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Resoconto d'Aula della Seduta n. 265 di mercoledì 22 giugno 2011
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   Presidenza del presidente Cascio


   LEANZA EDOARDO, segretario, dà lettura del processo verbale  della
  seduta  precedente  che,  non  sorgendo  osservazioni,  si  intende
  approvato.

   PRESIDENTE.  Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del  Regolamento
  interno,  do il preavviso di trenta minuti al fine delle  eventuali
  votazioni  mediante  procedimento elettronico che  dovessero  avere
  luogo nel corso della seduta.
   Ricordo  altresì  che  anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.

   a seguito della sospensione della carica dell'onorevole Minardo

   Presidenza del presidente Cascio


      Affidamento temporaneo delle funzioni di deputato regionale
    supplente a seguito della sospensione dell'onorevole  Riccardo
              Minardo dalla carica di deputato regionale
                        (art. 3 legge n. 30/94)

   PRESIDENTE.  Si  passa al I punto all'ordine del giorno  che  reca:
   Affidamento   temporaneo  delle  funzioni  di  deputato   regionale
  supplente  a  seguito  della  sospensione  dell'onorevole   Riccardo
  Minardo dalla carica di deputato regionale (art. 3 legge n. 30/94) .
   Comunico  che, in applicazione della legge n. 30/94, la Commissione
  per  la verifica dei poteri, ai sensi dell'articolo 3 della medesima
  legge e del combinato disposto dell'articolo 4, parte seconda, dello
  Statuto  della  Regione e della sezione IV del  Regolamento  interno
  dell'Assemblea, esperiti i necessari accertamenti ai sensi dell'art.
  60   della   legge  regionale  n.  29  del  1951  (legge  elettorale
  siciliana),  nella  seduta  del 22 giugno  2011,  ha  deliberato  di
  affidare   l'esercizio  temporaneo  delle  funzioni    di   deputato
  regionale supplente al candidato Sulsenti Giuseppe, il quale,  nella
  lista  avente il contrassegno  Movimento per l' Autonomia -  Alleati
  per  il Sud  per il collegio provinciale di Ragusa, lista in cui era
  stato  eletto l'onorevole Minardo, sospeso dalla carica di  deputato
  regionale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del
  13 giugno 2011 - di cui l'Assemblea aveva preso atto nella seduta n.
  263  del   16  giugno 2011 - segue immediatamente, con  voti  3.570,
  l'ultimo dei proclamati eletti, onorevole Minardo.
   Non   sorgendo   osservazioni,  l'Assemblea   prende   atto   delle
  conclusioni della Commissione per la verifica dei poteri.
   Dichiaro,  quindi,  supplente  per il  temporaneo  esercizio  delle
  funzioni  di deputato dell'Assemblea regionale siciliana l'onorevole
  Sulsenti,fatta salva la sussistenza di motivi di ineleggibilità o di
  incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento.
   Avverto  che  da  oggi decorre il termine di venti  giorni  per  la
  presentazione di eventuali proteste o reclami ai sensi dell'articolo
  61, comma 3, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive
  modifiche ed integrazioni.

                 (L'onorevole Sulsenti  entra in Aula)
   Poiché  l'onorevole  Sulsenti  è presente  in  Aula,  lo  invito  a
  prestare il giuramento di rito.
   Do  lettura della formula del giuramento stabilita dall'articolo  6
  delle Norme di attuazione dello Statuto siciliano:

   "Giuro  di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo  Capo,
  di osservare  lealmente  le leggi dello Stato e della Regione e  di
  esercitare  con coscienza le funzioni inerenti  al mio  ufficio  al
  solo  scopo  del  bene  inseparabile dello Stato  e  della  Regione
  siciliana".

      (L'onorevole Sulsenti  pronuncia a voce alta le parole: "Lo
                                giuro )
   Dichiaro  immesso l'onorevole Sulsenti nelle funzioni di  deputato
  supplente dell'Assemblea regionale siciliana.
                              (Applausi)


   Presidenza del presidente Cascio


                                Congedo
   PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Mineo ha chiesto congedo  per
  oggi per motivi di salute.
   L'Assemblea ne prende atto.

                               Missione
   PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Buzzanca sarà in missione  il
  30 giugno 2011.
   L'Assemblea ne prende atto.


   Presidenza del presidente Cascio


    Causa di incandidabilità originaria in capo all'onorevole Santo
                               Catalano,
             detto Santino, eletto nel collegio di Messina

   PRESIDENTE. Si passa al III punto dell'ordine del giorno: Causa di
  incandidabilità  originaria in capo all'onorevole  Santo  Catalano,
  detto Santino, eletto nel collegio di Messina.
   Comunico   che  l'avvocato  Cammaroto,  legale  di   fiducia   del
  professore  Marcello Bartolotta, primo dei non eletti  della  lista
  Movimento  per  l'Autonomia - Alleati per il Sud  del  collegio  di
  Messina,  con  nota pervenuta il 20 giugno 2011 e  protocollata  in
  pari  data,  ha trasmesso copia del dispositivo della sentenza  del
  Tribunale  civile  di  Palermo  del  17  giugno  2011  sui  ricorsi
  elettorali presentati avverso all'onorevole Catalano.
   Do integrale lettura del sopra citato dispositivo:

   «Il  Tribunale di Palermo, I Sezione Civile, composto dai  signori
  dott.  Francesco Caccamo, dott. Virgilia Marletta  e  dott.  Giulia
  Spataro,  nei  procedimenti riuniti iscritti  al n.  5610/2011  RG,
  promosso  da Maimone Emanuele contro Catalano Santo e nei confronti
  dell'Assemblea  regionale siciliana in persona del  suo  presidente
  pro  tempore,  convenuto contumace, con l'intervento  del  Pubblico
  Ministero,  promosso  da  Bartolotta  Marcello,  Ricciardi  Filippo
  interventi   contro   Catalano  Santo,  convenuto   nei   confronti
  dell'Assemblea  regionale  siciliana  in  persona  del  presidente,
  convenuto contro la Regione siciliana sempre convenuto contumace, e
  con  l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato all'udienza
  del  17  giugno  2011, dando lettura del dispositivo,  la  seguente
  sentenza:

   definitivamente  pronunciando,  nella  contumacia   dell'Assemblea
  della  Regione Siciliana e della Regione Siciliana, in persona  dei
  rispettivi    legali    rappresentanti    pro-tempore,     dichiara
  l'ineleggibilità  di   Santo  Catalano  alla  carica  di   deputato
  dell'Assemblea  della  Regione Siciliana. Dichiara  Santo  Catalano
  decaduto  dalla  predetta  carica e proclama  eletto  in  sua  vece
  Marcello Bartolotta.
  Condanna  Santo  Catalano al pagamento delle  spese  del  giudizio,
  liquidate, in favore di Emanuele Maimone, in euro 2.000,00  di  cui
  euro  400,00  per  competenze di procuratore ed euro  1.500,00  per
  onorari  di  avvocato, in favore di Marcello  Bartolotta,  in  euro
  5.000,00  di cui euro 400,00 per competenze di procuratore ed  euro
  4.500,00   per  onorari   di  avvocato e,   in  favore  di  Filippo
  Ricciardi,   in  euro 1.500, di cui euro 300,00  per competenze  di
  procuratore ed euro 1.200,00 per onorari di avvocato.
   Dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero per quanto  di
  competenza.

   Così  deciso  in  Palermo, nella camera di Consiglio  della  prima
  sezione civile del Tribunale, il 17 giugno 2011.»

   L'Assemblea ne prende atto.

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, prima di passare  alla  questione
  riguardante  la  causa di incandidabilità dell'onorevole  Catalano,
  essendo  presente  in Aula l'assessore per le attività  produttive,
  dottor  Marco  Venturi, e avendo già parlato col  presidente  della
  Commissione Attività produttive, nonché relatore, onorevole Caputo,
  passerei  temporaneamente  al  IV  punto  dell'ordine  del  giorno:
  Discussione  di  disegni di legge, con il prelievo del  disegno  di
  legge nn. 605-242-362-577/A.
   Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.


   Presidenza del presidente Cascio


     Discussione del disegno di legge «Costituzione dell'istituto
                               regionale
     per lo sviluppo delle attività produttive (605-242-362-577/A)

   PRESIDENTE.  Si  passa,  pertanto, al  IV  punto  dell'ordine  del
  giorno: Discussione di disegni di legge.
   Si procede con la discussione del disegno di legge nn. 605-242-362-
  577/A  «Costituzione dell'istituto regionale per lo sviluppo  delle
  attività produttive», posto al numero 5).
   Invito  i componenti la III Commissione a prendere posto al  banco
  delle Commissioni.
   Ha  facoltà di parlare il presidente della Commissione e relatore,
  onorevole Caputo, per svolgere la relazione.

   CAPUTO,   presidente   della  Commissione   e   relatore.   Signor
  Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge,  dopo  una
  particolare  navetta tra la Commissione Bilancio e  la  Commissione
  Attività   produttive,  arriva  in  Aula  con   la   collaborazione
  dell'assessore  Venturi, che ha partecipato attivamente  ai  lavori
  delle Commissioni.
   Con  il  presente  disegno  di legge si vuole  provvedere  ad  una
  radicale modifica di quelli che sono oggi i Consorzi per le aree di
  sviluppo industriale previsti dalla legge 4 gennaio 1984, n. 1.
   Dopo  tanti  anni  si  può  senz'altro  affermare  che  i  compiti
  istituzionali  loro  affidati si possono  ritenere  abbondantemente
  superati.  In alcuni casi sono state create attività produttive  di
  qualche  interesse  ma  purtroppo in  altri  casi  assistiamo  alla
  presenza  nelle aree ASI di ruderi, forse mai entrati  in  funzione
  con  uno  sperpero di capitali a carico di tutta la comunità.  Oggi
  bisogna   invertire   rotta,  bisogna   incentivare   la   crescita
  dimensionale  delle  piccole  e  medie  imprese,  lo  sviluppo   di
  distretti e la formazione di gruppi di imprese attraverso l'accesso
  al  credito  e  il rafforzamento delle agglomerazioni esistenti  e,
  soprattutto,  con  la  riqualificazione delle  aree  industriali  e
  produttive, nell'ottica di migliorare la qualità e la competitività
  complessiva del sistema delle imprese industriali.
   Parlando proprio di qualità e competitività si deve pensare  anche
  alla possibilità per le imprese di avere dei riferimenti certi dove
  possano essere superate tutte quelle lungaggini amministrative  che
  scoraggiano gli imprenditori siciliani e non ad investire i  propri
  capitali  in  Sicilia. Già in verità in alcuni  settori  produttivi
  esistono  uffici che provvedono direttamente a ricevere le  istanze
  degli   imprenditori   e  a  rilasciare  successivamente   un'unica
  autorizzazione  finale o il diniego. In questo  modo  si  evita  di
  rincorrere i vari nulla osta presso i diversi uffici distanti molto
  spesso anche centinaia di chilometri.
   Tra  le previsioni di questo disegno di legge, in linea con quanto
  già   previsto   dalla   legge   in  materia   di   semplificazione
  amministrativa, si vuole creare, nell'ambito dell'Istituto  per  lo
  sviluppo regionale delle attività produttive, un unico ufficio  per
  il  rilascio  del provvedimento autorizzatorio per la creazione  di
  nuove  iniziative imprenditoriali nell'ambito delle aree di propria
  competenza.
   Non può inoltre essere sottaciuto il notevole risparmio dovuto sia
  alla  eliminazione di ben 11 Comitati direttivi e Consigli generali
  con  rispettivi  presidenti nonché alla  drastica  riduzione  delle
  figure apicali che nel nuovo Ente vedrebbe soltanto la presenza  di
  un  Dirigente  generale  e non di 11 come oggi.  Ciò  comporterà  a
  regime un risparmio di circa quattro milioni di euro di Euro.
   In particolare il disegno di legge prevede:
   a)  l'istituzione  dell'Istituto regionale per lo  sviluppo  delle
  attività produttive (IRSAP), l'ente attraverso il quale la  Regione
  svolge  la  propria attività di intervento nell'ambito  delle  aree
  destinate allo svolgimento di attività produttive ed industriali;
   b)   i  Consorzi  ASI  esistenti  vengono  trasformati  in  uffici
  periferici dell'IRSAP;
   c)   per   l'istruttoria   di   istanze   per   nuove   iniziative
  imprenditoriali nell'ambito delle aree di competenza  dell'IRSAP  e
  per  il rilascio del relativo provvedimento di autorizzazione unica
  l'Istituto   si   avvale  degli  uffici  periferici   appositamente
  costituiti, che coincidono con gli attuali Consorzi ASI. Gli Uffici
  periferici  coordinano le attività amministrative per  il  rilascio
  dell'autorizzazione  unica  fungendo  da  sportelli  unici  per  le
  attività  produttive.  Entro  novanta  giorni  dalla  presentazione
  dell'istanza  da  parte  del  privato,  l'Autorizzazione  unica  si
  intende rilasciata col silenzio assenso.
   Nel  dettaglio si evidenzia che nel titolo primo vengono enucleati
  natura,  composizione e scopi dell'IRSAP. Lo stesso istituto  è  un
  ente  strumentale della Regione a cui è demandato  ogni  intervento
  nell'ambito  delle  aree  destinate  alle  attività  produttive   e
  industriali.  L'IRSAP  ha  natura di ente  pubblico  non  economico
  sottoposto alla tutela e vigilanza dell'Assessorato delle  attività
  produttive,   nell'ambito  delle  aree  destinate   allo   sviluppo
  industriale   ha   ampi  poteri  sia  di  programmazione   che   di
  realizzazione e di gestione.
   Il Titolo II ha riguardo al patrimonio, ai mezzi finanziari e alla
  gestione  dell'istituto. E' previsto che vengano  ceduti  all'IRSAP
  tutto il patrimonio immobiliare gia appartenente ai Consorzi ASI. I
  proventi    sono   quelli   derivanti   dalla   propria    attività
  istituzionale,  nonché da altri contributi e interventi  finanziari
  concessi  da  parte  dello  stato  o  della  comunità  europea  per
  interventi  strutturali  nelle proprie  aree.  L'Assessorato  delle
  attività  produttive  potrà  concedere  contributi  per  l'attività
  istituzionale  dell'Ente nella misura che sarà decisa  da  apposito
  decreto.   L'erogazione   avverrà  previa   presentazione   di   un
  dettagliato  programma  di  intervento  su  ogni  area  oggetto  di
  intervento.  Anche  i  comuni  potranno  contribuire  al   bilancio
  dell'istituto,  in  conformità da quanto  deliberato  dai  relativi
  consigli comunali.
   Il  Titolo  III  riguarda gli organi dell'ente.  E'  previsto  che
  durino  in  carica  cinque  anni  e  sono  formati  dalla  Consulta
  regionale  delle attività produttive, dal presidente, consiglio  di
  amministrazione e dal collegio dei revisori. La Consulta è  formata
  da  nove  membri  e comprende rappresentanti delle categorie  della
  produzione  nonché della pubblica amministrazione. E' nominata  dal
  Presidente  della  Regione  su  proposta  dell'  Assessore  per  le
  attività  produttive.  Esprime il preventivo  parere  su  tutte  le
  delibere adottate dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di
  amministrazione è formato da tre membri; è nominato con  le  stesse
  modalità  previste  per  la  consulta  tra  persone  di  comprovata
  esperienza amministrativa e imprenditoriale e comprende al suo seno
  rappresentanti   delle   categorie  degli   industriali   e   delle
  associazioni di categoria.
   Al  consiglio di amministrazione è affidata la gestione  dell'ente
  secondo quanto espressamente previsto nella stessa legge.
   Il  presidente  è il legale rappresentante dell'ente,  presiede  e
  coordina l'attività del consiglio di amministrazione è nominato con
  decreto dell'Assessore per le attività produttive tra i membri  del
  consiglio di amministrazione.
   Il  collegio  dei  revisori,  i cui componenti  devono  essere  in
  possesso  dei requisiti previsti dall'art. 9 l.r.15/99,  è  formato
  dal presidente, da due componenti effettivi e due supplenti. Ha  il
  compito  di  vigilare  sulla  corretta  attività  amministrativa  e
  gestionale dell'Istituto.
   Il  responsabile del centro di spesa è il direttore  generale.  E'
  nominato  tra  dirigenti dell'amministrazione  regionale  e  a  lui
  competono  i compiti previsti dall'articolo 7 della legge regionale
  15 maggio 2000, n. 10.
   Il  controllo e vigilanza dell'Istituto è affidata all'Assessorato
  delle  attività produttive a cui dovranno essere inviate  tutte  le
  deliberazioni  emanate  dal  consiglio  ad  eccezione   di   quelle
  meramente esecutive. L'amministrazione regionale, nei tempi e nella
  modalità  previste,  potrà intervenire per chiedere  chiarimenti  o
  respingere le delibere. L'Assessorato delle attività produttive  si
  riserva  il  potere  sostitutivo, in  caso  di  gravi  inadempienze
  amministrative da parte del presidente o del consiglio, di nominare
  un   commissario   ad   acta  per  l'adozione   dei   relativi   di
  provvedimenti.
   Il  Titolo IV prevede l'istituzione degli uffici periferici con il
  compito  di  svolgere  attività di sportello  unico  per  tutte  le
  richieste  di  inizio  di  attività  imprenditoriale.  Gli   uffici
  periferici   si   articolano   in   un'area   tecnica   e   un'area
  amministrativa. Questi si servono delle strutture e  del  personale
  delle preesistenti ASI, che pertanto continueranno la loro attività
  sotto la dipendenza dei dirigenti delle rispettive macro aree.  Gli
  imprenditori  interessati  dovranno fare riferimento  proprio  alle
  sedi  delle  vecchie ASI per le loro richieste  iniziali.  Le  sedi
  periferiche  hanno  il compito di istruire le richieste  di  inizio
  attività   e  predisporre  il  provvedimento  finale  al  dirigente
  dell'area  amministrativa  su proposta  del  dirigente  dell'  area
  tecnica.
   Il Titolo V prevede l'emanazione di apposite linee guida entro cui
  l'istituto  dovrà svolgere la sua attività, conseguentemente  viene
  individuato il budget finanziario assegnato all'Istituto.
   Le  linee  guida  vengono condivise entro il  mese  di  giugno  in
  riunioni  consultive che si svolgeranno presso l'Assessorato  delle
  attività produttive a cui potranno partecipare i rappresentanti del
  mondo   della  produzione,  nonché  altri  enti  pubblici   se   lo
  richiederanno.  Esaminate le varie richieste  l'Assessore  provvede
  alla  redazione  delle  linee guida che saranno  trasmesse  per  un
  parere   non  vincolante  alla  Conferenza  permanente  Regione   -
  Autonomie  locali.  Una  volta  approvate  le  linee  guida   corre
  l'obbligo  per  l'Istituto di adeguarsi e in caso di difformità  di
  interventi potranno essere adottati i poteri sostitutivi previsti.
   Il Titolo VI prevede indicazioni in merito al programma triennale,
  piani  regolatori,  espropriazioni e gestione  dei  terreni  e  dei
  rustici.  Il programma triennale dovrà prevedere gli interventi  da
  realizzarsi nel prossimo triennio e soprattutto un piano  economico
  finanziario, la fonte di finanziamento. Altri importanti  atti  che
  dovrà adottare l'istituto per lo sviluppo delle attività produttive
  è il piano regolatore delle singole aree produttive. Questi vengono
  approvati  dal  consiglio di amministrazione previa  stesura  degli
  uffici periferici. Le prescrizioni e vincoli contenuti hanno durata
  decennale  dal  momento  dell'approvazione  da  parte  dell'ufficio
  regionale  competente.  Il  piano  regolatore  dovrà  prevedere  la
  localizzazione degli insediamenti produttivi e delle opere e  degli
  impianti  infrastrutturali, la dotazione di impianti e  servizi  di
  tutela  ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei  diversi
  siti.  Tutte le aree da espropriare e previste nel Piano regolatore
  vengono  dichiarate di pubblica utilità urgenti ed indifferibili  e
  le relative procedure saranno regolate dal D.P.R. 8 giugno 2001, n.
  327.
   Di  rilievo anche l'articolo che prevede la vendita delle  aree  e
  dei  rustici.  Il prezzo delle aree non potrà essere  inferiore  al
  prezzo di esproprio, saranno preferite nella graduatorie le  PMI  e
  le imprese che risulteranno essere state danneggiate da attentati o
  atti da parte della criminalità organizzata.
   Questo  vuole  essere  un ulteriore atto di incoraggiamento  e  di
  solidarietà  verso coloro che vogliono operare nel  rispetto  della
  legalità senza farsi intimidire dalle organizzazioni criminali.  In
  molti  casi  vengono  fuori  delle  storie  tristi  proprio  perché
  l'imprenditore  non sente vicino l'Istituzione. Ad  una  legge  già
  esistente  nel nostro ordinamento si vuole affiancare anche  questa
  norma  che concretamente prevede un intervento immediato  nel  caso
  che  l'immobile  destinato alla produzione venga  irrimediabilmente
  distrutto.
   Infine è prevista la revoca della vendita in quei casi in cui  per
  oltre  cinque  anni non siano iniziati i lavori e sarà  corrisposto
  all'impresa il 75 per cento dell'importo della vendita.
   Il  Titolo  VII  individua le modalità per la realizzazione  delle
  infrastrutture e dei servizi e l'attivazione di nuove iniziative.
   La   realizzazione  delle  nuove  infrastrutture  avverrà  a  cura
  dell'istituto  nel  rispetto  della  normativa  di   settore.   Per
  l'attivazione  dei nuovi insediamenti produttivi si attiveranno  le
  procedure dello sportello unico con l'indizione delle conferenze di
  servizio qualora occorrano pareri da parte di enti interessati.  E'
  prevista  la  possibilità che decorsi 90 giorni dalla richiesta  di
  inizio attività l'imprenditore possa avviare l'attività oggetto  di
  richiesta.
   Infine con il Titolo VIII, riguardante le disposizioni finali,  si
  prevede  il  subentro dell'Istituto in tutti i  rapporti  attivi  e
  passivi  delle  preesistenti  ASI,  l'utilizzo  del  personale  che
  transita  in  un  ruolo provvisorio, l'istituzione  di  un  ufficio
  periferico   distaccato  presso  ogni  attuale   ASI,   nonché   lo
  scioglimento  di tutti gli organi di amministrazione delle  attuali
  ASI  con  la  nomina di un commissario straordinario.  Allo  stesso
  compete individuare lo stato patrimoniale e tutto quanto necessario
  al fine di permettere il subentro dell'Istituto.
   Si  fa  infine  presente che l'attuale disegno di  legge  è  stato
  oggetto  di  confronto  con i diversi operatori  del  settore,  sia
  presso   gli  uffici  dell'assessorato  che  a  mezzo  di  apposite
  audizioni in Commissione Attività produttive.

   PRESIDENTE.   L'assessore  Venturi  si  riserva   di   intervenire
  successivamente.
   Dichiaro aperta la discussione generale.
   Non  avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa  la
  discussione  generale e pongo in votazione il  passaggio  all'esame
  degli  articoli. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   La  Presidenza  stabilisce il termine per la  presentazione  degli
  emendamenti  a questo testo per lunedì alle ore 12.00,  in  maniera
  tale  che  martedì gli uffici saranno in grado di  confezionare  il
  fascicolo.


   Presidenza del presidente Cascio


        Riprende il III punto dell'ordine del giorno: Causa di
   incandidabilità originaria in capo all'onorevole Santo Catalano,
             detto Santino, eletto nel collegio di Messina

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, si torna al III punto dell'ordine
  del   giorno:   Causa   di  incandidabilità  originaria   in   capo
  all'onorevole Santo Catalano, detto Santino, eletto nel collegio di
  Messina.
   Ricordo  che  la  Commissione per la Verifica  dei  Poteri,  nella
  seduta  del  7  giugno  2011, ha approvato  la  prevista  relazione
  scritta.
   L'Assemblea,  ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del  Regolamento
  interno,  è  chiamata  pertanto  a  deliberare  definitivamente,  a
  scrutinio segreto, sulla proposta, formulata dalla Commissione  per
  la  Verifica  dei Poteri con la sopra citata relazione,  (Documento
  IV),  di  declaratoria  di nullità, per motivi  di  incandidabilità
  originaria, dell'elezione dell'onorevole Santo Catalano alla carica
  di deputato regionale.
   L'approvazione  di  tale proposta comporterà  conseguentemente  la
  nullità  dell'elezione  dell'onorevole  Catalano  e  la  successiva
  surroga.
   Invito,  pertanto, i componenti della Commissione per la  Verifica
  dei Poteri a prendere posto al banco delle Commissioni.

                      (La Commissione si insedia)

   Dichiaro  aperta  la  discussione e invito il relatore,  onorevole
  Gucciardi, ad illustrare la proposta della Commissione.

   GUCCIARDI,  relatore.  Signor Presidente, onorevoli  colleghi,  ai
  sensi  degli  articoli 60, comma 6, e 61, comma 1, del  Regolamento
  interno dell'Assemblea rassegniamo la presente relazione:

   «1 - Fatto
   Con  sentenza  della  Suprema  Corte di  Cassazione  n.  16877/10,
  depositata  il 19 luglio 2010, pervenuta all'Assemblea il 22 luglio
  successivo  e protocollata al n. 6364/AULA PG di pari data,  veniva
  dichiarato ineleggibile l'onorevole Fortunato Romano alla carica di
  deputato  regionale  e  proclamato in sua vece   l'onorevole  Santo
  Catalano, detto Santino.
   Successivamente, nella seduta della Commissione Verifica Poteri n.
  13 dell'1 dicembre 2010, il Presidente comunicava, fra l'altro, che
  erano pervenuti  i seguenti atti:
   a)   esposto-denuncia  di  Papa  Nicolò  del  27  settembre  2010,
  pervenuto  il  29  settembre  successivo  e  protocollato   al   n.
  7876/AulaPG  del 6 ottobre 2010, con il quale viene comunicato  che
  il   sig.   Santo  Catalano   risultava  condannato  con   sentenza
  definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore  a
  sei  mesi  (reati di cui agli articoli 323 e 479 C.P. in concorso),
  come risulta dalla sentenza della Corte d'Appello di Messina del 30
  aprile 2001, irrevocabile il 20 luglio 2001 .

   PRESIDENTE. Onorevole Gucciardi, la relazione è lunga  e  corposa.
  Avendo  prodotto  un documento di 38 pagine, molto dettagliato,  se
  lei  ritiene  può  anche darlo per letto e i  deputati  interessati
  possono  prendere visione del documento elaborato dalla Commissione
  Verifica Poteri.

   GUCCIARDI. Signor Presidente, mi rimetto al testo della  relazione
  scritta;  ma,  correttamente, alcuni colleghi mi fanno  notare  che
  dovremmo  almeno leggere la proposta deliberata dalla  Commissione.
  Quindi, vado direttamente alle conclusioni.
   Onorevoli  colleghi, per le su esposte ragioni, per  le  quali  ci
  rimettiamo alla relazione, si propone all'Assemblea la declaratoria
  di nullità, per motivi di incandidabilità originaria, dell'elezione
  dell'onorevole Catalano Santo, detto Santino, ai sensi  e  per  gli
  effetti  dell'articoli 15 della legge n. 55 del 1990  e  successive
  modifiche ed integrazioni.

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di prendere posto.
   Ricordo  che è la prima volta, in 64 anni, che l'Aula si trova  ad
  affrontare un problema di questo tipo.
   Non  avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa  la
  discussione.


   Presidenza del presidente Cascio


                     Votazione a scrutinio segreto

   PRESIDENTE.  Ai  sensi dell'articolo 27, comma 7  del  Regolamento
  interno  dell'Assemblea regionale siciliana, indìco la votazione  a
  scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della  proposta
  di   declaratoria   di  nullità,  per  motivi  di   incandidabilità
  originaria,  dell'elezione dell'onorevole Santo Catalano  formulata
  dalla Commissione.
   Spiego  il  significato del voto: chi è favorevole  alla  proposta
  della Commissione prema il pulsante verde; chi è contrario prema il
  pulsante rosso; chi si astiene prema il pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

                      (Si procede alla votazione)

   Prendono  parte alla votazione: Adamo, Ammatuna, Apprendi,  Arena,
  Aricò,  Beninati,  Bonomo, Bosco, Bufardeci, Buzzanca,  Calanducci,
  Campagna,  Cappadona, Caputo, Caronia, Cascio Salvatore,  Catalano,
  Cimino,  Colianni, Cordaro, Corona, Cracolici, Cristaudo, Currenti,
  D'Agostino, D'Asero, De Benedictis, De Luca, Digiacomo, Di  Guardo,
  Di  Mauro,  Dina,  Donegani, Falcone, Faraone,  Federico,  Ferrara,
  Fiorenza,  Formica,  Galvagno, Gennuso, Greco, Gucciardi,  Laccoto,
  Leanza Edoardo, Leanza Nicola, Lentini, Leontini, Lo Giudice, Lupo,
  Maira, Marinello, Marrocco, Marziano, Mattarella, Musotto, Nicotra,
  Panarello,  Panepinto, Pantuso, Parlavecchio,  Picciolo,  Pogliese,
  Ragusa,  Rinaldi,  Ruggirello,  Savona,  Scilla,  Scoma,  Speziale,
  Sulsenti, Termine, Torregrossa.

   Sono in congedo: Di Benedetto, Giuffrida, Mineo e Vinciullo.

   Dichiaro chiusa la votazione.

                       Risultato della votazione

   PRESIDENTE.  Proclamo  il risultato della  votazione  a  scrutinio
  segreto:

   Presenti            74
   Votanti             73
   Maggioranza         37
   Favorevoli          35
   Contrari            38

                       (L'Assemblea non approva)
                               (Applausi in Aula)

   Si  intende,  pertanto,  confermata la permanenza  in  carica  del
  deputato regionale onorevole Santo Catalano.
   Onorevoli colleghi, sospendo la seduta per qualche minuto.

     (La seduta, sospesa alle ore 17.11, è ripresa alle ore 17.15)


   Presidenza del presidente Cascio


      Discussione del disegno di legge «Disciplina in materia di
                            autorizzazione
       all'insediamento dell'esercizio cinematografico» (621/A)

   PRESIDENTE.  Si  riprende  il  punto IV  dell'ordine  del  giorno:
  Discussione di disegni di legge.
   Si  procede  con  la  discussione del disegno di  legge  n.  621/A
  «Disciplina   in   materia   di   autorizzazione   all'insediamento
  dell'esercizio cinematografico», posto al numero 1).
   Invito  i  componenti la IV Commissione a prendere posto al  banco
  delle Commissioni.
   Non  essendo  presente in Aula nessun rappresentante del  Governo,
  sospendo brevemente la seduta.

     (La seduta, sospesa alle ore 17.11, è ripresa alle ore 17.15)

   La seduta è ripresa.
   Onorevoli colleghi, non ci sono componenti del Governo presenti in
  Aula ma, nonostante ciò, darei la parola al relatore del disegno di
  legge, onorevole Buzzanca, per svolgere la relazione, così da poter
  fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì
  mattina.
   Ritengo assolutamente incredibile che, con cinque disegni di legge
  all'ordine   del  giorno,  non  sia  presente  in  Aula   un   solo
  rappresentante del Governo regionale. L'assessore Venturi  è  stato
  da  me  giustificato  perché, avendo svolto  il  suo  compito  come
  assessore per le attività produttive, è andato via concordando  con
  la   Presidenza  la  possibilità  di  allontanarsi,  ma  mi  sembra
  veramente assurdo che nessun altro assessore sia presente.
   Ha  facoltà  di  parlare  il  relatore,  onorevole  Buzzanca,  per
  svolgere la relazione, nonostante l'assenza del Governo.

   BUZZANCA,  relatore. Signor Presidente, innanzitutto la  ringrazio
  perché  la  sua  decisione ci consente di andare avanti  in  questo
  percorso,  e  non  posso non concordare con lei sulla  mancanza  di
  rispetto  nei  confronti del Parlamento da parte del  Governo,  che
  purtroppo  in  tante  occasioni non rispetta come  dovrebbe  questa
  Istituzione.
   La  sua  decisione  di  proseguire i  lavori  ci  fa  capire  come
  l'Assemblea  sia determinata a portare avanti norme che  servono  a
  dare respiro anche all'economia siciliana.
   Il   disegno  di  legge  di  cui  sono  relatore,  devo  dire  per
  correttezza,   è   stato   presentato   dall'onorevole    Francesco
  Calanducci, che ringrazio.
   Nel  corso  degli  ultimi  anni, l'offerta  cinematografica  nella
  nostra  Regione  ha  registrato una significativa  diminuzione  del
  numero  degli  esercizi,  dovuta principalmente  alla  chiusura  di
  numerosi  tradizionali cinema e arene mono-sala,  conseguente  alla
  tendenziale  diffusione  degli  esercizi  cosiddetti  multisala.  I
  rapidi mutamenti in atto dell'offerta cinematografica costituiscono
  un  fenomeno in crescita in tutta Europa, il quale non  poteva  non
  incidere    significativamente    sulla    dimensione    e    sulle
  caratteristiche dell'offerta sul nostro territorio.
   L'apertura  di  nuovi esercizi, attrezzati ad ospitare  un  numero
  sempre   maggiore   di   sale   al  loro  interno,   contribuiranno
  inevitabilmente ad aggravare la grave crisi attualmente vissuta dai
  cinema    mono-sala,    esposti,   tra   l'altro,    all'incremento
  dell'utilizzo dei concorrenti prodotti home video e pay tv che oggi
  rappresentano  modalità alternative di visione dei film  largamente
  preferite dalle nostre famiglie.
   Appare, pertanto, necessario ed urgente predisporre normativamente
  una   disciplina  dell'apertura  di  sale  ed  arene,  tendente   a
  razionalizzare  la  distribuzione sul territorio  delle  differenti
  tipologie  di  strutture cinematografiche, allo scopo  di  tutelare
  principalmente   gli  operatori  già  attivi   e   favorire   nuovi
  insediamenti in aree che risultino scarsamente dotate o addirittura
  prive di esercizi.
   Si  è  a  tal  fine  ritenuto opportuno  integrare  la  disciplina
  anzidetta  con le sovraordinate norme urbanistiche preposte  ad  un
  uso razionale del territorio cittadino e provinciale.
   Saranno, pertanto le specifiche esigenze del contesto territoriale
  a costituire un parametro essenziale ad una corretta pianificazione
  dei   nuovi   insediamenti   o   al   potenziamento   di   esercizi
  cinematografici già esistenti. Così come, la diffusione di sale  ed
  arena   in   aree  svantaggiate  e  periferiche,  se  adeguatamente
  disciplinata, può rappresentare una valida risorsa finalizzata alla
  valorizzazione ed al sostegno di territori marginali.
   Con  questo spirito, signor Presidente, invito l'Aula ad approvare
  l'articolato    che    abbiamo   proposto   nell'interesse    della
  cinematografia e - io direi - anche della cultura in Sicilia.

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, comunico che l'onorevole  Camillo
  Oddo  che,  secondo il verbale di votazione risulta  assente  dalla
  votazione  per scrutinio segreto poc'anzi effettuata, è presente  e
  ha partecipato al voto.
   Dichiaro  aperta la discussione generale sul disegno di  legge  n.
  621/A.

   CALANDUCCI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CALANDUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi  sono  posto
  delle  problematiche quando ho proposto questo  disegno  di  legge.
  Ognuno di noi ha delle radici, vive di ricordi, e indubbiamente  il
  cinema,   nella  nostra  crescita,  ha  rappresentato  un   momento
  fondamentale  sia  nella formazione che per i valori  aggiunti  che
  aveva come capacità di aggregazione e coesione sociale.
   Gli    anni   successivi   alla   mia   giovinezza   hanno   visto
  progressivamente  una diminuzione di interesse per  questo  settore
  per  via  delle  TV  private  e di altri sistemi  che  naturalmente
  soppiantavano quello che era il ruolo del cinema.
   Questo  creava una condizione di difficoltà oggettiva per le  sale
  cinematografiche,  soprattutto laddove avevano  questo  spirito  di
  coesione  e  di  ruolo  sociale, cioè nelle  piccole  città,  nelle
  comunità  montane, nei centri storici difficili da raggiungere  per
  problemi   di   viabilità,  in  tutti  quei  luoghi  che   potevano
  rappresentare un valore aggiunto per questa capacità di diffusione.
   Poi,   improvvisamente,   c'è   stata   una   progressione   nella
  tecnologica, è diventato un cinema di qualità, una proiezione nelle
  multisale che, fortunatamente, ha permesso almeno di salvare questo
  settore delle sale cinematografiche.
   Voglio  ricordare che meno di cento comuni in tutta  l'Isola  sono
  provvisti  di  sale  cinematografiche.  Ciò  significa  che  questo
  straordinario  mezzo  di  ricreazione, di  coesione  sociale  e  di
  socializzazione viene meno.
   Pertanto,  il  disegno di legge proposto va in due  direzioni:  la
  prima  è  quella di cercare di recuperare terreno e di offrire  uno
  strumento   alle  attività  governative  per  poter  stimolare   il
  rimodernamento  o,  comunque, la riapertura nei  centri  storici  e
  nelle  comunità svantaggiate, e dall'altro lato cercare di  fornire
  una  regolamentazione seria perché, allo stato attuale, non c'è  un
  organismo  regionale che regolamenta la capacità di  diffusione  di
  queste   sale  cinematografiche,  lo  studio  del  territorio,   la
  fruibilità,  il rapporto tra abitanti e sale cinematografiche,  per
  cui  questa legge - al pari di altre regioni che già si sono dotate
  - risulta essere indispensabile affinché anche gli imprenditori che
  vogliono investire e continuare ad investire nel cinema di  qualità
  -  a  parte  che,  come ho detto prima, nel cinema  con  uno  scopo
  sociale - possono avere garantito l'inserimento, perché voi  capite
  che  un  inserimento selvaggio di sale cinematografiche, senza  una
  regolamentazione, può rischiare di vanificare gli sforzi  di  tanti
  imprenditori.
   Avere  regole  certe  che possono stabilire una  garanzia  per  il
  numero  delle  sale cinematografiche in rapporto al territorio,  al
  numero   degli   abitanti  e  alla  fruibilità  con  la   viabilità
  sicuramente fornisce l'ottimale per quanto concerne questo settore,
  che  può  rappresentare  accanto ai nostri  settori  un  volano  di
  sviluppo.  Per  tale motivo ritengo che si debba potenziare  quello
  che c'è di buono.
   Cerchiamo   di   inserirlo  con  attività   che   possono   essere
  incentivanti per colmare quei vuoti che poc'anzi dicevo.  Cerchiamo
  di   garantire   una   diffusione  e  di  garantire,   soprattutto,
  l'investimento  degli  imprenditori che, ancora  oggi,  vedono  con
  simpatia la presenza in questo settore.

   DIGIACOMO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DIGIACOMO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo  per
  dare  un segnale di gradimento, che viene dal nipote del più antico
  esercente della Sicilia orientale.
   Certamente  la  struttura  cinematografica  ha  avuto  un  proprio
  momento  anche  leggendario:  è stato  Nuovo  Cinema  Paradiso   ha
  raccontato un po' quello che l'onorevole Calanducci ha trasfuso  in
  articoli  di  un disegno di legge. Però, è bello che il  Parlamento
  siciliano si interessi di questo bene culturale in un mondo, in una
  civiltà   in  cui  probabilmente  i  giovani  comunicano   soltanto
  attraverso   l'invio  e  la  risposta  di  un   sms ,  tendendo   a
  regolamentare  la  nascita  di  una struttura  cinematografica  nei
  territori. E' un'azione molto, molto positiva
   Una  lettura superficiale della legge, certo, ne potrebbe dare una
  decodifica protezionistica.
   Noi,  in  qualche  modo,  con  questa  legge  regolamentiamo   sul
  territorio e sembreremmo vincolare la libera nascita nei  territori
  di strutture cinematografiche multisala. In realtà, non è così
   Lo  spirito  del  disegno di legge è quello  di  regolamentare  la
  presenza  nel  territorio e incentivare, laddove non  ci  sono,  la
  nascita di nuove strutture cinematografiche.
   Questa,  voglio dire, è un'operazione che chiedono  gli  esercenti
  cinematografici,  perché  molto spesso la deregulation  ha  portato
  alla  distruzione  e  alla chiusura di vecchi  cinema  che  non  ce
  l'hanno  fatta  a  riammodernarsi e che,  purtroppo,  hanno  dovuto
  subire   la  triste  vicenda  di  vedere  le  proprie  saracinesche
  abbassate.
   Attraverso questa risistemazione e regolamentazione, noi  pensiamo
  di   non   fare  un'operazione  protezionistica  ma  di  rilanciare
  un'impresa commerciale, che è anche una missione di cultura.
   L'esercente cinematografico non è un esercente tout court,  non  è
  la  stessa cosa del proprietario di una catena di grandi magazzini.
  E'  una  dimensione  di imprenditore che si fa,  in  qualche  modo,
  veicolo di un tentativo di socializzazione e di innalzamento  della
  qualità culturale dell'ambiente che lo circonda. Sono convinto  che
  prima  della  chiusura  estiva, il più  presto  possibile,  l'Aula,
  approvando  questa  legge,  darà un  segnale  di  gradimento  e  di
  incentivazione  rispetto  ad  un  tipo  di  attività,  per   carità
  commerciale,   ma  che,  come  poche  nel  panorama   nazionale   e
  internazionale, ha fatto anche la cultura, i sogni, le aspirazioni,
  le ambizioni di intere generazioni di giovani e di meno giovani.

   PRESIDENTE.  Non avendo alcun altro deputato chiesto  di  parlare,
  dichiaro  chiusa  la discussione generale e pongo in  votazione  il
  passaggio all'esame degli articoli.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)
   Onorevoli  colleghi, avverto che il termine per  la  presentazione
  degli  emendamenti  è fissato alle ore 12.00 di venerdì  24  giugno
  2011.


   Presidenza del presidente Cascio


   Discussione del disegno di legge «Sgravi fiscali per incentivare
     l'imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia» (730/A)

   PRESIDENTE.   Onorevoli  colleghi,  essendo   presente   in   Aula
  l'onorevole  Pogliese,  relatore del disegno  di  legge  n.  730/A,
  sempre  in  assenza del Governo, si passa all'esame del disegno  di
  legge  n. 730/A «Sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità
  giovanile e femminile in Sicilia», posto al numero 4).
   Ha  facoltà  di  parlare  il  relatore,  onorevole  Pogliese,  per
  svolgere la relazione.

   POGLIESE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi,  questo
  disegno  di legge intende svolgere una funzione di stimolo  per  la
  creazione  di nuove realtà imprenditoriali nella nostra regione  e,
  segnatamente, in riferimento alle imprese giovanili e alle  imprese
  femminili.
   Tutto   ciò  all'interno  di  un  contesto  di  gravissima   crisi
  congiunturale che sta attraversando l'economia della  nostra  Terra
  in  maniera  assolutamente trasversale, con dati  allarmanti,  come
  puntualmente  certificato qualche giorno fa dalla  Banca  d'Italia,
  che ha evidenziato come in tutti i settori produttivi, nel 2010, si
  siano registrati tassi significativi di decremento, con un tasso di
  disoccupazione  altresì superiore al 15 per cento, che  rappresenta
  la  maglia nera del tasso di disoccupazione in Italia. Un  dato  di
  cui certamente non possiamo essere orgogliosi.
   Questo  disegno  di legge, in estrema sintesi,  mira  a  concedere
  l'esenzione  IRAP  per cinque esercizi, per  le  imprese  di  nuova
  costituzione, per le imprese costituite nell'anno solare 2011,  per
  le  imprese giovanili e femminili, per quelle imprese cioè  il  cui
  capitale sociale sia sottoscritto dalla maggioranza di under  40  o
  di donne.
   Attraverso questo disegno di legge si intende svolgere la funzione
  di  stimolo,  a cui facevo riferimento prima, cercando di  favorire
  soprattutto nelle giovani generazioni l'abbandono del miraggio  del
  posto  fisso, che ha rappresentato, per troppi decenni e per troppe
  generazioni, una palla al piede per lo sviluppo della nostra  Terra
  e  un  retaggio  culturale da cui dobbiamo certamente  svincolarci.
  Ecco  perché  io  ritengo che, attraverso questa  norma,  si  possa
  svolgere  una funzione importante e si possa favorire la creazione,
  non  soltanto  di nuove imprese, ma di contestuali nuovi  posti  di
  lavoro.

   Un   ringraziamento   deve  essere  necessariamente   rivolto   ai
  presidenti  delle commissioni competenti, al presidente Caputo,  al
  presidente Musotto e al presidente Savona, per l'iter molto  celere
  che  si è registrato, e un ringraziamento particolare al Presidente
  dell'Assemblea,  onorevole  Cascio, per  le  medesime  valutazioni,
  oltre ovviamente un ringraziamento agli uffici per il lavoro svolto
  fino ad oggi.

   PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
   Non  avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa  la
  discussione  generale e pongo in votazione il  passaggio  all'esame
  degli  articoli. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Onorevoli  colleghi, avverto che il termine per  la  presentazione
  degli  emendamenti  è fissato alle ore 12.00 di venerdì  24  giugno
  2011.


   Presidenza del presidente Cascio


  Discussione del disegno di legge «Norme in materia di tutela della
   minoranze linguistiche storiche della Regione siciliana» (521-536
                              Stralcio/A)

   PRESIDENTE.  Si  procede  con  il disegno  di  legge  nn.  521-536
  Stralcio/A«Norme in materia di tutela della minoranze  linguistiche
  storiche della Regione siciliana», posto al numero 2).
   Invito  i  componenti la I Commissione a prendere posto  al  banco
  delle Commissioni.
   Ha  facoltà  di  parlare  l'onorevole Cracolici,  in  sostituzione
  dell'onorevole Vinciullo, per svolgere la relazione.

   CRACOLICI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo  disegno
  di   legge  si  pone  l'obiettivo  di  utilizzare  la  legislazione
  concorrente, che è in capo all'ordinamento della Regione siciliana,
  per   quanto  attiene  la  materia  dell'attività  scolastica.   In
  particolare,  consentirà,  qualora l'Aula  dovesse  approvarlo,  di
  derogare  ai  princìpi del dimensionamento in alcuni  comuni  della
  Sicilia,  la cui origine linguistica è specifica, in particolare  i
  comuni  di  tradizione  albanese, così come  quelli  di  tradizione
  francofona,  e  di  mantenere la specificità culturale  consentendo
  l'autonomia  scolastica e garantendo la possibilità di un  percorso
  formativo presente in quel territorio.
   Oggi  c'è  il  rischio  che le norme che  sono  state  varate  dal
  Parlamento  nazionale, non solo mettono in discussione i  dirigenti
  scolastici, perché si va col dimensionamento all'accorpamento delle
  funzioni,  ma  in alcuni casi é a rischio la presenza stessa  delle
  scuole in alcuni comuni.
   Questa norma intanto si pone l'obiettivo, in quei comuni dove  c'è
  una specificità culturale ed etnica, di garantire la presenza della
  scuola  d'obbligo  per  i bambini di quelle comunità,  nel  proprio
  territorio. Quindi è una norma che fa giustizia di una  tutela  che
  rischia  di  venire meno e che arricchisce il patrimonio  culturale
  della nostra Regione.

   PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
   Non  avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa  la
  discussione  generale e pongo in votazione il  passaggio  all'esame
  degli  articoli. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Onorevoli  colleghi, avverto che il termine per  la  presentazione
  degli  emendamenti  è fissato alle ore 12.00 di venerdì  24  giugno
  2011.


   Presidenza del presidente Cascio


   Discussione del disegno di legge «Norma in materia di aiuti alle
     imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati.
                     Proroga dei termini» (729/A)

   PRESIDENTE. Si procede con il disegno di legge n. 729/A «Norma  in
  materia  di  aiuti  alle  imprese e all'inserimento  al  lavoro  di
  soggetti svantaggiati. Proroga dei termini», posto al numero 3).
   Invito  i  componenti la II Commissione a prendere posto al  banco
  delle Commissioni.
   Ha  facoltà  di  parlare  il Vicepresidente  della  Commissione  e
  relatore, onorevole D'Asero, per svolgere la relazione.

   D'ASERO,  vicepresidente  della  Commissione.  Signor  Presidente,
  onorevoli colleghi, il disegno di legge che, sostanzialmente, vuole
  dare  seguito  all'articolo 53 della legge 11 del 2010,  conosciuta
  come   Norme  sul  credito  d'imposta  regionale  per  l'incremento
  all'occupazione , nella sua prima applicazione aveva previsto  come
  termine un anno dalla sua entrata in vigore.
   Atteso che sull'intervento esiste una autorizzazione dell'autorità
  di gestione, trattandosi di utilizzo del fondo sociale europeo, del
  PO  FSE,  a valere sul bando 2007-2013 e considerato che  l'asse  2
   Occupabilità'  ha  disponibilità di risorse e considerato  altresì
  che  i benefici delle disposizioni relative alle norme sugli aiuti,
  di  cui anche alla legge 9 del 2009, secondo il combinato disposto,
  aveva  la  possibilità di operare in sintonia, per poter proseguire
  nell'applicazione  di  questa  norma  che  ha  dato,  fra  l'altro,
  significativi  risultati trattandosi di una norma che  consente  un
  bonus occupazione per ogni nuovo assunto di 416 euro al mese  o  di
  333  euro,  a  seconda  che  trattasi di  soggetti  svantaggiati  o
  particolarmente svantaggiati, diventa importante potere ricollocare
  l'utilizzazione  di queste risorse nel periodo di vigenza  del  POR
  2007-2013.
   Si  vuole quindi capire come continuare ad applicare questa  norma
  secondo  le due leggi di riferimento, la legge 9 del 2009, articolo
  39, e poi, per i periodi che vanno dal 2011 al 2013, utilizzare  le
  risorse a valere sulla misura 2  Piano Occupabilità', nella  misura
  di 30 milioni di euro l'anno. A questo segue sicuramente una grande
  possibilità  di  ricadute positive, atteso  che  la  norma  è,  tra
  l'altro,  cumulabile come beneficio con altri interventi normativi,
  siano essi di natura previdenziale che formativa.
   Il  disegno  di  legge riveste particolare importanza,  quindi  mi
  auguro che in questo senso abbia potuto adempiere a quella che  era
  un'aspettativa  dal punto di vista normativo, e pur  un'aspettativa
  del  mercato, atteso che su questo tema c'è tanto bisogno  di  dare
  risposte.
   E' la risposta all'occupazione, alla occupazione produttiva.
   Sicuramente queste norme saranno utilizzate da quelle aziende  che
  hanno  capacità di mercato e possibilità di consolidare la  propria
  attività assumendo nuove unità lavorative.

   PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
   Non  avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa  la
  discussione  generale e pongo in votazione il  passaggio  all'esame
  degli  articoli. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Onorevoli  colleghi, avverto che il termine per  la  presentazione
  degli  emendamenti  è fissato alle ore 12.00 di venerdì  24  giugno
  2011.
   Informo  che  era precedentemente prevista seduta per  domani  con
  all'ordine   del  giorno  lo  svolgimento  di  attività   ispettiva
  relativamente  ad  alcune rubriche ma, a causa dell'indisponibilità
  del Governo, non è possibile procedere in tal senso.
   Sospendo brevemente la seduta.

        (La seduta, sospesa alle ore 17.42, è ripresa alle ore
                                17.45)

   La seduta è ripresa.
   Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì 28 giugno 2011,
  alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del presidente Cascio


  I  - Comunicazioni

  II - Discussione dei disegni di legge:

    1)  - «Norme in materia di riserve in favore degli enti locali»
         (729-Norme stralciate/A)
           Relatore: on. Savona

    2)  - «Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento
         dell'esercizio cinematografico» (n. 621/A) (Seguito)
           Relatore: on. Buzzanca

    3)  -  «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
         storiche della Regione siciliana» (521-536 Stralcio/A) (Seguito)
           Relatore: on. Vinciullo

    4)  - «Norma in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al
         lavoro di soggetti svantaggiati. Proroga di termini» (729/A)
         (Seguito)
           Relatore: on. D'Asero

    5)  - «Sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità giovanile
         e femminile in Sicilia» (730/A) (Seguito)
           Relatore: on. Pogliese

    6)  - «Costituzione dell'istituto regionale per lo sviluppo delle
         attività produttive» (605-242-362-577/A) (Seguito)
           Relatore: on. Caputo

                   La seduta è tolta alle ore 17.46

                     DAL  SERVIZIO  LAVORI  D'AULA

                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

                           Il  Responsabile
                    Capo dell'Ufficio dei resoconti
                      dott.ssa  Iolanda Caroselli
  Allegato 1
                (Commissione per la Verifica dei Poteri - Doc. IV)

                   ASSEMBLEA   REGIONALE   SICILIANA

                               *********

                       R  E  L  A  Z  I  O  N  E

         SULLA CONTESTAZIONE DELLA CAUSA  DI  INCANDIDABILITA'

     ORIGINARIA IN CAPO AL DEPUTATO REGIONALE ON. SANTO CATALANO,

             DETTO SANTINO, ELETTO NEL COLLEGIO DI MESSINA

                              ***********

      APPROVATA  DALLA  COMMISSIONE  PER  LA VERIFICA DEI POTERI

                        COMPOSTA  DAI  DEPUTATI

       Cascio,   Presidente,  Arena  e  Termine,   vicepresidenti,
     Campagna, segretario, D'Asero, Gucciardi, relatore,  Laccoto,
     Maira, Panarello e Vinciullo, componenti

                          IL  7  GIUGNO  2011

                                 *****

                     DEPOSITATA  IL  3  GIUGNO  2011

     Onorevoli Colleghi,
     ai  sensi  degli  articoli 60, comma  6,  e  61,  comma  1,  del
  Regolamento interno dell'Assemblea, si rassegna la presente

                           R E L A Z I O N E

                                 *****

     1. Fatto

     Con  sentenza  della  Suprema Corte di Cassazione  n.  16877/10,
  depositata  il 19 luglio 2010, pervenuta all'Assemblea il 22 luglio
  successivo  e protocollata al n. 6364/AULA PG di pari data,  veniva
  dichiarato ineleggibile l'onorevole Fortunato Romano alla carica di
  deputato  regionale  e  proclamato in sua vece   l'onorevole  Santo
  Catalano, detto Santino.
     Successivamente, nella seduta della Commissione Verifica  Poteri
  n.  13 del 1  dicembre 2010, il Presidente comunicava, fra l'altro,
  che erano pervenuti  i seguenti atti:
     a)  esposto-denuncia  di  Papa Nicolò  del  27  settembre  2010,
  pervenuto  il  29  settembre  successivo  e  protocollato   al   n.
  7876/AulaPG  del 6 ottobre 2010, con il quale viene comunicato  che
  il   sig.   Santo  Catalano   risultava  condannato  con   sentenza
  definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore  a
  sei mesi (reati di cui agli artt. 323 e 479 C.P. in concorso), come
  risulta  dalla  sentenza  della  Corte  d'Appello  di  Messina  del
  30.4.2001,  irrevocabile il 20.7.2001 ; e  con  il  quale    Stante
  l'evidente  insussistenza  dei requisiti  per  poter  ricoprire  la
  carica  si  chiede che ciascun organo in indirizzo, per  quanto  di
  propria  competenza, provveda, senza dilazione,  a  revocare  dalla
  carica il sig. Catalano. ;
     b)  memoria di difesa dell'on. Santo Catalano, datata 6  ottobre
  2010,  pervenuta  il  12 ottobre successivo e  protocollata  al  n.
  8000/VSG-LEG-PG AulaPG del 14 ottobre 2010;
     c)  nota integrativa dell'on. Catalano alla memoria di cui  alla
  precedente  lettera  b , datata 12 ottobre 2010,  pervenuta  il  18
  ottobre  successivo e protocollata al n. 8172/VSG-LegPG AulaPG  del
  21 ottobre 2010.
     Con  riferimento  agli  atti  testé  comunicati,  informava   la
  Commissione  che, con nota prot. 8120/AulaPG del 19  ottobre  2010,
  integrata  con successiva nota prot. n. 8263/AulaPG del 22  ottobre
  successivo  (entrambe distribuite in copia ai componenti presenti),
  era  stato  chiesto  all'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato  di
  Palermo di conoscere:
     1)   a chi competa l'istruttoria per accertare la veridicità  di
  quanto  asserito  nell'esposto [di Papa]  ovvero  nella  successiva
  memoria  del controinteressato [Catalano], atteso che - come  sopra
  rilevato - la proclamazione [di Catalano] non è stata effettuata da
  questa  Assemblea  regionale né tantomeno è  intervenuta  convalida
  alcuna ;
     2)   nel  caso  in  cui venisse eventualmente  confermata  dagli
  organi  all'uopo  preposti la fondatezza  di  quanto  rappresentato
  nell'esposto  medesimo, da quale data sia  inibita  a  Catalano  la
  partecipazione ai lavori parlamentari .
     Dava  notizia,  infine,  che a tale  richiesta  era  stato  dato
  riscontro  dall'Avvocatura erariale con nota Cons. 8694/10  del  25
  ottobre  2010,  pervenuta  in  pari  data  e  protocollata  al   n.
  8286/AulaPG-SgalPG del 26 ottobre successivo (anch'essa distribuita
  in  copia ai componenti presenti), che, nei punti salienti, così si
  esprime:
     1)   Non  sembra dunque che possa mettersi in dubbio, ad  avviso
  della  Scrivente,  che  del controllo della validità  dell'elezione
  dell'on. Catalano debba occuparsi la apposita  Commissione  per  la
  Verifica dei poteri di cui agli artt.  40 e segg.  del regolamento,
  anche  nel  caso  di  surrogazione del  deputato  nel  corso  della
  legislatura (cfr. art. 61 del regolamento, commi III e IV), ai fini
  delle  necessarie   determinazioni relative alla  convalida,  sulla
  quale   si  riferisce  non  essersi  mai   pronunciata  l'Assemblea
  (nonostante  quanto  in contrario affermato nell'esposto  del  sig.
  Papa).  Si ritiene dunque che tali determinazioni vadano assunte in
  esito  all'articolato  procedimento  disciplinato  dalle  ricordate
  disposizioni del regolamento (che - mette conto notarlo - prevedono
  all'art.   55  la possibilità di  prescindere  dal procedimento  di
  contestazione  <<nei casi di incompatibilità o  di  ineleggibilità,
  riconosciuta ad unanimità dalla Commissione>>). ;
     2)   ( )   ferma  l'attività svolta nel  periodo  successivo  al
  giuramento  (art.  1  del regolamento), dalla  data  dell'eventuale
  annullamento dell'elezione (all'esito del procedimento disciplinato
  dai  ricordati  artt. 40 e segg. del regolamento)  sarebbe  inibita
  all'on. Catalano  la partecipazione ai lavori parlamentari .
     Nella  successiva seduta di Commissione  n. 14  del  26  gennaio
  2011,  il  Presidente comunicava che, a seguito della deliberazione
  adottata dalla Commissione per la verifica dei poteri nella  seduta
  del   1   dicembre  2010,  la  Presidenza  -  con  nota  prot.   n.
  244/SegrVerPotPG  del 13 gennaio 2011, indirizzata  alla  Corte  di
  Appello  di  Messina,  alla  Procura  della  Repubblica  presso  il
  Tribunale  di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e, per conoscenza,  al
  Commissario dello Stato per la Regione siciliana - aveva chiesto di
  conoscere, con la massima cortese sollecitudine:
     a)  se  la  documentazione prodotta dall'on. Catalano  in  copia
  fotostatica non autenticata risultasse  conforme al vero;
     b)  se, allo stato, sussistessero in capo all'on. Catalano cause
  di incandidabilità alla carica di deputato regionale ai sensi e per
  gli  effetti  della  legge  n.  55/90  e  successive  modifiche  ed
  integrazioni.
     Il  Presidente ricordava che, nella seduta n. 13 del 1  dicembre
  2010,  la  Commissione  aveva  dato  mandato  alla  Presidenza   di
  rivolgersi   alle   autorità  all'uopo  preposte   per   asseverare
  l'autenticità della documentazione prodotta dall'on. Catalano e se,
  in ogni caso, lo stesso deputato fosse in possesso dei requisiti di
  candidabilità  previsti  dalla legge al  momento  dell'accettazione
  della  candidatura  per  le elezioni per il rinnovo  dell'Assemblea
  regionale  siciliana  del  13 e del  14  aprile  2008;  e  se  tali
  requisiti in atto persistessero.
     Indi,  come da deliberato della Commissione, informava  di  aver
  provveduto   in   tal  senso  con  la  sopra  citata   nota   prot.
  244/SegrVerPotPG  del 13 gennaio 2011, indirizzata  alla  Corte  di
  Appello  di  Messina,  alla  Procura  della  Repubblica  presso  il
  Tribunale  di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e, per conoscenza,  al
  Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
     Non  essendo  ancora  giunta risposta da  parte  delle  autorità
  all'uopo  interpellate, proponeva di rinviare  la  discussione  del
  punto  II all'ordine del giorno della seduta al momento in  cui  la
  Commissione  si  fosse  trovata  nelle  condizioni  di   esprimersi
  compiutamente sulla questione.
     La Commissione concordava.
     Nell'ulteriore seduta di Commissione n. 16 del 16 marzo 2011, il
  Presidente con riferimento al  caso Catalano  comunicava che  erano
  pervenuti i seguenti atti:
     1)  sollecito del sig. Papa Nicolò, pervenuto il 24 gennaio 2010
  e   protocollato  al  n.  759/SegrVerPotPG  del  26  gennaio  2011,
  indirizzato  alle  medesime  autorità di  cui  all'esposto-denuncia
  presentato dallo stesso interessato, con il quale  si sollecita  la
  dichiarazione di revoca  dell'on. Catalano dalla carica di deputato
  regionale. Con riferimento al documento testé annunciato, informava
  che, con nota prot. n. 1063/SegrVerPotPG del 7 febbraio 2011, si  è
  risposto  che:  ( ) questa Presidenza, su mandato della Commissione
  per  la  verifica  dei  poteri di questa  Assemblea  regionale,  ha
  interpellato  le  autorità  all'uopo  preposte  per   i   necessari
  approfondimenti   istruttori,   indispensabili    e    propedeutici
  all'ulteriore corso dell'attività della Commissione ;
     2) nota della Corte d'Appello di Messina (in riscontro alla nota
  prot.  244/SegrVerPotPG del 13 gennaio 2011) del 1  febbraio  2011,
  pervenuta   il   9  febbraio  successivo  e  protocollata   al   n.
  1077/SegrVerPotPG di pari data, con cui era stata  trasmessa  copia
  autenticata del provvedimento n. 213/10GE che dichiara  estinto  il
  reato per il quale l'on. Catalano era stato condannato;
     3)  nota  della Procura della Repubblica presso il Tribunale  di
  Barcellona  Pozzo  di Gotto del 2 febbraio 2011  (pervenuta  il  10
  febbraio successivo e protocollata al n. 1235/SegrVerPotPG  dell'11
  febbraio  2011)  con  cui era  stata trasmessa  certificazione  del
  Direttore  Amministrativo  relativa  alla  documentazione  prodotta
  dall'On.le Catalano . Comunicava, poi, che la Presidenza, con  nota
  prot.  n.  1824/SegrVerPot-PG del 25 febbraio 2011,  aveva  chiesto
  alla  Procura  della Repubblica presso il Tribunale  di  Barcellona
  Pozzo di Gotto chiarimenti sulla documentazione pervenuta sul  caso
  Catalano   con riferimento ad altra  documentazione  citata  e  non
  allegata alla  certificazione del Direttore Amministrativo  del  29
  gennaio 2011  invece pervenuta.
   Con  riferimento sempre al caso  Catalano  informava che, con nota
  prot.  n.  1581/AulaPG del 18 febbraio 2011,  la  Presidenza  aveva
  conferito  formale incarico all'avv. Sanseverino, nella qualità  di
   consulente  per gli affari legali di questa Assemblea  regionale ,
  al fine di acquisire parere sul caso de quo, parere pervenuto il  7
  marzo  2011  (protocollato  al n. 2281/SegrVerPot-PG  dell'8  marzo
  successivo).
     Al  termine  della  relativa  discussione,  la  Commissione,  su
  proposta del Presidente, deliberava all'unanimità di conferire allo
  scrivente  l'incarico  di  relatore e, sempre  all'unanimità,  dava
  mandato   allo  stesso  Presidente di richiedere  al  Tribunale  di
  sorveglianza   di   Messina,  informandone  per  conoscenza   l'on.
  Catalano,   di trasmettere copia autentica dell'eventuale  sentenza
  di riabilitazione.
     Dimodochè,  con  nota n. 2680 /SEGRVERPOTPG del  16  marzo  2011
  (inviata   per   conoscenza   all'on.  Catalano),   il   Presidente
  interpellava  la  suddetta  autorità  giudiziaria,  nota   il   cui
  contenuto   testualmente si trascrive:  Ai sensi e per gli  effetti
  del  comma 4 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990,  n.  55  e
  successive   modifiche  e  integrazioni,  su  mandato   di   questa
  Commissione  per  la  verifica  dei  poteri,  si  chiede  di  voler
  trasmettere,   con   cortese  massima  urgenza,   copia   autentica
  dell'eventuale   sentenza  di  riabilitazione  (emessa   ai   sensi
  dell'art.  179  c.p.  e 683 c.p.p. avverso la  sentenza  definitiva
  della   Corte  di  appello  di  Messina  del  30.04.2001,  divenuta
  irrevocabile   il  20.07.2001) dell' on.  Santo  Catalano,  attuale
  deputato di questa Assemblea regionale.
      Si ribadisce l'urgenza, in quanto questa Commissione è chiamata
  ad   assumere  le  deliberazioni  di  competenza  nella  seduta  di
  mercoledì 30 marzo p.v. .
     E  così, in data 18 marzo 2011 perveniva, da parte del Tribunale
  di  Messina,  copia   dell'ordinanza n.  677/2009  del  27.10.2009,
  depositata   il  28.10.2009,  con la quale   veniva  rigettata   l'
   istanza di riabilitazione da condanna penale  di cui alla sentenza
  30.04.2001   della   Corte   d'Appello   (di   Messina),   divenuta
  irrevocabile   il  20.07.2001,  istanza  presentata  dallo   stesso
  deputato.
     Sennonché, con ulteriore nota prot. n. 3072/SEGRVERPOTPG del  28
  marzo  2011, il Presidente si rivolgeva nuovamente al Tribunale  di
  sorveglianza  di Messina per avere chiarimenti sui dati  anagrafici
  dell'interessato   riportati   nell'ordinanza   di   quell'Autorità
  giudiziaria.  Ed  infatti, la nota sopra citata così  recita:   Con
  riferimento all'ordinanza di codesto Tribunale di  sorveglianza  n.
  677/2009  qui  pervenuta  il 18 marzo 2011  e  protocollata  al  n.
  2731/SEGRVERPOTPG  di  pari data, è emerso  che  l'onorevole  Santo
  Catalano  risulta nato a Milazzo (ME) invece che a Favignana  (TP),
  come   da   certificati  penali del casellario  giudiziale,   dallo
  stralcio della sentenza del Tribunale di Palermo, sez. I civile, n.
  2406/09,  nonché dal supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale
  della  Regione  siciliana, parte I, n. 14 del 28/03/2008,  che   si
  allegano  in  copia  alla presente. Attesa  l'estrema  urgenza,  si
  confida in un pronto riscontro. .
     Lo  stesso 28 marzo 2011, perveniva risposta (protocollata al n.
  3076/SEGRVERPOTPG  di  pari  data)  da  parte  del   Tribunale   di
  Sorveglianza  interpellato,  con la quale  si  comunicava  che   il
  procedimento  di  correzione  errore  materiale  dell'ordinanza  n.
  677/2009,  emessa  da  questo Tribunale  di  sorveglianza  in  data
  27/10/2009,  nei confronti di Catalano Santo nato a  Favignana   il
  08/05/1956 sarà trattato all'udienza camerale del 26/04/2011 .
     Infine,  dopo invito  rivolto all'on. Catalano (con  nota  della
  Presidenza  prot.  n.  122/Aula del  25  marzo  2011)  a   produrre
  documentazione  a  Sua  difesa  ovvero  a  partecipare  alla  sopra
  menzionata   seduta  di  Commissione ,  l'interessato,   con   nota
  pervenuta  il  28 marzo 2011 e protocollata al n. 3082/SEGRVERPOTPG
  del  29  marzo successivo, chiedeva   (...) con urgenza il rilascio
  di tutti gli atti che  la Commissione ha acquisito a proprio carico
  (...) ,  e  con  ulteriore nota  pervenuta   il  29  marzo  2011  e
  protocollata al n. 3081/SEGRVERPOTPG di pari data,  comunicava che:
   (...) è proprio intendimento partecipare alla seduta stessa  della
  commissione,  riservandosi  di  produrre  giusta  documentazione  a
  seguito  dell'espletamento della richiesta formulata e trasmessa  a
  codesta Presidenza  in data  28.03.2011. .
     Nella seduta n. 17 del 30 marzo 2011, si procedeva all'audizione
  dell'on. Catalano, il quale chiedeva di posporre l'audizione poiché
  allo  stato la sua richiesta di accesso non era ancora stata evasa,
  e   il  Presidente  gli  rappresentava  contestualmente  che  detta
  richiesta  sarebbe stata sottoposta alla Commissione nel  prosieguo
  di seduta.
     Con nota prot. n. 126/Aula del 30 marzo 2011, la Presidenza,  in
  attuazione  del  deliberato della Commissione della citata  seduta,
  dava riscontro alla richiesta di accesso agli atti presentata dallo
  stesso  Catalano  e,  con  nota prot. n. 3220/SEGRVERPOTPG  del  1
  aprile  2011,  lo  invitava, per essere audito, a partecipare  alla
  seduta di Commissione del 5 aprile 2011.
     Per altro verso, nella stessa seduta, si comunicava che, con fax
  pervenuto  alla  Presidenza il 14 marzo 2011 e protocollato  al  n.
  2930/SEGRVERPOTPG  del 23 marzo successivo,  il  sig.  Nicolò  Papa
   sulla scorta di quanto superiormente rappresentato  invitava    il
  Presidente  p.t.  dell'ARS e la Commissione  verifica  poteri,  per
  quanto  di  competenza, ad adottare, senza ulteriore  dilazione,  i
  provvedimenti  previsti dalla legge. .
     Nella  seduta n. 18 del 5 aprile 2011, sciolta positivamente  la
  questione  pregiudiziale  della presenza  dell'avv.  Sanseverino  a
  presenziare  alla  programmata  audizione  dell'on.  Catalano,   la
  Commissione  audiva  l'avv. Catalioto nella qualità  di  legale  di
  fiducia  del  deputato  regionale. Nel corso della  citata  seduta,
  inoltre,  l'avv. Catalioto depositava memoria difensiva concludendo
  per l'archiviazione del procedimento attivato presso la Commissione
  nei confronti del proprio assistito.
     Terminata  l'audizione, su richiesta di alcuni componenti  della
  Commissione,   l'avv.  Sanseverino  si  soffermava  sugli   effetti
  dell'estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, c.p.p.,
  con  particolare riferimento alle sentenze di patteggiamento, e sui
  rapporti  tra  la circolare ministeriale n. 4/1998 e  la  legge  n.
  475/1999.
     Il  consulente  ribadiva  ancora una  volta  l'imprescindibilità
  dell'ottenimento della riabilitazione ai fini della sussistenza dei
  requisiti di candidabilità.
     Dopo   ulteriori   richieste  di  chiarimenti,  la   Commissione
  all'unanimità approvava la proposta del Presidente di  rinviare  la
  discussione  del  punto dell'ordine del giorno in questione  al  13
  aprile  2011,  per  far  sì  che lo scrivente  svolgesse  i  dovuti
  approfondimenti  alla  luce della nuova memoria  prodotta  e  delle
  connesse argomentazioni esposte dall'avv. Catalioto.
     Nella seduta n. 19 del 13 aprile 2011, si comunicava che:
        -con nota prot. n. 3404/SegrVerPotPG del 6 aprile 2011, era stato
           chiesto all'on. Catalano  di voler trasmettere, con massima
           urgenza, ( ) copia della sentenza di condanna della Corte d'Appello
           di Messina del 30 aprile 2001, irrevocabile il 20 luglio 2001 ;
  -con nota prot. n. 3632/SegrVerPotPG del 13 aprile 2011, era stato
  chiesto alla Cancelleria penale della Corte d'Appello di Messina
   di voler trasmettere, con massima urgenza, ( ) copia della
  sentenza di condanna della Corte d'Appello di Messina del 30 aprile
  2001, irrevocabile il 20 luglio 2001, emessa a carico dell'on.
  Catalano Santo, deputato regionale attualmente in carica.  ;
  -era pervenuto, in data 12 aprile 2011, ulteriore parere legale
  dell'avv. Sanseverino, protocollato al n. 3626/SegrVerPotPG-SGPG di
  pari data;
  -con nota prot. n. 3566/SegrVerPot-PG dell'11 aprile 2011,
  integrata dalla successiva nota prot. n. 3629/SegrVerPot-PG del 13
  aprile successivo, la Presidenza aveva chiesto parere
  all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo sulla vicenda in
  questione.
     Si  comunicava, poi, che erano apparsi sulla stampa  i  seguenti
  articoli:
        1.  Il  consulente affari legali dell'Ars <<Catalano non  era
           candidabile>> , Gazzetta del Sud, ed. di Messina, del 25 marzo
           2011, già accluso alla memoria difensiva prodotta dall'on. Catalano
           nella precedente seduta di Commissione;
  2.  Marcello Bartolotta subentrerà all'Ars , La Sicilia del 30
  marzo 2011, ed. di Messina, pag. 29;
  3.  Quel deputato deve decadere? Il caso Catalano infiamma l'Ars ,
  Giornale di Sicilia del 31 marzo 2011, pag. 10;
  4.  Legge antimafia, rinvio all'ARS. Verdini va all'attacco di
  Miccichè , Giornale di Sicilia del 6 aprile 2011, pag. 8 (ultimo
  periodo);
  5.  Non sono ineleggibile , Stretto indispensabile del 6 aprile
  2011, pag. 4;
  6.  Catalano sveglia l'Ars , Centonove dell'8 aprile 2011, pag. 9;
  7.  Il politico di Milazzo all'attacco , Centonove dell'8 aprile
  2011, pag. 9.
     Sempre  nella  medesima seduta, il Presidente comunicava  ancora
  che era pervenuta in quella data, da parte della Cancelleria penale
  della  Corte d'Appello di Messina, copia della sentenza di condanna
  del  30  aprile  2001, irrevocabile il 20 luglio  2001,  emessa  da
  quella  Corte nei confronti dell'on. Catalano (protocollata  al  n.
  3719/SegrVerPotPG del 13 aprile 2011).
     Informava,  infine,  che copia di tale provvedimento  era  stata
  trasmessa  all'Avvocatura distrettuale dello Stato di  Palermo  con
  nota prot. 3720/SegrVerPotPG del 13 aprile 2011.
     Terminate   le   comunicazioni  di  rito,   l'avv.   Sanseverino
  illustrava il nuovo ulteriore parere poco prima comunicato, con  il
  quale riconfermava i contenuti dei pareri già depositati, ribadendo
  che  l'on.  Catalano, al momento di accettazione della candidatura,
  versava comunque in una causa di incandidabilità.
     La   Commissione,  su  proposta  del  Presidente,  all'unanimità
  deliberava di aggiornare la relativa discussione del punto ad altra
  seduta alla luce delle argomentazioni esposte dall'avv. Sanseverino
  e  dell'esigenza  di  attendere  il pronunciamento  dell'Avvocatura
  distrettuale  dello  Stato  di  Palermo  sulla  vicenda   de   qua,
  pronunciamento che perveniva successivamente in data 15 aprile 2011
  con  nota Cons. n. 2475/11 protocollata al n. 3850/SegrVerPotPG del
  19 aprile 2011.
     Con  tale parere, l'Avvocatura erariale riteneva che fossero  da
  condividere  le conclusioni raggiunte dall'Avv. Enrico  Sanseverino
  nei   pareri   resi   al   Presidente  dell'Assemblea   regionale ,
  escludendosi   in  definitiva  la  sussistenza  dei  requisiti   di
  candidabilità in capo all'on. Catalano.
     Nella seduta n. 20 del 13 aprile 2011, si comunicava che:
        -  con  nota Cons. n. 2475/11, pervenuta il 15 aprile 2011  e
        protocollata al n. 3850/SegrVerPotPG del 19 aprile successivo,
        l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo aveva trasmesso il
        parere richiesto con nota prot. n. 3566/SegrVerPot-PG dell'11
        aprile  2011,  integrata  dalla  successiva  nota  prot.   n.
        3629/SegrVerPot-PG del 13 aprile successivo;
  - con nota pervenuta il 19 aprile 2011 e protocollata al n.
  3922/SegrVerPot-PG del 20 aprile successivo, l'avv. Atria aveva
  trasmesso il ricorso elettorale al Tribunale civile di Palermo
  presentato dal sig. Maimone Emanuele, volto a far dichiarare
  l'incandidabilità dell'on. Catalano  ex art. 15, commi 1 e 1 bis L.
  55/90  alla carica di deputato regionale;
  -era pervenuta il  22 aprile 2011 (protocollata al n.
  3959/SegrVerPotPG di pari data) la  Relazione sulla causa di
  incandidabilità originaria in capo al deputato regionale on.
  Catalano Santo, detto Santino , a firma dello scrivente, relatore
  sul caso in parola.
     Nel  corso  della citata seduta, dall'esame della documentazione
  comunicata, emergeva che il ricorso elettorale al Tribunale  civile
  di  Palermo  presentato  dal sig. Maimone era  stato  semplicemente
  comunicato all'Assemblea e, come sembrava risultare dal  timbro  in
  calce  allo  stesso, anche depositato presso il  Tribunale,  mentre
  invece  non si aveva, all'epoca, notizia della rituale notifica  ex
  lege  presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo,  che
  determina  la  valida instaurazione della controversia  dinanzi  al
  giudice.
     Si apriva, quindi, articolata discussione tra i componenti della
  Commissione  avente ad oggetto la questione se porre immediatamente
  ai  voti  le motivate conclusioni della  Relazione sulla  causa  di
  incandidabilità  originaria  in  capo  al  deputato  regionale  on.
  Catalano  Santo, detto Santino  ovvero se attendere il decorso  dei
  tempi  tecnici necessari per la rituale notifica del ricorso e  ciò
  ai  fini  di  una  eventuale declaratoria  di  improcedibilità  del
  gravame amministrativo, coma da prassi consolidata.
     Terminata   la   discussione,  il  Presidente,   apprezzate   le
  circostanze alla luce dell'istruttoria svolta, della relazione  del
  relatore  e del dibattito in Commissione, ribadiva l'intenzione  di
  mettere  ai  voti le motivate conclusioni del documento  depositato
  dallo  scrivente,  salvo  poi procedere in tempi  ragionevoli  alla
  calendarizzazione della proposta della Commissione  ai  fini  della
  sua iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, salvo comunque
  l'eventuale   arresto  del  procedimento  ove   frattanto   dovesse
  accertarsi l'avvenuta notifica del ricorso all'Avvocatura  erariale
  .
     La  Commissione,  quindi,  approvava a maggioranza  le  motivate
  conclusioni   della   Relazione  sulla  causa  di   incandidabilità
  originaria in capo al deputato regionale on. Catalano Santo,  detto
  Santino ,  aprendo il subprocedimento di contestazione della  causa
  di incandidabilità in seduta pubblica.
     Nella seduta n. 22 del 18 maggio 2011, il Presidente, dopo  aver
  dato  lettura dell'avviso di convocazione in seduta pubblica  della
  Commissione  per  la  verifica  dei  poteri,  protocollato  al   n.
  4297/SegrVerPot-PG del 3 maggio 2011, comunicava che:
        -copia del predetto avviso era stata anticipata all'on. Catalano
        sia  presso lo studio dell'avv. Catalioto con nota  prot.  n.
        4299/AulaPG del 3 maggio 2011 (trasmessa con fax del 4 maggio
        successivo),  sia  allo stesso deputato  con  nota  prot.  n.
        4301/SegrVerPot PG del 4 maggio 2011 (trasmessa con fax di pari
        data). Dell'avviso era stata data altresì notizia anche al sig.
        Papa con nota prot. n. 4302/SegrVerPot PG del 4 maggio 2011;
  -con nota pervenuta il 3 maggio 2011 e protocollata al n.
  4287/SegrVerPotPG di pari data, il Tribunale di Sorveglianza di
  Messina aveva trasmesso copia del verbale dell'udienza camerale-
  procedimento di sorveglianza del 26 aprile 2011, nel corso della
  quale si era proceduto alla correzione dell'errore materiale
  riportato nell'ordinanza n. 677/09, con cui era stata rigettata
  l'istanza di riabilitazione presentata dall'on. Catalano;
  -con nota Cont. n. 3056/11 del 7 maggio 2011, pervenuta l'8 maggio
  successivo e protocollata al n. 4374/AulaPG-SgalPG del 9 maggio
  2011, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo aveva
  trasmesso copia del ricorso elettorale al Tribunale civile di
  Palermo presentato dal sig. Maimone Emanuele, con il quale si
  chiedeva che venisse  accertata e dichiarata l'ineleggibilità
  dell'on. Santo Catalano  alla carica di deputato regionale;
  -con nota pervenuta il 12 maggio 2011 e protocollata al n.
  4588/SegrVerPotPG del 17 maggio successivo, l'on. Catalano aveva
  chiesto  copia dei pareri resi dall'Avvocatura dello Stato .
     Veniva  comunicato,  inoltre, che per il  caso  in  esame  erano
  apparsi sulla stampa i seguenti articoli:
        - Catalano verso la decadenza , Centonove del 29 aprile 2011, pag.
        9;
        - Ars, Catalano decaduto. Ma non è detta l'ultima parola , Giornale
        di Sicilia del 4 maggio 2011, pag. 9.
     Nella  menzionata seduta veniva evidenziato che, tra i documenti
  comunicati,  figurava la nota Cont. n. 3056/11 del  7  maggio  2011
  dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, della quale si
  dava  integrale lettura, e dalla quale emergevano due  elementi  di
  novità.
     Il  primo  riguardava l'avvenuta notifica del ricorso  del  sig.
  Maimone presso la stessa Avvocatura; il secondo concerneva l'inciso
   ( )  e se gli organi competenti (l'esercizio dei cui poteri non  è
  comunque  precluso  dall'iniziativa giudiziaria del  sig.  Maimone)
  abbiano  o  meno  provveduto alle determinazioni di loro  spettanza
  sulla  convalida dell'elezione dell'on. Catalano. , il  cui  tenore
  pareva   stridere   con   la   prassi  di  improcedibilità   sinora
  costantemente  adottata dalla Commissione in caso  di  concomitante
  pendenza   di  reclamo  amministrativo  (alla  stessa)  e   ricorso
  giurisdizionale aventi il medesimo petitum.
     Nella nota in parola si chiedeva, inoltre, posto che la relativa
  udienza del tribunale era già stata fissata per il 17 giugno  2011,
  di  conoscere  se  l'Assemblea intendesse costituirsi  o  meno  nel
  giudizio  de quo, sebbene, per prassi, l'ARS non si costituisca  in
  giudizio nelle controversie elettorali in materia di ineleggibilità
  e  incompatibilità  in  ragione della  sua  posizione  di  terzietà
  rispetto alle parti.
     Nel   corso   della   citata  seduta,  in  particolare,   l'avv.
  Sanseverino  precisava  che l'esposto di  Papa  non  poteva  essere
  considerato  un  reclamo vero e proprio, perché altrimenti  sarebbe
  stato  tardivo  e  che  la  Commissione, nella  veste  di  pubblico
  ufficiale  nel  senso penalistico del termine, aveva  l'obbligo  di
  portare  a  compimento  il  procedimento di convalida/contestazione
  attivato  nei  confronti  dell'on.  Catalano,  e  ciò  a  pena   di
  responsabilità contabile e penale.
     Seguiva dunque articolata discussione avente ad oggetto,  da  un
  lato,  la questione dell'identità o meno della fattispecie  de  qua
  rispetto  a  casi precedenti già definiti dalla Commissione,  sulla
  base  di  consolidata  prassi,  nel senso  dell'improcedibilità  od
  inammissibilità, e, dall'altro, la diffusa percezione che la prassi
  costantemente   seguita  dalla  Commissione  non   potesse   subire
  mutamenti  in  assenza di argomentazioni tali  da  giustificare  le
  assolute peculiarità del caso in questione.
     Al  termine  della discussione, la Commissione, su proposta  del
  Presidente,  all'unanimità  deliberava di  interpellare  nuovamente
  l'Avvocatura  distrettuale dello Stato di  Palermo  chiedendole  di
  voler  esplicitare il senso dell'inciso della nota Cont. n. 3056/11
  citata,  perché  la Commissione, ex informata conscientia,  potesse
  deliberare sull'improcedibilità o meno  del reclamo in parola.
     Indi il Presidente dichiarava aperta la seduta pubblica, e, alla
  presenza  dell'on. Catalano, assistito dal suo legale  di  fiducia,
  avv.  Catalioto, invitava il Segretario Generale a  riferire  sulle
  ragioni del motivato rinvio al 26 maggio 2011 della discussione  in
  seduta pubblica.
     Presa  la parola, l'avv. Catalioto dichiarava di voler sollevare
  formalmente due eccezioni  preliminari, ma il Presidente  replicava
  che,  trattandosi  di  rinvio  preliminare,  non  era  ammesso   lo
  svolgimento di attività alcuna.
     L'avv.  Catalioto ne prendeva atto, chiedendo la verbalizzazione
  di  quanto richiesto e la registrazione integrale dei lavori  della
  successiva seduta.
     Nella  seduta n. 23 del 31 maggio 2011, il Presidente comunicava
  che,:
        -era pervenuto il 19 maggio 2011, protocollato al n. 4722/AulaPG-
        SgalPG  di pari data, ricorso al Tribunale civile di Palermo,
        presentato dal prof. Marcello Bartolotta, primo dei non eletti
        nella lista  Movimento per l'autonomia - Alleati per il Sud  per il
        collegio  provinciale di Messina, con il quale si chiede  che
         l'On.le Tribunale adito ( ) voglia: 1) dichiarare decaduto dalla
        carica di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana il dr. SANTO
        CATALANO, stante la sua incandidabilità con conseguente nullità
        della elezione e proclamazione; 2) proclamare eletto, in sua vece,
        il concludente ;
  -con nota prot. n. 4725/SegrVerPotPG del 19 maggio 2011, era stata
  trasmessa all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo
  documentazione in merito al caso che ricorre; alla nota in
  questione era stato dato riscontro con altra n. 48431/2011 del 23
  maggio 2011, pervenuta in pari data e protocollata al n.
  4797/SegrVerPot-SgalPG del 23 maggio 2011, con la quale
  l'Avvocatura erariale (in riferimento alla nota Cont. n. 3056/11
  comunicata nella precedente seduta) aveva accusato ricezione della
  nota trasmessa, pregando  codesta Assemblea di far conoscere con la
  massima sollecitudine e con lo stesso mezzo se intenda o meno
  costituirsi nel giudizio intentato dal sig. Emanuele Maimone
  (...) ;
  -con nota prot. n. 4728/SegrVerPotPG del 19 maggio 2011 (trasmessa
  con fax di pari data), era stato chiesto all'Avvocatura
  distrettuale dello Stato di Palermo consulto avente ad oggetto:
   Richiesta di parere su  caso Catalano'. Deposito ricorso
  giurisdizionale. Procedibilità in Commissione gravame
  amministrativo. , cui era stato dato riscontro con nota Cons.
  3458/11 del 23 maggio 2011, pervenuta in pari data e protocollata
  al n. 4798/SegrVerPot-SgalPG del 23 maggio 2011;
  -della convocazione della presente seduta era stata data
  comunicazione all'on. Catalano sia presso lo studio dell'avv.
  Catalioto con nota prot. n. 4769/SegrVerPot-PG del 20 maggio 2011
  (trasmessa con fax di pari data), sia allo stesso deputato con nota
  prot. n. 4768/SegrVerPot-PG del 20 maggio 2011 (trasmessa con fax
  di pari data). Della nuova convocazione era stata data altresì
  notizia al sig. Papa con nota prot. n. 4767/SegrVerPot-PG del 20
  maggio 2011;
  -con nota Cont. 3441/11 del 20 maggio 2011, pervenuta in pari data
  e protocollata al n. 4772/AulaPG-SgalPG del 23 maggio successivo,
  l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo aveva trasmesso
  copia del ricorso al Tribunale civile di Palermo, presentato dal
  prof. Marcello Bartolotta, primo dei non eletti nella lista
   Movimento per l'autonomia - Alleati per il Sud  per il collegio
  provinciale di Messina, ricorso già pervenuto a questa Assemblea
  regionale e sopra meglio indicato.
     La  Commissione  era   pertanto chiamata a  deliberare,  tra  le
  altre,   e  che  qui  rileva,  sulla  questione  pregiudiziale   se
  dichiarare  l'improcedibilità o meno, coma da  prassi  consolidata,
  dell'iter  in  Commissione attivato a seguito dell'esposto-denuncia
  di Papa, stante la concomitante pendenza di ricorsi giurisdizionali
  frattanto  ritualmente  notificati ed aventi  il  medesimo  petitum
  della controversia all'esame della Commissione. Essa veniva risolta
  a maggioranza per il prosieguo in Commissione del relativo iter.
     Nella   successiva  discussione  pubblica,  svoltasi   a   norma
  dell'art.   60  Reg.  int.  ARS  (di  cui  all'allegato   resoconto
  stenografico), dopo l'esposizione del relatore, on.  Gucciardi,  il
  rappresentante  e  difensore  dell'on.  Catalano,  avv.  Catalioto,
  spiegava il suo intervento chiedendo che la Commissione concludesse
  per  l'improcedibilità  o,  in subordine,  per  l'infondatezza  nel
  merito.
     Va  precisato  in  questa  sede  che,  contrariamente  a  quanto
  inopinatamente  asserito  dall'avv. Catalioto  nel  suo  intervento
  (cfr.  resoconto stenografico seduta pubblica, pag. 11) le  memorie
  dell'on.   Catalano  erano  invece  state  già  trasmesse  all'avv.
  Sanseverino,  come inconfutabilmente attestato da  telefax  del  23
  dicembre 2010, integrato dal successivo del 28 dicembre 2010.
     Senza che fosse sollevata eccezione alcuna, depositava, inoltre,
  copia autenticata del  verbale di dibattimento in grado di appello
  della Corte di appello di Messina del 30 aprile 2001.
     Al  termine  dell'intervento dell'avv. Catalioto, il relatore  e
  l'avv. Sanseverino, consulente per gli affari legali dell'ARS,  gli
  ponevano  alcune domande, alle quali lo stesso avvocato  rispondeva
  come da resoconto stenografico della seduta pubblica.
     Dopodiché,  non  avendo altri chiesto la parola,  il  Presidente
  sospendeva la seduta pubblica e la Commissione si riuniva quindi, a
  norma di regolamento interno, in seduta privata.
     Indi,  a  conclusione della seduta privata, alla  ripresa  della
  seduta  pubblica,  il Presidente, alla presenza dell'on.  Catalano,
  dava lettura del seguente deliberato (approvato a maggioranza):

               La Commissione per la verifica dei poteri

   in  seduta  privata, seguita alla discussione in  seduta  pubblica
  sulla  contestazione della causa di incandidabilità  originaria  in
  capo all'onorevole Catalano Santo, detto Santino;

   visto  l'articolo 4, parte seconda, dello Statuto  speciale  della
  Regione;

   visto l'articolo 15, comma 4, della legge 19 marzo 1990, n.  55  e
  successive modifiche ed integrazioni;

   visto il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana e,
  segnatamente, fra gli altri, gli  articoli 60, comma 6, e 61, comma
  1,

                               delibera
   di  proporre all'Assemblea la declaratoria di nullità, per  motivi
  di   incandidabilità   originaria,   dell'elezione   dell'onorevole
  Catalano Santo, detto Santino. .

          F.to             F.to
   Il Segretario della Commissione     Il Presidente
         (on. Alberto Campagna)           (on. Francesco Cascio)

   Palermo, lì 26 maggio 2011.
         Indi, il Presidente dichiarava chiusa la seduta pubblica.
     Successivamente,  in data 3 giugno 2011, lo  scrivente  relatore
  depositava  la relazione scritta ai sensi dell'art.  60,  comma  6,
  Reg. int. ARS, ai fini della successiva approvazione da parte della
  Commissione per la Verifica dei Poteri.
     Quest'ultima, nella seduta n. 25 del 7 giugno 2011, su  proposta
  del  Presidente,  approvava  la presente,  nominando  lo  scrivente
  relatore  all'Assemblea  e  dandogli al  tempo  stesso  mandato  di
  apportare  al  relativo  testo  gli opportuni  adattamenti  per  la
  discussione in Aula.

     2. Diritto

     Come  riferito in narrativa, questa Commissione per la  verifica
  dei  poteri  ha proposto all'Assemblea la declaratoria di  nullità,
  per  motivi  di incandidabilità originaria, dell'elezione  dell'on.
  Catalano.
     A  tale deliberazione finale, la Commissione è pervenuta per  le
  motivazioni appresso specificate.
     La   fattispecie   in  esame,  assolutamente   nuova    per   la
  Commissione,   viene   in  rilievo  sotto  duplice   profilo,   uno
  procedurale e pregiudiziale, l'altro sostanziale e consequenziale.
     Sotto   il  primo  aspetto,  è  stato  preliminarmente  chiarito
  dall'Avvocatura erariale, come in narrativa illustrato, che compete
  all'Organo   di   verifica  dei  poteri  dell'A.R.S.  l'istruttoria
  sull'eventuale causa di incandidabilità contemplata  dall'art.  15,
  comma   4,   della  legge  n.  55/90  e  successive  modifiche   ed
  integrazioni.
     Quanto  appena  detto,  nell'ipotesi in  cui  la  situazione  di
  incandidabilità sia preesistente alla proclamazione, nel qual caso,
  come  nella fattispecie che ricorre, essa è ordinariamente rilevata
   a  monte   dall'Ufficio elettorale. (Diversa è invece la procedura
  se  la causa in questione sopravviene, a seguito della quale si  fa
  luogo  a  sospensione  ed  eventualmente a decadenza  dalla  carica
  secondo il dettato legislativo).
     Sciolto  il  nodo  procedurale, resta da verificare,  sul  piano
  sostanziale, se al momento della presentazione della candidatura e,
  comunque,  prima dell'elezione a deputato regionale  (ex  art.  15,
  comma  4, l. n. 55/90) l'on. Catalano avesse o meno i requisiti  di
   candidabilità  alla relativa carica.
     Al  riguardo,  come anticipato in narrativa, è  stato  richiesto
  all'avv.  Sanseverino, nella qualità di  consulente per gli  affari
  legali    dell'A.R.S.   ed   in  considerazione   della   specifica
  competenza nelle materie penalistiche che la complessità  del  caso
  esige ,  di  esprimere  parere  onde  porre  la  Commissione  nelle
  condizioni  di  proporre  all'Aula, ex  informata  conscientia,  le
  proprie motivate conclusioni per la definitiva deliberazione .
     Prima  però  di passare a quanto rassegnato nel suddetto  parere
  legale  ed in quelli integrativi dello stesso consulente  che,  per
  quanto  di  competenza, si fanno integralmente  propri  in  uno  al
  parere  ultimo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di  Palermo
  richiamato  in  narrativa,  si reputa utile  delineare  i  contorni
  giuridici  della  recente   figura  dell'incandidabilità   prevista
  dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990 (e successive modifiche  ed
  integrazioni)   alla   luce  della  giurisprudenza   costituzionale
  formatasi in argomento.
     E  così   (...) le ipotesi di "non candidabilità" alle  elezioni
  previste  dal  primo comma [dell'art. 15, n.d.r.] non costituiscono
  altro  che  nuove  cause di ineleggibilità che  il  legislatore  ha
  ritenuto  di  configurare  in relazione al  fatto  di  aver  subito
  condanne  (o  misure  di  prevenzione) per determinati  delitti  di
  particolare gravità. Ciò è confermato dal rilievo, da un lato, che,
  ai  sensi del quarto comma, l'elezione di coloro che versano  nelle
  indicate condizioni "è nulla" [corsivo e neretto aggiunti,  n.d.r.]
  e,  dall'altro,  che  la  sopravvenienza  del  fatto  dà  luogo   a
  conseguenze  automatiche e necessarie, quali vanno considerate  sia
  la  "decadenza  di diritto" (a seguito del passaggio  in  giudicato
  della  sentenza  di  condanna) di cui  al  comma  4-quinquies,  sia
  l'istituto  -  che  forma  oggetto specifico  di  censura  -  della
  "immediata  sospensione"  dalla carica: questa,  infatti,  ancorché
  adottata  con procedure complesse, non può avere altra  natura  che
  quella   di   atto  meramente  dichiarativo  e  ricognitivo   della
  situazione determinatasi, privo di qualsiasi elemento di  carattere
  valutativo e discrezionale.  (cfr. Corte cost., n. 407/92).
      (...)  la ratio posta a fondamento della legge 18 gennaio  1992
  n.  16 (la quale ha, in sintesi, introdotto un'ampia disciplina  in
  tema  di  eleggibilità  e, in genere, di  capacità  di  assumere  e
  mantenere  una serie di cariche o incarichi di varia  natura  nelle
  regioni e negli enti locali) è quella di assicurare la salvaguardia
  dell'ordine  e  della  sicurezza pubblica, la tutela  della  libera
  determinazione  degli  organi elettivi,  il  buon  andamento  e  la
  trasparenza   delle  amministrazioni  pubbliche,  allo   scopo   di
  fronteggiare   una   situazione  di   grave   emergenza   nazionale
  coinvolgente interessi dell'intera collettività, connessi a  valori
  costituzionali di primario rilievo (cfr. sentt. nn. 407  del  1992,
  197 e 218 del 1993).
     Appare pertanto evidente che la scelta discrezionale operata dal
  legislatore di equiparare - ai fini dell'adozione del provvedimento
  contemplato  nelle  norme  impugnate - i  soggetti  condannati  per
  delitto tentato a quelli condannati per delitto consumato non possa
  considerarsi  irragionevole:  considerate,  infatti,  le   indicate
  finalità  che  la  legge  in esame intende perseguire  e  il  ruolo
  ricoperto dai soggetti interessati, non illogicamente si è ritenuto
  di dare esclusivo rilievo alla capacità criminale di questi ultimi,
  a  prescindere  dall'effettivo verificarsi dell'evento  lesivo  del
  bene giuridicamente protetto. Né, ai fini della proposta questione,
  assume  alcun  rilievo  il fatto che possa  trattarsi  di  soggetti
  titolari  di  cariche  elettive  di  diretta  investitura  popolare
  [corsivo  aggiunto,  n.d.r.] , circostanza cui  il  giudice  a  quo
  accenna   non   come  autonoma  censura,  ma  quale   elemento   di
  accentuazione  della presunta irragionevolezza della  equiparazione
  operata dalla normativa in esame.  (cfr. Corte cost. n. 288/93).
      Si  è  inoltre  osservato  che la  legge  medesima  [n.  16/92,
  modificativa  della  l. n. 55/90, n.d.r.] non contempla  altro  che
   nuove  cause di ineleggibilità che il legislatore ha  ritenuto  di
  configurare in relazione al fatto di aver subito condanne (o misure
  di  prevenzione)  per  determinati delitti di particolare  gravità'
  (cfr.  cit.  sent.  n. 407 del 1992). In altre parole,  per  quanto
  riguarda  l'ipotesi  in  esame, la condanna penale  irrevocabile  è
  stata presa in considerazione come mero presupposto oggettivo cui è
  ricollegato   un  giudizio  di   indegnità  morale'   a   ricoprire
  determinate  cariche  elettive: la  condanna  stessa  viene,  cioè,
  configurata  quale  requisito negativo' ai fini della  capacità  di
  assumere  e  di  mantenere le cariche medesime  [corsivo  aggiunto,
  n.d.r.] . (cfr. Corte cost. n. 118/94).
     Ed  ancora:  Nel caso dei pubblici dipendenti, la Corte  muoveva
  dalla  sentenza  n.  971  del 1988, con la quale  l'istituto  della
  destituzione di diritto a seguito di condanna penale, al  di  fuori
  del  procedimento disciplinare, era stato espunto dall'ordinamento;
  a  tale  sentenza il legislatore si era adeguato con la  disciplina
  prevista  dalla  legge 7 febbraio 1990, n. 19. Di  conseguenza,  la
  citata  sentenza  n. 197 del 1993 ha ribadito, per la   particolare
  categoria  di soggetti' in esame, pur nell'ambito delle  specifiche
  finalità  della  legge n. 16 del 1992 (cfr.  sentenza  n.  407  del
  1992),  l'esigenza   che  la valutazione  della  compatibilità  del
  comportamento del pubblico dipendente con le specifiche funzioni da
  lui  svolte  nell'ambito del rapporto di impiego ..  va  ricondotta
  alla  naturale  sede del procedimento disciplinare, il  quale,  del
  resto,  ben  può  concludersi  con la  irrogazione  della  sanzione
  destitutoria'.
     Nulla  di simile è configurabile nel caso di chi ricopra cariche
  pubbliche  in virtù di un'investitura diretta o mediata  del  corpo
  elettorale.  È evidente che la previsione di casi di ineleggibilità
  non può che essere tassativa, non comportando per sua natura alcuna
  valutazione  discrezionale  da  parte  di  qualsivoglia  organo   o
  autorità. [corsivo aggiunto, n.d.r.] Nel caso poi di ineleggibilità
  sopravvenuta in seguito a condanna penale passata in giudicato,  la
  declaratoria  di decadenza ha carattere meramente ricognitivo,  che
  esclude  di  per sé qualsiasi problematica procedimentale.    (cfr.
  Corte cost. n. 295/94).
     Ma  soprattutto  vi  è  che   (...) tale  non  candidabilità  va
  considerata come particolarissima causa di ineleggibilità (sentenza
  n.  407 del 1992) che il legislatore ha configurato in relazione  a
  vicende  processuali (condanna o rinvio a giudizio),  e  anche  nel
  caso  in cui siano adottate misure di prevenzione per indiziati  di
  appartenenza a una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge
  31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13
  settembre  1982,  n. 646. L'elezione di coloro  che  versano  nelle
  condizioni di non candidabilità è nulla (art. 15, comma  4),  senza
  che  sia  in  alcun  modo  possibile  per  l'interessato  rimuovere
  l'impedimento all'elezione, come invece è ammesso per le  cause  di
  ineleggibilità   derivanti  da  uffici  ricoperti   attraverso   la
  presentazione  delle  dimissioni o il collocamento  in  aspettativa
  (cfr.  ancora  la  sentenza  n. 97 del 1991).  [corsivo  e  neretto
  aggiunti, n.d.r.]   (cfr. Corte cost. n. 141/96).
     Inoltre,   le  fattispecie  di  incandidabilità',  e  quindi  di
  ineleggibilità, previste dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990, e
  successive modificazioni, si collocano su un piano diverso,  quanto
  a ratio giustificativa, rispetto a quello delle pene, principali ed
  accessorie.  Esse  non  rappresentano un  aspetto  del  trattamento
  sanzionatorio  penale  derivante dalla  commissione  del  reato,  e
  nemmeno  una  autonoma  sanzione collegata al  reato  medesimo,  ma
  piuttosto  l'espressione del venir meno di un requisito  soggettivo
  per l'accesso alle cariche considerate (cfr. sentenze nn. 118 e 295
  del 1994), stabilito, nell'esercizio della sua discrezionalità, dal
  legislatore,  al quale l'art. 51, primo comma, della  Costituzione,
  demanda appunto il potere di fissare  i requisiti' in base ai quali
  i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di
  eguaglianza. [corsivo aggiunto, n.d.r.]
     Ciò  è  tanto vero che, secondo l'originaria scelta legislativa,
  l'ineleggibilità  in questione si collegava a  condanne  anche  non
  definitive,  e  perfino,  in  alcuni casi,  al  semplice  rinvio  a
  giudizio  (art.  15  della legge n. 55 del  1990,  come  modificato
  dall'art.  1  della  legge n. 16 del 1992). Questa  Corte,  con  la
  sentenza  n.  141 del 1996, giudicò costituzionalmente illegittime,
  per  violazione dell'art. 51 della Costituzione, dette ipotesi,  ma
  limitò  la  dichiarazione di illegittimità  pur  estesa,  ai  sensi
  dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, a norme ulteriori rispetto
  a  quelle  allora denunciate alle fattispecie di non  candidabilità
  che  avevano  come  presupposto il solo rinvio  a  giudizio  o  una
  sentenza  di  condanna  non  ancora  passata  in  giudicato  o   un
  provvedimento   applicativo  di  una  misura  di  prevenzione   non
  definitiva:  nell'implicito  presupposto  che,  invece,  non  fosse
  illegittima  l'esclusione della eleggibilità a seguito di  condanna
  definitiva,  secondo quanto, del resto, si ricava  anche  dall'art.
  48,  quarto  comma,  della Costituzione, che  ammette  possa  farsi
  discendere  da  una  condanna  penale  la  perdita  dell'elettorato
  attivo,  e  dunque  anche  di  quello passivo.  [corsivo  aggiunto,
  n.d.r.]
     A  seguito di tale pronuncia il legislatore, con l'art. 1  della
  legge   n.   475   del   1999,  ha  riformulato   le   ipotesi   di
   incandidabilità' già previste dall'art. 15 della legge n.  55  del
  1990, limitandole ai casi di condanna definitiva o di applicazione,
  con  provvedimento  definitivo, di una misura  di  prevenzione,  ma
  senza  mutarne  l'originario carattere di  requisito  negativo  per
  l'accesso alle cariche.
     In  questi  casi la condanna penale definitiva, al di  là  degli
  effetti  penali  ad  essa propri, che seguono il  regime  per  essi
  previsto    dalla   legge,   costituisce   presupposto    oggettivo
  dell'operatività di un effetto ulteriore: in una logica che  non  è
  più  quella  del  trattamento  penale  dell'illecito  commesso,  ma
  piuttosto  quella della determinazione di condizioni nella  specie,
  l'avvenuto accertamento definitivo della commissione di un  delitto
  che  non  consentono, a giudizio del legislatore,  e  in  vista  di
  esigenze  attinenti  alle cariche elettive  e  all'esercizio  delle
  relative  funzioni, l'accesso alle medesime cariche. A conferma  di
  ciò,  si  può  osservare anche che lo stesso art. 15, al  comma  4-
  sexies,  stabilisce  che  l'ineleggibilità  non  si  applica  se  è
  concessa la riabilitazione. Tale statuizione sarebbe superflua,  se
  si  trattasse  di  un  effetto  penale,  destinato  di  per  sé  ad
  estinguersi con la riabilitazione (art. 178 codice penale):  mentre
  essa  vale  ad  estendere l'effetto di rimozione,  derivante  dalla
  riabilitazione, al di fuori dell'ambito degli effetti penali  della
  condanna,   e   precisamente   a  questa   particolare   causa   di
  ineleggibilità. [corsivo e neretto aggiunti, n.d.r.]   (cfr.  Corte
  cost. n. 132/2001).
     Ed  infine,   i delitti per i quali l'art. 15 citato  prevede  -
  dopo  la  condanna definitiva - la decadenza o anche - in  caso  di
  condanna  non  definitiva la sospensione obbligatoria dalla  carica
  elettiva   sono  appunto  qualificati,  secondo  la  giurisprudenza
  costituzionale,  non  tanto  dalla loro  gravità  in  relazione  al
   valore'  del  bene  offeso o all'entità della pena  comminata,  ma
  piuttosto  dal  fatto di essere considerati tutti  dal  legislatore
  come manifestazione di delinquenza di tipo mafioso o di altre gravi
  forme di pericolosità sociale, non irragionevolmente ritenendoli il
  legislatore stesso, nell'ambito delle proprie, insindacabili scelte
  di  politica  criminale,  parimenti forniti  di  alta  capacità  di
  inquinamento  degli apparati pubblici da parte delle organizzazioni
  criminali.  Si  giustifica  in questo  modo  una  disciplina  molto
  rigorosa ispirata alla comune ratio di prevenire e combattere  tali
  gravi  pericoli  allo  scopo  appunto di  salvaguardare   interessi
  fondamentali dello Stato' (sentenze n. 206 del 1999 e  n.  184  del
  1994).
     Questa  disciplina è stata dunque formulata dal  legislatore  in
  modo  unitario, pur prendendo in considerazione diverse  figure  di
  reato,  proprio per realizzare un efficace strumento -  secondo  la
  precisazione contenuta nel titolo della legge di  prevenzione della
  delinquenza   di   tipo  mafioso  e  di  altre   gravi   forme   di
  manifestazione     di     pericolosità     sociale',     attraverso
  l'individuazione, sulla base di criteri omogenei, di una  serie  di
  reati  la  cui commissione è appunto valutata - di per sé stessa  e
  senza distinzione alcuna come indice di oggettiva pericolosità.  In
  considerazione  delle  finalità che le  norme  in  esame  intendono
  perseguire  e  del  ruolo ricoperto dai soggetti  interessati,  non
  appare    dunque   illogico   che   il   legislatore,    ai    fini
  dell'applicazione della decadenza e della sospensione  obbligatorie
  dalla   carica   elettiva,  abbia  dato  esclusivo   rilievo   alla
  identificazione  delle  fattispecie di reato  in  questione,  senza
  avere riguardo a valutazioni di stretta competenza del giudice  del
  merito,  che possano incidere sull'entità della pena. E non  appare
  quindi  arbitraria, per queste stesse ragioni,  neppure  la  scelta
  legislativa  di  non tenere conto delle eventuali  circostanze  del
  reato.
     D'altra parte, le disposizioni legislative denunciate sono state
  formulate nei termini indicati anche per evitare possibili  censure
  di   ingiustificata  diversità  di  trattamento  o  situazioni   di
  incertezza   nell'applicazione   della   misura   interdittiva    o
  sospensiva,   derivanti   anche   da  soluzioni   giurisprudenziali
  divergenti, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto,  la
  pari   capacità   elettorale  passiva  dei  cittadini,   proclamata
  dall'art. 51 della Costituzione (sentenze n. 364 del 1996 e n.  280
  del 1992). [corsivo aggiunto, n.d.r.]   (cfr. Corte cost. n. 25 del
  2002).
     Sulle stesse posizioni del Giudice delle leggi anche la Corte di
  Cassazione    ed    il   Consiglio   di   Stato,   che    ravvisano
  nell'incandidabilità uno status di inidoneità  funzionale  assoluta
  non  rimovibile  da parte dell'interessato (cfr.,  rispettivamente,
  Corte  cost.  n.  141/96, cit.; Cass. civ., sez. I,  n.  5449/2005;
  C.d.S., sez. V, n. 3338/2000).
     Fin qui il quadro normativo e giurisprudenziale  in astratto .
     In  concreto,  come  si  diceva più  sopra,  la  Commissione  ha
  ritenuto  di acquisire parere legale in ordine alla ricorrenza  dei
  presupposti di legge nel caso in esame.
     Rinviando integralmente per relationem ai pareri legali prodotti
  dal   consulente   dell'Assemblea   avv.   Enrico   Sanseverino   e
  dell'Avvocatura  erariale, qui si passeranno in  rassegna  i  punti
  salienti che possono trarsi dagli stessi.
     Nel primo parere pervenuto (protocollato al n. 2281/SEGRVERPOTPG
  dell'8  marzo  2011)  si afferma conclusivamente  che   non  sembra
  potersi  mettere  in dubbio che l'On.le Santo Catalano  al  momento
  della  presentazione  della candidatura versava  in  una  causa  di
  assoluta  incandidabilità ai sensi dell'art. 15 comma  1  lett.  c)
  della  L.  55/90; ne consegue pertanto che a parere dello scrivente
  la   Commissione  verifica  poteri  dovrà  richiedere  all'Aula  di
  pronunciare  la  decadenza del suddetto On.le Santo Catalano  dalla
  carica di Deputato Regionale.  (cfr. parere cit., pag. 6).
     Nel respingere le tesi difensive dell'on. Catalano, il parere si
  incentra    sull'imprescindibilità    della    concessione    della
   riabilitazione ,  che deriva dalla tassatività  della   previsione
  normativa contenuta al comma 4 sexies della L. 55/90 in forza della
  quale  solo  la concessione della riabilitazione fa venir  meno  le
  cause  di  ineleggibilità o incandidabilità di cui alla L.  55/1990
  né,  peraltro,  in  tema  di  contenzioso  elettorale  può  trovare
  applicazione l'art. 445 Codice di Procedura Penale  nella parte  in
  cui questo prevede che la sentenza resa a seguito di patteggiamento
  non  ha  efficacia nei giudizi civili o amministrativi, atteso  che
  nel processo elettorale la sentenza penale viene assunta come fatto
  storico,  non  essendo  il  Giudice civile  chiamato  ad  accertare
  autonomamente la sussistenza del fatto-reato, la sua commissione da
  parte  del candidato o del cittadino eletto, e l'elemento  soggetto
  del  dolo  o della colpa, ma essendo tenuto unicamente a verificare
  se  il  candidato o l'eletto sia stato condannato per uno dei reati
  previsti  dalla  Legge  e se la condanna sia  divenuta  definitiva'
  (Cass. Civ. Sez. I, Sentenza  n. 8489 del 18.10.1994 - rv 488131).
  (cfr. parere cit., pag. 4) .
     La  pronuncia di riabilitazione - si legge ancora nel  parere  -
  deve   intervenire    (...)    prima  della   presentazione   della
  candidatura, attesa l'efficacia soltanto ex nunc di tale pronuncia,
  e  senza  che  assuma, all'uopo, rilievo la data  di  presentazione
  della relativa domanda da parte dell'interessato' (Cass. Civ.  Sez.
  I,  Sentenza n. 1362 del 02.02.2002 - rv 552037, conforme sul punto
  Cass.  Civ.  Sez. I, Sentenza n. 7593 del 21.04.2004  -  rv  572210
  (...) ,  e che, pertanto,  il mancato conseguimento della pronuncia
  riabilitativa,  prima della presentazione della candidatura,  renda
  questa  viziata ai sensi e per gli effetti di cui alla  L.  55/1990
  (...)  (cfr. parere cit., pagg. 4 e 5).
     Si  conviene, infine, con quanto affermato nel parere (a pag. 6)
  circa  l'irrilevanza  della  tesi dell'on.  Catalano  sull'asserita
  inammissibilità dell'esposto-denuncia di Papa per contrasto con  la
  legge regionale 7 luglio 2009, n. 8.
     Ed infatti, a parte le richiamate considerazioni dell'Avvocatura
  erariale,  qui  basti osservare che, all'atto dell'insediamento  di
  Catalano  nella  carica,  l'Assemblea non ha  effettuato  convalida
  alcuna  della sua proclamazione ai sensi dell'invocato art. 51  del
  Regolamento interno dell'A.R.S.
     Un'ultima  questione:  quella concernente gli  asseriti  effetti
  della  circolare  del Ministero dell'Interno 25 novembre  1998,  n.
  4/98,  prodotta a suo tempo dall'on. Catalano a corredo  della  sua
  memoria difensiva.
     Nel    parere   legale   integrativo   (protocollato    al    n.
  3161/SEGRVERPOT  del  30  marzo 2011), cui  pure  integralmente  si
  rinvia, si chiarisce che a seguito di novelle legislative che hanno
  avuto  ad  oggetto  la  legge  n.  55/90  (tuttora  applicabile  ai
   consiglieri regionali  in forza dell'art. 274, comma 1, lett.  p),
  del  decreto legislativo n. 267 del 2000: T.U. Enti locali)  quella
  stessa   circolare  ministeriale  è  da  considerarsi   del   tutto
  ininfluente  e  superata [corsivo aggiunto, n.d.r.]   (cfr.  parere
  cit., pag. 3).
     In  buona  sostanza, ciò in quanto solo dopo il 1998 la sentenza
  emessa  a  seguito  di   patteggiamento  viene  equiparata  ad  una
  sentenza  di condanna (cfr. art. 1 l. n. 475/99), e fermo  restando
  il  comma  4  sexies  dell'art. 15 della  l.  n.  55/90  sulla  non
  applicabilità delle disposizioni in materia di incandidabilità  nei
  confronti  di  chi, condannato con sentenza passata  in  giudicato,
  abbia  avuto concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178  del
  codice penale (cfr. parere cit., pag. 2).
     A  tali  considerazioni aggiungasi che di recente -  secondo  il
  parere  de  quo - per effetto dell'equiparazione della sentenza  ex
  art.  444  codice  di  procedura penale  (cd.   patteggiamento )  a
  sentenza  di  condanna, la Corte di Cassazione, anche  in  caso  di
  patteggiamento,  ha  statuito  che è configurabile  l'interesse  ad
  ottenere   la  riabilitazione  anche  in  presenza  di  intervenuta
  dichiarazione di estinzione del reato a norma dell'art. 445,  comma
  2,  del  codice  di  procedura penale (cfr. Cass.,  sez.  I,  sent.
  18.06.2009, n. 31089, e sez. I, 12.04.2006, n.16026, richiamate  da
  parere cit., pag. 3).
     Concludendosi - sempre nel citato parere - che  il rigetto della
  istanza  di riabilitazione da condanna penale di cui alla  sentenza
  30.04.2001  della  Corte  di Appello, irrevocabile  il  20.07.2001,
  proposta   dall'On.le   Catalano,  da  parte   del   Tribunale   di
  Sorveglianza di Messina, con la Ordinanza del 27.10.2009  (comunque
  successiva alla presentazione della candidatura e della quale si  è
  venuti   a   conoscenza  solo  a  seguito  di  specifica  richiesta
  effettuata dal Presidente dell'ARS con nota del 16 marzo  2011)  si
  riflette  su  quella  previsione di assoluta incandidabilità  nella
  quale versava l'On.le Catalano al momento della presentazione della
  propria candidatura.  (cfr. parere cit., pag. 3).
     Ai   punti  fermi   delle argomentazioni del  consulente  finora
  passati in rassegna venivano però a giustapporsi argomentazioni  di
  segno opposto da parte dell'on. Catalano, di cui si ritiene doversi
  dare  compiutamente  conto ai fini dell'esatta  comprensione  degli
  ulteriori sviluppi della vicenda.
     Ed  infatti,  nella seduta n. 18 del 5 aprile  2011,  nel  corso
  della  programmata audizione del deputato regionale, il suo  legale
  di  fiducia,  avv.  Catalioto, depositava  agli  atti  una  memoria
  difensiva  nella quale, in sintesi, affermava che la situazione  in
  cui  versava l'on. Catalano sarebbe astrattamente riconducibile  ad
  una  delle  cause di incandidabilità di cui alla legge n.  55/1990,
  essendo lo stesso deputato stato condannato ex art. 444 del  codice
  di   procedura  penale  [rubricato   Applicazione  della  pena   su
  richiesta ,  c.d. patteggiamento, n.d.r.]  con sentenza  definitiva
  del luglio 2001 ad una pena superiore a sei mesi per i reati di cui
  agli artt. 323 e 479 c.p.. .
     Nonostante  l'art. 15, comma 1-bis, della legge n. 55/1990,  nel
  testo  introdotto dalla legge n. 475/1999, disponga che  per  tutti
  gli   effetti  disciplinati  dal  presente  articolo,  la  sentenza
  prevista  dall'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale  è
  equiparata   a  condanna ,  l'avv.  Catalioto  puntualizzava   alla
  Commissione  i contenuti della circolare del Ministero dell'Interno
  25  novembre  1998, n. 4/1998, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
  della  Repubblica italiana, circolare di cui - a suo  avviso  -  la
  Commissione non poteva non tener conto.
     Tale circolare - proseguiva - emanata  in relazione all'art.  1,
  comma  1,  lett. c), dell'art. 15 L. 55/90, su concorde parere  del
  Ministero   di   Grazia   e  Giustizia,   ha  fornito    inequivoci
  chiarimenti,  su  due quesiti: a) quali sono le modalità  operative
  della  causa  estintiva di cui all'art. 445 c.p.p.; b) gli  effetti
  del   patteggiamento   sulle  condizioni  di   ineleggibilità.   Su
  quest'ultimo punto ha precisato che la sentenza di patteggiamento è
  equiparata a pronuncia di condanna, anticipando così l'introduzione
  del  comma 1 bis aggiunto all'art. 15 L. 55/90 dall'art. 1,  L.  13
  dicembre 1999, n. 475.  (cfr. memoria difensiva prodotta).
     L'avv.  Catalioto  si  soffermava,  in  particolare,  su  quanto
  affermato   nella  circolare  ministeriale  secondo  cui  l'effetto
  estintivo  della misura inibitoria proprio del decorso del  termine
  di  5 anni, disciplinato dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p.  (e
  riguardante il reato ed ogni effetto penale), è più ampio di quello
  previsto per la riabilitazione di cui all'art. 178 c.p.
     Orbene - proseguiva - poiché ai sensi dell'art. 445 c.p.p. anche
  gli  effetti penali della sentenza di patteggiamento si  estinguono
  decorsi   cinque   anni  a  condizione  che  non  siano   frattanto
  intervenute determinate cause ostative individuate dal legislatore,
  l'istituto dell'estinzione del reato per decorso del tempo  trovava
  piena   applicazione  al  caso  di  specie,  come   risultava   dal
  provvedimento della Corte di Appello di Messina n. 213/10GE, che ha
  dichiarato estinto il reato per il quale l'on. Catalano  era  stato
  condannato,  provvedimento allegato alla seconda memoria  difensiva
  del 12 ottobre 2010 prodotta dallo stesso deputato.
     Alla  luce,  pertanto,  delle superiori argomentazioni  e  della
  documentazione  già trasmessa dall'on. Catalano, affermava  che  la
  vicenda   sarebbe   dovuta  già  essere  stata   archiviata   dalla
  Commissione.
     Tuttavia,  avendo appreso dalla stampa che, a seguito di  parere
  legale  fornito  dall'avv. Enrico Sanseverino (consulente  per  gli
  affari  legali dell'ARS) la Commissione sarebbe stata sul punto  di
  contestare   all'on.   Catalano  una  causa   di   incandidabilità,
  comunicava  che  lo  stesso  deputato, nell'esercizio  del  proprio
  diritto  di  accesso, non aveva avuto copia del parere legale  reso
  dall'avv. Sanseverino sul caso in parola.
     Dalla  documentazione  rilasciata in copia  all'on.  Catalano  -
  proseguiva  - era emerso che l'istruttoria svolta dalla Commissione
  aveva  acclarato l'autenticità dei certificati prodotti a suo tempo
  dallo  stesso deputato, mentre non vi era traccia di interlocuzione
  alcuna  con il Prefetto di Palermo o di Messina, né col Commissario
  dello  Stato  per  la Regione siciliana in ordine all'applicabilità
  della più volte citata circolare n. 4/1998 al caso in esame, organi
  cui tale provvedimento era stato allora trasmesso.
     Ribadiva  ancora  una  volta  che  la  Commissione  non   poteva
  prescindere dalla circolare in questione, da cui non ci si  sarebbe
  potuti  discostare  sulla  base  di pareri  forniti  da  consulenti
  legali,  essendo  la  materia  de  qua  riservata  alla  competenza
  esclusiva del legislatore nazionale.
     Dichiarava che, per effetto del decorso del termine temporale di
  cui  all'art.  445  c.p.p.,  l'on.  Catalano  era  da  considerarsi
  pienamente riabilitato, e a conferma di quanto sopra - sosteneva  -
  deponeva  la  giurisprudenza  delle  supreme  magistrature  penali,
  civili ed amministrative.
     Citava,  in particolare, la recente decisione n. 1308/11  del  2
  marzo  2011  (acclusa  alla  memoria  difensiva  prodotta  e  fatta
  distribuire  ai  componenti presenti), in materia  di  permesso  di
  soggiorno, del Consiglio di Stato, sez. VI, della quale leggeva  il
  seguente stralcio:  E' stato posto il rilievo in giurisprudenza  la
  sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione  -  quali
  previsti dall'art. 178 c.p. - e quelli di estinzione del reato  per
  positivo decorso dell'arco temporale previsto dall'art. 445,  comma
  2  c.p.p.,  nei  casi di applicazione della pena su richiesta  così
  che,  al  realizzarsi  detta seconda condizione,  viene  meno  ogni
  interesse    giuridicamente    apprezzabile    ad    ottenere    la
  riabilitazione, tenendo anche presente che, ai sensi dell'art. 689,
  comma  2,  lett.  a)  n.  5  e  lett. b)  c.p.p.,  le  sentenze  di
  applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a  non
  comparire  sui  certificati del casellario rilasciati  a  richiesta
  dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del
  giudice al riguardo. .
     Dava  poi  lettura  della massima della sentenza  della  Suprema
  Corte  di  Cassazione, Sez. I penale, n. 534  del  1999,  anch'essa
  acclusa  alla  memoria  difensiva prodotta e fatta  distribuire  in
  copia ai componenti presenti, che così testualmente recita:  Attesa
  la sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione, quali
  previsti  dall'art.  178 c.p., e quelli del  positivo  decorso  del
  termine  previsto dall'art. 445 comma 2 c.p.p., con  riguardo  alla
  sentenza  di applicazione della pena su richiesta, deve  escludersi
  che, una volta realizzatasi detta seconda condizione, vi sia ancora
  interesse    giuridicamente    apprezzabile    ad    ottenere    la
  riabilitazione, tenendo anche presente che, ai sensi dell'art.  689
  comma  2  lett.  a)  n.  5  e  lett.  b)  c.p.p.,  le  sentenze  di
  applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a  non
  comparire  sui  certificati del casellario rilasciati  a  richiesta
  dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del
  giudice al riguardo. .
     Evidenziava  alla  Commissione che la giurisprudenza  citata  da
  Papa  (autore dell'esposto-denuncia), se letta attentamente e nella
  sua  interezza, non poteva trovare applicazione al caso di  specie,
  per  le  seguenti motivazioni: 1) l'on. Catalano aveva  chiesto  ed
  ottenuto il patteggiamento; 2) era decorso il termine di sette anni
  tra  la  data in cui la sentenza della Corte d'Appello era divenuta
  irrevocabile  (2001)  e la data di accettazione  della  candidatura
  (2008), senza che fosse frattanto intervenuta causa ostativa alcuna
  all'estinzione   del  reato  di  cui  all'art.   445   c.p.p.;   3)
  l'autenticità  dei  certificati penali  del  Casellario  giudiziale
  rilasciati  dal  Sistema informativo del Casellario giudiziale  del
  Ministero  della  Giustizia  (Procura della  Repubblica  presso  il
  Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) nonché dei certificati  dei
  carichi  pendenti rilasciati dalla Cancelleria della Procura  della
  Repubblica  presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto  (ME),
  acclusi  alla  memoria  di difesa prodotta  a  suo  tempo  dall'on.
  Catalano.
     Alla  luce  delle  superiori considerazioni, pertanto,  chiedeva
  l'archiviazione del procedimento attivato presso la Commissione nei
  confronti del proprio assistito.
     Terminata  l'audizione, l'avvocato Sanseverino forniva ulteriori
  chiarimenti   tecnico-giuridici  e,  dopo  breve  discussione,   la
  Commissione  all'unanimità approvava la proposta del Presidente  di
  rinviare la discussione, per dar modo allo scrivente di condurre  i
  dovuti  approfondimenti alla luce della nuova  memoria  prodotta  e
  delle connesse argomentazioni esposte dall'avv. Catalioto.
     Detti chiarimenti, anticipati dall'avv. Sanseverino nella seduta
  n.  18  del 5 aprile 2011, venivano poi meglio articolati nel terzo
  ed  ultimo  suo  parere  (pervenuto  in  data  12  aprile  2011   e
  protocollato  al n. 3626/SegrVerPotPG-SGPG di pari  data),  il  cui
  nucleo  fondamentale è stato successivamente riassunto ed integrato
  dall'Avvocatura erariale con la nota Cons. n. 2475/11 sopra citata.
     Quindi,  nella seduta di Commissione n. 19 del 13  aprile  2011,
  l'avv.    Sanseverino,   appositamente   interpellato,   dichiarava
  preliminarmente che la decisione di richiedere copia della sentenza
  di   condanna  della  Corte  d'Appello  di  Messina  prima  all'on.
  Catalano, e poi alla Cancelleria penale dello stesso giudice di  II
  grado,  nasceva  dalla  necessità di verificare  se  trattavasi  di
  decisione emessa ex art. 444 c.p.p. [rubricato  Applicazione  della
  pena  su richiesta , c.d. patteggiamento in I grado, n.d.r.] ovvero
  ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p., oggi abrogato, riguardante
  il cosiddetto  patteggiamento in appello .
     Come  meglio  argomentato nel parere in parola, integrato  dallo
  stesso  consulente con allegati distribuiti in copia ai  componenti
  presenti  in corso di seduta, l'avv. Sanseverino precisava  che  il
  menzionato  art.  599 c.p.p. consentiva alla parte appellante,  già
  condannata  in primo grado, di rinunciare ai motivi  di  appello  e
  concordare  con  il  Pubblico Ministero la  pena  da  irrogare  nel
  giudizio di secondo grado.
     In  ordine  ai  differenti  effetti prodotti  dai  due  tipi  di
  patteggiamento precisava come la giurisprudenza fosse copiosa.
     Nel  ricordare, infatti, quanto contenuto nella memoria dell'on.
  Catalano  circa gli asseriti effetti ope legis della  dichiarazione
  di  estinzione del reato per decorso del tempo di cui all'art. 445,
  comma  2,  c.p.p., affermava che l'effetto estintivo in parola  non
  si  produce  ipso iure, necessitando di apposita pronuncia  in  tal
  senso  da  parte  del giudice dell'esecuzione, e  ciò  al  fine  di
  accertare  che le condizioni previste dalla menzionata disposizione
  si fossero concretamente realizzate.
     Ciò  risultava  chiaramente  -  a  suo  avviso  -  dalla  stessa
  motivazione del provvedimento della Corte di Appello di Messina  n.
  213/10GE, che aveva dichiarato estinto il reato per il quale  l'on.
  Catalano era stato condannato, e di cui dava lettura.
     Orbene  - poiché la pronuncia della Corte d'Appello in questione
  era datata 8 ottobre 2010 - ribadiva che l'on. Catalano, al momento
  di   accettazione  della  candidatura,  versava  comunque  in   una
  situazione di incandidabilità.
     Faceva  poi  rilevare  ancora  una volta  alla  Commissione  che
  l'istanza   alla  Corte  d'Appello  di  Messina  per  ottenere   la
  dichiarazione  di  estinzione del reato era stata  preceduta  dalla
  richiesta  di  riabilitazione  al  Tribunale  di  Sorveglianza   di
  Messina, che - com'è noto - l'aveva rigettata con ordinanza del 27-
  28  ottobre 2009. E, come si evinceva dalla lettura della  sentenza
  di  condanna della Corte d'Appello di Messina, emessa ai sensi  del
  sopra  richiamato art. 599 c.p.p. (e non già dell'art. 444 c.p.p.),
  riconfermava  -  secondo consolidata, conforme giurisprudenza  -  i
  pareri precedentemente resi.
     A  sostegno  di  quanto  illustrato, dava infine  lettura  della
  massima della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez.  III
  penale,   28   ottobre  1999,  n.  13484  [di  cui  agli   allegati
  distribuiti],  che  così  testualmente  recita:   All'istituto  del
  patteggiamento   in  appello  di  cui  all'art.  599   c.p.p.   (ed
  all'istituto  provvisorio del patteggiamento in cassazione  di  cui
  all'art.  3  l.  19  gennaio  1999 n.  14)  non  è  estensibile  la
  disposizione  di  favore  stabilita dall'art.  445  c.p.p.  per  il
  patteggiamento  in  primo grado di cui agli art.  444  ss.  c.p.p.,
  secondo  cui  la  sentenza che applica la pena su  richiesta  delle
  parti  non comporta la applicazione delle pene accessorie  e  delle
  misure  di  sicurezza,  fatta eccezione per  la  confisca.  Infatti
  l'esclusione  delle pene accessorie e delle misure di  sicurezza  è
  strettamente  connessa  al carattere di premialità  attribuito  dal
  legislatore   al   patteggiamento  di  cui   all'art.   444,   come
  contropartita alla economia processuale che la scelta  delle  parti
  consente. Al patteggiamento in secondo grado non è collegato  alcun
  profilo  premiale:  né la riduzione sino ad  un  terzo  della  pena
  principale,  né la esclusione delle pene accessorie e delle  misure
  di sicurezza, né l'estinzione del reato se entro i termini previsti
  l'imputato non ne commette un altro. Mancando la eadem <ratio>  tra
  i  due  istituti  non  è possibile estendere a  questo  i  benefici
  previsti  a favore dell'imputato per il patteggiamento in I  grado.
  Tutto  al  più  nel  patteggiamento di II grado  le  parti  possono
  concordare  la  determinazione non solo della pena  principale,  ma
  anche  di  quelle accessorie, purché sempre entro i limiti edittali
  previsti .
     Al   termine   della  prolusione  del  consulente   legale,   la
  Commissione, all'unanimità approvava la proposta del Presidente  di
  aggiornare  la  relativa discussione del punto ad altra  seduta  in
  considerazione  delle argomentazioni esposte dall'avv.  Sanseverino
  in  replica  alle  tesi del legale di fiducia dell'on.  Catalano  e
  dell'esigenza   di  attendere  il  pronunciamento   dell'Avvocatura
  distrettuale dello Stato di Palermo sulla vicenda de qua  frattanto
  richiesto.
     Il travagliato iter storico-argomentativo della vicenda in esame
  ha  finalmente raggiunto il suo epilogo, come già sopra  ricordato,
  con  il  più volte citato parere del 15 aprile 2011, con  il  quale
  l'Avvocatura  erariale ha ritenuto che fossero  da  condividere  le
  conclusioni raggiunte dall'Avv. Enrico Sanseverino nei pareri  resi
  al Presidente dell'Assemblea regionale [corsivo e neretto aggiunti,
  n.d.r.] .
     Dopo    aver   confermato   la   tesi   del   consulente   circa
   l'impossibilità  di  applicare i benefici previsti  dall'art.  445
  c.p.p.  [al  cosiddetto  patteggiamento  in  I  grado  di  cui   al
  precedente art. 444, n.d.r.] alla diversa fattispecie regolata  dal
  successivo art. 599 [c.d. patteggiamento in appello, oggi abrogato,
  n.d.r.], con la conseguente incandidabilità, in ogni caso, dell'on.
  Catalano,   in  mancanza  di  un  provvedimento  di  riabilitazione
  precedente alla data di presentazione della candidatura [corsivo  e
  neretto  aggiunti, n.d.r.] , la stessa Avvocatura ha affermato  che
   esattamente  il  professionista  [avv.  Sanseverino,  n.d.r.]   ha
  sottolineato  l'applicabilità nella fattispecie delle  disposizioni
  di  cui  all'art.  15  della L. 55/1990.  Conclusione,  questa,  da
  ritenere  corretta sia in considerazione dei principi che  regolano
  la   successione  delle  norme  nel  tempo  (puntualmente  riferiti
  dall'avv.  Sanseverino),  sia  in considerazione  della  specialità
  delle norme dettate dalla L. 15/1990 cit.. .
     A   questo  punto,  lo  scrivente  relatore  reputa  illuminante
  riportare per intero il ragionamento dell'Avvocatura medesima:   In
  proposito,    va   rimarcata   l'esigenza   di   una    valutazione
  particolarmente rigorosa dei requisiti per l'accesso  alle  cariche
  elettive, tale perciò da giustificare la necessità di una specifica
  e  positiva pronunzia (rimessa al giudice) sui presupposti  per  la
  concessione  della  riabilitazione alla quale l'art.  15  della  L.
  55/1990   subordina   il   venir  meno   degli   impedimenti   alla
  presentazione della candidatura.
     Dunque,  -  anche a voler dar credito alle osservazioni  esposte
  nella    memoria    difensiva   dell'on.   Catalano    in    ordine
  all'insussistenza, in linea generale, di un interesse a chiedere la
  riabilitazione  per  una  condanna a seguito  di   patteggiamento',
  quando  già  si  siano  verificati gli  effetti  estintivi  di  cui
  all'art.  445  c.p.p.  - l'interesse a chiedere  la  riabilitazione
  dovrebbe  ritenersi  radicato, nella  concreta  fattispecie,  sulla
  disposizione speciale di cui al ridetto art. 15.
     Sotto  questo  profilo,  va altresì considerato  che,  ai  sensi
  dell'art.  179  cod.  pen., la concessione della  riabilitazione  è
  subordinata  alla circostanza che il condannato  abbia  dato  prove
  effettive e costanti di buona condotta', che spetta solo al giudice
  valutare.
     Si  tratta  dunque di una valutazione diversa  e  più  ampia  di
  quella (che, come sottolineato dall'avv. Sanseverino avrebbe dovuto
  pur   sempre   provenire  dal  giudice  in  data   anteriore   alla
  presentazione della candidatura) affidata  all'automatismo' di  cui
  all'art. 445 c.p.p.; e tale valutazione investe profili diversi  da
  quello consistente nella mancata commissione di ulteriori reati nel
  periodo previsto dall'art. 445 cit., nel cui ambito  la personalità
  dell'istante  va verificata alla luce di tutto quanto accaduto  nel
  periodo  intermedio fra quello del fatto per il quale  è  pronunzia
  negativa  (sia  essa  di condanna o di applicazione  di  misura  di
  prevenzione) e quello della decisione. In tale valutazione  globale
  bisogna  ricercare  e  trovare  non tanto  l'assenza  di  ulteriori
  elementi negativi, bensì delle prove effettive e costanti di  buona
  condotta.  Ne  consegue che, mentre il totale  silenzio  sulla  sua
  condotta risulta insufficiente a fornire prove effettive e costanti
  di buona condotta, qualsiasi nota negativa del di lui comportamento
  costituisce  prova  esattamente contraria a  quella  richiesta  dal
  legislatore  per  concedergli una patente di buona  condotta  atta,
  addirittura,   a  cancellare  gli  effetti  penali  di   precedenti
  condanne' (Cass., I sez. pen., 27-2-1999 n. 5470).
     Le  considerazioni  che precedono confermano allora,  alla  luce
  della  ricordata  esigenza di rigorosa valutazione dei  presupposti
  per  l'accesso alle cariche elettive, la necessità di una  puntuale
  verifica  dei presupposti medesimi, che la norma speciale subordina
  alla  valutazione resa dal giudice nell'ambito del procedimento  di
  riabilitazione.
     Avuto riguardo a ciò non può non assumere rilievo la circostanza
  che  l'istanza  di  riabilitazione  per  la  condanna  della  Corte
  d'Appello  di  Messina di cui qui si tratta sia stata  in  concreto
  rigettata   dal   Tribunale   di  Sorveglianza   di   Messina   con
  provvedimento del 27/28-10-2009, con correlato giudizio negativo in
  ordine   a  quel  completo   ravvedimento'  che  deve  considerarsi
  presupposto per l'accesso alle cariche elettive. L'esattezza  della
  conclusione che precede trae conferma dai principi affermati  dalla
  giurisprudenza,  secondo  cui   tra  gli  effetti  penali  che   si
  estinguono a seguito dell'estinzione del reato oggetto di  sentenza
  irrevocabile  di  patteggiamento, non rientrano le  valutazioni  ai
  fini  di  pericolosità  sociale di cui alle misure  di  prevenzione
  personale' (Cass., I sez. pen., 17-12-2008 n. 1063) .
     Come  già  ricordato in narrativa (cfr. par. 1), perveniva  alla
  Commissione  copia  del ricorso elettorale al Tribunale  civile  di
  Palermo  presentato  dal  sig.  Maimone  Emanuele,  volto   a   far
  dichiarare l'incandidabilità dell'on. Catalano mentre invece non si
  aveva  ancora  notizia della rituale notifica ex lege dello  stesso
  ricorso presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, la
  sola  a  determinare  la  valida instaurazione  della  controversia
  innanzi   al  giudici  ai  fini  dell'applicabilità  della   prassi
  consolidata  di dichiarazione l'improcedibilità dell'iter  attivato
  in Commissione.
     Alla  luce  di  ciò, la Commissione approvava la  relazione  del
  relatore  a maggioranza aprendo il subprocedimento di contestazione
  in seduta pubblica.
     Senonché,  pervenuta la notifica del ricorso  Maimone  da  parte
  dell'Avvocatura  erariale,  la  Commissione  si  trovava  a   dover
  decidere se dichiarare l'improcedibilità in ossequio alla più volte
  citata  prassi  ovvero  se  dare seguito alle  indicazioni,  seppur
  sommarie,  contenute  nella  nota  di  trasmissione  della   stessa
  Avvocatura  ed  asseverate dal consulente  per  gli  affari  legali
  dell'ARS,  avv. Sanseverino, che deponevano invece per il prosieguo
  del procedimento di Commissione senza preclusione alcuna.
     Tali  dubbi venivano condensati nella nuova richiesta di  parere
  all'Avvocatura   distrettuale,   in   cui   si   faceva    presente
  preliminarmente  che,  nella seduta di Commissione  n.  22  del  18
  maggio  2011,  ci  si  era  chiesti se l'inciso  secondo  il  quale
  l'esercizio  dei poteri della Commissione  non è comunque  precluso
  dall'iniziativa  giudiziaria del sig. Maimone  avesse  l'effetto  o
  meno  di invalidare l'incontestata prassi seguita dalla Commissione
  di  dichiarare improcedibili i gravami pendenti innanzi a sé stessa
   ogniqualvolta  abbia  riscontrato  la  contemporanea  pendenza  di
  altrettanti  gravami  giurisdizionali contro il  medesimo  atto  di
  proclamazione   degli   eletti ,  astenendosi    dall'attività   di
  convalida  delle  elezioni,  in attesa  dell'esito  definitivo  del
  gravame presentato in sede giurisdizionale  (cfr. parere Avvocatura
  Cont. n. 2390/99 del 22 febbraio 2000).
     Nel  merito, le considerazioni della Commissione sono quelle  di
  seguito rappresentate.
     La  prassi  sinora  pacificamente  adottata,  oltre  che  essere
  suffragata  dall'autorevole parere poc'anzi  citato,  si  è  sempre
  basata  su ben precisi orientamenti giurisprudenziali dell'Autorità
  giudiziaria   tanto  ordinaria  che  amministrativa,   diffusamente
  richiamati  in special modo dalle relazioni approvate all'unanimità
  dalla  Commissione  stessa  sui casi  Maesano-Nicotra   e   Grasso-
  Nicotra , rispettivamente datate giugno ed ottobre 2010.
     Siffatti  orientamenti giurisprudenziali spaziano dal  Consiglio
  di  Stato, Ad. Plen., n. 2 del 27 gennaio 1978, all'Ad. Plen. n. 16
  del  27  novembre 1989, dal C.G.A., sez. giur., n. 58 del 12  marzo
  1992  (richiamate dal parere Cont. n. 2390/99 cit.), alla Corte  di
  Cassazione, sez. I civile, 18 marzo 2004, n. 5466, a Cass., SS.UU.,
  ordinanza n. 6619 del 21 marzo 2006, a Cass., sez. trib.,  sentenza
  n. 17602 del 28 luglio 2010.
     In  estrema sintesi, rinviando integralmente per relationem alle
  citate   pronunzie  di  cui  ampi  stralci  sono  riportati   nelle
  menzionate   relazioni   approvate,   la   giurisprudenza,    tanto
  amministrativa  quanto ordinaria, ha recisamente statuito  che,  in
  forza   della   prevalenza   del  momento   (e   della   decisione)
  giurisdizionale sul momento (e la decisione) amministrativa,  della
  quale  quella  giustiziale è una specie, fa sì  che,  in  nome  dei
  principi  altrettanto generali di non contraddizione e di  economia
  dei mezzi giuridici, il rimedio amministrativo (beninteso avente lo
  stesso     petitum    di    quello    giurisdizionale),     essendo
  istituzionalmente  subordinato  a  quello,  si  arresti  quando  la
  controversia  è stata portata ( trasposta ) al livello  del  primo,
  con  l'obbligo per l'autorità decidente di dichiarare improcedibile
  il ricorso amministrativo.
     Ed infatti, sempre secondo la citata giurisprudenza,  electa una
  via  non datur recursus ad alteram per il radicarsi della procedura
  giurisdizionale che elide il sottostante interesse  tutelabile   in
  sede amministrativa.
     Tali  principi,  secondo l'insegnamento della Suprema  Corte  di
  legittimità  (Cass.,  sez. trib., sent.  n.  17602/10  cit.),  sono
  inquadrabili  peraltro  nel   sistema  dei  ricorsi  amministrativi
  secondo  la  struttura conferita dal D.P.R. 24  novembre  1971,  n.
  1199,  e  dalla  l.  6 dicembre 1971, n. 1034,  ed  in  particolare
  dall'art.  20,  comma  2, n. 1, di questo secondo  atto  normativo,
  secondo  cui,  se  siano  interessate più  persone  il  ricorso  al
  Tribunale  amministrativo  regionale  proposto  da  un  interessato
  esclude il ricorso gerarchico di tutti gli altri (...). Un siffatto
  diritto  al  ricorso  è caratterizzato dall'alternatività,  sicché,
  quand'anche  si  verifichi  l'eventuale  compressione  della   fase
  amministrativa interinale (...) non resta compromesso il  principio
  di effettività della tutela giurisdizionale, l'unica a dover essere
  assicurata  davanti all'autorità preposta alla tutela  dei  diritti
  soggettivi con pienezza del rispetto del contraddittorio .
     Del  resto, anche le Corti di merito hanno sostenuto di  recente
  che  non  è  possibile   attivare la tutela giurisdizionale  ed  al
  contempo continuare a coltivare il procedimento amministrativo.  La
  tutela   giurisdizionale   e  la  prosecuzione   del   procedimento
  amministrativo si pongono in rapporto di alternatività: electa  una
  via   non   datur  recursus  ad  alteram  (...)  il  che  determina
  l'improcedibilità del procedimento amministrativo, in  ragione  del
  principio  di prevalenza della funzione giurisdizionale  su  quella
  amministrativa. .  La Corte di merito conclude citando  la  massima
  dell'Ad. Plen. del Consiglio di Stato 24 novembre 1989, n. 16,  già
  citata (cfr. Tribunale Reggio Calabria, 14 novembre 2002).
     Per  cui,  stando  al Consiglio di Stato, sez. II,  12  febbraio
  1996,  n.  88,   l'improcedibilità del  ricorso  amministrativo  in
  presenza   di   una   successiva  impugnativa  proposta   in   sede
  giurisdizionale comporta una carenza di potere decisorio  da  parte
  dell'amministrazione,  restando  detto  potere  riservato  in   via
  esclusiva al giudice amministrativo  (cfr. massima tratta da  Leggi
  d'Italia - Repertorio di Giurisprudenza).
     Ciò  premesso,  è opportuno evidenziare che, sempre  secondo  la
  giurisprudenza, il ricorso innanzi alla Commissione va  qualificato
  quale  ricorso gerarchico improprio : cfr. Consiglio di Stato, sez.
  V,  dec.  14 dicembre 1989, n. 844, e Corte Cost., sent. n.  59/68,
  nonché  Corte  di  Cassazione civ., sez. I, 29/12/1999,  n.  14707,
  vertente  proprio  su fattispecie di ineleggibilità  nel  Consiglio
  regionale   della  Valle  d'Aosta,  sentenze  tutte  citate   nelle
  relazioni approvate dalla Commissione sopra richiamate.
     Nel  caso  che ricorre, il procedimento in Commissione  è  stato
  azionato  a  seguito  di   esposto-denuncia   di  un  elettore  del
  medesimo collegio in cui era stato eletto l'on. Catalano.
     Infatti,  a  norma  dell'art. 52 del  Regolamento  interno,   le
  proteste o i reclami elettorali devono essere firmati o da elettori
  del collegio o da candidati che ivi ottennero voti .
     L'esposto in questione rientra, invero, nel più ampio genus  del
  reclamo   elettorale:  soccorre  al  riguardo   la   giurisprudenza
  parlamentare delle Camere in materia elettorale, che,  com'è  noto,
  si configura quale funzione giurisdizionale a tutti gli effetti, di
  natura esclusiva (cfr. Cassaz., SS.UU., 8 aprile 2008, n. 9151).
     Ebbene,  nella  seduta  del 31 luglio 1996  della  Giunta  delle
  elezioni della Camera dei deputati, il suo Presidente osservava,  e
  la  Giunta  approvava, la ripartizione dei reclami in  ricorsi   ed
   esposti :  mentre  i  primi sono caratterizzati  da  un  interesse
  diretto, personale e concreto al ricorso in capo al soggetto che li
  presenta,  qualora  il  reclamo fosse  presentato  da  un  soggetto
  sprovvisto  di  tali  requisiti, il reclamo  stesso  assume  natura
  sostanziale  di  esposto: la legge elettorale non prevede,  ma  non
  esclude,  la  presentazione  di  atti  aventi  natura  di  esposto,
  disciplinando  in maniera indistinta, all'art. 87 del  Testo  unico
  della  legge  per l'elezione della Camera dei deputati,  le  figure
  delle contestazioni, delle proteste e dei reclami.
     Parallelamente  al  Testo unico della Camera,  l'art.  61  della
  legge elettorale siciliana si esprime in maniera analoga, statuendo
  che  all'Assemblea regionale è riservata la convalida dell'elezione
  dei  propri  componenti e che l'ARS pronunzia  giudizio  definitivo
  sulle  contestazioni,  le  proteste, e, in  generale,  su  tutti  i
  reclami  presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali  o
  all'ufficio  centrale circoscrizionale durante la loro  attività  o
  posteriormente,  e che le proteste e i reclami non presentati  agli
  uffici   elettorali   devono  essere  trasmessi   alla   Segreteria
  dell'Assemblea entro il termine di 20 giorni dalla proclamazione.
     L'articolo di legge conclude disponendo che nessuna elezione può
  essere  convalidata  prima  che siano  trascorsi  20  giorni  dalla
  proclamazione.
     In  virtù di quanto appena ricordato, la Commissione ha  avviato
  il  procedimento teso ad accertare la validità o meno dei titoli di
  legittimazione dell'on. Catalano a ricoprire la carica di  deputato
  regionale.
     L'esposto-denuncia,  infatti, benché  presentato  fuori  termine
  (dei  20  giorni dalla proclamazione), è stato fatto proprio  dalla
  Commissione  in  virtù  dei poteri ad essa spettanti  di  attivarsi
  anche  ex  officio, potere già affermatosi nella prassi e condiviso
  dalla  dottrina  (cfr. Di Ciolo - Ciaurro, Il diritto  parlamentare
  nella teoria e nella pratica, Milano, 2003, pagg. 188 e 204) e, per
  quanto  riguarda l'ARS, cfr. XIII legislatura, Commissione Verifica
  Poteri, seduta n. 11 del 9 dicembre 2004.
     In  quella  occasione, inoltre, il Presidente chiariva  che   in
  entrambi   i   casi  (attivazione   su  ricorso'   ed   attivazione
   d'ufficio')  occorre  tenere conto di  eventuali  ricorsi  diretti
  all'autorità giudiziaria, in ossequio al principio della prevalenza
  del   momento  giurisdizionale  su  quello  (amministrativo)  della
  Commissione. .
     Pertanto,  anche nel caso che qui ricorre, la Commissione  si  è
  occupata  tecnicamente di un  reclamo  ai sensi e per  gli  effetti
  del   combinato  disposto  dell'art.  61  della  legge   elettorale
  siciliana e degli articoli 52 e 61, comma 4, Reg. int. ARS.
     Ad  abundantiam soccorre anche il tenore perentorio dell'art. 15
  della  legge  n. 55 del 1990, secondo cui - come sopra ricordato  -
  l'organo che ha deliberato la nomina (proclamazione) o la convalida
  è  tenuto  a revocarla non appena venuto a conoscenza di  cause  di
  incandidabilità,  per  non  tacere  -  infine  -  dell'applicazione
  analogica del comma 3 dell'art. 51 del Regolamento assembleare, che
  addirittura  ammette  la  revoca  dell'avvenuta  convalida  qualora
  sussistano  motivi di ineleggibilità preesistenti e non  conosciuti
  al momento della convalida stessa.
     Pertanto,   per   tutto   quanto  precede,   legittimamente   la
  Commissione  si  è  interrogata  sull'obbligo  o  meno   di   dover
  dichiarare  l'improcedibilità del gravame innanzi ad essa  pendente
  dopo  aver  preso atto dell'inciso della comunicazione  di  codesta
  Avvocatura in premessa richiamato.
     E  l'interrogativo permane anche qualora si volesse  configurare
  l'attività di accertamento fin qui condotta dalla Commissione  come
  procedimento di convalida tout court di cui al comma 2 (e  non  già
  4) dello stesso Regolamento interno dell'ARS.
     Ed  infatti, secondo l'insegnamento del Giudice delle leggi,  le
  due attività riservate all'Assemblea regionale, quella di convalida
  pura e semplice dell'elezione dei propri componenti (art. 61, comma
  I,  parte  I,  l.r. n. 29/2951) e l'altra (eventuale) del  giudizio
  definitivo  sulle  contestazioni, le proteste  e  i  reclami,  sono
  comunque   riferibili  alla  fase  amministrativa  del  contenzioso
  elettorale (cfr. Corte Cost. n. 29/2001, punti 3 e 4 in diritto;  e
  Corte  Cost.  n.  113/93, punto 4 in diritto,  che  qualifica  come
   contenzioso    quello  disciplinato  dagli  articoli   40-61   del
  Regolamento  interno dell'ARS, vale a dire dell'intera  Seziona  IV
  dello stesso testo normativo, interamente dedicata alla Commissione
  per la verifica dei poteri).
     Alla  luce  delle superiori considerazioni ed in  definitiva  di
  tutto il corpus giurisprudenziale che ha fino ad oggi suffragato  e
  corroborato  l'incontestata prassi adottata da  oltre  un  decennio
  dalla  Commissione  Verifica Poteri, in uno  all'autorevole  parere
  dell'Avvocatura  erariale del febbraio 2000, si chiedeva  di  voler
  esplicitare il senso dell'inciso della nota Cont. citata perché  la
  Commissione,  ex  informata conscientia, potesse  deliberare  sulla
  improcedibilità   o  meno,  avendo  ben  presente,   peraltro,   la
  prospettiva di porre in essere disparità di trattamento rispetto  a
  casi analoghi come quelli di cui alle relazioni menzionate.
     Nella  nota  di riscontro, l'Avvocatura distrettuale  osservava,
  nei passaggi più salienti e pertinenti alla specialità del caso che
  ricorre,  che  <<la  questione di cui  all'oggetto  possa  e  debba
  trovare soluzione in forza di diverso ordine di considerazioni, cui
  pure fa cenno la nota in riferimento.
     Invero,  codesta stessa Assemblea richiama la disciplina dettata
  dall'art.  15  della  L.  55/1990  ("Nuove  disposizioni   per   la
  prevenzione  della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
  forme  di manifestazioni di pericolosità sociale"), in forza  della
  quale  "Non possono essere candidati alle elezioni regionali ...  e
  non   possano   comunque  ricoprire  le  cariche   di   consigliere
  regionale..."  coloro, tra gli altri, che hanno riportato  condanna
  definitiva   per   talune   fattispecie   delittuose   (comma    1)
  normativamente individuate. "Per tutti gli effetti disciplinati dal
  presente  articolo,  la  sentenza prevista  dall'articolo  444  del
  codice di procedura penale è equiparata a condanna" (comma 1  bis),
  salvo   peraltro  che  sia  stata  pronunziata  la  riabilitazione.
  "L'eventuale  elezione  o nomina di coloro  che  si  trovano  nelle
  condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la
  nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena
  venuto  a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse" (comma
  4).
     (...) Nell'esercizio di tale funzione, gli organi competenti non
  potrebbero  non tener conto delle ricordate disposizioni  dell'art.
  15  della  L.  55/1990, che sanciscono la nullità (che va  soltanto
  dichiarata)   dell'elezione  di  chi  si  trovi  nelle   situazioni
  descritte  dal  medesimo  art.  15,  radicalmente  vietandogli   di
  ricoprire  la  carica  e  imponendo  addirittura  la  revoca  della
  convalida  che  fosse  stata eventualmente pronunciata  (a  maggior
  ragione,   dunque,  imponendo  una  determinazione   negativa,   di
  contenuto  appunto dichiarativo, nel caso che ricorra taluna  delle
  situazioni disciplinate dal ridetto art. 15).
     Si   tratta  -  in  considerazione  della  peculiarità  e  della
  particolare   rilevanza  degli  scopi  perseguiti  dal  Legislatore
  nazionale in una materia esclusivamente riservata alla sua  potestà
  -di  una  disciplina  speciale, la cui  inosservanza  non  potrebbe
  essere  giustificata dall'applicazione degli ordinari principi  che
  regolano i rapporti tra rimedi giustiziali e giurisdizionali, anche
  qualora  si volesse ritenere che l'esposto del sig. Papa  abbia  in
  effetti determinato l'insorgenza di un ricorso amministrativo.
     Né,  ad  avviso  della  Scrivente, a  fronte  dell'indefettibile
  obbligatorietà dell'adempimento previsto dal ripetuto art.  15  ("è
  tenuto")  potrebbe ritenersi plausibile l'opzione  di  una  mancata
  pronunzia sulla questione (in tesi idonea a determinare una  tacita
  convalida  della proclamazione), che finirebbe col consentire  agli
  Organi  dell'Assemblea una sorta di "non liquet" in ordine  ad  una
  questione sulla quale tanto le disposizioni del regolamento interno
  (che  prevedono  comunque  una decisione  sulla  convalida)  quanto
  quelle  della  legislazione statale (che  impongono  una  eventuale
  dichiarazione  di  nullità  dell'elezione  e/o  di   revoca   della
  convalida, vietando comunque l'esercizio della funzione ai soggetti
  che  versino  nelle  situazioni previste) contemplano  comunque  un
  obbligo di pronunzia. (...)>> (cfr. nota Avvocatura 48427/2011  del
  23 maggio - Cons. n. 3458/11, cit.).
       Alla  luce  di quanto sopra, la Commissione, in ragione  delle
  peculiarità del caso evidenziate dall'Avvocatura erariale (riguardo
  alla dirimente specialità della disciplina di cui all'art. 15 della
  legge     n.    55/90    e     dell'indefettibile    obbligatorietà
  dell'adempimento  ivi previsto), a maggioranza si è determinata per
  il   prosieguo  del  giudizio  di  contestazione  della  causa   di
  incandidabilità originaria in capo all'on. Catalano.
     Nel  merito, il contenuto dei pareri acquisiti dalla Commissione
  (quelli dell'avv. Sanseverino e quello confermativo dell'Avvocatura
  erariale) non è stato inficiato né dall'intervento svolto dall'avv.
  Catalioto in seduta pubblica, né tantomeno dalla documentazione  da
  questi  prodotta  ( verbale di dibattimento in  grado  di  appello
  della  Corte di appello di Messina del 30 aprile 2001 in  narrativa
  menzionato).
     La  Commissione, in buona sostanza, ha riconfermato le  motivate
  conclusioni  di  cui alla  Relazione sulla causa di incandidabilità
  originaria in capo al deputato regionale on. Catalano Santo,  detto
  Santino ,  alla luce dell'istruttoria svolta, di quanto emerso  nel
  corso  della  seduta  pubblica e della consulenza  tecnica  fornita
  dall'avv. Sanseverino.
     Ed   infatti,   il   consulente  legale   dell'ARS,   nuovamente
  interpellato   sugli  aspetti  tecnici  emersi  nel   corso   della
  discussione  pubblica,  ha  precisato  che,  dalla  lettura   della
  sentenza di condanna della Corte d'appello di Messina del 30 aprile
  2001,  si evince che all'on. Catalano è stata inflitta la pena  per
  il  reato  più grave (art. 479 c.p.) pari ad anni 1  e  mesi  9  di
  reclusione, aumentata ex art. 81 c.p. di ulteriori mesi  2  per  il
  delitto  di  cui  all'art.  323 c.p. La  fattispecie  in  parola  è
  pertanto  riconducibile  alle ipotesi di  incandidabilità   di  cui
  all'art. 15,  comma 1, lett. c), della legge n.  55/90.
     Come  affermato dallo stesso consulente in uno dei pareri  resi,
  occorre  distinguere  tra le sentenze di patteggiamento  emesse  ex
  art.  444 c.p.p. [rubricato  Applicazione della pena su richiesta ,
  c.d.  patteggiamento, n.d.r.] e le altre emesse ai sensi  dell'art.
  599,  comma  4,  c.p.p., oggi abrogato, riguardante  il  cosiddetto
   patteggiamento in appello , ai sensi del quale si consentiva  alla
  parte  appellante, già condannata in primo grado, di rinunciare  ai
  motivi di appello e concordare con il Pubblico Ministero la pena da
  irrogare nel giudizio di secondo grado.
     In altre parole, sono state riconfermate le differenze tra i due
  tipi  di patteggiamento, poiché al  patteggiamento in appello   non
  sono riconducibili i medesimi effetti premiali propri dell'istituto
  previsto dall'art. 444 c.p.p.
     Contrariamente, infatti, a quanto più volte sostenuto  dall'avv.
  Catalioto  circa  i  presunti  asseriti  effetti  ope  legis  della
  dichiarazione di estinzione del reato per decorso del tempo di  cui
  all'art.  445,  comma  2,  c.p.p., è stato chiarito  che  l'effetto
  estintivo  in parola non si produce ipso iure, necessitando  invece
  di  apposita tempestiva pronuncia in tal senso da parte del giudice
  dell'esecuzione.
     Con   riferimento,   poi,  al  documento  depositato   dall'avv.
  Catalioto  nel  corso della seduta pubblica, si è  preso  atto  che
  trattasi di copia autenticata del verbale di dibattimento in  grado
  di appello della Corte d'Appello di Messina del 30 aprile 2001, nel
  quale  risulta  consacrato  l'accordo, ai sensi dell'abrogato  art.
  599  c.p.p.,  tra  le parti processuali circa la pena  da  irrogare
  all'on. Catalano.
     Conclusivamente,  sulla  base  di  quanto  sopra  illustrato   e
  descritto,   la  Commissione  nel  merito,  (vale  a   dire   sulla
  sussistenza  della causa di incandidabilità originaria),  ha  fatto
  propri in toto tutti i pareri legali acquisiti, sia dell'Avvocatura
  erariale  che  del consulente per gli affari legali  dell'ARS,  non
  essendo  emersi  dalla  discussione  svoltasi  in  seduta  pubblica
  elementi  nuovi,  come  confermato dal consulente  per  gli  affari
  legali  dell'ARS  medesimo,  circa l'insussistenza  originaria  dei
  requisiti  di  candidabilità in capo all'on. Catalano Santo,  detto
  Santino,  ai  sensi e per gli effetti dell'articolo  15,  comma  4,
  della  legge  19  marzo  1990,  n. 55,  e  successive  modifiche  e
  integrazioni.
                              . *********
     Va  infine  puntualizzato  che nessuna  conseguenza  invalidante
  sulle  operazioni  elettorali è prevista dalla legge  nel  caso  di
  declaratoria di nullità dell'elezione dell'incandidabile.
     La  giurisprudenza del  Consiglio di Stato ha  escluso  che,  in
  caso di ineleggibilità (V Sezione  n. 3338 del 15 giugno 2000) o in
  caso  di  incandidabilità (V Sezione n. 2333 del 2 maggio 2002)  di
  consiglieri,   si  dia  luogo  ad  annullamento  delle   operazioni
  elettorali. Si procede, invece, alla surrogazione della persona non
  eleggibile  o  non  candidabile. Anche  in  quest'ultimo  caso,  la
  sanzione  di  nullità  è  stabilita  soltanto  per  l'elezione  del
  candidato  (cit.  n. 2333 del 2002), senza conseguenze  invalidanti
  ulteriori. E la riprova del limitato effetto della ineleggibilità -
  nel caso che qui interessa - è che è dato allo stesso organo eletto
  il  potere  di  decidere  su tale condizione.  Il  che  postula  la
  validità  della  sua  costituzione,  con  inconfigurabilità   della
  nullità  di  qualsiasi  operazione elettorale  intervenuta.   (cfr.
  C.d.S., sez. V, 23.08.2006, n. 4948).
     E del resto, dopo iniziali oscillazioni, anche la giurisprudenza
  del  Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
  (concernente, invero, fattispecie attinenti esclusivamente ad  enti
  locali territoriali minori) si è uniformata di recente a quella del
  Consiglio di Stato citata (cfr. C.G.A., sez. giur., 20.01.2003,  n.
  22; 19.03.2010, n. 400; 19.10.2010, n. 1276).

     3. Conclusioni

     Per le suesposte ragioni,

                         s i    p r o p o n e

     all'Assemblea  la  declaratoria  di  nullità,  per   motivi   di
  incandidabilità originaria, dell'elezione dell'on. Catalano  Santo,
  detto  Santino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge
  n. 55 del 1990.

                                                 IL  RELATORE
                                                   (On.    Baldassare
                                    Gucciardi)
   Allegato 2

                          Repubblica Italiana
                     Assemblea Regionale Siciliana
                            XV Legislatura

                        RESOCONTO STENOGRAFICO

                  SEDUTA COMMISSIONE VERIFICA POTERI
                              (PUBBLICA)

                        GIOVEDI' 26 MAGGIO 2011

                   Presidenza del Presidente Cascio

                   A cura del Servizio Lavori d'Aula
                         Ufficio dei Resoconti
                                INDICE

  Assemblea regionale siciliana
   (Commissione per la verifica poteri)
   PRESIDENTE                                     3, 9, 12, 13, 16
   GUCCIARDI, relatore                            3, 14, 16
   ARENA, vicepresidente                          12
   CATALIOTO,  legale di fiducia dell'on. Catalano  9, 11,  12,  14,
  15, 16
   SANSEVERINO, avvocato, consulente per gli affari legali dell'ARS.



                   La seduta è aperta alle ore 12.04

   PRESIDENTE. La seduta pubblica è aperta.
   L'ordine  del  giorno reca:  Discussione in seduta pubblica  sulla
  contestazione  della causa di incandidabilità  originaria  in  capo
  all'on. Catalano Santo, detto Santino .
   Ricordo  che  la  presente  seduta segue  all'apposito  avviso  di
  convocazione di cui all'art. 53 Reg int. ARS del 3 maggio 2011 e al
  rinvio  della  trattazione  dello specifico  punto  all'ordine  del
  giorno   della   scorsa  seduta  deliberato  dalla  Commissione   e
  comunicato agli interessati.
   A  norma  degli  artt.  60, commi 3 e 5, del  Regolamento  interno
  dell'ARS,  do  la  parola al relatore, onorevole Gucciardi,  perchè
  riassuma i fatti e le questioni, senza esprimere giudizio.
   Atteso che la seduta è pubblica, informo che i lavori della stessa
  saranno stenografati.

   GUCCIARDI, relatore, legge:

   «Con  sentenza  della  Suprema Corte di  Cassazione  n.  16877/10,
  depositata  il 19 luglio 2010, pervenuta all'Assemblea il 22 luglio
  successivo  e protocollata al n. 6364/AULA PG di pari data,  veniva
  dichiarato ineleggibile l'onorevole Fortunato Romano alla carica di
  deputato  regionale  e  proclamato in sua  vece  l'onorevole  Santo
  Catalano, detto Santino.
   Successivamente, nella seduta della  Commissione  Verifica  Poteri
  n.  13 del 1  dicembre 2010, il Presidente comunicava, fra l'altro,
  che erano pervenuti  i seguenti atti:
   a)   esposto-denuncia  di  Papa  Nicolò  del  27  settembre  2010,
  pervenuto  il  29  settembre  successivo  e  protocollato   al   n.
  7876/AulaPG  del 6 ottobre 2010, con il quale viene comunicato  che
  il   sig.   Santo  Catalano   risultava  condannato  con   sentenza
  definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore  a
  sei mesi (reati di cui agli artt. 323 e 479 C.P. in concorso), come
  risulta  dalla  sentenza  della  Corte  d'Appello  di  Messina  del
  30.4.2001,  irrevocabile il 20.7.2001 ;  e  con  il  quale   Stante
  l'evidente  insussistenza  dei requisiti  per  poter  ricoprire  la
  carica  si  chiede che ciascun organo in indirizzo, per  quanto  di
  propria  competenza, provveda, senza dilazione,  a  revocare  dalla
  carica il sig. Catalano. ;
   b)  memoria  di difesa dell'on. Santo Catalano, datata  6  ottobre
  2010,  pervenuta  il  12 ottobre successivo e  protocollata  al  n.
  8000/VSG-LEG-PG AulaPG del 14 ottobre 2010;
   c)  nota  integrativa dell'on. Catalano alla memoria di  cui  alla
  precedente  lettera  b , datata 12 ottobre 2010,  pervenuta  il  18
  ottobre  successivo e protocollata al n. 8172/VSG-LegPG AulaPG  del
  21 ottobre 2010.
   Con   riferimento  agli  atti  testé  comunicati,   informava   la
  Commissione  che, con nota prot. 8120/AulaPG del 19  ottobre  2010,
  integrata  con successiva nota prot. n. 8263/AulaPG del 22  ottobre
  successivo  (entrambe distribuite in copia ai componenti presenti),
  era   stato  chiesto  all'Avvocatura distrettuale  dello  Stato  di
  Palermo di conoscere:
   1)   a  chi  competa l'istruttoria per accertare la veridicità  di
  quanto  asserito  nell'esposto [di Papa]  ovvero  nella  successiva
  memoria  del controinteressato [Catalano], atteso che - come  sopra
  rilevato - la proclamazione [di Catalano] non è stata effettuata da
  questa  Assemblea  regionale né tantomeno è  intervenuta  convalida
  alcuna ;
   2)   nel caso in cui venisse eventualmente confermata dagli organi
  all'uopo   preposti   la   fondatezza   di   quanto   rappresentato
  nell'esposto  medesimo, da quale data sia  inibita  a  Catalano  la
  partecipazione ai lavori parlamentari .
   Dava  notizia,  infine,  che  a  tale  richiesta  era  stato  dato
  riscontro  dall'Avvocatura erariale con nota Cons. 8694/10  del  25
  ottobre  2010,  pervenuta  in  pari  data  e  protocollata  al   n.
  8286/AulaPG-SgalPG del 26 ottobre successivo (anch'essa distribuita
  in  copia ai componenti presenti), che, nei punti salienti, così si
  esprime:
   1)   Non  sembra  dunque che possa mettersi in dubbio,  ad  avviso
  della  Scrivente,  che  del controllo della validità  dell'elezione
  dell'on.  Catalano debba occuparsi la apposita Commissione  per  la
  Verifica  dei poteri di cui agli artt.  40 e segg. del regolamento,
  anche  nel  caso  di  surrogazione del  deputato  nel  corso  della
  legislatura (cfr. art. 61 del regolamento, commi III e IV), ai fini
  delle  necessarie   determinazioni relative alla  convalida,  sulla
  quale   si  riferisce  non  essersi  mai   pronunciata  l'Assemblea
  (nonostante  quanto  in contrario affermato nell'esposto  del  sig.
  Papa).  Si ritiene dunque che tali determinazioni vadano assunte in
  esito  all'articolato  procedimento  disciplinato  dalle  ricordate
  disposizioni del regolamento (che - mette conto notarlo - prevedono
  all'art.   55  la possibilità di  prescindere  dal procedimento  di
  contestazione  <<nei casi di incompatibilità o  di  ineleggibilità,
  riconosciuta ad unanimità dalla Commissione>>). ;
   2)   ( )   ferma  l'attività  svolta  nel  periodo  successivo  al
  giuramento  (art.  1  del regolamento), dalla  data  dell'eventuale
  annullamento dell'elezione (all'esito del procedimento disciplinato
  dai  ricordati  artt. 40 e segg. del regolamento)  sarebbe  inibita
  all'on. Catalano la partecipazione ai lavori parlamentari .
   Nella successiva seduta di Commissione  n. 14 del 26 gennaio 2011,
  il   Presidente  comunicava  che,  a  seguito  della  deliberazione
  adottata dalla Commissione per la verifica dei poteri nella  seduta
  del   1   dicembre  2010,  la  Presidenza  -  con  nota  prot.   n.
  244/SegrVerPotPG  del 13 gennaio 2011, indirizzata  alla  Corte  di
  Appello  di  Messina,  alla  Procura  della  Repubblica  presso  il
  Tribunale  di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e, per conoscenza,  al
  Commissario dello Stato per la Regione siciliana - aveva chiesto di
  conoscere, con la massima cortese sollecitudine:
   a)  se  la  documentazione  prodotta dall'on.  Catalano  in  copia
  fotostatica non autenticata risultasse  conforme al vero;
   b) se, allo stato, sussistessero in capo all'on. Catalano cause di
  incandidabilità alla carica di deputato regionale ai  sensi  e  per
  gli  effetti  della  legge  n.  55/90  e  successive  modifiche  ed
  integrazioni.
   Il  Presidente ricordava che, nella seduta n. 13 del  1   dicembre
  2010,  la  Commissione  aveva  dato  mandato  alla  Presidenza   di
  rivolgersi   alle   autorità  all'uopo  preposte   per   asseverare
  l'autenticità della documentazione prodotta dall'on. Catalano e se,
  in ogni caso, lo stesso deputato fosse in possesso dei requisiti di
  candidabilità  previsti  dalla legge al  momento  dell'accettazione
  della  candidatura  per  le elezioni per il rinnovo  dell'Assemblea
  regionale  siciliana  del  13 e del  14  aprile  2008;  e  se  tali
  requisiti in atto persistessero.
   Indi,  come  da  deliberato della Commissione, informava  di  aver
  provveduto   in   tal  senso  con  la  sopra  citata   nota   prot.
  244/SegrVerPotPG  del 13 gennaio 2011, indirizzata  alla  Corte  di
  Appello  di  Messina,  alla  Procura  della  Repubblica  presso  il
  Tribunale  di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e, per conoscenza,  al
  Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
   Non  essendo  ancora  giunta  risposta  da  parte  delle  autorità
  all'uopo  interpellate, proponeva di rinviare  la  discussione  del
  punto  II all'ordine del giorno della seduta al momento in  cui  la
  Commissione  si  fosse  trovata  nelle  condizioni  di   esprimersi
  compiutamente sulla questione.
   La Commissione concordava.
   Nell'ulteriore seduta di Commissione n. 16 del 16 marzo  2011,  il
  Presidente con riferimento al  caso Catalano  comunicava che  erano
  pervenuti i seguenti atti:
   1) sollecito del sig. Papa Nicolò, pervenuto il 24 gennaio 2010  e
  protocollato   al   n.  759/SegrVerPotPG  del  26   gennaio   2011,
  indirizzato  alle  medesime  autorità di  cui  all'esposto-denuncia
  presentato dallo stesso interessato, con il quale  si sollecita  la
  dichiarazione di revoca  dell'on. Catalano dalla carica di deputato
  regionale. Con riferimento al documento testé annunciato, informava
  che, con nota prot. n. 1063/SegrVerPotPG del 7 febbraio 2011, si  è
  risposto  che:  ( ) questa Presidenza, su mandato della Commissione
  per  la  verifica  dei  poteri di questa  Assemblea  regionale,  ha
  interpellato  le  autorità  all'uopo  preposte  per   i   necessari
  approfondimenti   istruttori,   indispensabili    e    propedeutici
  all'ulteriore corso dell'attività della Commissione ;
   2)  nota della Corte d'Appello di Messina (in riscontro alla  nota
  prot.  244/SegrVerPotPG del 13 gennaio 2011) del 1  febbraio  2011,
  pervenuta   il   9  febbraio  successivo  e  protocollata   al   n.
  1077/SegrVerPotPG di pari data, con cui era stata  trasmessa  copia
  autenticata del provvedimento n. 213/10GE che dichiara  estinto  il
  reato per il quale l'on. Catalano era stato condannato;
   3)  nota  della  Procura della Repubblica presso il  Tribunale  di
  Barcellona  Pozzo  di Gotto del 2 febbraio 2011  (pervenuta  il  10
  febbraio successivo e protocollata al n. 1235/SegrVerPotPG  dell'11
  febbraio  2011)  con  cui era  stata trasmessa  certificazione  del
  Direttore  Amministrativo  relativa  alla  documentazione  prodotta
  dall'On.le Catalano . Comunicava, poi, che la Presidenza, con  nota
  prot.  n.  1824/SegrVerPot-PG del 25 febbraio 2011,  aveva  chiesto
  alla  Procura  della Repubblica presso il Tribunale  di  Barcellona
  Pozzo di Gotto chiarimenti sulla documentazione pervenuta sul  caso
  Catalano   con  riferimento ad altra documentazione  citata  e  non
  allegata alla  certificazione del Direttore Amministrativo  del  29
  gennaio 2011  invece pervenuta.
   Con  riferimento sempre al caso  Catalano  informava che, con nota
  prot.  n.  1581/AulaPG del 18 febbraio 2011,  la  Presidenza  aveva
  conferito  formale incarico all'avv. Sanseverino, nella qualità  di
   consulente  per gli affari legali di questa Assemblea  regionale ,
  al fine di acquisire parere sul caso de quo, parere pervenuto il  7
  marzo  2011  (protocollato  al n. 2281/SegrVerPot-PG  dell'8  marzo
  successivo).
   Al termine della relativa discussione, la Commissione, su proposta
  del   Presidente,  deliberava  all'unanimità  di   conferire   allo
  scrivente  l'incarico  di  relatore e, sempre  all'unanimità,  dava
  mandato   allo  stesso  Presidente di richiedere  al  Tribunale  di
  sorveglianza   di   Messina,  informandone  per  conoscenza   l'on.
  Catalano,   di trasmettere copia autentica dell'eventuale  sentenza
  di riabilitazione.
   Dimodochè,  con  nota  n. 2680 /SEGRVERPOTPG  del  16  marzo  2011
  (inviata   per   conoscenza   all'on.  Catalano),   il   Presidente
  interpellava  la  suddetta  autorità  giudiziaria,  nota   il   cui
  contenuto   testualmente si trascrive:  Ai sensi e per gli  effetti
  del  comma 4 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990,  n.  55  e
  successive   modifiche  e  integrazioni,  su  mandato   di   questa
  Commissione  per  la  verifica  dei  poteri,  si  chiede  di  voler
  trasmettere,   con   cortese  massima  urgenza,   copia   autentica
  dell'eventuale   sentenza  di  riabilitazione  (emessa   ai   sensi
  dell'art.  179  c.p.  e 683 c.p.p. avverso la  sentenza  definitiva
  della   Corte  di  appello  di  Messina  del  30.04.2001,  divenuta
  irrevocabile   il  20.07.2001) dell' on.  Santo  Catalano,  attuale
  deputato di questa Assemblea regionale.
     Si  ribadisce l'urgenza, in quanto questa Commissione è chiamata
  ad   assumere  le  deliberazioni  di  competenza  nella  seduta  di
  mercoledì 30 marzo p.v. .
   E così, in data 18 marzo 2011 perveniva, da parte del Tribunale di
  Messina,   copia   dell'ordinanza  n.  677/2009   del   27.10.2009,
  depositata   il  28.10.2009,  con  la  quale  veniva  rigettata  l'
   istanza di riabilitazione da condanna penale  di cui alla sentenza
  30.04.2001   della   Corte   d'Appello   (di   Messina),   divenuta
  irrevocabile   il  20.07.2001,  istanza  presentata  dallo   stesso
  deputato.
   Senonché,  con  ulteriore nota prot. n. 3072/SEGRVERPOTPG  del  28
  marzo  2011, il Presidente si rivolgeva nuovamente al Tribunale  di
  sorveglianza  di Messina per avere chiarimenti sui dati  anagrafici
  dell'interessato   riportati   nell'ordinanza   di   quell'Autorità
  giudiziaria.  Ed  infatti, la nota sopra citata così  recita:   Con
  riferimento all'ordinanza di codesto Tribunale di  sorveglianza  n.
  677/2009  qui  pervenuta  il 18 marzo 2011  e  protocollata  al  n.
  2731/SEGRVERPOTPG  di  pari data, è emerso  che  l'onorevole  Santo
  Catalano  risulta nato a Milazzo (ME) invece che a Favignana  (TP),
  come   da   certificati  penali del casellario  giudiziale,   dallo
  stralcio della sentenza del Tribunale di Palermo, sez. I civile, n.
  2406/09,  nonché dal supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale
  della  Regione  siciliana, parte I, n. 14 del 28/03/2008,  che   si
  allegano  in  copia  alla presente. Attesa  l'estrema  urgenza,  si
  confida in un pronto riscontro. .
   Lo  stesso 28 marzo 2011, perveniva risposta (protocollata  al  n.
  3076/SEGRVERPOTPG  di  pari  data)  da  parte  del   Tribunale   di
  Sorveglianza  interpellato,  con la quale  si  comunicava  che   il
  procedimento  di  correzione  errore  materiale  dell'ordinanza  n.
  677/2009,  emessa  da  questo Tribunale  di  sorveglianza  in  data
  27/10/2009,  nei confronti di Catalano Santo nato  a  Favignana  il
  08/05/1956 sarà trattato all'udienza camerale del 26/04/2011 .
   Infine,  dopo  invito  rivolto all'on. Catalano  (con  nota  della
  Presidenza  prot.  n.  122/Aula del  25  marzo  2011)  a   produrre
  documentazione  a  Sua  difesa  ovvero  a  partecipare  alla  sopra
  menzionata   seduta  di  Commissione ,  l'interessato,   con   nota
  pervenuta  il  28 marzo 2011 e protocollata al n. 3082/SEGRVERPOTPG
  del  29  marzo successivo, chiedeva   (...) con urgenza il rilascio
  di tutti gli atti che  la Commissione ha acquisito a proprio carico
  (...) ,  e  con  ulteriore nota  pervenuta   il  29  marzo  2011  e
  protocollata al n. 3081/SEGRVERPOTPG di pari data, comunicava  che:
   (...) è proprio intendimento partecipare alla seduta stessa  della
  commissione,  riservandosi  di  produrre  giusta  documentazione  a
  seguito  dell'espletamento della richiesta formulata e trasmessa  a
  codesta Presidenza  in data  28.03.2011. .
   Nella  seduta  n. 17 del 30 marzo 2011, si procedeva all'audizione
  dell'on. Catalano, il quale chiedeva di posporre l'audizione poiché
  allo  stato la sua richiesta di accesso non era ancora stata evasa,
  e   il  Presidente  gli  rappresentava  contestualmente  che  detta
  richiesta  sarebbe stata sottoposta alla Commissione nel  prosieguo
  di seduta.
   Con  nota  prot. n. 126/Aula del 30 marzo 2011, la Presidenza,  in
  attuazione  del  deliberato della Commissione della citata  seduta,
  dava riscontro alla richiesta di accesso agli atti presentata dallo
  stesso  Catalano  e,  con  nota prot. n. 3220/SEGRVERPOTPG  del  1
  aprile  2011,  lo  invitava, per essere audito, a partecipare  alla
  seduta di Commissione del 5 aprile 2011.
   Per  altro verso, nella stessa seduta, si comunicava che, con  fax
  pervenuto  alla  Presidenza il 14 marzo 2011 e protocollato  al  n.
  2930/SEGRVERPOTPG  del 23 marzo successivo,  il  sig.  Nicolò  Papa
   sulla scorta di quanto superiormente rappresentato  invitava    il
  Presidente  p.t.  dell'ARS e la Commissione  verifica  poteri,  per
  quanto  di  competenza, ad adottare, senza ulteriore  dilazione,  i
  provvedimenti  previsti dalla legge. .
   Nella  seduta  n.  18 del 5 aprile 2011, sciolta positivamente  la
  questione  pregiudiziale  della presenza  dell'avv.  Sanseverino  a
  presenziare  alla  programmata  audizione  dell'on.  Catalano,   la
  Commissione  audiva  l'avv. Catalioto nella qualità  di  legale  di
  fiducia  del  deputato  regionale. Nel corso della  citata  seduta,
  inoltre,  l'avv. Catalioto depositava memoria difensiva concludendo
  per l'archiviazione del procedimento attivato presso la Commissione
  nei confronti del proprio assistito.
   Terminata  l'audizione,  su richiesta di alcuni  componenti  della
  Commissione,   l'avv.  Sanseverino  si  soffermava  sugli   effetti
  dell'estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, c.p.p.,
  con  particolare riferimento alle sentenze di patteggiamento, e sui
  rapporti  tra  la circolare ministeriale n. 4/1998 e  la  legge  n.
  475/1999.
   Il   consulente  ribadiva  ancora  una  volta  l'imprescindibilità
  dell'ottenimento della riabilitazione ai fini della sussistenza dei
  requisiti di candidabilità.
   Dopo   ulteriori   richieste   di  chiarimenti,   la   Commissione
  all'unanimità approvava la proposta del Presidente di  rinviare  la
  discussione  del  punto dell'ordine del giorno in questione  al  13
  aprile  2011,  per  far  sì  che lo scrivente  svolgesse  i  dovuti
  approfondimenti  alla  luce della nuova memoria  prodotta  e  delle
  connesse argomentazioni esposte dall'avv. Catalioto.
   Nella seduta n. 19 del 13 aprile 2011, si comunicava che:
   - con nota prot. n. 3404/SegrVerPotPG del 6 aprile 2011, era stato
  chiesto   all'on.  Catalano   di  voler  trasmettere,  con  massima
  urgenza, ( ) copia della sentenza di condanna della Corte d'Appello
  di Messina del 30 aprile 2001, irrevocabile il 20 luglio 2001 ;
   -  con  nota  prot. n. 3632/SegrVerPotPG del 13 aprile  2011,  era
  stato  chiesto  alla  Cancelleria penale della Corte  d'Appello  di
  Messina  di voler trasmettere, con massima urgenza, ( ) copia della
  sentenza di condanna della Corte d'Appello di Messina del 30 aprile
  2001,  irrevocabile  il 20 luglio 2001, emessa  a  carico  dell'on.
  Catalano Santo, deputato regionale attualmente in carica.  ;
   -  era  pervenuto, in data 12 aprile 2011, ulteriore parere legale
  dell'avv. Sanseverino, protocollato al n. 3626/SegrVerPotPG-SGPG di
  pari data;
   -  con  nota  prot.  n.  3566/SegrVerPot-PG dell'11  aprile  2011,
  integrata dalla successiva nota prot. n. 3629/SegrVerPot-PG del  13
  aprile    successivo,   la   Presidenza   aveva   chiesto    parere
  all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo sulla vicenda in
  questione.
   Si  comunicava,  poi, che erano apparsi sulla  stampa  i  seguenti
  articoli:
   1.   Il  consulente  affari  legali dell'Ars  <<Catalano  non  era
  candidabile>> ,  Gazzetta del Sud, ed. di  Messina,  del  25  marzo
  2011, già accluso alla memoria difensiva prodotta dall'on. Catalano
  nella precedente seduta di Commissione;
   2.   Marcello  Bartolotta subentrerà all'Ars , La Sicilia  del  30
  marzo 2011, ed. di Messina, pag. 29;
   3.  Quel deputato deve decadere? Il caso Catalano infiamma l'Ars ,
  Giornale di Sicilia del 31 marzo 2011, pag. 10;
   4.   Legge  antimafia, rinvio all'ARS. Verdini va  all'attacco  di
  Miccichè ,  Giornale di Sicilia del 6 aprile 2011, pag.  8  (ultimo
  periodo);
   5.   Non  sono ineleggibile , Stretto indispensabile del 6  aprile
  2011, pag. 4;
   6.  Catalano sveglia l'Ars , Centonove dell'8 aprile 2011, pag. 9;
   7.   Il  politico di Milazzo all'attacco , Centonove dell'8 aprile
  2011, pag. 9.
   Sempre nella medesima seduta, il Presidente comunicava ancora  che
  era  pervenuta  in  quella data, da parte della Cancelleria  penale
  della  Corte d'Appello di Messina, copia della sentenza di condanna
  del  30  aprile  2001, irrevocabile il 20 luglio  2001,  emessa  da
  quella  Corte nei confronti dell'on. Catalano (protocollata  al  n.
  3719/SegrVerPotPG del 13 aprile 2011).
   Informava,  infine,  che  copia di tale  provvedimento  era  stata
  trasmessa  all'Avvocatura distrettuale dello Stato di  Palermo  con
  nota prot. 3720/SegrVerPotPG del 13 aprile 2011.
   Terminate  le comunicazioni di rito, l'avv. Sanseverino illustrava
  il  nuovo  ulteriore  parere poco prima comunicato,  con  il  quale
  riconfermava  i contenuti dei pareri già depositati, ribadendo  che
  l'on.  Catalano,  al  momento  di accettazione  della  candidatura,
  versava comunque in una causa di incandidabilità.
   La   Commissione,   su  proposta  del  Presidente,   all'unanimità
  deliberava di aggiornare la relativa discussione del punto ad altra
  seduta alla luce delle argomentazioni esposte dall'avv. Sanseverino
  e  dell'esigenza  di  attendere  il pronunciamento  dell'Avvocatura
  distrettuale  dello  Stato  di  Palermo  sulla  vicenda   de   qua,
  pronunciamento che perveniva successivamente in data 15 aprile 2011
  con  nota Cons. n. 2475/11 protocollata al n. 3850/SegrVerPotPG del
  19 aprile 2011.
   Con  tale  parere, l'Avvocatura erariale riteneva che fossero   da
  condividere  le conclusioni raggiunte dall'Avv. Enrico  Sanseverino
  nei   pareri   resi   al   Presidente  dell'Assemblea   regionale ,
  escludendosi   in  definitiva  la  sussistenza  dei  requisiti   di
  candidabilità in capo all'on. Catalano.
   Nella seduta n. 20 del 13 aprile 2011, si comunicava che:
   -  con  nota  Cons.  n. 2475/11, pervenuta il  15  aprile  2011  e
  protocollata  al  n.  3850/SegrVerPotPG del 19  aprile  successivo,
  l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo aveva trasmesso il
  parere  richiesto  con  nota  prot. n.  3566/SegrVerPot-PG  dell'11
  aprile   2011,   integrata   dalla   successiva   nota   prot.   n.
  3629/SegrVerPot-PG del 13 aprile successivo;
   -  con  nota  pervenuta  il 19 aprile 2011 e  protocollata  al  n.
  3922/SegrVerPot-PG  del 20 aprile successivo,  l'avv.  Atria  aveva
  trasmesso  il  ricorso elettorale al Tribunale  civile  di  Palermo
  presentato  dal  sig.  Maimone Emanuele,  volto  a  far  dichiarare
  l'incandidabilità dell'on. Catalano  ex art. 15, commi 1 e 1 bis L.
  55/90  alla carica di deputato regionale;
   -   era   pervenuta  il   22  aprile  2011  (protocollata  al   n.
  3959/SegrVerPotPG  di  pari  data) la   Relazione  sulla  causa  di
  incandidabilità  originaria  in  capo  al  deputato  regionale  on.
  Catalano  Santo, detto Santino , a firma dello scrivente,  relatore
  sul caso in parola.
   Nel  corso  della  citata seduta, dall'esame della  documentazione
  comunicata, emergeva che il ricorso elettorale al Tribunale  civile
  di  Palermo  presentato  dal sig. Maimone era  stato  semplicemente
  comunicato all'Assemblea e, come sembrava risultare dal  timbro  in
  calce  allo  stesso, anche depositato presso il  Tribunale,  mentre
  invece  non si aveva, all'epoca, notizia della rituale notifica  ex
  lege  presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo,  che
  determina  la  valida instaurazione della controversia  dinanzi  al
  giudice.
   Si  apriva, quindi, articolata discussione tra i componenti  della
  Commissione  avente ad oggetto la questione se porre immediatamente
  ai  voti  le motivate conclusioni della  Relazione sulla  causa  di
  incandidabilità  originaria  in  capo  al  deputato  regionale  on.
  Catalano  Santo, detto Santino  ovvero se attendere il decorso  dei
  tempi  tecnici necessari per la rituale notifica del ricorso e  ciò
  ai  fini  di  una  eventuale declaratoria  di  improcedibilità  del
  gravame amministrativo, coma da prassi consolidata.
   Terminata la discussione, il Presidente, apprezzate le circostanze
  alla  luce dell'istruttoria svolta, della relazione del relatore  e
  del  dibattito in Commissione, ribadiva l'intenzione di mettere  ai
  voti   le  motivate  conclusioni  del  documento  depositato  dallo
  scrivente,   salvo   poi  procedere  in  tempi   ragionevoli   alla
  calendarizzazione della proposta della Commissione  ai  fini  della
  sua iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, salvo comunque
  l'eventuale   arresto  del  procedimento  ove   frattanto   dovesse
  accertarsi l'avvenuta notifica del ricorso all'Avvocatura  erariale
  .
   La  Commissione,  quindi,  approvava  a  maggioranza  le  motivate
  conclusioni   della   Relazione  sulla  causa  di   incandidabilità
  originaria in capo al deputato regionale on. Catalano Santo,  detto
  Santino ,  aprendo il subprocedimento di contestazione della  causa
  di incandidabilità in seduta pubblica.
   Nella  seduta n. 22 del 18 maggio 2011, il Presidente,  dopo  aver
  dato  lettura dell'avviso di convocazione in seduta pubblica  della
  Commissione  per  la  verifica  dei  poteri,  protocollato  al   n.
  4297/SegrVerPot-PG del 3 maggio 2011, comunicava che:
   -  copia del predetto avviso era stata anticipata all'on. Catalano
  sia  presso  lo  studio  dell'avv.  Catalioto  con  nota  prot.  n.
  4299/AulaPG  del  3 maggio 2011 (trasmessa con  fax  del  4  maggio
  successivo),   sia  allo  stesso  deputato  con   nota   prot.   n.
  4301/SegrVerPot  PG del 4 maggio 2011 (trasmessa con  fax  di  pari
  data).  Dell'avviso era stata data altresì notizia  anche  al  sig.
  Papa con nota prot. n. 4302/SegrVerPot PG del 4 maggio 2011;
   -  con  nota  pervenuta  il 3 maggio 2011  e  protocollata  al  n.
  4287/SegrVerPotPG  di pari data, il Tribunale  di  Sorveglianza  di
  Messina  aveva  trasmesso copia del verbale dell'udienza  camerale-
  procedimento  di sorveglianza del 26 aprile 2011, nel  corso  della
  quale  si  era  proceduto  alla  correzione  dell'errore  materiale
  riportato  nell'ordinanza n. 677/09, con cui  era  stata  rigettata
  l'istanza di riabilitazione presentata dall'on. Catalano;
   -  con  nota  Cont.  n. 3056/11 del 7 maggio 2011,  pervenuta  l'8
  maggio  successivo  e protocollata al n. 4374/AulaPG-SgalPG  del  9
  maggio 2011, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo aveva
  trasmesso  copia  del  ricorso elettorale al  Tribunale  civile  di
  Palermo  presentato  dal sig. Maimone Emanuele,  con  il  quale  si
  chiedeva  che  venisse   accertata  e  dichiarata  l'ineleggibilità
  dell'on. Santo Catalano  alla carica di deputato regionale;
   -  con  nota  pervenuta  il 12 maggio 2011 e  protocollata  al  n.
  4588/SegrVerPotPG  del 17 maggio successivo, l'on.  Catalano  aveva
  chiesto  copia dei pareri resi dall'Avvocatura dello Stato .
   Veniva comunicato, inoltre, che per il caso in esame erano apparsi
  sulla stampa i seguenti articoli:
    Catalano verso la decadenza , Centonove del 29 aprile 2011,  pag.
  9;
    Ars, Catalano decaduto. Ma non è detta l'ultima parola , Giornale
  di Sicilia del 4 maggio 2011, pag. 9.
   Nella  menzionata seduta veniva evidenziato che, tra  i  documenti
  comunicati,  figurava la nota Cont. n. 3056/11 del  7  maggio  2011
  dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, della quale si
  dava  integrale lettura, e dalla quale emergevano due  elementi  di
  novità.
   Il  primo  riguardava  l'avvenuta notifica del  ricorso  del  sig.
  Maimone presso la stessa Avvocatura; il secondo concerneva l'inciso
   ( )  e se gli organi competenti (l'esercizio dei cui poteri non  è
  comunque  precluso  dall'iniziativa giudiziaria del  sig.  Maimone)
  abbiano  o  meno  provveduto alle determinazioni di loro  spettanza
  sulla  convalida dell'elezione dell'on. Catalano. , il  cui  tenore
  pareva   stridere   con   la   prassi  di  improcedibilità   sinora
  costantemente  adottata dalla Commissione in caso  di  concomitante
  pendenza   di  reclamo  amministrativo  (alla  stessa)  e   ricorso
  giurisdizionale aventi il medesimo petitum.
   Nella  nota in parola si chiedeva, inoltre, posto che la  relativa
  udienza del tribunale era già stata fissata per il 17 giugno  2011,
  di  conoscere  se  l'Assemblea intendesse costituirsi  o  meno  nel
  giudizio  de quo, sebbene, per prassi, l'ARS non si costituisca  in
  giudizio nelle controversie elettorali in materia di ineleggibilità
  e  incompatibilità  in  ragione della  sua  posizione  di  terzietà
  rispetto alle parti.
   Nel  corso della citata seduta, in particolare, l'avv. Sanseverino
  precisava  che  l'esposto di Papa non poteva essere considerato  un
  reclamo  vero e proprio, perché altrimenti sarebbe stato tardivo  e
  che  la  Commissione, nella veste di pubblico ufficiale  nel  senso
  penalistico del termine, aveva l'obbligo di portare a compimento il
  procedimento  di  convalida/contestazione  attivato  nei  confronti
  dell'on.  Catalano,  e  ciò  a pena di responsabilità  contabile  e
  penale.
   Seguiva  dunque  articolata discussione avente ad oggetto,  da  un
  lato,  la questione dell'identità o meno della fattispecie  de  qua
  rispetto  a  casi precedenti già definiti dalla Commissione,  sulla
  base  di  consolidata  prassi,  nel senso  dell'improcedibilità  od
  inammissibilità, e, dall'altro, la diffusa percezione che la prassi
  costantemente   seguita  dalla  Commissione  non   potesse   subire
  mutamenti  in  assenza di argomentazioni tali  da  giustificare  le
  assolute peculiarità del caso in questione.
   Al  termine  della discussione, la Commissione,  su  proposta  del
  Presidente,  all'unanimità  deliberava di  interpellare  nuovamente
  l'Avvocatura  distrettuale dello Stato di  Palermo  chiedendole  di
  voler  esplicitare il senso dell'inciso della nota Cont. n. 3056/11
  citata,  perché  la Commissione, ex informata conscientia,  potesse
  deliberare sull'improcedibilità o meno  del reclamo in parola.
   Indi  il Presidente dichiarava aperta la seduta pubblica, e,  alla
  presenza  dell'on. Catalano, assistito dal suo legale  di  fiducia,
  avv.  Catalioto, invitava il Segretario Generale a  riferire  sulle
  ragioni del motivato rinvio al 26 maggio 2011 della discussione  in
  seduta pubblica.
   Presa  la  parola, l'avv. Catalioto dichiarava di voler  sollevare
  formalmente due eccezioni  preliminari, ma il Presidente  replicava
  che,  trattandosi  di  rinvio  preliminare,  non  era  ammesso   lo
  svolgimento di attività alcuna.
   L'avv. Catalioto ne prendeva atto, chiedendo la verbalizzazione di
  quanto  richiesto  e la registrazione integrale  dei  lavori  della
  successiva seduta».

   PRESIDENTE. Do la parola al rappresentante della parte,  onorevole
  Catalano,  avvertendo  che,  a norma dell'art.  60,  comma  4,  del
  Regolamento interno dell'ARS, nessuna replica è consentita.

   CATALIOTO,  legale  di  fiducia  dell'onorevole  Catalano.  Signor
  Presidente,  dalla relazione letta, molto puntuale,  dall'onorevole
  relatore,  si  capisce che sulla vicenda che stiamo discutendo  c'è
  stata  una particolare attenzione della Commissione contraddistinta
  da  ben  tre  pareri  del  consulente  interno  della  Commissione,
  professore   Sanseverino   e   mi  sembra   tre,   quattro   pareri
  dell'Avvocatura di Stato.
   Onde  sgombrare  il campo da ogni dubbio, stiamo parlando  di  una
  condanna riportata dall'onorevole Catalano, perché dalla lettura  e
  dall'impegno,  con  tutti  questi pareri, sembrerebbe  chissà  cosa
  avrebbe commesso l'onorevole Catalano a suo tempo, si tratta di  un
  semplice  reato edilizio, un abuso edilizio: gli è stato contestato
  il concorso.
   Allora,  in punto di fatto, ci teniamo a precisare che la sentenza
  della  Corte  d'Appello - essendo di patteggiamento - va  integrata
  con  il  verbale di udienza della Corte d'Appello dove, appunto,  è
  stata patteggiata la pena.
   Il reato non è il 323 però il reato è il 479 del codice penale. Io
  produco  il  verbale della Corte di Appello perché venga  acquisito
  agli  atti della Commissione. Questo per inquadrare con la  massima
  serenità tutta la vicenda nella giusta prospettazione.
   Vorrei,  altresì, ricordare che in questa Commissione  non  stiamo
  discutendo  di  un  disegno di legge qualsiasi,  stiamo  discutendo
  dello  status,  ovvero dell'elettorato passivo  di  un  componente.
  Quindi,  al  di là delle valutazioni che ciascuna delle  parti  può
  fare,  al  di  là  dei  singoli pareri che i consulenti  di  parte,
  l'Avvocatura di Stato, l'avvocato Catalioto di parte dell'onorevole
  Catalano,  possiamo fare, la Commissione non può prescindere  dagli
  atti acquisiti a seguito di una scrupolosa, attenta istruttoria.
   E   andiamo,   questo  come  preambolo,  alle  prime   valutazioni
  giuridiche.  Chi  vi  parla ha, più volte, esposto  con  reclamo  a
  questa  Commissione la situazione di incompatibilità  conclamata  a
  seguito  della senza della Corte Costituzionale n. 143  dell'aprile
  del 2010 - l'ho fatto perché me ne occupo in qualità di difensore -
  l'incompatibilità      conclamata     dell'onorevole      Buzzanca,
  dell'onorevole Federico e dell'onorevole Nicotra.
   La  Commissione,  così  come  è  stato  anche  sottolineato  nella
  puntuale relazione, si è sempre espressa, nel caso in cui vi  fosse
  contestualmente   un  giudizio  pendente  di  fronte   all'autorità
  giudiziaria,  con  una  dichiarazione di improcedibilità  perché  -
  leggo dalla relazione del signor Presidente del giugno del 2010 che
  ha  riguardato questi casi - ha sempre ritenuto, d'altronde è stato
  riportato anche nella stessa relazione, che questi ricorsi sono dei
  ricorsi   gerarchici  impropri  sostanzialmente   e,   quindi,   la
  concomitanza  di un giudizio giurisdizionale faceva  protendere  la
  Commissione  per  prassi a dichiarare l'improcedibilità  rimandando
  tutto all'autorità giudiziaria, alla definizione del giudizio.
   Devo  dirvi che questa tesi, io non so che cosa vi abbia  risposto
  l'Avvocatura  dello Stato nell'ultimo parere  che  vi  ha  reso  su
  vostra richiesta. Non mi stupirei che vi abbia potuto dire che sono
  due  procedimenti  distinti  e separati  -  questo  procedimento  è
  amministrativo, l'altro procedimento giurisdizionale - che  possono
  procedere autonomamente.
   Non  mi stupirei perché, ad onor del vero, anch'io sostengo questa
  tesi,  ve l'ha sostenuta questa tesi nell'ulteriore reclamo che  vi
  ho  fatto  a nome della signora Grasso Carmela del luglio  2010,  e
  ancora  una  volta,  nonostante un'approfondita - penso -  disamina
  dal punto di vista giuridico, ancora una volta  la Commissione si è
  espressa  dichiarando l'improcedibilità del ricorso perché  vi  era
  pendente l'altro giudizio dinanzi al tribunale di Palermo. E questo
  l'ha  fatto  per Federico e per Nicotra; l'ultimo di  Nicotra  l'ha
  fatto con provvedimento del dicembre del 2010.
   Basterebbe questo soltanto perché questa Commissione, alla stregua
  di quanto ha fatto, per prassi - nella relazione è detto che sempre
  è  stato  fatto  così - nella relazione, se non ho capito  male,  è
  detto  che questa Commissione già quando aveva ricevuto in deposito
  il  ricorso  Maimone,  aveva  fatto presente  che  non  era  ancora
  pervenuta  la  notifica e quindi non poteva procedere a  dichiarare
  l'improcedibilità, se non ho letto male.
   Successivamente,  acquisita  la  notifica  del   ricorso   (vorrei
  comunicare pure alla Commissione che c'è  l'altro ricorso,  non  so
  se  già vi è arrivato, di Marcello Bartolotta, è sempre fissato  il
  17   giugno,  sempre  di  fronte al Tribunale),  quindi  una  volta
  acquisita la notifica del ricorso, che vi ha trasmesso l'Avvocatura
  dello  Stato,  ci  saremmo aspettati, con un comportamento  lineare
  come  ha  sempre  fatto  la  Commissione,  che  venisse  dichiarata
  l'improcedibilità.
   Invece,  siamo qui a discutere perché verosimilmente - immagino  -
  che con l'ultimo parere dell'Avvocatura già con il penultimo aveva,
  come   si   suol  dire,  aperto  la  fessura,  molto  probabilmente
  nell'ultimo parere  ha spalancato la porta nel senso di invitarvi a
  dire   Sì,  potete comunque andare avanti ; e siamo qui  e  andiamo
  avanti.
   Ciò  non  toglie che noi questa eccezione preliminare la facciamo,
  perché  delle due l'una: o in questi casi, appunto, dove andiamo  a
  parlare  dello  status  del  diritto all'elettorato  passivo  delle
  persone,  c'è  un  comportamento lineare  e  univoco  che  riguarda
  indistintamente  tutti  i  componenti  dell'Assemblea,   sia   esso
  l'onorevole  Catalano  del PID, sia esso l'onorevole  Buzzanca  del
  PDL, sia esso un altro deputato di un altro partito. Ritengo che il
  discrimine non possa essere l'appartenenza politica, ma debba poter
  essere    la   linearità   nei   comportamenti,   nella   univocità
  dell'indirizzo avuto, nella prassi che voi stessi avete  dichiarato
  esservi, e soprattutto una stretta attinenza agli atti acquisiti.
   Quindi,  preliminarmente,  noi insistiamo  perché  la  Commissione
  possa determinarsi nel dichiarare l'improcedibilità  del ricorso.
   Andiamo al merito. Penso che ormai ogni singolo componente abbia -
  non  dico  digerito  -  ma  anche fatto indigestione  di  tutta  la
  vicenda.
   Noi  siamo  a  discutere in questa vicenda solo ed  esclusivamente
  perché è stato attivato il procedimento a seguito di un esposto  di
  tale Papa Nicola.
   Il procedimento non è stato avviato per la convalida autonomamente
  dalla  Commissione, però è stato avviato a seguito del  ricorso  di
  Papa Nicola.
   Questo  è  un altro elemento importante che dovrebbe orientare  la
  Commissione, perché non si può in corso del procedimento modificare
  e  dire   Ma  noi  oggi stiamo parlando non già perché  è  arrivato
  l'esposto  di Nicola Papa, ma stiamo verificando, siamo nella  fase
  della convalida.
   Perché  l'onorevole Catalano è stato insediato a  seguito  di  una
  sentenza  della  Cassazione  e  quindi  l'improcedibilità  non   si
  potrebbe dichiarare perché è una fattispecie diversa .
   No,  sono stati acquisiti tre pareri sull'esposto di Nicola  Papa.
  Il  signor Presidente nella prima richiesta di parere che ha  fatto
  al professore Sanseverino ha mandato

   SANSEVERINO, avvocato, consulente per gli affari legali  dell'ARS.
  Avvocato

   CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. All'avvocato
  Sanseverino,  non  voleva essere un minus,  avvocato,  per  carità
  Nella richiesta di parere all'avvocato Sanseverino ha mandato e  ha
  fatto presente che c'era l'esposto di Nicola Papa, la lettera me la
  ricordo benissimo. Me la ricordo benissimo non per altro,  ma   per
  questo  particolare,  perché il signor  Presidente  doveva,  quanto
  meno, richiedere nel parere e fare presente che c'era l'esposto del
  Nicola Papa e c'era anche la memoria di Catalano.
   Nella  richiesta di parere legale che lei, signor  Presidente,  ha
  fatto all'avvocato Sanseverino, la memoria del Catalano non la cita
  completamente. Anche se, correttamente, poi Sanseverino non la cita
  nella  richiesta  di  parere. Lei cita nella  richiesta  di  parere
  esclusivamente  il ricorso di Papa Nicola. Poi nella  risposta  del
  parere  di  Sanseverino  viene fatta anche menzione,  anche  se  in
  maniera  blanda,  della memoria di Catalano, che  aveva  fornito  a
  ottobre del 2010.
   Quindi, questo procedimento si è attivato solo ed esclusivamente a
  seguito   di   ricorsi   e  di  reclami.  E,   quindi,   rientriamo
  perfettamente  in questa fattispecie di reclami, non nella  ipotesi
  diversa di convalida o meno della elezione del Catalano.
   Andiamo  al merito della vicenda. Quando all'onorevole Catalano  è
  stato  chiesto da parte della Commissione di controdedurre a questo
  ricorso del signor Nicola Papa, ricordo che il signor Nicola Papa -
  questo  per la storia - è colui che fece l'appello nel giudizio  di
  Romano,  cioè  nella vicenda giudiziaria che ha visto  contrapposti
  Catalano con il Romano.
   Nicola Papa è colui il quale ha fatto l'appello contro la sentenza
  del  Tribunale  di  Palermo nell'interesse sostanziale  dell'allora
  onorevole Romano.
   Quindi,  il  Papa  che ha partecipato al giudizio  non  aveva  mai
  sollevato questa questione. Comunque, sollevata la questione gli si
  chiede al  Catalano di controdedurre e l'onorevole  Catalano lo  fa
  con  una  ampia memoria producendo ordinanza della Corte di Appello
  di Messina dichiarativa dell'estinzione del reato, ai sensi del 445
  del  codice  di  procedura  penale, provvedimento  dichiarativo  di
  estinzione  su  parere  conforme del  Procuratore  generale,  e  fa
  presente  che vi è, appunto, quella circolare - che nella relazione
  è  stata  richiamata - del Ministero degli Interni, che ha dato  le
  direttive  a tutti i comuni, ivi compresi quelli siciliani,  perché
  stiamo  parlando della legge n. 55 del 1990. Ribadisco che  essendo
  una  legge nazionale, giustamente e correttamente, la circolare del
  Ministero degli Interni ha dato delle direttive per la sua uniforme
  applicazione su tutto il territorio nazionale.
   La  Regione  Sicilia, ancorché a Statuto speciale,  su  un  punto,
  sull'applicazione  della legge 55 del 1990 non  ha  alcun  tipo  di
  discrezionalità,  deve semplicemente uniformarsi  in  modo  che  su
  tutto  il  territorio vi sia l'applicazione del dato  normativo  in
  maniera uniforme.
   Sulla  memoria  del Catalano ha prodotto anche i  certificati  dei
  carichi pendenti, il certificato generale, il casellario penale,  è
  stata avviata la dovuta istruttoria  .
   Mi pare di parlare da solo; il Presidente non c'è.

   ARENA,   vicepresidente  della  Commissione.  Sospendo  la  seduta
  brevemente.

     (La seduta, sospesa alle ore 12.48, è ripresa alle ore 12.50)

   PRESIDENTE. La seduta pubblica è ripresa.

   CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Santo Catalano.  Prima
  della  sospensione  stavo dicendo che, a seguito  della  memoria  e
  degli  atti  prodotti  dal  Catalano, è  stata  svolta  l'opportuna
  istruttoria ed è stato chiesto alla Corte di Appello di Messina  se
  il  provvedimento dichiarativo di estinzione del reato fosse o meno
  conforme   all'originale  e   la  Corte  di  Appello  ha   risposto
  trasmettendo  copia  conforme,  sottolineando,  nella  persona  del
  presidente dott. Attilio Faranda della Corte di Appello di Messina:
   Si   trasmette  copia  conforme  all'originale  del  provvedimento
  dell'11  ottobre  2010  emesso dalla  Corte  di  Appello  ai  sensi
  dell'articolo 445 Codice di procedura penale .
   Allora,  su questo fatto oggettivo ritengo che la Commissione  non
  abbia  più  e non abbia alcun potere discrezionale circa la  natura
  della sentenza di patteggiamento della Corte di Appello di Messina,
  perché è la stessa Corte di Appello che dice che è una sentenza  di
  patteggiamento  ai  sensi  dell'articolo 445,  secondo  comma,  del
  codice di procedura penale.
   Questo  è un fatto oggettivo rispetto al quale la Commissione  non
  può  assolutamente prescindere, perché significherebbe  stravolgere
  un  provvedimento  giurisdizionale;  è  come  se  alla  Commissione
  arrivasse un certificato penale dove c'è scritto che non c'è nessun
  carico  pendente o non c'è nessuna condanna penale e la Commissione
  si mettesse a discettare, a disquisire se in effetti è vero o meno.
   C'è  una  statuizione da parte della Corte di Appello,  su  questo
  volevo  essere chiaro onde evitare che in futuro si possa dire  che
  ci  siamo  confusi,  l'onorevole Catalano non ha  evidenziato  bene
  questo  profilo, questo aspetto. Il provvedimento  della  Corte  di
  Appello di Messina non può assolutamente essere messo in dubbio con
  delle valutazioni di parere o quant'altro.

   PRESIDENTE. Questo è ovvio

   CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Santo Catalano. No,  è
  ovvio  fino  ad  un  certo punto perché, molto  probabilmente,  con
  qualche parere lo si vuole mettere in discussione. Perché una  cosa
  sono i pareri che noi facciamo (pure io ho fatto l'avvocato, faccio
  l'avvocato  di  pubblica Amministrazione, a suo  tempo  l'ho  fatto
  anche  per  un Assessorato regionale); ma il parere è su  un  fatto
  giuridico,  il  parere è su una problematica su cui c'è  contrasto:
  c'è  chi la pensa in un modo, c'è un orientamento giurisprudenziale
  in un modo, c'è un orientamento giurisprudenziale in un altro modo.
   Di  fronte  ad un fatto storico, ad una certificazione proveniente
  da una autorità giudiziaria non ci sono margini di discrezionalità,
  noi avvocati non abbiamo alcun margine di discrezionalità.
   Poniamo il caso che sia anche un provvedimento sbagliato,  ma  non
  si può prescindere. Sicuramente, la Commissione non ha il potere di
  prescindere  o di modificare; su questo voglio essere  chiaro  onde
  evitare che si possano commettere degli scivoloni.
   La   dichiarazione,  provvedimento  dichiarativo  della  Corte  di
  Appello  di  Messina con cui si estingue il reato, che è  un  fatto
  semplicemente dichiarativo di estinzione di reato, è un  fatto  che
  ormai  ha prodotto i suoi effetti giuridici, rispetto al quale  non
  ha  nessuna  influenza nemmeno il provvedimento  del  Tribunale  di
  sorveglianza sul procedimento di riabilitazione, che aveva fatto un
  anno  prima  il Catalano e del quale avete acquisito copia,  che  è
  stato rigettato.
   Il  Catalano  avvia il procedimento di riabilitazione  perché  non
  sapeva  che  quel  tipo  di  reato  che  lui  aveva  riportato   su
  patteggiamento era un reato che si estingueva ope legis dopo 5 anni
  dalla  sentenza, così come prescrive l'articolo 445, secondo comma,
  del  codice di procedura penale. Per cui avvia quel procedimento  e
  poi lo lascia.
   E allora, una volta acquisita questa certezza resta da chiarire la
  problematica: se fosse necessaria comunque la riabilitazione,  così
  come prevede l'articolo 15 della 55 oppure, come nel caso in specie
  a  seguito  di sentenza di patteggiamento e come dice la  circolare
  del  Ministero  degli  Interni del 1998,  non  fosse  assolutamente
  necessario  avviare  alcun tipo di procedimento  di  riabilitazione
  perché gli effetti estintivi del reato avvengono automaticamente.
   Noi   su  un  punto  siamo  stati  chiari,  abbiamo  prodotto   la
  giurisprudenza  sia civile che amministrativa  e  penale  e  quindi
  ritengo di non dilungarmi più di tanto.
   La  stessa circolare dice che non occorre nemmeno la dichiarazione
  di  estinzione  perché è un fatto ultroneo. Dice semplicemente  che
  opera  l'estinzione del reato e, quindi, di fatto la riabilitazione
  della persona, opera automaticamente.
   Se  domani  ci  fossero  delle elezioni il  Catalano  si  potrebbe
  tranquillamente  ricandidare,  a prescindere  dalla  riabilitazione
  perché  ormai  il suo reato è estinto. L'estinzione è avvenuta  nel
  2006,  è  stata dichiarata nel 2010 con provvedimento  dichiarativo
  però  non  occorre null'altro. Questo lo dice - come diverse  volte
  abbiamo ribadito - la circolare del Ministero degli Interni, la  n.
  4 del 1998.
   Su questa circolare mai nessuno ha detto cose diverse.
   Io mi sono interessato in passato di altre vicende, anzi il vostro
  Ufficio  Legislativo  e legale della Regione ha  preso  a  supporto
  questa  circolare per esprimere alcuni pareri a proposito di alcune
  licenze, autorizzazioni amministrative  a favore di alcuni soggetti
  privati  che avevano riportato delle condanne e che però, a seguito
  di patteggiamento, erano oramai trascorsi ampiamente i cinque anni.
  C'è  un  parere   del  vostro  Ufficio  Legislativo  e  legale  che
  richiama,  appunto,  questa circolare, noi l'abbiamo  citata  nelle
  nostre memorie.
   Quindi,  nel  merito  della  vicenda  non  abbiamo  null'altro  da
  aggiungere.
   Ci  auguriamo  semplicemente  che la  Commissione  giunga  ad  una
  decisione che, dal nostro punto di vista, non può che essere  o  la
  dichiarazione di improcedibilità o la dichiarazione nel  merito  di
  insussistenza dell'ipotesi di incandidabilità.
   E'  anche  vero  che  il 17 giugno, abbiamo l'udienza  innanzi  al
  Tribunale civile di Palermo e, quindi, sotto questo profilo  magari
  è auspicabile che sia l'Autorità giurisdizionale a pronunciarsi sul
  punto.
   Concludo facendo presente che questa difesa, ritengo con scrupolo,
  ha  fatto il proprio dovere e come si suol dire  fai ciò che  devi,
  accada ciò che può .
   Quindi,  dal  nostro  punto di vista, siamo  talmente  sereni  che
  riteniamo che la Commissione non possa non decidere alla stregua di
  ciò che abbiamo sottolineato, esposto e dedotto.
   Con  l'ulteriore e definitiva consapevolezza che, come  nella vita
  tutto  accade e la vita non è ciò che accade , come diceva un poeta
  famoso, ma la vita è ciò che noi facciamo per ciò che accade.
   Mi  auguro  che,  a  seguito  di  questa  istruttoria,  di  questa
  complessa e articolata vicenda che la Commissione ha affrontato, si
  possa giungere ad una decisione equa, equilibrata, responsabile  ma
  soprattutto giusta.

   PRESIDENTE.  Grazie,  avvocato. Ci sono alcune  domande  da  parte
  della Commissione.

   GUCCIARDI,  relatore.  Avvocato Catalioto, la  Commissione  voleva
  chiedere  due  precisazioni; la prima è se  la  condanna  riguardi,
  oltre  che  il reato di cui all'articolo 479, anche quello  di  cui
  all'articolo 323  (*) del codice penale.

   CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. No.

   GUCCIARDI, relatore. Bene, la risposta mi sembra chiara.
   Poi se la sentenza sia stata emessa ai sensi dell'articolo 444 del
  codice  di procedura penale o ai sensi dell'articolo 599 del codice
  di procedura penale, oggi peraltro abrogato.


   (*) Numero di articolo come rettificato dall'oratore
   CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. La  sentenza
  ce  l'avete. La sentenza  non è stata emessa ai sensi dell'articolo
  444 ma è stata emessa ai sensi dell'articolo 599, oggi abrogato.
   La  Corte  di  Appello equipara la sentenza di  patteggiamento  in
  Corte  di  Appello ai sensi dell'articolo 599, a  quella  ai  sensi
  dell'articolo  444 e quindi applica l'articolo 445, secondo  comma,
  del  codice di procedura penale. Questo non lo dico io, ma la Corte
  di Appello.
   Su  un punto dico una cosa semplicissima: la decisione della Corte
  di  Appello, ancorché la si voglia ritenere sbagliata, poniamo caso
  che   sia  errata,  non  può  essere  messa  in  discussione  dalla
  Commissione.  Su  questo sono categorico. E'  come  se  fossimo  in
  presenza di una sentenza emessa da un'autorità giudiziaria,  da  un
  Tribunale,  da  una  Corte  di  Appello  e  ritenessimo  che  fosse
  sbagliata. Però è quella, non si può prescindere.
   Su questo non vorrei che si faccia confusione.
   La  Corte di Appello vi ha detto che il provvedimento dichiarativo
  dell'estinzione  del  reato  è  avvenuto  su  conforme  parere  del
  Procuratore generale e si dichiara estinto il reato per il quale  è
  stata  inflitta  la  pena. Questo è quello che  dice  la  Corte  di
  Appello, visto l'articolo 445.
   La  Corte  di Appello ha fatto un errore? La Commissione può  dire
  questo?

   GUCCIARDI, relatore. Avvocato Catalioto, c'è un'altra precisazione
  che la Commissione chiede: nella sentenza si parla di una pena base
  aumentata, ex articolo 81 codice penale, con quale reato?

   CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. Con il  479,
  l'abbiamo prodotto nel verbale.

   SANSEVERINO, avvocato, consulente per gli affari legali  dell'ARS.
  Riguarda il reato per il quale è prevista la pena base, poi si dice
  aumentato per continuazione con quale altro reato?

   CATALIOTO,   legale  di  fiducia  dell'onorevole  Catalano.  Abuso
  edilizio.

   SANSEVERINO, avvocato, consulente per gli affari legali  dell'ARS.
  Abuso   edilizio?  Scusi  avvocato,  vuole  leggere   i   capi   di
  imputazione?

   CATALIOTO,    legale    di   fiducia   dell'onorevole    Catalano.
  Preliminarmente, il Procuratore generale e la difesa  dell'imputato
  Catalano  dichiarano  di aver raggiunto il seguente  accordo  sulla
  pena concessa.
   Avvocato, io non faccio penale, dico, mi sforzo, leggo, così evito
  di fare, io faccio amministrativo

   SANSEVERINO, avvocato, consulente per gli affari legali  dell'ARS.
  Questo è l'accordo, la sentenza di cosa parla?

   CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. La  sentenza
  riporta  esattamente  la condanna che è l'accordo  della  condanna,
  pena complessiva anni 1 e mesi 11 di reclusione e lire 1.000.000 di
  multa.

   Questo è  l'accordo sul patteggiamento che è stato fatto.

   SANSEVERINO, avvocato, consulente per gli affari legali  dell'ARS.
  Avvocato, le chiedevo pena base per il reato più grave che  era  il
  479;  l'altro  reato  per  il quale viene  aumentata  la  pena,  ex
  articolo 81, qual è?

   CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. Ma dov'è che
  viene aumentata la pena?
   Io, qua, mi scusi

   SANSEVERINO, avvocato, consulente per gli affari legali  dell'ARS.
  Vuole rileggere, lei stesso ha detto:  Pena base  .

   CATALIOTO,  legale di fiducia dell'onorevole Catalano.  L'imputato
  Catalano ha dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo  sulla
  pena  concessa  a  Catalano ,  in relazione  all'articolo  479  del
  codice  penale,  con  riferimento all'articolo  476,  primo  comma,
  codice  penale, così: pena base anni 2 e mesi 4 di reclusione,  per
  il  più  grave  delitto; anni uno e mesi 9  di  reclusione  per  le
  generiche, commutata in anni uno e mesi 11 di reclusione

   SANSEVERINO, avvocato, consulente per gli affari legali  dell'ARS.
  Aumentata, non commutata.

   CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. Aumentata ad
  anni uno e 11 mesi di reclusione e lire 1.000.000 di multa.

   SANSEVERINO, avvocato. Sì, avvocato, l'aumento di pena  per  quale
  reato?

   CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. Non  lo  so,
  avvocato.

   SANSEVERINO, avvocato, consulente per gli affari legali  dell'ARS.
  E no, se guarda la sentenza; credo che sia acquisita la sentenza.

   CATALIOTO,  legale  di fiducia dell'onorevole  Catalano.  Infatti,
  l'avete acquisita voi.
   Ma  io  voglio dire, abbiamo semplicemente integrato, la pena  non
  viene

   SANSEVERINO, avvocato, consulente per gli affari legali  dell'ARS.
  Avvocato,  lei  sta  confermando quindi che  l'aumento  di  pena  è
  soltanto per un reato edilizio.

   CATALIOTO,  legale  di  fiducia dell'onorevole  Catalano.  Io  sto
  dicendo  semplicemente che la pena è quella che risulta dal verbale
  di patteggiamento della Corte d'Appello che ho prodotto.
   Dopo  di  che,  avvocato, mi scusi, qua siamo in Commissione,  non
  siamo  in  dibattimento dove lei rappresenta una  parte  ed  io  ne
  rappresento  un'altra  e,  allora, non mi  sbaglio  in  alcune  mie
  affermazioni o pensieri.
   Vorrei  ribadire  che l'avvocato Sanseverino è  un  consulente  di
  parte,  non  la  controparte, come se fossimo  qua  in  giudizio  a
  rappresentare.  Molto  probabilmente ha  confuso  di  rappresentare
  l'esponente  che  ha  fatto  ricorso,  Nicola  Papa,   e   non   di
  rappresentare  in  maniera oggettiva ed obiettiva  i  lavori  della
  Commissione.

   PRESIDENTE. Il compito dell'avvocato Sanseverino non è quello, per
  la verità, e non credo che abbia esercitato quel ruolo.

   CATALIOTO,  legale  di  fiducia  dell'onorevole  Catalano.  Scusi,
  signor  Presidente,  posto che non faccio  l'avvocato  penalista  e
  quindi  ne  so  sicuramente  meno  dell'avvocato  Sanseverino;  noi
  abbiamo prodotto il verbale della Corte d'Appello.
   Due  sono  le cose, o è un falso e quindi ce ne assumiamo  noi  la
  responsabilità, oppure ne prendete atto, copia conforme, e  leggete
  quello che c'è scritto.

   PRESIDENTE. L'abbiamo questo, è stato depositato agli atti?

   GUCCIARDI, relatore. Sì, è agli atti.

   PRESIDENTE.  Se  nessuno dei componenti la Commissione  chiede  la
  parola, dichiaro chiusa la discussione pubblica.
   La Commissione si ritira in seduta privata per prendere le proprie
  decisioni.
   L'udienza    pubblica   è   pertanto   sospesa    e    riprenderà,
  presumibilmente, alle ore 15.00 per comunicare il deliberato  della
  Commissione   sulla  prescritta  proposta  all'Assemblea,   cui   è
  riservata,  a  norma  dell'articolo 61, comma  1,  del  Regolamento
  interno  dell'ARS, la definitiva deliberazione sulla sussistenza  o
  meno   della   causa   di  incandidabilità   originaria   in   capo
  all'onorevole Catalano.

           (La Commissione si ritira in Camera di Consiglio)
    (La seduta pubblica, sospesa alle ore 13.10, è ripresa alle ore
                                15.18)

   PRESIDENTE. La seduta pubblica è ripresa.
   Do lettura del deliberato della Commissione:

               La Commissione per la verifica dei poteri

  in seduta  privata,  seguita alla discussione  in  seduta  pubblica
       sulla  contestazione della causa di incandidabilità originaria
       in capo all'onorevole Catalano Santo, detto Santino;

  visto     l'articolo 4, parte seconda, dello Statuto speciale della
  Regione;

  visto   l'articolo 15, comma 4, della legge 19 marzo 1990, n. 55  e
       successive modifiche ed integrazioni;

  visto    il  Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana
       e,  segnatamente, fra gli altri, gli  articoli 60, comma 6,  e
       61, comma 1,

                               delibera

  di proporre all'Assemblea la declaratoria di nullità, per motivi di
  incandidabilità  originaria, dell'elezione dell'onorevole  Catalano
  Santo, detto Santino .

  La seduta pubblica è tolta.

                   La seduta è tolta alle ore 15.20

                     DAL  SERVIZIO  LAVORI  D'AULA

                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

                           Il  Responsabile
                    Capo dell'Ufficio dei resoconti
                      dott.ssa  Iolanda Caroselli


    Integrata dall'allegato resoconto stenografico della seduta
  pubblica della Commissione del 26 maggio 2011.