Presidenza del presidente Cascio
Presidenza del vicepresidente Oddo
PARLAVECCHIO, segretario f.f., dà lettura dei processi verbali
delle sedute numeri 295 e 296 dell'8 novembre 2011 che, non
sorgendo osservazioni, si intendono approvati.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali
votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere
luogo nel corso della seduta.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
Missioni
PRESIDENTE. Comunico che sono in missione gli onorevoli: Gennuso
dall'8 all'11 novembre 2011; Scoma il 9 novembre 2011; Cordaro,
anche il 10 novembre 2011.
L'Assemblea ne prende atto.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo per oggi, per motivi di
salute, gli onorevoli Lentini, Faraone, Beninati, Bonomo e Buzzanca
.
L'Assemblea ne prende atto.
Comunicazione di richieste di parere
PRESIDENTE. Comunico le richieste di parere pervenute ed assegnate
alle competenti Commissioni:
AFFARI ISTITUZIONALI (I)
- Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Caltanissetta. Designazione componente effettivo del collegio dei
revisori dei conti. (n. 191/I).
pervenuto in data 8 novembre 2011 e inviato in data 9 novembre
2011.
- Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Palermo. Designazione componente effettivo del collegio dei
revisori dei conti. (n. 192/I).
pervenuto in data 8 novembre 2011 e inviato in data 9 novembre
2011.
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)
- Direttive di attuazione degli interventi didattici di cui alla
legge regionale 31 maggio 2011, n. 9. (n. 190/V).
pervenuto in data 8 novembre 2011 e inviato in data 9 novembre
2011.
Comunicazione di adesione a Gruppo parlamentare e di nuova
denominazione
PRESIDENTE. Comunico che:
- con nota dell'8 novembre 2011, pervenuta in pari data e
protocollata al n. 8938/AulaPg del 9 novembre successivo,
l'onorevole Marcello Bartolotta ha dichiarato di aderire al Gruppo
parlamentare Movimento per le autonomie (MPA);
- con nota dell'8 novembre 2011, pervenuta in pari data e
protocollata al n. 8936/AulaPg del 9 novembre successivo,
l'onorevole Giambattista Bufardeci, nella qualità di Presidente del
Gruppo parlamentare Forza del Sud , ha comunicato che quest'ultimo
ha assunto la nuova denominazione di Gruppo parlamentare Grande
Sud . La nuova denominazione decorre, pertanto, dall'8 novembre
2011.
L'Assemblea ne prende atto.
Comunicazione di decadenza di atti ispettivi e politici
PRESIDENTE. Comunico che, a seguito della dichiarazione di
ineleggibilità alla carica di deputato regionale dell'onorevole
Santo Catalano pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo con
sentenza n. 279 del 26 ottobre 2011, decadono i seguenti atti
politici e ispettivi dallo stesso parlamentare presentati: mozione
n. 220; interrogazioni numeri 1695 e 2065.
Ne decade, altresì, la firma da: mozioni numeri 232, 246, 256, 287
e 296; interrogazioni numeri 1326 e 1726.
L'Assemblea ne prende atto.
Onorevoli colleghi, per consentire, alla Commissione Bilancio di
completare i suoi adempimenti sospendo brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 17.02, è ripresa alle ore
17.21)
La seduta è ripresa.
Congedi
PRESIDENTE. Preciso che il congedo dell'onorevole Buzzanca deve
intendersi per oggi e per domani.
L'Assemblea ne prende atto.
Comunico, altresì, che gli onorevoli Cimino e De Benedictis sono
in congedo per oggi, rispettivamente per motivi di salute e per
motivi familiari.
L'Assemblea ne prende atto.
Onorevoli colleghi, sospendo nuovamente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 17.23, è ripresa alle ore
17.28)
La seduta è ripresa.
e pesca
Presidenza del presidente Cascio
Presidenza del vicepresidente Oddo
Seguito della discussione del disegno di legge «Interventi per lo
sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di
artigianato, cooperazione e commercio»
(nn. 732-672-699-700-713/A)
PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno: Seguito
della discussione del disegno di legge nn. 732-672-699-700-713/A
«Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme
in materia di artigianato, cooperazione e commercio».
Invito i componenti la III Commissione Attività produttive a
prendere posto al banco delle Commissioni.
Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta n. 296 era stata data
lettura dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti.
Gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 degli onorevoli Leontini e Mancuso
sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto,
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Articolo 2.
«Stipula contratti assicurativi
1. All'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
4 bis. Per le finalità di cui al comma 4, per l'esercizio
finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro
cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato
per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999
n. 499'».
Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leontini e Mancuso
l'emendamento 2.1.
LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Articolo 3.
«Capitalizzazione di cooperative e di società di capitali
1. All'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6,
come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre
2009, n. 13, e modificato dal comma 12 dell'articolo 80 della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole singole e associate' aggiungere le
parole ivi comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo',
e dopo la parola decennale' aggiungere le seguenti parole e
contributi in conto capitale alle imprese agricole socie di
cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di
capitale. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse
agricole ed alimentari sono stabilite le modalità e le procedure
per la concessione delle agevolazioni, per la fruizione delle
quali, ferma restando la sottoscrizione dell'aumento di capitale di
ogni impresa agricola avente diritto al contributo oggetto della
domanda, sarà presentata un'unica richiesta per ogni cooperativa o
società di capitali. Le agevolazioni di cui alla presente
disposizione non possono comunque superare la misura del 50 per
cento dell'aumento di capitale deliberato e sottoscritto.';
b) al comma 5 bis dopo le parole imprese singole' sono aggiunte le
parole e associate, comprese quelle operanti nel settore
dell'agriturismo';
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6 bis. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di
10.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse
disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai
sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499, da destinare per 5.000
migliaia di euro al consolidamento delle passività onerose in
essere alla data del 31 dicembre 2010 e per i restanti 5.500
migliaia di euro alla capitalizzazione delle cooperative e delle
società di capitali, con le medesime modalità operative e nel
rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti' .
2. Le somme autorizzate dal comma 6 dell'articolo 18 della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni, e non impegnate alla chiusura dell'esercizio
finanziario 2009, pari a 8.000 migliaia di euro, discendenti da
assegnazioni statali di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 e
successive modifiche ed integrazioni sono destinate dal
Dipartimento regionale per gli interventi strutturali per
l'agricoltura ad interventi in favore delle imprese singole e
associate comprese quelle nel settore dell'agriturismo. Con proprio
decreto l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari
può procedere alla compensazione tra la somma destinata all'IRCAC e
quella destinata al dipartimento regionale per gli interventi
strutturali per l'agricoltura.
3. Alle imprese operanti nel settore della pesca sono concessi
contributi in conto interessi su finanziamenti per il
consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 30
giugno 2011 previa accensione di mutui di durata decennale, nonché
contributi in conto capitale alle imprese costituite in forma
societaria, nei limiti e alle condizioni previsti dal Regolamento
(CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato
nella G.U.U.E. del 25 luglio 2007, L 193. Per l'esercizio
finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro,
cui si fa fronte con le disponibilità trasferite dallo Stato per
gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999,
n. 499. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse
agricole e alimentari sono ripartite le risorse tra gli interventi
di consolidamento delle passività onerose e di capitalizzazione
delle società».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 3.3, 3.4, 3.5, 3.6;
- dagli onorevoli Ragusa e Adamo: 3.1;
- dall'onorevole Adamo: 3.2;
- dagli onorevoli Pogliese, Falcone, Buzzanca e Vinciullo: 3.8;
- dal Governo: 3.7.
Si passa agli emendamenti 3.3 e 3.4 degli onorevoli Leontini,
Mancuso.
LEONTINI. Dichiaro di ritirarli.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 3.1 degli onorevoli Ragusa, Adamo.
ADAMO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 3.7 del Governo. Il parere della
Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 3.8, essendo contrario il parere della Commissione
Bilancio, é improcedibile.
Si passa all'emendamento 3.5 degli onorevoli Leontini e Mancuso.
LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Gli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.1 (II parte) sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 3.2, a firma dell'onorevole Adamo.
Onorevoli colleghi, accantoniamo l'articolo 3 per la riscrittura
dell'emendamento 3.2, considerato il parere favorevole della
Commissione Bilancio.
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Articolo 4.
Proroga della scadenza delle esposizioni agrarie
1. All'articolo 18 bis della legge regionale 21 settembre 2005, n.
11, inserito dall'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010,
n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole da scadute alla data del 31 dicembre 2009'
sino a presente legge' sono sostituite dalle parole scadute al 31
dicembre 2010 o in scadenza al 31 dicembre 2011.';
b) il comma 2 è così sostituito:
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per le finalità di cui
all'articolo 18 e con le modalità operative nello stesso riportate,
è autorizzata la spesa di 6.000 migliaia di euro a valere
sull'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 19'.
2. Le proroghe di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle
esposizioni di natura agraria contratte anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge».
Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Leontini e
Mancuso gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.
Gli emendamenti sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 4. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Articolo 5.
Modifiche ed integrazioni all'articolo 16 della legge regionale
6/2009
1. L'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
1 bis. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari, considerato lo stato di crisi del comparto agricolo e
al fine di sostenere le imprese agricole, è autorizzato a concedere
alle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica, operanti
nel territorio regionale ed iscritte al Registro delle imprese
agricole tenuto presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le seguenti agevolazioni:
a) finanziamento a tasso agevolato per credito di esercizio
finalizzato a far fronte alle esigenze finanziare connesse alla
gestione ordinaria, fino ad un massimo di 30 migliaia di euro;
b) finanziamento a tasso agevolato finalizzato a concedere alle
imprese anticipi su fatture emesse relative all'attività agricola,
fino ad un massimo di 150 migliaia di euro, con una durata non
superiore a 180 giorni dalla data di fattura;
c) contributo in conto interessi per il ripianamento delle
esposizioni debitorie relative all'attività agricola per un importo
compreso tra 15 migliaia di euro e 100 migliaia di euro, in essere
alla data del 31 dicembre 2010;
d) finanziamento a tasso agevolato destinato alla riduzione dei
costi bancari dell'impresa, concesso in base al volume d'affari
dell'impresa da utilizzare su conto corrente convenzionato, fino ad
un massimo di 100 migliaia di euro con una durata massima di 24
mesi;
e) finanziamento a tasso agevolato per credito di medio termine
finalizzato all'adeguamento delle aziende agricole a quanto
previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro.
1 ter. I finanziamenti di cui al comma 1 bis, e il contributo di
cui alla lettera c) sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti
di importanza minore de minimis' di cui al regolamento (CE) 15
dicembre 2006, 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella
G.U.U.E. del 28 dicembre 2006, L 379, per le imprese agricole
associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, ed al regolamento (CE)
20 dicembre 2007, 1535/2007 della Commissione pubblicato nella
G.U.U.E. del 21 dicembre 2007, L 337, per le imprese agricole di
produzione primaria, e comunque entro il tetto massimo stabilito
nelle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 bis.
1 quater. Agli oneri finanziari scaturenti dall'articolo 1 bis si
fa fronte con la dotazione del Fondo unico a gestione separata,
costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese
siciliane (CRIAS) ai sensi all'articolo 64 della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6, pari a 4.000 migliaia di euro a valere sul fondo
di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, istituito con legge
regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed
integrazioni'.
b) Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio
2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal
seguente:
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti
previsti per gli aiuti d'importanza minore
de minimis' in agricoltura di cui al regolamento (CE) 20 dicembre
2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2007, n. L 337, e
comunque entro il tetto massimo di euro 30.000,00 per le imprese
agricole di produzione primaria, e secondo quanto previsto dal
regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28
dicembre 2006, n. L 379, e comunque entro il tetto massimo di euro
300.000, per le imprese agricole associate attive nel settore della
lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni
agricole primarie, nonché alle imprese agricole, singole e
associate, che esercitano attività agrituristica, relativamente
alla medesima attività';
c) dopo il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 14
maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono
inseriti i seguenti commi:
5 bis. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo
unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi
dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, il tasso
di interesse da applicare alle agevolazioni di cui al presente
articolo, viene incrementato dello 0,80 per cento.
5 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano con le
stesse modalità operative, altresì, alle imprese della pesca, della
filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di
pesca turismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica,
operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle
imprese, tenuto presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n.
875/2007 della Commissione pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea del 25 luglio 2007, L 193.'.
2. Per l'attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 14
maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni,
l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari,
nell'ambito delle risorse assegnate alla CRIAS per le finalità
indicate dalla medesima disposizione di legge, può in sede di
riprogrammazione delle risorse, ripartire le somme da destinare ai
settori agricoli e della pesca, e nell'ambito di ciascuno di essi
ai diversi tipi di interventi».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 5.2, 5.3, 5.4;
- dagli onorevoli Scilla, Incardona, Mineo e Cimino: 5.5;
- dagli onorevoli Maira e Cordaro: 5.6;
- dall'onorevole Adamo: 5.1.
Gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.4 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Gli emendamenti 5.5 e 5.6 decadono per assenza dall'Aula dei
firmatari.
Si passa all'emendamento 5.1, a firma dell'onorevole Adamo.
ADAMO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 5. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:
«Articolo 6.
Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 della legge regionale
6/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 14 maggio
2009, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole a seguito delle avverse condizioni atmosferiche
verificatesi durante l'anno 2008 ed agli inizi dell'anno 2009,
nonché dell'aggravarsi dell'attuale crisi congiunturale' sono
sostituite dalle seguenti in difficoltà a causa dello stato di
crisi del comparto agroalimentare';
b) alla lettera b) le parole in essere prima della data di
pubblicazione della presente legge' sono sostituite dalle seguenti
purché contratti prima di centottanta giorni dalla data di
pubblicazione del relativo avviso'».
Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leontini, Mancuso
l'emendamento 6.1.
L'emendamento è ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 6. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:
«Articolo 7.
Esposizioni nei confronti degli enti previdenziali
1. Alle cooperative e alle imprese agricole, anche operanti nel
settore dell'agriturismo, sono concessi contributi in conto
interessi su finanziamenti per il consolidamento delle esposizioni
nei confronti degli enti previdenziali in essere alla data del 31
dicembre 2010, nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali
previsti dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della
Commissione pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
del 28 dicembre 2006, L 379, per le cooperative operanti nel
settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli e per le cooperative e le imprese agricole operanti nel
settore dell'agriturismo e dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007,
n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea del 21 dicembre 2007, L 337, per le cooperative
e le imprese agricole operanti nel settore della produzione dei
prodotti agricoli. La durata del finanziamento non può essere
superiore a otto anni.
2. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con
proprio decreto stabilisce i criteri di accesso alla misura massima
delle agevolazioni previste dal presente articolo.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con le stesse
modalità operative, altresì, alle imprese della pesca, della
filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di
pesca turismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica,
operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle
imprese, tenuto presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n.
875/2007 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea del 25 luglio 2007, L 193.
4. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di
2.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili
trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della
legge 23 dicembre 1999, n. 499, di cui 2.000 migliaia di euro per
le finalità del comma 1, e quanto a 500 migliaia di euro per le
finalità del comma 3».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5;
- dagli onorevoli Pugliese, Falcone, Buzzanca e Vinciullo: 7.6.
Gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Dichiaro improcedibile l'emendamento 7.6, essendo contrario il
parere della Commissione Bilancio.
Pongo in votazione l'articolo 7. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:
«Articolo 8.
Disposizioni per la diffusione della conoscenza della produzione
agricola e agroalimentare regionale di qualità
1. La Regione istituisce il logo identificativo dei prodotti
siciliani di qualità secondo la definizione comunitaria e a
chilometro zero' promuovendone la conoscenza e la diffusione. Alle
imprese operanti in Sicilia esercenti attività di vendita,
ristorazione e ospitalità che utilizzino prodotti a chilometro
zero' e di qualità, l'Assessorato regionale delle risorse agricole
ed alimentari attribuisce il logo chilometro zero' e di
qualità da collocare negli esercizi e utilizzabile nell'attività di
impresa e nell'attività promozionale. Al fine di valorizzare i
prodotti agricoli a chilometro zero' e di qualità, l'Assessorato
regionale delle risorse agricole ed alimentari, d'intesa con le
associazioni di categoria, individua modalità atte a diffondere e
far conoscere i prodotti a chilometro zero' e di qualità. Con
proprio decreto l'Assessore regionale per le risorse agricole e
alimentari disciplina i criteri e le modalità per l'adozione del
logo a chilometro zero' e i relativi controlli.
2. Al fine di promuovere la conoscenza, la diffusione e la
commercializzazione delle produzioni agroalimentari della Regione,
l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari
istituisce, con proprio decreto, un Tavolo di concertazione
composto dai seguenti soggetti:
a) dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali
dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari che
lo presiede in caso di assenza o impedimento dell'Assessore;
b) due esperti di marketing e comunicazione di comprovata
esperienza;
c) rappresentanti delle organizzazioni di categoria interessate.
3. Il tavolo di concertazione svolge i seguenti compiti:
a) delinea dei percorsi formativi incentrati sull'offerta dei
prodotti agricoli regionali, atti a formare gli addetti alla
distribuzione commerciale, anche mediante gruppi di lavoro
ristretti e incontri con gli operatori commerciali;
b) elabora, per le esigenze e le finalità di cui al presente
articolo, un catalogo promozionale dei prodotti regionali
agroalimentari, aggiornato annualmente, secondo le modalità e i
criteri indicati con decreto dell'Assessore regionale per le
risorse agricole ed alimentari;
c) promuove accordi fra la grande distribuzione organizzata (GDO)
e gli operatori del settore agricolo al fine di incentivare la
distribuzione dei prodotti a chilometro zero e di qualità;
d) compone gli interessi delle parti nei procedimenti
amministrativi relativi all'apertura, al trasferimento di sede e
all'ampliamento della superficie di vendita nel territorio
regionale, delle grandi strutture di vendita e di centri
commerciali che esercitano attività di commercio nel settore
merceologico agro-alimentare, in applicazione delle legge regionale
22 dicembre 1998, n. 28, attraverso la sostituzione di intese e
accordi. La partecipazione al Tavolo di concertazione è a titolo
gratuito senza oneri a carico del bilancio regionale.
4. Dall'applicazione del presente articolo non possono scaturire
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5;
- dal Governo: 8.7 (I, II e III parte);
- dagli onorevoli Mineo, Cimino, Scilla, Incardona: 8.6;
- dagli onorevoli Cracolici, Panepinto, Apprendi, Digiacomo,
Galvagno e Panarello: 8.8.
Gli emendamenti 8.1, 8.2 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 8.7 (I parte) del Governo. Il parere
della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 8.3 e 8.4 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 8.6 decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
Si passa all'emendamento 8.7 (II parte) del Governo. Il parere
della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che l'emendamento 8.5 è ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 8.7 (III parte) del Governo. Il parere
della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 8.8, a firma dell'onorevole Cracolici. Il
parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:
«Articolo 9.
Attività di vendita diretta e mercatale
1. Nei comuni della Regione siciliana, singoli o associati, con
oltre 20.000 abitanti, al fine di realizzare un più stretto legame
tra i produttori agricoli ed i consumatori, con un'offerta di
prodotti agricoli costante e articolata in un'ampia gamma,
l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è
autorizzato ad erogare aiuti, nei limiti e alle condizioni di cui
al Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della
Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea del 28 dicembre 2006, L 379, alle persone giuridiche
costituite tra imprenditori agricoli in forma societaria o
consortile per l'esercizio di attività di vendita diretta'
realizzate in strutture fisse su aree private o ricevute in
concessione secondo le norme di evidenza pubblica.
2. Le strutture fisse di cui al comma 1 che svolgono con
continuità l'attività di vendita diretta possono anche organizzarsi
in rete regionale secondo le direttive impartite dall'Assessorato
regionale delle risorse agricole ed alimentari. In caso di
organizzazione in rete regionale, oltre alle funzioni specifiche
della vendita diretta, le strutture fisse possono assolvere alla
funzione di piattaforma organizzativa e logistica della rete
regionale. Nelle aree metropolitane di cui al titolo IV della legge
regionale 6 marzo 1986, n. 9, le strutture fisse, comunque
realizzate, possono essere utilizzate anche per attività di
animazione, in linea con quanto previsto con l'articolo 4 del
decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 20
novembre 2007, con lo svolgimento di eventi gastronomici e
culturali.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed
alimentari emana le disposizioni per l'esecuzione delle
disposizioni di cui al presente articolo.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
determinato in 1.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario
2011, si provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato
per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre
1999, n. 499.
5. L' Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è
autorizzato a realizzare un progetto pilota' per promuovere sul
territorio nazionale una rete di vetrine promozionali e punti
mercatali' operanti in regime di vendita diretta per la
valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi
della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore
regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto
disciplina le modalità di realizzazione dell'iniziativa nel
rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l'esercizio
finanziario 2011, al fabbisogno finanziario pari a 3.000 migliaia
di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già
trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della
legge 23 dicembre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata
conformemente al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006
della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006,
L 379. Il progetto pilota prevede che sino al cinque per cento
delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti
provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o
aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.
6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è
autorizzato a realizzare un progetto pilota' per promuovere sul
territorio dell'Unione europea una rete di vetrine promozionali e
punti mercatali', per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari
di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e
regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente
legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari
con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione
dell'iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
Per l'esercizio finanziario 2011 al fabbisogno finanziario pari a
2.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse
disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al
2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. La presente
disposizione è attuata conformemente al regolamento (CE) 15
dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di
Stato di importanza minore (de minimis) pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, L 379. Il
progetto pilota prevede che sino al massimo del cinque per cento
delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti
provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o
aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5,
9.6, 9.7, 9.8;
- dagli onorevoli Maira e Cordaro: 9.9;
- dal Governo: 9.10 (I e II parte).
Gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.9, 9.4 e 9.5 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 9.9. decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
Si passa all'emendamento 9.10 (I parte) del Governo. Il parere
della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 9.6 è ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 9.10 (II parte), del Governo. Il parere
della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 9.7 e 9.8 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:
«Articolo 10.
Norme per il contrasto alle fitopatie Citrus Tristeza Virus' ed al
punteruolo rosso
1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
individua un programma pubblico regionale, ai sensi del comma 4
dell'articolo 10 del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1857,
della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E 16 dicembre 2006, L
358, contenente gli interventi strutturali per la prevenzione e il
controllo delle infezioni causate dal virus della tristezza degli
agrumi Citrus Tristeza Virus'.
2. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è
autorizzato a concedere un indennizzo agli agricoltori per i costi
sostenuti per la prevenzione e la lotta alla fitopatia Citrus
tristeza virus', per i danni strutturali e per le eventuali perdite
di reddito.
3. Per l'erogazione dei contributi sono applicate le condizioni
individuate dall'articolo 10 del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006,
n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato UE sugli aiuti di Stato a favore
delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti
agricoli, recante modifiche del regolamento (CE) 70/2001,
pubblicato nella G.U.U.E. del 16 dicembre 2006, L 358.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011, si
provvede quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle
disponibilità finanziarie trasferite dallo Stato ai sensi della
legge 2 dicembre 1998, n. 423 e quanto a 4.500 migliaia di euro con
le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002
al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
5. Al fine di combattere la diffusione del punteruolo rosso delle
palme (Rhynchophorus ferrugineus), l'Azienda delle foreste della
Regione siciliana, anche a richiesta dei proprietari delle piante
infestate, interviene per la loro rimozione ed eliminazione.
Dall'applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
disciplina con decreto le modalità di attuazione delle disposizioni
del presente articolo».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,
10.5, 10.6;
- dagli onorevoli Pogliese, Falcone, Buzzanca e Vinciullo: 10.7;
- dal Governo: 10.8.
Gli emendamenti 10.1 e 10.2 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 10.8, a firma del Governo. Il parere
della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 10.7 è improcedibile.
Pongo in votazione l'articolo 10, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:
«Articolo 11.
Vendemmia verde
1. Alle imprese viticole siciliane, che hanno aderito nella
campagna 2010/2011, alla misura della vendemmia verde, in
conformità all'articolo 103 novodecies del regolamento (CE) 22
ottobre 2007, n. 1234/2007 del Consiglio, (regolamento unico OCM),
pubblicato in G.U.U.E. del 16 novembre 2007, L 299, ed all'articolo
12 del regolamento (CE) 27 giugno 2008 n. 555/2008 della
Commissione, pubblicato in G.U.U.E del 30 giugno 2008, L 170, socie
di cantine iscritte all'Albo delle cooperative a mutualità
prevalente operanti quali imprese attive nel settore della
trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli
così come definite dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del
regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione,
pubblicato in G.U.U.E. del 28 dicembre 2006, L 379, che deliberano
una compartecipazione alle spese di gestione per il relativo
mancato conferimento, è concesso un aiuto fino ad euro 250 per
ettaro sottoposto a vendemmia verde.
2. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi
strutturali dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed
alimentari sono stabilite le procedure per la concessione
dell'aiuto di cui al comma 1, che possono prevedere la figura del
collettore delle istanze nella cantina sociale cooperativa.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e nei
limiti previsti dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006
della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato CE per gli aiuti di Stato di importanza minore (de
minimis) pubblicato in G.U.U.E. del 28 dicembre 2006, L 379.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
determinato in 2.500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario
2011, si provvede con parte delle riduzioni di spesa di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 36».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 11.2, 11.3, 11.4, 11.5,
11.6;
- dalla Commissione: 11.1;
- dagli onorevoli Pogliese, Falcone, Buzzanca e Vinciullo: 11.8;
- dal Governo: 11.7 (I, II e III parte), 11.10.
Gli emendamenti 11.2 e 11.3 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 11.7 (I parte) del Governo. Il parere
della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 11.1, a firma della Commissione. Il
parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
CRACOLICI. Questo emendamento non lo capisco
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Chiedo
di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Signor
Presidente, avevo due versioni dell'emendamento davanti a me. Su
questo il Governo non è favorevole.
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. La Commissione si
rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.1. Chi è
favorevole si alzi; chi è resti seduto.
(Non è approvato)
L'emendamento 11.4 è stato ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 11.7 (II parte) del Governo. Il parere
della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 11.8, a firma dell'onorevole Pogliese.
ADAMO. Appongo la firma all'emendamento 11.8.
PRESIDENTE. L'emendamento 11.8 è superato perché, di fatto, è
contenuto nella riscrittura.
Gli emendamenti 11.5 e 11.6 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 11.7 (III parte) del Governo. Il parere
della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 11.10 a firma del Governo: A seguito
dell'approvazione del presente emendamento, l'articolo 36 è da
intendersi superato - Questo deve essere chiaro - L'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo determinato in
2.500 miliardi di euro per l'esercizio finanziario 2011 si provvede
con la riduzione di spesa derivante dalle seguenti modifiche
normative:
con la lettera f, del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale
del 22 dicembre 2005, n. 19, le parole 3.000 migliaia di euro sono
sostitute dalle seguenti 2.500 migliaia di euro;
alla lettera h septies del comma 1 dell'art. 4 della legge
regionale 2 dicembre 2005 n. 19 le parole 3 mila migliaia di euro
sono sostituite dalle seguenti 1000 migliaia di euro.
Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE Pongo in votazione l'articolo 11, nel testo
risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:
«Articolo 12
Fondo regionale di garanzia
1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie
imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione delle produzioni agricole, è istituito un fondo
denominato Fondo regionale di garanzia la cui gestione è affidata
ad una banca o ad un intermediario finanziario in possesso dei
necessari requisiti tecnici ed organizzativi.
2. La dotazione iniziale del fondo regionale di garanzia di cui al
comma 1 è quantificata in 2.775 migliaia di euro cui si fa fronte
con le economie disponibili al 31 dicembre 2010 dell'articolo 4,
comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
3. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed
alimentari sono fissate le modalità e le condizioni del Fondo
regionale di garanzia.
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi alle
condizioni e nei limiti previsti rispettivamente dal Regolamento
(CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti
de minimis nel settore della produzione primaria dei prodotti
agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
del 21 dicembre 2007 L337 e dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006,
n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza
minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, L379, nel settore della
lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,
12.5;
- dagli onorevoli Pogliese, Falcone, Buzzanca e Vinciullo: 12.6.
Gli emendamenti 12.1 e 12.2 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 12.6. Il parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole ed alimentari.
Contrario.
PRESIDENTE. Mi pare sostanzialmente inammissibile. Chiedo il
supporto degli Uffici.
Onorevole Pogliese lo ritira?
POGLIESE. No.
PRESIDENTE. Lo trasformiamo in ordine del giorno.
LEONTINI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEONTINI. Signor Presidente, assessore, l'emendamento del collega
Pogliese è fondato perché si sta riattivando un processo di
ristrutturazione finanziaria delle aziende agricole esposte con un
Fondo di garanzia.
Lo si sta riattivando questo fondo di garanzia, perché in effetti
nel passato l'assessorato ha già attivato per il tramite
dell'ISMEA, per quale motivo adesso dobbiamo farlo con una
generica banca, un istituto che fino ad oggi, peraltro, ha
manifestato poca sensibilità nei confronti di queste necessità.
Abbiamo avuto sempre questo rapporto con l'ISMEA, perché non
continuarlo con la stessa, c'è soltanto da riattivarlo, il Fondo è
soltanto una riattivazione della garanzia.
PRESIDENTE. Onorevole Leontini, ha esperienza sicuramente più di
me nel campo, cioè che noi pensiamo di dare all'ISMEA la gestione
del Fondo regionale di garanzia è bene che da questo punto di
vista, se c'è un margine, lo si faccia con un ordine del giorno,
che chieda al Governo se sia possibile.
Vorrei capire che cosa ne pensa il Governo rispetto alla
questione.
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. In
linea di principio, non siamo contrari. Come lei sa, esistono delle
convenzioni con l'ISMEA attualmente vigenti, c'è quella sulla G-
card , quello sulla garanzia sul PSR dove la Regione ha stanziato
un Fondo comune con l'ISMEA per poter garantire l'accesso al
credito per il 50% a carico delle aziende, quindi esistono varie
misure cogestite. Non so esattamente, per questo non abbiamo
espresso parere favorevole se questo si riferisce a quelle misure o
a qualche cos'altro
LEONTINI. Si riferisce a quelle misure.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Se è
quello, favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Onorevole Cracolici, c'è il parere favorevole
all'emendamento 12.6 sia da parte della Commissione che del
Governo, ho insistito affinché diventasse ordine del giorno, non è
stato possibile farlo diventare ordine del giorno, evidentemente,
faremo gestire il Fondo regionale di garanzia all'ISMEA, onorevole
Leontini.
Accantoniamo l'articolo 12 per un approfondimento di natura
costituzionale.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dare un
suggerimento e chiedere ai colleghi più che sostituire una banca
con l'Ismea, aggiungere una banca, un intermediario finanziario o
l'Ismea, cioè si introduca un principio competitivo, invece che
dire: sostituire la banca con l'Ismea ; dire: banca,
intermediario o l'Ismea .
ADAMO. Mettere in concorrenza
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi accantoniamo l'articolo 12, il
tempo materiale per riscriverlo. Sospendo la seduta per un minuto.
(La seduta, sospesa alle ore 17.47, è ripresa alle ore 17.48)
PRESIDNETE. Onorevoli colleghi, comunico che è stato presentato
l'emendamento 12.7 a firma del Governo: all'articolo 12, alla
fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: individuati nel
rispetto delle procedure di evidenza pubblica .
Credo che sia necessario accantonare l'articolo 12 per un
approfondimento, perché non possiamo scrivere una cosa e poi con
l'evidenza pubblica dobbiamo farne un'altra. Lo approfondiamo un
attimo e lo riprendiamo subito dopo. L'articolo 12 è accantonato.
Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:
«Articolo 13.
Assegnazione competenze olio ed olivo all'I.R.V.V.
1. Alla legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 1 le parole Istituto regionale della vite e del
vino' sono sostituite dalle seguenti: Istituto regionale del vino e
dell'olio';
b) dopo il primo comma dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
1 bis. L'Istituto svolge altresì le attività di:
a) valorizzazione e promozione dell'olio extravergine di oliva
prodotto e confezionato in Sicilia;
b) valorizzazione e promozione dell'oliva da mensa prodotta e
confezionata in Sicilia;
c) certificazione, ricerca e innovazione nella filiera olivicolo-
olearia.'
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari,
ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 64/1950 e su
proposta dell'Istituto regionale della vite e del vino, provvede
all'adeguamento dello Statuto.
3. Dall'applicazione del presente articolo non possono scaturire
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione».
Comunico che è stato presentato l'emendamento 13.1 a firma del
Governo.
Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:
«Articolo 14.
Modifica di norme in materia di garanzie fornite dai soci garanti
di cooperative agricole ed alimentari
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6
febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:
3 bis. Fermo restando lo stanziamento autorizzato dal Consiglio
dell'Unione europea con decisione 2003/277/CE dell'8 aprile 2003,
nel caso in cui, in relazione alla garanzia prestata dal socio, il
creditore non sia stato ammesso, in tutto o in parte, nello stato
passivo della cooperativa e tuttavia abbia promosso azioni
esecutive nei confronti dei soci garanti, gli importi dei debiti
garantiti, ai fini della presente legge, sono quelli risultanti dai
provvedimenti giudiziari passati in giudicato. Eventuali
transazioni sono concluse nei limiti previsti dal comma 2. Non
hanno diritto a fruire dell'intervento esclusivamente i soggetti
che abbiano concorso alla insolvenza della cooperativa, la cui
responsabilità sia stata accertata, nei modi e nelle forme previste
dall'articolo 2393 e seguenti del codice civile, o con sentenze
penali di condanna definitiva, con esclusione delle sentenze che
abbiano definito il procedimento ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.
Resta salvo il diritto della Regione di ripetere quanto corrisposto
a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che non abbiano
titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative
garanzie.
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre
1994, n. 37, dopo le parole secondo la vigente normativa in
materia' sono aggiunte le seguenti: e da altri soggetti anche
privati che abbiano acquistato il credito a norma della vigente
legislazione in materia di circolazione dei beni'».
Comunico che sono presentati i seguenti emendamenti:
-dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 14.1, 14.2, 14.3;
-dal Governo: 14.4.
Comunico che gli emendamenti 14.1, 14.2 e 14.3 sono stati
ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 14.4 del Governo è dichiarato improcedibile.
Pongo in votazione l'articolo 14. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:
«Articolo 15.
Modifiche di norme relative all'ARSEA
1. All'articolo 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono cassate le parole è sottoposta alla vigilanza
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste';
b) al comma 25 le parole L'Assessorato regionale dell'agricoltura
e delle foreste' sono sostituite con le parole L'Assessorato
regionale dell'economia'».
Comunico che l'emendamento 15.1 è ritirato a firma Leontini,
Mancuso, non ci sono altri emendamenti.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:
«Articolo 16.
Norme in materia di meccanizzazione agricola
1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge
regionale 31 agosto 1998, n. 16, non trovano applicazione per il
triennio 2011-2013».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
-dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 16.1;
-dal Governo: 16.3.
Comunico l'emendamento 16.1 è ritirato.
Si passa all'emendamento 16.3 a firma del Governo. Il parere della
Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 16, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:
«Articolo 17.
Norme in materia di agevolazioni fiscali per la
ricomposizione fondiaria
1. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2, le parole 31 dicembre 2011' sono sostituite dalle
parole 31 dicembre 2016'.
2. La disposizione del presente articolo trova applicazione con
decorrenza dal 1 gennaio 2012».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
-dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 17.2, 17.3, 17.4;
-dall'onorevole Cappadona: 17.1;
-dagli onorevoli Oddo, Cracolici, Apprendi e Raia: 17.5.
Comunico che gli emendamenti 17.1 e 17.3 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 17.5.
MANCUSO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO. Signor Presidente, chiedo scusa, ormai è votato, però le
chiedo se gli uffici mettono a disposizione la normativa del 16.3
già votato al fine di comprendere la materia.
PRESIDENTE. Prego gli uffici di dare quanto l'onorevole Mancuso
chiede.
Si ritorna all'emendamento 17.5. Il parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Se è
quello, favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, Vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 17.1 è precluso.
L'emendamento 17.4 è ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è
l'emendamento A13 che tratta materia connessa alla ricomposizione
fondiaria e chiedo che venga trattato in questo articolo, perché
la possibilità di dismettere da parte dell'Ente di sviluppo
agricolo, oltre così come la legge prevede, il bene ai conduttori,
a coloro che ne hanno comunque utilizzato in maniera sostitutiva
rispetto ai conduttori, dimostrandolo attraverso atti certi che
sono la registrazione all'INPS per almeno 10 anni.
PRESIDENTE. Leggo l'emendamento A13. Le disposizioni all'articolo
1 della legge regionale n. 29/60 e successive modifiche ed
integrazioni si applicano altresì ai coltivatori diretti che di
fatto abbiano condotto il fondo da almeno 10 anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge purchè ciò risulti da
certificazione relativa all'ottenimento di contributi comunitari.'.
Sostanzialmente riguarda la possibilità di riscattare. Il parere
del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Se è
quello, favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 17, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:
«Articolo 18.
Norme in materia di incentivazione della produzione di energia da
fonti rinnovabili
1. Limitatamente alla soddisfazione delle necessità energetiche
aziendali, ai fini del comma 5 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulle fonti di energia
rinnovabile, per il riconoscimento dei terreni abbandonati da
almeno cinque anni, l'Assessorato regionale dell'energia e dei
servizi di pubblica utilità è autorizzato ad accettare la perizia
giurata resa da un tecnico abilitato; il predetto Assessorato
regionale è successivamente obbligato a verificare la veridicità
della dichiarazione.
2. Nei terreni individuati al comma 1 possono essere realizzati
impianti fotovoltaici fino a 200 Kw necessari alle esigenze
aziendali dell'impresa agricola proprietaria degli stessi terreni.
3. Rientrano nella previsione del presente articolo anche i beni
di cui gli enti locali siano proprietari nonché i beni confiscati
alla mafia e assegnati agli enti locali o ad altri soggetti».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
-dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 18.2, 18.3, 18.4;
-dal Governo: 18.7 (I, II, III e IV parte);
-dagli onorevoli Pogliese, Falcone, Buzzanca e Vinciullo: 18.5;
-dagli onorevoli Maira e Cordaro: 18.6.
Comunico che gli emendamenti 18.2 e 18.3 sono ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 18.7 prima parte. Il parere della
Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che l'emendamento 18.5 è superato.
Si passa all'emendamento 18.7 seconda parte.
Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che l'emendamento 18.4 è ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 18.6 è superato.
Si passa all'emendamento 18.7 terza parte. Il parere della
Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 18.7, quarta parte, restano fermi i
pareri espressi precedentemente.
Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. L'emendamento recita il riconoscimento dello stato di
abbandono di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto
legislativo in caso di terreni agricoli confiscati alla mafia e
assegnati agli enti locali e ad altri soggetti viene attestato dal
sindaco del comune nel cui territorio il terreno è ubicato'.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema
dell'emendamento è molto delicato. Mi scuso, ma forse si è andati
un po' troppo avanti rispetto all'obiettivo, stiamo abolendo i
limiti di quantità di produzione energetica che oggi è disciplinato
dalla legislazione nazionale - credo sia fino a 200 KWh per azienda
- stiamo abolendo i limiti, di fatto, portandoli in deroga ai
limiti vigenti dalla legislazione nazionale.
Si deve porre attenzione sul fatto che rischiamo di trasformare
tutta la nostra agricoltura in una sorta di estensione di
produzione energetica, solo perché si possa comporre il reddito
agrario anche dal reddito energetico, ma eviterei di far diventare
il reddito agrario reddito energetico perché è come incentivare la
fine delle produzioni agricole.
Chiedo un attimo di riflessione, considerato che ancora non
abbiamo votato l'articolo e che il Governo è presente in Aula al
fine di approfondire la questione che ritengo delicata.
PRESIDENTE. Concordo con l'onorevole Cracolici che trattasi di
materia molto delicata. Se accantoniamo non è male, per evitare di
commettere errori.
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il tema non solo è delicato, è di più perché
stiamo parlando dell'utilizzo anche di un fatto strategico
dell'Amministrazione regionale che ha dichiarato più volte che
intende favorire un'attività, nell'ambito dell'utilizzo
dell'energia per i produttori per il mini-eolico, micro-eolico e
micro-fotovoltaico.
In realtà, se è vero che il Governo ha cassato il comma 2 e ha
tolto i vincoli, immagino che lo abbia fatto in quanto vi è uno
stesso emendamento che richiamerei all'attenzione della Presidenza
ed in particolare l'emendamento aggiuntivo presentato sia dal
Governo che dal sottoscritto che afferisce a questa materia, in
particolare l'emendamento A15 e A16, che chiederei al Presidente di
prelevare in quanto viene istituito un regime di aiuti a favore
delle imprese agricole per solari termici che siano non superiori a
20 KWh, a fotovoltaici con potenza nominale complessiva non
superiore a 200 KWh, a biomasse con potenza nominale non superiore
a 200 KWh e per la quale viene dato un contributo del 90 per cento
degli interessi utilizzati per il credito dell'azienda e che noi
abbiamo immaginato
RINALDI. Ma questo è possibile metterlo?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Si può mettere ed è
conforme alla legislazione vigente. Siamo nelle condizioni di
potere dare, senza che questo rappresenti un elemento di
competitività con il sistema comunitario proprio perché non supera
il 30 per cento degli aiuti previsti dalla norma comunitaria. Siamo
nelle condizioni assolutamente di dare il 90 per cento degli aiuti
sugli interessi al singolo agricoltore.
Noi stiamo dando il 90 per cento sugli interessi e li dà la
Regione, è previsto da questo emendamento che noi si possa
sopperire al 90 per cento degli interessi, l'importo complessivo
che è stato previsto è di un milione di euro e consentirebbe a più
di 500 aziende agricole ad avere un finanziamento per quanto
riguarda questa materia.
CRACOLICI. La copertura da dove si prende?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. E' stata discussa in
bilancio, mi auguro che il bilancio su questo tema si sia espresso,
altrimenti, onorevole Cracolici, io condivido totalmente che
qualora non dovesse passare questa norma è da rivedere
assolutamente il comma 2 che è stato cassato dal Governo perché
sarebbe veramente fuori dal mondo: consentiremmo in zona agricola
di fare quello che questo Governo non vuole.
Allora, o noi siamo coerenti con quello che è un impegno del
Governo di indirizzarci verso il mini eolico, il micro eolico, il
micro fotovoltaico e il Governo ha presentato questo emendamento in
A15 e il sottoscritto con l'onorevole Musotto nell' A16 e quindi
ha un senso la eliminazione del comma 2, oppure mi sembra veramente
improponibile di essere cassato il comma 2 che poc'anzi il
Parlamento ha cassato.
RINALDI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RINALDI. Signor Presidente, intervengo perché la questione
sollevata dell'abrogazione del comma 2 in effetti crea
un'interpretazione per cui non c'è più un limite che si può
attivare nei terreni agricoli.
L'emendamento A15 mi sembra buono, però si deve fermare prima del
comma 2 dove dice per la realizzazione degli impianti di cui al
comma 1 è prevista l'erogazione di contributi in conto e interessi
a valere su mutui a tasso agevolato per un importo massimo pari al
90 per cento della spesa ritenuta ammissibile ; ma la prima parte,
in effetti, regola quali sono i vari impianti e le limitazioni che
ogni impianto può avere nei terreni agricoli.
Quindi, se la Commissione e il Governo possono accettare questo
emendamento, io lo fermerei al primo comma dove mi chiarisce quali
sono gli impianti e qual è il massimo di elettricità che si può
adottare senza un impegno di spesa per la Regione, perché poi ci
saranno sicuramente finanziamenti statali ed europei. Altrimenti si
deve fare un impegno di spesa.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'articolo 18 è accantonato per
una riscrittura dell'intero articolo, perché non possiamo a
spizzichi e bocconi normare in una materia così delicata.
MANCUSO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO. Signor Presidente, spero che l'articolo 18 venga ritirato
e le dico le motivazioni. Innanzitutto perché non c'è un limite a
quello che si vuole fare, quindi non si comprende quale sarà
l'azione invasiva di questa nuova attività imprenditoriale e poi
vorrei capire, se il Governo me lo spiega, si possono fare gli
impianti di energia alternativa in terreni agricoli abbandonati
però quell'impianto serve per l'attività agricola. Mi sto un po'
confondendo, perché se il terreno deve essere per cinque anni
abbandonato e poi la verifica viene fatta anche dall'Assessorato,
poi che significa che riprende l'attività agricola? E' una
contraddizione che certamente non sta né in cielo e né in terra
Seconda motivazione: gli enti locali, in questo momento, nella
loro urbanizzazione ormai hanno esautorato quelle che sono le aree
a disposizione per attività imprenditoriali e vogliamo circondare
le città del mini eolico oppure del mini impianto Cosa vogliamo
fare Questa è una norma che deve essere, a mio avviso,
completamente cassata, cancellata.
CRACOLICI . Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei evitare
che questa discussione aprisse scenari di confronto sulle politiche
industriali e energetiche nella nostra Regione.
Mi sembra che era un articolo che aveva aspirazioni un po' più di
corto respiro' nel senso che l'accertamento dello stato di
abbandono avviene attraverso la dichiarazione di una perizia
giurata. E questa è la norma che sostanzialmente dice: laddove c'è
un terreno abbandonato, l'Amministrazione lo ritiene tale sulla
base della perizia giurata .
La seconda questione è una questione un po' più delicata. Come
noi sappiamo una delle prospettive dell'intervento e della
valorizzazione anche dell'imprenditore agricolo, è la possibilità
che una parte del suo reddito connesso al possesso del terreno
possa essere relativo ad attività extra agricole, in questo caso un
reddito energetico. Se noi, però, eliminiamo un limite che è il
limite di potenza perché 200 kilowatt significa che c'è un reddito
che comunque deve essere inferiore al reddito prevalente,
altrimenti non c'è più l'imprenditore agricolo, perché se
l'imprenditore agricolo ha reddito prevalente da altre attività non
è più un imprenditore agricolo.
Allora, il principio deve essere che le produzioni energetiche
connesse al bene, al possesso del terreno, deve essere un reddito
di natura marginale rispetto al reddito complessivo del produttore.
Aggiungo, attenzione, perché è vero, come giustamente dice
l'Assessore, questa misura è connessa agli incentivi nazionali e
gli incentivi nazionali stabiliscono il limite oltre il quale non
ci sono più incentivi, però è anche vero che noi già abbiamo
conosciuto - lo dico da siciliano che ha visto le nostre colline
saccheggiate dal far west dell'eolico - il far west, io non vorrei
che utilizziamo, al di là degli incentivi, tutto il territorio
agricolo siciliano per far diventare il far west del fotovoltaico
con una dichiarazione di semplice affermazione che c'è uno stato di
abbandono da 5 anni e quindi trasformo il mio bene. Non solo,
perché il reddito integrato ha una finalità che è quella che io ti
costruisco il capannone, tu mi metti a disposizione il tetto del
capannone per mettere i pannelli e su quella base io do un
beneficio al produttore agricolo non solo connesso al reddito, ma
connesso alla valorizzazione del terreno stesso.
Se noi, invece, eliminiamo il limite, noi trasformiamo il nostro
territorio più o meno abbandonato, più o meno volutamente che si
produce in stato di abbandono, in aree appetibili al far west del
fotovoltaico. Ecco perché io ritengo che nella riscrittura noi
dobbiamo rivedere anche la decisione che abbiamo assunto qualche
minuto fa in autotutela per garantire comunque il limite, perché il
limite è una condizione in cui il reddito è una parte relativa
minoritaria rispetto al reddito agricolo, altrimenti trasformiamo i
nostri agricoltori in altra cosa.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a prescindere da tutto, visto che
non abbiamo ancora approvato l'articolo, l'articolo va riscritto,
quindi è accantonato.
Se vogliamo comunque continuare la discussione, possiamo farlo ma
vi invito ad essere brevi, visto che è accantonato e lo dobbiamo
riscrivere.
COLIANNI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLIANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siccome il tema
che ha posto l'onorevole Cracolici e che ha posto lo stesso Governo
è un tema strategico, che penso che l'Assemblea fa bene ad
argomentare, perché si possa essere tutti convinti di quello che
stiamo facendo.
Ha ragione l'onorevole Cracolici quando sostiene che anziché
integrare il reddito agricolo, se noi non cassiamo quel comma 2,
rischiamo invece di stravolgere il senso della stessa norma e
rischiamo di creare nuovi produttori di energia piuttosto che,
invece, un'integrazione al reddito agricolo.
Perché le cose siano chiare: quando parliamo di 200 kilowattori
stiamo parlando nel caso del mini eolico soltanto di un palo di 7-8
metri; quando parliamo di fotovoltaico parliamo invece di
un'estensione di terreno di circa 2.000 metri e parliamo di un
risparmio pro capite dell'agricoltore di circa 40 mila euro l'anno.
Non vi è dubbio che - a mio giudizio - andrebbe riscritto
l'emendamento dicendo fino a 200 kilowattori , in maniera tale che
noi possiamo modulare la possibilità di potere intervenire nel
suolo con attività di tipo energetica alternativa, con
l'introduzione di un aiuto al reddito agricolo in ragione di quello
che è il guadagno del singolo agricoltore, non so se sono stato
chiaro.
In altri termini, noi dovremmo fare in modo di evitare che i 40
mila euro che vengono risparmiati dal singolo agricoltore possano
superare e diventare il 51 per cento del reddito agricolo.
Ecco perché è stato posto giustamente questo tema. Così come
l'onorevole Mancuso ha posto un altro tema importantissimo: non
possiamo dire da un lato che vogliamo aiutare l'agricoltore, e
quindi diventa un aspetto suppletivo al reddito agricolo e poi
facciamo in modo che tutti i terreni abbandonati li andiamo a
seminare di fotovoltaico, determinando fra l'altro lo scempio che,
onorevoli colleghi, sta diventando peggio dell'eolico.
Ve lo dico con estrema chiarezza: questa scelta scellerata di fare
fotovoltaico nel nostro territorio rischia di essere una scelta
peggiore, assolutamente peggiore dell'eolico, perché stiamo
introducendo un sistema senza un minimo di programmazione e di
programmazione a livello regionale, stiamo facendo in modo che
ognuno vada a fare impianti fotovoltaici per ettari di terreno Ma
stiamo scherzando?
Io chiedo su questo una riflessione seria del Parlamento. Cosa
diversa è consentire all'agricoltore un aumento del suo reddito,
che, per intenderci, pagato il mutuo significa di circa 5.000 euro
all'anno di utility che si somma al suo reddito personale. Ecco
perché vi dico: riscriviamo, facciamo in modo che questa importante
legge venga fatta, ma l'articolo va assolutamente riscritto e,
quindi, condivido che venga accantonato per una riscrittura più
adeguata; non però cassarla, onorevole Mancuso, perché faremmo un
errore in quanto questa norma può consentire, se scritta bene, di
dare un reddito molto importante agli agricoltori.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è chiaro che l'Aula si sta
determinando per la riscrittura dell'articolo 18. Quindi, così
resta stabilito.
CALANDUCCI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALANDUCCI. Grazie, signor Presidente, per avermi dato la parola,
in quanto voglio dare un contributo prima della riscrittura.
PRESIDENTE. Io penso che la riscrittura debba farla il Governo,
tenendo conto anche della discussione che è stata fatta in Aula.
CALANDUCCI. Siccome ho ascoltato con attenzione quello che ha
detto l'onorevole Cracolici, così come quello che ha detto
l'onorevole Mancuso, credo che entrambi dicano delle cose
fondamentalmente giuste. Intanto, non si può rischiare di
trasformare il nostro territorio in un far west di pannelli solari,
così come c'è una contraddizione tra il terreno incolto e
l'insediamento di queste strutture produttrici di energia.
Io vorrei interrogare il Governo. A mio avviso, non è possibile
dare un incentivo laddove non c'è azienda agricola, laddove non c'è
un'agricoltura che comunque, anche se in sofferenza ed in
difficoltà, vive. In questo caso non si possono dare incentivi, gli
incentivi se si devono dare che si diano in altri settori.
Oggi, stiamo parlando di una legge sull'agricoltura e dobbiamo
attenzionare tutto quello che può essere a beneficio degli
agricoltori. Per cui gli impianti, qualsiasi sia il limite che si
può rapportare benissimo all'estensione del territorio, non tanto
con i kilowattori ma, soprattutto, per l'impatto ambientale che
offre, in riferimento si stabilisce che il 5, il 10 per cento di
un'azienda agricola può essere dedicato all'impianto fotovoltaico o
comunque ad altre forme di energia alternativa e non, invece, ad un
terreno incolto. Il terreno incolto prima di avere un contributo
deve essere coltivato, deve essere agricoltura produttiva.
VINCIULLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VINCIULLO. Signor Presidente, grazie di avermi dato la possibilità
di intervenire nonostante l'articolo 18 sia già accantonato.
Onorevoli colleghi, signor assessore, anzitutto vorrei ricordare
la ratio di questo disegno di segno di legge.
Questo disegno di legge, lo dice nel frontespizio, parla di
interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca, e - come
ha ricordato poco fa l'onorevole Cracolici, la cui analisi credo
che possa essere condivisa - non si può pensare di farlo diventare
un'autorizzazione senza limiti a realizzare impianti fotovoltaici o
a mettere mini pali in tutto il territorio regionale.
Intanto sarebbe opportuno e necessario, senza nulla togliere
all'assessore D'Antrassi, che in questo emendamento che il Governo
deve preparare fosse coinvolto anche l'assessore per l'energia,
perché su una cosa così importante non possiamo non conoscere
quella che è la volontà dell'assessore competente per il resto
della Regione.
Poi, vorrei ricordare che stiamo qui parlando di integrazione del
reddito agricolo, quindi, se c'è un terreno che da cinque, dieci
anni non viene coltivato questo non significa che si dà a quel
terreno la patente di un luogo dove impiantare un fotovoltaico.
Deve essere, invece - vedo che l'onorevole Colianni è d'accordo con
me - un lotto di terreno inserito all'interno di un'azienda
agricola, che non è stato utilizzato o perché non poteva essere
utilizzato o perché per anni si è scelto di non utilizzarlo e può,
quindi, benissimo essere destinato alla produzione di energia
elettrica che deve essere, però, condizionata da quella che è
l'attività dell'azienda stessa. Cioè, non possiamo pensare
assolutamente di diventare produttori di energia elettrica con
questo disegno di legge.
Questa mi pare che deve essere la ratio su cui tutti siamo
concordi in quest'Aula, cioè l impianto fotovoltaico o il mini
eolico è condizionato solo ed esclusivamente all'attività
dell'azienda agricola, all'attività di colui il quale utilizza il
fondo e non sono possibili altre forme di utilizzo e di
sfruttamento del terreno.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'articolo 18 è accantonato per la
riscrittura. La riscrittura la farà il Governo tenendo conto, come
si è detto prima, della discussione avvenuta in Aula.
Si riprende l'esame dell'articolo 3.
Comunico che è stato presentato dal Governo il subemendamento
3.2.1. Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 3.2 come emendato. Il parere del
Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:
«Articolo 19.
Norme in materia di personale dei
consorzi agrari
1. La disciplina di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n.
21, va interpretata nel senso che la stessa si applica al personale
dei consorzi agrari in servizio alla data del 31 dicembre 2009 e
che cessano dal medesimo servizio in conseguenza dello scioglimento
del consorzio o della chiusura definitiva di settori di attività».
Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leontini e Mancuso
l'emendamento 19.1.
MANCUSO. Anche a nome dell'onorevole Leontini, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 19. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:
«Articolo 20.
Norme per lo sviluppo delle buone pratiche in
agricoltura
e sulla concessione delle provvidenze ai
distretti produttivi
1. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari,
nelle proposte di modifica delle misure del Piano di sviluppo
rurale 2007-2013 volte a sostenere l'affermazione delle buone
pratiche agricole a tutela dell'ambiente e del paesaggio, applica
quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento (CE) 20 settembre
2005, 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E. del 21
ottobre 2005, L 277, e dall'articolo 39 (4) dell'allegato del
predetto Regolamento (CE) 1698/2005.
2. I distretti produttivi agro-alimentari e della pesca istituiti
ai sensi della vigente normativa regionale possono rientrare tra i
beneficiari degli interventi dei programmi comunitari qualora
specificatamente individuati».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 20.4;
- dagli onorevoli Scilla, Incardona, Mineo e Cimino: 20.1;
- dagli onorevoli Di Benedetto, Apprendi ed altri: 20.6;
- dall'onorevole Adamo: 20.3, 20.2;
- dagli onorevoli Calanducci e Musotto: 20.7.
Si passa all'emendamento 20.4, degli onorevoli Leontini e Mancuso.
MANCUSO. Anche a nome dell'onorevole Leontini, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 20.1, degli onorevoli Scilla ed altri.
Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 20.6, degli onorevoli Di Benedetto ed
altri. Il parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Il
parere del Governo è contrario perché estende molto la competenza
di questo comma.
DI BENEDETTO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 20.3, dell'onorevole Adamo.
CALANDUCCI. Dichiaro di apporre la mia firma all'emendamento
20.3.
ADAMO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ADAMO. Signor presidente, intervengo per precisare meglio il senso
della norma, in quanto dà la possibilità anche all'assessore di
verificare quali sono gli assi nei quali vengono investiti i fondi
ed eventualmente spostarli e modificare il piano di sviluppo
rurale, intervenendo lì dove i fondi vengono effettivamente spesi.
MANCUSO. Si deve rimodulare il piano.
ADAMO. Lo stiamo facendo approvando l'articolo 20, nel quale
diciamo che dobbiamo privilegiare l'asse che prevede interventi
diretti sugli agricoltori. Quindi, lo stiamo facendo, ne parliamo
da tempo. Siamo assolutamente d'accordo. E' un emendamento che
specifica e chiarisce meglio. Non c'è niente di nuovo.
PRESIDENTE. Onorevole Adamo, si tratta di una norma da ordine del
giorno perché la norma è già sufficientemente chiara, quindi, la
pregherei di ritirare l'emendamento o di trasformarlo in ordine del
giorno.
ADAMO. Dichiaro di ritirare l'emendamento.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 20.7, degli onorevoli Calanducci e
Musotto.
Onorevole Calanducci, ritira l'emendamento? E' la stessa materia
e mi pare che la norma sia abbastanza chiara, quindi, non è
necessario specificare. La invito a ritirare l'emendamento perché
la norma è già chiara. Se si fa un ordine del giorno impegniamo il
Governo in quella direzione e mi parrebbe anche una cosa
funzionale.
CALANDUCCI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALANDUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se il Governo
va in questa direzione, naturalmente, lo possiamo trasformare in
ordine del giorno, però è chiaro che dobbiamo raggiungere questo
obiettivo.
Un'agricoltura in difficoltà, per sostenerla, in qualche maniere
bisogna, dal punto di vista economico, impegnare delle risorse. Per
cui, siccome ritengo che il limite minimo per ettaro per le
strutture arboree cioè le viti, gli ulivi, le arance, sono almeno
di 800 euro che servono almeno a coprire parte dell'energia
elettrica impiegata per coltivare questi terreni, credo che se si
vuole aiutare e sostenere al di sotto di questo non si debba
andare. Personalmente, lo manterrei in vita, ma se la maniera, dal
punto di vista procedurale, è migliore, non ho nulla in contrario
a trasformarlo in ordine del giorno.
SCILLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCILLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho proposto
l'emendamento che è stato bocciato, c'è stato il parere negativo
del Governo. Ora, sto vedendo che su questo emendamento
dell'onorevole Adamo che è un'ulteriore precisazione di quello che
già la norma dice. Voglio, però, dire a quest'Aula, perché è giusto
che rimanga agli atti, che anche per quanto riguarda l'emendamento
che sopprimeva il comma 2 è la stessa cosa perché abbiamo il
Regolamento comunitario, signor assessore, che disciplina - e lei
lo sa bene - le misure che possono essere gestite
dall'organizzazione dei produttori e le misure che possono essere
gestite dai distretti agro alimentari.
Non capisco perché il Governo, ancora una volta, dimostra un
comportamento differente sulla stessa problematica, perché se il
Governo dà parere negativo sull'emendamento che sopprimeva il comma
2 che, di fatto, non è altro che un allargamento della possibilità
dei distretti di usufruire di risorse comunitarie che già sono
stabilite per norma perché il Regolamento comunitario stabilisce
quali sono le misure del FEP per quanto riguarda la pesca e del PSR
per quanto riguarda l'agricoltura che possono essere utilizzate,
mentre nella precisazione che propone l'emendamento dell'onorevole
Adamo, invece, chiedete di ritirarlo.
A questo punto bisogna adottare un'unica misura, perché ancora una
volta non capisco perché ci deve essere da una parte un
atteggiamento per favorire un determinato percorso e dall'altro
lato, perché questa precisazione vorrebbe sbloccare quel contributo
agro ambientale che da due anni il Governo regionale deve portare
avanti perché il Regolamento comunitario prevede di potere dare
fino ad 800 euro ad ogni impresa agricola. Da due anni noi
aspettiamo questa relazione tecnica per spiegare le motivazioni
dell'aumento di ciò che prevede la tabella comunitaria, ma il fatto
è che oggi le imprese agricole possono percepire un contributo che
può arrivare fino a 400 euro.
Ancora una volta, quindi, si dimostra l'incapacità o non so come
definirla a questo punto, perché nel momento in cui date parere
negativo su quell'emendamento è, invece ora, sullo stesso,
pretendete di fare la cosa opposta Non è atteggiamento corretto,
non è così che si fa un disegno di legge serio
ADAMO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ADAMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda
il primo intervento sono d'accordo che possiamo trasformarlo in
ordine del giorno. Per quanto, invece, alla richiesta che abbiamo
sottoscritto dei 900 euro per le culture arboree credo che sia
importante, invece, ribadirlo. Sappiamo che la legge lo prevede.
Sappiamo, serve anche di sostegno e di aiuto all'assessore per
portare avanti, celermente, il progetto.
Io le chiedo, assessore, di dare parere positivo, perché siamo
tutti d'accordo su questo. Scriverlo può servire e può aiutare lei,
il sistema agricolo e tutti noi.
Troppo spesso, signor Presidente e lei lo sa benissimo, abbiamo
votato all'unanimità ordini del giorno che poi ..
MANCUSO. E' ritirato o no?
PRESIDENTE. E' ritirato ed è trasformato in ordine del giorno.
Onorevole Adamo, abbiamo percepito tutti cosa significa. Onorevole
Mancuso, gli emendamenti sono trasformati in ordine del giorno.
RINALDI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà
RINALDI. Signor Presidente, mi scusi se torno, un attimo indietro,
però voglio fare notare alla Presidenza ed agli Uffici se questo
emendamento che abbiamo approvato poco fa, il 3.2.1 del Governo,
siccome sostituisce le parole per l'industria con le parole per
l'agricoltura , quindi sostituisce la figura dell'assessore per
l'industria con quello per l'agricoltura per i finanziamenti di cui
alla legge regionale 16 dicembre 2008 n. 23, cioè i finanziamenti
che sono dati all'industria. Pongo l'attenzione alla Presidenza
perché credo che non si possa fare.
MANCUSO. Speriamo che ora l'assessore emani i decreti
PRESIDENTE. In sede di coordinamento vedremo se c'è qualcosa su
questo, ma non mi pare che sia il caso. Comunque, non di meno,
teniamo conto dell'osservazione.
PRESIDENTE Pongo in votazione l'articolo 20. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:
«Articolo 21
Norme in materia di Istituto sperimentale zootecnico per la
Sicilia
1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 3 novembre 1993, n.
30, è inserito il seguente:
Art. 39 bis - Competenze dell'Istituto sperimentale zootecnico
della Sicilia - 1. All'Istituto sperimentale zootecnico della
Sicilia, nell'ambito dei propri fini istituzionali e nell'interesse
della Regione, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:
a) progettazione, ricerca ed utilizzazione dei sottoprodotti
zootecnici;
b) progettazione e ricerca sui prodotti caseari del territorio;
c) didattica avanzata sul territorio per la caseificazione e
trasformazione dei prodotti derivati dalla carne;
d) messa a reddito delle aree disponibili attraverso la promozione
di: progetti relativi alle aree mercatali e paesistiche; progetti
relativi alle aree di pubblica fruizione per manifestazioni ed
eventi; progetti di sperimentazioni agrarie; progetti tesi alla
salvaguardia e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale
siciliana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.'»
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dall'onorevole Cracolici: 21.3, 21.11;
- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 21.4, 21.5;
- dagli onorevoli Vinciullo, Pogliese, Falcone e Buzzanca:
21.7, 21.8;
- dal Governo: 21.13;
- dagli onorevoli Adamo, Cracolici, Cappadona e Musotto: 21.12;
- dall'onorevole Adamo: 21.9;
- dall'onorevole Cappadona: 21.1;
- dagli onorevoli Aricò e Musotto: 21.2.
PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 21.3 a firma Cracolici
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Lo illustri.
CRACOLICI. Signor Presidente, mi dispiace che l'emendamento sia
stato, forse per errore materiale di trascrizione da parte mia,
ritenuto un emendamento soppressivo dell'intero articolo. In realtà
il mio emendamento voleva sopprimere la lettera d) dell'articolo
21, ovvero una competenza che viene data all'Istituto zootecnico
che riguarda la messa a reddito delle aree disponibili, attraverso
tutta una serie di attività.
L'Istituto zootecnico è un ente sottoposto a vigilanza da parte
dell'Amministrazione regionale, però, credo che la dismissione del
patrimonio della Regione che, tra l'altro, conferisce all'Istituto
debba essere un'attività della Regione stessa, non dell'Istituto.
La messa a reddito prevede anche l'alienazione, e allora
comprendiamo che cosa vuol dire la messa a reddito.
Io sono pronto a ritirare l'emendamento. L'ho scritto proprio per
aprire un dibattito in Aula, perché il tema della messa a reddito
delle aree disponibili può essere tutto ed il contrario di tutto,
compreso la modifica di destinazioni urbanistiche.
Stiamo attenti perché questo costituisce un punto delicato.
L'emendamento, quindi, deve intendersi limitatamente alla lettera
d) la soppressione. Se il Governo mi dice che le mie preoccupazioni
sono eccessive, sono pronto a ritirarlo, fermo restando che sia
precisato il senso della messa a reddito, perché rischiamo di fare
un'operazione discussa'.
PRESIDENTE. Con la precisazione che con l'emendamento 21.3 si
intende sopprimere la lettera d) dell'articolo 21. Ovviamente va
posto in votazione dopo che gli emendamenti 21.4 e 21.5 degli
onorevoli Leontini e Mancuso vengono ritirati.
L'emendamento 21.3, con la precisazione dell'onorevole Cracolici
diventa: Sopprimere la lettera d) dell'articolo 21 .
Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Chiedo
di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Il
Governo è contrario. L'Istituto Zootecnico ha già una serie di
attività legate alla struttura immobiliare e alle Terre che sono
esattamente al centro di Palermo che riescono, in qualche maniera,
ad aiutare, anche se in modo molto limitato, il reddito
dell'Istituto.
Hanno un centro di inseminazione artificiale che utilizzano per
gli allevatori; hanno una grande aula per i congressi e hanno un
parco tematico sulla biodiversità.
L'idea di questa norma è dare dignità a questa attività che
sarebbe l'unica per riassorbire le eccedenze che attualmente
esistono nelle unità lavorativa e dare loro una prospettiva a medio
termine.
Abbiamo elaborato un progetto, attraverso l'ESA ed altre
strutture, per cercare di aggiungere un'area mercatale ed un'area
espositiva insieme ad un'area catering che andrebbe ad allargare
quella esistente, e una coltivazione specializzata.
Questo ci permetterebbe, nel giro di due anni, di avere
sufficienti risorse per garantire i livelli occupazionali.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo al
Governo di specificare - e io sono disposto a ritirare il mio
emendamento - che la messa a reddito delle aree disponibili deve
intendersi, esclusivamente, per le finalità istituzionali
dell'Ente, cioè non può esserci una messa a reddito per attività
diverse dalle finalità istituzionali.
Perché, le norme - si ricordi Assessore -si scrivono e si
applicano fra cinquant'anni, quindi, oggi noi possiamo scrivere una
cosa con una finalità, domani diventa un'altra cosa.
Ecco perché chiedo al Governo che la messa a reddito delle aree
disponibili venga concessa, esclusivamente, per le finalità
istituzionali dell'Ente stesso.
PRESIDENTE. Assessore D'antrassi è opportuno formalizzare il
subemendamento.
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Signor
Presidente, lo stiamo predisponendo.
PRESIDENTE. In attesa che il Governo presenti il subemendamento
con il quale specifica che la messa a reddito è autorizzata
esclusivamente per le finalità istituzionali dell'ente, come è
stato suggerito, e l'onorevole Cracolici ritira l'emendamento 21.3,
sospenderei i lavori per due minuti.
CRACOLICI. Ritiro l'emendamento 21.3.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 18.39, è ripresa alle ore 18.46)
PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Comunico che il Governo ha
presentato il subemendamento 21.14 che così recita: All'articolo
21, lettera d), tra le parole disponibili' e attraverso'
inserire le parole esclusivamente per le finalità istituzionali
dell'Ente'.
Il parere della Commissione?
COLIANNI, vice presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E'approvato)
Si passa all'emendamento 21.7, a firma dell'onorevole Vinciullo.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, visto che
l'emendamento 21.7 dell'onorevole Vinciullo raggiunge gli stessi
obiettivi degli altri cinque emendamenti, a firma Cracolici,
Governo, Adamo, Aricò ed altri, chiedo all'onorevole Vinciullo di
far propri gli altri emendamenti e non votare questo, per una
ragione.
Sappiamo qual è la finalità di questo emendamento. La finalità è
utilizzare l'Istituto Zootecnico anche per dare in convenzione
all'ARAS le attività connesse, che sono proprie dell'Associazione
degli allevatori.
A questo proposito, annuncio un subemendamento a tutti gli
emendamenti simili in cui oltre al comma 7 deve intendersi anche il
comma 8 che è proprio quello delle convenzioni.
Siccome vogliamo consentire all'Istituto Zootecnico di avvalersi
anche dall'ARAS per l'attività istituzionale propria
dell'Istituto,l'emendamento 21.7, invece, finisce per arrivare ad
una conseguenza, di sottrarre competenze che oggi ha l'ARAS in
virtù di una convenzione con la Regione ma anche con il Ministero
delle Politiche agricole e di trasferirle, esclusivamente,
all'Istituto Zootecnico, per cui l'ARAS termina la sua ragione
sociale e lavora in convenzione.
Invece, la norma che vogliamo approvare è di consentire all'ARAS,
cioè quindi all'associazione allevatori, di essere uno dei bracci
che utilizza l'Istituto Zootecnico per le proprie competenze
istituzionali, non anche quelle dell'ARAS.
Credo che il collega Vinciullo converrà con tutti noi che
l'obiettivo che si vuole perseguire è più efficace nella misura in
cui è espresso dagli altri cinque emendamenti.
Quindi, dato che penso che lui voglia raggiungere lo stesso
obiettivo, scrivendo quel subemendamento comprendendo anche il
comma 8 oltre che il comma 7, chiedo al collega Vinciullo di
ritenere il proprio emendamento superato, apponendo la firma
sugli altri cinque.
VINCIULLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VINCIULLO. L'obiettivo che ci prefiggiamo tutti, proprio perché
l'interesse nostro è di dare vita a interventi per lo sviluppo
dell'agricoltura e della pesca, non solo di aiutare l'agricoltura e
la pesca, ma è quello di snellire le pratiche che riguardano
questo mondo.
Se insieme all'onorevole Cracolici, così come con l'onorevole
Adamo e l'onorevole Aricò riscriviamo, tutti insieme,
l'emendamento, questo è di tutti, e su questo non vi sono dubbi,
proprio perché l'interesse di tutti noi è quello di rilanciare
questo comparto.
Se l'Assessore condivide anche questa impostazione le faremo
avere, signor Presidente, da qui a qualche minuto, il
subemendamento.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'emendamento 21.11 a firma
dell'onorevole Cracolici diventa subemendamento 21.11.1 Cracolici,
Vinciullo, Adamo, Cappadona, Musotto. Però, attenzione, perché
all'emendamento 21.11 dobbiamo, comunque, aggiungere dopo comma 7
e 8', e poi chiaramente dobbiamo precisare che il riferimento
normativo è da intendersi all'articolo 6, comma 7 e 8 della Legge
regionale 12/89 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli onorevoli Lupo, Di Benedetto, Aricò, Vinciullo, Cappadona,
Marrocco e Colianni chiedono di apporre la propria firma al
subemendamento 21.11.1
Pongo in votazione il subemendamento 21.11.1. Il parere del
Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 21.11, comprensivo
dell'emendamento 21.12. Il parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Gli emendamenti 21.9 e 21.2 sono assorbiti. Gli
emendamenti 21.1, 21.10 e 21.8 sono improcedibili per il parere
contrario della Commissione Bilancio'.
Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo risultante. Il parere
del Governo?
D'ANTRASSI , assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si passa all'esame dell'articolo 22. Ne do lettura:
«Articolo 22.
Credito agevolato
1. All'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16,
dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:
2 ter. L'Istituto regionale per il credito e la cooperazione
(I.R.C.A.C.) è autorizzato a concedere alle imprese operanti nel
settore della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che
esercitano attività di pesca turismo ed ittiturismo, gli interventi
disciplinati dal proprio Regolamento ed in particolare, crediti di
esercizio agevolati, crediti a medio termine agevolati per la
capitalizzazione societaria, contribuiti in conto interessi su
operazioni bancarie di credito di esercizio, contributi in conto
interessi su operazioni di leasing, finanziamenti a tasso agevolato
per operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie, nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento
(CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 25 luglio 2007, L.
193'.»
Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli Leontini e
Mancuso l'emendamento 22.1.
MANCUSO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 22. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si passa all'esame dell'articolo 23. Ne do lettura:
«Articolo 23.
Contributo carburante. Sicurezza in mare
1. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge
regionale 20 novembre 2008, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2011, la spesa di 3.000 migliaia di euro cui si fa
fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli
anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n.
499.
2. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è
autorizzato a predisporre apposito bando, a favore di armatori con
più di cinque marittimi, imbarcati nello stesso natante, per
l'acquisto di apparecchiature di telemedicina al fine di assicurare
il monitoraggio parametri fisiopatologici dei marinai ed eventuali
protocolli emergenziali, sentito l'Assessore regionale per la
salute. Per l'esercizio finanziario 2011, all'onere derivante dalla
presente disposizione, quantificata in 100 migliaia di euro, si
provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli
anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n.
499.
3. Gli aiuti di cui al comma 2 sono concessi alle condizioni e
limiti previsti dal Regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007
della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea del 25 luglio 2009, L 193.
4. Per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 80 della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed
integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la
spesa di 1.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse
disponibili trasferite dallo Stato per gli anni 2002 al 2010 ai
sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.»
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 23.2;
- dagli onorevoli Caronia, Maira e Cordaro: 23.4, 23.5, 23.7;
- dal Governo: 23.3;
- dagli onorevoli Colianni e Musotto: 23.1;
- dagli onorevoli Oddo, Cracolici, Apprendi e Raia: 23.6.
L'emendamento 23.2 è ritirato.
Pongo in votazione l'emendamento 23.3. Il parere della
Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è d'accordo resti seduto: chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 23.4, 23.5 sono decaduti.
Gli emendamento 23.7 e 23.1 sono improcedibili.
Si passa all'emendamento 23.6. Il parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è d'accordo resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 23, così come emendato. Il
parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è d'accordo resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si passa all'esame dell'articolo 24. Ne do lettura:
«Articolo 24.
Osservatorio della pesca del Mediterraneo
1. Per l'esercizio finanziario 2011 le spese per l'attività
dell'Osservatorio della pesca del Mediterraneo di cui all'articolo
7 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, sono incrementate
di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili
trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi
della legge 499/1999.»
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 24.1;
- dagli onorevoli Caputo, Maira, Ferrara ed altri: 24.7.
PRESIDENTE. L'emendamento 24.1 è ritirato?
MANCUSO. Chiedo di parlare sull'emendamento 24.1.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO. Signor Presidente, solo per chiedere al Governo quanto ha
dato l'Assessorato, come stanziamento all'osservatorio, fino ad
oggi, perché da come mi risulta già 300 mila euro penso che
bastino. Questi cinquantamila euro in più non hanno alcuna ragione
per quello che mi risulta, poi è possibile che non hanno neanche
avuto i finanziamenti.
D'ANTRASSI. Non sono stati dati 300 mila euro all'Osservatorio, è
stato proposto ma è stata respinta dalla III Commissione.
MANCUSO. Ritiro l'emendamento 24.1.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
PRESIDENTE. Sull'emendamento 24.7 c'è l'improcedibilità, quindi
non ci sono altri emendamenti all'articolo 24. Pongo in votazione
l'articolo 24. Il parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole. Favorevole.
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è d'accordo resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si passa all'esame dell'articolo 25. Ne do lettura:
«Articolo 25.
Modifica dell'articolo 147 della legge regionale 32/2000 in
materia
di Commissione consultiva regionale della pesca
1. L'articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è
così sostituito:
Art. 147 - Commissione consultiva regionale della pesca. 1. E'
istituita la Commissione consultiva regionale della pesca (CCRP),
presieduta dall'Assessore regionale per le risorse agricole e
alimentari, e composta da:
a) il dirigente generale del Dipartimento regionale degli
interventi per la pesca che la presiede in caso di assenza o
impedimento dell'Assessore;
b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, designati
dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi nel settore
della pesca;
c) cinque rappresentanti delle associazioni delle cooperative,
designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
d) tre rappresentanti delle imprese di pesca designati dagli
organismi regionali maggiormente rappresentativi;
e) un rappresentante dell'industria ittica designato
dall'organismo regionale maggiormente rappresentativo;
f) tre esperti scelti dall'Assessore regionale per le risorse
agricole e alimentari con documentata esperienza in materia di
pesca, pescicoltura e/o di economia peschereccia;
g) un rappresentante designato dall'Osservatorio della pesca del
Mediterraneo, scelto tra i componenti con documentata esperienza in
materie finanziaria, economica e giuridica;
h) due rappresentanti delle organizzazioni di produttori della
pesca maggiormente rappresentative delle marinerie siciliane.
2. La Commissione è costituita e disciplinata con decreto
dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari e
resta in carica tre anni.
3. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso né
rimborso.'.
2. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari
adotta il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 147 delle legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come sostituito al comma 1,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. In sede di ricostituzione della Commissione il decreto è
adottato almeno trenta giorni prima della scadenza.»
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 25.1;
- dagli onorevoli Caronia, Maira e Cordaro: 25.2.
L'emendamento 25.1 è ritirato, il 25.2 è decaduto. Non ci sono
altri emendamenti.
PANARELLO. Chiedo di parlare sull'articolo 25.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PANARELLO. Signor Presidente, avevo chiesto all'Assessore di
tenere conto in questa riscrittura della necessità che
nell'organismo consultivo della pesca, probabilmente un fatto di
dimenticanza
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole, Lo stiamo
predisponendo.
PRESIDENTE. Il Governo deve comunicarlo alla Presidenza.
Sull'articolo 25 c'è un emendamento del Governo. Se ho ben capito,
bisogna mettere un rappresentante del Consiglio Nazionale per le
Ricerche.
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole. Signor Presidente,
l'abbiamo scritto mentre eravamo in II Commissione, quindi, se non
è qui arriverà, o è arrivato.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, all'articolo 25 c'è un emendamento
del Governo che include nella Commissione consultiva regionale
della pesca
Accantoniamo l'articolo 25, mentre il Governo ci fa avere
l'emendamento che ha presentato.
Si passa all'articolo 26. Ne do lettura:
«Articolo 26.
Finanziamenti agevolati per la capitalizzazione di nuove
cooperative agricole
1. Al fine di favorire i processi di integrazione tra le imprese
agricole, l'IRCAC è autorizzato a concedere finanziamenti
agevolati per la capitalizzazione societaria nel rispetto delle
condizioni, limiti e massimali previsti dal regolamento (CE) 15
dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella
G.U.U.E. del 28 dicembre 2006, L 379, per le cooperative operanti
nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli e dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007
della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. del 21 dicembre 2007,
L 337, per le cooperative operanti nel settore della produzione dei
prodotti agricoli.
2. Beneficiari degli aiuti sono le cooperative agricole costituite
da non oltre un anno operanti in Sicilia.
3. La durata del finanziamento non può essere superiore ad otto
anni.
4. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al 30 per
cento del tasso di riferimento per le operazioni classificate quali
aiuti di Stato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla
data della delibera di concessione del finanziamento.
5. L'importo del finanziamento non può essere superiore a 10.000
euro per ogni impresa aggregata.
6. Per l'attuazione del presente articolo si utilizzano le
disponibilità del fondo unico dell'IRCAC costituito ai sensi
dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6».
Si passa agli emendamenti 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 e 26.5, degli
onorevoli Leontini, mancuso.
LEONTINI. Dichiaro di ritirarli.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 26. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 27. Ne do lettura:
«Articolo 27.
Benefici alle imprese agricole soggette a procedura concorsuale o
vittime di usura
1. I benefici di cui al comma 1 bis dell'articolo 16 della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6, introdotto dall'articolo 5, di cui
al comma 1 dell'articolo 7 ed al comma 1 dell'articolo 12, si
applicano altresì alle imprese agricole oggetto di procedure
concorsuali o vittime di usura».
Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leontini e Mancuso
l'emendamento 27.1.
LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 27.6, a firma Oddo ed altri. Il parere
del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole ed alimentari.
Favorevole.
COLIANNI. Signor Presidente, vorrei sapere cosa significano le
parole Sono aggiunte le parole ai sensi della legge 108 del 7
marzo 1996 . Potrei chiedere a cosa si fa riferimento?
PRESIDENTE. Onorevole Colianni, l'articolo 108 fa riferimento
alle imprese soggette a procedura concorsuale e a quelle vittime
di usura . Questa è la norma.
COLIANNI. Cosa significa dire dopo le parole vittime di usura'
sono aggiunte le parole ai sensi della legge 108'? Non è
pleonastico? A cosa serve?
PRESIDENTE. Accantoniamo l'emendamento 27.6 e verifichiamo la
norma come richiesto dall'onorevole Colianni. I riferimenti
normativi ci sono.
COLIANNI. Capisco il senso, ma...
PRESIDENTE. E' definito dalla legge, mi pare ovvio.
COLIANNI. Il senso sembra pleonastico se ribadisce quello che ..
PRESIDENTE. No. Non è pleonastico, perché ci si richiama ad una
norma nazionale.
COLIANNI. A meno che non si faccia riferimento ad altro. Chi ha
presentato questo emendamento? Comunque il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Bene. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 27, così come modificato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 28. Ne do lettura:
«Articolo 28.
Norme in materia di funzioni dei Consorzi di
bonifica
1. Ai consorzi di bonifica possono essere affidati compiti di
manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e
paesistici, oltre che forestali ed inoltre di tutela, assistenza
tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza
dei boschi di loro competenza, senza ulteriori oneri a carico del
bilancio della Regione».
Si passa all'emendamento 28.1, a firma Leontini e Mancuso.
LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 28. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E'
approvato)
Si passa all'articolo 29. Ne do lettura:
«CAPO II
Nome in materia di cooperazione e artigianato
Art. 29.
Modifica di norme in materia di integrazione regionale dei fondi
rischi per i consorzi fidi
1. Dopo il comma 5 quater dell'articolo 3 della legge regionale 21
settembre 2005, n. 11, è aggiunto il seguente:
5 quinquies. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 le agevolazioni della
presente legge si applicano ai confidi che abbiano già ottenuto il
riconoscimento regionale degli Statuti anche se non in possesso dei
parametri e dei punteggi di cui ai commi 5 bis e 5 ter'».
Si passa all'emendamento 29.1, a firma Leontini e Mancuso.
LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 29. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 30. Ne do lettura:
«Articolo 30.
Agevolazioni Artigiancassa
1. L'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito
dal seguente:
Art. 55 - Agevolazioni concesse dall'Artigiancassa
- 1. Il fondo istituto presso l'Artigiancassa S.p.A. con
l'articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, può
essere implementato, oltre che da risorse regionali, anche da
risorse trasferite dallo Stato e dalla Unione europea ed è
utilizzato per la concessione di:
a) contributi in conto interessi sui finanziamenti di cui
all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive
modifiche ed integrazioni;
b) contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione
finanziaria di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240;
c) contributi in conto capitale calcolati sulla base degli
investimenti realizzati dalle imprese che effettuano operazioni di
cui alle lettere a) e b).
2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi nell'ambito della
regola de minimis' alle condizioni e limiti previsti dalla
disciplina comunitaria tempo per tempo vigente.
3. L'Assessore regionale per le attività produttive, su proposta
non vincolante del Comitato tecnico regionale istituito presso
Artigiancassa S.p.a., stabilisce, con proprio decreto, le
disposizioni operative concernenti le modalità per la concessione
delle agevolazioni, le destinazioni e le spese ammissibili,
l'intensità delle agevolazioni, i soggetti beneficiari e gli organi
preposti a deliberare la concessione dei benefici.
4. Nella convenzione da stipulare per la gestione degli interventi
agevolativi di cui al comma 1 viene determinato, ove richiesto e
per un importo comunque non superiore a quello stabilito a livello
nazionale, un compenso da attribuire ad Artigiancassa S.p.a. da
porre a carico del fondo stesso.'».
Si passa agli emendamenti 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, a firma
Leontini, Mancuso.
LEONTINI. Dichiaro di ritirarli.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 30.15. Lo dichiaro improponibile.
Pongo in votazione l'articolo 30. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 31. Ne do lettura:
«Articolo 31.
Istituzione dell'Enoteca provinciale di
Monreale
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto
2002, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il
seguente comma:
5 bis. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la
costituzione dell'enoteca provinciale con sede in Monreale.
L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è
autorizzato a concedere al comune di Monreale un contributo
straordinario di 5 migliaia di euro per le spese di avviamento.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si
provvede con parte della disponibilità recate dall'UPB
10.2.1.3.4'».
Si passa all'emendamento 31.7, a firma Leontini e Mancuso.
LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa agli emendamenti 31.4 e 31.2, a firma rispettivamente Di
Benedetto e Adamo.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, leggo questa sera che noi che
vogliamo abolire le province, invece abbiamo fatto la provincia di
Monreale, nel senso che ci sono le enoteche provinciali di
Caltanissetta, Enna, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Agrigento
e Monreale. C'è una nuova provincia? Mi fa piacere che Monreale
possa essere considerata È uno dei più grandi comuni della Sicilia
per estensione territoriale .
MANCUSO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio intervenire
anche perché spetterebbe ai componenti della Commissione
intervenire, io non ho seguito l'iter di questa legge, ma si legge
chiaramente cosa è successo all'onorevole Cracolici.
Perché è chiaro che la norma era nata per fare l'enoteca solo a
Monreale e poi da Monreale c'è stato tutto quello che ne deriva ora
con l'emendamento. Quindi, mi pare che la Commissione ed il Governo
in commissione abbiano sostenuto quello che era la proposta solo di
Monreale, si sono aggiunte dopo tutte le altre province.
Quindi, mi sembra coerente continuare con quello che la
commissione aveva fatto e poi si sono aggiunte la altre province,
ma certamente non fa male l'istituzione di enoteche in tutta la
Sicilia, anzi mi pare che sia un punto di pregio, quindi farle
anche a Monreale non mi pare una cosa scandalosa.
COLIANNI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, per la verità Presidente anche lei era
presente, quindi non può non sapere, non vorrei parlare in latino,
come ella ogni tanto mi spinge a fare, ma in italiano vorrei dire
alcune cose.
In realtà l'idea dell'enoteca è nata da una ideazione monrealese.
La proposta è arrivata dagli amici di Monreale, che è stata
apprezzata positivamente dall'intera commissione e, pertanto, è
sembrato opportuno - ritenendo l'iniziativa una iniziativa
assolutamente credibile, importante e significativa - estenderla a
tutte le altre province.
L'unico suggerimento che darei, perché non vorrei che ci facessimo
un po' irridere per l'italiano che utilizziamo, è che non possiamo
dire le province di . Cerchiamo di scriverlo in maniera tale da
distinguere Monreale dal concetto di provincia. Se potesse essere
riscritto in termini più corretti, lo riterrei positivo. Quindi,
estrapoliamo Monreale dalla dicitura province'.
Per quanto ci riguarda esprimiamo un parere complessivamente
positivo da parte dell'intera commissione.
SAVONA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAVONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordo che su
questo articolo c'erano altri emendamenti e abbiamo deciso in
commissione bilancio di riscrivere l'intero articolo, in modo tale
di farne uno solo che sia coerente con quello dove è scritto
Monreale e uno scritto dall'onorevole Apprendi e da me che
riguardava Palermo e tutta una serie di start up per altre aperture
che c'erano in alcune province della Sicilia.
Quindi, se noi partiamo da Monreale, Palermo che è capoluogo, e
poi via via diamo lo start up a tutte le altre facciamo cosa buona
e giusta.
FALCONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non perché io
voglia fare il bastian contrario, però devo rilevare che mi sembra
veramente questo emendamento sostitutivo fatto quasi in casa
nostra, assessore D'Antrassi.
E' stato fatto quasi in casa nostra perché da un lato si dice che
dobbiamo specificare le varie sedi provinciali, poi a Palermo da
due sedi si passa a tre sedi, con una sede centrale a Palermo ed
una secondaria a Pantelleria.
Poi, si dice che c'è una sede ad Agrigento, l'enoteca provinciale
di Agrigento, la cui sede già viene localizzata presso l'ente parco
della Valle dei Templi.
Catania, invece, la dobbiamo mettere di lato perché c'è l'enoteca
regionale. Ne facciamo otto, paradossalmente, leviamo Catania.
Tra l'altro, abbiamo esteso la platea delle enoteche, lasciando lo
stesso finanziamento di cinquemila euro.
Quei cinquemila euro avevano un senso, come diceva il
vicepresidente Colianni, perché si istituiva l'enoteca a Monreale.
Aveva un senso anche la dotazione finanziaria della stessa. Il
Parlamento siciliano vuole investire, in tal senso, a Monreale.
Perché no? Non mi pare che stiamo facendo un torto a nessuno. Non
mi pare che ci sia un offesa a qualcuno ed allora, secondo me,
quell'articolo va mantenuto.
Non dobbiamo approvare l'emendamento 31.8, mantenendo
quell'articolo del disegno di legge, l'articolo 31, perché
diversamente, questo articolo per come è stato riformulato,
onorevole assessore, creerebbe notevoli problemi, innanzitutto
perché crea varie enoteche, ma non si capisce se sono provinciali,
se sono locali, se sono regionali o se sono, addirittura, paesane,
chiamiamole così.
Ritorniamo, quindi, all'articolo 31 così come era stato formulato.
Assessore D'Antrassi, ritiri l'emendamento 31.8.
Presidenza del Presidente Cascio
CRACOLICI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento
soppressivo dell'articolo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
MARZIANO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARZIANO. Signor presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento,
purtroppo mette insieme più cose, nel tentativo di concedere alle
enoteche provinciali, intendendosi per provinciali quelle che
ricadono in una provincia, perché ad esempio, quella della mia
provincia è l'enoteca provinciale di Siracusa, ma è a Noto, dove
c'è la sede delle strade del vino e dei vini doc.
Non stravolgiamo il senso dell'articolo che prevedeva
l'istituzione di enoteche e prevediamo, siccome hanno difficoltà di
start-up, difficoltà di partenza. Spesso, per metterle in funzione
ci vuole anche una serie di manifestazioni di avvio e manteniamo un
finanziamento per le procedure di avvio di quelle enoteche
provinciali che sono già costituite, hanno usufruito dei fondi
pubblici, ma non sono ancora state avviate, proprio per queste
difficoltà che poi, era la ragione della mia firma all'emendamento
che prevedeva cinquemila euro per ognuna delle enoteche per le
procedure di avvio e di start-up.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'emendamento soppressivo 31.4
dell'onorevole Di Benedetto, che è soppressivo dell'articolo 31. E'
mantenuto?
DI BENEDETTO. Si, è mantenuto.
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Chiedo
di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Signor
Presidente, intervengo per dire che la provincia di Catania ha una
delle due enoteche regionali a Castiglione di Sicilia. Il concetto
che ha sposato l'Amministrazione è quello di incoraggiare la
creazione di enoteche, sposando la logica dell'aggiungere e non
togliere perché ogni territorio vuole che in qualche maniera siano
rappresentate le proprie specificità, questa norma prevede un
contributo di start-up, non della costituzione dell'enoteca.
L'amministrazione, quindi, propone di dare 5 mila euro per start-up
e nient'altro. Esiste un errore formale in questa scrittura che
chiedo si possa emendare dove Monreale lo possiamo mettere insieme
a Palermo, se a Palermo cura l'apertura di Pantelleria e Monreale.
PRESIDENTE. Il parere del Governo sull'emendamento 31.4,
soppressivo dell'articolo 31?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole ed alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Cmmissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. L'emendamento 31.4 è approvato con il parere contrario
del Gruppo parlamentare PDL.
Si passa all'articolo 32. Ne do lettura:
«Articolo 32.
Pane siciliano tradizionale
1. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari,
disciplina con proprio decreto la produzione del Pane siciliano
tradizionale' e la tipologia dei controlli da effettuare anche
previa convenzione con enti pubblici di ricerca autorizzati per le
necessarie analisi.
2. Per Pane siciliano tradizionale' si intende il pane prodotto
esclusivamente con farina di grano duro siciliano (ecotipi locali
anche in miscela con varietà costituite da enti siciliani)
coltivato, raccolto, stoccato e molito nella Regione siciliana, e
di cui è certificata la rintracciabilità di filiera ai sensi della
norma UNI ENI ISO 22005: 2008, ed è lievitato esclusivamente con
lievito madre: criscienti' senza l'aggiunta di alcun tipo di
additivo chimico o di altra natura.
3. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari
attribuisce per il tramite degli Ispettorati provinciali per
l'agricoltura, previa richiesta e sottoscrizione di apposito
disciplinare, l'attestato di produttore di Pane siciliano
tradizionale'.
4. Soltanto i produttori che hanno ottenuto detto attestato da
parte della Regione possono usare la dizione Pane tradizionale
siciliano'. Presso 'Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari è istituito apposito Albo recante l'elenco delle ditte
che hanno avuto rilasciato l'attestato di produttore di Pane
siciliano tradizionale'.
5. I comuni competenti per territorio provvedono alla vigilanza
del rispetto della presente disposizione. I trasgressori sono
puniti con una sanzione amministrativa di 750 euro, raddoppiata in
caso di recidiva, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla
vigente normativa in materia di commercio. I relativi proventi
delle sanzioni afferiscono alle casse comunali».
Si passa all'emendamento 32.2, a firma Leontini, Mancuso.
LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 32.4 del Governo. Il parere della
Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Dichiaro pertanto superati gli emendamenti 32.2 e 32.3.
Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 33. Ne do lettura:
«CAPO III
Norme in materia di trasferimenti annuali in favore di enti e di
personale
Articolo 33.
Norme in materia di trasferimenti annuali in favore di enti
1. All'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 7 è aggiunto il seguente periodo: La
scadenza del 28 febbraio non si applica per la rendicontazione
delle spese in conto capitale.';
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
7 bis. Le scadenze di cui al presente articolo non si applicano
per i contributi del 2010.'».
L'articolo 33 è da intendersi superato perché la materia è stata
già approvata nella legge su Termini Imerese».
Si passa all'articolo 34. Ne do lettura:
«Articolo 34.
Norme in materia di personale della Fiera del Mediterraneo e dei
Consorzi di bonifica
1. Le somme oggetto di contributi straordinari finalizzati al
pagamento di salari, stipendi competenze ed oneri accessori,
erogati dall'Amministrazione regionale in favore del personale
dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo, sono assoggettate alla
disciplina di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai
dipendenti dei Consorzi di bonifica.
3. Per sopperire ai compiti istituzionali degli enti, le
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge
regionale 28 giugno 2010, n. 14, si applicano, sino al 31 dicembre
2011, anche a coloro che hanno svolto funzioni amministrative nel
triennio 2007/2009, per la prosecuzione delle medesime funzioni.
Per le finalità del presente comma, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2011, la spesa di 200 migliaia di euro, cui si provvede
con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.3.2 - capitolo
212527».
Comunico che è stato presentato l'emendamento soppressivo 34.2,
a firma dell'onorevole Mancuso.
MANCUSO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 34. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 35. Ne do lettura:
«Articolo 35.
Norme in materia di personale delle società a
partecipazione regionale
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 gli enti regionali e le società
a totale partecipazione regionale, per sopperire al bisogno di
esperti e/o dirigenti devono prioritariamente attingere al proprio
personale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale
può fare ricorso al personale del predetto comma 1».
L'emendamento 35.1 è decaduto.
Si passa all'emendamento 35.2, a firma dell'onorevole Mancuso.
MANCUSO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Comunico che l'emendamento 35.8 è decaduto.
Si passa all'emendamento 35.3 dell'onorevole Mancuso.
MANCUSO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 35.9, prima parte, a firma
dell'onorevole Oddo. Il parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole ed alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
FALCONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di dovere
intervenire perché purtroppo questo articolo viene discusso in un
momento in cui l'assessorato dell'economia è stato al centro di un
dibattito, chiamiamolo così l'assessore Armao, per assunzioni
facili, si dice, negli enti partecipati.
Purtroppo, mio malgrado, devo dire che sebbene lei dica che ciò
non è accaduto, a me risulta personalmente e qui l'assessore
D'Antrassi me ne può dare atto, che in una società partecipata,
quale i mercati agro-alimentari di Sicilia a Catania, che ha avuto
oltre 70 milioni di euro in una prima fase, poi ne ha avuto 6
milioni e mezzo di euro e ultimamente 10 milioni di euro, ha
attinto ad una mole di personale fuori, per così dire, dagli
schemi, dalla norma che impone e prevede che ci sia un divieto di
assunzioni, facendo riferimento ai contratti interinali con
operosissimi contratti, cari colleghi parlamentari.
E' una cosa che è giusto sia così. Siccome (l'intervento mio è
perchè rimanga agli atti) già questa società è in grosso deficit ad
avviso di chi parla se non altro perché è stato cinque anni in quel
Consiglio di Amministrazione e perché gli oneri che sta sostenendo
sono eccessivi in termini di servizi che sta dando ed in termini di
rinunce che ha fatto nei confronti del Comune di Catania, il quale
avendo proposto il servizio di vigilanza, non l'ha voluto; avendo
proposto i servizi di sicurezza, non li ha voluti; anche per quelli
di pulizia ha attinto a personale esterno o a ditte esterne, io
spero che da qui ad un anno la commissione Bilancio non dovrà
riunirsi per dichiarare ulteriori immissioni di denaro che già sono
state fatte e di certa consistenza, pari a 16 milioni e mezzo di
euro.
Siccome mi risulta che il collegio dei sindaci ha fatto già delle
note a questo assessorato, all'assessorato dell'economia e
all'assessorato delle attività produttive, credo e temo che un
articolo di questo così come è formulato, che consente
prioritariamente, ma non esclusivamente, di attingere per i
consulenti dal personale interno, è un articolo che in un certo
senso dà il disco verde per poter poi, invece, avere e trovare
risorse professionali nel mercato esterno, cioè nella platea di
consulenti di amici degli amici che purtroppo sono ben presenti in
qualche parte della nostra politica siciliana.
A mio avviso questo articolo non ha nulla a che vedere con ciò
che riguarda il testo: Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura
e della pesca - Norme in materia di artigianato, cooperazione e
commercio . Qui, invece, una norma che doveva rappresentare un
volàno di sviluppo, una boccata di ossigeno all'agricoltura, come
al solito la stiamo appesantendo di ulteriori norme che servono per
aiutare determinati o vituperati processi o percorsi che nulla
hanno a che vedere con la buona amministrazione.
E' chiaro che nei confronti dell'emendamento di soppressione sono
assolutamente favorevole e addirittura voterò contrario, comunque,
alla fine, all'approvazione di questo articolo, perché questo
articolo non c'entra proprio nulla con una legge che riguarda
l'agricoltura e rischia invece consentire prassi che dovremo
definitivamente archiviare.
MANCUSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO. Signor Presidente, ho ritirato l'emendamento di
soppressione per evitare strumentalizzazioni. Dopo che l'ho
ritirato vorrei intervenire per dire: ma che significa questo
articolo? Mi metto nei panni di chi lo deve applicare.
Mettiamo il caso che la parola prioritariamente significhi
qualcosa di importante; prioritariamente qual è l'obbligo? Non
c'è nessun obbligo, ognuno può continuare a fare come ha fatto fino
ad oggi. Inoltre, mi metto nei panni delle società a partecipazione
regionale, faccio finta che sono componente di un consiglio di
amministrazione, di una società a partecipazione regionale, mi
siede in consiglio di amministrazione, si deve scegliere un esperto
e gli dico: prioritariamente dobbiamo prendere un funzionario
della Regione.
Non so chi prima si alzi, in Unicredit o non so dove, nelle varie
partecipate o in Tirrenia, la nuova società che adesso si chiama
Mediterranea Holding. Che senso ha questa norma io non lo capisco,
ma ne possiamo fare anche un'altra più bella, ma che significa? Ma
cosa c'entra? Non ho capito chi è può portare avanti una norma del
genere, solo per dire che abbiamo scritto e fatto una cosa
importante che si prendono i funzionari come se le professionalità
nel nostro territorio non valgono nulla o forse costano di meno,
non ho capito bene poi neanche il principio.
Quindi, buona cosa sarebbe - per evitare, appunto, la
strumentalizzazione di chi propone di ritirare questa norma -
riscrivere una norma un pochino diversa, ma questa se si ritira è
ancora meglio.
ODDO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 35.9 (I parte).
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
DI BENEDETTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI BENEDETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che
l'articolo 35 - e mi meraviglia un poco l'intervento dell'onorevole
Mancuso - ponga una questione fondamentale, nel senso che le
società qualora avessero bisogno di esperti attingono
prioritariamente al proprio personale, non a quello della Regione,
se l'onorevole Mancuso legge bene l'articolo, forse c'è un fatto di
distrazione. Io sono la società a totale capitale pubblico
MANCUSO. E dove è scritto?
DI BENEDETTO. nel comma 1 dell'articolo 35, nel testo, non
nell'emendamento, a totale capitale pubblico, quindi non stiamo
mettendo in discussione la libertà di organizzazione di società a
partecipazione privata, e poi parliamo non del personale regionale,
ma del personale che è già in forza nella società pubblica. Per
essere chiari, in questo senso ha un suo valore ed io lo voterò
favorevolmente e così mi auguro anche l'onorevole Mancuso.
PRESIDENTE. L'emendamento 35.9 a firma Oddo è ritirato, rimane
l'emendamento 35.9 (II parte), a firma Oddo.
ODDO. E' ritirato.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 35.4 soppressivo del comma 2 a firma
Mancuso.
MANCUSO. E' ritirato.
PRESIDENTE. L'assemblea ne prende atto.
ARMAO, assessore per l'economia. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARMAO, assessore per l'economia. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, ovviamente come l'eccellentissima Assemblea sa, un
decreto di riordino delle partecipazioni regionali sottopone a
strettissimi limiti il ricorso a professionalità esterne da parte
delle società.
Quel che mi permetto di osservare e che pur nella sua opportunità,
cioè quella di contenere i costi, questo articolo è di estrema
difficoltà nell'applicazione poiché ogni società prima di ricorrere
ad una professionalità dovrebbe ricorrere ad una professionalità
interna all'amministrazione, ma questo postula l'interpello
DI BENEDETTO. No, alla propria personale
ARMAO, assessore per l'economia. Sì, ma è evidente che c'è un
principio generale per cui ogni società, può ricorrere a soggetti
esterni solo in quanto perché non ne ha interni, quindi è
assolutamente ridondante. Tuttavia, l'importante è che è venuto
meno il principio di ricorrere alle amministrazioni perché
determinerebbe il ricorso all'interpello.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 35. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 36.6
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Pertanto l'articolo 36 si deve intendere superato.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'articolo 37. Ne do lettura:
«Articolo 37.
Patto di stabilità interno
1. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli previsti dal
Patto di stabilità interno, gli interventi di cui alla presente
legge previsti per l'esercizio finanziario 2011 possono essere
rimodulati o rifinanziati con la legge finanziaria, a valere
sulle risorse disponibili trasferite dallo Stato ai sensi della
legge 23 dicembre 1999, n. 499 e successive modifiche ed
integrazioni».
Comunico che all'articolo 37 è stato presentato l'emendamento
37.1 a firma dell'onorevole Mancuso.
MANCUSO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 37. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa agli emendamenti aggiuntivi. Il primo è un emendamento
tecnico, il 36.6.
Ne do lettura:
Il ragioniere generale della Regione è autorizzato ai sensi
dell'articolo 36, comma 1, lettera a), della legge regionale 17
marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, ad
effettuare le necessarie operazioni di bilancio per l'attuazione
delle disposizioni di cui alla presente legge.'.
Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 12, precedentemente accantonato.
ODDO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ODDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si trattava
evidentemente di una riscrittura tenendo conto di alcuni aspetti
che vale la pena questa sera dire in questa Aula, non perché i
colleghi non siano informati, sono informati più di me, ma è
ovvio che affidare all'ISMEA la gestione di questo Fondo,
significa che una garanzia richiesta all'ISMEA - guardate che
leggo una nota dell'ISMEA, non sto leggendo altro - costerà nella
media lo 0,45 per cento all'anno dell'importo inizialmente
rilasciato.
Ad esempio per un finanziamento di 2 milioni di euro per dieci
anni, garantito al 50 per cento, quindi un milione di euro,
dall'ISMEA la garanzia fornita costerebbe nella media circa 45
mila euro.
Nella convenzione che abbiamo oggi con l'ISMEA, rispetto non al
Fondo, ma ad altro, il tasso di interesse annuo che paga
l'impresa che va ad utilizzare la linea ISMEA è un tasso
assolutamente elevato, superiore a quello elevato perché viene
applicato su base annua.
Quindi, direi di riscrivere l'articolo partendo dal presupposto
che è meglio andare sul mercato, almeno abbiamo delle offerte,
quindi evidenza pubblica e offerte che siano in grado di essere
apprezzate in un certo modo, considerando il costo che in questo
momento l'ISMEA evidentemente dice che è quello che essa stessa
sta attestando.
Mi permetto di sollevare la questione, di sottolinearla, di
sottoporla al Governo anche per un'attenzione particolare rispetto
a quanto abbiamo già in convenzione, perché noi abbiamo già una
convenzione con l'ISMEA.
Direi, anzi, che quest'Aula su un ordine del giorno, si vedrà in
seguito, dovrà affrontare questa questione ed impegnare il Governo
a vedere in che misura questa partita, che riguarda l'ISMEA,
rispetto anche ai costi e rispetto a queste percentuali, ovviamente
nel quadro normativo di riferimento, sia possibilmente rivista. Mi
riferisco all'esistente.
Se si vuole dare, addirittura, la gestione del fondo con questi
dati ci penserei, farei una cosa molto flessibile in modo tale da
andare sul mercato, quindi con l'evidenza pubblica.
PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dal Governo
l'emendamento 12.7 e il subemendamento 12.7.1, per la votazione
dei quali è necessario che chieda all'onorevole Pogliese se
intende mantenere l'emendamento 12.6.
POGLIESE. Dichiaro di ritirare l'emendamento 12.6.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12.7.1, a firma del
Governo.
Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12.7, come emendato.
Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo
risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 25, precedentemente accantonato.
Comunico che è stato presentato l'emendamento 25.3, a firma del
Governo.
MANCUSO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO. Signor Presidente, noto due scorrettezze, entrambe fatte
dal Governo.
La prima riguarda gli emendamenti aggiuntivi - e ne parleremo dopo
- perché dalla Commissione Bilancio siamo usciti con un accordo e
noto che il Governo ha disatteso completamente l'accordo raggiunto
in Commissione e questo diventa un fatto gravissimo e non mi tiro
indietro dal dissentire da questo modo di atteggiarsi
dell'Assessore nei confronti dei parlamentari.
La seconda questione riguarda questo emendamento con il quale si è
passati, nel CNR, ad individuare una persona in questo Comitato,
cosa che può anche andare bene, ma non era stato assolutamente
detto prima, anzi i colleghi si sono avvicinati e d'altronde al
CNR chi può essere contrario e si aggiunge il docente delle
università e questo responsabile dell'ISFRA che non so neanche cosa
sia.
Non è questo il merito, il merito è che si dice una cosa e se ne
fa un'altra. Significa che in questo Parlamento l'atteggiamento che
abbiamo tenuto non è sicuramente l'atteggiamento che dobbiamo
tenere perché abbiamo a che fare, quando si fanno degli accordi,
scusate il termine, con cialtroni.
Si tratta di questo Se ci accordiamo di approvare un disegno di
legge di quaranta articoli, con quaranta emendamenti aggiuntivi e
si chiude un accordo ed io non mi ritengo un fesso e qualcuno
ritiene di fare come qualcuno ha fatto, caro onorevole Panepinto,
con quella norma sui direttori generali, e questo però lo vedremo
col bilancio.
Qualcuno l'ha fatto in questo Parlamento ed io non sono più
disponibile a questo atteggiamento da cialtroni
PRESIDENTE. Onorevole Mancuso, la invito a tenere un atteggiamento
ed un linguaggio più consono alla sede in cui ci troviamo.
MANCUSO. Lei ha ragione, ma sa quando uno fa la persona seria e si
trova davanti persone che serie non sono, quale atteggiamento
deve tenere, quale termine dovrei utilizzare, qual è il termine che
devo utilizzare Non ne conosco Io altri termini non ne conosco
Conosco i termini delle persone serie e rispetto a questo significa
che il Governo ha aperto un'altra partita e siamo qua tutti quanti
insieme a giocare questa partita parlamentare.
MARINELLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINELLO. Signor Presidente, voglio precisare anche al collega
Mancuso, siccome il Consiglio regionale della Pesca è un organismo
consultivo di cui l'Assessorato ha la necessità, ahimè era stato
dimenticato nel testo iniziale la presenza che c'è sempre stata da
quando c'era la legge, per capirci, dalla legge 1/79, parliamo del
settore della pesca, e in Sicilia l'avevamo sempre presente,
all'epoca si chiamava non Consiglio regionale alla Pesca, ma
Commissione consultiva della Pesca.
Tra l'altro è una norma a costo zero e nel momento in cui si vanno
ad individuare due componenti del CNR, onorevole Mancuso, onorevole
Presidente, Governo, e cioè si va ad individuare l'Istituto
nazionale delle ricerche, che ha un'articolazione territoriale
oltre che sul piano organizzativo logistico, uno indicato dal CNR -
quindi Mazara del Vallo per intenderci, l'altro è l'Istituto
Palazzo Grafico, sempre facente parte del CNR, e l'ISPRA per
capirci, l'ex ICRAM, che una volta si chiamava ICRAP, che è
l'istituto delle ricerche previsto nella legge 41 del 1982, la
cosiddetta legge Mannino, la legge-quadro sulla pesca in Sicilia, è
sempre stata presente - una volta si chiamava ICRAP, poi ICRAM,
oggi si chiama ISPRA - e le Università siciliane perché l'organismo
consultivo, qual è quello del settore della pesca, ha la necessità
di avere la presenza dei biologi, dei giuristi e degli economisti
in questo settore, anche perché ormai le risorse della Regione
siciliana sono risorse che provengono solo ed esclusivamente dalla
Comunità Economica Europea.
Nel momento in cui il nostro mondo scientifico, che è costituito
da queste istituzioni, è assente negli organismi consultivi che
servono a coadiuvare l'attività del Governo, diventerebbe un organo
di fatto solo ed esclusivamente come una sorta di trattativa dove
sono presenti solo le organizzazioni sindacali e gli esperti.
Ha fatto bene il Governo a presentare questo emendamento, anche
motivato da quelle considerazioni che ormai risorse comunitarie non
ce ne sono più, se il mondo scientifico e il mondo accademico lo
teniamo fuori dagli organismi consultivi e ribadisco che si tratta
di una norma a costo zero - una volta era previsto un gettone di
presenza di cento mila lire, delle vecchie lire, poi diventate
cento euro nella legge 32 del 2000, oggi è un organismo a costo
zero - e un tavolo di regia che serve a qualunque Assessore
nell'interesse della Sicilia e io dico a chi governa questo
settore.
Noi fra l'altro come Regione siciliana abbiamo autonomia e
specificità prevista, ancor prima che della Carta costituzionale,
dal nostro Statuto per potere legiferare.
Ribadisco una norma che risale questa istituzione di cui parlavo
poc'anzi, il CNR, l'ISPRA che una volta si chiamava ICRAP,
successivamente ICRAM e ora è diventata ISPRA, tra l'altro parliamo
di enti pubblici, servono ad aiutare qualunque Governo a potere
governare un settore strategico di questa nostra Terra che,
ribadisco a tutti, è un'isola, il mare, la pesca e senza la scienza
noi non andiamo da nessuna parte per i piani di gestione e quindi
per ottenere le risorse comunitarie e quant'altro.
Tra l'altro è una norma a costo zero e per questa ragione
ribadisco al collega Mancuso che poc'anzi è stata una dimenticanza,
poteva succedere da parte del Governo inserirle inizialmente, ma
oggi il Governo ha fatto propria questa iniziativa anche perché
lasciare fuori il mondo della scienza che in questo settore ne ha
tanto bisogno per attrarre e per utilizzare le risorse comunitarie
sarebbe una follia del Parlamento.
Siccome il Parlamento è una cosa importante e quest'Isola per la
pesca è un settore strategico importante, tra l'altro a costo zero,
ribadisco che le considerazioni di uno che conosce bene questo
settore perché c'è nato, perchè è figlio di questa realtà ed era
sbagliato lasciare fuori il mondo accademico e scientifico che ci
può coadiuvare, aiutare nell'attività di recuperare risorse che
oramai ahimè provengono solo dalla Comunità europea e tra l'altro
non è una norma attuale di oggi, ma è una norma la 1/79 viene
ancora prima della legge quadro 41/82, la cosiddetta legge Mannino,
quindi importante per questa terra avere queste presenze in questa
istituzione. Grazie.
VINCIULLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VINCIULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole
Marinello sicuramente è preparato, mette sempre passione, impegno
però non è riuscito a convincermi, perché vedete già questo
Comitato e questa Commissione consultiva regionale della pesca è
costituita da 19 componenti, a questi ne aggiungiamo altri 7 per un
totale di 26.
Credo che siano troppi persino per la Sicilia che ha conosciuto la
dominazione spagnola. E' già troppo.
MARINELLO. Erano 45.
VINCIULLO. 26 sono già troppi. Poco fa noi avevamo accolto la
proposta che era venuta, stavo dicendo dall'opposizione, dalla
nuova maggioranza, quando avevano parlato di un rappresentante del
Consiglio nazionale delle ricerche.
Questo ci andava bene e avevano detto subito di si. A questo se ne
sono aggiunti un altro dell'istituto talassografico e 4 delle
università, ma io vorrei capire perché le università in Sicilia
sono 4 e non sono 12 ad esempio. Fino ad oggi mi pare di capire che
le università statali in Sicilia sono solo 3. Se decidiamo di
aggiungerne una quarta allora con buona pace del mio amico Paolo
Colianni, che adesso chiederà di intervenire, io dico che abbiamo
sedi universitarie ad Agrigento, le abbiamo a Trapani, le abbiamo a
Siracusa e quindi siccome parliamo di università pubbliche e non
statali, allora chiedo che vengono messe tutte le rimanenti.
Del resto, se ci fate caso in questo giro di valzer, che adesso la
nuova maggioranza pensa di imporci, rimane fuori la provincia di
Siracusa, che vi ricordo avere la seconda marineria non d'Italia,
ma addirittura d'Europa.
Quindi evidentemente in questo settore chiedere che la provincia
di Siracusa con la sua università, abbiamo tre consorzi
universitari in Sicilia, in provincia di Siracusa, anche loro
possono avere un ruolo e una presenza.
Cerchiamo di non essere ridicoli e cerchiamo di essere leali e
corretti. Avevamo detto i due componenti del Consiglio nazionale
delle ricerche, su due ci siamo, sui rimanenti 5 credo che non
siamo disposti a votare.
MARINESE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Consiglio
regionale per la pesca era addirittura di 45 persone,
successivamente con la legge 32 del 2000 è stato ridotto, ma il CNR
e l'ICRAM ci sono sempre stati e devono esserci perché io, che sono
stato direttore della pesca, mi sono sempre avvalso di questi
istituti soprattutto esclusivamente per cercare di adempiere agli
obblighi della Comunità Europea e cercare di fare quelle operazioni
valide per potere poi reperire i Fondi europei sui comitati di
gestione.
Allora credo che questi ci debbano essere.
Sulle Università, tre o quattro, questo è un altro fatto, è una
forzatura sulla quarta Università, ma CNR e ICRAM, quelli
dovrebbero rimanere.
SCILLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCILLA. Signor Presidente, grazie per avermi dato la parola.
Onorevole Leontini lo sa perché noi di Grande Sud non siamo ancora
disposti a votare la mozione di sfiducia al Governo Lombardo?
Perché noi siamo persone che quando assumiamo questi tipi di
impegni, che sono di una certa rilevanza, siamo consequenziali,
quindi non si può, onorevole Mancuso, da un lato lavorare per
mandare a casa questo Governo, che sta distruggendo la Sicilia, e
dall'altro lato ascoltare poi lei che ha cercato di fare un accordo
per portare avanti una norma, una legge e poi si rende conto, li ha
definiti Lei, dei cialtroni, perché non riescono mai a mantenere un
impegno.
E' evidente che questa legge è una legge che deve essere fatta,
che l'agricoltura aspetta, che la pesca aspetta, ma mi volete
spiegare nel momento in cui in Commissione cerchiamo di togliere
appesantimenti burocratici e quindi cerchiamo di snellire il
Consiglio regionale della pesca, lo abbiamo ridotto, signor
Presidente, era composto mi pare da circa 25 componenti, era
arrivato a 10, è arrivato a 12, è arrivato a 16, ora ritorniamo ad
un Consiglio regionale della pesca che supera le 25 unità.
Non è qui il problema se è indispensabile o meno, se serve il
rappresentante del CNR, evidentemente servirà pure, però se noi
dobbiamo realmente cambiare questa Sicilia volete andare a
verificare tutte le convenzioni? Tutti i soldi che il CNR ha avuto
dalla Regione siciliana Andate a verificare, andate a quantizzare
tutte queste somme, tutte queste somme che sono andate al mondo
cosiddetto scientifico, al mondo che dovrebbe essere da supporto
alla pesca ed andate a vedere l'incidenza reale, se questa
incidenza c'è, se si riesce a produrre qualcosa che poi dia
realmente sostegno alle attività economiche, ai pescatori ed alle
imprese di pesca
Ed allora, per quanto ci riguarda, questo emendamento va ritirato
non perché il CNR o l'ISPRA o il docente che rappresenta
l'Università non potrebbe avere un senso, ma ci sono altre realtà,
avete messo in questa legge altri 50 mila euro per l'Osservatore
della Pesca, un altro ente che dovrebbe servire a rilanciare questo
settore, anche lì, signor Presidente, facciamo una Commissione
d'inchiesta, andiamo a vedere se queste strutture hanno realmente
un collegamento con la realtà economica, se realmente rappresentano
le imprese di pesca e siccome questo Parlamento continua a
perpetrare o una norma a vantaggio della pesca o un ulteriore
inganno.
E' stato votato assessore, lo ripeto per l'ennesima volta, un
disegno di legge che Lei chiama Interventi per lo sviluppo
sull'agricoltura e sulla pesca , questo Governo, Lei, ha permesso
che venisse tolta la norma per l'organizzazione dei produttori, che
ha la copertura finanziaria, perché c'era la posta di bilancio di
quasi un milione e 400 mila euro ed avete fatto ancora una volta
quel tentativo, e finalmente, onorevole Oddo, ci siete riusciti,
quello di dare al dischetto della pesca la possibilità di
utilizzare i fondi del FEP, che già sono disciplinati per norma
regolamentare, per i regolamenti comunitari, ed invece le OP, che
rappresentano le imprese, che rappresentano i lavoratori, che
realmente producono PIL, che producono posti di lavoro, li togliete
dalla legge, e dovrebbe essere legge della pesca
Vergogna Vi dovete vergognare
Avete la maggioranza, avete i numeri, evidentemente voterete
questa legge, ma vi dimostrerò, andate in giro per le marinerie
siciliane, si faccia un giro Assessore e vada a vedere se Lei può
arrivare in una marineria ed essere accolto come qualcuno che sta
cercando di salvare la pesca.
E' una politica clientelare, è una politica vergognosa quella che
state portando avanti.
Lei ha un consulente che ha preso già per quest'anno 20 mila euro,
che è il Presidente del distretto della pesca e che questa sera
avrà la possibilità, da parte sua, di avere altri 50 mila euro
finanziando l'Osservatorio della pesca, togliendo le Organizzazioni
dei produttori ed inserendo il Distretto della pesca eco-ambientale
per poter accedere ai fondi del SEP che ribadisco - dato che
parlate tanto di Comunità europea - che la Comunità europea
stabilisce per regolamento i fondi che devono gestire le OP e i
fondi che devono gestire eventualmente i distretti, perché lei sa
meglio di me, assessore, che occorre avere schiena dorsale per chi
è seduto su quella poltrona, che deve fare gli interessi di
categorie, occorre saper dire no.
Evidentemente c'è qualcuno che protegge questo sistema, assessore
non è colpa sua, che impongono determinati consulenti e allora
facciamo questo tipo di lobby, allora andiamo avanti così.
Continuate
Allora, e concludo, onorevole Leontini, se dobbiamo mandare questo
Governo a casa bisogna essere d'accordo e questo accordo che avete
fatto oggi in Commissione Bilancio non andava fatto, non c'era
bisogno di questo tranello per dimostrare di avere a che fare
politicamente poco seria, scorretta e che fa tutto tranne che
cercare di dare risposte vere e serie agli interessi economici
della nostra Terra.
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCILLA. Come si fa a votare questo disegno di legge? Vergogna
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, intervengo perché l'onorevole Scilla sa che ho
dichiarato personalmente che questo disegno di legge avrebbe
meritato certamente un'attenzione maggiore nei confronti dei
pescatori, eppure qualche segnale mi sembra che ci sia.
Certo non basta, lo diremo alla fine quando discuteremo e
riscriveremo il nostro punto di vista su questo disegno di legge
che rappresenta, tuttavia, un passo avanti importante, non possiamo
buttare via con l'acqua sporca anche il bambino.
Mi sembra, invece, inutile questo dibattito sul no a questo
emendamento, mi sembra veramente inutile, perché stiamo parlando di
Università che in passato avevano sette rappresentanti, che oggi ne
hanno soltanto quattro; stiamo parlando delle più grandi università
italiane e siciliane, stiamo parlando del Consiglio nazionale di
ricerche, ma, soprattutto, stiamo parlando di una cosa, che vanno a
lavorare lì gratis. Ripeto: gratis E dovremmo ringraziare, semmai,
questi professionisti che vanno ad espletare una funzione legata
alla loro professionalità a gratis.
Quindi, veramente io mi sento di esprimere un parere positivo
motivato, al di là poi di chi vada e di chi non vada perché mi
sembra specioso chi su questo argomento voglia introdurre elementi
strumentali.
Quindi, il parere è positivo.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto,
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 25, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si riprende l'articolo 18, precedentemente accantonato.
Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 18.8:
Nei terreni di cui al comma 1, possono essere realizzati impianti
fotovoltaici fino a 250 kwatt necessari alle esigenze aziendali
dell'impresa agricola proprietà degli stessi terreni . Mi pare che
sia oggetto di una riscrittura condivisa.
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Signor Assessore, io
mi sento di farle una domanda preliminare e cioè se gli emendamenti
aggiuntivi possono essere prelevati ed, in particolare, faccio
riferimento all'emendamento A15 dello stesso Governo, agli
emendamenti A16 e A5 perché penso che, qualora approvati, superino
questo argomento cui facciamo riferimento.
Se il parere è già negativo da parte della commissione bilancio su
tutti gli emendamenti, allora, il discorso è diverso.
Non stiamo più parlando di aiuti agli agricoltori, ma stiamo
soltanto dicendo che consentiamo agli agricoltori di potere
realizzare, presso la loro azienda agricola, un impianto
fotovoltaico che produca 250 kwh - così viene scritto, penso che
250 non possa essere scritto, signor assessore, penso che debba
essere al di sotto dei 200, non possa superare i 200, la invito a
rileggere questo dato - necessari alle esigenze aziendali
dell'impresa agricola.
Io avrei tanto preferito, signor assessore, lo dico ai colleghi
della commissione che non so per quale ragione abbiano cassato
l'articolo relativo agli aiuti del 90 per cento dei costi relativi
agli interessi del prestito che sono costretti a fare, perché così
rendiamo minimale questo intervento, mentre consentire la
possibilità ad un agricoltore di avere una agevolazione avrebbe
consentito una diffusione decisamente maggiore del minieolico, del
microeolico e del microfotovoltaico.
Non ho capito bene, signor assessore, se rimane o se è stata
cassata la parte che riguarda i cinque anni, per i terreni che
hanno cinque anni di abbandono e non utilizzo. Vorrei soltanto che
su questo esprimesse un suo punto di vista per capire qual è il
senso che, in ragione di un'attività agricola, noi stiamo
giustificando l'utilizzo dell'energia alternativa, ai fini
dell'azienda agricola e, poi, invece inseriamo il concetto del
terreno abbandonato, o del terreno che, soltanto perché era di
qualche mafioso può essere immediatamente utilizzato anche se si
trova nel centro della Conca più bella della Sicilia.
Su questo tema vorrei che ci fosse un'ulteriore riflessione per
capire questo 250 kwh, come esce fuori, se in corrispondenza della
normativa nazionale, che a me risulta essere al di sotto dei 200
kwh o se, invece, intende modificare questo aspetto. E' assodato
che il parere della Commissione è negativo rispetto agli aiuti agli
agricoltori.
ODDO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ODDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo normare
sui 250 kwatt perché la normativa di riferimento dice una cosa
chiara da 20 a 200 , da 200 in poi sono considerate centrali
elettriche. Il limite, quindi, è 200. Da 200 in poi è tutta
un'altra cosa. Siamo fuori dalla normativa di riferimento che
regola tutta la materia del fotovoltaico e non solo del
fotovoltaico, ma in questo caso è il fotovoltaico.
Non possiamo, quindi, scrivere 250. Il limite della normativa di
riferimento è 200. Se dobbiamo giocare a mediare su queste
questioni, siamo fuori dal mondo. E' 200 perché, evidentemente, non
a caso, la normativa dice 200 perché superati i 200 vale poi
un'altra procedura, tutt'altra procedura che, evidentemente, apre
tutto un altro scenario. Non facciamo, quindi, come poco fa, per la
verità, che eravamo rimasti in un modo, si doveva scrivere una cosa
in un certo modo e ce la siamo vista scrivere in un altro modo. Per
carità, non possiamo scrivere 250. Il limite è 200. Rispettiamo la
normativa di riferimento e diamo, anche da questo punto di vista,
la possibilità, di chiudere questo disegno di legge.
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Chiedo
di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Signor
Presidente, è intenzione del Governo ritirare questo emendamento
perché 200' è già nella norma.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, scusate, è stato soppresso il
comma 2. Il comma 2, approvando l'emendamento 18.7, è stato
soppresso per cui il dato 200 kwatt in questo momento non compare
da nessuna parte.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, capisco che
siamo stanchi, però rischiamo di fare un po' di confusione.
Poco fa, inavvertitamente, è stato votato un emendamento per parti
in cui una delle parti dell'emendamento sopprimeva un comma ed è il
comma che, in qualche modo, stabiliva i limiti che sono previsti
dalla legge nazionale per i quali ci sono gli incentivi, però, noi
qui stiamo normando non i limiti energetici, ma stiamo normando il
fatto che impropriamente parliamo di impresa agricola in un terreno
che, da almeno cinque anni, è incolto e, quindi, con dichiarazione
giurata da parte di un tecnico si acquisisce il principio di
terreno incolto che consente di allocare presso quel terreno un
impianto che, poi, metta pure i pannelli fotovoltaici.
Qual è stata la ragione per cui si è detto attenzione Se noi
deroghiamo ai limiti previsti dalla legge nazionale, mentre per gli
imprenditori agricoli non c'è solo il limite di produzione, ma c'è
anche il limite di reddito, perché un imprenditore è agricolo se il
suo reddito dell'impresa è prevalentemente connesso alla sua
attività agricola; ma se un imprenditore agricolo è un imprenditore
di un terreno incolto il suo reddito non è connesso alla produzione
agricola, sarà prevalente, invece, quello proveniente dalla
produzione energetica. .
A quel punto noi rischiamo di trasformare, di incentivare tutti i
terreni siciliani, che dopo cinque anni si dichiarano incolti, per
essere aree a servizio non più degli impianti incentivati dalla
legge, ma per essere al servizio di vere e proprie centrali
fotovoltaiche che prescindono dalla questione.
Così rischiamo di varare una norma in cui, di fatto, stiamo
autorizzando una variante di destinazione urbanistica. Siccome
abbiamo fatto un incidente e non è la prima volta che succede,
siccome eravamo tutti d'accordo, ci eravamo resi conto che
l'abrogazione di quel limite poteva costituire un problema, abbiamo
detto al Governo di riscrivere una modalità che ristabilisca il
limite. Si era provato 250 e forse ha ragione il collega Oddo.
Forse, a questo punto, diciamo quello che prevede la legge
nazionale, che gli impianti sono da 20 a 200 kwatt; cioè, può
essere il minimo la ragione che reintroduce la norma che era stata
cassata, altrimenti facciamo un danno alla Sicilia, torniamo al Far
West energetico senza che ce ne accorgiamo.
Se al Governo non piace 250 kwatt, mettiamo da 20 a 200 kwatt. Se
siamo tutti d'accordo, è per così dire una forzatura che facciamo
dal punto di vista regolamentare, però, credo che sia una forzatura
che affronta il pericolo che invece rischiamo di correre abrogando
qualunque limite.
Giustamente diceva il Presidente non c'è più il limite, se lei
ritira il suo emendamento, riproponiamo il testo senza limite.
Dobbiamo avere, invece, un limite, può essere da 20 a 200 kwatt, lo
scriviamo e basta.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, una soluzione potrebbe essere
questa: l'emendamento presentato dal Governo prevedeva 250 kwatt
come tetto massimo, invece il subemendamento 18.8.1, presentato
dall'onorevole Oddo, propone come tetto massimo 180 kwatt.
Limitiamo, quindi, il tetto a 180 kwatt.
CRACOLICI. Vogliamo abrogare l'articolo?
CALANDUCCI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà
CALANDUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei
sottolineare l'aspetto del terreno incolto. Credo che questo
terreno debba essere inserito in un'impresa agricola perché, così
facendo, noi, in qualche maniera, incentiviamo l'impresa agricola
ed evitiamo il rischio, come dice l'onorevole Cracolici, che la
Sicilia si possa trasformare in una centrale termoelettrica.
Se, assieme al limite nella produzione energetica, inseriamo due
parole terreno incolto inserito nel contesto di un'azienda
agricola, è fondamentale perché, in caso contrario, finisce che
stiamo incentivando o comunque tentando di incentivare altri
aspetti che meritano sicuramente attenzione all'incentivazione,
però, non si parla né di agricoltura, né di aziende agricole.
Volevo che il Governo mi ascoltasse. Volevo un po' di attenzione
sia dalla parte della Commissione che da parte del Governo. I due
aspetti, i due vulnus di questa norma, così come dice l'onorevole
Cracolici, uno è il limite, è l'assenza di normativa in merito, la
crescita selvaggia; l'altro limite è che è fondamentale inserire
questo terreno incolto nell'ambito di un'attività agricola, perché
in caso contrario non abbiamo motivo di inserirlo in questa legge,
lo inseriremo in altre leggi. Dobbiamo, in qualche maniera, cercare
di valorizzare l'aspetto agricolo ed imprenditoriale-agricolo ed
inserirlo in un'azienda agricola.
Quindi, accanto al limite, dopo terreno incolto', propongo al
Governo di inserirlo in un'attività di un'azienda agricola.
PRESIDENTE. Onorevole Calanducci, nell'emendamento del Governo è
scritto: oltre al limite , necessario alle esigenze aziendali
dell'impresa agricola proprietaria degli stessi .
VINCIULLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VINCIULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori
assessori, credo che l'unico punto su cui stiamo veramente
discutendo è questo articolo 18.
Poco fa c'è stato l'intervento dell'onorevole Cracolici che
riprende quasi interamente quello che avevo detto prima io e
siccome su questo emendamento non possiamo correre il rischio di
sbagliare nuovamente, io le chiedo di sospendere solo per cinque
minuti l'Aula, di riscrivere questo emendamento tutti insieme,
dopodiché lo approviamo perché c'è l'assoluta necessità di evitare
che la Sicilia diventi un campo fotovoltaico autorizzato attraverso
una legge che dovrebbe servire a rilanciare l'agricoltura e che,
invece, potrebbe servire per altri fini che questo Parlamento non
vuole assolutamente autorizzare.
Allora, proprio per evitare che ciò possa accadere, signor
Presidente, le chiedo cinque minuti di sospensione: scriviamo il
nuovo emendamento e così siamo certi di evitare di fare diventare
la Sicilia un campo fotovoltaico.
MARZIANO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà
MARZIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io penso che,
cambiando la cifra prevista nell'emendamento del Governo, si
ottemperi a quelle esigenze che sono state poste in più interventi
e cioè: intanto non si supera come tetto di produzione quello
previsto dalla legge nazionale e, in secondo luogo, si lega la
produzione, come scrive l'emendamento, alle esigenze aziendali
dell'impresa agricola proprietaria degli stessi terreni.
E' chiaro che si tratta di autoproduzione e non di produzione
aggiuntiva, anche perché le produzioni alternative devono avere per
forza se si produce oltre le proprie esigenze, poi gli accordi con
Terna, cioè con il distributore, in questo caso se sono produzioni
legate alle esigenze dell'impresa agricola che ha anche un terreno
incolto, è chiaro che il surplus non può essere trasferito alla
rete di distribuzione.
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, penso che ci sia obiettivamente un po' di
confusione in questa materia. Volevo chiarire una cosa che è giusto
che il Parlamento sappia: al di sopra dei 200 kwh non vi è un
utilizzo dell'energia sul posto, nel senso che non diventa più
energia che viene da Terna consentita come utilizzo sul posto da
parte dell'Azienda e superati i 200 kwh si diventa produttori di
energia che non può essere più scambiata sul posto, ma va
scambiata, come dire, come produttori di energia.
Quindi, non riguarda più gli agricoltori, un dato è certo: al di
sopra dei 200 kwh non si può andare.
Ma qui il riferimento è un altro, qui stiamo facendo, onorevole
Mancuso, una norma nella quale facciamo riferimento ai terreni non
utilizzati e non ai terreni utilizzati e allora qui dobbiamo
assolutamente riscrivere questa norma sapendo anche che quando
parliamo di fotovoltaico è una cosa, quando parliamo, per esempio,
di biomasse il tetto massimo non è 200 kwh ma il tetto massimo è 60
kwh.
Pertanto, siccome era stato scritto un emendamento - ahimè -
purtroppo cassato dalla Commissione Bilancio che prevedeva gli
aiuti verso le imprese edili e non la possibilità di costruire in
un terreno degli impianti fotovoltaici o quant'altro che è già
previsto dalla legge nazionale, quindi, fermiamoci un attimo su
questo argomento, trattiamolo alla fine e facciamo in modo che
possa essere descritto da esperti e scritto da esperti nella
maniera giusta.
INCARDONA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCARDONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, viste le diverse
formulazioni proposte dal Governo verrebbe facile attaccare per
sottolineare l'oscillante orientamento e quindi la confusione di
idee, come dire, poche idee e ben confuse nell'area del Governo che
propone prima un testo di legge, poi propone l'emendamento 18.7,
poi propone il 18.8 che sono tre articolazioni del medesimo comma
assolutamente contraddittorie o comunque oscillanti.
Leggendo il 18.7, che mi pare il punto di riflessione più serio,
c'è da dire che il Governo si rende conto che questa norma serve
per consentire che ci siano le autocertificazioni o comunque si
possa procedere, attraverso una perizia giurata; nel 18.7 si fa
riferimento alle autocertificazioni per chiedere le autorizzazioni
per l'installazione dell'impianto fotovoltaico.
Andare poi a distinguere se sono all'interno delle imprese, se non
lo sono, se si tratta di altro, è veramente specioso. In ogni caso,
dico che le imprese agricole, a prescindere dalle esigenze proprie,
anche se dovessero produrre qualcosa in più che può servire loro
per abbattere i costi, utilizzare comunque la superficie a loro
disposizione di terreni che siano in grado di ospitare gli impianti
fotovoltaici perché ancora ci arrovelliamo su questo tema.
Una cosa però è certa: che non si può superare il tetto dei 200
kwatt perché altrimenti diventa un'altra cosa. Ma, fermo restando
questo punto, penso che si debba partire dal 18.7 che mi pare la
formulazione più corretta e, al tempo stesso, più liberale, più
garantista rispetto alle esigenze delle aziende agricole.
Signor Presidente, chiedo scusa, visto che l'onorevole Cracolici
sente il bisogno di parlarle all'orecchio, evidentemente c'è
bisogno di una breve pausa di riflessione, di sospensione per
riformulare insieme questo articolo perché è di fondamentale
importanza per lo sviluppo delle imprese agricole ma anche per dare
una opportunità lavorativa e anche di ricchezza al nostro
territorio e alla nostra Sicilia, visto che il sole non ce lo può
togliere nessuno.
PRESIDENTE. Assessore, c'è una proposta da parte sua di cassare
l'intero articolo 18?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Chiedo
di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, sono d'accordo a cassare
l'articolo. Volevo semplicemente aggiungere una considerazione: la
gestione dell'energia per le aziende agricole è disciplinata da una
legge nazionale, non regionale.
Quello che dico è che non ha senso porre dei vincoli per norma
alle aziende siciliane perché una azienda potrebbe anche decidere
di produrre energia non sovvenzionata. Quindi, ci stiamo
accapigliando sul nulla. Sono d'accordo a cassarlo ed
eventualmente, poi, lo ripresenteremo nelle sedi opportune.
PRESIDENTE. L'emendamento 18.8 è ritirato. L'Assemblea ne prende
atto.
Pertanto, decade l'emendamento dell'onorevole Oddo 18.8.1.
Il Governo ritira l'emendamento 18.7.
L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 18. Chi è favorevole si alzi; chi è
contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Si passa agli emendamenti aggiuntivi.
Si procede con l'emendamento A44, a firma del Governo. Il parere
della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento A43, a firma del Governo. Il parere della
Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento A13 è stato già approvato e quindi l'A42 è superato
perché di identico contenuto.
Si passa all'emendamento A9, a firma dell'onorevole Adamo. Il
parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti A11, A2 e A3 sono improcedibili in quanto il
parere della Commissione Bilancio è contrario.
Si passa all'emendamento A40, a firma dell'onorevole Panepinto,
Marinello ed altri.
CRACOLICI. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa agli emendamenti A15, A16, A5 e A41 sono improcedibili in
quanto il parere della Commissione Bilancio è contrario.
Si passa all'emendamento A10, a firma dell'onorevole Cappadona. Il
parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della commissione. Contrario.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento A14 che è improcedibile per il parere
contrario della Commissione Bilancio'.
Si passa all'emendamento A17, a firma dell'onorevole Cracolici. Il
parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti A18, A19, A12, A20, A8 e A21 risultano
improcedibili per il parere contrario della Commissione Bilancio.
Si passa all'emendamento A22 dell'onorevole Cracolici ed altri a
cui è stato presentato il subemendamento A22.1 della Commissione
Bilancio. C'è dunque un parere favorevole della Commissione
all'emendamento A22.1.
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLIANNI, vicepresidente della commissione. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, prendo atto che ormai si è presa questa
abitudine che, quando non si vuole fare una cosa la Commissione
Bilancio' dichiara improcedibili talune
PRESIDENTE. Onorevole Colianni, gli emendamenti vengono dichiarati
improcedibili dalla Presidenza.
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. ritiene di dovere
fare in modo che certe cose divengano improcedibili. Signor
Presidente, credo che - al di là di quello che è il parere della
Commissione - sia fra le sue prerogative verificare se in realtà
taluni di questi emendamenti hanno bisogno o meno di copertura di
spesa. Penso sia nel suo potere.
PRESIDENTE. Assolutamente sì. Tutti gli emendamenti che hanno
bisogno di copertura finanziaria vanno mandati d'ufficio in
Commissione Bilancio'
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Anziché di prendere
atto impunemente di quanto, qualche collega di decidere di
sottoporle una domanda: vorrei capire che cosa c'è di
economicamente rilevabile nell'emendamento A20, quando si dice che
L'Assessorato regionale all'economia è autorizzato ad istituire un
apposito capitolo per retribuire il personale forestale operaio a
tempo indeterminato OTI, lavoratori forestali OTI previsti nei
centri operativi di cui alla legge regionale 14 del 2006 che in
atto prestano servizi amministrativi vengono inquadrati nei ruoli
amministrativi dello stesso corpo forestale mantenendo l'anzianità
posseduta al momento del passaggio .
Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad una norma che non
prevede assolutamente alcun aumento di spesa, non necessita di
nessun contributo strutturale ed economico da parte della Regione.
Si tratta soltanto di istituire un capitolo di spesa che consenta a
questi padri di famiglia che pigliano i soldi una volta ogni tre-
quattro mesi, di prenderli mensilmente, come tutti i cristiani di
questo mondo.
Non capisco per quale motivo la Commissione Bilancio debba
esprimere su questa vicenda un parere negativo.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, c'è già un parere negativo
espresso dalla Commissione Bilancio, quindi l'argomento è chiuso,
fermo restando che essendo un argomento interessante si può
riproporre in un'altra norma, magari nella legge finanziaria.
Si passa all'emendamento A22.1. Il parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Mi rimetto all'Aula.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento A22.1. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento A22. Il parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento A22. Chi è favorevole
resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento A23. Il parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Mi rimetto all'Aula.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento A23. Chi è favorevole
si alzi, chi è contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento A7. Il parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Contrario.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è
contrario resti seduto.
(Non è approvato)
L'emendamento A45 è decaduto.
Si passa all'emendamento A24 del Governo. Il parere della
Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Mi rimetto all'Aula.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamentiA25 e A26 sono improcedibili.
Si passa all'emendamento A27, dell'onorevole Cracolici.
CRACOLICI. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento A28, dell'onorevole Cracolici.
CRACOLICI. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Gli emendamenti A29, A30, A31, A32 sono improcedibili.
Si passa, dunque, all'emendamento A33 dell'onorevole Pogliese.
Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Oddo, Cracolici,
Apprendi e Raia, il subemendamento A33.1.
Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo, quindi, in votazione l'emendamento A33, come emendato. Il
parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento A46, dell'onorevole Adamo. Il parere del
Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento A34 è improcedibile.
Si passa all'emendamento A10, dell'onorevole Cappadona. Il parere
del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Mi rimetto all'Aula.
CAPPADONA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPPADONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i miei
emendamenti, sia quello precedente che questo in discussione,
miravano ad incentivare la grande distribuzione a vendere prodotti
tipici siciliani, venendo loro incontro con delle agevolazioni o in
termini di concessione o in termini di oneri. Siccome mi si dice
che c'è una norma propria, vorrei che mi venisse spiegata.
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Chiedo
di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Signor
Presidente, onorevoli deputati, l'idea era quella di non accedere a
promozioni per la grande distribuzione e vorrei spiegare quale è la
logica che sottende a questo approccio.
La Sicilia importa il 75% delle produzioni agro alimentari, siamo
diventati un mercato di consumo e non un mercato di esportazione.
Il Governo ha presentato una normativa che lei troverà
nell'articolato di farm market, ossia della vendita diretta dei
produttori direttamente nei punti vendita, perché abbiamo la
pretesa di cercare di compattare l'offerta, per poi in un secondo
momento procedere ad una promozione. La promozione è condivisibile,
ma oggi fare della promozione sul punto vendita equivale a far
vendere gli altri, perché non riusciamo a compattare la merce
neanche nei mercati di prossimità. Consideri che siamo grandi
produttori di olio, ma nei supermercati siciliani si trova olio che
proviene da altre parti, quindi da filiere perfette, che riescono a
servire il mercato.
Onorevole Cappadona, non la prenda come un fatto personale, l'idea
è encomiabile, però bisogna prima creare la specializzazione delle
filiere, che oggi in Sicilia non c'è.
CAPPADONA. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento
A10.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento A 38. Il parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Mi rimetto all'Aula.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento A39 del Governo, che ha avuto il parere
favorevole della Commissione Bilancio.
Il parere della Commissione.
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Mi rimetto all'Aula.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento A4.
Comunico che gli onorevoli Cracolici, Di Benedetto, Vinciullo,
Oddo, Panepinto, Mancuso, Leontini, Pogliese, Leanza, Cappadona e
Calanducci vi appongono la firma.
Comunico che è stato presentato dal Governo il subemendamento
A4.1, interamente sostitutivo dell'emendamento A4. Lo pongo in
votazione.
Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento A 48 del Governo.
DI BENEDETTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI BENEDETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo
approvato nel 2010 una norma che ha stabilito che tutti gli Enti
che hanno trasferimenti da parte della Regione, nonché sono
sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione,
sottostanno al patto di stabilità.
E fra l'altro diciamo, nella stessa norma, che le società in cui
la Regione non ha la maggioranza assoluta delle azioni, la totalità
delle azioni, ma ha semplicemente la maggioranza, quindi il 51 per
cento delle azioni sottostanno al patto di stabilità, per cui
abbiamo aziende a gestione privata - penso all'Italkali, la Regione
al 51 per cento, eppure obblighiamo anche questa società, non si
capisce poi se viene praticato, a sottostare al patto di stabilità.
Vorrei comprendere perché al patto di stabilità debbano derogare
l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e le Camere
di commercio. E soprattutto perché in commissione abbiamo esaminato
un emendamento, bocciandolo, che riguardava il non rispetto del
patto di stabilità ai fini del salario accessorio dei dipendenti.
Nella Regione siciliana, in tutti gli enti controllati dalla
Regione, il salario accessorio non può superare il 15 per cento del
monte salari. E c'era un emendamento che diceva che le Camere di
commercio potevano sforare questo tipo di vincolo, che è stato
bocciato dalla commissione.
Mi pare che questo ritorni oggi in Aula con questo emendamento,
tant'è che la legge a cui vogliamo derogare pone, anche in materia
di spesa per il personale, il vincolo del rispetto del patto di
stabilità.
Io vorrei capire se vogliamo fare nuove assunzioni all'Istituto
zooprofilattico, se vogliamo incentivare le assunzioni alle Camere
di commercio, vorrei spiegato dal Governo le ragioni di questa
norma. Vorrei comprendere le ragioni di questa deroga, a fronte di
una norma generale che vincola tutti i soggetti che non solo hanno
trasferimenti da parte della Regione, ma che sono anche sottoposti
semplicemente a vigilanza della Regione.
Faccio un esempio: gli ACT non hanno trasferimenti da parte della
Regione e sottostanno al vincolo. Spiegatemi perché se mettiamo
l'Istituto zooprofilattico o le Camere di commercio non dobbiamo
mettere gli ACT o le società private che hanno capitali privati.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento A48 del Governo. Il
parere della Commissione?
COLIANNI , vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento A47.
Comunico che è stato presentato dall'onorevole Mancuso il
subemendamento A47.1. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Il subemendamento A47.2 del Governo è ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'emendamento A.47, come emendato. Il parere
del Governo?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.
Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, si passa all'articolo 38. Ne do lettura:
«Articolo 38
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Presidenza del presidente Cascio
Presidenza del vicepresidente Oddo
Onorevoli colleghi, comunico che sono stati presentati i seguenti
ordini del giorno:
n. 587 Iniziative a livello nazionale atte a modificare
l'articolo 13 del d.lgs. n. 205/2010 , degli onorevoli Corona,
Leontini, Mancuso, Bosco, Torregrossa, Limoli e D'Asero;
n. 590 Iniziative a livello nazionale e comunitario per la
modifica della normativa in materia di residui vegetali derivanti
da lavorazione agricola e forestale , degli onorevoli Rinaldi,
Ammatuna, Barbagallo e Galvagno;
n. 591 Iniziative a sostegno delle imprese del comparto agro-
zootecnico della Regione , degli onorevoli Maira e Cordaro;
n. 592 Interventi urgenti a sostegno dell'agricoltura , degli
onorevoli Caputo, Pogliese, Buzzanca, Falcone e Vinciullo;
n. 593 Norme per la utilizzazione delle terre incolte,
abbandonate o insufficientemente coltivate , degli onorevoli Savona
e Leontini;
n. 594 Iniziative per migliorare l'efficacia delle misure del PSR
2007-2013 , degli onorevoli Adamo, Calanducci, Scilla, Leanza
Nicola e Cracolici.
Onorevoli colleghi, non sorgendo osservazioni, su proposta del
Governo, gli ordini del giorno vengo tutti accolti come
raccomandazione.
L'Assemblea ne prende atto.
Assessore D'Antrassi, secondo lei gli emendamenti A33 e A46, così
come sono stati formulati ed approvati dall'Assemblea, sono
utilizzabili positivamente e, quindi, compatibili o hanno bisogno
di una riscrittura e di un coordinamento da parte degli uffici?
D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Signor
Presidente, così come sono, mi sembrano ben formulati.
PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 117.1 della Commissione:
All'articolo 30, comma 2, sostituire le parole da nell'ambito' a
per tempo vigente, alle condizioni e limiti previsti dal
regolamento CEE n. 1998/2006 .
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 117.2 del Governo: All'articolo 32 comma
4, sostituire la parole il Ministero delle politiche agricole con
l'assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari .
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
LEONTINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEONTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia
dichiarazione di voto sarà breve. Vorrei solo sottolineare che la
maggioranza non è mai stata presente in Aula con un numero
sufficiente di deputati. Abbiamo lavorato e contribuito in modo
costruttivo affinché il disegno di legge completasse il suo iter,
affinché venisse esaminato ed approvata in ogni singolo articolo.
Non abbiamo mai chiesto il numero legale, anche se non c'è mai
stato.
I venti colleghi della maggioranza che adesso si accingono a
votare, signor Presidente, tre quarti d'ora fa erano appena 12 e
noi abbiamo mantenuto la nostra presenza, abbiamo collaborato ed
abbiamo contributo - assessore, ce ne dia atto - con la nostra
presenza ed i nostri interventi, a qualificarla e a fare in modo
che venisse approvata.
Volevo solo sottolineare questo all'onorevole Cracolici, che è il
capo di una maggioranza che non esiste.
Presidenza del presidente Cascio
Presidenza del vicepresidente Oddo
Votazione finale del disegno di legge nn. 732-672-699-700-713/A
PRESIDENTE. Pongo in votazione il disegno di legge nn. 732-672-699-
700-713/A «Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della
pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio»
Indìco la votazione per scrutinio nominale.
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante
verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il
pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
nominale:
Presenti . 54
Votanti .. 53
Maggioranza 27
Favorevoli 53
(L'Assemblea approva)
Onorevoli colleghi, come sapete, siamo entrati nella sessione di
bilancio per cui l'Assemblea, al di là della finestra legislativa
che si aprirà tra qualche settimana, non potrà esaminare altri
disegni di legge, tranne quelli decisi dalla Conferenza dei
capigruppo. Le Commissioni di merito e poi la Commissione Bilancio
sono invitate a lavorare sulla finanziaria e sul bilancio.
Martedì 22 novembre, alle ore 15.00, è convocata la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari per stabilire il calendario dei
lavori, soprattutto in ordine ai cinque o sei disegni di legge già
pronti per l'Aula, calendarizzando quindi la finestra legislativa
dentro la quale approvare queste norme.
La seduta è rinviata a martedì, 22 novembre 2011, alle ore 16.00,
con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del presidente Cascio
Presidenza del vicepresidente Oddo
I -Comunicazioni
II - Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del
Regolamento interno, di interrogazioni e di interpellanze della
rubrica Salute
La seduta è tolta alle ore 20.54
Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula - Ufficio dei resoconti
alle ore 23.15
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Responsabile
Capo dell'Ufficio dei resoconti
dott.ssa Iolanda Caroselli
ALLEGATO EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
DISEGNO DI LEGGE NN. 732-672-699-700-713/A INTERVENTI PER LO
SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA. NORME IN MATERIA DI
ARTIGIANATO, COOPERAZIONE E COMMERCIO .
All'articolo 3:
Emendamento 3.7:
Alla fine della lettera a) del comma 1 aggiungere l'Assessore
regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto
può procedere alla compensazione delle somme tra i diversi
interventi.
Emendamento 3.2:
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Le imprese agricole accedono altresì ai benefici di cui
all'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e
successive modifiche ed integrazioni, tramite l'IRFIS e/o gli
istituti bancari aderenti alle procedure previste dal predetto
articolo. .
Subemendamento 3.2.1:
All'articolo 8 della legge regionale 23/2008 al comma 4 sostituire
le parole per l'industria' con le parole per l'economia, sentito
l'Assessore regionale per le attività produttive e l'Assessore
regionale per le risorse agricole ed alimentari'.
Al comma 4 bis sostituire le parole per l'industria' con le
parole per l'economia'.
All'articolo 8:
Emendamento 8.7 (prima parte):
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. La Regione istituisce il logo identificativo dei prodotti
siciliani di qualità a "chilometro zero", nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59, promuovendone la conoscenza e la diffusione. Alle imprese
di servizi operanti in Sicilia esercenti attività di vendita,
ristorazione o ospitalità che utilizzano prodotti di qualità a
"chilometro zero", l'Assessorato regionale per le risorse agricole
ed alimentari attribuisce il logo "chilometro zero" da collocare
negli esercizi ed utilizzabile nell'attività di impresa e
nell'attività promozionale. Con proprio decreto l'Assessore
regionale per le risorse agricole ed alimentari disciplina i
criteri e le modalità per l'istituzione e la diffusione del logo
"chilometro zero", dandone comunicazione al Ministero dello
sviluppo economico ai sensi della vigente normativa."
Emendamento 8.7 (seconda parte):
A comma 3 sostituire la lettera d) con la seguente:
"d) compone gli interessi delle parti in occasione dell'apertura,
del trasferimento di sede e dell'ampliamento della superficie di
vendita nel territorio regionale, delle grandi strutture di
vendita e di centri commerciali che esercitano attività di
commercio nel settore merceologico agro-alimentare, in
applicazione della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 28,
attraverso la sottoscrizione di intese e accordi";
Emendamento 8.7 (terza parte):
Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
"3bis. La partecipazione al tavolo di concertazione è a titolo
gratuito senza oneri a carico del bilancio regionale",
Al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
- le parole "non possono scaturire" sono sostituite dalle parole
"non scaturiscono";
- al termine del periodo aggiungere virgola e le seguenti parole
"in quanto la disposizione non prevede alcun intervento
finanziario"
Emendamento 8.8:
Aggiungere il seguente comma:
Le disposizioni di cui al comma 1, relative alla conoscenza e
alla diffusione dei prodotti siciliani di qualità si applicano
anche per il latte fresco pastorizzato, il latte di qualità
prodotto in Sicilia.
L'Assessorato per le risorse agricole ed alimentari, d'intesa con
le associazioni di categoria, individua modalità atte alla
promozione pubblicitaria del latte siciliano presso la grande
distribuzione organizzata. .
All'articolo 9:
Emendamento 9.10 (prima parte):
Il comma 3 è così sostituito:
"3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed
alimentari, con proprio decreto, disciplina le modalità di
esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Emendamento 9.10 (seconda parte):
Al comma 4 le parole "presente articolo" sono sostituite dalle
parole "comma 1"
All'articolo 10:
Emendamento 10.8:
Il comma 1 è così sostituito:
1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
attua le misure nazionali di lotta obbligatoria per la prevenzione
e il controllo delle infezioni causate dal virus della tristezza
degli agrumi Citrus Tristeza Virus'.
All'articolo 11:
Emendamento 11.7 (prima parte):
Al comma l le parole "nella compagna 2010/2011'' sono sostituite
con le seguenti "nella vendemmia relativa all'anno 2011";
Emendamento 11.7 (seconda parte):
Il comma 2 è così sostituito: "2. Con decreto del Dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura
dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari
sono stabilite le procedure per la concessione dell'aiuto di cui
al comma 1, ivi comprese le modalità di controllo del cumulo per
evitare sovrapposizione di interventi. L'importo massimo
concedibile a ciascun beneficiario ai sensi del presente articolo
a titolo di de minimis è di euro 3.750,00 e può essere presentata
un'unica istanza per ogni cantina sociale cooperativa."
Emendamento 11.7 (terza parte):
Al comma 3 le parole "1998/2006, del 15 dicembre 2006" sono
sostituite dalle seguenti "n.1535/2007 del 20 dicembre 2007"
Emendamento 11.10:
Il comma 4 è così riformulato: 4. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2.500
migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, si provvede
con le riduzioni di spesa derivanti dalle seguenti modifiche
normative:
a) Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole 3.000 migliaia di
euro' sono sostituite dalle seguenti 2.500 migliaia di euro'.
b) Alla lettera h) septies del comma 1 dell'articolo 4 della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole 3.000 migliaia di
euro' sono sostituite dalle seguenti 1.000 migliaia di euro'.
All'articolo 12:
Emendamento 12.7:
All'articolo 12, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente
periodo: individuati nel rispetto delle procedure di evidenza
pubblica .
Subemendamento 12.7.1:
Alla fine dell'emendamento 12.7, aggiungere ovvero, previa
stipula di apposita convenzione, all'ISMEA .
All'articolo 13:
Emendamento 13.1:
Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
- le parole "non possono scaturire" sono sostituite dalle parole
"non scaturiscono"
- al termine del periodo aggiungere "e all'espletamento dei nuovi
compiti si provvede con le attuali assegnazioni del vigente
bilancio"
All'articolo 16:
Emendamento 16.3:
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. ... - Disposizione transitoria. - 1. Al fine di venire
incontro alle difficoltà finanziarie degli enti locali
territoriali, esclusivamente per il triennio 201112013, non trova
applicazione la disposizione dei cui al comma 4 dell'articolo l
della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16.
All'articolo 17:
Emendamento 17.5:
Al comma 1 sostituire le parole 31 dicembre 2016 con 31
dicembre 2013
Emendamento A.13:
Aggiungere il seguente articolo:
Art . - 1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale
n. 29/1960 e successive modifiche ed integrazioni si applicano
altresì ai coltivatori diretti che di fatto abbiano condotto il
fondo da almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge purché ciò risulti da certificazione relativa
all'ottenimento di contributi comunitari .
All'articolo 21:
Emendamento 21.14:
Alla lettera d) del comma 1, fra le parole disponibili' e
attraverso' inserire: esclusivamente per le finalità
istituzionali dell'Ente'
Subemendamento 21.11.1:
All'emendamento 21.11 dopo comma 7' aggiungere e 8'.
Emendamento 21.11:
Aggiungere la seguente lettera:
e) curare ed assicurare le azioni di miglioramento zootecnico,
Libri Genealogici, Registri Anagrafici e Controlli Funzionali per
la specie e razze allevate in Sicilia in attuazione dei commi 7 e
8 dell'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12,
introdotti dal comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 18
maggio 1996, n. 33, .
All'articolo 23:
Emendamento 23.3:
Il comma l è sostituito dal seguente:
l. L'Assessore regionale delle risorse agricole ed alimentari è
autorizzato a concedere alle imprese del settore della pesca, come
definite dall'articolo 2 del Regolamento (CE) 24 luglio 2007 n.
875/2007, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 25 luglio 2007, n. L 193, un contributo per la
copertura delle spese sostenute per il consumo del gasolio per
l'attività di pesca e di acquacoltura, cosi come si evince dal
libretto carburante. Con decreto dell'Assessore regionale delle
risorse agricole e alimentari sono determinate le aliquote di
contributo e le modalità di erogazione dello stesso. Per le
imprese con sede legale ed iscritte nei Compartimenti marittimi
delle isole minori è prevista una maggiorazione dell'aliquota del
contributo. Gli aiuti di cui al presente comma sono concessi alle
condizioni e nei limiti previsti dal predetto Regolamento (CE) 24
luglio 2007 n. 875/2007. Per le finalità di cui al presente comma,
è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 3.000
migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili
trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 20l0, ai sensi
della legge 23 dicembre 2009, n. 499.
Emendamento 23.6:
Aggiungere il seguente comma:
All'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 le parole attive nei comparti produttivi per i
quali è stato dichiarato, con delibera della Giunta regionale, lo
stato di crisi di mercato sono sostituite dalle parole in
difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto
agroalimentare ;
b) al comma 7 dopo le parole ammettere ad agevolazione,
aggiungere le seguenti parole tra le quali sono incluse i costi
di energia elettrica per la captazione e la distribuzione di acqua
irrigua ;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente: 8. Gli aiuti di cui
al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti
dal Regolamento (CE) n. 1535/2007, della Commissione del 20
dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della
produzione primaria dei prodotti agricoli, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L337 del 21 dicembre 2007.
All'articolo 25:
Emendamento 25.3:
Al comma 1 dell'articolo 25, dopo la lettera h sono aggiunte le
seguenti lettere:
i) due rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
operanti in Sicilia, di cui uno designato dall'Istituto
Talassografico;
l) il responsabile della struttura siciliana dell'ISPRA o un suo
delegato;
m) un docente per ciascuna delle quattro Università siciliane,
designato dal rettore.
All'articolo 27:
Emendamento 27.6:
Al comma 1 dopo le parole procedure concorsuali sono aggiunte le
parole secondo quanto disposto dal comma 43 dell'articolo 23 del
decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito in legge n. 111
del 15 luglio 2011 , e dopo le parole vittime di usura sono
aggiunte le parole ai sensi delle leggi n. 108 del 7 marzo 1996 e
n. 44 del 23 febbraio 1999.
All'articolo 31:
Emendamento 31.4:
Sopprimere l'articolo 31.
All'articolo 32:
Emendamento 32.4:
L'articolo 32 è sostituito dal seguente:
Art - Pane siciliano tradizionale. - 1. L'Assessore regionale per
le risorse agricole autorizza previa approvazione comunitaria e
ministeriale la produzione del Pane Siciliano Tradizionale (DOP)
riconosciuto e sottoposto ai controlli di cui al Reg.(CE) n.
510/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che potranno
essere effettuati anche previa convenzione con enti pubblici di
ricerca autorizzati e accreditati.
2. Per "Pane Siciliano Tradizionale" è da intendersi il pane
prodotto secondo un disciplinare di produzione approvato
dall'Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 a
base di frumento duro coltivato, raccolto, stoccato e molito nel
territorio regionale e di cui sia verificata la rintracciabilità
ai sensi della norma UNI ISO 22005:2008; la tecnologia di
produzione, compreso l'uso dei lieviti, viene descritta nel
disciplinare di produzione proposto dall'Associazione richiedente
il riconoscimento e approvato dal competente Ministero delle
Politiche Agricole.
3. Presso l'Assessorato delle risorse agricole è istituito un
apposito albo dei produttori di pane siciliano tradizionale che
sono assoggettati ai sistemi di controllo di cui al comma 1.
4. Il Ministero delle Politiche Agricole provvede per il tramite
degli organismi di controllo a che il prodotto sia conforme a
quanto previsto dal disciplinare di produzione approvato
dall'Unione Europea e ad applicare tutti i provvedimenti previsti
nei casi di non conformità.
Emendamenti articoli aggiuntivi:
Emendamento A.44:
Aggiungere il seguente articolo:
Art. ... - Norma di salvaguardia comunitaria. - l. L'applicazione
delle disposizioni della presente legge è subordinata al rispetto
della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato,
nonché, ove occorrente, alla positiva definizione delle procedure
di cui all'articolo 108, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea.
Emendamento A.43:
Aggiungere il seguente articolo:
"Fermo restando la dotazione finanziaria di cui alla lettera h-
sexies del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 19, aggiunta dal comma 27 dell' art. 80 della
legge regionale 14 maggio 2010, n. 11, l'aliquota contributiva
prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura
promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare
eventuali scorrimenti di graduatoria può essere elevata fino
all'80% qualora i progetti presentati riguardano i prodotti di cui
all'art. 5 del decreto ministeriale 22 luglio 2010".
Emendamento A.9:
Aggiungere il seguente articolo:
Art . - L'Assessore regionale delle risorse agricole ed
alimentari riferisce, a cadenza tassativa trimestrale,
all'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione delle
previsioni di cui alla presente legge. .
Emendamento A.17:
Aggiungere il seguente articolo:
Art - 1. La selezione della manodopera agricola stagionale, cui
non si applicano le disposizioni recate dal decreto legislativo
368/0l, necessaria a soddisfare il fabbisogno delle
amministrazioni e degli enti pubblici, viene effettuata dai centri
per l'impiego competenti per territorio, con procedura ad evidenza
pubblica, nel rispetto delle disposizioni recate all'art. 35 dal
decreto legislativo 165/2001.
2. La graduatoria degli operai agricoli che partecipano alla
selezione viene redatta dagli uffici competenti di cui al comma 1,
sulla base dei criteri previsti dall'art. 49 della legge regionale
16/96, tenendosi conto del diritto alla riassunzione eventualmente
previsto dal CCNL applicato.
Emendamento A.22:
Aggiungere il seguente articolo:
Art . - 1. Alle imprese agricole siciliane attive nel comparto
della peschicoltura nel caso in cui venga dichiarato, con delibera
della Giunta regionale, lo stato di crisi di mercato, possono
essere concessi contributi per la riduzione dei costi aziendali.
2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari,
previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le
modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di
cui al comma 1, ivi comprese le voci di costo da ammettere ad
agevolazione.
3. Gli aiuti di cui al comma l sono concessi alle condizioni e
nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore "de
minimis" di cui al regolamento (CE) 1535/2007, della Commissione
del 21 dicembre 2007.
4. Per l'attuazione del comma 1, è previsto uno stanziamento di
5.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione Cap.
215704.
Emendamento A.22.1:
L'emendamento A.22 è così modificato:
al comma 1 dopo la parola contributi' sono aggiunte le parole
per l'esercizio finanziario 2011';
il comma 4 è sostituito dal seguente: Per l'attuazione degli
interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio
finanziario 2011 la spesa complessiva di 500 migliaia di euro cui
si provvede con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - Capitolo
215704 - accantonamento 1001 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario medesimo .
Emendamento A.24:
Aggiungere il seguente articolo:
Art. ... - Vincolo di destinazione delle aziende agrituristiche.
- 1. II vincolo di destinazione, previsto dall'articolo 15 della
legge regionale 26 febbraio 2010 n. 3 e dall'articolo 18comma l
della legge regionale 9 giugno 1994 n. 25, viene ridotto a cinque
anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.
2. Per le aziende agrituristiche che sono già sottoposte ad un
atto di vincolo di durata decennale e che riceveranno contributi
pubblici, la durata del nuovo vincolo di destinazione viene
assorbita dal precedente, se il periodo vincolativo rimanente è
pari o superiore a cinque anni.
Emendamento A.33:
Aggiungere il seguente articolo:
Art. ... 1. In attuazione del comma 1 dell'art. 13, lettera f),
del decreto legislativo 205/2010 di modifica dell'art. 185 del
decreto legislativo 152/2006 nella Regione Sicilia è ammessa la
bruciatura di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale
agricolo, forestale naturale non pericoloso, nell'ambito
dell'azienda in cui si producono e fermo restando il divieto per
le aree individuate ai sensi della Direttiva 2009/147/CEE e della
Direttiva 92/43/CEE."
Subemendamento A.33.1:
All'emendamento A.33 dopo le parole non pericoloso' aggiungere le
parole utilizzati in agricoltura come pratica agricola'.
Emendamento A.46:
Aggiungere il seguente articolo:
Art. ... 1. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed
alimentari, d'intesa con l'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente, con proprio decreto da adottarsi entro il termine
tassativo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disciplina l'utilizzo del debbio' quale buona e
normale pratica agricola, in conformità a quanto previsto
dall'art. 2 lettera f) della Direttiva Comunitaria n.
2008/98/CE. .
Emendamento A.38:
Aggiungere il seguente articolo:
Art. ... 1. Nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel
territorio della Regione siciliana, allo scopo di contrastare la
crescente obesità giovanile, è autorizzata la somministrazione,
presso i distributori automatici, di spremuta di arance fresche,
confezioni di frutta fresca tagliata e altre produzioni
ortofrutticole siciliane. Nei distributori automatici è vietata la
somministrazione di bevande gassate di ogni tipologia.
2. L'Assessorato per la pubblica istruzione, di concerto con
l'Assessorato per la Salute e per le risorse agricole e
alimentari, disciplina i criteri e le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 a decorrere dall'anno scolastico
2012-2013. .
Emendamento A.39:
Aggiungere il seguente articolo:
Art ... - Alla Tabella "B" dello stato di previsione del Bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 2011 sono apportate le
seguenti modifiche in migliaia di euro:
DOP Capitolo Variaz
Amministrazi ione
one
Risorse 10.2.1. Cap. -400
agricole e 3.99 143320
Alimentari
Risorse 10.2.1. Cap. +400
agricole e 3.2 143706
Alimentari
Emendamento A.4.1:
L'emendamento A.4 è così sostituito:
Alla Tabella B dello stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 2011 di cui alla legge
regionale 11 maggio 2011, n. 8 sono apportate le seguenti
variazioni:
Amministrazione UPB Capitolo Variazione
Infrastrutture e mobilità 8.2.1.3.6 478101 +
111.060.77
Infrastrutture e mobilità 8.2.1.3.6 478113 +
6.436.716.67
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione,
per un importo complessivo pari ad euro 6.547.777,44 della spesa
autorizzata dalla legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 - Tabella G
- UPB 8.2.1.3.6 - Capitolo 476521.
Emendamento A.48
Alle Camere di commercio della Sicilia ed all'Istituto zoo
profilattico sperimentale della Sicilia non si applicano le
disposizioni dell'articolo 16, commi 1, 3, 4 e 5 della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed
integrazioni.
Emendamento A.47:
L'Agenzia per il Mediterraneo, società a responsabilità limitata
con scopo consortile non lucrativo, con sede legale in Palermo,
costituita nel 2008 dai Gruppi di Azione locale siciliani,
organismi intermedi nell'attuazione dei Programmi Operativi
Regionali dei fondi strutturali, con un progetto finanziato
dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione siciliana, quale
soggetto giuridico comune per la cooperazione regionale ed
extraregionale, fornisce il supporto operativo alla realizzazione
di politiche di rete per superare la frammentazione delle
competenze in materia di sviluppo locale; per dare efficacia ed
efficienza al processo di animazione, programmazione, gestione e
monitoraggio degli interventi per lo sviluppo; per realizzare
l'integrazione e la complementarietà degli strumenti finanziari e
dei progetti di cooperazione, ricerca e sviluppo, promossi dai
Dipartimenti regionali, dagli Organismi intermedi ed altri
soggetti istituzionali e non.
Entro il primo semestre di ogni anno, l'Agenzia per il
Mediterraneo presenta al Governo il rapporto di monitoraggio
sull'integrazione e complementarietà delle politiche di sviluppo
locale.
Per l'esercizio finanziario 2011, le spese per l'attività
dell'Agenzia per il Mediterraneo sono stabilite in 100 migliaia di
euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo
Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 499/1999.
Emendamento A.47.1:
Il comma 3 da per l'esercizio' sino a 499/1999' è così
sostituito:
Per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Agenzia
regionale per il Mediterraneo è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2011, la concessione di un contributo di 100 migliaia
di euro, cui si fa fronte con risorse disponibili trasferiti dallo
Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge
499/1999.
Emendamento 117.1:
All'articolo 30, comma 2, sostituire le parole da nell'ambito' a
per tempo vigente' con alle condizioni e limiti previsti dal
Regolamento CE n. 1998/2006.'
Emendamento 117.2:
All'articolo 32, comma 4, sostituire le parole il Ministero delle
politiche agricole' con l'Assessore regionale per le risorse
agricole e alimentari'.
Emendamento 36.6:
Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, ai sensi
dell'articolo 36, comma 1, lettera a, della legge regionale 17
marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ad
effettuare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazioni
delle disposizioni di cui alla presente legge.