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Resoconto d'Aula della Seduta n. 304 di martedì 13 dicembre 2011
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   Presidenza del presidente Cascio


   LEANZA EDOARDO, segretario, dà lettura del processo verbale  della
  seduta  precedente  che,  non  sorgendo  osservazioni,  si  intende
  approvato.

     PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
  interno,  do il preavviso di trenta minuti al fine delle  eventuali
  votazioni  mediante  procedimento elettronico che  dovessero  avere
  luogo nel corso della seduta.

   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.

            Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

   PRESIDENTE.  Comunico  che sono pervenute da parte  dell'Assessore
  per la salute le risposte scritte alle seguenti interrogazioni:

   N.  1672  -  Chiarimenti  sulla nomina del coordinatore  sanitario
  dell'ASP di Palermo.
   Firmatario: De Benedictis Roberto

   N.   2004   -  Notizie  sullo  stato  di  abbandono  dei   defunti
  nell'obitorio dell'ospedale Papardo di Messina.
   Firmatario: Limoli Giuseppe

   Avverto  che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto
  stenografico della seduta odierna.

             Annunzio di presentazione di disegni di legge

   PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti  disegni
  di legge:

   -  Istituzione presso la Presidenza della Regione siciliana di  un
  Osservatorio  permanente sulla sicurezza sociale  e  civile  ed  il
  monitoraggio dei diritti umani nel Mediterraneo (n. 826)
   di iniziativa parlamentare, presentato dall'onorevole Incardona il
  12 dicembre 2011

   - Interventi urgenti a favore delle imprese viticole siciliane (n.
  827)
   di  iniziativa  parlamentare,  presentato  dagli  onorevoli  Oddo,
  Apprendi, Marinello e Donegani il 12 dicembre 2011.

        Comunicazione di presentazione di disegni di legge e di
                           contestuale invio
                alle competenti Commissioni legislative

   PRESIDENTE. Comunico i disegni di legge presentati e inviati  alle
  Commissioni legislative:

                       AFFARI ISTITUZIONALI (I)

   -  Misure  in  materia di personale della regione siciliana  e  di
  contenimento della spesa. (n. 828)
   di  iniziativa governativa, presentato in data 12 dicembre 2011  e
  inviato in data 12 dicembre 2011

                             BILANCIO (II)

   -  Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per  l'anno  2012  e
  disposizioni contabili. (n. 829)
   di  iniziativa governativa, presentato in data 12 dicembre 2011  e
  inviato in data 12 dicembre 2011, parere I.

      Comunicazione di invio di disegni di legge alle competenti
                        Commissioni legislative

   PRESIDENTE.  Comunico i disegni di legge inviati alle  Commissioni
  legislative:

                       AFFARI ISTITUZIONALI (I)

   -  Introduzione di un limite ai mandati parlamentari all'Assemblea
  regionale siciliana. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale
  20 marzo 1951, n. 29. (n. 817)
   di iniziativa parlamentare, inviato in data 13 dicembre 2011

   - Istituzione di una Commissione d'inchiesta sui danni alluvionali
  registrati in Sicilia dal 2008 in poi. (n. 819),
   di  iniziativa  parlamentare, inviato in  data  6  dicembre  2011,
  parere IV

   - Stabilizzazione del personale precario della Regione siciliana e
  norme per il contenimento della spesa. (n. 824)
   di iniziativa parlamentare, inviato in data 13 dicembre 2011

   -  Norme in materia di organi comunali e provinciali. Soppressione
  delle circoscrizioni di decentramento comunale. (n. 825)
   di iniziativa parlamentare, inviato in data 6 dicembre 2011

                      ATTIVITA' PRODUTTIVE (III)

   -  Autorizzazione  alla bruciatura di paglia,  sfalci  e  potature
  nelle attività agricole in Sicilia.  (n. 814)
   di iniziativa parlamentare, inviato in data 13 dicembre 2011

                   CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)

   - Misure di contrasto all'obesità giovanile.  (n. 818)
   di  iniziativa  parlamentare, inviato in data  13  dicembre  2011,
  parere VI

   - Norme in materia di contrasto all'obesità infantile e giovanile.
  (n. 813)
   di  iniziativa  parlamentare, inviato in data  13  dicembre  2011,
  parere VI.

                     Comunicazione di pareri resi

   PRESIDENTE. Comunico i pareri resi dalla Commissione:

                       AFFARI ISTITUZIONALI (I)

   -  Consorzio  di bonifica di Caltagirone. Designazione  componente
  effettivo,  con funzioni di Presidente, del collegio  dei  revisori
  dei conti. (n. 196/I)
   reso in data 6 dicembre 2011 e inviato in data 13 dicembre 2011

   -  Camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura  di
  Catania.  Designazione componente effettivo e componente  supplente
  dei revisori dei conti. (n. 197/I)
   reso in data 6 dicembre 2011 e inviato in data 13 dicembre 2011.

   Comunicazione di trasmissione della previsione e della situazione
                              trimestrale
                 di cassa e di tesoreria della Regione

   PRESIDENTE.  Comunico  che l'Assessorato regionale  dell'economia,
  dipartimento bilancio e tesoro, ha trasmesso, in data  30  novembre
  2011,  la  previsione e la situazione trimestrale  di  cassa  e  di
  tesoreria della Regione in attuazione dell'art. 52, comma 5,  della
  legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, al 30 settembre 2011.

   Comunico,  altresì, che copia della sopracitata  documentazione  è
  stata trasmessa alla II Commissione parlamentare.

                                Congedi

   PRESIDENTE.  Comunico  che hanno chiesto  congedo  gli  onorevoli:
  Currenti, Bonomo, Vinciullo e Marinese per oggi; Ferrara e Donegani
  dal 13 al 15 dicembre 2011.

   L'Assemblea ne prende atto.

                      Annunzio di interrogazioni

   PRESIDENTE.  Comunico  che  sono  state  presentate  le   seguenti
  interrogazioni con richiesta di risposta orale:

   N.  2270  -  Notizie sulla nomina di dirigenti di unità  operative
  presso  l'Azienda  ospedaliera  'Civico  e Benfratelli' di Palermo.
   - Presidente Regione
   - Assessore Salute
   Firmatario: Lentini Salvatore

   N. 2271 - Notizie sulla gestione dell'Azienda ospedaliera Civico e
  Benfratelli' di Palermo.
   - Presidente Regione
   - Assessore Salute
   Firmatario: Lentini Salvatore

   N. 2273 - Notizie sull'ente Fiera del Mediterraneo.
   - Presidente Regione
   - Assessore Attività produttive
   Firmatario: Falcone Marco

   Avverto  che  le  interrogazioni testé  annunziate  saranno  poste
  all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.
   Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni  con
  richiesta di risposta scritta:

   N.  2272  -  Provvedimenti urgenti in merito  alla  proroga  della
  concessione  per  lo  sfruttamento  delle  sorgenti  idriche  delle
  Madonie alla società 'Acqua Geraci s.p.a.' di Geraci Siculo (PA).
   - Presidente Regione
   - Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità
   Firmatario: Mattarella Bernardo

   N. 2274 - Notizie in merito alle procedure adottate dall'ASP n.  8
  di  Siracusa per la fornitura e la consegna a domicilio di  presidi
  sanitari, per pazienti incontinenti o con altre patologie e  per  i
  cittadini aventi diritto a tali prestazioni.
   - Assessore Salute
   Firmatario: Bufardeci Giambattista

   N. 2275 - Notizie in merito all'esclusione dei progetti presentati
  dagli  enti  gestori  delle  riserve  naturali  orientate  'Macchia
  Foresta   del  fiume  Irmino'  e  'Pino  D'Aleppo',  presenti   nel
  territorio ragusano, dal piano di ripartizione delle  risorse   per
  gli  interventi  di sistemazione e manutenzione delle aree protette
  siciliane da affidare alla Biosphera s.p.a.
   - Assessore Territorio e Ambiente
   Firmatario: Incardona Carmelo.

   Avverto che le interrogazioni testé annunziate saranno inviate  al
  Governo.

                          Annunzio di mozioni

   PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate, in data 2 dicembre
  2011, le seguenti mozioni:

   numero  316   Sospensione del decreto assessoriale del  13  luglio
  2011,   relativo  alla  consultazione  referendaria  di  variazione
  territoriale  riguardante la rettifica dei  confini  tra  i  Comuni
  contermini di Racalmuto e Grotte (AG) , degli onorevoli  Di  Mauro,
  Gennuso, Colianni, D'Agostino;

   numero   317   Iniziative  urgenti  per  garantire  la   stabilità
  occupazionale  del  personale  precario  negli  enti  locali  della
  Sicilia , degli onorevoli Giuffrida, Lentini, Adamo, Parlavecchio.

   Comunicazione di deposito di dichiarazione concernente variazioni
   patrimoniali e dichiarazione dei redditi degli onorevoli Maira e
                                Savona

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, con riferimento agli  adempimenti
  previsti  dalla  legge  regionale n. 128 del  1982,  comunica  che:
  l'onorevole Maira ha depositato la dichiarazione dei redditi  e  la
  dichiarazione concernente le variazioni  patrimoniali   per  l'anno
  2011;   l'onorevole  Savona   ha  depositato  nuova   copia   della
  dichiarazione dei redditi  2011.

   L'Assemblea ne prende atto.

   il ddl 611/A 'istituzione provincia regionale di Gela'

   Presidenza del presidente Cascio


   Discussione, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del Regolamento
      interno, sulla proposta della Commissione di non passaggio
   all'esame degli articoli del disegno di legge  Istituzione della
                 provincia regionale di Gela  ( 611/A)

   PRESIDENTE.   Si  passa  al  II  punto  dell'ordine  del   giorno:
  Discussione,  ai  sensi dell'articolo 64, comma 3, del  Regolamento
  interno,   sulla  proposta  della  Commissione  di  non   passaggio
  all'esame  degli  articoli del disegno di legge  Istituzione  della
  provincia regionale di Gela  (611/A).
   Invito  i  componenti la I Commissione, «Affari istituzionali»,  a
  prendere posto nel relativo banco.
   Do  lettura dell'articolo 64, comma 3, del Regolamento interno cui
  si fa riferimento:
    Qualora  un disegno di legge sia stato respinto dalla Commissione
  competente,  la  discussione in Assemblea ha luogo  sulla  proposta
  della  Commissione di non passaggio all'esame degli  articoli  che,
  dopo la discussione, viene posta ai voti .
   Ha  facoltà di parlare il presidente della Commissione e relatore,
  onorevole  Minardo,  per riferire sull'iter  in  Commissione  della
  proposta di legge citata.

   MINARDO,   presidente  della  Commissione  e  relatore.  Onorevoli
  colleghi,  il  presente  disegno di legge  di  iniziativa  popolare
  prevede l'istituzione della provincia regionale di Gela mediante la
  modifica dei confini territoriali di alcune province regionali.
   La  I  Commissione «Affari istituzionali» ha esaminato il  disegno
  di  legge  in oggetto a seguito delle indicazioni della  Conferenza
  dei Presidenti dei gruppi parlamentari, formulate in relazione alla
  valenza  dello  strumento  di  democrazia  diretta  utilizzato  dai
  presentatori dell'iniziativa.
   Nel  merito,  tuttavia,  si  tratta di  una  proposta  che  in  un
  momento,  quale  è  quello attuale, in cui  è  vivo  ed  aperto  il
  dibattito  su  un  processo riformatore tendente alla  soppressione
  degli  enti  intermedi  al fine di ridurre  i  costi  dell'apparato
  pubblico,  risulta  essere non conforme con  il  perseguimento  dei
  predetti obiettivi.
   Proprio   in  forza  di  tali  motivazioni,  connesse  all'attuale
  contesto politico e culturale e al dibattito istituzionale in corso
  sull'abolizione   delle   province,  la   I   Commissione   «Affari
  istituzionali»,  nella  seduta n. 190  del  29  novembre  2011,  ha
  concluso  l'iter  procedurale respingendo il disegno  di  legge  in
  esame  e, conseguentemente, ai sensi dell'articolo 64, comma 3  del
  Regolamento  interno,  oggi  propone  all'Aula,  il  non  passaggio
  all'esame degli articoli.

   PRESIDENTE.  Pongo in votazione la proposta della  Commissione  di
  non  passaggio  all'esame degli articoli. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvata)

   La  proposta  della Commissione è approvata con il voto  contrario
  degli onorevoli Caputo e Colianni.

   costituzione di un istituto regionale delle attività produttive

   Presidenza del presidente Cascio


     Seguito della discussione del disegno di legge «Costituzione
  dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive»
                               (794/A )

   PRESIDENTE.   Si  passa  al  punto  III  dell'ordine  del  giorno:
  Discussione di disegni di legge.
   Si  procede con il seguito della discussione del disegno di  legge
  n.  794/A  «Costituzione dell'Istituto regionale  per  lo  sviluppo
  delle attività produttive», posto al numero 1).
   Invito i componenti la III. Commissione. «Attività produttive»,  a
  prendere posto nel relativo banco.
   Nella  seduta  precedente ricordo è mancato il  numero  legale  al
  momento della votazione dell'emendamento 7.6.
   Si  riprende, quindi, dall'emendamento 7.6, a firma dell'onorevole
  Leontini che, presente in Aula, mantiene l'emendamento. Lo pongo in
  votazione. Il parere del Governo?

   VENTURI, assessore per le attività produttive. Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   APPRENDI, vicepresidente della Commissione e relatore. Contrario.

   PRESIDENTE..  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                           (Non è approvato)

   LEONTINI.  Dichiaro  di ritirare gli emendamenti  7.7,  7.8,  7.9,
  7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 e 7.15. .

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 7.4, a firma Bufardeci  ed  altri.  Non
  essendo  l'onorevole  Bufardeci presente in  Aula  l'emendamento  è
  dichiarato decaduto.
   Pongo  in  votazione  l'articolo 7 nel  testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
                            (E' approvato)

   L'articolo 7 è approvato con il voto contrario del Gruppo PDL.
   Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

                              «Art. 8.
                         Presidente e vicepresidente

   1.  Il  presidente è il legale rappresentante dell'Istituto  ed  è
  nominato  con  decreto  del Presidente della Regione,  su  proposta
  dell'Assessore regionale per le attività produttive, tra  i  membri
  del  Consiglio  di  amministrazione. Egli  convoca  e  presiede  il
  Consiglio  di  amministrazione dirigendone i  relativi  lavori.  Il
  presidente  può  restare  in carica per  non  più  di  due  mandati
  consecutivi.

   2.  Il  vicepresidente è scelto dal presidente tra  i  membri  del
  Consiglio di amministrazione.

   3. Il Presidente:

   a)  provvede  all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio  di
  amministrazione;

   b)  redige e predispone gli atti da sottoporre alla valutazione ed
  approvazione del Consiglio;

   c)   svolge   ogni   altro   compito  o   attività   espressamente
  attribuitagli dallo statuto.

   4.  Il  Presidente può delegare lo svolgimento di alcune funzioni,
  espressamente indicate dallo statuto, al vicepresidente.

   5. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza,
  impedimento  o vacanza. Svolge altresì le funzioni, indicate  nello
  statuto, che possono essergli delegate dal presidente.
   6.  I  compensi  spettanti  al presidente  ed  ai  componenti  del
  Consiglio  di  amministrazione, cui si  fa  fronte  con  parte  del
  contributo  per  le spese di funzionamento di cui  all'articolo  4,
  comma   2,  sono  stabiliti,  con  cadenza  biennale,  con  decreto
  dell'Assessore regionale per le attività produttive e  non  possono
  comunque  superare  i limiti individuati dalle norme  regionali  in
  tema  di  compensi spettanti ai componenti degli organi degli  enti
  regionali».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -  dagli onorevoli Leontini, Mancuso, Buzzanca e Limoli: 8.2, 8.3,
  8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11;
   - dall'onorevole Bufardeci: 8.1;
   -  dagli onorevoli Falcone, Pogliese, Buzzanca e Vinciullo:  8.13,
  8.14;
   -  dagli  onorevoli Bufardeci, Mineo, Cimino, Scilla e  Incardona:
  8.12.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 8.2 e 8.3.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 8.13, a firma Falcone che è superato.
   Si  passa  all'emendamento  8.1  a firma  Bufardeci.  Non  essendo
  presente in Aula il firmatario l'emendamento è dichiarato decaduto.
   Si passa all'emendamento 8.4 a firma Leontini.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 8.14, a firma Falcone.

   FALCONE. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   L'emendamento 8.12 è decaduto per assenza dall'Aula dell'onorevole
  Bufardeci.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 8.5, 8.6, 8.7, 8.8,
  8.9, 8.10, 8.11.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo in votazione l'articolo 8.

   LEONTINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEONTINI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, io  ho  ritirato
  gli emendamenti e ovviamente il mio gruppo voterà contro l'articolo
  8,  però vorrei raccomandare al Governo di fare in modo che  questa
  legge  sia  una  legge  alla quale la maggioranza  e  la  minoranza
  possano  partecipare costruttivamente. Non c'è  la  maggioranza  in
  Aula
   Noi  abbiamo  ritirato gli emendamenti, ma se  dovessimo  fare  la
  verifica non ci sarebbe il numero legale. Siamo alle solite. Questo
  parlamento funziona perché la minoranza deve essere necessariamente
  costruttiva,   altrimenti  il  parlamento   non   funzionerebbe   e
  l'assessore, che è stato da noi, abbondantemente, sollecitato,  non
  è in questo momento sostenuto da una maggioranza.
   Questa è la verità.

   PRESIDENTE.  Pongo,  quindi,  in votazione  l'articolo  8.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

             (E' approvato, con il voto contrario del PDL)

   Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                              «Art. 9.
                           Collegio dei revisori

   1.  Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente
  della  Regione ed è composto dal presidente, scelto dal  Presidente
  della Regione, da due membri effettivi e due supplenti. L'Assessore
  regionale  per l'economia e l'Assessore regionale per  le  attività
  produttive  designano,  ciascuno  due  componenti,  dei  quali  uno
  effettivo e uno supplente.

   2.  I  componenti  del  Collegio dei  revisori  devono  essere  in
  possesso  del requisito di cui all'articolo 9 della legge regionale
  11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

   3.  Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sulla
  gestione ed esprime il proprio parere obbligatorio sul bilancio  di
  previsione  e  sul  conto consuntivo. A tal fine  il  Consiglio  di
  amministrazione invia al Collegio dei revisori i predetti documenti
  contabili  almeno venti giorni prima della seduta  fissata  per  la
  loro approvazione.

   4. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi e può
  partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione.  A  tal
  fine,  il  Collegio è invitato a partecipare ad ogni  riunione  del
  Consiglio. Di ogni seduta del Collegio è redatto apposito verbale.

   5.  Al  presidente  ed  ai componenti del  Collegio  dei  revisori
  spettano  compensi  in  misura pari  al  50  per  cento  di  quelli
  previsti, rispettivamente, per il presidente e per i componenti del
  Consiglio di amministrazione così come stabiliti ai sensi del comma
  6 dell'articolo 8».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -  dagli onorevoli Leontini, Mancuso, Buzzanca e Limoli: 9.2, 9.3,
  9.8, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7;
   - dall'onorevole Bufardeci: 9.1.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirare gli emendamenti.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
     L'emendamento  9.1  decade per assenza dall'Aula  dell'onorevole
  Bufardeci.
     Pongo  in votazione l'articolo 9. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

             (E' approvato, con il voto contrario del PDL)

   Si passa all'articolo 10. Ne do lettura.
                               «Art. 10.
                          Direttore generale

   1.  Il direttore generale dell'Istituto è nominato con decreto del
  Presidente  della Regione, previa delibera di Giunta,  su  proposta
  dell'Assessore regionale per le attività produttive tra i dirigenti
  dell'  amministrazione regionale di cui all'articolo 6 della  legge
  regionale  15  maggio  2000,  n. l0 ed i  dirigenti  dei  disciolti
  consorzi  ASI, fatto comunque salvo quanto previsto  dal  comma  12
  dell'articolo 19.

   2.  Il  direttore generale è vertice amministrativo dell'Istituto.
  Lo  Statuto  provvede a stabilire la ripartizione delle  competenze
  tra  il  presidente  ed il direttore generale  tenuto  conto  delle
  funzioni  indicate all'articolo 7 della legge regionale  15  maggio
  2000,  n. l0 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni  caso,
  la  competenza  di  cui alla lettera h) del menzionato  articolo  7
  della  legge regionale 15 maggio 2000, n. l0 e successive modifiche
  ed integrazioni, è riservata al presidente».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -  dagli  onorevoli Leontini, Mancuso, Buzzanca  e  Limoli:  10.2,
  10.3, 10.4;
   - dall'onorevole Bufardeci: 10.1;
   -  dagli  onorevoli Bufardeci, Mineo, Cimino, Scilla e  Incardona:
  10.5.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirare gli emendamenti.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   L'emendamento  10.1  decade per assenza  dall'Aula  dell'onorevole
  Bufardeci.
   Si  passa  all'emendamento 10.5 a firma degli onorevoli Bufardeci,
  Mineo ed altri.

   MINEO. Lo mantengo.

   PRESIDENTE.  Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   VENTURI, assessore per le attività produttive. Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere della commissione?

   APPRENDI, vicepresidente della Commissione e relatore. Contrario.

   PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole si alzi;  chi  è  contrario  resti
  seduto.

                           (Non è approvato)

   Pongo  in votazione l'articolo 10. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

   (E' approvato con il voto contrario del Gruppo PDL e l'astensione
                        del Gruppo Grande Sud)

   Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:
                               «Art. 11.
                                Statuto

   1.   Lo   statuto   dell'IRSAP  è  adottato   dal   Consiglio   di
  amministrazione  entro  novanta  giorni  dalla  costituzione  degli
  organi.  Entro i successivi trenta giorni, lo statuto  è  approvato
  con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive.

   2.  Nell'ipotesi  in cui lo statuto non venga  adottato  entro  il
  termine  di  cui al comma l, l'Assessore regionale per le  attività
  produttive  provvede,  previa diffida, con  proprio  decreto,  allo
  scioglimento  del Consiglio di amministrazione ed alla  contestuale
  nomina  di  un  commissario straordinario, scelto tra  i  dirigenti
  dell'Amministrazione  regionale in servizio  o  in  quiescenza,  il
  quale  ha  il compito di predisporre ed approvare lo Statuto  entro
  trenta  giorni  dall'insediamento. Il commissario  nominato  svolge
  altresì le funzioni del disciolto Consiglio di amministrazione fino
  all'insediamento dei nuovi organi che avviene entro sessanta giorni
  dalla data del decreto di scioglimento.

   3.   Le   modifiche  allo  statuto,  adottate  dal  Consiglio   di
  amministrazione,   sono   soggette   ad   approvazione   da   parte
  dell'Assessore regionale per le attività produttive,  il  quale  si
  esprime entro trenta giorni superati i quali la modifica si intende
  approvata.

   4.  Nell'ipotesi  di  modifiche necessarie per  adeguamento  dello
  statuto  a  sopravvenuta norma di legge, nel caso  di  accertata  e
  prolungata  inerzia  da parte del consiglio di amministrazione,  si
  applica la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo»

   Comunico  che  sono  stati  presentati dagli  onorevoli  Leontini,
  Mancuso, Buzzanca e Limoli gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3,  11.4,
  11.5.

   LEONTINI. Ritiro gli emendamenti

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'articolo 11. Chi è favorevole resti  seduto,
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

                             «Art. 12.
                       Controlli. Interventi sostitutivi

   1.  Le  delibere  di approvazione del bilancio di  previsione,  di
  variazioni  di bilancio e del conto consuntivo sono inviate,  entro
  quindici  giorni  dalla  loro adozione,  all'Assessorato  regionale
  delle  attività  produttive, munite del  parere  del  collegio  dei
  revisori.   Entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  dei  documenti
  contabili,  l'Assessorato può annullare le delibere per  motivi  di
  legittimità   o   di   merito  rinviandole  all'Istituto   per   la
  riapprovazione. Entro il suddetto termine di trenta giorni, per una
  sola  volta,  l'Assessorato può richiedere integrazioni documentali
  utili  all'istruttoria; detta richiesta di  documenti  sospende  il
  termine,  che  riprende a decorrere dalla data di  ricezione  della
  documentazione richiesta. Trascorso il suddetto termine  di  trenta
  giorni, salva l'eventuale sospensione per la richiesta istruttoria,
  i  documenti  contabili si intendono approvati. Resta salvo  quanto
  previsto  dal  comma 13 dell'articolo 53 della legge  regionale  28
  dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.

   2.  L'Assessorato regionale delle attività produttive può disporre
  ispezioni   avvalendosi  di  propri  dirigenti  ovvero   funzionari
  direttivi.

   3.  L'Assessore regionale per le attività produttive, in  caso  di
  inadempimento  da parte degli organi dell'ente di atti  obbligatori
  per legge o per statuto, può provvedere in via sostitutiva mediante
  commissario ad acta.

   4.   In  caso  di  accertate  violazioni  di  legge  ovvero  gravi
  irregolarità  amministrative, anche  omissive,  ovvero  ancora  per
  ripetute violazioni delle linee guida di cui all'articolo 14, comma
  1,  il  Presidente  della  Regione,  su  proposta  dell'  Assessore
  regionale  per  le  attività  produttive,  può  provvedere,  previa
  diffida,  con  proprio  decreto  allo  scioglimento  degli   organi
  dell'Istituto   ed  alla  contestuale  nomina  di  un   commissario
  straordinario  il quale ha il compito di provvedere  alla  gestione
  dell'Istituto».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -  dagli  onorevoli Leontini, Mancuso, Buzzanca  e  Limoli:  12.1,
  12.2, 12.7, 12.6, 12.3 (identico al 12.4), 12.8, 12.10, 12.5, 12.9;
   -  dagli  onorevoli  De Benedictis, Cracolici, Panarello  e  Oddo:
  12.11.

   Gli  emendamenti 12.1, 12.2, 12.7, 12.6, 12.3, 12.4, 12.8,  12.10,
  12.5 sono ritirati.
   L'emendamento 12.9 è superato.
   Pongo  in votazione l'emendamento 12.11 a firma dell'onorevole  De
  Benedictis. Il parere del Governo?

   VENTURI, assessore per le attività produttive. Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   APPRENDI, vicepresidente della Commissione e relatore. Contrario.

   PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole si alzi;  chi  è  contrario  resti
  seduto.

                           (Non è approvato)

   Il Gruppo PDL ha votato a favore.
   Pongo   in  votazione  l'articolo  12.  Chi  è  favorevole   resti
  seduto;chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 13. Ne do lettura

                             «Art. 13.
                          Istituzione degli uffici periferici

   1.   Sono  istituiti  undici  uffici  periferici  aventi  sede  in
  Agrigento,   Caltagirone,  Caltanissetta,  Catania,   Enna,   Gela,
  Messina,  Palermo,  Ragusa,  Siracusa e  Trapani.  Ciascun  ufficio
  periferico   esercita  la  propria  competenza  su  un   territorio
  corrispondente  alle  aree  attribuite ai  soppressi  consorzi  ASI
  esistenti presso ognuno dei suddetti comuni.

   2.   Ogni  ufficio  periferico  è  articolato,  analogamente  alle
  strutture previste dall'articolo 4 delle legge regionale 15  maggio
  2010,  n.  10  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  una
  struttura  di dimensione intermedia nonché in due unità  operative,
  di  cui  una  tecnica ed una amministrativa. Fermo restando  quanto
  previsto  dall'articolo 19, gli uffici periferici si servono  delle
  strutture e del personale dei soppressi consorzi ASI corrispondenti
  alle aree di propria competenza.

   3.   Gli   uffici   periferici,   nell'ambito   delle   linee   di
  programmazione  e  di intervento dettate dall'Istituto,  provvedono
  all'istruttoria  delle  istanze  volte  ad  avviare  o,   comunque,
  realizzare,    continuare,   modificare,   implementare    attività
  imprenditoriali nell'ambito delle rispettive aree di competenza  in
  relazione  alle  previsioni di cui all'articolo  18.  Il  dirigente
  della  struttura  intermedia  presso l'Ufficio  periferico,  o  suo
  delegato,  salvo  quanto  previsto dall'articolo  14,  comma  l,  è
  componente di diritto della conferenza dei servizi convocata  dallo
  sportello  unico  per le attività produttive  di  cui  al  comma  1
  dell'articolo  18  ovvero  alle altre  conferenze  di  servizi  e/o
  procedimenti   decisori   previste   da   specifiche   disposizioni
  normative.

   4.  Gli  uffici periferici predispongono i piani regolatori d'area
  secondo  quanto  previsto dall'articolo 15. Gli  uffici  periferici
  svolgono   le  funzioni  e  le  competenze  assegnate  e   delegate
  dall'Istituto  anche con riferimento alla gestione  dei  servizi  e
  delle infrastrutture presenti nelle rispettive aree di competenza».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

  - dagli onorevoli Leontini, Mancuso, Buzzanca e Limoli: 13.1, 13.2,
  13.3, 13.4, 13.6, 13.5, 13.7;
  - dagli onorevoli Falcone, Pogliese, Buzzanca e Vinciullo: 13.10;
  - dagli onorevoli  Maira e Caronia: 13.9;
  -  dagli  onorevoli Bufardeci, Mineo, Cimino, Scilla  e  Incardona:
  13.8;
  - dal Governo: 13.11.

   Gli  emendamenti  13.1, 13.2, 13.3, 13.10, 13.4, 13.6,  13.5  sono
  ritirati.
   L'emendamento  13.9 a firma dell'onorevole Maira e Caronia  decade
  per assenza dall'Aula dei firmatari.
   Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 13.11:
    All'attività di predisposizione dei piani regolatori  d'area,  di
  cui  al  succitato  art.  15, partecipano,  in  via  consultiva,  i
  funzionari responsabili degli uffici tecnici, o loro delegati,  dei
  comuni nei cui territori ricadano le aree interessate dal piano .
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Gli emendamenti 13.7, 13.8  sono superati.
   Pongo  in  votazione  l'articolo 13, nel testo risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

             (E' approvato, con il voto contrario del PDL)

   Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

                             «Art. 14.
               Linee guida regionali in tema di sviluppo

   1.  La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale  per
  le attività produttive, al fine di coordinare le scelte di politica
  economica ed industriale, entro il 30 novembre di ogni anno  e  con
  riferimento al triennio successivo, approva il piano contenente  le
  linee guida a cui si conforma l'attività dell'IRSAP con riferimento
  alle  iniziative  economiche di cui alla  presente  legge.  Con  il
  predetto  piano  vengono altresì fissati i budget finanziari  e  le
  linee  di  finanziamento in ragione delle specificità di intervento
  previste  per  ogni  singola  area di cui  all'articolo  13.  Nella
  formulazione  del  piano di cui al presente comma  è  garantita  la
  massima partecipazione dei rappresentanti degli interessi economico-
  sociali  coinvolti nel processo di implementazione delle  strategie
  di sviluppo delle attività produttive.

   2.  Il piano di cui al comma 1 individua altresì quegli interventi
  definiti strategici per la Regione la cui relativa istruttoria è di
  competenza  dell'Istituto in deroga a quanto disposto dall'articolo
  13.  In  tali  ipotesi, componente di diritto nelle  conferenze  di
  servizi  per  il rilascio dei titoli autorizzativi, è il  direttore
  generale dell'istituto, o suo delegato.

   3.  Per i fini di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno,
  presso   l'Assessorato  regionale  delle  attività   produttive   è
  convocata apposita conferenza consultiva alla quale partecipano  di
  diritto  il  presidente  dell'Istituto, o suo  delegato,  i  rappre
  sentanti  delle  associazioni  maggiormente  rappresentative  degli
  industriali, artigiani, commercianti, piccola e media industria  ed
  i   rappresentanti   delle   associazioni  sindacali   maggiormente
  rappresentative, a livello regionale, previamente indicati da  tali
  associazioni. Alla conferenza sono invitati i rappresentanti  degli
  enti  locali  territoriali  i  cui territori  ricadono  nelle  aree
  oggetto  della  conferenza;  possono altresì  essere  invitati,  su
  motivata  richiesta,  i  rappresentati dei  soggetti  portatori  di
  interessi   diffusi  inerenti  alle  finalità  di  cui   ai   commi
  precedenti. Entro il successivo 30 luglio, previa valutazione delle
  proposte    avanzate   nell'ambito   della   predetta   conferenza,
  l'Assessore regionale per le attività produttive elabora lo  schema
  di  piano,  che  è  trasmesso alla Conferenza  permanente  Regione-
  Autonomie  locali. La predetta Conferenza esprime  motivato  parere
  non  vincolante, con eventuali indicazioni, entro e  non  oltre  il
  successivo  30 settembre. Decorso infruttuosamente tale termine  il
  parere si intende positivamente rilasciato, senza indicazioni.

   4.  Nel caso in cui la Conferenza Regione-Autonomie locali esprima
  parere negativo ovvero parere positivo con indicazioni, l'Assessore
  regionale  per le attività produttive ha facoltà di riconvocare  la
  conferenza  consultiva di cui al comma 2 al fine  di  illustrare  i
  rilievi della Conferenza permanente».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -  dagli  onorevoli Leontini, Mancuso, Buzzanca  e  Limoli:  14.1,
  14.2, 14.6, 14.3, 14.7, 14.4, 14.8, 14.5;
   -  dagli  onorevoli  De Benedictis, Cracolici, Panarello  e  Oddo:
  14.9.

   Gli  emendamenti  14.1, 14.2, 14.6 sono ritirati.  L'Assemblea  ne
  prende atto.
   Si passa all'emendamento 14.9 a firma dell'onorevole De Benedictis
  ed altri.

   DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE  BENEDICTIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi,  mi  sembra
  opportuno  dal  momento  che il comma 1  dell'articolo  che  stiamo
  trattando,  il quattordicesimo, tratta di linee guida regionali  in
  tema di sviluppo e quindi di indirizzi strategici per l'IRSAP,  che
  almeno  questa  fase  veda un parere della Commissione  legislativa
  competente.
   Le  Commissioni legislative hanno questo come compito,  quello  di
  dare  indirizzi su questioni di programmazione e di  strategie.  Il
  comma  1 dell'articolo in questione detta appunto indirizzi per  le
  linee guida regionali in tema di sviluppo e attività dell'IRSAP.
   Quindi,  l'emendamento mira semplicemente ad istituire  un  previo
  parere    della   Commissione   legislativa   competente.    Voglio
  approfittare, signor Presidente, della sua cortesia, per  dire  che
  un  emendamento che abbiamo appena bocciato con il parere contrario
  del Governo - era l'emendamento all'articolo 12 - mirava ad evitare
  che  il  Consiglio  di  amministrazione  dell'IRSAP,  in  caso   di
  inadempienza,  venisse commissariato - e questo  è  previsto  -  ma
  senza termine.
   Mi  sembra che stiamo sbagliando quindi vorrei chiedere se in sede
  anche di coordinamento finale si potesse inserire una norma per  la
  quale   tutti  i  commissariamenti  avessero  un  termine,   perché
  altrimenti  noi  andiamo  a  causare esattamente  il  contrario  di
  quello che vorremmo risolvere.
   Quindi,  quell'emendamento era, credo,  opportuno  forse  per  una
  svista  il 12.11 perché senza questo emendamento noi istituiamo  un
  commissariamento  senza termine di tempo e  mi  sembra  che  non  è
  questa  la  volontà  dell'Aula  che  distrattamente   ha  approvato
  l'abrogazione di questo emendamento.

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, prima di chiedere  il  parere  al
  Governo su questo emendamento, che era il 14.9, per un errore della
  Presidenza  avevo  dichiarato ritirato  l'emendamento  14.6  che  è
  quello esattamente prima che è di contenuto pressoché analogo - c'è
  in  più  la parola  vincolante  - quindi, prima di passare al  14.9
  bisogna trattare il 14.6. su cui chiederò il parere del Governo.

   BENINATI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BENINATI.   Signor   Presidente,   onorevoli   colleghi,    volevo
  intervenire su questo emendamento perché c'è sempre in Aula un  po'
  di  confusione  ma credo che questo emendamento dia  un  minimo  di
  rispetto dell'Aula e quindi delle commissioni.
   Una  pianificazione di questo tipo in buona parte delle norme  dei
  vari  settori ha sempre un parere della Commissione di  merito,  se
  noi  togliamo anche questo all'Assemblea, in particolar  modo  alla
  Commissione,   non  vedo  cosa  debba  fare  l'Assemblea   in   una
  pianificazione di questo tipo.
   Io pertanto, la invito, voleva essere il mio intervento proprio  a
  tutela dell'emendamento 14.6 che poi è lo stesso contenuto del 14.9
  che  ha  esplicitato l'onorevole De Benedictis,  di  mantenerlo  in
  vita,  poi  si vuole accorpare, se ne vuole fare uno, si faccia  ma
  certamente  in questo comma 1 non può l'Assemblea e la  Commissione
  di merito non esprimere il suo parere, altrimenti noi spogliamo,  e
  mi  stupisce che i colleghi in Aula non si rendono conto, il minimo
  di  rispetto dell'Assemblea e quindi della Commissione. Quindi,  va
  mantenuto, io prego il Governo che non mi segue, comunque dichiaro,
  fin  da  adesso, che sull'emendamento 14.6 o 14.9 che sia voterò  a
  favore,  invito il Governo a fare lo stesso non per qualche  motivo
  ma perché è un rispetto per tutta l'Assemblea e per le commissioni,
  se  la commissione non fa questo forse potremmo pure evitare che si
  riunisca.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   VENTURI,   assessore   per  le  attività   produttive.   Contrario
  all'emendamento 14.6 favorevole al 14.9..

   CRACOLICI. Se si toglie la parola  vincolante  si votano insieme.

   PRESIDENTE.   Allora, votiamo il 14.9 che è lo stesso  emendamento
  senza il vincolo del parere.
   Pongo in votazione l'emendamento 14.6 con il  parere contrario del
  Governo.
   Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

                                                          (Non      è
  approvato)

   Pongo  in  votazione l'emendamento 14.9, con il parere  favorevole
  del Governo e della Commissione. Chi è favorevole resti seduto; chi
  è contrario si alzi.

                                                                  (E'
  approvato)

   Si  passa  all'emendamento  14.3 a firma  a  firma  dell'onorevole
  Leontini.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea ne prende atto. Si passa  all'emendamento
  14.7.

   LEONTINI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEONTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor assessore,
  potrebbe  essere  apprezzato questo emendamento perché  sostituisce
  l'indicazione delle priorità con la più generica indicazione  della
  strategicità.

   PRESIDENTE. Quindi è mantenuto. Il parere del Governo?

   VENTURI, assessore per le attività produttive. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della commissione?

   APPRENDI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                                                                  (E'
  approvato)

   Gli emendamenti 14.4, 14.8 e 14.5 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'articolo 14. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

             (E' approvato, con il voto contrario del PDL)

   Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:

                             «Art. 15.
        Programma triennale degli interventi e delle attività.
               Piani regolatori d'area. Espropriazioni.

   1. L'IRSAP, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14,
  sentiti  i  comuni  nei cui territori ricadono le aree  industriali
  interessate,  predispone  ed approva il programma  triennale  degli
  interventi  e  delle attività il quale, in relazione ad  ogni  area
  ovvero,   ove   particolare  esigenze  dovessero  richiederlo,   in
  relazione ad ogni insediamento destinato ad attività industriali  e
  produttive, prevede:

   a)  le  attività e gli interventi da realizzarsi nel  triennio  di
  riferimento  relativamente all'azione di sostegno e promozione  del
  tessuto economico-sociale;

   b) l'individuazione della vocazione economica di ogni singola area
  e le relative misure tese all'incentivazione di tale vocazione.

   2.  Il  programma di cui al comma 1 è approvato dal  Consiglio  di
  amministrazione  entro  il  30 dicembre  di  ogni  anno  e  per  il
  successivo triennio, ed è trasmesso all'Assessorato regionale delle
  attività   produttive.  Si  applica,  in  quanto  compatibile,   il
  procedimento di controllo di cui all'articolo 12, comma 1. Entro il
  30  dicembre  di  ogni  anno,  con le medesime  procedure,  l'IRSAP
  apporta  le  necessarie modifiche al programma,  anche  in  ragione
  dell'adeguamento alle linee guida annuali di cui all'articolo 14.

   3.  In  linea con le previsioni dettate dal programma  di  cui  al
  comma  1,  l'Istituto predispone ed approva il piano triennale  dei
  lavori  pubblici ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale  12
  luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni in quanto
  applicabile.

   4.   Il   Consiglio   di  amministrazione  dell'Istituto,   previa
  elaborazione  e  predisposizione da parte  del  competente  ufficio
  periferico  e  sentiti  i comuni interessati  secondo  le  modalità
  determinate dalla presente legge, adotta il piano regolatore d'area
  in  relazione  ad  ogni singola area omogenea di  cui  al  comma  2
  dell'articolo  1,  ovvero, ove possibile, a loro  accorpamenti.  Le
  prescrizioni ed i vincoli ivi contenuti hanno durata pari a  cinque
  anni   decorrenti  dall'approvazione  definitiva   da   parte   del
  competente organo regionale.

   5.  Il  piano  è lo strumento urbanistico di regolazione  generale
  dell'area e prevede, tra l'altro, in conformità alle linee guida di
  cui   all'articolo   14,  la  localizzazione   degli   insediamenti
  produttivi    e   industriali   e   delle   opere    ed    impianti
  infrastrutturali,  la dotazione di impianti  e  servizi  di  tutela
  ambientale  ed  il tipo di imprese localizzabili nei  diversi  siti
  compresi   nelle  aree  industriali,  i  centri  di  assistenza   e
  promozione delle imprese.

   6. La delibera di adozione del Piano regolatore d'area è trasmessa
  ai  comuni  nei  cui  territori ricade  l'area  interessata.  Entro
  sessanta giorni dall'avvenuta ricezione, i comuni esprimono il loro
  parere  indicando eventuali osservazioni. Trascorso detto  termine,
  il  parere  si  intende reso positivamente senza  osservazioni.  Il
  consiglio  di  amministrazione, valutate le osservazioni  trasmesse
  dai  comuni, ove ritenga di accoglierle, acquisendo a tal  fine  il
  parere  vincolante della Consulta, apporta le conseguenti modifiche
  al  piano regolatore d'area. La Consulta esprime il predetto parere
  entro  trenta  giorni, trascorsi i quali il parere si intende  reso
  positivamente.

   7.  La  delibera di adozione del piano è pubblicata presso  l'albo
  pretorio  dei comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto  di
  pianificazione.   Ai   fini   della  presentazione   di   eventuali
  opposizioni  e/o  osservazioni, si applica, in quanto  compatibile,
  l'articolo  3  della legge regionale 27 dicembre 1978,  n.  71.  Il
  Consiglio di amministrazione, valutate ed eventualmente accolte  le
  osservazioni  e/o  opposizioni presentate  nei  termini  di  legge,
  adotta  definitivamente  il singolo piano regolatore  d'area  e  lo
  invia all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.  Il
  predetto  Assessorato,  sentito il parere del  Consiglio  regionale
  dell'urbanistica, approva definitivamente il piano  entro  sessanta
  giorni  dalla  ricezione  della relativa delibera  unitamente  agli
  allegati. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato, ed è
  pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.  Dalla
  data di adozione del piano regolatore d'area si applicano le misure
  di  salvaguardia di cui all'articolo 12, commi 3 e 4,  del  decreto
  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

   8.  I  comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto dei piani
  di  cui  al presente articolo adeguano il proprio piano regolatore,
  ovvero altro strumento urbanistico vigente, entro i successivi  sei
  mesi  dal  termine  di approvazione da parte dell'organo  regionale
  anche  a  mezzo di approvazione di variante generale.  In  caso  di
  inerzia, anche su impulso dell'Istituto, l'Assessore regionale  del
  territorio  e dell'ambiente, di concerto con l'Assessore  regionale
  per  le  attività  produttive, nomina un commissario  ad  acta  che
  provvede in sostituzione degli organi comunali inadempienti.

   9.  Nelle more dell'adozione dei piani regolatori d'area di cui al
  presente  articolo,  i piani regolatori sono costituiti,  in  prima
  applicazione,  dai vigenti piani regolatori dei soppressi  consorzi
  per le aree di sviluppo industriale.

   10.  Le opere e le eventuali acquisizioni di aree da destinare  ad
  insediamento  industriale, con l'approvazione del piano  regolatore
  d'area  di  cui  ai commi precedenti, sono dichiarate  di  pubblica
  utilità,  urgenti ed indifferibili. Le procedure di occupazione  ed
  espropriative sono interamente regolate dal D.P.R. 8  giugno  2001,
  n.   327   e   successive  modifiche  ed  integrazioni.   Tutti   i
  provvedimenti     relativi     all'eventuale     occupazione     ed
  all'espropriazione  sono  di  esclusiva  competenza  dell'Istituto.
  Continua ad applicarsi, in quanto compatibile, l'articolo 3,  comma
  l, lettera c) della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -  dagli  onorevoli Leontini, Mancuso, Buzzanca  e  Limoli:  15.2,
  15.3,  15.4,  15.5,  15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10,  15.15,  15.11,
  15.12, 15.16, 15.13, 15.17, 15.14;
   - dall'onorevole Rinaldi: 15.1.

   Gli  emendamenti 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9  e
  15.10 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 15.15.

   LEONTINI. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento .

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEONTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al comma  6,  che
  recita  che la delibera di adozione del piano regolatore  d'area  è
  trasmessa  ai  comuni nei cui territori ricade l'area  interessata,
  entro 60 giorni dall'avvenuta ricezione, i Comuni esprimono il loro
  parere indicando eventuali osservazioni.
   Noi  proponiamo  di  aggiungere a  il loro  parere  da  parte  dei
  Comuni   il  carattere  vincolante  perché a me  pare  giusto  che,
  avendo  completamente esautorato i Comuni, almeno il  parere  possa
  rimanere vincolante.

   COLIANNI, vicepresidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   COLIANNI,  vicepresidente  della Commissione.  Signor  Presidente,
  onorevoli  colleghi  volevo  dire  all'onorevole  Leontini  che  se
  dovesse  passare un emendamento che definisce vincolante il  parere
  espresso   dal  Comune  non  avrebbe  senso,  poi,  il   prosieguo,
  bisognerebbe  cassare  che trascorso detto  termine  il  parere  si
  intende reso positivamente senza osservazioni.
   Pertanto, io penso che, una volta che il Comune esprime il parere,
  semmai,   possiamo   prevedere  che  venga   riveduto   il   parere
  eventualmente  negativo da chi lo ha espresso  inizialmente  perché
  non avrebbe senso la frase successiva.

   PRESIDENTE.  Assessore  Venturi, il  suo  parere  sull'emendamento
  15.15.

   VENTURI, assessore per le attività produttive. Contrario.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è
  contrario rimanga seduto.

                           (Non è approvato)

   Il Gruppo PDL ha votato a favore.
   Si   passa   all'emendamento   15.1.  Onorevole   Rinaldi,   vuole
  intervenire adesso o sul comma 8?

   RINALDI. Signor Presidente, vorrei intervenire sul comma 8.

   PRESIDENTE. Va bene. L'emendamento il 15.1 è mantenuto o ritirato?

   RINALDI.  Lo mantengo, signor Presidente, volevo anche  spiegarlo.
  Credo che sia una tutela per i sindaci e per i Comuni mantenendo il
  parere espresso dalla Consulta altrimenti, passati i 30 giorni,  la
  norma  passa senza questo parere, quindi, credo che sia  importante
  mantenerlo.

   PRESIDENTE. Quindi, mantiene l'emendamento?

   RINALDI. E' importante mantenerlo.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   VENTURI, assessore per le attività produttive. Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   APPRENDI, vicepresidente della Commissione e relatore. Contrario.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è
  contrario resti seduto.

                           (Non è approvato)

   Si  passa  all'emendamento 15.11, a firma degli onorevoli Leontini
  ed altri.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Onorevole Rinaldi siamo al comma 8, ha facoltà di parlare.

   RINALDI. Signor Presidente, intervengo per chiedere agli uffici ed
  anche   alla   Presidenza  un  chiarimento:  avevo  presentato   un
  emendamento che è stato messo fra gli aggiuntivi, che  è  l'A1,  io
  l'avevo invece indicato come 8 bis ed era da inserire nell'articolo
  15,  al  comma 8. Chiederei di poterlo trattare perché  riguarda  i
  Piani regolatori dei comuni, così come stiamo trattando al comma  8
  dell'articolo 15.
   Siccome  il comma 8, recita:  I comuni nei cui territori  ricadono
  le  aree  oggetto dei piani di cui al presente articolo seguono  il
  proprio  Piano regolatore  e quell'emendamento riguarda esattamente
  una  zona del Piano regolatore, chiedo che venga trattato in questo
  articolo e non come aggiuntivo, così come era stato presentato.
   Signor Presidente, le chiedo che venga trattato in questo articolo
  perché l'articolo presentato da me non è un articolo aggiuntivo  ma
  riguarda  il  comma 8 che tratta le aree del Piano  regolatore  dei
  comuni;  siccome il mio emendamento tratta delle aree che rientrano
  nel  Piano  regolatore dei comuni, credo debba essere trattato  nel
  comma 8 e non come aggiuntivo.

   PRESIDENTE.   Onorevole  Rinaldi,  questo  emendamento   è   stato
  giustamente  iscritto  tra gli emendamenti  aggiuntivi  perché  nel
  corpo dell'articolato della legge è una norma che regolamenta tutto
  il sistema delle aree, questa è una norma specifica per la zona ASI
  di  Messina,  quindi chiaramente non può essere introdotta  in  una
  legge  di  settore,  può  essere  un  emendamento  aggiuntivo   che
  diventerà  articolo  22, 24, quello che sarà  ma,  certamente,  non
  nell'articolo 15 che scrive il programma triennale degli interventi
  e  delle attività e quindi i Piani regolatori d'area. Quindi,  sarà
  trattato ed è il primo degli aggiuntivi.
   Si  passa  all'emendamento 15.12, a firma degli onorevoli Leontini
  ed altri.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE . L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 15.16, a firma degli onorevoli Leontini
  ed altri.

   LEONTINI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEONTINI.  Signor Presidente, il comma 8 recita che  I comuni  nei
  cui territori ricadono le aree oggetto dei piani di cui al presente
  articolo,  adeguano  il  proprio  Piano  regolatore,  ovvero  altro
  strumento  urbanistico  vigente, entro i successivi  sei  mesi  dal
  termine  di  approvazione da parte dell'organo regionale,  anche  a
  mezzo  di  approvazione di variante generale. In  caso  di  inerzia
  anche su impulso dell'istituto  .
   Assessore  l'istituto  dell'impulso, dal punto  amministrativo,  è
  poco definibile. Il collega Cracolici che è un pragmatico l'impulso
  lo  fa  derivare da alcune reazioni istintive e naturali  che  poco
  hanno a che fare con la pubblica amministrazione; sarebbe opportuno
  sostituire  impulso  con indicazione, perchè  dal  punto  di  vista
  amministrativo  l'impulso  non  significa  proprio   nulla   e   se
  l'istituto  emette l'impulso come quello che per  esempio  sentiamo
  noi  oggi,  cioè  quello di prendere la legge e stracciarla,  è  un
  impulso,  ma   se  non  c'è un'indicazione  tutto  questo  potrebbe
  rimanere   lettera   morta,   quindi  sostituiamo   l'impulso   con
  l'indicazione.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   VENTURI, assessore per le attività produttive. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   APPRENDI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi,

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 15.13, a firma degli onorevoli Leontini
  ed altri.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 15.17, a firma degli onorevoli Leontini
  ed altri.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Anche qua c'è una correzione linguistica importante.
   Si  passa  all'emendamento 15.14, a firma degli onorevoli Leontini
  ed altri.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Comunico  che  all'articolo 15 sono stati  prestati  l'emendamento
  15.18 e il subemendamento 15.18 bis, a firma della Commissione.
   Si passa al subemendamento 15.18 bis. Ne do lettura:  All'articolo
  15,  comma  10,  ultimo  periodo, dopo  in  quanto  incompatibili ,
  inserire  i commi da 4 a 13 della legge regionale 23 dicembre 2000,
  n. 32, introdotti dall' .

   DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE  BENEDICTIS.  Signor Presidente, vorrei  segnalare  che  questo
  emendamento  che  sembra tecnico, di correzione, in  realtà  taglia
  fuori dell'articolo 3 comma 1 della legge citata, le lettere  a)  e
  b).  Mentre  il  richiamo  ai  commi,  ai  punti  da  4  a  13   si
  sovrappongono e quindi da questo punto di vista non c'è differenza,
  ma la lettera a ) dell'articolo 1 con questa diversa

   PRESIDENTE. Onorevole De Benedictis, sta parlando dell'emendamento
  15.18 bis.

   DE  BENEDICTIS. Sì. Questo emendamento recita dopo  avere  scritto
   in   quanto  compatibile   si  applicano   i  commi  da  4  a   13
  dell'articolo  57 come introdotti dal comma 1 dell'articolo  3.  In
  questo momento, nel testo originario, noi rimandiamo per intero  al
  comma 1 dell'articolo 3

   Non c'è nella lettera c). Chiedo scusa, allora non c'è differenza.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   VENTURI, assessore per le attività produttive. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Pongo in votazione l'emendamento 15.18   bis.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   L'emendamento  15.18,  a  seguito  dell'approvazione   di   questo
  emendamento, è da considerare superato.
   Pongo  in  votazione l'articolo 15, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

        (E' approvato, col voto contrario dei gruppi PDL e PID)

   Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:

                             «Articolo 16
           Assegnazione dei terreni e dei rustici. Oneri di
                     urbanizzazione e costruzione

   1.  Le  istanze per l'assegnazione ed il successivo  acquisto  dei
  terreni  e dei rustici sono presentate all'Istituto per il  tramite
  degli  uffici periferici di competenza i quali provvedono ogni  tre
  mesi  agli  adempimenti  di  cui al presente  articolo,  attraverso
  l'indizione di procedure ad evidenza pubblica.

   2.  Gli  uffici  periferici  provvedono,  entro  i  trenta  giorni
  successivi   alla  scadenza  di  ogni  trimestre,  a  formare   una
  graduatoria    approvata   con   delibera    del    Consiglio    di
  amministrazione, di cui è data comunicazione agli interessati. Sono
  predisposte  singole  graduatorie in  relazione  ad  ogni  area  di
  competenza degli uffici periferici.

   3. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 2
  sono  adottati  eventuali provvedimenti motivati di  rigetto  delle
  istanze.

   4.  Entro  i trenta giorni successivi chiunque ne abbia  interesse
  può  proporre  ricorso avverso la graduatoria di  cui  al  comma  2
  all'Assessore  regionale  per le attività  produttive,  che  decide
  entro  i successivi venti giorni, decorsi i quali il ricorso si  in
  tende rigettato.

   5.  Nella  formazione delle singole graduatorie  si  tiene  conto,
  dandone  evidenza  nel relativo avviso pubblico,  della  conformità
  dell'iniziativa  agli indirizzi fissati dalle linee  guida  di  cui
  all'articolo  14 ed al programma di cui all'articolo 15,  comma  1,
  dei   riflessi   sull'occupazione  diretta   ed   indiretta   degli
  investimenti previsti ed infine dei finanziamenti già ottenuti.

   6.  Gli  operatori  economici che abbiano  subito  danni  ai  beni
  immobili  strumentali all'esercizio dell'impresa, tali  da  rendere
  detti  immobili  inutilizzabili, in esito  ad  attentati  o  azioni
  criminose  messe  in  atto  dalla criminalità  organizzata,  e  che
  abbiano  reso denuncia all'autorità competente, risultano preferiti
  nell'assegnazione  provvisoria, anche a titolo gratuito,  di  aree,
  terreni, rustici o infrastrutture di cui alla presente legge.

   7.  Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, sono preferite
  nell'assegnazione  delle aree le piccole e  medie  imprese  che  si
  impegnano ad operare con i più elevati indici di occupazione.

   8.  Gli  atti di vendita dei terreni e dei rustici, il cui  prezzo
  non può comunque essere inferiore ai costi effettivamente sostenuti
  dall'Istituto per l'esproprio dell'area e l'eventuale realizzazione
  del   rustico,  prevedono  l'impegno  dell'impresa  acquirente   di
  mantenere la destinazione dell'insediamento all'attività produttiva
  indicata con l'istanza per un periodo non inferiore a cinque  anni,
  nonché  termini perentori per l'inizio e la fine dei  lavori  dello
  stabilimento; tali termini possono essere prorogati, una sola volta
  e per non più di diciotto mesi, con delibera motivata del Consiglio
  di  amministrazione, in caso di comprovata impossibilità  obiettiva
  dell'impresa  di  rispettarli  e  solo  allorquando  i  lavori   di
  costruzione  dello  stabilimento siano già iniziati.  Gli  atti  di
  vendita dei terreni prevedono, altresì, espressamente la condizione
  risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto degli  impegni
  e dei termini suddetti.

   9.  Nel  caso di progetti di investimento di pubblica  utilità,  i
  termini di cui al comma 8 sono prorogati di ventiquattro mesi.

   10. Trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di cui al comma
  8,  ovvero  anche antecedentemente nelle ipotesi di  comprovati  ed
  anomali  od  imprevisti andamenti del mercato,  in  relazione  alla
  destinazione   assegnata,   su   motivata   istanza   dell'impresa,
  l'Istituto  può  consentire il mutamento  della  destinazione  data
  all'insediamento con l'istanza di cui al comma 1. In  caso  di  non
  accoglimento  della  istanza dell'impresa  la  stessa  mantiene  la
  medesima  destinazione  pena la risoluzione  dell'atto  di  vendita
  secondo le modalità di cui al comma 11.

   11. Al verificarsi della condizione risolutiva di cui al comma 8 e
  fermo  restando  quanto previsto dal comma  10,  con  delibera  del
  Consiglio  di  amministrazione,  sono  attivate  le  procedure  per
  l'accertamento  della risoluzione del contratto  di  vendita  e  la
  restituzione  all'impresa acquirente di una somma pari  al  75  per
  cento del corrispettivo pagato.

   12.  Gli  oneri  di urbanizzazione e costruzione,  previsti  dalle
  vigenti leggi in materia di urbanistica ed edilizia, relativi  alla
  realizzazione  di insediamenti produttivi nelle aree  di  cui  alla
  presente legge, non sono dovuti.

   13.  Nel caso di insediamenti realizzati da imprese di costruzione
  e/o  immobiliari, nonché quelli destinati all'esercizio di attività
  commerciali, che abbiano lo scopo di rivendere o dare in  locazione
  i lotti anche edificati ad altre imprese, gli oneri di cui al comma
  12 sono dovuti in misura intera.».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -  dagli  onorevoli Leontini, Mancuso, Buzzanca  e  Limoli:  16.2,
  16.3,  16.16,  16.4,  16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9,  16.17,  16.10,
  16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15;
   - dall'onorevole Rinaldi: 16.1;
   -  dagli  onorevoli  De Benedictis, Cracolici, Panarello  e  Oddo:
  16.18, 16.19;
   -  dagli  onorevoli Bufardeci, Mineo, Cimino, Scilla e  Incardona:
  16.20, 16.21.

   Si passa all'emendamento 16.2, a firma degli onorevoli Leontini ed
  altri.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 16.3, a firma degli onorevoli Leontini ed
  altri.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 16.16, a firma degli onorevoli Leontini
  ed altri.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si   passa  agli  emendamenti  16.4, 16.5 e 16.6,  a  firma  degli
  onorevoli Leontini ed altri.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarli.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 16.1 a firma dell'onorevole Rinaldi.
   Il parere del Governo?

   VENTURI, assessore per le attività produttive. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   APPRENDI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  agli  emendamenti 16.7 e 16.8, a firma degli  onorevoli
  Leontini ed altri.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarli.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 16.21 a firma dell'onorevole Bufardeci.
  Non essendo l'onorevole Bufardeci in Aula, l'emendamento decade.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 16.9, a firma degli onorevoli Leontini ed
  altri.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 16.17, a firma degli onorevoli Leontini
  ed altri.
   Il parere del Governo?

   VENTURI, assessore per le attività produttive. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   APPRENDI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  agli emendamenti 16.10 e 16.11, a firma degli onorevoli
  Leontini ed altri.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarli.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento  16.18,  a  firma  degli  onorevoli  De
  Benedictis ed altri.
   Il parere del Governo?

   VENTURI, assessore per le attività produttive. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   APPRENDI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si   passa  agli  emendamenti 16.12, 16.13 e 16.14 a  firma  degli
  onorevoli Leontini ed altri.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarli.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento  16.19,  a  firma  degli  onorevoli  De
  Benedictis ed altri.
   Il parere del Governo?

   VENTURI, assessore per le attività produttive. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   APPRENDI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   All'emendamento 16.19 appongono la firma gli onorevoli Leontini  e
  Beninati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 16.15, a firma degli onorevoli Leontini
  ed altri.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarli.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 16.20 a firma degli onorevoli Bufardeci
  ed altri.

   BUFARDECI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea  ne  prende  atto.  Pongo  in   votazione
  l'articolo 16.

   LEONTINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEONTINI.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  noi  votiamo
  favorevolmente  a questo articolo, coerentemente con  la  posizione
  espressa  fin  dall'inizio del dibattito, cioè quegli articoli  che
  contengono  una impostazione diametralmente opposta e  contrapposta
  a  quella  che  noi abbiamo espresso ed evidenziato  in  ogni  fase
  dell'esame  di  questa legge e cioè quelli che  dimostrano  che  la
  politica non è stata allontanata da questa legge ma ha mantenuto un
  prevalente  potere  di  avocazione  e  di   condizionamento  e   mi
  riferisco ai criteri di composizione  di organismi, alle competenze
  assegnate  agli  organismi, alla centralizzazione delle  competenze
  negli organismi con avocazione  all'Assessore o al Presidente della
  Regione  di  ogni  forma  di nomina  e  di  ogni  competenza  e  di
  strutturazione di organismi ci hanno visti contrapposti e ostili.
   Laddove,  quindi,  la  politica  è  tornata  ad  essere,  in  modo
  preponderante,  in contrasto con le indicazioni programmatiche  che
  chi  questa  legge  aveva  presentato, si  erano  evidenziate,  noi
  abbiamo votato contro.
   Con  questo articolo, invece, che disciplina, dal punto  di  vista
  tecnico, le assegnazioni, la disciplina dei terreni e quanto altro,
  siamo  favorevoli perché è una norma che snellisce, che  rende  più
  efficiente  la erogazione del servizio e che quindi  dal  punto  di
  vista del contenuto procedurale assegna all'articolo una fisionomia
  positiva e quindi noi votiamo favorevolmente.

   PRESIDENTE.  Pongo in votazione l'articolo 16.  Chi  è  favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:

                             «Articolo 17
      Esecuzione delle opere. Gestione delle infrastrutture e dei
                                servizi

   l.  L'Istituto,  anche  per  il tramite degli  uffici  periferici,
  provvede alla progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi
  di  cui  alla presente legge. Per i servizi, forniture e lavori  di
  competenza  dell'Istituto trova applicazione la legge regionale  12
  luglio 2011, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

   2.  La gestione delle infrastrutture e dei servizi destinati  alle
  aree di cui al comma 2 dell'articolo l, spetta all'Istituto per  il
  tramite  degli  uffici periferici. Il Consiglio di  amministrazione
  adotta  uno  schema  di  regolamento  che  detta  le  modalità   di
  corresponsione delle quote di cui all'articolo 7, comma 2,  lettera
  g), della presente legge.

   3. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive
  è  approvato  il  regolamento di cui al  comma  2  e  sono  altresì
  individuati, ove le quote di cui all'articolo 7, comma  2,  lettera
  g) dovessero essere in relazione ad ogni specifico servizio fornito
  alle  imprese inferiori al prezzo congruo di mercato, gli eventuali
  regimi di aiuti da concedere in esenzione ai sensi, alle condizioni
  e  limiti  previsti  dal regolamento (CE) n.  800  del  2008  della
  Commissione  del  6 agosto 2008, pubblicato in GUCE  L  214  del  9
  agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
  il  mercato  comune  in applicazione degli articoli  87  e  88  del
  Trattato  (regolamento  generale di  esenzione  per  categoria),  i
  regimi  di  aiuti  da  notificare ai sensi  degli  orientamenti  in
  materia  di  aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013  (2006/C
  54/08),  ovvero  i regimi di aiuto da concedere in  de  minimis  ai
  sensi  del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione  del  15
  dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del
  Trattato agli aiuti di importanza minore».

   Comunico  che  sono  stati  presentati dagli  onorevoli  Leontini,
  Mancuso, Buzzanca e Limoli gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3, 17.4.

   Gli  emendamenti  all'articolo 17 sono tutti  ritirati,  onorevole
  Leontini?

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarli.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'articolo 17. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

       (E' approvato, col voto favorevole anche del gruppo PDL)

   Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

                             «Articolo 18
        Attivazione degli insediamenti produttivi. Procedimento
                             semplificato
                 di rilascio dell'autorizzazione unica

   1.  Fatta salva l'applicazione di eventuali normative speciali  di
  settore,  ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  unica   per
  l'attivazione  di  nuove  iniziative  produttive,  ovvero  per   la
  modificazione   o  implementazione  di  attività   già   esistenti,
  nell'ambito delle aree di cui alla presente legge si applicano  gli
  articoli  36  e 37 della legge regionale 15 maggio 2000,  n.  10  e
  successive modifiche ed integrazioni.

   2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Istituto adotta un proprio
  disciplinare  tecnico  con il quale sono  definite  la  modulistica
  unificata e la standardizzazione degli allegati, promuovendo intese
  con  i  comuni  interessati  e  con  gli  altri  soggetti  pubblici
  interessati ai procedimenti.

   3. In relazione alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione
  unica nelle aree di cui alla presente legge, tutti i termini per il
  relativo procedimento sono dimezzati.

   4.  In ogni caso, nell'ottica della semplificazione amministrativa
  e  nel  rispetto altresì dei principi sanciti dall'articolo  3  del
  decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito con la  legge
  14  settembre 2011, n. 148, ove l'iniziativa per la quale si chiede
  l'autorizzazione  non comporti variante agli strumenti  urbanistici
  vigenti, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza
  per  il  rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma  1  del
  presente  articolo, l'operatore economico istante può  inviare  una
  comunicazione  di  inizio  attività  con  la  quale  dichiara  che,
  trascorsi  ulteriori trenta giorni dalla ricezione  della  predetta
  dichiarazione  da  parte  del  competente  Sportello  Unico   delle
  Attività  Produttive,  avvia le attività oggetto  di  richiesta  di
  autorizzazione  unica.  Tale procedimento si  applica  anche  nelle
  ipotesi  in cui per la realizzazione dell'intervento sia necessario
  il  rilascio di titoli edilizi. L'avvenuta ricezione della predetta
  comunicazione  da  parte  dell'operatore  economico   deve   essere
  comunicata, entro cinque giorni, all'Istituto.

   5.  La  comunicazione  di  cui  al comma  4  è  corredata  da  una
  dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
  46  e  47  del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
  2000,  n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, con la  quale
  l'istante  attesta  il possesso di tutti requisiti,  soggettivi  ed
  oggettivi,  richiesti,  la conformità dell'intervento  a  tutte  le
  prescrizioni  vigenti,  siano esse normative,  regolamentari  e  di
  piano,  allegando  all'uopo  una  perizia  giurata,  corredata  dai
  relativi   elaborati  tecnici,  contenente  le   asseverazioni   ed
  attestazioni  rese da tecnico abilitato anche con riferimento  alla
  conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento proposto. Con il
  disciplinare tecnico di cui al comma 2, vengono adottati gli schemi
  e la modulistica unificata anche in relazione a quanto previsto dal
  presente comma.

   6.  Trascorso il termine di trenta giorni dal ricevimento da parte
  del SUAP della comunicazione prevista dal comma 4, l'autorizzazione
  unica s'intende, ad ogni effetto, rilasciata.

   7.  Il  SUAP,  anche su indicazione dell'Istituto, ha  facoltà  di
  adottare    motivato   provvedimento   di   diniego   al   rilascio
  dell'autorizzazione  unica entro il termine  di  cui  al  comma  6.
  Trascorso   tale   termine,  l'autorizzazione   unica   tacitamente
  assentita  può  essere  revocata e/o annullata  solo  per  motivate
  esigenze di interesse pubblico, ovvero quelle indicate all'articolo
  19,  quarto  comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive
  modifiche  ed  integrazioni, valutando l'eventuale lasso  di  tempo
  intercorso  e l'affidamento maturato dal privato e, in  ogni  caso,
  previo   motivato  accertamento  dell'impossibilità   di   tutelare
  comunque  i  suddetti  interesse  pubblici  mediante  conformazione
  dell'attività dei privati alla normativa vigente.

   8. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 5 aprile
  2011, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

   4 bis. La gestione dello sportello unico delle attività produttive
  (SUAP),  coerentemente con quanto previsto dall'articolo 4 comma  5
  del  D.P.R.  n. 160 del 7 settembre 2010, può essere attribuita  al
  Soggetto  Responsabile del Patto territoriale.  Tale  funzione  può
  essere  estesa  anche a quei comuni contigui che,  in  presenza  di
  condivisi obiettivi di sviluppo in base all'adesione agli strumenti
  di  sviluppo  territoriale quali i Programmi integrati di  sviluppo
  territoriale   e/o  i  Distretti  turistici  e   pur   non   avendo
  originariamente  fatto  parte  del  Patto  territoriale,  intendano
  aderire alla gestione associata del SUAP.

   4  ter.  Gli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP)  di
  cui  al comma precedente, in virtù della capacità di rappresentanza
  degli  interessi  territoriali, nonché in  ragione  delle  funzioni
  pubbliche esercitate, possono essere individuati dalla Regione  per
  la   stipula  di  accordi  di  programma  volti  all'attuazione  di
  politiche  di sviluppo regionale, agenti nei territori di  sviluppo
  regionale.'».

   Comunico  che  sono  stati  presentati dagli  onorevoli  Leontini,
  Mancuso, Buzzanca e Limoli gli emendamenti 18.1, 18.2, 18.3,  18.4,
  18.5, 18.10, 18.11, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9.

   Assessore ha ben chiaro l'articolo 18, compreso il comma 4. Ha già
  valutato questo comma? Cioè il meccanismo che lo genera?

   Si passa all'emendamento 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarli.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 18.10. Il parere della Commissione?

   APPRENDI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   VENTURI, assessore per le attività produttive. Favorevole

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 18.11, 18.6. 18.7, 18.8, 18.9.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarli.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 18.12, della Commissione  che  è  fuori
  sacco. All'articolo 18, comma 8, alla fine del comma 4 ter, dopo le
  parole   agenti  nel  territorio  cassare le  parole   di  sviluppo
  regionale .
   Il parere del Governo?

   VENTURI, assessore per le attività produttive. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in votazione l'articolo 18. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

           (E' approvato, col voto contrario del gruppo PDL)

   Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

                             «Articolo 19
    Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale.
     Nomina dei commissari straordinari. Disposizioni transitorie.

   1.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore  della  presente
  legge,  sono soppressi e sono posti in liquidazione i Consorzi  per
  le   aree  di  sviluppo  industriale  esistenti,  che  assumono  la
  denominazione di
   Consorzio per le aree di sviluppo industriale in liquidazione'. Al
  fine  di consentire l'immediata applicazione della presente  legge,
  con   decreto   del   Presidente   della   Regione,   su   proposta
  dell'Assessore   regionale  per  le  attività  produttive,   previa
  delibera  della  Giunta  regionale, si provvede  allo  scioglimento
  degli  organi consortili di tutti i Consorzi ASI della  Regione  ed
  alla  contestuale  nomina,  per lo svolgimento  delle  attività  di
  liquidazione,  di un commissario straordinario per  ogni  consorzio
  ASI  scelto  tra i dirigenti ed i funzionari direttivi in  servizio
  presso  l'Amministrazione regionale ovvero  tra  i  presidenti  dei
  disciolti consorzi ASI.

   2.  Il  commissario straordinario è competente all'adozione  degli
  atti  di  ordinaria e straordinaria amministrazione, e  provvede  a
  definire,  entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore
  della  presente  legge,  le procedure di  rilevazione  dello  stato
  patrimoniale ed economico-finanziario di ogni singolo Consorzio. In
  particolare, il commissario:

   a)  rileva  lo  stato  patrimoniale, economico-finanziario  e  del
  personale,   distinto  per  tipologia  contrattuale,   di   ciascun
  consorzio;

   b)  con  riferimento allo stato patrimoniale immobiliare, provvede
  ad  aggiornare  la  valutazione  dei  singoli  immobili  acquisendo
  all'uopo  apposta  relazione di stima effettuata  dalla  competente
  Agenzia del Territorio;

   c)  rileva altresì, ove esistenti, i beni immobili strumentali  di
  proprietà  della Regione affidati in gestione a ciascun  consorzio,
  da concedere in comodato d'uso esclusivo all'Istituto;

   d)   individua  le  attività  e  le  passività  rinegoziando,  ove
  possibile, i rapporti con i creditori;

   e)  acquisite le valutazioni di cui alla lettera b), con specifico
  riferimento  ai  rustici  e/o capannoni  e/o  immobili  industriali
  comunque  denominati,  cedere gli stessi in prelazione  ai  privati
  assegnatari all'importo rilevato ai sensi della menzionata  lettera
  b), fatte salve le pattuizioni contenute negli atti di assegnazione
  stipulati entro il 31 dicembre 2010, i quali dovranno provvedere al
  pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento
  della comunicazione da parte del commissario;

   f) individua i beni immobili strumentali rientranti nel patrimonio
  indisponibile  dei  singoli Consorzi la cui proprietà  deve  essere
  trasferita    all'Istituto;   sono   beni   immobili    strumentali
  indisponibili  ai  fini della presente lettera:  gli  immobili  ove
  hanno  sede gli uffici dei singoli consorzi ASI, i locali destinati
  a mensa, la viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete
  ed  i  servizi  tecnologici, fatta salva  ogni  ulteriore  motivata
  valutazione del commissario in relazione ad altri beni  diversi  da
  quelli appena contemplati;

   g)  compie  ogni  attività utile alla gestione del Consorzio  sino
  all'approvazione  del  decreto di cui al  comma  3  e  alla  celere
  definizione delle operazioni di dismissione;

   h)  redige,  con cadenza bimestrale, una relazione sulle  attività
  svolte  e  sui risultati raggiunti, da trasmettere all' Assessorato
  regionale delle attività produttive.

   3.  I  Commissari  devono chiudere le operazioni  di  liquidazione
  entro  180  giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
  legge con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione  e  la
  definizione  delle  posizioni  attive  e  passive  della   gestione
  liquidatoria.  Trascorso  detto termine,  nel  rispetto  di  quanto
  previsto dal comma 7, la gestione dei singoli Consorzi per le  aree
  sviluppo  industriale  transita  all'Istituto.  La  chiusura  delle
  operazioni  di  liquidazione di tutti i Consorzi  è  accertata  con
  decreto  dell'Assessore  regionale per le  attività  produttive  di
  concerto  con l'Assessore regionale per l'economia, da  pubblicarsi
  nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

   4.  Trascorso  il  termine di cui al comma 3, l'Istituto  subentra
  integralmente e definitivamente nella gestione delle  aree  di  cui
  all'articolo  1, comma 2, secondo quanto stabilito  dalla  presente
  legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate.

   5.  La  Ragioneria generale della Regione concede  all'Istituto  i
  beni immobili di proprietà della Regione di cui alla lettera c) del
  comma  2,  già affidati in uso esclusivo ai consorzi per l'area  di
  sviluppo   industriale,  in  comodato  d'uso  gratuito   stipulando
  all'uopo apposite convenzioni in relazione ad ogni singolo bene. Il
  Dipartimento regionale delle attività produttive, d'intesa  con  la
  Ragioneria generale della Regione, approva i piani di trasferimento
  all'Istituto, elaborati dai singoli commissari straordinari secondo
  i  limiti  e le modalità stabiliti dal presente articolo, dei  beni
  mobili  ed  immobili già di proprietà o in uso ai Consorzi  per  le
  aree di sviluppo industriale di cui alla lettera f) del comma 2.

   6. Al commissario straordinario spetta un compenso individuato con
  il  decreto di nomina che non può comunque essere superiore  al  50
  per  cento  di  quello  fissato per il presidente  della  provincia
  regionale in cui ricade il singolo consorzio ed, in ogni caso,  non
  può  essere superiore ai tetti di spesa fissati per gli  organi  di
  amministrazione degli enti regionali dall'articolo 17  delle  legge
  regionale  12 maggio 2010, n. 11. Gli oneri derivanti dal  presente
  comma  sono  a  carico della gestione liquidatoria di ogni  singolo
  consorzio ASI in liquidazione.

   7.  Trascorso  infruttuosamente il termine di cui al  comma  3,  i
  rapporti  attivi e passivi dei soppressi Consorzi per  le  aree  di
  sviluppo  industriale transitano in apposite gestioni a contabilità
  separata   presso  l'Istituto  tale  da  garantire  ed   assicurare
  l'assoluta  distinzione delle masse patrimoniali, dei  rapporti  di
  credito  e  delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso,  e
  ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione.
  Le  gestioni  separate  di  ogni singola  liquidazione  di  cui  al
  presente  comma sono amministrate previo controllo e      vigilanza
  dell'Assessorato  regionale  delle attività  produttive  e,  per  i
  profili      tecnico-contabili,     dell'Assessorato      regionale
  dell'economia, ai fini della celere conclusione delle operazioni di
  liquidazione, dal direttore generale dell'Istituto.

   8.  I beni immobili già facenti parte del patrimonio dei  suddetti
  consorzi,        non   strumentali   all'organizzazione    ed    al
  funzionamento  degli stessi, nonché i capannoni  industriali  ed  i
  centri   direzionali   individuati  a  seguito   dell'attività   di
  ricognizione effettuata dai commissari nominati ai sensi del  comma
  1,  una  volta acquisite tutte le relazioni di stima  di  cui  alla
  lettera b) del comma 2, sono acquisiti al patrimonio della Regione,
  che  provvede  alla alienazione nelle forme previste dalla  vigente
  normativa.  I  proventi  derivanti dalla alienazione  del  suddetto
  patrimonio  stimati in 142 mila migliaia di euro,  confluiscono  in
  uno  specifico fondo del bilancio della Regione destinato, per  una
  quota  pari  al  70  per  cento, alla  copertura  delle  situazioni
  debitorie  stralcio, e, per la restante quota del 30 per cento,  al
  finanziamento  di  interventi  da  autorizzare  con  la  legge   di
  stabilità  regionale  per l'anno 2012. Ai fini del  perfezionamento
  delle  singole situazioni debitorie stralcio, con specifici accordi
  di  programma quadro, sottoscritti dai responsabili delle  gestioni
  liquidatorie, dal Ragioniere generale della Regione e dal dirigente
  generale del dipartimento regionale delle attività produttive, sono
  regolati  i  rapporti finanziari discendenti dalla liquidazione  di
  ogni  singolo  consorzio in modo da garantire che i proventi  della
  alienazione  del  patrimonio  siano  destinati  al  ripiano   delle
  pertinenti situazione debitorie.

   9.  L'Istituto,  entro quattro mesi dall'entrata in  vigore  della
  presente legge, approva la propria pianta organica. Il personale  a
  tempo  indeterminato  e  determinato  compresi  i  lavoratori   con
  contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  assunti
  mediante  procedure ad evidenza pubblica ovvero in  applicazione  a
  disposizioni  di  legge,  che  abbiano  stipulato  il  loro  ultimo
  contratto  entro  il  31  dicembre 2008 con  termine  dello  stesso
  comprensivo  di eventuale proroga e/o rinnovo entro il 31  dicembre
  2009, ed in possesso dei requisiti di cui al comma 94, lettera  b),
  dell'articolo 3 della legge 244/2007, consistente in  tre  anni  di
  attività presso lo stesso Ente anche non continuativi negli  ultimi
  cinque anni al 31 dicembre 2008 transita, su richiesta degli stessi
  lavoratori,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  della
  presente  legge,  nella  nuova pianta  organica  dell'Istituto.  La
  presente  disposizione non comporta maggiori oneri a  carico  della
  Regione,  poiché il relativo personale andrà a coprire i  posti  in
  organico  resi  vacanti a causa dei pensionamenti. Detto  personale
  sarà  inserito, anche in soprannumero, nella nuova pianta  organica
  dell'Istituto.

   10.  Gli  incarichi  di  direttore  generale  dell'istituto  e  di
  direzione  delle strutture intermedie degli uffici periferici  sono
  prioritariamente  assegnati  ai  dirigenti  in  servizio  presso  i
  disciolti  Consorzi.  Resta  salvo  quanto  previsto  dal  comma  5
  dell'articolo  9  della legge regionale 15 maggio  2000,  n.  10  e
  successive modifiche ed integrazioni.

   11.  A  decorrere  dalla  data  di pubblicazione  dell'ultimo  dei
  decreti  di cui al comma 3, nella Gazzetta ufficiale della  Regione
  siciliana, è abrogata la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -  dagli  onorevoli Leontini, Mancuso, Buzzanca  e  Limoli:  19.26
  (identico  al  19.27  e al 19.28), 19.5, 19.6,  19.7,  19.8,  19.9,
  19.10,  19.11,  19.12,  19.13, 19.14, 19.15, 19.16,  19.17,  19.18,
  19.19, 19.24, 19.22, 19.23, 19.29;
   -  dagli  onorevoli  Di Benedetto e Cracolici: 19.1,  19.2,  19.3,
  19.20, 19.21;
   -  dagli onorevoli Falcone, Pogliese, Buzzanca e Vinciullo: 19.36,
  19.37, 19.38, 19.39 (identico al 19.41), 19.42, 19.40, 19.43;
   - dagli onorevoli Giuffrida, Adamo e Raia: 19.30, 19.46, 19.32;
   - dall'onorevole Cappadona: 19.34, 19.35;
   -  dagli  onorevoli Donegani, Di Benedetto, Mattarella e  Termine:
  19.31;
   -  dagli  onorevoli Bufardeci, Mineo, Cimino, Scilla e  Incardona:
  19.44, 19.45;
   - dagli onorevoli Federico e Musotto: 19.33.

     Si  passa all'emendamento 19.4, a firma dell'onorevole Leontini,
  soppressivo dell'articolo.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   L'emendamento  19.25 è precluso. Gli emendamenti  19.26,  19.27  e
  19.28  hanno il parere contrario della Commissione Bilancio, quindi
  sono improcedibili.
   Si passa all'emendamento 19.5, a firma dell'onorevole Leontini.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si   passa   all'emendamento  19.1,  a  firma  dell'onorevole   Di
  Benedetto. Lo mantiene?

   DI BENEDETTO. Sì.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   VENTURI, assessore per le attività produttive. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   APPRENDI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.
  Dichiaro di apporre la mia firma all'emendamento 19.1.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Gli emendamenti 19.36 e 19.37 sono superati.
   Si  passa all'emendamento 19.30, a firma dell'onorevole Giuffrida,
  Adamo e Raia.

   ADAMO. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 19.6, a firma dell'onorevole Leontini.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 19.38, a firma dell'onorevole Falcone.

   FALCONE. Chiedo di parlare per illustrarlo.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE.  Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  Assessore,  mi
  permetto  di spiegare questo emendamento che riguarda la  questione
  dei consorzi posti in liquidazione.
   Mi   permetto   di   dire  che  dovremmo  sopprimere   la   parola
   straordinario   perchè  così  facendo  se  rimanesse  tale  parola
  consentiremo  ai  commissari liquidatori di potere  fare  qualunque
  cosa.  Cioè di non procedere ad una procedura liquidatoria  secondo
  l'ordinarietà  ma  di  potere anche guardare alla  straordinarietà,
  atti che esulano, che sono oltre la loro competenza.
   Mi permetto, quindi, di  proporre la soppressione di questa parola
  e continuare in tal senso secondo l'ordinarietà.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   VENTURI, assessore per le attività produttive. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   APPRENDI,    vicepresidente   della   Commissione    e   relatore.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 19.7, a firma dell'onorevole Leontini.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa agli emendamenti 19.8 e 19.9.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarli.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si   passa   all'emendamento  19.2,  a  firma  dell'onorevole   Di
  Benedetto.

   DI BENEDETTO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DI  BENEDETTO.  La  questione è relativa alla coerenza  che  diamo
  all'articolo. Nella prima fase di stesura dell'articolo - inviterei
  l'Assessore  a  prestarmi  un attimo di  attenzione  -  avevamo  il
  commissario  liquidatore  che acquisiva  il  patrimonio  delle  ASI
  dopodiché lo vendeva e liquidava i creditori.
   Con la modifica che interviene all'articolo 8, successivamente, il
  patrimonio  transita  per  intero  nel  patrimonio  della  Regione,
  ragione  per  cui  non  può  più  essere  fra  le  competenze   del
  commissario   liquidatore  quella  di  individuare   l'attività   e
  passività,  rinegoziando quei possibili rapporti  con  i  creditori
  perché  non  è più competenza sua in quanto il patrimonio  transita
  nel  patrimonio  della  Regione  e  non  sarà  il  commissario   ad
  effettuare la liquidazione dei debiti da parte delle ASI.
   Lo  stesso vale per il comma 7 in cui c'è un problema anche lì  di
  coerenza.  Si  istituisce un fondo presso le ASI quando  invece  il
  patrimonio  transita nel patrimonio della Regione. C'è un  problema
  di  coordinamento dell'articolo 19 perché si è mutato il comma 8  e
  l'impianto  precedente  è  rimasto  in  piedi  come  se  fosse   il
  commissario liquidatore a dovere liquidare i debiti delle ASI.
   Sottraendogli questa competenza, c'è un problema di coerenza.
   Ho  cercato,  alla   buona, di modificare  alcuni  aspetti  ma  ci
  sarebbe  da  riflettere sull'intero articolo 19, avendo  mutato  il
  comma 8.
   Quindi,  mantengo  l'emendamento almeno  nell'aggiustamento,  così
  come mantengo, per evitare di intervenire nuovamente, l'emendamento
  soppressivo  del  comma 7 per la stessa ragione perché  sarebbe  in
  contraddizione e renderebbe inapplicabile la norma.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo sull'emendamento 19.2,  a  firma
  dell'onorevole Di Benedetto.

   VENTURI, assessore per le attività produttive. Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   APPRENDI, vicepresidente della Commissione e relatore. Contrario.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                           (Non è approvato)

   LEONTINI.  Dichiaro  di  ritirare gli  emendamenti  19.10,  19.11,
  19.12, 19.13, 19.14.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

   DI BENEDETTO. La norma è totalmente in contraddizione.

   ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ARDIZZONE.  Signor Presidente, non ci stiamo più raccapezzando  su
  questa norma  L'onorevole Di Benedetto ha espresso alcuni giudizi.
   Inviterei, pertanto un momento alla riflessione perché è circolata
  una  riscrittura di questo comma 8 che potrebbe anche andare  bene,
  ma bisognerebbe coordinarla con tutto il resto.
   Pongo  un'altra  questione - è chiara la  volontà,  Assessore,  di
  approvare  la legge - per le procedure esecutive in corso,  non  ci
  può  essere  perché entriamo in conflitto col Codice  di  procedura
  civile,  comunque  quanto  meno dovremmo mettere   fatte  salve  le
  procedure  esecutive in corso' perché si sono avviati,  può  essere
  che ci sono interventi di pignoramento presso terzi, possono essere
  pignoranti su immobili delle ASI.
   Non può una legge regionale intervenire su  una norma di procedura
  civile,  fatte  salve le procedure esecutive,  questo  lo  dobbiamo
  scrivere.
   Quello  che diceva l'onorevole Di Benedetto, per quello che  si  è
  potuto comprendere, non è peregrino.
   Lei,  Assessore,  ha riscritto l'emendamento in  qualche  modo  ma
  cerchiamo  di  addivenire  ad  una soluzione  che  sia  quanto  più
  possibile  in  armonia  con  i principi generali  dell'ordinamento,
  perché le ASI sono piene di debiti.
   Si dà per scontato che alla fine con la vendita dei beni delle ASI
  si  dia  copertura completa ai crediti che sono vantati dai singoli
  nei  confronti delle singole ASI. Le procedure esecutive in  corso,
  però,  devono  essere  fatte  salve perché  se  io,  creditore,  ho
  bloccato  un  immobile delle ASI, non c'è scritto  fatte  salve  le
  procedure esecutive .

   PRESIDENTE. Onorevole Ardizzone, conosce l'emendamento  19.48,  al
  comma 8?

   ARDIZZONE. Su questo sto intervenendo, signor Presidente,  siccome
  ho  visto  che c'era molta confusione su questo argomento,  sarebbe
  bene  che ci fermassimo un momento, perché la materia vera riguarda
  tutto il pregresso che hanno le ASI. Va fatta chiarezza

   PRESIDENTE.  Onorevole  Ardizzone, poiché  lei  lo  ha  chiesto  e
  considerato  che  l'argomento è delicato, sospendo  brevemente   la
  seduta.

     (La seduta, sospesa alle ore 18.01, è ripresa alle ore 18.24)

   PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
   Si   passa all'emendamento 19.14, a firma degli onorevoli Leontini
  ed altri.

   LEONTINI.  Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro   di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 19.39, identico all'emendamento 19.41,  a
  firma degli onorevoli Falcone ed altri.

   FALCONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE Ne ha facoltà.

   FALCONE.  Signor Presidente,  si tratta di una sanzione che  viene
  posta  in  capo a quei commissari liquidatori che, entro  un  certo
  periodo  di tempo, i  sei mesi , sono rimasti inadempienti,  perché
  altrimenti   il   rischio   sarebbe  che  noi   consentiamo   delle
  liquidazioni che si protrarranno nel tempo tanto non ci sarà  alcun
  tipo  di  sanzione. Allora, è giusto che ci sia questo  periodo  di
  transizione,  ma  è  altrettanto necessario  che  venga  posta  una
  barriera   temporale,  in   maniera  tale  che  se  io  commissario
  liquidatore  non concludo il mio mandato entro determinati  termini
  decado perché sono stato inadempiente.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   VENTURI, assessore per le attività produttive. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della  Commissione?

   CAPUTO, Presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Gli  emendamenti 19.15, 19.16, 19.17, degli onorevoli Leontini  ed
  altri, sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 19.42,  a firma dell'onorevole Falcone.

   FALCONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE.  Ne ha facoltà.

   FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in alcuni consorzi
  prossimi  allo  scioglimento ci sono delle società partecipate  che
  stanno  svolgendo  attivamente, anche  con  utile  di  impresa,  il
  proprio compito e il proprio oggetto sociale. Per cui ritengo  che,
  se  queste società partecipate rimarranno comunque al di  là  dello
  scioglimento  di questi consorzi, potranno candidarsi  ad  ottenere
  una parte degli impianti, fermo restando che, poi, dovremo fare  le
  necessarie compensazioni.
   Per  cui,  rileggo il testo:  Parte del patrimonio  dei  disciolti
  consorzi ASI potrà essere conferito alle società partecipate e/o di
  gestione,   che   assumono  gli  obblighi  della  gestione   nonché
  l'adeguamento degli eventuali impianti per le finalità  di  cui  al
  proprio oggetto sociale .
   E'  una  norma  di ragionevolezza, a mio avviso, è una  norma  che
  premia  tutte  quelle  società, che non sono poi  tantissime,  sono
  poche,  che nel corso degli anni hanno operato bene, mantenendo  in
  pareggio  o  in utili i propri bilanci.  Per cui chiedo  che  venga
  apprezzata per potere essere votata favorevolmente dall'Aula.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   VENTURI, assessore per le attività produttive. Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   CAPUTO, Presidente della Commissione. Contrario.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è
  contrario resti seduto.

                           (Non è approvato)

   Gli emendamenti 19.19, 19.3 e 19.24, 19.20 e 19.21 sono ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 19.48  e
  il subemendamento 19.48.1.

   ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ARDIZZONE.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  Assessore,  si
  sta  facendo per quanto riguarda le procedure esecutive  in  corso,
  perché  gran  parte di questi beni immobili, che dovrebbero  essere
  venduti   per  ripianare i debiti, hanno dei pignoramenti; ci  sono
  dei pignoramenti,  magari c'è uno di primo grado, ci sono una serie
  di pignoramenti in coda.
   Io ritengo che sia opportuno, per evitare un conflitto -  avvocato
  Caputo,  anche  con il codice di procedura civile,  che  si  scriva
   fatte salve le procedure esecutive in corso . Mi sembra il minimo.
  Questo  per  chiarezza.  Perché  per  i  beni  sui  quali  c'è   un
  pignoramento da parte di un creditore già definito, che  faccio  lo
  rimetto in circuito e gli faccio riavviare le procedure esecutive?

   PRESIDENTE.   Onorevoli  colleghi ho  bisogno  dell'attenzione  da
  parte del Governo.
   Noi  siamo all'emendamento 19.48,  con il sub emendamento 19.48.1,
  che però non tratta la questione posta dall'onorevole Ardizzone.
   Io avevo sospeso la seduta per venti minuti proprio perché speravo
  che si fosse trovato un approfondimento.
   Ripeto che il Governo ha presentato il subemendamento 19.48.1 bis.
  Ne do lettura:
    Dopo le parole  ai sensi del comma 1' sono aggiunte  acquisite le
  relazioni  di stima di cui alle lettera b) del comma 2  .  Dopo  le
  parole   comma  3   inserire le parole  fatte  salve  le  procedure
  esecutive in corso.
   Il parere della Commissione?

   APPRENDI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 19.48, come emendato.
  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
                            (E' approvato)

   Si  torna  al fascicolo e si passa all'emendamento 19.34,  che  ha
  avuto  il parere contrario della Commissione Bilancio ed  è  quindi
  improcedibile.
   Si  passa all'emendamento 19.47 che ha avuto, anch'esso, il parere
  contrario della Commissione Bilancio ed  è quindi improcedibile.
   Comunico che il Governo ha presentato l'emendamento 19.49 che è la
  riscrittura  complessiva del comma 9, dell'articolo 19.   A  questo
  emendamento sono stati presentati due subemendamenti:  il  19.49.1,
  a  firma degli onorevoli Raia e Giuffrida, e il 19.49.2 a firma del
  Governo, che sono in via di distribuzione.

   FALCONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE.  Signor Presidente, chiederei al Governo di  spiegare  l'
  emendamento 19.49 che è l'emendamento su cui, poi, ruotano anche  i
  subemendamenti.  Fermo  restando che è giusto  che  si  faccia  una
  pianta  organica,  e  fermo  restando  che  diventa  sacrosanto   e
  legittimo  che  i lavoratori dei disciolti Consorzi ASI,  onorevoli
  Apprendi,  possano transitare nel nuovo Istituto, non mi pare  così
  sacrosanto  che,  nella seconda pagina, ci  siano  invece  tutti  i
  lavoratori   con   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
  continuativa

   CRACOLICI. C'è un emendamento soppressivo.

   FALCONE. Se è stato presentato un emendamento soppressivo,  chiudo
  il mio intervento.

   PRESIDENTE.   Onorevoli  colleghi,  si  riparte   dall'emendamento
  19.49.2 che è il subemendamento più lontano rispetto al testo.

   BENINATI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BENINATI.  Signor  Presidente, le chiedo una  cortesia,  vista  la
  distrazione  e visto che molti colleghi non sanno che  cosa  stiamo
  trattando,  tenuto  conto  che sono stati  presentati  diversi  sub
  emendamenti,  chiedo al Governo di illustrare l'emendamento  19.49,
  così come è scritto.
   Dopodiché,  alla  luce  di  questi  subemendamenti  che   arrivano
  velocemente e  poiché si tratta di personale, di lavori socialmente
  utili - chi più ne ha più ne metta -  invito gentilmente il Governo
  a riferire la portata dell'emendamento e, gentilmente, lo spieghi.
   Ognuno  cerchi di capire e si assuma le responsabilità  di  quello
  che  vuole  votare perché mi sembra che si stia andando a  trattare
  materia   complessa   di  assunzioni,  di  personale,   di   lavori
  socialmente utili - e chi più ne ha più ne metta -.
   Signor  Presidente, non penso che la norma debba essere quella  di
  aprire  ad assunzioni che forse non erano previste. Quindi,  se  il
  Governo  lo ritiene, ci spieghi i contenuti dell'emendamento  19.49
  perché  è  un emendamento presentato in Aula ed è giusto che  venga
  illustrato.

   FORMICA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FORMICA. Signor Presidente, mi rivolgo al Governo, e se il Governo
  mi  dà  un  attimo di attenzione risparmiamo tempo e  velocizziamo.
  Finalmente  ho  letto l'emendamento 19.49, a firma del  Governo.  E
  l'emendamento 19.49.2, sempre a firma del Governo,  che  casserebbe
  questa parte.
   Ritengo  che  con  l'approvazione dell'emendamento  19.49.2  possa
  andare  bene  perché  fa  un  momento di  chiarezza  rispetto  alle
  previsioni  normative e istituzionali. Quindi,  con  l'approvazione
  dell'emendamento 19.49.2 si migliora l'articolo 19.

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa all'emendamento   19.49.2
  del Governo.
   Il Parere della Commissione?

   APPRENDI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Lo  pongo  in  votazione. Chi  è  favorevole  rimanga
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Quindi, l'emendamento 19.49.1 è superato.

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'emendamento 19.49, a  firma  del
  Governo  essendo  stato per metà cassato, ossia  dalla  parole   il
  personale' alle parole  nella nuova pianta organica dell'istituto',
  rimangono in vita le ultime quattro righe dell'emendamento, che  da
  sole non hanno un grande senso, le leggo:  la presente disposizione
  non  comporta  maggiori  oneri a carico  della  Regione  poiché  il
  relativo  personale  andrà  a  coprire  i  posti   '  erano   righe
  strettamente collegate alla parte cassata.

   LENTINI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE.  L'emendamento  è  già  stato  votato  ed   il   testo
  dell'articolo  si ferma alla parola  istituto'. Rimane  inteso,  mi
  rivolgo agli Uffici, che con l'art. 117 del Regolamento interno  si
  troverà rimedio alla parte finale dell'articolo.

   CRACOLICI. Le righe erano connesse a quella parte di emendamento

   PRESIDENTE.  Le  righe restanti erano connesse a quella  parte  di
  emendamento  che  è  stato  abrogato. Gli Uffici  valuteranno,  con
  l'art.  117  del Regolamento, se è opportuno cassare tutto  o  fare
  rimanere una parte di questo. Il problema sarà risolto in  sede  di
  coordinamento.
   Onorevole Lentini, ha facoltà di intervenire.

   LENTINI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  ma  non  abbiamo
  sempre  detto  che per quanto riguarda i precari,   abbiamo  sempre
  ripetuto   che   le   persone  che  devono  essere   aiutate   sono
  esclusivamente quelle le cui assunzioni sono state  fatte  a  tempo
  determinato al  31  dicembre 2008.
   Abbiamo lavorato e marciato in tal senso
   Mi  chiedo perché oggi stiamo facendo un percorso diverso?  Signor
  Presidente, mi sembra che la Circolare del Presidente della Regione
  prescrive  che coloro i quali abbiano lavorato dall'1 gennaio  2009
  non possono  rivendicare alcun posto di lavoro. Fino al 31 dicembre
  2008 rientrano tutti.
   Se  per  questi facciamo un ragionamento diverso, ditemelo, perché
  da  qui in poi tutto il personale che deve essere garantito,  oltre
  questa data. Perché stiamo cambiando percorso?
   Mi rimetto all'Aula. Se abbiamo fatto un ragionamento generale per
  tutti,  nessuno  escluso,  per  le persone  inserite  nel  contesto
  lavorativo  con evidenza pubblica, i ragazzi che sono sia  a  tempo
  determinato che indeterminato, entro il 31 dicembre 2008.
   Ora perché diciamo cose diverse? Così ci facciamo linciare  Non  è
  onesto questo ragionamento.
   Signor  Presidente, le chiedo di intervenire. Queste  parole  sono
  state   scritte  dal  Presidente  della  Regione  ad  inizio  della
  legislatura.
   Ci  siamo  soffermati al 31 dicembre 2008. Non capisco perché  non
  possiamo continuare su questa linea.

   PRESIDENTE. Onorevole Lentini, l'Aula si è già pronunciata.

   LENTINI.  Giochiamo con la vita delle persone.  Nella  fattispecie
  parliamo  di  tre  persone  non di cento persone.  Ne  hanno  pieno
  diritto  perché  assunte  entro il 31 dicembre  2008  con  evidenza
  pubblica. Mi vergogno,  non lo trovo onesto.

   PRESIDENTE.  Pongo in votazione l'emendamento 19.49  a  firma  del
  Governo. Il parere della Commissione?

   APPRENDI, vice presidente della Commissione e relatore. Favorevole

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Onorevoli  colleghi, gli emendamenti 19.31 e 19.46 sono  preclusi.
  All'emendamento  19.40  c'è il parere contrario  della  Commissione
  bilancio per cui è improcedibile.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.   Signor  Presidente,  voglio  solo   dire   una   cosa
  all'onorevole  Lentini, per evitare che ci siano equivoci  tra  chi
  usa due pesi e due misure.
   Qui  si  è  posta una questione che è la seguente. Io  non  so  se
  c'erano tre, una o mille persone. Non ne ho idea. So, però una cosa
  e  cioè  che  c'è una comprovata giurisprudenza, nel  senso  che  è
  abbastanza  consolidato il percorso che vede il  Commissario  dello
  Stato  agire  con molta attenzione su norme di questo tipo.  Perché
  per  come avevamo scritto la norma, dove stavamo stabilendo che  la
  pianta  organica  del  nuovo istituto si costituiva  a  seguito  di
  tutte le stabilizzazioni.
   Se il rapporto a tempo indeterminato è un atto dovuto, il rapporto
  a  tempo  determinato non può essere connesso alla pianta  organica
  come  una  fotografia di quello che esiste, perché  inevitabilmente
  verrà impugnata e faremmo più danno a quelle persone

   LENTINI.     Così per come era scritto nel disegno  di  legge  hai
  ragione tu, ma quello del Governo è un'altra cosa.

   CRACOLICI  io non so come era stato scritto nel disegno di  legge,
  ho guardato questo testo e con questo testo, così come era scritto,
  ti  assicuro  che  invece  di risolvere  il  problema,  lo  avremmo
  aggravato e resa impossibile qualunque forma di stabilizzazione per
  il personale precario, perché le piante organiche si fanno prima  e
  poi  valuti  cosa fare. Non si possono fare le piante  organiche  a
  seguito  di  quello  che  hai.  Al  di  là  delle  nostre  migliori
  intenzioni, avremmo fatto un danno alle persone.

   LENTINI  presentiamo un subemendamento

   CRACOLICI.     Io  credo  che, senza drammatizzare  quello  che  è
  successo, oggi stiamo costituendo questo istituto con dei  principi
  che devono regolare, innanzitutto, la vita di questo istituto.
   Il  primo principio è quello di avere una pianta organica certa  e
  definita, che non vuol dire che deve essere esclusivamente fatta al
  personale  a  tempo  indeterminato. Sicuramente deve  prevedere  il
  personale  a  tempo  indeterminato, ma  sulla base  del  cosiddetto
   progetto  industriale , chiamiamolo così, potrebbe  anche  esserci
  una  pianta organica, non è un caso che si dica  entro cinque  mesi
  l'istituto  approverà la pianta organica, dove saranno previste  il
  numero  di unità, la tipologia di funzione o potrà essere  previsto
  del personale in più rispetto a quello che è in atto è il personale
  a tempo indeterminato .
   Non    vorrei   che   si   drammatizzasse   una   questione   che,
  obiettivamente, non considero drammatica.

   MAIRA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LENTINI. Che speranze diamo alle  persone che erano impiegate   al
  31 dicembre 2008? Come glielo spieghiamo?

   MAIRA.  Onorevole  Lentini, mi ascolti  un  minuto,  questo  è  un
  problema che tocca tutti.
   Io  non vorrei che succedesse con il personale ASI, legato  ad  un
  rapporto di lavoro a tempo determinato, quello che è successo con i
  dipendenti dell'ARPA.
   Lei ricorderà, signor Presidente e ricorderà anche l'Aula e invito
  i colleghi a trovare una soluzione,  perchè una parte del personale
  dell'ARPA  non ha più visto trasformato il rapporto  di  lavoro  da
  determinato  a   tempo indeterminato,  perché per un  incidente  di
  percorso  tipo  quello che stiamo discutendo questa  sera,  si  era
  interrotto il rapporto di lavoro.
   Per  cui  quando abbiamo stabilizzato il personale si sono salvati
  soltanto quelli che non avevano avuto interruzione nel rapporto  di
  lavoro.
   Possiamo fare qualunque cosa, l'importante che stabiliamo,  questa
  sera,   che  per  il  personale a tempo  determinato  non  ci  sarà
  interruzione  del  rapporto di lavoro tra l'attuale  configurazione
  giuridica   delle   ASI   e  la  futura  configurazione   giuridica
  dell'Agenzia  così come la stiamo discutendo questa  sera,  perché,
  al di là  di tutte le discussioni faremmo del danno a delle persone
  che  meritano e hanno diritto di essere stabilizzate come tutte  le
  altre.

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi eravamo all'esame dell'emendamento
  19.32.
   Alla  luce  del voto espresso all'emendamento 19.49  che  è  stato
  rimodulato  dall'emendamento 19.49.2  che  ha  dichiarato  precluso
  l'emendamento  19.49.1,  l'emendamento  19.32  è  superato,  perché
  tratta la materia dei lavori socialmente utili.
   E'  stato  dichiarato precluso dall'approvazione  dell'emendamento
  19.49.

   GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   GIUFFRIDA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sostengo  ancora
  l'emendamento 19.32 perché riguarda delle fattispecie che non  sono
  contemplate nel disegno di legge.
   Sostanzialmente  riguarda il personale ASU che ha  lavorato  nelle
  ASI  per  tre  anni e che non è contemplato nel disegno  di  legge.
  Pertanto   sono  lavoratori  che  hanno  un  rapporto,  che   hanno
  instaurato  con  un contratto ad evidenza pubblica e  che  prestano
  attività da tre anni nelle ASI e sono utilizzati ma non sono  stati
  integrati  in  pianta  organica  perché  non  ce  ne  è  stata   la
  possibilità,  ma  ci  sono le vacanze in pianta organica.  Pertanto
  ritengo che l'emendamento 19.32 debba essere votato.

   PRESIDENTE. Il problema è che l'Aula si è espressa ed ha approvato
  l'emendamento  19.49 a firma del Governo, dopo  l'approvazione  del
  subemendamento   19.49.2  che  eliminava  una   parte   consistente
  dell'emendamento  19.49,   tra  cui  tutti  i  lavoratori  a  tempo
  indeterminato,  i  lavoratori socialmente  utili,  per  cui  questo
  argomento,   ancorché  abbia  avuto  il  parere  favorevole   della
  Commissione   bilancio  è  superato  dal  fatto  che  l'emendamento
  principale, precedente, il 19.49 ha eliminato gli LSU.

   GIUFFRIDA.  Gli Uffici mi avevano detto altro. Che  era  opportuno
  attenzionare  questa  fattispecie perché nell'emendamento  proposto
  dal  Governo c'era una situazione poco chiara quindi sarebbe  stato
  opportuno chiarirla con l'emendamento a mia firma.
   Se avessi pensato che era superato, sicuramente, non avrei chiesto
  di  mantenere l'emendamento. Ho parlato col dottore Di Gregorio che
  mi  ha  detto che era il caso di puntualizzarlo,  perché in  quella
  fattispecie presentata, nell'emendamento 19.49 a firma del Governo,
  questa  fattispecie che ho individuato nell'emendamento  19.33  non
  era  prevista ed era opportuno integrarla. Avevamo avuto il  parere
  favorevole della Commissione  Bilancio' e del Governo.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le chiedo scusa,
  ma  credo che il collega abbia ragione, nel senso che l'emendamento
  in questione si pone l'obiettivo di autorizzare il nuovo istituto a
  utilizzare,   nelle  more  del  processo  di  stabilizzazione,   il
  personale  in rapporto contrattuale di tipo precario  che  in  atto
  viene  utilizzato come lavoratori socialmente utili. Quindi  mentre
  quello,  sostanzialmente, bloccava il processo di  stabilizzazione,
  perché   c'era  il  problema  della  pianta  organica,   questo   è
  autorizzativo ai fini della prosecuzione.
   Mi  permetto  di aggiungere, viste le questioni che  ha  posto  il
  collega  Lentini,  che  potremmo,  con  questo  emendamento,  anche
  autorizzare,  nelle  stesse  condizioni  con  cui   in  atto  viene
  utilizzato  il  personale  anche il personale  che  è  in  rapporto
  contrattuale,  co.co.co, co.co.pro., non so che cosa  fosse,  nelle
  more  dei  processi di stabilizzazione di mantenere i  rapporti  in
  essere  dal  punto  di  vista contrattuale, ma  non  significa  che
  passano  nella pianta organica, sapendo che può essere una norma  a
  rischio.
   Detto  questo  è  un  modo di distinguere  il  personale  a  tempo
  indeterminato  da  quello  a tempo determinato  che  autorizzava  a
  proseguire nelle more della stabilizzazione. Però, bisogna fare  un
  subemendamento.

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la questione è accantonata vediamo
  tecnicamente  con   gli uffici come potere risolvere  il  problema.
  Siamo in condizione di trattare altri emendamenti all'articolo  19?
  Abbiamo  accantonato l'emendamento per approfondire con gli uffici,
  continuiamo intanto con quelli che possiamo fare.
   L'emendamento 19.35 è improcedibile perché ha il parere  contrario
  della Commissione bilancio, il 19.43 è improcedibile.

   FALCONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi  pare  che
  sia  necessario un parere della Commissione Bilancio perché non c'è
  copertura finanziaria, spiego perché.
   Succede  questo: ci sono alcune società di gestione, ad esempio  a
  Caltagirone   c'è  la  GIA  che  gestisce  i  servizi   idrici   di
  potabilizzazione   e   di   depurazione   per    quanto    riguarda
  l'insediamento  produttivo  dell'area di  sviluppo  industriale  di
  Caltagirone, ha un contratto fino al 2015.
   Cosa  succede  se domani mattina si scioglie il consorzio  ASI  di
  Caltagirone  e  il  nuovo istituto non rinnovasse  tale  contratto?
  Perché  il contratto va rinnovato automaticamente atteso  che  è  a
  costo   zero  allo  stesso  costo  e  si  tratta  di  un   servizio
  necessario, fondamentale.
   Quindi,  chiedo  che la Presidenza rivaluti la stessa  Commissione
  Bilancio,  ma  non  c'è un problema di copertura finanziaria.  C'è,
  invece,  la  necessità del mantenimento di questi contratti  almeno
  fino alla scadenza degli stessi; dopo, quando scadranno perché  c'è
  un  contratto a monte bilaterale, quando scadranno poi  chiaramente
  il nuovo istituto potrà decidere se rinnovare o meno.
   Quindi,  è  necessario che questo emendamento venga apprezzato,  e
  venga   apprezzato  anche  favorevolmente,  perché  altrimenti   si
  aprirebbe un contenzioso che non sappiamo dove porterà.
   Pertanto,  chiedo  al  Presidente che  rivaluti,  rimetta,  faccia
  verificare questo emendamento e lo faccia apprezzare.

   PRESIDENTE. Onorevole Falcone, al di là del parere contrario della
  Commissione bilancio che obiettivamente impedisce anche  di  andare
  avanti,  come  facciamo? Mi pongo un problema di natura  giuridica:
  come si fa per legge a mantenere dei contratti in vita?
   Io  credo  che  poi i commissari liquidatori dei consorzi  avranno
  l'esigenza per alcune società partecipate di mantenere il  servizio
  indipendentemente dalla volontà del legislatore. Secondo  me  è  un
  atto amministrativo che prescinde dalla volontà del legislatore per
  cui,   oltre  alla  bocciatura  dell'emendamento  da  parte   della
  Commissione   bilancio,  faremmo  una  forzatura   legislativa   se
  approvassimo questo emendamento.
   Onorevole  Assessore,  sulla materia non  l'abbiamo  interpellato.
  Vuole dire qualcosa?
   Si passa all'emendamento 19.22, a firma dell'onorevole Leontini.
   E' mantenuto o ritirato?

   LEONTINI. Ritirato.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 19.14, a firma dell'onorevole Bufardeci.
   Non  essendo  presente in Aula l'onorevole Bufardeci  lo  dichiaro
  decaduto.
   E'  ritirato l'emendamento 19.23, a firma dell'onorevole Leontini.
  L'Assemblea ne prende atto.
   Gli  emendamenti  19.29, 19.45 e 19.33 sono improcedibili  per  il
  parere negativo della Commissione Bilancio.
   Rimane  accantonato l'articolo 19 e l'emendamento 19.32,  a  firma
  dell'onorevole Giuffrida.

   Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:

                             «Art. 20.
                          Norma interpretativa

   1.   Al  fine  di  evitare  il  perdurare  ovvero  l'insorgere  di
  contenziosi  che  potrebbero determinare un  aggravio  di  spesa  a
  carico degli enti di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1,
  in  relazione  all'atto di indirizzo n. 15845 del  17  aprile  2008
  adottato  dall'ex Assessorato dell'industria, l'articolo  83  della
  legge  regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato  e  integrato
  dall'articolo  129 della legge regionale 26 marzo 2002,  n.  2,  si
  interpreta  nel senso che, a far data dall'entrata in vigore  della
  legge  regionale 26 marzo 2002, n. 2 e fino al 31  marzo  2008,  ai
  presidenti dei consorzi di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984,
  n. 1, spetta un compenso determinato in misura pari al 75 per cento
  dell'indennità  di  funzione minima spettante al  presidente  della
  provincia  regionale di appartenenza, con la riduzione del  10  per
  cento  prevista  dall'articolo 17 della legge  regionale  26  marzo
  2002,  n.  2,  e  senza  raddoppio  per  lavoratori  dipendenti  in
  aspettativa e liberi professionisti che hanno ricoperto la  carica.
  Ai  vicepresidenti dei suddetti consorzi spetta un compenso pari al
  50  per  cento  di quello spettanti ai presidenti. A far  data  dal
  primo  aprile  2008,  i  suddetti compensi sono  determinati  nella
  misura  prevista  dal  comma  DPRS  21  luglio  1994  e  successive
  modifiche ed integrazioni con le limitazioni di cui all'articolo 17
  della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

   2. All'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,  è
  aggiunto il seguente comma:

   7  bis.  Le  disposizioni  di  cui al  presente  articolo  non  si
  applicano  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
  agricoltura aventi sedi nel territorio della Regione e all'Istituto
  zooprofilattico sperimentale della Sicilia'».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -  dagli  onorevoli Leontini, Mancuso, Buzzanca  e  Limoli:  20.1,
  20.2, 20.3;
   - dagli onorevoli Falcone, Pogliese, Buzzanca e Vinciullo: 20.5;
   -  dagli  onorevoli Bufardeci, Mineo, Cimino, Scilla e  Incardona:
  20.4.

   BENINATI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BENINATI. Assessore, l'articolo 20 è di sua conoscenza o  è  stato
  previsto dall'Assemblea?
   Io  vorrei fare notare a tutti i colleghi che non so, intanto,  se
  si  è  tenuto conto a quanto ammonterà, se questo emendamento fosse
  approvato ci vuole una copertura economica, perché stiamo parlando,
  praticamente, la chiamiamo norma interpretativa ma, di fatto, è una
  sanatoria  perché,  forse,  non tutti  i  colleghi  sanno  che  gli
  stipendi o i soldi che vengono dati ai presidenti di tutti gli enti
  della  Regione  vengono regolarizzati - qui  lo  dice  ed  è  anche
  scritto male - prevista dal comma DPRS - non capisco cos'è il comma
  DPRS  -  comunque, con un decreto del Presidente della Regione  per
  cui  questi  emolumenti ai Presidenti vengono riconosciuti  con  un
  decreto del Presidente della Regione il quale saltuariamente,  dopo
  un paio di anni, li aggiusta, li rettifica.
   Noi,  invece, qui, stiamo dicendo che cosa? Che i presidenti  o  i
  commissari, molte volte sono Commissari, da una certa data  in  poi
  fino  al 31 marzo del 2008, quindi, è una norma retroattiva ed ecco
  perché  è stata scritta come norma interpretativa perché voi  tutti
  sapete  che  una  norma  di interpretazione autentica  richiama  il
  pregresso, altrimenti non ce n'era nessun bisogno, quindi questo  è
  un  artificio per richiamare - onorevole Cracolici, mi segua  -  in
  questo  articolo 20 c'è qualcosa di veramente strano per cui  credo
  che  se  il  Presidente della Regione ha piacere di aggiornare  gli
  stipendi,  non  solo  dei presidenti delle  ASI  ma  di  tutta  una
  categoria  di figure che ricoprono questi ruoli, lo faccia  ma  che
  ora  noi,  con  legge,  vogliamo regolarizzare,  con  questa  norma
  interpretativa, emolumenti di presidenti da una certa data fino  al
  2008  obiettivamente mi sembra una forzatura anche perché se  anche
  fosse  che  ci  sono contenziosi, nessuno a queste figure   ha  mai
  detto  di esercitare questo servizio e, quindi, a cosa fatta,  poi,
  reclama qualche cifra maggiore.
   Stiamo  parlando del fatto che i Presidenti delle ASI o Commissari
  antecedenti  al  2008 verrebbero pagati pari al 75% dei  Presidenti
  delle Province.
   Pertanto,  ritengo  che  questa norma  vada  dal  Governo,  se  la
  mantiene, spiegata se porta un'economia e penso proprio di no.
   Certamente  se  ci sono dei contenziosi perché i presidenti  delle
  ASI  del  periodo  li  hanno fatto non li può risolvere  la  legge,
  scusatemi, ma li dovrebbe risolvere un decreto del Presidente della
  Regione  perché  così è previsto e non è stato da  tanti  anni  più
  aggiornato, quindi non vedo perché l'Assemblea si debba caricare la
  responsabilità di approvare una norma in sanatoria di qualcosa  che
  non si capisce e il perché si debba fare adesso.
   Pertanto,  lo  dico  apertamente, sin da  adesso,  non  solo  sono
  contrario,  ma su questa norma, se il mio capogruppo lo  condivide,
  chiederò   il   voto  segreto  perché  mi  sembra   una   forzatura
  istituzionale, altrimenti potrei dire perché non aggiustiamo  tutti
  gli emolumenti di tutti gli enti che negli anni non lo hanno avuto,
  per le ASI, sì, per gli altri no.
   Oltretutto non comprendo neanche, infatti, perché c'è quella  nota
  delle  Camere di commercio, dei consorzi zooprofilattici, mi sembra
  una forzatura. Il Presidente della Regione ha lo strumento se vuole
  aggiornare questi emolumenti, lo faccia, ma siccome non lo può  più
  fare  per  il  regresso e allora si vuole fare con norma  di  legge
  chiamandola  interpretazione autentica. Scusatemi, ma  è  una  vera
  porcheria.

   ODDO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ODDO.  Signor  Presidente, con molta sincerità  non  definisco  un
  qualcosa  di  incomprensibile l'intervento  del  collega  Beninati,
  perché  mi piace utilizzare un altro linguaggio, non direi mai  che
  una norma scritta e approfondita in una commissione di merito è una
   porcheria' né direi mai che questa norma è una sanatoria, né direi
  mai  che  i  contenziosi non sono in atto, né  direi  mai  che  nel
  passato  si è fatta una norma per l'IACP tirando fuori dal cilindro
  -  quella  sì che era una vergogna - e ai tempi in cui si è  tirata
  fuori  quella norma per i presidenti dell'IACP il collega Beninati,
  se non ricordo male, era deputato e non so se era anche al Governo,
  quindi lasciamo stare.
   Non  definirei una porcheria un approfondimento fatto per chiudere
  un  contenzioso vero dove non c'è nessun onere aggiuntivo e dove si
  parla  semplicemente di interpretare per tutti, soprattutto per  le
  persone oneste che hanno applicato per come si deve tutto quanto  è
  stato    evidentemente   anche   oggetto   di   questa    specifica
  interpretativa e finalmente non rischiamo anche, da questo punto di
  vista, di soccombere.
   Prima  di addentrarmi in definizioni di questo tipo, dico  al  mio
  amico  e collega Beninati che starei attento e approfondirei meglio
  perché  anche  in questo ore ulteriori approfondimenti  sotto  ogni
  profilo  per ogni singola ASI hanno dato ragione a chi  ha  scritto
  questa norma, e non solo hanno dato ragione ma, sostanzialmente,  è
  una  norma che non solo non comporta nuove spese ma addirittura può
  metterci  al riparo da contenziosi che vedono invece soccombere  le
  ASI,  quando  dico  la  Regione lo dico perché  quello  che  stiamo
  facendo,  evidentemente, trasferendo tutto all'Istituto  metterebbe
  in condizione l'Istituto di far fronte, invece, non si capisce bene
  a che cosa.
   Non  c'è materia, addirittura, che è passata in giudicato, quindi,
  siamo  in  un  fase  in  cui  una norma interpretativa  e  non  una
  sanatoria  va  fatta  perché è giusto e anche,  se  mi  permettete,
  serio, nei confronti di tutti coloro che hanno ben interpretato  le
  norme  senza che aspettavano che si facesse come l'AICP  una  norma
  per  dire   lì ti sano sì la questione perché hai abusato',  allora
  quando  si è fatto la norma dell'IACP si è fatto quello che diceva,
  evidentemente,   il   collega  e  non  invece   in   questa   norma
  interpretativa  che riprende sin dall'inizio come era  disciplinato
  l'indennità  dei presidente e dei vicepresidente e  addirittura  la
  pone  anche  in  maniera più restrittiva rispetto anche  alla  fase
  finale dell'esperienza di queste ASI, che mette finalmente punto  e
  mette anche in condizione tutti coloro che evidentemente si trovano
  in  queste condizioni, compreso chi resiste, di essere un poco  più
  sereno, quindi, non è assolutamente vero che comporta nuovi  oneri,
  non  è assolutamente vero che è una sanatoria e non è assolutamente
  vero  che,  da questo punto di vista, non facciamo una cosa  buona,
  invece, per chiudere la partita anche da questo punto di vista.
   Quindi,  riformiamo l'ASI e finalmente usciremo anche da questioni
  che  sono frutto anche di un certo modo di fare del passato, stiamo
  mettendo un punto anche a certi modo di fare del passato e a  certe
  norme che venivano fatte  a francobollo'.

   FALCONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,   credo   che
  l'articolo  20  sia  una norma di buon senso, di ragionevolezza  e,
  soprattutto,  sia  una  norma  che vuole  evitare  veramente  degli
  inutili contenziosi. Perché?
   Nel  2002  è  stata fatta una norma che adeguava i parametri  e  i
  compensi  di  alcuni  enti,  fra cui  anche  le  aree  di  sviluppo
  integrato.  Successivamente questa legge dava mandato al Presidente
  della Regione di fissare dei parametri. Il problema è che non  sono
  mai  stati fissati questi parametri, per cui, sebbene vi  fosse  un
  parere  dell'Ufficio legislativo che favorevolmente  consentiva  di
  percepire  questi emolumenti, così come previsti  dalla  legge  del
  2002,  alla fine, mancava sempre questo decreto. Da qui è  successo
  questo contenzioso o c'è in atto questo contenzioso.
   Vorrei  dire,  come  dice  il presidente Oddo,  che,  in  effetti,
  quest'Aula già si è determinata nel 2008 e abbiamo proceduto ad una
  sanatoria per gli Istituti autonomi case popolari, stabilendo che i
  presidenti,  addirittura  i  vicepresidenti,  avessero  la   stessa
  indennità che è prevista dalla legge n. 2 del 2002.
   A  questo punto, non vedo nessuno scandalo, ma anzi dico che, onde
  evitare che vi possano essere delle controversie giudiziarie,  onde
  evitare  che possa essere richiesta la ripetizione di somme,  ormai
  prescritte,  cioè,  in  molti  casi,  c'è  anche  l'istituto  della
  prescrizione,  per  cui  andremo a  creare  contenziosi,  spese  ed
  esborso di denaro pubblico inutilmente.
     Credo  che  qua  non stiamo facendo la battaglia  per  garantire
  qualcosa,  per  garantire una maggiore indennità a qualcuno  o  per
  toglierla a qualche altro, credo che con questa norma cerchiamo  di
  sanare  definitivamente una vecchia questione di persone che  hanno
  svolto  il  proprio  compito, che hanno svolto appieno  il  proprio
  incarico e lo hanno svolto anche e soprattutto sulla scorta  di  un
  parere dell'Ufficio legale e legislativo della Regione Sicilia  che
  confermava la giustezza di quelle somme, di quegli emolumenti  così
  come venivano percepiti.
   Successivamente, invece, c'è stato tutto quello che  noi  sappiamo
  e,  allora, ecco perché dobbiamo porre in essere una pietra tombale
  per chiudere definitivamente questo contenzioso.

   DI  BENEDETTO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DI  BENEDETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal contesto
  dell'articolo, se guardo  l'ultimo periodo del comma 1,  si  evince
  che  c'è  una  norma,  che  è  quella  del  luglio  del  1994,  che
  regolamenta la fattispecie, ragione per cui non si comprende perché
  fino  al  2008  occorre  adottare  un  sistema  di  pagamento,   di
  retribuzione per i soggetti e questo sistema viene mutato  dopo  il
  2008. Prima questione. Se c'è un problema di contenzioso in corso o
  di  contenzioso  che  può  insorgere, è solo  in  un  caso,  signor
  Presidente,  che  i  soggetti  che  hanno  svolto  quelle  funzioni
  pretendono di avere di più di quanto non abbiano percepito.
   Non  credo,  infatti, che ci sia un contenzioso mosso da  soggetti
  per  restituire  soldi alla Regione. Lo muovono perché  pensano  di
  avere più soldi. Se rimuoviamo il contenzioso, è perché pensiamo di
  dare più risorse a questi soggetti ed accontentarli.
   In  questo  caso,  va  prevista la copertura  della  norma,  vanno
  stanziate le risorse per coprire questa norma, perché se devo  dare
  dei  soldi a soggetti per eliminare il contenzioso è necessario che
  la norma venga coperta e vengano previste le somme per la copertura
  della  norma, cosa che non mi pare ci sia all'interno dell'articolo
  proposto.
   Vorrei  dire un'ultima cosa che è solo un'incidentale: il comma  2
  mi pare che l'abbiamo già approvato in una norma precedente per cui
  andrebbe da questo punto di vista cassato.

   PRESIDENTE.    Si   passa   all'emendamento   20.1,    soppressivo
  dell'articolo 20, dell'onorevole Leontini.

   LEONTINI. Chiedo la verifica del numero legale.

                      Verifica del numero legale

   PRESIDENTE.   Essendo  la  richiesta  appoggiata  a   termini   di
  Regolamento  dagli  onorevoli Beninati, Buzzanca,  Maira  e  Scoma,
  indìco la verifica del numero legale
   Invito gli onorevoli deputati a registrare la loro presenza con la
  scheda di votazione.
   Chiarisco  le modalità di registrazione: il deputato  può  pigiare
  qualunque tasto.
   Dichiaro aperta la verifica.

                      (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la verifica.
                       Risultato della verifica

   PRESIDENTE. Proclamo l'esito della verifica del numero legale:

   Presenti            48    .

   L'Assemblea è in numero legale.

   Pongo in votazione l'emendamento 20.1.

   LEONTINI. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto.

         Votazione per scrutinio segreto dell'emendamento 20.1

   PRESIDENTE.   Essendo  la  richiesta  appoggiata  a   termini   di
  Regolamento,  dagli  onorevoli  Barbagallo,  Beninati,  Calanducci,
  Campagna,  Fiorenza, Musotto, Pogliese e Scoma, indìco la votazione
  dell'emendamento 20.1.
   Chiarisco  il significato del voto: chi vota sì preme  il  pulsante
  verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme  il
  pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

                      (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la votazione.

                       Risultato della votazione

   PRESIDENTE.   Proclamo  l'esito  della  votazione  per   scrutinio
  segreto:

   Presenti           53
   Votanti       56
   Maggioranza   27
   Favorevoli    23
   Contrari      29

                           (Non é approvato)

   Si passa all'emendamento 20.2 a firma dell'onorevole Leontini.  Il
  comma  2  dell'articolo 20, se vi ricordate, è stato già  approvato
  nella legge sull'agricoltura, quindi è superato e quindi tutti  gli
  emendamenti al comma 2 sono superati.
   Pongo  in votazione l'articolo 20. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:

                             «Art. 21.
                    Norma in materia di aree ex SIRAP

   1.  Al  fine  di consentire il completamento delle aree  ex-SIRAP,
  l'Assessore  regionale per le attività produttive è  autorizzato  a
  inserire nei relativi bandi del P.O. FESR 2007/2013 una riserva del
  dieci  per  cento  in  favore  dei territori  dei  comuni  nei  cui
  territori ricadono le relative aree artigianali».

   Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Leontini, Mancuso,
  Buzzanca e Limoli l'emendamento 21.1.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'articolo 21. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico   che  sono  stati  presentati  i  seguenti   emendamenti
  aggiuntivi:

   - dall'onorevole Rinaldi: A1;
   - dagli onorevoli Leontini, Mancuso, Buzzanca e Limoli: A2;
   - dall'onorevole Leontini: A6:
   - dal Governo A3, A4 e A5.

   Si  passa  all'emendamento  aggiuntivo A1,  al  quale  l'onorevole
  Beninati chiede di apporre la firma. Il parere del Governo?

   VENTURI, assessore per l'attività produttiva. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   APPRENDI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi
  è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   L'emendamento A2  è precluso.
   Si passa all'emendamento A3 del Governo.

   DI BENEDETTO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DI    BENEDETTO.    Signor   Presidente,    onorevoli    colleghi,
  l'assegnazione  delle aree ASI serve per consentire  l'insediamento
  di  attività produttive per la realizzazione da parte delle imprese
  delle  proprie strutture, ma non serve, sicuramente, per consentire
  alle aziende di impossessarsi di aree, tenerle in proprio uso,  per
  poi,  magari, cederle o venderle privatamente ad altri imprenditori
  che ne hanno bisogno.
   Non  credo che sia questa la finalità della concessione, da  parte
  delle ASI, delle aree agli  imprenditori, tant'è che la legge  dice
  che  gli  atti  di  vendita dei terreni devono prevedere  l'impegno
  dell'impresa acquirente a stabilire e a dire nell'atto quali sono i
  tempi di inizio dei lavori e quali sono i tempi di fine dei lavori,
  perché l'obiettivo è la produttività che si insedia nell'area ASI e
  questi tempi possono essere prorogati solo di 18 mesi.
   Questa  è  la norma vigente che regola la concessione  delle  aree
  ASI.
   Bene,  con  l'emendamento del Governo si propone di  prorogare  di
  ulteriori  18  mesi, oltre 18 mesi di proroga  già  dati,  che  non
  decorrono, tra l'altro, dalla gestazione dei primi 18 mesi, ma  che
  decorrono dalla data dell'approvazione della legge; per cui ci  può
  essere  un'azienda  che  doveva  realizzare  un  impianto  e  aveva
  previsto  5 anni per la realizzazione di quell'impianto,  non  l'ha
  realizzato, ha chiesto la proroga di 18 mesi, gli è stata concessa,
  questa  proroga  è scaduta un anno fa, adesso per legge  gli  diamo
  altri 18 mesi di proroga a partire dalla data di approvazione della
  legge.  Teniamo, quindi, bloccata un'area per 9 anni. Questa  è  la
  finalità.
   Credo che, poi, siccome dietro queste cose ci sono casi specifici,
  non  sono  norme  astratte, o parliamo dei  casi  specifici,  delle
  richieste  specifiche e dell'utilità sociale che  queste  richieste
  specifiche  hanno, o penso che mantenere una norma  che  prevede  i
  tempi  dell'atto più i 18 mesi sia più che sufficiente. Per  questo
  esprimo voto contrario a questo emendamento.

   VENTURI,  assessore  per  le  attività  produttive.  Dichiaro   di
  ritirare l'emendamento A3.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si   passa  all'emendamento  A4  del  Governo.  Il  parere   della
  Commissione?

   APPRENDI,    vicepresidente   della   Commissione    e   relatore.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento A.6, a firma dell'onorevole Leontini.
   Sospendo la seduta.

     (La seduta, sospesa alle ore 19.31, è ripresa alle ore 19.36)

   La seduta è ripresa.

   PRESIDENTE. Eravamo all'emendamento A.6. Lo pongo in votazione.

   DI BENEDETTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DI  BENEDETTO.  Signor Presidente, annuncio il mio voto  contrario
  all'emendamento A.6 anche per un fatto di coerenza, nel  senso  che
  per  la sanatoria che abbiamo stabilito per i presidenti delle  ASI
  che  si  erano,  in modo dubbio e illegittimo, liquidati  indennità
  superiori  a  quelle previste, ho votato contro,  benché  con  voto
  segreto.
   Siccome  stiamo  parlando  di  un'ulteriore  sanatoria  di   somme
  percepite  da parte degli Enti parco nella stessa metodologia,  per
  le stesse forme, voterò anche in questo caso contro.

   BENINATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BENINATI.  Signor Presidente, nel mio precedente  intervento  sono
  stato poco compreso.
   Qui  c'è una responsabilità - l'ho detto prima e lo dico adesso  -
  del  Presidente della Regione che avrebbe il dovere,  dopo  diversi
  anni, di regolarizzare con un decreto questi emolumenti.
   Siccome, sistematicamente, questo non si fa, poi avviene  la  lite
  in Aula per chi deve regolarizzare questi emolumenti.
   Abbiamo  fatto  -  cosa  che personalmente non  condividevo  -  la
  sanatoria  delle  ASI  perché lo dico, in modo  tale  che  resti  a
  verbale,  c'era una grande differenza con gli IACP perché gli  IACP
  si  adeguarono  gli  emolumenti,  perché  in  ambito  nazionale  fu
  stabilito così, mentre per le ASI, non essendo stabilito  in  alcun
  ambito nazionale, abbiamo provveduto con questa legge.
   A  questo  punto  mi chiedo: perché si pone ora il problema  degli
  Enti parco? Che differenza c'è? Perché ora i sostenitori delle  ASI
  dicono no agli Enti parco? È un problema politico o di altro tipo?
   Pertanto, io che non condividevo le ASI per le motivazioni che  ho
  detto  -  e l'Aula si è determinata a favore -, non capisco  perché
  per gli Enti parco che
   Fra  parentesi, i presidenti degli Enti parco, che sia chiaro, dal
  2006  sono di nomina quasi tutti dell'MPA, forse i colleghi non  lo
  sanno neanche, da quando subentrò la Interlandi.
   A  questo  punto non è più un problema personale ma di  giustizia.
  Non capisco perché ora le ASI sì, gli Enti parco no.
   Sono  enti regionali ed a questo punto c'è una lacuna a monte  che
  il  Presidente  della Regione non adegua questi  emolumenti  grazie
  alla  sua  lentezza  nel fare i provvedimenti,  e  poi  in  Aula  i
  colleghi trovano i modi per litigare.
   Non  avremmo  dovuto  fare  queste norme,  andava  fatta,  con  un
  decreto, la regolarizzazione di questi compensi.
   Io,  paradossalmente, a questo punto, ma non è in  contraddizione.
  Non  capisco perché coloro che hanno votato a favore delle ASI  sì,
  gli stessi, oggi, sugli Enti parco dicono no.
   E' veramente, scusate, schizofrenico da parte vostra. Io, a questo
  punto non aggiungo altro.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento A5, del Governo   Interventi  a  favore
  delle  imprese commerciali dei comuni della Provincia  di  Messina,
  danneggiati dalle alluvioni .


   Presidenza del presidente Cascio


   BUZZANCA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BUZZANCA.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  non   volevo
  disturbare  i  lavori  della Presidenza, intervengo  per  esprimere
  l'apprezzamento all'assessore Venturi perché, in maniera tempestiva
  e  facendosi  carico  di  un problema enorme  che  ha  travolto  la
  provincia  di  Messina,  il  22 novembre scorso,  interessando  ben
  ventiquattro  Comuni,  ha avuto la sensibilità di  comprendere  che
  oltre al lutto che noi rispettiamo per le tre vittime di Saponara
   Signor presidente, vedo che l'argomento non interessa molto i miei
  colleghi  parlamentari che sono affaccendati in altre faccende,  le
  vittime sono argomento che viene ostentato in tante occasioni e che
  perde  di effetto e di efficacia, nel momento in cui non vi sono  i
  riflettori; invito i colleghi parlamentari ad essere più attenti su
  questo  argomento  perché  è un argomento  che,  in  questi  ultimi
  giorni,   ha  seminato lutto, dolore, panico ed ha  determinato  la
  necessità di intervenire per evitare che molte microimprese,  molte
  piccole  imprese,  potessero arrivare alla chiusura  delle  proprie
  attività  e,  quindi,  trovarsi  sul  lastrico,  insieme  ai   loro
  dipendenti.
   Ogni  microimpresa,  ogni  piccola impresa,  ogni  media  impresa,
  fortemente  colpita da quel tragico 22 novembre, si trova  oggi  in
  ginocchio. Questo intervento, signor Assessore, devo sottolinearlo,
  è  un  intervento  tempestivo, è un intervento  efficace  ed  è  un
  intervento  che  ci  fa  capire  che,  nel  momento  in  cui  vi  è
  sensibilità, nel momento in cui vi è la necessità - so  che  lei  è
  stato  sui posti ed ha visitato la provincia di Messina  -,  ci  fa
  capire che in quella occasione lei, signor assessore, non ha  fatto
  una  passerella, ma ha voluto rendersi conto, come  deve  fare  chi
  governa, della realtà e del dramma che vive una popolazione ed ora,
  in  maniera consequenziale, ha predisposto un intervento  di  legge
  che certamente non possiamo non vedere con particolare favore.
   Annuncio, quindi, il mio voto favorevole all'emendamento A.5.

   LACCOTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LACCOTO.  Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  credo  che  su
  questo argomento sia anche giusta la condivisione da parte di tutta
  l'Aula,  in maniera unanime e senza alucna riserva anche  perché  è
  l'unica  norma che senza impinguamento di spesa consente di  venire
  incontro alle imprese che, in questo momento, vivono grave  disagio
  economico.
   E'  chiaro  che  l'Assessore  è  stato  solerte  nel  fare  questo
  emendamento nella prima occasione, ma è anche chiaro che quest'Aula
  -  si  era  aperto  proprio un dibattito -  dovrà  non  spegnere  i
  riflettori  su  una  vicenda tragica e drammatica  che  ha  colpito
  questi paesi della provincia di Messina. Sappiamo che vi è, assieme
  a  quella  che  è la crisi nazionale ed internazionale,  una  crisi
  irreversibile  e che, quindi, da oggi in avanti credo  che  non  si
  possa  dimenticare o allungare i tempi così come è stato fatto  per
  altre  zone  quali  Giampilieri, Scaletta ed  altre,  ma  bisognerà
  attenzionare,   attraverso   un  dibatto   ed   un   voto   unanime
  dell'Assemblea,  il Governo nazionale perché emani  al  più  presto
  possibile l'ordinanza che possa bloccare quelli che sono in  questo
  momento  i  mutui,  i pagamenti delle banche, le  scadenze,  perché
  altrimenti l'economia andrebbe sicuramente al disastro. Questo è il
  problema. Se vogliamo evitare di far protestare molti imprenditori,
  commercianti, operatori del territorio, se vogliamo evitare che  vi
  sia  il  fallimento  in  un  momento  così  tragico  dovremmo  come
  Assemblea  sicuramente  e,  quindi,  anche  attraverso  il  Governo
  regionale  chiedere  l'immediato riscontro  da  parte  del  Governo
  nazionale.  L'ordinanza  diventa  necessaria.  Questa   credo   sia
  condivisibile dai deputati della provincia di Messina ma  anche  da
  tutta  l'Aula  e  possa  rappresentare il  riscontro  immediato  ad
  un'esigenza che deve essere immediata.

   ARDIZZONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ARDIZZONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivisione  su
  questo emendamento e pieno apprezzamento per il modo di operare per
  il modo di operare dell'Assessore Venturi perché al di là di andare
  alla  ricerca  di  luci  della ribalta  sulle  tragedie  che  hanno
  afflitto  la  comunità messinese, posso dire che è  stato  uno  dei
  pochi,  in  silenzio, anche sulla base delle esperienze  precedenti
  quali  Lampedusa,  quello che era successo anche  in  provincia  di
  Messina,   ha   preparare   in   silenzio   un   emendamento   che,
  effettivamente,  dà  ristoro alle aziende,  alle  piccole  imprese,
  perché  di  questo è fatto il tessuto economico della provincia  di
  Messina,   che hanno perso quasi tutto, a quelle aziende che  hanno
  voglia  di  rialzarsi.  Per cui apprezzamento  pieno  all'assessore
  Venturi  per il suo modo di operare, ripeto al di là della  ricerca
  delle  televisioni e delle luci della ribalta e, credo che il  voto
  non possa non essere favorevole da parte dell'Aula.

   FORMICA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FORMICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo; è
  ovvio  che  vanno  i miei apprezzamenti all'operato  dell'assessore
  Venturi  ma vado oltre e chiedo al presidente Lombardo che  domani,
  nell'incontro a Roma per la stesura del provvedimento  del  Governo
  nazionale  per  gli aiuti da concedere, chieda con  forza  che  una
  parte  delle  somme  previste  venga data  come  primo  aiuto  alle
  imprese. Perché dico questo? Perché tutti sappiamo oggi qual  è  il
  problema  del  credito  con  le banche  che  sono  anche  restie  a
  concedere  credito anche se coperti questi crediti  proprio  perché
  sono in grande sofferenza.
   Allora, siccome la tragedia che ha investito i nostri territori ha
  comportato  la  chiusura  di una serie di  piccole  e  piccolissime
  attività  che  non possono aspettare neanche i due  o  i  tre  mesi
  necessari, nella migliore delle ipotesi, per le pratiche, per avere
  un  primo  start  up  per  ripartire alle  piccole  e  piccolissime
  imprese,  nel decreto che si sta scrivendo a Roma per gli aiuti  da
  dare  alle  zone  alluvionate, all'interno di  questo  decreto,  si
  preveda  una  somma  da dare cash, anche piccola,  alle  piccole  e
  piccolissime  imprese  commerciali, artigianali,  che  hanno  perso
  tutto per poter ripartire.
   Questo è fondamentale ed è fondamentale che si preveda all'interno
  del  decreto nazionale che si sta scrivendo in queste ore.  Perché?
  Perché  attraverso  le  procedure previste dal  decreto  che  è  di
  emergenza  si  può  velocissimamente dare questo  segnale  a  tante
  piccole attività che altrimenti non ripartirebbero più.
   Quindi,   è  questo  l'appello  che  lancio,  va  il  mio   plauso
  all'assessore  Venturi  che  ha  fatto  quello  che  è  nella   sua
  competenza  fare, ma è importante che il Presidente  della  Regione
  chieda  che  all'interno del decreto che il Governo  nazionale  sta
  emanando  sia previsto che una parte delle somme vada alle  piccole
  imprese  che  hanno  perso tutto come ristoro iniziale  per  potere
  ripartire subito con l'attività.
   Questo  è  quello che chiedo al presidente Lombardo come battaglia
  da fare a favore degli alluvionati del 22 novembre.

   BENINATI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BENINATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io lo so che dopo
  questo  intervento  avrò  dei  mugugni  di  alcuni  colleghi,  però
  purtroppo  vede  io cerco, nel mio modo di comportarmi,  di  essere
  sempre il più possibile equo.
   Io  ringrazio  dell'iniziativa l'Assessore che ha, in  un  momento
  anche  drammatico,  che ha visto Saponara in  una  situazione  così
  grave, di morti, però cari colleghi vorrei ricordare a tutti  e  mi
  dispiace che anche i miei colleghi della provincia poco fa  non  lo
  hanno  citato,  che  nella  provincia  di  Messina  -   e  lo  dico
  all'assessore  Venturi  che  non ha  colpa,  devo  dire,  perché  è
  arrivato  da  poco -, di eventi alluvionali e di imprese  distrutte
  economicamente  potrei citarne almeno altri tre, perché  altrimenti
  faremmo, solo per il fatto che l'ultimo arrivato è più recente,  ma
  dimenticheremo  alcuni eventi del 2008, potrei  citarne  uno,  l'11
  dicembre  del  2008,  c'è stata una cosa simile  al  disagio  delle
  imprese,  l'alluvione che ebbe come baricentro  - e fu presente  il
  Presidente della Regione - Falcone.
   Ricordo  a  tutti  che  andammo tutti lì, ma non  riguardava  solo
  Falcone,   riguardava   Falcone,   riguardava   Terme   Vigliatore,
  riguardava Patti, riguardava una quantità di comuni, in particolare
  Terme   Vigliatore   e   Furnari,   dove   c'è   una   grossissima,
  importantissima  azienda del florivivaismo, sono  state  totalmente
  distrutte.
   Io  nel  2010  intervenni con una norma a cui  poi  non  s'è  dato
  seguito  perché il Governo ha avuto ben altre cose a  cui  pensare,
  intervenni per mettere una norma proprio di notte perché si ricordò
  un  evento  di Acireale del settembre del 2008 e ci si  dimenticava
  che a dicembre del 2008 era successa una catastrofe.
   Allora,  siccome vorrei e invito l'assessore Venturi  se  lo  vuol
  fare a non limitarsi al problema limitativo di un evento ultimo  ma
  ricordiamoci che, Assessore, che nel 2008, nel 2009 sono  successi,
  in  alcuni comuni della provincia di Messina, eventi equivalenti  e
  che  anche queste aziende di quei territori, ad oggi, aspettano  da
  tre,  quattro  anni ma non hanno avuto nulla e questo  è  un  fatto
  grave  perché  ormai sono passati quasi tre anni e  nessuno  se  lo
  ricorda più ma, ad oggi, un euro a quelle microimprese non è  stata
  data.
   Quindi,  io  la  invito se lei lo ritiene a  non  approfittare  di
  questo  fatto, anzi le faccio i complimenti per aver  avuto  questa
  sensibilità che, forse, qualche altro suo collega di Giunta non  ha
  avuto  andando  lì  a  fare altre proposte  che  non  le  cito  per
  questioni  di decoro, però - io concludo, Presidente  -  su  questa
  vicenda,  se lei  lo ritiene, siccome eventi ce ne sono  stati  nel
  2008,  nel 2009, nel 2010 penso, Assessore, che lei debba fare  una
  valutazione perché altrimenti favoriamo sempre l'ultimo che  arriva
  ma  ci  dimentichiamo di situazioni che, poi, fanno parte di questa
  stessa  terra, quindi, lei deve essere equo nell'affrontare  questa
  vicenda.
   Ci  sono  ancora  situazioni che attendono, si sono,  anzi,  quasi
  scoraggiati non chiedono più ma i sindaci lo sanno di quei  Comuni,
  sono circa 15, 18 dell'evento dell'11 dicembre del 2008.
   Concludo, Presidente, che questa storia dei dissesti, tenuto conto
  che  il  Governo è latitante, latitante su tutto perché dopo questi
  eventi dal 2009 in poi, almeno un minimo di sensibilità presentando
  una norma che affrontasse il problema alla fonte si doveva avere.
   Lo  annunzio  a  tutti i colleghi che, a giorni,  in  carenza  del
  Governo,  il  sottoscritto depositerà un testo sul  recepimento  in
  Sicilia  del  decreto  legislativo del 2006  che  è  l'autorità  di
  bacino, altrimenti noi saremo qui, caro Presidente, annualmente,  o
  noi della nostra provincia come altri ad andare sempre ai funerali,
  a  vedere  delle situazioni strazianti perché, ad oggi,  su  questo
  problema non si è voluto mettere un momento di fine ed iniziare con
  una nuova tendenza.
   L'autorità di bacino è l'unica norma - concludo - che può bloccare
  questo problema.
   Il  Governo  non  lo  ha fatto, annunzio, sin  da  adesso  che  la
  settimana   prossima   depositerò  un  testo   vista   la   carenza
  amministrativa del Governo.

   BARTOLOTTA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BARTOLOTTA.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  è  il  primo
  intervento  che faccio in quest'Aula e mi associo ai ringraziamenti
  per l'assessore Venturi.
   Devo  dire  che, l'assessore Venturi, rappresenta  il  Governo  e,
  quindi,  è un ringraziamento che faccio a tutto il  Governo  ed  al
  presidente  Lombardo  col quale sono stato a  Barcellona  Pozzo  di
  Gotto  alle  8.30  di mattina, insieme all'assessore  Centorrino  e
  all'assessore Tranchina.
   Là abbiamo visitato i luoghi, abbiamo visitato pure Saponara.
   E'  chiaro  che  il  territorio è in ginocchio, bisogna  andare  a
  vedere perché il territorio si trova in queste condizioni.
   Per  quanto  riguarda l'intervento dell'onorevole  Beninati,  devo
  dire  che  non  è  vero  quanto ha affermato perché  il  presidente
  Lombardo  ha richiesto i fondi anche per l'alluvione di Scaletta  e
  di  Giampilieri solo che il Governo Berlusconi li ha bloccati, come
  sapete tutti, quindi sono stati bloccati recentemente, quindi,  non
  c'è  bisogno  che  l'onorevole  Beninati  solleciti  il  presidente
  Lombardo perché l'interesse e l'impegno di questo Presidente, lo si
  vede  tutti i giorni e non solo nel settore, appunto, dei  dissesti
  idrogeologici che vanno comunque riconsiderati nella  loro  estrema
  gravità.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, A.5.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, si riprende l'esame dell'articolo
  19 e dell'emendamento 19.32, precedentemente accantonati.
   Comunico  che  sono  stati presentati i subemendamenti  19.32.1  e
  19.32.2.
   Avverto  che,  a norma dell'articolo 111, comma 2 del  Regolamento
  interno,  non  possono  proporsi, sotto qualsiasi  forma,  articoli
  aggiuntivi  o emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni
  dell'Assemblea adottate sull'argomento.
   Pongo  in votazione l'articolo 19. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. L'emendamento 19.32 è superato.
   Si passa all'articolo 22. Ne do lettura:

                             «Articolo 22.
                          Disposizioni finali

   1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale
  della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a
  quello della sua pubblicazione.

   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  far1a
  osservare come legge della Regione».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dagli onorevoli Leontini, Mancuso, Buzzanca e Limoli: 22.1;
   - dagli onorevoli Falcone, Pogliese, Buzzanca e Vinciullo: 22.2.

   Si passa all'emendamento 22.1.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 22.2.

   FALCONE. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo, quindi, in votazione l'articolo 22. Chi è favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Onorevoli   colleghi,  comunico  che  è  stato  presentato   dalla
  Commissione,  ai  sensi dell'articolo 117 del Regolamento  interno,
  l'emendamento 117.1.
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Annunzio di presentazione degli ordini del giorno numeri 596, 597
                                 e 598


   Presidenza del presidente Cascio


   PRESIDENTE.  Comunico che sono stati presentati i seguenti  ordini
  del giorno:

   n.  596   Iniziativa a tutela dell'autentico  Made in  Italy'  nel
  settore  agro-alimentare  degli  onorevoli  Formica,  Vinciullo   e
  Buzzanca;
   n.  597   Contributo straordinario in favore dei lavoratori  delle
  aziende  in  crisi  della zona industriale  di  Carini  e  Palermo,
  dell'onorevole Apprendi;
   n.  598   Iniziative per garantire la continuità dei  rapporti  di
  lavoro  del personale dei consorzi ASI, degli onorevoli  Lentini  e
  Giuffrida.

   Comunico  che  gli  onorevoli Caputo, Caronia,  Leanza  Edoardo  e
  Parlavecchio dichiarano di apporre la firma all'ordine  del  giorno
  n. 597.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Gli ordini del giorno n. 596, 597 e 598 sono accettati dal Governo
  come raccomandazione.
   Comunico  che l'onorevole Raia ha dichiarato di apporre  la  firma
  all'ordine del giorno n. 598.
   L'Assemblea ne prende atto.


   Presidenza del presidente Cascio


   Si  passa alla votazione finale per scrutinio nominale del  disegno
  di  legge numero 794/A «Costituzione dell'Istituto regionale per  lo
  sviluppo delle attività produttive».


   Presidenza del presidente Cascio


   LEONTINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEONTINI.  Signor Presidente, assessore, onorevoli colleghi,  noi,
  come   Gruppo  parlamentare  del  PDL  voteremo  l'astensione   per
  specificare che il disegno di legge contiene delle norme  positive,
  norme   che   snelliscono  le  procedure   di   attivazione   degli
  insediamenti    produttivi,   che   contengono   procedimenti    di
  semplificazione e di rilascio dell'autorizzazione unica, norme  che
  disciplinano   in   modo   più  snello   la   realizzazione   delle
  infrastrutture  e  dei servizi e l'attivazione di nuove  iniziative
  che disciplinano meglio l'assegnazione dei terreni e dei rustici  e
  l'impiego degli oneri di urbanizzazione e di costruzione.
   Non  condividiamo  in quest'occasione, come in quella  precedente,
  tutta  la  parte che tutte queste competenze e norme le rimette  in
  capo  ad  una sorta di strategia di commissariamento della  Regione
  che avoca a sé, in organismi ristretti di competenza del Presidente
  della Regione o di gradimento dell'Assessore, come la consulta,  il
  consiglio  di  amministrazione, lo stesso  presidente,  gli  stessi
  collegi.  Cioè,  laddove  il disegno di legge  contiene  competenze
  tolte  agli  organismi  democraticamente  eletti  e  assegnati   ai
  nominati,   noi  siamo  contrari:  l'abbiamo  detto  al  Presidente
  Lombardo,  l'abbiamo detto all'assessore Venturi  e  c'è  anche  in
  questo  disegno di legge una sorta di spoliazione delle  competenze
  ieri  assegnate ad organismi democraticamente eletti. Mi  riferisco
  ai  territori,  ai  comuni, che in materia urbanistica  sono  stati
  spogliati  delle loro precedenti competenze sui nuovi  insediamenti
  industriali  e  siamo  favorevoli, invece,  alle  norme  che  hanno
  disciplinato in modo più snello la realizzazione dei servizi  e  le
  procedure di rilascio dell'autorizzazione unica.
   Ecco perché abbiamo partecipato in modo costruttivo come minoranza
  e  come  opposizione. Con la nostra presenza abbiamo consentito  la
  votazione  di  gran  parte di questi articoli che  l'assenza  della
  maggioranza non avrebbe consentito di poter votare, in  un  modo  o
  nell'altro.
   Quindi,   rivendicando   questo  nostro  ruolo,   esprimiamo   con
  l'astensione proprio questo equilibrio di significati  e  riteniamo
  di  poter sottolineare sia gli aspetti positivi che bollare  quelli
  negativi.

   ARDIZZONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ARDIZZONE.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho  chiesto  di
  parlare per esprimere il voto favorevole e convinto dell'UDC ad una
  delle poche riforme che questo Governo sta portando avanti. E  così
  come l'impegno assunto nel corso di questi mesi, di questi anni, da
  parte  del  mio partito, quando ci sono delle riforme  che  vengono
  portate  avanti  l'impegno da parte del Gruppo non può  che  essere
  sostanziale e convinto. Così come è stato in questo caso.
   Ho  avuto  modo poc'anzi di fare riferimento al percorso personale
  dell'Assessore nella conduzione di una vicenda; ma questo  la  dice
  lunga  perché, vedete, quando c'è intesa sui fatti, su  quelli  che
  interessano veramente la Sicilia e probabilmente, se non  ci  fosse
  stato qualche emendamento forzato, la legge sarebbe stata perfetta.
  Ma di questo non ha colpa l'Assessore e gliene diamo atto.
   Ripeto,  quando c'è condivisione sui disegni di legge, quelli  che
  danno  sviluppo alla Sicilia, questa è la vera riforma, quella  che
  riduce e sopprime degli enti, se siano stati utili o inutili questo
  lo  dirà la storia, probabilmente inutili nel corso degli anni, che
  accorpa  competenza, che cerca di disciplinare un  settore  che  va
  rilanciato. In questo caso, l'assessore - questo sì - ha dimostrato
  la  sua  grande  competenza,  abbiamo  avuto  le  dichiarazioni  di
  Confindustria  che  hanno giovato nel percorso legislativo.  Perché
  non dirlo?
   Quando  si  cammina assieme, quando c'è voglia di  fare,  le  cose
  possono  essere portate fino in fondo. Per cui il voto  dell'UDC  è
  certamente favorevole e, ripeto, è un voto favorevole e convinto.

   MAIRA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MAIRA.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi, annuncio  il  voto
  favorevole del Gruppo del PID e brevemente lo motivo.
   In  un  momento  come  quello che stiamo  vivendo,  nel  quale  si
  invocano le grandi riforme del Paese, e quindi anche della Sicilia,
  l'avere   introdotto  la  riforma  di  un  settore  particolarmente
  delicato,  dove  girano importanti e grandi  affari,  dove  abbiamo
  assistito  anche ad illegalità che hanno colpito a volte  il  mondo
  delle ASI, io credo che anche se si poteva fare di più, anche se si
  poteva fare di meglio, è già tanto che si sia fatto questa riforma.
   D'altronde,  ricordiamo  che da più  parti  è  stato  invocato  un
  Governo di tecnici, e a questo assessorato è andato un tecnico  per
  eccellenza, un importante rappresentante di Confindustria, e quindi
  si  deve essere aperti a dare una mano di aiuto, non si può  essere
  preconcetti.
   Ecco  perché il mio gruppo parlamentare si è avvicinato  a  questo
  disegno  di  legge con spirito aperto e operativo, ecco  perché  il
  disegno  di  legge, fermo restando che poteva essere  ulteriormente
  migliorato, avrà il nostro voto favorevole.

   SCILLA. Chiedo di parlare per  dichiarazione di voto.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCILLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo  a  noma
  del  Gruppo Grande Sud per esprimere il voto favorevole e  convinto
  ad  una  riforma  seria.  Sicuramente è  un'ottima  legge,  che  va
  inquadrata in un contesto storico di grande difficoltà finanziaria,
  è  una norma che sicuramente da benefici sia di risparmio che di un
  migliore servizio da dare alle imprese e ai cittadini.
   In questa dichiarazione di voto voglio evidenziare l'atteggiamento
  della maggioranza che sostiene il Governo, che non è stato in linea
  con  la bontà della legge. Si è perduto troppo tempo, c'è stato  un
  atteggiamento che va sicuramente condannato e, se questa legge oggi
  vede  la luce, lo si deve all'atteggiamento di un assessore che  ha
  dimostrato  di anteporre gli interessi della Sicilia a  determinate
  beghe  che  sono all'interno di questa coalizione di  Governo.  C'è
  stato  un  atteggiamento, soprattutto da parte di  alcuni  partiti,
  rispetto  alla  posizione  del Presidente  Lombardo,  che  ha  dato
  praticamente  via  libera alla legge quando molte  nomine  e  molti
  atteggiamenti passano direttamente dall'Assessorato alla Presidenza
  della Regione
   Ancora  una  volta  il Presidente Lombardo ha  voluto,  di  fatto,
  commissariare,  non  è ancora soddisfatto di tutto  il  potere  che
  esercita,  e  quindi  questa  maggioranza  ha  saputo  macchiare  e
  ritardare sicuramente un'ottima legge.


   Presidenza del presidente Cascio


     Votazione finale per scrutinio palese nominale del disegno di
                          legge «Costituzione
  dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive»
                                (794/A)

   PRESIDENTE.  Si  passa alla votazione finale per  scrutinio  palese
  nominale  del disegno di legge «Costituzione dell'Istituto regionale
  per lo sviluppo delle attività produttive» (794/A).
   Indìco la votazione per scrutinio nominale.
   Chiarisco  il significato del voto: chi vota sì preme il  pulsante
  verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il
  pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

                      (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la votazione.
                       Risultato della votazione

   PRESIDENTE.   Proclamo  l'esito  della  votazione  per   scrutinio
  nominale:

   Presenti e votanti  60
   Votanti             59
   Maggioranza         30
   Favorevoli          50
   Astenuti            9

                         (L'Assemblea approva)

   VENTURI, assessore per le attività produttive. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   VENTURI,  assessore per le attività produttive. Signor Presidente,
  onorevoli   deputati,   volevo   ringraziare   il   Parlamento,   i
  parlamentari, tutti i tecnici che hanno collaborato alla stesura di
  questa legge, dall'ufficio di Presidenza alle Commissioni e ai miei
  collaboratori  del Gabinetto, che hanno speso molte  ore  del  loro
  tempo libero lavorando su questo testo.
   Questa  è  una riforma importante, come molti di voi hanno  detto,
  una  riforma strutturale per la Sicilia, dove si allocheranno delle
  zone  a  burocrazia  zero, e speriamo che  sia  un  inizio  per  lo
  sviluppo reale del mondo produttivo siciliano.

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, la seduta è  rinviata  a  domani,
  mercoledì 14 dicembre 2011, alle ore 16.00, con il seguente  ordine
  del giorno:


   Presidenza del presidente Cascio


  I  -Comunicazioni

  II  - Discussione dei disegni di legge:

    1)  -  «Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia
         sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico».
         (n. 805/A) (Seguito)
             Relatore: on. Mancuso

    2)  -  «Ricollocazione del personale dell'Ente autonomo Fiera del
         Mediterraneo». (n. 750/A)
             Relatore: on. Apprendi

    3)  -  «Interventi  a  sostegno  di organismi  ed  associazioni
         antiracket riconosciute». (n. 793/A)
             Relatore: on. Torregrossa

    4)  - «Promozione della Rete Scuole alfamediale». (nn. 712-617/A)
             Relatore: on. Panarello

    5)  - «Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa e
         sociale svolta dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici della
         Chiesa cattolica, dagli enti delle altre confessioni religiose con
         le quali lo Stato ha stipulato una intesa ai sensi dell'articolo 8
         della Costituzione e dalle comunità di recupero». (nn. 132-210-325-
         463-464/A)
             Relatore: on. Vinciullo

    6)  - «Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di
         genere». (nn. 371-485-510-2/A)
             Relatore: on. Vinciullo

    7)  - «Disposizioni per promuovere il rispetto dell'identità di
         genere». (n. 574/A)
             Relatore: on. Di Guardo

                   La seduta è tolta alle ore 20.16

     Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula - Ufficio dei resoconti
                            alle ore 22.15

                     DAL  SERVIZIO  LAVORI  D'AULA

                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

                           Il  Responsabile
                    Capo dell'Ufficio dei resoconti
                      dott.ssa  Iolanda Caroselli
   ALLEGATO

   Risposte scritte ad interrogazioni - Rubrica «Salute»

   DE  BENEDICTIS. - «All'Assessore per la salute, premesso  che,  al
  fine  di  avviare la nuova organizzazione sanitaria prevista  dalla
  legge  regionale n. 5 del 2009, da codesto Assessorato  sono  state
  emanate   precise   disposizioni  per  una   maggiore   trasparenza
  nell'attribuzione di responsabilità e ruoli;

   rilevato  che il coordinatore amministrativo dell'ASP  di  Palermo
  non   è  stato  scelto  tra  i  dirigenti  amministrativi  'in  via
  esclusiva'  e  si è preferito scegliere senza alcuna  selezione  un
  dirigente  del  ruolo  tecnico, omettendo di  motivare  l'eventuale
  vantaggio pubblico di tale scelta in deroga alla normativa  e  alle
  direttive dell'Assessorato;

   osservato  che nessuna motivazione è stata data per la nomina  nel
  distretto  unico  della città di Palermo, struttura  dipartimentale
  per  la  quale si richiede la titolarità di direzione di  struttura
  complessa  per  almeno cinque anni, ove la scelta è  caduta  su  un
  dirigente  del  quale  il provvedimento non esplicita  le  capacità
  gestionali,  né  le  selezioni e le verifiche alle  quali  è  stato
  sottoposto,  né la sua posizione successiva ai 12 mesi di  'facente
  funzioni';

   visto  che  le nomine operate dal direttore generale  dell'ASP  di
  Palermo,  in  contrasto  con le disposizioni  di  cui  sopra,  sono
  avvenute  senza  pubblico avviso e, dunque, senza la  presentazione
  delle  relative  domande  degli interessati  e  in  mancanza  della
  valutazione  preventiva  e del conseguente  giudizio  positivo  del
  valutatore  di  prima  istanza e del collegio  tecnico  secondo  la
  circolare  assessoriale  13949/2009 e come previsto  dal  contratto
  nazionale per la dirigenza medica e veterinaria (artt. 28 e 29);

   osservato  ancora  che  tali nomine, pertanto,  sono  prive  delle
  indispensabili  motivazioni  e, talora,  dei  requisiti  richiesti,
  rendendo imperscrutabili le ragioni di tali scelte;

   visto, in particolare, che:

   per  la  nomina del coordinatore sanitario dell'ASP di Palermo  il
  direttore generale non indica, contro legge, la motivazione per cui
  tra i vari direttori di dipartimenti strutturali o di distretto sia
  stato scelto il dott. Salvatore Scaduto piuttosto che altri;

   sempre  in  relazione a tale nomina, non si  è  dato  conto  della
  comparazione   prescritta  nella  citata   direttiva   assessoriale
  2424/2009,  che viene clamorosamente disattesa anche  laddove  essa
  richiede  di  esplicitare  per  il nominando  quali  siano  le  sue
  'provate capacità gestionali';

   ricordato  che  per il dott. Scaduto queste capacità  di  gestione
  erano  quantomeno oggetto di controversia poiché,  in  un  processo
  penale  nel  quale l'ex azienda AUSL 6 era costituita parte  civile
  (al  momento della nomina il processo era ancora in corso? E  aveva
  il  direttore  generale verificato i carichi pendenti?),  il  dott.
  Scaduto  era  imputato  di  abuso  di  ufficio  in  una  truffa  di
  600.000,00  euro da parte di un centro medico di S.  Giuseppe  Jato
  (si veda il 'Giornale di Sicilia' del 18 dicembre 2010);

   rilevato che, se il suddetto processo penale si è concluso con  la
  'prescrizione' del reato, ciò non è certo un titolo di merito e  lo
  è  ancora  meno, in quanto nella sentenza della Corte dei conti  n.
  134  del  17  gennaio  2007 viene rilevato  il  'comportamento  con
  connotazione  dolosa' del responsabile dipartimento cure  primarie,
  dott. Scaduto ('il PM ha ravvisato ... una volontà volta a favorire
  scientemente  la  struttura privata permettendone  l'accreditamento
  pur  non avendo la stessa possesso dei requisiti e ha rimarcato  la
  condotta  del  dott. Scaduto che, pur avendo piena  conoscenza  del
  fatto  che  il  centro  medico  non  presentasse  i  requisiti  per
  l'accreditamento provvisorio, ha firmato ugualmente la lettera  che
  riconosceva lo status di struttura preaccreditata ...');

   osservato  che il dott. Scaduto era stato rimosso 'per  motivi  di
  opportunità'  dalla direzione del dipartimento  cure  primarie  nel
  2003  a  seguito del blitz di Bagheria che portò al  noto  processo
  Aiello-Cuffaro e 'talpe in Procura', concluso dalla sentenza  della
  Corte d'appello, ora confermata in Cassazione;

   visto  che,  in  relazione  ai  gravissimi  fatti  definitivamente
  accertati  in quella sentenza, nei confronti del dott. Scaduto  era
  stato disposto dalla Corte dei conti il sequestro conservativo  dei
  suoi beni immobili e mobili, per un danno erariale quantificato  in
  euro  5.768.286,16, anche per il mancato invio alla Corte dei conti
  da  parte  dello stesso, dott. Scaduto, di una qualsiasi  deduzione
  difensiva o richiesta di audizione personale, mentre il suo reclamo
  all'ordinanza  del giudice designato per il sequestro  conservativo
  aveva avuto esito negativo;

   appreso,  in  ultimo, dalla stampa quotidiana,  che  il  direttore
  generale dell'ASP, Salvatore Cirignotta, avrebbe avviato la pratica
  di  pensionamento  del  dott. Scaduto  (cosa  che  invece,  secondo
  accertamenti  di  fonte  sindacale, non  risulterebbe  ancora  agli
  uffici competenti);

   per sapere:

   se  ritenga  possibile che il dott. Scaduto, con tali  precedenti,
  possa    assicurare    'il   buon   andamento   e    l'imparzialità
  dell'amministrazione'  (art.  97  Cost.)  venendo  sovraordinato  a
  quegli operatori e dirigenti territoriali, tra cui vi è proprio chi
  contro  la truffa delle false fatturazioni, proprio lì, a Bagheria,
  aveva ripristinato le regole e il rispetto delle leggi della sanità
  pubblica, interrompendo il grave danno erariale e richiedendone  il
  risarcimento  in  quel processo civile che ha già visto  l'ex  AUSL
  vincente;

   se  ritenga possibile considerare superati dalla pubblicazione dei
  bandi   di  gara  quei  vizi  delle  nomine  sopra  ricordate   per
  l'incertezza  dei  tempi  e degli effetti dei  concorsi  banditi  a
  fronte  di  nomine  che,  nel frattempo,  producono  e  produrranno
  effetti, compreso il consolidamento dei titoli e le possibilità  di
  carriera a favore di chi è stato nominato senza regole;

   se  non  ritenga che, di fronte a questi trascorsi, la nomina  del
  dott.  Scaduto a coordinatore sanitario dell'ASP di Palermo  appaia
  incompatibile  con  la legge n. 241/1990 e con le  disposizioni  da
  Ella stessa emanate;

   se  non valuti che la scelta del direttore generale, in specie per
  la  nomina  del  coordinatore  sanitario,  dott.  Scaduto,  imponga
  l'adozione  di  misure  a  tutela  dell'amministrazione   regionale
  rispetto  a comportamenti contrari alle disposizioni dell'Assessore
  e alle norme di legge;

   se  non  ritenga  di  censurare  il  comportamento  del  direttore
  generale  per tutto quanto in oggetto e, soprattutto, in  relazione
  all'odierna  notizia dell'avvio della pratica di pensionamento  del
  dott.  Scaduto,  ravvisando  in questo non  solo  un  comportamento
  contraddittorio  con l'interesse della pubblica  amministrazione  a
  vedersi  risarcire i danni (aumentando così il danno erariale),  ma
  anche sleale nei confronti del Suo indirizzo politico, impegnato  a
  contrastare comportamenti illegittimi, a favorire la trasparenza  e
  a contrastare la mafia in un settore così delicato come la sanità;

   quali  decisioni,  inoltre,  intenda assumere  nell'imminenza  del
  giudizio davanti alla Corte dei conti per il risarcimento dai danni
  da parte del dott. Scaduto;

   se le nomine di cui sopra non avrebbero dovuto essere precedute da
  un  regolamento  per  ogni  incarico  di  direzione,  indicando  il
  relativo  peso  economico,  e  se i  provvedimenti  di  nomina  non
  dovrebbero indicare l'entità della spesa da iscrivere nel  bilancio
  aziendale,  anziché  rinviarle ad atto successivo,  secondo  quella
  norma  di  contabilità generale della Regione prevista dalla  legge
  regionale  n. 17/2004 (art. 50), pena la nullità degli  atti  e  la
  rimozione dall'incarico dei dirigenti che li dispongono». (1672)

          (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

   Risposta. - «In ordine alla interrogazione di cui all'oggetto  con
  la  quale l'onorevole De Benedictis chiede chiarimenti sulla nomina
  del  coordinatore  sanitario dell'ASP di  Palermo,  si  rappresenta
  quanto segue.
   Con  nota  prot.  n.3427 del 12 aprile 2011 il Direttore  generale
  dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha relazionato  sulla
  nomina  del  dott. Scaduto a Coordinatore sanitario dell'A.S.P.  di
  Palermo,  chiarendo  preliminarmente le ragioni  a  sostegno  delle
  procedure seguite in ordine alla suddetta nomina in via provvisoria
  nonché  all'attribuzione temporanea di incarichi,  giusta  delibera
  n.871 del 19 novembre 2010.
   In  proposito  la  Direzione  ha  precisato  che  non  é  sembrato
  giuridicamente  possibile  avviare le  procedure  previste  per  il
  conferimento definitivo degli incarichi di direttori dei  distretti
  sanitari  e  del coordinamento territoriale, istituiti dalla  legge
  regionale  n.  5/2009,  e  di  direttore  dei  PP.TT.AA.   previsti
  nell'atto  aziendale come strutture complesse,  senza  prima  dover
  procedere  all'istituzione formale delle  articolazioni  complesse,
  previste, come si é detto, dalla medesima legge.
   Conseguentemente,  l'Azienda  ha ritenuto  legittimo  e  opportuno
  seguire il seguente iter:
   -   istituire  formalmente  i  nuovi  distretti  sanitari  ed   il
  coordinamento sanitario ed amministrativo territoriale;
   -  indire  contemporaneamente  le procedure  per  il  conferimento
  definitivo  degli incarichi relativi e di quelli di  direzione  dei
  PP.TT.AA. citati;
   -  nelle  more,  e  quindi  per il tempo strettamente  necessario,
  assicurare   mediante  incarichi  provvisori  la  direzione   delle
  strutture in questione.
   In  particolare - continua la Direzione aziendale  -  il  punto  6
  della  parte propositiva della deliberazione n.871 del 19  novembre
  2010 così recita:
    Dare  atto,  inoltre, che la nomina provvisoria del  Coordinatore
  Sanitario e del Coordinatore Amministrativo dell'Area Territoriale,
  dei  Direttori dei Distretti sanitari nonché dei Direttori dei  PTA
  sarà  operata dalla Direzione generale in sede deliberante, con  la
  precisazione che:
   -   le  funzioni  di  Coordinatore  Sanitario  e  di  Coordinatore
  Amministrativo vanno attribuite a dirigenti di struttura  complessa
  rispettivamente  dell'area  sanitaria  (prioritariamente  dell'area
  igienico  - organizzativa) e dell'area amministrativa, individuando
  contestualmente tra detti coordinatori il soggetto che  assicura  i
  risultati della gestione complessiva sull'area territoriale,  dando
  atto   che   detti   incarichi,  anche  in   considerazione   della
  provvisorietà,  potranno essere conferiti ad  interim,  nelle  more
  della  definizione delle procedure di conferimento degli  incarichi
  di  struttura  complessa  correlati all'Area  Territoriale  sia  in
  ambito sanitario che amministrativo;
   -   gli  incarichi  di  Direttore  di  Distretto  sanitario   sono
  attribuiti   nelle  more  dell'espletamento  delle   procedure   di
  selezione interna ai sensi del D.lgs. n.502/1992 e s. m. i.  e  con
  le  modalità di cui al DPR n.484/1997; tali incarichi non prevedono
  la  copertura  di  posti  di  struttura complessa  della  dotazione
  organica  configurandosi come incarichi di funzione  alla  scadenza
  dei  quali  i dirigenti nominati torneranno a svolgere  le  proprie
  funzioni   nell'ambito  delle  UU.OO.  di  provenienza,   ove   non
  diversamente disposto;
   -  i Direttori dei PTA sono nominati, nelle more dell'espletamento
  delle procedure concorsuali ai sensi del DPR n.484/1997, preso atto
  che  nella  dotazione organica aziendale adottata con deliberazione
  n.  788  del  22 ottobre 2010, in corso di riscontro tutorio,  sono
  previsti  i  rispettivi posti di Direttore Medico di Organizzazione
  servizi sanitari di base.
   Precisa  inoltre  la  Direzione  che  l'avviso  interno   per   il
  conferimento  di incarichi di funzione di direttore  dei  distretti
  sanitari è stato pubblicato sulla GURS - Serie Speciale Concorsi n.
  18  del  31  dicembre 2010 (scadenza presentazione  istanze  il  31
  gennaio 2011).
   L'avviso  pubblico,  per titoli e colloquio, per  conferimento  di
  incarichi di direttore di diverse discipline (fra i quali quelli di
  Direttore  dei  4 PTA del Distretto Sanitario n.42  di  Palermo)  è
  stato  pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Speciale Concorsi ed esami
  n.102 del 24 dicembre 2010 e sulla G.U.R.S. Serie Speciale concorsi
  n.18  del  31 dicembre 2010 (scadenza presentazione istanze  il  24
  gennaio 2011).
   Inoltre  l'Azienda  ha  precisato che tutti i  dirigenti  nominati
  provvisoriamente  per  i  distretti e per  i  PP.TT.AA.  (strutture
  complesse)  hanno i titoli e i requisiti prescritti  dalla  vigente
  normativa:  sono cioè dirigenti con almeno sette anni dì  servizio,
  di  cui  cinque nella disciplina e la specializzazione (igiene-area
  sanità pubblica), ovvero dieci anni nella disciplina qualora manchi
  la   specializzazione,  ed  hanno  ampia  esperienza   in   servizi
  distrettuali e territoriali in genere.
   Entrando invece nel merito della questione sollevata per la nomina
  del  dott. Scaduto a Coordinatore Sanitario dell'area territoriale,
  va   ricordato  che  la  scelta  poteva  ricadere,  a  norma  della
  disciplina vigente, solo tra direttori di struttura complessa a suo
  tempo vincitori di procedura concorsuale, sempre con l'anzianità di
  servizio nella disciplina come sopra illustrata.
   Nella   fattispecie,  in  Azienda  erano  presenti  solo   quattro
  dirigenti aventi le caratteristiche richieste e il dott. Scaduto  é
  stato individuato tenendo presente che:
   1.  lo  stesso  é  stato nel tempo direttore di  due  dipartimenti
  dell'area   sanitaria   territoriale   (cure   primarie   prima   e
  riabilitazione  poi)  oltre che di distretto,  e,  al  tempo  delle
  UU.SS.LL., coordinatore sanitario;
   2.  al momento della nomina, il dott. Scaduto aveva già presentato
  istanza di pensionamento per la prima finestra utile del 2011;
   3.  conseguentemente, la sua nomina provvisoria né  poteva  creare
  aspettative, né distoglieva, in via temporanea, dirigenti  di  alto
  livello dal loro incarico;
   4.   consentiva,  per  l'ampia  conoscenza  dell'azienda   e   per
  esperienza,  di predisporre in modo consono la struttura  di  nuova
  istituzione per consegnarla al titolare definitivo.
     Il  dott.  Scaduto è stato, in accoglimento della  sua  istanza,
  posto in quiescenza con decorrenza 1  aprile  2011 e dal 25 gennaio
  2011 ha goduto di ferie residue e permessi fin quasi al giorno  del
  congedo.
   Dall'1 aprile u.s., l'incarico di Coordinatore sanitario dell'area
  territoriale  è  stato attribuito, sempre in  via  provvisoria,  al
  dott.  Filippo Grippi, giusta disposizione n. 64/ORD dell' 11 marzo
  2011, nelle more di completare la procedura per la copertura in via
  definitiva degli incarichi in argomento.
   Quanto   alle  responsabilità  erariali  del  dott.  Scaduto,   la
  Direzione  aziendale  ha precisare che alla data  della  nomina  in
  parola  (deliberazione del 19 novembre 2010), lo  stesso  era  solo
  soggetto   al  procedimento  di  sequestro  conservativo:   nessuna
  condanna  erariale,  ma solo citazione per il giudizio  di  merito.
  Infatti, in data 19 luglio 2010 il giudice designato della  sezione
  giurisdizionale siciliana della Corte dei conti aveva confermato il
  decreto  autorizzativo  del sequestro e  assegnato  al  Procuratore
  regionale   il   termine  di  giorni  sessanta,  decorrenti   dalla
  comunicazione   dell'ordinanza,  per  il  deposito   dell'atto   di
  citazione per il giudizio di merito.
   Per   quanto  sopra  quindi,  il  dott.  Scaduto,  mai   coinvolto
  penalmente  nella  vicenda Aiello, al 19  novembre  2010  era  solo
  «imputato» di danno erariale, e ad oggi resta in attesa  di  essere
  giudicato.
   Anche per l'addebito di abuso d'ufficio in un processo penale  per
  il  reato  di  truffa nessuna condanna, anche non  definitiva,  era
  intervenuta  e  la  prescrizione  é  stata  dichiarata  nella  fase
  preliminare (GUP) e non nel giudizio, quindi non si era in presenza
  nemmeno del rinvio a giudizio.
   In  sede  di  Corte  dei  conti,  con  sentenza  n.  134/2007,  la
  magistratura  contabile ha dichiarato esenti  da  responsabilità  i
  convenuti di quel procedimento penale, tra i quali anche lo  stesso
  dott.  Scaduto,  come  si  evince  dallo  stralcio  della  predetta
  sentenza  che, per completezza di informazione si riporta: "Ebbene,
  l'ipotesi   di  responsabilità,  azionata  dal  pubblico  ministero
  contabile,  con  l'atto  introduttivo  del  giudizio,   non   trova
  riscontro  nei fatti in quanto manca sicuramente il danno  erariale
  sia  nella  forma  di danno patrimoniale diretto della  AUSL  6  di
  Palermo  che  in  quella  di  danno  da  disservizio  e  di   danno
  all'immagine  della  stessa azienda sanitaria.  Conclusivamente  il
  Collegio    dichiara   i   convenuti   esenti   da   responsabilità
  amministrativa per assenza di danno erariale".

                              L'Assessore
                        dott. Massimo Russo

   LIMOLI.  -  «Al  Presidente della Regione e all'Assessore  per  la
  salute, premesso che:

   da  organi  di  stampa si apprende che nell'obitorio dell'ospedale
  'Papardo'  di  Messina il signor Francesco Tortorici,  cognato  del
  signor Mario Petralia, deceduto in seguito alle ferite riportate in
  un  incidente  stradale, ha scoperto che la salma del  defunto  era
  abbandonata  -  così  si  è espresso - 'assieme  con  altre  in  un
  ambiente con temperatura di circa 40 gradi, gonfia come se la morte
  fosse  avvenuta  da  15 giorni, e sul corpo  vi  erano  formiche  e
  insetti';  il  signor Tortorici ha fatto intervenire la  polizia  e
  sulla vicenda ha presentato un esposto;

   considerato  che questo gravissimo ed ennesimo caso di  malasanità
  coinvolge  i  familiari  del defunto in un  particolare  e  fragile
  momento  della  loro vita, che è quello della perdita  di  un  caro
  congiunto,  e  che  quindi va trattato con il  massimo  decoro  non
  comprimendo la dignità della persona;

   verificato  che  in  nessuna parte del libro  bianco  recentemente
  pubblicato  dall'Assessore regionale per la salute si fa  cenno  ai
  servizi  post  mortem  che  le  strutture  ospedaliere  tutte  sono
  obbligate a fornire;

   ritenuto  che  è  ormai improcrastinabile,  alla  luce  di  quanto
  accaduto,  provvedere  ad  una verifica e conseguentemente  ad  una
  ristrutturazione  dei servizi legati alla assistenza  dei  deceduti
  nelle strutture sanitarie pubbliche;

   per sapere di quali elementi dispongano in relazione al gravissimo
  caso  di malasanità verificatosi all'ospedale Papardo di Messina  e
  quali   iniziative   di  conseguenza  intendano   assumere,   anche
  promuovendo  gli opportuni controlli ed i conseguenti provvedimenti
  di  rimozione  dei  responsabili, al fine di  evitare  che  possano
  ripetersi  episodi  e  situazioni  che  legittimamente  sconcertano
  l'opinione pubblica». (2004)

          (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

   Risposta. - «In ordine alla interrogazione di cui all'oggetto  con
  la quale l'onorevole Limoli chiede Notizie sullo stato di abbandono
  dei  defunti  nell'obitorio dell'ospedale Papardo  di  Messina,  si
  rappresenta  che, secondo quanto comunicato dal Direttore  generale
  dell'Azienda  ospedaliera   Ospedali riuniti  Papardo-Piemonte   di
  Messina,  dai  fatti  relazionati e  dagli  accertamenti  ispettivi
  avviati  dalla  Direzione medica del P.O. Papardo è stato  rilevato
  che  quanto  denunciato  dal  congiunto  del  defunto,  sig.  Mario
  Petralia, è risultato destituito di fondamento.
   Infatti, l'ambiente in questione, come tutto l'obitorio,  è  stato
  riscontrato  perfettamente  raffreddato,  pulito  ed   in   ordine.
  Inoltre,  al  fine  di venire incontro alle naturali  esigenze  dei
  parenti  dei  defunti,  da  tempo esiste all'interno  della  camera
  mortuaria  del  P.O. Papardo, un'ampia stanza, con  annesso  bagno,
  nella quale i parenti dei defunti possono stazionare in attesa  del
  disbrigo delle formalità di rito.
   All'Azienda  non  risulta che siano state  inoltrate  proteste  in
  merito  alla pulizia o all'aerazione della camera mortuaria  nonché
  sulla presenza nella stessa di qualunque tipo di insetto.
   Riferisce  altresì l'Azienda che il custode della camera mortuaria
  ha  sempre  ottenuto attestati di stima da parte  dei  parenti  dei
  defunti,  tenuto  conto  della  massima  disponibilità  ed  umanità
  dimostrate in tali tristi circostanze.
   Infine  si  evidenzia che l'Amministrazione ha proceduto  in  ogni
  caso  a  verificare, sia attraverso il sopracitato sopralluogo  che
  mediante  le rilevazioni di temperatura effettuate dalla  ditta  di
  manutenzione, lo status dei luoghi. Da tali verifiche  risulta  che
  quanto denunciato sugli organi di stampa non corrisponde al vero».

                              L'Assessore
                          dott. Massimo Russo

        ALLEGATO EMENDAMENTI APPROVATI  NEL CORSO  DELLA SEDUTA

  DISEGNO  DI LEGGE N. 794/A -  COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE
  PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITà PRODUTTIVE .

     All'articolo 13:

   Emendamento 13.11:

  Dopo il comma 4 dell'artico 13 è aggiunto il seguente:

   5. All'attività di predisposizione dei piani regolatori d'area di
  cui  al  successivo articolo 15 partecipano in  via  consultiva  i
  funzionari  responsabili  degli uffici  tecnici  comunali  o  loro
  delegati dei Comuni nei cui territori ricadono le aree interessate
  dal piano.

     All'articolo 14:

   Emendamento 14.9:

  Al  comma  1, alla fine del primo periodo, aggiungere le  seguenti
  parole   e  previo parere della competente commissione legislativa
  dell'Assemblea regionale siciliana .

   Emendamento 14.7:

     Al  comma  2  sostituire la parola  strategici  con  la  parola
   prioritari .

      All'articolo 15:

   Emendamento 15.16:

  Al   comma  8  sostituire  la  parola   impulso   con  la   parola
   indicazione

   Subemendamento 15.18 bis:

  All'articolo  15,  comma  10  ultimo  periodo,  dopo   in   quanto
  compatibile   inserire  i commi da 4 a 13 dell'articolo  57  della
  l.r. 23 dicembre 2000, n. 32, introdotti dall

         All'articolo 16:

   Emendamento 16.1

  Il  comma  4  è  così  modificato:  a)  dopo  la  parola   decide
  aggiungere  e risponde ; b) sopprimere le parole  decorsi i  quali
  il ricorso si intende rigettato

   Emendamento 16.17

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

   7  bis.  I  proprietari e/o possessori con  regolare  titolo  sui
  terreni  siti all'interno dell'area e non ancora espropriati,  che
  intendano  avviare  una  attività, hanno  diritto  di  prelazione.
  L'IRSAP,  in caso di richiesta da parte di terzi, dovrà comunicare
  agli  stessi l'inizio della procedura di assegnazione offrendo  un
  congruo termine per esercitare il diritto di prelazione .

   Emendamento 16.18

  Al  comma 9 sostituire le parole  di ventiquattro mesi  con   fino
  ad un massimo di ventiquattro mesi

   Emendamento 16.19

  Al  comma  12  sostituire le parole  non sono  dovuti   con   sono
  dovuti  nella  misura ridotta del cinquanta per cento  rispetto  a
  quanto previsto nella restante parte del territorio comunale.

         All'articolo 18

   Emendamento 18.10

  Al comma 4 sostituire le parole  nell'ottica  con  al fine

   Emendamento 18.12

  All'art.  18  comma  8 alla fine del comma 4 ter  dopo  le  parole
   agenti nei territori  cassare le parole  di sviluppo regionale

         All'articolo  19

   Emendamento 19.1

  Al  comma 1 dopo le parole  tra i dirigenti  sopprimere le  parole
   ed i funzionari direttivi

   Emendamento 19.38:

  Al  comma  2  dopo  le  parole  atti di ordinaria   sopprimere  le
  seguenti  e straordinaria

   Emendamento 19.39 19.41:

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   Nel  caso in cui il commissario liquidatore non abbia ottemperato
  a quanto disposto al comma 2, decade ope legis .

   Emendamento 19.48

  Il comma 8 dell'articolo 19 è così sostituito:

   8.  I beni immobili già facenti parte del patrimonio dei suddetti
  consorzi,  non  strumentali all'organizzazione ed al funzionamento
  degli   stessi,  nonché  i  capannoni  industriali  ed  i   centri
  direzionali  individuati a seguito dell'attività  di  ricognizione
  effettuata dai commissari nominati ai sensi del comma 1, trascorso
  il  termine  di  cui  al  precedente comma 3,  sono  acquisiti  al
  patrimonio  della  Regione, che provvede  alla  alienazione  nelle
  forme  legislative vigenti in materia. 1 proventi derivanti  dalla
  alienazione  del suddetto patrimonio confluiscono in  un  apposito
  fondo   presso  la  Ragioneria  Generale  della  regione  e   sono
  destinati,  per il settanta percento, al ripiano delle  situazioni
  debitorie  discendenti dalla gestione liquidatoria alla  quale  il
  bene  era originariamente destinato, mentre per il restante trenta
  percento  al  finanziamento di interventi da  autorizzare  con  la
  legge  di  stabilità  regionale  per  l'anno  2012.  Ai  fini  del
  perfezionamento delle singole situazioni debitorie  stralcio,  con
  specifici   accordi   di   programma  quadro,   sottoscritti   dai
  responsabili delle gestioni liquidatorie, dal Ragioniere  generale
  della  Regione e dal dirigente generale del dipartimento regionale
  delle  attività  produttive, sono regolati i  rapporti  finanziari
  discendenti dalla liquidazione di ogni singolo consorzio  in  modo
  da garantire che i proventi della alienazione del patrimonio siano
  destinati al ripiano delle pertinenti situazione debitorie".

   Emendamento 19.48.1 bis

  Dopo le parole  ai sensi del comma 1  sono aggiunte  acquisite  le
  relazioni di stima di cui alla lettera b) del comma 2 .

  Dopo  le  parole  comma 3  sono aggiunte  fatte salve le procedure
  esecutive in corso .

   Emendamento 19.49.2
  Cassare  al  13  rigo tutto il periodo da   il personale  a  tempo
  determinato    fino a  nella nuova pianta organica dell'istituto

   Emendamento 19.49

  Il comma 9 dell'articolo 19 è così sostituito:

   9.  L'Istituto,  entro cinque mesi dall'entrata in  vigore  della
  presente  legge,  adotta la propria pianta  organica.  La  stessa,
  entro  i successivi sessanta giorni, è approvata con deliberazione
  della Giunta regionale; trascorso tale termine, la pianta organica
  si intende definitivamente approvata. Il personale con contratto a
  tempo  indeterminato, assunto entro il 31 dicembre  2008  mediante
  procedure  ad evidenza pubblica ovvero in applicazione  di  legge,
  transita  nella  pianta organica dell'Istituto. Il  personale  che
  dovesse   risultare  in  esubero  rispetto  alla  pianta  organica
  dell'Istituto  viene  posto in un ruolo ad  esaurimento  istituito
  presso  l'Istituto. Resta salva in ogni caso, previa concertazione
  con  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,
  l'applicazione   degli   articoli  33  e  seguenti   del   decreto
  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e  successive  modifiche  ed
  integrazioni ovvero altre forme di mobilità regolate dalle vigenti
  disposizioni normative ovvero contrattuali. Il personale  a  tempo
  determinato  compresi i lavoratori con contratti di collaborazione
  coordinata  e continuativa assunti mediante procedure ad  evidenza
  pubblica  ovvero  in  applicazione a disposizioni  di  legge,  che
  abbiano  stipulato il loro ultimo contratto entro il  31  dicembre
  2008 con termine dello stesso comprensivo di eventuale proroga e/o
  rinnovo entro il 31 dicembre 2009, ed in possesso dei requisiti di
  cui al comma 94, lettera b), dell'articolo 3 della legge 244/2007,
  consistente  in tre anni di attività presso lo stesso  Ente  anche
  non  continuativi  negli ultimi cinque anni al  31  dicembre  2008
  transita,  su  richiesta degli stessi lavoratori,  entro  sessanta
  giorni  dalla  data di pubblicazione della presente  legge,  nella
  nuova pianta organica dell'Istituto. La presente disposizione  non
  comporta maggiori oneri a carico della Regione, poiché il relativo
  personale andrà a coprire i posti in organico resi vacanti a causa
  dei  pensionamenti.  Detto  personale  sarà  inserito,  anche   in
  soprannumero, nella nuova pianta organica dell'Istituto. .

   Emendamento A.1

  Aggiungere il seguente articolo:

   Art . - Le competenze urbanistiche relative alle Aree gestite dal
  Consorzio   ASI  della  Provincia  di  Messina,  non  aventi   più
  caratteristiche    di    zone   industriali    poiché    ricadenti
  nell'agglomerato  urbano,  già  costituenti  la  zona  Industriale
  Regionale   di  Messina  e  la  zona  Industriale  Statale,   sono
  trasferite al Comune di Messina, il quale provvederà ad attribuire
  la  relativa  destinazione  con il proprio  strumento  urbanistico
  attraverso  la redazione di un Piano Integrato di Recupero  Urbano
  da  assoggettare alle procedure di cui alla l.r. 71/78.  Tutte  le
  opere  di urbanizzazione transiteranno nel patrimonio del  Comune,
  mentre i lotti di proprietà del Consorzio e non ancora alienati al
  momento  dell'entrata  in vigore della legge,  faranno  parte  del
  patrimonio  dell'IRSAP. Il Comune di Messina dovrà, ai fini  della
  redazione  del  pianto attuativo, adeguare le norme di  attuazione
  dello   strumento  urbanistico  entro  il  termine  di  60  giorni
  dall'entrata in vigore della presente legge. Sono fatte  salve  le
  autorizzazioni e/o le concessioni edilizie rilasciate  dal  Comune
  di  Messina  alla data di esecutività della presente  legge.  Fino
  all'approvazione dei suddetti piani attuativi, nelle aree ex  ASI,
  ZIR  e  ZIS  del Comune di Messina, sono consentiti esclusivamente
  interventi di manutenzione ordinaria. .

   Emendamento A.4

  L'inciso  finale del comma 1, articolo 48 della legge regionale  3
  dicembre  2003,  n.  20,   per  l'installazione  di  impianti   di
  videosorveglianza con collegamento telematico con  gli  organi  di
  polizia conformi a quelli previsti da protocolli di intesa con  il
  Ministero    dell'interno    è   così    sostituito:     per    la
  riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e  degli  apparati
  di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali .

   Emendamento A.6

  L'emendamento 20.1 è così sostituito:

   All'articolo  25 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22  al  comma  1
  dopo le parole  Istituti Autonomi Case Popolari  sono aggiunte  le
  seguenti  parole   e agli enti indicati nella  tabella  B  di  cui
  all'articolo  39 bis della l.r. 6 maggio 1981, n. 98 e  successive
  modifiche ed integrazioni .

   Emendamento A.5

  Articolo  ... Interventi a favore delle imprese commerciali  e  di
  servizi  con sede operativa nei comuni della provincia di  Messina
  danneggiate dagli eventi alluvionali del 22 novembre 2011

  1.  Dopo  il comma 4bis dell'articolo 60 della legge regionale  23
  dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:

  "4  ter. Al fine di favorire il superamento della grave situazione
  di  emergenza economico-sociale, causata dagli eccezionali  eventi
  alluvionali  del 22 novembre 2011, nei comuni della  provincia  di
  Messina,  così come individuati nella Deliberazione  della  Giunta
  Regionale  n.  333  del  24 novembre 2011, colpiti  dai  superiori
  eventi,  il  fondo  di cui al presente articolo  erogherà  altresì
  agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese
  le  microimprese.  come definite dal reg.  CE  6  agosto  2008  n.
  800/2008  pubblicato  nella g. u.u.e. L 214  del  9  agosto  2008,
  aventi  sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 22  novembre
  2011,  presso  i comuni interessati dai citati eventi  alluvionali
  della  provincia di Messina. Con successivo decreto dell'Assessore
  regionale delle attività produttive sono definiti i requisiti e le
  modalità  per l'accesso a tali agevolazioni da parte dei  soggetti
  sopra individuati."

   Emendamento 117.1

  All'emendamento  19.49 sopprimere gli ultimi due  periodi  da   La
  presente disposizione  a  dell'Istituto .