Presidenza del presidente Cascio
LEANZA EDOARDO, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende
approvato.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali
votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere
luogo nel corso della seduta.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo:
- gli onorevoli Campagna, Currenti e Scammacca della Bruca per
oggi, 7 giugno 2011;
- gli onorevoli Caronia, Cascio Salvatore, Catalano, Cordaro, Dina
e Falcone per i giorni 7 e 8 giugno 2011.
L'Assemblea ne prende atto.
Missione
PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Maira è in missione, per
motivi istituzionali, nei giorni 7 e 8 giugno 2011.
L'Assemblea ne prende atto.
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute, da parte dell'Assessore
per le Autonomie locali e la Funzione pubblica le risposte scritte
alle seguenti interrogazioni:
N. 115 - Notizie sulla retrocessione di due dipendenti
dell'ufficio stampa della provincia di Enna.
Firmatario: Galvagno Michele
N. 1135 - Provvedimenti per garantire l'incolumità di un
consigliere comunale di Termini Imerese (PA), vittima di un
gravissimo atto intimidatorio.
Firmatario: Caputo Salvino
N. 1255 - Chiarimenti in ordine al rispetto dei princìpi di
legalità e trasparenza nel comune di Catenanuova (EN) ed iniziative
conseguenti.
Firmatario: Galvagno Michele
N. 1355 - Iniziative a sostegno degli amministratori locali che
subiscono atti di intimidazione.
Firmatario: Caputo Salvino
N. 1636 - Modifica del bando per la copertura di un posto di
dirigente dell'Avvocatura provinciale di Siracusa.
Firmatari: Galvagno Michele; Barbagallo Giovanni; Ammatuna
Roberto; Di Benedetto Giacomo; Marziano Bruno; Termine Salvatore
N. 1637 - Modifica del bando per la copertura di 2 posti di
dirigente - area amministrativa indetto dalla provincia regionale
di Siracusa.
Firmatari: Galvagno Michele; Barbagallo Giovanni; Ammatuna
Roberto; Di Benedetto Giacomo; Marziano Bruno; Termine Salvatore
N. 1638 - Modifica del bando per la copertura di 2 posti di
dirigente - area economico-finanziaria indetto dalla Provincia
regionale di Siracusa.
Firmatari: Galvagno Michele; Barbagallo Giovanni; Ammatuna
Roberto; Di Benedetto Giacomo; Marziano Bruno; Termine Salvatore
N. 1639 - Modifica del bando per la copertura di 5 posti di
dirigente - area tecnica indetto dalla provincia regionale di
Siracusa.
Firmatari: Galvagno Michele; Barbagallo Giovanni; Ammatuna
Roberto; Di Benedetto Giacomo; Marziano Bruno; Termine Salvatore
N. 1761 - Modifica del bando di concorso pubblico per la copertura
di n. 1 posto di dirigente dell'avvocatura provinciale di Siracusa.
Firmatari: Galvagno Michele; Marziano Bruno
N. 1770 - Modifica del bando per la copertura di n. 5 posti di
dirigente, area tecnica, presso la Provincia regionale di Siracusa.
Firmatari: Galvagno Michele; Marziano Bruno
N. 1789 - Modifica del bando per la copertura di n. 2 posti di
dirigente, area amministrativa, presso la Provincia regionale di
Siracusa.
Firmatari: Galvagno Michele; Marziano Bruno
Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto
stenografico della seduta odierna.
Annunzio di presentazione di disegni di legge
PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni
di legge:
- Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei
geositi in Sicilia. (n. 735)
di iniziativa parlamentare, presentato dall'onorevole Aricò in
data 31 maggio 2011.
- Misura a sostegno di soggetti non autosufficienti affetti da
gravi patologie progressivamente invalidanti e degenerative. (n.
736)
di iniziativa parlamentare, presentato dagli onorevoli Colianni,
Musotto, Federico e Arena in data 31 maggio 2011.
- Norme per il risanamento ed il recupero del centro storico di
Noto. (n. 738)
di iniziativa parlamentare, presentato dall'onorevole Gennuso in
data 3 giugno 2011.
Comunicazione di invio di disegni di legge alle competenti
Commissioni
PRESIDENTE. Comunico i disegni di legge inviati alle competenti
Commissioni:
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE (II)
- Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al
lavoro di soggetti svantaggiati, proroga di termini. (n. 729)
di iniziativa parlamentare
inviato in data 1 giugno 2011, parere V e UE
- Sgravi fiscali per incentivare la imprenditorialità giovanile e
femminile in Sicilia. (n. 730).
di iniziativa parlamentare.
inviato in data 1 giugno 2011, parere III e UE
ATTIVITA' PRODUTTIVE (III)
- Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e la pesca. (n. 732)
di iniziativa parlamentare
inviato in data 1 giugno 2011, parere UE
- Disposizioni in materia di entrate e contenimento della spesa,
norme in materia di agricoltura. (n. 733)
di iniziativa parlamentare
inviato in data 1 giugno 2011, parere UE.
Comunicazione di approvazione di risoluzione
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione legislativa Attività
produttive' (III), nella seduta n. 206 del 31 maggio 2011, ha
approvato la seguente risoluzione: Proroga dei termini del bando
per l'attivazione della linea 4.4.1.2 del PO FESR 2007-2013 (n.
15/III).
Comunicazione di delibere della Giunta regionale
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute le delibere della Giunta
regionale del secondo bimestre 2011. Copia delle stesse è
disponibile presso l'archivio del Servizio Commissioni.
Annunzio di interrogazioni
PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle
interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.
LEANZA EDOARDO, segretario:
«All'Assessore per la salute, premesso che:
l'unità operativa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale
Vittorio Emanuele II di Castelvetrano ha come bacino di utenza
l'intero territorio della Valle del Belice;
tale unità operativa in atto, nonostante l'impegno e l'alta
professionalità di tutto il personale medico e paramedico, non è in
grado di fornire alcune prestazioni quali ultra-screen e
amniocentesi, laparoscopia e isteroscopia;
le predette prestazioni rimangono essenziali per il monitoraggio
della gravidanza, per la diagnosi e la cura di patologie benigne e
maligne dell'utero e delle ovaie, per diagnosticare e trattare
patologie intrauterine ed endocervicali, consentendo di poter
effettuare piccoli interventi chirurgici con tecniche minimamente
invasive;
le sopra citate carenze sono attribuibili in alcuni casi ad
inadeguatezza o mancanza di apparecchiature specifiche o a guasti
della strumentazione disponibile;
tutto ciò comporta notevole disagio per i pazienti, che sono
costretti a rivolgersi ad altre strutture pubbliche di altre città
o a strutture private;
per sapere se non ritenga indispensabile effettuare, in tempi
ristretti, una verifica delle attrezzature tecniche specifiche
dell'unità operativa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale
Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, ponendo in essere ogni
iniziativa possibile finalizzata alla risoluzione dei problemi
riscontrati ed evitando così ulteriori disagi ai pazienti di
Castelvetrano e dell'intera Valle del Belice». (1904)
ODDO
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute,
premesso che l'azienda sanitaria provinciale di Siracusa ha
modificato le modalità di erogazione degli ausili ad assorbenza per
incontinenti (pannoloni e traverse), istituendo il servizio di
distribuzione domiciliare della fornitura;
preso atto che:
a seguito di procedura negoziata, una ditta di Somma Vesuviana, in
provincia di Napoli, si è aggiudicata il servizio de quo;
con una 'lettera tipo' inviata a tutti i pazienti interessati, la
direzione provinciale ASP di Siracusa provvedeva ad informare gli
utenti delle modifiche apportate al servizio, indicando come data
utile alla distribuzione domiciliare dei presidi il 16 maggio 2011
e impegnandosi a predisporre il coinvolgimento di tutte le farmacie
ospedaliere e territoriali, nonché delle parafarmacie, delle
sanitarie e delle farmacie private che sono disponibili alla
distribuzione indiretta degli ausili per favorire il normale
svolgimento della prima fase del nuovo sistema di distribuzione;
accertato che:
diversamente da quanto auspicato dalla direzione provinciale ASP
di Siracusa, nessuna intesa è stata raggiunta con le farmacie
ospedaliere e territoriali, nonché con le parafarmacie, con le
sanitarie e le farmacie private per favorire il normale svolgimento
della prima fase del nuovo sistema di distribuzione indiretta di
presidi e ausili;
ad oggi, sono ancora molti gli aventi diritto della provincia
regionale di Siracusa, specie quelli residenti nei comuni della
zona montana, a lamentare la mancata consegna degli ausili da parte
della ditta incaricata;
visto che nessuna spiegazione è stata data fino ad oggi ai
pazienti che hanno chiesto chiarimenti attraverso i numeri verdi
messi a disposizione dalla società aggiudicataria della commessa e
dalla stessa ASP di Siracusa;
considerato che:
in quei rari casi in cui il paziente ha ricevuto i presidi, ha
constatato, e giustamente lamentato, l'assenza nella procedura di
consegna di tutela della privacy oltre ad orari e procedure poco
rispettose tanto della dignità umana quanto dello 'status' del
malato;
si registra ed è lamentato dai pazienti e dalle loro famiglie un
calo evidente nella qualità del prodotto recapitato;
per sapere:
se non ritengano doveroso intervenire con l'urgenza del caso al
fine di fare chiarezza su quanto ampiamente denunciato in provincia
di Siracusa;
se non ritengano utile convocare i responsabili del servizio al
fine di richiamarli alle loro responsabilità derivanti tanto dal
contratto di appalto quanto dal doveroso rispetto del malato e
valutare la possibilità di revocare l'incarico vista la scarsità
del servizio e la bassa qualità del prodotto». (1906)
VINCIULLO
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute,
premesso che presso l'ASP 7, Registro tumori, di Ragusa sono
impiegati 12 collaboratori, per tre quarti laureati (medici e
biologici), inquadrati con forme contrattuali atipiche, che hanno
un rapporto di lavoro precario che in media permane da sei anni e
con salari che si aggirano in media sui 1.200,00 euro mensili a
seconda della qualifica (laureati e non laureati);
considerato che:
attualmente l'organigramma del Registro tumori unico di Ragusa e
Caltanissetta è composto da unità di personale di ruolo (un
responsabile medico part-time e un'assistente sociale) e dai 12
collaboratori indicati in premessa;
è evidente l'importanza del lavoro che essi svolgono sia per la
centralità della ricerca scientifica sia per la delicatezza del
settore in cui operano e che tale lavoro certamente non è favorito
dalla precarietà, dalla frammentazione contrattuale e da tali
livelli retributivi;
la Regione ha posto con forza come proprio obiettivo la lotta
contro il lavoro precario;
la necessità di una norma che permetta di fatto la stabilizzazione
di questo personale, precario da lunghi anni, al fine di permettere
un'equità di trattamento con altri lavoratori precari stabilizzati
(veterinari ASP) alla luce anche dell'articolo 27, comma 6, della
legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, che prevede 'Al fine di non
interrompere le attività dei Registri tumori, le strutture
sanitarie interessate sono autorizzate a prorogare i contratti del
personale precario attualmente in servizio';
per sapere:
se e in che modo intendano provvedere a una norma che permetta la
stabilizzazione del suddetto personale precario anche nella formula
part-time, al fine di non aggravare la spesa nel capitolo della
sanità;
se intendano instaurare una collaborazione con l'amministrazione
dell'ASP 7 perchè vengano tutelate l'anzianità e le competenze del
personale precario a prescindere dal titolo di studio e perché il
personale precario con due generazioni di anzianità (10 anni) venga
considerato il periodo lavorativo equiparabile a una specialità o a
un dottorato». (1907)
DIGIACOMO
PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni testé annunziate saranno
poste all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.
Comunico che é stata presentata la seguente interrogazione con
richiesta di risposta in Commissione:
«All'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:
i comuni, ai sensi dell'ex art. 2 della legge n. 1187 del 1968,
del DPR n. 327/2001 (Testo Unico in materia di espropriazione per
pubblica utilità) e successive modifiche ed integrazioni, allo
scadere di ogni 5 anni sono alle prese con le rilevanti conseguenze
derivanti dalla mancata attuazione della previsione delle opere di
urbanizzazione inserite negli strumenti urbanistici. Ciò comporta
la decadenza dei vincoli non attivati e quindi pone agli stessi
comuni il problema di riproporre tali vincoli al fine di rispettare
i parametri 'standard' urbanistici richiesti dal D.M. n. 1444/68;
la giurisprudenza più recente, con diverse sentenze della Corte
Costituzionale e del Consiglio di Stato, ha ampiamente posto in
luce quanto la decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio
imponga ai comuni di procedere il più rapidamente possibile alla
obbligatoria integrazione del Piano dei vincoli decaduti. Inoltre
esiste la possibilità che ogni soggetto privato, in caso di inerzia
della Amministrazione comunale, possa promuovere interventi
sostitutivi oppure agire in via giurisdizionale, al fine di
impedire la automatica riproposizione del vincolo (che equivarrebbe
quindi ad un esproprio di fatto), potendo, soprattutto in
quest'ultimo caso, pretendere la corresponsione dell'indennità
d'esproprio quale giusto ristoro per il danno subìto;
considerato che:
tutti gli strumenti urbanistici approvati in data antecedente al
30 giugno 2003 (data di entrata in vigore della l. r. n. 7 del 2003
che ha recepito il DPR n. 327 del 2001), da tale data sono soggetti
alla scadenza dei vincoli quinquennali;
tantissimi comuni della Sicilia sono già in grande difficoltà,
soprattutto quando si trovano a dovere realizzare le previste opere
di urbanizzazione con i relativi vincoli scaduti;
in particolare molti di questi comuni non saranno in grado di
predisporre la reitera dei vincoli scaduti, e/o le varianti
generali al PRG: infatti la reitera degli stessi vincoli,
trattandosi di un esproprio di fatto, per legge deve essere
motivata e supportata da un piano finanziario che possa far fronte
alle tante ed inevitabili richieste di indennizzo da parte dei
proprietari dei beni vincolati;
d'altronde i comuni non hanno alternativa in quanto alla loro
inadempienza scatteranno i commissariamenti da parte della Regione.
Tali procedure commissariali non risolveranno in ogni caso il
problema che, evidentemente, ha grosse implicazioni di carattere
finanziario date le asfittiche casse degli enti locali, anche alla
luce del fatto che da qualche anno gli stessi 'impropriamente'
utilizzano gran parte dei proventi della cosiddetta legge
'Bucalossi' per spese correnti;
per sapere:
se non ritenga opportuno concedere una proroga ai comuni
impossibilitati a reiterare per tempo i vincoli decaduti, ove ciò
dipendesse soltanto dalla mancanza delle cartografie aggiornate e/o
dalla mancanza delle necessarie risorse finanziarie;
se non ritenga opportuno accelerare l'iter finalizzato
all'approvazione della nuova legge regionale urbanistica che
contenga un adeguato articolato, finalizzato a disciplinare la
perequazione urbanistica e/o altre forme di indennizzo in
alternativa alla tradizionale indennità d'esproprio. Ciò anche al
fine di tenere nel debito conto l'oggettiva condizione che vede la
stragrande maggioranza dei comuni non in grado di far fronte con
proprie risorse alla problematica in questione;
se non ritenga opportuno, infine, nelle more dell'approvazione
della nuova legge regionale urbanistica, che certamente non avrà un
iter breve, predisporre una norma finanziaria che regolamenti la
perequazione e/o compensazione urbanistica anche al fine di
consentire ai comuni, alla scadenza dei suddetti vincoli, di poter
meglio gestire questa delicata fase di transizione». (1905)
RUGGIRELLO
L'interrogazione testé annunziata sarà inviata al Governo e alla
competente Commissione.
Comunicazione relativa all'interrogazione numero 1823
PRESIDENTE. Con riferimento all'interrogazione con richiesta di
risposta in Commissione n. 1823 Chiarimenti sulla gestione della
riserva naturale orientata Isola Bella , comunica che la stessa si
è svolta nella seduta n. 154 del 25 maggio 2011 della IV
Commissione legislativa permanente Ambiente e territorio' e che
l'interrogante, onorevole Buzzanca, si è dichiarato insoddisfatto
della risposta fornita dall'Assessore per il territorio e
l'ambiente.
Atteso che, con nota 20738 del 5 maggio 2011, il Presidente della
Regione ha delegato il suddetto Assessore alla trattazione
dell'atto ispettivo, l'iter parlamentare dell'interrogazione è da
intendersi concluso.
Presidenza del presidente Cascio
Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge
«Riorganizzazione e potenziamento
della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili»
(nn. 582-590-606/A)
PRESIDENTE. Si passa al II punto all'ordine del giorno:
Discussione di disegni di legge.
Il primo disegno di legge al nostro esame è quello nn. 582-590-
606/A «Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di
residenzialità per i soggetti fragili», posto al numero 1).
Onorevoli colleghi, è pervenuta una nota, datata 6 giugno 2011,
del Presidente del Gruppo parlamentare PID, onorevole Maira, con
cui informa che tutti i deputati del Gruppo PID all'ARS saranno
impegnati a Roma nei giorni 7 giugno e 8 giugno mattina nei lavori
della direzione nazionale del Partito, con rientro a Palermo
mercoledì 8 giugno dalle ore 17.00 in poi.
In ossequio alla prassi parlamentare che prevede che quando un
partito politico è impegnato nella direzione nazionale si tenga
conto di tale fattispecie e in considerazione del fatto che uno
degli emendamenti più importanti del disegno di legge,
l'emendamento A.3 del Governo, presentato nel corso della
precedente seduta e che necessita di copertura finanziaria, è già
stato inviato per il parere alla Commissione Bilancio, la quale si
riunirà domani mattina, il seguito della discussione del disegno di
legge nn. 582-590-606/A è rinviato alla seduta di domani
pomeriggio.
Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.
Presidenza del presidente Cascio
Ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento interno
RINALDI. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del
Regolamento interno.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RINALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi scuso perché
l'argomento che vorrei trattare non riguarda la materia all'ordine
del giorno, però l'urgenza e la serietà dell'argomento mi impone di
trattarlo oggi. Si tratta di alcuni precari, i cosiddetti 331 e
280, che sono stati avviati al lavoro dal 2000 in poi, attraverso
le cooperative e i progetti presentati, presso alcuni enti: enti
locali, enti regionali, enti sottoposti a vigilanza da parte della
Regione.
Questi ragazzi, che adesso non sono più tali, hanno lavorato dal
2000 in poi presso questi enti; grazie ad una legge, la numero 17
del 2004, alcuni di loro hanno avuto la possibilità - con una
circolare che ebbe efficacia per quindici giorni - di attivare un
processo di fuoriuscita dalle cooperative e di essere utilizzati,
di fatto, presso gli enti utilizzatori. Coloro i quali presentarono
la domanda allora furono stabilizzati e adesso sono impiegati
comunali o impiegati regionali.
Nel 2010, con una circolare dell'assessore Piraino sono stati
riaperti i termini per la presentazione, sempre per coloro che
avevano i requisiti di cui agli articoli 74 e 75 della legge 17 del
2004, che prevedevano alcuni requisiti e, cioè, avere 45 giorni di
servizio presso l'ente al 31 dicembre 2004. La stessa legge
permetteva, attraverso questa circolare del dicembre 2010, di
presentare la domanda e proseguire la fuoriuscita dalle cooperative
presso gli enti dove questi ragazzi avevano prestato servizio. E
così è avvenuto. Molti di questi ragazzi hanno presentato la
domanda e, ai sensi degli articoli 74 e 75 della legge 17/2004,
alcuni sono stati avviati alla prosecuzione del lavoro presso la
Provincia di Messina, ad esempio, presso alcuni Comuni della
provincia di Messina e presso alcuni enti sottoposti alla
vigilanza della Regione.
E' accaduto un fatto gravissimo di cui imputo la responsabilità
alla Presidenza della Regione: la Presidenza, con atto indirizzato
all'assessore Piraino - che ringrazio per l'attenzione che ha avuto
verso questi precari - ha revocato la circolare ponendo un problema
grave, un problema serio, perché quanti hanno presentato la domanda
e hanno avuto le delibere dagli enti locali, dalla Provincia e
dagli enti sottoposti al vincolo della Regione siciliana, si
trovano in servizio. E il ritiro della circolare, chiaramente,
produrrà numerosi contenziosi. Infatti, questa circolare ha
prodotto degli effetti, ha prodotto pure un deliberato degli Uffici
provinciali del lavoro che avevano il dovere di avviare al lavoro
questi ragazzi presso gli enti utilizzatori. E questi contenziosi
andranno avanti con la conseguente posizione della Magistratura che
condannerà la Regione siciliana a far proseguire il lavoro nelle
aziende o negli enti dove hanno svolto i 45 giorni.
Ma la cosa ancora più grave, assessore Russo
PRESIDENTE. Assessore Massimo Russo, la prego di prendere posto.
Onorevole Rinaldi, la invito ad avviarsi alla conclusione.
RINALDI. Assessore Russo, lei non mi ha ascoltato poco fa, io
parlavo della situazione di quei precari che si è aggravata con il
ritiro di una circolare da parte del Presidente della Regione.
C'è una situazione particolare a Messina che riguarda sia l'ASP
sia l'azienda ospedaliera Papardo e Piemonte', dove questi precari
avevano presentato istanza, ai sensi dell'articolo 75 della legge
17/2004, per poter proseguire il lavoro presso l'ente utilizzatore
di fatto.
Con lettera ufficiale l'ASP ha comunicato che non può assorbirli
ai sensi dell'articolo 75, ma dopo quindici giorni ha prorogato la
convenzione con la cooperativa.
Io ho chiesto un'ispezione sia nell'uno che nell'altro ente e
invito il Governo ad attivare al più presto questa ispezione per
capire se le convenzioni possono essere ancora in vita tramite le
cooperative oppure se é necessario indire un bando di gara per
svolgere alcuni servizi; se è possibile l'attività dei precari
attraverso le cooperative oppure se, una volta per tutte, occorre
trovare una soluzione - lo chiedo al Presidente della Regione, e
colgo l'occasione anche se non c'è, ma sono presenti alcuni
assessori - per questi precari che avevano trovato una possibilità
attraverso la circolare che apriva i termini di cui agli articoli
74 e 75 e che, con un atto irresponsabile da parte della Presidenza
della Regione, è stata ritirata.
Assessore, la prego pertanto di intervenire.
Presidenza del presidente Cascio
Sull'ordine dei lavori
VINCIULLO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La invito a rispettare i tempi
assegnati.
VINCIULLO. Come sempre, signor Presidente.
Signor Presidente, grazie a lei oggi arriva in Aula il disegno di
legge che riguarda il recepimento del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
Tuttavia, le vorrei chiedere di programmare diversamente i lavori
d'Aula.
Come lei sa, il Gruppo parlamentare I Popolari di Italia Domani'
ha chiesto di potere svolgere la propria attività di partito a Roma
sia oggi che domani fino alle ore 17.00 e, di conseguenza, domani
mattina le Commissioni non saranno nelle condizioni di lavorare
perché i colleghi del PID saranno ancora a Roma, dal momento che
hanno assicurato la loro presenza qui dopo le ore 17.00.
Nello stesso tempo abbiamo la necessità di fissare i tempi per gli
emendamenti al disegno di legge n. 719/A in materia di appalti
all'esame odierno dell'Aula.
Poi vorrei ricordarle, signor Presidente, che domenica si vota
pure per i referendum e i deputati che, come me, sono impegnati nei
referendum vorrebbero essere messi nelle condizioni di poter
esercitare il proprio diritto in quanto teniamo moltissimo al
raggiungimento del quorum, in maniera tale che i cittadini possano
liberamente esercitare il loro diritto-dovere di voto.
Siccome domenica e lunedì vi sono pure alcuni turni di
ballottaggio, signor Presidente, nel rispetto della sua autonomia,
le chiedo di metterci nelle condizioni di poter esercitare il
nostro diritto di partecipare sia alle elezioni sia all'attività
referendaria e, quindi, se è possibile, di rinviare i lavori a
martedì, fissando per venerdì prossimo il termine ultimo per la
presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 719/A.
contratti pubblici'
Presidenza del presidente Cascio
Discussione del disegno di legge «Recepimento del decreto
legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.
Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture» (nn. 719-515-673/A)
PRESIDENTE. Si passa, pertanto, all'esame del disegno di legge nn.
719-515-673/A «Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.
Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture», posto al n. 2).
Invito i componenti la IV Commissione a prendere posto al banco
delle commissioni.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Faraone, per svolgere
la relazione.
FARAONE, relatore. Onorevoli colleghi, la proposta di legge in
esame ha lo scopo di adeguare la normativa regionale in materia di
contratti di lavori pubblici, servizi e forniture alla normativa
statale operando il rinvio dinamico al decreto legislativo n. 163
del 2006, meglio noto come Codice degli appalti.
Si tratta di un recepimento che si ritiene necessario al fine di
armonizzare l'ordinamento regionale e quello delle altre regioni.
Come è noto la materia degli appalti pubblici è oggetto di
continui interventi anche da parte del legislatore europeo, per
tutelare il principio e la libera concorrenza e consentire che il
criterio dell'evidenza pubblica trovi attuazione in tutte le fasi
procedurale dei contratti che le pubbliche amministrazioni debbono
stipulare.
L'articolato si compone di 28 articoli, alcuni riproducono
testualmente norme già previste nell'ordinamento regionale.
In particolare, l'articolo 1 opera un rinvio dinamico al decreto
n. 163 del 2006, facendo salvi alcuni articoli, la cui materia
continua ad essere disciplinata dalla normativa regionale.
Vengono fatti salvi dal rinvio al Codice degli appalti gli
articoli che contengono le seguenti disposizioni:
a) osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
b) commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
c) consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) programmazione dei lavori pubblici;
e) termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi;
f) procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore;
g) disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei
lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere
pubbliche;
h) protocolli di legalità e di tutela dei lavoratori.
L'articolo 2 detta l'ambito di applicazione del disegno di legge,
prevedendo le categorie dei soggetti aggiudicatari, tra questi
vengono individuati gli enti di culto che sono stati già introdotti
dalla legge regionale 7/2003, che aveva ampliato l'ambito
soggettivo di applicazione introducendo con la lettera d) comma 2
dell'articolo 2 della legge 109 del 1994, una disposizione per
mezzo della quale l'intero sistema legislativo e regolamentare
degli appalti in Sicilia trova applicazione anche agli enti di
culto o di formazione religiosa e/o agli enti privati per le opere
per le quali è prevista una programmazione regionale di
finanziamento.
L'articolo 3 recependo una norma già vigente si occupa
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, avente il compito di vigilare ed
eventualmente sanzionare comportamenti in contrasto con la
normativa regionale.
L'articolo 4 prevede l'istituzione del Dipartimento regionale
tecnico presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità a cui vengono attribuite funzioni finora in capo al
Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e
all'osservatorio regionale ai lavori pubblici.
Tra i compiti a questi devoluti si rileva:
-l'esecuzione della progettazione, direzione e collaudo dei lavori;
- la verifica dell'osservanza delle norme tecniche di costruzione;
- attività di consulenza tecnica agli Enti locali;
- la redazione del prezzario unico regionale per le opere
pubbliche.
Inoltre, allo stesso organo devono essere comunicati da parte
delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori:
a) i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara,
i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo
dell'affidatario e del progettista entro trenta giorni dalla data
di aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata;
b) l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori,
servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo e l'importo finale
del lavoro limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni
dalla data del loro compimento ed effettuazione.
Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è
necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di
avanzamento.
Al fine di consentire la conoscenza di tutte le fasi procedurali
che interessano gli appalti di lavori pubblici, gli stessi enti
devono rendere noti i suddetti dati attraverso pubblicità a mezzo
stampa.
L'articolo 5 detta la disciplina applicabile in materia di
conferenza di servizi, facendo un rinvio alla normativa regionale e
a quella statale.
L'articolo 6 recepisce gli articoli 14 bis e 14 ter della legge
n. 109 del 1994 così come recepita in Sicilia, ovvero la disciplina
relativa i programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche
e le relazioni istituzionali.
L'articolo 7 introduce i bandi tipo, che sono emanati per
l'espletamento delle procedure aperte per l'affidamento di lavori e
per l'espletamento delle procedure aperte per l'affidamento di
servizi o forniture; e per la formazione degli elenchi di
professionisti presso le stazioni appaltanti per l'affidamento
degli appalti di servizi di progettazione di lavori di importo
inferiore a 100.000 euro.
L'articolo 8 disciplina la Commissione aggiudicatrice nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
Si prevede che nel caso in cui per l'affidamento di appalti di
servizi o forniture, ovvero di lavori per importi inferiori ad euro
1.250 migliaia, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
l'aggiudicazione venga demandata ad una commissione, che operi
secondo le norme stabilite dal DPR n. 207/2010.
La commissione viene nominata dall'organo della stazione
appaltante competente.
L'articolo 9 istituisce l'Ufficio regionale per l'espletamento di
gare per l'appalto di lavori pubblici, che è altresì competente per
l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto.
Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la
mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le
modalità di organizzazione interna e funzionamento per le finalità
di cui al presente articolo.
La norma riproduce nella sostanza quanto già contenuto
nell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2002.
Particolare attenzione merita il comma 6, laddove nell'ipotesi di
appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, la Commissione incaricata dell'espletamento delle
gare di interesse provinciale, intercomunale e comunale è
individuata mediante sorteggio pubblico svolto, entro il termine
perentorio di due giorni lavorativi successivi alla data di
scadenza per la presentazione delle offerte, dal presidente di
turno della sezione centrale.
L'articolo 10 riproduce le disposizioni relative al prezzario
regionale e l'aggiornamento dei prezzi.
L'articolo 11 definisce il concetto di opere edilizie di modeste
dimensioni.
L'articolo 12 istituisce un unico Albo regionale dove possono
iscriversi i professionisti cui possono essere affidati i servizi
attinenti all'architettura, all'ingegneria, alla urbanistica e alla
paesaggistica di importo complessivamente non superiore ad euro
100.000.
L'articolo 13 introduce la possibilità a favore di un concorrente
ad un bando di gara di presentare richiesta di verifica del
corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara,
qualora lo ritenga incongruo.
L'articolo 14 riproduce l'articolo 5 della legge regionale n. 7
del 2003.
L'articolo 15 opera il rinvio dinamico al Testo unico delle
espropriazioni.
L'articolo 16 estende la disciplina dettata dal Codice degli
appalti in materia di subappalti anche ai noli ed alle forniture.
L'articolo 17 riproduce l'articolo 30 della legge regionale n. 7
del 2002.
L'articolo 18, ex articolo 40 della legge regionale 7 del 2002,
attribuisce all'amministrazione regionale il compito di provvedere
all'approvvigionamento idropotabile dei comuni della Regione.
Assume rilievo, ai fini della presente riforma normativa,
l'articolo 19, che interviene dettando disposizioni diverse
rispetto all'ordinamento statale in materia di criteri di
aggiudicazione.
Preso atto delle criticità generate dal sistema del massimo
ribasso come causa efficiente di infiltrazione della criminalità
organizzata, vengono precisati i casi e i criteri da utilizzarsi
nel caso del ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa, in
coerenza con l'orientamento dell'Autorità di vigilanza sui
contratti della P.A..
In particolare, con determinazione dell'8 ottobre 2008, n. 5
recante Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici , l'Autorità di
vigilanza ha precisato che il criterio del prezzo più basso può
reputarsi adeguato al perseguimento delle esigenze
dell'amministrazione quando l'oggetto del contratto non sia
caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga
secondo procedure largamente standardizzate; il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere adottato
quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a
ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti
qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le
caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la
metodologia utilizzata .
Inoltre il comma 5 definisce quali siano i caratteri al fine di
potere ritenere un appalto di natura transfrontaliera alla luce di
due sentenze della Corte di giustizia Europea, che hanno escluso
che negli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria
potesse farsi luogo all'esclusione automatica delle offerte
anomale, qualora l'appalto stesso presenti carattere
transfrontaliero.
Nell'articolo 20 si prevede che le garanzie offerte oltre una data
percentuale di ribasso (30 per cento) debbano essere offerte, in
denaro, titoli o fideiussione bancaria, fornendo
all'Amministrazione garanzie reali del corretto adempimento, spesso
infruttuosamente escusse rispetto alle fideiussioni assicurative,
con ciò consentendo anche un più incisivo controllo sulla
provenienza delle risorse di cui l'impresa dispone.
L'articolo 21 introduce forme di garanzie a tutela della pubblica
amministrazione per gli affidamenti realizzati mediante ricorso al
sistema del contraente generale, così come previsto dall'art. 176
del Codice degli appalti.
L'articolo 22 individua come atto finale del procedimento
relativo agli appalti di lavori, servizi, beni e forniture,
finanziati con fondi regionali o con fondi extraregionali, il
certificato di collaudo approvato dalla stazione appaltante.
L'articolo 23 destina le risorse derivanti dall'attuazione
dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nei
limiti del 50 per cento alla sicurezza e alla conservazione dei
beni culturali di cui all'articolo 30 e seguenti del Codice dei
beni culturali e del paesaggio.
Gli articoli 24, 25, 26 e 27 dettano, in conclusione, le norme
transitorie, le abrogazioni di norme, la disciplina dei rapporti
tra normativa regionale e sopravvenuta normativa statale e le
disposizioni finanziarie.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di
legge.
Presidenza del presidente Cascio
Congedo
PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Di Mauro ha chiesto congedo
per oggi.
L'Assemblea ne prende atto.
contratti pubblici'
Presidenza del presidente Cascio
Riprende la discussione del disegno di legge nn. 719-515-673/A
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non avendo alcun deputato chiesto
di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in
votazione il passaggio all'esame degli articoli.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che il termine per la presentazione degli emendamenti è
fissato per domani, mercoledì 8 giugno 2011, alle ore 13.00.
Presidenza del presidente Cascio
Sull'ordine dei lavori
BUFARDECI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUFARDECI. Signor Presidente, intervengo solo per ribadire la
richiesta di rinvio dei lavori, anche se mi hanno informato che
qualche collega è già intervenuto sulla stessa richiesta che sto
per formulare, perché i colleghi del PID hanno informato sia la
Presidenza dell'Assemblea che tutti i capigruppo della loro
impossibilità ad essere presenti domani in Aula per ragioni
inerenti il loro partito, che li tratterranno a Roma. Credo che sia
utile e importante tenere conto di tale richiesta, in particolar
modo per l'esame di un disegno di legge come questo,
importantissimo, sul quale occorre la massima convergenza e
discussione.
PRESIDENTE. Onorevole Bufardeci, abbiamo rinviato la seduta di
oggi proprio per l'assenza dei colleghi del PID che torneranno
domani in tarda mattinata. Ho la loro disponibilità scritta alla
partecipazione alla seduta di domani.
Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, mercoledì 8
giugno 2011, alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del presidente Cascio
I - Comunicazioni
II - Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del
Regolamento interno, di interrogazioni e interpellanze della
Rubrica Istruzione e formazione professionale
III - Discussione dei disegni di legge:
1) Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disciplina dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (nn. 719-
515-673/A) (Seguito)
Relatore: on. Faraone
2) Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di
residenzialità per i soggetti fragili (n. 582-590-606/A) (Seguito)
Relatore: on. Laccoto
La seduta è tolta alle ore 17.36
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Responsabile
Capo dell'Ufficio dei resoconti
dott.ssa Iolanda Caroselli
ALLEGATO
Risposte scritte ad interrogazioni - Rubrica Autonomie locali e
funzione pubblica'
GALVAGNO. - «Al Presidente della Regione, premesso che:
la Corte costituzionale, con sentenza n. 189/2007, ha dichiarato
l'incostituzionalità di alcuni articoli di legge (art. 58, primo
comma, della l.r. 33/1996; art. 16, secondo comma, della l.r.
8/2000 e art. 127, secondo comma, della l.r. 2/2002) riguardanti
gli uffici stampa anche degli enti locali;
detta sentenza sostiene l'incostituzionalità del principio secondo
il quale, con legge regionale, è stato applicato il contratto dei
giornalisti a dipendenti di enti locali, senza la preventiva
contrattazione sindacale;
l'Assemblea regionale siciliana ha votato un ordine del giorno,
approvato nella seduta 70 del 28 giugno 2007, con il quale ha
impegnato il Governo della Regione, nelle more dell'avvio della
contrattazione per la definizione dei profili professionali dei
giornalisti che operano negli uffici stampa degli enti locali, ad
emanare le opportune direttive agli enti locali al fine di
garantire le retribuzioni per le prestazioni svolte dai
giornalisti;
considerato che:
l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali, ha diramato una circolare in tal senso;
l'Unione regionale province siciliane ha sottoscritto il
contratto;
tutte le province e i comuni dell'Isola si sono adeguati alla
circolare dell'Assessore tranne la giunta provinciale di Enna,
unico caso in Sicilia che ha ritenuto di retrocedere le due addette
dell'ufficio stampa di cui una giornalista professionista e l'altra
pubblicista;
viene a determinarsi una disparità di trattamento tra dipendenti
di enti locali che svolgono le stesse mansioni, all'interno della
stessa Regione;
la deliberazione della giunta provinciale di Enna appare
arbitraria;
per sapere:
se non ritenga di ordinare un'ispezione presso la provincia
regionale di Enna al fine di chiarire tutta la vicenda;
se, a seguito delle risultanze della ispezione, non ritenga di
impartire opportune direttive agli enti locali dell'Isola al fine
di garantire una univoca applicazione della legge». (115)
(L'interrogante chiede risposta con urgenza)
Risposta. - «A seguito delle modifiche alle competenze degli
Assessorati regionali, introdotte dalla legge 16 dicembre 2008, n.
19 e dal Regolamento di attuazione emanato con D.P. n.12 del 5
dicembre 2009, la scrivente è stata delegata alla trattazione
della interrogazione indicata in oggetto, diretta ad ottenere
Notizie sulla retrocessione di due dipendenti dell'ufficio
stampa della provincia di Enna .
A tal uopo il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, dopo
aver interpellato la Provincia Regionale di Enna, con nota nr.
57352 del 16 dicembre 2008, ha rappresentato agli Uffici di
diretta collaborazione dell'Assessore pro tempore, quanto segue.
La Provincia Regionale di Enna conferma la legittimità e liceità
della propria deliberazione di G.P. 110 del 27/07/2008, supportando
l'adozione con l'obbligatorietà per l'ente di recepire le
superiori direttive intervenute con sentenza della Corte
costituzionale n. 189 pubblicata sulla G.U. n. 24 del 20/06/2008;
direttive peraltro ulteriormente sancite dal Consiglio di Stato,
Sez. 6 n. 3870/08 che dirime la questione del contratto
applicabile ai giornalisti in servizio presso gli EE.LL. (nello
specifico della Provincia Regionale di Napoli) affermando, senza
mezzi termini, che al capo dell'Ufficio Stampa di una
Amministrazione Provinciale va corrisposto il trattamento economico
e giuridico previsto per i dipendenti degli EE.LL. e non quello
attribuito dal contratto dei giornalisti; La Provincia Regionale
di Enna, al fine di acquisire conforto rispetto alle scelte
operative poste in essere con la citata deliberazione di G.P. 110
del 23/07/2008, ha acquisito ulteriore parere legale da parte
dell'Avv.to Salvatore Mazza che sostanzialmente:
·conferma la correttezza e liceità della determinazione della
Giunta Provinciale in quanto l'attività espletata costituisce
doverosa applicazione di superiori direttive intervenute con
sentenza della corte costituzionale n.189/2008;
·evidenzia che l'Amministrazione Regionale non è titolare della
rappresentanza legale della parte pubblica - enti locali (di
esclusiva competenza ARAN) e conseguentemente il contratto
collettivo stipulato in data 24/10/2007 non può essere vincolante
per la provincia di Enna;
·evidenzia che la sentenza della Corte Costituzionale non ha creato
un vuoto normativo ma un sostanziale rinvio alla disciplina vigente
del C.C.R.L. del comparto Autonomie Locali..
Alla luce delle suesposte motivazioni la Provincia Regionale di
Enna conferma quanto già disposto con deliberazione di G.P. nr.
110/2008 .
Relativamente alla richiesta dell'interrogante di un'ispezione
presso la Provincia di Enna al fine di chiarire la vicenda, il
Dipartimento delle Autonomie Locali ha altresì precisato che la
nuova prospettiva istituzionale di valorizzazione e
responsabilizzazione degli enti territoriali autonomi, sancita dal
novellato art. 114 della Costituzione ed il venir meno del
controllo preventivo esterno sugli atti previsto dall'art. 130
della costituzione, evidenziano come il nuovo disegno
costituzionale sia teso a valorizzare l'autonomia come
responsabilità, come autocontrollo e capacità di garantire legalità
sostanziale all'azione amministrativa da parte di ciascun soggetto
di autonomia, chiamato a gestire le proprie funzioni nel rispetto
dei princìpi costituzionali ed in termini di congruità ed
adeguatezza della gestione.
Inoltre non può trascurarsi che nella Regione Sicilia l'attività
di controllo e di annullamento degli atti degli EE.LL. è venuta
meno con l'adozione della normativa che ha soppresso i CO.RE.CO.
senza attribuire, in alternativa, tale competenza a questo
Assessorato.
In via ulteriore la problematica evidenziata non rientra tra
quelle per le quali può essere invocato un intervento sostitutivo.
Infatti la sostituzione deve intendersi come provvedimento estrema
ratio, da esperirsi soltanto nei casi in cui l'ente non sia in
grado di compiere autonomamente l'atto o gli atti obbligatori per
legge (es. approvazione del bilancio di previsione, del Conto
consuntivo, della Salvaguardia degli equilibri di bilancio nonché
degli altri atti discendenti da specifici obblighi di legge).
Va tenuto presente infine che le ipotesi di intervento sostitutivo
debbono configurarsi come fatto eccezionale rispetto al normale
esercizio delle funzioni amministrative pertanto l'autorità di
vigilanza regionale è tenuta al rispetto di alcuni principi
connessi essenzialmente all'esigenza di salvaguardare il valore
costituzionale dell'autonomia degli enti locali. Senza trascurare
che il Presidente della Giunta provinciale di Enna, con la
determina di Giunta provinciale nr.110 del 23 luglio 2008, alla
luce delle superiori direttive intervenute con la citata sentenza
della Corte Costituzionale nr. 189/2008 e confortato dal parere
legale di parte, ha ritenuto di assumere la determinazione
assumendone in pieno la responsabilità .
Tanto si rappresenta rimanendo a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento».
L'Assessore
dott.ssa Caterina
Chinnici
CAPUTO. - «Al Presidente della Regione, premesso che:
in data 31 marzo 2010 il consigliere comunale di Termini Imerese,
Mario Sacco, è stato vittima di un gravissimo atto intimidatorio,
consistente nel recapito allo stesso di una testa mozzata di
animale;
il consigliere comunale Sacco è anche il coordinatore cittadino
del PDL e si è occupato della delicatissima vicenda della gestione
degli appalti tra il comune di Termini Imerese e la cooperativa
Azzurra s.r.l., per la quale il Prefetto di Palermo ha evidenziato
la 'inopportunità' all'assegnazione di beni confiscati;
considerato che:
l'atto intimidatorio è da ricondurre all'impegno politico ed
all'attività svolta in qualità di consigliere comunale;
l'atto di intimidazione è avvenuto subito dopo il dibattito
consiliare sugli appalti dei servizi sociali;
tale evento crea un grave clima di tensione e preoccupazione anche
per l'incolumità di tutti coloro i quali svolgono le loro funzioni
ed i loro ruoli istituzionali nel rispetto dei valori della
legalità;
ritenuto che l'atto intimidatorio nei confronti del consigliere
comunale è riconducibile al suo impegno politico;
per sapere quali provvedimenti intenda adottare per garantire
l'incolumità del consigliere Sacco». (1135)
Risposta. «Si riscontra l'interrogazione indicata in oggetto, alla
cui trattazione, con nota n. 1029 del 10 giugno 2010 della
Segreteria Generale della Presidenza della Regione, è stato
delegato questo Assessore Regionale alle Autonomie locali e alla
Funzione pubblica.
Con riferimento all'episodio descritto nel sopra citato atto di
sindacato ispettivo, si fa presente che la tutela dell'incolumità
dei cittadini, come degli amministratori locali, è di esclusiva
competenza del Ministro dell'Interno e che, conseguentemente,
nessuna iniziativa in merito può essere presa dal Governo della
Regione Siciliana, che ciò non di meno è impegnato nel rispetto
della legalità e nella lotta alla criminalità.
Tanto si rappresenta rimanendo a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento».
L'Assessore
dott.ssa Caterina
Chinnici
GALVAGNO. - «All'Assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica, premesso che:
il comune di Catenanuova (EN) fa parte, insieme ad altri cinque
comuni, dell'unione di comuni 'Corone degli Erei';
per norma statutaria dell'unione, ciascun comune nomina tre propri
consiglieri comunali nell'ambito dell'assemblea del consiglio
dell'unione;
in data 21/10/2009 il consiglio comunale di Catenanuova, con
decreto n. 389/Serv. 1/S.G. del Presidente della Regione siciliana,
veniva sciolto per non avere approvato il bilancio di previsione
relativo all'esercizio 2009 e contestualmente veniva nominato il
commissario straordinario pro tempore;
considerato che:
il commissario straordinario del comune di Catenanuova, nominato
in sostituzione del consiglio comunale decaduto, con atto
deliberativo n. 10 del 15/6/2010, ha nominato tre componenti del
consiglio dell'unione dei comuni 'Corone degli Erei' in
rappresentanza del comune di Catenanuova;
nella suddetta delibera di nomina dei tre consiglieri risultano
essere stati esclusi 8 candidati '(...) per non aver dichiarato
nella domanda il requisito 'di essere eleggibili' a consiglieri
comunali, requisito previsto dall'art. 195, comma 1 della l.r. n.
16 del 15/03/1953 (...) e quanto richiesto dal bando';
atteso che:
il commissario straordinario facente funzione del consiglio
comunale di Catenanuova non applica e non rispetta il regolamento
del consiglio comunale;
avverso l'atto deliberativo in oggetto è stato presentato ricorso
da parte dei sig.ri Lipari Santo e Virzì Prospero di Catenanuova,
con il quale si chiede al commissario straordinario di revocare in
autotutela la propria deliberazione n. 10 del 15/06/2010;
i ricorrenti esclusi dal sedicente 'bando' di selezione dei
componenti il consiglio generale dell'unione dei comuni 'Corone
degli Erei', pubblicato nell'albo pretorio del comune il 29/04/2010
e contestualmente sul sito del comune, erano e sono idonei a
ricoprire la carica di consigliere comunale, come appurato dallo
stesso commissario consultando le liste elettori generali del
comune di Catenanuova e come dichiarato nell'atto deliberativo n.
10 del 15/06/2010;
i suddetti ricorrenti hanno altresì chiesto al consiglio
dell'unione dei comuni 'Corone degli Erei' l'apertura di una
pregiudiziale sulla legittimità della deliberazione n. 10 del
15/06/2010, al fine di tutelare la legittimità del consiglio stesso
e l'avvio di tutte le azioni di tutela previste per legge del
proprio organo;
il ricorso è stato notificato all'Assessorato regionale Autonomie
locali e funzione pubblica, servizio 8- vigilanza e controllo sugli
organi e sui servizi locali;
nel predetto ricorso vengono evidenziate palesi illegittimità in
ordine alla regolarità formale e sostanziale dell'atto adottato dal
commissario straordinario di Catenanuova;
per sapere:
se sia a conoscenza che la deliberazione commissariale n. 10 del
15 giugno 2010 è stata adottata in assenza dei prescritti pareri
tecnici previsti dalla legge;
se sia a conoscenza dei fatti sopra rappresentati;
se non ritenga opportuno avviare una indagine ispettiva volta ad
accertare il rispetto dei principi di legalità e trasparenza nella
gestione operata dal commissario straordinario di Catenanuova;
se, nell'ipotesi che vengano accertate irregolarità, non ritenga
di dover procedere alla immediata rimozione del suddetto
commissario straordinario;
se e quali iniziative intenda, in ogni caso, adottare al fine di
consentire all'unione dei comuni 'Corone degli Erei' di procedere
con serenità nello svolgimento delle proprie funzioni, anche a
tutela degli interessi della collettività che rappresenta
democraticamente». (1255)
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)
Risposta. - «In riferimento a quanto descritto dall'onorevole
interrogante nell'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto, si
rappresenta quanto segue.
I fatti descritti nell'interrogazione si riferiscono alle
procedure di selezione e conseguente nomina di tre componenti del
Consiglio dell'Unione dei comuni Corone degli Erei in
rappresentanza del Comune di Catenanuova (En).
Tale selezione si è resa necessaria a seguito dello scioglimento
del Consiglio comunale di Catenanuova e della conseguente decadenza
dei tre consiglieri comunali precedentemente designati in seno al
consiglio dell'Unione.
Alla designazione dei nuovi componenti procedeva il commissario
straordinario nominato in sostituzione del Consiglio comunale con
D.P.R. n. 389/ser. 1/SG. del 21 ottobre 2009.
Con riguardo a dette designazioni l'art 195 dell'O.R.EE.LL. recita
testualmente: Gli amministratori straordinari dei Comuni e dei
Liberi Consorzi provvedono, con nomine da farsi fra gli eleggibili
a Consigliere, alla sostituzione di coloro che, in conseguenza
dello scioglimento dei Consigli, siano decaduti dall'esercizio di
speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la
qualità di Consigliere.
Le persone così nominate durano in carica finché non vengano
sostituite dai nuovi Consigli .
La selezione, in coerenza con la citata disposizione legislativa,
veniva effettuata fra gli eleggibili a Consigliere e, al fine di
garantire la massima trasparenza, avveniva a seguito di avviso
pubblico affisso sull'albo pretorio e pubblicato sul sito internet
del Comune.
L'esclusione di alcune delle istanze pervenute trova piena
giustificazione, da quanto si evince nella delibera di nomina, nel
fatto che alcuni candidati non avrebbero dichiarato di essere in
possesso del requisito di eleggibilità a consigliere comunale.
In conclusione, alla luce della documentazione acquisita, della
relazione prodotta dal commissario straordinario, dott. Eliseo
Fonte, e delle valutazioni cui è pervenuto il Dipartimento delle
Autonomie Locali, a seguito di approfondita attività istruttoria,
nella procedura di designazione di cui trattasi non si ravvisano
irregolarità che possano giustificare gli interventi invocati
nell'atto di sindacato ispettivo presentato dall'Onorevole
interrogante».
L'Assessore
dott.ssa Caterina
Chinnici
CAPUTO. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per le
autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:
recentemente alcuni amministratori degli enti locali sono stati
vittime di episodi criminosi di intimidazioni e danneggiamento;
diversi atti intimidatori, infatti, hanno colpito, distintamente,
il sindaco di Altofonte (PA), Vincenzo Di Girolamo, ed il
consigliere comunale di Borgetto (PA), Giuseppe Barbato;
tali episodi non sono rimasti casi isolati ma sono stati reiterati
con gravi minacce e danneggiamenti. Diversi, infatti, sono stati
gli atti di intimidazioni rivolti agli amministratori;
considerato che:
si tratta di atti destinati ai danni di amministratori di comuni
che ricadono all'interno di un vasto territorio tristemente
condizionato dalla presenza della criminalità organizzata;
tali accadimenti sono da considerarsi gravi e preoccupanti e non
devono essere sottovalutati, atteso che sono stati indirizzati a
chi riveste la qualità di primo cittadino, come nel caso del
sindaco di Altofonte - Vincenzo Di Girolamo - e a chi ricopre
cariche elettive, come nel caso di Giuseppe Barbato, consigliere
comunale di Borgetto;
ritenuto che tali gravi accadimenti dimostrano che la criminalità
organizzata intende colpire le istituzioni e che pertanto i fatti
accaduti, oltre ad essere valutati nelle opportune sedi
investigative e giudiziarie, devono anche essere attenzionate dalla
politica;
per sapere quali atti o provvedimenti abbiano adottato o intendano
adottare per iniziative di sostegno degli amministratori locali che
subiscono atti di intimidazione». (1355)
Risposta. - «Si riscontra l'interrogazione indicata in oggetto,
alla cui trattazione, con nota n. 200 del 25 ottobre 2010 della
Segreteria generale della Presidenza della Regione, è stato
delegato questo Assessore regionale alle Autonomie locali e alla
Funzione pubblica.
Con riferimento agli episodi descritti nel sopra citato atto di
sindacato ispettivo, si fa presente che la tutela dell'incolumità
dei cittadini, come degli amministratori locali, è di esclusiva
competenza del Ministro dell'Interno e che, conseguentemente,
nessuna iniziativa in merito può essere presa dal Governo della
Regione Siciliana, che ciò non di meno è impegnato nel rispetto
della legalità e nella lotta alla criminalità.
Tanto si rappresenta rimanendo a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento».
L'Assessore
dott.ssa Caterina Chinnici
GALVAGNO - BARBAGALLO - AMMATUNA - DI BENEDETTO - MARZIANO -
TERMINE. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per le
autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che in data 31
dicembre 2010 nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n.
18 è stato pubblicato il bando relativo alla pubblica selezione per
esami, per la copertura, mediante mobilità esterna, di n. 1 posto
di dirigente dell'Avvocatura provinciale, a tempo pieno ed
indeterminato, indetto dalla Provincia regionale di Siracusa;
considerato che la legge regionale n. 25/1993, all'art. 19, comma
4, concernente l'accelerazione dei pubblici concorsi dispone che:
'Ai fini dell'accelerazione e della trasparenza delle procedure
concorsuali' (...) per il triennio successivo all'entrata in vigore
della medesima legge i posti messi a concorso siano coperti
mediante concorsi pubblici 'per soli titoli';
considerato, altresì, che:
con successiva disposizione legislativa il termine previsto dal
suddetto comma 4 è stato differito al 31 dicembre 2013;
in particolare, l'art. 42 della l.r. n. 11/2010 concernente 'Norme
in materia di procedure concorsuali e di assunzione di personale'
dispone testualmente che: 'Per gli enti locali e per
l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti a tutela e
vigilanza della medesima amministrazione, il termine previsto dal
comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n.
25 è differito al 31 dicembre 2013' e precisa altresì, in maniera
inequivocabile, che la norma si applica anche al personale delle
aziende sanitarie, con esclusione del solo personale dell'area
medica;
per sapere:
sulla base di quali disposizioni normative o di altra natura siano
state stabilite le procedure concorsuali del suddetto bando di
concorso della Provincia regionale di Siracusa, atteso che la legge
prevede, nella fattispecie, l'espletamento del concorso per soli
titoli;
quali immediati provvedimenti si intendano porre in essere per la
modifica del bando in oggetto, pubblicato nella GURS n. 18 del 31
dicembre 2010, onde garantire il rispetto della normativa vigente e
dei principi inderogabili della trasparenza nelle procedure
concorsuali riguardanti la pubblica amministrazione e gli enti
sottoposti a tutela e vigilanza della medesima, così come previsto
dalla l.r. n. 25/1993». (1636)
(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)
Risposta. - «Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto,
gli onorevoli interroganti chiedono spiegazioni circa la
correttezza della procedura concorsuale posta in essere dalla
Provincia regionale di Siracusa con il bando per la copertura di un
posto di dirigente dell'avvocatura provinciale mediante mobilità
esterna, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana, serie speciale concorsi, n. 18 del 31 dicembre 2010.
In particolare si lamenta la mancata applicazione dell'art 19,
comma 4, della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, in base
al quale i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi
pubblici per soli titoli , disposizione la cui efficacia è stata
prorogata fino al 31dicembre 2013 con l'art. 42, comma 1, della
legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.
Alla luce della normativa applicabile e del parere n. 275 del 2004
reso dall'Ufficio Legislativo e legale della Regione Siciliana
emerge che, nonostante l'art. 19 della l.r. n. 25/1993 preveda
l'accesso mediante concorsi pubblici per soli titoli, con
particolare riferimento alla dirigenza, il legislatore regionale,
all'art. 34 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, ha
recepito la normativa statale (D.lgs. n. 165/2001, che prescrive
l'assunzione mediante concorso per esami), mostrando in tal modo di
voler distinguere la disciplina concorsuale da applicare al
personale con qualifica dirigenziale, dal personale con differente
qualifica.
In particolare l'Ufficio legislativo e legale della Regione
Siciliana nel citato parere afferma che con la l.r. n. 10/2000 il
legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle
amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina
compiuta ed organica, distinta da quella applicabile al rimanente
personale dell'ente locale; il recepito ordinamento non può,
dunque, che prevalere in ogni sua parte sulla disciplina pure
dettata dal legislatore regionale, in via generale, per gli
impieghi pubblici ...tenuto conto, altresì, della richiamata
peculiarità della dirigenza locale, deve concludersi che, dalla
data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n.
10/2000, non è più applicabile, nella materia de qua, l'art. 19,
comma 4, della legge regionale n. 25/1993, che consente nella
Regione siciliana l'espletamento di concorsi pubblici per soli
titoli .
In conclusione, considerato che per il reclutamento di personale
con qualifica dirigenziale la Regione Siciliana e gli enti locali
della Sicilia possono indire pubbliche selezioni per esami, si
ritiene che, nel caso di specie, la Provincia regionale di Siracusa
abbia operato nel rispetto della normativa applicabile»
L'Assessore
dott.ssa Caterina Chinnici
GALVAGNO - BARBAGALLO - AMMATUNA - DI BENEDETTO - MARZIANO -
TERMINE. -«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le
autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:
in data 31 dicembre 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 18 è stato pubblicato il bando relativo alla pubblica
selezione per esami, per la copertura, mediante mobilità esterna ex
art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, di n. 2 posti di dirigente
- area amministrativa, a tempo pieno ed indeterminato, indetto
dalla Provincia regionale di Siracusa;
considerato che la legge regionale n. 25/1993, all'art. 19, comma
4, concernente l'accelerazione dei pubblici concorsi dispone che:
'Ai fini dell'accelerazione e della trasparenza delle procedure
concorsuali' (...) per il triennio successivo all'entrata in vigore
della medesima legge i posti messi a concorso siano coperti
mediante concorsi pubblici 'per soli titoli';
considerato, altresì, che:
con successiva disposizione legislativa il termine previsto dal
suddetto comma 4 è stato differito al 31 dicembre 2013;
in particolare, l'art. 42 della l.r. n. 11/2010 concernente 'Norme
in materia di procedure concorsuali e di assunzione di personale'
dispone testualmente che: 'Per gli enti locali e per
l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti a tutela e
vigilanza della medesima amministrazione, il termine previsto dal
comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n.
25 è differito al 31 dicembre 2013' e precisa, altresì, in maniera
inequivocabile, che la norma si applica anche al personale delle
aziende sanitarie, con esclusione del solo personale dell'area
medica;
per sapere:
sulla base di quali disposizioni normative o di altra natura siano
state stabilite le procedure concorsuali del suddetto bando di
concorso della Provincia regionale di Siracusa, atteso che la
normativa vigente prevede, nella fattispecie, l'espletamento del
concorso per soli titoli;
quali immediati provvedimenti si intendano porre in essere per la
modifica del bando in oggetto, pubblicato nella GURS n. 18 del
31/12/2010, onde garantire il rispetto della legge e dei princìpi
inderogabili della trasparenza nelle procedure concorsuali
riguardanti la pubblica amministrazione e gli enti sottoposti a
tutela e vigilanza della medesima, così come previsto dalla l.r. n.
25/1993». (1637)
(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)
Risposta. - «Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto,
gli onorevoli interroganti chiedono spiegazioni circa la
correttezza della procedura concorsuale posta in essere dalla
Provincia regionale di Siracusa con il bando per la copertura di
due posti di dirigente - area amministrativa, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, serie speciale
concorsi, n. 18 del 31 dicembre 2010.
In particolare si lamenta la mancata applicazione dell'art 19,
comma 4, della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, in base
al quale i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi
pubblici per soli titoli , disposizione la cui efficacia è stata
prorogata fino al 31dicembre 2013 con l'art. 42, comma 1, della
legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.
Alla luce della normativa applicabile e del parere n. 275 del 2004
reso dall'Ufficio Legislativo e legale della Regione Siciliana
emerge che, nonostante l'art. 19 della l.r. n. 25/1993 preveda
l'accesso mediante concorsi pubblici per soli titoli, con
particolare riferimento alla dirigenza il legislatore regionale,
all'art. 34 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, ha
recepito la normativa statale (D.lgs. n. 165/2001, che prescrive
l'assunzione mediante concorso per esami), mostrando in tal modo di
voler distinguere la disciplina concorsuale da applicare al
personale con qualifica dirigenziale, dal personale con differente
qualifica.
In particolare l'Ufficio legislativo e legale della Regione
Siciliana nel citato parere afferma che con la l.r. n. 10/2000 il
legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle
amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina
compiuta ed organica, distinta da quella applicabile al rimanente
personale dell'ente locale; il recepito ordinamento non può,
dunque, che prevalere in ogni sua parte sulla disciplina pure
dettata dal legislatore regionale, in via generale, per gli
impieghi pubblici .tenuto conto, altresì, della richiamata
peculiarità della dirigenza locale, deve concludersi che, dalla
data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n.
10/2000, non è più applicabile, nella materia de qua, l'art. 19,
comma 4, della legge regionale n. 25/1993, che consente nella
Regione siciliana l'espletamento di concorsi pubblici per soli
titoli .
In conclusione, considerato che per il reclutamento di personale
con qualifica dirigenziale la Regione Siciliana e gli enti locali
della Sicilia possono indire pubbliche selezioni per esami, si
ritiene che, nel caso di specie, la Provincia regionale di Siracusa
abbia operato nel rispetto della normativa applicabile».
L'Assessore
dott.ssa Caterina Chinnici
GALVAGNO - BARBAGALLO - AMMATUNA - DI BENEDETTO - MARZIANO -
TERMINE. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per le
autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:
in data 31 dicembre 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 18 è stato pubblicato il bando relativo alla pubblica
selezione per esami, per la copertura, mediante mobilità esterna ex
art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, di n. 2 posti di dirigente
- area economico-finanziaria, a tempo pieno ed indeterminato,
indetto dalla Provincia regionale di Siracusa;
considerato che la legge regionale n. 25/1993, all'art. 19, comma
4, concernente l'accelerazione dei pubblici concorsi dispone che:
'Ai fini dell'accelerazione e della trasparenza delle procedure
concorsuali' (...) per il triennio successivo all'entrata in vigore
della medesima legge i posti messi a concorso siano coperti
mediante concorsi pubblici 'per soli titoli';
considerato, altresì, che:
con successiva disposizione legislativa il termine previsto dal
suddetto comma 4 è stato differito al 31 dicembre 2013;
in particolare, l'art. 42 della l.r. n. 11/2010 concernente 'Norme
in materia di procedure concorsuali e di assunzione di personale'
dispone testualmente che: 'Per gli enti locali e per
l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti a tutela e
vigilanza della medesima amministrazione, il termine previsto dal
comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n.
25 è differito al 31 dicembre 2013' e precisa, altresì, in maniera
inequivocabile, che la norma si applica anche al personale delle
aziende sanitarie, con esclusione del solo personale dell'area
medica;
per sapere:
sulla base di quali disposizioni normative o di altra natura siano
state stabilite le procedure concorsuali del suddetto bando di
concorso della Provincia regionale di Siracusa, atteso che la
normativa vigente prevede, nella fattispecie, l'espletamento del
concorso per soli titoli;
quali immediati provvedimenti si intendano porre in essere per la
modifica del bando in oggetto, pubblicato nella GURS n. 18 del 31
dicembre 2010, onde garantire il rispetto della legge e dei
principi inderogabili della trasparenza nelle procedure concorsuali
riguardanti la pubblica amministrazione e gli enti sottoposti a
tutela e vigilanza della medesima, così come previsto dalla l.r. n.
25/1993». (1638)
(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)
Risposta. - «Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto,
gli onorevoli interroganti chiedono spiegazioni circa la
correttezza della procedura concorsuale posta in essere dalla
Provincia regionale di Siracusa con il bando per la copertura di
due posti di dirigente - area economico-finanziaria, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, serie speciale
concorsi, n. 18 del 31 dicembre 2010.
In particolare si lamenta la mancata applicazione dell'art 19,
comma 4, della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, in base
al quale i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi
pubblici per soli titoli , disposizione la cui efficacia è stata
prorogata fino al 31dicembre 2013 con l'art. 42, comma 1, della
legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.
Alla luce della normativa applicabile e del parere n. 275 del 2004
reso dall'Ufficio Legislativo e legale della Regione Siciliana
emerge che, nonostante l'art. 19 della l.r. n. 25/1993 preveda
l'accesso mediante concorsi pubblici per soli titoli, con
particolare riferimento alla dirigenza il legislatore regionale,
all'art. 34 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, ha
recepito la normativa statale (D.lgs. n. 165/2001, che prescrive
l'assunzione mediante concorso per esami), mostrando in tal modo di
voler distinguere la disciplina concorsuale da applicare al
personale con qualifica dirigenziale, dal personale con differente
qualifica.
In particolare l'Ufficio legislativo e legale della Regione
Siciliana nel citato parere afferma che con la l.r. n. 10/2000 il
legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle
amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina
compiuta ed organica, distinta da quella applicabile al rimanente
personale dell'ente locale; il recepito ordinamento non può,
dunque, che prevalere in ogni sua parte sulla disciplina pure
dettata dal legislatore regionale, in via generale, per gli
impieghi pubblici .tenuto conto, altresì, della richiamata
peculiarità della dirigenza locale, deve concludersi che, dalla
data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n.
10/2000, non è più applicabile, nella materia de qua, l'art. 19,
comma 4, della legge regionale n. 25/1993, che consente nella
Regione siciliana l'espletamento di concorsi pubblici per soli
titoli .
In conclusione, considerato che per il reclutamento di personale
con qualifica dirigenziale la Regione Siciliana e gli enti locali
della Sicilia possono indire pubbliche selezioni per esami, si
ritiene che, nel caso di specie, la Provincia regionale di Siracusa
abbia operato nel rispetto della normativa applicabile».
L'Assessore
dott.ssa Caterina Chinnici
GALVAGNO - BARBAGALLO - AMMATUNA - DI BENEDETTO - MARZIANO -
TERMINE. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per le
autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:
in data 31 dicembre 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 18 è stato pubblicato il bando relativo alla pubblica
selezione per esami, per la copertura, mediante mobilità esterna ex
art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, di n. 2 posti di dirigente
- area tecnica, a tempo pieno ed indeterminato, indetto dalla
Provincia regionale di Siracusa;
considerato che la legge regionale n. 25/1993, all'art. 19, comma
4, concernente l'accelerazione dei pubblici concorsi dispone che:
'Ai fini dell'accelerazione e della trasparenza delle procedure
concorsuali' (...) per il triennio successivo all'entrata in vigore
della medesima legge i posti messi a concorso siano coperti
mediante concorsi pubblici 'per soli titoli';
considerato, altresì, che:
con successiva disposizione legislativa il termine previsto dal
suddetto comma 4 è stato differito al 31 dicembre 2013;
in particolare, l'art. 42 della l.r. n. 11/2010 concernente 'Norme
in materia di procedure concorsuali e di assunzione di personale'
dispone testualmente che: 'Per gli enti locali e per
l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti a tutela e
vigilanza della medesima amministrazione, il termine previsto dal
comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n.
25 è differito al 31 dicembre 2013' e precisa, altresì, in maniera
inequivocabile, che la norma si applica anche al personale delle
aziende sanitarie, con esclusione del solo personale dell'area
medica;
per sapere:
sulla base di quali disposizioni normative o di altra natura siano
state stabilite le procedure concorsuali del suddetto bando di
concorso della Provincia regionale di Siracusa, atteso che la
normativa vigente prevede, nella fattispecie, l'espletamento del
concorso per soli titoli;
quali immediati provvedimenti si intendano porre in essere per la
modifica del bando in oggetto, pubblicato nella GURS n. 18 del 31
dicembre 2010, onde garantire il rispetto della legge e dei
principi inderogabili della trasparenza nelle procedure concorsuali
riguardanti la pubblica amministrazione e gli enti sottoposti a
tutela e vigilanza della medesima, così come previsto dalla l.r. n.
25/1993». (1639)
(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)
Risposta. - «Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto,
gli onorevoli interroganti chiedono spiegazioni circa la
correttezza della procedura concorsuale posta in essere dalla
Provincia regionale di Siracusa con il bando per la copertura di
cinque posti di dirigente - area tecnica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana, serie speciale concorsi, n. 18
del 31 dicembre 2010.
In particolare si lamenta la mancata applicazione dell'art 19,
comma 4, della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, in base
al quale i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi
pubblici per soli titoli , disposizione la cui efficacia è stata
prorogata fino al 31dicembre 2013 con l'art. 42, comma 1, della
legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.
Alla luce della normativa applicabile e del parere n. 275 del 2004
reso dall'Ufficio Legislativo e legale della Regione Siciliana
emerge che, nonostante l'art. 19 della l.r. n. 25/1993 preveda
l'accesso mediante concorsi pubblici per soli titoli, con
particolare riferimento alla dirigenza il legislatore regionale,
all'art. 34 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, ha
recepito la normativa statale (D.lgs. n. 165/2001, che prescrive la
assunzione mediante concorso per esami), mostrando in tal modo di
voler distinguere la disciplina concorsuale da applicare al
personale con qualifica dirigenziale, dal personale con differente
qualifica.
In particolare l'Ufficio legislativo e legale della Regione
Siciliana nel citato parere afferma che con la l.r. n. 10/2000 il
legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle
amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina
compiuta ed organica, distinta da quella applicabile al rimanente
personale dell'ente locale; il recepito ordinamento non può,
dunque, che prevalere in ogni sua parte sulla disciplina pure
dettata dal legislatore regionale, in via generale, per gli
impieghi pubblici .tenuto conto, altresì, della richiamata
peculiarità della dirigenza locale, deve concludersi che, dalla
data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n.
10/2000, non è più applicabile, nella materia de qua, l'art. 19,
comma 4, della legge regionale n. 25/1993, che consente nella
Regione siciliana l'espletamento di concorsi pubblici per soli
titoli .
In conclusione, considerato che per il reclutamento di personale
con qualifica dirigenziale la Regione Siciliana e gli enti locali
della Sicilia possono indire pubbliche selezioni per esami, si
ritiene che, nel caso di specie, la Provincia regionale di Siracusa
abbia operato nel rispetto della normativa applicabile».
L'Assessore
dott.ssa Caterina Chinnici
GALVAGNO - MARZIANO. - «Al Presidente della Regione e
all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica,
premesso che:
in data 28 gennaio 2011 nella GURS n. 1 - Serie speciale concorsi
- è stato pubblicato il bando relativo al concorso pubblico per
esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente dell'avvocatura
provinciale a tempo pieno ed indeterminato, presso la provincia
regionale di Siracusa;
considerato che:
la legge regionale n. 25/1993, all'art. 19, comma 4, concernente
l'accelerazione dei pubblici concorsi dispone che A i fini
dell'accelerazione e della trasparenza delle procedure concorsuali
(....) per il triennio successivo all'entrata in vigore della
medesima legge i posti messi a concorso siano coperti mediante
concorsi pubblici per soli titoli;
considerato, altresì, che:
con successiva disposizione legislativa il termine previsto dal
suddetto comma 4 è stato differito al 31 dicembre 2013;
in particolare, l'art. 42 della l.r. n. 11/2010 concernente norme
in materia di procedure concorsuali e di assunzione di personale
dispone testualmente che Per gli enti locali e per
l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti a tutela e
vigilanza della medesima amministrazione, il termine previsto dal
comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n.
25 è differito al 31 dicembre 2013' e precisa, altresì, in maniera
inequivocabile, che la norma si applica anche al personale delle
aziende sanitarie, con esclusione del solo personale dell'area
medica;
per conoscere:
sulla base di quali disposizioni normative o di altra natura sono
state stabilite le procedure del suddetto concorso indetto dalla
Provincia di Siracusa, atteso che la legge prevede, nella
fattispecie, l'espletamento del concorso per soli titoli;
quali immediati provvedimenti si intendano porre in essere per la
modifica del bando in oggetto, pubblicato nella GURS n. 1 - Serie
speciale concorsi - del 28 gennaio 2011, onde garantire il rispetto
della normativa vigente e dei princìpi inderogabili della
trasparenza nelle procedure concorsuali riguardanti la pubblica
amministrazione e gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della
medesima, così come previsto dalla l.r. n. 25/1993». (1761)
(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)
Risposta. - «Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto,
gli onorevoli interroganti chiedono spiegazioni circa la
correttezza della procedura concorsuale posta in essere dalla
Provincia regionale di Siracusa con il bando per la copertura di
due posti di dirigente - area amministrativa, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, serie speciale
concorsi, n. 1 del 28 gennaio 2011.
In particolare si lamenta la mancata applicazione dell'art 19,
comma 4, della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, in base
al quale i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi
pubblici per soli titoli , disposizione la cui efficacia è stata
prorogata fino al 31dicembre 2013 con l'art. 42, comma 1, della
legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.
Alla luce della normativa applicabile e del parere n. 275 del 2004
reso dall'Ufficio Legislativo e legale della Regione Siciliana
emerge che, nonostante l'art. 19 della l.r. n. 25/1993 preveda
l'accesso mediante concorsi pubblici per soli titoli, con
particolare riferimento alla dirigenza il legislatore regionale,
all'art. 34 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, ha
recepito la normativa statale (D.lgs. n. 165/2001, che prescrive la
assunzione mediante concorso per esami), mostrando in tal modo di
voler distinguere la disciplina concorsuale da applicare al
personale con qualifica dirigenziale, dal personale con differente
qualifica.
In particolare l'Ufficio legislativo e legale della Regione
Siciliana nel citato parere afferma che con la l.r. n. 10/2000 il
legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle
amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina
compiuta ed organica, distinta da quella applicabile al rimanente
personale dell'ente locale; il recepito ordinamento non può,
dunque, che prevalere in ogni sua parte sulla disciplina pure
dettata dal legislatore regionale, in via generale, per gli
impieghi pubblici .tenuto conto, altresì, della richiamata
peculiarità della dirigenza locale, deve concludersi che, dalla
data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n.
10/2000, non è più applicabile, nella materia de qua, l'art. 19,
comma 4, della legge regionale n. 25/1993, che consente nella
Regione siciliana l'espletamento di concorsi pubblici per soli
titoli .
In conclusione, considerato che per il reclutamento di personale
con qualifica dirigenziale la Regione Siciliana e gli enti locali
della Sicilia possono indire pubbliche selezioni per esami, si
ritiene che, nel caso di specie, la Provincia regionale di Siracusa
abbia operato nel rispetto della normativa applicabile».
L'Assessore
dott.ssa Caterina Chinnici
GALVAGNO - MARZIANO. - «Al Presidente della Regione e
all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica,
premesso che in data 28 gennaio 2011 nella GURS n. 1 - Serie
speciale concorsi - è stato pubblicato il bando relativo al
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 5 posti di
dirigente, area tecnica, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due
riservati al personale interno, presso la Provincia regionale di
Siracusa;
considerato che la legge regionale n. 25/1993, all'art. 19, comma
4, concernente l'accelerazione dei pubblici concorsi dispone che:
'Ai fini dell'accelerazione e della trasparenza delle procedure
concorsuali' (....) per il triennio successivo all'entrata in
vigore della medesima legge i posti messi a concorso siano coperti
mediante concorsi pubblici 'per soli titoli';
considerato, altresì, che:
con successiva disposizione legislativa il termine previsto dal
suddetto comma 4 è stato differito al 31 dicembre 2013;
in particolare, l'art. 42 della l. r. n. 11/2010 concernente
'Norme in materia di procedure concorsuali e di assunzione di
personale' dispone testualmente che: 'Per gli enti locali e per
l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti a tutela e
vigilanza della medesima amministrazione, il termine previsto dal
comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n.
25 è differito al 31 dicembre 2013' e precisa, altresì, in maniera
inequivocabile, che la norma si applica anche al personale delle
aziende sanitarie, con esclusione del solo personale dell'area
medica;
per sapere:
sulla base di quali disposizioni normative o di altra natura siano
state stabilite le procedure del suddetto concorso indetto dalla
Provincia di Siracusa, atteso che la legge prevede, nella
fattispecie, l'espletamento del concorso per soli titoli;
quali immediati provvedimenti si intendano porre in essere per la
modifica del bando in oggetto, pubblicato nella GURS n. 1 Serie
speciale concorsi del 28 gennaio 2011, onde garantire il rispetto
della normativa vigente e dei principi inderogabili della
trasparenza nelle procedure concorsuali riguardanti la pubblica
amministrazione e gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della
medesima, così come previsto dalla l.r. n. 25/1993». (1770)
(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)
Risposta. - «Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto,
gli onorevoli interroganti chiedono spiegazioni circa la
correttezza della procedura concorsuale posta in essere dalla
Provincia regionale di Siracusa con il bando per la copertura di
cinque posti di dirigente, area tecnica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana, serie speciale concorsi, n. 1
del 28 gennaio 2011.
In particolare si lamenta la mancata applicazione dell'art 19,
comma 4, della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, in base
al quale i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi
pubblici per soli titoli , disposizione la cui efficacia è stata
prorogata fino al 31dicembre 2013 con l'art. 42, comma 1, della
legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.
Alla luce della normativa applicabile e del parere n. 275 del 2004
reso dall'Ufficio Legislativo e legale della Regione Siciliana
emerge che, nonostante l'art. 19 della l.r. n. 25/1993 preveda
l'accesso mediante concorsi pubblici per soli titoli, con
particolare riferimento alla dirigenza, il legislatore regionale,
all'art. 34 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, ha
recepito la normativa statale (D.lgs. n. 165/2001, che prescrive la
assunzione mediante concorso per esami), mostrando in tal modo di
voler distinguere la disciplina concorsuale da applicare al
personale con qualifica dirigenziale, dal personale con differente
qualifica.
In particolare l'Ufficio legislativo e legale della Regione
Siciliana nel citato parere afferma che con la l.r. n. 10/2000 il
legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle
amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina
compiuta ed organica, distinta da quella applicabile al rimanente
personale dell'ente locale; il recepito ordinamento non può,
dunque, che prevalere in ogni sua parte sulla disciplina pure
dettata dal legislatore regionale, in via generale, per gli
impieghi pubblici .tenuto conto, altresì, della richiamata
peculiarità della dirigenza locale, deve concludersi che, dalla
data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n.
10/2000, non è più applicabile, nella materia de qua, l'art. 19,
comma 4, della legge regionale n. 25/1993, che consente nella
Regione siciliana l'espletamento di concorsi pubblici per soli
titoli .
In conclusione, considerato che per il reclutamento di personale
con qualifica dirigenziale la Regione Siciliana e gli enti locali
della Sicilia possono indire pubbliche selezioni per esami, si
ritiene che, nel caso di specie, la Provincia regionale di Siracusa
abbia operato nel rispetto della normativa applicabile».
L'Assessore
dott.ssa Caterina Chinnici
GALVAGNO - MARZIANO. - «Al Presidente della Regione e
all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica,
premesso che in data 28 gennaio 2011 nella GURS n. 1 - Serie
speciale concorsi - è stato pubblicato il bando relativo al
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di
dirigente, area amministrativa, a tempo pieno ed indeterminato, di
cui uno riservato al personale interno, presso la Provincia
regionale di Siracusa;
considerato che la legge regionale n. 25/1993, all'art. 19, comma
4, concernente l'accelerazione dei pubblici concorsi dispone che:
'Ai fini dell'accelerazione e della trasparenza delle procedure
concorsuali' (....) per il triennio successivo all'entrata in
vigore della medesima legge i posti messi a concorso siano coperti
mediante concorsi pubblici 'per soli titoli';
considerato, altresì, che:
con successiva disposizione legislativa il termine previsto dal
suddetto comma 4 è stato differito al 31 dicembre 2013;
in particolare, l'art. 42 della l. r. n. 11/2010 concernente
'Norme in materia di procedure concorsuali e di assunzione di
personale' dispone testualmente che: 'Per gli enti locali e per
l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti a tutela e
vigilanza della medesima amministrazione, il termine previsto dal
comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n.
25 è differito al 31 dicembre 2013' e precisa, altresì, in maniera
inequivocabile, che la norma si applica anche al personale delle
aziende sanitarie, con esclusione del solo personale dell'area
medica;
per sapere:
sulla base di quali disposizioni normative o di altra natura siano
state stabilite le procedure del suddetto concorso indetto dalla
Provincia di Siracusa, atteso che la legge prevede, nella
fattispecie, l'espletamento del concorso per soli titoli;
quali immediati provvedimenti si intendano porre in essere per la
modifica del bando in oggetto, pubblicato nella GURS n. 1 Serie
speciale concorsi del 28 gennaio 2011, onde garantire il rispetto
della normativa vigente e dei principi inderogabili della
trasparenza nelle procedure concorsuali riguardanti la pubblica
amministrazione e gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della
medesima, così come previsto dalla l.r. n. 25/1993». (1789)
(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)
Risposta. - «Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto,
gli onorevoli interroganti chiedono spiegazioni circa la
correttezza della procedura concorsuale posta in essere dalla
Provincia regionale di Siracusa con il bando per la copertura di
due posti di dirigente, area amministrativa, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, serie speciale
concorsi, n. 1 del 28 gennaio 2011.
In particolare si lamenta la mancata applicazione dell'art 19,
comma 4, della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, in base
al quale i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi
pubblici per soli titoli , disposizione la cui efficacia è stata
prorogata fino al 31dicembre 2013 con l'art. 42, comma 1, della
legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.
Alla luce della normativa applicabile e del parere n. 275 del 2004
reso dall'Ufficio Legislativo e legale della Regione Siciliana
emerge che, nonostante l'art. 19 della l.r. n. 25/1993 preveda
l'accesso mediante concorsi pubblici per soli titoli, con
particolare riferimento alla dirigenza, il legislatore regionale,
all'art. 34 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, ha
recepito la normativa statale (D.lgs. n. 165/2001, che prescrive la
assunzione mediante concorso per esami), mostrando in tal modo di
voler distinguere la disciplina concorsuale da applicare al
personale con qualifica dirigenziale, dal personale con differente
qualifica.
In particolare l'Ufficio legislativo e legale della Regione
Siciliana nel citato parere afferma che con la l.r. n. 10/2000 il
legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle
amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina
compiuta ed organica, distinta da quella applicabile al rimanente
personale dell'ente locale; il recepito ordinamento non può,
dunque, che prevalere in ogni sua parte sulla disciplina pure
dettata dal legislatore regionale, in via generale, per gli
impieghi pubblici .tenuto conto, altresì, della richiamata
peculiarità della dirigenza locale, deve concludersi che, dalla
data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n.
10/2000, non è più applicabile, nella materia de qua, l'art. 19,
comma 4, della legge regionale n. 25/1993, che consente nella
Regione siciliana l'espletamento di concorsi pubblici per soli
titoli .
In conclusione, considerato che per il reclutamento di personale
con qualifica dirigenziale la Regione Siciliana e gli enti locali
della Sicilia possono indire pubbliche selezioni per esami, si
ritiene che, nel caso di specie, la Provincia regionale di Siracusa
abbia operato nel rispetto della normativa applicabile».
L'Assessore
dott.ssa Caterina Chinnici