Presidenza del presidente Cascio
LEANZA EDOARDO, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende
approvato.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali
votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere
luogo nel corso della seduta.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
Annunzio di interrogazioni
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti
interrogazioni con richiesta di risposta orale:
N. 1920 - Commissariamento della cooperativa Rinascita di
Vittoria (RG).
- Presidente Regione
- Assessore Attività produttive
Firmatario: Digiacomo Giuseppe
N. 1922 - Disposizioni urgenti per il settore della formazione e
dell'orientamento professionale.
- Presidente Regione
- Assessore Istruzione e Formazione
Firmatario: Caputo Salvino
Avverto che le interrogazioni testé annunziate saranno poste
all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.
Comunico che è stata presentata la seguente interrogazione con
richiesta di risposta in Commissione:
N. 1921 - Chiarimenti in merito alla circolare dell'Assessore
per la salute n. 1272 del 21 luglio 2010.
- Presidente Regione
- Assessore Salute
Firmatario: Forzese Marco
L'interrogazione testé annunziata sarà inviata al Governo e alla
competente Commissione.
Annunzio di mozione
PRESIDENTE. Comunico che in data 10 giugno 2011 è stata
presentata la seguente mozione:
N. 270 Interventi urgenti a sostegno delle attività agricole a
seguito della problematica del 'batterio killer' , a firma degli
onorevoli Caputo, Pogliese, Buzzanca, Falcone e Vinciullo.
Avverte che la mozione testé annunziata sarà demandata, a norma
dell'art. 153 del Regolamento interno, alla Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari per la determinazione della
relativa data di discussione.
Comunicazione di apposizione di firma a interrogazione
PRESIDENTE. Comunico che, con nota pervenuta il 15 giugno 2011 e
protocollata al n. 5368/AulaPg di pari data, l'onorevole Cataldo
Fiorenza ha dichiarato di apporre la firma all'interrogazione n.
1912, Iniziative urgenti sulla gestione del Parco dei Nebrodi',
dell'onorevole Scammacca della Bruca ed altri, annunziata nella
seduta n. 260 dell'8 giugno 2011.
L'Assemblea ne prende atto.
Comunicazione di titoli di ordini del giorno
PRESIDENTE. Comunico che, a seguito di coordinamento finale, i
titoli degli ordini del giorno n. 430 e n. 431, accettati come
raccomandazione nella seduta n. 250 del 30 aprile 2011, sono i
seguenti:
N. 430 - Iniziative per attuare la variazione territoriale di
rettifica dei confini tra i comuni di Trabia e termini Imerese
(PA)';
N. 431 - Interventi urgenti per la crisi del mercato agricolo e
olivicolo del territorio della Valle del Belice (ricadente nella
provincia di Palermo) e Castelvetrano (TP).
L'Assemblea ne prende atto.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo per oggi gli
onorevoli Scilla e Scammacca della Bruca.
L'Assemblea ne prende atto.
Rinvio della discussione del disegno di legge 729-Norme
stralciate/A «Norme in materia di riserve in favore degli enti
locali»
PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno:
Discussione di disegni di legge.
Onorevoli colleghi, sul disegno di legge 729-Norme stralciate/A
«Norme in materia di riserve in favore degli enti locali», posto
al n. 1), comunico che, su richiesta del Presidente della II
Commissione, l'esame dello stesso è rinviato alla prossima
settimana, essendo stati presentati emendamenti che richiedono la
copertura finanziaria.
Sospendo brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 16.45, è ripresa alle 17.31)
La seduta è ripresa.
Presidenza del presidente Cascio
Seguito dell'esame del disegno di legge 719-515-673/A
«Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disciplina dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si procede con il seguito
dell'esame del disegno di legge 719-515-673/A Recepimento del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche
ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive
modifiche ed integrazioni. Disciplina dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture , posto al n. 2).
Invito i componenti la IV Commissione legislativa a prendere
posto.
Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta precedente l'esame
era stato sospeso dopo l'approvazione dell'articolo 5.
Si passa, pertanto, all'articolo 6. Ne do lettura:
«Art. 6.
Programmazione dei lavori pubblici - Programmi
regionali di finanziamento
di lavori pubblici- Relazioni istituzionali
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente
legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla
base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che
le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi
di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri
bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono
nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in
conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi
individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti
bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono
l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In
particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con
priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in
quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma
triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima
della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle
amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni
consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di
committente della stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità.
Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i
lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi
approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la
possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili
pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche
del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara;
tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali
caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica,
paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione
catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel dare attuazione ai
lavori previsti dal programma triennale, devono rispettare le
priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da
eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti
da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da
altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata,
per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa
approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa
approvazione della progettazione preliminare salvo che per i
lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione
degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno
preliminare e siano state quantificate le complessive risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In
ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la
funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. Nei comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti, il
periodo di affissione dello schema è limitato a trenta giorni
consecutivi.
9. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco
annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti
o adottati. Per motivate ragioni di pubblico interesse si
applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della
legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni; del comma 5
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e
dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
10. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già
stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché
acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni. Un'opera non
inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già
previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento
della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse
resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli
enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano
all'Amministrazione regionale.
12. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti
nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 5, non possono
ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche
amministrazioni.
13. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di
schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi,
dopo la loro adozione, sono trasmessi al Dipartimento regionale
tecnico che ne dà pubblicità.
14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma
una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione
di tutte le opere previste, ed una relazione generale, che
illustri la concreta utilità del programma in rapporto alla
situazione complessiva delle strutture localmente esistenti,
raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi le
condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole
opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e
dell'eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi
pubblici.
15. Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza
della Regione e a ciascuno degli assessorati regionali competenti
a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato
per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere
devono essere realizzate.
16. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel
caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano
interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
17. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati
regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il
finanziamento di lavori pubblici secondo un programma di spesa cui
possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di
sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato
di una relazione contenente l'elenco delle richieste di
finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione
delle stesse.
18. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di
programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i programmi di spesa
identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di
intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni
settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti
regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle
risorse.
19. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali
lavori dotati del documento preliminare alla progettazione.
20. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi
triennali delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti
interessati alla Presidenza della Regione o ai singoli assessorati
regionali in relazione alle rispettive competenze; nelle stesse
istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata o
sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla
Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è
stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. Il
provvedimento di ammissione a finanziamento determina l'obbligo di
presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il termine
di centoventi giorni, salvo rinunzia espressa.
21. I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri
determinati in piani di settore o in disposizioni legislative
attinenti alle singole categorie di lavori, ai seguenti criteri
generali di selezione delle richieste pervenute:
a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-
economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;
b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte
delle quali siano state già realizzate;
c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio
sismico;
d) recupero del patrimonio edilizio esistente;
e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.
22. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato
per intero. E' tuttavia possibile il finanziamento di progetti
che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano
già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la
realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli
utenti.
23. I programmi di cui al presente articolo devono essere
pubblicati senza oneri nella Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana.
24. L'insieme dei programmi deve comprendere l'intera
disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse
finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli
assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una parte
delle disponibilità possa essere impiegata per la copertura di
eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva.
Restano estranei ai programmi di cui al presente articolo le somme
destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o
calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
25. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati
regionali provvedono con decreto al finanziamento dei singoli
interventi dopo l'approvazione del livello minimo di progettazione
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, che l'ente deve inoltrare corredato degli atti che
comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua della
normativa urbanistica nonché la positiva acquisizione delle
autorizzazioni e dei pareri ivi compresi quelli relativi alla
eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi
vigenti. Si ha riguardo all'approvazione del progetto definitivo
quando la gara deve essere bandita sul progetto medesimo.
Contestualmente al finanziamento viene disposto l'accreditamento
delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano
essere effettuati entro l'esercizio finanziario.
26. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti
dall'Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le
procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla
comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale
che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di
diffida alla nomina di un commissario ad acta' per gli
adempimenti di competenza e per quelli relativi alla stipula del
contratto d'appalto e per la consegna dei lavori.
27. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori
finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri
affluiscono per il cinquanta per cento in entrata del bilancio
degli enti appaltanti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 in
apposito capitolo Fondo di rotazione' per l'anticipazione delle
spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio
geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui
importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera; il
restante cinquanta per cento è iscritto in appositi capitoli da
istituirsi negli stati di previsione della spesa del ramo di
Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento per
essere utilizzato, ove necessario, per il finanziamento di
eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori entro il
limite previsto dalla vigente normativa per la realizzazione di
lavori della medesima tipologia d'investimento e, solo in caso di
ulteriore residualità delle somme, per il finanziamento di lavori
di imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto nell'apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità per essere
utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della
Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e per il
funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici.
28. Nel caso di lavori ricadenti in comuni con popolazione non
superiore a cinquemila abitanti e per i comuni delle isole minori
la percentuale dei ribassi d'asta che affluisce in entrata nel
bilancio dei comuni stessi, nell'apposito capitolo Fondo di
rotazione' per le finalità previste dal comma 27, è pari al 60 per
cento.
29. Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali,
i fondi residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione
della stessa ed economizzati, costituiscono avanzo di
amministrazione vincolato da utilizzare per il finanziamento di
spese in conto capitale dei bilanci degli enti appaltanti o per
impinguare il capitolo di bilancio relativo al Fondo di
rotazione' per le spese di progettazione di cui al comma 27.
30. Nell'ambito dei lavori di predisposizione del programma
triennale, nonché per quelli di aggiornamento annuale, il
Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente
convoca una o più riunioni con le associazioni degli imprenditori
e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute,
le finalità degli interventi nei programmi e le risorse
finanziarie disponibili.
31. Nelle riunioni di cui al comma 30, il Presidente della
Regione o l'Assessore regionale competente raccolgono le
osservazioni e le proposte pervenute dagli interlocutori che, per
quanto compatibili con il programma e con i finanziamenti
disponibili, vengono riportate o nel programma triennale o in
quello annuale.
32. I soggetti di cui all'articolo 2, prima di inviare al
Presidente della Regione o all'Assessore regionale competente le
proposte di lavori pubblici da realizzare nel loro territorio,
convocano una o più riunioni con le associazioni imprenditoriali e
le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute e
le finalità degli interventi inclusi nei programmi.
33. Nelle riunioni di cui al comma 30, i soggetti di cui
all'articolo 2 verificano le osservazioni e le proposte pervenute
che, per quanto compatibili con le finalità del programma
triennale o di quello annuale, sono ivi inserite.
Si passa all'emendamento 6.1 dell'onorevole de Luca.
DE LUCA. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa agli emendamento 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e
6.9. Sono ritirati.
Si passa all'emendamento 6.10, dell'onorevole Cracolici.
CRACOLICI. Dichiaro di mantenerlo.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
FARAONE, relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa agli emendamenti 6.11, 6.12, che sono ritirati.
Si passa all'emendamento 6.44 del Governo che è stato ritirato e
riscritto con il 6.44 bis. Assessore, lo vuole illustrare?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. L'emendamento 6.44 bis è semplicemente riproduttivo delle
norme che sono indicate al comma 9 dell'articolo 6, come sempre
abbiamo preferito piuttosto che indicare norme con rinvio di cui
alla legge n. 1/78, riprendere il testo delle norme richiamate, in
modo tale da evitare di operare sempre per rinvio. La norma in
questione, però è gia esistente nella legge n. 7 del 2002. E' una
mera riproduzione.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
FARAONE, relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che l'emendamento 6.12 è ritirato. Si passa
all'emendamento 6.45 a firma del Governo, che così recita: Al
comma 10 sono aggiunte le seguenti parole per le parti relative
alle materie oggetto del presente articolo' .
Il parere della Commissione.?
FARAONE, relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 6.13, 6.14, 6.15 sono ritirati. Si passa
all'emendamento 6.46 a firma del Governo, che così recita: al
comma 13 sostituire le parole di cui al comma 1 con le parole di
cui all'articolo 2 .
Il parere della Commissione?
FARAONE, relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 6.16 a firma dell'onorevole Cracolici. Il
parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
FARAONE, relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24,
6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33 sono ritirati.
Si passa all'emendamento 6.34 dell'onorevole De Luca che è stato
inviato alla Commissione bilancio.
DE LUCA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Gli emendamenti 6.35, 6.37 sono ritirati.
Si passa all'emendamento 6.36 degli onorevoli D'Asero e Leontini.
D'ASERO. Chiedo di parlare per illustrarlo.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ASERO. Signor presidente, onorevoli colleghi, io ritengo di
sostenere questo emendamento perché, di fatto, vuole introdurre il
principio di dare la possibilità di una programmazione attraverso
l'istituzione di un parco progetti, particolarmente, negli enti
locali.
Come è a tutti noto, noi oggi incorriamo in un duplice momento di
grave difficoltà. Da una parte, perdiamo i fondi comunitari perché
non abbiamo adeguati progetti da poter spendere nel momento in cui
i bandi vengono predisposti. Inoltre, la pubblica Amministrazione
non è pronta, atteso che è limitata, ad oggi, solo alla parte degli
uffici interni, la possibilità di realizzare progetti e, pertanto,
non è possibile consentire la realizzazione di opere
infrastrutturali perché non c'è la materiale possibilità di avere
la progettualità pronta.
Il senso dell'emendamento è quindi quello di voler aprire questa
possibilità, atteso che fra l'altro anche per noi, negli interventi
delle priorità che nel PAR FAS sono stati portati avanti, il
problema relativo al cosiddetto parco progetti resta una priorità
che il Governo stesso ha voluto sottolineare.
Questa è una opportunità che, a mio avviso, deve essere
evidenziata e sottolineata. E attraverso questo emendamento noi
diamo la possibilità di creare, non solo, attraverso il fondo di
rotazione, ma anche attraverso ulteriori risorse e attraverso un
decreto che l'assessore competente, in questo caso l'assessore per
le infrastrutture, dovrà emanare per dotare anche gli enti locali,
attraverso un rapporto di popolazione ed estensione territoriale,
di una risorsa che possa essere adeguatamente utilizzata per
predisporre progetti. Attraverso questo momento innovativo, quindi,
determinare un parco-progetti che verrà ad essere utile per
realizzare infrastrutture ed utilizzare risorse comunitarie.
Probabilmente, come mi era stato fatto notare dagli uffici, signor
Presidente, va perfezionato con una modifica relativa alla prima
parte in cui si dice il fondo di rotazione di cui al comma 27 è
finalizzato altresì', quindi è da aggiungere altresì' e poi al
terzo comma dove recita gli incarichi possono essere affidati
anche a professionisti esterni, garantendo i principi di pari
opportunità e non di discriminazione a prescindere dalla presenza
dei tecnici della dotazione organica degli enti locali'. Gli uffici
suggeriscono di cassare questa parte.
Con questi aggiustamenti tecnici ritengo possa rappresentare un
emendamento molto importante per far sì che possa avviarsi questa
nuova fase, mi auguro, di opportuna e concreta possibilità di
utilizzo di risorse e di progetti pronti per investimenti.
PRESIDENTE. Prima di porre in votazione l'emendamento 6.36, pongo
in votazione il sub emendamento 6.36.1 che è quello che ha
illustrato l'onorevole D'Asero che consiste nell'aggiungere la
parola altresì', al comma 1, dopo le parole è finalizzato' e poi
al comma 3 dell'emendamento 6.36 sopprimere le parole da a
prescindere' a enti', come illustrato dallo stesso onorevole
D'Asero.
Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Signor Presidente, vorrei motivare il parere contrario
brevemente. L'articolo 120, comma 2 bis, del Codice dei contratti -
che l'Avvocatura dello Stato con parere del 4 aprile 2011 ritiene
applicabile alla Regione siciliana - prevede espressamente, ad
esempio, che per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, l'affidamento e l'incarico di collaudo, di verifica, di
conformità è conferita dalle Amministrazioni a propri dipendenti o
dipendenti di amministrazione aggiudicatrice e soltanto quando non
ce ne siano agli esterni.
Siamo vincolati L'Avvocatura dello Stato ritiene questa
assolutamente vincolante e non solo l'Avvocatura ma anche la Corte
Costituzionale.
PRESIDENTE. Assessore Russo, l'onorevole D'Asero ha presentato un
sub emendamento che al comma 3 del suo emendamento, 6.36, dove
recita Gli enti locali ricadenti nel parco progetti possono
affidare gli incarichi professionali anche a professionisti esterni
garantendo i principi di pari opportunità e non discriminazione.'
Finisce qui l'emendamento, la soppressione è da qui in poi.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, capisco l'emendamento dell'onorevole
D'Asero che ha un obiettivo, giusto o sbagliato, ma è chiaro. Dice,
a prescindere dagli uffici tecnici comunali o provinciali, gli enti
locali possono affidare all'esterno incarichi professionali.
Oggi la legge dice prioritariamente ci si deve rivolgere agli
uffici propri.
L'emendamento D'Asero, prima stesura, è un emendamento che dice di
togliere il vincolo. L'Assessore Russo ha letto un parere
dell'Avvocatura dello Stato, in coerenza con sentenza della Corte
costituzionale, che dice che non si può fare.
Ora il subemendamento dell'onorevole D'Asero sostanzialmente
riscrive quello che già oggi la legge prevede. Cioè che gli enti
locali, prioritariamente con gli uffici tecnici, possono dare
all'esterno incarichi professionali. Ma rimane la priorità degli
uffici tecnici propri.
Una questione sono le modalità con cui affidi l'incarico, altra
cosa è il fondo di rotazione. Noi stiamo dicendo che il fondo di
rotazione, i ribassi d'asta, per il 50 per cento vanno a finanziare
un fondo di rotazione per il parco progetti degli enti locali.
Parliamo dei finanziamenti dell'Amministrazione regionale. E per
l'altro 50 per cento va a finanziare eventuali perizie di variante.
Pertanto, stiamo disciplinando una modalità di assegnazione dei
ribassi d'asta che non c'entra nulla con gli incarichi
professionali. Quindi se il problema è il fondo di rotazione c'è
già il comma 27 che lo disciplina. L'emendamento aveva un senso, ma
obiettivamente non si può fare.
Ecco perché chiedo all'onorevole D'Asero piuttosto che presentare
il subemendamento, di ritirare l'emendamento perché obiettivamente
è tecnicamente impossibile applicarlo.
Mi auguro che l'onorevole D'Asero accolga l'invito.
PRESIDENTE. Onorevole D'Asero, potrebbe ritirare il comma 3,
eventualmente, dell'emendamento per andare incontro alla richiesta
dell'onorevole Cracolici?
CRACOLICI. Il primo e il secondo comma riguardano una
rimodulazione di assegnazione.
D'ASERO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ASERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo davanti
a questi confronti c'è da preoccuparsi. Perché si costituisce un
ragionamento forse con dei preconcetti.
Voglio evidenziare un aspetto importante: ad oggi ciò che avviene
negli enti locali e nella pubblica amministrazione ha di fatto
prodotto sostanzialmente una impossibilità - in buona parte nei
comuni - a che davanti a specifici bandi per l'utilizzo delle
risorse comunitarie, gli enti locali non sono stati pronti con
propri progetti a presentarsi per questi bandi.
Per questo dunque diventa importante pensare come risolvere questo
problema: creando un parco progetti. Il principio non è, onorevole
Cracolici, nell'aspetto che esiste e quindi nell'impedimento solo
normativo. Il principio è anche nel creare uno strumento che sia
una dotazione finanziaria che venga stabilita attraverso un decreto
che l'Assessore farà, per creare le condizioni e per dare delle
risorse ai comuni, in funzione degli abitanti e dell'estensione,
perché attraverso questo, oltre a quella che è la norma che dice ad
oggi prima devono essere gli uffici interni a realizzare e poi, ove
ne esiste la impossibilità dichiarata si può procedere all'esterno.
Mi sapete dire quanti comuni su 385 in Sicilia hanno fatto questa
dichiarazione? Ha il dovere quest'Aula di porsi questo problema?
Abbiamo il dovere di capire come superare le difficoltà che lungo
il percorso della vita amministrativa noi incontriamo? Oppure
dobbiamo tassativamente rappresentare un percorso solo burocratico
e dire che siccome c'è una situazione che di fatto impedisce,
blocchiamo tutto?
Ritengo che il senso voglia essere questo: trovare una soluzione
perchè si metta in moto un meccanismo che possa consentire di
realizzare un percorso nuovo. Questo è il senso. Quindi più ampia
disponibilità a poterne modificare i contenuti, aggiustarlo secondo
un principio di compatibilità con le norme esistenti. Però anche
qui c'è un dibattito aperto. Le associazioni di categoria, i
professionisti, dicono che oggi c'è una inversione di tendenza che
va rappresentata in questo senso che ai professionisti esterni può
essere dato un incarico, a seguito del nuovo regolamento che entra
in vigore il 6 giugno 2011. L'orientamento giurisprudenziale può
essere un altro. Noi dobbiamo fare una norma che sia compatibile
con la legge che oltre con i principi di applicabilità e che nello
stesso tempo apra una nuova prospettiva, se ritenete perfezionarlo,
integrarlo, aggiustarlo non è che ne intendo fare un motivo di
rigida impostazione, voglio evidenziare il problema, l'ho
evidenziato, ritengo, attraverso questa possibile soluzione con
questo emendamento poteva essere fatto, ogni ampia facoltà che gli
uffici lo rendano compatibile con la norma che in atto ha subito
anche modifiche e pare che ai sensi del nuovo regolamento che entra
in vigore il 6 giugno ha altre opportunità.
BUZZANCA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUZZANCA. Signor Presidente, signori assessori, io penso che
l'argomento in questione sia un argomento che presenta dei punti
cruciali per le amministrazioni pubbliche. Io non so se
l'Assessore, se l'onorevole Cracolici, sono d'accordo, ma
noi,secondo me, ci complichiamo la vita perché nel momento in cui
vogliamo allontanarci dalla norma nazionale poi finisce, non perché
io sono tra coloro i quali ritengono che sia necessaria accettare
la norma nazionale e il richiamo dinamico tout court perché delle
modifiche possono essere apportate e possono essere anche utili a
migliorare questo impianto normativo, tuttavia, è chiaro che nel
momento in cui vi è la possibilità di dividere i fondi che vengono
dai ribassi tra il piano che noi abbiamo costruito e quello che poi
asserirà al capitolo grande, che è il capitolo che gestirà la
Regione siciliana e l'altro comparto che è il capitolo che
gestiranno gli enti locali vi è una bella differenza.
Ora, io non so qual è la filosofia che ispira questa modifica
della norma nazionale e cioè questo allontanarsi dal recepimento
dinamico. Ritengo però che noi così facendo tutto sommato non
mettiamo gli enti locali in condizioni di poter operare anche per
quello che riguarda le opere di varianti, ma anche per quello che
riguarda gli incarichi.
Non penso quindi che le osservazioni che faceva l'onorevole
Cracolici siano pertinenti, ritengo al contrario, che noi per
tentare di aggiustare la norma, in effetti, poi ci allontaniamo
dalle reali esigenze del territorio.
Assessore, io francamente questo non lo comprendo, cioè non
comprendo qual è la filosofia Voglio dire è vero che vi è la
necessità di regolamentare i ribassi d'asta, è vero che c'è
l'esigenza di farlo in maniera trasparente, ma perché sottrarre
questa competenza all'ente locale? A chi giova, a chi serve, a cosa
serve, perché dovremmo farlo? Almeno che non ci sia la logica di
voler accentrare all'interno di un meccanismo tutte le risorse che
vengono dai ribassi per poi distribuirli in maniera equa.
Il secondo passaggio che vorrei affrontare è questo: questa
distribuzione poi avviene in ragione e in funzione della
destinazione iniziale? O in ragione di un altro meccanismo?
Questo, assessore, io non lo comprendo e penso che la norma non lo
espliciti chiaramente.
Ritengo che ciò che è destinato ad un territorio ed in qualche
maniera è oggetto di ribasso, dovrebbe poi restare in quel
territorio. Con questa norma - lo voglio dire ai colleghi ma anche
all'assessore - temo che questo non accada, per cui non credo sia
sufficientemente esplicitato il principio della territorialità né
ritengo che sia necessario allontanarsi da un impianto normativo,
quello nazionale, che mi sembra assai chiaro e assai rispettoso
delle autonomie locali.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Capisco le motivazioni, ma devo per i motivi che ho detto
ribadire il mio parere contrario, a malincuore, ma così è.
PRESIDENTRE. Il parere della Commissione?
FARAONE, relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Pongo in votazione il sub emendamento il 6.3.1,
dell'onorevole D'Asero.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
PRESIDENTE. Si passa all'emendamento n. 6.36 a firma
dell'onorevole D'Asero.
Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per le infrastrutture le la
mobilità. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
FARAONE, relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Gli emendamenti 6.38, 6.39 sono ritirati.
Si passa all'emendamento 6.40 a firma degli onorevoli Caronia e
Maira. Non essendo presenti i firmatari, l'emendamento decade.
Gli emendamenti 6.41, 6.42 e 6.43 sono ritirati.
Pongo in votazione l'articolo 6, così come emendato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:
«Art. 7.
Bandi tipo
1. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la
mobilità sono emanati bandi tipo uniformi che devono essere
adottati ed applicati:
a) per l'espletamento delle procedure aperte per l'affidamento di
lavori;
b) per l'espletamento delle procedure aperte per l'affidamento di
servizi o forniture;
c) per la formazione degli elenchi di professionisti presso le
stazioni appaltanti per l'affidamento degli appalti di servizi di
progettazione di lavori di importo inferiore a 100.000 euro.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la
mobilità è emanato il capitolato generale di appalto tipo, secondo
le prescrizioni del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modifiche ed integrazioni.
3. Il responsabile del procedimento certifica la corrispondenza
del bando al bando tipo di riferimento; in casi eccezionali possono
inserirsi nel bando specifiche modifiche che il responsabile del
procedimento, a pena di invalidità, deve idoneamente evidenziare e
giustificare in sede di approvazione del bando».
PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati gli emendamenti
7.1, 7.2, 7.3, 7.4.
Sono ritirati.
Onorevole Cracolici l'emendamento 7.6 a è di analogo contenuto
dell'emendamento 7.5.
CRACOLICI. Chiedo il parere del Governo.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Diciamo che la lettera c) viene modificata con un
emendamento del Governo con rinvio all'articolo 12, per cui
eventuali problemi di lettura che potevano esistere non ci sono
più.
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'emendamento 7.11 a
firma del Governo, che così recita: All'articolo 1, lettera c) le
parole lavori di importo inferiore a centomila euro sono
sostituite con le parole cui all'articolo 12 .
BUFARDECI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUFARDECI: Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
Assessore, a me sta bene che l'onorevole Cracolici ritiri la
lettera c) e si faccia riferimento all'articolo 12, ma modificando
l'articolo 12 nel senso dell'emendamento 7.7, che è quello
presentato dal mio gruppo nel quale diciamo di sostituire le parole
centomila con duecentoundicimila e ciò in ragione del fatto che
vi è la modifica dell'importo della soglia comunitaria che non è
centomila, ma è duecentoundici.
Quindi, se tutto questo, Assessore Russo, viene riportato nella
modifica che viene operata, rinviando cioè all'articolo 12 con
questa modifica dell'importo da cento a duecentoundici, tutto può
quadrare. In queste condizioni sì, altrimenti, saremmo sempre di
fronte a una stranezza, quella di mantenere un importo
abbondantemente inferiore alla soglia comunitaria, al minimo della
soglia comunitaria. Non si capisce perché in Sicilia dovremmo avere
soglie ancora più basse di quelle che ci sono in tutta Europa. Non
si capisce.
PRESIDENTE. Onorevole Cracolici mantiene l'emendamento 7.6?
CRACOLICI. Chiedo di parlare per illustrarlo.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà..
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che mi
pare sbagliato fare un bando tipo al solo fine di fare un elenco.
Cioè un elenco dei professionisti nell'ambito di un ente al di
sotto dei centomila euro. Io capisco il bando tipo per la modalità
di affidamento degli incarichi o per la modalità di affidamento di
servizi, ma per fare l'elenco che bando tipo bisogna fare?
Se è un elenco è un elenco Non capisco quindi a che serva un
bando tipo per un elenco. Altra cosa è la modalità di affidamento
di gare, di servizi, o di lavori. Quindi in questo senso c'era
l'abrogazione che non è connessa all'importo, ma proprio perché è
un elenco, la legge stabilisce quando puoi fare i limiti di importo
previsti, se c'è un elenco l'elenco si fa secondo l'elenco: cioè tu
ti presenti e ti scrivi in un elenco, l'importante che sei
progettista abilitato secondo la disciplina propria dell'incarico
professionale. Ripeto: ma per fare un elenco che bando devo fare?
MANCUSO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO, presidente della Commissione. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il mio emendamento, come gli altri che ho
presentato, così come ho annunciato alla fine della seduta di ieri
sera, si rifanno esclusivamente alla sentenza 184 del giugno 2011
della Corte costituzionale.
CRACOLICI. Facciamo a gara con l'assessore Russo a chi cita più
sentenze
MANCUSO, presidente della Commissione. No, è la segnalazione
dell'Ufficio. Non mi posso mettere in competizione con l'Assessore
Russo perché non solo farei brutta figura, ma non riuscirei a
competere assolutamente.
Quindi, chiedo al Governo, così come per gli altri emendamenti,
proprio alla luce di quella sentenza - considerato che si supera
il Codice dei contratti nazionale, quindi la legge nazionale - se
sia il caso, appunto, di insistere con il lavoro fatto dalla
Commissione oppure il Governo ha una soluzione per superare la
sentenza della Corte costituzionale.
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono favorevole
all'eliminazione della lettera c) per motivi del tutto diversi da
quelli che sono stati enunciati.
Per quanto riguarda la necessità di bandi, perché è un problema
che ci troveremo davanti da qui a non molto, richiamo l'attenzione
sull'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 163/2006 laddove
si dice: L'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o
prestatori di servizi non può essere imposta agli operatori
economici in vista della partecipazione ad un pubblico appalto .
Quindi, non si può prevedere questo elenco.
Tuttavia, con deliberazione n. 2 del 6 aprile 2011 l'Autorità di
vigilanza sui contratti della pubblica amministrazione, è comunque
disponibile per l'Aula questa documentazione, ha consentito la
formazione di questi elenchi se si fa un bando, se vengono seguite
procedure di evidenza pubblica, se è mantenuta l'iscrizione e se è
aggiornata con cadenza semestrale.
CRACOLICI. Allora, manteniamola
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. La ragione per cui non può essere mantenuta è che
l'articolo 12, se mal non ricordo, prevede l'albo unico, mentre la
lettera c) prevede elenchi per stazioni appaltanti. Allora, le due
norme sarebbero in conflitto e la lettera c) deve essere ritirata.
PRESIDENTE. Quindi, il parere del Governo è favorevole
all'emendamento 7.6, così come al 7.10. Li pongo congiuntamente in
votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 7.11 del Governo è superato.
L'emendamento 7.7 è superato in quanto la lettera c) è stata
soppressa.
Gli emendamenti 7.8 e 7.9 sono ritirati.
Si passa all'emendamento 7.12 a firma del Governo. Il parere della
Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:
«Articolo 8.
Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di
lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro
1. Nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi o
forniture, ovvero di lavori per importi inferiori ad euro 1.250
migliaia, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione è
demandata ad una commissione, che opera secondo le norme stabilite
dal DPR n. 207/2010.
2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche.
3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della
stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un
funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni
apicali, nominato dall'organo competente.
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né
possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di
pubblico amministratore non possono essere nominati commissari
relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le
quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste
dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
8. Al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza
nell'espletamento delle procedure, i commissari diversi dal
presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
fra gli iscritti all'albo di cui al comma 9. Le operazioni di
sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla sezione
provinciale dell'UREGA territorialmente competente.
9. Entro il 31 dicembre 2011 è istituito presso l'Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità un Albo di esperti
ai fini della costituzione di commissioni di gara da svolgersi con
il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa. Per le
finalità di cui al comma 8, l'Albo è costituito esclusivamente dai
seguenti soggetti non appartenenti ad amministrazioni
aggiudicatrici, fatta eccezione per quelli di cui alla seguente
lettera b):
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei
rispettivi albi professionali;
b) professori universitari di ruolo.
10. Fino alla data di costituzione dell'Albo di cui al comma 9,
per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti si fa
riferimento all'Albo esistente presso l'Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità, integrato da esperti in materie
giuridiche.
11. L'Albo di cui al comma 9 è soggetto ad aggiornamento almeno
annuale. Le spese relative alla commissione sono inserite nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della
stazione appaltante. I compensi sono onnicomprensivi delle spese a
qualsiasi titolo sostenute per l'espletamento dell'incarico, che
devono essere documentate e non possono essere superiori ad un
importo complessivo di euro 10.000,00, oltre IVA e oneri riflessi.
12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di
annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione
di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione,
salvo che l'annullamento non dipenda da fatto della commissione
stessa».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: da 8.1 a 8.9, 8.11, 8.12,
8.13, 8.14, 8.16, 8.17;
- dall'onorevole Cracolici: 8.10, 8.15;
- dal Governo: 8.8.
Gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 decadono
per assenza dall'Aula dei firmatari.
Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 8.18. Il
parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 8.9 è decaduto per assenza dall'Aula dei firmatari.
Si passa all'emendamento 8.10 dell'onorevole Cracolici. Il parere
del Governo?
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. La data del sorteggio deve essere resa pubblica almeno 15
giorni prima, questo però significa allungare le procedure di gara.
Pur nondimeno, il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione. A questo emendamento è
necessario presentare un subemendamento.
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione un
subemendamento all'emendamento 8.10 che modifica i giorni da 15 a
7. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 8.10 come modificato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 decadono per assenza
dall'Aula dei firmatari.
Si passa all'emendamento 8.15 a firma dell'onorevole Cracolici.
CRACOLICI. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Gli emendamenti 8.16 e 8.17 decadono per assenza dall'Aula dei
firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:
«Articolo 9.
Ufficio regionale per l'espletamento di gare per
l'appalto di lavori
1. È istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per
l'appalto di lavori pubblici.
2. L'Ufficio è altresì competente per l'espletamento delle
procedure in materia di finanza di progetto. Con decreto
dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,
previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità
di organizzazione interna e funzionamento per le finalità di cui al
presente articolo.
3. L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in
Palermo, in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle
province regionali e costituisce struttura intermedia del
Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità ed è articolato in servizi.
4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare
d'appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a
base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro, nonché attività di
coordinamento delle sezioni provinciali.
5. Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle
gare d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale
e comunale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di
euro.
6. Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione
incaricata dell'espletamento delle gare di interesse provinciale,
intercomunale e comunale è individuata mediante sorteggio pubblico
svolto, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi
successivi alla data di scadenza per la presentazione delle
offerte, dal presidente di turno della sezione centrale. In
particolare il sorteggio ha luogo fra i componenti delle sezioni di
cui al comma 10, lettere a) e b), diverse da quelle
territorialmente competente. Della commissione fa necessariamente
parte un componente di cui al comma 10, lettera a). Le spese
correlate all'insediamento dei componenti presso altre sezioni, ivi
compresi quelli di cui al comma 15, sono individuate tra le somme a
disposizione del quadro economico.
7. Le sezioni centrale e provinciali, in esito alle operazioni di
gara, adottano il provvedimento provvisorio di aggiudicazione che
viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti. Restano di
competenza dell'amministrazione appaltante l'adozione del
provvedimento definitivo, le comunicazioni di cui all'articolo 79
commi 5 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni e la decisione su eventuali
informative ai sensi dell'articolo 243 bis del medesimo decreto
legislativo.
8. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in
relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta
funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore regionale
per le infrastrutture e la mobilità, su deliberazione adottata
dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
9. E' data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi,
con motivata richiesta, dell'Ufficio regionale, indipendentemente
dall'importo dell'appalto.
10. Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una
commissione di tre componenti in possesso di adeguata
professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:
a) un dirigente dell'Amministrazione regionale o un dirigente
dell'amministrazione statale anche a riposo esperto in materie
giuridiche, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo,
un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di
specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo
provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili,
avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali,
previo parere della Commissione legislativa Affari istituzionali'
dell'Assemblea regionale siciliana;
b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità, previo parere della Commissione
legislativa Affari istituzionali' dell'Assemblea regionale
siciliana;
c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il
responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente
di competenza.
11. Il presidente di ciascuna sezione provinciale, in caso di
indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in
ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda
commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito web
dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
12. Nell'ipotesi della costituzione di una seconda commissione di
gara, ai sensi del comma 11, le due commissioni sono così composte:
a) la prima:
1) dal componente di cui alla lettera a) del comma 10, che la
presiede;
2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della
sezione provinciale;
3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10;
b) la seconda:
1) dal componente di cui alla lettera b) del comma 10, che la
presiede;
2) da un altro dirigente della segreteria tecnico-amministrativa
della sezione provinciale;
3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10.
13. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla
seconda commissione costituita ai sensi del comma 11.
14. La commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio è
costituita dai presidenti delle sezioni provinciali
territorialmente interessate per l'appalto dei lavori oggetto della
gara ed è composta da non meno di tre componenti, compreso il
presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di
una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza
del seggio sono assunte da altro presidente di sezione provinciale,
individuato nell'ordine previsto dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, recante
Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per
l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici'.
15. Nei casi di cui al comma 6, in cui il contratto di lavori sia
affidato con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, le commissioni di cui ai commi 10, 12 e 14 sono
integrate da due componenti tecnici esterni all'Amministrazione
regionale in possesso di specifiche e documentate competenze nelle
materie ritenute dall'amministrazione appaltante come prevalenti al
fine della valutazione dell'offerta. Tali componenti saranno
individuati mediante sorteggio pubblico da esperirsi
successivamente alla data di presentazione delle offerte da parte
del Presidente di turno della sezione centrale, attingendo all'albo
di cui all'articolo 8, comma 9. Gli oneri discendenti dal presente
comma sono a carico delle somme a disposizione previste nell'ambito
di ogni singolo appalto.
16. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria
tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale
che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla
commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla
sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del
comma 10, senza che ciò importi deroga rispetto alle disposizioni
di cui al comma 21.
17. Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa,
la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere
assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di
personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o
dagli enti territoriali interessati.
18. Con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento
regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e
della mobilità sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie
tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.
19. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono
istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di
cui alle lettere a) e b) del comma 10, fatto salvo quanto previsto
dal comma 12.
20. All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente
delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi
in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo
2001, n. 97.
21. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle
segreterie restano in carica due anni ed in caso di prima nomina
detto termine può essere prorogato di ulteriori anni due. Durante
tale periodo i componenti prestano servizio presso l'Ufficio
regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori
pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio
di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua
sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi
prima della naturale scadenza. L'incarico di componente della
commissione, fatto salvo quanto disposto al primo periodo, non può
essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente
incarico.
22. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi 10 e 14 del
presente articolo di nomina regionale spetta un'indennità annua
lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al
comma 23. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a
carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. Per i
componenti tecnici di cui al comma 15 l'indennità è inserita nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della
stazione appaltante. Ai componenti le commissioni, dipendenti
dell'Amministrazione regionale, in luogo dell'indennità annua lorda
è corrisposto, fermo restando il disposto di cui all'articolo 36,
comma 1, dell'allegato al decreto del Presidente della Regione 22
giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il
trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d)
ed e) del medesimo allegato, per importo complessivamente
equivalente all'indennità di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.
23. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente
legge, in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi,
la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità, approva le modifiche al regolamento
per il funzionamento dell'ufficio di cui al presente articolo
emanato con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005,
n. 1.
24. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di
continuità, salve le interruzioni stabilite dal regolamento di cui
al comma 23. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva
al termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla scadenza del
termine fissato per la nomina della commissione di gara di cui al
comma 6.
25. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta
motivata del presidente di una sezione provinciale, può disporre
l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto
di competenza di questa ad altra sezione provinciale. La facoltà di
affidare ad altra sezione provinciale l'espletamento di una gara è
esercitata prima dell'inizio della procedura e pubblicata sul sito
web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità.
26. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 23.
27. Entro il 31 dicembre 2011 l'Amministrazione regionale provvede
al rinnovo dei componenti delle sezioni provinciali dell'UREGA, di
cui al comma 10, in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge. Per l'effetto decadono i precedenti provvedimenti
di nomina».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: da 9.2 a 9.14, da 9.16 a
9.36;
- dagli onorevoli Marziano, Di Guardo, Raia e Digiacomo: 9.15 (I
parte), 9.15 (II parte);
- dagli onorevoli Ruggirello e Musotto: 9.1.
Gli emendamenti dal 9.2 al 9.14 decadono per assenza dall'Aula dei
firmatari.
Si passa all'emendamento 9.15 (I parte), a firma degli onorevoli
Marziano ed altri.
MARZIANO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARZIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento ha
l'obiettivo di ampliare la platea dei dipendenti che
l'amministrazione può nominare, perché riferendosi non ai soli
dirigenti ma ai funzionari direttivi con laurea, noi ampliamo la
platea e rendiamo più celere, spesso anche più fluida, la
possibilità di formare le commissioni. D'altronde, la gran parte
dei funzionari direttivi con laurea hanno la professionalità
adeguata perché hanno da sempre partecipato con altre funzioni ai
piani di lavoro necessari per le gare di appalto.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.15 (I parte). Il
parere del Governo?
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione. Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto;
(Non è approvato)
Gli emendamenti 9.16, 9.17, 9.18,9.19, 9.20, 9.21, 9.24, 9.25,
9.26, 9.27 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.
Si passa all'emendamento 9.1 degli onorevoli Ruggirello e Musotto.
Il parere del Governo?
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Signor Presidente, anche qui, seppur c'è un maggior
tentativo di dettaglio, con titolo di specializzazione nel settore
degli appalti pubblici cosa significa? Qual è il titolo di
specializzazione degli appalti pubblici? Non ne conosco.
RUGGIRELLO. Significa di aver lavorato presso gli uffici delle
gare di appalto.
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Titolo significa un titolo accademico, un titolo di
abilitazione. Non capisco che cosa è il titolo di specializzazione?
Non lo conosco. Sarà un mio limite, ma devo dare parere negativo.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione. Contrario.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.1. Chi è favorevole
si alzi; chi è contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Gli emendamenti 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.22 a firma degli
onorevoli Fiorenza e De Luca decadono per assenza dell'Aula dei
firmatari.
L'emendamento 9.15 (II parte), a firma degli onorevoli Marziano ed
altri, è improponibile.
Gli emendamenti 9.23, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36 a firma degli
onorevoli Fiorenza e De Luca decadono per assenza dell'Aula dei
firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 9. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E'approvato)
Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:
«Articolo 10.
Prezzario regionale e aggiornamento prezzi
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione
della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per
le infrastrutture e la mobilità, sono fissati i criteri generali
per la formazione del prezzario regionale. Con decreto
dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è
adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui
si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza,
tutti gli enti di cui all'articolo 2. Il prezzario deve contenere
il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni
e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nei
lavori pubblici in Sicilia.
2. Il prezzario unico regionale è aggiornato, ogni dodici mesi,
anche con riferimento al prezzario unico nazionale, con la stessa
procedura di cui al comma 1.
3. Entro tre mesi dalla entrata in vigore di un nuovo prezzario
regionale gli enti di cui all'articolo 2, al fine di evitare
ritardi e maggiori costi nella esecuzione degli appalti, possono
procedere, senza necessità di aggiornamento dei relativi prezzi,
alla indizione della gara per tutti quei progetti la cui
approvazione in linea tecnica sia intervenuta entro i tre mesi
precedenti l'entrata in vigore del prezzario.
4. Gli enti di cui all'articolo 2, nel caso in cui sia stato
pubblicato un nuovo prezziario regionale, prima della indizione
della gara devono aggiornare, a meno di parere motivato negativo
del responsabile del procedimento, fondato sull'assenza di
significative variazioni economiche, i prezzi dei progetti senza
necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o
approvazioni. L'aggiornamento viene effettuato sulla base del
prezzario regionale vigente».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dall'onorevole Beninati: 10.1;
- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 10.2, 10.3, 10.4, 10.5,
10.6.
Gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6, a firma degli
onorevoli Fiorenza e De Luca, decadono per assenza dell'Aula dei
firmatari.
Si passa all'emendamento 10.1, a firma dell'onorevole Beninati.
BENINATI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessore, vorrei
spiegarlo perché sull'argomento si scrive ogni anno.
L'aggiornamento dell'elenco prezzi regionale si scrive ogni anno.
Di fatto, però, non avviene mai così, anche perché nel momento in
cui si fa un elenco prezzi annuale, non c'è neanche il tempo che
diventi operativo che già ce ne vorrebbe un altro.
Forse, è più opportuno scrivere '24 mesi', anche perché il più
delle volte può accadere, se ogni anno si facesse l'elenco prezzi
regionale, che i progetti appena approvati, avendo l'obbligo (c'è
scritto nella legge) che devono essere aggiornati, l'ente pubblico
paradossalmente non riesce neanche a mandarlo in appalto, anche se
ci sono i tre mesi di moratoria, e quindi si passa molte volte il
tempo ad aggiornare progetti e non fare le gare e quindi non
spendere i soldi.
Vorrei suggerire che forse è più utile dire che l'aggiornamento
dell'elenco prezzi avvenga ogni 24 mesi. E' più giusto in quanto di
solito avviene sempre così, non è mai successo che ogni anno si
faccia l'elenco prezzi. Se malauguratamente si dovesse fare, si
potrebbe incorrere in questa problematica che i progetti si devono
continuamente aggiornare e si andrebbe incontro ad un rallentamento
della spesa della Regione.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Non posso che ringraziare l'onorevole Beninati per la
proposta di dilatazione dei tempi di approvazione del prezziario e
pertanto il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.1, a firma
dell'onorevole Beninati. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:
«Articolo 11.
Opere edilizie di modeste dimensioni
1. Per le finalità di cui agli articoli 64, 93 e 94 del DPR 6
giugno 2001, n. 380, nonché dell'articolo 2, commi 1 e 2, della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, nella Regione sono opere di modeste
dimensioni, rilevanti ai sensi dell'articolo 16, primo comma,
lettere l) ed m) del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, quelle di cui
all'articolo 1 della stessa legge n. 1086/1971, che presentino
congiuntamente tutti i seguenti requisiti:
a) volumetria non superiore a 1.500 metri cubi;
b) non più di due elevazioni fuori terra, oltre piano scantinato o
seminterrato;
c) edificazione con modalità costruttive standardizzate e forme
geometriche tradizionali;
d) calcoli strutturali in cemento armato firmati da tecnico
laureato.
2. Sono escluse le opere realizzate in zona sismica di categoria
I».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4,
11.5, 11.6, 11.8;
- dall'onorevole Cracolici: 11.7, 11.11;
- dagli onorevoli Caronia e Maira: 11.9;
- dagli onorevoli Raia, Marinello, Faraone e Digiacomo: 11.10.
Gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8, a firma
degli onorevoli Fiorenza e De Luca, decadono per assenza dell'Aula
dei firmatari.
Si passa all'emendamento 11.7, a firma dell'onorevole Cracolici.
CRACOLICI. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. l'Assemblea ne prende atto.
Comunico è stato presentato dalla Commissione il seguente
emendamento 11.12:
Il comma 2 dell'articolo 11 è soppresso .
Il parere del Governo?
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Favorevole.
PRESIDENTE. lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pertanto, tutti gli altri emendamenti sono superati.
Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:
«Articolo 12.
Albo unico regionale
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità, l'Albo unico regionale ove sono
iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono
essere affidati, con le modalità previste dal decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, i servizi di cui all'allegato II A,
categoria 12 dello stesso decreto legislativo, di importo
complessivamente non superiore ad euro 100.000 per singolo ente
affidante. Al predetto Albo attingono per l'affidamento degli
incarichi i soggetti di cui all'articolo 2.
2. Tutti i dipartimenti che dovessero affidare incarichi per le
finalità previste nell'albo di cui al comma 1, effettuano la
selezione comparativa tra i soggetti iscritti nell'Albo unico
regionale secondo le modalità di cui agli articoli 91, comma 2, e
57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Con successivo decreto dell'Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità sarà emanato un avviso pubblico per
la costituzione dell'Albo unico regionale».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 12.2, 12.4, 12.6, 12.8;
- dall'onorevole Cracolici: 12.7;
- dagli onorevoli Buzzanca, Pogliese, Caputo, Falcone, Vinciullo e
Formica: 12.3, 12.5;
- dall'onorevole Beninati: 12.1;
- dagli onorevoli D'Asero e Leontini: 12.9;
- dalla Commissione: 12.10.
BENINATI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENINATI. Signor Presidente, Assessore, sull'articolo 12 ho posto
un problema. Fermo restando che secondo me, forse, un attimo di
attenzione sull'istituzione presso l'Assessorato (non c'è
l'emendamento ma in caso avrei la proposta) di fare un unico albo
effettivamente è giusto e questo varrebbe, a mio modo di vedere,
per gli Assessorati perché in effetti l'anomalia che ogni
Assessorato ha il suo albo mi sembra fuori luogo.
E' giusto che ci sia un albo unico, però è una valutazione,
Assessore, questa gliela do come valutazione. Se anche per tutti
gli enti territoriali l'albo unico debba servire affinché ogni
enti, quindi parlo di 380 comuni tutte le stazioni appaltanti che
nella Regione esistono, attingano tutti nell'albo unico, quindi
bisogna essere iscritti nell'albo unico della Regione, o si
facciano gli albi nelle sedi.
E' una valutazione, io non me la sento di dire se è giusto o
sbagliato. Che si faccia l'albo unico nella Regione siciliana degli
Assessorati mi sembra giustissimo, ma che questo albo unico serva
anche per gli enti territoriali, per le ASI, per gli IACP, per
tutto questo mondo non lo so se funziona. Anche perché secondo me
non è materia di poco, diventerà un albo molto copioso, il più
delle volte saranno tutti gli ordini professionali, ingegneri,
architetti di tutte le province che si iscriveranno nell'albo
unico. Quindi, ci saranno come minimo 10.000 persone iscritte,
almeno, mentre lasciandolo ad ogni ente si semplificherebbe questo
discorso.
Ma superato questo che io non ho fatto nulla, ma mi rimetto alla
scelta del Governo per cui se mantiene che è giusto fare un albo
unico all'Assessorato per tutti, per cui il comune di Nicosia o di
Messina dovrà vedere se quell'ingegnere fa parte di quell'albo e
fare poi la selezione semplificata. Su questo ho una mia
riflessione a 360 gradi.
Detto questo, se il caso in cui si considera che fosse opportuno
riportarlo agli enti di cui all'articolo 2 che si fanno il proprio
albo, io ho la proposta pronta ma non la presento; se il Governo la
condivide bene, altrimenti non se ne fa nulla.
Invece, per quanto riguarda l'emendamento 12.1 a mia firma, lo
ritengo importantissimo Assessore, perché se noi non mettiamo la
temporalità di quanto tempo vale l'incarico presso l'albo unico e
se non si scrive che ha una valenza di un anno o due anni, in
teoria se l'ingegnere Buzzanca ha degli incarichi al comune di
Messina, impossibile, ebbene se ciò dovesse accadere superati i
cento mila euro non potrà avere più incarichi in quel comune a
vita. Allora, sarebbe il caso di scrivere che una volta raggiunti
100 mila euro incarichi egli non ne potrà avere, ma, in ogni caso,
decorsi due anni riprende in moto il meccanismo, altrimenti a vita
egli in quel comune non potrà più avere alcun incarico.
Quindi, mettere la temporalità della valenza dei cento mila euro
da utilizzare almeno in due anni è come peraltro era anche scritto
nella norma precedente. Quindi, i cento mila euro si possono
utilizzare nell'arco di un biennio, al terzo anno si riparte di
nuovo, altrimenti in quel comune non potrà più ottenere nessun
incarico con le procedure al di sotto ai cento mila euro.
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione
l'emendamento 12.10.
MANCUSO, presidente della Commissione. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 12.2 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 18.22, è ripresa alle ore
19.00)
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Si passa all'emendamento 12.3, a firma dell'onorevole Buzzanca ed
altri.
Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Contrario.
PRESIDENTE. Onorevole Buzzanca, potrebbe anche ritirarlo, evitando
il voto.
BUZZANCA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che l'emendamento
12.4, a firma degli onorevoli Fiorenza e De Luca è decaduto per
assenza dall'Aula dei firmatari.
Si passa all'emendamento 12.5.
BUZZANCA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 12.5.1 di riscrittura a firma del
Governo:
Al comma 1, primo periodo, dopo la cifra cento mila, sono cassate
le parole per singolo ente affidante' .
Il parere della Commissione?
FARAONE, relatore.. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 12.1.
BENINATI. Ritiro l'emendamento 12.1.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento a
firma dell'onorevole Bufardeci, che portava da 100 a 200 mila
migliaia di euro l'importo complessivo.
L'emendamento è decaduto per assenza in Aula del firmatario.
Si passa all'emendamento 12.11 a firma del Governo.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
FARAONE, relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. L'emendamento 12.6, a firma degli onorevoli Fiorenza e
De Luca, decade per assenza dell'Aula dei firmatari.
Si passa all'emendamento 12.7, a firma dell'onorevole Cracolici.
Il parere del Governo?
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. L'emendamento 12.8, a firma degli onorevoli Fiorenza e
De Luca, decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
Si passa all'emendamento 12.9, a firma degli onorevoli D'Asero e
Leontini.
D'ASERO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:
«Art. 13.
Congruità dei compensi per i servizi
1. In applicazione dei principi degli articoli 89 e 92 del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dell'articolo 262 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
quando, a seguito della pubblicazione di un bando da parte degli
enti di cui all'articolo 2, per l'affidamento di servizi o di
appalto integrato, un concorrente ritenga che l'ammontare del
corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara non sia
stato determinato in aderenza alle modalità di cui al citato
articolo 262, può presentare richiesta di verifica del
corrispettivo posto a base di gara all'Ordine professionale di
riferimento territorialmente competente, dandone notizia alla
stazione appaltante. Nel caso in cui l'Ordine, con provvedimento
motivato del Consiglio, ritenga fondata la segnalazione, può
inoltrare alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla
data di presentazione della richiesta di verifica e,
contestualmente, al Dipartimento regionale tecnico di cui
all'articolo 4, apposita comunicazione al riguardo, formulando le
proprie proposte di modifica. Il Dipartimento regionale tecnico,
entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione dell'Ordine, effettua le verifiche di cui
all'articolo 4, comma 4, lettera i) e promuove tutte le attività
volte a rimuovere le criticità rilevate, formulando le proposte
correttive alla stazione appaltante, dandone contestuale riscontro
all'Ordine.
2. Allo scopo di garantire la congruità e l'omogeneità dei
corrispettivi professionali inerenti ai servizi di cui al decreto
legislativo n. 163/2006 allegato II A categoria 12, gli enti di cui
all'articolo 2 della presente legge possono richiedere agli Ordini
professionali territorialmente competenti:
a) la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre
a base di gara;
b) la verifica consuntiva del corrispettivo del servizio.
3. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al presente
articolo le singole stazioni appaltanti destinano, a valere delle
somme a disposizione, un importo pari allo 0,2 per mille
dell'importo a base d'asta, a favore dell'Ordine professionale
prevalente, territorialmente competente. Qualora il bando per
l'assegnazione del servizio comporti la partecipazione di
professionalità diverse o concorrenti, l'importo è trasferito agli
Ordini professionali territorialmente competenti, corrispondenti
alle professionalità risultanti aggiudicatarie del servizio.
4. Nel caso di aggiudicazione del servizio a professionalità
diverse, alla ripartizione delle risorse assegnate all'Ordine
professionale prevalente provvede il medesimo Ordine, con le
modalità fissate da apposite convenzioni stipulate tra gli Ordini
professionali della Regione.
PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti
emendamenti:
- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 13.1, 13.2, 13.4, 13.7,
13.8, 13.9, 13.11;
- dagli onorevoli Caronia e Maira: 13.3, 13.6, 13.10, 13.12;
- dall'onorevole Cracolici: 13.5.
Gli emendamenti 13.1 e 13.2 decadono per assenza dall'Aula dei
firmatari.
Si passa all'emendamento 13.3.
CARONIA. E' mantenuto.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
FARAONE, relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non é approvato)
PRESIDENTE. L'emendamento 13.4 è decaduto per assenza dall'Aula
dei firmatari.
Si passa all'emendamento 13.6.
CARONIA. E' mantenuto.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
FARAONE, relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non é approvato)
PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 13.5.
CRACOLICI. E' una riscrittura che mi sembra più consona.
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Signor Presidente, trattandosi di una riscrittura, mi
rimetto all'Aula.
PRESIDENTE. C'è un problema riguardante l'ultimo rigo: gli Ordini
sono tenuti ad esitare la predetta verifica entro dieci giorni ,
c'è una perplessità da parte degli uffici.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema non
sta nel termine, il punto è capire di cosa stiamo parlando per
correttezza con i colleghi.
Sappiamo che uno dei problemi che abbiamo avuto riguarda la
disciplina nazionale che ha modificato il rapporto con gli ordini
rispetto alla congruità della parcella che veniva vidimata e,
quindi, si pagava una tassa agli ordini professionali.
La legge nazionale ha modificato questa norma, qui ci siamo
inventati - ed io capisco il compromesso e lo accetto - che agli
Ordini ci si può rivolgere per avere la congruità del valore messo
a gara e su quella parcella si paga.
Solo che così come è scritto nel testo non ci siamo limitati alla
congruità del valore messo a gara, ma anche la verifica consuntiva
del corrispettivo di servizio; cioè abbiamo fatto rientrare dalla
finestra qualcosa uscita dalla porta.
Sostanzialmente si limita a stabilire che la congruità richiesta è
connessa al valore messo a gara nelle gare per la parcella
professionale.
Questo è il senso della norma, poi la questione dei dieci giorni
si può levare anche se nell'ipotesi in cui io mi rivolgo all'Ordine
devo anche chiedere entro quanto tempo mi dà la congruità perché
altrimenti si rischia un sistema di blocco.
Pertanto, si deve stabilire un termine per dare il parere di
congruità, può essere cinque, dieci, quindici giorni, però in
qualche modo lo dobbiamo stabilire un termine per dare un parere di
congruità.
PRESIDENTE. Signor Assessore, su questo aspetto mi piacerebbe che
si esprimesse il Governo.
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Signor Presidente, per quanto riguarda il termine, il
problema è semplicemente risolvibile ponendo un limite alla stessa
Amministrazione, nel senso che qualora entro dieci giorni non
pervenga il parere dell'Ordine l'Amministrazione procede, quindi si
limita l'Amministrazione; tuttavia vi è un problema, viene
eliminata la verifica consuntiva del servizio che secondo me è
importante.
CORDARO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORDARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono d'accordo con
la riscrittura dell'onorevole Cracolici, tranne per una parte e
adesso dirò il perché.
Sono d'accordo perché do per buono - e il testo della riscrittura
dice proprio questo - che noi stiamo salvaguardando un percorso che
finirebbe per essere ostacolato nel momento in cui dovessimo
integrare anche la valutazione che l'Assessore ha riportato
all'attenzione dell'Aula.
Mi pongo un quesito di carattere giuridico con riferimento,
invece, al termine.
Signor Presidente, se può dare la parola all'Assessore ci
intendiamo, visto che fra l'altro abbiamo la disgrazia di fare la
stessa professione.
RUSSO Pietro Carmelo, assessore alla infrastrutture e mobilità. Il
problema del termine può essere facilmente risolto assegnando a noi
stessi, dicendo che qualora entro dieci giorni non pervenga il
parere dell'Ordine l'amministrazione procede.
E' un termine assegnato a noi stessi.
CORDARO. Ci siamo intesi.
PRESIDENTE. Il problema che abbiamo sollevato, quindi, è
coerente.
Comunico che è stato presentato dal Governo il sub emendamento
13.5.1: qualora non pervenga risposta entro dieci giorni da parte
degli ordini professionali, alla verifica richiesta, gli enti di
cui all'articolo 2 possono procedere ugualmente .
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.5, dell'onorevole
Cracolici, con la precisazione testé fatta. Il parere del Governo?
RUSSO Pietro Carmelo, assessore alla infrastrutture e mobilità.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 13.7, 13.8 e 13.9 sono decaduti per assenza
dall'Aula dei firmatari.
Si passa all'emendamento 13.10.
CARONIA. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARONIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che
l'assessore dovrebbe rivolgere l'attenzione a questo emendamento
perché nel momento in cui viene garantito per lo svolgimento delle
attività della congruità dei compensi, viene assegnato alla
stazione appaltante un importo pari allo 0,2 per cento dell'importo
di base d'asta a favore dell'Ordine professionale indicando
soltanto come parametro la territorialità, ritengo che si
discrimina di fatto o meglio si assegna già ad alcune categorie
professionali il plafond di questo importo che poi dovrebbe servire
per tutte le categorie, per tutti gli organi.
Ritengo, pertanto, signor assessore, che se noi aggiungessimo il
competente per materia, oltre che per territorio, avremmo fatto
maggiore chiarezza e maggiora trasparenza e avremo dato la
possibilità a tutti gli Ordini che ovviamente dovessero per materia
occuparsi del controllo e della congruità dei compensi avremmo dato
la giusta proporzione a tutti.
Reputo riduttivo utilizzare un solo parametro che è quello della
territorialità e credo che questa sia una norma che vada
modificata con l'obiettivo di dare chiarezza perché diversamente
potrebbe essere interpretata in una maniera che non voglio pensare
sia la volontà del Governo, ossia quello di favorire alcuni Ordini
a discapito di altri.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
CORDARO. Con il metodo Cracolici potete fare la riscrittura.
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. E' coerente con lo spirito della proposta del Governo,
quindi il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
FARAONE, relatore. Favorevole.
FORMICA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FORMICA. Signor presidente, onorevoli colleghi, premesso che sono
favorevole all'emendamento perché è giusto estendere anche agli
altri, ma mi chiedevo, posto che introduciamo, nella previsione, da
parte del Governo questa percentuale a favore degli Ordini, a
differenza del resto d'Italia, e dovrebbe avere la finalità di
consentire che almeno qui i nostri professionisti pagassero meno
soldi per l'iscrizione all'Ordine, dovremmo inserirlo nella norma,
ma avrebbe un senso se con questo fatto che devolviamo parte delle
somme dei ribassi d'asta, lo 0,2 per cento, che sono somme
rilevanti, agli Ordini professionali, dovremmo vedere di inserire
che l'iscrizione all'Ordine professionale in Sicilia, in seguito a
questa norma che stiamo varando, dovrebbe essere calmierata.
Un qualche vantaggio dovrebbe andare ai professionisti siciliani.
Ho dato una lettura volante. Non mi sono occupato di questa norma.
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Stiamo abrogando la norma, stiamo liberando alcune decine
di professionisti dall'obbligo di pagare, su ogni parcella, il
visto agli Ordini. Stiamo chiedendo agli Ordini di collaborare con
noi e, quindi, li paghiamo per la collaborazione che ci rendono
sull'esame preventivo; non possiamo dare disposizioni organizzative
sugli Ordini professionali che sono enti pubblici sottratti alla
potestà regionale, di nessun tipo.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.10.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 13.11 e 13.12 decadono per assenza dall'Aula dei
firmatari.
CARONIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARONIA. Signor presidente, forse mi sono distratta perché c'era
l'emendamento 13.12 a mia firma.
PRESIDENTE. E' stato dichiarato decaduto.
CARONIA. Volevo semplicemente dire che, proprio alla luce di
quanto detto dall'assessore, visto che non stiamo facendo i conti
in tasca agli Ordini e che, quindi, non possiamo entrare nella
distribuzione delle somme che gli Ordini recepiscono o percepiscono
anche da questo 0,2, ritengo opportuno che il Governo togliesse
questo comma 4, perché, in qualche modo, entriamo nella
giurisdizione dell'attività economica degli Ordini, andando a
stabilire come devono essere distribuite le somme.
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Il metodo di riparto è convenzionale, cioè viene
stabilito mediante convenzione, non imposto unilateralmente dalla
Regione, pertanto il parere è negativo.
PRESIDENTE. Era stato già dichiarato decaduto.
Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo risultante. Chi è
favorevole rimanga seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:
«Art. 14.
Qualificazione
1. Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il
sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori
pubblici è così determinato:
a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese
artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per partecipare
agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione
del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo
albo camerale;
b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio,
sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per partecipare
agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione
del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro
prefettizio;
c) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di
cui alle lettere a) e b), per la partecipazione agli appalti di
lavori pubblici i requisiti richiesti sono quelli previsti
dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta
per cento riferiti a lavori analoghi».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 14.1, 14.2, 14.3, 14.4,
14.5;
- dalla Commissione: 14.6.
Si passa all'emendamento 14.6.
FARAONE, vicepresidente della commissione. E' ritirato.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 decadono per assenza
dall'Aula dei firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 14. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:
«Art. 15.
Procedure per le espropriazioni e le occupazioni
Si applicano nella Regione le disposizioni riguardanti le
espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive
modifiche ed integrazioni».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 15.1, 15.2.
Gli emendamenti decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 15. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:
«Art. 16.
Subappalti
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 settembre
1999, n. 20, è premesso il seguente comma:
'01. In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo nonché le disposizioni di
cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e successive modifiche ed integrazioni.'»
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 16.1, 16.2.
- dalla Commissione: 16.3.
Si passa all'emendamento 16.3, interamente soppressivo. Il parere
del Governo?
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'articolo 16 è soppresso.
Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:
«Art. 17.
Certificazione antimafia
1. Le disposizioni che prevedono l'obbligo della certificazione
antimafia sono estese, nel caso di società che partecipano ad
appalti pubblici, ai componenti dell'organo di amministrazione e
del collegio sindacale».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 17.1, 17.2.
Gli emendamenti 17.1 e 17.2 decadono per assenza dall'Aula dei
firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 17. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:
«Art. 18.
Interventi per l'approvvigionamento idropotabile
1. L'Amministrazione regionale provvede, per l'approvvigionamento
idro-potabile dei comuni della Regione, al finanziamento dei lavori
di costruzione, completamento, rifacimento, ristrutturazione e
riparazione di acquedotti da alimentare con acque pubbliche, in
favore di enti pubblici regionali, locali ed istituzionali e dei
consorzi, sulla scorta di apposita dichiarazione, rilasciata sotto
la propria responsabilità dal legale rappresentante dell'ente
richiedente il finanziamento, attestante la disponibilità giuridica
o l'uso dell'acqua utilizzata, purché sia pendente il
perfezionamento delle procedure previste dalla vigente normativa in
materia di acque».
Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Fiorenza e De
Luca gli emendamenti 18.1 e 18.2.
Gli emendamenti 17.1 e 17.2 decadono per assenza dall'Aula dei
firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 18. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:
«Art. 19.
Criteri di aggiudicazione
1. Per le finalità di cui all'articolo 81 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, le
stazioni appaltanti ricorrono, rispettivamente:
a) al criterio del prezzo più basso quando l'oggetto del contratto
non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si
svolga secondo procedure largamente standardizzate;
b) al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quando
le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere
prevalenti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti
qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le
caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la
metodologia utilizzata.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano il criterio di cui alla
lettera b) per gli appalti di lavori di valore superiore alla
soglia comunitaria e per gli appalti di forniture di importo pari o
superiore ad euro 1.000.000. Il riparto dei parametri da
utilizzarsi è così articolato: 30 per cento offerta economica; 60
per cento offerta tecnica; 10 per cento tempi di realizzazione
dell'appalto. Nella valutazione dell'offerta tecnica almeno un
quarto e non più di un terzo del punteggio complessivo è attribuito
in relazione al costo del lavoro ed alla previsione dell'utile di
impresa, determinato, per le finalità del presente articolo in
misura pari al 10 per cento dell'offerta.
3. E' fatta salva la possibilità del ricorso al massimo ribasso
laddove, sulla base di provvedimento espressamente motivato,
quest'ultimo risulti essere, in relazione alla singola gara
considerata, più vantaggioso per la stazione appaltante, sotto il
profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto con il
prezzo a base d'asta.
4. Per gli appalti di servizi di cui al decreto legislativo n.
163/2006, allegato II A, categoria 12, il criterio delle offerte è
esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
nei casi previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
5. In applicazione dei principi scaturenti dalla sentenza Corte di
Giustizia U.E. C.147/06 e C. 148/06 hanno carattere
transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture di
valore superiore alla soglia comunitaria. Hanno altresì carattere
transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture,
finanziati, cofinanziati o realizzati con fondi comunque erogati
dalla Regione siciliana o dalle amministrazioni aggiudicatrici
aventi sede in Sicilia, anche se di valore inferiore alla soglia
comunitaria, ove agli stessi siano ammesse, in percentuale pari o
superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in nazioni
dell'Unione europea, diverse dall'Italia.
6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano
carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di
aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione
appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio
dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n.
163/2006. In tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1, dello
stesso decreto 163/2006. La facoltà di esclusione automatica non è
comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3, del
decreto legislativo 163/2006.
7. Nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici, l'offerta
economica non può in nessun caso prevedere la rinuncia a qualsiasi
previsione di utile. Al fine di garantire un adeguato livello
qualitativo delle lavorazioni, in sede di verifica delle offerte
anomale, una percentuale di utile di impresa inferiore al 4 per
cento può essere ammessa a giustificazione, comunque rimessa alle
valutazioni della stazione appaltante, soltanto se il concorrente
attesti, con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere aggiudicatario
per l'esecuzione di altri lavori, pubblici o privati, avendo quindi
necessità di non rimanere inattivo».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 19.1, 19.2, 19.6, 19.7,
19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13;
- dagli onorevoli Cracolici e De Benedictis: 19.3;
- dagli onorevoli Caronia e Maira: 19.4;
- dall'onorevole Cracolici: 19.5;
- dalla Commissione: 19.14.
Si passa all'emendamento 19.14 a firma della Commissione,
interamente soppressivo.
MANCUSO, presidente della Commissione. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Comunico che gli emendamenti 19.1 e 19.2 decadono per assenza
dall'Aula dei firmatari.
Si passa all'emendamento 19.3.
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO Pietro Carmelo, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. C'è una riscrittura del comma 3 da parte del Governo che,
forse, supera il problema.
PRESIDENTE. L'articolo 19 è accantonato. La seduta è sospesa per
un minuto.
(La seduta, sospesa alle ore 19.22, è ripresa alle ore 19.28)
PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Onorevoli colleghi è stato
presentato da parte del Governo l'emendamento 19.15.
CRACOLICI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 19.3.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Do lettura dell'emendamento 19.15, a firma del Governo:
«Il comma 3 è così sostituito:
3. Le stazioni appaltanti hanno comunque facilità di ricorrere al
criterio di selezione mediante massimo ribasso qualora tale scelta
sia più conveniente per la medesima amministrazione aggiudicatrice
sotto il profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto
con il prezzo a base d'asta'».
Il parere della Commissione?
FARAONE, relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 19.15. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che gli emendamenti 19.6 e 19.7 decadono per assenza
dall'Aula dei firmatari.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 19.4.
CARONIA. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARONIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in realtà è una
precisazione che tende semplicemente a rendere maggiormente
esplicito ai RUP l'indicazione per l'applicazione della normativa
di settore.
Mi spiego meglio. Al fine di individuare l'offerta economicamente
più vantaggiosa oltre i criteri che sono stati indicati dalla
proposta, io ritengo che si debba integrare che gli aspetti
qualitativi si riferiscano anche alla rilevanza storico, artistica,
architettonica, paesaggistica e ambientale così come presente.
Perché una valutazione qualitativa che non tenga conto di questi
parametri che la rilevanza storico-artistica nonché quella
architettonica e paesaggistica potrebbero privare fortemente il
RUPP di elementi di valutazione che possono servire a giudicare il
migliore progetto. Ritengo quindi che sia una aggiunta che vada
nella direzione della chiarezza per chi poi questa legge deve porre
in essere.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore alle infrastrutture e alla
mobilità. Il problema non si pone perché in sede di esplicitazione
tutte queste cose verranno dette. Perché se si pone attenzione alla
lettera b) gli elementi lì indicati sono espressamente indicati
come quali ad esempio', cioè è una indicazione esemplificativa e
non tassativa. Pertanto, appesantire ulteriormente l'elencazione mi
pare non congruo. Pertanto, il parere del Governo è contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
FARAONE, relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
PRESIDENTE. Gli emendamenti 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12 e il
19.13 decadono.
Si passa all'emendamento 19.5, dell'onorevole Cracolici.
CRACOLICI. Chiedo di parlare per illustrarlo.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, una cosa sono
gli appalti per lavori, altra cosa sono le forniture. Siamo in
presenza di specifiche tecniche che non sono connesse. Faccio un
esempio. Se uno deve comprare una tac, ci possono essere tante
specifiche tecniche, ma deve essere chiaro qual è l'obiettivo della
tac. Non credo che bisogna fare un'offerta più economicamente più
vantaggiosa per comprare la tac. Si fanno delle offerte al ribasso
perché è chiaro che ci sono più fornitori che possono dare lo
stesso prodotto. Pertanto, stabilire un importo oltre il quale è
obbligatorio andare all'offerta economicamente più vantaggiosa mi
sembra sbagliato. Abbiamo stabilito che è una facoltà; è la
stazione appaltante che di volta in volta stabilisce se fare una
cosa o l'altra. Per le forniture mi sembrerebbe un'imposizione
eccessiva della legge.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore alle infrastrutture e alla
mobilità. Il rischio paventato a mio modo di vedere non esiste in
relazione alla riscrittura del comma 3. Vi è tuttavia un errore al
comma 2 perché dopo le parole di fornitura' devono essere aggiunte
le parole di servizi'; non può essere limitato solo a forniture'.
Il problema di come abbiamo approvato il comma 3 non lo rilevo.
Comunque, mi rimetto all'Aula, salvo per questo sub emendamento che
sto per presentare.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 19.5, dell'onorevole
Cracolici.
Il parere della Commissione?
FARAONE, relatore. Favorevole.
RUSSO PIETRO CARMELO, assessore per le infrastrutture e la
mobilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 19.9, 19,10, 19.11, 19.12 e 19.13 decadono.
Pongo in votazione l'articolo 19, così come emendato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
A seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.12 a firma del
Governo gli articoli 20 e 21 sono preclusi. Si passa all'articolo
22. Ne do lettura:
«Art. 22.
Certificazione della spesa di fondi extraregionali
1. Il certificato di collaudo approvato dalla stazione appaltante
secondo le disposizioni vigenti, costituisce atto finale del
procedimento relativo agli appalti di lavori, servizi, beni e
forniture, finanziati con fondi regionali, nonché per la
certificazione della spesa finanziata con fondi extraregionali».
Gli emendamenti 22.1, 22.2 e 22.3 decadono per assenza dall'Aula
dei firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 22. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:
Art. 23.
Sicurezza e conservazione dei beni culturali
1. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 26 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono destinate nei
limiti del 50 per cento alla sicurezza e alla conservazione dei
beni culturali di cui all'articolo 30 e seguenti del Codice dei
beni culturali e del paesaggio.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e
l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità e l'Assessore regionale per
l'economia, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e
la destinazione della quota percentuale di cui al comma 1».
Gli emendamenti 23.1, 23.2 e 23.4 decadono per assenza dall'Aula
dei firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 23. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:
«Art. 24.
Norme transitorie
1. Gli appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi siano
pubblicati entro il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed
eseguiti sulla base della normativa previgente, fermo restando
l'obbligo del loro adeguamento alle previsioni di cui agli articoli
4, 5, 6 e 7. Sono comunque fatti salvi i progetti approvati in
linea tecnica anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alla
disciplina scaturente dal decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 successivamente al 31 dicembre 2011.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 207/2010
possono essere inseriti nei programmi regionali di spesa, quale che
ne sia la fonte finanziaria, lavori dotati del livello di
progettazione minima prevista dallo stesso DPR n. 207/2010.
3. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29
novembre 2005, n. 16.
4. Per tutti gli incarichi di collaudo conferiti e non ancora
liquidati alla data di pubblicazione della presente legge, si
applica quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 28 della legge
n. 109/1994, coordinata con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7
e successive modifiche ed integrazioni».
Gli emendamenti 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5 e 24.6. decadono.
Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 24.7. Il
parere della Commissione?
FARAONE, relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 24, così come emendato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:
«Art. 25.
Abrogazione di norme
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 9, 13, 15, 16, 17, 21, 22 della legge regionale 31
marzo 1972, n. 19;
b) gli articoli 1, 2, 25, 28, 30 della legge regionale 10 agosto
1978 n. 35;
c) gli articoli 7, 16, commi primo, secondo, quarto, quinto,
sesto, 30, commi quinto, sesto, settimo, ottavo della legge
regionale 29 aprile 1985, n. 21;
d) la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
e) gli articoli 148, 149, 154 della legge regionale 1 settembre
1993, n. 25;
f) l'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32;
g) la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, con esclusione
dell'articolo 42, comma 1;
h) la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, con esclusione
dell'articolo 30 e degli articoli da 32 a 43;
i) i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 126 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
j) l'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2005, n. 9;
k) i commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 dell'articolo 1 della
legge regionale 29 novembre 2005, n. 16;
l) gli articoli 1, 2, 3, 4, della legge regionale 5 dicembre 2006,
n. 23;
m) l'articolo 1, commi 1, 2 e 7 della legge regionale 21 agosto
2007, n. 20;
n) l'articolo 55 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;
o ) gli articoli 1, comma 1, 2 e 3 della legge regionale 3 agosto
2010, n. 16».
PRESIDENTE. Comunico che gli emendamenti dal 25.1 al 25.18 sono
decaduti ad eccezione dell'emendamento 25.10, dell'onorevole
Mancuso, che così recita:
Al comma 1, lettera g) aggiungere e dell'articolo 29' .
MANCUSO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 25. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 26. Ne do lettura:
«Art. 26.
Rapporti tra normativa regionale e sopravvenuta
normativa statale.
Testo coordinato
1. Nel caso in cui intervengano disposizioni statali che
disciplinano materie regolate dalla presente legge, entro i 180
giorni successivi alla data di entrata in vigore delle stesse
disposizioni, la Regione provvede in ordine al loro eventuale
recepimento o adeguamento; ove entro tale termine non si provveda
al riguardo trovano applicazione le disposizioni statali.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana il testo coordinato del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni con le norme di
cui alla presente legge».
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'emendamento 26.6, a
firma del Governo, che sopprime il comma 1. Il parere della
Commissione?
FARAONE, relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. L'emendamento 25.6 decade per assenza dall'Aula dei
firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 26, che rimane costituito da un
solo comma.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 27. Ne do lettura:
«Art. 27.
Norma finanziaria
1. Per le finalità dell'articolo 4 è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2011, la spesa di 70 migliaia di euro, cui si provvede
mediante riduzione di parte delle disponibilità dell'U.P.B.
7.2.1.1.1., capitolo 212019 nonché con le assegnazioni che,
annualmente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
trasferisce alla Regione ai sensi del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli
esercizi finanziari 2012 e 2013 la spesa, valutata in 140 migliaia
di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione U.P.B. 7.2.1.1.1.
2. Agli oneri discendenti dalla applicazione dall'articolo 5,
valutati per l'esercizio finanziario 2011 in 58 migliaia di euro,
si provvede, annualmente con le disponibilità dell'UPB 8.2.1.1.2.
capitolo 272523 del bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 2011 e per il triennio 2011/2013.
3. Agli oneri discendenti dalla applicazione dei commi 22 e 23
dell'articolo 9, valutati per l'esercizio finanziario 2011 in 221
migliaia di euro, si provvede, annualmente con le disponibilità
dell'UPB 7.1.1.1.1. capitolo 276515 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011/2013.
4. Per l'attuazione della presente legge il Ragioniere generale
della Regione è autorizzato, con proprio decreto, su proposta
congiunta dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie
variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2011».
PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti decadono per assenza dall'Aula
dei firmatari.
Pongo in votazione l'articolo 27. Chi è favorevole resti seduto,
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo concluso l'articolato. Non
essendo arrivato il parere della Commissione Bilancio
sull'emendamento 4.35 a firma dell'onorevole Cracolici
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei che gli
Uffici mi ascoltassero perché quello che sto per dire è una cosa
delicata. Mi riferisco alla storia dell'osservatorio.
Il Governo giustamente mi ha fatto rilevare che può essere
benissimo un servizio in quanto tale che agisce e opera sotto la
dipendenza dell'Assessorato alle infrastrutture - in atto credo che
sia un ufficio speciale. Stiamo coprendo, abbiamo fatto
un'operazione finanziaria di copertura del dipartimento di nuova
istituzione, che è un dipartimento di fatto, abrogando un ufficio
speciale.
La congruità finanziaria non è perfettamente stabilita. Rimane un
dato: l'osservatorio agisce con competenze in cui il controllore e
il controllato rischiano di essere nella stessa struttura.
Non lo so se pensiamo di concludere i lavori su questo
provvedimento stasera, ma io suggerirei un attimo di riflessione,
visto che comunque rinvieremo i lavori d'Aula a domani. Vorrei che
ci fosse un approfondimento ulteriore anche con i componenti della
Commissione su tale questione.
Guardate, posso anche ritirare l'emendamento, non ho problemi,
però, non vorrei che stiamo facendo un danno all'amministrazione
Perché, ripeto, l'amministrazione su questo osservatorio riceve per
competenza dello Stato risorse e quindi la natura della struttura è
una struttura servente; oltre che autonoma è servente sulle
disposizioni statali.
Non vorrei - ripeto - che facessimo una cosa per la quale poi
dovremo ricorrere ai ripari successivamente.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sospendo la seduta adesso prima di
pronunciarci sull'emendamento 4.35.
Riprenderemo domani dall'articolo 4 e dai relativi emendamenti
aggiuntivi.
La seduta è rinviata a domani, giovedì 16 giugno 2011, alle ore
16.00, col seguente ordine del giorno:
Presidenza del presidente Cascio
I - Comunicazioni
II - Discussione dei disegni di legge:
1) Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disciplina dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (nn. 719-
515-673/A) (Seguito)
Relatore: on. Faraone
Norme in materia di riserve in favore degli enti locali (n. 729-
Norme stralciate/A)
Relatore: on. Savona
La seduta è tolta alle ore 19.44
Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula - Ufficio dei resoconti
alle ore 21.35
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Responsabile
Capo dell'Ufficio dei resoconti
dott.ssa Iolanda Caroselli
ALLEGATO EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
DISEGNO DI LEGGE NN. 719-515-673/A RECEPIMENTO DEL DECRETO
LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI E DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI
RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
All'articolo 6:
Emendamento 6.10:
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Il periodo di affissione all'Albo pretorio del programma
triennale e dell'elenco annuale è fissato in trenta giorni
consecutivi. .
Emendamento 6.44 BIS:
Al comma 9, sono soppresse le seguenti parole da dei commi 4 e 5
fino a successive modificazioni ; e alla fine sono aggiunti i
seguenti periodi:
Per le medesime ragioni, nei casi in cui lo strumento urbanistico
vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la
realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti
preliminari di lavori pubblici da parte del Consiglio comunale, e
dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici
da parte della Giunta comunale, anche se non conformi alle
specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di
varianti allo strumento urbanistico medesimo sempre che ciò non
determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle
aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione,
regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o
regionali.
Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti
urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure
sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si
riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard
minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del
Consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la
deliberazione della Giunta comunale di approvazione del progetto
definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli
strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale
preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli
articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e
successive modificazioni.
Emendamento 6.45:
Al comma 10 sono aggiunte le seguenti parole: per le parti
relative alla materia oggetto del presente articolo .
Emendamento 6.46:
Al comma 13 sostituire le parole di cui al comma 1 con le parole
di cui all'articolo 2 .
Emendamento 6.16:
Al comma 13 sostituire la parola adozione con approvazione .
All'articolo 7:
Emendamento 7.6 (di identico contenuto al 7.10):
Al comma 1 sopprimere la lettera c).
Emendamento 7.12:
Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1 bis. Il bando tipo deve altresì prevedere che:
a) la quota in aumento, di cui all'articolo 113, comma 1, del
decreto legislativo n. 163/2006 sia costituita, per almeno la metà
del suo ammontare, con le modalità previste dall'articolo 75, comma
2, del medesimo decreto o con fidejussione bancaria;
b) nel caso di affidamento, ai sensi dell'articolo 173, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 il contraente
generale deposita, presso la stazione appaltante, prima della
consegna dei lavori, i contratti eventualmente stipulati ai sensi
dell'articolo 176, comma 7, del medesimo decreto legislativo e che
la medesima stazione appaltante provvede al pagamento diretto in
favore dei terzi affidatari di quanto loro dovuto dal contraente
generale, salvo che quest'ultimo non comunichi l'esistenza di
ragioni ostative correlate ad inadempimenti dei soggetti terzi. .
All'articolo 8:
Emendamento 8.18:
I commi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:
6. Le cause di astensione e di esclusione dall'incarico sono
disciplinate dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7 del decreto
legislativo n. 163/2006 .
Subemendamento 8.10.1:
Sostituire 15 con 7.
Emendamento 8.10:
Al comma 8 dopo le parole all'albo di cui al comma 9 aggiungere
La data del sorteggio pubblico deve essere pubblicizzata almeno
15 giorni prima. .
All'articolo 10:
Emendamento 10.1:
Al comma 2 sostituire le parole dodici mesi con ventiquattro
mesi .
All'articolo 11:
Emendamento 11.12:
Il comma 2 dell'art. 11 è soppresso.
All'articolo 12:
Subemendamento 12.5.1:
Al comma 1, primo periodo, dopo la cifra 100.000 sono cassate le
parole per singolo ente affidante .
Emendamento 12.11:
- Al comma 1, dopo le parole della mobilità aggiungere mediante
procedure di evidenza pubblica ;
- Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:
4. Con la medesima procedura di evidenza pubblica utilizzata per
la sua istituzione, l'albo è aggiornato con cadenza almeno
semestrale. .
Emendamento 12.7:
Al comma 2, dopo la parola dipartimenti aggiungere regionali
All'articolo 13:
Subemendamento 13.5.1
L'ultimo periodo dell'emendamento 13.5 è così sostituito:
Qualora non pervenga risposta entro dieci giorni da parte degli
Ordini professionali alla verifica richiesta, gli Enti di cui
all'articolo 2 possono procedere ugualmente .
Emendamento 13.5:
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Allo scopo di garantire la congruità e l'omogeneità dei
corrispettivi professionali inerenti ai servizi di cui al decreto
legislativo n. 163/2006 allegato II A categoria 12, i RUP degli
enti di cui all'articolo 2 della presente legge possono richiedere
agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica
preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara.
Gli Ordini sono tenuti ad esitare la predetta verifica entro dieci
giorni. .
Emendamento 13.10:
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1,
le singole stazioni appaltanti destinano, a valere delle somme a
disposizione, un importo pari allo 0,2 per mille dell'importo dei
lavori a base d'asta, a favore dell'Ordine professionale
competente per materia e per territorio. Qualora il bando per
l'assegnazione del servizio comporti la partecipazione di
professionalità diverse, l'importo è trasferito agli Ordini
professionali territorialmente competenti, corrispondenti alle
professionalità risultanti aggiudicatarie del servizio. .
All'articolo 16:
Emendamento 16.3:
L'articolo 16 è soppresso.
All'articolo 19:
Emendamento 19.15:
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
Le stazioni appaltanti hanno comunque facoltà di ricorrere al
criterio di selezione mediante massimo ribasso qualora tale scelta
sia più conveniente per la medesima amministrazione aggiudicatrice
sotto il profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto
con il prezzo a base d'asta.
Emendamento 19.5:
Al comma 2, dopo la parola comunitaria cassare le seguenti
parole e per gli appalti di forniture di importo pari o superiore
ad euro 1.000.000 .
All'articolo 24:
Emendamento 24.7:
Al comma 1, prima delle parole gli appalti di lavori sono
introdotte le seguenti: fermi restando i termini di cui
all'articolo 1, comma 1 .
All'articolo 26:
Emendamento 26.6:
Il comma 1 dell'articolo 26 è soppresso.