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Resoconto d'Aula della Seduta n. 297 di mercoledì 09 novembre 2011
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   Presidenza del presidente Cascio

   Presidenza del vicepresidente Oddo


   PARLAVECCHIO,  segretario f.f., dà lettura  dei  processi  verbali
  delle  sedute  numeri  295  e 296 dell'8  novembre  2011  che,  non
  sorgendo osservazioni, si intendono approvati.

   PRESIDENTE.  Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del  Regolamento
  interno,  do il preavviso di trenta minuti al fine delle  eventuali
  votazioni  mediante  procedimento elettronico che  dovessero  avere
  luogo nel corso della seduta.

   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.

                               Missioni

   PRESIDENTE. Comunico che sono in missione gli onorevoli:  Gennuso
  dall'8  all'11  novembre 2011; Scoma il 9 novembre 2011;  Cordaro,
  anche il 10 novembre 2011.

   L'Assemblea ne prende atto.

                                Congedi

   PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo per oggi, per  motivi  di
  salute, gli onorevoli Lentini, Faraone, Beninati, Bonomo e Buzzanca
  .

   L'Assemblea ne prende atto.

                 Comunicazione di richieste di parere

   PRESIDENTE. Comunico le richieste di parere pervenute ed assegnate
  alle competenti Commissioni:

                       AFFARI ISTITUZIONALI (I)

   -  Camera  di  Commercio, industria, artigianato e agricoltura  di
  Caltanissetta. Designazione componente effettivo del  collegio  dei
  revisori dei conti. (n. 191/I).
   pervenuto  in  data 8 novembre 2011 e inviato in data  9  novembre
  2011.

   -  Camera  di  Commercio, industria, artigianato e agricoltura  di
  Palermo.   Designazione  componente  effettivo  del  collegio   dei
  revisori dei conti. (n. 192/I).
   pervenuto  in  data 8 novembre 2011 e inviato in data  9  novembre
  2011.

                   CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)

   -  Direttive di attuazione degli interventi didattici di cui  alla
  legge regionale 31 maggio 2011, n. 9. (n. 190/V).
   pervenuto  in  data 8 novembre 2011 e inviato in data  9  novembre
  2011.
      Comunicazione di adesione a Gruppo parlamentare e di nuova
                             denominazione

   PRESIDENTE. Comunico che:

   -   con  nota  dell'8  novembre 2011, pervenuta  in  pari  data  e
  protocollata   al   n.  8938/AulaPg  del  9  novembre   successivo,
  l'onorevole Marcello Bartolotta ha dichiarato di aderire al  Gruppo
  parlamentare  Movimento per le autonomie  (MPA);

   -  con  nota  dell'8  novembre 2011,  pervenuta  in  pari  data  e
  protocollata   al   n.  8936/AulaPg  del  9  novembre   successivo,
  l'onorevole Giambattista Bufardeci, nella qualità di Presidente del
  Gruppo parlamentare  Forza del Sud , ha comunicato che quest'ultimo
  ha  assunto  la nuova denominazione di Gruppo parlamentare   Grande
  Sud .  La  nuova  denominazione decorre, pertanto, dall'8  novembre
  2011.

   L'Assemblea ne prende atto.

        Comunicazione di decadenza di atti ispettivi e politici

   PRESIDENTE.  Comunico  che,  a  seguito  della  dichiarazione   di
  ineleggibilità  alla  carica di deputato  regionale  dell'onorevole
  Santo  Catalano  pronunciata dalla Corte d'Appello di  Palermo  con
  sentenza  n.  279  del 26 ottobre 2011, decadono  i  seguenti  atti
  politici e ispettivi dallo stesso parlamentare presentati:  mozione
  n. 220; interrogazioni numeri 1695 e 2065.

   Ne decade, altresì, la firma da: mozioni numeri 232, 246, 256, 287
  e 296; interrogazioni numeri 1326 e 1726.

   L'Assemblea ne prende atto.

   Onorevoli  colleghi, per consentire, alla Commissione Bilancio  di
  completare i suoi adempimenti sospendo brevemente la seduta.

        (La seduta, sospesa alle ore 17.02, è ripresa alle ore
                                17.21)

   La seduta è ripresa.

                                Congedi

   PRESIDENTE.  Preciso che il congedo dell'onorevole  Buzzanca  deve
  intendersi per oggi e per domani.
   L'Assemblea ne prende atto.

   Comunico,  altresì, che gli onorevoli Cimino e De Benedictis  sono
  in  congedo  per oggi, rispettivamente per motivi di salute  e  per
  motivi familiari.
   L'Assemblea ne prende atto.

   Onorevoli colleghi, sospendo nuovamente la seduta.

        (La seduta, sospesa alle ore 17.23, è ripresa alle ore
                                17.28)

   La seduta è ripresa.

   e pesca

   Presidenza del presidente Cascio

   Presidenza del vicepresidente Oddo


   Seguito della discussione del disegno di legge «Interventi per lo
     sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di
                artigianato, cooperazione e commercio»
                      (nn. 732-672-699-700-713/A)

   PRESIDENTE.  Si passa al II punto dell'ordine del giorno:  Seguito
  della  discussione  del  disegno di legge nn. 732-672-699-700-713/A
  «Interventi  per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca.  Norme
  in materia di artigianato, cooperazione e commercio».
   Invito  i  componenti la III Commissione  Attività  produttive   a
  prendere posto al banco delle Commissioni.
   Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta n. 296 era stata data
  lettura dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti.
   Gli  emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 degli onorevoli Leontini e Mancuso
  sono ritirati.

   L'Assemblea ne prende atto.

   Pongo  in  votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti  seduto,
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                             «Articolo 2.
                    «Stipula contratti assicurativi

   1.  All'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010,  n.  11,
  dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   4  bis.  Per  le  finalità  di cui al  comma  4,  per  l'esercizio
  finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia  di  euro
  cui  si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato
  per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999
  n. 499'».

   Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leontini e Mancuso
  l'emendamento 2.1.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in  votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                             «Articolo 3.
       «Capitalizzazione di cooperative e di società di capitali

   1.  All'articolo 18 della legge regionale 14 maggio  2009,  n.  6,
  come  sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre
  2009, n. 13, e modificato dal comma 12 dell'articolo 80 della legge
  regionale  12  maggio  2010,  n. 11,  sono  apportate  le  seguenti
  modifiche:

   a)  al  comma 1 dopo le parole singole e associate' aggiungere  le
  parole  ivi comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo',
  e  dopo  la  parola  decennale' aggiungere  le  seguenti  parole  e
  contributi  in  conto  capitale  alle  imprese  agricole  socie  di
  cooperative o di società di capitali che deliberano un  aumento  di
  capitale.  Con  decreto  dell'Assessore regionale  per  le  risorse
  agricole  ed  alimentari sono stabilite le modalità e le  procedure
  per  la  concessione  delle agevolazioni, per  la  fruizione  delle
  quali, ferma restando la sottoscrizione dell'aumento di capitale di
  ogni  impresa  agricola avente diritto al contributo oggetto  della
  domanda, sarà presentata un'unica richiesta per ogni cooperativa  o
  società   di  capitali.  Le  agevolazioni  di  cui  alla   presente
  disposizione  non possono comunque superare la misura  del  50  per
  cento dell'aumento di capitale deliberato e sottoscritto.';

   b) al comma 5 bis dopo le parole imprese singole' sono aggiunte le
  parole   e   associate,  comprese  quelle  operanti   nel   settore
  dell'agriturismo';

   c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   6  bis. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di
  10.500   migliaia  di  euro,  cui  si  fa  fronte  con  le  risorse
  disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai
  sensi  della legge 23 dicembre 1999, n. 499, da destinare per 5.000
  migliaia  di  euro  al  consolidamento delle passività  onerose  in
  essere  alla  data  del  31 dicembre 2010 e per  i  restanti  5.500
  migliaia  di euro alla capitalizzazione delle cooperative  e  delle
  società  di  capitali,  con le medesime modalità  operative  e  nel
  rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti' .

   2.  Le  somme autorizzate dal comma 6 dell'articolo 18 della legge
  regionale   14  maggio  2009,  n.  6  e  successive  modifiche   ed
  integrazioni,   e   non  impegnate  alla  chiusura   dell'esercizio
  finanziario  2009,  pari a 8.000 migliaia di euro,  discendenti  da
  assegnazioni statali di cui alla legge 23 dicembre 1999, n.  499  e
  successive   modifiche   ed   integrazioni   sono   destinate   dal
  Dipartimento   regionale   per  gli  interventi   strutturali   per
  l'agricoltura  ad  interventi in favore  delle  imprese  singole  e
  associate comprese quelle nel settore dell'agriturismo. Con proprio
  decreto  l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari
  può procedere alla compensazione tra la somma destinata all'IRCAC e
  quella  destinata  al  dipartimento regionale  per  gli  interventi
  strutturali per l'agricoltura.

   3.  Alle  imprese operanti nel settore della pesca  sono  concessi
  contributi   in   conto   interessi   su   finanziamenti   per   il
  consolidamento delle passività onerose in essere alla data  del  30
  giugno  2011 previa accensione di mutui di durata decennale, nonché
  contributi  in  conto  capitale alle imprese  costituite  in  forma
  societaria,  nei limiti e alle condizioni previsti dal  Regolamento
  (CE)  24  luglio  2007,  n. 875/2007 della Commissione,  pubblicato
  nella   G.U.U.E.  del  25  luglio  2007,  L  193.  Per  l'esercizio
  finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di  euro,
  cui  si  fa fronte con le disponibilità trasferite dallo Stato  per
  gli  anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre  1999,
  n.  499.  Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  le  risorse
  agricole  e alimentari sono ripartite le risorse tra gli interventi
  di  consolidamento  delle passività onerose e  di  capitalizzazione
  delle società».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   - dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 3.3, 3.4, 3.5, 3.6;
   - dagli onorevoli Ragusa e Adamo: 3.1;
   - dall'onorevole Adamo: 3.2;
   - dagli onorevoli Pogliese, Falcone, Buzzanca e Vinciullo: 3.8;
   - dal Governo: 3.7.

   Si  passa  agli  emendamenti 3.3 e 3.4 degli  onorevoli  Leontini,
  Mancuso.

   LEONTINI. Dichiaro di  ritirarli.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 3.1 degli onorevoli Ragusa, Adamo.

   ADAMO. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si   passa  all'emendamento  3.7  del  Governo.  Il  parere  della
  Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   L'emendamento  3.8, essendo contrario il parere della  Commissione
  Bilancio, é improcedibile.
   Si passa all'emendamento 3.5 degli onorevoli Leontini e Mancuso.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Gli  emendamenti 3.5, 3.6 e 3.1 (II parte) sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 3.2, a firma dell'onorevole Adamo.
   Onorevoli  colleghi, accantoniamo l'articolo 3 per la  riscrittura
  dell'emendamento  3.2,  considerato  il  parere  favorevole   della
  Commissione Bilancio.
   Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                             «Articolo 4.
           Proroga della scadenza delle esposizioni agrarie

   1. All'articolo 18 bis della legge regionale 21 settembre 2005, n.
  11, inserito dall'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010,
  n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1 le parole da scadute alla data del 31 dicembre 2009'
  sino  a presente legge' sono sostituite dalle parole scadute al  31
  dicembre 2010 o in scadenza al 31 dicembre 2011.';
   b) il comma 2 è così sostituito:

   2.  Ai fini di quanto previsto al comma 1, per le finalità di  cui
  all'articolo 18 e con le modalità operative nello stesso riportate,
  è  autorizzata  la  spesa  di  6.000  migliaia  di  euro  a  valere
  sull'articolo  4,  comma 1, lettera h), della  legge  regionale  22
  dicembre 2005, n. 19'.

   2.  Le  proroghe di cui al comma 1, lettera a), si applicano  alle
  esposizioni di natura agraria contratte anteriormente alla data  di
  entrata in vigore della presente legge».

   Comunico  che  sono  stati presentati dagli onorevoli  Leontini  e
  Mancuso gli emendamenti  4.1, 4.2 e 4.3.
   Gli  emendamenti sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in  votazione l'articolo 4. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

                             «Articolo 5.
    Modifiche ed integrazioni all'articolo 16 della legge regionale
                                6/2009

   1.  L'articolo 16 della legge regionale 14 maggio  2009,  n.  6  e
  successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

   a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

   1   bis.   L'Assessorato  regionale  delle  risorse   agricole   e
  alimentari, considerato lo stato di crisi del comparto  agricolo  e
  al fine di sostenere le imprese agricole, è autorizzato a concedere
  alle  imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica,  operanti
  nel  territorio  regionale ed iscritte al  Registro  delle  imprese
  agricole   tenuto   presso  le  Camere  di  commercio,   industria,
  artigianato e agricoltura, le seguenti agevolazioni:

   a)  finanziamento  a  tasso  agevolato per  credito  di  esercizio
  finalizzato  a  far fronte alle esigenze finanziare  connesse  alla
  gestione ordinaria, fino ad un massimo di 30 migliaia di euro;

   b)  finanziamento a tasso agevolato finalizzato a  concedere  alle
  imprese  anticipi su fatture emesse relative all'attività agricola,
  fino  ad  un  massimo di 150 migliaia di euro, con una  durata  non
  superiore a 180 giorni dalla data di fattura;

   c)  contributo  in  conto  interessi  per  il  ripianamento  delle
  esposizioni debitorie relative all'attività agricola per un importo
  compreso tra 15 migliaia di euro e 100 migliaia di euro, in  essere
  alla data del 31 dicembre 2010;

   d)  finanziamento a tasso agevolato destinato alla  riduzione  dei
  costi  bancari  dell'impresa, concesso in base al  volume  d'affari
  dell'impresa da utilizzare su conto corrente convenzionato, fino ad
  un  massimo  di 100 migliaia di euro con una durata massima  di  24
  mesi;

   e)  finanziamento a tasso agevolato per credito di  medio  termine
  finalizzato  all'adeguamento  delle  aziende  agricole   a   quanto
  previsto  dal  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,   in
  attuazione  dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,  n.  123  in
  materia  di  tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di
  lavoro, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro.

   1  ter. I finanziamenti di cui al comma 1 bis, e il contributo  di
  cui alla lettera c) sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti
  di  importanza  minore de minimis' di cui al  regolamento  (CE)  15
  dicembre  2006,  1998/2006  della  Commissione,  pubblicato   nella
  G.U.U.E.  del  28  dicembre 2006, L 379, per  le  imprese  agricole
  associate  attive  nel settore della lavorazione, trasformazione  e
  commercializzazione dei prodotti agricoli, ed al  regolamento  (CE)
  20  dicembre  2007,  1535/2007 della Commissione  pubblicato  nella
  G.U.U.E.  del 21 dicembre 2007, L 337, per le imprese  agricole  di
  produzione  primaria, e comunque entro il tetto  massimo  stabilito
  nelle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 bis.

   1  quater. Agli oneri finanziari scaturenti dall'articolo 1 bis si
  fa  fronte  con  la dotazione del Fondo unico a gestione  separata,
  costituito  presso la Cassa regionale per il credito  alle  imprese
  siciliane (CRIAS) ai sensi all'articolo 64 della legge regionale  7
  marzo  1997, n. 6, pari a 4.000 migliaia di euro a valere sul fondo
  di  rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, istituito  con  legge
  regionale  12  maggio  1959,  n.  21  e  successive  modifiche   ed
  integrazioni'.

   b)  Il  comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale  14  maggio
  2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal
  seguente:

   2.  I  finanziamenti  di cui al comma 1 sono concessi  nei  limiti
  previsti per gli aiuti d'importanza minore
   de  minimis' in agricoltura di cui al regolamento (CE) 20 dicembre
  2007,  n.  1535/2007 della Commissione, pubblicato  nella  Gazzetta
  ufficiale  dell'Unione europea del 21 dicembre 2007, n.  L  337,  e
  comunque  entro il tetto massimo di euro 30.000,00 per  le  imprese
  agricole  di  produzione primaria, e secondo  quanto  previsto  dal
  regolamento  (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione,
  pubblicato  nella  Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea  del  28
  dicembre 2006, n. L 379, e comunque entro il tetto massimo di  euro
  300.000, per le imprese agricole associate attive nel settore della
  lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle  produzioni
  agricole   primarie,  nonché  alle  imprese  agricole,  singole   e
  associate,  che  esercitano  attività agrituristica,  relativamente
  alla medesima attività';

   c)  dopo  il  comma  5 dell'articolo 16 della legge  regionale  14
  maggio  2009,  n.  6  e successive modifiche ed integrazioni,  sono
  inseriti i seguenti commi:

   5  bis. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo
  unico  a  gestione  separata costituito presso la  CRIAS  ai  sensi
  dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, il tasso
  di  interesse  da  applicare alle agevolazioni di cui  al  presente
  articolo, viene incrementato dello 0,80 per cento.

   5  ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano con  le
  stesse modalità operative, altresì, alle imprese della pesca, della
  filiera  ittica,  ivi  comprese quelle che esercitano  attività  di
  pesca  turismo  ed  ittiturismo aventi qualsiasi  forma  giuridica,
  operanti  nel  territorio regionale ed iscritte nel registro  delle
  imprese,   tenuto   presso  le  camere  di  commercio,   industria,
  artigianato  e  agricoltura,  nel  rispetto  dei  limiti  e   delle
  condizioni  previsti  dal  regolamento  (CE)  24  luglio  2007,  n.
  875/2007  della  Commissione pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
  dell'Unione europea del 25 luglio 2007, L 193.'.

   2.  Per  l'attuazione dell'articolo 16 della  legge  regionale  14
  maggio   2009,   n.  6  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
  l'Assessore   regionale  per  le  risorse  agricole  e  alimentari,
  nell'ambito  delle  risorse assegnate alla CRIAS  per  le  finalità
  indicate  dalla  medesima disposizione di legge,  può  in  sede  di
  riprogrammazione delle risorse, ripartire le somme da destinare  ai
  settori  agricoli e della pesca, e nell'ambito di ciascuno di  essi
  ai diversi tipi di interventi».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   - dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 5.2, 5.3, 5.4;
   - dagli onorevoli Scilla, Incardona, Mineo e Cimino: 5.5;
   - dagli onorevoli Maira e Cordaro: 5.6;
   - dall'onorevole Adamo: 5.1.

   Gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.4 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Gli  emendamenti  5.5  e  5.6 decadono per assenza  dall'Aula  dei
  firmatari.
   Si passa all'emendamento 5.1, a firma dell'onorevole Adamo.

   ADAMO. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in  votazione l'articolo 5. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

                             «Articolo 6.
    Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 della legge regionale
                                6/2009

   1.  Al  comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale  14  maggio
  2009, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

   a)  le  parole  a  seguito  delle avverse condizioni  atmosferiche
  verificatesi  durante  l'anno 2008 ed agli  inizi  dell'anno  2009,
  nonché  dell'aggravarsi  dell'attuale  crisi  congiunturale'   sono
  sostituite  dalle  seguenti in difficoltà a causa  dello  stato  di
  crisi del comparto agroalimentare';

   b)  alla  lettera  b)  le parole in essere  prima  della  data  di
  pubblicazione della presente legge' sono sostituite dalle  seguenti
  purché  contratti  prima  di  centottanta  giorni  dalla  data   di
  pubblicazione del relativo avviso'».

   Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leontini,  Mancuso
  l'emendamento 6.1.
   L'emendamento è ritirato.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in  votazione l'articolo 6. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                             «Articolo 7.
          Esposizioni nei confronti degli enti previdenziali

   1.  Alle  cooperative e alle imprese agricole, anche operanti  nel
  settore   dell'agriturismo,  sono  concessi  contributi  in   conto
  interessi  su finanziamenti per il consolidamento delle esposizioni
  nei  confronti degli enti previdenziali in essere alla data del  31
  dicembre  2010, nel rispetto delle condizioni, limiti  e  massimali
  previsti dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006  della
  Commissione pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
  del  28  dicembre  2006,  L  379, per le cooperative  operanti  nel
  settore  della  trasformazione e commercializzazione  dei  prodotti
  agricoli  e  per le cooperative e le imprese agricole operanti  nel
  settore  dell'agriturismo e dal Regolamento (CE) 20 dicembre  2007,
  n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
  dell'Unione europea del 21 dicembre 2007, L 337, per le cooperative
  e  le  imprese  agricole operanti nel settore della produzione  dei
  prodotti  agricoli.  La  durata del finanziamento  non  può  essere
  superiore a otto anni.

   2.  L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con
  proprio decreto stabilisce i criteri di accesso alla misura massima
  delle agevolazioni previste dal presente articolo.

   3.  Le  disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano  con  le  stesse
  modalità  operative,  altresì,  alle  imprese  della  pesca,  della
  filiera  ittica,  ivi  comprese quelle che esercitano  attività  di
  pesca  turismo  ed  ittiturismo aventi qualsiasi  forma  giuridica,
  operanti  nel  territorio regionale ed iscritte nel registro  delle
  imprese,   tenuto   presso  le  camere  di  commercio,   industria,
  artigianato  e  agricoltura,  nel  rispetto  dei  limiti  e   delle
  condizioni  previsti  dal  regolamento  (CE)  24  luglio  2007,  n.
  875/2007  della  Commissione, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale
  dell'Unione europea del 25 luglio 2007, L 193.

   4.  Per  l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata  la  spesa  di
  2.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili
  trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della
  legge  23 dicembre 1999, n. 499, di cui 2.000 migliaia di euro  per
  le  finalità  del comma 1, e quanto a 500 migliaia di euro  per  le
  finalità del comma 3».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   - dagli onorevoli  Leontini e Mancuso: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5;
   - dagli onorevoli Pugliese, Falcone, Buzzanca e Vinciullo: 7.6.

   Gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Dichiaro  improcedibile l'emendamento 7.6,  essendo  contrario  il
  parere della Commissione Bilancio.
   Pongo  in  votazione l'articolo 7. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

                             «Articolo 8.
   Disposizioni per la diffusione della conoscenza della produzione
            agricola e agroalimentare regionale di qualità

   1.  La  Regione  istituisce  il logo identificativo  dei  prodotti
  siciliani  di  qualità  secondo  la  definizione  comunitaria  e  a
  chilometro zero' promuovendone la conoscenza e la diffusione.  Alle
  imprese   operanti  in  Sicilia  esercenti  attività  di   vendita,
  ristorazione  e  ospitalità che utilizzino  prodotti  a  chilometro
  zero'  e di qualità, l'Assessorato regionale delle risorse agricole
  ed   alimentari    attribuisce   il  logo  chilometro  zero'  e  di
  qualità da collocare negli esercizi e utilizzabile nell'attività di
  impresa  e  nell'attività promozionale. Al fine  di  valorizzare  i
  prodotti  agricoli  a chilometro zero' e di qualità,  l'Assessorato
  regionale  delle  risorse agricole ed alimentari, d'intesa  con  le
  associazioni  di categoria, individua modalità atte a diffondere  e
  far  conoscere  i  prodotti a chilometro zero' e  di  qualità.  Con
  proprio  decreto  l'Assessore regionale per le risorse  agricole  e
  alimentari  disciplina i criteri e le modalità per  l'adozione  del
  logo a chilometro zero' e i relativi controlli.

   2.  Al  fine  di  promuovere la conoscenza,  la  diffusione  e  la
  commercializzazione delle produzioni agroalimentari della  Regione,
  l'Assessore  regionale  per  le  risorse  agricole  ed   alimentari
  istituisce,   con  proprio  decreto,  un  Tavolo  di  concertazione
  composto dai seguenti soggetti:

   a) dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali
  dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari che
  lo presiede in caso di assenza o impedimento dell'Assessore;

   b)   due  esperti  di  marketing  e  comunicazione  di  comprovata
  esperienza;

   c) rappresentanti delle organizzazioni di categoria interessate.

   3. Il tavolo di concertazione svolge i seguenti compiti:

   a)  delinea  dei  percorsi formativi incentrati  sull'offerta  dei
  prodotti  agricoli  regionali, atti  a  formare  gli  addetti  alla
  distribuzione   commerciale,  anche  mediante  gruppi   di   lavoro
  ristretti e incontri con gli operatori commerciali;

   b)  elabora,  per  le esigenze e le finalità di  cui  al  presente
  articolo,   un   catalogo  promozionale  dei   prodotti   regionali
  agroalimentari,  aggiornato annualmente, secondo le  modalità  e  i
  criteri  indicati  con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  le
  risorse agricole ed alimentari;

   c)  promuove accordi fra la grande distribuzione organizzata (GDO)
  e  gli  operatori  del settore agricolo al fine di  incentivare  la
  distribuzione dei prodotti a chilometro zero e di qualità;

   d)   compone   gli   interessi  delle   parti   nei   procedimenti
  amministrativi relativi all'apertura, al trasferimento  di  sede  e
  all'ampliamento   della  superficie  di  vendita   nel   territorio
  regionale,   delle  grandi  strutture  di  vendita  e   di   centri
  commerciali  che  esercitano  attività  di  commercio  nel  settore
  merceologico agro-alimentare, in applicazione delle legge regionale
  22  dicembre  1998, n. 28, attraverso la sostituzione di  intese  e
  accordi.  La partecipazione al Tavolo di concertazione è  a  titolo
  gratuito senza oneri a carico del bilancio regionale.

   4.  Dall'applicazione del presente articolo non possono  scaturire
  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5;
   - dal Governo: 8.7 (I, II e III parte);
   - dagli onorevoli Mineo, Cimino, Scilla, Incardona: 8.6;
   -  dagli  onorevoli  Cracolici,  Panepinto,  Apprendi,  Digiacomo,
  Galvagno e Panarello: 8.8.

   Gli emendamenti 8.1, 8.2 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 8.7 (I parte) del  Governo.  Il  parere
  della Commissione?

   COLIANNI,  vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Gli emendamenti 8.3 e 8.4 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   L'emendamento 8.6 decade per assenza  dall'Aula dei firmatari.
   Si  passa  all'emendamento 8.7 (II parte) del Governo.  Il  parere
  della Commissione?

   COLIANNI,  vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico che l'emendamento 8.5 è ritirato.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 8.7 (III parte) del Governo. Il  parere
  della Commissione?

   COLIANNI,  vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 8.8, a firma dell'onorevole Cracolici. Il
  parere del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI,  vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 8, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                             «Articolo 9.
                Attività di vendita diretta e mercatale

   1.  Nei  comuni della Regione siciliana, singoli o associati,  con
  oltre  20.000 abitanti, al fine di realizzare un più stretto legame
  tra  i  produttori  agricoli ed i consumatori,  con  un'offerta  di
  prodotti   agricoli  costante  e  articolata  in  un'ampia   gamma,
  l'Assessorato  regionale  delle risorse agricole  ed  alimentari  è
  autorizzato ad erogare aiuti, nei limiti e alle condizioni  di  cui
  al   Regolamento   (CE)  15  dicembre  2006,  n.  1998/2006   della
  Commissione,   pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale   dell'Unione
  europea  del  28  dicembre  2006, L 379,  alle  persone  giuridiche
  costituite   tra  imprenditori  agricoli  in  forma  societaria   o
  consortile   per  l'esercizio  di  attività  di  vendita   diretta'
  realizzate  in  strutture  fisse su  aree  private  o  ricevute  in
  concessione secondo le norme di evidenza pubblica.

   2.  Le  strutture  fisse  di  cui al  comma  1  che  svolgono  con
  continuità l'attività di vendita diretta possono anche organizzarsi
  in  rete  regionale secondo le direttive impartite dall'Assessorato
  regionale  delle  risorse  agricole  ed  alimentari.  In  caso   di
  organizzazione  in  rete regionale, oltre alle funzioni  specifiche
  della  vendita  diretta, le strutture fisse possono assolvere  alla
  funzione  di  piattaforma  organizzativa  e  logistica  della  rete
  regionale. Nelle aree metropolitane di cui al titolo IV della legge
  regionale  6  marzo  1986,  n.  9,  le  strutture  fisse,  comunque
  realizzate,  possono  essere  utilizzate  anche  per  attività   di
  animazione,  in  linea  con quanto previsto con  l'articolo  4  del
  decreto  del  Ministero  delle politiche agricole  e  forestali  20
  novembre  2007,  con  lo  svolgimento  di  eventi  gastronomici   e
  culturali.

   3.  Entro  novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
  presente  legge, l'Assessorato regionale delle risorse agricole  ed
  alimentari   emana   le   disposizioni   per   l'esecuzione   delle
  disposizioni di cui al presente articolo.

   4.  All'onere  derivante  dall'attuazione del  presente  articolo,
  determinato  in 1.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario
  2011, si provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato
  per  gli  anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge  23  dicembre
  1999, n. 499.

   5. L' Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è
  autorizzato  a  realizzare un progetto pilota' per  promuovere  sul
  territorio  nazionale  una  rete di vetrine  promozionali  e  punti
  mercatali'  operanti   in  regime  di  vendita   diretta   per   la
  valorizzazione  dei prodotti agro-alimentari di  qualità  ai  sensi
  della  normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro  novanta
  giorni   dalla  pubblicazione  della  presente  legge,  l'Assessore
  regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio  decreto
  disciplina  le  modalità  di   realizzazione  dell'iniziativa   nel
  rispetto  delle  procedure  di evidenza pubblica.  Per  l'esercizio
  finanziario  2011, al fabbisogno finanziario pari a 3.000  migliaia
  di  euro  si  provvede  con  le  attuali  risorse  disponibili  già
  trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della
  legge  23 dicembre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata
  conformemente  al regolamento (CE) 15 dicembre 2006,  n.  1998/2006
  della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88
  del  Trattato  agli aiuti di Stato di importanza minore  pubblicato
  nella  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006,
  L  379.  Il  progetto pilota prevede che sino al cinque  per  cento
  delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti
  provenienti  dalle  cooperative agricole che gestiscono  terreni  o
  aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.

   6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari  è
  autorizzato  a  realizzare un progetto pilota' per  promuovere  sul
  territorio  dell'Unione europea una rete di vetrine promozionali  e
  punti mercatali', per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari
  di  qualità  ai  sensi  della normativa  comunitaria,  nazionale  e
  regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della  presente
  legge,  l'Assessore regionale per le risorse agricole e  alimentari
  con   proprio  decreto  disciplina  le  modalità  di  realizzazione
  dell'iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza  pubblica.
  Per  l'esercizio finanziario 2011 al fabbisogno finanziario pari  a
  2.000   migliaia  di  euro  si  provvede  con  le  attuali  risorse
  disponibili  già trasferite dallo Stato per gli anni  dal  2002  al
  2010  ai  sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.  La  presente
  disposizione  è  attuata  conformemente  al  regolamento  (CE)   15
  dicembre   2006,   n.   1998/2006   della   Commissione,   relativo
  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti  di
  Stato  di  importanza minore (de minimis) pubblicato nella Gazzetta
  ufficiale  dell'Unione  europea del 28 dicembre  2006,  L  379.  Il
  progetto  pilota prevede che sino al massimo del cinque  per  cento
  delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti
  provenienti  dalle  cooperative agricole che gestiscono  terreni  o
  aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   -  dagli  onorevoli Leontini e Mancuso: 9.1, 9.2, 9.3,  9.4,  9.5,
  9.6, 9.7, 9.8;
   - dagli onorevoli Maira e Cordaro: 9.9;
   - dal Governo: 9.10 (I e II parte).

   Gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.9, 9.4 e 9.5 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   L'emendamento 9.9. decade per assenza dall'Aula dei firmatari.
   Si  passa  all'emendamento 9.10 (I parte) del Governo.  Il  parere
  della Commissione?

   COLIANNI,  vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   L'emendamento 9.6 è ritirato.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa all'emendamento 9.10 (II parte), del Governo. Il  parere
  della Commissione?

   COLIANNI,  vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Gli emendamenti 9.7 e 9.8 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in  votazione  l'articolo 9, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                             «Articolo 10.
  Norme per il contrasto alle fitopatie Citrus Tristeza Virus' ed al
                           punteruolo rosso

   1.  L'Assessorato  regionale delle risorse agricole  e  alimentari
  individua  un programma pubblico regionale, ai sensi  del  comma  4
  dell'articolo  10 del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006,  n.  1857,
  della  Commissione, pubblicato nella G.U.U.E 16  dicembre  2006,  L
  358, contenente gli interventi strutturali per la prevenzione e  il
  controllo  delle infezioni causate dal virus della tristezza  degli
  agrumi Citrus Tristeza Virus'.

   2.  L'Assessore regionale per le risorse agricole e  alimentari  è
  autorizzato a concedere un indennizzo agli agricoltori per i  costi
  sostenuti  per  la  prevenzione e la lotta  alla  fitopatia  Citrus
  tristeza virus', per i danni strutturali e per le eventuali perdite
  di reddito.

   3.  Per  l'erogazione dei contributi sono applicate le  condizioni
  individuate dall'articolo 10 del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006,
  n.  1857/2006  della  Commissione relativo  all'applicazione  degli
  articoli  87  e  88 del trattato UE sugli aiuti di Stato  a  favore
  delle  piccole e medie imprese attive nella produzione di  prodotti
  agricoli,   recante   modifiche  del  regolamento   (CE)   70/2001,
  pubblicato nella G.U.U.E. del 16 dicembre 2006, L 358.

   4.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente  articolo,
  pari a 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011, si
  provvede   quanto  a  5.500  migliaia  di  euro  con  parte   delle
  disponibilità  finanziarie trasferite dallo Stato  ai  sensi  della
  legge 2 dicembre 1998, n. 423 e quanto a 4.500 migliaia di euro con
  le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002
  al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

   5.  Al fine di combattere la diffusione del punteruolo rosso delle
  palme  (Rhynchophorus ferrugineus), l'Azienda delle  foreste  della
  Regione  siciliana, anche a richiesta dei proprietari delle  piante
  infestate,  interviene  per  la  loro  rimozione  ed  eliminazione.
  Dall'applicazione del presente comma non possono derivare  nuovi  o
  maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

   6.  L'Assessorato  regionale delle risorse agricole  e  alimentari
  disciplina con decreto le modalità di attuazione delle disposizioni
  del presente articolo».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   -  dagli  onorevoli  Leontini e Mancuso: 10.1, 10.2,  10.3,  10.4,
  10.5, 10.6;
   - dagli onorevoli Pogliese, Falcone, Buzzanca e Vinciullo: 10.7;
   - dal Governo: 10.8.

   Gli emendamenti 10.1 e 10.2 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 10.8, a firma del  Governo.  Il  parere
  della Commissione?

   COLIANNI,  vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Gli emendamenti 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   L'emendamento 10.7 è improcedibile.
   Pongo  in  votazione l'articolo 10, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

                             «Articolo 11.
                            Vendemmia verde

   1.  Alle  imprese  viticole siciliane,  che  hanno  aderito  nella
  campagna   2010/2011,  alla  misura  della  vendemmia   verde,   in
  conformità  all'articolo  103 novodecies del  regolamento  (CE)  22
  ottobre 2007, n. 1234/2007 del Consiglio, (regolamento unico  OCM),
  pubblicato in G.U.U.E. del 16 novembre 2007, L 299, ed all'articolo
  12   del  regolamento  (CE)  27  giugno  2008  n.  555/2008   della
  Commissione, pubblicato in G.U.U.E del 30 giugno 2008, L 170, socie
  di   cantine  iscritte  all'Albo  delle  cooperative  a   mutualità
  prevalente   operanti  quali  imprese  attive  nel  settore   della
  trasformazione  e  della commercializzazione dei prodotti  agricoli
  così  come definite dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e  c)  del
  regolamento  (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione,
  pubblicato  in G.U.U.E. del 28 dicembre 2006, L 379, che deliberano
  una  compartecipazione  alle  spese di  gestione  per  il  relativo
  mancato  conferimento, è concesso un aiuto fino  ad  euro  250  per
  ettaro sottoposto a vendemmia verde.

   2.  Con decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi
  strutturali  dell'Assessorato regionale delle risorse  agricole  ed
  alimentari   sono  stabilite  le  procedure  per   la   concessione
  dell'aiuto  di cui al comma 1, che possono prevedere la figura  del
  collettore delle istanze nella cantina sociale cooperativa.

   3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e nei
  limiti previsti dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006
  della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88
  del  Trattato  CE per gli aiuti di Stato di importanza  minore  (de
  minimis) pubblicato in G.U.U.E. del 28 dicembre 2006, L 379.

   4.  All'onere  derivante  dall'attuazione del  presente  articolo,
  determinato  in 2.500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario
  2011,  si  provvede con parte delle riduzioni di spesa  di  cui  ai
  commi 1 e 2 dell'articolo 36».

   Comunico che  sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   -  dagli  onorevoli  Leontini e Mancuso: 11.2, 11.3,  11.4,  11.5,
  11.6;
   - dalla Commissione: 11.1;
   - dagli onorevoli Pogliese, Falcone, Buzzanca e Vinciullo: 11.8;
   - dal Governo: 11.7 (I, II e III parte), 11.10.

   Gli emendamenti 11.2 e 11.3 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 11.7 (I parte) del Governo.  Il  parere
  della Commissione?

   COLIANNI,  vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento  11.1, a firma  della  Commissione.  Il
  parere del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Favorevole.

   CRACOLICI. Questo emendamento non lo capisco

   D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Chiedo
  di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Signor
  Presidente, avevo due versioni dell'emendamento davanti  a  me.  Su
  questo il Governo non è favorevole.

   COLIANNI,  vicepresidente  della Commissione.  La  Commissione  si
  rimette all'Aula.

   PRESIDENTE.   Pongo  in  votazione  l'emendamento  11.1.   Chi   è
  favorevole si alzi; chi è resti seduto.

                           (Non è approvato)

   L'emendamento 11.4  è stato ritirato.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 11.7 (II parte) del Governo. Il  parere
  della Commissione?

   COLIANNI,  vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 11.8, a firma dell'onorevole Pogliese.

   ADAMO. Appongo la firma all'emendamento 11.8.

   PRESIDENTE.  L'emendamento 11.8 è superato  perché,  di  fatto,  è
  contenuto nella riscrittura.
   Gli emendamenti 11.5  e 11.6 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa all'emendamento 11.7 (III  parte) del Governo. Il parere
  della Commissione?

   COLIANNI,  vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 11.10 a firma del Governo:   A  seguito
  dell'approvazione  del presente emendamento,  l'articolo  36  è  da
  intendersi  superato  -  Questo  deve  essere  chiaro  -    L'onere
  derivante  dall'attuazione  del presente  articolo  determinato  in
  2.500 miliardi di euro per l'esercizio finanziario 2011 si provvede
  con  la  riduzione  di  spesa derivante  dalle  seguenti  modifiche
  normative:
     con  la lettera f, del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale
  del  22 dicembre 2005, n. 19, le parole 3.000 migliaia di euro sono
  sostitute dalle seguenti 2.500 migliaia di euro;
   alla  lettera   h  septies  del comma 1 dell'art.  4  della  legge
  regionale 2 dicembre 2005 n. 19 le parole 3 mila migliaia  di  euro
  sono sostituite dalle seguenti 1000 migliaia di euro.

   Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

    PRESIDENTE  Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    PRESIDENTE    Pongo  in  votazione  l'articolo  11,   nel   testo
  risultante.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    PRESIDENTE  Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

                             «Articolo 12
                      Fondo regionale di garanzia

   1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie
  imprese  operanti  nel settore della produzione,  trasformazione  e
  commercializzazione delle produzioni agricole, è istituito un fondo
  denominato  Fondo regionale di garanzia la cui gestione è  affidata
  ad  una  banca  o ad un intermediario finanziario in  possesso  dei
  necessari requisiti tecnici ed organizzativi.

   2. La dotazione iniziale del fondo regionale di garanzia di cui al
  comma  1 è quantificata in 2.775 migliaia di euro cui si fa  fronte
  con  le  economie disponibili al 31 dicembre 2010 dell'articolo  4,
  comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

   3. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed
  alimentari  sono  fissate  le modalità e le  condizioni  del  Fondo
  regionale di garanzia.

   4.  Gli  aiuti  di  cui al presente articolo  sono  concessi  alle
  condizioni  e  nei limiti previsti rispettivamente dal  Regolamento
  (CE)  20  dicembre 2007, n. 1535/2007  della Commissione,  relativo
  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli  aiuti
  de  minimis  nel  settore della produzione  primaria  dei  prodotti
  agricoli,  pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea
  del  21 dicembre 2007 L337 e dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006,
  n.  1998/2006  della  Commissione relativo  all'applicazione  degli
  articoli  87  e  88 del Trattato agli aiuti di Stato di  importanza
  minore   (de   minimis),   pubblicato  nella   Gazzetta   ufficiale
  dell'Unione  europea del 28 dicembre 2006, L379, nel settore  della
  lavorazione,  trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti
  agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   -  dagli  onorevoli  Leontini e Mancuso: 12.1, 12.2,  12.3,  12.4,
  12.5;
   - dagli onorevoli Pogliese, Falcone, Buzzanca e Vinciullo: 12.6.

   Gli emendamenti  12.1 e 12.2 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 12.6. Il parere del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le risorse  agricole  ed  alimentari.
  Contrario.

   PRESIDENTE.  Mi  pare  sostanzialmente  inammissibile.  Chiedo  il
  supporto degli Uffici.
   Onorevole Pogliese lo ritira?

   POGLIESE. No.

   PRESIDENTE. Lo trasformiamo in ordine del giorno.

   LEONTINI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEONTINI. Signor Presidente, assessore, l'emendamento del  collega
  Pogliese  è  fondato  perché  si sta  riattivando  un  processo  di
  ristrutturazione finanziaria delle aziende agricole esposte con  un
  Fondo di garanzia.
   Lo  si sta riattivando questo fondo di garanzia, perché in effetti
  nel   passato  l'assessorato  ha  già  attivato  per   il   tramite
  dell'ISMEA,  per   quale  motivo  adesso  dobbiamo  farlo  con  una
  generica  banca,  un  istituto  che  fino  ad  oggi,  peraltro,  ha
  manifestato poca sensibilità nei confronti di queste necessità.
   Abbiamo  avuto  sempre  questo rapporto con  l'ISMEA,  perché  non
  continuarlo con la stessa, c'è soltanto da riattivarlo, il Fondo  è
  soltanto una riattivazione della garanzia.

   PRESIDENTE. Onorevole Leontini, ha esperienza sicuramente  più  di
  me  nel  campo, cioè che noi pensiamo di dare all'ISMEA la gestione
  del  Fondo  regionale di garanzia è bene che  da  questo  punto  di
  vista,  se  c'è un margine, lo si faccia con un ordine del  giorno,
  che chieda al Governo se sia possibile.
   Vorrei  capire  che  cosa  ne  pensa  il  Governo  rispetto   alla
  questione.

   D'ANTRASSI,  assessore per le risorse agricole  e  alimentari.  In
  linea di principio, non siamo contrari. Come lei sa, esistono delle
  convenzioni  con l'ISMEA attualmente vigenti, c'è quella  sulla  G-
  card  ,  quello sulla garanzia sul PSR dove la Regione ha stanziato
  un  Fondo  comune  con  l'ISMEA per poter  garantire  l'accesso  al
  credito  per  il 50% a carico delle aziende, quindi esistono  varie
  misure  cogestite.  Non  so esattamente,  per  questo  non  abbiamo
  espresso parere favorevole se questo si riferisce a quelle misure o
  a qualche cos'altro

   LEONTINI. Si riferisce a quelle misure.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.  Se  è
  quello, favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE.   Onorevole  Cracolici,  c'è  il   parere   favorevole
  all'emendamento  12.6  sia  da  parte  della  Commissione  che  del
  Governo, ho insistito affinché diventasse ordine del giorno, non  è
  stato  possibile farlo diventare ordine del giorno,  evidentemente,
  faremo  gestire il Fondo regionale di garanzia all'ISMEA, onorevole
  Leontini.
   Accantoniamo  l'articolo  12  per  un  approfondimento  di  natura
  costituzionale.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei  dare  un
  suggerimento  e chiedere ai colleghi più che sostituire  una  banca
  con  l'Ismea, aggiungere una banca, un intermediario finanziario  o
  l'Ismea,  cioè  si introduca un principio competitivo,  invece  che
  dire:    sostituire   la   banca  con   l'Ismea ;   dire:    banca,
  intermediario o l'Ismea .

   ADAMO. Mettere in concorrenza

   PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi accantoniamo  l'articolo  12,  il
  tempo materiale per riscriverlo. Sospendo la seduta per un minuto.

     (La seduta, sospesa alle ore 17.47, è ripresa alle ore 17.48)

   PRESIDNETE.  Onorevoli colleghi, comunico che è  stato  presentato
  l'emendamento  12.7  a firma del Governo:  all'articolo  12,   alla
  fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:  individuati  nel
  rispetto delle procedure di evidenza pubblica .

   Credo  che  sia  necessario  accantonare  l'articolo  12  per   un
  approfondimento, perché non possiamo scrivere una cosa  e  poi  con
  l'evidenza  pubblica dobbiamo farne un'altra. Lo  approfondiamo  un
  attimo e lo riprendiamo subito dopo. L'articolo 12 è accantonato.
   Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

                             «Articolo 13.
          Assegnazione competenze olio ed olivo all'I.R.V.V.

   1.  Alla legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, sono apportate  le
  seguenti modifiche:

   a)  all'articolo 1 le parole Istituto regionale della vite  e  del
  vino' sono sostituite dalle seguenti: Istituto regionale del vino e
  dell'olio';

   b) dopo il primo comma dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

   1 bis. L'Istituto svolge altresì le attività di:

   a)   valorizzazione e  promozione dell'olio extravergine di  oliva
  prodotto e confezionato in Sicilia;

   b)  valorizzazione  e promozione dell'oliva da  mensa  prodotta  e
  confezionata in Sicilia;

   c)  certificazione, ricerca e innovazione nella filiera olivicolo-
  olearia.'

   2.  Entro  novanta  giorni dall'entrata in vigore  della  presente
  legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari,
  ai  sensi  dell'articolo  9  della legge  regionale  64/1950  e  su
  proposta  dell'Istituto regionale della vite e del  vino,  provvede
  all'adeguamento dello Statuto.

   3.  Dall'applicazione del presente articolo non possono  scaturire
  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione».

   Comunico  che è stato presentato l'emendamento 13.1  a  firma  del
  Governo.
   Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 13, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

                             «Articolo 14.
   Modifica di norme in materia di garanzie fornite dai soci garanti
                 di cooperative agricole ed alimentari

   1.  Dopo  il  comma  3 dell'articolo 27 della  legge  regionale  6
  febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

   3  bis.  Fermo restando lo stanziamento autorizzato dal  Consiglio
  dell'Unione  europea con decisione 2003/277/CE dell'8 aprile  2003,
  nel caso in cui, in relazione alla garanzia prestata dal socio,  il
  creditore  non sia stato ammesso, in tutto o in parte, nello  stato
  passivo   della  cooperativa  e  tuttavia  abbia  promosso   azioni
  esecutive  nei confronti dei soci garanti, gli importi  dei  debiti
  garantiti, ai fini della presente legge, sono quelli risultanti dai
  provvedimenti   giudiziari   passati   in   giudicato.    Eventuali
  transazioni  sono  concluse nei limiti previsti dal  comma  2.  Non
  hanno  diritto a fruire dell'intervento esclusivamente  i  soggetti
  che  abbiano  concorso alla insolvenza della  cooperativa,  la  cui
  responsabilità sia stata accertata, nei modi e nelle forme previste
  dall'articolo  2393 e seguenti del codice civile,  o  con  sentenze
  penali  di  condanna definitiva, con esclusione delle sentenze  che
  abbiano definito il procedimento ai sensi dell'articolo 444  c.p.p.
  Resta salvo il diritto della Regione di ripetere quanto corrisposto
  a  seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che non  abbiano
  titolo  a  beneficiare dell'intervento, subentrando nelle  relative
  garanzie.

   2.  Al  comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale  10  ottobre
  1994,  n.  37,  dopo  le  parole secondo la  vigente  normativa  in
  materia'  sono  aggiunte  le seguenti: e da  altri  soggetti  anche
  privati  che  abbiano acquistato il credito a norma  della  vigente
  legislazione in materia di circolazione dei beni'».

   Comunico che sono presentati i seguenti emendamenti:
   -dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 14.1, 14.2, 14.3;
  -dal Governo: 14.4.

   Comunico  che  gli  emendamenti  14.1,  14.2  e  14.3  sono  stati
   ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   L'emendamento 14.4 del Governo è dichiarato improcedibile.
   Pongo  in votazione l'articolo 14. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:

                             «Articolo 15.
                 Modifiche di norme relative all'ARSEA

   1.  All'articolo 60 della legge regionale 14 aprile 2006,  n.  14,
  sono apportate le seguenti modifiche:

   a)  al  comma 1 sono cassate le parole è sottoposta alla vigilanza
  dell'Assessorato      regionale dell'agricoltura e delle foreste';

   b)  al comma 25 le parole L'Assessorato regionale dell'agricoltura
  e  delle  foreste'  sono  sostituite con  le  parole  L'Assessorato
  regionale dell'economia'».

   Comunico  che  l'emendamento  15.1 è ritirato  a  firma  Leontini,
  Mancuso, non ci sono altri emendamenti.
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:

                             «Articolo 16.
             Norme in materia di meccanizzazione agricola

   1.  Le  disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge
  regionale  31 agosto 1998, n. 16, non trovano applicazione  per  il
  triennio 2011-2013».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   -dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 16.1;
  -dal Governo: 16.3.

   Comunico l'emendamento 16.1 è ritirato.
   Si passa all'emendamento 16.3 a firma del Governo. Il parere della
  Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 16, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:
                             «Articolo 17.
            Norme in materia di agevolazioni fiscali per la
                       ricomposizione fondiaria

   1.  Al  comma  1 dell'articolo 60 della legge regionale  26  marzo
  2002,  n.  2,  le  parole 31 dicembre 2011' sono  sostituite  dalle
  parole 31 dicembre 2016'.

   2.  La  disposizione del presente articolo trova applicazione  con
  decorrenza dal 1 gennaio 2012».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   -dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 17.2, 17.3, 17.4;
  -dall'onorevole Cappadona: 17.1;
  -dagli onorevoli Oddo, Cracolici, Apprendi e Raia: 17.5.

   Comunico che gli emendamenti 17.1 e 17.3 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 17.5.

   MANCUSO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MANCUSO. Signor Presidente, chiedo scusa, ormai è votato, però  le
  chiedo  se gli uffici mettono a disposizione la normativa del  16.3
  già votato al fine di comprendere la materia.

   PRESIDENTE.  Prego gli uffici di dare quanto  l'onorevole  Mancuso
  chiede.
   Si ritorna all'emendamento 17.5. Il parere del Governo?

   D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.  Se  è
  quello, favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, Vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   L'emendamento 17.1 è precluso.
   L'emendamento 17.4 è ritirato.
   L'Assemblea ne prende atto.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.    Signor   Presidente,   onorevoli    colleghi,    c'è
  l'emendamento  A13 che tratta materia connessa alla  ricomposizione
  fondiaria  e  chiedo che venga trattato in questo articolo,  perché
  la  possibilità  di  dismettere  da  parte  dell'Ente  di  sviluppo
  agricolo,  oltre così come la legge prevede, il bene ai conduttori,
  a  coloro  che ne hanno comunque utilizzato in maniera  sostitutiva
  rispetto  ai  conduttori, dimostrandolo attraverso atti  certi  che
  sono la registrazione all'INPS per almeno 10 anni.

   PRESIDENTE. Leggo l'emendamento A13.  Le disposizioni all'articolo
  1  della  legge  regionale  n.  29/60  e  successive  modifiche  ed
  integrazioni  si applicano altresì ai coltivatori  diretti  che  di
  fatto  abbiano  condotto il fondo da almeno 10 anni dalla  data  di
  entrata  in  vigore  della presente legge  purchè  ciò  risulti  da
  certificazione relativa all'ottenimento di contributi comunitari.'.
   Sostanzialmente riguarda la possibilità di riscattare.  Il  parere
  del Governo?

   D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari.  Se  è
  quello, favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 17, nel testo  risultante.  Chi  è
   favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

                             «Articolo 18.
   Norme in materia di incentivazione della produzione di energia da
                           fonti rinnovabili

   1.  Limitatamente  alla soddisfazione delle necessità  energetiche
  aziendali,  ai  fini  del  comma  5 dell'articolo  10  del  decreto
  legislativo   3  marzo  2011,  n.  28,  sulle  fonti   di   energia
  rinnovabile,  per  il  riconoscimento dei  terreni  abbandonati  da
  almeno  cinque  anni, l'Assessorato regionale  dell'energia  e  dei
  servizi  di pubblica utilità è autorizzato ad accettare la  perizia
  giurata  resa  da  un  tecnico abilitato; il  predetto  Assessorato
  regionale  è  successivamente obbligato a verificare la  veridicità
  della dichiarazione.

   2.  Nei  terreni individuati al comma 1 possono essere  realizzati
  impianti  fotovoltaici  fino  a  200  Kw  necessari  alle  esigenze
  aziendali dell'impresa agricola proprietaria degli stessi terreni.

   3.  Rientrano nella previsione del presente articolo anche i  beni
  di  cui  gli enti locali siano proprietari nonché i beni confiscati
  alla mafia e assegnati agli enti locali o ad altri soggetti».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   -dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 18.2, 18.3, 18.4;
  -dal Governo: 18.7 (I, II, III e IV parte);
  -dagli onorevoli Pogliese, Falcone, Buzzanca e Vinciullo: 18.5;
  -dagli onorevoli Maira e Cordaro: 18.6.

   Comunico che gli emendamenti 18.2 e 18.3 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento  18.7  prima  parte.  Il  parere  della
  Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico che l'emendamento 18.5 è superato.
   Si passa all'emendamento 18.7 seconda parte.
   Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico che l'emendamento 18.4 è ritirato.
   L'Assemblea ne prende atto.
   L'emendamento 18.6 è superato.
   Si  passa  all'emendamento  18.7  terza  parte.  Il  parere  della
  Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 18.7, quarta  parte,  restano  fermi  i
  pareri espressi precedentemente.
   Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. L'emendamento recita  il riconoscimento dello stato di
  abbandono   di  cui  al  comma  5  dell'articolo  10  del   decreto
  legislativo  in caso di terreni agricoli confiscati  alla  mafia  e
  assegnati agli enti locali e ad altri soggetti viene attestato  dal
  sindaco del comune nel cui territorio il terreno è ubicato'.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,   il   tema
  dell'emendamento è  molto delicato. Mi scuso, ma forse si è  andati
  un  po'  troppo  avanti rispetto all'obiettivo, stiamo  abolendo  i
  limiti di quantità di produzione energetica che oggi è disciplinato
  dalla legislazione nazionale - credo sia fino a 200 KWh per azienda
  -  stiamo  abolendo  i limiti, di fatto, portandoli  in  deroga  ai
  limiti vigenti dalla legislazione nazionale.
   Si  deve  porre attenzione sul fatto che rischiamo di  trasformare
  tutta  la  nostra  agricoltura  in  una  sorta  di  estensione   di
  produzione  energetica, solo perché si possa  comporre  il  reddito
  agrario  anche dal reddito energetico, ma eviterei di far diventare
  il  reddito agrario reddito energetico perché è come incentivare la
  fine delle produzioni agricole.
   Chiedo  un  attimo  di riflessione, considerato   che  ancora  non
  abbiamo  votato l'articolo e che il Governo è presente in  Aula  al
  fine di approfondire la  questione che ritengo delicata.

   PRESIDENTE.  Concordo con l'onorevole Cracolici  che  trattasi  di
  materia molto delicata. Se accantoniamo non  è male, per evitare di
  commettere errori.

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   COLIANNI,  vicepresidente  della Commissione.  Signor  Presidente,
  onorevoli  colleghi, il tema non solo è delicato, è di  più  perché
  stiamo   parlando  dell'utilizzo  anche  di  un  fatto   strategico
  dell'Amministrazione  regionale che ha  dichiarato  più  volte  che
  intende    favorire    un'attività,    nell'ambito    dell'utilizzo
  dell'energia  per i produttori per il mini-eolico,  micro-eolico  e
  micro-fotovoltaico.
   In  realtà, se è vero che il Governo ha cassato il comma  2  e  ha
  tolto  i  vincoli, immagino che lo abbia fatto in quanto vi  è  uno
  stesso  emendamento che richiamerei all'attenzione della Presidenza
  ed  in  particolare  l'emendamento aggiuntivo  presentato  sia  dal
  Governo  che  dal sottoscritto che afferisce a questa  materia,  in
  particolare l'emendamento A15 e A16, che chiederei al Presidente di
  prelevare  in  quanto viene istituito un regime di aiuti  a  favore
  delle imprese agricole per solari termici che siano non superiori a
  20  KWh,  a  fotovoltaici  con  potenza  nominale  complessiva  non
  superiore  a 200 KWh, a biomasse con potenza nominale non superiore
  a  200 KWh e per la quale viene dato un contributo del 90 per cento
  degli  interessi utilizzati per il credito dell'azienda e  che  noi
  abbiamo immaginato

   RINALDI. Ma questo è possibile metterlo?

   COLIANNI,  vicepresidente della Commissione. Si può mettere  ed  è
  conforme  alla  legislazione vigente.  Siamo  nelle  condizioni  di
  potere   dare,  senza  che  questo  rappresenti  un   elemento   di
  competitività con il sistema comunitario proprio perché non  supera
  il 30 per cento degli aiuti previsti dalla norma comunitaria. Siamo
  nelle  condizioni assolutamente di dare il 90 per cento degli aiuti
  sugli interessi al singolo agricoltore.
   Noi  stiamo  dando  il 90 per cento sugli interessi  e  li  dà  la
  Regione,  è  previsto  da  questo  emendamento  che  noi  si  possa
  sopperire  al  90 per cento degli interessi, l'importo  complessivo
  che  è stato previsto è di un milione di euro e consentirebbe a più
  di  500  aziende  agricole  ad avere un  finanziamento  per  quanto
  riguarda questa materia.

   CRACOLICI. La copertura da dove si prende?

   COLIANNI,  vicepresidente della Commissione. E' stata discussa  in
  bilancio, mi auguro che il bilancio su questo tema si sia espresso,
  altrimenti,  onorevole  Cracolici,  io  condivido  totalmente   che
  qualora   non   dovesse  passare  questa  norma   è   da   rivedere
  assolutamente  il  comma 2 che è stato cassato dal  Governo  perché
  sarebbe  veramente fuori dal mondo: consentiremmo in zona  agricola
  di fare quello che questo Governo non vuole.
   Allora,  o  noi  siamo coerenti con quello che è  un  impegno  del
  Governo  di indirizzarci verso il mini eolico, il micro eolico,  il
  micro fotovoltaico e il Governo ha presentato questo emendamento in
  A15   e  il sottoscritto con l'onorevole Musotto nell' A16 e quindi
  ha un senso la eliminazione del comma 2, oppure mi sembra veramente
  improponibile  di  essere  cassato  il  comma  2  che  poc'anzi  il
  Parlamento ha cassato.

   RINALDI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RINALDI.   Signor  Presidente,  intervengo  perché  la   questione
  sollevata   dell'abrogazione  del   comma   2   in   effetti   crea
  un'interpretazione  per  cui non c'è  più  un  limite  che  si  può
  attivare nei terreni agricoli.
   L'emendamento A15 mi sembra buono, però si deve fermare prima  del
  comma  2 dove dice  per la realizzazione degli impianti di  cui  al
  comma  1 è prevista l'erogazione di contributi in conto e interessi
  a  valere su mutui a tasso agevolato per un importo massimo pari al
  90  per cento della spesa ritenuta ammissibile ; ma la prima parte,
  in  effetti, regola quali sono i vari impianti e le limitazioni che
  ogni impianto può avere nei terreni agricoli.
   Quindi,  se  la Commissione e il Governo possono accettare  questo
  emendamento, io lo fermerei al primo comma dove mi chiarisce  quali
  sono  gli  impianti e qual è il massimo di elettricità che  si  può
  adottare  senza un impegno di spesa per la Regione, perché  poi  ci
  saranno sicuramente finanziamenti statali ed europei. Altrimenti si
  deve fare un impegno di spesa.

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, l'articolo 18 è  accantonato  per
  una  riscrittura  dell'intero  articolo,  perché  non  possiamo   a
  spizzichi e bocconi normare in una materia così delicata.

   MANCUSO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MANCUSO. Signor Presidente, spero che l'articolo 18 venga ritirato
  e  le dico le motivazioni. Innanzitutto perché non c'è un limite  a
  quello  che  si  vuole  fare, quindi non si  comprende  quale  sarà
  l'azione  invasiva di questa nuova attività imprenditoriale  e  poi
  vorrei  capire,  se il Governo me lo spiega, si  possono  fare  gli
  impianti  di  energia  alternativa in terreni agricoli  abbandonati
  però  quell'impianto serve per l'attività agricola. Mi sto  un  po'
  confondendo,  perché  se  il terreno deve essere  per  cinque  anni
  abbandonato  e  poi la verifica viene fatta anche dall'Assessorato,
  poi   che  significa  che  riprende  l'attività  agricola?  E'  una
  contraddizione che certamente non sta né in cielo e né in terra
   Seconda  motivazione:  gli enti locali, in questo  momento,  nella
  loro  urbanizzazione ormai hanno esautorato quelle che sono le aree
  a  disposizione per attività imprenditoriali e vogliamo  circondare
  le  città  del mini eolico oppure del mini impianto  Cosa  vogliamo
  fare    Questa  è  una  norma  che  deve  essere,  a  mio   avviso,
  completamente cassata, cancellata.

   CRACOLICI . Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei  evitare
  che questa discussione aprisse scenari di confronto sulle politiche
  industriali e energetiche nella nostra Regione.
   Mi  sembra che era un articolo che aveva aspirazioni un po' più di
   corto  respiro'  nel  senso  che  l'accertamento  dello  stato  di
  abbandono  avviene  attraverso  la  dichiarazione  di  una  perizia
  giurata. E questa è la norma che sostanzialmente dice:  laddove c'è
  un  terreno  abbandonato, l'Amministrazione lo ritiene  tale  sulla
  base della perizia giurata .
     La  seconda questione è una questione un po' più delicata.  Come
  noi   sappiamo  una  delle  prospettive  dell'intervento  e   della
  valorizzazione  anche dell'imprenditore agricolo, è la  possibilità
  che  una  parte  del suo reddito connesso al possesso  del  terreno
  possa essere relativo ad attività extra agricole, in questo caso un
  reddito  energetico. Se noi, però, eliminiamo un limite  che  è  il
  limite  di potenza perché 200 kilowatt significa che c'è un reddito
  che   comunque   deve  essere  inferiore  al  reddito   prevalente,
  altrimenti   non  c'è  più  l'imprenditore  agricolo,   perché   se
  l'imprenditore agricolo ha reddito prevalente da altre attività non
  è più un imprenditore agricolo.
   Allora,  il  principio  deve essere che le produzioni  energetiche
  connesse  al bene, al possesso del terreno, deve essere un  reddito
  di natura marginale rispetto al reddito complessivo del produttore.
     Aggiungo,  attenzione,  perché è  vero,  come  giustamente  dice
  l'Assessore,  questa misura è connessa agli incentivi  nazionali  e
  gli  incentivi nazionali stabiliscono il limite oltre il quale  non
  ci  sono  più  incentivi, però è anche vero  che  noi  già  abbiamo
  conosciuto  -  lo dico da siciliano che ha visto le nostre  colline
  saccheggiate dal far west dell'eolico - il far west, io non  vorrei
  che  utilizziamo,  al  di là degli incentivi, tutto  il  territorio
  agricolo  siciliano per far diventare il far west del  fotovoltaico
  con una dichiarazione di semplice affermazione che c'è uno stato di
  abbandono  da  5  anni e quindi trasformo il mio  bene.  Non  solo,
  perché il reddito integrato ha una finalità che è quella che io  ti
  costruisco  il capannone, tu mi metti a disposizione il  tetto  del
  capannone  per  mettere  i  pannelli e su  quella  base  io  do  un
  beneficio  al produttore agricolo non solo connesso al reddito,  ma
  connesso alla valorizzazione del terreno stesso.
   Se  noi, invece, eliminiamo il limite, noi trasformiamo il  nostro
  territorio  più o meno abbandonato, più o meno volutamente  che  si
  produce  in stato di abbandono, in aree appetibili al far west  del
  fotovoltaico.  Ecco  perché io ritengo che  nella  riscrittura  noi
  dobbiamo  rivedere anche la decisione che abbiamo  assunto  qualche
  minuto fa in autotutela per garantire comunque il limite, perché il
  limite  è  una  condizione in cui il reddito è una  parte  relativa
  minoritaria rispetto al reddito agricolo, altrimenti trasformiamo i
  nostri agricoltori in altra cosa.

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a prescindere da tutto, visto  che
  non  abbiamo ancora  approvato l'articolo, l'articolo va riscritto,
  quindi è accantonato.
   Se  vogliamo comunque continuare la discussione, possiamo farlo ma
  vi  invito  ad essere brevi, visto che è accantonato e lo  dobbiamo
  riscrivere.

   COLIANNI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   COLIANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siccome  il  tema
  che ha posto l'onorevole Cracolici e che ha posto lo stesso Governo
  è  un  tema  strategico,  che  penso che  l'Assemblea  fa  bene  ad
  argomentare,  perché si possa essere tutti convinti di  quello  che
  stiamo facendo.
   Ha  ragione  l'onorevole  Cracolici quando  sostiene  che  anziché
  integrare  il reddito agricolo, se noi non cassiamo quel  comma  2,
  rischiamo  invece  di  stravolgere il senso della  stessa  norma  e
  rischiamo  di  creare  nuovi produttori di energia  piuttosto  che,
  invece, un'integrazione al reddito agricolo.
   Perché  le  cose siano chiare: quando parliamo di 200  kilowattori
  stiamo parlando nel caso del mini eolico soltanto di un palo di 7-8
  metri;   quando  parliamo  di  fotovoltaico  parliamo   invece   di
  un'estensione  di  terreno di circa 2.000 metri e  parliamo  di  un
  risparmio pro capite dell'agricoltore di circa 40 mila euro l'anno.
  Non  vi  è  dubbio  che  -  a  mio giudizio  -  andrebbe  riscritto
  l'emendamento dicendo  fino a 200 kilowattori , in maniera tale che
  noi  possiamo  modulare  la possibilità di potere  intervenire  nel
  suolo   con   attività   di   tipo  energetica   alternativa,   con
  l'introduzione di un aiuto al reddito agricolo in ragione di quello
  che  è  il  guadagno del singolo agricoltore, non so se sono  stato
  chiaro.
   In  altri termini, noi dovremmo fare in modo di evitare che  i  40
  mila  euro che vengono risparmiati dal singolo agricoltore  possano
  superare e diventare il 51 per cento del reddito agricolo.
   Ecco  perché  è  stato posto giustamente questo  tema.  Così  come
  l'onorevole  Mancuso  ha posto un altro tema  importantissimo:  non
  possiamo  dire  da  un lato che vogliamo aiutare  l'agricoltore,  e
  quindi  diventa  un aspetto suppletivo al reddito  agricolo  e  poi
  facciamo  in  modo  che tutti i terreni abbandonati  li  andiamo  a
  seminare di fotovoltaico, determinando fra l'altro lo scempio  che,
  onorevoli colleghi, sta diventando peggio dell'eolico.
   Ve lo dico con estrema chiarezza: questa scelta scellerata di fare
  fotovoltaico  nel  nostro territorio rischia di essere  una  scelta
  peggiore,   assolutamente  peggiore  dell'eolico,   perché   stiamo
  introducendo  un  sistema senza un minimo di  programmazione  e  di
  programmazione  a  livello regionale, stiamo facendo  in  modo  che
  ognuno vada a fare impianti fotovoltaici per ettari di terreno   Ma
  stiamo scherzando?
   Io  chiedo  su  questo una riflessione seria del Parlamento.  Cosa
  diversa  è  consentire all'agricoltore un aumento del suo  reddito,
  che,  per intenderci, pagato il mutuo significa di circa 5.000 euro
  all'anno  di  utility  che si somma al suo reddito personale.  Ecco
  perché vi dico: riscriviamo, facciamo in modo che questa importante
  legge  venga  fatta,  ma l'articolo va assolutamente  riscritto  e,
  quindi,  condivido  che venga accantonato per una  riscrittura  più
  adeguata;  non però cassarla, onorevole Mancuso, perché faremmo  un
  errore  in quanto questa norma può consentire, se scritta bene,  di
  dare un reddito molto importante agli agricoltori.

   PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi,  è  chiaro  che  l'Aula  si  sta
  determinando  per  la riscrittura dell'articolo  18.  Quindi,  così
  resta stabilito.

   CALANDUCCI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CALANDUCCI. Grazie, signor Presidente, per avermi dato la  parola,
  in quanto voglio dare un contributo prima della riscrittura.

   PRESIDENTE.  Io penso che la riscrittura debba farla  il  Governo,
  tenendo conto anche della discussione che è stata fatta in Aula.

   CALANDUCCI.  Siccome  ho ascoltato con attenzione  quello  che  ha
  detto   l'onorevole  Cracolici,  così  come  quello  che  ha  detto
  l'onorevole   Mancuso,  credo  che  entrambi  dicano   delle   cose
  fondamentalmente   giuste.  Intanto,  non  si  può   rischiare   di
  trasformare il nostro territorio in un far west di pannelli solari,
  così  come  c'è  una  contraddizione  tra  il  terreno  incolto   e
  l'insediamento di queste strutture produttrici di energia.
   Io  vorrei  interrogare il Governo. A mio avviso, non è  possibile
  dare un incentivo laddove non c'è azienda agricola, laddove non c'è
  un'agricoltura  che  comunque,  anche  se  in  sofferenza   ed   in
  difficoltà, vive. In questo caso non si possono dare incentivi, gli
  incentivi se si devono dare che si diano in altri settori.
   Oggi,  stiamo  parlando di una legge sull'agricoltura  e  dobbiamo
  attenzionare  tutto  quello  che  può  essere  a  beneficio   degli
  agricoltori. Per cui gli impianti, qualsiasi sia il limite  che  si
  può  rapportare benissimo all'estensione del territorio, non  tanto
  con  i  kilowattori ma, soprattutto, per l'impatto  ambientale  che
  offre,  in riferimento si stabilisce che il 5, il 10 per  cento  di
  un'azienda agricola può essere dedicato all'impianto fotovoltaico o
  comunque ad altre forme di energia alternativa e non, invece, ad un
  terreno  incolto. Il terreno incolto prima di avere  un  contributo
  deve essere coltivato, deve essere agricoltura produttiva.

   VINCIULLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   VINCIULLO. Signor Presidente, grazie di avermi dato la possibilità
  di intervenire nonostante l'articolo 18 sia già accantonato.
   Onorevoli  colleghi, signor assessore, anzitutto vorrei  ricordare
  la ratio di questo disegno di segno di legge.
   Questo  disegno  di  legge,  lo dice nel  frontespizio,  parla  di
  interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca, e - come
  ha  ricordato  poco fa l'onorevole Cracolici, la cui analisi  credo
  che  possa essere condivisa - non si può pensare di farlo diventare
  un'autorizzazione senza limiti a realizzare impianti fotovoltaici o
  a mettere mini pali in tutto il territorio regionale.
   Intanto  sarebbe  opportuno  e necessario,  senza  nulla  togliere
  all'assessore D'Antrassi, che in questo emendamento che il  Governo
  deve  preparare  fosse coinvolto anche l'assessore  per  l'energia,
  perché  su  una  cosa  così importante non possiamo  non  conoscere
  quella  che  è  la volontà dell'assessore competente per  il  resto
  della Regione.
   Poi, vorrei ricordare che stiamo qui parlando di integrazione  del
  reddito  agricolo, quindi, se c'è un terreno che da  cinque,  dieci
  anni  non  viene coltivato questo non significa che si  dà  a  quel
  terreno  la  patente di un luogo dove impiantare  un  fotovoltaico.
  Deve essere, invece - vedo che l'onorevole Colianni è d'accordo con
  me  -  un  lotto  di  terreno  inserito all'interno  di  un'azienda
  agricola,  che  non è stato utilizzato o perché non  poteva  essere
  utilizzato o perché per anni si è scelto di non utilizzarlo e  può,
  quindi,  benissimo  essere  destinato alla  produzione  di  energia
  elettrica  che  deve essere, però, condizionata  da  quella  che  è
  l'attività   dell'azienda  stessa.  Cioè,  non   possiamo   pensare
  assolutamente  di  diventare produttori di  energia  elettrica  con
  questo disegno di legge.
   Questa  mi  pare  che  deve essere la ratio  su  cui  tutti  siamo
  concordi  in quest'Aula, cioè  l impianto fotovoltaico  o  il  mini
  eolico   è   condizionato   solo  ed  esclusivamente   all'attività
  dell'azienda agricola, all'attività di colui il quale  utilizza  il
  fondo  e  non  sono  possibili  altre  forme  di  utilizzo   e   di
  sfruttamento del terreno.

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'articolo 18 è accantonato per la
  riscrittura. La riscrittura la farà il Governo tenendo conto,  come
  si è detto prima, della discussione avvenuta in Aula.
   Si riprende l'esame dell'articolo 3.
   Comunico  che  è  stato presentato dal Governo  il  subemendamento
  3.2.1. Lo pongo in votazione.
   Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo in votazione  l'emendamento 3.2 come emendato. Il parere del
  Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 3, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

                               «Articolo 19.
                         Norme  in  materia  di  personale  dei
           consorzi agrari

   1.  La disciplina di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n.
  21, va interpretata nel senso che la stessa si applica al personale
  dei  consorzi agrari in servizio alla data del 31 dicembre  2009  e
  che cessano dal medesimo servizio in conseguenza dello scioglimento
  del consorzio o della chiusura definitiva di settori di attività».

   Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leontini e Mancuso
  l'emendamento 19.1.

   MANCUSO.  Anche  a  nome  dell'onorevole  Leontini,  dichiaro   di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende  atto.
   Pongo  in votazione l'articolo 19. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:

                             «Articolo 20.
              Norme  per  lo sviluppo delle buone  pratiche  in
            agricoltura
                 e   sulla  concessione  delle  provvidenze  ai
          distretti produttivi

   1.  L'Assessore  regionale per le risorse agricole  e  alimentari,
  nelle  proposte  di  modifica delle misure del  Piano  di  sviluppo
  rurale  2007-2013  volte  a  sostenere l'affermazione  delle  buone
  pratiche  agricole a tutela dell'ambiente e del paesaggio,  applica
  quanto  disposto dall'articolo 17 del Regolamento (CE) 20 settembre
  2005,  1698/2005  del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E.  del  21
  ottobre  2005,  L  277,  e dall'articolo 39 (4)  dell'allegato  del
  predetto Regolamento (CE) 1698/2005.

   2.  I distretti produttivi agro-alimentari e della pesca istituiti
  ai sensi della vigente normativa regionale possono rientrare tra  i
  beneficiari  degli  interventi  dei  programmi  comunitari  qualora
  specificatamente individuati».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   - dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 20.4;
   - dagli onorevoli Scilla, Incardona, Mineo e Cimino: 20.1;
   - dagli onorevoli Di Benedetto, Apprendi ed altri: 20.6;
   - dall'onorevole Adamo: 20.3, 20.2;
   - dagli onorevoli Calanducci e Musotto: 20.7.

   Si passa all'emendamento 20.4, degli onorevoli Leontini e Mancuso.

   MANCUSO.  Anche  a  nome  dell'onorevole  Leontini,  dichiaro   di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 20.1, degli onorevoli Scilla ed altri.
   Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Contrario.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                           (Non è approvato)

   Si passa all'emendamento 20.6, degli onorevoli Di Benedetto ed
  altri.  Il parere del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore per le risorse agricole  e  alimentari.  Il
  parere  del  Governo è contrario perché estende molto la competenza
  di questo comma.

   DI BENEDETTO. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 20.3, dell'onorevole Adamo.

   CALANDUCCI.  Dichiaro  di  apporre  la mia  firma  all'emendamento
  20.3.

   ADAMO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ADAMO. Signor presidente, intervengo per precisare meglio il senso
  della  norma,  in  quanto dà la possibilità anche all'assessore  di
  verificare quali sono gli assi nei quali vengono investiti i  fondi
  ed  eventualmente  spostarli  e modificare  il  piano  di  sviluppo
  rurale, intervenendo lì dove i fondi vengono effettivamente spesi.

   MANCUSO. Si deve rimodulare il piano.

   ADAMO.  Lo  stiamo  facendo approvando l'articolo  20,  nel  quale
  diciamo  che  dobbiamo privilegiare l'asse che  prevede  interventi
  diretti  sugli agricoltori. Quindi, lo stiamo facendo, ne  parliamo
  da  tempo.  Siamo  assolutamente d'accordo. E' un  emendamento  che
  specifica e chiarisce meglio. Non c'è niente di nuovo.

   PRESIDENTE. Onorevole Adamo, si tratta di una norma da ordine  del
  giorno  perché la norma è già  sufficientemente chiara, quindi,  la
  pregherei di ritirare l'emendamento o di trasformarlo in ordine del
  giorno.

   ADAMO. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

    PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento  20.7,  degli  onorevoli  Calanducci  e
  Musotto.
   Onorevole Calanducci, ritira l'emendamento? E'  la stessa  materia
  e  mi  pare  che  la  norma sia abbastanza chiara,  quindi,  non  è
  necessario specificare.  La invito a ritirare l'emendamento  perché
  la  norma è già chiara. Se si fa un ordine del giorno impegniamo il
  Governo   in  quella  direzione  e  mi  parrebbe  anche  una   cosa
  funzionale.

   CALANDUCCI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CALANDUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se  il  Governo
  va  in  questa direzione, naturalmente, lo possiamo trasformare  in
  ordine  del  giorno, però è chiaro che dobbiamo raggiungere  questo
  obiettivo.
   Un'agricoltura  in difficoltà, per sostenerla, in qualche  maniere
  bisogna, dal punto di vista economico, impegnare delle risorse. Per
  cui,  siccome  ritengo  che  il limite minimo  per  ettaro  per  le
  strutture  arboree cioè le viti, gli ulivi, le arance, sono  almeno
  di  800  euro  che  servono  almeno a  coprire  parte  dell'energia
  elettrica impiegata per coltivare questi terreni, credo che  se  si
  vuole  aiutare  e  sostenere al di sotto di  questo  non  si  debba
  andare. Personalmente, lo manterrei in vita, ma se la maniera,  dal
  punto  di vista procedurale, è migliore, non ho  nulla in contrario
  a trasformarlo in ordine del giorno.

   SCILLA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCILLA.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  ho   proposto
  l'emendamento  che è stato bocciato, c'è stato il  parere  negativo
  del   Governo.   Ora,   sto  vedendo  che  su  questo   emendamento
  dell'onorevole Adamo che è un'ulteriore precisazione di quello  che
  già la norma dice. Voglio, però, dire a quest'Aula, perché è giusto
  che  rimanga agli atti, che anche per quanto riguarda l'emendamento
  che  sopprimeva  il  comma 2 è la stessa  cosa  perché  abbiamo  il
  Regolamento comunitario, signor assessore, che disciplina -  e  lei
  lo   sa   bene   -   le   misure   che   possono   essere   gestite
  dall'organizzazione dei produttori e le misure che  possono  essere
  gestite dai distretti agro alimentari.
   Non  capisco  perché  il Governo, ancora una  volta,  dimostra  un
  comportamento differente sulla stessa problematica,  perché  se  il
  Governo dà parere negativo sull'emendamento che sopprimeva il comma
  2  che, di fatto, non è altro che un allargamento della possibilità
  dei  distretti  di usufruire di risorse comunitarie  che  già  sono
  stabilite  per  norma perché il Regolamento comunitario  stabilisce
  quali sono le misure del FEP per quanto riguarda la pesca e del PSR
  per  quanto  riguarda l'agricoltura che possono essere  utilizzate,
  mentre  nella precisazione che propone l'emendamento dell'onorevole
  Adamo, invece, chiedete di ritirarlo.
   A questo punto bisogna adottare un'unica misura, perché ancora una
  volta   non  capisco  perché  ci  deve  essere  da  una  parte   un
  atteggiamento  per  favorire un determinato percorso  e  dall'altro
  lato, perché questa precisazione vorrebbe sbloccare quel contributo
  agro  ambientale che da due anni  il Governo regionale deve portare
  avanti  perché  il Regolamento comunitario prevede di  potere  dare
  fino  ad  800  euro  ad  ogni impresa agricola.  Da  due  anni  noi
  aspettiamo  questa  relazione tecnica per spiegare  le  motivazioni
  dell'aumento di ciò che prevede la tabella comunitaria, ma il fatto
  è  che oggi le imprese agricole possono percepire un contributo che
  può arrivare fino a 400 euro.
   Ancora  una volta, quindi, si dimostra l'incapacità o non so  come
  definirla  a  questo punto, perché nel momento in cui  date  parere
  negativo   su  quell'emendamento  è,  invece  ora,  sullo   stesso,
  pretendete  di fare la cosa opposta  Non è atteggiamento  corretto,
  non è così che si fa un disegno di legge serio

   ADAMO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ADAMO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda
  il  primo  intervento sono d'accordo che possiamo  trasformarlo  in
  ordine  del giorno. Per quanto, invece, alla richiesta che  abbiamo
  sottoscritto  dei  900 euro per le culture arboree  credo  che  sia
  importante,  invece, ribadirlo. Sappiamo che la legge  lo  prevede.
  Sappiamo,  serve  anche  di sostegno e di aiuto  all'assessore  per
  portare avanti, celermente, il progetto.
   Io  le  chiedo, assessore, di dare parere positivo,  perché  siamo
  tutti d'accordo su questo. Scriverlo può servire e può aiutare lei,
  il sistema agricolo e tutti noi.
     Troppo spesso, signor Presidente  e lei lo sa benissimo, abbiamo
  votato all'unanimità ordini del giorno che poi ..

   MANCUSO. E' ritirato o no?

   PRESIDENTE.  E'  ritirato ed è trasformato in ordine  del  giorno.
  Onorevole Adamo,  abbiamo percepito tutti cosa significa. Onorevole
  Mancuso, gli emendamenti sono trasformati in ordine del giorno.

   RINALDI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà

   RINALDI. Signor Presidente, mi scusi se torno, un attimo indietro,
  però  voglio fare notare alla Presidenza ed agli Uffici  se  questo
  emendamento  che abbiamo approvato poco fa, il 3.2.1  del  Governo,
  siccome sostituisce le parole  per l'industria  con le parole   per
  l'agricoltura ,  quindi  sostituisce la figura  dell'assessore  per
  l'industria con quello per l'agricoltura per i finanziamenti di cui
  alla  legge  regionale 16 dicembre 2008 n. 23, cioè i finanziamenti
  che  sono  dati  all'industria. Pongo l'attenzione alla  Presidenza
  perché credo che non si possa fare.

   MANCUSO. Speriamo che ora l'assessore emani i decreti

   PRESIDENTE.  In sede di coordinamento vedremo se c'è  qualcosa  su
  questo,  ma  non mi pare che sia il caso. Comunque,  non  di  meno,
  teniamo conto dell'osservazione.

    PRESIDENTE   Pongo in votazione l'articolo 20. Chi  è  favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.
                            (E' approvato)

    PRESIDENTE  Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:

                             «Articolo 21
      Norme in materia di Istituto sperimentale zootecnico per la
                                Sicilia

   1.  Dopo  l'articolo 39 della legge regionale 3 novembre 1993,  n.
  30, è inserito il seguente:

   Art.  39  bis  - Competenze dell'Istituto sperimentale  zootecnico
  della  Sicilia  -  1.  All'Istituto sperimentale  zootecnico  della
  Sicilia, nell'ambito dei propri fini istituzionali e nell'interesse
  della Regione, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:

   a)  progettazione,  ricerca  ed  utilizzazione  dei  sottoprodotti
  zootecnici;

   b) progettazione e ricerca sui prodotti caseari del territorio;

   c)  didattica  avanzata  sul territorio per  la  caseificazione  e
  trasformazione dei prodotti derivati dalla carne;

   d) messa a reddito delle aree disponibili attraverso la promozione
  di:  progetti relativi alle aree mercatali e paesistiche;  progetti
  relativi  alle  aree  di pubblica fruizione per  manifestazioni  ed
  eventi;  progetti  di sperimentazioni agrarie; progetti  tesi  alla
  salvaguardia e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale
  siciliana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.'»

    Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
    - dall'onorevole Cracolici: 21.3, 21.11;
    - dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 21.4, 21.5;
    -  dagli  onorevoli  Vinciullo, Pogliese, Falcone  e  Buzzanca:
  21.7, 21.8;
    - dal Governo: 21.13;
    - dagli onorevoli Adamo, Cracolici, Cappadona e Musotto: 21.12;
    - dall'onorevole Adamo: 21.9;
    - dall'onorevole Cappadona: 21.1;
    - dagli onorevoli Aricò e Musotto: 21.2.

   PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 21.3 a firma Cracolici

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Lo illustri.

   CRACOLICI.  Signor  Presidente, mi dispiace che l'emendamento  sia
  stato,  forse  per errore materiale di trascrizione da  parte  mia,
  ritenuto un emendamento soppressivo dell'intero articolo. In realtà
  il  mio  emendamento voleva sopprimere la lettera d)  dell'articolo
  21,  ovvero  una competenza che viene data all'Istituto  zootecnico
  che  riguarda la messa a reddito delle aree disponibili, attraverso
  tutta una serie di attività.
   L'Istituto  zootecnico è un ente sottoposto a vigilanza  da  parte
  dell'Amministrazione regionale, però,  credo che la dismissione del
  patrimonio  della Regione che, tra l'altro, conferisce all'Istituto
  debba  essere  un'attività della Regione stessa, non dell'Istituto.
  La   messa  a  reddito  prevede  anche  l'alienazione,   e   allora
  comprendiamo che cosa vuol dire la messa a reddito.
   Io  sono pronto a ritirare l'emendamento. L'ho scritto proprio per
  aprire  un dibattito in Aula, perché il tema della messa a  reddito
  delle  aree disponibili può essere tutto ed il contrario di  tutto,
  compreso la modifica di destinazioni urbanistiche.
   Stiamo attenti perché questo costituisce un punto delicato.
   L'emendamento, quindi, deve intendersi limitatamente alla  lettera
  d) la soppressione. Se il Governo mi dice che le mie preoccupazioni
  sono  eccessive,  sono pronto a ritirarlo, fermo restando  che  sia
  precisato il senso della messa a reddito, perché rischiamo di  fare
  un'operazione  discussa'.

   PRESIDENTE.  Con  la  precisazione che con l'emendamento  21.3  si
  intende  sopprimere la lettera d) dell'articolo 21.  Ovviamente  va
  posto  in  votazione dopo che gli emendamenti  21.4 e  21.5   degli
  onorevoli Leontini e Mancuso vengono ritirati.
   L'emendamento  21.3, con la precisazione dell'onorevole  Cracolici
  diventa:  Sopprimere la lettera d) dell'articolo 21 .
   Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Chiedo
  di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   D'ANTRASSI,  assessore per le risorse agricole  e  alimentari.  Il
  Governo  è  contrario.  L'Istituto Zootecnico ha già una  serie  di
  attività  legate alla struttura immobiliare e alle Terre  che  sono
  esattamente al centro di Palermo  che riescono, in qualche maniera,
  ad   aiutare,  anche  se  in  modo  molto  limitato,   il   reddito
  dell'Istituto.
   Hanno  un  centro di inseminazione artificiale che utilizzano  per
  gli  allevatori; hanno una grande aula per i congressi e  hanno  un
  parco tematico sulla biodiversità.
   L'idea  di  questa  norma è dare dignità  a  questa  attività  che
  sarebbe  l'unica  per  riassorbire  le  eccedenze  che  attualmente
  esistono nelle unità lavorativa e dare loro una prospettiva a medio
  termine.
   Abbiamo   elaborato  un  progetto,  attraverso  l'ESA   ed   altre
  strutture,  per cercare di aggiungere un'area mercatale ed  un'area
  espositiva  insieme ad un'area catering che andrebbe  ad  allargare
  quella esistente, e una coltivazione specializzata.
  Questo  ci  permetterebbe,   nel  giro  di  due  anni,   di   avere
  sufficienti risorse per garantire i livelli occupazionali.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  chiedo   al
  Governo  di  specificare - e io sono disposto  a  ritirare  il  mio
  emendamento  -  che la messa a reddito delle aree disponibili  deve
  intendersi,   esclusivamente,   per   le   finalità   istituzionali
  dell'Ente,  cioè non può esserci una messa a reddito  per  attività
  diverse dalle finalità istituzionali.
   Perché,  le  norme  -  si  ricordi Assessore  -si  scrivono  e  si
  applicano fra cinquant'anni, quindi, oggi noi possiamo scrivere una
  cosa con una finalità, domani diventa un'altra cosa.
   Ecco  perché chiedo al Governo che la messa a reddito  delle  aree
  disponibili   venga  concessa,  esclusivamente,  per  le   finalità
  istituzionali dell'Ente stesso.

   PRESIDENTE.  Assessore  D'antrassi  è  opportuno  formalizzare  il
  subemendamento.

   D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Signor
  Presidente, lo stiamo predisponendo.

   PRESIDENTE.  In  attesa che il Governo presenti il  subemendamento
  con  il  quale  specifica  che la messa  a  reddito  è  autorizzata
  esclusivamente   per le finalità istituzionali  dell'ente,  come  è
  stato suggerito, e l'onorevole Cracolici ritira l'emendamento 21.3,
  sospenderei i  lavori per due minuti.

   CRACOLICI. Ritiro l'emendamento 21.3.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   La seduta è sospesa.

    (La seduta, sospesa alle ore 18.39,  è ripresa alle ore 18.46)

   PRESIDENTE.  La  seduta  è ripresa. Comunico  che  il  Governo  ha
  presentato  il  subemendamento 21.14 che così recita:  All'articolo
  21,  lettera  d),  tra  le  parole   disponibili'  e    attraverso'
  inserire  le  parole  esclusivamente per le finalità  istituzionali
  dell'Ente'.
   Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vice presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                             (E'approvato)

   Si passa all'emendamento 21.7, a firma dell'onorevole Vinciullo.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  visto   che
  l'emendamento  21.7 dell'onorevole Vinciullo raggiunge  gli  stessi
  obiettivi  degli  altri  cinque  emendamenti,  a  firma  Cracolici,
  Governo,  Adamo, Aricò ed altri, chiedo all'onorevole Vinciullo  di
  far  propri  gli  altri emendamenti e non votare questo,   per  una
  ragione.
   Sappiamo  qual è la finalità di questo emendamento. La finalità  è
  utilizzare  l'Istituto  Zootecnico anche per  dare  in  convenzione
  all'ARAS  le  attività connesse, che sono proprie dell'Associazione
  degli allevatori.
   A  questo  proposito,  annuncio  un  subemendamento  a  tutti  gli
  emendamenti simili in cui oltre al comma 7 deve intendersi anche il
  comma 8 che è proprio quello delle convenzioni.
   Siccome  vogliamo consentire all'Istituto Zootecnico di  avvalersi
  anche    dall'ARAS    per    l'attività    istituzionale    propria
  dell'Istituto,l'emendamento 21.7, invece, finisce per  arrivare  ad
  una  conseguenza,  di sottrarre competenze che oggi  ha  l'ARAS  in
  virtù  di  una convenzione con la Regione ma anche con il Ministero
  delle   Politiche   agricole  e  di  trasferirle,   esclusivamente,
  all'Istituto  Zootecnico,  per cui l'ARAS termina  la  sua  ragione
  sociale e lavora in convenzione.
   Invece,  la norma che vogliamo approvare è di consentire all'ARAS,
  cioè  quindi all'associazione allevatori, di essere uno dei  bracci
  che  utilizza  l'Istituto  Zootecnico  per  le  proprie  competenze
  istituzionali, non anche quelle dell'ARAS.
   Credo  che  il  collega  Vinciullo  converrà  con  tutti  noi  che
  l'obiettivo che si vuole perseguire è più efficace nella misura  in
  cui è espresso dagli altri cinque emendamenti.
   Quindi,  dato  che  penso  che lui voglia  raggiungere  lo  stesso
  obiettivo,  scrivendo  quel subemendamento  comprendendo  anche  il
  comma  8  oltre  che  il comma 7,  chiedo al collega  Vinciullo  di
  ritenere  il  proprio emendamento  superato,  apponendo  la   firma
  sugli altri cinque.

   VINCIULLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   VINCIULLO.  L'obiettivo che ci prefiggiamo tutti,  proprio  perché
  l'interesse  nostro  è di dare vita a interventi  per  lo  sviluppo
  dell'agricoltura e della pesca, non solo di aiutare l'agricoltura e
  la  pesca,  ma   è  quello di snellire le pratiche  che  riguardano
  questo mondo.
   Se  insieme  all'onorevole Cracolici, così  come  con  l'onorevole
  Adamo    e    l'onorevole   Aricò   riscriviamo,   tutti   insieme,
  l'emendamento,  questo è di tutti,  e su questo non vi sono  dubbi,
  proprio  perché  l'interesse di tutti noi è  quello  di  rilanciare
  questo comparto.
   Se  l'Assessore  condivide  anche questa  impostazione  le  faremo
  avere,   signor   Presidente,  da  qui  a   qualche   minuto,    il
  subemendamento.

   PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi,  l'emendamento  21.11  a   firma
  dell'onorevole  Cracolici diventa subemendamento 21.11.1 Cracolici,
  Vinciullo,  Adamo,  Cappadona, Musotto.  Però,  attenzione,  perché
  all'emendamento 21.11 dobbiamo, comunque, aggiungere  dopo comma  7
  e  8',  e  poi  chiaramente dobbiamo precisare che  il  riferimento
  normativo è da intendersi all'articolo 6,  comma 7 e 8 della  Legge
  regionale 12/89  e successive modifiche ed integrazioni.
   Gli  onorevoli  Lupo,  Di Benedetto, Aricò, Vinciullo,  Cappadona,
  Marrocco  e  Colianni  chiedono di  apporre  la  propria  firma  al
  subemendamento 21.11.1
   Pongo  in  votazione  il  subemendamento 21.11.1.  Il  parere  del
  Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE.  Pongo  in votazione l'emendamento 21.11,  comprensivo
  dell'emendamento 21.12. Il parere del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE.  Gli  emendamenti 21.9  e  21.2  sono  assorbiti.  Gli
  emendamenti   21.1, 21.10 e 21.8 sono improcedibili per  il  parere
  contrario della Commissione  Bilancio'.

   Pongo  in votazione l'articolo 21 nel testo risultante. Il  parere
  del Governo?

   D'ANTRASSI  ,  assessore  per le risorse  agricole  e  alimentari.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi è favorevole rimanga seduto, chi è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Si passa all'esame dell'articolo 22. Ne do lettura:

                             «Articolo 22.
                           Credito agevolato

   1.  All'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2008, n.  16,
  dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:

   2  ter.  L'Istituto  regionale per il credito  e  la  cooperazione
  (I.R.C.A.C.)  è autorizzato a concedere alle imprese  operanti  nel
  settore della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle  che
  esercitano attività di pesca turismo ed ittiturismo, gli interventi
  disciplinati dal proprio Regolamento ed in particolare, crediti  di
  esercizio  agevolati,  crediti a medio  termine  agevolati  per  la
  capitalizzazione  societaria, contribuiti  in  conto  interessi  su
  operazioni  bancarie di credito di esercizio, contributi  in  conto
  interessi su operazioni di leasing, finanziamenti a tasso agevolato
  per  operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie,  nel
  rispetto  dei  limiti e delle condizioni previsti  dal  regolamento
  (CE)  24  luglio  2007,  n. 875/2007 della Commissione,  pubblicato
  nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 25 luglio 2007, L.
  193'.»

   Comunico  che  è  stato  presentato, dagli  onorevoli  Leontini  e
  Mancuso l'emendamento 22.1.

   MANCUSO. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'articolo 22. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Si passa all'esame dell'articolo 23. Ne do lettura:

                             «Articolo 23.
               Contributo carburante. Sicurezza in mare

   1.  Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 2 della  legge
  regionale  20 novembre 2008, n. 16, è autorizzata, per  l'esercizio
  finanziario  2011, la spesa di 3.000 migliaia di  euro  cui  si  fa
  fronte  con le risorse disponibili trasferite dallo Stato  per  gli
  anni  dal  2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999,  n.
  499.

   2.  L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari  è
  autorizzato a predisporre apposito bando, a favore di armatori  con
  più  di  cinque  marittimi,  imbarcati nello  stesso  natante,  per
  l'acquisto di apparecchiature di telemedicina al fine di assicurare
  il  monitoraggio parametri fisiopatologici dei marinai ed eventuali
  protocolli  emergenziali,  sentito  l'Assessore  regionale  per  la
  salute. Per l'esercizio finanziario 2011, all'onere derivante dalla
  presente  disposizione, quantificata in 100 migliaia  di  euro,  si
  provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per  gli
  anni  dal  2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre  1999,  n.
  499.

   3.  Gli  aiuti  di cui al comma 2 sono concessi alle condizioni  e
  limiti  previsti dal Regolamento (CE) 24 luglio 2007,  n.  875/2007
  della  Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
  europea del 25 luglio 2009, L 193.

   4.  Per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 80 della legge
  regionale  12  maggio  2010,  n.  11  e  successive  modifiche   ed
  integrazioni,  è  autorizzata per l'esercizio finanziario  2011  la
  spesa  di  1.000 migliaia di euro cui si fa fronte con  le  risorse
  disponibili  trasferite dallo Stato per gli anni 2002  al  2010  ai
  sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.»

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   - dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 23.2;
   - dagli onorevoli Caronia, Maira e Cordaro: 23.4, 23.5, 23.7;
   - dal Governo: 23.3;
   - dagli onorevoli Colianni e Musotto: 23.1;

   - dagli onorevoli Oddo, Cracolici, Apprendi e Raia: 23.6.

   L'emendamento 23.2 è ritirato.
   Pongo   in   votazione  l'emendamento  23.3.   Il   parere   della
  Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Chi è d'accordo resti seduto: chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Gli emendamenti 23.4, 23.5 sono decaduti.
   Gli emendamento 23.7 e 23.1 sono improcedibili.
   Si passa all'emendamento 23.6. Il parere del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione.  Favorevole.

   PRESIDENTE. Chi è d'accordo resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE.  Pongo ai voti l'articolo 23, così come emendato.   Il
  parere del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Favorevole.

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione.  Favorevole.

   PRESIDENTE. Chi è d'accordo resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Si passa all'esame dell'articolo 24. Ne do lettura:

                             «Articolo 24.
               Osservatorio della pesca del Mediterraneo

   1.  Per  l'esercizio  finanziario 2011  le  spese  per  l'attività
  dell'Osservatorio della pesca del Mediterraneo di cui  all'articolo
  7  della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, sono incrementate
  di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili
  trasferite  dallo  Stato per gli anni dal 2002 al  2010,  ai  sensi
  della legge 499/1999.»

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   - dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 24.1;
   - dagli onorevoli Caputo, Maira, Ferrara ed altri: 24.7.

   PRESIDENTE. L'emendamento 24.1 è ritirato?

   MANCUSO. Chiedo di parlare sull'emendamento 24.1.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MANCUSO. Signor Presidente, solo per chiedere al Governo quanto ha
  dato  l'Assessorato, come stanziamento all'osservatorio,   fino  ad
  oggi,  perché   da  come mi risulta già 300  mila  euro  penso  che
  bastino. Questi cinquantamila euro in più non hanno alcuna  ragione
  per  quello che mi risulta,  poi è possibile che non hanno  neanche
  avuto i finanziamenti.

   D'ANTRASSI. Non sono stati dati 300 mila euro all'Osservatorio,  è
  stato proposto ma è stata respinta dalla III Commissione.

   MANCUSO. Ritiro l'emendamento 24.1.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

   PRESIDENTE.  Sull'emendamento 24.7 c'è  l'improcedibilità,  quindi
  non  ci  sono altri emendamenti all'articolo 24. Pongo in votazione
  l'articolo 24. Il parere del Governo?

   D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole. Favorevole.

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione.  Favorevole.

   PRESIDENTE. Chi è d'accordo resti seduto; chi è contrario si
  alzi.
                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Si passa all'esame dell'articolo 25.  Ne do lettura:

                             «Articolo 25.
      Modifica dell'articolo 147 della legge regionale 32/2000 in
                                materia
            di Commissione consultiva regionale della pesca

   1. L'articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è
  così sostituito:

   Art.  147  - Commissione consultiva regionale della pesca.  1.  E'
  istituita  la Commissione consultiva regionale della pesca  (CCRP),
  presieduta  dall'Assessore  regionale per  le  risorse  agricole  e
  alimentari, e composta da:

   a)   il   dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  degli
  interventi  per  la  pesca che la presiede in  caso  di  assenza  o
  impedimento dell'Assessore;

   b)  tre  rappresentanti delle organizzazioni sindacali,  designati
  dagli  organismi regionali maggiormente rappresentativi nel settore
  della pesca;

   c)  cinque  rappresentanti delle associazioni  delle  cooperative,
  designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;

   d)  tre  rappresentanti  delle imprese di  pesca  designati  dagli
  organismi regionali maggiormente rappresentativi;

   e)    un    rappresentante   dell'industria    ittica    designato
  dall'organismo regionale maggiormente rappresentativo;

   f)  tre  esperti  scelti dall'Assessore regionale per  le  risorse
  agricole  e  alimentari con documentata esperienza  in  materia  di
  pesca, pescicoltura e/o di economia peschereccia;

   g)  un rappresentante designato dall'Osservatorio della pesca  del
  Mediterraneo, scelto tra i componenti con documentata esperienza in
  materie finanziaria, economica e giuridica;

   h)  due  rappresentanti delle organizzazioni di  produttori  della
  pesca maggiormente rappresentative delle marinerie siciliane.
   2.   La  Commissione  è  costituita  e  disciplinata  con  decreto
  dell'Assessore  regionale per le risorse agricole  e  alimentari  e
  resta in carica tre anni.

   3.  Ai  componenti della Commissione non spetta alcun compenso  né
  rimborso.'.

   2.  L'Assessore  regionale per le risorse  agricole  e  alimentari
  adotta  il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 147 delle  legge
  regionale  23  dicembre 2000, n. 32, come sostituito  al  comma  1,
  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.  In  sede di ricostituzione della Commissione il  decreto  è
  adottato almeno trenta giorni prima della scadenza.»

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   - dagli onorevoli Leontini e Mancuso: 25.1;
   - dagli onorevoli Caronia, Maira e Cordaro: 25.2.

   L'emendamento  25.1 è ritirato, il 25.2 è decaduto.  Non  ci  sono
  altri emendamenti.

   PANARELLO. Chiedo di parlare sull'articolo 25.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   PANARELLO.  Signor  Presidente,  avevo  chiesto  all'Assessore  di
  tenere   conto   in   questa  riscrittura   della   necessità   che
  nell'organismo consultivo della pesca, probabilmente  un  fatto  di
  dimenticanza

   D'ANTRASSI,   assessore  per  le  risorse  agricole,   Lo   stiamo
  predisponendo.

   PRESIDENTE.   Il   Governo  deve  comunicarlo   alla   Presidenza.
  Sull'articolo 25 c'è un emendamento del Governo.  Se ho ben capito,
  bisogna  mettere un rappresentante del Consiglio Nazionale  per  le
  Ricerche.

   D'ANTRASSI,  assessore per le risorse agricole. Signor Presidente,
  l'abbiamo scritto mentre eravamo in II Commissione, quindi, se  non
  è qui arriverà, o è arrivato.

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, all'articolo 25 c'è un emendamento
  del  Governo  che  include nella Commissione  consultiva  regionale
  della pesca
   Accantoniamo  l'articolo  25,  mentre  il  Governo  ci  fa   avere
  l'emendamento che ha presentato.
   Si passa all'articolo 26. Ne do lettura:

                             «Articolo 26.
       Finanziamenti agevolati per la capitalizzazione di nuove
                         cooperative agricole

   1.  Al  fine di favorire i processi di integrazione tra le imprese
  agricole,   l'IRCAC   è   autorizzato  a  concedere   finanziamenti
  agevolati  per  la capitalizzazione societaria nel  rispetto  delle
  condizioni,  limiti  e massimali previsti dal regolamento  (CE)  15
  dicembre  2006,  n. 1998/2006 della Commissione,  pubblicato  nella
  G.U.U.E.  del 28 dicembre 2006, L 379, per le cooperative  operanti
  nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
  agricoli  e  dal  regolamento (CE) 20 dicembre 2007,  n.  1535/2007
  della  Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. del 21 dicembre 2007,
  L 337, per le cooperative operanti nel settore della produzione dei
  prodotti agricoli.

   2. Beneficiari degli aiuti sono le cooperative agricole costituite
  da non oltre un anno operanti in Sicilia.

   3.  La  durata del finanziamento non può essere superiore ad  otto
  anni.

   4. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al 30 per
  cento del tasso di riferimento per le operazioni classificate quali
  aiuti di Stato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla
  data della delibera di concessione del finanziamento.

   5.  L'importo del finanziamento non può essere superiore a  10.000
  euro per ogni impresa aggregata.

   6.  Per  l'attuazione  del  presente  articolo  si  utilizzano  le
  disponibilità  del  fondo  unico  dell'IRCAC  costituito  ai  sensi
  dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6».

   Si  passa  agli emendamenti 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 e  26.5,  degli
  onorevoli Leontini, mancuso.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarli.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'articolo 26. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 27. Ne do lettura:

                             «Articolo 27.
   Benefici alle imprese agricole soggette a procedura concorsuale o
                           vittime di usura

   1.  I  benefici di cui al comma 1 bis dell'articolo 16 della legge
  regionale 14 maggio 2009, n. 6, introdotto dall'articolo 5, di  cui
  al  comma  1  dell'articolo 7 ed al comma 1  dell'articolo  12,  si
  applicano  altresì  alle  imprese  agricole  oggetto  di  procedure
  concorsuali o vittime di usura».

   Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leontini e Mancuso
  l'emendamento 27.1.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 27.6, a firma Oddo ed altri. Il  parere
  del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le risorse  agricole  ed  alimentari.
  Favorevole.

   COLIANNI.  Signor  Presidente, vorrei sapere cosa  significano  le
  parole   Sono  aggiunte le parole ai sensi della legge  108  del  7
  marzo 1996 .  Potrei chiedere a cosa si fa riferimento?

   PRESIDENTE.  Onorevole  Colianni, l'articolo  108  fa  riferimento
   alle  imprese soggette a procedura concorsuale e a quelle  vittime
  di usura . Questa è la norma.

   COLIANNI.  Cosa significa dire  dopo le parole  vittime di  usura'
  sono  aggiunte  le  parole   ai  sensi  della  legge  108'?  Non  è
  pleonastico? A cosa serve?

   PRESIDENTE.  Accantoniamo l'emendamento  27.6  e  verifichiamo  la
  norma   come   richiesto  dall'onorevole  Colianni.  I  riferimenti
  normativi ci sono.

   COLIANNI. Capisco il senso, ma...

   PRESIDENTE. E' definito dalla legge, mi pare ovvio.

   COLIANNI. Il senso sembra pleonastico se ribadisce quello che ..

   PRESIDENTE.  No. Non è pleonastico, perché ci si richiama  ad  una
  norma nazionale.

   COLIANNI.  A meno che non si faccia riferimento ad altro.  Chi  ha
  presentato questo emendamento? Comunque il  parere è favorevole.

   PRESIDENTE.  Bene. Lo pongo in votazione. Chi è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 27, così come  modificato.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)
   Si passa all'articolo 28. Ne do lettura:

                             «Articolo 28.
              Norme in materia di funzioni dei Consorzi di
            bonifica

   1.  Ai  consorzi  di bonifica possono essere affidati  compiti  di
  manutenzione  e  conservazione del territorio  a  fini  agricoli  e
  paesistici,  oltre  che forestali ed inoltre di tutela,  assistenza
  tecnica,  monitoraggio e ricomposizione ambientale  e  sorveglianza
  dei  boschi di loro competenza, senza ulteriori oneri a carico  del
  bilancio della Regione».

   Si passa all'emendamento 28.1, a firma Leontini e Mancuso.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'articolo 28. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                                                                  (E'
  approvato)

   Si passa all'articolo 29. Ne do lettura:

                              «CAPO II
             Nome in materia di cooperazione e artigianato

                                 Art. 29.
   Modifica di norme in materia di integrazione regionale dei fondi
                      rischi per i consorzi fidi

   1. Dopo il comma 5 quater dell'articolo 3 della legge regionale 21
  settembre 2005, n. 11, è aggiunto il seguente:

   5  quinquies. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 le agevolazioni della
  presente legge si applicano ai confidi che abbiano già ottenuto  il
  riconoscimento regionale degli Statuti anche se non in possesso dei
  parametri e dei punteggi di cui ai commi 5 bis e 5 ter'».

   Si passa all'emendamento 29.1, a firma Leontini e Mancuso.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
    Pongo in votazione l'articolo 29.  Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 30. Ne do lettura:

                             «Articolo 30.
                     Agevolazioni Artigiancassa

   1. L'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito
  dal seguente:

   Art. 55 - Agevolazioni concesse dall'Artigiancassa
   -   1.  Il  fondo  istituto  presso  l'Artigiancassa  S.p.A.   con
  l'articolo  41 della legge regionale 18 febbraio 1986,  n.  3,  può
  essere  implementato,  oltre  che da risorse  regionali,  anche  da
  risorse  trasferite  dallo  Stato  e  dalla  Unione  europea  ed  è
  utilizzato per la concessione di:

   a)   contributi  in  conto  interessi  sui  finanziamenti  di  cui
  all'articolo  37  della legge 25 luglio 1952, n. 949  e  successive
  modifiche ed integrazioni;

   b)  contributi  in  conto  canoni sulle  operazioni  di  locazione
  finanziaria di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240;

   c)  contributi  in  conto  capitale  calcolati  sulla  base  degli
  investimenti realizzati dalle imprese che effettuano operazioni  di
  cui alle lettere a) e b).

   2.  I  benefici di cui al comma 1 sono concessi nell'ambito  della
  regola  de  minimis'  alle  condizioni  e  limiti  previsti   dalla
  disciplina comunitaria tempo per tempo vigente.

   3.  L'Assessore regionale per le attività produttive, su  proposta
  non  vincolante  del  Comitato tecnico regionale  istituito  presso
  Artigiancassa   S.p.a.,  stabilisce,  con   proprio   decreto,   le
  disposizioni  operative concernenti le modalità per la  concessione
  delle   agevolazioni,  le  destinazioni  e  le  spese  ammissibili,
  l'intensità delle agevolazioni, i soggetti beneficiari e gli organi
  preposti a deliberare la concessione dei benefici.

   4. Nella convenzione da stipulare per la gestione degli interventi
  agevolativi  di cui al comma 1 viene determinato, ove  richiesto  e
  per  un importo comunque non superiore a quello stabilito a livello
  nazionale,  un  compenso da attribuire ad Artigiancassa  S.p.a.  da
  porre a carico del fondo stesso.'».

   Si  passa agli emendamenti 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5,  a  firma
  Leontini, Mancuso.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarli.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 30.15. Lo dichiaro improponibile.
   Pongo  in votazione l'articolo 30. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 31. Ne do lettura:

                             «Articolo 31.
                       Istituzione dell'Enoteca provinciale  di
           Monreale

   1.  Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto
  2002,  n.  5 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito  il
  seguente comma:

   5  bis.  E'  autorizzata,  per l'esercizio  finanziario  2011,  la
  costituzione   dell'enoteca  provinciale  con  sede  in   Monreale.
  L'Assessore  regionale  per le risorse  agricole  ed  alimentari  è
  autorizzato  a  concedere  al  comune  di  Monreale  un  contributo
  straordinario  di  5 migliaia di euro per le spese  di  avviamento.
  Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente  comma  si
  provvede    con   parte   della   disponibilità   recate   dall'UPB
  10.2.1.3.4'».

   Si passa all'emendamento 31.7, a firma Leontini e Mancuso.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

   Si passa agli emendamenti  31.4 e 31.2, a firma rispettivamente Di
  Benedetto e Adamo.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.  Signor  Presidente, leggo  questa  sera  che  noi  che
  vogliamo abolire le province, invece abbiamo fatto la provincia  di
  Monreale,  nel  senso  che  ci  sono  le  enoteche  provinciali  di
  Caltanissetta, Enna, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani,  Agrigento
  e  Monreale.  C'è una nuova provincia? Mi fa piacere  che  Monreale
  possa essere considerata  È uno dei più grandi comuni della Sicilia
  per estensione territoriale .

   MANCUSO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MANCUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio intervenire
  anche   perché   spetterebbe   ai  componenti   della   Commissione
  intervenire, io non ho seguito l'iter di questa legge, ma si  legge
  chiaramente cosa è successo all'onorevole Cracolici.
   Perché  è chiaro che la norma era nata per fare l'enoteca  solo  a
  Monreale e poi da Monreale c'è stato tutto quello che ne deriva ora
  con l'emendamento. Quindi, mi pare che la Commissione ed il Governo
  in commissione abbiano sostenuto quello che era la proposta solo di
  Monreale, si sono aggiunte dopo tutte le altre province.
   Quindi,   mi  sembra  coerente  continuare  con  quello   che   la
  commissione  aveva fatto e poi si sono aggiunte la altre  province,
  ma  certamente non fa male l'istituzione di enoteche  in  tutta  la
  Sicilia,  anzi  mi  pare che sia un punto di pregio,  quindi  farle
  anche a Monreale non mi pare una cosa scandalosa.

   COLIANNI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   COLIANNI,  vicepresidente  della Commissione.  Signor  Presidente,
  onorevoli  colleghi,  per  la  verità  Presidente  anche  lei   era
  presente, quindi non può non sapere, non vorrei parlare in  latino,
  come  ella ogni tanto mi spinge a fare, ma in italiano vorrei  dire
  alcune cose.
   In  realtà l'idea dell'enoteca è nata da una ideazione monrealese.
  La  proposta  è  arrivata  dagli amici di  Monreale,  che  è  stata
  apprezzata  positivamente dall'intera commissione  e,  pertanto,  è
  sembrato   opportuno  -   ritenendo  l'iniziativa  una   iniziativa
  assolutamente credibile, importante e significativa - estenderla  a
  tutte le altre province.
   L'unico suggerimento che darei, perché non vorrei che ci facessimo
  un  po' irridere per l'italiano che utilizziamo, è che non possiamo
  dire   le province di  . Cerchiamo di scriverlo in maniera tale  da
  distinguere  Monreale dal concetto di provincia. Se potesse  essere
  riscritto  in  termini più corretti, lo riterrei positivo.  Quindi,
  estrapoliamo Monreale dalla dicitura  province'.
   Per  quanto  ci  riguarda  esprimiamo un  parere  complessivamente
  positivo da parte dell'intera commissione.

   SAVONA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAVONA.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  ricordo  che  su
  questo  articolo  c'erano altri emendamenti  e  abbiamo  deciso  in
  commissione bilancio di riscrivere l'intero articolo, in modo  tale
  di  farne  uno  solo  che sia coerente con quello  dove  è  scritto
   Monreale   e  uno  scritto dall'onorevole Apprendi  e  da  me  che
  riguardava Palermo e tutta una serie di start up per altre aperture
  che c'erano in alcune province della Sicilia.
   Quindi,  se  noi partiamo da Monreale, Palermo che è capoluogo,  e
  poi  via via diamo lo start up a tutte le altre facciamo cosa buona
  e giusta.

   FALCONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  non  perché  io
  voglia  fare il bastian contrario, però devo rilevare che mi sembra
  veramente  questo  emendamento  sostitutivo  fatto  quasi  in  casa
  nostra, assessore D'Antrassi.
   E'  stato fatto quasi in casa nostra perché da un lato si dice che
  dobbiamo  specificare le varie sedi provinciali, poi a  Palermo  da
  due  sedi  si passa a tre sedi, con una sede centrale a Palermo  ed
  una secondaria a Pantelleria.
   Poi,  si dice che c'è una sede ad Agrigento, l'enoteca provinciale
  di Agrigento, la cui sede già viene localizzata presso l'ente parco
  della Valle dei Templi.
   Catania,  invece, la dobbiamo mettere di lato perché c'è l'enoteca
  regionale. Ne facciamo otto, paradossalmente, leviamo Catania.
   Tra l'altro, abbiamo esteso la platea delle enoteche, lasciando lo
  stesso finanziamento di cinquemila euro.
   Quei   cinquemila   euro  avevano  un  senso,   come   diceva   il
  vicepresidente Colianni, perché si istituiva l'enoteca a Monreale.
   Aveva  un  senso anche la dotazione finanziaria della  stessa.  Il
  Parlamento  siciliano vuole investire, in tal  senso,  a  Monreale.
  Perché  no? Non mi pare che stiamo facendo un torto a nessuno.  Non
  mi  pare  che  ci sia un offesa a qualcuno ed allora,  secondo  me,
  quell'articolo va mantenuto.
   Non    dobbiamo    approvare   l'emendamento   31.8,    mantenendo
  quell'articolo  del  disegno  di  legge,  l'articolo   31,   perché
  diversamente,  questo  articolo  per  come  è  stato   riformulato,
  onorevole  assessore,  creerebbe  notevoli  problemi,  innanzitutto
  perché  crea varie enoteche, ma non si capisce se sono provinciali,
  se sono locali, se sono regionali o  se sono, addirittura, paesane,
  chiamiamole così.
   Ritorniamo, quindi, all'articolo 31 così come era stato formulato.
  Assessore D'Antrassi, ritiri l'emendamento 31.8.

                   Presidenza del Presidente Cascio

   CRACOLICI.       Signor  Presidente,  faccio   mio   l'emendamento
  soppressivo dell'articolo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

   MARZIANO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MARZIANO.  Signor  presidente, onorevoli colleghi,  l'emendamento,
  purtroppo  mette insieme più cose, nel tentativo di concedere  alle
  enoteche  provinciali,  intendendosi  per  provinciali  quelle  che
  ricadono  in  una  provincia, perché ad esempio, quella  della  mia
  provincia  è l'enoteca provinciale di Siracusa, ma è a  Noto,  dove
  c'è la sede delle strade del vino e dei vini doc.
   Non    stravolgiamo   il   senso   dell'articolo   che   prevedeva
  l'istituzione di enoteche e prevediamo, siccome hanno difficoltà di
  start-up, difficoltà di partenza. Spesso, per metterle in  funzione
  ci vuole anche una serie di manifestazioni di avvio e manteniamo un
  finanziamento  per  le  procedure  di  avvio  di  quelle   enoteche
  provinciali  che  sono già costituite, hanno  usufruito  dei  fondi
  pubblici,  ma  non  sono ancora state avviate, proprio  per  queste
  difficoltà  che poi, era la ragione della mia firma all'emendamento
  che  prevedeva  cinquemila euro per ognuna delle  enoteche  per  le
  procedure di avvio e di start-up.

   PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi, l'emendamento  soppressivo  31.4
  dell'onorevole Di Benedetto, che è soppressivo dell'articolo 31. E'
  mantenuto?

   DI BENEDETTO. Si, è mantenuto.

   D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Chiedo
  di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Signor
  Presidente, intervengo per dire che la provincia di Catania ha  una
  delle  due enoteche regionali a Castiglione di Sicilia. Il concetto
  che  ha  sposato  l'Amministrazione è  quello  di  incoraggiare  la
  creazione  di  enoteche, sposando la logica dell'aggiungere  e  non
  togliere perché ogni territorio vuole che in qualche maniera  siano
  rappresentate  le  proprie specificità,  questa  norma  prevede  un
  contributo   di  start-up,  non  della  costituzione  dell'enoteca.
  L'amministrazione, quindi, propone di dare 5 mila euro per start-up
  e  nient'altro.  Esiste un errore formale in questa  scrittura  che
  chiedo  si possa emendare dove Monreale lo possiamo mettere insieme
  a Palermo, se a Palermo cura l'apertura di Pantelleria e Monreale.

   PRESIDENTE.   Il   parere   del  Governo  sull'emendamento   31.4,
  soppressivo dell'articolo 31?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le risorse  agricole  ed  alimentari.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Cmmissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. L'emendamento 31.4 è approvato con il parere contrario
  del Gruppo parlamentare PDL.
   Si passa all'articolo 32. Ne do lettura:

                             «Articolo 32.
                           Pane siciliano tradizionale

   1.  L'Assessore  regionale per le risorse agricole  e  alimentari,
  disciplina  con  proprio decreto la produzione del  Pane  siciliano
  tradizionale'  e  la  tipologia dei controlli da  effettuare  anche
  previa convenzione con enti pubblici di ricerca autorizzati per  le
  necessarie analisi.

   2.  Per  Pane siciliano tradizionale' si intende il pane  prodotto
  esclusivamente  con farina di grano duro siciliano (ecotipi  locali
  anche   in  miscela  con  varietà  costituite  da  enti  siciliani)
  coltivato,  raccolto, stoccato e molito nella Regione siciliana,  e
  di  cui è certificata la rintracciabilità di filiera ai sensi della
  norma  UNI  ENI ISO 22005: 2008, ed è lievitato esclusivamente  con
  lievito  madre:  criscienti'  senza l'aggiunta  di  alcun  tipo  di
  additivo chimico o di altra natura.

   3.  L'Assessore  regionale per le risorse  agricole  e  alimentari
  attribuisce  per  il  tramite  degli  Ispettorati  provinciali  per
  l'agricoltura,  previa  richiesta  e  sottoscrizione  di   apposito
  disciplinare,   l'attestato  di  produttore   di   Pane   siciliano
  tradizionale'.
   4.  Soltanto  i produttori che hanno ottenuto detto  attestato  da
  parte  della  Regione  possono usare la dizione  Pane  tradizionale
  siciliano'.  Presso 'Assessorato regionale delle risorse agricole e
  alimentari  è istituito apposito Albo recante l'elenco delle  ditte
  che  hanno  avuto  rilasciato l'attestato  di  produttore  di  Pane
  siciliano tradizionale'.

   5.  I  comuni competenti per territorio provvedono alla  vigilanza
  del  rispetto  della  presente disposizione.  I  trasgressori  sono
  puniti con una sanzione amministrativa di 750 euro, raddoppiata  in
  caso  di recidiva, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla
  vigente  normativa  in materia di commercio.  I  relativi  proventi
  delle sanzioni afferiscono alle casse comunali».

   Si passa all'emendamento 32.2, a firma Leontini, Mancuso.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento  32.4  del  Governo.  Il  parere  della
  Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Dichiaro pertanto superati gli emendamenti 32.2 e 32.3.
     Pongo  in  votazione l'articolo 32 nel testo risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 33. Ne do lettura:

                                «CAPO III
   Norme in materia di trasferimenti annuali in favore di enti e di
                               personale

                             Articolo 33.

      Norme in materia di trasferimenti annuali in favore di enti

   1.  All'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n.  11,
  sono apportate le seguenti modifiche:

   a)  alla  fine  del  comma 7 è aggiunto il  seguente  periodo:  La
  scadenza  del  28  febbraio non si applica per  la  rendicontazione
  delle spese in conto capitale.';

   b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

   7  bis.  Le  scadenze di cui al presente articolo non si applicano
  per i contributi del 2010.'».
   L'articolo 33 è da intendersi superato perché la materia  è  stata
  già approvata nella legge su Termini Imerese».

   Si passa all'articolo 34. Ne do lettura:

                             «Articolo 34.
   Norme in materia di personale della Fiera del Mediterraneo e dei
                         Consorzi di bonifica

   1.  Le  somme  oggetto di contributi straordinari  finalizzati  al
  pagamento  di  salari,  stipendi competenze  ed   oneri  accessori,
  erogati  dall'Amministrazione regionale  in  favore  del  personale
  dell'Ente  autonomo Fiera del Mediterraneo, sono assoggettate  alla
  disciplina  di  cui  all'articolo 159 del  decreto  legislativo  18
  agosto 2000, n. 267.

   2.  La  disposizione  di  cui al comma 1  si  applica  altresì  ai
  dipendenti dei Consorzi di bonifica.

   3.   Per  sopperire  ai  compiti  istituzionali  degli  enti,   le
  disposizioni  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  1  della  legge
  regionale 28 giugno 2010, n. 14, si applicano, sino al 31  dicembre
  2011,  anche a coloro che hanno svolto funzioni amministrative  nel
  triennio  2007/2009, per la prosecuzione delle  medesime  funzioni.
  Per  le finalità del presente comma, è autorizzata, per l'esercizio
  finanziario 2011, la spesa di 200 migliaia di euro, cui si provvede
  con  parte  delle  disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.3.2  -  capitolo
  212527».

      Comunico che è stato presentato l'emendamento soppressivo 34.2,
  a firma dell'onorevole Mancuso.

   MANCUSO. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'articolo 34. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 35. Ne do lettura:

                             «Articolo 35.
              Norme  in  materia di personale delle  società  a
            partecipazione regionale

   1.  Per gli anni 2011, 2012 e 2013 gli enti regionali e le società
  a  totale  partecipazione regionale, per sopperire  al  bisogno  di
  esperti  e/o dirigenti devono prioritariamente attingere al proprio
  personale.

   2.  Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale
  può fare ricorso al personale del predetto comma 1».

   L'emendamento 35.1 è decaduto.
   Si passa all'emendamento 35.2, a firma dell'onorevole Mancuso.

   MANCUSO. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Comunico che l'emendamento 35.8 è decaduto.
    Si passa all'emendamento 35.3 dell'onorevole Mancuso.

   MANCUSO. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
      Si   passa   all'emendamento  35.9,  prima   parte,   a   firma
  dell'onorevole Oddo. Il parere del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le risorse  agricole  ed  alimentari.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   FALCONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo  di  dovere
  intervenire perché purtroppo questo articolo viene discusso  in  un
  momento in cui l'assessorato dell'economia è stato al centro di  un
  dibattito,  chiamiamolo  così  l'assessore  Armao,  per  assunzioni
  facili, si dice, negli enti partecipati.
   Purtroppo,  mio malgrado, devo dire che sebbene lei dica  che  ciò
  non  è  accaduto,  a  me risulta personalmente  e  qui  l'assessore
  D'Antrassi   me  ne può dare atto, che in una società  partecipata,
  quale i  mercati agro-alimentari di Sicilia a Catania, che ha avuto
  oltre  70  milioni di euro in una prima fase, poi  ne  ha  avuto  6
  milioni  e  mezzo  di  euro e ultimamente 10 milioni  di  euro,  ha
  attinto  ad  una  mole  di personale fuori, per  così  dire,  dagli
  schemi,  dalla norma che impone e prevede che ci sia un divieto  di
  assunzioni,   facendo  riferimento  ai  contratti  interinali   con
  operosissimi contratti, cari colleghi parlamentari.
   E'  una  cosa che è giusto sia così. Siccome (l'intervento  mio  è
  perchè rimanga agli atti) già questa società è in grosso deficit ad
  avviso di chi parla se non altro perché è stato cinque anni in quel
  Consiglio  di Amministrazione e perché gli oneri che sta sostenendo
  sono eccessivi in termini di servizi che sta dando ed in termini di
  rinunce che ha fatto nei confronti del Comune di Catania, il  quale
  avendo  proposto il servizio di vigilanza, non l'ha voluto;  avendo
  proposto i servizi di sicurezza, non li ha voluti; anche per quelli
  di  pulizia  ha attinto a personale esterno o a ditte  esterne,  io
  spero  che  da  qui  ad un anno la commissione Bilancio  non  dovrà
  riunirsi per dichiarare ulteriori immissioni di denaro che già sono
  state  fatte e di certa consistenza, pari a 16 milioni e  mezzo  di
  euro.
   Siccome mi risulta che il collegio dei sindaci ha fatto già  delle
  note   a   questo  assessorato,  all'assessorato  dell'economia   e
  all'assessorato  delle attività produttive, credo  e  temo  che  un
  articolo   di   questo   così  come  è  formulato,   che   consente
  prioritariamente,  ma  non  esclusivamente,  di  attingere  per   i
  consulenti  dal personale interno, è un articolo che  in  un  certo
  senso  dà  il  disco verde per poter poi, invece, avere  e  trovare
  risorse  professionali nel mercato esterno, cioè  nella  platea  di
  consulenti di amici degli amici che purtroppo sono ben presenti  in
  qualche parte della nostra politica siciliana.
   A  mio  avviso questo articolo  non ha nulla a che vedere con  ciò
  che riguarda il testo:  Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura
  e  della  pesca  - Norme in materia di artigianato, cooperazione  e
  commercio   .  Qui, invece, una norma che doveva  rappresentare  un
  volàno  di sviluppo, una boccata di ossigeno all'agricoltura,  come
  al solito la stiamo appesantendo di ulteriori norme che servono per
  aiutare  determinati  o vituperati processi o  percorsi  che  nulla
  hanno a che vedere con la buona amministrazione.
   E'  chiaro che nei confronti dell'emendamento di soppressione sono
  assolutamente favorevole e  addirittura voterò contrario, comunque,
  alla  fine,  all'approvazione  di questo  articolo,  perché  questo
  articolo  non  c'entra  proprio nulla con una  legge  che  riguarda
  l'agricoltura  e  rischia  invece  consentire  prassi  che  dovremo
  definitivamente archiviare.

   MANCUSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MANCUSO.   Signor   Presidente,  ho  ritirato   l'emendamento   di
  soppressione  per  evitare  strumentalizzazioni.  Dopo   che   l'ho
  ritirato  vorrei  intervenire per dire:  ma  che  significa  questo
  articolo? Mi metto nei panni di chi lo deve applicare.
     Mettiamo  il  caso  che la parola  prioritariamente   significhi
  qualcosa  di  importante;  prioritariamente  qual è l'obbligo?  Non
  c'è nessun obbligo, ognuno può continuare a fare come ha fatto fino
  ad oggi. Inoltre, mi metto nei panni delle società a partecipazione
  regionale,  faccio  finta che sono componente di  un  consiglio  di
  amministrazione,  di  una  società a partecipazione  regionale,  mi
  siede in consiglio di amministrazione, si deve scegliere un esperto
  e  gli  dico:   prioritariamente  dobbiamo prendere un  funzionario
  della Regione.
    Non so chi prima si alzi, in Unicredit o non so dove, nelle varie
  partecipate  o in Tirrenia, la nuova società che adesso  si  chiama
  Mediterranea Holding. Che senso ha questa norma io non lo  capisco,
  ma  ne possiamo fare anche un'altra più bella, ma che significa? Ma
  cosa c'entra? Non ho capito chi è può portare avanti una norma  del
  genere,  solo  per  dire  che abbiamo  scritto  e  fatto  una  cosa
  importante  che si prendono i funzionari come se le professionalità
  nel  nostro territorio non valgono nulla o forse costano  di  meno,
  non ho capito bene poi neanche il principio.
   Quindi,   buona   cosa   sarebbe  -  per  evitare,   appunto,   la
  strumentalizzazione  di  chi propone di ritirare  questa  norma   -
  riscrivere una norma un pochino diversa, ma questa se si  ritira  è
  ancora meglio.

   ODDO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 35.9 (I parte).

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

   DI BENEDETTO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DI  BENEDETTO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  credo  che
  l'articolo 35 - e mi meraviglia un poco l'intervento dell'onorevole
  Mancuso  -  ponga  una questione fondamentale,  nel  senso  che  le
  società    qualora   avessero   bisogno   di   esperti    attingono
  prioritariamente al proprio personale, non a quello della  Regione,
  se l'onorevole Mancuso legge bene l'articolo, forse c'è un fatto di
  distrazione. Io sono la società a  totale capitale pubblico

   MANCUSO. E dove è scritto?

   DI  BENEDETTO.     nel comma 1 dell'articolo 35,  nel  testo,  non
  nell'emendamento,  a totale capitale pubblico,  quindi  non  stiamo
  mettendo  in discussione la libertà di organizzazione di società  a
  partecipazione privata, e poi parliamo non del personale regionale,
  ma  del  personale che è già in forza nella società  pubblica.  Per
  essere  chiari, in questo senso ha un suo valore ed  io  lo  voterò
  favorevolmente e così mi auguro anche l'onorevole Mancuso.

   PRESIDENTE.  L'emendamento 35.9 a firma Oddo  è  ritirato,  rimane
  l'emendamento 35.9 (II parte), a firma Oddo.

   ODDO. E' ritirato.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
     Si  passa all'emendamento 35.4 soppressivo del comma 2  a  firma
  Mancuso.

   MANCUSO. E' ritirato.

   PRESIDENTE. L'assemblea ne prende atto.

   ARMAO, assessore per l'economia. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ARMAO,  assessore  per  l'economia. Signor  Presidente,  onorevoli
  colleghi,  ovviamente  come  l'eccellentissima  Assemblea  sa,   un
  decreto  di  riordino  delle partecipazioni regionali  sottopone  a
  strettissimi limiti il ricorso a professionalità esterne  da  parte
  delle società.
   Quel che mi permetto di osservare e che pur nella sua opportunità,
  cioè  quella  di contenere i costi, questo articolo  è  di  estrema
  difficoltà nell'applicazione poiché ogni società prima di ricorrere
  ad  una  professionalità dovrebbe ricorrere ad una  professionalità
  interna all'amministrazione, ma questo postula l'interpello

   DI BENEDETTO. No, alla propria personale

   ARMAO,  assessore  per l'economia. Sì, ma è evidente  che  c'è  un
  principio  generale per cui ogni società, può ricorrere a  soggetti
  esterni  solo  in  quanto  perché  non  ne  ha  interni,  quindi  è
  assolutamente  ridondante. Tuttavia, l'importante è  che  è  venuto
  meno   il  principio  di  ricorrere  alle  amministrazioni   perché
  determinerebbe il ricorso all'interpello.

   PRESIDENTE.  Pongo in votazione l'articolo 35.  Chi  è  favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.
                            (E' approvato)

   Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 36.6
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)
   Pertanto l'articolo 36 si deve intendere superato.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'articolo 37. Ne do lettura:

                             «Articolo 37.
                      Patto di stabilità interno

    1.  Al  fine  di garantire il rispetto dei vincoli previsti  dal
   Patto  di  stabilità interno, gli interventi di cui alla presente
   legge  previsti  per l'esercizio finanziario 2011 possono  essere
   rimodulati  o  rifinanziati con la legge  finanziaria,  a  valere
   sulle  risorse disponibili trasferite dallo Stato ai sensi  della
   legge  23  dicembre  1999,  n.  499  e  successive  modifiche  ed
   integrazioni».

    Comunico  che  all'articolo 37 è stato presentato  l'emendamento
   37.1 a firma dell'onorevole Mancuso.

    MANCUSO. Lo ritiro.

    PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
    Pongo  in  votazione  l'articolo  37.  Chi  è  favorevole  resti
   seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Si  passa agli emendamenti aggiuntivi. Il primo è un emendamento
   tecnico, il 36.6.
    Ne do lettura:
       Il  ragioniere generale della Regione è autorizzato ai  sensi
   dell'articolo 36, comma 1, lettera a), della legge  regionale  17
   marzo  2000,  n.  8   e successive modifiche ed integrazioni,  ad
   effettuare  le necessarie operazioni di bilancio per l'attuazione
   delle disposizioni di cui alla presente legge.'.
    Il parere della Commissione?

    COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

    PRESIDENTE.  Lo  pongo  in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
   seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Si passa all'articolo 12, precedentemente accantonato.

    ODDO. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    ODDO.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  si   trattava
   evidentemente di una riscrittura tenendo conto di alcuni  aspetti
   che  vale  la pena questa sera dire in questa Aula, non perché  i
   colleghi  non siano informati,  sono informati più di me,   ma  è
   ovvio  che  affidare  all'ISMEA  la  gestione  di  questo  Fondo,
   significa  che  una garanzia richiesta all'ISMEA -  guardate  che
   leggo una nota dell'ISMEA, non sto leggendo altro - costerà nella
   media  lo  0,45  per  cento  all'anno  dell'importo  inizialmente
   rilasciato.
    Ad  esempio per un finanziamento di 2 milioni di euro per  dieci
   anni,  garantito  al  50 per cento, quindi un  milione  di  euro,
   dall'ISMEA  la garanzia fornita costerebbe nella media  circa  45
   mila euro.
    Nella convenzione che abbiamo oggi con l'ISMEA, rispetto non  al
   Fondo,  ma  ad  altro,  il  tasso di  interesse  annuo  che  paga
   l'impresa  che  va  ad  utilizzare la  linea  ISMEA  è  un  tasso
   assolutamente  elevato, superiore a quello elevato  perché  viene
   applicato su base annua.
   Quindi,  direi  di riscrivere l'articolo partendo dal  presupposto
  che  è  meglio  andare sul mercato, almeno abbiamo  delle  offerte,
  quindi  evidenza  pubblica e offerte che siano in grado  di  essere
  apprezzate  in un certo modo, considerando il costo che  in  questo
  momento  l'ISMEA  evidentemente dice che è quello che  essa  stessa
  sta attestando.
   Mi  permetto  di  sollevare  la questione,  di  sottolinearla,  di
  sottoporla al Governo anche per un'attenzione particolare  rispetto
  a  quanto  abbiamo già in convenzione, perché noi abbiamo  già  una
  convenzione con l'ISMEA.
   Direi,  anzi, che quest'Aula su un ordine del giorno, si vedrà  in
  seguito, dovrà affrontare questa questione ed impegnare il  Governo
  a  vedere  in  che  misura questa partita,  che  riguarda  l'ISMEA,
  rispetto anche ai costi e rispetto a queste percentuali, ovviamente
  nel quadro normativo di riferimento, sia possibilmente rivista.  Mi
  riferisco all'esistente.
   Se  si  vuole dare, addirittura, la gestione del fondo con  questi
  dati  ci penserei, farei una cosa molto flessibile in modo tale  da
  andare sul mercato, quindi con l'evidenza pubblica.

   PRESIDENTE.  Comunico  che  sono  stati  presentati  dal   Governo
  l'emendamento   12.7 e il subemendamento 12.7.1, per  la  votazione
  dei  quali  è  necessario  che chieda  all'onorevole  Pogliese   se
  intende mantenere l'emendamento 12.6.

   POGLIESE. Dichiaro di ritirare l'emendamento 12.6.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12.7.1, a  firma  del
  Governo.
   Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12.7, come  emendato.
  Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE.   Pongo  in  votazione  l'articolo   12,   nel   testo
  risultante.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Si passa all'articolo 25, precedentemente accantonato.
   Comunico  che è stato presentato l'emendamento 25.3, a  firma  del
  Governo.

   MANCUSO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MANCUSO. Signor Presidente, noto due scorrettezze, entrambe  fatte
  dal Governo.
   La prima riguarda gli emendamenti aggiuntivi - e ne parleremo dopo
  -  perché dalla Commissione Bilancio siamo usciti con un accordo  e
  noto  che il Governo ha disatteso completamente l'accordo raggiunto
  in  Commissione e questo diventa un fatto gravissimo e non mi  tiro
  indietro   dal   dissentire   da   questo   modo   di   atteggiarsi
  dell'Assessore nei confronti dei parlamentari.
   La seconda questione riguarda questo emendamento con il quale si è
  passati,  nel CNR,  ad individuare una persona in questo  Comitato,
  cosa  che  può  anche  andare bene, ma non era stato  assolutamente
  detto  prima,  anzi i colleghi si sono avvicinati e d'altronde   al
  CNR  chi  può  essere  contrario e si  aggiunge  il  docente  delle
  università e questo responsabile dell'ISFRA che non so neanche cosa
  sia.
   Non  è questo il merito, il merito è che si dice una cosa e se  ne
  fa un'altra. Significa che in questo Parlamento l'atteggiamento che
  abbiamo  tenuto  non  è  sicuramente l'atteggiamento  che  dobbiamo
  tenere  perché  abbiamo a che fare, quando si fanno degli  accordi,
  scusate il termine, con cialtroni.
   Si  tratta di questo  Se ci accordiamo di approvare un disegno  di
  legge  di quaranta articoli, con quaranta emendamenti aggiuntivi  e
  si  chiude  un  accordo ed io  non mi ritengo un fesso  e  qualcuno
  ritiene  di  fare come qualcuno ha fatto, caro onorevole Panepinto,
  con  quella norma sui direttori generali, e questo però lo  vedremo
  col bilancio.
   Qualcuno  l'ha  fatto in questo Parlamento ed   io  non  sono  più
  disponibile a questo atteggiamento da cialtroni

   PRESIDENTE. Onorevole Mancuso, la invito a tenere un atteggiamento
  ed un  linguaggio più consono alla sede in cui ci troviamo.

   MANCUSO. Lei ha ragione, ma sa quando uno fa la persona seria e si
  trova  davanti   persone che serie non  sono,  quale  atteggiamento
  deve tenere, quale termine dovrei utilizzare, qual è il termine che
  devo  utilizzare  Non ne conosco  Io altri termini non ne  conosco
  Conosco i termini delle persone serie e rispetto a questo significa
  che  il Governo ha aperto un'altra partita e siamo qua tutti quanti
  insieme a giocare questa partita parlamentare.

   MARINELLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MARINELLO.  Signor Presidente, voglio precisare anche  al  collega
  Mancuso,  siccome il Consiglio regionale della Pesca è un organismo
  consultivo  di cui l'Assessorato ha la necessità, ahimè  era  stato
  dimenticato nel testo iniziale la presenza che c'è sempre stata  da
  quando c'era la legge, per capirci, dalla legge 1/79, parliamo  del
  settore  della  pesca,  e  in  Sicilia l'avevamo  sempre  presente,
  all'epoca  si  chiamava  non Consiglio  regionale  alla  Pesca,  ma
  Commissione consultiva della Pesca.
   Tra l'altro è una norma a costo zero e nel momento in cui si vanno
  ad individuare due componenti del CNR, onorevole Mancuso, onorevole
  Presidente,  Governo,  e  cioè  si  va  ad  individuare  l'Istituto
  nazionale  delle  ricerche,  che  ha un'articolazione  territoriale
  oltre che sul piano organizzativo logistico, uno indicato dal CNR -
  quindi  Mazara  del  Vallo  per intenderci,  l'altro  è  l'Istituto
  Palazzo  Grafico,  sempre facente parte  del  CNR,  e  l'ISPRA  per
  capirci,   l'ex  ICRAM,  che una volta si  chiamava  ICRAP,  che  è
  l'istituto  delle ricerche previsto nella legge  41  del  1982,  la
  cosiddetta legge Mannino, la legge-quadro sulla pesca in Sicilia, è
  sempre  stata  presente - una volta si chiamava ICRAP,  poi  ICRAM,
  oggi si chiama ISPRA - e le Università siciliane perché l'organismo
  consultivo, qual è quello del settore della pesca, ha la  necessità
  di  avere  la presenza dei biologi, dei giuristi e degli economisti
  in  questo  settore,  anche perché ormai le risorse  della  Regione
  siciliana sono risorse che provengono solo ed esclusivamente  dalla
  Comunità Economica Europea.
   Nel  momento in cui il nostro mondo scientifico, che è  costituito
  da  queste  istituzioni, è assente negli organismi  consultivi  che
  servono a coadiuvare l'attività del Governo, diventerebbe un organo
  di  fatto solo ed esclusivamente come una sorta di trattativa  dove
  sono presenti solo le organizzazioni sindacali e gli esperti.
   Ha  fatto  bene il Governo a presentare questo emendamento,  anche
  motivato da quelle considerazioni che ormai risorse comunitarie non
  ce  ne  sono più, se il mondo scientifico e il mondo accademico  lo
  teniamo fuori dagli organismi consultivi e ribadisco che si  tratta
  di  una  norma a costo zero - una volta era previsto un gettone  di
  presenza  di  cento  mila lire, delle vecchie lire,  poi  diventate
  cento  euro  nella legge 32 del 2000, oggi è un organismo  a  costo
  zero  -  e  un  tavolo  di  regia che serve a  qualunque  Assessore
  nell'interesse  della  Sicilia  e io  dico  a  chi  governa  questo
  settore.
   Noi  fra  l'altro  come  Regione  siciliana  abbiamo  autonomia  e
  specificità  prevista, ancor prima che della Carta  costituzionale,
  dal nostro Statuto per potere legiferare.
   Ribadisco  una norma che risale questa istituzione di cui  parlavo
  poc'anzi,  il  CNR,  l'ISPRA  che  una  volta  si  chiamava  ICRAP,
  successivamente ICRAM e ora è diventata ISPRA, tra l'altro parliamo
  di  enti  pubblici, servono ad aiutare qualunque Governo  a  potere
  governare  un  settore  strategico  di  questa  nostra  Terra  che,
  ribadisco a tutti, è un'isola, il mare, la pesca e senza la scienza
  noi  non andiamo da nessuna parte per i piani di gestione e  quindi
  per ottenere le risorse comunitarie e quant'altro.
   Tra  l'altro  è  una  norma  a costo zero  e  per  questa  ragione
  ribadisco al collega Mancuso che poc'anzi è stata una dimenticanza,
  poteva  succedere da parte del Governo inserirle  inizialmente,  ma
  oggi  il  Governo ha fatto propria questa iniziativa  anche  perché
  lasciare fuori il mondo della  scienza che in questo settore ne  ha
  tanto  bisogno per attrarre e per utilizzare le risorse comunitarie
  sarebbe una follia del Parlamento.
   Siccome il Parlamento è una cosa importante e quest'Isola  per  la
  pesca è un settore strategico importante, tra l'altro a costo zero,
  ribadisco  che  le  considerazioni di uno che conosce  bene  questo
  settore  perché c'è nato, perchè è figlio di questa realtà  ed  era
  sbagliato lasciare fuori il mondo accademico e scientifico  che  ci
  può  coadiuvare,  aiutare nell'attività di recuperare  risorse  che
  oramai  ahimè provengono solo dalla Comunità europea e tra  l'altro
  non  è  una  norma attuale di oggi, ma è una norma  la  1/79  viene
  ancora prima della legge quadro 41/82, la cosiddetta legge Mannino,
  quindi  importante per questa terra avere queste presenze in questa
  istituzione. Grazie.

   VINCIULLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   VINCIULLO.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  l'onorevole
  Marinello  sicuramente è preparato, mette sempre passione,  impegno
  però  non  è  riuscito  a  convincermi, perché  vedete  già  questo
  Comitato  e questa Commissione consultiva regionale della  pesca  è
  costituita da 19 componenti, a questi ne aggiungiamo altri 7 per un
  totale  di 26.
   Credo che siano troppi persino per la Sicilia che ha conosciuto la
  dominazione spagnola. E' già troppo.

   MARINELLO. Erano 45.

   VINCIULLO.  26  sono  già troppi. Poco fa noi avevamo  accolto  la
  proposta  che  era  venuta, stavo dicendo  dall'opposizione,  dalla
  nuova maggioranza, quando avevano parlato di un rappresentante  del
  Consiglio nazionale delle ricerche.
   Questo ci andava bene e avevano detto subito di si. A questo se ne
  sono  aggiunti  un  altro dell'istituto talassografico  e  4  delle
  università,  ma  io vorrei capire perché le università  in  Sicilia
  sono 4 e non sono 12 ad esempio. Fino ad oggi mi pare di capire che
  le  università  statali in Sicilia sono solo  3.  Se  decidiamo  di
  aggiungerne  una quarta allora con buona pace del mio  amico  Paolo
  Colianni,  che adesso chiederà di intervenire, io dico che  abbiamo
  sedi universitarie ad Agrigento, le abbiamo a Trapani, le abbiamo a
  Siracusa  e quindi siccome parliamo di università pubbliche  e  non
  statali, allora chiedo che vengono messe tutte le rimanenti.
   Del resto, se ci fate caso in questo giro di valzer, che adesso la
  nuova  maggioranza pensa di imporci, rimane fuori la  provincia  di
  Siracusa,  che vi ricordo avere la seconda marineria non  d'Italia,
  ma addirittura d'Europa.
   Quindi  evidentemente in questo settore chiedere che la  provincia
  di   Siracusa   con  la  sua  università,  abbiamo   tre   consorzi
  universitari  in  Sicilia, in provincia  di  Siracusa,  anche  loro
  possono avere un ruolo e una presenza.
   Cerchiamo  di  non essere ridicoli e cerchiamo di essere  leali  e
  corretti.  Avevamo  detto i due componenti del Consiglio  nazionale
  delle  ricerche,  su due ci siamo, sui rimanenti 5  credo  che  non
  siamo disposti a votare.

   MARINESE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MARINESE.  Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  il  Consiglio
  regionale   per   la   pesca  era  addirittura   di   45   persone,
  successivamente con la legge 32 del 2000 è stato ridotto, ma il CNR
  e l'ICRAM ci sono sempre stati e devono esserci perché io, che sono
  stato  direttore  della  pesca, mi sono sempre  avvalso  di  questi
  istituti  soprattutto esclusivamente per cercare di adempiere  agli
  obblighi della Comunità Europea e cercare di fare quelle operazioni
  valide  per  potere poi reperire i Fondi europei  sui  comitati  di
  gestione.
   Allora credo che questi ci debbano essere.
   Sulle  Università, tre o quattro, questo è un altro fatto,  è  una
  forzatura   sulla  quarta  Università,  ma  CNR  e  ICRAM,   quelli
  dovrebbero rimanere.

   SCILLA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCILLA. Signor Presidente, grazie per avermi dato la parola.
   Onorevole Leontini lo sa perché noi di Grande Sud non siamo ancora
  disposti  a  votare  la  mozione di sfiducia al  Governo  Lombardo?
  Perché  noi  siamo  persone  che quando assumiamo  questi  tipi  di
  impegni,  che  sono  di una certa rilevanza, siamo  consequenziali,
  quindi  non  si  può, onorevole Mancuso, da un  lato  lavorare  per
  mandare  a casa questo Governo, che sta distruggendo la Sicilia,  e
  dall'altro lato ascoltare poi lei che ha cercato di fare un accordo
  per portare avanti una norma, una legge e poi si rende conto, li ha
  definiti Lei, dei cialtroni, perché non riescono mai a mantenere un
  impegno.
   E'  evidente  che questa legge è una legge che deve essere  fatta,
  che  l'agricoltura  aspetta, che la pesca  aspetta,  ma  mi  volete
  spiegare  nel momento in cui in Commissione cerchiamo  di  togliere
  appesantimenti  burocratici  e  quindi  cerchiamo  di  snellire  il
  Consiglio  regionale  della  pesca,  lo  abbiamo  ridotto,   signor
  Presidente,  era  composto  mi pare da  circa  25  componenti,  era
  arrivato a 10, è arrivato a 12, è arrivato a 16, ora ritorniamo  ad
  un Consiglio regionale della pesca che supera le 25 unità.
     Non  è  qui il problema se è indispensabile o meno, se serve  il
  rappresentante  del CNR, evidentemente servirà pure,  però  se  noi
  dobbiamo   realmente  cambiare  questa  Sicilia  volete  andare   a
  verificare tutte le convenzioni? Tutti i soldi che il CNR ha  avuto
  dalla  Regione siciliana  Andate a verificare, andate a quantizzare
  tutte  queste  somme, tutte queste somme che sono andate  al  mondo
  cosiddetto  scientifico, al mondo che dovrebbe essere  da  supporto
  alla  pesca  ed  andate  a  vedere  l'incidenza  reale,  se  questa
  incidenza  c'è,  se  si  riesce a produrre  qualcosa  che  poi  dia
  realmente sostegno alle attività economiche, ai pescatori  ed  alle
  imprese di pesca
   Ed  allora, per quanto ci riguarda, questo emendamento va ritirato
  non   perché  il  CNR  o  l'ISPRA  o  il  docente  che  rappresenta
  l'Università non potrebbe avere un senso, ma ci sono altre  realtà,
  avete  messo  in questa legge altri 50 mila euro per  l'Osservatore
  della Pesca, un altro ente che dovrebbe servire a rilanciare questo
  settore,  anche  lì,  signor Presidente, facciamo  una  Commissione
  d'inchiesta,  andiamo a vedere se queste strutture hanno  realmente
  un collegamento con la realtà economica, se realmente rappresentano
  le  imprese  di  pesca  e  siccome  questo  Parlamento  continua  a
  perpetrare  o  una  norma a vantaggio della pesca  o  un  ulteriore
  inganno.
   E'  stato  votato  assessore, lo ripeto per l'ennesima  volta,  un
  disegno  di  legge  che  Lei  chiama  Interventi  per  lo  sviluppo
  sull'agricoltura e sulla pesca , questo Governo, Lei,  ha  permesso
  che venisse tolta la norma per l'organizzazione dei produttori, che
  ha  la copertura finanziaria, perché c'era la  posta di bilancio di
  quasi  un  milione e 400 mila euro ed avete fatto ancora una  volta
  quel  tentativo,  e finalmente, onorevole Oddo, ci siete  riusciti,
  quello  di  dare  al  dischetto  della  pesca  la  possibilità   di
  utilizzare  i  fondi del FEP, che già sono disciplinati  per  norma
  regolamentare, per i regolamenti comunitari, ed invece le  OP,  che
  rappresentano  le  imprese,  che rappresentano  i  lavoratori,  che
  realmente producono PIL, che producono posti di lavoro, li togliete
  dalla legge, e dovrebbe essere legge della pesca
   Vergogna  Vi dovete vergognare
   Avete  la  maggioranza,  avete  i numeri,  evidentemente  voterete
  questa  legge,  ma vi dimostrerò, andate in giro per  le  marinerie
  siciliane, si faccia un giro Assessore e vada a vedere se  Lei  può
  arrivare in una marineria ed essere accolto come qualcuno  che  sta
  cercando di salvare la pesca.
   E'  una politica clientelare, è una politica vergognosa quella che
  state portando avanti.
   Lei ha un consulente che ha preso già per quest'anno 20 mila euro,
  che  è  il  Presidente del distretto della pesca e che questa  sera
  avrà  la  possibilità, da parte sua, di avere altri  50  mila  euro
  finanziando l'Osservatorio della pesca, togliendo le Organizzazioni
  dei produttori ed inserendo il Distretto della pesca eco-ambientale
  per  poter  accedere  ai fondi del SEP  che ribadisco  -  dato  che
  parlate  tanto  di  Comunità  europea -  che  la  Comunità  europea
  stabilisce per regolamento i fondi che devono gestire  le  OP  e  i
  fondi  che devono gestire eventualmente i distretti, perché lei  sa
  meglio di me, assessore, che occorre avere schiena dorsale per  chi
  è  seduto  su  quella  poltrona, che deve  fare  gli  interessi  di
  categorie, occorre saper dire no.
   Evidentemente c'è qualcuno che protegge questo sistema,  assessore
  non  è  colpa  sua, che impongono determinati consulenti  e  allora
  facciamo  questo  tipo  di  lobby,  allora  andiamo  avanti   così.
  Continuate
   Allora, e concludo, onorevole Leontini, se dobbiamo mandare questo
  Governo a casa bisogna essere d'accordo e questo accordo che  avete
  fatto  oggi  in  Commissione Bilancio non andava fatto,  non  c'era
  bisogno  di  questo tranello per dimostrare di  avere  a  che  fare
  politicamente  poco  seria, scorretta e che  fa  tutto  tranne  che
  cercare  di  dare  risposte vere e serie agli  interessi  economici
  della nostra Terra.

   COLIANNI,  vicepresidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCILLA. Come si fa a votare questo disegno di legge? Vergogna

   COLIANNI,  vicepresidente  della Commissione.  Signor  Presidente,
  onorevoli colleghi, intervengo perché l'onorevole Scilla sa che  ho
  dichiarato  personalmente  che  questo  disegno  di  legge  avrebbe
  meritato  certamente  un'attenzione  maggiore  nei  confronti   dei
  pescatori, eppure qualche segnale mi sembra che ci sia.
   Certo  non  basta,  lo  diremo  alla  fine  quando  discuteremo  e
  riscriveremo  il nostro punto di vista su questo disegno  di  legge
  che rappresenta, tuttavia, un passo avanti importante, non possiamo
  buttare via con l'acqua sporca anche il bambino.
   Mi  sembra,  invece,  inutile questo dibattito  sul  no  a  questo
  emendamento, mi sembra veramente inutile, perché stiamo parlando di
  Università che in passato avevano sette rappresentanti, che oggi ne
  hanno soltanto quattro; stiamo parlando delle più grandi università
  italiane  e  siciliane, stiamo parlando del Consiglio nazionale  di
  ricerche, ma, soprattutto, stiamo parlando di una cosa, che vanno a
  lavorare lì gratis. Ripeto: gratis  E dovremmo ringraziare, semmai,
  questi  professionisti che vanno ad espletare una  funzione  legata
  alla loro professionalità a gratis.
   Quindi,  veramente  io mi sento di esprimere  un  parere  positivo
  motivato,  al  di là poi di chi vada e di chi non  vada  perché  mi
  sembra  specioso chi su questo argomento voglia introdurre elementi
  strumentali.
   Quindi, il parere è positivo.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto,
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 25, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si riprende l'articolo 18, precedentemente accantonato.

   Comunico  che  è stato presentato dal Governo l'emendamento  18.8:
   Nei  terreni di cui al comma 1, possono essere realizzati impianti
  fotovoltaici  fino  a 250 kwatt necessari alle  esigenze  aziendali
  dell'impresa  agricola proprietà degli stessi terreni . Mi pare che
  sia oggetto di una riscrittura condivisa.

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   COLIANNI,  vicepresidente della Commissione. Signor Assessore,  io
  mi sento di farle una domanda preliminare e cioè se gli emendamenti
  aggiuntivi  possono  essere prelevati ed,  in  particolare,  faccio
  riferimento   all'emendamento  A15  dello  stesso   Governo,   agli
  emendamenti A16 e A5 perché penso che, qualora approvati,  superino
  questo argomento cui facciamo riferimento.
   Se il parere è già negativo da parte della commissione bilancio su
  tutti gli emendamenti, allora, il discorso è diverso.
   Non  stiamo  più  parlando di aiuti agli  agricoltori,  ma  stiamo
  soltanto  dicendo  che  consentiamo  agli  agricoltori  di   potere
  realizzare,   presso   la  loro  azienda  agricola,   un   impianto
  fotovoltaico  che produca 250 kwh - così viene scritto,  penso  che
  250  non  possa essere scritto, signor assessore,  penso che  debba
  essere  al di sotto dei 200, non possa superare i 200, la invito  a
  rileggere   questo   dato  -  necessari  alle  esigenze   aziendali
  dell'impresa agricola.
   Io  avrei  tanto preferito, signor assessore, lo dico ai  colleghi
  della  commissione  che  non so per quale ragione  abbiano  cassato
  l'articolo relativo agli aiuti del 90 per cento dei costi  relativi
  agli  interessi del prestito che sono costretti a fare, perché così
  rendiamo   minimale   questo  intervento,  mentre   consentire   la
  possibilità  ad  un  agricoltore di avere una agevolazione  avrebbe
  consentito una diffusione decisamente maggiore del minieolico,  del
  microeolico e del microfotovoltaico.
   Non  ho  capito bene, signor assessore, se rimane  o  se  è  stata
  cassata  la  parte che riguarda i cinque anni, per  i  terreni  che
  hanno cinque anni di abbandono e non utilizzo. Vorrei soltanto  che
  su  questo  esprimesse un suo punto di vista per capire qual  è  il
  senso   che,  in  ragione  di  un'attività  agricola,  noi   stiamo
  giustificando   l'utilizzo  dell'energia   alternativa,   ai   fini
  dell'azienda  agricola  e, poi, invece inseriamo  il  concetto  del
  terreno  abbandonato,  o del terreno che, soltanto  perché  era  di
  qualche  mafioso può essere immediatamente utilizzato anche  se  si
  trova nel centro della Conca più bella della Sicilia.
   Su  questo  tema vorrei che ci fosse un'ulteriore riflessione  per
  capire questo 250 kwh, come esce fuori, se in corrispondenza  della
  normativa  nazionale, che a me risulta essere al di sotto  dei  200
  kwh  o  se, invece, intende modificare questo aspetto. E'  assodato
  che il parere della Commissione è negativo rispetto agli aiuti agli
  agricoltori.

   ODDO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ODDO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo normare
  sui  250  kwatt  perché la normativa di riferimento dice  una  cosa
  chiara   da  20  a  200 , da 200 in poi sono  considerate  centrali
  elettriche.  Il  limite, quindi, è 200.  Da  200  in  poi  è  tutta
  un'altra  cosa.  Siamo  fuori dalla normativa  di  riferimento  che
  regola   tutta  la  materia  del  fotovoltaico  e  non   solo   del
  fotovoltaico, ma in questo caso è il fotovoltaico.
   Non  possiamo, quindi, scrivere 250. Il limite della normativa  di
  riferimento  è  200.  Se  dobbiamo  giocare  a  mediare  su  queste
  questioni, siamo fuori dal mondo. E' 200 perché, evidentemente, non
  a  caso,  la  normativa dice 200 perché superati  i  200  vale  poi
  un'altra  procedura, tutt'altra procedura che, evidentemente,  apre
  tutto un altro scenario. Non facciamo, quindi, come poco fa, per la
  verità, che eravamo rimasti in un modo, si doveva scrivere una cosa
  in un certo modo e ce la siamo vista scrivere in un altro modo. Per
  carità, non possiamo scrivere 250. Il limite è 200. Rispettiamo  la
  normativa  di riferimento e diamo, anche da questo punto di  vista,
  la possibilità, di chiudere questo disegno di legge.

   D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Chiedo
  di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Signor
  Presidente,  è  intenzione del Governo ritirare questo  emendamento
  perché  200' è già nella norma.

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, scusate,  è  stato  soppresso  il
  comma  2.  Il  comma  2,  approvando l'emendamento  18.7,  è  stato
  soppresso  per cui il dato 200 kwatt in questo momento non  compare
  da nessuna parte.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.  Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  capisco  che
  siamo stanchi, però rischiamo di fare un po' di confusione.
   Poco fa, inavvertitamente, è stato votato un emendamento per parti
  in cui una delle parti dell'emendamento sopprimeva un comma ed è il
  comma  che,  in qualche modo, stabiliva i limiti che sono  previsti
  dalla legge nazionale per i quali ci sono gli incentivi, però,  noi
  qui stiamo normando non i limiti energetici, ma stiamo normando  il
  fatto che impropriamente parliamo di impresa agricola in un terreno
  che,  da almeno cinque anni, è incolto e, quindi, con dichiarazione
  giurata  da  parte  di  un tecnico si acquisisce  il  principio  di
  terreno  incolto  che consente di allocare presso quel  terreno  un
  impianto che, poi, metta pure i pannelli fotovoltaici.
   Qual  è  stata la ragione per cui si è detto  attenzione   Se  noi
  deroghiamo ai limiti previsti dalla legge nazionale, mentre per gli
  imprenditori agricoli non c'è solo il limite di produzione, ma  c'è
  anche il limite di reddito, perché un imprenditore è agricolo se il
  suo  reddito  dell'impresa  è  prevalentemente  connesso  alla  sua
  attività agricola; ma se un imprenditore agricolo è un imprenditore
  di un terreno incolto il suo reddito non è connesso alla produzione
  agricola,   sarà  prevalente,  invece,  quello  proveniente   dalla
  produzione energetica. .
   A  quel punto noi rischiamo di trasformare, di incentivare tutti i
  terreni siciliani, che dopo cinque anni si dichiarano incolti,  per
  essere  aree  a  servizio non più degli impianti incentivati  dalla
  legge,  ma  per  essere  al  servizio di vere  e  proprie  centrali
  fotovoltaiche che prescindono dalla questione.
   Così  rischiamo  di  varare una norma in  cui,  di  fatto,  stiamo
  autorizzando  una  variante  di destinazione  urbanistica.  Siccome
  abbiamo  fatto  un  incidente e non è la prima volta  che  succede,
  siccome  eravamo  tutti  d'accordo,  ci  eravamo  resi  conto   che
  l'abrogazione di quel limite poteva costituire un problema, abbiamo
  detto  al  Governo di riscrivere una modalità che  ristabilisca  il
  limite.  Si  era  provato 250 e forse ha ragione il  collega  Oddo.
  Forse,  a  questo  punto,  diciamo  quello  che  prevede  la  legge
  nazionale,  che  gli  impianti sono da 20 a 200  kwatt;  cioè,  può
  essere il minimo la ragione che reintroduce la norma che era  stata
  cassata, altrimenti facciamo un danno alla Sicilia, torniamo al Far
  West energetico senza che ce ne accorgiamo.
   Se  al Governo non piace 250 kwatt, mettiamo da 20 a 200 kwatt. Se
  siamo  tutti d'accordo, è per così dire una forzatura che  facciamo
  dal punto di vista regolamentare, però, credo che sia una forzatura
  che  affronta il pericolo che invece rischiamo di correre abrogando
  qualunque limite.
   Giustamente  diceva il Presidente non c'è più il  limite,  se  lei
  ritira  il  suo  emendamento, riproponiamo il testo  senza  limite.
  Dobbiamo avere, invece, un limite, può essere da 20 a 200 kwatt, lo
  scriviamo e basta.

   PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi, una  soluzione  potrebbe  essere
  questa:  l'emendamento presentato dal Governo prevedeva  250  kwatt
  come  tetto  massimo, invece il subemendamento  18.8.1,  presentato
  dall'onorevole  Oddo,  propone  come  tetto  massimo   180   kwatt.
  Limitiamo, quindi, il tetto a 180 kwatt.

   CRACOLICI. Vogliamo abrogare l'articolo?

   CALANDUCCI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà

   CALANDUCCI.   Signor   Presidente,  onorevoli   colleghi,   vorrei
  sottolineare  l'aspetto  del  terreno  incolto.  Credo  che  questo
  terreno  debba essere inserito in un'impresa agricola perché,  così
  facendo,  noi, in qualche maniera, incentiviamo l'impresa  agricola
  ed  evitiamo  il rischio, come dice l'onorevole Cracolici,  che  la
  Sicilia si possa trasformare in una centrale termoelettrica.
   Se,  assieme al limite nella produzione energetica, inseriamo  due
  parole   terreno  incolto   inserito  nel  contesto  di  un'azienda
  agricola,  è  fondamentale perché, in caso contrario,  finisce  che
  stiamo  incentivando  o  comunque  tentando  di  incentivare  altri
  aspetti  che  meritano  sicuramente attenzione  all'incentivazione,
  però, non si parla né di agricoltura, né di aziende agricole.
   Volevo  che  il Governo mi ascoltasse. Volevo un po' di attenzione
  sia  dalla parte della Commissione che da parte del Governo. I  due
  aspetti,  i  due vulnus di questa norma, così come dice l'onorevole
  Cracolici, uno è il limite, è l'assenza di normativa in merito,  la
  crescita  selvaggia;  l'altro limite è che è fondamentale  inserire
  questo  terreno incolto nell'ambito di un'attività agricola, perché
  in  caso contrario non abbiamo motivo di inserirlo in questa legge,
  lo inseriremo in altre leggi. Dobbiamo, in qualche maniera, cercare
  di  valorizzare  l'aspetto agricolo ed imprenditoriale-agricolo  ed
  inserirlo in un'azienda agricola.
   Quindi,  accanto  al limite, dopo  terreno incolto',  propongo  al
  Governo di inserirlo in un'attività di un'azienda agricola.

     PRESIDENTE. Onorevole Calanducci, nell'emendamento del Governo è
  scritto:   oltre  al  limite ,  necessario alle esigenze  aziendali
  dell'impresa agricola proprietaria degli stessi .

   VINCIULLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   VINCIULLO.   Signor   Presidente,  onorevoli   colleghi,   signori
  assessori,  credo  che  l'unico  punto  su  cui  stiamo   veramente
  discutendo è questo articolo 18.
   Poco  fa  c'è  stato  l'intervento  dell'onorevole  Cracolici  che
  riprende  quasi  interamente quello che  avevo  detto  prima  io  e
  siccome  su  questo emendamento non possiamo correre il rischio  di
  sbagliare  nuovamente, io le chiedo di sospendere solo  per  cinque
  minuti  l'Aula,  di  riscrivere questo emendamento  tutti  insieme,
  dopodiché lo approviamo perché c'è l'assoluta necessità di  evitare
  che la Sicilia diventi un campo fotovoltaico autorizzato attraverso
  una  legge che dovrebbe servire a rilanciare l'agricoltura  e  che,
  invece,  potrebbe servire per altri fini che questo Parlamento  non
  vuole assolutamente autorizzare.
   Allora,  proprio  per  evitare  che  ciò  possa  accadere,  signor
  Presidente,  le chiedo cinque minuti di sospensione:  scriviamo  il
  nuovo  emendamento e così siamo certi di evitare di fare  diventare
  la Sicilia un campo fotovoltaico.

   MARZIANO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà

   MARZIANO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  io  penso  che,
  cambiando  la  cifra  prevista  nell'emendamento  del  Governo,  si
  ottemperi  a quelle esigenze che sono state poste in più interventi
  e  cioè:  intanto  non  si supera come tetto di  produzione  quello
  previsto  dalla  legge nazionale e, in secondo luogo,  si  lega  la
  produzione,  come  scrive  l'emendamento, alle  esigenze  aziendali
  dell'impresa agricola proprietaria degli stessi terreni.
   E'  chiaro  che  si tratta di autoproduzione e non  di  produzione
  aggiuntiva, anche perché le produzioni alternative devono avere per
  forza se si produce oltre le proprie esigenze, poi gli accordi  con
  Terna,  cioè con il distributore, in questo caso se sono produzioni
  legate  alle esigenze dell'impresa agricola che ha anche un terreno
  incolto,  è  chiaro che il surplus non può essere  trasferito  alla
  rete di distribuzione.

   COLIANNI,  vicepresidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   COLIANNI,  vicepresidente  della Commissione.  Signor  Presidente,
  onorevoli  colleghi,  penso che ci sia  obiettivamente  un  po'  di
  confusione in questa materia. Volevo chiarire una cosa che è giusto
  che  il  Parlamento sappia: al di sopra dei 200 kwh  non  vi  è  un
  utilizzo  dell'energia sul posto, nel senso  che  non  diventa  più
  energia  che viene da Terna consentita come utilizzo sul  posto  da
  parte  dell'Azienda e superati i 200 kwh si diventa  produttori  di
  energia  che  non  può  essere  più  scambiata  sul  posto,  ma  va
  scambiata, come dire, come produttori di energia.
   Quindi, non riguarda più gli agricoltori, un dato è certo:  al  di
  sopra dei 200 kwh non si può andare.
   Ma  qui  il  riferimento è un altro, qui stiamo facendo, onorevole
  Mancuso, una norma nella quale facciamo riferimento ai terreni  non
  utilizzati  e  non  ai  terreni utilizzati e  allora  qui  dobbiamo
  assolutamente  riscrivere  questa norma sapendo  anche  che  quando
  parliamo  di fotovoltaico è una cosa, quando parliamo, per esempio,
  di biomasse il tetto massimo non è 200 kwh ma il tetto massimo è 60
  kwh.
   Pertanto,  siccome  era  stato scritto un emendamento  -  ahimè  -
  purtroppo  cassato  dalla Commissione Bilancio  che  prevedeva  gli
  aiuti verso le  imprese edili e non la possibilità di costruire  in
  un  terreno  degli impianti fotovoltaici o quant'altro  che  è  già
  previsto  dalla legge nazionale, quindi, fermiamoci  un  attimo  su
  questo  argomento,  trattiamolo alla fine e facciamo  in  modo  che
  possa  essere  descritto  da esperti e  scritto  da  esperti  nella
  maniera giusta.

   INCARDONA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   INCARDONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, viste le diverse
  formulazioni  proposte dal Governo verrebbe  facile  attaccare  per
  sottolineare  l'oscillante orientamento e quindi la  confusione  di
  idee, come dire, poche idee e ben confuse nell'area del Governo che
  propone  prima  un testo di legge, poi propone l'emendamento  18.7,
  poi  propone il 18.8 che sono tre articolazioni del medesimo  comma
  assolutamente contraddittorie o comunque oscillanti.
   Leggendo il 18.7,  che mi pare il punto di riflessione più  serio,
  c'è  da  dire che il Governo si rende conto che questa norma  serve
  per  consentire che ci siano le autocertificazioni  o  comunque  si
  possa  procedere, attraverso una perizia giurata; nel  18.7  si  fa
  riferimento  alle autocertificazioni per chiedere le autorizzazioni
  per l'installazione dell'impianto fotovoltaico.
   Andare poi a distinguere se sono all'interno delle imprese, se non
  lo sono, se si tratta di altro, è veramente specioso. In ogni caso,
  dico che le imprese agricole, a prescindere dalle esigenze proprie,
  anche  se  dovessero produrre qualcosa in più che può servire  loro
  per  abbattere  i costi, utilizzare comunque la superficie  a  loro
  disposizione di terreni che siano in grado di ospitare gli impianti
  fotovoltaici perché ancora ci arrovelliamo su questo tema.
   Una  cosa però è certa: che non si può superare il tetto  dei  200
  kwatt  perché altrimenti diventa un'altra cosa. Ma, fermo  restando
  questo  punto, penso che si debba partire dal 18.7 che mi  pare  la
  formulazione  più  corretta e, al tempo stesso, più  liberale,  più
  garantista rispetto alle esigenze delle aziende agricole.
   Signor  Presidente, chiedo scusa, visto che l'onorevole  Cracolici
  sente  il  bisogno  di  parlarle  all'orecchio,  evidentemente  c'è
  bisogno  di  una  breve pausa di riflessione,  di  sospensione  per
  riformulare  insieme  questo  articolo  perché  è  di  fondamentale
  importanza per lo sviluppo delle imprese agricole ma anche per dare
  una   opportunità  lavorativa  e  anche  di  ricchezza  al   nostro
  territorio e alla nostra Sicilia, visto che il sole non ce  lo  può
  togliere nessuno.

   PRESIDENTE.  Assessore, c'è una proposta da parte sua  di  cassare
  l'intero articolo 18?

   D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Chiedo
  di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Signor
  Presidente,   onorevoli   colleghi,  sono   d'accordo   a   cassare
  l'articolo. Volevo semplicemente aggiungere una  considerazione: la
  gestione dell'energia per le aziende agricole è disciplinata da una
  legge nazionale, non regionale.
   Quello  che  dico è che non ha senso porre dei vincoli  per  norma
  alle  aziende siciliane perché una azienda potrebbe anche  decidere
  di   produrre   energia  non  sovvenzionata.  Quindi,   ci   stiamo
  accapigliando   sul   nulla.   Sono   d'accordo   a   cassarlo   ed
  eventualmente, poi, lo ripresenteremo nelle sedi opportune.

   PRESIDENTE. L'emendamento 18.8 è ritirato. L'Assemblea  ne  prende
  atto.
   Pertanto, decade l'emendamento dell'onorevole Oddo 18.8.1.
   Il Governo ritira l'emendamento 18.7.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo in votazione l'articolo 18. Chi è favorevole si alzi; chi  è
  contrario resti seduto.

                           (Non è approvato)

   Si passa agli emendamenti aggiuntivi.
   Si  procede con l'emendamento A44, a firma del Governo. Il  parere
  della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento A43, a firma del Governo. Il parere della
  Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   L'emendamento A13 è stato già approvato e quindi l'A42 è  superato
  perché di identico contenuto.
   Si  passa  all'emendamento  A9, a firma dell'onorevole  Adamo.  Il
  parere del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Gli  emendamenti  A11,  A2 e A3 sono improcedibili  in  quanto  il
  parere della Commissione Bilancio è contrario.
   Si  passa  all'emendamento A40, a firma dell'onorevole  Panepinto,
  Marinello ed altri.

   CRACOLICI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa agli emendamenti A15, A16, A5 e A41 sono improcedibili in
  quanto il parere della Commissione Bilancio è contrario.
   Si passa all'emendamento A10, a firma dell'onorevole Cappadona. Il
  parere del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della commissione. Contrario.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                          (Non è  approvato)

   Si  passa  all'emendamento A14 che è improcedibile per  il  parere
  contrario della Commissione  Bilancio'.

   Si passa all'emendamento A17, a firma dell'onorevole Cracolici. Il
  parere del Governo?

   D'ANTRASSI,   assessore  per  le risorse  agricole  e  alimentari.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E'  approvato)

   Gli   emendamenti  A18,  A19,  A12,  A20,  A8  e   A21   risultano
  improcedibili per il parere contrario della Commissione Bilancio.
   Si  passa all'emendamento A22 dell'onorevole Cracolici ed altri  a
  cui  è  stato presentato il  subemendamento A22.1 della Commissione
  Bilancio.   C'è  dunque  un  parere  favorevole  della  Commissione
  all'emendamento A22.1.

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   COLIANNI,  vicepresidente  della commissione.  Signor  Presidente,
  onorevoli  colleghi,  prendo  atto che  ormai  si  è  presa  questa
  abitudine  che,  quando non si vuole fare una cosa  la  Commissione
   Bilancio' dichiara improcedibili talune

   PRESIDENTE. Onorevole Colianni, gli emendamenti vengono dichiarati
  improcedibili dalla Presidenza.

   COLIANNI,  vicepresidente della Commissione.   ritiene  di  dovere
  fare  in  modo  che  certe  cose  divengano  improcedibili.  Signor
  Presidente,  credo che - al di là di quello che è il  parere  della
  Commissione  - sia fra le sue prerogative verificare se  in  realtà
  taluni  di questi emendamenti hanno bisogno o meno di copertura  di
  spesa. Penso sia nel suo potere.

   PRESIDENTE.  Assolutamente  sì. Tutti gli  emendamenti  che  hanno
  bisogno  di  copertura  finanziaria  vanno  mandati  d'ufficio   in
  Commissione  Bilancio'

   COLIANNI,  vicepresidente della Commissione. Anziché  di  prendere
  atto  impunemente  di  quanto,  qualche  collega  di  decidere   di
  sottoporle   una   domanda:  vorrei  capire   che   cosa   c'è   di
  economicamente rilevabile nell'emendamento A20, quando si dice  che
   L'Assessorato regionale all'economia è autorizzato ad istituire un
  apposito  capitolo per retribuire il personale forestale operaio  a
  tempo  indeterminato  OTI, lavoratori forestali  OTI  previsti  nei
  centri  operativi di cui alla legge regionale 14 del  2006  che  in
  atto  prestano servizi amministrativi vengono inquadrati nei  ruoli
  amministrativi dello stesso corpo forestale mantenendo  l'anzianità
  posseduta al momento del passaggio .
   Signor  Presidente, ci troviamo di fronte ad  una  norma  che  non
  prevede  assolutamente  alcun aumento di spesa,  non  necessita  di
  nessun  contributo strutturale ed economico da parte della Regione.
  Si tratta soltanto di istituire un capitolo di spesa che consenta a
  questi  padri di famiglia che pigliano i soldi una volta ogni  tre-
  quattro  mesi, di prenderli mensilmente, come tutti i cristiani  di
  questo mondo.
   Non  capisco  per  quale  motivo  la  Commissione  Bilancio  debba
  esprimere su questa vicenda un parere negativo.

   PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi,  c'è  già  un  parere   negativo
  espresso  dalla Commissione Bilancio, quindi l'argomento è  chiuso,
  fermo  restando  che  essendo  un  argomento  interessante  si  può
  riproporre in un'altra norma, magari nella legge finanziaria.
   Si passa all'emendamento A22.1. Il parere del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Mi rimetto all'Aula.

   PRESIDENTE.  Pongo  in  votazione  l'emendamento  A22.1.   Chi   è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento A22. Il parere del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento A22. Chi è favorevole
  resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento A23. Il parere del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Mi rimetto all'Aula.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento A23. Chi è favorevole
  si alzi, chi è contrario resti seduto.

                           (Non è approvato)

   Si passa all'emendamento A7. Il parere del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Contrario.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è
  contrario resti seduto.

                           (Non è approvato)

   L'emendamento A45 è decaduto.
   Si   passa  all'emendamento  A24  del  Governo.  Il  parere  della
  Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Mi rimetto all'Aula.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Gli emendamentiA25 e A26 sono improcedibili.
   Si passa all'emendamento A27, dell'onorevole Cracolici.

   CRACOLICI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento A28, dell'onorevole Cracolici.

   CRACOLICI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Gli emendamenti A29, A30, A31, A32 sono improcedibili.
   Si passa, dunque, all'emendamento A33 dell'onorevole Pogliese.
   Comunico  che è stato presentato dagli onorevoli Oddo,  Cracolici,
  Apprendi e Raia, il subemendamento A33.1.
   Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo,  quindi, in votazione l'emendamento A33, come emendato.  Il
  parere del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto, chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento A46, dell'onorevole Adamo. Il parere del
  Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   L'emendamento A34 è improcedibile.
   Si  passa all'emendamento A10, dell'onorevole Cappadona. Il parere
  del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Mi rimetto all'Aula.

   CAPPADONA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CAPPADONA.   Signor  Presidente,  onorevoli   colleghi,   i   miei
  emendamenti,  sia  quello  precedente che  questo  in  discussione,
  miravano  ad incentivare la grande distribuzione a vendere prodotti
  tipici siciliani, venendo loro incontro con delle agevolazioni o in
  termini  di concessione o in termini di oneri. Siccome mi  si  dice
  che c'è una norma propria, vorrei che mi venisse spiegata.

   D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Chiedo
  di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Signor
  Presidente, onorevoli deputati, l'idea era quella di non accedere a
  promozioni per la grande distribuzione e vorrei spiegare quale è la
  logica che sottende a questo approccio.
   La  Sicilia importa il 75% delle produzioni agro alimentari, siamo
  diventati un mercato di consumo e non un mercato di esportazione.
   Il   Governo   ha  presentato  una  normativa  che   lei   troverà
  nell'articolato  di  farm market, ossia della vendita  diretta  dei
  produttori  direttamente  nei  punti  vendita,  perché  abbiamo  la
  pretesa  di cercare di compattare l'offerta, per poi in un  secondo
  momento procedere ad una promozione. La promozione è condivisibile,
  ma  oggi  fare  della promozione sul punto vendita equivale  a  far
  vendere  gli  altri,  perché non riusciamo a  compattare  la  merce
  neanche  nei  mercati  di prossimità. Consideri  che  siamo  grandi
  produttori di olio, ma nei supermercati siciliani si trova olio che
  proviene da altre parti, quindi da filiere perfette, che riescono a
  servire il mercato.
   Onorevole Cappadona, non la prenda come un fatto personale, l'idea
  è  encomiabile, però bisogna prima creare la specializzazione delle
  filiere, che oggi in Sicilia non c'è.

   CAPPADONA.  Signor Presidente, dichiaro di ritirare  l'emendamento
  A10.

   PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento A 38. Il parere del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Mi rimetto all'Aula.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento A39 del Governo, che ha avuto il  parere
  favorevole della Commissione Bilancio.
   Il parere della Commissione.

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Mi rimetto all'Aula.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento A4.
   Comunico  che  gli  onorevoli Cracolici, Di Benedetto,  Vinciullo,
  Oddo,  Panepinto, Mancuso, Leontini, Pogliese, Leanza, Cappadona  e
  Calanducci vi appongono la firma.
   Comunico  che  è  stato presentato dal Governo  il  subemendamento
  A4.1,  interamente sostitutivo dell'emendamento  A4.  Lo  pongo  in
  votazione.
   Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento A 48 del Governo.

   DI BENEDETTO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DI  BENEDETTO.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  abbiamo
  approvato  nel 2010 una norma che ha stabilito che tutti  gli  Enti
  che  hanno  trasferimenti  da  parte  della  Regione,  nonché  sono
  sottoposti  a  vigilanza  e  controllo  da  parte  della   Regione,
  sottostanno al patto di stabilità.
   E  fra l'altro diciamo, nella stessa norma, che le società in  cui
  la Regione non ha la maggioranza assoluta delle azioni, la totalità
  delle azioni, ma ha semplicemente la maggioranza, quindi il 51  per
  cento  delle  azioni  sottostanno al patto di  stabilità,  per  cui
  abbiamo aziende a gestione privata - penso all'Italkali, la Regione
  al  51  per cento, eppure obblighiamo anche questa società, non  si
  capisce poi se viene praticato, a sottostare al patto di stabilità.
   Vorrei  comprendere perché al patto di stabilità debbano  derogare
  l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e  le  Camere
  di commercio. E soprattutto perché in commissione abbiamo esaminato
  un  emendamento,  bocciandolo, che riguardava il non  rispetto  del
  patto di stabilità ai fini del salario accessorio dei dipendenti.
   Nella  Regione  siciliana,  in tutti gli  enti  controllati  dalla
  Regione, il salario accessorio non può superare il 15 per cento del
  monte  salari. E c'era un emendamento che diceva che le  Camere  di
  commercio  potevano  sforare questo tipo di vincolo,  che  è  stato
  bocciato dalla commissione.
   Mi  pare  che  questo ritorni oggi in Aula con questo emendamento,
  tant'è  che la legge a cui vogliamo derogare pone, anche in materia
  di  spesa  per il personale, il vincolo del rispetto del  patto  di
  stabilità.
   Io  vorrei  capire se vogliamo fare nuove assunzioni  all'Istituto
  zooprofilattico, se vogliamo incentivare le assunzioni alle  Camere
  di  commercio,  vorrei spiegato dal Governo le  ragioni  di  questa
  norma. Vorrei comprendere le ragioni di questa deroga, a fronte  di
  una  norma generale che vincola tutti i soggetti che non solo hanno
  trasferimenti da parte della Regione, ma che sono anche  sottoposti
  semplicemente a vigilanza della Regione.
   Faccio un esempio: gli ACT non hanno trasferimenti da parte  della
  Regione  e  sottostanno al vincolo. Spiegatemi perché  se  mettiamo
  l'Istituto  zooprofilattico o le Camere di commercio  non  dobbiamo
  mettere gli ACT o le società private che hanno capitali privati.

   PRESIDENTE.  Pongo in votazione l'emendamento A48 del Governo.  Il
  parere della Commissione?

   COLIANNI , vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto, chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento A47.
   Comunico   che  è  stato  presentato  dall'onorevole  Mancuso   il
  subemendamento A47.1. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto, chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Il subemendamento A47.2  del Governo è ritirato.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in  votazione l'emendamento A.47, come emendato. Il  parere
  del Governo?

   D'ANTRASSI,  assessore  per  le  risorse  agricole  e  alimentari.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto, chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Onorevoli colleghi, si passa all'articolo 38. Ne do lettura:

                             «Articolo 38
                           Entrata in vigore

   1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale
  della Regione siciliana.

   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla
  osservare come legge della Regione».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto,  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)


   Presidenza del presidente Cascio

   Presidenza del vicepresidente Oddo


   Onorevoli colleghi, comunico che sono stati presentati i  seguenti
  ordini del giorno:

   n.   587    Iniziative  a  livello  nazionale  atte  a  modificare
  l'articolo  13  del  d.lgs. n. 205/2010 , degli  onorevoli  Corona,
  Leontini, Mancuso, Bosco, Torregrossa, Limoli e D'Asero;

   n.  590   Iniziative  a  livello nazionale e  comunitario  per  la
  modifica  della normativa in materia di residui vegetali  derivanti
  da  lavorazione  agricola  e forestale , degli  onorevoli  Rinaldi,
  Ammatuna, Barbagallo e Galvagno;

   n.  591   Iniziative a sostegno delle imprese del  comparto  agro-
  zootecnico della Regione , degli onorevoli Maira e Cordaro;

   n.  592   Interventi  urgenti a sostegno dell'agricoltura ,  degli
  onorevoli Caputo, Pogliese, Buzzanca, Falcone e Vinciullo;

   n.   593    Norme  per  la  utilizzazione  delle  terre   incolte,
  abbandonate o insufficientemente coltivate , degli onorevoli Savona
  e Leontini;

   n. 594  Iniziative per migliorare l'efficacia delle misure del PSR
  2007-2013 ,  degli  onorevoli  Adamo,  Calanducci,  Scilla,  Leanza
  Nicola e Cracolici.

   Onorevoli  colleghi, non sorgendo osservazioni,  su  proposta  del
  Governo,   gli   ordini  del  giorno  vengo  tutti   accolti   come
  raccomandazione.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Assessore D'Antrassi, secondo lei gli emendamenti A33 e A46,  così
  come   sono  stati  formulati  ed  approvati  dall'Assemblea,  sono
  utilizzabili  positivamente e, quindi, compatibili o hanno  bisogno
  di una riscrittura e di un coordinamento da parte degli uffici?

   D'ANTRASSI, assessore per le risorse agricole e alimentari. Signor
  Presidente, così come sono, mi sembrano ben formulati.

   PRESIDENTE.  Si  passa  all'emendamento 117.1  della  Commissione:
   All'articolo 30, comma 2, sostituire le parole da  nell'ambito'  a
   per   tempo  vigente,  alle  condizioni  e  limiti  previsti   dal
  regolamento CEE n. 1998/2006 .

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 117.2 del Governo:  All'articolo 32 comma
  4, sostituire la parole  il Ministero delle politiche agricole  con
   l'assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari .

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   LEONTINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEONTINI.   Signor   Presidente,  onorevoli   colleghi,   la   mia
  dichiarazione di voto sarà breve. Vorrei solo sottolineare  che  la
  maggioranza  non  è  mai  stata presente  in  Aula  con  un  numero
  sufficiente  di  deputati. Abbiamo lavorato e contribuito  in  modo
  costruttivo affinché il disegno di legge completasse il  suo  iter,
  affinché  venisse esaminato ed approvata in ogni singolo  articolo.
  Non  abbiamo  mai chiesto il numero legale, anche se  non  c'è  mai
  stato.
   I  venti  colleghi  della maggioranza che adesso  si  accingono  a
  votare,  signor Presidente, tre quarti d'ora fa erano appena  12  e
  noi  abbiamo  mantenuto la nostra presenza, abbiamo collaborato  ed
  abbiamo  contributo - assessore, ce ne dia atto  -  con  la  nostra
  presenza  ed i nostri interventi, a qualificarla e a fare  in  modo
  che venisse approvata.
   Volevo solo sottolineare questo all'onorevole Cracolici, che è  il
  capo di una maggioranza che non esiste.


   Presidenza del presidente Cascio

   Presidenza del vicepresidente Oddo


    Votazione finale del disegno di legge nn. 732-672-699-700-713/A

   PRESIDENTE. Pongo in votazione il disegno di legge nn. 732-672-699-
  700-713/A  «Interventi  per lo sviluppo  dell'agricoltura  e  della
  pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio»
   Indìco la votazione per scrutinio nominale.
   Chiarisco  il significato del voto: chi vota sì preme il  pulsante
  verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il
  pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

                      (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la votazione.

                       Risultato della votazione

   PRESIDENTE.   Proclamo  l'esito  della  votazione  per   scrutinio
  nominale:

   Presenti    .       54
   Votanti         .. 53
   Maggioranza         27
   Favorevoli          53

                         (L'Assemblea approva)

   Onorevoli  colleghi, come sapete, siamo entrati nella sessione  di
  bilancio  per cui l'Assemblea, al di là della finestra  legislativa
  che  si  aprirà  tra qualche settimana, non potrà  esaminare  altri
  disegni  di  legge,  tranne  quelli  decisi  dalla  Conferenza  dei
  capigruppo. Le Commissioni di merito e poi la Commissione  Bilancio
  sono invitate a lavorare sulla finanziaria e sul bilancio.
   Martedì 22 novembre, alle ore 15.00, è convocata la Conferenza dei
  Presidenti dei Gruppi parlamentari per stabilire il calendario  dei
  lavori, soprattutto in ordine ai cinque o sei disegni di legge  già
  pronti  per  l'Aula, calendarizzando quindi la finestra legislativa
  dentro la quale approvare queste norme.
   La  seduta è rinviata a martedì, 22 novembre 2011, alle ore 16.00,
  con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del presidente Cascio

   Presidenza del vicepresidente Oddo


  I  -Comunicazioni

  II  - Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del
  Regolamento interno, di interrogazioni e di interpellanze della
  rubrica  Salute
                   La seduta è tolta alle ore 20.54

     Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula - Ufficio dei resoconti
                            alle ore 23.15

                     DAL  SERVIZIO  LAVORI  D'AULA

                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

                           Il  Responsabile
                    Capo dell'Ufficio dei resoconti
                      dott.ssa  Iolanda Caroselli

        ALLEGATO EMENDAMENTI APPROVATI  NEL CORSO  DELLA SEDUTA

  DISEGNO  DI  LEGGE  NN. 732-672-699-700-713/A  INTERVENTI  PER  LO
  SVILUPPO  DELL'AGRICOLTURA  E DELLA PESCA.  NORME  IN  MATERIA  DI
  ARTIGIANATO, COOPERAZIONE E COMMERCIO .

     All'articolo 3:

   Emendamento 3.7:

  Alla  fine  della  lettera a) del comma 1 aggiungere   l'Assessore
  regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto
  può  procedere  alla  compensazione  delle  somme  tra  i  diversi
  interventi.

   Emendamento 3.2:

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   Le   imprese  agricole  accedono  altresì  ai  benefici  di   cui
  all'articolo  8 della legge regionale 16 dicembre 2008,  n.  23  e
  successive  modifiche  ed integrazioni, tramite  l'IRFIS  e/o  gli
  istituti  bancari  aderenti alle procedure previste  dal  predetto
  articolo. .

   Subemendamento 3.2.1:

  All'articolo 8 della legge regionale 23/2008 al comma 4 sostituire
  le parole  per l'industria' con le parole  per l'economia, sentito
  l'Assessore  regionale  per le attività produttive  e  l'Assessore
  regionale per le risorse agricole ed alimentari'.

  Al  comma  4  bis  sostituire le parole  per l'industria'  con  le
  parole  per l'economia'.

     All'articolo 8:

   Emendamento 8.7 (prima parte):

  Sostituire il comma 1 con il  seguente:

    "1.  La  Regione istituisce il logo identificativo dei  prodotti
  siciliani  di qualità a "chilometro zero", nel rispetto di  quanto
  previsto  dall'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo  2010,
  n.  59,  promuovendone la conoscenza e la diffusione. Alle imprese
  di  servizi  operanti  in Sicilia esercenti attività  di  vendita,
  ristorazione  o ospitalità che utilizzano prodotti  di  qualità  a
  "chilometro zero", l'Assessorato regionale per le risorse agricole
  ed  alimentari attribuisce il logo "chilometro zero" da  collocare
  negli   esercizi  ed  utilizzabile  nell'attività  di  impresa   e
  nell'attività   promozionale.  Con  proprio  decreto   l'Assessore
  regionale  per  le  risorse agricole ed  alimentari  disciplina  i
  criteri  e le modalità per l'istituzione e la diffusione del  logo
  "chilometro  zero",  dandone  comunicazione  al  Ministero   dello
  sviluppo economico ai sensi della vigente normativa."

   Emendamento 8.7 (seconda parte):

  A comma 3 sostituire la  lettera d) con la seguente:

  "d)  compone gli interessi delle parti in occasione dell'apertura,
  del  trasferimento di sede e dell'ampliamento della superficie  di
  vendita  nel  territorio  regionale,  delle  grandi  strutture  di
  vendita  e  di  centri  commerciali  che  esercitano  attività  di
  commercio    nel   settore   merceologico   agro-alimentare,    in
  applicazione  della  legge  regionale 22  dicembre  1998,  n.  28,
  attraverso la sottoscrizione di intese e accordi";

   Emendamento 8.7 (terza parte):

  Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

  "3bis.  La  partecipazione al tavolo di concertazione è  a  titolo
  gratuito senza oneri a carico del bilancio regionale",

  Al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

  -  le  parole "non possono scaturire" sono sostituite dalle parole
  "non scaturiscono";

  -  al  termine del periodo aggiungere virgola e le seguenti parole
  "in   quanto   la   disposizione  non  prevede  alcun   intervento
  finanziario"

   Emendamento 8.8:

  Aggiungere il seguente comma:

   Le  disposizioni  di cui al comma 1, relative alla  conoscenza  e
  alla  diffusione  dei prodotti siciliani di qualità  si  applicano
  anche  per  il  latte  fresco pastorizzato, il  latte  di  qualità
  prodotto in Sicilia.

  L'Assessorato per le risorse agricole ed alimentari, d'intesa  con
  le   associazioni  di  categoria,  individua  modalità  atte  alla
  promozione  pubblicitaria  del latte siciliano  presso  la  grande
  distribuzione organizzata. .

     All'articolo 9:

   Emendamento 9.10 (prima parte):

  Il comma 3 è così sostituito:

    "3.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
  presente  legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole  ed
  alimentari,  con  proprio  decreto,  disciplina  le  modalità   di
  esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

   Emendamento 9.10 (seconda parte):

  Al  comma  4  le parole "presente articolo" sono sostituite  dalle
  parole "comma 1"

     All'articolo 10:

   Emendamento 10.8:

  Il comma 1 è così sostituito:

   1.  L'Assessorato regionale delle risorse agricole  e  alimentari
  attua le misure nazionali di lotta obbligatoria per la prevenzione
  e  il  controllo delle infezioni causate dal virus della tristezza
  degli agrumi  Citrus Tristeza Virus'.

     All'articolo 11:

   Emendamento 11.7 (prima parte):

  Al  comma  l le parole "nella compagna 2010/2011'' sono sostituite
  con le seguenti "nella vendemmia relativa all'anno 2011";

   Emendamento 11.7 (seconda parte):

  Il  comma  2  è  così  sostituito: "2. Con decreto  del  Dirigente
  generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura
  dell'Assessorato  regionale delle risorse agricole  ed  alimentari
  sono  stabilite le procedure per la concessione dell'aiuto di  cui
  al  comma 1, ivi comprese le modalità di controllo del cumulo  per
  evitare   sovrapposizione   di   interventi.   L'importo   massimo
  concedibile a ciascun beneficiario ai sensi del presente  articolo
  a  titolo di de minimis è di euro 3.750,00 e può essere presentata
  un'unica istanza per ogni cantina sociale cooperativa."

   Emendamento 11.7 (terza parte):

  Al  comma  3  le  parole "1998/2006, del 15  dicembre  2006"  sono
  sostituite dalle seguenti "n.1535/2007 del 20 dicembre 2007"

   Emendamento 11.10:

  Il   comma   4   è  così  riformulato:   4.  All'onere   derivante
  dall'attuazione  del  presente  articolo,  determinato  in   2.500
  migliaia  di  euro, per l'esercizio finanziario 2011, si  provvede
  con  le  riduzioni  di  spesa derivanti dalle  seguenti  modifiche
  normative:

    a) Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge
       regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole  3.000 migliaia di
       euro' sono sostituite dalle seguenti  2.500 migliaia di euro'.
  b) Alla lettera h) septies del comma 1 dell'articolo 4 della legge
  regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole  3.000 migliaia di
  euro' sono sostituite dalle seguenti  1.000 migliaia di euro'.

     All'articolo 12:

   Emendamento 12.7:

  All'articolo  12,  alla fine del comma 1, aggiungere  il  seguente
  periodo:   individuati  nel rispetto delle procedure  di  evidenza
  pubblica .

   Subemendamento 12.7.1:

  Alla   fine  dell'emendamento  12.7,  aggiungere   ovvero,  previa
  stipula di apposita convenzione, all'ISMEA .

     All'articolo 13:

   Emendamento 13.1:

  Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

  -  le  parole "non possono scaturire" sono sostituite dalle parole
  "non scaturiscono"

  -  al termine del periodo aggiungere "e all'espletamento dei nuovi
  compiti  si  provvede  con  le attuali  assegnazioni  del  vigente
  bilancio"

     All'articolo 16:

   Emendamento 16.3:

  Sostituire l'articolo con il seguente:

   Art.  ...  -  Disposizione transitoria. - 1. Al  fine  di  venire
  incontro   alle   difficoltà   finanziarie   degli   enti   locali
  territoriali, esclusivamente per il triennio 201112013, non  trova
  applicazione  la  disposizione dei cui al comma 4 dell'articolo  l
  della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16.

     All'articolo 17:

   Emendamento 17.5:

  Al  comma  1  sostituire  le parole  31  dicembre  2016   con   31
  dicembre 2013

   Emendamento A.13:

  Aggiungere il seguente articolo:

   Art .  - 1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale
  n.  29/1960  e  successive modifiche ed integrazioni si  applicano
  altresì  ai  coltivatori diretti che di fatto abbiano condotto  il
  fondo  da almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore  della
  presente  legge  purché  ciò  risulti da  certificazione  relativa
  all'ottenimento di contributi comunitari .

     All'articolo 21:

   Emendamento 21.14:

  Alla  lettera  d)  del  comma  1, fra le  parole   disponibili'  e
   attraverso'   inserire:    esclusivamente   per    le    finalità
  istituzionali dell'Ente'

   Subemendamento 21.11.1:

  All'emendamento 21.11 dopo  comma 7' aggiungere  e 8'.

   Emendamento 21.11:

  Aggiungere la seguente lettera:

   e)  curare  ed assicurare le azioni di miglioramento  zootecnico,
  Libri Genealogici, Registri Anagrafici e Controlli Funzionali  per
  la specie e razze allevate in Sicilia in attuazione dei commi 7  e
  8  dell'articolo  6 della legge regionale 5 giugno  1989,  n.  12,
  introdotti  dal comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale  18
  maggio 1996, n. 33, .

     All'articolo 23:

   Emendamento 23.3:

  Il comma l è sostituito dal seguente:

   l.  L'Assessore regionale delle risorse agricole ed alimentari  è
  autorizzato a concedere alle imprese del settore della pesca, come
  definite  dall'articolo 2 del Regolamento (CE) 24 luglio  2007  n.
  875/2007,  della Commissione, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale
  dell'Unione europea 25 luglio 2007, n. L 193, un contributo per la
  copertura  delle  spese sostenute per il consumo del  gasolio  per
  l'attività  di  pesca e di acquacoltura, cosi come si  evince  dal
  libretto  carburante. Con decreto dell'Assessore  regionale  delle
  risorse  agricole  e alimentari sono determinate  le  aliquote  di
  contributo  e  le  modalità di erogazione  dello  stesso.  Per  le
  imprese  con  sede legale ed iscritte nei Compartimenti  marittimi
  delle isole minori è prevista una maggiorazione dell'aliquota  del
  contributo. Gli aiuti di cui al presente comma sono concessi  alle
  condizioni e nei limiti previsti dal predetto Regolamento (CE)  24
  luglio 2007 n. 875/2007. Per le finalità di cui al presente comma,
  è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 3.000
  migliaia  di  euro  cui  si fa fronte con le  risorse  disponibili
  trasferite  dallo Stato per gli anni dal 2002 al  20l0,  ai  sensi
  della legge 23 dicembre 2009, n. 499.

   Emendamento 23.6:

  Aggiungere il seguente comma:

   All'articolo 80  della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono
  apportate le seguenti modifiche:

  a)  al  comma  6 le parole  attive nei comparti produttivi  per  i
  quali è stato dichiarato, con delibera della Giunta regionale,  lo
  stato  di  crisi  di mercato   sono sostituite  dalle  parole   in
  difficoltà   a   causa   dello  stato  di   crisi   del   comparto
  agroalimentare ;

  b)  al  comma  7  dopo  le  parole   ammettere  ad  agevolazione,
  aggiungere le seguenti parole  tra le quali sono incluse  i  costi
  di energia elettrica per la captazione e la distribuzione di acqua
  irrigua ;

  c)  il  comma 8 è sostituito dal seguente:  8. Gli aiuti  di   cui
  al  comma 6  sono  concessi  alle condizioni e nei limiti previsti
  dal  Regolamento  (CE)  n.  1535/2007, della  Commissione  del  20
  dicembre 2007, relativo all'applicazione degli  articoli 87  e  88
  del  Trattato  CE  agli   aiuti  de  minimis   nel  settore  della
  produzione  primaria  dei  prodotti  agricoli,  pubblicato   nella
  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L337 del 21 dicembre 2007.

     All'articolo 25:

   Emendamento 25.3:

  Al  comma  1 dell'articolo 25, dopo la lettera h sono aggiunte  le
  seguenti lettere:

  i)  due  rappresentanti  del Consiglio Nazionale  delle  Ricerche,
  operanti   in   Sicilia,   di  cui  uno  designato   dall'Istituto
  Talassografico;

  l)  il responsabile della struttura siciliana dell'ISPRA o un  suo
  delegato;

  m)  un  docente  per ciascuna delle quattro Università  siciliane,
  designato dal rettore.

     All'articolo 27:

   Emendamento 27.6:

  Al comma 1 dopo le parole  procedure concorsuali  sono aggiunte le
  parole  secondo quanto disposto dal comma 43 dell'articolo 23  del
  decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito in legge  n.  111
  del  15  luglio  2011 , e dopo le parole  vittime di  usura   sono
  aggiunte le parole  ai sensi delle leggi n. 108 del 7 marzo 1996 e
  n. 44 del 23 febbraio 1999.

     All'articolo 31:

   Emendamento 31.4:

  Sopprimere l'articolo 31.

     All'articolo 32:

   Emendamento 32.4:

  L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

   Art - Pane siciliano tradizionale. - 1. L'Assessore regionale per
  le  risorse  agricole autorizza previa approvazione comunitaria  e
  ministeriale  la produzione del Pane Siciliano Tradizionale  (DOP)
  riconosciuto  e  sottoposto ai controlli di  cui  al  Reg.(CE)  n.
  510/2006  e  successive  modifiche ed integrazioni,  che  potranno
  essere  effettuati anche previa convenzione con enti  pubblici  di
  ricerca autorizzati e accreditati.

  2.  Per  "Pane  Siciliano Tradizionale" è da  intendersi  il  pane
  prodotto   secondo   un   disciplinare  di  produzione   approvato
  dall'Unione  Europea ai sensi del Regolamento (CE) n.  510/2006  a
  base  di frumento duro coltivato, raccolto, stoccato e molito  nel
  territorio  regionale e di cui sia verificata la  rintracciabilità
  ai  sensi  della  norma  UNI  ISO  22005:2008;  la  tecnologia  di
  produzione,  compreso  l'uso  dei  lieviti,  viene  descritta  nel
  disciplinare di produzione proposto dall'Associazione  richiedente
  il  riconoscimento  e  approvato dal  competente  Ministero  delle
  Politiche Agricole.

  3.  Presso  l'Assessorato delle risorse agricole  è  istituito  un
  apposito  albo  dei produttori di pane siciliano tradizionale  che
  sono assoggettati ai sistemi di controllo di cui al comma 1.

  4.  Il  Ministero delle Politiche Agricole provvede per il tramite
  degli  organismi  di controllo a che il prodotto  sia  conforme  a
  quanto   previsto   dal   disciplinare  di  produzione   approvato
  dall'Unione Europea e ad applicare tutti i provvedimenti  previsti
  nei casi di non conformità.

    Emendamenti articoli aggiuntivi:

   Emendamento A.44:

  Aggiungere il seguente articolo:

  Art.  ... - Norma di salvaguardia comunitaria. - l. L'applicazione
  delle  disposizioni della presente legge è subordinata al rispetto
  della  vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato,
  nonché,  ove occorrente, alla positiva definizione delle procedure
  di  cui  all'articolo  108, paragrafi 2  e  3,  del  Trattato  sul
  Funzionamento dell'Unione Europea.

   Emendamento A.43:

   Aggiungere il seguente articolo:
  "Fermo  restando la dotazione finanziaria di cui alla  lettera  h-
  sexies  del  comma  1  dell'articolo 4 della  legge  regionale  22
  dicembre  2005, n. 19, aggiunta dal comma 27 dell' art.  80  della
  legge  regionale  14  maggio 2010, n. 11, l'aliquota  contributiva
  prevista  dalla  OCM  del  settore  vitivinicolo  per  la   misura
  promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare
  eventuali  scorrimenti  di graduatoria  può  essere  elevata  fino
  all'80% qualora i progetti presentati riguardano i prodotti di cui
  all'art. 5 del decreto ministeriale 22 luglio 2010".

   Emendamento A.9:

   Aggiungere il seguente articolo:
   Art .   -   L'Assessore  regionale  delle  risorse  agricole   ed
  alimentari    riferisce,   a   cadenza   tassativa    trimestrale,
  all'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione  delle
  previsioni di cui alla presente legge. .

   Emendamento A.17:

  Aggiungere il seguente articolo:

   Art  - 1. La selezione della manodopera agricola stagionale,  cui
  non  si  applicano le disposizioni recate dal decreto  legislativo
  368/0l,    necessaria   a   soddisfare   il    fabbisogno    delle
  amministrazioni e degli enti pubblici, viene effettuata dai centri
  per l'impiego competenti per territorio, con procedura ad evidenza
  pubblica, nel rispetto delle disposizioni recate all'art.  35  dal
  decreto legislativo 165/2001.

    2.  La  graduatoria degli operai agricoli che  partecipano  alla
  selezione viene redatta dagli uffici competenti di cui al comma 1,
  sulla base dei criteri previsti dall'art. 49 della legge regionale
  16/96, tenendosi conto del diritto alla riassunzione eventualmente
  previsto dal CCNL applicato.

   Emendamento A.22:

  Aggiungere il seguente articolo:

   Art .  -  1. Alle imprese agricole siciliane attive nel  comparto
  della peschicoltura nel caso in cui venga dichiarato, con delibera
  della  Giunta  regionale, lo stato di crisi  di  mercato,  possono
  essere concessi contributi per la riduzione dei costi aziendali.

    2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Regione,  su  proposta
  dell'Assessore  regionale per le risorse agricole  ed  alimentari,
  previa  deliberazione della Giunta regionale,  sono  stabilite  le
  modalità  e le procedure per la concessione delle agevolazioni  di
  cui  al  comma  1, ivi comprese le voci di costo da  ammettere  ad
  agevolazione.

    3.  Gli aiuti di cui al comma l sono concessi alle condizioni  e
  nei  limiti  previsti  per  gli aiuti  di  importanza  minore  "de
  minimis"  di  cui al regolamento (CE) 1535/2007, della Commissione
  del 21 dicembre 2007.

    4. Per l'attuazione del comma 1, è previsto uno stanziamento  di
  5.000  migliaia di euro a valere sul bilancio della  Regione  Cap.
  215704.

   Emendamento A.22.1:

  L'emendamento A.22 è così modificato:

  al  comma  1 dopo la parola  contributi' sono aggiunte  le  parole
   per l'esercizio finanziario 2011';

  il  comma  4  è  sostituito dal seguente:  Per l'attuazione  degli
  interventi  di  cui  al  comma  1 è  autorizzata  per  l'esercizio
  finanziario 2011 la spesa complessiva di 500 migliaia di euro  cui
  si  provvede con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - Capitolo
  215704  -  accantonamento  1001 del  bilancio  della  Regione  per
  l'esercizio finanziario medesimo .

   Emendamento A.24:

  Aggiungere il seguente articolo:

   Art.  ... - Vincolo di destinazione delle aziende agrituristiche.
  -  1.  II vincolo di destinazione, previsto dall'articolo 15 della
  legge  regionale 26 febbraio 2010 n. 3 e dall'articolo  18comma  l
  della  legge regionale 9 giugno 1994 n. 25, viene ridotto a cinque
  anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

    2.  Per le aziende agrituristiche che sono già sottoposte ad  un
  atto  di  vincolo di durata decennale e che riceveranno contributi
  pubblici,  la  durata  del  nuovo vincolo  di  destinazione  viene
  assorbita  dal precedente, se il periodo vincolativo  rimanente  è
  pari o superiore a cinque anni.

   Emendamento A.33:

  Aggiungere il seguente articolo:

   Art. ... 1. In attuazione del comma 1 dell'art. 13,  lettera  f),
  del  decreto  legislativo 205/2010 di modifica dell'art.  185  del
  decreto  legislativo 152/2006 nella Regione Sicilia è  ammessa  la
  bruciatura  di  paglia, sfalci e potature, nonché altro  materiale
  agricolo,   forestale   naturale   non   pericoloso,   nell'ambito
  dell'azienda in cui si producono e fermo restando il  divieto  per
  le  aree individuate ai sensi della Direttiva 2009/147/CEE e della
  Direttiva 92/43/CEE."

   Subemendamento A.33.1:

  All'emendamento A.33 dopo le parole  non pericoloso' aggiungere le
  parole  utilizzati in agricoltura come pratica agricola'.

   Emendamento A.46:

  Aggiungere il seguente articolo:

   Art.  ...  1.  L'Assessore regionale per le risorse  agricole  ed
  alimentari, d'intesa con l'Assessore regionale per il territorio e
  l'ambiente,  con  proprio decreto da adottarsi  entro  il  termine
  tassativo  di  30  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
  presente legge, disciplina l'utilizzo del  debbio' quale  buona  e
  normale   pratica  agricola,  in  conformità  a  quanto   previsto
  dall'art.   2   lettera   f)   della  Direttiva   Comunitaria   n.
  2008/98/CE. .

   Emendamento A.38:

  Aggiungere il seguente articolo:

   Art.  ...  1.  Nelle scuole di ogni ordine e  grado  ubicate  nel
  territorio  della Regione siciliana, allo scopo di contrastare  la
  crescente  obesità  giovanile, è autorizzata la  somministrazione,
  presso  i  distributori automatici, di spremuta di arance fresche,
  confezioni   di   frutta  fresca  tagliata  e   altre   produzioni
  ortofrutticole siciliane. Nei distributori automatici è vietata la
  somministrazione di bevande gassate di ogni tipologia.

    2.  L'Assessorato per la pubblica istruzione,  di  concerto  con
  l'Assessorato  per  la  Salute  e  per  le  risorse   agricole   e
  alimentari, disciplina i criteri e le modalità di attuazione delle
  disposizioni  di  cui al comma 1 a decorrere dall'anno  scolastico
  2012-2013. .

   Emendamento A.39:

   Aggiungere il seguente articolo:
    Art ... - Alla Tabella "B" dello stato di previsione del Bilancio
  della  Regione per l'esercizio finanziario 2011 sono  apportate  le
  seguenti modifiche in migliaia di euro:

                  DOP    Capitolo  Variaz
  Amministrazi                     ione
  one
  Risorse       10.2.1.    Cap.    -400
  agricole e       3.99   143320
  Alimentari
  Risorse       10.2.1.    Cap.    +400
  agricole e        3.2   143706
  Alimentari

   Emendamento A.4.1:

  L'emendamento A.4 è così sostituito:

  Alla  Tabella B dello stato di previsione della spesa del bilancio
  della  Regione per l'esercizio finanziario 2011 di cui alla  legge
  regionale  11  maggio  2011,  n.  8  sono  apportate  le  seguenti
  variazioni:

   Amministrazione      UPB    Capitolo      Variazione

   Infrastrutture    e    mobilità    8.2.1.3.6       478101        +
  111.060.77

   Infrastrutture    e    mobilità    8.2.1.3.6       478113        +
  6.436.716.67

   2.  Agli  oneri di cui al comma 1 si provvede mediante  riduzione,
  per  un  importo complessivo pari ad euro 6.547.777,44 della  spesa
  autorizzata dalla legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 - Tabella  G
  - UPB 8.2.1.3.6 - Capitolo 476521.

   Emendamento A.48

  Alle  Camere  di  commercio  della  Sicilia  ed  all'Istituto  zoo
  profilattico  sperimentale  della  Sicilia  non  si  applicano  le
  disposizioni  dell'articolo 16, commi 1, 3,  4  e  5  della  legge
  regionale  12  maggio  2010,  n.  11  e  successive  modifiche  ed
  integrazioni.

   Emendamento A.47:

  L'Agenzia  per il Mediterraneo, società a responsabilità  limitata
  con  scopo  consortile non lucrativo, con sede legale in  Palermo,
  costituita  nel  2008  dai  Gruppi  di  Azione  locale  siciliani,
  organismi   intermedi  nell'attuazione  dei  Programmi   Operativi
  Regionali  dei  fondi  strutturali,  con  un  progetto  finanziato
  dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione siciliana,  quale
  soggetto  giuridico  comune  per  la  cooperazione  regionale   ed
  extraregionale, fornisce il supporto operativo alla  realizzazione
  di   politiche  di  rete  per  superare  la  frammentazione  delle
  competenze  in materia di sviluppo locale; per dare  efficacia  ed
  efficienza  al processo di animazione, programmazione, gestione  e
  monitoraggio  degli  interventi per lo  sviluppo;  per  realizzare
  l'integrazione e la complementarietà degli strumenti finanziari  e
  dei  progetti  di cooperazione, ricerca e sviluppo,  promossi  dai
  Dipartimenti  regionali,  dagli  Organismi  intermedi   ed   altri
  soggetti istituzionali e non.

   Entro   il  primo  semestre  di  ogni  anno,  l'Agenzia   per   il
  Mediterraneo  presenta  al  Governo  il  rapporto  di  monitoraggio
  sull'integrazione  e complementarietà delle politiche  di  sviluppo
  locale.
   Per   l'esercizio  finanziario  2011,  le  spese  per   l'attività
  dell'Agenzia per il Mediterraneo sono stabilite in 100 migliaia  di
  euro,  cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo
  Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 499/1999.

   Emendamento A.47.1:

  Il  comma  3  da   per  l'esercizio'  sino  a   499/1999'  è  così
  sostituito:

   Per   l'espletamento  dell'attività  istituzionale   dell'Agenzia
  regionale  per  il  Mediterraneo è  autorizzata,  per  l'esercizio
  finanziario 2011, la concessione di un contributo di 100  migliaia
  di euro, cui si fa fronte con risorse disponibili trasferiti dallo
  Stato  per  gli  anni  dal  2002 al 2010,  ai  sensi  della  legge
  499/1999.

   Emendamento 117.1:

  All'articolo 30, comma 2, sostituire le parole da  nell'ambito'  a
   per  tempo  vigente' con  alle condizioni e limiti  previsti  dal
  Regolamento CE n. 1998/2006.'

  Emendamento 117.2:

  All'articolo 32, comma 4, sostituire le parole  il Ministero delle
  politiche  agricole'  con  l'Assessore regionale  per  le  risorse
  agricole e alimentari'.

   Emendamento 36.6:

  Il  Ragioniere  generale  della Regione è  autorizzato,  ai  sensi
  dell'articolo  36,  comma 1, lettera a, della legge  regionale  17
  marzo  2000,  n.  8  e  successive modifiche  ed  integrazioni  ad
  effettuare  le necessarie variazioni di bilancio per  l'attuazioni
  delle disposizioni di cui alla presente legge.