inderogabili   della
  trasparenza  nelle  procedure concorsuali riguardanti  la  pubblica
  amministrazione  e gli enti sottoposti a tutela e  vigilanza  della
  medesima, così come previsto dalla l.r. n. 25/1993». (1789)

           (Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

   Risposta. - «Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in  oggetto,
  gli   onorevoli   interroganti  chiedono   spiegazioni   circa   la
  correttezza  della  procedura concorsuale  posta  in  essere  dalla
  Provincia  regionale di Siracusa con il bando per la  copertura  di
  due  posti  di  dirigente,  area amministrativa,  pubblicato  nella
  Gazzetta   Ufficiale  della  Regione  Siciliana,   serie   speciale
  concorsi, n. 1 del 28 gennaio 2011.
   In  particolare  si lamenta la mancata applicazione  dell'art  19,
  comma 4, della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, in  base
  al  quale   i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi
  pubblici  per soli titoli , disposizione la cui efficacia  è  stata
  prorogata  fino  al 31dicembre 2013 con l'art. 42, comma  1,  della
  legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.
   Alla luce della normativa applicabile e del parere n. 275 del 2004
  reso  dall'Ufficio  Legislativo e legale  della  Regione  Siciliana
  emerge  che,  nonostante l'art. 19 della l.r.  n.  25/1993  preveda
  l'accesso   mediante  concorsi  pubblici  per  soli   titoli,   con
  particolare  riferimento alla dirigenza, il legislatore  regionale,
  all'art.  34  della legge regionale n. 10 del 15  maggio  2000,  ha
  recepito la normativa statale (D.lgs. n. 165/2001, che prescrive la
  assunzione mediante concorso per esami), mostrando in tal  modo  di
  voler  distinguere  la  disciplina  concorsuale  da  applicare   al
  personale  con qualifica dirigenziale, dal personale con differente
  qualifica.
   In  particolare  l'Ufficio  legislativo  e  legale  della  Regione
  Siciliana nel citato parere afferma che con la l.r. n. 10/2000   il
  legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle
  amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina
  compiuta  ed organica, distinta da quella applicabile al  rimanente
  personale  dell'ente  locale;  il  recepito  ordinamento  non  può,
  dunque,  che  prevalere  in ogni sua parte  sulla  disciplina  pure
  dettata  dal  legislatore  regionale,  in  via  generale,  per  gli
  impieghi   pubblici  .tenuto  conto,  altresì,   della   richiamata
  peculiarità  della  dirigenza locale, deve concludersi  che,  dalla
  data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n.
  10/2000,  non è più applicabile, nella materia de qua,  l'art.  19,
  comma  4,  della  legge regionale n. 25/1993,  che  consente  nella
  Regione  siciliana  l'espletamento di concorsi  pubblici  per  soli
  titoli .
   In  conclusione, considerato che per il reclutamento di  personale
  con  qualifica dirigenziale la Regione Siciliana e gli enti  locali
  della  Sicilia  possono indire pubbliche selezioni  per  esami,  si
  ritiene che, nel caso di specie, la Provincia regionale di Siracusa
  abbia operato nel rispetto della normativa applicabile».

                                                      L'Assessore
                                           dott.ssa Caterina Chinnici