Presidenza del presidente Cascio
LEANZA EDOARDO, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende
approvato.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali
votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere
luogo nel corso della seduta.
Ricordo altresì che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
a seguito della sospensione della carica dell'onorevole Minardo
Presidenza del presidente Cascio
Affidamento temporaneo delle funzioni di deputato regionale
supplente a seguito della sospensione dell'onorevole Riccardo
Minardo dalla carica di deputato regionale
(art. 3 legge n. 30/94)
PRESIDENTE. Si passa al I punto all'ordine del giorno che reca:
Affidamento temporaneo delle funzioni di deputato regionale
supplente a seguito della sospensione dell'onorevole Riccardo
Minardo dalla carica di deputato regionale (art. 3 legge n. 30/94) .
Comunico che, in applicazione della legge n. 30/94, la Commissione
per la verifica dei poteri, ai sensi dell'articolo 3 della medesima
legge e del combinato disposto dell'articolo 4, parte seconda, dello
Statuto della Regione e della sezione IV del Regolamento interno
dell'Assemblea, esperiti i necessari accertamenti ai sensi dell'art.
60 della legge regionale n. 29 del 1951 (legge elettorale
siciliana), nella seduta del 22 giugno 2011, ha deliberato di
affidare l'esercizio temporaneo delle funzioni di deputato
regionale supplente al candidato Sulsenti Giuseppe, il quale, nella
lista avente il contrassegno Movimento per l' Autonomia - Alleati
per il Sud per il collegio provinciale di Ragusa, lista in cui era
stato eletto l'onorevole Minardo, sospeso dalla carica di deputato
regionale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
13 giugno 2011 - di cui l'Assemblea aveva preso atto nella seduta n.
263 del 16 giugno 2011 - segue immediatamente, con voti 3.570,
l'ultimo dei proclamati eletti, onorevole Minardo.
Non sorgendo osservazioni, l'Assemblea prende atto delle
conclusioni della Commissione per la verifica dei poteri.
Dichiaro, quindi, supplente per il temporaneo esercizio delle
funzioni di deputato dell'Assemblea regionale siciliana l'onorevole
Sulsenti,fatta salva la sussistenza di motivi di ineleggibilità o di
incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento.
Avverto che da oggi decorre il termine di venti giorni per la
presentazione di eventuali proteste o reclami ai sensi dell'articolo
61, comma 3, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive
modifiche ed integrazioni.
(L'onorevole Sulsenti entra in Aula)
Poiché l'onorevole Sulsenti è presente in Aula, lo invito a
prestare il giuramento di rito.
Do lettura della formula del giuramento stabilita dall'articolo 6
delle Norme di attuazione dello Statuto siciliano:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo,
di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione e di
esercitare con coscienza le funzioni inerenti al mio ufficio al
solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione
siciliana".
(L'onorevole Sulsenti pronuncia a voce alta le parole: "Lo
giuro )
Dichiaro immesso l'onorevole Sulsenti nelle funzioni di deputato
supplente dell'Assemblea regionale siciliana.
(Applausi)
Presidenza del presidente Cascio
Congedo
PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Mineo ha chiesto congedo per
oggi per motivi di salute.
L'Assemblea ne prende atto.
Missione
PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Buzzanca sarà in missione il
30 giugno 2011.
L'Assemblea ne prende atto.
Presidenza del presidente Cascio
Causa di incandidabilità originaria in capo all'onorevole Santo
Catalano,
detto Santino, eletto nel collegio di Messina
PRESIDENTE. Si passa al III punto dell'ordine del giorno: Causa di
incandidabilità originaria in capo all'onorevole Santo Catalano,
detto Santino, eletto nel collegio di Messina.
Comunico che l'avvocato Cammaroto, legale di fiducia del
professore Marcello Bartolotta, primo dei non eletti della lista
Movimento per l'Autonomia - Alleati per il Sud del collegio di
Messina, con nota pervenuta il 20 giugno 2011 e protocollata in
pari data, ha trasmesso copia del dispositivo della sentenza del
Tribunale civile di Palermo del 17 giugno 2011 sui ricorsi
elettorali presentati avverso all'onorevole Catalano.
Do integrale lettura del sopra citato dispositivo:
«Il Tribunale di Palermo, I Sezione Civile, composto dai signori
dott. Francesco Caccamo, dott. Virgilia Marletta e dott. Giulia
Spataro, nei procedimenti riuniti iscritti al n. 5610/2011 RG,
promosso da Maimone Emanuele contro Catalano Santo e nei confronti
dell'Assemblea regionale siciliana in persona del suo presidente
pro tempore, convenuto contumace, con l'intervento del Pubblico
Ministero, promosso da Bartolotta Marcello, Ricciardi Filippo
interventi contro Catalano Santo, convenuto nei confronti
dell'Assemblea regionale siciliana in persona del presidente,
convenuto contro la Regione siciliana sempre convenuto contumace, e
con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato all'udienza
del 17 giugno 2011, dando lettura del dispositivo, la seguente
sentenza:
definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'Assemblea
della Regione Siciliana e della Regione Siciliana, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, dichiara
l'ineleggibilità di Santo Catalano alla carica di deputato
dell'Assemblea della Regione Siciliana. Dichiara Santo Catalano
decaduto dalla predetta carica e proclama eletto in sua vece
Marcello Bartolotta.
Condanna Santo Catalano al pagamento delle spese del giudizio,
liquidate, in favore di Emanuele Maimone, in euro 2.000,00 di cui
euro 400,00 per competenze di procuratore ed euro 1.500,00 per
onorari di avvocato, in favore di Marcello Bartolotta, in euro
5.000,00 di cui euro 400,00 per competenze di procuratore ed euro
4.500,00 per onorari di avvocato e, in favore di Filippo
Ricciardi, in euro 1.500, di cui euro 300,00 per competenze di
procuratore ed euro 1.200,00 per onorari di avvocato.
Dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero per quanto di
competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di Consiglio della prima
sezione civile del Tribunale, il 17 giugno 2011.»
L'Assemblea ne prende atto.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare alla questione
riguardante la causa di incandidabilità dell'onorevole Catalano,
essendo presente in Aula l'assessore per le attività produttive,
dottor Marco Venturi, e avendo già parlato col presidente della
Commissione Attività produttive, nonché relatore, onorevole Caputo,
passerei temporaneamente al IV punto dell'ordine del giorno:
Discussione di disegni di legge, con il prelievo del disegno di
legge nn. 605-242-362-577/A.
Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.
Presidenza del presidente Cascio
Discussione del disegno di legge «Costituzione dell'istituto
regionale
per lo sviluppo delle attività produttive (605-242-362-577/A)
PRESIDENTE. Si passa, pertanto, al IV punto dell'ordine del
giorno: Discussione di disegni di legge.
Si procede con la discussione del disegno di legge nn. 605-242-362-
577/A «Costituzione dell'istituto regionale per lo sviluppo delle
attività produttive», posto al numero 5).
Invito i componenti la III Commissione a prendere posto al banco
delle Commissioni.
Ha facoltà di parlare il presidente della Commissione e relatore,
onorevole Caputo, per svolgere la relazione.
CAPUTO, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge, dopo una
particolare navetta tra la Commissione Bilancio e la Commissione
Attività produttive, arriva in Aula con la collaborazione
dell'assessore Venturi, che ha partecipato attivamente ai lavori
delle Commissioni.
Con il presente disegno di legge si vuole provvedere ad una
radicale modifica di quelli che sono oggi i Consorzi per le aree di
sviluppo industriale previsti dalla legge 4 gennaio 1984, n. 1.
Dopo tanti anni si può senz'altro affermare che i compiti
istituzionali loro affidati si possono ritenere abbondantemente
superati. In alcuni casi sono state create attività produttive di
qualche interesse ma purtroppo in altri casi assistiamo alla
presenza nelle aree ASI di ruderi, forse mai entrati in funzione
con uno sperpero di capitali a carico di tutta la comunità. Oggi
bisogna invertire rotta, bisogna incentivare la crescita
dimensionale delle piccole e medie imprese, lo sviluppo di
distretti e la formazione di gruppi di imprese attraverso l'accesso
al credito e il rafforzamento delle agglomerazioni esistenti e,
soprattutto, con la riqualificazione delle aree industriali e
produttive, nell'ottica di migliorare la qualità e la competitività
complessiva del sistema delle imprese industriali.
Parlando proprio di qualità e competitività si deve pensare anche
alla possibilità per le imprese di avere dei riferimenti certi dove
possano essere superate tutte quelle lungaggini amministrative che
scoraggiano gli imprenditori siciliani e non ad investire i propri
capitali in Sicilia. Già in verità in alcuni settori produttivi
esistono uffici che provvedono direttamente a ricevere le istanze
degli imprenditori e a rilasciare successivamente un'unica
autorizzazione finale o il diniego. In questo modo si evita di
rincorrere i vari nulla osta presso i diversi uffici distanti molto
spesso anche centinaia di chilometri.
Tra le previsioni di questo disegno di legge, in linea con quanto
già previsto dalla legge in materia di semplificazione
amministrativa, si vuole creare, nell'ambito dell'Istituto per lo
sviluppo regionale delle attività produttive, un unico ufficio per
il rilascio del provvedimento autorizzatorio per la creazione di
nuove iniziative imprenditoriali nell'ambito delle aree di propria
competenza.
Non può inoltre essere sottaciuto il notevole risparmio dovuto sia
alla eliminazione di ben 11 Comitati direttivi e Consigli generali
con rispettivi presidenti nonché alla drastica riduzione delle
figure apicali che nel nuovo Ente vedrebbe soltanto la presenza di
un Dirigente generale e non di 11 come oggi. Ciò comporterà a
regime un risparmio di circa quattro milioni di euro di Euro.
In particolare il disegno di legge prevede:
a) l'istituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle
attività produttive (IRSAP), l'ente attraverso il quale la Regione
svolge la propria attività di intervento nell'ambito delle aree
destinate allo svolgimento di attività produttive ed industriali;
b) i Consorzi ASI esistenti vengono trasformati in uffici
periferici dell'IRSAP;
c) per l'istruttoria di istanze per nuove iniziative
imprenditoriali nell'ambito delle aree di competenza dell'IRSAP e
per il rilascio del relativo provvedimento di autorizzazione unica
l'Istituto si avvale degli uffici periferici appositamente
costituiti, che coincidono con gli attuali Consorzi ASI. Gli Uffici
periferici coordinano le attività amministrative per il rilascio
dell'autorizzazione unica fungendo da sportelli unici per le
attività produttive. Entro novanta giorni dalla presentazione
dell'istanza da parte del privato, l'Autorizzazione unica si
intende rilasciata col silenzio assenso.
Nel dettaglio si evidenzia che nel titolo primo vengono enucleati
natura, composizione e scopi dell'IRSAP. Lo stesso istituto è un
ente strumentale della Regione a cui è demandato ogni intervento
nell'ambito delle aree destinate alle attività produttive e
industriali. L'IRSAP ha natura di ente pubblico non economico
sottoposto alla tutela e vigilanza dell'Assessorato delle attività
produttive, nell'ambito delle aree destinate allo sviluppo
industriale ha ampi poteri sia di programmazione che di
realizzazione e di gestione.
Il Titolo II ha riguardo al patrimonio, ai mezzi finanziari e alla
gestione dell'istituto. E' previsto che vengano ceduti all'IRSAP
tutto il patrimonio immobiliare gia appartenente ai Consorzi ASI. I
proventi sono quelli derivanti dalla propria attività
istituzionale, nonché da altri contributi e interventi finanziari
concessi da parte dello stato o della comunità europea per
interventi strutturali nelle proprie aree. L'Assessorato delle
attività produttive potrà concedere contributi per l'attività
istituzionale dell'Ente nella misura che sarà decisa da apposito
decreto. L'erogazione avverrà previa presentazione di un
dettagliato programma di intervento su ogni area oggetto di
intervento. Anche i comuni potranno contribuire al bilancio
dell'istituto, in conformità da quanto deliberato dai relativi
consigli comunali.
Il Titolo III riguarda gli organi dell'ente. E' previsto che
durino in carica cinque anni e sono formati dalla Consulta
regionale delle attività produttive, dal presidente, consiglio di
amministrazione e dal collegio dei revisori. La Consulta è formata
da nove membri e comprende rappresentanti delle categorie della
produzione nonché della pubblica amministrazione. E' nominata dal
Presidente della Regione su proposta dell' Assessore per le
attività produttive. Esprime il preventivo parere su tutte le
delibere adottate dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di
amministrazione è formato da tre membri; è nominato con le stesse
modalità previste per la consulta tra persone di comprovata
esperienza amministrativa e imprenditoriale e comprende al suo seno
rappresentanti delle categorie degli industriali e delle
associazioni di categoria.
Al consiglio di amministrazione è affidata la gestione dell'ente
secondo quanto espressamente previsto nella stessa legge.
Il presidente è il legale rappresentante dell'ente, presiede e
coordina l'attività del consiglio di amministrazione è nominato con
decreto dell'Assessore per le attività produttive tra i membri del
consiglio di amministrazione.
Il collegio dei revisori, i cui componenti devono essere in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 l.r.15/99, è formato
dal presidente, da due componenti effettivi e due supplenti. Ha il
compito di vigilare sulla corretta attività amministrativa e
gestionale dell'Istituto.
Il responsabile del centro di spesa è il direttore generale. E'
nominato tra dirigenti dell'amministrazione regionale e a lui
competono i compiti previsti dall'articolo 7 della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10.
Il controllo e vigilanza dell'Istituto è affidata all'Assessorato
delle attività produttive a cui dovranno essere inviate tutte le
deliberazioni emanate dal consiglio ad eccezione di quelle
meramente esecutive. L'amministrazione regionale, nei tempi e nella
modalità previste, potrà intervenire per chiedere chiarimenti o
respingere le delibere. L'Assessorato delle attività produttive si
riserva il potere sostitutivo, in caso di gravi inadempienze
amministrative da parte del presidente o del consiglio, di nominare
un commissario ad acta per l'adozione dei relativi di
provvedimenti.
Il Titolo IV prevede l'istituzione degli uffici periferici con il
compito di svolgere attività di sportello unico per tutte le
richieste di inizio di attività imprenditoriale. Gli uffici
periferici si articolano in un'area tecnica e un'area
amministrativa. Questi si servono delle strutture e del personale
delle preesistenti ASI, che pertanto continueranno la loro attività
sotto la dipendenza dei dirigenti delle rispettive macro aree. Gli
imprenditori interessati dovranno fare riferimento proprio alle
sedi delle vecchie ASI per le loro richieste iniziali. Le sedi
periferiche hanno il compito di istruire le richieste di inizio
attività e predisporre il provvedimento finale al dirigente
dell'area amministrativa su proposta del dirigente dell' area
tecnica.
Il Titolo V prevede l'emanazione di apposite linee guida entro cui
l'istituto dovrà svolgere la sua attività, conseguentemente viene
individuato il budget finanziario assegnato all'Istituto.
Le linee guida vengono condivise entro il mese di giugno in
riunioni consultive che si svolgeranno presso l'Assessorato delle
attività produttive a cui potranno partecipare i rappresentanti del
mondo della produzione, nonché altri enti pubblici se lo
richiederanno. Esaminate le varie richieste l'Assessore provvede
alla redazione delle linee guida che saranno trasmesse per un
parere non vincolante alla Conferenza permanente Regione -
Autonomie locali. Una volta approvate le linee guida corre
l'obbligo per l'Istituto di adeguarsi e in caso di difformità di
interventi potranno essere adottati i poteri sostitutivi previsti.
Il Titolo VI prevede indicazioni in merito al programma triennale,
piani regolatori, espropriazioni e gestione dei terreni e dei
rustici. Il programma triennale dovrà prevedere gli interventi da
realizzarsi nel prossimo triennio e soprattutto un piano economico
finanziario, la fonte di finanziamento. Altri importanti atti che
dovrà adottare l'istituto per lo sviluppo delle attività produttive
è il piano regolatore delle singole aree produttive. Questi vengono
approvati dal consiglio di amministrazione previa stesura degli
uffici periferici. Le prescrizioni e vincoli contenuti hanno durata
decennale dal momento dell'approvazione da parte dell'ufficio
regionale competente. Il piano regolatore dovrà prevedere la
localizzazione degli insediamenti produttivi e delle opere e degli
impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di
tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi
siti. Tutte le aree da espropriare e previste nel Piano regolatore
vengono dichiarate di pubblica utilità urgenti ed indifferibili e
le relative procedure saranno regolate dal D.P.R. 8 giugno 2001, n.
327.
Di rilievo anche l'articolo che prevede la vendita delle aree e
dei rustici. Il prezzo delle aree non potrà essere inferiore al
prezzo di esproprio, saranno preferite nella graduatorie le PMI e
le imprese che risulteranno essere state danneggiate da attentati o
atti da parte della criminalità organizzata.
Questo vuole essere un ulteriore atto di incoraggiamento e di
solidarietà verso coloro che vogliono operare nel rispetto della
legalità senza farsi intimidire dalle organizzazioni criminali. In
molti casi vengono fuori delle storie tristi proprio perché
l'imprenditore non sente vicino l'Istituzione. Ad una legge già
esistente nel nostro ordinamento si vuole affiancare anche questa
norma che concretamente prevede un intervento immediato nel caso
che l'immobile destinato alla produzione venga irrimediabilmente
distrutto.
Infine è prevista la revoca della vendita in quei casi in cui per
oltre cinque anni non siano iniziati i lavori e sarà corrisposto
all'impresa il 75 per cento dell'importo della vendita.
Il Titolo VII individua le modalità per la realizzazione delle
infrastrutture e dei servizi e l'attivazione di nuove iniziative.
La realizzazione delle nuove infrastrutture avverrà a cura
dell'istituto nel rispetto della normativa di settore. Per
l'attivazione dei nuovi insediamenti produttivi si attiveranno le
procedure dello sportello unico con l'indizione delle conferenze di
servizio qualora occorrano pareri da parte di enti interessati. E'
prevista la possibilità che decorsi 90 giorni dalla richiesta di
inizio attività l'imprenditore possa avviare l'attività oggetto di
richiesta.
Infine con il Titolo VIII, riguardante le disposizioni finali, si
prevede il subentro dell'Istituto in tutti i rapporti attivi e
passivi delle preesistenti ASI, l'utilizzo del personale che
transita in un ruolo provvisorio, l'istituzione di un ufficio
periferico distaccato presso ogni attuale ASI, nonché lo
scioglimento di tutti gli organi di amministrazione delle attuali
ASI con la nomina di un commissario straordinario. Allo stesso
compete individuare lo stato patrimoniale e tutto quanto necessario
al fine di permettere il subentro dell'Istituto.
Si fa infine presente che l'attuale disegno di legge è stato
oggetto di confronto con i diversi operatori del settore, sia
presso gli uffici dell'assessorato che a mezzo di apposite
audizioni in Commissione Attività produttive.
PRESIDENTE. L'assessore Venturi si riserva di intervenire
successivamente.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame
degli articoli. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
La Presidenza stabilisce il termine per la presentazione degli
emendamenti a questo testo per lunedì alle ore 12.00, in maniera
tale che martedì gli uffici saranno in grado di confezionare il
fascicolo.
Presidenza del presidente Cascio
Riprende il III punto dell'ordine del giorno: Causa di
incandidabilità originaria in capo all'onorevole Santo Catalano,
detto Santino, eletto nel collegio di Messina
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si torna al III punto dell'ordine
del giorno: Causa di incandidabilità originaria in capo
all'onorevole Santo Catalano, detto Santino, eletto nel collegio di
Messina.
Ricordo che la Commissione per la Verifica dei Poteri, nella
seduta del 7 giugno 2011, ha approvato la prevista relazione
scritta.
L'Assemblea, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del Regolamento
interno, è chiamata pertanto a deliberare definitivamente, a
scrutinio segreto, sulla proposta, formulata dalla Commissione per
la Verifica dei Poteri con la sopra citata relazione, (Documento
IV), di declaratoria di nullità, per motivi di incandidabilità
originaria, dell'elezione dell'onorevole Santo Catalano alla carica
di deputato regionale.
L'approvazione di tale proposta comporterà conseguentemente la
nullità dell'elezione dell'onorevole Catalano e la successiva
surroga.
Invito, pertanto, i componenti della Commissione per la Verifica
dei Poteri a prendere posto al banco delle Commissioni.
(La Commissione si insedia)
Dichiaro aperta la discussione e invito il relatore, onorevole
Gucciardi, ad illustrare la proposta della Commissione.
GUCCIARDI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ai
sensi degli articoli 60, comma 6, e 61, comma 1, del Regolamento
interno dell'Assemblea rassegniamo la presente relazione:
«1 - Fatto
Con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 16877/10,
depositata il 19 luglio 2010, pervenuta all'Assemblea il 22 luglio
successivo e protocollata al n. 6364/AULA PG di pari data, veniva
dichiarato ineleggibile l'onorevole Fortunato Romano alla carica di
deputato regionale e proclamato in sua vece l'onorevole Santo
Catalano, detto Santino.
Successivamente, nella seduta della Commissione Verifica Poteri n.
13 dell'1 dicembre 2010, il Presidente comunicava, fra l'altro, che
erano pervenuti i seguenti atti:
a) esposto-denuncia di Papa Nicolò del 27 settembre 2010,
pervenuto il 29 settembre successivo e protocollato al n.
7876/AulaPG del 6 ottobre 2010, con il quale viene comunicato che
il sig. Santo Catalano risultava condannato con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a
sei mesi (reati di cui agli articoli 323 e 479 C.P. in concorso),
come risulta dalla sentenza della Corte d'Appello di Messina del 30
aprile 2001, irrevocabile il 20 luglio 2001 .
PRESIDENTE. Onorevole Gucciardi, la relazione è lunga e corposa.
Avendo prodotto un documento di 38 pagine, molto dettagliato, se
lei ritiene può anche darlo per letto e i deputati interessati
possono prendere visione del documento elaborato dalla Commissione
Verifica Poteri.
GUCCIARDI. Signor Presidente, mi rimetto al testo della relazione
scritta; ma, correttamente, alcuni colleghi mi fanno notare che
dovremmo almeno leggere la proposta deliberata dalla Commissione.
Quindi, vado direttamente alle conclusioni.
Onorevoli colleghi, per le su esposte ragioni, per le quali ci
rimettiamo alla relazione, si propone all'Assemblea la declaratoria
di nullità, per motivi di incandidabilità originaria, dell'elezione
dell'onorevole Catalano Santo, detto Santino, ai sensi e per gli
effetti dell'articoli 15 della legge n. 55 del 1990 e successive
modifiche ed integrazioni.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di prendere posto.
Ricordo che è la prima volta, in 64 anni, che l'Aula si trova ad
affrontare un problema di questo tipo.
Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la
discussione.
Presidenza del presidente Cascio
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 27, comma 7 del Regolamento
interno dell'Assemblea regionale siciliana, indìco la votazione a
scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta
di declaratoria di nullità, per motivi di incandidabilità
originaria, dell'elezione dell'onorevole Santo Catalano formulata
dalla Commissione.
Spiego il significato del voto: chi è favorevole alla proposta
della Commissione prema il pulsante verde; chi è contrario prema il
pulsante rosso; chi si astiene prema il pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Prendono parte alla votazione: Adamo, Ammatuna, Apprendi, Arena,
Aricò, Beninati, Bonomo, Bosco, Bufardeci, Buzzanca, Calanducci,
Campagna, Cappadona, Caputo, Caronia, Cascio Salvatore, Catalano,
Cimino, Colianni, Cordaro, Corona, Cracolici, Cristaudo, Currenti,
D'Agostino, D'Asero, De Benedictis, De Luca, Digiacomo, Di Guardo,
Di Mauro, Dina, Donegani, Falcone, Faraone, Federico, Ferrara,
Fiorenza, Formica, Galvagno, Gennuso, Greco, Gucciardi, Laccoto,
Leanza Edoardo, Leanza Nicola, Lentini, Leontini, Lo Giudice, Lupo,
Maira, Marinello, Marrocco, Marziano, Mattarella, Musotto, Nicotra,
Panarello, Panepinto, Pantuso, Parlavecchio, Picciolo, Pogliese,
Ragusa, Rinaldi, Ruggirello, Savona, Scilla, Scoma, Speziale,
Sulsenti, Termine, Torregrossa.
Sono in congedo: Di Benedetto, Giuffrida, Mineo e Vinciullo.
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio
segreto:
Presenti 74
Votanti 73
Maggioranza 37
Favorevoli 35
Contrari 38
(L'Assemblea non approva)
(Applausi in Aula)
Si intende, pertanto, confermata la permanenza in carica del
deputato regionale onorevole Santo Catalano.
Onorevoli colleghi, sospendo la seduta per qualche minuto.
(La seduta, sospesa alle ore 17.11, è ripresa alle ore 17.15)
Presidenza del presidente Cascio
Discussione del disegno di legge «Disciplina in materia di
autorizzazione
all'insediamento dell'esercizio cinematografico» (621/A)
PRESIDENTE. Si riprende il punto IV dell'ordine del giorno:
Discussione di disegni di legge.
Si procede con la discussione del disegno di legge n. 621/A
«Disciplina in materia di autorizzazione all'insediamento
dell'esercizio cinematografico», posto al numero 1).
Invito i componenti la IV Commissione a prendere posto al banco
delle Commissioni.
Non essendo presente in Aula nessun rappresentante del Governo,
sospendo brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 17.11, è ripresa alle ore 17.15)
La seduta è ripresa.
Onorevoli colleghi, non ci sono componenti del Governo presenti in
Aula ma, nonostante ciò, darei la parola al relatore del disegno di
legge, onorevole Buzzanca, per svolgere la relazione, così da poter
fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì
mattina.
Ritengo assolutamente incredibile che, con cinque disegni di legge
all'ordine del giorno, non sia presente in Aula un solo
rappresentante del Governo regionale. L'assessore Venturi è stato
da me giustificato perché, avendo svolto il suo compito come
assessore per le attività produttive, è andato via concordando con
la Presidenza la possibilità di allontanarsi, ma mi sembra
veramente assurdo che nessun altro assessore sia presente.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Buzzanca, per
svolgere la relazione, nonostante l'assenza del Governo.
BUZZANCA, relatore. Signor Presidente, innanzitutto la ringrazio
perché la sua decisione ci consente di andare avanti in questo
percorso, e non posso non concordare con lei sulla mancanza di
rispetto nei confronti del Parlamento da parte del Governo, che
purtroppo in tante occasioni non rispetta come dovrebbe questa
Istituzione.
La sua decisione di proseguire i lavori ci fa capire come
l'Assemblea sia determinata a portare avanti norme che servono a
dare respiro anche all'economia siciliana.
Il disegno di legge di cui sono relatore, devo dire per
correttezza, è stato presentato dall'onorevole Francesco
Calanducci, che ringrazio.
Nel corso degli ultimi anni, l'offerta cinematografica nella
nostra Regione ha registrato una significativa diminuzione del
numero degli esercizi, dovuta principalmente alla chiusura di
numerosi tradizionali cinema e arene mono-sala, conseguente alla
tendenziale diffusione degli esercizi cosiddetti multisala. I
rapidi mutamenti in atto dell'offerta cinematografica costituiscono
un fenomeno in crescita in tutta Europa, il quale non poteva non
incidere significativamente sulla dimensione e sulle
caratteristiche dell'offerta sul nostro territorio.
L'apertura di nuovi esercizi, attrezzati ad ospitare un numero
sempre maggiore di sale al loro interno, contribuiranno
inevitabilmente ad aggravare la grave crisi attualmente vissuta dai
cinema mono-sala, esposti, tra l'altro, all'incremento
dell'utilizzo dei concorrenti prodotti home video e pay tv che oggi
rappresentano modalità alternative di visione dei film largamente
preferite dalle nostre famiglie.
Appare, pertanto, necessario ed urgente predisporre normativamente
una disciplina dell'apertura di sale ed arene, tendente a
razionalizzare la distribuzione sul territorio delle differenti
tipologie di strutture cinematografiche, allo scopo di tutelare
principalmente gli operatori già attivi e favorire nuovi
insediamenti in aree che risultino scarsamente dotate o addirittura
prive di esercizi.
Si è a tal fine ritenuto opportuno integrare la disciplina
anzidetta con le sovraordinate norme urbanistiche preposte ad un
uso razionale del territorio cittadino e provinciale.
Saranno, pertanto le specifiche esigenze del contesto territoriale
a costituire un parametro essenziale ad una corretta pianificazione
dei nuovi insediamenti o al potenziamento di esercizi
cinematografici già esistenti. Così come, la diffusione di sale ed
arena in aree svantaggiate e periferiche, se adeguatamente
disciplinata, può rappresentare una valida risorsa finalizzata alla
valorizzazione ed al sostegno di territori marginali.
Con questo spirito, signor Presidente, invito l'Aula ad approvare
l'articolato che abbiamo proposto nell'interesse della
cinematografia e - io direi - anche della cultura in Sicilia.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che l'onorevole Camillo
Oddo che, secondo il verbale di votazione risulta assente dalla
votazione per scrutinio segreto poc'anzi effettuata, è presente e
ha partecipato al voto.
Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge n.
621/A.
CALANDUCCI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALANDUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sono posto
delle problematiche quando ho proposto questo disegno di legge.
Ognuno di noi ha delle radici, vive di ricordi, e indubbiamente il
cinema, nella nostra crescita, ha rappresentato un momento
fondamentale sia nella formazione che per i valori aggiunti che
aveva come capacità di aggregazione e coesione sociale.
Gli anni successivi alla mia giovinezza hanno visto
progressivamente una diminuzione di interesse per questo settore
per via delle TV private e di altri sistemi che naturalmente
soppiantavano quello che era il ruolo del cinema.
Questo creava una condizione di difficoltà oggettiva per le sale
cinematografiche, soprattutto laddove avevano questo spirito di
coesione e di ruolo sociale, cioè nelle piccole città, nelle
comunità montane, nei centri storici difficili da raggiungere per
problemi di viabilità, in tutti quei luoghi che potevano
rappresentare un valore aggiunto per questa capacità di diffusione.
Poi, improvvisamente, c'è stata una progressione nella
tecnologica, è diventato un cinema di qualità, una proiezione nelle
multisale che, fortunatamente, ha permesso almeno di salvare questo
settore delle sale cinematografiche.
Voglio ricordare che meno di cento comuni in tutta l'Isola sono
provvisti di sale cinematografiche. Ciò significa che questo
straordinario mezzo di ricreazione, di coesione sociale e di
socializzazione viene meno.
Pertanto, il disegno di legge proposto va in due direzioni: la
prima è quella di cercare di recuperare terreno e di offrire uno
strumento alle attività governative per poter stimolare il
rimodernamento o, comunque, la riapertura nei centri storici e
nelle comunità svantaggiate, e dall'altro lato cercare di fornire
una regolamentazione seria perché, allo stato attuale, non c'è un
organismo regionale che regolamenta la capacità di diffusione di
queste sale cinematografiche, lo studio del territorio, la
fruibilità, il rapporto tra abitanti e sale cinematografiche, per
cui questa legge - al pari di altre regioni che già si sono dotate
- risulta essere indispensabile affinché anche gli imprenditori che
vogliono investire e continuare ad investire nel cinema di qualità
- a parte che, come ho detto prima, nel cinema con uno scopo
sociale - possono avere garantito l'inserimento, perché voi capite
che un inserimento selvaggio di sale cinematografiche, senza una
regolamentazione, può rischiare di vanificare gli sforzi di tanti
imprenditori.
Avere regole certe che possono stabilire una garanzia per il
numero delle sale cinematografiche in rapporto al territorio, al
numero degli abitanti e alla fruibilità con la viabilità
sicuramente fornisce l'ottimale per quanto concerne questo settore,
che può rappresentare accanto ai nostri settori un volano di
sviluppo. Per tale motivo ritengo che si debba potenziare quello
che c'è di buono.
Cerchiamo di inserirlo con attività che possono essere
incentivanti per colmare quei vuoti che poc'anzi dicevo. Cerchiamo
di garantire una diffusione e di garantire, soprattutto,
l'investimento degli imprenditori che, ancora oggi, vedono con
simpatia la presenza in questo settore.
DIGIACOMO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIGIACOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per
dare un segnale di gradimento, che viene dal nipote del più antico
esercente della Sicilia orientale.
Certamente la struttura cinematografica ha avuto un proprio
momento anche leggendario: è stato Nuovo Cinema Paradiso ha
raccontato un po' quello che l'onorevole Calanducci ha trasfuso in
articoli di un disegno di legge. Però, è bello che il Parlamento
siciliano si interessi di questo bene culturale in un mondo, in una
civiltà in cui probabilmente i giovani comunicano soltanto
attraverso l'invio e la risposta di un sms , tendendo a
regolamentare la nascita di una struttura cinematografica nei
territori. E' un'azione molto, molto positiva
Una lettura superficiale della legge, certo, ne potrebbe dare una
decodifica protezionistica.
Noi, in qualche modo, con questa legge regolamentiamo sul
territorio e sembreremmo vincolare la libera nascita nei territori
di strutture cinematografiche multisala. In realtà, non è così
Lo spirito del disegno di legge è quello di regolamentare la
presenza nel territorio e incentivare, laddove non ci sono, la
nascita di nuove strutture cinematografiche.
Questa, voglio dire, è un'operazione che chiedono gli esercenti
cinematografici, perché molto spesso la deregulation ha portato
alla distruzione e alla chiusura di vecchi cinema che non ce
l'hanno fatta a riammodernarsi e che, purtroppo, hanno dovuto
subire la triste vicenda di vedere le proprie saracinesche
abbassate.
Attraverso questa risistemazione e regolamentazione, noi pensiamo
di non fare un'operazione protezionistica ma di rilanciare
un'impresa commerciale, che è anche una missione di cultura.
L'esercente cinematografico non è un esercente tout court, non è
la stessa cosa del proprietario di una catena di grandi magazzini.
E' una dimensione di imprenditore che si fa, in qualche modo,
veicolo di un tentativo di socializzazione e di innalzamento della
qualità culturale dell'ambiente che lo circonda. Sono convinto che
prima della chiusura estiva, il più presto possibile, l'Aula,
approvando questa legge, darà un segnale di gradimento e di
incentivazione rispetto ad un tipo di attività, per carità
commerciale, ma che, come poche nel panorama nazionale e
internazionale, ha fatto anche la cultura, i sogni, le aspirazioni,
le ambizioni di intere generazioni di giovani e di meno giovani.
PRESIDENTE. Non avendo alcun altro deputato chiesto di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il
passaggio all'esame degli articoli.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, avverto che il termine per la presentazione
degli emendamenti è fissato alle ore 12.00 di venerdì 24 giugno
2011.
Presidenza del presidente Cascio
Discussione del disegno di legge «Sgravi fiscali per incentivare
l'imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia» (730/A)
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, essendo presente in Aula
l'onorevole Pogliese, relatore del disegno di legge n. 730/A,
sempre in assenza del Governo, si passa all'esame del disegno di
legge n. 730/A «Sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità
giovanile e femminile in Sicilia», posto al numero 4).
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pogliese, per
svolgere la relazione.
POGLIESE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo
disegno di legge intende svolgere una funzione di stimolo per la
creazione di nuove realtà imprenditoriali nella nostra regione e,
segnatamente, in riferimento alle imprese giovanili e alle imprese
femminili.
Tutto ciò all'interno di un contesto di gravissima crisi
congiunturale che sta attraversando l'economia della nostra Terra
in maniera assolutamente trasversale, con dati allarmanti, come
puntualmente certificato qualche giorno fa dalla Banca d'Italia,
che ha evidenziato come in tutti i settori produttivi, nel 2010, si
siano registrati tassi significativi di decremento, con un tasso di
disoccupazione altresì superiore al 15 per cento, che rappresenta
la maglia nera del tasso di disoccupazione in Italia. Un dato di
cui certamente non possiamo essere orgogliosi.
Questo disegno di legge, in estrema sintesi, mira a concedere
l'esenzione IRAP per cinque esercizi, per le imprese di nuova
costituzione, per le imprese costituite nell'anno solare 2011, per
le imprese giovanili e femminili, per quelle imprese cioè il cui
capitale sociale sia sottoscritto dalla maggioranza di under 40 o
di donne.
Attraverso questo disegno di legge si intende svolgere la funzione
di stimolo, a cui facevo riferimento prima, cercando di favorire
soprattutto nelle giovani generazioni l'abbandono del miraggio del
posto fisso, che ha rappresentato, per troppi decenni e per troppe
generazioni, una palla al piede per lo sviluppo della nostra Terra
e un retaggio culturale da cui dobbiamo certamente svincolarci.
Ecco perché io ritengo che, attraverso questa norma, si possa
svolgere una funzione importante e si possa favorire la creazione,
non soltanto di nuove imprese, ma di contestuali nuovi posti di
lavoro.
Un ringraziamento deve essere necessariamente rivolto ai
presidenti delle commissioni competenti, al presidente Caputo, al
presidente Musotto e al presidente Savona, per l'iter molto celere
che si è registrato, e un ringraziamento particolare al Presidente
dell'Assemblea, onorevole Cascio, per le medesime valutazioni,
oltre ovviamente un ringraziamento agli uffici per il lavoro svolto
fino ad oggi.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame
degli articoli. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, avverto che il termine per la presentazione
degli emendamenti è fissato alle ore 12.00 di venerdì 24 giugno
2011.
Presidenza del presidente Cascio
Discussione del disegno di legge «Norme in materia di tutela della
minoranze linguistiche storiche della Regione siciliana» (521-536
Stralcio/A)
PRESIDENTE. Si procede con il disegno di legge nn. 521-536
Stralcio/A«Norme in materia di tutela della minoranze linguistiche
storiche della Regione siciliana», posto al numero 2).
Invito i componenti la I Commissione a prendere posto al banco
delle Commissioni.
Ha facoltà di parlare l'onorevole Cracolici, in sostituzione
dell'onorevole Vinciullo, per svolgere la relazione.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno
di legge si pone l'obiettivo di utilizzare la legislazione
concorrente, che è in capo all'ordinamento della Regione siciliana,
per quanto attiene la materia dell'attività scolastica. In
particolare, consentirà, qualora l'Aula dovesse approvarlo, di
derogare ai princìpi del dimensionamento in alcuni comuni della
Sicilia, la cui origine linguistica è specifica, in particolare i
comuni di tradizione albanese, così come quelli di tradizione
francofona, e di mantenere la specificità culturale consentendo
l'autonomia scolastica e garantendo la possibilità di un percorso
formativo presente in quel territorio.
Oggi c'è il rischio che le norme che sono state varate dal
Parlamento nazionale, non solo mettono in discussione i dirigenti
scolastici, perché si va col dimensionamento all'accorpamento delle
funzioni, ma in alcuni casi é a rischio la presenza stessa delle
scuole in alcuni comuni.
Questa norma intanto si pone l'obiettivo, in quei comuni dove c'è
una specificità culturale ed etnica, di garantire la presenza della
scuola d'obbligo per i bambini di quelle comunità, nel proprio
territorio. Quindi è una norma che fa giustizia di una tutela che
rischia di venire meno e che arricchisce il patrimonio culturale
della nostra Regione.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame
degli articoli. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, avverto che il termine per la presentazione
degli emendamenti è fissato alle ore 12.00 di venerdì 24 giugno
2011.
Presidenza del presidente Cascio
Discussione del disegno di legge «Norma in materia di aiuti alle
imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati.
Proroga dei termini» (729/A)
PRESIDENTE. Si procede con il disegno di legge n. 729/A «Norma in
materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di
soggetti svantaggiati. Proroga dei termini», posto al numero 3).
Invito i componenti la II Commissione a prendere posto al banco
delle Commissioni.
Ha facoltà di parlare il Vicepresidente della Commissione e
relatore, onorevole D'Asero, per svolgere la relazione.
D'ASERO, vicepresidente della Commissione. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il disegno di legge che, sostanzialmente, vuole
dare seguito all'articolo 53 della legge 11 del 2010, conosciuta
come Norme sul credito d'imposta regionale per l'incremento
all'occupazione , nella sua prima applicazione aveva previsto come
termine un anno dalla sua entrata in vigore.
Atteso che sull'intervento esiste una autorizzazione dell'autorità
di gestione, trattandosi di utilizzo del fondo sociale europeo, del
PO FSE, a valere sul bando 2007-2013 e considerato che l'asse 2
Occupabilità' ha disponibilità di risorse e considerato altresì
che i benefici delle disposizioni relative alle norme sugli aiuti,
di cui anche alla legge 9 del 2009, secondo il combinato disposto,
aveva la possibilità di operare in sintonia, per poter proseguire
nell'applicazione di questa norma che ha dato, fra l'altro,
significativi risultati trattandosi di una norma che consente un
bonus occupazione per ogni nuovo assunto di 416 euro al mese o di
333 euro, a seconda che trattasi di soggetti svantaggiati o
particolarmente svantaggiati, diventa importante potere ricollocare
l'utilizzazione di queste risorse nel periodo di vigenza del POR
2007-2013.
Si vuole quindi capire come continuare ad applicare questa norma
secondo le due leggi di riferimento, la legge 9 del 2009, articolo
39, e poi, per i periodi che vanno dal 2011 al 2013, utilizzare le
risorse a valere sulla misura 2 Piano Occupabilità', nella misura
di 30 milioni di euro l'anno. A questo segue sicuramente una grande
possibilità di ricadute positive, atteso che la norma è, tra
l'altro, cumulabile come beneficio con altri interventi normativi,
siano essi di natura previdenziale che formativa.
Il disegno di legge riveste particolare importanza, quindi mi
auguro che in questo senso abbia potuto adempiere a quella che era
un'aspettativa dal punto di vista normativo, e pur un'aspettativa
del mercato, atteso che su questo tema c'è tanto bisogno di dare
risposte.
E' la risposta all'occupazione, alla occupazione produttiva.
Sicuramente queste norme saranno utilizzate da quelle aziende che
hanno capacità di mercato e possibilità di consolidare la propria
attività assumendo nuove unità lavorative.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame
degli articoli. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, avverto che il termine per la presentazione
degli emendamenti è fissato alle ore 12.00 di venerdì 24 giugno
2011.
Informo che era precedentemente prevista seduta per domani con
all'ordine del giorno lo svolgimento di attività ispettiva
relativamente ad alcune rubriche ma, a causa dell'indisponibilità
del Governo, non è possibile procedere in tal senso.
Sospendo brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 17.42, è ripresa alle ore
17.45)
La seduta è ripresa.
Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì 28 giugno 2011,
alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del presidente Cascio
I - Comunicazioni
II - Discussione dei disegni di legge:
1) - «Norme in materia di riserve in favore degli enti locali»
(729-Norme stralciate/A)
Relatore: on. Savona
2) - «Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento
dell'esercizio cinematografico» (n. 621/A) (Seguito)
Relatore: on. Buzzanca
3) - «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche della Regione siciliana» (521-536 Stralcio/A) (Seguito)
Relatore: on. Vinciullo
4) - «Norma in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al
lavoro di soggetti svantaggiati. Proroga di termini» (729/A)
(Seguito)
Relatore: on. D'Asero
5) - «Sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità giovanile
e femminile in Sicilia» (730/A) (Seguito)
Relatore: on. Pogliese
6) - «Costituzione dell'istituto regionale per lo sviluppo delle
attività produttive» (605-242-362-577/A) (Seguito)
Relatore: on. Caputo
La seduta è tolta alle ore 17.46
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Responsabile
Capo dell'Ufficio dei resoconti
dott.ssa Iolanda Caroselli
Allegato 1
(Commissione per la Verifica dei Poteri - Doc. IV)
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
*********
R E L A Z I O N E
SULLA CONTESTAZIONE DELLA CAUSA DI INCANDIDABILITA'
ORIGINARIA IN CAPO AL DEPUTATO REGIONALE ON. SANTO CATALANO,
DETTO SANTINO, ELETTO NEL COLLEGIO DI MESSINA
***********
APPROVATA DALLA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI POTERI
COMPOSTA DAI DEPUTATI
Cascio, Presidente, Arena e Termine, vicepresidenti,
Campagna, segretario, D'Asero, Gucciardi, relatore, Laccoto,
Maira, Panarello e Vinciullo, componenti
IL 7 GIUGNO 2011
*****
DEPOSITATA IL 3 GIUGNO 2011
Onorevoli Colleghi,
ai sensi degli articoli 60, comma 6, e 61, comma 1, del
Regolamento interno dell'Assemblea, si rassegna la presente
R E L A Z I O N E
*****
1. Fatto
Con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 16877/10,
depositata il 19 luglio 2010, pervenuta all'Assemblea il 22 luglio
successivo e protocollata al n. 6364/AULA PG di pari data, veniva
dichiarato ineleggibile l'onorevole Fortunato Romano alla carica di
deputato regionale e proclamato in sua vece l'onorevole Santo
Catalano, detto Santino.
Successivamente, nella seduta della Commissione Verifica Poteri
n. 13 del 1 dicembre 2010, il Presidente comunicava, fra l'altro,
che erano pervenuti i seguenti atti:
a) esposto-denuncia di Papa Nicolò del 27 settembre 2010,
pervenuto il 29 settembre successivo e protocollato al n.
7876/AulaPG del 6 ottobre 2010, con il quale viene comunicato che
il sig. Santo Catalano risultava condannato con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a
sei mesi (reati di cui agli artt. 323 e 479 C.P. in concorso), come
risulta dalla sentenza della Corte d'Appello di Messina del
30.4.2001, irrevocabile il 20.7.2001 ; e con il quale Stante
l'evidente insussistenza dei requisiti per poter ricoprire la
carica si chiede che ciascun organo in indirizzo, per quanto di
propria competenza, provveda, senza dilazione, a revocare dalla
carica il sig. Catalano. ;
b) memoria di difesa dell'on. Santo Catalano, datata 6 ottobre
2010, pervenuta il 12 ottobre successivo e protocollata al n.
8000/VSG-LEG-PG AulaPG del 14 ottobre 2010;
c) nota integrativa dell'on. Catalano alla memoria di cui alla
precedente lettera b , datata 12 ottobre 2010, pervenuta il 18
ottobre successivo e protocollata al n. 8172/VSG-LegPG AulaPG del
21 ottobre 2010.
Con riferimento agli atti testé comunicati, informava la
Commissione che, con nota prot. 8120/AulaPG del 19 ottobre 2010,
integrata con successiva nota prot. n. 8263/AulaPG del 22 ottobre
successivo (entrambe distribuite in copia ai componenti presenti),
era stato chiesto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo di conoscere:
1) a chi competa l'istruttoria per accertare la veridicità di
quanto asserito nell'esposto [di Papa] ovvero nella successiva
memoria del controinteressato [Catalano], atteso che - come sopra
rilevato - la proclamazione [di Catalano] non è stata effettuata da
questa Assemblea regionale né tantomeno è intervenuta convalida
alcuna ;
2) nel caso in cui venisse eventualmente confermata dagli
organi all'uopo preposti la fondatezza di quanto rappresentato
nell'esposto medesimo, da quale data sia inibita a Catalano la
partecipazione ai lavori parlamentari .
Dava notizia, infine, che a tale richiesta era stato dato
riscontro dall'Avvocatura erariale con nota Cons. 8694/10 del 25
ottobre 2010, pervenuta in pari data e protocollata al n.
8286/AulaPG-SgalPG del 26 ottobre successivo (anch'essa distribuita
in copia ai componenti presenti), che, nei punti salienti, così si
esprime:
1) Non sembra dunque che possa mettersi in dubbio, ad avviso
della Scrivente, che del controllo della validità dell'elezione
dell'on. Catalano debba occuparsi la apposita Commissione per la
Verifica dei poteri di cui agli artt. 40 e segg. del regolamento,
anche nel caso di surrogazione del deputato nel corso della
legislatura (cfr. art. 61 del regolamento, commi III e IV), ai fini
delle necessarie determinazioni relative alla convalida, sulla
quale si riferisce non essersi mai pronunciata l'Assemblea
(nonostante quanto in contrario affermato nell'esposto del sig.
Papa). Si ritiene dunque che tali determinazioni vadano assunte in
esito all'articolato procedimento disciplinato dalle ricordate
disposizioni del regolamento (che - mette conto notarlo - prevedono
all'art. 55 la possibilità di prescindere dal procedimento di
contestazione <<nei casi di incompatibilità o di ineleggibilità,
riconosciuta ad unanimità dalla Commissione>>). ;
2) ( ) ferma l'attività svolta nel periodo successivo al
giuramento (art. 1 del regolamento), dalla data dell'eventuale
annullamento dell'elezione (all'esito del procedimento disciplinato
dai ricordati artt. 40 e segg. del regolamento) sarebbe inibita
all'on. Catalano la partecipazione ai lavori parlamentari .
Nella successiva seduta di Commissione n. 14 del 26 gennaio
2011, il Presidente comunicava che, a seguito della deliberazione
adottata dalla Commissione per la verifica dei poteri nella seduta
del 1 dicembre 2010, la Presidenza - con nota prot. n.
244/SegrVerPotPG del 13 gennaio 2011, indirizzata alla Corte di
Appello di Messina, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e, per conoscenza, al
Commissario dello Stato per la Regione siciliana - aveva chiesto di
conoscere, con la massima cortese sollecitudine:
a) se la documentazione prodotta dall'on. Catalano in copia
fotostatica non autenticata risultasse conforme al vero;
b) se, allo stato, sussistessero in capo all'on. Catalano cause
di incandidabilità alla carica di deputato regionale ai sensi e per
gli effetti della legge n. 55/90 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il Presidente ricordava che, nella seduta n. 13 del 1 dicembre
2010, la Commissione aveva dato mandato alla Presidenza di
rivolgersi alle autorità all'uopo preposte per asseverare
l'autenticità della documentazione prodotta dall'on. Catalano e se,
in ogni caso, lo stesso deputato fosse in possesso dei requisiti di
candidabilità previsti dalla legge al momento dell'accettazione
della candidatura per le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea
regionale siciliana del 13 e del 14 aprile 2008; e se tali
requisiti in atto persistessero.
Indi, come da deliberato della Commissione, informava di aver
provveduto in tal senso con la sopra citata nota prot.
244/SegrVerPotPG del 13 gennaio 2011, indirizzata alla Corte di
Appello di Messina, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e, per conoscenza, al
Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
Non essendo ancora giunta risposta da parte delle autorità
all'uopo interpellate, proponeva di rinviare la discussione del
punto II all'ordine del giorno della seduta al momento in cui la
Commissione si fosse trovata nelle condizioni di esprimersi
compiutamente sulla questione.
La Commissione concordava.
Nell'ulteriore seduta di Commissione n. 16 del 16 marzo 2011, il
Presidente con riferimento al caso Catalano comunicava che erano
pervenuti i seguenti atti:
1) sollecito del sig. Papa Nicolò, pervenuto il 24 gennaio 2010
e protocollato al n. 759/SegrVerPotPG del 26 gennaio 2011,
indirizzato alle medesime autorità di cui all'esposto-denuncia
presentato dallo stesso interessato, con il quale si sollecita la
dichiarazione di revoca dell'on. Catalano dalla carica di deputato
regionale. Con riferimento al documento testé annunciato, informava
che, con nota prot. n. 1063/SegrVerPotPG del 7 febbraio 2011, si è
risposto che: ( ) questa Presidenza, su mandato della Commissione
per la verifica dei poteri di questa Assemblea regionale, ha
interpellato le autorità all'uopo preposte per i necessari
approfondimenti istruttori, indispensabili e propedeutici
all'ulteriore corso dell'attività della Commissione ;
2) nota della Corte d'Appello di Messina (in riscontro alla nota
prot. 244/SegrVerPotPG del 13 gennaio 2011) del 1 febbraio 2011,
pervenuta il 9 febbraio successivo e protocollata al n.
1077/SegrVerPotPG di pari data, con cui era stata trasmessa copia
autenticata del provvedimento n. 213/10GE che dichiara estinto il
reato per il quale l'on. Catalano era stato condannato;
3) nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto del 2 febbraio 2011 (pervenuta il 10
febbraio successivo e protocollata al n. 1235/SegrVerPotPG dell'11
febbraio 2011) con cui era stata trasmessa certificazione del
Direttore Amministrativo relativa alla documentazione prodotta
dall'On.le Catalano . Comunicava, poi, che la Presidenza, con nota
prot. n. 1824/SegrVerPot-PG del 25 febbraio 2011, aveva chiesto
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto chiarimenti sulla documentazione pervenuta sul caso
Catalano con riferimento ad altra documentazione citata e non
allegata alla certificazione del Direttore Amministrativo del 29
gennaio 2011 invece pervenuta.
Con riferimento sempre al caso Catalano informava che, con nota
prot. n. 1581/AulaPG del 18 febbraio 2011, la Presidenza aveva
conferito formale incarico all'avv. Sanseverino, nella qualità di
consulente per gli affari legali di questa Assemblea regionale ,
al fine di acquisire parere sul caso de quo, parere pervenuto il 7
marzo 2011 (protocollato al n. 2281/SegrVerPot-PG dell'8 marzo
successivo).
Al termine della relativa discussione, la Commissione, su
proposta del Presidente, deliberava all'unanimità di conferire allo
scrivente l'incarico di relatore e, sempre all'unanimità, dava
mandato allo stesso Presidente di richiedere al Tribunale di
sorveglianza di Messina, informandone per conoscenza l'on.
Catalano, di trasmettere copia autentica dell'eventuale sentenza
di riabilitazione.
Dimodochè, con nota n. 2680 /SEGRVERPOTPG del 16 marzo 2011
(inviata per conoscenza all'on. Catalano), il Presidente
interpellava la suddetta autorità giudiziaria, nota il cui
contenuto testualmente si trascrive: Ai sensi e per gli effetti
del comma 4 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modifiche e integrazioni, su mandato di questa
Commissione per la verifica dei poteri, si chiede di voler
trasmettere, con cortese massima urgenza, copia autentica
dell'eventuale sentenza di riabilitazione (emessa ai sensi
dell'art. 179 c.p. e 683 c.p.p. avverso la sentenza definitiva
della Corte di appello di Messina del 30.04.2001, divenuta
irrevocabile il 20.07.2001) dell' on. Santo Catalano, attuale
deputato di questa Assemblea regionale.
Si ribadisce l'urgenza, in quanto questa Commissione è chiamata
ad assumere le deliberazioni di competenza nella seduta di
mercoledì 30 marzo p.v. .
E così, in data 18 marzo 2011 perveniva, da parte del Tribunale
di Messina, copia dell'ordinanza n. 677/2009 del 27.10.2009,
depositata il 28.10.2009, con la quale veniva rigettata l'
istanza di riabilitazione da condanna penale di cui alla sentenza
30.04.2001 della Corte d'Appello (di Messina), divenuta
irrevocabile il 20.07.2001, istanza presentata dallo stesso
deputato.
Sennonché, con ulteriore nota prot. n. 3072/SEGRVERPOTPG del 28
marzo 2011, il Presidente si rivolgeva nuovamente al Tribunale di
sorveglianza di Messina per avere chiarimenti sui dati anagrafici
dell'interessato riportati nell'ordinanza di quell'Autorità
giudiziaria. Ed infatti, la nota sopra citata così recita: Con
riferimento all'ordinanza di codesto Tribunale di sorveglianza n.
677/2009 qui pervenuta il 18 marzo 2011 e protocollata al n.
2731/SEGRVERPOTPG di pari data, è emerso che l'onorevole Santo
Catalano risulta nato a Milazzo (ME) invece che a Favignana (TP),
come da certificati penali del casellario giudiziale, dallo
stralcio della sentenza del Tribunale di Palermo, sez. I civile, n.
2406/09, nonché dal supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 14 del 28/03/2008, che si
allegano in copia alla presente. Attesa l'estrema urgenza, si
confida in un pronto riscontro. .
Lo stesso 28 marzo 2011, perveniva risposta (protocollata al n.
3076/SEGRVERPOTPG di pari data) da parte del Tribunale di
Sorveglianza interpellato, con la quale si comunicava che il
procedimento di correzione errore materiale dell'ordinanza n.
677/2009, emessa da questo Tribunale di sorveglianza in data
27/10/2009, nei confronti di Catalano Santo nato a Favignana il
08/05/1956 sarà trattato all'udienza camerale del 26/04/2011 .
Infine, dopo invito rivolto all'on. Catalano (con nota della
Presidenza prot. n. 122/Aula del 25 marzo 2011) a produrre
documentazione a Sua difesa ovvero a partecipare alla sopra
menzionata seduta di Commissione , l'interessato, con nota
pervenuta il 28 marzo 2011 e protocollata al n. 3082/SEGRVERPOTPG
del 29 marzo successivo, chiedeva (...) con urgenza il rilascio
di tutti gli atti che la Commissione ha acquisito a proprio carico
(...) , e con ulteriore nota pervenuta il 29 marzo 2011 e
protocollata al n. 3081/SEGRVERPOTPG di pari data, comunicava che:
(...) è proprio intendimento partecipare alla seduta stessa della
commissione, riservandosi di produrre giusta documentazione a
seguito dell'espletamento della richiesta formulata e trasmessa a
codesta Presidenza in data 28.03.2011. .
Nella seduta n. 17 del 30 marzo 2011, si procedeva all'audizione
dell'on. Catalano, il quale chiedeva di posporre l'audizione poiché
allo stato la sua richiesta di accesso non era ancora stata evasa,
e il Presidente gli rappresentava contestualmente che detta
richiesta sarebbe stata sottoposta alla Commissione nel prosieguo
di seduta.
Con nota prot. n. 126/Aula del 30 marzo 2011, la Presidenza, in
attuazione del deliberato della Commissione della citata seduta,
dava riscontro alla richiesta di accesso agli atti presentata dallo
stesso Catalano e, con nota prot. n. 3220/SEGRVERPOTPG del 1
aprile 2011, lo invitava, per essere audito, a partecipare alla
seduta di Commissione del 5 aprile 2011.
Per altro verso, nella stessa seduta, si comunicava che, con fax
pervenuto alla Presidenza il 14 marzo 2011 e protocollato al n.
2930/SEGRVERPOTPG del 23 marzo successivo, il sig. Nicolò Papa
sulla scorta di quanto superiormente rappresentato invitava il
Presidente p.t. dell'ARS e la Commissione verifica poteri, per
quanto di competenza, ad adottare, senza ulteriore dilazione, i
provvedimenti previsti dalla legge. .
Nella seduta n. 18 del 5 aprile 2011, sciolta positivamente la
questione pregiudiziale della presenza dell'avv. Sanseverino a
presenziare alla programmata audizione dell'on. Catalano, la
Commissione audiva l'avv. Catalioto nella qualità di legale di
fiducia del deputato regionale. Nel corso della citata seduta,
inoltre, l'avv. Catalioto depositava memoria difensiva concludendo
per l'archiviazione del procedimento attivato presso la Commissione
nei confronti del proprio assistito.
Terminata l'audizione, su richiesta di alcuni componenti della
Commissione, l'avv. Sanseverino si soffermava sugli effetti
dell'estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, c.p.p.,
con particolare riferimento alle sentenze di patteggiamento, e sui
rapporti tra la circolare ministeriale n. 4/1998 e la legge n.
475/1999.
Il consulente ribadiva ancora una volta l'imprescindibilità
dell'ottenimento della riabilitazione ai fini della sussistenza dei
requisiti di candidabilità.
Dopo ulteriori richieste di chiarimenti, la Commissione
all'unanimità approvava la proposta del Presidente di rinviare la
discussione del punto dell'ordine del giorno in questione al 13
aprile 2011, per far sì che lo scrivente svolgesse i dovuti
approfondimenti alla luce della nuova memoria prodotta e delle
connesse argomentazioni esposte dall'avv. Catalioto.
Nella seduta n. 19 del 13 aprile 2011, si comunicava che:
-con nota prot. n. 3404/SegrVerPotPG del 6 aprile 2011, era stato
chiesto all'on. Catalano di voler trasmettere, con massima
urgenza, ( ) copia della sentenza di condanna della Corte d'Appello
di Messina del 30 aprile 2001, irrevocabile il 20 luglio 2001 ;
-con nota prot. n. 3632/SegrVerPotPG del 13 aprile 2011, era stato
chiesto alla Cancelleria penale della Corte d'Appello di Messina
di voler trasmettere, con massima urgenza, ( ) copia della
sentenza di condanna della Corte d'Appello di Messina del 30 aprile
2001, irrevocabile il 20 luglio 2001, emessa a carico dell'on.
Catalano Santo, deputato regionale attualmente in carica. ;
-era pervenuto, in data 12 aprile 2011, ulteriore parere legale
dell'avv. Sanseverino, protocollato al n. 3626/SegrVerPotPG-SGPG di
pari data;
-con nota prot. n. 3566/SegrVerPot-PG dell'11 aprile 2011,
integrata dalla successiva nota prot. n. 3629/SegrVerPot-PG del 13
aprile successivo, la Presidenza aveva chiesto parere
all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo sulla vicenda in
questione.
Si comunicava, poi, che erano apparsi sulla stampa i seguenti
articoli:
1. Il consulente affari legali dell'Ars <<Catalano non era
candidabile>> , Gazzetta del Sud, ed. di Messina, del 25 marzo
2011, già accluso alla memoria difensiva prodotta dall'on. Catalano
nella precedente seduta di Commissione;
2. Marcello Bartolotta subentrerà all'Ars , La Sicilia del 30
marzo 2011, ed. di Messina, pag. 29;
3. Quel deputato deve decadere? Il caso Catalano infiamma l'Ars ,
Giornale di Sicilia del 31 marzo 2011, pag. 10;
4. Legge antimafia, rinvio all'ARS. Verdini va all'attacco di
Miccichè , Giornale di Sicilia del 6 aprile 2011, pag. 8 (ultimo
periodo);
5. Non sono ineleggibile , Stretto indispensabile del 6 aprile
2011, pag. 4;
6. Catalano sveglia l'Ars , Centonove dell'8 aprile 2011, pag. 9;
7. Il politico di Milazzo all'attacco , Centonove dell'8 aprile
2011, pag. 9.
Sempre nella medesima seduta, il Presidente comunicava ancora
che era pervenuta in quella data, da parte della Cancelleria penale
della Corte d'Appello di Messina, copia della sentenza di condanna
del 30 aprile 2001, irrevocabile il 20 luglio 2001, emessa da
quella Corte nei confronti dell'on. Catalano (protocollata al n.
3719/SegrVerPotPG del 13 aprile 2011).
Informava, infine, che copia di tale provvedimento era stata
trasmessa all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con
nota prot. 3720/SegrVerPotPG del 13 aprile 2011.
Terminate le comunicazioni di rito, l'avv. Sanseverino
illustrava il nuovo ulteriore parere poco prima comunicato, con il
quale riconfermava i contenuti dei pareri già depositati, ribadendo
che l'on. Catalano, al momento di accettazione della candidatura,
versava comunque in una causa di incandidabilità.
La Commissione, su proposta del Presidente, all'unanimità
deliberava di aggiornare la relativa discussione del punto ad altra
seduta alla luce delle argomentazioni esposte dall'avv. Sanseverino
e dell'esigenza di attendere il pronunciamento dell'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Palermo sulla vicenda de qua,
pronunciamento che perveniva successivamente in data 15 aprile 2011
con nota Cons. n. 2475/11 protocollata al n. 3850/SegrVerPotPG del
19 aprile 2011.
Con tale parere, l'Avvocatura erariale riteneva che fossero da
condividere le conclusioni raggiunte dall'Avv. Enrico Sanseverino
nei pareri resi al Presidente dell'Assemblea regionale ,
escludendosi in definitiva la sussistenza dei requisiti di
candidabilità in capo all'on. Catalano.
Nella seduta n. 20 del 13 aprile 2011, si comunicava che:
- con nota Cons. n. 2475/11, pervenuta il 15 aprile 2011 e
protocollata al n. 3850/SegrVerPotPG del 19 aprile successivo,
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo aveva trasmesso il
parere richiesto con nota prot. n. 3566/SegrVerPot-PG dell'11
aprile 2011, integrata dalla successiva nota prot. n.
3629/SegrVerPot-PG del 13 aprile successivo;
- con nota pervenuta il 19 aprile 2011 e protocollata al n.
3922/SegrVerPot-PG del 20 aprile successivo, l'avv. Atria aveva
trasmesso il ricorso elettorale al Tribunale civile di Palermo
presentato dal sig. Maimone Emanuele, volto a far dichiarare
l'incandidabilità dell'on. Catalano ex art. 15, commi 1 e 1 bis L.
55/90 alla carica di deputato regionale;
-era pervenuta il 22 aprile 2011 (protocollata al n.
3959/SegrVerPotPG di pari data) la Relazione sulla causa di
incandidabilità originaria in capo al deputato regionale on.
Catalano Santo, detto Santino , a firma dello scrivente, relatore
sul caso in parola.
Nel corso della citata seduta, dall'esame della documentazione
comunicata, emergeva che il ricorso elettorale al Tribunale civile
di Palermo presentato dal sig. Maimone era stato semplicemente
comunicato all'Assemblea e, come sembrava risultare dal timbro in
calce allo stesso, anche depositato presso il Tribunale, mentre
invece non si aveva, all'epoca, notizia della rituale notifica ex
lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, che
determina la valida instaurazione della controversia dinanzi al
giudice.
Si apriva, quindi, articolata discussione tra i componenti della
Commissione avente ad oggetto la questione se porre immediatamente
ai voti le motivate conclusioni della Relazione sulla causa di
incandidabilità originaria in capo al deputato regionale on.
Catalano Santo, detto Santino ovvero se attendere il decorso dei
tempi tecnici necessari per la rituale notifica del ricorso e ciò
ai fini di una eventuale declaratoria di improcedibilità del
gravame amministrativo, coma da prassi consolidata.
Terminata la discussione, il Presidente, apprezzate le
circostanze alla luce dell'istruttoria svolta, della relazione del
relatore e del dibattito in Commissione, ribadiva l'intenzione di
mettere ai voti le motivate conclusioni del documento depositato
dallo scrivente, salvo poi procedere in tempi ragionevoli alla
calendarizzazione della proposta della Commissione ai fini della
sua iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, salvo comunque
l'eventuale arresto del procedimento ove frattanto dovesse
accertarsi l'avvenuta notifica del ricorso all'Avvocatura erariale
.
La Commissione, quindi, approvava a maggioranza le motivate
conclusioni della Relazione sulla causa di incandidabilità
originaria in capo al deputato regionale on. Catalano Santo, detto
Santino , aprendo il subprocedimento di contestazione della causa
di incandidabilità in seduta pubblica.
Nella seduta n. 22 del 18 maggio 2011, il Presidente, dopo aver
dato lettura dell'avviso di convocazione in seduta pubblica della
Commissione per la verifica dei poteri, protocollato al n.
4297/SegrVerPot-PG del 3 maggio 2011, comunicava che:
-copia del predetto avviso era stata anticipata all'on. Catalano
sia presso lo studio dell'avv. Catalioto con nota prot. n.
4299/AulaPG del 3 maggio 2011 (trasmessa con fax del 4 maggio
successivo), sia allo stesso deputato con nota prot. n.
4301/SegrVerPot PG del 4 maggio 2011 (trasmessa con fax di pari
data). Dell'avviso era stata data altresì notizia anche al sig.
Papa con nota prot. n. 4302/SegrVerPot PG del 4 maggio 2011;
-con nota pervenuta il 3 maggio 2011 e protocollata al n.
4287/SegrVerPotPG di pari data, il Tribunale di Sorveglianza di
Messina aveva trasmesso copia del verbale dell'udienza camerale-
procedimento di sorveglianza del 26 aprile 2011, nel corso della
quale si era proceduto alla correzione dell'errore materiale
riportato nell'ordinanza n. 677/09, con cui era stata rigettata
l'istanza di riabilitazione presentata dall'on. Catalano;
-con nota Cont. n. 3056/11 del 7 maggio 2011, pervenuta l'8 maggio
successivo e protocollata al n. 4374/AulaPG-SgalPG del 9 maggio
2011, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo aveva
trasmesso copia del ricorso elettorale al Tribunale civile di
Palermo presentato dal sig. Maimone Emanuele, con il quale si
chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'ineleggibilità
dell'on. Santo Catalano alla carica di deputato regionale;
-con nota pervenuta il 12 maggio 2011 e protocollata al n.
4588/SegrVerPotPG del 17 maggio successivo, l'on. Catalano aveva
chiesto copia dei pareri resi dall'Avvocatura dello Stato .
Veniva comunicato, inoltre, che per il caso in esame erano
apparsi sulla stampa i seguenti articoli:
- Catalano verso la decadenza , Centonove del 29 aprile 2011, pag.
9;
- Ars, Catalano decaduto. Ma non è detta l'ultima parola , Giornale
di Sicilia del 4 maggio 2011, pag. 9.
Nella menzionata seduta veniva evidenziato che, tra i documenti
comunicati, figurava la nota Cont. n. 3056/11 del 7 maggio 2011
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, della quale si
dava integrale lettura, e dalla quale emergevano due elementi di
novità.
Il primo riguardava l'avvenuta notifica del ricorso del sig.
Maimone presso la stessa Avvocatura; il secondo concerneva l'inciso
( ) e se gli organi competenti (l'esercizio dei cui poteri non è
comunque precluso dall'iniziativa giudiziaria del sig. Maimone)
abbiano o meno provveduto alle determinazioni di loro spettanza
sulla convalida dell'elezione dell'on. Catalano. , il cui tenore
pareva stridere con la prassi di improcedibilità sinora
costantemente adottata dalla Commissione in caso di concomitante
pendenza di reclamo amministrativo (alla stessa) e ricorso
giurisdizionale aventi il medesimo petitum.
Nella nota in parola si chiedeva, inoltre, posto che la relativa
udienza del tribunale era già stata fissata per il 17 giugno 2011,
di conoscere se l'Assemblea intendesse costituirsi o meno nel
giudizio de quo, sebbene, per prassi, l'ARS non si costituisca in
giudizio nelle controversie elettorali in materia di ineleggibilità
e incompatibilità in ragione della sua posizione di terzietà
rispetto alle parti.
Nel corso della citata seduta, in particolare, l'avv.
Sanseverino precisava che l'esposto di Papa non poteva essere
considerato un reclamo vero e proprio, perché altrimenti sarebbe
stato tardivo e che la Commissione, nella veste di pubblico
ufficiale nel senso penalistico del termine, aveva l'obbligo di
portare a compimento il procedimento di convalida/contestazione
attivato nei confronti dell'on. Catalano, e ciò a pena di
responsabilità contabile e penale.
Seguiva dunque articolata discussione avente ad oggetto, da un
lato, la questione dell'identità o meno della fattispecie de qua
rispetto a casi precedenti già definiti dalla Commissione, sulla
base di consolidata prassi, nel senso dell'improcedibilità od
inammissibilità, e, dall'altro, la diffusa percezione che la prassi
costantemente seguita dalla Commissione non potesse subire
mutamenti in assenza di argomentazioni tali da giustificare le
assolute peculiarità del caso in questione.
Al termine della discussione, la Commissione, su proposta del
Presidente, all'unanimità deliberava di interpellare nuovamente
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo chiedendole di
voler esplicitare il senso dell'inciso della nota Cont. n. 3056/11
citata, perché la Commissione, ex informata conscientia, potesse
deliberare sull'improcedibilità o meno del reclamo in parola.
Indi il Presidente dichiarava aperta la seduta pubblica, e, alla
presenza dell'on. Catalano, assistito dal suo legale di fiducia,
avv. Catalioto, invitava il Segretario Generale a riferire sulle
ragioni del motivato rinvio al 26 maggio 2011 della discussione in
seduta pubblica.
Presa la parola, l'avv. Catalioto dichiarava di voler sollevare
formalmente due eccezioni preliminari, ma il Presidente replicava
che, trattandosi di rinvio preliminare, non era ammesso lo
svolgimento di attività alcuna.
L'avv. Catalioto ne prendeva atto, chiedendo la verbalizzazione
di quanto richiesto e la registrazione integrale dei lavori della
successiva seduta.
Nella seduta n. 23 del 31 maggio 2011, il Presidente comunicava
che,:
-era pervenuto il 19 maggio 2011, protocollato al n. 4722/AulaPG-
SgalPG di pari data, ricorso al Tribunale civile di Palermo,
presentato dal prof. Marcello Bartolotta, primo dei non eletti
nella lista Movimento per l'autonomia - Alleati per il Sud per il
collegio provinciale di Messina, con il quale si chiede che
l'On.le Tribunale adito ( ) voglia: 1) dichiarare decaduto dalla
carica di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana il dr. SANTO
CATALANO, stante la sua incandidabilità con conseguente nullità
della elezione e proclamazione; 2) proclamare eletto, in sua vece,
il concludente ;
-con nota prot. n. 4725/SegrVerPotPG del 19 maggio 2011, era stata
trasmessa all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo
documentazione in merito al caso che ricorre; alla nota in
questione era stato dato riscontro con altra n. 48431/2011 del 23
maggio 2011, pervenuta in pari data e protocollata al n.
4797/SegrVerPot-SgalPG del 23 maggio 2011, con la quale
l'Avvocatura erariale (in riferimento alla nota Cont. n. 3056/11
comunicata nella precedente seduta) aveva accusato ricezione della
nota trasmessa, pregando codesta Assemblea di far conoscere con la
massima sollecitudine e con lo stesso mezzo se intenda o meno
costituirsi nel giudizio intentato dal sig. Emanuele Maimone
(...) ;
-con nota prot. n. 4728/SegrVerPotPG del 19 maggio 2011 (trasmessa
con fax di pari data), era stato chiesto all'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Palermo consulto avente ad oggetto:
Richiesta di parere su caso Catalano'. Deposito ricorso
giurisdizionale. Procedibilità in Commissione gravame
amministrativo. , cui era stato dato riscontro con nota Cons.
3458/11 del 23 maggio 2011, pervenuta in pari data e protocollata
al n. 4798/SegrVerPot-SgalPG del 23 maggio 2011;
-della convocazione della presente seduta era stata data
comunicazione all'on. Catalano sia presso lo studio dell'avv.
Catalioto con nota prot. n. 4769/SegrVerPot-PG del 20 maggio 2011
(trasmessa con fax di pari data), sia allo stesso deputato con nota
prot. n. 4768/SegrVerPot-PG del 20 maggio 2011 (trasmessa con fax
di pari data). Della nuova convocazione era stata data altresì
notizia al sig. Papa con nota prot. n. 4767/SegrVerPot-PG del 20
maggio 2011;
-con nota Cont. 3441/11 del 20 maggio 2011, pervenuta in pari data
e protocollata al n. 4772/AulaPG-SgalPG del 23 maggio successivo,
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo aveva trasmesso
copia del ricorso al Tribunale civile di Palermo, presentato dal
prof. Marcello Bartolotta, primo dei non eletti nella lista
Movimento per l'autonomia - Alleati per il Sud per il collegio
provinciale di Messina, ricorso già pervenuto a questa Assemblea
regionale e sopra meglio indicato.
La Commissione era pertanto chiamata a deliberare, tra le
altre, e che qui rileva, sulla questione pregiudiziale se
dichiarare l'improcedibilità o meno, coma da prassi consolidata,
dell'iter in Commissione attivato a seguito dell'esposto-denuncia
di Papa, stante la concomitante pendenza di ricorsi giurisdizionali
frattanto ritualmente notificati ed aventi il medesimo petitum
della controversia all'esame della Commissione. Essa veniva risolta
a maggioranza per il prosieguo in Commissione del relativo iter.
Nella successiva discussione pubblica, svoltasi a norma
dell'art. 60 Reg. int. ARS (di cui all'allegato resoconto
stenografico), dopo l'esposizione del relatore, on. Gucciardi, il
rappresentante e difensore dell'on. Catalano, avv. Catalioto,
spiegava il suo intervento chiedendo che la Commissione concludesse
per l'improcedibilità o, in subordine, per l'infondatezza nel
merito.
Va precisato in questa sede che, contrariamente a quanto
inopinatamente asserito dall'avv. Catalioto nel suo intervento
(cfr. resoconto stenografico seduta pubblica, pag. 11) le memorie
dell'on. Catalano erano invece state già trasmesse all'avv.
Sanseverino, come inconfutabilmente attestato da telefax del 23
dicembre 2010, integrato dal successivo del 28 dicembre 2010.
Senza che fosse sollevata eccezione alcuna, depositava, inoltre,
copia autenticata del verbale di dibattimento in grado di appello
della Corte di appello di Messina del 30 aprile 2001.
Al termine dell'intervento dell'avv. Catalioto, il relatore e
l'avv. Sanseverino, consulente per gli affari legali dell'ARS, gli
ponevano alcune domande, alle quali lo stesso avvocato rispondeva
come da resoconto stenografico della seduta pubblica.
Dopodiché, non avendo altri chiesto la parola, il Presidente
sospendeva la seduta pubblica e la Commissione si riuniva quindi, a
norma di regolamento interno, in seduta privata.
Indi, a conclusione della seduta privata, alla ripresa della
seduta pubblica, il Presidente, alla presenza dell'on. Catalano,
dava lettura del seguente deliberato (approvato a maggioranza):
La Commissione per la verifica dei poteri
in seduta privata, seguita alla discussione in seduta pubblica
sulla contestazione della causa di incandidabilità originaria in
capo all'onorevole Catalano Santo, detto Santino;
visto l'articolo 4, parte seconda, dello Statuto speciale della
Regione;
visto l'articolo 15, comma 4, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modifiche ed integrazioni;
visto il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana e,
segnatamente, fra gli altri, gli articoli 60, comma 6, e 61, comma
1,
delibera
di proporre all'Assemblea la declaratoria di nullità, per motivi
di incandidabilità originaria, dell'elezione dell'onorevole
Catalano Santo, detto Santino. .
F.to F.to
Il Segretario della Commissione Il Presidente
(on. Alberto Campagna) (on. Francesco Cascio)
Palermo, lì 26 maggio 2011.
Indi, il Presidente dichiarava chiusa la seduta pubblica.
Successivamente, in data 3 giugno 2011, lo scrivente relatore
depositava la relazione scritta ai sensi dell'art. 60, comma 6,
Reg. int. ARS, ai fini della successiva approvazione da parte della
Commissione per la Verifica dei Poteri.
Quest'ultima, nella seduta n. 25 del 7 giugno 2011, su proposta
del Presidente, approvava la presente, nominando lo scrivente
relatore all'Assemblea e dandogli al tempo stesso mandato di
apportare al relativo testo gli opportuni adattamenti per la
discussione in Aula.
2. Diritto
Come riferito in narrativa, questa Commissione per la verifica
dei poteri ha proposto all'Assemblea la declaratoria di nullità,
per motivi di incandidabilità originaria, dell'elezione dell'on.
Catalano.
A tale deliberazione finale, la Commissione è pervenuta per le
motivazioni appresso specificate.
La fattispecie in esame, assolutamente nuova per la
Commissione, viene in rilievo sotto duplice profilo, uno
procedurale e pregiudiziale, l'altro sostanziale e consequenziale.
Sotto il primo aspetto, è stato preliminarmente chiarito
dall'Avvocatura erariale, come in narrativa illustrato, che compete
all'Organo di verifica dei poteri dell'A.R.S. l'istruttoria
sull'eventuale causa di incandidabilità contemplata dall'art. 15,
comma 4, della legge n. 55/90 e successive modifiche ed
integrazioni.
Quanto appena detto, nell'ipotesi in cui la situazione di
incandidabilità sia preesistente alla proclamazione, nel qual caso,
come nella fattispecie che ricorre, essa è ordinariamente rilevata
a monte dall'Ufficio elettorale. (Diversa è invece la procedura
se la causa in questione sopravviene, a seguito della quale si fa
luogo a sospensione ed eventualmente a decadenza dalla carica
secondo il dettato legislativo).
Sciolto il nodo procedurale, resta da verificare, sul piano
sostanziale, se al momento della presentazione della candidatura e,
comunque, prima dell'elezione a deputato regionale (ex art. 15,
comma 4, l. n. 55/90) l'on. Catalano avesse o meno i requisiti di
candidabilità alla relativa carica.
Al riguardo, come anticipato in narrativa, è stato richiesto
all'avv. Sanseverino, nella qualità di consulente per gli affari
legali dell'A.R.S. ed in considerazione della specifica
competenza nelle materie penalistiche che la complessità del caso
esige , di esprimere parere onde porre la Commissione nelle
condizioni di proporre all'Aula, ex informata conscientia, le
proprie motivate conclusioni per la definitiva deliberazione .
Prima però di passare a quanto rassegnato nel suddetto parere
legale ed in quelli integrativi dello stesso consulente che, per
quanto di competenza, si fanno integralmente propri in uno al
parere ultimo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo
richiamato in narrativa, si reputa utile delineare i contorni
giuridici della recente figura dell'incandidabilità prevista
dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990 (e successive modifiche ed
integrazioni) alla luce della giurisprudenza costituzionale
formatasi in argomento.
E così (...) le ipotesi di "non candidabilità" alle elezioni
previste dal primo comma [dell'art. 15, n.d.r.] non costituiscono
altro che nuove cause di ineleggibilità che il legislatore ha
ritenuto di configurare in relazione al fatto di aver subito
condanne (o misure di prevenzione) per determinati delitti di
particolare gravità. Ciò è confermato dal rilievo, da un lato, che,
ai sensi del quarto comma, l'elezione di coloro che versano nelle
indicate condizioni "è nulla" [corsivo e neretto aggiunti, n.d.r.]
e, dall'altro, che la sopravvenienza del fatto dà luogo a
conseguenze automatiche e necessarie, quali vanno considerate sia
la "decadenza di diritto" (a seguito del passaggio in giudicato
della sentenza di condanna) di cui al comma 4-quinquies, sia
l'istituto - che forma oggetto specifico di censura - della
"immediata sospensione" dalla carica: questa, infatti, ancorché
adottata con procedure complesse, non può avere altra natura che
quella di atto meramente dichiarativo e ricognitivo della
situazione determinatasi, privo di qualsiasi elemento di carattere
valutativo e discrezionale. (cfr. Corte cost., n. 407/92).
(...) la ratio posta a fondamento della legge 18 gennaio 1992
n. 16 (la quale ha, in sintesi, introdotto un'ampia disciplina in
tema di eleggibilità e, in genere, di capacità di assumere e
mantenere una serie di cariche o incarichi di varia natura nelle
regioni e negli enti locali) è quella di assicurare la salvaguardia
dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera
determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche, allo scopo di
fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale
coinvolgente interessi dell'intera collettività, connessi a valori
costituzionali di primario rilievo (cfr. sentt. nn. 407 del 1992,
197 e 218 del 1993).
Appare pertanto evidente che la scelta discrezionale operata dal
legislatore di equiparare - ai fini dell'adozione del provvedimento
contemplato nelle norme impugnate - i soggetti condannati per
delitto tentato a quelli condannati per delitto consumato non possa
considerarsi irragionevole: considerate, infatti, le indicate
finalità che la legge in esame intende perseguire e il ruolo
ricoperto dai soggetti interessati, non illogicamente si è ritenuto
di dare esclusivo rilievo alla capacità criminale di questi ultimi,
a prescindere dall'effettivo verificarsi dell'evento lesivo del
bene giuridicamente protetto. Né, ai fini della proposta questione,
assume alcun rilievo il fatto che possa trattarsi di soggetti
titolari di cariche elettive di diretta investitura popolare
[corsivo aggiunto, n.d.r.] , circostanza cui il giudice a quo
accenna non come autonoma censura, ma quale elemento di
accentuazione della presunta irragionevolezza della equiparazione
operata dalla normativa in esame. (cfr. Corte cost. n. 288/93).
Si è inoltre osservato che la legge medesima [n. 16/92,
modificativa della l. n. 55/90, n.d.r.] non contempla altro che
nuove cause di ineleggibilità che il legislatore ha ritenuto di
configurare in relazione al fatto di aver subito condanne (o misure
di prevenzione) per determinati delitti di particolare gravità'
(cfr. cit. sent. n. 407 del 1992). In altre parole, per quanto
riguarda l'ipotesi in esame, la condanna penale irrevocabile è
stata presa in considerazione come mero presupposto oggettivo cui è
ricollegato un giudizio di indegnità morale' a ricoprire
determinate cariche elettive: la condanna stessa viene, cioè,
configurata quale requisito negativo' ai fini della capacità di
assumere e di mantenere le cariche medesime [corsivo aggiunto,
n.d.r.] . (cfr. Corte cost. n. 118/94).
Ed ancora: Nel caso dei pubblici dipendenti, la Corte muoveva
dalla sentenza n. 971 del 1988, con la quale l'istituto della
destituzione di diritto a seguito di condanna penale, al di fuori
del procedimento disciplinare, era stato espunto dall'ordinamento;
a tale sentenza il legislatore si era adeguato con la disciplina
prevista dalla legge 7 febbraio 1990, n. 19. Di conseguenza, la
citata sentenza n. 197 del 1993 ha ribadito, per la particolare
categoria di soggetti' in esame, pur nell'ambito delle specifiche
finalità della legge n. 16 del 1992 (cfr. sentenza n. 407 del
1992), l'esigenza che la valutazione della compatibilità del
comportamento del pubblico dipendente con le specifiche funzioni da
lui svolte nell'ambito del rapporto di impiego .. va ricondotta
alla naturale sede del procedimento disciplinare, il quale, del
resto, ben può concludersi con la irrogazione della sanzione
destitutoria'.
Nulla di simile è configurabile nel caso di chi ricopra cariche
pubbliche in virtù di un'investitura diretta o mediata del corpo
elettorale. È evidente che la previsione di casi di ineleggibilità
non può che essere tassativa, non comportando per sua natura alcuna
valutazione discrezionale da parte di qualsivoglia organo o
autorità. [corsivo aggiunto, n.d.r.] Nel caso poi di ineleggibilità
sopravvenuta in seguito a condanna penale passata in giudicato, la
declaratoria di decadenza ha carattere meramente ricognitivo, che
esclude di per sé qualsiasi problematica procedimentale. (cfr.
Corte cost. n. 295/94).
Ma soprattutto vi è che (...) tale non candidabilità va
considerata come particolarissima causa di ineleggibilità (sentenza
n. 407 del 1992) che il legislatore ha configurato in relazione a
vicende processuali (condanna o rinvio a giudizio), e anche nel
caso in cui siano adottate misure di prevenzione per indiziati di
appartenenza a una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646. L'elezione di coloro che versano nelle
condizioni di non candidabilità è nulla (art. 15, comma 4), senza
che sia in alcun modo possibile per l'interessato rimuovere
l'impedimento all'elezione, come invece è ammesso per le cause di
ineleggibilità derivanti da uffici ricoperti attraverso la
presentazione delle dimissioni o il collocamento in aspettativa
(cfr. ancora la sentenza n. 97 del 1991). [corsivo e neretto
aggiunti, n.d.r.] (cfr. Corte cost. n. 141/96).
Inoltre, le fattispecie di incandidabilità', e quindi di
ineleggibilità, previste dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990, e
successive modificazioni, si collocano su un piano diverso, quanto
a ratio giustificativa, rispetto a quello delle pene, principali ed
accessorie. Esse non rappresentano un aspetto del trattamento
sanzionatorio penale derivante dalla commissione del reato, e
nemmeno una autonoma sanzione collegata al reato medesimo, ma
piuttosto l'espressione del venir meno di un requisito soggettivo
per l'accesso alle cariche considerate (cfr. sentenze nn. 118 e 295
del 1994), stabilito, nell'esercizio della sua discrezionalità, dal
legislatore, al quale l'art. 51, primo comma, della Costituzione,
demanda appunto il potere di fissare i requisiti' in base ai quali
i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza. [corsivo aggiunto, n.d.r.]
Ciò è tanto vero che, secondo l'originaria scelta legislativa,
l'ineleggibilità in questione si collegava a condanne anche non
definitive, e perfino, in alcuni casi, al semplice rinvio a
giudizio (art. 15 della legge n. 55 del 1990, come modificato
dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992). Questa Corte, con la
sentenza n. 141 del 1996, giudicò costituzionalmente illegittime,
per violazione dell'art. 51 della Costituzione, dette ipotesi, ma
limitò la dichiarazione di illegittimità pur estesa, ai sensi
dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, a norme ulteriori rispetto
a quelle allora denunciate alle fattispecie di non candidabilità
che avevano come presupposto il solo rinvio a giudizio o una
sentenza di condanna non ancora passata in giudicato o un
provvedimento applicativo di una misura di prevenzione non
definitiva: nell'implicito presupposto che, invece, non fosse
illegittima l'esclusione della eleggibilità a seguito di condanna
definitiva, secondo quanto, del resto, si ricava anche dall'art.
48, quarto comma, della Costituzione, che ammette possa farsi
discendere da una condanna penale la perdita dell'elettorato
attivo, e dunque anche di quello passivo. [corsivo aggiunto,
n.d.r.]
A seguito di tale pronuncia il legislatore, con l'art. 1 della
legge n. 475 del 1999, ha riformulato le ipotesi di
incandidabilità' già previste dall'art. 15 della legge n. 55 del
1990, limitandole ai casi di condanna definitiva o di applicazione,
con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, ma
senza mutarne l'originario carattere di requisito negativo per
l'accesso alle cariche.
In questi casi la condanna penale definitiva, al di là degli
effetti penali ad essa propri, che seguono il regime per essi
previsto dalla legge, costituisce presupposto oggettivo
dell'operatività di un effetto ulteriore: in una logica che non è
più quella del trattamento penale dell'illecito commesso, ma
piuttosto quella della determinazione di condizioni nella specie,
l'avvenuto accertamento definitivo della commissione di un delitto
che non consentono, a giudizio del legislatore, e in vista di
esigenze attinenti alle cariche elettive e all'esercizio delle
relative funzioni, l'accesso alle medesime cariche. A conferma di
ciò, si può osservare anche che lo stesso art. 15, al comma 4-
sexies, stabilisce che l'ineleggibilità non si applica se è
concessa la riabilitazione. Tale statuizione sarebbe superflua, se
si trattasse di un effetto penale, destinato di per sé ad
estinguersi con la riabilitazione (art. 178 codice penale): mentre
essa vale ad estendere l'effetto di rimozione, derivante dalla
riabilitazione, al di fuori dell'ambito degli effetti penali della
condanna, e precisamente a questa particolare causa di
ineleggibilità. [corsivo e neretto aggiunti, n.d.r.] (cfr. Corte
cost. n. 132/2001).
Ed infine, i delitti per i quali l'art. 15 citato prevede -
dopo la condanna definitiva - la decadenza o anche - in caso di
condanna non definitiva la sospensione obbligatoria dalla carica
elettiva sono appunto qualificati, secondo la giurisprudenza
costituzionale, non tanto dalla loro gravità in relazione al
valore' del bene offeso o all'entità della pena comminata, ma
piuttosto dal fatto di essere considerati tutti dal legislatore
come manifestazione di delinquenza di tipo mafioso o di altre gravi
forme di pericolosità sociale, non irragionevolmente ritenendoli il
legislatore stesso, nell'ambito delle proprie, insindacabili scelte
di politica criminale, parimenti forniti di alta capacità di
inquinamento degli apparati pubblici da parte delle organizzazioni
criminali. Si giustifica in questo modo una disciplina molto
rigorosa ispirata alla comune ratio di prevenire e combattere tali
gravi pericoli allo scopo appunto di salvaguardare interessi
fondamentali dello Stato' (sentenze n. 206 del 1999 e n. 184 del
1994).
Questa disciplina è stata dunque formulata dal legislatore in
modo unitario, pur prendendo in considerazione diverse figure di
reato, proprio per realizzare un efficace strumento - secondo la
precisazione contenuta nel titolo della legge di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale', attraverso
l'individuazione, sulla base di criteri omogenei, di una serie di
reati la cui commissione è appunto valutata - di per sé stessa e
senza distinzione alcuna come indice di oggettiva pericolosità. In
considerazione delle finalità che le norme in esame intendono
perseguire e del ruolo ricoperto dai soggetti interessati, non
appare dunque illogico che il legislatore, ai fini
dell'applicazione della decadenza e della sospensione obbligatorie
dalla carica elettiva, abbia dato esclusivo rilievo alla
identificazione delle fattispecie di reato in questione, senza
avere riguardo a valutazioni di stretta competenza del giudice del
merito, che possano incidere sull'entità della pena. E non appare
quindi arbitraria, per queste stesse ragioni, neppure la scelta
legislativa di non tenere conto delle eventuali circostanze del
reato.
D'altra parte, le disposizioni legislative denunciate sono state
formulate nei termini indicati anche per evitare possibili censure
di ingiustificata diversità di trattamento o situazioni di
incertezza nell'applicazione della misura interdittiva o
sospensiva, derivanti anche da soluzioni giurisprudenziali
divergenti, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la
pari capacità elettorale passiva dei cittadini, proclamata
dall'art. 51 della Costituzione (sentenze n. 364 del 1996 e n. 280
del 1992). [corsivo aggiunto, n.d.r.] (cfr. Corte cost. n. 25 del
2002).
Sulle stesse posizioni del Giudice delle leggi anche la Corte di
Cassazione ed il Consiglio di Stato, che ravvisano
nell'incandidabilità uno status di inidoneità funzionale assoluta
non rimovibile da parte dell'interessato (cfr., rispettivamente,
Corte cost. n. 141/96, cit.; Cass. civ., sez. I, n. 5449/2005;
C.d.S., sez. V, n. 3338/2000).
Fin qui il quadro normativo e giurisprudenziale in astratto .
In concreto, come si diceva più sopra, la Commissione ha
ritenuto di acquisire parere legale in ordine alla ricorrenza dei
presupposti di legge nel caso in esame.
Rinviando integralmente per relationem ai pareri legali prodotti
dal consulente dell'Assemblea avv. Enrico Sanseverino e
dell'Avvocatura erariale, qui si passeranno in rassegna i punti
salienti che possono trarsi dagli stessi.
Nel primo parere pervenuto (protocollato al n. 2281/SEGRVERPOTPG
dell'8 marzo 2011) si afferma conclusivamente che non sembra
potersi mettere in dubbio che l'On.le Santo Catalano al momento
della presentazione della candidatura versava in una causa di
assoluta incandidabilità ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. c)
della L. 55/90; ne consegue pertanto che a parere dello scrivente
la Commissione verifica poteri dovrà richiedere all'Aula di
pronunciare la decadenza del suddetto On.le Santo Catalano dalla
carica di Deputato Regionale. (cfr. parere cit., pag. 6).
Nel respingere le tesi difensive dell'on. Catalano, il parere si
incentra sull'imprescindibilità della concessione della
riabilitazione , che deriva dalla tassatività della previsione
normativa contenuta al comma 4 sexies della L. 55/90 in forza della
quale solo la concessione della riabilitazione fa venir meno le
cause di ineleggibilità o incandidabilità di cui alla L. 55/1990
né, peraltro, in tema di contenzioso elettorale può trovare
applicazione l'art. 445 Codice di Procedura Penale nella parte in
cui questo prevede che la sentenza resa a seguito di patteggiamento
non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, atteso che
nel processo elettorale la sentenza penale viene assunta come fatto
storico, non essendo il Giudice civile chiamato ad accertare
autonomamente la sussistenza del fatto-reato, la sua commissione da
parte del candidato o del cittadino eletto, e l'elemento soggetto
del dolo o della colpa, ma essendo tenuto unicamente a verificare
se il candidato o l'eletto sia stato condannato per uno dei reati
previsti dalla Legge e se la condanna sia divenuta definitiva'
(Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 8489 del 18.10.1994 - rv 488131).
(cfr. parere cit., pag. 4) .
La pronuncia di riabilitazione - si legge ancora nel parere -
deve intervenire (...) prima della presentazione della
candidatura, attesa l'efficacia soltanto ex nunc di tale pronuncia,
e senza che assuma, all'uopo, rilievo la data di presentazione
della relativa domanda da parte dell'interessato' (Cass. Civ. Sez.
I, Sentenza n. 1362 del 02.02.2002 - rv 552037, conforme sul punto
Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 7593 del 21.04.2004 - rv 572210
(...) , e che, pertanto, il mancato conseguimento della pronuncia
riabilitativa, prima della presentazione della candidatura, renda
questa viziata ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 55/1990
(...) (cfr. parere cit., pagg. 4 e 5).
Si conviene, infine, con quanto affermato nel parere (a pag. 6)
circa l'irrilevanza della tesi dell'on. Catalano sull'asserita
inammissibilità dell'esposto-denuncia di Papa per contrasto con la
legge regionale 7 luglio 2009, n. 8.
Ed infatti, a parte le richiamate considerazioni dell'Avvocatura
erariale, qui basti osservare che, all'atto dell'insediamento di
Catalano nella carica, l'Assemblea non ha effettuato convalida
alcuna della sua proclamazione ai sensi dell'invocato art. 51 del
Regolamento interno dell'A.R.S.
Un'ultima questione: quella concernente gli asseriti effetti
della circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1998, n.
4/98, prodotta a suo tempo dall'on. Catalano a corredo della sua
memoria difensiva.
Nel parere legale integrativo (protocollato al n.
3161/SEGRVERPOT del 30 marzo 2011), cui pure integralmente si
rinvia, si chiarisce che a seguito di novelle legislative che hanno
avuto ad oggetto la legge n. 55/90 (tuttora applicabile ai
consiglieri regionali in forza dell'art. 274, comma 1, lett. p),
del decreto legislativo n. 267 del 2000: T.U. Enti locali) quella
stessa circolare ministeriale è da considerarsi del tutto
ininfluente e superata [corsivo aggiunto, n.d.r.] (cfr. parere
cit., pag. 3).
In buona sostanza, ciò in quanto solo dopo il 1998 la sentenza
emessa a seguito di patteggiamento viene equiparata ad una
sentenza di condanna (cfr. art. 1 l. n. 475/99), e fermo restando
il comma 4 sexies dell'art. 15 della l. n. 55/90 sulla non
applicabilità delle disposizioni in materia di incandidabilità nei
confronti di chi, condannato con sentenza passata in giudicato,
abbia avuto concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del
codice penale (cfr. parere cit., pag. 2).
A tali considerazioni aggiungasi che di recente - secondo il
parere de quo - per effetto dell'equiparazione della sentenza ex
art. 444 codice di procedura penale (cd. patteggiamento ) a
sentenza di condanna, la Corte di Cassazione, anche in caso di
patteggiamento, ha statuito che è configurabile l'interesse ad
ottenere la riabilitazione anche in presenza di intervenuta
dichiarazione di estinzione del reato a norma dell'art. 445, comma
2, del codice di procedura penale (cfr. Cass., sez. I, sent.
18.06.2009, n. 31089, e sez. I, 12.04.2006, n.16026, richiamate da
parere cit., pag. 3).
Concludendosi - sempre nel citato parere - che il rigetto della
istanza di riabilitazione da condanna penale di cui alla sentenza
30.04.2001 della Corte di Appello, irrevocabile il 20.07.2001,
proposta dall'On.le Catalano, da parte del Tribunale di
Sorveglianza di Messina, con la Ordinanza del 27.10.2009 (comunque
successiva alla presentazione della candidatura e della quale si è
venuti a conoscenza solo a seguito di specifica richiesta
effettuata dal Presidente dell'ARS con nota del 16 marzo 2011) si
riflette su quella previsione di assoluta incandidabilità nella
quale versava l'On.le Catalano al momento della presentazione della
propria candidatura. (cfr. parere cit., pag. 3).
Ai punti fermi delle argomentazioni del consulente finora
passati in rassegna venivano però a giustapporsi argomentazioni di
segno opposto da parte dell'on. Catalano, di cui si ritiene doversi
dare compiutamente conto ai fini dell'esatta comprensione degli
ulteriori sviluppi della vicenda.
Ed infatti, nella seduta n. 18 del 5 aprile 2011, nel corso
della programmata audizione del deputato regionale, il suo legale
di fiducia, avv. Catalioto, depositava agli atti una memoria
difensiva nella quale, in sintesi, affermava che la situazione in
cui versava l'on. Catalano sarebbe astrattamente riconducibile ad
una delle cause di incandidabilità di cui alla legge n. 55/1990,
essendo lo stesso deputato stato condannato ex art. 444 del codice
di procedura penale [rubricato Applicazione della pena su
richiesta , c.d. patteggiamento, n.d.r.] con sentenza definitiva
del luglio 2001 ad una pena superiore a sei mesi per i reati di cui
agli artt. 323 e 479 c.p.. .
Nonostante l'art. 15, comma 1-bis, della legge n. 55/1990, nel
testo introdotto dalla legge n. 475/1999, disponga che per tutti
gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza
prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è
equiparata a condanna , l'avv. Catalioto puntualizzava alla
Commissione i contenuti della circolare del Ministero dell'Interno
25 novembre 1998, n. 4/1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, circolare di cui - a suo avviso - la
Commissione non poteva non tener conto.
Tale circolare - proseguiva - emanata in relazione all'art. 1,
comma 1, lett. c), dell'art. 15 L. 55/90, su concorde parere del
Ministero di Grazia e Giustizia, ha fornito inequivoci
chiarimenti, su due quesiti: a) quali sono le modalità operative
della causa estintiva di cui all'art. 445 c.p.p.; b) gli effetti
del patteggiamento sulle condizioni di ineleggibilità. Su
quest'ultimo punto ha precisato che la sentenza di patteggiamento è
equiparata a pronuncia di condanna, anticipando così l'introduzione
del comma 1 bis aggiunto all'art. 15 L. 55/90 dall'art. 1, L. 13
dicembre 1999, n. 475. (cfr. memoria difensiva prodotta).
L'avv. Catalioto si soffermava, in particolare, su quanto
affermato nella circolare ministeriale secondo cui l'effetto
estintivo della misura inibitoria proprio del decorso del termine
di 5 anni, disciplinato dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. (e
riguardante il reato ed ogni effetto penale), è più ampio di quello
previsto per la riabilitazione di cui all'art. 178 c.p.
Orbene - proseguiva - poiché ai sensi dell'art. 445 c.p.p. anche
gli effetti penali della sentenza di patteggiamento si estinguono
decorsi cinque anni a condizione che non siano frattanto
intervenute determinate cause ostative individuate dal legislatore,
l'istituto dell'estinzione del reato per decorso del tempo trovava
piena applicazione al caso di specie, come risultava dal
provvedimento della Corte di Appello di Messina n. 213/10GE, che ha
dichiarato estinto il reato per il quale l'on. Catalano era stato
condannato, provvedimento allegato alla seconda memoria difensiva
del 12 ottobre 2010 prodotta dallo stesso deputato.
Alla luce, pertanto, delle superiori argomentazioni e della
documentazione già trasmessa dall'on. Catalano, affermava che la
vicenda sarebbe dovuta già essere stata archiviata dalla
Commissione.
Tuttavia, avendo appreso dalla stampa che, a seguito di parere
legale fornito dall'avv. Enrico Sanseverino (consulente per gli
affari legali dell'ARS) la Commissione sarebbe stata sul punto di
contestare all'on. Catalano una causa di incandidabilità,
comunicava che lo stesso deputato, nell'esercizio del proprio
diritto di accesso, non aveva avuto copia del parere legale reso
dall'avv. Sanseverino sul caso in parola.
Dalla documentazione rilasciata in copia all'on. Catalano -
proseguiva - era emerso che l'istruttoria svolta dalla Commissione
aveva acclarato l'autenticità dei certificati prodotti a suo tempo
dallo stesso deputato, mentre non vi era traccia di interlocuzione
alcuna con il Prefetto di Palermo o di Messina, né col Commissario
dello Stato per la Regione siciliana in ordine all'applicabilità
della più volte citata circolare n. 4/1998 al caso in esame, organi
cui tale provvedimento era stato allora trasmesso.
Ribadiva ancora una volta che la Commissione non poteva
prescindere dalla circolare in questione, da cui non ci si sarebbe
potuti discostare sulla base di pareri forniti da consulenti
legali, essendo la materia de qua riservata alla competenza
esclusiva del legislatore nazionale.
Dichiarava che, per effetto del decorso del termine temporale di
cui all'art. 445 c.p.p., l'on. Catalano era da considerarsi
pienamente riabilitato, e a conferma di quanto sopra - sosteneva -
deponeva la giurisprudenza delle supreme magistrature penali,
civili ed amministrative.
Citava, in particolare, la recente decisione n. 1308/11 del 2
marzo 2011 (acclusa alla memoria difensiva prodotta e fatta
distribuire ai componenti presenti), in materia di permesso di
soggiorno, del Consiglio di Stato, sez. VI, della quale leggeva il
seguente stralcio: E' stato posto il rilievo in giurisprudenza la
sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione - quali
previsti dall'art. 178 c.p. - e quelli di estinzione del reato per
positivo decorso dell'arco temporale previsto dall'art. 445, comma
2 c.p.p., nei casi di applicazione della pena su richiesta così
che, al realizzarsi detta seconda condizione, viene meno ogni
interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere la
riabilitazione, tenendo anche presente che, ai sensi dell'art. 689,
comma 2, lett. a) n. 5 e lett. b) c.p.p., le sentenze di
applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non
comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta
dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del
giudice al riguardo. .
Dava poi lettura della massima della sentenza della Suprema
Corte di Cassazione, Sez. I penale, n. 534 del 1999, anch'essa
acclusa alla memoria difensiva prodotta e fatta distribuire in
copia ai componenti presenti, che così testualmente recita: Attesa
la sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione, quali
previsti dall'art. 178 c.p., e quelli del positivo decorso del
termine previsto dall'art. 445 comma 2 c.p.p., con riguardo alla
sentenza di applicazione della pena su richiesta, deve escludersi
che, una volta realizzatasi detta seconda condizione, vi sia ancora
interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere la
riabilitazione, tenendo anche presente che, ai sensi dell'art. 689
comma 2 lett. a) n. 5 e lett. b) c.p.p., le sentenze di
applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non
comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta
dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del
giudice al riguardo. .
Evidenziava alla Commissione che la giurisprudenza citata da
Papa (autore dell'esposto-denuncia), se letta attentamente e nella
sua interezza, non poteva trovare applicazione al caso di specie,
per le seguenti motivazioni: 1) l'on. Catalano aveva chiesto ed
ottenuto il patteggiamento; 2) era decorso il termine di sette anni
tra la data in cui la sentenza della Corte d'Appello era divenuta
irrevocabile (2001) e la data di accettazione della candidatura
(2008), senza che fosse frattanto intervenuta causa ostativa alcuna
all'estinzione del reato di cui all'art. 445 c.p.p.; 3)
l'autenticità dei certificati penali del Casellario giudiziale
rilasciati dal Sistema informativo del Casellario giudiziale del
Ministero della Giustizia (Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) nonché dei certificati dei
carichi pendenti rilasciati dalla Cancelleria della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME),
acclusi alla memoria di difesa prodotta a suo tempo dall'on.
Catalano.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, chiedeva
l'archiviazione del procedimento attivato presso la Commissione nei
confronti del proprio assistito.
Terminata l'audizione, l'avvocato Sanseverino forniva ulteriori
chiarimenti tecnico-giuridici e, dopo breve discussione, la
Commissione all'unanimità approvava la proposta del Presidente di
rinviare la discussione, per dar modo allo scrivente di condurre i
dovuti approfondimenti alla luce della nuova memoria prodotta e
delle connesse argomentazioni esposte dall'avv. Catalioto.
Detti chiarimenti, anticipati dall'avv. Sanseverino nella seduta
n. 18 del 5 aprile 2011, venivano poi meglio articolati nel terzo
ed ultimo suo parere (pervenuto in data 12 aprile 2011 e
protocollato al n. 3626/SegrVerPotPG-SGPG di pari data), il cui
nucleo fondamentale è stato successivamente riassunto ed integrato
dall'Avvocatura erariale con la nota Cons. n. 2475/11 sopra citata.
Quindi, nella seduta di Commissione n. 19 del 13 aprile 2011,
l'avv. Sanseverino, appositamente interpellato, dichiarava
preliminarmente che la decisione di richiedere copia della sentenza
di condanna della Corte d'Appello di Messina prima all'on.
Catalano, e poi alla Cancelleria penale dello stesso giudice di II
grado, nasceva dalla necessità di verificare se trattavasi di
decisione emessa ex art. 444 c.p.p. [rubricato Applicazione della
pena su richiesta , c.d. patteggiamento in I grado, n.d.r.] ovvero
ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p., oggi abrogato, riguardante
il cosiddetto patteggiamento in appello .
Come meglio argomentato nel parere in parola, integrato dallo
stesso consulente con allegati distribuiti in copia ai componenti
presenti in corso di seduta, l'avv. Sanseverino precisava che il
menzionato art. 599 c.p.p. consentiva alla parte appellante, già
condannata in primo grado, di rinunciare ai motivi di appello e
concordare con il Pubblico Ministero la pena da irrogare nel
giudizio di secondo grado.
In ordine ai differenti effetti prodotti dai due tipi di
patteggiamento precisava come la giurisprudenza fosse copiosa.
Nel ricordare, infatti, quanto contenuto nella memoria dell'on.
Catalano circa gli asseriti effetti ope legis della dichiarazione
di estinzione del reato per decorso del tempo di cui all'art. 445,
comma 2, c.p.p., affermava che l'effetto estintivo in parola non
si produce ipso iure, necessitando di apposita pronuncia in tal
senso da parte del giudice dell'esecuzione, e ciò al fine di
accertare che le condizioni previste dalla menzionata disposizione
si fossero concretamente realizzate.
Ciò risultava chiaramente - a suo avviso - dalla stessa
motivazione del provvedimento della Corte di Appello di Messina n.
213/10GE, che aveva dichiarato estinto il reato per il quale l'on.
Catalano era stato condannato, e di cui dava lettura.
Orbene - poiché la pronuncia della Corte d'Appello in questione
era datata 8 ottobre 2010 - ribadiva che l'on. Catalano, al momento
di accettazione della candidatura, versava comunque in una
situazione di incandidabilità.
Faceva poi rilevare ancora una volta alla Commissione che
l'istanza alla Corte d'Appello di Messina per ottenere la
dichiarazione di estinzione del reato era stata preceduta dalla
richiesta di riabilitazione al Tribunale di Sorveglianza di
Messina, che - com'è noto - l'aveva rigettata con ordinanza del 27-
28 ottobre 2009. E, come si evinceva dalla lettura della sentenza
di condanna della Corte d'Appello di Messina, emessa ai sensi del
sopra richiamato art. 599 c.p.p. (e non già dell'art. 444 c.p.p.),
riconfermava - secondo consolidata, conforme giurisprudenza - i
pareri precedentemente resi.
A sostegno di quanto illustrato, dava infine lettura della
massima della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. III
penale, 28 ottobre 1999, n. 13484 [di cui agli allegati
distribuiti], che così testualmente recita: All'istituto del
patteggiamento in appello di cui all'art. 599 c.p.p. (ed
all'istituto provvisorio del patteggiamento in cassazione di cui
all'art. 3 l. 19 gennaio 1999 n. 14) non è estensibile la
disposizione di favore stabilita dall'art. 445 c.p.p. per il
patteggiamento in primo grado di cui agli art. 444 ss. c.p.p.,
secondo cui la sentenza che applica la pena su richiesta delle
parti non comporta la applicazione delle pene accessorie e delle
misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca. Infatti
l'esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza è
strettamente connessa al carattere di premialità attribuito dal
legislatore al patteggiamento di cui all'art. 444, come
contropartita alla economia processuale che la scelta delle parti
consente. Al patteggiamento in secondo grado non è collegato alcun
profilo premiale: né la riduzione sino ad un terzo della pena
principale, né la esclusione delle pene accessorie e delle misure
di sicurezza, né l'estinzione del reato se entro i termini previsti
l'imputato non ne commette un altro. Mancando la eadem <ratio> tra
i due istituti non è possibile estendere a questo i benefici
previsti a favore dell'imputato per il patteggiamento in I grado.
Tutto al più nel patteggiamento di II grado le parti possono
concordare la determinazione non solo della pena principale, ma
anche di quelle accessorie, purché sempre entro i limiti edittali
previsti .
Al termine della prolusione del consulente legale, la
Commissione, all'unanimità approvava la proposta del Presidente di
aggiornare la relativa discussione del punto ad altra seduta in
considerazione delle argomentazioni esposte dall'avv. Sanseverino
in replica alle tesi del legale di fiducia dell'on. Catalano e
dell'esigenza di attendere il pronunciamento dell'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Palermo sulla vicenda de qua frattanto
richiesto.
Il travagliato iter storico-argomentativo della vicenda in esame
ha finalmente raggiunto il suo epilogo, come già sopra ricordato,
con il più volte citato parere del 15 aprile 2011, con il quale
l'Avvocatura erariale ha ritenuto che fossero da condividere le
conclusioni raggiunte dall'Avv. Enrico Sanseverino nei pareri resi
al Presidente dell'Assemblea regionale [corsivo e neretto aggiunti,
n.d.r.] .
Dopo aver confermato la tesi del consulente circa
l'impossibilità di applicare i benefici previsti dall'art. 445
c.p.p. [al cosiddetto patteggiamento in I grado di cui al
precedente art. 444, n.d.r.] alla diversa fattispecie regolata dal
successivo art. 599 [c.d. patteggiamento in appello, oggi abrogato,
n.d.r.], con la conseguente incandidabilità, in ogni caso, dell'on.
Catalano, in mancanza di un provvedimento di riabilitazione
precedente alla data di presentazione della candidatura [corsivo e
neretto aggiunti, n.d.r.] , la stessa Avvocatura ha affermato che
esattamente il professionista [avv. Sanseverino, n.d.r.] ha
sottolineato l'applicabilità nella fattispecie delle disposizioni
di cui all'art. 15 della L. 55/1990. Conclusione, questa, da
ritenere corretta sia in considerazione dei principi che regolano
la successione delle norme nel tempo (puntualmente riferiti
dall'avv. Sanseverino), sia in considerazione della specialità
delle norme dettate dalla L. 15/1990 cit.. .
A questo punto, lo scrivente relatore reputa illuminante
riportare per intero il ragionamento dell'Avvocatura medesima: In
proposito, va rimarcata l'esigenza di una valutazione
particolarmente rigorosa dei requisiti per l'accesso alle cariche
elettive, tale perciò da giustificare la necessità di una specifica
e positiva pronunzia (rimessa al giudice) sui presupposti per la
concessione della riabilitazione alla quale l'art. 15 della L.
55/1990 subordina il venir meno degli impedimenti alla
presentazione della candidatura.
Dunque, - anche a voler dar credito alle osservazioni esposte
nella memoria difensiva dell'on. Catalano in ordine
all'insussistenza, in linea generale, di un interesse a chiedere la
riabilitazione per una condanna a seguito di patteggiamento',
quando già si siano verificati gli effetti estintivi di cui
all'art. 445 c.p.p. - l'interesse a chiedere la riabilitazione
dovrebbe ritenersi radicato, nella concreta fattispecie, sulla
disposizione speciale di cui al ridetto art. 15.
Sotto questo profilo, va altresì considerato che, ai sensi
dell'art. 179 cod. pen., la concessione della riabilitazione è
subordinata alla circostanza che il condannato abbia dato prove
effettive e costanti di buona condotta', che spetta solo al giudice
valutare.
Si tratta dunque di una valutazione diversa e più ampia di
quella (che, come sottolineato dall'avv. Sanseverino avrebbe dovuto
pur sempre provenire dal giudice in data anteriore alla
presentazione della candidatura) affidata all'automatismo' di cui
all'art. 445 c.p.p.; e tale valutazione investe profili diversi da
quello consistente nella mancata commissione di ulteriori reati nel
periodo previsto dall'art. 445 cit., nel cui ambito la personalità
dell'istante va verificata alla luce di tutto quanto accaduto nel
periodo intermedio fra quello del fatto per il quale è pronunzia
negativa (sia essa di condanna o di applicazione di misura di
prevenzione) e quello della decisione. In tale valutazione globale
bisogna ricercare e trovare non tanto l'assenza di ulteriori
elementi negativi, bensì delle prove effettive e costanti di buona
condotta. Ne consegue che, mentre il totale silenzio sulla sua
condotta risulta insufficiente a fornire prove effettive e costanti
di buona condotta, qualsiasi nota negativa del di lui comportamento
costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal
legislatore per concedergli una patente di buona condotta atta,
addirittura, a cancellare gli effetti penali di precedenti
condanne' (Cass., I sez. pen., 27-2-1999 n. 5470).
Le considerazioni che precedono confermano allora, alla luce
della ricordata esigenza di rigorosa valutazione dei presupposti
per l'accesso alle cariche elettive, la necessità di una puntuale
verifica dei presupposti medesimi, che la norma speciale subordina
alla valutazione resa dal giudice nell'ambito del procedimento di
riabilitazione.
Avuto riguardo a ciò non può non assumere rilievo la circostanza
che l'istanza di riabilitazione per la condanna della Corte
d'Appello di Messina di cui qui si tratta sia stata in concreto
rigettata dal Tribunale di Sorveglianza di Messina con
provvedimento del 27/28-10-2009, con correlato giudizio negativo in
ordine a quel completo ravvedimento' che deve considerarsi
presupposto per l'accesso alle cariche elettive. L'esattezza della
conclusione che precede trae conferma dai principi affermati dalla
giurisprudenza, secondo cui tra gli effetti penali che si
estinguono a seguito dell'estinzione del reato oggetto di sentenza
irrevocabile di patteggiamento, non rientrano le valutazioni ai
fini di pericolosità sociale di cui alle misure di prevenzione
personale' (Cass., I sez. pen., 17-12-2008 n. 1063) .
Come già ricordato in narrativa (cfr. par. 1), perveniva alla
Commissione copia del ricorso elettorale al Tribunale civile di
Palermo presentato dal sig. Maimone Emanuele, volto a far
dichiarare l'incandidabilità dell'on. Catalano mentre invece non si
aveva ancora notizia della rituale notifica ex lege dello stesso
ricorso presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, la
sola a determinare la valida instaurazione della controversia
innanzi al giudici ai fini dell'applicabilità della prassi
consolidata di dichiarazione l'improcedibilità dell'iter attivato
in Commissione.
Alla luce di ciò, la Commissione approvava la relazione del
relatore a maggioranza aprendo il subprocedimento di contestazione
in seduta pubblica.
Senonché, pervenuta la notifica del ricorso Maimone da parte
dell'Avvocatura erariale, la Commissione si trovava a dover
decidere se dichiarare l'improcedibilità in ossequio alla più volte
citata prassi ovvero se dare seguito alle indicazioni, seppur
sommarie, contenute nella nota di trasmissione della stessa
Avvocatura ed asseverate dal consulente per gli affari legali
dell'ARS, avv. Sanseverino, che deponevano invece per il prosieguo
del procedimento di Commissione senza preclusione alcuna.
Tali dubbi venivano condensati nella nuova richiesta di parere
all'Avvocatura distrettuale, in cui si faceva presente
preliminarmente che, nella seduta di Commissione n. 22 del 18
maggio 2011, ci si era chiesti se l'inciso secondo il quale
l'esercizio dei poteri della Commissione non è comunque precluso
dall'iniziativa giudiziaria del sig. Maimone avesse l'effetto o
meno di invalidare l'incontestata prassi seguita dalla Commissione
di dichiarare improcedibili i gravami pendenti innanzi a sé stessa
ogniqualvolta abbia riscontrato la contemporanea pendenza di
altrettanti gravami giurisdizionali contro il medesimo atto di
proclamazione degli eletti , astenendosi dall'attività di
convalida delle elezioni, in attesa dell'esito definitivo del
gravame presentato in sede giurisdizionale (cfr. parere Avvocatura
Cont. n. 2390/99 del 22 febbraio 2000).
Nel merito, le considerazioni della Commissione sono quelle di
seguito rappresentate.
La prassi sinora pacificamente adottata, oltre che essere
suffragata dall'autorevole parere poc'anzi citato, si è sempre
basata su ben precisi orientamenti giurisprudenziali dell'Autorità
giudiziaria tanto ordinaria che amministrativa, diffusamente
richiamati in special modo dalle relazioni approvate all'unanimità
dalla Commissione stessa sui casi Maesano-Nicotra e Grasso-
Nicotra , rispettivamente datate giugno ed ottobre 2010.
Siffatti orientamenti giurisprudenziali spaziano dal Consiglio
di Stato, Ad. Plen., n. 2 del 27 gennaio 1978, all'Ad. Plen. n. 16
del 27 novembre 1989, dal C.G.A., sez. giur., n. 58 del 12 marzo
1992 (richiamate dal parere Cont. n. 2390/99 cit.), alla Corte di
Cassazione, sez. I civile, 18 marzo 2004, n. 5466, a Cass., SS.UU.,
ordinanza n. 6619 del 21 marzo 2006, a Cass., sez. trib., sentenza
n. 17602 del 28 luglio 2010.
In estrema sintesi, rinviando integralmente per relationem alle
citate pronunzie di cui ampi stralci sono riportati nelle
menzionate relazioni approvate, la giurisprudenza, tanto
amministrativa quanto ordinaria, ha recisamente statuito che, in
forza della prevalenza del momento (e della decisione)
giurisdizionale sul momento (e la decisione) amministrativa, della
quale quella giustiziale è una specie, fa sì che, in nome dei
principi altrettanto generali di non contraddizione e di economia
dei mezzi giuridici, il rimedio amministrativo (beninteso avente lo
stesso petitum di quello giurisdizionale), essendo
istituzionalmente subordinato a quello, si arresti quando la
controversia è stata portata ( trasposta ) al livello del primo,
con l'obbligo per l'autorità decidente di dichiarare improcedibile
il ricorso amministrativo.
Ed infatti, sempre secondo la citata giurisprudenza, electa una
via non datur recursus ad alteram per il radicarsi della procedura
giurisdizionale che elide il sottostante interesse tutelabile in
sede amministrativa.
Tali principi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di
legittimità (Cass., sez. trib., sent. n. 17602/10 cit.), sono
inquadrabili peraltro nel sistema dei ricorsi amministrativi
secondo la struttura conferita dal D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199, e dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1034, ed in particolare
dall'art. 20, comma 2, n. 1, di questo secondo atto normativo,
secondo cui, se siano interessate più persone il ricorso al
Tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato
esclude il ricorso gerarchico di tutti gli altri (...). Un siffatto
diritto al ricorso è caratterizzato dall'alternatività, sicché,
quand'anche si verifichi l'eventuale compressione della fase
amministrativa interinale (...) non resta compromesso il principio
di effettività della tutela giurisdizionale, l'unica a dover essere
assicurata davanti all'autorità preposta alla tutela dei diritti
soggettivi con pienezza del rispetto del contraddittorio .
Del resto, anche le Corti di merito hanno sostenuto di recente
che non è possibile attivare la tutela giurisdizionale ed al
contempo continuare a coltivare il procedimento amministrativo. La
tutela giurisdizionale e la prosecuzione del procedimento
amministrativo si pongono in rapporto di alternatività: electa una
via non datur recursus ad alteram (...) il che determina
l'improcedibilità del procedimento amministrativo, in ragione del
principio di prevalenza della funzione giurisdizionale su quella
amministrativa. . La Corte di merito conclude citando la massima
dell'Ad. Plen. del Consiglio di Stato 24 novembre 1989, n. 16, già
citata (cfr. Tribunale Reggio Calabria, 14 novembre 2002).
Per cui, stando al Consiglio di Stato, sez. II, 12 febbraio
1996, n. 88, l'improcedibilità del ricorso amministrativo in
presenza di una successiva impugnativa proposta in sede
giurisdizionale comporta una carenza di potere decisorio da parte
dell'amministrazione, restando detto potere riservato in via
esclusiva al giudice amministrativo (cfr. massima tratta da Leggi
d'Italia - Repertorio di Giurisprudenza).
Ciò premesso, è opportuno evidenziare che, sempre secondo la
giurisprudenza, il ricorso innanzi alla Commissione va qualificato
quale ricorso gerarchico improprio : cfr. Consiglio di Stato, sez.
V, dec. 14 dicembre 1989, n. 844, e Corte Cost., sent. n. 59/68,
nonché Corte di Cassazione civ., sez. I, 29/12/1999, n. 14707,
vertente proprio su fattispecie di ineleggibilità nel Consiglio
regionale della Valle d'Aosta, sentenze tutte citate nelle
relazioni approvate dalla Commissione sopra richiamate.
Nel caso che ricorre, il procedimento in Commissione è stato
azionato a seguito di esposto-denuncia di un elettore del
medesimo collegio in cui era stato eletto l'on. Catalano.
Infatti, a norma dell'art. 52 del Regolamento interno, le
proteste o i reclami elettorali devono essere firmati o da elettori
del collegio o da candidati che ivi ottennero voti .
L'esposto in questione rientra, invero, nel più ampio genus del
reclamo elettorale: soccorre al riguardo la giurisprudenza
parlamentare delle Camere in materia elettorale, che, com'è noto,
si configura quale funzione giurisdizionale a tutti gli effetti, di
natura esclusiva (cfr. Cassaz., SS.UU., 8 aprile 2008, n. 9151).
Ebbene, nella seduta del 31 luglio 1996 della Giunta delle
elezioni della Camera dei deputati, il suo Presidente osservava, e
la Giunta approvava, la ripartizione dei reclami in ricorsi ed
esposti : mentre i primi sono caratterizzati da un interesse
diretto, personale e concreto al ricorso in capo al soggetto che li
presenta, qualora il reclamo fosse presentato da un soggetto
sprovvisto di tali requisiti, il reclamo stesso assume natura
sostanziale di esposto: la legge elettorale non prevede, ma non
esclude, la presentazione di atti aventi natura di esposto,
disciplinando in maniera indistinta, all'art. 87 del Testo unico
della legge per l'elezione della Camera dei deputati, le figure
delle contestazioni, delle proteste e dei reclami.
Parallelamente al Testo unico della Camera, l'art. 61 della
legge elettorale siciliana si esprime in maniera analoga, statuendo
che all'Assemblea regionale è riservata la convalida dell'elezione
dei propri componenti e che l'ARS pronunzia giudizio definitivo
sulle contestazioni, le proteste, e, in generale, su tutti i
reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o
all'ufficio centrale circoscrizionale durante la loro attività o
posteriormente, e che le proteste e i reclami non presentati agli
uffici elettorali devono essere trasmessi alla Segreteria
dell'Assemblea entro il termine di 20 giorni dalla proclamazione.
L'articolo di legge conclude disponendo che nessuna elezione può
essere convalidata prima che siano trascorsi 20 giorni dalla
proclamazione.
In virtù di quanto appena ricordato, la Commissione ha avviato
il procedimento teso ad accertare la validità o meno dei titoli di
legittimazione dell'on. Catalano a ricoprire la carica di deputato
regionale.
L'esposto-denuncia, infatti, benché presentato fuori termine
(dei 20 giorni dalla proclamazione), è stato fatto proprio dalla
Commissione in virtù dei poteri ad essa spettanti di attivarsi
anche ex officio, potere già affermatosi nella prassi e condiviso
dalla dottrina (cfr. Di Ciolo - Ciaurro, Il diritto parlamentare
nella teoria e nella pratica, Milano, 2003, pagg. 188 e 204) e, per
quanto riguarda l'ARS, cfr. XIII legislatura, Commissione Verifica
Poteri, seduta n. 11 del 9 dicembre 2004.
In quella occasione, inoltre, il Presidente chiariva che in
entrambi i casi (attivazione su ricorso' ed attivazione
d'ufficio') occorre tenere conto di eventuali ricorsi diretti
all'autorità giudiziaria, in ossequio al principio della prevalenza
del momento giurisdizionale su quello (amministrativo) della
Commissione. .
Pertanto, anche nel caso che qui ricorre, la Commissione si è
occupata tecnicamente di un reclamo ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell'art. 61 della legge elettorale
siciliana e degli articoli 52 e 61, comma 4, Reg. int. ARS.
Ad abundantiam soccorre anche il tenore perentorio dell'art. 15
della legge n. 55 del 1990, secondo cui - come sopra ricordato -
l'organo che ha deliberato la nomina (proclamazione) o la convalida
è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza di cause di
incandidabilità, per non tacere - infine - dell'applicazione
analogica del comma 3 dell'art. 51 del Regolamento assembleare, che
addirittura ammette la revoca dell'avvenuta convalida qualora
sussistano motivi di ineleggibilità preesistenti e non conosciuti
al momento della convalida stessa.
Pertanto, per tutto quanto precede, legittimamente la
Commissione si è interrogata sull'obbligo o meno di dover
dichiarare l'improcedibilità del gravame innanzi ad essa pendente
dopo aver preso atto dell'inciso della comunicazione di codesta
Avvocatura in premessa richiamato.
E l'interrogativo permane anche qualora si volesse configurare
l'attività di accertamento fin qui condotta dalla Commissione come
procedimento di convalida tout court di cui al comma 2 (e non già
4) dello stesso Regolamento interno dell'ARS.
Ed infatti, secondo l'insegnamento del Giudice delle leggi, le
due attività riservate all'Assemblea regionale, quella di convalida
pura e semplice dell'elezione dei propri componenti (art. 61, comma
I, parte I, l.r. n. 29/2951) e l'altra (eventuale) del giudizio
definitivo sulle contestazioni, le proteste e i reclami, sono
comunque riferibili alla fase amministrativa del contenzioso
elettorale (cfr. Corte Cost. n. 29/2001, punti 3 e 4 in diritto; e
Corte Cost. n. 113/93, punto 4 in diritto, che qualifica come
contenzioso quello disciplinato dagli articoli 40-61 del
Regolamento interno dell'ARS, vale a dire dell'intera Seziona IV
dello stesso testo normativo, interamente dedicata alla Commissione
per la verifica dei poteri).
Alla luce delle superiori considerazioni ed in definitiva di
tutto il corpus giurisprudenziale che ha fino ad oggi suffragato e
corroborato l'incontestata prassi adottata da oltre un decennio
dalla Commissione Verifica Poteri, in uno all'autorevole parere
dell'Avvocatura erariale del febbraio 2000, si chiedeva di voler
esplicitare il senso dell'inciso della nota Cont. citata perché la
Commissione, ex informata conscientia, potesse deliberare sulla
improcedibilità o meno, avendo ben presente, peraltro, la
prospettiva di porre in essere disparità di trattamento rispetto a
casi analoghi come quelli di cui alle relazioni menzionate.
Nella nota di riscontro, l'Avvocatura distrettuale osservava,
nei passaggi più salienti e pertinenti alla specialità del caso che
ricorre, che <<la questione di cui all'oggetto possa e debba
trovare soluzione in forza di diverso ordine di considerazioni, cui
pure fa cenno la nota in riferimento.
Invero, codesta stessa Assemblea richiama la disciplina dettata
dall'art. 15 della L. 55/1990 ("Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazioni di pericolosità sociale"), in forza della
quale "Non possono essere candidati alle elezioni regionali ... e
non possano comunque ricoprire le cariche di consigliere
regionale..." coloro, tra gli altri, che hanno riportato condanna
definitiva per talune fattispecie delittuose (comma 1)
normativamente individuate. "Per tutti gli effetti disciplinati dal
presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del
codice di procedura penale è equiparata a condanna" (comma 1 bis),
salvo peraltro che sia stata pronunziata la riabilitazione.
"L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la
nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena
venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse" (comma
4).
(...) Nell'esercizio di tale funzione, gli organi competenti non
potrebbero non tener conto delle ricordate disposizioni dell'art.
15 della L. 55/1990, che sanciscono la nullità (che va soltanto
dichiarata) dell'elezione di chi si trovi nelle situazioni
descritte dal medesimo art. 15, radicalmente vietandogli di
ricoprire la carica e imponendo addirittura la revoca della
convalida che fosse stata eventualmente pronunciata (a maggior
ragione, dunque, imponendo una determinazione negativa, di
contenuto appunto dichiarativo, nel caso che ricorra taluna delle
situazioni disciplinate dal ridetto art. 15).
Si tratta - in considerazione della peculiarità e della
particolare rilevanza degli scopi perseguiti dal Legislatore
nazionale in una materia esclusivamente riservata alla sua potestà
-di una disciplina speciale, la cui inosservanza non potrebbe
essere giustificata dall'applicazione degli ordinari principi che
regolano i rapporti tra rimedi giustiziali e giurisdizionali, anche
qualora si volesse ritenere che l'esposto del sig. Papa abbia in
effetti determinato l'insorgenza di un ricorso amministrativo.
Né, ad avviso della Scrivente, a fronte dell'indefettibile
obbligatorietà dell'adempimento previsto dal ripetuto art. 15 ("è
tenuto") potrebbe ritenersi plausibile l'opzione di una mancata
pronunzia sulla questione (in tesi idonea a determinare una tacita
convalida della proclamazione), che finirebbe col consentire agli
Organi dell'Assemblea una sorta di "non liquet" in ordine ad una
questione sulla quale tanto le disposizioni del regolamento interno
(che prevedono comunque una decisione sulla convalida) quanto
quelle della legislazione statale (che impongono una eventuale
dichiarazione di nullità dell'elezione e/o di revoca della
convalida, vietando comunque l'esercizio della funzione ai soggetti
che versino nelle situazioni previste) contemplano comunque un
obbligo di pronunzia. (...)>> (cfr. nota Avvocatura 48427/2011 del
23 maggio - Cons. n. 3458/11, cit.).
Alla luce di quanto sopra, la Commissione, in ragione delle
peculiarità del caso evidenziate dall'Avvocatura erariale (riguardo
alla dirimente specialità della disciplina di cui all'art. 15 della
legge n. 55/90 e dell'indefettibile obbligatorietà
dell'adempimento ivi previsto), a maggioranza si è determinata per
il prosieguo del giudizio di contestazione della causa di
incandidabilità originaria in capo all'on. Catalano.
Nel merito, il contenuto dei pareri acquisiti dalla Commissione
(quelli dell'avv. Sanseverino e quello confermativo dell'Avvocatura
erariale) non è stato inficiato né dall'intervento svolto dall'avv.
Catalioto in seduta pubblica, né tantomeno dalla documentazione da
questi prodotta ( verbale di dibattimento in grado di appello
della Corte di appello di Messina del 30 aprile 2001 in narrativa
menzionato).
La Commissione, in buona sostanza, ha riconfermato le motivate
conclusioni di cui alla Relazione sulla causa di incandidabilità
originaria in capo al deputato regionale on. Catalano Santo, detto
Santino , alla luce dell'istruttoria svolta, di quanto emerso nel
corso della seduta pubblica e della consulenza tecnica fornita
dall'avv. Sanseverino.
Ed infatti, il consulente legale dell'ARS, nuovamente
interpellato sugli aspetti tecnici emersi nel corso della
discussione pubblica, ha precisato che, dalla lettura della
sentenza di condanna della Corte d'appello di Messina del 30 aprile
2001, si evince che all'on. Catalano è stata inflitta la pena per
il reato più grave (art. 479 c.p.) pari ad anni 1 e mesi 9 di
reclusione, aumentata ex art. 81 c.p. di ulteriori mesi 2 per il
delitto di cui all'art. 323 c.p. La fattispecie in parola è
pertanto riconducibile alle ipotesi di incandidabilità di cui
all'art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 55/90.
Come affermato dallo stesso consulente in uno dei pareri resi,
occorre distinguere tra le sentenze di patteggiamento emesse ex
art. 444 c.p.p. [rubricato Applicazione della pena su richiesta ,
c.d. patteggiamento, n.d.r.] e le altre emesse ai sensi dell'art.
599, comma 4, c.p.p., oggi abrogato, riguardante il cosiddetto
patteggiamento in appello , ai sensi del quale si consentiva alla
parte appellante, già condannata in primo grado, di rinunciare ai
motivi di appello e concordare con il Pubblico Ministero la pena da
irrogare nel giudizio di secondo grado.
In altre parole, sono state riconfermate le differenze tra i due
tipi di patteggiamento, poiché al patteggiamento in appello non
sono riconducibili i medesimi effetti premiali propri dell'istituto
previsto dall'art. 444 c.p.p.
Contrariamente, infatti, a quanto più volte sostenuto dall'avv.
Catalioto circa i presunti asseriti effetti ope legis della
dichiarazione di estinzione del reato per decorso del tempo di cui
all'art. 445, comma 2, c.p.p., è stato chiarito che l'effetto
estintivo in parola non si produce ipso iure, necessitando invece
di apposita tempestiva pronuncia in tal senso da parte del giudice
dell'esecuzione.
Con riferimento, poi, al documento depositato dall'avv.
Catalioto nel corso della seduta pubblica, si è preso atto che
trattasi di copia autenticata del verbale di dibattimento in grado
di appello della Corte d'Appello di Messina del 30 aprile 2001, nel
quale risulta consacrato l'accordo, ai sensi dell'abrogato art.
599 c.p.p., tra le parti processuali circa la pena da irrogare
all'on. Catalano.
Conclusivamente, sulla base di quanto sopra illustrato e
descritto, la Commissione nel merito, (vale a dire sulla
sussistenza della causa di incandidabilità originaria), ha fatto
propri in toto tutti i pareri legali acquisiti, sia dell'Avvocatura
erariale che del consulente per gli affari legali dell'ARS, non
essendo emersi dalla discussione svoltasi in seduta pubblica
elementi nuovi, come confermato dal consulente per gli affari
legali dell'ARS medesimo, circa l'insussistenza originaria dei
requisiti di candidabilità in capo all'on. Catalano Santo, detto
Santino, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 4,
della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e
integrazioni.
. *********
Va infine puntualizzato che nessuna conseguenza invalidante
sulle operazioni elettorali è prevista dalla legge nel caso di
declaratoria di nullità dell'elezione dell'incandidabile.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha escluso che, in
caso di ineleggibilità (V Sezione n. 3338 del 15 giugno 2000) o in
caso di incandidabilità (V Sezione n. 2333 del 2 maggio 2002) di
consiglieri, si dia luogo ad annullamento delle operazioni
elettorali. Si procede, invece, alla surrogazione della persona non
eleggibile o non candidabile. Anche in quest'ultimo caso, la
sanzione di nullità è stabilita soltanto per l'elezione del
candidato (cit. n. 2333 del 2002), senza conseguenze invalidanti
ulteriori. E la riprova del limitato effetto della ineleggibilità -
nel caso che qui interessa - è che è dato allo stesso organo eletto
il potere di decidere su tale condizione. Il che postula la
validità della sua costituzione, con inconfigurabilità della
nullità di qualsiasi operazione elettorale intervenuta. (cfr.
C.d.S., sez. V, 23.08.2006, n. 4948).
E del resto, dopo iniziali oscillazioni, anche la giurisprudenza
del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
(concernente, invero, fattispecie attinenti esclusivamente ad enti
locali territoriali minori) si è uniformata di recente a quella del
Consiglio di Stato citata (cfr. C.G.A., sez. giur., 20.01.2003, n.
22; 19.03.2010, n. 400; 19.10.2010, n. 1276).
3. Conclusioni
Per le suesposte ragioni,
s i p r o p o n e
all'Assemblea la declaratoria di nullità, per motivi di
incandidabilità originaria, dell'elezione dell'on. Catalano Santo,
detto Santino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge
n. 55 del 1990.
IL RELATORE
(On. Baldassare
Gucciardi)
Allegato 2
Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XV Legislatura
RESOCONTO STENOGRAFICO
SEDUTA COMMISSIONE VERIFICA POTERI
(PUBBLICA)
GIOVEDI' 26 MAGGIO 2011
Presidenza del Presidente Cascio
A cura del Servizio Lavori d'Aula
Ufficio dei Resoconti
INDICE
Assemblea regionale siciliana
(Commissione per la verifica poteri)
PRESIDENTE 3, 9, 12, 13, 16
GUCCIARDI, relatore 3, 14, 16
ARENA, vicepresidente 12
CATALIOTO, legale di fiducia dell'on. Catalano 9, 11, 12, 14,
15, 16
SANSEVERINO, avvocato, consulente per gli affari legali dell'ARS.
La seduta è aperta alle ore 12.04
PRESIDENTE. La seduta pubblica è aperta.
L'ordine del giorno reca: Discussione in seduta pubblica sulla
contestazione della causa di incandidabilità originaria in capo
all'on. Catalano Santo, detto Santino .
Ricordo che la presente seduta segue all'apposito avviso di
convocazione di cui all'art. 53 Reg int. ARS del 3 maggio 2011 e al
rinvio della trattazione dello specifico punto all'ordine del
giorno della scorsa seduta deliberato dalla Commissione e
comunicato agli interessati.
A norma degli artt. 60, commi 3 e 5, del Regolamento interno
dell'ARS, do la parola al relatore, onorevole Gucciardi, perchè
riassuma i fatti e le questioni, senza esprimere giudizio.
Atteso che la seduta è pubblica, informo che i lavori della stessa
saranno stenografati.
GUCCIARDI, relatore, legge:
«Con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 16877/10,
depositata il 19 luglio 2010, pervenuta all'Assemblea il 22 luglio
successivo e protocollata al n. 6364/AULA PG di pari data, veniva
dichiarato ineleggibile l'onorevole Fortunato Romano alla carica di
deputato regionale e proclamato in sua vece l'onorevole Santo
Catalano, detto Santino.
Successivamente, nella seduta della Commissione Verifica Poteri
n. 13 del 1 dicembre 2010, il Presidente comunicava, fra l'altro,
che erano pervenuti i seguenti atti:
a) esposto-denuncia di Papa Nicolò del 27 settembre 2010,
pervenuto il 29 settembre successivo e protocollato al n.
7876/AulaPG del 6 ottobre 2010, con il quale viene comunicato che
il sig. Santo Catalano risultava condannato con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a
sei mesi (reati di cui agli artt. 323 e 479 C.P. in concorso), come
risulta dalla sentenza della Corte d'Appello di Messina del
30.4.2001, irrevocabile il 20.7.2001 ; e con il quale Stante
l'evidente insussistenza dei requisiti per poter ricoprire la
carica si chiede che ciascun organo in indirizzo, per quanto di
propria competenza, provveda, senza dilazione, a revocare dalla
carica il sig. Catalano. ;
b) memoria di difesa dell'on. Santo Catalano, datata 6 ottobre
2010, pervenuta il 12 ottobre successivo e protocollata al n.
8000/VSG-LEG-PG AulaPG del 14 ottobre 2010;
c) nota integrativa dell'on. Catalano alla memoria di cui alla
precedente lettera b , datata 12 ottobre 2010, pervenuta il 18
ottobre successivo e protocollata al n. 8172/VSG-LegPG AulaPG del
21 ottobre 2010.
Con riferimento agli atti testé comunicati, informava la
Commissione che, con nota prot. 8120/AulaPG del 19 ottobre 2010,
integrata con successiva nota prot. n. 8263/AulaPG del 22 ottobre
successivo (entrambe distribuite in copia ai componenti presenti),
era stato chiesto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo di conoscere:
1) a chi competa l'istruttoria per accertare la veridicità di
quanto asserito nell'esposto [di Papa] ovvero nella successiva
memoria del controinteressato [Catalano], atteso che - come sopra
rilevato - la proclamazione [di Catalano] non è stata effettuata da
questa Assemblea regionale né tantomeno è intervenuta convalida
alcuna ;
2) nel caso in cui venisse eventualmente confermata dagli organi
all'uopo preposti la fondatezza di quanto rappresentato
nell'esposto medesimo, da quale data sia inibita a Catalano la
partecipazione ai lavori parlamentari .
Dava notizia, infine, che a tale richiesta era stato dato
riscontro dall'Avvocatura erariale con nota Cons. 8694/10 del 25
ottobre 2010, pervenuta in pari data e protocollata al n.
8286/AulaPG-SgalPG del 26 ottobre successivo (anch'essa distribuita
in copia ai componenti presenti), che, nei punti salienti, così si
esprime:
1) Non sembra dunque che possa mettersi in dubbio, ad avviso
della Scrivente, che del controllo della validità dell'elezione
dell'on. Catalano debba occuparsi la apposita Commissione per la
Verifica dei poteri di cui agli artt. 40 e segg. del regolamento,
anche nel caso di surrogazione del deputato nel corso della
legislatura (cfr. art. 61 del regolamento, commi III e IV), ai fini
delle necessarie determinazioni relative alla convalida, sulla
quale si riferisce non essersi mai pronunciata l'Assemblea
(nonostante quanto in contrario affermato nell'esposto del sig.
Papa). Si ritiene dunque che tali determinazioni vadano assunte in
esito all'articolato procedimento disciplinato dalle ricordate
disposizioni del regolamento (che - mette conto notarlo - prevedono
all'art. 55 la possibilità di prescindere dal procedimento di
contestazione <<nei casi di incompatibilità o di ineleggibilità,
riconosciuta ad unanimità dalla Commissione>>). ;
2) ( ) ferma l'attività svolta nel periodo successivo al
giuramento (art. 1 del regolamento), dalla data dell'eventuale
annullamento dell'elezione (all'esito del procedimento disciplinato
dai ricordati artt. 40 e segg. del regolamento) sarebbe inibita
all'on. Catalano la partecipazione ai lavori parlamentari .
Nella successiva seduta di Commissione n. 14 del 26 gennaio 2011,
il Presidente comunicava che, a seguito della deliberazione
adottata dalla Commissione per la verifica dei poteri nella seduta
del 1 dicembre 2010, la Presidenza - con nota prot. n.
244/SegrVerPotPG del 13 gennaio 2011, indirizzata alla Corte di
Appello di Messina, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e, per conoscenza, al
Commissario dello Stato per la Regione siciliana - aveva chiesto di
conoscere, con la massima cortese sollecitudine:
a) se la documentazione prodotta dall'on. Catalano in copia
fotostatica non autenticata risultasse conforme al vero;
b) se, allo stato, sussistessero in capo all'on. Catalano cause di
incandidabilità alla carica di deputato regionale ai sensi e per
gli effetti della legge n. 55/90 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il Presidente ricordava che, nella seduta n. 13 del 1 dicembre
2010, la Commissione aveva dato mandato alla Presidenza di
rivolgersi alle autorità all'uopo preposte per asseverare
l'autenticità della documentazione prodotta dall'on. Catalano e se,
in ogni caso, lo stesso deputato fosse in possesso dei requisiti di
candidabilità previsti dalla legge al momento dell'accettazione
della candidatura per le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea
regionale siciliana del 13 e del 14 aprile 2008; e se tali
requisiti in atto persistessero.
Indi, come da deliberato della Commissione, informava di aver
provveduto in tal senso con la sopra citata nota prot.
244/SegrVerPotPG del 13 gennaio 2011, indirizzata alla Corte di
Appello di Messina, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e, per conoscenza, al
Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
Non essendo ancora giunta risposta da parte delle autorità
all'uopo interpellate, proponeva di rinviare la discussione del
punto II all'ordine del giorno della seduta al momento in cui la
Commissione si fosse trovata nelle condizioni di esprimersi
compiutamente sulla questione.
La Commissione concordava.
Nell'ulteriore seduta di Commissione n. 16 del 16 marzo 2011, il
Presidente con riferimento al caso Catalano comunicava che erano
pervenuti i seguenti atti:
1) sollecito del sig. Papa Nicolò, pervenuto il 24 gennaio 2010 e
protocollato al n. 759/SegrVerPotPG del 26 gennaio 2011,
indirizzato alle medesime autorità di cui all'esposto-denuncia
presentato dallo stesso interessato, con il quale si sollecita la
dichiarazione di revoca dell'on. Catalano dalla carica di deputato
regionale. Con riferimento al documento testé annunciato, informava
che, con nota prot. n. 1063/SegrVerPotPG del 7 febbraio 2011, si è
risposto che: ( ) questa Presidenza, su mandato della Commissione
per la verifica dei poteri di questa Assemblea regionale, ha
interpellato le autorità all'uopo preposte per i necessari
approfondimenti istruttori, indispensabili e propedeutici
all'ulteriore corso dell'attività della Commissione ;
2) nota della Corte d'Appello di Messina (in riscontro alla nota
prot. 244/SegrVerPotPG del 13 gennaio 2011) del 1 febbraio 2011,
pervenuta il 9 febbraio successivo e protocollata al n.
1077/SegrVerPotPG di pari data, con cui era stata trasmessa copia
autenticata del provvedimento n. 213/10GE che dichiara estinto il
reato per il quale l'on. Catalano era stato condannato;
3) nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto del 2 febbraio 2011 (pervenuta il 10
febbraio successivo e protocollata al n. 1235/SegrVerPotPG dell'11
febbraio 2011) con cui era stata trasmessa certificazione del
Direttore Amministrativo relativa alla documentazione prodotta
dall'On.le Catalano . Comunicava, poi, che la Presidenza, con nota
prot. n. 1824/SegrVerPot-PG del 25 febbraio 2011, aveva chiesto
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto chiarimenti sulla documentazione pervenuta sul caso
Catalano con riferimento ad altra documentazione citata e non
allegata alla certificazione del Direttore Amministrativo del 29
gennaio 2011 invece pervenuta.
Con riferimento sempre al caso Catalano informava che, con nota
prot. n. 1581/AulaPG del 18 febbraio 2011, la Presidenza aveva
conferito formale incarico all'avv. Sanseverino, nella qualità di
consulente per gli affari legali di questa Assemblea regionale ,
al fine di acquisire parere sul caso de quo, parere pervenuto il 7
marzo 2011 (protocollato al n. 2281/SegrVerPot-PG dell'8 marzo
successivo).
Al termine della relativa discussione, la Commissione, su proposta
del Presidente, deliberava all'unanimità di conferire allo
scrivente l'incarico di relatore e, sempre all'unanimità, dava
mandato allo stesso Presidente di richiedere al Tribunale di
sorveglianza di Messina, informandone per conoscenza l'on.
Catalano, di trasmettere copia autentica dell'eventuale sentenza
di riabilitazione.
Dimodochè, con nota n. 2680 /SEGRVERPOTPG del 16 marzo 2011
(inviata per conoscenza all'on. Catalano), il Presidente
interpellava la suddetta autorità giudiziaria, nota il cui
contenuto testualmente si trascrive: Ai sensi e per gli effetti
del comma 4 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modifiche e integrazioni, su mandato di questa
Commissione per la verifica dei poteri, si chiede di voler
trasmettere, con cortese massima urgenza, copia autentica
dell'eventuale sentenza di riabilitazione (emessa ai sensi
dell'art. 179 c.p. e 683 c.p.p. avverso la sentenza definitiva
della Corte di appello di Messina del 30.04.2001, divenuta
irrevocabile il 20.07.2001) dell' on. Santo Catalano, attuale
deputato di questa Assemblea regionale.
Si ribadisce l'urgenza, in quanto questa Commissione è chiamata
ad assumere le deliberazioni di competenza nella seduta di
mercoledì 30 marzo p.v. .
E così, in data 18 marzo 2011 perveniva, da parte del Tribunale di
Messina, copia dell'ordinanza n. 677/2009 del 27.10.2009,
depositata il 28.10.2009, con la quale veniva rigettata l'
istanza di riabilitazione da condanna penale di cui alla sentenza
30.04.2001 della Corte d'Appello (di Messina), divenuta
irrevocabile il 20.07.2001, istanza presentata dallo stesso
deputato.
Senonché, con ulteriore nota prot. n. 3072/SEGRVERPOTPG del 28
marzo 2011, il Presidente si rivolgeva nuovamente al Tribunale di
sorveglianza di Messina per avere chiarimenti sui dati anagrafici
dell'interessato riportati nell'ordinanza di quell'Autorità
giudiziaria. Ed infatti, la nota sopra citata così recita: Con
riferimento all'ordinanza di codesto Tribunale di sorveglianza n.
677/2009 qui pervenuta il 18 marzo 2011 e protocollata al n.
2731/SEGRVERPOTPG di pari data, è emerso che l'onorevole Santo
Catalano risulta nato a Milazzo (ME) invece che a Favignana (TP),
come da certificati penali del casellario giudiziale, dallo
stralcio della sentenza del Tribunale di Palermo, sez. I civile, n.
2406/09, nonché dal supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 14 del 28/03/2008, che si
allegano in copia alla presente. Attesa l'estrema urgenza, si
confida in un pronto riscontro. .
Lo stesso 28 marzo 2011, perveniva risposta (protocollata al n.
3076/SEGRVERPOTPG di pari data) da parte del Tribunale di
Sorveglianza interpellato, con la quale si comunicava che il
procedimento di correzione errore materiale dell'ordinanza n.
677/2009, emessa da questo Tribunale di sorveglianza in data
27/10/2009, nei confronti di Catalano Santo nato a Favignana il
08/05/1956 sarà trattato all'udienza camerale del 26/04/2011 .
Infine, dopo invito rivolto all'on. Catalano (con nota della
Presidenza prot. n. 122/Aula del 25 marzo 2011) a produrre
documentazione a Sua difesa ovvero a partecipare alla sopra
menzionata seduta di Commissione , l'interessato, con nota
pervenuta il 28 marzo 2011 e protocollata al n. 3082/SEGRVERPOTPG
del 29 marzo successivo, chiedeva (...) con urgenza il rilascio
di tutti gli atti che la Commissione ha acquisito a proprio carico
(...) , e con ulteriore nota pervenuta il 29 marzo 2011 e
protocollata al n. 3081/SEGRVERPOTPG di pari data, comunicava che:
(...) è proprio intendimento partecipare alla seduta stessa della
commissione, riservandosi di produrre giusta documentazione a
seguito dell'espletamento della richiesta formulata e trasmessa a
codesta Presidenza in data 28.03.2011. .
Nella seduta n. 17 del 30 marzo 2011, si procedeva all'audizione
dell'on. Catalano, il quale chiedeva di posporre l'audizione poiché
allo stato la sua richiesta di accesso non era ancora stata evasa,
e il Presidente gli rappresentava contestualmente che detta
richiesta sarebbe stata sottoposta alla Commissione nel prosieguo
di seduta.
Con nota prot. n. 126/Aula del 30 marzo 2011, la Presidenza, in
attuazione del deliberato della Commissione della citata seduta,
dava riscontro alla richiesta di accesso agli atti presentata dallo
stesso Catalano e, con nota prot. n. 3220/SEGRVERPOTPG del 1
aprile 2011, lo invitava, per essere audito, a partecipare alla
seduta di Commissione del 5 aprile 2011.
Per altro verso, nella stessa seduta, si comunicava che, con fax
pervenuto alla Presidenza il 14 marzo 2011 e protocollato al n.
2930/SEGRVERPOTPG del 23 marzo successivo, il sig. Nicolò Papa
sulla scorta di quanto superiormente rappresentato invitava il
Presidente p.t. dell'ARS e la Commissione verifica poteri, per
quanto di competenza, ad adottare, senza ulteriore dilazione, i
provvedimenti previsti dalla legge. .
Nella seduta n. 18 del 5 aprile 2011, sciolta positivamente la
questione pregiudiziale della presenza dell'avv. Sanseverino a
presenziare alla programmata audizione dell'on. Catalano, la
Commissione audiva l'avv. Catalioto nella qualità di legale di
fiducia del deputato regionale. Nel corso della citata seduta,
inoltre, l'avv. Catalioto depositava memoria difensiva concludendo
per l'archiviazione del procedimento attivato presso la Commissione
nei confronti del proprio assistito.
Terminata l'audizione, su richiesta di alcuni componenti della
Commissione, l'avv. Sanseverino si soffermava sugli effetti
dell'estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, c.p.p.,
con particolare riferimento alle sentenze di patteggiamento, e sui
rapporti tra la circolare ministeriale n. 4/1998 e la legge n.
475/1999.
Il consulente ribadiva ancora una volta l'imprescindibilità
dell'ottenimento della riabilitazione ai fini della sussistenza dei
requisiti di candidabilità.
Dopo ulteriori richieste di chiarimenti, la Commissione
all'unanimità approvava la proposta del Presidente di rinviare la
discussione del punto dell'ordine del giorno in questione al 13
aprile 2011, per far sì che lo scrivente svolgesse i dovuti
approfondimenti alla luce della nuova memoria prodotta e delle
connesse argomentazioni esposte dall'avv. Catalioto.
Nella seduta n. 19 del 13 aprile 2011, si comunicava che:
- con nota prot. n. 3404/SegrVerPotPG del 6 aprile 2011, era stato
chiesto all'on. Catalano di voler trasmettere, con massima
urgenza, ( ) copia della sentenza di condanna della Corte d'Appello
di Messina del 30 aprile 2001, irrevocabile il 20 luglio 2001 ;
- con nota prot. n. 3632/SegrVerPotPG del 13 aprile 2011, era
stato chiesto alla Cancelleria penale della Corte d'Appello di
Messina di voler trasmettere, con massima urgenza, ( ) copia della
sentenza di condanna della Corte d'Appello di Messina del 30 aprile
2001, irrevocabile il 20 luglio 2001, emessa a carico dell'on.
Catalano Santo, deputato regionale attualmente in carica. ;
- era pervenuto, in data 12 aprile 2011, ulteriore parere legale
dell'avv. Sanseverino, protocollato al n. 3626/SegrVerPotPG-SGPG di
pari data;
- con nota prot. n. 3566/SegrVerPot-PG dell'11 aprile 2011,
integrata dalla successiva nota prot. n. 3629/SegrVerPot-PG del 13
aprile successivo, la Presidenza aveva chiesto parere
all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo sulla vicenda in
questione.
Si comunicava, poi, che erano apparsi sulla stampa i seguenti
articoli:
1. Il consulente affari legali dell'Ars <<Catalano non era
candidabile>> , Gazzetta del Sud, ed. di Messina, del 25 marzo
2011, già accluso alla memoria difensiva prodotta dall'on. Catalano
nella precedente seduta di Commissione;
2. Marcello Bartolotta subentrerà all'Ars , La Sicilia del 30
marzo 2011, ed. di Messina, pag. 29;
3. Quel deputato deve decadere? Il caso Catalano infiamma l'Ars ,
Giornale di Sicilia del 31 marzo 2011, pag. 10;
4. Legge antimafia, rinvio all'ARS. Verdini va all'attacco di
Miccichè , Giornale di Sicilia del 6 aprile 2011, pag. 8 (ultimo
periodo);
5. Non sono ineleggibile , Stretto indispensabile del 6 aprile
2011, pag. 4;
6. Catalano sveglia l'Ars , Centonove dell'8 aprile 2011, pag. 9;
7. Il politico di Milazzo all'attacco , Centonove dell'8 aprile
2011, pag. 9.
Sempre nella medesima seduta, il Presidente comunicava ancora che
era pervenuta in quella data, da parte della Cancelleria penale
della Corte d'Appello di Messina, copia della sentenza di condanna
del 30 aprile 2001, irrevocabile il 20 luglio 2001, emessa da
quella Corte nei confronti dell'on. Catalano (protocollata al n.
3719/SegrVerPotPG del 13 aprile 2011).
Informava, infine, che copia di tale provvedimento era stata
trasmessa all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con
nota prot. 3720/SegrVerPotPG del 13 aprile 2011.
Terminate le comunicazioni di rito, l'avv. Sanseverino illustrava
il nuovo ulteriore parere poco prima comunicato, con il quale
riconfermava i contenuti dei pareri già depositati, ribadendo che
l'on. Catalano, al momento di accettazione della candidatura,
versava comunque in una causa di incandidabilità.
La Commissione, su proposta del Presidente, all'unanimità
deliberava di aggiornare la relativa discussione del punto ad altra
seduta alla luce delle argomentazioni esposte dall'avv. Sanseverino
e dell'esigenza di attendere il pronunciamento dell'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Palermo sulla vicenda de qua,
pronunciamento che perveniva successivamente in data 15 aprile 2011
con nota Cons. n. 2475/11 protocollata al n. 3850/SegrVerPotPG del
19 aprile 2011.
Con tale parere, l'Avvocatura erariale riteneva che fossero da
condividere le conclusioni raggiunte dall'Avv. Enrico Sanseverino
nei pareri resi al Presidente dell'Assemblea regionale ,
escludendosi in definitiva la sussistenza dei requisiti di
candidabilità in capo all'on. Catalano.
Nella seduta n. 20 del 13 aprile 2011, si comunicava che:
- con nota Cons. n. 2475/11, pervenuta il 15 aprile 2011 e
protocollata al n. 3850/SegrVerPotPG del 19 aprile successivo,
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo aveva trasmesso il
parere richiesto con nota prot. n. 3566/SegrVerPot-PG dell'11
aprile 2011, integrata dalla successiva nota prot. n.
3629/SegrVerPot-PG del 13 aprile successivo;
- con nota pervenuta il 19 aprile 2011 e protocollata al n.
3922/SegrVerPot-PG del 20 aprile successivo, l'avv. Atria aveva
trasmesso il ricorso elettorale al Tribunale civile di Palermo
presentato dal sig. Maimone Emanuele, volto a far dichiarare
l'incandidabilità dell'on. Catalano ex art. 15, commi 1 e 1 bis L.
55/90 alla carica di deputato regionale;
- era pervenuta il 22 aprile 2011 (protocollata al n.
3959/SegrVerPotPG di pari data) la Relazione sulla causa di
incandidabilità originaria in capo al deputato regionale on.
Catalano Santo, detto Santino , a firma dello scrivente, relatore
sul caso in parola.
Nel corso della citata seduta, dall'esame della documentazione
comunicata, emergeva che il ricorso elettorale al Tribunale civile
di Palermo presentato dal sig. Maimone era stato semplicemente
comunicato all'Assemblea e, come sembrava risultare dal timbro in
calce allo stesso, anche depositato presso il Tribunale, mentre
invece non si aveva, all'epoca, notizia della rituale notifica ex
lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, che
determina la valida instaurazione della controversia dinanzi al
giudice.
Si apriva, quindi, articolata discussione tra i componenti della
Commissione avente ad oggetto la questione se porre immediatamente
ai voti le motivate conclusioni della Relazione sulla causa di
incandidabilità originaria in capo al deputato regionale on.
Catalano Santo, detto Santino ovvero se attendere il decorso dei
tempi tecnici necessari per la rituale notifica del ricorso e ciò
ai fini di una eventuale declaratoria di improcedibilità del
gravame amministrativo, coma da prassi consolidata.
Terminata la discussione, il Presidente, apprezzate le circostanze
alla luce dell'istruttoria svolta, della relazione del relatore e
del dibattito in Commissione, ribadiva l'intenzione di mettere ai
voti le motivate conclusioni del documento depositato dallo
scrivente, salvo poi procedere in tempi ragionevoli alla
calendarizzazione della proposta della Commissione ai fini della
sua iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, salvo comunque
l'eventuale arresto del procedimento ove frattanto dovesse
accertarsi l'avvenuta notifica del ricorso all'Avvocatura erariale
.
La Commissione, quindi, approvava a maggioranza le motivate
conclusioni della Relazione sulla causa di incandidabilità
originaria in capo al deputato regionale on. Catalano Santo, detto
Santino , aprendo il subprocedimento di contestazione della causa
di incandidabilità in seduta pubblica.
Nella seduta n. 22 del 18 maggio 2011, il Presidente, dopo aver
dato lettura dell'avviso di convocazione in seduta pubblica della
Commissione per la verifica dei poteri, protocollato al n.
4297/SegrVerPot-PG del 3 maggio 2011, comunicava che:
- copia del predetto avviso era stata anticipata all'on. Catalano
sia presso lo studio dell'avv. Catalioto con nota prot. n.
4299/AulaPG del 3 maggio 2011 (trasmessa con fax del 4 maggio
successivo), sia allo stesso deputato con nota prot. n.
4301/SegrVerPot PG del 4 maggio 2011 (trasmessa con fax di pari
data). Dell'avviso era stata data altresì notizia anche al sig.
Papa con nota prot. n. 4302/SegrVerPot PG del 4 maggio 2011;
- con nota pervenuta il 3 maggio 2011 e protocollata al n.
4287/SegrVerPotPG di pari data, il Tribunale di Sorveglianza di
Messina aveva trasmesso copia del verbale dell'udienza camerale-
procedimento di sorveglianza del 26 aprile 2011, nel corso della
quale si era proceduto alla correzione dell'errore materiale
riportato nell'ordinanza n. 677/09, con cui era stata rigettata
l'istanza di riabilitazione presentata dall'on. Catalano;
- con nota Cont. n. 3056/11 del 7 maggio 2011, pervenuta l'8
maggio successivo e protocollata al n. 4374/AulaPG-SgalPG del 9
maggio 2011, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo aveva
trasmesso copia del ricorso elettorale al Tribunale civile di
Palermo presentato dal sig. Maimone Emanuele, con il quale si
chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'ineleggibilità
dell'on. Santo Catalano alla carica di deputato regionale;
- con nota pervenuta il 12 maggio 2011 e protocollata al n.
4588/SegrVerPotPG del 17 maggio successivo, l'on. Catalano aveva
chiesto copia dei pareri resi dall'Avvocatura dello Stato .
Veniva comunicato, inoltre, che per il caso in esame erano apparsi
sulla stampa i seguenti articoli:
Catalano verso la decadenza , Centonove del 29 aprile 2011, pag.
9;
Ars, Catalano decaduto. Ma non è detta l'ultima parola , Giornale
di Sicilia del 4 maggio 2011, pag. 9.
Nella menzionata seduta veniva evidenziato che, tra i documenti
comunicati, figurava la nota Cont. n. 3056/11 del 7 maggio 2011
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, della quale si
dava integrale lettura, e dalla quale emergevano due elementi di
novità.
Il primo riguardava l'avvenuta notifica del ricorso del sig.
Maimone presso la stessa Avvocatura; il secondo concerneva l'inciso
( ) e se gli organi competenti (l'esercizio dei cui poteri non è
comunque precluso dall'iniziativa giudiziaria del sig. Maimone)
abbiano o meno provveduto alle determinazioni di loro spettanza
sulla convalida dell'elezione dell'on. Catalano. , il cui tenore
pareva stridere con la prassi di improcedibilità sinora
costantemente adottata dalla Commissione in caso di concomitante
pendenza di reclamo amministrativo (alla stessa) e ricorso
giurisdizionale aventi il medesimo petitum.
Nella nota in parola si chiedeva, inoltre, posto che la relativa
udienza del tribunale era già stata fissata per il 17 giugno 2011,
di conoscere se l'Assemblea intendesse costituirsi o meno nel
giudizio de quo, sebbene, per prassi, l'ARS non si costituisca in
giudizio nelle controversie elettorali in materia di ineleggibilità
e incompatibilità in ragione della sua posizione di terzietà
rispetto alle parti.
Nel corso della citata seduta, in particolare, l'avv. Sanseverino
precisava che l'esposto di Papa non poteva essere considerato un
reclamo vero e proprio, perché altrimenti sarebbe stato tardivo e
che la Commissione, nella veste di pubblico ufficiale nel senso
penalistico del termine, aveva l'obbligo di portare a compimento il
procedimento di convalida/contestazione attivato nei confronti
dell'on. Catalano, e ciò a pena di responsabilità contabile e
penale.
Seguiva dunque articolata discussione avente ad oggetto, da un
lato, la questione dell'identità o meno della fattispecie de qua
rispetto a casi precedenti già definiti dalla Commissione, sulla
base di consolidata prassi, nel senso dell'improcedibilità od
inammissibilità, e, dall'altro, la diffusa percezione che la prassi
costantemente seguita dalla Commissione non potesse subire
mutamenti in assenza di argomentazioni tali da giustificare le
assolute peculiarità del caso in questione.
Al termine della discussione, la Commissione, su proposta del
Presidente, all'unanimità deliberava di interpellare nuovamente
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo chiedendole di
voler esplicitare il senso dell'inciso della nota Cont. n. 3056/11
citata, perché la Commissione, ex informata conscientia, potesse
deliberare sull'improcedibilità o meno del reclamo in parola.
Indi il Presidente dichiarava aperta la seduta pubblica, e, alla
presenza dell'on. Catalano, assistito dal suo legale di fiducia,
avv. Catalioto, invitava il Segretario Generale a riferire sulle
ragioni del motivato rinvio al 26 maggio 2011 della discussione in
seduta pubblica.
Presa la parola, l'avv. Catalioto dichiarava di voler sollevare
formalmente due eccezioni preliminari, ma il Presidente replicava
che, trattandosi di rinvio preliminare, non era ammesso lo
svolgimento di attività alcuna.
L'avv. Catalioto ne prendeva atto, chiedendo la verbalizzazione di
quanto richiesto e la registrazione integrale dei lavori della
successiva seduta».
PRESIDENTE. Do la parola al rappresentante della parte, onorevole
Catalano, avvertendo che, a norma dell'art. 60, comma 4, del
Regolamento interno dell'ARS, nessuna replica è consentita.
CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. Signor
Presidente, dalla relazione letta, molto puntuale, dall'onorevole
relatore, si capisce che sulla vicenda che stiamo discutendo c'è
stata una particolare attenzione della Commissione contraddistinta
da ben tre pareri del consulente interno della Commissione,
professore Sanseverino e mi sembra tre, quattro pareri
dell'Avvocatura di Stato.
Onde sgombrare il campo da ogni dubbio, stiamo parlando di una
condanna riportata dall'onorevole Catalano, perché dalla lettura e
dall'impegno, con tutti questi pareri, sembrerebbe chissà cosa
avrebbe commesso l'onorevole Catalano a suo tempo, si tratta di un
semplice reato edilizio, un abuso edilizio: gli è stato contestato
il concorso.
Allora, in punto di fatto, ci teniamo a precisare che la sentenza
della Corte d'Appello - essendo di patteggiamento - va integrata
con il verbale di udienza della Corte d'Appello dove, appunto, è
stata patteggiata la pena.
Il reato non è il 323 però il reato è il 479 del codice penale. Io
produco il verbale della Corte di Appello perché venga acquisito
agli atti della Commissione. Questo per inquadrare con la massima
serenità tutta la vicenda nella giusta prospettazione.
Vorrei, altresì, ricordare che in questa Commissione non stiamo
discutendo di un disegno di legge qualsiasi, stiamo discutendo
dello status, ovvero dell'elettorato passivo di un componente.
Quindi, al di là delle valutazioni che ciascuna delle parti può
fare, al di là dei singoli pareri che i consulenti di parte,
l'Avvocatura di Stato, l'avvocato Catalioto di parte dell'onorevole
Catalano, possiamo fare, la Commissione non può prescindere dagli
atti acquisiti a seguito di una scrupolosa, attenta istruttoria.
E andiamo, questo come preambolo, alle prime valutazioni
giuridiche. Chi vi parla ha, più volte, esposto con reclamo a
questa Commissione la situazione di incompatibilità conclamata a
seguito della senza della Corte Costituzionale n. 143 dell'aprile
del 2010 - l'ho fatto perché me ne occupo in qualità di difensore -
l'incompatibilità conclamata dell'onorevole Buzzanca,
dell'onorevole Federico e dell'onorevole Nicotra.
La Commissione, così come è stato anche sottolineato nella
puntuale relazione, si è sempre espressa, nel caso in cui vi fosse
contestualmente un giudizio pendente di fronte all'autorità
giudiziaria, con una dichiarazione di improcedibilità perché -
leggo dalla relazione del signor Presidente del giugno del 2010 che
ha riguardato questi casi - ha sempre ritenuto, d'altronde è stato
riportato anche nella stessa relazione, che questi ricorsi sono dei
ricorsi gerarchici impropri sostanzialmente e, quindi, la
concomitanza di un giudizio giurisdizionale faceva protendere la
Commissione per prassi a dichiarare l'improcedibilità rimandando
tutto all'autorità giudiziaria, alla definizione del giudizio.
Devo dirvi che questa tesi, io non so che cosa vi abbia risposto
l'Avvocatura dello Stato nell'ultimo parere che vi ha reso su
vostra richiesta. Non mi stupirei che vi abbia potuto dire che sono
due procedimenti distinti e separati - questo procedimento è
amministrativo, l'altro procedimento giurisdizionale - che possono
procedere autonomamente.
Non mi stupirei perché, ad onor del vero, anch'io sostengo questa
tesi, ve l'ha sostenuta questa tesi nell'ulteriore reclamo che vi
ho fatto a nome della signora Grasso Carmela del luglio 2010, e
ancora una volta, nonostante un'approfondita - penso - disamina
dal punto di vista giuridico, ancora una volta la Commissione si è
espressa dichiarando l'improcedibilità del ricorso perché vi era
pendente l'altro giudizio dinanzi al tribunale di Palermo. E questo
l'ha fatto per Federico e per Nicotra; l'ultimo di Nicotra l'ha
fatto con provvedimento del dicembre del 2010.
Basterebbe questo soltanto perché questa Commissione, alla stregua
di quanto ha fatto, per prassi - nella relazione è detto che sempre
è stato fatto così - nella relazione, se non ho capito male, è
detto che questa Commissione già quando aveva ricevuto in deposito
il ricorso Maimone, aveva fatto presente che non era ancora
pervenuta la notifica e quindi non poteva procedere a dichiarare
l'improcedibilità, se non ho letto male.
Successivamente, acquisita la notifica del ricorso (vorrei
comunicare pure alla Commissione che c'è l'altro ricorso, non so
se già vi è arrivato, di Marcello Bartolotta, è sempre fissato il
17 giugno, sempre di fronte al Tribunale), quindi una volta
acquisita la notifica del ricorso, che vi ha trasmesso l'Avvocatura
dello Stato, ci saremmo aspettati, con un comportamento lineare
come ha sempre fatto la Commissione, che venisse dichiarata
l'improcedibilità.
Invece, siamo qui a discutere perché verosimilmente - immagino -
che con l'ultimo parere dell'Avvocatura già con il penultimo aveva,
come si suol dire, aperto la fessura, molto probabilmente
nell'ultimo parere ha spalancato la porta nel senso di invitarvi a
dire Sì, potete comunque andare avanti ; e siamo qui e andiamo
avanti.
Ciò non toglie che noi questa eccezione preliminare la facciamo,
perché delle due l'una: o in questi casi, appunto, dove andiamo a
parlare dello status del diritto all'elettorato passivo delle
persone, c'è un comportamento lineare e univoco che riguarda
indistintamente tutti i componenti dell'Assemblea, sia esso
l'onorevole Catalano del PID, sia esso l'onorevole Buzzanca del
PDL, sia esso un altro deputato di un altro partito. Ritengo che il
discrimine non possa essere l'appartenenza politica, ma debba poter
essere la linearità nei comportamenti, nella univocità
dell'indirizzo avuto, nella prassi che voi stessi avete dichiarato
esservi, e soprattutto una stretta attinenza agli atti acquisiti.
Quindi, preliminarmente, noi insistiamo perché la Commissione
possa determinarsi nel dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
Andiamo al merito. Penso che ormai ogni singolo componente abbia -
non dico digerito - ma anche fatto indigestione di tutta la
vicenda.
Noi siamo a discutere in questa vicenda solo ed esclusivamente
perché è stato attivato il procedimento a seguito di un esposto di
tale Papa Nicola.
Il procedimento non è stato avviato per la convalida autonomamente
dalla Commissione, però è stato avviato a seguito del ricorso di
Papa Nicola.
Questo è un altro elemento importante che dovrebbe orientare la
Commissione, perché non si può in corso del procedimento modificare
e dire Ma noi oggi stiamo parlando non già perché è arrivato
l'esposto di Nicola Papa, ma stiamo verificando, siamo nella fase
della convalida.
Perché l'onorevole Catalano è stato insediato a seguito di una
sentenza della Cassazione e quindi l'improcedibilità non si
potrebbe dichiarare perché è una fattispecie diversa .
No, sono stati acquisiti tre pareri sull'esposto di Nicola Papa.
Il signor Presidente nella prima richiesta di parere che ha fatto
al professore Sanseverino ha mandato
SANSEVERINO, avvocato, consulente per gli affari legali dell'ARS.
Avvocato
CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. All'avvocato
Sanseverino, non voleva essere un minus, avvocato, per carità
Nella richiesta di parere all'avvocato Sanseverino ha mandato e ha
fatto presente che c'era l'esposto di Nicola Papa, la lettera me la
ricordo benissimo. Me la ricordo benissimo non per altro, ma per
questo particolare, perché il signor Presidente doveva, quanto
meno, richiedere nel parere e fare presente che c'era l'esposto del
Nicola Papa e c'era anche la memoria di Catalano.
Nella richiesta di parere legale che lei, signor Presidente, ha
fatto all'avvocato Sanseverino, la memoria del Catalano non la cita
completamente. Anche se, correttamente, poi Sanseverino non la cita
nella richiesta di parere. Lei cita nella richiesta di parere
esclusivamente il ricorso di Papa Nicola. Poi nella risposta del
parere di Sanseverino viene fatta anche menzione, anche se in
maniera blanda, della memoria di Catalano, che aveva fornito a
ottobre del 2010.
Quindi, questo procedimento si è attivato solo ed esclusivamente a
seguito di ricorsi e di reclami. E, quindi, rientriamo
perfettamente in questa fattispecie di reclami, non nella ipotesi
diversa di convalida o meno della elezione del Catalano.
Andiamo al merito della vicenda. Quando all'onorevole Catalano è
stato chiesto da parte della Commissione di controdedurre a questo
ricorso del signor Nicola Papa, ricordo che il signor Nicola Papa -
questo per la storia - è colui che fece l'appello nel giudizio di
Romano, cioè nella vicenda giudiziaria che ha visto contrapposti
Catalano con il Romano.
Nicola Papa è colui il quale ha fatto l'appello contro la sentenza
del Tribunale di Palermo nell'interesse sostanziale dell'allora
onorevole Romano.
Quindi, il Papa che ha partecipato al giudizio non aveva mai
sollevato questa questione. Comunque, sollevata la questione gli si
chiede al Catalano di controdedurre e l'onorevole Catalano lo fa
con una ampia memoria producendo ordinanza della Corte di Appello
di Messina dichiarativa dell'estinzione del reato, ai sensi del 445
del codice di procedura penale, provvedimento dichiarativo di
estinzione su parere conforme del Procuratore generale, e fa
presente che vi è, appunto, quella circolare - che nella relazione
è stata richiamata - del Ministero degli Interni, che ha dato le
direttive a tutti i comuni, ivi compresi quelli siciliani, perché
stiamo parlando della legge n. 55 del 1990. Ribadisco che essendo
una legge nazionale, giustamente e correttamente, la circolare del
Ministero degli Interni ha dato delle direttive per la sua uniforme
applicazione su tutto il territorio nazionale.
La Regione Sicilia, ancorché a Statuto speciale, su un punto,
sull'applicazione della legge 55 del 1990 non ha alcun tipo di
discrezionalità, deve semplicemente uniformarsi in modo che su
tutto il territorio vi sia l'applicazione del dato normativo in
maniera uniforme.
Sulla memoria del Catalano ha prodotto anche i certificati dei
carichi pendenti, il certificato generale, il casellario penale, è
stata avviata la dovuta istruttoria .
Mi pare di parlare da solo; il Presidente non c'è.
ARENA, vicepresidente della Commissione. Sospendo la seduta
brevemente.
(La seduta, sospesa alle ore 12.48, è ripresa alle ore 12.50)
PRESIDENTE. La seduta pubblica è ripresa.
CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Santo Catalano. Prima
della sospensione stavo dicendo che, a seguito della memoria e
degli atti prodotti dal Catalano, è stata svolta l'opportuna
istruttoria ed è stato chiesto alla Corte di Appello di Messina se
il provvedimento dichiarativo di estinzione del reato fosse o meno
conforme all'originale e la Corte di Appello ha risposto
trasmettendo copia conforme, sottolineando, nella persona del
presidente dott. Attilio Faranda della Corte di Appello di Messina:
Si trasmette copia conforme all'originale del provvedimento
dell'11 ottobre 2010 emesso dalla Corte di Appello ai sensi
dell'articolo 445 Codice di procedura penale .
Allora, su questo fatto oggettivo ritengo che la Commissione non
abbia più e non abbia alcun potere discrezionale circa la natura
della sentenza di patteggiamento della Corte di Appello di Messina,
perché è la stessa Corte di Appello che dice che è una sentenza di
patteggiamento ai sensi dell'articolo 445, secondo comma, del
codice di procedura penale.
Questo è un fatto oggettivo rispetto al quale la Commissione non
può assolutamente prescindere, perché significherebbe stravolgere
un provvedimento giurisdizionale; è come se alla Commissione
arrivasse un certificato penale dove c'è scritto che non c'è nessun
carico pendente o non c'è nessuna condanna penale e la Commissione
si mettesse a discettare, a disquisire se in effetti è vero o meno.
C'è una statuizione da parte della Corte di Appello, su questo
volevo essere chiaro onde evitare che in futuro si possa dire che
ci siamo confusi, l'onorevole Catalano non ha evidenziato bene
questo profilo, questo aspetto. Il provvedimento della Corte di
Appello di Messina non può assolutamente essere messo in dubbio con
delle valutazioni di parere o quant'altro.
PRESIDENTE. Questo è ovvio
CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Santo Catalano. No, è
ovvio fino ad un certo punto perché, molto probabilmente, con
qualche parere lo si vuole mettere in discussione. Perché una cosa
sono i pareri che noi facciamo (pure io ho fatto l'avvocato, faccio
l'avvocato di pubblica Amministrazione, a suo tempo l'ho fatto
anche per un Assessorato regionale); ma il parere è su un fatto
giuridico, il parere è su una problematica su cui c'è contrasto:
c'è chi la pensa in un modo, c'è un orientamento giurisprudenziale
in un modo, c'è un orientamento giurisprudenziale in un altro modo.
Di fronte ad un fatto storico, ad una certificazione proveniente
da una autorità giudiziaria non ci sono margini di discrezionalità,
noi avvocati non abbiamo alcun margine di discrezionalità.
Poniamo il caso che sia anche un provvedimento sbagliato, ma non
si può prescindere. Sicuramente, la Commissione non ha il potere di
prescindere o di modificare; su questo voglio essere chiaro onde
evitare che si possano commettere degli scivoloni.
La dichiarazione, provvedimento dichiarativo della Corte di
Appello di Messina con cui si estingue il reato, che è un fatto
semplicemente dichiarativo di estinzione di reato, è un fatto che
ormai ha prodotto i suoi effetti giuridici, rispetto al quale non
ha nessuna influenza nemmeno il provvedimento del Tribunale di
sorveglianza sul procedimento di riabilitazione, che aveva fatto un
anno prima il Catalano e del quale avete acquisito copia, che è
stato rigettato.
Il Catalano avvia il procedimento di riabilitazione perché non
sapeva che quel tipo di reato che lui aveva riportato su
patteggiamento era un reato che si estingueva ope legis dopo 5 anni
dalla sentenza, così come prescrive l'articolo 445, secondo comma,
del codice di procedura penale. Per cui avvia quel procedimento e
poi lo lascia.
E allora, una volta acquisita questa certezza resta da chiarire la
problematica: se fosse necessaria comunque la riabilitazione, così
come prevede l'articolo 15 della 55 oppure, come nel caso in specie
a seguito di sentenza di patteggiamento e come dice la circolare
del Ministero degli Interni del 1998, non fosse assolutamente
necessario avviare alcun tipo di procedimento di riabilitazione
perché gli effetti estintivi del reato avvengono automaticamente.
Noi su un punto siamo stati chiari, abbiamo prodotto la
giurisprudenza sia civile che amministrativa e penale e quindi
ritengo di non dilungarmi più di tanto.
La stessa circolare dice che non occorre nemmeno la dichiarazione
di estinzione perché è un fatto ultroneo. Dice semplicemente che
opera l'estinzione del reato e, quindi, di fatto la riabilitazione
della persona, opera automaticamente.
Se domani ci fossero delle elezioni il Catalano si potrebbe
tranquillamente ricandidare, a prescindere dalla riabilitazione
perché ormai il suo reato è estinto. L'estinzione è avvenuta nel
2006, è stata dichiarata nel 2010 con provvedimento dichiarativo
però non occorre null'altro. Questo lo dice - come diverse volte
abbiamo ribadito - la circolare del Ministero degli Interni, la n.
4 del 1998.
Su questa circolare mai nessuno ha detto cose diverse.
Io mi sono interessato in passato di altre vicende, anzi il vostro
Ufficio Legislativo e legale della Regione ha preso a supporto
questa circolare per esprimere alcuni pareri a proposito di alcune
licenze, autorizzazioni amministrative a favore di alcuni soggetti
privati che avevano riportato delle condanne e che però, a seguito
di patteggiamento, erano oramai trascorsi ampiamente i cinque anni.
C'è un parere del vostro Ufficio Legislativo e legale che
richiama, appunto, questa circolare, noi l'abbiamo citata nelle
nostre memorie.
Quindi, nel merito della vicenda non abbiamo null'altro da
aggiungere.
Ci auguriamo semplicemente che la Commissione giunga ad una
decisione che, dal nostro punto di vista, non può che essere o la
dichiarazione di improcedibilità o la dichiarazione nel merito di
insussistenza dell'ipotesi di incandidabilità.
E' anche vero che il 17 giugno, abbiamo l'udienza innanzi al
Tribunale civile di Palermo e, quindi, sotto questo profilo magari
è auspicabile che sia l'Autorità giurisdizionale a pronunciarsi sul
punto.
Concludo facendo presente che questa difesa, ritengo con scrupolo,
ha fatto il proprio dovere e come si suol dire fai ciò che devi,
accada ciò che può .
Quindi, dal nostro punto di vista, siamo talmente sereni che
riteniamo che la Commissione non possa non decidere alla stregua di
ciò che abbiamo sottolineato, esposto e dedotto.
Con l'ulteriore e definitiva consapevolezza che, come nella vita
tutto accade e la vita non è ciò che accade , come diceva un poeta
famoso, ma la vita è ciò che noi facciamo per ciò che accade.
Mi auguro che, a seguito di questa istruttoria, di questa
complessa e articolata vicenda che la Commissione ha affrontato, si
possa giungere ad una decisione equa, equilibrata, responsabile ma
soprattutto giusta.
PRESIDENTE. Grazie, avvocato. Ci sono alcune domande da parte
della Commissione.
GUCCIARDI, relatore. Avvocato Catalioto, la Commissione voleva
chiedere due precisazioni; la prima è se la condanna riguardi,
oltre che il reato di cui all'articolo 479, anche quello di cui
all'articolo 323 (*) del codice penale.
CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. No.
GUCCIARDI, relatore. Bene, la risposta mi sembra chiara.
Poi se la sentenza sia stata emessa ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale o ai sensi dell'articolo 599 del codice
di procedura penale, oggi peraltro abrogato.
(*) Numero di articolo come rettificato dall'oratore
CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. La sentenza
ce l'avete. La sentenza non è stata emessa ai sensi dell'articolo
444 ma è stata emessa ai sensi dell'articolo 599, oggi abrogato.
La Corte di Appello equipara la sentenza di patteggiamento in
Corte di Appello ai sensi dell'articolo 599, a quella ai sensi
dell'articolo 444 e quindi applica l'articolo 445, secondo comma,
del codice di procedura penale. Questo non lo dico io, ma la Corte
di Appello.
Su un punto dico una cosa semplicissima: la decisione della Corte
di Appello, ancorché la si voglia ritenere sbagliata, poniamo caso
che sia errata, non può essere messa in discussione dalla
Commissione. Su questo sono categorico. E' come se fossimo in
presenza di una sentenza emessa da un'autorità giudiziaria, da un
Tribunale, da una Corte di Appello e ritenessimo che fosse
sbagliata. Però è quella, non si può prescindere.
Su questo non vorrei che si faccia confusione.
La Corte di Appello vi ha detto che il provvedimento dichiarativo
dell'estinzione del reato è avvenuto su conforme parere del
Procuratore generale e si dichiara estinto il reato per il quale è
stata inflitta la pena. Questo è quello che dice la Corte di
Appello, visto l'articolo 445.
La Corte di Appello ha fatto un errore? La Commissione può dire
questo?
GUCCIARDI, relatore. Avvocato Catalioto, c'è un'altra precisazione
che la Commissione chiede: nella sentenza si parla di una pena base
aumentata, ex articolo 81 codice penale, con quale reato?
CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. Con il 479,
l'abbiamo prodotto nel verbale.
SANSEVERINO, avvocato, consulente per gli affari legali dell'ARS.
Riguarda il reato per il quale è prevista la pena base, poi si dice
aumentato per continuazione con quale altro reato?
CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. Abuso
edilizio.
SANSEVERINO, avvocato, consulente per gli affari legali dell'ARS.
Abuso edilizio? Scusi avvocato, vuole leggere i capi di
imputazione?
CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano.
Preliminarmente, il Procuratore generale e la difesa dell'imputato
Catalano dichiarano di aver raggiunto il seguente accordo sulla
pena concessa.
Avvocato, io non faccio penale, dico, mi sforzo, leggo, così evito
di fare, io faccio amministrativo
SANSEVERINO, avvocato, consulente per gli affari legali dell'ARS.
Questo è l'accordo, la sentenza di cosa parla?
CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. La sentenza
riporta esattamente la condanna che è l'accordo della condanna,
pena complessiva anni 1 e mesi 11 di reclusione e lire 1.000.000 di
multa.
Questo è l'accordo sul patteggiamento che è stato fatto.
SANSEVERINO, avvocato, consulente per gli affari legali dell'ARS.
Avvocato, le chiedevo pena base per il reato più grave che era il
479; l'altro reato per il quale viene aumentata la pena, ex
articolo 81, qual è?
CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. Ma dov'è che
viene aumentata la pena?
Io, qua, mi scusi
SANSEVERINO, avvocato, consulente per gli affari legali dell'ARS.
Vuole rileggere, lei stesso ha detto: Pena base .
CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. L'imputato
Catalano ha dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo sulla
pena concessa a Catalano , in relazione all'articolo 479 del
codice penale, con riferimento all'articolo 476, primo comma,
codice penale, così: pena base anni 2 e mesi 4 di reclusione, per
il più grave delitto; anni uno e mesi 9 di reclusione per le
generiche, commutata in anni uno e mesi 11 di reclusione
SANSEVERINO, avvocato, consulente per gli affari legali dell'ARS.
Aumentata, non commutata.
CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. Aumentata ad
anni uno e 11 mesi di reclusione e lire 1.000.000 di multa.
SANSEVERINO, avvocato. Sì, avvocato, l'aumento di pena per quale
reato?
CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. Non lo so,
avvocato.
SANSEVERINO, avvocato, consulente per gli affari legali dell'ARS.
E no, se guarda la sentenza; credo che sia acquisita la sentenza.
CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. Infatti,
l'avete acquisita voi.
Ma io voglio dire, abbiamo semplicemente integrato, la pena non
viene
SANSEVERINO, avvocato, consulente per gli affari legali dell'ARS.
Avvocato, lei sta confermando quindi che l'aumento di pena è
soltanto per un reato edilizio.
CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. Io sto
dicendo semplicemente che la pena è quella che risulta dal verbale
di patteggiamento della Corte d'Appello che ho prodotto.
Dopo di che, avvocato, mi scusi, qua siamo in Commissione, non
siamo in dibattimento dove lei rappresenta una parte ed io ne
rappresento un'altra e, allora, non mi sbaglio in alcune mie
affermazioni o pensieri.
Vorrei ribadire che l'avvocato Sanseverino è un consulente di
parte, non la controparte, come se fossimo qua in giudizio a
rappresentare. Molto probabilmente ha confuso di rappresentare
l'esponente che ha fatto ricorso, Nicola Papa, e non di
rappresentare in maniera oggettiva ed obiettiva i lavori della
Commissione.
PRESIDENTE. Il compito dell'avvocato Sanseverino non è quello, per
la verità, e non credo che abbia esercitato quel ruolo.
CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. Scusi,
signor Presidente, posto che non faccio l'avvocato penalista e
quindi ne so sicuramente meno dell'avvocato Sanseverino; noi
abbiamo prodotto il verbale della Corte d'Appello.
Due sono le cose, o è un falso e quindi ce ne assumiamo noi la
responsabilità, oppure ne prendete atto, copia conforme, e leggete
quello che c'è scritto.
PRESIDENTE. L'abbiamo questo, è stato depositato agli atti?
GUCCIARDI, relatore. Sì, è agli atti.
PRESIDENTE. Se nessuno dei componenti la Commissione chiede la
parola, dichiaro chiusa la discussione pubblica.
La Commissione si ritira in seduta privata per prendere le proprie
decisioni.
L'udienza pubblica è pertanto sospesa e riprenderà,
presumibilmente, alle ore 15.00 per comunicare il deliberato della
Commissione sulla prescritta proposta all'Assemblea, cui è
riservata, a norma dell'articolo 61, comma 1, del Regolamento
interno dell'ARS, la definitiva deliberazione sulla sussistenza o
meno della causa di incandidabilità originaria in capo
all'onorevole Catalano.
(La Commissione si ritira in Camera di Consiglio)
(La seduta pubblica, sospesa alle ore 13.10, è ripresa alle ore
15.18)
PRESIDENTE. La seduta pubblica è ripresa.
Do lettura del deliberato della Commissione:
La Commissione per la verifica dei poteri
in seduta privata, seguita alla discussione in seduta pubblica
sulla contestazione della causa di incandidabilità originaria
in capo all'onorevole Catalano Santo, detto Santino;
visto l'articolo 4, parte seconda, dello Statuto speciale della
Regione;
visto l'articolo 15, comma 4, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modifiche ed integrazioni;
visto il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana
e, segnatamente, fra gli altri, gli articoli 60, comma 6, e
61, comma 1,
delibera
di proporre all'Assemblea la declaratoria di nullità, per motivi di
incandidabilità originaria, dell'elezione dell'onorevole Catalano
Santo, detto Santino .
La seduta pubblica è tolta.
La seduta è tolta alle ore 15.20
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Responsabile
Capo dell'Ufficio dei resoconti
dott.ssa Iolanda Caroselli
Integrata dall'allegato resoconto stenografico della seduta
pubblica della Commissione del 26 maggio 2011.