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Resoconto d'Aula della Seduta n. 262 di mercoledì 15 giugno 2011
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   Presidenza del presidente Cascio


   LEANZA EDOARDO, segretario, dà lettura del processo verbale della
  seduta  precedente  che,  non sorgendo  osservazioni,  si  intende
  approvato.

   PRESIDENTE.  Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
  interno,  do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali
  votazioni  mediante procedimento elettronico che  dovessero  avere
  luogo nel corso della seduta.

   Ricordo, altresì,  che anche la richiesta di verifica del  numero
  legale  (art.  85) ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.

                      Annunzio di interrogazioni

   PRESIDENTE.  Comunico  che  sono  state  presentate  le  seguenti
  interrogazioni con richiesta di risposta orale:

   N.   1920  -  Commissariamento  della  cooperativa  Rinascita  di
  Vittoria (RG).
   - Presidente Regione
   - Assessore Attività produttive
   Firmatario: Digiacomo Giuseppe

   N. 1922 - Disposizioni urgenti per il settore della formazione  e
  dell'orientamento professionale.
   - Presidente Regione
   - Assessore Istruzione e Formazione
   Firmatario: Caputo Salvino

   Avverto  che  le  interrogazioni testé annunziate  saranno  poste
  all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

   Comunico  che  è stata presentata la seguente interrogazione  con
  richiesta di risposta in Commissione:

   N.  1921   -  Chiarimenti in merito alla circolare dell'Assessore
  per la salute n. 1272 del 21 luglio 2010.
   - Presidente Regione
   - Assessore Salute
   Firmatario: Forzese Marco

   L'interrogazione testé annunziata sarà inviata al Governo e  alla
  competente Commissione.

                          Annunzio di mozione

   PRESIDENTE.  Comunico  che  in  data  10  giugno  2011  è   stata
  presentata la seguente mozione:

   N.  270  Interventi urgenti a sostegno delle attività agricole  a
  seguito  della problematica del 'batterio killer' , a firma  degli
  onorevoli Caputo, Pogliese, Buzzanca, Falcone e Vinciullo.

   Avverte  che la mozione testé annunziata sarà demandata, a  norma
  dell'art.  153  del  Regolamento  interno,  alla  Conferenza   dei
  Presidenti  dei  Gruppi parlamentari per la  determinazione  della
  relativa data di discussione.

        Comunicazione di apposizione di firma a interrogazione

   PRESIDENTE. Comunico che, con nota pervenuta il 15 giugno 2011  e
  protocollata  al n. 5368/AulaPg di pari data, l'onorevole  Cataldo
  Fiorenza  ha dichiarato di apporre la firma all'interrogazione  n.
  1912,    Iniziative urgenti sulla gestione del Parco dei Nebrodi',
  dell'onorevole  Scammacca della Bruca ed altri,  annunziata  nella
  seduta n. 260 dell'8 giugno 2011.

   L'Assemblea ne prende atto.

             Comunicazione di titoli di ordini del giorno

   PRESIDENTE.  Comunico che, a seguito di coordinamento  finale,  i
  titoli  degli  ordini del giorno n. 430 e n. 431,  accettati  come
  raccomandazione  nella seduta n. 250 del 30 aprile  2011,  sono  i
  seguenti:

   N.  430  -  Iniziative per attuare la variazione territoriale  di
  rettifica  dei  confini tra i comuni di Trabia e  termini  Imerese
  (PA)';

   N. 431 -  Interventi urgenti per la crisi del mercato agricolo  e
  olivicolo del territorio della Valle del  Belice (ricadente  nella
  provincia di Palermo) e Castelvetrano (TP).

   L'Assemblea ne prende atto.
                                Congedi

   PRESIDENTE.  Comunico  che hanno chiesto  congedo  per  oggi  gli
  onorevoli Scilla e Scammacca della Bruca.

   L'Assemblea ne prende atto.

        Rinvio della discussione del disegno di legge 729-Norme
    stralciate/A «Norme in materia di riserve in favore degli enti
                                locali»

   PRESIDENTE.  Si  passa  al  II  punto  dell'ordine  del   giorno:
  Discussione di disegni di legge.
   Onorevoli  colleghi, sul disegno di legge 729-Norme  stralciate/A
  «Norme  in materia di riserve in favore degli enti locali»,  posto
  al  n.  1),  comunico  che, su richiesta del Presidente  della  II
  Commissione,  l'esame  dello  stesso  è  rinviato  alla   prossima
  settimana, essendo stati presentati emendamenti che richiedono  la
  copertura finanziaria.

   Sospendo brevemente la seduta.

       (La seduta, sospesa alle ore 16.45, è ripresa alle 17.31)

   La seduta è ripresa.


   Presidenza del presidente Cascio


         Seguito dell'esame del disegno di legge 719-515-673/A
     «Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
   successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010,
     n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disciplina dei
      contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»

   PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi,  si  procede  con  il   seguito
  dell'esame  del  disegno di legge 719-515-673/A   Recepimento  del
  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche
  ed  integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e  successive
  modifiche  ed  integrazioni.  Disciplina  dei  contratti  pubblici
  relativi a lavori, servizi e forniture , posto al n. 2).
   Invito  i  componenti  la IV Commissione legislativa  a  prendere
  posto.
   Onorevoli  colleghi, ricordo che nella seduta precedente  l'esame
  era stato sospeso dopo l'approvazione dell'articolo 5.
   Si passa, pertanto, all'articolo 6. Ne do lettura:

                               «Art. 6.
            Programmazione dei lavori pubblici - Programmi
                      regionali di finanziamento
              di lavori pubblici- Relazioni istituzionali

   1.  L'attività  di realizzazione dei lavori di cui alla  presente
  legge  di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla
  base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che
  le  amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano,  nel
  rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
  vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco  dei
  lavori da realizzare nell'anno stesso.

   2.  Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi
  di  fattibilità e di identificazione e quantificazione dei  propri
  bisogni   che   le  amministrazioni  aggiudicatrici  predispongono
  nell'esercizio   delle   loro  autonome   competenze   e,   quando
  esplicitamente  previsto,  di  concerto  con  altri  soggetti,  in
  conformità  agli  obiettivi  assunti come  prioritari.  Gli  studi
  individuano  i lavori strumentali al soddisfacimento dei  predetti
  bisogni,   indicano   le  caratteristiche  funzionali,   tecniche,
  gestionali  ed  economico-finanziarie degli  stessi  e  contengono
  l'analisi  dello  stato  di  fatto di ogni  intervento  nelle  sue
  eventuali    componenti    storico-artistiche,    architettoniche,
  paesaggistiche,   e   nelle   sue  componenti   di   sostenibilità
  ambientale,   socio-economiche,  amministrative  e  tecniche.   In
  particolare  le  amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  con
  priorità  i  bisogni  che  possono essere soddisfatti  tramite  la
  realizzazione  di  lavori finanziabili con  capitali  privati,  in
  quanto  suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma
  triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima
  della  loro  approvazione, mediante affissione  nella  sede  delle
  amministrazioni   aggiudicatrici  per   almeno   sessanta   giorni
  consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di
  committente della stazione appaltante.

   3.  Il  programma triennale deve prevedere un ordine di priorità.
  Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari  i
  lavori  di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente,  di
  completamento  dei  lavori  già  iniziati,  i  progetti  esecutivi
  approvati,   nonché  gli  interventi  per  i  quali   ricorra   la
  possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

   4.  Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili
  pubblici  che possono essere oggetto di diretta alienazione  anche
  del  solo  diritto di superficie, previo esperimento di una  gara;
  tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali
  caratteri    di   rilevanza   storico-artistica,   architettonica,
  paesaggistica  e ambientale e ne viene acquisita la documentazione
  catastale e ipotecaria.

   5.  Le  amministrazioni aggiudicatrici, nel  dare  attuazione  ai
  lavori  previsti  dal  programma triennale, devono  rispettare  le
  priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti  da
  eventi  imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti
  da  sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari  ovvero  da
  altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

   6.  L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è  subordinata,
  per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa
  approvazione  di  uno studio di fattibilità e,  per  i  lavori  di
  importo  pari  o  superiore  a  1.000.000  di  euro,  alla  previa
  approvazione  della  progettazione preliminare  salvo  che  per  i
  lavori  di  manutenzione, per i quali è sufficiente  l'indicazione
  degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

   7.   Un   lavoro   può   essere  inserito  nell'elenco   annuale,
  limitatamente   ad  uno  o  più  lotti,  purché  con   riferimento
  all'intero  lavoro  sia  stata elaborata la  progettazione  almeno
  preliminare  e  siano  state quantificate le  complessive  risorse
  finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In
  ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del
  personale  ad  essa addetto, un soggetto idoneo a  certificare  la
  funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

   8.  Nei comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti, il
  periodo  di  affissione dello schema è limitato  a  trenta  giorni
  consecutivi.

   9. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco
  annuale  devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti
  o   adottati.  Per  motivate  ragioni  di  pubblico  interesse  si
  applicano  le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo  1  della
  legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni; del comma 5
  dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267;
  dell'articolo  7 della legge regionale 11 aprile  1981,  n.  65  e
  dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

   10.    L'elenco   annuale   predisposto   dalle   amministrazioni
  aggiudicatrici  deve  essere  approvato  unitamente  al   bilancio
  preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve  contenere
  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati  sullo  stato  di
  previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili  in  base  a
  contributi  o  risorse dello Stato, o di altri enti pubblici,  già
  stanziati  nei  rispettivi stati di previsione o  bilanci,  nonché
  acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31  ottobre
  1990,  n.  310,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  22
  dicembre  1990,  n. 403 e successive modificazioni.  Un'opera  non
  inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base
  di  un  autonomo  piano finanziario che non utilizzi  risorse  già
  previste  tra i mezzi finanziari dell'amministrazione  al  momento
  della  formazione  dell'elenco, fatta  eccezione  per  le  risorse
  resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli
  enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal
  decreto   legislativo  18  agosto  2000,  n.  267   e   successive
  modificazioni ed integrazioni.

   11.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  10  non  si  applicano
  all'Amministrazione regionale.

   12.  I  lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti
  nelle  ipotesi di cui al secondo periodo del comma 5, non  possono
  ricevere  alcuna  forma  di finanziamento da  parte  di  pubbliche
  amministrazioni.

   13.  I  soggetti  di cui al comma 1 sono tenuti  ad  adottare  il
  programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di
  schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore regionale per  le
  infrastrutture  e la mobilità entro trenta giorni  dalla  data  di
  entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi,
  dopo  la  loro adozione, sono trasmessi al Dipartimento  regionale
  tecnico che ne dà pubblicità.

   14.  Costituiscono parte integrante ed essenziale  del  programma
  una  cartografia su scala adeguata, che indichi la  localizzazione
  di  tutte  le  opere  previste,  ed una  relazione  generale,  che
  illustri  la  concreta  utilità del  programma  in  rapporto  alla
  situazione   complessiva  delle  strutture  localmente  esistenti,
  raffrontata   all'effettivo  bacino  di  utenza  ed  evidenzi   le
  condizioni che possono influire sulla realizzazione delle  singole
  opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici  e
  dell'eventuale  esistenza  di  vincoli  a  tutela   di   interessi
  pubblici.

   15.  Il  programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza
  della  Regione e a ciascuno degli assessorati regionali competenti
  a  finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì,  inviato
  per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere
  devono essere realizzate.

   16. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel
  caso   di   eventi  imprevedibili  o  calamitosi  che   richiedano
  interventi   urgenti  ed  indifferibili,  sono  pubblicate   nella
  Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

   17.  La  Presidenza  della Regione e ciascuno  degli  assessorati
  regionali  ripartiscono annualmente le somme  disponibili  per  il
  finanziamento di lavori pubblici secondo un programma di spesa cui
  possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di
  sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma  è  corredato
  di   una   relazione  contenente  l'elenco  delle   richieste   di
  finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di  selezione
  delle stesse.

   18.  In  aderenza  agli  obiettivi  indicati  dal  documento   di
  programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo  2  della
  legge  regionale  27  aprile 1999, n. 10,  i  programmi  di  spesa
  identificano  i settori di intervento, gli ambiti territoriali  di
  intervento  prioritari per ciascun settore, le priorità  per  ogni
  settore  ed  indicano  tutte le risorse  disponibili  e  le  fonti
  regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione  delle
  risorse.

   19.  Possono  essere  inseriti nei programmi di  spesa  regionali
  lavori dotati del documento preliminare alla progettazione.

   20.   Le  istanze  di  finanziamento,  insieme  con  i  programmi
  triennali  delle  opere  pubbliche, sono presentate  dai  soggetti
  interessati alla Presidenza della Regione o ai singoli assessorati
  regionali  in  relazione alle rispettive competenze; nelle  stesse
  istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata o
  sarà  presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi  dalla
  Regione  o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o  se  è
  stato  o  sarà  previsto  il  concorso  di  finanza  privata.   Il
  provvedimento di ammissione a finanziamento determina l'obbligo di
  presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro  il  termine
  di centoventi giorni, salvo rinunzia espressa.

   21.  I  programmi di spesa si conformano, fatti salvi  i  criteri
  determinati  in  piani  di  settore o in disposizioni  legislative
  attinenti  alle  singole categorie di lavori, ai seguenti  criteri
  generali di selezione delle richieste pervenute:

   a)  attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-
  economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;

   b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte
  delle quali siano state già realizzate;

   c)  realizzazione  di interventi per la prevenzione  del  rischio
  sismico;

   d) recupero del patrimonio edilizio esistente;

   e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.

   22.  Nel  programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato
  per  intero.  E' tuttavia possibile il finanziamento  di  progetti
  che,  pur  facendo parte di un più ampio progetto generale,  siano
  già   dotati   di  una  distinta  funzionalità  e   prevedano   la
  realizzazione  di  opere  autonomamente fruibili  da  parte  degli
  utenti.

   23.  I  programmi  di  cui  al presente  articolo  devono  essere
  pubblicati  senza  oneri  nella Gazzetta ufficiale  della  Regione
  siciliana.

   24.   L'insieme   dei   programmi   deve   comprendere   l'intera
  disponibilità  offerta  dal  bilancio  regionale  e   da   risorse
  finanziarie  gestite  dalla  Presidenza  della  Regione  o   dagli
  assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una parte
  delle  disponibilità possa essere impiegata per  la  copertura  di
  eventuali  maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva.
  Restano estranei ai programmi di cui al presente articolo le somme
  destinate   ad  interventi  imposti  da  eventi  imprevedibili   o
  calamitosi,   nonché  le  modifiche  dipendenti  da   sopravvenute
  disposizioni  di  legge  o di regolamenti  ovvero  da  altri  atti
  amministrativi adottati a livello statale o regionale.

   25.  La  Presidenza  della Regione e ciascuno  degli  assessorati
  regionali  provvedono  con  decreto al finanziamento  dei  singoli
  interventi dopo l'approvazione del livello minimo di progettazione
  previsto  dal  decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre
  2010,  n. 207, che l'ente deve inoltrare corredato degli atti  che
  comprovano   la  realizzabilità  dell'opera  alla  stregua   della
  normativa  urbanistica  nonché  la  positiva  acquisizione   delle
  autorizzazioni  e  dei  pareri ivi compresi quelli  relativi  alla
  eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle  leggi
  vigenti.  Si ha riguardo all'approvazione del progetto  definitivo
  quando   la  gara  deve  essere  bandita  sul  progetto  medesimo.
  Contestualmente  al finanziamento viene disposto  l'accreditamento
  delle  somme  occorrenti per i pagamenti che  si  prevede  debbano
  essere effettuati entro l'esercizio finanziario.

   26.  Qualora  gli  enti  destinatari dei  finanziamenti  disposti
  dall'Amministrazione  regionale  non  provvedano  ad  avviare   le
  procedure   per  l'appalto  dei  lavori  entro  tre   mesi   dalla
  comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore  regionale
  che  ha  concesso  il  finanziamento provvede senza  necessità  di
  diffida   alla  nomina  di  un  commissario   ad  acta'  per   gli
  adempimenti  di competenza e per quelli relativi alla stipula  del
  contratto d'appalto e per la consegna dei lavori.

   27.   Le  somme  corrispondenti  ai  ribassi  d'asta  dei  lavori
  finanziati   dall'Amministrazione  regionale  con   fondi   propri
  affluiscono  per  il cinquanta per cento in entrata  del  bilancio
  degli  enti appaltanti di cui alla lettera a) dell'articolo  2  in
  apposito  capitolo  Fondo di rotazione' per l'anticipazione  delle
  spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio
  geologico  e  per gli altri studi ed indagini necessarie,  il  cui
  importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera;  il
  restante  cinquanta per cento è iscritto in appositi  capitoli  da
  istituirsi  negli  stati di previsione della  spesa  del  ramo  di
  Amministrazione  regionale che ha disposto  il  finanziamento  per
  essere  utilizzato,  ove  necessario,  per  il  finanziamento   di
  eventuali  perizie di variante e suppletive dei  lavori  entro  il
  limite  previsto  dalla vigente normativa per la realizzazione  di
  lavori della medesima tipologia d'investimento e, solo in caso  di
  ulteriore residualità delle somme, per il finanziamento di  lavori
  di  imperiosa  urgenza; può altresì essere iscritto  nell'apposito
  capitolo  dello  stato di previsione della spesa  dell'Assessorato
  regionale  delle  infrastrutture  e  della  mobilità  per   essere
  utilizzato  per il funzionamento e la nomina dei consulenti  della
  Conferenza  speciale di servizi per i lavori  pubblici  e  per  il
  funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici.

   28.  Nel  caso di lavori ricadenti in comuni con popolazione  non
  superiore a cinquemila abitanti e per i comuni delle isole  minori
  la  percentuale  dei ribassi d'asta che affluisce in  entrata  nel
  bilancio  dei  comuni  stessi, nell'apposito  capitolo   Fondo  di
  rotazione' per le finalità previste dal comma 27, è pari al 60 per
  cento.

   29. Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali,
  i  fondi  residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione
  della   stessa   ed   economizzati,   costituiscono   avanzo    di
  amministrazione  vincolato da utilizzare per il  finanziamento  di
  spese  in conto capitale dei bilanci degli enti appaltanti  o  per
  impinguare  il  capitolo  di  bilancio  relativo  al    Fondo   di
  rotazione' per le spese di progettazione di cui al comma 27.

   30.  Nell'ambito  dei  lavori  di predisposizione  del  programma
  triennale,   nonché  per  quelli  di  aggiornamento  annuale,   il
  Presidente   della  Regione  o  l'Assessore  regionale  competente
  convoca  una o più riunioni con le associazioni degli imprenditori
  e  le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute,
  le   finalità  degli  interventi  nei  programmi  e   le   risorse
  finanziarie disponibili.

   31.  Nelle  riunioni  di  cui al comma 30,  il  Presidente  della
  Regione   o   l'Assessore  regionale  competente   raccolgono   le
  osservazioni e le proposte pervenute dagli interlocutori che,  per
  quanto   compatibili  con  il  programma  e  con  i  finanziamenti
  disponibili,  vengono  riportate o nel programma  triennale  o  in
  quello annuale.

   32.  I  soggetti  di  cui all'articolo 2,  prima  di  inviare  al
  Presidente  della Regione o all'Assessore regionale competente  le
  proposte  di  lavori pubblici da realizzare nel  loro  territorio,
  convocano una o più riunioni con le associazioni imprenditoriali e
  le  organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute  e
  le finalità degli interventi inclusi nei programmi.

   33.  Nelle  riunioni  di  cui al comma  30,  i  soggetti  di  cui
  all'articolo 2 verificano le osservazioni e le proposte  pervenute
  che,   per  quanto  compatibili  con  le  finalità  del  programma
  triennale o di quello annuale, sono ivi inserite.

   Si passa all'emendamento 6.1 dell'onorevole de Luca.

   DE LUCA. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  agli emendamento 6.2,  6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7,  6.8  e
  6.9. Sono ritirati.
   Si passa all'emendamento 6.10, dell'onorevole Cracolici.

   CRACOLICI. Dichiaro di mantenerlo.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   FARAONE, relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa agli emendamenti 6.11, 6.12, che sono ritirati.
   Si  passa all'emendamento 6.44 del Governo che è stato ritirato  e
  riscritto con  il 6.44 bis. Assessore, lo vuole illustrare?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità. L'emendamento 6.44 bis è semplicemente riproduttivo delle
  norme  che  sono indicate al comma 9 dell'articolo 6,  come  sempre
  abbiamo  preferito piuttosto che indicare norme con rinvio  di  cui
  alla legge n. 1/78, riprendere  il testo delle norme richiamate, in
  modo  tale  da evitare di operare sempre per rinvio.  La  norma  in
  questione, però è gia esistente nella legge n. 7 del 2002.  E'  una
  mera riproduzione.

   PRESIDENTE.  Il parere della Commissione?

   FARAONE, relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico   che   l'emendamento   6.12   è   ritirato.   Si   passa
  all'emendamento  6.45  a firma del Governo, che  così  recita:   Al
  comma  10  sono aggiunte le seguenti parole  per le parti  relative
  alle materie oggetto del presente articolo' .
   Il parere della Commissione.?

   FARAONE, relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Gli   emendamenti   6.13,  6.14,  6.15  sono  ritirati.  Si  passa
  all'emendamento  6.46 a firma del Governo, che  così  recita:    al
  comma 13 sostituire le parole  di cui al comma 1  con le parole  di
  cui all'articolo 2 .
   Il parere della Commissione?

   FARAONE, relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 6.16 a firma dell'onorevole Cracolici. Il
  parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   FARAONE, relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Gli  emendamenti  6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23,  6.24,
  6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33 sono ritirati.
  Si  passa all'emendamento 6.34 dell'onorevole De Luca che  è  stato
  inviato alla Commissione bilancio.

   DE LUCA. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
    Gli emendamenti 6.35, 6.37 sono ritirati.
    Si passa all'emendamento 6.36 degli onorevoli D'Asero e Leontini.

   D'ASERO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   D'ASERO.  Signor  presidente, onorevoli colleghi,  io  ritengo  di
  sostenere questo emendamento perché, di fatto, vuole introdurre  il
  principio  di dare la possibilità di una programmazione  attraverso
  l'istituzione  di  un parco progetti, particolarmente,  negli  enti
  locali.
   Come è a tutti noto, noi oggi incorriamo in un duplice momento  di
  grave  difficoltà. Da una parte, perdiamo i fondi comunitari perché
  non  abbiamo adeguati progetti da poter spendere nel momento in cui
  i  bandi  vengono predisposti. Inoltre, la pubblica Amministrazione
  non è pronta, atteso che è limitata, ad oggi, solo alla parte degli
  uffici  interni, la possibilità di realizzare progetti e, pertanto,
  non    è   possibile   consentire   la   realizzazione   di   opere
  infrastrutturali perché non c'è la materiale possibilità  di  avere
  la progettualità pronta.
   Il  senso dell'emendamento è quindi quello di voler aprire  questa
  possibilità, atteso che fra l'altro anche per noi, negli interventi
  delle  priorità  che  nel  PAR FAS sono stati  portati  avanti,  il
  problema  relativo al cosiddetto parco progetti resta una  priorità
  che il Governo stesso ha voluto sottolineare.
   Questa   è  una  opportunità  che,  a  mio  avviso,  deve   essere
  evidenziata  e  sottolineata. E attraverso questo  emendamento  noi
  diamo  la  possibilità di creare, non solo, attraverso il fondo  di
  rotazione,  ma  anche attraverso ulteriori risorse e attraverso  un
  decreto che l'assessore competente, in questo caso l'assessore  per
  le  infrastrutture, dovrà emanare per dotare anche gli enti locali,
  attraverso  un  rapporto di popolazione ed estensione territoriale,
  di  una  risorsa  che  possa  essere adeguatamente  utilizzata  per
  predisporre progetti. Attraverso questo momento innovativo, quindi,
  determinare  un  parco-progetti  che  verrà  ad  essere  utile  per
  realizzare infrastrutture ed utilizzare risorse comunitarie.
   Probabilmente, come mi era stato fatto notare dagli uffici, signor
  Presidente,  va perfezionato con una modifica relativa  alla  prima
  parte  in cui si dice  il fondo di rotazione di cui al comma  27  è
  finalizzato  altresì', quindi è da aggiungere  altresì'  e  poi  al
  terzo  comma  dove  recita  gli incarichi possono  essere  affidati
  anche  a  professionisti esterni, garantendo  i  principi  di  pari
  opportunità  e non di discriminazione a prescindere dalla  presenza
  dei tecnici della dotazione organica degli enti locali'. Gli uffici
  suggeriscono di cassare questa parte.
   Con  questi  aggiustamenti tecnici ritengo possa rappresentare  un
  emendamento  molto importante per far sì che possa avviarsi  questa
  nuova  fase,  mi  auguro,  di opportuna e concreta  possibilità  di
  utilizzo di risorse e di progetti pronti per investimenti.

   PRESIDENTE. Prima di porre in votazione l'emendamento 6.36,  pongo
  in  votazione  il  sub  emendamento 6.36.1  che  è  quello  che  ha
  illustrato  l'onorevole  D'Asero che  consiste  nell'aggiungere  la
  parola  altresì', al comma 1, dopo le parole  è finalizzato' e  poi
  al  comma  3  dell'emendamento 6.36  sopprimere  le  parole  da   a
  prescindere'  a   enti',  come illustrato  dallo  stesso  onorevole
  D'Asero.
   Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità.  Signor  Presidente, vorrei motivare il parere  contrario
  brevemente. L'articolo 120, comma 2 bis, del Codice dei contratti -
  che  l'Avvocatura dello Stato con parere del 4 aprile 2011  ritiene
  applicabile  alla  Regione  siciliana - prevede  espressamente,  ad
  esempio,  che  per  i  contratti  relativi  a  lavori,  servizi   e
  forniture, l'affidamento e l'incarico di collaudo, di verifica,  di
  conformità è conferita dalle Amministrazioni a propri dipendenti  o
  dipendenti di amministrazione aggiudicatrice e soltanto quando  non
  ce ne siano agli esterni.
   Siamo   vincolati    L'Avvocatura  dello  Stato   ritiene   questa
  assolutamente vincolante e non solo l'Avvocatura ma anche la  Corte
  Costituzionale.

   PRESIDENTE. Assessore Russo, l'onorevole D'Asero ha presentato  un
  sub  emendamento  che  al comma 3 del suo emendamento,  6.36,  dove
  recita   Gli  enti  locali  ricadenti nel  parco  progetti  possono
  affidare gli incarichi professionali anche a professionisti esterni
  garantendo  i  principi di pari opportunità e non discriminazione.'
  Finisce qui l'emendamento, la soppressione è da qui in poi.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI. Signor Presidente, capisco l'emendamento dell'onorevole
  D'Asero che ha un obiettivo, giusto o sbagliato, ma è chiaro. Dice,
  a prescindere dagli uffici tecnici comunali o provinciali, gli enti
  locali possono affidare all'esterno incarichi professionali.
   Oggi  la  legge  dice prioritariamente ci si deve  rivolgere  agli
  uffici propri.
   L'emendamento D'Asero, prima stesura, è un emendamento che dice di
  togliere   il  vincolo.  L'Assessore  Russo  ha  letto  un   parere
  dell'Avvocatura dello Stato, in coerenza con sentenza  della  Corte
  costituzionale, che dice che non si può fare.
     Ora  il  subemendamento  dell'onorevole D'Asero  sostanzialmente
  riscrive  quello che già oggi la legge prevede. Cioè che  gli  enti
  locali,  prioritariamente  con  gli uffici  tecnici,  possono  dare
  all'esterno  incarichi professionali. Ma rimane la  priorità  degli
  uffici tecnici propri.
   Una  questione  sono le modalità con cui affidi l'incarico,  altra
  cosa  è  il fondo di rotazione. Noi stiamo dicendo che il fondo  di
  rotazione, i ribassi d'asta, per il 50 per cento vanno a finanziare
  un  fondo  di  rotazione per il parco progetti degli  enti  locali.
  Parliamo  dei finanziamenti dell'Amministrazione regionale.  E  per
  l'altro 50 per cento va a finanziare eventuali perizie di variante.
  Pertanto,  stiamo  disciplinando una modalità di  assegnazione  dei
  ribassi   d'asta   che  non  c'entra  nulla   con   gli   incarichi
  professionali.  Quindi se il problema è il fondo di  rotazione  c'è
  già il comma 27 che lo disciplina. L'emendamento aveva un senso, ma
  obiettivamente non si può fare.
   Ecco  perché chiedo all'onorevole D'Asero piuttosto che presentare
  il  subemendamento, di ritirare l'emendamento perché obiettivamente
  è tecnicamente impossibile applicarlo.
   Mi auguro che l'onorevole D'Asero accolga l'invito.

   PRESIDENTE.  Onorevole  D'Asero, potrebbe  ritirare  il  comma  3,
  eventualmente, dell'emendamento per andare incontro alla  richiesta
  dell'onorevole Cracolici?

   CRACOLICI.   Il   primo   e  il  secondo  comma   riguardano   una
  rimodulazione di assegnazione.

   D'ASERO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   D'ASERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo  davanti
  a  questi  confronti c'è da preoccuparsi. Perché si costituisce  un
  ragionamento forse con dei preconcetti.
   Voglio  evidenziare un aspetto importante: ad oggi ciò che avviene
  negli  enti  locali e nella pubblica amministrazione  ha  di  fatto
  prodotto  sostanzialmente una impossibilità - in  buona  parte  nei
  comuni  -  a  che  davanti a specifici bandi per  l'utilizzo  delle
  risorse  comunitarie,  gli enti locali non sono  stati  pronti  con
  propri progetti a presentarsi per questi bandi.
   Per questo dunque diventa importante pensare come risolvere questo
  problema:  creando un parco progetti. Il principio non è, onorevole
  Cracolici,  nell'aspetto che esiste e quindi nell'impedimento  solo
  normativo.  Il principio è anche nel creare uno strumento  che  sia
  una dotazione finanziaria che venga stabilita attraverso un decreto
  che  l'Assessore farà, per creare le condizioni e  per  dare  delle
  risorse  ai  comuni, in funzione degli abitanti e  dell'estensione,
  perché attraverso questo, oltre a quella che è la norma che dice ad
  oggi prima devono essere gli uffici interni a realizzare e poi, ove
  ne esiste la impossibilità dichiarata si può procedere all'esterno.
   Mi  sapete dire quanti comuni su 385 in Sicilia hanno fatto questa
  dichiarazione?  Ha il dovere quest'Aula di porsi  questo  problema?
  Abbiamo  il dovere di capire come superare le difficoltà che  lungo
  il  percorso  della  vita  amministrativa noi  incontriamo?  Oppure
  dobbiamo  tassativamente rappresentare un percorso solo burocratico
  e  dire  che  siccome  c'è una situazione che di  fatto  impedisce,
  blocchiamo tutto?
   Ritengo  che il senso voglia essere questo: trovare una  soluzione
  perchè  si  metta  in  moto un meccanismo che possa  consentire  di
  realizzare un percorso nuovo. Questo è il senso. Quindi  più  ampia
  disponibilità a poterne modificare i contenuti, aggiustarlo secondo
  un  principio di compatibilità con le norme esistenti.  Però  anche
  qui  c'è  un  dibattito  aperto. Le associazioni  di  categoria,  i
  professionisti, dicono che oggi c'è una inversione di tendenza  che
  va  rappresentata in questo senso che ai professionisti esterni può
  essere dato un incarico, a seguito del nuovo regolamento che  entra
  in  vigore  il 6 giugno 2011. L'orientamento giurisprudenziale  può
  essere  un  altro. Noi dobbiamo fare una norma che sia  compatibile
  con  la legge che oltre con i principi di applicabilità e che nello
  stesso tempo apra una nuova prospettiva, se ritenete perfezionarlo,
  integrarlo,  aggiustarlo non è che ne intendo  fare  un  motivo  di
  rigida   impostazione,  voglio  evidenziare   il   problema,   l'ho
  evidenziato,  ritengo,  attraverso questa possibile  soluzione  con
  questo emendamento poteva essere fatto, ogni ampia facoltà che  gli
  uffici  lo  rendano compatibile con la norma che in atto ha  subito
  anche modifiche e pare che ai sensi del nuovo regolamento che entra
  in vigore il 6 giugno ha altre opportunità.

   BUZZANCA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BUZZANCA.  Signor  Presidente, signori  assessori,  io  penso  che
  l'argomento  in questione sia un argomento che presenta  dei  punti
  cruciali   per  le  amministrazioni  pubbliche.  Io   non   so   se
  l'Assessore,   se   l'onorevole  Cracolici,  sono   d'accordo,   ma
  noi,secondo me, ci complichiamo la vita perché nel momento  in  cui
  vogliamo allontanarci dalla norma nazionale poi finisce, non perché
  io  sono  tra coloro i quali ritengono che sia necessaria accettare
  la  norma nazionale e il richiamo dinamico tout court perché  delle
  modifiche possono essere apportate e possono essere anche  utili  a
  migliorare  questo impianto normativo, tuttavia, è chiaro  che  nel
  momento  in cui vi è la possibilità di dividere i fondi che vengono
  dai ribassi tra il piano che noi abbiamo costruito e quello che poi
  asserirà  al  capitolo  grande, che è il capitolo  che  gestirà  la
  Regione  siciliana  e  l'altro  comparto  che  è  il  capitolo  che
  gestiranno gli enti locali vi è una bella differenza.
   Ora,  io  non  so  qual è la filosofia che ispira questa  modifica
  della  norma  nazionale e cioè questo allontanarsi dal  recepimento
  dinamico.  Ritengo  però  che noi così facendo  tutto  sommato  non
  mettiamo  gli enti locali in condizioni di poter operare anche  per
  quello che riguarda le  opere di varianti, ma anche per quello  che
  riguarda gli incarichi.
   Non  penso  quindi  che  le osservazioni  che  faceva  l'onorevole
  Cracolici  siano  pertinenti, ritengo al  contrario,  che  noi  per
  tentare  di  aggiustare la norma, in effetti, poi  ci  allontaniamo
  dalle reali esigenze del territorio.
   Assessore,  io  francamente  questo non  lo  comprendo,  cioè  non
  comprendo  qual  è la filosofia  Voglio dire è vero  che  vi  è  la
  necessità  di  regolamentare  i ribassi  d'asta,  è  vero  che  c'è
  l'esigenza  di  farlo in maniera trasparente, ma  perché  sottrarre
  questa competenza all'ente locale? A chi giova, a chi serve, a cosa
  serve,  perché dovremmo farlo? Almeno  che non ci sia la logica  di
  voler accentrare all'interno di un meccanismo tutte le risorse  che
  vengono dai ribassi per poi distribuirli in maniera equa.
   Il  secondo  passaggio  che  vorrei affrontare  è  questo:  questa
  distribuzione   poi  avviene  in  ragione  e  in   funzione   della
  destinazione iniziale? O in ragione di un altro meccanismo?
   Questo, assessore, io non lo comprendo e penso che la norma non lo
  espliciti chiaramente.
   Ritengo  che  ciò che è destinato ad un territorio ed  in  qualche
  maniera  è  oggetto  di  ribasso,  dovrebbe  poi  restare  in  quel
  territorio. Con questa norma - lo voglio dire ai colleghi ma  anche
  all'assessore - temo che questo non accada, per cui non  credo  sia
  sufficientemente  esplicitato il principio della territorialità  né
  ritengo  che sia necessario allontanarsi da un impianto  normativo,
  quello  nazionale,  che mi sembra assai chiaro e  assai  rispettoso
  delle autonomie locali.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità. Capisco le motivazioni, ma devo per i motivi che ho detto
  ribadire il mio parere contrario, a malincuore, ma così è.

   PRESIDENTRE. Il parere della Commissione?

   FARAONE, relatore. Contrario.

   PRESIDENTE.  Pongo  in  votazione il  sub  emendamento  il  6.3.1,
  dell'onorevole D'Asero.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (Non è approvato)

   PRESIDENTE.   Si   passa  all'emendamento   n.   6.36    a   firma
  dell'onorevole D'Asero.
   Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO,  assessore per  le  infrastrutture  le  la
  mobilità. Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   FARAONE, relatore. Contrario.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                           (Non è approvato)

   Gli  emendamenti 6.38, 6.39 sono ritirati.
   Si  passa  all'emendamento 6.40 a firma degli onorevoli Caronia  e
  Maira. Non essendo presenti i firmatari, l'emendamento decade.
   Gli emendamenti 6.41, 6.42 e 6.43 sono ritirati.
   Pongo  in  votazione  l'articolo 6,  così  come  emendato.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                               «Art. 7.
                              Bandi tipo

   1. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la
  mobilità  sono  emanati  bandi  tipo  uniformi  che  devono  essere
  adottati ed applicati:

   a)  per l'espletamento delle procedure aperte per l'affidamento di
  lavori;

   b)  per l'espletamento delle procedure aperte per l'affidamento di
  servizi o forniture;

   c)  per  la  formazione degli elenchi di professionisti presso  le
  stazioni  appaltanti per l'affidamento degli appalti di servizi  di
  progettazione di lavori di importo inferiore a 100.000 euro.

   2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la
  mobilità è emanato il capitolato generale di appalto tipo,  secondo
  le  prescrizioni del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145  e
  successive modifiche ed integrazioni.

   3.  Il  responsabile del procedimento certifica la  corrispondenza
  del bando al bando tipo di riferimento; in casi eccezionali possono
  inserirsi  nel  bando specifiche modifiche che il responsabile  del
  procedimento, a pena di invalidità, deve idoneamente evidenziare  e
  giustificare in sede di approvazione del bando».

   PRESIDENTE.  Comunico  che sono stati presentati  gli  emendamenti
  7.1, 7.2, 7.3, 7.4.
   Sono ritirati.
   Onorevole  Cracolici  l'emendamento 7.6 a è di  analogo  contenuto
  dell'emendamento 7.5.

   CRACOLICI. Chiedo il parere del Governo.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità.  Diciamo  che  la  lettera c)  viene  modificata  con  un
  emendamento  del  Governo  con  rinvio  all'articolo  12,  per  cui
  eventuali  problemi di lettura che potevano esistere  non  ci  sono
  più.

   PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'emendamento  7.11  a
  firma del Governo, che così recita:  All'articolo 1, lettera c)  le
  parole   lavori  di  importo  inferiore  a  centomila  euro    sono
  sostituite con le parole  cui all'articolo 12 .

   BUFARDECI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BUFARDECI:   Signor   Presidente,   onorevoli   colleghi,   signor
  Assessore,  a  me  sta  bene che l'onorevole  Cracolici  ritiri  la
  lettera  c) e si faccia riferimento all'articolo 12, ma modificando
  l'articolo  12  nel  senso  dell'emendamento  7.7,  che  è   quello
  presentato dal mio gruppo nel quale diciamo di sostituire le parole
   centomila  con  duecentoundicimila  e ciò in ragione del fatto che
  vi  è  la modifica dell'importo della soglia comunitaria che non  è
  centomila, ma è duecentoundici.
   Quindi,  se  tutto questo, Assessore Russo, viene riportato  nella
  modifica  che  viene  operata, rinviando cioè all'articolo  12  con
  questa  modifica dell'importo da cento a duecentoundici, tutto  può
  quadrare.  In queste condizioni sì, altrimenti, saremmo  sempre  di
  fronte   a   una   stranezza,  quella  di  mantenere   un   importo
  abbondantemente inferiore alla soglia comunitaria, al minimo  della
  soglia comunitaria. Non si capisce perché in Sicilia dovremmo avere
  soglie ancora più basse di quelle che ci sono in tutta Europa.  Non
  si capisce.

   PRESIDENTE. Onorevole Cracolici mantiene l'emendamento 7.6?

   CRACOLICI. Chiedo di parlare per illustrarlo.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà..

   CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che mi
  pare  sbagliato fare un bando tipo al solo fine di fare un  elenco.
  Cioè  un  elenco dei professionisti nell'ambito di un  ente  al  di
  sotto  dei centomila euro. Io capisco il bando tipo per la modalità
  di  affidamento degli incarichi o per la modalità di affidamento di
  servizi, ma per fare l'elenco che bando tipo bisogna fare?
   Se  è  un  elenco è un elenco  Non capisco quindi a che  serva  un
  bando  tipo  per un elenco. Altra cosa è la modalità di affidamento
  di  gare,  di  servizi, o di lavori. Quindi in questo  senso  c'era
  l'abrogazione che non è connessa all'importo, ma proprio  perché  è
  un elenco, la legge stabilisce quando puoi fare i limiti di importo
  previsti, se c'è un elenco l'elenco si fa secondo l'elenco: cioè tu
  ti  presenti  e  ti  scrivi  in  un elenco,  l'importante  che  sei
  progettista  abilitato secondo la disciplina propria  dell'incarico
  professionale. Ripeto: ma per fare un elenco che bando devo fare?

   MANCUSO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE.  Ne ha facoltà.

   MANCUSO,   presidente   della  Commissione.   Signor   Presidente,
  onorevoli  colleghi,  il mio emendamento, come  gli  altri  che  ho
  presentato, così come ho annunciato alla fine della seduta di  ieri
  sera,  si rifanno esclusivamente alla sentenza 184 del giugno  2011
  della Corte costituzionale.

   CRACOLICI.  Facciamo a gara con l'assessore Russo a chi  cita  più
  sentenze

   MANCUSO,  presidente  della Commissione.  No,  è  la  segnalazione
  dell'Ufficio. Non mi posso mettere in competizione con  l'Assessore
  Russo  perché  non  solo farei brutta figura, ma  non  riuscirei  a
  competere assolutamente.
   Quindi,  chiedo  al Governo, così come per gli altri  emendamenti,
  proprio  alla luce di quella sentenza  - considerato che si  supera
  il  Codice dei contratti nazionale, quindi la legge nazionale -  se
  sia  il  caso,  appunto,  di insistere con il  lavoro  fatto  dalla
  Commissione  oppure  il Governo ha una soluzione  per  superare  la
  sentenza della Corte costituzionale.

   RUSSO  Pietro  Carmelo,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE.  Ne ha facoltà.

   RUSSO  Pietro  Carmelo,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  sono  favorevole
  all'eliminazione della lettera c) per motivi del tutto  diversi  da
  quelli che sono stati enunciati.
   Per  quanto  riguarda la necessità di bandi, perché è un  problema
  che  ci troveremo davanti da qui a non molto, richiamo l'attenzione
  sull'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 163/2006 laddove
  si  dice:   L'iscrizione  in  elenchi  ufficiali  di  fornitori   o
  prestatori  di  servizi  non  può  essere  imposta  agli  operatori
  economici  in  vista della partecipazione ad un pubblico  appalto .
  Quindi, non si può prevedere questo elenco.
   Tuttavia,  con deliberazione n. 2 del 6 aprile 2011 l'Autorità  di
  vigilanza sui contratti della pubblica amministrazione, è  comunque
  disponibile  per  l'Aula questa documentazione,  ha  consentito  la
  formazione di questi elenchi se si fa un bando, se vengono  seguite
  procedure di evidenza pubblica, se è mantenuta l'iscrizione e se  è
  aggiornata con cadenza semestrale.

   CRACOLICI. Allora, manteniamola

   RUSSO  Pietro  Carmelo,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità.  La  ragione  per  cui non può  essere  mantenuta  è  che
  l'articolo 12, se mal non ricordo, prevede l'albo unico, mentre  la
  lettera c) prevede elenchi per stazioni appaltanti. Allora, le  due
  norme sarebbero in conflitto e la lettera c) deve essere ritirata.

   PRESIDENTE.   Quindi,   il  parere  del   Governo   è   favorevole
  all'emendamento 7.6, così come al 7.10. Li pongo congiuntamente  in
  votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   L'emendamento 7.11 del Governo è superato.
   L'emendamento  7.7  è superato in quanto la  lettera  c)  è  stata
  soppressa.
   Gli emendamenti 7.8 e 7.9 sono ritirati.
   Si passa all'emendamento 7.12 a firma del Governo. Il parere della
  Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 7 nel  testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

                             «Articolo 8.
         Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione
            con il criterio dell'offerta economicamente più
       vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di
         lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro

   1.  Nel  caso  in cui per l'affidamento di appalti  di  servizi  o
  forniture,  ovvero di lavori per importi inferiori  ad  euro  1.250
  migliaia,  le  stazioni  appaltanti debbano ricorrere  al  criterio
  dell'offerta  economicamente  più vantaggiosa,  l'aggiudicazione  è
  demandata  ad una commissione, che opera secondo le norme stabilite
  dal DPR n. 207/2010.

   2.  La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante
  competente  ad  effettuare la scelta del soggetto  affidatario  del
  contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero
  massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce
  l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche.

   3.  La  commissione  è presieduta di norma da un  dirigente  della
  stazione  appaltante  e, in caso di mancanza  in  organico,  da  un
  funzionario  della  stazione  appaltante  incaricato  di   funzioni
  apicali, nominato dall'organo competente.

   4.  I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto  né
  possono   svolgere  alcun'altra  funzione  o  incarico  tecnico   o
  amministrativo  relativamente al contratto del cui  affidamento  si
  tratta.

   5.  Coloro  che nel biennio precedente hanno rivestito cariche  di
  pubblico  amministratore  non possono  essere  nominati  commissari
  relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso  le
  quali hanno prestato servizio.

   6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
  in  qualità  di  membri  delle  commissioni  giudicatrici,  abbiano
  concorso,  con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
  con  sentenza  non  sospesa, all'approvazione  di  atti  dichiarati
  illegittimi.

   7.  Si  applicano  ai  commissari le cause di astensione  previste
  dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

   8.  Al  fine  di  assicurare  condizioni  di  massima  trasparenza
  nell'espletamento  delle  procedure,  i  commissari   diversi   dal
  presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato  dopo
  la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
  fra  gli  iscritti  all'albo di cui al comma 9.  Le  operazioni  di
  sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla sezione
  provinciale dell'UREGA territorialmente competente.

   9.  Entro  il  31  dicembre 2011 è istituito presso  l'Assessorato
  regionale delle infrastrutture e della mobilità un Albo di  esperti
  ai  fini della costituzione di commissioni di gara da svolgersi con
  il  metodo  della  offerta economicamente più vantaggiosa.  Per  le
  finalità di cui al comma 8, l'Albo è costituito esclusivamente  dai
  seguenti    soggetti    non   appartenenti    ad    amministrazioni
  aggiudicatrici,  fatta eccezione per quelli di  cui  alla  seguente
  lettera b):

   a)  professionisti,  con  almeno  dieci  anni  di  iscrizione  nei
  rispettivi albi professionali;

   b) professori universitari di ruolo.

   10.  Fino  alla data di costituzione dell'Albo di cui al comma  9,
  per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti si  fa
  riferimento all'Albo esistente presso l'Assessorato regionale delle
  infrastrutture  e della mobilità, integrato da esperti  in  materie
  giuridiche.

   11.  L'Albo  di cui al comma 9 è soggetto ad aggiornamento  almeno
  annuale.  Le  spese  relative alla commissione  sono  inserite  nel
  quadro  economico  del progetto tra le somme a  disposizione  della
  stazione appaltante. I compensi sono onnicomprensivi delle spese  a
  qualsiasi  titolo  sostenute per l'espletamento dell'incarico,  che
  devono  essere  documentate e non possono essere  superiori  ad  un
  importo complessivo di euro 10.000,00, oltre IVA e oneri riflessi.

   12.  In  caso  di rinnovo del procedimento di gara  a  seguito  di
  annullamento  dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione
  di  taluno  dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione,
  salvo  che  l'annullamento non dipenda da fatto  della  commissione
  stessa».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   -  dagli  onorevoli Fiorenza e De Luca: da 8.1 a 8.9, 8.11,  8.12,
  8.13, 8.14, 8.16, 8.17;
   - dall'onorevole Cracolici: 8.10, 8.15;
   - dal Governo: 8.8.

   Gli  emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7,  8.8  decadono
  per assenza dall'Aula dei firmatari.
   Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 8.18. Il
  parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   L'emendamento 8.9 è decaduto per assenza dall'Aula dei firmatari.
   Si  passa all'emendamento 8.10 dell'onorevole Cracolici. Il parere
  del Governo?

   RUSSO  Pietro  Carmelo,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità. La data del sorteggio deve essere resa pubblica almeno 15
  giorni prima, questo però significa allungare le procedure di gara.
  Pur nondimeno, il parere è favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO,  presidente  della Commissione. A  questo  emendamento  è
  necessario presentare un subemendamento.

   PRESIDENTE.  Comunico che è stato presentato dalla Commissione  un
  subemendamento all'emendamento 8.10 che modifica i giorni da  15  a
  7.  Lo  pongo  in votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'emendamento 8.10 come  modificato.   Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Gli  emendamenti  8.11,  8.12, 8.13,  8.14  decadono  per  assenza
  dall'Aula dei firmatari.
   Si passa all'emendamento 8.15 a firma dell'onorevole Cracolici.

   CRACOLICI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Gli  emendamenti  8.16 e 8.17 decadono per assenza  dall'Aula  dei
  firmatari.
   Pongo  in  votazione  l'articolo 8 nel  testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

       Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                             «Articolo 9.
           Ufficio regionale per l'espletamento di gare per
                          l'appalto di lavori

   1.  È istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per
  l'appalto di lavori pubblici.

   2.   L'Ufficio  è  altresì  competente  per  l'espletamento  delle
  procedure   in  materia  di  finanza  di  progetto.   Con   decreto
  dell'Assessore  regionale  per  le infrastrutture  e  la  mobilità,
  previa  delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità
  di organizzazione interna e funzionamento per le finalità di cui al
  presente articolo.

   3.  L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente  sede  in
  Palermo,  in  sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi  delle
  province   regionali   e  costituisce  struttura   intermedia   del
  Dipartimento  regionale  tecnico dell'Assessorato  regionale  delle
  infrastrutture e della mobilità ed è articolato in servizi.

   4.  La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare
  d'appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a
  base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro, nonché attività  di
  coordinamento delle sezioni provinciali.

   5.  Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle
  gare d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale
  e  comunale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di
  euro.

   6.   Nel   caso  di  appalto  da  aggiudicarsi  con  il   criterio
  dell'offerta   economicamente  più  vantaggiosa,   la   commissione
  incaricata  dell'espletamento delle gare di interesse  provinciale,
  intercomunale e comunale è individuata mediante sorteggio  pubblico
  svolto,  entro  il  termine  perentorio di  due  giorni  lavorativi
  successivi  alla  data  di  scadenza  per  la  presentazione  delle
  offerte,  dal  presidente  di  turno  della  sezione  centrale.  In
  particolare il sorteggio ha luogo fra i componenti delle sezioni di
  cui   al   comma   10,   lettere  a)  e  b),  diverse   da   quelle
  territorialmente  competente. Della commissione fa  necessariamente
  parte  un  componente  di cui al comma 10,  lettera  a).  Le  spese
  correlate all'insediamento dei componenti presso altre sezioni, ivi
  compresi quelli di cui al comma 15, sono individuate tra le somme a
  disposizione del quadro economico.

   7.  Le sezioni centrale e provinciali, in esito alle operazioni di
  gara,  adottano il provvedimento provvisorio di aggiudicazione  che
  viene   trasmesso  alle  amministrazioni  appaltanti.  Restano   di
  competenza    dell'amministrazione   appaltante   l'adozione    del
  provvedimento  definitivo, le comunicazioni di cui all'articolo  79
  commi 5 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
  successive  modifiche ed integrazioni e la decisione  su  eventuali
  informative  ai  sensi dell'articolo 243 bis del  medesimo  decreto
  legislativo.

   8. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in
  relazione agli elementi statistici utili a determinare la  concreta
  funzionalità  delle  sezioni, con decreto dell'Assessore  regionale
  per  le  infrastrutture  e la mobilità, su  deliberazione  adottata
  dalla  Giunta regionale, previo parere della competente Commissione
  legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

   9.  E'  data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi,
  con  motivata  richiesta, dell'Ufficio regionale, indipendentemente
  dall'importo dell'appalto.

   10.   Presso   ciascuna  sezione  provinciale  è  costituita   una
  commissione   di   tre   componenti   in   possesso   di   adeguata
  professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:

   a)  un  dirigente dell'Amministrazione regionale  o  un  dirigente
  dell'amministrazione  statale anche a  riposo  esperto  in  materie
  giuridiche, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo,
  un  soggetto  esterno all'Amministrazione regionale in possesso  di
  specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a  riposo
  provenienti   dalle  giurisdizioni  amministrative   e   contabili,
  avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali,
  previo  parere della Commissione legislativa  Affari istituzionali'
  dell'Assemblea regionale siciliana;

   b)   un   dirigente   tecnico  dell'Assessorato  regionale   delle
  infrastrutture  e  della mobilità, previo parere della  Commissione
  legislativa    Affari   istituzionali'   dell'Assemblea   regionale
  siciliana;

   c)  un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il
  responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente
  di competenza.

   11.  Il  presidente di ciascuna sezione provinciale,  in  caso  di
  indifferibile  necessità  ed urgenza di  espletamento  di  gara  in
  ragione   delle  richieste  pervenute,  costituisce   una   seconda
  commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito  web
  dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

   12. Nell'ipotesi della costituzione di una seconda commissione  di
  gara, ai sensi del comma 11, le due commissioni sono così composte:

   a) la prima:
   1)  dal  componente di cui alla lettera a) del comma  10,  che  la
  presiede;
   2)  da  un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della
  sezione provinciale;
   3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10;

   b) la seconda:
   1)  dal  componente di cui alla lettera b) del comma  10,  che  la
  presiede;
   2)  da  un altro dirigente della segreteria tecnico-amministrativa
  della sezione provinciale;
   3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10.

   13.  Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla
  seconda commissione costituita ai sensi del comma 11.

   14.  La commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio  è
  costituita     dai    presidenti    delle    sezioni    provinciali
  territorialmente interessate per l'appalto dei lavori oggetto della
  gara  ed  è  composta  da non meno di tre componenti,  compreso  il
  presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di
  una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza
  del seggio sono assunte da altro presidente di sezione provinciale,
  individuato  nell'ordine previsto dall'articolo 7 del  decreto  del
  Presidente   della  Regione  14  gennaio  2005,   n.   1,   recante
   Regolamento  per  il  funzionamento  dell'Ufficio  regionale   per
  l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici'.

   15.  Nei casi di cui al comma 6, in cui il contratto di lavori sia
  affidato   con   il   criterio  dell'offerta   economicamente   più
  vantaggiosa,  le  commissioni di cui ai commi  10,  12  e  14  sono
  integrate  da  due  componenti tecnici esterni  all'Amministrazione
  regionale in possesso di specifiche e documentate competenze  nelle
  materie ritenute dall'amministrazione appaltante come prevalenti al
  fine   della  valutazione  dell'offerta.  Tali  componenti  saranno
  individuati    mediante    sorteggio    pubblico    da    esperirsi
  successivamente alla data di presentazione delle offerte  da  parte
  del Presidente di turno della sezione centrale, attingendo all'albo
  di  cui all'articolo 8, comma 9. Gli oneri discendenti dal presente
  comma sono a carico delle somme a disposizione previste nell'ambito
  di ogni singolo appalto.

   16.  Presso  ogni  sezione è istituito un  ufficio  di  segreteria
  tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente  regionale
  che  assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla
  commissione  di  gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi  alla
  sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b)  del
  comma  10,  senza che ciò importi deroga rispetto alle disposizioni
  di cui al comma 21.

   17. Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa,
  la  cui  dotazione non può superare le trenta unità, possono essere
  assegnate  in  posizione  di comando non  più  di  dieci  unità  di
  personale  proveniente da amministrazioni comunali,  provinciali  o
  dagli enti territoriali interessati.

   18.  Con  provvedimento  del dirigente generale  del  Dipartimento
  regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e
  della  mobilità sono nominati i dirigenti preposti alle  segreterie
  tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.

   19.   Con  decreto  del  Presidente  della  Regione,  su  proposta
  dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,  sono
  istituite  le commissioni delle sezioni e nominati i componenti  di
  cui  alle lettere a) e b) del comma 10, fatto salvo quanto previsto
  dal comma 12.

   20.  All'atto  dell'accettazione dell'incarico ciascun  componente
  delle  sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non  trovarsi
  in  alcuna  delle condizioni ostative di cui alla  legge  27  marzo
  2001, n. 97.

   21.  I  componenti  delle  sezioni e i  funzionari  preposti  alle
  segreterie  restano in carica due anni ed in caso di  prima  nomina
  detto  termine può essere prorogato di ulteriori anni due.  Durante
  tale  periodo  i  componenti  prestano  servizio  presso  l'Ufficio
  regionale  per  l'espletamento  di gare  per  l'appalto  di  lavori
  pubblici.  Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio
  di  cui  al  comma  1 è dichiarato decaduto e si procede  alla  sua
  sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei  mesi
  prima  della  naturale  scadenza. L'incarico  di  componente  della
  commissione, fatto salvo quanto disposto al primo periodo, non  può
  essere  rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente
  incarico.

   22.  Ai  componenti delle commissioni di cui ai commi 10 e 14  del
  presente  articolo  di nomina regionale spetta  un'indennità  annua
  lorda  di  funzione da determinarsi con il regolamento  di  cui  al
  comma 23. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta  a
  carico  delle  rispettive amministrazioni  di  provenienza.  Per  i
  componenti  tecnici di cui al comma 15 l'indennità è  inserita  nel
  quadro  economico  del progetto tra le somme a  disposizione  della
  stazione  appaltante.  Ai  componenti  le  commissioni,  dipendenti
  dell'Amministrazione regionale, in luogo dell'indennità annua lorda
  è  corrisposto, fermo restando il disposto di cui all'articolo  36,
  comma  1, dell'allegato al decreto del Presidente della Regione  22
  giugno  2001,  n.  10  e successive modifiche ed  integrazioni,  il
  trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d)
  ed   e)   del   medesimo  allegato,  per  importo  complessivamente
  equivalente  all'indennità  di cui all'articolo  2,  comma  2,  del
  decreto  del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1,  senza
  oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

   23.  Entro  sessanta  giorni  dalla pubblicazione  della  presente
  legge,  in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti  commi,
  la  Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale  per  le
  infrastrutture  e la mobilità, approva le modifiche al  regolamento
  per  il  funzionamento  dell'ufficio di cui  al  presente  articolo
  emanato  con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio  2005,
  n. 1.

   24.  Il  procedimento  di  gara  si  svolge  senza  soluzione   di
  continuità, salve le interruzioni stabilite dal regolamento di  cui
  al  comma 23. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva
  al termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla scadenza del
  termine fissato per la nomina della commissione di gara di  cui  al
  comma 6.

   25.  Il  presidente di turno della sezione centrale, su  richiesta
  motivata  del  presidente di una sezione provinciale, può  disporre
  l'affidamento dell'attività di espletamento della gara  di  appalto
  di competenza di questa ad altra sezione provinciale. La facoltà di
  affidare ad altra sezione provinciale l'espletamento di una gara  è
  esercitata prima dell'inizio della procedura e pubblicata sul  sito
  web   dell'Assessorato  regionale  delle  infrastrutture  e   della
  mobilità.

   26.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  a
  decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata  in
  vigore del regolamento di cui al comma 23.

   27. Entro il 31 dicembre 2011 l'Amministrazione regionale provvede
  al  rinnovo dei componenti delle sezioni provinciali dell'UREGA, di
  cui  al  comma  10, in carica alla data di entrata in vigore  della
  presente  legge. Per l'effetto decadono i precedenti  provvedimenti
  di nomina».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   -  dagli  onorevoli Fiorenza e De Luca: da 9.2 a 9.14, da  9.16  a
  9.36;
   -  dagli onorevoli Marziano, Di Guardo, Raia e Digiacomo: 9.15  (I
  parte), 9.15 (II parte);
   - dagli onorevoli Ruggirello e Musotto: 9.1.

   Gli emendamenti dal 9.2 al 9.14 decadono per assenza dall'Aula dei
  firmatari.
   Si  passa  all'emendamento 9.15 (I parte), a firma degli onorevoli
  Marziano ed altri.

   MARZIANO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MARZIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento  ha
  l'obiettivo   di   ampliare   la   platea   dei   dipendenti    che
  l'amministrazione  può  nominare, perché riferendosi  non  ai  soli
  dirigenti  ma ai funzionari direttivi con laurea, noi  ampliamo  la
  platea  e  rendiamo  più  celere,  spesso  anche  più  fluida,   la
  possibilità  di formare le commissioni. D'altronde, la  gran  parte
  dei  funzionari  direttivi  con  laurea  hanno  la  professionalità
  adeguata  perché hanno da sempre partecipato con altre funzioni  ai
  piani di lavoro necessari per le gare di appalto.

   PRESIDENTE.  Pongo in votazione l'emendamento 9.15 (I  parte).  Il
  parere del Governo?

   RUSSO  Pietro  Carmelo,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità. Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione. Contrario.

   PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole si alzi;  chi  è  contrario  resti
  seduto;

                           (Non è approvato)

   Gli  emendamenti  9.16, 9.17, 9.18,9.19, 9.20, 9.21,  9.24,  9.25,
  9.26, 9.27 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.
   Si passa all'emendamento 9.1 degli onorevoli Ruggirello e Musotto.
  Il parere del Governo?

   RUSSO  Pietro  Carmelo,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità.  Signor  Presidente, anche qui,  seppur  c'è  un  maggior
  tentativo di dettaglio,  con titolo di specializzazione nel settore
  degli  appalti  pubblici   cosa significa?  Qual  è  il  titolo  di
  specializzazione degli appalti pubblici? Non ne conosco.

   RUGGIRELLO.  Significa di aver lavorato presso  gli  uffici  delle
  gare di appalto.

   RUSSO  Pietro  Carmelo,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità.  Titolo  significa un titolo  accademico,  un  titolo  di
  abilitazione. Non capisco che cosa è il titolo di specializzazione?
  Non lo conosco. Sarà un mio limite, ma devo dare parere negativo.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione. Contrario.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.1. Chi è favorevole
  si alzi; chi è contrario resti seduto.

                           (Non è approvato)

   Gli  emendamenti 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.22 a firma  degli
  onorevoli  Fiorenza e De Luca  decadono per assenza  dell'Aula  dei
  firmatari.
   L'emendamento 9.15 (II parte), a firma degli onorevoli Marziano ed
  altri,  è improponibile.
   Gli  emendamenti  9.23,  9.33, 9.34,  9.35,  9.36  a  firma  degli
  onorevoli  Fiorenza e De Luca  decadono per assenza  dell'Aula  dei
  firmatari.
   Pongo  in  votazione l'articolo 9. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                             (E'approvato)

   Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                             «Articolo 10.
              Prezzario regionale e aggiornamento prezzi

   1.  Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione
  della  Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale  per
  le  infrastrutture e la mobilità, sono fissati i  criteri  generali
  per   la   formazione   del   prezzario  regionale.   Con   decreto
  dell'Assessore  regionale per le infrastrutture  e  la  mobilità  è
  adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a  cui
  si  attengono, per la realizzazione dei lavori di loro  competenza,
  tutti  gli  enti di cui all'articolo 2. Il prezzario deve contenere
  il  maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni
  e  forniture  in  opera, compiutamente descritte, realizzabili  nei
  lavori pubblici in Sicilia.

   2.  Il  prezzario unico regionale è aggiornato, ogni dodici  mesi,
  anche  con riferimento al prezzario unico nazionale, con la  stessa
  procedura di cui al comma 1.

   3.  Entro  tre mesi dalla entrata in vigore di un nuovo  prezzario
  regionale  gli  enti  di cui all'articolo 2,  al  fine  di  evitare
  ritardi  e  maggiori costi nella esecuzione degli appalti,  possono
  procedere,  senza  necessità di aggiornamento dei relativi  prezzi,
  alla   indizione  della  gara  per  tutti  quei  progetti  la   cui
  approvazione  in  linea tecnica sia intervenuta entro  i  tre  mesi
  precedenti l'entrata in vigore del prezzario.

   4.  Gli  enti  di cui all'articolo 2, nel caso in  cui  sia  stato
  pubblicato  un  nuovo prezziario regionale, prima  della  indizione
  della  gara  devono aggiornare, a meno di parere motivato  negativo
  del   responsabile  del  procedimento,  fondato   sull'assenza   di
  significative  variazioni economiche, i prezzi dei  progetti  senza
  necessità   di  sottoporre  gli  stessi  ad  ulteriori   pareri   o
  approvazioni.  L'aggiornamento  viene  effettuato  sulla  base  del
  prezzario regionale vigente».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   - dall'onorevole Beninati: 10.1;
   -  dagli  onorevoli  Fiorenza e De Luca: 10.2, 10.3,  10.4,  10.5,
  10.6.

   Gli  emendamenti  10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e  10.6,  a  firma  degli
  onorevoli  Fiorenza e De Luca,  decadono per assenza dell'Aula  dei
  firmatari.
   Si passa all'emendamento 10.1, a firma dell'onorevole Beninati.

   BENINATI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BENINATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessore, vorrei
  spiegarlo    perché   sull'argomento   si   scrive    ogni    anno.
  L'aggiornamento dell'elenco prezzi regionale si scrive  ogni  anno.
  Di  fatto, però, non avviene mai così, anche perché nel momento  in
  cui  si  fa un elenco prezzi annuale, non c'è neanche il tempo  che
  diventi operativo che già ce ne vorrebbe un altro.
   Forse,  è  più opportuno scrivere '24 mesi', anche perché  il  più
  delle  volte  può accadere, se ogni anno si facesse l'elenco prezzi
  regionale,  che i progetti appena approvati, avendo l'obbligo  (c'è
  scritto  nella legge) che devono essere aggiornati, l'ente pubblico
  paradossalmente non riesce neanche a mandarlo in appalto, anche  se
  ci  sono i tre mesi di moratoria, e quindi si passa molte volte  il
  tempo  ad  aggiornare  progetti e non fare le  gare  e  quindi  non
  spendere i soldi.
   Vorrei  suggerire  che forse è più utile dire che  l'aggiornamento
  dell'elenco prezzi avvenga ogni 24 mesi. E' più giusto in quanto di
  solito  avviene sempre così, non è mai successo che  ogni  anno  si
  faccia  l'elenco  prezzi. Se malauguratamente si dovesse  fare,  si
  potrebbe incorrere in questa problematica che i progetti si  devono
  continuamente aggiornare e si andrebbe incontro ad un rallentamento
  della spesa della Regione.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   RUSSO  Pietro  Carmelo,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità.  Non  posso che ringraziare l'onorevole Beninati  per  la
  proposta di dilatazione dei tempi di approvazione del prezziario  e
  pertanto il parere è favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Pongo  in  votazione   l'emendamento  10.1,  a  firma
  dell'onorevole  Beninati.  Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 10 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

                             «Articolo 11.
                 Opere edilizie di modeste dimensioni

   1.  Per  le  finalità di cui agli articoli 64, 93 e 94 del  DPR  6
  giugno  2001, n. 380, nonché dell'articolo 2, commi 1  e  2,  della
  legge 5 novembre 1971, n. 1086, nella Regione sono opere di modeste
  dimensioni,  rilevanti  ai  sensi dell'articolo  16,  primo  comma,
  lettere l) ed m) del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, quelle  di  cui
  all'articolo  1  della  stessa legge n. 1086/1971,  che  presentino
  congiuntamente tutti i seguenti requisiti:

   a) volumetria non superiore a 1.500 metri cubi;

   b) non più di due elevazioni fuori terra, oltre piano scantinato o
  seminterrato;

   c)  edificazione con modalità costruttive standardizzate  e  forme
  geometriche tradizionali;

   d)  calcoli  strutturali  in  cemento armato  firmati  da  tecnico
  laureato.

   2.  Sono  escluse le opere realizzate in zona sismica di categoria
  I».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   -  dagli  onorevoli  Fiorenza e De Luca: 11.1, 11.2,  11.3,  11.4,
  11.5, 11.6, 11.8;
   - dall'onorevole Cracolici: 11.7, 11.11;
   - dagli onorevoli Caronia e Maira: 11.9;
   - dagli onorevoli Raia, Marinello, Faraone e Digiacomo: 11.10.

   Gli  emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8, a firma
  degli onorevoli Fiorenza e De Luca,  decadono per assenza dell'Aula
  dei firmatari.
   Si passa all'emendamento 11.7, a firma dell'onorevole Cracolici.

   CRACOLICI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. l'Assemblea ne prende atto.
   Comunico   è  stato  presentato  dalla  Commissione  il   seguente
  emendamento 11.12:
    Il comma 2 dell'articolo 11 è soppresso .
   Il parere del Governo?

   RUSSO  Pietro  Carmelo,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità. Favorevole.

   PRESIDENTE. lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pertanto, tutti gli altri emendamenti sono superati.

   Pongo  in  votazione  l'articolo 11 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

                             «Articolo 12.
                         Albo unico regionale

   1.    E'    istituito   presso   l'Assessorato   regionale   delle
  infrastrutture  e della mobilità, l'Albo unico regionale  ove  sono
  iscritti,  ad  istanza di parte, i professionisti ai quali  possono
  essere  affidati, con le modalità previste dal decreto  legislativo
  12  aprile  2006,  n.  163, i servizi di  cui  all'allegato  II  A,
  categoria   12  dello  stesso  decreto  legislativo,   di   importo
  complessivamente  non superiore ad euro 100.000  per  singolo  ente
  affidante.  Al  predetto  Albo attingono  per  l'affidamento  degli
  incarichi i soggetti di cui all'articolo 2.

   2.  Tutti i dipartimenti che dovessero affidare incarichi  per  le
  finalità  previste  nell'albo di cui  al  comma  1,  effettuano  la
  selezione  comparativa  tra  i soggetti  iscritti  nell'Albo  unico
  regionale secondo le modalità di cui agli articoli 91, comma  2,  e
  57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

   3.   Con  successivo  decreto  dell'Assessorato  regionale   delle
  infrastrutture e della mobilità sarà emanato un avviso pubblico per
  la costituzione dell'Albo unico regionale».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   - dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 12.2, 12.4, 12.6, 12.8;
   - dall'onorevole Cracolici: 12.7;
   - dagli onorevoli Buzzanca, Pogliese, Caputo, Falcone, Vinciullo e
  Formica: 12.3, 12.5;
   - dall'onorevole Beninati: 12.1;
   - dagli onorevoli D'Asero e Leontini: 12.9;
   - dalla Commissione: 12.10.

   BENINATI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BENINATI. Signor Presidente, Assessore, sull'articolo 12 ho  posto
  un  problema.  Fermo restando che secondo me, forse, un  attimo  di
  attenzione   sull'istituzione   presso   l'Assessorato   (non   c'è
  l'emendamento ma in caso avrei la proposta) di fare un  unico  albo
  effettivamente  è giusto e questo varrebbe, a mio modo  di  vedere,
  per   gli  Assessorati  perché  in  effetti  l'anomalia  che   ogni
  Assessorato ha il suo albo mi sembra fuori luogo.
   E'  giusto  che  ci  sia un albo unico, però  è  una  valutazione,
  Assessore,  questa gliela do come valutazione. Se anche  per  tutti
  gli  enti  territoriali  l'albo unico debba servire  affinché  ogni
  enti,  quindi parlo di 380 comuni tutte le stazioni appaltanti  che
  nella  Regione  esistono, attingano tutti nell'albo  unico,  quindi
  bisogna  essere  iscritti  nell'albo  unico  della  Regione,  o  si
  facciano gli albi nelle sedi.
   E'  una  valutazione, io non me la sento di dire  se  è  giusto  o
  sbagliato. Che si faccia l'albo unico nella Regione siciliana degli
  Assessorati  mi sembra giustissimo, ma che questo albo unico  serva
  anche  per  gli  enti territoriali, per le ASI, per gli  IACP,  per
  tutto  questo mondo non lo so se funziona. Anche perché secondo  me
  non  è  materia  di poco, diventerà un albo molto copioso,  il  più
  delle  volte  saranno  tutti  gli ordini professionali,  ingegneri,
  architetti  di  tutte  le  province che si  iscriveranno  nell'albo
  unico.  Quindi,  ci  saranno come minimo 10.000  persone  iscritte,
  almeno, mentre lasciandolo ad ogni ente si semplificherebbe  questo
  discorso.
   Ma  superato questo che io non ho fatto nulla, ma mi rimetto  alla
  scelta  del Governo per cui se mantiene che è giusto fare un   albo
  unico all'Assessorato per tutti, per cui il comune di Nicosia o  di
  Messina  dovrà vedere se quell'ingegnere fa parte di  quell'albo  e
  fare   poi  la  selezione  semplificata.  Su  questo  ho  una   mia
  riflessione a 360 gradi.
   Detto  questo, se il caso in cui si considera che fosse  opportuno
  riportarlo agli enti di cui all'articolo 2 che si fanno il  proprio
  albo, io ho la proposta pronta ma non la presento; se il Governo la
  condivide bene, altrimenti non se ne fa nulla.
   Invece,  per  quanto riguarda l'emendamento 12.1 a mia  firma,  lo
  ritengo  importantissimo Assessore, perché se noi non  mettiamo  la
  temporalità di quanto tempo vale l'incarico presso l'albo  unico  e
  se  non  si  scrive che ha una valenza di un anno o  due  anni,  in
  teoria  se  l'ingegnere Buzzanca ha degli incarichi  al  comune  di
  Messina,  impossibile, ebbene se ciò dovesse  accadere  superati  i
  cento  mila  euro non potrà avere più incarichi in  quel  comune  a
  vita.  Allora, sarebbe il caso di scrivere che una volta  raggiunti
  100 mila euro incarichi egli non  ne potrà avere, ma, in ogni caso,
  decorsi due anni riprende in moto il meccanismo, altrimenti a  vita
  egli in quel comune non potrà più avere alcun incarico.
   Quindi,  mettere la temporalità della valenza dei cento mila  euro
  da  utilizzare almeno in due anni è come peraltro era anche scritto
  nella  norma  precedente.  Quindi, i cento  mila  euro  si  possono
  utilizzare  nell'arco di un biennio, al terzo anno  si  riparte  di
  nuovo,  altrimenti   in quel comune non potrà più  ottenere  nessun
  incarico con le procedure  al di sotto ai cento mila euro.

   PRESIDENTE.  Comunico  che  è stato presentato  dalla  Commissione
  l'emendamento 12.10.

   MANCUSO, presidente della Commissione. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   L'emendamento 12.2 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
   Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa.

        (La seduta, sospesa alle ore 18.22, è ripresa alle ore
                                19.00)

   PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

   Si  passa all'emendamento 12.3, a firma dell'onorevole Buzzanca ed
  altri.
   Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO  Pietro  Carmelo,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità. Contrario.

   PRESIDENTE. Onorevole Buzzanca, potrebbe anche ritirarlo, evitando
  il voto.

   BUZZANCA. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che l'emendamento
  12.4,  a  firma degli onorevoli Fiorenza e De Luca è  decaduto  per
  assenza dall'Aula dei firmatari.
   Si passa all'emendamento 12.5.

   BUZZANCA. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento  12.5.1  di  riscrittura  a  firma  del
  Governo:
    Al comma 1, primo periodo, dopo la cifra cento mila, sono cassate
  le parole  per singolo ente affidante' .
   Il parere della Commissione?

   FARAONE,  relatore..  Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 12.1.

   BENINATI. Ritiro l'emendamento 12.1.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento a
  firma  dell'onorevole Bufardeci, che portava  da  100  a  200  mila
  migliaia di euro l'importo complessivo.
   L'emendamento è decaduto per assenza in Aula del firmatario.
   Si passa all'emendamento 12.11 a firma del Governo.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   FARAONE, relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi  è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. L'emendamento 12.6, a firma degli onorevoli Fiorenza e
  De Luca, decade per assenza dell'Aula dei firmatari.
   Si  passa  all'emendamento 12.7, a firma dell'onorevole Cracolici.
  Il parere del Governo?

   RUSSO  Pietro  Carmelo,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. L'emendamento 12.8, a firma degli onorevoli Fiorenza e
  De Luca, decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
   Si  passa all'emendamento 12.9, a firma degli onorevoli D'Asero  e
  Leontini.

   D'ASERO. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo risultante.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

                               «Art. 13.
                 Congruità dei compensi per i servizi

   1.  In  applicazione dei principi degli articoli   89  e   92  del
  decreto  legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dell'articolo 262  del
  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207,
  quando,  a  seguito della pubblicazione di un bando da parte  degli
  enti  di  cui  all'articolo 2, per l'affidamento di  servizi  o  di
  appalto  integrato,  un  concorrente ritenga  che  l'ammontare  del
  corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara non sia
  stato  determinato  in  aderenza alle modalità  di  cui  al  citato
  articolo   262,   può   presentare  richiesta   di   verifica   del
  corrispettivo  posto  a  base di gara all'Ordine  professionale  di
  riferimento   territorialmente  competente,  dandone  notizia  alla
  stazione  appaltante. Nel caso in cui l'Ordine,  con  provvedimento
  motivato  del  Consiglio,  ritenga  fondata  la  segnalazione,  può
  inoltrare  alla  stazione appaltante, entro quindici  giorni  dalla
  data   di   presentazione   della   richiesta   di   verifica    e,
  contestualmente,   al  Dipartimento  regionale   tecnico   di   cui
  all'articolo  4, apposita comunicazione al riguardo, formulando  le
  proprie  proposte  di modifica. Il Dipartimento regionale  tecnico,
  entro  il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della
  comunicazione   dell'Ordine,   effettua   le   verifiche   di   cui
  all'articolo  4, comma 4, lettera i) e promuove tutte  le  attività
  volte  a  rimuovere le criticità rilevate, formulando  le  proposte
  correttive alla stazione appaltante, dandone contestuale  riscontro
  all'Ordine.

   2.  Allo  scopo  di  garantire  la congruità  e  l'omogeneità  dei
  corrispettivi professionali inerenti ai servizi di cui  al  decreto
  legislativo n. 163/2006 allegato II A categoria 12, gli enti di cui
  all'articolo 2 della presente legge possono richiedere agli  Ordini
  professionali territorialmente competenti:

   a)  la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre
  a base di gara;

   b) la verifica consuntiva del corrispettivo del servizio.

   3.  Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al presente
  articolo  le singole stazioni appaltanti destinano, a valere  delle
  somme   a  disposizione,  un  importo  pari  allo  0,2  per   mille
  dell'importo  a  base  d'asta, a favore  dell'Ordine  professionale
  prevalente,  territorialmente  competente.  Qualora  il  bando  per
  l'assegnazione   del   servizio  comporti  la   partecipazione   di
  professionalità diverse o concorrenti, l'importo è trasferito  agli
  Ordini  professionali  territorialmente competenti,  corrispondenti
  alle professionalità risultanti aggiudicatarie del servizio.

   4.  Nel  caso  di  aggiudicazione del servizio  a  professionalità
  diverse,  alla  ripartizione  delle  risorse  assegnate  all'Ordine
  professionale  prevalente  provvede  il  medesimo  Ordine,  con  le
  modalità  fissate da apposite convenzioni stipulate tra gli  Ordini
  professionali della Regione.

   PRESIDENTE.  Comunico  che  sono  stati  presentati   i   seguenti
  emendamenti:
   -  dagli  onorevoli  Fiorenza e De Luca: 13.1, 13.2,  13.4,  13.7,
  13.8, 13.9, 13.11;
   - dagli onorevoli Caronia e Maira: 13.3, 13.6, 13.10, 13.12;
   - dall'onorevole Cracolici: 13.5.

   Gli  emendamenti  13.1 e 13.2 decadono per assenza  dall'Aula  dei
  firmatari.
   Si passa all'emendamento 13.3.

   CARONIA. E' mantenuto.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO  Pietro  Carmelo,   assessore per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità. Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   FARAONE, relatore.  Contrario.

   PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole si alzi;  chi  è  contrario  resti
  seduto.

                           (Non é approvato)

   PRESIDENTE.  L'emendamento 13.4 è decaduto per  assenza  dall'Aula
  dei firmatari.
   Si passa all'emendamento 13.6.

   CARONIA. E' mantenuto.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO  Pietro  Carmelo,   assessore per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità. Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   FARAONE, relatore.  Contrario.

   PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole si alzi;  chi  è  contrario  resti
  seduto.

                           (Non é approvato)

   PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 13.5.

   CRACOLICI. E' una riscrittura che mi sembra più consona.

   RUSSO  Pietro  Carmelo,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità.  Signor  Presidente, trattandosi di una  riscrittura,  mi
  rimetto all'Aula.

   PRESIDENTE. C'è un problema riguardante l'ultimo rigo:  gli Ordini
  sono  tenuti  ad esitare la predetta verifica entro dieci  giorni ,
  c'è una perplessità da parte degli uffici.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema  non
  sta  nel  termine, il  punto è capire di cosa stiamo  parlando  per
  correttezza con i colleghi.
   Sappiamo  che  uno  dei  problemi che abbiamo  avuto  riguarda  la
  disciplina  nazionale che ha modificato il rapporto con gli  ordini
  rispetto  alla  congruità della parcella  che  veniva  vidimata  e,
  quindi, si pagava una tassa agli ordini professionali.
   La  legge  nazionale  ha modificato questa  norma,  qui  ci  siamo
  inventati  - ed io capisco il compromesso e lo accetto -  che  agli
  Ordini ci si può rivolgere per avere la congruità del valore  messo
  a gara e  su quella parcella si paga.
   Solo  che così come è scritto nel testo non ci siamo limitati alla
  congruità  del valore messo a gara, ma anche la verifica consuntiva
  del  corrispettivo di servizio; cioè abbiamo fatto rientrare  dalla
  finestra qualcosa uscita dalla porta.
   Sostanzialmente si limita a stabilire che la congruità richiesta è
  connessa  al  valore  messo  a  gara nelle  gare  per  la  parcella
  professionale.
   Questo  è il senso della norma, poi la questione dei dieci  giorni
  si può levare anche se nell'ipotesi in cui io mi rivolgo all'Ordine
  devo  anche  chiedere entro quanto tempo mi dà la congruità  perché
  altrimenti si rischia un sistema di blocco.
   Pertanto,  si  deve stabilire  un termine per dare  il  parere  di
  congruità,   può  essere cinque, dieci, quindici  giorni,  però  in
  qualche modo lo dobbiamo stabilire un termine per dare un parere di
  congruità.

   PRESIDENTE. Signor Assessore, su questo aspetto mi piacerebbe  che
  si esprimesse il Governo.

   RUSSO  Pietro  Carmelo,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità.  Signor Presidente, per quanto riguarda  il  termine,  il
  problema è semplicemente risolvibile ponendo un limite alla  stessa
  Amministrazione,  nel  senso che qualora  entro  dieci  giorni  non
  pervenga il parere dell'Ordine l'Amministrazione procede, quindi si
  limita   l'Amministrazione;  tuttavia  vi  è  un  problema,   viene
  eliminata  la  verifica consuntiva del servizio che  secondo  me  è
  importante.

   CORDARO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CORDARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono d'accordo con
  la  riscrittura dell'onorevole Cracolici, tranne per  una  parte  e
  adesso dirò il perché.
   Sono  d'accordo perché do per buono - e il testo della riscrittura
  dice proprio questo - che noi stiamo salvaguardando un percorso che
  finirebbe  per  essere  ostacolato nel  momento  in  cui  dovessimo
  integrare   anche  la  valutazione  che  l'Assessore  ha  riportato
  all'attenzione dell'Aula.
   Mi  pongo  un  quesito  di  carattere giuridico  con  riferimento,
  invece, al termine.
   Signor  Presidente,  se  può  dare  la   parola  all'Assessore  ci
  intendiamo, visto che fra l'altro abbiamo la disgrazia di  fare  la
  stessa professione.

   RUSSO Pietro Carmelo, assessore alla infrastrutture e mobilità. Il
  problema del termine può essere facilmente risolto assegnando a noi
  stessi,  dicendo  che qualora entro dieci giorni  non  pervenga  il
  parere dell'Ordine l'amministrazione procede.
   E' un termine assegnato a noi stessi.

   CORDARO. Ci siamo intesi.

   PRESIDENTE.  Il  problema  che  abbiamo  sollevato,   quindi,    è
  coerente.
   Comunico  che  è  stato presentato dal Governo il sub  emendamento
  13.5.1:  qualora non pervenga risposta entro dieci giorni da  parte
  degli  ordini professionali, alla verifica richiesta, gli  enti  di
  cui all'articolo 2 possono procedere ugualmente .

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto,  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Pongo in votazione  l'emendamento 13.5, dell'onorevole
  Cracolici, con la precisazione testé fatta. Il parere del Governo?

   RUSSO  Pietro Carmelo, assessore alla infrastrutture  e  mobilità.
  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto, chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Gli   emendamenti  13.7, 13.8  e 13.9 sono  decaduti  per  assenza
  dall'Aula dei firmatari.
   Si passa all'emendamento 13.10.

   CARONIA. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CARONIA.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  ritengo   che
  l'assessore  dovrebbe rivolgere l'attenzione a  questo  emendamento
  perché nel momento in cui viene garantito per lo svolgimento  delle
  attività  della  congruità  dei  compensi,  viene  assegnato   alla
  stazione appaltante un importo pari allo 0,2 per cento dell'importo
  di   base  d'asta  a  favore  dell'Ordine  professionale  indicando
  soltanto   come  parametro  la  territorialità,  ritengo   che   si
  discrimina  di  fatto o meglio si assegna già ad  alcune  categorie
  professionali il plafond di questo importo che poi dovrebbe servire
  per tutte le categorie, per tutti gli organi.
   Ritengo,  pertanto, signor assessore, che se noi aggiungessimo  il
  competente  per  materia, oltre che per territorio,  avremmo  fatto
  maggiore  chiarezza  e  maggiora  trasparenza  e  avremo  dato   la
  possibilità a tutti gli Ordini che ovviamente dovessero per materia
  occuparsi del controllo e della congruità dei compensi avremmo dato
  la giusta proporzione a tutti.
   Reputo  riduttivo utilizzare un solo parametro che è quello  della
  territorialità  e  credo  che   questa  sia  una  norma  che   vada
  modificata  con  l'obiettivo di dare chiarezza perché  diversamente
  potrebbe essere interpretata in una maniera che non voglio  pensare
  sia  la volontà del Governo, ossia quello di favorire alcuni Ordini
  a discapito di altri.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   CORDARO. Con il metodo Cracolici potete fare la riscrittura.

   RUSSO  Pietro  Carmelo,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità.  E'  coerente con lo spirito della proposta del  Governo,
  quindi il parere è favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   FARAONE, relatore. Favorevole.

   FORMICA.  Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FORMICA. Signor presidente, onorevoli colleghi, premesso che  sono
  favorevole  all'emendamento perché è giusto  estendere  anche  agli
  altri, ma mi chiedevo, posto che introduciamo, nella previsione, da
  parte  del  Governo  questa percentuale a favore  degli  Ordini,  a
  differenza  del  resto d'Italia, e dovrebbe avere  la  finalità  di
  consentire  che  almeno qui i nostri professionisti pagassero  meno
  soldi  per l'iscrizione all'Ordine, dovremmo inserirlo nella norma,
  ma  avrebbe un senso se con questo fatto che devolviamo parte delle
  somme  dei  ribassi  d'asta,  lo 0,2  per  cento,  che  sono  somme
  rilevanti,  agli Ordini professionali, dovremmo vedere di  inserire
  che l'iscrizione all'Ordine professionale in Sicilia, in seguito  a
  questa norma che stiamo varando, dovrebbe essere calmierata.
   Un  qualche vantaggio dovrebbe andare ai professionisti siciliani.
  Ho dato una lettura volante. Non mi sono occupato di questa norma.

   RUSSO  Pietro  Carmelo,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO  Pietro  Carmelo,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità. Stiamo abrogando la norma, stiamo liberando alcune decine
  di  professionisti  dall'obbligo di pagare, su  ogni  parcella,  il
  visto  agli Ordini. Stiamo chiedendo agli Ordini di collaborare con
  noi  e,  quindi, li paghiamo per la collaborazione che  ci  rendono
  sull'esame preventivo; non possiamo dare disposizioni organizzative
  sugli  Ordini  professionali che sono enti pubblici sottratti  alla
  potestà regionale, di nessun tipo.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.10.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Gli  emendamenti 13.11 e 13.12 decadono per assenza dall'Aula  dei
  firmatari.

   CARONIA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CARONIA.  Signor presidente, forse mi sono distratta perché  c'era
  l'emendamento 13.12 a mia firma.

   PRESIDENTE. E' stato dichiarato decaduto.

   CARONIA.  Volevo  semplicemente dire che,  proprio  alla  luce  di
  quanto  detto dall'assessore, visto che non stiamo facendo i  conti
  in  tasca  agli  Ordini e che, quindi, non possiamo  entrare  nella
  distribuzione delle somme che gli Ordini recepiscono o percepiscono
  anche  da  questo 0,2, ritengo  opportuno che il Governo  togliesse
  questo   comma   4,  perché,  in  qualche  modo,   entriamo   nella
  giurisdizione  dell'attività  economica  degli  Ordini,  andando  a
  stabilire come devono essere distribuite le somme.

   RUSSO  Pietro  Carmelo,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO  Pietro  Carmelo,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità.  Il  metodo  di  riparto  è  convenzionale,  cioè   viene
  stabilito  mediante convenzione, non imposto unilateralmente  dalla
  Regione, pertanto il parere è negativo.

   PRESIDENTE. Era stato già dichiarato decaduto.
   Pongo  in  votazione l'articolo 13, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole rimanga seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

                               «Art. 14.
                            Qualificazione

   1.  Per  i  lavori di importo pari o inferiore a 150.000  euro  il
  sistema  di  qualificazione  delle  imprese  esecutrici  di  lavori
  pubblici è così determinato:

   a)  per  le  imprese  iscritte  all'albo  separato  delle  imprese
  artigiane,  istituito  presso le camere  di  commercio,  industria,
  artigianato  e agricoltura, il requisito richiesto per  partecipare
  agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione
  del  certificato di iscrizione, da almeno due anni,  al  rispettivo
  albo camerale;

   b)  per  le  imprese cooperative iscritte al registro prefettizio,
  sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per partecipare
  agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione
  del  certificato  di iscrizione, da almeno due  anni,  al  registro
  prefettizio;

   c)  per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di
  cui  alle  lettere a) e b), per la partecipazione agli  appalti  di
  lavori   pubblici  i  requisiti  richiesti  sono  quelli   previsti
  dall'articolo  28, comma 1, lettera a) del decreto  del  Presidente
  della  Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta
  per cento riferiti a lavori analoghi».

   Comunico  che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   -  dagli  onorevoli  Fiorenza e De Luca: 14.1, 14.2,  14.3,  14.4,
  14.5;
   - dalla Commissione: 14.6.
   Si passa all'emendamento 14.6.

   FARAONE, vicepresidente della commissione. E' ritirato.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Gli  emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 decadono per assenza
  dall'Aula dei firmatari.
   Pongo  in votazione l'articolo 14.  Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:

                               «Art. 15.
           Procedure per le espropriazioni e le occupazioni

   Si   applicano  nella  Regione  le  disposizioni  riguardanti   le
  espropriazioni  per  pubblica  utilità  di  cui  al   decreto   del
  Presidente  della  Repubblica 8 giugno 2001, n.  327  e  successive
  modifiche ed integrazioni».

   Comunico  che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   - dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 15.1, 15.2.

   Gli emendamenti decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.
   Pongo  in  votazione l'articolo 15. Chi è favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:

                               «Art. 16.
                              Subappalti

   1.  Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 settembre
  1999, n. 20, è premesso il seguente comma:

   '01.  In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano  le
  disposizioni di cui al presente articolo nonché le disposizioni  di
  cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
  e successive modifiche ed integrazioni.'»

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   - dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 16.1, 16.2.
   - dalla Commissione: 16.3.

   Si  passa all'emendamento 16.3, interamente soppressivo. Il parere
  del Governo?

   RUSSO  Pietro  Carmelo,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   L'articolo 16 è soppresso.
   Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:

                               «Art. 17.
                       Certificazione antimafia

   1.  Le  disposizioni che prevedono l'obbligo della  certificazione
  antimafia  sono  estese,  nel caso di società  che  partecipano  ad
  appalti  pubblici,  ai componenti dell'organo di amministrazione  e
  del collegio sindacale».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   - dagli onorevoli Fiorenza e De Luca: 17.1, 17.2.

   Gli   emendamenti 17.1 e 17.2 decadono per assenza  dall'Aula  dei
  firmatari.
   Pongo  in votazione l'articolo 17. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

                               «Art. 18.
           Interventi per l'approvvigionamento idropotabile

   1.  L'Amministrazione regionale provvede, per l'approvvigionamento
  idro-potabile dei comuni della Regione, al finanziamento dei lavori
  di  costruzione,  completamento,  rifacimento,  ristrutturazione  e
  riparazione  di  acquedotti da alimentare con acque  pubbliche,  in
  favore  di enti pubblici regionali, locali ed istituzionali  e  dei
  consorzi, sulla scorta di apposita dichiarazione, rilasciata  sotto
  la  propria  responsabilità  dal  legale  rappresentante  dell'ente
  richiedente il finanziamento, attestante la disponibilità giuridica
  o   l'uso   dell'acqua   utilizzata,   purché   sia   pendente   il
  perfezionamento delle procedure previste dalla vigente normativa in
  materia di acque».

   Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Fiorenza  e  De
  Luca gli emendamenti 18.1 e 18.2.

   Gli  emendamenti  17.1 e 17.2 decadono per assenza  dall'Aula  dei
  firmatari.
   Pongo  in votazione l'articolo 18. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

                               «Art. 19.
                       Criteri di aggiudicazione

   1.  Per le finalità di cui all'articolo 81 del decreto legislativo
  12  aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni,  le
  stazioni appaltanti ricorrono, rispettivamente:

   a) al criterio del prezzo più basso quando l'oggetto del contratto
  non  sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico  o  si
  svolga secondo procedure largamente standardizzate;

   b)  al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quando
  le  caratteristiche  oggettive  dell'appalto  inducano  a  ritenere
  prevalenti,   ai  fini  dell'aggiudicazione,  uno  o  più   aspetti
  qualitativi,  quali, ad esempio, l'organizzazione  del  lavoro,  le
  caratteristiche  tecniche dei materiali, l'impatto  ambientale,  la
  metodologia utilizzata.

   2.  Le  stazioni  appaltanti utilizzano il criterio  di  cui  alla
  lettera  b)  per  gli  appalti di lavori di valore  superiore  alla
  soglia comunitaria e per gli appalti di forniture di importo pari o
  superiore   ad   euro  1.000.000.  Il  riparto  dei  parametri   da
  utilizzarsi  è così articolato: 30 per cento offerta economica;  60
  per  cento  offerta  tecnica; 10 per cento tempi  di  realizzazione
  dell'appalto.  Nella  valutazione dell'offerta  tecnica  almeno  un
  quarto e non più di un terzo del punteggio complessivo è attribuito
  in  relazione al costo del lavoro ed alla previsione dell'utile  di
  impresa,  determinato,  per le finalità del  presente  articolo  in
  misura pari al 10 per cento dell'offerta.

   3.  E'  fatta salva la possibilità del ricorso al massimo  ribasso
  laddove,   sulla  base  di  provvedimento  espressamente  motivato,
  quest'ultimo  risulti  essere,  in  relazione  alla  singola   gara
  considerata, più vantaggioso per la stazione appaltante,  sotto  il
  profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto  con  il
  prezzo a base d'asta.

   4.  Per  gli  appalti di servizi di cui al decreto legislativo  n.
  163/2006, allegato II A, categoria 12, il criterio delle offerte  è
  esclusivamente quello dell'offerta economicamente più  vantaggiosa,
  nei casi previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

   5. In applicazione dei principi scaturenti dalla sentenza Corte di
  Giustizia    U.E.   C.147/06   e   C.   148/06   hanno    carattere
  transfrontaliero  gli  appalti di lavori, servizi  o  forniture  di
  valore  superiore alla soglia comunitaria. Hanno altresì  carattere
  transfrontaliero  gli  appalti  di  lavori,  servizi  o  forniture,
  finanziati,  cofinanziati o realizzati con fondi  comunque  erogati
  dalla  Regione  siciliana  o  dalle amministrazioni  aggiudicatrici
  aventi  sede  in Sicilia, anche se di valore inferiore alla  soglia
  comunitaria, ove agli stessi siano ammesse, in percentuale  pari  o
  superiore   al  5  per  cento,  imprese  aventi  sede  in   nazioni
  dell'Unione europea, diverse dall'Italia.

   6.  Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano
  carattere  transfrontaliero,  nel  caso  in  cui  il  criterio   di
  aggiudicazione  sia  quello  del  prezzo  più  basso,  la  stazione
  appaltante  può  prevedere nel bando che si  applichi  il  criterio
  dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che  presentano
  una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
  individuata  ai  sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo  n.
  163/2006. In tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1,  dello
  stesso decreto 163/2006. La facoltà di esclusione automatica non  è
  comunque  esercitabile  quando il numero delle  offerte  ammesse  è
  inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3,  del
  decreto legislativo 163/2006.

   7.  Nelle  procedure di affidamento dei lavori pubblici, l'offerta
  economica  non può in nessun caso prevedere la rinuncia a qualsiasi
  previsione  di  utile.  Al fine di garantire  un  adeguato  livello
  qualitativo  delle lavorazioni, in sede di verifica  delle  offerte
  anomale,  una percentuale di utile di impresa inferiore  al  4  per
  cento  può essere ammessa a giustificazione, comunque rimessa  alle
  valutazioni  della stazione appaltante, soltanto se il  concorrente
  attesti, con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo  47
  del  D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, di non essere aggiudicatario
  per l'esecuzione di altri lavori, pubblici o privati, avendo quindi
  necessità di non rimanere inattivo».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -  dagli  onorevoli  Fiorenza e De Luca: 19.1, 19.2,  19.6,  19.7,
  19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13;
   - dagli onorevoli Cracolici e De Benedictis: 19.3;
   - dagli onorevoli Caronia e Maira: 19.4;
   - dall'onorevole Cracolici: 19.5;
   - dalla Commissione: 19.14.

   Si   passa  all'emendamento  19.14   a  firma  della  Commissione,
  interamente soppressivo.

   MANCUSO, presidente della Commissione. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Comunico  che  gli  emendamenti 19.1 e 19.2 decadono  per  assenza
  dall'Aula dei firmatari.
   Si passa all'emendamento 19.3.

   RUSSO  Pietro  Carmelo,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO  Pietro  Carmelo,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità. C'è una riscrittura del comma 3 da parte del Governo che,
  forse, supera il problema.

   PRESIDENTE.  L'articolo 19 è accantonato. La seduta è sospesa  per
  un minuto.

     (La seduta, sospesa alle ore 19.22, è ripresa alle ore 19.28)

   PRESIDENTE.   La  seduta  è ripresa. Onorevoli  colleghi  è  stato
  presentato da parte del Governo l'emendamento 19.15.

   CRACOLICI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 19.3.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Do lettura dell'emendamento 19.15, a firma del Governo:
   «Il comma 3 è così sostituito:
   3.  Le stazioni appaltanti hanno comunque facilità di ricorrere al
  criterio di selezione mediante massimo ribasso qualora tale  scelta
  sia  più conveniente per la medesima amministrazione aggiudicatrice
  sotto il profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto
  con il prezzo a base d'asta'».

   Il parere della Commissione?

   FARAONE, relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Pongo  in  votazione  l'emendamento  19.15.   Chi   è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico  che  gli  emendamenti 19.6 e 19.7 decadono  per  assenza
  dall'Aula dei firmatari.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 19.4.

   CARONIA. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CARONIA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, in realtà  è  una
  precisazione   che  tende  semplicemente  a  rendere   maggiormente
  esplicito  ai RUP l'indicazione per l'applicazione della  normativa
  di settore.
   Mi  spiego meglio. Al fine di individuare l'offerta economicamente
  più  vantaggiosa  oltre  i criteri che sono  stati  indicati  dalla
  proposta,  io  ritengo  che  si debba  integrare  che  gli  aspetti
  qualitativi si riferiscano anche alla rilevanza storico, artistica,
  architettonica,  paesaggistica  e ambientale  così  come  presente.
  Perché  una valutazione qualitativa che non tenga conto  di  questi
  parametri   che   la  rilevanza  storico-artistica  nonché   quella
  architettonica  e  paesaggistica potrebbero privare  fortemente  il
  RUPP di elementi di valutazione che possono servire a giudicare  il
  migliore   progetto. Ritengo quindi che sia una aggiunta  che  vada
  nella direzione della chiarezza per chi poi questa legge deve porre
  in essere.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO,  assessore  alle  infrastrutture  e   alla
  mobilità.  Il problema non si pone perché in sede di esplicitazione
  tutte queste cose verranno dette. Perché se si pone attenzione alla
  lettera  b)  gli  elementi lì indicati sono espressamente  indicati
  come   quali ad esempio', cioè è una indicazione esemplificativa  e
  non tassativa. Pertanto, appesantire ulteriormente l'elencazione mi
  pare non congruo. Pertanto, il parere del Governo è contrario.

   PRESIDENTE.   Il parere della Commissione?

   FARAONE, relatore. Contrario.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                           (Non è approvato)

   PRESIDENTE. Gli emendamenti  19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12 e il
  19.13 decadono.
   Si passa all'emendamento 19.5, dell'onorevole Cracolici.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare per illustrarlo.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, una  cosa  sono
  gli  appalti  per  lavori, altra cosa sono le forniture.  Siamo  in
  presenza  di specifiche tecniche che non sono connesse.  Faccio  un
  esempio.  Se  uno  deve comprare una tac, ci possono  essere  tante
  specifiche tecniche, ma deve essere chiaro qual è l'obiettivo della
  tac.  Non credo che bisogna fare un'offerta più economicamente  più
  vantaggiosa per comprare la tac. Si fanno delle offerte al  ribasso
  perché  è  chiaro  che ci sono più fornitori che  possono  dare  lo
  stesso  prodotto. Pertanto, stabilire un importo oltre il  quale  è
  obbligatorio  andare all'offerta economicamente più vantaggiosa  mi
  sembra  sbagliato.  Abbiamo stabilito  che  è  una  facoltà;  è  la
  stazione  appaltante che di volta in volta stabilisce se  fare  una
  cosa  o  l'altra.  Per  le forniture mi sembrerebbe  un'imposizione
  eccessiva della legge.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   RUSSO  PIETRO  CARMELO,  assessore  alle  infrastrutture  e   alla
  mobilità.  Il rischio paventato a mio modo di vedere non esiste  in
  relazione alla riscrittura del comma 3. Vi è tuttavia un errore  al
  comma 2 perché dopo le parole  di fornitura' devono essere aggiunte
  le parole  di servizi'; non può essere limitato solo a  forniture'.
   Il  problema di come abbiamo approvato il comma 3 non  lo  rilevo.
  Comunque, mi rimetto all'Aula, salvo per questo sub emendamento che
  sto per presentare.

   PRESIDENTE.  Pongo in votazione l'emendamento 19.5, dell'onorevole
  Cracolici.
   Il parere della Commissione?

   FARAONE, relatore. Favorevole.

   RUSSO  PIETRO  CARMELO,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la
  mobilità. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Gli emendamenti  19.9, 19,10, 19.11, 19.12 e 19.13 decadono.
   Pongo  in  votazione  l'articolo 19, così  come  emendato.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   A seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.12 a firma del
  Governo gli articoli 20 e 21 sono preclusi. Si passa all'articolo
  22. Ne do lettura:

                               «Art. 22.
          Certificazione della spesa di fondi extraregionali

   1.  Il certificato di collaudo approvato dalla stazione appaltante
  secondo  le  disposizioni  vigenti,  costituisce  atto  finale  del
  procedimento  relativo  agli appalti di  lavori,  servizi,  beni  e
  forniture,   finanziati  con  fondi  regionali,   nonché   per   la
  certificazione della spesa finanziata con fondi extraregionali».

   Gli  emendamenti 22.1, 22.2 e 22.3 decadono per assenza  dall'Aula
  dei firmatari.
   Pongo  in votazione l'articolo 22. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:

                               Art. 23.
             Sicurezza e conservazione dei beni culturali

   1.  Le  risorse  derivanti dall'attuazione  dell'articolo  26  del
  decreto  legislativo  12  aprile 2006, n. 163  sono  destinate  nei
  limiti  del  50  per cento alla sicurezza e alla conservazione  dei
  beni  culturali  di cui all'articolo 30 e seguenti del  Codice  dei
  beni culturali e del paesaggio.

   2.  Con  decreto dell'Assessore regionale per i beni  culturali  e
  l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per  le
  infrastrutture   e   la  mobilità  e  l'Assessore   regionale   per
  l'economia, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo  e
  la destinazione della quota percentuale di cui al comma 1».

   Gli  emendamenti 23.1, 23.2 e 23.4 decadono per assenza  dall'Aula
  dei firmatari.
   Pongo  in votazione l'articolo 23. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:

                               «Art. 24.
                           Norme transitorie

   1.  Gli  appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi  siano
  pubblicati  entro  il 31 dicembre 2011 possono essere  affidati  ed
  eseguiti  sulla  base  della normativa previgente,  fermo  restando
  l'obbligo del loro adeguamento alle previsioni di cui agli articoli
  4,  5,  6  e  7. Sono comunque fatti salvi i progetti approvati  in
  linea  tecnica anteriormente alla data di entrata in  vigore  della
  presente legge, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento  alla
  disciplina scaturente dal decreto del Presidente della Repubblica 5
  ottobre 2010, n. 207 successivamente al 31 dicembre 2011.

   2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 207/2010
  possono essere inseriti nei programmi regionali di spesa, quale che
  ne   sia  la  fonte  finanziaria,  lavori  dotati  del  livello  di
  progettazione minima prevista dallo stesso DPR n. 207/2010.

   3. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29
  novembre 2005, n. 16.

   4.  Per  tutti  gli incarichi di collaudo conferiti e  non  ancora
  liquidati  alla  data  di pubblicazione della  presente  legge,  si
  applica  quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 28 della  legge
  n. 109/1994, coordinata con la legge regionale 2 agosto 2002, n.  7
  e successive modifiche ed integrazioni».

   Gli emendamenti 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5 e 24.6. decadono.
   Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 24.7. Il
  parere della Commissione?

   FARAONE, relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 24, così  come  emendato.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:

                               «Art. 25.
                         Abrogazione di norme

   1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

   a) gli articoli 9, 13, 15, 16, 17, 21, 22 della legge regionale 31
  marzo 1972, n. 19;

   b)  gli  articoli 1, 2, 25, 28, 30 della legge regionale 10 agosto
  1978 n. 35;

   c)  gli  articoli  7,  16, commi primo, secondo,  quarto,  quinto,
  sesto,  30,  commi  quinto,  sesto,  settimo,  ottavo  della  legge
  regionale 29 aprile 1985, n. 21;

   d) la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;

   e)  gli  articoli 148, 149,  154 della legge regionale 1 settembre
  1993, n. 25;

   f) l'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32;

   g)  la  legge  regionale  2  agosto 2002,  n.  7,  con  esclusione
  dell'articolo 42, comma 1;

   h)  la  legge  regionale  19 maggio 2003,  n.  7,  con  esclusione
  dell'articolo 30 e degli articoli da 32 a 43;

   i)  i  commi  1,  2,  3, 4, 5 e 6 dell'articolo  126  della  legge
  regionale 28 dicembre 2004, n. 17;

   j) l'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2005, n. 9;

   k)  i  commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 dell'articolo 1  della
  legge regionale 29 novembre 2005, n. 16;

   l) gli articoli 1, 2, 3, 4, della legge regionale 5 dicembre 2006,
  n. 23;

   m)  l'articolo 1, commi 1, 2 e 7 della legge regionale  21  agosto
  2007, n. 20;

   n) l'articolo 55 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;

   o ) gli articoli 1, comma 1, 2 e 3 della legge  regionale 3 agosto
  2010, n. 16».

   PRESIDENTE.  Comunico che gli emendamenti dal 25.1 al  25.18  sono
  decaduti   ad   eccezione  dell'emendamento  25.10,  dell'onorevole
  Mancuso, che così recita:
    Al comma 1, lettera g) aggiungere  e dell'articolo 29' .

   MANCUSO. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'articolo 25. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)
   PRESIDENTE. Si passa all'articolo 26. Ne do lettura:

                               «Art. 26.
            Rapporti tra normativa regionale e sopravvenuta
                          normativa statale.
                            Testo coordinato

   1.   Nel  caso  in  cui  intervengano  disposizioni  statali   che
  disciplinano  materie regolate dalla presente legge,  entro  i  180
  giorni  successivi  alla  data di entrata in  vigore  delle  stesse
  disposizioni,  la  Regione  provvede in ordine  al  loro  eventuale
  recepimento  o adeguamento; ove entro tale termine non si  provveda
  al riguardo trovano applicazione le disposizioni statali.

   2.  Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
  legge  sarà  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Regione
  siciliana  il  testo coordinato del decreto legislativo  12  aprile
  2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni con le norme di
  cui alla presente legge».

   PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'emendamento 26.6,  a
  firma  del  Governo,  che  sopprime il comma  1.  Il  parere  della
  Commissione?

   FARAONE, relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE.  L'emendamento 25.6 decade per assenza  dall'Aula  dei
  firmatari.
     Pongo  in votazione l'articolo 26, che rimane costituito  da  un
  solo comma.
   Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Si passa all'articolo 27. Ne do lettura:

                               «Art. 27.
                           Norma finanziaria

   1.  Per le finalità dell'articolo 4 è autorizzata, per l'esercizio
  finanziario 2011, la spesa di 70 migliaia di euro, cui si  provvede
  mediante   riduzione  di  parte  delle  disponibilità   dell'U.P.B.
  7.2.1.1.1.,  capitolo  212019  nonché  con  le  assegnazioni   che,
  annualmente,  l'Autorità per la vigilanza  sui  contratti  pubblici
  trasferisce alla Regione ai sensi del decreto legislativo 12 aprile
  2006,  n.  163  e  successive modifiche ed  integrazioni.  Per  gli
  esercizi  finanziari 2012 e 2013 la spesa, valutata in 140 migliaia
  di  euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale
  della Regione U.P.B. 7.2.1.1.1.

   2.  Agli  oneri  discendenti dalla applicazione  dall'articolo  5,
  valutati  per l'esercizio finanziario 2011 in 58 migliaia di  euro,
  si  provvede, annualmente con le disponibilità dell'UPB  8.2.1.1.2.
  capitolo   272523  del  bilancio  della  Regione  per   l'esercizio
  finanziario 2011 e per il triennio 2011/2013.

   3.  Agli  oneri discendenti dalla applicazione dei commi 22  e  23
  dell'articolo 9, valutati per l'esercizio finanziario 2011  in  221
  migliaia  di  euro, si provvede, annualmente con  le  disponibilità
  dell'UPB 7.1.1.1.1. capitolo 276515 del bilancio della Regione  per
  l'esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011/2013.

   4.  Per  l'attuazione della presente legge il Ragioniere  generale
  della  Regione  è  autorizzato, con proprio  decreto,  su  proposta
  congiunta  dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie
  variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2011».

   PRESIDENTE.  Tutti gli emendamenti decadono per assenza  dall'Aula
  dei firmatari.
   Pongo  in votazione l'articolo 27. Chi è favorevole resti  seduto,
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo concluso l'articolato. Non
  essendo    arrivato   il   parere   della   Commissione    Bilancio
  sull'emendamento 4.35 a firma dell'onorevole Cracolici

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei  che  gli
  Uffici  mi ascoltassero perché quello che sto per dire è  una  cosa
  delicata. Mi riferisco alla storia dell'osservatorio.
   Il  Governo  giustamente  mi  ha fatto  rilevare  che  può  essere
  benissimo  un servizio in quanto tale che agisce e opera  sotto  la
  dipendenza dell'Assessorato alle infrastrutture - in atto credo che
  sia   un   ufficio   speciale.  Stiamo  coprendo,   abbiamo   fatto
  un'operazione  finanziaria di copertura del dipartimento  di  nuova
  istituzione, che è un dipartimento di fatto, abrogando  un  ufficio
  speciale.
    La congruità finanziaria non è perfettamente stabilita. Rimane un
  dato: l'osservatorio agisce con competenze in cui il controllore  e
  il controllato rischiano di essere nella stessa struttura.
     Non  lo  so  se  pensiamo  di  concludere  i  lavori  su  questo
  provvedimento  stasera, ma io suggerirei un attimo di  riflessione,
  visto che comunque rinvieremo i lavori d'Aula a domani. Vorrei  che
  ci  fosse un approfondimento ulteriore anche con i componenti della
  Commissione su tale questione.
   Guardate,  posso  anche ritirare l'emendamento, non  ho  problemi,
  però,  non  vorrei che stiamo facendo un danno all'amministrazione
  Perché, ripeto, l'amministrazione su questo osservatorio riceve per
  competenza dello Stato risorse e quindi la natura della struttura è
  una  struttura  servente;  oltre  che  autonoma  è  servente  sulle
  disposizioni statali.
   Non  vorrei  -  ripeto - che facessimo una cosa per la  quale  poi
  dovremo ricorrere ai ripari successivamente.

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sospendo la seduta adesso prima di
  pronunciarci sull'emendamento 4.35.
   Riprenderemo  domani  dall'articolo 4 e dai  relativi  emendamenti
  aggiuntivi.
   La  seduta è rinviata a domani, giovedì 16 giugno 2011,  alle  ore
  16.00, col seguente ordine del giorno:


   Presidenza del presidente Cascio


  I  - Comunicazioni

  II  -  Discussione dei disegni di legge:

   1)   Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  e
  successive  modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre  2010,
  n.  207  e  successive  modifiche ed integrazioni.  Disciplina  dei
  contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  (nn. 719-
  515-673/A) (Seguito)

   Relatore: on. Faraone

    Norme in materia di riserve in favore degli enti locali  (n. 729-
  Norme stralciate/A)

   Relatore: on. Savona

                   La seduta è tolta alle ore 19.44

     Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula - Ufficio dei resoconti
                            alle ore 21.35

                     DAL  SERVIZIO  LAVORI  D'AULA

                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

                           Il  Responsabile
                    Capo dell'Ufficio dei resoconti
                      dott.ssa  Iolanda Caroselli

        ALLEGATO EMENDAMENTI APPROVATI  NEL CORSO  DELLA SEDUTA

  DISEGNO  DI  LEGGE  NN.  719-515-673/A   RECEPIMENTO  DEL  DECRETO
  LEGISLATIVO  12  APRILE  2006, N. 163 E  SUCCESSIVE  MODIFICHE  ED
  INTEGRAZIONI  E  DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N.  207  E  SUCCESSIVE
  MODIFICHE  ED  INTEGRAZIONI.  DISCIPLINA  DEI  CONTRATTI  PUBBLICI
  RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

     All'articolo 6:

   Emendamento 6.10:

   Sostituire il comma 8 con il seguente:
    8.  Il  periodo  di  affissione all'Albo pretorio  del  programma
  triennale  e  dell'elenco  annuale  è  fissato  in  trenta   giorni
  consecutivi. .

   Emendamento 6.44 BIS:

   Al comma 9, sono soppresse le seguenti parole da  dei commi 4 e 5
  fino  a   successive modificazioni ; e alla fine  sono  aggiunti  i
  seguenti periodi:
    Per le medesime ragioni, nei casi in cui lo strumento urbanistico
  vigente   contenga  destinazioni  specifiche   di   aree   per   la
  realizzazione  di  servizi  pubblici, l'approvazione  dei  progetti
  preliminari  di lavori pubblici da parte del Consiglio comunale,  e
  dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici
  da  parte  della  Giunta  comunale,  anche  se  non  conformi  alle
  specifiche  destinazioni  di  piano,  non  comporta  necessità   di
  varianti  allo strumento urbanistico medesimo sempre  che  ciò  non
  determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione  delle
  aree   per   specifiche  tipologie  di  servizi  alla  popolazione,
  regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali  o
  regionali.
   Nel  caso  in  cui  le opere ricadano su aree che negli  strumenti
  urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi  oppure
  sono  destinate  a tipologie di servizi diverse da  quelle  cui  si
  riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard
  minimi  da  norme  nazionali  o  regionali,  la  deliberazione  del
  Consiglio  comunale di approvazione del progetto preliminare  e  la
  deliberazione  della Giunta comunale di approvazione  del  progetto
  definitivo  ed  esecutivo costituiscono adozione di variante  degli
  strumenti  stessi,  non  necessitano  di  autorizzazione  regionale
  preventiva  e  vengono  approvate con le  modalità  previste  dagli
  articoli  6  e  seguenti  della legge 18 aprile  1962,  n.  167,  e
  successive modificazioni.

   Emendamento 6.45:

   Al  comma  10  sono  aggiunte le seguenti parole:   per  le  parti
  relative alla materia oggetto del presente articolo .

   Emendamento 6.46:

   Al comma 13 sostituire le parole  di cui al comma 1  con le parole
   di cui all'articolo 2 .

   Emendamento 6.16:

   Al comma 13 sostituire la parola  adozione  con  approvazione .

     All'articolo 7:

   Emendamento 7.6 (di identico contenuto al 7.10):

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).

    Emendamento 7.12:

   Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    1 bis. Il bando tipo deve altresì prevedere che:

   a)  la  quota  in aumento, di cui all'articolo 113, comma  1,  del
  decreto legislativo n. 163/2006 sia costituita, per almeno la  metà
  del suo ammontare, con le modalità previste dall'articolo 75, comma
  2, del medesimo decreto o con fidejussione bancaria;

   b)  nel caso di affidamento, ai sensi dell'articolo 173, comma  1,
  lettera  b)  del  decreto  legislativo n.  163/2006  il  contraente
  generale  deposita,  presso  la stazione  appaltante,  prima  della
  consegna  dei lavori, i contratti eventualmente stipulati ai  sensi
  dell'articolo 176, comma 7, del medesimo decreto legislativo e  che
  la  medesima stazione appaltante provvede al pagamento  diretto  in
  favore  dei  terzi affidatari di quanto loro dovuto dal  contraente
  generale,  salvo  che  quest'ultimo non  comunichi  l'esistenza  di
  ragioni ostative correlate ad inadempimenti dei soggetti terzi. .

     All'articolo 8:

   Emendamento 8.18:

   I commi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:
    6.  Le  cause  di  astensione e di esclusione dall'incarico  sono
  disciplinate  dall'articolo  84,  commi  5,  6  e  7  del   decreto
  legislativo n. 163/2006 .

   Subemendamento 8.10.1:

  Sostituire 15 con 7.

   Emendamento 8.10:

  Al  comma 8 dopo le parole  all'albo di cui al comma 9  aggiungere
   La  data del sorteggio pubblico deve essere pubblicizzata  almeno
  15 giorni prima. .

     All'articolo 10:

   Emendamento 10.1:

  Al  comma  2  sostituire le parole  dodici mesi  con  ventiquattro
  mesi .

     All'articolo 11:

   Emendamento 11.12:

  Il comma 2 dell'art. 11 è soppresso.

     All'articolo 12:

   Subemendamento 12.5.1:

  Al comma 1, primo periodo, dopo la cifra  100.000  sono cassate le
  parole  per singolo ente affidante .

   Emendamento 12.11:

   - Al comma 1, dopo le parole  della mobilità  aggiungere  mediante
  procedure di evidenza pubblica ;

   - Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:
    4.  Con la medesima procedura di evidenza pubblica utilizzata per
  la   sua  istituzione,  l'albo  è  aggiornato  con  cadenza  almeno
  semestrale. .

    Emendamento 12.7:

   Al comma 2, dopo la parola  dipartimenti  aggiungere  regionali

     All'articolo 13:

   Subemendamento 13.5.1

  L'ultimo periodo dell'emendamento 13.5 è così sostituito:

    Qualora  non pervenga risposta entro dieci giorni da parte  degli
  Ordini  professionali  alla verifica richiesta,  gli  Enti  di  cui
  all'articolo 2 possono procedere ugualmente .

   Emendamento 13.5:

   Sostituire il comma 2 con il seguente:
   2.  Allo  scopo  di  garantire la congruità  e  l'omogeneità  dei
  corrispettivi professionali inerenti ai servizi di cui al  decreto
  legislativo  n. 163/2006 allegato II A categoria 12, i  RUP  degli
  enti di cui all'articolo 2 della presente legge possono richiedere
  agli  Ordini professionali territorialmente competenti la verifica
  preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara.
  Gli Ordini sono tenuti ad esitare la predetta verifica entro dieci
  giorni. .

   Emendamento 13.10:

   Sostituire il comma 3 con il seguente:
   3. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1,
  le  singole stazioni appaltanti destinano, a valere delle somme  a
  disposizione, un importo pari allo 0,2 per mille dell'importo  dei
  lavori   a   base   d'asta,  a  favore  dell'Ordine  professionale
  competente  per  materia e per territorio. Qualora  il  bando  per
  l'assegnazione   del  servizio  comporti  la   partecipazione   di
  professionalità  diverse,  l'importo  è  trasferito  agli   Ordini
  professionali  territorialmente  competenti,  corrispondenti  alle
  professionalità risultanti aggiudicatarie del servizio. .

     All'articolo 16:

   Emendamento 16.3:

  L'articolo 16 è soppresso.

     All'articolo 19:

   Emendamento 19.15:

  Il comma 3 è sostituito dal seguente:

    Le  stazioni  appaltanti hanno comunque facoltà di  ricorrere  al
  criterio di selezione mediante massimo ribasso qualora tale  scelta
  sia  più conveniente per la medesima amministrazione aggiudicatrice
  sotto il profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto
  con il prezzo a base d'asta.

    Emendamento 19.5:
  Al  comma  2,  dopo  la parola  comunitaria  cassare  le  seguenti
  parole  e per gli appalti di forniture di importo pari o superiore
  ad euro 1.000.000 .

     All'articolo 24:

   Emendamento 24.7:

  Al  comma  1,  prima  delle parole  gli appalti  di  lavori   sono
  introdotte  le  seguenti:   fermi  restando  i  termini   di   cui
  all'articolo 1, comma 1 .

     All'articolo 26:

   Emendamento 26.6:

  Il comma 1 dell'articolo 26 è soppresso.